Regolamento Edilizio
Comune di La Valle Agordina · Belluno, Veneto
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541 sezioni del documento
P.R.G. COMUNALE
- 1 - Comune di LA VALLE AGORDINA Provincia di Belluno P.R.G. COMUNALE (Adottato con delibera di C.C. n. 25 del 21.06.1991 - Approvato con D.G.R.V. n. 4608 del 7.08.199292) In vigore dal 24 ottobre 1992 REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO - 2 - I N D I C E
i C.C. n. 25 del 21.06.1991 - Approvato con D.G.R.V. n. 4608 del 7.08.199292) In vigore dal 24 ottobre 1992 REGOLAMENTO EDILIZIO
- 2 - I N D I C E PARTE PRIMA ........................................................................................................................ 8 DISPOSIZIONI GENERALI...................................................................................................... 8
TITOLO 1° ......................................................................
8 DISPOSIZIONI GENERALI...................................................................................................... 8 TITOLO 1° ............................................................................................................................ 8 CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ..................................................... 8 ART. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ...........8
TITOLO II° .....................................................................
................................................. 8 ART. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ...........8 ART. 2 - RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA .........................................8 ART. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA .................................................................................8 TITOLO II° ............................................................................................................................ 9
ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ...............................
° ............................................................................................................................ 9 ORGANI DI CONTROLLO COMUNALI ............................................................................... 9 ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA .....................................9 ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ........................................9 ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ...............................10
TITOLO III° ....................................................................
IA ........................................9 ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA ...............................10 ART. 7 - ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE .............................11 ART. 8 - stralciato - .....................................................................................................11 TITOLO III° ......................................................................................................................... 12
ART. 9 - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE LA CONCESSIONE ............12
II° ......................................................................................................................... 12 CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI ............................................................................. 12 ART. 9 - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE LA CONCESSIONE ............12 ART. 10 - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ........12 ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI
- SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE ........12 ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI DEI LAVORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI ........................................13 ART. 12 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI ...........................................................13 ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE ............................................15
ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE ....................................
...................................13 ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE ............................................15 ART. 14 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ....................................16 ART. 15 - INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE ...................................................................................................................17 ART. 16 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ...17
ART. 16 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ...17
.......................................................17 ART. 16 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ...17 ART. 17 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA ENTI PUBBLICI SU AREE DEMANIALI17 ART. 18 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE...........................................................................18 ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ......................18
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ......................18
................................................18 ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI ......................18 CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE ...................................................................18 ART. 20 - ESAME DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE .....23 ART. 21 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE ...........................................................23
ART. 23 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE......................25
- 3 - ART. 22 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE .........................................................24 ART. 23 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE......................25 ART. 24 - stralciato - ...................................................................................................25 ART. 25 - PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE ............25 ART. 25.1 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIFORNIMENTO IDRICO ED AGLI
ART. 25.1 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIFORNIMENTO IDRICO ED AGLI
- PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE ............25 ART. 25.1 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIFORNIMENTO IDRICO ED AGLI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI ..........................................................25 ART. 25.2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO .........26 ART. 25.3 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ISOLAMENTO TERMICO......................26 ART. 25.4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI .............27
ART. 25.4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI .............27
IVI ALL’ISOLAMENTO TERMICO......................26 ART. 25.4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI .............27 ART. 26 - PUBBLICITA’ DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE .........27 ART. 27 - stralciato - ...................................................................................................28 ART. 28 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE ..............................................28
TITOLO IV° .....................................................................
....................................28 ART. 28 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE ..............................................28 ART. 29 - VARIANTI ...................................................................................................28 ART. 30 - VOLTURE ..................................................................................................28 TITOLO IV° ........................................................................................................................ 30
DA RISPETTARE NELLE LOTTIZZAZIONI ..............................................
IV° ........................................................................................................................ 30 DISCIPLINA DELLE LOTTIZZAZIONI................................................................................ 30 ART. 31 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE.........................................................................30 ART. 32 - LIMITI ALL’EDIFICAZIONE E RAPPORTI NELLA DOTAZIONE DI SERVIZI DA RISPETTARE NELLE LOTTIZZAZIONI ...............................................30
AZIONE E RAPPORTI NELLA DOTAZIONE DI SERVIZI
AZIONE E RAPPORTI NELLA DOTAZIONE DI SERVIZI DA RISPETTARE NELLE LOTTIZZAZIONI ...............................................30 ART. 33 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE ........................................................................................30 ART. 34 - ISTRUTTORIA DELLE LOTTIZZAZIONI ....................................................31 ART. 35 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA DA
ZZAZIONI ....................................................31
ZZAZIONI ....................................................31 ART. 35 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA DA LOTTIZZARE..............................................................................................32 ART. 36 - CESSIONE GRATUITA DI AREE DA PARTE DEI LOTTIZZANTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA .............................................................32 ART. 37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .........................32
ART. 37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .........................3
............................................32 ART. 37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE .........................32 ART. 38 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CARICO DEI LOTTIZZANTI ...................................................................................................................33 ART. 39 - stralciato - ...................................................................................................33 ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO
TITOLO V .......................................................................
...............................................................33 ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO ALL’INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE ...................................................33 ART. 41 - stralciato - ...................................................................................................33 TITOLO V ........................................................................................................................... 34
ART. 42 - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI DI ALLINEAMENTO E DI QUOTA .............34
V ........................................................................................................................... 34 ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ............................................................... 34 ART. 42 - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI DI ALLINEAMENTO E DI QUOTA .............34
ART. 45 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
- 4 - ART. 43 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI ...............................................................34 ART. 44 - INTERRUZIONE DEI LAVORI ...................................................................35 ART. 45 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO ...................................................................................................................35 ART. 46 - DEPOSITO E PUBBLICIZZAZIONE IN CANTIERE DELLA CONCESSIONE E
ART. 46 - DEPOSITO E PUBBLICIZZAZIONE IN CANTIERE DELLA CONCESSIONE E
........................................................35 ART. 46 - DEPOSITO E PUBBLICIZZAZIONE IN CANTIERE DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO .......................................................................................36 ART. 47 - VERIFICHE ED ISPEZIONI TECNICHE IN CORSO D’OPERA .................36 ART. 48 - LICENZA DI ABITABILITA’ E DI AGIBILITA’ ..............................................37 ART. 49 - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI ..........................................38
TITOLO VI° .....................................................................
..................................37 ART. 49 - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI ..........................................38 ART. 50 - DICHIARAZIONE DI INABITABILITA’ ........................................................38 TITOLO VI° ........................................................................................................................ 39 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SANZIONI .............................................................. 39
ART. 51 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI ..........................................
.................... 39 VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SANZIONI .............................................................. 39 ART. 51 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI ...........................................................39 ART. 52 - ATTIVITA’EDILIZIA ABUSIVA ....................................................................39 ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN PRESENZA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE ..................................39
TITOLO VII° ....................................................................
NI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN PRESENZA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE ..................................39 PARTE SECONDA ................................................................................................................ 41 DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE................................................................................. 41 TITOLO VII° ........................................................................................................................ 41
INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI E DEFINIZIONI PARTICOLARI ....................
VII° ........................................................................................................................ 41 INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI E DEFINIZIONI PARTICOLARI ........................ 41 ART. 54 - SUPERFICIE FONDIARIA RELATIVA AGLI INDICI ESISTENTI ...............41 ART. 55 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI ..............................................................41 ART. 56 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI
ZI ..............................................................41
ZI ..............................................................41 ART. 56 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI .............................................................................................42 PARTE TERZA ...................................................................................................................... 44 NORME DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE ..................................... 44
TITOLO VIII° ...................................................................
................................... 44 NORME DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE ..................................... 44 TITOLO VIII° ...................................................................................................................... 44 NORME GENERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI ..................................................... 44 ART. 57 - NORME GENERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI .............................44 ART. 57-bis - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN
TITOLO IX° .....................................................................
ERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI .............................44 ART. 57-bis - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN QUOTA .......................................................................................................44 TITOLO IX° ........................................................................................................................ 46 EDIFICI RESIDENZIALI ..................................................................................................... 46
ART. 58 - DIMENSIONI MINIME DEGLI ALLOGGI E LORO COMPOSIZIONE
46 EDIFICI RESIDENZIALI ..................................................................................................... 46 ART. 58 - DIMENSIONI MINIME DEGLI ALLOGGI E LORO COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI LOCALI DI ABITAZIONE ...................46 ART. 59 - DEFINIZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI .......47
ART. 60 - AERAZIONE ED ILLUMI NAZIONE DEI LOCALI................................
- 5 - ART. 60 - AERAZIONE ED ILLUMI NAZIONE DEI LOCALI.......................................47 ART. 61 - SOTTERRANEI, SEMINTERRATI, SOTTOTETTI E TETTI .......................48 ART. 61-bis - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1998 A FINI ABITATIVI, CONDIZIONI E LIMITI. ....................................................48 ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ..................................................................49
TITOLO X° ......................................................................
........................48 ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE ..................................................................49 TITOLO X° ......................................................................................................................... 50 EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE ............................................................................. 50 ART. 63 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO ................................................50
ART. 63 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO ...................................
............................. 50 ART. 63 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO ................................................50 ART. 64 EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE .........................................................................................50 ART. 65 - EDIFICI ED IMPIANTI AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA....................50 ART. 65 BIS - LOCALI DESTINATI AD USO COMMERCIALE .................................51
TITOLO XI° .....................................................................
ZIO DELL’AGRICOLTURA....................50 ART. 65 BIS - LOCALI DESTINATI AD USO COMMERCIALE .................................51 ART. 65 TER - STRUTTURE RICETTIVE ..................................................................52 TITOLO XI° ........................................................................................................................ 54 ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ........................................................................... 54
ART. 66 - ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI.......................................
.............. 54 ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ........................................................................... 54 ART. 66 - ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI....................................................54 ART. 67 - PORTICI .....................................................................................................54 ART. 68 - RECINZIONI...............................................................................................55
ART. 70 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE ......56
........54 ART. 68 - RECINZIONI...............................................................................................55 ART. 69 - COPERTURE E COLORITURE .................................................................55 ART. 70 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE ......56 ART. 71 - CHIOSTRINE O CAVEDI ...........................................................................56 ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE............................56
ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE..........................
.........................................56 ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE............................56 E PITTURE FIGURATIVE ..........................................................................................56 ART. 73 - CHIOSCHI ..................................................................................................57 ART. 74 - ELEMENTI IN AGGETTO ..........................................................................57
Art. 75 Bis - INSTALLAZIONE DI PANNELLI "SOLARI"................................
...................57 ART. 74 - ELEMENTI IN AGGETTO ..........................................................................57 ART. 75 - COSTRUZIONI DI NATURA PARTICOLARE ...........................................57 Art. 75 Bis - INSTALLAZIONE DI PANNELLI "SOLARI".............................................58 TITOLO XII° ....................................................................................................................... 59
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ................................
XII° ....................................................................................................................... 59 SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ........................................ 59 ART. 76 - ASPETTO DEGLI SPAZI ESTERNI ..........................................................59 ART. 77 - MARCIAPIEDI, INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI....59 ART. 78 - ACCESSIBILITA’ E SOSTA DEI VEICOLI NEL SOTTOSUOLO PASSI
MARCIAPIEDI, INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI....59
MARCIAPIEDI, INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI....59 ART. 78 - ACCESSIBILITA’ E SOSTA DEI VEICOLI NEL SOTTOSUOLO PASSI CARRAI ......................................................................................................59 ART. 79 - ALBERATURE ..........................................................................................60 ART. 80 - SERVITU’ PUBBLICHE PARTICOLARI .....................................................60
.............................60 ART. 80 - SERVITU’ PUBBLICHE PARTICOLARI .....................................................60 ART. 81 - stralciato - ...................................................................................................60
- 6 - ART. 82 - DEPOSITI ED ACCUMULI DI MATERIALI CONNESSI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE ...........................................................................................60 PARTE QUARTA ................................................................................................................... 62 SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI..................................................................................... 62
TITOLO XIII° ...................................................................
......... 62 SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI..................................................................................... 62 TITOLO XIII° ...................................................................................................................... 62 PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO .................................................................. 62 ART. 83 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI ......................62
ART. 83 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI ......................6
........................................... 62 ART. 83 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI ......................62 COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI............................................................................62 ART. 84 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE ..........................................................62 ART. 85 - IMPIANTI TERMICI ....................................................................................62
ART. 86 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO ...........................
............62 ART. 85 - IMPIANTI TERMICI ....................................................................................62 ART. 86 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO ............................62 ART. 87 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE .........................................63 ART. 88 - USO DI GAS IN CONTENITORI ................................................................63 ART. 89 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO ........................63
TITOLO XIV° ....................................................................
.............................................63 ART. 89 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO ........................63 TITOLO XIV° ...................................................................................................................... 65 NORME TECNOLOBICHE ................................................................................................. 65 ART. 90 - NORME TECNOLOGICHE ........................................................................65
ART. 91 - REQUISITI TERMICI ED IGROMETRICI .....................................
..................... 65 ART. 90 - NORME TECNOLOGICHE ........................................................................65 ART. 91 - REQUISITI TERMICI ED IGROMETRICI ...................................................65 ART. 92 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI .................................................................65 ART. 93 - REQUISITI ACUSTICI ...............................................................................66
ART. 95 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI ............................
...............65 ART. 93 - REQUISITI ACUSTICI ...............................................................................66 ART. 94 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL’ARIA ..................................66 ART. 95 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI ....................................67 ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI.........................................67
ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI................................
..................................67 ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI.........................................67 P A R T E Q U I N T A ........................................................................................................... 68 NORME IGIENICO-SANITARIE ............................................................................................ 68
TITOLO XV° .....................................................................
.... 68 NORME IGIENICO-SANITARIE ............................................................................................ 68 TITOLO XV° ....................................................................................................................... 68 NORME IGIENICO SANITARIE ......................................................................................... 68 ART. 97 - NORME GENERALI ...................................................................................68
ART. 98 - FOGNATURE E CANALI DI SCOLO PER EDIFICI PRODUTTIVI .............68
.............. 68 ART. 97 - NORME GENERALI ...................................................................................68 ART. 98 - FOGNATURE E CANALI DI SCOLO PER EDIFICI PRODUTTIVI .............68 ART. 99 - SCARICHI IN CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA ....................................................68 ART. 100 - SMALTIMENTO AUTONOMO DI ACQUE USATE IN ZONE NON SERVITE
BBLICA ....................................................68
BBLICA ....................................................68 ART. 100 - SMALTIMENTO AUTONOMO DI ACQUE USATE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA ....................................................................69 ART. 101 - SCARICHI IN AREE OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA ..........................................................................69 ART. 102 - SERBATOI DI CARBURANTE E DI OLII COMBUSTIBILI .......................69
Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U. .........................
