testo unico del regolamento edilizio - Comune di Barletta
Comune di Barletta · Barletta-Andria-Trani, Puglia
Documento indicizzato il 22 febbraio 2026. 392 sezioni estratte dal PDF originale.
392 sezioni del documento
Art. 1
CITTÀ' DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARI
Testo unico del regolamento edilizio e piano regolatore generale
tip. di rienzo & d'argenio - barletta settembre 1972
CITTÀ' DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARI
Testo unico del regolamento edilizio e piano regolatore generale
CITTÀ' DI BARLETTA
PROVINCIA DI BARI
TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
adottato con deliberazione 15 Giugno 1931, n. 660 e successive modifiche (1)
Art. 1
Art. 1
TESTO UNICO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
adottato con deliberazione 15 Giugno 1931, n. 660 e successive modifiche (1)
Art. 1
E' vietato nell'ambito comunale di iniziare, ingrandire, restaurare e demolire fabbriche di qualunque sorta senza la preventiva licenza del Sindaco. Sono eccettuati i casi di pericolo imminente nei quali il proprietario o chi per esso deve immediatamente provvedere dandone avviso all'autorità municipale.
Art. 2
ricolo imminente nei quali il proprietario o chi per esso deve immediatamente provvedere dandone avviso all'autorità municipale.
E' altresì vietato, senza il relativo permesso del Sindaco o di chi per lui, alterare il suolo pubblico o privato, tinteggiare fabbricati, collocare insegne, iscrizioni e simili ed apportare varianti, durante il corso dei lavori, ai progetti approvati. (v. art. 31 L. URB.).
Art. 2
Art. 2
ne, iscrizioni e simili ed apportare varianti, durante il corso dei lavori, ai progetti approvati. (v. art. 31 L. URB.).
Art. 2
Il permesso non esonera il proprietario dall'obbligo tassativo di attenersi strettamente alle leggi e regolamenti in vigore sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti dei terzi.
(1) Le norme del Regolamento Edilizio, dall'art. 1 all'art. 68, si applicano in quanto non in contrasto con la legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
Art. 3
all'art. 1 all'art. 68, si applicano in quanto non in contrasto con la legge 17 Agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni.
Per facilitare il riferimento, al termine di ciascun articolo saranno richiamati i corrispondenti articoli della Legge Urbanistica, che, d'ora in poi, indicheremo con l'espressione L.URB.
— 4 —
Art. 3
Art. 3
i i corrispondenti articoli della Legge Urbanistica, che, d'ora in poi, indicheremo con l'espressione L.URB.
— 4 —
Art. 3
Nel caso in cui il proprietario sia, per qualsiasi ragione, costretto ad interrompere l'esecuzione delle opere, egli è obbligato a fare eseguire tutti i lavori necessari per togliere eventuali sconci e per garantire la solidità delle parti costruite.
Art. 4
ligato a fare eseguire tutti i lavori necessari per togliere eventuali sconci e per garantire la solidità delle parti costruite.
In caso d'inadempienza di tale prescrizione da parte del proprietario dell'Edificio, il Sindaco, o chi per lui, provvederà a norma di legge.
Trascorso un mese dall'interruzione delle opere sarà in facoltà dell'Autorità Comunale far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordato.
Art. 4
Art. 4
delle opere sarà in facoltà dell'Autorità Comunale far cessare l'occupazione del suolo pubblico eventualmente accordato.
Art. 4
E' istituita una Commissione Edilizia composta dal Sindaco o da chi per lui, che la presiede, dall'ingegnere Capo del Comune, dall'Ufficiale Sanitario e da quattro membri nominati dal Consiglio Comunale.
Art. 5
, che la presiede, dall'ingegnere Capo del Comune, dall'Ufficiale Sanitario e da quattro membri nominati dal Consiglio Comunale.
I membri di nomina consiliare, da scegliersi fra ingegneri e architetti e in mancanza fra professionisti con spiccata cultura artistica in materia architettonica o urbanistica, durano in carica tutti e quattro per un biennio, allo scadere del quale sono rieleggibili.
Art. 5
Art. 5
architettonica o urbanistica, durano in carica tutti e quattro per un biennio, allo scadere del quale sono rieleggibili.
Art. 5
La commissione di cui è componente di diritto l'Ufficiale Sanitario si riunisce ordinariamente ogni 15 giorni e straordinariamente ogni volta che il Sindaco o chi per esso lo crederà opportuno.
I Commissari potranno chiedere la riunione della Commissione previa domanda al Sindaco sottoscritta da almeno tre membri.
Art. 6
tuno.
I Commissari potranno chiedere la riunione della Commissione previa domanda al Sindaco sottoscritta da almeno tre membri.
Ogni Commissario che per non giustificato motivo non interviene a cinque sedute, è considerato dimissionario ed è sostituito da altro Commissario.
Art. 6
Il parere della Commissione Edilizia è puramente consultivo.
Art. 6
derato dimissionario ed è sostituito da altro Commissario.
Art. 6
Il parere della Commissione Edilizia è puramente consultivo.
Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti ed un funzionario dell'Ufficio Segreteria, appositamente delegato, assiste come segretario e stende i verbali delle deliberazioni su apposito registro.
Le deliberazioni saranno firmate dal Presidente e dal Segretario.
Le adunanze non sono valide se non intervengono almeno tre Commissari oltre il Presidente.
— 5 —
Art. 7
idente e dal Segretario.
Le adunanze non sono valide se non intervengono almeno tre Commissari oltre il Presidente.
— 5 —
Art. 7
La Commissione Edilizia è chiamata ad esprimere il proprio motivato parere:
a) sui progetti di opere soggette ad autorizzazione a termine del presente Regolamento Edilizio ed in particolare ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 17, 57, 62, 66, 68;
zione a termine del presente Regolamento Edilizio ed in particolare ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 17, 57, 62, 66, 68;
b) sui progetti di opere da chiunque eseguite che interessino il suolo pubblico nonchè sui progetti di edilizia pubblica e che comunque interessino l'attività edilizia nell'ambito del territorio comunale;
ico nonchè sui progetti di edilizia pubblica e che comunque interessino l'attività edilizia nell'ambito del territorio comunale;
c) sui progetti urbanistici, sulle lottizzazioni di enti pubblici e privati ed in genere su tutte le questioni di interesse edilizio per le quali l'Autorità comunale intende promuovere il parere della Commissione;
ere su tutte le questioni di interesse edilizio per le quali l'Autorità comunale intende promuovere il parere della Commissione;
re su tutte le questioni di interesse edilizio per le quali l'Autorità comunale intende promuovere il parere della Commissione;
d) sul termine di validità del permesso di costruzione richiesto dall'interessato per progetti che abbiano riscosso il parere favorevole che, comunque, dovrà essere fissato in sei mesi ai soli fini dell'inizio della costruzione facendone esplicita menzione sulla licenza a rilasciarsi e che potrà essere prorogato a domanda
ni dell'inizio della costruzione facendone esplicita menzione sulla licenza a rilasciarsi e che potrà essere prorogato a domanda, a seguito di riesame e parere da parte della Commissione Edilizia.
Prima di emettere il suo parere potrà:
a) richiedere le indicazioni che crederà necessarie in ordine alla solidità, all'igiene delle case e degli altri fabbricati di cui fosse progettata la costruzione, ricostruzione o riparazione;
b) chiamare nel suo seno gli autori dei progetti al fine di avere informazioni e spiegazioni intorno ai medesimi;
c) incaricare una sottocommissione eletta nel suo seno per esaminare e riferire su quei progetti per i quali crederà necessario uno studio più maturo.
ocommissione eletta nel suo seno per esaminare e riferire su quei progetti per i quali crederà necessario uno studio più maturo.
Essa emette parere favorevole quando nel tipo presentato e nelle opere dichiarate dal proprietario nulla sorge che sia contrario alle esigenze dell'arte, della sicurezza, dell'igiene; in caso contrario fa conoscere gli sconci da doversi emendare perchè dal proprietario stesso, dietro invito del Sindaco, siano introdotte le opportune modificazioni.
onci da doversi emendare perchè dal proprietario stesso, dietro invito del Sindaco, siano introdotte le opportune modificazioni.
E' suo mandato di vegliare acchè non si eseguiscano sconci architettonici, sconcordanze di stile e quelle maniere decorative che palesano assoluta deficienza di studio e sono universalmente riprovate come di cattivo gusto, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti, nonchè di conci-
— 6 —
Art. 8
sono universalmente riprovate come di cattivo gusto, sia nel loro complesso, sia nelle loro parti, nonchè di conci-
— 6 —
liare la libertà e l'interesse dei proprietari con l'abbellimento della città e del pubblico vantaggio.
A questo effetto la Commissione Edilizia potrà promuovere dal Sindaco le verifiche ed ispezioni nei vari fabbricati in corso di costruzione e di rifazione, per mezzo dei vari impiegati tecnici addetti all'Ufficio civile dei LL. PP. e di altri agenti municipali.
Art. 8
Art. 8
di rifazione, per mezzo dei vari impiegati tecnici addetti all'Ufficio civile dei LL. PP. e di altri agenti municipali.
Art. 8
La Commissione Edilizia, di propria iniziativa, potrà fare alla civica Amministrazione tutte quelle proposte che crederà convenienti nell'interesse dell'arte, dell'estetica, e del pubblico decoro, sia per togliere gli sconci architettonici esistenti, sia per migliorare gli aspetti della città.
Art. 9
tetica, e del pubblico decoro, sia per togliere gli sconci architettonici esistenti, sia per migliorare gli aspetti della città.
La Commissione veglierà altresì facendo proposte al Capo dell'Amministrazione per la conservazione dei monumenti.
Art. 9
Tutte le istanze, progetti, elaborati, ecc. che saranno sottoposti all'esame della Commissione e che ne ottengano parere favorevole, saranno timbrate con bollo speciale della Commissione stessa e firmate dal Presidente e dal Segretario della medesima.
Art. 10
vorevole, saranno timbrate con bollo speciale della Commissione stessa e firmate dal Presidente e dal Segretario della medesima.
Art. 10
Quando la Commissione abbia a trattare argomenti sui quali si trovi interessato alcuno dei suoi membri, questi non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso.
Art. 11
Art. 11
uno dei suoi membri, questi non deve assistere all'esame, alla discussione e al giudizio relativo all'argomento stesso.
Art. 11
Il Sindaco o chi per lui distribuirà i progetti da esaminarsi fra i membri della Commissione di nomina del Consiglio Comunale, e ciascuno di essi, esaminato il progetto a lui affidato, ne riferirà per iscritto a tergo della domanda formulando il voto che deve essere posto in discussione.
Art. 12
Art. 12
a lui affidato, ne riferirà per iscritto a tergo della domanda formulando il voto che deve essere posto in discussione.
Art. 12
Il Sindaco o chi per esso rilascerà il permesso di costruzione per la esecuzione dei lavori.
In caso di provvedimento negativo del Sindaco, il provvedimento stesso dovrà essere motivato.
— 7 —
Art. 13
Art. 13
dei lavori.
In caso di provvedimento negativo del Sindaco, il provvedimento stesso dovrà essere motivato.
— 7 —
Art. 13
Tutti coloro che intendono fare nuove costruzioni ovvero modificare o ampliare quelle esistenti debbono chiedere al Sindaco apposita autorizzazione obbligandosi ad assumere le norme particolari del regolamento di Edilizia e di igiene comunali.
Sindaco apposita autorizzazione obbligandosi ad assumere le norme particolari del regolamento di Edilizia e di igiene comunali.
Lo domanda di autorizzazione deve contenere l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori oltre tutte le altre formalità richieste dal Regolamento Edilizio.
Art. 14
l'elezione di domicilio nel Comune dove si eseguono i lavori oltre tutte le altre formalità richieste dal Regolamento Edilizio.
Tutti i progetti inerenti ai lavori di costruzioni, rifacimenti, ampliamenti ecc., debbono essere firmati da un professionista autorizzato ai sensi di legge 29-7-1923 n. 1213 (2) per l'eccettazione delle opere in conglomerato cementizio.
I lavori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi di legge e regolamenti di cui al precedente comma.
Art. 14
Art. 14
vori devono essere diretti da un professionista autorizzato ai sensi di legge e regolamenti di cui al precedente comma.
Art. 14
I disegni da allegare alla domanda salvo casi eccezionali, saranno presentati in esemplari piegati, nelle dimensioni di cm. 21 x 31 in scala metrica nel rapporto 1/100 per l'insieme e 1/20 per i particolari.
Qualora però i nuovi edifici a costruirsi fossero di rilevanti dimensioni è permesso per l'insieme una scala minore.
Art. 15
rticolari.
Qualora però i nuovi edifici a costruirsi fossero di rilevanti dimensioni è permesso per l'insieme una scala minore.
In ogni modo debbono essere indicate con cifre numeriche le dimensioni dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle dal suolo al tetto o al piano dei lastrici solari.
Deve essere indicata altresì la larghezza delle vie adiacenti al fabbricato a costruirsi nonchè il loro dislivello.
Art. 15
Art. 15
i.
Deve essere indicata altresì la larghezza delle vie adiacenti al fabbricato a costruirsi nonchè il loro dislivello.
Art. 15
Per i fabbricati di nuova costruzione e riedificazione occorre presentare i disegni e i tipi seguenti:
a) di tutti i prospetti che fronteggiano vie e piazze;
b) della pianta delle fondazioni, del piano terra e di tutti i piani superiori;
c) di almeno una sezione fatta sulla linea più importante ed in speciale
(2) v. ora L. 5-11-1971 n. 1086.
— 8 —
ri;
c) di almeno una sezione fatta sulla linea più importante ed in speciale
(2) v. ora L. 5-11-1971 n. 1086.
— 8 —
sulla linea del cortile o dei cortili, la quale dimostri i particolari dell'interno dei medesimi;
d) mappa in scapa 1/1000 su cui risulti l'esatta posizione del nuovo fabbricato con riferimento ai fabbricati adiacenti o esistenti nelle vicinanze;
1000 su cui risulti l'esatta posizione del nuovo fabbricato con riferimento ai fabbricati adiacenti o esistenti nelle vicinanze;
000 su cui risulti l'esatta posizione del nuovo fabbricato con riferimento ai fabbricati adiacenti o esistenti nelle vicinanze;
e) per i fabbricati di nuova costruzione e per quelli da restaurare, ampliare o sopraelevare, ove non si sia provveduto, avanzare istanza per allacciamento alla fognatura, come da relativo regolamento e la prova di aver provveduto alla richiesta per allacciamento all'acquedotto sempre, s'intende
ra, come da relativo regolamento e la prova di aver provveduto alla richiesta per allacciamento all'acquedotto sempre, s'intende, che i fabbricati non siano già allacciati alla fognatura e all'acquedotto e che la fognatura e l'acquedotto esistano nelle strade in cui si intendono eseguire i lavori (3).
Art. 16
Art. 16
Allorchè i disegni presentati non conferissero elementi sufficienti intorno all'opera a cui si riferiscono dovrà il richiedente presentare tutti gli altri disegni e chiarimenti che gli saranno domandati.
Art. 17
Art. 17
a a cui si riferiscono dovrà il richiedente presentare tutti gli altri disegni e chiarimenti che gli saranno domandati.
Art. 17
Sulla domanda di autorizzazione a costruire, l'Autorità comunale si pronuncia entro 60 giorni dalla data della relativa presentazione. Ove la domanda sia accolta, il Sindaco rilascia la licenza di costruzione; in caso contrario comunica la decisione all'interessato, motivando il rifiuto (4).
Art. 18
Art. 18
rilascia la licenza di costruzione; in caso contrario comunica la decisione all'interessato, motivando il rifiuto (4).
Art. 18
Durante la esecuzione dei lavori il proprietario, il direttore dei lavori e l'assuntore dei medesimi dovranno attenersi strettamente al progetto approvato e alle condizioni del relativo nulla osta sotto pena di contravvenzione e delle altre sanzioni di cui al presente regolamento (5).
Art. 19
Art. 19
izioni del relativo nulla osta sotto pena di contravvenzione e delle altre sanzioni di cui al presente regolamento (5).
Art. 19
Chiunque voglia eseguire lavori edilizi qualsiasi, lungo le vie o spazi pubblici deve chiudere il luogo destinato all'opera verso dette vie e spazi
(3) v. anche art. 31, comma 5 L.URB. (4) v. ora art. 31 co. VI L.URB. (5) v. ora artt. 26, 27, 32, 41 e 41 ter L.URB.
— 9 —
pubblici, con recinti di tavole o in muratura, di aspetto decoroso ed alti m. 2,50 al minimo.
2, 41 e 41 ter L.URB.
— 9 —
pubblici, con recinti di tavole o in muratura, di aspetto decoroso ed alti m. 2,50 al minimo.
, 41 e 41 ter L.URB.
— 9 —
pubblici, con recinti di tavole o in muratura, di aspetto decoroso ed alti m
41 e 41 ter L.URB.
— 9 —
pubblici, con recinti di tavole o in muratura, di aspetto decoroso ed alti m. 2,50 al minimo.
Quando le opere di chiusura importino l'occupazione temporanea di area pubblica il costruttore deve ottenere licenza dall'Autorità Municipale, presentando domanda con l'indicazione precisa della località, estensione e durata dell'occupazione, procedendo in concorso con i funzionari dell'Ufficio Tecnico alla constatazione dei marciapiedi
sione e durata dell'occupazione, procedendo in concorso con i funzionari dell'Ufficio Tecnico alla constatazione dei marciapiedi, basolato e massicciata stradale che saranno compresi nell'assito o comunque occupati.
Art. 20
Prima dell'impianto il costruttore deve effettuare il pagamento delle tasse relative nonchè una somma da determinarsi caso per caso dall'Ufficio Tecnico Comunale a titolo di anticipo delle eventuali spese di ripristino stradale.
