COMUNE DI PERUGIA Regolamento edilizio comunale
Comune di Preci · Perugia, Umbria
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571 sezioni del documento
COMUNE DI PERUGIA
COMUNE DI PERUGIA Regolamento edilizio comunale
Il presente Regolamento è stato:
- approvato dal Consiglio comunale con delibera n. 205 del 17ottobre 2005
- pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 2 dell’11 gennaio 2006, supplemento n. 5. Gli articoli 135 e 138 sono stati modificati dal Consiglio comunale con delibera n. 105 del 5 giugno 2006. Le modifiche sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 2 agosto 2006. 2
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
n. 105 del 5 giugno 2006. Le modifiche sono state pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria del 2 agosto 2006. 2
INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I Norme generali
- Il Regolamento Edilizio: finalità, oggetto, limiti pagina 7
- Principi “ 7
- Funzioni e Competenze “ 7
- Organismi consultivi “ 8
- Attività informativa “ 8 Capo II La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio
- Istituzione “ 8
- Composizione , nomina e durata “ 8
- Decadenza “ 9
TITOLO II ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE
mmissione per la qualità architettonica e il paesaggio 6. Istituzione “ 8 7. Composizione , nomina e durata “ 8 8. Decadenza “ 9 9. Competenze “ 9 10. Funzionamento “ 11 TITOLO II ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE Capo I Disposizioni generali 11. Ambito di Applicazione “ 12 12. Verifiche di conformità e deroghe “ 12 Capo II Opere di finitura e manutenzione degli edifici 13. Opere di finitura delle nuove costruzioni “ 13 14. Gronde e scarichi pluviali “ 13
Capo III Interventi nelle zone agricole oggetto di tutela
di finitura e manutenzione degli edifici 13. Opere di finitura delle nuove costruzioni “ 13 14. Gronde e scarichi pluviali “ 13 15. Condutture , canne fumarie e comignoli “ 13 16. Impianti tecnologici “ 13 17. Cavi e condutture di impianti tecnologici “ 14 18. Contatori “ 14 19. Antenne e parabole televisive “ 14 20. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche “ 15 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti “ 15 Capo III Interventi nelle zone agricole oggetto di tutela
Capo III Interventi nelle zone agricole oggetto di tutela
ttoniche “ 15 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti “ 15 Capo III Interventi nelle zone agricole oggetto di tutela 22. Ambito di applicazione “ 16 23. Caratteri planovolumetrici e criteri di inserimento nel contesto “ 16 24. Coperture “ 16 25. Opere e materiale di finitura “ 17 26. Ampliamento di edifici esistenti “ 17 Capo IV Disciplina delle aree non edificate 27. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza “ 17 28. Pavimentazioni “ 17
Capo V Spazi e attrezzature per la pubblicità e l’esposizione commerciale
ificate 27. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza “ 17 28. Pavimentazioni “ 17 29. Sistemazione dei terreni acclivi e di opere di sostegno “ 18 30. Recinzioni, accessi e passi carrabili 18 Capo V Spazi e attrezzature per la pubblicità e l’esposizione commerciale 31. Spazi e attrezzature per l’affissione diretta “ 19 32. Insegne e pubblicità d’esercizio “ 19 33. Targhe per uffici e sedi sociali “ 20 34. Segnalazione di servizi pubblici “ 20
TITOLO III INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA
19 32. Insegne e pubblicità d’esercizio “ 19 33. Targhe per uffici e sedi sociali “ 20 34. Segnalazione di servizi pubblici “ 20 35. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione “ 20 36. Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobili “ 20 TITOLO III INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA 3
Capo I Disposizioni generali
Capo I Disposizioni generali 37. Beni soggetti a particolare tutela “ 21 38. Classificazione del patrimonio edilizio esistente “ 21 39. Unitarietà degli interventi “ 22 40. Misure relative ai volatili nei centri storici “ 22 41. Prove di finitura e simulazioni “ 22 Capo II L’edilizia tradizionale prevalentemente integra 42. Edilizia tradizionale prevalentemente integra: criteri e modalità d’intervento “ 22 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista “ 23
lentemente integra: criteri e modalità d’intervento “ 22 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista “ 23 44. Murature di prospetto con paramento originale intonacato “ 24 45. Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature “ 24 46. Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizio faccia a vista “ 25 47. Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente “ 25 48. Aperture di prospetto ed elementi di contorno “ 25
tonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente “ 25 48. Aperture di prospetto ed elementi di contorno “ 25 49. Infissi vetrati e serramenti “ 26 50. Balconi ed aggetti orizzontali “ 26 51. Coperture tradizionali a falde inclinate “ 27 52. Accessori di copertura ed aggetti verticali “ 27 53. Rifacimento e riordino di coperture già manomesse “ 28 54. Archi, volte e sistemi archivoltati “ 28 55. Scale esterne ed interne “ 28 56. Gronde e scarichi pluviali “ 29
Capo III L’edilizia tradizionale prevalentemente alterata
anomesse “ 28 54. Archi, volte e sistemi archivoltati “ 28 55. Scale esterne ed interne “ 28 56. Gronde e scarichi pluviali “ 29 57. Impianti e canalizzazioni “ 29 58. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza “ 29 Capo III L’edilizia tradizionale prevalentemente alterata 59. Edilizia tradizionale prevalentemente alterata “ 29 60. Elementi di prospetto “ 29 61. Modalità di integrazione dei paramenti di prospetto “ 30 62. Nuove aperture, infissi e serramenti “ 30
Capo IV L’edilizia recente o totalmente alterata
nti di prospetto “ 29 61. Modalità di integrazione dei paramenti di prospetto “ 30 62. Nuove aperture, infissi e serramenti “ 30 63. Strutture ed elementi di copertura “ 30 Capo IV L’edilizia recente o totalmente alterata 64. Allineamenti di facciata “ 30 65. Finitura dei paramenti di prospetto “ 30 66. Infissi e serramenti “ 31 Capo V Attrezzature per la pubblicità e l’esposizione commerciale nei centri storici 67. Disposizioni generali ed ambito di applicazione “ 31
TITOLO IV REQUISITI PER L’EDILIZIA
zature per la pubblicità e l’esposizione commerciale nei centri storici 67. Disposizioni generali ed ambito di applicazione “ 31 68. Spazi ed attrezzature per la pubblicità d’esercizio “ 31 69. Insegne di richiamo “ 31 70. Attrezzature espositive “ 32 71. Vetrine ed insegne di pregio “ 32 72. Serramenti “ 32 73. Tende a servizio degli esercizi commerciali di ristorazione “ 32 74. Arredi ed attrezzature da collocare su suolo pubblico “ 33 TITOLO IV REQUISITI PER L’EDILIZIA Capo I Disposizioni generali
TITOLO IV REQUISITI PER L’EDILIZIA
2 74. Arredi ed attrezzature da collocare su suolo pubblico “ 33 TITOLO IV REQUISITI PER L’EDILIZIA Capo I Disposizioni generali 75. Ambito d’applicazione “ 33 76. Requisiti degli edifici ed incentivi “ 33 77. Aspetti ambientali e climatologici. Aspetti sociali “ 34 78. Criteri d’orientamento “ 34 79. Isolamento dal terreno “ 34 80. Resistenza meccanica e stabilità “ 35 81. Prevenzione incendi “ 35 82. Idrorepellenza e traspirabilità degli elementi costruttivi “ 35 4
- Isolamento termico degli edifici “ 36
- Isolamento acustico “ 36
- Infissi e superfici trasparenti “ 37
- Riscaldamento e raffrescamento degli edifici “ 37
- Acqua calda sanitaria “ 38
- Centrali termiche e locali tecnici “ 38
- Centrali tecnologiche “ 38
- Depositi di olio combustibile, gasolio e GPL al servizio delle centrali termiche “ 39
- Canne fumarie al servizio dell’impianto di riscaldamento “ 39
- Condotti di evacuazione di fumi e vapori per apparecchi a fiamma libera “ 40
al servizio dell’impianto di riscaldamento “ 39 92. Condotti di evacuazione di fumi e vapori per apparecchi a fiamma libera “ 40 93. Altri condotti di evacuazione “ 40 94. Impianti tecnici in edilizia “ 40 95. Adduzione e distribuzione di acqua potabile “ 41 96. Recupero acqua piovana “ 41 97. Produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili “ 42 98. Ascensori e superamento delle barriere architettoniche “ 42 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici “ 42 100. Igiene urbana “ 42
Capo II Requisiti specifici degli immobili destinati ad abitazione
censori e superamento delle barriere architettoniche “ 42 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici “ 42 100. Igiene urbana “ 42 101. Locali pubblici per fumatori “ 42 102. Misure contro l’inquinamento luminoso “ 43 Capo II Requisiti specifici degli immobili destinati ad abitazione 103. Classificazione dei locali di abitazione “ 43 104. Requisiti dei locali abitabili in funzione del loro posizionamento “ 43 105. Requisiti di illuminazione ed aerazione “ 44 106. Altezza dei locali di abitazione “ 45
Capo III Requisiti specifici dei luoghi di lavoro
nzione del loro posizionamento “ 43 105. Requisiti di illuminazione ed aerazione “ 44 106. Altezza dei locali di abitazione “ 45 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione “ 45 108. Dimensionamento e dotazione degli alloggi “ 45 109. Dimensionamento e caratteristiche dei singoli locali “ 45 110. Soppalchi “ 45 111. Locali accessori “ 46 Capo III Requisiti specifici dei luoghi di lavoro 112. Classificazione dei luoghi di lavoro “ 46
Capo III Requisiti specifici dei luoghi di lavoro
“ 45 111. Locali accessori “ 46 Capo III Requisiti specifici dei luoghi di lavoro 112. Classificazione dei luoghi di lavoro “ 46 113. Ambienti di lavoro: requisiti in funzione del posizionamento “ 47 114. Ambienti di lavoro: requisiti di aerazione “ 47 115. Ambienti di lavoro: requisiti di illuminazione “ 47 116. Ambienti di lavoro: altezze e dimensioni “ 48 117. Luoghi di lavoro: dotazione di ambienti funzionali all’attività lavorativa “ 48
Capo IV Immobili destinati a funzioni diverse
bienti di lavoro: altezze e dimensioni “ 48 117. Luoghi di lavoro: dotazione di ambienti funzionali all’attività lavorativa “ 48 118. Requisiti degli ambienti funzionali all’attività lavorativa “ 49 119. Soppalchi “ 49 120. Locali accessori “ 50 Capo IV Immobili destinati a funzioni diverse 121. Funzioni regolate da norme specifiche “ 50 122. Funzioni non regolate da norme specifiche “ 50 Capo V Inagibilità degli immobili 123. Immobili inagibili “ 50 TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICO O COMUNI
Capo V Inagibilità degli immobili
che “ 50 Capo V Inagibilità degli immobili 123. Immobili inagibili “ 50 TITOLO V DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICO O COMUNI 124. Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi esterni “ 51 125. Aggetti, sporgenze e aperture sul suolo pubblico “ 52 TITOLO VI EDILIZIA SOSTENIBILE Capo I Generalità 126. Introduzione “ 52 Capo II Valutazione di sostenibilità 5
Capo III Certificazione energetica
- Premessa “ 53
- Analisi del sito e progettazione integrata “ 53
- Valutazione delle prestazioni energetico – ambientali “ 53
- Quantificazione finale dell’intervento “ 54
- Modalità per l’ottenimento dell’incentivo urbanistico “ 54 Capo III Certificazione energetica
- Certificazione energetica “ 55
- Modalità per l’ottenimento della Certificazione energetica “ 55 Capo IV Incentivi
- Incentivi “ 56 TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
- Parametri urbanistici “ 56
Capo IV Incentivi
getica “ 55 Capo IV Incentivi 134. Incentivi “ 56 TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE 135. Parametri urbanistici “ 56 136. Servitù pubbliche “ 56 137. Sanzioni per violazioni del regolamento edilizio “ 57 138. Pubblicazione ed entrata in vigore “ 57 ALLEGATI:
- Allegato A – Titoli abilitativi, procedimenti, adempimenti
- Allegato B – Modulistica tecnica: edilizia sostenibile 6
Art. 1. Il Regolamento edilizio: finalità, oggetto e limiti
Titolo I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE Capo I N ORME G ENERALI Art. 1. Il Regolamento edilizio: finalità, oggetto e limiti 1 Il Comune esercita nel Regolamento edilizio la potestà regolamentare attribuitagli dalla legge in materia edilizia e, nel rispetto dei principi legislativi che costituiscono limite inderogabile per l’autonomia comunale, persegue obiettivi di tutela del patrimonio edilizio di valore storico culturale, di tutela
derogabile per l’autonomia comunale, persegue obiettivi di tutela del patrimonio edilizio di valore storico culturale, di tutela dell’ambiente e del paesaggio, di promozione e incentivazione della qualità e salubrità edilizia e di contenimento dei consumi energetici, di fruibilità degli edifici e degli spazi aperti da parte di tutti i cittadini, compresi quelli con disabilità. 2 Le attività comportanti trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale sono soggette alle
Art. 2. - Principi
elli con disabilità. 2 Le attività comportanti trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale sono soggette alle norme e prescrizioni del Regolamento edilizio. Restano ferme e prevalenti le disposizioni contenute nelle norme tecniche d’attuazione del PRG, se di diverso contenuto, nonché le disposizioni di legge e le norme regolamentari emanate dalla Regione Umbria. Art. 2. - Principi
- L’attività amministrativa del Comune nelle materie oggetto del presente Regolamento è improntata ai
Art. 2. - Principi
mbria. Art. 2. - Principi
- L’attività amministrativa del Comune nelle materie oggetto del presente Regolamento è improntata ai principi di:
- sussidiarietà ed integrazione delle attività pubbliche e private;
- valorizzazione delle competenze e delle professionalità pubbliche e private;
- semplificazione ed economicità dell’azione amministrativa;
- valorizzazione dell’autocertificazione quale strumento privilegiato dell’azione amministrativa;
Art. 3. Funzioni e Competenze
tà dell’azione amministrativa;
- valorizzazione dell’autocertificazione quale strumento privilegiato dell’azione amministrativa;
- distinzione delle competenze tra attività di indirizzo politico ed attività amministrativa di attuazione. Art. 3. Funzioni e Competenze 1 Il Comune, nel rispetto della legge e dei principi sopra enunciati, esercita le seguenti funzioni in materia edilizia:
- emana gli atti a contenuto regolamentare e generale;
ncipi sopra enunciati, esercita le seguenti funzioni in materia edilizia:
- emana gli atti a contenuto regolamentare e generale;
- adotta i provvedimenti e gli atti amministrativi in materia e vigila sulla conformità delle attività di trasformazione del territorio alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti;
- garantisce la qualità architettonica e la tutela del paesaggio mediante l’istituzione della Commissione di cui all’articolo 6;
- garantisce la qualità architettonica e la tutela del paesaggio mediante l’istituzione della Commissione di cui all’articolo 6;
- compie attività di monitoraggio e di aggiornamento delle norme locali anche avvalendosi dell’Osservatorio sulle norme edilizie di cui all’articolo 4;
- garantisce la divulgazione delle informazioni ai cittadini ed alle categorie economiche e professionali secondo quanto previsto all’articolo 5;
- partecipa al sistema di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei cantieri edili.
li secondo quanto previsto all’articolo 5;
- partecipa al sistema di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei cantieri edili. 2 Ferme restando le attribuzioni di cui all’articolo 107 del d.lgs. 267/2000, competono al dirigente tutti gli aspetti di carattere organizzativo e gestionali, la modulistica, la gestione dell’informazione. 7
Art. 4. Organismi consultivi
Art. 4. Organismi consultivi
- Ai fini della valutazione dei progetti che interessano edifici ed aree aventi interesse storico, architettonico, culturale o ambientale in base alla legge e agli strumenti urbanistici e della valutazione della qualità architettonica ed urbanistica degli interventi di principale consistenza, il Comune si avvale del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio di cui al Capo II.
e consistenza, il Comune si avvale del parere della Commissione per la qualità architettonica ed il Paesaggio di cui al Capo II. 2. Al fine di monitorare l’efficacia delle norme comunali in materia edilizia ed urbanistica e di garantirne un periodico aggiornamento è costituito l’Osservatorio sulle norme edilizie, composto dai dirigenti comunali competenti nella materia del governo del territorio e da rappresentanti delle categorie professionali ed
dai dirigenti comunali competenti nella materia del governo del territorio e da rappresentanti delle categorie professionali ed imprenditoriali operanti nel settore edilizio, delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative e delle associazioni ambientaliste di carattere nazionale aventi rappresentanza locale. Compete inoltre all’Osservatorio di monitorare l’efficacia delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni
Art. 5. - Attività informativa
le. Compete inoltre all’Osservatorio di monitorare l’efficacia delle norme in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni nei luoghi di lavoro e di proporre al Consiglio comunale l’adozione di misure ed iniziative in materia. L’attività dei componenti esterni non determina oneri a carico del Comune. Con atto di Giunta comunale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio. Art. 5. - Attività informativa
- Il Comune promuove l’attività informativa garantendo:
Art. 5. - Attività informativa
lità di funzionamento dell’Osservatorio. Art. 5. - Attività informativa
- Il Comune promuove l’attività informativa garantendo:
- l’accesso alla normativa urbanistica ed edilizia nonché alle disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni nei cantieri edili mediante la costituzione, la gestione e l’aggiornamento di un apposito sito internet;
- la diffusione, presso ordini e collegi professionali e categorie d’imprese, del contenuto di provvedimenti a contenuto generale approvati dal Comune;
ordini e collegi professionali e categorie d’imprese, del contenuto di provvedimenti a contenuto generale approvati dal Comune;
- la pubblicazione, presso appositi spazi accessibili dall’utenza interessata, di avvisi circa nuove disposizioni comunali di contenuto generale con particolare riferimento a quelle inerenti le procedure;
- la distribuzione della modulistica per adempimenti dell’utenza anche mediante divulgazione telematica.
Art. 6. Istituzione.
inerenti le procedure;
- la distribuzione della modulistica per adempimenti dell’utenza anche mediante divulgazione telematica.
- Il Comune garantisce altresì informazioni sullo stato di singoli procedimenti nonché l’accesso agli atti depositati secondo quanto previsto dalla l. 241/90 e s.m.i. e dai regolamenti comunali in materia. Capo II LA C OMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 6. Istituzione.
Art. 6. Istituzione.
dai regolamenti comunali in materia. Capo II LA C OMMISSIONE PER LA QUALITA’ ARCHITETTONICA E IL PAESAGGIO Art. 6. Istituzione.
- Ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 1/2004 è istituita la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio quale organo consultivo del Comune cui spetta l’emanazione di pareri in merito agli interventi che interessano beni aventi pregio paesaggistico, naturalistico-ambientale o interesse storico, architettonico e
Art. 7. - Composizione, nomina e durata
agli interventi che interessano beni aventi pregio paesaggistico, naturalistico-ambientale o interesse storico, architettonico e culturale, nonché in merito ai progetti relativi a piani urbanistici attuativi e ad interventi edilizi di particolare rilevanza, di cui al successivo articolo 9. 2. La composizione, le modalità di nomina, le competenze ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati dalle norme del presente Capo. Art. 7. - Composizione, nomina e durata
Art. 7. - Composizione, nomina e durata
e ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati dalle norme del presente Capo. Art. 7. - Composizione, nomina e durata
- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, quale organo a carattere tecnico i cui componenti devono possedere un’elevata competenza e specializzazione, al fine di perseguire l’obiettivo fondamentale della qualità architettonica e urbanistica degli interventi, è composta:
- dal Sindaco o suo delegato, con funzione di Presidente senza diritto di voto;
nica e urbanistica degli interventi, è composta:
- dal Sindaco o suo delegato, con funzione di Presidente senza diritto di voto;
- dal dirigente di massima posizione competente nella materia della gestione del territorio, o suo delegato; 8
- da due esperti in materia di beni ambientali e architettonici iscritti nell’elenco regionale di cui all’art. 12 della l.r. 1/2004, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nominati dal Consiglio comunale;
- da un geologo, da un ingegnere, da un architetto, da un agronomo e da un geometra scelti, in base ad elenchi proposti dai rispettivi ordini e collegi professionali, dal Consiglio comunale su proposta della
etra scelti, in base ad elenchi proposti dai rispettivi ordini e collegi professionali, dal Consiglio comunale su proposta della Giunta comunale. Ogni elenco contiene almeno tre nominativi, rappresentativi di entrambi i sessi, ed è corredato da curriculum relativo a ciascun soggetto segnalato da cui risulti il possesso di elevata specializzazione in materia di urbanistica, storia dell’architettura, beni culturali e restauro, paesaggio e ambiente.
i elevata specializzazione in materia di urbanistica, storia dell’architettura, beni culturali e restauro, paesaggio e ambiente. 2. Il Consiglio comunale effettua, con le modalità sopra indicate, le nomine di sua competenza entro 60 giorni dalla sua prima seduta provvedendo contestualmente:
- alla individuazione del membro esperto in materia di beni ambientali e architettonici che svolgerà la funzione di Vicepresidente;
lla individuazione del membro esperto in materia di beni ambientali e architettonici che svolgerà la funzione di Vicepresidente;
- alla nomina di un ulteriore geologo con funzioni di supplente; questi partecipa alle riunioni in caso di assenza del membro geologo effettivo.
- Qualora le designazioni da parte degli ordini e collegi professionali non vengano comunicate entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio comunale provvede direttamente, su proposta della Giunta comunale,
gano comunicate entro 30 giorni dalla richiesta, il Consiglio comunale provvede direttamente, su proposta della Giunta comunale, individuando i componenti fra le relative categorie. 4. All’atto di nomina di ciascun soggetto esterno è allegato il relativo curriculum da cui risulta il possesso dei requisiti di cui al primo comma. 5. La Commissione resta in carica per 30 mesi dalla nomina e comunque non oltre il mandato amministrativo
di cui al primo comma. 5. La Commissione resta in carica per 30 mesi dalla nomina e comunque non oltre il mandato amministrativo e prosegue la sua attività sino alla nomina della nuova Commissione. I componenti esterni non possono essere confermati più di una volta consecutivamente. 6. Il Consiglio comunale con l’atto di nomina stabilisce il gettone di presenza da attribuire ai membri esterni in misura non superiore a quella prevista per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute del Consiglio.
Art. 8. - Decadenza
mbri esterni in misura non superiore a quella prevista per la partecipazione dei consiglieri comunali alle sedute del Consiglio. Art. 8. - Decadenza
- I componenti esterni decadono dalla carica quando risultano assenti senza giustificato motivo a due sedute consecutive. I due membri esperti in materia ambientale, nonché il membro geologo effettivo ed il supplente decadono dalla carica ove l’assenza ingiustificata sia contemporanea.
entale, nonché il membro geologo effettivo ed il supplente decadono dalla carica ove l’assenza ingiustificata sia contemporanea. 2. In caso di decadenza di singoli componenti esterni ai sensi del comma precedente, oppure di cessazione dalla carica per dimissioni o impedimento permanente, il Consiglio comunale provvede alla nomina dei nuovi commissari entro i successivi 30 giorni. 3. La Commissione che, senza giustificato motivo, non provvede all’esame dei progetti nei termini stabiliti dal
Art. 9. – Competenze
ssivi 30 giorni. 3. La Commissione che, senza giustificato motivo, non provvede all’esame dei progetti nei termini stabiliti dal successivo articolo 10 può essere dichiarata, su proposta della Giunta comunale, decaduta dal Consiglio comunale che dispone, nel termine di cui al comma precedente, la nomina dei nuovi commissari di sua competenza. Art. 9. – Competenze
- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime parere in merito agli aspetti compositivi
- – Competenze
- La Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio esprime parere in merito agli aspetti compositivi e architettonici e all’inserimento nel contesto urbano, rurale, paesaggistico-ambientale relativamente: a) agli interventi che interessano:
- i siti di interesse naturalistico, le aree di particolare interesse naturalistico ambientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della l.r. 27/2000;
mbientale, nonché quelle di interesse geologico e le singolarità geologiche di cui agli articoli 13, 14 e 16 della l.r. 27/2000;
- le aree contigue di cui all’articolo 17, comma 3, della l.r. 27/2000;
- i centri storici, gli elementi del paesaggio antico, l’edificato civile di particolare rilievo architettonico e paesistico indicati all’art. 29 della l.r. 27/2000; 9
- gli edifici di pregio architettonico o d’interesse tipologico individuati dal PRG come beni culturali sparsi ai sensi delle norme regionali; b) alla adozione da parte del Comune dei provvedimenti, sia autorizzatori che sanzionatori, concernenti immobili ed aree soggette a tutela ai sensi della parte terza del d. lgs. 42/2004; c) ai progetti di piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, privata o mista; d) ai progetti di costruzione di edifici aventi altezza fuori terra superiore a ml 6,50;
i iniziativa pubblica, privata o mista; d) ai progetti di costruzione di edifici aventi altezza fuori terra superiore a ml 6,50; e) ai progetti di trasformazione morfologica con costruzione di opere di sostegno con altezza superiore a ml 4,00; f) ai progetti di installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazioni; g) ai progetti delle opere pubbliche comunali.
impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazioni; g) ai progetti delle opere pubbliche comunali. 2. Compete inoltre alla Commissione la formulazione dei pareri di cui all’articolo 37 della l.r. 11/2005. 3. Sono comunque esclusi dal parere della Commissione:
i progetti di cui alle lettere d) ed e) qualora siano relativi ad interventi specificatamente disciplinati da piani urbanistici mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle
pecificatamente disciplinati da piani urbanistici mediante precise disposizioni relative alla consistenza planovolumetrica, alle caratteristiche tipologiche, costruttive e di destinazione d’uso, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal Consiglio Comunale in sede di approvazione degli stessi piani, oppure sia stata accertata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2004n in sede di successiva
ione degli stessi piani, oppure sia stata accertata ai sensi dell’articolo 20, comma 2, della l.r. 1/2004n in sede di successiva ricognizione o, in mancanza di questa, sia stata asseverata nei modi previsti dalla stessa legge; gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro e risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici ferme
statico e di restauro e risanamento conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici ferme restando, relativamente agli immobili soggetti ai vincoli di cui alla parte terza del d.lgs. 42/2004, le condizioni di cui all’art. 149 dello stesso decreto; gli interventi in contrasto con le prescrizioni edilizie ed urbanistiche approvate o adottate; le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di permessi a costruire nonché i provvedimenti di annullamento
che approvate o adottate; le istanze aventi ad oggetto il rinnovo di permessi a costruire nonché i provvedimenti di annullamento e dichiarazione di decadenza di essi. 4. La Commissione esprime inoltre, a richiesta dell’interessato, indicazioni per il raggiungimento della qualità su progetti di massima composti da elaborati tecnici rappresentativi delle soluzioni proposte dal punto di vista architettonico-edilizio, dei materiali prescelti, dell’inserimento nel contesto ambientale, nonché da
roposte dal punto di vista architettonico-edilizio, dei materiali prescelti, dell’inserimento nel contesto ambientale, nonché da idonea documentazione fotografica e da relazione descrittiva. Le indicazioni espresse sul progetto di massima non pregiudicano gli accertamenti e le valutazioni in merito alla conformità normativa da compiere in sede di esame del progetto definitivo e le conseguenti determinazioni, né pregiudicano il parere della Commissione in merito ad esso.
di esame del progetto definitivo e le conseguenti determinazioni, né pregiudicano il parere della Commissione in merito ad esso. 5. La Commissione, ove sia necessario per la formulazione di pareri relativi a piani urbanistici attuativi, a progetti di particolare rilevanza paesaggistica o ad interventi di recupero di beni soggetti a particolare tutela di cui al successivo Titolo III°, può richiedere l’integrazione dei documenti di progetto con rendering o
i a particolare tutela di cui al successivo Titolo III°, può richiedere l’integrazione dei documenti di progetto con rendering o simulazioni grafiche e/o fotografiche o plastici, atti a simulare l’intervento proposto con il contesto circostante, particolari costruttivi o decorativi in adeguata scala, documentazione fotografica o disegni suppletivi. 6. In relazione a progetti relativi ad edifici di particolare interesse architettonico, siano essi esistenti che di
suppletivi. 6. In relazione a progetti relativi ad edifici di particolare interesse architettonico, siano essi esistenti che di nuova costruzione, la Commissione può prescrivere che a fine lavori venga apposta, in corrispondenza dell’ingresso, una targa contenente elementi di riconoscibilità dell’intervento, quali anno di costruzione e/o ristrutturazione, nominativo del progettista e/o del costruttore. 7. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento denominato
del progettista e/o del costruttore. 7. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento denominato “Dichiarazione di indirizzi”, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione degli aspetti compositivi e formali dei progetti sottoposti al suo esame. Tale documento e i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati presso lo Sportello unico e comunicati agli ordini e collegi professionali.
nto e i suoi eventuali aggiornamenti sono pubblicati presso lo Sportello unico e comunicati agli ordini e collegi professionali. 8. Il parere espresso in merito ai progetti ed interventi di cui ai commi primo e secondo è obbligatorio ai fini del provvedimento finale. Il dirigente o l’organo comunale competente alla adozione del provvedimento finale non può discostarsi dal parere della Commissione se non indicandone la motivazione nello stesso provvedimento finale. 10
Art. 10. – Funzionamento
Art. 10. – Funzionamento
- Il Sindaco, o suo delegato, entro 5 giorni dalla nomina della Commissione convoca la prima riunione da tenersi entro i successivi 10 giorni.
- La Commissione si riunisce in via ordinaria almeno una volta alla settimana in giorno ed orario fissati in via definitiva all’atto di insediamento e in via straordinaria ogni volta il Presidente lo ritenga opportuno.