- 7 - ART. 103 - DEPOSITI DI RIFIUTI SOLIDI ..................................................................69 Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U. ...............................70 ART. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI ...........................................................70 ART. 105 - IGIENE CIMITERIALE ..............................................................................70
TITOLO XVI° ....................................................................
...............70 ART. 105 - IGIENE CIMITERIALE ..............................................................................70 PARTE SESTA ...................................................................................................................... 71 ESECUZIONE E CONDUZIONE DEI LAVORI ...................................................................... 71 TITOLO XVI° ...................................................................................................................... 71
O XVI° ...................................................................................................................... 71 ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................................................................... 71 ART. 106 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ .............................................71 ART. 107 - INSTALLAZIONE ED ATTIVITA’ DEI CANTIERI .....................................71
ART. 108 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA ...........................
...................................71 ART. 107 - INSTALLAZIONE ED ATTIVITA’ DEI CANTIERI .....................................71 ART. 108 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA .................................72 ART. 109 - MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE ..........................................73 ART. 110 - RINVENIMENTI DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO ...............................................................................73
TITOLO XVII° ...................................................................
ORICO-ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO ...............................................................................73 PARTE SETTIMA .................................................................................................................. 74 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI .............................................................................. 74 TITOLO XVII° ..................................................................................................................... 74
ART. 111 - CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE
O XVII° ..................................................................................................................... 74 DISPOSIZIONI TRANSITORIE .......................................................................................... 74 ART. 111 - CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO ...............74 ART. 112 - MISURE DI SALVAGUARDIA ..................................................................74
TITOLO XVIII°...................................................................
LAMENTO ...............74 ART. 112 - MISURE DI SALVAGUARDIA ..................................................................74 ART. 113 - REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI ALL’APERTO ..............................74 TITOLO XVIII°..................................................................................................................... 75 DISPOSIZIONI FINALI ....................................................................................................... 75
ART. 114 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.........................75
5 DISPOSIZIONI FINALI ....................................................................................................... 75 ART. 114 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO.........................75 ART. 115 - NORME ABROGATE ...............................................................................75
TITOLO 1°
- 8 - PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO 1° CONTENUTI E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ART. 1 - CONTENUTO, LIMITI E VALIDITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO II presente Regolamento Edilizio contiene le norme che disciplinano le attività di costruzione, di demolizione, di trascrizione dell’ambiente fisico, di utilizzazione del suolo e del sottosuolo e relativi controlli sull’esecuzione e la destinazione d’uso. Spetta all’Amministrazione Comunale, che si avvarrà
del sottosuolo e relativi controlli sull’esecuzione e la destinazione d’uso. Spetta all’Amministrazione Comunale, che si avvarrà dei propri organi amministrativi tecnici e consultivi, di esercitare tale disciplina secondo i poteri ad essa attribuiti dalla legislazione vigente. Stante la sua natura di fonte normativa secondaria, il presente Regolamento Edilizio obbliga solo nella misura in cui non contrasti con atti normativi primari e cioè con Leggi sia Statali che Regionali, ed atti aventi forza di Legge.
ART. 2 - RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA
isura in cui non contrasti con atti normativi primari e cioè con Leggi sia Statali che Regionali, ed atti aventi forza di Legge. Le norme del presente Regolamento prevalgono, in materia edilizia, sui regolamenti di igiene, polizia municipale, polizia mortuaria del Comune, in precedenza emanati. ART. 2 - RIFERIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA II presente Regolamento Edilizio fa riferimento agli elaborati del Piano Regolatore Generale
RIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA
RIMENTI ALLA DISCIPLINA URBANISTICA II presente Regolamento Edilizio fa riferimento agli elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale vigente nonché alla normativa statale e regionale in materia urbanistica ed edilizia. ART. 3 - FACOLTA’ DI DEROGA Nei limiti e nelle forme stabilite dalla Legge n° 1357/1955 e Legge n° 765/1967, il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, ha facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni
1967, il Sindaco, previa delibera del Consiglio Comunale, ha facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente R.E. per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico nei casi e quando la procedura di cui all’Art. 80 della L.R. 61/85 e successive modifiche, purché siano fatti salvi i limiti inderogabili fissati dal Piano Urbanistico Regionale.
TITOLO II°
- 9 - TITOLO II° ORGANI DI CONTROLLO COMUNALI ART. 4 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA "La Commissione Edilizia Comunale è l’Organo consultivo del Comune". Essa è formata da 6 Membri eletti dal Consiglio Comunale, inclusi i due esperti ambientali ai sensi della L.R. 31.10.94 n° 63 e da 2 Membri di diritto. Sono Membri di diritto:
- il Sindaco o l’Assessore delegato che funge da presidente;
- il Capo dell’U.T. Comunale od un Tecnico suo delegato.
diritto:
- il Sindaco o l’Assessore delegato che funge da presidente;
- il Capo dell’U.T. Comunale od un Tecnico suo delegato. I Membri eletti dal C.C. sono scelti fra esperti in materia con voto limitato ad uno. E’ in ogni caso garantita l’elezione di almeno un rappresentante delle minoranze. I componenti della C.E. durano in carica 4 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori.
i della C.E. durano in carica 4 anni, sono rieleggibili ed esercitano comunque le loro funzioni fino alla nomina dei successori. Funge da Segretario delle sedute il Tecnico Comunale od altro funzionario o membro della C.E. designato dal Presidente. Nel secondo caso il funzionario designato non ha diritto di voto se non è membro della C.E. Spetta al C.C. deliberare su eventuali rimborsi spese o gettoni di presenza per i Membri della Commissione.
ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
è membro della C.E. Spetta al C.C. deliberare su eventuali rimborsi spese o gettoni di presenza per i Membri della Commissione. Non può essere eletto a far parte della Commissione chi sia parente di primo o secondo grado, affine di primo grado, adottante od adottato di altro componente la Commissione. ART. 5 - ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Previo esame dell’Ufficio Tecnico Comunale che esprime il proprio referto, i progetti di tutte le opere
LLA COMMISSIONE EDILIZIA
LLA COMMISSIONE EDILIZIA Previo esame dell’Ufficio Tecnico Comunale che esprime il proprio referto, i progetti di tutte le opere previste dagli Art. 13 e 14 sono presentati alla Commissione Edilizia la quale esprime il proprio parere sull’osservanza delle Norme Urbanistiche, Tecniche ed Igieniche vigenti e sull’adeguatezza del progetto sotto i profili estetico ed ambientale. La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza
i profili estetico ed ambientale. La Commissione esprime altresì il proprio parere sui provvedimenti per le opere eseguite senza concessione od in difformità, nonché sull’annullamento della concessione ed in particolare:
- sul Piano Regolatore Generale e sulle varianti;
- sui Piani Attuativi e loro varianti;
- sul Piano di Adeguamento e Sviluppo della Rete di Vendita e sui suoi aggiornamenti;
- sui progetti di Programmi Poliennali d’Attuazione;
o di Adeguamento e Sviluppo della Rete di Vendita e sui suoi aggiornamenti;
- sui progetti di Programmi Poliennali d’Attuazione;
- sui Piani di Zona comprensoriali e sovracomunali, anche di settore;
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- sull’interpretazione, sull’esecuzione e sull’eventuale modifica del presente R.E.;
- sull’interpretazione delle Norme di Attuazione dei piani suddetti e delle altre norme riguardanti l’edilizia;
- sull’applicazione di tutte le predette norme nei casi concreti. Quando la C.E. ritenga di non poter dare parere favorevole sui progetti sottoposti al suo esame, essa dovrà indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio e prescriverne la modifica per l’eventuale successiva presentazione del progetto.
indicarne i motivi e potrà proporne il rinvio e prescriverne la modifica per l’eventuale successiva presentazione del progetto. La C.E. può sentire, di propria iniziativa o su loro richiesta, i progettisti delle opere in esame perché illustrino i progetti presentati. Non possono essere espressi pareri da parte di alcun membro della C.E. in presenza del progettista. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico la C.E. deve accertare che gli edifici risultino
ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
za del progettista. Pur rispettando la libera scelta dello stile architettonico la C.E. deve accertare che gli edifici risultino intonati all’ambiente in cui si inseriranno. I membri della C.E. hanno libero accesso nella località e nel cantiere dove debbono eseguirsi o si eseguono le opere per le quali si chiede o si è ottenuta la concessione; ed hanno il dovere di denunciare all’Amministrazione Comunale le eventuali infrazioni riscontrate. ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
i denunciare all’Amministrazione Comunale le eventuali infrazioni riscontrate. ART. 6 - FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno. L’avviso di convocazione è notificato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta e contiene l’elenco dei progetti da esaminare con l’indicazione sintetica del tipo di intervento e della destinazione
gni seduta e contiene l’elenco dei progetti da esaminare con l’indicazione sintetica del tipo di intervento e della destinazione d’uso. Per la validità delle adunanze, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza del Segretario e della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto, compreso il Presidente. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il
mpreso il Presidente. Qualora uno dei membri elettivi risulti assente per tre volte consecutive senza valida giustificazione, il Consiglio Comunale può dichiararlo dimissionario e provvedere alla sua sostituzione (Art. 4) Il Consiglio Comunale sostituisce quei membri che, per qualunque motivo, non possono continuare a ricoprire l’incarico (morte, dimissioni, incompatibilità secondo l’Art. 4). I membri eletti in sostituzione restano in carica fino, allo scadere del mandato dell’intera Commissione.
ità secondo l’Art. 4). I membri eletti in sostituzione restano in carica fino, allo scadere del mandato dell’intera Commissione. I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisino l’opportunità, i firmatari delle domanda di cui all’Art. 18 del presente Regolamento.
sidente, o convocare, qualora ne ravvisino l’opportunità, i firmatari delle domanda di cui all’Art. 18 del presente Regolamento. La Commissione può, qualora ne ravvisi la necessità, effettuare sopralluoghi al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per un’esatta valutazione delle opere per le quali è richiesto il suo parere. Il Presidente ha la facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti.
arere. Il Presidente ha la facoltà di incaricare uno dei membri della Commissione a fungere da relatore su particolari progetti. Tutti i voti devono essere motivati ed il motivo deve essere trascritto integralmente nel verbale.
- 11 - Il verbale di ogni seduta deve essere firmato dal Segretario che lo compila e da tutti i membri della seduta. Quando la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare la sua posizione astenendosi dall’assistere all’esame, alla discussione ed al giudizio relativi all’argomento stesso. Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. Le deliberazioni assunte con
tivi all’argomento stesso. Dell’osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale. Le deliberazioni assunte con la partecipazione di membri per i quali ricorrano i presupposti per l’astensione al voto, debbono essere annullate dal Presidente; ove sussistano elementi di reato, il Sindaco deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali dei membri. Non possono
, il Sindaco deve farne rapporto agli Organi competenti perché accertino eventuali responsabilità penali dei membri. Non possono presenziare all’esame del progetto coloro che ne sono estensori, Direttori dei Lavori od esecutori dell’opera, anche in tempi successivi. I membri della Commissione Edilizia sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima. Qualora il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia deve motivarla per iscritto.
o l’Assessore da lui delegato, assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia deve motivarla per iscritto. ART. 7 - ATTRIBUZIONI DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE II responsabile dell’Ufficio Tecnico od un Tecnico suo delegato, oltre a svolgere le funzioni ed i compiti che il Sindaco demanda ad esso deve redigere per ogni domanda o denuncia pervenuta una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle Norme Urbanistiche Edilizie vigenti
denuncia pervenuta una breve relazione scritta sulla conformità dei progetti presentati alle Norme Urbanistiche Edilizie vigenti ed inoltre fornire le ulteriori documentazioni previste all’Art. 32.1. Deve altresì individuare, su una mappa catastale, mano a mano che le concessioni e le autorizzazioni vengono rilasciate, le aree di pertinenza urbanistica relativa ai manufatti interessati dagli interventi (Art. 7 e 12 della L.R. 39/73).
