Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Frascati · Roma, Lazio
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S.P.Q.R. COMUNE DI ROMA UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE X
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S.P.Q.R. COMUNE DI ROMA UFFICIO SPECIALE PIANO REGOLATORE
X circoscr.
p.p.n. 37/O.
ATTUAZIONE PIANO REGOLATORE GENERALE ZONE O.-RECUPERO URBANISTICO-
PIANO PARTICOLAREGGIATO DI ESECUZIONE DEL NUCLEO N°37-VERMICINO
CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E OPPOSIZIONI PRESENTATE AVVERSO IL P.P. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N°49/11-04-94
PROGETTISTI: Arch. M. BUCA, Arch. F. MARCHETTI Arch. I. FINESCHI, Arch. S. PONZIANI
TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO
P. ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N°49/11-04-94
PROGETTISTI: Arch. M. BUCA, Arch. F. MARCHETTI Arch. I. FINESCHI, Arch. S. PONZIANI
COLLABORATORI: Arch. M.C. MARCHETTI, Arch. G. FINESCHI L'INGEGNERE 770n/no.Egiddi
ELAB GRAF. 9
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
data: OTTOBRE 1988 aggiornamenti: GIUGNO 1997
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.P.
n. 37/0 "VERMICINO"
TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO
CAPO I - GENERALITA'
TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL P.P.
n. 37/0 "VERMICINO"
TITOLO I - GENERALITA' E CONTENUTO DEL PIANO
CAPO I - GENERALITA'
ART. 1 Validità delle norme. Le presenti norme tecniche valgono per l'attuazione del Piano Particolareggiato n. 37/0 "Vermicino" di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma, approvato con D.P. il 16.12.1965 e successive modifiche e integrazioni.
"Vermicino" di esecuzione del P.R.G. del Comune di Roma, approvato con D.P. il 16.12.1965 e successive modifiche e integrazioni.
ART. 2 Applicazione della Legge 47/85 e successive modifiche ed inte- grazioni. Per volumetria preesistente di cui alle presenti Norme Tecniche, va considerata quella legittimamente realizzata o quella legittimata ai sensi della Legge 47/85 e successive mo difiche e integrazioni.
iderata quella legittimamente realizzata o quella legittimata ai sensi della Legge 47/85 e successive mo difiche e integrazioni.
ART. 3 Rinvio a Norme Generali. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si applicano le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. approvate con Delibera della G.R. n. 689 del 6.03.1979 e successive modifiche e integrazioni nonchè le Norme di Legge e Regolamenti vigenti.
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lla G.R. n. 689 del 6.03.1979 e successive modifiche e integrazioni nonchè le Norme di Legge e Regolamenti vigenti.
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ART. 4 Criteri per la definizione delle zone di P.P. Sono state definite "zone di conservazione" quelle in cui la cubatura preesistente, come definita nel precedente art. 2, risulta pari o superiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,5 mc/mq.
efinita nel precedente art. 2, risulta pari o superiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,5 mc/mq.
Sono state definite "zone di completamento" e di "nuova edificazione" rispettivamente le aree in cui la predetta cubatura preesistente risulta inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,5 mc/mq e quelle non edificate.
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO.
a preesistente risulta inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice fondiario di 0,5 mc/mq e quelle non edificate.
L'appartenenza delle singole aree alle zone di cui ai commi precedenti, quale risulta dall'elaborato grafico n.4: "Planimetria Catastale - Zonizzazione" del presente P.P., deve essere considerata indicativa e sarà verificata ai fini dell'applicazione delle Norme del P.P stesso, in sede di richiesta di nuova concessione edilizia.
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO.
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO.
ell'applicazione delle Norme del P.P stesso, in sede di richiesta di nuova concessione edilizia.
CAPO II - CONTENUTO DEL PIANO.
ART. 5 Zone Residenziali, non residenziali e a destinazione d'uso mista. Il presente Piano Particolareggiato prevede le seguenti zone edificate o edificabili. A) Zona di conservazione - residenziale, mista, non residenziale -.