Art. 20
In tutti i cantieri in cui si eseguono nuovi fabbricati, restauri, impianti ed in genere ovunque si intraprendono opere di qualsiasi genere di una data importanza, deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile sulla quale deve essere indicato:
a data importanza, deve essere affissa in vista del pubblico una tabella chiaramente leggibile sulla quale deve essere indicato:
-
il nome e cognome del proprietario;
-
il nome e cognome e la qualifica professionale del progettista e del direttore dei lavori;
-
il nome e cognome dell'assuntore dei lavori.
Nei predetti cantieri di lavoro dal giorno dell'inizio dei lavori sino alla loro ultimazione, debbono costantemente essere conservati:
Art. 21
edetti cantieri di lavoro dal giorno dell'inizio dei lavori sino alla loro ultimazione, debbono costantemente essere conservati:
a) copia eseguita con inchiostro indelebile del progetto approvato, firmato dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'assuntore, unitamente al permesso di costruzione rilasciato dall'Autorità Comunale;
b) i tipi e calcolazioni inerenti alla vigente legge per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 21
Art. 21
munale;
b) i tipi e calcolazioni inerenti alla vigente legge per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio.
Art. 21
I barbacani e i puntelli da piantarsi sopra il suolo pubblico non sono permessi che in casi di manifesta necessità e per tempi brevi e determinati.
Art. 22.
Chi avrà ottenuto il permesso di occupare temporaneamente il suolo pubblico per puntelli, barbacani, steccati e altri, sarà in obbligo di tenerlo,
— 10 —
Art. 23
i occupare temporaneamente il suolo pubblico per puntelli, barbacani, steccati e altri, sarà in obbligo di tenerlo,
— 10 —
sia internamente che esternamente, pulito, e di accendere la notte i fanali d'arresto.
Art. 23
I ponti di servizio devono avere i requisiti necessari per garantire la incolumità dei lavoratori e del pubblico ed impedire la caduta dei materiali. I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti.
Art. 24
Art. 24
ei lavoratori e del pubblico ed impedire la caduta dei materiali. I ponti e le rampe devono essere muniti di parapetti.
Art. 24
Nelle opere di demolizione e specialmente nello staccare materiali voluminosi e pesanti devono usarsi le cautele per evitare scuotimenti del terreno e conseguentemente ogni danno o molestia ai fabbricati vicini.
Art. 25
anti devono usarsi le cautele per evitare scuotimenti del terreno e conseguentemente ogni danno o molestia ai fabbricati vicini.
Verso le strade e piazze pubbliche i materiali debbono essere calati con ogni precauzione e la discesa dei rottami e dei calcinacci deve essere fatta a spalla, con arganetti e con altri organismi ben assicurati ovvero con trombe di legno che arrivano a poca altezza dal piano di scarico.
Art. 25
Art. 25
netti e con altri organismi ben assicurati ovvero con trombe di legno che arrivano a poca altezza dal piano di scarico.
Art. 25
Non è permesso ingombrare le vie e spazi pubblici adiacenti alla fabbrica oltre lo steccato di tavole e il recinto in muratura.
Solo in caso di assoluta necessità potrà l'Amministrazione comunale concedere il deposito temporaneo dei materiali con quelle norme e cautele che in ogni caso verranno stabilite.
Art. 26
Art. 26
comunale concedere il deposito temporaneo dei materiali con quelle norme e cautele che in ogni caso verranno stabilite.
Art. 26
Il costruttore dovrà mantenere la via pubblica pulita in giro al suo cantiere.
Art. 27
Le materie terrose e gli altri materiali provenienti dagli scavi e demolizioni quando non siano in qualche modo utilizzati dovranno essere trasportati in giornata ai luoghi di scarico. Ove però i detti materiali fossero impregnati di materia sudicia dovranno essere asportati immediatamente.
Art. 28
ai luoghi di scarico. Ove però i detti materiali fossero impregnati di materia sudicia dovranno essere asportati immediatamente.
Art. 28
I cavamenti di terra devono essere eseguiti a perfetta regola d' arte, con le armature necessarie ad evitare franamenti di sorta e ad assicurare l'incolumità alle persone addette ai lavori.
— 11 —
Art. 29
le armature necessarie ad evitare franamenti di sorta e ad assicurare l'incolumità alle persone addette ai lavori.
— 11 —
Tutti i cavamenti in confine con le strade e piazze pubbliche nonchè a proprietà private debbono essere circoscritti da uno steccato chiuso e ben formato per evitare pericoli ai passanti o a chi imprudentemente vi si accosti.
Art. 29
Art. 29
rcoscritti da uno steccato chiuso e ben formato per evitare pericoli ai passanti o a chi imprudentemente vi si accosti.
Art. 29
Ogni opera edilizia deve eseguirsi in piena conformità ai progetti approvati a seconda le migliori norme dell'arte ed avere tutti i requisiti necessari affinchè riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione.
Art. 30.
Art. 30.
ell'arte ed avere tutti i requisiti necessari affinchè riesca solida, igienica, decorosa e atta alla sua destinazione.
Art. 30.
E' vietato costruire edifici sul ciglio e al piede di dirupo su terreni di eterogenea struttura, detritici o tronchi o comunque atti a scoscendere. Tuttavia è consentito di costruire edifici su appicchi di roccia compatta sempre che venga lasciato fra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.
Art. 31
Art. 31
ppicchi di roccia compatta sempre che venga lasciato fra il ciglio e il piede degli edifici adeguata banchina o ritiro.
Art. 31
Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Art. 32
rizzontali e denudata del cappellaccio ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Quando non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recenti e comunque sciolti si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.
Art. 32
Art. 32
uttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.
Art. 32
Le murature debbono essere eseguite secondo le migliori regole dell'arte con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nelle fondazioni dovranno essere sempre impegnate malte cementizie e idrauliche e queste dovranno essere preferite anche nelle murature in elevazione con espresso divieto di usare, in qualsiasi caso, malta con terra vegetale.
essere preferite anche nelle murature in elevazione con espresso divieto di usare, in qualsiasi caso, malta con terra vegetale.
Nella muratura di pietrame è vietato l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura stessa venga inter-
— 12 —
Art. 33
ccati. Quando il pietrame non presenta piani di posa regolare deve prescriversi che la muratura stessa venga inter-
— 12 —
rotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari e da fasce continue di conglomerato di cemento dello spessore non inferiore a cm. 12 estesi a tutta la larghezza del muro e che la distanza reciproca di tali corsi a fasce non sia superiore a m. 1,50.
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri partenti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.
Art. 33
Art. 33
Nello stabilire il numero e lo spessore dei muri partenti si deve tener conto nei calcoli anche dell'azione del vento.
Art. 33
I normali fabbricati ad uso di comune abitazione che comprendono fino a cinque piani al disopra del livello stradale devono essere costruiti in muratura ordinaria.
Art. 34
Le travi di ferro dei solai a voltine e tavelloni devono poggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.
voltine e tavelloni devono poggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.
oltine e tavelloni devono poggiare sui muri per almeno due terzi dello spessore dei muri stessi ed essere ancorate ai medesimi.
Nei corpi di fabbrica multipli le travi degli ambienti contigui devono essere almeno ogni m. 2,50 resi solidali fra loro in corrispondenza del muro comune di appoggio. La loro armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm
armatura longitudinale deve essere costituita da quattro tondini del diametro non inferiore a mm. 14 se di ferro omogeneo e a mm. 12 se di acciaio semiduro, mentre le legature trasversali debbono essere costituite da tondini di diametro non inferiore a mm. 5 e posta a distanza non superiore a cm. 30.
Art. 35
I lavori di muratura, qualunque sia il sistema adottato, debbono essere sospesi nel periodo di gelo nel quale la temperatura si mantenga per molte ore al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte le opere in muratura ordinaria possono essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno purchè al distacco dal lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Art. 35
Art. 35
rchè al distacco dal lavoro vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Art. 35
In tutti i fabbricati deve eseguirsi ad ogni ripiano e al piano di gronda, un telaio in cemento armato sui muri perimetrali e su tutti gli altri muri portanti.
Tali telai debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.
— 13 —
Art. 36
Art. 36
debbono essere estesi a tutta la larghezza dei muri su cui poggiano ed avere un'altezza minima di cm. 20.
— 13 —
Art. 36
Nelle strutture di cemento armato debbono essere osservate le prescrizioni per l'accettazione dei leganti idraulici e per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio vigenti al momento dell'inizio dei lavori. Per gli altri materiali da costruzione si osserveranno le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL. PP.
Art. 37
Art. 37
gli altri materiali da costruzione si osserveranno le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL. PP.
Art. 37
gli altri materiali da costruzione si osserveranno le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL. PP.
Art
Art. 37
gli altri materiali da costruzione si osserveranno le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei LL. PP.
Art. 37
E' vietato di eseguire ricostruzioni, opere di miglioria, lavori di grande riparazione o di straordinaria manutenzione ad edifici non rispondenti al vigente regolamento per strutture, dimensioni planimetriche, altezza delle fronti rispetto alla larghezza delle vie, delle intercapedini, dei cortili o di altri spazi interni
planimetriche, altezza delle fronti rispetto alla larghezza delle vie, delle intercapedini, dei cortili o di altri spazi interni, a meno che non si tratti di fabbricati di interesse storico, artistico, monumentale o ambientale.
E' fatto invece obbligo ai proprietari, venuto il momento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel regolamento stesso.
omento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel regolamento stesso.
mento di rimediare ai guasti del tempo, di ridurre o ricostruire gli edifici secondo le norme contenute nel regolamento stesso.
Restano abrogati gli artt. 66, 67, 68, 69 e per quanto riguarda le sanzioni restano ferme tutte le disposizioni degli articoli 106 a 110 T.U.L.C.P., R.D. 3 marzo 1934 n. 383 nonchè quelle previste dall'articolo 6 R.D.L. 22 novembre 1937 n
i degli articoli 106 a 110 T.U.L.C.P., R.D. 3 marzo 1934 n. 383 nonchè quelle previste dall'articolo 6 R.D.L. 22 novembre 1937 n. 2105 e cioè: Qualora i lavori iniziati in base ad autorizzazione non siano condotti secondo le norme stabilite dal Regolamento Edilizio il Sindaco, fatti gli accertamenti del caso, ne ordina la sospensione.
Contro l'ordinanza del Sindaco da notificarsi al proprietario nel domicilio eletto sulla domanda di autorizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
orizzazione, è ammesso ricorso al Prefetto, il quale decide con provvedimento definitivo.
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Qualora vengono iniziati i lavori senza autorizzazione o vengano proseguiti quelli per i quali sia stata notificata ordinanza di sospensione, il Sindaco ordina la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 L.C.P. o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi.
Art. 38
ntore senza pregiudizio delle sanzioni penali di cui all'art. 106 L.C.P. o di quelle maggiori contenute nei regolamenti edilizi.
L'ordinanza del Sindaco ha carattere di provvedimento definitivo (6).
(6) v. ora artt. 26, 27, 31, 32, 41 e 41 ter L.URB.
— 14 —
Art. 38
Art. 38
co ha carattere di provvedimento definitivo (6).
(6) v. ora artt. 26, 27, 31, 32, 41 e 41 ter L.URB.
— 14 —
Art. 38
Art. 38
o ha carattere di provvedimento definitivo (6).
(6) v. ora artt. 26, 27, 31, 32, 41 e 41 ter L.URB.
— 14 —
Art. 38
L'altezza delle case da erigersi o sopralevarsi non potrà superare una volta e mezza la larghezza della strada o dei distacchi fra i fabbricati. In ogni caso si potrà peraltro raggiungere l'altezza di m. 10. Non è consentito superare l'altezza massima stabilita per le varie zone fissata dal programma di fabbricazione di cui all'art. 69
on è consentito superare l'altezza massima stabilita per le varie zone fissata dal programma di fabbricazione di cui all'art. 69. L'altezza dei fabbricati sarà sempre computata a partire dal piano del marciapiede nel punto medio della facciata e fino al margine più elevato della facciata medesima (7).
Quando la facciata, per la larghezza della via o del distacco antistante, non possa raggiungere l'altezza massima stabilita per la zona dal programma di fabbricazione, è consentita l'eventuale costruzione, sempre in detti limiti massimi di altezza, di un solo ulteriore piano, purchè arretrato dal filo della facciata medesima di almeno due terzi della propria altezza. La concessione di deroghe alle altezze, nei casi previsti dall'art. 69 è subordinata al rispetto della procedura prevista dall'art
concessione di deroghe alle altezze, nei casi previsti dall'art. 69 è subordinata al rispetto della procedura prevista dall'art. 3 della legge 21 dicembre 1955 n. 1357 ed autorizzata su delibera del Consiglio Comunale (8).
Art. 39
Art. 39
E' vietata la costruzione o ricostruzione di edifici che abbiano un fronte sulla pubblica via minore di dieci metri, ad esclusione degli edifici ricadenti nella zona A (città vecchia) precisata all'art. 69 (programma di fabbricazione). L'esclusione di cui all'ultima parte dell'articolo è motivata da esigenze di carattere ambientale (7).
Art. 40
Art. 40
fabbricazione). L'esclusione di cui all'ultima parte dell'articolo è motivata da esigenze di carattere ambientale (7).
Art. 40
Art. 40
fabbricazione). L'esclusione di cui all'ultima parte dell'articolo è motivata da esigenze di carattere ambientale (7).
Art. 40
Quando si edifica in cantone, sopra due strade ugualmente larghe e non al medesimo piano, la fabbrica avrà l'altezza che spetta alla strada cui corrisponde la più lunga facciata
ualmente larghe e non al medesimo piano, la fabbrica avrà l'altezza che spetta alla strada cui corrisponde la più lunga facciata. Quando però per la condizione del luogo ne derivasse qualche notevole sconcio al nuovo edificio o alla strada, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, provvederà in modo che l'utile e l'interesse dei privati non abbia a prevalere su quello del pubblico.
Art. 41
Nel caso di strada in pendenza, l'altezza degli edifici sarà misurata sulla verticale passante per il mezzo della lunghezza della fabbrica in mo-
(7) v. ora normativa del P.R.G. (8) v. ora art. 41 quater L.URB.
— 15 —
do che l'elevazione del fabbricato nel suo punto più alto non possa sorpassare che di m. 1,50 l'altezza massima che viene assegnata dal Regolamento al centro del fabbricato stesso (9).
Art. 41
Art. 41
sa sorpassare che di m. 1,50 l'altezza massima che viene assegnata dal Regolamento al centro del fabbricato stesso (9).
Art. 41
L'altezza delle sopraelevazioni quando comprendono l'intero isolato debbono armonizzare con quella dei piani sottostanti.
Art. 42
Nelle zone ove è consentita la formazione dei cortili, questi ultimi non devono avere il lato minore di un terzo dell'altezza del fabbricato nè la superficie minore del quadrato di detto minimo lato.
n devono avere il lato minore di un terzo dell'altezza del fabbricato nè la superficie minore del quadrato di detto minimo lato.
L'altezza sarà misurata nel mezzo del prospetto sulla strada, comprendosi l'attico in ritiro, ove esistesse. Non saranno permesse sopraelevazioni su cortili già esistenti ancorchè questi siano a confine di sopraelevazioni di diverse proprietà, qualora esse vengano ad alterare la proporzione stabilita nel presente articolo tra l'altezza dei fabbricati e i lati minimi dei cortili.
sse vengano ad alterare la proporzione stabilita nel presente articolo tra l'altezza dei fabbricati e i lati minimi dei cortili.
se vengano ad alterare la proporzione stabilita nel presente articolo tra l'altezza dei fabbricati e i lati minimi dei cortili.
Qualora vogliansi costruire cortili su confini di private proprietà con dimensioni minori di quelle sopra prescritte, intendendo di profittare del cortile od area scoperta dal confinante a completamento delle dimensioni stesse, il permesso dovrà accordarsi nel solo caso che venga conclusa tra i confinanti a loro spese, con l'intervento dell'Autorità comunale
ermesso dovrà accordarsi nel solo caso che venga conclusa tra i confinanti a loro spese, con l'intervento dell'Autorità comunale, una convenzione legale debitamente registrata e trascritta, nella quale risulti che non verranno mai fatte innovazioni nelle due proprietà contrariamente alle disposizioni del presente (10).
Art. 43
Art. 43
Non si potrà iniziare la costruzione dei muri fuori terra prima che l'allineamento e i piani vengano controllati dall'Ufficio Tecnico che provvederà entro sei giorni dalla richiesta scritta.
Per tale verifica il richiedente fornirà il personale e i mezzi d' opera occorrenti.
(9) v. ora normativa P.R.G. (10) v. ora normativa P.R.G.
— 16 —
Art. 44
Art. 44
il personale e i mezzi d' opera occorrenti.
(9) v. ora normativa P.R.G. (10) v. ora normativa P.R.G.
— 16 —
Art. 44
Tutti i suoli di proprietà privata, messi a confine di vie, piazze, giardini e suoli pubblici dovranno essere chiusi nei lati che corrispondono verso dette vie, piazze, giardini e suoli pubblici o interamente spianati e tenuti puliti in modo che non vi resti nè immondizia, nè acqua da cagionare insalubrità o fastidio ai vicini.
Art. 45
ramente spianati e tenuti puliti in modo che non vi resti nè immondizia, nè acqua da cagionare insalubrità o fastidio ai vicini.
L'altezza minima dei suddetti muri di chiusura a cancellata su zoccoli di muratura resta fissata in m. 2,50 *(10).
Art. 45
Art. 45
ni.
L'altezza minima dei suddetti muri di chiusura a cancellata su zoccoli di muratura resta fissata in m. 2,50 *(10).
Art. 45
Art. 45
i.
L'altezza minima dei suddetti muri di chiusura a cancellata su zoccoli di muratura resta fissata in m. 2,50 *(10).