rilasciate, le aree di pertinenza urbanistica relativa ai manufatti interessati dagli interventi (Art. 7 e 12 della L.R. 39/73). La suddetta mappa deve essere a disposizione ogni qualvolta ne venga richiesta la visura da parte dei cittadini. E’ cura dell’Ufficio Tecnico riportarvi, inoltre, ogni denuncia di variazione del registro particellare (frazionamento). L’Ufficio Tecnico avrà inoltre, anche in collaborazione con gli Organi di Vigilanza Urbana e l’Ufficiale
ellare (frazionamento). L’Ufficio Tecnico avrà inoltre, anche in collaborazione con gli Organi di Vigilanza Urbana e l’Ufficiale Sanitario, compiti di sorveglianza in relazione alle varie fasi dei lavori ed al rilascio della licenza di agibilità, come meglio precisato nei successivi articoli del presente R.E. ART. 8 - stralciato -
TITOLO III°
- 12 - TITOLO III° CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI ART. 9 - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE LA CONCESSIONE La domanda di concessione può essere presentata;
- dal proprietario dell’area o del manufatto interessato;
- dal superficiario al di sopra del suolo (ai sensi dell’Art. 952 del C.C.) per le costruzioni che non invadano il sottosuolo al di là di quanto necessario per la realizzazione delle fondamenta dell’edificio;
- dal superficiario al di sotto del suolo (ai sensi dell’Art. 955 del C.C.);
r la realizzazione delle fondamenta dell’edificio; 3) dal superficiario al di sotto del suolo (ai sensi dell’Art. 955 del C.C.); 4) dai titolari di diritti reali di servitù coattive o volontarie (elettrodotti, acquedotti, teleferiche, ecc.) i quali, ai sensi dell’Art. 1065 del C.C. hanno solo diritto di eseguire manutenzioni e trasformazioni inerenti al loro titolo; 5) dall’affittuario agricolo (Art. 14 e 16 della Legge n° 11 dell’11.02.71) e dal concessionario di terre
erenti al loro titolo; 5) dall’affittuario agricolo (Art. 14 e 16 della Legge n° 11 dell’11.02.71) e dal concessionario di terre incolte (D.L.L. n° 279 del 19.10.44) esclusivamente per apportare miglioramenti ai fabbricati rurali ed alla casa di abitazione; 6) dal titolare in base a negozio giuridico di diritto privato fra vivi o per cause di morte, cioè delega, procura o mandato da parte del proprietario stesso (connesso o no ad un appalto di costruzione) e tutela;
di morte, cioè delega, procura o mandato da parte del proprietario stesso (connesso o no ad un appalto di costruzione) e tutela; 7) dai titolari di diritti derivanti da provvedimenti autoritativi quali: A) il beneficiarlo dell’occupazione e l’avente causa da tale beneficiario; B) l’assegnatario di terre incolte; C) il titolare di servitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; D) il concessionario di beni demaniali o di miniere;
ervitù coattiva costituita per provvedimento amministrativo o per sentenza; D) il concessionario di beni demaniali o di miniere; E) colui che, costretto ad agire per danno temuto, sia a ciò autorizzato per ordine del giudice; F) colui che richiede un provvedimento cautelare innominato a norma dell’Art. 700 del Codice di Procedura Civile. ART. 10 - SOGGETTI AVENTI TITOLO AD OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE La domanda può essere richiesta, oltre che dai soggetti di cui ai punti l-2-3-4-5-6-7 del precedente
D OTTENERE L’AUTORIZZAZIONE La domanda può essere richiesta, oltre che dai soggetti di cui ai punti l-2-3-4-5-6-7 del precedente articolo anche dai seguenti soggetti;
- dall’usufruttuario e dai titolari di diritti reali d’uso e di abitazione (ai sensi degli Artt. 981/98ó/1004/1005/1006/1025/1026 del C.C.);
- dal locatario, solo per la manutenzione straordinaria urgente (ai sensi dell’Art. 1577 del C.C.);
ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI
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- dal curatore. ART. 11 - RESPONSABILITÀ DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI DEI LAVORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI L’osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla Legge per i committenti titolari della concessione o autorizzazione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori. I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ingegneri,
assuntori dei lavori. I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere, nell’ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, urbanisti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria, iscritti ai rispettivi ordini, collegi ed albi professionali. Per richiamare i singoli professionisti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei
ti ad un più vigile senso di responsabilità nei riguardi della società e per difenderli ad un tempo da inopportune richieste dei committenti, tendenti a modificare i rapporti dell’opera progettata con la vigente normativa, il Sindaco può deferire ai rispettivi Ordini, e Collegi Professionali, affinché vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera
ART. 12 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI
si provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti che di direttori dei lavori o collaudatori e per opera diretta o per negligenza ed omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato. ART. 12 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI a) Interventi di ordinaria amministrazione . Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
rdinaria amministrazione . Riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quali;
- riparazioni infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- riparazioni infissi interni; pavimentazioni interne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti che non comportino la costituzione o la
rne;
- sostituzione di rivestimenti interni;
- riparazione ed ammodernamento di impianti che non comportino la costituzione o la destinazione ex uovo di locali per servizi igienici e tecnologici. b) Interventi di straordinaria manutenzione . Riguardano le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non
rti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modificazioni delle destinazioni d’uso, quali;
- sostituzione infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne;
- tinteggiatura e/o sostituzione rivestimenti esterni;
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- sostituzione delle strutture verticali senza variazione delle quote di imposta e degli spessori;
- inserimento, senza alterazione dei volumi, di servizi igienico-sanitari;
- consolidamento delle strutture verticali ed orizzontali;
- risanamento igienico, accorgimenti per la difesa dall’umidità, senza apprezzabili variazioni delle superfici e dei volumi dei singoli vani;
- sostituzione di tramezzi divisori e scale senza alcuna variazione d’ubicazione.
delle superfici e dei volumi dei singoli vani;
- sostituzione di tramezzi divisori e scale senza alcuna variazione d’ubicazione. c) Interventi di restauro e risanamento conservativo . Sono rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono;
formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono;
- il restauro di tutti gli elementi architettonici interni ed esterni, senza alcuna modificazione planimetrica od altimetrica degli stessi salvo dimostrazione che il manufatto in origine aveva dimensioni diverse dalle attuali
- il ripristino dell’impianto distributivo originario dell’edificio e degli originari rapporti tra spazi coperti e scoperti;
ali
- il ripristino dell’impianto distributivo originario dell’edificio e degli originari rapporti tra spazi coperti e scoperti;
- l’eliminazione delle parti di edificio aggiunte ed incongrue sia all’impianto originario, sia agli organici ampliamenti dello stesso;
- l’inserimento degli impianti tecnologici essenziali senza modificazione nella posizione dei principali elementi strutturali e nell’impianto distributivo originario.
gici essenziali senza modificazione nella posizione dei principali elementi strutturali e nell’impianto distributivo originario. In ogni caso le opere di restauro e di risanamento conservativo debbono rispettare l’aspetto esterno, l’impianto strutturale, tipologico-architettonico e le parti decorative e di finitura dell’edificio; pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità. La modifica della destinazione d’uso è consentita,
finitura dell’edificio; pur risolvendo i problemi igienici e di abitabilità. La modifica della destinazione d’uso è consentita, nell’ambito del restauro, solo se quella in atto contrasta od è incompatibile con la destinazione d’uso fissata dallo strumento urbanistico generale e dall’eventuale Piano Attuativo e purché l’intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità. d) Interventi di ristrutturazione .
ale Piano Attuativo e purché l’intervento di restauro miri a rimuovere tale incompatibilità. d) Interventi di ristrutturazione . Sono rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possano portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente, quali;
- sostituzione parziale o totale di strutture verticali e/o orizzontali con variazione delle quote stesse;
- la ricostruzione, sulla base di analisi e documentazioni storiche, delle parti di edificio
con variazione delle quote stesse;
- la ricostruzione, sulla base di analisi e documentazioni storiche, delle parti di edificio eventualmente crollate o demolite;
- modifica della posizione, dimensione o pendenza delle scale;
- inserimento ex-novo di impianti tecnologici diversi da quelli igienico-sanitari;
- apertura e/o chiusura di porte e/o finestre interne e/o esterne, demolizione e/o ricostruzione di tramezzi divisori.
- 15 - e) Interventi di ampliamento . Comportano in ogni caso un aumento di volumetria con o senza un incremento della superficie coperta; essi consistono:
- nell’aggiunta di nuovo volume edilizio ad un edificio esistente in senso orizzontale od in senso verticale (sopraelevazione);
- nella chiusura di spazi privati che, essendo precedentemente aperti, non concorrevano alla determinazione della volumetria (portici, tettoie, fienili, androni, balconi, verande, altane, pensiline e simili).
rrevano alla determinazione della volumetria (portici, tettoie, fienili, androni, balconi, verande, altane, pensiline e simili). f) Interventi di variazione della destinazione d’uso . Comportano una variazione della destinazione d’uso degli immobili od anche solo di singoli vani che sono soggetti a controllo Comunale, anche ai fini dell’applicazione della Legge 10/77. La variazione può essere consentita solo se compatibile con le norme dello strumento urbanistico
applicazione della Legge 10/77. La variazione può essere consentita solo se compatibile con le norme dello strumento urbanistico generale, degli eventuali piani attuativi, del piano di adeguamento della rete di vendita, nonché con le caratteristiche strutturali e tipologiche del manufatto. g) Interventi di demolizione . Comportano la demolizione e/o la rimozione di edifici (anche a carattere provvisorio) o parti di essi
ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE
nterventi di demolizione . Comportano la demolizione e/o la rimozione di edifici (anche a carattere provvisorio) o parti di essi sia per cause naturali od accidentali sia nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. h) stralciato . i) Interventi di nuova costruzione . Sono volti alla costruzione di immobili interamente nuovi anche se realizzati su aree risultanti da demolizione. ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE
ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE
di immobili interamente nuovi anche se realizzati su aree risultanti da demolizione. ART. 13 - INTERVENTI SOGGETTI A CONCESSIONE L’esecuzione degli interventi sottoelencati, nell’ambito del territorio Comunale, è subordinata a concessione da parte del Sindaco ai sensi della Legge n° 10/77; l’onerosità della concessione è disciplinata dagli Artt. 81 e seguenti (capo 11°) della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. E’ prescritta la concessione per: a) opere di urbanizzazione
(capo 11°) della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. E’ prescritta la concessione per: a) opere di urbanizzazione b) interventi di nuova costruzione c) interventi di ampliamento anche in sopraelevazione nel sottosuolo, interventi di ricostruzione anche parziali;
- 16 - d) interventi di ristrutturazione urbanistica od edilizia; e) interventi di variazione di destinazioni d’uso delle costruzioni o di parte di esse, con l’esecuzione di opere per le quali è richiesta la concessione; f) interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e/o rimozione di monumenti, cappelle, edicole funerarie, monumenti, fontane, distributori di carburante; g) interventi di collocazione e modificazione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, antenne,
ART. 14 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
distributori di carburante; g) interventi di collocazione e modificazione di apparecchiature esterne (torri, serbatoi, antenne, ripetitori, silos, ecc.) di carattere permanente anche nel sottosuolo, se non riconducibili alla lettera e) del successivo Art. 14. Si richiama altresì l’obbligo di richiedere ed ottenere una nuova concessione per varianti di qualunque natura da apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d’opera. ART. 14 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
ART. 14 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
apportare alle opere elencate nel presente articolo, ancorché in corso d’opera. ART. 14 - INTERVENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE L’esecuzione degli interventi sottoelencati, nell’ambito del territorio Comunale, è subordinata alla preventiva autorizzazione gratuita del Sindaco. E’ prescritta l’autorizzazione per: a) gli interventi di manutenzione straordinaria; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo;
l’autorizzazione per: a) gli interventi di manutenzione straordinaria; b) gli interventi di restauro e risanamento conservativo; c) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti ai sensi dell’Art. 76, punto 1, lettera a; d) le occupazioni di suolo mediante deposito di materiali od esposizioni di merci a cielo libero, mostre campionarie provvisorie all’aperto, nonché l’installazione di manufatti provvisori in
sposizioni di merci a cielo libero, mostre campionarie provvisorie all’aperto, nonché l’installazione di manufatti provvisori in qualsiasi modo strumentali alla riparazione degli edifici di uso abitativo, ad uso servizi, ovvero ad uso delle attività produttive, oppure funzionali alle operazioni preordinate alla ricostruzione degli abitati; e) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per
costruzione degli abitati; e) le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi eseguiti a scopo di sistemazione ambientale o per interventi urbanistici od edilizi qualora non rientrino nei casi previsti dalla lettera g) del precedente articolo; f) collocamento, modificazione o rimozione di stemmi, insegne, targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli o materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne (se
targhe, decorazioni, addobbi esterni, cartelli o materiali pubblicitari, vetrinette, distributori automatici, tende esterne (se installate al piano terra su spazi pubblici o aperti al pubblico), lapidi, ecc.; g) decorazioni pittoriche, rivestimenti ed ornamenti di qualsiasi genere sulle pareti esterne degli edifici, nonché le pavimentazioni di spazi pubblici o privati di uso pubblico; h) collocamento di elementi singoli, purché non siano a carattere provvisorio e temporaneo, di
bblici o privati di uso pubblico; h) collocamento di elementi singoli, purché non siano a carattere provvisorio e temporaneo, di limitata importanza e non incidenti sui fattori posti a tutela dell’ambiente; i) costruzione di recinzioni tra proprietà private costituite da siepi e da rete metallica o da altro materiale aventi altezza totale non superiore a m. 1.00.
ART. 15 - INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE
- 17 - ART. 15 - INTERVENTI NON SOGGETTI A CONCESSIONE O AD AUTORIZZAZIONE Non sono soggetti a concessione o ad autorizzazione: a) gli interventi di assoluta emergenza ed indifferibilità, disposti con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell’Art. 153 del T.U. n° 148/1915 od ordinata dall’Autorità Giudiziaria; b) gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici; c) la costruzione di baracche da cantiere nelle quali sia esclusa la permanenza notturna degli
tenzione ordinaria degli edifici; c) la costruzione di baracche da cantiere nelle quali sia esclusa la permanenza notturna degli addetti, strettamente per il tempo necessario all’esecuzione dei lavori; d) le protezioni stagionali; e) gli altri interventi previsti dall’Art. 76, 3° comma; f) la realizzazione di cataste di legna combustibile, con coperture provvisorie prive di montanti; g) la realizzazione di cataste di tavolame e travi destinate a costruzioni.
ART. 16 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
tibile, con coperture provvisorie prive di montanti; g) la realizzazione di cataste di tavolame e travi destinate a costruzioni. ART. 16 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA AMMINISTRAZIONI DELLO STATO Per le opere da eseguirsi da Amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale si applicano le disposizioni dell’Art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n° 616 e spetta al Presidente della G.R. l’esercizio delle competenze di cui al II e III comma di detto articolo.
ART. 17 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA ENTI PUBBLICI SU AREE DEMANIALI
24 luglio 1977 n° 616 e spetta al Presidente della G.R. l’esercizio delle competenze di cui al II e III comma di detto articolo. Per le opere pubbliche della Regione o di Enti od aziende dipendenti dalla Regione, nonché per le opere pubbliche dei Comuni valgono i disposti di cui all’Art. 77 della L.R. n° 61/1985 e successive modifiche. ART. 17 - INTERVENTI DA ESEGUIRSI DA ENTI PUBBLICI SU AREE DEMANIALI Nei casi di interventi da eseguirsi a cura di Enti Pubblici su terreni demaniali, ad eccezione delle
PUBBLICI SU AREE DEMANIALI
PUBBLICI SU AREE DEMANIALI Nei casi di interventi da eseguirsi a cura di Enti Pubblici su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione Regionale d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni dello strumento urbanistico vigente e del presente Regolamento Edilizio. Il Comune esprime il proprio parere, sentita la Commissione Edilizia.
o urbanistico vigente e del presente Regolamento Edilizio. Il Comune esprime il proprio parere, sentita la Commissione Edilizia. L’Ente committente le opere provvederà in analogia a quanto previsto nell’Articolo precedente. Andrà comunque applicato il disposto di cui all’ultimo comma dell’Articolo precedente.
