regolamento edilizio - Comune di Corato
Comune di Corato · Bari, Puglia
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210 sezioni del documento
COMUNE DI CORATO
PROVINCIA DI BARI
REGOLAMENTO EDILIZIO
NORMATIVA
Cartotecnica Graziani sas Corato (Ba)
INDICE
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - Contenuto del Regolamento - Piano regolatore e programma di fabbricazione - Divisione del territorio del Comune in zone - Lottizzazioni
to del Regolamento - Piano regolatore e programma di fabbricazione - Divisione del territorio del Comune in zone - Lottizzazioni
| Art. | 1 - Contenuto del Regolamento ..................... | pag. | 1 | |------|---------------------------------------------------|------|---| | Art. | 2 - Piano Regolatore .............................. | " | 2 | | Art. | 3 - Incompatibilità dei professionisti incaricati della redazione del P.R.G. ............................ | " | 2 |
2 | | Art. | 3 - Incompatibilità dei professionisti incaricati della redazione del P.R.G. ............................ | " | 2 | | Art. | 4 - Divisione del territorio comunale in zone ......... | " | 3 | | Art. | 5 - Norme generali riguardanti le varie zone........... | " | 4 |
CAPO II - Commissione comunale edilizia
CAPO II - Commissione comunale edilizia
| Art. | 6 - Composizione della Commissione................ | pag. | 4 | |------|---------------------------------------------------|------|---| | Art. | 7 - Attribuzioni............................... | " | 6 | | Art. | 8 - Riunioni - Votazioni ...................... | " | 7 | | Art. | 9 - Astensioni dei componenti delle riunioni ....... | " | 7 | | Art. | 10 - Decadenza e sostituzione dei componenti elettivi ...... | " | 7 |
dei componenti delle riunioni ....... | " | 7 | | Art. | 10 - Decadenza e sostituzione dei componenti elettivi ...... | " | 7 | | Art. | 11 - Motivazione dei pareri - Modifica dei progetti....... | " | 8 | | Art. | 12 - Processi verbali - Decisioni del Sindaco ........... | " | 8 | | Art. | 13 - Indennità ai componenti ...................... | " | 9 |
TITOLO II - PROGETTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI PER DETERMINATE OPERE
CAPO I - Norme tecniche generali
| Art. | 14 - Norme tecniche generali di buona costruzione ....... | pag. | 11 | |------|----------------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 15 - Tipo delle strutture per edifici di oltre quattro piani .... | " | 13 | | Art. | 16 - Altre prescrizioni di ordine generale .............. | " | 13 |
difici di oltre quattro piani .... | " | 13 | | Art. | 16 - Altre prescrizioni di ordine generale .............. | " | 13 |
CAPO V - Prescrizioni particolari per determinate opere (focolai, forni, camini, ecc.)
Art. 39- Condutture elettriche.......................... " 28
enerale .............. | " | 13 |
CAPO V - Prescrizioni particolari per determinate opere (focolai, forni, camini, ecc.)
Art. 38- Focolai, forni, camini, condotti di calore e canne fumarie, condutture elettriche - Apparecchi da riscaldamento - Impianti idrici. ................................. pag. 27 Art. 39- Condutture elettriche.......................... " 28 Art. 40- Apparecchi da riscaldamento .................... " 29 Art. 41- Impianti idrici antincendi ..................... " 29
Art. 40- Apparecchi da riscaldamento .................... " 29
28 Art. 40- Apparecchi da riscaldamento .................... " 29 Art. 41- Impianti idrici antincendi ..................... " 29
CAPO VI- Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche
Art. 41- Impianti idrici antincendi ..................... " 29
........ " 29 Art. 41- Impianti idrici antincendi ..................... " 29
CAPO VI- Sporgenze sulle vie e piazze pubbliche
| Art. | 42- Gradini - Paracarri - Cornici - Finestre - Persiane ..... | pag. | 29 | |------|--------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 43- Portoni - Inferriate - Lampade - Insegne - Vetrine, ecc .. | " | 31 | | Art. | 44- Pensiline ..................................... | " | 32 |
erriate - Lampade - Insegne - Vetrine, ecc .. | " | 31 | | Art. | 44- Pensiline ..................................... | " | 32 | | Art. | 45- Cavalcavia .................................... | " | 32 |
Art. 46- Copertura edifici, terrazze, lavatoi, spanditoi e smaltimento delle acq
CAPO VII -Prescrizioni igienico-edilizie (coperture degli edifici, terrazze, spanditoi, smaltimento acque piovane, terranei, finestre degli interrati, latrine, pozzi neri, pozzi, vasche e cisterne, ecc.)
Art. 46- Copertura edifici, terrazze, lavatoi, spanditoi e smaltimento delle acque piovane acque piovane ................................ pag. 32
Art. 47- Locali abitabili. ............................. " 33
a edifici, terrazze, lavatoi, spanditoi e smaltimento delle acque piovane acque piovane ................................ pag. 32
Art. 47- Locali abitabili. ............................. " 33 Art. 48- Terranei ................................. " 34 Art. 49- Finestre nei locali interrati. ................... " 34 Art. 50- Latrine interne. ............................ " 35 Art. 51- Pozzi neri ............................... " 36 Art. 52- Pozzi, vasche e cisterne ...................... " 36
Art. 51- Pozzi neri ............................... " 36
.... " 35 Art. 51- Pozzi neri ............................... " 36 Art. 52- Pozzi, vasche e cisterne ...................... " 36
CAPO VIII- Prescrizioni particolari per fabbricati destinati ad usi speciali
Art. 53- Fabbricati industriali, commerciali, ecc............ pag. 37
Art. 53- Fabbricati industriali, commerciali, ecc............ pag. 37
particolari per fabbricati destinati ad usi speciali
Art. 53- Fabbricati industriali, commerciali, ecc............ pag. 37
| Art. | 54- Costruzioni di depositi e magazzini............... | pag. | 37 | |------|-------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 55- Locali destinati ad alberghi, alloggi o ricovero temporaneo di persone | " | 37 |
--------------------|------|----| | Art. | 55- Locali destinati ad alberghi, alloggi o ricovero temporaneo di persone | " | 37 | | Art. | 56- Fornaci per la cottura della calce, cementifici, costruzioni destinate all'esercizio di attività insalubri ................ | " | 38 |
CAPO IX- Aspetto e decoro dei fabbricati visti dagli spazi pubblici
CAPO IX- Aspetto e decoro dei fabbricati visti dagli spazi pubblici
| Art. | 57- Estetica degli edifici ......................... | pag. | 38 | |------|-----------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 58- Intonacatura delle fabbriche .................... | " | 39 | | Art. | 59- Coloritura delle facciate ....................... | " | 39 | | Art. | 60- Decorazioni esterne ............................ | " | 40 |
itura delle facciate ....................... | " | 39 | | Art. | 60- Decorazioni esterne ............................ | " | 40 | | Art. | 61- Ornati ed infissi ............................. | " | 40 | | Art. | 62- Insegne, tabelle, ecc........................... | " | 40 | | Art. | 63- Lucernari.................................. | " | 41 |
CAPO X - Norme particolari per gli edifici della zona rurale
CAPO X - Norme particolari per gli edifici della zona rurale
| Art. | 64- Osservanza del regolamento nella zona rurale ....... | pag. | 41 | |------|--------------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 65- Altezza dei fabbricati e dei piani ............... | " | 42 | | Art. | 66- Case rurali ................................. | " | 42 | | Art. | 67- Sistemazione del terreno....................... | " | 43 | | Art. | 68- Murature................................... | " | 43 |
- Sistemazione del terreno....................... | " | 43 | | Art. | 68- Murature................................... | " | 43 | | Art. | 69- Cortili e servizi igienici...................... | " | 44 | | Art. | 70- Ambienti abitabili ........................... | " | 44 | | Art. | 71- Impianti igienici, fognature e pozzi neri .......... | " | 44 | | Art. | 72- Ricoveri per animali ......................... | " | 45 | | Art. | 73- Richiamo alle norme generali.................... | " | 45 |
TITOLO III- DOMANDE E RILASCIO DELLE LICENZE EDILIZIE
| Art. | 74- Opere soggette ad autorizzazione ................ | pag. | 47 | |------|-----------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 75- Manutenzione e restauri ...................... | " | 48 | | Art. | 76- Riparazione di fabbricati minaccianti rovina........ | " | 49 | | Art. | 77- Apertura di nuove strade da parte di privati ........ | " | 49 |
bricati minaccianti rovina........ | " | 49 | | Art. | 77- Apertura di nuove strade da parte di privati ........ | " | 49 |
| Art. | 78- Compilazione dei progetti e direzione dei lavori ...... | pag. | 50 | |------|-------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 79- Lavori che possono iniziarsi ed eseguirsi senza licenza .. | " | 50 | | Art. | 80- Richiesta della licenza e documenti relativi .......... | " | 51 |