Art. 45
I prospetti dei fabbricati debbono essere convenientemente decorati in relazione all'importanza delle vie e piazze pubbliche sulle quali si trovano. Similmente le altre parti che più o meno direttamente siano visibili da vie e piazze pubbliche tanto su pareti verticali quanto su coperture ecc
tre parti che più o meno direttamente siano visibili da vie e piazze pubbliche tanto su pareti verticali quanto su coperture ecc. debbono essere trattate in modo che anche queste vedute secondarie rispondano alle esigenze dell'edilizia e contribuiscano al decoro della Città.
Art. 46
Art. 46
I muri dei fabbricati a costruirsi dopo l'approvazione del presente regolamento, fronteggianti il suolo pubblico, dovranno essere muniti di zoccolo di pietra naturale o artificiale dell'altezza minima di metri due.
Art. 47
I proprietari delle case e dei muri di cinta sono obbligati a mantenere i prospetti e le fronti su cortili in buono stato di manutenzione riguardo agli intonaci, alla tinteggiatura dei muri e alla verniciatura degli infissi e cancellate:
buono stato di manutenzione riguardo agli intonaci, alla tinteggiatura dei muri e alla verniciatura degli infissi e cancellate:
Tutte le cancellate e infissi di qualsiasi genere che presentassero parti logore, rotte o comunque deteriorate, debbono essere sollecitamente riparate dal proprietario al quale incombe anche l'obbligo di estirpare tutte le erbe che eventualmente potessero nascere su qualsiasi parte del suo fabbricato.
L'Autorità Comunale è in facoltà di ordinare, entro un determinato pe-
sero nascere su qualsiasi parte del suo fabbricato.
L'Autorità Comunale è in facoltà di ordinare, entro un determinato pe-
(10) vedi ora normativa P.R.G.
— 17 —
riodo di tempo, le riparazioni occorrenti quando i prospetti e le tettoie delle fabbriche presentino un aspetto poco conveniente per il decoro della città. E' vietato dipingere in qualsiasi modo tutte le parti in pietra dei fabbricati e cioè zoccolatura, basamenti, stipiti, medaglioni, cornici ecc.
Art. 48
ngere in qualsiasi modo tutte le parti in pietra dei fabbricati e cioè zoccolatura, basamenti, stipiti, medaglioni, cornici ecc.
Il colore dei prospetti e di ogni altra opera accessoria visibile comunque dall'esterno è soggetta al nulla osta dell'Autorità comunale che comunque, ed in ogni tempo, ha facoltà di ordinare il rinnovo o la modifica per ragione di decoro o per esigenze di ambientamento.
Art. 48
Art. 48
d in ogni tempo, ha facoltà di ordinare il rinnovo o la modifica per ragione di decoro o per esigenze di ambientamento.
Art. 48
Per i rivestimenti in pietra da taglio nonchè cornicioni, mensole, stipiti, ecc., che eventualmente fossero stati tinteggiati e verniciati resta in facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare il ripristino in determinato periodo di tempo da fissarsi caso per caso.
Art. 49
Art. 49
facoltà dell'Amministrazione comunale ordinare il ripristino in determinato periodo di tempo da fissarsi caso per caso.
Art. 49
La colorazione dei muri di prospetto sopra vie e piazze pubbliche e dei rispettivi infissi di porte, finestre, cancelli, ecc., deve essere armonicamente conforme in tutta l'estensione del prospetto.
Art. 50
i rispettivi infissi di porte, finestre, cancelli, ecc., deve essere armonicamente conforme in tutta l'estensione del prospetto.
Anche nel caso che la proprietà del muro spetti a più condomini, per ragioni di decoro non sarà permessa una diversità di tinteggiatura delle singole parti spettanti a ciascuno dei comproproprietari.
In caso di disaccordo sulla tinta deciderà l'Autorità Comunale.
Art. 50
Art. 50
gole parti spettanti a ciascuno dei comproproprietari.
In caso di disaccordo sulla tinta deciderà l'Autorità Comunale.
Art. 50
Non è permessa l'apertura di botole o di altri accessi apribili sul suolo pubblico. Può essere consentita soltanto l'apertura di prese d'aria o di luce del tipo feritoie o lucernari, purchè non apribili e non sporgenti dal livello del suolo solo nel caso che dette prese possano essere allogate sui marciapiedi.
purchè non apribili e non sporgenti dal livello del suolo solo nel caso che dette prese possano essere allogate sui marciapiedi.
urchè non apribili e non sporgenti dal livello del suolo solo nel caso che dette prese possano essere allogate sui marciapiedi.
Qualora il Comune intendesse assentire la concessione, questa è subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi (ivi comprese le calcolazioni statiche) da parte dell'Autorità Comunale ed alla corresponsione d'una congrua tassa
tti esecutivi (ivi comprese le calcolazioni statiche) da parte dell'Autorità Comunale ed alla corresponsione d'una congrua tassa. Il concessionario è altresì tenuto alla corresponsione di un contributo annuo da iscriversi a ruolo ed all'impegno di curare direttamente la manutenzione ordinaria e straordinaria del manufatto, pena la dichiarazione di decadenza della concessione.
— 18 —
Può essere consentita l'apertura su strada di passaggi per l'accesso di persone o per l'introduzione di materiale nei piani interrati ove detti passaggi siano praticati sul muro di facciata e siano muniti di sportelli che non arrechino pregiudizio alla pubblica incolumità ed alla circolazione. La relativa concessione è subordinata alla fornitura delle garanzie che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere nei singoli casi ed alla corresponsione di una tangente « una tantum ».
Art. 51
l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno richiedere nei singoli casi ed alla corresponsione di una tangente « una tantum ».
Art. 51
I proprietari dei fabbricati sono obbligati a raccogliere entro canali o docce orizzontali le acque delle grondaie e farle discendere rinchiuse in tubi verticali sino al piano della strada.
ro canali o docce orizzontali le acque delle grondaie e farle discendere rinchiuse in tubi verticali sino al piano della strada.
I tubi di accompagno delle acque verticali devono essere in ghisa sino a m. 2,50 dal suolo e per il resto in lamiera zincata o di altro metallo, con esclusione dei tubi di gres o di argilla.
Tutte le pluviali che si scaricano dalle tettoie dovranno essere convogliate nelle fognature bianche ove esistono e secondo le norme prescritte nell'apposito regolamento per la fognatura.
Art. 52
ssere convogliate nelle fognature bianche ove esistono e secondo le norme prescritte nell'apposito regolamento per la fognatura.
I proprietari frontisti delle vie devono contribuire per i due terzi della spesa di pavimentazione dei marciapiedi qualora l'Amministrazione Comunale lo stabilisca.
Art. 52
Art. 52
ribuire per i due terzi della spesa di pavimentazione dei marciapiedi qualora l'Amministrazione Comunale lo stabilisca.
Art. 52
Le chiusure in genere delle porte verso il suolo pubblico o aperto al pubblico dovranno essere stabilite in modo che non si aprano all'esterno. Come pure le chiusure di ogni genere delle finestre e balconi non si possono aprire all'esterno se non ad una latezza minima di due metri dal marciapiede.
Art. 53
Art. 53
e delle finestre e balconi non si possono aprire all'esterno se non ad una latezza minima di due metri dal marciapiede.
Art. 53
Potrà ordinarsi la rimozione degli eccessivi sporti di ringhiere, banchine e inferriate nelle finestre dei piani terreni come ancora verrà ordinata la rimozione degli esterni, gradini e cordonate, dei banchi esterni di pietra e di muro e degli abbaini delle cantine e di altri luoghi sotterranei protratti ad occupare qualche parte del suolo stradale benchè coperti di inferriate.
delle cantine e di altri luoghi sotterranei protratti ad occupare qualche parte del suolo stradale benchè coperti di inferriate.
Resta in facoltà dell'Autorità comunale, intesa la Commissione Edilizia, di inibire la costruzione degli attici in quei casi nei quali giudicasse che
— 19 —
unale, intesa la Commissione Edilizia, di inibire la costruzione degli attici in quei casi nei quali giudicasse che
— 19 —
nale, intesa la Commissione Edilizia, di inibire la costruzione degli attici in quei casi nei quali giudicasse che
— 19 —
ciò potesse indurre deformità estetiche nelle pubbliche vie e piazze. Nelle case, edifici e muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico: sino all'altezza di m. 2,30 dal piano stradale non sono permessi aggetti e sporgenze superiore a 15 cm. Nelle strade inferiori a m. 7 di larghezza non sono permessi balconi di sporgenza maggiore dei cm
e sporgenze superiore a 15 cm. Nelle strade inferiori a m. 7 di larghezza non sono permessi balconi di sporgenza maggiore dei cm. 90 fuori dell'allineamento stradale; nelle strade da m. 7 a 10 di larghezza l'aggetto potrà spingersi sino a m. 1,20.
Art. 54
I balconi non potranno collocarsi ad altezza minore di m. 4 sopra il piano del marciapiede e non potranno sporgere oltre il marciapiede stesso.
Non sono consentiti i balconi quando le strade non siano dotate di marciapiede. Le solette dei balconi devono essere distanziate dai confini di proprietà di almeno cm. 75 (11).
Art. 54
Art. 54
dotate di marciapiede. Le solette dei balconi devono essere distanziate dai confini di proprietà di almeno cm. 75 (11).
Art. 54
Art. 54
otate di marciapiede. Le solette dei balconi devono essere distanziate dai confini di proprietà di almeno cm. 75 (11).
Art. 54
E' vietata la costruzione, in attacco alle fronti, sia esterne che interne dei fabbricati, di camerini pensili da adibírsi a cesso o ad altri usi. Può essere consentita sulle fronti degli edifici la costruzione di corpi aggettanti del tipo « bow window » e simili, purchè abbia un particolare significato estetico
li edifici la costruzione di corpi aggettanti del tipo « bow window » e simili, purchè abbia un particolare significato estetico. Per la collocazione e la sporgenza di detti corpi, valgono le stesse limitazioni fissate dall'art. 53, per i balconi, salvo che per quanto riguarda la distanza dai confini di proprietà che dovrà essere non inferiore a metri 1,50 (12).
Art. 55
Art. 55
I fumaioli dovranno elevarsi al di sopra della copertura della casa di almeno cm. 60; ove detta copertura sia più bassa delle contigue ed il fumaiolo si trovi a distanza inferiore di m. 2 della copertura più alta, il condotto dovrà prolungarsi al di sopra della copertura contigua dei prescritti 60 cm. Il fumaiolo dovrà essere costruito e installato in modo da non arrecare incomodo ai vicini ed armonizzarsi esteticamente con gli edifici
olo dovrà essere costruito e installato in modo da non arrecare incomodo ai vicini ed armonizzarsi esteticamente con gli edifici. E' vietata comunque la costruzione di canne fumarie o di fognatura in vista sulle facciate degli edifici. E' consentita l'applicazione sulla facciata solo dei tubi di scarico delle pluviali i quali devono altresì essere distanziati dai confini di proprietà o dagli spigoli dei fabbricati di almeno 25 cm.
Art. 56
(11) v. anche norme P.R.G. (12) v. anche norme P.R.G.
— 20 —
Art. 56
Art. 56
(11) v. anche norme P.R.G. (12) v. anche norme P.R.G.
— 20 —
Art. 56
Art. 56
(11) v. anche norme P.R.G. (12) v. anche norme P.R.G.
— 20 —
Art. 56
Il numero civico comunale a fianco di ciascun vano esterno di porta o portone del proprio fabbricato sarà fornito e collocato a spese del Comune. Il proprietario sarà però responsabile dei danni prodotti ai numeri civici e tabelle apposte sui propri fabbricati per effetto di restauro e cattiva manutenzione del fabbricato esterno
i ai numeri civici e tabelle apposte sui propri fabbricati per effetto di restauro e cattiva manutenzione del fabbricato esterno. In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere più ricostruiti o in caso di soppressione porte, il proprietario è in obbligo di farne denunzia al Comune.
Art. 57
Art. 57
Qualora uno o più proprietari intendano costruire gruppi di case dentro terreni di loro proprietà ed aprirvi strade per destinarne alla fabbricazione le zone laterali, dovranno presentare all' approvazione dell' Autorità Comunale il piano di esecuzione che conterrà:
a) disegno particolareggiato della fognatura delle strade da aprirsi che debbono fronteggiare le case e i fabbricati che si vogliono costruire;
icolareggiato della fognatura delle strade da aprirsi che debbono fronteggiare le case e i fabbricati che si vogliono costruire;
b) il disegno particolareggiato di tutte le opere stradali occorrenti alla completa sistemazione di dette strade;
c) la dimostrazione dei rifinimenti con le strade e quartieri limitrofi e vicini e non solo per ciò che riguarda i piani stradali ma anche per quanto si riferisce alla fognatura;
d) la designazione per l'impianto dei servizi di illuminazione.
piani stradali ma anche per quanto si riferisce alla fognatura;
d) la designazione per l'impianto dei servizi di illuminazione.
Il Comune sarà tenuto a contribuire per le sole spese di basolatura e marciapiedi in ragione del terzo delle spese, giusta progetto approvato e così pure per la fognatura e impianto di illuminazione.
arciapiedi in ragione del terzo delle spese, giusta progetto approvato e così pure per la fognatura e impianto di illuminazione.
rciapiedi in ragione del terzo delle spese, giusta progetto approvato e così pure per la fognatura e impianto di illuminazione.
La larghezza delle strade non sarà mai inferiore a metri 11
approvato e così pure per la fognatura e impianto di illuminazione.
La larghezza delle strade non sarà mai inferiore a metri 11. Prima del rilascio del permesso di apertura di una nuova strada il richiedente o i richiedenti dovranno versare al Comune una somma pari ai due terzi della spesa occorrente per la fornitura e posa in opera di cordoni e zanelle in pietra calcarea, ivi compreso l'onere per scavo o riporto del terreno o per opere di sistemazione del piano di posa
e zanelle in pietra calcarea, ivi compreso l'onere per scavo o riporto del terreno o per opere di sistemazione del piano di posa, sulla base del preventivo di spesa all'uopo redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale ed approvato dall'Amministrazione
Il Comune è tenuto alla sistemazione di detti cordoni e zanelle entro un congruo termine prefissato all'atto del rilascio del permesso (13)
Art. 58
(13) v. L.URB. e normativa P.R.G.
— 21 —
Art. 58
Gli spazi vuoti fra casa e casa non saranno permessi nè aperti nè chiusi a confine della strada se non abbiano la larghezza di almeno 6 metri tra il vivo dei muri e in tal caso i proprietari dovranno munirli di cancelli e mantenerli puliti e spianati (14).
Art. 59
Per quanto riflette le norme di igiene e fognatura saranno osservate le prescrizioni dettate dai regolamenti relativi.
Art. 60
Art. 60
Per quanto riflette le norme di igiene e fognatura saranno osservate le prescrizioni dettate dai regolamenti relativi.
Art. 60
Per le insegne, mostre, vetrine di botteghe e tabelle si dovrà richiedere la licenza comunale che sarà concessa se non ostino ragioni di pubblico decoro e di edilizia. Tutte le domande dovranno essere corredate dai disegni di scala 1/20..
Art. 61
Art. 61
ostino ragioni di pubblico decoro e di edilizia. Tutte le domande dovranno essere corredate dai disegni di scala 1/20..
Art. 61
Il testo di iscrizione che si vuol esporre al pubblico deve essere scritto in italiano, riportato sulla domanda di licenza ed approvato.
Art. 62
Art. 62
zione che si vuol esporre al pubblico deve essere scritto in italiano, riportato sulla domanda di licenza ed approvato.
Art. 62
Art. 62
ione che si vuol esporre al pubblico deve essere scritto in italiano, riportato sulla domanda di licenza ed approvato.
Art. 62
Gli aggetti delle mostre semplici non debbano oltrepassare i cm. 15. Per le mostre-vetrine si può raggiungere un aggetto sino a cm. 30. Solo quando trattasi di mostra d'importanza artistica, l' Autorità Municipale, sentita la Commissione Edilizia, può concedere aggetti maggiori
attasi di mostra d'importanza artistica, l' Autorità Municipale, sentita la Commissione Edilizia, può concedere aggetti maggiori. Gli aggetti delle mostre semplici e mostre vetrine debbono sempre essere in rapporto con la larghezza dei marciapiedi.
Art. 63
Art. 63
Le mostre, insegne, ecc., devono essere mantenute in perfetto stato di conservazione e saranno assoggettati a contravvenzione coloro che non ottempereranno all'intimazione per la coloritura delle mostre, ecc.
(14) v. L.URB. e normativa P.R.G.
— 22 —
Art. 64
Art. 64
ttempereranno all'intimazione per la coloritura delle mostre, ecc.
(14) v. L.URB. e normativa P.R.G.
— 22 —
Art. 64
In caso di riparazione e modifiche del piano stradale che richiedessero la temporanea rimozione di mostre, vetrine, ecc., occupanti il suolo pubblico, i proprietari sono obbligati ad eseguire la rimozione o ricollocazione con le modifiche rese necessarie dalla nuova condizione del piano stradale a tutte loro spese, rischio e pericolo.
Art. 65
Art. 65
ione con le modifiche rese necessarie dalla nuova condizione del piano stradale a tutte loro spese, rischio e pericolo.
Art. 65
E' proibito dipingere con colori speciali o stonanti con la tinteggiatura dei muri e fabbricati, il contorno delle porte di botteghe per farle distinguere dalle altre e così qualunque tinteggiatura a scopo di pubblicità che non sia approvata dall'Autorità Municipale.
Art. 66
Art. 66
nguere dalle altre e così qualunque tinteggiatura a scopo di pubblicità che non sia approvata dall'Autorità Municipale.
Art. 66
L'autorizzazione ad eseguire lavori attorno agli edifici di pregio artistico e storico non verrà concessa se non intervenga il parere favorevole del competente Ufficio della Soprintendenza dei Monumenti.