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evede le seguenti zone edificate o edificabili. A) Zona di conservazione - residenziale, mista, non residenziale -.
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Tale zona è indicata sull'elaborato grafico n. 4 "Planimetria Ca- tastale - Zonizzazione" con un rigato di linee verticali continue di intervallo di mm. 2, con una serie verticale di puntini, posti sull'asse centrale dell'interspazio tra le linee.
ali continue di intervallo di mm. 2, con una serie verticale di puntini, posti sull'asse centrale dell'interspazio tra le linee.
B) Zona di completamento e di nuove edificazione residenziale. Tale zona è indicata con un rigato di linee verticali continue, in- tervallo mm. 1,2.
C) Zona di nuova edificazione a destinazione d'uso mista. Tale zona è indicata con un rigato di linee verticali continue, poste a distanze reciproche, alternativamente di mm. 0,5 e mm. 2.
ale zona è indicata con un rigato di linee verticali continue, poste a distanze reciproche, alternativamente di mm. 0,5 e mm. 2.
D) Zona di edilizia non residenziale. Tale zona è indicata con un rigato di linee verticali a tratteggio, intervallo tra le linee di mm. 2.
E) Area destinata ad impianto di distribuzione carburanti. Tale area è indicata sul predetto elaborato grafico con un simbolo specifico.
destinata ad impianto di distribuzione carburanti. Tale area è indicata sul predetto elaborato grafico con un simbolo specifico.
F) Aree stradali, articolate nelle seguenti funzioni: 1 - Sedi viarie, risultano bianche nel citato elaborato n. 4 del P.P. 2 - Parcheggi, indicati come sopra e individuati con il simbolo P. 3 - Verde di arredo stradale, indicato con puntinato fitto irrego- lare. Per tali aree valgono le indicazioni contenute nel- l'elaborato N. 5 "Rete viaria" nel quale sono preci-
ato fitto irrego- lare. Per tali aree valgono le indicazioni contenute nel- l'elaborato N. 5 "Rete viaria" nel quale sono preci- sate le dimensioni delle diverse sezioni stradali. In caso di difformità di dimensioni rispetto a quelle risultan ti sugli altri elaborati del P.P. sono da considerare valide quelle riportate nell'elaborato N.5 "RETE VIARIA".
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G) Servizi pubblici di quartiere. Tali zone sono indicate con un quadrettato di mm. 3 di lato e con un simbolo che ne indica la specifica destinazione d'uso.
H) Verde pubblico organizzato. Tale zona è indicata con puntinato fitto regolare, i cui punti sono posti ai vertici di un reticolo quadrettato di mm.3 di lato.
TITOLO II - EDIFICAZIONE
Tale zona è indicata con puntinato fitto regolare, i cui punti sono posti ai vertici di un reticolo quadrettato di mm.3 di lato.
I) Zona ferroviaria. Tale zona è indicata con tratteggio a linee continue, inclinate a 45 gradi, intervallo mm.3. Per tale zona si rimanda alle Norme vigenti di Leggi e Regola- menti.
TITOLO II - EDIFICAZIONE
CAPO I - ZONA DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFI- CI LORDE ESISTENTI RESIDENZIALI, NON RESIDENZIALI E A DESTINAZIONE D'USO MISTA.
ONA DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFI-
ONA DI CONSERVAZIONE DEI VOLUMI E DELLE SUPERFI- CI LORDE ESISTENTI RESIDENZIALI, NON RESIDENZIALI E A DESTINAZIONE D'USO MISTA.
ART. 6 Conservazione dei volumi e delle superfici. In questa zona è prevista la conservazione della cubatura preesisten- te, come definita all'art. 2 delle presenti Norme. In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4 in
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ten- te, come definita all'art. 2 delle presenti Norme. In applicazione di quanto previsto dal precedente art. 4 in
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tutte le zone di conservazione individuate dal Piano Particolareggia- to, ove la predetta cubatura preesistente risultasse inferiore a quella derivante dall'applicazione dell'indice di fabbricabilità fondiaria mc/mq 0,5 è consentito il completamento della cubatura fino al rag- giungimento di quella corrispondente al suddetto indice di mc/mq 0,5.
