1 COMUNE DI DESIO REGOLAMENTO EDILIZIO | Allegato C COMUNE di DESIO
Comune di Desio · Monza e della Brianza, Lombardia
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COMUNE DI DESIO
1 COMUNE DI DESIO REGOLAMENTO EDILIZIO | Allegato C COMUNE di DESIO Provincia di Monza e Brianza P.E.B.A. - L. 41/1986, art. 32, c. 21 Piano Eliminazione Barriere Architettoniche P.A.U. - L. 104/1992, art. 24, c. 9 Piano Accessibilità Urbana Regolamento edilizio comunale Disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (febbraio 2021) REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
COMUNE DI DESIO
izioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (febbraio 2021) REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
2 COMUNE DI DESIO Redatto da Dott. Arch. GIACOMINO AMADEO STUDIO AMBIENTE Via Giuliana Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. / fax +39 0362 500200 - studio@studioambiente.org REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Art. 1 - Definizione di barriera architettonica
Ronzoni, 12 - 20811 Cesano Maderno (MB) Tel. / fax +39 0362 500200 - studio@studioambiente.org REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
3 COMUNE DI DESIO INDICE Capo I - Elementi costruttivi Disposizioni per l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche. Parte I - Disposizioni generali Art. 1 - Definizione di barriera architettonica Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi Art. 3 - Definizione dei requisiti Art. 4 - Principi di progettazione
Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi
rchitettonica Art. 2 - Riferimenti legislativi e normativi Art. 3 - Definizione dei requisiti Art. 4 - Principi di progettazione Parte II - Edifici privati e di edilizia residenziale pubblica Art. 5 - Requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità. Art. 6 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Art. 7 - Requisiti per le attività produttive Parte III - Edifici pubblici e privati aperti al pubblico Art. 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
Art. 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
ive Parte III - Edifici pubblici e privati aperti al pubblico Art. 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche Art. 9 - Misure per il superamento delle situazioni di criticità Art. 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico Parte IV - Percorsi e spazi pedonali pubblici Art. 11 - Eliminazione delle barriere architettoniche Art. 12 - Prescrizioni per gli edifici e le attrezzature esistenti a norma Art. 13 - Elementi per il superamento delle barriere percettive
Art. 13 - Elementi per il superamento delle barriere percettive
Prescrizioni per gli edifici e le attrezzature esistenti a norma Art. 13 - Elementi per il superamento delle barriere percettive Art. 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali. Parte V - Disposizioni particolari e transitorie Art. 15 - Deroghe Art. 16 - Incentivazioni Art. 17 - Immobili interessati da vincolo di interesse storico – architettonico. Art. 18 - Conformità delle opere in materia di EBA e sanzioni. Allegato A Stralcio e integrazione allegato C. alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFOR-
delle opere in materia di EBA e sanzioni. Allegato A Stralcio e integrazione allegato C. alla D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFOR- MAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 1 - Definizione di barriera architettonica
4 COMUNE DI DESIO Capo I - Elementi costruttivi Disposizioni per l’eliminazione e il superamento delle barrie- re architettoniche. Parte I - Disposizioni generali Articolo 1 - Definizione di barriera architettonica
- Ai sensi delle disposizioni richiamate nell’Allegato A, costituiscono “bar- riera architettonica”, di seguito, per brevità, BA: I. Gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capa-
sici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capa- cità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; II. Gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicu- ra utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; III. La mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orien- tamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per
Articolo 2 - Riferimenti legislativi e normativi
nza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orien- tamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. Articolo 2 - Riferimenti legislativi e normativi
- Le opere edilizie su edifici esistenti e gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, comprese le relative pertinenze e percorsi pedonali, devono essere progettati e realizzati in conformità:
e, pubblici e privati, comprese le relative pertinenze e percorsi pedonali, devono essere progettati e realizzati in conformità:
- alle disposizioni, nazionali e regionali, in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (di seguito, per brevità, EBA e SBA), di cui all’allegato A.;
- ai criteri e linee guida del “Piano Eliminazione delle Barriere Archi- tettoniche - PEBA” e del “Piano Accessibilità Urbana - PAU” - di se- guito, per brevità, “Piano”;
inazione delle Barriere Archi- tettoniche - PEBA” e del “Piano Accessibilità Urbana - PAU” - di se- guito, per brevità, “Piano”;
- al Regolamento Edilizio Comunale.