Art. 67
Art. 67
co non verrà concessa se non intervenga il parere favorevole del competente Ufficio della Soprintendenza dei Monumenti.
Art. 67
Se nel restauro o nel demolire un edificio qualsiasi o nel far scavi si scoprisse qualche avanzo di pregio artistico e storico si dovrà darne avviso al Sindaco che ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle vigenti norme per la conservazione dei Monumenti.
Art. 68
Art. 68
darne avviso al Sindaco che ordinerà i provvedimenti stabiliti dalle vigenti norme per la conservazione dei Monumenti.
Art. 68
Il primo comma della delibera integrativa in data 22 maggio 1943 è così modificato: « Per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento si applica l'ammenda fino a lire 400.000, con osservanza delle norme stabilite dagli artt. 107 e seguenti del T.U. Legge C.P., approvato con R.D. 3 agosto 1934, n. 383, dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530 » (15).
Art. 69
Art. 69
nti del T.U. Legge C.P., approvato con R.D. 3 agosto 1934, n. 383, dall'art. 9 della Legge 9 giugno 1947 n. 530 » (15).
Art. 69
Con D.M. LL. PP. 30-9-1971 è stato approvato il P.R.G. della Città di Barletta, la cui normativa sostituisce quella del Programma di Fabbricazione già riportata nel presente articolo, che si intende abrogato.
(15) v. artt. 26, 27, 31, 32, 41 e 41 ter L.URB.
PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI BARLETTA
Approvato con D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844
41 e 41 ter L.URB.
PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA CITTA' DI BARLETTA
Approvato con D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844
NORME REGOLAMENTARI EDILIZIE — NORME DI ATTUAZIONE
CENTRO URBANO — Parte Generale - Avvertenza Generale
Ciascuna zona in cui sono suddivise le aree comprese nel territorio Comunale, comporta ed annette solo gli specifici tipi edilizi ad essa essegnati ed espressi con opportuni graficismi, e l'osservanza dei vincoli di particolari prescrizioni che qui si precisano.
ssa essegnati ed espressi con opportuni graficismi, e l'osservanza dei vincoli di particolari prescrizioni che qui si precisano.
Restano, pertanto, abrogate le norme del Regolamento Edilizio che siano in contrasto con le presenti.
oni che qui si precisano.
Restano, pertanto, abrogate le norme del Regolamento Edilizio che siano in contrasto con le presenti.
Negli edifici destinati ad abitazioni, potranno essere consentiti: — negozi e pubblici servizi; Autorimesse private; Studi professionali e commerciali; Autorimesse pubbliche; Magazzini non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, e con esclusione di depositi all'aperto;
messe pubbliche; Magazzini non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, e con esclusione di depositi all'aperto; —> Laboratori a carattere artigianale, non rumorosi, non molesti, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro, aventi un ristretto numero di dipendenti e sistemati al seminterrato, piano terra e piano rialzato; Cliniche; Alberghi; Teatri e Cinematografi che dovranno avere a disposizione aree private, facilmente accessibili, adibite a parcheggi di autovetture
eatri e Cinematografi che dovranno avere a disposizione aree private, facilmente accessibili, adibite a parcheggi di autovetture, nella misura di una vettura (mq
7,00) per ogni venti posti a sedere; Luoghi di divertimento e svago che dovranno avere a disposizione aree private, facilmente accessibili, adibite a parcheggi di autovetture.
Nelle nuove costruzioni, ricostruzioni ed ampliamenti di qualsiasi entità e natura debbonsi osservare le norme e le prescrizioni che sono comportate dalle singole zone nelle quali è diviso il P.R.G.
ità e natura debbonsi osservare le norme e le prescrizioni che sono comportate dalle singole zone nelle quali è diviso il P.R.G.
Quando, per effetto della esecuzione del P.R., anche una sola parte dell'edificio venga ad essere esposta alla pubblica vista e ne derivi, ad insindacabile giudizio del Comune un deturpamento dell'ambiente urbano, sarà facoltà del Comune di imporre ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal Comune stesso. Il Co-
ai proprietari di variare le facciate esposte alla pubblica vista, secondo progetto da approvarsi dal Comune stesso. Il Co-
— 24 —
mune potrà, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori.
— 24 —
mune potrà, ingiungendo l'esecuzione del rifacimento, fissare i termini dell'inizio e della ultimazione dei lavori.
In caso di rifiuto e di mancato inizio, o di mancata esecuzione nei termini stabiliti, non dovuta a causa di forza maggiore, il Comune avrà la facoltà di procedere all'espropriazione dell' intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme di legge.
coltà di procedere all'espropriazione dell' intero edificio, corrispondendo una indennità determinata secondo le norme di legge.
Il Piano Regolatore Generale nella Città di Barletta è composto da: — una tavola in scala 1 : 25.000 — una tavola in scala 1 : 5.000 — undici tavole in scala 1 : 2.000
Qualora si riscontrassero delle discordanze tra gli elaborati, ci si dovrà attenere a quanto stabilisce la tavola in scala 1 : 5.000.
ra si riscontrassero delle discordanze tra gli elaborati, ci si dovrà attenere a quanto stabilisce la tavola in scala 1 : 5.000.
Ai fini di una esatta interpretazione dei termini adottati, si precisa che:
e a quanto stabilisce la tavola in scala 1 : 5.000.
Ai fini di una esatta interpretazione dei termini adottati, si precisa che: — per indice di fabbricabilità territoriale o comprensoriale si intende il rapporto tra il volume lordo massimo fuori terra degli edifici ad uso residenziali, escluso i negozi, e la superficie dell'intero territorio o comprensorio ivi comprese le aree destinate a strade, servizi e a verde pubblico attrezzato;
superficie dell'intero territorio o comprensorio ivi comprese le aree destinate a strade, servizi e a verde pubblico attrezzato; — per indice di fabbricabilità fondiaria s'intende il rapporto tra il volume lordo massimo fuori terra degli edifici ad uso residenziale e la superficie del lotto di terreno escluse le aree stradali.
Art. 1
Fuori del perimetro del centro abitato, delimitato da una linea tratteggiata nella tavola 1/5.000 si dovrà osservare quanto disposto dall'art. 19 della Legge n. 765 del 6-8-1967 e dal Decreto n. 1404 del 1°-4-1968.
PARTE SPECIALE
Art. 1
CENTRO URBANO ESISTENTE: tipo edilizio A
In questa zona le nuove strade dovranno avere larghezza minima di m. 11,20; gli edifici potranno essere costruiti a filo strada.
In questa zona le nuove strade dovranno avere larghezza minima di m. 11,20; gli edifici potranno essere costruiti a filo strada.
L' altezza degli edifici, che non potrà superare i 3/2 della larghezza della strada su cui prospettano, dovrà essere al massimo di m. 16,80.
E' consentito un ulteriore arretramento rispetto al nuovo filo stradale, purchè esso non sia inferiore a m. 2,50 ed a condizione che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compreso fra due vie e due distacchi; tale mag-
— 25 —
0 ed a condizione che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compreso fra due vie e due distacchi; tale mag-
— 25 —
giore arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
Nelle vie dove il P.R.G. prevede allargamenti stradali, le nuove costruzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti.
Fronte minimo degli edifici su strada m. 16,00; fronte massimo m. 48,00.
uzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti.
Fronte minimo degli edifici su strada m. 16,00; fronte massimo m. 48,00.
Alla costruzione di un edificio con fronte massimo potranno concorrere più proprietari. Questi si dovranno impegnare con convenzione regolarmente trascritta a realizzare un edificio con caratteristiche compositive ed esecutive unitarie; la realizzazione potrà avvenire anche in tempi diversi, purchè essa impegni ogni volta un fronte non minore di m. 16,00.
itarie; la realizzazione potrà avvenire anche in tempi diversi, purchè essa impegni ogni volta un fronte non minore di m. 16,00.
Gli edifici non dovranno mai essere a confine e dovranno distare metri 5,60 dal confine con i lotti limitrofi. Detto distacco potrà ridursi a m. 4,00 qualora il fronte prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
otti limitrofi. Detto distacco potrà ridursi a m. 4,00 qualora il fronte prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
tti limitrofi. Detto distacco potrà ridursi a m. 4,00 qualora il fronte prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
I distacchi minimi tra fabbricati diversi e tra corpi di fabbrica affacciantisi della stessa costruzione dovranno essere di m. 11,20. Il distacco si ridurrà a m. 9,60 se uno dei corpi di fabbrica risulterà con prospetto di larghezza non superiore a m. 14,00 oppure si ridurrà a m. 8,00 qualora tutti e due i corpi di fabbrica risultassero con prospetto di larghezza non superiore a m
00 oppure si ridurrà a m. 8,00 qualora tutti e due i corpi di fabbrica risultassero con prospetto di larghezza non superiore a m. 14,00.
I corpi di fabbrica non potranno superare una profondità di m. 14,00.
E' assolutamente vietata la formazione di cortili chiusi, chiostrine, pozzi di luce, ecc.
Gli edifici con negozi al pianoterra, qualora porticati possono essere collegati con corpi a due piani (per l'altezza totale di m. 8,00 sul piano stradale) per conseguire la continuità e l'unità estetica del portico.
Gli spazi interni dovranno essere sistemati a giardino destinando almeno mq. 10, ogni 1.000 mc. a parcheggio.
tica del portico.
Gli spazi interni dovranno essere sistemati a giardino destinando almeno mq. 10, ogni 1.000 mc. a parcheggio.
Su parere della Commissione Edilizia, visto l'interesse pubblico, può essere consentita l'utilizzazione, anche totale degli spazi interni da destinare unicamente a cinematografi e sale da riunione in genere per l'altezza massima di un piano (m. 4,50).
spazi interni da destinare unicamente a cinematografi e sale da riunione in genere per l'altezza massima di un piano (m. 4,50).
Di norma potrà essere consentita la costruzione di boxes ad esclusivo uso di garages privati; dette costruzioni non potranno superare i metri 3,20 di altezza, dovranno distare m. 4 dal fabbricato principale, non dovranno essere visibili dalla strada.
E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da desti-
— 26 —
non dovranno essere visibili dalla strada.
E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da desti-
— 26 —
nare ad uso autorimessa e ripostigli quali accessori dei negozi o delle abitazioni, con esclusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili nelle parti scoperte. Ogni costruzione a seguito di demolizione e trasformazione di edifici esistenti deve strettamente attenersi alle norme sopra dettate.
costruzione a seguito di demolizione e trasformazione di edifici esistenti deve strettamente attenersi alle norme sopra dettate.
ostruzione a seguito di demolizione e trasformazione di edifici esistenti deve strettamente attenersi alle norme sopra dettate.
Eccezionalmente, qualora su di un fronte stradale esistano più fabbricati con caratteristiche diverse da quelle previste dalle precedenti norme, all'atto dell'adozione del P.R.G. sarà consentito, soltanto sul lotto interposto, un adeguamento della nuova costruzione ai tipi esistenti sia per volumetria che per altezza
tito, soltanto sul lotto interposto, un adeguamento della nuova costruzione ai tipi esistenti sia per volumetria che per altezza. Sarà comunque esclusa la costruzione di cortili, chiostrine, ecc.
Art. 2
Detto intervento, potrà essere consentito soltanto previo lo studio e la approvazione di un piano particolareggiato.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare 9,50 mc/mq. (1).
Art. 2
CENTRO URBANO ESISTENTE: tipo edilizio B
Gli edifici potranno essere costruiti a filo strada sempre che questa sia larga almeno m. 15,40. Per le strade inferiori a m. 15,40 la costruzione dovrà distare m. 7,70 dall'asse stradale.
he questa sia larga almeno m. 15,40. Per le strade inferiori a m. 15,40 la costruzione dovrà distare m. 7,70 dall'asse stradale.
L'altezza massima degli edifici, che non potrà superare i 3/2 della larghezza della strada su cui questi prospettano, dovrà essere al massimo di m. 23,20.
ifici, che non potrà superare i 3/2 della larghezza della strada su cui questi prospettano, dovrà essere al massimo di m. 23,20.
E' consentito un ulteriore arretramento rispetto al nuovo filo stradale purchè esso non sia inferiore a m. 2,50 ed a condizione che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compresi fra due vie e due distacchi; tale maggiore arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
Fronte su strada fra due distacchi, minimo m. 23,20 massimo m. 48,00.
Gli edifici, intesi secondo la precisazione di cui all'art. 1, non dovranno mai essere a confine e dovranno distare m. 7,70 dai confini dei lotti limitrofi.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
— 27 —
anno distare m. 7,70 dai confini dei lotti limitrofi.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
— 27 —
Detto distacco potrà ridursi a m. 5,50 qualora il fronte del corpo di fabbrica prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
distacco potrà ridursi a m. 5,50 qualora il fronte del corpo di fabbrica prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
istacco potrà ridursi a m. 5,50 qualora il fronte del corpo di fabbrica prospiciente il confine sia minore o uguale a m. 14,00.
I distacchi minimi tra fabbricati diversi e tra corpi di fabbrica affacciantisi della stessa costruzione dovranno essere di m. 15,40. Il distacco si ridurrà a mt. 13,20 se uno dei due corpi di fabbrica risulterà con prospetto di larghezza minore o uguale a m. 14,00; oppure il distacco si ridurrà a m
uno dei due corpi di fabbrica risulterà con prospetto di larghezza minore o uguale a m. 14,00; oppure il distacco si ridurrà a m. 11,00 qualora tutti e due i corpi di fabbrica risultassero con prospetto di larghezza non superiore a m. 14,00.
I corpi di fabbrica non potranno superare una profondità di m. 14,00.
E' assolutamente vietata la formazione di cortili chiusi, chiostrine, pozzi di luce, ecc.
Gli edifici con negozi al pianoterra, qualora porticati possano essere con corpi a due piani (per l'altezza di m. 8,00 sul piano stradale) per conseguire l'unità estetica e la continuità del portico.
Gli spazi interni devono essere sistemati a giardino destinando almeno mq. 10, ogni 1.000 mc., a parcheggio.
nuità del portico.
Gli spazi interni devono essere sistemati a giardino destinando almeno mq. 10, ogni 1.000 mc., a parcheggio.
Su parere della Commissione Edilizia, visto l'interesse pubblico, può essere consentita l'utilizzazione di spazi interni da destinarsi unicamente a cinematografi e sale di riunione in genere per l'altezza massima di un piano (m. 4,50).
spazi interni da destinarsi unicamente a cinematografi e sale di riunione in genere per l'altezza massima di un piano (m. 4,50).
Di norma potrà essere consentita la costruzione di boxes ad esclusivo uso di garages privati; dette costruzioni non potranno superare i m. 3,20 di altezza, dovranno distare m. 4,00 dal fabbricato principale, non dovranno essere visibili dalla strada.
no superare i m. 3,20 di altezza, dovranno distare m. 4,00 dal fabbricato principale, non dovranno essere visibili dalla strada.
Qualora sul lotto limitrofo esista costruzione in data antecedente al P.R.G. in difformità alle distanze dal confine come stabilito dal presente regolamento, il costruendo fabbricato dovrà rispettare solo la distanza dal confine.
nze dal confine come stabilito dal presente regolamento, il costruendo fabbricato dovrà rispettare solo la distanza dal confine.
Qualora la detta costruzione antecedente al P.R.G. sorga al confine con parete cieca, la nuova costruzione dovrà sorgere in aderenza fermè restando le precedenti norme referentisi a l'altezza massima, alla larghezza dei corpi di fabbrica e comunque risulti unitario il complesso.
precedenti norme referentisi a l'altezza massima, alla larghezza dei corpi di fabbrica e comunque risulti unitario il complesso.
E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da destinare ad uso autorimessa e ripostigli quali accessori dei negozi e delle abitazioni, con esclusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili sulla parte coperta.
— 28 —
ltre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili sulla parte coperta.
— 28 —
Ogni ricostruzione a seguito di demolizione e trasformazione di edifici esistenti deve strettamente attenersi alle norme sopra dettate.
costruzione a seguito di demolizione e trasformazione di edifici esistenti deve strettamente attenersi alle norme sopra dettate.
Eccezionalmente, la regolamentazione prevista al penultimo comma dell'art. 1) relativamente al tipo edilizio A è valida anche per questo tipo edilizio, limitatamente al comprensorio di fabbriche delimitato dalle Vie: 3 Novembre, D'Aragona, dei Greci e Pappalettere.
Detto intervento potrà essere consentito soltanto previo lo studio e la approvazione di un piano particolareggiato.
Art. 3
ppalettere.
Detto intervento potrà essere consentito soltanto previo lo studio e la approvazione di un piano particolareggiato.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare 11 mc/mq. (1).
Art. 3
CENTRO URBANO: tipo edilizio C
Gli edifici, di tipo in linea, potranno essere costruiti a filo strada, sempre che questa sia larga almeno m. 11,20. Per le strade inferiori a m. 11,20 la costruzione dovrà distare m. 5,60 dall'asse stradale.
he questa sia larga almeno m. 11,20. Per le strade inferiori a m. 11,20 la costruzione dovrà distare m. 5,60 dall'asse stradale.
L'altezza degli edifici, che non potrà superare i 3/2 della larghezza della strada su cui questi prospettano, dovrà essere al massimo m. 16,80.
E' consentito un ulteriore arretramento rispetto al nuovo filo stradale purchè esso non sia inferiore a m. 2,50 ed a condizioni che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compreso fra le due vie.
rchè esso non sia inferiore a m. 2,50 ed a condizioni che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compreso fra le due vie.
Tale maggiore arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
Nelle vie dove il P.R.G. prevede allargamenti stradali, le nuove costruzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti e distare dai confini interni opposti alle strade di almeno di m. 5,00.
struzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti e distare dai confini interni opposti alle strade di almeno di m. 5,00.