- In caso di seduta ordinaria non è necessario alcun atto formale di convocazione; in caso di seduta
ente lo ritenga opportuno. 3. In caso di seduta ordinaria non è necessario alcun atto formale di convocazione; in caso di seduta straordinaria la convocazione avviene, anche telefonicamente, con almeno ventiquattro ore di preavviso. 4. Le riunioni sono valide con la partecipazione di almeno quattro componenti, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, di almeno un membro esperto in materia ambientale e, in caso di parere di cui all’articolo 37 della l.r. 11/2005 del geologo, effettivo o supplente.
esperto in materia ambientale e, in caso di parere di cui all’articolo 37 della l.r. 11/2005 del geologo, effettivo o supplente. 5. E’ valido il parere espresso a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità dei voti favorevoli e contrari, prevale il voto del Vicepresidente o, in sua assenza, dell’ulteriore membro esperto in materia di beni ambientali e architettonici. Le votazioni avvengono con il sistema del voto palese. Non è consentita l’astensione dal voto.
beni ambientali e architettonici. Le votazioni avvengono con il sistema del voto palese. Non è consentita l’astensione dal voto. 6. I componenti non possono presenziare all’esame e alla votazione dei progetti da essi elaborati o all’esecuzione dei quali siano comunque interessati. 7. Ove sia necessario per la valutazione di particolari aspetti progettuali e su richiesta assunta a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, il Presidente ha facoltà di convocare rappresentanti di specifiche
assunta a maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, il Presidente ha facoltà di convocare rappresentanti di specifiche categorie o esperti in materie proprie di competenze non presenti all’interno della Commissione. Gli stessi partecipano alla riunione senza diritto di voto. Per la partecipazione è attribuito il gettone di presenza di cui al comma 6 dell’articolo 7. 8. Il Presidente ha facoltà, anche su specifica richiesta degli interessati, di ammettere la presenza alle adunanze
’articolo 7. 8. Il Presidente ha facoltà, anche su specifica richiesta degli interessati, di ammettere la presenza alle adunanze dei titolari dell’istanza e/o dei progettisti dell’intervento i quali, comunque, debbono allontanarsi prima della formulazione del parere. 9. La Commissione valuta i progetti secondo l’iscrizione all’ordine del giorno ed esprime: a) parere favorevole; b) parere favorevole con prescrizioni; c) parere contrario.
l’iscrizione all’ordine del giorno ed esprime: a) parere favorevole; b) parere favorevole con prescrizioni; c) parere contrario. 10. I pareri contrari, i pareri favorevoli con prescrizioni nonché qualsiasi parere reso in merito ad interventi eseguiti o da eseguire in zone vincolate ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004, sono sempre motivati. 11. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla iscrizione all’ordine del giorno; qualora la Commissione debba
o sempre motivati. 11. Il parere è espresso entro 30 giorni dalla iscrizione all’ordine del giorno; qualora la Commissione debba richiedere informazioni o documentazioni integrative il termine ricomincia a decorrere dalla ricezione delle stesse. Decorso inutilmente tale termine il Responsabile del procedimento redige relazione scritta al Sindaco in merito al mancato rispetto del termine. 12. E’ escluso il riesame da parte della Commissione dei progetti sui quali è stato già espresso il parere se non
o del termine. 12. E’ escluso il riesame da parte della Commissione dei progetti sui quali è stato già espresso il parere se non per considerare, a richiesta motivata degli interessati o del responsabile del procedimento o del dirigente competente, elementi nuovi o non apprezzati in sede di primo esame. In tal caso il nuovo parere, ove diverso dal precedente, è adeguatamente motivato. 13. La Commissione può eseguire sopralluoghi quando ciò sia ritenuto necessario per la valutazione del
è adeguatamente motivato. 13. La Commissione può eseguire sopralluoghi quando ciò sia ritenuto necessario per la valutazione del progetto e per la formulazione del parere. 14. Delle riunioni della Commissione viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente, o dal Vicepresidente che ne ha assunto le funzioni, e dal Segretario. Il verbale contiene: la data, l’ora ed il luogo della riunione;-
i nominativi dei membri presenti e le eventuali variazioni intervenute nel corso della seduta;
ed il luogo della riunione;-
i nominativi dei membri presenti e le eventuali variazioni intervenute nel corso della seduta; i progetti e gli atti esaminati; 11
l’esercizio delle facoltà di cui ai commi 7, 8 e 13, nonché l’allontanamento del membro interessato di cui al comma 6; il numero dei voti favorevoli e contrari; l’indicazione nominativa dei componenti che hanno espresso voto contrario nonché i motivi del dissenso; l’esito del parere con la specificazione se è espresso a maggioranza o all’unanimità; la motivazione della determinazione negativa e di quella condizionata ed i criteri di rielaborazione del progetto, ove formulati.
a motivazione della determinazione negativa e di quella condizionata ed i criteri di rielaborazione del progetto, ove formulati. 15. Il parere espresso è riportato, a cura del segretario, negli atti istruttori della domanda esaminata. 16. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente individuato dal dirigente competente. I progetti sono illustrati dal responsabile del procedimento, o suo incaricato.
Art. 11. Ambito di applicazione
dipendente individuato dal dirigente competente. I progetti sono illustrati dal responsabile del procedimento, o suo incaricato. 17. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico mediante appositi elenchi pubblicati per 15 giorni sia in forma cartacea presso lo Sportello Unico, sia in forma elettronica nel sito Web del Comune. Titolo II ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE Capo I D ISPOSIZIONI GENERALI Art. 11. Ambito di applicazione
Art. 11. Ambito di applicazione
Comune. Titolo II ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ED AREE SCOPERTE Capo I D ISPOSIZIONI GENERALI Art. 11. Ambito di applicazione
- Sono soggette alle prescrizioni di cui al presente Titolo le opere che determinano l’aspetto esteriore degli edifici di nuova costruzione, degli edifici esistenti limitatamente alle parti da recuperare, sostituire o integrare, nonché delle aree scoperte di loro pertinenza.
edifici esistenti limitatamente alle parti da recuperare, sostituire o integrare, nonché delle aree scoperte di loro pertinenza. 2. Per gli immobili sottoposti a particolare tutela di cui all’articolo 37, si applicano le ulteriori disposizioni di cui al Titolo III° e, relativamente agli interventi nelle zone agricole sottoposte a vincolo ambientale- paesaggistico, quelle di cui al Capo III di questo Titolo.
agli interventi nelle zone agricole sottoposte a vincolo ambientale- paesaggistico, quelle di cui al Capo III di questo Titolo. 3. Sono fatte salve le prescrizioni e le modalità esecutive stabilite, in relazione alla zona di intervento, dalle norme di attuazione del PRG, dagli strumenti urbanistici attuativi, nonché dalle norme statali e regionali ed in particolare quelle relative agli interventi nelle zone agricole di cui all’articolo 33 della l.r. 11/2005 o da specifiche normative di settore.
Art. 12. Verifiche di conformità e deroghe
lle relative agli interventi nelle zone agricole di cui all’articolo 33 della l.r. 11/2005 o da specifiche normative di settore. Art. 12. Verifiche di conformità e deroghe
- Per gli interventi soggetti a procedura di denuncia di inizio attività ovvero oggetto di procedimento edilizio abbreviato, la conformità alle norme di cui al presente Titolo è verificata ed asseverata dal professionista abilitato con la relazione prodotta a corredo rispettivamente della denuncia o della domanda di rilascio di
a dal professionista abilitato con la relazione prodotta a corredo rispettivamente della denuncia o della domanda di rilascio di permesso a costruire. 2. La possibilità di deroga, ove prevista dalle norme di cui al presente Titolo, è subordinata al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. 12
Art. 13. Opere di finitura delle nuove costruzioni
Capo II O PERE DI FINITURA ED ACCESSORIE E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI Art. 13. Opere di finitura delle nuove costruzioni
- Gli edifici di nuova costruzione, o che abbiano origine dalla ricostruzione o dalla completa ristrutturazione di edifici preesistenti, devono avere aspetto e qualità architettoniche adeguate al contesto in cui sono inseriti.
- I relativi progetti dovranno pertanto contenere una puntuale rappresentazione delle opere di finitura e degli
Art. 14. Gronde e scarichi pluviali
sono inseriti. 2. I relativi progetti dovranno pertanto contenere una puntuale rappresentazione delle opere di finitura e degli elementi accessori che concorrono a determinare l’aspetto esteriore degli edifici, dei relativi annessi e delle aree di pertinenza; a tal fine gli elaborati dovranno essere redatti nell’osservanza delle prescrizioni di cui all’allegato A. Art. 14. Gronde e scarichi pluviali
- Nelle zone urbane, per evitare stillicidi sullo spazio pubblico, le acque meteoriche provenienti dalle
de e scarichi pluviali
- Nelle zone urbane, per evitare stillicidi sullo spazio pubblico, le acque meteoriche provenienti dalle coperture piane o inclinate devono essere raccolte e convogliate, mediante appositi canali e discendenti in rame ad opportune canalizzazioni, anche in coerenza con quanto previsto al successivo articolo 96.
- La parte terminale dei discendenti, fino all’altezza di ml. 1,50, è incassata nella muratura oppure realizzata
Art. 15. - Condutture, canne fumarie e comignoli
o articolo 96. 2. La parte terminale dei discendenti, fino all’altezza di ml. 1,50, è incassata nella muratura oppure realizzata in ghisa o altro materiale idoneo a garantire un’adeguata protezione. 3. I balconi, i davanzali, le cornici e le altre superfici in aggetto orizzontale atte a ricevere acqua piovana devono essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza. Art. 15. - Condutture, canne fumarie e comignoli
Art. 15. - Condutture, canne fumarie e comignoli
evere acqua piovana devono essere munite di gocciolatoi con opportuna pendenza. Art. 15. - Condutture, canne fumarie e comignoli
- Le canne fumarie e le condutture in genere debbono essere collocate preferibilmente in appositi vani e cavedi all’interno delle murature dell’edificio.
- Qualora negli edifici esistenti ciò non sia possibile detti elementi possono essere posizionati lungo i prospetti secondari, oppure all’interno di chiostrine o cortili purchè foderati in muratura intonacata e
ere posizionati lungo i prospetti secondari, oppure all’interno di chiostrine o cortili purchè foderati in muratura intonacata e tinteggiata nello stesso colore del paramento, oppure rivestiti in rame o altro materiale tinteggiato dello stesso colore del paramento. Dovranno in ogni caso rimanere interni alle murature i gomiti, le imbrache e i raccordi orizzontali o inclinati. Eventuali diverse soluzioni, adeguatamente motivate, sono sottoposte al
Art. 16. – Impianti tecnologici.
omiti, le imbrache e i raccordi orizzontali o inclinati. Eventuali diverse soluzioni, adeguatamente motivate, sono sottoposte al parere della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. 3. I comignoli o i semplici esalatori sulle coperture debbono essere preferibilmente accorpati fra di loro, collocati in modo ordinato sui piani di copertura nonché realizzati con materiali coerenti con quelli dell’edificio ed omogenei nelle loro forme. Art. 16. – Impianti tecnologici.
Art. 16. – Impianti tecnologici.
nonché realizzati con materiali coerenti con quelli dell’edificio ed omogenei nelle loro forme. Art. 16. – Impianti tecnologici.
- Non è consentita l’installazione di caldaie, pompe di calore, motocondensanti ed altri impianti tecnologici tradizionali, nonché di pannelli solari termici, fotovoltaici e/o impianti innovativi all’esterno dei paramenti murari principali degli edifici o comunque prospicienti spazi pubblici.
- Tali impianti possono essere collocati:
ramenti murari principali degli edifici o comunque prospicienti spazi pubblici. 2. Tali impianti possono essere collocati:
sulle coperture a falde inclinate degli edifici qualora queste presentino parti idonee ad accogliere detti impianti senza che emergano dal profilo complessivo delle coperture; sulle coperture in piano di edifici qualora gli impianti vengano posizionati in arretramento rispetto al filo della facciata in modo da non essere visibili dal basso e vengano, con esclusione dei pannelli
in arretramento rispetto al filo della facciata in modo da non essere visibili dal basso e vengano, con esclusione dei pannelli solari, schermati con appositi manufatti (in muratura o in metallo) aventi dimensioni strettamente necessarie a contenerli e tinteggiati in colore armonizzato a quello dell’edificio; all’interno di chiostrine, cortili interni oppure su facciate secondarie dell’edificio o comunque su pareti non visibili da spazi pubblici; 13
- su terrazze, balconi e logge purché adeguatamente schermati o posizionati a terra.
- Eventuali progetti innovativi che prevedano soluzioni integrate sotto gli aspetti architettonici, tecnologici ed impiantistici, nonché i progetti per l’installazione di impianti in deroga alle norme del presente articolo relative alla collocazione sono sottoposti alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio.
Art. 17. – Cavi e condutture di impianti tecnologici
olo relative alla collocazione sono sottoposti alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. 4. Relativamente alle antenne e parabole televisive valgono le disposizioni dell’articolo 19. Art. 17. – Cavi e condutture di impianti tecnologici
- Negli edifici di nuova costruzione i cavi e le condutture degli impianti tecnologici sono posti interrati, sottotraccia oppure in opportuni cavedi in accordo con gli enti gestori dei servizi.
impianti tecnologici sono posti interrati, sottotraccia oppure in opportuni cavedi in accordo con gli enti gestori dei servizi. 2. Per gli edifici esistenti interessati da interventi su intere facciate prospicienti spazi pubblici è comunque prescritto il riordino di cavi e condutture in vista; in particolare, i cavi elettrici devono essere disposti lungo linee verticali in corrispondenza dei limiti della facciata o in prossimità dei discendenti pluviali, oppure
sere disposti lungo linee verticali in corrispondenza dei limiti della facciata o in prossimità dei discendenti pluviali, oppure lungo linee orizzontali al di sopra di eventuali fasce marcapiano e/o interrate nel caso in cui il Comune preveda il rifacimento delle strade o il privato realizzi lungo il proprio fronte stradale opere infrastrutturali. Le condutture di acqua, gas e simili debbono essere tinteggiate dello stesso colore della facciata, oppure
ere infrastrutturali. Le condutture di acqua, gas e simili debbono essere tinteggiate dello stesso colore della facciata, oppure protette da carter metallico verniciato in armonia con i colori della facciata, oppure in lamiera di rame, e sono posizionate preferibilmente su facciate interne o laterali rispettando comunque l’ordito architettonico delle facciate e limitando il più possibile le alterazioni.
Art. 18. - Contatori.
iate interne o laterali rispettando comunque l’ordito architettonico delle facciate e limitando il più possibile le alterazioni. 3. La Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio può prescrivere nel caso di interventi che interessino intere facciate di immobili vincolati ai sensi della parte seconda del d.lgs. 42/2004, l’eliminazione totale di cavi e condutture presenti con le modalità di cui al primo comma. Art. 18. - Contatori.
Art. 18. - Contatori.
d.lgs. 42/2004, l’eliminazione totale di cavi e condutture presenti con le modalità di cui al primo comma. Art. 18. - Contatori.
- I contatori dei servizi pubblici sono installati in modo tale da non comportare alterazione di facciate compiutamente definite, né di membrature, aperture, o di elementi architettonici o decorativi.
- In particolare nei nuovi edifici ed in quelli esistenti i contatori debbono essere inseriti nelle opere che
ici o decorativi. 2. In particolare nei nuovi edifici ed in quelli esistenti i contatori debbono essere inseriti nelle opere che delimitano la proprietà (recinzione ovvero, se non presente, parete perimetrale dell’edificio e/o appositi vani) in nicchie compartimentate, delle dimensioni strettamente necessarie allo scopo, adiacenti fra di loro e dotate di propria ed idonea sportellatura a filo facciata. Nel caso di installazione di impianti tecnologici ed
ti fra di loro e dotate di propria ed idonea sportellatura a filo facciata. Nel caso di installazione di impianti tecnologici ed innovativi gli spazi per i contatori dovranno essere opportunamente maggiorati. 3. Qualora negli edifici esistenti di cui al Titolo III° le modalità di cui al precedente comma non siano attuabili, i contatori potranno essere installati all’interno di androni o locali comuni garantendo il rispetto di
Art. 19. - Antenne e parabole televisive.
mma non siano attuabili, i contatori potranno essere installati all’interno di androni o locali comuni garantendo il rispetto di specifiche normative di sicurezza. Per gli stessi edifici le sportellature di contatori esterni debbono essere realizzate in rame o altro materiale indicato dal Comune. Art. 19. - Antenne e parabole televisive.
- In tutti gli edifici i nuovi impianti per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sia satellitari che
le televisive.
- In tutti gli edifici i nuovi impianti per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, sia satellitari che terrestri, sono centralizzati. In caso di più corpi scala la centralizzazione è riferita a ciascuno di essi.
- Per gli edifici esistenti la centralizzazione dell’impianto è obbligatoria nel caso di interventi che prevedano il rifacimento del tetto o dell’impianto elettrico delle parti comuni, nonché qualora risultino comunque
nterventi che prevedano il rifacimento del tetto o dell’impianto elettrico delle parti comuni, nonché qualora risultino comunque presenti un numero di antenne individuali pari o superiore ad un terzo del numero di unità immobiliari esistenti. 3. Per ogni edificio o corpo scale possono essere installate più antenne, non più di una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in una unica zona della copertura. 14
- L’antenna parabolica possiede i seguenti requisiti:
dimensioni quanto più possibili ridotte e comunque non superiori a 120 centimetri di diametro; colorazione degli stessi toni del manto di copertura, o di eventuale altra superficie ad essa retrostante (“colore su colore”) con esclusione di scritte, compresi logotipi del costruttore o del rivenditore; i convertitori ed i relativi supporti potranno mantenere la zincatura originale e se colorati dovranno avere la stessa colorazione della parabola;
i relativi supporti potranno mantenere la zincatura originale e se colorati dovranno avere la stessa colorazione della parabola; collocazione sulla copertura dell’edificio ad una distanza dal filo di gronda e dal filo del tetto tale da non renderla visibile dal piano stradale né sporgente oltre il punto più alto del tetto stesso; cavi di collegamento non visibili dall’esterno dell’edificio e, se fissati alle pareti esterne, inseriti in
to del tetto stesso; cavi di collegamento non visibili dall’esterno dell’edificio e, se fissati alle pareti esterne, inseriti in apposite canalizzazioni schermate da grondaie e cornicioni esistenti. E’ comunque vietata nel caso di centralizzazione obbligatoria dell’impianto, la posa di cavi esterni. Queste disposizioni si applicano anche alle antenne tradizionali. 5. Ferma restando la prescrizione di cui al precedente secondo comma, negli edifici esistenti l’installazione di
e tradizionali. 5. Ferma restando la prescrizione di cui al precedente secondo comma, negli edifici esistenti l’installazione di antenne paraboliche individuali, destinate cioè a servire una soltanto delle unità immobiliari che compongono l’edificio, è ammessa soltanto nel caso di mancata approvazione da parte dell’assemblea del condominio, o da parte della maggioranza dei partecipanti alla comunione se questo non è costituito, della
te dell’assemblea del condominio, o da parte della maggioranza dei partecipanti alla comunione se questo non è costituito, della decisione di realizzare l’impianto centralizzato. In tal caso l’installazione avviene nel rispetto delle prescrizioni di cui al precedente quarto comma con esclusione, relativamente agli edifici diversi da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, della collocazione che può avvenire anche su terrazzi, balconi,
diversi da quelli di cui al Titolo III del presente regolamento, della collocazione che può avvenire anche su terrazzi, balconi, logge o cortili, purchè l’antenna venga posizionata a terra e visivamente schermata. L’antenna individuale è comunque immediatamente rimossa a seguito della realizzazione dell’impianto centralizzato. 6. E’ in ogni caso fatto divieto di installare antenne paraboliche in aderenza al filo esterno dei paramenti
anto centralizzato. 6. E’ in ogni caso fatto divieto di installare antenne paraboliche in aderenza al filo esterno dei paramenti murari dell’edificio, all’esterno dei balconi, dei terrazzi che non siano di copertura, nonché al di sopra di camini, comignoli, torrette, belvedere, abbaini o simili, nonché in contrapposizione visiva ad edifici di interesse storico, artistico e monumentale. 7. Il proprietario dell’immobile al quale accede l’antenna di ricezione satellitare o terrestre è tenuto alla
ico e monumentale. 7. Il proprietario dell’immobile al quale accede l’antenna di ricezione satellitare o terrestre è tenuto alla rimozione non appena essa abbia cessato la sua funzione. Ove non sia possibile individuare tale immobile, sono tenuti alla rimozione il condominio dell’edificio oppure, ove esso non sia costituito, i proprietari delle unità immobiliari in esso presenti. In caso di mancata ottemperanza provvede d’ufficio il Comune con rivalsa delle spese.
Art. 20. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche
delle unità immobiliari in esso presenti. In caso di mancata ottemperanza provvede d’ufficio il Comune con rivalsa delle spese. Art. 20. Opere esterne di eliminazione delle barriere architettoniche
- Ogni intervento che interessi edifici esistenti deve conseguire l’obiettivo del superamento e della eliminazione delle barriere architettoniche per la parte interessata dai lavori.
- Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici
Art. 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti
a dai lavori. 2. Nuovi vani ascensori, rampe o altri manufatti finalizzati al superamento di barriere architettoniche in edifici esistenti, sono realizzati in modo da modificare il meno possibile l’aspetto esterno dell’edificio e con materiale di finitura identico o simile a quelli esistenti. Gli ascensori debbono essere installati preferibilmente nelle chiostrine, nelle nicchie e nelle rientranze, se esistenti, degli edifici. Art. 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti
Art. 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti
ostrine, nelle nicchie e nelle rientranze, se esistenti, degli edifici. Art. 21. Obbligo di manutenzione degli edifici esistenti
- I proprietari degli edifici che prospettano o sono comunque visibili da vie e spazi pubblici o di uso pubblico, sono tenuti a conservare in condizioni di integrità, decoro ed efficienza i paramenti murari, i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di copertura, le gronde, e in generale
i rivestimenti, le decorazioni architettoniche, nonché gli infissi, i serramenti, i manti di copertura, le gronde, e in generale tutti gli elementi accessori e di finitura che concorrono a definire l’aspetto esteriore degli edifici medesimi nonché le aree pertinenziali, provvedendo ai necessari interventi di manutenzione e restauro. 2. L’Amministrazione comunale può ingiungere ai proprietari degli edifici, e in caso di inottemperanza
manutenzione e restauro. 2. L’Amministrazione comunale può ingiungere ai proprietari degli edifici, e in caso di inottemperanza provvedere d’ufficio ponendo le spese a carico degli stessi, l’esecuzione delle opere necessarie ad eliminare soluzioni esteticamente deturpanti e condizioni di degrado tali da recare grave pregiudizio al decoro e alla pubblica incolumità. 15
Art. 22. Ambito di applicazione
Capo III I NTERVENTI NELLE ZONE AGRICOLE OGGETTO DI PARTICOLARE TUTELA Art. 22. Ambito di applicazione
- Le norme di cui al presente Capo si applicano, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 33 della l.r. 11/2005, agli interventi di nuova costruzione, ricostruzione o ampliamento, da realizzare nelle zone oggetto di particolare tutela panoramica o naturalistico-ambientale ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004.
Art. 23. Caratteri planivolumetrici e criteri d’inserimento nel contesto
re nelle zone oggetto di particolare tutela panoramica o naturalistico-ambientale ai sensi della parte terza del d.lgs. 42/2004. Relativamente agli stessi interventi si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al precedente Capo II°. 2. Per gli interventi di recupero degli immobili esistenti si applicano le norme del successivo Titolo III. Art. 23. Caratteri planivolumetrici e criteri d’inserimento nel contesto
Art. 23. Caratteri planivolumetrici e criteri d’inserimento nel contesto
stenti si applicano le norme del successivo Titolo III. Art. 23. Caratteri planivolumetrici e criteri d’inserimento nel contesto
- Gli edifici di nuova costruzione, destinati alla residenza come ad altre funzioni, dovranno essere organicamente articolati sia in pianta che in alzato, e disposti in modo da adattarsi quanto più possibile all’andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante. Non sono possibili riporti artificiosi.
all’andamento naturale del terreno ed ai caratteri morfologici del contesto circostante. Non sono possibili riporti artificiosi. 2. Ferma restando l’articolazione di cui sopra per il corpo di fabbrica principale o comunque destinato alla residenza, le altre funzioni proprie dell’insediamento agricolo anche in relazione alle particolari esigenze funzionali potranno essere ospitate in edifici annessi, addossati al corpo principale o disposti nei dintorni di questo.
sigenze funzionali potranno essere ospitate in edifici annessi, addossati al corpo principale o disposti nei dintorni di questo. 3. Sia per il corpo principale che per gli annessi è inoltre consentita la realizzazione di logge e porticati, nonché di tettoie ed altri vani accessori, addossati o incorporati nell’edificio principale. 4. La sistemazione e il consolidamento dei terreni in pendio è realizzata facendo prioritariamente ricorso a
dificio principale. 4. La sistemazione e il consolidamento dei terreni in pendio è realizzata facendo prioritariamente ricorso a tecniche naturalistiche come terre armate o muri grigliati alternati con inserti vegetali, sormontati da scarpate adeguatamente inclinate e piantumate a verde. 5. Ove necessarie, le opere di sostegno debbono essere realizzate con muri in pietrame di altezza contenuta nei limiti strettamente necessari ad assolvere la funzione di sostegno delle scarpate. Eventuali muri di cemento
tezza contenuta nei limiti strettamente necessari ad assolvere la funzione di sostegno delle scarpate. Eventuali muri di cemento devono essere rivestiti in pietra o in laterizio con relativa copertina, oppure finiti a faccia vista lavata o bocciardata fino a mettere in luce gli inerti del conglomerato, e comunque alternati ad inserti vegetali come descritto al comma precedente. 6. Soluzioni progettuali in deroga alle presenti norme, adeguatamente motivate, debbono essere sottoposte alla
Art. 24. Coperture
comma precedente. 6. Soluzioni progettuali in deroga alle presenti norme, adeguatamente motivate, debbono essere sottoposte alla valutazione ed al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio. Art. 24. Coperture
- Le coperture dovranno essere realizzate a falde inclinate raccordate al colmo, nelle tradizionali forme a capanna o a padiglione, con pendenze comprese fra il 25 e il 35 % e sporti di gronda non superiori a cm 60.
tradizionali forme a capanna o a padiglione, con pendenze comprese fra il 25 e il 35 % e sporti di gronda non superiori a cm 60. 2. Nel corpo destinato ad abitazione è consentita l’interruzione delle falde con abbaini, mansarde e terrazzini, per consentire l’illuminazione e l’agibilità dei vani sottotetto, senza che ciò costituisca altezza, purché la superficie massima non risulti nel complesso superiore al 40 % della superficie di ciascuna falda. Sono
uisca altezza, purché la superficie massima non risulti nel complesso superiore al 40 % della superficie di ciascuna falda. Sono consentite coperture piane a terrazzo solo al livello del primo piano e di eventuali piani interrati o seminterrati. 16
Art. 25. Opere e materiali di finitura
Art. 25. Opere e materiali di finitura
- Le strutture murarie del corpo destinato alla residenza dovranno essere realizzate in pietra, in mattoni a faccia vista, in pietra e mattoni o con paramento intonacato e tinteggiato con tinte a calce nella gamma delle terre.
- I manti di copertura dovranno essere in laterizio.
- Per gli immobili con destinazione non residenziale, per ciò che concerne i paramenti esterni, sono ammessi,
Art. 26. Ampliamento di edifici esistenti
ere in laterizio. 3. Per gli immobili con destinazione non residenziale, per ciò che concerne i paramenti esterni, sono ammessi, oltre a quanto previsto al primo comma, finiture intonacate o simili. Quanto ai manti di copertura sono vietati materiali riflettenti e traslucidi. Nel caso in cui il bene non sia di carattere tipologicamente rilevante, l’intervento ammesso seguirà i caratteri costruttivi dell’edificio esistente. Art. 26. Ampliamento di edifici esistenti
Art. 26. Ampliamento di edifici esistenti
levante, l’intervento ammesso seguirà i caratteri costruttivi dell’edificio esistente. Art. 26. Ampliamento di edifici esistenti
- Gli interventi di ampliamento, qualora riferiti agli gli edifici di pregio architettonico o d’interesse tipologico individuati dal PRG come beni culturali sparsi ai sensi delle norme regionali, dovranno assimilare i caratteri delle preesistenze, facendo riferimento ai contenuti del Titolo III. Capo IV D ISCIPLINA DELLE AREE SCOPERTE
Art. 27. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoper
imilare i caratteri delle preesistenze, facendo riferimento ai contenuti del Titolo III. Capo IV D ISCIPLINA DELLE AREE SCOPERTE Art. 27. Sistemazione e manutenzione delle aree inutilizzate e delle aree scoperte di pertinenza
- Tutte le aree situate a confine con spazi pubblici o di uso pubblico e le superfici scoperte di pertinenza degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro a cura del proprietario.
za degli edifici devono essere sistemate e mantenute nelle necessarie condizioni di pulizia e di decoro a cura del proprietario. 2. Ferma restando la normativa vigente in materia di rifiuti, il Comune può ingiungere al proprietario di provvedere alla manutenzione necessaria alle finalità di cui sopra e alla rimozione di eventuali materiali accumulati e, in caso d’inottemperanza, procedere d’ufficio a spese dello stesso.
sopra e alla rimozione di eventuali materiali accumulati e, in caso d’inottemperanza, procedere d’ufficio a spese dello stesso. 3. I progetti degli edifici di nuova costruzione o di ristrutturazione di interi edifici dovranno prevedere le pavimentazioni, le recinzioni, e le altre opere relative alla sistemazione delle aree suddette, uniformandosi alle disposizioni di cui ai successivi articoli, salvo diverse o più specifiche indicazioni dello strumento urbanistico in vigore nella zona.
Art. 28. Pavimentazioni
ioni di cui ai successivi articoli, salvo diverse o più specifiche indicazioni dello strumento urbanistico in vigore nella zona. Art. 28. Pavimentazioni
- Fatte salve particolari esigenze di ordine idrogeologico espressamente motivate con apposita relazione geologica e ferme restando le disposizioni degli articoli 143 e 77 delle norme d’attuazione del PRG, le aree di pertinenza degli edifici privati di nuova costruzione non possono essere pavimentate in maniera
d’attuazione del PRG, le aree di pertinenza degli edifici privati di nuova costruzione non possono essere pavimentate in maniera impermeabile per più del 50 % della loro superficie, oltre a quanto richiesto per la realizzazione di un marciapiede lungo il perimetro dell’edificio nonché dei percorsi pedonali e carrabili necessari per accedere allo stesso. 2. I parcheggi e le altre superfici pedonali o carrabili, non ubicate sul solaio di copertura di eventuali vani
ere allo stesso. 2. I parcheggi e le altre superfici pedonali o carrabili, non ubicate sul solaio di copertura di eventuali vani interrati o seminterrati, possono essere pavimentate con materiali drenanti come ghiaia, blocchetti grigliati od altri elementi discontinui tali da consentire l’inerbimento degli interstizi della pavimentazione stessa; in tal caso dette superfici non sono considerate impermeabili ai fini del computo di cui al primo comma.
pavimentazione stessa; in tal caso dette superfici non sono considerate impermeabili ai fini del computo di cui al primo comma. 3. Le disposizioni di cui sopra si applicano alle aree di pertinenza degli edifici esistenti ove dette aree siano oggetto di nuova sistemazione. 17
Art. 29. Sistemazione dei terreni acclivi e opere di sostegno
Art. 29. Sistemazione dei terreni acclivi e opere di sostegno
- I terreni naturali o di riporto non edificati devono essere sistemati in modo da garantire la stabilità dei pendii, con scarpate di adeguata pendenza e, ove necessario, idonee opere di sostegno.