è consentito il completamento della cubatura fino al rag- giungimento di quella corrispondente al suddetto indice di mc/mq 0,5.
ART. 7 Interventi edilizi - Destinazione d'uso. In tali zone sono ammessi i seguenti interventi edilizi, come definiti dalla L. 457/78:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Demolizione e ricostruzione. E' consentito, in caso di demolizione e ricostruzione, il manteni-
- Ristrutturazione edilizia;
- Demolizione e ricostruzione. E' consentito, in caso di demolizione e ricostruzione, il manteni- mento della cubatura preesistente, purchè realizzato senza au- mento delle relative superfici lorde e nel rispetto delle norme e dei regolamenti; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50 o a quella, se maggiore, dell'edificio preesistente. In tale zona non è consentita la trasformazione delle destina- zioni d'uso, salvo che nell'ambito di
dell'edificio preesistente. In tale zona non è consentita la trasformazione delle destina- zioni d'uso, salvo che nell'ambito di una stessa categoria di cui all'art. 8 par.2 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. e salvo che per l'inserimento delle destinazio- ni d'uso previste nelle categorie d), f) dell'art. 8 par. 2 delle N.T.A. del P.R.G., fino al 30% della cubatura totale. Dovranno essere, comunque, rispettate le prescrizioni relative al
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parcheggio nella misura prevista per ogni destinazione d'uso dalle N.T.A. del P.R.G.. La trasformazione delle destinazioni d'uso residenziali di cui alle categorie a) e h) dell'art. 3 delle N.T.A. del P.R.G. è comunque sempre consentita. Tutte le trasformazioni delle destinazioni d'uso in quanto con- sentite dalle presenti Norme dovranno essere attuate nel rispetto di Norme e Regolamenti. In tale zona, nel caso di demolizione e ricostruzione di più
Norme dovranno essere attuate nel rispetto di Norme e Regolamenti. In tale zona, nel caso di demolizione e ricostruzione di più edifici su lotti finitimi, è consentito l'accorpamento delle cubature preesistenti senza aumento delle superfici lorde e nel rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti; l'altezza massima non potrà essere superiore a ml10,50 o a quella, se maggiore, del più alto degli edifici preesistenti. La cubatura derivante dall'accorpamento non potrà essere superiore a MC. 2.500.
ART. 8 Distacchi. In tale zona per gli interventi di demolizione e ricostruzione dell'edificio esistente i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche, non potranno essere inferiori a ml. 5; in ogni caso dovrà, comunque, essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistan- ti, qualora anche una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata. In ogni caso la sagoma dei fabbricati erigendi dovrà essere contenu-
anche una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata. In ogni caso la sagoma dei fabbricati erigendi dovrà essere contenu- ta nell'inclinata a 45 gradi misurata come previsto dall'art. 3 par. 11
CAPO II - ZONA DI COMPLETAMENTO E DI NUOVA EDIFICAZIONE
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delle N.T.A. del P.R.C.. Il distacco minimo dal filo delle strade pubbliche non dovrà essere inferiore a ml. 5 per le strade di larghezza compresa tra i ml. 7 e i ml. 15; e a ml. 10 per le strade di larghezza superiore a ml. 15.
CAPO II - ZONA DI COMPLETAMENTO E DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE
CAPO II - ZONA DI COMPLETAMENTO E DI NUOVA EDIFICAZIONE
e a ml. 10 per le strade di larghezza superiore a ml. 15.
CAPO II - ZONA DI COMPLETAMENTO E DI NUOVA EDIFICAZIONE RESIDENZIALE
ART. 9 Interventi edilizi - Destinazioni d'uso. In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia; come definiti dalla L. 457/78.
