Norme tecniche di attuazione (PDF 1.542,26 KB)
Comune di Decimomannu · Cagliari, Sardegna
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199 sezioni del documento
Art.1 Generalità pag. 2
1 INDICE DELLE PARTI TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 Generalità pag. 2 art.2 Elaborati del P.U.C “ 2 art.3 Strumenti di attuazione del P.U.C “ 3 art.4 Modalità e procedure per i piani attuativi “ 3 art.5 Classificazione in zone del Territorio Comunali “ 4 art.6 Zone "S" “ 4 art.7 Zona“GF” impianti ferroviari “ 4 art.8 Zona”GM” impianti militari “ 5 TITOLO II - NORME SPECIFICHE DI ZONA art.9 Zona “A” pag. 6 art.10 Zona “B” “ 7 art.11 Zona “C” “ 9 art.12 Zona “D” “ 11
Art.17 Strade di nuova apertura pag. 20
tari “ 5 TITOLO II - NORME SPECIFICHE DI ZONA art.9 Zona “A” pag. 6 art.10 Zona “B” “ 7 art.11 Zona “C” “ 9 art.12 Zona “D” “ 11 art.12/bis Zona “D1” (interna al perimetro urbano) “ 13 art.13 Zona “E” “ 14 art.14 Zona “G” “ 18 art.15 Zona “H” “ 19 art.16 Vincoli “ 19 TITOLO III – VARIE Art.17 Strade di nuova apertura pag. 20 art.18 Attività estrattiva “ 21 art.19 Frazionamenti “ 21 art.20 Impatto ambientale, Compatibilità, Prescrizioni “ 21
ra pag. 20 art.18 Attività estrattiva “ 21 art.19 Frazionamenti “ 21 art.20 Impatto ambientale, Compatibilità, Prescrizioni “ 21 art.21 Identificazione della perimetrazione delle zone omogenee “ 22 art.22 Distributori di carburante “ 22 art.23 Parametri urbanistici “ 24
Art.1
2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art.1 GENERALITA’ Ai sensi dell'art.1 della L.R. 45/89 il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) del Comune di Decimomannu ha il compito di pianificare e disciplinare l’attività di uso di tutto il territorio comu- nale. Pertanto le presenti Norme regolamentano l’utilizzo a qualsiasi titolo delle aree del territo- rio comunale. E' parte integrante del P.U.C. il Regolamento Edilizio (R.E.) comunale che disciplina tutta l’attività edificatoria. Art.2 ELABORATI DEL P.U.C.
Art.2
ante del P.U.C. il Regolamento Edilizio (R.E.) comunale che disciplina tutta l’attività edificatoria. Art.2 ELABORATI DEL P.U.C. Il P.U.C. è costituito dalle seguenti tavole e allegati: ALL. A - Relazione tecnica illustrativa; ALL. B - Norme di attuazione (N.A.); ALL. C - Regolamento Edilizio (R.E.); ALL. D – Relazione geologica, idrogeologica e geopedologica; TAV. 1 - Zonizzazione del territorio comunale in scala 1/10.000; TAV. 2 - Zonizzazione del centro urbano in scala 1/2.000;
gica; TAV. 1 - Zonizzazione del territorio comunale in scala 1/10.000; TAV. 2 - Zonizzazione del centro urbano in scala 1/2.000; TAV. 3- Identificazione catastale della perimetrazione delle zone omogenee. TAV. 4 – Piano della Viabilità Urbana.
Art.3
3 Art.3 STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.U.C. Gli strumenti di attuazione del P.U.C. sono: 1)- Il Piano Particolareggiato; 2)- Il Piano di lottizzazione convenzionato; 3)- Il Piano per gli insediamenti produttivi (P.I.P.); 4)- Il Piano per l'edilizia economica e popolare (P.E.E.P.); 5)- Il Piano di Risanamento urbanistico; 6)- il Piano di Recupero (l. n°457/78); 7)- Le concessioni, autorizzazioni edilizie e Denuncie di inizio attività (D.I.A.);. Art.4 MODALITA' E PROCEDURE PER I PIANI ATTUATIVI.
Art.4
concessioni, autorizzazioni edilizie e Denuncie di inizio attività (D.I.A.);. Art.4 MODALITA' E PROCEDURE PER I PIANI ATTUATIVI. Ai sensi dell'Art.21 L.R. 22/12/1989 n° 45, i Piani Attuativi (P.A.) del P.U.C. sono approvati secondo le procedure e modalità di cui all'Art.20 della medesima L.R.45. Per il P.E.E.P., il P.I.P. e per il Piano di Recupero di cui alla L.5/8/1978 n°475, valgono le prescrizioni particolari di cui all'Art.22 L.R.45/1989.
I.P. e per il Piano di Recupero di cui alla L.5/8/1978 n°475, valgono le prescrizioni particolari di cui all'Art.22 L.R.45/1989. I Piani Attuativi di iniziativa pubblica o privata, di cui alla normativa vigente in materia, sono obbligatori per le zone omogenee classificate "C", "D"(D-D1-D*) e "G" del territorio comu- nale, come meglio precisato nelle prescrizioni di cui agli Artt. 11, 12, 12/bis e 14 delle presenti Norme di Attuazione. Per le zone "G" e "D
glio precisato nelle prescrizioni di cui agli Artt. 11, 12, 12/bis e 14 delle presenti Norme di Attuazione. Per le zone "G" e "D ٭" non è necessario il Piano Attuativo nel caso di ampliamenti di atti- vità già esistenti, sempre che si tratti di interventi su lotti unitari e non comportino suddivisioni in ulteriori lotti. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata, qualora uno o più proprietari dimostrino l'impos-
suddivisioni in ulteriori lotti. Per i Piani Attuativi di iniziativa privata, qualora uno o più proprietari dimostrino l'impos- sibilità di predisporre il P.A. per la dimensione minima richiesta per mancanza di assenso delle al- tre proprietà, possono ugualmente predisporre il P.A. esteso a tutta l'area necessaria, previa auto- rizzazione del Responsabile del Servizio Tecnico. In questo caso il P.A. si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e gli
Responsabile del Servizio Tecnico. In questo caso il P.A. si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e gli oneri di urbanizzazione verranno ripartiti tra i diversi proprietari. Nel caso di Piano di lottizzazione di iniziativa privata, trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla presentazione del piano o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, senza che l'Am- ministrazione Comunale (A.C.) abbia deliberato in merito, si applicano le disposizioni di cui
almente richiesti, senza che l'Am- ministrazione Comunale (A.C.) abbia deliberato in merito, si applicano le disposizioni di cui all'Art.5 L.R. 1/7/1991 n° 20. Le Varianti ai Piani Attuativi seguono le medesime procedure di approvazione di cui all'Art.20 della L.R. 45/89.
Art.5
4 Art.5 CLASSIFICAZIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE. Il territorio del Comune di Decimomannu è suddiviso in zone omogenee secondo la seguen- te classificazione, ai sensi e per gli effetti della L. 6/8/1967 n°765 e del Decr. R.A.S. n°2266/U del 20/12/1983.
- ZONA "A" - Vecchio Centro.
- ZONA "B" - Completamento residenziale.
- ZONA "C" - Espansione residenziale.
- ZONA "D" - Industriale, artigianale e commerciale.
- ZONA "D1"- Industriale, artigianale e commerciale (interna al perimetro urbano).
Art.6
"D" - Industriale, artigianale e commerciale.
- ZONA "D1"- Industriale, artigianale e commerciale (interna al perimetro urbano).
- ZONA "E" - Agricola.
- ZONA "G" - Servizi generali.
- ZONA "H" - Salvaguardia.
- ZONA “GF”- Impianti Ferroviari”
- ZONA “GM”-Impianti Militari”
- ZONA “S” -“Servizi” Art.6 ZONE "S" Sono le aree destinate alle dotazioni per spazi pubblici, riservate alle attività collettive a servizio delle zone "A" e "B" (istruzione, attrezzature di interesse comune, verde pubblico, sport,
e alle attività collettive a servizio delle zone "A" e "B" (istruzione, attrezzature di interesse comune, verde pubblico, sport, parcheggi, etc.). Nelle zone "S" sono consentiti solamente interventi pubblici, salvo il caso che l'Amministra- zione Comunale ritenga utile, con apposita e preliminare convenzione, delegare ad operatori pri- vati la realizzazione e la gestione del servizio previsto. In tal caso le strutture realizzate dovranno comunque essere cedute gratuitamente al Co-
Art.7
ne e la gestione del servizio previsto. In tal caso le strutture realizzate dovranno comunque essere cedute gratuitamente al Co- mune allo scadere di un periodo di tempo da fissare nella convenzione. Art.7 ZONA “GF” (Impianti Ferroviari) Sono le parti del territorio comunale riservate ad impianti, servizi e parco ferroviario. Tutti gli interventi da realizzare in questa zona devono comunque essere compatibili con le
pianti, servizi e parco ferroviario. Tutti gli interventi da realizzare in questa zona devono comunque essere compatibili con le indicazioni e le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione e nel Regolamento Edilizio del P.U.C..
5 Al fine di consentire i necessari controlli da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, l’Azienda FF.SS. prima dell’inizio dei lavori dovrà trasmettere copia dei progetti esecutivi con tutte le ap- provazioni ed i pareri di rito. In prossimità delle opere e degli impianti ferroviari, nella edificazione, dovranno essere ri- spettate le normative di cui alla legge 20.03.1956 n°2248, all. F, sui lavori pubblici oltre alle di- sposizioni della legge 11.07.1980, n°753.
Art.8
mative di cui alla legge 20.03.1956 n°2248, all. F, sui lavori pubblici oltre alle di- sposizioni della legge 11.07.1980, n°753. In particolare non si può edificare nelle fasce di rispetto degli impianti ferroviari salvo e- spressa autorizzazione da parte delle FF.SS.. Art.8 ZONA “GM” (Impianti Militari) Sono le parti di territorio riservate ad impianti ed attrezzature militari. Per le opere da realizzarsi a cura dell’Amministrazione militare, ad eccezione di quelle
e ad impianti ed attrezzature militari. Per le opere da realizzarsi a cura dell’Amministrazione militare, ad eccezione di quelle strettamente destinate alla difesa militare, prima dell’inizio dei lavori dovrà essere acquisito il pa- rere dei competenti Organi comunali in merito al rispetto delle Norme di Attuazione e del regola- mento edilizio del P.U.C.. In vicinanza delle opere e degli impianti militari, la proprietà privata può essere assogget-
regola- mento edilizio del P.U.C.. In vicinanza delle opere e degli impianti militari, la proprietà privata può essere assogget- tata a servitù ai sensi della legge 20.12.1932, n°1849 e del Regolamento di esecuzione di cui al R.D.30.03.1942, n°1388. Per l’edificazione in prossimità degli aeroporti militari si dovrà rispettare la normativa prevista dal Codice della Navigazione , approvata con R.D. 30.03.1942, n°327 e s.m.i..
Art.9
6 TITOLO II NORME SPECIFICHE DI ZONA Art.9 ZONA "A" La parte del territorio comunale classificata zona "A", costituisce il nucleo urbano che rive- ste interesse storico, ambientale e tradizionale. Gli interventi edificatori in zona "A" sono regolamentati dal Piano Particolareggiato della zona "A" vigente.
