1 Provincia di Livorno REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
Comune di Capraia Isola · Livorno, Toscana
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REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CAPRAIA ISOLA
1 Provincia di Livorno REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI CAPRAIA ISOLA elaborato in attuazione del Regolamento Edilizio tipo ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 380/2001, dell’art. 106 della L.R. 65/2014 e del D.P.G.R. 24.07.2018 n. 39/R/2018 Intesa Stato-Regioni del 20.10.2016 Delibera Giunta Regionale del 21.05.2018 n. 524 Porto e centro abitato di Capraia (1767) Sindaco MARIA IDA BESSI Vice Segretario Comunale Dott.ssa Jennifer Michelotti Responsabile Gestione del Territorio Arch. Luca Camaiani
MARIA IDA BESSI
o MARIA IDA BESSI Vice Segretario Comunale Dott.ssa Jennifer Michelotti Responsabile Gestione del Territorio Arch. Luca Camaiani Tecnico incaricato alla redazione Arch. Paolo Fabbro Approvato con deliberazione n. 14 del Consiglio Comunale del 24.03.2020
Art. 01 - Oggetto del regolamento - Ambito di applicazione pag. 8
2 INDICE PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 01 - Oggetto del regolamento - Ambito di applicazione pag. 8 Art. 02 - Aggiornamenti, modifiche e integrazioni pag. 8 CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI Art. 03 - Indice insediativo residenziale pag. 8 Art. 04 - Superficie territoriale pag. 9 Art. 05 - Superficie fondiaria pag. 9 Art. 06 - Dotazioni territoriali pag. 10
Art. 04 - Superficie territoriale pag. 9
e pag. 8 Art. 04 - Superficie territoriale pag. 9 Art. 05 - Superficie fondiaria pag. 9 Art. 06 - Dotazioni territoriali pag. 10 Art. 07 - Indice di edificabilità territoriale pag. 10 Art. 08 - Indice di edificabilità fondiaria pag. 10 Art. 09 - Superficie totale pag. 11 Art. 10 - Superficie lorda pag. 11 Art. 11 - Superficie edificabile o edificata pag. 11 Art. 12 - Superficie calpestabile pag. 14 Art. 13 - Superficie utile pag. 15 Art. 14 - Superficie accessoria pag. 15
Art. 12 - Superficie calpestabile pag. 14
ata pag. 11 Art. 12 - Superficie calpestabile pag. 14 Art. 13 - Superficie utile pag. 15 Art. 14 - Superficie accessoria pag. 15 Art. 15 - Superficie complessiva pag. 17 Art. 16 - Superficie coperta pag. 17 Art. 17 - Indice di copertura pag. 18 Art. 18 - Altezza del fronte pag. 18 Art. 19 - Altezza dell’edificio pag. 20 Art. 20 - Altezza utile pag. 20 Art. 21 - Altezza lorda pag. 21 Art. 22 - Numero dei piani pag. 22
Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva pag. 21
3 Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva pag. 21 Art. 24 - Volume edificabile pag. 21 Art. 25 - Volume virtuale pag. 22 Art. 26 - Superficie permeabile pag. 24 Art. 27 - Indice di permeabilità pag. 24 Capo III - DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI Art. 28 - Complesso edilizio pag. 25 Art. 29 - Edificio (o fabbricato) pag. 25 Art. 30 - Edificio unifamiliare pag. 25 Art. 31 - Unità immobiliare pag. 25 Art. 32 - Organismo edilizio pag. 26
Art. 30 - Edificio unifamiliare pag. 25
ricato) pag. 25 Art. 30 - Edificio unifamiliare pag. 25 Art. 31 - Unità immobiliare pag. 25 Art. 32 - Organismo edilizio pag. 26 Art. 33 - Pertinenza pag. 26 Art. 34 - Involucro edilizio pag. 26 Art. 35 - Sagoma pag. 27 Art. 36 - Lotto urbanistico di riferimento pag. 28 Art. 37 - Sedime pag. 29 Art. 38 - Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale pag. 29 Art. 39 - Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione pag. 31 Art. 40 - Dotazioni di parcheggio pubblico pag. 32 Art. 41 - Distanze pag. 32
Art. 40 - Dotazioni di parcheggio pubblico pag. 32
ni di parcheggio per la sosta di relazione pag. 31 Art. 40 - Dotazioni di parcheggio pubblico pag. 32 Art. 41 - Distanze pag. 32 Art. 42 - Carico urbanistico pag. 33 Capo IV - ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI Art. 43 - Abbaino pag. 34 Art. 44 - Balcone pag. 35 Art. 45 - Ballatoio pag. 35 Art. 46 - Bow-window pag. 36 Art. 47 - Cantine pag. 36 Art. 48 - Copertura pag. 36
Art. 49 - Intercapedini pag. 37
4 Art. 49 - Intercapedini pag. 37 Art. 50 - Intradosso pag. 37 Art. 51 - Loggia/loggiato pag. 37 Art. 52 - Parti condominiali o di uso comune pag. 38 Art. 53 - Pensilina pag. 38 Art. 54 - Piano o locale fuori terra pag. 38 Art. 55 - Piano o locale seminterrato pag. 38 Art. 56 - Piano o locale interrato pag. 39 Art. 57 - Portico / porticato pag. 40 Art. 58 - Serra solare pag. 41 Art. 59 - Soppalco pag. 42 Art. 60 - Sottotetto pag. 43 Art. 61 - Terrazza pag. 43 Art. 62 - Tettoia pag. 44
Art. 59 - Soppalco pag. 42
erra solare pag. 41 Art. 59 - Soppalco pag. 42 Art. 60 - Sottotetto pag. 43 Art. 61 - Terrazza pag. 43 Art. 62 - Tettoia pag. 44 Art. 63 - Veranda pag. 44 Art. 64 - Volume tecnico pag. 45 PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I – PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 65 – Definizione degli interventi edilizi pag. 49 Art. 66 – Modulistica edilizia unificata pag. 49
Art. 65 – Definizione degli interventi edilizi pag. 49
E ED ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 65 – Definizione degli interventi edilizi pag. 49 Art. 66 – Modulistica edilizia unificata pag. 49 Art. 67 – Procedimento per il rilascio, la presentazione e le modalità di controllo dei titoli abilitativi edilizi pag. 49 Art. 68 – Interventi ammissibili con procedura d’urgenza pag. 50 Art. 69 – Piani attuativi pag. 50 Art. 70 – Progetti unitari convenzionati e Permessi di costruire convenzionati. pag. 51
Art. 69 – Piani attuativi pag. 50
ag. 50 Art. 69 – Piani attuativi pag. 50 Art. 70 – Progetti unitari convenzionati e Permessi di costruire convenzionati. pag. 51 Art. 71 – Programma aziendale per il miglioramento agricolo ambientale pag. 51 Art. 72 – Accertamento di conformità pag. 51 Art. 73 – Esercizio della potestà repressiva pag. 52
Art. 74 – Pareri preventivi pag. 52
5 Art. 74 – Pareri preventivi pag. 52 Art. 75– Certificazione di agibilità pag. 53 Art. 76 – Inagibilità pag. 54 Art. 77 – Proroghe pag. 54 Art. 78 – Manufatti a carattere temporaneo pag. 55 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 79 – Comunicazione d’inizio lavori pag. 55 Art. 80 – Comunicazione di fine lavori pag. 56 Art. 81 – Occupazione di suolo pubblico nell’esecuzione dei lavori pag. 57
Art. 80 – Comunicazione di fine lavori pag. 56
ag. 55 Art. 80 – Comunicazione di fine lavori pag. 56 Art. 81 – Occupazione di suolo pubblico nell’esecuzione dei lavori pag. 57 Art. 82 – Disposizioni procedimentali per opere di bonifica, ritrovamenti archeologici o di ordigni bellici pag. 57 CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 83 – Punti fissi di linea e di livello pag. 57 Art. 84 – Conduzione del cantiere pag. 57 Art. 85 – Recinzione di cantiere pag. 58 Art. 86 – Cartellonistica di cantiere pag. 59
Art. 84 – Conduzione del cantiere pag. 57
Art. 84 – Conduzione del cantiere pag. 57 Art. 85 – Recinzione di cantiere pag. 58 Art. 86 – Cartellonistica di cantiere pag. 59 Art. 87 – Scavi e ripristini pag. 60 Art. 88 – Demolizioni pag. 60 Art. 89 – Sicurezza ed accessibilità dei percorsi pubblici pag. 60 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 90 – Disposizioni generali pag. 61 Art. 91 – Isolamento dall’umidità pag. 62
Art. 90 – Disposizioni generali pag. 61
NALI CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 90 – Disposizioni generali pag. 61 Art. 91 – Isolamento dall’umidità pag. 62 Art. 92 – Distanze dai confini e dagli edifici pag. 62 Art. 93 – Requisiti igienico-sanitari dei locali di abitazione pag. 63
Art. 94 – Requisiti igienico-sanitari dei locali di lavoro pag. 68
6 Art. 94 – Requisiti igienico-sanitari dei locali di lavoro pag. 68 Art. 95 - Fumi e impianti termici. Allontanamento dei prodotti della combustione, odori e vapori prodotti dalla cottura: disciplina generale pag. 68 Art. 96 – Salubrità del terreno pag. 69 Art. 97 – Materiali da costruzione pag. 69 Art. 98 – Accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche pag. 70 Art. 99 – Requisiti di sicurezza pag. 70 Art. 100 – Sostenibilità degli edifici e dell’ambiente urbano e del territorio pag. 70
Art. 99 – Requisiti di sicurezza pag. 70
Art. 99 – Requisiti di sicurezza pag. 70 Art. 100 – Sostenibilità degli edifici e dell’ambiente urbano e del territorio pag. 70 Art. 101 – Misure contro la penetrazione di animali negli edifici e la proliferazione di siti nidificatori di volatili pag. 72 Art. 102 – Incentivi pag. 73 CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art. 103 – Strade pag. 73 Art. 104 – Passi carrabili ed uscite per autorimesse pag. 74 Art. 105 – Toponomastica, numerazione civica e servitù pubbliche pag. 74
Art. 105 – Toponomastica, numerazione civica e servitù pubbliche pag. 74
104 – Passi carrabili ed uscite per autorimesse pag. 74 Art. 105 – Toponomastica, numerazione civica e servitù pubbliche pag. 74 CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 106 – Aree verdi e di pertinenza degli edifici pag. 75 CAPO IV – INFRASTRUTTURE, SERVIZI E RETI TECNOLOGICHE Art. 107 – Rete ed impianti di approvvigionamento idrico, fognario e di depurazione delle acque pag. 82 CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Art. 108 – Salvaguardia del decoro urbano pag. 84
co, fognario e di depurazione delle acque pag. 82 CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA ED INSERIMENTO PAESAGGISTICO Art. 108 – Salvaguardia del decoro urbano pag. 84 Art. 109 – Disposizioni per la tutela degli edifici del centro storico o comunque individuati come edifici di particolare valore pag. 85
Art. 110 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia del
7 Art. 110 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali pag. 86 Art. 111 – Modifica delle facciate pag. 87 Art. 112 – Tinteggiature pag. 88 Art. 113 – Balconi e terrazze a sbalzo, pensiline, cornicioni ed altri elementi sporgenti sulle facciate; balconi a sbalzo sulla pubblica via pag. 88 Art. 114 – Infissi pag. 89 Art. 115 – Impianti tecnologici, antenne e parabole pag. 91 Art. 116 – Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.) pag. 94
Art. 116 – Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.) pag. 94
115 – Impianti tecnologici, antenne e parabole pag. 91 Art. 116 – Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.) pag. 94 Art. 117 – Tende e dispositivi di oscuramento pag. 96 Art. 118 – Terrazze a tasca pag. 97 Art. 119 – Comignoli, torrini esalatori, canne fumarie pag. 98 Art. 120 – Muri di cinta, contatori, recinzioni, cancelli ed opere pertinenziali pag. 99 Art. 121 - Ricovero animali pag. 101 CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 122 – Cortili pag. 101 Art. 123 – Chiostrine pag. 102
Art. 121 - Ricovero animali pag. 101
9 Art. 121 - Ricovero animali pag. 101 CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 122 – Cortili pag. 101 Art. 123 – Chiostrine pag. 102 Art. 124 – Cavedi pag. 103 Art. 125 – Scale pag. 103 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 126 – Vigilanza sull’attività edilizia e sulle trasformazioni del territorio pag. 105 Art. 127 – Tolleranze pag. 105 Art. 128 - Sanzioni pag. 105 TITOLO V – NORME TRANSIORIE Art. 129- Disposizioni transitorie pag. 106
Art. 1 - Oggetto del regolamento - Ambito di applicazione
8 PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I – NATURA DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 - Oggetto del regolamento - Ambito di applicazione
- Il presente regolamento contiene specificazioni tecnico-applicative ulteriori e diverse da utiliz- zarsi come riferimento negli interventi urbanistico - edilizi, in attuazione dell’articolo 216 della
eriori e diverse da utiliz- zarsi come riferimento negli interventi urbanistico - edilizi, in attuazione dell’articolo 216 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, in conformità all’Intesa tra il Governo, le regioni e i co- muni concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo, sancita in data 20 ottobre 2016 dalla Conferenza unificata (da ora in poi, indicata come “Intesa del 20 ottobre 2016”), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n.524 del 21 maggio 2018.
in poi, indicata come “Intesa del 20 ottobre 2016”), recepite con la deliberazione di Giunta regionale n.524 del 21 maggio 2018. 2. In presenza di specifiche norme di zona o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O. le prescrizioni in quella sede definite prevalgono sulle norme del presente regolamento. 3. In presenza di specifiche norme del P.O. che rinviano a norme di maggior dettaglio da emanare con il R.E., prevalgono le disposizioni di quest’ultimo.
Art. 2 - Aggiornamenti, modifiche e integrazioni
che norme del P.O. che rinviano a norme di maggior dettaglio da emanare con il R.E., prevalgono le disposizioni di quest’ultimo. Art. 2 - Aggiornamenti, modifiche e integrazioni
- Il regolamento edilizio può essere in qualsiasi momento aggiornato, modificato o integrato, esclusivamente con delibera del Consiglio Comunale.
- In caso di aggiornamenti, modifiche o integrazioni conseguenti alla variazione degli strumenti
libera del Consiglio Comunale. 2. In caso di aggiornamenti, modifiche o integrazioni conseguenti alla variazione degli strumenti urbanistici o ad altre valutazioni di opportunità generale il regolamento entra in vigore il trentesi- mo giorno dalla data di pubblicazione sul BURT dell’avviso di avvenuta approvazione. 3. È fatto obbligo di aggiornamento qualora intervengano variazioni delle disposizioni di legge.
Art. 3 - Indice insediativo residenziale
vviso di avvenuta approvazione. 3. È fatto obbligo di aggiornamento qualora intervengano variazioni delle disposizioni di legge. 4. Errori materiali, redazionali o ortografici o di trasposizione di norme del P.O., sono rettificate con determina dirigenziale, previa informazione alla Giunta Comunale. CAPO II - DEFINIZIONI E PARAMETRI URBANISTICI Art. 3 - Indice insediativo residenziale
- Si definisce “indice insediativo residenziale” [IR] il parametro che esprime il quantitativo di su-
insediativo residenziale
- Si definisce “indice insediativo residenziale” [IR] il parametro che esprime il quantitativo di su- perficie edificabile (o edificata) [SE], oppure di volume edificabile (o edificato) [VE], convenzional-
9 mente attribuito dagli strumenti comunali di pianificazione territoriale o urbanistica a ciascun abi- tante insediato o insediabile, nel rispetto dei quantitativi medi per abitante stabiliti dalle norme statali. 2. In sede di formazione degli atti comunali di governo del territorio, e relative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato
elative varianti, il numero complessivo di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, calcolato in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR), costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento degli standard urbanistici e delle altre dotazioni territoriali prescritte dalle nor- me statali e regionali. 3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici
Art. 4 - Superficie territoriale
r- me statali e regionali. 3. Per standard urbanistici, ai fini del comma 2, si intendono le dotazioni minime per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi desti- nati alle sedi viarie. Art. 4 - Superficie territoriale
- Si definisce “superficie territoriale” (ST) la superficie complessiva effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione
effettiva di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica subordinato alla previa approvazione di un piano attuativo o di un progetto convenzionato, comunque denominato. Comprende la su- perficie fondiaria (SF) e le aree per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti. 2. La misura e l’ubicazione delle superfici fondiarie (SF), destinate agli interventi privati, e delle
Art. 5 - Superficie fondiaria
omprese quelle esistenti. 2. La misura e l’ubicazione delle superfici fondiarie (SF), destinate agli interventi privati, e delle aree per dotazioni territoriali (DT) che compongono la superficie territoriale (ST) è definita dagli strumenti urbanistici comunali, oppure prevista in sede di formazione e approvazione del piano attuativo o del progetto unitario convenzionato o della convenzione riferita agli interventi di cui all’ articolo 28- bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Art. 5 - Superficie fondiaria
Art. 5 - Superficie fondiaria
onvenzione riferita agli interventi di cui all’ articolo 28- bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380. Art. 5 - Superficie fondiaria
- Si definisce “superficie fondiaria” (SF) la superficie complessiva effettiva di una porzione di terri- torio destinata all’uso edificatorio privato: è costituita dalla superficie territoriale (ST) al netto del- le are e per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti.
ituita dalla superficie territoriale (ST) al netto del- le are e per dotazioni territoriali (DT), ivi comprese quelle esistenti. 2. La superficie fondiaria (SF) comprende l'area di sedime degli edifici e gli spazi di pertinenza degli stessi, nonché eventuali lotti ad uso privato, ancorché privi di capacità edificatoria. 3. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono stabilire la proporzione massima
privi di capacità edificatoria. 3. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono stabilire la proporzione massima consentita, espressa in percentuale, tra la superficie dei piani o locali interrati o prevalentemente interrati, così come definiti dagli articoli 55 e 56, misurata al lordo delle pareti perimetrali, e la su-
Art. 6 - Dotazioni territoriali
10 perficie fondiaria (SF) del lotto urbanistico di riferimento: nel computo di tale proporzione sono compresi tutti i manufatti interrati o prevalentemente interrati ricadenti nel lotto urbanistico di riferimento, ivi compresi volumi tecnici ed intercapedini, fatta eccezione per scale esterne e ram- pe a cielo libero. Art. 6 - Dotazioni territoriali
- Si definiscono “dotazioni territoriali” (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi
Dotazioni territoriali
- Si definiscono “dotazioni territoriali” (DT) le infrastrutture, i servizi, le attrezzature, gli spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dallo strumento comunale di pianificazione urbanistica.
- Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto
ficazione urbanistica. 2. Le aree destinate alle dotazioni territoriali corrispondono alla superficie territoriale (ST) al netto della superficie fondiaria (SF). Esse rappresentano la porzione della superficie territoriale (ST) de- stinata dallo strumento urbanistico comunale alla viabilità, all’urbanizzazione primaria e seconda- ria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comun-
Art. 7 - Indice di edificabilità territoriale
izzazione primaria e seconda- ria ed alle dotazioni territoriali pubbliche, comprendente le aree di proprietà pubblica, o comun- que a destinazione pubblica, nonché le parti eventualmente assoggettate o da assoggettarsi ad uso pubblico, ancorché private. Art. 7 - Indice di edificabilità territoriale
- Si definisce “indice di edificabilità territoriale” (IT) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) [VE] su una determinata superficie territoriale
Art. 8 - Indice di edificabilità fondiaria
superficie edificabile (o edificata) (SE) o di volume edificabile (o edificato) [VE] su una determinata superficie territoriale (ST), comprensiva dell’edificato esistente. 2. L’indice di edificabilità territoriale (IT) si esprime in metri quadrati di superficie edificabile (o edi- ficata) [SE] o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) [VE] per ogni metro quadrato di su- perficie territoriale (ST). Art. 8 - Indice di edificabilità fondiaria
Art. 8 - Indice di edificabilità fondiaria
icabile (o edificato) [VE] per ogni metro quadrato di su- perficie territoriale (ST). Art. 8 - Indice di edificabilità fondiaria
- Si definisce “indice di edificabilità fondiaria” (IF) la quantità massima di superficie edificabile (o edificata) [SE] o di volume edificabile (o edificato) [VE] su una determinata superficie fondiaria (SF), comprensiva dell’edificato esistente.
- L’indice di edificabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di superficie edificabile (o edifica-
dificato esistente. 2. L’indice di edificabilità fondiaria (IF) si esprime in metri quadri di superficie edificabile (o edifica- ta) (SE) o in metri cubi di volume edificabile (o edificato) [VE] per ogni metro quadrato di superfi- cie fondiaria (SF).
Art. 9 - Superficie totale
11 Art. 9 - Superficie totale
- Si definisce “superficie totale” (STot) la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, semin- terrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio.
- Nel computo della superficie totale (STot) sono compresi gli elementi verticali esterni (quali pa- reti o delimitazioni perimetrali, pilastri, setti portanti), eventuali bow-window, ballatoi chiusi, spazi
ali esterni (quali pa- reti o delimitazioni perimetrali, pilastri, setti portanti), eventuali bow-window, ballatoi chiusi, spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, portici o porticati, nonché elementi edilizi praticabili aperti comunque denominati posti in aggetto all’edificio. 3. Non concorrono al calcolo della superficie totale (STot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali,
spessori delle pareti esterne finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in mate- ria consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamen- ti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
Art. 10 - Superficie lorda
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Art. 10 - Superficie lorda
- Si definisce “superficie lorda” (SL) la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie (SA).
- La superficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) (SL = STot – SA).
Art. 11 - Superficie edificabile o edificata
erficie lorda (SL) corrisponde alla superficie totale (STot) misurata al netto delle superfici accessorie (SA) (SL = STot – SA). Art. 11 - Superficie edificabile o edificata
- Si definisce “superficie edificabile (o edificata)” [SE] la porzione della superficie totale (STot) ri- levante ai fini del dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comu- nali.
- La superficie edificabile comprende:
el dimensionamento delle previsioni edificatorie degli strumenti urbanistici comu- nali. 2. La superficie edificabile comprende: a) la somma delle superfici utili (SU) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, misurate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell’edificio quali muri pe- rimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sotto-
ificio quali muri pe- rimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, ivi comprese quelle dei sotto- tetti recuperati a fini abitativi ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il re- cupero abitativo dei sottotetti); b) la somma delle superfici accessorie (SA) di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati, mi- surate al lordo degli elementi verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell’edificio, quali
12 muri perimetrali, pilastri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre, con esclusivo riferi- mento alle porzioni nel seguito specificate: b.1) le scale interne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edificata) [SE] di tali scale è computata una sola volta con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione
con esclusivo riferimento al piano agibile più basso da esse collegato e corrisponde alla superficie sottostante alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi; b.2) i vani ascensore ad uso esclusivo di singole unità immobiliari. La superficie edificabile (o edifi- cata) [SE] di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti;
ificabile (o edifi- cata) [SE] di tali vani è computata con esclusivo riferimento al piano agibile più basso tra quelli serviti; b.3) le logge o loggiati e i portici o porticati ad uso esclusivo di singole unità immobiliari con il lato minore superiore a ml 2,00, misurato come distanza tra la parete esterna dell’edificio ed il profilo perimetrale e esterno di delimitazione della sagoma del medesimo: ai fini del computo della su-
erna dell’edificio ed il profilo perimetrale e esterno di delimitazione della sagoma del medesimo: ai fini del computo della su- perficie edificabile (o edificata) [SE] si considera la sola parte eccedente la misura indicata; b.4) i locali o spazi accessori, per le sole porzioni aventi altezza utile (HU) effettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agi-
ffettiva pari o superiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri, che non presentino i requisiti richiesti per i locali agi- bili costituenti superficie utile (SU), ivi comprese le porzioni di piani o locali sottotetto con le stes- se caratteristiche; sono comunque esclusi gli spazi sottotetto privi di scale fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo
le fisse di collegamento con piani sottostanti, o di altri sistemi stabili di accesso, e non dotati di aperture esterne o a filo tetto, con la sola eccezione dell’abbaino o altra apertura avente esclusiva funzione di accesso alla copertura; non dotati inoltre di alcuna dotazioni impiantistica, ad eccezione della rete elettrica; b.5) i locali o spazi accessori chiusi, comunque denominati, ricavati delimitando in tutto o in parte
ione della rete elettrica; b.5) i locali o spazi accessori chiusi, comunque denominati, ricavati delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi accesso- ri aperti ad uso privato quali una loggia, una terrazza, un balcone, un portico, una tettoia diretta- mente accessibile da un’unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari;
za, un balcone, un portico, una tettoia diretta- mente accessibile da un’unità immobiliare, fatta eccezione per le serre solari; b.6) i locali o spazi accessori ricavati tamponando in tutto o in parte una tettoia libera su tutti i lati o comunque non direttamente accessibile da un’unità immobiliare; b.7) all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dagli strumenti comunali di pianificazione: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive
dagli strumenti comunali di pianificazione: le autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, comprensive dei relativi spazi di manovra, fatta eccezione per le sole autorimesse interrate o prevalentemente interrate e relativi spazi di manovra purché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'uni- tà immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile
zialità permanente all'uni- tà immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammessa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie
13 edificabile (o edificata) [SE] di tali autorimesse, solo per obblighi derivanti dalla normativa antin- cendio o da altre norme di sicurezza. La disciplina comunale può dettare soglie dimensionali mas- sime ai fini dell’esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) [SE]; b.8) all’interno del perimetro del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, indipen- dentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna:
izzato individuato dal piano strutturale, indipen- dentemente dalla loro collocazione rispetto alla quota del piano di campagna: b.8.1) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, eccedenti le dotazioni minime di par- cheggio per la sosta stanziale e di relazione definite dalle norme statali e regionali in materia ur- banistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di
li e regionali in materia ur- banistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disciplina comunale, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferimento ed aventi altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) [SE] di tali porzioni, sono compresi i relativi spazi di manovra; b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a
elativi spazi di manovra; b.8.2) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, aventi altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché legate da vincolo di pertinenzialità permanente all'unità immobiliare di riferi- mento e non eccedenti le dotazioni minime di parcheggio per la sosta stanziale e di relazione defi- nite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disci-
le e di relazione defi- nite dalle norme statali e regionali in materia urbanistico-edilizia, oppure, se superiori, dalla disci- plina comunale. Nel computo della superficie edificabile (o edificata) [SE] di tali porzioni sono compresi i relativi spazi di manovra. Un'altezza utile (HU) superiore a ml 2,40 può essere ammes- sa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimes-
,40 può essere ammes- sa, ai fini dell'esclusione dal computo della superficie edificabile (o edificata) (SE) di tali autorimes- se, solo per obblighi derivanti dalla normativa antincendio o da altre norme di sicurezza; b.8.3) le porzioni di autorimesse private, singole o collettive, di qualsiasi consistenza, aventi i re- quisiti igienico- sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di perso- ne;
sistenza, aventi i re- quisiti igienico- sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di perso- ne; b.9) le cantine, nonché in generale i locali interrati o prevalentemente interrati, con altezza utile (HU) superiore a ml 2,40, ancorché privi di requisiti igienico- sanitari e dotazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone; b.10) all’esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli per-
saltuaria di persone; b.10) all’esterno degli ambiti dichiarati a pericolosità geologica o idraulica elevata: i ripostigli per- tinenziali collocati in tutto o in prevalenza al di sopra della quota del piano di campagna e i relativi corridoi di servizio, ancorché con altezza utile (HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e do- tazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone.
(HU) non superiore a ml 2,40 e privi di requisiti e do- tazioni atti a consentire la permanenza anche solo saltuaria di persone. b.11) le scale esterne all'involucro edilizio ad uso esclusivo di singole unità immobiliari, ove provvi- ste di copertura o delimitate da tamponamenti perimetrali, fatta eccezione per quelle destinate al superamento di un solo piano di dislivello.
14 3. Sono comunque escluse dal computo della superficie edificabile o edificata (SE): a) tutte le superfici accessorie (SA) diverse da quelle sopra elencate, misurate al lordo degli ele- menti verticali compresi nel profilo perimetrale esterno dell’edificio, quali muri perimetrali, pila- stri, partizioni interne, sguinci, vani di porte e finestre; b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità
i di porte e finestre; b) tutti i maggiori volumi e superfici necessari a realizzare i requisiti di accessibilità e visitabilità degli edifici, come definiti e disciplinati dalle specifiche disposizioni statali e regionali volte all'eli- minazione delle barriere architettoniche; c) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici finalizzati all’incremento delle prestazioni energeti- che degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei
lle prestazioni energeti- che degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle norma- tive nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifi- ci, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
istanze minime tra edifi- ci, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Sono in ogni caso esclusi, quali incentivi urbanistici in applicazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile: c.1) lo spessore delle murature esterne per la parte eccedente i 30 cm; c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliora-
te eccedente i 30 cm; c.2) i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliora- re le condizioni ambientali e ridurre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico- costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia so- stenibile; c.3) le serre solari, come definite nell’articolo 59; d) tutte le superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accesso-
finite nell’articolo 59; d) tutte le superfici escluse dal computo sia della superficie utile (SU) sia della superficie accesso- ria (SA), secondo quanto specificato agli articoli 13 e 14. 4. La superficie edificabile (o edificata) [SE] costituisce parametro di riferimento per l’indice di edi- ficabilità territoriale (IT), per l’indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione
nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell'indice insediativo residenziale (IR). Concorrendo alla determinazione del volume edificabile (o edificato) [VE], la superficie edificabile (o edificata) [SE] incide altresì sul calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’articolo 184 della l.r. 65/2014.
Art. 12 - Superficie calpestabile
15 Art. 12 - Superficie calpestabile
- Si definisce “superficie calpestabile” (SCal) la superficie netta di pavimento di un’unità immobi- liare, oppure di un edificio o complesso edilizio, risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) (SCal= SU + SA). Art. 13 - Superficie utile
- Si definisce “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile”
t. 13 - Superficie utile
- Si definisce “superficie utile” (SU), nel rispetto della definizione di “superficie utile abitabile” (Su) di cui all’articolo 3 del D.m.ll.pp.10/05/1977, n. 801, la superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto delle superfici accessorie (SA) e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
- La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento
i e vani di porte e finestre. 2. La superficie utile (SU) costituisce porzione della superficie calpestabile (SCal) di pavimento dell’edificio, comprendente i locali agibili di abitazione o di lavoro, con relativi servizi igienici, cor- ridoi, disimpegni, ripostigli. 3. Sono comunque escluse dal computo della superficie utile (SU) le superfici riferite a: a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri;
ocali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici; c) le serre solari, solo se non coincidenti con verande ed aventi profondità inferiore o pari a metri 1. d) i palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata e destinati al mero deposito di oggetti; e) volumi tecnici;
palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata e destinati al mero deposito di oggetti; e) volumi tecnici; f) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all’ articolo 137 della l.r. 65/2014. 4. La superficie utile (SU) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costi- tuente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’ ar- ticolo 185 della l.r. 65/2014.
Art. 14 - Superficie accessoria
e parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’ ar- ticolo 185 della l.r. 65/2014. Art. 14 - Superficie accessoria
- Si definisce “superficie accessoria” (SA), nel rispetto della definizione di “superficie non residen- ziale destinata a servizi e accessori” (Snr) di cui all’articolo 2 del d.m.ll.pp. 10 maggio 1977, n. 801,
16 la superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destina- zione d’uso delle unità immobiliari in esso presenti, misurata al netto di murature, pilastri, tramez- zi, sguinci, vani di porte e finestre. 2. La superficie accessoria (SA) corrisponde alla parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) (SA = SCal - SU).
a parte residua della superficie calpestabile (SCal) di pavimento, una volta detratta la superficie utile (SU) (SA = SCal - SU). 3. Nel computo della superficie accessoria (SA) di una unità immobiliare sono compresi: a) spazi aperti di uso esclusivo, quali logge, portici, balconi, terrazze; b) verande prive dei requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effetti-
perficie utile (SU); c) vani o locali sottotetto accessibili e praticabili, per la sola porzione con altezza utile (HU) effetti- va pari o superiore a ml 1,80, ad esclusione di quelli che presentino i requisiti richiesti per i locali agibili che costituiscono superficie utile (SU); d) cantine, soffitte, ripostigli pertinenziali ed altri locali accessori consimili; e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La super-
ocali accessori consimili; e) vani scala interni, computati una sola volta con riferimento al piano agibile più basso. La super- ficie accessoria (SA) di tali vani corrisponde alla proiezione sul piano orizzontale delle rampe e dei pianerottoli intermedi; f) vani ascensore interni, computati una sola volta in proiezione orizzontale sul piano agibile più basso tra quelli serviti; g) autorimesse singole pertinenziali; h) tettoie pertinenziali; i) serre solari.
sul piano agibile più basso tra quelli serviti; g) autorimesse singole pertinenziali; h) tettoie pertinenziali; i) serre solari. 4. Nel computo della superficie accessoria (SA) di un edificio o complesso edilizio sono altresì compresi spazi condominiali, di uso comune, o asserviti ad uso pubblico, quali: a) autorimesse collettive e altri spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
estinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli, ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; b) androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi o corridoi interni di distribuzione, lavatoi comuni, nonché altri locali e spazi coperti di ser- vizio condominiali o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici con- simili;
o di uso comune; c) locali motore ascensore, cabine idriche, centrali termiche condominiali, ed altri vani tecnici con- simili; d) portici o porticati, gallerie pedonali e altri spazi coperti consimili ad uso comune o asserviti ad uso pubblico. 5. Sono comunque esclusi dal computo della superficie accessoria (SA):
17 a) porzioni di locali, e altri spazi comunque denominati, con altezza utile (HU) effettiva inferiore a ml 1,80, ancorché non delimitate da muri; b) intercapedini orizzontali o verticali comunque configurate, ivi compresi gli spazi delimitati da pareti ventilate e sistemi bioclimatici; c) palchi morti ed altre analoghe superfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti; d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c);
rfici con accessibilità limitata al mero deposito di oggetti; d) volumi tecnici diversi da quelli di cui al comma 4, lettera c); e) opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia, di cui all’ articolo 137 della l.r. 65/2014. 6. La superficie accessoria (SA) concorre alla determinazione della superficie complessiva (SCom), costituente parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 185 della l.r. 65/2014 .
Art. 15 - Superficie complessiva
nte parametro di riferimento per il calcolo del contributo per costo di costruzione di cui all’articolo 185 della l.r. 65/2014 . Art. 15 - Superficie complessiva
- Si definisce “superficie complessiva” (SCom), nel rispetto della definizione di “superficie com- plessiva” (Sc) di cui all’articolo 2 del D.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom= SU + 60% SA).
Art. 16 - Superficie coperta
2 del D.m.ll.pp. 10/05/1977, n. 801, la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SCom= SU + 60% SA). 2. La superficie complessiva (SCom), espressa in metri quadrati, costituisce parametro di riferi- mento per il calcolo del contributo per il costo di costruzione di cui all’ articolo 185 della l.r. 65/2014. Art. 16 - Superficie coperta
- Si definisce “superficie coperta” (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzonta-
16 - Superficie coperta
- Si definisce “superficie coperta” (SC) la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzonta- le del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a ml 1,50.
- Sono compresi nel computo della superficie coperta (SC) le logge o loggiati, i portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili,
portici o porticati, nonché tutti gli elementi edilizi, quali balconi, ballatoi, tettoie, sporti di gronda, pensiline e simili, aventi aggetto superiore a ml 1,50 rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio. 3. Sono esclusi dal computo della superficie coperta (SC): a) i balconi, i ballatoi, gli sporti di gronda, le pensiline a sbalzo e gli elementi edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio non superiore a ml
enti edilizi consimili aventi aggetto dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio non superiore a ml 1,50;
18 b) le scale esterne all'involucro edilizio, ove prive di copertura e non delimitate da tamponamenti perimetrali; c) le scale di sicurezza, comunque configurate, poste all’esterno dell’involucro edilizio, purché adi- bite esclusivamente a tale funzione; d) le opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all’ articolo 137 della l.r. 65/2014. 4. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in appli-
137 della l.r. 65/2014. 4. Sono altresì esclusi dal computo della superficie coperta (SC), quali incentivi urbanistici in appli- cazione delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, i sistemi bioclimatici, quali pareti ventilate, rivestimenti a cappotto e simili, capaci di migliorare le condizioni ambientali e ri- durre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici
dizioni ambientali e ri- durre i consumi energetici, nel rispetto dei requisiti tecnico-costruttivi, tipologici ed impiantistici definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile. 5. Non determina incremento di superficie coperta (SC) l’eventuale installazione sui balconi di su- perfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari.
