PRG Regolamento Edilizio
Comune di Bagnolo di Po · Rovigo, Veneto
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193 sezioni del documento
TITOLO I^: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
REGOLAMENTO EDILIZIO - COMUNE DI BAGNOLO PO
FRONTESPIZIO
COMUNE DI BAGNOLO PO | P.R.G.
VARIANTE | NOVEMBRE 1998
TAV. N. | | 11
REGOLAMENTO EDILIZIO
AGG. SETTEMBRE 2000
I TECNICI INCARICATI: ARCH. PAOLO CATTOZZO ING. UMBERTO FERRARI
COLLABORAZIONE: ARCH. RITA CALTAROSSA
ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.2200 DEL 14.07.2000
INDICE
PARTE PRIMA - "DISPOSIZIONI GENERALI"
TITOLO I^: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
L VENETO N.2200 DEL 14.07.2000
INDICE
PARTE PRIMA - "DISPOSIZIONI GENERALI"
TITOLO I^: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO Art. 3 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.
TITOLO II^ - AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
SSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.
TITOLO II^ - AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE Art. 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE E DALLA REGIONE Art. 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
ATO Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI Art. 11 - CONCESSIONE ALLA EDIFICABILITA' O AUTORIZZAZIONI Art. 12 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE Art. 13 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO Art. 14 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
TITOLO III^: COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Art. 17 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
TITOLO IV^: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 18 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO Art. 19 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI Art. 20 - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE Art. 21 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E DI SOTTOSUOLO PUBBLICO Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art. 21 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E DI SOTTOSUOLO PUBBLICO
RO DANNI E MOLESTIE Art. 21 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E DI SOTTOSUOLO PUBBLICO Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA' Art. 24 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
TITOLO V^: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
DELLA CONCESSIONE
TITOLO V^: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
PARTE SECONDA - "NORMA RELATIVE ALLA EDIFICAZIONE"
TITOLO I^: CARATTERISTICHE EDILIZIE
Art. 26 - CORTILI - LASTRICI SOLARI Art. 27 - CHIOSTRINE Art. 28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE Art. 29 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI
TITOLO II^: ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 29 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI
28 - COSTRUZIONI ACCESSORIE Art. 29 - PRESCRIZIONI EDILIZIE PARTICOLARI
TITOLO II^: ASPETTO ESTERNO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI
Art. 30 - DECORO DEGLI EDIFICI E DEGLI SPAZI Art. 31 - DECORO DEGLI SPAZI Art. 32 - CAVE Art. 33 - ELEMENTI CHE SPORGONO DALLE FACCIATE ED AGGETTANO SUL SUOLO PUBBLICO Art. 34 - ILLUMINAZIONE SOTTERRANEI Art. 35 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE Art. 36 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE Art. 37 - ALBERATURE Art. 38 - COPERTURE Art. 39 - SCALE ESTERNE
Art. 36 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE
E SOVRASTRUTTURE VARIE Art. 36 - RECINZIONI DELLE AREE PRIVATE Art. 37 - ALBERATURE Art. 38 - COPERTURE Art. 39 - SCALE ESTERNE Art. 40 - MARCIAPIEDI Art. 41 - PORTICI
Art. 42 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE
TITOLO III^ - PRESCRIZIONI DI CARATTERE SPECIALE
Art. 42 - INTERVENTI IN ZONE DI INTERESSE AMBIENTALE O MONUMENTALE Art. 43 - RINVENIMENTI DI CARATTERE ARCHEOLOGICO O STORICO-ARTISTICO Art. 44 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI COLLETTIVI Art. 45 - NUMERI CIVICI
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 71 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 71 - STABILIMENTI INDUSTRIALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE Art. 72 - EDIFICI RESIDENZIALI NELLE ZONE DESTINATE AD USI AGRICOLI Art. 73 - IMPIANTI AL SERVIZIO DELL'AGRICOLTURA Art. 74 - IMPIANTI DI ACQUACOLURA
PARTE QUARTA - "STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI"
TITOLO I^: NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 75 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI
t. 74 - IMPIANTI DI ACQUACOLURA
PARTE QUARTA - "STABILITÀ E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI"
TITOLO I^: NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 75 - STABILITA' DELLE COSTRUZIONI Art. 76 - MANUTENZIONI E RESTAURI Art. 77 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
TITOLO II^: PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
Art. 77 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
- MANUTENZIONI E RESTAURI Art. 77 - PROVVEDIMENTI PER COSTRUZIONI PERICOLANTI
TITOLO II^: PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO
Art. 78 - NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI Art. 79 - LOCALI PER LAVORAZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI Art. 80 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE Art. 81 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO Art. 82 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE Art. 83 - USO DI GAS IN CONTENITORI
TITOLO III^: CAUTELA DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 83 - USO DI GAS IN CONTENITORI
COLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE Art. 83 - USO DI GAS IN CONTENITORI
TITOLO III^: CAUTELA DA OSSERVARE NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 84 - OPERE PROVVISIONALI Art. 85 - SCAVI E DEMOLIZIONI Art. 86 - MOVIMENTO ED ACCUMULO DEI MATERIALI
PARTE QUINTA - "DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI"
TITOLO I^: DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 87 - CONCESSIONI A LOTTIZZARE E LICENZE DI COSTRUZIONE CONCESSE IN DATA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Art. 88 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 88 - MISURE DI SALVAGUARDIA
CENZE DI COSTRUZIONE CONCESSE IN DATA ANTERIORE ALLA ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Art. 88 - MISURE DI SALVAGUARDIA
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
COMUNE DI BAGNOLO PO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
PARTE PRIMA
"DISPOSIZIONI GENERALI"
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO II^: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 89 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO II^: DISPOSIZIONI FINALI
Art. 89 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO Art. 90 - NORME ABROGATE Art. 91 - POTERI DI DEROGA Art. 92 - SANZIONI
TITOLO I^: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
Art. 92 - SANZIONI
EROGA Art. 92 - SANZIONI
TITOLO I^: NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA' DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento contiene le norme intese a disciplinare, in tutto il territorio comunale gli interventi urbanistici, la lottizzazione delle aree, l'attività edilizia in genere e tutte le opere descritte ai successivi articoli 4 e 5.
urbanistici, la lottizzazione delle aree, l'attività edilizia in genere e tutte le opere descritte ai successivi articoli 4 e 5.
Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, ai sensi degli art. 1 - 4 delle disposizioni sulla legge in generale, il presente Regolamento obbliga per le parti non contrastanti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge.
r le parti non contrastanti con atti normativi primari e cioè con leggi sia statali che regionali, e atti aventi forza di legge.
