Regolamento edilizio parte 1
Comune di Ghilarza · Oristano, Sardegna
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI ORISTANO COMUNE DI GHILARZA PIANO U
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI ORISTANO COMUNE DI GHILARZA PIANO URBANISTICO COMUNALE Elaborato 4 . 1 REGOLAMENTO EDILIZIO (PARTE PRIMA) Elaborato aggiornato in base alle modificazioni ed integrazioni di cui alle:
- deliberazioni C.C. n° 15 del 31.07/2001 e n° 24 del 15.11/2001 (in carattere grassetto-corsivo)
- variante n. 1 - Del. C.C. n° 36 del 29/09/2005 (in colore azzurro)
- variante n. 4bis - Del. C.C. n° 17 del 22/02/2019 e n. 30 del 10.07.2019 (in colore rosso) L'AMM/NE COMUNALE
RESPONSABILE UFF. TECNICO IL SINDACO ILPROFESSIONISTA INCARICATO
colore azzurro) 3) variante n. 4bis - Del. C.C. n° 17 del 22/02/2019 e n. 30 del 10.07.2019 (in colore rosso) L'AMM/NE COMUNALE RESPONSABILE UFF. TECNICO IL SINDACO ILPROFESSIONISTA INCARICATO Dott. Ing. M. Palmerio PIRAS GHILARZA, Lì 15 Gennaio 2002 – Agg. 10/2002, 09/2005, 07/2019
Art. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 2 TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I° - NORME PRELIMINARI Art. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO Tutte le attività comportanti trasformazioni edilizie e urbanistiche nel territorio Comunale, nonché le modifiche di destinazione d’uso nello stesso territorio, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento Edilizio, nelle cartografie e norme de- gli strumenti urbanistici vigenti, generale e di attuazione.
Art. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
te nel presente Regolamento Edilizio, nelle cartografie e norme de- gli strumenti urbanistici vigenti, generale e di attuazione. Spetta all’Amministrazione comunale, che si avvarrà dei propri organi amministrativi, tec- nici e consultivi, esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalle leggi. Per quanto non specificato nel presente Regolamento Edilizio si applicano le disposizioni di legge statali e regionali. Art. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Art. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
nte Regolamento Edilizio si applicano le disposizioni di legge statali e regionali. Art. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Per gli effetti degli art.32 e 41 della legge 1150/1942, nonché degli art. 6, 7 e 10 della legge 10/11/1997, il committente titolare della concessione ad edificare, il Direttore dei Lavori e l’esecutore delle opere sono responsabili di ogni inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione.
Art. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA
inosservanza alle norme generali di legge e di regolamento ed alle prescrizioni e modalità esecutive fissate nella concessione. Pertanto, le designazioni dei Direttore dei Lavori e dell'esecutore delle opere debbono esse- re tempestivamente comunicate all'Amministrazione comunale all'atto della richiesta di concessione o almeno dell'avviso di inizio dei lavori. Art. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA Ai sensi dell'art. 41 quater della legge urbanistica integrata, il Responsabile dell’Uff. Tec-
Art. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA
vori. Art. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA Ai sensi dell'art. 41 quater della legge urbanistica integrata, il Responsabile dell’Uff. Tec- nico comunale ha facoltà di rilasciare concessioni in deroga alle norme dei Presente Rego- lamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico (Art. 16 della Legge 765/67) La concessione viene rilasciata previo Nulla Osta dell'Assessore regionale competente in urbanistica. Le modifiche di destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona prescritte dagli
egionale competente in urbanistica. Le modifiche di destinazione d'uso in contrasto con le destinazioni di zona prescritte dagli strumenti urbanistici sono autorizzabili alle condizioni e con le procedure previste nel quar- to comma dell'Art. 11 della LR 23/85. Ai sensi dell'Art. 9, comma 1, della Legge 122/89, i proprietari di immobili possono realiz- zare, nei sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti ai piano terreno dei fabbricati, par-
etari di immobili possono realiz- zare, nei sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti ai piano terreno dei fabbricati, par- cheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, anche in deroga agli stru- menti urbanistici ed ai regolamenti edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli pre- visti dalla legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla me-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 3 desima legislazione alle regioni ed ai Ministeri dell'ambiente e per i beni culturali ed am- bientali da esercitare motivatamente nel termine di 90 giorni, Le opere necessarie ad innovare gli edifici privati per eliminare le barriere architettoniche, nonché necessarie per realizzare percorsi attrezzati ed installare dispositivo di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, di cui all'Art. 2 della
re dispositivo di segnalazione atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, di cui all'Art. 2 della Legge 13/89, possono essere realizzate in deroga alle norme sulle distanze previste dai re- golamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati, ai sensi dell'Art. 3 della stessa legge. Ai sensi dell'Art. 15 della LR 32/91, al fine di eliminare le barriere architettoniche, le auto-
dell'Art. 3 della stessa legge. Ai sensi dell'Art. 15 della LR 32/91, al fine di eliminare le barriere architettoniche, le auto- rizzazioni relative ad interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e le concessioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia possono es- sere rilasciate, con le procedure previste nell'articolo 41 quater della Legge 1150/42, in de- roga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga è
Art. 4 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
uater della Legge 1150/42, in de- roga agli standard, limiti o vincoli previsti dagli strumenti urbanistici vigenti. La deroga è concessa esclusivamente per garantire l'uso e l'accessibilità delle strutture e degli spazi inte- ressati dall'intervento per i quali non sia possibile provvedere secondo le prescrizioni delle leggi a causa degli impedimenti di cui sopra. Art. 4 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si intendono applicabili
t. 4 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE Per quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si intendono applicabili le vigenti disposizioni normative in materia, con particolare riferimento alle seguenti leggi: Legge Urbanistica n° 1150 del 17/08/1942 Legge n° 10 del 28/01/1977 Legge n° 94 del 25/03/1982 Legge n° 47 del 28/02/1985 L.R. n° 23 del 11/10/1985 L.R. n° 45 del 22/12/1989 Decr. Legislativo n° 490 del 29/10/1999.
CAPO II° - UFFICIO TECNICO E SUE ATTRIBUZIONI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 4 CAPO II° - UFFICIO TECNICO E SUE ATTRIBUZIONI L’Ufficio Tecnico è la struttura dell’Amministrazione incaricata di svolgere le funzioni di indirizzo, di verifica delle rispondenze alle norme dei progetti e di controllo della qualità e della fedele esecuzione delle opere di trasformazione edilizia e di attuazione degli strumen- ti urbanistici. In linea generale, le funzioni e le attività dell'Ufficio Tecnico attinenti alle di-
Art. 5 - FUNZIONI DI INDIRIZZO - RILASCIO DEL “CERTIFICATO DI
i attuazione degli strumen- ti urbanistici. In linea generale, le funzioni e le attività dell'Ufficio Tecnico attinenti alle di- sposizioni del presente R.E. sono riportate nei successivi articoli. Art. 5 - FUNZIONI DI INDIRIZZO - RILASCIO DEL “CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA” Il certificato di destinazione urbanistica indica le prescrizioni ed i vincoli di carattere urba- nistico riguardanti l'area e/o l'immobile interessato, contenuti in piani o regolamenti che de-
ed i vincoli di carattere urba- nistico riguardanti l'area e/o l'immobile interessato, contenuti in piani o regolamenti che de- vono essere osservati in caso di attività urbanistica-edilizia; in particolare, il certificato in- dica la destinazione di zona, gli usi previsti e consentiti dal P.U.C. vigente, i tipi e le moda- lità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli pre-
C. vigente, i tipi e le moda- lità di intervento, gli indici ed i parametri edilizi e urbanistici di zona, nonché i vincoli pre- visti da piani o normativa di carattere territoriale-urbanistico a livello comunale o sovraco- munale, che saranno oggetto di controllo comunale in sede di rilascio della concessio- ne/autorizzazione edilizia. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico
essio- ne/autorizzazione edilizia. Il certificato di destinazione urbanistica è rilasciato dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico agli interessati entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta; esso conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urba- nistici e della normativa vigente al momento del rilascio; la richiesta di certificato di desti- nazione urbanistica, sottoscritta dall'interessato, deve contenere tutti gli elementi catastali
chiesta di certificato di desti- nazione urbanistica, sottoscritta dall'interessato, deve contenere tutti gli elementi catastali utili per identificare l'immobile oggetto dell'istanza. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere richiesto obbligatoriamente nei casi e- splicitamente indicati nelle norme di attuazione del P.U.C. e deve essere allegato alla ri- chiesta di concessione o autorizzazione, richiamando gli estremi dell'avvenuto rilascio.
Art. 6 - PARERE PREVENTIVO
P.U.C. e deve essere allegato alla ri- chiesta di concessione o autorizzazione, richiamando gli estremi dell'avvenuto rilascio. Nei casi in cui la richiesta del certificato di destinazione urbanistica sia obbligatoria, tra- scorso inutilmente il termine per il rilascio, l'avente titolo può presentare la richiesta di con- cessione o autorizzazione, allegando copia della richiesta inoltrata.1 Art. 6 - PARERE PREVENTIVO
Art. 6 - PARERE PREVENTIVO
resentare la richiesta di con- cessione o autorizzazione, allegando copia della richiesta inoltrata.1 Art. 6 - PARERE PREVENTIVO Il parere preventivo è lo strumento con il quale l’Ufficio esprime, su un progetto prelimina- re le proprie valutazioni in merito alla fattibilità di un programma di intervento fornendo eventuali indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo. 1 Il richiedente, sia nei casi in cui la richiesta del certificato di destinazione urbanistica sia obbligatoria
etto definitivo. 1 Il richiedente, sia nei casi in cui la richiesta del certificato di destinazione urbanistica sia obbligatoria che nei casi in cui sia facoltativa, ove ritenga preferibile comunque acquisire il certificato, allo scadere dei 60 giorni per il rilascio, può sollecitare, nelle forme di legge, l'adempimento di tale obbligo.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 5 Il parere preventivo deve essere concordato con la Commissione Edilizia, che, nel successi- vo esame del progetto definitivo, fatti salvi i pronunciamenti di altri organi interessati ai sensi delle normative vigenti, verificherà la rispondenza alle indicazioni fornite. RICHIESTA Qualora l'opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali,
alle indicazioni fornite. RICHIESTA Qualora l'opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione, l’avente titolo a richiedere una concessione o un'autoriz- zazione edilizia, prima della presentazione della domanda può richiedere al Sindaco un pa- rere preventivo su un progetto preliminare. Il parere preventivo è raccomandato in partico- lare per i seguenti casi: piani urbanistici attuativi; programmi integrati immobili vincolati;
è raccomandato in partico- lare per i seguenti casi: piani urbanistici attuativi; programmi integrati immobili vincolati; interventi relativi ad edifici e complessi edilizi di rilevante interesse. Il progetto preliminare deve comprendere tutti quegli elementi necessari per una valutazio- ne completa degli aspetti sui quali deve esprimersi l’Ufficio. Di norma esso è costituito dal- la seguente documentazione minima:
e completa degli aspetti sui quali deve esprimersi l’Ufficio. Di norma esso è costituito dal- la seguente documentazione minima:
- planimetria in scala 1:1000 per i piani attuativi e l:200 per gli immobili, che consenta l’esatta individuazione dell'immobile e/o area di intervento;
- rilievo dell'area e/o immobile oggetto di intervento in scala non inferiore a l:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di
in scala non inferiore a l:500 per le aree, con l'indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle opere di urbanizzazione primaria limitrofe al lotto e delle alberature esistenti e, in scala non in- feriore a l:200, per gli immobili, con l'ulteriore indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazio- ne altresì dei prospetti e di almeno una sezione;
nte quotate, corredate delle destinazioni d'uso dei locali, e con l'indicazio- ne altresì dei prospetti e di almeno una sezione; 3. documentazione fotografica dello stato di fatto relativa all'immobile e al suo intorno immediato; 4. relazione illustrativa dell'intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di mas- sima, comprendente anche l'individuazione dei principali materiali da impiegare, cor- redata da tavole di progetto; l'illustrazione deve tenere conto della specifica destina-
principali materiali da impiegare, cor- redata da tavole di progetto; l'illustrazione deve tenere conto della specifica destina- zione d'uso proposta e fare esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o pre- scrizioni che gravano sull'immobile e/o sull’area interessata; 5. dichiarazione firmata dal progettista attestante che il progetto preliminare è conforme alle norme tecniche di attuazione del P.U.C. e del Regolamento Edilizio e, ove rila- sciato, al certificato di destinazione urbanistica.
COMUNICAZIONE
me tecniche di attuazione del P.U.C. e del Regolamento Edilizio e, ove rila- sciato, al certificato di destinazione urbanistica. Gli uffici comunali, verificata la completezza della documentazione presentata e la sotto- scrizione degli elaborati del progetto preliminare da un tecnico abilitato, trasmettono con proprio parere, il progetto preliminare alla Commissione Edilizia. COMUNICAZIONE Il parere preventivo è comunicato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico al richiedente, entro
COMUNICAZIONE
a Commissione Edilizia. COMUNICAZIONE Il parere preventivo è comunicato dal Dirigente dell’Ufficio Tecnico al richiedente, entro 60 giorni dalla richiesta, fatte salve eventuali sospensioni per richiesta di documentazione integrativa in unica soluzione. Trascorso inutilmente il termine indicato, il richiedente può presentare senz'altro richiesta di concessione o autorizzazione, ovvero sollecitare nelle forme di legge l'adempimento dell'obbligo di esprimere il parere.
esta di concessione o autorizzazione, ovvero sollecitare nelle forme di legge l'adempimento dell'obbligo di esprimere il parere. Il parere preventivo conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che non in- tervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente.
PARERE PREVENTIVO PER PROGRAMMI INTEGRATI O ACCORDI DI PROGRAMMA
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 6 PARERE PREVENTIVO PER PROGRAMMI INTEGRATI O ACCORDI DI PROGRAMMA Quando i dispositivi normativi lo consentono, per programmi che prevedono alternative alle previsioni del P.U.C. i proponenti devono richiedere il parere preventivo sulla base di una proposta di intervento urbanistico che dovrà contenere i termini essenziali per la valutazio- ne. Il Sindaco potrà richiedere il mandato dal C.C. per l’indicazione ai proponenti delle li-
rmini essenziali per la valutazio- ne. Il Sindaco potrà richiedere il mandato dal C.C. per l’indicazione ai proponenti delle li- nee guida per la predisposizione dei programmi definitivi. Il parere preventivo deve esplicitare se è richiesta per le opere proposte, la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell’art. 6 delle Legge 349/86, e/o lo studio di compa- tibilità ambientale, nonchè i criteri e i parametri da utilizzare per la valutazione di fattibilità finanziaria dell’intervento.
Art. 7 - ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI PROGETTI
tibilità ambientale, nonchè i criteri e i parametri da utilizzare per la valutazione di fattibilità finanziaria dell’intervento. Art. 7 - ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI PROGETTI A seguito della presentazione della domanda di concessione edilizia o di autorizzazione, l'ufficio incaricato comunica per iscritto al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Ai fini della formulazione della proposta per il rilascio della concessione edilizia, il respon- sabile del procedimento verifica:
fini della formulazione della proposta per il rilascio della concessione edilizia, il respon- sabile del procedimento verifica: a) la completezza della documentazione presentata; b) la sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte, di un tecnico abilitato e dal richiedente; c) la presenza della dichiarazione di conformità del progetto per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, contenuta nella relazione tecnica;
lla dichiarazione di conformità del progetto per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, contenuta nella relazione tecnica; d) la corrispondenza dei dati di progetto asseverati con quanto previsto nel certifi- cato di destinazione urbanistica, nel caso di avvenuto rilascio. In assenza di cer- tificato di destinazione urbanistica, la verifica è estesa alla conformità dell'inter- vento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento nonché alle norme conte-
verifica è estesa alla conformità dell'inter- vento di progetto alle definizioni dei tipi di intervento nonché alle norme conte- nute nel Regolamento Edilizio e nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.U.C. vigente. Qualora la richiesta di concessione edilizia necessiti di integrazione per carenza o in- completezza della documentazione prevista dal presente regolamento, il Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 21, provvede a comunicare
esente regolamento, il Responsabile del procedimento, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 21, provvede a comunicare l’inammissibilità all'istruttoria ed a formulare la richiesta di completamento o regolariz- zazione della documentazione, che deve essere fatta in un'unica soluzione. Decorsi inutilmente 120 gg. dalla data di ricevimento della richiesta, la pratica verrà ar- chiviata d'ufficio.
Art. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 7 CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA Art. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il suo parere: a) su qualsiasi strumento attuativo del Piano Urbanistico Comunale; b) sui progetti di opere soggette a concessione edilizia; c) sui progetti di opere soggette ad autorizzazione edilizia di cui al punto 8 dell’art. 29; d) sulle domande per le occupazioni permanenti del suolo pubblico e su quanto può inte-
edilizia di cui al punto 8 dell’art. 29; d) sulle domande per le occupazioni permanenti del suolo pubblico e su quanto può inte- ressare in qualche modo gli spazi e le aree di dominio pubblico; e) sull'interpretazione, esecuzione e eventuali modifiche del Regolamento Edilizio; f) sulle questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio Comunale; g) su qualsiasi opera per la quale l’Amm/ne Comunale giudichi opportuno consultarla.
dilizio riguardanti il territorio Comunale; g) su qualsiasi opera per la quale l’Amm/ne Comunale giudichi opportuno consultarla. Il parere della Commissione Edilizia rifletterà il rispetto del presente Regolamento nonché le disposizioni del P.U.C., il decoro dei progetti che vengono presentati al suo esame, allo scopo soprattutto di evitare deturpazioni dal punto di vista compositivo, architettonico e ambientale, in special modo quando è evidente la mancata accuratezza nello studio dell'in-
i vista compositivo, architettonico e ambientale, in special modo quando è evidente la mancata accuratezza nello studio dell'in- sieme e delle parti. La Commissione Edilizia, nel rispetto della libertà progettuale del Professionista, avrà l'at- tenzione di curare che ciascun fatto architettonico o che comporti variazione d'uso del terri- torio, risulti in ogni caso integrato nel contesto in cui dovrà sorgere, cercando di trovare il
orti variazione d'uso del terri- torio, risulti in ogni caso integrato nel contesto in cui dovrà sorgere, cercando di trovare il giusto equilibrio fra le esigenze del proprietario e la pubblica utilità; sarà sua facoltà richie- dere le modifiche che riterrà più opportune affinché siano raggiunti gli obiettivi sopra indi- cati. Quando ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, la Commissione Edilizia potrà: proporre che vengano respinti indicandone i motivi; proporre
ui progetti sottoposti al suo esame, la Commissione Edilizia potrà: proporre che vengano respinti indicandone i motivi; proporre il rinvio per un approfondimento di istruttoria o richiedendo la presentazione di chiarimenti o di altri elaborati, o l'integrazione di indicazioni; prescriverne la modifica, nel qual caso potrà essere demandato all'Ufficio Tecnico il compito di verificarne l'adempimento. Sul progetto esaminato dovrà essere apposto il timbro della Commissione Edilizia, la data
compito di verificarne l'adempimento. Sul progetto esaminato dovrà essere apposto il timbro della Commissione Edilizia, la data di esame e il parere espresso, nonché la firma di almeno un membro. Il parere della Commissione Edilizia è obbligatorio sui progetti delle opere per le quali è ri- chiesta la concessione, ma, essendo consultivo, non costituisce presunzione dei rilascio del- la concessione stessa, che spetta esclusivamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che
ituisce presunzione dei rilascio del- la concessione stessa, che spetta esclusivamente al Responsabile dell’Ufficio Tecnico, che può, motivando le sue decisioni, disattendere tale parere. La Commissione Edilizia non effettuerà alcun esame del progetto sotto il profilo igienico, paesaggistico, di tutela del patrimonio storico-artistico o sotto altri profili relativamente ai quali debba essere esaminato ed in alcuni casi approvato da altri enti ed organi.
Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 8 Art. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione Edilizia è composta dai seguenti membri: a) membri di diritto: il Sindaco, con funzioni di Presidente; l'Assessore ai Lavori Pubblici; il capo dell'Ufficio Tecnico Comunale; il responsabile del Servizio di Igiene Pubblica; b) membri elettivi: un Consigliere Comunale in rappresentanza della minoranza Consiliare; un avvocato iscritto all’albo professionale;
elettivi: un Consigliere Comunale in rappresentanza della minoranza Consiliare; un avvocato iscritto all’albo professionale; un ingegnere civile settore edile, iscritto all’albo professionale; un geometra o perito, iscritto al Collegio provinciale di competenza; un esperto in materia di tutela paesistica ed ambientale, con titolo di laurea; 2 un geologo, iscritto all’albo professionale; un operatore nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche con qualifica di titolare
iscritto all’albo professionale; un operatore nel settore delle costruzioni e delle opere pubbliche con qualifica di titolare o di direttore tecnico. I membri di diritto possono farsi sostituire di volta in volta nella Commissione da un fun- zionario dei propri uffici, munito di delega. Le funzioni di segretario, senza diritto di voto, saranno espletate dal Segretario Comunale o da un suo delegato. È facoltà del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, per l'esame di
ario Comunale o da un suo delegato. È facoltà del Presidente, di sua iniziativa o su richiesta della Commissione, per l'esame di progetti di particolare importanza o difficoltà, chiamare a partecipare alle riunioni della Commissione, funzionari o tecnici di comprovata esperienza, che interverranno nelle sedute in qualità di consulenti, senza diritto di voto; in materia di abolizione delle barriere architet- toniche l’esperto sarà scelto nell’ambito di una terna di nominativi proposta dalla Consulta
Art. 10 - NOMINA E DURATA IN CARICA DEI MEMBRI
abolizione delle barriere architet- toniche l’esperto sarà scelto nell’ambito di una terna di nominativi proposta dalla Consulta dei disabili. Art. 10 - NOMINA E DURATA IN CARICA DEI MEMBRI I membri elettivi della Commissione Edilizia vengono nominati dalla Giunta Municipale e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta. La Commissione Edilizia dura in carica cinque anni e comunque sino al termine del manda- to della Giunta che l'ha nominata, ma continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina
e comunque sino al termine del manda- to della Giunta che l'ha nominata, ma continua a svolgere le sue funzioni sino alla nomina della nuova commissione. Non possono far parte contemporaneamente della Commissione Edilizia i fratelli, gli a- scendenti e i discendenti, gli affini di 1° grado, l'adottante e l'adottato, nonché i rappresen- tanti di Organi ed Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autono- mo sulla materia.
Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
nché i rappresen- tanti di Organi ed Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autono- mo sulla materia. I membri elettivi che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive sono ritenuti dimissionari e saranno sostituiti. Art. 11 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 2 A termine della L.R. 12/08/98 n° 28.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 9 La Commissione Edilizia è convocata dal Responsabile dell’U.T. comunale ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente ogni qualvolta che lo stesso o il Presidente lo riten- ga necessario, e comunque qualora sia necessario per rispettare il termine legale previsto per l'evasione delle pratiche. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti oltre il Pre-
o per l'evasione delle pratiche. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della metà dei componenti oltre il Pre- sidente; i pareri debbono essere espressi a maggioranza di voti ed a parità di voti prevarrà quello del Presidente. Quando la Commissione Edilizia tratta problemi nei quali si trovi, direttamente od indiret- tamente, interessato qualcuno dei sui membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua
i si trovi, direttamente od indiret- tamente, interessato qualcuno dei sui membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua condizione e non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argo- mento stesso; dell'osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota nel verbale di adunanza. L'ordine del giorno della riunione, suddiviso eventualmente in progetti preliminari e pro- getti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, se-
lmente in progetti preliminari e pro- getti normali, contiene tutte le pratiche trasmesse dal responsabile del procedimento, se- condo l'ordine di presentazione. I pareri sui progetti posti all'ordine del giorno debbono es- sere espressi entro il termine inderogabile di 7 gg. dal ricevimento degli atti. Decorso tale termine senza la formulazione del parere della Commissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando
ommissione Edilizia, il responsabile del procedimento formula la proposta motivata per l'emanazione del provvedimento precisando il mancato parere al Responsabile dell’Ufficio Tecnico in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 241/90. La C.E., qualora lo ritenga necessario per l'espressione del parere, può procedere ad un supplemento di istruttoria per i seguenti motivi: a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti re-
o di istruttoria per i seguenti motivi: a) convocazione del progettista nel corso della riunione della C.E., per chiarimenti re- lativi agli elaborati presentati; b) necessità di sopralluogo. Il parere della C.E. sarà espresso nella prima riunione utile successiva alla presa d'atto degli ulteriori elementi di valutazione e comunque entro 7 giorni dal ricevimento degli atti, tra- smessi dal responsabile del procedimento alla Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia esprime i seguenti pareri:
tti, tra- smessi dal responsabile del procedimento alla Commissione Edilizia. La Commissione Edilizia esprime i seguenti pareri: a) parere favorevole; b) parere favorevole con eventuali prescrizioni; c) parere contrario motivato. E' valido il parere che sia stato espresso con un numero di voti che rappresenti la maggio- ranza dei membri presenti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Commissione edilizia non possono presenziare all'esame e alla valuta-
parità prevale il voto del Presidente. I componenti della Commissione edilizia non possono presenziare all'esame e alla valuta- zione dei progetti da essi elaborati o all'esecuzione dei quali siano comunque interessati. (La partecipazione al voto su una opera edilizia costituisce per i membri della Commissio- ne Edilizia motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, anche parziale e/o esecu- tiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima, entro i termini di validità del-
zione, anche parziale e/o esecu- tiva, la direzione lavori o la esecuzione dell'opera medesima, entro i termini di validità del- la Concessione rilasciata a seguito del parere espresso dalla C.E. La trasgressione compor- ta la revoca da membro della Commissione ad opera del Sindaco e la segnalazione all'Or- dine od al Collegio di appartenenza dell'iscritto. E’ presente ai lavori della Commissione Edilizia il responsabile dell’Ufficio e/o il tecnico
egio di appartenenza dell'iscritto. E’ presente ai lavori della Commissione Edilizia il responsabile dell’Ufficio e/o il tecnico comunale che ha curato l'istruttoria dei progetti o degli atti da valutare. Delle adunanze della Commissione Edilizia viene redatto apposito verbale firmato dal Pre- sidente, dal Segretario e da almeno 2 commissari, che riporta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la
ta i pareri espressi sui singoli progetti posti all'ordine del giorno. Il Segretario, inoltre, appone sui disegni di progetto la dicitura: "Esaminato nella seduta del............................. dalla Commissione Edilizia" com- pletata dalla data e dalla vidimazione dello stesso segretario.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 10 I pareri della Commissione Edilizia sono resi noti ai pubblico, in forma sommaria, con ap- positi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio e con comunicazione scritta agli aventi causa.