iziarsi ed eseguirsi senza licenza .. | " | 50 | | Art. | 80- Richiesta della licenza e documenti relativi .......... | " | 51 | | Art. | 81- Licenze per gruppi di fabbricati .................. | " | 53 | | Art. | 82- Firma delle richieste e dei documenti allegati ........ | " | 54 | | Art. | 83- Opere soggette al controllo di VV. del Fuoco, della Soprintendenza ai Monumenti, all'Ufficio del Genio Civile ecc. . | " | 54 |
Opere soggette al controllo di VV. del Fuoco, della Soprintendenza ai Monumenti, all'Ufficio del Genio Civile ecc. . | " | 54 | | Art. | 84- Deroghe alle norme del Piano Regolatore o Programma di fabbricazione e del regolamento ................ | " | 55 | | Art. | 85- Rilascio o rifiuto della licenza edilizia - Ricorsi degli interessati e dei cittadini. ............................ | " | 55 | | Art. | 86- Caratteri e validità delle licenze ................. | " | 56 |
TITOLO IV -...............................................ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Responsabilità per la esecuzione dei lavori - Opere in conglomerato cementizio - Capisaldi per le costruzioni lungo spazi pubblici
sponsabilità per la esecuzione dei lavori - Opere in conglomerato cementizio - Capisaldi per le costruzioni lungo spazi pubblici
| Art. | 87 - Responsabilità della esecuzione dei lavori - Tabelle con le indicazioni relative ai cantieri ................. | pag. | 57 | |------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 88- Opere in conglomerato cementizio ................ | " | 57 |
-----------------------------------------|------|----| | Art. | 88- Opere in conglomerato cementizio ................ | " | 57 | | Art. | 89- Capisaldi per gli edifici a confine di pubbliche strade ... | " | 58 |
CAPO II - Cautele da osservarsi nella esecuzione dei lavori
CAPO II - Cautele da osservarsi nella esecuzione dei lavori
| Art. | 90 - Ordinanze del Sindaco per la demolizione di opere pericolanti | pag. | 58 | |------|---------------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 91- Sicurezza dei terzi ............................. | " | 59 | | Art. | 92- Occupazioni di zone stradali..................... | " | 59 | | Art. | 93- Recinzioni provvisorie ......................... | " | 60 |
azioni di zone stradali..................... | " | 59 | | Art. | 93- Recinzioni provvisorie ......................... | " | 60 | | Art. | 94- Assiti. .................................... | " | 60 | | Art. | 95- Affissione sugli assiti ........................ | " | 61 | | Art. | 96- Ponti di servizio in elevazione .................. | " | 61 | | Art. | 97- Rivestimento esterno dei ponti di servizio .......... | " | 62 |
| Art. | 98- Demolizioni e materiali di risulta................. | pag. | 62 | |------|-------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 99- Scavi ..................................... | " | 63 | | Art. | 100- Interruzione dei lavori ........................ | " | 64 |
CAPO III- Apposizione di numeri civici, tabelle, mensole, ganci, orologi, ecc., da parte del Comune
............ | " | 64 |
CAPO III- Apposizione di numeri civici, tabelle, mensole, ganci, orologi, ecc., da parte del Comune
| Art. | 101- Numerazione civica............................ | pag. | 64 | |------|---------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 102- Domande dei proprietari dei fabbricati per la numerazione civica e per il permesso di abitabilità e di agibilità. ..... | " | 65 |
mande dei proprietari dei fabbricati per la numerazione civica e per il permesso di abitabilità e di agibilità. ..... | " | 65 | | Art. | 103- Appoggio agli edifici di tabelle, mensole, ganci ecc., da parte del Comune ................................ | " | 65 |
TITOLO V - CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITÀ DI AGIBILITÀ - CONTRAVVENZIONI
TITOLO V - CONTROLLO DEI LAVORI ESEGUITI - LICENZE DI ABITABILITÀ DI AGIBILITÀ - CONTRAVVENZIONI
| Art. | 104- Vigilanza sulle costruzioni e sui lavori in genere - Ordine di sospensione e di demolizioni .................... | pag. | 67 | |------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 105- Accesso sui lavori - Comunicazioni del proprietario all'Amministrazione Comunale ......................... | " | 68 | | Art. | 106- Deficienze riscontrate durante le visite............. | " | 69 | | Art. | 107- Demolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico - Divieto di chiusura di strade vecchie e nuove. ....... | " | 69 |
emolizione o rimozione di opere costruite sul suolo pubblico - Divieto di chiusura di strade vecchie e nuove. ....... | " | 69 | | Art. | 108- Rinvenimenti in occasione di demolizione, scavi, ecc... | " | 70 | | Art. | 109- Licenza di abitabilità o di agibilità ............... | " | 70 | | Art. | 110- Contravvenzioni ............................. | " | 70 | | Art. | 111- Perdite delle agevolazioni fiscali, dei contributi e degli altri benefici da parte dei proprietari ................ | " | 71 |
TITOLO VI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
| Art. | 112- Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti | pag. | 73 | |------|----------------------------------------------------------------|------|----| | Art. | 113- Disposizioni transitorie. ...................... | " | 73 |
------------------------------------|------|----| | Art. | 113- Disposizioni transitorie. ...................... | " | 73 |
| Art. | 114- Estetica dei fabbricati preesistenti .............. | pag. | 74 | |------|--------------------------------------------------------|------|-----| | Art. | 115- Igiene delle latrine, acquai, ecc. ................ | " | 74 | | Art. | 116- Richiamo a leggi e regolamenti.................. | " | 74 | | Art. | 117- Osservanza dei regolamenti .................... | " | 75 |
iamo a leggi e regolamenti.................. | " | 74 | | Art. | 117- Osservanza dei regolamenti .................... | " | 75 | | Art. | 118- Revoca precedente Regolamento e delle altre disposizioni emanate in materia ............................ | " | 75 |
Programma di fabbricazione ...................... pag. 79
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
CONTENUTO DEL REGOLAMENTO - PIANO REGOLATORE E PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE - DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN ZONE - LOTTIZZAZIONI
Art. 1
Contenuto del presente regolamento
DI FABBRICAZIONE - DIVISIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE IN ZONE - LOTTIZZAZIONI*
Art. 1
Contenuto del presente regolamento
Il presente regolamento provvede a disciplinare, a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificato dalla legge 6-8-1967 n. 765 e legge 25-11-1962 n. 1684, e in armonia con le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, le seguenti materie:
onia con le disposizioni del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. D. 27 luglio 1934, n. 1265, le seguenti materie:
-
la formazione, le attribuzioni e il funzionamento della Commissione edilizia comunale;
-
la presentazione delle domande di licenza di costruzione o di trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
ne o di trasformazione di fabbricati e la richiesta obbligatoria dei punti fissi di linea e di livello per le nuove costruzioni;
-
la compilazione dei progetti di opere edilizie e la direzione dei lavori di costruzione in armonia con le leggi in vigore;
-
l'altezza minima e quella massima dei fabbricati secondo le zone in cui è diviso il territorio comunale;
-
gli eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
-
l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
eventuali distacchi dai fabbricati vicini e dal filo stradale;
-
l'ampiezza e la formazione dei cortili e degli spazi interni;
-
le sporgenze sulle vie e piazze pubbliche;
-
l'aspetto dei fabbricati e il decoro dei servizi ed impianti che interessano l'estetica dell'edilizia urbana (tabelle stradali, mostre ed affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
-
le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
d affissi pubblicitari, impianti igienici di uso pubblico, ecc.);
- le norme igieniche di particolare interesse edilizio;
-
le particolari prescrizioni costruttive da osservare in determinati quartieri cittadini o lungo determinate vie e piazze;
-
la recinzione o la manutenzione di aree scoperte, di parchi e giardini privati e di zone private interposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche o da queste visibili;
-
l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
rposte tra fabbricati e strade e piazze pubbliche o da queste visibili;
-
l'apposizione e la conservazione dei numeri civici;
-
le cautele da osservare a garanzia della pubblica incolumità per la esecuzione delle opere edilizie, per l'occupazione di suolo pubblico, per l'uso dei luoghi di pubblico passaggio, per le ribalte che si aprono nei luoghi di pubblico passaggio, ecc.;
-
la vigilanza sulla esecuzione dei lavori per assicurare la osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
c.;
- la vigilanza sulla esecuzione dei lavori per assicurare la osservanza delle disposizioni delle leggi e dei regolamenti.
