norme tecniche di attuazione - Comune di Sammichele Di Bari
Comune di Bari · Bari, Puglia
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188 sezioni del documento
COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
PIANO REGOLATORE GENERALE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
[Immagine di edificio storico]
PROGETTISTI: DOTT.ARCH.LUIGI MIRIZZI DOTT.ARCH.FRANCO ROSSI
DATA 23 MAR 2001
TAV. 7
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI
PROGETTISTI: DOTT.ARCH.LUIGI MIRIZZI DOTT.ARCH.FRANCO ROSSI
DATA 23 MAR 2001
TAV. 7
SOMMARIO
TITOLO I - NORME GENERALI ART. 1 - Scopo delle norme, elaborati del P.R.G. - pag. 3 ART. 2 - Finalità della disciplina urbanistica - pag. 3 ART. 3 - Terminologia urbanistica - pag. 3 ART. 4 - Utilizzazione degli indici - pag. 4 ART. 5 - Opere di urbanizzazione primaria - pag. 4 ART. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria urbana - pag. 5 ART. 7 - Parcheggi privati - pag. 5
urbanizzazione primaria - pag. 4 ART. 6 - Opere di urbanizzazione secondaria urbana - pag. 5 ART. 7 - Parcheggi privati - pag. 5 ART. 8 - Opere di urbanizzazione secondaria territoriale - pag. 8 ART. 9 - Distanze dalle strade - pag. 8 ART. 10 - Interventi edilizi - pag. 8 ART. 11 - Destinazione d'uso - pag. 9 ART. 12 - Costruzioni in precario - pag. 9
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G. ART. 13 - Strumenti di attuazione del P.R.G. - pag. 10 ART. 14 - Piani regolatori particolareggiati (P.P.) - pag. 10 ART. 15 - Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.) - pag. 10 ART. 16 - Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) - pag. 11 ART. 17 - Piani di recupero (P.R.) - pag. 11 ART. 18 - Piani di lottizzazione (P.L.) - pag. 12 ART. 19 - Progetti comunali esecutivi (P.C.E.) - pag. 12
pero (P.R.) - pag. 11 ART. 18 - Piani di lottizzazione (P.L.) - pag. 12 ART. 19 - Progetti comunali esecutivi (P.C.E.) - pag. 12 ART. 20 - Interventi edilizi diretti mediante concessione (C.) e concessione convenzionata (C.C.) - pag. 12 ART. 21 - Mappa del P.R.G. - pag. 13
TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTE
TITOLO III - TUTELA DELL'AMBIENTE ART. 22 - Tutela generale dell'ambiente - pag. 14 ART. 23 - Tutela dell'ambiente urbano - pag. 14 ART. 24 - Norme antinquinamento idrico - pag. 14 ART. 25 - Norme antinquinamento atmosferico - pag. 15 ART. 26 - Disciplina degli impianti vegetali nelle zone non agricole - pag. 15 ART. 27 - Discariche e interramenti - pag. 15 ART. 28 - Sottosuolo, cave, pozzi - pag. 16 ART. 29 - Distributori carburanti - pag. 17 ART. 30 - Ritrovamenti archeologici - pag. 17
TITOLO IV - NORME PER LE ZONE
28 - Sottosuolo, cave, pozzi - pag. 16 ART. 29 - Distributori carburanti - pag. 17 ART. 30 - Ritrovamenti archeologici - pag. 17
TITOLO IV - NORME PER LE ZONE ART. 31 - Divisione in zone del territorio comunale - pag. 18
TITOLO IV - NORME PER LE ZONE
Ritrovamenti archeologici - pag. 17
TITOLO IV - NORME PER LE ZONE ART. 31 - Divisione in zone del territorio comunale - pag. 18
CAPITOLO I - ZONE RESIDENZIALI ART. 32 - Zone residenziali - pag. 19 ART. 33 - Destinazioni d'uso - pag. 19 ART. 34 - Centro storico - ZONA A - pag. 19 ART. 35 - Zona di completamento - ZONA B1 - pag. 19 ART. 36 - Zona di completamento a rispetto ambientale - ZONA B2 - pag. 20 ART. 37 - Zone di completamento - ZONE B3 - pag. 20 ART. 38 - Zone di espansione - pag. 20
spetto ambientale - ZONA B2 - pag. 20 ART. 37 - Zone di completamento - ZONE B3 - pag. 20 ART. 38 - Zone di espansione - pag. 20 ART. 39 - Zone di espansione - ZONE C1 - pag. 20 ART. 40 - Zone di espansione - ZONE C2 - pag. 21
CAPITOLO II - ZONE PRODUTTIVE
CAPITOLO II - ZONE PRODUTTIVE ART. 41- Classificazione delle ZONE D - pag. 22 ART. 42 - Zona industriale esistente - ZONA D1 - pag. 22 ART. 43- Artigianato e deposito - ZONA D2 - pag. 22 ART. 44 - Aree produttive esistenti - ZONA D3 - pag. 22 ART. 45- Produttiva direzionale - ZONA D4 - pag. 24
CAPITOLO III - ZONE AGRICOLE - ZONE E
- ZONA D2 - pag. 22 ART. 44 - Aree produttive esistenti - ZONA D3 - pag. 22 ART. 45- Produttiva direzionale - ZONA D4 - pag. 24
CAPITOLO III - ZONE AGRICOLE - ZONE E ART. 46 - Classificazione delle ZONE E - pag. 24 ART. 47- Aree agricole - ZONE E1 - pag. 24 ART. 48 - Aree agricole di rispetto - ZONE E2 - pag. 26 ART. 49 - Aree agricole a carattere territoriale- ZONE E4 - pag. 26 ART. 50 - Aree agricole di interesse naturalistico - ZONE E5 - pag. 26
CAPITOLO IV - ZONE DI USO PUBBLICO
agricole a carattere territoriale- ZONE E4 - pag. 26 ART. 50 - Aree agricole di interesse naturalistico - ZONE E5 - pag. 26
CAPITOLO IV - ZONE DI USO PUBBLICO ART. 51 - Proprietà delle aree di uso pubblico - pag. 27 ART. 52 - Classificazione delle ZONE F - pag. 27 ART. 53- Servizi di quartiere - ZONE F1 - pag. 27 ART. 54 - Verde di quartiere - ZONE F2 - pag. 27 ART. 55 - Attrezzature e servizi urbani e territoriali - ZONE F3 - pag. 27 ART. 56 - Zona cimiteriale - ZONE F4 - pag. 28
ag. 27 ART. 55 - Attrezzature e servizi urbani e territoriali - ZONE F3 - pag. 27 ART. 56 - Zona cimiteriale - ZONE F4 - pag. 28 ART. 57- Parco urbano - ZONA F5 - pag. 28 ART. 58 - Aree a parco naturale (Lama DIUMO) - ZONA F6 - pag. 28
CAPITOLO V- ZONE G
CAPITOLO V- ZONE G ART. 59 - Generalità e classificazione delle ZONE G - pag. 29 ART. 60 - Decadenza di norme in contrasto - pag. 29
CAPITOLO VI - NORME FINALI E NORME TRANSITORIE ART. 61 - Costruzioni preesistenti - pag. 31 ART. 62 - Poteri di deroga - pag 31 ART. 63 - Misure di salvaguardia - pag. 31 ART. 64- Disposizioni relative ai piani urbanistici esecutivi in vigore - pag. 31
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1
Scopo delle norme, elaborati del P.R.G.
rbanistici esecutivi in vigore - pag. 31
TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1
Scopo delle norme, elaborati del P.R.G.
- Le presenti norme disciplinano l'attività urbanistica ed edilizia, le opere di urbanizzazione, l'edificazione di nuovo fabbricato, il restauro e il risanamento dei fabbricati esistenti, le trasformazioni d'uso, la realizzazione di servizi e di impianti e qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico del territorio comunale.
ealizzazione di servizi e di impianti e qualsiasi altra opera che comporti mutamento dello stato fisico del territorio comunale.
- Le presenti norme e gli elaborati del P.R.G. prevalgono in caso di contrasto su qualsiasi norma del regolamento edilizio, del regolamento d'igiene e di altri regolamenti comunali; per quanto non contenuto nelle presenti norme d'attuazione si deve fare riferimento alle leggi statali e regionali vigenti.
ali; per quanto non contenuto nelle presenti norme d'attuazione si deve fare riferimento alle leggi statali e regionali vigenti.