- Completamento, demolizione e ricostruzione dell'edificazione esi- stente, o nuova edificazione residenziale, fino al raggiungimen-
mpletamento, demolizione e ricostruzione dell'edificazione esi- stente, o nuova edificazione residenziale, fino al raggiungimen- to dell'indice di fabbricabilità di 0,5 mc/mq. L'altezza massima non potrà essere superiore a ml. 7,50 o a quelle, se maggiore, preesistente. In tale zona sono consentite le destinazioni d'uso non residen- ziali previste nelle categorie d), c), f), fino al 30% della cubatura totale. Per ogni destinazione d'uso dovranno essere rispettate le pre-
te nelle categorie d), c), f), fino al 30% della cubatura totale. Per ogni destinazione d'uso dovranno essere rispettate le pre- scrizioni relative ai parcheggi nella misura prevista dalle N.T.A. del P.R.G..
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ART. 10 Distacchi. In tale zona per gli interventi di nuova edificazione, di comple- tamento, demolizione e ricostruzione dell'edificazione esistente, i distacchi dai confini interni e dalla linea di delimitazione con aree pubbliche, non potranno essere inferiori a ml. 5; in ogni caso dovrà, comunque, essere garantita una distanza minima assoluta di ml. 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti qualora anche una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata.
ta di ml. 10 dalle pareti degli edifici esistenti antistanti qualora anche una sola delle pareti fronteggiantesi sia finestrata. In ogni caso la sagoma dei fabbricati erigendi dovrà essere contenuta nell'inclinazione a 45 gradi, misurata come previsto dal- l'art. 3 par. 11 delle N.T.A. del P.R.G.. Il distacco minimo dal filo delle strade pubbliche non dovrà essere inferiore a ml. 5 per le strade di larghezza inferiore a ml. 7; a ml. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; a ml.
e a ml. 5 per le strade di larghezza inferiore a ml. 7; a ml. 7,50 per le strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; a ml. 10 per le strade di larghezza superiore a ml. 15.
ART. 11 Accessori. Nel rispetto dei distacchi di cui all'art. 10, oltre la cubatura prevista all'art. 9 delle presenti Norme, sono consentiti accessori non abitabili in misura complessiva non superiore a 1/50 dell'area del lotto con altezza non superiore a ml. 2,50.
ART. 12 Costruzioni in aderenza. In tale zona per lotti finitimi potranno essere consentite le costruzioni in aderenza, subordinando il rilascio della concessione
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r lotti finitimi potranno essere consentite le costruzioni in aderenza, subordinando il rilascio della concessione
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per ogni edificio alla preventiva approvazione da parte della Com- missione Edilizia del progetto dell'intero raggruppamento da compi- larsi con criterio unitario d'accordo con i proprietari dei lotti.
CAPO III - COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE.
ne Edilizia del progetto dell'intero raggruppamento da compi- larsi con criterio unitario d'accordo con i proprietari dei lotti.
ART. 13 Lotti minimi. La dimensione minima dei lotti è di mq 700; tale dimensione può essere inferiore per i lotti costituiti a seguito di cessione regolar- mente trascritta prima dell' 1.10.1983.
CAPO III - COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE.
CAPO III - COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE.
ostituiti a seguito di cessione regolar- mente trascritta prima dell' 1.10.1983.
CAPO III - COMPRENSORI SOGGETTI A CONVENZIONE.
ART. 14 Comprensori soggetti a convenzione. - Generalità. Questi comprensori sono individuati mediante i perimetri, indicati negli elaborati grafici, e sono costituiti da aree inedificate destinate sia a utilizzazioni pubbliche (servizi, verde, parcheggi, strade) che all'edificazione privata residenziale o mista. All'interno di ogni comprensorio l'edificazione avverrà su
parcheggi, strade) che all'edificazione privata residenziale o mista. All'interno di ogni comprensorio l'edificazione avverrà su iniziativa unitaria dei proprietari, riuniti in consorzio, o per mezzo delle costituzione di un comparto. Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato alla cessione gratuita al Comune di Roma delle aree a destinazione pubblica, previste nei predetti elaborati grafici, attraverso la stipula di una convenzione da parte - dei proprietari delle aree, incluse in
viste nei predetti elaborati grafici, attraverso la stipula di una convenzione da parte - dei proprietari delle aree, incluse in ciascun comprensorio, ai sensi della Normativa Urbanistica vigente:
- art. 28 della L.U. n. 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni
- art. 22 e 23 della L.R. n. 35/78.