- Per le finalità del c. 1, si applicano le disposizioni del DPR. 380/01 (Te- sto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edili- zia) - Parte II, Capo III: Sezione I - edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Sezione II - edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
Sezione I - edifici privati e di edilizia residenziale pubblica. Sezione II - edifici pubblici e privati aperti al pubblico. Agli edifici privati della “Sezione I” si applicano le disposizioni del DM. 236/1989 e della L.R. n. 6/1989 cui si rinvia, e della Parte II del presente Regolamento. In vigenza del Piano, e relativi aggiornamenti, gli edifici della “Sezione II” sono riferiti ai seguenti gruppi: Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinen- ze.
lla “Sezione II” sono riferiti ai seguenti gruppi: Gruppo A. - Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinen- ze. Gruppo B. - Spazi aperti di servizio pubblico. Gruppo C. - Edifici di interesse pubblico di proprietà non comunale e privata. Gruppo D. - Percorsi e spazi pedonali. Gruppo E. - Edificio di edilizia residenziale pubblica. Agli edifici e spazi dei gruppi A., B., D. si applicano le disposizioni del Piano, del DM. 503/1996 cui si rinvia, e del Regolamento Edilizio.
spazi dei gruppi A., B., D. si applicano le disposizioni del Piano, del DM. 503/1996 cui si rinvia, e del Regolamento Edilizio. Agli edifici privati, privati aperti al pubblico del Gruppo C. e agli edifici di “edilizia residenziale pubblica” del Gruppo E. del Piano, si applicano le disposizioni del DM. 236/1989 e della L.R. n. 6/1989, cui si rinvia, e del Regolamento Edilizio. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 3 - Definizione dei requisiti
5 COMUNE DI DESIO Articolo 3 - Definizione dei requisiti
- In relazione alle definizioni di cui all’art. 1 e alle disposizioni del c. 1 dell’art. 2 sono stabiliti i seguenti requisiti di livello qualitativo in materia di eliminazione e superamento delle BA: I. Accessibilità - si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente
apacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. II. Visitabilità - si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità im- mobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo
relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità im- mobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. III. Adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedi-
o a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedi- ta capacità motoria o sensoriale. 2. Per le finalità del Piano e del Regolamento Edilizio il requisito di acces- sibilità è altresì declinato in: Accessibilità condizionata - AC - È la possibilità, con aiuto, ovvero con l’ausilio di personale dedicato, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e
con aiuto, ovvero con l’ausilio di personale dedicato, di raggiungere l'edificio, di entrarvi agevolmente, di fruire di spazi e attrezzature e di accedere ai singoli ambienti interni ed esterni. Accessibilità minima - AM - È la possibilità per le persone con ridotta o impedita capacità moto- ria o sensoriale di raggiungere e utilizzare agevolmente gli ambienti principali e almeno un servizio igienico di uno spazio o edificio pub- blico. Per ambienti principali si intendono le superfici di uno spazio
almeno un servizio igienico di uno spazio o edificio pub- blico. Per ambienti principali si intendono le superfici di uno spazio aperto o gli ambienti di uno spazio costruito, in cui si svolgono spe- cifiche funzioni. Accessibilità informatica - AI - È riferita alle disabilità sensoriali e intende la capacità dei sistemi in- formatici di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza di- scriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano
i erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza di- scriminazioni, anche a coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistite o configurazioni particolari. 3. Le parti degli edifici realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e visitabilità, e comunque tali da renderne im- possibile l’utilizzazione da parte delle persone con disabilità fisica e sen- soriale, sono dichiarate inagibili con la procedura di cui all’art. 20 del Ti-
Articolo 4 - Principi di progettazione
parte delle persone con disabilità fisica e sen- soriale, sono dichiarate inagibili con la procedura di cui all’art. 20 del Ti- tolo I del Regolamento Edilizio. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al c. 7 dell’art. 24 della L. 104/1992 e del DPR 380/2001. Articolo 4 - Principi di progettazione I principi di progettazione assunti dal Regolamento per risolvere le esigenze della persona, sono i seguenti: Accomodamento ragionevole
i di progettazione assunti dal Regolamento per risolvere le esigenze della persona, sono i seguenti: Accomodamento ragionevole Inteso come la capacità di un prodotto, un ambiente o un servizio ad es- sere facilmente e velocemente adattato all’uso di persone con disabilità. Adeguamento Costituisce l'insieme degli interventi necessari a rendere gli spazi co- struiti conformi ai requisiti delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche.
endere gli spazi co- struiti conformi ai requisiti delle norme vigenti in materia di superamento delle barriere architettoniche. Progettazione Universale (Universal Design o Design For All) È orientata ad assicurare il completo e agevole utilizzo da parte di tutte le persone, comprese quelle con disabilità, senza la necessita di pre- ventivi adattamenti e/o modifiche più o meno significative. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 5 - Requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità.
6 COMUNE DI DESIO Parte II - Edifici privati e di edilizia residenziale pubblica Articolo 5 - Requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità.