Art. 17 - Indice di copertura
perfici vetrate o elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, per la realizzazione di verande o di serre solari. 6. Gli ingombri planimetrici sul terreno delle scale di cui al comma 3, lettere b) e c), rilevano co- munque ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni in materia di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali vigenti. Art. 17 - Indice di copertura
Art. 17 - Indice di copertura
n materia di riduzione dell’impermeabilizzazione superficiale di cui alle norme regionali vigenti. Art. 17 - Indice di copertura
- Si definisce “indice di copertura” (IC) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie co- perta (SC) massima ammissibile e la superficie fondiaria (SF). Art. 18 - Altezza del fronte
- Si definisce “altezza del fronte” (HF) l’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio de- limitata:
za del fronte
- Si definisce “altezza del fronte” (HF) l’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio de- limitata:
- all’estremità inferiore, dalla linea di base corrispondente alla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio previsti dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro o delimitazione perimetrale dell’edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommi-
mitazione perimetrale dell’edificio e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommi- tà delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
19 2. All’estremità superiore, in caso di copertura inclinata a struttura composta, la linea di intrados- so da prendere a riferimento per il calcolo dell’altezza del fronte (HF) è rappresentata dalla quota di imposta dell'orditura secondaria o, in mancanza, dalla quota di imposta della struttura continua. 3. Gli strumenti urbanistici comunali possono dettare una disciplina di dettaglio in merito alla quo- ta da assumere a riferimento all’estremità inferiore per la misurazione dell’altezza del fronte (HF)
ttaglio in merito alla quo- ta da assumere a riferimento all’estremità inferiore per la misurazione dell’altezza del fronte (HF) in funzione dell’orografia, della morfologia e dell’idrografia del proprio territorio o ,comunque, nel caso in cui la quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio previsti dal progetto sia diversa dalla quota del piano di campagna naturale o originario.
azione posti in aderenza all’edificio previsti dal progetto sia diversa dalla quota del piano di campagna naturale o originario. 4. Negli ambiti dichiarati a pericolosità idraulica elevata la disciplina comunale può indicare come linea di riferimento in basso per il computo dell’altezza del fronte (HF) una quota sopra elevata ri- spetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio,
una quota sopra elevata ri- spetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio, comunque non superiore alla quota del battente idraulico di riferimento calcolato per eventi con tempo di ritorno duecentennale. 5. All’estremità superiore dei fronti sono considerate anche le eventuali porzioni di edificio arre- trate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura.
ificio arre- trate rispetto al profilo perimetrale esterno del fronte principale, laddove emergenti dal profilo della copertura. 6. Fatte salve diverse specifiche disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, non si conside- rano ai fini del computo dell’altezza del fronte (HF): a) le porzioni di prospetti la cui linea di base sia posta ad una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso;
una quota inferiore a quella del piano di campagna naturale o originario, per la parte sottostante il piano di campagna stesso; b) i parapetti continui non strutturali posti a delimitare coperture piane praticabili; c) i volumi tecnici, gli impianti e gli apparati tecnologici. 7. Nel caso di coperture inclinate con pendenza superiore al 30 per cento deve essere aggiunta, ai fini del computo dell’altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda in-
o deve essere aggiunta, ai fini del computo dell’altezza del fronte (HF), la maggiore altezza raggiunta al colmo dalla falda in- clinata rispetto all’altezza raggiungibile con la pendenza del 30 per cento. 8. Sono esclusi dal computo dell'altezza del fronte (HF) tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi
, volumi e superfici, finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, ai sensi delle norme in materia, è permesso derogare, nell’ambito dei procedimenti ordinati alla formazio- ne dei titoli abilitativi edilizi, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regola- menti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezio- ne del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
Art.19 - Altezza dell’edificio
20 Art.19 - Altezza dell’edificio
- Si definisce “altezza dell’edificio” (HMax) l’altezza massima tra quelle dei vari fronti. Art.20 - Altezza utile
- Si definisce “altezza utile” (HU) l’altezza effettiva del vano misurata dal piano finito di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli eventuali elementi strutturali emer- genti appartenenti all'orditura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.
ura principale. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 2. Ai fini della determinazione dell’altezza utile (HU) non si considerano i controsoffitti di qualsivo- glia tipologia, ancorché realizzati in corrispondenza della struttura di copertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della
opertura al fine di renderla conforme alle norme in materia di risparmio energetico. Tali elementi rilevano invece ai fini della verifica delle altezze minime prescritte dalle norme igienico-sanitarie per i locali e ambienti di abi- tazione e di lavoro. 3. Non rileva ai fini del computo dell’altezza utile (HU) il maggior spessore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei re-
sore dei solai finalizzato al conseguimento di un ottimale isolamento termico e acustico, purché realizzati nel rispetto dei re- quisiti tecnico-costruttivi definiti dalle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile. 4. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, la me- dia ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimen-
Art. 21 - Altezza lorda
comunque irregolari, la me- dia ponderata delle altezze rilevate, o previste dal progetto, è determinata prendendo a riferimen- to per il calcolo il filo interno delle pareti che delimitano il piano, o il singolo locale, oggetto di mi- surazione. Art. 21 - Altezza lorda
- si definisce “altezza lorda” (HL) la differenza fra la quota del piano finito di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio
Art. 22 - Numero dei piani
o di calpestio di ciascun piano e la quota del piano finito di calpestio del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza dal piano finito di calpestio fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Art. 22 - Numero dei piani
- Si definisce “numero dei piani” (NP) il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).
ani” (NP) il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 2. Sono compresi nel computo del numero dei piani (NP) gli attici e i piani agibili comunque de- nominati ricavati al di sopra della copertura principale dell’edificio, comunque configurata, nei quali siano presenti spazi o locali costituenti superficie lorda (SL).
Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva
21 3. Sono esclusi dal computo del numero dei piani (NP) i livelli dell’edificio nei quali sono presenti esclusivamente spazi o locali costituenti superficie accessoria (SA). 4. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono dettare specifiche disposizioni al fine di limitare il numero di piani dell’edificio, in riferimento alla porzione fuori terra dello stesso. Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva
Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva
di piani dell’edificio, in riferimento alla porzione fuori terra dello stesso. Art. 23 - Volume totale o volumetria complessiva
- Si definisce “volume totale o volumetria complessiva” (VTot) il volume della costruzione costi- tuito dalla somma della superficie totale (STot) di ciascun piano per la relativa altezza lorda (HL).
- Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono computate le superfici di terrazze o elemen-
lativa altezza lorda (HL). 2. Ai fini del calcolo del volume totale (Vtot) non sono computate le superfici di terrazze o elemen- ti edilizi aperti praticabili posti in aggetto all’edificio. Concorrono invece al calcolo del volume tota- le le verande, come definite nell’articolo 64. 3. Non concorrono al calcolo del volume totale (Vtot) tutti i maggiori spessori delle pareti esterne finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'am-
delle pareti esterne finalizzati all’incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'am- bito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia con- sentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici.
distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 4. Ai fini del calcolo del volume totale (VTot) si considera, per l’ultimo piano dell’edificio, l’altezza che intercorre tra il piano finito di calpestio e l’intradosso della copertura, comunque configurata. 5. Gli strumenti comunali di pianificazione urbanistica possono prescrivere soglie dimensionali massime di volume totale per la porzione non interrata dell’edificio.
Art. 24 - Volume edificabile
azione urbanistica possono prescrivere soglie dimensionali massime di volume totale per la porzione non interrata dell’edificio. Art. 24 - Volume edificabile
- Si definisce “volume edificabile (o edificato)” [VE] la cubatura ricavata moltiplicando la superfi- cie edificabile (o edificata) [SE] complessiva dei singoli piani dell'edificio per l’altezza utile (HU) di ciascun piano o locale.
- Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini
di ciascun piano o locale. 2. Nei locali delimitati superiormente da strutture inclinate, voltate o comunque irregolari, ai fini del calcolo del volume edificabile (o edificato) [VE] si considera solo la media ponderale delle al- tezze pari o superiori a ml 1,80, al netto di eventuali abbaini, corrispondenti alle porzioni costi- tuenti superficie edificabile (o edificata) [SE] ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b.4).
pondenti alle porzioni costi- tuenti superficie edificabile (o edificata) [SE] ai sensi dell’articolo 11, comma 2, lettera b.4). 3. Nel computo del volume edificabile (o edificato) [VE] realizzabile in applicazione delle previsioni degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica vanno detratti i volumi già legittimamente
22 esistenti sul lotto urbanistico di riferimento interessato dall'intervento, con esclusione delle consi- stenze che dovessero essere demolite preventivamente o contestualmente alle opere da realiz- zarsi in base al nuovo titolo abilitativo. 4. All’interno di un involucro edilizio non rileva ai fini del computo del volume edificabile (o edifi- cato) [VE] l’eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento.
fi- cato) [VE] l’eventuale eliminazione di solai esistenti, oppure la riduzione di spessore dei medesimi in caso di rifacimento. 5. Sono esclusi dal computo del volume edificabile (o edificato) [VE] tutti i maggiori spessori, vo- lumi e superfici, finalizzati all'incremento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in
ici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedimenti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di derogare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai rego- lamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di prote- zione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 6. La disciplina comunale può consentire, in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) [VE]
ze massime degli edifici. 6. La disciplina comunale può consentire, in deroga ai limiti di volume edificabile (o edificato) [VE] stabiliti per specifici immobili o aree, adeguamenti dell’altezza utile (HU) di vani legittimati ai fini urbanistico-edilizi come locali o ambienti di abitazione o di lavoro, nella misura strettamente ne- cessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie.
lavoro, nella misura strettamente ne- cessaria al raggiungimento dell'altezza minima prescritta dalle norme igienico-sanitarie. 7. Il volume edificabile (o edificato) (VE) costituisce parametro di riferimento per l’indice di edifi- cabilità territoriale (IT), per l’indice di edificabilità fondiaria (IF), nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione
Art. 25 - Volume virtuale
nonché per il calcolo del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili sul territorio comunale, in applicazione dell’indice insediativo residenziale (IR). Il volume edificabile (o edificato) (VE) concorre altresì al calcolo del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’ articolo 184 della l.r. 65/2014. Art. 25 - Volume virtuale
- Si definisce “volume virtuale” (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC)
Art. 25 - Volume virtuale
. Art. 25 - Volume virtuale
- Si definisce “volume virtuale” (VV) la cubatura ricavata moltiplicando la superficie coperta (SC) dell’edificio o la superficie edificabile (o edificata) (SE) dell’unità immobiliare per la relativa altezza virtuale.
- Ai fini del computo del volume virtuale (VV) si assume: a) la superficie coperta (SC) se il volume virtuale è calcolato con riferimento all’intero edificio; b) la superficie edificabile (o edificata) [SE] se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla
ento all’intero edificio; b) la superficie edificabile (o edificata) [SE] se il volume virtuale è calcolato con riferimento alla singola unità immobiliare. 3. L’altezza virtuale rappresenta la misura convenzionale di altezza dell'edificio o dell'unità immo- biliare fissata nella misura di:
23 a) ml 3,50 per le seguenti categorie funzionali: commerciale al dettaglio, commerciale all'ingrosso e depositi, industriale e artigianale, nonché per le destinazioni d'uso ad esse assimilate dalla disci- plina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014 o dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica; b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d’uso ad esse assimilate dalla disci-
ificazione urbanistica; b) ml 3,00 per le altre categorie funzionali e per le destinazioni d’uso ad esse assimilate dalla disci- plina o dagli strumenti di cui alla lettera a). 4. Per edifici con pluralità di funzioni l’altezza virtuale dell’edificio è individuata con riferimento al- la categoria funzionale o destinazione d’uso prevalente. 5. Ai fini del computo del volume virtuale dell’edificio si assume come altezza di riferimento la mi-
inazione d’uso prevalente. 5. Ai fini del computo del volume virtuale dell’edificio si assume come altezza di riferimento la mi- nore tra l’altezza virtuale dell’edificio come definita nel comma 3 e l’altezza dell’edificio (HMax) medesimo. 6. Il volume virtuale dell'edificio può essere utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti de-
umenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento per il dimensionamento di interventi comportanti de- molizione e ricostruzione, parziale o totale, oppure di interventi di ristrutturazione urbanistica. 7. Il volume virtuale dell'unità immobiliare può essere altresì utilizzato dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica come parametro di riferimento: a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi
rametro di riferimento: a) ai fini del calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, relativamente agli esercizi commerciali al dettaglio nonché alle altre attività e destinazioni d’uso ad essi assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure dalla disciplina della distribuzione e loca- lizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014, limitata-
lla distribuzione e loca- lizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014, limitata- mente ai casi in cui l'altezza virtuale risulti inferiore all’altezza utile (HU). A tal fine non rileva la ti- pologia di esercizio definita in applicazione delle norme regionali o statali in rapporto al parametro della superficie di vendita; b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’ articolo 184 del-
superficie di vendita; b) ai fini della determinazione del contributo per oneri di urbanizzazione di cui all’ articolo 184 del- la l.r. 65/2014, limitatamente a specifiche fattispecie, categorie funzionali o destinazioni d'uso in- dividuate dal comune per le quali l’utilizzo del volume edificabile (o edificato) [VE] come parame- tro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato
(o edificato) [VE] come parame- tro di riferimento possa dar luogo ad importi eccedenti il contributo obiettivamente commisurato all'incremento di carico urbanistico effettivamente prodotto dall’intervento o dal mutamento del- la destinazione d’uso.
Art. 26 - Superficie permeabile
24 Art. 26 - Superficie permeabile
- Si definisce “superficie permeabile” (SP) la porzione di superficie territoriale (ST) o di superficie fondiaria (SF) priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, interrati o fuori terra, che impedicano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.
- La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massiccia-
Art. 27 - Indice di permeabilità
naturalmente la falda acquifera. 2. La superficie permeabile (SP) comprende le pavimentazioni prefabbricate posate su massiccia- ta, sabbia o terra, prive di giunti stuccati o cementati, nonché ogni altra pavimentazione che ga- rantisca la permeabilità all’acqua, a condizione che: a) ai livelli sottostanti non siano presenti strati impermeabili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti. Art. 27 - Indice di permeabilità
Art. 27 - Indice di permeabilità
rmeabili; b) non si tratti di corsie di percorrenza o di spazi di manovra di automezzi pesanti. Art. 27 - Indice di permeabilità
- Si definisce “indice di permeabilità” (IPT/IPF) il rapporto, espresso in percentuale, tra la superfi- cie permeabile (SP) e la superficie territoriale [ST] (indice di permeabilità territoriale) o la superfi- cie fondiaria (SF) (indice di permeabilità fondiaria).
- Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e ricostru-
di permeabilità fondiaria). 2. Nella realizzazione di nuovi edifici, ancorché derivanti da interventi di demolizione e ricostru- zione comunque denominati, nonché negli interventi di ampliamento di edifici esistenti compor- tanti incremento di superficie coperta (SC), deve essere garantito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 30 per cento della superficie fondiaria (SF).
ito il mantenimento di un indice di permeabilità fondiaria (IPF) pari ad almeno il 30 per cento della superficie fondiaria (SF). 3. Nelle aree già urbanizzate il soddisfacimento dei requisiti minimi di permeabilità fondiaria di cui al comma 2 può essere assicurato ricorrendo in parte a sistemi di autocontenimento o di ritenzio- ne temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di su-
utocontenimento o di ritenzio- ne temporanea, ove sussistano obiettivi impedimenti al reperimento dei quantitativi minimi di su- perficie permeabile (SP) oppure ove sussistano rischi di inquinamento degli acquiferi sotterranei. 4. I sistemi di autocontenimento o di ritenzione temporanea di cui al comma 3 possono essere adottati ove sia garantito il rispetto di tutte le seguenti condizioni: a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel
i tutte le seguenti condizioni: a) sia assicurato, previa idonea depurazione, il recapito controllato delle acque meteoriche nel sottosuolo, o in corsi d'acqua superficiali, oppure in fognatura, in misura equivalente al quantitati- vo di superficie permeabile (SP) non reperito; b) non siano prevedibili danni o problematiche conseguenti ad eventuali fenomeni di ristagno; c) non sussistano rischi di inquinamento del suolo e del sottosuolo.
Art. 28 - Complesso edilizio
25 Capo III - DEFINIZIONI TECNICHE DI RIFERIMENTO PER GLI INTERVENTI URBANISTICO-EDILIZI Art. 28 - Complesso edilizio
- Si definisce “complesso edilizio” un insieme di edifici, pertinenze e parti di uso comune, caratte- rizzato da autonomia funzionale. Art. 29 - Edificio (o fabbricato)
- Si definisce “edificio (o fabbricato)” una costruzione stabile, costituita da una o più unità immo- biliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al
Art. 30 - Edificio unifamiliare
uita da una o più unità immo- biliari e da eventuali parti di uso comune, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente in- dipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tem- po. Art. 30 - Edificio unifamiliare
Art. 30 - Edificio unifamiliare
nte, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tem- po. Art. 30 - Edificio unifamiliare
- Si definisce “edificio unifamiliare” un edificio costituito da un’unica unità immobiliare di pro- prietà esclusiva, funzionalmente e strutturalmente indipendente, che disponga di uno o più acces- si autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
dipendente, che disponga di uno o più acces- si autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 2. Ai fini dell’esenzione dalla quota di contributo relativo al costo di costruzione per gli interventi di ristrutturazione edilizia o di ampliamento di cui all’ articolo 188, comma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa comunale, gli edifici
Art. 31 - Unità immobiliare
mma 2, lettera b), della l.r. 65/2014 si considerano, salvo diverse disposizioni contenute nella normativa comunale, gli edifici unifamiliari aventi superficie complessiva (SCom) pari o inferiore a mq. 105, e che mantengano la loro indipendenza strutturale e funzionale anche nella configurazione modificata dall'intervento edilizio. Art. 31 - Unità immobiliare
- Si definisce “unità immobiliare” un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo
Art. 31 - Unità immobiliare
Art. 31 - Unità immobiliare
- Si definisce “unità immobiliare” un insieme di locali e spazi tra loro collegati, avente autonomo accesso e indipendenza funzionale, capace di soddisfare autonomamente specifiche esigenze di utilizzo, siano esse di tipo residenziale o di tipo diverso dalla residenza. Costituiscono parte integrante dell'unità immobiliare le sue eventuali pertinenze o spazi accessori di uso esclusivo.
Art. 32 - Organismo edilizio
26 2. Il dimensionamento di ciascuna unità immobiliare presuppone il rispetto delle disposizioni legi- slative e regolamentari riferite ai diversi tipi di utilizzo o di attività da insediare. Art. 32 - Organismo edilizio
- Si definisce “organismo edilizio” l’unità immobiliare, o l’edificio, oppure il complesso edilizio, in- teressato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d’uso. Art. 33 - Pertinenza
Art. 33 - Pertinenza
so edilizio, in- teressato dall’intervento urbanistico-edilizio e/o dal mutamento della destinazione d’uso. Art. 33 - Pertinenza
- Si definisce “pertinenza” un’opera o manufatto edilizio, un’area libera, legato da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonoma- mente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Art. 34 - Involucro edilizio
Art. 34 - Involucro edilizio
zzabile autonoma- mente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Art. 34 - Involucro edilizio
- Si definisce “involucro edilizio” la figura solida di inviluppo che delimita tutte le parti chiuse dell'edificio o manufatto edilizio, comprese eventuali porzioni interrate, di qualsiasi destinazione e consistenza.
- L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque
destinazione e consistenza. 2. L’involucro edilizio è delimitato nella parte superiore dall’estradosso della copertura, comunque configurata, nelle parti laterali dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell'edificio o manufatto edilizio, al lordo di eventuali bow-window e verande, nella parte inferiore dall'intrados- so del piano di calpestio più basso, ancorché parzialmente o totalmente interrato. 3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell’edificio:
asso, ancorché parzialmente o totalmente interrato. 3. Non concorrono alla determinazione dell'involucro edilizio dell’edificio: a) le logge o loggiati, i portici o porticati, gli spazi praticabili aperti in genere; b) i ballatoi aperti, i balconi, gli aggetti ornamentali, gli sporti di gronda, le pensiline ed altre coper- ture a sbalzo comunque denominate; c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso;
ine ed altre coper- ture a sbalzo comunque denominate; c) le eventuali tettoie poste in aderenza all'edificio o a parti di esso; d) le scale esterne, ivi comprese le scale di sicurezza, fatta eccezione per gli eventuali spazi chiusi e coperti posti in aderenza all’edificio da esse delimitati; e) i volumi tecnici posti in aderenza all’edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale;
ta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico e strutturale; f) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall’applicazione di strati iso- lanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di
27 edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incre- mento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedi- menti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di dero- gare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale,
Art. 35 - Sagoma
egolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. Art. 35 - Sagoma
- Si definisce “sagoma” la conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50.
l’edificio o il manufatto edilizio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a ml 1,50. 2. La sagoma è delimitata:
- nella parte superiore dall'estradosso della copertura, comunque configurata;
- nelle parti laterali dal profilo perimetrale esterno fuori terra dell’edificio o manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dal-
manufatto edilizio, con esclusione di elementi edilizi aperti con aggetto pari o inferiore a ml 1,50; nella parte inferiore dal- la quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio o ma- nufatto. 3. Non concorrono alla determinazione della sagoma: a) la porzione interrata dell’edificio, di qualsiasi destinazione e consistenza: relativamente alla de- terminazione della quota del piano di campagna in aderenza all’edificio - e alla conseguente indi-
tenza: relativamente alla de- terminazione della quota del piano di campagna in aderenza all’edificio - e alla conseguente indi- viduazione delle sue porzioni interrate - non rileva la presenza puntuale di manufatti di accesso a locali interrati quali scale esterne o rampe; b) gli elementi edilizi aperti comunque denominati - quali ballatoi, balconi, aggetti ornamentali, sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno del-
i, aggetti ornamentali, sporti di gronda, pensiline ed altre coperture a sbalzo - il cui aggetto, misurato dal filo esterno del- le pareti o delimitazioni perimetrali, al lordo di spazi praticabili aperti quali logge o loggiati, risulti pari o inferiore a ml 1,50; c) le tettoie o le scale esterne di sicurezza poste in aderenza all'edificio, ove obiettivamente auto- nome rispetto al medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale e come tali aventi sa- goma distinta;
28 d) i volumi tecnici posti in aderenza all'edificio o sulla copertura del medesimo, fatta eccezione per i volumi tecnici totalmente integrati con l'edificio medesimo dal punto di vista morfotipologico o strutturale; e) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne determinato dall’applicazione di strati iso- lanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di
licazione di strati iso- lanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile, e comunque tutti i maggiori spessori, volumi e superfici, finalizzati all'incre- mento delle prestazioni energetiche degli edifici, nei limiti entro i quali, nell'ambito dei procedi- menti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di dero-
nell'ambito dei procedi- menti ordinati alla formazione dei titoli abilitativi edilizi, le norme in materia consentono di dero- gare a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 4. Non costituiscono modifiche della sagoma:
inime di protezione del nastro stradale, nonché alle altezze massime degli edifici. 4. Non costituiscono modifiche della sagoma:
- le eventuali modeste rotazioni o traslazioni dell'edificio o manufatto rispetto all'area di sedime assentita;
- la realizzazione di verande, ove ricavate delimitando in tutto o in parte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella sago-
Art. 36 - Lotto urbanistico di riferimento
arte con superfici vetrate o con elementi trasparenti, parzialmente o totalmente apribili, spazi aperti già compresi nella sago- ma dell’edificio, quali una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50, una tet- toia direttamente accessibile da una unità immobiliare che sia parte integrante del fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico. Art. 36 - Lotto urbanistico di riferimento
Art. 36 - Lotto urbanistico di riferimento
ntegrante del fabbricato principale dal punto di vista strutturale o morfotipologico. Art. 36 - Lotto urbanistico di riferimento
- Si definisce “lotto urbanistico di riferimento” la porzione di terreno la cui relazione qualificata con un edificio o complesso edilizio, esistente o da realizzare, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica.
e, assume rilevanza ai fini dell’applicazione delle previsioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione urbanistica. 2. Il lotto urbanistico di riferimento comprende l'area di sedime dell'edificio o complesso edilizio e i relativi spazi di pertinenza; possono farne parte anche eventuali porzioni di terreno ubicate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o comples- so edilizio medesimo.
ate nelle immediate vicinanze, purché funzionalmente correlate a titolo permanente all'edificio o comples- so edilizio medesimo. 3. Ai fini dell'individuazione del lotto urbanistico di riferimento assumono rilevanza elementi quali: a) la destinazione dei suoli definita dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
29 b) per gli edifici di recente origine, la porzione di superficie fondiaria (SF) originariamente presa a riferimento per l’edificazione e per il calcolo delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale, quale risulta da atti abilitativi di natura urbanistico-edilizia; c) per gli edifici di origine non recente, la posizione catastale del fabbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dal-
Art. 37 - Sedime
bbricato alla data di adozione dello strumento urbanistico, oppure, in mancanza, quella desumibile dal catasto d'impianto o dal- la documentazione maggiormente risalente nel tempo tra quella disponibile. Art. 37 - Sedime
- Si definisce “sedime” l’impronta a terra dell’edificio o del manufatto edilizio, corrispondente al- la localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza.
- L’area di sedime dell’edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del
esso sull’area di pertinenza. 2. L’area di sedime dell’edificio o manufatto edilizio è delimitata dal perimetro della sagoma del primo piano fuori terra, ossia dal filo esterno delle pareti o delimitazioni perimetrali dell’edificio o manufatto edilizio, al lordo di spazi praticabili aperti quali portici o porticati. 3. Sono esclusi dal perimetro dell'area di sedime: a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l’applicazione di
perimetro dell'area di sedime: a) il maggiore spessore delle pareti perimetrali esterne conseguito attraverso l’applicazione di strati isolanti termici, costituente incentivo urbanistico ai sensi delle norme statali e regionali in materia di edilizia sostenibile; b) gli elementi edilizi, quali tettoie, volumi tecnici o scale esterne di sicurezza, posti in aderenza all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotipologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta.
Art. 38 - Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
all'edificio, ove obiettivamente autonomi dal punto di vista morfotipologico o strutturale, e come tali aventi sagoma distinta. Art. 38 - Dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale
- Si definiscono “dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale” i quantitativi di aree per parcheg- gio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in con-
in relazione a specifiche categorie di intervento edilizio o mutamenti della destinazione d'uso degli organismi edilizi in con- formità con le norme statali o regionali. 2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta stanziale è definita dall' articolo 41- sexies, legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) nella misura di non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni
di non inferiore ad un metro quadrato per ogni dieci metri cubi di costruzione, oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
30 3. PARCHEGGI PRIVATI E/O PERTINENZIALI È lo spazio da destinare alla sosta dei veicoli in sopra o sottosuolo o in elevazione, con dimensioni minime, al netto di eventuali ingombri murari, di ml. 2,50x5,00, riservato ad un uso privato o co- munque pertinenziale. Gli spazi parcheggio, possono essere localizzati interamente, sia all’interno del fabbricato o nella resede esterna del fabbricato. Nel caso di dimostrata, oggettiva impossibilità a reperire tali spazi parcheggio, all’interno del lotto
esterna del fabbricato. Nel caso di dimostrata, oggettiva impossibilità a reperire tali spazi parcheggio, all’interno del lotto di pertinenza del fabbricato oggetto d' intervento edilizio è comunque possibile localizzare gli spa- zi parcheggio anche in area anche esterna, in altri lotti di terreno in proprietà esclusiva posti nelle vicinanze e comunque a distanza non superiore di ml 300,00 dal fabbricato in questione, e deve
n proprietà esclusiva posti nelle vicinanze e comunque a distanza non superiore di ml 300,00 dal fabbricato in questione, e deve essere prodotto atto notarile di vincolo permanente di destinazione e di asservimento al fabbrica- to in qualità di pertinenza. I posti auto devono essere vincolati in maniera permanente, con atto notarile a ciascuna unità immobiliare, in qualità di pertinenza, limitatamente agli interventi ad uso residenziale di nuova co-
notarile a ciascuna unità immobiliare, in qualità di pertinenza, limitatamente agli interventi ad uso residenziale di nuova co- struzione e di ristrutturazione urbanistica e nei casi specificatamente previsti dalla disciplina di pianificazione di cui al R.U.. Negli altri casi quali la sostituzione edilizia, addizione volumetrica, ri- strutturazione edilizia è sufficiente la sola localizzazione dei posti auto, senza la necessità di effet- tuare atto di vincolo permanente di destinazione d’uso e pertinenza.
localizzazione dei posti auto, senza la necessità di effet- tuare atto di vincolo permanente di destinazione d’uso e pertinenza. Ove consentito dalle previsioni della pianificazione urbanistica, nel caso di interventi su edifici esi- stenti, qualora per oggettive motivazioni non sia possibile reperire gli standard di parcheggio ri- chiesti, è facoltà dell’amministrazione comunale attuare forme di monetizzazione.
sibile reperire gli standard di parcheggio ri- chiesti, è facoltà dell’amministrazione comunale attuare forme di monetizzazione. Le soluzioni progettuali dovranno dimostrare l’accessibilità e la fruibilità dei previsti posti auto, an- che in materia di rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoni- che. Nella verifica dello spazio a parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere su- periore al 50% dell’intera superficie minima da garantire.
parcheggio la superficie dello spazio di manovra non dovrà essere su- periore al 50% dell’intera superficie minima da garantire. Tutti i posti auto individuati per norma devono essere singolarmente usufruibili, ammettendo la possibilità di poterne usufruirne contestualmente unicamente al massimo 2 (due) nel caso siano a servizio della stessa unità immobiliare
Art. 39 – Parcheggi ed autorimesse (Definizione) - Dotazioni di parcheggio per l
31 Art. 39 – Parcheggi ed autorimesse (Definizione) - Dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione a) Definizioni - PARCHEGGI (P)- E’ l’area destinata complessivamente alla sosta dei veicoli e com- posta da stalli, da spazi di manovra tra una fila di stalli e l’altra, da spazi di ingresso e di uscita. PARCHEGGIO DI PERTINENZA - La superficie, coperta o scoperta, legata da vincolo pertinenziale ad un edificio o ad un’unità immobiliare nei casi previsti dalle vigenti norme in materia, destinata al
da vincolo pertinenziale ad un edificio o ad un’unità immobiliare nei casi previsti dalle vigenti norme in materia, destinata al ricovero o alla sosta dei veicoli in uso ai residenti nell’edificio, o nell’unità immobiliare, ovvero agli addetti alle attività che vi si svolgono. “Autorimesse/garage e parcheggi esterni” - Sono pertinenze di uso privato destinate alla sosta co- perta o scoperta dei veicoli. Sono realizzabili in presenza di un edificio principale di pertinenza ad
destinate alla sosta co- perta o scoperta dei veicoli. Sono realizzabili in presenza di un edificio principale di pertinenza ad uso residenziale. La disciplina si applica nel rispetto delle N.T.A. del PO previste per ogni zona omogenea e nel rispetto delle altre disposizioni del vigente R.E.. Si articolano in autorimesse e parcheggi all’aperto. Le AUTORIMESSE sono locali posti all’interno dei fabbricati, nel sottosuolo o nella resede del fab-
esse e parcheggi all’aperto. Le AUTORIMESSE sono locali posti all’interno dei fabbricati, nel sottosuolo o nella resede del fab- bricato, destinati al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con annessi servizi. I loro requisiti tecnici e tipologici devono rispettare le norme in materia di prevenzione incendi e quelle sul superamento delle barriere architettoniche. La loro realizzazione è consentita nel rispetto delle previsioni della pianificazione urbanistica.
lle barriere architettoniche. La loro realizzazione è consentita nel rispetto delle previsioni della pianificazione urbanistica. I PARCHEGGI, sono posti auto all’aperto, o coperti da sole tettoie con le caratteristiche di arredo esterno. La loro dimensione minima è di larghezza ml 2,50, lunghezza ml 5,00 e superficie mq. 12,5 e devono essere delimitati con apposita segnaletica nell’area di pertinenza.
- Si definiscono “dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione” i quantitativi di aree per par-
a nell’area di pertinenza.
- Si definiscono “dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione” i quantitativi di aree per par- cheggio ad uso privato, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi in relazione alla creazione o ampliamento, anche mediante mutamento della destinazione d'uso, di esercizi com- merciali o di altre attività ad essi assimilate dalla disciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014.
isciplina della distribuzione e localizzazione delle funzioni approvata dal comune ai sensi dell’articolo 98 della l.r. 65/2014. 2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio per la sosta di relazione è definita ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2005 n. 28 e successive modifiche (Codice del Commercio, Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande,
ice del Commercio, Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti) e relativo Regolamento di attuazione (15/2009), con riferimento alle superfici di vendita dei singoli esercizi commerciali, op- pure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme regolamentari comunali.
Art. 40 - Dotazioni di parcheggio pubblico
32 Art. 40 - Dotazioni di parcheggio pubblico 1 Si definiscono “dotazioni di parcheggio pubblico” i quantitativi di aree per parcheggi pubblici o ad uso pubblico, comprensive dei relativi spazi di manovra, da reperirsi e localizzarsi in sede di formazione degli strumenti comunali di pianificazione urbanistica, oppure, salva diversa disposi- zione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti.
sa disposi- zione dei medesimi, in sede di formazione dei piani attuativi o dei progetti unitari convenzionati in essi previsti. 2. La misura minima delle dotazioni di parcheggio pubblico è definita dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
Art. 41 - Distanze
ti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della Legge 6 agosto 1967, n. 765), oppure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme rego- lamentari comunali. Art. 41 - Distanze
Art. 41 - Distanze
pure, se superiore, da specifiche disposizioni contenute in strumenti, atti o norme rego- lamentari comunali. Art. 41 - Distanze
- Si definisce “distanza” la lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urba- nistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
tra i fronti, di zona o di ambito urba- nistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 2. Il riferimento alla sagoma ai fini del rispetto delle distanze prescritte rileva ai soli fini edilizi ed urbanistici. 3. Nelle zone omogenee A le distanze minime tra fabbricati non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiun-
essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto di costruzioni aggiun- tive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale. In tutte le altre zone è pre- scritta la distanza minima tra pareti finestrate o parti di pareti finestrate, pari alla altezza del fab- bricato più alto con un minimo di 10,00 mt.; questa norma si applica anche quando una sola pare-
ate, pari alla altezza del fab- bricato più alto con un minimo di 10,00 mt.; questa norma si applica anche quando una sola pare- te sia finestrata. La suddetta prescrizione si applica solo nel caso di prospicienza diretta tra pareti; per pareti (o parti di queste) non finestrate non si applica. 4. Qualora vi siano, in proprietà limitrofe, edifici costruiti anteriormente alla data di adozione del P.d.F., la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuo-
lla data di adozione del P.d.F., la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, le nuo- ve costruzioni potranno soddisfare solo alle distanze dai confini pari alla metà della propria altezza e con un minimo assoluto di ml. 5,00.
33 5. Le distanze minime tra i fabbricati fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici o insediamenti e fatte salve maggiori prescrizioni disposte negli articoli successivi, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7,00. 6. Qualora le distanze tra i fabbricati computati come sopra indicati risultino inferiori all’altezza del
inferiore a ml. 7,00. 6. Qualora le distanze tra i fabbricati computati come sopra indicati risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, tali distanze sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all’altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nel paragrafo 3) di questo ar- ticolo, nel caso di intervento urbanistico con previsione preventiva planivolumetrica.
e indicate nel paragrafo 3) di questo ar- ticolo, nel caso di intervento urbanistico con previsione preventiva planivolumetrica. 7. In tutte le nuove costruzioni la distanza minima dal confine di zona sarà quella definita dalla car- tografia dello strumento urbanistico con previsione preventiva planivolumetrica. E’ ammessa la costruzione in aderenza dal confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di
Art. 42 - Carico urbanistico
e preventiva planivolumetrica. E’ ammessa la costruzione in aderenza dal confine di proprietà, se preesiste parete o porzione di parete in aderenza senza finestre, o in base a presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare in aderenza. 8. Le distanze dai confini dai confini di zona e di proprietà si misurano al netto dei balconi di lar- ghezza inferiore a mt. 1,50 e delle scale a giorno. Art. 42 - Carico urbanistico
Art. 42 - Carico urbanistico
prietà si misurano al netto dei balconi di lar- ghezza inferiore a mt. 1,50 e delle scale a giorno. Art. 42 - Carico urbanistico
- Si definisce “carico urbanistico” il fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobi- le o insediamento, in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di inter- venti urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso.
ione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di inter- venti urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 2. Si determina sempre un incremento del carico urbanistico nei seguenti casi: a) interventi di nuova edificazione, di ristrutturazione urbanistica, oppure addizioni volumetriche agli edifici esistenti, come definiti dalle norme regionali, ove comportanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regola-
tanti incremento del numero di abitanti convenzionalmente insediati o insediabili, ai sensi dell'articolo 2 del presente regola- mento, oppure reperimento di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazio- ne; b) interventi comunque denominati dai quali derivi incremento del numero di unità immobiliari, anche in assenza di contestuale mutamento della destinazione d’uso; c) interventi comunque denominati dai quali derivi un aumento della superficie utile (SU) degli or- ganismi edilizi;
Art. 43 - Abbaino ed accesso alla copertura
34 d) mutamenti della destinazione d'uso di organismi edilizi esistenti, ove comportanti il reperimen- to di dotazioni aggiuntive di parcheggi per la sosta stanziale o di relazione; e) incremento della superficie di vendita di esercizi commerciali esistenti. Capo IV - ELEMENTI COSTITUTIVI O DI CORREDO DELLE COSTRUZIONI Art. 43 - Abbaino ed accesso alla copertura
- Si definisce “abbaino” un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per con-
baino ed accesso alla copertura
- Si definisce “abbaino” un elemento edilizio appositamente configurato e dimensionato per con- sentire l'accesso alla copertura, piana o inclinata.
