REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Comune di Viola · Cuneo, Piemonte
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COMUNE DI VILLAGA
Adeguamento a quello tipo regionale – RET – ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018 COMUNE DI VILLAGA Sindaco dott. Eugenio Gonzato Responsabile Edilizia Privata ‐ Urbanistica geom. Raffaele Anzolin TECNICO INCARICATO dott. pian. Michele Miotello ELABORATO REC APRILE 2023 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE R EGIONE V ENETO P ROVINCIA DI V ICENZA COMUNE DI VILLAGA APPROVAZIONE D.C.C. N……..DEL…………..…..
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE R EGIONE V ENETO P ROVINCIA DI V ICENZA COMUNE DI
23 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE R EGIONE V ENETO P ROVINCIA DI V ICENZA COMUNE DI VILLAGA APPROVAZIONE D.C.C. N……..DEL…………..…..
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 1 PREMESSA ............................................................................................................................................................ 5
.............................................................................................................................. 5 ELENCO APPROVAZIONI/MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ................................................................... 6 PARTE PRIMA: principi generali e disciplina dell’attività edilizia .......................................................................... 7
Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio ........................
incipi generali e disciplina dell’attività edilizia .......................................................................... 7 PARTE SECONDA: disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia ....................................................... 26 Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio ...................................................................................... 26
Art. 2 – Definizioni uniformi ..................................................
i e obiettivi del Regolamento Edilizio ...................................................................................... 26 Art. 2 – Definizioni uniformi ............................................................................................................................... 26 Art. 3 - Ambiti territoriali di particolare applicazione .........................................................................................27
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ............................
itoriali di particolare applicazione .........................................................................................27 TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ............................................................................... 28 Capo I – S.U.E., S.U.A.P. e organismi tecnici consultivi ....................................................................................... 28
U.A.P. e organismi tecnici consultivi ....................................................................................... 28 Art. I.I.1– Sportello Unico Edilizia (S.U.E.) .......................................................................................................... 28 Art.I.I.2 – Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ........................................................................... 28
tello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ........................................................................... 28 Art.I.I.3 – Coordinamento SUAP/SUE ................................................................................................................. 28 Art. I.I.4– Procedimenti edilizi: disposizioni ....................................................................................................... 29
edilizi: disposizioni ....................................................................................................... 29 Art.I.I.5 – Controlli a campione .......................................................................................................................... 29 Art.I.I.6 – Commissione locale per il paesaggio (CLP) ........................................................................................ 30
ssione locale per il paesaggio (CLP) ........................................................................................ 30 Art. I.I.7– Commissione edilizia comunale (CEC)................................................................................................ 30 Art. I.I.8 – Commissione “Territorio”.................................................................................................................. 30
Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi................................
Territorio”.................................................................................................................. 30 Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi.............................................................................................. 31 Art. I.II.1- Annullamento d’ufficio in autotutela ................................................................................................. 31
nto d’ufficio in autotutela ................................................................................................. 31 Art. I.II.2 - Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ......................................................... 31 Art. I.II.3 - Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)................................................................................... 31
tificato di Destinazione Urbanistica (CDU)................................................................................... 31 Art. I.II.4 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi............................................................................................... 31 Art. I.II.5 - Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità ........................................................................... 32
spensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità ........................................................................... 32 Art. I.II.6 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ........................................................ 32 Art. I.II.6.1 – Monetizzazione aree a standard ................................................................................................... 32
izzazione aree a standard ................................................................................................... 32 Art.I.II.7 - Pareri preventivi ................................................................................................................................. 33 Art. I.II.8 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia ............................................. 33
.II.8 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia ............................................. 33 Art. I.II.9- Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ...................... 34 Art. I.II.10- Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse .............. 34
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ..............................
.. 34 Art. I.II.10- Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse .............. 34 Art. I.II.11 - Concorsi di urbanistica ed architettura ........................................................................................... 34 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ...................................................................................... 35
Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori .......................
DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ...................................................................................... 35 Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori ................................................................................ 35 Art. II.I.1 - Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai
............ 35 Art. II.I.1 - Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori .................................................................................. 35 Art. II.I.2 - Atti preliminari all’inizio dei lavori .................................................................................................... 36
ri all’inizio dei lavori .................................................................................................... 36 Art. II.I.3 - Comunicazione di fine dei lavori ....................................................................................................... 36 Art. II.I.4- Occupazione di suolo pubblico ..........................................................................................................37
Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori ............................
e di suolo pubblico ..........................................................................................................37 Art. II.I.5- Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica..................................................................... 38 Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori .......................................................................................... 39
ecniche sull’esecuzione dei lavori .......................................................................................... 39 Art. II.II.1 - Principi generali sull’esecuzione dei lavori ....................................................................................... 39 Art. II.II.2 - Punti fissi di linea e di livello ............................................................................................................ 39
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 2 Art. II.II.3 - Conduzione del cantiere .................................................................................................................. 39 Art. II.II.3 - Cartelli di cantiere ............................................................................................................................ 40
............................................................................................................................ 40 Art. II.II.5- Criteri da osservare per scavi e demolizioni ..................................................................................... 41 Art. II.II.6 - Tolleranze nella realizzazione delle opere edili ................................................................................ 41
eranze nella realizzazione delle opere edili ................................................................................ 41 Art. II.II.7 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera............................................................................................................................................................ 41
............................................................................................................................. 41 Art. II.II.8 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ........................................................................................................ 42
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUN
i di ordigni bellici ........................................................................................................ 42 Art. II.II.9- Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori ................................................................ 42 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ................ 44
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUN
................. 42 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ................ 44 Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio .............................................................................................................. 44 Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici ........................................................................................... 44
uttive e funzionali degli edifici ........................................................................................... 44 Art. III.I.1.1 - Caratteristiche dei locali ................................................................................................................ 44 Art. III.I.1.2 - Altezze minime .............................................................................................................................. 44
............................................................................................................................. 44 Art. III.I.1.3 - Superfici minime ........................................................................................................................... 46 Art. III.I.1.4 - Dotazione degli alloggi .................................................................................................................. 46
li alloggi .................................................................................................................. 46 Art. III.I.1.5 - Ventilazione ed areazione ..............................................................................................................47 Art. III.I.1.6 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti .......................................................................................... 48
, ascensori, ringhiere e parapetti .......................................................................................... 48 Art. III.I.1.7 - Piani seminterrati e sotterranei .................................................................................................... 49 Art. . III.I.1.8 - Recupero dei sottotetti ai fini abitativi ....................................................................................... 50
pero dei sottotetti ai fini abitativi ....................................................................................... 50 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione delle
nti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo ................................... 50 Art. III.I.2 – Linee generali .................................................................................................................................. 50
............................................................................................................................. 50 Art. III.I.2.1– Sistemi di illuminazione................................................................................................................. 50 Art. III.I.2.2 Requisiti acustici passivi .................................................................................................................. 50
ci passivi .................................................................................................................. 50 Art. III.I.2.3– Relazione tecnica ........................................................................................................................... 50 Art. III.I.3 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri
............. 50 Art. III.I.3 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti ............................................ 50 Art. III.I.4 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon .................. 51
. 50 Art. III.I.4 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon .................. 51 Art. III.I.5– Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ....................................................................................................................................................... 51
............................................................................................................................. 51 Art. III.I.6– Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “Linee vita”) ............................................ 51 Art. III.I.7 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la
Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ............
........ 51 Art. III.I.7 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa .................................................................................................................................. 51 Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ...................................................................... 52
ciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ...................................................................... 52 Art. III.II.1– Strade .............................................................................................................................................. 52 Art. III.II.2 – Portici pubblici o ad uso pubblico .................................................................................................. 53
pubblici o ad uso pubblico .................................................................................................. 53 Art. III.II.3 – Piste ciclabili ................................................................................................................................... 54 Art. III.II.4– Aree per parcheggio ........................................................................................................................ 54
ggio ........................................................................................................................ 54 Art. III.II.5– Piazze ed aree pedonalizzate........................................................................................................... 56
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carrai e uscite per le autorimesse.......................................................................................... 58 Art.III.II.8 – Chioschi/Dehors su suolo pubblico ................................................................................................. 58 Art. III.II.9– Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni ............................................................. 60
.9– Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni ............................................................. 60 Art. III.II.10 – Recinzioni (della aree private) ...................................................................................................... 60 Art. III.II.11– Numeri civici.................................................................................................................................. 61
Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ............................
............................................................................................................................. 61 Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ............................................................................................. 62 Art. III.III.1 – Aree verdi ...................................................................................................................................... 62
............................................................................................................................. 62 Art. III.III.1.1 – Mitigazioni ambientali nelle zone produttive............................................................................. 63 Art. III.III.2 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ......................................................... 64
III.2 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ......................................................... 64 Art. III.III.3 – Orti urbani ..................................................................................................................................... 64 Art. III.II.4– Parchi e percorsi in territorio rurale ................................................................................................ 64
ercorsi in territorio rurale ................................................................................................ 64 Art. III.III.5- Sentieri ............................................................................................................................................ 64 Art. III.II.6– Tutela del suolo e del sottosuolo .................................................................................................... 65
Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche....................................
l suolo e del sottosuolo .................................................................................................... 65 Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche....................................................................................................... 65 Art. III.IV.1 – Approvvigionamento idrico ........................................................................................................... 65
gionamento idrico ........................................................................................................... 65 Art. III.IV.2 – Depurazione e smaltimento delle acque ....................................................................................... 65 Art. III.IV.3– Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ..................................................................... 66
Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati ..................................................................... 66 Art. III.IV.4– Distribuzione dell’energia elettrica ................................................................................................ 66 Art. III.IV.4– Distribuzione del gas ...................................................................................................................... 66
el gas ...................................................................................................................... 66 Art. III.IV.5 – Ricarica dei veicoli elettrici ............................................................................................................ 66 Art. III.IV.6– Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento............ 66
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ...
...... 66 Art. III.IV.6– Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento............ 66 Art. III.IV.7 – Telecomunicazioni ......................................................................................................................... 66 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico .............................................. 67
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ...
6 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico .............................................. 67 Art. III.V.1– Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni ........................................................ 67 Art. III.V.2 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio .............................................................. 68
– Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio .............................................................. 68 Art. III.V.3– Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico ............ 69 Art. III.V.4 - Allineamenti .................................................................................................................................... 69
............................................................................................................................. 69 Art. III.V.5 – Disciplina del colore ........................................................................................................................ 69 Art. III.V.6 – Coperture degli edifici .....................................................................................................................72
edifici .....................................................................................................................72 Art.III.V.7 – Illuminazione pubblica ......................................................................................................................72 Art. III.V.8 – Griglie ed intercapedini ................................................................................................................... 73
rcapedini ................................................................................................................... 73 Art. III.V.9 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici e degli altri impianti tecnici .......74 Art. III.V.10– Serramenti esterni degli edifici .......................................................................................................74
esterni degli edifici .......................................................................................................74 Art. III.V.11– Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ................................................................... 75 Art. III.V.12– Cartelloni pubblicitari .................................................................................................................... 75
licitari .................................................................................................................... 75 Art. III.V.13– Muri di cinta....................................................................................................................................76 Art. III.V.14 – Beni culturali ed edifici storici ........................................................................................................76
Capo VI – Elementi costruttivi .................................................
li ed edifici storici ........................................................................................................76 Art. III.V.15– Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani .................................................76 Capo VI – Elementi costruttivi ............................................................................................................................ 78
............................................................................................................................ 78 Art. III.V.I.1– Superamento delle barriere architettoniche ................................................................................. 78
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 4 Art. III.VI.2 – Serre bioclimatiche........................................................................................................................ 78 Art. III.VI.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici ........................... 78
Art. III.VI.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici ........................... 78 Art. III.VI.4 – Copertura, canali di gronda e pluviali............................................................................................ 79 Art. III.VI.5 – Strade e passaggi privati e cortili ................................................................................................... 80
assaggi privati e cortili ................................................................................................... 80 Art. III.V.I.6– Cavedi, pozzi luce e chiostrine ....................................................................................................... 80 Art. III.VI.7– Intercapedini e griglie di aereazione .............................................................................................. 81
pedini e griglie di aereazione .............................................................................................. 81 Art. III.VI.8 – Recinzioni ...................................................................................................................................... 81 Art. III.VI.9 – Materiali e tecniche costruttive degli edifici ................................................................................. 81
eriali e tecniche costruttive degli edifici ................................................................................. 81 Art. III.VI.10 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza ................................................................................ 81 Art. III.VI.11 – Piscine.......................................................................................................................................... 86
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ...................................
............................................................................................................................. 86 Art. III.VI.12– Altre opere di corredo agli edifici ................................................................................................. 86 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ............................................................................................ 88
VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ............................................................................................ 88 Art. IV.1 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio .................. 88 Art. IV.2 – Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo............................................ 88
rt. IV.2 – Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo............................................ 88 Art. IV.3 – Varianti comunicate a fine lavori ....................................................................................................... 89 Art. IV.4– Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ........................................................................................... 89
a durante l’esecuzione dei lavori ........................................................................................... 89 Art. IV.5 – Sospensione dei lavori ....................................................................................................................... 89 Art. IV.6 - Sanzioni per violazione delle norme del regolamento ....................................................................... 89
TITOLO V - NORME TRANSITORIE ...................................................
- Sanzioni per violazione delle norme del regolamento ....................................................................... 89 TITOLO V - NORME TRANSITORIE ...................................................................................................................... 91 Art. V.1 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio .......................................................................................... 91
ornamento del Regolamento Edilizio .......................................................................................... 91 Art. V.2– Entrata in vigore del Regolamento Edilizio .......................................................................................... 91 Art. V.3– Abrogazione delle precedenti norme .................................................................................................. 91
one delle precedenti norme .................................................................................................. 91 ALLEGATI............................................................................................................................................................. 92 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”- come
...... 92 Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”- come integrata in conformità alla normativa regionale vigente dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto – sono riprese dall’allegato “B” alla D.G.R.V. 1896/2017. ......................................................... 92
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 5 PREMESSA Tenuto conto del recepimento del Regolamento Edilizio Tipo (in attuazione dell’Intesa sancita in data 20.10.2016 in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata nella G.U. n. 268 del 16.11.2016, riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) di cui all’art. 4, c. 1 sexies
a nella G.U. n. 268 del 16.11.2016, riguardante l’adozione del Regolamento Edilizio Tipo (R.E.T.) di cui all’art. 4, c. 1 sexies del D.P.R. n. 380/2001) avvenuto con la D.G.R. n. 1896 del 22.11.2017, l’adeguamento del REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE (R.E.C.) è stato operato sulla base dei suggerimenti operativi e delle linee guida per l’adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo approvate con D.G.R. n. 669 del 15.05.2018.
rimenti operativi e delle linee guida per l’adeguamento al Regolamento Edilizio Tipo approvate con D.G.R. n. 669 del 15.05.2018. Lo schema di Regolamento Edilizio Tipo e i relativi allegati, costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Il Regolamento Edilizio Comunale si articola in due parti, così come previsto dall’Intesa:
iti su tutto il territorio nazionale. Il Regolamento Edilizio Comunale si articola in due parti, così come previsto dall’Intesa: a) nella Parte Prima, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) nella Parte Seconda, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta
o nazionale e regionale; b) nella Parte Seconda, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale – sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia – è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale.
della disciplina edilizia – è ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale. La numerazione degli articoli (es: Art. I.II.4 ) è codificata riportando come primo indicatore il “Titolo”, come secondo indicatore il “Capo” ed infine il progressivo dell’articolo all’interno del Capo a cui appartiene.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 6 ELENCO APPROVAZIONI/MODIFICHE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO nr Titolo Deliberazione Tipo e Nr Deliberazione Data delibera 1 R.E.C. (rev. 0.00) Adeguamento al Regolamento Edilizio tipo ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018 Approvazione – D.C.C. (in corso di redazione)
olamento Edilizio tipo ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. 669/2018 Approvazione – D.C.C. (in corso di redazione)
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 7 PARTE PRIMA: principi generali e disciplina dell’attività edilizia
- Conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'Intesa, sancita in sede di
dell’attività edilizia
- Conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, e dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del G.U. 16 novembre 2016, n. 268, della DGRV n. 1896 del 22 novembre 2017 e e della DGRV n. 669 del 15 maggio 2018 il presente regolamento recepisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare l’attività edilizia.
maggio 2018 il presente regolamento recepisce i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare l’attività edilizia. 2. In attuazione dell’Accordo del 20.10.2016 in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni sopracitata, viene richiamata senza essere riprodotta, la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale. 3. Il quadro completo delle Definizioni Uniformi così come approvate in sede di Conferenza Unificata
orio nazionale e regionale. 3. Il quadro completo delle Definizioni Uniformi così come approvate in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, sono riportate al successivo co. 5. 4. La ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia come integrata in conformità alla normativa regionale vigente dalla Direzione Pianificazione Territoriale
sull’attività edilizia come integrata in conformità alla normativa regionale vigente dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto, ed opportunamente aggiornata alla data di approvazione del presente regolamento, sono riportate nell’allegato “B” alla D.G.R.V. 1896/2017. 5. Vengono raggruppate nella tabella sottostante le Definizioni Uniformi e le Definizioni Comunali di carattere tecnico-edilizio utilizzate sia nel presente regolamento e sia nelle Norme Tecniche Operative,
Definizioni Comunali di carattere tecnico-edilizio utilizzate sia nel presente regolamento e sia nelle Norme Tecniche Operative, allegate allo strumento urbanistico vigente, in modo da rendere univoco il luogo dove trovare le varie specifiche. 6. Rispetto alle Definizioni Uniformi in detta tabella si riportano in colore blu le definizioni tecniche di competenza comunale ed alcune specificazioni per alcuni particolari aspetti necessari alla corretta
u le definizioni tecniche di competenza comunale ed alcune specificazioni per alcuni particolari aspetti necessari alla corretta applicazione di quelle Uniformi per meglio adeguarle alla tipicità dell’edificato territorio comunale. Inoltre sono state riportate in ordine alfabetico.
DEFINIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 8 Nr (*) VOCE ACRONIMO DEFINIZIONE INTESA STATO REGIONI (recepite dalla D.G.R.V. 1896/2017) DEFINIZIONI DI COMPETENZA COMUNALE 1 Abbaino Elemento architettonico sporgente dalle falde di copertura del tetto tanto da consentire l'apertura di una finestra verticale. 2 Aggetti e sporti Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto
una finestra verticale. 2 Aggetti e sporti Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa. 3 Allineamento È il fronte di edificazione su cui una nuova costruzione, ricostruzione e/o ampliamento si deve attestare. L'allineamento, tra almeno due fabbricati già esistenti diversi da quello eventualmente oggetto di intervento, è norma a carattere prescrittivo e nel caso esso sia posto lungo una strada, è rispetto dalla strada stessa.
etto di intervento, è norma a carattere prescrittivo e nel caso esso sia posto lungo una strada, è rispetto dalla strada stessa. Sono fatte salve comunque tutte le indicazioni puntuali portate negli elaborati grafici e/o normativi. 4 (27) Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di
feriore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 9 5 (28) Altezza dell’edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti 6 (26) Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura
vrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura 7 (29) Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata 8 Area pertinenziale Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente/di progetto.
lando l'altezza media ponderata 8 Area pertinenziale Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente/di progetto. 9 Area a parcheggio Si intende l’area per la sosta dei veicoli, la manovra e le corsie di distribuzione, escluse le sedi viarie di accesso e le rampe. 10 (35) Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 11 (36) Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 10 12 (5) Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
ione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico - edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 13 (3) Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Specificazione Distanze minime tra i fabbricati (D1) Le nuove costruzioni, ricostruzioni e
goma rispetti la distanza prescritta. Specificazione Distanze minime tra i fabbricati (D1) Le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti, in tutte le zone e aree, devono rispettare le seguenti distanze, salvo diverse prescrizioni delle N.T.O. o del P.U.A. limitatamente a gruppi di edifici in esso compreso disciplinati con previsioni planivolumetriche nel rispetto dell'art. 9 del D.M. 1444/68. Il P.U.A. deve comunque rispettare le presenti disposizioni verso l'esterno del proprio ambito.
to dell'art. 9 del D.M. 1444/68. Il P.U.A. deve comunque rispettare le presenti disposizioni verso l'esterno del proprio ambito. Le disposizioni sulle distanze non si applicano nelle ristrutturazioni con ricostruzione del volume, stessa volumetria e sagoma e sul medesimo sedime. La distanza tra pareti di edifici antistanti o pareti dello stesso edificio deve essere: a) tra pareti entrambe finestrate minima assoluta m 10,00 e comunque non meno dell'altezza del fabbricato più alto;
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 11 b) tra pareti finestrate dei locali accessori la distanza minima è di m 3,00 e comunque nella sezione orizzontale di chiostrine e cavedi si deve poter inscrivere un cerchio del diametro di m 3,00; c) nelle zone “A” per le operazioni di risanamento conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati
nto conservativo e per le eventuali ristrutturazioni, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. Il distacco non è computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3. Non sono considerati edifici le pertinenze non abitabili con altezza inferiore a m 2,50 esistenti.
entranze sia inferiore a 1/3. Non sono considerati edifici le pertinenze non abitabili con altezza inferiore a m 2,50 esistenti. Distanza dalle strade (D2) Salvo eventuali prescrizioni del repertorio normativo, ove non siano stabilite fasce di rispetto e conseguenti distanze minime dal confine stradale, ai fini della sicurezza della circolazione secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici
secondo quanto disposto dal Codice della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e D.P.R. n. 495/1992 e ss.mm.ii), la distanza degli edifici e delle costruzioni interrate dalle strade, non deve essere inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato con un minimo di: m 5,00, per strade di larghezza inferiore a m 7,00; m 7,50, per strade di larghezza compresa tra m 7,00 e m. 15; m 10,00 per lato, per strade di larghezza superiore a m 15,00. II Comune può autorizzare la costruzione a
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 12 minore distanza dalla strada secondo il prevalente allineamento di fabbricazione precostituito. Distanze dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche esistenti o previste dagli strumenti urbanistici (D3) La distanza dai confini di proprietà e dalle aree pubbliche esistenti o previste dagli strumenti urbanistici non deve essere inferiore alla metà
confini di proprietà e dalle aree pubbliche esistenti o previste dagli strumenti urbanistici non deve essere inferiore alla metà dell'altezza dell’edificio, con un minimo di m 5,00. Quando sul lotto limitrofo esista una costruzione a confine, è consentita la costruzione in aderenza, salvo diritti precostituiti, non oltre l'altezza del fabbricato contiguo a confine. Ai fini dell’applicazione delle distanze minime, per confine di proprietà si intende il perimetro
fabbricato contiguo a confine. Ai fini dell’applicazione delle distanze minime, per confine di proprietà si intende il perimetro dell’area risultante dalla somma delle proprietà dei richiedenti il titolo abilitativo. La distanza tra i confini potrà essere inferiore qualora sia rispettata la distanza minima tra fabbricati di cui ai precedenti punti “D1” e “D2”, previo accordo scritto e firma degli elaborati progettuali tra i proprietari confinanti. Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici
accordo scritto e firma degli elaborati progettuali tra i proprietari confinanti. Se esistono nelle proprietà limitrofe edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.A.T. con distanze dai confini inferiori a quelle previste al successivo punto del presente articolo, le nuove costruzioni debbono rispettare egualmente le distanze tra fabbricati, salvo il caso di strumento attuativo con previsioni planivolumetriche comprensivo di entrambi i lotti.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 13 Distanze dalle piazze, piste ciclabili, parcheggi pubblici esistenti o previsti e sedimi stradali non destinati alla circolazione (D4) La distanza dalle piazze, piste ciclabili, parcheggi pubblici esistenti o previsti e da sedimi stradali non destinati alla circolazione non deve essere inferiore a m 5,00. Il Comune può autorizzare l’edificazione a confine degli
ali non destinati alla circolazione non deve essere inferiore a m 5,00. Il Comune può autorizzare l’edificazione a confine degli spazi pedonali, dei parcheggi, delle piazze e marciapiedi pubblici o di uso pubblico e può imporre o autorizzare la costruzione a maggiore o minore distanza da detti spazi secondo il prevalente allineamento precostituito e/o le necessità di allargamento della sede viaria. Distanze dai confini delle zone urbanistiche (D5) Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte
largamento della sede viaria. Distanze dai confini delle zone urbanistiche (D5) Salvo specifiche disposizioni di zona, per tutte le nuove costruzioni, al fine della determinazione della distanza minima dei fabbricati dai confini, i confini tra le zone urbanistiche non sono assimilati ai confini di proprietà. Per le nuove costruzioni nelle Z.T.O. “A”, “B”, “C” è ammessa la costruzione sul confine di zona nel caso di confini tra Z.T.O. “A”, “B”, “C” e zone “E” ricadenti nella medesima proprietà.
a la costruzione sul confine di zona nel caso di confini tra Z.T.O. “A”, “B”, “C” e zone “E” ricadenti nella medesima proprietà. Le nuove costruzioni nella Z.T.O. “E” devono rispettare la distanza minima di m 100 dalle Z.T.O. “A”, “B”, “C”, “D”, “F”. Le nuove costruzioni di allevamenti zootecnici intensivi devono rispettare le distanze stabilite con la delibera di Giunta Regionale n° 856/2012.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 14 14 (6) Dotazioni territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio‐economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 15 (32) Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata
a legge o dal piano. 15 (32) Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 16 Edifici prospicienti Un edificio si definisce “prospiciente” ad un
inata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 16 Edifici prospicienti Un edificio si definisce “prospiciente” ad un altro un lato qualora l’immobile si affaccia, guarda e prospetta su di esso. 17 (33) Edificio unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 18 Gazebo Struttura in legno o metallo che non può essere tamponata lateralmente con materiale di alcun genere e tipo, né presentare montanti infissi stabilmente al suolo (riferimento successivo art. III.VI.10).
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 15 19 (11) Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 20 (4) Indice di edificabilità fondiaria IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono
rminata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione Nel calcolo dell'indice di edificabilità sono considerate utili le aree di rispetto stradale, mentre sono tassativamente escluse quelle destinate alla formazione di vie, piazze, spazi pubblici e servizi comuni, anche se tali aree, al momento della richiesta del titolo abilitativo, fanno parte ancora del lotto. All'atto della richiesta di intervento, le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e definite.
ora del lotto. All'atto della richiesta di intervento, le aree di cui sopra dovranno essere esattamente identificate e definite. Tale indice non potrà essere, in nessun caso, utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona. 21 (3) Indice di edificabilità territoriale IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione Sono considerate utili, ai fini del calcolo dei
ta superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Specificazione Sono considerate utili, ai fini del calcolo dei volumi ammessi, le aree di rispetto stradale (purché incluse nel perimetro dell'ambito di intervento), le aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e le aree destinate alla viabilità anche se definita dal P.I. Tale indice non potrà, in nessun caso, essere utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona.
P.I. Tale indice non potrà, in nessun caso, essere utilizzato in misura inferiore al 75% di quello previsto dalle norme di zona. Il volume ammesso in un intero ambito edificatorio potrà essere, all'interno dei lotti, composto e articolato, anche in misura non
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 16 proporzionale alla superficie dei lotti stessi, purché il volume complessivo relativo a tale ambito risulti comunque inferiore od uguale a quello previsto, ricavato in base all'indice di zona, fermo restando il rispetto degli altri indici stereometrici. 22 (10) Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la
il rispetto degli altri indici stereometrici. 22 (10) Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 23 (37) Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 24 Lotto Porzione di suolo soggetta ad intervento
di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 24 Lotto Porzione di suolo soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Il lotto edificabile è uno spazio fisico che prescinde dal profilo dominicale (ben può, cioè, il lotto edificabile essere formato da appezzamenti di terreno appartenenti a diversi proprietari), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa
appartenenti a diversi proprietari), individuandosi esclusivamente sulla base degli indici edificatori previsti dalla normativa urbanistica. Solo con il rilascio del titolo abilitativo il lotto edificabile viene ad essere concretamente delimitato, con definizione delle potenzialità edificatorie del fondo, unitariamente considerato, e determinazione della cubatura ivi assentibile in relazione ai limiti imposti dalla normativa urbanistica
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 17 25 Nearly Zero Energy Building N.Z.E.B. Edificio il cui consumo energetico è quasi pari a zero. Gli N.Z.E.B. sono quindi edifici ad elevata prestazione con una necessità di energia per il riscaldamento, raffrescamento, ventilazione, produzione di acqua calda sanitaria ed elettricità molto bassa. 26 (25) Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che
di acqua calda sanitaria ed elettricità molto bassa. 26 (25) Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 27 Parete finestrata Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come “vedute”, senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come “luci”, ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece
definibili esclusivamente come “luci”, ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche la funzione di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l’esterno, quali porte, basculanti e similari. 28 (38) Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.
edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 29 Pergolato/Pompeiana Struttura, per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse. Nei casi in cui anche una sola delle caratteristiche riportate al co. 5 dell’art. III.VI.10 del presente regolamento non possa essere rispettata, l’installazione è subordinata a provvedimento autorizzativo ed, in ogni caso, a rispettare le distanze previste per gli edifici.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 18 30 Pergotenda (o tenda a pergola) Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici privo di sostegno al suolo (si rinvia a quanto disposto dall’art. III.VI.10, comma del presente regolamento). Le cosiddette pergole con struttura a “brise soleil” (e/o frangisole), realizzate in legno o in
comma del presente regolamento). Le cosiddette pergole con struttura a “brise soleil” (e/o frangisole), realizzate in legno o in acciaio, hanno la funzione di filtrare la luce del sole e di ridurre la radiazione su terrazze, balconi o verande, consentendo di godere di un ambiente fresco e ombreggiato. 31 (34) Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o
strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. 32 Piano di campagna Il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio- urbanistico.
anistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio- urbanistico. 33(20) Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 34(22) Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 19 35 (21) Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 36 (39) Portico/porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli
e rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 36 (39) Portico/porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 37 Quota zero di riferimento La quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a
nte pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media. 38 (18) Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro
ro corrisponderà alla quota media. 38 (18) Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 39 (7) Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 20 40 (24) Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 41 (23) Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. 42 Superfetazioni Costruzione a carattere precario o consolidato,
dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. 42 Superfetazioni Costruzione a carattere precario o consolidato, aggiunta od indipendente rispetto all’edificio principale, che non risulta integrata compiutamente con il contesto, edificato e non, e che ne costituisca fattore di degrado, tale da compromettere la tipologia e/o l’aspetto estetico dell’edificio e/o dell’ambiente circostante. 43 Superficie in esercizio commerciale Esclusivamente per le finalità della L.R.
co dell’edificio e/o dell’ambiente circostante. 43 Superficie in esercizio commerciale Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a. superficie di vendita (SV): l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi,
nchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b. superficie lorda di pavimento (SLP): la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio. 44 (15) Superficie accessoria SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima,
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 21 misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della
e tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; 4. le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; 5. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e
a porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; 6. i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; 7. spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; 8. le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Specificazione 1. Per i sottotetti si fa riferimento a quanto
omputo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. Specificazione 1. Per i sottotetti si fa riferimento a quanto disposto dalla L.R. 51/2019.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 22 2. I portici citati al primo punto sono considerati quelli ad uso privato. 3. Tra gli accessori citati al quarto punto, sono da considerare anche i granai, le stalle ed i depositi attrezzi agricoli. 4. Relativamente al punto 3), oltre alla superficie utile gli elementi citati sono da intendersi esclusi anche dalla superficie coperta.
ivamente al punto 3), oltre alla superficie utile gli elementi citati sono da intendersi esclusi anche dalla superficie coperta. 45 (17) Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie. 46(16) Superficie complessiva SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60% SA). 47 (8) Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della
47 (8) Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra , con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. 48 (2) Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
torio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 49(13) Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 23 50 (9) Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 51 (1) Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
uifera. 51 (1) Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 52 (12) Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. 53(14) Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio
ese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. 53(14) Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, e vani di porte e finestre. 54 Tenda Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici – privo di sostegni al suolo e/o al pavimento - e destinato a copertura di terrazze e/o aperture di finestre
parte di giardino. La sua installazione rientra tra
ciata degli edifici – privo di sostegni al suolo e/o al pavimento - e destinato a copertura di terrazze e/o aperture di finestre anche al piano primo. È un elemento che serve a migliorare la fruibilità di uno spazio già esistente, come ad esempio un balcone o una parte di giardino. La sua installazione rientra tra gli interventi di edilizia libera, fatto salvo quanto previsto dal D. Lgs. 42/2004.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 24 55 (40) Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 56 (41) Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione
dilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 57 (42) Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 58 (31) Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a
nte o totalmente apribili. 58 (31) Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Specificazione Rientrano tra i volumi tecnici il volume del tetto, se non abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l’extra corsa degli ascensori, i vasi di
volumi tecnici il volume del tetto, se non abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l’extra corsa degli ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scala al di sopra della linea di gronda. Non sono invece da intendere come volumi tecnici i bucatoi, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 25 59 (19) Volumetria totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 59 Volume urbanistico VU 1. Massima volumetria ammissibile, derivante dal “Volume totale” dell’edificio (definizione n. 65) al netto del volume derivato dalla
ssima volumetria ammissibile, derivante dal “Volume totale” dell’edificio (definizione n. 65) al netto del volume derivato dalla “Superficie accessoria” (definizione n. 44) per l’”Altezza utile” (definizione n. 7), nonché al netto anche del “Volume tecnico” (definizione n. 58). 2. Ai fini del calcolo del volume urbanistico sono esclusi: porticati ad uso pubblico; porticati ad uso privato, limitatamente agli edifici con destinazione residenziale, per una superficie complessiva contenuta
; porticati ad uso privato, limitatamente agli edifici con destinazione residenziale, per una superficie complessiva contenuta entro il limite del 25 % della superficie coperta del fabbricato di progetto (l’eccedenza si conteggia ai fini del volume urbanistico). Nel caso di fabbricato esistente, il limite del 25 % è calcolato sull’esistente stesso; una autorimessa/posto auto coperto per ogni singola unità abitativa della superficie di pavimento non superiore a mq 25 e con altezza massima pari a m 2,40
coperto per ogni singola unità abitativa della superficie di pavimento non superiore a mq 25 e con altezza massima pari a m 2,40 (l’eccedenza si conteggia ai fini del volume urbanistico).
Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 26 PARTE SECONDA: disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia Art. 1 - Contenuti e obiettivi del Regolamento Edilizio
- Il presente regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di
Art. 2 – Definizioni uniformi
DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017. 2. Nel testo i richiami alla legislazione statale e/o regionale devono intendersi riferiti alle norme di legge in vigore al momento dell’applicazione. Art. 2 – Definizioni uniformi
Art. 2 – Definizioni uniformi
o regionale devono intendersi riferiti alle norme di legge in vigore al momento dell’applicazione. Art. 2 – Definizioni uniformi
- Le seguenti 28 “Definizioni uniformi”, di cui all’allegato “A” dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016 e della successiva D.G.R.V. n. 1896 del 22/11/2017, e di cui alla parte prima del presente regolamento, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali: 1 Superficie territoriale 2 Superficie fondiaria 3 Indice di edificabilità territoriale
nza sulle previsioni dimensionali: 1 Superficie territoriale 2 Superficie fondiaria 3 Indice di edificabilità territoriale 4 Indice di edificabilità fondiaria 5 Carico urbanistico 6 Dotazioni Territoriali 7 Sedime 8 Superficie coperta 10 Indice di permeabilità 11 Indice di copertura 12 Superficie totale 13 Superficie lorda 14 Superficie utile 15 Superficie accessoria 16 Superficie complessiva 17 Superficie calpestabile 18 Sagoma 19 Volume totale o volumetria complessiva
icie accessoria 16 Superficie complessiva 17 Superficie calpestabile 18 Sagoma 19 Volume totale o volumetria complessiva 20 Piano fuori terrazza 21 Piano seminterrato 22 Piano interrato 23 Sottotetto 24 Soppalco 25 Numero dei piani
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 27 26 Altezza lorda 28 Altezza dell'edificio 29 Altezza utile 30 Distanze esplicano la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della variante allo strumento urbanistico di coordinamento con il Regolamento Edilizio adeguato a quello tipo regionale - RET - ai sensi dell'art. 19, co. 1, della L.R. 15/2018.
Art. 3 - Ambiti territoriali di particolare applicazione
dinamento con il Regolamento Edilizio adeguato a quello tipo regionale - RET - ai sensi dell'art. 19, co. 1, della L.R. 15/2018. Art. 3 - Ambiti territoriali di particolare applicazione 1.Per la tipologia e definizione degli interventi in Centro Storico, per gli edifici di interesse storico – ambientale e di tutela paesaggistico – ambientale e per quelli tutelati ai sensi della L.R. 10/1985, si fa riferimento alle vigenti N.T.O..
e di tutela paesaggistico – ambientale e per quelli tutelati ai sensi della L.R. 10/1985, si fa riferimento alle vigenti N.T.O.. 2. Gli interventi negli edifici all'esterno del Centro storico e in quelli non schedati sono quelli definiti dal D.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 28 TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – S.U.E., S.U.A.P. e organismi tecnici consultivi Art. I.I.1– Sportello Unico Edilizia (S.U.E.)
- Lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di
svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001. Il S.U.E. si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma.
competenti in attività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma. 2. Lo S.U.E. cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia. 3. Sono esclusi dall’ambito di competenza del S.U.E., in quanto non disciplinati dal D.P.R. 380/2001 e
ne all’attività edilizia. 3. Sono esclusi dall’ambito di competenza del S.U.E., in quanto non disciplinati dal D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l’idoneità ed il funzionamento degli
le opere pubbliche, i procedimenti riguardanti il decoro urbano, i procedimenti riguardanti l’idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all’approvazione di Piani Urbanistici Attuativi, ecc.. 4. Le pratiche edilizie, ed ogni altra istanza o comunicazione già predisposte, indirizzate al S.U.E. sono presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso collegamento a portale comunale dedicato previo accredito.
.E. sono presentate esclusivamente in modalità telematica, attraverso collegamento a portale comunale dedicato previo accredito. Art.I.I.2 – Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.)
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), costituisce unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010.
ttività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativi edilizi, in applicazione del DPR 160/2010. 2. Ruolo, funzioni, rapporti con altri Settori Comunali ed Enti inerenti l’ambito di competenza del SUAP sono disciplinati dal regolamento di “Organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive”. Art.I.I.3 – Coordinamento SUAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio
rdinamento SUAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse allo SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010 e dal vigente regolamento sul funzionamento del SUAP.
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e
sul funzionamento del SUAP. 2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 29 3. Salva diversa disposizione organizzativa e ferma restando l'unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte dello SUAP, sono attribuite allo SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Art. I.I.4– Procedimenti edilizi: disposizioni
tribuite allo SUAP le competenze dello sportello unico per l'edilizia produttiva. Art. I.I.4– Procedimenti edilizi: disposizioni
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica attraverso portale dedicato. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
lazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata. 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche. 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in
stione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale. 4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione”
tori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata (di cui al D.Lgs. 222/2016 e successiva Conferenza Unificata del 06/07/2017, allegato “2”). 5. Su richiesta dell’ufficio tecnico comunale le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti documenti potranno essere opportunamente integrate.
o tecnico comunale le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti documenti potranno essere opportunamente integrate. 6. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe possono essere aggiornate annualmente. Art.I.I.5 – Controlli a campione
- Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate, nella
– Controlli a campione
- Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate, nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla consistenza di quelle pervenute, in base al numero progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la possibilità per il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso.
- Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:
lla succitata procedura, in ogni altro caso. 2. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine: all’idoneità dell’istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell’intervento; alla conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente; alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà; alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.
cazioni e di notorietà; alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione. 3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 30 4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3. Art.I.I.6 – Commissione locale per il paesaggio (CLP)
izie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3. Art.I.I.6 – Commissione locale per il paesaggio (CLP)
- E’ facoltà dell’Amministrazione comunale istituire la Commissione locale per il Paesaggio (ai sensi della D.G.R.V. n. 2037/2015 e delle disposizioni di cui al D.Lgs. 42/2004). Art. I.I.7– Commissione edilizia comunale (CEC) 1.È facoltà dell’Amministrazione Comunale istituire, qualora necessario, la Commissione Edilizia (CE) con
dilizia comunale (CEC) 1.È facoltà dell’Amministrazione Comunale istituire, qualora necessario, la Commissione Edilizia (CE) con apposita deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001. Art. I.I.8 – Commissione “Territorio”
- È facoltà dell’Amministrazione Comunale istituire la Commissione “Territorio” con Deliberazione di Consiglio Comunale, per esaminare pratiche inerenti urbanistica, lavori pubblici e SUAP la cui definizione è
on Deliberazione di Consiglio Comunale, per esaminare pratiche inerenti urbanistica, lavori pubblici e SUAP la cui definizione è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.
Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 31 Capo II – Altre procedure ed adempimenti edilizi Art. I.II.1- Annullamento d’ufficio in autotutela
- L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990. Art. I.II.2 - Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
ll’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990. Art. I.II.2 - Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- È possibile per l’istante proporre all’Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l’atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell’atto stesso, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Art. I.II.3 - Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
itiro dell’atto stesso, ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990. Art. I.II.3 - Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un’area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
ata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata. 2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, riporta l'esito delle analisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio, in caso di aree inquinate e/o soggette a bonifica.
nalisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio, in caso di aree inquinate e/o soggette a bonifica. 3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale. 4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Responsabile competente entro il
strazione Comunale. 4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Responsabile competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 5. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.
CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 6. Il Certificato di Destinazione Urbanistica storico riporta le prescrizioni urbanistiche relative agli immobili interessati che sono state vigenti e sono state adottate nel corso di un determinato periodo di tempo; potrà essere richiesto indicando la data o il periodo oggetto della certificazione. Art. I.II.4 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
re richiesto indicando la data o il periodo oggetto della certificazione. Art. I.II.4 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (Permessi di Costruire e S.C.I.A.) possono essere prorogati nei casi previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001.
- In caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine dei tre anni successivi al loro inizio, il direttore
.R. 380/2001. 2. In caso di mancata ultimazione dei lavori entro il termine dei tre anni successivi al loro inizio, il direttore dei lavori dovrà in ogni caso presentare, alla scadenza del titolo abilitativo, una relazione adeguatamente documentata attestante lo stato di avanzamento degli stessi.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 32 3. Nel caso di decadenza del titolo per decorrenza del termine di inizio dei lavori, sarà possibile presentare una nuova istanza riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le conformazioni alle eventuali intervenute normative di settore. 4. Nel caso di decadenza del titolo per decorrenza del termine di ultimazione dei lavori, sarà possibile
e normative di settore. 4. Nel caso di decadenza del titolo per decorrenza del termine di ultimazione dei lavori, sarà possibile presentare una nuova istanza finalizzata all’ottenimento di un nuovo titolo commisurato alla consistenza delle opere ancora da realizzare così come previsto dal comma 3 dell’art. 15 del DPR 380/01 5. Sono fatte salve le proroghe accordate da ulteriori disposizioni normative. Art. I.II.5 - Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
lve le proroghe accordate da ulteriori disposizioni normative. Art. I.II.5 - Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità
- Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del D.P.R. 380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità. Non può altresì ritenersi causa di inagibilità la presenza di condizioni superabili attraverso opere riconducibili ad attività edilizia libera.
ritenersi causa di inagibilità la presenza di condizioni superabili attraverso opere riconducibili ad attività edilizia libera. 2. L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell’art. 48 del DPR 380/2001. Art. I.II.6 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione
- La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio
to di costruzione
- La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo e, su richiesta dell’interessato, può essere rateizzata secondo le modalità stabilite. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del titolo abilitativo può obbligarsi a: a) realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione primaria mancanti, nel
o abilitativo può obbligarsi a: a) realizzare direttamente il completamento delle opere di urbanizzazione primaria mancanti, nel rispetto della normativa tecnica in materia di opere edili nonché delle specifiche discipline vigenti e delle indicazioni fornite dagli uffici tecnici comunali competenti per materia o Aziende/ Enti erogatori di ciascun servizio con le modalità e le garanzie stabilite dalla vigente normativa statale, regionale e Regolamenti Comunali;
i di ciascun servizio con le modalità e le garanzie stabilite dalla vigente normativa statale, regionale e Regolamenti Comunali; b) cedere gratuitamente le aree e le opere realizzate al Comune. 2. L’ammontare parametrico del contributo viene rideterminato in funzione dei parametri previsti dalle N.T.O. del P.I. nella misura determinata dalle apposite tabelle deliberate dall'amministrazione comunale. 3. La Giunta Comunale provvede periodicamente all’adeguamento dei valori tabellari.
le deliberate dall'amministrazione comunale. 3. La Giunta Comunale provvede periodicamente all’adeguamento dei valori tabellari. 4. Nel caso di cambio d’uso si procederà al conguaglio del contributo, e sarà versata l’eventuale maggiore somma dovuta. Art. I.II.6.1 – Monetizzazione aree a standard
- I valori di riferimento per le monetizzazioni delle aree a standard sono quelli già determinati dall’apposita deliberazione del Consiglio Comunale (tabelle IMU), cui va aggiunto il costo della
ard sono quelli già determinati dall’apposita deliberazione del Consiglio Comunale (tabelle IMU), cui va aggiunto il costo della realizzazione delle opere da determinare con computo metrico estimativo.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 33 Art.I.II.7 - Pareri preventivi
- Il privato interessato alla realizzazione di un progetto che risulti particolarmente impegnativo o che presenti problemi di inserimento urbanistico o paesaggistico o che sia condizionato da permessi già rilasciati o in istruttoria, può chiedere al Responsabile dell’UTC una preliminare valutazione.
sia condizionato da permessi già rilasciati o in istruttoria, può chiedere al Responsabile dell’UTC una preliminare valutazione. 2. A tale fine, il privato presenta al protocollo del Comune la documentazione idonea ad inquadrare l’opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l’inserimento finale. 3. La relazione del Responsabile del Procedimento si limiterà ad indicare le questioni tecniche e
izzati e l’inserimento finale. 3. La relazione del Responsabile del Procedimento si limiterà ad indicare le questioni tecniche e progettuali affrontate, le valutazioni espresse, le prescrizioni particolari alle quali la progettazione esecutiva dovrà fare riferimento e preciseranno quali elaborati tecnici, oltre a quelli definiti dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
initi dal presente regolamento come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate. 4. Il parere espresso sul progetto presentato non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.
ne preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo. 5. Il parere preventivo è soggetto al versamento anticipato dei diritti di segreteria. Art. I.II.8 - Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
- Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose. 2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente
ietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo. 3. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l’avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio una volta terminati i lavori di messa in sicurezza.
ettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio una volta terminati i lavori di messa in sicurezza. 4. Il proprietario o l’avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo. 5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della
io titolo abilitativo. 5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. III.V.1.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 34 Art. I.II.9- Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
ormativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni. 2. E’ fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. Art. I.II.10- Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interesse
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente
portatori di interesse
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuove l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.
- L'attivazione di percorsi partecipativi potrà interessare in particolare gli interventi che coinvolgono
lla vita della città. 2. L'attivazione di percorsi partecipativi potrà interessare in particolare gli interventi che coinvolgono spazi aperti e attrezzature che concorrono alla creazione di centralità, strade centrali e strade prevalentemente destinate al trasporto pubblico, piazze e aree pedonalizzate, aree verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i
ee verdi urbane (di dimensioni consistenti), scuole, sedi per attività culturali, sociali e politiche, altri spazi per i quali i cittadini, in forma organizzata o meno, hanno espresso interesse, criticità, proposte, ecc. 3. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri
i incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall'analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (a livello di preliminare e definitivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione. Art. I.II.11 - Concorsi di urbanistica ed architettura
- Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
ne favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica. 2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi. 3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione
rsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all’importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 35 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art. II.I.1 - Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori
differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori
- Il titolare del titolo abilitativo o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune, e la validità del titolo abilitativo decorre a far data da tale termine.
pposita modulistica disponibile nel portale del Comune, e la validità del titolo abilitativo decorre a far data da tale termine. 2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice
ione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.), nei termini di validità del titolo abilitativo ai sensi della normativa vigente. 3. Nel caso di nuove costruzioni, e qualora siano già iniziati i lavori, la data di inizio si configura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare
onfigura con lo scavo delle fondazioni e la data di ultimazione si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato. 4. Nel caso di ampliamenti, soprelevazioni o demolizioni, per inizio dei lavori si intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle
intende l'istante in cui l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate; per l'ultimazione dei lavori valgono le prescrizioni del comma precedente. 5. Nel caso di opere di urbanizzazione, l'inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l'ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione. 6. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà
enute nella convenzione. 6. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione. 7. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune.
devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune. 8. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili. 9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del
à degli immobili. 9. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico. 10. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere
i ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 36 11. L’omissione dell’adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori, nel caso di C.I.L.A. e S.C.I.A., comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. IV.6 del presente Regolamento mentre per il Permesso di Costruire e il Permesso di Costruire convenzionato nei termini di legge comporta la
esente Regolamento mentre per il Permesso di Costruire e il Permesso di Costruire convenzionato nei termini di legge comporta la decadenza del titolo abilitativo stesso ai sensi della normativa vigente. Art. II.I.2 - Atti preliminari all’inizio dei lavori
- Prima dell'inizio dei lavori il titolare deve comunicare/trasmettere al Comune: la data di inizio lavori; la documentazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in
ata di inizio lavori; la documentazione prevista dall’art. 65 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge; la documentazione prevista dall’art. 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
5 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico; la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo; la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
0 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.; copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii; garanzia economica (deposito cauzionale o titolo equipollente) di corretto adempimento del titolo edilizio commisurata all’importo delle opere da eseguire, determinato con stima sommaria effettuata dal titolare/dichiarante. La garanzia è svincolata a conclusione dell’intervento o al perfezionamento dell’agibilità. I criteri per la determinazione degli importi della garanzia sono
nclusione dell’intervento o al perfezionamento dell’agibilità. I criteri per la determinazione degli importi della garanzia sono approvati con Delibera di Giunta Comunale che può stabilire minimi di applicazione e/o franchigie e i casi di esclusione. Art. II.I.3 - Comunicazione di fine dei lavori
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA
fine dei lavori
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori.
- In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla
termine dei lavori. 2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori. La SCIA di agibilità o la comunicazione di fine lavori presentate successivamente al termine di cui al
ata di inizio dei lavori. La SCIA di agibilità o la comunicazione di fine lavori presentate successivamente al termine di cui al comma 2 dell’art. 24 del D.P.R. 380/2001 dovranno prevedere apposita relazione da parte del direttore lavori che dimostri con apposita documentazione l’avvenuta esecuzione degli stessi entro il termine della validità del titolo.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 37 3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. 4. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che
o di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 5. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 3. 6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle
ata di cui al comma 3. 6. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. IV.6 del presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. Art. II.I.4- Occupazione di suolo pubblico
- Tutti gli scavi utili alla realizzazione di un qualsiasi intervento edile devono essere eseguiti nella più assoluta sicurezza sia per ciò che riguarda la sezione dello scavo stesso nell'assegnazione dell'inclinazione
eseguiti nella più assoluta sicurezza sia per ciò che riguarda la sezione dello scavo stesso nell'assegnazione dell'inclinazione delle pareti di taglio (conoscenza della stratigrafia del terreno, dell'altezza di falda e sue oscillazioni, ecc.), sia per ciò che riguarda la situazione dei manufatti e dei carichi d'esercizio in prossimità del ciglio dello scavo (stabilità delle strutture e delle finiture di edifici, infrastrutture, impianti, carrabilità del suolo vicino al bordo, ecc.).
