Normativa Edilizia Villa d'Adda
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Normativa di Villa d'Adda — Panoramica
Il Comune di Villa d'Adda (Bergamo) si dota di un Piano di Governo del Territorio (PGT) articolato secondo le Norme Tecniche di Attuazione aggiornate al 25 ottobre 2024. Lo strumento pianificatorio si struttura su tre componenti fondamentali: il Documento di Piano, il Piano dei Servizi e il Piano delle Regole. La normativa disciplina specificamente gli Ambiti di Trasformazione e gli Ambiti di rigenerazione urbana, prevedendo meccanismi di perequazione e compensazione per l'equa distribuzione dei benefici urbanistici. Particolare rilevanza assumono le disposizioni sulla tutela idrogeologica del territorio, con obblighi di invarianza idraulica e idrologica e drenaggio urbano sostenibile. Il Piano dei Servizi classifica le aree pubbliche in otto zone specializzate (S1-S8), comprendenti istruzione, servizi pubblici, attrezzature religiose, parchi, parcheggi, spazi pubblici, cimiteri e infrastrutture tecnologiche. Sono inoltre disciplinati il Parco Adda Nord, gli Ambiti Agricoli Strategici, le aree estrattive e la Variante di Cisano Bergamasco. La normativa prevede monitoraggio continuo in fase attuativa e validità temporale definita del Documento di Piano.
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Domande frequenti
Documenti Indicizzati
1 documento normativi del Comune di Villa d'Adda indicizzati e consultabili tramite AI.
| Documento | Tipo | Pagine | Data indicizzazione |
|---|---|---|---|
| Documento | 50 | 18 feb 2026 |
Titoli abilitativi a Villa d'Adda
Nel Comune di Villa d'Adda, l'attività edilizia è disciplinata dal DPR 380/2001 secondo quattro categorie principali. L'attività edilizia libera (art. 6) comprende interventi di manutenzione ordinaria e altre opere di modesta entità, realizzabili senza titolo abilitativo. La CILA (Comunicazione Inizio Lavori Asseverata, art. 6-bis) si applica a interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, nonché a opere di edilizia libera soggette a controlli. La comunicazione deve essere presentata al Comune prima dell'inizio dei lavori. La SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività, art. 22) riguarda interventi di ristrutturazione edilizia leggera e altre categorie specifiche, consentendo l'avvio immediato dei lavori con successivo controllo amministrativo. Il Permesso di Costruire (art. 10) rimane obbligatorio per nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie rilevanti e interventi in zone vincolate. Richiede istruttoria preventiva e rilascio formale. Per specifiche esigenze locali relative a contributi di costruzione, diritti di segreteria e procedure particolari, si rimanda ai regolamenti comunali vigenti.
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