- la realizzazione di abbaini è consentita per tutti gli interventi di “NUOVA” edificazione e per gli edifici del patrimonio edilizio esistente ad esclusione di quelli classificati nei gruppi da 1 a 3 e quel- li ricadenti all’interno dell’art. 89 ” Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” del P.O., ai fini di tu-
a 1 a 3 e quel- li ricadenti all’interno dell’art. 89 ” Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” del P.O., ai fini di tu- tela del paesaggio e delle tipologie architettoniche locali. 3. La costruzione di abbaini sopra coperture inclinate degli edifici è consentita, con una larghezza non superiore a ml 1 e con altezza massima 1,2 ml. Dovranno essere in numero massimo di uno per tetto, non collocati in prossimità né della gronda né dei colmi.
za massima 1,2 ml. Dovranno essere in numero massimo di uno per tetto, non collocati in prossimità né della gronda né dei colmi. 4. Le aperture collocate nell’abbaino possono essere utilizzate ai soli fini della verifica dei requisiti igienico-sanitari di locali e spazi sottotetto o se consentito per l’accesso alle coperture con partico- lare riferimento al DPGR 18/12/2013 n. 75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protet-
o alle coperture con partico- lare riferimento al DPGR 18/12/2013 n. 75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protet- tive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza”. 5. Si definisce “Accesso alle coperture” un elemento accessorio del tetto, , in continuità con l’andamento delle falde, finalizzato a renderlo accessibile per opere di manutenzione, con le se- guenti caratteristiche:
tà con l’andamento delle falde, finalizzato a renderlo accessibile per opere di manutenzione, con le se- guenti caratteristiche: • La dimensione deve consentire un agevole passo d’uomo e di materiali. • Può svolgere funzioni di lucernario al fine di rendere luminosi i sottotetti. • Può avere una superficie massima di mq. 0,50 e non deve sporgere oltre cm. 10,00 dal manto di copertura. • E’ ammesso un unico accesso per tetto, ove sia possibile accedere a questo da spazi con- dominiali.
00 dal manto di copertura. • E’ ammesso un unico accesso per tetto, ove sia possibile accedere a questo da spazi con- dominiali. 6. Devono essere osservate le disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento al DPGR 18/12/2013 n. 75/R “Istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transi- to e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza.
35 7. In particolare, ove l’accesso sia costituito da una apertura verticale, la stessa deve avere una larghezza libera minima di 0,70 metri ed un’altezza libera minima di 1,20 metri. Limitatamente agli interventi da eseguirsi su edifici esistenti, qualora per dimostrati impedimenti di natura tecnica ovvero per contrasto con norme di tutela riguardanti l’immobile non sia possibile garantire il ri- spetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti al la realizza-
a possibile garantire il ri- spetto delle dimensioni minime prescritte e vi siano altresì dimostrati impedimenti al la realizza- zione di un accesso esterno conforme alle disposizioni di cui al presente regolamento, sono am- messe aperture di dimensioni inferiori, tali comunque da garantire il passaggio di persone e mate- riali; 8. Ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata
Art. 44 - Balcone
gio di persone e mate- riali; 8. Ove sia costituito da una apertura orizzontale od inclinata, la stessa deve essere dimensionata sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, l’apertura deve avere una superficie libera di passaggio non inferiore a 0,50 metri quadrati, con lato inferiore di larghezza minima di 0,70 metri. Art. 44 - Balcone 1 Si definisce “balcone” un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo
Art. 44 - Balcone
0,70 metri. Art. 44 - Balcone 1 Si definisce “balcone” un elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto rispetto al filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 2. Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma copertura, salva la parziale
le da uno o più locali interni. 2. Il balcone si configura come elemento edilizio privo di autonoma copertura, salva la parziale protezione dagli agenti atmosferici eventualmente offerta da soprastanti balconi, sporti di gronda o altri elementi aggettanti. 3. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne, il bal- cone concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio.
Art. 45 - Ballatoio
dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne, il bal- cone concorre alla determinazione della sagoma dell'edificio. 4. Sono fatte salve le limitazioni e prescrizioni di quanto riportato nel PO e all’art. 113 del presente Regolamento. Art. 45 - Ballatoio
- Si definisce “ballatoio” un elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell’accesso a più
izzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione dell’accesso a più unità immobiliari, munito di ringhiera o parapetto. 2. Il ballatoio può essere compreso entro il filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio o posto in aggetto alle medesime. Ove aggettante per più di ml 1,50 dal filo delle pa- reti o delimitazioni perimetrali esterne dell’edificio, ancorché configurato come spazio aperto de-
Art. 46 - Bow-window
36 limitato da semplice ringhiera o parapetto, concorre alla determinazione della sagoma dell'edifi- cio. 3. Se provvisto di tamponamenti esterni, il ballatoio concorre alla determinazione dell'involucro edilizio. 4. Il ballatoio può essere realizzato esclusivamente in presenza di specifiche norme di zona o nor- me relative a specifici interventi individuati dal P.O., le prescrizioni in quella sede definite preval- gono sulle norme del presente regolamento. Art. 46 - Bow-window
Art. 46 - Bow-window
iduati dal P.O., le prescrizioni in quella sede definite preval- gono sulle norme del presente regolamento. Art. 46 - Bow-window
- Si definisce “bow-window” la porzione finestrata di un locale, anche con sviluppo su più piani, sporgente dal filo delle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio.
- Il bow-window può essere realizzato solo in presenza di specifiche norme di zona o norme rela-
Art. 47 - Cantine
etrali esterne di un edificio. 2. Il bow-window può essere realizzato solo in presenza di specifiche norme di zona o norme rela- tive a specifici interventi individuati dal P.O., le prescrizioni in quella sede definite prevalgono sulle norme del presente regolamento. Art. 47 - Cantine
- Si definiscono “cantine (o scantinati)” i locali accessori, interrati o prevalentemente interrati, come definiti dagli articoli 56 e 57, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti,
Art. 48 - Copertura
evalentemente interrati, come definiti dagli articoli 56 e 57, generalmente adibiti ad uso di ricovero o ripostiglio di oggetti, merci o materiali, e comunque sprovvisti di requisiti e dotazioni atti a consentire la permanenza ancorché saltuaria di persone. Art. 48 - Copertura
- Si definisce “copertura” la delimitazione superiore di un edificio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione
icio, o di altro manufatto edilizio comunque denominato provvisto o meno di tamponamenti laterali, atta ad assicurare protezione dagli agenti atmosferici. Essa è costituita da una struttura portante e da un manto superficiale esterno e comprende anche ulteriori elementi di finitura eventualmente interposti tra i medesimi quali gli strati di coibentazione e di impermeabilizzazione. 2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e
azione e di impermeabilizzazione. 2. La copertura assume diverse denominazioni in ragione della sua configurazione strutturale e morfotipologica oppure in relazione al materiale usato per la struttura o per il manto superficiale. 3. Fatte salve le determinazioni del P.O. o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O, non è ammessa la modificazione delle coperture a falde in terrazza o copertura piana praticabili e
terventi individuati dal P.O, non è ammessa la modificazione delle coperture a falde in terrazza o copertura piana praticabili e non praticabili per gli edifici del patrimonio edilizio esistente classificati dal gruppo 1 al gruppo 4,
Art. 49 - Intercapedini
37 per quest’ultimi limitatamente a quelli ricadenti all’interno dell’art. 89 ” Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” dello stesso P.O.. Sono fatta salve la realizzazione delle terrazze a tasca con le prescrizioni e limitazioni contenuto nel P.O. e nell’art .118 del presente Regolamento. 4.Il manto di copertura dovrà essere in coppi ed embrici in cotto oppure in lastre di ardesia. Art. 49 - Intercapedini
Art. 49 - Intercapedini
olamento. 4.Il manto di copertura dovrà essere in coppi ed embrici in cotto oppure in lastre di ardesia. Art. 49 - Intercapedini
- Si definiscono “intercapedini” gli spazi variamente configurati - delimitati da strutture portanti, pareti, pannellature fisse o controsoffitti - aventi esclusiva funzione igienico-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva
-sanitaria, finalizzata alla salubrità, al comfort igrometrico o alla climatizzazione dei locali dell'edificio, oppure esclusiva funzione tecnologica, finalizzata all'alloggiamento di tubazioni o impianti, la cui accessibilità è limi- tata alle sole operazioni di ispezione e manutenzione. 2. Sono da considerarsi intercapedini spazi quali, ad esempio, scannafossi, gattaiolati, cavedi, co- lonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non pratica- bili.
Art. 50 - Intradosso
olati, cavedi, co- lonne per la ventilazione di locali tecnici o vani accessori, camini del vento, sottotetti non pratica- bili. 3. Le griglie di raccolta delle acque meteoriche devono essere mantenute pulite al fine di facilitare il deflusso delle acque. 4. Gli scannafossi da realizzare in maniera perimetrale agli edifici nella parte posta sotto il piano di campagna devono avere una larghezza massima di ml. 1,00. Art. 50 - Intradosso
Art. 50 - Intradosso
e agli edifici nella parte posta sotto il piano di campagna devono avere una larghezza massima di ml. 1,00. Art. 50 - Intradosso
- Si definisce “intradosso” il piano di imposta di strutture monolitiche quali solette o solai, oppu- re, nel caso di strutture composte quali quelle in legno o assimilabili, piano di imposta dell'orditura secondaria con interasse non superiore a cm 80.
- Ai fini dell’individuazione dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né
Art. 51 - Loggia/loggiato
sse non superiore a cm 80. 2. Ai fini dell’individuazione dell’intradosso non rileva la presenza di eventuali controsoffitti, né l’eventuale maggior spessore dell’orditura principale. Art. 51 - Loggia/loggiato
- Si definisce “loggia/loggiato” un elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte lungo il perimetro esterno dell'edificio o verso spazi pertinenziali interni, mu- nito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
icio o verso spazi pertinenziali interni, mu- nito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 2. Le logge o loggiati possono essere intervallati da pilastri o colonne.
38 3. Le logge o loggiati, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorrono alla determinazio- ne della sagoma dell’edificio. 4. Il tamponamento di logge o loggiati, negli edifici classificati gruppo 4 dallo stesso P.O, esistenti alla data di approvazione del PO, è ammessa la con la realizzazione di elementi a vetro nella mi- sura massima di 7 mq di SL per unità immobiliare, senza pregiudizio dell’aspetto estetico origina-
di elementi a vetro nella mi- sura massima di 7 mq di SL per unità immobiliare, senza pregiudizio dell’aspetto estetico origina- rio, ovvero arretrando di almeno 1,50 m. il tamponamento rispetto al filo originario della loggia o loggiato. Tale addizionale è ammissibile solo nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e dei parametri aero-illuminanti degli ambienti abitabili collegati. Tale intervento non è cumulabile con altri bonus volumetrici contenuti di cui al punto 3 e al punto
Art. 52 - Parti condominiali o di uso comune
mbienti abitabili collegati. Tale intervento non è cumulabile con altri bonus volumetrici contenuti di cui al punto 3 e al punto 6 dell’art. 81 del PO e non è ammesso negli edifici ricadenti all’interno dell’art. 89 ”Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” dello stesso P.O. Art. 52 - Parti condominiali o di uso comune
- Si definiscono “parti condominiali o di uso comune” i locali o gli spazi variamente configurati
Art. 53 - Pensilina
condominiali o di uso comune
- Si definiscono “parti condominiali o di uso comune” i locali o gli spazi variamente configurati non afferenti in via esclusiva a singole unità immobiliari quali, ad esempio, portici o porticati priva- ti, androni di ingresso, scale e vani ascensore condominiali, passaggi coperti carrabili o pedonali, ballatoi, autorimesse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni. Art. 53 - Pensilina
Art. 53 - Pensilina
sse collettive, lavatoi comuni, cabine idriche, centrali termiche condominiali, chiostrine, cortili interni. Art. 53 - Pensilina
- Si definisce “pensilina” un elemento edilizio accessorio di copertura posto in aggetto alle pareti o delimitazioni perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Art. 54 - Piano o locale fuori terra
- Si definisce “piano o locale fuori terra” un piano o locale dell’edificio il cui livello di calpestio sia
Art. 55 - Piano o locale seminterrato
locale fuori terra
- Si definisce “piano o locale fuori terra” un piano o locale dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio. Art. 55 - Piano o locale seminterrato
- Si definisce “piano o locale seminterrato” un piano o locale di un edificio il cui pavimento si tro-
no o locale seminterrato
- Si definisce “piano o locale seminterrato” un piano o locale di un edificio il cui pavimento si tro- va a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno, del marciapiede o della pavi- mentazione posti in aderenza all’edificio e il cui soffitto, misurato all’intradosso, si trova ad una
39 quota superiore rispetto al terreno, al marciapiede o alla pavimentazione posti in aderenza all’edificio. 2. Si considerano prevalentemente interrati i piani o i locali seminterrati il cui volume totale (VTot), misurato al lordo delle pareti perimetrali esterne, sia in prevalenza collocato al di sotto del- la quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio. 3. PRESCRIZIONI TECNICHE NELLA REALIZZAZIONE DI LOCALI SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA
pavimentazione posti in aderenza all'edificio. 3. PRESCRIZIONI TECNICHE NELLA REALIZZAZIONE DI LOCALI SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA La realizzazione di volumi interrati o seminterrati, è consentita esclusivamente nella sagoma dell’edificio a condizione:
- che si realizzi obbligatoriamente uno scannafosso perimetrale di larghezza non superiore a ml. 1,00, con sistema di raccolta di infiltrazione e stazione pompa di evacuazione. Tali locali non po-
arghezza non superiore a ml. 1,00, con sistema di raccolta di infiltrazione e stazione pompa di evacuazione. Tali locali non po- tranno essere comunicanti con l’edificio; l’eventuale accesso per le ispezioni è consentito con un'unica apertura dall’esterno di limitate dimensioni;
- la quota calpestio interna, sia superiore a quella del sistema di raccolta fognatura nera e bianca di recapito scarichi. Tale condizione non deve essere rispettata, nel caso di nuove costruzioni ed
colta fognatura nera e bianca di recapito scarichi. Tale condizione non deve essere rispettata, nel caso di nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente, in cui i piani interrati o seminterrati siano accessibili esclusivamente dall’interno dell’edificio. Nel caso di realizzazione di servizi igienici, in locali inter- rati e seminterrati, la quota degli scarichi deve essere a quota superiore di quella di recapito della
gienici, in locali inter- rati e seminterrati, la quota degli scarichi deve essere a quota superiore di quella di recapito della fognatura nera e deve essere realizzato un pozzetto con saracinesca di chiusura, finalizzato ad im- pedire flussi di ritorno. E' ammessa la destinazione residenziale nei locali seminterrati purché abbiano le caratteristiche di altezza, dimensione ed areazione/illuminazione dei locali abitabili e le pareti del vano non siano
Art. 56 - Piano o locale interrato
abbiano le caratteristiche di altezza, dimensione ed areazione/illuminazione dei locali abitabili e le pareti del vano non siano interrate per oltre il 50% della loro superficie con almeno una parete completamente fuori terra, fermo restando quanto disposto dall’art. 93 del presente Regolamento. Art. 56 - Piano o locale interrato
- Si definisce “piano o locale interrato” un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato
- Piano o locale interrato
- Si definisce “piano o locale interrato” un piano o locale di un edificio il cui soffitto, misurato all'intradosso, si trova in ogni sua parte ad una quota pari o inferiore rispetto a quella del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all’edificio.
- Ai fini della individuazione dei piani o locali interrati, non rileva la presenza puntuale di manufat- ti quali scale esterne o rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l’accesso a tali
resenza puntuale di manufat- ti quali scale esterne o rampe aventi le dimensioni minime necessarie a consentire l’accesso a tali piani o locali.
40 3. In caso di manufatti isolati, oppure di locali in tutto o in parte esterni all'area di sedime dell'edi- ficio cui afferiscono, si considerano interrati solo i locali, o parti di essi, il cui estradosso di copertu- ra non fuoriesca dalla quota del terreno, del marciapiede o della pavimentazione posti in aderenza all'edificio medesimo. 4. PRESCRIZIONI TECNICHE NELLA REALIZZAZIONE DI LOCALI SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA
zione posti in aderenza all'edificio medesimo. 4. PRESCRIZIONI TECNICHE NELLA REALIZZAZIONE DI LOCALI SOTTO IL PIANO DI CAMPAGNA La realizzazione di volumi interrati o seminterrati, è consentita esclusivamente nella sagoma dell’edificio a condizione:
- che si realizzi obbligatoriamente uno scannafosso perimetrale di larghezza non superiore a ml. 1,00, con sistema di raccolta di infiltrazione e stazione pompa di evacuazione;
sso perimetrale di larghezza non superiore a ml. 1,00, con sistema di raccolta di infiltrazione e stazione pompa di evacuazione;
- la quota calpestio interna, sia superiore a quella del sistema di raccolta fognatura nera e bianca di recapito scarichi. Tale condizione non deve essere rispettata, nel caso di nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente, in cui i piani interrati o seminterrati siano accessibili
di nuove costruzioni ed interventi sul patrimonio edilizio esistente, in cui i piani interrati o seminterrati siano accessibili esclusivamente dall’interno dell’edificio. Nel caso di realizzazione di servizi igienici, in locali inter- rati e seminterrati, la quota degli scarichi deve essere a quota superiore di quella di recapito della fognatura nera e deve essere realizzato un pozzetto con saracinesca di chiusura, finalizzato ad im- pedire flussi di ritorno;
la fognatura nera e deve essere realizzato un pozzetto con saracinesca di chiusura, finalizzato ad im- pedire flussi di ritorno;
- le finestre per l’aerazione dei sotterranei possono essere aperte nello zoccolo degli edifici o rea- lizzate sotto il piano di calpestio mediante apertura a “bocca di lupo”, la quale dovrà essere muni- ta di apposita griglia per la sicurezza. Nel caso di finestre dei sotterranei realizzate su suolo non di uso pubblico, la griglia può essere so-
riglia per la sicurezza. Nel caso di finestre dei sotterranei realizzate su suolo non di uso pubblico, la griglia può essere so- stituita con altra protezione idonea. Nel caso di aperture sotto il piano di calpestio dovrà essere provveduto al di sotto di esse, ad al- meno cm.50 e per una dimensione pari alla proiezione della griglia aumentata di 10 cm. per ogni lato, a disporre un vassoio in muratura per la raccolta dei rifiuti e delle acque, accessibile per la pulizia e con apposito scarico per le acque.
Art. 57 - Portico / porticato
n vassoio in muratura per la raccolta dei rifiuti e delle acque, accessibile per la pulizia e con apposito scarico per le acque. Art. 57 - Portico / porticato
- Si definisce “portico/porticato” un elemento edilizio coperto situato al piano terreno o ad altro livello di accesso degli edifici, intervallato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio o verso spazi pertinenziali interni.
allato da colonne o pilastri, aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio o verso spazi pertinenziali interni. 2. Il portico o porticato può costituire talora spazio condominiale o di uso comune, oppure pubbli- co o asservito ad uso pubblico.
41 3. Non fanno parte del portico o porticato le eventuali porzioni delimitate da pareti, infissi o altri elementi suscettibili di determinare vani chiusi. 4. Il portico o porticato, pur non facendo parte dell'involucro edilizio, concorre alla determinazio- ne della sagoma dell'edificio. 6. Fatte salve le determinazioni del P.O. per la tamponatura parziale e totale del portico negli edi- fici classificati gruppo 4 dallo stesso P.O, esistenti alla data di approvazione del PO, è ammessa la
ale del portico negli edi- fici classificati gruppo 4 dallo stesso P.O, esistenti alla data di approvazione del PO, è ammessa la con la realizzazione di elementi a vetro nella misura massima di 7 mq di SL per unità immobiliare senza pregiudizio dell’aspetto estetico originario, ovvero arretrando di almeno 1,50 m. il tampo- namento rispetto al filo originario del portico o porticato. Tale addizionale è ammissibile solo nel
di almeno 1,50 m. il tampo- namento rispetto al filo originario del portico o porticato. Tale addizionale è ammissibile solo nel rispetto delle condizioni igienico sanitarie e dei parametri aero-illuminanti degli ambienti abitabili collegati. Tale intervento non è cumulabile con altri bonus volumetrici contenuti di cui al punto 3 e al punto 6 dell’art. 81 del PO e non è ammesso negli edifici ricadenti all’interno dell’art. 89 ”Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” dello stesso P.O.
Art. 58 - Serra solare
on è ammesso negli edifici ricadenti all’interno dell’art. 89 ”Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” dello stesso P.O. Art. 58 - Serra solare
- Si definisce “serra solare” un elemento di architettura bioclimatica, orientato verso un settore di bussola compreso tra 135 e 225 gradi, finalizzato ad introitare la radiazione solare, coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare.
d introitare la radiazione solare, coadiuvando nella stagione invernale il riscaldamento dell'edificio o dell'unità immobiliare. 2. La serra solare deve avere caratteristiche obiettivamente distinte da quelle delle comuni veran- de. Essa non può essere destinata alla permanenza continuativa di persone e deve essere priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazio- ne artificiale.
priva dei requisiti e delle dotazioni atti a consentire tale permanenza, compresi gli impianti di climatizzazio- ne artificiale. 3. La serra solare deve essere posta in condizioni ottimali di irraggiamento e schermata all’irraggiamento durante la stagione estiva, per evitare il surriscaldamento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto,
ento dei locali contigui. La specifica finalità del risparmio energetico è certificata nella documentazione tecnica di progetto, nella quale è quantificata, attraverso i necessari calcoli energetici, la riduzione dei consumi di combustibile fossile per il riscaldamento invernale. 4. La serra solare concorre alla determinazione dell'involucro edilizio e della sagoma dell'edificio. Non costituendo incremento di volume e superficie utile, non può essere realizzata per costituire vani abitabili o accessori.
Art. 59 - Soppalco
42 Art. 59 - Soppalco
- Si definisce “soppalco” una partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso di idonea altezza, avente almeno un lato aperto sul locale principale nel quale è collocato.
- Con la realizzazione del soppalco viene a determinarsi, secondo i casi, un quantitativo aggiunti- vo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA).
- Soppalchi ad uso civile abitazione
quantitativo aggiunti- vo di superficie utile (SU), oppure di superficie accessoria (SA). 3. Soppalchi ad uso civile abitazione La presente disciplina, riguarda la possibilità di realizzare superfici relative al piano calpestabile di un piano soppalcato, la cui verifica dei rapporti aereo-illuminanti viene effettuata con riferimento alla sola superficie sottostante. E’ ammessa la realizzazione di soppalchi all’interno dei locali abitabili ed agibili, alle seguenti con- dizioni:
e sottostante. E’ ammessa la realizzazione di soppalchi all’interno dei locali abitabili ed agibili, alle seguenti con- dizioni: • la proiezione in pianta dei medesimi non deve superare in termini di superficie il rapporto massimo del 50% della superficie dei locali soppalcati; • la parte soppalcata deve avere un’altezza interna sottostante non inferiore a ml 2,70 per i locali abitabili; per i locali agibili è sufficiente l’altezza minima di ml 2,40 a condizione che
non inferiore a ml 2,70 per i locali abitabili; per i locali agibili è sufficiente l’altezza minima di ml 2,40 a condizione che l’uso sia a deposito senza presenza di persone. • la superficie soppalcata non deve avere un’altezza superiore alla media di ml. 2,40; qualora l’altezza interna sottostante del locale abitabile fosse compresa tra ml 2,40 ed inferiore ml 2,70 verrà esclusa dal calcolo della superficie utile del vano. Non sono ammesse altezze in-
ompresa tra ml 2,40 ed inferiore ml 2,70 verrà esclusa dal calcolo della superficie utile del vano. Non sono ammesse altezze in- feriori a ml 2,40 nella parte sottostante ove abbia destinazione d’uso di accessorio diretto (ingresso, disimpegno, ripostiglio, bagno, ecc.); • profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco. Nel caso di solai in pendenza si assume l’altezza media;
la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco. Nel caso di solai in pendenza si assume l’altezza media; • assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero della continuità dell’ambiente unico; • realizzazione con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati); 4. Soppalchi ad uso diverso dalla civile abitazione.
nere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati); 4. Soppalchi ad uso diverso dalla civile abitazione. È ammessa la realizzazione di soppalchi all’interno dei locali agibili, alle seguenti condizioni: • la proiezione in pianta dei medesimi non deve superare in termini di superficie il rapporto massimo del 40% della superficie dei locali soppalcati;
43 • la parte soppalcata deve avere un’altezza interna sottostante non inferiore ai minimi previ- sti per la destinazione in atto. • profondità del piano di calpestio inferiore a 2,5 volte la minore delle due altezze risultanti dalla suddivisione con soppalco. Nel caso di solai in pendenza si assume l’altezza media; • assenza di delimitazioni verticali, anche trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero della continuità dell’ambiente unico;
he trasparenti, dei volumi che vengono a crearsi con la realizzazione del soppalco, ovvero della continuità dell’ambiente unico; • realizzazione con strutture resistenti ai carichi che devono sostenere (costruzioni in acciaio, muratura, legno ecc. debitamente progettati); • per l’esecuzione di attività lavorativa nella zona soppalco occorre che l’altezza media tra il piano di calpestio ed il relativo soffitto sia almeno ml 2,70 con un minimo assoluto di ml 2,20.
Art. 60 - Sottotetto
orre che l’altezza media tra il piano di calpestio ed il relativo soffitto sia almeno ml 2,70 con un minimo assoluto di ml 2,20. • non è comunque ammessa la presenza contemporanea di lavorazioni nocive, pericolose o insalubri con altre attività o lavorazioni. • I soppalchi dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessori e uscite. Art. 60 - Sottotetto
Art. 60 - Sottotetto
anto previsto dalla normativa vigente per parapetti e protezioni verso il vuoto, scale, accessori e uscite. Art. 60 - Sottotetto
- Si definisce “sottotetto” lo spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
- Il sottotetto è utilizzabile per spazi o locali destinati alla permanenza continuativa di persone, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti.
, se provvisto di idonei requisiti igienico-sanitari, oppure per spazi o locali accessori, se sprovvisto dei suddetti requisiti. 3. Gli spazi sottotetto non praticabili delimitati inferiormente da controsoffitti o elementi consimi- li, aventi esclusiva funzione igienico- sanitaria o tecnologica, sono da considerarsi intercapedini. 4. Il sottotetto, qualora colleghi superfici utili e/o accessorie tra loro, è da considerarsi esso stesso
Art. 61 - Terrazza
derarsi intercapedini. 4. Il sottotetto, qualora colleghi superfici utili e/o accessorie tra loro, è da considerarsi esso stesso superficie utile o accessoria, pertanto rilevante nel calcolo delle superfici ammissibili. Si potrà procedere al recupero dei sottotetti esistenti qualora ricorrano i presupposti previsti dalla L.R. 5/2010, con le procedure e le limitazioni in essa indicate. Art. 61 - Terrazza
- si definisce “terrazza” un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti
Art. 61 - Terrazza
cate. Art. 61 - Terrazza
- si definisce “terrazza” un elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni
44 (classificati SU o SA) di un’unità immobiliare, o da parti condominiali o di uso comune. La superfi- cie della terrazza, in questi casi, è classificata superficie utile. 2. Laddove assolva in tutto o in parte alla funzione di copertura principale dell'edificio o di parti di esso la terrazza assume, secondo le diverse configurazioni, la denominazione di lastrico solare o di terrazza a tasca. 3. Fatte salve le determinazioni del P.O. o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O,
re o di terrazza a tasca. 3. Fatte salve le determinazioni del P.O. o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O, non è ammessa la modificazione delle coperture a falde in terrazza o copertura piana, praticabili e non praticabili, per gli edifici del patrimonio edilizio esistente classificati dal gruppo 1 al gruppo 4, per quest’ultimi limitatamente a quelli ricadenti all’interno dell’art. 89 ”Tessuti storici ed edifici
Art. 62 - Tettoia
dal gruppo 1 al gruppo 4, per quest’ultimi limitatamente a quelli ricadenti all’interno dell’art. 89 ”Tessuti storici ed edifici sparsi storicizzati” dello stesso P.O.. Sono fatta salve la realizzazione delle terrazze a tasca con le prescrizioni e limitazioni contenuto nel P.O. e nell’art .118 del presente Regolamento. Art. 62 - Tettoia
- Si definisce “tettoia” un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una
Art. 62 - Tettoia
Regolamento. Art. 62 - Tettoia
- Si definisce “tettoia” un elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibito ad usi accessori oppure alla fruizione di protezione di spazi pertinen- ziali.
- La tettoia deve essere totalmente priva di tamponamenti esterni.
- La tettoia può essere: a) libera su tutti i lati; b) libera su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto.
a su due o tre lati e, per i restanti, posta in aderenza ad un fabbricato principale, dal quale può avere anche accesso diretto. 4. La tettoia di cui al comma 3 lettera b), ove configurata come struttura obiettivamente distinta dal fabbricato principale dal punto di vista morfotipologico o strutturale, costituisce fattispecie di- stinta dal portico (o porticato). La sagoma della tettoia così configurata è da considerarsi autono- ma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza.
Art. 63 - Veranda
ttoia così configurata è da considerarsi autono- ma e distinta da quella del fabbricato principale al quale è posta in aderenza. Art. 63 - Veranda 1 Si definisce “veranda” un locale o spazio praticabile coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e im- permeabili, parzialmente o totalmente apribili. 2. La veranda può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato
lmente o totalmente apribili. 2. La veranda può essere ricavata delimitando, in tutto o in parte, spazi accessori ad uso privato (quali una loggia, un portico, un balcone, una terrazza, una tettoia, una serra solare, direttamente
45 accessibile da una unità immobiliare), oppure realizzando ex novo spazi aventi le medesime carat- teristiche. 3. L’installazione di superfici vetrate o elementi trasparenti per la realizzazione della veranda costi- tuisce modifica dell'involucro edilizio. Tale installazione rileva ai fini della determinazione della sa- goma dell'edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spa-
Art. 64 - Volume tecnico
eterminazione della sa- goma dell'edificio nei soli casi in cui la veranda non sia ricavata delimitando in tutto o in parte spa- zi aperti già compresi nella sagoma del medesimo (ad esempio una loggia, un portico, un balcone con aggetto superiore a ml 1,50). Art. 64 - Volume tecnico
- Si definiscono “volumi tecnici” i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consen- tire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio,
ecessari a contenere ed a consen- tire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio del complesso edilizio, dell’edificio o dell’unità immobiliare (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.) 2. La realizzazione di volumi tecnici necessari ad accogliere le dotazioni impiantistiche a supporto delle installazioni degli impianti è ammessa a condizione che sia dimostrata l’impossibilità tecnica
i impiantistiche a supporto delle installazioni degli impianti è ammessa a condizione che sia dimostrata l’impossibilità tecnica di disporre di spazi ed ambienti idonei, all’interno della sagoma dell’edificio o negli eventuali vo- lumi secondari ed accessori pertinenziali esistenti. 3. I Volumi tecnici sono quelli strettamente necessari a contenere e consentire l'installazione di parti di impianti tecnici (idrico, termico, ventilazione, elevazione, televisivo, parafulmine, ecc.).
sentire l'installazione di parti di impianti tecnici (idrico, termico, ventilazione, elevazione, televisivo, parafulmine, ecc.). a) devono avere una stretta connessione con la funzionalità degli impianti tecnici indispensabili per assicurare il rispetto dei requisiti di abitabilità ed agibilità degli edifici, ed il loro dimen- sionamento deve essere supportato da dichiarazione e asseveramento tecnico-impiantistico riferito a specifiche disposizioni di legge, che attesti:
sere supportato da dichiarazione e asseveramento tecnico-impiantistico riferito a specifiche disposizioni di legge, che attesti:
- la necessità di alloggiare l’impianto all’interno di un locale indipendente;
- che tali locali sono strettamente necessari a contenere l’impianto in condizioni di sicurezza e di facile accesso per la manutenzione;
- la proporzionalità tra l’entità di tali manufatti e le esigenze tecniche del dimensionamento degli apparecchi tecnologici;
ne;
- la proporzionalità tra l’entità di tali manufatti e le esigenze tecniche del dimensionamento degli apparecchi tecnologici; b) essere determinati dall’impossibilità tecnica di poterne prevedere l’inglobamento entro il corpo della costruzione, per esigenze tecniche e di funzionalità degli impianti, ovvero in relazione a norme di carattere igienico-sanitario e di sicurezza; c) essere realizzati con materiali e tecniche costruttive idonei in termini di sicurezza, ed
46 ottemperare a tutte le disposizioni di legge. 4. L’architettura dei Volumi tecnici esterni dovrà essere studiata in relazione al resto dell’edificio. Tali manufatti sono esclusi dal calcolo della volumetria e dell'altezza massima ammissibile e non devono costituire pregiudizio per la validità estetica dell'insieme architettonico; devono essere costruiti comunque realizzati sui prospetti tergali e/o comunque non visibili dalle strade principali.
itettonico; devono essere costruiti comunque realizzati sui prospetti tergali e/o comunque non visibili dalle strade principali. 5.Devono avere un minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione alle esi- genze strettamente tecniche e dovranno essere progettati, con riferimento alle porzioni esterne fuori terra, proponendo soluzioni tecniche e costruttive (forma, materiali, colori) di qualità archi- tettonica e compatibili con il contesto di riferimento.
ioni tecniche e costruttive (forma, materiali, colori) di qualità archi- tettonica e compatibili con il contesto di riferimento. 6.Sono da considerare volumi tecnici:
- serbatoi idrici e di accumulo;
- l’extracorsa degli ascensori;
- canne fumarie e di ventilazione;
- impianti industriali per l’abbattimento dell’inquinamento;
- cabine di trasformazione elettricità;
- vani caldaia e centraline;
- vani contatore;
- alloggi per autoclavi e gruppi elettrogeni;
bine di trasformazione elettricità;
- vani caldaia e centraline;
- vani contatore;
- alloggi per autoclavi e gruppi elettrogeni;
- vani per macchinari, impianti ed alloggio serbatoi;
- antenne, parabole, condizionatori e altri elementi accessori tecnologici;
- ogni altro impianto installato in ottemperanza a disposti e prescrizioni previste da norme specifiche.