- In tutti gli interventi edilizi - relativi a edifici privati, per ogni destinazione funzionale - devono essere realizzate soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di accessibilità (superamento - eliminazione delle bar- riere architettoniche), al fine di garantire una migliore qualità della vita e
essibilità (superamento - eliminazione delle bar- riere architettoniche), al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito e non costruito, per tutte le per- sone e in particolare per quelle con disabilità (motoria, sensoriale, co- gnitiva, ecc.). Devono essere assicurati i requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabi- lità come definiti dalle disposizioni della Parte I. Per le medesime finalità, in caso di necessità motivate da specifiche di-
Capo I, Sezione II (Conformazione e dotazioni degli edifici, delle unità
lità come definiti dalle disposizioni della Parte I. Per le medesime finalità, in caso di necessità motivate da specifiche di- sabilità, sono consentite deroghe alle disposizioni di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II (Conformazione e dotazioni degli edifici, delle unità immobiliari e norme igieniche), del Regolamento Edilizio. 2. Negli edifici residenziali unifamiliari, anche a schiera, e in quelli fino a quattro alloggi disposti su due piani fuori terra, è richiesta la conformità
i unifamiliari, anche a schiera, e in quelli fino a quattro alloggi disposti su due piani fuori terra, è richiesta la conformità al requisito dell’adattabilità. 3. In tutti gli interventi edilizi relativi a unità immobiliari aperte al pubblico, compresi gli interventi di manutenzione straordinaria, deve essere as- solto il requisito di visitabilità relativamente agli spazi utilizzati dal pubbli- co. 4. Negli edifici residenziali plurifamiliari, costituiti o meno in condominio ai
tivamente agli spazi utilizzati dal pubbli- co. 4. Negli edifici residenziali plurifamiliari, costituiti o meno in condominio ai sensi di legge, sono incentivati gli interventi finalizzati a migliorare l'accessibilità, privilegiando quelli che favoriscono la fruibilità dell’utenza ampliata. Negli edifici residenziali l'installazione di montascale (a pedana o seg- giolino) non deve ridurre (in posizione di chiusura) il passaggio della scala a meno di 85 cm.
ne di montascale (a pedana o seg- giolino) non deve ridurre (in posizione di chiusura) il passaggio della scala a meno di 85 cm. 5. L'installazione di elevatori a cabina per garantire l'accessibilità ai piani è ammessa anche per dislivelli superiori ai 4 metri, nel rispetto delle nor- mative specifiche per questi tipologia di impianti (D.lgs 27 gennaio 2010, n. 17). 6. Nei nuovi edifici residenziali con dotazione maggiore di dieci posti auto,
ologia di impianti (D.lgs 27 gennaio 2010, n. 17). 6. Nei nuovi edifici residenziali con dotazione maggiore di dieci posti auto, deve essere realizzato uno stallo ad uso condominiale delle dimensioni di metri 3,20 x 5,00 a disposizione di persone disabili, ubicato in prossi- mità degli ingressi e dei collegamenti verticali. 7. Ai requisiti di accessibilità, visitabilità, adattabilità, sono ammesse le de- roghe previste dalla legislazione vigente per le seguenti tipologie:
essibilità, visitabilità, adattabilità, sono ammesse le de- roghe previste dalla legislazione vigente per le seguenti tipologie: o Locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli addetti; o Edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani interrati e porticati, per i quali è consentita la deroga all’installazione di mecca- nismi per l’accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibi- lità tecnica di installazione in tempi successivi preferenzialmente di
sso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibi- lità tecnica di installazione in tempi successivi preferenzialmente di elevatori/ascensori rispetto all’installazione di servoscala. Deve esse- re comunque assicurata l'accessibilità alle parti comuni del piano ter- ra e dei piani interrati. o Edifici, spazi e servizi esistenti, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici;
i, per i quali è ammessa deroga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elementi strutturali o impiantistici; o Edifici soggetti a vincolo notificato o di interesse storico architettonico accertato dalla competente SABAP, solo nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori rappresentativi del bene tutelato. È fatta salva la possibilità di intervenire comunque con apprestamenti provvisionali. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 6 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
7 COMUNE DI DESIO Articolo 6 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
- In relazione al livello di criticità assegnato dal Piano o comunque accer- tabile, si devono assicurare, mediante la realizzazione di interventi defi- nitivi, le condizioni di cui all’art. 8.