ART. 18 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E
- 18 - ART. 18 - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE Le domande di concessione ad eseguire gli interventi citati nel precedente Art. 13 o di autorizzazione ad eseguire gli interventi citati al precedente Art. 14, bollate a termini di Legge, redatte sui modelli a stampa rilasciati dal Comune, disposti a termini di Legge, debbono essere indirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo Art. 19 e con
ndirizzate al Sindaco con allegati i disegni in triplice copia, compilati secondo le norme elencate nel successivo Art. 19 e con ogni altra documentazione richiesta. Il Sindaco può richiedere un numero maggiore di copie degli elaborati di cui al comma precedente. La domanda e le copie di tutti i disegni debbono essere firmate per esteso dal Richiedente, dal Proprietario dell’area o Titolare di idoneo diritto (secondo quanto previsto dall’Art. 9) e dal Progettista.
al Richiedente, dal Proprietario dell’area o Titolare di idoneo diritto (secondo quanto previsto dall’Art. 9) e dal Progettista. I nominativi del Direttore e dell’Assuntore dei Lavori possono essere comunicati all’atto della dichiarazione di inizio dei lavori secondo il disposto del successivo Art. 51. Gli eventuali cambiamenti nelle persone del Richiedente, del Proprietario, del Direttore dei Lavori e dell’Assuntore dei Lavori devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera
etario, del Direttore dei Lavori e dell’Assuntore dei Lavori devono essere immediatamente comunicati al Sindaco mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno dagli interessati subentranti. Durante il tempo in cui non vi sia il Direttore dei Lavori, i lavori saranno sospesi. Questa sospensione non fa decorrere i termini di scadenza della concessione. Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari. Qualora la
fa decorrere i termini di scadenza della concessione. Deve essere indicato nella domanda il domicilio dei firmatari. Qualora la documentazione allegata alla domanda risulti incompleta, viene data tempestiva comunicazione agli interessati i quali dovranno provvedere di conseguenza. Il Sindaco provvede sentiti la Commissione Edilizia e l’Ufficiale Giudiziario. L’interessato chiede, ove necessario, il parere, l’autorizzazione, l’approvazione degli Enti e degli
ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIO
e l’Ufficiale Giudiziario. L’interessato chiede, ove necessario, il parere, l’autorizzazione, l’approvazione degli Enti e degli Organi competenti e ne dà comunicazione al Sindaco. Si richiama, in particolare, il disposto della Legge 02.02.74 n° 64, che detta norme per le costruzioni, con speciali prescrizioni per le zone sismiche. ART. 19 - DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE La documentazione da allegare alla domanda di concessione ed autorizzazione dovrà in ogni caso
DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
DI CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE La documentazione da allegare alla domanda di concessione ed autorizzazione dovrà in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata alla data della presentazione del progetto, in scala almeno 1:2000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intenda eseguire l’opera o collocare il manufatto progettato. Dovrà contenere altresì, per le
con precisione la località ove si intenda eseguire l’opera o collocare il manufatto progettato. Dovrà contenere altresì, per le opere previste dall’Art. 13 l’indicazione della destinazione del Piano Regolatore Generale secondo la disciplina urbanistica vigente nel territorio Comunale, nonché le servitù ed i vincoli di qualsiasi genere relativi all’area in esame. Dovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria ad attestare il titolo a richiedere la concessione o l’autorizzazione.
ovrà inoltre essere allegata la documentazione necessaria ad attestare il titolo a richiedere la concessione o l’autorizzazione. Con riferimento alle singole opere previste dagli Artt. 13 e 14 i progetti devono inoltre contenere: a) Per interventi di restauro, di risanamento conservativo:
- stralcio degli elaborati grafici e delle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico
- 19 - di base e dell’eventuale piano attuattivo, riferito alle zone interessate dall’intervento;
- planimetria in scala 1:500/200 relativa allo stato di fatto e di progetto, con indicate le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade e corsi d’acqua; gli accessi pedonali e carrabili, gli spazi di parcheggio privati e d’uso pubblico, la recinzione. Tale planimetria conterrà, se necessario per le caratteristiche dell’area, il rilievo dendrologico con specificato il tipo e l’entità della vegetazione;
à, se necessario per le caratteristiche dell’area, il rilievo dendrologico con specificato il tipo e l’entità della vegetazione; 3) planimetria in scala 1:500/200/100 con l’indicazione degli impianti e reti relative all’approvvigionamento idrico, del gas, della rete telefonica ed elettrica ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti pubbliche d’allacciamento e di smaltimento; 4) piante relative allo stato di fatto e di progetto di tutti i piani compresi seminterrati, interrati,
amento e di smaltimento; 4) piante relative allo stato di fatto e di progetto di tutti i piani compresi seminterrati, interrati, sottotetti se praticabili e coperture, in scala 1:50, con tutte le dimensioni interne ed esterne e con la superficie utile o comunque praticabile di tutti i singoli vani, accessori, disimpegni anche comuni e l’indicazione della destinazione d’uso per ciascuno di essi; 5) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto dei prospetti, in scala 1:50 con
one d’uso per ciascuno di essi; 5) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto dei prospetti, in scala 1:50 con l’indicazione dei materiali; 6) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto di tutte le sezioni significative (dovranno essere prodotte in ogni caso almeno due sezioni verticali, ortogonali tra loro, lungo gli assi più significativi), con tutte le quote, anche riferite al piano di campagna, in scala 1:50;
ortogonali tra loro, lungo gli assi più significativi), con tutte le quote, anche riferite al piano di campagna, in scala 1:50; 7) rilievo delle finiture, dei serramenti e dei particolari decorativi più significativi, in scala 1:10; 8) dati relativi allo stato di fatto e di progetto inseriti sul modello di cui all’Art. 18 9) documentazione fotografica dell’edificio nel suo insieme e degli elementi decorativi e di finitura significativi; 10) eventuale documentazione storica;
ica dell’edificio nel suo insieme e degli elementi decorativi e di finitura significativi; 10) eventuale documentazione storica; 11) relazione dettagliata redatta sul modello di cui all’Art. 18 illustrante:
- l’evoluzione storica del manufatto e dell’area interessata, delle facciate e tipologie del manufatto, dell’ambiente urbano in cui era inserito;
- motivazioni che anno portato alla scelta del tipo di progetto di restauro/risanamento conservativo
- utilizzazione dell’edificio prevista;
i che anno portato alla scelta del tipo di progetto di restauro/risanamento conservativo
- utilizzazione dell’edificio prevista;
- sistemazione di progetto dell’’area scoperta, degli orti, dei giardini, ecc.;
- descrizione dei materiali e colori esterni con allegata campionatura;
- descrizione dei materiali strutturali e di rifinitura da impiegarsi;
- descrizione del progetto d’isolamento termico ed acustico, nonché dell’eventuale risanamento dall’umidità;
tura da impiegarsi;
- descrizione del progetto d’isolamento termico ed acustico, nonché dell’eventuale risanamento dall’umidità;
- descrizione del progetto degli impianti tecnologici, indicandone il tipo, la localizzazione dei vari elementi, la capacità e la potenza ed i vari dimensionamenti;
- gli accessi pedonali e carrai, i parcheggi e gli spazi di manovra;
- per gli interventi in manufatti di carattere produttivo è necessario integrare la
arrai, i parcheggi e gli spazi di manovra; 12) per gli interventi in manufatti di carattere produttivo è necessario integrare la documentazione con la descrizione dettagliata degli impianti di depurazione degli scarichi di
- 20 - qualunque tipo derivanti dalle lavorazioni. b) Per interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento, ricostruzione:
- planimetria in scala 1:500/200/100 relativa allo stato di fatto e di progetto, con indicate le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade e corsi d’acqua, ecc.; gli accessi pedonali e carrabili, gli spazi di parcheggio privati e d’uso pubblico esistenti e di progetto, interni ed esterni al lotto, la recinzione qualora prevista. Per quest’ultima sono richiesti sezione e
esistenti e di progetto, interni ed esterni al lotto, la recinzione qualora prevista. Per quest’ultima sono richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20, distanza dalla strada, materiale impiegato, ecc. Tale planimetria conterrà inoltre il rilievo dendrologico con specificato il tipo, l’entità e le caratteristiche della vegetazione esistente e di progetto; 2) planimetria in scala 1:500/200/100 con l’indicazione degli impianti e reti relative
ella vegetazione esistente e di progetto; 2) planimetria in scala 1:500/200/100 con l’indicazione degli impianti e reti relative all’approvvigionamento idrico, del gas, della rete telefonica ed elettrica ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, estesi fino alle reti pubbliche di allacciamento; 3) piante dello stato di fatto e di progetto di tutti i piani compresi seminterrati, interrati, sottotetti (se praticabili), della copertura in scala 1:50/100, quotate con tutte le dimensioni interne ed
interrati, interrati, sottotetti (se praticabili), della copertura in scala 1:50/100, quotate con tutte le dimensioni interne ed esterne, parziali o totali, di vani, murature, tramezzi e fori; sarà inoltre indicata la superficie utile e quella praticabile di tutti i singoli vani, accessori, disimpegni e vani scala, anche comuni, e l’indicazione della destinazione d’uso di ciascuno di essi; 4) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto dei prospetti in scala 1:50/100, con
d’uso di ciascuno di essi; 4) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto dei prospetti in scala 1:50/100, con l’indicazione dei materiali da impiegarsi; 5) elaborati grafici relativi allo stato di fatto e di progetto di tutte le sezioni significative (devono essere prodotte in ogni caso almeno due sezioni verticali, ortogonali tra loro, lungo gli assi più significativi) con tutte le quote in scala 1:50/100 e riferite alla quota del piano di campagna;
li tra loro, lungo gli assi più significativi) con tutte le quote in scala 1:50/100 e riferite alla quota del piano di campagna; 6) dati relativi allo stato di fatto e di progetto inseriti sul modello di cui all’Art. 18; 7) per gli interventi in manufatti di carattere produttivo è necessario integrare la documentazione con una descrizione dettagliata degli impianti di depurazione degli scarichi di qualunque tipo derivanti dalle lavorazioni;
ione con una descrizione dettagliata degli impianti di depurazione degli scarichi di qualunque tipo derivanti dalle lavorazioni; 8) una relazione tecnica redatta sul modello di cui all’Art. 18 contenente un’illustrazione dettagliata dei seguenti elementi:
- motivazioni che hanno portato alla scelta del tipo di progetto e dell’eventuale diversa organizzazione funzionale;
- utilizzazione dell’edificio prevista;
- sistemazione di progetto dell’area scoperta degli orti, dei giardini, ecc.;
unzionale;
- utilizzazione dell’edificio prevista;
- sistemazione di progetto dell’area scoperta degli orti, dei giardini, ecc.;
- descrizione dei materiali e dei colori esterni con allegata campionatura;
- descrizione dei materiali strutturali e di rifinitura da impiegarsi;
- descrizione del progetto di isolamento termico ed acustico, nonché dell’eventuale risanamento dall’umidità;
- descrizione del progetto degli impianti tecnologici, indicandone il tipo, la localizzazione dei
uale risanamento dall’umidità;
- descrizione del progetto degli impianti tecnologici, indicandone il tipo, la localizzazione dei vari elementi, le capacità e la potenza ed i vari dimensionamenti;
- gli accessi pedonali e carrai, i parcheggi e gli spazi di manovra;
- 21 -
- caratteristiche di portanza del terreno e la relativa scelta del tipo di fondazione.
- adeguata documentazione fotografica. c) Per interventi di demolizione e rimozione:
- pianta ed almeno una sezione, quotata in scala non inferiore a l:200 dello stato di fatto degli immobili oggetto di demolizione con l’indicazione in colore delle parti da demolire;
- adeguata documentazione fotografica. d) Per interventi di nuova costruzione:
l’indicazione in colore delle parti da demolire; 2) adeguata documentazione fotografica. d) Per interventi di nuova costruzione:
- planimetria in scala 1:500/200/100 con indicate le distanze dai confini, dai fabbricati, dalle strade e corsi d’acqua, ecc.; gli accessi pedonali e carrabili, gli spazi di parcheggio privati e di uso pubblico esistenti e di progetto, interni ed esterni al lotto, la recinzione, qualora prevista.
i di parcheggio privati e di uso pubblico esistenti e di progetto, interni ed esterni al lotto, la recinzione, qualora prevista. Per quest’ultima sono richiesti sezione e prospetto tipo in scala 1:20, distanza dalla strada, materiale impiegato, ecc. Tale planimetria conterrà inoltre il rilievo dendrologico con specificato il tipo, l’entità e le caratteristiche della vegetazione esistente e di progetto; 2) planimetria in scala 1:500/200/100 con l’indicazione degli impianti e reti relative
ella vegetazione esistente e di progetto; 2) planimetria in scala 1:500/200/100 con l’indicazione degli impianti e reti relative all’approvvigionamento idrico, del gas, della rete telefonica ed elettrica ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche fino alle reti pubbliche di allacciamento; 3) piante di tutti i piani compresi seminterrati, interrati, sottotetti (se praticabili), della copertura in scala 1:50/100, quotate con tutte le dimensioni interne ed esterne, parziali e totali, di vani,
praticabili), della copertura in scala 1:50/100, quotate con tutte le dimensioni interne ed esterne, parziali e totali, di vani, murature, tramezzi e fori; sarà inoltre indicata la superficie utile e quella praticabile di tutti i singoli vani, accessori, disimpegni e vani scala, anche comuni, e l’indicazione della destinazione d’uso di ciascuno di essi; 4) elaborati grafici dei prospetti in scala 1:50/100, con l’indicazione dei materiali da impiegarsi;
d’uso di ciascuno di essi; 4) elaborati grafici dei prospetti in scala 1:50/100, con l’indicazione dei materiali da impiegarsi; 5) elaborati grafici di tutte le sezioni significative (devono essere prodotte in ogni caso almeno due sezioni verticali, ortogonali tra loro, lungo gli assi più significativi) con tutte le quote in scala 1:50/100 e riferite alla quota del piano di campagna; 6) dati relativi allo stato di progetto inseriti nel modello di cui all’Art. 18;
00 e riferite alla quota del piano di campagna; 6) dati relativi allo stato di progetto inseriti nel modello di cui all’Art. 18; 7) per interventi riguardanti manufatti di carattere produttivo è necessario integrare la documentazione con una descrizione dettagliata degli impianti di depurazione, degli scarichi di qualunque tipo derivanti dalle lavorazioni; 8) una relazione tecnica redatta sul modello di cui all’Art. 18 contenente un’illustrazione dettagliata dei seguenti elementi;
; 8) una relazione tecnica redatta sul modello di cui all’Art. 18 contenente un’illustrazione dettagliata dei seguenti elementi;
- motivazioni che hanno determinato le scelte progettuali con particolare riferimento ai rapporti con l’ambiente circostante, costruito e naturale, all’ubicazione sul lotto del fabbricato, suo orientamento ed insolazione nonché l’’organizzazione funzionale;
- utilizzazione dell’edificio prevista;
- sistemazione di progetto dell’area scoperta degli orti, dei giardini, ecc.;
unzionale;
- utilizzazione dell’edificio prevista;
- sistemazione di progetto dell’area scoperta degli orti, dei giardini, ecc.;
- descrizione dei materiali e colori esterni con allegata campionatura;
- descrizione dei materiali strutturali e di rifinitura da impiegarsi;
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- descrizione del progetto di isolamento termico ed acustico nonché dell’eventuale protezione dall’umidità;
- descrizione del progetto degli impianti tecnologici, indicandone il tipo, la localizzazione dei vari elementi, la capacità e la potenza ed i vari dimensionamenti;
- gli accessi pedonali e carrai, i parcheggi e gli spazi di manovra;
- caratteristiche di portanza e la relativa scelta del tipo di fondazione. e) Per variazione della destinazione d’uso.