Art. 2
Piano Regolatore
Con separato atto sarà provveduto all'approvazione del piano regolatore generale secondo quanto stabilito dalla legge 17-8-1942 n. 1150, art. 8, integrata e modificata dalla legge 6-8-1967 n. 765.
Detto piano regolatore generale dovrà essere redatto in conformità delle norme stabilite dal D. M. 2 aprile 1968.
Art. 3
Detto piano regolatore generale dovrà essere redatto in conformità delle norme stabilite dal D. M. 2 aprile 1968.
Art. 3
Incompatibilità dei professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale
l D. M. 2 aprile 1968.
Art. 3
Incompatibilità dei professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale
I professionisti incaricati della redazione del piano regolatore generale possono, fino alla sua approvazione, assumere nell'ambito del territorio del Comune soltanto incarichi di progettazione di opere ed impianti pubblici a norma dell'art. 14 della legge 6-8-1967 n. 765 (art. 41 bis della legge urbanistica).
gettazione di opere ed impianti pubblici a norma dell'art. 14 della legge 6-8-1967 n. 765 (art. 41 bis della legge urbanistica).
Ogni violazione sarà segnalata dal Sindaco al Consiglio dell'ordine dei professionisti interessati per i provvedimenti amministrativi del caso.
Art. 4
Divisione del territorio Comunale in zone
essionisti interessati per i provvedimenti amministrativi del caso.
Art. 4
Divisione del territorio Comunale in zone
Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, il territorio del Comune è diviso nelle seguenti zone, salvo le modifiche che potranno essere stabilite dai Superiori Organi di Controllo in sede di approvazione del P.R.G.:
nti zone, salvo le modifiche che potranno essere stabilite dai Superiori Organi di Controllo in sede di approvazione del P.R.G.:
-
- Zona del centro antico - Questa zona comprende la parte di abitato circoscritta dai seguenti confini: Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi.
to circoscritta dai seguenti confini: Largo Plebiscito, Corso Mazzini, Corso Cavour, Piazza Vittorio Emanuele e Corso Garibaldi.
-
- Zona Urbana a carattere intensivo - Questa zona è compresa tra le strade indicate al punto 1 e le seguenti esterne: Viale Diaz, Viale Cadorna, Viale Ettore Fieramosca, Viale Vittorio Veneto e Viale 4 Novembre.
al punto 1 e le seguenti esterne: Viale Diaz, Viale Cadorna, Viale Ettore Fieramosca, Viale Vittorio Veneto e Viale 4 Novembre.
-
- Zona sub-urbana - È delimitata all'interno, dalle strade che segnano il perimetro esterno della zona urbana e all'esterno, dai confini segnati nei grafici del vigente programma di fabbricazione. Tali confini corrispondono in gran parte a strade esistenti e, lungo il margine est, alla ferrovia Bari-nord.
di fabbricazione. Tali confini corrispondono in gran parte a strade esistenti e, lungo il margine est, alla ferrovia Bari-nord.
-
- Zona della «167» - È delimitata dalla S.S. 98, da parte di via Gravina e da parte della via Castel del Monte. Gli esatti confini, la tipologia relativa, le norme metriche e la sistemazione urbanistica sono riportate in apposito grafico approvato dal Provveditore alle OO. PP. di Bari con decreto n. 27983 del 17 ottobre 1967 unitamente al Programma di Fabbricazione.
provato dal Provveditore alle OO. PP. di Bari con decreto n. 27983 del 17 ottobre 1967 unitamente al Programma di Fabbricazione.
-
- Zona industriale - È costituita da due distinti nuclei rispettivamente ubicati, il primo al di là della ferrovia Bari-nord ed il secondo al di là della Statale 98 all'altezza dell'incrocio di detta strada con la via C. del Monte. Gli esatti confini e le norme di attuazione, sono riportate nel grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
l Monte. Gli esatti confini e le norme di attuazione, sono riportate nel grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
-
- Zona residenziale riservata alla costruzione di ville - È ubicata in Contrada Torre Palomba. Gli esatti confini e le norme metriche di attuazione sono riportate sul grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
esatti confini e le norme metriche di attuazione sono riportate sul grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
-
- Zona agricola - Comprende la totalità del territorio comunale depurata dalle zone di cui ai precedenti punti. Nelle zone di cui ai punti 6 e 7 è istituita una strada panoramica.
rio comunale depurata dalle zone di cui ai precedenti punti. Nelle zone di cui ai punti 6 e 7 è istituita una strada panoramica.
Gli esatti confini e le norme da seguire per le costruzioni edilizie ricadenti in una fascia di mt. 1.200, di cui m. 600 a monte, ed altrettanti a valle dall'asse di detta strada, sono riportati sul grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
Art. 5
Norme generali riguardanti le varie zone
ono riportati sul grafico relativo al vigente programma di fabbricazione.
Art. 5
Norme generali riguardanti le varie zone
Per le varie zone si applicano i criteri costruttivi stabiliti dagli articoli relativi in seguito previsti dal presente Regolamento. Per quanto invece attiene all'attività industriale del paese, in considerazione della classificazione delle zone, di cui al precedente art. 4, si stabilisce quanto appresso:
riale del paese, in considerazione della classificazione delle zone, di cui al precedente art. 4, si stabilisce quanto appresso:
-
- La costruzione di stabilimenti industriali è consentita nelle zone di cui al punto 5 dell' art. 4, a ciò destinata dal vigente programma di fabbricazione.
enti industriali è consentita nelle zone di cui al punto 5 dell' art. 4, a ciò destinata dal vigente programma di fabbricazione.
-
- Per gli stabilimenti già esistenti nelle restanti zone del territorio Comunale, potranno essere consentiti ampliamenti, previa istanza al Consiglio Comunale, in applicazione dell'art. 16 della legge 6-8-1967 n. 765, e con l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
CAPO II
COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA
Art. 6
lla procedura stabilita dall'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
CAPO II
COMMISSIONE COMUNALE EDILIZIA
Art. 6
La Commissione Comunale Edilizia è presieduta dal Sindaco o dall'Assessore Delegato, ed è costituita dai seguenti componenti:
a) - dall'Assessore ai Lavori Pubblici;
b) - dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
c) - dall'Ufficiale Sanitario Comunale;
ll'Assessore ai Lavori Pubblici;
b) - dal Capo dell'Ufficio Tecnico Comunale;
c) - dall'Ufficiale Sanitario Comunale;
d) - da un Ingegnere o Architetto residente nel Comune designato dall'Ordine Professionale competente. Se la designazione dall'Ordine non è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta tale componente sarà designato dal Consiglio Comunale;
azione dall'Ordine non è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta tale componente sarà designato dal Consiglio Comunale;
e) - da un Geometra iscritto all'Albo residente nel Comune designato dall'Ordine Professionale competente. Se la designazione dell'Ordine non è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta tale componente sarà designato dal Consiglio Comunale.
azione dell'Ordine non è effettuata entro quindici giorni dalla richiesta tale componente sarà designato dal Consiglio Comunale.
f) - da n. 7 cittadini purchè residenti nel Comune, scelti in rappresentanza della cittadinanza ed eletti dal Consiglio Comunale con voto limitato cioè con l'espressione di un solo nominativo da parte di ciascun Consigliere;
g) - da un laureato in agraria residente nel Comune, designato dall'Ordine Professionale competente;
di ciascun Consigliere;
g) - da un laureato in agraria residente nel Comune, designato dall'Ordine Professionale competente;
h) - da un rappresentante della Sovrintendenza ai Monumenti.
Il Capo dell'Ufficio Tecnico e l'Ufficiale Sanitario svolgono funzioni istruttorie e non partecipano alla votazione.
Monumenti.
Il Capo dell'Ufficio Tecnico e l'Ufficiale Sanitario svolgono funzioni istruttorie e non partecipano alla votazione.
Il Rappresentante della Sovrintendenza ai Monumenti viene invitato alle riunioni della Commissione solo nei casi in cui la sua presenza è ritenuta necessaria e esprime il proprio parere senza prendere parte alla votazione.
Segretario della Commissione è il Segretario Comunale o un impiegato del Comune in pianta stabile, all'uopo designato dal Sindaco.
gretario della Commissione è il Segretario Comunale o un impiegato del Comune in pianta stabile, all'uopo designato dal Sindaco.
I componenti di cui alle lettere d), e), f) e g) nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
), e), f)* e g) nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
, e), f)* e g) nominati dal Consiglio Comunale, durano in carica un biennio e possono essere riconfermati per una sola volta.