(stabilità delle strutture e delle finiture di edifici, infrastrutture, impianti, carrabilità del suolo vicino al bordo, ecc.). 2. Tutti gli scavi - ed in particolare quelli posti ai margini di spazi aperti al pubblico - devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare. 3. Gli scavi devono essere eseguiti con le cautele e le eventuali opere provvisionali necessarie al fine di garantire:
vicinare. 3. Gli scavi devono essere eseguiti con le cautele e le eventuali opere provvisionali necessarie al fine di garantire: a) la stabilità delle masse contigue di terreno non scavato; b) la permanenza dell’eventuale traffico stradale; c) la sicurezza e staticità degli edifici o impianti circostanti. 4. Nel corso delle attività edili che comprendano il mantenimento - anche limitato nel tempo - di scavi aperti e di sistemi di aggottamento dell'acqua nel terreno per il temporaneo abbassamento del livello
itato nel tempo - di scavi aperti e di sistemi di aggottamento dell'acqua nel terreno per il temporaneo abbassamento del livello della falda freatica, è fatto obbligo di monitorare tale livello in almeno una posizione, con la registrazione giornaliera del dato, trascritta in apposito registro da conservarsi tra i documenti di cantiere. 5. Nelle opere di demolizione, in particolare nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti, nonché
i documenti di cantiere. 5. Nelle opere di demolizione, in particolare nella rimozione di materiali voluminosi e pesanti, nonché nelle opere di scavo oltre i 3 m dal piano di campagna e nelle opere di sottofondazione e fondazione profonda, è obbligatoria un'indagine ricognitiva dello stato di tutti i manufatti circostanti (fabbricati, infrastrutture, sottoservizi, etc.) ed è dovuta ogni cautela atta ed evitare danni a persone e cose
tti circostanti (fabbricati, infrastrutture, sottoservizi, etc.) ed è dovuta ogni cautela atta ed evitare danni a persone e cose attraverso vibrazioni o scuotimenti nel terreno, eccessivo abbassamento del livello della falda freatica, emissioni rumorose, emissioni di polveri e fumi, etc. 6. É vietato addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o delle aiuole, salvo autorizzazioni specifiche.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 38 7. E’ altresì vietato gettare materiali di demolizione verso la pubblica via: quando ciò sia reso necessario dalla natura delle opere, i materiali devono essere calati entro recipienti o per appositi condotti o altro mezzo che dia garanzia di sicurezza. 8. Al fine di evitare emissioni di polveri, è fatto obbligo di irrorare opportunamente i materiali, sia durante
ia di sicurezza. 8. Al fine di evitare emissioni di polveri, è fatto obbligo di irrorare opportunamente i materiali, sia durante la fase dello smantellamento che in quella del deposito a terra. 9. Nell’ambito di cantieri o nei lavori di posa di impianti o strutture in soprassuolo, le alberature dovranno essere salvaguardate con l’uso di protezioni e/o idonei accorgimenti. 10. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell’area occupata e delle fasce
nei accorgimenti. 10. Al termine dei lavori dovranno essere ripristinate le condizioni iniziali dell’area occupata e delle fasce di contorno per il recupero ambientale e l’uniformità di ripristino entro 30 giorni dalla fine dei lavori. A garanzia di quanto sopra, e per casi particolari, potrà esser chiesto all’esecutore delle opere da parte dell’Amministrazione comunale un congruo deposito cauzionale. 11. Qualora per l’esecuzione dei lavori assentiti si renda necessaria la manomissione del suolo pubblico,
o deposito cauzionale. 11. Qualora per l’esecuzione dei lavori assentiti si renda necessaria la manomissione del suolo pubblico, occorre ottenere apposita autorizzazione. Terminati i lavori, il richiedente deve riconsegnare completamente sgombra, a tutta sua cura e spese, l’area pubblica racchiusa nell’assito o provvisoriamente occupata per la costruzione. Le opere di ripristino del suolo pubblico sono eseguite a cura del Comune ed a spese del proprietario.
upata per la costruzione. Le opere di ripristino del suolo pubblico sono eseguite a cura del Comune ed a spese del proprietario. Art. II.I.5- Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica
- La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.
Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 39 Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. II.II.1 - Principi generali sull’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
sentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati. 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al
tti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo II.I.1 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa. Art. II.II.2 - Punti fissi di linea e di livello
e e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa. Art. II.II.2 - Punti fissi di linea e di livello
- L’intestatario del titolo abilitativo in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di
dei luoghi prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso. 2. L'intestatario del titolo abilitativo, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei
ostruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi. 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l’intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito
zi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l’intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da
tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio. 4. L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. IV.6 del presente Regolamento. Art. II.II.3 - Conduzione del cantiere
avori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. IV.6 del presente Regolamento. Art. II.II.3 - Conduzione del cantiere
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, l’assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 40 2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all’opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli
evono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. 3. Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante
erso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole. 4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
quisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 5. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Responsabile competente ha
ale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Responsabile competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati. 6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti: il titolo abilitativo che legittima i lavori con tutti gli elaborati grafici allegati;
etti ai controlli i seguenti documenti: il titolo abilitativo che legittima i lavori con tutti gli elaborati grafici allegati; Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale; Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente; Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente;
pianti (elettrico, idraulico, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente; La documentazione relativa a terre e rocce da scavo; Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo. 7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far
he ambientali del luogo. 7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione Comunale, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate. Art. II.II.3 - Cartelli di cantiere
ne pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate. Art. II.II.3 - Cartelli di cantiere
- I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee (superficie di adeguate dimensioni), affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
- Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a: Tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione; Estremi del titolo abilitativo
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 41 Nominativo del committente; Nominativo del progettista; Nominativo del Direttore dei Lavori; Nominativo dell’esecutore dei lavori; Nominativo del responsabile di cantiere; Nominativo del responsabile della sicurezza; Recapito telefonico per emergenze; Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione; Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
nico per emergenze; Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione; Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione; e quant’altro previsto dalle norme vigenti. 3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali, se le stesse non pubblicizzano alcun soggetto in particolare. 4. Nel caso di opere edilizie di particolare rilevanza e/o complessità il cartello di cantiere deve contenere
to in particolare. 4. Nel caso di opere edilizie di particolare rilevanza e/o complessità il cartello di cantiere deve contenere le informazioni integrative atte ad identificare in modo chiaro i principali dati e responsabili dell’opera. In tal caso la tabella dovrà avere un’adeguata dimensione e visibilità. 5. La mancata esposizione del cartello comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs 267/2000, determinata in € 200.
artello comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’art. 7bis del D.Lgs 267/2000, determinata in € 200. Art. II.II.5- Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Per le operazioni di scavo si fa riferimento al precedente art. II.I.4.
- Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo. 3. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione. 4. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni,
relativa documentazione. 4. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti. Art. II.II.6 - Tolleranze nella realizzazione delle opere edili
- Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell’intervento, non costituiscono violazioni edilizie
opere edili
- Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell’intervento, non costituiscono violazioni edilizie rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche ed alle distanze dai confini e dagli spazi pubblici indicate negli elaborati, secondo le disposizioni di cui all’ art. 34bis del D.P.R. 380/2001. Art. II.II.7 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
. Art. II.II.7 - Sicurezza e controllo nei cantieri, misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
- Ferma restando la disciplina di cui al D.Lgs n. 81/2008, nell'esecuzione degli interventi edilizi devono
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 42 essere osservate tutte le cautele atte ad evitare ogni pericolo e danno a persone e cose ed attenuare, per quanto possibile, le molestie che potrebbero derivare a terzi. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono
derivare a terzi. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione atte a garantire l’incolumità delle persone e la integrità delle cose e conformarsi con le disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 3. I fronti dei ponteggi verso strada debbono essere chiuse con stuoie, graticci o idonea pannellatura in
infortuni sul lavoro. 3. I fronti dei ponteggi verso strada debbono essere chiuse con stuoie, graticci o idonea pannellatura in legno e provviste opportune difese di trattenuta e tramogge di scarico dei materiali. 4. Il Responsabile dell’UTC competente può dettare in qualunque momento specifiche ulteriori prescrizioni ritenute necessarie per garantire la sicurezza ed il decoro degli spazi pubblici ed il contenimento di eventuali emissioni moleste.
enute necessarie per garantire la sicurezza ed il decoro degli spazi pubblici ed il contenimento di eventuali emissioni moleste. Art. II.II.8 - Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art.
ario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa. 3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata
rispetto della vigente normativa. 3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate. 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le
le cose ritrovate. 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell’interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 5. Gli eventuali necessari interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo 37 del presente regolamento.
tiva, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo 37 del presente regolamento. 6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Art. II.II.9- Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere
pubblici a fine lavori
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l’impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
- Ultimati i lavori, l’impresa esecutrice e l’intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire
vamente alla pulizia. 2. Ultimati i lavori, l’impresa esecutrice e l’intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
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TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUN
ristino è eseguito dal Comune a spese dell’impresa esecutrice e, in solido con questi, dell’intestatario del titolo abilitativo.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 44 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Art. III.I.1.1 - Caratteristiche dei locali
ciplina dell’oggetto edilizio Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici Art. III.I.1.1 - Caratteristiche dei locali
- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
- Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico –
etti lateralmente. 2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l’alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono.
ono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono. 3. Sono considerati locali di abitazione permanente e locali abitabili tutti quelli nei quali la permanenza di una o più persone non ha carattere di saltuarietà e può durare l’intera giornata. A titolo esemplificativo, rientrano nella presente definizione: a) soggiorni, cucine, cucine-pranzo e camere da letto in edifici di abitazione individuale e collettiva;
a presente definizione: a) soggiorni, cucine, cucine-pranzo e camere da letto in edifici di abitazione individuale e collettiva; b) uffici, studi, aule scolastiche, sale di lettura, ambulatori; c) negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre; d) officine, laboratori, locali destinati in genere ad attività di lavoro, cucine collettive. 4. Sono considerati locali accessori e di servizio, non abitabili, quelli nei quali la permanenza delle persone
cine collettive. 4. Sono considerati locali accessori e di servizio, non abitabili, quelli nei quali la permanenza delle persone ha carattere di saltuarietà e risulta nella giornata limitata nel tempo. Rientrano nella presente definizione: a) servizi igienici e bagni, ingressi, ripostigli, corridoi, disimpegni a servizio di singole abitazioni; b) vani scala; c) garage di solo posteggio; d) sale per macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza; e) lavanderie, stenditoi e legnaie.
steggio; d) sale per macchinari che necessitano solo di avviamento o di scarsa sorveglianza; e) lavanderie, stenditoi e legnaie. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia. 5. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997 e dal Dlgs 81/2011, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l’attività, assimilabili agli spazi di abitazione.
negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l’attività, assimilabili agli spazi di abitazione. 6. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3, può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna. Art. III.I.1.2 - Altezze minime
- Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 con le seguenti precisazioni:
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 45 a) L’altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente articolo III.I.1.2., co.3, è fissata in un minimo di m 2,70 (salvo che per gli alloggi preesistenti per i quali l’altezza minima è di m 2,40, o per gli immobili ricadenti in Centro Storico o classificati dal P.I. come “edifici con valore
li l’altezza minima è di m 2,40, o per gli immobili ricadenti in Centro Storico o classificati dal P.I. come “edifici con valore storico e testimoniale per i quali l’altezza minima potrà essere ridotta fino ad un massimo di 2,20 se esistente); per gli spazi accessori di cui al precedente articolo III.I.1.2, co.4, l’altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di servizio;
ecedente articolo III.I.1.2, co.4, l’altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per gli spazi di servizio; b) In caso di soffitto non orizzontale l’altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all’intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l’intradosso è riferito al sottotrave quando l’orditura ha un interasse inferiore a cm 50,00.
ne; in caso di solaio con travetti l’intradosso è riferito al sottotrave quando l’orditura ha un interasse inferiore a cm 50,00. Nei locali con soffitto su piani orizzontali diversi, il punto più basso non deve essere inferiore a m 2,20 e la superficie ad essa riferita non deve superare il 40% del totale della superficie considerata. L’altezza media per singolo locale non deve essere inferiore a 2,70 m. Per le nuove costruzioni, nel caso di soffitto inclinato l'altezza media non deve essere inferiore a ml
sere inferiore a 2,70 m. Per le nuove costruzioni, nel caso di soffitto inclinato l'altezza media non deve essere inferiore a ml 2,70 con un minimo di ml 2,00, nei vani abitabili (in quelli non abitabili l’altezza media non deve essere inferiore a ml 2,40); non vengono computate nella superficie utile e nel calcolo dell’altezza media le parti dei locali aventi altezza inferiore a m 2,00. c) Per i locali con soffitti a volte, l’altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o
inferiore a m 2,00. c) Per i locali con soffitti a volte, l’altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso. d) Per i locali alti almeno 4,60 m sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza minima di 2,20 m.
0% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza minima di 2,20 m. 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un’altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), e salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40.
e salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40. 3. In caso di interventi su edifici esistenti finalizzati all’utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, l’altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l’altezza utile interna richiesta per i locali accessori. 4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e legittimati alla data del 06/04/2019
sta per i locali accessori. 4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti e legittimati alla data del 06/04/2019 relativamente alle altezze utili si rinvia ai parametri contenuti nella lettera a) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 23 dicembre 2019, n. 51. 5. Le autorimesse con le caratteristiche di cui al D.M. del 01.02.1986 e ss.mm.ii. possono avere altezza minima ulteriormente ridotta a m 2,00.
se con le caratteristiche di cui al D.M. del 01.02.1986 e ss.mm.ii. possono avere altezza minima ulteriormente ridotta a m 2,00. 6. Nel caso di interventi di restauro su edifici esistenti o di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti,
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 46 previo parere dell’azienda ULSS ovvero apposita asseverazione del professionista (con dichiarazione asseverata ai sensi del D.P.R. 445/2000). Art. III.I.1.3 - Superfici minime
- I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:
ione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure: a) Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,00 e cubatura non inferiore a mc 24,00; b) Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari
a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi; per gli alberghi, pensioni, locande e similari (esclusi affittacamere e affitta appartamenti) le stanze da letto possono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone. c) Nel caso di interventi di su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri (ULSS, Soprintendenza).
olare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri (ULSS, Soprintendenza). d) Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 51/2019. Art. III.I.1.4 - Dotazione degli alloggi Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali a) Stanza di soggiorno di mq 14,00. Il “posto di cottura” o cucina (mq 9,00), eventualmente annesso al
otati dei seguenti locali a) Stanza di soggiorno di mq 14,00. Il “posto di cottura” o cucina (mq 9,00), eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo (apertura minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli e di aero-illuminazione naturale. b) Camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone;
ornelli e di aero-illuminazione naturale. b) Camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; c) Un locale servizio igienico areato e illuminato direttamente di almeno mq 4,50 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno. Può essere ammesso, per particolari casi, solo il ricircolo d’aria tramite aereazione forzata. 2. L’eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00
ria tramite aereazione forzata. 2. L’eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00 3. È consentito l’alloggio monolocale con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall’esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato.
e previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall’esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato. 4. Sono fatti salvi i parametri di cui alle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 2 della L.R. 51/2019. 5. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all’esterno, garantendo il
dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all’esterno, garantendo il necessario afflusso d’aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4). 6. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento.
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rticolare pregio storico – architettonico, sono consentite misure inferiori acquisiti i necessari pareri (ULSS, Soprintendenza). 8. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti e legittimati alla data del 06/04/2019, come previsto dalla 23 dicembre 2019, n. 51 il rapporto illuminante deve essere pari o superiore a 1/16. 9. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna.
ve essere pari o superiore a 1/16. 9. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna. 10. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione, devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 11. È possibile, negli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, la realizzazione di finestre a vasistas sulla copertura, qualora non siano possibili altri tipi di fori, solo dopo aver acquisiti i necessari pareri
finestre a vasistas sulla copertura, qualora non siano possibili altri tipi di fori, solo dopo aver acquisiti i necessari pareri (ULSS, Soprintendenza). Art. III.I.1.5 - Ventilazione ed areazione
- Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M.7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
- La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile.
il rispetto delle norme che seguono. 2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile. 3. I volumi minimi dei locali devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili.
aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili. 4. I ricambi d’aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi. 5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell’aria interna senza
esti o da altri dispositivi. 5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell’aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima. 6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività
rché minima. 6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997.
morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997. 7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno della misura non inferiore a mq 0,60 per il ricambio dell’aria. 8. Nel caso di bagni ciechi, l’aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
te di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente. 9. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato.