Art. 12 - CLASSIFICAZIONE
bblico, in forma sommaria, con ap- positi elenchi da pubblicare all'Albo pretorio e con comunicazione scritta agli aventi causa.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 11 TITOLO II° - NORME PROCEDURALI CAPO IV° - TIPI D’INTERVENTO Art. 12 - CLASSIFICAZIONE Le Norme di Attuazione del P.U.C. individuano, per ogni zona urbanistica, i tipi di inter- vento consentiti e ne specificano le definizioni. In assenza di prescrizioni particolari, si as- sumono le seguenti definizioni.
vento consentiti e ne specificano le definizioni. In assenza di prescrizioni particolari, si as- sumono le seguenti definizioni. a) MANUTENZIONE ORDINARIA Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti dall'art. 31, lett. a) della L.457/78: quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tec- nologici esistenti. b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA
i e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tec- nologici esistenti. b) MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti dall'art. 31 lett. b) della L. 457/78: le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche struttu- rali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnolo- gici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
servizi igienico-sanitari e tecnolo- gici sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. Rientrano in tale categoria anche gli interventi di adeguamento tecnologico che compor- tino la realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimen-
indispensabili per la installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale dell'abitazione con particolare riferimen- to al superamento delle barriere architettoniche e del risparmio energetico, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari. c) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti dall'art. 31 lett. c) del- la Legge 457/78: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la fun-
o definiti dall'art. 31 lett. c) del- la Legge 457/78: quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la fun- zionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipo- logici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinno- vo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
idamento, il ripristino ed il rinno- vo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, le eliminazioni degli elementi estranei all'or- ganismo edilizio. Sono altresì da comprendere in tale definizione gli interventi di adeguamento delle abi- tazioni che riguardano le modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igie- niche o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si ren-
ie per migliorare le condizioni igie- niche o statiche delle abitazioni, nonché quelle per realizzare volumi tecnici che si ren- dono indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici necessari all'uso attuale delle abitazioni.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 12 d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli definiti dall'art. 31, lett. d) della Legge 457/78: quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme si- stematico di opere che possono portare ad uno organismo edilizio in tutto o in parte di- verso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcu-
ismo edilizio in tutto o in parte di- verso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcu- ni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Possono altresì essere compresi il ripristino tipologico (nei casi non configurabili ai sen- si della lettera c) precedente, la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a
(nei casi non configurabili ai sen- si della lettera c) precedente, la demolizione totale dell'edificio e la sua ricostruzione a condizione che essa avvenga all'interno della sagoma planovolumetrica preesistente. Si definisce ristrutturazione edilizia globale quella che interessa l'intero edificio, ristrut- turazione parziale ogni altro caso. e) MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o
so. e) MUTAMENTO DELLA DESTINAZIONE D'USO Si definisce mutamento della destinazione d'uso delle singole unità immobiliari (con o senza esecuzione di opere) la modificazione da uno ad un altro degli usi consentiti dalle N.d.A. del P.U.C. Non costituisce mutamento della destinazione d’uso l’utilizzo per attività artigianali non moleste, non pericolose e non inquinanti di immobili destinati ad attività commerciali e viceversa. f) NUOVA COSTRUZIONE
ali non moleste, non pericolose e non inquinanti di immobili destinati ad attività commerciali e viceversa. f) NUOVA COSTRUZIONE Si definisce "nuova costruzione" l'opera edilizia volta a realizzare un nuovo edificio od un nuovo manufatto, sia fuori che entro terra. Ai fini procedurali nonchè per la definizione degli oneri di urbanizzazione e dell’onerosità della concessione, rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripri-
one degli oneri di urbanizzazione e dell’onerosità della concessione, rientrano in tali categorie anche gli interventi di ripri- stino tipologico ed edilizio, quando i suddetti si configurano come interventi del tutto di nuova costruzione. Rientrano in questo tipo di intervento le opere costituenti pertinenze ed impianti tecno- logici al servizio di edifici esistenti in applicazione dell'art. 7 della legge 94/82, e qualsi- asi manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al
e dell'art. 7 della legge 94/82, e qualsi- asi manufatto che, indipendentemente dalla durata, inamovibilità od incorporazione al suolo, con qualsiasi destinazione d'uso, non rientri espressamente nella categoria dei vei- coli (art. 20 D.P.R. 15/06/53, n. 393). g) AMPLIAMENTO Si definisce ampliamento di edificio esistente, l'intervento che comporta un incremento fino ad un massimo del 40 % delle superfici esistenti per modifica planimetrica o sopra-
l'intervento che comporta un incremento fino ad un massimo del 40 % delle superfici esistenti per modifica planimetrica o sopra- elevazione. Per incrementi superiori l'intervento si considera di nuova costruzione. Gli interventi possono comportare o meno la contestuale trasformazione delle parti esi- stenti. h) DEMOLIZIONE Si definisce "demolizione" un intervento volto a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sottocategorie:
, in tutto o in parte, manufatti preesistenti. Gli interventi di demolizione sono specificati all'interno di due sottocategorie: a) demolizione senza ricostruzione; b) demolizione con ricostruzione, quando l'intervento prevede la ricostruzione di un fabbricato diverso in tutto o in parte all'esistente. i) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli: rivolti a sostituire l'esistente
te. i) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono quelli: rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di inter-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 13 venti edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale (art. 31 lett. e) della L. 457/78). j) NUOVO IMPIANTO L’intervento comprende il complesso di tutte le opere necessarie per la formazione delle nuove aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.U.C., ed in particolare:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
ve aree urbane, secondo la destinazione prevista dal P.U.C., ed in particolare:
- opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- realizzazione di edifici destinati a residenza, ad attività produttive, ai servizi ed alle attrezzature;
- opere di arredo urbano. L’intervento di nuovo impianto è soggetto all’approvazione preventiva di un piano at- tuativo, salvo i casi in cui il P.U.C. precisa in maniera particolareggiata la disciplina d’uso e di intervento. k) ATTREZZATURA DEL TERRITORIO
i casi in cui il P.U.C. precisa in maniera particolareggiata la disciplina d’uso e di intervento. k) ATTREZZATURA DEL TERRITORIO Gli interventi di attrezzatura del territorio sono quelli rivolti alla costruzione di infra- strutture, impianti, attrezzature e opere pubbliche realizzate dagli enti istituzionalmente competenti quali: Stato, Regione, Provincia, Comune, Aziende Autonome quali Ferrovie dello Stato, ANAS e altri Enti Pubblici non territoriali quali ENEL e la TELECOM,
incia, Comune, Aziende Autonome quali Ferrovie dello Stato, ANAS e altri Enti Pubblici non territoriali quali ENEL e la TELECOM, nonché le Aziende concessionarie di pubblici servizi (gas, acqua e servizi similari). Sono altresì compresi gli interventi di cui all’Art. 9, punto g) della L.10/77. Gli interventi di attrezzatura del territorio sono soggetti a concessione edilizia. l) USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI Comprende tutti gli interventi rivolti al prelievo dalle falde idriche, alle escavazioni di
USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI
USO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI Comprende tutti gli interventi rivolti al prelievo dalle falde idriche, alle escavazioni di ogni tipo di materiali sabbiosi, ghiaiosi ed argillosi, alla perforazione di pozzi per lo sfruttamento di risorse del sottosuolo. Sono comprese altresì tutte le opere tese alla difesa, alla salvaguardia ed all’uso del suo- lo e delle risorse idriche, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici istituzio- nalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti.
, arboree e faunistiche realizzate dagli Enti Pubblici istituzio- nalmente competenti o dai privati per conto dei suddetti Enti. Ferme rimando le vigenti norme legislative e le relative competenze gestionali, ogni in- tervento compreso in questa categoria che modifichi l’assetto del territorio ai sensi dell’Art.1 della L.10/77 è soggetto a concessione e/o autorizzazione da parte dell’autorità comunale; esse devono contenere ogni disposizione e prescrizione atte a ga-
oncessione e/o autorizzazione da parte dell’autorità comunale; esse devono contenere ogni disposizione e prescrizione atte a ga- rantire la tutela idrogeologica, ecologica ed ambientale del territorio comunale, anche sulla base delle prescrizioni dettate dagli Enti e Organi preposti al rilascio dei preventivi nulla osta. m) SISTEMAZIONE DEI TERRENI Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul territorio che comporta modifi-
lla osta. m) SISTEMAZIONE DEI TERRENI Si definisce sistemazione dei terreni quell'intervento sul territorio che comporta modifi- cazioni permanenti e rilevanti della morfologia del suolo, quali scavi e rinterri, che non riguarda la coltivazione di cave e torbiere o la sistemazione del terreno per le pratiche agricole. n) ARREDO URBANO Si definiscono "Interventi di arredo urbano" le seguenti opere: cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari;
DO URBANO Si definiscono "Interventi di arredo urbano" le seguenti opere: cartelloni, insegne e altri indicatori pubblicitari; vetrinette, attrezzature per l'illuminazione degli spazi pubblici; lapidi e cippi com- memorativi; manufatti esterni ed opere nel sottosuolo al servizio delle reti; tutte le opere relative all’allestimento funzionale e decorativo degli spazi pubblici; manufatti per accessi pedonali e carrai, pavimentazioni esterne;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 14 o) OPERE MINORI Si definiscono “opere minori” i seguenti interventi ed opere: tende pensili o sulle fronti esterne degli edifici; arredi esterni (tralicci, pergolati scoperti o con copertura permeabile, chioschi, ga- zebo, voliere, ecc.); cabine di pubblici servizi; recinzioni; muri e manufatti per la sistemazione delle aree esterne; sistemazione aree libere; installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili;
sistemazione delle aree esterne; sistemazione aree libere; installazione di manufatti temporanei e/o stagionali asportabili; depositi di materiali a cielo aperto; edilizia funeraria; unità esterne di condizionamento; antenne varie. p) OPERE INTERNE3 Si definiscono “opere interne” quelle realizzate in costruzioni esistenti che: non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Re- golamento Edilizio vigente;
stenti che: non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Re- golamento Edilizio vigente; non comportino modifiche della sagoma né aumento delle superfici utili e del nu- mero delle unità immobiliari; non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità im- mobiliari; non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; per quanto riguarda gli immobili compresi nella zona omogenea “A”, rispecchino
rechino pregiudizio alla statica dell’immobile; per quanto riguarda gli immobili compresi nella zona omogenea “A”, rispecchino le originarie caratteristiche costruttive. 3 Come codificate dall’art. 15, comma 2, della L.R.11/10/85 n° 23.
Art. 13 - INDICI E PARAMETRI - DESTINAZIONI DI ZONA
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 15 CAPO V° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI Art. 13 - INDICI E PARAMETRI - DESTINAZIONI DI ZONA L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in relazione alle destinazioni di zona, è regolata dagli indici e dai parametri come de- finiti nell'articolo successivo e dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigen- te.
- TRASFERIMENTI DI CUBATURA TRA I LOTTI
l'articolo successivo e dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigen- te.
- TRASFERIMENTI DI CUBATURA TRA I LOTTI L’asservimento della volumetria, parziale o totale, realizzabile su un lotto in favore di un altro è consentito solo per lotti ed aree aventi la medesima destinazione urbanistica e, per le diverse zone omogenee, alle seguenti condizioni: ZONA “A”: le aree ricadano nel medesimo isolato e sia rispettato il profilo regolatore previsto dal Piano Particolareggiato del centro storico;
ee ricadano nel medesimo isolato e sia rispettato il profilo regolatore previsto dal Piano Particolareggiato del centro storico; ZONA “B”: le aree ricadano nel medesimo isolato o, in ambiti oggetto di piani attuati- vi, nel medesimo comparto d’intervento; ZONE “C - D - F”: le aree ricadano nel medesimo comparto d’intervento o in uno atti- guo; ZONA “E”: siano rispettate le norme particolari previste per la zona agricola sugli ac- corpamenti dei fondi.
Art. 14 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
n uno atti- guo; ZONA “E”: siano rispettate le norme particolari previste per la zona agricola sugli ac- corpamenti dei fondi. Il trasferimento delle volumetrie tra diverse aree fabbricabili deve essere comprovata, all’interno del procedimento amministrativo di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia, da atto unilaterale di asservimento, con carattere definitivo ed irrevocabile. Art. 14 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI a) Zone territoriali omogenee:
Art. 14 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI
asservimento, con carattere definitivo ed irrevocabile. Art. 14 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI a) Zone territoriali omogenee: zone in cui è suddiviso il territorio comunale in relazione alla destinazione ed utilizza- zione urbanistica ed edificatoria, e per le quali sono definiti dalle norme di attuazione del P.U.C. vigente i limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, e di distanza fra i fab- bricati, nonchè i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e
di altezza, e di distanza fra i fab- bricati, nonchè i rapporti massimi fra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a par- cheggi. b) Zona parzialmente edificata: la zona di estensione non inferiore a 5.000 mq, in cui la volumetria degli edifici esistenti non sia inferiore al 10% di quella complessivamente realizzabile nel rispetto dell'indice di fabbricabilità territoriale assegnato.
sia inferiore al 10% di quella complessivamente realizzabile nel rispetto dell'indice di fabbricabilità territoriale assegnato. c) Destinazione urbanistica: per ogni zona omogenea sono definite nello strumento urbanistico, una o più destinazio- ni d'uso specifiche, corredate di relative norme tecniche di attuazione; in esse non pos- sono essere consentite altre destinazioni.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 16 d) Spazi per attività collettive, attrezzature e servizi: sono le aree, al netto delle sedi viarie, destinate esclusivamente a: a) istruzione (S1): per asili nido, scuole materne ed elementari; b) attrezzature d'interesse comune (S2): per attività religiose, culturali, sociali, ammini- strative, sanitarie, ecc.; c) verde pubblico attrezzato a parco e per il giuoco (S3); d) sosta e parcheggio pubblico (S4). e) Unità territoriale minima: - Stm -
rde pubblico attrezzato a parco e per il giuoco (S3); d) sosta e parcheggio pubblico (S4). e) Unità territoriale minima: - Stm - porzione di territorio da assoggettare unitariamente alla pianificazione attuattiva, in con- formità allo strumento urbanistico. f) Superficie territoriale: - St - è la superficie totale di un ambito d'intervento urbanistico, interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici. g) Superficie fondiaria: - Sf -
n ambito d'intervento urbanistico, interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici. g) Superficie fondiaria: - Sf - è la porzione della superficie territoriale, al netto della viabilità e degli spazi per attrez- zature e servizi pubblici ed a destinazione collettiva, destinata all'insediamento dei vo- lumi edilizi abitativi o produttivi. h) Indice di fabbricabilità territoriale: - It - è il rapporto, espresso in "mc/mq" fra il volume urbanistico complessivo degli edifici e-
di fabbricabilità territoriale: - It - è il rapporto, espresso in "mc/mq" fra il volume urbanistico complessivo degli edifici e- dificabili o edificati in una zona, destinata nello strumento urbanistico ad utilizzazione edificatoria (residenziale, produttiva, turistica, ecc.) e la superficie territoriale. i) Indice di fabbricabilità fondiaria: - If - è il rapporto, espresso in "mc/mq", fra il volume urbanistico complessivo degli edifici
dice di fabbricabilità fondiaria: - If - è il rapporto, espresso in "mc/mq", fra il volume urbanistico complessivo degli edifici abitativi e produttivi edificabili o edificati in una zona e la superficie fondiaria (dei soli lotti edificabili); esso può essere espresso globalmente per l'intero ambito d'intervento o per singolo lotto edificatorio. j) Superficie minima del lotto: è la superficie minima indispensabile per consentire la edificabilità nel lotto nella misura
Art. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI
io. j) Superficie minima del lotto: è la superficie minima indispensabile per consentire la edificabilità nel lotto nella misura prevista dall'indice di fabbricabilità fondiaria di zona. Art. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI Il processo d'intervento è regolato dalle seguenti definizioni e parametri. a) DEFINIZIONE DI SUPERFICIE: Su, Snr, Sp, Scom; Sn, Sa; St. Per la funzione abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in superficie utile (Su) e superficie non residenziale (Snr);
ne abitativa, le superfici dei complessi edilizi sono classificate in superficie utile (Su) e superficie non residenziale (Snr); a.1) Superficie utile abitabile (Su): è costituita dalla superficie di pavimento degli al- loggi e degli accessori interni, misurata al netto dei muri perimetrali e di quelli in- terni, delle soglie di passaggio da un vano all'altro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed in-
ltro, degli sguinci di porte e finestre e delle scale interne la cui superficie in proiezione va calcolata una sola volta ed in- serita nelle superfici non residenziali (Snr); a.2) Superficie non residenziale (Snr): si intende la superficie netta risultante dalla somma delle superfici non residenziali di pertinenza dell’alloggio quali logge, bal-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 17 coni, terrazze praticabili, cantinole e soffitte e di quelle di pertinenza4 dell'organi- smo abitativo quali androni di ingresso, porticati liberi (escluso quelli di uso pub- blico), volumi tecnici, rimesse o posti macchina coperti, centrali termiche anche singole quando ubicate in locali non abitabili, misurate al netto di murature, pila- stri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi
bili, misurate al netto di murature, pila- stri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Sono esclusi dal calcolo e quindi non computabili nella Snr i locali sottotetto aventi altezza virtuale (calcolata come rapporto V/S) inferiore a m 1,70. a.3) Superficie parcheggi (Sp): superficie non residenziale destinata ad autorimessa e posti macchina coperti; a.4) Superficie complessiva (Scom): è espressa dalla seguente relazione: Scom = Su + 60% Snr. 5
imessa e posti macchina coperti; a.4) Superficie complessiva (Scom): è espressa dalla seguente relazione: Scom = Su + 60% Snr. 5 Per le funzioni direzionali, produttive, alberghiere, agricole, le superfici nette sono clas- sificate in superficie utile netta (Sn) e superficie accessoria (Sa): a.5) Superficie utile netta (Sn): è costituita dalla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di
lla somma delle superfici nette di tutti i piani fuori ed entro terra, compreso i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti, ad uffici a condizione che gli stessi siano funzio- nali all’esercizio dell’impresa. a.6) Superficie accessoria (Sa): si intende la superficie netta destinata a servizio dell'attività quali tettoie, porticati, scale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessa-
cale, vani ascensore e montacarichi, centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico necessa- rio al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell'ambiente. 6 a.7) Superficie totale (St): è data dalla seguente relazione: St = Sn + 60% Sa. b) SUPERFICIE LORDA (SL) E’ costituita dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte.
i i piani fuori terra comprensive dei muri perimetrali e di quelli interni, esclusi i balconi aggettanti e le terrazze scoperte. c) SUPERFICIE COPERTA (Sc) o DI SEDIME E' data dalla proiezione orizzontale dei fili esterni delle strutture e dei tamponamenti pe- rimetrali, escluso quelli sotto il livello del suolo, compreso i volumi aggettanti chiusi; in detta proiezione dovranno comprendersi le superfici di calpestio esterne e contigue al pe-
mpreso i volumi aggettanti chiusi; in detta proiezione dovranno comprendersi le superfici di calpestio esterne e contigue al pe- rimetro murario ma coperte, quali verande e terrazze coperte; sono da escludersi unica- mente le pensiline ed i percorsi coperti non contigui al perimetro murario, i balconi aper- ti totalmente sul lato frontale, con aggetto non superiore a 1,60 m. 4 Per l'applicazione dell’art. 7 della L. 94/1982, negli edifici esistenti si considerano pertinenze le opere che pur a-
1,60 m. 4 Per l'applicazione dell’art. 7 della L. 94/1982, negli edifici esistenti si considerano pertinenze le opere che pur a- vendo una propria individualità ed autonomia, sono poste in un durevole rapporto di subordinazione con altra preesi- stente per renderne più agevole e funzionale l'uso. E’ il caso delle autorimesse, cantine, lavanderie, centrali termi- che, tettoie, ecc... 5 D.M. 1 0 maggio 1977, n. 801. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica la
ie, centrali termi- che, tettoie, ecc... 5 D.M. 1 0 maggio 1977, n. 801. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica la superfici complessiva Scom è data da Scom=Su+ 60% (Sn + Sp) dove per Sp, su- perficie parcheggi, si intende la superficie da destinare ad autorimesse o posti mac- china coperti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti)ed escluse eventuali rampe di accesso.
ti di pertinenza dell'organismo abitativo, comprensiva degli spazi di manovra (se coperti)ed escluse eventuali rampe di accesso. 6 Ai sensi dell'art. 1 della L. 46/90 sono definiti impianti tecnologici gli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elet- tronici, di riscaldamento e climatizzazione, idro-sanitari, gas, sollevamento e protezione antincendio.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 18 d) INDICE DI COPERTURA - Ic - Il rapporto calcolato in percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sc/Sf); può essere espresso globalmente per l'intero ambito d'intervento o per il singolo lotto edificatorio. e) DEFINIZIONE DI SAGOMA E’ la figura piana definita dal contorno esterno dell'edificio (compreso bow-window, e- sclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul
ell'edificio (compreso bow-window, e- sclusi sporti aggettanti, balconi inferiori a m 1.50) con riferimento a proiezioni sia sul piano orizzontale che sui piani verticali. f) PROFILO REGOLATORE la linea, anche discontinua, di delimitazione ed inviluppo delle altezze massime ammis- sibili dei fabbricati prospettanti una via pubblica, ed individuata dal piano particolareg- giato, per tutto il fronte di un isolato o dell'insieme degli edifici prospettanti la medesima strada. g) SVILUPPO DEL FRONTE
g- giato, per tutto il fronte di un isolato o dell'insieme degli edifici prospettanti la medesima strada. g) SVILUPPO DEL FRONTE Per sviluppo di un fronte s'intende la proiezione dell'ingombro massimo del fabbricato, valutato ortogonalmente alla viabilità prospettante il lotto. Nel caso di lotti il cui perimetro è costituito da una figura composta anche da linee cur- ve, il perimetro del lotto ai fini della valutazione del fronte, si deve assimilare ad una fi-
gura composta anche da linee cur- ve, il perimetro del lotto ai fini della valutazione del fronte, si deve assimilare ad una fi- gura poligonale circoscritta alla figura reale avente un numero di lati non superiore a 5. h) DEFINIZIONE DI PIANO DI UN EDIFICIO h.1) Piano di un edificio - Si definisce piano di un edificio lo spazio racchiuso o me- no da pareti perimetrali, compresi normalmente tra due solai, limitato rispettiva- mente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore o, in genere, piano di calpe-
rmalmente tra due solai, limitato rispettiva- mente dal pavimento (estradosso del solaio inferiore o, in genere, piano di calpe- stio) e dal soffitto (intradosso del solaio superiore). Il soffitto può presentarsi o- rizzontale, inclinato o curvo. h.2) Posizione del piano rispetto al terreno - Per definire la posizione di un piano o sua parte, rispetto al terreno circostante (fuori terra, seminterrato, interrato) si as- sume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto)
(fuori terra, seminterrato, interrato) si as- sume la quota altimetrica di un suo elemento di riferimento (pavimento o soffitto) rispetto alla quota del terreno, da intendersi quello modificato in seguito alle ope- re di sistemazione, misurata sulla linea di stacco dell'edificio. In caso di terreni con pendenza uniforme o con pendenze variabili lungo il contorno dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di e-
nze variabili lungo il contorno dell'edificio si assumono rispettivamente la quota media o la media tra le medie. Nel caso di e- difici le cui pareti perimetrali risultino separate dal terreno mediante muri di so- stegno con interposta intercapedine (scannafosso) di larghezza inferiore all'altez- za dell'intercapedine, si considera linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso).