- Gli elaborati del P.R.G. sono i seguenti: 1 - RELAZIONE GENERALE 2 - PLANIMETRIA 1:10.000 - Il territorio extraurbano: la zonizzazione 3 - PLANIMETRIA 1:10.000 - Il territorio extraurbano: i vincoli 4 - PLANIMETRIA 1: 5.000 - La zonizzazione del territorio - zona nord 5 - PLANIMETRIA 1: 5.000 - La zonizzazione del territorio - zona sud
ETRIA 1: 5.000 - La zonizzazione del territorio - zona nord 5 - PLANIMETRIA 1: 5.000 - La zonizzazione del territorio - zona sud 6 - PLANIMETRIA 1: 2.000 - La zonizzazione del territorio urbano 7 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 8 - REGOLAMENTO EDILIZIO 9 - PLANIMETRIA 1:25.000 - Interrelazioni con i Piani dei Comuni contermini
ART. 2
Finalità della disciplina urbanistica
- Qualsiasi costruzione costituisce una modifica dell'ambiente che supera, per durata e rapporti con la collettività, l'ambito delle decisioni personali del progettista.
odifica dell'ambiente che supera, per durata e rapporti con la collettività, l'ambito delle decisioni personali del progettista.
- Il potere di indirizzo e di controllo del Comune sull'assetto del territorio si esercita attraverso gli strumenti di attuazione del P.R.G. di cui ai titoli II° delle presenti norme e successivamente attraverso l'esame delle richieste di concessione, al fine di garantire la validità funzionale e sociale delle urbanizzazioni, delle costruzioni, dell'utilizzazione del territorio.
l fine di garantire la validità funzionale e sociale delle urbanizzazioni, delle costruzioni, dell'utilizzazione del territorio.
ART. 3
Terminologia urbanistica
- Al fine di individuare correttamente le caratteristiche quantitative delle opere realizzabili nell'intero territorio comunale, si adottano nel presente P.R.G. e in tutti gli strumenti urbanistici successivi gli indici seguenti a seconda delle differenti scale e metodi d'intervento:
R.G. e in tutti gli strumenti urbanistici successivi gli indici seguenti a seconda delle differenti scale e metodi d'intervento:
1) St - Superficie Territoriale, espressa in mq: comprende l'intera area sottoposta allo strumento urbanistico esecutivo di cui all'Art.13 a)- b)-c)-d)-e) delle presenti norme;
comprende l'intera area sottoposta allo strumento urbanistico esecutivo di cui all'Art.13 a)- b)-c)-d)-e) delle presenti norme;
2) Sf - Superficie Fondiaria, espressa in mq: comprende l'area corrispondente alle unità d'intervento edilizio o lotti e si ottiene sottraendo alla St le aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui ai successivi articoli;
lotti e si ottiene sottraendo alla St le aree destinate alle urbanizzazioni primarie e secondarie di cui ai successivi articoli;
3) Sc - Superficie Coperta, espressa in mq: è la quota della superficie fondiaria comunque è a qualunque quota racchiusa da costruzione, contenuta dalla proiezione ortogonale sul terreno del filo esterno delle strutture perimetrali con esclusione:
a da costruzione, contenuta dalla proiezione ortogonale sul terreno del filo esterno delle strutture perimetrali con esclusione:
4) Sul - Superficie Utile Lorda, espressa in mq: comprende tutti i piani fuori terra calcolati al filo esterno delle strutture perimetrali con esclusione:
rda**, espressa in mq: comprende tutti i piani fuori terra calcolati al filo esterno delle strutture perimetrali con esclusione:
- delle superfici porticate, edificate a pilotis, quando la realizzazione e la destinazione è obbligatoria per prescrizione dello strumento urbanistico o quando le realizzazioni, pur essendo di iniziativa privata e non prescritta, siano vincolate a non subire modificazioni da quelle consentite;
zioni, pur essendo di iniziativa privata e non prescritta, siano vincolate a non subire modificazioni da quelle consentite;
- delle superfici relative a servizi pubblici cedute alle rispettive società di gestione (luce, telefono ecc.);
- delle superfici destinate a volumi tecnici, strettamente al servizio dell'edificio, emergenti all'estradosso dell'ultimo piano abitabile purché non superino l'altezza utile di 2,50 m;
e al servizio dell'edificio, emergenti all'estradosso dell'ultimo piano abitabile purché non superino l'altezza utile di 2,50 m;
- delle superfici sottotetto non praticabili, sempreché il tetto non abbia pendenza superiore al 35% in quanto, in tal caso, le superfici sono conteggiate nel computo dei volumi;
5) Hmax - Altezza Massima, espressa in m: è la differenza tra la quota in basso e la massima quota in alto calcolate come per il successivo n.6;
6) Hf - Altezza Massima di ciascuna fronte, espressa in m: è la differenza tra il punto medio del marciapiede a filo fabbricato o del terreno adiacente al filo stesso dell'involucro sistemato e la più alta delle due quote:
del marciapiede a filo fabbricato o del terreno adiacente al filo stesso dell'involucro sistemato e la più alta delle due quote:
a - estradosso del solaio dell'ultimo piano praticabile (misurato nel punto mediano se inclinato o nel punto più alto se su più quote);
b - punto superiore della linea di gronda (misurato nel punto più alto in caso di coronamento su più quote);
su più quote);
b - punto superiore della linea di gronda (misurato nel punto più alto in caso di coronamento su più quote);
7) V - Volume Edificabile, espresso in mc: comprende tutti gli spazi comunque edificabili ed è dato dal prodotto delle singole superfici utili Su per le relative altezze;
8) P - Numero dei Piani: numero dei piani coperti fuori terra comunque praticabili, con esclusione dei piani seminterrati, dei piani cantinati e delle soffitte;
dei piani coperti fuori terra comunque praticabili, con esclusione dei piani seminterrati, dei piani cantinati e delle soffitte;
9) A - Numero convenzionale di Abitanti: n.1 abitante ogni 100mc di V;
10) It - Indice di Fabbricabilità Territoriale, espresso in mc/mq: è dato dal rapporto tra V e St;
11) If - Indice di Fabbricabilità Fondiaria, espresso in mc/mq: è dato dal rapporto tra V e Sf;
12) Ru - Rapporto di Ubanizzazione, espresso in mq/mq: è dato dal rapporto tra Sf e St;
mq: è dato dal rapporto tra V e Sf;
12) Ru - Rapporto di Ubanizzazione, espresso in mq/mq: è dato dal rapporto tra Sf e St;
13) Rc - Rapporto di Copertura, espresso in mq/mq: è dato dal rapporto tra Sc e Sf.
ART. 4
Utilizzazione degli indici
- Gli indici di cui all'articolo precedente vengono applicati secondo le norme delle varie zone, dei vari tipi di fabbricato, nell'ambito dei differenti strumenti urbanistici.
gono applicati secondo le norme delle varie zone, dei vari tipi di fabbricato, nell'ambito dei differenti strumenti urbanistici.
- L'utilizzazione totale degli indici esclude ogni richiesta successiva di costruzione indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, salvo trasformazioni o ricostruzioni che lascino inalterati i suddetti indici nei limiti consentiti per tali lavori agli articoli corrispondenti.
oni o ricostruzioni che lascino inalterati i suddetti indici nei limiti consentiti per tali lavori agli articoli corrispondenti.
-
Qualora sia consentita e/o obbligatoria la conservazione dei fabbricati esistenti, essi concorrono sempre computati nella determinazione degli indici di cui all'art.3.
-
Gli indici di fabbricabilità non possono essere applicati ad aree già asservite o comunque pertinenti a edifici esistenti, se non per ampliamenti degli stessi.
n possono essere applicati ad aree già asservite o comunque pertinenti a edifici esistenti, se non per ampliamenti degli stessi.
- Ove non diversamente disposto, nelle zone di espansione ogni maglia di nuovo insediamento individuata dal P.R.G. costituisce la superficie di minimo intervento per lo strumento urbanistico esecutivo e per la costituzione del comparto.
ART. 5
Opere di urbanizzazione primaria
- Le opere di urbanizzazione primaria sono:
o e per la costituzione del comparto.