manovra;
- caratteristiche di portanza e la relativa scelta del tipo di fondazione. e) Per variazione della destinazione d’uso. Qualsiasi variazione di destinazione d’uso, che in ogni caso non dovrà compromettere la funzionalità e l’agibilità dell’unità edilizia nel suo complesso, dovrà essere oggetto di concessione edilizia. Non sono soggette a concessione edilizia le seguenti variazioni di destinazione d’uso relative ai locali destinati ad uso abitativo:
sono soggette a concessione edilizia le seguenti variazioni di destinazione d’uso relative ai locali destinati ad uso abitativo:
- da un tipo di ambiente residenziale ad un altro (soggiorno, pranzo, letto, cucina, ambienti abitabili in genere), ferme restando le caratteristiche prescritte per ogni tipo di ambiente;
- da un tipo di vano accessorio compreso all’interno dell’alloggio ad un altro (servizi igienici, ripostigli, ambienti di servizio in genere);
i vano accessorio compreso all’interno dell’alloggio ad un altro (servizi igienici, ripostigli, ambienti di servizio in genere); 3) da un tipo di locale accessorio esterno all’alloggio e/o comune a più unità funzionali ad un altro (cantiere, soffitte non abitabili, centrali formiche, autorimesse, vani scala, stenditoi, ecc.); 4) da ambiente residenziale a vano accessorio compreso all’interno dell’alloggio. Alla domanda di concessione deve allegarsi la seguente documentazione dello stato di fatto e di
preso all’interno dell’alloggio. Alla domanda di concessione deve allegarsi la seguente documentazione dello stato di fatto e di progetto:
- tutti gli elaborati grafici necessari ad illustrare adeguatamente la situazione dello stato di fatto e quella di progetto;
- dati relativi allo stato di fatto e di progetto inseriti nel modello di cui all’Art. 18;
- relazione illustrante le caratteristiche e le motivazioni della variazione d’uso.
tto inseriti nel modello di cui all’Art. 18;
- relazione illustrante le caratteristiche e le motivazioni della variazione d’uso. Qualora la variazione di destinazione d’uso interessi contemporaneamente vani di diverse unità abitative o funzionali in genere, di uno stesso manufatto, la documentazione da allegare è la medesima prevista per gli interventi di ristrutturazione. Qualora la variazione di destinazione
documentazione da allegare è la medesima prevista per gli interventi di ristrutturazione. Qualora la variazione di destinazione d’uso interessi ambienti per attività turistiche, commerciali, direzionali, produttive, industriali ed agricole, sarà prescritta la stessa documentazione prevista per gli interventi di ristrutturazione. f) Per interventi di cui ai punti f) e g) dell’Art 13:
- planimetria relativa allo stato di fatto e di progetto in scala 1:200, con individuazione
i cui ai punti f) e g) dell’Art 13:
- planimetria relativa allo stato di fatto e di progetto in scala 1:200, con individuazione planimetrica del manufatto e relative quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessario per il collocamento;
- sezione e prospetto del manufatto in scala adeguata;
- indicazione dei materiali e dei colori impiegati allegandone la campionatura. g) Per interventi di cui al punto a) dell’Art. 13:
- 23 -
- planimetria in scala 1:200 (qualora l’opera in oggetto riguardi strade, canali od altri manufatti di notevole estensione la planimetria potrà essere in scala inferiore), quotata, dello stato attuale e delle definitiva sistemazione di progetto, con l’indicazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
e a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire; 2) piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. h) Per interventi di manutenzione straordinaria: (Se gli interventi non comportano il rilascio dell’immobile da parte del conduttore, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora il Sindaco non si pronunci nel termine di 90 (novanta) giorni ed in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio).
i nel termine di 90 (novanta) giorni ed in tal caso il richiedente può dar corso ai lavori dando comunicazione del loro inizio). Dovrà essere allegata la stessa documentazione prevista per la sostituzione degli infissi esterni, delle grondaie, dei pluviali, delle recinzioni, dei manti di copertura, delle pavimentazioni esterne nonché per la tinteggiatura e/o sostituzione di rivestimenti esterni per le quali dovrà essere
ura, delle pavimentazioni esterne nonché per la tinteggiatura e/o sostituzione di rivestimenti esterni per le quali dovrà essere presentata unicamente una relazione tecnico-illustrativa contenente anche la descrizione dei materiali e dei colori con allegate campionature. i) Per interventi di cui ai punti c), d), e), f) g), h), ed i) dell’Art. 14: alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnico-illustrativa con la puntuale descrizione
ART. 20 - ESAME DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
f) g), h), ed i) dell’Art. 14: alla domanda dovrà essere allegata una relazione tecnico-illustrativa con la puntuale descrizione delle opere nonché, a seconda del tipo di intervento, un’adeguata documentazione grafica. ART. 20 - ESAME DELLE RICHIESTE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE Nel caso d’interventi soggetti a concessione od autorizzazione i progetti debbono essere esaminati, nell’ordine e per quanto di competenza:
- dall’Ufficio Tecnico;
- dall’Ufficio Sanitario;
- dalla Commissione Edilizia (C.E.).
ART. 21 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE
, nell’ordine e per quanto di competenza:
- dall’Ufficio Tecnico;
- dall’Ufficio Sanitario;
- dalla Commissione Edilizia (C.E.). La C.E. esaminerà i progetti secondo l’ordine in cui sono stati protocollati dal competente Ufficio Comunale. ART. 21 - RILASCIO DELLA CONCESSIONE La concessione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo di richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui agli Artt. 76, 77, 78, 79 della L.R. n0 61/85 e
titolo di richiederla con le
titolo di richiederla con le modalità, con la procedura e con gli effetti di cui agli Artt. 76, 77, 78, 79 della L.R. n0 61/85 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi nonché delle ulteriori norme regionali. I provvedimenti del Sindaco o dell’Assessore a tale compito delegato, di rilascio, di diniego e di cui
- 24 - all’Art. 18 sono notificati al Richiedente entro i termini di cui all’Art. 79 della L.R. 61/85 e successive modifiche. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato può agire nei casi e secondo le procedure previste dall’Art. 79 della L.R. 61/85 e successive modifiche ed integrazioni. Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il
fiche ed integrazioni. Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei chiarimenti richiesti. L’atto di concessione deve enunciare l’oggetto, indicare i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori, il contributo relativo agli oneri d’urbanizzazione da pagare all’atto del rilascio, le modalità e le garanzie
azione dei lavori, il contributo relativo agli oneri d’urbanizzazione da pagare all’atto del rilascio, le modalità e le garanzie per il pagamento della quota del costo di costruzione nel corso dell’opera (Art. 11, Legge 10/77), ovvero gli estremi dell’obbligazione assunta ai sensi del medesimo articolo o della motivazione per cui il concessionario fruisca di eventuali esenzioni. Il testo deve contenere inoltre l’indicazione della
della motivazione per cui il concessionario fruisca di eventuali esenzioni. Il testo deve contenere inoltre l’indicazione della pertinenza urbanistica della costruzione autorizzata mediante indicazione dei dati catastali e quando ciò, in casi particolari, non sia sufficiente, mediante individuazione grafica allegata secondo quanto previsto dall’Art. 12, L.R. n° 39 del 04.05.73, nonché l’attestazione motivata, nei casi considerati
ica allegata secondo quanto previsto dall’Art. 12, L.R. n° 39 del 04.05.73, nonché l’attestazione motivata, nei casi considerati dall’Art. 15 della medesima Legge, della ricorrenza delle condizioni previste. La concessione, oltre a contenere il nulla osta od autorizzazioni previste, deve, inoltre, menzionare il parere obbligatorio e vincolante dell’Ufficiale Sanitario e quello obbligatorio ma non vincolante della C. E.
tre, menzionare il parere obbligatorio e vincolante dell’Ufficiale Sanitario e quello obbligatorio ma non vincolante della C. E. Quando quest’ultimo sia stato negativo, la concessione dovrà contenere altresì i motivi che hanno indotto il Sindaco a dissentire da esso. La concessione potrà inoltre contenere l’obbligo d’osservare determinate modalità esecutive. L’atto di concessione indicherà inoltre il numero e le scadenze delle rate di pagamento della quota del
nate modalità esecutive. L’atto di concessione indicherà inoltre il numero e le scadenze delle rate di pagamento della quota del costo di costruzione nell’arco di tempo previsto per l’ultimazione dei lavori; il pagamento comunque dovrà esaurirsi entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall’ultimazione dell’opera. Il rispetto degli anzidetti impegni sarà garantito da apposita fideiussione bancaria. ART. 22 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE
ra. Il rispetto degli anzidetti impegni sarà garantito da apposita fideiussione bancaria. ART. 22 - RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE L’autorizzazione è data dal Sindaco al proprietario dell’area o a chi abbia titolo di richiederla. I provvedimenti del Sindaco o dell’Assessore a tale compito delegato, di rilascio, di diniego e di cui all’Art. 8 sono notificati al richiedente entro i termini di cui all’Art. 79 della L.R. 61/85 e successive modifiche.
o e di cui all’Art. 8 sono notificati al richiedente entro i termini di cui all’Art. 79 della L.R. 61/85 e successive modifiche. Scaduto tale termine senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha diritto di agire nei casi e secondo le procedure dell’Art. 79 della L.R. n° 61/85 e successive modifiche. Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il
successive modifiche. Ove siano necessari documenti integrativi di quelli presentati o si rendano necessari dei chiarimenti, il suddetto termine decorrerà dalla data del protocollo di arrivo dei documenti o dei chiarimenti richiesti. L’atto di autorizzazione deve enunciare l’oggetto ed indicare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori. Il testo deve inoltre contenere la costituzione in pertinenza urbanistica, della costruzione o dei lavori
ltimazione dei lavori. Il testo deve inoltre contenere la costituzione in pertinenza urbanistica, della costruzione o dei lavori autorizzati, dell’area necessaria mediante indicazione dei dati catastali. Il testo dell’autorizzazione, oltre a tutti i pareri, autorizzazioni e nulla osta prescritti preventivamente
ART. 23 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE
- 25 - dalle vigenti Leggi, deve, inoltre, menzionare il parere obbligatorio e vincolante dell’Ufficiale Sanitario e quello obbligatorio ma non vincolante della C.E. Quando quest’ultimo, sia stato negativo, l’autorizzazione dovrà contenere altresì i motivi che hanno indotto il Sindaco a dissentire da esso. ART. 23 - VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE ED AUTORIZZAZIONE Per la validità della concessione devono essere fissati i termini per l’inizio o l’ultimazione dei lavori.
ONE ED AUTORIZZAZIONE
ONE ED AUTORIZZAZIONE Per la validità della concessione devono essere fissati i termini per l’inizio o l’ultimazione dei lavori. Il termine per l’inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dalla data della notifica. Il termine entro il quale deve essere richiesto il certificato di abitabilità od agibilità a seguito dell’ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data del loro inizio. L’Art. 78 II e III
ibilità a seguito dell’ultimazione dei lavori non può essere superiore a tre anni dalla data del loro inizio. L’Art. 78 II e III comma della L.R. n° 61/1985 stabilisce tassativamente i casi nei quali sono consentiti termini più ampi ed inoltre i casi nei quali è consentito al Sindaco con provvedimento motivato prorogare i termini dell’ultimazione dei lavori. Qualora i lavori non siano ultimati entro i termini stabiliti, il titolare deve
prorogare i termini dell’ultimazione dei lavori. Qualora i lavori non siano ultimati entro i termini stabiliti, il titolare deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione od autorizzazione. L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni e delle autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il
autorizzazioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine finale di tre anni e quello determinato ai sensi del II e III comma dell’Art. 77 della L.R. n° 61/1985 e successive modifiche. La concessione e l’autorizzazione trasferibili ai successori aventi causa, sono irrevocabili fatti salvi i casi di decadenza indicati al VI comma della Legge n° 10/1977 e nella L.R. n° 61/1986 e successive modifiche. ART. 24 - stralciato -
di decadenza indicati al VI comma della Legge n° 10/1977 e nella L.R. n° 61/1986 e successive modifiche. ART. 24 - stralciato - ART. 25 - PRESUPPOSTI PER L’OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE Le domande di concessione dovranno essere corredate da documentazione sufficiente a dimostrare la congruità delle opere rispetto a:
- rifornimento idrico e scarichi civili ed industriali;
- isolamento termico, prescrizioni antincendio;
- eventuali prescrizioni speciali.