Art.10
le e tradizionale. Gli interventi edificatori in zona "A" sono regolamentati dal Piano Particolareggiato della zona "A" vigente.
7 Art.10 ZONA "B" Le parti del territorio comunale classificate "B" sono destinate al completamento residen- ziale in un tessuto dotato di urbanizzazioni primarie compiutamente definito nei comparti edifica- tori e nella tipologia costruttiva. Il complesso della zona “B” è costituito da n° 98 comparti contrassegnati da un apposito
ca- tori e nella tipologia costruttiva. Il complesso della zona “B” è costituito da n° 98 comparti contrassegnati da un apposito numero nella tav. n°2 del P.U.C. (zonizzazione del centro urbano). Per gli interventi da attuare in zona “B”, sia che si tratti di nuova edificazione, ampliamen- to e/o ricostruzione, devono osservarsi le seguenti disposizioni: a)- Indice fondiario massimo pari a 3,00 m³ di volume edificabile per ogni metro quadro di super-
arsi le seguenti disposizioni: a)- Indice fondiario massimo pari a 3,00 m³ di volume edificabile per ogni metro quadro di super- ficie fondiaria. Fanno eccezione i comparti n° 65 (per la parte ricadente nel perimetro di ri- spetto cimiteriale) e 76 per i quali la dotazione volumetrica è limitata al volume attualmente e- dificato, senza possibilità di ulteriori incrementi e la parte contrassegnata con “**” del com- parto “B65” che è priva di dotazione volumetrica.
ossibilità di ulteriori incrementi e la parte contrassegnata con “**” del com- parto “B65” che è priva di dotazione volumetrica. b)- Altezza massima pari a m 10.50 e comunque non superiore ad una volta e mezzo la larghezza della strada su cui prospettano (più l’eventuale arretramento) gli edifici qualora la costruzione sia prevista a filo strada. Ai soli fini della verifica dell’altezza massima in zona B, per arretramento si intende (oltre
zione sia prevista a filo strada. Ai soli fini della verifica dell’altezza massima in zona B, per arretramento si intende (oltre all’arretramento del corpo di fabbricato rispetto al confine stradale) anche lo sfalsamento dei corpi edilizi ai piani primo e/o secondo. c) - Superficie coperta massima pari a 2/3 della superficie dell'intero lotto. d)- Per gli interventi nei lotti interni non fronteggianti strade pubbliche urbanizzate, il rilascio del-
cie dell'intero lotto. d)- Per gli interventi nei lotti interni non fronteggianti strade pubbliche urbanizzate, il rilascio del- la concessione è subordinato all'esistenza dei requisiti richiesti dall'Art.12 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. . e)- Nel caso di più interventi edificatori nello stesso lotto, dovrà essere presentata preliminarmente una proposta di utilizzo planovolumetrico dell'intero lotto con le localizzazioni dei vari edifici, le relative pertinenze e la viabilità interna. f)- Parcheggi.
umetrico dell'intero lotto con le localizzazioni dei vari edifici, le relative pertinenze e la viabilità interna. f)- Parcheggi. Per gli interventi di nuova edificazione, compresi i semplici ampliamenti e/o soprelevazioni, deve essere previsto uno spazio per parcheggi pari ad almeno 1 mq per ogni 10 mc di volume, ai sensi del 2° comma dell'Art.2 L.24/3/1989, n°122 .In ogni caso deve essere previsto un posto macchina "effettivo" per ogni nuova unità immobiliare. Per gli interventi di nuova edificazione
so deve essere previsto un posto macchina "effettivo" per ogni nuova unità immobiliare. Per gli interventi di nuova edificazione (o semplice cambio di destinazione) di carattere commerciale o direzionale dovrà essere previ- sta una ulteriore dotazione di parcheggi per gli utenti non inferiore al 40% della superficie de- stinata all'attività. In presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze (verificati in un raggio di
al 40% della superficie de- stinata all'attività. In presenza di parcheggi pubblici nelle vicinanze (verificati in un raggio di mt. 50), può essere ridotta al 20%. Per tutte le destinazioni, qualora per motivazioni di caratte- re tecnico legate alla conformazione ed alla dimensione del lotto non sia possibile reperire lo standard minimo richiesto per i parcheggi all’interno del lotto stesso, è possibile sostituirlo in
non sia possibile reperire lo standard minimo richiesto per i parcheggi all’interno del lotto stesso, è possibile sostituirlo in tutto o in parte con un corrispettivo monetario nella misura stabilita con apposita deliberazio- ne del Consiglio Comunale, col criterio di rendere possibile prioritariamente l’acquisizione a prezzi correnti e la sistemazione di pari area opportunamente localizzata ed accorpata ad aree analoghe destinate alla creazione di parcheggi pubblici. Lo standards parcheggi può essere lo-
localizzata ed accorpata ad aree analoghe destinate alla creazione di parcheggi pubblici. Lo standards parcheggi può essere lo- calizzato anche in prossimità dell’intervento purchè a distanza non superiore a m 50 dal peri-
8 metro del lotto. La presente normativa relativa alle aree da destinare a parcheggio si applica anche per i lotti ricadenti della zona “A”. g)- Scambi di volumetria fra i lotti. All'interno dello stesso comparto è possibile procedere a cessioni di volumetria anche fra lotti non contigui mediante regolare atto fra le parti, registrato e trascritto, di cui deve essere data comunicazione ufficiale al Responsabile del Servizio Tecnico, che provvederà ad annotarlo in un apposito registro .
essere data comunicazione ufficiale al Responsabile del Servizio Tecnico, che provvederà ad annotarlo in un apposito registro . h)- Per i comparti o parti di comparti contrassegnati con “*” nella tav. n° 2 del P.U.C., oltre alle disposizioni che precedono valgono anche le seguenti: −−−− nel caso di nuova edificazione in sostituzione di vecchi impianti, i nuovi corpi di fabbrica devo- no, per quanto possibile, riprendere i caratteri tradizionali dell’architettura locale interpretan-
uovi corpi di fabbrica devo- no, per quanto possibile, riprendere i caratteri tradizionali dell’architettura locale interpretan- doli secondo i moderni canoni di vita; −−−− I tipi edilizi devono avere coperture a schema semplice che evitino un eccessivo spezzettamento delle falde e, per quanto possibile, devono essere posizionati come gli eventuali corpi preesi- stenti; −−−− Gli eventuali porticati e tettoie dovranno essere localizzati in maniera da circoscrivere uno
entuali corpi preesi- stenti; −−−− Gli eventuali porticati e tettoie dovranno essere localizzati in maniera da circoscrivere uno spazio centrale del lotto, che dovrà essere lasciato libero, riproponendo per quanto possibile lo schema dei cortili tradizionali; −−−− E’ vietata la demolizione degli archi e portali tradizionali esistenti; −−−− E’ vietato modificare l’assetto viario preesistente fra i comparti con allargamenti stradali.
Art.11
9 Art.11 ZONA "C" Sono le parti del territorio urbano interessate da edificazione recente in attuazione di piani di lottizzazione o destinate all'insediamento di nuovi complessi residenziali, su aree prive di tessuto urbanistico e non edificate. Il P.U.C. individua n° 28 comparti di zona C , alcuni dei quali non ancora interessati da piani di lottizzazione già operanti. In questi comparti, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 1/7/1991 n°20 (Norme integrative per l'at-
ni di lottizzazione già operanti. In questi comparti, ai sensi dell'Art. 3 della L.R. 1/7/1991 n°20 (Norme integrative per l'at- tuazione della L.R. 22/12/1989 n°45), per l'edificazione è obbligatoria la predisposizione di appo- sito Piano Attuativo. Il Piano Attuativo dovrà essere dimensionato tenendo conto del parametro di 180 m³ pro- capite per il calcolo degli abitanti insediabili. L'indice territoriale massimo resta fissato in 1,5 m³/m² e la volumetria massima edificabile
calcolo degli abitanti insediabili. L'indice territoriale massimo resta fissato in 1,5 m³/m² e la volumetria massima edificabile dovrà essere ripartita in maniera che per ogni 180 m³ di volume edificabile si dovrà avere: −−−− massimo 150 m³ destinati alla residenza ; −−−− minimo 20 m³ per servizi connessi con la residenza e/o per opere di urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi di articoli di prima necessità, studi professionali, bar e tavo-
urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi di articoli di prima necessità, studi professionali, bar e tavo- le calde, piccole botteghe artigiane per attività non inquinanti e non moleste compatibili con la residenza. Le attività in questione dovranno essere localizzate in appositi lotti o in lotti con de- stinazione “mista” a condizione che, in questo secondo caso, i vani destinati a servizi abbiano ingresso autonomo ;
otti con de- stinazione “mista” a condizione che, in questo secondo caso, i vani destinati a servizi abbiano ingresso autonomo ; −−−− minimo 10 m³ per servizi pubblici da realizzare nelle aree appositamente individuate , da cede- re all’Amministrazione Comunale. In termini percentuali quindi il volume massimo edificabile dovrà essere così ripartito: ▪ massimo 83,3 % per la residenza; ▪ minimo 11,1 % per servizi connessi con la residenza e/o per opere di urbanizzazione seconda- ria di iniziativa privata;
denza; ▪ minimo 11,1 % per servizi connessi con la residenza e/o per opere di urbanizzazione seconda- ria di iniziativa privata; ▪ minimo 5,6 % per servizi pubblici. La dotazione minima da prevedere per spazi pubblici, riservati alle attività collettive, a ver- de pubblico o a parcheggi, con esclusione delle zone destinate alle sedi viarie, da cedere al Comu- ne, deve essere pari a 18 m² ad abitante insediabile, salvo i comparti “C24 e C26”, per l quali
sedi viarie, da cedere al Comu- ne, deve essere pari a 18 m² ad abitante insediabile, salvo i comparti “C24 e C26”, per l quali l’area di cessione è quantificata e localizzata come indicato nella Tav. 2 del PUC. I Piani Attuativi dovranno per quanto possibile prevedere l'accorpamento delle aree di ces- sione in lotti effettivamente utilizzabili, e quindi di forma regolare e di facile accesso dalle strade pubbliche, localizzati secondo le indicazioni dell' Ufficio Tecnico Comunale .
i forma regolare e di facile accesso dalle strade pubbliche, localizzati secondo le indicazioni dell' Ufficio Tecnico Comunale . Il Piano Attuativo dovrà di norma interessare almeno una superficie di 1,00 Ha o l'intero comparto se la parte che rimane esclusa risulta inferiore a 0,50 Ha. E' altresì consentito presentare piani attuativi di dimensione inferiore a quella minima ri- chiesta quando si tratta di interi comparti.
ì consentito presentare piani attuativi di dimensione inferiore a quella minima ri- chiesta quando si tratta di interi comparti. Nelle zone "C" è possibile prevedere non solo edifici di tipo residenziale, ma anche destina- ti ad attività artigianali, commerciali, direzionali e terziarie più in generale, purché compatibili con la residenza.
