B2 Regolamento edilizio comunale
Comune di Trento · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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Servizio Edilizia privata e SUAP N.B02 Regolamento edilizio comunale 2025
PARTE I – OGGETTO, FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E
Servizio Edilizia privata e SUAP N.B02 Regolamento edilizio comunale 2025
Regolamento Edilizio Comunale
INDICE GENERALE PARTE I – OGGETTO, FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E DEFINIZIONI GENERALI.................................................................................................................5
Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento edilizio............................
ZIONI GENERALI.................................................................................................................5 Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento edilizio...................................................................5 Art. 1-bis - Rinvio a norme vigenti.............................................................................................5 Art. 1-ter - Specificazioni tipologiche e dimensionali delle costruzioni accessorie...................5
Art. 1-ter - Specificazioni tipologiche e dimensionali delle costruzioni accesso
.......................5 Art. 1-ter - Specificazioni tipologiche e dimensionali delle costruzioni accessorie...................5 Art. 1- quater – Specificazione piano interrato o seminterrato...................................................6 PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA........6 TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI..............................................6
Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale.......................
MATERIA DI EDILIZIA........6 TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI..............................................6 Capo I – Commissione Edilizia Comunale e Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio.........................................................................................................................................6 Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale..................................................6
Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale.......................
..................6 Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale..................................................6 Art. 3 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio...........................................................................7 Art. 4 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale
Art. 4 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comun
...........................................7 Art. 4 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale (CEC)..........................................................................................................................................7 Art. 5 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC).......................................9
Art. 6 - Accesso agli atti......................................................
Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC).......................................9 Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi.............................................................................9 Art. 6 - Accesso agli atti..............................................................................................................9
Art. 7 - Parere preventivo......................................................
Accesso agli atti..............................................................................................................9 Art. 7 - Parere preventivo............................................................................................................9 Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità (art. 7, comma 3, lett. b) della L.P. 14/2014)
Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità (art. 7, comma 3, lett. b)
..........................9 Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità (art. 7, comma 3, lett. b) della L.P. 14/2014) ...................................................................................................................................................10 Art. 9 - Documentazione tecnica...............................................................................................10
Art. 9 - Documentazione tecnica.................................................
Art. 9 - Documentazione tecnica...............................................................................................10 Capo III – Contributo di costruzione.............................................................................................10 Art. 10 - Contributo di costruzione...........................................................................................10 Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento.......................................................................11
Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento...................................
.......10 Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento.......................................................................11 Art. 12 - Categorie tipologico funzionali..................................................................................11 Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione...............................................................11 Art. 14 - Urbanizzazione delle aree e riduzione del contributo di costruzione in caso di
Art. 14 - Urbanizzazione delle aree e riduzione del contributo di costruzione in
.....................................11 Art. 14 - Urbanizzazione delle aree e riduzione del contributo di costruzione in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione..................................................................................12 Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione delle opere di urbanizzazione..........................13 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI....................................................13
Art. 16 - Quota e linea fissa...................................................
......................13 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI....................................................13 Art. 16 - Quota e linea fissa......................................................................................................13 Art. 17 - abrogato......................................................................................................................13
Art. 18 - Cartello di cantiere..................................................
abrogato......................................................................................................................13 Art. 18 - Cartello di cantiere.....................................................................................................13 Art. 19 - Cantieri.......................................................................................................................14
Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni..........................
antieri.......................................................................................................................14 Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni...............................................................14 Art. 21 - abrogato......................................................................................................................14 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
....................................................14 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI................................................................................................................................14 Capo I – Norme igienico-edilizie...................................................................................................14 1
Art. 22 - Definizioni...........................................................
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 22 - Definizioni..................................................................................................................14 Art. 22bis - Dotazioni minime degli alloggi.............................................................................15 Art. 23 - Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali............................................................16
Art. 23 - Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali..........................
.........15 Art. 23 - Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali............................................................16 Art. 24 - Altezze utili dei locali.................................................................................................16 Art. 25 - Illuminazione ed aerazione dei locali.........................................................................17 Art. 26 – Deroghe per interventi su edifici esistenti.................................................................17
Art. 26 – Deroghe per interventi su edifici esistenti...........................
.....17 Art. 26 – Deroghe per interventi su edifici esistenti.................................................................17 Art. 27 - Cucine e angoli cottura...............................................................................................18 Art. 28 - Servizi igienici............................................................................................................18
Art. 29 - Soppalchi.............................................................
- Servizi igienici............................................................................................................18 Art. 29 - Soppalchi....................................................................................................................19 Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici.................................................................................19
Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici.....................................
9 Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici.................................................................................19 Art. 31 - Autorimesse................................................................................................................20 Art. 32 - Scale...........................................................................................................................20
Art. 33 - Parapetti.............................................................
ale...........................................................................................................................20 Art. 33 - Parapetti......................................................................................................................20 Art. 34 - Camini e condotti.......................................................................................................21
Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido.........................
34 - Camini e condotti.......................................................................................................21 Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido........................................................21 Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche.........................................................................21 Art. 37 - abrogato......................................................................................................................21
Art. 38 - abrogato..............................................................
abrogato......................................................................................................................21 Art. 38 - abrogato......................................................................................................................21 Art. 39 - Locali a piano terreno, seminterrati e interrati...........................................................22 Capo II – Norme in materia di sostenibilità degli edifici..............................................................22
Art. 40 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici................
....22 Capo II – Norme in materia di sostenibilità degli edifici..............................................................22 Art. 40 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici...................................................22 Art. 41 - Impianti di riscaldamento...........................................................................................22 Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici...............................................................................23
Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici.......................................
...22 Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici...............................................................................23 Art. 43 - Sistemi di illuminazione.............................................................................................23 Art. 44 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici................................................24 Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico....................................24
Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico...........
..................24 Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico....................................24 Art. 46 - Aree a verde................................................................................................................24 Art. 47 - Dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici..............................................................25 Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio.......................................25
Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio..........
..............25 Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio.......................................25 Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini.......................................26 Art. 50 - Aree per la raccolta dei rifiuti.....................................................................................27 Capo III – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.............................................29
Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di a
..........27 Capo III – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico.............................................29 Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione............................................................................29 Art. 52 - Mezzi pubblicitari.......................................................................................................30
Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere.....................................
52 - Mezzi pubblicitari.......................................................................................................30 Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere...................................................................................31 Art. 54 - abrogato......................................................................................................................31
Art. 55 - Numeri civici.........................................................
abrogato......................................................................................................................31 Art. 55 - Numeri civici..............................................................................................................31 Art. 56 - Passi carrai..................................................................................................................32
Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi..............................
Passi carrai..................................................................................................................32 Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche..................................................................................33 Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi...................................................................33 Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere.............................................................................33
Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere....................................
..33 Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere.............................................................................33 Art. 59 - Acqua potabile............................................................................................................33 Capo V – Tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio...........33 Art. 60 - Elementi di arredo urbano..........................................................................................33
Art. 60 - Elementi di arredo urbano.............................................
Art. 60 - Elementi di arredo urbano..........................................................................................33 Art. 61 - Sicurezza pubblica e decoro urbano...........................................................................34 2
Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche.............................
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche.................................................................35 Art. 63 - Antenne paraboliche...................................................................................................36 Art. 64 - Impianti di condizionamento......................................................................................36
Art. 64 - Impianti di condizionamento...........................................
36 Art. 64 - Impianti di condizionamento......................................................................................36 TITOLO III bis – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA........37 Art. 64-bis - Requisiti igienico-sanitari dei locali.....................................................................37 Art. 64-ter - Segnalazione certificata di inizio attività..............................................................38
Art. 64-ter - Segnalazione certificata di inizio attività.......................
....37 Art. 64-ter - Segnalazione certificata di inizio attività..............................................................38 TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE..........................................................................38 Art. 65 - Adeguamento del Regolamento edilizio.....................................................................38 Art. 66 - Norme transitorie........................................................................................................38
Art. 67 - Abrogazioni...........................................................
66 - Norme transitorie........................................................................................................38 Art. 67 - Abrogazioni................................................................................................................39 Art. 68 - Entrata in vigore.........................................................................................................39
Art. 69 - Servitù pubbliche speciali............................................
8 - Entrata in vigore.........................................................................................................39 Art. 69 - Servitù pubbliche speciali..........................................................................................39 ALLEGATI Allegato 01 – schema planimetrico legnaia/deposito attrezzi di pertinenza di edifici caratterizzati dalla compresenza di più unità abitative Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali e plateatici 3
Regolamento Edilizio Comunale
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Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento edilizio
Regolamento Edilizio Comunale
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Regolamento Edilizio Comunale
PARTE I – OGGETTO, FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE E DEFINIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto e finalità del Regolamento edilizio
- Il presente Regolamento Edilizio disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del
el Regolamento edilizio
- Il presente Regolamento Edilizio disciplina le attività di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, sul suolo nel soprassuolo e nel sottosuolo, le destinazioni d’uso ed i controlli sull’esecuzione dell’attività stessa in relazione al Piano Regolatore Generale vigente, alle leggi provinciali e nazionali in materia.
- Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza alla disposizioni della L.P. 4 agosto
nciali e nazionali in materia. 2. Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza alla disposizioni della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” (di seguito denominata L.P. 15/2015) e del Regolamento Urbanistico Edilizio Provinciale D.P.P. 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg (di seguito denominato RUEP), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una
maggio 2017, n. 8-61/Leg (di seguito denominato RUEP), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati
Art. 1-bis - Rinvio a norme vigenti
one disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Art. 1-bis - Rinvio a norme vigenti
- Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale
e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull’attività edilizia. 2. I rinvii alle disposizioni riportate nel presente Regolamento sono quelli vigenti alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso. In caso di successive modifiche normative, afferenti alle disposizioni in questione, i rinvii sono da intendersi riferiti alle rispettive modificate disposizioni in vigore.
Art. 1-ter - Specificazioni tipologiche e dimensionali delle costruzioni accesso
fferenti alle disposizioni in questione, i rinvii sono da intendersi riferiti alle rispettive modificate disposizioni in vigore. Art. 1-ter - Specificazioni tipologiche e dimensionali delle costruzioni accessorie
- Le definizioni contenute nel presente articolo stabiliscono le caratteristiche tipologiche e dimensionali delle costruzioni accessorie non già definite dal Piano Regolatore Generale o dalla L.P. 15/2015 e RUEP. 1.1 Legnaie e depositi attrezzi
struzioni accessorie non già definite dal Piano Regolatore Generale o dalla L.P. 15/2015 e RUEP. 1.1 Legnaie e depositi attrezzi Le costruzioni accessorie per il deposito e la conservazione della legna destinata ad uso domestico e per il deposito attrezzi, di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale, devono rispettare le seguenti condizioni:
- la superficie utile lorda in pianta non deve essere maggiore di 15,00 mq, con possibilità di
ispettare le seguenti condizioni:
- la superficie utile lorda in pianta non deve essere maggiore di 15,00 mq, con possibilità di aggregare un numero di moduli aggiuntivi nel caso di edifici caratterizzati dalla compresenza di più unità abitative, secondo le dimensioni massime riportate nello schema planimetrico allegato 01; 5
Regolamento Edilizio Comunale
- devono essere collocate in posizione defilata rispetto alla viabilità pubblica;
- devono essere realizzate sul medesimo lotto dell'edificio principale e nel numero massimo di n.1 costruzione accessoria per edificio. Nel caso in cui la costruzione accessoria sia di pertinenza di edifici caratterizzati dalla compresenza
accessoria per edificio. Nel caso in cui la costruzione accessoria sia di pertinenza di edifici caratterizzati dalla compresenza di più unità abitative, è possibile aggregare un numero di moduli pari al numero di unità abitative, per un massimo di 5 moduli totali. Le dimensioni dei moduli aggiuntivi è di 1,00 m. In tal caso la costruzione potrà essere dotata di più porte di ingresso. Le caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:
tal caso la costruzione potrà essere dotata di più porte di ingresso. Le caratteristiche costruttive devono essere le seguenti:
- struttura portante: il manufatto deve avere struttura semplice a telaio costituita da elementi verticali e orizzontali in legno o metallo opportunamente dimensionati. Non è consentito l’utilizzo di strutture in cemento e/o in muratura ad esclusione delle parti immediatamente a contatto con il terreno;
onsentito l’utilizzo di strutture in cemento e/o in muratura ad esclusione delle parti immediatamente a contatto con il terreno;
- tamponamenti delle facciate: i tamponamenti laterali devono essere realizzati esclusivamente in legno.
- copertura: le coperture devono essere a una o due falde o piane purché non praticabili. L’altezza della costruzione non può eccedere i metri 3,00 al colmo, al lordo della copertura, e i metri 2,30
hé non praticabili. L’altezza della costruzione non può eccedere i metri 3,00 al colmo, al lordo della copertura, e i metri 2,30 sopra la trave di banchina mentre in caso di coperture piane, l’altezza della costruzione non può eccedere metri 2,40 all’intradosso del solaio; lo sporto delle gronde non può eccedere metri 0,50. I materiali usati per il manto di copertura devono essere coerenti con il contesto paesaggistico e
Art. 1- quater – Specificazione piano interrato o seminterrato
non può eccedere metri 0,50. I materiali usati per il manto di copertura devono essere coerenti con il contesto paesaggistico e storico. A questo riguardo sono consigliati coppi tradizionali in laterizio cotto, lastre in ardesia o porfido, scandole, ovvero, unicamente fuori dai centri storici, in tegole e lamiera. È sempre vietato l’utilizzo di materiali plastici, bituminosi, vetrocemento. Art. 1- quater – Specificazione piano interrato o seminterrato
Art. 1- quater – Specificazione piano interrato o seminterrato
etato l’utilizzo di materiali plastici, bituminosi, vetrocemento. Art. 1- quater – Specificazione piano interrato o seminterrato
- Affinché un piano possa considerarsi interrato o seminterrato lo spessore del terreno posto a ridosso delle pareti perimetrali deve essere minimo 50 cm. PARTE II – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – Commissione Edilizia Comunale e Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio
Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale
ANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – Commissione Edilizia Comunale e Commissione per la Pianificazione Territoriale ed il Paesaggio Art. 2 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale
- La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell’art. 9 della L.P. 15/2015 ed è così composta: a) dal Sindaco o dall'Assessore all'urbanistica, o suo sostituto delegato, con funzione di Presidente; b) da 6 (sei) componenti di cui 2 (due) devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela
on funzione di Presidente; b) da 6 (sei) componenti di cui 2 (due) devono essere tecnici esperti in materia di edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali; 6
Regolamento Edilizio Comunale
c) dal Dirigente del Servizio Antincendi e Protezione Civile della Provincia Autonoma di Trento, o suo delegato, in quanto componente di diritto. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Dirigente o a un funzionario da lui designato. 2. I componenti di cui alla lettera b) sono nominati dal Sindaco.
ono affidate al Dirigente o a un funzionario da lui designato. 2. I componenti di cui alla lettera b) sono nominati dal Sindaco. 3. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione che l’ha nominata e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi componenti. La Commissione continua ad esercitare le proprie competenze senza alcuna limitazione fino al suo rinnovo. 4. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni
itazione fino al suo rinnovo. 4. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 5. In caso di assenza del Presidente, la presidenza è assunta dal commissario più anziano. 6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla
Art. 3 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commis
mmissario più anziano. 6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla commissione edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto. 7. Il Presidente, in casi particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa o del progettista medesimo. Art. 3 - Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio
- Composizione della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione territoriale e il Paesaggio
- La Commissione Edilizia Comunale assume, per il territorio del comune di Trento, le funzioni di Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio (CPC), ai sensi dell’art. 9 della L.P. 15/2015; a questo scopo è integrata come segue:
- da un ulteriore componente esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
integrata come segue:
- da un ulteriore componente esperto in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;
- da un componente, con funzioni di presidente, nominato dal Sindaco.
- La CPC disciplina il proprio funzionamento. Alle sedute della CPC partecipa un funzionario con funzione di segretario, senza diritto di voto.
- La CPC è nominata dal Sindaco con proprio provvedimento.
- La Commissione rimane in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione che l’ha nominata e,
Art. 4 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comun
ndaco con proprio provvedimento. 4. La Commissione rimane in carica fino alla scadenza dell’Amministrazione che l’ha nominata e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi componenti. La Commissione continua ad esercitare le proprie competenze senza alcuna limitazione fino al suo rinnovo Art. 4 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale (CEC)
- La Commissione Edilizia è organo tecnico-consultivo in materia edilizia dell’Amministrazione
missione Edilizia Comunale (CEC)
- La Commissione Edilizia è organo tecnico-consultivo in materia edilizia dell’Amministrazione comunale. Essa esercita attività di consulenza tecnica con particolare attenzione al tema della qualità architettonica degli interventi, verificandone la coerenza con i caratteri del contesto in cui sono collocati. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente
atteri del contesto in cui sono collocati. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l’edilizia e l’urbanistica nonché al Piano regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale. 2. L’espressione del parere della CEC è comunque obbligatorio per le seguenti tipologie di 7
Regolamento Edilizio Comunale
interventi: a) interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'intero edificio, nel caso la superficie utile netta di progetto sia maggiore o uguale a 250 mq; b) ampliamenti di volume lordo fuori terra degli edifici esistenti nei centri storici della città e dei sobborghi, a prescindere dalla categoria d’intervento attribuita dal PRG,
edifici esistenti nei centri storici della città e dei sobborghi, a prescindere dalla categoria d’intervento attribuita dal PRG, c) interventi di sopraelevazione ai sensi dell'articolo 87 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale nel caso venga modificato il numero delle falde di copertura; d) interventi soggetti a conformità urbanistica di competenza comunale e sovracomunale; e) interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza del sindaco;
istica di competenza comunale e sovracomunale; e) interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica di competenza del sindaco; f) valutazione della rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi; g) nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni del PRG.
one della sanzione pecuniaria per abusi edilizi; g) nei casi previsti dalla legge, dai regolamenti o dalle disposizioni del PRG. 3. Sono altresì soggetti a parere della Commissione Edilizia Comunale tutte le varianti relative agli interventi di cui al comma 2, quando soggette a Permesso di costruire o a conformità urbanistica. 4. La Commissione Edilizia Comunale non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad
o a conformità urbanistica. 4. La Commissione Edilizia Comunale non si esprime su interventi che sono già stati assoggettati ad autorizzazione paesaggistica o al parere sulla qualità architettonica di competenza della CPC. 5. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto:
- dal responsabile del procedimento nei casi di particolare complessità;
- in caso di pareri preventivi o di fattibilità ai sensi dell’art. 7 Parere preventivo.
nto nei casi di particolare complessità;
- in caso di pareri preventivi o di fattibilità ai sensi dell’art. 7 Parere preventivo.
- Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la Commissione Edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e
lo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l’estetica delle costruzioni anche in relazione all’ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal Piano Regolatore Generale (PRG) e dell’art. 61 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri del presente Regolamento. 7. Il servizio competente all’istruttoria, nei casi di particolare complessità, può chiedere che la
ri del presente Regolamento. 7. Il servizio competente all’istruttoria, nei casi di particolare complessità, può chiedere che la Commissione Edilizia Comunale si esprima anche sulla conformità dei progetti alle prescrizioni degli strumenti di pianificazione e del regolamento edilizio. 8. Al fine di assicurare momenti di verifica preventiva sugli aspetti architettonici, per i progetti sia pubblici che privati di particolare rilevanza, è consentito ai progettisti richiedere alla Commissione
onici, per i progetti sia pubblici che privati di particolare rilevanza, è consentito ai progettisti richiedere alla Commissione Edilizia Comunale pareri preliminari e orientativi, anche informali. 9. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno cinque componenti con diritto di voto. 10. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
e edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 11. I pareri sono trascritti a verbale e sono firmati dal segretario e da almeno due componenti. 12. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.
operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 13. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16 L.P. 15/2015 relative alle limitazioni agli 8
Regolamento Edilizio Comunale
incarichi professionali e conflitto di interessi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all’esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
Art. 5 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comun
ssi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 14. E’ fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa. Art. 5 - Competenze e modalità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC)
lità di funzionamento della Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio (CPC)
- La Commissione Edilizia Comunale con funzione di Commissione per la Pianificazione e il Paesaggio rilascia le autorizzazioni paesaggistiche ed esprime pareri nei casi e nelle modalità previsti nei casi previsti dalla L.P. 15/2015.
- Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno cinque componenti con diritto di voto.
dalla L.P. 15/2015. 2. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno cinque componenti con diritto di voto. 3. I pareri della commissione edilizia con funzione di CPC sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 4. I pareri sono trascritti a verbale e sono firmati dal segretario e da almeno due componenti. 5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con
almeno due componenti. 5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio del comune solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici. 6. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 16 L.P. 4 agosto 2015 n.15 relative alle limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi, i singoli componenti della commissione non
n.15 relative alle limitazioni agli incarichi professionali e conflitto di interessi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all’esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado.
Art. 6 - Accesso agli atti
ssi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 7. E’ fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa. Capo II – Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 6 - Accesso agli atti
- L'accesso agli atti è regolamentato dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e
Art. 6 - Accesso agli atti
izi Art. 6 - Accesso agli atti
- L'accesso agli atti è regolamentato dal Regolamento comunale sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso documentale, civico, generalizzato attualmente in vigore. Art. 7 - Parere preventivo
- Il proprietario dell'immobile o altro soggetto interessato ha facoltà di richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da: a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica;
ca la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da: a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica; b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta. Saranno presi in considerazione solo quesiti specifici, anche di progetti complessivi, al fine di una valutazione di fattibilità. 9
Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità (art. 7, comma 3, lett. b)
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 8 - Dichiarazione di inagibilità o inabitabilità (art. 7, comma 3, lett. b) della L.P. 14/2014)
- Un immobile o una parte di esso può essere dichiarato inagibile o inabitabile quando sussistono motivi di sanità, di sicurezza, o a causa di calamità naturali.
- Sono motivi di sanità: a) grave carenza di illuminazione naturale; b) grave carenza di ventilazione;
sa di calamità naturali. 2. Sono motivi di sanità: a) grave carenza di illuminazione naturale; b) grave carenza di ventilazione; c) assenza o assoluta carenza dei servizi igienici; d) assenza o assoluta carenza degli impianti di acqua potabile; 3. E' motivo di sicurezza la sussistenza di concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, vizi di costruzione o delle caratteristiche meccaniche del suolo.
concreto pericolo di crollo del fabbricato a causa di vetustà, vizi di costruzione o delle caratteristiche meccaniche del suolo. 4. A seguito di calamità naturali possono essere dichiarati inagibili singoli fabbricati o parti di essi quando, in conseguenza del danno, sussista concreto pericolo di crollo. 5. Ai fini del rilascio della dichiarazione di inagibilità, i motivi di cui al precedente comma 2 devono sussistere tutti.
Art. 9 - Documentazione tecnica
ollo. 5. Ai fini del rilascio della dichiarazione di inagibilità, i motivi di cui al precedente comma 2 devono sussistere tutti. 6. L’inagibilità non può essere dichiarata quando i vizi riscontrati possono essere eliminati facendo ricorso a lavori di manutenzione straordinaria, ovvero a parziali lavori di risanamento conservativo. Art. 9 - Documentazione tecnica
- La documentazione tecnica da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli abilitativi per
- Documentazione tecnica
- La documentazione tecnica da depositare ai fini dell'acquisizione dei diversi titoli abilitativi per l’attività edilizia, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per poter verificare la conformità del progetto alla vigente normativa in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica, tramite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato di raffronto.
ite idonei elaborati, rappresentativi dello stato precedente all'intervento, dello stato di progetto e dello stato di raffronto. 2. Le relazioni geologiche e le relazioni geotecniche sono redatte da un tecnico abilitato in materia nel rispetto di quanto prescritto dal D.M. 20/02/2018 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e di quanto previsto dalla Carta di Sintesi della Pericolosità e dalla Carta delle Risorse Idriche.
Art. 10 - Contributo di costruzione
tecniche per le costruzioni” e di quanto previsto dalla Carta di Sintesi della Pericolosità e dalla Carta delle Risorse Idriche. 3. La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale. Capo III – Contributo di costruzione Art. 10 - Contributo di costruzione
- Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico
10 - Contributo di costruzione
- Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione.
- La disciplina della determinazione del contributo di costruzione, comprensiva dell'individuazione degli interventi soggetti al pagamento del contributo, delle relative modalità di calcolo,
ione, comprensiva dell'individuazione degli interventi soggetti al pagamento del contributo, delle relative modalità di calcolo, dell'individuazione di eventuali esenzioni, riduzioni, agevolazioni e dei contenuti delle relative Convenzioni, è definita dalla L.P. 15/2015 e dal RUEP. 10
Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento
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Art. 11 - Archiviazione per mancato pagamento
- Qualora, trascorsi tre mesi dalla richiesta di pagamento del contributo di costruzione, il versamento non sia stato effettuato, il procedimento amministrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce viene definito con archiviazione. Art. 12 - Categorie tipologico funzionali
Art. 12 - Categorie tipologico funzionali
istrativo cui la richiesta di pagamento si riferisce viene definito con archiviazione. Art. 12 - Categorie tipologico funzionali
- Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d’uso sono definite dalla L.P. 15/2015 e dal RUEP.
- Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al RUEP.
- Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è determinato nelle seguenti
bella B allegata al RUEP. 3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è determinato nelle seguenti percentuali del costo medio di costruzione: Interventi di “nuova costruzione” ai sensi dell'art.77 comma 1 lettera g) della L.P. 15/2015:
- Categoria A – 18% del costo medio di costruzione.
- Categoria B – 18% del costo medio di costruzione.
- Categoria C – 18% del costo medio di costruzione.
- Categoria D – 18% del costo medio di costruzione.
to medio di costruzione.
- Categoria C – 18% del costo medio di costruzione.
- Categoria D – 18% del costo medio di costruzione. Interventi di “recupero del patrimonio edilizio esistente” ai sensi dell'art.77 comma 1 lettera da a) ad e) della L.P. 15/2015:
- Categoria A – 5,5% del costo medio di costruzione.
- Categoria B – 5,5% del costo medio di costruzione.
- Categoria C – 5,5% del costo medio di costruzione.
- Categoria D – 5,5% del costo medio di costruzione.
Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione
medio di costruzione.
- Categoria C – 5,5% del costo medio di costruzione.
- Categoria D – 5,5% del costo medio di costruzione.
- La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.
- Il contributo dovuto è sempre arrotondato all'euro superiore. Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione
Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione
ategoria. 5. Il contributo dovuto è sempre arrotondato all'euro superiore. Art. 13 - Rateizzazione del contributo di costruzione
- Il contributo di costruzione può essere rateizzato ai sensi dell’art. 86, comma 6, della L.P. 15/2015, con le seguenti modalità:
- la prima rata, pari al 50% dell'importo totale, deve essere versata prima del rilascio del Permesso di Costruire o, in caso di SCIA, prima della presentazione della stessa e comunque
ssere versata prima del rilascio del Permesso di Costruire o, in caso di SCIA, prima della presentazione della stessa e comunque entro 30 giorni dal ricevimento della determinazione del contributo rateizzato;
- il restante 50% dell'importo totale, deve essere versato in due rate annuali di pari importo, maggiorate degli interessi legali, con le scadenze comunicate nella determinazione di cui al punto precedente.
- Qualora il contributo di costruzione sia superiore a 10.000 Euro, deve essere presentata
inazione di cui al punto precedente. 2. Qualora il contributo di costruzione sia superiore a 10.000 Euro, deve essere presentata fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia dell'importo pari alla somma delle due rate annuali, maggiorato degli interessi legali, e valida fino al momento dell'esplicito svincolo da parte 11
Art. 14 - Urbanizzazione delle aree e riduzione del contributo di costruzione in
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dell'Amministrazione comunale. 3. Il contributo di costruzione può essere rateizzato, su istanza motivata del richiedente, anche nel caso di opere abusive. Art. 14 - Urbanizzazione delle aree e riduzione del contributo di costruzione in caso di realizzazione di opere di urbanizzazione
- L’idoneità delle opere di urbanizzazione primaria è verificata dai competenti servizi tecnici
ione di opere di urbanizzazione
- L’idoneità delle opere di urbanizzazione primaria è verificata dai competenti servizi tecnici comunali, ed è valutata in rapporto alla qualità e quantità delle opere di urbanizzazione primaria già esistenti e alle potenzialità edificatorie della zona di riferimento secondo le previsioni del Piano Regolatore Generale.
- Se le opere di urbanizzazione primaria sono nei programmi dell’amministrazione comunale le
oni del Piano Regolatore Generale. 2. Se le opere di urbanizzazione primaria sono nei programmi dell’amministrazione comunale le stesse sono, di norma, realizzate entro tre anni dalla data di rilascio del permesso di costruire. In ogni caso, il Permesso di costruire può essere rilasciato solo ad avvenuta approvazione e finanziamento del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e purché per la
iato solo ad avvenuta approvazione e finanziamento del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria e purché per la realizzazione delle stesse non si debba procedere ad esproprio delle aree necessarie; in tale ultimo caso il Permesso di costruire non può essere rilasciato prima dell'autorizzazione all’esecuzione degli espropri da parte del Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 6 del 19 febbraio 1993 e s.m..
egli espropri da parte del Presidente della Giunta provinciale ai sensi dell’art. 6 della L.P. n. 6 del 19 febbraio 1993 e s.m.. 3. Se le opere di urbanizzazione primaria devono essere realizzate dal richiedente il Permesso di costruire, nel caso di intervento edilizio diretto, o dalla ditta lottizzante, nel caso di piani attuativi, sarà necessaria la stipula di una Convenzione, dai contenuti minimi previsti dalla L.P. 15/2015, e
nel caso di piani attuativi, sarà necessaria la stipula di una Convenzione, dai contenuti minimi previsti dalla L.P. 15/2015, e devono essere seguite, in via generale, fatte salve eventuali ulteriori precisazioni contenute nella convenzione, le procedure di seguito descritte: a) se il richiedente il permesso di costruire o la ditta lottizzante sono anche proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, queste ultime devono
e sono anche proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, queste ultime devono essere realizzate contestualmente agli interventi oggetto del permesso di costruire stesso, e ultimate prima della presentazione della Segnalazione certificata di agibilità (SCAGI); b) se il richiedente il Permesso di costruire o la ditta lottizzante non sono proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il comune può assumersi
non sono proprietari delle aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, il comune può assumersi l’onere del relativo esproprio; l’attivazione della procedura espropriativa è subordinata alla presentazione da parte degli interessati di tutta la documentazione necessaria. Per garantire la contestuale realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere oggetto del permesso di costruire, quest'ultimo non può essere rilasciato prima della autorizzazione
ione primaria e delle opere oggetto del permesso di costruire, quest'ultimo non può essere rilasciato prima della autorizzazione all’esecuzione del piano degli espropri da parte del competente Dirigente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi dell’art. 6 della l.p. n. 6 del 19 febbraio 1993 e s.m.. c) con riferimento ai precedenti casi a) e b) qualora per ragioni di sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione primaria risulti necessaria ai fini dell’apprestamento del cantiere per la
i sicurezza la presenza delle opere di urbanizzazione primaria risulti necessaria ai fini dell’apprestamento del cantiere per la realizzazione degli edifici, il Permesso di costruire per gli edifici potrà essere rilasciato solo ad avvenuta realizzazione e collaudo o, in casi particolari, presa in carico da parte dell'amministrazione comunale, delle opere di urbanizzazione primaria. 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di cui sopra l'interessato
di urbanizzazione primaria. 4. A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione di cui sopra l'interessato deve presentare idonea garanzia patrimoniale con fideiussione bancaria o assicurativa per un importo pari al costo delle opere determinato come di seguito specificato, e aumentato degli oneri fiscali. La fidejussione è soggetta a indicizzazione, in base ai valori ISTAT, secondo quanto indicato 12
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nella convenzione. Il costo delle opere, che il richiedente si impegna a realizzare e da prendersi a riferimento per la riduzione del contributo di costruzione, è pari alla somma a base d’asta del computo metrico estimativo per lavori, rideterminata in ribasso della percentuale dedotta dalla media delle offerte
e d’asta del computo metrico estimativo per lavori, rideterminata in ribasso della percentuale dedotta dalla media delle offerte prodotte dalle ditte aggiudicatarie di lavori comunali nell’arco dell’anno solare precedente per categorie di opere analoghe; all’importo sopra determinato sono aggiunti gli oneri per spese tecniche nella misura del 5% del medesimo importo. Il computo metrico estimativo viene redatto
sono aggiunti gli oneri per spese tecniche nella misura del 5% del medesimo importo. Il computo metrico estimativo viene redatto con riferimento all’elenco prezzi predisposto dall’amministrazione comunale di Trento, e in assenza di previsione di singole voci, all’elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento. Le spese tecniche determinate nella misura del 5% sono da intendersi comprensive dei costi di progettazione, di direzione lavori, di contabilità e collaudo.
Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione delle opere di urbanizzazione
e nella misura del 5% sono da intendersi comprensive dei costi di progettazione, di direzione lavori, di contabilità e collaudo. Art. 15 - Condizioni particolari di esecuzione delle opere di urbanizzazione
- Per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, a fronte di riduzione totale o parziale del contributo di costruzione dovuto, l’Amministrazione comunale si riserva di prevedere nella convenzione l’obbligo dell’interessato quale concessionario, di applicare per la scelta degli
Art. 16 - Quota e linea fissa
nale si riserva di prevedere nella convenzione l’obbligo dell’interessato quale concessionario, di applicare per la scelta degli esecutori materiali dei lavori, la procedura di gara che avrebbe dovuto applicare l’Amministrazione stessa. 2. Detta previsione è obbligatoria nel caso in cui il valore delle opere stimate al netto degli oneri, sia di importo superiore alla soglia fissata dalle direttive comunitarie vigenti in materia. TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 16 - Quota e linea fissa
Art. 16 - Quota e linea fissa
dalle direttive comunitarie vigenti in materia. TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 16 - Quota e linea fissa
- Quando l'intervento riguarda interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia comportante la demolizione e ricostruzione di fabbricati il progetto dovrà prevedere una “quota fissa” e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti cui riferire la realizzazione dell’opera). Tale quota
prevedere una “quota fissa” e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti cui riferire la realizzazione dell’opera). Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile e dovranno risultare inalterati, anche dopo la realizzazione dell’opera. Gli elementi e i riferimenti rilevanti per individuare la quota fissa vanno documentati fotograficamente per permettere la verifica ex post, predisponendo specifico elaborato da allegare alla richiesta di permesso di costruire.
Art. 17 - abrogato
mente per permettere la verifica ex post, predisponendo specifico elaborato da allegare alla richiesta di permesso di costruire. Art. 17 - abrogato Art. 18 - Cartello di cantiere
- Sul luogo dei lavori deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella chiaramente leggibile e facilmente identificabile, recante le seguenti indicazioni: a) oggetto, data e numero del permesso di costruire o della SCIA/CILA/Comunicazione, data di inizio dei lavori;
nti indicazioni: a) oggetto, data e numero del permesso di costruire o della SCIA/CILA/Comunicazione, data di inizio dei lavori; b) nome del titolare, dell’impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore 13
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delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.Lgs. 81/08); d) nome e recapito del responsabile di cantiere. 2. Il cartello di cantiere non è obbligatorio nel caso di interventi di manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria relativa a sole opere da eseguirsi all’interno delle unità immobiliari.
Art. 19 - Cantieri
i manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria relativa a sole opere da eseguirsi all’interno delle unità immobiliari. Art. 19 - Cantieri
- Il cantiere deve rispettare la norme di sicurezza sul lavoro.
- Quando il cantiere o l'installazione della recinzione comporti l’occupazione temporanea di area pubblica il titolare del Permesso di costruire/Scia/Comunicazione, o soggetto da lui incaricato, deve chiedere e ottenere preventivamente dall'Ufficio competente la relativa concessione per
ione, o soggetto da lui incaricato, deve chiedere e ottenere preventivamente dall'Ufficio competente la relativa concessione per l’occupazione del suolo, impegnandosi a rispettare le modalità di eventuali ripristini ed ogni altra prescrizione contenuta nella stessa e, in ogni caso, a segnalare in modo opportuno la presenza di eventuali ostacoli alla circolazione anche notturna. 3. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone
colazione anche notturna. 3. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone e cose e avere aspetto decoroso. Nel recintare il cantiere devono essere presi opportuni accorgimenti affinché rimangano ben visibili i numeri civici. 4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano
Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni
ite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Art. 20 - Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre
relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose. 2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell’ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante.
Art. 21 - abrogato
re assicurata la stabilità dell’ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante. Art. 21 - abrogato TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I – Norme igienico-edilizie Art. 22 - Definizioni
- Le presenti norme sostituiscono, nell’ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, 14
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relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”. 2. Al fine dell’applicazione del presente capo valgono le seguenti definizioni: a) Alloggio: si intende l’unità abitativa (appartamento/monolocale) costituita da almeno un locale con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). L’unità abitativa, ad eccezione del monolocale,
ostituita da almeno un locale con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). L’unità abitativa, ad eccezione del monolocale, deve essere dotata anche di una stanza da letto. I locali che costituiscono l’alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un‘unica unità immobiliare; a-bis) Locale: porzione di unità immobiliare delimitata in ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) e dotata di porta destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di autonomia funzionale;
pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) e dotata di porta destinata ad uno specifico utilizzo e dotata di autonomia funzionale; b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto; c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di
a cucina e le camere da letto; c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici e relativi antibagni, lavanderie, guardaroba, corridoi e atrii, depositi, ripostigli, cabine armadio, cantine, taverna, locali hobby e simili. d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all’interno di un locale principale, con almeno un lato libero che affaccia sul locale
la realizzazione di un piano di calpestio all’interno di un locale principale, con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo: tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali. Il soppalco, comprensivo del relativo affaccio sullo spazio sottostante, deve rimanere aperto salvo l’esecuzione di idoneo parapetto; e) Altezza abitabile: si intende l’altezza utile ai sensi del RUEP;
deve rimanere aperto salvo l’esecuzione di idoneo parapetto; e) Altezza abitabile: si intende l’altezza utile ai sensi del RUEP; f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all’altezza abitabile e la superficie abitabile; g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima
venti un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme; h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile. i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto convenzionale tra la superficie del foro architettonico e la superficie abitabile del locale. Nel caso di foro con muratura svasata la misura è convenzionalmente riferita al foro architettonico di minori dimensioni;
ocale. Nel caso di foro con muratura svasata la misura è convenzionalmente riferita al foro architettonico di minori dimensioni; j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell’alloggio; k) Funzioni affini all’uso abitativo: funzioni riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al RUEP; l) Funzioni commerciali: ai fini delle presenti norme sono le funzioni riconducibili alle categorie
Art. 22bis - Dotazioni minime degli alloggi
tabella B allegata al RUEP; l) Funzioni commerciali: ai fini delle presenti norme sono le funzioni riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi strutture di vendita. Art. 22bis - Dotazioni minime degli alloggi
- Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel
timento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l’acqua non sia approvvigionata dall’acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia. 15
Art. 23 - Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali
Regolamento Edilizio Comunale
- Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l’impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI. Art. 23 - Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali
- Ogni alloggio, anche se monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 40,00 mq.
lloggio e dei locali
- Ogni alloggio, anche se monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 40,00 mq.
- I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime: a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8,00 mq; b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 14,00 mq; c) superficie abitabile della cucina: 6,00 mq; d) superficie abitabile di almeno una stanza da letto: 12,00 mq.
ucina: 14,00 mq; c) superficie abitabile della cucina: 6,00 mq; d) superficie abitabile di almeno una stanza da letto: 12,00 mq. 3. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime: a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq; b) larghezza dei corridoi: 1,00 m. 3bis. La dimensione minima di cui al comma 3 lett. a) non si applica nel caso di servizi igienici esterni all’unità abitativa.
Art. 24 - Altezze utili dei locali
. 3bis. La dimensione minima di cui al comma 3 lett. a) non si applica nel caso di servizi igienici esterni all’unità abitativa. 4. Per i locali con funzioni affini all’uso abitativo e commerciali non è prescritta alcuna superficie minima salvo che questa non sia imposta da specifiche normative di settore. 5. Sono fatte salve le deroghe di cui all’art. 26. Art. 24 - Altezze utili dei locali
- I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un’altezza abitabile minima:
Art. 24 - Altezze utili dei locali
Art. 24 - Altezze utili dei locali
- I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un’altezza abitabile minima: a) per le zone di fondovalle (fino a quota di metri 700 s.l.m.) di metri 2,60; b) per le zone di montagna (oltre la quota di metri 700 s.l.m.) di metri 2,40. È ammessa la riduzione dell'altezza abitabile minima a metri 2,20 per la realizzazione di controsoffitti, purché la superficie ribassata non superi il 25% della superficie del singolo locale.
20 per la realizzazione di controsoffitti, purché la superficie ribassata non superi il 25% della superficie del singolo locale. 2. I locali accessori devono avere un’altezza abitabile minima di metri 2,20. 3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 15%, per essere considerati abitabili, vale l’altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 15%, per essere
iderati abitabili, vale l’altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 15%, per essere considerati abitabili, devono avere un’altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1,90 per i locali accessori. Ai fini della applicazione dell’art. 31, comma 2, delle Norme di Attuazione del PRG, che ha recepito l’art. 105 della L.P. 15/2015, l’altezza utile minima è pari a metri 1,90.
2, delle Norme di Attuazione del PRG, che ha recepito l’art. 105 della L.P. 15/2015, l’altezza utile minima è pari a metri 1,90. 4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile i locali di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e le porzioni di locali aventi altezza utile minima inferiore a m 1,50; in ogni caso le porzioni di locali con altezze inferiori a quella utile minima possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.
i di locali con altezze inferiori a quella utile minima possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili. 5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali con funzioni affini all’uso abitativo e commerciali valgono le disposizioni di questo articolo. 16
Art. 25 - Illuminazione ed aerazione dei locali.
Regolamento Edilizio Comunale
- Per tutte le altre categorie tipologico-funzionali riconducibili alla Tabella B del RUEP si rinvia alle specifiche normative di settore.
- Sono fatte salve le deroghe di cui all’art. 26. Art. 25 - Illuminazione ed aerazione dei locali.
- Il rapporto di aerazione e illuminazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente,
zione ed aerazione dei locali.
- Il rapporto di aerazione e illuminazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a: a) 1/10 per i locali posti a piano terreno e superiori; b) 1/12 per i locali posti nei sottotetti. In caso di sottotetti, il rapporto di aerazione e illuminazione va rapportato alla superficie abitabile del locale; deve essere garantita in verticale almeno il 20% della superficie finestrata dell’alloggio.
lla superficie abitabile del locale; deve essere garantita in verticale almeno il 20% della superficie finestrata dell’alloggio. 2. Per i locali accessori non è prescritto alcun rapporto di illuminazione e aerazione ad eccezione del servizio igienico e dei locali utilizzati per funzioni complementari alla residenza quali locali hobby, sala fitness, stube, taverna e simili per i quali deve essere garantita una superficie di illuminazione e aerazione non inferiore a 0,50 mq.
, stube, taverna e simili per i quali deve essere garantita una superficie di illuminazione e aerazione non inferiore a 0,50 mq. 3. Per i locali con funzioni affini all’uso abitativo e commerciali e per tutte le altre categorie tipologico-funzionali riconducibili alla Tabella B del RUEP deve essere fatto riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla eventuale specifica normativa di settore.
Art. 26 – Deroghe per interventi su edifici esistenti
to riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla eventuale specifica normativa di settore. E’ ammesso il ricorso a ventilazione meccanica, supportata da specifica relazione di calcolo dell’impianto. 4. Sono fatte salve le deroghe di cui all’art. 26. Art. 26 – Deroghe per interventi su edifici esistenti
- Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di ristrutturazione edilizia
terventi su edifici esistenti
- Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, esclusi quelli di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione o in ampliamenti di qualsiasi tipo e quelli di aumento del numero delle unità immobiliari, fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche norme di settore, sono ammessi dimensioni e parametri inferiori a quelli previsti dagli artt. 23, 24 e 25 nei casi di seguito indicati:
i settore, sono ammessi dimensioni e parametri inferiori a quelli previsti dagli artt. 23, 24 e 25 nei casi di seguito indicati: a) qualora l’intervento non comporti modifica di destinazione d’uso e le dimensioni non siano peggiorative di quelli esistenti ante intervento. Al fine di migliorare i requisiti igienico-sanitari di locali privi dei requisiti minimi è ammessa, per i locali a questi adiacenti, la riduzione dei parametri previsti dagli artt. 23 e 25, nel limite del 10%;
minimi è ammessa, per i locali a questi adiacenti, la riduzione dei parametri previsti dagli artt. 23 e 25, nel limite del 10%; b) qualora l’intervento comporti modifica di destinazione d’uso sono ammessi valori inferiori dei parametri indicati agli artt. 23 e 25 nel limite del 10% ed è ammesso il mantenimento di parametri inferiori a quelli indicati nell’art. 24 nel limite del 10% e purché non peggiorativi di quelli esistenti. Al di fuori delle zone Ais deve essere comunque sempre rispettata la superficie
% e purché non peggiorativi di quelli esistenti. Al di fuori delle zone Ais deve essere comunque sempre rispettata la superficie minima dell'alloggio di cui all’art. 23, comma 1, ad esclusione degli interventi che interessano unità immobiliari già in precedenza autorizzate con destinazione residenziale ovvero immobili vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio; c) qualora si realizzino opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell’art. 86 della L.P. n.
ulturali e del paesaggio; c) qualora si realizzino opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell’art. 86 della L.P. n. 1/2008 senza demolizione dei solai esistenti, sono ammessi valori inferiori dei parametri indicati all’art. 24, nel limite del 5%. 17
Regolamento Edilizio Comunale
- La deroga di cui al comma 1 lettera b) non si applica nel caso di interventi di modifica della destinazione d'uso a residenziale dei sottotetti e di modifica della destinazione d'uso a produttivo.
- Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 39, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee
Art. 27 - Cucine e angoli cottura
sì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 39, purché, in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall’umidità. Art. 27 - Cucine e angoli cottura
- Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all’intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione. Qualora venga previsto
Art. 28 - Servizi igienici
all’intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di idonei sistemi di aspirazione. Qualora venga previsto l’impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI. 2. In ogni caso l’eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo. Art. 28 - Servizi igienici
- Tutte gli alloggi devono essere provvisti di adeguati servizi igienici al loro interno.
Art. 28 - Servizi igienici
st’ultimo. Art. 28 - Servizi igienici
- Tutte gli alloggi devono essere provvisti di adeguati servizi igienici al loro interno.
- Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all’art. 23, comma 3, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi: a) aerazione diretta dall’esterno mediante finestra di superficie non inferiore a 0,50 mq, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all’ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore.
zione meccanica con un minimo di 15 ricambi all’ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore. b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a) nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione; c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate; d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia.
del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate; d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia. 3. Altri eventuali servizi igienici dell’alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l’obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi
restando l’obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma e possono avere superficie inferiore a 4,00 mq. 4. I servizi igienici non possono comunicare direttamente con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, ma esserne separati da antibagno o locali accessori, quali corridoi e disbrighi, anche privi di serramento.
itazione permanente, ma esserne separati da antibagno o locali accessori, quali corridoi e disbrighi, anche privi di serramento. Nell'antibagno può eventualmente essere collocato solo il lavabo. Sono comunque ammessi servizi igienici in soprannumero a servizio di singole stanze da letto. 5. Negli interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, qualora l’alloggio sia dimensionato con tre o più stanze da letto, deve essere previsto un secondo servizio igienico, senza
one, qualora l’alloggio sia dimensionato con tre o più stanze da letto, deve essere previsto un secondo servizio igienico, senza il vincolo della superficie minima prevista per il primo bagno di cui all’art. 23, comma 3 lett. a). Questo comma non si applica nel caso di interventi su edifici realizzati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento e oggetto di sanatoria. 18
Art. 29 - Soppalchi
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 29 - Soppalchi
- La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte di soppalco aggettante che insiste sopra un locale principale, escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali, non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; b) l’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a
abitabile del locale soppalcato; b) l’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all’intradosso del soppalco o della struttura secondaria (sottotavolato) dello stesso qualora sia a vista. 2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettati i seguenti requisiti: a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 15%, l’altezza
sì rispettati i seguenti requisiti: a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 15%, l’altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20; b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 15%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, calcolata come rapporto fra il volume e la superficie
feriore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa; c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili.
ezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili. 3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l’altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale). 4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del
altezza media ponderale). 4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l’illuminazione e l’aerazione omogenea del locale e del soppalco. 5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell’alloggio ai sensi del comma 1, dell’art. 40.
uisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell’alloggio ai sensi del comma 1, dell’art. 40. 6. Sono ammessi soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, con altezze inferiori a quelle previste al precedente commi 2 e 3, anche direttamente collegati al piano sottostante. La relativa superficie non può comunque concorrere alla superficie abitabile. In ogni caso il locale da
Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici
ti al piano sottostante. La relativa superficie non può comunque concorrere alla superficie abitabile. In ogni caso il locale da soppalcare deve avere, a soppalco realizzato, un’altezza media ponderale non inferiore a metri 2,60, calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa. Art. 30 - Cavedi e rientranze negli edifici
- La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni all’edificio di larghezza inferiore
ntranze negli edifici
- La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni all’edificio di larghezza inferiore o uguale a metri 3,00 ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di locali accessori. La realizzazione di finestre all’interno del cavedi non concorre al raggiungimento del rapporto minimo di aerazione e illuminazione. E’
izzazione di finestre all’interno del cavedi non concorre al raggiungimento del rapporto minimo di aerazione e illuminazione. E’ consentita la copertura a vetri dei cavedi quando, lateralmente alla copertura stessa, siano presenti aree libere di superficie totale non inferiore all’area coperta. In tal caso la realizzazione di tale copertura rileva ai fini dei parametri urbanistici. 19
Art. 31 - Autorimesse
Regolamento Edilizio Comunale
- La realizzazione delle rientranze negli edifici è ammessa per una profondità massima di m 2,50 dal filo esterno della facciata dell'edificio; per profondità superiori, la distanza fra i lati opposti non potrà essere inferiore a quella prescritta dalla normativa provinciale in materia di distanze tra gli edifici. Art. 31 - Autorimesse
Art. 31 - Autorimesse
à essere inferiore a quella prescritta dalla normativa provinciale in materia di distanze tra gli edifici. Art. 31 - Autorimesse
- Le autorimesse possono essere a box singoli o con la sola indicazione dei posti macchina.