Il Sindaco, ogni qualvolta lo crederà necessario, potrà chiamare in seno alla Commissione per consultazioni in ordine a questioni di speciale importanza, professionisti o funzionari che notoriamente si siano occupati e si occupino della materia attinente alle questioni medesime
za, professionisti o funzionari che notoriamente si siano occupati e si occupino della materia attinente alle questioni medesime. Detti professionisti o funzionari interverranno alle sedute della Commissione solo con mansioni consultive, escluso ogni potere deliberativo, che resterà di esclusiva competenza dei componenti effettivi della Commissione. Il Sindaco potrà anche chiamare, secondo i casi, e sempre per semplici consultazioni, cittadini dotati
di particolare competenza ed esperienza. Allo stesso modo deve procedersi negli altri casi previsti dal regolamento, nei quali occorreranno analoghe consultazioni.
Art. 7
Attribuzioni
La Commissione Edilizia costituisce l'organo ordinario di consulenza dell'Amministrazione Comunale in materia edilizia e, pertanto, dovrà dare parere:
a) sui progetti dei piani regolatori generali e particolareggiati;
munale in materia edilizia e, pertanto, dovrà dare parere:
a) sui progetti dei piani regolatori generali e particolareggiati;
b) sui progetti di nuove costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e trasformazioni di qualsiasi edificio esistente;
c) sui monumenti di qualsiasi genere da erigersi nelle vie, piazze ed altre località pubbliche e sui progetti di cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nel Cimitero Comunale;
località pubbliche e sui progetti di cappelle, monumenti, lapidi ed altri ricordi marmorei da collocarsi nel Cimitero Comunale;
d) sui progetti di enti o privati, che importino lavori di qualsiasi genere ai muri prospicienti sui suoli pubblici o gravati da servitù a favore del pubblico;
e) sui progetti di trasformazione delle facciate di fabbricati prospicienti sui suoli pubblici;
f) sulle proposte di nuovi regolamenti edilizi o di modifiche al presente regolamento;
icati prospicienti sui suoli pubblici;
f) sulle proposte di nuovi regolamenti edilizi o di modifiche al presente regolamento;
g) su tutte le altre questioni per le quali, giusta il presente regolamento, è richiesto il parere della Commissione.
Il Sindaco, inoltre, richiederà il parere della Commissione su qualunque progetto o questione, che possa comunque interessare l'edilizia e l'estetica cittadina.
il parere della Commissione su qualunque progetto o questione, che possa comunque interessare l'edilizia e l'estetica cittadina.
Il Sindaco, dovrà a turno infine designare fra i componenti aventi diritto al voto, i relatori dei singoli progetti.
Art. 8
Riunioni della Commissione - Votazioni
i componenti aventi diritto al voto, i relatori dei singoli progetti.
Art. 8
Riunioni della Commissione - Votazioni
La Commissione Edilizia si riunisce, in casi di necessità, almeno una volta al mese, e straordinariamente quando il Sindaco lo ritenga opportuno, con invito scritto da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
ando il Sindaco lo ritenga opportuno, con invito scritto da inviarsi almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
Per la validità delle sue adunanze è necessario l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto al voto oltre il tecnico comunale.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti: a parità di voti prevale il voto del presidente.
Art. 9
Eventuali astensioni dei componenti dalle riunioni
oluta di voti: a parità di voti prevale il voto del presidente.
Art. 9
Eventuali astensioni dei componenti dalle riunioni
Nel caso in cui qualche Commissario abbia comunque ingerenza o interesse nei progetti sottoposti al suo esame, deve astenersi dal partecipare alle sedute in cui vengono esaminati i progetti medesimi, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti.
Deve parimenti astenersi il Capo dell'Ufficio tecnico del Comune quando si tratta di progetti elaborati dallo stesso Ufficio.
.
Deve parimenti astenersi il Capo dell'Ufficio tecnico del Comune quando si tratta di progetti elaborati dallo stesso Ufficio.
L'astensione dovrà risultare dal verbale della riunione.
Art. 10
Decadenza e sostituzione dei componenti elettivi
I componenti che, non intervengono a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La dichiarazione di decadenza è promossa dal presidente della Commissione e sarà pronunziata dal Consiglio Comunale.
i decaduti. La dichiarazione di decadenza è promossa dal presidente della Commissione e sarà pronunziata dal Consiglio Comunale.
In caso di decadenza, o di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si procederà alla sostituzione dei componenti elettivi con nuove nomine da parte del Consiglio Comunale, e la nomina dei nuovi componenti sarà limitata al solo periodo del biennio in corso, in modo che alla scadenza biennale sarà proceduto alla rinnovazione di tutti i componenti elettivi della Commissione.
in corso, in modo che alla scadenza biennale sarà proceduto alla rinnovazione di tutti i componenti elettivi della Commissione.
Art. 11
Motivazione dei pareri - Modifica dei progetti
Quando la commissione ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, dovrà indicarne i motivi e specificare le varianti da apportarsi affinchè gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti stessi secondo le direttive fissate.
i affinchè gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti stessi secondo le direttive fissate.
affinchè gli interessati possano, in seguito ad invito del Sindaco, modificare i progetti stessi secondo le direttive fissate.
La Commissione potrà anche richiedere agli interessati tutti i chiarimenti che riterrà opportuni, e potrà invitare il progettista, il proprietario o il direttore dei lavori a fornire informazioni verbali sui progetti o a concordare modifiche, incaricando, se del caso
ietario o il direttore dei lavori a fornire informazioni verbali sui progetti o a concordare modifiche, incaricando, se del caso, uno o più componenti ad esaminare sul posto le questioni controverse per le quali si rendono necessari dei sopralluoghi.
Art. 12
Processi verbali - Decisioni del Sindaco
I processi verbali delle adunanze della Commissione saranno raccolti in apposito registro a cura del Segretario e dovranno riportare, oltre i motivi dei pareri dati, le eventuali dichiarazioni dei singoli Commissari. Dopo la lettura ed approvazione da parte della Commissione, gli stessi verbali saranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dai membri della Commissione presenti alle sedute.
missione, gli stessi verbali saranno firmati dal Presidente, dal Segretario e dai membri della Commissione presenti alle sedute.
Il Segretario provvederà inoltre ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione Edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura: «Esaminato dalla Commissione Edilizia il ......... » completata dalla data e dalla vidimazione dell'Assessore al LL. PP.
citura: «Esaminato dalla Commissione Edilizia il ......... » completata dalla data e dalla vidimazione dell'Assessore al LL. PP.
Il Sindaco, esaminato il parere della Commissione e gli atti di Ufficio, adotterà in merito alla domanda le decisioni che riterrà opportune.
Su ogni esemplare delle domande e dei progetti approvati dovrà risultare il visto di approvazione del Sindaco.
Art. 13
Indennità ai componenti della commissione
ti approvati dovrà risultare il visto di approvazione del Sindaco.
Art. 13
Indennità ai componenti della commissione
A ciascun componente della Commissione Edilizia presente per tutta la durata della seduta spettano i compensi previsti dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
durata della seduta spettano i compensi previsti dal D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.
La liquidazione di dette indennità sarà effettuata trimestralmente dalla Giunta Municipale, su presentazione di apposito prospetto a firma del Presidente e del Segretario della Commissione.