Le tavole, i grafici e le norme urbanistico-edilizie del Piano Regolatore Generale, dei piani particolareggiati e dei piani urbanistici in genere, si intendono formare parte e integrazione del presente Regolamento.
Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
i piani particolareggiati e dei piani urbanistici in genere, si intendono formare parte e integrazione del presente Regolamento.
A tali norme e indicazioni, è obbligatorio fare riferimento ed è obbligatoria la loro osservanza, nel caso di esecuzione di qualunque opera edilizia o di carattere urbanistico.
Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
i esecuzione di qualunque opera edilizia o di carattere urbanistico.
Art. 2 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
Sulla disciplina delle attività di cui ai successivi articoli 4 e 5, si richiamano, oltre che le disposizioni del presente Regolamento, le Leggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneta, in particolare le vigenti disposizioni in materia di:
eggi Generali e Speciali della Repubblica Italiana e della Regione Veneta, in particolare le vigenti disposizioni in materia di:
- urbanistica;
- protezione delle bellezze naturali;
- tutela del patrimonio artistico e storico;
- provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per zone sismiche;
- requisiti dei materiali da costruzione;
- progettazione ed esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso;
- ordinamenti e previdenze professionali;
- boschi e foreste;
opere in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso;
- ordinamenti e previdenze professionali;
- boschi e foreste;
- cave e miniere;
- acque pubbliche;
- acquedotti ed elettrodotti;
- inquinamenti del suolo, del sottosuolo, delle acque e dell'atmosfera;
- prevenzione incendi;
- finanza locale;
- circolazione stradale;
- igiene e sanità;
Art. 3 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI
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- edifici ed impianti di uso collettivo;
- vincoli militari, aeroportuali, ecc.;
- l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili.
Art. 3 - RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.
COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.
L'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, non limita la responsabilità dei proprietari, dei progettisti, dei direttori e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle leggi vigenti.
e degli assuntori dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, per atti od omissioni in violazione delle leggi vigenti.
La concessione edilizia si intende accordata sotto riserva dei diritti di terzi e non esonera il proprietario, il direttore e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
e l'assuntore dei lavori dall'obbligo di attenersi, sotto la loro responsabilità, all'osservanza delle leggi e dei regolamenti.
I progettisti e il direttore dei lavori, devono essere ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria abilitati ad esercitare la professione ciascuno nell'ambito stabilito per legge delle rispettive competenze, ed iscritti ai rispettivi albi professionali.
professione ciascuno nell'ambito stabilito per legge delle rispettive competenze, ed iscritti ai rispettivi albi professionali.
professione ciascuno nell'ambito stabilito per legge delle rispettive competenze, ed iscritti ai rispettivi albi professionali.
Per chiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali
i rapporti dell'opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini e Collegi professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari coloro che, sia nella veste di progettisti, direttori dei lavori, collaudatori, ispettori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, per opera diretta, per negligenza ed omissione, che dichiarino dati non conformi alla realtà, che operino in difformità delle vigenti norme o dal progetto approvato.
Le eventuali sostituzioni del progettista, del direttore dei lavori e dell'esecutore delle opere, devono essere tempestivamente comunicate, congiuntamente all'accettazione del nuovo incarico, all'Amministrazione Comunale, da parte del Committente.
I subentrati, per dare effetto alle sostituzioni, sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione ad edificare e gli elaborati di progetto.
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
per dare effetto alle sostituzioni, sono tenuti a sottoscrivere l'atto di concessione ad edificare e gli elaborati di progetto.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO II^ - AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO II^ - AUTORIZZAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE
Art. 4 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Per eseguire le opere sottoelencate, nell'ambito del territorio comunale, deve essere fatta preventiva richiesta al Sindaco di apposita concessione, salvo diverse disposizioni legislative nazionali e/o regionali che regolamentano le procedure in materia urbanistico-edilizia (art. 4 legge 493/93 così come modificata dall'art. 2 comma 60 della legge 662/96 e art. 11 legge 135/97).
urbanistico-edilizia (art. 4 legge 493/93 così come modificata dall'art. 2 comma 60 della legge 662/96 e art. 11 legge 135/97).
E' prescritta la concessione per:
a) nuove costruzioni, ampliamenti (anche in sopraelevazione o nel sottosuolo), ricostruzioni e ristrutturazioni;
b) modificazioni di edifici, che comportino variazioni della struttura o dell'aspetto;
c) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni o di parte di esse, con opere a ciò preordinate;
ttura o dell'aspetto;
c) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni o di parte di esse, con opere a ciò preordinate;
d) costruzioni, modificazioni e demolizioni di edicole funerarie, di tombe e di altre decorazioni cimiteriali di notevole entità;
e) opere di urbanizzazione generale, primarie e secondarie;
f) scavi e movimenti di terra a carattere permanente, impianti sportivi all'aperto, modifica delle aree a bosco, sistemazione e creazione di parchi, sistemazione di terreni per parcheggi;
nti sportivi all'aperto, modifica delle aree a bosco, sistemazione e creazione di parchi, sistemazione di terreni per parcheggi;
g) sistemazione di aree aperte al pubblico;
h) costruzione di ponti ed accessi pedonali e carrabili anche in presenza di autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
i) aperture di strade e costruzioni di manufatti stradali anche in presenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
perture di strade e costruzioni di manufatti stradali anche in presenza dell'autorizzazione dell'Ente proprietario della strada;
l) costruzione di locali nel sottosuolo purché non riconducibili alla lettera c) del successivo Art. 5;
m) collocamento, modificazione o rimozione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, silos, serre fisse con strutture murarie fuori terra, vasche e concimaie in muratura, ecc.) di permanente, anche nel sottosuolo, se non riconducibili alla lettera c) del successivo Art. 5;
e concimaie in muratura, ecc.) di permanente, anche nel sottosuolo, se non riconducibili alla lettera c) del successivo Art. 5;
n) costruzioni prefabbricate (locali, boxes, tettoie, ecc.);
o) collocamento, modificazione e rimozione di impianti tecnici a carattere pubblico, quali linee elettriche, antenne, opere di irrigazione, impianti di fognatura, ecc.;
p) interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica;
triche, antenne, opere di irrigazione, impianti di fognatura, ecc.;
p) interventi di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica;
q) negli insediamenti produttivi, variazione del tipo di attività produttiva, secondo le classifiche I.S.T.A.T. qualora le variazioni siano attuate mediante opere edilizie per le quali sia richiesta concessione;
r) collocamenti, modificazioni e rimozioni di fontane, monumenti, chiostri, edicole, distributori di carburante;
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
a concessione;
r) collocamenti, modificazioni e rimozioni di fontane, monumenti, chiostri, edicole, distributori di carburante;
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
s) apertura e coltivazione di cave che alterino in maniera consistente lo stato del suolo e del paesaggio;
t) collocazione di case prefabbricate e simili qualora non abbiano carattere provvisorio e siano stabilmente infissi al suolo;
t) collocazione di case prefabbricate e simili qualora non abbiano carattere provvisorio e siano stabilmente infissi al suolo;
Si richiama altresì l'obbligo di chiedere ed ottenere una nuova concessione edilizia per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d'opera.
Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
one edilizia per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d'opera.
Per gli immobili di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti Pubblici, la concessione per opere da realizzare in regime di diritto privato, è data a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione al godimento del bene.
Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione al godimento del bene.
Art. 5 - OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
Per eseguire le opere sottoelencate, nell'ambito del territorio comunale, è necessaria la preventiva autorizzazione gratuita del Sindaco.
E' prescritta l'autorizzazione per:
to del territorio comunale, è necessaria la preventiva autorizzazione gratuita del Sindaco.
E' prescritta l'autorizzazione per:
o del territorio comunale, è necessaria la preventiva autorizzazione gratuita del Sindaco.
E' prescritta l'autorizzazione per:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, intendendo in tale definizione le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle definizioni di uso;
b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo, intendono in tale definizione gli interventi rivolti a conservare l'organismo abitativo e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili
to degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo abitativo;
c) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti la cui cubatura non superi comunque 1/3 di quella dell'edificio principale;
d) le occupazioni del suolo mediante deposito di materiale od esposizione di merci a cielo libero, mostre campionarie provvisorie all'aperto;
e) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
vvisorie all'aperto;
e) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardino la coltivazione di cave o torbiere;
f) collocamento, modificazione o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli o materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne (se
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
installate al piano terra su spazi pubblici o aperti al pubblico) lapidi, ecc.;
g) intonacature, coloriture, decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualunque genere sulle pareti esterne degli edifici che comportino l'uso dei materiali e delle tinte originarie;
h) costruzione di recinzioni tra proprietà private, aventi altezza totale non superiore a m. 1,50;
li e delle tinte originarie;
h) costruzione di recinzioni tra proprietà private, aventi altezza totale non superiore a m. 1,50;
i) messa a dimora od abbattimento di alberi d'alto fusto nel centro abitato.
Le opere di cui alle lettere c), d) ed e) sono assentite con semplice autorizzazione gratuita solo se conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 01.06.1939 n° 1089 e 29.06.1939 n° 1497.
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
escrizioni degli strumenti urbanistici e non sottoposte ai vincoli previsti dalle leggi 01.06.1939 n° 1089 e 29.06.1939 n° 1497.
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
incoli previsti dalle leggi 01.06.1939 n° 1089 e 29.06.1939 n° 1497.
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
ncoli previsti dalle leggi 01.06.1939 n° 1089 e 29.06.1939 n° 1497.
Art. 6 - OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE
Non sono soggetti a concessione ne ad autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell'art
oggetti a concessione ne ad autorizzazione edilizia gli interventi di manutenzione ordinaria, ai sensi della lettera a) dell'art. 31 della Legge del 5 agosto 1978, n° 457, i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico ed alla coltivazione di cave o torbiere, nonché le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati
ee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne ai centri edificati, nonché gli interventi comportanti l'occupazione precaria e temporanea del suolo.
Art. 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE E DALLA REGIONE
Art. 7 - OPERE DA ESEGUIRE DAL COMUNE E DALLA REGIONE
Per le opere da eseguire dal Comune, va sentito il parere della Commissione Edilizia e dall'Ufficio Sanitario (quest'ultimo ove richiesto da legge generali). La delibera del Consiglio Comunale di approvazione, sostituisce la concessione.
Art. 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO
(quest'ultimo ove richiesto da legge generali). La delibera del Consiglio Comunale di approvazione, sostituisce la concessione.
Per le opere pubbliche da eseguirsi da parte della Regione, o di enti o aziende dipendenti dalla Regione, la approvazione dell'opera da parte dei competenti organi regionali comporta altresì l'approvazione della corrispondente variante, quando vi sia il parere favorevole del Consiglio Comunale.
Art. 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO
Art. 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO
e della corrispondente variante, quando vi sia il parere favorevole del Consiglio Comunale.
Art. 8 - OPERE ESEGUITE DALLO STATO
Per le opere in regime di diritto pubblico, da eseguirsi da Amministrazioni Statali o comunque insistenti su aree del demanio statale, l'accertamento della conformità alle prescrizioni della
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
norma e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che, per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata.
ci ed edilizi, salvo che, per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata.
i ed edilizi, salvo che, per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la Regione interessata.
La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'Amministrazione Statale competente
dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dall'Amministrazione Statale competente, d'intesa con le Regioni interessate, che devono sentire, preventivamente, gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
Resta fermo quanto previsto dalla legge del 18.12.1973 n° 880, concernente la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica; della legge del 02.08.1975 n° 393, relativa a norme sulla localizzazione delle centrali elettronucleari, sulla produzione e sull'impiego di energia elettrica, dalla legge del 24.12.1976 n° 898 per le servitù militari.
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
legge del 24.12.1976 n° 898 per le servitù militari.
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
egge del 24.12.1976 n° 898 per le servitù militari.
Art
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
egge del 24.12.1976 n° 898 per le servitù militari.
Art. 9 - DOMANDA DI CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE E DI GIUDIZIO PRELIMINARE
Le domande di concessione o autorizzazione ad eseguire le opere citate nel precedente articolo, firmate dal richiedente, bollate a termine di legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., a termine di legge e di regolamento
Comune e corredate dalla prova dell'avvenuto versamento di tasse, contributi, diritti, ecc., a termine di legge e di regolamento, devono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme precisate negli articoli seguenti, e con ogni altra documentazione richiesta, prevista fra l'altro per l'impiantistica quanto dettato dalla L
46/90, dal D.P.R. 447/91 e dalla L. 10/91.
Conformemente a quanto previsto dall'art. 8 comma 4 della L. 447/95 e comunque dopo l'emanazione dei decreti attuativi della legge stessa, va inoltrata idonea documentazione di previsione di impatto acustico che va allegata alla domanda per il rilascio della C.E..
Il Sindaco può chiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.
nda per il rilascio della C.E..
Il Sindaco può chiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente.
Le copie di tutti i disegni ed i questionari tecnici (per gli insediamenti produttivi è necessaria la presentazione delle schede informative regionali) debbono essere firmate per esteso dal proprietario dell'area o di chi ne abbia titolo per richiederle e dal progettista.
ionali) debbono essere firmate per esteso dal proprietario dell'area o di chi ne abbia titolo per richiederle e dal progettista.