- Per la realizzazione delle autorimesse deve essere fatto riferimento alla normativa nazionale in materia di prevenzione incendi. Le dimensioni minime dei box e posti auto e le dimensioni minime delle corsie di manovra sono disciplinate dalla normativa provinciale. L’altezza utile
Art. 32 - Scale
i box e posti auto e le dimensioni minime delle corsie di manovra sono disciplinate dalla normativa provinciale. L’altezza utile dell’autorimessa non può essere inferiore a metri 2,00. 3. Le rampe di accesso alle autorimesse e ai piani interrati non possono avere pendenza superiore al 20% e la pavimentazione delle rampe deve essere eseguita con materiali antisdrucciolevoli. Art. 32 - Scale
- Per la dimensione delle scale deve essere fatto riferimento alla normativa nazionale in materia di
Art. 32 - Scale
ciolevoli. Art. 32 - Scale
- Per la dimensione delle scale deve essere fatto riferimento alla normativa nazionale in materia di superamento delle barriere architettoniche e alla normativa di sicurezza.
- Fatto salvo il rispetto di eventuali normative di settore più restrittive le scale comuni a più unità immobiliari devono essere realizzate nel rispetto dei seguenti criteri:
- nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, le scale, i
tto dei seguenti criteri:
- nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio, le scale, i passaggi verso le scale, i pianerottoli e le rampe devono avere strutture portanti in cemento armato o in materiale di equivalente comportamento all’urto e al fuoco.
- il vano scala deve avere superficie netta di aerazione non inferiore a 1,00 mq;
- ogni scala non può servire più di 500 mq di superficie utile netta per piano.
icie netta di aerazione non inferiore a 1,00 mq;
- ogni scala non può servire più di 500 mq di superficie utile netta per piano.
- le rampe delle scale possono avere massimo 15 alzate consecutive. Per i progetti soggetti a parere ai sensi delle norme in materia di prevenzione incendi e nel caso il suddetto parere sia favorevole, non si applica quanto disposto dalla seconda e terza allinea del presente comma.
Art. 33 - Parapetti
i e nel caso il suddetto parere sia favorevole, non si applica quanto disposto dalla seconda e terza allinea del presente comma. 3. Le scale, escluse quelle interne alla stessa unità immobiliare, devono essere dotate di parapetto di altezza minima di metri 1,00 atto a costituire difesa verso il vuoto. 4. Sono escluse, dalla regolamentazione di cui ai precedenti commi, le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. Art. 33 - Parapetti
Art. 33 - Parapetti
olamentazione di cui ai precedenti commi, le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. Art. 33 - Parapetti
- Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo verso la caduta dall'alto, essere inattraversabili da una sfera di cm 10 di diametro e conformati in modo da impedire l'arrampicamento. I balconi devono essere dotati di parapetto avente le caratteristiche sopra indicate.
mati in modo da impedire l'arrampicamento. I balconi devono essere dotati di parapetto avente le caratteristiche sopra indicate. 2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso di parapetti realizzati prima dell’entrata in vigore del D.M. 236 del 14/06/1989, purché non soggetti a interventi di sostituzione successivamente a tale data. 20
Art. 34 - Camini e condotti
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 34 - Camini e condotti
- Negli interventi di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione qualsiasi prodotto di combustione (caldaie, scaldaacqua unifamiliari, termocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc.), nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine,
ermocucine, stufe, forni a gas, fornelli, ecc.), nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica (bagni ciechi, cucine, cappe aspiranti, sistemi di ventilazione meccanica controllata) devono essere scaricati in copertura, mediante camini e condotti di idonea sezione, alla quota prevista dalle norme UNI vigenti. 2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente comma, si
alle norme UNI vigenti. 2. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente diversi da quelli previsti al precedente comma, si applicano le medesime disposizioni sopra previste. Qualora per ragioni tecniche adeguatamente motivate in specifica relazione redatta da professionista abilitato, da allegare al titolo edilizio previsto dalla normativa vigente, non sia possibile lo scarico in copertura, è consentito lo scarico in parete, nel rispetto delle norme UNI vigenti esclusivamente per:
a possibile lo scarico in copertura, è consentito lo scarico in parete, nel rispetto delle norme UNI vigenti esclusivamente per:
- scaldaacqua unifamiliari;
- radiatori individuali;
- impianti di condizionamento a parete;
- aerazione dei servizi igienici e delle cucine domestiche;
- sistemi di ventilazione meccanica controllata; E’ ammesso lo scarico in parete anche nei casi previsti dall’art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del DPR
Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido
lazione meccanica controllata; E’ ammesso lo scarico in parete anche nei casi previsti dall’art. 5, commi 9-bis e 9-ter, del DPR 412/93 nel rispetto della norma UNI circa il posizionamento del terminale di scarico. 3. I camini di scarico dei prodotti di combustione, qualora la loro quota di sbocco sia più bassa rispetto agli edifici limitrofi, devono rispettare la distanza minima prevista dalle norme UNI vigenti. Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido
Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido
, devono rispettare la distanza minima prevista dalle norme UNI vigenti. Art. 35 - Manutenzione dei camini a combustibile solido
- Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa tecnica in materia di impianti termici, la manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione a servizio di generatori alimentati con combustibile solido deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg.
Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche
tori alimentati con combustibile solido deve essere effettuata secondo le modalità previste dal DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/Leg. 2. Le operazioni relative alla manutenzione dei sistemi di evacuazione dei prodotti da combustione di cui al precedente comma 1 sono annotate in un apposito registro conforme al fac-simile allegato al DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/ Leg, dai soggetti e con le modalità ivi previste. Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche
Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche
DPP 9 agosto 2012, n. 15-90/ Leg, dai soggetti e con le modalità ivi previste. Art. 36 - Locali per caldaie e cabine elettriche
- I locali contenenti l’impianto termico centralizzato, le caldaie installate all'interno delle singole unità immobiliari e i nuovi locali adibiti a cabina elettrica di trasformazione da media a bassa tensione devono rispettare le vigenti normative in materia. Art. 37 - abrogato Art. 38 - abrogato 21
Art. 39 - Locali a piano terreno, seminterrati e interrati
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 39 - Locali a piano terreno, seminterrati e interrati
- Non è ammesso l’uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
- I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell’edificio.
adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell’edificio. 3. E’ comunque possibile dislocare i locali sopracitati a piano seminterrato purché almeno la metà del perimetro di tale piano risulti completamente fuori terra e sulla restante parte sia realizzata un’intercapedine aerata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all’edificio stesso.
tante parte sia realizzata un’intercapedine aerata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all’edificio stesso. Nella parete verso l’intercapedine possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali.
sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. 4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell’intercapedine aerate sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall’umidità. 5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine,
e i locali dall’umidità. 5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall’umidità. Parimenti gli edifici destinati all’abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi. 6. Per quanto riguarda le unità a destinazione non abitativa deve essere fatto riferimento alle norme
agenti ambientali nocivi. 6. Per quanto riguarda le unità a destinazione non abitativa deve essere fatto riferimento alle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla specifica normativa di settore. 7. Negli edifici esistenti le trasformazioni d’uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti. 8. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, commerciale, produttivo o pubblico esercizio devono
posizioni dei commi precedenti. 8. Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, commerciale, produttivo o pubblico esercizio devono essere dotati di idoneo isolamento contro l’umidità: a tal fine devono essere provvisti di camera d’aria fra il terreno e il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d’aria può essere sostituita da vespaio dello spessore minimo di cm. 20 o da un sistema di isolamento alternativo purché ne venga documentata l’efficacia contro l’umidità.
Art. 40 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
lo spessore minimo di cm. 20 o da un sistema di isolamento alternativo purché ne venga documentata l’efficacia contro l’umidità. Capo II – Norme in materia di sostenibilità degli edifici Art. 40 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
Art. 41 - Impianti di riscaldamento
lizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. Art. 41 - Impianti di riscaldamento
- Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, nell’ambito di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 metri,
i teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 metri, è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione 22
Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici
Regolamento Edilizio Comunale
tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie. Art. 42 - Contenimento dei consumi idrici
- Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l’obbligo di integrazione
ostenibile, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l’obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. 2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile
i di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 300 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, salvo presentazione di
operture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi, salvo presentazione di una idonea Relazione che motivi l'eventuale impossibilità tecnica dell'intervento. 3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono essere interrate e devono essere dimensionate in funzione della superficie da irrigare con dimensioni minime pari a 1 mc per ogni 150 mq di superficie da irrigare. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in
ni minime pari a 1 mc per ogni 150 mq di superficie da irrigare. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non
Art. 43 - Sistemi di illuminazione
co così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. Art. 43 - Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a
su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza; b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale;
gli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza; b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale; c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012). 2. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l’intero
razione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio: a) installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
senza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo; c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti. 3. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la 23
Regolamento Edilizio Comunale
demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza.
senza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. 4. Negli interventi di nuova costruzione, in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione esterno, in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari;
Art. 44 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici
del sistema di illuminazione esterno, in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari; b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale. Art. 44 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili negli edifici
- Nei casi di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, come definiti dal
nnovabili negli edifici
- Nei casi di edifici di nuova costruzione o sottoposti a ristrutturazione rilevante, come definiti dal D.Lgs 3 marzo 2011 n.28 e s.m., relativi a edifici pubblici e privati, è obbligatorio l’utilizzo di fonti di energia rinnovabile per la copertura dei consumi previsti per acqua calda sanitaria, riscaldamento, raffrescamento e di elettricità secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui alla normativa vigente in materia.
Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico
frescamento e di elettricità secondo i principi minimi di integrazione e le decorrenze di cui alla normativa vigente in materia. Art. 45 - Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico
- I progetti devono essere corredati da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni nei casi individuati dalle stesse.
- I progetti devono essere altresì corredati dalla documentazione di valutazione previsionale di
Art. 46 - Aree a verde
casi individuati dalle stesse. 2. I progetti devono essere altresì corredati dalla documentazione di valutazione previsionale di impatto acustico ovvero di clima acustico, secondo quanto disposto dalla normativa vigente e tenuto conto di quanto previsto dalla Classificazione acustica del Comune di Trento. Art. 46 - Aree a verde
- Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la
Art. 46 - Aree a verde
rento. Art. 46 - Aree a verde
- Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di ristrutturazione edilizia che prevedono la demolizione e ricostruzione dell'edificio devono essere previste aree a verde nel rispetto delle seguenti dimensioni minime: a) nelle zone ad uso prevalentemente residenziale, nelle zone terziarie e direzionali e nelle zone per esercizi alberghieri, deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% della
rie e direzionali e nelle zone per esercizi alberghieri, deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 10% della superficie fondiaria del lotto o superficie territoriale. Compatibilmente con le zone a parcheggio interrato le zone a verde devono essere dotate di un albero ogni 50 mq di zona a verde. Con riferimento alla sola destinazione residenziale, nel caso di edifici con superficie utile netta pari o
0 mq di zona a verde. Con riferimento alla sola destinazione residenziale, nel caso di edifici con superficie utile netta pari o superiore a 800 mq, almeno il 50% dell'area a verde di cui sopra deve essere riservata al gioco dei bambini; a tale fine deve essere di forma compatta, fruibile e di proprietà condominiale. b) Nelle zone produttive, commerciali e nelle zone miste per la formazione dei luoghi centrali e nelle zone interportuali deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 5% della
formazione dei luoghi centrali e nelle zone interportuali deve essere sistemata a verde una superficie non inferiore al 5% della superficie fondiaria del lotto o superficie territoriale. 2. Le costruzioni interrate sottostanti le aree a verde previste al comma 1 devono essere coperte da 24
Regolamento Edilizio Comunale
uno strato di terreno vegetale dello spessore minimo di 40 cm che deve essere sistemato a verde con impianto di erba ed arbusti da indicarsi nel progetto. 3. Deve esserne garantita l'assoluta impermeabilità e la assoluta impenetrabilità delle radici delle costruzioni interrate sottostanti le aree a verde previste al comma 1.
eabilità e la assoluta impenetrabilità delle radici delle costruzioni interrate sottostanti le aree a verde previste al comma 1. 4. Le aree a parcheggio esterne possono essere conteggiate nelle aree a verde qualora vengano pavimentate con materiale che consenta la crescita dell’erba e sistemate con alberatura varia tra i posti macchina. Nelle zone residenziali, terziarie e direzionali, qualora gli edifici comprendano
ate con alberatura varia tra i posti macchina. Nelle zone residenziali, terziarie e direzionali, qualora gli edifici comprendano unità abitative, le aree a parcheggio sistemate ed alberate come sopra descritto, possono essere computate nelle aree a verde per non più del 50% di area a verde richiesta. 5. A garanzia degli adempimenti relativi alla sistemazione a verde previsti nel presente articolo, l’Amministrazione comunale può chiedere adeguata cauzione o garanzia fideiussoria che verrà
Art. 47 - Dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici
erde previsti nel presente articolo, l’Amministrazione comunale può chiedere adeguata cauzione o garanzia fideiussoria che verrà restituita dopo un anno dall'avvenuta presentazione della Segnalazione certificata di agibilità previa verifica della buona riuscita dell’impianto a verde. Art. 47 - Dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici
- Deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture
a dei veicoli elettrici
- Deve essere prevista la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto nei seguenti casi: a) edifici ad uso diverso da quello residenziale: interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio per edifici con superficie utile lorda superiore a 500 mq ;
a costruzione e ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio per edifici con superficie utile lorda superiore a 500 mq ; b) edifici residenziali: interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia estesa all'intero edificio per edifici con più di 10 unità abitative; la predisposizione in questi casi deve essere garantita per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
zione in questi casi deve essere garantita per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali. 2. Fermo restando la predisposizione all'allaccio di cui al comma precedente, dovranno essere previste le seguenti dotazioni per la ricarica dei veicoli elettrici:
- per gli edifici di cui alla lettera a) deve essere garantito almeno un punto di ricarica ogni 20 spazi a parcheggio, con un minimo di un punto di ricarica. Negli edifici a destinazione
tito almeno un punto di ricarica ogni 20 spazi a parcheggio, con un minimo di un punto di ricarica. Negli edifici a destinazione commerciale o a pubblico esercizio gli spazi a parcheggio dotati di tale punto di ricarica devono essere accessibili al pubblico. I punti di ricarica devono assicurare l'interoperabilità tra i sistemi di ricarica.
- per gli edifici di cui alla lettera b) deve essere garantito almeno un punto di ricarica per almeno
tra i sistemi di ricarica.
- per gli edifici di cui alla lettera b) deve essere garantito almeno un punto di ricarica per almeno il 50% degli spazi a parcheggio e box auto per cui sia stata prevista la predisposizione, con un minimo di un punto di ricarica.
- Per la definizione di “infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati a energia elettrica” si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio
ati a energia elettrica” si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 1 del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di data 3 agosto 2017; per la definizione di “punto di ricarica” si fa riferimento a quanto indicato all'articolo 2 del D.Lgs. 16 dicembre 2016 n.257. Art. 48 - Spazi comuni per il deposito biciclette e locali spogliatoio
- Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e
tte e locali spogliatoio
- Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio è obbligatorio prevedere spazi comuni per il deposito delle biciclette, con le seguenti caratteristiche e dimensioni: 25
Regolamento Edilizio Comunale
a) per edifici a destinazione residenziale con una superficie utile netta pari o superiore a 400 mq e numero superiore alle 4 unità abitative, il dimensionamento deve essere in misura di 0,60 mq per abitante equivalente, con un minimo di 10 mq di superficie utile netta; b) per edifici a destinazione terziaria il dimensionamento deve essere in misura di 0,15 mq per
10 mq di superficie utile netta; b) per edifici a destinazione terziaria il dimensionamento deve essere in misura di 0,15 mq per abitante equivalente, con un minimo di 10 mq di superficie utile netta; c) per edifici a destinazione produttiva il dimensionamento deve essere in misura di 1,00 mq per ogni 100 mq di superficie utile netta, con un minimo di 10 mq di superficie utile netta; d) per edifici pubblici o privati che ospitano funzioni pubbliche o di interesse pubblico, il
i 10 mq di superficie utile netta; d) per edifici pubblici o privati che ospitano funzioni pubbliche o di interesse pubblico, il dimensionamento è pari a quello previsto alla lettera b). 1-bis. Per gli interventi di cui al comma precedente, qualora sia previsto lo studio specifico per il dimensionamento dello standard degli spazi parcheggio, il dimensionamento degli spazi per il deposito biciclette e locali spogliatoi va effettuato nell’ambito di tale studio specifico.
l dimensionamento degli spazi per il deposito biciclette e locali spogliatoi va effettuato nell’ambito di tale studio specifico. 2. In via convenzionale e per le finalità di cui al comma 1, gli abitanti equivalenti si calcolano in misura di 1 abitante ogni 25 mq di superficie utile netta. 3. Gli spazi per il deposito biciclette, qualora previsti all’interno dell’edificio, devono essere realizzati in prossimità e in diretta comunicazione con l’ingresso principale. In alternativa, possono
l’edificio, devono essere realizzati in prossimità e in diretta comunicazione con l’ingresso principale. In alternativa, possono essere realizzate tettoie esterne all’edificio, purché facilmente raggiungibili dall’ingresso principale, aventi forma regolare e inserite coerentemente con il contesto architettonico e ambientale. 4. Nei casi di cui al comma 1 lo spazio comune per il deposito delle biciclette dovrà essere dotato di almeno un punto di connessione per la ricarica delle biciclette elettriche.
il deposito delle biciclette dovrà essere dotato di almeno un punto di connessione per la ricarica delle biciclette elettriche. 5. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione dell'edificio è obbligatorio prevedere, in prossimità dell'ingresso principale, locali spogliatoi dedicati ai lavoratori che utilizzano la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro,
l'ingresso principale, locali spogliatoi dedicati ai lavoratori che utilizzano la bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, distinti per maschi e femmine, nel rispetto del seguente dimensionamento minimo:
- per gli edifici a destinazione produttiva o terziaria (ad esclusione di quelli direzionali) deve essere prevista una doccia con zona cambio attrezzata per ogni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia. A tale fine, in via convenzionale, si considera n.1 abitante equivalente
ni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia. A tale fine, in via convenzionale, si considera n.1 abitante equivalente ogni 100 mq di superficie utile netta. Se la superficie utile netta è inferiore a 100 mq non sussiste l'obbligo di prevedere il locale spogliatoio.
- Per gli edifici a destinazione direzionale deve essere prevista una doccia con zona cambio attrezzata per ogni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia. A tale fine, in via
prevista una doccia con zona cambio attrezzata per ogni 50 abitanti equivalenti con il minimo di una doccia. A tale fine, in via convenzionale, si considera n.1 abitante equivalente ogni 50 mq di superficie utile netta. Se la superficie utile netta è inferiore a 50 mq non sussiste l'obbligo di prevedere il locale spogliatoio. 6. Agli spazi comuni per il deposito delle biciclette e ai locali spogliatoio si applicano gli art. 3
Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini
ere il locale spogliatoio. 6. Agli spazi comuni per il deposito delle biciclette e ai locali spogliatoio si applicano gli art. 3 comma 2.8 e art. 4.8 bis delle Norme di Attuazione del PRG solo qualora previsti come obbligatori dal presente articolo, nei limiti di superficie indicati al comma 1, e a condizione che le relative superfici siano individuate come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari. Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini
Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini
te come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari. Art. 49 - Spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini
- Nel caso di edifici residenziali di nuova costruzione o soggetti a interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione, con superficie utile netta pari o superiore a 400 mq e numero superiore alle 4 unità abitative, è obbligatorio prevedere spazi di relazione
cie utile netta pari o superiore a 400 mq e numero superiore alle 4 unità abitative, è obbligatorio prevedere spazi di relazione condominiali e per il gioco dei bambini, nella misura di 0,6 mq per abitante equivalente con un 26
Regolamento Edilizio Comunale
minimo di 15 mq di superficie utile netta. Deve essere garantita una forma regolare e fruibile, il rispetto dei requisiti di accessibilità previsti dal D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e le caratteristiche igienico-sanitarie previste per i locali accessori di cui all'art. 22. E’ vietato qualsiasi collegamento diretto con le unità abitative.