ell'intercapedine, si considera linea di stacco dell’edificio il limite superiore della intercapedine (bocca dello scannafosso). La definizione dei piani rispetto al terreno di seguito riportata è valida anche per singoli o gruppi di locali costituenti parte di un medesimo piano. h.3) Piano fuori terra o piano terra - Si definisce fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superio-
inisce fuori terra il piano di un edificio il cui pavimento si trovi in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superio- re a quella del terreno circostante così come risulta modificato in seguito alle ope- re di definitiva sistemazione. h.4) Piano interrato - Si definisce interrato il piano di un edificio il cui soffitto si tro- vi in ogni suo punto perimetrale ad una quota uguale o inferiore a quella del ter- reno circostante, lungo la linea di stacco dell'edificio, con esclusione delle aree di
uota uguale o inferiore a quella del ter- reno circostante, lungo la linea di stacco dell'edificio, con esclusione delle aree di accesso dall’esterno (scale, rampe, ecc.). Sono inoltre assimilati ai piani interrati e considerati tali quelli seminterrati che abbiano in ogni punto del soffitto una quo-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 19 ta inferiore a m.0,70 rispetto alla linea di stacco, lungo tutto il contorno dell’edificio. h.5) Piano seminterrato - Si definisce seminterrato il piano di un edificio il cui pavi- mento si trovi, totalmente o in parte, a una quota inferiore a quella del terreno cir- costante, il suo volume sia parzialmente fuori terra, e non abbia le caratteristiche di piano interrato come sopra definite.
ir- costante, il suo volume sia parzialmente fuori terra, e non abbia le caratteristiche di piano interrato come sopra definite. h.6) Soppalco - S'intende la superficie ottenuta mediante l’interposizione parziale - non superiore al 40% della superficie sottostante- di una struttura orizzontale in uno spazio chiuso. Qualora tutta o parte della superficie sovrastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.
tostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante. h.7) Numero dei piani - E' determinato dalla somma dei piani fuori terra, seminterrati ed interrati. i) DEFINIZIONI DI ALTEZZE: Hu, Hp, Hf e Hmax i.1) Altezza utile dei locali (Hu): è data dall’altezza misurata da pavimento a sof- fitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza, l'altezza utile si determi-
ll’altezza misurata da pavimento a sof- fitto. Nei locali aventi soffitti inclinati ad una pendenza, l'altezza utile si determi- na calcolando l'altezza media risultante dalle altezze minima e massima della par- te interessata; nel caso di più pendenze o soffitti curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza virtuale data dal rapporto Vu/Su, dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile. L’altezza utile può esse-
rapporto Vu/Su, dove Vu è il volume utile dello spazio interessato ed Su la relativa superficie utile. L’altezza utile può esse- re determinata anche per parte dei suddetti locali, ai fini della loro utilizzazione come spazi abitabili. i.2) Altezza dei piani (Hp): è data dalla differenza fra la quota del pavimento di cia- scun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura.
o del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell'edificio si misura dal pavimento all'intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a falde inclinate il calcolo dell'altezza si effettua come al punto pre- cedente. i.3) Altezza delle fronti (Hf): è data per ogni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configu-
gni fronte dalla differenza fra la quota del marciapiede, ovvero la quota della linea di stacco dell’edificio nella sua configu- razione finale7 e la più alta delle seguenti quote, con esclusione dei manufatti tec- nologici: a) intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su; intradosso dell’ultimo solaio, nel caso di coperture piane; (agg. var. 1) b) linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 35%) intesa come
, nel caso di coperture piane; (agg. var. 1) b) linea di gronda (per gli edifici con copertura inclinata fino a 35%) intesa come intersezione tra intradosso del piano inclinato con il piano di facciata c) linea di colmo (per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 35%) d) sommità del parapetto o elementi similari con continuità, aventi l'altezza supe- riore a ml. 1,20 (per gli edifici con copertura piana). i.4) Altezza massima (Hmax): è la massima fra le Hf del fabbricato.
upe- riore a ml. 1,20 (per gli edifici con copertura piana). i.4) Altezza massima (Hmax): è la massima fra le Hf del fabbricato. L'altezza massima consentita dei fabbricati è imposta per ogni singola zona omo- genea dalle norme di attuazione e dalle disposizioni dei piani particolareggiati. j) DEFINIZIONE DI DISTANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie
STANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA
STANZE E DI INDICE DI VISUALE LIBERA Le distanze si misurano su di un piano orizzontale a partire dal perimetro della superficie coperta (Sc) del fabbricato, comprensiva di eventuali elementi aggettanti superiori a m 1.60 e comunque nel rispetto dei distacchi minimi del Codice Civile. 7 Nel caso di terreno inclinato lungo il fronte si considera la quota media.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 20 j.1) Distanza dai confini di proprietà o di zona (Dc): è la distanza minima intercor- rente tra il fabbricato e il confine di proprietà e di zona; j.2) Distanza dalle strade (Ds): è la distanza minima intercorrente tra il fabbricato ed i cigli stradali; j.3) Distanza tra edifici (De): è la distanza minima intercorrente tra edifici prospicien- ti. j.4) Distanza tra pareti finestrate (Dpf): è la distanza minima assoluta intercorrente
intercorrente tra edifici prospicien- ti. j.4) Distanza tra pareti finestrate (Dpf): è la distanza minima assoluta intercorrente tra pareti, di cui almeno una finestrata. j.5) Indice di visuale libera (Ivl): è il rapporto fra la distanza delle varie fronti del fabbricato dai confini di zona, di proprietà, dai cigli stradali e l’altezza delle fronti stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale li-
dai cigli stradali e l’altezza delle fronti stesse (D/Hf). In corrispondenza degli angoli del fabbricato, le zone di visuale li- bera che non devono sovrapporsi, relative ai due fronti, si raccordano con linea ret- ta. (agg. var. 1) I valori minimi di dette distanze sono fissati per le diverse zone omogenee dal presente R.E. e dalle N.d’A. del P.U.C. La distanza minima fra pareti finestrate non si applica nel caso si riferisca ad un fabbricato di pertinenza o ad un volume accessorio della medesima unità
ti finestrate non si applica nel caso si riferisca ad un fabbricato di pertinenza o ad un volume accessorio della medesima unità immobiliare. k) DEFINIZIONE DI VOLUMI k.1) Volume Utile (Vu): definito come somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze utili. k.2) Volume Lordo (Vl): è il volume complessivo, misurato all'esterno vuoto per pie- no di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terre-
, misurato all'esterno vuoto per pie- no di tutte le parti costruite fuori terra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terre- no circostante con riferimento alla configurazione finale, alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte. k.3) Volume Urbanistico (Vur): è il volume complessivo, misurato all'esterno delle murature o chiusure verticali, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori ter-
e complessivo, misurato all'esterno delle murature o chiusure verticali, vuoto per pieno, di tutte le parti costruite fuori ter- ra, dalla linea di stacco dell'edificio dal terreno circostante con riferimento alla configurazione finale, alla quota rispettivamente di: intradosso dell’ultimo solaio per le coperture piane; linea di gronda per le coperture inclinate fino al 35% come è definito al punto i.3) lettera b), precedente.
coperture piane; linea di gronda per le coperture inclinate fino al 35% come è definito al punto i.3) lettera b), precedente. Nel caso di sottotetto con pendenza 35% o di volumi superiori all’ultimo solaio non contenuti da piani ideali con pendenza del 35%, ne dovranno essere valutate integralmente le volumetrie ai fini della determinazione del Vur. Nell’ipotesi di terreno in declivio e di diversi livelli della configurazione finale
etrie ai fini della determinazione del Vur. Nell’ipotesi di terreno in declivio e di diversi livelli della configurazione finale del terreno circostante, varrà per la determinazione dell’altezza, il livello medio del fronte più a monte; detto livello di riferimento sarà determinato per fabbricato o sua porzione la cui superficie sia contenuta in un quadrato di 12x12 m. In alternativa il livello di riferimento potrà coincidere con la quota più elevata
icie sia contenuta in un quadrato di 12x12 m. In alternativa il livello di riferimento potrà coincidere con la quota più elevata del marciapiede del tratto stradale prospiciente ed attiguo al lotto. (agg. var. 1) Ai fini del calcolo non si considereranno: a) i volumi attinenti ad impianti tecnologici quali C.T., autoclavi, depositi combustibili, ecc.;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 21 b) le parti del piano terra adibite a pilotis, aperto su due o più fronti per almeno il 40% del suo perimetro; i portici a filo strada di uso pubblico, se aperti inte- gralmente sul fronte strada; c) gli spazi coperti destinati a balconi, verande, ballatoi, portici e similari, che siano integralmente aperti sul lato frontale o più lati, ed abbiano larghezza o profondità minore o uguale a 2.50 metri; in caso di maggiore profondità, sarà
l lato frontale o più lati, ed abbiano larghezza o profondità minore o uguale a 2.50 metri; in caso di maggiore profondità, sarà considerata la cubatura della parte in eccedenza; globalmente detti spazi co- perti non dovranno superare il 30 % della superficie di sedime; in difetto sarà computato il volume di pertinenza alle superfici in eccedenza. (agg. var. 1) gli spazi coperti destinati a balconi, verande, ballatoi, portici e similari, che
nza alle superfici in eccedenza. (agg. var. 1) gli spazi coperti destinati a balconi, verande, ballatoi, portici e similari, che siano integralmente aperti sul lato frontale o più lati, ed abbiano larghezza o profondità minore o uguale a 2.50 metri; in caso di maggiore profondità, sarà considerata la cubatura della parte in eccedenza, considerando nel caso di co- perture a tetto la relativa altezza della linea di gronda; globalmente per ogni
parte in eccedenza, considerando nel caso di co-
parte in eccedenza, considerando nel caso di co- perture a tetto la relativa altezza della linea di gronda; globalmente per ogni singola unità immobiliare residenziale, detti spazi non dovranno superare il 30% della somma delle superfici coperte dei piani fuori terra; in difetto sarà computato il volume di pertinenza alle superfici in eccedenza. d) gli spazi coperti interessati da pensiline, tettoie, percorsi, scale esterne, posti
i pertinenza alle superfici in eccedenza. d) gli spazi coperti interessati da pensiline, tettoie, percorsi, scale esterne, posti auto e similari, quando gli stessi abbiano almeno due lati aperti integralmente o su supporti lineari per il 50% della loro perimetrazione. La definitiva sistemazione del terreno circostante un edificio non dovrà superare di 0,50 m la quota del terreno naturale a monte; in difetto dovrà essere considera-
o circostante un edificio non dovrà superare di 0,50 m la quota del terreno naturale a monte; in difetto dovrà essere considera- ta la parte in eccedenza ai fini della determinazione delle altezze delle fronti e del calcolo del volume urbanistico “Vur”. Il volume urbanistico determina, rapportato alle rispettive superfici, gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiario. Per gli insediamenti agricoli e zootecnici è consentito utilizzare, al fine del com-
di fabbricabilità territoriale e fondiario. Per gli insediamenti agricoli e zootecnici è consentito utilizzare, al fine del com- puto delle volumetrie ammissibili, anche appezzamenti non contigui ma che siano a servizio dell'azienda, con la prescrizione, in tale circostanza, che gli insedia- menti siano ubicati ad una distanza non inferiore ad 1 Km dal perimetro urbano, inteso come contorno di tutte le zone omogenee con l'esclusione delle zone "E" ed "H".
n inferiore ad 1 Km dal perimetro urbano, inteso come contorno di tutte le zone omogenee con l'esclusione delle zone "E" ed "H". k.4) Volume Totale (Vt): è il volume geometrico complessivo, misurato vuoto per pieno di tutte le parti costruite fuori e dentro terra, dal piano di calpestio più basso alla copertura compresa, escluso i balconi aggettanti e le terrazze scoperte, misu- rato all'esterno. l) ACCESSORI sono locali, ad un solo piano, adibiti al servizio dell'edificio principale; la loro cubatura
su- rato all'esterno. l) ACCESSORI sono locali, ad un solo piano, adibiti al servizio dell'edificio principale; la loro cubatura sarà conteggiata ai fini della determinazione del volume massimo realizzabile sul lotto. m) LUNGHEZZA MASSIMA DEI PROSPETTI è la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o mi- stilinea. n) CORTILI si intendono le aree libere scoperte delimitate lungo il perimetro da edifici o da recinzio-
spezzata o mi- stilinea. n) CORTILI si intendono le aree libere scoperte delimitate lungo il perimetro da edifici o da recinzio- ni in muratura piena con altezza non inferiore a 3,00 m, destinate ad illuminare e ventila- re locali ed ambienti abitabili; essi sono classificati nei seguenti tipi:
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 22 cortili chiusi: quando la delimitazione, come sopra definita, interessa tutto il perime- tro; cortili aperti: quando confinano per almeno un lato o per un tratto di almeno 3,0 m., con una strada od altro spazio pubblico. o) CAVEDIO, CHIOSTRINA, POZZO LUCE si intende uno spazio interno e scoperto, delimitato lungo tutto il suo perimetro da volu- mi edilizi, avente superficie minima e destinato ad illuminare e ventilare unicamente lo-
lungo tutto il suo perimetro da volu- mi edilizi, avente superficie minima e destinato ad illuminare e ventilare unicamente lo- cali non destinati alla permanenza di persone, quali vani scala, disimpegni, depositi, ser- vizi igienico-sanitari e simili. p) INDICE DI PIANTUMAZIONE indica il numero di piante ad alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, o per ogni lotto edificabile. q) LARGHEZZA E CIGLIO STRADALE
piante ad alto fusto prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, o per ogni lotto edificabile. q) LARGHEZZA E CIGLIO STRADALE per larghezza stradale si intende la somma delle larghezze della sede veicolare di transito e di sosta, di quelle dei marciapiedi, nonchè di quelle delle eventuali aiuole spartitraffi- co; per ciglio stradale si intende la linea limite della sede o piattaforma della strada, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine
e della sede o piattaforma della strada, comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine nonchè le strutture di delimitazione non transitabili. r) CONFINE STRADALE limite della proprietà stradale come definito dal Codice della strada. 8 s) DISTANZA DI PROTEZIONE DELLE STRADE è la distanza minima, imposta dalle norme generali e particolari degli strumenti urbani- stici e del presente regolamento, per le diverse zone omogenee, intercorrente fra la su-
i e particolari degli strumenti urbani- stici e del presente regolamento, per le diverse zone omogenee, intercorrente fra la su- perficie di sedime dei fabbricati ed il ciglio o il confine stradale, come precedentemente definiti. t) POSTI AUTO COPERTI area esterna coperta di pertinenza dell'unità immobiliare destinata ed attrezzata per il parcamento di uno o più autoveicoli. 8 Art. 3, punto 10, del D.Leg.vo 30/04/92 n° 285
Art. 16 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 23 CAPO VI° - CONCESSIONE EDILIZIA Art. 16 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA L'esecuzione di opere comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio co- munale è soggetta, salvo quanto previsto dagli articoli seguenti, a concessione da parte del Sindaco che la rilascia dietro corresponsione degli oneri ad essa relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione
d essa relativi, in base alle vigenti leggi, costituiti da un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Sono in particolare soggette a concessione: a) le nuove costruzioni qualunque sia il procedimento costruttivo adottato e la de- stinazione; b) la ricostruzione di edifici; c) gli ampliamenti di edifici esistenti; d) gli interventi che comportino la modifica della sagoma degli edifici; e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia;
interventi che comportino la modifica della sagoma degli edifici; e) gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia; f) le modifiche strutturali; g) le opere di urbanizzazione, di trasformazione ed utilizzazione del suolo. 9 h) opere edilizie adibite a stazioni e cabine elettriche;10 i) sbarramenti e sistemazioni di corsi d'acqua; canali e condotti in genere; j) le modifiche di destinazione d’uso totali o parziali degli edifici, anche senza esecuzio-
Art. 17 - OPERE ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA
acqua; canali e condotti in genere; j) le modifiche di destinazione d’uso totali o parziali degli edifici, anche senza esecuzio- ne di opere, ove le stesse comportino aumento degli standard urbanistici. Art. 17 - OPERE ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA Non è richiesta la concessione edilizia per le strutture, gli impianti, gli edifici destinati alla difesa militare e per le opere ad essi equiparate, per le trasformazioni dei terreni ad uso a-
Art. 18 - SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA C.E. DOCUMENTI
ianti, gli edifici destinati alla difesa militare e per le opere ad essi equiparate, per le trasformazioni dei terreni ad uso a- gricolo non accompagnate da opere edilizie, nonchè per gli interventi come definiti ed elen- cati nel successivo capitolo, per i quali è invece richiesta apposita autorizzazione.. Art. 18 - SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA C.E. DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO Hanno titolo a richiedere la concessione i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e
ATTESTANTI IL TITOLO
.E. DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO Hanno titolo a richiedere la concessione i seguenti soggetti nei limiti del proprio diritto e fatti comunque salvi ì diritti dei terzi: a) il proprietario dell'immobile; b) il superficiario nei limiti del contratto di costituzione del diritto di superficie; c) l'enfiteuta nei limiti del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi
i del contratto di enfiteusi; d) l'usufruttuario e il titolare del diritto di uso e di abitazione, limitatamente agli interventi di manutenzione straordinaria; Il titolo deve essere attestato nei casi sopracitati dal certi- 9 In senso lato tutte le attività comportanti modificazione dello stato materiale della conformazione del suolo per adat- tarlo ad un impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione materiale ed alla sua qualifica- zione giuridica.
n impiego diverso da quello che gli è proprio in relazione alla sua condizione materiale ed alla sua qualifica- zione giuridica. 10 Art. 6, L.R. n°43 del 20/06/1989.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 24 ficato rilasciato dalla Conservatoria, dei Registri Immobiliari (contratto redatto e tra- scritto a norma degli art. 1350 e 2643 del Codice Civile), oppure atto notarile con data non anteriore a tre mesi. Per gli interventi in aree PEEP e PI P tale certificato non è ne- cessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'a-
EP e PI P tale certificato non è ne- cessario, essendo sufficiente citare la delibera comunale con la quale viene assegnata l'a- rea. Altrettanto dicasi per gli interventi in aree delimitate ai sensi dell'art. 51 della legge 865/71; e) il titolare di diritti reali di servitù prediali coattive o volontarie, limitatamente alla manu- tenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo;
e o volontarie, limitatamente alla manu- tenzione straordinaria e agli altri interventi eventualmente rientranti nel suo titolo; f) il locatari, solo per gli interventi di manutenzione straordinaria urgenti, ai sensi dell'art. 1577 del Codice Civile; g) l'affittuario agrario (L.11/71) ed il concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limita- tamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione;
concessionario di terre incolte (D.L. 279/44), limita- tamente a miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; Nei casi e), f), g), il titolo deve essere attestato dalla copia autentica del contratto redatto a norma dell'art. 1571 del Codice Civile, o, nel caso di impossibilità da certificazione delle Associazioni di categoria o dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali:
goria o dell'ispettorato Provinciale dell'Agricoltura. h) i titolari di diritti derivanti da provvedimenti autorizzativi, quali: il beneficiario dell'occupazione di urgenza e l'avente causa da tale beneficiario; l'assegnatario di terre incolte; il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sen- tenza; il concessionario di miniere e di beni demaniali; colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per or- dine del giudice;
e di beni demaniali; colui che, essendo interessato ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per or- dine del giudice; i) le aziende erogatrici di pubblici servizi anche qualora non siano proprietarie delle aree sulle quali chiedono di intervenire e nei limiti dei loro compiti istituzionali, e le Aziende e Amministrazioni che operano sulla base di un progetto esecutivo approvato dall’organo competente che attesti la pubblica utilità e la indifferibilità dell’opera. Il ti-
i un progetto esecutivo approvato dall’organo competente che attesti la pubblica utilità e la indifferibilità dell’opera. Il ti- tolo deve essere attestato dall'accordo preliminare tra il proprietario del suolo e l'azienda stessa, oppure da un impegno del proprietario del suolo a vendere o ad assoggettarsi alla servitù necessaria per l'intervento. In luogo del titolare possono presentare domanda: il delegato, procuratore o mandatario; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale;
re possono presentare domanda: il delegato, procuratore o mandatario; il curatore fallimentare; il commissario giudiziale; l'aggiudicatario di vendita fallimentare. In caso di mancata disponibilità della documentazione attestante il titolo, ai soli fini della presentazione della domanda di concessione, potrà essere presentata una formale dichiara- zione allegando copia semplice dell'atto, ovvero copia della richiesta di rilascio della certi- ficazione.