ART. 25.1 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIFORNIMENTO IDRICO ED AGLI SCARICHI CIVILI
ento idrico e scarichi civili ed industriali;
- isolamento termico, prescrizioni antincendio;
- eventuali prescrizioni speciali. ART. 25.1 - ADEMPIMENTI RELATIVI AL RIFORNIMENTO IDRICO ED AGLI SCARICHI CIVILI ED INDUSTRIALI Qualunque costruzione deve essere provvista di acqua potabile proveniente dall’acquedotto ovvero
- 26 - da un acquedotto o pozzo privato. In tale ultimo caso, la potabilità deve essere garantita da un certificato rilasciato dal Laboratorio Provinciale d’Igiene e Profilassi e l’uso deve essere autorizzato dall’Ufficiale Sanitario. L’impianto idrico deve essere progettato in modo da garantire un’adeguata e proporzionata distribuzione dell’acqua; nel caso di locali con pavimenti a quota tale che non possa essere garantita
’adeguata e proporzionata distribuzione dell’acqua; nel caso di locali con pavimenti a quota tale che non possa essere garantita una regolare erogazione deve provvedersi con apposito apparecchio di sollevamento (autoclave). Per gli edifici produttivi industriali, artigianali ed agricoli, i rispettivi progetti dovranno provvedere per le fogne od i canali di scarico per le acque immonde, insalubri od inquinate, la loro sottoposizione ad
dovranno provvedere per le fogne od i canali di scarico per le acque immonde, insalubri od inquinate, la loro sottoposizione ad efficace depurazione prima d’essere immesse nelle condotte della fognatura pubblica, nel rispetto della normativa vigente. La licenza di abitabilità o di agibilità non verrà rilasciata se il preventivo collaudo dell’efficacia del provvedimento depurativo avrà dato esito negativo.
i agibilità non verrà rilasciata se il preventivo collaudo dell’efficacia del provvedimento depurativo avrà dato esito negativo. Per tutte le procedure d’esame, di rilascio, di verifica e di controllo periodico, effettuate dagli Enti competenti (Comune, Laboratorio Provinciale, ecc.), verranno seguite le norme e prescrizioni dettate dalla Legge 319/76 e successive integrazioni nazionali e regionali. E’ vietato, anche in assenza di una
ART. 25.2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO
e e prescrizioni dettate dalla Legge 319/76 e successive integrazioni nazionali e regionali. E’ vietato, anche in assenza di una rete di fognatura pubblica, immettere in fiumi, fossi, canali, scoline ed in genere in condotti a cielo aperto come pure nei bacini, acque non meteoriche, immonde o comunque usate, non preventivamente e convenzionamente depurate ai sensi della Legge 319/76 e successive integrazioni nazionali e regionali. ART. 25.2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO
ART. 25.2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO
lla Legge 319/76 e successive integrazioni nazionali e regionali. ART. 25.2 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI ANTINCENDIO E’ richiesto il preventivo nulla-osta, da allegare alla domanda di concessione, del Comando Provinciale dei VV.FF in ogni caso previsto dalle vigenti norme ed in particolare, per i seguenti edifici, prima del rilascio della concessione ad edificare;
- edifici industriali ed artigianali;
- edifici commerciali, magazzini e depositi aventi superficie superiore a mq. 100;
ficare;
- edifici industriali ed artigianali;
- edifici commerciali, magazzini e depositi aventi superficie superiore a mq. 100;
- locali, edifici ed impianti pubblici e d’uso pubblico;
- autorimesse, anche private, aventi superficie maggiore di mq. 100;
- edifici nei quali vi siano ascensori e/o montacarichi;
- edifici nei quali l’impianto termico abbia potenzialità superiore alle 30.000 Kcal/ora;
- edifici a struttura metallica, se adibiti alla presenza, anche non continuativa, di persone.
à superiore alle 30.000 Kcal/ora;
- edifici a struttura metallica, se adibiti alla presenza, anche non continuativa, di persone. ART. 25.3 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALL’ISOLAMENTO TERMICO Per quanto riguarda le nuove costruzioni, secondo quanto previsto dall’Art. 14/1 della Legge 373/1976, il Sindaco può autorizzarne la costruzione solo se le caratteristiche d’isolamento termico sono comprese entro i limiti fissati dal D.M. .10.03.77 (supplemento ordinario G.U. n° 36 del
ratteristiche d’isolamento termico sono comprese entro i limiti fissati dal D.M. .10.03.77 (supplemento ordinario G.U. n° 36 del 06.02.78). Il concessionario, per garantire il rispetto di tale normativa, deve depositare presso l’Ufficio Tecnico, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione inerente l’isolamento termico, prescritta
- 27 - dall’Art. 19 del D.P.R. del 28.06.77. Nel caso di varianti, il concessionario, insieme al progetto di variante deposita una documentazione che dimostri il rispetto delle prescrizioni di Legge. Per quanto riguarda gli edifici esistenti, secondo quanto previsto dall’Art. 14/2 della Legge 373/76, il Sindaco può disporre che, sentito la C.E. e qualora ne sussistano le condizioni tecniche, vengano applicate le caratteristiche d’isolamento termico prescritte anche agli edifici da ristrutturare.
ART. 25.4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI
e condizioni tecniche, vengano applicate le caratteristiche d’isolamento termico prescritte anche agli edifici da ristrutturare. In tal caso la documentazione richiesta dall’Art. del D.P.R. del 28.06.77 va presentata all’Ufficio Tecnico prima del rilascio della concessione. ART. 25.4 - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI Le opere progettate su terreni attigui a quelli di proprietà dell’ANAS e dell’Amministrazione.
TIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI
TIVI ALLE AUTORIZZAZIONI SPECIALI Le opere progettate su terreni attigui a quelli di proprietà dell’ANAS e dell’Amministrazione. Provinciale ed in particolare alle relative strade (Statali, Provinciali od in manutenzione alle stesse aziende) sono subordinate al preventivo nulla-osta di detti Enti, per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi. Anche i cartelloni ed ogni altra struttura pubblicitaria devono
finizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi. Anche i cartelloni ed ogni altra struttura pubblicitaria devono ottenere il nulla-osta dei detti Enti. Le opere in cemento armato normale e precompresso od a struttura metallica debbono essere denunciate dal costruttore all’Ufficio del Genio Civile, prima del loro inizio, secondo il disposto della Legge 1086/1971. Le opere quali scavi, spostamenti di terra, ecc., relativi alle rive dei fiumi e dei canali debbono essere,
lla Legge 1086/1971. Le opere quali scavi, spostamenti di terra, ecc., relativi alle rive dei fiumi e dei canali debbono essere, previa presentazione di un’accurata analisi dell’influenza sulle correnti redatta da esperti riconosciuti del settore, autorizzate dalle competenti autorità (Magistratura delle Acque, ecc.) Tutta la documentazione, da presentare all’’Amministrazione Comunale, deve riportare i visti autorizzativi dei suddetti Enti per le parti di loro competenza.
resentare all’’Amministrazione Comunale, deve riportare i visti autorizzativi dei suddetti Enti per le parti di loro competenza. Tutti i progetti interessanti aree in cui insistono essenze arboree d’alto fusto, qualora il Sindaco lo ritenga opportuno, debbono essere autorizzati, previo rilievo dendrologico, dall’Ispettorato Dipartimentale dell’Assessorato Regionale alle Foreste. Nel caso sussistano altri vincoli (minerario, militare, di elettrodotto, ecc.) deve essere richiesto, con le
onale alle Foreste. Nel caso sussistano altri vincoli (minerario, militare, di elettrodotto, ecc.) deve essere richiesto, con le modalità del presente articolo, il nulla-osta delle competenti autorità. In tutti i casi indicati l’interessato dovrà trasmettere all’Ente competente una copia del progetto per richiedere il preventivo nullaosta; la relativa autorizzazione dovrà essere quindi allegata alla domanda di concessione o, nei casi possibili, di autorizzazione.
a; la relativa autorizzazione dovrà essere quindi allegata alla domanda di concessione o, nei casi possibili, di autorizzazione. ART. 26 - PUBBLICITA’ DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE L’atto di concessione e d’autorizzazione, notificato al richiedente nelle forme prescritte dalla legislazione vigente, deve essere affisso all’Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa e nell’Ufficio
dici giorni consecutivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della concessione stessa e nell’Ufficio Tecnico successivamente dove chiunque può prenderne visione, previa domanda scritta al Sindaco. L’affissione dell’atto di concessione od autorizzazione all’Albo Pretorio non fa decorrere i termini per l’impugnazione, intendendo che gli stessi decorrono dalla data di notifica del provvedimento al richiedente.
ART. 28 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE
- 28 - ART. 27 - stralciato - ART. 28 - ANNULLAMENTO DELLA CONCESSIONE La concessione ad edificare può essere annullata per (motivi di illegittimità relativamente a disposizioni di Legge, di regolamento e di prescrizioni dello strumento urbanistico o, nel caso in cui la concessione sia stata concessa sulla base di dichiarazioni o documentazioni non corrispondenti al vero, quando esse siano state determinanti ai fini del rilascio dell’atto in parola.
ART. 29 - VARIANTI
ioni o documentazioni non corrispondenti al vero, quando esse siano state determinanti ai fini del rilascio dell’atto in parola. In caso di annullamento della concessione od autorizzazione assentite esplicitamente oppure tacitamente si procede ai sensi dell’Art. 96 della L.R. n° 61/85 e successive modifiche. ART. 29 - VARIANTI Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto approvato, gli interessati debbono presentare i
ART. 29 - VARIANTI
he. ART. 29 - VARIANTI Qualora si manifesti la necessità di varianti al progetto approvato, gli interessati debbono presentare i relativi elaborati, che sono assoggettati alla procedura di approvazione eseguita per il progetto originario. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera. In ogni caso l’effettuazione dei lavori in varianti dovrà essere sempre successiva al rilascio della concessione in tal senso.
. In ogni caso l’effettuazione dei lavori in varianti dovrà essere sempre successiva al rilascio della concessione in tal senso. Il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione andrà opportunamente aggiornato. La concessione di lavori in variante non implica spostamento alcuno nei termini di validità della concessione originaria o di quelli stabiliti per l’ultimazione dei lavori oggetto delle anzidette concessioni.
ART. 30 - VOLTURE
di validità della concessione originaria o di quelli stabiliti per l’ultimazione dei lavori oggetto delle anzidette concessioni. Non si ha variante ma nuovo progetto ad ogni effetto quando quest’ultimo si differenzi dal progetto originariamente autorizzato per notevole modificazione del volume, per orientamento, per disposizione planivolumetrica e, in genere, quando si possa escludere che il secondo progetto rappresenti una rilevante realizzazione parziale del primo. ART. 30 - VOLTURE
ART. 30 - VOLTURE
quando si possa escludere che il secondo progetto rappresenti una rilevante realizzazione parziale del primo. ART. 30 - VOLTURE La voltura integrale o frazionata ovvero il mutamento o la variazione dell’intestatario della concessione urbanistica od edilizia o di uno di essi non può aver luogo senza un corrispondente preliminare trasferimento della proprietà o di altro diritto che comporti la disponibilità ai fini edificatori.
n corrispondente preliminare trasferimento della proprietà o di altro diritto che comporti la disponibilità ai fini edificatori. La volturazione della concessione richiede il preventivo assenso del Sindaco nella forma della semplice annotazione da effettuarsi in calce alla concessione originaria. Tale assenso comporta in ogni modo la verifica del permanere della piena disponibilità dell’area ai fini edificatori e della
- 29 - costituita pertinenza urbanistica di cui al combinato disposto degli Art. 7 e 12 della L.R. 04.05.73 n°
TITOLO IV°
- 29 - costituita pertinenza urbanistica di cui al combinato disposto degli Art. 7 e 12 della L.R. 04.05.73 n°
- 30 - TITOLO IV° DISCIPLINA DELLE LOTTIZZAZIONI ART. 31 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE I piani di lottizzazione si attuano nelle zone a tale scopo delimitate dal P.R.G. La delimitazione dell’ambito territoriale di singoli piani di lottizzazione avviene secondo quanto disposto dall’Art. 16 della L.R. n° 61/1995 e successive modifiche.
RISPETTARE NELLE LOTTIZZAZIONI
ale di singoli piani di lottizzazione avviene secondo quanto disposto dall’Art. 16 della L.R. n° 61/1995 e successive modifiche. ART. 32 - LIMITI ALL’EDIFICAZIONE E RAPPORTI NELLA DOTAZIONE DI SERVIZI DA RISPETTARE NELLE LOTTIZZAZIONI Per quanto riguarda gli indici urbanistici ed edilizi nonché la dotazione di servizi da rispettare nelle lottizzazioni, dovranno essere rispettate le Norme di Attuazione del P.R.G. vigente. L’organizzazione
ervizi da rispettare nelle lottizzazioni, dovranno essere rispettate le Norme di Attuazione del P.R.G. vigente. L’organizzazione e piantumazione delle aree verdi previste nel Piano di Lottizzazione dovrà avvenire contemporaneamente alle altre opere di urbanizzazione primaria quali strade e reti tecnologiche. La loro progettazione ed esecuzione sarà effettuata in maniera che ne sia garantita la fruibilità da parte di tutti gli abitanti insediati nella lottizzazione e di quelli delle aree circostanti.