La direzione lavori deve, in ogni caso, essere comunicata prima del ritiro della concessione o autorizzazione.
Il nominativo dell'assuntore dei lavori può essere comunicato all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori.
utorizzazione.
Il nominativo dell'assuntore dei lavori può essere comunicato all'atto della dichiarazione di inizio dei lavori.
Gli eventuali cambiamenti del direttore dei lavori o dell'assuntore dei lavori, devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati subentrati; con la stessa lettera il D.L. certifica la regolarità e conformità alla concessione o autorizzazione delle opere eseguite in precedenza.
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tessa lettera il D.L. certifica la regolarità e conformità alla concessione o autorizzazione delle opere eseguite in precedenza.
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Qualora la documentazione allegata alla domanda risultasse, incompleta, sarà data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza.
domanda risultasse, incompleta, sarà data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza.
Il Sindaco chiede, ove necessario, il parere, l'autorizzazione, l'approvazione degli Enti e degli Organi competenti e ne da comunicazione al richiedente.
La relazione geologica e/o geotecnica, nei casi previsti dal D.M. 11.03.1988, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei relativi lavori.
i casi previsti dal D.M. 11.03.1988, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei relativi lavori.
casi previsti dal D.M. 11.03.1988
casi previsti dal D.M. 11.03.1988, dovrà essere presentata all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei relativi lavori.
Le concessioni o autorizzazioni rilasciate su territori soggetti all'autorizzazione a lottizzare od in zona PEEP dovranno espressamente riportare gli estremi dell'autorizzazione medesima ed essere fornite di stralcio planimetrico e normativo del piano di lottizzazione o del PEEP in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le eventuali
lottizzazione o del PEEP in cui si inseriscono e del quale dovranno rispettare le specifiche norme di attuazione e le eventuali previsioni planivolumetriche.
Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Qualunque progetto può essere preceduto da un più semplice elaborato di massima allegato alla domanda in bollo sottoscritta dal proprietario e dal progettista, inteso ad ottenere un giudizio preliminare, sia urbanistico che compositivo, che non impegna in alcun modo il Comune.
Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Alla richiesta di concessione edilizia devono essere allegati:
Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
do il Comune.
Art. 10 - NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI
Alla richiesta di concessione edilizia devono essere allegati:
- una relazione tecnico descrittiva dell'intervento proposto con particolare cura alla verifica degli indici stereometrici e alla descrizione dettagliata dei materiali di finitura interna ed esterna da utilizzare;
a verifica degli indici stereometrici e alla descrizione dettagliata dei materiali di finitura interna ed esterna da utilizzare;
verifica degli indici stereometrici e alla descrizione dettagliata dei materiali di finitura interna ed esterna da utilizzare;
- un estratto catastale della località in scala 1:2000 oppure 1:1000 esteso ad una zona di almeno 100 m. in tutte le direzioni attorno ai confini della proprietà interessata
la 1:2000 oppure 1:1000 esteso ad una zona di almeno 100 m. in tutte le direzioni attorno ai confini della proprietà interessata. In detto estratto, oltre alla indicazione dell'orientamento, del numero di mappa e degli elementi necessari alla individuazione della località, dovranno essere indicate tutte le costruzioni esistenti nella zona e quella progettata, quest'ultima in colore diverso;
- una planimetria generale in scala 1:500 oppure 1:200 con l'indicazione della lunghezza dei lati dell'area su cui sorgerà la costruzione e della distanza di questa dai confini di proprietà e dalle costruzioni finitime.
i lati dell'area su cui sorgerà la costruzione e della distanza di questa dai confini di proprietà e dalle costruzioni finitime.
In tale planimetria dovranno inoltre indicarsi la larghezza delle strade o degli spazi pubblici o privati sui quali prospetta la progettata costruzione o che interessano, eventuali spazi privati soggetti a servitù di pubblico passaggio esistenti lungo i confini della proprietà interessata, lo spazio del parcheggio;
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rivati soggetti a servitù di pubblico passaggio esistenti lungo i confini della proprietà interessata, lo spazio del parcheggio;
-
piante quotate in scala 1:100 dei singoli piani, compreso lo scantinato e il coperto con l'indicazione delle strutture terminali (volumi tecnici);
-
sezioni quotate in scala 1:100 in numero sufficiente per la migliore interpretazione del progetto;
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-
prospetti interni ed esterni in scala 1:100 con le quote riferite ai piani stradali e a quelli dei cortili o giardini, nonché tutti quei dati che valgono a far conoscere rapporti altimetrici e architettonici dell'edificio con le proprietà confinanti;
-
domanda di allacciamento alla fognatura con relativi disegni;
ici e architettonici dell'edificio con le proprietà confinanti;
-
domanda di allacciamento alla fognatura con relativi disegni;
-
indicazioni delle modalità di raccolta dei rifiuti solidi interni;
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copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti;
-
fotografie formato minimo 10x15 quando si tratti di opere che intervengono su fabbricati esistenti;
nvenzioni tra confinanti;
- fotografie formato minimo 10x15 quando si tratti di opere che intervengono su fabbricati esistenti;
venzioni tra confinanti;
- fotografie formato minimo 10x15 quando si tratti di opere che intervengono su fabbricati esistenti;
Lo spazio per parcheggio, inteso come spazio necessario tanto alla sosta quanto alla manovra e all'accesso dei veicoli, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni 10 mc
sario tanto alla sosta quanto alla manovra e all'accesso dei veicoli, in misura non inferiore a un metro quadrato per ogni 10 mc. di costruzione, può essere ricavato nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente; ed anche in aree che non formino parte del lotto, purché siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, a mezzo di atto da trascriversi a cura del proprietario.
La cubatura in rapporto alla quale va determinata la superficie da destinare a parcheggio, è costituita dalla sola cubatura destinata ad abitazione, uffici o negozi, con esclusione delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".
abitazione, uffici o negozi, con esclusione delle altre parti dell'edificio: scantinati, servizi e cosiddetti "volumi tecnici".
Il Sindaco potrà chiedere in casi speciali la presentazione di plastici, fotomontaggi, disegni di particolari in altra scala o al vero, nonché l'indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, degli avvolgibili o delle tende.
o al vero, nonché l'indicazione del tipo di coloritura dei prospetti e il tipo delle persiane, degli avvolgibili o delle tende.
Per la definizione del costo di costruzione, salvo la possibilità di convenzionamento per cui il costo di costruzione non dovuto, le domande di concessione edilizia debbono essere corredate di ogni tipo di elaborato atto alla definizione del costo medesimo.