- Dimensioni e collocamento dei volumi e locali tecnici:
n ottemperanza a disposti e prescrizioni previste da norme specifiche. 7. Dimensioni e collocamento dei volumi e locali tecnici: I locali tecnici in attuazione agli interventi ammessi sia nelle nuove costruzioni che nel recupero del patrimoni edilizio esistente, devono avere i seguenti requisiti dimensionali e di collocamento: a) Nel caso che i volumi tecnici siano realizzati all’esterno del fabbricato, sia riferiti al patrimonio
nali e di collocamento: a) Nel caso che i volumi tecnici siano realizzati all’esterno del fabbricato, sia riferiti al patrimonio edilizio esistente che nelle nuove costruzioni, gli stessi devono essere realizzati in adiacenza al fab- bricato ed avere esclusivamente l’accesso dall’esterno. È fatto divieto la realizzazione dei volumi tecnici sui prospetti principali dell’edificio e su quelli che si affacciano sulla pubblica via o su spazi ad
zazione dei volumi tecnici sui prospetti principali dell’edificio e su quelli che si affacciano sulla pubblica via o su spazi ad uso pubblico. Per la collocazione dei volumi tecnici dovranno essere privilegiati i fronti secondari o nelle resedi tergali. Sono esclusi da questa limitazione i vani tecnici e/o nicchie ad esclusiva fornitu-
47 ra delle utenze e che abbiano comunque una superficie inferiore a 0,80 mq con altezza massima da terra di 1,20 ml. b)I volumi tecnici a servizio dell’edificio e/o complessi immobiliari o collocati nelle aree di pertinen- za degli stessi, riferiti al patrimonio edilizio esistente, nei casi che non via siano limitazioni di cui alla lettera a), dovranno avere un minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione
iano limitazioni di cui alla lettera a), dovranno avere un minimo ingombro possibile, sia in pianta che in altezza, in relazione alle esigenze strettamente tecniche e comunque con una superficie massima non superiore a 3 mq di SA per unità immobiliare e con altezza interna massima di 1,80 ml. c) E’ ammessa la collocazione del volume tecnico sulla copertura degli edifici costituenti il patrimo- nio edilizio esistente, nel solo caso vi sia già presente su di essa una terrazza piana praticabile con
costituenti il patrimo- nio edilizio esistente, nel solo caso vi sia già presente su di essa una terrazza piana praticabile con scala interna o esterna di accesso alla stessa legittimamente assentite alla data di entrata in vigore del P.O.. È fatto comunque divieto la modifica della copertura esistente ove questa sia costituita da falde inclinate, così come è fatto divieto la costruzione di nuove scale esterne e/o interne di accesso
questa sia costituita da falde inclinate, così come è fatto divieto la costruzione di nuove scale esterne e/o interne di accesso al volume tecnico in copertura. La superficie massima del volume tecnico non potrà essere superio- re a 3 mq di SA per unità immobiliare e con altezza massima interna di 1,80 ml. E’ fatta eccezione la creazione di volumi tecnici nelle sole aree di pertinenza degli edifici e/o complessi di edifici, nei casi
E’ fatta eccezione la creazione di volumi tecnici nelle sole aree di pertinenza degli edifici e/o complessi di edifici, nei casi riportati di cui al TITOLO VI e VII del PO, nel nella quale è consentito il rialzamento del sottotetto delle pertinenze che siano ad un solo piano fuori terra fino ad un massimo di 2,40 ml. La dimensio- ne massima del nuovo locale che dovrà essere comunque non superiore a 3 mq di SA. Si prescrive
massimo di 2,40 ml. La dimensio- ne massima del nuovo locale che dovrà essere comunque non superiore a 3 mq di SA. Si prescrive che il volume tecnico sia accessibile esclusivamente dall’esterno del manufatto esistente che si in- tende sopraelevare, con accesso tramite strutture non permanenti (Es. scale solo retrattili o posi- zionabile non fissa). Sulle pareti del volume tecnico potrà essere creata la sola apertura sull’esterno,
solo retrattili o posi- zionabile non fissa). Sulle pareti del volume tecnico potrà essere creata la sola apertura sull’esterno, oltre a griglie di aerazione di superficie max 0,75 mq atte allo scambio aria esterno/interno, così come sono vietate la creazione di accessi di qualsivoglia natura dal volume tecnico alla copertura limitrofa. La presente voce non si intende cumulabile con la lettera b) di cui al presente punto 7.
olume tecnico alla copertura limitrofa. La presente voce non si intende cumulabile con la lettera b) di cui al presente punto 7. d)Nel solo caso di sopraelevazioni del sottotetto di edifici per la creazione di volumi tecnici di cui all’art. 81 del P.O. – edifici gruppo 4, la cui norma è consentita per i soli edifici ad un solo piano fuori terra ricadenti all’interno del tessuto insediativo di cui all’art. 90 del PO, fatto salve le limitazio-
ad un solo piano fuori terra ricadenti all’interno del tessuto insediativo di cui all’art. 90 del PO, fatto salve le limitazio- ni/prescrizioni contenute nelle norme di cui al TITOLO VI del PO, è consentita la sopraelevazione della copertura già esistente per un massimo di 1,20 ml, misurata dall’estradosso del solaio esisten- te di copertura, sia esso orizzontale che a falde. La larghezza del volume tecnico non potrà avere
stradosso del solaio esisten- te di copertura, sia esso orizzontale che a falde. La larghezza del volume tecnico non potrà avere uno sviluppo superiore a 2,00 ml. Sul volume tecnico non potranno essere create nuove aperture sull’esterno se non tramite griglie di aerazione di superficie max 0,75 mq per lo scambio aria ester-
48 no/interno, così come sono vietate la creazione di accessi di qualsivoglia natura dal volume tecnico alla copertura limitrofa. L’accesso dovrà avvenire tramite botola d’ispezione interna senza la costru- zione di scala fissa interna o esterna ma solo del tipo retrattile. La presente voce non si intende cu- mulabile con le lettere b) e c) di cui al presente punto 7. e) Per le nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso la superficie massima del volume tecnico
di cui al presente punto 7. e) Per le nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso la superficie massima del volume tecnico non potrà essere superiore a 3 mq di Sa per unità immobiliare e con altezza massima interna di 1,80 ml. È ammessa la collocazione del volume tecnico sulla copertura degli edifici con solo accesso da botola di ispezione interna senza scala fissa ma del tipo retrattile. È fatto divieto la costruzione di
fici con solo accesso da botola di ispezione interna senza scala fissa ma del tipo retrattile. È fatto divieto la costruzione di scale esterne e/o interne di accesso al volume tecnico in copertura. Valgono le disposizioni e limita- zioni di cui alla lettera a) del presente punto 7. f) Sono consentite deroghe al presente articolo per i soli edifici a destinazione produttiva, (indu- striale, artigianale), alberghiero, di uso pubblico o di interesse pubblico, impianti tecnologici o con
zione produttiva, (indu- striale, artigianale), alberghiero, di uso pubblico o di interesse pubblico, impianti tecnologici o con funzione agricola, da concordare preventivamente con l’Ufficio tecnico comunale, previa presenta- zione da parte di tecnico abilitato di progetto tecnico-impiantistico riferito a specifiche disposizioni di legge per collocazioni di impianti che abbiano caratteristiche speciali.
Art. 65 – Definizione degli interventi edilizi
49 PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I – PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 65 – Definizione degli interventi edilizi
- Le opere, gli interventi e i manufatti con rilevanza edilizia sono definiti al Titolo II del D.P.R. 380/2001 e agli artt. 134, 135 e 136 della L.R. 65/2014.
- Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza edilizia sono definiti all’art. 6 del D.P.R.
Art. 66. – Modulistica edilizia unificata
36 della L.R. 65/2014. 2. Le opere, gli interventi e i manufatti privi di rilevanza edilizia sono definiti all’art. 6 del D.P.R. 380/2001 e all’art. 137 della L.R. 65/2014. 3. La disciplina delle destinazioni d’uso è definita all’art. 99 della L.R. 65/2014. Art. 66. – Modulistica edilizia unificata
- A seguito dell’emanazione della L.R. n. 50/2017, che ha adeguato la L.R. 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al D.P.R. 380/2001 di cui al D.Lgs. 222/2016, con D.G.R. 25.9.2017 n. 1031
.R. 65/2014 sul governo del territorio alle modifiche al D.P.R. 380/2001 di cui al D.Lgs. 222/2016, con D.G.R. 25.9.2017 n. 1031 sono stati approvati in via definitiva i moduli unici regionali in materia edilizia, in vigore dal 1° otto- bre 2017; tale modulistica è reperibile sul sito Internet della Regione Toscana al seguente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita- edilizia
guente indirizzo: https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita- edilizia 2. La modulistica unica in materia di attività commerciali e assimilate è inserita nella banca dati regionale SUAP e resa disponibile attraverso il servizio telematico di Accettatore unico di livello regionale – STAR al seguente indirizzo. https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita- edilizia
Art. 67. - Procedimento per il rilascio, la presentazione e le modalità di contr
guente indirizzo. https://www.regione.toscana.it/-/modulistica-unica-regionale-per-le-attivita-produttive-e-l-attivita- edilizia Art. 67. - Procedimento per il rilascio, la presentazione e le modalità di controllo dei titoli abilitativi edilizi
- Ai procedimenti edilizi si applicano le disposizioni generali di cui all’art. 141 della L.R. 65/2014, a cui si rinvia integralmente.
- Il procedimento per il rilascio, la presentazione e le modalità di controllo dei permessi di costruire
rinvia integralmente. 2. Il procedimento per il rilascio, la presentazione e le modalità di controllo dei permessi di costruire è definito all’art. 142 della L.R. 65/2014, a cui si rinvia integralmente.
Art. 68 - Interventi ammissibili con procedure d’urgenza
50 3. Le opere di pubblico interesse di cui all’art. 142 c. 4 della L.R. 65/2014 sono quelle dell’amministrazione comunale o di altre pubbliche amministrazioni o enti, oppure opere di altri soggetti che abbiano implicazioni riguardanti il pubblico interesse. 4. Il procedimento per la presentazione e le modalità di controllo della segnalazione certificata di inizio attività è definito all’art. 145 della L.R. 65/2014, a cui si rinvia integralmente. Art. 68 - Interventi ammissibili con procedure d’urgenza
Art. 68 - Interventi ammissibili con procedure d’urgenza
efinito all’art. 145 della L.R. 65/2014, a cui si rinvia integralmente. Art. 68 - Interventi ammissibili con procedure d’urgenza
- In caso di immediato pericolo, fermo restando il ricorso a eventuali opere provvisionali per l’eliminazione del pericolo stesso, potranno essere iniziati senza titolo abilitativo, sotto la diretta re- sponsabilità dei proprietari o degli aventi titolo: a) le opere da eseguirsi su ordinanza del sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per la tu-
i o degli aventi titolo: a) le opere da eseguirsi su ordinanza del sindaco, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000 per la tu- tela della pubblica incolumità; b) le opere che presentino carattere di necessità e urgenza. 2. Nei casi di cui al comma precedente, entro ventiquattr’ore dall’inizio delle opere deve essere da- ta comunicazione al sindaco, specificando la natura ed entità delle medesime, allegando idonea do-
o delle opere deve essere da- ta comunicazione al sindaco, specificando la natura ed entità delle medesime, allegando idonea do- cumentazione fotografica e la motivazione che ha determinato la necessità di procedere con urgen- za. 3. Tali lavori devono essere limitati a opere opportune e indispensabili alla demolizione delle parti effettivamente pericolanti e alla messa in sicurezza dei luoghi. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data della comunicazione l’interessato dovrà inte-
a in sicurezza dei luoghi. 4. Nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data della comunicazione l’interessato dovrà inte- grare la stessa con regolare titolo edilizio o comunicazione in funzione del tipo di intervento effet- tuato. 5. In mancanza della suddetta documentazione le opere saranno considerate come eseguite in as- senza di titolo e assoggettate alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di illeciti edi- lizi.
Art. 69 - Piani attuativi
eguite in as- senza di titolo e assoggettate alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia di illeciti edi- lizi. 6. Non è richiesto alcun titolo abilitativo edilizio per le opere da realizzare in esecuzione di ordinan- ze urgenti emanate dall’amministrazione comunale, limitatamente alle opere ingiunte. Art. 69 - Piani attuativi
- Ad integrazione di quanto specificato nel PO, si richiamano integralmente le disposizioni degli ar- ticoli da 107 a 112 e da 115 a 120 della L.R. 65/2014.
Art. 70 - Progetti unitari convenzionati e permessi di costruire convenzionati
51 2. Gli elaborati costituenti il piano devono essere redatti con formato, scala e composizione tali da consentirne un’efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo definite e scaricabili in rete civica. Modalità non conformi a quanto definito non saranno ritenute ricevibili. Art. 70 - Progetti unitari convenzionati e permessi di costruire convenzionati
- Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 121 della L.R. 65/2014, quelle dell’art. 28-bis
costruire convenzionati
- Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 121 della L.R. 65/2014, quelle dell’art. 28-bis del D.P.R. 380/2001 e quelle contenute negli strumenti urbanistici comunali. In caso di contrasto prevale quanto previsto dalla legge regionale.
- Gli elaborati costituenti il progetto devono essere redatti con formato, scala e composizione tali da consentirne un’efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo definite e scarica-
Art. 71 - Programma aziendale per il miglioramento agricolo ambientale
, scala e composizione tali da consentirne un’efficace consultazione, come da specifiche tecniche allo scopo definite e scarica- bili in rete civica. Modalità non conformi a quanto definito non saranno ritenute ricevibili. 3. I P.U.C. sono approvati dalla Giunta comunale. Art. 71 - Programma aziendale per il miglioramento agricolo ambientale
- Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 74 della L.R. 65/2014, degli artt. 4 e 7 e ss. del
agricolo ambientale
- Si richiamano integralmente le disposizioni dell’art. 74 della L.R. 65/2014, degli artt. 4 e 7 e ss. del D.P.G.R. 25.8.2016 n. 63/R e quelle degli strumenti urbanistici comunali. In caso di contrasto preva- le quanto previsto dalla legge regionale.
- Il P.A.P.M.A.A. è approvato dalla Giunta comunale.
- L’approvazione del P.A.P.M.A.A. non costituisce titolo abilitante all’esecuzione di alcuna trasfor-
Art. 72 - Accertamento di conformità
to dalla Giunta comunale. 3. L’approvazione del P.A.P.M.A.A. non costituisce titolo abilitante all’esecuzione di alcuna trasfor- mazione urbanistico-edilizia che potrà avvenire mediante la presentazione e il rilascio/formazione del titolo adeguato all’intervento. Art. 72 - Accertamento di conformità
- Le sanzioni e le oblazioni da corrispondere per l’accertamento di conformità sono determinate secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 65/2014, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo
onformità sono determinate secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 65/2014, fermo restando l’obbligo del pagamento del contributo di cui al Titolo VII della L.R. 65/2014, se dovuto. 2. Le opere edilizie eseguite in assenza di titolo abilitativo, o in difformità dal medesimo, possono costituire oggetto di accertamento di conformità, ai sensi art 209 L.R. 65/2014. Il responsabile dell’abuso, congiuntamente al proprietario dell’immobile o del terreno se soggetto diverso, può
09 L.R. 65/2014. Il responsabile dell’abuso, congiuntamente al proprietario dell’immobile o del terreno se soggetto diverso, può proporre istanza che sospenderà i termini del procedimento amministrativo sanzionatorio e otte- nerne il rilascio qualora sussista la conformità, sia al momento della realizzazione dell’opera che al momento della presentazione della domanda qualora sussista la conformità alla disciplina urbani-
52 stica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'opera che al momento della presen- tazione della domanda. 3. La data di effettiva realizzazione dell’intervento, ove non desumibile dagli atti in possesso della pubblica amministrazione, è comprovata dall’avente titolo mediante documentata perizia giurata, redatta sulla base di analisi oggettive, escluse le dichiarazioni e asseverazioni di soggetti privati, fat- te salve eventuali difformi valutazioni dell’ufficio.
ettive, escluse le dichiarazioni e asseverazioni di soggetti privati, fat- te salve eventuali difformi valutazioni dell’ufficio. 4. La presentazione dell'istanza sospende il procedimento amministrativo sanzionatorio fino al mo- mento della comunicazione del provvedimento finale. 5. E' fatta salva la procedura prevista dall'art.182 L.R. 65/2014 nel caso in cui l'oggetto della istanza di sanatoria rientri nell'ambito di applicazione della normativa per le zone sismiche.
Art. 73 - Esercizio della potestà repressiva
4 nel caso in cui l'oggetto della istanza di sanatoria rientri nell'ambito di applicazione della normativa per le zone sismiche. 6. In caso di inammissibilità dell’intervento, i termini di cui al primo comma riprendono a decorrere dalla notifica del diniego. Art. 73 - Esercizio della potestà repressiva
- Non sono soggette all’applicazione di misure riparatorie della legalità edilizia, né a sanzioni pecu- niarie, fatti salvi eventuali contributi dovuti ai sensi della L.R. 65/2014.:
torie della legalità edilizia, né a sanzioni pecu- niarie, fatti salvi eventuali contributi dovuti ai sensi della L.R. 65/2014.: a) gli interventi di cui all’art. 72 c. 3 del presente regolamento; b) gli interventi in parziale difformità dal titolo abilitativo eseguiti in data anteriore all’entrata in vi- gore della L. 47/1985; c) gli interventi di attività edilizia libera eseguiti anteriormente all’entrata in vigore della L. 73/2010,
e della L. 47/1985; c) gli interventi di attività edilizia libera eseguiti anteriormente all’entrata in vigore della L. 73/2010, ancorché soggetti a denunzia di inizio attività all’epoca della realizzazione; d) gli interventi comunque qualificabili, ove consentiti al momento della realizzazione senza la pre- via acquisizione di alcun titolo abilitativo o proposizione di denunzia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività.
sizione di alcun titolo abilitativo o proposizione di denunzia di inizio attività o segnalazione certificata di inizio attività. 2. La data di effettiva realizzazione dell’intervento, ove non desumibile dagli atti in possesso della pubblica amministrazione, è comprovata dall’avente titolo mediante documentata perizia giurata, redatta sulla base di analisi oggettive, escluse le dichiarazioni e asseverazioni di soggetti privati, fat- te salve eventuali difformi valutazioni dell’ufficio.
Art. 74 - Pareri preventivi
ettive, escluse le dichiarazioni e asseverazioni di soggetti privati, fat- te salve eventuali difformi valutazioni dell’ufficio. Art. 74 - Pareri preventivi
- L'avente titolo o altro soggetto, purché autorizzato a ciò dagli aventi titolo, in previsione dell’effettuazione di opere edilizie può presentare istanza di parere preventivo per esporre quesiti
53 specifici in ordine all’applicazione delle norme urbanistiche ed edilizie vigenti su casi applicativi con- creti o per richiedere le preliminari valutazioni dell’amministrazione comunale negli specifici casi previsti dagli strumenti urbanistici. 2. Il parere preventivo è reso nei limiti delle informazioni offerte dall’interessato e non vincola la successiva attività istruttoria. 3. Il parere preventivo si deve limitare alle specifiche casistiche di cui al comma 1 e non può rappre-
va attività istruttoria. 3. Il parere preventivo si deve limitare alle specifiche casistiche di cui al comma 1 e non può rappre- sentare una valutazione preliminare o complessiva di un progetto o di un intervento, pertanto in di- fetto di specificità o particolari complessità interpretativa le richieste saranno direttamente archi- viate con comunicazione agli interessati. 5. La richiesta di parere preventivo deve essere accompagnata da tutti gli elementi necessari a con-
nicazione agli interessati. 5. La richiesta di parere preventivo deve essere accompagnata da tutti gli elementi necessari a con- sentire l’espressione del parere, ivi compreso un progetto di massima dell’intervento contenente i principali parametri progettuali. 6. La richiesta di parere preventivo può essere sottoposta dal responsabile del procedimento anche al parere della C.E. di cui all’art. 14. 7. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo all’intervento edilizio che potrà essere assen-
Art. 75 - Certificazione di agibilità
. di cui all’art. 14. 7. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo all’intervento edilizio che potrà essere assen- tito secondo gli ordinari procedimenti di legge. Art. 75 - Certificazione di agibilità
- La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico e, ove previsto dalla legge, di accessibilità è attestata nei casi e secondo le forme di cui agli artt. 149 e 150della L.R. 65/2014.
ve previsto dalla legge, di accessibilità è attestata nei casi e secondo le forme di cui agli artt. 149 e 150della L.R. 65/2014. 2. Per le richieste di agibilità presentate anteriormente al 28.12.1994 (data di entrata in vigore del D.P.R. 22.4.1994 n. 425) e non definite, gli interessati possono integrare la documentazione già de- positata con quella eventualmente carente ai sensi dell’art. 149 della L.R. 65/2014, ivi compresa l’attestazione asseverata.
de- positata con quella eventualmente carente ai sensi dell’art. 149 della L.R. 65/2014, ivi compresa l’attestazione asseverata. 3. Nel caso di immobili oggetto di sanatoria straordinaria, l'attestazione di agibilità può essere pro- posta a seguito del rilascio del titolo edilizio in sanatoria, anche in deroga ai requisiti igienico sanita- ri, fatto salvo quanto prescritto al successivo comma. 4. Nei casi di cui al comma 3, la rispondenza alle norme inderogabili deve essere asseverata attra-
scritto al successivo comma. 4. Nei casi di cui al comma 3, la rispondenza alle norme inderogabili deve essere asseverata attra- verso le procedure di cui all’art. 149 della L.R. 65/14 mediante idonea documentazione allegata all’istanza di condono o comunque successivamente trasmessa a integrazione della medesima. Per quanto attiene, in particolare, alle norme in materia di sicurezza statica, la rispondenza è attestata
54 dal certificato di idoneità di cui alla lettera b) del c. 3 dell’art. 35 della L. 47/85. Resta fermo che le opere oggetto di condono non devono contrastare con le disposizioni vigenti in materia di preven- zione incendi e infortuni. 5. Per gli edifici o le unità immobiliari realizzate anteriormente al 24.8.1934 (data di entrata in vigo- re del R.D. 1265/1934) la sussistenza dei requisiti per l’utilizzazione può essere asseverata mediante apposita dichiarazione, che attesti:
1265/1934) la sussistenza dei requisiti per l’utilizzazione può essere asseverata mediante apposita dichiarazione, che attesti: a) la conformità urbanistico-edilizia del bene anche in ordine alla destinazione d'uso; b) il possesso dei requisiti di salubrità; c) il rispetto della normativa in materia di sicurezza delle strutture, redatta da tecnico abilitato e degli impianti; d) il regolare accatastamento del bene.
Art. 76 - Inagibilità
in materia di sicurezza delle strutture, redatta da tecnico abilitato e degli impianti; d) il regolare accatastamento del bene. 6. Le verifiche, i controlli e le sanzioni in tema di agibilità sono disciplinati dalla L.R. 65/2014. Art. 76 - Inagibilità
- L’amministrazione comunale può dichiarare inagibile un immobile o parte di esso per motivi strutturali, di sicurezza, igienico-sanitari o di pubblico interesse.
Art. 77 - Proroghe
ichiarare inagibile un immobile o parte di esso per motivi strutturali, di sicurezza, igienico-sanitari o di pubblico interesse. 2. Nel caso in cui l’inagibilità riguardi le competenze di Enti specifici dovrà essere acquisito il relativo parere, anche nelle vie brevi (es. Azienda USL, Genio Civile, Vigili del Fuoco ecc.). Art. 77 - Proroghe
- Si intendono fatti estranei alla volontà dell’intestatario del titolo abilitante ai fini della concessio-
Art. 77 - Proroghe
Art. 77 - Proroghe
- Si intendono fatti estranei alla volontà dell’intestatario del titolo abilitante ai fini della concessio- ne della proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all’art. 133 c. 3 della L.R. 65/2014: a) sequestro penale del cantiere; b) provvedimento di sospensione dei lavori; c) dichiarazione di fallimento dell’originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento;
ne di fallimento dell’originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento; d) ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprin- tendenza; e) impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili documentabili; f) situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporanea-
prevedibili documentabili; f) situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporanea- mente all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del per- messo di costruire;
Art. 78 - Manufatti a carattere temporaneo
55 g) altri casi adeguatamente documentati analoghi a quelli sopra elencati che il comune riconosca equivalenti. 2. La richiesta di proroga sarà valida purché presentata nel periodo di validità del titolo originario e dovrà essere accompagnata da idonea documentazione ricognitiva, anche fotografica, dello stato dei luoghi e quella relativa all’estraneità dei fatti di cui al comma precedente. Art. 78 - Manufatti a carattere temporaneo
Art. 78 - Manufatti a carattere temporaneo
ato dei luoghi e quella relativa all’estraneità dei fatti di cui al comma precedente. Art. 78 - Manufatti a carattere temporaneo
- In conformità all’articolo 72 del P.O., esclusivamente per comprovate esigenze temporanee mas- simo 180 è consentita l’installazione di manufatti temporanei aventi dimensioni massime di 30 mq, previa proposizione di comunicazione di inizio attività.
- L’installazione è consentita esclusivamente su aree pubbliche, previa concessione di suolo pub-
nicazione di inizio attività. 2. L’installazione è consentita esclusivamente su aree pubbliche, previa concessione di suolo pub- blico, oppure su aree private se a servizio di attività commerciali e di ristorazione esistenti, ovvero nelle aree dell’azienda agricola se funzionali alla vendita solo dei prodotti agricoli di propria produ- zione. 3. L’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è, comunque, subordinata al rispetto delle
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
di propria produ- zione. 3. L’installazione dei manufatti di cui al presente articolo è, comunque, subordinata al rispetto delle distanze minime tra pareti finestrate, nonché delle ulteriori prescrizioni inderogabili del codice civi- le. 4. Per l’installazione dei manufatti di cui al presente articolo sono, comunque, dovuti i contributi di costruzione in misura pari a un quarto della corrispondente voce delle vigenti tabelle parametriche comunali. TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 79 - Comunicazione d’inizio lavori
quarto della corrispondente voce delle vigenti tabelle parametriche comunali. TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 79 - Comunicazione d’inizio lavori
- Fatti salvi i casi in cui sia già obbligatorio secondo disposizioni legislative e regolamentari, l’inizio dei lavori per le opere sottoposte a Permesso di Costruire è comunicato al Comune dal Direttore dei
ve e regolamentari, l’inizio dei lavori per le opere sottoposte a Permesso di Costruire è comunicato al Comune dal Direttore dei Lavori entro le 48 ore precedenti all’effettivo inizio. Per gli interventi attuati tramite SCIA l’inizio la- vori si intenderà riferito al momento del deposito della SCIA o, ai sensi dell’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 147 della L.R. 65/2014, dalla comunicazione da parte del SUE/SUAP
A o, ai sensi dell’art. 23-bis del D.P.R. 380/2001 e dell’art. 147 della L.R. 65/2014, dalla comunicazione da parte del SUE/SUAP dell’avvenuta acquisizione dei preventivi atti di assenso, richiesti contestualmente al deposito della SCIA. In caso di mancata comunicazione si applicano le sanzioni previste all’art. 83 del presente re- golamento.
56 2. Fatta salva ogni altra specifica disposizione normativa o regolamentare vigente, la comunicazione deve contenere l’indicazione dei soggetti coinvolti prevista dalla legge allegando altresì la documen- tazione prevista dalle norme vigenti in riferimento allo specifico intervento. 3. Con la comunicazione di inizio lavori, il proprietario o chi ne abbia titolo o il Direttore dei Lavori, deve comunicare al Comune il nominativo dell’Impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di
o il Direttore dei Lavori, deve comunicare al Comune il nominativo dell’Impresa che realizzerà i lavori unitamente ai codici di iscrizione identificativi delle posizioni presso INPS, INAIL, CASSA EDILE dell’Impresa; qualora succes- sivamente all’inizio dei lavori, si verifichi il subentro di altra Impresa il proprietario o chi ne abbia ti- tolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro. Unitamente
l proprietario o chi ne abbia ti- tolo dovrà comunicare i relativi dati entro quindici giorni dall’avvenuto subentro. Unitamente all’inizio lavori, deve essere trasmessa dichiarazione di assunzione all’esecuzione dei lavori da parte della ditta. Nell’ipotesi alternativa di esecuzione dei lavori in economia diretta è la stessa proprietà che si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, e trasmette relativa dichiarazione.
Art. 80 - Comunicazione di fine lavori
ia diretta è la stessa proprietà che si assume la responsabilità dell’esecuzione dei lavori, e trasmette relativa dichiarazione. 4. Non si può procedere all’esecuzione del Permesso di Costruire o S.C.I.A. in assenza della nomina del Direttore dei Lavori, ove prescritto per Legge. Per le opere sottoposte al regime dell’attività edi- lizia libera non è obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavori. Art. 80 - Comunicazione di fine lavori
Art. 80 - Comunicazione di fine lavori
me dell’attività edi- lizia libera non è obbligatoria la nomina del Direttore dei Lavori. Art. 80 - Comunicazione di fine lavori
- Fatta salva ogni altra specifica disposizione di legge e quanto previsto all’art. 149 della L.R. 65/2014 in merito alla conformità dell’opera al progetto e alle relative varianti eventualmente in- tervenute, l’ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare, congiuntamente al direttore
varianti eventualmente in- tervenute, l’ultimazione dei lavori deve essere comunicata dal titolare, congiuntamente al direttore dei lavori, entro trenta giorni dal termine dei lavori o comunque non oltre i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di validità del titolo abilitativo, comprensivo delle eventuali proroghe con- cesse. La comunicazione tardiva della fine dei lavori, comporta l’applicazione della sanzione amministrati-
ntuali proroghe con- cesse. La comunicazione tardiva della fine dei lavori, comporta l’applicazione della sanzione amministrati- va di €. 100,00 da applicare al Direttore dei Lavori. Tale sanzione non si applica nella C.I.L.A., essen- do facoltativa. Non si applica la sanzione fino ad un ritardo di giorni 30 (trenta) dalla scadenza rispetto alla data stabilita nel titolo edilizio. 2. Alla comunicazione dovrà essere allegata tutta la documentazione comunque prevista per legge
a stabilita nel titolo edilizio. 2. Alla comunicazione dovrà essere allegata tutta la documentazione comunque prevista per legge o in virtù delle prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. 3. Fatto salvo quanto previsto all’art. 136 c. 5 della L.R. 65/2014, è ammissibile anche per le CILA la presentazione della comunicazione di fine lavori con rappresentazione dello stato finale delle ope- re, purché riconducibili a quelle previste dall’attività edilizia libera.
Art. 81 - Occupazione di suolo pubblico nell’esecuzione dei lavori
57 Art. 81 - Occupazione di suolo pubblico nell’esecuzione dei lavori
- Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, gli interessati devono preventi- vamente ottenere apposita autorizzazione dall’amministrazione comunale o da altri enti pubblici proprietari, ed eventualmente dagli enti erogatori di pubblici servizi interessati, quando l’esecuzione dei lavori comporti: a) la manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico;
izi interessati, quando l’esecuzione dei lavori comporti: a) la manomissione di suolo e/o sottosuolo pubblico o di uso pubblico; b) l’occupazione temporanea del suolo pubblico o di uso pubblico per la costruzione di assiti o pon- teggi, il deposito di materiali o la realizzazione di opere provvisorie. 2. Per l’autorizzazione di cui al presente articolo si rinvia alla disciplina contenuta negli specifici atti di pianificazione e/o regolamenti relativi all’occupazione o manomissione di suolo pubblico.
Art. 82 - Disposizioni procedimentali per opere di bonifica, ritrovamenti archeo
lina contenuta negli specifici atti di pianificazione e/o regolamenti relativi all’occupazione o manomissione di suolo pubblico. Art. 82 - Disposizioni procedimentali per opere di bonifica, ritrovamenti archeologici o di ordigni bel- lici
- Oltre alle prescrizioni delle norme e dei regolamenti relativi a beni culturali e paesaggio o bonifica bellica, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori o l’assuntore dei lavori sono tenuti a se-
aggio o bonifica bellica, il titolare del titolo abilitativo, il direttore dei lavori o l’assuntore dei lavori sono tenuti a se- gnalare immediatamente al sindaco e alle autorità competenti l’eventuale rinvenimento nel corso dei lavori di reperti archeologici, materiale oggetto di bonifica o ordigni bellici, oltre a sospendere l’esecuzione delle opere. L’amministrazione comunale potrà disporre i provvedimenti ritenuti ne-
Art. 83 - Punti fissi di linea e di livello
gni bellici, oltre a sospendere l’esecuzione delle opere. L’amministrazione comunale potrà disporre i provvedimenti ritenuti ne- cessari in conseguenza di tali scoperte, in attesa dell’intervento delle succitate autorità competenti. CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 83 - Punti fissi di linea e di livello
- L’amministrazione comunale ha facoltà di procedere all’assegnazione sul terreno dei capisaldi
nti fissi di linea e di livello
- L’amministrazione comunale ha facoltà di procedere all’assegnazione sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali riferire le opere edilizie che vengono realizzate in forza di permessi di costruire o degli altri titoli edilizi previsti dalla normativa vigente. In ogni caso nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare preventivamente l’assegnazione di punti fissi.
so nel provvedimento di permesso di costruire può essere prescritto di concordare preventivamente l’assegnazione di punti fissi. 2. L’assegnazione dei punti fissi è effettuata mediante apposito verbale redatto in doppia copia dal tecnico dell’amministrazione comunale e sottoscritto dal medesimo e dal titolare del titolo abilitati- vo o da suo incaricato. Una copia del verbale deve essere conservata in cantiere ed esibito a ogni eventuale controllo.
Art. 84 - Conduzione del cantiere
58 3. Il titolare del titolo abilitativo deve fornire a sua cura e spese il personale e i mezzi necessari per le suddette operazioni. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso di titoli abilitativi che abbiano a oggetto recinzioni o altri simili manufatti per i quali si renda opportuno concordare l’allineamento. Art. 84 - Conduzione del cantiere
- Nell’ambito del cantiere, esclusivamente per il periodo relativo ai lavori, è ammessa
Art. 84 - Conduzione del cantiere
ento. Art. 84 - Conduzione del cantiere
- Nell’ambito del cantiere, esclusivamente per il periodo relativo ai lavori, è ammessa l’installazione a titolo precario di box, prefabbricati o simili strettamente connessi con la conduzione del cantiere stesso. Nel caso in cui in detti manufatti fossero previsti bagni, docce e/o lavabi non do- tati di serbatoio d’accumulo, questi dovranno essere dotati di regolari sistemi di smaltimento o, in
i, docce e/o lavabi non do- tati di serbatoio d’accumulo, questi dovranno essere dotati di regolari sistemi di smaltimento o, in alternativa, dovranno essere installati wc chimici o sistemi equivalenti. 2. All’interno del cantiere si dovranno garantire costantemente le condizioni sanitarie compatibili con la presenza delle persone anche ai fini della tutela dell’inquinamento ambientale e pertanto i piazzali dovranno essere mantenuti ordinati e puliti.
rsone anche ai fini della tutela dell’inquinamento ambientale e pertanto i piazzali dovranno essere mantenuti ordinati e puliti. 3. Dovrà essere impedito il trasporto di materiale fuori e dentro il cantiere a opera degli agenti at- mosferici (vento e acqua) e pertanto i depositi di materiale sciolto e macerie dovranno essere ade- guatamente protetti e/o umidificati. 4. Il trasporto di materiali e/o di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare spargimento di ma-
protetti e/o umidificati. 4. Il trasporto di materiali e/o di rifiuti deve essere eseguito in modo da evitare spargimento di ma- teriale lungo le strade. Qualora ciò non si verifichi, il responsabile del cantiere è tenuto alla imme- diata rimozione dei materiali dalla pubblica via compresi detriti, fango e polveri che, anche in con- seguenza di particolari situazioni meteoriche e della movimentazione dei mezzi, potrebbero deposi-
e polveri che, anche in con- seguenza di particolari situazioni meteoriche e della movimentazione dei mezzi, potrebbero deposi- tarsi lungo gli spazi pubblici, costituendo possibile situazione di pericolo o disagio per il traffico vei- colare e i pedoni. 5. Dovrà inoltre essere adottata ogni cautela atta ad evitare danni e molestie a persone e cose pub- bliche e private, nonché attenuare quanto più è possibile gli incomodi che i terzi potrebbero risenti- re dall’esecuzione delle opere.
e private, nonché attenuare quanto più è possibile gli incomodi che i terzi potrebbero risenti- re dall’esecuzione delle opere. 6. I fronti dei ponteggi che prospettano su spazi pubblici o di uso pubblico devono essere chiusi con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e devono essere provvisti di opportune difese di trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazio- ne di polveri.
trattenuta, nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali, onde evitare la formazione e la propagazio- ne di polveri. 7. Tutti gli alberi che interferiscano con l’attività del cantiere devono essere muniti di un solido di- spositivo di protezione, costituito da una robusta recinzione rigida che consenta di evitare danni a
Art. 85 - Recinzioni di cantiere
59 fusto, chioma e apparato radicale. Non è ammessa la posa di pavimentazioni impermeabili attorno agli alberi anche se temporanee, l’accatastamento di attrezzature o materiali alla base o contro- piante, l’infissione di chiodi o appoggi, l’installazione temporanea di corpi illuminanti e di cavi elet- trici sugli alberi, l’imbracatura dei tronchi. Art. 85 - Recinzioni di cantiere
- Le aree destinate a cantiere edile, che non siano relative a opere di breve durata, devono essere
85 - Recinzioni di cantiere
- Le aree destinate a cantiere edile, che non siano relative a opere di breve durata, devono essere isolate mediante opportune recinzioni che non consentano l’accesso ai non addetti ai lavori, con materiali idonei e decorosi, aventi una altezza non inferiore a 2,00 m.
- I lavori esterni su aree pubbliche od aperte al pubblico, di qualsiasi genere, possono essere realiz- zati solo previa recinzione chiusa, o con analoghe misure protettive, di aspetto decoroso, idonee ad
Art. 86 - Cartellonistica di cantiere
ere, possono essere realiz- zati solo previa recinzione chiusa, o con analoghe misure protettive, di aspetto decoroso, idonee ad assicurare l’incolumità pubblica e privata. 3. Nei cantieri situati nel centro storico il comune potrà richiedere, per le parti prospicienti spazi pubblici o comunque visibili da detti spazi, l’utilizzo di recinzioni adeguate al carattere e al decoro del contesto. Art. 86 - Cartellonistica di cantiere
Art. 86 - Cartellonistica di cantiere
i da detti spazi, l’utilizzo di recinzioni adeguate al carattere e al decoro del contesto. Art. 86 - Cartellonistica di cantiere
- Si richiamano le disposizioni di legge e regolamentari per l’installazione della cartellonistica obbli- gatoria di cantiere, informativa e di sicurezza.