ART. 5
Opere di urbanizzazione primaria
- Le opere di urbanizzazione primaria sono:
a) Le strade di accesso alle singole proprietà e di servizio all'interno di queste, nel caso di qualsiasi tipo di insediamento;
b) la rete idrica costituita da acquedotto pubblico o consortile, salvo i casi di edifici isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o conduttura privata autorizzata dalle vigenti disposizioni in materia;
ci isolati dotati di rifornimento diretto mediante pozzi o conduttura privata autorizzata dalle vigenti disposizioni in materia;
c) la rete di distribuzione dell'energia elettrica;
d) la rete di pubblica illuminazione;
e) la rete di distribuzione del gas;
f) la rete di distribuzione del telefono;
ca;
d) la rete di pubblica illuminazione;
e) la rete di distribuzione del gas;
f) la rete di distribuzione del telefono;
g)la rete fognante o, nel caso di edifici isolati, equivalenti sistemi di allontanamento, smaltimento delle acque luride, comunque comprensivi dell'impianto (o degli impianti) di trattamento o di depurazione integrale;
smaltimento delle acque luride, comunque comprensivi dell'impianto (o degli impianti) di trattamento o di depurazione integrale;
h)spazi di sosta e parcheggio pubblici, esclusa la viabilità d'accesso, secondo le minime dimensioni seguenti:
- per le aree residenziali: 3,50 mq di parcheggio per ogni abitante;
- per le aree industriali o artigianali o simili: 6,00 mq ogni 100 mq di Sf;
- per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili: 40 mq di parcheggio ogni 100 mq di Sul;
6,00 mq ogni 100 mq di Sf;
- per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili: 40 mq di parcheggio ogni 100 mq di Sul;
i) spazi verdi pubblici liberi e attrezzati secondo le minime dimensioni seguenti:
- per le aree residenziali: 8,00 mq per ogni abitante;
- per le aree industriali, artigianali o simili: 10,00 mq ogni 100 mq di Sf;
- per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili: 40 mq ogni 100 mq di Su.
ali o simili: 10,00 mq ogni 100 mq di Sf;
- per le aree commerciali, alberghiere, direzionali e simili: 40 mq ogni 100 mq di Su.
-
Le quantità di cui ai punti h) e i) del precedente comma si applicano in zone di nuovo insediamento dove il rilascio delle concessioni è subordinato a strumenti urbanistici esecutivi.
-
Per alcune zone sono consentite deroghe ai punti h) e i) del precedente comma secondo quanto specificato ai corrispondenti articoli del titolo IV° delle presenti norme.
ai punti h) e i) del precedente comma secondo quanto specificato ai corrispondenti articoli del titolo IV° delle presenti norme.
ART. 6
Opere di urbanizzazione secondaria urbana
- Le opere di urbanizzazione secondaria urbana ai sensi dell'art.17 della Legge 765/1967 sono:
a)gli impianti per gli asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, comprese le attrezzature accessorie scoperte nella misura minima di 6,50 mq per ogni abitante;
ole materne, scuole dell'obbligo, comprese le attrezzature accessorie scoperte nella misura minima di 6,50 mq per ogni abitante;
b) le attrezzature collettive di interesse comune (mercati, centri commerciali, uffici di enti pubblici aperti al pubblico, sedi di enti e di associazioni pubbliche, centri sociali, centri culturali, unità sanitarie e assistenziali, edifici religiosi e affini) nella misura minima di 3,00 mq per ogni abitante;
centri culturali, unità sanitarie e assistenziali, edifici religiosi e affini) nella misura minima di 3,00 mq per ogni abitante;
c)le attrezzature per il tempo libero, il gioco e lo sport nella misura minima di 4,00 mq per ogni abitante.
- Le suddette quantità sono da prevedere solo nelle aree residenziali.
sport nella misura minima di 4,00 mq per ogni abitante.
- Le suddette quantità sono da prevedere solo nelle aree residenziali.
port nella misura minima di 4,00 mq per ogni abitante.
- Le suddette quantità sono da prevedere solo nelle aree residenziali.
3
rt nella misura minima di 4,00 mq per ogni abitante.
-
Le suddette quantità sono da prevedere solo nelle aree residenziali.
-
Per le aree destinate totalmente o parzialmente a insediamenti produttivi (industriali, artigianali, magazzini e simili) le opere di urbanizzazione di cui al punto b) comprendono inoltre servizi aziendali collettivi, ossia mense, sedi sindacali, sale di riunione, centri culturali e biblioteche, unità sanitarie e assistenziali, centri sociali e affini
ense, sedi sindacali, sale di riunione, centri culturali e biblioteche, unità sanitarie e assistenziali, centri sociali e affini, nella misura di 4,00 mq ogni 100 mq di Sf.
-
Le quantità di cui ai precedenti comma si applicano in zone di nuovo insediamento dove il rilascio delle concessioni è subordinato a strumenti urbanistici esecutivi.
-
Per alcune zone sono consentite deroghe ai precedenti comma secondo quanto specificato ai corrispondenti articoli del titolo IV° delle presenti norme.
ART. 7
Parcheggi privati
i comma secondo quanto specificato ai corrispondenti articoli del titolo IV° delle presenti norme.
ART. 7
Parcheggi privati
- Resta obbligatorio in tutte le nuove costruzioni predisporre parcheggi privati nel rispetto dell'art.18 della Legge 765/67 e successive modifiche e integrazioni e comunque nelle seguenti misure minime:
- per i fabbricati residenziali: per i fabbricati residenziali 1 mq ogni 10 mc di volume edificato e comunque 1 posto auto di almeno15 mq per ogni alloggio anche monocamera;
cati residenziali 1 mq ogni 10 mc di volume edificato e comunque 1 posto auto di almeno15 mq per ogni alloggio anche monocamera;
-
per i fabbricati industriali, artigianali, magazzini e simili: 1 posto auto di 10 mq per ogni 100 mq di Sf;
-
per i fabbricati a destinazione alberghiera, sanitaria e simili: 1 posto auto ogni 2 camere e comunque non meno di 25 mq per ogni 100 mq di Sul;
-
per i fabbricati destinati al pubblico spettacolo, ristoranti e simili: 100 mq per ogni 100 mq di Su;
per ogni 100 mq di Sul;
-
per i fabbricati destinati al pubblico spettacolo, ristoranti e simili: 100 mq per ogni 100 mq di Su;
-
per le aree direzionali o simili: 40 mq ogni 100 mq di Sul.
- Nelle aree suddette non è comunque consentito computare la sede stadale, neppure nel caso di strade private.
mq di Sul.
-
Nelle aree suddette non è comunque consentito computare la sede stadale, neppure nel caso di strade private.
-
Le aree destinate a parcheggi privati devono essere vincolate all'uso di parcheggio non separato a ogni alloggio o unità immobiliare e con costituzione di vincolo e/o servitù, con atto da trascrivere nei pubblici registri della proprietà immobiliare.
mmobiliare e con costituzione di vincolo e/o servitù, con atto da trascrivere nei pubblici registri della proprietà immobiliare.
- I parcheggi di cui al precedente comma dovranno prevedere quote di posti a seconda della destinazione del fabbricato per:
- autovettura (minimo 5,00 m x 2,50 m);
- motorette, motociclette e biciclette (minimo 2,00 m x 1,00 m);
- autocarri (minimo 10,00 m x 3,00 m).
minimo 5,00 m x 2,50 m);
- motorette, motociclette e biciclette (minimo 2,00 m x 1,00 m);
- autocarri (minimo 10,00 m x 3,00 m).
- Nelle aree industriali, magazzini e simili i posti per autocarri dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.
ee industriali, magazzini e simili i posti per autocarri dovranno essere accoppiati in modo da consentire la sosta di autotreni.
- Nel caso di sopraelevazioni su costruzioni preesistenti è consentito derogare dalle norme di cui al presente Art.7, solo nel caso in cui venga dimostrata la impossibilità di reperire aree accessibili scoperte da destinare a parcheggi all'interno del lotto.
ART. 8
Opere di urbanizzazione secondaria territoriale
accessibili scoperte da destinare a parcheggi all'interno del lotto.
ART. 8
Opere di urbanizzazione secondaria territoriale
- Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale, ai sensi dell'art.17 della Legge 765/1967 sono:
a) gli impianti per l'istruzione superiore comprese le attrezzature accessorie e scoperte;
b) le attrezzature sanitarie;
c) le attrezzature per il tempo libero d'interesse urbano e territoriale, i parchi, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale.
il tempo libero d'interesse urbano e territoriale, i parchi, gli impianti sportivi pubblici di interesse urbano e territoriale.