- Nelle parti visibili da vie o spazi pubblici, le opere di sostegno devono essere convenientemente rifinite, ed eventualmente rivestite e/o tinteggiate di colore idoneo, in modo da armonizzarsi con l’edificio e con
Art 30. Recinzioni, accessi e passi carrabili.
enientemente rifinite, ed eventualmente rivestite e/o tinteggiate di colore idoneo, in modo da armonizzarsi con l’edificio e con l'ambiente circostante. Per le opere di sostegno di grandi dimensioni si dovranno prevedere strutture a profilo variabile alternate con inserti vegetali, contrafforti, gradoni e/o riseghe separate da fioriere e terrapieni. Art 30. Recinzioni, accessi e passi carrabili.
- Nelle zone urbanizzate di cui all’art. 7 del T.U.N.A. o di nuova urbanizzazione, possono essere chiuse e
i e passi carrabili.
- Nelle zone urbanizzate di cui all’art. 7 del T.U.N.A. o di nuova urbanizzazione, possono essere chiuse e recintate le aree inedificate non aperte al pubblico.
- All’interno dei centri abitati le opere di recinzione che prospettano lungo le strade e gli spazi pubblici sono adeguatamente arretrate rispetto a strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici generali o attuativi,
i pubblici sono adeguatamente arretrate rispetto a strade esistenti o previste dagli strumenti urbanistici generali o attuativi, secondo le fasce di rispetto previste dal Regolamento viario comunale per le diverse tipologie di strade; la distanza da applicarsi è quella più restrittiva fra quella calcolata rispetto al confine stradale e quella calcolata rispetto alla carreggiata. Ai fini della corretta determinazione del confine stradale e della
onfine stradale e quella calcolata rispetto alla carreggiata. Ai fini della corretta determinazione del confine stradale e della carreggiata ci si riferisce alle loro definizione in base al Codice della strada. Nel caso di allineamenti preesistenti le recinzioni debbono essere poste in allineamento con quelle adiacenti e comunque lungo il limite del marciapiede; sono realizzate con muretti pieni o grigliati, inferriate e cancelli, eventualmente
e comunque lungo il limite del marciapiede; sono realizzate con muretti pieni o grigliati, inferriate e cancelli, eventualmente integrati da siepi o piante rampicanti, di altezza non superiore a mt. 2,20; ad eccezione dei pilastri, le parti in muratura o comunque cieche non possono avere altezza superiore a mt. 0,90 e dovranno essere realizzate con materiale a faccia vista o intonacate e tinteggiate come il resto dell’edificio. Al di fuori dei centri abitati
e realizzate con materiale a faccia vista o intonacate e tinteggiate come il resto dell’edificio. Al di fuori dei centri abitati valgono le prescrizioni del Codice della strada e del relativo regolamento d’attuazione di cui al d.p.r. 495/92 e s.m.i. e, in particolare, quanto previsto dall’art. 26 di detto decreto. 3. Nei tratti di recinzione in prossimità di curve o intersezioni della rete viaria la vegetazione deve essere
di detto decreto. 3. Nei tratti di recinzione in prossimità di curve o intersezioni della rete viaria la vegetazione deve essere mantenuta rada, in modo tale da non impedire le visuali attraverso le parti trasparenti. In ogni caso recinzioni o vegetazione devono essere arretrate oltre il limite stabilito al punto precedente, in maniera da garantire i triangoli di visibilità previsti dal Codice della strada e suo regolamento d’attuazione.
o precedente, in maniera da garantire i triangoli di visibilità previsti dal Codice della strada e suo regolamento d’attuazione. 4. Lungo i confini interni terrapieni e muri di sostegno sono ammesse anche recinzioni in rete metallica sostenute da paletti, anch’esse schermate eventualmente con siepi o rampicanti. 5. Nelle aree classificate dal PRG zona agricola, negli ambiti di protezione naturalistica, aree boscate o
n siepi o rampicanti. 5. Nelle aree classificate dal PRG zona agricola, negli ambiti di protezione naturalistica, aree boscate o macchie arboree, zone APES, è vietato recintare terreni ad una distanza superiore di m. 150 dalle abitazioni e di m. 100 da edifici destinati all'attività produttiva. 6. Soluzioni progettuali in deroga alle presenti norme sono, adeguatamente motivate, sottoposte alla valutazione ed al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio previo parere degli
ate, sottoposte alla valutazione ed al parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio previo parere degli uffici comunali competenti ed inoltre, limitatamente alle deroghe alle disposizioni di cui al precedente comma quinto, della Giunta comunale. 7. Resta salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di distanze dai corsi d’acqua. 9. Gli accessi e i passi carrabili su strade pubbliche o ad uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada
dai corsi d’acqua. 9. Gli accessi e i passi carrabili su strade pubbliche o ad uso pubblico, ovvero le immissioni di una strada privata e le immissioni per veicoli da un’area privata laterale, devono essere autorizzati dall'ente proprietario della strada. Gli accessi nelle strade extraurbane sono disciplinati dall’art. 45 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, gli accessi in ambito urbano sono disciplinati dall'art. 46 del medesimo Regolamento.
nto di Attuazione del Codice della Strada, gli accessi in ambito urbano sono disciplinati dall'art. 46 del medesimo Regolamento. 10. I passi carrabili devono avere una larghezza minima di 3,5 m; qualora diano accesso ad aree con capacità di sosta superiore ai 15 posti auto, devono avere una larghezza minima di 5,0 m. L'innesto del passo carrabile sulla carreggiata deve essere raccordato con curve circolari di raggio minimo pari a 5,0 m e senza interrompere la continuità del marciapiede. 18
- Nel caso di transito sistematico e frequente di veicoli pesanti il passo carrabile avrà caratteristiche geometriche determinate in funzione delle specifiche esigenze; si indica comunque una larghezza minima di 8÷10 m e innesti sulla carreggiata con raggio circolare minimo pari a 8 m.
- Gli accessi pedonali dall'esterno debbono essere distinti da quelli per i veicoli. In caso di insediamenti suscettibili di affollamento (scuole, ospedali, teatri, centri commerciali, supermercati e altro) tra il passo
o di insediamenti suscettibili di affollamento (scuole, ospedali, teatri, centri commerciali, supermercati e altro) tra il passo carrabile e l'accesso pedonale deve esserci una distanza di almeno 5,00 ml. 13. L’apertura dei cancelli non è consentita in modo da occupare alcuna parte del suolo pubblico. 14. La regolarizzazione dei passi esistenti trova nel presente Regolamento la normativa di riferimento. Gli uffici competenti possono autorizzare provvedimenti in deroga quando l'applicazione delle norme sia
Art 31. Spazi e attrezzature per l'affissione diretta.
ormativa di riferimento. Gli uffici competenti possono autorizzare provvedimenti in deroga quando l'applicazione delle norme sia tecnicamente impossibile. Capo V S PAZI E ATTREZZATURE PER LA PUBBLICITÀ E L ’ ESPOSIZIONE COMMERCIALE Art 31. Spazi e attrezzature per l'affissione diretta.
- L’affissione in luoghi esposti alla pubblica vista di manifesti, insegne e cartelli pubblicitari, cartelli a messaggio variabile o cassonetto luminoso da utilizzare anche in caso di emergenza, effettuata direttamente
licitari, cartelli a messaggio variabile o cassonetto luminoso da utilizzare anche in caso di emergenza, effettuata direttamente dai soggetti interessati, è consentita entro appositi pannelli o altre idonee attrezzature predisposte ed installate a cura e spese degli interessati, previa specifica autorizzazione comunale ed eventuale concessione del suolo pubblico. 2. L’installazione è ammessa purché dette strutture, in relazione al sito in cui vanno collocate, abbiano
ne del suolo pubblico. 2. L’installazione è ammessa purché dette strutture, in relazione al sito in cui vanno collocate, abbiano dimensioni e caratteristiche tali da non ostacolare la visuale di bellezze panoramiche, elementi architettonici ed edifici d’interesse storico artistico, o recare comunque pregiudizio alla sicurezza stradale. 3. L’installazione deve avvenire inoltre nel rispetto delle disposizioni di cui al Piano comunale della pubblicità
Art 32. Insegne e pubblicità d'esercizio
zza stradale. 3. L’installazione deve avvenire inoltre nel rispetto delle disposizioni di cui al Piano comunale della pubblicità e relative norme d’attuazione ed al Codice della Strada, nonché delle disposizioni di cui al presente Titolo e, relativamente alle installazione nei centri storici, delle disposizioni di cui al Capo V° del Titolo III°. Art 32. Insegne e pubblicità d'esercizio
- All’esterno dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali o ad altri pubblici esercizi, dotati di
ità d'esercizio
- All’esterno dei locali destinati ad attività commerciali, artigianali o ad altri pubblici esercizi, dotati di aperture a piano terra prospicienti su vie o spazi di uso pubblico è consentita l’installazione di insegne, scritte ed altri mezzi per la segnalazione e l’informazione pubblicitaria relative all’attività esercitata, da applicare nel vano delle aperture medesime o immediatamente al di fuori di esse; è ammessa l’installazione
tività esercitata, da applicare nel vano delle aperture medesime o immediatamente al di fuori di esse; è ammessa l’installazione anche in corrispondenza dei piani superiori, nel caso di edifici interamente destinati allo svolgimento delle attività pubblicizzate. 2. Le insegne e le scritte pubblicitarie, di tipo frontale o a bandiera, devono contenere unicamente l’individuazione della attività e/o della ditta, la qualità dell’esercizio cui sono riferite, nonché un proprio
enere unicamente l’individuazione della attività e/o della ditta, la qualità dell’esercizio cui sono riferite, nonché un proprio contrassegno, logo o emblema stilizzato. 3. Le insegne a bandiera non possono sporgere più di cm. 80 dalla muratura cui sono ancorate, né avere una distanza dal suolo inferiore a m. 2,20 dai marciapiedi o dalle strade pedonali, e a m. 5,00 dalle altre strade o superfici destinate al transito degli autoveicoli.
,20 dai marciapiedi o dalle strade pedonali, e a m. 5,00 dalle altre strade o superfici destinate al transito degli autoveicoli. 4. Le insegne formate da pannelli o cassonetti devono essere contenute all’interno del vano vetrina ed avere altezza non superiore a cm. 50. Sono ammessi pannelli di dimensioni maggiori interni al serramento; in caso di vani-vetrina ad arco, i pannelli dovranno ricalcare l’andamento curvilineo del vano. 19
- Eventuali progetti in deroga, adeguatamente motivati e documentati, dovranno essere sottoposte al previo parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio.
- Per complessi edilizi di notevole dimensione ed importanza, i progetti di costruzione di nuovi edifici nei quali sia previsto l'insediamento delle attività di cui al primo comma debbono prevedere un apposito piano delle insegne riguardante l'intero complesso, al quale si dovrà fare riferimento nel corso dell'insediamento
Art 33. Targhe per uffici e sedi sociali
e un apposito piano delle insegne riguardante l'intero complesso, al quale si dovrà fare riferimento nel corso dell'insediamento delle specifiche attività produttive. Art 33. Targhe per uffici e sedi sociali
- Per contrassegnare la sede di uffici privati, studi professionali, aziende, istituti e associazioni può essere collocata una targa per ogni specifica attività in corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi.
i e associazioni può essere collocata una targa per ogni specifica attività in corrispondenza dell’accesso alle rispettive sedi. 2. Le targhe dovranno essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti e dovranno avere una dimensione non superiore a cm. 35 di larghezza per cm 25 di altezza ed essere comunque coordinate tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori, salvo eventuali loghi specifici.
Art 34. Segnalazione di servizi pubblici
e coordinate tra loro in corrispondenza di ciascun accesso, per dimensioni, materiali e colori, salvo eventuali loghi specifici. 3. Ove le attività da segnalare siano più di quattro per ogni accesso, le targhe dovranno avere altezza non superiore a cm. 15 ed essere raggruppate ed allineate in successione verticale, oppure raccolte in unica cartella o in unica targa di dimensioni non superiori a cm. 35 di larghezza e cm. 100 di altezza. Art 34. Segnalazione di servizi pubblici
Art 34. Segnalazione di servizi pubblici
in unica targa di dimensioni non superiori a cm. 35 di larghezza e cm. 100 di altezza. Art 34. Segnalazione di servizi pubblici
- Non sono soggette al presente regolamento le attrezzature destinate alla segnalazione di ospedali, farmacie, poste, telefoni, monopoli dello Stato ed altre sedi di uffici o servizi pubblici e realizzate in conformità alle disposizioni proprie di ciascuna amministrazione competente. Art 35. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione
Art 35. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione
sposizioni proprie di ciascuna amministrazione competente. Art 35. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione
- In corrispondenza degli esercizi commerciali e di ristorazione è ammessa l’installazione di pensiline e tende, fisse o mobili, anche in aggetto sullo spazio pubblico sulle quali inserire scritte o insegne d’esercizio, ferma restando l’acquisizione di autorizzazione amministrativa.
zio pubblico sulle quali inserire scritte o insegne d’esercizio, ferma restando l’acquisizione di autorizzazione amministrativa. 2. Le tende o le pensiline non dovranno creare alcun impedimento alla circolazione veicolare o pedonale; la loro sporgenza dovrà comunque essere limitata alle aree pedonali o al marciapiede e dovrà essere garantito il rispetto del comma quarto dell’articolo 125 seguente. Esse dovranno inoltre essere di tipo, materiale e
Art 36. Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobi
ovrà essere garantito il rispetto del comma quarto dell’articolo 125 seguente. Esse dovranno inoltre essere di tipo, materiale e colore tali da assicurare il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell'immobile sul quale sono installate, ed essere mantenute nelle necessarie condizioni di efficienza, pulizia e decoro. Art 36. Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobili
Art 36. Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobi
e condizioni di efficienza, pulizia e decoro. Art 36. Occupazione temporanea del suolo pubblico con arredi e attrezzature mobili
- Può essere concessa ai gestori di bar, ristoranti, ed esercizi di ristoro in genere l’occupazione parziale e temporanea di vie, piazze ed altre parti di suolo pubblico nelle immediate vicinanze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e l’eventuale delimitazione delle
anze degli esercizi medesimi, onde consentire su tali aree la disposizione di sedie e tavolini e l’eventuale delimitazione delle aree stesse con piante ornamentali, siepi, fioriere, nonché l’installazione di pedane, tende, ombrelloni ed apparecchi d’illuminazione e riscaldamento. E’ vietata qualunque forma di tamponatura perimetrale delle aree pubbliche occupate dalle attività suddette. 2. Gli arredi dovranno essere in perfette condizioni di pulizia, di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e
vità suddette. 2. Gli arredi dovranno essere in perfette condizioni di pulizia, di linee sobrie e decorose, del medesimo stile e intonazione di colore. La loro disposizione non dovrà comunque ostacolare il transito pedonale o veicolare; se accostate ai prospetti degli edifici le pedane e le altre attrezzature non dovranno coprire i vani di porte e finestre, né impedirne la luce o l’apertura. 20
Art. 37. – Beni soggetti a particolare tutela
Titolo III INTERVENTI DI RECUPERO DI BENI SOGGETTI A PARTICOLARE TUTELA Capo I D ISPOSIZIONI GENERALI Art. 37. – Beni soggetti a particolare tutela
- Sono considerati soggetti a particolare tutela:
- gli immobili posti in zone soggette a vincolo ambientale – paesaggistico ai sensi della parte terza del decreto legislativo 42/2004;
- gli immobili posti in zone classificate “A” dal P.R.G., ancorché non vincolate ai sensi di detto decreto;
legislativo 42/2004;
- gli immobili posti in zone classificate “A” dal P.R.G., ancorché non vincolate ai sensi di detto decreto;
- gli edifici di pregio architettonico o d’interesse tipologico individuati dal PRG come beni culturali sparsi ai sensi delle norme regionali.
- Relativamente a tali beni gli interventi di recupero sono disciplinati dalle disposizioni di questo titolo ai sensi delle norme d’attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e del
Art. 38. Classificazione del patrimonio edilizio esistente
osizioni di questo titolo ai sensi delle norme d’attuazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale (P.T.C.P.) e del “Regolamento tipo per il recupero edilizio” approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 28 luglio 1999 n. 1066 e s. m. i.. Valgono inoltre in quanto compatibili le disposizioni di cui al Titolo II°. Art. 38. Classificazione del patrimonio edilizio esistente
- Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente titolo, l’edilizia esistente è classificata come segue:
io esistente
- Ai fini dell’applicazione delle norme di cui al presente titolo, l’edilizia esistente è classificata come segue: a) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente integra. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici realizzati ed eventualmente modificati o ristrutturati in epoca comunque anteriore alla fine della seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità
comunque anteriore alla fine della seconda guerra mondiale, che presentano, insieme ad elementi di particolare pregio o qualità storico-artistica, un sistema organico e prevalentemente integro di materiali, tecniche costruttive, tipologie architettoniche e decorative, tale da rappresentare, sia individualmente che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia
nte che in rapporto al contesto in cui sono inseriti, una caratteristica testimonianza della tradizione e della cultura edilizia locale. Sono da considerare tali gli edifici corrispondenti o assimilabili alle tipologie descritte nel “Repertorio dei tipi degli elementi ricorrenti” allegato al “Regolamento tipo del recupero edilizio” approvato con delibera della Giunta regionale 28.7.1999 n. 1066 come modificata ed integrata con successiva delibera 1.8.2001 n. 984;
vato con delibera della Giunta regionale 28.7.1999 n. 1066 come modificata ed integrata con successiva delibera 1.8.2001 n. 984; b) Edilizia ordinaria tradizionale prevalentemente alterata. Si intendono compresi in tale definizione gli edifici descritti alla precedente lettera a) che hanno però subito in epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni
n epoca recente modifiche e alterazioni consistenti per interventi innovativi o cause accidentali, pur conservando ancora alcuni significativi elementi tipologici costruttivi e decorativi propri dell’edilizia tradizionale, corrispondenti in tutto o in parte ai tipi e agli elementi rappresentati nel repertorio di cui alla lettera precedente; c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata, o priva di caratteri tradizionali. Si intendono compresi
lettera precedente; c) Edilizia ordinaria recente, totalmente alterata, o priva di caratteri tradizionali. Si intendono compresi in tale definizione tutti gli edifici ordinari che risultano costruiti, ricostruiti o completamente trasformati dalla fine dell’ultima guerra ad oggi, con caratteri che sono quindi mera espressione della cultura edilizia attuale, nonché quei manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili.
manufatti che, pur se di origine più antica, appaiono comunque del tutto privi di qualità e caratteri tradizionali apprezzabili. 2. La classificazione è compiuta ed asseverata dal progettista facendo riferimento all’edificio o unità edilizia, come definita al successivo comma, oggetto di intervento ed in rapporto all’intero contesto storico- urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale esso è inserito.
etto di intervento ed in rapporto all’intero contesto storico- urbanistico o naturalistico-ambientale nel quale esso è inserito. 3. Si intende per edificio, o unità edilizia, un insieme di strutture portanti ed elementi costruttivi, funzionali o decorativi, reciprocamente connessi in modo da formare con continuità da cielo a terra una entità omogenea, sia essa isolata o parzialmente collegata ad unità adiacenti, funzionalmente completa o incompleta, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse.
nte collegata ad unità adiacenti, funzionalmente completa o incompleta, composta da una o più unità immobiliari o parti di esse. 21
- Ai fini della corretta individuazione delle unità edilizie deve essere in particolare considerata la continuità e la connessione delle strutture portanti e l’unitarietà architettonica dei prospetti principali e delle coperture. Non sono determinanti invece l’unitarietà funzionale, né quella patrimoniale, riferite alle condizioni attuali dell’immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà
zioni attuali dell’immobile, nel senso che una unità edilizia che abbia i necessari requisiti strutturali e architettonici potrà comprendere anche unità immobiliari, o parti di esse, che si completano funzionalmente in edifici adiacenti. 5. In particolare per “l’edilizia tradizionale prevalentemente integra” dovranno essere individuate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie
Art. 39. Unitarietà degli interventi.
duate le unità edilizie definitesi tali in epoca storica, siano esse originarie o frutto di successive ristrutturazioni unitarie comunque anteriori all’ultima guerra mondiale, escludendo le condizioni di fatto dovute a modifiche, accorpamenti, frazionamenti, e interventi in genere d’origine recente. Art. 39. Unitarietà degli interventi.
- Sia negli interventi globali che in quelli parziali o elementari di manutenzione, restauro, o ristrutturazione,
i interventi.
- Sia negli interventi globali che in quelli parziali o elementari di manutenzione, restauro, o ristrutturazione, tutte le opere che fanno parte di un insieme di elementi unitari devono essere realizzate e completate in modo unitario o comunque tale da risultare uniformi e congruenti rispetto alle parti che non sono oggetto di intervento. A tal fine sono, a titolo esemplificativo, da considerare elementi unitari:
petto alle parti che non sono oggetto di intervento. A tal fine sono, a titolo esemplificativo, da considerare elementi unitari:
- i paramenti murari, gli intonaci, le tinteggiature, le aperture, gli infissi e i serramenti, le decorazioni, le finiture e gli altri accessori della medesima facciata di un edificio;
- i manti di copertura, gli sporti e i canali di gronda, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell’articolazione delle falde;
Art. 40. Misure relative ai volatili nei centri storici
a, e gli altri elementi di copertura della stessa unità edilizia, anche in caso di discontinuità nell’articolazione delle falde;
- gli archi, le volte, le strutture archivoltate e porticate disposte in successione;
- gli androni e i corpi scala tipologicamente continui;
- le strutture portanti reciprocamente connesse, gli elementi in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali. Art. 40. Misure relative ai volatili nei centri storici
Art. 40. Misure relative ai volatili nei centri storici
in genere che rientrano fra le parti comuni degli edifici condominiali. Art. 40. Misure relative ai volatili nei centri storici
- In sede di esecuzione di lavori di manutenzione di tetti o facciate di edifici nei centri storici debbono essere posti in opera elementi atti a dissuadere la sosta e la nidificazione dei colombi al fine, in particolare, di impedirne l’accesso ai vani sottotetto e la sosta su sporti, cornicioni e simili e, di contro, debbono essere
in particolare, di impedirne l’accesso ai vani sottotetto e la sosta su sporti, cornicioni e simili e, di contro, debbono essere adottate cautele necessarie al fine di salvaguardare i nidi di volatili migratori, quali rondini, rondoni e balestrucci. In caso di rifacimento anche parziale del tetto di detti edifici dovranno essere collocati, indipendentemente dalla preesistenza dei nidi, idonei ricoveri standard atti ad accogliere i volatili migratori di piccole dimensioni.
Art. 41. Prove di finitura e simulazioni
ndentemente dalla preesistenza dei nidi, idonei ricoveri standard atti ad accogliere i volatili migratori di piccole dimensioni. Art. 41. Prove di finitura e simulazioni
- Il Comune, anche su parere della Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, può prescrivere che, prima di procedere alle finiture esterne, venga predisposta in loco una opportuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La soluzione definitiva è individuata in sede di sopralluogo dal
Art. 42. Edilizia tradizionale prevalentemente integra: criteri e modalità di in
ortuna campionatura dei colori e dei tipi di finitura previsti. La soluzione definitiva è individuata in sede di sopralluogo dal funzionario comunale incaricato assieme al titolare dell’atto o suo rappresentante. Il verbale di sopralluogo, sottoscritto da funzionario e dal titolare dell’atto o suo rappresentante, integra il titolo abilitativo. Capo II L’ EDILIZIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA Art. 42. Edilizia tradizionale prevalentemente integra: criteri e modalità di intervento.
Art. 42. Edilizia tradizionale prevalentemente integra: criteri e modalità di in
A TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE INTEGRA Art. 42. Edilizia tradizionale prevalentemente integra: criteri e modalità di intervento.
- Per gli edifici o unità edilizie compresi nell’edilizia tradizionale prevalentemente integra, gli interventi ammessi sono realizzati nel rispetto delle prescrizioni e modalità d’esecuzione di cui agli articoli che seguono in relazione alle specifiche caratteristiche dei vari elementi costruttivi e decorativi ricorrenti.
- In tali edifici in particolare: 22
gli elementi costruttivi e decorativi di particolare pregio e gli altri elementi tradizionali qualificanti che presentano caratteri irripetibili sono oggetto di opere e interventi meramente conservativi; gli elementi qualificanti completamente deteriorati o mancanti potranno, ove siano comunemente ripetibili oppure oggetto di una documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all’originale fattura, ripristinati o demoliti e rifatti;
documentazione sufficiente per garantirne il rifacimento in conformità all’originale fattura, ripristinati o demoliti e rifatti; è consentita inoltre l’eliminazione delle alterazioni improprie frutto di modifiche o aggiunte di origine recente, provvedendo quindi al successivo ripristino della condizione originaria o dovuta comunque a trasformazioni di epoca storica; sono consentiti interventi sostitutivi modificativi che riguardino esclusivamente parti ed elementi
formazioni di epoca storica; sono consentiti interventi sostitutivi modificativi che riguardino esclusivamente parti ed elementi secondarie e non qualificanti ovvero elementi già completamente manomessi di cui non sia necessaria l’eliminazione o il ripristino, nonché gli interventi integrativi limitati alla realizzazione di nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali,
Art. 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista.
realizzazione di nuovi impianti, servizi, strutture ausiliarie ed altri accessori, necessari per esigenze statiche o funzionali, purché tali interventi risultino compatibili con le restanti parti dell’unità edilizia, non comportino alterazioni e modifiche degli elementi qualificanti o di particolare pregio e non risultino comunque pregiudizievoli per le parti dell’edificio esposte alla pubblica vista. Art. 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista.
Art. 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista.
per le parti dell’edificio esposte alla pubblica vista. Art. 43. Murature di prospetto con paramento originale a faccia a vista.
- Dovranno essere conservati nel loro tradizionale aspetto esteriore i muri con paramento originale a faccia a vista in mattoni, in conci di pietra squadrati o sbozzati, nonché in ciottoli, pietrame irregolare o materiale misto presenti nei prospetti esterni degli edifici rimasti fin dall’origine incompleti di finiture e decorazioni intonacate.
ale misto presenti nei prospetti esterni degli edifici rimasti fin dall’origine incompleti di finiture e decorazioni intonacate. 2. Il consolidamento e la reintegrazione di parti lesionate o mancanti dovrà essere realizzato mediante ripresa a cuci-scuci con materiale di recupero o comunque omogeneo a quello originale per qualità e pezzatura. Potranno essere demolite o rimosse, o rivestite con intonaco, eventuali rincocciature, nonché parti di
per qualità e pezzatura. Potranno essere demolite o rimosse, o rivestite con intonaco, eventuali rincocciature, nonché parti di intonaco, muratura o altra varietà di materiali e finiture incongrui o comunque estranei ai tipi di paramento sopra indicati. 3. Nei paramenti in mattoni da cortina o in pietra da taglio dovranno essere conservate o reintegrate le stuccature dei giunti, a raso della faccia a vista. Nei paramenti in pietrame sarà conservata o reintegrata la rinzaffatura a “raso sasso”.
dei giunti, a raso della faccia a vista. Nei paramenti in pietrame sarà conservata o reintegrata la rinzaffatura a “raso sasso”. 4. Il consolidamento delle murature in questione, oltre che mediante reintegrazioni a cuci e scuci, può essere realizzato anche con perforazioni armate ed iniezioni di miscele leganti, purchè si provveda con le modalità idonee ad evitare la fuoriscita di materiale e l’alterazione della faccia vista. E’ consentita altresì
provveda con le modalità idonee ad evitare la fuoriscita di materiale e l’alterazione della faccia vista. E’ consentita altresì l’installazione di tiranti metallici e dei relativi paletti o piastre d’ancoraggio, semplici o angolari, evitando la loro sovrapposizione a cornici e membrature. Non è consentito invece l’inserimento, a vista, di eventuali cordoli e architravi in metallo o cemento armato, o altri elementi strutturali di grosse dimensioni. 23
Art. 44. - Murature di prospetto con paramento originale intonacato.
Art. 44. - Murature di prospetto con paramento originale intonacato.