- È fatto obbligo per tutti i tipi di opere disciplinate dal presente regolamento al momento dell’inizio dei lavori di collocare sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante:
egolamento al momento dell’inizio dei lavori di collocare sul luogo dei medesimi un cartello a caratteri ben visibili indicante: a) le opere in corso di realizzazione; b) la natura dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere e gli estremi del medesimo; c) il nominativo del titolare dell’atto abilitante; d) il nominativo del progettista; e) il nominativo del direttore dei lavori; f) il nominativo dell’esecutore dei lavori; g) il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto);
ttore dei lavori; f) il nominativo dell’esecutore dei lavori; g) il nominativo del calcolatore delle strutture (ove prescritto); h) il nominativo del direttore dei lavori delle strutture (ove prescritto); i) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (ove prescritto); j) il nominativo del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (ove prescritto); k) ogni altro dato o nominativo previsto da norme vigenti.
Art. 87 - Scavi e ripristini
60 3. Nei casi di realizzazione di nuovi edifici o infrastrutture, e nei casi di “NUOVO” come definito dal presente regolamento, relativi comunque a interventi di rilevanza urbanistica o architettonica, il ti- tolare del permesso di costruire è tenuto a collocare, sul luogo dei lavori, apposita cartellonistica con raffigurazione tridimensionale l’opera progettata. Art. 87 - Scavi e ripristini
- I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte a evitare qualsiasi rovina o frana.
Art. 87 - Scavi e ripristini
. Art. 87 - Scavi e ripristini
- I lavori di scavo devono essere eseguiti con modalità atte a evitare qualsiasi rovina o frana.
- La stabilità degli scavi deve essere assicurata, mediante puntellature o adeguata scarpa, in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici ed im- pianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del
Art. 88 - Demolizioni
posti nelle vicinanze. 3. Gli scavi interessanti il suolo pubblico o di uso pubblico, fatte salve le eventuali prescrizioni del Codice della Strada, devono essere convenientemente recintati e segnalati; essi non devono impe- dire o limitare, oltre quanto strettamente necessario, l’uso degli spazi pubblici con particolare rife- rimento alla circolazione veicolare e pedonale. Art. 88 - Demolizioni
- Nell’esecuzione di opere di demolizione, oltre a quanto già disposto dal presente Capo o dalle
Art. 88 - Demolizioni
edonale. Art. 88 - Demolizioni
- Nell’esecuzione di opere di demolizione, oltre a quanto già disposto dal presente Capo o dalle normative nazionali e regionali, devono osservarsi le seguenti norme: a) è vietato gettare materiali demoliti o altri oggetti dai ponteggi o dagli edifici verso gli spazi sotto- stanti; questi devono essere calati a terra mediante appositi recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi;
Art. 89 - Sicurezza ed accessibilità dei percorsi pubblici
stanti; questi devono essere calati a terra mediante appositi recipienti o fatti discendere attraverso appositi condotti chiusi; b) è comunque vietato ogni deposito di materiale sul suolo pubblico al di fuori della recinzione del cantiere. Art. 89 - Sicurezza ed accessibilità dei percorsi pubblici
- Nel corso dei lavori devono essere approntate soluzioni per garantite la sicurezza, percorribilità e accessibilità dei percorsi pubblici anche da parte degli utenti “deboli”. Nel caso in cui
rantite la sicurezza, percorribilità e accessibilità dei percorsi pubblici anche da parte degli utenti “deboli”. Nel caso in cui l’organizzazione del cantiere preveda l’interruzione, anche temporanea, di un percorso pubblico, le tempistiche e le modalità devono essere concordate con l’amministrazione comunale.
Art. 90 - Disposizioni generali
61 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 90 - Disposizioni generali
- Le prescrizioni di cui al presente Capo, unitamente a quelle riferite ai requisiti dei diversi spazi e locali, dettagliate per il loro diverso uso, costituiscono disciplina igienico-sanitaria, di sicurezza e vi- vibilità degli immobili ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e debbono applicarsi a tutti gli edi-
, di sicurezza e vi- vibilità degli immobili ai sensi dell’art. 4 c. 1 del D.P.R. 380/2001 e debbono applicarsi a tutti gli edi- fici, o parti di essi, di “NUOVO”. 2. Le prescrizioni di cui al presente Capo costituiscono altresì disciplina di dettaglio ai sensi dell’articolo 1 comma 3 del presente regolamento edilizio, come previsto dalle specifiche norme del P.O. 3. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente
ecifiche norme del P.O. 3. Le prescrizioni di cui al comma 1 devono applicarsi agli interventi sul patrimonio edilizio esistente limitatamente agli elementi e componenti edilizi oggetto di intervento, oltreché nei casi in cui si al- terino i legittimi assetti preesistenti, compatibilmente con la disciplina di tutela insistente sugli im- mobili. 3. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente: a) è in ogni caso vietato peggiorare le condizioni igienico-sanitarie, di vivibilità e di sicurezza presen-
edilizio esistente: a) è in ogni caso vietato peggiorare le condizioni igienico-sanitarie, di vivibilità e di sicurezza presen- ti; b) è ammessa la mera rettifica di errate graficizzazioni relative a precedenti titoli edilizi, peggiorati- va dei parametri igienico-sanitari nel limite del due per cento di cui all’art. 198 L.R. 65/2014 me- diante valutazioni tecnico discrezionali, ai sensi dell’art. 141 c. 5 lett. a) della L.R. 65/2014, assevera- te da un professionista abilitato;
oni tecnico discrezionali, ai sensi dell’art. 141 c. 5 lett. a) della L.R. 65/2014, assevera- te da un professionista abilitato; c) i casi che prevedono il miglioramento dei parametri igienico-sanitari, pur nel mancato raggiungi- mento compiuto dei parametri “ordinari” stessi, sono ammessi alle condizioni mediante valutazioni tecnico discrezionali, ai sensi dell’art. 141 c. 5 lett. a) della L.R. 65/2014, asseverate da un profes- sionista abilitato.
oni tecnico discrezionali, ai sensi dell’art. 141 c. 5 lett. a) della L.R. 65/2014, asseverate da un profes- sionista abilitato. 4. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che non modifichino la destinazione d’uso e il numero delle unità immobiliari sono sempre ammessi interventi di miglioramento igienico- sanitario, anche quando gli stessi non verifichino pienamente i requisiti dettagliati nei successivi ca- pitoli. 5. Ai fini del presente Titolo si definiscono con il termine:
62 a) “NUOVO” gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, ri- pristino di edifici o parti di essi crollati, di cui all’art. 134 c. 1 lettere a), f), g), i) et l) oltre agli inter- venti di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, come interventi di demolizione e contestuale ricostru- zione, comunque configurata di cui all’art. 134 c. 1 lettera h) numero 2); b) “RECUPERO” gli interventi non compresi nel “NUOVO” di cui alla precedente lettera ovvero quelli
34 c. 1 lettera h) numero 2); b) “RECUPERO” gli interventi non compresi nel “NUOVO” di cui alla precedente lettera ovvero quelli fino alla ristrutturazione edilizia ricostruttiva, come interventi di demolizione con fedele ricostruzio- ne di cui all’art. 134 c. 1 lettera h) numero 1), di demolizione e contestuale ricostruzione non com- portanti incremento di volume e modifiche di sagoma di cui all’art. 134 c.1 lettera h) numero 3), di
Art. 91 - Isolamento dall’umidità
uale ricostruzione non com- portanti incremento di volume e modifiche di sagoma di cui all’art. 134 c.1 lettera h) numero 3), di ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consisten- za e configurazione di cui all’art. 134 c. 1 lettera h) numero 4). Art. 91 - Isolamento dall’umidità
- Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare asciutti.
re adeguatamente isolato dall’umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici ed i muri devono risultare asciutti. 2. Tutti gli elementi costitutivi dell’edificio devono poter cedere l’eventuale umidità dovuta a con- densazione e permanere asciutti. 3. Il piano di calpestio deve essere adeguatamente isolato dal terreno secondo metodologie tradi- zionali (vespaio, gattaiolato ecc.) o innovative che comunque ne assicurino l’isolamento.
dal terreno secondo metodologie tradi- zionali (vespaio, gattaiolato ecc.) o innovative che comunque ne assicurino l’isolamento. 4. Le pareti o porzioni di pareti contro terra devono essere protette da scannafosso areato e ispe- zionabile, ribassato rispetto al piano di calpestio, di larghezza massima pari a 120 cm. Negli inter- venti di “NUOVO” la larghezza non potrà essere inferiore a 60 cm per renderlo ispezionabile. Negli
Art. 92 - Distanze dai confini e tra gli edifici
a pari a 120 cm. Negli inter- venti di “NUOVO” la larghezza non potrà essere inferiore a 60 cm per renderlo ispezionabile. Negli interventi di “RECUPERO” si ammette la realizzazione di intercapedini di dimensione inferiore, o so- luzioni diverse, purché siano garantite analoghe prestazioni. Art. 92 - Distanze dai confini e tra gli edifici
- In tema di distanze tra edifici si rinvia integralmente alle disposizioni dell’art. 9 del D.M.
dai confini e tra gli edifici
- In tema di distanze tra edifici si rinvia integralmente alle disposizioni dell’art. 9 del D.M. 1444/68 e dell’art. 140 della L.R. 65/2014, fermo restando i disposti dell’articolo 41.
- Ai fini del rispetto della distanza minima tra edifici sono irrilevanti: a) minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonal- mente alle pareti;
evanti: a) minori valori della distanza tra spigoli di edifici o comunque di distanze misurate non ortogonal- mente alle pareti; b) distanze tra pareti dello stesso edificio, come definito dall’art. 28 del D.P.G.R. 39/R/2018, o di edifici unificati mediante elementi strutturali, ferme restando le prescrizioni riguardanti chiostrine e cavedi;
Art. 93 - Requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione
63 3. Si considerano pareti finestrate tutte quelle che presentino finestre e/o porte finestre di locali comunque abitabili. Non costituiscono invece pareti finestrate le pareti prive di aperture e le pareti che presentino solo porte o finestre a servizio di vani scala. Art. 93 - Requisiti igienico sanitari dei locali di abitazione
- Si richiamano integralmente le disposizioni del D.M. Sanità 5.7.1975 relative ai requisiti igienico- sanitari.
di abitazione
- Si richiamano integralmente le disposizioni del D.M. Sanità 5.7.1975 relative ai requisiti igienico- sanitari.
- Si considerano porzioni di uno stesso locale gli spazi collegati da varchi e/o apertura/e di superfi- cie non inferiore/i a 4,00 mq, fatti salvi i casi in cui la conformazione dei locali o la presenza di ele- menti architettonici (a titolo di esempio controsoffitti, dislivelli ecc.) consenta la distinzione tra i due ambienti.
a di ele- menti architettonici (a titolo di esempio controsoffitti, dislivelli ecc.) consenta la distinzione tra i due ambienti. 3. Non è consentito l’accesso diretto ai servizi igienici dai locali o spazi adibiti a uso pranzo, cucina o angoli cottura e dai locali adibiti a soggiorno. In tali casi l’accesso dovrà avvenire mediante antiba- gno o disimpegno in cui potranno essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso/wc e bidet.
vrà avvenire mediante antiba- gno o disimpegno in cui potranno essere collocati apparecchi sanitari diversi dal vaso/wc e bidet. 4. Tutte le superfici delle pareti poste in corrispondenza dei piani di lavoro delle cucine e dei locali wc-bagni dovranno essere lavabili. 5. Dimensione alloggi - Si definisce alloggio il locale o insieme di locali collegati funzionalmente e fi- sicamente tra di loro, destinati a soddisfare le esigenze abitative e tale da soddisfare i requisiti mi-
ti funzionalmente e fi- sicamente tra di loro, destinati a soddisfare le esigenze abitative e tale da soddisfare i requisiti mi- nimi previsti dalla normativa. Ciascun alloggio dovrà essere costituito almeno da un soggiorno, una cucina o angolo cottura o cucina in nicchia, una camera da letto doppia e un servizio igienico. I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti, in tal caso
e un servizio igienico. I vari spazi costituenti l’alloggio non devono necessariamente essere delimitati da pareti, in tal caso si parla di alloggio monostanza: in questo caso la superficie utile del vano dovrà corrispondere alla somma delle superfici minime dei vani. 6. Per le superfici abitabili minime per abitante si richiamano le disposizioni di cui all’art. 2 del D.M. Sanità 5.7.1975. 7. Fatte salve le determinazioni del P.O. o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O, la
D.M. Sanità 5.7.1975. 7. Fatte salve le determinazioni del P.O. o norme relative a specifici interventi individuati dal P.O, la dimensione minima degli alloggi è fissata pari a 38 mq. di superficie utile, anche se monostanza. Fatte sempre salve le determinazioni e le limitazioni del P.O., è altresì consentita una dimensione minima degli alloggi, solo monostanza e destinati ad una persona, compresa fra i 28 mq e i 38 mq di superficie utile;
dimensione minima degli alloggi, solo monostanza e destinati ad una persona, compresa fra i 28 mq e i 38 mq di superficie utile; detta previsione si applica alle sole unità immobiliari già costituite ed assentite alla data di approvazione del Piano Operativo.
64 8. Categorie locali - I locali di abitazione permanente o principale o abitabili primari sono adibiti a funzioni abitative che prevedono la presenza continuativa di persone, quali: a) camere da letto; b) soggiorni, salotti e sale da pranzo; c) cucine abitabili; d) spazi di cottura e cucine esclusivamente in nicchia; e) altri vani assimilabili a quelli sopra elencati adibiti alla permanenza delle persone. 9. I locali di abitazione non permanente o abitabili secondari sono adibiti a funzioni abitative che
a permanenza delle persone. 9. I locali di abitazione non permanente o abitabili secondari sono adibiti a funzioni abitative che non comportano la presenza continuativa di persone, quali: a) servizi igienici; b) disimpegni e distribuzioni e collegamenti verticali e orizzontali interni alle singole unità immobi- liari e a comune tra le varie U.I.; c) dispense, guardaroba, lavanderie e simili. 10. I locali di servizio o accessori sono adibiti a funzioni complementari che comportano la presenza
roba, lavanderie e simili. 10. I locali di servizio o accessori sono adibiti a funzioni complementari che comportano la presenza solo saltuaria delle persone, quali: a) soffitte e spazi sottotetto a esse assimilabili; b) cantine e simili; c) spazi adibiti a funzioni di protezione dell’edificio (quali scannafossi, intercapedini d’aria sottostan- ti la copertura e simili), ancorché accessibili; d) gli spazi adibiti al passaggio e alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili), ancorché accessibili.
accessibili; d) gli spazi adibiti al passaggio e alla manutenzione degli impianti (quali cavedi e simili), ancorché accessibili. 11. Dimensione dei locali - Ogni alloggio plurivano deve essere dotato di almeno una camera dop- pia; inoltre, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 5.7.1975: a) le stanze da letto devono avere una superficie minima di 9,00 mq se per una persona e di 14,00 mq se per due persone; b) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq.
una persona e di 14,00 mq se per due persone; b) ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno 14,00 mq. 12. I locali cucina, laddove costituiscano vano abitabile indipendente e autonomo dal soggiorno, non potranno avere superficie inferiore a 9,00 mq e dovranno essere dotati di finestra apribile di adeguate dimensioni. 13. In alternativa al locale cucina autonomo possono essere realizzati:
sere dotati di finestra apribile di adeguate dimensioni. 13. In alternativa al locale cucina autonomo possono essere realizzati: a) angoli cottura da realizzare nei locali soggiorno; in tal caso la superficie minima del vano dovrà essere pari a 16,00 mq;
65 b) posto cottura o cucine in nicchia, di superficie compresa tra 4,00 e 9,00 mq. Nel caso in cui la cu- cina in nicchia non abbia una areazione propria secondo quanto prescritto dal presente regolamen- to dovrà essere collegato con il vano principale mediante apertura/e non inferiore/i a 4,00 mq. 14. Negli interventi di “NUOVO” gli alloggi devono essere provvisti di almeno un servizio igienico di superficie non inferiore a 4,00 mq, incluso l’eventuale antibagno, lato minimo non inferiore a 1,40
meno un servizio igienico di superficie non inferiore a 4,00 mq, incluso l’eventuale antibagno, lato minimo non inferiore a 1,40 mq, completo di lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca così come disposto dall’art. 7 del D.M. 5.7.1975 e con pareti lavabili. 15. Negli interventi di “RECUPERO” gli alloggi devono essere comunque provvisti di almeno un ser- vizio igienico di superficie non inferiore a 3,00 mq, incluso l’eventuale antibagno, e lato minimo non
ovvisti di almeno un ser- vizio igienico di superficie non inferiore a 3,00 mq, incluso l’eventuale antibagno, e lato minimo non inferiore a 1,20 m, completo di lavabo, vaso, bidet, doccia o vasca ai sensi art. 7 del D.M. 5.7.1975. 16. Eventuali nicchie in cui possono essere collocati apparecchi sanitari e/o box doccia si intendono escluse dalle disposizioni relative alla larghezza minima di cui sopra. 17. I corridoi e i disimpegni hanno larghezza non inferiore a mt. 1.00 all’interno delle singole unità
ezza minima di cui sopra. 17. I corridoi e i disimpegni hanno larghezza non inferiore a mt. 1.00 all’interno delle singole unità immobiliari, larghezza non inferiore a mt. 1.20 se localizzati in parti comuni e/o condominiali e al- tezza non inferiore a ml. 2,40. 18. Coerenza tipologica e dimensionale dei locali - L’identificazione dei vani deve comunque rispon- dere a criteri di coerenza tipologica con la funzione prevista e di compatibilità tra funzioni contigue.
i deve comunque rispon- dere a criteri di coerenza tipologica con la funzione prevista e di compatibilità tra funzioni contigue. Pertanto i locali di abitazione primaria permanente o principale o abitabili dovranno presentare un rapporto fra larghezza e lunghezza congruo alla funzione svolta e la funzionalità dovrà essere dimo- strata mediante schema grafico di arredabilità e comunque avere il lato minimo non inferiore a mt.2.40 per i locali cucina, camera singola, camere doppie e soggiorno.
dabilità e comunque avere il lato minimo non inferiore a mt.2.40 per i locali cucina, camera singola, camere doppie e soggiorno. 19. Aerazione e illuminazione locali di abitazione - Ai sensi dell’art. 5 del D.M. 5.7.1975, in assenza di specifica progettazione illuminotecnica: a) i locali di abitazione principale devono avere superfici finestrate apribili non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale che illumina; sono fatte salve dimensioni inferiori negli edifici
non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento del locale che illumina; sono fatte salve dimensioni inferiori negli edifici esistenti sottoposti a particolari norme di tutela paesaggistica o architettonica; b) i locali di supporto destinati a spazi di cottura aerati e illuminati esclusivamente in modo diretto devono essere dotati di superfici finestrate apribili non inferiori a 1/12 della superficie del pavimen-
vamente in modo diretto devono essere dotati di superfici finestrate apribili non inferiori a 1/12 della superficie del pavimen- to con un minimo di 0,50 mq; se la finestra risulti di superficie inferiore l’aerazione dovrà essere in- tegrata con impianto di aerazione meccanica che garantisca un adeguato ricambio d’aria; in caso di cucine non costituenti vano abitabile autonomo le superfici aeroilluminanti dovranno essere di-
uato ricambio d’aria; in caso di cucine non costituenti vano abitabile autonomo le superfici aeroilluminanti dovranno essere di- mensionate tenendo conto della somma delle superfici del locale soggiorno e della cucina in nic-
66 chia; sono fatte salve dimensioni inferiori negli edifici esistenti sottoposti a particolari norme di tu- tela paesaggistica o architettonica; c) i locali destinati a servizi igienici, aerati e illuminati esclusivamente in modo diretto, devono esse- re dotati di superfici finestrate apribili non inferiori a 1/12 della superficie del pavimento con un minimo di 0,50 mq; sono fatte salve dimensioni inferiori negli edifici esistenti sottoposti a particolari norme di tutela paesaggistica o architettonica;
atte salve dimensioni inferiori negli edifici esistenti sottoposti a particolari norme di tutela paesaggistica o architettonica; d) per gli altri locali di abitazione non permanente o secondaria non sopra citati e per i locali acces- sori non è necessaria l’illuminazione naturale diretta. 20. Ferma restando quanto disposto dalla L.R. 5/2010 per gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti: a) negli interventi di “NUOVO” non saranno conteggiate nella somma delle superfici aeroilluminanti
fini abitativi di sottotetti: a) negli interventi di “NUOVO” non saranno conteggiate nella somma delle superfici aeroilluminanti le finestre a tetto; b) negli interventi di “RECUPERO” almeno la metà della superficie illuminante richiesta dovrà essere da finestre in facciata. 21. Nei soli casi di interventi di “NUOVO” gli alloggi devono essere provvisti di almeno un servizio igienico aerato e illuminato.
. Nei soli casi di interventi di “NUOVO” gli alloggi devono essere provvisti di almeno un servizio igienico aerato e illuminato. 22. Nel caso in cui l’aerazione dei servizi igienici sia del tipo meccanico, devono essere garantiti i se- guenti requisiti: a) l’aerazione meccanica deve assicurare un ricambio non inferiore a 5 volumi orari, nel caso in cui l’impianto sia a estrazione continua, e non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso
i orari, nel caso in cui l’impianto sia a estrazione continua, e non inferiore a 3 volumi per ogni utilizzo del locale, nel caso in cui l’impianto (dimensionato per almeno 10 volumi orari) sia a estrazione intermittente, con co- mando automatico temporizzato; b) la ventilazione forzata deve avvenire tramite condotti di aerazione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica collegata
azione indipendenti per ogni locale, sfocianti sulla copertura e dotati di elettroaspiratore con accensione automatica collegata all’interruttore dell’illuminazione o, in alternativa, tramite un unico condotto collettivo ramificato, sfociante sulla copertura e dotato di elettroaspiratore centralizzato ad aspirazione continua; c) fanno eccezione a quanto previsto alla precedente lettera gli interventi di “RECUPERO” per i quali
o ad aspirazione continua; c) fanno eccezione a quanto previsto alla precedente lettera gli interventi di “RECUPERO” per i quali sono ammesse espulsioni in parete esterna, ferma restando la disciplina civilistica in materia di di- stanze. 23. Fatta eccezione per le cucine ad alimentazione elettrica installate in edifici sottoposti a interven- ti di “RECUPERO”, che dovranno comunque essere dotate di aspirazione filtrante, ogni locale cuci-
edifici sottoposti a interven- ti di “RECUPERO”, che dovranno comunque essere dotate di aspirazione filtrante, ogni locale cuci- na, cucina in nicchia o angolo cottura dovrà essere dotato di una canna fumaria prolungata sopra la
67 copertura. Inoltre nei casi di interventi di recupero o riutilizzo del patrimonio edilizio esistente per interventi di “RECUPERO” è consentito posizionare anche in facciata il punto di immissione dei fumi in atmosfera. 24. Negli interventi di “NUOVO”, per ogni unità immobiliare plurivano deve essere garantita una ventilazione naturale degli ambienti mediante una o più aperture esterne poste su fronti contrap-
vano deve essere garantita una ventilazione naturale degli ambienti mediante una o più aperture esterne poste su fronti contrap- posti o laterali, ivi compreso il piano di copertura, anche prospettanti su cortili o chiostrine di di- mensioni adeguate ai sensi del presente regolamento. 25. Negli interventi di “NUOVO” è richiesta la ventilazione naturale dei vani scala condominiali me- diante una o più aperture esterne di superficie pari ad almeno 0,90 mq, ivi compreso il piano di co-
vani scala condominiali me- diante una o più aperture esterne di superficie pari ad almeno 0,90 mq, ivi compreso il piano di co- pertura, anche mediante il ricorso a cortili o chiostrine di dimensioni adeguate ai sensi del presente regolamento. 26. Altezza dei locali - Secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. 5.7.1975 i locali di abitazione permanente dovranno avere altezza minima interna di 2,70 m. Ferma restando l’altezza media non
. 5.7.1975 i locali di abitazione permanente dovranno avere altezza minima interna di 2,70 m. Ferma restando l’altezza media non inferiore a 2,70 m, nel caso di soffitti con copertura inclinata o voltata l’altezza minima dovrà essere 1,80 m. Nel caso di locali con altezza non omogenea, l’altezza media ponderale dovrà comunque essere non inferiore a 2,70 m. Le porzioni di vano con altezza inferiore a 2,70 m non potranno co- munque superare la metà della superficie utile del locale.
. Le porzioni di vano con altezza inferiore a 2,70 m non potranno co- munque superare la metà della superficie utile del locale. 27. Secondo quanto disposto dall’art. 1 del D.M. 5.7.1975 i locali di abitazione non permanente do- vranno avere altezza minima interna di 2,40 m. Ferma restando l’altezza media non inferiore a 2,40 m, nel caso di soffitti con copertura inclinata l’altezza minima dovrà essere 1,80 m.
tando l’altezza media non inferiore a 2,40 m, nel caso di soffitti con copertura inclinata l’altezza minima dovrà essere 1,80 m. 28. Per gli interventi di recupero ai fini abitativi di sottotetti si fa riferimento a quanto previsto nelle disposizioni della L.R. 5/2010. 29. Garage e autorimesse e cantine dovranno avere un’altezza compresa tra un minimo di 2,10 m e un massimo di 2,40 m. 30. Posizione locali rispetto al terreno - I locali di abitazione permanente devono essere di norma
10 m e un massimo di 2,40 m. 30. Posizione locali rispetto al terreno - I locali di abitazione permanente devono essere di norma fuori terra così come definita all’art. 53 del D.P.G.R. 39/R/2018. 31. Fermo restando quanto previsto dalla L.R. 41/2018 in materia di rischio idraulico, nei soli casi di “RECUPERO” i locali seminterrati di cui all’art. 54 del D.P.G.R. 39/R/2018 possono essere utilizzati come locali di abitazione permanente solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
P.G.R. 39/R/2018 possono essere utilizzati come locali di abitazione permanente solo se soddisfano tutte le seguenti condizioni: a) il piano di calpestio, quando non soprastante altri locali, deve essere adeguatamente isolato dal terreno secondo metodologie tradizionali (vespaio, gattaiolato ecc.) o innovative che comunque as- sicurino l’isolamento;
68 b) le pareti o porzioni di pareti contro terra devono essere isolate dall’umidità secondo quanto di- sposto all’art.91; c) il piano di calpestio non potrà comunque risultare più basso di 20 cm della quota più bassa del terreno circostante; d) la sommatoria delle superfici delle pareti contro terra deve risultare inferiore alla metà della su- perficie delle pareti che delimitano il locale; e) deve far parte di una unità immobiliare per cui sia garantita l’areazione trasversale o laterale.
i che delimitano il locale; e) deve far parte di una unità immobiliare per cui sia garantita l’areazione trasversale o laterale. 32. In difetto anche di uno solo dei requisiti di cui al comma precedente i locali seminterrati potran- no essere utilizzati soltanto come locali con utilizzo non permanente o come locali accessori. 33. Gli interventi di “RECUPERO” di cui ai commi precedenti non potranno comunque essere asso-
rmanente o come locali accessori. 33. Gli interventi di “RECUPERO” di cui ai commi precedenti non potranno comunque essere asso- ciati a modificazioni della morfologia del terreno per consentire il soddisfacimento delle condizioni sopra elencate. 34. Dato atto dei disposti dagli articoli 79 c.2, 80 c.2 e 81 c.2 del P.O., per interventi di adeguamen- to igienico-sanitario, attuati mediante incremento di superficie utile fino a 7 mq. di SL, si intendono
Art. 94 - Requisiti igienico sanitari dei locali di lavoro
interventi di adeguamen- to igienico-sanitario, attuati mediante incremento di superficie utile fino a 7 mq. di SL, si intendono esclusivamente quelli finalizzati ad adeguare i vani costituenti l’unità immobiliare alle dimensioni minime di cui ai commi da 6 a 16 del presente articolo, oppure per realizzare servizi igienici qualora non esistenti. Art. 94 - Requisiti igienico sanitari dei locali di lavoro
- Per i locali diversi dalla destinazione residenziale si rinvia integralmente alle disposizioni del
itari dei locali di lavoro
- Per i locali diversi dalla destinazione residenziale si rinvia integralmente alle disposizioni del D.D.R.T. 18.12.2002 n. 7225.
- Laddove si verifichi la compresenza di una pluralità di attività produttive artigianali/industriali all’interno della stessa unità immobiliare, il comune farà richiesta di specifico parere ai soggetti competenti sul rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio.
ai soggetti competenti sul rispetto delle normative in materia igienico-sanitaria, sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio. 3. In riferimento alle disposizioni in materia contenute nel P.O., è ammessa la deroga alle norme igienico-sanitarie, relativamente ad altezza interna, rapporto aeroilluminante, superficie minima dei vani, ventilazione. In questo caso il richiedente dovrà preliminarmente acquisire tutti i N.O. ed i pa- reri necessari da parte degli organismi interessati.
Art. 95 - Fumi e impianti termici. Allontanamento dei prodotti della combustione
o caso il richiedente dovrà preliminarmente acquisire tutti i N.O. ed i pa- reri necessari da parte degli organismi interessati. Art. 95 - Fumi e impianti termici. Allontanamento dei prodotti della combustione, odori e vapori prodotti dalla cottura: disciplina generale
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- Tutti i residui della combustione devono essere collegati a canne fumarie sfocianti almeno 1,00 m oltre la copertura con apposito comignolo o terminale, oppure sfocianti a parete nei casi previsti ai commi successivi. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere trattati per mezzo di idonei sistemi di intercettazione e abbattimento collegati a canne di esalazione che si prolunghino oltre la copertura per almeno 1,00 m. Sono vietati accorgimenti tecnici comunque fil-
i a canne di esalazione che si prolunghino oltre la copertura per almeno 1,00 m. Sono vietati accorgimenti tecnici comunque fil- tranti che reimmettono l’aria nel locale. Resta ferma la disciplina civilistica. 2. Ai sensi dell’art. 5 c. 9 del D.P.R. n. 412/1993 è possibile derogare allo sbocco in copertura di cui al comma 1 nei casi di interventi sul patrimonio edilizio esistente in cui: a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sosti-
dilizio esistente in cui: a) si procede, anche nell’ambito di una riqualificazione energetica dell’impianto termico, alla sosti- tuzione di generatori di calore individuali, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) la realizzazione della nuova canna fumaria con sbocco oltre la falda risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comu- nale;
a incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell’intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comu- nale; c) il progettista attesta e assevera l’impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tet- to. 3. Nei casi di cui al comma precedente è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme
ri di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vi- gente norma tecnica UNI 7129. 4. Negli interventi di “RECUPERO” sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 41 c. 5 è altresì consentita l’evacuazione a parete dei fumi, vapori e odori di cucina, ove non sia possibile la realizza-
’art. 41 c. 5 è altresì consentita l’evacuazione a parete dei fumi, vapori e odori di cucina, ove non sia possibile la realizza- zione di nuova canna fumaria mediante l’attestazione di cui al precedente c. 2 lettera c). 5. Ove consentito lo sbocco a parete, lo scarico in uscita del sistema dovrà essere posizionato a congrua distanza da finestre e/o affacci di terrazze e comunque in posizione tale da non creare di- sturbo o disagi al vicinato o agli spazi pubblici, nel rispetto della norma UNI 7129/2008.
Art. 96 - Salubrità del terreno
e in posizione tale da non creare di- sturbo o disagi al vicinato o agli spazi pubblici, nel rispetto della norma UNI 7129/2008. Art. 96 - Salubrità del terreno È vietata la realizzazione di nuove costruzioni su suolo insalubre o inquinato, se non dopo avere completamente bonificato il sottosuolo corrispondente secondo le norme vigenti in materia. Al fine di evitare contatti con gas radon proveniente dal sottosuolo, negli interventi di “NUOVO” è
le norme vigenti in materia. Al fine di evitare contatti con gas radon proveniente dal sottosuolo, negli interventi di “NUOVO” è fatto obbligo, qualora non sussistano locali interrati o seminterrati destinati a garage o ripostiglio, di
Art. 97 - Materiali da costruzione
70 realizzare una adeguata aereazione dell’intercapedine costituita tra terreno e intradosso del solaio del piano terra. Art. 97 - Materiali da costruzione
- In tutti gli interventi devono essere impiegati materiali sani e compatibili con la tutela delle per- sone e della conservazione dell’ambiente e comunque non suscettibili di indurre effetti dannosi per le persone o per l’ambiente.
- È sempre preferibile il riutilizzo in situ dei materiali, ove possibile; nel caso in cui gli interventi
Art. 98 - Accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche
one o per l’ambiente. 2. È sempre preferibile il riutilizzo in situ dei materiali, ove possibile; nel caso in cui gli interventi prevedano la realizzazione di rilevati o riempimenti è preferibile l’impiego di materiali e componenti derivanti da attività di recupero. Art. 98 - Accessibilità ed abbattimento delle barriere architettoniche
- Si rinvia integralmente alle disposizioni nazionali e regionali della L. 9. 1.1989n. 13, del D.M. Lavo-
Art. 99 - Requisiti di sicurezza
riere architettoniche
- Si rinvia integralmente alle disposizioni nazionali e regionali della L. 9. 1.1989n. 13, del D.M. Lavo- ri pubblici 14.6.1989 n. 236, della L.R. 9.9.1991 n. 47 e del D.P.G.R. 29.7.2009 n. 41. Art. 99 - Requisiti di sicurezza
- Per quanto attiene le misure per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condi- zioni di sicurezza si rinvia integralmente alle disposizioni del D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R.
ione dei lavori in quota in condi- zioni di sicurezza si rinvia integralmente alle disposizioni del D.P.G.R. 18.12.2013 n. 75/R. 2. Le rampe carrabili di accesso ai locali dovranno avere pendenza e larghezza adeguata al tipo di locale di cui sono a servizio e garantire soluzioni plano-altimetriche (es. raccordi con le parti oriz- zontali) che consentano la piena percorribilità e il rispetto delle normative di settore.
riche (es. raccordi con le parti oriz- zontali) che consentano la piena percorribilità e il rispetto delle normative di settore. 3. È vietato installare cancelli e infissi di porte e finestre poste al piano terreno degli edifici con apertura verso spazi pubblici, aperti al pubblico o comunque non esclusivi. 4. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell’igiene: è vieta-
Art. 100 – Sostenibilità degli edifici e dell’ambiente urbano e del territorio
za delle costruzioni, devono essere convenientemente recintate e mantenute dal punto di vista del decoro e dell’igiene: è vieta- to procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l’accumulo e l’abbruciamento di materiali o di rifiuti. Art. 100 – Sostenibilità degli edifici e dell’ambiente urbano e del territorio
- Fatti salvi i casi di legge e fatte salve specifiche disposizioni contenute nel presente articolo e in
rbano e del territorio
- Fatti salvi i casi di legge e fatte salve specifiche disposizioni contenute nel presente articolo e in questo regolamento, quanto di seguito si applica soltanto nei casi di “NUOVO” intervento.