Art. 11 - CONCESSIONE ALLA EDIFICABILITA' O AUTORIZZAZIONI
le domande di concessione edilizia debbono essere corredate di ogni tipo di elaborato atto alla definizione del costo medesimo.
In materia di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione degli impianti termici, nonché dell'isolamento termico degli edifici deve essere osservato il dispositivo della legge 9 Gennaio 1991 n° 10 e del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 26 Agosto 1993 n° 412.
Art. 11 - CONCESSIONE ALLA EDIFICABILITA' O AUTORIZZAZIONI
Art. 11 - CONCESSIONE ALLA EDIFICABILITA' O AUTORIZZAZIONI
del relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 26 Agosto 1993 n° 412.
Art. 11 - CONCESSIONE ALLA EDIFICABILITA' O AUTORIZZAZIONI
Il Responsabile dell'ufficio e del servizio, sentito il parere della Commissione Edilizia e dai responsabili dei servizi facenti parte del Dipartimento di Prevenzione U.L.S.S. e, quando occorra, della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici con sua determinazione approva o respinge il progetto; in quest'ultimo caso il provvedimento deve essere motivato.
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rchitettonici con sua determinazione approva o respinge il progetto; in quest'ultimo caso il provvedimento deve essere motivato.
I provvedimenti del Responsabile dell'ufficio e del servizio, di rilascio, di diniego, sono notificati al Richiedente, entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo comunale.
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Prima del rilascio della concessione il richiedente deve dimostrare a mezzo un certificato della Conservatoria dei Registri Immobiliari atto di proprietà o dichiarazione sostitutiva di notorietà, di essere proprietario dell'immobile o di avere titolo per ottenerla.
tto di proprietà o dichiarazione sostitutiva di notorietà, di essere proprietario dell'immobile o di avere titolo per ottenerla.
La concessione viene pubblicata in estratto all'Albo pretorio per quindici giorni successivi a decorrere dal giorno festivo alla data del rilascio della concessione stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prendere visione, previa comunicazione scritta al Responsabile dell'ufficio e del servizio.
la sede comunale, dove chiunque può prendere visione, previa comunicazione scritta al Responsabile dell'ufficio e del servizio.
La concessione viene comunque rilasciata dopo l'avvenuto perfezionamento delle denuncie, dopo l'avvenuto versamento dei contributi previsti dalle leggi vigenti in particolare nel contributo commisurato in incidenza delle opere di urbanizzazione e dopo l'avvenuta comunicazione della direzione lavori con relativa accettazione dello stesso.
nza delle opere di urbanizzazione e dopo l'avvenuta comunicazione della direzione lavori con relativa accettazione dello stesso.
Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria, in scala catastale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, gravata di vincolo.
stale, tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, gravata di vincolo.
La concessione viene sempre rilasciata salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche ai fini della applicazione delle vigenti norme di legge e delle norme del presente Regolamento, anche se il provvedimento del Responsabile dell'ufficio e del servizio non contenga espressa menzione al riguardo.
Art. 12 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE
Regolamento, anche se il provvedimento del Responsabile dell'ufficio e del servizio non contenga espressa menzione al riguardo.
La concessione a edificare è comunque in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio all'impegno del richiedente di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.
Art. 12 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE
Art. 12 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE
all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.
Art. 12 - CONCESSIONE A LOTTIZZARE
La concessione a lottizzare, viene rilasciata dal Sindaco o dall'Assessore a tale scopo delegato, dopo che sia stata espletata la procedura prescritta ed, in particolare, dopo che siano intervenuti:
a) l'approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione;
critta ed, in particolare, dopo che siano intervenuti:
a) l'approvazione consiliare del progetto e dello schema di convenzione;
b) l'esecutività della deliberazione consiliare, di approvazione del Piano e di contro deduzione alle eventuali osservazioni ed opposizioni presentate ai sensi dell'art. 60 della L.R. 61/85 e successive modifiche e integrazioni;
c) la stipulazione della convenzione, la registrazione e la trascrizione della stessa.
5 e successive modifiche e integrazioni;
c) la stipulazione della convenzione, la registrazione e la trascrizione della stessa.
La convenzione, oltre a provvedere quanto disposto dalla legislazione urbanistica e comprendere esplicitamente quanto elaborato nel progetto di lottizzazione che ne fa parte integrante ed imprescindibile, precisa le norme relative alla buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione.
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recisa le norme relative alla buona esecuzione, all'ultimazione, alla manutenzione ed al collaudo delle opere di urbanizzazione.
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Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata la quota delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzatore, calcolata in base a criteri generali determinati dal Comune con apposita deliberazione consiliare.
ia a carico del lottizzatore, calcolata in base a criteri generali determinati dal Comune con apposita deliberazione consiliare.
La concessione viene sempre rilasciata, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il provvedimento del Sindaco contenga espressa menzione al riguardo.
salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche senza che il provvedimento del Sindaco contenga espressa menzione al riguardo.
La trasmissione del progetto al Consiglio Comunale, è subordinata alla sottoscrizione preliminare della convenzione redatta secondo lo schema proposta dal Comune, sottoscritta dal Richiedente e dal Proprietario, corredata dei documenti comprovanti la proprietà.
o schema proposta dal Comune, sottoscritta dal Richiedente e dal Proprietario, corredata dei documenti comprovanti la proprietà.
Nella convenzione sono determinate le aree da cedere al Comune e l'attrezzatura delle stesse; viene indicata la quota delle opere di urbanizzazione secondaria a carico del lottizzatore, calcolata in base a criteri generali determinati dal Comune con apposita deliberazione consiliare.
Art. 13 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO
ia a carico del lottizzatore, calcolata in base a criteri generali determinati dal Comune con apposita deliberazione consiliare.
La concessione viene sempre rilasciata, salvi e impregiudicati i diritti dei terzi, anche se il provvedimento del Responsabile dell'ufficio e del servizio non contenga espressa menzione al riguardo.
Art. 13 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO
Art. 13 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO
ile dell'ufficio e del servizio non contenga espressa menzione al riguardo.
Art. 13 - EVIDENZA DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO
La concessione, l'autorizzazione a lottizzare e i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall'Assessore a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti predisposti al controllo.
In ogni cantiere deve essere apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di ml. 1,00 x 1,50 nel quale debbono essere indicati:
re apposto all'esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di ml. 1,00 x 1,50 nel quale debbono essere indicati:
- l'oggetto e la destinazione dell'opera da costruire;
- il Progettista;
- il Calcolatore;
- il Direttore dei Lavori;
- l'Assuntore dei Lavori;
- il Titolare e gli estremi della Concessione.