-sanitarie previste per i locali accessori di cui all'art. 22. E’ vietato qualsiasi collegamento diretto con le unità abitative. 2. In via convenzionale e per le finalità di cui al presente articolo, gli abitanti equivalenti si calcolano in misura di 1 abitante ogni 25 mq di superficie utile netta. 3. Agli spazi di relazione condominiale e per il gioco dei bambini si applicano gli art. 3 comma 2.8 e art. 4.84 bis delle Norme di Attuazione del PRG solo qualora previsti come obbligatori dal
Art. 50 - Aree per la raccolta dei rifiuti
i si applicano gli art. 3 comma 2.8 e art. 4.84 bis delle Norme di Attuazione del PRG solo qualora previsti come obbligatori dal presente articolo, nei limiti di superficie indicati al comma 1, e a condizione che le relative superfici siano individuate come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari. Art. 50 - Aree per la raccolta dei rifiuti
- Il presente articolo disciplina le aree per la raccolta dei rifiuti che consistono in spazi privati,
la raccolta dei rifiuti
- Il presente articolo disciplina le aree per la raccolta dei rifiuti che consistono in spazi privati, locali o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente. Negli interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere previste idonee aree per la raccolta dei rifiuti. Sono
onsistente nella demolizione e ricostruzione dell'edificio, devono essere previste idonee aree per la raccolta dei rifiuti. Sono esonerati dal presente obbligo gli interventi di ristrutturazione edilizia nei centri storici della città e dei sobborghi e nella città consolidata e altresì in quelle particolari situazioni dove gli spazi per il collocamento dei contenitori dovrà avvenire su suolo pubblico secondo le modalità definite dal Servizio Sostenibilità e transizione ecologica.
ei contenitori dovrà avvenire su suolo pubblico secondo le modalità definite dal Servizio Sostenibilità e transizione ecologica. 2. Il dimensionamento delle aree per la raccolta dei rifiuti urbani deve rispettare le quantità minime indicate nelle tabelle riportate di seguito, dove la superficie utile netta (SUN) dell'edificio e le categorie funzionali sono determinate secondo la Tabella A relativa agli spazi di parcheggio del RUEP. Tabella 1 – categorie A1, A2, A3
ie funzionali sono determinate secondo la Tabella A relativa agli spazi di parcheggio del RUEP. Tabella 1 – categorie A1, A2, A3 Superficie utile netta (Sun) - mq Aree per la raccolta differenziata - mq fino a 550 e con ≤ 4 unità abitative non obbligatorio fino a 550 e con > 4 unità abitative da individuare e concordare con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica da 551 a 950 5 da 951 a 1350 8 da 1351 a 2000 11 oltre 2000 dimensioni da concordare con il Servizio Sostenibilità e
e ecologica da 551 a 950 5 da 951 a 1350 8 da 1351 a 2000 11 oltre 2000 dimensioni da concordare con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica 27
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Tabella 2 – categorie A4, B, C, D1, D2, D3, D4 Superficie edificio - mq Aree per la raccolta differenziata - mq qualsiasi Dimensioni da concordare con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica 3. Negli interventi edilizi costituiti da più edifici la dotazione minima di cui al precedente comma 2 deve essere garantita per ciascun edificio. Nel caso di edifici al cui interno siano presenti una
a di cui al precedente comma 2 deve essere garantita per ciascun edificio. Nel caso di edifici al cui interno siano presenti una pluralità di funzioni, tali aree dovranno risultare distinte. 4. Le aree per la raccolta dei rifiuti devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta e garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Le stesse devono essere posizionate all’interno del lotto d’intervento o nelle immediate vicinanze
sonale addetto alla raccolta. Le stesse devono essere posizionate all’interno del lotto d’intervento o nelle immediate vicinanze dell’edificio da servire. 5. Nel caso di interventi di cui al comma 1: a) qualora ricadenti all'interno di aree assoggettate a piano attuativo; b) in tutti gli altri casi se la superficie dell'edificio, determinata secondo quanto disposto al precedente comma 2, risulti superiore a m² 951, ovvero quando rientra tra le categorie di cui alla Tabella 2;
quanto disposto al precedente comma 2, risulti superiore a m² 951, ovvero quando rientra tra le categorie di cui alla Tabella 2; l’area per la raccolta dei rifiuti deve essere costituita da un locale o un manufatto per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, dimensionati secondo i parametri delle tabelle del comma 2. 6. Le aree per la raccolta dei rifiuti devono essere rappresentate negli elaborati di progetto con
ri delle tabelle del comma 2. 6. Le aree per la raccolta dei rifiuti devono essere rappresentate negli elaborati di progetto con adeguato dettaglio per quanto concerne sia gli aspetti dimensionali che le caratteristiche costruttive. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, tali aree devono avere i seguenti requisiti: a) altezza minima di m 2,20 qualora sia prevista la presenza di una copertura; b) superficie minima pari a quanto indicato nelle tabelle di cui al precedente comma 2 e
prevista la presenza di una copertura; b) superficie minima pari a quanto indicato nelle tabelle di cui al precedente comma 2 e comunque non inferiore a 2,00 mq; c) accesso con larghezza adeguata a garantire la movimentazione di bidoni e cassonetti in relazione alla loro tipologia e dimensione; d) pavimentazione priva di discontinuità per consentire il trascinamento di bidoni e cassonetti; e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto;
o di bidoni e cassonetti; e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto; f) mascheratura idonea a occultare la vista dei contenitori presenti all'interno. 7. Le caratteristiche e le dimensioni delle aree a servizio di edifici compresi in zone del territorio comunale dove la raccolta viene effettuata mediante automezzi con gru di sollevamento, sono concordate con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica.
ne effettuata mediante automezzi con gru di sollevamento, sono concordate con il Servizio Sostenibilità e transizione ecologica. 8. La realizzazione delle aree per la raccolta dei rifiuti aventi dimensioni e caratteristiche di cui ai commi 2 e 6 è sempre consentita per gli edifici esistenti, anche in assenza di interventi edilizi come elencati al comma 1. 9. Ai locali e ai manufatti per la raccolta rifiuti si applica l’art. 3 comma 2.8 delle Norme di
ilizi come elencati al comma 1. 9. Ai locali e ai manufatti per la raccolta rifiuti si applica l’art. 3 comma 2.8 delle Norme di Attuazione del PRG limitatamente alla dotazione prevista come obbligatoria dal presente articolo e a condizione che le relative superfici siano individuate come parti comuni nelle risultanze catastali e tavolari. 28
Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di a
Regolamento Edilizio Comunale
Capo III – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 51 - Strutture per manifestazioni temporanee, attrezzature ed elementi di arredo pertinenziali ad attività di somministrazione
- Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo pubblico. Trattasi delle seguenti tipologie:
lla definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo pubblico. Trattasi delle seguenti tipologie: a) Strutture per manifestazioni temporanee: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo. Sono autorizzate in conformità alle previsioni indicate nei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. Tali
mente al suolo. Sono autorizzate in conformità alle previsioni indicate nei provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni, secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi. b) Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a
ifestazione temporanea vanno rimossi. b) Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Possono essere realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento; sono autorizzati in conformità ai provvedimenti di
e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento; sono autorizzati in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione. c) Strutture stagionali estive: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente
ti di concessione di occupazione. c) Strutture stagionali estive: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande, e se realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento ed in conformità ai provvedimenti di
realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento ed in conformità ai provvedimenti di occupazione di suolo pubblico. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione. I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico.
. I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico. 2. Si individuano di seguito i manufatti rientranti nella definizione di opere libere contenuta nella legge urbanistica, ammessi su suolo privato. Trattasi delle seguenti tipologie: a) Strutture per manifestazioni temporanee: sono le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa
o le strutture mobili ed attrezzature per lo svolgimento di manifestazioni di carattere temporaneo come definite dalla normativa provinciale; sono ammesse solo se non sono ancorate stabilmente al suolo, rispettando i criteri di temporaneità individuati con atto di indirizzo della Giunta. Tali manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni secondo quanto previsto dalla
li manufatti costituiscono opere libere e non sono soggetti né a titoli edilizi né a comunicazioni secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. Una volta conclusa la manifestazione temporanea vanno rimossi. b) Dehor: sono plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili; sono ammessi su suolo privato solo se visibili dalla via pubblica, laddove siano a servizio di pubblici esercizi destinati
bili; sono ammessi su suolo privato solo se visibili dalla via pubblica, laddove siano a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Sono consentiti solo se realizzati nei limiti, secondo le specifiche, le tipologie e le procedure individuate nel disciplinare allegato al presente regolamento. Tali strutture sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le
icazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione le strutture devono essere rimosse entro 3 mesi. 29
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c) Strutture stagionali estive: sono strutture leggere totalmente aperte sui lati e facilmente removibili utilizzabili solo nel periodo estivo. Sono consentite su suolo privato, solo se a servizio di pubblici esercizi destinati alla somministrazione di alimenti e bevande. Devono essere realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento. Le
alimenti e bevande. Devono essere realizzate secondo i criteri individuati nel disciplinare allegato al presente regolamento. Le strutture realizzate in conformità al presente comma ed al disciplinare sono opere libere soggette a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi. I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non
devono essere rimossi entro 3 mesi. I manufatti eseguiti in conformità alle previsioni del presente comma e del disciplinare non costituiscono volume urbanistico. I dehor realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano tra le opere libere previste dal presente articolo e costituiscono sempre volume urbanistico; possono essere realizzati solo in conformità alle disposizioni della normativa e degli strumenti urbanistico edilizi.
banistico; possono essere realizzati solo in conformità alle disposizioni della normativa e degli strumenti urbanistico edilizi. I dehor e le strutture stagionali estive realizzate su suolo privato, non conformi alle tipologie ammesse dalle previsioni del presente comma e del disciplinare, non rientrano tra le opere libere qui previste e costituiscono volume urbanistico; possono essere realizzate solo in conformità alle disposizioni urbanistico edilizie e degli strumenti urbanistici comunali.
ico; possono essere realizzate solo in conformità alle disposizioni urbanistico edilizie e degli strumenti urbanistici comunali. 3. I plateatici realizzati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica sono soggetti alle previsioni contenute nel disciplinare allegato al presente regolamento, che ne definisce tipologie, condizioni, limiti e procedure di autorizzazione. Sono soggetti a concessione di
esente regolamento, che ne definisce tipologie, condizioni, limiti e procedure di autorizzazione. Sono soggetti a concessione di occupazione di suolo pubblico se realizzati su suolo pubblico. Se realizzati su suolo privato sono soggetti a comunicazione secondo quanto previsto dalla legge urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi.
urbanistica provinciale. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi. I plateatici realizzati su suolo privato non visibile dalla via pubblica non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente comma e del disciplinare. Sono soggetti a mera comunicazione per opere libere ai sensi della legge urbanistica provinciale. I plateatici non conformi alle presenti previsioni sono soggetti alle sole sanzioni amministrative
egge urbanistica provinciale. I plateatici non conformi alle presenti previsioni sono soggetti alle sole sanzioni amministrative previste dal presente regolamento. 4. Ai dehor e alle strutture stagionali estive ammesse ai sensi del presente articolo e del relativo disciplinare si applicano le norme provinciali in materia di distanze previste per i “manufatti accessori”. 5. I manufatti autorizzati in base alla previgente normativa possono essere mantenuti laddove a
ste per i “manufatti accessori”. 5. I manufatti autorizzati in base alla previgente normativa possono essere mantenuti laddove a servizio di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Laddove gli stessi vengano modificati dovranno rispettare le previsioni del presente articolo e del disciplinare. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in
Art. 52 - Mezzi pubblicitari
l disciplinare. In caso di cessazione dell'attività di somministrazione i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi, salvo in ogni caso il rispetto del termine fissato nei provvedimenti di concessione di occupazione. Art. 52 - Mezzi pubblicitari
- Possono essere distinte le seguenti categorie di mezzi pubblicitari: a) impianti pubblicitari permanenti e temporanei; b) insegne di esercizio; c) targhe professionali.
gorie di mezzi pubblicitari: a) impianti pubblicitari permanenti e temporanei; b) insegne di esercizio; c) targhe professionali. 2. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali e il posizionamento degli impianti pubblicitari permanenti e temporanei sono definite dalle Norme tecniche del Piano generale degli impianti 30
Regolamento Edilizio Comunale
pubblicitari, per la collocazione all'interno dei centri abitati, e dal D.P.P.8-61/leg di data 19 maggio 2017 - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale - per la collocazione all'esterno dei centri abitati. L'installazione degli impianti pubblicitari deve essere eseguita nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada - e dal suo Regolamento di
eseguita nel rispetto di quanto prescritto dal D.Lgs.30 aprile 1992 n.285 - Nuovo Codice della Strada - e dal suo Regolamento di esecuzione - D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495. 3. Le caratteristiche tipologiche, dimensionali e il posizionamento delle insegne di esercizio sono definite dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - per la collocazione all'interno dei centri abitati e dal D.P.P. 8-61/leg di data 19
i attuazione del nuovo codice della strada - per la collocazione all'interno dei centri abitati e dal D.P.P. 8-61/leg di data 19 maggio 2017 - Regolamento urbanistico-edilizio provinciale, oltre che dal sopracitato D.P.R., per la collocazione all'esterno dei centri abitati. 4. La collocazione dei mezzi pubblicitari di cui al comma 1 è soggetta ad autorizzazione amministrativa pubblicitaria da parte dei competenti uffici comunali e a successiva presentazione di
soggetta ad autorizzazione amministrativa pubblicitaria da parte dei competenti uffici comunali e a successiva presentazione di Comunicazione o Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai sensi di quanto disposto dalla L.P. 4 agosto 2015 n.15. 5. Le targhe professionali non sono soggette ad alcuna autorizzazione amministrativa pubblicitaria qualora abbiano dimensioni non superiori a cm 30*40 e siano raggruppate nei pressi dell’accesso al
amministrativa pubblicitaria qualora abbiano dimensioni non superiori a cm 30*40 e siano raggruppate nei pressi dell’accesso al fabbricato ove si svolge l'attività indicata. In ogni caso le targhe devono essere conformi al pubblico decoro e non devono impedire o confondere la vista della segnaletica stradale di interesse pubblico. Le targhe professionali che rispettano i criteri sopra indicati non sono considerate mezzi pubblicitari
Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere
e di interesse pubblico. Le targhe professionali che rispettano i criteri sopra indicati non sono considerate mezzi pubblicitari e quindi non sono soggette ad alcuna comunicazione preventiva. Nel caso vengano superate le dimensioni sopra indicate la targa professionale è equiparata ad una insegna di esercizio e deve rispettare quanto previsto ai commi 3 e 4. Art. 53 - Cartelli pubblicitari di cantiere
- La collocazione dei mezzi pubblicitari in area di cantiere è disciplinata dalle Norme Tecniche del
Art. 54 - abrogato
i pubblicitari di cantiere
- La collocazione dei mezzi pubblicitari in area di cantiere è disciplinata dalle Norme Tecniche del Piano Generale degli impianti pubblicitari del Comune di Trento. Art. 54 - abrogato Art. 55 - Numeri civici
- La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
piere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale. 3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento. 4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.
di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione. 5. Nel caso di cantieri si rinvia all’art. 19, comma 1, del presente Regolamento. 31
Art. 56 - Passi carrai
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 56 - Passi carrai
- Il passo carrabile costituisce lo sbocco di un'area privata, idonea allo stazionamento dei veicoli, su un'area di passaggio pubblico. E’ identificato da un apposito cartello che permette di uscire liberamente ed impedisce la sosta dei veicoli.
- Il passo carrabile è autorizzato, a seguito di formale istanza e nella misura di uno per area privata,
la sosta dei veicoli. 2. Il passo carrabile è autorizzato, a seguito di formale istanza e nella misura di uno per area privata, mediante un provvedimento che ne disciplina le modalità, i relativi oneri e le eventuali prescrizioni. La documentazione da presentare in fase di istanza comprende, a titolo indicativo e non esaustivo: modello di domanda, estratto di mappa catastale, planimetria quotata, fotografie, copia del titolo edilizio, oneri di istruttoria secondo norma.
da, estratto di mappa catastale, planimetria quotata, fotografie, copia del titolo edilizio, oneri di istruttoria secondo norma. 3. La regolamentazione del passo o accesso carrabile deve essere conforme a quanto disposto dalle vigenti norme: a) «Nuovo codice della strada» (D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e ss.mm.ii); b) «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii).
m.ii); b) «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e ss.mm.ii). 4. Oltre al rispetto delle succitate norme – in ogni caso – la realizzazione del passo o accesso carrabile deve essere conforme anche alle seguenti indicazioni esecutive: a) la larghezza carrabile è commisurata all’effettiva necessità evidenziata in fase di istanza, che è valutabile in funzione dell’ingombro dei veicoli, della geometria del luogo e della destinazione
ziata in fase di istanza, che è valutabile in funzione dell’ingombro dei veicoli, della geometria del luogo e della destinazione urbanistica della proprietà laterale; b) la sovrapposizione con le fermate del trasporto pubblico, gli attraversamenti pedonali, le corsie di accelerazione o decelerazione deve essere evitata; c) le caratteristiche plano-altimetriche della strada e la capacità di raccolta delle acque piovane devono essere mantenute inalterate;
aratteristiche plano-altimetriche della strada e la capacità di raccolta delle acque piovane devono essere mantenute inalterate; d) la manovra di entrata e di uscita deve avvenire con la marcia in avanti, ossia sul sedime privato deve essere prevista la possibilità di ruotare il veicolo; e) prima di un eventuale cancello o rampa, sul sedime privato deve essere garantita un’area di stazionamento: la stessa deve avere una pendenza longitudinale massima del 5%, una lunghezza
to deve essere garantita un’area di stazionamento: la stessa deve avere una pendenza longitudinale massima del 5%, una lunghezza non inferiore a metri 4,50 e una larghezza non inferiore a quella del varco. 5. In presenza di marciapiede o pista ciclabile la realizzazione del passo o accesso carrabile deve essere conforme alle seguenti indicazioni esecutive: a) deve essere mantenuta continuità nell’aspetto e nella funzionalità del marciapiede/pista ciclabile;
ti indicazioni esecutive: a) deve essere mantenuta continuità nell’aspetto e nella funzionalità del marciapiede/pista ciclabile; b) in presenza di dislivelli deve essere comunque garantita una fascia di marciapiede pianeggiante (al massimo 1% di pendenza trasversale) di larghezza minima 1 m atta a garantire la massima accessibilità a persone con disabilità motorie; c) eventuali rampe laterali di raccordo tra il passo carrabile e il marciapiede devono avere una pendenza massima del 8%.
torie; c) eventuali rampe laterali di raccordo tra il passo carrabile e il marciapiede devono avere una pendenza massima del 8%. 6. Nel caso di situazioni specifiche, eventuali deroghe potranno essere valutate del Servizio Comunale competente. 32
Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi
Regolamento Edilizio Comunale
Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche Art. 57 - Approvvigionamento alle reti dei servizi
- Il “Nullaosta di connessione alla rete dei servizi” è il documento emesso dall'Ente Gestore finalizzato ad attestare la disponibilità dei servizi gestiti dal predetto Ente (energia elettrica, gas, acquedotto e fognature) nella zona oggetto di intervento. La vicinanza dell'area oggetto di
edetto Ente (energia elettrica, gas, acquedotto e fognature) nella zona oggetto di intervento. La vicinanza dell'area oggetto di intervento alle reti dei sottoservizi non implica l'adeguatezza degli stessi alle necessità del richiedente, le quali dovranno essere valutate di volta in volta dall'Ente gestore. 2. Il nulla-osta di cui al comma 1 deve essere presentato prima del rilascio del Permesso di costruire e unitamente a SCIA, CILA o comunicazione al comune. Per le opere soggette ad accertamento di
Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere
rilascio del Permesso di costruire e unitamente a SCIA, CILA o comunicazione al comune. Per le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica di cui alla L.P. 15/2015 deve essere presentato prima del rilascio della conformità urbanistica. Art. 58 - Scarico delle acque bianche e nere
- Per lo scarico delle acque bianche e nere si applica quanto previsto dal regolamento di fognatura comunale.
- Ai sensi dell’art. 65, comma 8, del RUEP, l'autorizzazione/parere allo scarico relativi alle acque
Art. 59 - Acqua potabile
nto di fognatura comunale. 2. Ai sensi dell’art. 65, comma 8, del RUEP, l'autorizzazione/parere allo scarico relativi alle acque bianche e nere devono essere acquisiti prima dell’inizio dei lavori. Tale disposizione si applica anche per le opere soggette ad accertamento di conformità urbanistica di cui alla L.P. 15/2015. Art. 59 - Acqua potabile
- Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in
Art. 59 - Acqua potabile
Art. 59 - Acqua potabile
- Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in misura tale da garantire il regolare rifornimento all’interno di ogni alloggio.
- L’utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all’acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell’acqua rilasciato dall’Azienda sanitaria.
- Per gli edifici non allacciabili alla rete dell’acquedotto comunale, alla domanda di permesso di
iato dall’Azienda sanitaria. 3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell’acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell’acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un’eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell’acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica.
Art. 60 - Elementi di arredo urbano
uale diversa modalità di approvvigionamento dell’acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica. 4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale. Capo V – Tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio Art. 60 - Elementi di arredo urbano
- Sono elementi di arredo urbano le fioriere, le panchine, i chioschi, le fontane, i monumenti e altri
lementi di arredo urbano
- Sono elementi di arredo urbano le fioriere, le panchine, i chioschi, le fontane, i monumenti e altri manufatti analoghi qualora siano ubicati in spazi pubblici; gli stessi non sono soggetti a preventivo titolo edilizio né a comunicazione al comune, ma se realizzati da privati sono soggetti, a seconda della tipologia, alla presentazione al Servizio comunale competente di una comunicazione per 33
Regolamento Edilizio Comunale
l'occupazione suolo pubblico o al rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico. 2. La realizzazione di chioschi, piccole strutture tradizionalmente adibite alla vendita di generi diversi o alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande strutture, è ammessa solo su suolo pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico. Il rilascio della concessione di
strutture, è ammessa solo su suolo pubblico ovvero privato gravato di servitù di uso pubblico. Il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico per i chioschi è subordinato all’acquisizione di quanto segue:
- pareri obbligatori da parte dei Servizi tecnici competenti con riguardo all'impatto sulla viabilità veicolare e sull'idonea infrastrutturazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli
ardo all'impatto sulla viabilità veicolare e sull'idonea infrastrutturazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli aspetti di traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla compatibilità con viabilità e spazi pubblici esistenti, compresi parchi e giardini, e alla conformità alle previsioni del Codice della Strada;
- parere obbligatorio della Commissione edilizia comunale per gli aspetti estetici del manufatto.
sioni del Codice della Strada;
- parere obbligatorio della Commissione edilizia comunale per gli aspetti estetici del manufatto.
- Ove la normativa vigente non preveda il rilascio del provvedimento di occupazione di suolo pubblico, le previsioni del comma 2 si applicano per il perfezionamento dell’idoneo titolo di disponibilità del bene.
- Sono elementi di arredo urbano i manufatti per il ricovero delle biciclette anche chiusi e/o coperti
disponibilità del bene. 4. Sono elementi di arredo urbano i manufatti per il ricovero delle biciclette anche chiusi e/o coperti purché realizzati con materiali che garantiscano un alto grado di trasparenza e con caratteristiche di facile rimovibilità, da realizzarsi su suoli pubblici o privati da parte di enti pubblici. La realizzazione dei manufatti per il ricovero delle biciclette disciplinati dal presente articolo è
da parte di enti pubblici. La realizzazione dei manufatti per il ricovero delle biciclette disciplinati dal presente articolo è subordinata all’acquisizione dei pareri obbligatori da parte dei Servizi tecnici competenti con riguardo all'impatto sulla viabilità veicolare e sull'idonea infrastrutturazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli aspetti di traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla compatibilità
turazione del luogo di localizzazione, alla valutazione degli aspetti di traffico veicolare e ciclo-pedonale, alla compatibilità con viabilità e spazi pubblici esistenti, compresi parchi e giardini e alla conformità alle previsioni del Codice della Strada. 5. I manufatti per il ricovero delle biciclette disciplinati dal presente articolo possono essere realizzati anche all’interno delle fasce di rispetto stradale e sono equiparati alle “costruzioni accessorie” del RUEP.
Art. 61 - Sicurezza pubblica e decoro urbano
o essere realizzati anche all’interno delle fasce di rispetto stradale e sono equiparati alle “costruzioni accessorie” del RUEP. Art. 61 - Sicurezza pubblica e decoro urbano
- I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del
sservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio. 2. I fronti degli edifici, sia con riferimento agli elementi di finitura quali intonaco, pittura, decorazioni e simili, sia con riferimento a elementi quali ringhiere, parapetti, infissi, lattonerie, tende, devono essere realizzati e mantenuti, a cura dei proprietari, in modo conforme al pubblico
arapetti, infissi, lattonerie, tende, devono essere realizzati e mantenuti, a cura dei proprietari, in modo conforme al pubblico decoro e in modo da armonizzarsi con gli edifici circostanti e con le caratteristiche della strada o piazza. Allo stesso modo devono essere mantenute le recinzioni e i muri di contenimento o di sostegno. 3. Ove le condizioni degli edifici, delle recinzioni e dei muri di contenimento o sostegno non
ri di contenimento o di sostegno. 3. Ove le condizioni degli edifici, delle recinzioni e dei muri di contenimento o sostegno non rispondano più ai requisiti di decoro e sicurezza e igiene di cui sopra e siano tali da creare progressivo degrado dell'ambito urbano, il Sindaco può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione
he si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, prescrivendo che si adottino le 34
Regolamento Edilizio Comunale
misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Decorso inutilmente il termine assegnato, può disporre l'intervento di ripristino delle condizioni di decoro da parte del Comune, con riserva di recupero delle spese sostenute nelle forme di legge. La violazione delle disposizioni del presente
te del Comune, con riserva di recupero delle spese sostenute nelle forme di legge. La violazione delle disposizioni del presente comma è soggetta al pagamento della sanzione amministrativa prevista dal Regolamento per le sanzioni amministrative pecuniarie dovute per violazioni a regolamenti comunali ed alle ordinanze municipali (sindacali e dirigenziali). 4. Le recinzioni, i muri di sostegno o di contenimento, posizionati in corrispondenza di curve,
pali (sindacali e dirigenziali). 4. Le recinzioni, i muri di sostegno o di contenimento, posizionati in corrispondenza di curve, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Sono in ogni caso vietate le recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità.
e recinzioni che, per gli elementi di cui sono composte e la loro forma, possono costituire pericolo per la pubblica incolumità. 5. Le aree libere inedificate o di pertinenza delle costruzioni, devono essere mantenute in condizioni di decoro. Le aree di cui sopra devono essere inoltre libere da piante infestanti e sterpaglie o da qualsiasi materiale di scarto, tali da comportare la proliferazione di animali e in generale problematiche di carattere igienico-sanitario.
ateriale di scarto, tali da comportare la proliferazione di animali e in generale problematiche di carattere igienico-sanitario. 6. Ove lo stato delle aree di pertinenza o inedificate, di cui al comma 5, siano tali da arrecare pregiudizio all'ambiente, all'immagine del sito o alla sicurezza e alla salute delle persone, si applica quanto previsto al precedente comma 3. 7. Ai fini del presente articolo il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di
Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche
previsto al precedente comma 3. 7. Ai fini del presente articolo il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge. Art. 62 - Sporgenze sulle strade e piazze pubbliche
- Sono ammesse esclusivamente le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose:
- lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza di eventuali
icolo per le persone o le cose:
- lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza di eventuali marciapiedi non venga ridotta a meno di metri 1,50;
- modanature, rilievi per una sporgenza non superiore a 10 cm;
- le gronde di copertura e i relativi canali di gronda, poste ad una altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile;
- le ante ad oscuro (imposte) e infissi esterni posti ad un'altezza minima di m 3,00 dal piano del
di m 4,50 dal piano viabile;
- le ante ad oscuro (imposte) e infissi esterni posti ad un'altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile. Quelli a quota inferiore all'altezza sopra indicata dovranno essere di tipo scorrevole o altra tipologia non sporgente;
- le insegne a bandiera poste ad una altezza minima di m 3,00 dal piano del marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile;
- le tende nel rispetto delle dimensioni indicate dal regolamento di polizia urbana;
marciapiede e di m 4,50 dal piano viabile;
- le tende nel rispetto delle dimensioni indicate dal regolamento di polizia urbana;
- i cappotti termici esterni previo parere favorevole dei Servizi comunali competenti che valuteranno l'ammissibilità dell'intervento in ordine alla larghezza della strada a cappotto realizzato, con riferimento alla viabilità pedonale, ciclabile e carrabile.