- Per le unità immobiliare del c. 3 dell’art. 5 (esercizi commerciali, uffici, ambulatori, studi professionali, e funzioni assimilabili), l’accesso pedo- nale dallo spazio pubblico deve essere realizzato sul sedime di proprie-
rofessionali, e funzioni assimilabili), l’accesso pedo- nale dallo spazio pubblico deve essere realizzato sul sedime di proprie- tà privata, anche mediante l’arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della facciata o della vetrina con la formazione di un piano inclina- to, trattato con materiale antisdrucciolevole e segnalato con colore visi- bile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso. Tale soluzione può essere realizzata anche in deroga alle pendenze
lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso. Tale soluzione può essere realizzata anche in deroga alle pendenze massime di legge, e comunque nel limite di pendenza massima del 15% con uno sviluppo massimo di 2,00 metri. 3. Qualora la soluzione di cui al c. 2 non sia realizzabile all'interno del se- dime di proprietà privata, a causa dell’eccessivo dislivello da superare o per oggettive condizioni strutturali, è ammessa l’installazione di manu-
rivata, a causa dell’eccessivo dislivello da superare o per oggettive condizioni strutturali, è ammessa l’installazione di manu- fatti - rampe esterne, piattaforme meccaniche, rampe rimovibili - posizio- nate sullo spazio pubblico antistante. 4. In tale caso, è richiesta l’acquisizione del parere dell’Ufficio comunale competente, che dovrà definire la soluzione più adatta, tale da assicura- re le seguenti condizioni: gli spazi minimi di passaggio pedonale;
e dovrà definire la soluzione più adatta, tale da assicura- re le seguenti condizioni: gli spazi minimi di passaggio pedonale; la sicurezza, delle attrezzature e impianti pubblici; la percezione dell’ostacolo da parte delle persone con disabilità sen- soriale. 5. Per le installazioni conformi alle condizioni elencate l’occupazione di suolo pubblico è concessa dal Comune a titolo gratuito. 6. Nel caso in cui la larghezza dello spazio pubblico disponibile non con-
olo pubblico è concessa dal Comune a titolo gratuito. 6. Nel caso in cui la larghezza dello spazio pubblico disponibile non con- senta il rispetto delle condizioni sopra elencate, si potranno adottare so- luzioni provvisorie, quali scivoli mobili e piattaforme meccaniche, previa acquisizione del atto di assenso dell’Ufficio comunale competente. 7. Tutte le attività aperte al pubblico - di tipo commerciale, ricettivo, cultura- le, sportivo e per lo spettacolo -, che non dispongono un ingresso acces-
Articolo 7 - Requisiti per le attività produttive
al pubblico - di tipo commerciale, ricettivo, cultura- le, sportivo e per lo spettacolo -, che non dispongono un ingresso acces- sibile sono tenute, entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Re- golamento, a dotarsi di una soluzione provvisoria, per garantire l'accesso alle persone con disabilità, mediante l’installazione di scivoli mobili o al- tre soluzioni similari di cui ai c. 3 e 6 e campanello di chiamata. Articolo 7 - Requisiti per le attività produttive
Articolo 7 - Requisiti per le attività produttive
bili o al- tre soluzioni similari di cui ai c. 3 e 6 e campanello di chiamata. Articolo 7 - Requisiti per le attività produttive
- I luoghi di lavoro delle attività produttive devono essere conformi ai re- quisiti di cui all’art. 63 del D. Lgs 81/2008 e smi, e devono essere strut- turati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
- L’obbligo di cui al comma 1 vige in particolare per le porte, le vie di cir- colazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi
ma 1 vige in particolare per le porte, le vie di cir- colazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavo- ratori disabili. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adotta- te misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sa- nitari e di igiene personale.
devono essere adotta- te misure idonee a consentire la mobilità e l’utilizzazione dei servizi sa- nitari e di igiene personale. 4. Ove vincoli urbanistici o architettonici non consentano gli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappre- sentante dei lavoratori per la sicurezza e autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
8 COMUNE DI DESIO Parte III - Edifici pubblici e privati aperti al pubblico Articolo 8 - Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche
- Il concetto di "accessibilità” introdotto dal DPR. 503/1996, identifica la possibilità, anche per le persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere un determinato sito pubblico e fruire di tutti gli ambienti e le attrezzature che lo costituiscono, in condizioni di sicu- rezza e autonomia.
o sito pubblico e fruire di tutti gli ambienti e le attrezzature che lo costituiscono, in condizioni di sicu- rezza e autonomia. A tale fine, le condizioni per l’attuazione del Piano, più avanti specificate sono finalizzate ad assicurare: L’accessibilità minima - AM La progressività degli interventi Gli interventi minimi 2. Per favorire l’eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e attrezzature pubbliche esistenti gli interventi si devono
azione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici e attrezzature pubbliche esistenti gli interventi si devono conformare ai criteri di cui all’art. 3 c. 2 e ai principi di progettazione di cui all’art. 4. 3. Le dotazioni che configurano le condizioni di accessibilità minima - AM -, per le strutture dei gruppi A., B., C. di cui all’art. 2 c. 2, sono le se- guenti: A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze.
i gruppi A., B., C. di cui all’art. 2 c. 2, sono le se- guenti: A. Edifici pubblici di proprietà comunale e relative pertinenze. Sedi di luoghi di lavoro - l’AM si considera soddisfatta quando sono raggiungibili tutti i reparti di attività, gli uffici amministrativi e almeno un servizio igienico per piano, nonché mensa, spogliatoi e tutti i servizi connessi. Uffici aperti al pubblico (utenza) - l’AM si considera garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ri-
perti al pubblico (utenza) - l’AM si considera garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ri- cevimento del pubblico, oltre a un servizio igienico per ogni pia- no. Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, as- sistenziali e culturali - il requisito di AM è soddisfatto quando è assicurata la completa utilizzazione, da parte di fruitori disabili, di tutti gli spazi dedicati alle funzioni principali.