- l'installatore impianti L. 46/90 (quando necessario);
- il progettista impianti L. 46/90 (quando necessario);
- coordinatore per la progettazione D.L.vo 494/96 (quando necessario);
;
- il progettista impianti L. 46/90 (quando necessario);
- coordinatore per la progettazione D.L.vo 494/96 (quando necessario);
- coordinatore per l'esecuzione dei lavori D.L.vo 494/96 (quando necessario);
Art. 14 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
Art. 14 - VALIDITA' DELLA CONCESSIONE
IL termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della notifica. Le opere non iniziate entro questo termine o rimaste sospese per un anno, non possono essere iniziate o riprese, se non a seguito di una nuova concessione.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori può essere concesso esclusivamente in considerazione della mole dell'opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche in cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
he tecnico-costruttive; ovvero quando si tratti di opere pubbliche in cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
Le concessioni e le autorizzazioni edilizie, si intendono decadute qualora le opere ad esse relative, non siano state iniziate entro un anno dalla data del rilascio, o le concessioni non siano ritirate entro 120 gg. dalla comunicazione di ammissibilità per il loro rilascio.
data del rilascio, o le concessioni non siano ritirate entro 120 gg. dalla comunicazione di ammissibilità per il loro rilascio.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione o autorizzazione; in tal caso la nuova concessione o autorizzazione, concerne la parte non ultimata.
DELIBERA C.C n.7 DEL 30/04/2006
orizzazione; in tal caso la nuova concessione o autorizzazione, concerne la parte non ultimata.
DELIBERA C.C n.7 DEL 30/04/2006
rizzazione; in tal caso la nuova concessione o autorizzazione, concerne la parte non ultimata.
DELIBERA C.C n.7 DEL 30/04/2006
- di disporre per le motivazioni espresse in premessa, la modifica dell'art. 16, 4° capoverso, del vigente Regolamento Edilizio - Composizione della Commissione Edilizia - così come segue: "E' membro di diritto - Il Capo l'Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico delegato con funzioni di Presidente. Ai sensi della vigente legislazione, I.U.R
Il Capo l'Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico delegato con funzioni di Presidente. Ai sensi della vigente legislazione, I.U.R. (Testo Unico degli Enti Locali), nella Commissione Edilizia Comunale non è consentita la presenza di organi politici quali i consiglieri, l'assessore competente al settore urbanistica, ovvero il Sindaco."....;
ARTICOLO 15 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
VARIANTE 2010 APPROVATA CON D.C.C. N. 18 DEL 11/05/2010
ARTICOLO 15 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.
ELLA COMMISSIONE EDILIZIA
ELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.
LLA COMMISSIONE EDILIZIA
LLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio.
Il parere della Commissione Edilizia, quale organo consultivo del Comune istituito ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del D.P.R
.
Il parere della Commissione Edilizia, quale organo consultivo del Comune istituito ai sensi dell'art. 4 - comma 2 - del D.P.R. 380/2001, si rende indispensabile quando sono all'esame situazioni di particolare rilevanza dal punto di vista dell'ornato o che incidono sull'assetto urbanistico complessivo
all'esame situazioni di particolare rilevanza dal punto di vista dell'ornato o che incidono sull'assetto urbanistico complessivo, mentre è accessorio e facoltativo nei casi in cui non sussistano particolari tutele ambientali o storiche segnalate dal PRG e qualora l'applicazione delle norme di PRG sia in qualche modo automatica ed univoca.
Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio nell'istruttoria ai fini del rilascio del permesso di costruire o dell'atto di assenso nei seguenti casi:
a) Esame di strumenti urbanistici attuativi;
b) Esame di progetti unitari o progetti di comparto di completamento;
c) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici di valore storico ambientale con relativo grado di protezione (Zona A);
d) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zona territoriale omogenea "E" (Zona Agricola);
do di protezione (Zona A);
d) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zona territoriale omogenea "E" (Zona Agricola);
e) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici soggetti a tutela con grado di protezione;
f) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zone soggette a particolare tutela ambientale o paesaggistica;
protezione;
f) Esame di progetti relativi ad aree e/o edifici in zone soggette a particolare tutela ambientale o paesaggistica;
g) In tutti i casi in cui il responsabile dell'ufficio tecnico lo ritenga utile per difficoltà interpretativa delle norme vigenti, rilevanza o consistenza dell'intervento previsto, presenza di problematiche relative all'ornato o alla conservazione di beni ambientali od architettonici;
ll'intervento previsto, presenza di problematiche relative all'ornato o alla conservazione di beni ambientali od architettonici;
h) Per l'emissione di ordinanze di demolizione o ripristino e per l'applicazione delle sanzioni previste alla Parte I^, Titolo IV, Capo II° del D.P.R. 380/2001;
i) Sulla interpretazione, sull'applicazione e sulla eventuale modifica del presente Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
ne, sull'applicazione e sulla eventuale modifica del presente Regolamento Edilizio e delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG.
E' sempre ammessa la facoltà per il richiedente di ricorrere espressamente al parere della commissione edilizia, mediante semplice nota all'atto dell'istanza.
er il richiedente di ricorrere espressamente al parere della commissione edilizia, mediante semplice nota all'atto dell'istanza.
La commissione edilizia può apportare al progetto edilizio o prescrivere quelle modifiche che lo rendano più idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
rente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
ente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
Le motivazioni dell'eventuale parere negativo, di rinvio o di richiesta di ulteriore integrazione devono essere chiaramente riportate a verbale ed essere esaustive circa tutti gli elementi di giudizio
di ulteriore integrazione devono essere chiaramente riportate a verbale ed essere esaustive circa tutti gli elementi di giudizio, ed ufficialmente comunicate al richiedente e al progettista entro i termini di legge; dopo il primo esame non sono ammesse ulteriori richieste o prescrizioni non già indicate nel primo parere.
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Il parere della Commissione Edilizia non è vincolante ai fini del rilascio dei titoli abilitativi.
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TITOLO III^: COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
RAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO III^: COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
AZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO III^: COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 15 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Previo esame da parte degli Uffici Comunali, che esprimono per iscritto sul modello di cui all'Art. 9 il proprio referto, il progetto di tutte le opere descritte ai precedenti Artt. 4 e 5, compresi gli elaborati di massima, di cui al precedente Art
, il progetto di tutte le opere descritte ai precedenti Artt. 4 e 5, compresi gli elaborati di massima, di cui al precedente Art. 9, è presentato alla Commissione Edilizia, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti e sull'adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale. Essa dovrà, inoltre, essere sentita dal Sindaco sulle opere di cui ai precedenti Artt
to sotto i profili estetico ed ambientale. Essa dovrà, inoltre, essere sentita dal Sindaco sulle opere di cui ai precedenti Artt. 7 e 8, ed inoltre su quanto ha attinenza ai problemi urbanistici ed edilizi in genere.