10 L'edificazione dovrà inoltre rispettare le seguenti norme: a)- Altezza massima dei fabbricati pari a 9,00 m; b)- aree di sosta per parcheggi privati nella misura pari a 1 m² ogni 10 m³ di costruzione, da loca- lizzare all'interno o negli spazi di stretta pertinenza dei singoli lotti, con l'individuazione di un posto macchina effettivo per ogni unità immobiliare; c)- Per le parti commerciali, direzionali e terziarie, dovranno prevedersi spazi pubblici o ad uso
o per ogni unità immobiliare; c)- Per le parti commerciali, direzionali e terziarie, dovranno prevedersi spazi pubblici o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, pari a 80 m² ogni 100 m² di superficie lorda di pavimento, di cui almeno metà destinata a parcheggi. (tale superficie deve sommarsi allo standard previsto al comma precedente). Nel caso di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili, potranno essere limitate agli spazi da destinare a parcheggio.
i interesse pubblico, le aree da cedere o da rendere disponibili, potranno essere limitate agli spazi da destinare a parcheggio. d)- distacchi dalle strade: −−−− strade di tipo A , 5 m dal ciglio stradale; −−−− strade di tipo B e C, 6 m dall’asse stradale. Il comparto “ C13 ” ( individuato nella tav.n.2 del P.U.C. ) data la particolare conformazione e localizzazione, dovrà essere pianificato assieme all’adiacente comparto “ C13a ”.
11 ART. 12 ZONA “D” Nelle zone del territorio comunale classificate “D” è possibile localizzare interventi desti- nati a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, comprese le medie strutture di vendita, come disciplinate dal D.Lgs.114/1998 e successive disposizioni statali e regio- nali di attuazione e di applicazione, e di conservazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti del settore primario.
ali di attuazione e di applicazione, e di conservazione, trasformazione o commercializzazione dei prodotti del settore primario. Per l’edificazione,nella zona D e D* salvo il caso di ampliamenti di attività già esistenti, dovrà essere predisposto apposito Piano Attuativo, che specificherà tutti i parametri di tipo edilizio ed urbanistico di disciplina degli interventi. L’ attuazione dei comparti contrassegnati con i numeri 9, 11, 12, 14 dovrà essere preceduta
tico di disciplina degli interventi. L’ attuazione dei comparti contrassegnati con i numeri 9, 11, 12, 14 dovrà essere preceduta dalla preliminare approvazione di un unico piano attuativo di coordinamento, che comprenda, ol- tre i nuovi anche i comparti di Zona D esistenti 10, 13, 15, 16, 17; Per le dimensioni minime dei Piani Attuativi valgono le disposizioni analoghe per le zone “C”. Ai sensi dell’art.8, comma 1), del D.A. n.2266/u, il Piano Attuativo dovrà prevedere aree
disposizioni analoghe per le zone “C”. Ai sensi dell’art.8, comma 1), del D.A. n.2266/u, il Piano Attuativo dovrà prevedere aree pari almeno al 10% dell’intera superficie oggetto di intervento, da destinare per almeno il 50% a parcheggi pubblici, il restante a spazi pubblici o ad attività collettive e verde pubblico, con esclu- sione delle sedi viarie. La dotazione di parcheggi per la clientela e di aree di sosta e di movimenta-
erde pubblico, con esclu- sione delle sedi viarie. La dotazione di parcheggi per la clientela e di aree di sosta e di movimenta- zione dei veicoli merci a servizio delle medie strutture di vendita (M.S.V.) di cui al 1° comma, non dovrà essere inferiore a quella stabilita dalla specifica disciplina di settore. Inoltre, l’edificazione dei lotti dovrà rispettare la distanza minima di 5 m dai confini dei lot- ti, salvo accordi fra i confinanti per la costruzione in aderenza, e di 6 m dalle strade.
nza minima di 5 m dai confini dei lot- ti, salvo accordi fra i confinanti per la costruzione in aderenza, e di 6 m dalle strade. I fabbricati non potranno superare l’altezza massima di m 10,00 e due piani fuori terra. Oltre tale limite potranno emergere soltanto impianti ed attrezzature scoperti per loro ca- ratteristiche tecniche e normative non possono trovare collocazione all’interno al fabbricato (ve- dasi ad esempio silos di stoccaggio,carri ponte e simili).
ative non possono trovare collocazione all’interno al fabbricato (ve- dasi ad esempio silos di stoccaggio,carri ponte e simili). L’indice di copertura massima non dovrà superare 0,35 m²/m², salvo il caso di fabbricati con mense, servizi di ristoro ed alloggi di custodia, per i quali il predetto rapporto di copertura non potrà superare 0,50 m²/m². La densità edilizia della Zona D e D* non dovrà superare l’indice territoriale di 5 m³/m².
ertura non potrà superare 0,50 m²/m². La densità edilizia della Zona D e D* non dovrà superare l’indice territoriale di 5 m³/m². Per i comparti contrassegnati con “*” interessati da attività specifiche già esistenti, po- tranno anche essere rilasciate concessioni edilizie dirette relative ad ampliamenti contenuti entro il 20% delle volumetrie già esistenti o nuovi volumi, con indice territoriale pari a 0,3 m³/m² nel caso
12 siano attualmente privi di edificazione, fatta eccezione del comparto contrassegnato con il numero 6 per il quale l’ indice fondiario massimo per la realizzazione di sole attività compatibili con il contesto agricolo è fissato in 0,20 m³/m². Per il comparto contrassegnato con “”, destinato alla realizzazione di una centrale di betonaggio, l’indice volumetrico è limitato a 0,3 m³/m². Qualsiasi intervento nei comparti contrassegnati con “*” e con “” non può modificare la
ce volumetrico è limitato a 0,3 m³/m². Qualsiasi intervento nei comparti contrassegnati con “*” e con “**” non può modificare la destinazione specifica, salvo che non si tratti di altra destinazione analoga o strettamente collegata a quella precedente. Le residenze saranno ammesse solo per servizio di eventuale personale di custodia nella misura di 1 (uno) alloggio aziendale fino a 20 addetti e 2 (due) alloggi nel caso di un numero di addetti superiore a 20.
nella misura di 1 (uno) alloggio aziendale fino a 20 addetti e 2 (due) alloggi nel caso di un numero di addetti superiore a 20. All’interno del lotto devono essere lasciate libere aree per parcheggio commisurate all’estensione dell’azienda, per consentire la manovra di tutti gli automezzi del complesso artigia- nale-industriale nonché per il loro stazionamento per operazioni di carico e scarico. Dovranno es- sere previste inoltre aree per parcheggi privati per gli automezzi riservati al personale addetto e
rico e scarico. Dovranno es- sere previste inoltre aree per parcheggi privati per gli automezzi riservati al personale addetto e per la clientela nella misura minima di 1 m² ogni 5 m² di pavimento utilizzato per le lavorazioni. Per quanto riguarda invece le dotazioni per parcheggi e spazi ad uso pubblico, nei nuovi insediamenti commerciali e nelle parti commerciali e direzionali degli insediamenti produttivi, si applica la normativa analoga prevista nel precedente art.11, comma c), mentre per la sola parte
egli insediamenti produttivi, si applica la normativa analoga prevista nel precedente art.11, comma c), mentre per la sola parte residenziale si applica la norma di cui alla lettera b) del predetto articolo.
13 ART. 12/bis ZONA “D1” Nelle zone di territorio classificate D1 (interne al perimetro urbano) è possibile localizzare interventi destinati a nuovi insediamenti per impianti industriali, artigianali, commerciali, compre- se le medie strutture di vendita, come disciplinate dal D.Lgs 114/1998 e successive disposizioni sta- tali e regionali di attuazione e di applicazione, e di conservazione, trasformazione o commercializ- zazione dei prodotti del settore primario.
i di attuazione e di applicazione, e di conservazione, trasformazione o commercializ- zazione dei prodotti del settore primario. Per l’edificazione nella zona D1, dovrà essere predisposto apposito Piano Attuativo che specificherà tutti i parametri di tipo edilizio ed urbanistico di disciplina degli interventi (salvo i casi di aree facenti parte di piani di lottizzazione convenzionati) Per le dimensioni minime dei piani attuativi, gli standards, gli indici e i parametri in genere
di lottizzazione convenzionati) Per le dimensioni minime dei piani attuativi, gli standards, gli indici e i parametri in genere valgono le disposizioni di cui all’art.12, ad esclusione della altezza degli edifici che viene fissato in m 7,50. Oltre tale limite potranno emergere soltanto impianti ed attrezzature scoperti che per loro caratteristiche tecniche e normative non possono trovare collocazione all’interno del fabbricato (vedasi ad esempio silos di stoccaggio, carri ponte e simili).
Art.13 –
14 Art.13 – ZONA "E" Le parti del territorio comunale classificate zone "E" sono destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia, all'itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei pro- dotti aziendali, all'agriturismo, alla silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno. E’ altresì possibile localizzare nella zona “E” tutte quelle attività particolari che, per le lo- ro caratteristiche specifiche, non sono compatibili con nessuna delle altre zone omogenee del P.U.C..
articolari che, per le lo- ro caratteristiche specifiche, non sono compatibili con nessuna delle altre zone omogenee del P.U.C.. Ai sensi del Decreto Presidente Giunta Regionale della R.A.S. n°228 del 3 agosto 1994 (Di- rettive per le zone Agricole), in base alle indagini tecnico-agronomiche, le zone "E" del territorio comunale sono suddivise nelle seguenti sottozone: E1 – aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata;
itorio comunale sono suddivise nelle seguenti sottozone: E1 – aree caratterizzate da produzione agricola tipica e specializzata; E2 – aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva in relazione all’estensione, composizione e localizzazione dei terreni; E3 – aree caratterizzate da elevato frazionamento fondiario, localizzate in prossimità dell’abitato; E5 – aree marginali per l’attività agricola nelle quali è necessario mantenere la stabilità ambien- tale.