Art. 19 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 25 Art. 19 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE La richiesta di concessione edilizia deve essere inoltrata all’Amm/ne Comunale dall'avente titolo, sulla base di apposito modello predisposto dal Comune. La richiesta di concessione ed i relativi allegati dovranno rispettare le norme vigenti in materia di bollo. Le domande devono portare la firma dell'avente titolo e del Progettista; tutti i firmatari della
me vigenti in materia di bollo. Le domande devono portare la firma dell'avente titolo e del Progettista; tutti i firmatari della domanda sono tenuti ad indicare il loro domicilio e/o recapito per eventuali comunicazioni. Alla domanda devono essere allegati, in duplice copia, pena l'inammissibilità della stessa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.U.C. e di P.P. per particolari zone:
essa, gli elaborati tecnici ed i documenti di seguito specificati, salvo prescrizioni del P.U.C. e di P.P. per particolari zone: a) copia del documento comprovante il titolo o dichiarazione ai sensi dell'articolo precedente, comma 2°; b) copia del certificato di destinazione urbanistica ovvero della richiesta dello stesso, nei casi per i quali è obbligatorio ma non è stato rilasciato; c) copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato;
, nei casi per i quali è obbligatorio ma non è stato rilasciato; c) copia del parere preventivo, qualora richiesto e rilasciato; d) estratti del P.U.C. e dell'eventuale Piano Urbanistico attuativo, con evidenziato l'immobile e/o l'area di intervento; e) documentazione catastale: costituita da copia di estratto di mappa in scala l:2000/1:1000, riportante gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e la proprietà;
tante gli elementi necessari ad identificare tutte le particelle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e la proprietà; f) estratto della cartografia comunale in scala 1/1000; per nuove costruzioni, ivi compresi gli ampliamenti, rilievo dell'area di intervento in scala non inferiore a l:500, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche e altime- triche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle
delle quote planimetriche e altime- triche del terreno (riferite alla quota stradale), di tutti i fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti; per gli interventi sull'esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggetto all'intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse, in scala non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali; se necessario, prospetti, una o più sezioni signi-
non inferiore a 1:100, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei locali; se necessario, prospetti, una o più sezioni signi- ficative, reti dei servizi esistenti; g) estremi identificativi di eventuali progetti precedentemente approvati; h) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell’area e/o dell’immobile su cui si intende intervenire, e al suo intorno immediato. Le fotografie devono es- sere a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm. e montate su cartoncino for-
o intorno immediato. Le fotografie devono es- sere a colori, di formato non inferiore a 15 x 10 cm. e montate su cartoncino for- mato A/4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa; detta documentazione non è richiesta per interventi di nuova edificazione su aree inedificate. Elaborati grafici di progetto comprendenti:
- planimetria in scala l:200 con individuazione delle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e
elle soluzioni progettuali dell'area di intervento, nella quale sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e di distanza, l'opera progettata. Dovranno essere indicati i parcheggi, le alberature e il verde, le recinzioni, gli ingressi pedonali e carrabili e quant'altro possa occorrere al fi- ne di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato;
a occorrere al fi- ne di chiarire esaurientemente i rapporti fra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico che privato; 2. piante in scala l:100 di tutti i piani dell'opera, adeguatamente quotati con l'indicazione della superficie utile netta e delle destinazioni d'uso dei singoli locali; nel caso di in- terventi sull'esistente si dovranno indicare, con adeguati grafismi, campiture o colori, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostitui-
guati grafismi, campiture o colori, le demolizioni (in giallo), le parti di nuova costruzione (in rosso) e le parti da sostitui- re o da consolidare ( in azzurro); 3. prospetti in scala 1:100 dell'opera, una o più sezioni significative (una delle quali sulla scala) adeguatamente quotate; in una delle copie richieste o nella relazione tecnica si
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 26 dovranno evidenziare le scelte dei materiali impiegati e dei cromatismi risultanti nei prospetti; 4. grafici in scala 1:100-1:200, o comunque adeguata, riportante la perimetrazione delle superfici e relative altezze di tutti i livelli dell’edificio, di supporto ai calcoli analitici del suo volume urbanistico (Vur); 5. planimetria ed eventuali prospetti e sezioni in scala l:100 per indicare:
calcoli analitici del suo volume urbanistico (Vur); 5. planimetria ed eventuali prospetti e sezioni in scala l:100 per indicare: rete elettrica esterna e posizione dei contatori e dei dispersori; rete idrica esterna (dal contatore dell'Azienda distributrice ai contatori divisionali se posti in batteria); tracciato delle reti di smaltimento delle acque bianche e nere e le caratteristiche tecniche del sistema di smaltimento; eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere;
atteristiche tecniche del sistema di smaltimento; eventuale impianto di depurazione delle acque di scarico industriali e nere; tracciato esterno per forniture varie; impianti tecnologici esterni (centrali di trattamento aria, gruppi refrigeratori d'ac- qua, torri evaporanti, ecc.) con indicazione dei livelli di potenza sonora di tutte le apparecchiatura e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti;
otenza sonora di tutte le apparecchiatura e della pressione sonora massima in prossimità delle pareti degli edifici circostanti; posizionamento in pianta della centrale termica e relativi locali accessori; particolari costruttivi e ubicazione delle canne fumarie per lo smaltimento dei prodotti della combustione; Relazione tecnica che illustri l'intervento proposto, la rispondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e nel certificato di destinazione urbanistica, o alle norme di
ondenza dei dati di progetto alle prescrizioni riportate nel R.E. e nel certificato di destinazione urbanistica, o alle norme di attuazione del P.U.C. in assenza di certificato ed inoltre la conformità alle disposizioni di cui alla L.13/89 in materia di barriere architettoniche. Nella relazione che accompagna il progetto deve essere riportata la dichiarazione di con- formità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuno per le proprie competenze, per gli
iportata la dichiarazione di con- formità firmata dal progettista o dai progettisti, ciascuno per le proprie competenze, per gli effetti di cui all'art. 481 del Codice Penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e pre- stazionali dell'opera, raccolti in apposita tabella e rapportati a quanto previsto dal certifica- to di destinazione urbanistica. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi per i
ati a quanto previsto dal certifica- to di destinazione urbanistica. Tale dichiarazione non è richiesta per gli interventi per i quali il certificato di destinazione urbanistica, pur essendo obbligatorio, non è stato rilascia- to, in tal caso è sufficiente l'asseverazione alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed alle norme di sicurezza e sanitarie. Allegati al progetto generale:
- progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione, trasformazione ed am-
rie. Allegati al progetto generale:
- progetti, redatti da professionisti abilitati, per l'installazione, trasformazione ed am- pliamento degli impianti di cui all'art. 1 della Legge 46/90, e relativi decreti di attua- zione, o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che l'intervento non è soggetto a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 447/91 del 6/12/91;
a progettazione obbligatoria. I progetti devono essere redatti in conformità all'art. 4, comma 2, del D.P.R. 447/91 del 6/12/91; 2. dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della legge n. 13/1989 e del re- lativo decreto di attuazione corredata dagli elaborati grafici richiesti dalla legge e dai relativi decreti di attuazione (Superamento ed eliminazione delle "barriere architettoni- che"); 3. parere del Servizio competente dell'A.S.L;
ti di attuazione (Superamento ed eliminazione delle "barriere architettoni- che"); 3. parere del Servizio competente dell'A.S.L; 4. autorizzazione dell’Assessorato Pubblica Istruzione - Beni Culturali della R.A.S. e nul- laosta delle competenti Soprintendenze per interventi sugli immobili vincolati ai sensi del “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”11 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento;
ive in materia di beni culturali e ambientali”11 o per i quali sia stato notificato ai proprietari il vincolo di riconoscimento; 11 Decr. Legislativo n° 490 del 29/10/199
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 27 5. modulo debitamente compilato per il calcolo dei contributi di concessione (schema di convenzione o atto unilaterale d'obbligo nel caso di concessione convenzionate), su ri- chiesta dell’U.T. Documentazione per la prevenzione incendi: per gli interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività previste dal D.M. 16/ 2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere fa-
ività previste dal D.M. 16/ 2/1982 e/o nelle tabelle A e B allegate al D.P.R. 26/5/1959 n. 689, occorre presentare il parere fa- vorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero, in mancanza di questo, do- cumentazione attestante avvenuto deposito del progetto da almeno 60 giorni; Qualora l'attività non rientri nelle suddette norme, dovrà essere presentato: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'a-
tte norme, dovrà essere presentato: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà firmato dal legale rappresentante dell'a- zienda e dal tecnico progettista, che l'attività non rientra fra quelle sopraindicate; planimetria in scala non inferiore a l:200, dalla quale risultino i requisiti minimi di pre- venzione incendi da realizzare (es. uscite di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori ecc..); Documentazione inerente gli aspetti ecologico-ambientali degli interventi:
te di sicurezza, porte tagliafuoco, estintori ecc..); Documentazione inerente gli aspetti ecologico-ambientali degli interventi:
- domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76 e successive modificazioni ed integrazioni);
- relazione geologica e geotecnica riguardante le caratteristiche dei terreni interessati all'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988;
- copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R.
'intervento, ai sensi del D.M. 11/3/1988; 3. copia della domanda di autorizzazione allo scarico in atmosfera ai sensi del D.P.R. 203/88 (se sono previste nuove emissioni, o modifiche o trasferimenti); 4. documentazione inerente la previsione di impatto acustico, con riferimento alle zone di appartenenza definite ai sensi degli art. 2 e 6 del D. P.C.M. 1 marzo 1991; 5. autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico); Per le opere di urbanizzazione:
1 marzo 1991; 5. autorizzazione ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267 (vincolo idrogeologico); Per le opere di urbanizzazione: a) stato di fatto planimetrico ed altimetrico della zona con evidenziati: rilievo del verde costruzioni e manufatti esistenti elettrodotti, fognature e acquedotti e relative servitù viabilità e toponomastica; b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a l:500, indicante strade e piazze debi-
vitù viabilità e toponomastica; b) planimetria di progetto, in rapporto non inferiore a l:500, indicante strade e piazze debi- tamente quotate, spazi di verde attrezzato, eventuali utilizzazioni in sotterraneo, gli spa- zi per i servizi, gli spazi pubblici nonché gli spazi per sosta e parcheggio; c) sezioni e profili, almeno in scala l:200, debitamente quotati; d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e
no in scala l:200, debitamente quotati; d) progetto esecutivo degli impianti tecnici con definizione delle opere da realizzare e dell’allacciamento alle reti dei pubblici servizi quali acquedotto, gasdotto, fognatura e impianti di depurazione, energia elettrica e rete telefonica; e) progetto dell'impianto di pubblica illuminazione, con ubicazione delle necessarie cabi- ne; f) particolari costruttivi. Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa compren-
abi- ne; f) particolari costruttivi. Gli elaborati ai punti d), e), f) devono essere in scala adeguata per una completa compren- sione degli impianti e dei relativi particolari. Oltre alla documentazione di cui ai commi precedenti è richiesta una valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi dell'art. 6 della Legge 349/86 contenente tutte le informazioni previste dal D.P.C.M. 27/12/88 per gli interventi appartenenti alle categorie di cui al D.P.R. n. 377/1988,
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 28 Gli elaborati sopracitati devono essere preferibilmente piegati secondo il formato UNI A4 (mm. 210 x 290) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità e la firma dell'avente titolo ad intervenire, nonché la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti abilitati e appositi spazi per l’apposizione dei timbri riportanti gli estremi della concessione.
progettista o dei progettisti abilitati e appositi spazi per l’apposizione dei timbri riportanti gli estremi della concessione. Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli ela- borati grafici il numero della concessione o autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa. La richiesta di concessione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progetti-
Art. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO
progressivo della variante stessa. La richiesta di concessione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più progetti- sti, del progettista responsabile della intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle sin- gole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche del presente Rego- lamento Edilizio. Art. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO Il rilascio della concessione è subordinato ai seguenti adempimenti da parte del titolare:
ENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO
ENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO Il rilascio della concessione è subordinato ai seguenti adempimenti da parte del titolare:
- Indicazione ed accettazione formale del Direttore dei lavori;
- Presentazione dell’attestato di avvenuto versamento alla Tesoreria comunale degli one- ri di urbanizzazione dovuti o della loro prima rata in caso di rateizzazione;
- Presentazione dell’attestato di avvenuto versamento alla Tesoreria comunale degli one-
o prima rata in caso di rateizzazione; 3. Presentazione dell’attestato di avvenuto versamento alla Tesoreria comunale degli one- ri di costruzione dovuti o della loro prima rata in caso di rateizzazione; 4. Consegna dei documenti attestanti l’avvenuto rilascio delle autorizzazioni speciali cui le opere fossero eventualmente subordinate, non acquisite all’atto della richiesta; 5. Nel caso che il richiedente la concessione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo
acquisite all’atto della richiesta; 5. Nel caso che il richiedente la concessione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del documento comprovante il titolo, la dichiarazione prevista dall'art. 18, ultimo comma, dovrà presentare il documento richiesto; 6. Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pub- blica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di
ssi adibiti ad uso industriale o di pub- blica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985 n° 443, copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 mag- gio 1988 n° 203. 7. Qualora previsto, domanda di autorizzazione per l'installazione dell'impianto ascenso- re.
Art. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA C.E.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 29 Art. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA C.E. Al momento della presentazione della domanda di concessione edilizia l’Ufficio abilitato a riceverla comunica all’interessato il nominativo del responsabile del procedimento.12 L’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione. Entro 45 gg dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura
si svolge secondo l’ordine di presentazione. Entro 45 gg dalla presentazione della domanda il responsabile del procedimento cura l’istruttoria, eventualmente convocando una conferenza di servizi 13 e redige una dettagliata relazione contenente la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto e la pro- pria valutazione sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede
scrizioni urbanistiche ed edilizie. Il termine può essere interrotto una sola volta se il responsabile del procedimento richiede all’interessato, entro 15 gg. dalla presentazione della domanda, integrazioni documentali e decorre nuovamente per 30 gg. dalla data di presentazione della documentazione integrati- va. Entro i termini fissati nel comma precedente, il responsabile del procedimento deve richie- dere il parere della Commissione Edilizia e, entro i 10 gg. successivi, formula una motivata
abile del procedimento deve richie- dere il parere della Commissione Edilizia e, entro i 10 gg. successivi, formula una motivata proposta al Responsabile dell’U.T. per l’emanazione del provvedimento conclusivo. Il provvedimento conclusivo è adottato dal Responsabile dell’U.T. entro 10 gg. dalla for- mulazione della proposta del responsabile del procedimento. Le determinazioni del Responsabile dell’U.T. sulla richiesta di concessione edilizia in con-
del responsabile del procedimento. Le determinazioni del Responsabile dell’U.T. sulla richiesta di concessione edilizia in con- trasto con il parere della C.E., sono comunicate, con le relative motivazioni, al richiedente ed alla C.E. In caso di diniego la comunicazione deve contenere l’indicazione delle modali- tà e dell’autorità cui si può fare ricorso. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 gg. dalla scadenza del termine dei 60 giorni
ell’autorità cui si può fare ricorso. La concessione edilizia è rilasciata entro 15 gg. dalla scadenza del termine dei 60 giorni dalla presentazione dell’istanza o delle integrazioni, qualora il progetto presentato non sia in contrasto con le prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi e con le altre norme che regolano lo svolgimento dell’attività edilizia e si sia adempiuto, da parte del richieden- te, a tutti gli obblighi necessari.
e regolano lo svolgimento dell’attività edilizia e si sia adempiuto, da parte del richieden- te, a tutti gli obblighi necessari. Decorsi inutilmente i termini suddetti (75 gg. dalla richiesta e/o dall’integrazione della do- cumentazione) per l’emanazione del provvedimento conclusivo, l’interessato può, con atto notificato o trasmesso in plico raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere al Re- sponsabile dell’U.T. di adempiere entro 15 gg dal ricevimento della richiesta. Decorso inu-
so di ricevimento, richiedere al Re- sponsabile dell’U.T. di adempiere entro 15 gg dal ricevimento della richiesta. Decorso inu- tilmente tale termine, l’interessato può inoltrare domanda al Presidente della Giunta Regio- nale della Sardegna, per la nomina del commissario ad acta che, nel termine di 30 gg adot- ta il provvedimento che ha i medesimi effetti della concessione edilizia. Per le concessioni in sanatoria e per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del “T.U.
ffetti della concessione edilizia. Per le concessioni in sanatoria e per gli interventi su immobili vincolati ai sensi del “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali”14 , si seguono le di- sposizioni della L.28 febbraio 1985, n° 47, con le modifiche introdotte dalla L. 662/9615 . 12 art. 4 e 5 della Legge 7 agosto 1990, n°241 13 art. 14 Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni 14 Decr. Legislativo n° 490 del 29/10/1999
7 agosto 1990, n°241 13 art. 14 Legge 7 agosto 1990, n°241 e successive modificazioni 14 Decr. Legislativo n° 490 del 29/10/1999 15 art 37 e 44 L. 12 dicembre 1996 n° 662
Art. 22 - ATTO DI CONCESSIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 30 Art. 22 - ATTO DI CONCESSIONE L'atto di concessione deve contenere: a) gli estremi della richiesta e della concessione; b) le generalità ed il codice fiscale del titolare della concessione; c) la descrizione delle opere con l'elencazione degli elaborati tecnici di progetto, che si intendono parte integrante della concessione e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste;
rogetto, che si intendono parte integrante della concessione e, in particolare, l'indicazione delle destinazioni d'uso previste; d) l'ubicazione e l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento; e) gli estremi del documento attestante il titolo di legittimazione del richiedente la concessione; f) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale la concessione è subordinata;
oncessione; f) gli estremi di approvazione dell'eventuale strumento urbanistico attuativo al quale la concessione è subordinata; g) gli estremi delle deliberazioni del Consiglio Comunale di determinazione dell'entità e delle modalità di pagamento del contributo di concessione; h) gli estremi delle autorizzazioni di competenza di organi esterni al Comune necessa- rie; la concessione deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni im- poste da tali organi;
ni al Comune necessa- rie; la concessione deve anche richiamare le eventuali condizioni o prescrizioni im- poste da tali organi; i) la data e l'esito dei pareri, laddove richiesti dalle Commissioni Consultive Comuna- li; qualora le decisioni del Sindaco non siano conformi a tali pareri, esse devono essere adeguatamente motivate; j) i termini entro i quali devono avere inizio e devono essere ultimati i lavori; k) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secon-
nizio e devono essere ultimati i lavori; k) l'entità e le modalità di versamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secon- daria ai sensi dell'art. 3 della Legge 10/1977 secondo quanto specificato nelle rela- tive deliberazioni regionali e comunali ed eventualmente le opere di urbanizzazione primaria da realizzarsi da parte del richiedente. Ove necessaria, fa parte integrante della concessione anche la convenzione, da redigersi e
realizzarsi da parte del richiedente. Ove necessaria, fa parte integrante della concessione anche la convenzione, da redigersi e da trascriversi secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. La convenzione può essere sostituita dall'atto unilaterale d'obbligo nei casi previsti. La concessione deve altresì menzionare l'obbligo del titolare: di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffi-
altresì menzionare l'obbligo del titolare: di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta consegna da parte dei competenti uffi- ci comunali, dei punti fissi di linea e di livello nei casi previsti dal Regolamento Edilizio. di richiedere, se necessaria per l'organizzazione del cantiere, l'autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico; di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento arma-
l'occupazione temporanea di suolo pubblico; di non iniziare i lavori prima dell'avvenuta denuncia delle opere in cemento arma- to od a struttura metallica, presso l'Ufficio Regionale competente, ai sensi delle leggi 1086/71 di comunicare con raccomandata o mediante consegna a mano dell’apposito mo- dulo, la data di inizio dei lavori, confermando anche i nomi del direttore dei lavo- ri, del responsabile per la sicurezza del cantiere e del costruttore che dovranno
nfermando anche i nomi del direttore dei lavo- ri, del responsabile per la sicurezza del cantiere e del costruttore che dovranno sottoscriverlo prima di iniziare le operazioni di organizzazione del cantiere; di depositare, contestualmente all'inizio dei lavori, la documentazione inerente al- la legge 10/91 (contenimento dei consumi energetici); di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli e-
(contenimento dei consumi energetici); di apporre nel cantiere, ben visibile e leggibile, una apposita tabella recante gli e- stremi della concessione edilizia, del committente, del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile per la sicurezza del cantiere, delle ditte esecutrici, degli installatori, completi degli indirizzi;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 31 di conservare presso il cantiere, a disposizione delle autorità di controllo, copia della concessione e degli elaborati allegati; di richiedere le eventuali visite di controllo; di procedere alla nomina dei collaudatori eventualmente necessari ai sensi di leg- ge; di eseguire eventuali prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti;
i prove o collaudi in corso d'opera nonché prove di laboratorio per verificare il soddisfacimento dei requisiti tecnici cogenti; di concordare con l'Ufficio Tecnico le caratteristiche tecniche non definite a livel- lo progettuale quali colori, dettagli di arredo urbano; di richiedere l'autorizzazione agli uffici competenti per l'allacciamento ai pubblici servizi; di conferire in discarica autorizzata i materiali provenienti dagli scavi e quelli di risulta dell’attività di cantiere,
vizi; di conferire in discarica autorizzata i materiali provenienti dagli scavi e quelli di risulta dell’attività di cantiere, di comunicare entro la scadenza del tempo utile previsto per l'esecuzione dei lavo- ri, la data di ultimazione sottoscritta anche dal direttore dei lavori; di utilizzare l'opera solo ad avvenuto rilascio del certificato di conformità edilizia avente valore di certificato di abitabilità o di usabilità, con esclusione delle opere
io del certificato di conformità edilizia avente valore di certificato di abitabilità o di usabilità, con esclusione delle opere destinate ad attività specifiche il cui svolgimento è subordinato ad apposita auto- rizzazione e/o nulla-osta sanitario secondo le norme vigenti. L'atto con il quale viene rilasciata la concessione può contenere raccomandazioni e/o pre- scrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai di-
ontenere raccomandazioni e/o pre- scrizioni urbanistiche, edilizie, igieniche ed estetiche per l'adeguamento del progetto ai di- sposti di legge, di P.U.C., di Regolamento Edilizio, di Regolamento di Igiene, oppure per il miglioramento formale e funzionale del progetto. Con il rilascio della concessione verrà restituita al richiedente una copia degli elaborati pro- gettuali vistati dall'Ufficio Tecnico. Anche in caso di diniego verrà restituita una copia del progetto con l'indicazione e la moti-
Art. 23 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
uali vistati dall'Ufficio Tecnico. Anche in caso di diniego verrà restituita una copia del progetto con l'indicazione e la moti- vazione del mancato rilascio della concessione. Il rilascio della Concessione Edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti, sotto le proprie responsabilità e fatti salvi i diritti dei terzi. Art. 23 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale o parziale difformità, con variazioni
NE ED AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA
NE ED AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA Le opere realizzate in assenza di concessione, in totale o parziale difformità, con variazioni essenziali, in assenza di autorizzazione possono ottenere la concessione o l'autorizzazione in sanatoria, quando non contrastino con notevoli interessi pubblici e siano conformi agli strumenti urbanistici generali o attuativi approvati e non in contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della doman- da.
contrasto con quelli adottati sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presentazione della doman- da. A tal fine, il responsabile dell'abuso deve presentare apposita richiesta al Comune, prima della scadenza dei termini di cui all'Art. 6, II° comma, ed all'Art. 7, I° comma, della L.R. n° 23/85. La richiesta di sanatoria s'intende respinta qualora il Comune non si pronunzi entro 60 gior- ni.
I° comma, della L.R. n° 23/85. La richiesta di sanatoria s'intende respinta qualora il Comune non si pronunzi entro 60 gior- ni. Il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato al pagamento degli oneri di conces- sione dovuti in conformità alla normativa vigente, in misura doppia; nell’ipotesi di conces- sione gratuita la somma dovuta è pari al contributo normalmente previsto per il rilascio del- la C.E. a titolo oneroso.