- Le opere di urbanizzazione secondaria territoriale e l'acquisizione delle relative aree sono realizzate dall'Amministrazione Comunale, Provinciale, Regionale e Statale in base alle rispettive competenze istituzionali o delegate, direttamente, oppure tramite convenzioni.
ART. 9
Distanze dalle strade
alle rispettive competenze istituzionali o delegate, direttamente, oppure tramite convenzioni.
ART. 9
Distanze dalle strade
-
Fuori dal centro abitato, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, si applicano le norme del Decreto della Repubblica n.147 del 26 Aprile 1993.
-
Restano ferme le altre norme dell'Art.4 e 5 del D.M.1404/68 per scarpate, fossi e incroci.
ubblica n.147 del 26 Aprile 1993.
- Restano ferme le altre norme dell'Art.4 e 5 del D.M.1404/68 per scarpate, fossi e incroci.
ART. 10
Interventi edilizi
- Gli interventi edilizi riguardano:
- i fabbricati esistenti (comma 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):- i fabbricati di nuova costruzione (comma 9, 10);
- le aree su cui non insistono fabbricati o esterni ai fabbricati (comma 11).
- i fabbricati di nuova costruzione (comma 9, 10);
- le aree su cui non insistono fabbricati o esterni ai fabbricati (comma 11).
-
- Gli interventi edilizi sui fabbricati esistenti sono i seguenti:
- interventi di ordinaria manutenzione;
- interventi di straordinaria manutenzione;
- interventi di restauro conservativo;
- interventi di risanamento igienico ed edilizio;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico;
zio**;
- interventi di ristrutturazione edilizia;
- interventi di ristrutturazione edilizia con ampliamento volumetrico;
- interventi di demolizione.
-
Per ogni zona della città gli articoli del titolo IV delle presenti norme specificano quali dei suddetti interventi sono ammessi e se essi possono comportare anche cambiamenti di uso.
-
Per interventi di ordinaria manutenzione, si intendono:
- riparazione, rinnovamento e sostituzione senza cambiamenti di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
tituzione senza cambiamenti di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
-
riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni;
-
riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
dernamento di impianti che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici.
-
- Per interventi di straordinaria manutenzione si intendono:
- tinteggiatura, pittura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni;
- parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne e interne;
o altri rivestimenti esterni;
- parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne e interne;
- parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali (architravi, solai, coperture) senza che ciò comporti modifiche delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse;
- demolizioni di tramezzi divisori non portanti;
- destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici;
ramezzi divisori non portanti;
- destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici;
- rifacimento degli elementi architettonici esterni (inferriate, bancali, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazione, vetrine ecc.) purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno.
-
E' comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenze delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza della copertura.
-
L'Amministrazione Comunale può richiedere nell'ambito della straordinaria manutenzione l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiunti al fabbricato originario.
zione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiunti al fabbricato originario.
-
- Per interventi di restauro conservativo si intendono:
- consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
i originarie e solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
dei gradini e solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi;
- sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tetti e coperture (grande e piccola armatura) con quote e materiali identici a quelli originari;
- demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
sorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato;
- riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne;
- demolizione di tramezzi divisori interni non portanti;
- realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria.
-
Negli edifici soggetti a restauro conservativo anche tutti i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione di cui ai precedenti comma 3 e 4, dovranno essere eseguiti con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari.
-
Il restauro conservativo comporta anche la sistemazione di parchi, giardini, spazi liberi, comunque facenti parte dell'unità immobiliare in restauro.
ivo comporta anche la sistemazione di parchi, giardini, spazi liberi, comunque facenti parte dell'unità immobiliare in restauro.
-
- Per interventi di risanamento igienico ed edilizio si intendono: i lavori occorrenti per adeguare un fabbricato agli standard igienici e agli edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la Superficie Utile, i Volumi, le facciate principali e le relative aperture.
orrenti, conservando la organizzazione tipologica, la Superficie Utile, i Volumi, le facciate principali e le relative aperture.
- Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corti o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.
anti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corti o su spazi interni anche se comuni a più proprietà.
- Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato contribuendo al degrado edilizio,
igienico, sociale; è compresa inoltre la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare.
ado edilizio,
igienico, sociale; è compresa inoltre la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare.
-
- Per interventi di ristrutturazione edilizia si intendono: tutti quelli finalizzati a nuove organizzazioni, distributive, igieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti.
gieniche, funzionali non rientranti nelle precedenti categorie e che riguardano parziali trasformazioni di fabbricati esistenti.
- Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono in particolare ammessi:
- modifiche delle pendenze delle coperture purché restino immutati Sul/P e Hf max (art.3);
edilizia sono in particolare ammessi:
- modifiche delle pendenze delle coperture purché restino immutati Sul/P e Hf max (art.3);
- aumenti della Sul e/o del V mediante ampliamenti per le sole zone espressamente indicate nel titolo IV, nelle misure ivi precisate o in quelle che saranno eventualmente indicate nel P.P. all'interno degli indici e delle norme di queste e siano rispettate tutte le norme del successivo comma 9.
- Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno comunque garantire l'adeguamento agli standard igienico-edilizi correnti.
. Gli interventi di ristrutturazione edilizia dovranno comunque garantire l'adeguamento agli standard igienico-edilizi correnti.
- Per interventi di demolizione si intende:
anno comunque garantire l'adeguamento agli standard igienico-edilizi correnti.
- Per interventi di demolizione si intende: la demolizione totale di un fabbricato a) per la sua totale e completa ricostruzione nella volumetria originaria all'atto della demolizione, b) per la ricostruzione secondo gli indici previsti per le varie zone, c) per la disponibilità dell'area per la ricomposizione particellare o per servizi pubblici in funzione della ristrutturazione urbanistica.
- Per tutti i fabbricati di nuova edificazione (compresi quindi quelli conseguenti a una demolizione, e salvo eventuali diverse disposizioni per le varie zone) devono essere rispettate la seguenti norme:
eguenti a una demolizione, e salvo eventuali diverse disposizioni per le varie zone) devono essere rispettate la seguenti norme:
guenti a una demolizione, e salvo eventuali diverse disposizioni per le varie zone) devono essere rispettate la seguenti norme:
- distacchi dai confini del lotto: fatta salva la possibilità di edificare sul confine, non devono essere inferiori a 1/2 Hf max corrispondente e comunque non inferiori a 5,00 m, purché sia fatto salvo quanto disposto al punto successivo
eriori a 1/2 Hf max corrispondente e comunque non inferiori a 5,00 m, purché sia fatto salvo quanto disposto al punto successivo. Fanno eccezione le autorimesse che potranno edificarsi anche sui confini del lotto purché la loro altezza interna non superi 2,50 m e abbiano copertura non praticabile e muretti d'attico non superiori a 30 cm;
- distacchi tra i fabbricati: non devono essere inferiori a Hf max misurata sulla più alta delle facciate fronteggianti e comunque non inferiori a 10,00 m; il suddetto distacco può essere ridotto e contenuto in 10,00 m se le facciate fronteggianti hanno una estensione in pianta non superiore a 12,00 m o se, prive di finestre, sviluppano un Hf max non superiore a 11,00 m; fanno eccezione le autorimesse le cui distanza fra di essi e dal fabbricato principale non potrà essere inferiore a 5,00 m
00 m; fanno eccezione le autorimesse le cui distanza fra di essi e dal fabbricato principale non potrà essere inferiore a 5,00 m. La autorimesse possono essere costituite, comunque, a una distanza inferiore a fabbricato principale. Nelle zone B, nel caso in cui siano costruiti edifici a una distanza inferiore a 5,00 m, il nuovo edificio potrà attestarsi a 5,00 m dal confine qualunque sia la distanza risultante tra i fabbricati;
- distacchi dalle strade (esclusa solo la viabilità privata a fondo cieco interno ed esclusa l'edificazione nelle zone A e B): non devono essere inferiori alla larghezza della sede stradale da ciglio a ciglio maggiorati di:
- 5,00 m per lato, per strade di larghezza inferiore o uguale a 7,00 m;
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 m;
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15,00 m;
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza tra 7,00 e 15,00 m;
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15,00 m; nelle strade già formate, caratterizzate da costruzioni sul filo stradale o da arretramenti, i nuovi edifici dovranno di regola allinearsi a quelli esistenti;
- distacchi nelle chiostrine interne (su cui possono aprire solamente servizi igienici e disimpegni purché di superficie inferiore a 7,00 m) non devono essere inferiori all'altezza totale della chiostrina divisa per 4 con minimo di 3,00 m misurati nella dimensione minima.
devono essere inferiori all'altezza totale della chiostrina divisa per 4 con minimo di 3,00 m misurati nella dimensione minima.