ossimità dell’abitato; E5 – aree marginali per l’attività agricola nelle quali è necessario mantenere la stabilità ambien- tale. Fermo restando che qualsiasi intervento proposto deve essere supportato da una relazione sottoscritta da un tecnico abilitato che ne dimostri la compatibilità con le caratteristiche della sot- tozona interessata, in generale in tutte le sottozone sono ammessi i seguenti tipi di costruzione:
le caratteristiche della sot- tozona interessata, in generale in tutte le sottozone sono ammessi i seguenti tipi di costruzione: a)- fabbricati e impianti connessi alla conduzione agricola e zootecnica dei fondi, all'itticoltura, alla valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali con l'esclusione degli impianti che per la loro dimensione e importanza sono classificabili come industriali; b)- fabbricati per agriturismo;
one degli impianti che per la loro dimensione e importanza sono classificabili come industriali; b)- fabbricati per agriturismo; c)- fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei fondi e degli impianti arborei industriali (forestazione produttiva); d)- fabbricati per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale; e)- fabbricati ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere loca-
ecupero del disagio sociale; e)- fabbricati ed impianti di carattere particolare che per la loro natura non possono essere loca- lizzati in altre zone omogenee, con deliberazione del Consiglio Comunale; f)- fabbricati ed impianti di interesse pubblico quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, con deliberazione del Consiglio Comunale; g)- fabbricati ed impianti destinati alla preparazione ed alla vendita di terra per giardinaggio ed uso agricolo;
glio Comunale; g)- fabbricati ed impianti destinati alla preparazione ed alla vendita di terra per giardinaggio ed uso agricolo; h)- fabbricati ed impianti destinati allo stoccaggio, al taglio ed alla vendita di legna da ardere, an- che quando la materia prima non proviene da produzione propria dell’azienda. Gli indici volumetrici massimi da applicare nell’edificazione sono i seguenti: −−−− 0,20 m³/m² per i fabbricati di cui alla lettere a;
dici volumetrici massimi da applicare nell’edificazione sono i seguenti: −−−− 0,20 m³/m² per i fabbricati di cui alla lettere a; −−−− 0,03 " per i fabbricati residenziali e per le parti destinate all’accoglienza,ristorazione e per- nottamento dell’agriturismo, fatta eccezione per la Zona E5 nella quale l’ indice fondiario mas- simo viene definito in 0,01 m³/m²;
15 −−−− 0,03 " per i fabbricati di cui alle lettere c, g, h, fatta eccezione per la Zona E5 nella quale l’ indice fondiario massimo viene definito in 0,01 m³/m²; −−−− 0,10 " per i fabbricati di cui alla lettera d; −−−− 0,10 " per i fabbricati di cui alla lettera e; −−−− 1,00 " per i fabbricati di cui alla lettera f. Con deliberazione del Consiglio Comunale, per i fabbricati di cui alla lettera a, l'indice può
fabbricati di cui alla lettera f. Con deliberazione del Consiglio Comunale, per i fabbricati di cui alla lettera a, l'indice può essere elevato sino a 0,50 m³/m² in presenza di particolari esigenze aziendali e purchè le opere sia- no ubicate ad una distanza dal limite delle zone omogenee "A", "B", "C" non inferiore a m 500. Per interventi superiori, o comunque con volumi superiori a 3000 m³ o con numero di ad-
nee "A", "B", "C" non inferiore a m 500. Per interventi superiori, o comunque con volumi superiori a 3000 m³ o con numero di ad- detti superiore a 20 unità, o con numero di capi bovini superiore a 20 (o numero equivalente di ca- pi di altra specie), la realizzazione degli interventi è subordinata, oltre che a parere del Consiglio Comunale, al parere favorevole dell'Assessorato agli Enti Locali, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica.
al parere favorevole dell'Assessorato agli Enti Locali, che dovrà essere espresso entro 30 giorni dal ricevimento della pratica. Ai fini dell'edificazione è consentito l'utilizzo del volume risultante da lotti anche non conti- gui utilizzati dalla stessa azienda. In tal caso sugli elaborati del progetto devono essere rappresentati tutti i mappali interes- sati, che l'Ufficio Tecnico Comunale deve provvedere a registrare in apposito elenco da consultare
tati tutti i mappali interes- sati, che l'Ufficio Tecnico Comunale deve provvedere a registrare in apposito elenco da consultare ai fini di un controllo per garantire il non riutilizzo dello stesso lotto per operazioni analoghe. Non sono fissate limitazioni per le altezze dei fabbricati non residenziali, fermo restando che le altezze degli edifici devono sempre trovare giustificazione nell'utilizzo cui sono destinati o nelle particolari esigenze legate al funzionamento tecnico degli impianti di lavorazione.
one nell'utilizzo cui sono destinati o nelle particolari esigenze legate al funzionamento tecnico degli impianti di lavorazione. Per quanto attiene le sole residenze si dovranno osservare le seguenti limitazioni: −−−− Altezza massima pari a 6,50 m. −−−− Il distacco minimo degli edifici residenziali e di servizio dai limiti del lotto deve essere pari al- meno a 6,00 m, e 10 m dalle strade vicinali e di penetrazione agraria.
i e di servizio dai limiti del lotto deve essere pari al- meno a 6,00 m, e 10 m dalle strade vicinali e di penetrazione agraria. Per i soli edifici residenziali, previo accordo fra proprietari confinanti, è possibile derogare dal limite dei 6 m nel rispetto del Codice Civile, nei casi documentati di particolari necessità. Per le sole serre il distacco minimo dai confini privati è fissato in 4 m. In ogni caso fra un fabbricato residenziale e gli altri fabbricati, residenziali o non residen-
onfini privati è fissato in 4 m. In ogni caso fra un fabbricato residenziale e gli altri fabbricati, residenziali o non residen- ziali anche se dello stesso lotto, si dovrà garantire un distacco di almeno 5 m fra pareti non fine- strate e 10 m fra pareti di cui una almeno finestrata, intendendosi come finestrate le sole pareti dei fabbricati residenziali. Ai fini edificatori, per le sottozone E1 e E3, la superficie minima del lotto su cui si può in-
eti dei fabbricati residenziali. Ai fini edificatori, per le sottozone E1 e E3, la superficie minima del lotto su cui si può in- tervenire è stabilita in Ha 1,00, salvo che per gli impianti serricoli, orticoli in pieno campo e vivai- stici, per i quali tale superficie è ridotta a Ha 0,50. Nella sottozona E2 la superficie minima di intervento è stabilita in Ha 3, mentre in quella E5 tale limite è di Ha 5. In tutte le sottozone, ai fini di favorire comunque l'attività agricola, è possibile realizzare
quella E5 tale limite è di Ha 5. In tutte le sottozone, ai fini di favorire comunque l'attività agricola, è possibile realizzare almeno un "vano appoggio" per le attrezzature, delle dimensioni massime di 20 m² di superficie utile per 3,50 m di altezza , sempreché si disponga della volumetria necessaria e con l'esclusione assoluta di porticati e verande coperte.
16 E' altresì sempre possibile la realizzazione di piccoli vani a protezione di impianti tecnolo- gici (pompe idriche, caldaie per il riscaldamento delle serre e similari) purché se ne dimostri la necessità ed a condizione che le loro dimensioni non eccedano quelle strettamente indispensabili alla funzione per la quale devono essere costruiti e la loro distanza dai confini del lotto non sia in- feriore a 4 m. I vani in questione, che sono da considerare a tutti gli effetti volumi tecnici, non entrano nel
otto non sia in- feriore a 4 m. I vani in questione, che sono da considerare a tutti gli effetti volumi tecnici, non entrano nel conteggio dei volumi massimi realizzabili. I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnici intensivi debbono distare almeno 50 m dai confini di proprietà e, rispetto al limite delle zone omogenee A, B, C, G, almeno 500 m se si tratta di allevamento suini, 300 m se avicunicoli, 100 m se bovini, ovicaprini ed equini.
mogenee A, B, C, G, almeno 500 m se si tratta di allevamento suini, 300 m se avicunicoli, 100 m se bovini, ovicaprini ed equini. I medesimi fabbricati devono avere un rapporto di copertura con l'area di pertinenza non superiore al 50%. Le serre fisse caratterizzate da strutture murarie fuori terra nonché gli impianti di acqua- cultura e per agricoltura specializzata, sono ammesse nei limiti di un rapporto di copertura pari al 50% del lotto urbanistico su cui insistono, senza limiti di volumetria .
ammesse nei limiti di un rapporto di copertura pari al 50% del lotto urbanistico su cui insistono, senza limiti di volumetria . Nelle zone "E" è consentito l'esercizio dell'agriturismo quale attività collaterale od ausilia- re a quella agricola o zootecnica. Qualora venga richiesta la concessione edilizia per la realizzazione di nuove strutture a- ziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi per essa tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica.
ziendali comprendenti l'attività agrituristica, sono ammessi per essa tre posti letto per ettaro con destinazione agrituristica. Per ogni posto letto va computata una volumetria massima di 50 m³ che sono da considera- re aggiuntivi rispetto ai volumi massimi per residenza ammissibili nella medesima azienda. La superficie minima del fondo non deve essere inferiore a 3 Ha. Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edi-
non deve essere inferiore a 3 Ha. Il concessionario, con atto d'obbligo, deve impegnarsi a vincolare al fondo le strutture edi- lizie, a non frazionare la superficie non inferiore a 3 Ha individuata nel progetto ed a mantenere la destinazione agrituristica dei posti letto. Nelle zone "E" sono ammessi anche punti di ristoro indipendenti da una azienda agricola, dotati di non più di 20 posti letto, con indice fondiario massimo pari a 0,01 m³/m² incrementabile
enti da una azienda agricola, dotati di non più di 20 posti letto, con indice fondiario massimo pari a 0,01 m³/m² incrementabile fino a 0,10 m³/m² con deliberazione del Consiglio Comunale. Il lotto minimo vincolato per la realizzazione di nuovi punti di ristoro isolati deve essere almeno di Ha 3. In tal caso, quando il punto di ristoro è incluso in un fondo agricolo che comprende altre attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 Ha vincolata al punto di ristoro, va aggiunta
agricolo che comprende altre attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 Ha vincolata al punto di ristoro, va aggiunta quella minima di 3 Ha relativa al fondo agricolo. Tutti i tipi di edifici dovranno essere realizzati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di funzionalità e di idoneità statica secondo le disposizioni contenute nel R.E. e vigenti in materia. Al fine di tutelare la cultura architettonica dell'ambiente rurale, sia negli interventi di recu-
nel R.E. e vigenti in materia. Al fine di tutelare la cultura architettonica dell'ambiente rurale, sia negli interventi di recu- pero che di nuova edificazione delle parti con destinazione residenziale e recettiva, devono essere utilizzate tipologie di intervento ispirate alla semplicità dell'architettura rurale tradizionale. Le costruzioni dovranno proporre volumi semplici con coperture piane o a falde continue a "capanna" o a "padiglione" rivestite con manto di tegole.
anno proporre volumi semplici con coperture piane o a falde continue a "capanna" o a "padiglione" rivestite con manto di tegole. Nei casi di recupero è opportuno il riutilizzo degli elementi tradizionali esistenti. Le finiture esterne dovranno prevedere l'uso della pietra a vista o di intonaci in pasta o tin- teggiati con l'esclusione assoluta di rivestimenti ceramici di qualsivoglia dimensione e tipo.
17 E' consentita la realizzazione di tettoie e porticati la cui struttura, nella dimensione e nella localizzazione, sia finalizzata a riprodurre lo schema tipologico della casa rurale campidanese, a condizione che la loro superficie lorda non superi il 30% della superficie coperta dell'edificio e la profondità non ecceda 2,50 m. Per i fondi compresi in zona agricola, allo scopo di mantenere l'attuale paesaggio agrario
io e la profondità non ecceda 2,50 m. Per i fondi compresi in zona agricola, allo scopo di mantenere l'attuale paesaggio agrario a "campi aperti", è possibile autorizzare solo recinzioni di tipo "precario" (paletti e rete) con altez- za massima non superiore a 2,50 m, salvo che non si tratti di recinzioni limitate alla sola parte re- sidenziale dell'impianto edilizio, per le quali è consentita la realizzazione di strutture stabili in mu- ratura.
sola parte re- sidenziale dell'impianto edilizio, per le quali è consentita la realizzazione di strutture stabili in mu- ratura. Le recinzioni dovranno comunque essere realizzate nel rispetto dei distacchi fissati nel nuo- vo Codice della Strada. Per tutti i movimenti terra (scavi e riporti), anche se finalizzati alla bonifica dei terreni, de- ve essere richiesta un'apposita autorizzazione presentando un piano di sistemazione che tenga con- to di tutta la situazione al contorno.
richiesta un'apposita autorizzazione presentando un piano di sistemazione che tenga con- to di tutta la situazione al contorno. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme valgono le Direttive per le Zo- ne Agricole approvate dal Consiglio Regionale in data 13/04/94, che si intendono integralmente recepite.