TITOLO II
PROGETTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI PER DETERMINATE OPERE
CAPO I
NORME TECNICHE GENERALI
Art. 14
PROGETTAZIONE DEI LAVORI E PRESCRIZIONI DA OSSERVARSI PER DETERMINATE OPERE
CAPO I
NORME TECNICHE GENERALI
Art. 14
Norme tecniche generali di buona costruzione
In qualsiasi opera edilizia da effettuarsi in questa circoscrizione comunale dovranno essere osservate le buone regole dell'arte del costruire, indicate nell'art. 4 della legge 25-11-1962 n. 1684. In particolare:
o essere osservate le buone regole dell'arte del costruire, indicate nell'art. 4 della legge 25-11-1962 n. 1684. In particolare:
a) è vietato costruire edifici su terreni sedi di frane in atto o potenziali, o sul confine fra terreni di differenti caratteristiche meccaniche. Nei suoli in pendio è consentita la sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
sistemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
istemazione a ripiani, i quali debbono avere larghezza adeguata al loro dislivello ed alla particolare consistenza dei terreni;
b) le fondazioni, ove possibile, devono posare su roccia lapidea opportunamente sistemata in piani orizzontali e denudata dal cappellaccio, ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque
ccio, ovvero incassate in rocce sciolte coerenti, purchè di buona consistenza ed opportunamente protette dall'azione delle acque. Quando non sia possibile raggiungere i terreni di cui sopra e si debba fondare su terreni di riporto o, comunque, su terreni sciolti incoerenti, si debbono adottare i mezzi più appropriati suggeriti dalla tecnica e dall'arte del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea
del costruire per ottenere una sufficiente fondazione, tenendo opportuno conto dell'escursione della falda freatica sotterranea. Il piano di appoggio delle fondazioni dovrà assicurare, in ogni caso, una reazione alle sollecitazioni trasmesse dall'opera, compatibili con le strutture. Per le
opere indicate nel terzo comma della citata legge (ponti, viadotti, torri ed in genere opere costruite specialmente con prevalente sviluppo verticale) e per edifici di particolare importanza soggetti, in base alle leggi vigenti, al preliminare parere degli organi di consulenza tecnica dello Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di fiduciata competenza in materia
Stato, i progetti dovranno essere accompagnati da una relazione geologica, redatta da persona di fiduciata competenza in materia, sulle caratteristiche del suolo e sul suo prevedibile comportamento nei riguardi delle azioni sismiche, anche se l'area su cui sono situati non ricada nel perimetro delle località dichiarate sismiche a tutti gli effetti di legge;
c) i muri di fondazione dovranno essere costruiti con calcestruzzi idraulici o cemento, di armatura di pietrame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
ame o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
me o mattoni e malte idrauliche. Sono ammesse murature di pietrame a sacco solo se confezionate con malte di calce e pozzolana;
d) le murature in elevazione devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, buoni materiali e accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato
teriali e accurati magisteri. Nelle murature di pietrame è vietato l'uso di ciottolame se non convenientemente spaccato e lavato. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolari, la muratura deve essere interrotta da ricorsi orizzontali di mattoni pieni a due filari o da fasce continue di calcestruzzo armato dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro
ruzzo armato dello spessore non inferiore a centimetri dodici, estesi, nell'uno o nell'altro caso, a tutta la larghezza del muro. La distanza reciproca di tali ricorsi o fasce non deve superare metri 1,60 da asse ad asse. I progetti devono essere corredati dai calcoli di stabilità delle principali strutture portanti. I solai dei piani di abitazione devono essere calcolati per un sovraccarico accidentale di almeno duecento chilogrammi a metro quadrato;
e) le strutture dei piani fuori terra, ed in particolare le ossature delle coperture, non devono, in alcun caso, dare luogo a spinte. Le murature portanti devono essere rese solidali tra loro mediante opportune ammorsature agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
mediante opportune ammorsature agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
ediante opportune ammorsature agli incroci, evitando in modo assoluto di ubicare ivi canne fumarie e vuoti di qualsiasi genere;
f) le travi in ferro dei solai a voltine o tavelloni devono appoggiare sui muri, per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma
ue terzi dello spessore dei muri stessi e le loro testate debbono essere annegate ed ancorate nei telai di cui al seguente comma. Nei casi in cui le murature portanti abbiano spessore di quaranta oppure di trenta centimetri gli appoggi non possono essere inferiori a centimetri trenta o centimetri venticinque rispettivamente. Nei corpi di fabbrica multipli le travi
degli ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
ambienti contigui debbono essere, almeno ogni metri 2,50, rese solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio;
g) in tutti i fabbricati in muratura si deve eseguire, in corrispondenza dei solai di ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti
i ogni piano e del piano di gronda, un cordolo in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri interni portanti. Tali cordoli debbono essere costituiti da almeno quattro barre in acciaio in tondo liscio o nervato, una in corrispondenza di ciascun angolo, e le legature trasversali devono essere poste alla distanza di 25-30 centimetri. Il peso complessivo dell'armatura non deve risultare, in nessun caso, inferiore a cinquanta chilogrammi per metro cubo di conglomerato;
h) i solai in cemento armato, normale o precompresso, e quelli di tipo misto, anche quando prefabbricati, devono essere incastrati nei cordoli di cui alla lettera precedente. Questi non devono avere altezza minore di quella complessiva del solaio contiguo o della maggiore dei solai contigui. I solai di tipo misto devono essere eseguiti tenendo presenti le norme vigenti all'atto dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione di soldi conglomerato cementizio con inerte o con armatura metallica;
dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione di soldi conglomerato cementizio con inerte o con armatura metallica;
dell'inizio dei lavori per la esecuzione e l'accettazione di soldi conglomerato cementizio con inerte o con armatura metallica;
i) per tutte le strutture in cemento armato, normale o precompresso, debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e, per la loro esecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio, semplice od armato vigenti all'inizio del-l'inizio dei lavori
ecuzione, le norme relative alle opere in conglomerato cementizio, semplice od armato vigenti all'inizio del-l'inizio dei lavori. Tutti gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme di legge vigenti per la loro accettazione.
Art. 15
Tipo delle strutture per gli edifici di oltre quattro piani
Gli edifici pubblici e privati con oltre quattro piani, entro e fuori terra, debbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.
Art. 16
Altre prescrizioni di ordine generale
bbono essere costruiti con ossatura portante in cemento armato o metallica.
Art. 16
Altre prescrizioni di ordine generale
Oltre alle norme tecniche generali di buona esecuzione dei lavori edili, prescritte dall'articolo 4 dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e indicate nel precedente articolo 15, in qualsiasi opera edilizia, principale, accessoria o
semplicemente decorativa da eseguirsi nel territorio di questo Comune, devono essere osservate le disposizioni di agli articoli seguenti.
ente decorativa da eseguirsi nel territorio di questo Comune, devono essere osservate le disposizioni di agli articoli seguenti.
Art. 17
Spazi riservati per parcheggi
Nelle nuove costruzioni, ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, a norma dell'art. 18 della legge 6 agosto 1967 n. 765, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.
re riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni venti metri cubi di costruzione.
Restano escluse dagli obblighi della presente norma le sopraelevazioni eseguite su preesistenti fabbricati.
ubi di costruzione.
Restano escluse dagli obblighi della presente norma le sopraelevazioni eseguite su preesistenti fabbricati.
Si precisa che per preesistente fabbricato non può intendersi una costruzione già precedentemente autorizzata in funzione di parcheggio per attiguo fabbricato, nè possono giovarsi della norma di cui sopra quelle sopraelevazioni che si richiederebbero su costruzioni precedentemente autorizzate su suolo ricavato da demolizioni.
Art. 18
sopraelevazioni che si richiederebbero su costruzioni precedentemente autorizzate su suolo ricavato da demolizioni.
Art. 18
Eventuale risanamento del suolo destinato alle costruzioni
ntemente autorizzate su suolo ricavato da demolizioni.
Art. 18
Eventuale risanamento del suolo destinato alle costruzioni
temente autorizzate su suolo ricavato da demolizioni.
Art
temente autorizzate su suolo ricavato da demolizioni.
Art. 18
Eventuale risanamento del suolo destinato alle costruzioni
Qualora la falda di acqua sotterranea si trovi a meno di tre metri dal livello del suolo sul quale si deve costruire, il proprietario dovrà provvedere - oltre all'isolamento dei muri in elevazione ed alla loro garanzia mediante impiego di appositi materiali speciali e refrattari alla umidità speciale, anche a munire l'edificio di scantinati
nzia mediante impiego di appositi materiali speciali e refrattari alla umidità speciale, anche a munire l'edificio di scantinati, che potranno essere usati solo se riconosciuti igienicamente idonei.
L'adempimento dei muri in elevazione è, del resto, obbligatorio anche dove vi sia falda d'acqua ad una maggiore profondità, a norma del successivo articolo 20.
Nel caso che il suolo destinato alla costruzione sia stato precedentemente adibito a deposito di immondizie, letame, materie putrescibili o comunque insalubri, prima dell'inizio dell'opera dovranno essere allontanate le materie nocive ed eseguite tutte le opere necessarie per il risanamento igienico dello stesso suolo.
ranno essere allontanate le materie nocive ed eseguite tutte le opere necessarie per il risanamento igienico dello stesso suolo.
L'adempimento delle disposizioni prescritte dal primo e secondo comma del presente articolo dovrà essere constatato dai competenti Uffici comunali con appositi verbali prima dell'inizio della costruzione.
e articolo dovrà essere constatato dai competenti Uffici comunali con appositi verbali prima dell'inizio della costruzione.