- L'occupazione permanente di suolo pubblico relativa agli elementi di cui al comma 1 è soggetta a
nale, ciclabile e carrabile. 2. L'occupazione permanente di suolo pubblico relativa agli elementi di cui al comma 1 è soggetta a specifica concessione ai sensi del “Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale” in vigore. 35
Regolamento Edilizio Comunale
- Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l’interno, a meno che non sia richiesta l’apertura verso l’esterno per ragioni di pubblica sicurezza sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
- La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai
colo per le persone o le cose. 4. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall’ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose. 5. La posa o installazione di elementi aggettanti come ad esempio vetrinette e/o bacheche espositive con una sporgenza non superiore a cm 10 appese all’esterno delle attività commerciali, cassette
Art. 63 - Antenne paraboliche
trinette e/o bacheche espositive con una sporgenza non superiore a cm 10 appese all’esterno delle attività commerciali, cassette della posta e similari non costituiscono sporgenza ai fini di questo articolo e non rilevano ai fini urbanistici ed edilizi. Art. 63 - Antenne paraboliche
- L'installazione di antenne paraboliche deve avvenire nel rispetto dei seguenti criteri:
- all'interno degli insediamenti storici le antenne paraboliche devono essere del tipo collettivo
rispetto dei seguenti criteri:
- all'interno degli insediamenti storici le antenne paraboliche devono essere del tipo collettivo centralizzato, devono essere installate sopra la copertura e posizionate in modo da recare il minore impatto visivo possibile, in modo particolare dagli spazi pubblici circostanti;
- fuori dagli insediamenti storici le antenne paraboliche devono essere, di norma, del tipo collettivo centralizzato e devono essere installate sopra le coperture.
Art. 64 - Impianti di condizionamento
le antenne paraboliche devono essere, di norma, del tipo collettivo centralizzato e devono essere installate sopra le coperture. 2. Nella costruzione di nuovi edifici e nella ristrutturazione consistente degli edifici esistenti è fatto obbligo di predisporre l'impianto per l'installazione dell'antenna parabolica di tipo collettivo centralizzato per la distribuzione del segnale nelle singole unità immobiliari. Art. 64 - Impianti di condizionamento
Art. 64 - Impianti di condizionamento
collettivo centralizzato per la distribuzione del segnale nelle singole unità immobiliari. Art. 64 - Impianti di condizionamento
- Non è consentita la posa a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E’ consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di
ca inserita nel prospetto. E’ consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, quando l’installazione avvenga su poggioli/terrazzi purché l’apparato risulti collocato a muro entro la proiezione verticale degli stessi. I condizionatori possono altresì essere installati su fronti che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico, adottando soluzioni
esì essere installati su fronti che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico e possibilmente allineandoli a fori. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori, sulle coperture degli edifici o a terra nelle pertinenze. Sono fatte salve le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per le aree soggette a tutela paesaggistica.
te salve le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e per le aree soggette a tutela paesaggistica. 2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. 3. Le pompe di calore che per loro natura o tipologia abbiano una dimensione superiore a quella
oneo inserimento architettonico. 3. Le pompe di calore che per loro natura o tipologia abbiano una dimensione superiore a quella riconducibile ai condizionatori di tipologia residenziale, possono essere installate esclusivamente a tetto o a terra, fatta eccezione per gli edifici produttivi. 36
Art. 64-bis - Requisiti igienico-sanitari dei locali
Regolamento Edilizio Comunale
TITOLO III bis – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE ED ESTETISTA Art. 64-bis - Requisiti igienico-sanitari dei locali
- I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ad eccezione dell’ipotesi di subingresso, devono avere una superficie utile netta minima, calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori, pari a:
esso, devono avere una superficie utile netta minima, calcolata escludendo i servizi igienici ed altri locali accessori, pari a:
- per l’attività di estetista, 40 metri quadrati; nel caso in cui l’attività sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dal regolamento provinciale, la superficie minima è ridotta a 24 metri quadrati;
- per l’attività di acconciatore 24 metri quadrati;
- per l’attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati;
tività di acconciatore 24 metri quadrati;
- per l’attività di acconciatore e di estetista, svolte unitamente, 40 metri quadrati;
- Qualora le attività oggetto del presente regolamento siano svolte in case di cura o in case di riposo, centri servizi per anziani ed altre strutture analoghe in cui l’attività si rivolga in via esclusiva all’utenza interna, la superficie minima dei locali, misurata come previsto al primo comma, potrà essere:
- di 15 metri quadrati per l’attività di acconciatore;
e minima dei locali, misurata come previsto al primo comma, potrà essere:
- di 15 metri quadrati per l’attività di acconciatore;
- di 25 metri quadrati per l’attività di estetista; questa superficie può essere ridotta a 15 metri quadrati nel caso in cui l’attività di estetista sia limitata ad una sola delle prestazioni previste dal regolamento provinciale;
- di 25 metri quadrati qualora le attività di acconciatore e di estetista siano svolte congiuntamente.
regolamento provinciale;
- di 25 metri quadrati qualora le attività di acconciatore e di estetista siano svolte congiuntamente.
- I locali destinati alle attività di acconciatore e di estetista, ovunque tali attività siano svolte, devono possedere i seguenti requisiti: a) essere dotati di impianti rispondenti alle prescrizioni di legge di cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la conformità di detta dotazione dovrà essere dichiarata da parte di un tecnico abilitato;
i cui al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37: la conformità di detta dotazione dovrà essere dichiarata da parte di un tecnico abilitato; b) essere dotati di almeno un servizio igienico che qualora si apra direttamente nei locali di lavoro o nella sala di attesa deve essere munito di antibagno; inoltre il servizio igienico deve essere dotato di asciugamani a perdere; c) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le
dotato di asciugamani a perdere; c) essere dotati di pavimenti in continuità costituiti da materiale impermeabile e lavabile; le pareti delle zone di lavoro devono essere rivestite fino all'altezza di due metri dal pavimento da materiale impermeabile e lavabile; d) essere dotati di appositi recipienti per l'eliminazione dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato;
e dei rifiuti: tali recipienti debbono essere coperti e conservati, per il periodo strettamente necessario, in un vano separato; e) per le attività di acconciatore: essere dotati di almeno un lavandino a servizio degli operatori in adiacenza delle postazioni lavateste; f) per le attività di estetista: vano doccia per gli utenti, se richiesto dai trattamenti eseguiti nell’attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque di
iesto dai trattamenti eseguiti nell’attività esercitata (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi) e comunque di almeno 1 doccia ogni 3 postazioni di lavoro/box per tali trattamenti; g) per le attività di estetista: le postazioni di lavoro/box dove è effettuata attività di manipolazione del corpo (es. massaggio, peeling del corpo, applicazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Nel
licazione di fanghi, pulizia del viso) devono essere dotate di lavandino – punto lavamani con acqua potabile calda e fredda. Nel caso di postazioni di lavoro/box adiacenti è possibile prevedere un lavandino comune a servizio 37
Art. 64-ter - Segnalazione certificata di inizio attività
Regolamento Edilizio Comunale
di al massimo due postazioni. Art. 64-ter - Segnalazione certificata di inizio attività
- L’apertura, il subingresso, il trasferimento e le modifiche strutturali e/o di superficie dei locali per l’esercizio dell’attività di acconciatore e di estetista sono soggetti a Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare ai sensi dell’art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992
nalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) da presentare ai sensi dell’art. 23 della legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23. 2. La S.C.I.A. deve essere corredata dei dati e della documentazione, allegata quale parte integrante ed essenziale della medesima, di seguito indicati: a) cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale del richiedente; b) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita
fiscale del richiedente; b) nel caso di società verrà indicata la ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale (partita I.V.A.) della stessa mentre i dati di cui al punto a) andranno riferiti al legale rappresentante della società; c) ubicazione dei locali ove si intende esercitare l’attività; d) indicazione degli estremi del certificato di agibilità dei locali; e) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l’attività e corrispondente allo
ato di agibilità dei locali; e) planimetria in scala 1:100 dei locali ove si intende esercitare l’attività e corrispondente allo stato di fatto, con indicazione della particella edificiale ed eventualmente della porzione materiale; f) elenco degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico che verranno utilizzati (di cui all’allegato della L. 1/1990 e ss.mm. e ii.); g) dichiarazione di conformità agli impianti, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, a firma di
la L. 1/1990 e ss.mm. e ii.); g) dichiarazione di conformità agli impianti, ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, a firma di un tecnico abilitato o indicazione degli estremi della stessa se già prodotta per procedimenti di natura edilizia; h) dichiarazione di conformità alle norme statali e provinciali in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche a firma di un tecnico abilitato, o indicazione degli estremi della stessa se già prodotta per procedimenti di natura edilizia.
Art. 65 - Adeguamento del Regolamento edilizio
e a firma di un tecnico abilitato, o indicazione degli estremi della stessa se già prodotta per procedimenti di natura edilizia. TITOLO IV – NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 65 - Adeguamento del Regolamento edilizio
- Le disposizioni del presente Regolamento sono sostituite dalle norme statali e provinciali approvate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento che intervengano sulle medesime fattispecie disciplinate. Art. 66 - Norme transitorie
Art. 66 - Norme transitorie
entrata in vigore del presente Regolamento che intervengano sulle medesime fattispecie disciplinate. Art. 66 - Norme transitorie
- Agli accordi urbanistici, alle convenzioni e agli altri accordi, comunque denominati, previsti dagli strumenti di pianificazione attuativa e dai permessi di costruire convenzionati, stipulati/approvati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio, continua ad applicarsi quanto
zionati, stipulati/approvati precedentemente all'entrata in vigore del nuovo Regolamento edilizio, continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente Regolamento edilizio nel rispetto del quale i precedenti accordi/convenzioni sono stati definiti. 38
Art. 67 - Abrogazioni
Regolamento Edilizio Comunale
Art. 67 - Abrogazioni
- Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di trovare applicazione il precedente Regolamento edilizio. Art. 68 - Entrata in vigore
- Il presente Regolamento edilizio entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.
- Le norme del presente Regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate
Art. 69 - Servitù pubbliche speciali
zione del Consiglio Comunale che lo approva. 2. Le norme del presente Regolamento edilizio si applicano alle pratiche presentate successivamente alla sua entrata in vigore. 3. L’entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato. Art. 69 - Servitù pubbliche speciali
- Al comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, previo avviso agli
rvitù pubbliche speciali
- Al comune è riservata, per ragioni di pubblico servizio, la facoltà di applicare, previo avviso agli interessati, senza che i medesimi possano fare opposizione o richiedere compensi, alle fronti esterne dei fabbricati o costruzioni: a) i nomi delle vie, piazze, corsi, viali, vicoli, ecc.; b) gli avvisatori di incendi; c) le targhette degli idranti e saracinesche; d) i capisaldi di quota; e) i ganci, cavi, o bracci per l’illuminazione stradale;
c) le targhette degli idranti e saracinesche; d) i capisaldi di quota; e) i ganci, cavi, o bracci per l’illuminazione stradale; f) le targhe ed in genere tutte le segnalazioni relative al traffico stradale; g) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità. 2. Le spese per la posizione e per la manutenzione di tutte le installazioni di cui al precedente comma, sono a carico del comune; è fatto obbligo ai privati di rispettarle, non coprirle o
le installazioni di cui al precedente comma, sono a carico del comune; è fatto obbligo ai privati di rispettarle, non coprirle o nasconderle alla pubblica vista, e a ripristinarle qualora danneggiate per fatto a loro imputabile. 39
Regolamento Edilizio Comunale
ALLEGATI Allegato 01 – schema planimetrico legnaia/deposito attrezzi di pertinenza di edifici caratterizzati dalla compresenza di più unità abitative Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali e plateatici 40
Regolamento Edilizio Comunale
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plateatici 40
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Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI ..............................................
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Allegato 02 – Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici
DISCIPLINARE SU DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI Premessa …...............................................................................................................................................3 SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................4
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI ..............................................
.........3 SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI ..................................................................................4
- ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA ....................................................................................4
- AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................5
..4 2. AMBITO DI APPLICAZIONE .................................................................................................5 3. DEFINIZIONI .....................................................................................................................................5 4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO ........................................................6 5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO ...................................................................................6
SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR,
........6 5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO ...................................................................................6 SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI .................................................................7
- LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE ........................................................................7
.............7
- LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE ........................................................................7 1.1 Dehor ................................................................................................................................... 7 1.2 Strutture stagionali estive .....................................................................................................9
rutture stagionali estive .....................................................................................................9 1.3 Plateatici ............................................................................................................................ 11 2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ..................................................................................11
......... 11 2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE ..................................................................................11 2.1 Dehor.................................................................................................................................. 11 2.2 Strutture stagionali estive....................................................................................................12
QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
trutture stagionali estive....................................................................................................12 2.3 Plateatici............................................................................................................................. 13 3. DIFFORMITA' DI DEHOR STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
ORMITA' DI DEHOR STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA
ORMITA' DI DEHOR STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO ................................................................................................................................................. 14 3.1 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione ...................................14
.............. 14 3.1 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione ...................................14 3.2 Manufatti già esistenti ........................................................................................................14 4. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO ................................................................................................................................ 15
SEZIONE III - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR ...............................
............................................................................................................................. 15 4.1 Vigilanza edilizia ................................................................................................................ 15 4.2 Manufatti già esistenti ........................................................................................................15 SEZIONE III - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR ......................................................16
SEZIONE III - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR ...............................
....................15 SEZIONE III - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR ......................................................16
- TIPOLOGIE AMMESSE .....................................................................................................16 SEZIONE IV - CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE ...19
- CARATTERISTICHE GENERALI - PERIODO AMMESSO ................................................19
SEZIONE V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI ............................
RUTTURE STAGIONALI ESTIVE ...19
- CARATTERISTICHE GENERALI - PERIODO AMMESSO ................................................19
- TIPOLOGIE AMMESSE ....................................................................................................19 SEZIONE V - CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI ..............................................20
- CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE ...............................................................21
....................20
- CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE ...............................................................21 1.1 Caratteri generali ............................................................................................................... 21 1.2 Altri elementi ...................................................................................................................... 21
ementi ...................................................................................................................... 21 2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE ..................................................................21 2.1 Basamenti e pedane ..........................................................................................................21 2.2 Delimitazioni perimetrali .....................................................................................................22
elimitazioni perimetrali .....................................................................................................22 2.3 Elementi di delimitazione a verde a carattere ornamentale ................................................23 3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE ............................................................ 25 3.1 Sedie, sedute e tavolini ......................................................................................................25
edie, sedute e tavolini ......................................................................................................25 3.2 Ombrelloni ......................................................................................................................... 29 1
SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE ......................................................
- TEMPI PREVISTI PER L'ADEGUAMENTO ......................................................................31 SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE ...................................................................................................31
- PREMESSA GENERALE ....................................................................................................32
- CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ........................................................................................32
.......32 2. CARTA DELLA ZONIZZAZIONE ........................................................................................32 2.1 Elenco zone ....................................................................................................................... 32 2.2 Divieti di installazione di dehor e strutture stagionali estive ...............................................33
SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE ...................
....... 32 2.2 Divieti di installazione di dehor e strutture stagionali estive ...............................................33 2.3 Definizione delle zone ........................................................................................................33 2.4 Tabella di sintesi ........................................................................................................... 36-37 SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE ...................38
SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE ...................
....................................... 36-37 SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE ...................38
- DEHOR E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE .................................................................38
- PLATEATICI ........................................................................................................................ 38 Allegato a) – Planimetrie zone A- I .............................................................................................40 2
DISCIPLINARE SU DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI
DISCIPLINARE SU DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI Premessa E' consuetudine allestire, principalmente nel periodo primaverile ed estivo, le zone antistanti bar e ristoranti con tavolini, sedie e ombrelloni, per poter offrire ai clienti l’alternativa di una sosta all’aria aperta, opportunità che assume particolare valenza nella cornice scenografica di una città ricca di emergenze architettoniche e di segni che rimandano alla storia del luogo.
lenza nella cornice scenografica di una città ricca di emergenze architettoniche e di segni che rimandano alla storia del luogo. Questo fenomeno, particolarmente positivo per la sua potenzialità di costituire un momento di socializzazione e di aggregazione, necessita tuttavia di una regolamentazione sintetica e chiara che fornisca semplici indicazioni sugli arredi da utilizzare. Partendo, quindi, dalla convinzione che è necessario valorizzare lo spazio pubblico per la sua
zioni sugli arredi da utilizzare. Partendo, quindi, dalla convinzione che è necessario valorizzare lo spazio pubblico per la sua valenza di luogo per le manifestazioni e per la vita collettiva, ogni intervento di “allestimento” deve sapersi rapportare con la tipologia dello spazio urbano, in particolare del centro storico. E' stato elaborato il seguente documento con la precisa finalità di definire i principi fondamentali
icolare del centro storico. E' stato elaborato il seguente documento con la precisa finalità di definire i principi fondamentali per regolamentare gli elementi costitutivi del plateatico degli esercizi pubblici destinati alla somministrazione di alimenti e bevande ed assicurare un livello di qualità che possa rapportarsi a quello dall’ambiente urbano specifico. La regolamentazione, inizialmente concepita in riferimento al centro storico di Trento e ai nuclei di
ambiente urbano specifico. La regolamentazione, inizialmente concepita in riferimento al centro storico di Trento e ai nuclei di antica origine dei suoi sobborghi, viene ampliata con la presente modifica normativa; la nuova zonizzazione infatti comprende oltre i centri storici, anche altre zone della città; inoltre estende la sua portata anche ai plateatici realizzati su suolo privato. L'amministrazione ha, infatti, deciso di estendere la nuova e più ampia regolamentazione per la
ici realizzati su suolo privato. L'amministrazione ha, infatti, deciso di estendere la nuova e più ampia regolamentazione per la realizzazione di plateatici su suolo pubblico anche a quelli realizzati su suolo privato, ancorché muniti di recinzione, laddove siano visibili dalla viabilità pubblica. Il criterio individuato di visibilità dalla via pubblica, da intendersi come visibilità e/o contiguità allo spazio pubblico (via, piazza etc..),
viduato di visibilità dalla via pubblica, da intendersi come visibilità e/o contiguità allo spazio pubblico (via, piazza etc..), ha lo scopo di garantire la percezione di una qualità urbana diffusa e coerente, cercando di fornire opportunità e vincoli confrontabili tra chi ha delle pertinenze private prospettanti sugli spazi pubblici e chi chiede per poter realizzare il proprio plateatico anche l'occupazione di suolo pubblico; questa
tanti sugli spazi pubblici e chi chiede per poter realizzare il proprio plateatico anche l'occupazione di suolo pubblico; questa scelta coniuga un medesimo criterio di valorizzazione della qualità urbana, con l'esigenza di una disciplina organica. Sempre tenendo conto dei criteri sopra individuati per la regolamentazione dei plateatici aperti, e volendo dare esecuzione alla nuova normativa urbanistica provinciale introdotta con la LP
olamentazione dei plateatici aperti, e volendo dare esecuzione alla nuova normativa urbanistica provinciale introdotta con la LP 15/2015, che demanda alla regolamentazione comunale l'individuazione delle ipotesi di opere libere solo “tratteggiate” dalla legge provinciale, si è introdotto nel regolamento edilizio comunale, nell'ambito della disciplina delle strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la
o nel regolamento edilizio comunale, nell'ambito della disciplina delle strutture accessorie riferite a esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, anche una nuova tipologia di manufatti: i cosiddetti dehor. La nuova fattispecie dei dehor, come regolamentati da questo atto, sono stati ritenuti insediabili su tutto il territorio comunale, eccetto il centro storico di Trento e in alcuni altri ambiti specifici dai quali sono esclusi, come meglio illustrato nella zonizzazione.
l centro storico di Trento e in alcuni altri ambiti specifici dai quali sono esclusi, come meglio illustrato nella zonizzazione. Si è mantenuta la tipologia di strutture leggere da utilizzare nel periodo estivo, sia su suolo pubblico che privato visibile dalla via pubblica, in relazione alle esigenze particolari che tali tipologia è preordinata a soddisfare. 3
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI La presente sezione ha valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.
- ARTICOLAZIONE DELLA MATERIA Il presente disciplinare si compone di SETTE sezioni: La Sezione I – Articolazione, ambito di applicazione e definizioni – con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio
Sezione II – Limiti e condizioni per la realizzazione di dehor e strutture stagi
applicazione e definizioni – con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del REC. Sezione II – Limiti e condizioni per la realizzazione di dehor e strutture stagionali estive - con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento
Sezione III – Caratteristiche tecniche dei dehor - con valenza di allegato tecni
dehor e strutture stagionali estive - con valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica rientra nell'ambito delle modifiche regolamentari. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale. Sezione III – Caratteristiche tecniche dei dehor - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehor. Viene approvata dal Consiglio Comunale: ogni
Sezione IV – Caratteristiche tecniche delle strutture stagionali estive - con va
ehor - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehor. Viene approvata dal Consiglio Comunale: ogni sua modifica viene adottata da Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. Sezione IV – Caratteristiche tecniche delle strutture stagionali estive - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Viene
Sezione V – Limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei plateatici - con v
stagionali estive - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. Sezione V – Limiti, condizioni e caratteristiche tecniche dei plateatici - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Viene approvata dal
Sezione VI – Zonizzazione – con valenza di allegato tecnico per individuare le z
tecniche dei plateatici - con valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. Sezione VI – Zonizzazione – con valenza di allegato tecnico per individuare le zone del comune di Trento con la relativa disciplina applicabile. Viene approvata dal Consiglio
Sezione VII – Elenco documentazione da allegare alle domande (modulistica relati
egato tecnico per individuare le zone del comune di Trento con la relativa disciplina applicabile. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. Sezione VII – Elenco documentazione da allegare alle domande (modulistica relativa) - con valenza di allegato tecnico per la documentazione e i modelli di domanda. Viene
legare alle domande (modulistica relativa) - con valenza di allegato tecnico per la documentazione e i modelli di domanda. Viene approvata dal Consiglio Comunale; ogni sua modifica viene adottata con Deliberazione di Giunta Comunale. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. 4
- AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente disciplinare regolamenta la realizzazione dei dehor, delle strutture stagionali estive e dei plateatici su suolo pubblico o su suolo privato, come definiti al successivo paragrafo 3, secondo le tipologie, la zonizzazione nonché le procedure di autorizzazione previste nelle successive sezioni. Le strutture che non rientrino nella tipologia di dehor, strutture estive e plateatici previsti dall'articolo 51 del REC come integrato dal presente disciplinare, possono essere
dehor, strutture estive e plateatici previsti dall'articolo 51 del REC come integrato dal presente disciplinare, possono essere realizzate solo se conformi alla normativa urbanistico edilizia e alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali secondo i titoli autorizzatori previsti dalla normativa tempo per tempo vigente. Laddove sia realizzate in assenza di tali condizioni, si applicano le sanzioni correlate all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla vigilanza edilizia di cui al
titolo VI della LP 1/2008 nei casi di realizzazione su suolo privato.
i tali condizioni, si applicano le sanzioni correlate all'occupazione di suolo pubblico ovvero alla vigilanza edilizia di cui al titolo VI della LP 1/2008 nei casi di realizzazione su suolo privato. Per gli edifici o le aree direttamente o indirettamente vincolate ai sensi della normativa vigente in materia di beni culturali e paesaggistici (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere rispettate anche le eventuali
istici (D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio), dovranno essere rispettate anche le eventuali prescrizioni dei servizi e organi provinciali competenti. 3. DEFINIZIONI Ai fini della presente regolamentazione si intende per: Pubblico esercizio: solo il pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande; è escluso dal presente disciplinare il rinvio ad altro tipo di pubblico esercizio.
io di somministrazione di alimenti e bevande; è escluso dal presente disciplinare il rinvio ad altro tipo di pubblico esercizio. Dehor: plateatici con strutture leggere semichiuse o chiudibili, ammessi solo se a servizio di pubblici esercizi, le cui caratteristiche sono definite nella sezione III. Strutture stagionali estive: strutture leggere aperte sui lati e facilmente removibili ammesse per uso stagionale estivo, le cui caratteristiche sono definite nella sezione IV del presente disciplinare.
e removibili ammesse per uso stagionale estivo, le cui caratteristiche sono definite nella sezione IV del presente disciplinare. Plateatico: è una struttura, a servizio di un pubblico esercizio, connotata da 4 elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone e l’ornamentazione a verde, le cui caratteristiche sono definite nella sezione V. Commissione di valutazione tecnica: la commissione composta da 3 dirigenti scelti tra i
eristiche sono definite nella sezione V. Commissione di valutazione tecnica: la commissione composta da 3 dirigenti scelti tra i servizi coinvolti o da loro delegati, valuta le richieste di deroga dei plateatici e valuta i progetti di dehor, strutture stagionali estive e plateatici, secondo la regolamentazione meglio specificata nelle successive sezioni del presente disciplinare. La commissione si esprime nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda.
el presente disciplinare. La commissione si esprime nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda. Suolo pubblico: suolo regolato per il suo utilizzo dal regolamento per il canone di occupazione di suolo pubblico e dalla normativa in materia; si intende il suolo di proprietà pubblica o privato con servitù di uso pubblico. Suolo privato visibile dalla via pubblica: è il suolo privato “visibile da” e/o “contiguo a” uno
to con servitù di uso pubblico. Suolo privato visibile dalla via pubblica: è il suolo privato “visibile da” e/o “contiguo a” uno spazio pubblico, sia esso via, piazza, slargo, etc, anche se tale spazio è munito di recinzione, laddove gli elementi di copertura della struttura ivi realizzata siano visibili dalla via pubblica. Zonizzazione: le zone del territorio comunale di Trento individuate nella cartografia allegata al presente disciplinare nella Sezione VI, nella quale sono individuate le tipologie
ento individuate nella cartografia allegata al presente disciplinare nella Sezione VI, nella quale sono individuate le tipologie rispettivamente ammesse. 5
Sezione IV del presente disciplinare.