Sarà consentita la costruzione di cortili interni; detti cortili dovranno avere una superficie pari almeno ad 1/8 delle superfici delle pareti del fabbricato prospicienti il cortile anche se non finestrate.
La distanza min
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
Pagina 1 (31)
icato prospicienti il cortile anche se non finestrate.
La distanza min
TRASCRIZIONE COMPLETA DEL DOCUMENTO
Pagina 1 (31)
I fronti minimi degli edifici su strada dovranno essere di m. 16,00 salvo il caso in cui l'intero fronte dell'isolato compreso fra due vie risulti inferiore.
Sono vietate le chiostrine, i pozzi di luce, gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da destinare ad autorimessa e ripostigli quali: accessori dei negozi e delle abitazioni, con esclusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili nelle parti scoperte.
Art. 5
lusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili nelle parti scoperte.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare 14 mc/mq. (1).
Art. 5
CENTRO URBANO ESISTENTE: tipo edilizio E
Gli edifici di tipo in linea potranno essere costruiti a filo strada sempre che questa, sia larga almeno m. 18,00. Per le strade inferiori a m. 18,00 la costruzione dovrà distare m. 9,00 dall'asse stradale.
e questa, sia larga almeno m. 18,00. Per le strade inferiori a m. 18,00 la costruzione dovrà distare m. 9,00 dall'asse stradale.
L'altezza degli edifici, che non potrà superare i 3/2 della larghezza della strada su cui questi prospettano, dovrà essere al massimo di m. 27,00 elevabile a m. 30,00 per i fronti prospicienti su piazze e su strade maggiori di m. 20,00 con risvolto massimo di m. 14,00.
7,00 elevabile a m. 30,00 per i fronti prospicienti su piazze e su strade maggiori di m. 20,00 con risvolto massimo di m. 14,00.
E' consentito un ulteriore arretramento rispetto al nuovo filo stradale purchè, esso non sia inferiore a m. 2,50 e'a condizione che si sviluppi per tutto il fronte degli edifici compreso fra due vie.
Tale maggiore arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
arretramento dovrà essere assicurato da tutti i proprietari del fronte interessato mediante convenzione regolarmente trascritta.
Nelle vie dove il P.R.G. prevede allargamenti stradali, le nuove costruzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti e distare dai confini interni opposti alle strade di almeno m. 7,00.
costruzioni dovranno disporsi secondo i nuovi allineamenti e distare dai confini interni opposti alle strade di almeno m. 7,00.
Sarà consentita la costruzione di cortili interni; detti cortili dovranno avere una superficie pari almeno ad 1/8 della superficie delle pareti del fabbricato prospicienti il cortile, anche se non finestrato.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 2 (32)
ato prospicienti il cortile, anche se non finestrato.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 2 (32)
Sulla distanza delle costruzioni dai confini interni, opposti alle strade, più proprietari possono convenire, mediante convenzione regolarmente trascritta, la costruzione parziale o totale sui confini o la formazione di cortili interni comuni, ferme restanti tutte le precedenti norme sui cortili.
e parziale o totale sui confini o la formazione di cortili interni comuni, ferme restanti tutte le precedenti norme sui cortili.
Quando sui confini esistano costruzioni antecedenti al Piano Regolatore in difformità alle distanze dai confini come stabilito col presente regolamento, il costruendo fabbricato potrà rispettare solamente la distanza minima da tale confine.
come stabilito col presente regolamento, il costruendo fabbricato potrà rispettare solamente la distanza minima da tale confine.
La distanza minima tra corpi di fabbrica opposti dovrà essere di m. 14. I corpi di fabbrica potranno avere una profondità massima di metri 14,00; qualora essi fossero posti sul confine con parete cieca, la loro profondità dovrà ridursi a m. 7,00 al massimo.
di metri 14,00; qualora essi fossero posti sul confine con parete cieca, la loro profondità dovrà ridursi a m. 7,00 al massimo.
All'interno dell'isolato non è consentita la costruzione di corpi di fabbrica ad uso abitazione; potrà essere ammessa la realizzazione del sopra lo piano terra per usi speciali (banche, cinema, negozi, autorimesse, ristoranti e simili).
e ammessa la realizzazione del sopra lo piano terra per usi speciali (banche, cinema, negozi, autorimesse, ristoranti e simili).
Qualora tale corpo di fabbrica fosse staccato da quello principale, la distanza minima delle pareti di esso dalle finestre dei locali abitazione non potrà essere inferiore a m. 6,00. E' esclusa in detto corpo di fabbrica, interno, ogni destinazione a carattere industriale e simile.
essere inferiore a m. 6,00. E' esclusa in detto corpo di fabbrica, interno, ogni destinazione a carattere industriale e simile.
I fronti minimi degli edifici su strada dovranno essere di m. 16,00, salvo nel caso in cui l'intero fronte dell'isolato compreso fra due vie risulti inferiore.
Sono vietate le chiostrine, i pozzi luce, gli ambienti non direttamente areati od illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
gli ambienti non direttamente areati od illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
E' consentita la costruzione di piani completamente interrati da destinare ad uso autorimesse e ripostigli quali accessori dei negozi o delle abitazioni con esclusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili nelle parti scoperte.
Art. 6
lusione di altre destinazioni.
Sulla copertura dell'interrato dovranno essere realizzati giardini pensili nelle parti scoperte.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare 18 mc/mq. (1).
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 3 (33)
Art. 6
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona di trasformazione N
Art. 6
Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 3 (33)
Art. 6
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona di trasformazione N
Queste zone hanno avuto un forte sviluppo edilizio, generalmente disordinato. E' necessario prevedere una riorganizzazione dell'assetto urbanistico, mediante opportune demolizioni e ricostruzioni ai fini di ottenere una migliore viabilità ed un miglioramento igienico sanitario degli edifici.
I nuovi fabbricati dovranno essere di tipo lineare o a schiera.
viabilità ed un miglioramento igienico sanitario degli edifici.
I nuovi fabbricati dovranno essere di tipo lineare o a schiera.
Il rapporto volume superficie non dovrà superare i 5 mc/mq. Il rapporto tra l'altezza dei fabbricati e la larghezza delle nuove strade e i distacchi tra fabbricati non dovrà superare i 5/4. Profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00.
zza delle nuove strade e i distacchi tra fabbricati non dovrà superare i 5/4. Profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00.
E' vietata la formazione di cortili chiusi, chiostrine o di ambienti non direttamente illuminati ed areati, ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
di ambienti non direttamente illuminati ed areati, ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
Sono consentite costruzioni a destinazione non residenziale, ma limitatamente a quelle a carattere commerciale ed artigianale e che, comunque, ad insindacabile giudizio delle Autorità Comunali siano tali da non arrecare disturbi od inconvenienti igienici alle abitazioni vicine.
Art. 7
ndacabile giudizio delle Autorità Comunali siano tali da non arrecare disturbi od inconvenienti igienici alle abitazioni vicine.
I nuovi fabbricati potranno raggiungere un'altezza massima di metri 16,80. La larghezza delle strade dovrà essere al minimo di m. 11,20.
Il rapporto volume superficie va inteso come indice di densità territoriale.
In particolare, per il comprensorio delimitato dalla Via Zara, Via Fracanzano, Via Canosa e Villa Bonelli si dovrà predisporre un piano particolareggiato.
Art. 7
Art. 7
o delimitato dalla Via Zara, Via Fracanzano, Via Canosa e Villa Bonelli si dovrà predisporre un piano particolareggiato.
Art. 7
ZONA DI TRASFORMAZIONE N° 1
In queste zone si dovrà procedere ad un miglioramento viario con opportuni arretramenti.
Gli edifici di massima dovranno essere del tipo in linea.
Il rapporto altezza larghezza stradale non dovrà superare i 5/4.
L'altezza massima degli edifici non dovrà superare i m. 16,80.
Il fronte massimo dovrà essere di m. 35,00, quello minimo di m. 16,00.
zza massima degli edifici non dovrà superare i m. 16,80.
Il fronte massimo dovrà essere di m. 35,00, quello minimo di m. 16,00.
Distacchi delle costruzioni dai confini minimo m. 5.50 riducibili a metri 5,00 qualora il corpo di fabbrica non superi i m. 12,00.
Pagina 4 (34)
Non saranno consentiti cortili, chiostrine, cavedi, ecc.
Art. 8
qualora il corpo di fabbrica non superi i m. 12,00.
Pagina 4 (34)
Non saranno consentiti cortili, chiostrine, cavedi, ecc.
Nelle eventuali sopraelevazioni si dovrà operare un miglioramento igienico sanitario nell'interno degli edifici. La parte sopraelevata dovrà avere tutti i vani direttamente illuminati ed areati.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 9,00 mc/mq. (1).
Art. 8
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona da risanare R
Art. 8
resente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 9,00 mc/mq. (1).
Art. 8
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona da risanare R
esente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 9,00 mc/mq. (1).
Art
Art. 8
esente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 9,00 mc/mq. (1).
Art. 8
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona da risanare R
In queste zone che rivestono particolare importanza dal punto di vista architettonico, storico ed ambientale, è necessario predisporre un piano particolareggiato specifico che permetta di assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori storico urbanistici della vecchia Città
giato specifico che permetta di assicurare la salvaguardia e la conservazione dei valori storico urbanistici della vecchia Città, ed inoltre il risanamento dell'edilizia esistente con la conseguenza di determinare la diminuizione fino ai limiti accettabili della densità delle popolazioni ed un miglioramento igienico strutturale dei fabbricati.
Pertanto, fino a quando tale piano non sarà predisposto dall'Amm.ne Comunale, sarà ammessa unicamente un'opera di restauro degli edifici purchè tale opera abbia come conseguenza una diminuizione dell'indice di affollamento ed un miglioramento delle condizioni statiche, ferme restando la volumetria, l'altezza e le caratteristiche architettoniche preesistenti.
lioramento delle condizioni statiche, ferme restando la volumetria, l'altezza e le caratteristiche architettoniche preesistenti.
ioramento delle condizioni statiche, ferme restando la volumetria, l'altezza e le caratteristiche architettoniche preesistenti.
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiarie non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico
uperare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico. Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria della zona, e in nessun caso i 5 mc/mq. (1).
Qualora l'opera di restauro o di risanamento interessi più edifici, le sistemazioni dovranno attuarsi mediante appositi comparti edificatori.
Di massima nella compilazione dei piani particolareggiati si dovranno conservare, oltre alle caratteristiche architettoniche e volumetriche degli edifici, anche l'attuale rete viaria e relativi allineamenti. In ogni caso gli
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 5 (35)
Art. 9
rete viaria e relativi allineamenti. In ogni caso gli
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 5 (35)
interventi edilizi dovranno essere preventivamente approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti.
Art. 9
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona da ristrutturare G (ex art. 8 bis)
Art. 9
tivamente approvati dalla Soprintendenza ai Monumenti.
Art. 9
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona da ristrutturare G (ex art. 8 bis)
Questa zona si riallaccia alla zona storica ma non rivela particolari caratteristiche architettoniche. Si dovranno studiare piani particolareggiati che curino il collegamento tra la vecchia parte esistente ed il nuovo centro cittadino.
ovranno studiare piani particolareggiati che curino il collegamento tra la vecchia parte esistente ed il nuovo centro cittadino.
vranno studiare piani particolareggiati che curino il collegamento tra la vecchia parte esistente ed il nuovo centro cittadino.
Nella compilazione dei piani particolareggiati si dovranno di massima conservare le attuali caratteristiche architettoniche e volumetriche degli edifici in specie per la zona compresa tra le Vie: A. Bonello, Vico Palazzo, Vico Paniere del Sabato, C.so Vitt. Em.le, Piazzetta S. Giacomo e Via R. Lacerenza
ompresa tra le Vie: A. Bonello, Vico Palazzo, Vico Paniere del Sabato, C.so Vitt. Em.le, Piazzetta S. Giacomo e Via R. Lacerenza. Per la faccia a Nord e a Sud di Corso Vittorio Emanuele, con esclusione dei fabbricati interni alla Chiesa di S. Giacomo, si potranno prevedere dei parziali interventi attenendosi alla normativa prevista per la zona A.
I piani particolareggiati e qualsiasi intervento edilizio dovranno sottoporsi al preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti.
ni particolareggiati e qualsiasi intervento edilizio dovranno sottoporsi al preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti.
i particolareggiati e qualsiasi intervento edilizio dovranno sottoporsi al preventivo parere della Soprintendenza ai Monumenti.
Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative, le densità edilizie di zone e fondiaria non debbono superare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico
uperare quelle preesistenti, computate senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente prive di valore storico artistico. Per le eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria della zona, e in nessun caso i 5 mc/mq. (1).
Art. 10
Art. 10
CENTRO URBANO ESISTENTE: Demolizioni e ricostruzioni A
In tali zone, come in quelle dei successivi articoli 11 e 12, le costruzioni dovranno essere eseguite sulla base di apposito piano particolareggiato predisposto dal Comune o di apposito piano di lottizzazione predisposto di intesa col Comune ed approvato da questo previo parere del Provveditorato Re-
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n 4844.
Pagina 6 (36)
provato da questo previo parere del Provveditorato Re-
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n 4844.
Pagina 6 (36)
gionale alle OO. PP. per le Puglie, sentita la Sezione Urbanistica Regionale, nonchè la competente Soprintendenza ai Monumenti.
I nuovi fabbricati dovranno attenersi alle norme fissate per il tipo edilizio D) escludendo l'uso di cortili chiusi, chiostrine, pozzi luce, ecc..
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 14 mc/mq. (1).
Art. 11
trine, pozzi luce, ecc..
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 14 mc/mq. (1).
Art. 11
CENTRO URBANO ESISTENTE: Demolizioni e ricostruzioni B
Art. 11
ticolo la densità fondiaria non dovrà superare i 14 mc/mq. (1).
Art. 11
CENTRO URBANO ESISTENTE: Demolizioni e ricostruzioni B
Art. 11
icolo la densità fondiaria non dovrà superare i 14 mc/mq. (1).
Art. 11
CENTRO URBANO ESISTENTE: Demolizioni e ricostruzioni B
In queste zone si potrà procedere a demolizione e ricostruzione solamente dopo l'approvazione di un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione approvato dal Comune previo parere del Provv.to Reg.le alle OO. PP. per le Puglie, sentita la Sezione Urbanistica Regionale, nonchè la competente Soprintendenza ai Monumenti
to Reg.le alle OO. PP. per le Puglie, sentita la Sezione Urbanistica Regionale, nonchè la competente Soprintendenza ai Monumenti. I nuovi fabbricati dovranno attenersi alle norme fissate per il tipo edilizio E) escludendo l'uso di cortili chiusi, chiostrine, pozzi luce, ecc.
Art. 12
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 18 mc/mq. (1).
Art. 12
CENTRO URBANO ESISTENTE: Zona di trasformazione industriale da trasferire M
In questa zona l'Amministrazione Comunale dovrà favorire, nel tempo, il trasferimento delle industrie esistenti e predisporre, nel caso lo schema viario non sia ben delimitato, uno studio di insieme che preveda l'insediamento degli edifici ad uso di abitazione o commerciale.
iario non sia ben delimitato, uno studio di insieme che preveda l'insediamento degli edifici ad uso di abitazione o commerciale.
Gli edifici, di tipo aperto, potranno essere costruiti a filo strada sempre che questa sia larga almeno m. 18,00. Per le strade inferiori a m. 18,00 la costruzione dovrà distare m. 9,00 dall'asse stradale.
L'altezza degli edifici non potrà superare i 5/4 della larghezza della strada su cui questi prospettano e dovrà essere al massimo di m. 23,20.
i edifici non potrà superare i 5/4 della larghezza della strada su cui questi prospettano e dovrà essere al massimo di m. 23,20.
Fronte massimo degli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 7 (37)
egli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 7 (37)
gli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno.
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 7 (37)
I corpi di fabbrica non potranno superare profondità di m. 14,00. Distacco minimo dai confini m. 9,00 riducibili a m. 6,00 qualora i fabbricati abbiano prospetto non inferiore a m. 12,00. I distacchi minimi tra fabbricati diversi e tra corpi di fabbrica prospicienti della stessa costruzione dovranno essere di m. 18,00. Il distacco si ridurrà a m
ti diversi e tra corpi di fabbrica prospicienti della stessa costruzione dovranno essere di m. 18,00. Il distacco si ridurrà a m. 15,00 se uno dei corpi di fabbrica risulterà con prospetto di larghezza minore o uguale a metri 14,00; oppure il distacco si ridurrà a metri 12,00 qualora tutti e due i corpi di fabbrica risultassero di larghezza non inferiore a m. 14,00.
Art. 13
I fabbricati con negozi a piano terra, qualora porticati possono essere collegati con corpi a due piani (per l'altezza totale di m. 8,00 dal piano stradale) per conseguire l'unità estetica e la continuità del portico.
Nella zona disciplinata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 10 mc/mq. (1).
Art. 13
ZONA DI LOTTIZZAZIONE SPECIALE: I
Art. 13
inata dal presente articolo la densità fondiaria non dovrà superare i 10 mc/mq. (1).
Art. 13
ZONA DI LOTTIZZAZIONE SPECIALE: I
Queste nuove zone residenziali sono state suddivise, con una linea a tratto e punto, in vari comprensori per ciascuno dei quali dovrà essere predisposto ed approvato un piano particolareggiato.
La progettazione urbanistica dovrà conferire ai comprensori, un carattere unitario e rispettare i seguenti indici:
— Indice di fabbricabilità territoriale 1,5 mc/mq.
ferire ai comprensori, un carattere unitario e rispettare i seguenti indici:
— Indice di fabbricabilità territoriale 1,5 mc/mq.