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Il volume di edilizia privata complessivo di ogni comprensorio, da determinare secondo quanto prescritto negli articoli seguenti, dovrà essere realizzato esclusivamente nelle aree destinate all'edili- zia privata sulla base di un progetto unitario. Sono stati previsti otto comprensori detti di "edilizia residen- ziale" indicati con i numeri cardinali da 1 a 8 e due comprensori detti "di edilizia mista" indicati con le lettere A e B.
iden- ziale" indicati con i numeri cardinali da 1 a 8 e due comprensori detti "di edilizia mista" indicati con le lettere A e B.
ART. 15 Comprensori di edilizia residenziale. In questi comprensori è consentita la realizzazione di edilizia residenziale, il cui volume sia determinato dal prodotto dell'intera superficie del comprensorio per l'indice di fabbricabilità di mc/mq 0,5 L'edificazione residenziale sarà regolata dalle norme di cui al
capo II, "Zona di completamento e di nuova edificazione", articoli 9,
cie del comprensorio per l'indice di fabbricabilità di mc/mq 0,5 L'edificazione residenziale sarà regolata dalle norme di cui al capo II, "Zona di completamento e di nuova edificazione", articoli 9, 10, e 11. salvo la misura dell'altezza che potrà essere di m.10,50.
ART. 16 Comprensori di edilizia mista. - Zona di nuova edificazione e destina- zione d'uso mista. Nei comprensori di edilizia mista è consentita l'edificazione di edilizia residenziale e di edilizia diversa da quella residenziale, per funzioni di interesse locale, come specifica- to al 4° comma del presente articolo. L'intero volume di edilizia privata, come definita al comma precedente, consentita per ogni comprensorio, dovrà essere realizza- to esclusivamente all'interno delle zone di nuova edificazione a
dente, consentita per ogni comprensorio, dovrà essere realizza- to esclusivamente all'interno delle zone di nuova edificazione a destinazione d'uso mista; in questa zona l'edificazione sarà regolata, per quanto riguarda l'edilizia residenziale dalle norme di cui al
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citato Capo II, art; 9 primo e terzo comma, e art. 10, salvo la misura dell'altezza che potrà essere di m: 10,50.
Il volume edificabile complessivo di ciascun comprensorio è determinato, in deroga a quanto prescritto dal comma 1, punto 4 dell'art. 9 suddetto, nella misura indicata nello specchio seguente:
Comprensorio A edilizia residenziale mc. 16.506 edilizia non residenziale mc. 16.506 Comprensorio B edilizia residenziale mc. 20.071 edilizia non residenziale mc. 10.005
.506 edilizia non residenziale mc. 16.506 Comprensorio B edilizia residenziale mc. 20.071 edilizia non residenziale mc. 10.005
Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso non residenzia- li di cui all'art. 8 delle N.T.A. del P.R.G.. d) uffici privati e studi professionali; e) esercizi commerciali e paracommerciali f) attività amministrative e di servizi; h) sedi di alberghi e di pensioni; i) edifici e attrezzature per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero; o) servizi privati;
sedi di alberghi e di pensioni; i) edifici e attrezzature per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero; o) servizi privati; z) autorimesse pubbliche.
CAPO IV - ZONA DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE
CAPO IV - ZONA DI EDILIZIA NON RESIDENZIALE
ART. 17 Interventi edilizi - Destinazioni d'uso. In tale zona è prevista la conservazione dei volumi, delle superfici lorde e delle destinazioni d'uso come definito dall'art.2 delle presenti N.T.A.