Art.14
18 Art.14 ZONA “G” Sono le parti del territorio destinate a edifici, attrezzature ed impianti pubblici e privati ri- servati a servizi di interesse generale, quali strutture per l’istruzione, i beni culturali, la sanità, lo sport e le attività ricreative, il credito, le comunicazioni, i mercati, i parchi, i depuratori, gli im- pianti di potabilizzazione, gli inceneritori e simili, secondo il disposto dell’art.3 del Decr. R.A.S.
hi, i depuratori, gli im- pianti di potabilizzazione, gli inceneritori e simili, secondo il disposto dell’art.3 del Decr. R.A.S. 1983 n. 2266/U, nonché gli alberghi e gli esercizi commerciali di medie strutture di vendita, come disciplinati dal D.Lgs. 114/1998 e successive disposizioni statali e regionali di attuazione e appli- cazione, ad eccezione del comparto contrassegnato con il numero G15 nel quale è possibile inse-
regionali di attuazione e appli- cazione, ad eccezione del comparto contrassegnato con il numero G15 nel quale è possibile inse- diare esclusivamente interventi quali canile, gattile, dog hotel compatibili con il contesto agricolo. Qualunque intervento è comunque subordinato alle indicazioni contenute in apposito Piano Attuativo, ai sensi dell’art.3 della L.R. 1.07.1991 n.20, fermo restando che non è necessario il Pia- no in questione per gli ampliamenti di impianti e strutture già esistenti.
991 n.20, fermo restando che non è necessario il Pia- no in questione per gli ampliamenti di impianti e strutture già esistenti. I Piani Attuativi dovranno prevedere: – per il solo comparto G15 l’ indice fondiario massimo è fissato in 0.20 m³/m²; – un indice territoriale massimo pari a 0,01 m³/m², per interventi di iniziativa privata, incremen- tabile per Piani Attuativi di iniziativa a di interesse pubblico nonché per gli alberghi e gli inse-
iziativa privata, incremen- tabile per Piani Attuativi di iniziativa a di interesse pubblico nonché per gli alberghi e gli inse- diamenti commerciali di medie strutture di vendita (MSV) e per altri interventi di iniziativa pri- vata aventi interesse pubblico. L’incremento dell’indice territoriale applicabile ai suddetti Pia- ni Attuativi non potrà comunque essere superiore a 1,5 m³/m². – una dotazione di parcheggi per la clientela e di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli
e essere superiore a 1,5 m³/m². – una dotazione di parcheggi per la clientela e di aree di sosta e di movimentazione dei veicoli merci a servizio delle M.S.V., in misura non inferiore a quella dalla specifica disciplina di set- tore. – una dotazione minima di aree da destinare a servizi pubblici e da cedere all’Amministrazione Comunale, localizzate secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa, pari al 10% della superficie totale dell’intervento, esclusa la viabilità.
e secondo le indicazioni dell’Amministrazione stessa, pari al 10% della superficie totale dell’intervento, esclusa la viabilità. – un’altezza degli edifici non superiore a m 12,00. – la costruzione dei fabbricati in aderenza al confine o ad una distanza di almeno 5,00 m ovvero ad H./2 (altezza degli edifici/2) dallo stesso. In ogni caso le nuove costruzioni dovranno rispet- tare la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari alla misura
nuove costruzioni dovranno rispet- tare la distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti pari alla misura dell’altezza dell’edficiio più alto, con un minimo assoluto pari a m 10,00. Le residenze saranno ammesse solo per l’eventuale personale di custodia in numero stretta- mente necessario in relazione alle dimensioni dell’intervento. Per le dimensioni minime dei Piani Attuativi e per le dotazioni di aree per spazi pubblici e par-
le dimensioni dell’intervento. Per le dimensioni minime dei Piani Attuativi e per le dotazioni di aree per spazi pubblici e par- cheggi, ad eccezione di quelli prescritti per le M.S.V. per le quali si applica la disciplina di settore, valgono le disposizioni analoghe delle zone “C” e “D”. Il comparto di zona “G” contrassegnato con “*” nella tav.n.2 del P.U.C. data la particolare conformazione e localizzazione, dovrà essere pianificato assieme all’adiacente comparto “C17”.
Art.15
19 Art.15 ZONA "H" Le zone del territorio comunale denominate "H" sono quelle che rivestono un particolare interesse per la collettività e che pertanto sono sottoposte a salvaguardia e tutela rigorosa. Si distinguono due sottozone: – H1, aree con vincolo archeologico diretto e indiretto del Ministero per i Beni Culturali e Am- bientali. In esse è prescritto l'indice volumetrico territoriale massimo di 0,001 m³/m² con possibilità di
Beni Culturali e Am- bientali. In esse è prescritto l'indice volumetrico territoriale massimo di 0,001 m³/m² con possibilità di deroga, ai sensi dell'Art.16 della legge 6/8/67 n°765, solo per edifici, attrezzature e impianti pubblici. – H2, aree costituenti le fascie di rispetto delle SS n° 130 e l’alveo del canale che attraversa il P.E.E.P. e dei corsi d’acqua di pubblico interesse vincolati dal Decr. Beni Culturali del
Art.16
e l’alveo del canale che attraversa il P.E.E.P. e dei corsi d’acqua di pubblico interesse vincolati dal Decr. Beni Culturali del 21.09.84 e le aree delimitate dal Piano Stralcio di Assetto Idrigeologico (P.A.I.) quali zone di esondazione . L’edificazione è tassativamente vietata nelle zone H2 Entro la distanza di 150 m dalle ripe, l'edificazione è consentita solo previo nullaosta da ri- chiedere alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali. Art.16 VINCOLI Vincolo di Inedificabilità :
Art.16
entita solo previo nullaosta da ri- chiedere alla Sovrintendenza ai Beni Ambientali. Art.16 VINCOLI Vincolo di Inedificabilità : – Con Regio Decreto del 08.05.1904, n° 368 art. 133 e 25.07.1904 n.523 artt. 93 e 96, è stata in- dividuata un’area sottoposta a vincolo di inedificabilità assoluta . – Per l'edificazione nell'area interessata dal vincolo, opportunamente individuata nelle tavole del P.U.C., oltre al rispetto delle norme specifiche di zona, si devono osservare le seguenti prescri- zioni:
duata nelle tavole del P.U.C., oltre al rispetto delle norme specifiche di zona, si devono osservare le seguenti prescri- zioni: ▪ gli elaborati progettuali devono essere accompagnati da una relazione idrogeologica redat- ta da un tecnico abilitato; ▪ deve essere garantito che l’esecuzione delle opere previste non interferisca sulla stabilità dei versanti e non comporti fenomeni di degrado complessivo dell’ambiente circostante;
previste non interferisca sulla stabilità dei versanti e non comporti fenomeni di degrado complessivo dell’ambiente circostante; ▪ deve essere rispettata la vigente normativa in materia di antinquinamento nei confronti delle opere di approvvigionamento idrico e degli scarichi; ▪ deve essere richiesta la preventiva approvazione della competente Sovrintendenza. Vincolo Cimiteriale: – Con Decreto del Medico provinciale di Cagliari, è stata individuata la fascia di rispetto cimite-
ndenza. Vincolo Cimiteriale: – Con Decreto del Medico provinciale di Cagliari, è stata individuata la fascia di rispetto cimite- riale, opportunamente individuata nella tav.n°2 del P.U.C..Nelle aree inserite nella fascia in questione, ferma restando la loro specifica destinazione urbanistica ed il mantenimento degli edifici esistenti, è fatto assoluto divieto di edificazione salvo che non si tratti di opere pubbliche che non comportano realizzazione di volumi, o di opere legate all’ampliamento dello stesso
che non si tratti di opere pubbliche che non comportano realizzazione di volumi, o di opere legate all’ampliamento dello stesso Cimitero.
Art.17
20 TITOLO III V A R I E Art.17 STRADE DI NUOVA APERTURA Le strade di nuova apertura previste negli elaborati del P.U.C., sono classificabili nei se- guenti tre tipi:
- Strada di tipo "A" di larghezza minima 12 metri;
- Strada di tipo "B" di larghezza minima 10 metri;
- Strada di tipo "C" di larghezza minima 9.5 metri. Le larghezze di cui sopra sono comprensive degli ingombri della sede carrabile e dei mar- ciapiedi sui due fianchi.
a 9.5 metri. Le larghezze di cui sopra sono comprensive degli ingombri della sede carrabile e dei mar- ciapiedi sui due fianchi. La classificazione delle strade urbane è riportata nella Tav. n°4 del P.U.C., fermo restando che tale classificazione è vincolante per i piani attuativi e gli interventi di iniziativa privata mentre, l’Amministrazione Comunale può apportare tute le modifiche che ritiene necessarie per
i interventi di iniziativa privata mentre, l’Amministrazione Comunale può apportare tute le modifiche che ritiene necessarie per l’attuazione dei programmi di pubblica utilità e, laddove esistano impedimenti legati alla preesi- stenza di edifici non abbattibili o per il prolungamento di strade già esistenti, può adottare dimen- sioni inferiori a quella minima prevista. In ogni caso l’A.C. potrà imporre tutti gli arretramenti necessari per la costruzione delle
inferiori a quella minima prevista. In ogni caso l’A.C. potrà imporre tutti gli arretramenti necessari per la costruzione delle nuove strade da realizzare o per l’allargamento di quelle già esistenti, fermo restando la possibili- tà di utilizzare la quota volumetrica relativa alla superficie ceduta per il sedime stradale, ai fini della quantificazione del volume massimo edificabile nella parte restante del lotto, nel caso di ces-
l sedime stradale, ai fini della quantificazione del volume massimo edificabile nella parte restante del lotto, nel caso di ces- sione volontaria e quando non sia stato pagato alcun indennizzo espropriativo. Le presenti disposizioni devono essere recepite anche dai Piani Attuativi delle zone "C", "D" “D1” e "G" sia per le nuove strade previste dal P.U.C. che per quelle previste dai Piani mede- simi. I tracciati rappresentati nelle tavole del P.U.C. costituiscono solo un riferimento di larga massima
viste dai Piani mede- simi. I tracciati rappresentati nelle tavole del P.U.C. costituiscono solo un riferimento di larga massima e l'affermazione di obiettivi urbanistici di carattere generale. Pertanto compete ai progetti esecutivi la completa e dettagliata definizione di tutte le caratteristi- che plano-altimetriche delle strade di nuovo inserimento. In particolare è lasciata ai piani attuativi la definizione della rete di viabilità interna e dei suoi collegamenti con le strade esistenti.
re è lasciata ai piani attuativi la definizione della rete di viabilità interna e dei suoi collegamenti con le strade esistenti. Per le nuove strade da inserire nelle zone “B”, ove si renda necessario definire il tracciato planimetrico ancora prima della fase esecutiva per motivi legati all'esigenza di individuare esatta- mente i nuovi fronti strada dei lotti edificabili, anche ai fini del rilascio dei certificati di destina-
di individuare esatta- mente i nuovi fronti strada dei lotti edificabili, anche ai fini del rilascio dei certificati di destina- zione urbanistica, l’Amministrazione Comunale potrà procedere ad una preventiva individuazione catastale del tracciato stradale anche sulla base di eventuali proposte dei proprietari dei lotti inte- ressati dalle nuove strade.