Art. 24 - VARIANTI AI PROGETTI APPROVATI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 32 Per quanto riguardante l'autorizzazione in sanatoria varrà il disposto dell'art. 14, 2° comma della L.R. 23/85. Art. 24 - VARIANTI AI PROGETTI APPROVATI Ogni variante ai progetti approvati che alteri la forma architettonica, la disposizione degli ambienti, la superficie utile, la destinazione d'uso ed importanti elementi strutturali, è sog- getta al rilascio di una nuova concessione per la quale va seguita la medesima procedura
Art. 25 - DURATA, PROROGA, RINNOVO, DECADENZA DELLA CONCESSIONE
importanti elementi strutturali, è sog- getta al rilascio di una nuova concessione per la quale va seguita la medesima procedura della concessione originaria; la concessione in variante si configura pertanto come una nuo- va concessione. Le varianti in corso d'opera sono disciplinate dall'art.15 della Legge 28/02/85 n° 47. Art. 25 - DURATA, PROROGA, RINNOVO, DECADENZA DELLA CONCESSIONE La concessione edilizia ha una validità di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori
NNOVO, DECADENZA DELLA CONCESSIONE
NNOVO, DECADENZA DELLA CONCESSIONE La concessione edilizia ha una validità di 3 anni, decorrenti dalla data di inizio dei lavori entro i quali 1e opere devono essere ultimate in modo da renderle agibili o abitabili; detto termine potrà essere prorogato su richiesta del concessionario, con provvedimento motiva- to, per un periodo non superiore a 365 giorni, in considerazione della mole dell'opera da re- alizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o per fatti estranei alla volontà del
e della mole dell'opera da re- alizzare, delle sue particolari caratteristiche costruttive o per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione. Un periodo più lungo può altresì essere concesso quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari. La concessione si intende decaduta per: a) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini fissati nell’atto di concessione;
i. La concessione si intende decaduta per: a) mancato inizio ed ultimazione lavori nei termini fissati nell’atto di concessione; b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo l’avvenuto ritiro o che i lavori siano stati già iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. In particolare, la decadenza della concessione è accertata se entro 1 anno dalla data di rila- scio della stessa, non siano stati iniziati i lavori cui si riferisce, ovvero se, dopo il loro ini-
o 1 anno dalla data di rila- scio della stessa, non siano stati iniziati i lavori cui si riferisce, ovvero se, dopo il loro ini- zio, i lavori medesimi dovessero essere sospesi per un periodo superiore a un anno. Il termine per l'inizio dei lavori concernenti opere pubbliche può essere, per giustificati mo- tivi, congruamente protratto con provvedimento del Responsabile dell’Uff. Tec. comunale. Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, gli stessi non siano
onsabile dell’Uff. Tec. comunale. Qualora entro i termini suddetti per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, gli stessi non siano stati iniziati o ultimati, il titolare deve richiedere una nuova concessione, che potrà essere rilasciata soltanto nel caso in cui non siano entrate in vigore nuove norme urbanistiche che non ne consentano l'esecuzione. Il concessionario che non abbia ultimato nei termini fissati i lavori autorizzati è obbligato a
non ne consentano l'esecuzione. Il concessionario che non abbia ultimato nei termini fissati i lavori autorizzati è obbligato a procedere, entro i due mesi successivi alla scadenza, ad eliminare qualsiasi inconveniente di carattere statico, estetico, igienico e viario derivante dalla parte di costruzione realizzata, in conformità alle prescrizioni emanate dal Responsabile dell’Uff. Tecnico comunale. Nei casi di decadenza il titolare della concessione non ha diritto ad alcun risarcimento da
Art. 26 - SOSPENSIONE , ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
onsabile dell’Uff. Tecnico comunale. Nei casi di decadenza il titolare della concessione non ha diritto ad alcun risarcimento da parte del Comune. La decadenza viene dichiarata dal Responsabile dell’Uff. Tecnico comunale con apposito atto e notificata agli interessati. Per opere già iniziate, in caso di decadenza dalla concessione, dovrà essere inoltrata nuova domanda di concessione edilizia per la parte di opera non ultimata. Art. 26 - SOSPENSIONE , ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 33 Il Responsabile dell’U.T. Comunale sospende l’efficacia della concessione edilizia quando: a) il titolare contravvenga a disposizioni di leggi o regolamenti, alle condizioni specifica- te nella concessione, esegua o abbia eseguito varianti non autorizzate al progetto; b) il direttore dei lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbando- nata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nel termine di 15 giorni, comuni-
effettiva direzione, l'abbia abbando- nata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nel termine di 15 giorni, comuni- cazione al Comune; c) l’attività intrapresa risulti pericolosa per cause non valutate al momento del rilascio, ovvero per cause sopravvenute; d) l’opera oggetto della concessione edilizia sia stata trasferita senza che si sia provvedu- to alla volturazione della concessione. In tal caso il Responsabile dell’U.T. procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati,
volturazione della concessione. In tal caso il Responsabile dell’U.T. procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 60 giorni per provvedere alla regolarizzazione di quanto riscontrato e/o all’esecuzione delle opportune modifiche; in difetto procederà all’annullamento. La concessione edilizia può essere annullata d’ufficio nei seguenti casi:
- sia stata ottenuta sulla base di elaborati alterati o comunque non riflettenti lo stato di
llata d’ufficio nei seguenti casi:
- sia stata ottenuta sulla base di elaborati alterati o comunque non riflettenti lo stato di fatto esistente prima dell'inizio dei lavori;
- sia stata rilasciata in violazione a disposizioni di leggi, del Regolamento edilizio ovve- ro delle Norme di Attuazione del P.U.C. e degli strumenti attuativi. Le concessioni edilizie o i provvedimenti sostitutivi del commissario ad acta, assentiti per
P.U.C. e degli strumenti attuativi. Le concessioni edilizie o i provvedimenti sostitutivi del commissario ad acta, assentiti per decorrenza dei termini, sono annullate nel caso vengano riscontrati vizi nelle procedure amministrative o qualora gli elementi progettuali e/o esecutivi risultino in contrasto con la normativa vigente; in tal caso il Responsabile dell’U.T. procede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla pre-
ede a contestare agli interessati i vizi riscontrati, assegnando un termine variabile da 30 a 90 giorni per provvedere alla pre- sentazione degli elaborati e/o esecuzione delle opportune modifiche. In caso di annullamento della Concessione, qualora non sia possibile la rimozione dei vizi e delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il Responsabile dell’U.T. appli- ca una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti irregolarmente ese-
Art. 27 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
, il Responsabile dell’U.T. appli- ca una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti irregolarmente ese- guite, accertato secondo le disposizioni di cui all'Art.7 della L.R. 23/85. Nei casi di annullamento il titolare della concessione non ha diritto ad alcun risarcimento da parte del Comune. Art. 27 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il rilascio della Concessione Edilizia, ai sensi della Legge 28/01/1977 n° 10, è subordinato
O PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE
O PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE Il rilascio della Concessione Edilizia, ai sensi della Legge 28/01/1977 n° 10, è subordinato al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione deli- berati dal Consiglio Comunale, oltre al pagamento di un contributo afferente al costo di co- struzione. Il contributo afferente alla concessione comprende, oltre agli oneri di urbanizzazione, una quota del costo di costruzione, determinato con Decreto del Ministero LL.PP. sulla base del
re agli oneri di urbanizzazione, una quota del costo di costruzione, determinato con Decreto del Ministero LL.PP. sulla base del costo dell'edilizia agevolata, quota determinata dalla Regione con Decreto dell'Assessore degli EE.LL., Finanze ed Urbanistica 31.1.1978, n° 70 in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 34 Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è determinato in relazione al costo degli interventi stessi così come individuati dal Comune in base ai progetti presentati per ottenere la concessione. Per gli interventi di edilizia abitativa, ivi compresi quelli su edifici esistenti, il contributo per il rilascio della concessione è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione
ifici esistenti, il contributo per il rilascio della concessione è ridotto alla sola quota relativa agli oneri di urbanizzazione qualora il concessionario si impegni, a mezzo di convenzione col Comune, a praticare prez- zi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo approvata dalla Regione Sarda. Il concessionario ha la facoltà di richiedere la realizzazione diretta di tutte o parte delle ope-
pprovata dalla Regione Sarda. Il concessionario ha la facoltà di richiedere la realizzazione diretta di tutte o parte delle ope- re di urbanizzazione, a scomputo totale o parziale del contributo relativo; in tal caso debbo- no essere descritte le opere da eseguire e precisati i termini e le garanzie per l'esecuzione delle opere medesime. La quota di contributo afferente il costo di costruzione, da determinarsi all'atto del rilascio
Art. 28 - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE
esecuzione delle opere medesime. La quota di contributo afferente il costo di costruzione, da determinarsi all'atto del rilascio della concessione o dell'autorizzazione onerosa, può essere corrisposta in corso d'opera con le modalità e garanzie stabilite dalla legge, e comunque non oltre sessanta giorni dalla ulti- mazione delle opere. Art. 28 - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE Il contributo per il rilascio della concessione non è dovuto nei seguenti casi:
28 - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE Il contributo per il rilascio della concessione non è dovuto nei seguenti casi: a) per le opere da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le residenze, in funzione del- la conduzione del fondo e delle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'art. 12 della Legge 09/05/1975, n° 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione che non
. 12 della Legge 09/05/1975, n° 153; b) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio e mutamento della destinazione d'uso, quando il concessionario si impegni, mediante convenzione o atto d'obbligo unila- terale a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione;
re prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione; c) per gli interventi di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione e di am- pliamento, in misura non superiore al 20%, di edifici unifamiliari; d) per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale realizzate da- gli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite an-
o di interesse generale realizzate da- gli enti istituzionalmente competenti nonchè per le opere di urbanizzazione, eseguite an- che da privati, in attuazione di strumenti urbanistici; e) per opere da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Per gli immobili realizzati dallo Stato, o per conto di esso da coloro che sono muniti di tito- lo, il contributo è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, ferme re-
ESENZIONE DAL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE
o da coloro che sono muniti di tito- lo, il contributo è commisurato all'incidenza delle sole opere di urbanizzazione, ferme re- stando le norme di cui agli art. 29 e 31, secondo comma, della Legge 18/08/1942 n° 1150. ESENZIONE DAL CONTRIBUTO AFFERENTE IL COSTO DI COSTRUZIONE Nel caso di edilizia residenziale convenzionata le superfici esonerabili dal costo di costru- zione per unità abitativa sono le seguenti:
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 35
- Sup. utile abitabile (Su): 110 mq + 30% 143 mq
- Sup. non residenziale (Snr): 45% Su 16 con limite 49,50 mq
- Sup. parcheggi (Sp): 45% Su con limite 49,50 mq I limiti riguardanti la superficie non residenziale possono essere superati, fermo restando che la parte eccedente resta esclusa dal beneficio dell’esonero dal costo di costruzione. 16 I limiti del 45% Su s’intendono riferiti alla Su complessiva dell’organismo abitativo
Art. 29 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE
dell’esonero dal costo di costruzione. 16 I limiti del 45% Su s’intendono riferiti alla Su complessiva dell’organismo abitativo
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 36 CAPO VII° - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA Art. 29 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE L'autorizzazione edilizia deve essere richiesta per le seguenti opere:
- manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici preesistenti ad uso residen-
ere:
- manutenzione straordinaria;
- interventi di restauro e risanamento conservativo di edifici preesistenti ad uso residen- ziale che non comportino modifiche al numero delle unità immobiliari;17
- recinzioni di terreni con opere murarie e muri di sostegno;
- opere costituenti pertinenze ai sensi dell’art. 817 del C.C., impianti tecnologici al ser- vizio di edifici esistenti (art.7 L.94/1982) ed opere occorrenti per la loro installazione;
l C.C., impianti tecnologici al ser- vizio di edifici esistenti (art.7 L.94/1982) ed opere occorrenti per la loro installazione; 5. occupazione stabile di suolo mediante deposito di materiali o esposizione di merci a cielo aperto, con esclusione dei depositi normati dall'art. 15 del D.P.R. 915/82 (demo- lizione auto, ferrivecchi, ecc.); 6. opere di demolizione, rinterri, scavi finalizzati ad attività edilizia; 7. installazione di: palloni pressurizzati, tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, e
inalizzati ad attività edilizia; 7. installazione di: palloni pressurizzati, tende autoportanti o estensibili, tensostrutture, e qualsiasi altra struttura a carattere stagionale o periodico; 8. vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; 9. opere oggettivamente precarie e temporanee; 10. mutamento della destinazione d'uso da residenza ad altre destinazioni e per i casi pre- visti dall’art. 11 della L.R. 23/85 e successive modificazioni ed integrazioni;
esidenza ad altre destinazioni e per i casi pre- visti dall’art. 11 della L.R. 23/85 e successive modificazioni ed integrazioni; 11. mutamento della destinazione d'uso degli immobili, non connesso a trasformazioni fi- siche, di cui all’art. 2 della L. 46/88 e successive modificazioni ed integrazioni; 12. esecuzione di opere e di interventi per realizzare parcheggi coperti o scoperti da desti- nare a pertinenza di singole unità immobiliari, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/1989; ta-
rcheggi coperti o scoperti da desti- nare a pertinenza di singole unità immobiliari, ai sensi dell’art. 9 della L. 122/1989; ta- li parcheggi possono essere realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sotto- suolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato, tenuto conto dell’uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la tutela dei corpi idrici18 13. esecuzione di opere e di interventi per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere
te con la tutela dei corpi idrici18 13. esecuzione di opere e di interventi per il superamento e/o l'eliminazione delle barriere architettoniche consistenti in rampe, ascensori, manufatti che alterino la sagoma dell'e- dificio, ai sensi del 2° comma, art. 7 della L. 13/1989; 14. impianti di disinquinamento realizzati ai sensi della L. 640/1979; 15. opere di arredo urbano ed installazione di insegne pubblicitarie; 16. modifiche ai prospetti degli edifici;
lla L. 640/1979; 15. opere di arredo urbano ed installazione di insegne pubblicitarie; 16. modifiche ai prospetti degli edifici; 17. gli spietramenti e la bonifica dei terreni ad utilizzazione agricola. Gli interventi di cui alle precedenti lettere sono assoggettati ad autorizzazione, purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Legisl. n° 490 del 29/10/1999 19 ; in tal caso sono soggetti a concessione.
iguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui al D.Legisl. n° 490 del 29/10/1999 19 ; in tal caso sono soggetti a concessione. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 38, della legge 8/6/1990 n° 142, non è richiesta l'autorizzazio- ne, limitatamente alle opere ingiunte. 17 fino all’adeguamento della L.R. 23 alla L. 662/96 (art.2 comma 60, punto 17) le opere indi- cate ai punti 1 e 2 sono soggette al regime autorizzativo.
ella L.R. 23 alla L. 662/96 (art.2 comma 60, punto 17) le opere indi- cate ai punti 1 e 2 sono soggette al regime autorizzativo. 18 art 9, comma 1, L. 122/89 (l. Tognoli), come modif. da art. 17 comma 90, L 15/5/97, n° 127 19 T.U delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 37 Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più autoriz- zazioni tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a concessione edi- lizia, l’interessato dovrà presentare, nel termine fissato dal Responsabile dell’U.T., regolare istanza di concessione edilizia. In corso di validità di una concessione edilizia non è con-
al Responsabile dell’U.T., regolare istanza di concessione edilizia. In corso di validità di una concessione edilizia non è con- sentito di chiedere una autorizzazione edilizia; eventuali ulteriori opere edilizie relative alla concessione vanno richieste come varianti. L'autorizzazione è gratuita; nei casi in cui le opere creino un aumento della superficie o del- la cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo le tabelle stabilite dal Consiglio Comunale.
Art. 30 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 20
ie o del- la cubatura deve essere corrisposto un contributo da determinarsi secondo le tabelle stabilite dal Consiglio Comunale. Art. 30 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 20 Non sono soggette ad autorizzazione: a) le opere interne, come definite all’art.12, lettera p), comprese quelle equiparate21 ; b) le opere di manutenzione ordinaria; c) le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti;
te21 ; b) le opere di manutenzione ordinaria; c) le opere di adattamento e di arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti; d) la posizione di tende, non aggettanti sul suolo pubblico, a servizio di edifici esistenti; e) i manufatti occorrenti per l'installazione dei cantieri temporanei finalizzati all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; f) le opere di assoluta urgenza ed indefferibilità ordinate dal Sindaco;
all'esecuzione di lavori da realizzare legittimamente; f) le opere di assoluta urgenza ed indefferibilità ordinate dal Sindaco; g) le strutture, gli impianti, gli edifici destinati alla difesa militare e le opere ad essi equipa- rate; h) i mutamenti di destinazione d'uso non contemplati dall'art. 11 della L.R. 23/85 e dall'art. 10 della L. 10/77; i) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno- stico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato22 ;
attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geogno- stico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato22 ; j) il rifacimento di manti stradali, la posa in opera o il taglio di alberi23 ; Nei casi attinenti alle opere interne, 24 contestualmente all'inizio dei lavori, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare all’Ufficio Tecnico comunale una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il ri-
Art. 31 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE
o comunale una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il ri- spetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie vigenti e delle prescrizioni di cui al comma precedente. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa a termine di legge. Art. 31 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 20 Art. 15 LR 23/85 21 Art. 7, comma 1°, L. 13/89 22 Art. 7, L. 94/82
Art. 31 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE
a a termine di legge. Art. 31 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 20 Art. 15 LR 23/85 21 Art. 7, comma 1°, L. 13/89 22 Art. 7, L. 94/82 23 Tuttavia il taglio o l'alterazione di olivi e di sughere sono subordinate al parere favorevole dell'Assessorato re- gionale competente (D.L.L. 475/45 e L. 759/56) 24 Art.15, comma 3, LR 23/85
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 38 La richiesta di autorizzazione edilizia deve essere inoltrata al Responsabile dell’U.T. dall'avente titolo; alla richiesta devono essere allegati, in quanto necessari, i seguenti do- cumenti: a) estratti del P.U.C. e dell'eventuale Piano attuativo, con evidenziato l'immobile e/o l'a- rea di intervento; b) documentazione catastale riportante gli elementi necessari ad identificare tutte le parti-
mobile e/o l'a- rea di intervento; b) documentazione catastale riportante gli elementi necessari ad identificare tutte le parti- celle oggetto dell'intervento, la relativa superficie e proprietà; c) piante in scala adeguata di tutti i piani e/o delle aree oggetto di intervento, adeguata- mente quotati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso sia riferite allo stato di fatto che al progetto; integrate, quando necessario, da prospetti e da almeno una sezione si-
i d'uso sia riferite allo stato di fatto che al progetto; integrate, quando necessario, da prospetti e da almeno una sezione si- gnificativa, con l'indicazione, attraverso adeguate campiture, delle demolizioni, delle parti da sostituire o da consolidare; d) relazione tecnico-descrittiva dell'intervento, con particolare riguardo ai requisiti, tenu- to conto anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere una
con particolare riguardo ai requisiti, tenu- to conto anche della destinazione d'uso prevista. Tale relazione deve contenere una dichiarazione firmata dal progettista, anche ai fini della responsabilità di cui all'art. 481 del codice penale, in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell'o- pera, che metta in evidenza la rispondenza dei dati di progetto a quelli riportati nel cer- tificato di destinazione urbanistica se rilasciato, o prescrizioni di natura igienico-
i di progetto a quelli riportati nel cer- tificato di destinazione urbanistica se rilasciato, o prescrizioni di natura igienico- sanitaria nel caso di attività classificate; e) in assenza del certificato, la dichiarazione deve evidenziare inoltre la rispondenza alle norme di attuazione del P.U.C. ed alle prescrizioni del R.E.; f) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della legge n° 13/1989 e del re- lativo decreto di attuazione;
E.; f) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell'art. 1 della legge n° 13/1989 e del re- lativo decreto di attuazione; g) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali o produt- tive occorre presentare, qualora richiesto dalle caratteristiche dell'intervento proposto, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel caso l'attività rientri nel D.M. 16/5/1959 n. 689;
posto, il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, nel caso l'attività rientri nel D.M. 16/5/1959 n. 689; h) domanda di autorizzazione allo scarico delle acque reflue ai sensi delle disposizioni vigenti (L. 319/76); i) documentazione fotografica relativa allo stato di fatto dell'area e/o dell'immobile. Le fotografie dovranno essere a colori formato minimo 10x15 montate su cartoncino for- mato A4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa;
nno essere a colori formato minimo 10x15 montate su cartoncino for- mato A4 con didascalie e planimetria con i punti di ripresa; j) parere del Servizio competente dell'A.S.L. nel caso di interventi edilizi riguardanti at- tività comprese nella classificazione di cui all'art. 13 della L.R. 33/90 e successive modificazioni ed integrazioni (facoltativo, qualora preventivamente assunto dal richie- dente); k) eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, statali, regionali, comu-
amente assunto dal richie- dente); k) eventuali provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla osta, statali, regionali, comu- nali, ecc. richiesti dalla legge; l) nomina ed accettazione di un tecnico abilitato per la Direzione dei Lavori. Tutti gli elaborati devono essere piegati preferibilmente secondo il formato UNI A4 (210 x 297 mm) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo
secondo il formato UNI A4 (210 x 297 mm) e devono contenere, in testata l'indicazione dell'intervento e l'ubicazione, il titolo dell'elaborato, le generalità, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progetti- sti abilitati. Nel caso di varianti in corso d'opera deve inoltre essere indicato, con chiarezza, negli ela- borati grafici il numero della autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa.
afici il numero della autorizzazione edilizia sulla quale è richiesta la variante e il numero progressivo della variante stessa. La richiesta di autorizzazione edilizia dovrà contenere l'indicazione, nel caso di più proget- tisti, del progettista responsabile dell'intera opera e dei progettisti o tecnici abilitati alle sin-
Art. 32 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 39 gole elaborazioni, relative ai requisiti previsti dalle prescrizioni tecniche delle norme vigen- ti e dal presente Regolamento Edilizio. Art. 32 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO Nel caso che il richiedente la autorizzazione edilizia abbia allegato alla domanda, in luogo del documento comprovante il titolo, la dichiarazione sostitutiva, prima del rilascio della autorizzazione edilizia dovrà presentare il documento richiesto.
titolo, la dichiarazione sostitutiva, prima del rilascio della autorizzazione edilizia dovrà presentare il documento richiesto. Per gli interventi in stabilimenti o altri impianti fissi adibiti ad uso industriale o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n° 443, prima del rilascio della autorizzazione edilizia dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203.
Art. 33 - RILASCIO E DECADENZA
ascio della autorizzazione edilizia dovrà essere presentata copia dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988 n° 203. Art. 33 - RILASCIO E DECADENZA Il Responsabile dell’U.T., entro 45 gg. dal ricevimento della domanda di autorizzazione, comunica al richiedente le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile del procedimento e visto l'eventuale parere della Commissione Edilizia.
sulla stessa, preso atto della proposta del responsabile del procedimento e visto l'eventuale parere della Commissione Edilizia. Le determinazioni del Responsabile sulla richiesta della autorizzazione edilizia in contrasto con il parere della C.E., sono comunicate con le relative motivazioni al richiedente ed alla C.E.. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia si intende accolta qualora il Responsabi- le dell’U.T. non si pronunci entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi:
ne edilizia si intende accolta qualora il Responsabi- le dell’U.T. non si pronunci entro il termine di 90 gg. nei seguenti casi: a) interventi di manutenzione straordinaria; b) interventi di restauro e risanamento conservativo diretti al recupero abitativo di edifici preesistenti. Negli altri casi di cui all'art. 29, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione edilizia., si in- tende altresì accolta qualora il Responsabile non si pronunci entro il termine di 60 gg., pur-
'autorizzazione edilizia., si in- tende altresì accolta qualora il Responsabile non si pronunci entro il termine di 60 gg., pur- ché si tratti di interventi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. In tale evenienza gli interessati devono comunicare l’inizio dei lavori previa nomina del Direttore dei Lavori. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso di richiesta di autorizzazione per gli
via nomina del Direttore dei Lavori. Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso di richiesta di autorizzazione per gli interventi su edifici soggetti ai vincoli previsti dalle leggi 11/6/1939 n. 1089 e 29/6/1939 n. 1497 e per interventi in sanatoria per i quali si seguono le disposizioni della L.28 febbraio 1985, n° 47 con le modifiche introdotte dalla L.23 dicembre 1996 n° 66225 I termini indicati ai commi precedenti sono sospesi nel caso in cui il Responsabile dell’U.T.
dalla L.23 dicembre 1996 n° 66225 I termini indicati ai commi precedenti sono sospesi nel caso in cui il Responsabile dell’U.T. faccia richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e ridecorrono dalla ricezione degli atti. L'autorizzazione edilizia è rilasciata con allegata una copia dei disegni approvati e con l'in- dicazione del termine entro il quale devono essere iniziati ed ultimati i lavori. L'autorizzazione decade qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indicati
ere iniziati ed ultimati i lavori. L'autorizzazione decade qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indicati all'atto del rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal Responsabile dell’U.T. con apposito atto e comunicata agli interessati. In caso di decadenza dell'autorizzazione, il richiedente dovrà inoltrare una nuova domanda per le parti di opere non ultimate. 25 art 37- art 44 L. 12 dicembre 1996, n° 662
Art. 34 - INTERVENTI OGGETTO DI ASSEVERAZIONE 26
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 40 CAPO VIII° - ASSEVERAZIONE (D.I.A.) Art. 34 - INTERVENTI OGGETTO DI ASSEVERAZIONE 26 I seguenti interventi, in alternativa alla richiesta di autorizzazione, sono subordinati alla de- nuncia di inizio di attività ai sensi e per gli effetti dell’art.2 della L. 24 dicembre 1993, n° 537: a) opere di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in
restauro, risanamento conservativo; b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagome dell’edificio; c) recinzioni, muri di cinta e cancellate, non prospettanti viabilità e suoli pubblici; d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) le opere interne, come definite all’art.12, lettera p);
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetria; e) le opere interne, come definite all’art.12, lettera p); f) impianti tecnologici che non si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposi- zioni, a seguito della revisione o installazione di impianti tecnologici; (agg. var. 1) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezza- ture esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni.
o di attrezza- ture esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili sulla base di nuove disposizioni. g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. (agg. var. 1)
nute nella concessione edilizia; h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato. (agg. var. 1) i) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. 817 del C.C.; l) le vasche di approvvigionamento idrico ed i pozzi; m) le opere oggettivamente precarie e temporanee; o) i pergolati ed i grigliati. Quanto sopra non si applica nei caso di immobili: vincolati ai sensi “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni cultura-
sopra non si applica nei caso di immobili: vincolati ai sensi “T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni cultura- li e ambientali” di cui al Decr. Legislativo n° 490 del 29/10/1999; salvo pre- ventiva acquisizione dell’autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità preposte alla tutela del vincolo. (agg. var.1) in cui l’intervento modifichi la situazione preesistente per quanto concerne il ri- spetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e la- voro;
Art. 35 - MODALITÀ DELL’ASSEVERAZIONE
eesistente per quanto concerne il ri- spetto delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di vita e la- voro; segnalati nell’elenco dei Beni culturali predisposto dall’Amm/ne Comunale. Non è considerato aumento delle superfici utili l'eliminazione o lo spostamento di pareti in- terne o parte di esse. Art. 35 - MODALITÀ DELL’ASSEVERAZIONE 26 Art. 4, comma 7, L. 4/12/93 n° 493 come modificato dall’art. 2, comma 60, L. 23/12/96, n° 662.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 41 Nei casi di cui all'articolo precedente, 20 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori, il pro- prietario dell'unità immobiliare deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, accom- pagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli oppor- tuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti
a abilitato, nonché dagli oppor- tuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al presente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inol- tre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presenta- to. (agg. var.1) 27
ttere inol- tre un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell’opera al progetto presenta- to. (agg. var.1) 27 Nei casi di cui all'articolo precedente, 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori, il pro- prietario dell'unità immobiliare deve presentare la denuncia di inizio dell’attività, con l’indicazione dell’impresa esecutrice, accompagna-ta da una dettagliata relazione a fir- ma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la
a una dettagliata relazione a fir- ma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed al pre- sente regolamento edilizio, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico- sanitarie. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato deve emettere inoltre un certifica- to di collaudo finale che attesti la confor-mità dell’opera al progetto presentato.
bilitato deve emettere inoltre un certifica- to di collaudo finale che attesti la confor-mità dell’opera al progetto presentato. In caso di dichiarazioni non veritiere nella relazione allegata alla domanda, l’Amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari Nel caso di interventi su insediamenti destinati ad attività classificate soggette al rispetto di
ne delle sanzioni disciplinari Nel caso di interventi su insediamenti destinati ad attività classificate soggette al rispetto di norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, il professionista attesterà inoltre che l'intervento non modifica la situazione preesistente relativamente alle suddette norme. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine di validità di anni tre. (agg. var.1)
relativamente alle suddette norme. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine di validità di anni tre. (agg. var.1) La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio di attività da cui ri- sulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del pro- getto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.