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razione naturale. 11. Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). 12. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere mono affaccio
controllata (V.M.C.). 12. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere mono affaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. Art. III.I.1.6 - Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
- Le scale che collegano più di due piani compreso il P.T. devono essere preferibilmente aerate ed illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore
eferibilmente aerate ed illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi. 2. Potrà essere consentita l’illuminazione e l’aerazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito. 3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire
i mq 0,40 per piano servito. 3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l’incolumità delle persone. 4. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Sono escluse
delle persone. 4. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche. 5. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un’altezza non inferiore a m 1,00. 6. È vietata l’apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti
inferiore a m 1,00. 6. È vietata l’apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40. 7. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 0,90 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore.
serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 0,90 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore. 8. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., può essere consentita una larghezza inferiore a m 1,20 ma con un minimo di m 0,80. 9. I gradini delle scale devono avere le seguenti caratteristiche: a) alzata massima cm 20; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo in casi particolari e per
le seguenti caratteristiche: a) alzata massima cm 20; l'altezza massima dell'alzata è consentita solo in casi particolari e per progetti di ristrutturazione; b) pedata non inferiore a cm 30 per le scale di uso comune ed a cm 25 per le altre; la pedata minima è consentita solo in casi particolari e per progetti di ristrutturazione. 10. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola coperte per il
istrutturazione. 10. Per gli edifici di nuova costruzione ove sia prevista la realizzazione di scale a chiocciola coperte per il collegamento di due o più piani, tra diversi alloggi o comunque ad uso comune, deve essere garantita e
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re pedate nelle quali sua inscrivibile un rettangolo delle dimensioni minime di cm 25 x 100 come previsto dalla D.G.R.1428/2011; 12.Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml 0,50 del piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml 1,00; eventuali aperture dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. I parapetti con ritti orizzontali sono consentiti se
modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro. I parapetti con ritti orizzontali sono consentiti se dotati di accorgimenti che non consentono di essere salati o con inclinazione verso l'interno 10° e corrimano spostato vero l'interno di 10 cm. 13.L’ascensore è obbligatorio nei casi stabiliti dal regolamento di applicazione della L. 13/1989. 13.In ogni caso le dimensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione di una cabina di
cazione della L. 13/1989. 13.In ogni caso le dimensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione di una cabina di dimensioni non inferiori a quelle stabilite nel D.M. 236 del 14/06/1989. La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml 0,80 (ml 0,75 in caso di adeguamenti); sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero di non meno di m 1,50 Di profondità (m 1,40 nel caso di adeguamenti).
nte alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero di non meno di m 1,50 Di profondità (m 1,40 nel caso di adeguamenti). 14. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6,
i privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. 15. Le scale esterne e di sicurezza: sono le strutture di collegamento verticale, aperte e non coperte, esterne al volume dell’edificato. Sono ammesse: qualora imposte da norme di sicurezza e potranno essere coperte o chiuse senza costituire volume urbanistico; nelle tipologie edilizie a ballatoio;
rme di sicurezza e potranno essere coperte o chiuse senza costituire volume urbanistico; nelle tipologie edilizie a ballatoio; negli edifici esistenti, qualora si adeguino alla tipologia di riferimento a ballatoio o allo schema d’uso ricorrente nel territorio; nelle Z.T.O. “B”, “C”, “D” fino al raggiungimento del piano primo e comunque fino ad un’altezza massima di m 3,00. Art. III.I.1.7 - Piani seminterrati e sotterranei
aggiungimento del piano primo e comunque fino ad un’altezza massima di m 3,00. Art. III.I.1.7 - Piani seminterrati e sotterranei
- piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente Art. 111.1.1.1 comma 3., lett. b) e c),
- I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi,
lett. b) e c), 2. I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l'impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 50 Art. . III.I.1.8 - Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
- Per i sottotetti esistenti e legittimati alla data del 06 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 23 dicembre 2019, n. 51. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al
embre 2019, n. 51. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo Art. III.I.2 – Linee generali
ne delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo Art. III.I.2 – Linee generali
- La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia.
- Gli Strumenti Urbanistici e il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
stici ai quali si rinvia. 2. Gli Strumenti Urbanistici e il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale possono integrare le presenti disposizioni. 3. L’Amministrazione comunale potrà promuovere interventi di edilizia eco-sostenibile attraverso iniziative ad hoc ovvero attraverso agevolazioni e/o contributi di tipo fiscale ed urbanistico. 4. Per quanto attiene l'efficienza energetica della struttura edilizia, le indicazioni progettuali per
o fiscale ed urbanistico. 4. Per quanto attiene l'efficienza energetica della struttura edilizia, le indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici, gli impianti di riscaldamento, le fonti energetiche rinnovabili, i pannelli fotovoltaici/solari, e le serre bioclimatiche si rinvia alla specifica normativa in materia Art. III.I.2.1– Sistemi di illuminazione
- Per ogni intervento di nuova realizzazione, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione e
2.1– Sistemi di illuminazione
- Per ogni intervento di nuova realizzazione, modifica, adeguamento, manutenzione, sostituzione e integrazione sull’installazione di illuminazione esterna esistente e/o sulla progettazione di nuovi impianti, dovranno essere rispettati i criteri contenuti nella legge regionale 7 agosto 2009, n. 17. Art. III.I.2.2 Requisiti acustici passivi
- In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 42/17 e s.m.i. Art. III.I.2.3– Relazione tecnica
iti acustici passivi
- In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs 42/17 e s.m.i. Art. III.I.2.3– Relazione tecnica
- Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale” redatta da professionista abilitato
citate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale” redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l’avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili. Art. III.I.3 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri
ono applicabili. Art. III.I.3 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico-ambientale
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 51 degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- È facoltà della Giunta Comunale indicare con apposita delibera eventuali incentivi finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.
ella sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti. Art. III.I.4 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Si rinvia a quanto disposto dalla normativa regionale in materia di prevenzione del rischio gas radon. Art. III.I.5– Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
s radon. Art. III.I.5– Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari: a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad un’altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
i materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; d) i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l’accesso
di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. 2. L’illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi: a) negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a
i con illuminazione e areazione diretta; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 2,00; b) negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all’interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela. Art. III.I.6– Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “Linee vita”)
oggetti a specifiche forme di tutela. Art. III.I.6– Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “Linee vita”)
- Nelle more dell’emanazione dell’atto di indirizzo regionale, si applica quanto previsto dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”.
isporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza”. Art. III.I.7 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa
- Si rinvia a quanto disposto dall’art. 54 della L.R. 30/2016 e alla L.R. 38/2019.
Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 52 Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. III.II.1– Strade
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi: la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la
i seguenti principi: la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento; non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
i elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi; la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell’insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni
o piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche); le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti.
e del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti. gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di
egli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento
ssificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla
on essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50.
ito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50. 5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di
iabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 53 6. Sono interventi di ristrutturazione viaria: l’allargamento del sedime stradale esistente per l’arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.; il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed
i, banchine, ecc.; il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.. 7. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non
ve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive. 8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali,
che morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata
ità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest’ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere
iale lapideo o masselli in calcestruzzo (preferibilmente di forma e colore appositamente indicati per ambientazioni di carattere storico). Art. III.II.2 – Portici pubblici o ad uso pubblico
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione
blico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti. 2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto
delle cortine storiche. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale riconosciuto idoneo dal Comune e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dall’Amministrazione comunale. 4. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico
li e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 5. I porticati di nuova costruzione, che prospettano su strade o piazze aperte al pubblico transito, devono
i energia elettrica. 5. I porticati di nuova costruzione, che prospettano su strade o piazze aperte al pubblico transito, devono avere un'altezza minima di m 2,50; la larghezza libera deve essere proporzionale all'altezza e comunque mai inferiore a m 3,00.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 54 Art. III.II.3 – Piste ciclabili
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
- I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo
e e regionale vigente. 2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato. 3. Le dimensioni ed il calibro, nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso.
della gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 4. I percorsi della viabilità ciclabile, qualora indicati nelle planimetrie dello strumento di pianificazione, costituiscono una maglia coerente con i principali flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per stralci. 5. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m
bile anche per stralci. 5. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m 2,50 se bidirezionale in ogni caso adeguarsi alle norme tecniche di rango superiore. 6.. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate dovranno essere incrementate in base alla sicurezza della circolazione ed ai livelli di traffico nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e ss.mm.ii.
alla sicurezza della circolazione ed ai livelli di traffico nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e ss.mm.ii. 7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono essere autonomi, se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita segnaletica sulla carreggiata stradale. 8. Nelle aree urbane è comunque suggerita o preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale separato
a carreggiata stradale. 8. Nelle aree urbane è comunque suggerita o preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale separato dalla sede veicolare a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature. 9. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell’area.
le realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell’area. 10. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli. Art. III.II.4– Aree per parcheggio
- I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta,
I.4– Aree per parcheggio
- I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a
petto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili.
cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 55 Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00.
l contrassegno-disabili. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m 6,00. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a m 6,00 dall’intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale.
i a distanza inferiore a m 6,00 dall’intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale. Tutti i parcheggi devono essere progettati e realizzati in maniera tale che non sia possibile, in uscita dal parcheggio, la manovra in retromarcia nel flusso della viabilità. Soluzioni diverse possono essere valutate nel caso di strade a fondo cieco. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
ndo cieco. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 2. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa
terreni e versanti. 2. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione o all’interno del lotto (nella propria area di pertinenza/cortilizia) ed essere regolarmente iscritta al catasto. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122.
lla L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122. Nel caso di alloggi con superficie utile superiore a mq 42, deve essere garantita la realizzazione di due posti auto per una superficie complessiva non inferiore a mq 30 per ogni singola unità immobiliare: nel computo vanno comprese le aree di manovra nella misura pari al 20 % del totale.
a mq 30 per ogni singola unità immobiliare: nel computo vanno comprese le aree di manovra nella misura pari al 20 % del totale. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lett. d, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., compreso il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, nonché negli interventi dove è previsto il cambio di destinazione d’uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano subordinati al
ve è previsto il cambio di destinazione d’uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano subordinati al reperimento degli spazi a parcheggio in misura non inferiore a mq 1,00 per ogni 10,00 mc di costruzione soggetta a ristrutturazione, esclusivamente per le unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti, anche in aree che non fanno parte del lotto ma comunque insistenti in un ambito territoriale il cui diametro non
elli esistenti, anche in aree che non fanno parte del lotto ma comunque insistenti in un ambito territoriale il cui diametro non deve superare m 300 individuando come centro il fabbricato generatore del fabbisogno di posti auto. Nelle aree di pregio storico, qualora non sia possibile il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito solo subordinandolo al previo pagamento all’Amministrazione
o degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito solo subordinandolo al previo pagamento all’Amministrazione comunale di una somma pari al valore di una equivalente area adibita a parcheggio interrato da determinare secondo apposite specifiche stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Il parcheggio può essere realizzato in area scoperta o coperta. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita
zato in area scoperta o coperta. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell’Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 56 d’uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo. 3. Per le attività diverse da quelle residenziali viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942
e normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122. Art. III.II.5– Piazze ed aree pedonalizzate
- La progettazione delle aree aperte pavimentate pubblici o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la
vrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base
coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all’ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi.
azione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un
ssenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare
nni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi
iciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. 7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale,
sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche. 8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione.
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- Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.
blici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i
debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell’area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere
le modalità costruttive. 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione
ere architettoniche. 5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di m 2,50. I marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico. 6. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli
blici o di uso pubblico. 6. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all’intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce
e consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere
di attuazione e ss.mm.ii.. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione.
o del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 8. Lungo i marciapiedi grandi dimensioni possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere
cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell’arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone
turali e del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L’installazione
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e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art. III.II.7 – Passi carrai e uscite per le autorimesse
- Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.
ce della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati. 2. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole.
punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. 3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti
imesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti preposti. È facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare negli ambiti rurali. 5. Gli accessi carrai devono rispettare le seguenti larghezze: per accesso ad edifici ad uso residenziale larghezza minima di 3,00 m e massima di 5,00 m;
o rispettare le seguenti larghezze: per accesso ad edifici ad uso residenziale larghezza minima di 3,00 m e massima di 5,00 m; per accesso ad edifici ad uso produttivo, direzionale o commerciale larghezza minima di 3,00 m e massima di 8,00 m. 6. Purché lo stato dei luoghi lo consenta gli accessi carrai e relativo cancello di ogni unità abitativa dovranno essere arretrati (perpendicolare, trasversale o parallelo all'asse stradale) a una distanza
llo di ogni unità abitativa dovranno essere arretrati (perpendicolare, trasversale o parallelo all'asse stradale) a una distanza minima di m 5,00 – ad eccezione delle strade di lottizzazione con larghezza complessiva non inferiore a m 10,00- dal limite della carreggiata stradale allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso, senza così arrecare disturbo o intralcio alla circolazione corrente sulla strada principale.
i un veicolo in attesa di ingresso, senza così arrecare disturbo o intralcio alla circolazione corrente sulla strada principale. 7 Eventuali deroghe alla larghezza massima sono consentite solo nei casi in cui venga comprovata la necessità di maggiori dimensioni, in funzione all’attività svolta nell’immobile. Art.III.II.8 – Chioschi/Dehors su suolo pubblico
- I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o
ehors su suolo pubblico
- I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o colorata di verde scuro, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.
- I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l’ambiente
un servizio commerciale. 2. I chioschi devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l’ambiente circostante. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere l’attività di vendita direttamente all’esterno o all’interno nel qual caso devono
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 59 essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l’area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 2,00. 3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il
almeno m 2,00. 3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico. 4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento degli elementi tecnici al loro
impatto estetico. 4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all’esterno a condizione di ridurre al minimo l’impatto visivo, anche mediante schermature. 5. Per l’installazione di tali strutture è possibile procedere direttamente con la richiesta di occupazione suolo pubblico. All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria
cupazione suolo pubblico. All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento. 6. Tali strutture, secondo le caratteristiche qualitative e quantitative di cui al presente articolo, potranno essere installate nelle Z.T.O. “A”, “B”, “C”, “E” ed “F” del territorio comunale.
titative di cui al presente articolo, potranno essere installate nelle Z.T.O. “A”, “B”, “C”, “E” ed “F” del territorio comunale. 7. La superficie dei chioschi non dovrà avere una superficie superiore a 25 mq, comprensiva di eventuali portici, aggetti ed apparecchiature tecniche. 8. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada, e comunque non inferiore a 15,00 m.
i stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada, e comunque non inferiore a 15,00 m. 9. I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc. 10. Il dehors è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo
stico e luminoso ecc. 10. Il dehors è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 11. Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso: è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
hors può essere aperto, semichiuso o chiuso: è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere; è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto. 12. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare; è permanente se la struttura è posta su
bblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per l’intero anno solare. 13. Qualora tali manufatti vengono installati in ambiti sottoposti a vincolo di bene culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 14. Qualora installati in area pubblica, tali strutture dovranno essere preliminarmente convenzionate/concordate con l’amministrazione comunale.
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- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono
anomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti. 2. Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione,
modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli
e/o fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
iastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. 4. L’installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
li indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a
tti a loro imputabili. 6. Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente. 7. Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area
abine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell’ente proprietario della strada. Art. III.II.10 – Recinzioni (della aree private)
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei
della aree private)
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua.
- Per le recinzioni delle aree private all’interno del tessuto consolidato valgono seguenti disposizioni:
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alla quota media del piano stradale prospettante; dal piano di campagna, per i confini interni. I cancelli con potranno superare l'altezza massima di m 2,00. Nelle zone “A” sono consentite deroghe all'altezza massima nel caso di adeguamento a recinzioni contermini o interessanti aree di pertinenza di edifici di interesse storico - architettonico; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di
orico - architettonico; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, valgono le norme di cui al comma a); è consentita tuttavia l’altezza massima di m 2,00; 3. Entro i limiti delle zone agricole, sono consentite le recinzioni - limitate all'area strettamente pertinenziale dell'edificio – realizzate con materiali quali reti, staccionate, ecc. senza strutture murarie
l'area strettamente pertinenziale dell'edificio – realizzate con materiali quali reti, staccionate, ecc. senza strutture murarie fuori terra, con altezza massima di 1,50 m che, limitatamente ai fronti stradali, potrà essere comprensiva dello zoccolo di appoggio non emergente dal piano campagna per più di 0,50 m dotato di adeguate interruzioni per il deflusso delle acque. 4. Qualora non sia possibile identificare l’area strettamente pertinenziale sulla base di confini fisici (fossi,
so delle acque. 4. Qualora non sia possibile identificare l’area strettamente pertinenziale sulla base di confini fisici (fossi, recinzioni ecc.) o funzionali (corti e cortili, orti recintati ecc.) si assume che la sua superficie corrisponda a otto volte la superficie coperta del fabbricato principale. 5. Sono altresì ammesse per le parti prospicienti la viabilità recinzioni cieche di tipo tradizionale in sasso
icato principale. 5. Sono altresì ammesse per le parti prospicienti la viabilità recinzioni cieche di tipo tradizionale in sasso faccia a vista, con eventuali corsi di mattoni, con altezza fuori terra non superiore a 1,50 m: sono consentiti il restauro, la ricostruzione e la prosecuzione, nel rispetto dei caratteri originari, delle recinzioni antiche realizzate in sasso, pietra o muratura. Sono vietate chiusure con prefabbricati di cemento o simili.
i, delle recinzioni antiche realizzate in sasso, pietra o muratura. Sono vietate chiusure con prefabbricati di cemento o simili. 6. È fatto divieto di realizzare recinzioni in calcestruzzo, mattoni, od altri materiali diversi da quelli consentiti, a meno che non siano autorizzate nell’ambito del P.U.A.. 7. In casi specifici sono consentiti muri di recinzione di tipo tradizionale in sasso alternato a laterizio.