71 Norme prescrittive 2. PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI - Per gli obblighi relativi alle prestazioni energetiche degli edifici si rinvia integralmente alle disposizioni del D.M. 26.6.2015 (c.d. Decreto “requisiti mi- nimi”) e in particolare all’Allegato 1 al detto D.M. e successivi aggiornamenti. Tutti gli edifici di nuo- va costruzione dovranno essere realizzati per ottenere la classificazione energetica in classe A.
nti. Tutti gli edifici di nuo- va costruzione dovranno essere realizzati per ottenere la classificazione energetica in classe A. 3. OBBLIGHI PRODUZIONE ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI - Per le disposizioni e gli obblighi relativi all’integrazione delle fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento degli edifici si rinvia integralmente alle disposizioni dell’art. 11 e dell’Allegato 3 al
di elettricità e per il raffrescamento degli edifici si rinvia integralmente alle disposizioni dell’art. 11 e dell’Allegato 3 al D.Lgs. 3.3.2011 n. 28. Tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di impianto foto- voltaico e impianto solare termico (sono vietati impianti con accumulatore esterno, se collocati sul tetto dell’edificio) dimensionati per soddisfare la domanda propria. 4. RIDUZIONE DI RIFIUTI - Nella progettazione degli edifici, delle aree contermini e delle singole uni-
fare la domanda propria. 4. RIDUZIONE DI RIFIUTI - Nella progettazione degli edifici, delle aree contermini e delle singole uni- tà immobiliari è obbligatoria la predisposizione di aree/spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti. 5. RIDUZIONE DEI CONSUMI IDRICI - Negli interventi che riguardino la costruzione e/o il rifacimento degli impianti idrici, sono prescritte soluzioni per favorire il recupero del ciclo delle acque e la ridu-
ne e/o il rifacimento degli impianti idrici, sono prescritte soluzioni per favorire il recupero del ciclo delle acque e la ridu- zione dei consumi idrici. A tal fine dovranno essere sempre adottati sistemi di rubinetteria finalizzati al risparmio di risorse idriche e dotati di limitatori di flusso ed aeratori; 6. In tutti gli interventi di “NUOVO” deve essere prevista una cisterna (adeguatamente dimensiona- ta in relazione alla superficie di captazione, del valore medio delle precipitazioni, del fabbisogno
(adeguatamente dimensiona- ta in relazione alla superficie di captazione, del valore medio delle precipitazioni, del fabbisogno idrico, del periodo di secca) di raccolta delle acque meteoriche per irrigazione, alimentazione cas- sette di scarico dei W.C., usi tecnologici. In tali interventi è inoltre obbligatoria la realizzazione di una rete duale, con impiego dell’acqua piovana per l’alimentazione degli scarichi dei wc e dell’eventuale impianto di irrigazione.
a rete duale, con impiego dell’acqua piovana per l’alimentazione degli scarichi dei wc e dell’eventuale impianto di irrigazione. 7. Tutti gli interventi di “NUOVO” e di “RECUPERO” dovranno prevedere una riduzione dei consumi di acqua potabile del tipo cassette wc a doppio pulsante o “acqua stop”, contabilizzazione separata (contatori singoli), miscelatori di flusso dell’acqua e dispositivi frangigetto e riduttori di flusso, de-
bilizzazione separata (contatori singoli), miscelatori di flusso dell’acqua e dispositivi frangigetto e riduttori di flusso, de- calficicatori, dispositivi di controllo a tempo applicati ai singoli elementi erogatori (per edifici pub- blici o di uso pubblico/collettivo). 8. INQUINAMENTO ACUSTICO - Si rinvia integralmente alle disposizioni nazionali e regionali in ma- teria di impatto acustico, clima acustico e requisiti acustici passivi, oltre alle specifiche Linee guida
ali e regionali in ma- teria di impatto acustico, clima acustico e requisiti acustici passivi, oltre alle specifiche Linee guida Regione Toscana approvate con D.G.R. 25.9.2017 n. 1018 e successivi aggiornamenti.
72 9. INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO - Il fine è quello di ridurre il più possibile l’esposizione de- gli individui all’esposizione di campi Elettromagnetici a frequenza industriale (superiore a 50 Hz). In caso di sorgenti significative di campo magnetico a frequenza industriale, ovvero di cabine di tra- sformazione, quadri elettrici di organismi abitativi (più di una unità abitativa), linee interrate a me-
vvero di cabine di tra- sformazione, quadri elettrici di organismi abitativi (più di una unità abitativa), linee interrate a me- dia e alta tensione, in adiacenza ai locali appartenenti alle unità abitative si valuti l’intensità e nel caso si predispongano schermature adeguate ai sensi di legge. 10. DISPONIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE TECNICA DEGLI EDIFICI - Al fine di informare gli utenti sull’uso più appropriato dell’edificio ed in particolare sugli impianti tecnici, ottimizzare le operazioni
informare gli utenti sull’uso più appropriato dell’edificio ed in particolare sugli impianti tecnici, ottimizzare le operazioni di manutenzione, in modo da intervenire nel periodo più efficace dal punto di vista economico e ambientale, è necessaria la predisposizione e la consegna agli utenti del “fascicolo del fabbricato”, libretto informativo e manuale d’uso e manutenzione con le caratteristiche della documentazione tecnica degli edifici.
bricato”, libretto informativo e manuale d’uso e manutenzione con le caratteristiche della documentazione tecnica degli edifici. 11. FORESTAZIONE URBANA - Nella realizzazione di interventi residenziali di “NUOVO” è fatto obbli- go di piantare nell’area di sedime un nuovo albero ogni 30 mq di superficie dell’area libera e co- munque 1 albero di essenze tipiche locali, con esclusione del pino, per superficie pari o inferiore a 30 mq. è comunque prescritta la piantumazione di almeno un albero.
i, con esclusione del pino, per superficie pari o inferiore a 30 mq. è comunque prescritta la piantumazione di almeno un albero. 12. Nella realizzazione di interventi produttivi e commerciali di “NUOVO” è fatto obbligo di piantare nell’area di sedime un nuovo albero ogni 50 mq di superficie utile. 13. Laddove le alberature di cui ai commi precedenti, o una parte di esse, non siano collocabili nell’area di sedime, è possibile piantarle in aree pubbliche oppure, in ultima istanza, versare al co-
se, non siano collocabili nell’area di sedime, è possibile piantarle in aree pubbliche oppure, in ultima istanza, versare al co- mune una cifra corrispondente al servizio di fornitura e messa a dimora. 14. PERMEABILITÀ - Nei casi di cui all’art. 26 c. 2 del D.P.G.R. 39/R/2018, è sempre obbligatoria la verifica dell’indice di permeabilità fondiaria (IPF) nella misura ivi prescritta (venticinque per cento della superficie fondiaria-SF) anche nei casi in cui tale indice non sia verificato nella condizione
itta (venticinque per cento della superficie fondiaria-SF) anche nei casi in cui tale indice non sia verificato nella condizione preesistente, anche attraverso il ricorso ai sistemi di autocontenimento indicati ai commi 3 e 4 dello stesso articolo. 15. Progettazione AREE ESTERNE: requisiti prestazionali - La relazione tecnica e gli elaborati proget- tuali dovranno evidenziare e/o dare atto di avere affrontato i seguenti argomenti:
- favorire la mobilità sostenibile;
i proget- tuali dovranno evidenziare e/o dare atto di avere affrontato i seguenti argomenti:
- favorire la mobilità sostenibile;
- minimizzare l’interruzione e l’inquinamento dei flussi naturali d’acqua;
- favorire l’aggregazione e la socialità; -favorire le attività sportive;
73
- garantire condizioni di comfort termico per gli spazi esterni; -favorire l’ombreggiamento per la mitigazione dell’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle aree circostanti;
- abbattere l’albedo (coefficiente di riflessione totale, su tutte le lunghezze d’onda) della pavimen- tazione degli spazi pubblici (strade, marciapiedi, parcheggi);
- evitare le “isole di calore”;
- perseguire la diminuzione dell’inquinamento acustico interno negli edifici e nelle aree contermini;
Art. 101 - Misure contro la penetrazione di animali negli edifici e la prolifera
tare le “isole di calore”;
- perseguire la diminuzione dell’inquinamento acustico interno negli edifici e nelle aree contermini;
- garantire il corretto orientamento degli edifici per conseguire benefici psicofisici e risparmi ener- getici;
- favorire la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;
- ridurre i consumi energetici e installare sistemi solari passivi e/o di produzione di energia; Art. 101 - Misure contro la penetrazione di animali negli edifici e la proliferazione dei siti nidificatori
Art. 101 - Misure contro la penetrazione di animali negli edifici e la prolifera
oduzione di energia; Art. 101 - Misure contro la penetrazione di animali negli edifici e la proliferazione dei siti nidificatori dei volatili
- In tutti gli edifici vanno adottati specifici accorgimenti onde evitare la penetrazione di roditori, volatili e animali in genere ed in particolare dovranno essere protette le aperture di aerazione e ventilazione, condotti ecc.
- È fatto obbligo, sia negli interventi di nuova edificazione che in quelli di anche sola manutenzione
tilazione, condotti ecc. 2. È fatto obbligo, sia negli interventi di nuova edificazione che in quelli di anche sola manutenzione delle facciate e tetti, di adottare tutti gli accorgimenti tecnici (es. prevedere la chiusura di aperture nella muratura, installazione dissuasori ecc.) tali da impedire la posa, il riparo e la nidificazione di volatili. 3. In presenza di particolari situazioni di degrado igienico è facoltà dell’amministrazione comunale
Art. 102 - Incentivi
nidificazione di volatili. 3. In presenza di particolari situazioni di degrado igienico è facoltà dell’amministrazione comunale obbligare, con apposita ordinanza, l’installazione dei dispositivi di cui al presente articolo. 4. E’ altresì consentivo e limitatamente a giardini o facciate non prospettanti sulla pubblica via, l’installazione di “bird box”, per favorire la sosta dei volatili migranti. Art. 102 - Incentivi
Art. 102 - Incentivi
rospettanti sulla pubblica via, l’installazione di “bird box”, per favorire la sosta dei volatili migranti. Art. 102 - Incentivi
- Fatto salvo quanto previsto all’art. 220 della L.R. 65/2014, per gli interventi edilizi che prevedano il conseguimento della classe energetica A, se ricorre anche l’utilizzo di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, si potranno applicare incentivi di carattere eco-
ualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, si potranno applicare incentivi di carattere eco- nomico mediante una riduzione progressiva del contributo di costruzione da definire con successivo atto da predisporre sulla base delle specifiche disposizioni regionali in materia.
Art. 103 - Strade
74 CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art. 103 - Strade
- Si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e/o regionali in materia.
- La relazione tecnica e gli elaborati progettuali dovranno evidenziare di avere affrontato comples- sivamente i seguenti argomenti: a) definire l’inserimento paesaggistico mediante specie vegetali; b) disporre le strade interne all’insediamento, percorribili dai mezzi di trasporto, in modo da mini-
mediante specie vegetali; b) disporre le strade interne all’insediamento, percorribili dai mezzi di trasporto, in modo da mini- mizzare l’interazione acustica (e non solo) con il costruito e con gli spazi esterni fruibili; c) limitare l’inquinamento acustico mediante barriere, preferibilmente vegetali; d) progettare i sistemi di illuminazione nell’ottica della limitazione dei consumi energetici e della li- mitazione dell’inquinamento luminoso;
sistemi di illuminazione nell’ottica della limitazione dei consumi energetici e della li- mitazione dell’inquinamento luminoso; e) progettare la connessione della viabilità e di eventuali servizi a corredo della viabilità con il siste- ma del trasporto pubblico locale; f) porre attenzione alle interazioni con i marciapiedi e aree pedonali; g) progettare le connessioni con eventuali aree di sosta e con gli stalli posti anche lungo la fascia stradale;
e aree pedonali; g) progettare le connessioni con eventuali aree di sosta e con gli stalli posti anche lungo la fascia stradale; h) progettare le interazioni tra le aree e/o servizi a corredo della viabilità; i) garantire il trattamento delle acque di prima pioggia. 3. In presenza di percorsi storici, sia all’interno del territorio urbanizzato che all’esterno, è fatto ob- bligo, nel caso di interventi che impongano la rimozione del manto stradale, di ricostituzione dello
Art. 104 - Passi carrabili ed uscite per autorimesse
he all’esterno, è fatto ob- bligo, nel caso di interventi che impongano la rimozione del manto stradale, di ricostituzione dello stesso con il materiale rimosso con possibilità di integrazione dello stesso con materiali analoghi. Art. 104 - Passi carrabili ed uscite per autorimesse
- Si rinvia alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e regionali in materia.
- Se l’uscita dall’autorimessa è costituita da una rampa, tra l’inizio della livelletta inclinata e il filo
gionali in materia. 2. Se l’uscita dall’autorimessa è costituita da una rampa, tra l’inizio della livelletta inclinata e il filo dello spazio di pubblico transito, deve essere previsto un tratto piano o a lieve inclinazione della lunghezza minima di 5,00 m. 3. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla
Art. 105 - Toponomastica, numerazione civica e servitù pubbliche
ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale, pari a 5,00 m. e prevedere inoltre un accesso pedonale. Art. 105 - Toponomastica, numerazione civica e servitù pubbliche
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- È riservata all’Amministrazione Comunale, per ragioni di pubblico interesse, la facoltà di applicare o far applicare e mantenere sulle facciate delle costruzioni prospettanti gli spazi pubblici e privati, previo avviso agli interessati ed esecuzione d’ufficio: a) targhe indicanti il nome di vie od altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici;
d altri spazi pubblici; b) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità e alla sicurezza pubblica; c) numeri civici; d) piastrine e capisaldi per indicazioni altimetriche di tracciamento e di idranti; e) mensole, ganci, tubi per l’illuminazione pubblica, orologi elettrici, sostegni per fili conduttori elet- trici, avvisatori elettrici stradali e loro accessori; f) lapidi e fregi commemorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina;
idi e fregi commemorativi aventi lo scopo di commemorare personalità celebri ed eventi storici della vita nazionale e cittadina; g) quant’altro sia di pubblica utilità. 2. Gli indicatori di cui al comma precedente non devono in alcun modo essere sottratti alla visibilità pubblica, e devono essere applicati nei luoghi stabiliti a cura e spese degli enti od amministrazioni interessati, ad eccezione delle targhette dei numeri civici.
i nei luoghi stabiliti a cura e spese degli enti od amministrazioni interessati, ad eccezione delle targhette dei numeri civici. 3. I proprietari degli immobili sui cui fronti sono stati collocati i manufatti oggetto della servitù di cui sopra non potranno né rimuoverli né sottrarli alla pubblica vista; qualora vengano distrutti o dan- neggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a ripristinarli immediatamente.
a vengano distrutti o dan- neggiati per fatti imputabili ai proprietari stessi, essi sono tenuti a ripristinarli immediatamente. 4. Nel caso di riattamento o modificazione di edifici ai quali siano appoggiati apparecchi indicatori, tabelle o altri elementi di cui sopra, l’esecutore dei lavori dovrà dare avviso della loro esistenza al comune, il quale prescriverà i provvedimenti del caso. Il proprietario è tenuto a curare la loro per-
so della loro esistenza al comune, il quale prescriverà i provvedimenti del caso. Il proprietario è tenuto a curare la loro per- fetta conservazione o a effettuare il ripristino, qualora durante l’esecuzione dei lavori ne fosse ne- cessaria la rimozione. 5. In caso di nuova costruzione, realizzazione o accorpamento di nuove unità immobiliari, cambi de- stinazione d’uso, modifiche agli accessi sulla pubblica via, è obbligatorio l’aggiornamento della to-
ità immobiliari, cambi de- stinazione d’uso, modifiche agli accessi sulla pubblica via, è obbligatorio l’aggiornamento della to- ponomastica. Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. 223/1989 la targhetta riportante il numero civico e l’apposizione della stessa sono a carico del proprietario e/o del richiedente l’aggiornamento topo- nomastico; è altresì obbligatoria l’apposizione di targhette riportanti la numerazione civica interna.
nte l’aggiornamento topo- nomastico; è altresì obbligatoria l’apposizione di targhette riportanti la numerazione civica interna. L’Amministrazione Comunale con proprio provvedimento detta la disciplina di dettaglio in merito.
Art. 106 - Aree verdi e di pertinenza degli edifici
76 CAPO III –TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 106 - Aree verdi e di pertinenza degli edifici
- Negli interventi edilizi di “NUOVO” e negli interventi di modifica sostanziale delle aree verdi o scoperte è prescritta la riqualificazione delle aree scoperte pertinenziali, da attuarsi tramite un pro- getto complessivo di sistemazione che, partendo dai manufatti accessori esistenti e dalle formazioni arboree e arbustive autoctone esistenti che devono di norma essere preservate, progetti l’intera
ri esistenti e dalle formazioni arboree e arbustive autoctone esistenti che devono di norma essere preservate, progetti l’intera area anche tenendo conto delle questioni di sostenibilità di cui al presente regolamento. 2. Per le aree scoperte di pregio e nelle aree o edifici di interesse storico storico-architettonico e te- stimoniale si rinvia a eventuali disposizioni specifiche degli strumenti urbanistici. Fatto salvo quanto
co-architettonico e te- stimoniale si rinvia a eventuali disposizioni specifiche degli strumenti urbanistici. Fatto salvo quanto sopra, si dettano comunque le seguenti direttive per il restauro e la manutenzione delle suddette aree: a) per la sistemazione di aree scoperte di edifici di interesse storico che originariamente costituiva- no un unico resede (con particolare riferimento a corti, chiostri, cortili, giardini, orti, e simili) si do-
iamente costituiva- no un unico resede (con particolare riferimento a corti, chiostri, cortili, giardini, orti, e simili) si do- vrà perseguire il mantenimento o, se alterata, la tendenziale ricostituzione dell’originale sistema- zione nei suoi elementi strutturali e nelle caratteristiche dimensionali; b) la sistemazione esterna si dovrà intendere volta al ripristino filologico e alla restituzione spaziale dell’organizzazione originaria, secondo criteri di mantenimento delle relazioni che esistono tra ma-
alla restituzione spaziale dell’organizzazione originaria, secondo criteri di mantenimento delle relazioni che esistono tra ma- nufatto edilizio e superficie inedificata connessa. Ogni intervento di sistemazione esterna delle per- tinenze dovrà perseguire gli obiettivi di seguito indicati:
- recuperare la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, le sie- pi e tutte le specie originarie;
la sistemazione a verde con le relative alberature, i percorsi, gli orti, i pergolati, le sie- pi e tutte le specie originarie; 2) recuperare la pavimentazione esterna e i sistemi di recinzione qualora esistano ancora quelli ori- ginari, in mancanza provvedere al ripristino degli stessi con materiali e secondo tecniche tradiziona- li; 3) recuperare gli elementi di arredo esterno e di corredo all’edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie;
arredo esterno e di corredo all’edificio quali, a titolo esemplificativo, fontane, pozzi, panchine, ninfei, tempietti, limonaie; c) le aree che risulteranno libere per demolizione di superfetazioni o per eliminazione di strutture precarie andranno sistemate a verde con piantumazione di specie tipiche del luogo. 3. È obbligatoria la tutela di elementi vegetali quali filari arborei, alberi di carattere monumentale o
ecie tipiche del luogo. 3. È obbligatoria la tutela di elementi vegetali quali filari arborei, alberi di carattere monumentale o aventi valore di segno territoriale, alberature disposte lungo strade pubbliche o private o lungo i
77 confini di proprietà individuati come elementi di valore storico o ambientale dagli atti di governo del territorio in virtù delle loro caratteristiche. 4. Per gli interventi sul verde privato, fermo le autorizzazioni eventualmente necessarie previste dal D.Lgs. 42/2004 e D.p.r. n. 31/2017 si specifica quanto segue: a) Non sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di abbattimento di alberature:
- piante fruttifere di interesse agrario;
n sono soggetti ad autorizzazione i seguenti interventi di abbattimento di alberature:
- piante fruttifere di interesse agrario;
- impianti arborei artificiali per la produzione di cellulosa
- piante infestanti e/o aliene;
- alberi secchi;
- arbusti o giovani alberi di altezza inferiore a m. 3,00: Non sono altresì soggetti ad autorizzazione tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche.
ore a m. 3,00: Non sono altresì soggetti ad autorizzazione tagli di potatura ordinaria e potatura di rimonda delle parti secche. b) Nel caso sia necessario l’abbattimento di alberature di alto fusto in aree private, fermo le auto- rizzazioni eventualmente necessarie previste dal D.Lgs. 42/2004 e D.p.r. n.31 del 2017, si necessita di specifica autorizzazione rilasciata dal Comune di Capraia Isola L'autorizzazione all'abbattimento è ottenuta quando l'albero mostra evidenti rischi per l'incolumità
dal Comune di Capraia Isola L'autorizzazione all'abbattimento è ottenuta quando l'albero mostra evidenti rischi per l'incolumità delle persone e/o dei manufatti. Su apposita modulistica predisposta dall’Amministrazione, previo sopralluogo dell’Ufficio tecnico o della Polizia Municipale competenti, dovrà essere fatta pervenire dal richiedente documentazione che motivi l'abbattimento e prescriva la sostituzione con nuova vegetazione idonea al contesto.
e dal richiedente documentazione che motivi l'abbattimento e prescriva la sostituzione con nuova vegetazione idonea al contesto. Qualora il contesto non consenta la messa a dimora di un albero sostitutivo la scelta deve essere accuratamente motivata. In questo caso, la compensazione avverrà su suolo pubblico. c) Sono fatti salvi interventi urgenti ed indifferibili di abbattimento di alberature, previa Ordinanza
verrà su suolo pubblico. c) Sono fatti salvi interventi urgenti ed indifferibili di abbattimento di alberature, previa Ordinanza del Sindaco, al fine di eliminare il rischio della pubblica incolumità, sia su spazi pubblici e sia su spazi privati, in quest’ultimo caso le alberature devono propendere e proiettarsi verso lo spazio pubblico. Si rimanda a specifica normativa di dettaglio una volta approvato il regolamento del verde urbano
arsi verso lo spazio pubblico. Si rimanda a specifica normativa di dettaglio una volta approvato il regolamento del verde urbano 5. Ferme restando le disposizioni degli strumenti urbanistici vigenti e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari sovraordinate in ordine alla permeabilità o alla tutela di aree scoperte di pregio e nelle aree e edifici di interesse storico-architettonico e testimoniale, o
78 nel caso nel caso di edifici e aree dichiarati di interesse culturale di cui al D.lgs. 42/04 parte II (ex L. 1089/39) o soggette a vincoli di tutela ambientale ai sensi del D.lgs. 42/04 parte III di cui al D.lgs. 42/04 parte II (ex L. 1089/39), nelle aree di pertinenza e negli spazi esterni degli edifici sono am- messi i seguenti manufatti: a) box in legno: manufatti appoggiati al suolo direttamente o mediante sistemi di ancoraggio al ter-
messi i seguenti manufatti: a) box in legno: manufatti appoggiati al suolo direttamente o mediante sistemi di ancoraggio al ter- reno facilmente removibili, con ingombro esterno non superiore a 5,00 mq di sup. coperta e altezza massima inferiore a ml. 2,40, destinati, come ripostiglio o deposito per attrezzi da giardino, nel nu- mero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; in caso di
attrezzi da giardino, nel nu- mero massimo di uno per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; in caso di condominio l’ingombro esterno massimo non potrà superare 10,00 mq; dimensioni maggiori, fino a un massimo di 10,00 mq, sono consentite nel caso in cui la pertinenza abbia una superficie maggio- re di 500 mq; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137
a superficie maggio- re di 500 mq; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014; in caso di resede derivante da frazionamento successivo all’entrata in vigore del P.O. è ammesso un solo manufatto, riferito alla situazione originaria, e della superficie massima di mq. 5,00 mq di sup. coperta; b) piccole serre: strutture realizzate in legno o in metallo (con l’esclusione dell’alluminio anodizzato
,00 mq di sup. coperta; b) piccole serre: strutture realizzate in legno o in metallo (con l’esclusione dell’alluminio anodizzato nelle gradazioni bronzo/oro/argento), chiuse con vetro, metacrilato o plexiglas, appoggiate al suolo e prive di pavimentazione, con superficie massima di 4,00 mq e altezza massima non superiore a 2,00 m, destinate all’esclusivo ricovero di piante da giardino, nel numero massimo di una per cia-
tezza massima non superiore a 2,00 m, destinate all’esclusivo ricovero di piante da giardino, nel numero massimo di una per cia- scuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza; dimensioni maggiori, fino a un mas- simo di 15,00 mq, sono consentite nel caso in cui la pertinenza abbia una superficie maggiore di 500 mq; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014;
ore di 500 mq; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014; c) barbecue o piccoli forni: manufatti semplicemente appoggiati, con altezza massima, escluso il comignolo, non superiore a 2,00 m, comprensivi di accessori (a titolo esemplificativo piani di ap- poggio e contenitori per legna), nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è con-
olo esemplificativo piani di ap- poggio e contenitori per legna), nel numero massimo di uno per resede di pertinenza; non è con- sentita la realizzazione di tettoie aggettanti né vani utilizzabili a corredo; oltre al rispetto di quanto prescritto dal codice civile, dovrà essere posta particolare attenzione nella collocazione della strut- tura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni; dovranno pertanto
collocazione della strut- tura al fine di evitare di arrecare disagio o danno ai confinanti con le emissioni; dovranno pertanto essere adottati tutti gli accorgimenti necessari a garantire una corretta dispersione dei fumi; i de- scritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014;
79 d) gazebo: manufatto leggero, di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni privati, costituito da struttura verticale astiforme in legno o metallo (con l’esclusione dell’alluminio anodizzato nelle gradazioni bronzo/oro/argento), con copertura permeabile in tela o canniccio, completamente aperto su tutti i lati e avente altezza al colmo non superiore a 3,00 m, di- stanza non inferiore a ml. 1,50 da qualsiasi costruzione e superficie coperta, di superficie non supe-
n superiore a 3,00 m, di- stanza non inferiore a ml. 1,50 da qualsiasi costruzione e superficie coperta, di superficie non supe- riore a 10 mq (eventuali esigenze di superficie maggiore, adeguatamente motivate, dovranno ac- quisire il parere favorevole della Commissione per il paesaggio); non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun’area condominia-
non è ammesso più di un gazebo per ciascuna unità immobiliare avente proprio resede di pertinenza o per ciascun’area condominia- le; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014; e) pergolato: struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni privati, composta da elementi verticali e da sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con
copertura di spazi esterni privati, composta da elementi verticali e da sovrastanti elementi orizzontali in legno o metallo (con l’esclusione dell’utilizzo dell’alluminio anodizzato), atta a consentire il sostegno del verde rampican- te o di eventuali teli ombreggianti; gli elementi orizzontali non devono essere impostati a quota su- periore a ml. 3,00; è consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari,
ere impostati a quota su- periore a ml. 3,00; è consentita la realizzazione di pergolati anche sulle terrazze o lastrici solari, compatibilmente con l’esigenza di salvaguardia dell’aspetto architettonico del fabbricato; il pergola- to non potrà superare la superficie di 15 mq; manufatti di superficie maggiore dovranno essere va- lutati dalla Commissione per il paesaggio; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014.
il paesaggio; i descritti interventi si configurano come privi di rilevanza edilizia ai sensi dell’art. 137 della L.R. 65/2014. f) vasche: qualsiasi struttura destinata a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antin- cendio o per irrigazione; la sua dimensione dovrà essere commisurata all’effettive necessità in rela- zione alla dimensione della copertura; non saranno considerate quali vasche quelle che per forma e
’effettive necessità in rela- zione alla dimensione della copertura; non saranno considerate quali vasche quelle che per forma e dimensioni si configurino o possano essere utilizzate come piscine o vasche a scopo balneare. g) Ove consentito ed espressamente normato nei dettami del PO, le piscine a corredo degli edifici sono strutture atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensio-
e a corredo degli edifici sono strutture atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensio- ni e della profondità; la sua realizzazione deve rispettare le indicazioni di seguito riportate:
- dovrà essere realizzata su di un’area in chiaro rapporto di pertinenza con l’immobile ed in nessun caso a distanza maggiore di ml 50,00 salvo motivate esigenze.
- dovrà tenere conto della struttura geomorfologia del suolo, rispettando gli allineamenti previsti
00 salvo motivate esigenze. 2) dovrà tenere conto della struttura geomorfologia del suolo, rispettando gli allineamenti previsti per la zona extraurbana del tessuto agrario, gli allineamenti contermini dei muri a retta, delle albe- rature, dei filari, delle sistemazioni agrarie. In ogni caso è necessario l’acquisizione di relazione geo- logica.
80 3) deve essere acquisita l’Autorizzazione paesaggistica in relazione alle vigenti disposizioni di Legge; è prescritto un adeguato inserimento dell’opera in rapporto al contesto ambientale e paesaggistico, con il mantenimento e l’integrazione degli elementi costruttivi preesistenti, in particolare dei muri a retta. 4) è ammessa esclusivamente la realizzazione di locali tecnici per gli impianti di filtrazione che de-
icolare dei muri a retta. 4) è ammessa esclusivamente la realizzazione di locali tecnici per gli impianti di filtrazione che de- vono essere completamente interrati o reperiti nell’ambito dei locali presenti all’interno dei volumi esistenti o di progetto; 5) non sono ammessi interventi che comportino demolizione di sistemazioni agrarie storiche o tra- dizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, ecc.) e le realizzazioni dovranno comunque essere
ioni agrarie storiche o tra- dizionali (muri a secco, terrazzamenti, ciglioni, ecc.) e le realizzazioni dovranno comunque essere coerenti con i segni dei luoghi rispettando in particolare la tessitura territoriale (allineamenti con muri a retta, balze, filari, ecc.); 6) ferme restando eventuali ulteriori restrizioni degli strumenti urbanistici o di altri atti dell’amministrazione comunale, non dovranno avere dimensioni planimetriche superiori a 100 mq;
menti urbanistici o di altri atti dell’amministrazione comunale, non dovranno avere dimensioni planimetriche superiori a 100 mq; avere fondo e pareti colorate nella tonalità della terra e non riflettente; 7) la pavimentazione circostante dovrà essere in materiali consoni quali pietra o legno o altro mate- riale di simile finitura; 8) l’approvvigionamento idrico non potrà avvenire da rete idrica pubblica se non espressamente au- torizzato dall’ente erogatore del servizio;
ionamento idrico non potrà avvenire da rete idrica pubblica se non espressamente au- torizzato dall’ente erogatore del servizio; 9) la piscina è considerata superficie impermeabile ai fini della prevenzione del rischio idraulico e della impermeabilizzazione del suolo, pertanto dovrà essere assicurata una superficie permeabile del lotto, cioè esclusivamente verde, pari al 25% della superficie totale del lotto medesimo;
sicurata una superficie permeabile del lotto, cioè esclusivamente verde, pari al 25% della superficie totale del lotto medesimo; 10) dovranno essere previsti adeguati impianti tecnici di filtrazione, depurazione e clorazione dell’acqua e camere di compensazione per lo svuotamento dell’invaso o altro sistema di regolazione adeguato. 11) l’eventuale autorizzazione allo scarico in ambiente deve essere a norma per la disciplina degli
ema di regolazione adeguato. 11) l’eventuale autorizzazione allo scarico in ambiente deve essere a norma per la disciplina degli scarichi di acque reflue. L’autorizzazione allo scarico sarà subordinata alla verifica della sussistenza dell'autorizzazione allo scarico relativa all'immobile principale ed ai servizi accessori. 12) nell’obbiettivo di un maggiore inserimento ambientale è preferibile, laddove la morfologia del
pale ed ai servizi accessori. 12) nell’obbiettivo di un maggiore inserimento ambientale è preferibile, laddove la morfologia del terreno le renda inseribili, la realizzazione di biopiscine o piscine naturali e comunque è obbligatorio che la finitura della vasca della piscina debba essere a basso impatto ambientale con materiale pre- feribilmente in materiale naturale o ceramica-mosaico.
81 6. In attuazione a quanto disciplinato nel PO di cui al TITOLO VI CAPO II e TITOLO VII CAPO I, fatte salve le limitazioni e prescrizioni in esso contenute, nonché delle disposizioni del presente regola- mento, si considerano pertinenze le opere di seguito elencate, limitatamente alle aree di pertinenza degli edifici e/o gruppi di edifici, quando queste siano esclusivamente realizzate a servizio degli edi- fici esistenti nell’area di pertinenza o di opere ad essi legate pertinenzialmente:
lusivamente realizzate a servizio degli edi- fici esistenti nell’area di pertinenza o di opere ad essi legate pertinenzialmente: • autorimesse pertinenziali a servizio degli edifici e unità immobiliari esistenti che ne siano sprovviste o di nuova costruzione con sottoscrizione di atto d’obbligo che statuisce l’inscindibile legame tra l’autorimessa e l’unità immobiliare in quanto l’autorimessa deve essere realizzata sul lotto su cui insiste il fabbricato di cui è pertinenza;
e l’unità immobiliare in quanto l’autorimessa deve essere realizzata sul lotto su cui insiste il fabbricato di cui è pertinenza; Qualora ricorrano le condizioni di cui sopra, l’autorimessa dovrà avere le seguenti caratteri- stiche:
- Deve essere distinto dal fabbricato principale e non in aderenza, non avendo nes- sun avendo nessun accesso diretto al fabbricato principale;
- superficie accessoria massima pari a mq 18.00 ad unità immobiliare;
un avendo nessun accesso diretto al fabbricato principale;
- superficie accessoria massima pari a mq 18.00 ad unità immobiliare;
- altezza utile interna uguale o superiore a mt 2.10 e inferiore a mt.2,40; -copertura piana o a capanna, priva di controsoffitto. In caso di falde inclinate l’altezza media dovrà essere compresa nei valori di cui al punto precedente; -il manto di copertura in cotto, se a falde dovrà essere in cotto o in alternativa con
sa nei valori di cui al punto precedente; -il manto di copertura in cotto, se a falde dovrà essere in cotto o in alternativa con materiali architettonicamente equivalenti, escludendo materiali plastici e posticci;
- è ammessa la costruzione a confine di pareti non finestrate o alla distanza di 5 metri dallo stesso. • ripostiglio esterno per gli edifici che ne sono sprovvisti alla data di approvazione del PO nel limite massimo del 5% del Volume della Costruzione esistente e comunque non maggiore
vvisti alla data di approvazione del PO nel limite massimo del 5% del Volume della Costruzione esistente e comunque non maggiore di 4 mq. di superficie accessoria complessiva e con altezza utile interna non superiore a 2,40 ml ad unità immobiliare con l’obbligo di costruzione non in aderenza al fabbricato principale e di accesso dall’esterno dello stesso. Tale intervento non è cumulabile con quanto concesso al comma 5 lett. a) del presente articolo.
cesso dall’esterno dello stesso. Tale intervento non è cumulabile con quanto concesso al comma 5 lett. a) del presente articolo. • locali di servizio, locali per impianti tecnologici, volumi tecnici nella misura strettamente necessaria all’esercizio ed alla manutenzione degli impianti stessi. L’accesso a questi locali dovrà avvenire se a terra dall’esterno dell’unità immobiliare o con strutture non perma-
82 nenti (Es. scale solo retrattili) se in sopraelevazione. Si rimanda alle prescrizioni del dimen- sionamento e collocamento di cui all’art. 64 comma 7 del presente Regolamento. • tettoie, porticati possono essere realizzati in aderenza agli edifici principali, sempre ché non comportino aumento della volumetria dell’edificio stesso, nella misura massima di 12 mq complessiva. I materiali per la struttura verticale dovranno essere legno, ferro, pietra,
CAPO IV – INFRASTRUTTURE, SERVIZI E RETI TECNOLOGICHE
stesso, nella misura massima di 12 mq complessiva. I materiali per la struttura verticale dovranno essere legno, ferro, pietra, cotto, muratura intonacata e/o rivestita in pietra o cotto, ghisa con copertura in cotto, le- gno, paglia, cannicciato, o telo o materiali leggeri. Tale intervento non è cumulabile con quanto concesso al comma 5 lett. d) ed e) del presente articolo. CAPO IV – INFRASTRUTTURE, SERVIZI E RETI TECNOLOGICHE
Art.107 - Rete ed impianti di approvvigionamento idrico, fognario e di depurazio
abile con quanto concesso al comma 5 lett. d) ed e) del presente articolo. CAPO IV – INFRASTRUTTURE, SERVIZI E RETI TECNOLOGICHE Art.107 - Rete ed impianti di approvvigionamento idrico, fognario e di depurazione delle acque
- Per quanto riguarda l’approvvigionamento idrico e lo scarico di acque nel sistema fognario si rin- via integralmente alle disposizioni dell’Autorità di Ambito e del Gestore del Servizio idrico integrato.
istema fognario si rin- via integralmente alle disposizioni dell’Autorità di Ambito e del Gestore del Servizio idrico integrato. 2. Componenti - Il sistema fognario e di depurazione si compone dell'allacciamento delle utenze alla rete fognaria, del sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianti e della rete di raccolta e laminazione
elle acque reflue urbane (compresi gli scaricatori di piena di emergenza), degli impianti e della rete di raccolta e laminazione delle acque meteoriche, dell'impianto di depurazione costituito da tutte le opere edili e/o elettro- meccaniche e di ogni altro sistema atto a ridurre il carico di inquinanti presenti nelle acque reflue. In particolare, si definisce rete fognaria mista la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera
senti nelle acque reflue. In particolare, si definisce rete fognaria mista la rete fognaria che raccoglie e convoglia in maniera unitaria acque reflue domestiche e/o industriali e acque reflue di origine meteorica; si definisce fo- gnatura separata la rete fognaria costituita da due canalizzazioni: a) la prima è adibita alla raccolta e al convogliamento delle sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle
que meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca), dotata o meno di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia; b) la seconda è adibita alla raccolta e al convogliamento delle acque reflue urbane unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera). 3. Prestazioni. Al fine di garantire la riduzione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto dei reflui sul sistema naturale, devono osservarsi le seguenti norme:
iduzione del rischio idraulico e la riduzione dell'impatto dei reflui sul sistema naturale, devono osservarsi le seguenti norme: 3.1. Rete fognaria mista e rete fognaria nera. La capacità idraulica delle reti fognarie principali e de- gli scaricatori di piena di emergenza a servizio delle stesse deve essere adeguata ai deflussi di acque nere e miste con adeguato margine di sicurezza per i carichi dei momenti di punta.