- Nelle facciate che presentano una compiuta veste architettonica, sia essa originaria o frutto di successive ristrutturazioni unitarie, caratterizzata da un sistema di membrature, cornici, basamenti, lesene e aperture contornate in pietra, in muratura intonacata o simulate pittoricamente, dovranno essere conservati e restaurati i paramenti originali intonacati con intonaco finito al grezzo o al civile, mediante riprese delle
ssere conservati e restaurati i paramenti originali intonacati con intonaco finito al grezzo o al civile, mediante riprese delle parti mancanti o decoese con malta corrispondente al supporto del caso. 2. Ove non sia possibile il mantenimento, si potrà provvedere alla demolizione e al successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature in conformità all’originale, fatti salvi eventuali elementi
successivo rifacimento degli intonaci e delle relative tinteggiature in conformità all’originale, fatti salvi eventuali elementi decorativi di particolare pregio. Qualora la Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio lo ritenga opportuno, nel corso della demolizione dovrà essere lasciato in opera un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio
era un campione per ogni differente tipo di vecchio intonaco e di coloritura esistente, opportunamente scelto nelle parti meglio conservate, che dovrà servire come riferimento, fino alla definitiva sostituzione. 3. Gli intonaci al civile dovranno essere rifatti in malta di calce o bastarda. Gli intonaci “a stucco” saranno formati con calce e polvere di marmo. 4. Lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile dal precedente e non dovrà in
e polvere di marmo. 4. Lo spessore dei nuovi intonaci non dovrà differire in maniera apprezzabile dal precedente e non dovrà in ogni caso risultare modificata la sporgenza di cornici, lesene, ed altri risalti decorativi della superficie muraria. A tal fine, in presenza di murature dislivellate o visibilmente deformate, l’intonaco dovrà essere steso per piccoli tratti a seguire l’andamento della muratura stessa, senza l’ausilio di fasce di guida.
l’intonaco dovrà essere steso per piccoli tratti a seguire l’andamento della muratura stessa, senza l’ausilio di fasce di guida. 5. Non è comunque consentita la decorticazione dei prospetti originariamente intonacati senza provvedere al successivo ripristino. Negli edifici che sono frutto di successive trasformazioni, potranno essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, brani di muratura a cortina di mattoni o conci squadrati ed
potranno essere lasciati privi di intonaco eventuali lapidi, stemmi, brani di muratura a cortina di mattoni o conci squadrati ed elementi architettonici o decorativi in pietra o altro materiale a faccia vista, inseriti nelle murature di epoca precedente, purché si tratti di elementi compiuti e apprezzabili per qualità e consistenza; dovranno essere invece reintonacati semplici frammenti e le tracce delle strutture precedenti prive di particolare significato e
dovranno essere invece reintonacati semplici frammenti e le tracce delle strutture precedenti prive di particolare significato e incompatibili con l’assetto architettonico unitario acquisito dal prospetto intonacato in virtù dei successivi interventi. 6. Potranno essere lasciate a faccia a vista parti di facciata omogenee a tessitura muraria omogenea che presentino particolare valore architettonico, purché tale soluzione risulti non stravolgente dell’impianto
Art. 45. - Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature.
muraria omogenea che presentino particolare valore architettonico, purché tale soluzione risulti non stravolgente dell’impianto originario di facciata, avendo cura che tra la parte a faccia vista e quella intonacata sia realizzata una cornice o un marcapiano. Art. 45. - Prescrizioni per il rifacimento delle tinteggiature.
- Nel caso di completo rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si dovrà altresì
tinteggiature.
- Nel caso di completo rifacimento degli intonaci di tipo tradizionale con finitura al civile, si dovrà altresì provvedere al ripristino delle tinteggiature, adottando una delle seguenti tecniche: a) “pittura fresco”, formata da una miscela di ossidi o terre colorate disciolte in latte di calce, passata sulla colletta ancora fresca; b) “pittura a calce” formata aggiungendo alla tinta di cui sopra una piccola percentuale di fissativo acrilico in emulsione.
ca; b) “pittura a calce” formata aggiungendo alla tinta di cui sopra una piccola percentuale di fissativo acrilico in emulsione. 2. Per nuove tinteggiature di intonaci esistenti potranno, a seconda del supporto, essere adoperate le seguenti tecniche: pittura ai silicati per intonaci di tipo tradizionale eventualmente reintegrati; idropitture a base di resine sintetiche su intonaci rifatti e tinteggiati impropriamente in epoca recente; colletta colorata in pasta
itture a base di resine sintetiche su intonaci rifatti e tinteggiati impropriamente in epoca recente; colletta colorata in pasta nel caso di intonaci cementizi lasciati al grezzo. 3. In tutti i casi di rifacimento delle tinteggiature dovrà essere rispettata l’unità cromatica originale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari e viceversa la varietà cromatica esistente fra facciate differenti,
ale di ogni facciata avente caratteri architettonici unitari e viceversa la varietà cromatica esistente fra facciate differenti, o tra elementi diversi della stessa facciata. Le nuove colorazioni dovranno essere scelte in conformità alle tinteggiature di tipo tradizionale esistenti nell’edificio, sulla base delle tracce meglio conservate o ricorrenti nel tratto di strada in cui è situato l’edificio. 24
Art. 46. - Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizi a faccia
Art. 46. - Elementi architettonici e decorativi in pietra o in laterizi a faccia vista.
- Dovranno essere conservate tutte le membrature e gli elementi architettonici e plastico-decorativi in pietra, in laterizio, o altro materiale lasciato a vista, inseriti nell’ambito delle strutture murarie perimentrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia a vista. Tali elementi potranno essere unicamente sottoposti
arie perimentrali con paramento esterno sia intonacato che a faccia a vista. Tali elementi potranno essere unicamente sottoposti ad operazioni di pulitura, consolidamento ed eventuale reintegrazione delle parti mancanti o gravemente deteriorate e dovranno comunque essere idoneamente trattati ogni qual volta si intervenga sul prospetto in cui sono collocati. 2. Fanno eccezione a quanto sopra gli elementi inseriti a raso di murature con paramento intonacato e che
in cui sono collocati. 2. Fanno eccezione a quanto sopra gli elementi inseriti a raso di murature con paramento intonacato e che costituiscono semplici soluzioni costruttive o frammenti di precedenti strutture, quali spigoli, archi, architravi, stipiti, brani di cortina muraria ed analoghi, i quali dovranno essere intonacati insieme al restante paramento. 3. Ove necessario, gli elementi in pietra, in laterizio o altro potranno essere smontati e successivamente
l restante paramento. 3. Ove necessario, gli elementi in pietra, in laterizio o altro potranno essere smontati e successivamente rimontati nella esatta collocazione originaria, previa esecuzione di un accurato rilevamento grafico e fotografico con numerazione dei singoli pezzi; ovvero si potrà procedere alla ricomposizione dei pezzi caduti, reintegrando le parti mancanti o maggiormente degradate. 4. Le reintegrazioni potranno essere eseguite, in ragione dell’ampiezza delle lacune, con stuccature o con
ggiormente degradate. 4. Le reintegrazioni potranno essere eseguite, in ragione dell’ampiezza delle lacune, con stuccature o con inserti di materiale della stessa qualità. 5. La pulitura, in particolare modo se riferita ad elementi intagliati, scolpiti o modanati, nonché a materiali teneri come le arenarie, o comunque già soggetti a processi di degrado, dovrà essere eseguita delicatamente, mediante lavaggio e rimozione manuale, previo eventuale fissaggio delle superfici corrose e idoneo
Art. 47. - Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulat
ssere eseguita delicatamente, mediante lavaggio e rimozione manuale, previo eventuale fissaggio delle superfici corrose e idoneo trattamento con sostanze solventi e assorbenti; altri sistemi basati sull’impiego di sostanze anche debolmente abrasive o corrosive, sono ammessi unicamente per gli elementi lisci di materiali duro e compatto in perfetto stato di conservazione. Art. 47. - Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente.
Art. 47. - Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulat
rfetto stato di conservazione. Art. 47. - Elementi architettonici e decorativi in muratura intonacata o simulati pittoricamente.
- Tutti gli elementi plastico-decorativi realizzati, anziché in pietra, in muratura intonacata ed eventualmente modanata come cornici, lesene, zoccolature, bugnati e membrature in genere, dovranno essere anch’essi conservati e restaurati con operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti di cui sia riconducibile l’identità.
operazioni di ripulitura, consolidamento e reintegrazione o ripristino delle parti mancanti di cui sia riconducibile l’identità. 2. Ove sia indispensabile la loro rimozione, detti elementi dovranno essere fedelmente ricostruiti, sulla base di un accurato rilevamento grafico e fotografico preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio ovvero mediante l’esecuzione di calchi.
co preventivamente eseguito nelle forme utili a rappresentare chiaramente ogni dettaglio ovvero mediante l’esecuzione di calchi. 3. Le membrature realizzate in muratura intonacata e dipinta ad imitazione dei corrispondenti elementi in pietra o in laterizio a faccia vista, dovranno essere ripristinate con il medesimo colore e trattamento di superficie che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del particolare materiale imitato, come ad esempio, il
e trattamento di superficie che ripeta le qualità plastiche e cromatiche del particolare materiale imitato, come ad esempio, il “bianco travertino”, il grigio arenaria”, il “rosso mattone”. 4. Dovranno altresì essere ripristinate le eventuali decorazioni e le membrature architettoniche simulate pittoricamente a chiaroscuro. Analogamente si dovrà procedere per il restauro di elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, marmoridee, o
Art. 48. - Aperture di prospetto ed elementi di contorno.
elementi di particolare pregio e complessità di fattura, come decorazioni a fresco, a tempera, a stucco, graffiti, marmoridee, o analoghe, le quali non potranno essere rimosse e ripristinate, ma conservate anche se ridotte in frammenti. Art. 48. - Aperture di prospetto ed elementi di contorno.
- Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per
elementi di contorno.
- Dovranno essere conservati nella forma e nella posizione esistente i vani di porte e finestre che, per connotazioni stilistiche e costruttive e reciproci rapporti formali, sono da attribuire all’assetto storicamente consolidato dell’edificio, sia esso originale o frutto di successive ristrutturazioni organiche. 25
- Dovranno di conseguenza essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati, come indicato ai precedenti articoli 46 e 47, tutti gli elementi costruttivi e decorativi che determinano ed evidenziano il contorno di tali vani, come ad esempio gli stipiti, le cornici, le soglie, gli architravi, i frontespizi, gli archi, le ghiere, le mensole ed ogni altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti.
i altro elemento originale realizzato a raso o in aggetto, eliminando eventuali elementi impropri frutto di alterazioni recenti. 3. Per esigenze statiche o funzionali è consentita la tamponatura delle aperture medesime opportunamente arretrata e realizzata in modo da lasciare integralmente in evidenza i contorni originari. 4. Nei prospetti compiutamente definiti non è consentita la realizzazione di nuove aperture. E’ consentita la
Art. 49. Infissi vetrati e serramenti.
ontorni originari. 4. Nei prospetti compiutamente definiti non è consentita la realizzazione di nuove aperture. E’ consentita la modifica o lo spostamento di aperture semplicemente architravate e contornate in muratura grezza, nonché la realizzazione di nuove aperture dello stesso tipo, esclusivamente nei prospetti privi di elementi architettonici qualificanti. Art. 49. Infissi vetrati e serramenti.
Art. 49. Infissi vetrati e serramenti.
stesso tipo, esclusivamente nei prospetti privi di elementi architettonici qualificanti. Art. 49. Infissi vetrati e serramenti.
- Gli infissi esistenti di finestre, porte a vetri e aperture in genere sfinestrate, costituiti da un telaio in legno di tipo tradizionale ad ante verticali ripartite da stecche orizzontali, potranno essere restaurati oppure sostituiti con nuovi infissi del medesimo tipo; dovranno comunque essere restaurati i telai a vista modanati se
estaurati oppure sostituiti con nuovi infissi del medesimo tipo; dovranno comunque essere restaurati i telai a vista modanati se recuperabili, le imposte decorative, i vetri piombati di fattura tradizionale, sia del tipo “a rullo” che in lastre soffiate. Per l’oscuramento, oltre alle imposte o “scuri” interni, è consentita all’esterno solo l’installazione di persiane di tipo tradizionale, purché realizzate uniformemente per ogni facciata avente caratteri
sterno solo l’installazione di persiane di tipo tradizionale, purché realizzate uniformemente per ogni facciata avente caratteri architettonici unitari, ed escluse comunque le finestre ad arco o architravate d’origine medievale e quelle munite di grate e inferriate originali in ferro lavorato a mano. 2. E’ consentita la chiusura di vani porticati, altane, logge, finestre polifore, con vetri che siano comunque
lavorato a mano. 2. E’ consentita la chiusura di vani porticati, altane, logge, finestre polifore, con vetri che siano comunque spartiti mediante telai fissi o mobili in legno o ferro verniciato, inseriti nel filo interno della muratura. 3. Analogamente, dovranno essere conservati e restaurati gli infissi e i serramenti esistenti di porte e portoni di tipo tradizionale in legno di rovere, castagno, pioppo o altre specie locali, reintegrati eventualmente secondo
rte e portoni di tipo tradizionale in legno di rovere, castagno, pioppo o altre specie locali, reintegrati eventualmente secondo il disegno originale. Qualora, in presenza di infissi gravemente deteriorati, non sia conveniente il restauro, sarà ammesso il rifacimento con le modalità di cui al successivo comma. Dovranno essere, in ogni caso, oggetto unicamente di restauro i serramenti di particolare qualità con spicchi e telai decorati ad intaglio, a tarsia o complesse modanature.
mente di restauro i serramenti di particolare qualità con spicchi e telai decorati ad intaglio, a tarsia o complesse modanature. 4. Tutti i serramenti in legno necessari per nuove aperture, o per il rifacimento di quelli esistenti, dovranno essere realizzati, a seconda delle preesistenze nonché della tipologia dell’edificio e del contesto, ad ante intelaiate con specchiature semplici o scorniciate, ovvero a doppia fodera con doghe orizzontali del tipo
del contesto, ad ante intelaiate con specchiature semplici o scorniciate, ovvero a doppia fodera con doghe orizzontali del tipo detto “alla mercantile”, in specie locali o in legno dolce verniciato a smalto opaco, nella stessa gamma di colori riferita alle persiane. 5. In tutti i casi di realizzazione o di sostituzione di nuovi infissi e serramenti non è ammesso l’impiego di specie esotiche, dolci o resinose o in lamellare verniciate al naturale con vernici trasparenti, doghettati
ammesso l’impiego di specie esotiche, dolci o resinose o in lamellare verniciate al naturale con vernici trasparenti, doghettati lignei verticali; sono ammessi materiali metallici e/o innovativi purché di coloriture e finiture opportune oppure legno verniciato con smalto opaco. 6. Sono da conservare e restaurare i cancelli, le grate in genere e le inferriate esistente in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate in
Art. 50. - Balconi e aggetti orizzontali
in ferro battuto o forgiato a mano, o comunque di fattura artigianale. Eventuali nuove inferriate dovranno essere realizzate in ferri tondi a maglie ortogonali, tinteggiati a smalto opaco di color nero o bruno scuro. Art. 50. - Balconi e aggetti orizzontali
- Dovranno essere conservati con le necessarie opere di consolidamento, restauro e reintegrazione, i balconi e le strutture di origine storica realizzate con tecniche e materiali tradizionali che aggettano dalle murature di
ne, i balconi e le strutture di origine storica realizzate con tecniche e materiali tradizionali che aggettano dalle murature di prospetto o dai cortili interni. 2. E’ consentita l’eliminazione dei balconi e delle superfetazioni in aggetto realizzate in epoca recente con elementi impropri. 26
Art. 51. - Coperture tradizionali a falde inclinate.
Art. 51. - Coperture tradizionali a falde inclinate.
- Negli edifici che presentano coperture sostanzialmente integre di tipo tradizionale a falde inclinate, con struttura in legno e impalcato in laterizio, non è consentita la modifica della forma e dei caratteri tradizionali di tali coperture.
- E’ consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture lignee esistenti,
li di tali coperture. 2. E’ consentito il consolidamento e la reintegrazione degli impalcati e delle strutture lignee esistenti, compreso il pianellato o il tavolato, i travicelli e la grossa orditura, nonché la loro eventuale sostituzione con soluzioni differenti per materiale e tecniche costruttive per le parti non in vista. 3. Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non potranno comunque essere apportate modifiche alle
rti non in vista. 3. Sia in caso di restauro che di completa sostituzione, non potranno comunque essere apportate modifiche alle quote di imposta e di colmo delle falde e quindi alle pendenze e alla reciproca organizzazione delle stesse. Sono fatte salve le ipotesi di cui all’articolo 41, comma primo, della l.r. 1/2004. 4. Non è ammessa la sostituzione con altro materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di
l.r. 1/2004. 4. Non è ammessa la sostituzione con altro materiale per gli impalcati e le strutture lignee di tettoie, sporti di gronda ed altre parti di copertura il cui intradosso risulti esposto alla pubblica vista. 5. I manti di copertura del tipo originale, ove in vista, dovranno essere conservati nelle loro tipologia ed in relazione ai materiali utilizzati. Fra i nuovi elementi dovrà essere comunque inframmezzata, all’estradosso,
oro tipologia ed in relazione ai materiali utilizzati. Fra i nuovi elementi dovrà essere comunque inframmezzata, all’estradosso, una percentuale di elementi vecchi di recupero non inferiore al 40 per cento. La sostituzione o l’adeguamento dei manti dovrà essere effettuata con tegole piane e curve in laterizio alla romana. Dovranno essere adeguati, in caso d’intervento, i manti in materiale differente. 6. Lungo i bordi laterali delle falde non sono consentite scossaline o altri rivestimenti.
nto, i manti in materiale differente. 6. Lungo i bordi laterali delle falde non sono consentite scossaline o altri rivestimenti. 7. Tanto nei casi di restauro che di eventuale sostituzione dovranno comunque essere conservati o ripristinati gli sporti di gronda di tipo originale, formati con liste o travicelli in legno sagomato all’estremo libero ed impalcato sottomanto in tavole o pianelle laterizie, il cui intradosso sia anche appena sporgente dalla muratura o dall’eventuale sottostante cornicione.
Art. 52. - Accessori di copertura e aggetti verticali.
avole o pianelle laterizie, il cui intradosso sia anche appena sporgente dalla muratura o dall’eventuale sottostante cornicione. 8. Analogamente dovranno essere conservati o ripristinati in conformità all’originale i bordi delle falde lungo i lati inclinati delle coperture a capanna. Art. 52. - Accessori di copertura e aggetti verticali.
- Non è consentita, sopra le falde dei tetti, la realizzazione di terrazze o nuovi volumi con copertura piana, né
ti verticali.
- Non è consentita, sopra le falde dei tetti, la realizzazione di terrazze o nuovi volumi con copertura piana, né l’installazione di pannelli solari, strutture pubblicitarie o altri impianti tecnici e apparecchiature emergenti dal profilo delle coperture ad eccezione di camini, canne di esalazione, antenne di ricezione terrestre e satellitare e torrini per ascensori.
- Dovranno essere conservati abbaini, torrette, altane, comignoli, frontespizi o altri corpi emergenti che
rrini per ascensori. 2. Dovranno essere conservati abbaini, torrette, altane, comignoli, frontespizi o altri corpi emergenti che rientrino fra gli elementi costruttivi di tipo tradizionale propri dell’edificio esistente, provvedendo al restauro secondo le indicazioni precedenti. Anche i nuovi comignoli dovranno avere forma e materiali di finitura tradizionale. 3. Per ospitare vani ascensori o altri impianti e permettere l’illuminazione dei sottotetti è consentita
finitura tradizionale. 3. Per ospitare vani ascensori o altri impianti e permettere l’illuminazione dei sottotetti è consentita l’interruzione delle falde per ricavare chiostrine, pozzi luce o terrazzini praticabili, nonché la realizzazione di volumi tecnici coperti anch’essi a falde inclinate. Le interruzioni e i volumi tecnici non potranno avere complessivamente una superficie di dimensioni superiori a mq. 4,00 e dovranno risultare comunque
lumi tecnici non potranno avere complessivamente una superficie di dimensioni superiori a mq. 4,00 e dovranno risultare comunque arretrate da almeno ml. 2,00 rispetto all’estremità di gronda e in numero non superiore ad una ogni mq. 30 di copertura. 27
Art. 53. - Rifacimento e riordino di coperture già manomesse
Art. 53. - Rifacimento e riordino di coperture già manomesse .
- E’ consentito il rifacimento delle strutture di coperture già interamente manomesse o sostituite in ferro laterocemento o altra tecnica costruttiva recente apportando modifiche delle imposte, delle pendenze e dei raccordi necessari per motivi statici o funzionali, purchè siano rispettate le seguenti condizioni:
- le varie falde dovranno essere raccordate fra loro con soluzioni a capanna riunite al colmo, a
pettate le seguenti condizioni:
- le varie falde dovranno essere raccordate fra loro con soluzioni a capanna riunite al colmo, a padiglione o a semipadiglione, con inclinazione e sporto di gronda orientati verso i prospetto principali dell’edificio;
- la pendenza dovrà mantenersi fra il 25% ed il 35%;
- le quote d’imposta potranno essere ridotte o aumentate per non più di centimetri 50, solo nel caso di edifici privi di cornici sottogronda, anche semplicemente dipinte a chiaroscuro.
Art. 54. -- Archi, volte e sistemi archivoltati.
per non più di centimetri 50, solo nel caso di edifici privi di cornici sottogronda, anche semplicemente dipinte a chiaroscuro. 2 Agli sporti, ai bordi laterali, ai manti di copertura e agli altri elementi accessori e di finitura si applicano le norme di cui agli articoli precedenti. Dovranno comunque essere rimosse, in caso d’interventi, tutte le strutture precarie reintegrando le falde manomesse e le relative gronde secondo le indicazioni che precedono. Art. 54. -- Archi, volte e sistemi archivoltati.
Art. 54. -- Archi, volte e sistemi archivoltati.
o le falde manomesse e le relative gronde secondo le indicazioni che precedono. Art. 54. -- Archi, volte e sistemi archivoltati.
- Tutti gli archi, le volte, e i sistemi archivoltati in muratura devono essere conservati restaurati e consolidati.
- Qualora non sia possibile attuare altra soluzione, potranno essere parzialmente demolite volte prive di decorazioni al fine di consentire il passaggio di scale e altre comunicazioni verticali, parzialmente
Art. 55. -- Scale esterne e interne.
te demolite volte prive di decorazioni al fine di consentire il passaggio di scale e altre comunicazioni verticali, parzialmente soppalcate, o ripartite con tramezzi nel senso ortogonale alla generatrice. Art. 55. -- Scale esterne e interne.
- Sono da conservare tutte le scale situate sia all’interno degli edifici che lungo i prospetti esteriori o nelle corti interne, le quali presentino caratteristiche architettoniche e decorative di particolare pregio.
ospetti esteriori o nelle corti interne, le quali presentino caratteristiche architettoniche e decorative di particolare pregio. 2. Allo stesso modo dovranno essere conservati, restaurati ed eventualmente reintegrati o interamente ripristinati, i relativi elementi accessori, decorativi e di finitura, come i parapetti, le balaustre, i corrimano, le zoccolature, i gradini e i sottogradini in pietra o in laterizi, nonché gli atrii, gli androni, i pianerottoli e in
orrimano, le zoccolature, i gradini e i sottogradini in pietra o in laterizi, nonché gli atrii, gli androni, i pianerottoli e in genere ambienti di disimpegno architettonicamente qualificati come le scale cui sono collegati. 3. Delle scale interne di tipo tradizionale, con gradini in muratura sostenuti all’intradosso da travetti di legno, è consentito il rifacimento con tecniche e materiali anche differenti ed eventuale modesta correzione del
da travetti di legno, è consentito il rifacimento con tecniche e materiali anche differenti ed eventuale modesta correzione del rapporto tra alzate e pedate e della pendenza complessiva delle rampe, fermi restando i limiti derivanti dalla ubicazione del manufatto originale rispetto alle murature portanti. 4. Potranno essere demolite e sostituite le scale interne a gabbia aperta in legno o miste in legno e muratura e
ature portanti. 4. Potranno essere demolite e sostituite le scale interne a gabbia aperta in legno o miste in legno e muratura e quelle di fattura recente; dovranno in particolare essere demolite quelle inserite in modo da nascondere, alterare o recare comunque pregiudizio alla fruizione ed alla conservazione di elementi architettonici e decorativi di particolare pregio. Potranno invece essere reintegrati o rifatti i gradini e le rampe cordonate
i architettonici e decorativi di particolare pregio. Potranno invece essere reintegrati o rifatti i gradini e le rampe cordonate d’accesso alle porte esterne, in conci di pietra e pietrame sbozzato. 5. E’ consentita all’interno degli edifici la realizzazione di nuove rampe o interi corpi scala e ascensori, nel caso in cui le scale esistenti siano inadeguate o insufficienti rispetto alle norme vigenti; ogni eventuale
ala e ascensori, nel caso in cui le scale esistenti siano inadeguate o insufficienti rispetto alle norme vigenti; ogni eventuale integrazione dovrà essere tuttavia concepita e realizzata in modo da non recare pregiudizio ad altre strutture o elementi decorativi e finiture di particolare pregio. 28
Art. 56. Gronde e scarichi pluviali
Art. 56. Gronde e scarichi pluviali
- Valgono le norme di cui all’articolo 14. Tutti i canali di gronda e discendenti dovranno essere in rame a sezione curva. Per evitare stillicidi, le soglie e i parapetti privi di gocciolatoio possono essere integrati con gocciolatoio in lamierino di rame opportunamente sagomato. Art. 57. Impianti e canalizzazioni
- Per gli impianti tecnici e le relative condutture valgono le norme di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e,
canalizzazioni
- Per gli impianti tecnici e le relative condutture valgono le norme di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 19 e, quanto riguarda le coperture, l’articolo 52. Non è consentita comunque l’installazione di apparecchi tecnici ed altre attrezzature nei balconi e sui prospetti o ambienti qualificati architettonicamente, a meno che i vani non siano costituiti da nicchie o armadi ricavati all’interno delle sezioni murarie senza pregiudizio per gli elementi architettonici e decorativi esistenti.
Art. 58. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.
ie o armadi ricavati all’interno delle sezioni murarie senza pregiudizio per gli elementi architettonici e decorativi esistenti. 2. Le condutture a vista dovranno preferibilmente essere installate con percorsi verticali disposti su prospetti interni o comunque secondari privi di elementi architettonici e decorativi compiutamente definiti. Art. 58. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.
Art. 58. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.
i architettonici e decorativi compiutamente definiti. Art. 58. Sistemazione e manutenzione delle aree inedificate di pertinenza.
- Dovranno essere oggetto di conservazione e restauro le sistemazioni originali esistenti ed in particolare le alberature d’alto fusto, nonché i muri di cinta, le recinzione, i cancelli, le inferriate, muri a secco, opere di sostegno e sistemazione del terreno, sedili, pavimentazione ed ogni altro elemento decorativo che caratterizza gli edifici di origine storica.
Capo III
temazione del terreno, sedili, pavimentazione ed ogni altro elemento decorativo che caratterizza gli edifici di origine storica. 2. Nelle ville urbane o suburbane ed in generale nell’edilizia rurale storica dovranno essere convenientemente sistemante tutte le aree di pertinenza prospicienti l’edificio principale, conservando viali d’accesso, parchi e giardini all’italiana o all’inglese con le rispettive sistemazioni. Capo III L’ EDILIZIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA
Art. 59. Edilizia tradizionale prevalentemente alterata.
e giardini all’italiana o all’inglese con le rispettive sistemazioni. Capo III L’ EDILIZIA TRADIZIONALE PREVALENTEMENTE ALTERATA Art. 59. Edilizia tradizionale prevalentemente alterata.
- Gli interventi di recupero degli edifici tradizionali che presentano consistenti alterazioni debbono prevedere:
la conservazione, il restauro e la eventuale reintegrazione degli elementi tradizionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stesse norme e modalità d’esecuzione indicate nel Capo
izionali qualificanti o di particolare pregio ancora presenti, secondo le stesse norme e modalità d’esecuzione indicate nel Capo II° per l’edilizia prevalentemente integra; l’eventuale ristrutturazione degli elementi e delle parti sostanzialmente manomesse, alterate, o prive di caratteri qualificanti, con sostituzioni, modifiche o ricostruzioni da realizzare nel rispetto delle modalità d’esecuzione di cui agli articoli che seguono, in modo da risultare compatibili e congruenti
Art. 60. Elementi di prospetto.
lizzare nel rispetto delle modalità d’esecuzione di cui agli articoli che seguono, in modo da risultare compatibili e congruenti con le parti da conservare dell’unità edilizia preesistente e con il circostante contesto. Art. 60. Elementi di prospetto.
- Per gli interventi da eseguire su prospetti di edifici privi di paramento, aperture, o altri elementi architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo IV.
nti architettonici e decorativi qualificanti o di particolare pregio, si applicano le disposizioni di cui al successivo Capo IV. 2. Se invece si tratta di prospetti per i quali è interamente da prevedere ai sensi dell’articolo precedente la conservazione, si applicano le norme di cui al precedente Capo II relative all’edilizia tradizionale integra. 3. Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e
adizionale integra. 3. Se infine vi è nello stesso prospetto una commistione tra parti da rinnovare ed elementi architettonici e decorativi qualificanti, dopo aver provveduto al restauro e al consolidamento di tali elementi si provvederà 29
Art. 61. - Modalità d’integrazione dei paramenti di prospetto.
al completamento del prospetto con una integrazione della struttura muraria che dovrà risultare accordata e cromaticamente intonata alle preesistenze ma priva di connotazioni stilistiche, secondo le seguenti più specifiche indicazioni. Art. 61. - Modalità d’integrazione dei paramenti di prospetto.
- Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura dovrà essere realizzato con materiale
nti di prospetto.
- Nel caso di paramenti a faccia vista, il completamento della muratura dovrà essere realizzato con materiale anch’esso a faccia vista e della stessa qualità ma leggermente differenziato nella finitura superficiale e nell’apparecchio; in particolare per i paramenti in mattoni o materiale misto si potranno impiegare mattoni pieni di recupero “tipo fatti a mano” non sabbiati; per le murature in pietra squadrata o sbozzata si
potranno impiegare mattoni pieni di recupero “tipo fatti a mano” non sabbiati; per le murature in pietra squadrata o sbozzata si adotteranno rivestimenti in pietra della stessa qualità e in conci della stessa dimensione, con faccia vista bocciardata o subbiata; infine per i paramenti in pietrame si potranno impiegare conci o pietrame sbozzato o tagliato a spacco; la pezzatura dei conci o del pietrame dovrà essere in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali.
Art. 62. Nuove aperture, infissi e serramenti.
a spacco; la pezzatura dei conci o del pietrame dovrà essere in generale più regolare e minuta rispetto ai paramenti originali. 2. Nel caso di prospetti intonacati, il completamento della muratura sarà realizzato anch’esso con paramento intonacato. Art. 62. Nuove aperture, infissi e serramenti.
- Le aperture relative alle parti modificate o ricostruite dovranno essere prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti.
Art. 63. Strutture ed elementi di copertura.
ssere prive di mostre e altre connotazioni stilistiche, munite solo di soglia con gocciolatoio sopra il davanzale dei parapetti. 2. Per gli infissi e i serramenti nel caso di rifacimento dell’intero prospetto e qualora si prevedano soluzioni di tipo tradizionale si dovrà procedere come previsto all’articolo 49. Art. 63. Strutture ed elementi di copertura.
- In caso di restauro, ristrutturazione o manutenzione straordinaria i manti di copertura dovranno essere in
enti di copertura.
- In caso di restauro, ristrutturazione o manutenzione straordinaria i manti di copertura dovranno essere in tegole e coppi laterizi abbinati, tipo tegolcoppo ovvero tegole marsigliesi.