- la ventilazione forzata è consentita solamente per servizi igienici e disimpegni di superficie inferiore a 7,00 mq previa esplicita indicazione del sistema di ventilazione descritto in progetto; sono evidentemente consentite dovunque ventilazioni ausiliarie di ambienti naturalmente ventilati;
azione descritto in progetto; sono evidentemente consentite dovunque ventilazioni ausiliarie di ambienti naturalmente ventilati;
- gli impianti di aria condizionata dovranno avere comunque le prese e le fuoriuscite di aria apposte in modo da non interessare le arti proprie e la non arrecare disturbo a chicchessia; di regola prese e fuoriuscite dovranno essere sistemate sulle coperture e/o sulla pubblica via a una altezza dal suolo inferiore a 3,20 m;
prese e fuoriuscite dovranno essere sistemate sulle coperture e/o sulla pubblica via a una altezza dal suolo inferiore a 3,20 m;
- le barriere edilizie che impediscano la libera circolazione delle carrozzine in tutte le aree pubblicamente frequentabili esterne e interne non devono esistere; ogni gruppo di
gradini, od ogni gradino singolo, devono essere accompagnati da rampa di pendenza agibile da carrozzina autoguidata;
po di
gradini, od ogni gradino singolo, devono essere accompagnati da rampa di pendenza agibile da carrozzina autoguidata;
- gli ascensori dovranno essere di dimensione adeguata come previsto dalla Legge n.13/1989.
- Le disposizioni relative alle barriere edilizie verranno applicate anche nelle costruzioni esistenti, in occasione di lavori di cui al precedente comma.
alle barriere edilizie verranno applicate anche nelle costruzioni esistenti, in occasione di lavori di cui al precedente comma.
-
Ai fabbricati industriali e agricoli si applicano inoltre le norme contenute negli articoli del titolo IV, capitolo IV e V, delle presenti norme.
-
Gli interventi edilizi riguardanti la costruzione di nuovi fabbricati dovranno rispettare, oltre le presenti norme, le altre disposizioni comunali, regionali, statali vigenti in materia di costruzioni.
ranno rispettare, oltre le presenti norme, le altre disposizioni comunali, regionali, statali vigenti in materia di costruzioni.
- Gli interventi edilizi su aree su cui non insistono fabbricati o esterne ai fabbricati possono comprendere solo opere chiaramente attinenti allo stato del terreno e non comportano comunque la costruzione o la manutenzione di volumi praticabili: cioè recinzioni, muri di sostegno, manufatti inerenti alle attività agricole ( canaletti, fossi, recinti, ecc.).
mi praticabili: cioè recinzioni, muri di sostegno, manufatti inerenti alle attività agricole ( canaletti, fossi, recinti, ecc.).
- I suddetti interventi sono consentiti in tutto il territorio comunale, salvo le specifiche eventuali disposizioni per le varie zone, nell'ambito degli obblighi conseguenti alle leggi in vigore in materia e in particolare alla Legge 10/1977 e successive modificazioni e integrazioni rinvenienti da Leggi statali e regionali.
ART. 11
Destinazione d'uso
egge 10/1977 e successive modificazioni e integrazioni rinvenienti da Leggi statali e regionali.
ART. 11
Destinazione d'uso
-
Il P.R.G. stabilisce per ogni zona le destinazioni d'uso (titolo IV) preferenziali, ammesse, vietate e le eventuali norme transitorie per destinazioni attuali in contrasto con il P.R.G..
-
Qualunque cambiamento delle destinazioni d'uso è subordinato a concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, come e salvo previsto dalle leggi vigenti.
è subordinato a concessione o autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, come e salvo previsto dalle leggi vigenti.
ART. 12
Costruzioni in precario
- Le costruzioni in precario sono vietate.
TITOLO II
ATTUAZIONE DEL P.R.G.
ART. 13
Strumenti di attuazione del P.R.G.
- Il P.R.G. si attua attraverso i seguenti atti:
a) Piani Particolareggiati (P.P.), ai sensi della legge 1150/1942 modificata e integrata dalle L.765/1967, L.1187/1968, L.865/1971 e L.10/1977;
olareggiati (P.P.), ai sensi della legge 1150/1942 modificata e integrata dalle L.765/1967, L.1187/1968, L.865/1971 e L.10/1977;
b) Piani per l'Edilizia Economica e Popolare (P.E.E.P.), ai sensi della Legge 167/1962 modificata e integrata dalle L.765/1967, L.865/1971, L.10/1977;
c) Piani per insediamenti Produttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art.27 della Legge 865/1971;
d) Piani di Recupero (P.R.) ai sensi dell'art.22 della L.R. n.56;
oduttivi (P.I.P.), ai sensi dell'art.27 della Legge 865/1971;
d) Piani di Recupero (P.R.) ai sensi dell'art.22 della L.R. n.56;
e) Piani di lottizzazione Convenzionati (P.L.), ai sensi della Legge 1150/1942 modificata e integrata dalle L.765/1967, L.865/1971, L.10/1977;
f) Progetti Comunali Esecutivi (P.C.E.);
della Legge 1150/1942 modificata e integrata dalle L.765/1967, L.865/1971, L.10/1977;
f) Progetti Comunali Esecutivi (P.C.E.);
g) Intervento edilizio diretto mediante concessione (C.) ai sensi della Legge 10/1977 che, in assenza di precedenti strumenti urbanistici convenzionati, o, in casi prescritti da norme e leggi specifiche, può essere subordinata a impegno o atto d'obbligo o convenzione (C.C.).
ART. 14
Piani regolatori particolareggiati (P.P.)
, può essere subordinata a impegno o atto d'obbligo o convenzione (C.C.).
ART. 14
Piani regolatori particolareggiati (P.P.)
-
I P.P. sono compilati dall'Amministrazione Comunale nel rispetto della Legge Regionale n.56.
-
Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione esecutiva di ogni opera (sia di competenza pubblica che di iniziativa privata) compresa nel P.P., questo dovrà specificatamente comprendere:
ogni opera (sia di competenza pubblica che di iniziativa privata) compresa nel P.P., questo dovrà specificatamente comprendere:
a) l'indicazione delle aree da acquisire comunque al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnata dal corrispondente elenco catastale e dai costi di esproprio in base alle valutazioni conseguenti alla Legge 10/1977 e successive disposizioni regionali;
catastale e dai costi di esproprio in base alle valutazioni conseguenti alla Legge 10/1977 e successive disposizioni regionali;
b) l'indicazione delle aree condizionate a eventuali interventi per comparti e, ove ritenute necessarie, le dimensioni e i confini dei comparti stessi;
c) l'indicazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti;
cazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e modalità di riparto degli oneri corrispondenti;
d) l'indicazione degli interventi da attuare mediante P.C.E. (Piani Comunali Esecutivi) e la valutazione degli oneri corrispondenti;
e) l'indicazione delle aree e dei fabbricati condizionati a interventi convenzionati (C.C.);
f) l'indicazione degli strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per l'attuazione degli interventi;
onvenzionati (C.C.);
f) l'indicazione degli strumenti di legge ai quali si intende ricorrere per l'attuazione degli interventi;
g) l'indicazione dei tempi di validità del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste.
ART. 15
Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
tà del Piano Particolareggiato e delle opere in esso previste.
ART. 15
Piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.)
- I P.E.E.P., ai sensi delle Leggi 167/1962, 765/1967, 865/1971, 10/1977 e successive modifiche nazionali e regionali, sono compilati a cura dell'Amministrazione Comunale e adottati dal Consiglio Comunale sentito il parere della Commissione Edilizia nell'ambito del P.R.G., in base alle leggi in materia nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
mmissione Edilizia nell'ambito del P.R.G., in base alle leggi in materia nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
- Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni opera compresa nel P.E.E.P., questo dovrà indicare:
a) le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
b) lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
onibile del Comune;
b) lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
c) le aree da cedere in proprietà a cooperative edilizie e a singoli e il prezzo di cessione;
d) gli Enti di cui competono i diversi interventi contenuti nel P.E.E.P. in relazione con i Programmi Pluriennali di Attuazione.