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In tale zona sono ammessi i seguenti interventi edilizi, come definiti dalla L. n. 457/1978:
- Manutenzione ordinaria e straordinaria;
- Restauro e risanamento conservativo;
- Ristrutturazione edilizia;
- Demolizione e ricostruzione.
ordinaria e straordinaria; 2) Restauro e risanamento conservativo; 3) Ristrutturazione edilizia; 4) Demolizione e ricostruzione.
Sono consentiti i cambi di destinazione d'uso dalle destinazio- ni proesistenti a quelle elencate nel comma successivo, purchè attuate nel rispetto delle norme e regolamenti vigenti. Dovranno essere inoltre rispettate le prescrizioni relative ai parcheggi nella misura prevista per ogni destinazione d'uso dalle N.T.A. del P.R.G..
ltre rispettate le prescrizioni relative ai parcheggi nella misura prevista per ogni destinazione d'uso dalle N.T.A. del P.R.G.. In caso di demolizione e ricostruzione è consentito il manteni- mento della cubatura preesistente, purchè realizzato senza aumento delle relative superfici lorde e nel rispetto delle norme e dei regola- menti vigenti. L'altezza massima delle costruzioni alla linea di gronda non dovrà superare m. 7,50 dal piano di campagna a sistemazione
igenti. L'altezza massima delle costruzioni alla linea di gronda non dovrà superare m. 7,50 dal piano di campagna a sistemazione avvenuta, o quella se maggiore dell'edificio preesistente. Sono consentite le seguenti destinazioni d'uso, di cui all'art.3 delle N.T.A. del P.R.G.:
d) Uffici privati e studi professionali; e) Esercizi commerciali e paracommerciali f) Attività amministrative di servizio; g) Botteghe per attività artigianale di servizio;
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h) Sedi di alberghi pensioni; i) Edifici e attrezzature per la cultura, lo spettacolo e il tempo libero; o) Servizi privati; z) Autorimesse pubbliche;
ART. 18 Distacchi In questa zona per i distacchi valgono le prescrizioni dell'art. 10 delle presenti Norme.
orimesse pubbliche;
ART. 18 Distacchi In questa zona per i distacchi valgono le prescrizioni dell'art. 10 delle presenti Norme.
ART. 19 Aree pubbliche e parcheggi. In caso di demolizione e ricostruzione dovranno essere previ- sti spazi pubblici nella misura di mq 0,8 per ogni metro quadrato di superficie lorda di pavimento, di cui mq 0,4 a verde. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni relative ai parcheggi nella misura prevista per ogni destinazione d'uso delle N.T.A. del P.R.G..
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CAPO V - AREE PER DISTRIBUTORI CARBURANTI
e le prescrizioni relative ai parcheggi nella misura prevista per ogni destinazione d'uso delle N.T.A. del P.R.G..
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CAPO V - AREE PER DISTRIBUTORI CARBURANTI
CAPO V - AREE PER DISTRIBUTORI CARBURANTI
la misura prevista per ogni destinazione d'uso delle N.T.A. del P.R.G..
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CAPO V - AREE PER DISTRIBUTORI CARBURANTI
ART. 20 Aree per distributori carburante. Sulle aree destinate alla installazione di impianti di distribu- indicate sulla planimetria con apposita simbologia zione di carburante le e aventi una superficie non inferiore a mq. 1000, è consentito realizzare volumetrie di servizio strettamente connesse con l'attività prevista, aventi altezza massima e superficie coperta
ito realizzare volumetrie di servizio strettamente connesse con l'attività prevista, aventi altezza massima e superficie coperta rispettivamente non superiore a m. 4,50 ed a 1/10 dell'area del lotto.
CAPO VI - AREE PUBBLICHE.
Tali impianti dovranno comunque essere realizzati nel rispet- to delle norme fissate dalle leggi o regolamenti in materia, nonchè delle prescrizioni dettate dagli enti ed uffici preposti all'igiene, alla sicurezza ed alla viabilità.
CAPO VI - AREE PUBBLICHE.