- Dovranno essere conservati i singoli elementi qualificanti o di particolare pregio, come altane, comignoli, campanili a vela, frontespizi e fastigi di coronamento, e altre strutture architettoniche emergenti dalle falde
tane, comignoli, campanili a vela, frontespizi e fastigi di coronamento, e altre strutture architettoniche emergenti dalle falde dei tetti, rispetto alle quali le nuove soluzioni di copertura dovranno risultare compatibili. 3. Nel caso di interventi riguardanti ampliamenti e soprelevazioni recenti rispetto alle originali strutture di copertura, dovranno essere ripristinati gli sporti di gronda in origine esistenti lungo i prospetti principali dell’edificio, al disotto delle parti oggetto di soprelevazione.
Art. 64. Allineamenti di facciata
rti di gronda in origine esistenti lungo i prospetti principali dell’edificio, al disotto delle parti oggetto di soprelevazione. Capo IV L’ EDILIZIA RECENTE O TOTALMENTE ALTERATA . Art. 64. Allineamenti di facciata
- Per gli edifici inseriti in un contesto storico, sia nel caso di parziale ristrutturazione che, ove ammessa, di totale demolizione e ricostruzione in situ, dovranno essere rispettati gli allineamenti verticali e orizzontali esistenti fra gli edifici posti in adiacenza lungo i fronti stradali.
Art. 65. Finitura dei paramenti di prospetto.
essere rispettati gli allineamenti verticali e orizzontali esistenti fra gli edifici posti in adiacenza lungo i fronti stradali. Art. 65. Finitura dei paramenti di prospetto.
- Sia negli interventi di manutenzione, che in quelli di ricostruzione o ristrutturazione degli edifici situati nei centri storici, tutti i prospetti già intonacati dovranno essere interamente intonacati con finitura regolare a 30
Art 66. Infissi e serramenti.
grana media e colorati in pasta, scelta fra quelle ricorrenti nel tratto di strada interessato e comunque intonate al colore delle facciate degli edifici adiacenti. Art 66. Infissi e serramenti.
- Gli infissi vetrati dovranno essere ad ante intelaiate con telai di qualsivoglia disegno e materiale, purché risultino nei prospetti del medesimo edificio conformi per tipologie e colori.
- E’ consentito l’uso di persiane, e di porte portoni ad ante cieche intelaiate con eventuali sopraluce, quale
Art 67. Disposizioni generali ed ambito di applicazione
ologie e colori. 2. E’ consentito l’uso di persiane, e di porte portoni ad ante cieche intelaiate con eventuali sopraluce, quale che sia il disegno e il materiale, da colorare come previsto al precedente comma. Capo V A TTREZZATURE PER LA PUBBLICITA’ E L ’ ESPOSIZIONE COMMERCIALE NEI C ENTRI S TORICI Art 67. Disposizioni generali ed ambito di applicazione
- Le norme di cui al presente Capo si applicano alla segnaletica pubblicitaria ed alle attrezzature espositive di
applicazione
- Le norme di cui al presente Capo si applicano alla segnaletica pubblicitaria ed alle attrezzature espositive di pertinenza di negozi, alberghi, bar, ristoranti, ed altri locali di ristoro ed esercizi commerciali situati negli ambiti classificati dal PRG come zone A.
- Relativamente alle targhe e alle segnalazioni di servizi pubblici si applicano rispettivamente i precedenti articoli 33 e 34 con la precisazione che le installazioni dovranno essere distaccate da decorazioni e
Art 68. Spazi ed attrezzature per la pubblicità d’esercizio
spettivamente i precedenti articoli 33 e 34 con la precisazione che le installazioni dovranno essere distaccate da decorazioni e membrature architettoniche. Art 68. Spazi ed attrezzature per la pubblicità d’esercizio
- Per la pubblicità d’esercizio e' consentita unicamente l'installazione di insegne e scritte di tipo frontale completamente contenute entro il vano delle aperture dei locali a piano terra e arretrate di alcuni centimetri dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati.
e dei locali a piano terra e arretrate di alcuni centimetri dal filo esterno della muratura o di eventuali stipiti incorniciati. 2. Le insegne e le scritte possono essere disposte su pannelli ciechi o trasparenti, esclusi comunque i cassonetti luminosi; nel caso di vani archivoltati, i pannelli saranno estesi a tutto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco e una linea comunque non superiore all'imposta dell’arco medesimo.
utto il contorno del vano compreso tra l'intradosso dell'arco e una linea comunque non superiore all'imposta dell’arco medesimo. 3. In deroga alle norme di cui sopra, nei locali che presentano aperture di dimensioni particolarmente ridotte e' consentita l'installazione di insegne e scritte frontali al di sopra del vano, disposte simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, di altezza non superiore a cm 30,
Art 69. Insegne di richiamo
simmetricamente rispetto all'asse verticale del medesimo, e formate da caratteri indipendenti, di altezza non superiore a cm 30, applicati direttamente sul paramento esterno della muratura. 4. E’ inoltre consentita l'applicazione, a fianco dell’ingresso dell’attività, di una piccola bacheca o targa rettangolare in ferro, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, e/o di un drappo o stendardo di stoffa colorata Art 69. Insegne di richiamo
Art 69. Insegne di richiamo
in ferro, di dimensioni non superiori a cm. 30 x 40, e/o di un drappo o stendardo di stoffa colorata Art 69. Insegne di richiamo
- Gli esercizi commerciali, quelli alberghieri, le attività artigianali ed i locali di ristoro situati in strade secondarie e in posizione defilata rispetto alle principali vie di transito hanno facoltà di installare un'insegna, drappo o targa segnaletica in corrispondenza dell'intersezione che la strada ove detti locali hanno sede forma
llare un'insegna, drappo o targa segnaletica in corrispondenza dell'intersezione che la strada ove detti locali hanno sede forma con una via o spazio pubblico di maggiore frequentazione. 2. Tali insegne potranno essere installate anche a bandiera, di dimensioni conformi comunque a quanto indicato al comma precedente ed al terzo comma dell’articolo 32. Non e' ammesso installare, per la stessa categoria commerciale, più di una insegna in corrispondenza del medesimo incrocio; l'eventuale presenza di 31
Art 70. Attrezzature espositive
più esercizi nella stessa via potrà essere segnalata aggiungendo nella stessa insegna le denominazioni dei diversi esercizi. Art 70. Attrezzature espositive
- Le vetrine, le mostre e le altre attrezzature espositive inserite nell'ambito delle aperture che prospettano sulla pubblica via dovranno essere completamente contenute entro il vano delle aperture medesime, e risultare arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti.
e risultare arretrate rispetto al filo esterno delle murature di prospetto in misura non inferiore allo spessore degli stipiti. 2. Le vetrine e le porte a vetri dovranno essere formate da ante e pannelli verticali fissi o mobili disposti immediatamente all'interno degli stipiti, e intelaiati lungo tutto il loro perimetro per mezzo di telai pieni, dei seguenti materiali e colori:
- legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale, previo uniforme
eguenti materiali e colori:
- legno di noce, rovere, castagno, o altre essenze pregiate, verniciate al naturale, previo uniforme scurimento con mordente di colore noce;
- legno, ferro o qualsiasi altro idoneo materiale, verniciato a smalto;
- materiali precolorati.
- L'installazione di qualsivoglia attrezzatura, fissa o mobile, dovrà comunque avvenire in modo da non danneggiare ne' modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, ne' altri elementi costruttivi e decorativi dell'edificio.
Art 71. Vetrine ed insegne di pregio
ne' modificare in modo irreversibile il contorno dei vani esistenti, ne' altri elementi costruttivi e decorativi dell'edificio. Art 71. Vetrine ed insegne di pregio
- Delle insegne e degli allestimenti espositivi esistenti che, per essere realizzati in legno pregiato, intagliato, intarsiato, o altrimenti decorato, ovvero in ferro battuto o altro materiale tradizionale decorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è
Art 72. Serramenti
ecorato o lavorato artigianalmente, presentano caratteri stilistici e qualità di apprezzabile interesse storico artistico, non è consentita la rimozione o la modifica ma solo la manutenzione e il restauro con le tecniche appropriate al caso. Art 72. Serramenti
- Per garantire la protezione e la chiusura degli accessi ai locali di cui ai precedenti articoli, è consentita l'installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie
articoli, è consentita l'installazione di grate, cancelli pieghevoli o serrande avvolgibili, costituiti esclusivamente da maglie metalliche a trama geometrica regolare, verniciati a smalto opaco di colore nero o grigio ferro. 2. I serramenti e i relativi infissi dovranno essere applicati all'interno degli stipiti dei vani, senza modificare la sagoma ne' lo spessore originale di soglie, architravi e cornici.
licati all'interno degli stipiti dei vani, senza modificare la sagoma ne' lo spessore originale di soglie, architravi e cornici. 3. Qualora in corrispondenza di vani stilisticamente connotati siano presenti in opera serramenti di tipo tradizionale, come porte e portoni in legno alla mercantile o ad ante intelaiate e specchiate, non è consentita la loro sostituzione, ma unicamente il restauro o il ripristino. E' altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali.
Art 73. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione
amente il restauro o il ripristino. E' altresì obbligatorio il mantenimento di eventuali roste, cancelli e inferriate originali. Art 73. Tende a servizio degli esercizi commerciali e di ristorazione
- Per le tende a servizio di vani commerciali e di ristorazione in aggetto sullo spazio pubblico si applicano le norme di cui al precedente articolo 35. Le tende dovranno essere di tipo retrattile a falda inclinata, di
bblico si applicano le norme di cui al precedente articolo 35. Le tende dovranno essere di tipo retrattile a falda inclinata, di larghezza pari alla luce delle aperture in cui sono collocate, ed installate in modo da poter essere completamente raccolte e contenute assieme ai propri meccanismi entro il vano delle aperture medesime. 2. Nei vani ad arco che presentano un'altezza all'imposta inferiore a ml. 2,20, in luogo delle tende a spiovente
rture medesime. 2. Nei vani ad arco che presentano un'altezza all'imposta inferiore a ml. 2,20, in luogo delle tende a spiovente e' consentita l'installazione di cappottine ripieghevoli. Nel caso invece di vani architravati in cui l'altezza dell'architrave è inferiore alla quota suddetta, è consentita l'installazione di tende a falda inclinata con asse di avvolgimento collocato immediatamente al di sopra dell'architrave. 32
Art 74. Arredi ed attrezzature da collocare su suolo pubblico.
Art 74. Arredi ed attrezzature da collocare su suolo pubblico.
- Per l’occupazione del suolo pubblico con elementi di arredo ed altre attrezzature mobili si applica il precedente articolo 36, nonché le seguenti disposizioni.
- Le pedane dovranno essere limitate a quanto strettamente necessario per regolarizzare l’andamento del suolo e dovranno essere ad elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in color grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore.
elementi smontabili, in legno o metallo, verniciati in color grigio o rivestiti in tessuto o laminato opaco dello stesso colore. 3. L’illuminazione artificiale potrà essere realizzata unicamente con candele o lampade montate su paralumi da tavolo o lampioncini appesi; le tende e gli ombrelloni dovranno essere in tela naturale o plasticata in tinta unita, montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire l’intera area occupata. E’ altresì
o plasticata in tinta unita, montati su propria ossatura di sostegno ed estesi fino a coprire l’intera area occupata. E’ altresì ammesso l’utilizzo di sistemi amovibili di riscaldamento. 4. Le pedane, le tende e le altre attrezzature non dovranno addossarsi ad elementi architettonici e decorativi. 5. I chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere
decorativi. 5. I chioschi, le edicole o altri vani interamente circoscritti da coperture e pannelli perimetrali, possono essere autorizzati solo nell’ambito di piazze, slarghi o spazi pubblici di idonea ampiezza, escludendo le aree prospicienti le facciate degli edifici pubblici o privati di carattere monumentale. Dovranno comunque essere addossati ai prospetti degli edifici senza sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, oppure
Art 75. Ambito di applicazione
o comunque essere addossati ai prospetti degli edifici senza sovrapporsi a stipiti, cornici e membrature architettoniche, oppure distanziarsi di almeno ml. 2,00 dalle pareti, e avere posizione e dimensioni tali da non intralciare la viabilità pedonale o veicolare né pregiudicare le visuali del contesto storico circostante. Titolo IV REQUISITI PER L’EDILIZIA Capo I D ISPOSIZIONI GENERALI Art 75. Ambito di applicazione
Art 75. Ambito di applicazione
el contesto storico circostante. Titolo IV REQUISITI PER L’EDILIZIA Capo I D ISPOSIZIONI GENERALI Art 75. Ambito di applicazione
- Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano, indipendentemente dalla consistenza e destinazione d’uso degli edifici e fatte salve eventuali specifiche previsioni, ai seguenti interventi:
nuova edificazione e demolizione e ricostruzione; ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi edifici;
Art 76. Requisiti degli edifici ed incentivi
nuova edificazione e demolizione e ricostruzione; ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo di interi edifici; ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti; altri interventi su edifici esistenti limitatamente alle parti di immobile e/o ai singoli elementi interessati. Art 76. Requisiti degli edifici ed incentivi
- Fatte salve ulteriori e/o diverse prescrizioni poste da normative di settore, gli immobili debbono possedere i seguenti requisiti: sostenibilità ambientale
iverse prescrizioni poste da normative di settore, gli immobili debbono possedere i seguenti requisiti: sostenibilità ambientale resistenza meccanica e stabilità prevenzione incendi risparmio energetico e comfort ambientale e acustico sicurezza salubrità degli ambienti utilizzo razionale delle risorse idriche. 2. Agli interventi edilizi, pubblici o privati, che prevedano standard di qualità superiore ai requisiti di norma in
se idriche. 2. Agli interventi edilizi, pubblici o privati, che prevedano standard di qualità superiore ai requisiti di norma in relazione alla sostenibilità ambientale, risparmio energetico, utilizzo di fonti rinnovabili, sicurezza, igiene, vivibilità e comfort, nonché elevata qualità costruttiva, possono essere concessi agevolazioni ed incentivi definiti per tipologia, entità e destinatario in base al Titolo VI e/o sulla base dei provvedimenti emanati dalla Regione. 33
Art 77. Aspetti ambientali e climatici. Aspetti sociali
Art 77. Aspetti ambientali e climatici. Aspetti sociali
- Tutti gli interventi di nuova edificazione devono essere progettati e realizzati tenendo conto in modo particolare degli aspetti naturalistici del sito (quali aspetti orografici, presenza di verde, corsi d’acqua, ecc.) delle infrastrutture esistenti (quali strade, elettrodotti, ecc) nonché degli aspetti climatici della zona (esposizione, venti dominanti, presenza di ombre portanti sia di opere che di alberature, ecc) in modo da
i climatici della zona (esposizione, venti dominanti, presenza di ombre portanti sia di opere che di alberature, ecc) in modo da ottimizzare e armonizzare l’inserimento dell’edificio nell’ambiente naturale. 2. Nella realizzazione di edifici, o di un complesso di edifici, che prevedano l’insediamento di un numero di unità abitative superiore a dodici e siano posti in zone con indice di densità superiore a mc/mq 1,00, è fatto
Art 78. - Criteri di orientamento
o di un numero di unità abitative superiore a dodici e siano posti in zone con indice di densità superiore a mc/mq 1,00, è fatto obbligo reperire nell’ambito delle aree private spazi di socializzazione adeguatamente sistemati allo scopo e di diretta accessibilità da parte dei residenti. Art 78. - Criteri di orientamento
- In armonia con le condizioni ambientali e climatici, la progettazione e la realizzazione dell’edificio
riteri di orientamento
- In armonia con le condizioni ambientali e climatici, la progettazione e la realizzazione dell’edificio dovranno tenere conto del principio del “diritto al sole” ovvero perseguire il maggior sfruttamento possibile dell’energia solare in termini di luminosità, salubrità e igienicità dell’edificio.
- Per quanto possibile si dovrà:
- garantire una esposizione ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici in modo che la massima
nto possibile si dovrà:
- garantire una esposizione ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici in modo che la massima quantità di luce naturale risulti disponibile anche nella peggiore giornata invernale (21 dicembre);
- consentire che le facciate ovest degli edifici possano essere parzialmente schermate da altri edifici o strutture adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
re adiacenti per limitare l’eccessivo apporto di radiazione termica estiva, se ciò lascia disponibile sufficiente luce naturale;
- garantire accesso al sole per tutto il giorno per tutti gli impianti solari realizzati o progettati o potenziali (tetti di piscine, impianti sportivi, strutture sanitarie o altre con elevati consumi di acqua calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e
Art 79. Isolamento dal terreno
calda sanitaria);
- trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e delle aree di soggiorno esterne (piazze e giardini, ecc);
- predisporre adeguate schermature degli edifici ed aree di soggiorno esterne dai venti prevalenti invernali. Art 79. Isolamento dal terreno
- In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali degli edifici si distinguono in:
mento dal terreno
- In funzione della loro posizione rispetto al terreno circostante, i locali degli edifici si distinguono in: a) locali fuori terra quando il piano di calpestio risulta in ogni sua parte superiore alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta; b) locali interrati quando presentano l’introdosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta;
odosso del solaio di copertura a quota inferiore, in ogni sua parte, alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta; c) locali seminterrati tutti quelli che presentano condizioni intermedie rispetto alle due categorie precedenti. 2. I locali interrati e quelli seminterrati, nonché i locali posti al piano terra degli edifici e privi di piano seminterrato per tutta l’estensione, debbono essere dotati di opere di isolamento dal terreno.
ra degli edifici e privi di piano seminterrato per tutta l’estensione, debbono essere dotati di opere di isolamento dal terreno. 3. Il requisito dell’isolamento dal terreno sottostante si intende soddisfatto qualora sia presente, per l’intera superficie del locale, un solaio con sottostante camera d’aria ventilata alta almeno cm. 30. 4. Il requisito dell’isolamento laterale si intende soddisfatto qualora sia presente una intercapedine
ilata alta almeno cm. 30. 4. Il requisito dell’isolamento laterale si intende soddisfatto qualora sia presente una intercapedine ispezionabile ed aerata, dotata di sistema di allontanamento delle acque avente larghezza utile non inferiore a cm. 100 e comunicante con l’esterno. 5. Nel caso di locali accessori all’abitazione o all’attività lavorativa come definiti rispettivamente dai successivi articoli 103 e 112, l’isolamento dal terreno sottostante o laterale può essere attuato anche 34
mediante realizzazione di vespaio ventilato sottostante o laterale avente larghezza non inferiore rispettivamente a cm. 30 e cm. 120. 6. Ai fini dell’isolamento dal terreno potranno essere adottate soluzioni alternative rispetto a quelle sopra previste che siano comunque idonee al conseguimento di un analogo livello di isolamento e protezione degli ambienti e che impieghino materiali certificati per l’idoneità all’uso.
Art 80. Resistenza meccanica e stabilità
o di un analogo livello di isolamento e protezione degli ambienti e che impieghino materiali certificati per l’idoneità all’uso. 7. I progetti che prevedano soluzioni diverse da quelle indicate ai commi precedenti sono sottoposti alla valutazione tecnico-discrezionale della A.S.L. ed al rilascio del relativo parere. Art 80. Resistenza meccanica e stabilità
- Tutti gli interventi edilizi debbono essere progettati e realizzati in modo tale da garantire che le azioni cui
a e stabilità
- Tutti gli interventi edilizi debbono essere progettati e realizzati in modo tale da garantire che le azioni cui l’edificio può essere sottoposto durante la costruzione, la trasformazione e l’utilizzazione non provochino danni a persone, allo stesso edificio e ai beni posti nelle vicinanze.
- A tal fine debbono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche e procedurali stabilite dalla specifica
nelle vicinanze. 2. A tal fine debbono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche e procedurali stabilite dalla specifica normativa vigente in materia di progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture, con particolare riferimento a quella relativa alle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, alle opere in zona due secondo la nuova classificazione sismica del territorio regionale
precompresso ed a struttura metallica, alle opere in zona due secondo la nuova classificazione sismica del territorio regionale dell’Umbria ed agli interventi nelle zone ricomprese negli abitati da consolidare individuate ai sensi dell’articolo 61 del Testo unico per l’edilizia e rappresentate negli elaborati del P.R.G.. 3. Per alcune tipologie di edilizia pubblica (scuole, ospedali, uffici, ecc) e sulla base di norme regolamentari
Art 81. Prevenzione incendi
ati del P.R.G.. 3. Per alcune tipologie di edilizia pubblica (scuole, ospedali, uffici, ecc) e sulla base di norme regolamentari emanate dalla Regione dovranno essere realizzate opere o adottate misure atte a ridurre il rischio sismico attraverso l’applicazione di sistemi tecnologici innovativi al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità degli edifici in caso di calamità. Art 81. Prevenzione incendi
Art 81. Prevenzione incendi
ci innovativi al fine di garantire la sicurezza e la funzionalità degli edifici in caso di calamità. Art 81. Prevenzione incendi
- Gli edifici e gli spazi esterni debbono essere progettati, costruiti e modificati attuando tutte le misure prescritte ai fini della prevenzione incendi ed adottando sistemi attivi e passivi tali da garantire, in caso di incendio, la massima sicurezza degli occupanti e degli addetti al soccorso antincendio.
e passivi tali da garantire, in caso di incendio, la massima sicurezza degli occupanti e degli addetti al soccorso antincendio. 2. A tal fine debbono essere rispettate tutte le prescrizioni tecniche e procedurali stabilite dalla vigente normativa antincendio in relazione alla consistenza ed alle specifiche destinazioni dell’edificio o delle sue singole parti. 3. In tutti i casi in cui l’intervento costituisce attività soggetta a preventivo deposito del progetto presso i Vigili
parte dello Sportello unico.
e parti. 3. In tutti i casi in cui l’intervento costituisce attività soggetta a preventivo deposito del progetto presso i Vigili del Fuoco, la domanda di permesso a costruire ovvero la denuncia di inizio attività sono corredate dalla attestazione di avvenuto deposito oppure dalla documentazione necessaria ai fini della sua acquisizione da parte dello Sportello unico. 4. Nei casi di attività che, seppure non soggette a preventivo deposito del progetto presso i Vigili del fuoco,
Sportello unico. 4. Nei casi di attività che, seppure non soggette a preventivo deposito del progetto presso i Vigili del fuoco, sono comunque disciplinate dalla normativa in materia antincendio (quali la costruzione di edifici residenziali aventi altezza antincendio compresa fra m. 12 e m. 24, la realizzazione di centrali termiche aventi potenzialità compresa fra 35 kW e 116 kW e altro) il progetto edilizio è corredato da elaborati grafici
Art 82. Idrorepellenza e traspirabilità degli elementi costruttivi
centrali termiche aventi potenzialità compresa fra 35 kW e 116 kW e altro) il progetto edilizio è corredato da elaborati grafici rappresentativi dei criteri e delle soluzioni adottate ai fini della sicurezza, da relazione illustrativa e da dichiarazione resa dal progettista attestante il rispetto delle normative vigenti. Art 82. Idrorepellenza e traspirabilità degli elementi costruttivi
- Le pareti perimetrali e la copertura di qualsiasi edificio devono essere adeguatamente isolati dall’umidità ed
ti costruttivi
- Le pareti perimetrali e la copertura di qualsiasi edificio devono essere adeguatamente isolati dall’umidità ed infiltrazioni derivanti da agenti atmosferici.
- Tutti i materiali e gli elementi costitutivi dell’edificio devono avere caratteristiche qualitative e debbono essere posti in opera in modo da evitare fenomeni di condensazione interstiziale e superficiale. Inoltre le 35
Art 83. Isolamento termico degli edifici
murature, gli intonaci ed i tinteggi debbono avere caratteristiche di idrorepellenza e traspirabilità al fine di garantire il mantenimento della qualità dei materiali ed il miglior comfort ambientale interno. Art 83. Isolamento termico degli edifici
- Gli interventi di nuova edificazione, ristrutturazione e restauro e risanamento di interi edifici, nonché gli interventi di ampliamento di edifici esistenti per un volume netto superiore a mc 100 e quelli di rifacimento
difici, nonché gli interventi di ampliamento di edifici esistenti per un volume netto superiore a mc 100 e quelli di rifacimento delle coperture devono essere realizzati nel rispetto delle prescrizioni tecnico–procedurali stabilite dalla normativa in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (legge 10/91, decreti attuativi e s.m.i.).
ell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (legge 10/91, decreti attuativi e s.m.i.). 2. Ai fini del calcolo della volumetria urbanistica e della superficie utile coperta degli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di interventi di recupero, non sono computati i seguenti extraspessori: a) la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che eccede i
ti i seguenti extraspessori: a) la parte delle murature d’ambito esterno, siano esse pareti portanti o tamponature, che eccede i centimetri trenta di spessore al finito. La porzione di muratura non inclusa nel calcolo della volumetria non può comunque superare lo spessore massimo di centimetri trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel
trenta e la sezione muraria nel suo complesso non può includere intercapedini vuote eccedenti centimetri cinque di spessore. Nel caso di pareti ventilate è ammissibile una intercapedine vuota di spessore fino a centimetri venti. Finalità e funzionalità della parete vanno dimostrate in una specifica relazione redatta da un tecnico abilitato; b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci centimetri di spessore,
un tecnico abilitato; b) la porzione superiore e non strutturale dei solai eccedente mediamente i dieci centimetri di spessore, fino ad un extraspessore massimo di centimetri quindici. Tali extraspessori non rientrano inoltre nel calcolo per la determinazione delle altezze massime ammesse per i fabbricati, fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesaggistici.
salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesaggistici. 3. Ai fini del calcolo della volumetria e delle superfici urbanistiche di un edificio destinato ad uso residenziale, servizi o ricettivo, sono esclusi dal computo le seguenti superfici e volumi finalizzati espressamente all’ottenimento del comfort ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell’energia solare:
t ambientale e risparmio energetico attraverso il miglioramento della coibentazione e la captazione diretta dell’energia solare: a) verande e serre solari non riscaldate disposte nei fronti da sud-est a sud-ovest, con funzione di captazione solare, che abbiano la superficie esterna, riferita a pareti e copertura, vetrata per almeno il settanta per cento. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell’intero edificio;
o. Il volume o la superficie delle serre non può superare il venti per cento del volume o della superficie dell’intero edificio; b) spazi collettivi interni coperti o racchiusi da vetrate quali corti chiuse, spazi condominiali e climatizzati naturalmente, progettati al fine di migliorare il microclima del complesso edilizio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell’intero fabbricato.
izio, con incidenza fino ad un massimo pari al venticinque per cento del totale della superficie coperta dell’intero fabbricato. 4. La finalità e la funzionalità dei volumi elencati al precedente comma devono essere dimostrate in una specifica relazione, firmata da un tecnico, contenente il calcolo dell’energia risparmiata per l’intero edificio attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l’arco
l’intero edificio attraverso la realizzazione dell’opera, nonché la verifica del benessere termoigrometrico durante tutto l’arco dell’anno. E’ fatto salvo comunque il rispetto di eventuali limiti imposti dall’esistenza di specifici vincoli storici, ambientali e paesistici, nonché di norme igienico sanitarie. 5. In riferimento all’articolo 32 della l. 10/1991 tutti i materiali dell’isolamento termico devono essere certificati in base al d.m. 2.4.1998 e s.m.i..
Art 84. Isolamento acustico
icolo 32 della l. 10/1991 tutti i materiali dell’isolamento termico devono essere certificati in base al d.m. 2.4.1998 e s.m.i.. 6. Per edifici climatizzati, i paramenti esterni e le coperture dovranno essere realizzati con tecnologie attive e passive e materiali tali da minimizzare i consumi energetici durante la stagione estiva e quella invernale e garantire il miglior comfort attraverso soluzioni naturali e nel rispetto delle normative vigenti. Art 84. Isolamento acustico
Art 84. Isolamento acustico
e garantire il miglior comfort attraverso soluzioni naturali e nel rispetto delle normative vigenti. Art 84. Isolamento acustico
- Fermo restando il rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di isolamento acustico per le specifiche attività, gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi dal rumore proveniente dall’ambiente esterno nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue. 36
I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne: a. rumorosità proveniente da ambiente esterno; b. rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; c. rumori da calpestio; d. rumorosità provocata da impianti e da apparecchi tecnologici dell’edificio; e. rumorosità provocata da attività contigue. 2. Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla l. 447/1995, alla l.r. 8/2002 e relativo regolamento
Art 85. Infissi e superfici trasparenti
attività contigue. 2. Dovranno essere osservate le prescrizioni di cui alla l. 447/1995, alla l.r. 8/2002 e relativo regolamento d’attuazione 1/2004, al d.p.r. 14/2004 e al d.p.c.m. 5.10.1997. 3. La progettazione acustica deve essere integrata con la progettazione termo-tecnica di cui alla l. 10/1991 al fine di garantire una armonizzazione delle soluzioni adottate e raggiungere in maniera sinergica le prestazioni termo-acustiche richieste dalle norme. Art 85. Infissi e superfici trasparenti
Art 85. Infissi e superfici trasparenti
e raggiungere in maniera sinergica le prestazioni termo-acustiche richieste dalle norme. Art 85. Infissi e superfici trasparenti
- Gli infissi e i serramenti devono essere tali da garantire, in base alle condizioni climatologiche, al rumore del sito, alla tipologia edilizia, al carico del vento, alla zona climatica (norme UNI 7979 e s.m.i.):
- permeabilità all’aria;
- tenuta all’acqua;
- resistenza al carico del vento.
o, alla zona climatica (norme UNI 7979 e s.m.i.):
- permeabilità all’aria;
- tenuta all’acqua;
- resistenza al carico del vento.
- Nel caso di serramenti con doppi vetri o vetrature ad elevato isolamento termico la classificazione di permeabilità all'aria non deve essere minore di classe A2.
- Inoltre gli infissi e le superfici trasparenti devono avere caratteristiche tali da garantire adeguate trasparenza
classe A2. 3. Inoltre gli infissi e le superfici trasparenti devono avere caratteristiche tali da garantire adeguate trasparenza alla luce, isolamento termico (vetro termico) nel rispetto della l. 10/1991, isolamento acustico nel rispetto del d.p.c.m. 5.12.1997 e s.m.i., resistenza meccanica. 4. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie, nel caso di climatizzazione estiva ed invernale gli infissi e
Art 86. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
meccanica. 4. Nei nuovi edifici e nelle ristrutturazioni edilizie, nel caso di climatizzazione estiva ed invernale gli infissi e le superfici vetrate devono essere realizzati con elementi e materiali tali da controllare l’irraggiamento solare al fine di contenere i consumi e ottimizzare il comfort ambientale (vetrate basso emissive, schermature, o altro). Art 86. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
Art 86. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
zzare il comfort ambientale (vetrate basso emissive, schermature, o altro). Art 86. Riscaldamento e raffrescamento degli edifici
- I locali abitabili, i locali di vendita e di ufficio e gli ambienti funzionali all’attività lavorativa, come definiti agli articoli 103 e 112, debbono essere dotati di impianto di riscaldamento in sede di edificazione.