ndo è assicurata la completa utilizzazione, da parte di fruitori disabili, di tutti gli spazi dedicati alle funzioni principali. Strutture pre-scolastiche e scolastiche - il requisito di AM è sod- disfatto quando è garantita l’accessibilità ad un’aula, ad un servi- zio igienico per piano, assicurando che l’arredamento, gli ausili, i sussidi didattici e le attrezzature consentano lo svolgimento delle attività nel rispetto dell’autonomia e necessità dello studente di- sabile.
ci e le attrezzature consentano lo svolgimento delle attività nel rispetto dell’autonomia e necessità dello studente di- sabile. Strutture sportive - il requisito di AM è verificato rispetto a:
- accessibilità e fruibilità per le persone disabili del campo da gioco o dello spazio in cui svolgere l’attività sportiva (atletica, attività ricreativa, ecc.);
- accessibilità delle aree da cui assistere all’evento sportivo come tribune, spalti, ecc.
atletica, attività ricreativa, ecc.);
- accessibilità delle aree da cui assistere all’evento sportivo come tribune, spalti, ecc. B. Spazi aperti di servizio pubblico (parchi e giardini, parcheggi)
- Per parchi e giardini l’AM si considera soddisfatta se esiste alme- no un percorso che consente l’accesso all’area e la fruizione di eventuali spazi attrezzati anche a persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
- Per i parcheggi, lungo strada e in sede propria, l’AM si considera
rsone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali.
- Per i parcheggi, lungo strada e in sede propria, l’AM si considera soddisfatta se la distanza dello stallo dedicato dalle strutture dei gruppi A., B, C., è < 100 metri. C. Edifici di interesse pubblico di proprietà pubblica non comunale. Strutture aperte al pubblico quale utenza di un servizio - l’AM si considera garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricezione e comunicazione, oltre a un servizio
era garantita quando è libera la fruizione degli sportelli e degli altri spazi di ricezione e comunicazione, oltre a un servizio igienico a norma. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
COMUNE DI DESIO
9 COMUNE DI DESIO Strutture destinate ad attività sociali e scolastiche, sanitarie, as- sistenziali e culturali - come per gruppo A. Strutture pre-scolastiche e scolastiche - come per gruppo A. 4. Gli interventi minimi consistono nell’individuazione delle opere e degli apprestamenti da realizzare prioritariamente rispetto ad altre, per garan- tire anche all’utenza disabile l’accessibilità alle funzioni fondamentali e ai servizi minimi. Con tali opere non si consegue l’adeguamento completo di uno spazio,
Articolo 9 - Misure per il superamento delle situazioni di criticità ester-
cessibilità alle funzioni fondamentali e ai servizi minimi. Con tali opere non si consegue l’adeguamento completo di uno spazio, edificio o struttura, ma si trasla in un tempo successivo il raggiungimen- to della conformità al requisito dell’accessibilità completa - AC. -. Articolo 9 - Misure per il superamento delle situazioni di criticità ester- ne.
- In relazione al livello di criticità assegnato dal Piano sono realizzabili gli
mento delle situazioni di criticità ester- ne.
- In relazione al livello di criticità assegnato dal Piano sono realizzabili gli interventi definitivi applicabili ai quattro gruppi di infrastrutture di cui ai c. 2 dell’art. 1, riferiti alle sei categorie di problematicità definite dal Piano: Accessibilità spazi e percorsi esterni a) Realizzazione di stalli riservati a persone disabili in prossimità dei percorsi pedonali di avvicinamento o dell’ingresso principale.
zzazione di stalli riservati a persone disabili in prossimità dei percorsi pedonali di avvicinamento o dell’ingresso principale.
- La dotazione minima di posti auto riservati da localizzare in prossimità dell’ingresso agli edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C., e nei parcheggi pubblici in sede propria, è stabilita nella misura minima di 1 stallo riservato ogni 50 posti auto e comun- que nella misura definita dal Piano.
- Nel caso di parcheggi distribuiti lungo strada, la dotazione ri-
i 50 posti auto e comun- que nella misura definita dal Piano.
- Nel caso di parcheggi distribuiti lungo strada, la dotazione ri- chiesta a servizio di edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C. deve essere localizzata in prossimità degli ingressi, La percorrenza massima tra due stalli successivi deve essere inferiore a 150 metri da edifici/infrastrutture dei gruppi A., B., C. b) Realizzazione di percorsi pedonali di avvicinamento dotati di mar- ciapiedi o percorsi a raso di larghezza minima di 1,50 m.