— aree per la residenza 53%
— aree per i servizi 10%
— aree per verde pubblico ed attrezzato 14%
— aree stradali e di riserva, comprese quelle destinate a parcheggi di quartiere 23%.
aree per verde pubblico ed attrezzato 14%
— aree stradali e di riserva, comprese quelle destinate a parcheggi di quartiere 23%.
Le delimitazioni di aree destinate all'edilizia, a verde, a servizi, ecc., nonchè il tracciato della strada di lottizzazione, risultanti dalle planimetrie di piano, hanno valore indicativo costituendo soltanto un indirizzo di previsione per la compilazione dei piani particolareggiati.
Gli edifici dovranno essere costruiti a filo strada, sempre che questa
visione per la compilazione dei piani particolareggiati.
Gli edifici dovranno essere costruiti a filo strada, sempre che questa
(1) Così modificato dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 8 (38)
sia larga m. 14,00. Per le strade inferiori a m. 14,00 la costruzione dovrà distare m. 7,00 dall'asse stradale.
Altezza massima degli edifici m. 14,00.
Fronte massimo degli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno.
l'asse stradale.
Altezza massima degli edifici m. 14,00.
Fronte massimo degli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno.
Gli edifici non potranno mai essere a confine e dovranno distare metri 7,00 dai confini dei lotti limitrofi.
Profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00.
I distacchi minimi tra fabbricati diversi e tra corpi di fabbrica affacciantisi della stessa costruzione dovranno essere di m. 14,00.
E' assolutamente vietato l'uso dei cortili chiusi, chiostrine, pozzi luce, ecc..
tessa costruzione dovranno essere di m. 14,00.
E' assolutamente vietato l'uso dei cortili chiusi, chiostrine, pozzi luce, ecc..
In sede di piano particolareggiato potrà essere disposta l'utilizzazione del suolo con edilizia anche di vario tipo al fine di realizzare dei complessi edilizi di carattere vario ed unitario.
izzazione del suolo con edilizia anche di vario tipo al fine di realizzare dei complessi edilizi di carattere vario ed unitario.
A tale scopo dovrà essere predisposto a cura dei proprietari riuniti in consorzio un completo piano di lottizzazione planivolumetrica per ogni isolato o gruppo di isolati, da approvarsi preventivamente (ove ciò non figuri già nei piani particolareggiati).
L'edilizia in tal caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
ntivamente (ove ciò non figuri già nei piani particolareggiati).
L'edilizia in tal caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
a) i corpi di fabbrica lineari, di larghezza non superiore a m. 12,00 non dovranno mai formare cortile chiuso, per la loro lunghezza non dovrà superare m. 48,00. I fronti maggiori dovranno stare tra loro almeno una volta la loro altezza e i fronti di testata almeno una metà della loro altezza;
Art. 14
onti maggiori dovranno stare tra loro almeno una volta la loro altezza e i fronti di testata almeno una metà della loro altezza;
b) i corpi di fabbrica del tipo a blocco alto isolato, di altezza anche superiore a m. 14,00, dovranno avere all'interno uno spazio libero da costruzioni della larghezza non inferiore ad una volta l'altezza dell'edificio; comunque non dovranno superare i m. 20,00. Le recinzioni saranno costituite da siepi e cancellate (1).
Art. 14
ZONA DI LOTTIZZAZZIONE SPECIALE: II
Art. 14
o superare i m. 20,00. Le recinzioni saranno costituite da siepi e cancellate (1).
Art. 14
ZONA DI LOTTIZZAZZIONE SPECIALE: II
Queste nuove zone residenziali sono state suddivise, con una linea a tratto e punto, in vari comprensori per ciascuno dei quali dovrà essere
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 9 (39)
vari comprensori per ciascuno dei quali dovrà essere
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 9 (39)
predisposto ed approvato un piano particolareggiato. La progettazione urbanistica dovrà conferire ai comprensori un carattere unitario e rispettare i seguenti indici:
— indice di fabbricabilità territoriale 2,5 mc/mq.
— aree per la residenza 36%
— aree per i servizi 16,5%
— aree per verde pubblico o attrezzato 22,5%
— aree stradali e di riserva 25%
per la residenza 36%
— aree per i servizi 16,5%
— aree per verde pubblico o attrezzato 22,5%
— aree stradali e di riserva 25%
Le delimitazioni di aree destinate alla edilizia, a verde, a servizi, ecc., nonchè il tracciato delle strade di Piano hanno valore indicativo, costituendo soltanto un indirizzo di previsione per la compilazione dei Piani Particolareggiati.
Piano hanno valore indicativo, costituendo soltanto un indirizzo di previsione per la compilazione dei Piani Particolareggiati.
Gli edifici dovranno distare m. 14,00 dall'asse stradale. Altezza massima degli edifici m. 28,00. Fronte massimo degli edifici m. 48,00 sia su strada che nell'interno. Il distacco tra gli edifici dovrà essere pari alla media dell'altezza degli edifici prospicienti. Profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00.
Art. 15
edifici dovrà essere pari alla media dell'altezza degli edifici prospicienti. Profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00.
E' assolutamente vietato l'uso di cortili chiusi, chiostrine, pozzi luce, ecc. (1), (2).
Art. 15
ZONA DI ESPANSIONE F
Queste zone sono da ritenersi anche di completamento delle aree interessate dalla legge 167, ma destinate esclusivamente all'iniziativa privata.
L'indice di fabbricazione di queste zona è previsto di mc. 4 per mq.
e 167, ma destinate esclusivamente all'iniziativa privata.
L'indice di fabbricazione di queste zona è previsto di mc. 4 per mq.
I tipi edilizi che si potranno inserire in queste nuove zone dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Tipo estensivo isolato: altezza complessiva massima di m. 8,00 superficie massima coperta non inferiore a 1/7 della superficie del lotto; distacchi minimi dalle strade e dai confini di m. 5,00; superficie minima del lotto mq. 700 - area massima mq. 300.
e del lotto; distacchi minimi dalle strade e dai confini di m. 5,00; superficie minima del lotto mq. 700 - area massima mq. 300.
Gli eventuali accessori (rimesse, servizi, ecc.) dovranno far parte dei corpi di fabbrica della villa.
(1) Così modificato con Delib. C.C. n. 494 del 9-7-1969 e dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
(2) La presente normativa è stata modificata con D.M. LL. PP. 3-1-1972 n. 6745 limitatamente alla zona compresa fra Via Trani, Piazza Cervi e Via Andria.
Pagina 10 (40)
con D.M. LL. PP. 3-1-1972 n. 6745 limitatamente alla zona compresa fra Via Trani, Piazza Cervi e Via Andria.
Pagina 10 (40)
Sono ammesse solamente recinzioni costituite da siepi e cancellate.
Sono vietati i cortili chiusi, le chiostrine, i pozzi di ventilazione, gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
- Tipo estensivo isolato: altezza massima m. 10,50, superficie massima coperta non superiore a 1/5 della superficie del lotto; superficie minima da coprire mq. 80 — superficie minima del lotto mq. 400 — area coperta massima mq. 200 — distacchi minimi dalle strade e confini m. 4,00.
Gli eventuali accessori dovranno essere incorporati nel fabbricato principale.
distacchi minimi dalle strade e confini m. 4,00.
Gli eventuali accessori dovranno essere incorporati nel fabbricato principale.
Sono vietate le chiostrine, i pozzi luce, i cortili, gli ambienti non direttamente illuminati ed areati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
- Case a schiera: I complessi di case a schiera dovranno avere massimo due piani, dovranno essere progettati con criterio organico e unitario e con i vincoli seguenti:
schiera dovranno avere massimo due piani, dovranno essere progettati con criterio organico e unitario e con i vincoli seguenti:
— complessi di almeno cinque unità e non più di dieci;
— schiere di non più di m. 60,00 di lunghezza;
— altezza massima di m. 7,00;
— arretramento minimo dalla strada m. 3,00;
— profondità massima del corpo di fabbricato m. 10,00;
— superficie minima dei lotti mq. 120;
— lunghezza minima della fronte di ciascun elemento m. 6,00;
po di fabbricato m. 10,00;
— superficie minima dei lotti mq. 120;
— lunghezza minima della fronte di ciascun elemento m. 6,00;
— superficie minima coperta di ciascun elemento mq. 60,00;
— superficie massima coperta non superiore a 1/2 della totale;
— distacco minimo del confine posteriore m. 7,00;
— distacco minimo tra corpi di fabbrica di schiere prossime m. 10,00.
otale;
— distacco minimo del confine posteriore m. 7,00;
— distacco minimo tra corpi di fabbrica di schiere prossime m. 10,00.
Sono vietati i cortili chiusi, le chiostrine, i pozzi luce, gli ambienti non direttamente areati e illuminati ad eccezione degli ingressi e corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
- Zona estensiva A: Altezza complessiva massima m. 10,50;
— distacchi minimi dalla strada e dai confini m. 5,00;
— superficie minima del lotto mq. 500;
— area coperta massima mq. 400;
— distacchi minimi dalla strada e dai confini m. 5,00;
— superficie minima del lotto mq. 500;
— area coperta massima mq. 400;
— lunghezza massima delle fronti m. 25,00;
— profondità massima dei corpi di fabbrica m. 12,00;
Pagina 11 (41)
— percentuale area coperta 25%;
— distacchi minimi tra corpi di fabbrica, della stessa costruzione m. 10,00;
— distacchi minimi tra gli edifici m. 10,00.
25%;
— distacchi minimi tra corpi di fabbrica, della stessa costruzione m. 10,00;
— distacchi minimi tra gli edifici m. 10,00.
Sono vietati i cortili chiusi, le chiostrine, i pozzi luce, gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
gli ambienti non direttamente areati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data anteriore al piano regolatore generale in difformità alla distanza dal confine comune, il costruendo fabbricato potrà rispettare solamente la distanza dal confine; se la costruzione limitrofa sorge a confine, di norma il fabbricato nuovo dovrà sorgere in aderenza.
te la distanza dal confine; se la costruzione limitrofa sorge a confine, di norma il fabbricato nuovo dovrà sorgere in aderenza.
- Zona semiintensiva: Nelle zone destinate al tipo edilizio semiintensivo isolato, le costruzioni dovranno avere le seguenti caratteristiche:
— costruzione isolata - larghezza massima dei corpi di fabbrica m. 12,00; altezza massima m. 14,00; lunghezza massima dei fronti m. 30,00; minima m. 12,00.
ghezza massima dei corpi di fabbrica m. 12,00; altezza massima m. 14,00; lunghezza massima dei fronti m. 30,00; minima m. 12,00.
Sono vietati i cortili, le chiostrine, i pozzi luce, gli ambienti non direttamente aereati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
gli ambienti non direttamente aereati ed illuminati ad eccezione degli ingressi e dei corridoi di lunghezza inferiore a m. 8,00.
Potrà sorgere a filo strada ove se ne distaccasse, tale distacco non potrà essere inferiore a m. 2,00; comunque, qualunque sia la larghezza della strada, il filo di fabbrica dovrà distare almeno m. 7,00 dall'asse stradale e comunque mai meno della metà dell'altezza dell'edificio.
La distanza dai confini dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato.
ella metà dell'altezza dell'edificio.
La distanza dai confini dovrà essere non inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato.
Se sul lotto limitrofo esiste un edificio, ferma restando la norma precedente, dovrà essere anche rispettata la condizione che le distanze minime tra fabbricati a corpi di fabbrica non dovranno essere mai inferiori alla semi somma delle loro altezze.
che le distanze minime tra fabbricati a corpi di fabbrica non dovranno essere mai inferiori alla semi somma delle loro altezze.
I distacchi minimi tra fabbricati diversi o tra corpi di fabbrica affacciantisi della stessa costruzione dovranno essere di m. 14,00.
tacchi minimi tra fabbricati diversi o tra corpi di fabbrica affacciantisi della stessa costruzione dovranno essere di m. 14,00.
Il distacco si ridurrà a m. 10 se uno dei corpi di fabbrica risulterà con prospetto di larghezza minore o uguale a m. 12,00; oppure il distacco si ridurrà a m. 8.00 qualora tutti e due i corpi di fabbrica risultassero con prospetto di larghezza non superiore a m. 12,00.
Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data antecedente al
Pagina 12 (42)
di larghezza non superiore a m. 12,00.
Quando sul lotto limitrofo esiste costruzione in data antecedente al
Pagina 12 (42)
P.R.G. in difformità alle distanze stabilite dal confine comune col presente regolamento, il costruendo fabbricato potrà rispettare solo la distanza dal confine.
Se la costruzione limitrofa sorge a confine di norma il nuovo fabbricato dovrà sorgere in aderenza. L'area libera dovrà essere sistemata a giardino.
mitrofa sorge a confine di norma il nuovo fabbricato dovrà sorgere in aderenza. L'area libera dovrà essere sistemata a giardino.
Nelle nuove costruzioni, lavanderia, autorimessa e simili dovranno trovare posto nel corpo stesso della costruzione.
giardino.
Nelle nuove costruzioni, lavanderia, autorimessa e simili dovranno trovare posto nel corpo stesso della costruzione.
giardino.
Nelle nuove costruzioni, lavanderia, autorimessa e simili dovranno trovare posto nel corpo stesso della costruzione.
Nella elaborazione dei piani planovolumetrici della zona compresa tra la Via Vittorio Veneto, la strada vicinale Patalini e la ferrovia Barletta-Andria i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi saranno quelli fissati dall'art. 3 del D.L
spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico, o a parcheggi saranno quelli fissati dall'art. 3 del D.L. 2-4-1968, in quanto la suddetta zona è da considerarsi zona territoriale omogenea C (1).
Per le zone lungo la Via Prascina, Via Vittorio Veneto, angolo Via Vecchia Andria, Via Canosa angolo Via A. Bruni, sarà adottato il tipo edilizio previsto al punto 5; potranno essere adottati anche gli altri tipi per compensare il rapporto di 4 mc/mq
ottato il tipo edilizio previsto al punto 5; potranno essere adottati anche gli altri tipi per compensare il rapporto di 4 mc/mq. Per le altre aree dovranno essere predisposti piani planivolumetrici o particolareggiati dell'intero comprensorio a cura del Comune o su iniziativa di privati e consorzi di privati, anche se questi non rappresentino l'intero comprensorio, da adottarsi dal Comune previo parere favorevole della Sezione Urbanistica e del Provveditorato alle OO.PP.
In sede di Piano, qualora un privato o un consorzio di privati presenti una lottizzazione che interessi un'area comprendente uno o più isolati e comunque non inferiore a mq. 10.000 purchè risulti coordinato nell'aspetto finale del piano stesso, potrà essere disposta l'utilizzazione del suolo con edilizia di diverso tipo.
L'edilizia in tal caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
disposta l'utilizzazione del suolo con edilizia di diverso tipo.
L'edilizia in tal caso dovrà rispondere ai seguenti requisiti:
a) il volume di fabbricazione per ogni isolato o gruppi di isolati non dovrà superare i mc. 4 per mq. di superficie fondiaria, ossia dell'area permanentemente asservita alla costruzione con esclusione di qualsiasi spazio pubblico circostante ed in particolare della rete viaria;
b) i corpi di fabbrica lineari (di larghezza mai superiore ai m. 12,00) non
co circostante ed in particolare della rete viaria;
b) i corpi di fabbrica lineari (di larghezza mai superiore ai m. 12,00) non
(1) Così introdotto dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 13 (43)
dovranno mai formare cortile chiuso e la loro lunghezza non dovrà superare i m. 40,00; i fronti maggiori dovranno distare fra loro almeno una volta la loro altezza e i fronti di testata almeno una metà della loro altezza;
ti maggiori dovranno distare fra loro almeno una volta la loro altezza e i fronti di testata almeno una metà della loro altezza;
c) corpi di fabbrica del tipo a blocco alto isolato, di altezza anche superiore a m. 14,00, dovranno avere all'interno uno spazio libero da costruzione della larghezza non inferiore a una volta l'altezza dell'edificio; comunque non dovranno superare i m. 20,00. Le recinzioni saranno costituite da siepi e cancellate.
Art. 16. ABA
olta l'altezza dell'edificio; comunque non dovranno superare i m. 20,00. Le recinzioni saranno costituite da siepi e cancellate.
Le delimitazioni di aree destinate all'edilizia, a verde, a servizi, ecc., nonchè il tracciato della strada di lottizzazioni risultanti dalle planimetrie di piano hanno un valore indicativo costituendo soltanto un indirizzo di previsione per la compilazione dei piani particolareggiati.
Art. 16. ABA
ZONA INDUSTRIALE
Art. 16. ABA
costituendo soltanto un indirizzo di previsione per la compilazione dei piani particolareggiati.
Art. 16. ABA
ZONA INDUSTRIALE
La zona è riservata alle fabbriche aventi destinazioni industriali e sono quindi ivi escluse quelle destinate all'abitazione o ad altri usi. E' ammessa la costruzione di una sola abitazione per il personale di custodia.
L'altezza massima delle costruzioni è di m. 20,00.
ammessa la costruzione di una sola abitazione per il personale di custodia.
L'altezza massima delle costruzioni è di m. 20,00.
Sono peraltro consentite eccezioni a detto limite, in relazione alle esigenze dell'impianto industriale, purchè limitate ad una superficie non superiore ad un ventesimo dell'area disponibile.
Le costruzioni dovranno distare dai confini non meno di m. 4,00 e dagli assi stradali minimo m. 20,00.
Art. 17,000
o dell'area disponibile.
Le costruzioni dovranno distare dai confini non meno di m. 4,00 e dagli assi stradali minimo m. 20,00.
L'indice di densità territoriale delle costruzioni, ivi comprese le aree destinate a strade e servizi pubblici, non dovrà superare i 2,5 mc/mq.
Art. 17,000
ZONA MERCEOLOGICA ARTIGIANALE
La zona s'inquadra nella esigenza cittadina di produrre ed esporre i prodotti artigianali della Città.