- I medesimi locali, ove esistenti e privi dell’impianto di cui al comma precedente, devono comunque
o in sede di edificazione. 2. I medesimi locali, ove esistenti e privi dell’impianto di cui al comma precedente, devono comunque usufruire di un sistema di riscaldamento idoneo a garantire sufficienti livelli di comfort; detti locali debbono comunque essere dotati di impianto di riscaldamento in occasione di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino l’intera unità immobiliare.
i manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione che interessino l’intera unità immobiliare. 3. Tutti gli impianti di riscaldamento, raffrescamento o climatizzazione, singoli o centralizzati, di nuova installazione oppure oggetto di ristrutturazione devono essere dotati di sistema di regolazione della temperatura e inoltre di sistemi di contabilizzazione per ogni unità immobiliare nel caso di impianti centralizzati.
zione della temperatura e inoltre di sistemi di contabilizzazione per ogni unità immobiliare nel caso di impianti centralizzati. 4. Tutti gli impianti di raffrescamento e/o condizionamento autonomi con potenza frigorifera inferiore a 46,5 kW devono essere realizzati dal punto di vista installativo nel rispetto di quanto previsto nel precedente articolo 16 e delle norme UNI 8199 e s.m.i., mentre dal punto di vista energetico mediante utilizzo di
o previsto nel precedente articolo 16 e delle norme UNI 8199 e s.m.i., mentre dal punto di vista energetico mediante utilizzo di apparecchiature e componenti ad alta efficienza energetica, nonché garantire all’utilizzatore condizioni di comfort ambientale. 37
- Negli edifici di nuova costruzione o esistenti, gli impianti di climatizzazione centralizzati devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle normative vigenti e delle prescrizioni di cui ai precedenti Titoli II e III, ottimizzando i consumi energetici mediante integrazione della funzione di riscaldamento con quella di raffrescamento, attraverso l’impiego delle migliori tecnologie disponibili.
- Tutti i componenti degli impianti debbono essere certificati in base al d.m. 2.4.1998 e s.m.i..
Art 87. Acqua calda sanitaria
liori tecnologie disponibili. 6. Tutti i componenti degli impianti debbono essere certificati in base al d.m. 2.4.1998 e s.m.i.. Art 87. Acqua calda sanitaria
- Gli edifici di nuove costruzione o oggetto di ristrutturazione devono essere dotati di sistemi di produzione di acqua calda, singoli o centralizzati, attraverso impianti autonomi o impianti centralizzati condominiali o comuni, tali da garantire il fabbisogno delle singole unità immobiliari e dotati di dispositivi di regolazione
ti condominiali o comuni, tali da garantire il fabbisogno delle singole unità immobiliari e dotati di dispositivi di regolazione della temperature di utilizzo dell’acqua calda come previsto dalle normative vigenti. 2. Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli oggetto di totale ristrutturazione aventi destinazione residenziale, direzionale, commerciale, industriale e ad uso collettivo identificati nelle categorie dalla E1
venti destinazione residenziale, direzionale, commerciale, industriale e ad uso collettivo identificati nelle categorie dalla E1 alla E8 del d.p.r. 412/1993, con esclusione di quelli ricadenti nei centri storici, è obbligatoria l’installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda ad usi sanitari, purchè il fabbisogno annuo calcolato in base all’apposita scheda approvata dal Comune sia superiore a 15 mc/anno per ciascuna unità
chè il fabbisogno annuo calcolato in base all’apposita scheda approvata dal Comune sia superiore a 15 mc/anno per ciascuna unità immobiliare. L’impianto a pannelli solari termici deve essere dimensionato per garantire una copertura superiore al 50% del fabbisogno annuo, salvo documenti impedimenti tecnici che non consentano il raggiungimento di tale soglia. 3. Gli impianti devono essere installati su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest (modo retrofit – incastellatura
tale soglia. 3. Gli impianti devono essere installati su falde esposte a sud, sud-est, sud-ovest (modo retrofit – incastellatura propria) o meglio integrate in esse in modo strutturale. 4. Nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento fra di essi se disposti su più file. I serbatoi di
Art 88. Centrali termiche e locali tecnici
rché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento fra di essi se disposti su più file. I serbatoi di accumulo devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici. Gli impianti possono essere installati anche su terreni di pertinenza purché opportunamente mascherati ed integrati. Art 88. Centrali termiche e locali tecnici
- Le centrali termiche e i locali tecnici debbono essere progettati e costruiti nel rispetto delle norme specifiche
ali tecnici
- Le centrali termiche e i locali tecnici debbono essere progettati e costruiti nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia. In particolare è richiesto il rispetto delle seguenti normative: a) nel caso di impianti di riscaldamento alimentati a combustibile gassoso con impianti termici aventi potenzialità inferiore o uguale a 35 kW: norme UNI CIG vigenti; b) per impianti di riscaldamento termici alimentati a combustibile gassoso con centrale termica avente
W: norme UNI CIG vigenti; b) per impianti di riscaldamento termici alimentati a combustibile gassoso con centrale termica avente potenzialità superiori a 35 kW: d.m. 12.4.1996 e normativa antincendio e s.m.i.; c) per impianti di riscaldamento alimentati a combustibile liquido con potenzialità superiore a 35 kW: d.p.r. 22.12.1970 n. 1391 e s.m.i. e d.m. 28.4.2005. 2. Per quanto riguarda l’ubicazione le centrali termiche ed i locali tecnici dovranno essere posizionate:
m.i. e d.m. 28.4.2005. 2. Per quanto riguarda l’ubicazione le centrali termiche ed i locali tecnici dovranno essere posizionate:
- per potenzialità comprese fra 35 kW e 116 kW: all’interno dell’immobile, in aderenza ad esso o al di sopra della sua copertura in funzione del tipo si combustibile da impiegare (gasolio, olio combustibile, gas metano o combustibili alternativi) nonché in funzione della specifica destinazione dei locali ad essi adiacenti;
Art 89. Centrali tecnologiche
mbustibile, gas metano o combustibili alternativi) nonché in funzione della specifica destinazione dei locali ad essi adiacenti;
- per potenzialità superiore a 116 kW: preferibilmente interrati ed ubicati in spazi esterni adeguatamente sistemati in armonia con il contesto e, nel caso siano al servizio di più edifici, in posizione baricentrica rispetto all’insediamento. Art 89. Centrali tecnologiche
- Le centrali tecnologiche innovative, quali centrali di cogenerazione per la produzione contemporanea di
Centrali tecnologiche
- Le centrali tecnologiche innovative, quali centrali di cogenerazione per la produzione contemporanea di energia termica e elettrica, centrali frigorifere, centrali di trattamento aria, centrali termiche a biomassa ecc, dovranno essere realizzate nel rispetto delle norme vigenti in materia di prevenzione incendi, di tutela dell’inquinamento acustico, delle specifiche norme tecniche e di quelle in materia di autoproduzione. 38
- In derivazione dalle centrali termiche tecnologiche, al fine di ottimizzare i consumi e ridurre l’emissione nell’ambiente, è inoltre consentita la realizzazione di reti di teleriscaldamento in area privata, nonché su suolo pubblico nel rispetto delle normative vigenti ed in deroga a quanto stabilito dalla convenzione con le società di servizio.
- Le centrali tecnologiche innovative a servizio dell’edificio o di un complesso di edifici costituiscono volume
Art 90. Depositi di olio combustibile, gasolio e GPL al servizio delle centrali
à di servizio. 3. Le centrali tecnologiche innovative a servizio dell’edificio o di un complesso di edifici costituiscono volume tecnico non computabile ai fini del calcolo delle superfici e volumi. Art 90. Depositi di olio combustibile, gasolio e GPL al servizio delle centrali termiche
- Il deposito di olio combustibile o di gasolio, costituito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all’esterno o all’interno dell’edificio nel quale è installato l’impianto termico.
ito da uno o più serbatoi, può essere ubicato all’esterno o all’interno dell’edificio nel quale è installato l’impianto termico. 2. I serbatoi di GPL, sia interrati che fuori terra, devono essere installati esclusivamente in aree a cielo libero. E’ vietata l’installazione su terrazze e comunque su aree sovrastanti luoghi chiusi e cortili chiusi. 3. L’installazione dei serbatoi di cui ai precedenti commi dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia.
Art 91. Canne fumarie al servizio dell’impianto di riscaldamento
ione dei serbatoi di cui ai precedenti commi dovrà essere eseguita secondo quanto prescritto dalla vigente normativa in materia. Art 91. Canne fumarie al servizio dell’impianto di riscaldamento
- I fabbricati debbono essere dotati di canne fumarie necessarie a garantire la funzionalità e la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature installati al servizio del fabbricato stesso. In particolare debbono essere
la sicurezza degli impianti e delle apparecchiature installati al servizio del fabbricato stesso. In particolare debbono essere predisposte canne fumarie sfocianti sulla copertura, singole o collettive in relazione a ciascuna tipologia di impianti ed attrezzature alimentati a combustibile gassoso (quali: impianti termici individuali o centralizzati; scaldabagni a gas e simili) e singole in relazione a camini e stufe a legna.
uali: impianti termici individuali o centralizzati; scaldabagni a gas e simili) e singole in relazione a camini e stufe a legna. 2. La realizzazione delle canne fumarie deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia in riferimento al tipo di combustibile utilizzato ed alla potenzialità installata di cui a precedente articolo 88, sia in relazione alla ubicazione, altezza e distanza da fabbricati.
lla potenzialità installata di cui a precedente articolo 88, sia in relazione alla ubicazione, altezza e distanza da fabbricati. 3. Negli edifici costituiti da più unità immobiliari per le installazioni non regolamentate da specifiche disposizioni normative, indipendentemente dal tipo di intervento, lo scarico dei prodotti di combustione provenienti da camini e stufe a biomassa deve essere convogliato sempre in copertura e localizzato in modo
odotti di combustione provenienti da camini e stufe a biomassa deve essere convogliato sempre in copertura e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturale o artificiale poste nelle vicinanze . 4. Ai sensi del d.p.r. 412/1993 e s.m.i. per gli edifici costituiti da più unità immobiliari, i condotti di evacuazione dei prodotti di combustione devono sfociare sopra il tetto dell’edificio, secondo quanto previsto
ari, i condotti di evacuazione dei prodotti di combustione devono sfociare sopra il tetto dell’edificio, secondo quanto previsto dalle norme UNI 7129 e s.m.i.. Sono ammesse deroghe nei seguenti casi: 39
a) mera sostituzione di generatore di calore individuale; b) singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
l’edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore; c) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, mai dotato precedentemente di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo;
zione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo; d) ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso ad abitazione di unità immobiliare mai dotata di impianto purché sussista la condizione di cui alla precedente lettera c). Qualora l’intervento comporti aumento del numero di unità immobiliari sarà comunque consentita la realizzazione in deroga di un unico scarico di prodotti di combustione;
numero di unità immobiliari sarà comunque consentita la realizzazione in deroga di un unico scarico di prodotti di combustione; e) nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di ristrutturazione edilizia, mai dotato precedentemente di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Art 92. Condotti di evacuazione di fumi e vapori per apparecchi a fiamma libera
zione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo. Art 92. Condotti di evacuazione di fumi e vapori per apparecchi a fiamma libera
- I fabbricati destinati ad abitazione debbono essere dotati di condotti di evacuazione dei fumi e vapori provenienti dai piani di cottura. Tali condotti, se sfocianti sulla copertura, debbono essere singoli o collettivi
fumi e vapori provenienti dai piani di cottura. Tali condotti, se sfocianti sulla copertura, debbono essere singoli o collettivi nonché separati dagli altri condotti dell’edificio. In alternativa i condotti possono uscire a parete. 2. In tutti gli edifici, siano essi esistenti che di nuova costruzione, i locali dove sono installate apparecchiature a fiamma libera (piani di cottura, generatori di calore, boiler e simili) debbono essere dotati, oltre che delle
Art 93. - Altri condotti di evacuazione
apparecchiature a fiamma libera (piani di cottura, generatori di calore, boiler e simili) debbono essere dotati, oltre che delle aperture di aerazione naturale prescritte dal presente Regolamento, di ulteriori aperture prospettanti direttamente all’esterno idonee a garantire un corretto processo di combustione ed un corretto tiraggio dei condotti di evacuazione ai sensi delle norme UNI – CIG vigenti. Art 93. - Altri condotti di evacuazione
Art 93. - Altri condotti di evacuazione
un corretto tiraggio dei condotti di evacuazione ai sensi delle norme UNI – CIG vigenti. Art 93. - Altri condotti di evacuazione
- Per le emissioni in atmosfera di fumi e vapori derivanti da attività produttive debbono essere rispettate le disposizioni di cui al d.p.r. 203/1988 e s.m.i.. Art 94. Impianti tecnici in edilizia
- Si intendono impianti tecnici in edilizia i seguenti: a. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica
nici in edilizia i seguenti: a. impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore; b. gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche; c. gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
li impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie; d. gli impianti idrosanitari, nonché quelli di trasporto, trattamento, uso, accumulo e consumo di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore; e. gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli
ll’ente distributore; e. gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile fornito dall’ente distributore; f. gli impianti di sollevamento di persone o cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili; g. gli impianti di protezione antincendio. 2. Tutti gli impianti tecnici in edilizia devono essere progettati, installati, trasformati, ampliati nel rispetto
antincendio. 2. Tutti gli impianti tecnici in edilizia devono essere progettati, installati, trasformati, ampliati nel rispetto delle prescrizioni tecniche e procedurali stabilite dalle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti (l. 46/ 1990 e s.m.i.). 40
- Nelle nuove costruzioni civili devono essere previsti, ai sensi della l. 166/2002 e s.m.i.., cavedi multiservizi e/o cavidotti di adeguate dimensioni per rendere disponibili alle singole unità immobiliari collegamenti per servizi di telecomunicazione e innovativi.
- Negli edifici di nuova edificazione ed in quelli oggetto di ristrutturazione, la progettazione e la realizzazione degli impianti tecnici di cui al comma 1, debbono essere tali da consentire, mediante idonee
la progettazione e la realizzazione degli impianti tecnici di cui al comma 1, debbono essere tali da consentire, mediante idonee canalizzazioni o altro l’introduzione della “domotica” attraverso l’implementazione di sistemi innovativi ai fini della gestione del comfort ambientale, della comunicazione (telelavoro), della gestione degli impianti anche ai fini della sicurezza (antincendio, antifurto, antiallagamento, telesorveglianza) e della assistenza di persone anziani, disabili o malate).
Art 95. - Adduzione e distribuzione di acqua potabile
sicurezza (antincendio, antifurto, antiallagamento, telesorveglianza) e della assistenza di persone anziani, disabili o malate). Art 95. - Adduzione e distribuzione di acqua potabile
- Gli edifici, siano essi di nuova costruzione che esistenti, devono essere provvisti di acqua potabile distribuita in modo proporzionale alle dimensioni delle singole unità immobiliari ed in modo da garantire ad esse un regolare rifornimento nei momenti di massima contemporaneità delle utenze.
unità immobiliari ed in modo da garantire ad esse un regolare rifornimento nei momenti di massima contemporaneità delle utenze. 2. L’alimentazione deve avvenire mediante allaccio al pubblico acquedotto, quando presente, con le modalità stabilite dal Regolamento dell’Ente gestore oppure da fonte autonoma previa certificazione di potabilità dell’acqua erogata dall’impianto iniziale e periodica, rilasciata dall’autorità competente. Il collegamento fra
ne di potabilità dell’acqua erogata dall’impianto iniziale e periodica, rilasciata dall’autorità competente. Il collegamento fra la fonte e l’impianto deve essere realizzato in modo tale da escludere contaminazioni e riflusso delle acque. 3. Gli impianti per la distribuzione di acqua potabile all’interno degli edifici devono essere costruiti a regola d’arte e dotati di contabilizzatori per ogni unità immobiliare. Gli edifici che abbiano locali abitabili con
costruiti a regola d’arte e dotati di contabilizzatori per ogni unità immobiliare. Gli edifici che abbiano locali abitabili con pavimento a quota tale da non garantire una regolare erogazione, devono essere dotati di apparecchiature per il sollevamento dell’acqua. 4. Tutte le condotte di adduzione devono essere poste ad una distanza orizzontale di almeno m. 1,5 dalle fognature ed almeno a m. 0,6 al di sopra di queste. Nel caso non sia possibile rispettare tali distanze
e di almeno m. 1,5 dalle fognature ed almeno a m. 0,6 al di sopra di queste. Nel caso non sia possibile rispettare tali distanze dovranno essere adottate soluzioni alternative tali da impedire la contaminazione tra l’acquedotto e la fognatura. 5. Il locale destinato ad accogliere l’impianto di sollevamento dell’acqua deve avere altezza non inferiore a m. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti
inferiore a m. 2,00, pavimento e pareti facilmente lavabili, caditoia di raccolta delle acque di lavaggio, reticella antinsetti alle aperture di areazione ed al tubo di troppo pieno, serbatoio di materiale idoneo al contatto con alimenti e con copertura sigillata. 6. Nella nuove edificazioni e in occasione di interventi del rifacimento del locale destinato ai servizi igienici, al fine di contenere il consumo di acqua potabile è obbligatorio installare cassette di scarico per bagni a doppio
Art 96. Recupero acqua piovana
izi igienici, al fine di contenere il consumo di acqua potabile è obbligatorio installare cassette di scarico per bagni a doppio pulsante a controllo di flusso e/o sistemi similari, nonché utilizzare rubinetti e/o accessori con dispositivo di controllo del flusso. Art 96. Recupero acqua piovana
- Per le nuove edificazioni e per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica è
qua piovana
- Per le nuove edificazioni e per gli interventi di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica è fatto obbligo, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile e fatte salve necessità specifiche di attività produttive con prescrizioni particolari, di recuperare le acque meteoriche provenienti dalle coperture degli edifici ai fini del loro utilizzo per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggi ed usi analoghi.
ai fini del loro utilizzo per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e passaggi, lavaggi ed usi analoghi. 2. Per il recupero delle acque valgono le seguenti prescrizioni:
- il recupero è obbligatorio quando la superficie della copertura è superiore a mq 60. Detta superficie è data dalla proiezione a terra dell’ingombro di tutte le coperture dell’edificio e parti di esso, sia piane che inclinate, comprese quelle di tettoie e sporgenze;
l’ingombro di tutte le coperture dell’edificio e parti di esso, sia piane che inclinate, comprese quelle di tettoie e sporgenze;
- in caso di coperture con superficie sino a mq 300, l’accumulo è costituito da uno o più serbatoi e deve avere una capacità totale non inferiore a 30 litri per mq di detta superficie con un minimo di 3.000 litri;
- in caso di superficie superiore a mq 300, la capacità totale dell’accumulo è pari al minor valore fra il
inimo di 3.000 litri;
- in caso di superficie superiore a mq 300, la capacità totale dell’accumulo è pari al minor valore fra il rapporto di 30 litri per mq. di cui al precedente punto e quello risultante dal calcolo del fabbisogno 41
d’utenza determinato anche in base alla dimensione delle aree pertinenziali. La capacità totale non deve comunque risultare inferiore a 10.000 litri;
- l’accumulo deve essere attrezzato nel rispetto delle norme sulla sicurezza ed in maniera idonea a garantire il corretto utilizzo del sistema e pertanto deve essere dotato di apparecchiature di filtraggio, sfioro, pompaggio e rete di utilizzo;
- l’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e i suoi erogatori
Art 97. - Produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
ggio e rete di utilizzo;
- l’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e i suoi erogatori dovranno essere opportunamente posizionati e segnalati con dicitura “acqua non potabile”. Art 97. - Produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili
- Al fine di limitare le emissioni inquinanti negli edifici pubblici, secondo quanto già indicato dalla l. 10/1991
rinnovabili
- Al fine di limitare le emissioni inquinanti negli edifici pubblici, secondo quanto già indicato dalla l. 10/1991 e s.m.i. è previsto il ricorso allo sfruttamento delle fonti rinnovabili o assimilate per il fabbisogno energetico degli edifici stessi, salvo impedimenti di natura tecnica o economica.
- Per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d’uso, è consigliato l’utilizzo delle fonti
o economica. 2. Per gli edifici di proprietà privata, qualunque sia la destinazione d’uso, è consigliato l’utilizzo delle fonti rinnovabili secondo quanto indicato dalle normative vigenti. Lo sfruttamento delle fonti rinnovabili, quali biomasse, fotovoltaico, minieolico, minidrico e altre, e l’utilizzo di tecnologie ad elevata efficienza energetica, quali la cogenerazione e altre, deve essere finalizzato ad integrare o soddisfare il bisogno energetico degli edifici.
Art 98. Ascensori e superamento delle barriere architettoniche
ergetica, quali la cogenerazione e altre, deve essere finalizzato ad integrare o soddisfare il bisogno energetico degli edifici. Art 98. Ascensori e superamento delle barriere architettoniche
- Fermo restando il rispetto delle norme vigenti in materia superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, tutti gli edifici di nuova costruzione o oggetto di totale ristrutturazione che prevedano dislivelli devono essere predisposti dimensionalmente e tecnologicamente in maniera tale da consentire
Art 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici
utturazione che prevedano dislivelli devono essere predisposti dimensionalmente e tecnologicamente in maniera tale da consentire l’inserimento e l’installazione dei sistemi ed attrezzature (quali rampe, ascensori, servoscale, piattaforme elevatrici, e altri) al fine di garantire a tutti i soggetti, anche quelli con difficoltà motoria, la fruibilità dei luoghi. Art 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici
Art 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici
a tutti i soggetti, anche quelli con difficoltà motoria, la fruibilità dei luoghi. Art 99. Opere di allaccio ai servizi pubblici
- Fermo restando il rispetto dei regolamenti degli enti gestori dei servizi pubblici (acquedotto, fognatura, gas, energia elettrica, telecomunicazioni, servizi innovativi) i punti di fornitura dei servizi pubblici devono essere realizzati come stabilito al precedente articolo 18. Per il collegamento all’utenza, le reti dorsali di
Art 100. - Igiene urbana
i pubblici devono essere realizzati come stabilito al precedente articolo 18. Per il collegamento all’utenza, le reti dorsali di distribuzione principale dei servizi dovranno essere realizzate su appositi ed adeguati passaggi (o cavedi) compartimentati al fine di garantire la sicurezza e la migliore manutentibilità. Art 100. - Igiene urbana
- In relazione a nuovi insediamenti residenziali oggetto di piano attuativo, dovrà essere predisposto, in
-
- Igiene urbana
- In relazione a nuovi insediamenti residenziali oggetto di piano attuativo, dovrà essere predisposto, in accordo con l’ente concessionario del servizio di nettezza urbana e con il Comune, uno spazio idoneo ad accogliere le attrezzature per la raccolta dei rifiuti urbani e per la raccolta differenziata, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada, delle norme sulle barriere architettoniche nonché delle esigenze del servizio di svuotamento.
Art 101. Locali pubblici per fumatori
posizioni del Codice della Strada, delle norme sulle barriere architettoniche nonché delle esigenze del servizio di svuotamento. 2. Il dimensionamento e la posizione dello spazio dovranno tener conto della dimensione dell’insediamento e della distanza dall’utenza. Lo spazio dovrà essere adeguatamente sistemato al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale nell’intorno. Art 101. Locali pubblici per fumatori
Art 101. Locali pubblici per fumatori
o al fine di limitarne la visibilità ed evitare la dispersione del materiale nell’intorno. Art 101. Locali pubblici per fumatori
- Nella realizzazione di nuovi edifici e nella ristrutturazione di quelli esistenti, ove siano previsti spazi per fumatori, debbono essere predisposti locali ed impianti secondo le prescrizioni della l. 3/2003 e successivo regolamento d’attuazione. 42
Art 102. Misure contro l’inquinamento luminoso
Art 102. Misure contro l’inquinamento luminoso
- Gli impianti di illuminazione esterna di aree pubbliche e private quali strade, piazzali, parchi e giardini, nonché di facciate di edifici e le aree destinate a servizi sportivi, devono essere progettati e realizzati nel rispetto dell’ambiente, non devono provocare disturbo, né impatto ambientale e paesaggistico e in particolare devono limitare l’inquinamento luminoso, l’abbagliamento visivo e adottare sistemi di alta
tale e paesaggistico e in particolare devono limitare l’inquinamento luminoso, l’abbagliamento visivo e adottare sistemi di alta efficienza volti al risparmio energetico. E’ quindi necessario che tali impianti siano conformi alle seguenti normative:
- norme regionali in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico (l.r. 20/2005 e s.m.i.);
- norme CEI ed UNI vigenti;
- legge 10/1991 relativa al risparmio energetico e s.m.i.;
armio energetico (l.r. 20/2005 e s.m.i.);
- norme CEI ed UNI vigenti;
- legge 10/1991 relativa al risparmio energetico e s.m.i.;
- codice della strada di cui al d.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- Gli aspetti procedurali, applicativi e tecnici per la progettazione, la realizzazione, il controllo e la gestione degli impianti, sono definiti dalla normativa regionale e dal PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale).
ollo e la gestione degli impianti, sono definiti dalla normativa regionale e dal PRIC (Piano Regolatore Illuminazione Comunale). 3. Al fine di garantire una qualità sia dell’arredo urbano che dell’illuminamento notturno, nei centri storici l’illuminazione autonoma delle vetrine deve avvenire attraverso apparecchi e/o sistemi speciali installati all’interno della sagoma delle aperture. Nel caso in cui per motivi funzionali o estetici è richiesta una
Art 103. Classificazione dei locali di abitazione
mi speciali installati all’interno della sagoma delle aperture. Nel caso in cui per motivi funzionali o estetici è richiesta una illuminazione particolare, la stessa dovrà essere oggetto di autorizzazione comunale. Capo II R EQUISITI SPECIFICI DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD ABITAZIONE Art 103. Classificazione dei locali di abitazione
- Ai fini del presente Regolamento i locali di abitazione si distinguono in:
Art 103. Classificazione dei locali di abitazione
Art 103. Classificazione dei locali di abitazione
- Ai fini del presente Regolamento i locali di abitazione si distinguono in:
- locali abitabili cioè quelli che soddisfano le caratteristiche minime stabilite dal presente Regolamento per poter essere destinati alla permanenza di persone a fini abitativi. Essi si suddividono in: a) vani abitabili, quelli adibiti a funzioni abitative comportanti la permanenza continuativa di
tativi. Essi si suddividono in: a) vani abitabili, quelli adibiti a funzioni abitative comportanti la permanenza continuativa di persone, quali camere da letto, soggiorni e sale da pranzo, cucine, salotti, locali studio ed altri usi assimilabili a quelli sopra elencati. b) spazi funzionali, cioè connessi ai vani abitabili e funzionali all’abitazione, quali spazi di cottura, servizi igienici, spazi di disimpegno, corridoi e scale interne alla singola unità
onali all’abitazione, quali spazi di cottura, servizi igienici, spazi di disimpegno, corridoi e scale interne alla singola unità immobiliare, dispense, guardaroba, lavanderie e simili.
- locali accessori all’abitazione, cioè adibiti esclusivamente a funzioni accessorie, quali soffitte e spazi sottotetto e assimilabili; cantine, ripostigli e simili, autorimesse.
- Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché
Art 104. Requisiti dei locali abitabili in funzione del loro posizionamento
simili, autorimesse. 2. Non costituiscono locale, ai sensi del presente regolamento, i volumi tecnici nonché gli spazi, ancorché accessibili, adibiti a funzioni di isolamento e di protezione dell’edificio (quali intercapedini e simili) o al passaggio ed alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili). Art 104. Requisiti dei locali abitabili in funzione del loro posizionamento
- I locali interrati non possono essere adibiti a vani abitabili.
- I locali seminterrati possono essere adibiti: 43
a vani abitabili qualora sussistano le seguenti condizioni:
- almeno due pareti siano completamente fuori terra rispetto alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta ed isolati dal terreno sottostante;
- le rimanenti pareti siano separate dal terreno da spazi funzionali o da locali accessori a loro volta isolati dal terreno laterale;
- sia presente, in corrispondenza di finestre prospettanti su aree pubbliche, siano esse destinate alla
i dal terreno laterale; 3. sia presente, in corrispondenza di finestre prospettanti su aree pubbliche, siano esse destinate alla circolazione o alla sosta di veicoli o persone, uno spazio di proprietà privata avente profondità non inferiore a m. 3, opportunamente delimitato con elementi naturali o opere di recinzione. Nelle zone classificate “A” tale prescrizione si applica limitatamente agli alloggi aventi una unica finestra prospettante su area pubblica;
lassificate “A” tale prescrizione si applica limitatamente agli alloggi aventi una unica finestra prospettante su area pubblica; a spazi funzionali qualora siano isolati dal terreno laterale lungo i lati interrati e siano presenti le condizioni di cui ai precedenti punti 1 e 3. 3. I locali posti al piano terra dell’edificio ed aventi tutti i lati fuori terra possono essere adibiti a locali abitabili qualora siano isolati dal terreno sottostante e siano presenti la condizione di cui al punto 3 del precedente
Art 105. Requisiti di illuminazione ed aerazione
a locali abitabili qualora siano isolati dal terreno sottostante e siano presenti la condizione di cui al punto 3 del precedente comma. 4. Ai fini del presente articolo un locale si intende isolato dal terreno sottostante e laterale qualora siano soddisfatti i requisiti di cui al precedente articolo 79. Art 105. Requisiti di illuminazione ed aerazione
- I vani abitabili devono usufruire di illuminazione ed aerazione naturale diretta nel rispetto delle seguenti condizioni:
ione
- I vani abitabili devono usufruire di illuminazione ed aerazione naturale diretta nel rispetto delle seguenti condizioni:
- per ciascun vano abitabile l’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2 per cento e comunque la superficie finestrata apribile non potrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento; per quanto riguarda l’aerazione deve comunque essere garantito un ricambio d’aria di almeno 0,5
della superficie del pavimento; per quanto riguarda l’aerazione deve comunque essere garantito un ricambio d’aria di almeno 0,5 volumi orari;
- nel caso di finestre interne ad una loggia o porticato sporgenti di oltre m. 2 dalla facciata in cui si aprono le finestre, la minima superficie finestrata apribile è pari a 1/6 della superficie del pavimento e comunque non inferiore a mq. 2,40;
- qualora la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o la
que non inferiore a mq. 2,40;
- qualora la profondità del locale superi 2,5 volte l’altezza dell’architrave della finestra (o la maggiore di esse nel caso di più finestre), la superficie finestrata deve essere aumentata in misura pari a 1/10 della superficie della porzione di locale posta oltre detta profondità.