Art.18
21 Art.18 ATTIVITA' ESTRATTIVA L'attività estrattiva è vietata nelle zone omogenee "A", "B", "C", "D", "G", "H" del P.U.C. Art.19 FRAZIONAMENTI I frazionamenti catastali dei terreni liberi o edificati, devono essere depositati presso il Comune prima della presentazione all'U.T.E. Non sono ammessi frazionamenti : – nelle zone "A" , "B" e "E" quando riducano le unità abitative al di sotto dei livelli funzionali privandole dei necessari parcheggi e degli accessi alle strade pubbliche o quando determinano
Art.20
al di sotto dei livelli funzionali privandole dei necessari parcheggi e degli accessi alle strade pubbliche o quando determinano nuove dimensioni dei lotti o densità fondiarie e parametri urbanistici in contrasto con le norme del P.U.C.; – nelle zone "C", "D", “D1” e "G" quando non sono conseguenti e conformi a Piani Attuativi de- finitivamente approvati. Art.20 IMPATTO AMBIENTALE, COMPATIBILITA', PRESCRIZIONI Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e territoriale, sia che si tratti della co-
ALE, COMPATIBILITA', PRESCRIZIONI
ALE, COMPATIBILITA', PRESCRIZIONI Qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica e territoriale, sia che si tratti della co- struzione di edifici e di infrastrutture o di opere viarie, di invasi artificiali o più semplicemente di movimenti terra che modificano in modo rilevante lo stato naturale dei luoghi, deve essere proget- tato nel rispetto della realtà ambientale con particolare attenzione all'inserimento nel contesto esi- stente.
ve essere proget- tato nel rispetto della realtà ambientale con particolare attenzione all'inserimento nel contesto esi- stente. In particolare nelle zone classificate "A" dal P.U.C., dovrà essere attentamente curato l'in- serimento dei nuovi edifici secondo le precise modalità fissate nel Piano Particolareggiato vigente. Nelle zone residenziali classificate "B" e "C" la progettazione dovrà comunque tenere conto
nel Piano Particolareggiato vigente. Nelle zone residenziali classificate "B" e "C" la progettazione dovrà comunque tenere conto del contesto urbanistico ed ambientale in cui i nuovi edifici dovranno inserirsi, evitando l'uso di materiali e tipologie avulse dalla realtà locale. All’interno delle zone omogenee A, B e C è vietata l’installazione di strutture e impianti per la telefonia mobile e similari. In particolare dovrà curarsi la finitura esterna degli edifici (intonaci, tinteggiature, ecc.)
r la telefonia mobile e similari. In particolare dovrà curarsi la finitura esterna degli edifici (intonaci, tinteggiature, ecc.) che deve essere considerata come uno degli elementi che contribuiscono a definire ultimata la co- struzione, in rapporto agli impegni ed agli obblighi legati alla autorizzazione o concessione edili- zia. E' fatto obbligo di provvedere alla sistemazione degli spazi esterni con opportuni arredi a verde specie nelle parti in vista dalle pubbliche vie.
i provvedere alla sistemazione degli spazi esterni con opportuni arredi a verde specie nelle parti in vista dalle pubbliche vie. Disposizioni analoghe valgono anche per gli interventi nelle zone "G", dove gli spazi ester- ni devono essere arredati a verde con abbondante utilizzo di essenze arboree.
22 Negli insediamenti di carattere produttivo delle zone "D" e “D1” i corpi di fabbrica devono essere completamente rifiniti anche nelle parti esterne, comprese le tinteggiature, e negli spazi e- sterni devono essere utilizzate cortine di alberi per schermare i materiali o le macchine in deposito. Per gli interventi costruttivi in zona agricola, valgono le stesse indicazioni valide per le zo- ne residenziali. Inoltre nelle parti residenziali degli interventi agricoli le coperture dovranno essere a falde
lide per le zo- ne residenziali. Inoltre nelle parti residenziali degli interventi agricoli le coperture dovranno essere a falde con rivestimento in tegole. Tutte le prescrizioni di cui sopra si applicano anche agli interventi pubblici ed ai servizi. Per tutti gli interventi precisati all'Art.1 del D.P.C.M. n°377/1988, è obbligatorio il preven- tivo Studio di Impatto Ambientale e la formulazione del Giudizio di Compatibilità di cui all'Art.6
Art.21
88, è obbligatorio il preven- tivo Studio di Impatto Ambientale e la formulazione del Giudizio di Compatibilità di cui all'Art.6 della L.8 luglio 1986 n°349, redatti ai sensi delle norme del D.P.C.M. 27/12/88. Per le opere da realizzare in zone di particolare interesse paesaggistico e ambientale è ob- bligatorio il preventivo benestare da parte delle Istituzioni preposte alla tutela dei beni paesaggi- stici e ambientali. Art.21 IDENTIFICAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE
Art.21
ioni preposte alla tutela dei beni paesaggi- stici e ambientali. Art.21 IDENTIFICAZIONE DELLA PERIMETRAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE Per la definizione dei confini delle zone omogenee, tutte le volte che non coincidono con e- lementi "certi" esistenti(strade, corsi d'acqua, edifici, muri di recinzione e simili), si fa riferimento alla TAV. 3 del P.U.C. dove tali confini sono individuati in relazione alla ripartizione catastale del territorio Comunale.
Art.22
ento alla TAV. 3 del P.U.C. dove tali confini sono individuati in relazione alla ripartizione catastale del territorio Comunale. In mancanza di indicazioni contenute nella su citata Tav.3, si fa ricorso ad una lettura in scala delle altre tavole del P.U.C.. Art.22 DISTRIBUTORI DI CARBURANTE Le aree per l’installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione e per il potenziamento o la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del
buranti per autotrazione e per il potenziamento o la ristrutturazione di quelli già esistenti alla data di entrata in vigore del D.L. n°32/98, possono essere localizzate in qualsiasi zona omogenea del P.U.C. ad eccezione della zona “A”, della zona “H1” e della zona “H2” costituente l’alveo di canali o corsi d’acqua e le fa- scie di rispetto . Le aree interessate da nuove installazioni dovranno avere una superficie di almeno 1000 m².
d’acqua e le fa- scie di rispetto . Le aree interessate da nuove installazioni dovranno avere una superficie di almeno 1000 m². L’indice volumetrico è fissato in 0,5 m³/m², l’altezza massima degli edifici e degli accessori non può superare 7,50 m. Le pensiline non partecipano al computo delle volumetrie. La distanza minima dei fabbricati dai confini è fissata in 5,00 m, mentre dagli altri fabbri- cati è obbligatorio un distacco pari almeno a 10,00 m.
ei fabbricati dai confini è fissata in 5,00 m, mentre dagli altri fabbri- cati è obbligatorio un distacco pari almeno a 10,00 m. La superficie coperta, comprensiva anche delle pensiline, non deve eccedere il 25% della superficie dell’area interessata dall’intervento.
23 Nel caso di potenziamento o ristrutturazione di impianti esistenti la superficie del lotto non può essere inferiore a 500 m² e l’indice di copertura non può superare il 40% della superficie d’intervento. Per le distanze dalle strade e dai crocevia si applicano le disposizioni del Nuovo Codice della strada, in ogni caso la distanza dalla carreggiata stradale non potrà essere inferiore a 5,0 m. E’ consentito utilizzare sino ad un massimo di 1/5 del volume disponibile per la realizzazio-
on potrà essere inferiore a 5,0 m. E’ consentito utilizzare sino ad un massimo di 1/5 del volume disponibile per la realizzazio- ne di un alloggio per il custode dell’impianto, inoltre sono consentite le seguenti attività collatera- li:
- impianto di lavaggio;
- officine meccaniche e da gommista;
- locali per il ristoro e la recettività;
- cabine telefoniche;
- locali per la vendita di prodotti tipici, giornali, tabacchi;
- locali per il pronto soccorso e la pulizia stradale;
- servizi igienici collettivi;
ta di prodotti tipici, giornali, tabacchi;
- locali per il pronto soccorso e la pulizia stradale;
- servizi igienici collettivi;
- locali per attività comunque attinenti all’impianto di distribuzione carburanti. Nel caso di successiva dismissione degli impianti, le aree utilizzate riassumono le destina- zioni urbanistiche previste nel P.U.C. prima della realizzazione dell’impianto stesso.
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24 Art.23 PARAMETRI URBANISTICI Al fine di una corretta interpretazione dei termini tecnici più ricorrenti nelle presenti Nor- me, si riportano nel seguito le seguenti definizioni: – ZONA OMOGENEA TERRITORIALE. Per zona territoriale omogenea viene intesa quella parte di territorio comunale individuata da una precisa destinazione urbanistica. – AMBITO DI INTERVENTO. L’ambito di intervento è un’area nella quale l’attuazione del
a da una precisa destinazione urbanistica. – AMBITO DI INTERVENTO. L’ambito di intervento è un’area nella quale l’attuazione del PUC richiede un intervento urbanistico unitario, preliminare agli interventi edilizi. – SUPERFICIE TERRITORIALE. La superficie territoriale è quella superficie costituita dall’intera area di un ambito d’intervento interessato unitariamente da interventi pubblici e/o privati. – SUPERFICIE UTILE TERRITORIALE. La superficie utile territoriale è quella zona omoge-
mente da interventi pubblici e/o privati. – SUPERFICIE UTILE TERRITORIALE. La superficie utile territoriale è quella zona omoge- nea territoriale interessata da interventi privati e/o pubblici al netto di: ▪ superfici bagnate (bacini e fiumi con relativi alvei); ▪ aree che per motivi naturali non sono utilizzabili ai fini edilizi (orografici, geomorfologici, idrogeologici e sanitari); ▪ aree soggette a vincoli e norme di legge (paesistici, forestali, culturali ecc.);
, geomorfologici, idrogeologici e sanitari); ▪ aree soggette a vincoli e norme di legge (paesistici, forestali, culturali ecc.); ▪ aree che per destinazione del piano urbanistico sono sottratte all’uso edilizio e/o privato. La superficie utile territoriale viene espressa in ettari o in metri quadrati. – DOTAZIONE VOLUMETRICA NECESSARIA. La dotazione volumetrica necessaria è la cu- batura minima che deve essere prevista per ogni singolo utente, ed è espressa in metri cu- bi/abitante (m³/ab).
essaria è la cu- batura minima che deve essere prevista per ogni singolo utente, ed è espressa in metri cu- bi/abitante (m³/ab). – INDICE DI FABBRICABILITA’ TERRITORIALE. L’indice di fabbricabilità territoriale è dato dal rapporto tra il volume territoriale realizzabile e la superficie utile territoriale corri- spondente che è definita in metri quadrati; si esprime quindi in metri cubi/metri quadrati (m³/m²). – VOLUME TERRITORIALE REALIZZABILE. Il volume territoriale viene determinato dal
me quindi in metri cubi/metri quadrati (m³/m²). – VOLUME TERRITORIALE REALIZZABILE. Il volume territoriale viene determinato dal prodotto della superficie utile territoriale per l’indice di fabbricabilità territoriale; si esprime perciò in metri cubi. – SUPERFICIE DI URBANIZZAZIONE. Riguarda le aree per le urbanizzazioni primarie e se- condarie. Le prime individuano la superficie totale delle aree, destinate alle opere di urbanizzazione pri- maria,poste o previste a servizio dell’insediamento.
a superficie totale delle aree, destinate alle opere di urbanizzazione pri- maria,poste o previste a servizio dell’insediamento. Le seconde individuano la superficie totale delle aree, destinate alle opere di urbanizzazione secondaria, poste o previste a servizio della zona. – SUPERFICIE FONDIARIA. La superficie fondiaria è costituita dalla porzione della superfi- cie territoriale utile destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, e corrisponde pertanto
porzione della superfi- cie territoriale utile destinata agli interventi edilizi abitativi o produttivi, e corrisponde pertanto alla somma dei lotti edificabili escluse le aree pubbliche o di uso pubblico, le sedi viarie, car- rabili o pedonali pubbliche. La superficie fondiaria, la cui densità edilizia risulti già determina- ta nelle norme dello strumento urbanistico, non è ammissibile a successivi frazionamenti ai fini dell’esecuzione di nuove volumetrie; si esprime in metri quadrati.