Uso stagionale estivo: per uso stagionale estivo deve intendersi il periodo individuato nella Sezione IV del presente disciplinare. 4. AGGIORNAMENTO PERIODICO DEL DOCUMENTO Per tener conto delle novità nel campo dell'arredo, del design e dei materiali, si procederà all'aggiornamento periodico del documento in modo da poter inserire nelle sezioni III, IV, V eventuali tipologie attualmente non contemplate, ma che in seguito a valutazione da parte
oter inserire nelle sezioni III, IV, V eventuali tipologie attualmente non contemplate, ma che in seguito a valutazione da parte della Commissione tecnica verranno ritenute idonee e coerenti con i principi esposti nella presente regolamentazione. Nel caso di aggiornamento della sezione VI – Zonizzazione, le parti del presente disciplinare che richiamino l'elenco delle zone e i relativi vincoli debbono intendersi automaticamente aggiornati in conformità alla modifica approvata alla sezione VI.
e zone e i relativi vincoli debbono intendersi automaticamente aggiornati in conformità alla modifica approvata alla sezione VI. 5. RIFERIMENTI NORMATIVI - RINVIO Il presente disciplinare è stato redatto ai sensi dei vigenti Legge urbanistica provinciale Regolamento edilizio comunale Regolamento di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Codice della Strada Regolamento di Polizia Urbana.
di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Codice della Strada Regolamento di Polizia Urbana. I dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati su suolo pubblico, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alle norme vigenti in materia di occupazione di suolo pubblico. I dehor, le strutture stagionali estive e i plateatici realizzati su suolo privato, per quanto non
ccupazione di suolo pubblico. I dehor, le strutture stagionali estive e i plateatici realizzati su suolo privato, per quanto non previsto dal presente disciplinare, sono soggetti alla disciplina vigente in materia urbanistico edilizia. 6
SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA
SEZIONE II – LIMITI CONDIZIONI E PROCEDURE PER LA REALIZZAZIONE DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI La presente sezione ha valenza prescrittiva normativa. Integra le previsioni dell'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale. Costituisce allegato parte integrante del Regolamento edilizio comunale.
- LIMITI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE 1.1 Dehor Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di
TI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE
TI E CONDIZIONI DI REALIZZAZIONE 1.1 Dehor Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei dehor sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale.
one di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale. Limiti di zonizzazione. I dehor non sono mai ammessi nel centro storico pedonale e nel centro storico di Trento, individuati quali zona A e zona B, e nel quartiere della Albere individuato come zona H dalla carta della zonizzazione di cui alla Sezione VI. Sono ammessi nelle altre zone individuate dalla medesima carta della zonizzazione come zone
zonizzazione di cui alla Sezione VI. Sono ammessi nelle altre zone individuate dalla medesima carta della zonizzazione come zone C, D, E, F, G, I, secondo i limiti dimensionali di seguito indicati. Limiti di insediamento. I dehor possono essere insediati su suolo pubblico e su suolo privato visibile dalla via pubblica. Le strutture realizzate su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 del REC e del
izzate su suolo privato non visibile dalla via pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 51 del REC e del presente disciplinare. Pertanto dovranno rispettare tutte le previsioni di cui alla normativa urbanistico edilizia e degli strumenti urbanistici comunali, corredati degli idonei titoli autorizzatori richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente. Ammissibilità. L'ammissibilità della realizzazione di un dehor, sia su spazio pubblico che
la normativa tempo per tempo vigente. Ammissibilità. L'ammissibilità della realizzazione di un dehor, sia su spazio pubblico che su spazio privato visibile dalla via pubblica, dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica di cui al punto 3, Sezione I, del presente disciplinare. Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che
uardare la viabilità pedonale e veicolare, in particolare tenendo conto delle problematiche legate allo sgombero neve, oltre che dell'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con
ità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla sezione VII in tema di documentazione. Trasparenza. Le strutture dei dehors devono garantire un alto grado di trasparenza, per ridurne l'impatto in particolare sullo spazio urbano pubblico e preservarne una percezione
ire un alto grado di trasparenza, per ridurne l'impatto in particolare sullo spazio urbano pubblico e preservarne una percezione di insieme; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture. Reversibilità. Nel caso i dehor siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà
zione e il decoro di tali strutture. Reversibilità. Nel caso i dehor siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio 7
pubblico né su spazio privato. La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente. Dimensioni. I dehors possono avere un ingombro complessivo massimo di:
di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente. Dimensioni. I dehors possono avere un ingombro complessivo massimo di: 20 mq nei centri storici di antica origine identificati come zona C dalla carta della zonizzazione della sezione VI; di 40 mq nel restante territorio comunale - contraddistinto come zone D, E, F, G, I dalla carta della zonizzazione I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture.
etti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture. Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di
proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio: non potranno essere in ogni caso più del doppio di tale superficie. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 2,8 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio.
l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio. Interferenze. L'ingombro del dehor non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti.
eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti. Impiantistica. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale. Sbarrieramento. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei
asso consumo e basso impatto ambientale. Sbarrieramento. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche. Pubblicità. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura. Obbligo di rimozione dei dehor. In caso di cessazione dell’attività di pubblico esercizio, i
bili facenti parte della struttura. Obbligo di rimozione dei dehor. In caso di cessazione dell’attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell’attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico. Arredi e dotazioni interni al dehor. All'interno di tali strutture potranno essere contenuti
e di occupazione di suolo pubblico. Arredi e dotazioni interni al dehor. All'interno di tali strutture potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, non altri arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali
nti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande. Nel caso di realizzazione nei centri storici di antica origine (zone C) e nelle zone D, E, F, G, ovvero gli ambiti della città ai quali è stata estesa l'applicazione della regolamentazione dei plateatici, l'arredo interno a queste strutture dovrà essere rispondente a quanto
sezione V.
tesa l'applicazione della regolamentazione dei plateatici, l'arredo interno a queste strutture dovrà essere rispondente a quanto previsto per sedie e tavolini nella detta Sezione V. Laddove realizzati nella zona I della Carta della zonizzazione, invece, non devono essere rispettate le prescrizioni della sezione V. 8
Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di dehor in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla-osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominato. Le tipologie di dehor ammessi e le attrezzature ed arredi interni sono individuati nelle Sezioni III e V del presente disciplinare. 1.2 Strutture stagionali estive
attrezzature ed arredi interni sono individuati nelle Sezioni III e V del presente disciplinare. 1.2 Strutture stagionali estive Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione delle strutture stagionali estive sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della
Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale. Limiti di zonizzazione. Le strutture stagionali estive non sono mai ammesse nel centro storico pedonale e nel centro storico di Trento, individuati quali zona A e zona , e nel quartiere della Albere individuato come zona H dalla carta della zonizzazione di cui alla
Sezione VI. Sono ammesse nelle altre zone individuate dalla medesima carta della
ndividuati quali zona A e zona , e nel quartiere della Albere individuato come zona H dalla carta della zonizzazione di cui alla Sezione VI. Sono ammesse nelle altre zone individuate dalla medesima carta della zonizzazione (zone C, D, E, F, G, I) secondo i limiti dimensionali di seguito indicati. Le strutture stagionali realizzate nelle zone I del territorio non sono soggetti ai vincoli tipologici di cui alla tabella 2 della sezione IV: devono però corrispondere a strutture
territorio non sono soggetti ai vincoli tipologici di cui alla tabella 2 della sezione IV: devono però corrispondere a strutture completamente aperte sui lati, non ancorate al suolo e facilmente smontabili. Limiti di insediamento. Le strutture stagionali estive possono essere insediate su suolo pubblico; possono essere insediate anche in ogni spazio privato, senza limitazioni di visibilità dalla via pubblica. Limite temporale e obbligo di smontare le strutture. Per “uso stagionale estivo” va
imitazioni di visibilità dalla via pubblica. Limite temporale e obbligo di smontare le strutture. Per “uso stagionale estivo” va inteso il periodo fissato dalla successiva Sezione IV, che individua il il termine iniziale e finale; decorso il termine finale così fissato, le strutture vanno smontate. L'amministrazione si riserva di effettuare, a mezzo sopralluogo, la verifica dell'ottemperanza a tale obbligo di rimozione delle strutture, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge in materia di vigilanza
l'ottemperanza a tale obbligo di rimozione delle strutture, salvo l'applicazione delle sanzioni di legge in materia di vigilanza edilizia per il caso di loro realizzazione su suolo privato. Le strutture possono essere nuovamente montate l'anno successivo nel periodo sopra indicato. Ammissibilità. L'ammissibilità della realizzazione di strutture stagionali estive sia su spazio pubblico che su spazio privato dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica
ione di strutture stagionali estive sia su spazio pubblico che su spazio privato dovrà essere valutata dalla Commissione Tecnica come definita al punto 2.2, Sezione I, del presente disciplinare. Viene considerata prioritaria la necessità di salvaguardare la viabilità pedonale e veicolare, oltre che l'eventuale utilizzo dello spazio pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di
pubblico (es. utilizzo per fiere o mercati e manifestazioni). In spazi piccoli e ristretti dovrà essere fatta una valutazione di compatibilità anche a prescindere dalla transitabilità. Dovrà essere valutata l'eventuale interferenza con altre attività economiche o con l'accesso a edifici pubblici e privati e dovranno essere ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla Sezione VII in tema di documentazione..
ottenuti i necessari nullaosta dalle proprietà limitrofe, secondo quanto disposto dalla Sezione VII in tema di documentazione.. Trasparenza. Le strutture stagionali estive hanno come prerogativa l'assoluta assenza di schermature perimetrali; saranno pertanto considerate inammissibili schermature verticali opache sia fisse che mobili. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture.
e mobili. I titolari del pubblico esercizio dovranno sempre garantire la pulizia, la manutenzione e il decoro di tali strutture. Reversibilità. Nel caso le strutture stagionali estive siano adiacenti ad edifici, ogni eventuale ancoraggio dovrà essere removibile e comunque autorizzato dai proprietari dell'immobile. Non sono ammesse strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato. La realizzazione della struttura
ancorate al suolo in modo permanente, né se realizzate su spazio pubblico né su spazio privato. La realizzazione della struttura dovrà sempre garantire la salvaguardia dell'integrità della superficie del suolo: non sono 9
pertanto consentite fondazioni o ancoraggi su pietre della pavimentazione e ogni struttura dovrà essere facilmente smontabile. In sintesi non si dovrà trattare di strutture fisse ancorate al suolo in modo permanente. Dimensioni. Le strutture stagionali estive possono avere un ingombro complessivo massimo di 20 mq nei centri storici di antica origine identificati come zona C dalla carta della zonizzazione della sezione VI;
assimo di 20 mq nei centri storici di antica origine identificati come zona C dalla carta della zonizzazione della sezione VI; di 100 mq nel restante territorio comunale - contraddistinto come zone D, E, F, G, I dalla carta della zonizzazione. I predetti limiti si riferiscono alla superficie autorizzabile per ogni singolo esercizio, anche se vi concorrano due o più strutture. Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non
anche se vi concorrano due o più strutture. Tali misure massime sono comprensive di ogni eventuale sporgenza. In particolare non saranno ammesse elementi aggettanti sulla viabilità pubblica eccedenti le misure massime sopra fissate. Le dimensioni dovranno essere proporzionate alla superficie del locale autorizzato come pubblico esercizio. Laddove la superficie della struttura stagionale estiva progettata sia superiore al doppio della superficie del locale autorizzato, pur nei limiti di
della struttura stagionale estiva progettata sia superiore al doppio della superficie del locale autorizzato, pur nei limiti di cui ai precedenti punti, va dimostrata la presenza del corrispondente standard parcheggio riferito all'intera superficie del struttura temporanea estiva. L'altezza interna di tali strutture non dovrà essere inferiore ai 2,2 m e superiore ai 2,8 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della
8 m, salvo specifiche deroghe che può autorizzare la Commissione: l'altezza sarà oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione Tecnica che dovrà tener conto del contesto edilizio. Interferenze. L'ingombro delle strutture stagionali estive non dovrà occludere caditoie per le acque meteoriche e dovrà salvaguardare la corretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà
orretta raccolta delle stesse: eventuali modifiche alla raccolta delle acque meteoriche sia su spazio pubblico che privato dovrà essere eventualmente valutata. Dovrà inoltre essere garantita l'assenza di interferenze con le chiome degli eventuali alberi presenti. Impiantistica. L'eventuale impiantistica dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi
a dovrà avere le necessarie dichiarazioni di conformità. Non sono ammessi sistemi di condizionamento di alcun tipo. Sono ammessi sistemi di riscaldamento solo tramite corpi scaldanti autonomi a basso consumo e basso impatto ambientale. Sbarrieramento. E' ammessa la realizzazione di una pedana costituita da tavolati lignei trattati: dovrà tuttavia essere sempre garantita l'eliminazione delle barriere architettoniche. Pubblicità. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture
azione delle barriere architettoniche. Pubblicità. Non è ammessa la presenza di scritte o immagini pubblicitarie sulle strutture sia fisse che mobili né sugli arredi fissi o mobili facenti parte della struttura. Obbligo di rimozione delle strutture. In caso di cessazione dell’attività di pubblico esercizio, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell’attività, fatto salvo in ogni caso il termine per
Sezione VI come zone C, D, E, F, G, potranno essere contenuti esclusivamente gli
esi dalla data del provvedimento amministrativo che accerta la cessazione dell’attività, fatto salvo in ogni caso il termine per la rimozione fissato dal regolamento cosap e dai provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico. Arredi e dotazioni interni alle strutture stagionali estive. All'interno delle strutture stagionali estive realizzate nelle zone individuate dalla carta della zonizzazione della Sezione VI come zone C, D, E, F, G, potranno essere contenuti esclusivamente gli
Sezione VI come zone C, D, E, F, G, potranno essere contenuti esclusivamente gli
ndividuate dalla carta della zonizzazione della Sezione VI come zone C, D, E, F, G, potranno essere contenuti esclusivamente gli elementi costituenti un plateatico, ovvero sedie e tavolini, in conformità alle specifiche di cui alla Sezione V del presente disciplinare, escluso l'uso di arredi o accessori atti alla preparazione di cibi o bevande. La destinazione d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere
ne d'uso come plateatico coperto per la sola somministrazione di alimenti e bevande è vincolante. Non potranno, pertanto, essere realizzati all'interno altri impianti o installate attrezzature quali banchi di mescita, banchi frigo o banchi per la preparazione di alimenti o bevande. Nelle altre zone del territorio di Trento, contraddistinte come zone I dalla Carta della Zonizzazione sopra citata, gli arredi e dotazioni interne non sono soggette alle previsioni 10
della sezione V. Autorizzazioni di tutela paesaggistica o culturale. Nel caso di realizzazione di strutture stagionali estive in contesti tutelati ai sensi del D. Lgvo 42/2004 o dove è presente un vincolo di tutela paesaggistica, dovranno essere ottenuti preliminarmente i necessari nulla- osta, autorizzazioni e ogni altro atto di assenso comunque denominati. Le tipologie, attrezzature ed arredi ammessi sono individuati nelle Sezioni IV e V del presente disciplinare. 1.3 Plateatici
ti. Le tipologie, attrezzature ed arredi ammessi sono individuati nelle Sezioni IV e V del presente disciplinare. 1.3 Plateatici Di seguito si indicano i limiti e le condizioni cui devono conformarsi le proposte di realizzazione dei plateatici sul territorio comunale, in quanto costituiscono i parametri di valutazione della Commissione, del Servizio competente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere
tente al rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico nonché per il deposito della comunicazione per opere libere di cui alla normativa urbanistica provinciale. Insediamento. I plateatici possono essere insediati su suolo pubblico. Possono essere insediati anche in ogni spazio privato, sia esso visibile dalla via pubblica ovvero non visibile dalla via pubblica, secondo i limiti e le prescrizioni di seguito indicate.
Sezione VI.
esso visibile dalla via pubblica ovvero non visibile dalla via pubblica, secondo i limiti e le prescrizioni di seguito indicate. Zonizzazione. I plateatici possono essere insediati in tutto il territorio comunale, come contraddistinto dalla zone A, B, C, D, E, F, G, H, I della carta di zonizzazione di cui alla Sezione VI. Limiti all'applicabilità delle prescrizioni della Sezione V. Le prescrizioni contenute nella Sezione V, relative alle modalità costruttive dei plateatici sono vincolanti per i plateatici
Sezione V, relative alle modalità costruttive dei plateatici sono vincolanti per
V. Le prescrizioni contenute nella Sezione V, relative alle modalità costruttive dei plateatici sono vincolanti per i plateatici insediati nelle zona A, B, C, D, E, F, G, H di cui alla Carta della zonizzazione della Sezione VI, realizzati su suolo pubblico o su suolo privato visibile dalla via pubblica. I plateatici, realizzati su spazio pubblico o privato visibile dalla via pubblica nelle zone I dalla Carta della Zonizzazione, non sono soggetti alle prescrizioni costruttive della Sezione
le dalla via pubblica nelle zone I dalla Carta della Zonizzazione, non sono soggetti alle prescrizioni costruttive della Sezione V; pertanto i materiali, modalità costruttive e di dotazione interna non trovano disciplina nel presente atto. I plateatici insediati su spazi privati non visibili dalla via pubblica, localizzati in qualsiasi zona individuata dalla Sezione VI, non sono soggetti alle prescrizioni del presente
dalla via pubblica, localizzati in qualsiasi zona individuata dalla Sezione VI, non sono soggetti alle prescrizioni del presente disciplinare; pertanto i materiali, modalità costruttive e di dotazione interna non trovano disciplina nel presente atto. Sono soggetti a comunicazione per opere libere ai sensi dell'art. 78, comma 3, della LP 15/2015. 2. PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE 2.1 Dehor Suolo Pubblico Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito
TORIZZAZIONE
TORIZZAZIONE 2.1 Dehor Suolo Pubblico Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII.
e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII. Le domande verranno valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni.
one di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico viene rilasciata per un termine di 6 anni. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo. 11
Suolo Privato visibile dalla via pubblica Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco parimenti individuato alla successiva Sezione VII.
tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco parimenti individuato alla successiva Sezione VII. Le richieste relative alla realizzazione di dehor verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione pr opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015.
ntivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione pr opere libere prevista dall'art. 78, comma 3, della LP 15/2015. La procedura pertanto per poter insediare un dehor su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi: l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere
struisce la pratica, e rilascia il parere se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere. 2.2 Strutture stagionali estive Suolo pubblico Nel caso di realizzazione su suolo pubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea
ubblico, è necessario presentare al Servizio di merito domanda di concessione di occupazione di suolo pubblico, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva (pareri/ dichiarazioni, planimetrie, etc...) con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII. Le domande verranno valutate da una Commissione tecnica, la quale si esprime con
elenco individuato alla successiva Sezione VII. Le domande verranno valutate da una Commissione tecnica, la quale si esprime con parere vincolante, entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, nell'ambito della procedura di concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il limite temporale – estivo - nell'ambito dei termini fissati dalla Sezione IV. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo.
nell'ambito dei termini fissati dalla Sezione IV. Il provvedimento di concessione prevede le condizioni per l'eventuale rinnovo. Suolo privato visibile dalla via pubblica Nel caso di realizzazione su suolo privato visibile dalla via pubblica, è necessario presentare al Servizio competente, domanda di parere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di
arere preliminare alla Commissione, allegando idonea documentazione, elaborati grafici e relazione descrittiva, con dettaglio di materiali e colori, tale da consentire una completa valutazione della struttura, secondo l'elenco individuato alla successiva Sezione VII. Le richieste relative alla realizzazione di strutture stagionali estive verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte
agionali estive verranno valutate dalla Commissione, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione, da parte degli interessati, della domanda di parere preventivo. Il parere è vincolante e va allegato alla comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. La procedura pertanto per poter insediare strutture stagionali estive su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi:
pertanto per poter insediare strutture stagionali estive su suolo privato visibile dalla via pubblica prevede le seguenti fasi: l'interessato presenta domanda di parere preventivo alla Commissione la Commissione istruisce la pratica, e rilascia il parere se il parere è positivo, l'interessato lo allega alla comunicazione per opere libere che va depositata in Comune ai sensi della legge urbanistica provinciale prima di iniziare le opere. 12
La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV. La comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata. Suolo privato
periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata. Suolo privato La realizzazione delle strutture stagionali estive su suolo privato non visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015, secondo le previsioni della Sezione VII. La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione IV, fatta eccezione per
do le previsioni della Sezione VII. La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui alla Sezione IV, fatta eccezione per le strutture realizzate in zona I per le quali non sono prescrittive le tipologie indicate nella predetta Sezione IV, tabella 2. La possibilità di utilizzo stagionale estivo è limitato al periodo indicato nella Sezione IV. Pertanto la comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo
l periodo indicato nella Sezione IV. Pertanto la comunicazione depositata ha efficacia per il periodo citato; decorso il periodo indicato le strutture stagionali estive vanno smontate e possono essere installate nuovamente l'anno successivo, per il periodo massimo indicato nel presente disciplinare, laddove corrispondenti alla comunicazione art. 78 depositata. 2.3 Plateatici Suolo pubblico Condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico
sitata. 2.3 Plateatici Suolo pubblico Condizione imprescindibile per il rilascio della concessione di occupazione suolo pubblico è che tutti gli elementi di arredo del plateatico possano essere agevolmente smontati e smantellati nel tempo massimo di una giornata (24 ore). Le domande di concessione di occupazione suolo pubblico, corredate della documentazione indicata alla Sezione VII, dovranno essere presentate al Servizio
di occupazione suolo pubblico, corredate della documentazione indicata alla Sezione VII, dovranno essere presentate al Servizio competente, il quale provvederà direttamente al rilascio della concessione purché ci sia totale conformità ai criteri di cui al presente disciplinare. In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, potranno essere ammesse delle deroghe, purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità.
ciplinare, potranno essere ammesse delle deroghe, purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità. Le richieste di deroga dovranno essere presentate al Servizio competente e dovranno essere corredate da: relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga;
genze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga; elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano. Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e
Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico. La concessione di occupazione di suolo pubblico prevede il termine di durata e le condizioni per l'eventuale rinnovo. Suolo privato visibile dalla via pubblica La realizzazione di plateatici su suolo privato visibile dalla via pubblica, presuppone la
o privato visibile dalla via pubblica La realizzazione di plateatici su suolo privato visibile dalla via pubblica, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. La comunicazione deve rispettare le prescrizioni di cui al presente disciplinare, in 13
particolare di cui alla Sezione V. In caso di non conformità ai criteri di cui al presente disciplinare, sono comunque ammesse deroghe purché adeguatamente motivate e/o supportate da evidenti ragioni di necessità. Le richieste di deroga dovranno essere presentate alla Commissione tecnica e dovranno essere costituite da: relazione descrittiva della proposta di plateatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori
teatico con indicati chiaramente le motivazioni, le esigenze ed i criteri adottati, nonché la tipologia, i materiali ed i colori degli elementi di arredo di cui si richiede la deroga; elaborati grafici, a supporto della relazione descrittiva, utili per valutare compiutamente la proposta di plateatico ed il suo inserimento nel contesto urbano. Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà
ed il suo inserimento nel contesto urbano. Le richieste di deroga sono valutate dalla Commissione tecnica, la quale si esprimerà entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, con parere obbligatorio e vincolante, che va allegato alla comunicazione per opere libere di cui all'art. 78 citato. Suolo privato La realizzazione di plateatici su suolo privato, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. Non sono
QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
ivato, presuppone la presentazione della comunicazione per opere libere prevista dall'art. 78 comma 3 della LP 15/2015. Non sono soggetti alle prescrizioni di cui al presente disciplinare. 3. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI DA QUANTO AUTORIZZATO CON CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO 3.1 Modifica, revoca, sospensione o ridotta fruibilità della concessione Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o
ridotta fruibilità della concessione Il Servizio competente al rilascio, con provvedimento motivato, può revocare, modificare o sospendere in qualsiasi momento la concessione di occupazione suolo pubblico rilasciata, ovvero può imporre nuove condizioni per sopravvenute variazioni del contesto ambientale o per motivi di interesse pubblico, che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell’occupazione; in tali casi il Comune non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo.
ibile la realizzazione o il mantenimento dell’occupazione; in tali casi il Comune non è tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Nel caso siano accertati utilizzi della struttura difformi da quanto previsto nella concessione, qualora nei tre anni precedenti l’ultima violazione accertata il medesimo titolare abbia commesso altre violazioni delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si potrà procedere alla temporanea sospensione della concessione.
delle prescrizioni stabilite dal provvedimento di concessione, si potrà procedere alla temporanea sospensione della concessione. In caso di revoca, rinuncia o scadenza della concessione di occupazione, i manufatti devono essere rimossi entro il termine ed in conformità a quanto fissato dalla concessione di occupazione di suolo pubblico e dalla normativa vigente in materia. 3.2 Manufatti già esistenti Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il
materia. 3.2 Manufatti già esistenti Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento dei dehor eventualmente realizzati in difformità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi. Strutture stagionali estive. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento delle
a tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, non sono previsti tempi di adeguamento delle strutture stagionali estive eventualmente realizzati in difformità ed anteriormente all'entrata in vigore degli stessi. 14
SUOLO PRIVATO
Entrambe le tipologie potranno essere nuovamente installate solo se risulteranno rispettate le previsioni di cui all'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare, tenuto conto che tali fattispecie sono escluse dal Centro Storico di Trento (zone A e B), come individuate nella Sezione VI - Zonizzazione. 4. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO 4.1 Vigilanza edilizia
SUOLO PRIVATO
one VI - Zonizzazione. 4. DIFFORMITA' DI DEHOR, STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE E PLATEATICI SU SUOLO PRIVATO 4.1 Vigilanza edilizia L'accertamento di dehor e strutture stagionali estive realizzate in contrasto con le previsioni dell'articolo 51 del REC e del presente disciplinare, non rientrando nella tipologia di opere libere ai sensi delle previsioni dell'art. 78 della LP 15/2015, comporta l'applicazione delle previsioni della normativa urbanistica provinciale, compreso il titolo VI della LP 1/2008.