La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza concessione e in difformità, nonché sull'annullamento della concessione ed in particolare:
-
sui progetti di strumento primario e di variante allo stesso e sui progetti di pianificazione esecutiva;
-
sulla interpretazione, sull'applicazione e sulla eventuale modifica del presente Regolamento.
ti di pianificazione esecutiva;
- sulla interpretazione, sull'applicazione e sulla eventuale modifica del presente Regolamento.
La Commissione Edilizia può apportare al progetto edilizio quelle modifiche che lo rendono idoneo e più coerente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
rente con lo spirito delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti e con l'ambiente in cui la costruzione viene a sorgere.
Particolare cura deve essere posta riguardo i materiali e i colori da impiegare, specialmente per le zone di centro storico o di interesse ambientale.
MODIFICATO CON DELIBERA CC 7 /2006
Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
centro storico o di interesse ambientale.
MODIFICATO CON DELIBERA CC 7 /2006
Art. 16 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia è chiamata ad assistere l'Amministrazione Comunale nelle attribuzioni ad essa demandate dalle Leggi e Regolamenti generali e speciali.
La Commissione Edilizia è l'Organo Consultivo del Comune.
Essa è formata da 5 membri eletti dal Consiglio Comunale e da 2 membri di diritto.
Sono membri di diritto:
- Il Sindaco o l'Assessore delegato - Presidente
etti dal Consiglio Comunale e da 2 membri di diritto.
Sono membri di diritto:
-
Il Sindaco o l'Assessore delegato - Presidente
-
Il Capo Ufficio Tecnico Comunale o un Tecnico delegato.
Sono membri elettivi:
- n° 3 esperti eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, garantendo in ogni caso l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
dal Consiglio Comunale con voto limitato ad uno, garantendo in ogni caso l'elezione di almeno un rappresentante della minoranza.
- n° 2 esperti in materia di bellezze naturali e di tutela dell'ambiente, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 6 della L.R. n° 63/1994, nominati dal Consiglio Comunale con voto limitato a uno in conformità al comma 3 dello stesso articolo.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
I membri elettivi durano in carica 4 anni e sono rieleggibili, in ogni caso, allo scadere e rinnovo dell'Amministrazione Comunale, tutta la Commissione decadrà dall'incarico, esercitando comunque le funzioni nei termini e con gli effetti di cui alla Legge 444/94.
a la Commissione decadrà dall'incarico, esercitando comunque le funzioni nei termini e con gli effetti di cui alla Legge 444/94.
Decadranno dall'incarico quei membri elettivi che senza giustificato motivo risulteranno assenti per più di tre sedute consecutive della Commissione.
I membri nominati in sostituzione di quelli decaduti o di quelli dimissionari verranno eletti per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri da essi sostituiti.
decaduti o di quelli dimissionari verranno eletti per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i membri da essi sostituiti.
I membri della Commissione non possono presenziare all'esame e alla discussione di progetti da essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che siano interpellati per fornire chiarimenti.
a essi elaborati o nell'esecuzione dei quali siano comunque interessati, eccetto che siano interpellati per fornire chiarimenti.
Per l'esame di particolari problemi, il Sindaco o suo delegato, di sua iniziativa o a richiesta della Commissione, può invitare a prendere parte a sedute della Commissione stessa, persone di specifica competenza, che non avranno, però, diritto di voto.
Assiste alle sedute come Segretario un Funzionario Comunale, che redige i verbali, senza diritto di voto.
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
erò, diritto di voto.
Assiste alle sedute come Segretario un Funzionario Comunale, che redige i verbali, senza diritto di voto.
MODIFICATO CON DELIBERA CC 7 /2006
Art. 17 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno ogni mese, e comunque, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno, dandone avviso scritto ai componenti.
Presidente, almeno ogni mese, e comunque, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno, dandone avviso scritto ai componenti.
Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Presidente, del Segretario e di almeno altri due membri.
Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvede alla sua sostituzione.
consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvede alla sua sostituzione.
Il Consiglio Comunale sostituisce, quei membri che, per qualunque motivo, non possono continuare a coprire l'incarico.
I membri eletti in sostituzione, restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione.
I pareri della Commissione, sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
della Commissione, sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
La Commissione potrà convocare su loro domanda, qualora ne ravvisi la opportunità, i firmatari delle domande di cui all'Art. 9 del presente Regolamento assistiti dai loro Progettisti.
ne ravvisi la opportunità, i firmatari delle domande di cui all'Art. 9 del presente Regolamento assistiti dai loro Progettisti.
La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per una esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere.
Il Presidente ha facoltà di indicare uno dei membri della Commissione, a fungere da relatore su particolari progetti.
o parere.
Il Presidente ha facoltà di indicare uno dei membri della Commissione, a fungere da relatore su particolari progetti.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
tti.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale, che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato uno dei membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi ad assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, relativi all'argomento stesso, eccetto che sia interpellato per fornire chiarimenti
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
all'esame, alla discussione ed al giudizio, relativi all'argomento stesso, eccetto che sia interpellato per fornire chiarimenti
Dall'osservanza di tale prescrizione, deve essere presa nota nel verbale.
Quando il Sindaco o l'Assessore a ciò delegato, assuma una decisione difforme al parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione alla Commissione stessa.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 18 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO IV^: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 18 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
Art. 18 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
AZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO IV^: ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 18 - PUNTI DI LINEA E DI LIVELLO
Il Titolare della concessione di cui all'Art. 4, tranne il punto c), o della concessione a lottizzare di cui all'Art. 12, prima di dare inizio ai lavori deve chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
Art. 19 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
pprovazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), che devono essere osservati scrupolosamente.
L'Ufficio Tecnico Comunale o il Tecnico a ciò delegato dal Comune, effettua sopralluogo entro dieci giorni dalla domanda e redige, in contraddittorio con la parte, un verbale che richiama i grafici approvati.
L'Assuntore dei Lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
Art. 19 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
Art. 19 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
re dei Lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
Art. 19 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
Il periodo di un anno entro il quale deve dare inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza dalla relativa concessione, decorre dalla data di notificazione della concessione stessa agli interessati, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 61/85.
cessione, decorre dalla data di notificazione della concessione stessa agli interessati, ai sensi dell'art. 78 della L.R. 61/85.
Nel caso di nuove costruzioni, la data di inizio si configura allo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione, si riferisce alla data di richiesta di abitabilità o agibilità.
configura allo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione, si riferisce alla data di richiesta di abitabilità o agibilità.