- I P.E.E.P. dovranno comprendere le indicazioni catastali e le valutazioni degli oneri e dei costi richieste per i P.P., ai sensi del precedente art.14.
prendere le indicazioni catastali e le valutazioni degli oneri e dei costi richieste per i P.P., ai sensi del precedente art.14.
ART. 16
Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.)
oneri e dei costi richieste per i P.P., ai sensi del precedente art.14.
ART. 16
Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.)
- I P.I.P., ai sensi della Legge 865/1971 art.27 e successive modifiche nazionali e regionali, sono compilati a cura dell'Amministrazione Comunale o di altro Ente Pubblico a livello consortile, comprensoriale o regionale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali interessate.
iale o regionale a ciò delegato dall'Amministrazione Comunale, con la collaborazione delle organizzazioni sindacali interessate.
- I P.I.P. sono adottati dal Consiglio Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, nell'Ambito del P.R.G. e degli strumenti urbanistici a livello comprensoriale e regionale in base alle leggi in materia, nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
tici a livello comprensoriale e regionale in base alle leggi in materia, nazionali e regionali vigenti al momento dell'adozione.
- Oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni opera compresa nel P.I.P., questo dovrà indicare:
a) le aree che entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune;
b) lo schema della convenzione tipo per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
c) le aree da cedere in proprietà e il prezzo di cessione;
o per la concessione in diritto di superficie dei lotti edificabili;
c) le aree da cedere in proprietà e il prezzo di cessione;
d) i tempi di attuazione all'interno del periodo di validità del P.I.P., in relazione con i Programmi Pluriennali di Attuazione;
e) le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della Legge 319/1976 e relativi criteri di applicazione.
) le opere antinquinamento e le relative procedure di gestione ai sensi della Legge 319/1976 e relativi criteri di applicazione.
- I P.I.P. dovranno comprendere le indicazioni catastali e la valutazioni degli oneri e dei costi richieste per il P.P. ai sensi dell'art.15 delle presenti norme.
ART. 17
Piani di recupero (P.R.)
- Il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica o privata nel rispetto degli art.22, 23, 24 della Legge Regionale n.56.
(P.R.)
-
Il Piano di Recupero è di iniziativa pubblica o privata nel rispetto degli art.22, 23, 24 della Legge Regionale n.56.
-
Il P.R., oltre alle indicazioni tecniche e normative necessarie per l'individuazione di ogni opera, dovrà precisare:
a) le nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria e le opere di ripristino, rinnovo, manutenzione, ampliamento di quelle esistenti, con la relativa valutazione e il riparto degli oneri corrispondenti;
no, rinnovo, manutenzione, ampliamento di quelle esistenti, con la relativa valutazione e il riparto degli oneri corrispondenti;
b) la suddivisione dell'area del P.R. in comparti di intervento con tutte le indicazioni normative per la esatta esecuzione degli interventi previsti;
c) il testo della convenzione, nell'ambito della convenzione tipo deliberata dalla Regione, dovrà precisare quanto concerne i punti seguenti:
ella convenzione, nell'ambito della convenzione tipo deliberata dalla Regione, dovrà precisare quanto concerne i punti seguenti:
- la gratuità della cessione delle aree, degli edifici, delle parti di edifici comunque destinate a proprietà pubblica per servizi o per attività sociali, ed eventuali modalità di riparto degli oneri su tutti o parte dei partecipanti al P.R.;
lica per servizi o per attività sociali, ed eventuali modalità di riparto degli oneri su tutti o parte dei partecipanti al P.R.;
-
il riparto degli oneri relativi all'attuazione dei servizi e delle attività sociali tra le diverse categorie socioeconomiche partecipanti al P.R., il Comune e gli altri enti preposti al rinnovo urbano;
-
le modalità di attuazione attraverso indicazioni di progetto, di uso, di conduzione e direzione dei lavori secondo norme, capitolati e progetti di iniziativa comunale;
dicazioni di progetto, di uso, di conduzione e direzione dei lavori secondo norme, capitolati e progetti di iniziativa comunale;
-
il regime di gestione e le condizioni di locazione in funzione del mantenimento dell'inquilinato originario (residenziale, commerciale, artigianale, ecc.);
-
le modalità di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita, costituzione di diritti reali, locazione;
tà di esercizio del diritto di prelazione da parte del Comune in caso di vendita, costituzione di diritti reali, locazione;
-
le eventuali condizioni di erogazione di contributi da parte del Comune o di altri enti preposti al rinnovo urbano secondo la durata della convenzione e secondo parametri socio-economici;
-
le eventuali modalità di regimi transitori di rialloggio in presenza di lavori;
-
le sanzioni comminale in caso di inadempimento.
ART. 18
Piani di lottizzazione (P.L.)
rialloggio in presenza di lavori;
- le sanzioni comminale in caso di inadempimento.
ART. 18
Piani di lottizzazione (P.L.)
- IL P.L. oltre alle indicazioni tecniche e normative, nel rispetto degli art.25, 26, 27, 28 della Legge Regionale n.56, dovrà specificatamente indicare:
a) le aree da cedere al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnate dal corrispondente elenco catastale;
te indicare:
a) le aree da cedere al patrimonio pubblico per qualsiasi scopo, accompagnate dal corrispondente elenco catastale;
b) le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con la valutazione e il riparto degli oneri corrispondenti;
c) la suddivisione dell'area del P.L. in lotti di intervento con tutte le indicazioni planivolumetriche e normative per la esatta definizione dei singoli fabbricati;
d) la destinazione d'uso di tutti gli edifici o delle singole parti;
ormative per la esatta definizione dei singoli fabbricati;
d) la destinazione d'uso di tutti gli edifici o delle singole parti;
f) ogni altro impegno e onere convenuto nel pubblico interesse.
ART. 19
Progetti comunali esecutivi (P.C.E.)
ingole parti;
f) ogni altro impegno e onere convenuto nel pubblico interesse.
ART. 19
Progetti comunali esecutivi (P.C.E.)
ngole parti;
f) ogni altro impegno e onere convenuto nel pubblico interesse.
ART. 19
Progetti comunali esecutivi (P.C.E.)
- Per la realizzazione di edifici, opere e attrezzature pubbliche, l'utilizzazione di aree libere pubbliche, il restauro e la manutenzione di spazi o edifici pubblici, l'attrezzatura di aree a parco, nell'ambito del P.R.G
bere pubbliche, il restauro e la manutenzione di spazi o edifici pubblici, l'attrezzatura di aree a parco, nell'ambito del P.R.G. su terreni del patrimonio comunale di cui il Comune ha la disponibilità, l'Amministrazione Comunale può redigere dei Progetti Comunali Esecutivi che vengono deliberati dalla Giunta Comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia.
ART. 20
Interventi edilizi diretti mediante concessione (C.) e concessione convenzionata (C.C.)
- Nelle aree urbanizzate ai sensi dell'art.5 delle presenti norme e non soggette ai sensi del successivo titolo IV all'obbligo di P.P. o P.E.E.P. o P.I.P. o P.L. e in tali aree quando dotate dei suddetti strumenti urbanistici, possono essere rilasciate Concessione (C.) e le Concessioni Convenzionate (C.C.) ai sensi della Legge 10/1977, sentito il parere della Commissione Edilizia.
ncessione (C.) e le Concessioni Convenzionate (C.C.) ai sensi della Legge 10/1977, sentito il parere della Commissione Edilizia.
- L'Amministrazione Comunale può rilasciare Concessione e Concessione Convenzionata secondo il comma 1 del presente articolo anche per le aree di cui l'urbanizzazione primaria è prevista nel Programma Pluriennale di Attuazione in corso fatte salve le disposizioni della Legge 10/1977.
nizzazione primaria è prevista nel Programma Pluriennale di Attuazione in corso fatte salve le disposizioni della Legge 10/1977.
- La domanda di C. o C.C. deve indicare il proprietario e il titolo di proprietà con tutti i dati risultanti dal Registro delle proprietà immobiliari. Qualora la domanda non sia presentata dal proprietario, ma da altro avente titolo alla Concessione deve essere presentata copia autentica del titolo predetto.
sentata dal proprietario, ma da altro avente titolo alla Concessione deve essere presentata copia autentica del titolo predetto.