Articolo 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico
b) Realizzazione di percorsi pedonali di avvicinamento dotati di mar- ciapiedi o percorsi a raso di larghezza minima di 1,50 m. Nelle pertinenze degli edifici - infrastrutture dei gruppi A., B., C., e lungo le sedi stradali dei tratti prossimi agli ingressi principali, la realizzazione, il completamento e l’adeguamento dei percorsi pe- donali deve assicurare la larghezza minima di 1,50 m, senza strettoie e ostacoli di qualsiasi natura. Articolo 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico
Articolo 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico
di 1,50 m, senza strettoie e ostacoli di qualsiasi natura. Articolo 10 - Visitabilità delle unità immobiliari aperte al pubblico
- In tutti gli interventi edilizi sulle unità immobiliari aperte al pubblico, com- presi quelli di manutenzione straordinaria, deve essere garantito il requi- sito di visitabilità degli spazi utilizzati dal pubblico.
- Gli accessi devono essere garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto il filo della facciata o della vetrina e la for-
re garantiti dal piano strada con arretramento della porta di ingresso rispetto il filo della facciata o della vetrina e la for- mazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolevole e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di leg- ge fino ad un massimo del 15%. 3. Ove non sia possibile arretrare gli ingressi a causa del conseguente ec-
denze massime di leg- ge fino ad un massimo del 15%. 3. Ove non sia possibile arretrare gli ingressi a causa del conseguente ec- cessivo dislivello esistente o per altre motivazioni strutturali, si deve ga- rantire l’accesso con soluzioni di analoga ed adeguata prestazione. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
Articolo 11 - Eliminazione delle barriere architettoniche
10 COMUNE DI DESIO Parte IV - Percorsi e spazi pedonali pubblici Articolo 11 - Eliminazione delle barriere architettoniche
- I criteri progettuali e gli indirizzi funzionali relativi agli spazi urbani (per- corsi accessibili, installazione di semafori acustici per non vedenti, rimo- zione della segnaletica che ostacola la mobilità dell’utenza allargata, ecc.), che saranno definite dal Piano e relativi aggiornamenti - ai sensi del c. 21, dell’art. 32, della L. 41/1998 come modificati dal c. 9, dell’art.
Articolo 12 - Prescrizioni per le attrezzature esistenti a norma
nite dal Piano e relativi aggiornamenti - ai sensi del c. 21, dell’art. 32, della L. 41/1998 come modificati dal c. 9, dell’art. 24 della L. 104/1992 -, sono automaticamente recepiti dal presente Re- golamento. Articolo 12 - Prescrizioni per le attrezzature esistenti a norma
- Gli spazi, le strutture, i mezzi di trasporto urbano e scolastico, gli edifici pubblici o di uso pubblico, se adeguati al requisito di accessibilità in con- formità alle vigenti norme in materia di EBA, devono esporre in posizio-
Articolo 13 - Elementi per il superamento delle barriere percettive
lico, se adeguati al requisito di accessibilità in con- formità alle vigenti norme in materia di EBA, devono esporre in posizio- ne visibile il simbolo di accessibilità ai sensi dall'art. 2, del DPR. 384/1978 - come modificato dal DPR. 503/199 - relativo ai servizi e alle attrezzature accessibili compresa l’installazione della segnalazione del percorso di accesso. Articolo 13 - Elementi per il superamento delle barriere percettive
- Ai fini del superamento delle barriere percettive e degli ostacoli che im-
menti per il superamento delle barriere percettive
- Ai fini del superamento delle barriere percettive e degli ostacoli che im- pediscono o condizionano la piena mobilità di persone con disabilità vi- siva, si richiamano gli elementi di progettazione sostenibile, da imple- mentare nelle aree definite dal Piano, costituiti da segnali, colori, grafica materica: Linea Gialla di sicurezza Codice tattile di pericolo a pavimento posto in prossimità del bordo di banchine o marciapiedi. Mappa Tattile
lla di sicurezza Codice tattile di pericolo a pavimento posto in prossimità del bordo di banchine o marciapiedi. Mappa Tattile Rappresentazione schematica a rilievo di luoghi, completa di legenda con simboli, caratteri Braille e “large print” con caratteristiche partico- lari tali da potere essere esplorate con il senso tattile delle mani o percepite visivamente. Percorso o Pista Tattile Sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità e la ri-
o percepite visivamente. Percorso o Pista Tattile Sistema di codici tattili a pavimento atti a consentire la mobilità e la ri- conoscibilità dei luoghi da parte dei disabili visivi. Vengono installate nei grandi spazi, ove mancano riferimenti fisici o acustici che possano indirizzare la persona, individuando un percorso sicuro integrato da una continuità di elementi visivi, acustici, tattili, tal- volta olfattivi, quale riferimento per l’orientamento dell’utente. Segnale Tattile
di elementi visivi, acustici, tattili, tal- volta olfattivi, quale riferimento per l’orientamento dell’utente. Segnale Tattile Elemento in grado di fornire indicazioni puntuali che consentono a persone non vedenti di individuare un punto di interesse. Diversamente da un percorso o pista tattile, non indica un percorso da seguire. Le tipologie più comuni sono:
- I “segnali di pericolo”, che individuano e presegnalano una situa- zione potenzialmente pericolosa per il disabile sensoriale.