MERCEOLOGICA ARTIGIANALE
MERCEOLOGICA ARTIGIANALE
La zona s'inquadra nella esigenza cittadina di produrre ed esporre i prodotti artigianali della Città.
Essa è riservata ad insediamenti ed impianti aventi carattere artigianale e merceologico, sono escluse costruzioni destinate ad abitazioni, salvo quelle per il personale di custodia.
Pagina 14 (44)
L costruzioni dovranno distare dall'asse della nazionale almeno metri 20,00 e dai confini almeno m. 5,00.
L'altezza delle costruzioni potrà raggiungere al massimo i m. 12,00.
Art. 18
nazionale almeno metri 20,00 e dai confini almeno m. 5,00.
L'altezza delle costruzioni potrà raggiungere al massimo i m. 12,00.
In questa zona non potranno essere installati impianti che producono scorte inasportabili, fumi e gas nocivi.
L'indice di densità territoriale delle costruzioni, ivi comprese le aree destinate a strade e servizi pubblici, non dovrà superare i 2 mc/mq.
Art. 18
ZONA PER PICCOLE INDUSTRIE
Art. 18
, ivi comprese le aree destinate a strade e servizi pubblici, non dovrà superare i 2 mc/mq.
Art. 18
ZONA PER PICCOLE INDUSTRIE
In questa zona è previsto l'insediamento di piccole fabbriche, con esclusione di costruzioni destinate ad abitazione o ad altri usi. Per essa valgono gli stessi tipi edilizi, i distacchi e le altezze stabiliti per la zona merceologica.
L'indice di densità territoriale delle costruzioni, ivi comprese le aree destinate a strade e servizi pubblici, non dovrà superare i 2 mc/mq.
Art. 19
ensità territoriale delle costruzioni, ivi comprese le aree destinate a strade e servizi pubblici, non dovrà superare i 2 mc/mq.
Art. 19
ZONE VERDI SPECIALI: L
La zona deve essere destinata prevalentemente a verde, al fine di salvaguardare il valore paesistico della zona costiera.
Potrà essere consentita la realizzazione di costruzioni isolate immerse nel verde purchè queste abbiano importanza cittadina e rivestano interesse per la collettività, come centri turistici, alberghieri, di svago e sportivi.
abbiano importanza cittadina e rivestano interesse per la collettività, come centri turistici, alberghieri, di svago e sportivi.
In ogni modo gli edifici dovranno rivestire un carattere di particolare decoro, dovranno essere di tipo estensivo, con esclusione di cortili e di chiostrine.
Per ogni zona o comprensorio territoriale dovrà approntarsi un piano particolareggiato o un piano di lottizzazione planivolumetrica da parte del Comune o di un consorzio di proprietari.
Ogni piano comprenderà:
iato o un piano di lottizzazione planivolumetrica da parte del Comune o di un consorzio di proprietari.
Ogni piano comprenderà:
— zona 1: area pari al 56% del comprensorio da destinarsi ad abitazioni private con indice di fabbricazione territoriale di 0,30 mc/mq. e lotto minimo di mq. 1.000.
Le costruzioni non dovranno superare i seguenti limiti:
Pagina 15 (45)
— superficie max coperta pari ad 1/6 del lotto;
— altezza massima m. 6,00;
— distacchi minimi da strade e confini m. 6,00.
— superficie max coperta pari ad 1/6 del lotto;
— altezza massima m. 6,00;
— distacchi minimi da strade e confini m. 6,00.
— zona 2: area pari al 10% del comprensorio, da destinarsi ad edifici di carattere collettivo e ricettivo, con indice di fabbricabilità territoriale di 1,8 mc/mq.
Le costruzioni non dovranno superare i seguenti limiti:
— altezza massima m. 16,80;
fabbricabilità territoriale di 1,8 mc/mq.
Le costruzioni non dovranno superare i seguenti limiti:
— altezza massima m. 16,80;
— distanza minima da strade e confini pari all'altezza massima del fabbricato; su questo distacco il fabbricato potrà estendersi con corpi di fabbrica più bassi che comunque non potranno superare i m. 5,50 di altezza e distare da strade e confini della stessa misura.
di fabbrica più bassi che comunque non potranno superare i m. 5,50 di altezza e distare da strade e confini della stessa misura.
— zona 3: area pari al 3% del comprensorio da destinarsi a un piccolo centro commerciale comprendente negozi ed attività di interesse pubblico.
Le costruzioni, concentrate in unico punto del comprensorio, dovranno essere circondate da una fascia pedonale di almeno metri 10,00; dovranno costituire un complesso architettonico; non potranno superare m. 4,50 di altezza.
ascia pedonale di almeno metri 10,00; dovranno costituire un complesso architettonico; non potranno superare m. 4,50 di altezza.
— zona 4: area pari al 31% del comprensorio da destinarsi a strade, verde pubblico e verde attrezzato, comprendovi la fascia di rispetto, larga dai m. 20 ai m. 40,00, che dovrà distanziare le costruzioni dal lungomare.
attrezzato, comprendovi la fascia di rispetto, larga dai m. 20 ai m. 40,00, che dovrà distanziare le costruzioni dal lungomare.
attrezzato, comprendovi la fascia di rispetto, larga dai m. 20 ai m. 40,00, che dovrà distanziare le costruzioni dal lungomare.
Per le zone prospicienti la Via Misericordia ed il Viale Regina Elena nonchè le Vie: S. Samuele, Litoranea di Ponente, Estramurale Parrilli-Maranco, trattandosi di insediamenti di completamento, la lottizzazione planivolumetrica sarà consentita per superfici non inferiori a mq. 6.000
dosi di insediamenti di completamento, la lottizzazione planivolumetrica sarà consentita per superfici non inferiori a mq. 6.000. In tale caso, fermo quanto destinato alla zona 4, la restante superficie potrà essere destinata interamente o alla sola zona 1 con indice 0,3 mc/mq. o alla sola zona 2 con indice 1,8 mc/mq.
Art. 20
In ogni caso gli edifici dovranno rivestire un carattere di particolare decoro, dovranno essere di tipo estensivo, con esclusione di cortili e di chiostrine.
Pagina 16 (46)
Art. 20
ARENILI
In queste zone, a fine di promuovere la valorizzazione paesistica e turistica della fascia costiera, potranno eseguirsi soltanto attrezzature a carattere ricettivo balneare, quali stabilimenti balneari, chalet, dancing, ristoranti, ecc.
Art. 21
o eseguirsi soltanto attrezzature a carattere ricettivo balneare, quali stabilimenti balneari, chalet, dancing, ristoranti, ecc.
Le costruzioni dovranno avere caratteri di particolare significato architettonico, in funzione della destinazione della zona, e cubatura di 0,3 mc/mq.
L'altezza massima non potrà superare. i m. 4,50.
Il lotto minimo dovrà essere di almeno mq. 5.000.
Art. 21
ZONE VERDI PRIVATE VINCOLATE (o comunque libere)
Art. 21
perare. i m. 4,50.
Il lotto minimo dovrà essere di almeno mq. 5.000.
Art. 21
ZONE VERDI PRIVATE VINCOLATE (o comunque libere)
I giardini e le aree comunque libere da costruzioni che contornano l'edilizia privata isolata sono vincolati a non edificazione. Pertanto:
— è vietata qualsiasi tipo di costruzione anche se accessoria agli edifici esistenti;
— è obbligatorio destinare dette aree a verde;
ietata qualsiasi tipo di costruzione anche se accessoria agli edifici esistenti;
— è obbligatorio destinare dette aree a verde;
— le aree già destinate a verde devono essere conservate, con particolare riguardo alle alberature esistenti.
Art. 22
tte aree a verde;
— le aree già destinate a verde devono essere conservate, con particolare riguardo alle alberature esistenti.
Quelle zone indicate poi come zone verdi private con attrezzature sportive, potranno ospitare anche piccoli volumi di costruzioni in stretta relazione agli impianti sportivi. Tali eventuali costruzioni dovranno avere cubatura non superiore a 0,2 mc/mq., altezza non maggiore di m. 4,00.
Art. 22
ATTREZZATURE STRADALI
Art. 22
costruzioni dovranno avere cubatura non superiore a 0,2 mc/mq., altezza non maggiore di m. 4,00.
Art. 22
ATTREZZATURE STRADALI
In queste zone potranno installarsi distributori di benzina, stazioni di servizio e attrezzature varie inerenti ai mezzi di trasporto.
ste zone potranno installarsi distributori di benzina, stazioni di servizio e attrezzature varie inerenti ai mezzi di trasporto.
A completamento potrà essere consentita anche la costruzione di locali di ristoro e Motel a condizione che queste costruzioni non superano i metri 14,00 di altezza, che il distacco minimo dai confini sia pari all'altezza del fabbricato e comunque non inferiori a m. 6,00, che il distacco minimo dalle
Pagina 17 (47)
Art. 23
confini sia pari all'altezza del fabbricato e comunque non inferiori a m. 6,00, che il distacco minimo dalle
Pagina 17 (47)
strade sia almeno di m. 6,00 e che la loro cubatura non superi mc. 2 per mq. di terreno.
In questa zona dovrà curarsi particolarmente la parte a giardino che non dovrà essere inferiore al 20% dell'intero lotto..
Art. 23
ZONE RURALI A COLTIVAZIONE VARIA
Art. 23
armente la parte a giardino che non dovrà essere inferiore al 20% dell'intero lotto..
Art. 23
ZONE RURALI A COLTIVAZIONE VARIA
Nelle zone rurali a coltivazione varia non potranno sorgere fabbricati se non in stretta relazione alla esigenza della conduzione agricola dei fondi.
In ogni caso tutte le costruzioni sono soggette ad autorizzazione dell'autorità comunale ai sensi dei regolamenti edilizio e di igiene.
caso tutte le costruzioni sono soggette ad autorizzazione dell'autorità comunale ai sensi dei regolamenti edilizio e di igiene.
In fondi di ampiezza pari o superiori a 5.000 mq., gli edifici per uso di abitazioni degli addetti alla conduzione del fondo non potranno superare gli otto metri di altezza ed avere cubatura al massimo pari a mc. 0,03 per mq. di superficie del fondo.
do non potranno superare gli otto metri di altezza ed avere cubatura al massimo pari a mc. 0,03 per mq. di superficie del fondo.
Sono ammesse inoltre costruzioni di carattere prettamente agricolo, come stalle, magazzini, silos, ecc., necessarie alla conduzione del fondo stesso.
La superficie coperta di tutte le costruzioni non potrà superare comunque l'8% della superficie del fondo.
ne del fondo stesso.
La superficie coperta di tutte le costruzioni non potrà superare comunque l'8% della superficie del fondo.
e del fondo stesso.
La superficie coperta di tutte le costruzioni non potrà superare comunque l'8% della superficie del fondo.
E' assolutamente proibito inserire i ricoveri animali nel corpo di fabbrica delle abitazioni; pertanto detti ricoveri dovranno avere un distacco di almeno m. 10,00 dalle abitazioni. Tutte le costruzioni dovranno distare almeno m. 10,00 dai confini e m. 20,00 dalle altre costruzioni dei lotti confinanti. Il distacco minimo dalle strade sarà di m
e almeno m. 10,00 dai confini e m. 20,00 dalle altre costruzioni dei lotti confinanti. Il distacco minimo dalle strade sarà di m. 10,00 da elevarsi a metri 20,00 qualora la strada sia provinciale, e di m. 30,00 qualora la strada sia statale e di m. 60,00 qualora si tratti di autostrade (1).
Art. 24
Art. 24
CENTRI AGRICOLI
Centri agricoli organizzati (come quello di Montaltino), a servizio di comprensori di almeno 30 ettari, potranno attuarsi su iniziativa ed a cura e spese di proprietari, singoli od associati, previa autorizzazione del Comune.
(1) Così modificato dal D.M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 18 (48)
Il nucleo del centro agricolo avrà un indice di fabbricabilità territoriale di 0,12 mc/mq. aumentato del 12% per edifici di uso pubblico.
del centro agricolo avrà un indice di fabbricabilità territoriale di 0,12 mc/mq. aumentato del 12% per edifici di uso pubblico.
I fabbricati avranno le seguenti caratteristiche:
— altezza massima m. 8,00;
— larghezza massima m. 12,00;
— lunghezza massima m. 24,00;
— distacchi da strade e da altri edifici m. 8,00.
assima m. 8,00;
— larghezza massima m. 12,00;
— lunghezza massima m. 24,00;
— distacchi da strade e da altri edifici m. 8,00.
ssima m. 8,00;
— larghezza massima m. 12,00;
— lunghezza massima m. 24,00;
— distacchi da strade e da altri edifici m. 8,00.
I proprietari, singoli od associati, dovranno stipulare una convenzione con il Comune impegnandosi all'esecuzione, a loro cura e spese, delle opere di urbanizzazione primaria: rete stradale, fognatura, pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica
e primaria: rete stradale, fognatura, pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica. Dette opere e le aree da esse impegnate dovranno essere cedute al Comune senza corrispettivo ed a scomputo della parte di valore delle aree edificabili assoggettabili a contributo di miglioria.
Art. 25
Il piano planivolumetrico del centro agricolo dovrà essere preventivamente approvato dal Provveditorato Regionale alle OO. PP. di Bari.
Art. 25
ZONA A VERDE PUBBLICO
Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici e giardini.
Art. 25
ale alle OO. PP. di Bari.
Art. 25
ZONA A VERDE PUBBLICO
Questa zona è destinata alla creazione di parchi pubblici e giardini.
In alcune aree incluse nel parco, ritenute particolarmente idonee, è possibile prevedere la costruzione di piccoli impianti per ospitare attività che rivestano contemporaneamente i caratteri di privata iniziativa e pubblico interesse (bar, ristoranti, edicole, biblioteche, ecc.).
Art. 26
vestano contemporaneamente i caratteri di privata iniziativa e pubblico interesse (bar, ristoranti, edicole, biblioteche, ecc.).
Le costruzioni non dovranno arrecare pregiudizio al godimento ed all'agibilità del parco e dovranno rivestire carattere temporaneo.
Le caratteristiche di queste costruzioni non dovranno superare i seguenti limiti:
— ampiezza massima mc. 250;
— altezza m. 4,50;
— distanza da altre costruzioni m. 50,00.
Pagina 19 (49)
Art. 26
ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
Art. 26
250;
— altezza m. 4,50;
— distanza da altre costruzioni m. 50,00.
Pagina 19 (49)
Art. 26
ZONA VERDE PUBBLICO ATTREZZATO
Questa zona è destinata alle creazioni di impianti sportivi circondati e collegati tra loro da parchi pubblici.
Le aree destinate agli impianti sportivi non potranno superare il 30% dell'intero parco.
Gli impianti sportivi, di massima, saranno all'aperto e destinati in prevalenza allo sport di massa.
I progetti per gli impianti dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
all'aperto e destinati in prevalenza allo sport di massa.
I progetti per gli impianti dovranno uniformarsi ai seguenti criteri:
a) per gli edifici coperti la costruzione dovrà essere circondata da un'area ad essa annessa pari ad almeno otto volte la superficie coperta; altezza massima della gronda m. 8,00, salvo strutture particolari; distacchi da altre costruzioni pari a tre volte l'altezza massima dell'edificio principale;
. 8,00, salvo strutture particolari; distacchi da altre costruzioni pari a tre volte l'altezza massima dell'edificio principale;
b) per gli impianti sportivi scoperti le costruzioni accessorie quali spogliatoi, depositi attrezzi, custode, uffici, ecc. per i 3/4 della superficie non potranno superare i m. 2,50 di altezza e per 1/4 i m. 3,50.
La superficie coperta sarà proporzionata come previsto al punto 2) del successivo paragrafo d).
Eventuali gradinate non potranno superare i m. 6,00 di altezza.
rzionata come previsto al punto 2) del successivo paragrafo d).
Eventuali gradinate non potranno superare i m. 6,00 di altezza.
c) Le aree di parcheggio saranno proporzionate a mq. 20 per ogni tre persone, calcolate come al successivo punto d).
d) Il calcolo della capienza generale degli impianti deve essere proporzionale ai seguenti dati:
- Impianti con gradinate per il pubblico:
— posti a sedere mq. 0,40 per persona;
— posti in piedi mq. 0,25 per persona;
- Attività varie:
n gradinate per il pubblico:
— posti a sedere mq. 0,40 per persona;
— posti in piedi mq. 0,25 per persona;
- Attività varie:
— piscine, mq. 1,30 a persona per mq. di specchio di acqua;
— aree di giuoco quali campi per tennis, pallacanestro, calcio, atletica leggera, pattinaggio, ecc. mq. 1,20 a persona per ogni 5 mq. area di giuoco.
Art. 27
i campi per tennis, pallacanestro, calcio, atletica leggera, pattinaggio, ecc. mq. 1,20 a persona per ogni 5 mq. area di giuoco.
La zona indicata nei grafici del P.R.G. come verde pubblico attrezzato e posta ad Est del Castello Svevo ed a valle della Ferrovia, dovendosi comprendere nella zona di rispetto ambientale circostante il Castello stesso, va destinata a verde pubblico (1).
(1) Così modificato dal D. M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 20 (50)
Art. 27
ZONA EDIFICI PUBBLICI
Art. 27
verde pubblico (1).
(1) Così modificato dal D. M. LL. PP. 30-9-1971 n. 4844.
Pagina 20 (50)
Art. 27
ZONA EDIFICI PUBBLICI
In questa zona potranno sorgere tutti gli edifici a servizio della collettività quali: uffici statali, parastatali, comunali, chiese, scuole, ospedali, mercati, ecc..
Tutte le costruzioni dovranno di massima rispettare la tipologia edilizia della zona ove sono ubicate in ispecie per quanto riguarda l'altezza, i distacchi e la densità edilizia.