- La domanda deve essere corredata dagli elaborati previsti dalle norme di legge, di regolamento e da quelli indicati nelle presenti Norme e allegati e deve contenere l'indicazione della destinazione d'uso e quando si tratta di intervento relativo a immobile destinato ad attività industriale, commerciale, artigianale, direzionale l'indicazione del numero di addetti.
elativo a immobile destinato ad attività industriale, commerciale, artigianale, direzionale l'indicazione del numero di addetti.
- La C. o C.C. deve indicare:
a) la data entro cui dovranno iniziare i lavori.;
b) il termine imposto per la ultimazione dei lavori, qualora la domanda della Concessione dei casi previsti dall'art.4 della Legge 10/1977 superi il periodo di un anno;
dei lavori, qualora la domanda della Concessione dei casi previsti dall'art.4 della Legge 10/1977 superi il periodo di un anno;
c) gli oneri relativi all'allaccio alle reti di urbanizzazione primaria che sono interamente a carico del richiedente, il quale le eseguirà secondo i dettagli tecnici forniti dall'Ufficio Comunale competente;
d) l'indicazione del corrispettivo da versare a norma dell'art.6 della Legge 10/1977 e le modalità e tempi di pagamento, nonché le garanzie fideiussorie o reali.
o da versare a norma dell'art.6 della Legge 10/1977 e le modalità e tempi di pagamento, nonché le garanzie fideiussorie o reali.
-
Qualsiasi licenza di abitabilità o di esercizio potrà essere rilasciata dopo l'avvenuta esecuzione delle opere di cui alle lettere c) e d) del precedente comma.
-
Le condizioni apposte alla C. o alla C.C. dovranno essere approvate con firma autentica del concessionario che dovrà assumere gli obblighi e garantire l'adempimento.
C.C. dovranno essere approvate con firma autentica del concessionario che dovrà assumere gli obblighi e garantire l'adempimento.
-
Le C. e le C.C. devono essere rilasciate in base alla classificazione degli interventi di cui all'art.10 delle presenti norme.
-
La richiesta di C. o C.C. per interventi su fabbricati esistenti (art.10 comma 4, 5, 6, 7) deve comprendere la documentazione completa dello stato attuale del fabbricato.
u fabbricati esistenti (art.10 comma 4, 5, 6, 7) deve comprendere la documentazione completa dello stato attuale del fabbricato.
- L'Amministrazione Comunale deve dare comunicazione al richiedente il rilascio della C. o C.C. o autorizzazione del parere espresso dalla Competente Commissione Edilizia Comunale a mezzo raccomandata A.R.
io della C. o C.C. o autorizzazione del parere espresso dalla Competente Commissione Edilizia Comunale a mezzo raccomandata A.R.
-
Qualora il parere della Commissione Edilizia Comunale sia favorevole, la suddetta comunicazione dovrà comprendere l'elenco degli adempimenti necessari al rilascio della concessione o della autorizzazione.
-
La Concessione deve essere ritirata dal richiedente previa documentazione del pagamento di quanto dovuto e consegna dell'autorizzazione ove previsto.
ssere ritirata dal richiedente previa documentazione del pagamento di quanto dovuto e consegna dell'autorizzazione ove previsto.
- L'inizio dei lavori deve avvenire entro 180 giorni dal ritiro della concessione di cui al precedente comma. Se entro tale termine i lavori non saranno iniziati la Concessione stessa si intende decaduta, e l'interessato dovrà presentare istanza e diritti a ottenere nuova concessione; la Concessione decaduta non costituisce nessun titolo preferenziale per una nuova C. o C.C.
iritti a ottenere nuova concessione; la Concessione decaduta non costituisce nessun titolo preferenziale per una nuova C. o C.C.
-
La data di inizio dei lavori deve essere verbalizzata dal personale dell'Ufficio Comunale competente: nel verbale devono figurare i capisaldi e ogni altro riferimento di competenza comunale.
-
Il termine entro il quale l'opera deve essere resa abitabile o agibile è fissato in giorni 1095 dalla data di inizio lavori.
-
Il termine entro il quale l'opera deve essere resa abitabile o agibile è fissato in giorni 1095 dalla data di inizio lavori.
-
Qualsiasi interruzione dei lavori deve essere notificata mediante Raccomandata A.R. all'Ufficio Tecnico Comunale cui competono i controlli di merito.
-
Le interruzioni non comportano comunque sospensione dei termini di validità della Concessione o C.C. se non nei casi di cui all'art.4 della Legge 10/1977.
tano comunque sospensione dei termini di validità della Concessione o C.C. se non nei casi di cui all'art.4 della Legge 10/1977.
- La C. o la C.C. può essere prorogata a norma dell'art.4 della Legge 10/1977.
nei casi di cui all'art.4 della Legge 10/1977.
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La C. o la C.C. può essere prorogata a norma dell'art.4 della Legge 10/1977.
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Nel caso in cui alla scadenza i lavori siano stati iniziati, ma non ultimati, l'Amministrazione Comunale, in considerazione dell'eventuale stato di avanzamento delle opere, fermo quanto stabilito dall'art.4 della Legge 10/1977, delibererà i provvedimenti atti a garantire la più sollecita attuazione.
ART. 21
Mappa del P.R.G.
rt.4 della Legge 10/1977, delibererà i provvedimenti atti a garantire la più sollecita attuazione.
ART. 21
Mappa del P.R.G.
- Presso l'Ufficio Tecnico Comunale è conservata una copia delle mappe catastali vigenti, firmata dal Sindaco, che viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei quali è stata rilasciata concessione.
he viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei quali è stata rilasciata concessione.
e viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei quali è stata rilasciata concessione.
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viene aggiornata a cura di detto ufficio, sulla base delle costruzioni realizzate e dei quali è stata rilasciata concessione.
- All'atto della presentazione della domanda di concessione, il richiedente deve presentare un estratto delle mappe catastali vigenti con indicate su malla e con esatta grafia, le opere progettate e le aree (campiti, con coloritura gialla leggera) sulle quali è stata computata la Superficie Fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o nel caso di edifici agricoli
era) sulle quali è stata computata la Superficie Fondiaria (Sf) relativa agli edifici di progetto o nel caso di edifici agricoli, le unità aziendali di pertinenza.
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Tali indicazioni verranno riportate a cura dell'Ufficio Tecnico sulle mappe di cui al 1° comma del presente articolo.
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All'atto della Concessione gli edifici a cui questa si riferisce vengono campiti con matita rossa a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale.
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All'ultimazione dei lavori gli edifici e le relative aree vengono ripassati con segno indelebile.
TITOLO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 22
Tutela generale dell'ambiente
e vengono ripassati con segno indelebile.
TITOLO III
TUTELA DELL'AMBIENTE
ART. 22
Tutela generale dell'ambiente
- L'Ambiente sia nell'aspetto naturale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.
turale, sia nell'aspetto assunto attraverso le successive trasformazioni storiche operate dagli uomini, è di interesse pubblico.
- Il Comune, di intesa con gli altri organi competenti a livello regionale e statale, cura la conservazione, lo sviluppo e l'utilizzazione sociale dell'ambiente al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.
e, lo sviluppo e l'utilizzazione sociale dell'ambiente al fine di garantire il benessere igienico e culturale della popolazione.
- Qualsiasi progetto di strumento urbanistico e qualsiasi intervento comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.
ART. 23
Tutela dell'ambiente urbano
a ed edilizia del territorio deve adeguarsi al principio enunciato al comma precedente.
ART. 23
Tutela dell'ambiente urbano
- Gli strumenti urbanistici che riguardano il restauro conservativo, il risanamento, la ristrutturazione o qualsiasi altra trasformazione di zone urbanizzate, nonché le autorizzazioni di interventi edilizi su fabbricati esistenti secondo l'art.10 delle presenti norme, devono comprendere norme ed elaborati dai quali risultino evidenti:
fabbricati esistenti secondo l'art.10 delle presenti norme, devono comprendere norme ed elaborati dai quali risultino evidenti:
- i materiali previsti per ogni tipo di lavorazione sia strutturale sia di rifinitura;
- le tecniche di lavorazione dei suddetti materiali;
- le tinteggiature;
- le zoccolature, gli stipiti e architravi di aperture, gli altri eventuali elementi di arredo;
- gli infissi, le chiusure, le tende ecc.;
- le ringhiere, le recinzioni ecc.;
aperture, gli altri eventuali elementi di arredo;
- gli infissi, le chiusure, le tende ecc.;
- le ringhiere, le recinzioni ecc.;
- le targhe, le tabelle, le insegne, l'illuminazione ecc..