5/2015, comporta l'applicazione delle previsioni della normativa urbanistica provinciale, compreso il titolo VI della LP 1/2008. In caso di cessazione dell’attività di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, i manufatti devono essere rimossi entro 3 mesi dalla data di cessazione dell’attività. Decorso tale termine gli stessi si intendono abusivi a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle sanzioni in materia di opere abusive.
ine gli stessi si intendono abusivi a tutti gli effetti con conseguente applicazione delle sanzioni in materia di opere abusive. Atteso che i dehor e le strutture stagionali estive sono ammesse su tutto il territorio comunale escluso il centro storico di Trento e centro storico pedonale, zone A e B, e il quartiere delle Albere zona H della Carta di zonizzazione della sezione VI, ogni manufatto ricadente nel perimetro di tali zona è considerato abusivo a tutti gli effetti.
di zonizzazione della sezione VI, ogni manufatto ricadente nel perimetro di tali zona è considerato abusivo a tutti gli effetti. I plateatici realizzati in difformità dall'articolo 51 del REC e del presente disciplinare, ovvero su suolo privato in difformità o assenza di comunicazione, sono soggetti unicamente alle sanzioni amministrative previste dal regolamento edilizio. 4.2 Manufatti già esistenti Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il
edilizio. 4.2 Manufatti già esistenti Dehor. Trattandosi di una nuova tipologia introdotta con il novellato articolo 51 e con il presente disciplinare, gli eventuali manufatti realizzati sul territorio comunale devono considerarsi abusivi e sono soggetti alle previsioni del Titolo VI della LP 1/2008 in tema di vigilanza edilizia, salvo non siano legittimati da titolo edilizio precedentemente ottenuto in base alla normativa previgente.
i vigilanza edilizia, salvo non siano legittimati da titolo edilizio precedentemente ottenuto in base alla normativa previgente. Strutture stagionali estive. Salvo non siano legittimate da titolo edilizio precedentemente ottenuto ai sensi ed in conformità della normativa previgente, i manufatti realizzati sul territorio comunale sono soggetti alle previsioni del Titolo VI in tema di vigilanza edilizia. Entrambe le tipologie, laddove rimosse, possono essere realizzate nuovamente solo se
el Titolo VI in tema di vigilanza edilizia. Entrambe le tipologie, laddove rimosse, possono essere realizzate nuovamente solo se risultano rispettate le previsioni di cui all'articolo 51 del Regolamento edilizio comunale e del presente disciplinare. 15
SEZIONE III – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR
SEZIONE III – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI DEHOR La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di dehor. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.
- TIPOLOGIE AMMESSE Vengono individuare due tipologie di Dehor: A) DEHOR TIPO A. Manufatti leggeri con copertura in lamelle di alluminio orientabili, vetro o tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, e struttura portante in metallo o legno con parziali protezioni perimetrali.
vetro o tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, e struttura portante in metallo o legno con parziali protezioni perimetrali. Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno. Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno
tante con pali appoggiati a terra in metallo o legno. Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti. Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura
derne agevole lo smantellamento nei tempi previsti. Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi. I tamponamenti laterali dovranno essere trasparenti e di altezza inferiore a 150 cm da terra. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra.
sere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra. Lo spazio compreso tra il tamponamento laterale trasparente e la copertura dovrà essere tassativamente libero: non sono ammesse forme di schermatura nemmeno provvisorie tramite teli, tende verticali o altro. La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende
vere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura e le eventuali parti opache nella parte inferiore potranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia. In alternativa alla struttura portante per tende potranno essere utilizzati ombrelloni come previsti alla tabella 7 della Sezione V, associati ai tamponamenti laterali come sopra descritti.
ere utilizzati ombrelloni come previsti alla tabella 7 della Sezione V, associati ai tamponamenti laterali come sopra descritti. B) DEHOR TIPO B. Manufatti leggeri realizzati prevalentemente in vetro con struttura portante prevalentemente in metallo, come da tipologia della veranda o serra, apribili perimetralmente. Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, possono avere copertura piana o leggermente
e realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, possono avere copertura piana o leggermente inclinata, in tessuto impermeabile o in vetro con eventuali tende interne mobili. 16
Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti. Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi.
erra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi. I tamponamenti laterali potranno essere costituiti da vetrate anche a tutta altezza purchè apribili nella stagione estiva almeno per il 70% della superficie. La trasparenza dovrà pertanto essere garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra. La
TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE
e garantita su tutto il perimetro ad eccezione di una eventuale zoccolatura opaca di altezza non superiore ai 50 cm da terra. La struttura portante metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi. Le tende interne dovranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia. Tabella 1 TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile Dehor tipo A / gazebo completamente
Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30%, Dehor tipo A / gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10% 17
Dehor tipo A con copertura in tessuto o in vetro fissa con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Dehor tipo A con copertura piana in tessuto apribile e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Dehor tipo A con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento
cm di attacco a terra) Dehor tipo A con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale inferiore ai 150 cm trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Dehor tipo B con copertura in tessuto o in vetro fissa o apribile con pendenza inferiore al 10% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Dehor tipo B con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza
ntualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Dehor tipo B con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% e tamponamento laterale apribile trasparente (eventualmente opaco per i primi 50 cm di attacco a terra) Per i dehor di tipo A e di tipo B è sempre ammessa la copertura in lamelle di alluminio orientabili. 18
SEZIONE IV – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE
SEZIONE IV – CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione delle strutture stagionali estive. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.
- CARATTERISTICHE GENERALI – PERIODO AMMESSO Caratteristiche generali. Le strutture stagionali estive sono manufatti leggeri con copertura in lamelle di alluminio orientabili, in tessuto anche impermeabile, fissa o mobile,
estive sono manufatti leggeri con copertura in lamelle di alluminio orientabili, in tessuto anche impermeabile, fissa o mobile, in vetro o in cannucciato ombreggiante e struttura portante in metallo o legno e hanno la specifica caratteristica di non avere nessun tipo di schermatura perimetrale. Si tratta sostanzialmente di una diversa tipologia di copertura del plateatico, sostitutiva degli ombrelloni previsti, rivolta al periodo estivo. Come definito dalla zonizzazione sarà
opertura del plateatico, sostitutiva degli ombrelloni previsti, rivolta al periodo estivo. Come definito dalla zonizzazione sarà pertanto vincolante o meno la contestuale applicazione della regolamentazione del plateatico nella declinazione di tavolini, sedie e verde ornamentale. Tali manufatti possono essere realizzati con l'ausilio di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con
io di pedana, sia in aderenza all'edificio che indipendenti, con copertura in tessuto realizzata tramite tende orizzontali o con pendenza minima, fisse o scorrevoli su struttura portante con pali appoggiati a terra in metallo o legno. Non è ammesso nessun tipo di ancoraggio a terra: ogni tipologia di struttura ammessa dovrà essere compatibile con la resistenza al vento in presenza di idonei contrappesi. Periodo massimo. Il periodo massimo di permanenza delle strutture stagionali estive, da
vento in presenza di idonei contrappesi. Periodo massimo. Il periodo massimo di permanenza delle strutture stagionali estive, da inserire nei provvedimenti di concessione di occupazione di suolo pubblico ovvero nelle comunicazioni per opere libere per il suolo privato, è quello compreso tra il 1 aprile e il 31 ottobre di ogni anno. Nel caso di realizzazione nei centri storici di antica origine (zone C) e nelle zone D, E, F, G, ovvero negli ambiti della città ai quali è stata estesa l'applicazione della
di antica origine (zone C) e nelle zone D, E, F, G, ovvero negli ambiti della città ai quali è stata estesa l'applicazione della regolamentazione dei palatetici aperti di cui alla Sezione V, l'arredo interno a queste strutture dovrà essere rispondente a quanto previsto per sedie e tavolini nella detta Sezione. 2. TIPOLOGIE AMMESSE La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei
lla detta Sezione. 2. TIPOLOGIE AMMESSE La struttura portante se metallica dovrà avere profili laccati in colori nella gamma dei bianchi o dei grigi, oppure potrà essere in legno trattato in autoclave. Le tende di copertura potranno essere bianche, grige, ecru o verde bottiglia. Sono ammessi unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in
ostituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti. Le tipologie di strutture stagionali estive possono essere indicate dalla Commissione, nell'ambito della valutazione di proposte di dehor su suolo pubblico ritenute non
ive possono essere indicate dalla Commissione, nell'ambito della valutazione di proposte di dehor su suolo pubblico ritenute non concedibili, laddove la permanenza per l'intero anno non sia compatibile con le esigenze pubbliche. 19
TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE
Nel territorio comunale identificato con la zona I non è obbligatorio fare riferimento agli schemi tipologici di cui alla tabella 2. Tabella 2 TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE gazebo completamente aperto sui lati con copertura piana in tessuto apribile gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto fissa, a quattro falde con pendenza inferiore al 30% gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10%
SEZIONE V – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI
a inferiore al 30% gazebo completamente aperto sui lati con copertura in tessuto o in vetro fissa, con pendenza inferiore al 10% Struttura a vela unica su quattro pali pali con tiranti e contrappesi completamente aperta sui lati Per le strutture stagionali estive è sempre ammessa la copertura in lamelle di alluminio orientabili. SEZIONE V – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI
CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PLATEATICI La presente sezione ha valenza di allegato tecnico – costruttivo per la realizzazione di plateatici. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. 20
- CRITERI GENERALI DI REGOLAMENTAZIONE 1.1 Caratteri generali Il punto di partenza consiste nel porre l’attenzione sul concetto tradizionale di plateatico ribadendo che esso, nel centro storico di Trento e nei nuclei di antica origine, dovrà essere costituito unicamente dai suoi elementi compositivi originali, ovvero il tavolino e la sedia, il tradizionale ombrellone con funzione protettiva nei confronti degli eventi atmosferici e l’ornamentazione a verde.
la sedia, il tradizionale ombrellone con funzione protettiva nei confronti degli eventi atmosferici e l’ornamentazione a verde. Questi quattro elementi costituenti il plateatico dovranno rispettare i seguenti criteri fondamentali: semplicità leggerezza trasparenza uniformità facilità e rapidità di smantellamento Questi principi sono finalizzati a garantire una percezione visiva unitaria ed omogenea delle piazze e delle vie in cui si collocano i plateatici, evitando le barriere sia visive che
zione visiva unitaria ed omogenea delle piazze e delle vie in cui si collocano i plateatici, evitando le barriere sia visive che fisiche che provocano la chiusura nei confronti dell’ambiente urbano esterno, promuovere l’impiego di elementi di delimitazione e di copertura semplici in grado di garantire eventuale protezione dal traffico veicolare e dagli agenti atmosferici senza tuttavia produrre impatto visivo ed estetico, e non da ultimo consentire la rimozione rapida e facile di tutti gli
sferici senza tuttavia produrre impatto visivo ed estetico, e non da ultimo consentire la rimozione rapida e facile di tutti gli elementi del plateatico in caso di eventi e manifestazioni interessanti le vie del centro storico e comunque in tutti i casi di urgenza e necessità. 1.2 Altri elementi Per ogni plateatico è ammesso l’uso di stereo, casse acustiche, televisioni e relativi impianti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Non è ammesso l'uso di
eo, casse acustiche, televisioni e relativi impianti, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti. Non è ammesso l'uso di macchinette erogatrici di alimenti e giochi, macchinette per giochi elettronici e simili. Nel contesto di manifestazioni o eventi occasionali collegati con l'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande, per la collocazione di altri elementi quali palchi o altre strutture andranno chieste le autorizzazioni specifiche nel rispetto dei regolamenti vigenti.
ltri elementi quali palchi o altre strutture andranno chieste le autorizzazioni specifiche nel rispetto dei regolamenti vigenti. 2. SISTEMI DI DELIMITAZIONE E PROTEZIONE 2.1 Basamenti e pedane Si tratta di elementi piani sovrapposti alla pavimentazione stradale che individuano l’area di calpestio e di pertinenza del pubblico esercizio. Di norma la loro realizzazione è legata all’esigenza di risolvere problemi di carattere funzionale creando superfici perfettamente orizzontali, copertura di porzioni di
all’esigenza di risolvere problemi di carattere funzionale creando superfici perfettamente orizzontali, copertura di porzioni di pavimentazione scadente o rovinata. Considerato che negli ultimi anni l’Amministrazione ha eseguito importanti lavori di riqualificazione della pavimentazione su numerose vie del centro storico di Trento utilizzando materiali di alta qualità e che, analizzando lo stato di fatto, l’uso di pedane e
e vie del centro storico di Trento utilizzando materiali di alta qualità e che, analizzando lo stato di fatto, l’uso di pedane e basamenti è quasi sempre associato non tanto ad esigenze pratico-funzionali quanto alla predisposizione di strutture coperte alquanto complesse formate da elementi perimetrali che costituiscono vere e proprie barriere fisiche oltre che visive, si regolamenta il loro uso come di seguito. Criteri generali. L’uso di pedane e basamenti è in generale vietato su tutte le vie del
regolamenta il loro uso come di seguito. Criteri generali. L’uso di pedane e basamenti è in generale vietato su tutte le vie del centro storico, sia in zona A, la cui pavimentazione stradale è allo stato attuale completamente riqualificata, che in zona B, in quanto elementi ritenuti non strettamente 21
necessari per l’allestimento ed il funzionamento del plateatico e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione. Quando possibile, il plateatico dovrà quindi essere sempre disposto su un unico livello (o solo su marciapiede o solo su sede stradale), evitando di ricorrere all’uso di pedane e basamenti, fatta eccezione per alcuni casi di seguito riportati. Casi ammessi in deroga. L’uso di pedane e basamenti è ammesso in deroga nei casi in
ezione per alcuni casi di seguito riportati. Casi ammessi in deroga. L’uso di pedane e basamenti è ammesso in deroga nei casi in cui ne risulti necessario l’impiego per risolvere problemi di carattere funzionale, ovvero in presenza di piani e pavimentazioni dissestati, superfici inclinate, presenza di acciottolato, impossibilità di disporre il plateatico su un unico livello, in modo da garantire una superficie perfettamente orizzontale, o per obblighi dovuti al rispetto della normativa vigente in
llo, in modo da garantire una superficie perfettamente orizzontale, o per obblighi dovuti al rispetto della normativa vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche. Sono ammessi in deroga unicamente pedane e basamenti costituiti da tavolato in legno naturale o trattato con colori della gamma dei marroni privo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi
rivo di qualsiasi tipo di rivestimento in moquettes o in pannelli di materiale metallico, preferibilmente costituito da elementi modulari tali da renderne agevole lo smantellamento nei tempi previsti. L'impiego di pedane e basamenti è soggetto al parere favorevole da parte della Commissione tecnica. Casi NON ammessi. Sono in ogni caso vietati pedane e basamenti costituiti da solette in calcestruzzo di vario spessore o da strutture sollevate rispetto al piano stradale.
TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE
pedane e basamenti costituiti da solette in calcestruzzo di vario spessore o da strutture sollevate rispetto al piano stradale. TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE Pedana tipo soletta in calcestruzzo (con eventuale scala) Pedana con struttura sollevata da terra 2.2 Delimitazioni perimetrali Si tratta di elementi utilizzati per delimitare l’area di calpestio, posizionati lungo il perimetro del plateatico a “protezione” dei clienti; atteso che influiscono sul grado di permeabilità
stio, posizionati lungo il perimetro del plateatico a “protezione” dei clienti; atteso che influiscono sul grado di permeabilità dello spazio occupato dal plateatico e sulla visibilità da e verso l’esterno, contribuendo spesso a impedire o ostacolare la percorribilità pedonale e la fruibilità degli spazi pubblici, sia in termini fisici che visibili, sono vietati in via generale su suolo pubblico. Su suolo privato devono rispettare le norme in materia urbanistico edilizie (ad oggi recinzioni inferiori
ale su suolo pubblico. Su suolo privato devono rispettare le norme in materia urbanistico edilizie (ad oggi recinzioni inferiori a m 1.5 soggetti a comunicazione superiore soggetti a scia) Criteri generali. L’uso di delimitazioni perimetrali – quali elementi di delimitazione - è in generale vietato. Sono ammesse alcune specifiche tipologie di delimitazione dello spazio occupato dal plateatico per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o
pologie di delimitazione dello spazio occupato dal plateatico per ragioni legate alla sicurezza rispetto al traffico veicolare o rispetto a differenze di quota stradale. Le delimitazioni sono in generale vietate sulle vie 22
del centro storico, sia in zona A, caratterizzata da traffico veicolare assente o comunque estremamente ridotto, che in zona B, salvo specifiche valutazioni di sicurezza, in quanto elementi ritenuti non strettamente necessari per l’allestimento ed il funzionamento del plateatico e comunque non conformi ai principi della presente regolamentazione. Per il medesimo principio si ritengono vietate nel quartiere delle Albere, ovvero zona H della zonizzazione prevista dalla Sezione VI.
medesimo principio si ritengono vietate nel quartiere delle Albere, ovvero zona H della zonizzazione prevista dalla Sezione VI. Nella zona B, considerati i flussi veicolari leggermente superiori rispetto alla zona A, e nelle zone C,D,E,F,G è ammesso, se ritenuto necessario, l’impiego di elementi dissuasori ai fini della sicurezza da collocare, nel rispetto dei principi di leggerezza, trasparenza e facilità di rimozione, esclusivamente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal
di leggerezza, trasparenza e facilità di rimozione, esclusivamente lungo il lato esposto verso la sede stradale interessata dal passaggio di mezzi, ad integrazione degli elementi a verde così come rappresentato nella tabella 3. Per elemento dissuasore non si intende un parapetto, bensì degli elementi leggeri di delimitazione spaziale che possono essere totalmente in metallo dalle sezioni molto esili, o un sistema realizzato con colonnine a cui sono fissati nastri in nylon. Data la loro esilità e
allo dalle sezioni molto esili, o un sistema realizzato con colonnine a cui sono fissati nastri in nylon. Data la loro esilità e assenza di valenza strutturale, la combinazione di tali elementi con le delimitazioni a verde è necessaria al fine di evitare che si creino situazioni di pericolosa interferenza con il traffico veicolare. Nelle zone C, D, E, F, G, I in cui è consentito realizzare i dehor ai sensi della Sezione VI,
ferenza con il traffico veicolare. Nelle zone C, D, E, F, G, I in cui è consentito realizzare i dehor ai sensi della Sezione VI, sarà possibile realizzare le corrispondenti delimitazioni perimetrali trasparenti così come da tabella 1, sezione III. Tabella 3 2.3 Elementi di delimitazione a verde a carattere ornamentale Si tratta di elementi di verde ornamentale utilizzati per delimitare l’area di pertinenza dell’esercizio commerciale e per creare una delimitazione puntuale tra l’area di sosta e il
per delimitare l’area di pertinenza dell’esercizio commerciale e per creare una delimitazione puntuale tra l’area di sosta e il mondo circostante, in sostituzione di recinti e palizzate vietati in linea generale. L'utilizzo di tali elementi è molto diffuso: di norma vengono collocati lungo il perimetro dell’area del plateatico con disposizione più o meno rada. Per ovviare al senso di disordine e all’incuria che può caratterizzare il verde ornamentale e
con disposizione più o meno rada. Per ovviare al senso di disordine e all’incuria che può caratterizzare il verde ornamentale e per evitare che venga utilizzato in modo tale da influire sul grado di permeabilità visiva dello spazio urbano, si regolamenta il suo uso come segue Criteri generali. Gli elementi di delimitazione a verde dovranno essere collocati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro del
limitazione a verde dovranno essere collocati direttamente a terra e disposti in modo regolare e omogeneo lungo il perimetro del plateatico, eventualmente delimitando l’area di pertinenza del plateatico ma garantendo permeabilità visiva verso l’ambiente esterno. 23
All’interno di uno stesso plateatico i vasi dovranno essere tutti uguali tra loro ed avere le medesime caratteristiche, ovvero dovranno essere dello stesso colore, forma e materiale. In particolare per i vasi è ammesso l’uso dei seguenti materiali: cotto plastica similcotto pietra locale ferro verniciato opaco colore grafite e similari plastica riproducente il ferro verniciato opaco colore grafite e similari, bianco, ecru.
TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE
ciato opaco colore grafite e similari plastica riproducente il ferro verniciato opaco colore grafite e similari, bianco, ecru. Sono ammessi vasi con forma semplice e regolare, a base quadrata, rettangolare o circolare, contenenti una o più piante appartenenti alla stessa specie vegetale: le masse vegetali devono essere omogenee e le chiome ben curate e regolari. Tabella 44 TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE Vasi di forma semplice con un’unica specie vegetale Vasi di forma allungata un’unica specie vegetale
OGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE
OGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE Vasi di forma semplice con un’unica specie vegetale Vasi di forma allungata un’unica specie vegetale Gli elementi di delimitazione a verde dovranno avere altezza costante tra loro e massima pari a 1,50 metri e dovranno essere collocati secondo le seguenti distanze ed interassi, differenzianti in base alla zona di collocamento del plateatico, ovvero: in zona A: distanza minima tra i vasi 1,00 metro, interasse minimo 1,50 metri;
la zona di collocamento del plateatico, ovvero: in zona A: distanza minima tra i vasi 1,00 metro, interasse minimo 1,50 metri; in zone B, C, D, E, F, G, H: distanza minima tra i vasi 0,50 metri, interasse minimo 1,00 metro. 24
Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'impiego di vasi posizionati a distanza irregolare ed aventi altezza diversa tra loro, nonché l'uso di vasi contenenti essenze vegetali tali da creare barriera visiva continua e vasi sollevati da terra con strutture in ferro, legno o altro materiale. Per i plateatici realizzati su suolo pubblico, i criteri esposti nel presente paragrafo vanno integrati con le disposizioni previste dal vigente Regolamento COSAP in materia di “occupazioni a carattere ornamentale”.
TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE
vanno integrati con le disposizioni previste dal vigente Regolamento COSAP in materia di “occupazioni a carattere ornamentale”. TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE Disposizione caratterizzata da vasi con altezze, masse vegetali e interassi diversi Masse vegetali che creano barriera visiva continua (effetto siepe) Masse vegetali che creano barriera visiva continua Vasi sollevati da terra con strutture in ferro o altro materiale 3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE 3.1 Sedie, sedute e tavolini
levati da terra con strutture in ferro o altro materiale 3. SISTEMI DI SEDUTE, TAVOLINI E COPERTURE 3.1 Sedie, sedute e tavolini Si tratta degli elementi fondamentali del plateatico. L’elemento più diffuso prevede l’accostamento di 4 sedie a tavolini con pianta quadrata o rotonda. La tipologia di sedia che generalmente viene adottata prevede un’unica seduta. I tavolini di norma utilizzati sono a pianta quadrata o rotonda di dimensioni piuttosto
viene adottata prevede un’unica seduta. I tavolini di norma utilizzati sono a pianta quadrata o rotonda di dimensioni piuttosto contenute con piedistallo centrale o con le quattro gambe agli angoli. Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi sedie, 25
sedute e tavolini come di seguito. Criteri generali. In ogni plateatico si dovranno utilizzare sedie uguali tra loro nella forma, nel colore e nelle dimensioni. Le dimensioni dovranno essere di norma uguali, salvo la possibilità di installare in prossimità degli ingressi sgabelli e/o tavolini di dimensioni diverse, ma con la stessa foggia del restante arredo del plateatico. Inoltre sedie e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro.
a del restante arredo del plateatico. Inoltre sedie e tavolini dovranno essere monocromatici ed avere tipologie simili tra loro. La disposizione dovrà essere ordinata in funzione delle caratteristiche dimensionali e strutturali del plateatico. La disposizione dovrà inoltre essere tale da determinare percorsi diretti e lineari. Pertanto i tavolini e le sedie dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi,
percorsi diretti e lineari. Pertanto i tavolini e le sedie dovranno essere disposti in modo semplice e ordinato sui marciapiedi, sulle strade o sulle piazze in modo tale da non provocare l’interruzione dei percorsi pedonali ed assicurare comunque lungo i marciapiedi un passaggio pedonale minimo di 1,50 metri. 26
AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO
AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO E’ ammesso l’uso di sedie con seduta singola e l’uso di tavolini a pianta semplice circolare o quadrata. Sono ammessi i seguenti materiali: metallici naturali (alluminio, acciaio inox) e verniciati legno naturale o laccato materiali misti (struttura in metallo o legno, seduta e schienale in tessuto o in traverse di legno) fibre intrecciate (compreso vimini e midollino) o riproduzioni sintetiche dei medesimi intrecci.
ssuto o in traverse di legno) fibre intrecciate (compreso vimini e midollino) o riproduzioni sintetiche dei medesimi intrecci. polipropilene stampato, rinforzato con fibra di vetro con o senza eventuale struttura in acciaio per sedute di forme semplici e lineari I colori ammessi sono i seguenti: Naturale (legno, alluminio, acciaio) Nero Bianco Beige Grigio grafite scuro e chiaro Marrone scuro Verde scuro I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o
afite scuro e chiaro Marrone scuro Verde scuro I tessuti ammessi per tovaglie e imbottiture sono quelli in cotone naturale o impermeabilizzato e in accostamento cromatico, ovvero in modo coerente tra tovaglie, imbottiture ed eventuali altri tessuti (tende e ombrelloni, ove presenti). Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'uso di sedie e tavolini eccessivamente decorati, in materiali verniciati con colori diversi da quelli previsti, per esempio in plastica di bassa qualità. 27
TTIPOLOGIEIPOLOGIE DIDI SSEDIEEDIE EE SSEDUTEEDUTE AAMMESSEMMESSE
Tabella 55 TTIPOLOGIEIPOLOGIE DIDI SSEDIEEDIE EE SSEDUTEEDUTE AAMMESSEMMESSE Sedia con struttura in metallo, seduta e schienale in rete a maglia sottile Sedia pieghevole con struttura in metallo, seduta e schienale in legno o metallo Sedia con struttura metallica leggera o traverse in metallo o legno Sedia tipo “regista” con struttura in legno o metallo e tessuto monocolore o impagliato Sedia con struttura metallica leggera o in legno, seduta e schienale in fibre intrecciate
allo e tessuto monocolore o impagliato Sedia con struttura metallica leggera o in legno, seduta e schienale in fibre intrecciate Sedia tipo poltrona in fibre intrecciate Sedia in ferro sobriamente decorata Sedia di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato 28
TTIPOLOGIEIPOLOGIE DIDI TTAVOLINIAVOLINI AAMMESSEMMESSE
Sedia tipo poltroncina di design semplice e lineare come da schema, in polipropilene stampato Tabella 66 TTIPOLOGIEIPOLOGIE DIDI TTAVOLINIAVOLINI AAMMESSEMMESSE Tavolino con forma semplice e piede centrale Tavolino con forma semplice e piede centrale Tavolino con forma semplice a tre gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe
olino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe Tavolino con forma semplice a quattro gambe 3.2 Ombrelloni Si tratta di elementi tradizionali di uso generalmente estivo in tessuto anche di tipo impermeabile, utilizzati allo scopo di riparare l’area sottostante dal sole e dagli agenti 29
atmosferici. Hanno la prerogativa di essere removibili: non devono essere ancorati a terra ma fissati a una base idonea con appositi contrappesi, debitamente calcolati per evitare il rovesciamento in presenza di vento. La quantità di contrappesi sarà pertanto commisurata alla dimensione dell'ombrellone e alla sua esposizione al vento, per garantire la sicurezza delle persone. Gli ombrelloni devono poter essere agilmente chiusi nel caso in cui le condizioni atmosferiche avverse lo richiedano.
e persone. Gli ombrelloni devono poter essere agilmente chiusi nel caso in cui le condizioni atmosferiche avverse lo richiedano. I tessuti, in vari colori a tinta unita, possono essere in cotone o materiali sintetici. I materiali di supporto possono essere in legno, materiali metallici (ferro o alluminio), plastiche o resine. Gli ombrelloni possono avere strutture a pianta circolare o quadrata. Il tessuto è sorretto da stecche che si irraggiano da un elemento centrale. Esso può innestarsi in un bastone
AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO
colare o quadrata. Il tessuto è sorretto da stecche che si irraggiano da un elemento centrale. Esso può innestarsi in un bastone centrale che poggia a terra tramite un basamento in materiale pesante oppure essere di tipo decentrato; Per dare uniformità e qualità estetica ai plateatici, si regolamentano gli elementi di copertura come di seguito. Criteri generali. In ogni plateatico si dovranno utilizzare solo elementi uguali tra loro disposti in modo regolare. AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO
AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO
plateatico si dovranno utilizzare solo elementi uguali tra loro disposti in modo regolare. AAMMESSOMMESSO NON ANON AMMESSOMMESSO È ammessa l’apposizione sull’elemento di copertura del nome del locale, mentre è vietata l’apposizione di scritte, insegne e marchi di tipo pubblicitario. TTABELLAABELLA 77 TTIPOLOGIEIPOLOGIE AAMMESSEMMESSE Ombrellone a supporto centrato 30
TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE
Ombrellone a supporto decentrato I tessuti ammessi sono: cotone naturale o impermeabilizzato colorati in tinta unita senza disegni fantasia, scritte o marchi pubblicitari (colori: bianco, gamma dei beige, toni di grigio,) I materiali ammessi per le strutture sono: legno alluminio ferro Casi NON ammessi. E' in ogni caso vietato l'uso di strutture a pagoda. TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE Struttura a pagoda 4. TEMPI PREVISTI PER L’ADEGUAMENTO
parte delle zone D - E - F - G - H, devono essere adeguati nel caso di nuovi ese
to l'uso di strutture a pagoda. TTIPOLOGIEIPOLOGIE NON ANON AMMESSEMMESSE Struttura a pagoda 4. TEMPI PREVISTI PER L’ADEGUAMENTO I plateatici collocati all'interno delle zone A – B - C su suolo privato visibile dalla pubblica via, nonché quelli collocati su suolo pubblico e privato visibili dalla pubblica via facenti parte delle zone D - E - F - G - H, devono essere adeguati nel caso di nuovi esercizi pubblici, aperti successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare ovvero nel
SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE
adeguati nel caso di nuovi esercizi pubblici, aperti successivamente all'entrata in vigore del presente disciplinare ovvero nel caso di modifiche ad uno o più elementi del plateatico esistente (vale a dire sedie, tavolini, ombrellone e ornamentazione a verde); parimenti nel caso di modifiche del locale di pubblico esercizio comportanti la presentazione di un nuovo titolo edilizio. SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare le zone del comune di
SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE
olo edilizio. SEZIONE VI – ZONIZZAZIONE La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare le zone del comune di Trento con la relativa disciplina applicabile. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale. 31
- PREMESSA GENERALE Il disciplinare per la regolamentazione dei plateatici era nato a Trento per disciplinarne la realizzazione in centro storico e nei nuclei di antica origine. Ai fini dell’applicazione della presente regolamentazione sono state individuate delle aree del territorio comunale, anche al di fuori del centro storico cittadino alle quali viene attribuita una precisa connotazione qualitativa, così come definita nei precedenti paragrafi,
storico cittadino alle quali viene attribuita una precisa connotazione qualitativa, così come definita nei precedenti paragrafi, allo scopo di garantire anche in tali aree una qualità urbana assimilabile a quella che oggi già caratterizza il centro storico: si tratta di perlopiù di zone corrispondenti con le principali vie di accesso al centro cittadino e la fascia perimetrale allo stesso. La definizione di queste aree porta a determinare una analoga disciplina sui fronti stradali contrapposti sul
trale allo stesso. La definizione di queste aree porta a determinare una analoga disciplina sui fronti stradali contrapposti sul perimetro esterno del centro storico. Viene di seguito quindi definita una nuova zonizzazione, con criteri di regolamentazione declinati in modo diverso rispetto al centro storico vero e proprio. Come specificato già in premessa, la zonizzazione riguarda i dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati sia su suolo pubblico che quelli realizzati su suolo privato
i dehor, le strutture stagionali estive ed i plateatici realizzati sia su suolo pubblico che quelli realizzati su suolo privato visibile dalla via pubblica. 2. CARTA DELLA ZONIZZAZIONE 2.1 Elenco zone La zonizzazione definisce pertanto una serie di aree urbane di applicazione dei criteri, identificabili sinteticamente come le seguenti zone: A) centro storico di Trento pedonale (vedi planimetria) B) centro storico di Trento (a cui è detratta la zona A)
seguenti zone: A) centro storico di Trento pedonale (vedi planimetria) B) centro storico di Trento (a cui è detratta la zona A) C) centri storici dei sobborghi (come individuati dalla cartografia del PRG di Trento) D) piazza Dante, via Torre Verde- via Torre Vanga E) piazza Venezia e via Grazioli F) via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara G) via Madruzzo, via Rosmini, via Verdi H) quartiere delle Albere I) territorio comunale escluso dalle zone definite tra A e H Si precisa che:
o, via Rosmini, via Verdi H) quartiere delle Albere I) territorio comunale escluso dalle zone definite tra A e H Si precisa che: le zone A e B hanno una perimetrazione specifica come da allegata tavola, che non corrispondente alla perimetrazione del centro storico di Trento del PRG; le Zone C trovano l'esatta individuazione cartografica nelle corrispondenti tavole del PRG di Trento sotto la voce “centri storici”; le altre zone sono individuate dalla cartografia specifica allegata al presente atto. 32
2.2 Divieti di installazione di dehor e strutture stagionali estive L' installazione di dehors e strutture stagionali estive, così come definiti dai sensi dell'art. 51 del Regolamento Edilizio Comunale, è ammessa nel territorio comunale, ad esclusione del perimetro del centro storico di Trento di cui alla zona A e B e nel quartiere delle Albere – zona H, ove tale installazione è vietata senza possibilità di eccezione. 2.3 Definizione delle zone
nel quartiere delle Albere – zona H, ove tale installazione è vietata senza possibilità di eccezione. 2.3 Definizione delle zone Di seguito si riportata la sintesi in riferimento ai vincoli esistenti sulle singole zone identificate dalla Carta della Zonizzazione, come rappresentate nell'Allegato a) Planimetrie zone A – I, al presente Disciplinare. ZONA A. Centro storico pedonale Questa area identifica le parti pedonali o interessate da traffico veicolare estremamente
inare. ZONA A. Centro storico pedonale Questa area identifica le parti pedonali o interessate da traffico veicolare estremamente ridotto, e parti di città dal valore rappresentativo particolarmente alto. Come meglio identificato in planimetria (alla quale si rinvia nello specifico) si tratta di: piazza Santa Maria, piazza Duomo, piazza D'Arogno, via Verdi per il tratto est (tra via Rosmini e il Duomo), via San Vigilio e via Mazzini, piazza Fiera, piazza Garzetti e le
gno, via Verdi per il tratto est (tra via Rosmini e il Duomo), via San Vigilio e via Mazzini, piazza Fiera, piazza Garzetti e le Androne, piazza Vittoria e piazza delle Erbe, via Mantova, piazza Pasi e piazza Lodron, via Oriola, via Oss Mazzurana, via Diaz e via delle Orne, via Manci (tratto compreso tra via Oss Mazzurana e via San Pietro), i portici di via Suffragio, via San Pietro, Piazza Cesare Battisti, Galleria Garbari e Galleria dei Partigiani, Galleria dei Legionari, via
i via Suffragio, via San Pietro, Piazza Cesare Battisti, Galleria Garbari e Galleria dei Partigiani, Galleria dei Legionari, via Malpaga, via del Simonino, via degli Orbi, piazzetta Gaismayr, piazzetta Anfiteatro. In tale zona è applicata la regolamentazione dei plateatici e sono applicate le maggiori restrizioni; non sono ammessi dehor, né strutture stagionali estive, non sono ammesse pedane se non su deroga così come eventuali sistemi di delimitazione del plateatico.
rutture stagionali estive, non sono ammesse pedane se non su deroga così come eventuali sistemi di delimitazione del plateatico. L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano di cui diventano parte integrante. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine, semplicità e mancanza di barriere. ZONA B Centro storico di Trento Questa area meglio identificata in planimetria (alla quale si rinvia nello specifico)
barriere. ZONA B Centro storico di Trento Questa area meglio identificata in planimetria (alla quale si rinvia nello specifico) corrisponde con il centro storico cittadino, al quale è detratta la parte identificata nella zona A. Sul perimetro esterno di questa area si è ritenuto opportuno, dove fosse possibile, assimilare il trattamento dei plateatici a quanto previsto nelle aree perimentrali al centro, e pertanto la delimitazione della zona B va considerata con le dovute esclusioni a favore
sto nelle aree perimentrali al centro, e pertanto la delimitazione della zona B va considerata con le dovute esclusioni a favore delle aree D, E, F, G. All'interno della zona B non sono ammessi i dehor o le strutture stagionali estive; le pedane e le delimitazioni dei plateatici così come definite nel relativo punto, sono ammesse solo su deroga. L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano quanto più
to, sono ammesse solo su deroga. L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano quanto più possibile. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità e mancanza di barriere, facendo le necessarie valutazioni ove necessario e in presenza di traffico veicolare significativo, per problemi legati alla sicurezza per consentire la realizzazione di delimitazioni. 33
ZONA C centri storici di antica origine. Si precisa che le Zone C trovano l'esatta individuazione cartografica nelle corrispondenti tavole del PRG di Trento sotto la voce “centri storici”. Si tratta dei centri storici dei sobborghi, ovvero di Piedicastello, Vela, Ravina, (Belvedere) Romagnano, Mattarello, Valsorda, Villazzano, Povo ( Oltrecastello, Gabbiolo, Sprè, Graffiano- Salè, Pantè), Martignano, Cognola, Villamontagna, Montevaccino, Maderno,
zzano, Povo ( Oltrecastello, Gabbiolo, Sprè, Graffiano- Salè, Pantè), Martignano, Cognola, Villamontagna, Montevaccino, Maderno, Tavernaro- Moià, Meano (Cortesano, Gazzadina, Vigo Meano, Gardolo di Mezzo, San Lazzaro), Gardolo., Bondone (Cadine, Sopramonte, Vigolo Baselga, Baselga del Bondone), Sardagna. In queste aree perimetrate nel PRG, è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre, ovvero è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno
alizzazione dei plateatici; inoltre, ovvero è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano quanto più possibile A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità tenendo conto della
n lo spazio collettivo urbano quanto più possibile A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità tenendo conto della specificità dei luoghi e della esposizione agli agenti atmosferici, dando una possibilità di utilizzo dei plateatici anche in situazioni avverse per incentivarne la fruibilità. ZONA D Piazza Dante, via Torre Vanga e via Torre Verde. Si tratta dell'area tangente al centro storico a nord, lungo via Torre Vanga e via Torre Verde
ia Torre Vanga e via Torre Verde. Si tratta dell'area tangente al centro storico a nord, lungo via Torre Vanga e via Torre Verde che vengono pertanto trattate analogamente su entrambi i fronti, per omogeneità, così come meglio rappresentato in planimetria. Ad esse si unisce l'area di piazza Dante in tutta la sua estensione, compresa tra il palazzo della Provincia, la stazione ferroviaria e la stazione autocorriere, il palazzo della Regione, l'hotel Trento e gli altri edifici minori così
ia, la stazione ferroviaria e la stazione autocorriere, il palazzo della Regione, l'hotel Trento e gli altri edifici minori così come individuato in planimetria. In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA E Piazza Venezia e via Grazioli
ssere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA E Piazza Venezia e via Grazioli Questa zona delinea l'area tangente al centro storico lungo il profilo ovest: l'area di Piazza Venezia, inclusa la zona del parco e il tratto di via Grazioli fino all'incrocio con via Giovanelli. E' da tener presente che l'area di piazza Venezia all'incrocio con via Galilei e via San Francesco d'Assisi è invece perimetrata all'interno del centro storico (zona B)
a Venezia all'incrocio con via Galilei e via San Francesco d'Assisi è invece perimetrata all'interno del centro storico (zona B) In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA F via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara
ci con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA F via Santa Croce- corso 3 Novembre- parco Santa Chiara Questa zona include via Santa Croce e corso tre Novembre fino all'incrocio con Viale Rovereto. Si tratta dell'asse storico di raggiungimento del centro da sud: una tra le 34
principali vie di accesso al centro ancora oggi. E' compresa anche tutta l'area Santa Chiara, così come perimetrata in planimetria, compresa tra via Piave e via San Giovanni Bosco. L'inclusione di questa area, tangente al centro storico, è in coerenza con la programmazione della sua generale riqualificazione In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono
dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA G via Madruzzo, via Rosmini, via Verdi L'asse storico di via Madruzzo, collegamento tra i tre portoni su corso tre Novembre e palazzo delle Albere, oggetto di generale riqualificazione e di grande utilizzo pedonale,
i tre portoni su corso tre Novembre e palazzo delle Albere, oggetto di generale riqualificazione e di grande utilizzo pedonale, verrebbe trattato come via Rosmini che in tangenza con il centro storico va ad innestarsi in via della Prepositura. Si unisce a questa zona anche il tratto di Via Verdi compreso tra l'incrocio con via Rosmini e il sotto passo alla ferrovia: si tratta di uno dei principali assi di accesso alla città e viene
ra l'incrocio con via Rosmini e il sotto passo alla ferrovia: si tratta di uno dei principali assi di accesso alla città e viene pertanto valorizzato in coerenza con le altre strade perimetrali e di accesso individuate. In quest'area è regolamentata la realizzazione dei plateatici; inoltre è ammessa la realizzazione dei Dehor e delle strutture stagionali estive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V.
tive all'interno delle quali devono essere contenuti plateatici con elementi costitutivi così come disciplinati dalla sezione V. ZONA H Quartiere delle Albere In questa zona si è scelto di applicare la regolamentazione analogamente al centro storico, ovvero come nella Zona B: sono esclusi i dehor e le strutture stagionali estive e sono consentiti solo i plateatici tradizionali con elementi costitutivi come disciplinati nel presente documento alla sezione V.
sono consentiti solo i plateatici tradizionali con elementi costitutivi come disciplinati nel presente documento alla sezione V. L'obiettivo è di integrare gli arredi dei plateatici con lo spazio collettivo urbano di cui diventano parte integrante. A tal fine è perseguito un obiettivo di ordine semplicità e mancanza di barriere, a tutela della qualità urbana del quartiere nel suo insieme. ZONA I Territorio comunale escluso dalle zonizzazioni specifiche da A ad H
a della qualità urbana del quartiere nel suo insieme. ZONA I Territorio comunale escluso dalle zonizzazioni specifiche da A ad H Questa parte del territorio di Trento non è soggetta, per la realizzazione di plateatici, alle previsioni della sezione V. E' ammessa la realizzazione di dehor e strutture stagionali estive secondo le previsioni del presente disciplinare. Nel caso di realizzazione di dehor i criteri sia qualitativi che amministrativi sono pertanto
visioni del presente disciplinare. Nel caso di realizzazione di dehor i criteri sia qualitativi che amministrativi sono pertanto uniformati su tutto il territorio comunale contraddistinto, compresa la zona I. Per le strutture stagionali estive realizzate nella zona I non sono soggette alle caratteristiche tipologiche della tabella 2, della Sezione IV, fermo restando il rispetto del disciplinare per le altre prescrizioni. 35
SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE
2.4 Tabella di Sintesi 36
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SEZIONE VII – ELENCO DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE DOMANDE La presente sezione ha valenza di allegato tecnico per individuare la documentazione da inserire nei modelli di domanda. Costituisce allegato tecnico attuativo dell'art. 51 del Regolamento edilizio comunale.
- DEHOR E STRUTTURE STAGIONALI ESTIVE Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo
egare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato: planimetrie con evidenza della localizzazione della struttura progettata, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante,
calizzazione della struttura progettata, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata; nel caso di dehor idonea rappresentazione con planimetrie adeguate della situazione estiva e invernale; tutti gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione; relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale
tti da tecnico abilitato alla professione; relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati; la relazione parimenti conterrà la dettagliata descrizione degli elementi del plateatico interno (tale previsione non è necessaria per le strutture di dehor e strutture stagionali estive realizzate in zone I, ovvero per le strutture estive realizzate su area privata non visibile dalla via pubblica);
gionali estive realizzate in zone I, ovvero per le strutture estive realizzate su area privata non visibile dalla via pubblica); idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata; nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità
ontatto con un edificio o su area privata; nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente; dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
tiva ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce; specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi. 2. PLATEATICI Si elenca di seguito la documentazione da allegare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo
egare alla domanda diretta ad ottenere la concessione di occupazione di suolo pubblico, ovvero per ottenere il parere preventivo obbligatorio della Commissione da allegare alla comunicazione per opere libere prevista dal presente disciplinare nel caso di realizzazione su suolo privato: 38
planimetrie con evidenza della localizzazione degli elementi costituenti il plateatico progettato, con riferimento a tutti i limiti e vincoli della zona interessata; planimetrie, piante, prospetti e sezioni quotati della struttura progettata; relazione tecnica, con specificazione e descrizione dettagliata anche con materiale fotografico della struttura, dei tessuti e materiali utilizzati con la specifica degli elementi del plateatico (sedie tavolini delimitazioni e ombrelloni in conformità a
e materiali utilizzati con la specifica degli elementi del plateatico (sedie tavolini delimitazioni e ombrelloni in conformità a quanto disciplinato dalla sezione V); idonea documentazione fotografica a colori del luogo di insediamento nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto con un edificio o su area privata; nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità
ontatto con un edificio o su area privata; nulla-osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio / pubblico esercizio adiacente, qualora l'occupazione si estenda in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente; dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce;
tiva ai titoli autorizzatori per l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande cui la struttura progettata si riferisce; specifico impegno a realizzare gli impianti in conformità alla normativa vigente, e a depositare in comune le certificazioni correlate a lavori conclusi. 39
Allegato a) - Planimetrie zone A – I (SEZIONE VI - ZONIZZAZIONE) 40
Allegato a) - Planimetrie zone A – I (SEZIONE VI - ZONIZZAZIONE) 40
Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione del Consiglio comunale 16.07.2024 n. 79 ed esplica i propri effetti a decorrere dal 4 agosto 2024. Con deliberazione di Giunta comunale 16 giugno 2025 n. 166, immediatamente eseguibile, sono state modificate, ai sensi dell'art. 1 della Sezione I – Disposizioni generali dell'Allegato 02 –
mmediatamente eseguibile, sono state modificate, ai sensi dell'art. 1 della Sezione I – Disposizioni generali dell'Allegato 02 – "Disciplinare su dehor, strutture stagionali estive e plateatici", le Sezioni III e IV del medesimo Allegato. La Vicesegretaria generale dott.ssa Franca Debiasi Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell’originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche
inale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).
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