CAPO VI - AREE PUBBLICHE.
elle prescrizioni dettate dagli enti ed uffici preposti all'igiene, alla sicurezza ed alla viabilità.
CAPO VI - AREE PUBBLICHE.
ART. 21 Parcheggi. Ai lotti nei quali una parte è destinata dal P.P. a parcheggio pubblico compete una cubatura residenziale valutata in base all'in- dice di fabbricabilità di mc/mq. 0,5 per l'intera area di proprietà, nel caso che l'area destinata a parcheggio venga ceduta gratuitamente al Comune. La cubatura dovrà essere realizzata sulla restante area di
e l'area destinata a parcheggio venga ceduta gratuitamente al Comune. La cubatura dovrà essere realizzata sulla restante area di proprietà destinata all'edificazione privata. Nel caso che i proprietari non addivengano alla cessione gratuita, le aree con destinazione parcheggio pubblico saranno espropriate e la cubatura realizzabile sarà quella corrispondente te al prodotto della sola area destinata all'edificazione priva ta per l'indice di fabbricabilità mc/mq 0,5.
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ART. 22 Servizi pubblici di quartiere. Nei lotti destinati a servizi pubblici di quartiere l'edificazione sarà regolata dalle prescrizioni previste per la sottozona M₁ dell'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G..
di quartiere l'edificazione sarà regolata dalle prescrizioni previste per la sottozona M₁ dell'art. 14 delle N.T.A. del P.R.G..
ART. 23 Verde pubblico organizzato. Tale zona è suddivisa, come indicato di seguito, in aree in funzione della loro fruibilità, dimensione ed in relazione alle varie attività del tempo libero che vi si dovranno svolgere:
- Spazi per gioco bimbi.
- Parco con attrezzature sportive e pre-sportive.
- Parco libero. Le specifiche destinazioni d'uso del verde pubblico organizzato
Parco con attrezzature sportive e pre-sportive. 3) Parco libero. Le specifiche destinazioni d'uso del verde pubblico organizzato sono state indicate con i simboli riportati in legenda negli elaborati grafici. Per tali aree valgono le prescrizioni di cui all'art. 15 dulle N.T.A. del P.R.G..
CAPO VII - PROSPETTI DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI.
CAPO VII - PROSPETTI DEGLI EDIFICI E SISTEMAZIONI.
ART. 24 Obbligo di mantenere in buono stato gli edifici. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere costantemente il proprio edificio in stato di buona conservazione, sia per la stabilità che per l'igiene e il decoro pubblico. In caso contrario, ai proprietari
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potrà essere ingiunto di provvedere entro il termine fissato dall'Am- ministrazione alle opere occorrenti, pena l'esecuzione d'ufficio in danno.
iunto di provvedere entro il termine fissato dall'Am- ministrazione alle opere occorrenti, pena l'esecuzione d'ufficio in danno.
ART. 25 Sistemazione zone di distacco. Le zone di distacco vanno sistemate e mantenute a verde. E' fatto obbligo ai proprietari di mettere a dimora nelle zone di distacco essenze pregiate nel numero di almeno una per ogni mq. 100 di superficie libera e dell'altezza minima di ml. 4,50.
e di distacco essenze pregiate nel numero di almeno una per ogni mq. 100 di superficie libera e dell'altezza minima di ml. 4,50.
ART. 26 Recinzioni. Le aree scoperte di proprietà privata, non soggette a servitù di pubblico transito, contigue a strade pubbliche e private, piazze o zone a destinazione pubblica dovranno essere opportunamente recintate in conformità a un progetto regolarmente approvato. La recinzione non dovrà superare l'altezza massima di ml.2,0;
ente recintate in conformità a un progetto regolarmente approvato. La recinzione non dovrà superare l'altezza massima di ml.2,0; dovrà essere realizzata con decoro e in armonia con l'ambiente o per mezzo di un muro, per tutta l'altezza, o mediante un muretto di altezza massima di ml. 0,50 e sovrastante cancellata - facoltativa - di altezza non superiore a ml. 1,50.
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