In particolare si prescrive:
zona ove sono ubicate in ispecie per quanto riguarda l'altezza, i distacchi e la densità edilizia.
In particolare si prescrive:
— Edifici pubblici statali, parastatali e comunali: questi edifici potranno usufruire di una maggiore altezza di m. 4,00 rispetto a quella massima consentita, purchè sia proporzionalmente compensata da un maggior distacco del corpo principale dai confini e dalle strade.
sima consentita, purchè sia proporzionalmente compensata da un maggior distacco del corpo principale dai confini e dalle strade.
— Edifici per il culto: potranno derogare dalla massima altezza consentita soltanto per le torri campanarie e per gli apici della copertura principale.
potranno derogare dalla massima altezza consentita soltanto per le torri campanarie e per gli apici della copertura principale.
— Edifici scolastici: dovranno uniformarsi alle disposizioni di legge e non potranno superare le caratteristiche massime consentite dalla zona, anzi, ad eccezione delle scuole superiori, i distacchi dai confini dovranno essere pari all'altezza delle facciate prospicienti.
anzi, ad eccezione delle scuole superiori, i distacchi dai confini dovranno essere pari all'altezza delle facciate prospicienti.
— Ospedali, cliniche, ambulatori: questi edifici non potranno superare le caratteristiche massime previste dalla zona e dovranno avere distacchi dai confini e dalla strada pari all'altezza massima della costruzione.
he massime previste dalla zona e dovranno avere distacchi dai confini e dalla strada pari all'altezza massima della costruzione.
e massime previste dalla zona e dovranno avere distacchi dai confini e dalla strada pari all'altezza massima della costruzione.
Per quanto concerne il nuovo centro ospedaliero tra Via Canosa e Via Canne, esso potrà raggiungere l'altezza massima di m. 24,00; il corpo principale dovrà distare dai confini m
ra Via Canosa e Via Canne, esso potrà raggiungere l'altezza massima di m. 24,00; il corpo principale dovrà distare dai confini m. 24,00, su questo distacco il fabbricato potrà prolungarsi con corpi di fabbrica più bassi (massimo a due piani), il distacco dai confini e dalle strade di questi corpi di fabbrica dovranno essere pari all'altezza.
Art. 28
— Mercati coperti: questi edifici potranno raggiungere i m. 10,00 di altezza dovranno essere contornati da una fascia della larghezza di m. 6,00.
— Mercato generale e Macello: per questi complessi edilizi, che sorgeranno sulla Via Andria, si dovrà applicare la normativa prevista dall'art. 15 delle presenti norme.
Pagina 21 (51)
Art. 28
ZONA ARCHEOLOGICA
E' consentita la costruzione di edifici ad esclusivo servizio della zona archeologica quali musei, depositi, ecc..
Art. 29
ARCHEOLOGICA
E' consentita la costruzione di edifici ad esclusivo servizio della zona archeologica quali musei, depositi, ecc..
Tutte queste costruzioni dovranno attenersi a quanto disposto dalle leggi del 1-6-39 n. 1089 e del 29-6-39 n. 1497, e dal regolamento del 3-6-40 n. 1357.
Art. 29
ZONA DI ESPANSIONE CON VOLUMI APPROVATI
Art. 29
el 1-6-39 n. 1089 e del 29-6-39 n. 1497, e dal regolamento del 3-6-40 n. 1357.
Art. 29
ZONA DI ESPANSIONE CON VOLUMI APPROVATI
Queste zone comprendono le aree vincolate ai sensi della legge 18-4-1962 n. 167, il cui piano planivolumetrico è stato approvato con Decreto del Ministero dei LL. PP. n. 1075 del 30-8-1966.
NORME DI CARATTERE GENERALE
Le seguenti norme, per la loro generalità, si applicano a più zone nelle quali è diviso il territorio comunale:
ATTERE GENERALE
ATTERE GENERALE
Le seguenti norme, per la loro generalità, si applicano a più zone nelle quali è diviso il territorio comunale:
- Quando nel progetto di P.R.G. siano fissati gli allineamenti stradali, le costruzioni dovranno rispettare tali nuovi allineamenti e non le distanze dagli assi stradali;
ati gli allineamenti stradali, le costruzioni dovranno rispettare tali nuovi allineamenti e non le distanze dagli assi stradali;
ti gli allineamenti stradali, le costruzioni dovranno rispettare tali nuovi allineamenti e non le distanze dagli assi stradali;
- Quando un edificio prospetti su due strade cui competano tipi edilizi diversi o anche, soltanto altezze diverse, l'edificio dovrà rispettare il tipo edilizio e l'altezza che competono al fronte principale dell'edificio, e cioè a quello di maggiore estensione
rispettare il tipo edilizio e l'altezza che competono al fronte principale dell'edificio, e cioè a quello di maggiore estensione. Il fronte secondario potrà avere le caratteristiche del fronte principale, ma limitatamente ad un risvolto della estensione di m. 14,00.
- Per i vari tipi di edilizia è consentita: la costruzione di balconi il cui aggetto non potrà superare 1/10 del distacco tra fabbricati o della larghezza stradale, di balconi coperti il cui aggetto non dovrà essere superiore a cm. 80, non potrà interessare più di 1/3 della lunghezza del fronte, non potrà eseguirsi sui distacchi minimi nè all'interno dei cortili; l'altezza minima dei balconi e dei balconi coperti sul piano stradale e sui cortili interni sarà di m. 3,80.
nterno dei cortili; l'altezza minima dei balconi e dei balconi coperti sul piano stradale e sui cortili interni sarà di m. 3,80.
L'altezza degli edifici sarà misurata dal piano di gronda al piano stradale in corrispondenza della mezzeria del prospetto più lungo del fabbricato: comunque l'altezza misurata sul punto più in basso dell'edificio non potrà essere superiore di m. 1,00 a quella massima consentita.
Pagina 22 (52)
urata sul punto più in basso dell'edificio non potrà essere superiore di m. 1,00 a quella massima consentita.
Pagina 22 (52)
Sopra l'ultimo piano dell'edificio è consentita la costruzione dei soli servizi consistenti unicamente nel vano scala, cabina ascensore, cabina idrica e lavatoi; non è consentita alcuna altra destinazione.
In tutte le nuove zone di espansione e di lottizzazione I e II dovranno prevedersi delle aree di parcheggio o box pari a mq. 1 per ogni 20 mc. di costruzioni fuori terra.
lottizzazione I e II dovranno prevedersi delle aree di parcheggio o box pari a mq. 1 per ogni 20 mc. di costruzioni fuori terra.
Nelle zone di rispetto non potranno eseguirsi costruzioni di qualsiasi tipo anche se di carattere strettamente agricolo.
Tutte le aree non impegnate dalle varie zonizzazioni previste dal P.R.G. si intendono agricole.
REGOLAMENTO DI IGIENE
arattere strettamente agricolo.
Tutte le aree non impegnate dalle varie zonizzazioni previste dal P.R.G. si intendono agricole.
Nell'abitato vanno eliminate le interferenze dell'asse di scorrimento della viabilità cittadina con gli impianti ferroviari esistenti corcordando le soluzioni tecniche definitive con l'Azienda Autonoma delle FF. SS. in sede attuativa del Piano (1).
Pagina 23 (Regolamento di Igiene)
REGOLAMENTO DI IGIENE
coordinato in T. U. con deliberazione di G.M.del 31-12-1905,
Art. 173
(1).
Pagina 23 (Regolamento di Igiene)
REGOLAMENTO DI IGIENE
coordinato in T. U. con deliberazione di G.M.del 31-12-1905,
vistato dal sottoprefetto il 17-1-1906, n. 471.
Titolo VI (1)
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO
Capitolo I
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO RURALE
Art. 173
Art. 173
17-1-1906, n. 471.
Titolo VI (1)
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO
Capitolo I
IGIENE DEL SUOLO E DELL'ABITATO RURALE
Art. 173
I proprietarii di terreni fuori degli aggregati urbani, non paludosi, qualunque ne sia l'uso e la destinazione, li devono conservare liberi da ristagni di acque temporanei o permanenti, provvedendoli, qualora occorra, dei necessarii canali di scolo, e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.
Art. 174
Art. 174
edendoli, qualora occorra, dei necessarii canali di scolo, e mantenendo questi sempre in buono stato di funzionamento.
Art. 174
I terreni paludosi fuori dell'abitato di Barletta continueranno ad essere tenuti col regolare drenaggio, sorvegliando il Comune a sue spese che i canali di scolo siano sempre in buono stato di funzionamento a mezzo di espurgo periodico.
Art. 175
Art. 175
il Comune a sue spese che i canali di scolo siano sempre in buono stato di funzionamento a mezzo di espurgo periodico.
Art. 175
Qualsiasi opera da eseguirsi sulle spiagge del territorio di Barletta deve essere previamente autorizzata dal Comune, su parere favorevole dell'Ufficiale sanitario.
Art. 176
I bacini di raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale debbono avere il fondo e le pareti costruite in modo impermeabile.
Art. 177
I bacini di raccolta di acqua a scopo agricolo o industriale debbono avere il fondo e le pareti costruite in modo impermeabile.
(1) Del presente Titolo vengono riportati solo gli articoli, che, in relazione alla mutata situazione obiettiva della città ed al T. U. del Regolamento Edilizio, nonchè alla normativa del Piano Regolatore Generale, risultano di più evidente applicabilità.
Pagina 24 (54)
Art. 177
Art. 177
izio, nonchè alla normativa del Piano Regolatore Generale, risultano di più evidente applicabilità.
Pagina 24 (54)
Art. 177
E' proibito di far sboccare comunque fogne e condutture di acque luride, che attraversano la città, in tutto il tratto del litorale marittimo prospiciente all'abitato.
Art. 178
gne e condutture di acque luride, che attraversano la città, in tutto il tratto del litorale marittimo prospiciente all'abitato.
I punti di sbocco delle predette fogne e canali dovranno essere stabiliti, tenuto conto di tutte le circostanze locali, ad una distanza dal litorale marittimo della città, tale da poter presumibilmente evitare ogni pericolo per la pubblica salute.
Art. 178
Art. 178
stanza dal litorale marittimo della città, tale da poter presumibilmente evitare ogni pericolo per la pubblica salute.
Art. 178
E' vietato l'impianto di stabilimenti balneari marini ad una distanza minore di metri 200 dallo sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde.
Art. 179
Art. 179
ari marini ad una distanza minore di metri 200 dallo sbocco di fogne o di altri canali in cui immettano acque immonde.
Art. 179
E' proibito immettere i residui liquidi di stabilimenti industriali, a scopo di dispersione, in pozzi locali assorbenti, o di spanderli a scopo agricolo sul suolo, pria che non siano resi innocui con adatto processo di depurazione, e sempre con autorizzazione Prefettizia, sentito il parere del Consiglio Sanitario Provinciale in merito al processo prescelto.
Art. 180
e sempre con autorizzazione Prefettizia, sentito il parere del Consiglio Sanitario Provinciale in merito al processo prescelto.
E' proibito inoltre di concimare in copertura gli ortaggi col cessino.
Art. 180
Art. 180
o Provinciale in merito al processo prescelto.
E' proibito inoltre di concimare in copertura gli ortaggi col cessino.
Art. 180
Art. 180
Provinciale in merito al processo prescelto.
E' proibito inoltre di concimare in copertura gli ortaggi col cessino.
Art. 180
Il Sindaco farà praticare visite opportune alle case dagli uffici tecnico e sanitario comunale, per assicurarsi della loro salubrità. In caso l'Ufficiale sanitario o il Medico provinciale riconoscano l'insalubrità di una casa, il Sindaco promuoverà gli opportuni provvedimenti per il richiesto risanamento
rovinciale riconoscano l'insalubrità di una casa, il Sindaco promuoverà gli opportuni provvedimenti per il richiesto risanamento. In caso riesca difficile risanarle, se insalubri, od i proprietari degli stabili si rifiutino di eseguire le opere richieste, il Sindaco le dichiarerà inabitabili in tutto o in parte, e ne ordinerà la chiusura, a norma dell'articolo 41 della legge sulla igiene e sanità pubblica.
Art. 182
Capitolo II
IGIENE DEL SUOLO URBANO
Art. 182
Le opere di demolizione e di riattamento di edificii nella città e quelle per ampliamento dei medesimi saranno permesse solo in conformità del Piano regolatore, già approvato dal Consiglio comunale.
Pagina 25 (55)
Art. 184
Art. 184
imi saranno permesse solo in conformità del Piano regolatore, già approvato dal Consiglio comunale.
Pagina 25 (55)
Art. 184
Nell'ulteriore sviluppo edilizio della città e nella orientazione delle nuove strade, si terrà conto della direzione dei venti predominanti, curando che nelle nuove vie sia favorita la ventilazione naturale, pur difendendole per quanto è possibile da correnti troppo fredde o troppo forti, o di aria malsana.
Art. 186
Art. 186
lazione naturale, pur difendendole per quanto è possibile da correnti troppo fredde o troppo forti, o di aria malsana.
Art. 186
Tutte le strade interne della città saranno pavimentate, per quanto è possibile, con materiale impermeabile, resistente, refrattario a possibili inquinamenti, di facile e rapida pulizia, e non rumoroso al passaggio dei veicoli.
Art. 187
Art. 187
resistente, refrattario a possibili inquinamenti, di facile e rapida pulizia, e non rumoroso al passaggio dei veicoli.
Art. 187
Tutte le strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico saranno provveduti di facile e pronto scolo delle acque meteoriche, o alla loro superficie, o per mezzo di condutture sottostradali. Le feritoie relative a simili condutture saranno provvedute tutte di valvole inodore resistenti, e tenute quotidianamente pulite e ben funzionanti.
Art. 188
Art. 188
condutture saranno provvedute tutte di valvole inodore resistenti, e tenute quotidianamente pulite e ben funzionanti.
Art. 188
La pulizia delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico nell'interno di tutta la città spetta al Comune.
Art. 189
Lo spazzamento delle trade, dei cortili, dei locali pubblici dovrà sempre esser fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.
Art. 190
Art. 190
locali pubblici dovrà sempre esser fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.
Art. 190
locali pubblici dovrà sempre esser fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.
Art
Art. 190
locali pubblici dovrà sempre esser fatto previa bagnatura del suolo, in modo da impedire il sollevarsi della polvere.
Art. 190
E' proibito gettare, spandere od accumulare sulle strade o piazze, sui cortili e su qualsiasi altra area di terreno scoperto della città, pubblico o privato, ed in qualsiasi ora del giorno e della notte, rifiuti personali o domestici di qualsiasi natura, letame o immondizie di qualsiasi genere (acque sporche, materie di rifiuto di scavi o demolizioni, ecc.)
ci di qualsiasi natura, letame o immondizie di qualsiasi genere (acque sporche, materie di rifiuto di scavi o demolizioni, ecc.), come pure l'inaffiare le strade con acqua sudicia, lo scuotere o battere panni, biancherie, tappeti dalle finestre e dai balconi, ed il riversare nelle chiaviche stradali sostanze liquide o solide di qualsiasi genere.
Art. 191
Pagina 26 (56)
Art. 191
Non è permesso allevare o tenere nella città bestie bovine, maiali, capre, conigli ed altri animali affini. Soltanto le vacche e capre lattifere sono tollerate nei punti estremi della città.
E' proibito egualmente lasciar razzolare lungo le strade le galline ed altri volatili da cortile.
Capitolo III
IGIENE DELLE ABITAZIONI URBANE
Art. 195
Art. 195
sciar razzolare lungo le strade le galline ed altri volatili da cortile.
Capitolo III
IGIENE DELLE ABITAZIONI URBANE
Art. 195
Nessun edificio destinato ad abitazione di nuova costruzione, oppure modificato e riparato con nuove murature, potrà essere integralmente o parzialmente abitato se non sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile dall'Autorità comunale.
Art. 196
Art. 196
integralmente o parzialmente abitato se non sia stato dichiarato in tutto o in parte abitabile dall'Autorità comunale.
Art. 196
L'abitabilità di un edificio di nuova costruzione non potrà essere concessa in alcun caso, se non sei mesi dopo il giorno in cui si facciano risultare, da apposita visita di un delegato tecnico municipale, ultimate le parti integrali della fabbrica, muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili.
Art. 197
Art. 197
le, ultimate le parti integrali della fabbrica, muri grezzi, tetto, scale, volte delle cantine e dei locali abitabili.
Art. 197
Compiuto tale periodo di tempo, durante il quale le opere di finimento dell'edificio potranno essere continuate, le condizioni di perfetto asciugamento della casa dovranno essere riconosciute dalla Commissione edilizia,
Art. 198
no essere continuate, le condizioni di perfetto asciugamento della casa dovranno essere riconosciute dalla Commissione edilizia,
Sul parere favorevole di tale Commissione sarà concessa dal Sindaco l'abitabilità. Non risultando sufficiente il prosciugamento dell'edificio, la visita sarà ripetuta dopo non meno di tre mesi.
Art. 198
Le pareti esterne delle abitazioni fronteggianti le vie e piazze pubbliche devono essere mantenute in istato di conveniente nettezza.
Pagina 27 (57)
abitazioni fronteggianti le vie e piazze pubbliche devono essere mantenute in istato di conveniente nettezza.
Pagina 27 (57)
Il Sindaco, nell'interesse dell'igiene pubblica, ha facoltà di prescrivere con speciale ordinanza che siano tutte imbiancate con latte di calce, eccezioni fatta per quelle mantenute con speciali decorazioni
Smetti di sfogliare PDF. Fai domande.
Registrati gratis per accedere al documento completo e interrogarlo direttamente con l'AI. Risposte con citazioni precise agli articoli, verifica conformità e generazione documenti tecnici. 50 domande incluse.
Nessuna carta di credito richiesta · 50 domande AI incluse