Gli edifici non potranno mai addossarsi ai terrapieni o alla roccia, anche se rivestiti da muri di sostegno, ma dovranno rimanere discosti almeno cinque metri e per tutta l'altezza del terrapieno stesso, salvo le maggiori dimensioni imposte da altre esigenze o norme regolamentari, dalle disposizioni relative ai cortili, ecc.
esso, salvo le maggiori dimensioni imposte da altre esigenze o norme regolamentari, dalle disposizioni relative ai cortili, ecc.
Nel caso che il terrapieno abbia un'altezza inferiore ai cinque metri, basterà che l'edificio disti dal terrapieno per una lunghezza uguale all'altezza di esso.
un'altezza inferiore ai cinque metri, basterà che l'edificio disti dal terrapieno per una lunghezza uguale all'altezza di esso.
Le suddette condizioni dovranno chiaramente risultare dai documenti esibiti in particolare dalla planimetria generale della costruzione, dalle sezioni e dal progetto di fognatura, richiesti dal successivo articolo 80. Tutto ciò che non sia traducibile nei predetti documenti dovrà essere inserito in apposita dichiarazione firmata dal proprietario e dall'ingegnere progettista.
le nei predetti documenti dovrà essere inserito in apposita dichiarazione firmata dal proprietario e dall'ingegnere progettista.
Art. 19
Fondazioni ed opere a contatto con il terreno, murature, impiego di materiali ricavati da demolizioni, coperture degli edifici con tegole o solai
In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che supportano per mezzo di strati impermeabili.
con tegole o solai*
In ogni fabbricato le fondazioni saranno separate dai muri che supportano per mezzo di strati impermeabili.
Il pavimento di ogni locale a pianterreno non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo per mezzo di vespai ventilati, di conveniente altezza.
o non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo per mezzo di vespai ventilati, di conveniente altezza.
non cantinato dovrà essere isolato dal passaggio dell'umidità del suolo per mezzo di vespai ventilati, di conveniente altezza.
I muri esterni delle case di nuova costruzione, o riattate, dovranno avere, qualunque sia la natura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle variazioni esterne di temperatura e dall'umidità
tura dei materiali posti in opera, spessore tale da proteggere le persone dalle variazioni esterne di temperatura e dall'umidità. Tale spessore non dovrà mai essere inferiore a centimetri trenta se i muri sono formati di materiali speciali che consentono un'uguale protezione dagli esterni.
Nella costruzione di nuovi edifici, come nel riattamento di quelli esistenti e nei depositi di materiali ricavati dalla demolizione, terra proveniente da luoghi malsani e materiali non ben puliti o igroscopici.
depositi di materiali ricavati dalla demolizione, terra proveniente da luoghi malsani e materiali non ben puliti o igroscopici.
depositi di materiali ricavati dalla demolizione, terra proveniente da luoghi malsani e materiali non ben puliti o igroscopici.
Le coperture degli edifici, a norma del successivo articolo 46, potranno essere eseguite con tegole piane o curve, o con terrazzo
e coperture degli edifici, a norma del successivo articolo 46, potranno essere eseguite con tegole piane o curve, o con terrazzo. Nel primo caso saranno costituite da una grossa armatura in legno, ferro e cemento armato, con sovrastanti travicelli o listelli in legno, sui quali sarà poi distesa la copertura di tegole, con la interposizione o meno di un sottoretto in legno o in laterizi.
La copertura a terrazza sarà, invece, formata da un solaio in cemento armato con laterizi, di dimensioni tali da evitare, nel caso che i locali sottostanti siano adibiti ad uso di abitazione, l'influenza della temperatura esterna nel periodo estivo ed invernale. La superficie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima dell'1% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.
cie esterna sarà impermeabilizzata e dovrà avere una pendenza minima dell'1% in modo da facilitare lo scolo delle acque piovane.
Quando le coperture sono rivestite di asfalto questo dovrà essere protetto da un pavimento o comunque da un rivestimento che lo protegga dal calore.
Art. 20
Dimensioni, pavimentazioni, cubatura, aperture, rivestimenti e coloritura delle pareti e del soffitto degli ambienti abitabili
Dimensioni, pavimentazioni, cubatura, aperture, rivestimenti e coloritura delle pareti e del soffitto degli ambienti abitabili
Tutti gli ambienti dovranno essere pavimentati con materiale resistente, poco assorbente e non polveroso; nessuno di essi potrà mai essere considerato abitabile se ha una superficie superiore a metri quadrati otto o qualche dimensione inferiore a metri due; in ogni caso, la superficie media non potrà essere inferiore a metri quadrati uno.
o o qualche dimensione inferiore a metri due; in ogni caso, la superficie media non potrà essere inferiore a metri quadrati uno.
Le dimensioni suddette non si applicano agli ingressi, ai corridoi, alle latrine, ai ripostigli e agli altri locali accessori. Ogni ambiente dovrà avere sempre almeno un'apertura verso l'esterno, con una superficie utile alla illuminazione e alla ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento, e riferita a metri quadrati uno.
tile alla illuminazione e alla ventilazione non inferiore ad un decimo di quella del pavimento, e riferita a metri quadrati uno.
Saranno consentiti ambienti senza finestre solando quando almeno una delle due dimensioni sia inferiore a metri 2 ed il locale sia destinato, per costruzione, a servire d'ingresso, di passaggio o, tutt'al più, di riposiglio (non più di uno ogni quattro ambienti principali), con esplicita proibizione di adirlo ad uso di cucina e latrina.
di riposiglio (non più di uno ogni quattro ambienti principali), con esplicita proibizione di adirlo ad uso di cucina e latrina.
Le pareti interne di tutti i locali di un edificio dovranno essere a superficie unita, continua e di facile pulitura; potranno essere rivestite anche di carta o di altro materiale, purchè tale rivestimento sia aderente alle pareti stesse e continua.
ranno essere rivestite anche di carta o di altro materiale, purchè tale rivestimento sia aderente alle pareti stesse e continua.
È vietato tappezzare le stanze con carte e stoffe di colori nocivi. È pure vietato adoperare detti colori, indicati dalle vigenti disposizioni, per decorare o colorire le pareti, le tinte, ecc., o per se stessi decorosi, dovranno no anche armonizzare con quelli degli edifici vicini, con speciale riguardo alla loro importanza artistica.
orosi, dovranno no anche armonizzare con quelli degli edifici vicini, con speciale riguardo alla loro importanza artistica.
Nel locali di abitazione i pavimenti dovranno avere la superficie liscia, senza fessure e con giunti ben connessi, in modo da essere facilmente lavabili.
Art. 21
Norme riguardanti la situazione idrogeologica del sottosuolo
Oltre alle generali norme dei precedenti articoli, le peculiarità idrogeologiche del sottosuolo di Corato esigono l'osservanza delle seguenti norme:
norme dei precedenti articoli, le peculiarità idrogeologiche del sottosuolo di Corato esigono l'osservanza delle seguenti norme:
orme dei precedenti articoli, le peculiarità idrogeologiche del sottosuolo di Corato esigono l'osservanza delle seguenti norme:
a) le fondazioni dovranno raggiungere, ove possibile, i calcari del Cretaceo sottostanti alla formazione argillosa pliocenica
a) le fondazioni dovranno raggiungere, ove possibile, i calcari del Cretaceo sottostanti alla formazione argillosa pliocenica. In tali casi dovranno essere di tipo discontinuo, ma, per le esigenze richieste dalla sismicità della zona, dovranno essere utilizzate mediante pilastri armati opportunamente concatenati tra di loro con collegamenti perimetrali, e controvventamenti anch'essi di calcestruzzo armato. Il carico trasmesso dalle fondazioni sulla roccia calcarea non dovrà superare i 10 Kg./cmq
nti anch'essi di calcestruzzo armato. Il carico trasmesso dalle fondazioni sulla roccia calcarea non dovrà superare i 10 Kg./cmq. qualora la fondazione debba arrestarsi nella formazione più superficiale argilloso-sabbiosa o sabbioso-argillosa, in cui ha sede la falda freatica, essa dovrà essere di tipo continuo e, tenuto conto dei risultati delle prove di compressione edometrica, eseguite su numerosi campioni indisturbati, in pressione trasmessa al terreno non dovrà superare di norma 0,5 - 0,7 kg. per cm
, eseguite su numerosi campioni indisturbati, in pressione trasmessa al terreno non dovrà superare di norma 0,5 - 0,7 kg. per cm. quadrato.
Qualora la pressione superi il predetto limite dovranno essere effettuate prove preventive di compressione endometrica su campioni indisturbati del terreno di fondazione ed i risultati dovranno essere allegati al progetto esecutivo dell'edificio.
b) Sia le fondazioni continue che gli scantinati, ove siano previsti, dei fabbricati e fondazioni discontinue, non dovranno ostacolare il deflusso della falda sotterranea, onde evitare rigurgiti di questa e conseguenti possibili allagamenti di fabbricati vicini.
il deflusso della falda sotterranea, onde evitare rigurgiti di questa e conseguenti possibili allagamenti di fabbricati vicini.