- qualora la permeabilità degli infissi non assicuri un adeguato ricambio d’aria finalizzato alla igienicità e salubrità dell’ambiente (presenza di inquinanti, fenomeni di condensa superficiale o
cambio d’aria finalizzato alla igienicità e salubrità dell’ambiente (presenza di inquinanti, fenomeni di condensa superficiale o altro) è necessario fare ricorso alla ventilazione integrativa mediante sistemi naturali o meccanizzati. 2. Fermo restando quanto stabilito dal successivo articolo 109 comma 3, per gli spazi funzionali è ammesso il ricorso alla illuminazione artificiale. Per gli stessi spazi l’aerazione può essere sia naturale sia artificiale e
è ammesso il ricorso alla illuminazione artificiale. Per gli stessi spazi l’aerazione può essere sia naturale sia artificiale e deve essere garantita limitatamente ai servizi igienici ed agli spazi di cottura con le seguenti modalità:
- nel caso di aerazione esclusivamente naturale diretta, le superfici finestrate apribili devono risultare non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento;
- nel caso di finestrature insufficienti o inesistenti, deve essere installato un adeguato impianto di
superficie del pavimento;
- nel caso di finestrature insufficienti o inesistenti, deve essere installato un adeguato impianto di aerazione meccanica che provveda sia all’immissione che all’estrazione dell’aria, garantendo un ricambio non inferiore a 5 volumi orari;
- la ventilazione meccanica è assicurata mediante idonei elettroaspiratori confluenti su condotti di aerazione che sfociano sulla copertura, singoli per ogni locale, oppure unico condotto collettivo
tori confluenti su condotti di aerazione che sfociano sulla copertura, singoli per ogni locale, oppure unico condotto collettivo ramificato distinto per ciascun tipologia di locale (spazio di cottura o servizio igienico); gli elettroaspiratori dovranno avere, relativamente ai servizi igienici, accensione automatica collegata con l’interruttore dell’illuminazione e, relativamente agli spazi di cottura, modalità di attivazione
sione automatica collegata con l’interruttore dell’illuminazione e, relativamente agli spazi di cottura, modalità di attivazione conformi a quanto previsto dalle norme vigenti (UNI – CIG 7129, foglio 1, aggiornamento 1). 3. Non è mai ammesso conseguire i livelli di aerazione ed illuminazione prescritti dal presente articolo mediante aperture realizzate su rientranze, cavedi o cortili qualora non siano presenti le condizioni che ne
l presente articolo mediante aperture realizzate su rientranze, cavedi o cortili qualora non siano presenti le condizioni che ne escludono la rilevanza ai fini delle distanze fra facciate ai sensi del regolamento edilizio, né su scale comuni di tipo chiuso, ancorché aerate ed illuminate direttamente. 44
Art 106. Altezza dei locali di abitazione
Art 106. Altezza dei locali di abitazione
- L’altezza minima interna dei vani abitabili è pari a m. 2,70.
- L’altezza minima interna degli spazi funzionali è m. 2,40.
- L’altezza interna di un locale è data dalla distanza netta tra il pavimento ed il soffitto (oppure il controsoffitto, ove presente, o l’orditura minuta nel caso di strutture in legno o analoghe) misurata senza tener conto delle travi principali.
Art 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione
ove presente, o l’orditura minuta nel caso di strutture in legno o analoghe) misurata senza tener conto delle travi principali. 4. Nel caso di soffitti, orditure e controsoffitti non piani la misura è data dalla media tra l’altezza massima e l’altezza minima presenti nel locale. Non sono comunque considerate altezze inferiori a m. 2.00 per i vani abitabili e a m. 1,80 per gli spazi funzionali. Art 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione
Art 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione
. 2.00 per i vani abitabili e a m. 1,80 per gli spazi funzionali. Art 107. Superficie di un locale o di un alloggio: definizione
- Si intende per superficie di un locale o di un alloggio la superficie calpestabile del medesimo con altezza interna non inferiore a m. 2.00 per i vani abitabili e a m. 1,80 per gli spazi funzionali misurata al netto di murature, pilastri, fondellature o simili. Art 108. Dimensionamento e dotazione degli alloggi
Art 108. Dimensionamento e dotazione degli alloggi
zi funzionali misurata al netto di murature, pilastri, fondellature o simili. Art 108. Dimensionamento e dotazione degli alloggi
- La superficie minima degli alloggi viene determinata in funzione del numero delle persone cui essi sono destinati, garantendo una superficie minima di mq. 14, per ciascuno dei primi 4 abitanti, ed ulteriori mq. 10 per ciascuno di quelli successivi. E’ fatta eccezione per gli alloggi monolocale la cui superficie minima è mq. 28, se per una persona, e mq. 38, se per due persone.
Art 109. Dimensionamento e caratteristiche dei singoli locali
fatta eccezione per gli alloggi monolocale la cui superficie minima è mq. 28, se per una persona, e mq. 38, se per due persone. 2. Ciascun alloggio deve essere dotato almeno di uno spazio di cottura e di un servizio igienico, e ove non monolocale, da un soggiorno e una camera da letto. Art 109. Dimensionamento e caratteristiche dei singoli locali
- La superficie minima dei singoli vani abitabili è pari a:
- stanze da letto: mq. 9, se per una persona, e mq. 14, se per due persone;
- soggiorno: mq. 14;
ingoli vani abitabili è pari a:
- stanze da letto: mq. 9, se per una persona, e mq. 14, se per due persone;
- soggiorno: mq. 14;
- cucina, quando costituisce vano indipendente ed autonomo: mq. 9;
- locale studio ed ogni altro locale adibito a vano abitabile: mq. 9.
- In luogo del vano destinato a cucina, può essere adibito a funzione di preparazione dei cibi:
- uno spazio del soggiorno, indistinto da esso; in relazione a tale spazio non è richiesto il rispetto di
preparazione dei cibi:
- uno spazio del soggiorno, indistinto da esso; in relazione a tale spazio non è richiesto il rispetto di specifici parametri dimensionali e di aeroilluminazione, fermi restando quelli prescritti per il locale soggiorno;
- un locale autonomo, separato e distinto dal soggiorno, avente superficie minima di mq. 4.00 e dotato dei requisiti di aerazione ed illuminazione di cui al precedente articolo 105, primo comma.
perficie minima di mq. 4.00 e dotato dei requisiti di aerazione ed illuminazione di cui al precedente articolo 105, primo comma. 3. La minima larghezza dei corridoi è pari a m. 1,20; qualora abbiano lunghezza superiore a m. 8, essi dovranno essere dotati di illuminazione ed aerazione diretta mediante finestra con superficie apribile minima di mq. 1,20. 4. I locali ad uso servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o spazio di cottura o dal
Art 110. Soppalchi
a di mq. 1,20. 4. I locali ad uso servizi igienici non possono avere accesso direttamente dalla cucina o spazio di cottura o dal soggiorno. L’eventuale spazio di disimpegno deve avere superficie minima di mq. 1,20 ed essere interamente delimitato da pareti. Art 110. Soppalchi 45
- La realizzazione di soppalchi all’interno degli alloggi è ammessa a condizione che:
- la superficie del soppalco, esclusa la scala d’accesso, non sia superiore alla metà di quella del locale soppalcato;
- la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga i requisiti di agibilità prescritti dal presente regolamento;
- il soppalco e lo spazio ad esso sottostante, siano essi destinati a vano abitabile o a spazio
critti dal presente regolamento;
- il soppalco e lo spazio ad esso sottostante, siano essi destinati a vano abitabile o a spazio funzionale, abbiano altezza interna non inferiore a m. 2,40 e possiedano gli ulteriori requisiti prescritti dal presente regolamento in relazione alla specifica funzione cui sono destinati. A tal fine la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione è compiuta considerando complessivamente le
Art 111. Locali accessori
i sono destinati. A tal fine la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione è compiuta considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale sul quale esso si affaccia.
- il soppalco abbia almeno un lato completamente aperto, sia munito di parapetto avente altezza non inferiore a ml. 1,00 e sia privo di vuoti di conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del diametro di cm 10,00. Art 111. Locali accessori
Art 111. Locali accessori
a privo di vuoti di conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del diametro di cm 10,00. Art 111. Locali accessori
- I locali accessori, ove interrati o seminterrati anche parzialmente debbono essere dotati di opere di isolamento dal terreno sottostante e laterale con le modalità di cui al precedente articolo 79.
- Non sono prescritti, in relazione ai locali accessori, requisiti minimi di illuminazione naturale e di aerazione,
Art 112. Classificazione dei luoghi di lavoro
rticolo 79. 2. Non sono prescritti, in relazione ai locali accessori, requisiti minimi di illuminazione naturale e di aerazione, né requisiti minimi dimensionali, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di autorimesse. Capo III R EQUISITI SPECIFICI DEI LUOGHI DI LAVORO Art 112. Classificazione dei luoghi di lavoro
- Ai fini del presente Regolamento i luoghi destinati allo svolgimento di una attività lavorativa o ad essa funzionali o accessori si distinguono in:
e Regolamento i luoghi destinati allo svolgimento di una attività lavorativa o ad essa funzionali o accessori si distinguono in: a) ambienti di lavoro: locali in cui viene esercitata una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal numero dei dipendenti o addetti. In funzione del ramo di attività essi vengono suddivisi in:
- locali di produzione, cioè destinati allo svolgimento di attività lavorative proprie di un processo
essi vengono suddivisi in:
- locali di produzione, cioè destinati allo svolgimento di attività lavorative proprie di un processo produttivo di trasformazione di materie prime in prodotti finiti, indipendentemente dalla natura di essi;
- locali di vendita, cioè destinati allo svolgimento di attività di commercializzazione di prodotti finiti o di servizi, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni commercializzati;
ità di commercializzazione di prodotti finiti o di servizi, indipendentemente dal luogo di produzione dei beni commercializzati;
- locali di ufficio, cioè destinati allo svolgimento di attività di carattere amministrativo, direzionale o libero professionale, siano esse svolte autonomamente che al servizio di un prevalente insediamento produttivo o commerciale. Rientrano nella categoria gli uffici amministrativi e direzionali, gli studi professionali e simili; le sale riunioni e di attesa, le sale
nella categoria gli uffici amministrativi e direzionali, gli studi professionali e simili; le sale riunioni e di attesa, le sale consultazione e simili; gli archivi qualora comportanti la permanenza continuativa di addetti; b) ambienti funzionali all’attività lavorativa. Essi, indipendentemente dal ramo dell’attività, vengono suddivisi in base alla specifica funzione in:
- locali di servizio: spogliatoi, servizi igienici e simili, spazi di disimpegno in genere;
in base alla specifica funzione in:
- locali di servizio: spogliatoi, servizi igienici e simili, spazi di disimpegno in genere;
- locali di supporto: refettori, mense ed altri locali di uso comune; infermerie e locali adibiti a studio medico interno all’azienda, locali destinati al riposo degli addetti; c) locali accessori, cioè adibiti a funzioni accessorie all’attività lavorativa, indipendentemente dal ramo
iposo degli addetti; c) locali accessori, cioè adibiti a funzioni accessorie all’attività lavorativa, indipendentemente dal ramo di essa. Rientrano nella categoria i magazzini e gli archivi non destinati ad una presenza continuativa di addetti, le autorimesse e simili. 46
Art 113. Ambienti di lavoro: requisiti in funzione del posizionamento rispetto a
Art 113. Ambienti di lavoro: requisiti in funzione del posizionamento rispetto alla quota del terreno
- I locali adibiti ad ambienti di lavoro debbono essere fuori terra rispetto alla quota del terreno a sistemazione avvenuta; qualora essi siano posizionati al piano terra dell’edificio, debbono essere dotati di opere di isolamento dal terreno sottostante.
- I locali seminterrati possono essere adibiti ad ambienti di lavoro qualora:
opere di isolamento dal terreno sottostante. 2. I locali seminterrati possono essere adibiti ad ambienti di lavoro qualora:
abbiano almeno due lati completamente fuori terra rispetto alla quota del terreno a sistemazione avvenuta e siano isolati dal terreno sottostante; i rimanenti lati siano separati dal terreno da ambienti funzionali o accessori a loro volta isolati dal terreno laterale.
tante; i rimanenti lati siano separati dal terreno da ambienti funzionali o accessori a loro volta isolati dal terreno laterale. 3. Ai fini del presente articolo un locale si intende isolato dal terreno sottostante e laterale quando soddisfa le condizioni di cui al precedente articolo 79. 4. E’ vietato adibire ad ambiente di lavoro locali interrati e locali seminterrati privi dei requisiti di cui ai commi
Art 114. Ambienti di lavoro: requisiti di aerazione
icolo 79. 4. E’ vietato adibire ad ambiente di lavoro locali interrati e locali seminterrati privi dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, salvo conseguimento della deroga di cui all’art. 8 del D.P.R. 19.3.56 n. 303. In tal caso l’idoneità del locale è limitata alla specifica attività oggetto di deroga. Art 114. Ambienti di lavoro: requisiti di aerazione
- Negli ambienti di lavoro, fatti salvi i casi espressamente previsti dal quarto comma, l’aerazione è garantita
ti di aerazione
- Negli ambienti di lavoro, fatti salvi i casi espressamente previsti dal quarto comma, l’aerazione è garantita mediante superfici apribili direttamente all’esterno e situate su lati contrapposti e comunque in modo tale da evitare ristagni d’aria e favorire sia i moti convettivi per la circolazione dell’aria interna sia i ricambi d’aria eventualmente anche da incentivare mediante appositi dispositivi quali gli evacuatori statici.
- La minima superficie di aerazione richiesta è pari a:
incentivare mediante appositi dispositivi quali gli evacuatori statici. 2. La minima superficie di aerazione richiesta è pari a:
- 1/8 della superficie di pavimento del locale se questa è inferiore a mq. 100;
- 1/16 della superficie di pavimento del locale se questa è compresa fra mq. 100 e mq.1.000;
- 1/24 della superficie di pavimento del locale se superiore a mq. 1.000.
- Ai fini della verifica della superficie di aerazione sono computate per una incidenza non superiore al 50%
riore a mq. 1.000. 3. Ai fini della verifica della superficie di aerazione sono computate per una incidenza non superiore al 50% della superficie minima prescritta, anche i portoni e le porte prospettanti direttamente all’esterno. 4. Il ricorso alla aerazione forzata può essere ammesso, previo parere della A.S.L., limitatamente ai seguenti casi:
- locali di vendita;
- locali di ufficio a condizione che l’aerazione naturale sia comunque assicurata, per i locali sino a
asi:
- locali di vendita;
- locali di ufficio a condizione che l’aerazione naturale sia comunque assicurata, per i locali sino a mq. 100, in misura del 50% di quella minima prescritta e, per i locali oltre mq. 100, in misura del 25% di quella minima prescritta;
- locali di produzione solo se adibiti a lavorazioni speciali che, per loro natura, richiedono particolari condizioni ambientali e locali d’ufficio, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente
natura, richiedono particolari condizioni ambientali e locali d’ufficio, anche in assenza delle condizioni di cui al precedente punto, solo per particolari esigenze di sicurezza. In tali casi la peculiarità e le esigenze dell’attività lavorativa sono adeguatamente motivate nel progetto da sottoporre al parere della A.S.L. e l’idoneità del locale, oggetto di valutazione tecnico-discrezionale della medesima A.S.L,., è limitata alla speciale attività dichiarata.
à del locale, oggetto di valutazione tecnico-discrezionale della medesima A.S.L,., è limitata alla speciale attività dichiarata. 5. Nei casi di cui al precedente comma l’impianto di aerazione dovrà comunque garantire un ricambio d’aria in conformità alle norme UNI 10339 e s.m.i. ed i flussi di aerazione dovranno essere distribuiti in modo da evitare sacche di ristagno. L’impianto non potrà essere utilizzato per la rimozione di eventuali agenti inquinanti provenienti dall’attività produttiva.
Art 115. Ambienti di lavoro: requisiti di illuminazione
no. L’impianto non potrà essere utilizzato per la rimozione di eventuali agenti inquinanti provenienti dall’attività produttiva. 6. Se i locali sono sprovvisti di aperture o comunque di aperture di area insufficiente, l’aerazione forzata +è comunque soggetta ai vincoli di cui al precedente comma. Art 115. Ambienti di lavoro: requisiti di illuminazione
- Gli ambienti di lavoro, fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma quarto ed eventuali normative che
i illuminazione
- Gli ambienti di lavoro, fatti salvi i casi espressamente previsti dal comma quarto ed eventuali normative che regolino la specifica attività, devono usufruire di illuminazione naturale garantendo che la superficie 47
illuminante minima sia distribuita in modo tale da garantire una illuminazione uniforme e congruente con la capacità illuminate di ogni singola apertura. 2. Almeno il 70% delle superfici illuminati di ogni singolo locale deve provenire direttamente da aperture prospettanti su spazi esterni. 3. Fermo restando il rispetto del fattore di luce diurna previsto dalle norme vigenti, la superficie illuminante non può essere inferiore a:
- 1/8 della superficie di pavimento del locale se di superficie sino a mq. 100;
perficie illuminante non può essere inferiore a:
- 1/8 della superficie di pavimento del locale se di superficie sino a mq. 100;
- 1/10 della superficie di pavimento, se compresa fra mq. 100 e mq. 1.000;
- 1/12 della superficie di pavimento del locale, se superiore a mq. 1.000.
- Il ricorso alla illuminazione artificiale è ammesso limitatamente ai seguenti casi:
- locali di vendita;
- locali di ufficio a condizione che l’illuminazione naturale sia comunque assicurata, per i locali sino
i:
- locali di vendita;
- locali di ufficio a condizione che l’illuminazione naturale sia comunque assicurata, per i locali sino a mq. 100, in misura del 50% di quella minima prescritta e, per locali oltre mq. 100, in misura del 25% di quella minima prescritta;
- locali di produzione solo se adibiti a lavorazioni speciali che, per loro natura, richiedono particolari condizioni ambientali. e locali d’ufficio, privi delle condizioni di cui al precedente punto, solo per
a, richiedono particolari condizioni ambientali. e locali d’ufficio, privi delle condizioni di cui al precedente punto, solo per particolari esigenze di sicurezza o riservatezza. In tali casi la peculiarità e le esigenze dell’attività lavorativa sono adeguatamente motivate nel progetto da sottoporre al parere della A.S.L. e l’idoneità del locale, oggetto di valutazione tecnico-discrezionale della medesima A.S.L, è limitata alla speciale attività dichiarata.
ità del locale, oggetto di valutazione tecnico-discrezionale della medesima A.S.L, è limitata alla speciale attività dichiarata. 5. Nei casi di cui al comma precedente l’impianto di illuminazione artificiale dovrà comunque avere caratteristiche (per intensità e qualità della luce, nonché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) idonee all’attività lavorativa in conformità alle norme UNI 10380.
Art 116. Ambienti di lavoro: altezze e dimensioni
nché per la distribuzione ed il tipo delle sorgenti luminose) idonee all’attività lavorativa in conformità alle norme UNI 10380. 6. In tutti i luoghi di lavoro gli spazi di circolazione interna ed esterna, le rampe e gli accessi devono essere serviti da adeguato impianto di illuminazione notturna, anche temporizzato. Art 116. Ambienti di lavoro: altezze e dimensioni
- I locali di produzione debbono avere:
- altezza minima libera: m. 3. Altezze inferiori potranno essere ammesse, fino ad un minimo
locali di produzione debbono avere:
- altezza minima libera: m. 3. Altezze inferiori potranno essere ammesse, fino ad un minimo inderogabile di m. 2,70 nei casi e con le procedure stabilite dall’art. 6 del D.P.R. 19.03.1956 n.
- superficie minima: mq. 2 per ogni lavoratore, con un minimo assoluto di mq. 14 fatti salvi i casi in cui una minore superficie sia necessaria per speciali esigenze di lavorazione. In tal caso la
to di mq. 14 fatti salvi i casi in cui una minore superficie sia necessaria per speciali esigenze di lavorazione. In tal caso la peculiarità della lavorazione è adeguatamente motivata nel progetto da sottoporre al parere della A.S.L. e l’idoneità del locale, oggetto di valutazione tecnico-discrezionale della medesima A.S.L, è limitata alla particolare attività dichiarata.
- cubatura minima: mc. 10 per ogni lavoratore.
crezionale della medesima A.S.L, è limitata alla particolare attività dichiarata.
- cubatura minima: mc. 10 per ogni lavoratore.
- I locali di vendita hanno le dimensioni stabilite dalle normative vigenti per la specifica attività. L’altezza minima libera, se non altrimenti specificato da normativa di settore, è pari a m.3 per medie e grandi strutture di vendita e m. 2,70 per esercizi di vicinato e per i locali adibiti alla commercializzazione di prodotti e servizi
di strutture di vendita e m. 2,70 per esercizi di vicinato e per i locali adibiti alla commercializzazione di prodotti e servizi facenti parte di edifici destinati ad una diversa prevalente attività. 3. I locali d’ufficio debbono avere altezza libera minima pari a m. 2,70 e superficie minima di mq. 7 per ogni addetto, con un minimo assoluto di mq. 9. 4. L’altezza libera e la superficie degli ambienti sono determinate ai sensi dei precedente 106 e 107.
Art 117. Luoghi di lavoro: dotazione di ambienti funzionali all’attività lavorat
minimo assoluto di mq. 9. 4. L’altezza libera e la superficie degli ambienti sono determinate ai sensi dei precedente 106 e 107. Art 117. Luoghi di lavoro: dotazione di ambienti funzionali all’attività lavorativa.
- I luoghi destinati allo svolgimento di attività lavorative, qualsiasi sia l’attività e la dimensione dell’azienda, devono essere dotati di servizi igienici, suddivisi per sesso, in misura non inferiore ad un lavabo ed un wc 48
per ogni 10 addetti (o frazione) contemporaneamente in servizio. Gli spazi destinati a servizi igienici debbono possedere i requisiti di cui all’articolo 118. 2. Gli stessi luoghi devono inoltre essere dotati degli ulteriori servizi (quali docce, spogliatoi e simili) e dei locali di supporto (quali refettori, mense ed altri locali di uso comune; infermerie e locali adibiti a studio medico interno; locali destinati al riposo degli addetti e simili) che risultino necessari in base alla vigente
Art 118. - Requisiti degli ambienti funzionali all’attività lavorativa.
adibiti a studio medico interno; locali destinati al riposo degli addetti e simili) che risultino necessari in base alla vigente normativa in materia di igiene del lavoro. Art 118. - Requisiti degli ambienti funzionali all’attività lavorativa.
- Possono essere adibiti ad ambienti funzionali all’attività lavorativa i locali fuori terra rispetto alla quota del terreno a sistemazione avvenuta, nonché i locali seminterrati qualora abbiano almeno due lati
uori terra rispetto alla quota del terreno a sistemazione avvenuta, nonché i locali seminterrati qualora abbiano almeno due lati completamente fuori terra rispetto alla quota del terreno circostante a sistemazione avvenuta e siano dotati di opere di isolamento dal terreno in conformità alle disposizioni del precedente articolo 79. 2. Ove non diversamente stabilito da specifica normativa di settore le dimensioni, altezze e caratteristiche
edente articolo 79. 2. Ove non diversamente stabilito da specifica normativa di settore le dimensioni, altezze e caratteristiche degli ambienti funzionali all’attività lavorativa sono disciplinate dai seguenti commi. 3. I locali di servizio debbono avere altezza libera minima di q. 2.40 e superficie non inferiore a:
- spogliatoi: mq. 1,20 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale;
- servizi igienici: mq. 1,00 per vani riservati al solo uso di doccia e per quelli riservati al solo Wc; mq. 1,20
te nel locale;
- servizi igienici: mq. 1,00 per vani riservati al solo uso di doccia e per quelli riservati al solo Wc; mq. 1,20 per i locali dotati sia di wc che di altri apparecchi igienici.
- I locali di servizio possono essere aerati ed illuminati sia in modo naturale che artificiale.
- I servizi igienici, qualora dotati di aerazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8
tificiale. 5. I servizi igienici, qualora dotati di aerazione naturale e diretta, devono avere finestrature non inferiori ad 1/8 della superficie di pavimento, con un minimo assoluto di mq. 0,40. Qualora essi siano privi di finestrature oppure le medesime abbiano dimensioni inferiori a quelle prescritte, l’aerazione deve essere assicurata mediante impianto di estrazione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora oppure
eve essere assicurata mediante impianto di estrazione continua, con coefficiente di ricambio non inferiore a 6 volumi/ora oppure mediante impianto con funzionamento intermittente a comando automatico, in grado di garantire almeno un ricambio in un tempo massimo di 5 minuti per ogni utilizzazione. 6. Gli spogliatoi ed i servizi igienici non possono avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro e di supporto se non attraverso apposito spazio di disimpegno.
ienici non possono avere accesso diretto dagli ambienti di lavoro e di supporto se non attraverso apposito spazio di disimpegno. 7. I locali di supporto debbono avere altezza minima libera di m. 2,70 e superficie non inferiore a:
- refettori, mense, locali di riposo ed altri locali di uso comune: mq. 9 e comunque tale da assicurare una superficie di almeno mq.2 per ogni addetto contemporaneamente presente nel locale;
- infermerie ed altri locali adibiti a studio medico interno all’azienda: mq. 12.
ddetto contemporaneamente presente nel locale;
- infermerie ed altri locali adibiti a studio medico interno all’azienda: mq. 12.
- I locali di supporto devono usufruire degli stessi requisiti di aerazione diretta ed illuminazione naturale prescritti per gli ambienti di lavoro. E’ ammesso il ricorso alla aerazione forzata ed alla illuminazione artificiale purché siano comunque assicurati, per i locali sino a mq. 100 e per quelli di maggiori dimensioni,
Art 119. Soppalchi
lla illuminazione artificiale purché siano comunque assicurati, per i locali sino a mq. 100 e per quelli di maggiori dimensioni, rispettivamente il 50% ed il 25% delle superfici minime di aerazione diretta ed illuminazione naturale. 9. L’altezza libera e la superficie degli ambienti sono determinate ai sensi dei precedenti articoli 106 e 107. Art 119. Soppalchi
- La realizzazione di soppalchi all’interno dei luoghi di lavori è ammessa a condizione che:
Art 119. Soppalchi
coli 106 e 107. Art 119. Soppalchi
- La realizzazione di soppalchi all’interno dei luoghi di lavori è ammessa a condizione che:
- la superficie del soppalco, esclusa la scala d’accesso, non sia superiore alla metà di quella del locale soppalcato;
- la porzione del vano principale libera dal soppalco mantenga i requisiti di agibilità prescritti dal presente regolamento;
- il soppalco e lo spazio ad esso sottostante, siano essi destinati a vano abitabile o a spazio
critti dal presente regolamento;
- il soppalco e lo spazio ad esso sottostante, siano essi destinati a vano abitabile o a spazio funzionale, abbiano altezza interna non inferiore a m. 2,40 e possiedano gli ulteriori requisiti prescritti dal presente regolamento in relazione alla specifica funzione cui sono destinati. A tal fine 49
Art 120. Locali accessori
la verifica dei requisiti di aerazione ed illuminazione è compiuta considerando complessivamente le superfici finestrate e di pavimento sia del soppalco che del locale sul quale esso si affaccia.
- il soppalco abbia almeno un lato completamente aperto e sia munito di parapetto avente altezza non inferiore a ml. 1,00 e privo di vuoti di conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del diametro di cm 10,00. Art 120. Locali accessori
Art 120. Locali accessori
e privo di vuoti di conformazione tali da essere attraversabili da una sfera del diametro di cm 10,00. Art 120. Locali accessori
- I locali accessori, ove interrati o seminterrati anche parzialmente debbono essere isolati dal terreno sottostante e laterale con le modalità di cui all’articolo 79.
- Non sono prescritti, in relazione ai locali accessori, requisiti minimi di illuminazione ed aerazione, né requisiti minimi dimensionali, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi,
Art 121. Funzioni regolate da norme specifiche
zione ed aerazione, né requisiti minimi dimensionali, fatto salvo il rispetto della normativa in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro relativamente ad autorimesse, magazzini, archivi non destinati alla presenza continuativa di addetti. Capo IV I MMOBILI DESTINATI A FUNZIONI DIVERSE Art 121. Funzioni regolate da norme specifiche
- Gli immobili che vengono costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni oggetto di specifiche
late da norme specifiche
- Gli immobili che vengono costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni oggetto di specifiche normative di riferimento (quali scuole, alberghi, agriturismi, ospedali, strutture socio-sanitarie, discoteche, impianti sportivi, centri di attività motoria, allevamenti zootecnici, impianti di distribuzione combustibile per autotrazione ed impianti di stoccaggio gas liquido, ed altro) devono essere progettati e realizzati in
Art 122. Funzioni non regolate da norme specifiche
ibuzione combustibile per autotrazione ed impianti di stoccaggio gas liquido, ed altro) devono essere progettati e realizzati in conformità alle medesime normative di riferimento e, per quanto con esse non in contrasto, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento. 2. Il progetto è sottoposto al parere della A.S.L. e/o al parere delle altre amministrazioni eventualmente competenti ad esprimersi. Art 122. Funzioni non regolate da norme specifiche
Art 122. Funzioni non regolate da norme specifiche
al parere delle altre amministrazioni eventualmente competenti ad esprimersi. Art 122. Funzioni non regolate da norme specifiche
- Gli immobili che vengono costruiti o trasformati per essere adibiti a funzioni diverse da quelle di cui ai precedenti Capi II e III, per le quali non vigono specifiche normative di riferimento, devono essere progettati e realizzati con criteri tali da garantire in ogni caso requisiti di igiene edilizia e di vivibilità non inferiori a
progettati e realizzati con criteri tali da garantire in ogni caso requisiti di igiene edilizia e di vivibilità non inferiori a quelli prescritti per le funzioni direttamente regolate dal presente regolamento. 2. A tal fine si assumerà a riferimento l’attività che, tra quelle regolamentate, risulti maggiormente assimilabile a quella di progetto. Ove la funzione in progetto non sia ragionevolmente assimilabile per intero ad una
Capo V
ggiormente assimilabile a quella di progetto. Ove la funzione in progetto non sia ragionevolmente assimilabile per intero ad una singola attività regolamentata, potrà essere assunta a riferimento più di una attività, applicando le prescrizioni di ciascuna a specifici aspetti del progetto. 3. Il progetto edilizio è sottoposto al parere della A.S.L.. e/o al parere delle altre amministrazioni eventualmente interessate in base allo specifico aspetto. Capo V I NAGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI
Art 123. Immobili inagibili
parere delle altre amministrazioni eventualmente interessate in base allo specifico aspetto. Capo V I NAGIBILITÀ DEGLI IMMOBILI Art 123. Immobili inagibili
- Un immobile, ancorché munito di certificato di agibilità, o parte di esso è da ritenersi inagibile qualora: 50
- le condizioni delle strutture o degli impianti siano tali da pregiudicare la sicurezza e l’incolumità delle persone o dei beni;
- la condizione di degrado è tale da pregiudicare la salute degli occupanti. Costituiscono condizioni di degrado la presenza di umidità, il deposito di rifiuti, il sovraffollamento rispetto alle dimensioni, il mancato allontanamento delle acque nere, la mancanza di acqua potabile ed altre condizioni ritenute tali dalla A.S.L.;
sioni, il mancato allontanamento delle acque nere, la mancanza di acqua potabile ed altre condizioni ritenute tali dalla A.S.L.;
- manchino i requisiti di aeroilluminazione o la disponibilità di servizi igienici.