ART. 33 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZION
ne sia garantita la fruibilità da parte di tutti gli abitanti insediati nella lottizzazione e di quelli delle aree circostanti. ART. 33 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DI PIANI DI LOTTIZZAZIONE II piano di lottizzazione redatto è presentato al Comune da tutti gli aventi titolo purché non si verifichi quanto previsto all’Art. 60 - III comma della L.R. n° 61/1985 in tal caso viene seguita la procedura ivi prevista.
si verifichi quanto previsto all’Art. 60 - III comma della L.R. n° 61/1985 in tal caso viene seguita la procedura ivi prevista. I progetti edilizi residenziali, produttivi o di servizio sono soggetti a successiva concessione per ogni singola opera. La domanda per il rilascio di autorizzazione deve essere sottoscritta da tutti i proprietari dei fondi compresi nell’ambito della lottizzazione e dagli altri aventi diritto su di essi, ovvero dai legali
utti i proprietari dei fondi compresi nell’ambito della lottizzazione e dagli altri aventi diritto su di essi, ovvero dai legali rappresentanti. La domanda deve essere corredata dal progetto del piano attuativo e da uno schema di convenzione. Il progetto deve comprendere:
- Estratto del P.R.G. in scala 1:5000 o 1:2000 con l’individuazione della zona oggetto del piano; tale elaborato deve essere esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino le connessioni con le previsioni relative a queste zone;
rato deve essere esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino le connessioni con le previsioni relative a queste zone; 2) Rilievo planimetrico ed altimetrico dell’area del piano in scala adeguata (minimo 1:500), riportando chiaramente i capisaldi di riferimento e l’orientamento; 3) Planimetria di progetto della stessa scala del rilievo, con l’indicazione degli usi del suolo e quella relativa ai volumi edificativi;
- 31 -
- Schemi delle tipologie e delle loro possibili aggregazioni nonché i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria (strade rotabili e pedonali, spazi di sosta e parcheggi, verde attrezzato, reti della fognatura, dell’acquedotto, della pubblica illuminazione, dell’energia elettrica, del telefono e del gas per uso domestico, indicazione dei relativi allacciamenti alle reti esistenti, eventuali impianti di depurazione;
fono e del gas per uso domestico, indicazione dei relativi allacciamenti alle reti esistenti, eventuali impianti di depurazione; 5) Fotografie e se necessario, a richiesta, fotomontaggi e plastici della zona; 6) Abaco riassuntivo dei dati urbanistici di progetto; 7) Relazione tecnico-illustrativa del progetto con espressi riferimenti:
- alla conformità delle norme urbanistiche vigenti;
- alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti nella zona;
:
- alla conformità delle norme urbanistiche vigenti;
- alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti nella zona;
- ai motivi dell’inclusione o dell’esclusione delle opere di urbanizzazione primaria;
- Norme tecniche di attuazione con precisa indicazione delle prescrizioni edilizie, dei materiali consentiti e delle relative coloriture, delle essenze arboree da porre a dimora nelle aree e nei luoghi preposti ed ogni altro elemento di carattere prescritto ai fini della realizzazione
ART. 34 - ISTRUTTORIA DELLE LOTTIZZAZIONI
ee da porre a dimora nelle aree e nei luoghi preposti ed ogni altro elemento di carattere prescritto ai fini della realizzazione dell’ambiente progettato; 9) Estratto di mappa e certificato catastale dei terreni inclusi nell’area di lottizzazione; 10) Planimetria su mappa catastale illustrante la struttura della proprietà nonché l’uso dei suoli; 11) Elaborato (non vincolante) indicante l’organizzazione planivolumetrica dei fabbricati e dei corpi di fabbrica. ART. 34 - ISTRUTTORIA DELLE LOTTIZZAZIONI
ART. 34 - ISTRUTTORIA DELLE LOTTIZZAZIONI
e) indicante l’organizzazione planivolumetrica dei fabbricati e dei corpi di fabbrica. ART. 34 - ISTRUTTORIA DELLE LOTTIZZAZIONI L’Ufficio Tecnico redige per ogni domanda di autorizzazione a lottizzare una propria relazione. Essa conterrà i risultati della preliminare verifica della conformità dell’iniziativa alla normativa ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa la coincidenza dell’ambito della lottizzazione
la normativa ed alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ivi compresa la coincidenza dell’ambito della lottizzazione in progetto con le perimetrazioni individuate dallo strumento urbanistico generale Comunale. La relazione, partendo dall’esame della situazione di fatto, attesterà la congruità di ciascuna opera di urbanizzazione primaria e secondaria progettata specificando, se del caso, per esse o per alcune di
ngruità di ciascuna opera di urbanizzazione primaria e secondaria progettata specificando, se del caso, per esse o per alcune di esse i tempi di realizzazione, il loro dimensionamento, la quota di fruizione di esse da parte dei potenziali residenti nell’ambito della lottizzazione. Previo parere della C.E. e della Commissione Urbanistica (C.U.), il Consiglio Comunale approva il Piano di Lottizzazione con le modifiche che eventualmente fossero ritenute necessarie.
(C.U.), il Consiglio Comunale approva il Piano di Lottizzazione con le modifiche che eventualmente fossero ritenute necessarie. Il Consiglio Comunale approva il testo della convenzione proposto dai privati interessati, eventualmente modificato in modo da tener conto degli elementi e delle proposte contenute nella relazione d’Ufficio o formulate dalla C.E. e ritenute meritorie d’accoglimento da parte del Consiglio
e proposte contenute nella relazione d’Ufficio o formulate dalla C.E. e ritenute meritorie d’accoglimento da parte del Consiglio Comunale, delle modifiche al piano apportate in precedenza dal Consiglio stesso ed autorizza il Sindaco a sottoscriverlo. Alla stipulazione della Convenzione farà seguito la sua trascrizione a cura del proprietario nei pubblici registri immobiliari ed il rilascio dell’autorizzazione del Sindaco a lottizzare.
LOTTIZZARE
- 32 - ART. 35 - VALUTAZIONE DELLO STATO DI URBANIZZAZIONE DELL’AREA DA LOTTIZZARE II Consiglio Comunale, in sede di approvazione dei piani di lottizzazione, effettua una valutazione dello stato attuale dell’urbanizzazione dell’area interessata, accertando per ogni singola opera di urbanizzazione primaria e secondaria: a) se essa già sussista e sia adeguata alla popolazione teoricamente ivi insediabile; b) se per essa possa funzionalmente farsi capo ad altra opera già esistente altrove e se ciò richieda
ricamente ivi insediabile; b) se per essa possa funzionalmente farsi capo ad altra opera già esistente altrove e se ciò richieda un adeguamento della medesima; c) se essa, dovendo per ragioni di funzionalità tecnica servire utenti insediabili in più di uno spazio unitario di lottizzazione, debba essere realizzata all’interno della lottizzazione che si va ad approvare ovvero all’esterno di essa, dichiarando in entrambi i casi la quota della potenzialità
ella lottizzazione che si va ad approvare ovvero all’esterno di essa, dichiarando in entrambi i casi la quota della potenzialità dell’opera corrispondente alla popolazione insidiabile all’interno di ciascuno spazio unitario interessato ed indicando esplicitamente nel secondo caso lo spazio unitario in cui l’opera stessa sarà ubicata; d) quale debba essere l’adeguamento percentuale della potenzialità dell’opera, nei casi considerati
ART. 36 - CESSIONE GRATUITA DI AREE DA PARTE DEI LOTTIZZANTI PER OPERE DI URBANI
l’opera stessa sarà ubicata; d) quale debba essere l’adeguamento percentuale della potenzialità dell’opera, nei casi considerati su b) e c), riferibile alla popolazione teoricamente insediabile nella lottizzazione che si va ad approvare. ART. 36 - CESSIONE GRATUITA DI AREE DA PARTE DEI LOTTIZZANTI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA I lottizzanti sono tenuti, ai sensi del 5° comma dell’Art. 58 della Legge 17.08.42 n0 1150, a
R OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA
R OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA I lottizzanti sono tenuti, ai sensi del 5° comma dell’Art. 58 della Legge 17.08.42 n0 1150, a cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale entro termini stabiliti le aree per le opere di urbanizzazione primaria previste nel piano di lottizzazione che da questa fossero richieste. ART. 37 - REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di norma è effettuata a cura dei lottizzanti che
OPERE DI URBANIZZAZIONE
OPERE DI URBANIZZAZIONE La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di norma è effettuata a cura dei lottizzanti che a tal fine richiederanno per ciascuna di esse apposita concessione allegando i relativi progetti esecutivi. In sede di rilascio della concessione il Sindaco potrà prescrivere le modifiche o le integrazioni che ritenesse necessario sia nell’interesse della futura popolazione residente, sia per garantire
le modifiche o le integrazioni che ritenesse necessario sia nell’interesse della futura popolazione residente, sia per garantire l’attuazione razionale e funzionale dello strumento urbanistico e di base. In particolari e giustificate circostanze come, ad esempio, quelle considerate ai punti b) e c) dell’Art. 43, i lottizzanti potranno richiedere che l’opera sia eseguita per loro conto ed a loro spese dal Comune. Nel caso in cui il
rt. 43, i lottizzanti potranno richiedere che l’opera sia eseguita per loro conto ed a loro spese dal Comune. Nel caso in cui il Comune aderisca alla richiesta, i lottizzanti anticiperanno prima dell’inizio dei lavori l’intera spesa preventivata ed a collaudo effettuato provvederanno all’eventuale saldo. Tale rapporto dovrà trovare opportuna e completa disciplina in apposito contratto, separato dalla
ART. 38 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CARICO DEI LOTTIZZANTI
- 33 - convenzione di cui al 5° comma dell’Art. 28 della Legge 17. 08.42 n° 1150. ART. 38 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA A CARICO DEI LOTTIZZANTI L’effettivo onere per le opere di urbanizzazione secondaria da porre a carico dei lottizzanti deve essere calcolato in valore percentuale: a) sul costo dell’adeguamento necessario sulle singole opere di urbanizzazione secondaria già esistenti al di fuori dello spazio unitario oggetto del piano di lottizzazione;
ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO
e singole opere di urbanizzazione secondaria già esistenti al di fuori dello spazio unitario oggetto del piano di lottizzazione; b) sulla quota del costo delle opere di urbanizzazione secondaria al di fuori dello spazio unitario oggetto del piano di lottizzazione, corrispondente alla potenzialità percentualmente riferibile alla popolazione insediabile all’interno dello spazio unitario oggetto del piano di lottizzazione. ART. 39 - stralciato - ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO
ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO
itario oggetto del piano di lottizzazione. ART. 39 - stralciato - ART. 40 - SPECIALE TRATTAMENTO DA ASSICURARE AL CONCESSIONARIO ALL’INTERNO DELLA LOTTIZZAZIONE In sede di concessione edilizia in attuazione di una lottizzazione verrà opportunamente scomputato dal contributo relativo agli oneri di urbanizzazione quanto già versato per la quota relativa dal lottizzante al Comune per opere di urbanizzazione. Nel caso in cui vi sia stata la realizzazione diretta
r la quota relativa dal lottizzante al Comune per opere di urbanizzazione. Nel caso in cui vi sia stata la realizzazione diretta delle opere da parte del lottizzante, sul contributo di urbanizzazione verrà attuato lo scomputo della quantificazione monetaria delle opere stesse. Di tale valutazione e scomputo verrà dato atto nell’apposita convenzione prevista dall’allegato B di cui all’ultimo comma dell’Art. 42. ART. 41 - stralciato -
TITOLO V
- 34 - TITOLO V ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE ART. 42 - RICHIESTA DEI PUNTI FISSI DI ALLINEAMENTO E DI QUOTA Per qualsiasi costruzione o ricostruzione il concessionario è tenuto a chiedere al Sindaco almeno 20 giorni prima dell’inizio lavori la determinazione dei punti fissi d’allineamento verso gli spazi pubblici ed eventualmente di quota, cui dovrà scrupolosamente attenersi. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 20 giorni dalla presentazione della
rà scrupolosamente attenersi. La consegna dei punti fissi è fatta con apposito verbale entro 20 giorni dalla presentazione della domanda ed il richiedente è tenuto a fornire il personale ausiliario ed i mezzi d’opera necessari ed a consentire alle necessarie operazioni indicate dagli incaricati Comunali. Circa lo smaltimento della acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l’indicazione della quota e della sezione della
Circa lo smaltimento della acque nere e piovane, il proprietario dovrà chiedere l’indicazione della quota e della sezione della fogna stradale, nel caso sia possibile lo smaltimento per afflusso naturale; in caso contrario dovrà attenersi al sistema di smaltimento prescrittogli dall’Amministrazione Comunale. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni non confinanti con spazi pubblici od opere da eseguire in base a piani
e Comunale. Prima di iniziare scavi per nuove costruzioni non confinanti con spazi pubblici od opere da eseguire in base a piani attuativi l’Amministrazione Comunale deve verificare sul terreno l’esatta ubicazione delle stesse, il cui perimetro deve essere stato preventivamente segnato e picchettato. Il concessionario deve farne richiesta scritta e l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla verifica entro 15 giorni dalla richiesta.
ionario deve farne richiesta scritta e l’Amministrazione Comunale deve provvedere alla verifica entro 15 giorni dalla richiesta. Per le costruzioni confinanti con spazi pubblici o di uso pubblico appena l’opera raggiunge il piano stradale il concessionario deve darne avviso scritto all’Amministrazione Comunale perché effettui (entro 7 giorni) i controlli che riterrà opportuni. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico
ART. 43 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI
Comunale perché effettui (entro 7 giorni) i controlli che riterrà opportuni. Gli edifici non possono invadere il suolo pubblico neppure con le fondazioni ne possono trasmettergli spinte orizzontali. Trascorsi i termini di cui sopra senza che l’Amministrazione Comunale abbia ottemperato ai suoi compiti, il concessionario ha diritto ad iniziare i lavori. ART. 43 - INIZIO E TERMINE DEI LAVORI II periodo di un anno entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della
E TERMINE DEI LAVORI
E TERMINE DEI LAVORI II periodo di un anno entro il quale deve darsi inizio ai lavori di costruzione, a pena di decadenza della relativa concessione, decorre dalla data di notificazione della concessione stessa agli interessati. Il titolare della concessione di cui all’Art. 13 o dell’autorizzazione di cui all’Art. 14 deve comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori entro 10 giorni dal giorno di inizio specificando i nominativi del
t. 14 deve comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori entro 10 giorni dal giorno di inizio specificando i nominativi del Direttore e dell’Assuntore dei Lavori. Per le nuove costruzioni i lavori si dicono iniziati allorché, dopo la messa a punto del cantiere, l’arrivo in cantiere dei materiali e degli attrezzi, la realizzazione dei lavori di sterro e delle fondazioni, si dà inizio alla effettiva realizzazione del progetto autorizzato, secondo una razionale e"funzionale successione di operazioni.
i dà inizio alla effettiva realizzazione del progetto autorizzato, secondo una razionale e"funzionale successione di operazioni. Negli altri casi previsti dagli Artt. 13 e 14, per inizio dei lavori si intende l’istante in cui l’immobile esistente viene in qualunque modo manomesso al fine di predisporlo agli ampliamenti od alle modifiche utilizzate. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando sia stato richiesto il permesso di abitabilità o di
modifiche utilizzate. I lavori di costruzione si considerano ultimati quando sia stato richiesto il permesso di abitabilità o di agibilità a norma degli Artt. 221 e seguenti del T.U. sulle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27.07.34
- 35 - n0 1265. L’eventuale diniego dell’anzidetto permesso fa venir meno tale presunzione. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l’inizio dei lavori si configura nei primi movimenti di terra e l’ultimazione va riferita alle disposizioni contenute nella convenzione di cui all’Art.28 5° comma della Legge 17.08.42 n° 1150. In mancanza della dichiarazione di inizio lavori, di cui al comma 1° del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a
ART. 44 - INTERRUZIONE DEI LAVORI
ichiarazione di inizio lavori, di cui al comma 1° del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dal presente Regolamento a carico dei contravventori, è assunta come data di inizio dei lavori la data della concessione di costruzione. ART. 44 - INTERRUZIONE DEI LAVORI Nel caso di interruzione dei lavori il titolare della concessione o dell’autorizzazione deve darne comunicazione scritta all’Amministrazione Comunale alla quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa degli stessi.