83 È obbligatorio l'allacciamento alla rete fognaria pubblica di tutti gli insediamenti edifici ed installa- zioni ubicati in aree servite da rete fognaria. Gli scarichi esistenti e in possesso di regolare autorizza- zione allo scarico sul suolo o in corpo idrico superficiale posti in area servita da pubblica fognatura possono non allacciarsi fino a quando per gli stessi non sussista l'obbligo di richiesta di nuova auto-
ta da pubblica fognatura possono non allacciarsi fino a quando per gli stessi non sussista l'obbligo di richiesta di nuova auto- rizzazione allo scarico per intervenute modifiche sostanziali della rete fognaria interna, dei sistemi di trattamento e/o delle caratteristiche dell'utenza servita; l'Autorità competente, in sede di rinno- vo dell'autorizzazione allo scarico anche in assenza di modifiche quali-quantitative dello scarico
competente, in sede di rinno- vo dell'autorizzazione allo scarico anche in assenza di modifiche quali-quantitative dello scarico stesso, può ritenere opportuno convogliare gli scarichi in pubblica fognatura e quindi disporre l'al- lacciamento per motivi di igiene pubblica e tutela ambientale. Deroghe all'obbligo di allacciamento possono essere previste in relazione a particolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'opera.
ticolari condizioni tecniche, ambientali ed economiche, che rendessero particolarmente difficoltosa la realizzazione dell'opera. Alla pubblica fognatura nera o mista è di norma vietato l'allacciamento di acque meteoriche non contaminate come definite dalla specifica normativa regionale mentre vi devono essere priorita- riamente inviate, anche dopo trattamento adeguato, le acque meteoriche contaminate (prima pioggia e acque reflue di dilavamento).
iamente inviate, anche dopo trattamento adeguato, le acque meteoriche contaminate (prima pioggia e acque reflue di dilavamento). Qualora l'allacciamento alla rete fognaria pubblica non sia possibile, il collettamento e la depurazio- ne delle acque reflue rimane a carico del titolare dello scarico che dovrà realizzare sistemi di depu- razione autonomi e immissioni nel corpo idrico recettore nel rispetto delle vigenti normative in ma-
realizzare sistemi di depu- razione autonomi e immissioni nel corpo idrico recettore nel rispetto delle vigenti normative in ma- teria di prevenzione dal rischio di inquinamento e delle prescrizioni degli enti gestori dei corpi idrici riceventi. 2.2. Realizzazione di reti separate. Nell'ambito della progettazione di nuove opere fognarie o del ri- sanamento di opere esistenti, si deve ordinariamente, ove possibile, prevedere la realizzazione di
uove opere fognarie o del ri- sanamento di opere esistenti, si deve ordinariamente, ove possibile, prevedere la realizzazione di reti separate anche nel caso che la fognatura di recapito sia mista. Nel caso sia tecnicamente possi- bile l'allacciamento delle reti oggetto della progettazione sia a collettori misti sia a collettori separa- ti, si deve prevedere il loro collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate esistenti.
sti sia a collettori separa- ti, si deve prevedere il loro collegamento alle rispettive tubazioni delle reti separate esistenti. 2.3. Rete fognaria bianca. Gli attuali collettori di rete fognaria, se privi di allacciamenti di reflui indu- striali e domestici e già definiti come "rete fognaria separata di acque bianche", devono essere prio- ritariamente destinati alla costituzione di una rete di acque meteoriche, qualora ne ricorrano le
bianche", devono essere prio- ritariamente destinati alla costituzione di una rete di acque meteoriche, qualora ne ricorrano le condizioni tecniche. A tal fine, deve essere di norma vietato l'allacciamento di acque reflue dome- stiche o industriali e deve essere consentito solo l'allacciamento di acque meteoriche di dilavamen- to pulite e/o di seconda pioggia.
84 I sistemi di raccolta delle acque meteoriche non contaminate devono prevedere come recettore la rete fognaria bianca separata, e in subordine il suolo o strati superficiali del sottosuolo oppure un corpo idrico che ne favorisca il riuso. 3.Competenze. La rete e gli impianti fognari e di depurazione delle acque reflue urbane sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di au-
que reflue urbane sono di competenza del gestore del Servizio idrico integrato che si esprime anche in merito al rilascio di au- torizzazioni allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali e meteoriche di dilavamen- to. L’allaccio alle reti tecnologiche dovrà avvenire in stretta conformità a quanto prescritto dai regola- menti degli Enti Gestori dei relativi servizi. La realizzazione delle opere di allaccio alle reti dei pubblici servizi è subordinata al rispetto di tutte
parte degli enti gestori delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del s
dei relativi servizi. La realizzazione delle opere di allaccio alle reti dei pubblici servizi è subordinata al rispetto di tutte le norme tecniche e procedurali vigenti in materia e alla specifica autorizzazione da ottenere da parte degli enti gestori delle reti e, per quanto riguarda la manomissione del suolo pubblico, dall’ente proprietario del sedime interessato dai lavori. Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno
interessato dai lavori. Gli allacci provvisori a servizio dei fabbricati removibili, destinati ad attività temporanee, verranno rimossi integralmente al termine della attività. Le trasformazioni urbanistico edilizie potenzialmente incidenti sull’efficienza e la funzionalità dei servizi erogati caratterizzati da situazioni deficitarie, sono subordinate alla preventiva acquisizione di specifici pareri preventivi degli enti gestori il parere può essere sostituito da certificazione del progettista.
cquisizione di specifici pareri preventivi degli enti gestori il parere può essere sostituito da certificazione del progettista. 2. Per quanto riguarda lo scarico di acque al di fuori del sistema fognario è obbligatoria la realizza- zione di fosse settiche tipo Imhof di dimensione adeguata al carico urbanistico previsto secondo, secondo la normativa di riferimento di cui al D.Lgs. 152/2006 (detto anche Testo unico ambientale)
Art. 108 - Salvaguardia del decoro urbano
urbanistico previsto secondo, secondo la normativa di riferimento di cui al D.Lgs. 152/2006 (detto anche Testo unico ambientale) parte terza, Legge regionale 20/2006 e il DPGRT 46/R/2008 e successivi aggiornamenti. CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Art. 108 - Salvaguardia del decoro urbano
- In presenza di comprovate e perduranti situazioni di degrado su aree o edifici privati prospettanti
guardia del decoro urbano
- In presenza di comprovate e perduranti situazioni di degrado su aree o edifici privati prospettanti sullo spazio pubblico, l’Amministrazione Comunale potrà emettere apposita ordinanza finalizzata all’eliminazione delle stesse.
- La valutazione delle situazioni di degrado di cui al comma precedente può essere sottoposta al parere della commissione per il paesaggio.
Art. 109 - Disposizioni per la tutela degli edifici del centro storico o comunqu
85 Art. 109 - Disposizioni per la tutela degli edifici del centro storico o comunque individuati come edi- fici di particolare valore
- Ferme restando le disposizioni degli strumenti urbanistici si applicano anche le seguenti prescri- zioni.
- Soluzione di gronda e inserimento del cordolo sismico e/o coibentazione - Per gli edifici esistenti fatte salve specifiche disposizioni di legge o degli strumenti urbanistici, si detta quanto segue in re-
r gli edifici esistenti fatte salve specifiche disposizioni di legge o degli strumenti urbanistici, si detta quanto segue in re- lazione alla soluzione di gronda in caso di modifiche dovute all’inserimento di cordolo sismico e/o coibentazione termica: a) è consentita l’introduzione del cordolo sismico senza modifica delle altezze dei fronti e con ripri- stino di tutti gli elementi di pregio eventualmente presenti, purché ciò non comporti lo snatura-
ltezze dei fronti e con ripri- stino di tutti gli elementi di pregio eventualmente presenti, purché ciò non comporti lo snatura- mento delle caratteristiche compositive dei prospetti e la rottura degli allineamenti rispetto ai fab- bricati contigui tanto più se allineati in schiera; in caso di facciata caratterizzata da elementi a faccia vista il cordolo dovrà essere realizzato omogeneizzando il paramento murario esterno esistente;
atterizzata da elementi a faccia vista il cordolo dovrà essere realizzato omogeneizzando il paramento murario esterno esistente; b) per l’inserimento di materiale coibente sulla copertura dovranno essere adottati accorgimenti ta- li da far sì che il maggior spessore nell’estradosso della copertura, dovuto alla coibentazione non ri- sulti visibile nella parte terminale della gronda; in via ordinaria questo dovrà essere realizzato me-
lla coibentazione non ri- sulti visibile nella parte terminale della gronda; in via ordinaria questo dovrà essere realizzato me- diante l’interruzione e sfalsamento dei travetti tra parte interna ed esterna del fabbricato, anche in aumento dell’altezza esistente corrispondente allo spessore della coibentazione; questo nel caso in cui la soluzione sopra descritta comporti la rottura degli allineamenti rispetto ai fabbricati contigui,
one; questo nel caso in cui la soluzione sopra descritta comporti la rottura degli allineamenti rispetto ai fabbricati contigui, purché detta soluzione non risulti incompatibile con il valore storico-architettonico dell’edificio. 3. Recupero fabbricati in stato di grave degrado. Edifici diruti da ricostruire – Su tutto il territorio comunale è’ consentito il recupero, anche previa demolizione e fedele ricostruzione se non su edi-
uire – Su tutto il territorio comunale è’ consentito il recupero, anche previa demolizione e fedele ricostruzione se non su edi- fici dichiarati di interesse culturale di cui al D.lgs. 42/04 parte II (ex L. 1089/39), di fabbricati in stato di grave degrado e non utilizzati a condizione che sia identificata, in modo chiaro ed inconfutabile, la sagoma e l’altezza dei muri perimetrali e che questi raggiungano la quota dell’imposta originaria
do chiaro ed inconfutabile, la sagoma e l’altezza dei muri perimetrali e che questi raggiungano la quota dell’imposta originaria della copertura per almeno il 70% del perimetro del fabbricato. Al fabbricato recuperato sarà confe- rita esclusivamente la destinazione funzionale preesistente, come documentata in atti comunali o catastali antecedenti all’entrata in vigore della L.R. 65/2014, fatta salva altra destinazione espres- samente individuata dallo strumento urbanistico vigente.
ta in vigore della L.R. 65/2014, fatta salva altra destinazione espres- samente individuata dallo strumento urbanistico vigente. La ricostruzione filologica dovrà avvenire sulla base di una adeguata documentazione cartografica, fotografica e documentale dello stato dei luoghi e del carattere del manufatto - edificio da ricostrui- re nel rispetto delle caratteristiche preesistenti e della tipologia originale.
86 Tale articolo si applica anche a quanto disposto all’art. 87 del PO 5. Facciate ed aperture - Nel centro storico si deve procedere: a) a conservare le parti originarie ancora presenti, eliminando quelle in contrasto (finiture con ma- teriali inappropriati quali alluminio, avvolgibili, balconi a sbalzo in cls e laterizio, insegne non con- formi ai disposti del presente regolamento, etc.); b) a ricomporre l’orditura delle aperture sia in orizzontale che in verticale;
ormi ai disposti del presente regolamento, etc.); b) a ricomporre l’orditura delle aperture sia in orizzontale che in verticale; c) ad eliminare materiali impropri quali il travertino o il granito per soglie e cornici di aperture; d) ad eliminare intonaci realizzati con materiali plastici o a base cementizia per sostituirli con altri a base di calce. 6. Manti di copertura Fatti salvi i dettami del PO e le norme riportate all’art. 49 del presente regolamento si prescrive quanto segue:
i di copertura Fatti salvi i dettami del PO e le norme riportate all’art. 49 del presente regolamento si prescrive quanto segue: a) In tutto il territorio comunale i manti delle coperture a falde esistenti realizzati con tegole e coppi e in lastre di ardesia o pietra vanno conservati, reintegrati o sostituiti con manti analoghi. b) I manti dei nuovi edifici saranno realizzati con i materiali e i colori più idonei ad armonizzarsi con
Art. 110 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia del
ti con manti analoghi. b) I manti dei nuovi edifici saranno realizzati con i materiali e i colori più idonei ad armonizzarsi con quelli degli edifici circostanti tenendo conto anche dell’impatto visivo delle coperture nelle vedute dall’alto. Art. 110 - Materiali, tecniche costruttive degli edifici per la salvaguardia delle tipicità locali
- Fatto salvo l’eventuale diverso contenuto degli strumenti urbanistici attuativi si suggerisce:
- costruzione dei muri di cinta in pietra locale intonacata a calce;
tenuto degli strumenti urbanistici attuativi si suggerisce:
- costruzione dei muri di cinta in pietra locale intonacata a calce;
- finitura delle facciate ad intonaco pitturato avendo cura di realizzare sempre e comunque attorno alle aperture cornici in colore contrastante; i colori prescelti dovranno essere concordati con l’Ufficio tecnico, previa predisposizione di sufficiente campionatura;
- muri di cinta non più alti di 90 centimetri accompagnati da siepi di essenze tipiche locali;
ione di sufficiente campionatura;
- muri di cinta non più alti di 90 centimetri accompagnati da siepi di essenze tipiche locali;
- muri di sistemazioni a giardino a gradoni in pietra locale a faccia vista;
- gronde, discendenti e converse in rame;
- parapetti in ferro;
- lastrici in pietra tipizzata nel contesto locale;
- bordi e cordoli e gradini in granito grigio;
- cancelli in ferro verniciato o in acciaio corten;
Art.111 - Modifica delle facciate
87
- pergole in ferro verniciato o legno;
- tettoie in ferro e vetro;
- annessi di giardino/capanni in legno. Art.111 - Modifica delle facciate
- Qualsiasi intervento che interessi finestre, logge, porticati e terrazze e, in generale, le facciate, dovrà perseguire un equilibrio nella composizione architettonica delle stesse; in particolare l’equilibrio compositivo dovrà riguardare le relazioni e gli allineamenti tra vuoti e pieni ed elementi architettonici e decorativi.
uilibrio compositivo dovrà riguardare le relazioni e gli allineamenti tra vuoti e pieni ed elementi architettonici e decorativi. 2. Sono ammessi, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma, della disciplina degli stru- menti urbanistici e dei requisiti igienico-sanitari, gli interventi che comportino la formazione di nuo- ve aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, previa redazione di una docu-
rtino la formazione di nuo- ve aperture di facciata, la chiusura o modifica di aperture esistenti, previa redazione di una docu- mentazione progettuale riguardante l’intera facciata a garanzia dei criteri di coerenza tipologica e di corretto inserimento nel contesto. 3. Gli interventi di rilevante modifica della facciata non ricompresi nei casi di cui ai commi prece- denti, ivi comprese le modifiche sostanziali delle finiture o dei rivestimenti, sono sottoposti all’esame della commissione per il paesaggio.
mprese le modifiche sostanziali delle finiture o dei rivestimenti, sono sottoposti all’esame della commissione per il paesaggio. 4. Fermo restando edifici con rivestimento esterno in pietra, è ammessa l’applicazione di cappotti termici o l’utilizzo di altre soluzioni innovative con finalità di efficientamento energetico, purché l’intervento non sia limitato a porzioni di facciate che costituiscano parte di una cortina stradale
ntamento energetico, purché l’intervento non sia limitato a porzioni di facciate che costituiscano parte di una cortina stradale continua, salvo i casi in cui si configuri un nuovo assetto dell’edificio e si adottino accorgimenti tali da consentirne un corretto inserimento. 5. Fermo restando quanto previsto dagli strumenti urbanistici, per gli edifici di interesse storico- artistico, tipologico o documentario, gli interventi non devono comportare innovazioni e alterazioni
ifici di interesse storico- artistico, tipologico o documentario, gli interventi non devono comportare innovazioni e alterazioni che ne pregiudichino il valore; quando la facciata sia stata interessata da modifiche e alterazioni in- congrue, sono sempre ammessi gli interventi finalizzati a ripristinarne la veste architettonica origi- naria o quella storicizzata. 6. Gli interventi da eseguirsi all’interno degli edifici non possono interessare (né direttamente, né
ria o quella storicizzata. 6. Gli interventi da eseguirsi all’interno degli edifici non possono interessare (né direttamente, né indirettamente) le aperture di facciata prospicienti spazi pubblici con tramezzi, solai o altri elementi che pregiudichino i caratteri architettonici del prospetto. 7. Le rifiniture dei prospetti laterali dei fabbricati e tutte le altre parti destinate a rimanere in vista devono essere progettate assieme ai fronti principali.
88 8. Gli interventi sulle facciate degli edifici esistenti dovranno privilegiare la conservazione, nel carat- tere e nelle finiture originari, dei tradizionali intonaci a base di malta di calce o di altre finiture e ri- spettare la loro composizione. Le integrazioni che si rendessero necessarie a causa di localizzati stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco origi- nario da conservare.
Art.112 - Tinteggiature
i stati di degrado dovranno essere eseguite con materiali e tecniche analoghe a quelle dell’intonaco origi- nario da conservare. 9. Nel caso di parziali modifiche alla facciata di un edificio la ripresa dell’intonaco e della tinteggia- tura dovrà armonizzarsi con la parte esistente. Art.112 - Tinteggiature
- In via ordinaria le colorazioni dovranno essere a calce, tenere conto e adeguarsi alle colorazioni esistenti nella zona e in linea generale dovranno essere utilizzate tonalità non eccessivamente mar-
adeguarsi alle colorazioni esistenti nella zona e in linea generale dovranno essere utilizzate tonalità non eccessivamente mar- cate. Al fine di garantire una immagine paesaggistica coerente con la storia dell’isola, la composi- zione colorimetrica delle facciate dovrà tenere conto della presenza di elementi decorativi quali cornici delle aperture, marcapiani, cornici di gronda, lesene o paraste da realizzare in genere in co-
elementi decorativi quali cornici delle aperture, marcapiani, cornici di gronda, lesene o paraste da realizzare in genere in co- lore grigio di tonalità in contrasto con il fondo della facciata. In presenza di tamponamenti a faccia vista cornici delle aperture, marcapiani, cornici di gronda, lesene o paraste saranno in colore con- trastante. 2. Al di fuori dalle casistiche di cui al comma precedente la colorazione dovrà essere concordata con
in colore con- trastante. 2. Al di fuori dalle casistiche di cui al comma precedente la colorazione dovrà essere concordata con il Servizio Edilizia sulla base di una pluralità (minimo tre) di colori proposti. 3. Stante l’importanza che la finitura della facciata ha sullo spazio pubblico, l’amministrazione si ri- serva la possibilità di ordinare con specifico atto la ritinteggiatura nel caso in cui non siano state ri-
Art. 113 - Balconi e terrazze a sbalzo, pensiline, cornicioni ed altri elementi
mministrazione si ri- serva la possibilità di ordinare con specifico atto la ritinteggiatura nel caso in cui non siano state ri- spettate le disposizioni di cui sopra e quanto realizzato venga ritenuto fortemente negativo in rela- zione all’impatto sullo spazio pubblico. Art. 113 - Balconi e terrazze a sbalzo, pensiline, cornicioni ed altri elementi sporgenti dalle facciate; balconi a sbalzo sulla pubblica via
- Balconi e terrazze a sbalzo Fatte salve le disposizioni del Piano Operativo che riportano
balconi a sbalzo sulla pubblica via
- Balconi e terrazze a sbalzo Fatte salve le disposizioni del Piano Operativo che riportano l’ammissibilità della realizzazione dei balconi e terrazze a sbalzo, in riferimento alla classificazione del patrimonio edilizio esistente di cui al TITOLO VI CAPO II, la realizzazione di balconi a sbalzo sulla pubblica via è vietata. Salvo diversamente disposto, è consentita invece la loro realizzazione di a filo
balconi a sbalzo sulla pubblica via è vietata. Salvo diversamente disposto, è consentita invece la loro realizzazione di a filo dello spazio pubblico o nelle pertinenze privare anche nelle nuove costruzioni. 2. Pensiline a sbalzo - Le pensiline a sbalzo da realizzarsi su facciate prospicienti spazi pubblici sono ammesse solo per la protezione dell’accesso principale dell’edificio e/o degli ingressi aperti al pub-
89 blico, purché si inseriscano in maniera armonica nella facciata e nel contesto. Le stesse pensiline dovranno mantenere altezza libera non inferiore a 2,50 m da terra nel punto più basso, potranno avere sbalzo massimo di 0,50 m e in ogni caso non potranno fuoriuscire dal filo del marciapiede per non occupare la sede viaria, se carrabile. 3. Le suddette pensiline non dovranno interferire con pubblica illuminazione, cartelli indicatori delle vie o altri elementi di interesse pubblico simili.
on dovranno interferire con pubblica illuminazione, cartelli indicatori delle vie o altri elementi di interesse pubblico simili. 4. Aggetti di gronda, cornicioni, zoccolature - Gli aggetti di gronda non potranno avere sporgenza superiore a 1,00 m dal piano verticale della facciata. 5. Gli elementi decorativi a rilievo e gli altri elementi comunque sporgenti dal piano verticale della facciata, fino a una altezza di 2,20 m da terra, non devono presentare sporgenza superiore a 6 cm
enti dal piano verticale della facciata, fino a una altezza di 2,20 m da terra, non devono presentare sporgenza superiore a 6 cm rispetto al piano verticale della facciata. Gli elementi decorativi posti ad altezza superiore potranno avere aggetti di dimensioni maggiori. In ogni caso dovranno essere correttamente inseriti nel conte- sto e ben armonizzati con la facciata nel suo complesso. 6. Gli zoccoli, e in genere tutte le parti basamentali degli edifici, dovranno garantire i seguenti re- quisiti:
suo complesso. 6. Gli zoccoli, e in genere tutte le parti basamentali degli edifici, dovranno garantire i seguenti re- quisiti: a) non occupare il suolo pubblico; b) presentare un’altezza adeguata alla composizione della facciata, comunque non inferiore a 60 cm; c) essere realizzati in pietra o altro materiale idoneo alla funzione, purché congruente con la tipolo- gia edilizia e il contesto. 7. Laddove sia previsto l’inserimento di cappotti termici o soluzioni simili sullo spazio pubblico è ne-
Art. 114 - Infissi
edilizia e il contesto. 7. Laddove sia previsto l’inserimento di cappotti termici o soluzioni simili sullo spazio pubblico è ne- cessaria l’acquisizione del parere favorevole da parte del competente servizio comunale. Art. 114 - Infissi
- Si prevede la conservazione degli infissi originali o la loro sostituzione con elementi simili per forma e con materiali che riproducono un effetto finale simile all'originale. In particolare vanno
zione con elementi simili per forma e con materiali che riproducono un effetto finale simile all'originale. In particolare vanno conservati, e pertanto ne è vietata la sostituzione, i portoni e i portoncini in legno esistenti. Per gli interventi ricadenti nelle zone di cui all’art. 89 del PO, gli infissi dovranno essere di norma in legno salvo diversa valutazione debitamente motivata. 2. Nella sostituzione di intere finestre, o delle sole parti vetrate, si manterranno o si ripristineranno
debitamente motivata. 2. Nella sostituzione di intere finestre, o delle sole parti vetrate, si manterranno o si ripristineranno le tradizionali tripartizioni delle specchiature trasparenti. Non sono ammessi in ogni caso l’installazione di vetri a specchio e fumé.
90 3. Le persiane e i portelloni in legno vanno conservati o sostituiti con elementi di analogo disegno e materiale verniciato con colori comuni e ricorrenti. Il fissaggio di questi elementi sarà realizzato con cardini metallici murati. 4. È vietato l’utilizzo di avvolgibili ed in caso di loro deterioramento o rifacimento è fatto obbligo la loro sostituzione con persiane o portelloni in legno. 5. Nel caso di apertura di nuove porte e finestre su edifici esistenti gli infissi saranno realizzati con
o portelloni in legno. 5. Nel caso di apertura di nuove porte e finestre su edifici esistenti gli infissi saranno realizzati con gli stessi criteri che si utilizzano per la sostituzione di infissi, fatto salvo l’uso di telai metallici verni- ciati nelle porte vetrate dei piani terra. 6. Per l’installazione di nuovi infissi, il recupero o il rifacimento degli infissi esistenti, devono essere utilizzati materiali congruenti con le caratteristiche dell’edificio e di colorazione idonea, non contra-
istenti, devono essere utilizzati materiali congruenti con le caratteristiche dell’edificio e di colorazione idonea, non contra- stante con la tipologia delle aperture e con la connotazione dell’immobile e del contesto. 6. I locali ad uso commerciale, artigianale ecc. posti al piano terreno dei fabbricati dovranno avere i serramenti realizzati in legno o in metallo verniciato nei colori comuni e ricorrenti. Per le aperture di
icati dovranno avere i serramenti realizzati in legno o in metallo verniciato nei colori comuni e ricorrenti. Per le aperture di garage prospettanti spazi pubblici non è ammesso l’utilizzo di serrande o basculanti in lamiera me- tallica. È altresì ammesso l’utilizzo di portoni sezionati in legno oppure ad ante incernierate, con materiale a vista tonalizzato o verniciato nei colori comuni. 7. Nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi:
ato o verniciato nei colori comuni. 7. Nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente, sono ammessi i seguenti interventi: a) installazione di zanzariere anche con struttura metallica, a condizione che siano realizzate con profili sottili, e purché totalmente avvolgibili; dovranno essere posizionate esclusivamente tra l’infisso e la persiana, con il massimo arretramento rispetto alla facciata; b) installazione di persiane o sporti, purché la tipologia prescelta non sia in contrasto con le caratte-
ispetto alla facciata; b) installazione di persiane o sporti, purché la tipologia prescelta non sia in contrasto con le caratte- ristiche architettoniche e compositive dell’edificio e che riguardi l’intera facciata; 8. È comunque vietata su tutto il territorio comunale: a) l’installazione di nuovi infissi o la sostituzione di quelli esistenti utilizzando l’alluminio anodizzato nelle gradazioni bronzo/oro/argento; b) l’installazione di avvolgibili, anche in sostituzione di persiane o sporti
io anodizzato nelle gradazioni bronzo/oro/argento; b) l’installazione di avvolgibili, anche in sostituzione di persiane o sporti c) l’istallazione di persiane e portoni in pvc; d) la modifica parziale e/o l’installazione di dispositivi di oscuramento esterno di un immobile quan- do ciò non rientri in un progetto globale che giustifichi tali scelte progettuali. e) la realizzazione di controfinestre o controporte in alluminio o metallo.
tto globale che giustifichi tali scelte progettuali. e) la realizzazione di controfinestre o controporte in alluminio o metallo. 9. Tutte le porte che prospettano sulla pubblica via o su altri spazi destinati al pubblico transito, de- vono essere realizzate in legno, devono aprirsi, di norma, verso l’interno dell’edificio. Quando ciò
91 non sia possibile, al fine di assicurare il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere de- bitamente arretrate rispetto al filo della facciata in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni. 10. Le persiane, con apparato a sporgere su spazi pubblici e altri simili affissi possono aprirsi verso l’esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno 2,20 m dal marciapiede o dal piano di campagna in aderenza all’edificio.
Art. 115 - Impianti tecnologici, antenne e parabole
o la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno 2,20 m dal marciapiede o dal piano di campagna in aderenza all’edificio. 11. Le inferriate installate ai piani terra prospicienti vie o spazi pubblici non potranno sporgere dal filo facciata oltre i 6 cm di cui sopra. 12. Le finestre a tetto devono essere integrate nella copertura. Art. 115 - Impianti tecnologici, antenne e parabole
- La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti, e
nologici, antenne e parabole
- La collocazione di impianti tecnologici a vista (quali pompe di calore, unità motocondensanti, e simili) è ammissibile a condizione che siano garantiti i requisiti precisati per ciascuna delle seguenti possibilità: a) siano posizionati su coperture piane, ovvero in corrispondenza di cartelle o murature emergenti dalla copertura, arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dai
o murature emergenti dalla copertura, arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dai coni ottici limitrofi più significativi e siano occultati da appositi manufatti realizzati e rifiniti in ma- niera tale da minimizzarne la visibilità e garantirne il miglior inserimento nel contesto; b) siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente in-
serimento nel contesto; b) siano collocati sulla copertura di corpi edilizi minori e questi siano posti a quota notevolmente in- feriore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su chiostrine o comunque su spazi completamente interni all’edificio; c) siano collocati in appositi vani ricavati nello spazio sottostante la falda della copertura, schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura o il disegno e la composizione
a della copertura, schermati da idonee grigliature che riprendano le linee del manto di copertura o il disegno e la composizione su prospetto delle aperture esistenti; d) siano inseriti su terrazzi con parapetto pieno, qualora posti in facciate prospicienti la pubblica via o spazi pubblici, in modo che sia schermato il manufatto o comunque occultato alla vista con strut- ture di vario genere. e) Salvo i casi di cui sopra non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di ca-
ture di vario genere. e) Salvo i casi di cui sopra non è consentito installare impianti tecnologici a vista (quali pompe di ca- lore, unità motocondensanti e simili) sulle falde delle coperture inclinate. In particolare si prescrive, nel caso fosse impossibile l’installazione su fronti secondari, che gli im- pianti siano inseriti, in idonee nicchie ricavate nel paramento muraria, con griglia di protezione co- lorata con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono.
92 E’ fatto comunque divieto l’istallazione sulla facciata principale ove nel caso vi siano altre scelte di collocazione e comunque ove questo non sia possibile è fatto obbligo adottare opportuni accorgi- menti per la loro schermatura così come riportato al punto precedente f). 2. I Condizionatori d’aria dovranno rispettare le specifiche condizioni di rumorosità previste dalla vi- gente disciplina in materia. Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono ri-
rumorosità previste dalla vi- gente disciplina in materia. Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono ri- spettare le vigenti disposizioni di legge in materia. Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente raccordate ai canali di gronda o alla rete fognaria. a) È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di pro- prietà di terzi.
gnaria. a) È fatto divieto di scaricare le acque di condensa provocando stillicidio su aree pubbliche o di pro- prietà di terzi. b) Per gli impianti fissi, da porre all’esterno, devono essere rispettate le seguenti condizioni: -che siano prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, o lungo le facciate interne o seconda- rie; c) nel caso sia inevitabile l’installazione su facciate lungo strade a principali, l’impianto è ammissibile
erne o seconda- rie; c) nel caso sia inevitabile l’installazione su facciate lungo strade a principali, l’impianto è ammissibile su logge o terrazze, su appositi rientri, lesene del prospetto, o schermati con grigliati metallici a ma- glia fine, che non impediscano la movimentazione dell’aria, dipinti con colori uguali a quelli della facciata, atti a nasconderne la vista il più possibile; d)nel centro storico e nelle zone ad attività di interesse pubblico, vanno posti esclusivamente sulle
la vista il più possibile; d)nel centro storico e nelle zone ad attività di interesse pubblico, vanno posti esclusivamente sulle facciate interne o secondarie, siano inseriti, ove possibile, in apposite nicchie ricavate nel sottotetto sopra la linea di gronda, siano dipinte con colori uguali a quelli delle facciate in cui si inseriscono. e) le emissioni di aria calda degli impianti di condizionamento dovranno essere tali da non determi-
iate in cui si inseriscono. e) le emissioni di aria calda degli impianti di condizionamento dovranno essere tali da non determi- nare un incremento della temperatura dell’aria misurata in corrispondenza delle aperture finestrate dei corpi ricettori esposti, quali locali destinati a civile abitazione o ambienti di lavoro con presenza continuativa di addetti. 3. La collocazione di caldaie all’esterno dell’edificio non è ammessa purché questa sia debitamente schermata e non visibile dalla pubblica via.
ne di caldaie all’esterno dell’edificio non è ammessa purché questa sia debitamente schermata e non visibile dalla pubblica via. 4. Pannelli solari e fotovoltaici - L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle falde di coperture piane deve essere eseguita preferibilmente in corrispondenza di parapetti o simili. a) Non è consentita l’installazione a vista di serbatoi di accumulo per i pannelli solari termici sugli edifici storici e tutelati e nelle aree storiche.
tallazione a vista di serbatoi di accumulo per i pannelli solari termici sugli edifici storici e tutelati e nelle aree storiche. b) L’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici sulle falde di coperture inclinate deve garan- tire i seguenti requisiti di dettaglio:
- il rispetto di eventuali prescrizioni dettate dagli strumenti urbanistici;
93
- la complanarità degli elementi, anche appoggiati, rispetto al piano di copertura;
- l’arretramento rispetto al filo di gronda. c)Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti e quanto prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari e dagli strumenti urbanistici, negli immobili tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici o compresi negli elenchi ex L.R. 59/1980, i pannelli installati nelle coperture inclinate dovranno rispettare i seguenti criteri:
compresi negli elenchi ex L.R. 59/1980, i pannelli installati nelle coperture inclinate dovranno rispettare i seguenti criteri:
- localizzazione nel punto di minore impatto architettonico-paesaggistico;
- distanza comunque non inferiore a 50 cm dal filo e dal laterale di gronda e al di sotto del colmo di almeno 1/3 della proiezione prospettica della falda stessa;
- installazione esclusivamente per uso proprio con un massimo assoluto comunque di 5,0 kW per ogni unità immobiliare.
da stessa;
- installazione esclusivamente per uso proprio con un massimo assoluto comunque di 5,0 kW per ogni unità immobiliare. d)Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti e quanto prescritto dalle disposizioni normative e regolamentari e dagli strumenti urbanistici, negli immobili tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici o compresi negli elenchi ex L.R. 59/1980 ricadenti nelle aree
ensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 o dagli strumenti urbanistici o compresi negli elenchi ex L.R. 59/1980 ricadenti nelle aree esterne al territorio urbanizzato, l’installazione di pannelli solari termici e fotovoltaici dovrà avveni- re prioritariamente a terra o in altra collocazione idonea a minimizzare l’impatto paesaggistico dell’impianto; l’installazione sulle coperture è consentita soltanto quando non siano possibili collo-
e l’impatto paesaggistico dell’impianto; l’installazione sulle coperture è consentita soltanto quando non siano possibili collo- cazioni alternative, documentando adeguatamente la circostanza. Gli impianti a terra devono esse- re realizzati in modo che non pregiudichino la reversibilità dei terreni. 5. Antenne e parabole - Il montaggio degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni
ersibilità dei terreni. 5. Antenne e parabole - Il montaggio degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive satellitari si deve ispirare ai principi della salvaguardia del decoro e dell’aspetto este- tico dell’edificio e dell’ambito territoriale in cui è inserito. a) Secondo quanto disposto all’art. 3 c. 13 della L. 249/1997 tutti i nuovi edifici e quelli sottoposti a ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione composti da più unità
ici e quelli sottoposti a ristrutturazione urbanistica, sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione composti da più unità immobiliari si dovranno avvalere di impianti centralizzati per quanto concerne sia la ricezione televi- siva tradizionale che quella satellitare. b) Parimenti negli immobili esistenti in caso di interventi a partire dalla manutenzione straordinaria del tetto dovranno essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale
utenzione straordinaria del tetto dovranno essere installati impianti centralizzati sia per la ricezione televisiva tradizionale che per quella satellitare, pertanto in ogni edificio composto da più unità immobiliari non potrà es- sere installata più di un’antenna. c) Le antenne e le parabole riceventi della radio e della televisione devono essere collocate sulla co- pertura degli edifici; sono ammesse collocazioni alternative (in giardini o cortili, su corpi edilizi ri-
94 bassati ecc.) quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispet- to a quella sulla copertura, a condizione che l’antenna o la parabola sia del tutto invisibile dalla pubblica via. L’installazione è comunque vietata per gli immobili tutelati ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e per quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, oltre che su tutte le terrazze, logge,
sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/2004 e per quelli tutelati dagli strumenti urbanistici, oltre che su tutte le terrazze, logge, balconi e qualsiasi altro elemento edilizio diverso dal tetto. Sono sempre vietate le installazioni sulle facciate direttamente prospicienti vie e spazi pubblici. d)Le antenne e parabole devono essere posizionate preferibilmente sulla falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via o spazi pubblici; è ammessa la loro installazione su cartelle
falda tergale o comunque su falde non prospicienti la pubblica via o spazi pubblici; è ammessa la loro installazione su cartelle o murature emergenti dalla copertura, quando queste siano arretrate rispetto alla linea di gronda in misura sufficiente a non renderle visibili dalle strade e da luoghi pubblici. e) Solo quando non sia possibile il posizionamento prescritto dai commi precedenti, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, e si debbano pertanto installare antenne e parabole su
ommi precedenti, per ragioni di carattere tecnico adeguatamente motivate, e si debbano pertanto installare antenne e parabole su falde prospicienti spazi pubblici, queste devono essere posizionate a una distanza dal filo di gronda sufficiente a renderle non visibili dalla pubblica via. Detta distanza non potrà mai essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla co- pertura.
Art. 116 - Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.)
essere inferiore all’altezza dell’antenna o parabola, misurata in verticale dal punto più alto della medesima alla co- pertura. f) Qualsiasi sia la loro collocazione, le parabole dovranno presentare una colorazione capace di mi- nimizzarne l’impatto visivo ed essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. Art. 116 - Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.)