- Nei casi di cui al comma precedente l’immobile è dichiarato, su conforme parere dell’A.S.L. o delle altre amministrazioni competenti alla vigilanza in funzione dello specifico aspetto, inagibile e contestualmente ne
Art 124. - Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi esterni, pubblici,
S.L. o delle altre amministrazioni competenti alla vigilanza in funzione dello specifico aspetto, inagibile e contestualmente ne viene ordinato lo sgombero. Esso può essere nuovamente occupato solo previa esecuzione dei necessari interventi di adeguamento e rilascio di certificato di agibilità. Titolo V DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI PUBBLICI O COMUNI Art 124. - Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi esterni, pubblici, d’uso pubblico, di proprietà comune o condominiale
t 124. - Accessibilità, fruibilità e sicurezza degli spazi esterni, pubblici, d’uso pubblico, di proprietà comune o condominiale
- Fermo restando il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, di superamento delle barriere architettoniche e di ogni altra normativa diretta a tutelare specifici aspetti delle costruzioni, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo:
, ai fini della sicurezza e protezione della normale utenza, si applicano le ulteriori prescrizioni di cui al presente articolo: a) tutti i dislivelli con altezza superiore a m. 0,5, devono essere protetti con barriere di sicurezza dalla caduta (parapetti, ringhiere, ecc…) aventi le caratteristiche di cui al secondo comma di questo articolo. b) il piano calpestabile deve essere costituito da materiali antisdrucciolevole ed essere libero da elementi
di questo articolo. b) il piano calpestabile deve essere costituito da materiali antisdrucciolevole ed essere libero da elementi infissi che non siano sufficientemente visibili e segnalati e da elementi aggettanti sul piano per più di cm. 15 ove posti ad un’altezza utile inferiore a m. 2,40; c) il piano transitabile da veicoli deve essere libero da elementi aggettanti su di esso per più di cm. 15 cm. ove posti ad un’altezza inferiore utile a m. 4,50;
li deve essere libero da elementi aggettanti su di esso per più di cm. 15 cm. ove posti ad un’altezza inferiore utile a m. 4,50; d) i dislivelli nella pavimentazione (marciapiedi, gradini ed analoghi) debbono avere altezza non superiore a cm. 15 ed essere, quando necessario, opportunamente raccordati. 2. I parapetti, le ringhiere e analoghe strutture di protezione, debbono possedere i seguenti requisiti:
- altezza minima rispetto al livello del calpestio più alto: m. 1,00;
ure di protezione, debbono possedere i seguenti requisiti:
- altezza minima rispetto al livello del calpestio più alto: m. 1,00;
- non scalabilità mediante gli elementi che lo costituiscono, specialmente con riferimento all’utenza infantile;
- vuoti di conformazione tale da risultare inattraversabili da una sfera del diametro di cm. 10;
- adeguato ancoraggio e materiali tali da resistere agli urti accidentali.
- Le scale accessibili all’utenza debbono avere le seguenti caratteristiche:
materiali tali da resistere agli urti accidentali. 3. Le scale accessibili all’utenza debbono avere le seguenti caratteristiche:
- larghezza non inferiore a ml. 1,20;
- pavimentazione antisdrucciolevole;
- andamento regolare, privo di ventagli o altri artifizi suscettibili di renderne disagevole l’uso;
- gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;
vole l’uso;
- gradini regolari, di norma di forma rettangolare, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;
- pedata non inferiore a cm. 30 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia compresa tra cm. 62 e cm. 64;
- pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di arrivo non inferiori a ml. 1,30;
- parapetti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente;
della rampa e pianerottoli di arrivo non inferiori a ml. 1,30;
- parapetti aventi le caratteristiche di cui al comma precedente;
- corrimano su almeno un lato della scala nel caso di rampe di larghezza fino a ml. 1,80, e su ambedue i lati per rampe di larghezza superiore e con sviluppo continuo. 51
Art 125. - Aggetti, sporgenze ed aperture sul suolo pubblico.
- Il rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo, ovvero il rispetto delle norme indicate al primo comma ove di diverso contenuto, è asseverato dal tecnico progettista. Art 125. - Aggetti, sporgenze ed aperture sul suolo pubblico.
- Fermo restando le limitazioni di cui al comma successivo, la realizzazione di terrazzi, balconi e altri corpi di fabbrica sporgenti dalla facciata e proiettanti su suolo pubblico o d’uso pubblico è ammessa purché tali
alconi e altri corpi di fabbrica sporgenti dalla facciata e proiettanti su suolo pubblico o d’uso pubblico è ammessa purché tali elementi siano posizionati ad una altezza, misurata al di sotto della struttura della sporgenza, non inferiore a m. 5,00 dal suolo. 2. In presenza di strade aventi larghezza inferiore a m. 5,00 è vietata la costruzione degli elementi di cui al comma precedente. In presenza di strade di larghezza uguale o superiore a m. 12,00 la sporgenza massima
degli elementi di cui al comma precedente. In presenza di strade di larghezza uguale o superiore a m. 12,00 la sporgenza massima dal filo della facciata degli stessi non potrà comunque essere superiore a m. 2,00 e, in presenza di strade con larghezza compresa tra m. 5, 00 e m. 12,00, a m. 1,00. 3. Agli effetti del presente articolo per larghezza stradale si intende quella della carreggiata aumentata di tutte le sue pertinenze.
i effetti del presente articolo per larghezza stradale si intende quella della carreggiata aumentata di tutte le sue pertinenze. 4. Le tende, le pensiline, gli infissi e i serramenti con ante mobili non possono proiettarsi sul suolo pubblico o d’uso pubblico ad un’altezza non inferiore a m. 2,20 rispetto al piano del marciapiede o a m. 5,00 dal piano stradale se non dotato di marciapiede, comprese le eventuali appendici. Relativamente agli esercizi
Art. 126. Introduzione
apiede o a m. 5,00 dal piano stradale se non dotato di marciapiede, comprese le eventuali appendici. Relativamente agli esercizi commerciali e di ristorazione valgono le disposizioni degli articoli 35 e 73. 5. Gli infissi di porte e finestre di locali prospicienti spazi pubblici o d’uso pubblico, la cui soglia sia posta ad una altezza inferiore a m. 5,00 dal suolo, non possono essere apribili verso l’esterno. Titolo VI EDILIZIA SOSTENIBILE Capo I G ENERALITÀ Art. 126. Introduzione
Art. 126. Introduzione
dal suolo, non possono essere apribili verso l’esterno. Titolo VI EDILIZIA SOSTENIBILE Capo I G ENERALITÀ Art. 126. Introduzione
- Tenuto conto di quanto già espresso nel precedente Titolo IV in cui è trattata l’edilizia corrente di base che già prevede concetti innovativi, il presente Titolo “Edilizia Sostenibile” intende promuovere e regolamentare interventi migliorativi con qualità prestazionali superiori sotto gli aspetti ambientale,
le” intende promuovere e regolamentare interventi migliorativi con qualità prestazionali superiori sotto gli aspetti ambientale, tecnologico ed energetico. L’Edilizia Sostenibile è finalizzata quindi a migliorare la qualità ambientale, edilizia, la vivibilità ed il comfort e l’economicità di gestione degli edifici. 2. Al fine di promuovere interventi di Edilizia Sostenibile, sono previsti incentivi diversificati e rivolti sia alla
i edifici. 2. Al fine di promuovere interventi di Edilizia Sostenibile, sono previsti incentivi diversificati e rivolti sia alla fase costruttiva che alla fase di utilizzo dell’edificio. Il riconoscimento degli incentivi si attua mediante:
- la Valutazione di Sostenibilità (VS)
- la Certificazione Energetica (CE).
- Le analisi, le relazioni e le schede previste dal presente Titolo ai fini del riconoscimento degli incentivi
Energetica (CE). 3. Le analisi, le relazioni e le schede previste dal presente Titolo ai fini del riconoscimento degli incentivi dovranno essere compiute e redatte sulla base della modulistica di cui all’Allegato B) del presente Regolamento. 52
Art. 127. Premessa
Capo II V ALUTAZIONE DI S OSTENIBILITÀ Art. 127. Premessa
- La Valutazione di Sostenibilità viene effettuata attraverso lo studio di 2 aspetti fondamentali:
- analisi del sito e progettazione integrata di edilizia sostenibile;
- valutazione delle prestazioni energetico-ambientali. Art. 128. Analisi del sito e progettazione integrata
- Nel processo di progettazione integrata di edilizia sostenibile, l’area d’intervento deve essere oggetto di uno
one integrata
- Nel processo di progettazione integrata di edilizia sostenibile, l’area d’intervento deve essere oggetto di uno studio puntuale al fine di indirizzare le scelte progettuali verso una corretta integrazione fra le caratteristiche del sito e le diverse utilizzazioni degli spazi da costruire. A tale scopo va prodotta apposita relazione redatta secondo l’Allegato B), appendice 1, che tenga conto dei seguenti elementi:
. A tale scopo va prodotta apposita relazione redatta secondo l’Allegato B), appendice 1, che tenga conto dei seguenti elementi:
- caratteristiche fisiche del sito: aspetti orografici, idrogeologici, morfologici e geologici; contesto del sito: edifici e strutture adiacenti, relazione dell'area con strade esistenti, altre caratteristiche rilevanti, quali panorama circostante, orientamento del terreno ed atro; le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti;
quali panorama circostante, orientamento del terreno ed atro; le ombre prodotte dalle strutture esistenti sul sito o adiacenti; la vegetazione del sito e delle aree adiacenti, identificandone la posizione, la specie, le dimensioni e le condizioni; aspetti climatici quali: esposizione al sole, direzione, intensità, stagionalità dei venti prevalenti e altro. 2. Sulla base dell’analisi precedente la progettazione dell’intervento dovrà prevedere il tracciato delle strade,
lenti e altro. 2. Sulla base dell’analisi precedente la progettazione dell’intervento dovrà prevedere il tracciato delle strade, la conformazione dei lotti e il posizionamento dei singoli edifici in modo tale da: garantire una esposizione ottimale alla radiazione solare per tutti gli edifici posizionando in via prioritaria, salvo documentati impedimenti di natura tecnica da sottoporre alla valutazione della
li edifici posizionando in via prioritaria, salvo documentati impedimenti di natura tecnica da sottoporre alla valutazione della Commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio, gli edifici di nuova costruzione con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di 30 gradi; garantire la schermatura delle facciate ovest degli edifici al fine di limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva;
arantire la schermatura delle facciate ovest degli edifici al fine di limitare l'eccessivo apporto di radiazione termica estiva; garantire l’esposizione al sole per tutto il giorno a tutti gli impianti solari da realizzare; trarre vantaggio dai venti prevalenti per strategie di ventilazione/raffrescamento naturale degli edifici e degli spazi esterni attrezzati, quali piazze, giardini o altro; mitigare gli effetti dei venti prevalenti invernali mediante adeguate schermature di edifici e spazi
Art. 129. Valutazioni delle prestazioni energetico-ambientali
i piazze, giardini o altro; mitigare gli effetti dei venti prevalenti invernali mediante adeguate schermature di edifici e spazi esterni attrezzati; garantire il corretto inserimento della vegetazione arborea ed arbustiva prescritta dalle norme del PRG, ottimizzando il rapporto fra edificato ed ambiente naturale. Art. 129. Valutazioni delle prestazioni energetico-ambientali
- Il sistema di valutazione prevede l’assegnazione di un punteggio previo esame delle prestazioni
tazioni energetico-ambientali
- Il sistema di valutazione prevede l’assegnazione di un punteggio previo esame delle prestazioni dell’edificio in relazione alle seguenti aree di valutazione:
- qualità ambientale esterna;
- consumo di risorse;
- carichi ambientali;
- qualità dell’ambiente interno;
- qualità del servizio;
- qualità della gestione;
- trasporti.
- All’interno di ciascuna area di valutazione sono definiti singoli requisiti raggruppati in categorie, come
ione;
- trasporti.
- All’interno di ciascuna area di valutazione sono definiti singoli requisiti raggruppati in categorie, come elencati nell’Allegato B), appendice 2. Ogni requisito viene valutato tramite apposita scheda di valutazione contenente: 53
- l’area di valutazione di appartenenza e la categoria del requisito;
- l’esigenza (intendendo con ciò l’obiettivo che si intende effettivamente perseguire);
- l’indicatore di prestazione (intendendo con ciò l’elemento che puntualmente deve essere preso in considerazione per il singolo requisito; è il parametro che in qualche modo definisce il requisito);
- l’unità di misura (atta a definire quantitativamente l’indicatore di prestazione);
- il metodo e lo strumento di verifica;
o);
- l’unità di misura (atta a definire quantitativamente l’indicatore di prestazione);
- il metodo e lo strumento di verifica;
- la strategia di riferimento con la quale vengono indicati, oltre alla metodologia applicativa da seguire, alcuni possibili suggerimenti;
- la scala di prestazione, divisa in due possibili modalità di applicazione: qualitativa e/o quantitativa;
- i riferimenti normativi;
- i riferimenti tecnici (norme UNI, EN ecc. ove individuati).
icazione: qualitativa e/o quantitativa;
- i riferimenti normativi;
- i riferimenti tecnici (norme UNI, EN ecc. ove individuati).
- A ciascun requisito viene attribuito un punteggio all’interno di una scala di valori che va da -2 a +5, così articolata:
- 2 per una prestazione fortemente inferiore allo standard industriale ed alla pratica corrente. Corrisponde anche al punteggio attributo ad un requisito nel caso in cui non sia stato verificato.
ale ed alla pratica corrente. Corrisponde anche al punteggio attributo ad un requisito nel caso in cui non sia stato verificato.
- 1 per una prestazione inferiore allo standard industriale e/o alla pratica corrente. 0 per una prestazione minima accettabile definita da leggi o regolamenti vigenti, o nel caso in cui non vi siano specifici regolamenti di riferimento. Rappresenta la pratica correntemente utilizzata nel territorio.
l caso in cui non vi siano specifici regolamenti di riferimento. Rappresenta la pratica correntemente utilizzata nel territorio.
- 1 per una prestazione lievemente migliorativa rispetto alle prescrizioni dei regolamenti vigenti ed alla pratica corrente.
- 2 per una prestazione moderatamente migliorativa rispetto alle prescrizioni dei regolamenti vigenti ed alla pratica corrente.
- 3 per una prestazione significativamente migliorativa rispetto alle prescrizioni dei regolamenti
nti ed alla pratica corrente.
- 3 per una prestazione significativamente migliorativa rispetto alle prescrizioni dei regolamenti vigenti ed alla pratica corrente. Detta prestazione viene definita “pratica corrente migliore”.
- 4 per una prestazione moderatamente migliorativa della “pratica corrente migliore”.
- 5 per una prestazione considerevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente, di carattere sperimentale e dotata di prerogative di carattere scientifico.
Art 130. Quantificazione finale dell’intervento
erevolmente avanzata rispetto alla pratica corrente, di carattere sperimentale e dotata di prerogative di carattere scientifico. 4. I requisiti contrassegnati nell’Allegato B, appendice 2, con le lettere “RC” (Requisito Cogente) devono obbligatoriamente riportare un punteggio maggiore o uguale a 0. Art 130. Quantificazione finale dell’intervento
- All’intervento viene attribuito, attraverso una media ponderale, un punteggio finale (da 0 a 5) mediante
Art 131. Modalità per l’ottenimento dell’incentivo urbanistico .
nale dell’intervento
- All’intervento viene attribuito, attraverso una media ponderale, un punteggio finale (da 0 a 5) mediante compilazione della “scheda di quantificazione finale dell’intervento” di cui all’Allegato B), appendice 3. Il punteggio rappresenta la qualità dell’intervento di edilizia sostenibile ed in base ad esso viene determinato il valore dell’incentivo urbanistico. Art 131. Modalità per l’ottenimento dell’incentivo urbanistico .
Art 131. Modalità per l’ottenimento dell’incentivo urbanistico .
ad esso viene determinato il valore dell’incentivo urbanistico. Art 131. Modalità per l’ottenimento dell’incentivo urbanistico .
- Al fine di ottenere il previsto incentivo, è necessario presentare in fase di richiesta del titolo abilitativo una relazione firmata da tecnico abilitato, comprendente: la descrizione dell’intervento, l’analisi del sito ed i criteri di progettazione sostenibile, le schede di valutazione dei singoli requisiti, la scheda di
ento, l’analisi del sito ed i criteri di progettazione sostenibile, le schede di valutazione dei singoli requisiti, la scheda di quantificazione finale dell’intervento con asseverazione del punteggio complessivo di progetto. 54
Art 132. Certificazione Energetica
- La stessa documentazione tecnica aggiornata sulla base dell’opera compiuta, sottoscritta e firmata da un tecnico abilitato nonché una perizia giurata che attesti il punteggio complessivo dell’intervento effettivamente realizzato, dovrà essere presentata in fase di richiesta di agibilità, con la finalità di certificare la corrispondenza a quanto previsto in fase progettuale. Capo III C ERTIFICAZIONE ENERGETICA Art 132. Certificazione Energetica
Art 132. Certificazione Energetica
la corrispondenza a quanto previsto in fase progettuale. Capo III C ERTIFICAZIONE ENERGETICA Art 132. Certificazione Energetica
- In base alle disposizioni della Direttiva Europea 2002/91/CE, il cui recepimento per gli stati membri dovrà avvenire entro il 1 gennaio 2006, ed in attesa del decreto attuativo dell’art. 30 della Legge 10/91 in fase di partecipazione, l’Amministrazione Comunale attiverà la procedura per rilasciare la Certificazione
0 della Legge 10/91 in fase di partecipazione, l’Amministrazione Comunale attiverà la procedura per rilasciare la Certificazione Energetica (CE) nonché istituirà il Registro delle Certificazioni Energetiche Comunali (CEC), in cui verranno registrate le certificazioni degli immobili del territorio comunale. La Certificazione Energetica assegna ad ogni edificio e/o a singola unità immobiliare un valore energetico in termini di consumi specifici
cazione Energetica assegna ad ogni edificio e/o a singola unità immobiliare un valore energetico in termini di consumi specifici di energia primaria (kWh/m2 anno) e la relativa classe di merito (A, B, C e successive). 2. Per gli edifici di nuova costruzione, in attesa della definizione delle metodologie di esecuzione della Certificazione Energetica da emanare su scala nazionale, la Certificazione Energetica dell’edificio e/o della
i esecuzione della Certificazione Energetica da emanare su scala nazionale, la Certificazione Energetica dell’edificio e/o della singola unità immobiliare dovrà essere redatta secondo le modalità riportate nell’Allegato B), appendice 4. 3. In tale appendice, le schede di valutazione per definire la classe relativa alla Certificazione Energetica tengono conto:
- dell’isolamento dell’edificio e dell’utilizzo di apparecchiature impiantistiche ad alta efficienza;
Energetica tengono conto:
- dell’isolamento dell’edificio e dell’utilizzo di apparecchiature impiantistiche ad alta efficienza;
- dell’utilizzo di fonti rinnovabili (biomasse, energia solare termica e fotovoltaica e altre),
- della produzione di acqua calda sanitaria.
- Sulla base dei contributi sopra citati, attraverso la redazione dei modelli riportati nell’Allegato B), appendice 4, sarà determinato il consumo specifico di energia primaria (kWh/m2 anno) e la relativa classe energetica dell’edificio.
Art 133. Modalità per l’ottenimento della Certificazione Energetica
endice 4, sarà determinato il consumo specifico di energia primaria (kWh/m2 anno) e la relativa classe energetica dell’edificio. 5. Sulla base della Direttiva Europea e fatte salve le successive disposizioni Regionali e Nazionali, la Certificazione Energetica ha validità 10 anni a partire dalla data di rilascio e potrà essere rinnovata con le modalità prevista in nell’Allegato B), appendice 4. Art 133. Modalità per l’ottenimento della Certificazione Energetica
Art 133. Modalità per l’ottenimento della Certificazione Energetica
a con le modalità prevista in nell’Allegato B), appendice 4. Art 133. Modalità per l’ottenimento della Certificazione Energetica
- Al fine di ottenere la prevista Certificazione, e beneficiare, dove previsto, degli incentivi indicati nel successivo articolo 134 è necessario presentare in fase di richiesta del titolo abilitativo, una documentazione firmata da un tecnico abilitato che sia integrativa ed in armonia con la documentazione
l titolo abilitativo, una documentazione firmata da un tecnico abilitato che sia integrativa ed in armonia con la documentazione prevista dalle normative vigenti in materia (legge 10/91, legge 46/90 ed altre) nonché le schede di cui nell’Allegato B), appendice 4. 2. La stessa documentazione tecnica aggiornata sulla base dell’opera compiuta, sottoscritta e firmata da un tecnico abilitato sotto la forma di perizia giurata, dovrà essere presentata in fase di richiesta di agibilità, con le seguenti finalità:
bilitato sotto la forma di perizia giurata, dovrà essere presentata in fase di richiesta di agibilità, con le seguenti finalità:
- certificare la corrispondenza dell’opera con quanto previsto in fase di richiesta del titolo abilitativo;
- consentire all’Amministrazione Comunale di produrre la Certificazione Energetica.
- Tale documentazione ufficiale, oltre a consentire di beneficiare degli incentivi in “fase di costruzione”, permette “in fase di utilizzazione” di:
e ufficiale, oltre a consentire di beneficiare degli incentivi in “fase di costruzione”, permette “in fase di utilizzazione” di:
- ottenere eventuali riduzioni dell’aliquota I.C.I.;
- qualificare l’immobile in sede di attività di compravendita nel mercato; 55
- usufruire di eventuali riduzioni delle tariffe sui servizi energetici, secondo modalità derivanti da Accordi di Programma fra le Pubbliche Amministrazioni e le aziende distributrici e vendita dell’energia;
- ottenere sconti per gli acquisti di apparecchiature ad alta efficienza a seguito di Accordi di Programma fra le Pubbliche Amministrazioni ed il settore della distribuzione e vendita.
- Per gli edifici esistenti il proprietario ha facoltà di richiedere all’Amministrazione Comunale la
Art 134. Incentivi
a distribuzione e vendita. 4. Per gli edifici esistenti il proprietario ha facoltà di richiedere all’Amministrazione Comunale la Certificazione Energetica dell’edificio e/o della singola unità immobiliare per le medesime finalità sopraelencate e con la stessa metodologia prevista per gli edifici di nuova costruzione; la documentazione tecnica di supporto sarà quella strettamente necessaria alle finalità della redazione della Certificazione. Capo IV I NCENTIVI Art 134. Incentivi
Art 134. Incentivi
to sarà quella strettamente necessaria alle finalità della redazione della Certificazione. Capo IV I NCENTIVI Art 134. Incentivi
- Agli interventi di edilizia sostenibile saranno riconosciuti i seguenti incentivi, cumulabili fra di loro: a. relativamente agli edifici oggetto di Valutazione di Sostenibilità: incentivi in termini di volumetrie e/o superfici percentualmente al punteggio ottenuto, purché superiore a zero; b. relativamente agli edifici oggetto di Certificazione Energetica:
centualmente al punteggio ottenuto, purché superiore a zero; b. relativamente agli edifici oggetto di Certificazione Energetica:
- incentivi in fase di costruzione, mediante riduzione del contributo di costruzione percentualmente alla classe di merito ottenuta;
- incentivi in fase di utilizzazione, mediante riduzione della aliquota I.C.I. percentualmente alla classe di merito ottenuta.
- Il Comune promuove accordi di programma con gli enti erogatori al fine di promuovere il riconoscimento
se di merito ottenuta. 2. Il Comune promuove accordi di programma con gli enti erogatori al fine di promuovere il riconoscimento di una riduzione delle tariffe relative a servizi energetici per le utenze degli edifici oggetto di Certificazione Energetica, nonché accordi ed intese con il settore della distribuzione e vendita per la promozione degli acquisti di apparecchiature ad alta efficienza. 3. Il Consiglio comunale determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il valore degli incentivi e delle
ad alta efficienza. 3. Il Consiglio comunale determina, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il valore degli incentivi e delle agevolazioni da applicare nell’anno successivo, tenendo conto dei maggiori oneri sui costi di costruzione, della sostenibilità economica dell’Amministrazione Comunale e dei vantaggi diretti ed indiretti per la collettività. Con lo stesso atto il Consiglio comunale stabilisce le modalità dei controlli da eseguire in corso
Art 135. Parametri urbanistici
ndiretti per la collettività. Con lo stesso atto il Consiglio comunale stabilisce le modalità dei controlli da eseguire in corso di costruzione degli edifici oggetto di incentivi e le sanzioni da applicare nei casi in cui i requisiti per l’incentivazione non siano stati attuati o siano venuti a mancare. Titolo VII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art 135. Parametri urbanistici
- Per la determinazione di superfici, volumi, altezze e distanze si applicano, fino all’entrata in vigore di nuove
Art 136. Servitù pubbliche
urbanistici
- Per la determinazione di superfici, volumi, altezze e distanze si applicano, fino all’entrata in vigore di nuove norme regolamentari comunali, le disposizioni di cui al Testo unico delle norme d’attuazione del PRG e le corrispondenti norme del Regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 544 del 10.12.1962 e s.m.i., in quanto compatibili. (comma modificato con delibera del Consiglio comunale n. 105 del 5.6.2006). Art 136. Servitù pubbliche
Art 136. Servitù pubbliche
., in quanto compatibili. (comma modificato con delibera del Consiglio comunale n. 105 del 5.6.2006). Art 136. Servitù pubbliche
- Per ragioni di pubblica utilità il Comune può: 56
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- collocare, nei punti che giudicherà più opportuni, corpi illuminanti e relativi cavi di alimentazione su pareti esterne degli edifici pubblici o privati, nonché lapidi o targhe commemorative;
- appoggiare, e se necessario anche internare nelle stesse pareti, fontane pubbliche e realizzare canali per collocare tubi per condotte d’acqua e gas, anche sotto gli edifici;
- In caso di interventi sull’edificio il proprietario è tenuto al ripristino delle opere o servizi pubblici di cui al precedente comma.
Art 137. Sanzioni amministrative per violazioni del regolamento edilizio
so di interventi sull’edificio il proprietario è tenuto al ripristino delle opere o servizi pubblici di cui al precedente comma. Art 137. Sanzioni amministrative per violazioni del regolamento edilizio
- Il Consiglio comunale con proprio atto determina, ai sensi del d.lgs. 267/2000 e s.m.i., le sanzioni pecuniarie amministrative per la violazione del regolamento edilizio. Art 138. Pubblicazione ed entrata in vigore
Art 138. Pubblicazione ed entrata in vigore
., le sanzioni pecuniarie amministrative per la violazione del regolamento edilizio. Art 138. Pubblicazione ed entrata in vigore
- Il presente regolamento, una volta approvato dal Consiglio comunale, è trasmesso alla Regione Umbria che provvede alla sua pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione (BUR) ed all’inserimento nel Sistema informativo territoriale (SITER).
- Esso entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti eccezioni:
(SITER). 2. Esso entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, con le seguenti eccezioni:
- il secondo comma dell’articolo 87 “Acqua calda sanitaria”, entrerà in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione nel BUR;
- il primo comma dell’articolo 134 “Incentivi” entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di cui al comma terzo dello stesso articolo;
” entrerà in vigore dalla data di esecutività della delibera del Consiglio comunale di cui al comma terzo dello stesso articolo;
- l’articolo 129 “Valutazione delle prestazioni energetico-ambientali” entrerà in vigore dopo dodici mesi dalla pubblicazione nel BUR. Nelle more dell’entrata in vigore, la documentazione richiesta da detto articolo è sostituita da una relazione asseverante la riduzione del valore energetico
gore, la documentazione richiesta da detto articolo è sostituita da una relazione asseverante la riduzione del valore energetico ambientale dell’intero intervento, rispetto alle condizioni progettuale di un intervento di edilizia tradizionale, pari ad almeno il 15%. Nel contempo dovrà essere obbligatoriamente predisposta la documentazione ai fini dell’ottenimento della Certificazione energetica di cui agli articoli 132 e 133 che attesti l’appartenenza dell’intervento almeno alla classe C.
della Certificazione energetica di cui agli articoli 132 e 133 che attesti l’appartenenza dell’intervento almeno alla classe C. 3. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
- è abrogato, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 135, il regolamento edilizio approvato con delibera del Consiglio comunale n. 544 del 10.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni; (testo modificato con delibera del Consiglio comunale n. 105 del 5.6.2006).
l 10.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni; (testo modificato con delibera del Consiglio comunale n. 105 del 5.6.2006).
- il Comune adotta i provvedimenti previsti dal presente regolamento.
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