- I “segnali di pericolo”, che individuano e presegnalano una situa- zione potenzialmente pericolosa per il disabile sensoriale.
- I “segnali di intercettazione”, che individuano e presegnalano un punto di interesse. Sistema LOGES Acronimo di “Linea di orientamento, guida e sicurezza”. È un sistema costituito da superfici dotate di rilievi, appositamente studiati per essere percepiti sotto i piedi e di aree visivamente contra- state tra loro, a seconda del grado di attenzione richiesto, da installa-
percepiti sotto i piedi e di aree visivamente contra- state tra loro, a seconda del grado di attenzione richiesto, da installa- REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
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11 COMUNE DI DESIO re sul piano di calpestio per consentire a persone non vedenti e ipo- vedenti l’orientamento e la riconoscibilità di luoghi e fonti di pericolo. Targhetta Tattile Riporta specifiche informazioni direzionali o localizzative mediante simboli e caratteri a rilievo. Semafori pedonali Gli impianti semaforici, di nuova installazione o nel caso di sostituzio- ne, degli impianti esistenti devono essere dotati di pulsante di chia-
Articolo 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.
aforici, di nuova installazione o nel caso di sostituzio- ne, degli impianti esistenti devono essere dotati di pulsante di chia- mata e avvisatori acustici che segnalano il tempo di via libera anche a non vedenti. Illuminazione attraversamenti pedonali Gli attraversamenti pedonali localizzati lungo strada e in corrispon- denza di intersezioni non semaforizzate devono essere dotati di im- pianto di illuminazione dedicata. Articolo 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.
Articolo 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.
izzate devono essere dotati di im- pianto di illuminazione dedicata. Articolo 14 - Caratteristiche minime dei percorsi pedonali.
- La pendenza trasversale massima dei marciapiedi è dell'1%.
- Il dislivello massimo ammesso tra il piano di calpestio pedonale ed il piano del terreno o delle aree stradali adiacenti è di 2.5 cm.
- Il raccordo tra il piano di calpestio pedonale e il piano stradale, nel caso sia interrotto da un passo carraio, è realizzabile mediante brevi rampe
Articolo 15 - Deroghe.
iano di calpestio pedonale e il piano stradale, nel caso sia interrotto da un passo carraio, è realizzabile mediante brevi rampe con pendenza non superiore al 15% e per un dislivello massimo di 15 cm. 4. Le rampe pedonali, diverse da quelle del c. 3, devono essere dotate di corrimano e fermapiede. Parte V - Disposizioni transitorie e finali Articolo 15 - Deroghe.
- Ai requisiti di “accessibilità, visitabilità, adattabilità” sono ammesse le deroghe di cui all’art. 20 della LR. 6/1989 e smi, relative:
siti di “accessibilità, visitabilità, adattabilità” sono ammesse le deroghe di cui all’art. 20 della LR. 6/1989 e smi, relative:
- Ai locali tecnici, l’accesso ai quali è riservato ai soli addetti.
- Agli edifici residenziali con non più di tre livelli, compresi i piani inter- rati e porticati, per i quali è consentita solo la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo
per l’accesso ai piani superiori, purché sia assicurata la possibilità tecnica di installazione in tempi successivi (preferendo soluzioni che prevedano la futura installazione di elevatori / ascensori rispetto all’installazione di servoscala).
- Agli edifici, agli spazi ed ai servizi esistenti, per i quali è ammessa de- roga in casi di dimostrata impossibilità tecnica, connessa agli elemen- ti strutturali o impiantistici.
- Agli edifici soggetti a vincolo monumentale, nei casi in cui le opere di
connessa agli elemen- ti strutturali o impiantistici.
- Agli edifici soggetti a vincolo monumentale, nei casi in cui le opere di adeguamento possano costituire pregiudizio ai valori storici ed esteti- ci del bene tutelato qualora non specificamente indicate nelle “linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” del 28/03/2008.
- Agli edifici produttivi, per i quali sono ammesse deroghe nei casi di di- mostrata impossibilità
se culturale” del 28/03/2008.