25 – SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO. La superficie minima di intervento definisce, per ciascuna zona omogenea, l’area minima richiesta per un intervento urbanistico preventivo d’iniziativa pubblica, privata o mista. La superficie minima d’intervento può essere indicata graficamente dal P.U.C. o defnita parametricamente; si esprime in metri quadrati. – AREA EDIFICABILE. L’area edificabile è l’area pertinente ad un intervento edilizio (diretto
nte; si esprime in metri quadrati. – AREA EDIFICABILE. L’area edificabile è l’area pertinente ad un intervento edilizio (diretto o subordinato ad un intervento urbanistico) alla quale si applicano i parametri edilizi per defi- nire l’entità, la posizione, le dotazioni e le caratteristiche dell’edificazione proposta. Ai fini suddetti si considera di norma la superficie inferiore tra la superficie catastale e la superficie reale del lotto..
ta. Ai fini suddetti si considera di norma la superficie inferiore tra la superficie catastale e la superficie reale del lotto.. – INDICE VOLUMETRICO. L’indice volumetrico definisce, ai fini edificatori, il volume edilizio in m³ che si può costruire su un mq. di area edificabile; ai fini di verifica è il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei singoli edifici esistenti, espresso in m³, e la superficie considerata, espressa in m². Esso può essere:
dilizio complessivo dei singoli edifici esistenti, espresso in m³, e la superficie considerata, espressa in m². Esso può essere: ▪ territoriale definisce il volume edilizio pertinente all’unità di superficie territoriale; ▪ fondiario definisce il volume edilizio costruibile sull’unità di superficie fondiaria. – VOLUME FONDIARIO MASSIMO. Il volume fondiario massimo è la massima volumetria realizzabile in un lotto di terreno ed è dato dal prodotto della superficie del lotto edificabile per
mo è la massima volumetria realizzabile in un lotto di terreno ed è dato dal prodotto della superficie del lotto edificabile per l’indice di fabbricabilità fondiario; si esprime quindi in metri cubi. – SUPERFICIE COPERTA (m²). E’ la porzione di lotto occupata dalla proiezione sul terreno delle parti edificate fuori terra delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali di un edificio, incluse le porzioni di verande e balconi chiuse su tre lati e con l’esclusione delle
delle murature perimetrali di un edificio, incluse le porzioni di verande e balconi chiuse su tre lati e con l’esclusione delle parti in aggetto, purchè di aggetto non superiore a m 1,50. – INDICE DI COPERTURA. L’indice di copertura è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto. – ALTEZZA DEGLI EDIFICI. L’altezza degli edifici si determina secondo le indicazioni di cui all’art.40 del Regolamento Edilizio..
ALTEZZA DEGLI EDIFICI. L’altezza degli edifici si determina secondo le indicazioni di cui all’art.40 del Regolamento Edilizio.. Ai fini dell’altezza degli edifici non si computano i parapetti delle coperture praticabili, anche se pieni, e gli altri tipi di coronamento, purché siano in giusto rapporto architettonico e siano compatibili con l’ambiente circostante. I volumi tecnici emergenti dagli edifici non sono soggetti a limiti di superficie o di altezza, pur-
con l’ambiente circostante. I volumi tecnici emergenti dagli edifici non sono soggetti a limiti di superficie o di altezza, pur- ché siano giustificati da esigenze tecnologiche funzionali e di sicurezza e siano correttamente ambientati con una corretta soluzione architettonica. Per quanto non previsto si rimanda alla normativa regionale e/o Statale in materia. – ALTEZZA MASSIMA EDIFICABILE. Nell’ambito del territorio comunale gli edifici non possono superare l’altezza massima prescritta per ciascun zona.
EDIFICABILE. Nell’ambito del territorio comunale gli edifici non possono superare l’altezza massima prescritta per ciascun zona. I limiti di altezza concernono gli edifici di qualsiasi tipo e destinazione d’uso, salvo gli edifici pubblici o di pubblico interesse per i quali l’Amministrazione Comunale può concedere la de- roga a norma delle vigenti disposizioni. – ALTEZZA MINIMA ABITABILE. L’altezza minima delle unità abitative delimitata, a struttu-
ga a norma delle vigenti disposizioni. – ALTEZZA MINIMA ABITABILE. L’altezza minima delle unità abitative delimitata, a struttu- ra ultimata, dal sottostante piano di calpestio e dal sovrastante soffitto non può essere inferiore
26 a m 2,70. E’ consentita un’altezza inferiore nei disimpegni, per l’eventuale ubicazione di im- pianti tecnologici, comunque non inferiore a m 2,40. – ALTEZZA MINIMA D’USO. Nei locali d’uso non abitativo ma connessi con la residenza, come cantinole, garages, lavanderie,vani accessori ecc. l’altezza, misurata dal sottostante pa- vimento al sovrastante soffitto, a struttura finita, non può essere inferiore a m 2.40. – INDICE DI PIANTUMAZIONE. Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di
ita, non può essere inferiore a m 2.40. – INDICE DI PIANTUMAZIONE. Per indice di piantumazione si intende il numero di piante di alto o medio fusto che si prescrive per unità di superficie, in genere l’ettaro, con l’eventuale specificazione delle essenze. – EDIFICIO O FABBRICATO. Per fabbricato o edificio si intende qualsiasi costruzione coper- ta o qualsiasi organismo edilizio, esistente o da edificare, delimitata da vie o da spazi non edi-
qualsiasi costruzione coper- ta o qualsiasi organismo edilizio, esistente o da edificare, delimitata da vie o da spazi non edi- ficati, pubblici o privati, o aderente ad altre costruzioni, ma separata da queste da una propria muratura perimetrale, fornita di uno o più accessi e con almeno una scala autonoma nel caso di costruzione a più piani. Tale organismo edilizio si configura come edificio o fabbricato o corpo di fabbrica qualunque
l caso di costruzione a più piani. Tale organismo edilizio si configura come edificio o fabbricato o corpo di fabbrica qualunque sia la sua dimensione, indipendentemente dai materiali adottati (muratura, legno, acciaio, c.a. ecc.) e dai procedimenti utilizzati (tradizionali, prefabbricati, ecc.). Si considera, pertanto, edi- ficio o fabbricato anche un manufatto prefabbricato, seppure smontabile e non provvisto di o- pere di fondazione.
pertanto, edi- ficio o fabbricato anche un manufatto prefabbricato, seppure smontabile e non provvisto di o- pere di fondazione. Di una costruzione non permanente o d’uso precario, si deve dichiarare la durata temporanea, sempre inferiore a sei mesi, allo scadere della quale la costruzione deve essere rimossa. – CORPO DI FABBRICA. Per corpo di fabbrica si intende l’insieme costituito dall’edificio o fabbricato principale e dagli elementi accessori ad esso aggiuntivi che, indipendentemente dal
nsieme costituito dall’edificio o fabbricato principale e dagli elementi accessori ad esso aggiuntivi che, indipendentemente dal materiale, hanno carattere di permanenza e stabilità. Sono elementi accessori: le scale a giorno colleganti dislivelli superiori a m 1, loggiati, verande coperte e porticati (compresi gli elementi verticali a sostegno delle relative coperture), con esclusione di tutti gli elementi aventi caratte- re ornamentale quali sporgenze e balconi aggettanti fino a m 1,50.
erture), con esclusione di tutti gli elementi aventi caratte- re ornamentale quali sporgenze e balconi aggettanti fino a m 1,50. – DISTANZA FRA EDIFICI. Riferimento artt.39-40 e 41 del Regolamento Edilizio.. – DISTANZA DAI CONFINI O DAL FILO STRADALE. Riferimento artt.39-40 e 41 del Rego- lamento Edilizio. – LARGHEZZA STRADALE. Per larghezza stradale si intende la somma della larghezza della sede veicolare di transito, di sosta, dei marciapiedi e di eventuali aiuole spartitraffico.
tende la somma della larghezza della sede veicolare di transito, di sosta, dei marciapiedi e di eventuali aiuole spartitraffico. – NUMERO DI PIANI. Per numero dei paini si intende il numero dei piani abitabili, compreso l’eventuale piano in ritiro, il seminterrato, se abitabile, ed il sottotetto se abitabile. – LUNGHEZZA MASSIMA DEI FRONTI. Per lunghezza massima dei fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea.
ezza massima dei fronti si intende la più lunga delle proiezioni di un fronte continuo, anche se a pianta spezzata o mistilinea. – SPAZI INTERNI AGLI EDIFICI. Per spazi interni agli edifici si intendono, riferiti a singole unità immobiliari, le aree scoperte circondate da edifici da costruzioni per una lunghezza supe- riore ai ¾ del perimetro. Essi sono classificati come segue: a)- PATIO: si intende lo spazio interno ad un edificio, scoperto, ad un solo piano, o all’ultimo
i sono classificati come segue: a)- PATIO: si intende lo spazio interno ad un edificio, scoperto, ad un solo piano, o all’ultimo piano di un edificio a più piani, con distanze normali minime non inferiori a m 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a m 4,00.