A tal fine si dovrà tener conto che la superficie di falda, nei periodi di maggiore innalzamento, giunge a m. 2 o 3 sotto il piano di campagna. Più precisi ragguagli sull'argomento saranno forniti dall'Ufficio Tecnico Comunale a seconda dell'ubicazione dell'area edificabile.
Sulla quota massima della superficie di falda dovrà essere mantenuto un franco di sicurezza di m. 0,50.
dell'area edificabile.
Sulla quota massima della superficie di falda dovrà essere mantenuto un franco di sicurezza di m. 0,50.
Art. 22
Porticati e marciapiedi
Le livellette da osservare nella formazione dei marciapiedi e dei pavimenti dei portici dovranno essere determinate sul posto a cura dell'autorità comunale. Dette costruzioni dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:
a) Porticati:
sul posto a cura dell'autorità comunale. Dette costruzioni dovranno rispondere anche ai seguenti requisiti:
a) Porticati:
I porticati da aprirsi al pubblico passaggio dovranno essere pavimentati con materiali riconosciuti adatti allo scopo dall'autorità comunale, su parere della Commissione edilizia. La loro larghezza ed altezza non dovranno essere inferiori a quelle dei porticati contermini, o a m. 2,50 e m. 4 se nelle adiacenze non esistono altre costruzioni simili.
essere inferiori a quelle dei porticati contermini, o a m. 2,50 e m. 4 se nelle adiacenze non esistono altre costruzioni simili.
La manutenzione dei porticati è a totale carico dei proprietari se non ancora adibiti all'uso pubblico.
Nessuna indennità è dovuta, a norma dell'art. 40 della legge urbanistica, per la servitù di pubblico passaggio che il Comune crederà di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti.
b) Marciapiedi:
io che il Comune crederà di imporre sulle aree dei portici delle nuove costruzioni e di quelle esistenti.
b) Marciapiedi:
Nelle vie già pubbliche ed esposte al traffico, munite, anche solo in parte, di marciapiedi o in quelle nelle quali l'autorità comunale riterrà opportuno di adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.
rtuno di adottarli, ogni edificio o muro di cinta dovrà essere munito di marciapiede nella parte confrontante il suolo pubblico.
I marciapiedi dovranno essere di pietra, o di altro materiale riconosciuto atto allo scopo dall'autorità comunale di altezze e spessori convenienti.
La loro larghezza verrà fissata dall'autorità medesima in base alla larghezza della via e dei marciapiedi già esistenti. Le spese relative alla costruzione dei marciapiedi di cui sopra sono a carico del Comune.
a via e dei marciapiedi già esistenti. Le spese relative alla costruzione dei marciapiedi di cui sopra sono a carico del Comune.
Qualora si modifichi la larghezza o la forma della strada, i proprietari dei marciapiedi sono obbligati a modificarli di conseguenza, previo accordo con il Comune.
orma della strada, i proprietari dei marciapiedi sono obbligati a modificarli di conseguenza, previo accordo con il Comune.
rma della strada, i proprietari dei marciapiedi sono obbligati a modificarli di conseguenza, previo accordo con il Comune.
Qualora l'Amministrazione comunale decida di provvedere alla pavimentazione dei marciapiedi correnti lungo edifici a recinzioni private prospicienti spazi pubblici Comunali, i proprietari saranno tenuti a concorrere per due terzi della spesa di pavimentazione
vate prospicienti spazi pubblici Comunali, i proprietari saranno tenuti a concorrere per due terzi della spesa di pavimentazione. Nel caso di più fabbricati appartenenti a più proprietari la ripartizione del contributo verrà fatta in proporzione della cubatura misurata vuoto per pieno, o del valore venale dei locali di spettanza di ogni singolo proprietario.
I marciapiedi su vie private soggette a pubblico passaggio dovranno essere costruiti a totale carico dei proprietari, dietro ordinanza o autorizzazione del Sindaco, su parere della Commissione Edilizia.
I marciapiedi potranno essere interrotti per la costruzione di un passo carrabile in corrispondenza di portoni carrozzabili o di ingressi ad auto - rimesse e parcheggi, previa autorizzazione del Sindaco e salvo l'applicazione delle norme vigenti in materia.
Art. 23
Costruzioni in legno
gi, previa autorizzazione del Sindaco e salvo l'applicazione delle norme vigenti in materia.
Art. 23
Costruzioni in legno
Le costruzioni in legno, o di altro materiale combustibile sono soggette a norme speciali, da determinarsi caso per caso.
CAPO II
ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEI FABBRICATI E DEI PIANI
Art. 24
Altezze dei fabbricati
arsi caso per caso.
CAPO II
ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEI FABBRICATI E DEI PIANI
Art. 24
Altezze dei fabbricati
rsi caso per caso.
CAPO II
ALTEZZA MINIMA E MASSIMA DEI FABBRICATI E DEI PIANI
Art. 24
Altezze dei fabbricati
Per costruzioni e ricostruzioni in aree per le quali non siano prescritti determinati tipi edili, l'elevazione delle facciate e dei prospetti dei fabbricati che sul piano stradale, dovrà di regola essere contenuta nella misura di una volta e mezza la larghezza del tratto di strada che fronteggia, e comunque non potrà mai superare il limite massimo di mt
di una volta e mezza la larghezza del tratto di strada che fronteggia, e comunque non potrà mai superare il limite massimo di mt. 21 per la zona urbana a carattere intensivo (vedi art. 4 - punto 2).
Per le strade larghe fino a mt. 5,50 è consentito di raggiungere l'altezza massima di mt. 8 corrispondente a piano terra e primo piano superiore.
Per edifici costruiti all'angolo di due strade o di due spazi pubblici di diversa larghezza, è consentito di mantenere l'altezza competente al prospetto affacciato sulla strada o spazio più largo anche per quello fronteggiante la strada o spazio più stretto, per una lunghezza pari alla larghezza della strada o spazio più stretto.
Art. 25
onteggiante la strada o spazio più stretto, per una lunghezza pari alla larghezza della strada o spazio più stretto.
Art. 25
Altezza degli edifici in casi speciali
, per una lunghezza pari alla larghezza della strada o spazio più stretto.
Art. 25
Altezza degli edifici in casi speciali
Il Sindaco, previo parere favorevole della Commissione Edilizia, potrà consentire altezze eccedenti i massimi stabiliti dal precedente articolo per gli edifici monumentali o di culto, o anche semplicemente di pubblico uso, ma sempre artisticamente importanti, salvo, si intende, a compensare l'eventuale deficienza di ampiezza stradale con opportuni arretramenti.
tisticamente importanti, salvo, si intende, a compensare l'eventuale deficienza di ampiezza stradale con opportuni arretramenti.
Potranno essere limitate, in misura maggiore della normale stabilità, dal presente regolamento, le altezze delle costruzioni che dovessero sorgere negli immediati dintorni di edifici a carattere monumentale, allo scopo di non turbare l'ambiente stradale con opportuni arretramenti.
immediati dintorni di edifici a carattere monumentale, allo scopo di non turbare l'ambiente stradale con opportuni arretramenti.
L'applicazione di tutte le norme previste dal presente articolo è assoggettata all'osservanza dell'art. 16 della legge 6-8-1967 n. 765 e dell'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
Art. 26
Edifici prospettanti su suoli privati
della legge 6-8-1967 n. 765 e dell'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
Art. 26
Edifici prospettanti su suoli privati
Nella zona residenziale urbana le facciate degli edifici prospettanti verso aree private per due lati, che siano, o non, a confine di pubbliche strade, potranno avere un'altezza non superiore, rispettivamente a due volte e mezza la larghezza media del corrispondente tratto di zona privata, ma non oltre il massimo fissato dal presente regolamento.
e mezza la larghezza media del corrispondente tratto di zona privata, ma non oltre il massimo fissato dal presente regolamento.
e mezza la larghezza media del corrispondente tratto di zona privata, ma non oltre il massimo fissato dal presente regolamento.
Al fini dell'applicabilità della precedente disposizione, dette aree private non potranno mai diventare pubblica strada, e di questo i proprietari dovranno fare apposito riconoscimento, dichiarando di sottomettersi ad onere di sistemarne e mantenerne a loro cura e spese la pavimentazione, la fognatura ed ogni altro servizio
di sottomettersi ad onere di sistemarne e mantenerne a loro cura e spese la pavimentazione, la fognatura ed ogni altro servizio, e di sottomettersi a tutte le altre condizioni e prescrizioni relative agli spazi privati.