Negli altri casi previsti, dall'Art. 4, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene, in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori, valgono le prescrizioni del secondo comma del presente articolo.
nti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori, valgono le prescrizioni del secondo comma del presente articolo.
Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione, di cui all'Art. 12.
Entro 10 giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione al Sindaco.
t. 12.
Entro 10 giorni dalle date di inizio e di ultimazione dei lavori, il concessionario deve darne comunicazione al Sindaco.
Qualora nella domanda di cui all'Art. 9 non siano stati indicati i nominativi del Direttore e l'Assuntore dei Lavori, essi devono risultare, ove richiesti dal medesimo articolo, nella denuncia di inizio dei lavori.
In tal caso, la denuncia di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenere l'indicazione del domicilio e relativo codice fiscale.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO
uncia di inizio deve essere sottoscritta anche da questi e deve contenere l'indicazione del domicilio e relativo codice fiscale.
Entro 10 giorni dalla denuncia di inizio dei lavori, il Tecnico comunale a ciò delegato, effettua sopralluogo per i necessari accertamenti e redige apposito verbale firmato anche dal proprietario, dal Direttore e dall'Assuntore dei Lavori.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 20 - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 20 - CAUTELE CONTRO DANNI E MOLESTIE
Chiunque voglia eseguire opere edilizie, deve osservare tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo a persone e a cose, e ad attenuare gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.
are ogni pericolo a persone e a cose, e ad attenuare gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.
re ogni pericolo a persone e a cose, e ad attenuare gli incomodi che i terzi possono risentire dalla esecuzione di dette opere.
Per la esecuzione di opere che richiedono manomissioni del suolo o impianto di assiti o ponteggi, che possono interessare servizi pubblici il costruttore dovrà richiedere al Comune le prescrizioni cui attenersi, e adottare ogni cautela per non danneggiare i servizi pubblici stessi
dovrà richiedere al Comune le prescrizioni cui attenersi, e adottare ogni cautela per non danneggiare i servizi pubblici stessi, dando contemporaneamente avviso agli Uffici o alle imprese che eserciscono quei servizi perché prendano opportuni provvedimenti.
Nessuno può, senza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, ne deviarne o impedirne il corso.
nza speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, ne deviarne o impedirne il corso.
za speciale concessione, valersi per la sua fabbrica dell'acqua corrente nei canali pubblici, ne deviarne o impedirne il corso.
Dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 1 comma 4 del D.P.C.M. 01.03.1991 che prevede che le attività temporanee quali cantieri edili, le manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del D.P.C.M
ualora comportino l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi, debbono essere autorizzate anche in deroga ai limiti del D.P.C.M. 01.03.1991, dal Sindaco, il quale stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l'inquinamento acustico sentita la competente U.S.L..
Art. 21 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E DI SOTTOSUOLO PUBBLICO
Art. 21 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E DI SOTTOSUOLO PUBBLICO
Ove per l'esecuzione di opere autorizzate sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente, la manomissione di suolo, sottosuolo o spazio aereo pubblico, l'interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ad ottenerne l'autorizzazione.
La domanda deve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve ottenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
ve precisare l'ubicazione, la durata e lo scopo dell'opera e deve ottenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla.
Le modalità di occupazione e di esecuzione, sono fissate nell'autorizzazione; in ogni caso, i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
nell'autorizzazione; in ogni caso, i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità.
Il Sindaco ha la facoltà di revocare l'autorizzazione e di imporre il ripristino, provvedendovi l'ufficio e a spese dell'interessato in caso di inadempienza, dopo che sia trascorsi due mesi dall'interruzione dei lavori, non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione, viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
lavori, non causata da ragioni climatiche.
La tassa di occupazione, viene determinata in base al relativo Regolamento comunale.
In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell'autorizzazione al versamento di congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici, siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
gli impianti pubblici, siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.
In caso di inadempienza, si procede d'ufficio a spese dell'interessato.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
Art. 22 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI
Il Responsabile dell'ufficio e del servizio esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurare la rispondenza delle norme di legge del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione.
Per tale vigilanza, il Responsabile dell'ufficio e del servizio si vale di agenti da lui delegati.
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
e fissate nella concessione.
Per tale vigilanza, il Responsabile dell'ufficio e del servizio si vale di agenti da lui delegati.
Eventuali trasgressioni, saranno soggette alle sanzioni amministrative previste dal titolo V^ Capo III^ della L.R. del 27.06.1985, n° 61 e saranno denunciate alle competenti autorità, nei modi e nei termini previsti dalla Legge vigente.
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
i modi e nei termini previsti dalla Legge vigente.
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
modi e nei termini previsti dalla Legge vigente.
Art. 23 - PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFOR-MITA'
Oltre ai provvedimenti e alle sanzioni previste dalla vigente legislazione urbanistica, circa l'esecuzione senza concessione o in difformità della stessa delle opere di cui al precedente Art. 4, il Responsabile dell'ufficio e del servizio, anche per le opere di cui al precedente Art
elle opere di cui al precedente Art. 4, il Responsabile dell'ufficio e del servizio, anche per le opere di cui al precedente Art. 5, ordina la sospensione dei lavori qualora, l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Responsabile dell'ufficio e del servizio, o dispone i provvedimenti per la demolizione delle opere abusive o per l'applicazione delle norme previste dalle leggi vigenti.
Art. 24 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
Art. 24 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
La concessione può essere annullata per motivi di illegittimità, e particolarmente nel caso di falsa rappresentanza dello stato di fatto.
Prima di adottare il provvedimento di annullamento, che deve essere motivato, il Responsabile dell'ufficio e del servizio dovrà sentire la Commissione Edilizia.
Tutte le procedure pertinenti, saranno eseguite in applicazione dell'art. 91 della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
procedure pertinenti, saranno eseguite in applicazione dell'art. 91 della L.R. 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni.
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - REGOLAMENTO EDILIZIO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000
TITOLO V^: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
EL 14.07.2000
TITOLO V^: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
L 14.07.2000
TITOLO V^: USO DEI FABBRICATI E DEI MANUFATTI
Art. 25 - COLLAUDO, LICENZA D'USO, ABITABILITA' ED AGIBILITA'
Affinché gli edifici, o parti di essi, indicati nell'art. 220 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possano essere utilizzati, è necessario che il proprietario richieda il certificato di abitabilità e/o agibilità al Sindaco, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22.04.1994 n
prietario richieda il certificato di abitabilità e/o agibilità al Sindaco, secondo la procedura prevista dal D.P.R. 22.04.1994 n. 425, allegando alla richiesta il certificato di collaudo, la dichiarazione presentata per l'iscrizione al catasto dell'immobile, restituita dagli
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