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Accanto agli elementi progettuali elencati al precedente comma 1 dovranno essere forniti elementi di rilievo della situazione attuale e comunque una chiara e completa documentazione fotografica.
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Le alberature comunque esistenti negli spazi liberi, sia pubblici che privati dovranno essere conservate e di norma ampliate e incrementate in occasione degli interventi di cui all'art.10 delle presenti norme o dell'attuazione di strumenti urbanistici secondo le disposizioni di cui ai successivi titolo IV.
l'art.10 delle presenti norme o dell'attuazione di strumenti urbanistici secondo le disposizioni di cui ai successivi titolo IV.
'art.10 delle presenti norme o dell'attuazione di strumenti urbanistici secondo le disposizioni di cui ai successivi titolo IV.
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rt.10 delle presenti norme o dell'attuazione di strumenti urbanistici secondo le disposizioni di cui ai successivi titolo IV.
- In sede di progettazione degli interventi diretti e degli strumenti urbanistici esecutivi, vanno rilevate le alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza
terventi diretti e degli strumenti urbanistici esecutivi, vanno rilevate le alberature di alto fusto esistenti e, in conseguenza, tali alberature devono essere di massima conservate tutelando anche gli apparati radicali; l'abbattimento di alberature esistenti può essere ammesso soltanto se previsto nel progetto approvato e per ogni albero abbattuto va predisposta la sostituzione con una/tre piante di idonea essenza.
ART. 24
Norme antinquinamento idrico
- Qualsiasi progetto o richiesta di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.C.E., P.L., C., C.C. deve comprendere:
- indicazione quantitativa e qualitativa degli scarichi liquidi prodotti dal fabbricato o dal complesso edilizio di cui si chiede la costruzione, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, dei periodi di effettuazione degli scarichi;
struzione, con indicazione dei valori medi, delle punte massime e, ove sia il caso, dei periodi di effettuazione degli scarichi;
- indicazione progettuale dei sistemi di depurazione corrispondenti, dei sistemi adottati per la eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
pondenti, dei sistemi adottati per la eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
ondenti, dei sistemi adottati per la eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
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denti, dei sistemi adottati per la eliminazione dei materiali residui, delle località e modi di scarico delle acque trattate.
- Per i fabbricati o i complessi che sorgono in zone urbanizzate e che producono esclusivamente scarichi domestici è consentita l'immissione nella rete fognante comunale senza preventiva depurazione purché la quantità degli scarichi immessa per quantità e per tasso di materie inquinanti
e comunale senza preventiva depurazione purché la quantità degli scarichi immessa per quantità e per tasso di materie inquinanti, non sia tale da far sorpassare i limiti di sicurezza al riguardo compatibili con le portate del sistema fognante e con la capacità del sistema urbano di depurazione.
- Le indicazioni di cui ai precedenti comma 1 e 2 dovranno essere formulate secondo quanto disposto dalla Legge 319/1976, ferme restando tutte le altre disposizioni e obblighi della legge stessa e delle successive disposizioni.
dalla Legge 319/1976, ferme restando tutte le altre disposizioni e obblighi della legge stessa e delle successive disposizioni.
- In entrambi i casi previsti ai precedenti comma 1 e 2 al termine dell'impianto fognante interno all'area oggetto della richiesta, deve essere disposto un pozzetto di ispezione ubicato in modo che gli organi di vigilanza possano accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di ispezione e prelievi.
cato in modo che gli organi di vigilanza possano accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di ispezione e prelievi.
ato in modo che gli organi di vigilanza possano accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di ispezione e prelievi.
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o in modo che gli organi di vigilanza possano accedervi in qualsiasi momento e senza alcun preavviso di ispezione e prelievi.
- Tutti gli oneri relativi alle opere di cui ai precedenti comma ai sensi della Legge 10/1977 sono a carico del richiedente, comprese le quote eventualmente necessarie per l'adeguamento della rete e degli impianti di depurazione di cui al comma 2, fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso
l'adeguamento della rete e degli impianti di depurazione di cui al comma 2, fermi restando oneri e diritti di allaccio e di uso, nonché l'obbligatorietà di consorzi di frontisti per gli allacci fognari ove ne ricorrono le condizioni.
- Nelle autorizzazioni rilasciate deve essere fatta precisa menzione delle quantità e della qualità degli scarichi liquidi; qualsiasi variazione quantitativa e qualitativa deve essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
ART. 25
Norme antinquinamento atmosferico
- Qualsiasi progetto o richiesta di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.C.E., P.L., C., C.C., deve comprendere:
amento atmosferico
- Qualsiasi progetto o richiesta di P.P., P.E.E.P., P.I.P., P.R., P.C.E., P.L., C., C.C., deve comprendere:
- indicazione quantitativa e qualitativa dei fumi comunque prodotti;
- indicazione progettuale dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e modi di eliminazione delle acque di lavaggio o dei residui filtrati.
ne progettuale dei sistemi di depurazione dei fumi stessi e modi di eliminazione delle acque di lavaggio o dei residui filtrati.
- Tutti gli oneri relativi alle opere di cui al precedente comma sono a carico del richiedente, compresi gli eventuali oneri relativi alla immissione nella rete fognante e alla depurazione delle acque di lavaggio di cui al precedente comma 1, ai sensi del precedente art.24.
one nella rete fognante e alla depurazione delle acque di lavaggio di cui al precedente comma 1, ai sensi del precedente art.24.
- Nelle autorizzazioni rilasciate deve essere fatta precisa menzione delle quantità e delle qualità dei fumi e dei modi di depurazione; qualsiasi variazione deve essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
ART. 26
Disciplina degli impianti vegetali nelle zone non agricole
iazione deve essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
ART. 26
Disciplina degli impianti vegetali nelle zone non agricole
azione deve essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
ART. 26
Disciplina degli impianti vegetali nelle zone non agricole
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ione deve essere oggetto di ulteriore autorizzazione.
ART. 26
Disciplina degli impianti vegetali nelle zone non agricole
- Le aree libere previste in qualsiasi richiesta di autorizzazione o di concessione devono essere sistemate a verde e alberate
- Le aree libere previste in qualsiasi richiesta di autorizzazione o di concessione devono essere sistemate a verde e alberate, il progetto di sistemazione deve far parte integrante della richiesta e deve essere accompagnato dal rilievo planimetrico delle alberature esistenti con l'indicazione di quelle di cui si chiede eventualmente l'abbattimento e delle corrispondenti sostituzioni.
- Il progetto di cui al precedente comma 1 dovrà specificare le essenze per le piantumazioni arboree, per quelle arbustive e per le cotiche erbacee. Tali essenze dovranno essere scelte tra quelle originarie o acclimatate da lungo tempo.
ART. 27
Discariche e interramenti
. Tali essenze dovranno essere scelte tra quelle originarie o acclimatate da lungo tempo.
ART. 27
Discariche e interramenti
- L'Amministrazione Comunale predispone una o più aree dove è autorizzato lo scarico di materiali solidi di risulta da scavi, demolizioni ecc.. Nelle pubbliche discariche è vietato scaricare rifiuti solidi rientranti nelle categorie obbligatoriamente raccolte dal servizio di nettezza urbana.
ariche è vietato scaricare rifiuti solidi rientranti nelle categorie obbligatoriamente raccolte dal servizio di nettezza urbana.
- L'area delle pubbliche discariche deve essere cintata e indicata da cartelli. L'ingresso e lo scarico sono consentiti solo in punti predisposti in modo da ottenere il razionale disposl dei materiali secondo il piano di scarico di cui al successivo comma 5.
nti predisposti in modo da ottenere il razionale disposl dei materiali secondo il piano di scarico di cui al successivo comma 5.
- L'area delle pubbliche discariche può essere comunale o privata; in questo secondo caso la discarica può essere aperta per decisione del Comune o su richiesta del proprietario. In caso di decisione del Comune questa sarà presa in modo da predisporre mediante la discarica il terreno alla realizzazione di opere previste dagli strumenti urbanistici.
a in modo da predisporre mediante la discarica il terreno alla realizzazione di opere previste dagli strumenti urbanistici.
- L'apertura di una discarica, sia di iniziativa comunale che su richiesta di privati, è sottoposta a concessione deliberata dalla Giunta Comunale, sentito il parere delle autorità competenti, della Commissione Edilizia integrata da almeno un naturalista in servizio presso pubbliche amministrazioni o enti competenti
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