- Agli edifici produttivi, per i quali sono ammesse deroghe nei casi di di- mostrata impossibilità
- La realizzazione di rampe al fine di consentire l’accesso agli edifici esi- stenti da parte di persone con disabilità, non comporta la necessità di procedere alle verifiche della superficie minima drenante e filtrante non- ché a verde alberato. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
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12 COMUNE DI DESIO 3. La superficie delle tettoie, ammesse secondo la normativa vigente a pro- tezione dei cancelli pedonali di accesso alle costruzioni, come pure le coperture dei parcheggi per disabili, non concorrono alla determinazione della superficie coperta (SC). 4. Le opere relative all’abbattimento delle barriere architettoniche (ascenso- ri, piattaforme elevatrici, rampe, ecc.) sono autorizzate in deroga alle di- stanze dai confini, ferme restando le prescrizioni del codice civile e diritti
rampe, ecc.) sono autorizzate in deroga alle di- stanze dai confini, ferme restando le prescrizioni del codice civile e diritti di terzi. La deroga in materia deve essere richiesta mediante apposita relazione tecnica redatta dal progettista che documenti e giustifichi la reale impos- sibilità di osservanza delle distanze dai confini. Per tali opere deve ricercarsi la coerente ambientazione e inserimento nel contesto di riferimento, oltre all’aderenza ai caratteri architettonici - edilizi dell’edificio.
Articolo 16 - Incentivazioni
ambientazione e inserimento nel contesto di riferimento, oltre all’aderenza ai caratteri architettonici - edilizi dell’edificio. 5. Eventuali deroghe ad altre norme urbanistico edilizie (volume, superficie coperta, altezza, distanza dalla strada, ecc.) sono ammesse mediante la procedura di cui all’art. 40 della LR. 12/05. Articolo 16 - Incentivazioni
- Sono confermati gli eventuali incentivi e le premialità definite dalle dispo- sizioni del Piano di Governo del Territorio.
Articolo 17 - Immobili interessati da vincolo di interesse storico - archi-
ni
- Sono confermati gli eventuali incentivi e le premialità definite dalle dispo- sizioni del Piano di Governo del Territorio.
- Sono altresì fatti salvi gli ulteriori o prevalenti incentivi definiti dalla legi- slazione nazionale e regionale con particolare riferimento alla lett. m) della DGR. IX/3508 - 2020. Articolo 17 - Immobili interessati da vincolo di interesse storico - archi- tettonico.
- Gli interventi devono essere progettati e realizzati in coerenza con le “Li-
vincolo di interesse storico - archi- tettonico.
- Gli interventi devono essere progettati e realizzati in coerenza con le “Li- nee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale” emanate dal MIBAC.
- Gli interventi necessarie al superamento delle barriere architettoniche in immobili d’interesse storico e architettonico possono essere negate esclusivamente ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”.
onico possono essere negate esclusivamente ove non sia possibile realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato”. 3. Il diniego di cui al c. 2 deve essere motivato con la specificazione della natura e della serietà del pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l’opera si colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate dall’interessato” (Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824; id. 7 marzo 2016, n. 705; id. 28 dicembre
Articolo 18 - Conformità delle opere in materia di EBA e sanzioni.
e prospettate dall’interessato” (Consiglio di Stato sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4824; id. 7 marzo 2016, n. 705; id. 28 dicembre 2015, n. 5845; id. 12 febbraio 2014, n. 682). Articolo 18 - Conformità delle opere in materia di EBA e sanzioni.
- Per tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubbli- co in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, tali da rendere impossibile
e disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte dell’utenza allargata, sono dichiarate inagibili. In tale caso si applicano le disposizioni di cui al c. 7 dell’art. 24 della L. 104/1992 e del DPR 380/2001. 2. Le somme ottenute con la irrogazione delle sanzioni per opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed abbat-
a irrogazione delle sanzioni per opere realizzate in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità ed abbat- timento delle barriere architettoniche, sono destinate ad opere, servizi ed iniziative a favore dei disabili. REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
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13 COMUNE DI DESIO Allegato A. Stralcio e integrazione dell’allegato C alla D.g.r. 24 otto- bre 2018 - n. XI/695 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA, AVENTI UNIFORME E DIRETTA APPLICAZIONE SUL TERRITORIO REGIONALE. D. NORMATIVA TECNICA D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architetto- niche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pub- blico. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
Parte II, Capo III.
ere architetto- niche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pub- blico. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legi- slative e regolamentari in materia edilizia), in particolare Parte II, Capo III.
- Sezione I Eliminazione delle barriere architettoniche ne- gli edifici privati.
- Sezione II Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.
ati.
- Sezione II Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico. LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assi- stenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone han- dicappate), in particolare art. 24. LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la for- mazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo.
one del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare art. 32, comma 20, secondo periodo. LEGGE 9 gennaio 1989 n. 13 e successive modificazioni. DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architetto- niche).
fici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architetto- niche). DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eli- minazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici). CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti perso- ne disabili).
02, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti perso- ne disabili). D.Lgs. 81/2008 e smi. per i datori di lavoro privati si appli- cano le disposizioni stabilite dall’art. 63 L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche e prescrizioni tecniche di attuazio- ne). REGOLAMENTO EDILIZIO | ALLEGATO C
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