’ambito del P.U.A.. 7. In casi specifici sono consentiti muri di recinzione di tipo tradizionale in sasso alternato a laterizio. 8. Le recinzioni lungo le strade aperte al pubblico transito prive di marciapiede dovranno distare non meno di m 1,50 dal ciglio stradale, fatta eccezione per gli ambiti compresi all’interno dei Piani Attuativi o di progettazioni unitarie, e i casi dove sia documentabile l’impossibilità ad eseguire tale arretramento; in
i Piani Attuativi o di progettazioni unitarie, e i casi dove sia documentabile l’impossibilità ad eseguire tale arretramento; in questo ultimo caso le recinzioni dovranno essere realizzate con siepi senza alcun manufatto. Art. III.II.11– Numeri civici
- Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, assegna ad ogni accesso il numero civico ed i relativi eventuali subalterni alle unità immobiliari.
Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 62 Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art. III.III.1 – Aree verdi
- L’Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree
contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. 2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata. 3. La progettazione delle aree a verde si basa sulla valutazione dei seguenti elementi:
ubblica sia quello di proprietà privata. 3. La progettazione delle aree a verde si basa sulla valutazione dei seguenti elementi: a) rapporti visuali tra gli alberi d'alto fusto, gli arbusti, il prato, le pavimentazioni, l'architettura degli edifici, gli elementi naturali del territorio, ecc. b) funzione delle alberature: delimitazione degli spazi aperti, schermi visuali e da riparo, zone d'ombra, giardini d’inverno, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc.
degli spazi aperti, schermi visuali e da riparo, zone d'ombra, giardini d’inverno, effetti prospettici, trasparenze verdi, ecc. c) caratteri delle alberature: specie a foglia persistente e caduca, forma della massa arborea e portamento delle piante, velocità di accrescimento, colore del fogliame e dei fiori, mutazioni stagionali, ecc. d) esigenze di manutenzione: irrigazione, soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc. e) evitare il tombinamento di fossi, canali e corsi d’acqua prevedendone invece una
soleggiamento, potatura, fertilizzanti, ecc. e) evitare il tombinamento di fossi, canali e corsi d’acqua prevedendone invece una rinaturalizzazione; f) per le alberature disposte su aree pavimentate (strade, slarghi, marciapiedi, piazze), deve esser garantita la necessaria umidità mediante una opportuna pavimentazione. 4. Le aree verdi devono essere equipaggiate con nuclei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di:
clei di vegetazione autoctona arboreo-arbustiva adatti alle caratteristiche climatiche e pedologiche del luogo, con funzione di: arricchimento estetico ed ecologico del paesaggio urbano; mitigazione visiva dell'insediamento; ricomposizione di siepi campestri e filari arborei o arbustivi. Nelle aree attigue agli edifici la progettazione del verde deve essere realizzata allo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo- igrometrico,
lo scopo di controllare efficacemente gli agenti climatici e contribuire al benessere abitativo e al comfort termo- igrometrico, mettendo a dimora piantumazioni in grado di schermare l'edificio dai venti dominanti invernali, proteggere l'edificio dalla radiazione solare estiva. 5. Gli interventi sui parchi, giardini storici e sugli spazi scoperti privati di interesse storico-ambientale con particolare attenzione a quelli connessi con gli ambiti di tutela individuati dal PAT, dovranno essere finalizzati a:
entale con particolare attenzione a quelli connessi con gli ambiti di tutela individuati dal PAT, dovranno essere finalizzati a: impedire smembramenti e comunque separazioni tra aree verdi, edifici e contesto paesaggistico che possano compromettere l'integrità dei beni e le relazioni tra i suddetti beni ed il relativo contesto; adottare misure volte a riconoscere l'uso delle aree verdi di interesse storico/architettonico sulla base delle specifiche caratteristiche di impianto e di progettazione;
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osizione delle masse arboree; impedire la sostituzione e/o l'integrazione con essenze non pertinenti favorendo il mantenimento in efficienza degli elementi di arredo storici presenti, quali: muri di recinzione, viali, pavimentazioni, serre, gazebo ecc. 6. Per le zone produttive si avrà cura, inoltre di: definire criteri progettuali (spazi esterni, volumi, materiali, ecc.) tali da garantire elevati condizioni di benessere e confort oltre che un’elevata riconoscibilità e qualità architettonica;
ecc.) tali da garantire elevati condizioni di benessere e confort oltre che un’elevata riconoscibilità e qualità architettonica; collegare tali servizi ai percorsi ciclo-pedonali interni all’area; realizzare internamente all’insediamento industriale servizi e spazi ad uso privilegiato degli addetti ma fruibili anche dalla comunità locale allo scopo di diminuire la necessità di mobilità ed elevare la qualità “sociale” dell’area;
fruibili anche dalla comunità locale allo scopo di diminuire la necessità di mobilità ed elevare la qualità “sociale” dell’area; garantire il decoro degli spazi esterni ai singoli lotti prevedendo, eventualmente schermature vegetali (siepi, movimenti terra, alberature). Art. III.III.1.1 – Mitigazioni ambientali nelle zone produttive
- La sistemazione della fascia di rispetto stradale deve innanzitutto essere funzionale alla protezione
i nelle zone produttive
- La sistemazione della fascia di rispetto stradale deve innanzitutto essere funzionale alla protezione degli insediamenti dal rumore concorrendo a separare, anche visivamente, gli stessi dalla grande viabilità.
- Lo stesso principio vale per le opere di mitigazione ambientale, in questo caso, dovrà però esser posta particolare attenzione anche alla mitigazione visiva degli insediamenti e delle infrastrutture e le fasce
dovrà però esser posta particolare attenzione anche alla mitigazione visiva degli insediamenti e delle infrastrutture e le fasce boscate che si realizzano potranno svolgere anche la funzione di incremento della biodiversità, supporto alla creazione/mantenimento della rete ecologica e potranno avere funzione produttiva. L'attuazione degli interventi, che potrà essere di iniziativa pubblica o privata, previo nulla osta della autorità preposte nel caso delle barriere antirumore lungo la viabilità.
iniziativa pubblica o privata, previo nulla osta della autorità preposte nel caso delle barriere antirumore lungo la viabilità. 3. Al fine di mascherare gli insediamenti produttivi, in particolare sul fronte verso la campagna, vanno poste in essere fasce opportunamente piantumate con alternanza di filari alberati ed elementi arbustivi nel rispetto delle seguenti indicazioni esemplificative: a) FILARE ALBERATO (larghezza minima fascia verde: 2,5 m): specie da impiegare: Morus alba (gelso);
dicazioni esemplificative: a) FILARE ALBERATO (larghezza minima fascia verde: 2,5 m): specie da impiegare: Morus alba (gelso); dimensioni piante: altezza min.: 3,5 m - circonferenza del fusto: cm 18-20; interasse nella messa a dimora: 6 m; al piede va costituito un prato rustico; mascheramento arboreo-arbustivo (larghezza minima fascia verde: 2,5 m). b) ALBERI specie e circonferenza fusto: Carpinus betulus (carpino bianco) circonferenza 14-16 cm;
nima fascia verde: 2,5 m). b) ALBERI specie e circonferenza fusto: Carpinus betulus (carpino bianco) circonferenza 14-16 cm; Acer campestre (Acero campestre) circonferenza 18-20 cm; Fraxinus oxyachanta (Frassino ossifillo) circonferenza 14-16 cm;
C) ARBUSTI
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Cornus sanguinea (sanguinella), h 100-120 cm; Cornus mas (corniolo), h 80-100 cm; Corylus avellana (nocciolo), h 100-120 cm; densità di impianto: non geometrica, naturaliforme, da 0,5 a 3 piante per metro quadrato. Art. III.III.2 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
- L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la
esenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale. 2. L’Amministrazione Comunale, inoltre, considerato che il verde costituisce un importante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico- paesaggistico.
ante valore estetico, persegue la cura e la conservazione delle aree e dei giardini di pregio ambientale storico- paesaggistico. 3. L’individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale. Art. III.III.3 – Orti urbani
- L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli
III.III.3 – Orti urbani
- L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione potrà dotarsi di specifico “Disciplinare per l’individuazione, l’assegnazione e l’uso degli orti urbani. Art. III.II.4– Parchi e percorsi in territorio rurale
sciplinare per l’individuazione, l’assegnazione e l’uso degli orti urbani. Art. III.II.4– Parchi e percorsi in territorio rurale
- Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
he di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica. Art. III.III.5- Sentieri
e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica. Art. III.III.5- Sentieri
- Gli interventi di sistemazione / rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell’ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 65 Art. III.II.6– Tutela del suolo e del sottosuolo
- Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela idraulica del suolo e del sottosuolo viene attuata perseguita attraverso le seguenti azioni: a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle
verso le seguenti azioni: a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento di fognatura vigente. l’assorbimento delle acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati
, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine nelle nuove costruzioni (o in caso di demolizione con ricostruzione), anche in ottica di risparmio di consumo di suolo dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile
ricostruzione), anche in ottica di risparmio di consumo di suolo dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile pari almeno al 30% e, nelle ristrutturazioni di edifici esistenti, il mantenimento delle superfici permeabili esistenti (se precedentemente autorizzate), salvo giustificati motivi di impedimento. In presenza di piani interrati estesi all’esterno del sedime dei fabbricati emergenti, l’estradosso del solaio di copertura di tali
presenza di piani interrati estesi all’esterno del sedime dei fabbricati emergenti, l’estradosso del solaio di copertura di tali piani deve essere posto ad almeno cm 35 sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla quota del piano campagna stesso, di terreno vegetale seminato a tappeto erboso od attrezzato a giardino, ad esclusione degli spazi strettamente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di sosta delle autovetture, che dovranno comunque risultare permeabili.
ente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di sosta delle autovetture, che dovranno comunque risultare permeabili. 2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare. 3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli e nel vigente
Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche
ipo non alimentare. 3. La tutela del suolo trova altresì riferimento nelle norme di legge sulla bonifica dei suoli e nel vigente Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani. Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche Art. III.IV.1 – Approvvigionamento idrico
- La materia relativa all’approvvigionamento idrico integrato è disciplinata dall’Autorità competente in materia. Art. III.IV.2 – Depurazione e smaltimento delle acque
mento idrico integrato è disciplinata dall’Autorità competente in materia. Art. III.IV.2 – Depurazione e smaltimento delle acque
- Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.), è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc., diverse da quelle meteoriche.
- Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e
rse da quelle meteoriche. 2. Le acque usate devono essere immesse in condotti chiusi di adeguato materiale e di idonee sezioni e pendenza, e convogliate verso opportuni impianti di depurazione e quindi trasferite in corsi d'acqua di portata costante e sufficiente alla diluizione. In assenza di una rete di fognatura idonea, tutte le acque usate, sia domestiche che industriali, devono essere depurate e smaltite nel rispetto della normativa vigente.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 66 3. Il Responsabile ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti atti ad assicurare l'integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decoro delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 4. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc.
a e della fauna. 4. Non sono ammessi pertanto scarichi colorati, maleodoranti, acidi, alcalini, schiumosi, oleosi, torbidi, ecc. 5. Il Responsabile può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo. Art. III.IV.3– Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
azione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo. Art. III.IV.3– Raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed assimilati
- La raccolta dei rifiuti solidi urbani ed industriali è disciplinata dall’Autorità competente in materia. Art. III.IV.4– Distribuzione dell’energia elettrica 1.La gestione delle reti di distribuzione dell’energia elettrica è demandata ad apposito ente gestore. 2.Tutti i nuovi alloggi dovranno essere dotati d’impianto di energia elettrica per l’illuminazione e per gli
osito ente gestore. 2.Tutti i nuovi alloggi dovranno essere dotati d’impianto di energia elettrica per l’illuminazione e per gli elettrodomestici; si rinvia, in ogni caso, alle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti. Art. III.IV.4– Distribuzione del gas 1.La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore. 2.La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché,
apposito ente gestore. 2.La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI CIG nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazione impiantistiche, dal D.M. 37/2008 sull’attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici. Art. III.IV.5 – Ricarica dei veicoli elettrici
- Si rinvia alla normativa specifica in materia. Art. III.IV.6– Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
va specifica in materia. Art. III.IV.6– Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Si rinvia alla normativa specifica in materia. Art. III.IV.7 – Telecomunicazioni
- Il Comune potrà dotarsi di uno specifico regolamento per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici.
Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 67 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. III.V.1– Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o
dilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale. 2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la
quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti. 3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.
difici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari. 4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da
egne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela. 5. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e
ggetto di tutela. 5. Nelle pareti esterne è vietato sistemare tubi di scarico dei servizi igienici e degli acquai delle cucine e relative canne di ventilazione o canalizzazioni in genere. 6. Le tubazioni dell'acqua e dei gas ed i cavi telefonici ed elettrici non dovranno essere posti sulle pareti esterne se non entro appositi incassi e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica.
sterne se non entro appositi incassi e opportunamente rivestiti, in modo tale da consentire una idonea soluzione architettonica. 7. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi
ttuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di
e, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti, prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere. 8. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge.
sporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge. 9. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 68 Art. III.V.2 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere
particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. 2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del
i dell’edificio. 2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50.
ate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato.
nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato. 4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che
o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi
i. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario. 6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente.
te, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici:
entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi e logge, o
razioni dipinte; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di
ento e simmetria. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all’intera facciata.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 69 9. Si richiamano anche le disposizioni specifiche per il Centro Storico. Art. III.V.3– Elementi che sporgono dalle facciate ed aggettano sul suolo pubblico o ad uso pubblico
- Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti
ad uso pubblico
- Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico. 2 Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme
e ad uso pubblico. 2 Nelle zone di tessuto storico e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale. 3. La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all’interno del filo del marciapiede di almeno 50 cm.
misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all’interno del filo del marciapiede di almeno 50 cm. 4. La realizzazione di poggioli, balconi e degli altri aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi.
tuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi. 5. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni possono essere collocati ad un’altezza non inferiore a m 2,20. 6. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal perimetro esterno dell'edificio. Art. III.V.4 - Allineamenti
i spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza sporgere dal perimetro esterno dell'edificio. Art. III.V.4 - Allineamenti
- La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.
tualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano. 2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche. Art. III.V.5 – Disciplina del colore
- La presente disciplina stabilisce i criteri guida preferenziali e degli interventi di ripristino, di restauro e
na del colore
- La presente disciplina stabilisce i criteri guida preferenziali e degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di preservare l’immagine della città storica.
- Dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e
ine della città storica. 2. Dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene. 3. INTONACI 3.1 L’intonaco costituisce il più comune rivestimento degli edifici del Centro Storico. Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate dovranno essere utilizzate malte di calce aerea, più
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 70 o meno spenta artificialmente, o malte idrauliche eventualmente additivate con prodotti di sintesi, escludendo i cementi, al fine di ottenere una resa simile agli intonaci tradizionali. 4. ELEMENTI DI FINITURA 4.1 Gli elementi architettonici della facciata, come cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili, realizzati
NTI DI FINITURA
NTI DI FINITURA 4.1 Gli elementi architettonici della facciata, come cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili, realizzati nei materiali tradizionali quali pietra, trachite o graniglia di cemento non dovranno essere tinteggiati, ma adeguatamente puliti e trattati con protettivi neutri non filmogeni. 4.2 Tali elementi dovranno emergere rispetto al piano dell’intonaco, evitando, di norma, l’ispessimento degli intonaci. L’eventuale realizzazione di cappotti esterni con funzione isolante è consentita
tando, di norma, l’ispessimento degli intonaci. L’eventuale realizzazione di cappotti esterni con funzione isolante è consentita esclusivamente negli edifici privi di grado di protezione e nell’integrale rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 3, della L.R. 30 luglio 1996 n.21, venendo di norma esclusa nell’ambito delle cortine di edifici. 4.3 Gli elementi strutturali, (archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc.) vanno intonacati, salvo il
ne di edifici. 4.3 Gli elementi strutturali, (archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc.) vanno intonacati, salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore documentario sulla base di un progetto complessivo di analisi e riassetto della facciata. 5. ATTACCO A TERRA 5.1 Le zoccolature andranno realizzate con intonaci resistenti e traspiranti, a base di sabbia e calce, escludendo gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura. Zoccolature in
e di sabbia e calce, escludendo gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura. Zoccolature in pietra o in trachite sono consigliate solo per gli edifici di particolare valore architettonico; per i pilastri in mattoni la zoccolatura può estendersi fino all’imposta dell’arco. 6. PORTE E FINESTRE 6.1 Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l’unitarietà della facciata. Gli infissi
o. 6. PORTE E FINESTRE 6.1 Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l’unitarietà della facciata. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno naturale o verniciato con tonalità di colore comprese nella gamma del marrone. Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro. 6.2 Non dovranno essere installate controfinestre bensì la vetrocamera sull’infisso, in modo da lasciare inalterato l’aspetto del serramento. 7. IMPIANTI TECNOLOGICI
ntrofinestre bensì la vetrocamera sull’infisso, in modo da lasciare inalterato l’aspetto del serramento. 7. IMPIANTI TECNOLOGICI 7.1 Gli impianti dei vari servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) devono di norma essere collocati all’interno del profilo della facciata, senza sporgere da essa e rifiniti con materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto; in alternativa le centraline possono essere interrate con la tecnica della “torre a scomparsa”.
della superficie del prospetto; in alternativa le centraline possono essere interrate con la tecnica della “torre a scomparsa”. 7.2 I fori di ventilazione da realizzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo con l’intonaco, preferibilmente con formelle in pietra. 7.3 I pluviali dovranno essere installati agli estremi della facciata in modo da delimitare l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la proprietà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera
l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la proprietà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al suolo che può essere realizzato in ghisa. Non è ammesso l’uso di plastica e dell’acciaio.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 71 7.4 Campanelli e citofoni dovranno essere ordinati ed accorpati, evitando di norma apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali. 8. PAVIMENTAZIONE DEI PORTICI 8.1 La pavimentazione in trachite, lavorata a masegne, deve essere conservata e risanata mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e
a e risanata mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe alla pavimentazione esistente. 9. TECNICHE PITTORICHE 9.1 La tinteggiatura delle facciate andrà eseguita con tecniche compatibili con l’intonaco sottostante; dovranno essere utilizzate pitture a base di calce, addizionate con resina acrilica o pitture ai silicati, al fine
sottostante; dovranno essere utilizzate pitture a base di calce, addizionate con resina acrilica o pitture ai silicati, al fine di garantire la semitrasparenza del colore e resistere alle attuali condizioni ambientali di inquinamento. 10. CARTELLA COLORI 10.1 La cartella colori è distinta in tre tinte base che rappresentano le tonalità della città storica:
- i gialli rosati del laterizio e le ocre della pietra di Nanto, da utilizzare per le facciate;
le tonalità della città storica:
- i gialli rosati del laterizio e le ocre della pietra di Nanto, da utilizzare per le facciate;
- i grigi della trachite da usare per le zoccolature e basamenti o altri elementi decorativi ad imitazione della pietra. 10.2 Per i sistemi di chiusura di porte e finestre (scuri, tapparelle, basculanti ecc.) la scelta del colore va fatta preferibilmente entro la gradazione del verde o del marrone.