ntato a corredo del pro- getto, l’attestazione del professionista abilitato, nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari. 27 A termine dell’art. 23 del T.U. delle disposizioni legislative in materia edilizia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001
Art. 36 - DEROGHE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 42 CAPO IX° - DISPOSIZIONI VARIE Art. 36 - DEROGHE Il Responsabile dell’U.T., sentita la Commissione Edilizia, può rilasciare concessioni edilizie in deroga alle norme del presente Regolamento ed a quelle del P.U.C. con la pro- cedura di cui all'art.16 della Legge 6/8/1867, n° 765. La deroga potrà essere concessa soltanto agli Enti pubblici che ne facciano richiesta per la
rt.16 della Legge 6/8/1867, n° 765. La deroga potrà essere concessa soltanto agli Enti pubblici che ne facciano richiesta per la costruzione di edifici od impianti di proprietà pubblica permanentemente destinati al rag- giungimento dei loro fini istituzionali. Non sono tuttavia derogabili le destinazioni di zona, per la modifica delle quali dovrà pro- cedersi con varianti al P.U.C. anche mediante il ricorso alle leggi statali e regionali vigenti
modifica delle quali dovrà pro- cedersi con varianti al P.U.C. anche mediante il ricorso alle leggi statali e regionali vigenti in materia per ciascuna categoria di opere. Sono fatti salvi gli ampliamenti di edifici pub- blici preesistenti dei quali rimanga immutata la destinazione. (agg. var.1) Il Responsabile dell’U.T., sentita la Commissione Edilizia, rilascia concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici pubblici o d’interesse pubblico,
Art. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA
, rilascia concessioni edilizie in deroga agli strumenti urbanistici esclusivamente per edifici pubblici o d’interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio comunale, nei limiti e con la procedura di cui all'art.14 del T.U. delle disposizioni legislative in materia edilizia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001. Art. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA Potranno essere eseguite, previa immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico, le sole ope-
Art. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA
Art. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA Potranno essere eseguite, previa immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico, le sole ope- re provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni. E' altresì fatto obbligo di richiedere la relativa concessione o autorizzazione sulla base del tipo di intervento da effettuarsi. Art. 38 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO Il mutamento della destinazione d'uso 28 è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione
8 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO Il mutamento della destinazione d'uso 28 è soggetto ad autorizzazione nel caso di variazione da residenza ad altre destinazioni, ovvero quando riguarda edifici siti in zone vincolate ai sensi del T.U. di cui al D.Legisl. 490/99, o in quelle parti del territorio comunale motivata- mente indicate dal Consiglio Comunale. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso che implichino variazioni in aumento
mente indicate dal Consiglio Comunale. Non sono consentiti mutamenti di destinazione d'uso che implichino variazioni in aumento dei limiti e dei rapporti previsti dal decreto regionale di cui all'art. 5, comma 3, della L.R. 45/89 o che siano in contrasto con la normativa comunale prevista dal regolamento edilizio e dalle norme di attuazione dei piani urbanistici, salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso.
salvo che l'interessato non ceda ulteriori aree ad integrazione della quota prevista in rapporto alla mutata destinazione d'uso. Con autorizzazione del Responsabile dell’Ufficio Tecnico, sono comunque possibili i mu- tamenti di destinazione d'uso che per le loro particolari caratteristiche siano motivata- mente giudicati compatibili con le zone in cui si trovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell'importo, determinato dall'Ammini-
ovano gli edifici interessati; in tal caso il mutamento è subordinato alla corresponsione dell'importo, determinato dall'Ammini- 28 Art. 11 L.R. 11 Ottobre 1985, n° 23
Art. 39 - TITOLARITA’ DELLA C.E. - VOLTURE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 43 strazione Comunale, in misura corrispondente all'eventuale maggiore valore dell'immo- bile a seguito della variazione. Nei casi non previsti dai precedenti commi i mutamenti di destinazione possono avvenire con l'invio all’Ufficio Tecnico di una relazione predisposta ai sensi dell'art. 15 della L.R. 23/85. Art. 39 - TITOLARITA’ DELLA C.E. - VOLTURE La concessione è strettamente personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o
39 - TITOLARITA’ DELLA C.E. - VOLTURE La concessione è strettamente personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica o giuridica alla quale è intestata. La concessione o autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa. In tal caso tali soggetti dovranno richiedere al Comune la voltura della concessione o autorizzazione rila- sciata facendone apposita domanda ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro di- ritto reale di godimento.
Art. 40 - PUBBLICITÀ DELLE C.E. ED AUTORIZZAZIONI
ne rila- sciata facendone apposita domanda ed allegando il relativo titolo di proprietà o di altro di- ritto reale di godimento. La voltura non è soggetta ad alcun contributo accessorio, né modifica in alcun modo i ter- mini di validità e di decadenza previsti per la concessione originaria. Art. 40 - PUBBLICITÀ DELLE C.E. ED AUTORIZZAZIONI Dell'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni viene data notizia al pubblico
CITÀ DELLE C.E. ED AUTORIZZAZIONI
CITÀ DELLE C.E. ED AUTORIZZAZIONI Dell'avvenuto rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni viene data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio comunale, per 15 giorni consecutivi, a decorrere dal secondo giorno non festivo successivo alla data del rilascio, di un estratto delle medesime dal quale dovranno risultare l'oggetto, la data della concessione, il titolare e la località in cui saranno realizzate le opere.
Art. 41 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI
dal quale dovranno risultare l'oggetto, la data della concessione, il titolare e la località in cui saranno realizzate le opere. Chiunque può prendere visione presso gli uffici comunali delle concessioni e delle autoriz- zazioni e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio qualora in contrasto con le disposizioni di legge o del presente Regolamento. Art. 41 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI
Art. 41 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI
a in contrasto con le disposizioni di legge o del presente Regolamento. Art. 41 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI La progettazione e la realizzazione degli interventi edilizi ed urbanistici da attuarsi nel terri- torio comunale dovranno essere rispondenti alle norme del presente Regolamento Edilizio, del Regolamento d'igiene e polizia comunale, nonché a quelle imposte da specifiche leggi e relativi regolamenti di attuazione, in relazione alla loro destinazione, utilizzazione, ubica-
lle imposte da specifiche leggi e relativi regolamenti di attuazione, in relazione alla loro destinazione, utilizzazione, ubica- zione, importanza e caratteristiche costruttive; con particolare riferimento, tra l'altro, alla prevenzione incendi, alla pubblica incolumità, alla tutela delle acque e dell'ambiente dall'inquinamento, alla eliminazione delle barriere architettoniche, alla tutela dei beni am- bientali, paesaggistici ed architettonici, nonché alla normativa vigente in materia di edifici a
niche, alla tutela dei beni am- bientali, paesaggistici ed architettonici, nonché alla normativa vigente in materia di edifici a carattere collettivo e sociale. A tal fine il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni comunali sarà condizionato dal- lo ottenimento delle prescritte approvazioni e nulla-osta delle autorità competenti, nei ter- mini e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
ovazioni e nulla-osta delle autorità competenti, nei ter- mini e con le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Se gli edifici dovessero sorgere in zone soggette a vincolo, i progetti dovranno essere sotto- posti all'esame delle Soprintendenze, al fine di ottenere il parere preventivo.
Art. 42 - OBBLIGATORIETA' DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 44 Art. 42 - OBBLIGATORIETA' DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE Non è consentito, ai sensi dell'art. 31 della Legge n° 1150/42 il rilascio della concessione edilizia in aree sprovviste delle opere di urbanizzazione primaria, a meno che l'avente titolo non si impegni formalmente nei confronti del Comune a realizzarle e a fornire per esse con- grue garanzie. Art. 43 - OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE
Art. 43 - OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE
nei confronti del Comune a realizzarle e a fornire per esse con- grue garanzie. Art. 43 - OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE Il progetto di opere pubbliche di iniziativa comunale è approvato dagli organi comunali, senza l'obbligo di rilascio di concessione o autorizzazione. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel R.E. in relazione al tipo di intervento. Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'inter-
relazione al tipo di intervento. Gli uffici comunali effettuano comunque l'istruttoria atta a valutare la conformità dell'inter- vento agli strumenti urbanistici ed al Regolamento Edilizio e lo sottopongono al parere del- la C.E. prima dell'approvazione da parte dell'organo comunale competente.
Art. 44 - INIZIO DEI LAVORI - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 45 CAPO X° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE Art. 44 - INIZIO DEI LAVORI - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI Per le nuove costruzioni, il concessionario dovrà attenersi agli allineamenti e ai capisaldi al- timetrici che, a sua richiesta e dietro pagamento delle spese e dei diritti prescritti, entro 15 giorni dalla richiesta, gli saranno indicati e fissati dal tecnico comunale, prima dell'inizio
dei diritti prescritti, entro 15 giorni dalla richiesta, gli saranno indicati e fissati dal tecnico comunale, prima dell'inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare e firma- to dalle due parti. Il concessionario è altresì obbligato a denunciare al Comune la data di inizio dei lavori con dichiarazione sottoscritta dal concessionario medesimo o dal costruttore, o dal tecnico inca-
e la data di inizio dei lavori con dichiarazione sottoscritta dal concessionario medesimo o dal costruttore, o dal tecnico inca- ricato dalla Direzione dei lavori, entro 8 giorni dallo effettivo inizio degli stessi. L'inizio dei lavori dovrà avvenire entro il termine di un anno dalla data del rilascio della concessione o dell'autorizzazione; i lavori si intendono iniziati quando risultino intrapresi, singolarmente o contestualmente, i lavori di demolizione, di scavo, di sbancamento e di fondazione.
quando risultino intrapresi, singolarmente o contestualmente, i lavori di demolizione, di scavo, di sbancamento e di fondazione. (agg. var.1) Prima dell’inizio dei lavori, il committente o il responsabile dei lavori deve co- municare al Comune il nominativo dell’impresa esecutrice e produrre:
- la dichiarazione della medesima sull’organico medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti;
- il certificato di regolarità contributiva (DURC);
Art. 45 - VARIANTI AL PROGETTO
medio annuo e sul contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti; 2) il certificato di regolarità contributiva (DURC); In caso di assenza della certificazione contributiva, anche a seguito di variazione dell’impresa esecutrice, viene sospesa l’efficacia del titolo abilitativo edilizio. Art. 45 - VARIANTI AL PROGETTO Le varianti al progetto approvato possono essere: a) essenziali b) non essenziali. VARIANTI ESSENZIALI
VARIANTI ESSENZIALI
45 - VARIANTI AL PROGETTO Le varianti al progetto approvato possono essere: a) essenziali b) non essenziali. VARIANTI ESSENZIALI Sono varianti essenziali rispetto alla concessione per gli effetti di cui alla Legge 28 febbra- io 1985, n° 47: il mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard pre- visti; gli scostamenti di entità superiore al 10% rispetto alla superficie coperta, alla cu- batura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei
ispetto alla superficie coperta, alla cu- batura, alla superficie utile, al rapporto di copertura, al perimetro, all'altezza dei fabbricati, alla sagoma, alle distanze tra fabbricati e dai confini di proprietà anche a diversi livelli di altezza, nonché rispetto alla localizzazione del fabbricato sull'a- rea di pertinenza; ogni intervento difforme da quanto concesso, ove effettuato su immobili sottopo- sti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche,
esso, ove effettuato su immobili sottopo- sti a particolari prescrizioni per ragioni ambientali, paesaggistiche, naturalistiche, geomorfologiche, paleontologiche, archeologiche, storico-artistiche, storico- testimoniali ed etnologiche, da leggi nazionali o regionali, ovvero dagli strumenti
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 46 di pianificazione territoriale od urbanistica, nonché effettuato su immobili rica- denti in aree protette od in parchi istituiti in conformità a leggi nazionali o regio- nali. Le suddette varianti debbono essere richieste e concesse prima dell'esecuzione dei relativi lavori e comportano il rilascio di una nuova concessione edilizia, sostitutiva di quella pre- cedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori.
VARIANTI NON ESSENZIALI
ova concessione edilizia, sostitutiva di quella pre- cedente, con l'indicazione di nuovi termini di inizio e di fine dei lavori. VARIANTI NON ESSENZIALI Sono varianti non essenziali quelle ricadenti negli altri casi ed in particolare quelle definite in corso d'opera ai sensi dell'art. 15 della L. 47/85. 29 Tali varianti non necessitano di preventiva approvazione, possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque essere richieste prima della comunicazione di ultimazione
ione, possono essere eseguite nel corso dei lavori, ma devono comunque essere richieste prima della comunicazione di ultimazione dei lavori. Per tali varianti, la richiesta deve essere presentata in un'unica soluzione proget- tuale, anche successivamente alla realizzazione dei lavori e deve contenere la dichiarazione di un tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all'intervento richiesto, in merito alla ri- spondenza della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della L. n° 47/1985.
petto all'intervento richiesto, in merito alla ri- spondenza della variante alle ipotesi di cui all'art. 15 della L. n° 47/1985. Le varianti non essenziali comportano il rilascio da parte del Responsabile dell’U.T. di una nuova concessione e/o autorizzazione edilizia, che si affianca alla precedente senza modifi- carne i termini di inizio e di fine dei lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti non essenziali non comporta l'applica-
DOCUMENTAZIONE
rmini di inizio e di fine dei lavori. La mancata richiesta di approvazione delle varianti non essenziali non comporta l'applica- zione delle norme previste nell'art. 17 della L. 28/1/1977, n° 10. DOCUMENTAZIONE La documentazione necessaria per la richiesta di approvazione di varianti è la seguente: a) per le varianti essenziali: gli stessi elaborati richiesti per la concessione, per quanto ne- cessari ad una sufficiente documentazione e descrizione delle opere da eseguirsi in va- riante;
r la concessione, per quanto ne- cessari ad una sufficiente documentazione e descrizione delle opere da eseguirsi in va- riante; b) per le varianti non essenziali: domanda al Responsabile dell’U.T.; elaborati grafici nei quali siano evidenziate le varianti richieste (colore giallo per le opere non eseguite o da demolire, colore rosso per quelle da realizzare); gli altri elaborati previsti per la concessione, nel caso che la variante incida sull'impostazione dei calcoli, relazioni, ecc. iniziali.
Art. 46 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI
elaborati previsti per la concessione, nel caso che la variante incida sull'impostazione dei calcoli, relazioni, ecc. iniziali. La richiesta e gli elaborati grafici devono essere firmati dal titolare della concessione e dal progettista della variante e devono rispettare le norme vigenti in materia di bollo. Art. 46 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 29 Il testo dell'art. 15 della Legge n°47/85 è il seguente: VARIANTI IN CORSO D'OPERA Non si
- SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 29 Il testo dell'art. 15 della Legge n°47/85 è il seguente: VARIANTI IN CORSO D'OPERA Non si procede alla demolizione ovvero all'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli precedenti nel caso di realizzazione di varianti, purché esse siano conformi agli strumenti urbanistici e ai rego- lamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sa-
umenti urbanistici e ai rego- lamenti edilizi vigenti e non in contrasto con quelli adottati, non comportino modifiche della sa- goma né delle superfici utili e non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle sin- gole unità immobiliari, nonché il numero di queste ultime, e sempre che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939, n°1089, e 29/6/1939, n°1497, e successive modificazioni e
che non si tratti di immobili vincolati ai sensi delle leggi 1/6/1939, n°1089, e 29/6/1939, n°1497, e successive modificazioni e integrazioni Le varianti non devono comunque riguardare interventi di restauro, come definiti dall'art.31 della legge 5181 1978, n°457. L'approvazione della variante deve comunque essere ri- chiesta prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori..
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 47 Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa il proprietario dovrà darne av- viso, entro le 48 ore successive, al Responsabile dell’U.T. e dovrà predisporre tutti i prov- vedimenti necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'i- giene, il decoro e dovrà eseguire le opere necessarie a garantire la sicurezza dei siti d’opera
Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DICHIARAZ. DI CONFORMITA’
sa, la pubblica incolumità, l'i- giene, il decoro e dovrà eseguire le opere necessarie a garantire la sicurezza dei siti d’opera e degli impianti di cantiere, la solidità degli scavi, delle parti in costruzione, delle recinzio- ni; in caso di inadempienza il Responsabile dell’U.T. provvederà a spese dell’interessato. Il proprietario negli stessi termini, dovrà comunicare all’U.T. comunale la ripresa dei lavori. Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DICHIARAZ. DI CONFORMITA’
Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DICHIARAZ. DI CONFORMITA’
termini, dovrà comunicare all’U.T. comunale la ripresa dei lavori. Art. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DICHIARAZ. DI CONFORMITA’ Il termine dell'ultimazione delle opere è prefissato dalla concessione, e comunque non po- trà superare i seguenti termini dalla data della dichiarazione d'inizio lavori: 3 anni per le C.E. e le asseverazioni; 1 anno per le autorizzazioni. Ai fini dell'art. 17 della L. 765/67, una costruzione si considera "ultimata" allorché sono
oni; 1 anno per le autorizzazioni. Ai fini dell'art. 17 della L. 765/67, una costruzione si considera "ultimata" allorché sono portate a compimento le strutture essenziali dell'edificio (rustico e copertura). Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori e la dichiarazione di conformità, resa dal professionista incaricato, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, da cui risulti che sono stati regolarmente effettuati tutti i
Art. 48 - CERTIFICATI DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’
nista incaricato, per gli effetti dell'art. 481 del Codice Penale, da cui risulti che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli in corso d'opera e finali, prescritti dal Regolamento Edilizio e dalle particolari norme in materia, e che l'opera realizzata è conforme al progetto approvato ed alle varianti autorizzate, nonché rispondente alle norme igienico-sanitarie, e a quelle sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Art. 48 - CERTIFICATI DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’
Art. 48 - CERTIFICATI DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’
gienico-sanitarie, e a quelle sulla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. Art. 48 - CERTIFICATI DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’ Per tutte le opere soggette a concessione edilizia e, nel caso di autorizzazione edilizia, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo, devono essere rilasciati, a seguito dell’ultimazione, i seguenti:
- Certificato di abitabilità, nel caso di edilizia residenziale;
- Certificato di agibilità, nel caso di edilizia non residenziale.
rtificato di abitabilità, nel caso di edilizia residenziale; 2. Certificato di agibilità, nel caso di edilizia non residenziale. Tali certificati attestano che l'opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale, delle prescrizioni urbanistiche, edilizie ed igieniche di interesse edilizio. Nessun edificio oggetto degli interventi di cui al primo comma o oggetto di una nuova de-
ie ed igieniche di interesse edilizio. Nessun edificio oggetto degli interventi di cui al primo comma o oggetto di una nuova de- stinazione d'uso, può essere occupato o rioccupato, neppure parzialmente, senza che sia sta- to ottenuto il certificato di abitabilità o di agibilità. Il mutamento di destinazione d’uso non accompagnato dall’esecuzione di opere comporta il rilascio di una nuova licenza di abitabilità o agibilità solo se rilevante sotto il profilo igieni- co-sanitario. RICHIESTA
a il rilascio di una nuova licenza di abitabilità o agibilità solo se rilevante sotto il profilo igieni- co-sanitario. RICHIESTA I suddetti certificati devono essere richiesti dal concessionario per iscritto, su carta legale, a seguito dell’ultimazione dei lavori, allegando: (agg. var.1)
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 48 Entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura 30 dell’intervento il conces- sionario per iscritto, su carta legale, è tenuto a presentare all’U.T. del Comune la domanda di rilascio dei suddetti certificati, allegando: a) la dichiarazione di conformità di cui all’art. precedente; b) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali e, se dovuti, dei contributi di cui alla legge n° 10/77;
t. precedente; b) ricevuta attestante il pagamento dei diritti comunali e, se dovuti, dei contributi di cui alla legge n° 10/77; c) certificato di prevenzione incendi (C.P.I.), qualora richiesto; in attesa del sopralluogo dei VV.FF. può essere prodotta, una dichiarazione a firma di un tecnico abilitato, atte- stante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all’esercizio provvisorio dell’attività;
ilitato, atte- stante il rispetto della normativa di sicurezza antincendio, finalizzata all’esercizio provvisorio dell’attività; d) certificati di collaudo statico per le opere in cemento armato o struttura metallica, e) la dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell'immobile, con attestazione dell’avvenuta presentazione presso l'U.T.E., settore Urbano; f) dichiarazione di conformità degli impianti alla regola dell'arte, a termine dell’Art. 9 L. 46 del 05/03/90 o certificati di collaudo se necessari.
TEMPI E MODI DI RILASCIO DEL CERTIFICATO31
onformità degli impianti alla regola dell'arte, a termine dell’Art. 9 L. 46 del 05/03/90 o certificati di collaudo se necessari. TEMPI E MODI DI RILASCIO DEL CERTIFICATO31 Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda , il Sindaco, quale ufficiale di governo, rilascia il certificato di abitabilità o agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti
parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. In caso di silenzio della Amministrazione comunale, trascorsi 45 giorni dalla data di pre- sentazione della domanda, l'abitabilità si intende attestata; in tal caso, l'autorità competente nei successivi centottanta giorni, può disporre l'ispezione, e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per
e, eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. Il termine prefissato può essere interrotto una sola volta dall'Amministrazione comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all'interessato di documenti che integrino o com- pletino la documentazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Ammini- strazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
entazione presentata, che non siano già nella disponibilità dell'Ammini- strazione e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine di 30 giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. L’autorizzazione all’abitabilità e agibilità può essere rilasciata nonostante siano state accer- tate difformità rispetto al progetto approvato, purché queste ultime siano attinenti a parti e-
ta nonostante siano state accer- tate difformità rispetto al progetto approvato, purché queste ultime siano attinenti a parti e- stranee alla salubrità dell’edificio (tali, cioè, da non incidere su profili igienico-sanitari). (agg. var.1) Entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, il Responsabile dell’U.T. co- munale, rilascia il certificato di abitabilità o agibilità; entro questo termine, può disporre
da, il Responsabile dell’U.T. co- munale, rilascia il certificato di abitabilità o agibilità; entro questo termine, può disporre una ispezione da parte degli uffici comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. Il termine prefissato può essere interrotto una sola volta dal Responsabile del procedimen- to, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione in-
volta dal Responsabile del procedimen- to, entro 15 giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione in- tegrativa, che non sia già nella disponibilità dell'Amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. Il termine di 30 giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, ricomincia a de- correre dalla data di presentazione degli stessi. 30 Art. 25, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative in materia edilizia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001.
one degli stessi. 30 Art. 25, comma 1, del T.U. delle disposizioni legislative in materia edilizia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001. 31 Regolamento di cui al DPR 22/04/94 n° 425
Art. 49 - SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 49 Il certificato di abitabilità o agibilità per edifici legittimamente realizzati si intende rilascia- to 32 trascorsi 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, corredata dalla docu- mentazione richiesta. Art. 49 - SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ Il Sindaco, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di si-
L'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ
L'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ Il Sindaco, quando ricorrono motivate ragioni in ordine alle condizioni igieniche e/o di si- curezza dei fabbricati, ordina la sospensione dell'uso del fabbricato o di parte di esso; tale ordinanza si applica anche nel caso di risultanza negativa conseguente all'effettuazione del controllo d’ufficio, in relazione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regola- mento Edilizio e/o riportato nella dichiarazione di conformità.
azione a gravi difformità rispetto a quanto previsto dal Regola- mento Edilizio e/o riportato nella dichiarazione di conformità. Per le abitazioni esistenti, il Sindaco può dichiarare inabitabile un alloggio o parte di esso, quando ricorra almeno una delle seguenti situazioni: condizioni di degrado delle strutture e degli impianti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo);
nti tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti; alloggio improprio (sottotetto, seminterrato, box, edificio al grezzo); insufficienti requisiti di superficie (S minima = 28 mq per alloggio), o di altezza (h minima = 2,20 m., media 2,40); insufficienti condizioni di aerazione (ventilazione) ed illuminazione; mancata disponibilità di acqua potabile; assenza di servizi igienici; mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trat-
Art. 50 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE
tabile; assenza di servizi igienici; mancato allacciamento alla fognatura, ove esistente, o ad altro idoneo sistema di trat- tamento delle acque reflue. Art. 50 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE Spetta al Responsabile dell’U.T. comunale far sospendere le opere arbitrariamente intrapre- se o non conformi al progetto approvato o, per qualsiasi ragione, non regolamentari; per dette opere saranno adottate le disposizioni di cui al Capo I° della Legge n° 47/85 ed al Ca-
Art. 51 - TOLLERANZE
si ragione, non regolamentari; per dette opere saranno adottate le disposizioni di cui al Capo I° della Legge n° 47/85 ed al Ca- po I° della L.R. n° 23/85 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 51 - TOLLERANZE Sono da considerarsi nell’ambito di tolleranza e non costituiscono pertanto abusivismo le difformità verificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 3% delle misure prescritte.