Tale riconoscimento dovrà tradursi in apposito atto notarile, stipulato con l'intervento del Comune, da trascriversi nelle forme di legge.
Art. 27
Arretramento rispetto ai cortili
le, stipulato con l'intervento del Comune, da trascriversi nelle forme di legge.
Art. 27
Arretramento rispetto ai cortili
e, stipulato con l'intervento del Comune, da trascriversi nelle forme di legge.
Art
e, stipulato con l'intervento del Comune, da trascriversi nelle forme di legge.
Art. 27
Arretramento rispetto ai cortili
Qualora un fabbricato esistente in base alle norme del presente regolamento fosse suscettibile di sopraelevazione, ma ne fosse impedito per le deficienti dimensioni dei cortili, l'amministrazione comunale potrà consentire, salvo sempre l'adozione di terzi, la sopraelevazione stessa a condizione che dal lato del cortile o dei cortili venga eseguita in arretrato
e l'adozione di terzi, la sopraelevazione stessa a condizione che dal lato del cortile o dei cortili venga eseguita in arretrato, per una misura uguale a quella della maggiore altezza non consentita.
Art. 28
Altezza dei piani
Nei terreni normali, che abbiano accesso dalla via pubblica, il soffitto dovrà ricadere ad altezza non inferiore a 4 metri dalla strada o marciapiede, nè a metri 3,75 dal pavimento interno. Locali, nei quali il pavimento è elevato oltre m. 1,50 dal suolo circostante, non saranno considerati terranei.
vimento interno. Locali, nei quali il pavimento è elevato oltre m. 1,50 dal suolo circostante, non saranno considerati terranei.
imento interno. Locali, nei quali il pavimento è elevato oltre m. 1,50 dal suolo circostante, non saranno considerati terranei.
Il soffitto dei piani superiori al terreno, con esclusione del piano adibito a lavatoio o dei locali aventi il pavimento elevato oltre m
tto dei piani superiori al terreno, con esclusione del piano adibito a lavatoio o dei locali aventi il pavimento elevato oltre m. 1,50 dal piano stradale, dovrà, tanto per i fabbricati della zona residenziale urbana, quanto per quelli della zona di espansione, essere rialzato sul rispettivo pavimento almeno di metri 3,00 e la differenza di livello tra i pavimenti non potrà essere inferiore a metri 3,20.
I locali immediatamente sottoposti alle coperture a tettoia, dovranno essere muniti di una impalcatura di presidio unita e continua che costituisce la copertura propriamente detta che non meno di cm. 40 (strato costante di cm. 20 di materiale isolante), consentendosi l'altezza interna di metri tre netta; l'intercapedine - camera d'aria - risultante dovrà essere ventilata da apposite aperture.
l'altezza interna di metri tre netta; l'intercapedine - camera d'aria - risultante dovrà essere ventilata da apposite aperture.
Potrà consentirsi una minore altezza di intercapedine mai però inferiore a centimetri 20, quando si adottino solai speciali di struttura mista (cementi e laterizi) o rivestimento di materiale isolante riconosciuto idoneo dall'Amministrazione Comunale.
truttura mista (cementi e laterizi) o rivestimento di materiale isolante riconosciuto idoneo dall'Amministrazione Comunale.
L'altezza, la cubatura e la superficie dei locali destinati alla permanenza degli operai dovranno essere rispondenti alle norme contenute nel regolamento generale d'igiene del lavoro.
Art. 29
Deroghe
gli operai dovranno essere rispondenti alle norme contenute nel regolamento generale d'igiene del lavoro.
Art. 29
Deroghe
Tutte le norme riguardanti l'altezza dei fabbricati e dei piani e la tipologia edilizia prevista dal vigente programma di fabbricazione, potranno subire modifiche solo se ricadenti nei casi previsti dall'art. 16 della legge 6-8-1967 n. 765 e con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
CAPO III
legge 6-8-1967 n. 765 e con l'osservanza della procedura prevista dall'art. 3 della legge 21-12-1955, n. 1357.
CAPO III
DISTACCHI DAI FABBRICATI VICINI E DAL FILO STRADALE
Art. 30
Distacchi dal filo stradale fuori del centro abitato
O III
DISTACCHI DAI FABBRICATI VICINI E DAL FILO STRADALE
Art. 30
Distacchi dal filo stradale fuori del centro abitato
Nelle costruzioni da effettuare fuori del perimetro della zona suburbana si devono osservare le distanze minime a protezione del nastro stradale indicate dall'art. 19 della legge 6-8-1967 n. 765 (art. 41 septies della legge urbanistica), stabilite con D.M. 1 aprile 1968.
Dette distanze non riguardano le costruzioni prospicienti su strade vicinali e di bonifica.
Art. 31
con D.M. 1 aprile 1968.
Dette distanze non riguardano le costruzioni prospicienti su strade vicinali e di bonifica.
Art. 31
Edifici arretrati rispetto alla strada siti nel centro abitato
Chi intende costruire nel centro abitato su una linea arretrata rispetto alla linea stradale, dovrà mantenere la facciata parallela a detta linea, attenendosi scrupolosamente alla misura di arretramento stabilita nel vigente programma di fabbricazione.
rallela a detta linea, attenendosi scrupolosamente alla misura di arretramento stabilita nel vigente programma di fabbricazione.
Il Sindaco, potrà, però, per speciali ragioni architettoniche, sentita la Commissione Edilizia, consentire un arretramento mistilinee e non parallelo al filo stradale.
Art. 32
Sistemazione dei fronti verso pubbliche strade
un arretramento mistilinee e non parallelo al filo stradale.
Art. 32
Sistemazione dei fronti verso pubbliche strade
Il Comune potrà richiedere che ogni spazio a confine della strada venga chiuso con una cancellata su zoccolo di altezza non superiore a metri 1,50, o da muri, alti non più di metri 2,50, decorati con lesene, nici, ecc. ecc., oppure in pietra da taglio.
superiore a metri 1,50, o da muri, alti non più di metri 2,50, decorati con lesene, nici, ecc. ecc., oppure in pietra da taglio.
Le divisioni tra gli appezzamenti di uno spazio, in quanto visibili dalla strada, potranno essere formate da reti o cancelletti sistemati su zoccoli alti non più di metri 1.
Art. 33
Sistemazione degli angoli rientranti
ate da reti o cancelletti sistemati su zoccoli alti non più di metri 1.
Art. 33
Sistemazione degli angoli rientranti
te da reti o cancelletti sistemati su zoccoli alti non più di metri 1.
Art
te da reti o cancelletti sistemati su zoccoli alti non più di metri 1.
Art. 33
Sistemazione degli angoli rientranti
Qualora le facciate delle case o delle costruzioni in genere, in qualunque tempo eseguite, presentassero degli angoli rientranti lungo le strade, piazze e spazi pubblici l'amministrazione comunale, sentiti gli organi competenti
ssero degli angoli rientranti lungo le strade, piazze e spazi pubblici l'amministrazione comunale, sentiti gli organi competenti, potrà ordinare ai proprietari i lavori necessari per impedire che tali angoli avessero a ricevere dal pubblico una destinazione contraria all'igiene ed al decoro cittadino.
Art. 34
Vincoli su aree sistemate a giardini privati - Indennità
Art. 34
Vincoli su aree sistemate a giardini privati - Indennità
Art. 34
Vincoli su aree sistemate a giardini privati - Indennità
Le aree adiacenti ai fabbricati sistemate a giardini privati possono essere sottoposte al vincolo della inedificabilità, a norma dell'art. 25 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona
anistica 17 agosto 1942, n. 1150, anche per una superficie superiore a quella di prescrizione secondo la destinazione della zona. In tal caso, se sempre non si tratti di aree sottoposte ad antico vincolo in forza di leggi speciali (vincolo panoramico, d'interesse storico, artistico, ecc.), il Comune è tenuto al pagamento di una indennità per il vincolo imposto oltre il limite delle prescrizioni di zona.
Nessuna indennità è dovuta, a norma dell'art. 5 della legge 19-11-1968, n. 1187, per i vincoli di zone e per le limitazioni e gli oneri relativi all'allineamento edilizio delle nuove costruzioni.
Art. 35
Spazi privati a confine di strade
Gli spazi di privata proprietà, intercedenti tra i fabbricati, posti al confine con le pubbliche strade, dovranno essere limitati verso le strade stesse da cancellate di buon disegno, alte non meno di metri 1,50, sorgenti sopra
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