- VETRINE E INSEGNE
asculanti ecc.) la scelta del colore va fatta preferibilmente entro la gradazione del verde o del marrone. 11. VETRINE E INSEGNE 11.1 Le vetrine di particolare pregio documentale dovranno essere conservate o restaurate. Le vetrine prive di interesse documentale o decorativo possono essere sostituite o rifatte. In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni.
In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto, anche nel caso siano situati all'interno dei sottoportici. Le chiusure di protezione esterna dovranno essere preferibilmente a maglia; vanno mantenute le chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo.
one esterna dovranno essere preferibilmente a maglia; vanno mantenute le chiusure di protezione tradizionali a libro in metallo. 11.2 L’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa. Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, ostelli ecc.). Le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite soltanto all’interno del foro vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. 12. TENDE
minose (a cassonetto) sono consentite soltanto all’interno del foro vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. 12. TENDE 12.1 Le tende, in quanto elementi aggettanti dalle facciate, dovranno rispettare quanto previsto dal precedente art. III.V.2. comma 3. 12.2 Le tende esterne delle abitazioni non devono mai uscire dalla proiezione del foro finestra.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 72 12.3 Le tende esterne riferite alle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla proiezione del foro vetrina. In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi.
e di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. 12.4 Nel caso di tende su portico, queste sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico. Art. III.V.6 – Coperture degli edifici
- Nel costruito di interesse storico i tetti a falde devono essere realizzati in coppi, rispettando le caratteristiche costruttive tradizionali del contesto ambientale, ad eccezione dei fabbricati con
zzati in coppi, rispettando le caratteristiche costruttive tradizionali del contesto ambientale, ad eccezione dei fabbricati con caratteristiche stilistiche contemporanee. 2. Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine nere.
dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine nere. 3. L’inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio. 4. Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di: a) camini, canne di ventilazione e simili; b) parafulmini, antenne;
raticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di: a) camini, canne di ventilazione e simili; b) parafulmini, antenne; c) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore; d) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate.
rbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate. 5. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto. 6. Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per
rredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo, di non più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. I manufatti non
Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001. Art.III.V.7 – Illuminazione pubblica
- Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 73 2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio. 3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici
nzioni del territorio. 3. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce. 4. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. Art. III.V.8 – Griglie ed intercapedini
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al
e ed intercapedini
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
lvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. 2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare. 3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio
ransito veicolare. 3. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. 4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai
li al verso di marcia. 4. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la
caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.
i termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative. 5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari. 6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.
l Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini. 7. Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.
etta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario. 8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 74 tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. 9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo ‘igloo’ o equivalente efficacemente aerato e ventilato.
devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo ‘igloo’ o equivalente efficacemente aerato e ventilato. Art. III.V.9 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici e degli altri impianti tecnici
- In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente
edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile. 2. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata.
dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo
tenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate. 5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a
alle parti interessate. 5. Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del
uro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico. 6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i
erte all’uso pubblico. 6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. 7. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della
ri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004. Art. III.V.10– Serramenti esterni degli edifici
- I serramenti esterni, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
e serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi. 2. Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 75 Art. III.V.11– Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle
ogettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l’accessibilità ai locali e i percorsi pedonali. 2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.
stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata. 3. L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad
icolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede. 4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre
Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l’ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi. 5 Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche
tà ai marciapiedi. 5 Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari. 6. È vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella
i interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze. 7. Nelle località di cui al comma 5 e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al sesto comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di
ifici di cui al sesto comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e d'informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 8. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non successivamente
nno particolare pregio non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non successivamente all’approvazione da parte della Giunta Comunale delle indicazioni circa le condizioni, limiti e dimensioni. Art. III.V.12– Cartelloni pubblicitari
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo
uardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli
cembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 76 2. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1 è subordinata esclusivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada. 3. Per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati,
odice della Strada. 3. Per l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati, l'interessato dovrà presentare istanza di Autorizzazione tramite il SUAP direttamente all’Ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'Art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992). 4. All’interno della perimetrazione del Centro Abitato, l'interessato dovrà presentare istanza di
e della Strada (DPR 495/1992). 4. All’interno della perimetrazione del Centro Abitato, l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione tramite il SUAP che inoltrerà all'Ente proprietario della strada, qualora non comunale, la richiesta di nulla osta, che dovrà essere acquisito prima dell’emissione dell’autorizzazione di competenza. Art. III.V.13– Muri di cinta
- È vietata la realizzazione di muri di cinta, ad eccezione delle murature storiche esistenti o del
rt. III.V.13– Muri di cinta
- È vietata la realizzazione di muri di cinta, ad eccezione delle murature storiche esistenti o del completamento delle stesse inteso come recupero filologico delle preesistenze.
- È ammessa altresì la realizzazione degli stessi solamente per motivi di sicurezza, quando per esempio svolgono anche altre funzioni in zona industriale, previa valutazione o quando non ostacolino la visibilità o il pregiudizio alla circolazione stradale.
zioni in zona industriale, previa valutazione o quando non ostacolino la visibilità o il pregiudizio alla circolazione stradale. Art. III.V.14 – Beni culturali ed edifici storici
- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. Art. III.V.15– Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
o definito nel presente regolamento comunale. Art. III.V.15– Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- La progettazione di spazi, luoghi ed edifici pubblici e di uso pubblico, anche in sede di riqualificazione di spazi esistenti, dovrà essere orientata a perseguire l’obiettivo di promuovere politiche di sicurezza ambientale, finalizzate alla prevenzione del crimine e di atti lesivi dei comuni valori di civica convivenza;
tiche di sicurezza ambientale, finalizzate alla prevenzione del crimine e di atti lesivi dei comuni valori di civica convivenza; pertanto dovranno essere adottate soluzioni che limitino il determinarsi di situazioni favorevoli al compimento di atti criminali e/o vandalici. 2. Le strutture aperte al pubblico o i luoghi aperti al pubblico devono essere dotati di idonee e adeguate strutture e apparecchiature che garantiscano nelle ore buie una sufficiente illuminazione di strutture e
ti di idonee e adeguate strutture e apparecchiature che garantiscano nelle ore buie una sufficiente illuminazione di strutture e luoghi, per evitare zone o aree senza, o con ridotta, visibilità. 3. I luoghi pubblici urbani devono essere progettati nel rispetto delle norme di sicurezza specifiche di settore; tuttavia per aumentare il senso di protezione, facilità di movimento e incolumità degli utenti è necessario l’impiego e la corretta collocazione degli elementi (materiali, vegetazione, corpi illuminanti,
lumità degli utenti è necessario l’impiego e la corretta collocazione degli elementi (materiali, vegetazione, corpi illuminanti, ecc.) che costruiscono gli spazi aperti, possono inoltre essere messe in atto le seguenti strategie: prevedere negli spazi aperti una molteplicità di funzioni e la presenza di generatori di attività, con strutture che attirano l'utenza, incrementano la sorveglianza spontanea, ponendo particolare
enza di generatori di attività, con strutture che attirano l'utenza, incrementano la sorveglianza spontanea, ponendo particolare attenzione ad una forte caratterizzazione degli spazi stessi per evitare un loro uso illegittimo;
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 77 agevolare l’orientamento degli utenti dello spazio aperto con simboli, segnaletiche, soglie appropriate e visibili, che evidenzino eventuali pericoli; aumentare la sicurezza degli spazi mediante la creazione di linee visuali libere che agevolino la sorveglianza spontanea; considerare l’intorno e la tipologia di affaccio degli edifici circostanti agli spazi pubblici
lino la sorveglianza spontanea; considerare l’intorno e la tipologia di affaccio degli edifici circostanti agli spazi pubblici privilegiando la collocazione di aree attrezzate per il gioco o altre attività in posizioni visibili; prevedere la presenza di percorsi alternativi per ridurre i punti senza uscita.
Capo VI – Elementi costruttivi
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 78 Capo VI – Elementi costruttivi Art. III.V.I.1– Superamento delle barriere architettoniche
- Si rinvia alla specifica normativa in materia. Art. III.VI.2 – Serre bioclimatiche
- Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici. 2. L’installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l’illuminazione e l’areazione dei locali retrostanti. 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva (muri di
o, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’art. 3 dell'allegato A D.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011. 4. Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare, oltre alla documentazione di cui all'art. I.I.4 del presente
ovembre 2011. 4. Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare, oltre alla documentazione di cui all'art. I.I.4 del presente Regolamento, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie. 5. La realizzazione di serre bioclimatiche/solari comporta l’aggiornamento della planimetria catastale dell’immobile oggetto di intervento. Art. III.VI.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
mmobile oggetto di intervento. Art. III.VI.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico. Sugli edifici ricadenti nel Tessuto Città storica (Zona “A”) del vigente P.I./P.R.G e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione alti con copertura a falde,
e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione alti con copertura a falde, possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di accumulo d’acqua dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
rbatoi di accumulo d’acqua dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 2. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
tuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 3. Devono essere rispettate le Norme Tecniche Operative del P.I. e del presente R.E. con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito.
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- Sugli edifici ricadenti nel Centro Storico (Zona “A”) del vigente P.I. e negli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione alti, dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni costruttive contenute nelle relative N.T.O. Nella restante parte del territorio, il
essere rispettate le specifiche prescrizioni costruttive contenute nelle relative N.T.O. Nella restante parte del territorio, il manto di copertura dei tetti ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, può essere realizzato con elementi fotovoltaici. 2. I tetti a falde dovranno essere dotati di tecnologie di climatizzazione passiva salvo nei casi in cui il tetto
fotovoltaici. 2. I tetti a falde dovranno essere dotati di tecnologie di climatizzazione passiva salvo nei casi in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico, così come individuato al comma 1), nonché rivesta particolare interesse storico documentale. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di lastre ondulate in plastica, nonché di guaine e/o membrane (nel Centro Storico). 3. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico possono praticarsi
e (nel Centro Storico). 3. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio, e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: a) la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 35 %, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti;
prescrizioni: a) la pendenza delle falde del tetto non potrà superare il 35 %, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti; b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aero- illuminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme,
inimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante; c) si considerano giustificati da reali esigenze igienico- sanitarie gli abbaini e i lucernari necessari per l’aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione nonché quelli da
lucernari necessari per l’aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione nonché quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla copertura. Per i locali abitabili la dimensione deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l’utilizzo di un modulo rettangolare complanare
con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l’utilizzo di un modulo rettangolare complanare alla falda, della superficie di mq 1,00 (tolleranza + o – 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda; d) nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all’abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la superficie
itte non abitabili né costituenti accessori all’abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la superficie della finestra a tetto non deve essere inferiore a mq 1,00 e deve consentire un sicuro accesso alla copertura nel rispetto del disposto di cui al comma 4 dell’art. 79 bis della L.R.V. n. 61/1985, alle “Istruzioni tecniche” contenute nella D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, Allegato B e ss.mm.ii.).
bis della L.R.V. n. 61/1985, alle “Istruzioni tecniche” contenute nella D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, Allegato B e ss.mm.ii.). 4. Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m 4,20 con sporgenza massima m 0,50 nelle strade fino a
i al pubblico possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m 4,20 con sporgenza massima m 0,50 nelle strade fino a m 8,00 di larghezza, mentre nelle strade con larghezza superiore la sporgenza massima consentita è di m 1,50, è comunque fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1967;
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 80 5. Comunque nessun altro tipo di emergenza è consentito, ad eccezione di camini, muri d'attico e altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione, antenne, lucernari, berceaux, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica
mini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni. 6. I sistemi di raccolta delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici. Art. III.VI.5 – Strade e passaggi privati e cortili
a rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici. Art. III.VI.5 – Strade e passaggi privati e cortili
- Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
- Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero suo perimetro, nell’ambito della
nitamente ad esso. 2. Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero suo perimetro, nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili. 3. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano. 4. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all’altezza della parete più
che li circondano. 4. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all’altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell’altezza massima consentita per la zona, in
sti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell’altezza massima consentita per la zona, in presenza di fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l’altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze
non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. 5. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere
que meteoriche. 5. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici.
sicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici. 6. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o
. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo. Art. III.V.I.6– Cavedi, pozzi luce e chiostrine
- Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio condominiale, destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori di abitazione.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 81 2. La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all’interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all’esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione
all’esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque. 3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00 per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00.
ci alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00. Art. III.VI.7– Intercapedini e griglie di aereazione
- Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte
avate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti.
truire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. III.VI.8 – Recinzioni
se ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. III.VI.8 – Recinzioni
- Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II (articolo III.II.10 del presente regolamento). Art. III.VI.9 – Materiali e tecniche costruttive degli edifici
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti, è consigliato l’utilizzo di materiali propri della tradizione locale.
li edifici
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti, è consigliato l’utilizzo di materiali propri della tradizione locale.
- Ad integrazione del comma precedente, la scelta dei materiali edilizi deve concorrere a perseguire l’obiettivo della sostenibilità.