Art. 52 - PRESCRIZIONI DI ABUSI EDILIZI MINORI
erificatesi in sede di costruzione, a condizione che non eccedano, per singola unità immobiliare, il 3% delle misure prescritte. La tolleranza di cui sopra non è applicabile relativamente alle distanze minime fra fabbricati e dai confini prescritti dalla vigente normativa e all’allineamento dei fabbricati. La tolleranza non è ammessa nel caso di edifici vincolati dalla L. 1089/39 e in edifici sog- getti da vincoli inderogabili. Art. 52 - PRESCRIZIONI DI ABUSI EDILIZI MINORI
Art. 52 - PRESCRIZIONI DI ABUSI EDILIZI MINORI
ifici vincolati dalla L. 1089/39 e in edifici sog- getti da vincoli inderogabili. Art. 52 - PRESCRIZIONI DI ABUSI EDILIZI MINORI 32 Art. 41, comma 2, della L.R. n° 23 del 11/10/1985
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 50 Si ritengono sanate a tutti gli effetti, e non si procede pertanto all’applicazione delle relative sanzioni gli abusi edilizi classificabili come manutenzione straordinaria, restauro e risana- mento conservativo nonché ogni altro tipo di abuso che non abbia comportato aumento di superficie o alterazione della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla lo- ro ultimazione, da dimostrare da parte dell’interessato.
Art. 53 - RESPONSABILITA'
ne della sagoma fondamentale, qualora siano trascorsi 10 anni dalla lo- ro ultimazione, da dimostrare da parte dell’interessato. Il termine di prescrizione delle opere interne di cui all’Art. 15 della L.R. 23/85, abusiva- mente eseguite, è di 5 anni, da dimostrare da parte dell’interessato. E’ comunque sempre possibile la regolarizzazione di tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23/85. Art. 53 - RESPONSABILITA'
Art. 53 - RESPONSABILITA'
tali difformità, con il pagamento delle sanzioni ivi previste, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 23/85. Art. 53 - RESPONSABILITA' Il titolare della concessione, il committente e il costruttore sono responsabili della confor- mità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonchè - unitamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabili- te dalla medesima.
itamente al direttore dei lavori - a quelle della concessione ad edificare e alle modalità esecutive stabili- te dalla medesima. Essi sono, altresì tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidamente alle spese per l'esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell'abuso. Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la viola-
ssere responsabili dell'abuso. Il Direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri soggetti la viola- zione delle prescrizioni della concessione edilizia, con esclusione delle varianti in corso d'opera di cui all'Art. 15 della Legge 47/85, fornendo al Responsabile dell’U.T. contempo- ranea e motivata comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il Direttore
Art. 54 - VIGILANZA e CONTROLLO 33
azione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione essenziale rispetto alla concessione, il Direttore dei lavori deve inoltre rinunciare all'incarico contestualmente alla comunicazione resa; in caso contrario il Responsabile dell’U.T. segnala al Consiglio dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il Direttore dei lavori, che è passibile di sospen- sione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. Art. 54 - VIGILANZA e CONTROLLO 33
Art. 54 - VIGILANZA e CONTROLLO 33
dei lavori, che è passibile di sospen- sione dall'albo professionale da tre mesi a due anni. Art. 54 - VIGILANZA e CONTROLLO 33 L’Amm/ne Comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel proprio terri- torio; l’accertamento delle opere abusive è effettuato da: Funzionari degli Uffici Tecnici Comunali; Vigili urbani. Tecnici incaricati A tale scopo la concessione o l’autorizzazione, o altra documentazione sostitutiva, e i dise-
igili urbani. Tecnici incaricati A tale scopo la concessione o l’autorizzazione, o altra documentazione sostitutiva, e i dise- gni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata. Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri, in orario di lavoro, ed a eseguire qualsiasi operazione di controllo, in presenza del concessio-
al libero accesso ai cantieri, in orario di lavoro, ed a eseguire qualsiasi operazione di controllo, in presenza del concessio- nario o del costruttore o di loro delegati. 33 A termine dell'art. 20 della LR 23/85
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 51 L'accertamento di cui sopra può essere effettuato anche dalla Regione attraverso il Servizio Regionale di vigilanza in materia edilizia, di cui all'Art. 21 della L.R. 23/85, in collabora- zione con le Amministrazioni Comunali. Il verbale di accertamento di opere abusive deve essere inviato al Sindaco del Comune inte- ressato, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, all'Intendenza di Finanza ed allo
viato al Sindaco del Comune inte- ressato, all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, all'Intendenza di Finanza ed allo Assessorato Regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica per i rispettivi provvedimenti di competenza. Nel verbale di accertamento devono essere indicati il Titolare dell'immobile, l'Assuntore dei lavori, il Progettista ed il Direttore dei lavori. Gli organi predisposti alla vigilanza ed all'accertamento segnalano, inoltre, i nomi del Pro-
ttista ed il Direttore dei lavori. Gli organi predisposti alla vigilanza ed all'accertamento segnalano, inoltre, i nomi del Pro- gettista e del Direttore dei lavori ai competenti ordini e collegi professionali, ai fini dell'ap- plicazione delle sanzioni disciplinari. Gli stessi organi di cui al comma precedente segnalano, altresì, le imprese responsabili di costruzione abusiva all'Assessore Regionale dei lavori pubblici, che provvede all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza.
a all'Assessore Regionale dei lavori pubblici, che provvede all'assunzione dei provvedimenti sanzionatori di propria competenza. Qualora sia constatata dai competenti uffici comunali l'inosservanza delle norme di legge e di regolamento, delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e delle modalità esecutive fis- sate nella concessione o nell'autorizzazione, il Responsabile dell’U.T. ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da a-
sabile dell’U.T. ordina l'immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi, da a- dottare e notificare entro 45 giorni dall'ordine di sospensione dei lavori. Nei casi in cui il Comune debba provvedere alla demolizione di opere abusive, i relativi la- vori sono affidati anche a trattativa privata. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, Responsabile dell’U.T. ne dà notizia
Art. 55 - RINVENIMENTI E SCOPERTE
o affidati anche a trattativa privata. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, Responsabile dell’U.T. ne dà notizia all'Assessore Regionale degli EE.LL. Finanze ed Urbanistica, il quale adotta i necessari provvedimenti sostitutivi. Art. 55 - RINVENIMENTI E SCOPERTE Ferme restando le prescrizioni delle vigenti leggi sull'obbligo di denunciare alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleobotanico,
sull'obbligo di denunciare alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleobotanico, paleontologico, storico-artistico o archeologico, il Committente, il Direttore dei lavori ed il Costruttore sono tenuti a segnalare immediatamente all’Amm/ne Comunale i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qual- siasi genere; la disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di resti u- mani.
nel corso dei lavori di qual- siasi genere; la disposizione di cui al presente comma si applica anche nel caso di resti u- mani. Il Concessionario, il Direttore dei Lavori, il Costruttore sono tenuti ad osservare e fare os- servare tutti quei provvedimenti che il Responsabile dell’U.T. ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti autorità.
Art. 56 - DEFINIZIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 52 CAPO XI° - PIANI ATTUATIVI Art. 56 - DEFINIZIONE Sono quei piani che, in accordo con le previsioni del Piano Urbanistico Comunale e delle relative norme di attuazione, precisano gli interventi sul territorio e ne organizzano e rego- lamentano l'attuazione. La loro predisposizione è obbligatoria per l'edificazione nelle zone omogenee classificate "C,D,F,G" e negli ambiti previsti dalle norme di attuazione del P.U.C. Rientrano fra questi:
ne nelle zone omogenee classificate "C,D,F,G" e negli ambiti previsti dalle norme di attuazione del P.U.C. Rientrano fra questi: i piani particolareggiati di iniziativa pubblica o privata (le lottizzazioni); i piani per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); i piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.); i piani di recupero di iniziativa pubblica o privata; i programmi integrati. I piani attuativi sono normati dalla L.R. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni; i
Art. 57 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.
privata; i programmi integrati. I piani attuativi sono normati dalla L.R. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni; i piani di recupero sono normati, in particolare, dagli art. 27 e 28 della legge 457/78 e suc- cessive modificazioni; i P.I.P dalla L. 865/71; i programmi integrati di riqualificazione ur- banistica, edilizia e ambientale dalla L.R. 16/94; i programmi integrati dei centri storici dal- le leggi L.R. 16/94 e L.R. 23/00. Art. 57 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.
Art. 57 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA.
ammi integrati dei centri storici dal- le leggi L.R. 16/94 e L.R. 23/00. Art. 57 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA. Si intende per Piano di lottizzazione (Piano Particolareggiato di iniziativa privata), lo stru- mento attuativo del Piano Urbanistico Comunale, tendente a dotare le zone del territorio comunale destinate ad insediamenti residenziali e produttivi delle necessarie opere di urba- nizzazione primaria e secondaria e che, indipendentemente dal frazionamento del suolo e
oduttivi delle necessarie opere di urba- nizzazione primaria e secondaria e che, indipendentemente dal frazionamento del suolo e dal numero del proprietari interessati, preveda l'insediamento (anche in diverse fasi attuati- ve) di qualsiasi manufatto od attività comportanti trasformazioni di carattere edilizio od ur- banistico del territorio medesimo. RICHIESTA I proprietari, singoli associati o riuniti in consorzio, che intendono procedere alla lottizza-
l territorio medesimo. RICHIESTA I proprietari, singoli associati o riuniti in consorzio, che intendono procedere alla lottizza- zione dei terreni devono richiedere apposita preventiva autorizzazione a procedere all’Amministrazione Comunale. Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari, es- si devono allegare alla domanda un atto con firma autenticata nel quale gli stessi dichiarano il proprio assenso alla lottizzazione e si impegnano a sostenere gli oneri in solido fra loro.
a nel quale gli stessi dichiarano il proprio assenso alla lottizzazione e si impegnano a sostenere gli oneri in solido fra loro. Dei soggetti sopracitati devono essere riportati generalità, residenza, codice fiscale e, limita- tamente al progettista, ordine professionale di appartenenza e numero di iscrizione.. Il ri- chiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta.
A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:
scrizione.. Il ri- chiedente deve dichiarare sotto la propria responsabilità il titolo giuridico che legittima la sua richiesta. La documentazione minima da allegare alla richiesta di approvazione del piano, salvo di- versa indicazione delle norme di attuazione del P.U.C., è la seguente: A) ELABORATI RELATIVI ALLO STATO DI FATTO:
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 53 a) estratto del P.U.C., limitato alla parte interessata dall'intervento, con indicazione dell'area e stralcio delle norme di attuazione; b) estratto di mappa catastale in scala 1:1000/1:2000, con presentazione dei limiti di proprietà, e certificato catastale riportante particelle, superficie, destinazione, reddi- ti ecc.; c) estratto della cartografia comunale e planimetria in scala l:500 della zona prima e
superficie, destinazione, reddi- ti ecc.; c) estratto della cartografia comunale e planimetria in scala l:500 della zona prima e dopo l'intervento, (con l'individuazione di un caposaldo fisso) comprendente: rilievo del verde esistente con le indicazioni delle principali essenze legnose; costruzioni e manufatti di qualsiasi genere; elettrodotti, fognature ed impianti di depurazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli;
B) ELABORATI DI PROGETTO:
urazione, acquedotti e relative servitù ed altre eventuali infrastrutture; viabilità e toponomastica; altri eventuali vincoli; d) sezioni e profili del terreno in scala l:500, eseguiti nei punti più rilevanti (almeno 2) ; e) documentazione fotografica, formato 10 x 15, con indicazione dei punti di ripre- sa. B) ELABORATI DI PROGETTO:
- planimetrie di progetto in scala l:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici.
ie di progetto in scala l:500 con l'indicazione delle diverse destinazioni urbanistiche del comparto e delle relative superfici. Dovranno essere indicati i lotti edificabili o le aree di sedime dei fabbricati, le stra- de, i marciapiedi, le piazze, tutto debitamente quotato, gli spazi di verde attrezzato (pubblico e privato) eventuali utilizzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio.
zzazioni in sotterraneo e servizi centralizzati, spazi per servizi e per verde attrezzato, spazi pubblici di sosta e parcheggio. In particolare dovranno essere indicate in scala l:200 le sezioni stradali della viabi- lità riportanti percorsi pedonali e piste ciclabili con riferimento all'eliminazione delle barriere architettoniche; 2. sezioni e profili d'insieme in scala l:500; con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso;
oniche; 2. sezioni e profili d'insieme in scala l:500; con l'indicazione delle tipologie edilizie e relative destinazioni d'uso; 3. tipologie edilizie in scala 1:200, sezioni stradali-tipo in scala 1:50; 4. progetto di massima degli impianti tecnici delle opere di urbanizzazione e delle reti di distribuzione con definizione degli allacciamenti ai pubblici servizi (rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, eventuale impianto di depurazione, ecc.); 5. Norme tecniche di attuazione.
rete idrica, fognante, energia elettrica, telefonica, eventuale impianto di depurazione, ecc.); 5. Norme tecniche di attuazione. Tali norme devono contenere di massima i seguenti dati di fatto e di progetto: a) superficie d'intervento; b) superficie catastale; c) superficie territoriale St. (qualora l'intervento comprenda zone omogenee a de- stinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea); d) superficie fondiaria Sf;
nda zone omogenee a de- stinazione diversa, va specificata la St relativa a ciascuna zona omogenea); d) superficie fondiaria Sf; e) superficie fondiaria Sf di ciascun lotto o unità minima di intervento, riportata secondo l'ordine indicato nella planimetria di progetto, f) superficie coperta Sc e/o volume V totali esistenti nonché massimi ed eventual- mente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse;
V totali esistenti nonché massimi ed eventual- mente minimi realizzabili, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse; g) superficie coperta Sc e/o volume V esistenti nonché massimi ed eventualmente minimi realizzabili su ciascun lotto o unità minima d'intervento, distinti secondo le varie destinazioni d'uso ammesse; h) indice di copertura di progetto Ic=Sc/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in
Ic=Sc/Sf e/o indice di fabbricabilità fondiaria di progetto If=V/Sf massimi ed eventualmente minimi realizzabili in totale e in ciascun lotto o unità minima di intervento;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 54 i) superficie destinata alle opere di urbanizzazione primaria, distinta in superficie per strade, superficie per parcheggi, superficie per verde pubblico di urbanizza- zione primaria, superficie per impianti tecnici; j) superficie destinata alle opere di urbanizzazione secondaria, distinta in superfi- cie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche;
tinta in superfi- cie per il verde pubblico attrezzato a parco, per il gioco, lo sport e superficie per attrezzature specifiche; k) rapporti tra i parametri di cui sopra corrispondenti a quelli prescritti dal P.U.C.; l) superficie eventualmente destinata a verde privato e a verde condominiale; m) altezza degli edifici ed tipologie edilizie da adottare; n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
tipologie edilizie da adottare; n) caratteristiche dimensionali e tecniche delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; o) attuazione degli interventi previsti dal piano (comparti, stralci, unità minime di intervento, ecc.) con definizione dei tempi di realizzazione delle opere di urba- nizzazione in relazione al rilascio delle singole concessioni o autorizzazioni; p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a:
delle singole concessioni o autorizzazioni; p) norme relative alla definizione della qualità dell'intervento con riferimento a: spazi esterni ed elementi di arredo urbano ed ambientale; verde pubblico e privato; materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni con indicazione dei co- lori; recinzioni; materiali e particolari costruttivi delle opere di urbanizzazione (percorsi, pas- si carrai, manufatti relativi all'erogazione dei servizi, piazzole per la raccolta
C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA
delle opere di urbanizzazione (percorsi, pas- si carrai, manufatti relativi all'erogazione dei servizi, piazzole per la raccolta rifiuti solidi urbani, ecc..); numero e caratteristiche degli accessi carrai. C) RELAZIONE GEOLOGICA - GEOTECNICA Dovrà contenere una valutazione sulle modificazioni che l'intervento porta nell'ambiente ed in particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue caratteristiche per la
D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA
l'intervento porta nell'ambiente ed in particolare dovrà valutare l'aspetto geologico dell'area e le sue caratteristiche per la fattibilità dell'insieme delle opere e la loro compatibilità con la stabilità e l'assetto idro- geologico del terreno di insediamento, mentre per la progettazione delle singole opere, valgono le norme specifiche. La relazione deve essere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge. D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA Tale relazione deve contenere:
D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA
ere firmata da tecnici dotati di abilitazione idonea ai sensi di legge. D) RELAZIONE ILLUSTRATIVA Tale relazione deve contenere: a) l'analisi del contesto ambientale e in particolare, per i piani che comprendono edifici esistenti, l'analisi storica e l'analisi della consistenza dei medesimi; la descrizione delle caratteristiche funzionali, formali e tecniche dell'intervento in rapporto al con- testo ambientale; b) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e
in rapporto al con- testo ambientale; b) l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dalla normativa urbanistica vigente; c) i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici e alle opere di ur- banizzazione; d) l'illustrazione del programma di attuazione del piano. i costi delle opere di urbaniz- zazione da realizzarsi direttamente dal richiedente, lo studio di compatibilità paesi-
E) SCHEMA DI CONVENZIONE
el piano. i costi delle opere di urbaniz- zazione da realizzarsi direttamente dal richiedente, lo studio di compatibilità paesi- stico ambientale quando richiesta dalle norme vigenti o dalle norme di P.U.C., estesa anche alle eventuali opere esterne all'area d'intervento connesse all'urbanizzazione. E) SCHEMA DI CONVENZIONE L'autorizzazione a lottizzare un’area è subordinata alla stipula di una convenzione il cui schema è allegato alla domanda a lottizzare, con la quale il lottizzante assume per
inata alla stipula di una convenzione il cui schema è allegato alla domanda a lottizzare, con la quale il lottizzante assume per sé, e per conto di eventuali successori o aventi causa, i seguenti impegni:
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 55 a) la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione primaria e l’assunzione, a carico del lottizzante, della esecuzione delle opere medesime entro termini stabiliti; b) la cessione gratuita delle aree necessarie alle opere di urbanizzazione secondaria nella misura prevista dal Piano Urbanistico comunale e comunque non inferiore a- gli standard di legge;
rbanizzazione secondaria nella misura prevista dal Piano Urbanistico comunale e comunque non inferiore a- gli standard di legge; c) la corresponsione al Comune degli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti; d) la redazione da parte del lottizzante, dei progetti esecutivi delle opere di urbanizza- zione primaria secondo le indicazioni e con la supervisione tecnica del Comune; e) la manutenzione, da parte del lottizzante, delle opere di urbanizzazione primaria,
e con la supervisione tecnica del Comune; e) la manutenzione, da parte del lottizzante, delle opere di urbanizzazione primaria, fino a quando le opere medesime non siano acquisite dal Comune entro i termini previsti in convenzione; f) la cessione gratuita di tutte le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secon- daria al momento della stipulazione in atto pubblico della convenzione; g) versamento, entro il termine stabilito dal Comune, degli oneri di urbanizzazione se- condaria;.
o pubblico della convenzione; g) versamento, entro il termine stabilito dal Comune, degli oneri di urbanizzazione se- condaria;. h) realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria previste nel piano d. lottizza- zione entro un termine non superiore a dieci anni a partire dalla data della stipula della convenzione; i) le garanzie finanziarie richieste dal Comune per l'adempimento degli obblighi deri- vanti dalla convenzione, compreso quello di indicizzare annualmente le fideiussio- ni;
F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:
ne per l'adempimento degli obblighi deri- vanti dalla convenzione, compreso quello di indicizzare annualmente le fideiussio- ni; j) l’impegno al mantenimento della destinazione d'uso degli edifici in conformità alle previsioni del Piano di lottizzazione. La convenzione, da trascriversi a cura e spese della proprietà, deve essere approvata con deliberazione consigliare nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della pre- scritta autorizzazione. F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:
F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI:
nei modi e forme di legge, ai fini del rilascio della pre- scritta autorizzazione. F) DOCUMENTI DA RICHIEDERE AD ORGANI DIVERSI: Parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco: è richiesto in conformità con l'art. 27 della L. 1570/41 ai fini della installazione di bocche da in- cendio stradali secondo le possibilità dell'acquedotto e in relazione alla natura ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è pre-
a ed alla consistenza degli insediamenti. In luogo del parere preventivo di cui al presente punto, nei casi nei quali non è pre- scritto o comunque non è rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF., deve essere depositata presso il Comune apposita dichiarazione a firma e sotto la responsabilità del soggetto attuatore del piano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti.
ano e del progettista, in cui si attesti che nel progetto sono state rispettate tutte le norme di sicurezza antincendio vigenti. Autorizzazione della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici e/o della Soprintendenza ai beni archeologici, nel caso in cui il piano preveda interventi su immobili vincolati ai sensi della L. 1089/39 o su aree sottoposte al vincolo per la tu- tela delle bellezze naturali ai sensi della L. 1497/39.
ati ai sensi della L. 1089/39 o su aree sottoposte al vincolo per la tu- tela delle bellezze naturali ai sensi della L. 1497/39. Autorizzazione della Provincia o dell'A.N.A.S., nel caso in cui il piano preveda l'apertura di nuovi accessi carrai rispettivamente su strade provinciali o statali o pre- veda l'esecuzione di manufatti in adiacenza alle medesime strade. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B3) del presente articolo da
parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di u
manufatti in adiacenza alle medesime strade. Approvazione dei progetti di massima di cui al punto B3) del presente articolo da parte delle aziende fornitrici dei servizi per la realizzazione delle opere di urbanizza- zione previste dal piano, quali Enel, Telecom, ecc. Altri nulla-osta ed autorizzazioni di organi diversi dal Comune, qualora richiesti da leggi e regolamenti specifici.
APPROVAZIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 56 APPROVAZIONE I piani attuativi di iniziativa privata, sentito il parere della C.E., sono approvati dal Comune con le procedure della L.R. 45/89 e successive modificazioni. L'esecuzione è subordinata alla stipula ed alla trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari della con- venzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati e
dei Registri Immobiliari della con- venzione tra il Comune ed il soggetto attuatore del piano contenente gli elementi indicati e deve essere stipulata e trascritta successivamente all'approvazione del piano da parte del Consiglio Comunale a cura e spese del soggetto attuatore. Prima della stipula e della trascrizione della convenzione non possono essere rilasciate le concessioni relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso.
Art. 58 - LOTTIZZAZIONI ATTUATE A STRALCI
no essere rilasciate le concessioni relative alle opere di urbanizzazione e/o agli interventi edilizi previsti dal piano stesso. Art. 58 - LOTTIZZAZIONI ATTUATE A STRALCI Nei casi in cui comprovate difficoltà o il mancato assenso di tutti i proprietari impediscano di predisporre il piano di lottizzazione per l’intero comparto di intervento o nell'unità terri- toriale minima prevista dal P.U.C, uno o più lottizzanti possono chiedere, previo assenso da
parte dell’Amministrazione e con il coordinamento dell’ufficio, la realizzazione
o di intervento o nell'unità terri- toriale minima prevista dal P.U.C, uno o più lottizzanti possono chiedere, previo assenso da parte dell’Amministrazione e con il coordinamento dell’ufficio, la realizzazione del piano per stralci funzionali convenzionabili separatamente secondo quanto previsto dall’art.3 della L.R. n° 20/91. In detta ipotesi i proprietari interessati dovranno predisporre: a) lo studio urbanistico dell'intero comparto edificatorio, in conformità alla normativa vi-
i interessati dovranno predisporre: a) lo studio urbanistico dell'intero comparto edificatorio, in conformità alla normativa vi- gente, da sottoporsi ad approvazione dell'Amm/ne Comunale che adotterà specifica deli- berazione consiliare; b) il progetto stralcio interessante esclusivamente le loro proprietà, a seguito dell'approva- zione del piano generale di cui sopra. Al piano stralcio dovrà essere allegato il prospetto di ripartizione, nell'ambito dell'unità ter-
l piano generale di cui sopra. Al piano stralcio dovrà essere allegato il prospetto di ripartizione, nell'ambito dell'unità ter- ritoriale minima, delle aree a diversa utilizzazione e destinazione tra le proprietà aderenti e non; detta ripartizione dovrà essere rispondente alle quote percentuali d'incidenza dell'e- stensione delle diverse proprietà; è consentito il criterio di compensazione per le aree a di- versa utilizzazione.
enza dell'e- stensione delle diverse proprietà; è consentito il criterio di compensazione per le aree a di- versa utilizzazione. I successivi piani stralcio dovranno essere in linea col piano generale approvato; le eventua- li varianti proposte dovranno essere coordinate con i programmi stralcio precedentemente assentiti.