Art. 116 - Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.)
tte od altri elementi suscettibili di evidenziarne la presenza. Art. 116 - Installazioni pubblicitarie (Insegne, bacheche, ecc.)
- Fatto salvo quanto previsto all’art. 137, c. 1 lettera d), della L.R. 65/2014, si definiscono impianti pubblicitari tutti i seguenti manufatti: a) insegne, manufatti pubblicitari con dimensioni superiori a 30x50 cm; b) totem, strutture pubblicitarie autonome, infisse al suolo, contenenti una o più insegne;
con dimensioni superiori a 30x50 cm; b) totem, strutture pubblicitarie autonome, infisse al suolo, contenenti una o più insegne; c) bacheche, contenitori espositivi e vetrinette applicate a rilievo sulla facciata degli edifici. 2. Gli impianti pubblicitari dovranno rispettare i seguenti requisiti: a) non essere in contrasto con i caratteri tipologici e morfologici generali degli edifici su cui i manu- fatti pubblicitari si inseriscono;
e in contrasto con i caratteri tipologici e morfologici generali degli edifici su cui i manu- fatti pubblicitari si inseriscono; b) non determinare disturbo, per posizione, colori e intensità luminosa, alla circolazione sia pedona- le che veicolare, nel rispetto del Codice della Strada e di altri regolamenti di settore;
95 c) specificatamente per le insegne, prevedere caratteri alfanumerici con aggiunta eventuale di sim- boli e marchi; d) essere posizionati sui fabbricati o nelle aree di pertinenza delle attività, con preferenza nel sopra- luce dell’ingresso delle attività o diversamente dando dimostrazione della impossibilità a procedere come indicato in precedenza; e) è vietato associare all’insegna riferita all’attività messaggi o marchi pubblicitari, generali o speci-
dicato in precedenza; e) è vietato associare all’insegna riferita all’attività messaggi o marchi pubblicitari, generali o speci- fici dei prodotti commercializzati, che esulino dal nome e dal logo dell’attività; f) sono vietati impianti pubblicitari ai piani superiori, salvo che l’intero immobile sia utilizzato per at- tività commerciali, direzionali o produttive; g) è vietata la collocazione di impianti pubblicitari sulle coperture, le ringhiere, le finestre e le recin-
onali o produttive; g) è vietata la collocazione di impianti pubblicitari sulle coperture, le ringhiere, le finestre e le recin- zioni, su muratura in pietra viva, su paramenti in muratura a faccia vista di carattere storico e su elementi di facciata aventi funzione decorativa; h) in presenza di più targhe in prossimità dell’ingresso principale, queste dovranno essere raggrup- pate e uniformate per dimensioni e materiali;
più targhe in prossimità dell’ingresso principale, queste dovranno essere raggrup- pate e uniformate per dimensioni e materiali; i) in caso di progettazione di nuovi fabbricati con attività diverse dal residenziale dovrà essere pro- gettato anche il posizionamento di eventuali insegne o in generale di impianti pubblicitari; j) prevedere la rimozione degli impianti pubblicitari al cessare dell’attività, salvo il caso di insegne
impianti pubblicitari; j) prevedere la rimozione degli impianti pubblicitari al cessare dell’attività, salvo il caso di insegne aventi carattere storico o che costituiscano una testimonianza significativa della tradizione com- merciale, delle quali è obbligatoria la conservazione e manutenzione. 3. Le vetrofanie, non considerate impianti pubblicitari, potranno essere posizionate su qualsiasi in- fisso del fabbricato a condizione che siano trasparenti e non superino il cinquanta per cento della
posizionate su qualsiasi in- fisso del fabbricato a condizione che siano trasparenti e non superino il cinquanta per cento della superficie vetrata. 4. Le bacheche potranno essere installate in qualsiasi zona; qualora prospettanti sulla pubblica via o su spazi di uso pubblico dovranno essere realizzate in legno o metallo verniciato in armonia con i colori della facciata, prive di spigoli vivi e ammesse solo per cinema, farmacie, pubblici esercizi, as-
iciato in armonia con i colori della facciata, prive di spigoli vivi e ammesse solo per cinema, farmacie, pubblici esercizi, as- sociazioni di volontariato/culturali e uffici della pubblica amministrazione, con installazione in pros- simità della sede e di dimensioni massime 50x30 cm. 5. Gli impianti pubblicitari secondo la zona in cui ricadono dovranno rispettare le seguenti caratteri- stiche: a) centro storico: insegne a cassonetto luminoso, a condizione che siano posizionate all’interno del-
eguenti caratteri- stiche: a) centro storico: insegne a cassonetto luminoso, a condizione che siano posizionate all’interno del- le mazzette dello sporto o in alternativa insegne a lettere singole scatolari, luminose, retro illumina- te o illuminate con pannelli mono facciali, non luminosi, ovvero illuminati indirettamente, realizzati
96 su supporti non deteriorabili, comunque entro il limite dimensionale di 1,50 mq di superficie; lo spessore massimo di quest’ultimo manufatto non dovrà essere superiore a 4 cm e lo stesso dovrà essere collocato al piano terreno del fabbricato in allineamento con lo sporto sottostante. La dispo- sizione di cui alla presente lettera non si applica alle installazioni relative a funzioni pubbliche o di pubblica utilità, per le quali valgono le disposizioni di cui alla lettera b);
installazioni relative a funzioni pubbliche o di pubblica utilità, per le quali valgono le disposizioni di cui alla lettera b); b) la tipologia a bandiera è vietata su tutto il territorio comunale, salvo che per funzioni pubbliche o di pubblica utilità; c) altre zone del territorio comunale, all’interno del perimetro urbanizzato; zone produttive, com- merciali e poli funzionali: insegne di cui ai punti precedenti oltre all’installazione di totem pubblici- tari di altezza massima non superiore a 3,60 m;
i: insegne di cui ai punti precedenti oltre all’installazione di totem pubblici- tari di altezza massima non superiore a 3,60 m; d) zone agricole: insegne su pannello in legno o metallo, illuminate indirettamente, posizionate sul fabbricato o su supporti a terra nell’area di pertinenza, fermo restando il rispetto delle caratteristi- che rurali e architettoniche dell’area su cui si inserisce. 6. Ai fini dell’istallazione o posizionamento di un nuovo impianto pubblicitario dovrà essere acquisi-
area su cui si inserisce. 6. Ai fini dell’istallazione o posizionamento di un nuovo impianto pubblicitario dovrà essere acquisi- to il nulla osta della Polizia Municipale o del Servizio edilizia privata, che sarà considerato valido an- che come autorizzazione dell’ente proprietario della strada. 7. Qualora l’impianto pubblicitario sia posizionato su suolo pubblico dovrà essere acquisito, oltre al nulla osta della Polizia Municipale o del Servizio edilizia privata, anche il nulla osta del Settore com-
re acquisito, oltre al nulla osta della Polizia Municipale o del Servizio edilizia privata, anche il nulla osta del Settore com- petente per l’uso del suolo pubblico. 8. Fanno eccezione a quanto sopra le insegne e gli impianti pubblicitari di servizi pubblici o di pub- blico interesse o necessitanti di caratteristiche omogenee sul territorio nazionale e/o regionale. 9. Impianti pubblicitari innovativi o anche in parziale o totale deroga dal presente articolo possono
Art. 117 - Tende e dispositivi di oscuramento
o nazionale e/o regionale. 9. Impianti pubblicitari innovativi o anche in parziale o totale deroga dal presente articolo possono essere sottoposti alla valutazione della commissione per il paesaggio, purché non in contrasto con le vigenti norme del Codice della Strada. Art. 117 - Tende e dispositivi di oscuramento
- Le tende frangisole installate sullo stesso edificio devono essere uniformi per profilo, colore, al-
spositivi di oscuramento
- Le tende frangisole installate sullo stesso edificio devono essere uniformi per profilo, colore, al- tezza da terra, sporgenza e materiale. Nel caso di tende installate su balconi lo sbraccio della tenda non dovrà superare quello del balcone stesso, se quest’ultimo è aggettante su spazio pubblico.
- Le tende aggettanti sul suolo pubblico, o privato di uso pubblico, dovranno essere del tipo retrat-
tante su spazio pubblico. 2. Le tende aggettanti sul suolo pubblico, o privato di uso pubblico, dovranno essere del tipo retrat- tile o riavvolgibile e collocate in corrispondenza degli accessi principali e secondari. La tipologia ammessa deve essere del tutto priva di appoggi e chiusure laterali. L’altezza libera deve essere non
97 inferiore a 2,20 m., misurata da terra al punto più basso della tenda in qualsiasi modo conformata; in ogni caso le tende non potranno fuoriuscire dal filo del marciapiede per non occupare la sede viaria qualora la strada risulti carrabile. 3. Le pergotende su suolo privato sono assimilate per ogni loro aspetto e configurazione ai gaze- bo/pergolati, purché le tende ivi installate siano del tipo retrattile e/o riavvolgibile e non fisse, op-
Art. 118 - Terrazze a tasca
onfigurazione ai gaze- bo/pergolati, purché le tende ivi installate siano del tipo retrattile e/o riavvolgibile e non fisse, op- pure in lamelle metalliche che ruotano almeno di 90 gradi e consentono la completa permeabilità della copertura. Art. 118 - Terrazze a tasca
- Negli interventi di “NUOVO” la realizzazione di terrazze a tasca è ammessa soltanto con accesso da vani abitabili. In particolare non è consentita da locali accessori, tecnici o da sottotetti non abita- bili.
nto con accesso da vani abitabili. In particolare non è consentita da locali accessori, tecnici o da sottotetti non abita- bili. 2. Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di distanze stabilite dal codice civile, la realizzazione di terrazze a tasca dovrà comunque verificare le seguenti condizioni: a) è ammessa la realizzazione di una sola terrazza per unità immobiliare; b) dimensione pari al 30% della copertura interessata e comunque non superiore a 15 mq;
una sola terrazza per unità immobiliare; b) dimensione pari al 30% della copertura interessata e comunque non superiore a 15 mq; c) la terrazza dovrà essere completamente incassata, cosicché si venga a creare un parapetto di al- meno 1,00 m. nella parte più bassa e non potrà interessare più di una falda, in ogni caso non corri- spondente al fronte principale o comunque che prospetti sullo spazio pubblico, conservando così
a falda, in ogni caso non corri- spondente al fronte principale o comunque che prospetti sullo spazio pubblico, conservando così per la profondità di almeno un metro dal coronamento di gronda e dai limiti laterali della falda, la copertura a tetto; d) terrazze contigue potranno essere ammesse solo tramite progetti unitari; e) eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della copertura.
rogetti unitari; e) eventuali elementi di finitura dei bordi dovranno essere realizzati con lo stesso materiale della copertura. d) l’accesso dovrà avvenire senza costituire nuovi corpi edilizi aggiunti alla copertura che ne modifi- chino il profilo in altezza, anche solo per realizzare la porta di accesso. 3. Negli interventi di “RECUPERO”, fatte salve ulteriori limitazioni per gli immobili tutelati dagli strumenti urbanistici, le terrazze a tasca sono ammissibili solo sulle falde di tetto che non prospet-
i immobili tutelati dagli strumenti urbanistici, le terrazze a tasca sono ammissibili solo sulle falde di tetto che non prospet- tano direttamente su pubbliche vie e nel rispetto di tutte le condizioni di cui al comma 2 e limitata- mente agli edifici la cui ammissibilità è normata dal TITOLO VI CAPO II del PO, in riferimento alla classificazione del patrimonio edilizio esistente.
Art. 119 - Comignoli, torrini esalatori, canne fumarie
98 Art. 119 - Comignoli, torrini esalatori, canne fumarie
- È obbligatoria la conservazione e il restauro dei comignoli esistenti di interesse storico- architettonico, tipologico e documentario. Quando ciò non fosse possibile per l’accentuato stato di degrado, essi devono essere ricostruiti in maniera fedele conservandone le forme e impiegando gli stessi materiali e tecniche costruttive.
- È ammessa la costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori a condizione che:
li stessi materiali e tecniche costruttive. 2. È ammessa la costruzione di nuovi comignoli e torrini esalatori a condizione che: a) sia privilegiato il raggruppamento dei medesimi; b) siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali coerenti con l’edificio e il contesto nel quale si inseriscono, come da seguenti casistiche a carattere esemplificativo per i contesti/edifici storici e tradizionali:
- muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi
ici storici e tradizionali:
- muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata e con copertura in elementi di cotto posti secondo uno dei disegni comunemente rinvenibili negli edifici similari, per edifici tute- lati e tessuti storici;
- laterizio, secondo le modalità e tipologie presenti, in particolare, negli edifici dei primi del nove- cento;
- condotte in metallo purché coerenti con le caratteristiche del fabbricato.
ticolare, negli edifici dei primi del nove- cento; 3. condotte in metallo purché coerenti con le caratteristiche del fabbricato. 4. Per gli sfiati su tetti tradizionali, in alternativa ai comignoli, è possibile l’impiego di tegole speciali opportunamente sagomate (fraticini) evitando l’impiego di tubazioni che fuoriescano dalla copertu- ra. 5. La realizzazione di prese d’aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari o tergali
riescano dalla copertu- ra. 5. La realizzazione di prese d’aria deve preferibilmente interessare i prospetti secondari o tergali degli edifici e quelli non visibili dallo spazio pubblico. Tali prese d’aria dovranno avere dimensioni strettamente necessarie al soddisfacimento della normativa tecnica di riferimento, essere realizzate a filo della muratura e avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli
mento, essere realizzate a filo della muratura e avere la griglia di protezione in rame nei casi di muratura faccia vista; negli altri casi dovranno essere tinteggiati dello stesso colore della facciata. Sulla facciata principale degli edifici sono consentite prese d’aria unicamente ai fini del rispetto della specifica normativa di rife- rimento e nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative.
l rispetto della specifica normativa di rife- rimento e nei casi in cui sia dimostrata l’impossibilità di soluzioni alternative. 6. Canne fumarie - Le canne fumarie di impianti termici, caminetti, forni, cappe aspiranti delle cuci- ne, sistemi di aerazione meccanica dei locali, dovranno essere intonacate, tinteggiate analogamente alle facciate e, sui tetti tradizionali, dotate di comignolo in laterizio. È vietato l’utilizzo di comignoli
ggiate analogamente alle facciate e, sui tetti tradizionali, dotate di comignolo in laterizio. È vietato l’utilizzo di comignoli in calcestruzzo vibrato e di sistemi di aspirazione in vista sulle canne fumarie di tetti tradizionali. 7. Negli interventi di “NUOVO” non sono ammessi impianti per l’esalazione di fumi e di vapori, quali le canne fumarie, esterni alla muratura.
99 8. Negli interventi di “RECUPERO” tali impianti dovranno, preferibilmente, essere alloggiati nelle canne fumarie esistenti. Le canne fumarie devono, in genere, essere realizzate internamente all’edificio. La parte delle medesime che fuoriesce dalla copertura deve rispondere alle prescrizioni già impartite per i comignoli e i torrini esalatori. 9. Soltanto laddove non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio, si potrà
oli e i torrini esalatori. 9. Soltanto laddove non sia possibile realizzare la canna fumaria internamente all’edificio, si potrà ammettere la costruzione di canne fumarie esterne, a condizione che presentino i seguenti requisi- ti: a) siano addossate alle pareti perimetrali tergali o laterali, preferibilmente in posizione angolare, opportunamente collocate in modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei caratteri architettonici dell’edificio e del prospetto;
n modo da mitigarne la visibilità dalla pubblica via e tenendo conto dei caratteri architettonici dell’edificio e del prospetto; b) le dimensioni siano le più contenute possibili; c) presentino andamento verticale, rettilineo e continuo dal piede della facciata sino alla copertura; d) siano realizzate o rivestite in muratura, intonacata e tinteggiata nello stesso colore della facciata su cui si inseriscono, salvo il caso di edifici con muratura a faccia a vista per i quali è ammissibile
so colore della facciata su cui si inseriscono, salvo il caso di edifici con muratura a faccia a vista per i quali è ammissibile l’utilizzo di condotte in metallo coerenti con le caratteristiche dell’edificio; in caso di condotte me- talliche è prescritto il ricorso a rivestimento in rame. 10. È di norma vietato costruire canne fumarie esterne alle facciate prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico.
Art. 120 - Muri di cinta, contatori, recinzioni, cancelli ed opere pertinenziali
È di norma vietato costruire canne fumarie esterne alle facciate prospettanti la pubblica via o comunque spazi di uso pubblico. 11. Soluzioni diverse, adeguatamente documentate e motivate, potranno essere valutate ed esami- nate dalla commissione per il paesaggio. Art. 120 - Muri di cinta, contatori, recinzioni, cancelli ed opere pertinenziali
- Al fine di garantire l’omogeneità dei prospetti, la realizzazione di nuove recinzioni e la modifica di
ed opere pertinenziali
- Al fine di garantire l’omogeneità dei prospetti, la realizzazione di nuove recinzioni e la modifica di quelle esistenti deve tenere conto degli allineamenti, dell’altezza e dei caratteri architettonici delle recinzioni limitrofe e di quelle del fabbricato. Nei casi in cui le recinzioni limitrofe non presentino caratteri tipologici adeguati al contesto, le nuove proposte dovranno essere adeguatamente moti- vate in funzione dei caratteri della zona.
ipologici adeguati al contesto, le nuove proposte dovranno essere adeguatamente moti- vate in funzione dei caratteri della zona. 2. In tutti i casi in cui sono previste recinzioni in muratura piena valgono le seguenti prescrizioni: a) possono essere in pietra locale a faccia vista o intonacato al civile e tinteggiato con colori idonei al fine di non produrre disarmonia con l’ambiente circostante; b) in corrispondenza degli incroci viari, al fine di garantire maggiore sicurezza, possono essere ri-
on l’ambiente circostante; b) in corrispondenza degli incroci viari, al fine di garantire maggiore sicurezza, possono essere ri- chieste dai competenti uffici comunali soluzioni che garantiscano una migliore visibilità.
100 3. I manufatti di fondazione della recinzione devono insistere esclusivamente in area privata, re- stando le aree pubbliche e di uso pubblico totalmente libere in modo da non danneggiare gli esi- stenti servizi pubblici interrati e non precludere la successiva possibilità di installazione o adegua- mento. 4. Ai sensi dell’art. 104 del presente regolamento i cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici de- vono essere arretrati dal ciglio stradale di almeno 5 m.
sente regolamento i cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici de- vono essere arretrati dal ciglio stradale di almeno 5 m. 5. Nel sistema extraurbano, fermi restando i vincoli e le limitazioni derivanti dalle singole zone ur- banistiche, è ammissibile la realizzazione e il ripristino di recinzioni nei modi e nei casi seguenti: a) con muri di pietre locali, obbligatoriamente ove preesistano, o sussistano tracce della loro preesi- stenza, con altezza pari a quella dei muri preesistenti;
bligatoriamente ove preesistano, o sussistano tracce della loro preesi- stenza, con altezza pari a quella dei muri preesistenti; b) con pali di legno e rete a maglia sciolta, solamente a perimetrazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti o edificabili, o di coltivi di pregio, se accompagnata a siepe in essenze tipiche locali; c) con sistemi di fili metallici elettrificati sorretti da pali di legno, solamente a protezione delle aree
enze tipiche locali; c) con sistemi di fili metallici elettrificati sorretti da pali di legno, solamente a protezione delle aree adite a pascolo, o di coltivi di pregio, ovvero di ambiti di controllo dell’attività venatoria. 6. Fatta eccezione per i fondi chiusi e le aree di pertinenza degli edifici, al fine di consentire lo spo- stamento attraverso il territorio rurale tramite il reticolo dei sentieri, i fondi recintati devono garan-
di consentire lo spo- stamento attraverso il territorio rurale tramite il reticolo dei sentieri, i fondi recintati devono garan- tire il passaggio pedonale attraverso cancelli o soluzioni similari; nel medesimo presupposto di cui sopra, ogni ulteriore recinzione dovrà garantire il passaggio pedonale con varchi non troppo distanti uno dall’altro. 7. Nel sistema insediativo le recinzioni possono essere di separazione con vie o altri spazi pubblici oppure di divisione fra proprietà private.
nsediativo le recinzioni possono essere di separazione con vie o altri spazi pubblici oppure di divisione fra proprietà private. 8. Nel caso in cui siano di separazione con vie o altri spazi pubblici le recinzioni possono essere rea- lizzate nei seguenti modi: a) cancellata metallica posta su basamento in muratura di altezza massima 60 cm. L’altezza com- plessiva della recinzione, misurata dal livello del marciapiede o, in mancanza di questo, dal ciglio stradale, non può superare 2,00 m;
a della recinzione, misurata dal livello del marciapiede o, in mancanza di questo, dal ciglio stradale, non può superare 2,00 m; b) rete metallica o altri materiali similari purché sia assicurato un armonico e decoroso inserimento nell’ambiente circostante e senza superare l’altezza di 2,00 m. e l’abbinamento con siepe; c) muratura piena per altezza massima 2,00 m; d) parete piena, utilizzando qualsiasi tipo di materiale e fino a un’altezza di 2,50 m, nelle sole zone
altezza massima 2,00 m; d) parete piena, utilizzando qualsiasi tipo di materiale e fino a un’altezza di 2,50 m, nelle sole zone per insediamenti industriali, artigianali e commerciali.
101 9. Nel caso in cui siano di divisione fra proprietà private le recinzioni possono essere realizzate con qualsiasi tipo di materiale e fino a un’altezza massima di 2,00 m, ad eccezione delle zone diverse dal residenziale dove l’altezza massima è di 2,50 m. 10. Eventuali recinzioni diverse da quanto riportato nel presente articolo saranno valutate caso per caso dalla commissione per il paesaggio. 11. Per le recinzioni nel territorio rurale si rimanda a quanto disposto dall’art 109 del Piano Operati- vo.
Art. 121 - Ricoveri per gli animali
e per il paesaggio. 11. Per le recinzioni nel territorio rurale si rimanda a quanto disposto dall’art 109 del Piano Operati- vo. Art. 121 - Ricoveri per gli animali Nel cento abitato sono consentiti solo ricoveri per animali di affezione (cani) attraverso recinti in pa- li in ferro e rete a maglia sciolta plastificata o zincata, di altezza non superiore a ml 1,80, con relativa cuccia fino alla superficie massima recintata prevista dalle specifiche normative in materia. CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI
Art. 122 - Cortili
iva cuccia fino alla superficie massima recintata prevista dalle specifiche normative in materia. CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 122 - Cortili
- Ai fini del presente regolamento si definisce cortile lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e sul quale possono essere aperte, nel rispetto delle disposizioni del codice civile, finestre per ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continua-
to delle disposizioni del codice civile, finestre per ogni tipo di locale, ivi compresi quelli destinati alla presenza continua- tiva di persone. La pavimentazione di tale spazio deve essere almeno al 30% permeabile. 2. Laddove il cortile abbia dimensioni variabili al variare dei piani, le prescrizioni del presente artico- lo vanno verificate a ogni variazione di sezione e le parti dovranno essere considerate singolarmen- te. 3. Negli interventi di “NUOVO” devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
i dovranno essere considerate singolarmen- te. 3. Negli interventi di “NUOVO” devono essere rispettate le seguenti disposizioni: a) la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore a 10,00 m; 4. Nei casi di “RECUPERO” la distanza tra una parete finestrata e quella opposta non dovrà essere inferiore a quella preesistente tra pareti. 5. Eventuali interventi su cortili esistenti che presentano condizioni di contrasto con il presente re-
preesistente tra pareti. 5. Eventuali interventi su cortili esistenti che presentano condizioni di contrasto con il presente re- golamento dovranno prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato dai commi precedenti. Laddove il miglioramento non risulti possibile o opportuno gli interventi sui loca- li che prospettano sul cortile saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della si-
tuno gli interventi sui loca- li che prospettano sul cortile saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della si- tuazione igienico-sanitaria in atto; si considera peggioramento il passaggio da un uso che non pre-
Art. 123 - Chiostrine
102 vede la presenza continuativa di persone ad altro uso che invece la prevede, risultando invece sem- pre ammesso il passaggio inverso. 6. L‘immissione di fumi e sostanze gassose è consentita a condizione che siano adottati sistemi di intercettazione e abbattimento dei residui indesiderati, nel rispetto delle vigenti specifiche norma- tive. Art. 123 - Chiostrine
- Ai fini del presente regolamento si definisce chiostrina lo spazio scoperto delimitato su almeno
Art. 123 - Chiostrine
tive. Art. 123 - Chiostrine
- Ai fini del presente regolamento si definisce chiostrina lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali rispondano alle prescri- zioni del presente articolo ma siano insufficienti a qualificarlo come cortile.
- Laddove la chiostrina abbia dimensioni variabili al variare dei piani le prescrizioni del presente ar-
ificarlo come cortile. 2. Laddove la chiostrina abbia dimensioni variabili al variare dei piani le prescrizioni del presente ar- ticolo dovranno essere verificate a ogni variazione di sezione e le parti dovranno essere considerate singolarmente. 3. Negli interventi di “NUOVO” devono essere rispettate le seguenti disposizioni: a) la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a 12,00 mq; b) il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a 3,00 m.
hiostrina non dovrà mai essere inferiore a 12,00 mq; b) il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a 3,00 m. 4. Negli interventi di “RECUPERO” devono essere rispettate le seguenti disposizioni: a) la superficie della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a 9 mq; b) il lato minore della chiostrina non dovrà mai essere inferiore a 2,50 m. 5. Eventuali interventi su chiostrine esistenti che presentano condizioni di contrasto con il presente
ssere inferiore a 2,50 m. 5. Eventuali interventi su chiostrine esistenti che presentano condizioni di contrasto con il presente regolamento dovranno prevedere il miglioramento dei parametri dimensionali nel senso indicato dai commi precedenti. Laddove il miglioramento non risulti possibile o opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della
opportuno, gli interventi sui locali che prospettano sul cortile saranno ammissibili solo ove non comportino peggioramento della situazione igienico-sanitaria in atto; si considera peggioramento il passaggio da un uso che non pre- vede la presenza continuativa di persone ad altro uso che invece la prevede, risultando invece sem- pre ammesso il passaggio inverso. 6. Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali
esso il passaggio inverso. 6. Sulle chiostrine possono essere aperte finestre di locali di abitazione non permanente o di locali inabitabili. Non è mai ammesso aprirvi finestre di locali di abitazione permanente, salvo che il locale sia dotato di altra finestratura (prospettante su spazio aperto o su cortile regolamentare) di dimen- sioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente regola-
regolamentare) di dimen- sioni tali da assicurare il rispetto della superficie finestrata minima prescritta dal presente regola- mento. Le finestre o bocche d’aria di locali che ospitano attività che possono essere causa di insalu- brità nonché per l’espulsione di aria calda o viziata, non sono ammesse.
Art. 124 - Cavedi
103 7. L’immissione di fumi e sostanze gassose è consentita a condizione che siano adottati sistemi di intercettazione e convogliamento in copertura dei residui indesiderati, nel rispetto delle vigenti specifiche normative. Art. 124 - Cavedi
- Ai fini del presente regolamento si definisce cavedio lo spazio scoperto delimitato su almeno tre lati dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualifi- carlo come chiostrina.
ti dalle pareti di uno o più edifici e le cui caratteristiche dimensionali siano insufficienti a qualifi- carlo come chiostrina. 2. I cavedi sono di regola riservati al passaggio e alla manutenzione degli impianti tecnologici o alla formazione di prese d’aria per locali tecnici o comunque per vani non destinati alla presenza di per- sone o ad abitazione, anche non permanente. 3. Qualora su cavedi esistenti si aprano già finestre di locali che comportino la presenza, anche non
one, anche non permanente. 3. Qualora su cavedi esistenti si aprano già finestre di locali che comportino la presenza, anche non continuativa, di persone, l’utilizzo del cavedio per i fini di cui al comma precedente è ammesso nei limiti in cui non comporti pregiudizio per i locali che vi si affacciano. 4. Il piano di fondo dei cavedi, a qualsiasi quota posizionato, dovrà essere facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso dovrà inoltre essere convenien-
Art. 125 - Scale
e facilmente accessibile per consentire le necessarie operazioni di pulizia e manutenzione. Esso dovrà inoltre essere convenien- temente impermeabilizzato, pavimentato e provvisto di apposito sistema di raccolta e allontana- mento delle acque piovane. Art. 125 - Scale
- Si richiamano in via generale le disposizioni nazionali e regionali sulle barriere architettoniche: L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009.
le le disposizioni nazionali e regionali sulle barriere architettoniche: L. 13/1989, D.M. 236/1989, D.P.G.R. 41/R del 29.7.2009. 2.Tutti gli edifici multipiano di nuova costruzione, sostituzione edilizia o risultanti da interventi di ri- strutturazione urbanistica, debbono essere dotati di almeno una scala di dimensioni e caratteristi- che regolamentari. a) Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le se- guenti caratteristiche:
mentari. a) Le scale che costituiscono parte comune o che siano di uso pubblico devono presentare le se- guenti caratteristiche: -larghezza non inferiore a ml. 1,20;
- gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala;
- pedata ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
104
- pianerottoli intermedi di profondità non inferiore alla larghezza della rampa e pianerottoli di arrivo mai inferiori a ml.1,20.
- parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (misurata al bordo della pedata) e di conforma- zione tale da risultare non attraversabili da una sfera del diametro di cm. 10. e privi di ele- menti orizzontali che ne favoriscano la scalabilità specialmente da parte dei bambini;
- corrimano su almeno un lato della scala;
enti orizzontali che ne favoriscano la scalabilità specialmente da parte dei bambini;
- corrimano su almeno un lato della scala; b) Le scale interne a singole unità immobiliari devono presentare le seguenti caratteristiche: -larghezza non inferiore a ml. 0,80; -gradini regolari, con pedata ed alzata costanti per l’intero sviluppo della scala; -pedata non inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64;
n inferiore a cm. 25 ed alzata tale che la somma tra la pedata ed il doppio dell’alzata sia essere compresa tra cm. 62 e cm. 64; -parapetti di altezza non inferiore a ml. 1,00 (misurata al bordo della pedata). 3. Fatto salvo quanto sopra e quanto previsto all’art 16 c. 5 del D.P.G.R. 41/R/2009, per le rampe di scale che non costituiscono parte comune o di uso pubblico: a) negli interventi di “NUOVO” non è consentito realizzare ventagli in corrispondenza dei pianerot- toli;
une o di uso pubblico: a) negli interventi di “NUOVO” non è consentito realizzare ventagli in corrispondenza dei pianerot- toli; b) negli interventi di “RECUPERO” è consentito realizzare ventagli purché realizzati con non più di una alzata all’interno dell’area quadrangolare del pianerottolo. 4. È consentita la realizzazione o l’installazione di scale a chiocciola esclusivamente per il collega- mento di locali interni alle unità immobiliari a condizione di possedere dimensioni e forme tali che
lusivamente per il collega- mento di locali interni alle unità immobiliari a condizione di possedere dimensioni e forme tali che garantiscano prestazioni analoghe alle scale con sviluppo lineare. 5. Fermo restando quanto previsto a tutela degli edifici di interesse storico-architettonico, negli in- terventi di “RECUPERO” è consentito il collegamento con scale esterne con rampe ad andamento lineare tra piano primo e resede.
terventi di “RECUPERO” è consentito il collegamento con scale esterne con rampe ad andamento lineare tra piano primo e resede. 6. In caso di interventi di “NUOVO”, fatte salve specifiche disposizioni del P.O., la costruzione di sca- le esterne, valutata da un punto di vista compositivo, è consentita solo per collegare piano primo e resede con rampe ad andamento lineare. 7. Non sono altresì consentite nuove scale esterne derivanti da necessità sopraggiunte a seguito di
rampe ad andamento lineare. 7. Non sono altresì consentite nuove scale esterne derivanti da necessità sopraggiunte a seguito di frazionamento di edifici o di unità immobiliari riferiti al patrimonio edilizio esistente.
Art. 126 - Vigilanza sull’attività edilizia e sulle trasformazioni del territori
105 TITOLO IV –VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 126 - Vigilanza sull’attività edilizia e sulle trasformazioni del territorio
- Le attività di vigilanza e di repressione dell’abusivismo edilizio sono esercitate dal comune ai sensi di legge.
- Il comune può esercitare la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia anche mediante ispezioni a campione nei cantieri, nel periodo compreso fra l’inizio e la fine dei lavori. A tal fine il responsabile
e mediante ispezioni a campione nei cantieri, nel periodo compreso fra l’inizio e la fine dei lavori. A tal fine il responsabile dell’area tecnica Urbanistica/Edilizia con apposita determinazione stabilisce la quantità e la fre- quenza delle ispezioni a campione e le tipologie di pratiche edilizie assoggettate al sorteggio. 3. Qualora sia riscontrata l’esecuzione di opere in contrasto con il presente regolamento edilizio, il
Art. 127 - Tolleranze
ssoggettate al sorteggio. 3. Qualora sia riscontrata l’esecuzione di opere in contrasto con il presente regolamento edilizio, il comune ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’approvazione dei provve- dimenti definitivi. Art. 127 - Tolleranze
- Si richiama quanto riportato all’art. 198 della L.R. 65/2014 in tema di tolleranze di costruzione.
- Fatto salvo quanto previsto dall’art. 41 c. 3 lett. c), per le parti prive di esplicita quotatura sul
Art. 128 - Sanzioni
leranze di costruzione. 2. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 41 c. 3 lett. c), per le parti prive di esplicita quotatura sul progetto approvato, sempre che non sia possibile desumere la quota mancante in via analitica, è ammessa una tolleranza di ± 10 cm rispetto alla lettura rilevata sul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno. Art. 128 - Sanzioni
Art. 128 - Sanzioni
ul supporto cartaceo in scala 1/100, nel rispetto degli allineamenti grafici e della congruenza del disegno. Art. 128 - Sanzioni Le attività in contrasto con le presenti disposizioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legisla- zione vigente. In relazione alle finalità delle presenti norme sono inoltre applicabili le seguenti sanzioni: • Da un minimo di € 50,00 (cinquanta) ed un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per singola infrazione, e/o manufatto edilizio, e/o unità immobiliare.
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
(cinquanta) ed un massimo di € 250,00 (duecentocinquanta) per singola infrazione, e/o manufatto edilizio, e/o unità immobiliare. In via ordinaria si applica la disciplina prevista dalla L. n° 689/1981 con particolare riferimento all’art. 16, che stabilisce che si applica il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al dop-
parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più
sura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole, al dop- pio del minimo della sanzione edittale, che nel caso ammonta ad 84,00 euro, da corrispondersi en- tro il termine di sessanta giorni dalla contestazione.
Art. 129 – Disposizione transitorie
106 Le sanzioni possono essere ingiunte dal Servizio Edilizia – ufficio Edilizia Privata su segnalazione de- gli organi di vigilanza o anche direttamente dagli stessi organi di vigilanza. Le disposizioni del presente articolo, fanno salve sanzioni previste specificatamente dai singoli arti- coli del presente Regolamento TITOLO IV –NORME TRANSITORIE Art. 129 – Disposizione transitorie
- Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della Delibera da parte del Consiglio comunale.
ransitorie
- Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione della Delibera da parte del Consiglio comunale.
- Al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regola- mento edilizio.
- Alla data di entrata in vigore di cui al comma 1 restano disciplinati dal regolamento edilizio previ- gente i seguenti interventi edilizi: a) le opere pubbliche già approvate;
1 restano disciplinati dal regolamento edilizio previ- gente i seguenti interventi edilizi: a) le opere pubbliche già approvate; b) i permessi di costruire già presentati (fatta salva la facoltà del titolare di richiedere l’applicazione del nuovo regolamento); c) le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA), comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) e le comunicazioni di inizio lavori (CIL) di cui al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 65/2014 già presentate.
lavori asseverate (CILA) e le comunicazioni di inizio lavori (CIL) di cui al D.P.R. 380/2001 e alla L.R. 65/2014 già presentate. 4. Ad esclusione dei casi di cui all’art. 143 della L.R. 65/2014, le varianti in corso d’opera agli inter- venti di cui al precedente comma presentate successivamente alla data di cui al comma 1 sono rea- lizzate secondo il presente regolamento. 5. Laddove il previgente regolamento edilizio presenti degli allegati di contenuto tecnico, questi po-
il presente regolamento. 5. Laddove il previgente regolamento edilizio presenti degli allegati di contenuto tecnico, questi po- tranno essere utilizzati fino a successivo atto di aggiornamento o sostituzione degli stessi. 6. Ai sensi dell’art. 65 del regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 39/R/2018, i parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti alla
/2018, i parametri e le definizioni contenute negli strumenti comunali di pianificazione territoriale e urbanistica vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi fino all’adeguamento degli strumenti medesimi alle disposizioni del D.P.G.R. sopra citato. In caso di difficoltà interpretati- ve oppure in caso di definizioni riportate sia sugli strumenti di pianificazione sia sul regolamento edilizio, l’amministrazione potrà adottare un atto ricognitivo.
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