- Nella realizzazione di nuovi edifici e in interventi di recupero dell'edilizia esistente, nella sistemazione delle aree scoperte, negli elementi costruttivi, nelle finiture e negli impianti, siano preferibilmente
ente, nella sistemazione delle aree scoperte, negli elementi costruttivi, nelle finiture e negli impianti, siano preferibilmente utilizzati materiali o componenti con certificazione europea. Art. III.VI.10 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia
nte e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale ovvero soggetto a tutela paesaggistica. 2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e
tela paesaggistica. 2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 82 eccezione degli elementi di arredo di cui ai successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle N.T.O. del Piano degli Interventi (P.I.) vigente. 3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con
nti (P.I.) vigente. 3. La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale. 4. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere.
rgolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere. 5. Pergolato/pompeiana/pergotenda/ brise soleil I pergolati/pompeiane/pergotende, con struttura lignea o in metallo, devono essere palesemente amovibili, aperti su almeno tre lati e nella parte superiore, aventi la funzione di sostenere i rampicanti. Tali manufatti, posti in aderenza a pareti dell’edificio principale o staccati con funzione di abbellimento
tenere i rampicanti. Tali manufatti, posti in aderenza a pareti dell’edificio principale o staccati con funzione di abbellimento dello stesso edificio, si devono inserire in modo armonico e, dal punto di vista estetico e delle dimensioni, in modo proporzionale rispetto all’area di pertinenza. I travetti devono essere di modeste dimensioni così pure i pilastri e non devono essere riconducibili a manufatti stabili di uso continuativo ai fini residenziali, produttivi e commerciali (come rimesse, tettoie,
ere riconducibili a manufatti stabili di uso continuativo ai fini residenziali, produttivi e commerciali (come rimesse, tettoie, portici o simili). È vietata qualsiasi struttura in muratura o altro materiale ad eccezione di quelli indicati nel presente comma. Prescrizioni: a. h massima m 2,40 (misurata all’intradosso delle travature, intesa come media se la travatura è inclinata, le quali non potranno sporgere più di cm 30 dall’esterno dei montanti verticali);
intesa come media se la travatura è inclinata, le quali non potranno sporgere più di cm 30 dall’esterno dei montanti verticali); b. ammesso uno per unità immobiliare (ad esclusione dei condomini) o area cortilizia; c. dimensioni: 25 m2 (da misurarsi dal perimetro esterno dei sostegni verticali); d. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante;
ce Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante; e. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima); f. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00 da misurarsi considerando la superficie della proiezione della struttura compreso sporti; Le cosiddette pergole con struttura a “brise soleil” (e/ o frangisole), realizzate in legno o in acciaio, hanno
compreso sporti; Le cosiddette pergole con struttura a “brise soleil” (e/ o frangisole), realizzate in legno o in acciaio, hanno la funzione di filtrare la luce del sole e di ridurre la radiazione su terrazze, balconi o verande, consentendo di godere di un ambiente fresco e ombreggiato. Tali strutture, nel rispetto dei parametri dimensionali riportati sopra, sono ammesse a protezione di pareti finestrate. Prescrizioni:
trutture, nel rispetto dei parametri dimensionali riportati sopra, sono ammesse a protezione di pareti finestrate. Prescrizioni: g. h massima m 2,40 (misurata all’intradosso delle travature, intesa come media se la travatura è
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 83 inclinata); h. struttura orizzontale piana; ammesso uno per unità abitativa; i. dimensioni: 25 m2 (da misurarsi al perimetro esterno dei sostegni verticali); j. installazione soggetta ad attività libera (salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017, allegato “A”); k. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla
al D.P.R. 31/2017, allegato “A”); k. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante; l. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima); m. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00 da misurarsi considerando la superficie della proiezione della struttura compreso sporti; 6. Gazebo
trade/spazi pubblici: m 2,00 da misurarsi considerando la superficie della proiezione della struttura compreso sporti; 6. Gazebo Manufatto posto in maniera isolata nel giardino delle abitazioni, a servizio della residenza. La struttura, palesemente amovibile, deve essere costituita da montanti e travi in legno o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra
no o metallo a formare intelaiature idonee a creare ornamento, riparo, ombra e come tali sono costituite da elementi leggeri fra loro assemblati in modo da costituire un insieme di modeste dimensioni e rimovibili previo smontaggio e non per demolizione. La struttura non può essere tamponata; può essere invece coperta con materiali leggeri quali teli in tessuto o p.v.c., leggero, a cannucciaia o similare. I gazebi non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti
cannucciaia o similare. I gazebi non precari, ma destinati a soddisfare esigenze permanenti, devono essere considerati manufatti in grado di alterare lo stato dei luoghi ed aumentare il carico urbanistico; pertanto si rende necessario, per tale tipologia, il rilascio di titolo abilitativo (permesso di costruire). Prescrizioni: a. h massima m 2,40 (nel punto più alto); b. superficie massima: 15,00 m2 (da misurarsi nell'ingombro dei sostegni verticali) o area cortilizia;
,40 (nel punto più alto); b. superficie massima: 15,00 m2 (da misurarsi nell'ingombro dei sostegni verticali) o area cortilizia; c. ammesso uno per unità immobiliare (ad esclusione dei condomini); d. installazione soggetta ad attività libera (salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017, allegato “A”); e. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante;
ce Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante; f. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima); g. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00. 7. Casetta da giardino La c.d. “Casetta da giardino” è manufatto posto in maniera isolata nel giardino delle abitazioni per il ricovero degli attrezzi. Struttura in legno, con divieto di utilizzo di blocchi di calcestruzzo o
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 84 pannelli/strutture metalliche, aventi forme compiute, ordinate ed armoniche con il contesto in cui si inserisce, amovibile per smontaggio e non per demolizione. Caratteristiche: a. superficie massima: m2 10,00; b. tetto preferibilmente a due falde; c. altezza massima: 2,40 m (misurata all’intradosso delle travature orizzontali);
2 10,00; b. tetto preferibilmente a due falde; c. altezza massima: 2,40 m (misurata all’intradosso delle travature orizzontali); d. ammessa una per unità immobiliare (ad esclusione dei condomini) o area cortilizia; e. installazione soggetta ad attività libera (salvo quanto previsto dal D.P.R. 31/2017, allegato “A”); f. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo
quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante; g. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima); h. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00 da misurarsi considerando la superficie del massimo ingombro compreso sporgenza copertura. 8. Car port a. è consentita l’installazione di massino n. 2 (due) car port per unità immobiliare (purché
so sporgenza copertura. 8. Car port a. è consentita l’installazione di massino n. 2 (due) car port per unità immobiliare (purché ubicate in lotti differenti; b. altezza massima m 2,20; c. superficie massima: m2 15,00 per singola struttura; qualora la superficie di tali manufatti superi i m2 15 l’installazione è soggetta a SCIA, computata ai fini della superficie coperta ed è soggetta alla relativa disciplina della distanza dai confini; d. il car port non può essere tamponato su nessun lato;
perta ed è soggetta alla relativa disciplina della distanza dai confini; d. il car port non può essere tamponato su nessun lato; e. distanza da confini di proprietà: secondo quanto disposto dal Codice Civile (misurate dalla sporgenza massima) – è ammessa l’installazione del manufatto a confine previo consenso del confinante; f. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile; g. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00.
finante; f. distanza dai fabbricati: secondo quanto disposto dal Codice Civile; g. distanza dalle strade/spazi pubblici: m 2,00. h. i car port realizzati nei tessuti produttivi non sono considerati ai fini del computo delle superfici coperte; i. sono vietate le strutture chiuse a tenda e/o telescopiche 9. I manufatti di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono ammessi solo quali pertinenze di un
tenda e/o telescopiche 9. I manufatti di cui ai commi precedenti del presente articolo, sono ammessi solo quali pertinenze di un edificio esistente o in corso di costruzione e sono comunque fatti salvi vincoli, autorizzazioni, pareri ed assensi quali quelli di tipo paesaggistico, idraulico, ecc. e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni di tessuto urbanistico.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 85 10. REGIME AUTORIZZATIVO. I manufatti realizzati con i limiti e le caratteristiche di cui ai precedenti commi 5, 6 e 7 sono considerati attività edilizia libera, ad eccezione degli interventi ricadenti in aree oggetto di tutela paesaggistica (D.P.R. 31/2017). I car port disciplinati al comma 8 sono soggetti a CILA e dovranno precedere uno specifico elaborato progettuale.
P.R. 31/2017). I car port disciplinati al comma 8 sono soggetti a CILA e dovranno precedere uno specifico elaborato progettuale. 11. Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004, e di quanto disposto dalla L.R. 29/2019, art. 12, comma 3, è ammessa la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono
enere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di 50,00 mq di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a 2,80 m. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di 25,00 m dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con esclusione della razza
re sempre rispettata la distanza minima di 25,00 m dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con esclusione della razza asinina animali che a causa del loro caratteristico verso del ragliare producono rumori molesti per cui le distanze dalla più vicina unità abitativa non di proprietà debbono essere elevate a 50,00 m; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico
vate a 50,00 m; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. 12. Box e recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione
rna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, e possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di 30,00 mq di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a 3,00 m Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di 20,00 m da confini e 150 m dalla
n altezza in gronda non superiore a 3,00 m Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di 20,00 m da confini e 150 m dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani
o ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l’attività va classificata come “allevamento zootecnico intensivo” ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993.
sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993. 13. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco) sono soggette a S.C.I.A. 14. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta, ecc.) qualora il
di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta, ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di 10,00 m da pareti finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente
finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 86 Art. III.VI.11 – Piscine
- La realizzazione delle piscine e dei relativi impianti deve uniformarsi all’eventuale e specifica disciplina contenuta nel piano urbanistico comunale. Devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate. Sono da considerarsi pertinenze le piscine
stanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate. Sono da considerarsi pertinenze le piscine indipendentemente dalla dimensione e i locali tecnici, oltre agli eventuali accessori interrati per servizi igienici e spogliatoi nel limite massimo di 20 mq di SA e devono essere realizzate con materiali come da articolo III.VI.9. 2. Le piscine esterne di facile montaggio e rimovibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se
rticolo III.VI.9. 2. Le piscine esterne di facile montaggio e rimovibilità costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 90 giorni per anno solare. 3.La costruzione di una piscina, interrata o meno, costituisce intervento di nuova costruzione in quanto comporta la trasformazione permanente del suolo ed è pertanto assoggettata a permesso di costruire. Tali manufatti sono soggetti alle seguenti prescrizioni:
ermanente del suolo ed è pertanto assoggettata a permesso di costruire. Tali manufatti sono soggetti alle seguenti prescrizioni: a) non sono considerati ai fini del calcolo del volume urbanistico; b) i locali accessori per vani tecnici, servizi igienici e spogliatoi non concorrono al calcolo del volume urbanistico se inferiori ai 20 m 2 di superficie complessiva; c) concorrono al calcolo dell’indice di permeabilità delle aree scoperte;
tico se inferiori ai 20 m 2 di superficie complessiva; c) concorrono al calcolo dell’indice di permeabilità delle aree scoperte; d) devono essere preferibilmente realizzate nella medesima Z.T.O. di appartenenza del fabbricato principale; e) devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (art. 889) se totalmente interrate; f) la superficie occupata dalla piscina non dovrà prevedere una vasca superiore a 80 m2 e dovrà
t. 889) se totalmente interrate; f) la superficie occupata dalla piscina non dovrà prevedere una vasca superiore a 80 m2 e dovrà essere collocata ad una distanza dai confini di proprietà pari alla dimensione della massima profondità e comunque con un minimo di 1,50 m; g) dovranno essere munite di un impianto di trattamento e ricircolo delle acque. 2. Lo smaltimento delle acque delle piscine private non aperte al pubblico è soggetto alla
trattamento e ricircolo delle acque. 2. Lo smaltimento delle acque delle piscine private non aperte al pubblico è soggetto alla revisione/aggiornamento della esistente autorizzazione allo scarico da parte dell’ente gestore. 3. Qualora vengano realizzate o installate in ambiti sottoposti a vincolo culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D. Lgs. 42/2004. Art. III.VI.12– Altre opere di corredo agli edifici
culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto dal D. Lgs. 42/2004. Art. III.VI.12– Altre opere di corredo agli edifici
- Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, anche redatte con la collaborazione degli Ordini professionali, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale e comunicate al Consiglio Comunale.
- Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, avranno carattere di prestazione e
l Consiglio Comunale. 2. Le linee guida, che saranno pubblicate sul sito internet del Comune, avranno carattere di prestazione e saranno finalizzate a mostrare, anche con esempi realizzati, la natura e le prestazioni di dettaglio delle opere, nonché l’obiettivo di qualità che si intende perseguire. Il controllo sull’esecuzione delle opere, in coerenza con tali linee guida, sarà effettuato da parte degli uffici competenti per materia.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 87 3. I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l’inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E. e delle “linee guida per altri manufatti di arredo, quali gazebo su terrazze e terreni” approvate con provvedimenti del Comune.
e delle “linee guida per altri manufatti di arredo, quali gazebo su terrazze e terreni” approvate con provvedimenti del Comune. 4. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E. e le sopra richiamate linee guida, L'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato,
ente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del D.P.R. 380/01, e Titolo IV, art. IV.2” Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità del titolo abilitativo” del presente Regolamento.
TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 88 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. IV.1 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle
nistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento
zzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest’ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle
di cui sia certa la provenienza. In quest’ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l’esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell’attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
nte ai fini della vigilanza sulla regolarità dell’attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento. 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi. 5. L’attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.
di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente. Art. IV.2 – Provvedimenti per opere eseguite in assenza o in difformità dal titolo
- Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01.
m.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR 380/01. 2. Ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e segg. del DPR 380/01 e ss.mm.ii. 3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente. 4. Sono oggetto di sanatoria le opere già realizzate e che al momento dell’accertamento della denuncia al Comune (quando viene emanato l’atto di definizione della sanatoria) sono soggette ad un titolo edilizio. Pertanto le opere già realizzate che ora sono soggette ad “attività edilizia libera”, realizzate in modalità conformi al leggi e/o regolamenti, non sono sanzionabili.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 89 Art. IV.3 – Varianti comunicate a fine lavori
- Ai sensi dell’art. 22 comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di
condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista. Art. IV.4– Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
e di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista. Art. IV.4– Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Il Responsabile, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e
opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e
tolo abilitativo. 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.
i sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale. Art. IV.5 – Sospensione dei lavori 1.Fermo quanto indicato dall’art.27 DPR 380/01, Ove verifichi l’esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il
prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile notifica senza indugio al proprietario dell’immobile, all’intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e
ecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Art. IV.6 - Sanzioni per violazione delle norme del regolamento
- Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.
esente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento. 2. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 90 Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii. 3. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Responsabile del Servizio potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine
potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione
stano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili. 4. Il Responsabile può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e
getti responsabili. 4. Il Responsabile può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art.54 del D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
TITOLO V - NORME TRANSITORIE
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 91 TITOLO V - NORME TRANSITORIE Art. V.1 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio
- Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.
seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/00 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali. 2. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente regolamento costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli del presente Regolamento Edilizio Comunale.
utomatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli del presente Regolamento Edilizio Comunale. 3. Le modifiche o gli adeguamenti alle legislazioni di livello superiore (statale, regionale) potranno essere introdotte nel presente Regolamento previa Delibera di Consiglio Comunale. Art. V.2– Entrata in vigore del Regolamento Edilizio
- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
- Le norme del presente Regolamento si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
- I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
- Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate
le relative istanze. 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse. Art. V.3– Abrogazione delle precedenti norme
- Sono abrogate tutte le norme o disposizioni comunali, anche regolamentari, precedentemente adottate, in contrasto con il presente Regolamento.
Comune di Villaga| Regolamento Edilizio Comunale Adeguamento al R.E.T. ai sensi della D.G.R.V. 1896/2017 e della D.G.R.V. n. 669/2018 92 ALLEGATI Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia”- come integrata in conformità alla normativa regionale vigente dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto – sono riprese dall’allegato “B” alla D.G.R.V. 1896/2017.
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERR
gente dalla Direzione Pianificazione Territoriale della Regione Veneto – sono riprese dall’allegato “B” alla D.G.R.V. 1896/2017.
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6
VI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGI
VI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" - Titolo V
- Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 " Disposizioni di riordino e semplificazione normativa
- collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" A.1 Edilizia residenziale
legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" A.1 Edilizia residenziale Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"
- articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche
utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"- articolo 2 Atti di indirizzo
gionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"- articolo 2 Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed
28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che
aio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in
ola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 - edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove
L.R. 11/2004 - edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio
e a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di
ge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3 Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [.]"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13
gge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [.]" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.
gli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili
destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e
8 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e
erritorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili" Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013
anti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili" Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13,
i autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012; n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di
ito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391
0 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a)
e di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54
zza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
to 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 - "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE
ico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e
i altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia
CODICE CIVILE
rt. 17 della legge n. 765 del 1967). Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali"- articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14" CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
CODICE CIVILE
dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14" CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi" Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di
amente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO MINISTERIALE 17 gennaio 2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115
to del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11
uedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41 B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
ge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei
aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde
gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11
in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11
e ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – articolo 101, comma 1, lettera a B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265
n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 bis DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia
lo 41, commi 1 e 4 bis DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1
a f) Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12
egionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4
aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche" B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della
DALL'INQUINAMENTO 4
DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
uadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti" DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10
ttenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
ano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra100kHze300GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
frequenze comprese tra100kHze300GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti
e dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
a di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO
progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15
as naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90
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(Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
TERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5
del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9
li di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
C. VINCOLI E TUTELE
e e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in
gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis
are Parte III Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1 1 Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato
2, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) 1 1 Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
ta" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
sti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267
delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale"- Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione
ento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" - articolo 20 REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368
TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle
CRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
ificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8
lle aree protette) Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali" C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
lla flora e della fauna selvatiche) D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative" DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152
ti della Rete Natura 2000) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della
ientale" Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
D. NORMATIVA TECNICA
3, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4." D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9
d ai requisiti igienico- sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienicosanitari principali dei locali di abitazione) Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro" REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20
ato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani)
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14
duazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14
azionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2
sismiche" CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008) Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013 "Definizione di una me todologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15
della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n.
norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e
Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico
olo 66 D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41
istenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici
iugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore
e architettoniche"- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22
a valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13,lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30
tività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di
TIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
ICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi
ità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987
vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio
NO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
evenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre
14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.
ione o rimozione dell'amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter
izia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08).
265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali." D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia
gge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
orti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
eto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
LICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
lativo 19 agosto 2005, n. 192) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico) Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14
orti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica" DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4
ecreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n.
nale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152
ale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia". DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
tera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di
a, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano. D.12 Prevenzione inquinamento luminoso Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la
17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto" Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" E.2 Strutture ricettive Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11
gno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale" E.2 Strutture ricettive Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017." E.3 Strutture per l'agriturismo Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28
me beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017." E.3 Strutture per l'agriturismo Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario" Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario - Capo I, articoli da 16 a 18 DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore
ore primario - Capo I, articoli da 16 a 18 DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N. 102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35." E.4 Impianti di distribuzione del carburante Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di
carburante Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" DGR n. 497/2005 "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18
a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti" E.5 Sale cinematografiche Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto" E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18
e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22
cativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi" CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E.7 Associazioni di promozione sociale LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale) Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria
3 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2 E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26
di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande" DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PRO
isciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull' igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO29 aprile 2010 n. 59
ELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE
ELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996
peo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) - art. 91
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25
odifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) - art. 91 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la
salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" Legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali”
STATO REGIONE
STATO REGIONE (leggi regionali) REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative) E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
tuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali" DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14
sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte
Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
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