Art. 59 - LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO34
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 57 Art. 59 - LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO34 L’Amm/ne Comunale ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nel- le singole zone a formare un piano di lottizzazione delle aree stesse, assegnando un termine di 30 giorni per dichiarare se intendono aderire ed un termine di 120 giorni per presentare il progetto e lo schema della convenzione. Se essi non aderiscono, il Comune può provvedere alla lottizzazione d'ufficio; il progetto di
tto e lo schema della convenzione. Se essi non aderiscono, il Comune può provvedere alla lottizzazione d'ufficio; il progetto di lottizzazione, approvato con le modificazioni che l'Amm/ne Comunale riterrà di apportare, è notificato ai proprietari con invito ad accettarlo od a presentare eventuali modifiche entro 30 giorni. In questo caso il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle
Art. 60 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA.
ntuali modifiche entro 30 giorni. In questo caso il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità alle richieste degli interessati o di procedere all'espropriazione delle aree, per l'ordinata attua- zione del Piano Urbanistico Comunale. Art. 60 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA. La documentazione da allegare ai piani particolareggiati di iniziativa pubblica deve conte- nere, oltre a quella stabilita per le lottizzazioni private, l'elenco catastale delle proprietà da
iziativa pubblica deve conte- nere, oltre a quella stabilita per le lottizzazioni private, l'elenco catastale delle proprietà da espropriare o da acquisire, nonché una relazione economico-finanziaria contenente i costi di acquisizione e di urbanizzazione dell'area. Il piano per l'edilizia economica e popolare di cui alla legge 18 aprile 1962, n° 167, e suc- cessive modifiche, si attua sia in zone edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente.
modifiche, si attua sia in zone edificate con interventi di nuova costruzione e/o di recupero del patrimonio edilizio esistente. Nei P.E.E.P. che prevedono interventi di restauro, risanamento o ristrutturazione di edifici o parti di edifici, il Comune può invitare i proprietari a realizzare gli interventi previsti sulla base di una convenzione ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n° 865. Nell'ambito del P.E.E.P. è consentita la previsione di attività produttive e terziarie conven-
Art. 61 - PIANI DI RECUPERO
la legge 22 ottobre 1971, n° 865. Nell'ambito del P.E.E.P. è consentita la previsione di attività produttive e terziarie conven- zionate purché compatibili e commisurate con la residenza. APPROVAZIONE I piani attuativi di iniziativa pubblica sono approvati dal Comune con deliberazione del C.C. e con le procedure della L.R. n. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 61 - PIANI DI RECUPERO DEFINIZIONE E OBIETTIVI
Art. 61 - PIANI DI RECUPERO
le procedure della L.R. n. 45/89 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 61 - PIANI DI RECUPERO DEFINIZIONE E OBIETTIVI Il Piano di Recupero, di cui alla Legge 5 agosto 1978 n° 457, è uno strumento attuativo teso a disciplinare il recupero di immobili, complessi edilizi, isolati ed aree compresi nelle "Zo- ne di Recupero”, individuate dal P.U.C. o dal Consiglio Comunale in qualsiasi zona territo- riale omogenea. I Piani di recupero hanno lo scopo di: 34 A termine dell'art. 28 della L. 1150/'42
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 58 a) contribuire al miglioramento della qualità abitativa degli insediamenti edilizi nel loro complesso mediante interventi di riqualificazione urbanistica, verificando l'adeguata do- tazione delle urbanizzazioni primarie e secondarie ed individuando, nell'ambito interes- sato dal Piano gli edifici da demolire in tutto o in parte, quelli da. ricostruire e le aree nelle quali è prevista la nuova edificazione
Piano gli edifici da demolire in tutto o in parte, quelli da. ricostruire e le aree nelle quali è prevista la nuova edificazione b) migliorare la qualità a livello di organismo abitativo con il recupero del patrimonio edi- lizio abbandonato, degradato o sotto utilizzato attraverso modalità per l'esecuzione degli interventi in dispensabili a consentire lo svolgimento adeguato delle attività residenziali, produttive e dei servizi;
one degli interventi in dispensabili a consentire lo svolgimento adeguato delle attività residenziali, produttive e dei servizi; c) favorire il mantenimento delle funzioni tradizionali e, per quanto in particolare riguarda l'ambito del Centro Storico, la permanenza dei residenti e l’integrazione sociale e fun- zionale; d) adeguare la qualità tecnica. delle costruzioni con interventi tesi al consolidamento stati- co degli edifici in accettabili condizioni, mediante operazioni di manutenzione straordi-
terventi tesi al consolidamento stati- co degli edifici in accettabili condizioni, mediante operazioni di manutenzione straordi- naria o di ristrutturazione, al fine di poter essere utilizzati per lo svolgimento delle fun- zioni originarie ovvero per destinazioni d'uso compatibili con la struttura dell’organismo e del contesto attuale in cui gli stessi ricadono. A termine dell'art. 28 della L. 457/78 i piani di recupero prevedono la disciplina per il re-
Art. 62 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
ttuale in cui gli stessi ricadono. A termine dell'art. 28 della L. 457/78 i piani di recupero prevedono la disciplina per il re- cupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree ricadenti nelle zone di recupero, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, individuando le unità minime di intervento. I piani sono approvati con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate. Art. 62 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
Art. 62 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA
del Consiglio Comunale, con la quale vengono decise le opposizioni presentate. Art. 62 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA I proprietari di immobili e di aree compresi nelle "Zone di Recupero”, rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno i 3/4 del valore degli immobili interessati, possono presentare al Comune, da soli o riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, proposte di Piani di Recupero.
ssati, possono presentare al Comune, da soli o riuniti in consorzio volontario od in cooperativa, proposte di Piani di Recupero. Alla proposta deve essere allegato il progetto, redatto da un tecnico abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni ed iscritto all'Albo professionale, contenente i seguenti elaborati:
- Relazione tecnica illustrante i criteri informatori che hanno portato alla soluzione pro- gettuale con, in particolare, i calcoli ed i dati relativi ai parametri edilizi ed urbanistici
hanno portato alla soluzione pro- gettuale con, in particolare, i calcoli ed i dati relativi ai parametri edilizi ed urbanistici adottati e il lavoro di indagine effettuato: 2) Planimetria stralcio del P.U.C. con l’individuazione della zona di Recupero entro cui ri- cade l'intervento, dell'area e/o degli immobili interessati dalla proposta di piano; 3) Planimetria, in scala non inferiore a l:500, dello stato di fatto, contenente le indagini su-
essati dalla proposta di piano; 3) Planimetria, in scala non inferiore a l:500, dello stato di fatto, contenente le indagini su- gli edifici esistenti, sulla loro tipologia edilizia e funzionale e sulle loro condizioni stati- che ed igieniche; 4) Planimetrie ,in scala non inferiore a 1/500, rappresentante lo stato di fatto delle attrezza- ture esistenti, della viabilità e delle reti canalizzate 5) Planimetrie, in scala non inferiore a 1/500 contenenti le proposte progettuali ed in parti-
ATTUAZIONE
iabilità e delle reti canalizzate 5) Planimetrie, in scala non inferiore a 1/500 contenenti le proposte progettuali ed in parti- colare, l’individuazione delle unità minime di intervento e le operazioni ammesse per gli edifici e per le aree ricadenti all'interno del piano. ATTUAZIONE La realizzazione degli interventi previsti dal Piano di Recupero di iniziativa privata e' su- bordinata al rilascio di concessione edilizia che potrà avvenire dopo il compimento di tutti
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 59 gli adempimenti relativi alla sua formazione compresa la stipula della convenzione urbani- stica tra il Comune ed i proponenti, la quale deve contenere in modo specifico: a) l'impegno della realizzazione degli interventi secondo le forme, le tipologie e le modali- tà operative previste nel Piano, in coordinamento con l'esecuzione delle opere e delle in- frastrutture;
tipologie e le modali- tà operative previste nel Piano, in coordinamento con l'esecuzione delle opere e delle in- frastrutture; b) l’impegno della redazione, a cura e spese dei proponenti, dei progetti esecutivi delle o- pere di urbanizzazione primaria e/o degli adeguamenti delle stesse, così come previsto nel Piano, secondo le indicazioni e con la supervisione tecnica del Comune; c) l’impegno della realizzazione, a carico dei proponenti, delle opere di urbanizzazione di cui al precedente punto b);
Comune; c) l’impegno della realizzazione, a carico dei proponenti, delle opere di urbanizzazione di cui al precedente punto b); d) l’impegno del versamento - alla Tesoreria comunale - all’atto della stipula della conven- zione, di una fideiussione bancaria o copertura assicurativa a garanzia dell'esatto adem- pimento degli obblighi assunti, con obbligo di indicizzazione e) l’impegno a corrispondere preventivamente al rilascio delle singole concessioni edilizie,
unti, con obbligo di indicizzazione e) l’impegno a corrispondere preventivamente al rilascio delle singole concessioni edilizie, gli oneri per le urbanizzazioni secondarie deliberati dal Comune ed il contributo del co- sto di costruzione, ove dovuto; f) i termini, non superiori a 10 anni, per l'attuazione degli interventi relativi all’intero Pia- no di Recupero. Ove il Comune decidesse di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione previste nel
Art. 63 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE
elativi all’intero Pia- no di Recupero. Ove il Comune decidesse di eseguire direttamente le opere di urbanizzazione previste nel Piano di Recupero, in luogo degli obblighi di' cui ai punti c), d) ed e), i proponenti devono impegnarsi a versare l'importo corrispondente al costo delle opere, ciascuno per la quota che gli compete, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie. Art. 63 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE
Art. 63 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE
ta che gli compete, all'atto del rilascio delle singole concessioni edilizie. Art. 63 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE L'Amministrazione comunale ha facoltà di procedere alla predisposizione di proposte di Piani di Recupero nelle aree comprese nelle "zone di recupero". Alla proposta deve essere allegato il progetto, redatto da un tecnico abilitato ai sensi delle vigenti disposizioni ed iscritto, all’Albo professionale, contenente gli elaborati indicati nei precedenti articoli. ATTUAZIONE
ATTUAZIONE
vigenti disposizioni ed iscritto, all’Albo professionale, contenente gli elaborati indicati nei precedenti articoli. ATTUAZIONE Il Piano di Recupero è attuato direttamente dall'Amministrazione comunale nel seguenti ca- si: a) quando si tratti di interventi di edilizia sovvenzionata per il recupero di stabili degradati appartenenti ad Enti pubblici; b) quando intenda realizzare interventi di rilevante e preminente interesse pubblico;
i degradati appartenenti ad Enti pubblici; b) quando intenda realizzare interventi di rilevante e preminente interesse pubblico; c) quando intenda provvedere all’adeguamento ed all'integrazione delle infrastrutture e dei servizi; d) nel caso di inerzia dei proprietari delle unità minime di intervento, ricadenti all'interno di Piani di Recupero approvati, dopo la diffida ad eseguire le opere previste e previo e- sproprio degli immobili e delle aree, ovvero previa occupazione temporanea, e con dirit-
eseguire le opere previste e previo e- sproprio degli immobili e delle aree, ovvero previa occupazione temporanea, e con dirit- to di rivalsa nei confronti dei proprietari medesimi. Nella fattispecie di cui ai precedenti punti, in cui l'Amministrazione comunale esegue diret- tamente le opere di urbanizzazione, dovrà essere posta a carico degli interessati, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la quota di oneri specificamente adottata dal
arico degli interessati, all’atto del rilascio delle singole concessioni edilizie, la quota di oneri specificamente adottata dal Consiglio comunale per le aree oggetto del Piano. Tale quota potrà essere inferiore al contributo di urbanizzazione già deliberato dal Consi- glio comunale ai sensi della Legge n.10/77 per la zona omogenea in cui ricade l'intervento.
Art. 64 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEI PIANI DI RECUPERO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 60 Art. 64 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEI PIANI DI RECUPERO Dopo l'approvazione del Piano di Recupero ed il compimento di tutti i successivi adempi- menti i soggetti che ricadono in una unità minima di intervento, da soli o riuniti in consor- zio volontario od in cooperativa, devono presentare la domanda per ottenere la concessione edilizia entro il termine stabilito dalle Norme tecniche di attuazione del Piano medesimo
la domanda per ottenere la concessione edilizia entro il termine stabilito dalle Norme tecniche di attuazione del Piano medesimo Decorso inutilmente il termine di cui sopra il Comune adotta la procedura di cui al punto d) del precedente articolo. Alla domanda, redatta in conformità alle disposizioni di cui al presente Regolamento, deve essere allegato il progetto edilizio e apposito schema di convenzione edilizia od atto d'ob-
i cui al presente Regolamento, deve essere allegato il progetto edilizio e apposito schema di convenzione edilizia od atto d'ob- bligo unilaterale in relazione al tipo di intervento proposto, nel caso in cui il titolare intenda avvalersi delle agevolazioni di cui agli artt.7/8 e 9, punto b), della Legge n.10/77. Per gli interventi di rilevante entità non convenzionati ai sensi della Legge n.10/77 e dell'art.28 della Legge n.457/78, la concessione edilizia può essere subordinata alla stipula
TIPOLOGIE E CONTENUTI DELLE CONVENZIONI EDILIZIE
ati ai sensi della Legge n.10/77 e dell'art.28 della Legge n.457/78, la concessione edilizia può essere subordinata alla stipula di apposita convenzione al sensi dell'art.32, ultimo comma, della citata Legge n.457/78. TIPOLOGIE E CONTENUTI DELLE CONVENZIONI EDILIZIE Le convenzioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono: a) convenzione ex artt.7 e 8 della Legge n.10/77, relativa a tutti gli interventi di recupero comportante l'esonero dal pagamento del costo di costruzione;
8 della Legge n.10/77, relativa a tutti gli interventi di recupero comportante l'esonero dal pagamento del costo di costruzione; b) convenzione ex art.9, punto b), della Legge n.10/77, relativa agli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione che non comportino aumenti delle su- perfici utili di calpestio e mutamento delle destinazioni d'uso, comportante l'esonero dal pagamento del costo di costruzione e con oneri di urbanizzazione ridotti.
to delle destinazioni d'uso, comportante l'esonero dal pagamento del costo di costruzione e con oneri di urbanizzazione ridotti. I contenuti delle suddette convenzioni, specificati nelle richiamate disposizioni di legge, possono essere sintetizzati nei seguenti punti:
- oggetto della convenzione, con la regolamentazione dei rapporti tra il Comune e gli operatori degli interventi;
- modalità di eventuale cessione in proprietà' al Comune di parte degli immobili recupe-
mune e gli operatori degli interventi; 2. modalità di eventuale cessione in proprietà' al Comune di parte degli immobili recupe- rati e relativo corrispettivo in danaro; 3. caratteristiche costruttive e tipologiche dell'intervento; 4. modalità per l'eventuale sgombero degli occupanti degli alloggi da recuperare e moda- lità per la riassegnazione degli stessi ad operazioni ultimate; 5. criteri e modalità, per la locazione degli alloggi recuperati; 6. durata della convenzione;
li stessi ad operazioni ultimate; 5. criteri e modalità, per la locazione degli alloggi recuperati; 6. durata della convenzione; 7. obblighi nei confronti del Comune da parte de i proprietari e/o degli aventi causa; 8. garanzie per l'esatto adempimento degli obblighi assunti; 9. sanzioni.
Art. 65 - MISURE DI SALVAGUARDIA PER I PIANI DI RECUPERO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 61 Art. 65 - MISURE DI SALVAGUARDIA PER I PIANI DI RECUPERO Dopo l'adozione del Piano di Recupero il Dirigente sospende le determinazioni sulle do- mande di concessione edilizia quando accerti che gli interventi sono in contrasto con le previsioni del Piano stesso. Il potere del Dirigente può essere esercitato a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del Piano e fino alla data di approvazione del Piano
uò essere esercitato a decorrere dalla data della deliberazione di adozione del Piano e fino alla data di approvazione del Piano stesso e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla data della anzidetta delibera. Trascorso quest’ultimo termine il Sindaco deve pronunciarsi sulle domande in base alle Norme di attuazione del vigente P.U.C. In caso di adozione di modifiche al Piano i periodi di cui ai commi precedenti vanno riferiti alla data di adozione della variante.
TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 2
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 I SOMMARIO PARTE I a TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI 2 CAPO I° - NORME PRELIMINARI A RT. 1 - CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO 2 A RT. 2 - OSSERVANZA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 2 A RT. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA 2 A RT. 4 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE 3 CAPO II° - UFFICIO TECNICO E SUE ATTRIBUZIONI ART. 5 - FUNZIONI DI INDIRIZZO - RILASCIO DEL “CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA” 4 A RT. 6 - PARERE PREVENTIVO 4
CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA
IBUZIONI ART. 5 - FUNZIONI DI INDIRIZZO - RILASCIO DEL “CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA” 4 A RT. 6 - PARERE PREVENTIVO 4 A RT. 7 - ISTRUTTORIA E VERIFICA DEI PROGETTI 6 CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA A RT. 8 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 7 A RT. 9 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 8 A RT. 10 - NOMINA E DURATA IN CARICA DEI MEMBRI 8 A RT. 11 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 8 TITOLO II° - NORME PROCEDURALI 11 CAPO IV° - TIPI D’INTERVENTO A RT. 12 - CLASSIFICAZIONE 11
TITOLO II° - NORME PROCEDURALI 11
AMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 8 TITOLO II° - NORME PROCEDURALI 11 CAPO IV° - TIPI D’INTERVENTO A RT. 12 - CLASSIFICAZIONE 11 a) manutenzione ordinaria 11 b) manutenzione straordinaria 11 c) restauro e risanamento conservativo 11 d) ristrutturazione edilizia 12 e) mutamento della destinazione d'uso 12 f) nuova costruzione 12 g) ampliamento 12 h) demolizione 12 i) ristrutturazione urbanistica 12 j) nuovo impianto 13 k) attrezzatura del territorio 13 l) uso e tutela delle risorse naturali 13
CAPO V° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI
ristrutturazione urbanistica 12 j) nuovo impianto 13 k) attrezzatura del territorio 13 l) uso e tutela delle risorse naturali 13 m) sistemazione dei terreni 13 n) arredo urbano 13 o) opere minori 14 p) opere interne 14 CAPO V° - DEFINIZIONE DEGLI INDICI E PARAMETRI A RT. 13 - INDICI E PARAMETRI - DESTINAZIONI DI ZONA 15
- TRASFERIMENTI DI CUBATURA FRA I LOTTI A RT. 14 - INDICI E PARAMETRI URBANISTICI 15
A RT. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI 16
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 II a) Zone territoriali omogenee: 15 b) Zona parzialmente edificata: 15 c) Destinazione urbanistica: 15 d) Spazi per attività collettive, attrezzature e servizi: 16 e) Unità territoriale minima: - Stm - 16 f) Superficie territoriale: - St - 16 g) Superficie fondiaria: - Sf - 16 h) Indice di fabbricabilità territoriale: - It - 16 i) Indice di fabbricabilità fondiaria: - If - 16 j) Superficie minima del lotto: 16 A RT. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI 16
A RT. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI 16
16 i) Indice di fabbricabilità fondiaria: - If - 16 j) Superficie minima del lotto: 16 A RT. 15 - INDICI E PARAMETRI EDILIZI 16 a) definizione di superficie: Su, Snr, Sp, Scom; Sn, Sa; St. 16 b) superficie lorda (SL) 17 c) superficie coperta (Sc) o di sedime 17 d) indice di copertura - Ic - 18 e) definizione di sagoma 18 f) profilo regolatore 18 g) sviluppo del fronte 18 h) definizione di piano di un edificio 18 i) definizioni di altezze: Hu, Hp, Hf e Hmax 19
CAPO VI° - CONCESSIONE EDILIZIA
egolatore 18 g) sviluppo del fronte 18 h) definizione di piano di un edificio 18 i) definizioni di altezze: Hu, Hp, Hf e Hmax 19 j) definizione di distanze e di indice di visuale libera 19 k) definizione di volumi 20 l) accessori 21 m) lunghezza massima dei prospetti 21 n) cortili 21 o) cavedio, chiostrina, pozzo luce 22 p) indice di piantumazione 22 q) larghezza e ciglio stradale 22 r) confine stradale 22 s) distanza di protezione delle strade 22 t) posti auto coperti 22 CAPO VI° - CONCESSIONE EDILIZIA
CAPO VI° - CONCESSIONE EDILIZIA
ale 22 r) confine stradale 22 s) distanza di protezione delle strade 22 t) posti auto coperti 22 CAPO VI° - CONCESSIONE EDILIZIA A RT. 16 - OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDILIZIA 23 A RT. 17 - OPERE ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE EDILIZIA 23 A RT. 18 - SOGGETTI AVENTI TITOLO A RICHIEDERE LA C.E. - - DOCUMENTI ATTESTANTI IL TITOLO 23 A RT. 19 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 25 A RT. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO 28 A RT. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA C.E. 29
E DOCUMENTAZIONE 25 A RT. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO 28
E DOCUMENTAZIONE 25 A RT. 20 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO 28 A RT. 21 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA C.E. 29 A RT. 22 - ATTO DI CONCESSIONE 30 A RT. 23 - CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA 31 A RT. 24 - VARIANTI AI PROGETTI APPROVATI 32 A RT. 25 - DURATA, PROROGA, RINNOVO, DECADENZA DELLA CONCESSIONE 32 A RT. 26 - SOSPENSIONE , ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE 32 A RT. 27 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 33 A RT. 28 - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE 34
CAPO VII° - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
CESSIONE 32 A RT. 27 - CONTRIBUTO PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE 33 A RT. 28 - ESENZIONE DAL CONTRIBUTO PER LA CONCESSIONE 34 CAPO VII° - AUTORIZZAZIONE EDILIZIA A RT. 29 - ATTIVITA' SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 36
CAPO VIII° - ASSEVERAZIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE1.doc agg. 07/2019 III A RT. 30 - OPERE NON SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 37 A RT. 31 - RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE 37 A RT. 32 - DOCUMENTI DA PRESENTARE PRIMA DEL RILASCIO 39 A RT. 33 - RILASCIO E DECADENZA 39 CAPO VIII° - ASSEVERAZIONE A RT. 34 - INTERVENTI OGGETTO DI ASSEVERAZIONE 40 A RT. 35 - MODALITÀ DELL’ASSEVERAZIONE 40 CAPO IX° - DISPOSIZIONI VARIE A RT. 36 - DEROGHE 42 A RT. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA 42 A RT. 38 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO 42
CAPO X° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
DISPOSIZIONI VARIE A RT. 36 - DEROGHE 42 A RT. 37 - LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA 42 A RT. 38 - MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D'USO 42 A RT. 39 - TITOLARITA’ DELLA C.E. - VOLTURE 43 A RT. 40 - PUBBLICITÀ DELLE C.E. ED AUTORIZZAZIONI 43 A RT. 41 - RISPETTO DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI VIGENTI 43 A RT. 42 - OBBLIGATORIETA' DELLE URBANIZZAZIONI PRIMARIE 44 A RT. 43 - OPERE PUBBLICHE DI INIZIATIVA COMUNALE 44 CAPO X° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE A RT. 44 - INIZIO DEI LAVORI - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI 45
CAPO X° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
INIZIATIVA COMUNALE 44 CAPO X° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE A RT. 44 - INIZIO DEI LAVORI - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI 45 A RT. 45 - VARIANTI AL PROGETTO 45 a) essenziali 45 b) non essenziali 45 A RT. 46 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 46 A RT. 47 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI – DICHIARAZ. DI CONFORMITA’ 47 A RT. 48 - CERTIFICATI DI ABITABILITA’ O AGIBILITA’ 47 A RT. 49 - SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ 49 A RT. 50 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE 49 A RT. 51 - TOLLERANZE 49
CAPO XI° - PIANI ATTUATIVI
SOSPENSIONE DALL'USO E DICHIARAZ. DI INABITABILITÀ 49 A RT. 50 - PROVVEDIMENTI PER OPERE ARBITRARIE 49 A RT. 51 - TOLLERANZE 49 A RT. 52 - PRESCRIZIONI DI ABUSI EDILIZI MINORI 49 A RT. 53 - RESPONSABILITA' 50 A RT. 54 - VIGILANZA E CONTROLLO 50 A RT. 55 - RINVENIMENTI E SCOPERTE 51 CAPO XI° - PIANI ATTUATIVI A RT. 56 - DEFINIZIONE 52 A RT. 57 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA. 52 A RT. 58 - LOTTIZZAZIONI ATTUATE A STRALCI 56 A RT. 59 - LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO 57
I DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA. 52 A RT. 58 - LOTTIZZAZIONI ATTUATE A
I DI LOTTIZZAZIONE DI INIZIATIVA PRIVATA. 52 A RT. 58 - LOTTIZZAZIONI ATTUATE A STRALCI 56 A RT. 59 - LOTTIZZAZIONI D'UFFICIO 57 A RT. 60 - PIANI PARTICOLAREGGIATI DI INIZIATIVA PUBBLICA. 57 A RT. 61 - PIANI DI RECUPERO 57 A RT. 62 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA PRIVATA 58 A RT. 63 - PIANI DI RECUPERO DI INIZIATIVA COMUNALE 59 A RT. 64 - RILASCIO DELLE CONCESSIONI NEI PIANI DI RECUPERO 60 A RT. 65 - MISURE DI SALVAGUARDIA PER I PIANI DI RECUPERO 61
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