27 b)- CHIOSTRINA: si intende uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a m 20,00 e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m 3,00. c)- CAVEDIO: si intende uno spazio interno, per la ventilazione dei bagni o di locali di servi- zio e per il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima
one dei bagni o di locali di servi- zio e per il passaggio delle canalizzazioni interne, di superficie inferiore a quella minima della chiostrina e comunque superiore a m² 0,60 e sulla quale non si aprono luci o finestre. Tale spazio deve essere percorribile per tutta la sua altezza ed attrezzato con scala alla ma- rinara ed avere aerazione naturale. – PARCHEGGI PRIVATI. Si definisce posteggio lo spazio, al chiuso o allo scoperto, riservato
rinara ed avere aerazione naturale. – PARCHEGGI PRIVATI. Si definisce posteggio lo spazio, al chiuso o allo scoperto, riservato alla sosta di un autoveicolo; si definisce parcheggio l’area destinata alla sosta di più veicoli; si definisce area di sosta uno spazio destinato alle operazioni di carico e scarico, raccordato ad una strada ed opportunamente segnalato. – POSTO AUTO . Si definisce posto auto lo spazio al chiuso o allo scoperto delle dimensioni
strada ed opportunamente segnalato. – POSTO AUTO . Si definisce posto auto lo spazio al chiuso o allo scoperto delle dimensioni minime di m 2.50 x 5.00 destinato alla sosta di un autoveicolo. – FABBRICATI ACCESSORI. Si dicono accessori i fabbricati che sono destinati al servizio di un edificio residenziale, produttivo o commerciale, quali: autorimesse, lavanderie, locali per allevare animali domestici, portici o locali per attrezzi, depositi di legna, combustibili e simili.
sse, lavanderie, locali per allevare animali domestici, portici o locali per attrezzi, depositi di legna, combustibili e simili. Tali fabbricati non possono essere autorizzati se non contestualmente al fabbricato principale od a servizio di un fabbricato esistente. I fabbricati accessori non possono essere abitati: la lo- ro destinazione non può essere modificata se non previa autorizzazione comunale con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni delle norme di attuazione del P.U.C. e del Regolamento Edili-
rizzazione comunale con l’obbligo di uniformarsi alle prescrizioni delle norme di attuazione del P.U.C. e del Regolamento Edili- zio. – CABINE ELETTRICHE. Le cabine di trasformazione dell’energia sono oggetto di concessio- ne. Le cabine non incidono sullo sfruttamento edilizio del lotto e perciò non si computano né ai fini del calcolo del volume o della superficie lorda di piano costruibile, né ai fini del rapporto di
ciò non si computano né ai fini del calcolo del volume o della superficie lorda di piano costruibile, né ai fini del rapporto di copertura . In deroga alle distanze minime prescritte, le cabine possono essere costruite in confine di proprietà nonché in fregio alle strade e nelle fasce di rispetto stradale. – VANO ABITABILE. Per vano abitabile si intendono tutti i vani destinati alla funzione resi- denziale come ad esempio i seguenti: soggiorno-pranzo, letto, cucina, studio, bagno, disimpe-
vani destinati alla funzione resi- denziale come ad esempio i seguenti: soggiorno-pranzo, letto, cucina, studio, bagno, disimpe- gno, ripostigli e locali di sgombero . Ogni vano, per essere abitabile dovrà rispondere a determinati requisiti: dimensionali, igieni- co-sanitari, di illuminazione, di areazione ecc., – VANI ACCESSORI. Per vani accessori sono da intendersi tutti i locali adibiti a servizio della funzione residenziale (garage, depositi e siili).
Per vani accessori sono da intendersi tutti i locali adibiti a servizio della funzione residenziale (garage, depositi e siili). Questi vani devono essere computati ai fini della determinazione della cubatura massima anche se non inclusi nel volume abitabile. – SUPERFICIE NON RESIDENZIALE (Snr). Si intende la superficie utile dei servizi e acces- sori che riguarda: ▪ cantinole, soffitte, locale motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche
zi e acces- sori che riguarda: ▪ cantinole, soffitte, locale motore ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche ed altri locali a stretto servizio della residenza; ▪ autorimesse singole e collettive; ▪ androni di ingresso e porticati liberi;
28 ▪ logge e balconi. – SUPERFICIE NETTA AMBIENTI NON RESIDENZIALI (Sn). Si intende la superficie netta degli ambienti non residenziali destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali. Vi so- no compresi ambienti comuni quali: bagni, wc., celle frigo, deposito, ecc. – SUPERFICIE NETTA DEGLI ACCESSORI DI AMBIENTI NON RESIDENZIALI (Sa). Si intende la superficie netta dei servizi accessori come detto nel paragrafo Snr, ma relativamente ad ambienti non residenziali.
i intende la superficie netta dei servizi accessori come detto nel paragrafo Snr, ma relativamente ad ambienti non residenziali. – SUPERFICIE COMPLESSIVA (Sc). Si intende la superficie abitabile utile più il 60% delle superfici accessorie relative ai locali abitabili. – SUPERFICIE TOTALE (St). Si intende la superficie netta non residenziale più il 60% della superficie accessoria relativa ai locali destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali.
idenziale più il 60% della superficie accessoria relativa ai locali destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali. – SUPERFICIE DI VENDITA (Sv). Si intende la superficie adibita alle operazioni di vendita, sia destinata all’accesso al pubblico e del personale addetto alla vendita, sia occupata da ban- chi, scaffalature, ecc. – SUPERFICIE UTILE LORDA (Sul). E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o
upata da ban- chi, scaffalature, ecc. – SUPERFICIE UTILE LORDA (Sul). E’ la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra o dentro misurata al perimetro esterno, compresi i porticati, tettoie, balconi e logge. – STANDARDS URBANISTICI. Gli standards urbanistici per zone omogenee a prevalente de- stinazione residenziale sono spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a parcheggi così denominate: ▪ S1 le aree per l’istruzione asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo;
a verde pubblico e a parcheggi così denominate: ▪ S1 le aree per l’istruzione asili nido, scuole materne e scuole dell’obbligo; ▪ S2 le aree per attrezzature di interesse comune religiose, culturali, sociali, assistenziale, sa- nitarie amministrative, per pubblici servizi (uffici PT, protezione civile ed altri).; ▪ S3 le aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport effettivamente utiliz- zabili per tali impianti con esclusione di fasce lungo le strade;
zzati a parco e per il gioco e lo sport effettivamente utiliz- zabili per tali impianti con esclusione di fasce lungo le strade; ▪ S4 le aree per parcheggi (in aggiunta alla superficie a parcheggio prevista dall’art.18 della legge n.765) che, in casi speciali, potranno essere distribuite su diversi livelli. Dovrà essere assicurata per ogni abitante insediato o insediabile la seguente dotazione minima di spazi pubblici (S): ▪ S1 4,50 m² per abitante ▪ S2 2,00 m² per abitante ▪ S3 9,00 m² per abitante
a seguente dotazione minima di spazi pubblici (S): ▪ S1 4,50 m² per abitante ▪ S2 2,00 m² per abitante ▪ S3 9,00 m² per abitante ▪ S4 2,50 m² per abitante per un totale di (S) = 18,00 m² per abitante. – URBANIZZAZIONE PRIMARIA. L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’insieme di servizi, aree ed opere che sono condizione necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Ai sensi dell’art.4 della legge 29.09.1964 n.847 sono: ▪ le sedi viarie:
necessaria per l’utilizzazione edificatoria delle aree. Ai sensi dell’art.4 della legge 29.09.1964 n.847 sono: ▪ le sedi viarie: le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allac- ciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili;
29 ▪ gli spazi di sosta o di parcheggio: gli spazi pubblici eventualmente necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti o ad integrazione delle sedi viarie. ▪ le fognature: i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico alle acque luride (nere) ed eventualmente anche meteoriche, comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana, non- ché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli impianti
la rete principale urbana, non- ché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale e gli impianti di depurazione. ▪ la rete idrica: le condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere per la captazione, il solle- vamento, nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. ▪ la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas:
di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. ▪ la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas: le reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, ivi comprese le cabine secondarie, e del gas combustibile per uso domestico, nonché i con- dotti di allacciamento dei fabbricati alla rete urbana. ▪ la pubblica illuminazione: le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico.
. ▪ la pubblica illuminazione: le reti e gli impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico. ▪ la rete telefonica: la rete telefonica ivi comprese le centraline telefoniche al servizio di fabbricati. ▪ gli spazi di verde attrezzato: le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto dei singoli edifici,, mantenute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature. – URBANIZZAZIONE SECONDARIA. L’urbanizzazione secondaria è costituita da
enute a verde con alberatura ed eventuali attrezzature. – URBANIZZAZIONE SECONDARIA. L’urbanizzazione secondaria è costituita da quell’insieme di servizi, opere e relative attrezzature tecnologiche previsto dall’art.44 della legge 22.10.1971, n.865 e dagli artt.3 e 5 del D.M. 2.4.1968, n.1444, esclusi i parcheggi. Sono da considerarsi opere di urbanizzazione secondaria le seguenti: ▪ gli asili nido e scuole materne; ▪ le scuole dell’obbligo; ▪ i mercati di quartiere; ▪ le delegazioni comunali;
a le seguenti: ▪ gli asili nido e scuole materne; ▪ le scuole dell’obbligo; ▪ i mercati di quartiere; ▪ le delegazioni comunali; ▪ le chiese ed altri edifici per servizi religiosi; ▪ gli impianti sportivi di quartiere; ▪ i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie; ▪ le aree verdi di quartiere. – AREE DI PERTINENZA. Sono aree di pertinenza quelle non utilizzate ed utilizzabili, in tutto o in parte, per interventi di trasformazione edilizia dall’applicazione degli indici di fabbricabi-
te ed utilizzabili, in tutto o in parte, per interventi di trasformazione edilizia dall’applicazione degli indici di fabbricabi- lità fondiari prescritti dal P.U.C. e dall’osservanza delle norme e delle destinazioni d’uso am- messe per ciascuna zona omogenea. Un’area di pertinenza si definisce satura quando sia stato completamente utilizzato l’indice di fabbricabilità territoriale o fondiaria previsto dal P.U.C.;
30 Un’area di pertinenza si definisce parzialmente satura quanto l’indice di fabbricabilità territo- riale o fondiaria, previsto dal P.U.C. consente incrementi edilizi rispetto al volume preesistente o di progetto. Le aree residue potranno essere successivamente utilizzate sino alla saturazione nel rispetto delle norme vigenti all’atto della richiesta. – LOTTO INTERCLUSO. Si definisce lotto intercluso un’area edificabile, inserita rispettiva-
me vigenti all’atto della richiesta. – LOTTO INTERCLUSO. Si definisce lotto intercluso un’area edificabile, inserita rispettiva- mente in zona omogenea A,B o C da essa limitata, accessibile ed urbanizzata e delimitata da lotti edificati o da spazi pubblici. Il lotto intercluso non deve essere stato oggetto di frazionamento rispetto alle preesistenze in- terclusive. Sul lotto intercluso l’edificabilità può avvenire, utilizzando l’indice medio dell’isolato delle zo-
reesistenze in- terclusive. Sul lotto intercluso l’edificabilità può avvenire, utilizzando l’indice medio dell’isolato delle zo- ne omogenee A e B o nel rispetto dell’indice territoriale nella zone C, anche mediante interven- to singolo con concessione edilizia diretta nel rispetto della normativa prevista per la zona e dal regolamento edilizio comunale. Nel caso nel lotto insista una preesistenza edilizia che non satura l’intera area di pertinenza si
egolamento edilizio comunale. Nel caso nel lotto insista una preesistenza edilizia che non satura l’intera area di pertinenza si potrà completare l’edificazione sino alla saturazione della volumetria consentita dall’indice di fabbricabilità fondiaria.
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