one scritta all’Amministrazione Comunale alla quale va successivamente notificata, sempre per iscritto, la ripresa degli stessi. Durante il periodo di interruzione lo stesso deve eseguire le opere necessarie a garantire la solidità degli scavi e delle parti costruite nonché degli impianti di cantiere. In caso di inadempienza il Sindaco provvedere, a norma dell’Art. 153 del R.D. n° 383/1934 ed a spese dell’interessato. Trascorso un
ART. 45 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
caso di inadempienza il Sindaco provvedere, a norma dell’Art. 153 del R.D. n° 383/1934 ed a spese dell’interessato. Trascorso un mese dall’interruzione delle opere e salvo il caso di provata causa di forza maggiore il Sindaco ha la facoltà di far cessare l’eventuale occupazione di suolo pubblico. ART. 45 - OCCUPAZIONI E MANOMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO Ove per l’esecuzione di opere sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la
OMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO
OMISSIONI DI SUOLO E SOTTOSUOLO PUBBLICO Ove per l’esecuzione di opere sia necessaria l’occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico l’interessato deve presentare apposita domanda al Sindaco ed ottenere l’autorizzazione. La domanda deve precisare l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. Le modalità
l’ubicazione, la durata e lo scopo dell’opera e deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla. Le modalità di occupazione e di esecuzione sono fissate nell’autorizzazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessario a garantire la pubblica incolumità. L’occupazione temporanea del suolo pubblico necessaria per intraprendere e condurre a termine una costruzione deve avvenire secondo le prescrizioni e le misure espressamente indicate
per intraprendere e condurre a termine una costruzione deve avvenire secondo le prescrizioni e le misure espressamente indicate nell’autorizzazione, fermo il rispetto delle altre norme contenute in altre Leggi e Regolamenti speciali. L’occupazione del suolo pubblico è consentita soltanto per il materiale d’impiego e per il tempo necessario all’impiego stesso. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale.
per il tempo necessario all’impiego stesso. La tassa di occupazione viene determinata in base al relativo Regolamento Comunale. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il Sindaco subordina il rilascio dell’autorizzazione al versamento di una congrua cauzione che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale.
e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza si procede d’ufficio a spese dell’interessato. I materiali provenienti dalle demolizioni (materiali di risulta) non possono essere accumulati sulle aree pubbliche. E’ altresì fatto divieto di accumulare il predetto materiale su qualsiasi area, anche privata,
ART. 46 - DEPOSITO E PUBBLICIZZAZIONE IN CANTIERE DELLA CONCESSIONE E DEL PROGET
- 36 - quando vi sia pericolo di incendio. I materiali di rifiuto dovranno essere trasportati nei luoghi di scarico pubblico o, dietro particolare autorizzazione, in altri luoghi, osservate le prescrizioni all’uopo impartite dall’Autorità Comunale. ART. 46 - DEPOSITO E PUBBLICIZZAZIONE IN CANTIERE DELLA CONCESSIONE E DEL PROGETTO La concessione ad edificare, la concessione a lottizzare ed i disegni allegati, firmati dal Sindaco o
CONCESSIONE E DEL PROGETTO
CONCESSIONE E DEL PROGETTO La concessione ad edificare, la concessione a lottizzare ed i disegni allegati, firmati dal Sindaco o dall’Assessore a tale compito delegato, devono essere disponibili in cantiere per essere esibiti agli agenti preposti al controllo. In ogni cantiere deve essere apposto all’esterno, ben visibile, un tabellone delle dimensioni minime di cm. 68x50 nel quale devono essere indicati:
- l’oggetto e la destinazione dell’opera da costruire;
- il progettista;
- il Direttore dei Lavori;
e devono essere indicati:
- l’oggetto e la destinazione dell’opera da costruire;
- il progettista;
- il Direttore dei Lavori;
- l’assuntore dei lavori;
- il titolare e gli estremi della concessione edilizia. ART. 47 - VERIFICHE ED ISPEZIONI TECNICHE IN CORSO D’OPERA Nel corso dei lavori il concessionario deve chiedere ai competenti uffici Comunali con comunicazione scritta:
- una prima ispezione non appena l’opera raggiunge il piano stradale o di campagna per la verifica dei punti fissi;
one scritta:
- una prima ispezione non appena l’opera raggiunge il piano stradale o di campagna per la verifica dei punti fissi;
- prima della posa in opera del solaio di copertura dello scantinato dovrà essere chiesto un sopralluogo di controllo da parte del Comune. Analogo sopralluogo dovrà essere chiesto all’atto della copertura del fabbricato;
- una seconda ispezione, a costruzione ultimata, per le verifiche di conformità dell’opera agli
della copertura del fabbricato;
- una seconda ispezione, a costruzione ultimata, per le verifiche di conformità dell’opera agli elaborati grafici allegati alla concessione e sue successive varianti . L’Amministrazione Comunale ha comunque la facoltà di effettuare in qualsiasi momento visite straordinarie, intese sempre ad accertare che la costruzione corrisponda al progetto approvato. Alle operazioni suddette hanno diritto di presenziare il titolare della concessione, il Direttore ed Assuntore
ogetto approvato. Alle operazioni suddette hanno diritto di presenziare il titolare della concessione, il Direttore ed Assuntore dei Lavori, che deve fornire mano d’opera, strumenti, mezzi necessari per l’effettuazione di esse. La mancata visita da parte dei servizi Comunali non esime il titolare della concessione, il Direttore dei Lavori e l’Assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza sia delle norme generali di
one, il Direttore dei Lavori e l’Assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza sia delle norme generali di legge e di regolamento, sia delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia.
- 37 - ART. 48 - LICENZA DI ABITABILITA’ E DI AGIBILITA’ Nessun fabbricato, nuovo ovvero oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conser- vativo può essere utilizzato o riutilizzato totalmente o parzialmente senza una preventiva autorizzazione del Sindaco, ai sensi del D.P.R. n° 425 del 22.04.94 ed eventuali modifiche ed integrazioni. Tale autorizzazione che, a seconda della destinazione del fabbricato ad abitazione o ad
ed eventuali modifiche ed integrazioni. Tale autorizzazione che, a seconda della destinazione del fabbricato ad abitazione o ad altri usi, assume la denominazione di licenza di abitabilità o di agibilità, deve essere richiesta al Comune allegando:
- il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori attestante sotto la propria responsabilità la rispondenza dell’opera al progetto ed alle norme di legge, del regolamento
Lavori attestante sotto la propria responsabilità la rispondenza dell’opera al progetto ed alle norme di legge, del regolamento edilizio e degli altri strumenti urbanistici disciplinanti l’area interessata;
- la prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- copia del certificato di collaudo statico per le opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso od in strutture metalliche;
- dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 46/90;
zio, normale e precompresso od in strutture metalliche;
- dichiarazione di conformità degli impianti ai sensi della Legge 46/90;
- certificati di autorità esterne all’Amministrazione Comunale eventualmente necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge per il rilascio dell’abitabilità.
- attestazione di avvenuta presentazione dell’accatastamento.
- Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato di
one dell’accatastamento.
- Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda, il Sindaco rilascia il certificato di abitabilità; entro questo termine può. disporre un’ispezione da parte degli Uffici Comunali, che verifichi l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
- In caso di silenzio dell’Amministrazione Comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di
essere dichiarata abitabile. 2) In caso di silenzio dell’Amministrazione Comunale, trascorsi quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità di intende attestata. In tal caso l’Autorità competente, nei successivi 180 giorni, può disporre l’ispezione di cui al comma precedente ed eventualmente, dichiarare la non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile.
a non abitabilità, nel caso in cui verifichi l’assenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile. 3) II termine fissato al punto 1 del presente Art. può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione Comunale esclusivamente per la tempestiva richiesta all’interessato di documenti che integrino o completino la documentazione presentata, che non siano già nella di- sponibilità dell’Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente.
entazione presentata, che non siano già nella di- sponibilità dell’Amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. 4) II termine di trenta giorni, interrotto dalla richiesta di documenti integrativi, inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione degli stessi. E’ ammesso il rilascio di un’autorizzazione di abitabilità su specifica domanda dell’interessato limitata ad una sola parte di un edificio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
su specifica domanda dell’interessato limitata ad una sola parte di un edificio purché siano rispettate le seguenti condizioni:
- le parti comuni risultino regolarmente costruite;
- sia stata data adeguata garanzia finanziaria per il completamento dei lavori. La mancata realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e la loro inadeguatezza costituiscono motivo di diniego dell’abitabilità o dell’agibilità quando incidono direttamente od indirettamente sull’igiene e la sanità del fabbricati.
ART. 49 - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI
- 38 - ART. 49 - UTILIZZAZIONE ABUSIVA DI COSTRUZIONI I proprietari che abitano od usano personalmente oppure consentono che altri, a titolo gratuito od oneroso, utilizzino una o più unità immobiliari od uno o più vani siti in costruzioni prive dell’autorizzazione d’abitabilità, sono denunciate dal Sindaco all’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. n° 1265/1934.
nunciate dal Sindaco all’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie di cui al R.D. n° 1265/1934. Qualora al momento dell’accertamento dell’infrazione l’edificio in questione o l’unità immobiliare interessata non possiedano i requisiti per ottenere l’abitabilità il Sindaco fissa con ordinanza un termine per la regolari stazione dell’immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine il Sindaco provvederà ad ulteriori denunce all’autorità giudiziaria.
ione dell’immobile. Trascorso infruttuosamente tale termine il Sindaco provvederà ad ulteriori denunce all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui l’utilizzazione delle costruzioni possa recare pregiudizio alla salute pubblica ed a quella degli utilizzatori, su proposta dell’Ufficiale Sanitario e dell’Ufficio Tecnico, nell’ambito delle rispettive competenze, il Sindaco può ordinare lo sgombero delle costruzioni ed impedirne l’uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie.
mpetenze, il Sindaco può ordinare lo sgombero delle costruzioni ed impedirne l’uso attraverso opportune misure tecnico-edilizie. In assenza dell’autorizzazione d’abitabilità è’ fatto divieto alle aziende di erogazione di servizi quali acqua, telefono, gas, illuminazione, ecc. di effettuare le relative forniture. Il Sindaco procederà come sopra anche nei casi di mutamento abusivo di destinazioni d’uso di singole unità immobiliari o di singoli vani. ART. 50 - DICHIARAZIONE DI INABITABILITA’
utamento abusivo di destinazioni d’uso di singole unità immobiliari o di singoli vani. ART. 50 - DICHIARAZIONE DI INABITABILITA’ Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze igieniche in fabbricati esistenti ed abitati il Sindaco, sentito l’Ufficiale Sanitario oppure sulla base di una richiesta del medico provinciale oppure in attuazione dei piani di risanamento edilizio di cui alla Legge 604/54, può dichiarare inabitabile od
edico provinciale oppure in attuazione dei piani di risanamento edilizio di cui alla Legge 604/54, può dichiarare inabitabile od inagibile un fabbricato od una parte di esso a norma dell’Art. 222 del T.U. delle Leggi sanitarie di cui al R.D. n° 1265/34. I locali dichiarati inabitabili od inagibili non possono essere abitati od usati o dati in affitto. Eventuali trasgressori saranno denunciati all’autorità giudiziaria ai sensi dell’Art. 221 del T.U. di cui sopra.
TITOLO VI°
- 39 - TITOLO VI° VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI - SANZIONI ART. 51 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI II Sindaco esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio del Comune per assicurarne la rispondenza alle norme di Legge, del presente Regolamento ed alle modalità esecutive fissate nella concessione di costruzione. Per tale vigilanza il Sindaco si vale di agenti da lui delegati, che a lui fanno rapporto. Quando i fatti da essi rilevati configurano le fattispecie considerate al 1°
i agenti da lui delegati, che a lui fanno rapporto. Quando i fatti da essi rilevati configurano le fattispecie considerate al 1° comma dell’Art. 17 della Legge 10/1977, copia del rapporto va trasmessa all’autorità giudiziaria. Qualora nell’esercizio della funzione di cui ai primi due commi si accertino opere iniziate senza concessione od in contrasto con la stessa ovvero realizzate sulla base di concessione
ue commi si accertino opere iniziate senza concessione od in contrasto con la stessa ovvero realizzate sulla base di concessione successivamente annullata il Sindaco segnala il fatto all’Intendenza di Finanza, ai sensi del 2° comma dell’Art. 41 ter della Legge 17.08.42 n° 1150. ART. 52 - ATTIVITA’EDILIZIA ABUSIVA Quando nell’esercizio della funzione di vigilanza di cui all’articolo precedente si accerti la
T. 52 - ATTIVITA’EDILIZIA ABUSIVA Quando nell’esercizio della funzione di vigilanza di cui all’articolo precedente si accerti la realizzazione iniziata od ultimata di opere e lavori, considerati al primo comma dell’Art. 31 della Legge urbanistica 17.08..42 n0 1150 e successive modifiche e questi non siano in contrasto con le riforme e le previsioni urbanistiche vigenti, il committente è ammesso a presentare domanda di concessione edilizia in sanatoria.
iforme e le previsioni urbanistiche vigenti, il committente è ammesso a presentare domanda di concessione edilizia in sanatoria. Il rilascio di quest’ultima non esime il Sindaco dalle segnalazioni di cui al terzo e quarto comma dell’Art. precedente. Nel caso in cui per le opere ed i lavori considerati al primo comma non sia possibile la sanatoria od essa non venga tempestivamente richiesta, oltre alle ricordate segnalazioni prescritte dall’Art,
ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN
n sia possibile la sanatoria od essa non venga tempestivamente richiesta, oltre alle ricordate segnalazioni prescritte dall’Art, precedente ed indipendentemente dai risultati cui esse porteranno sul piano penale e fiscale, il Sindaco promuove il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli successivi. ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN PRESENZA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE
ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN
articoli successivi. ART. 53 - SANZIONI AMMINISTRATIVE DELLA MODIFICA O DEL RIPRISTINO IN PRESENZA DI CONCESSIONI DI COSTRUZIONE Qualora nel corso dell’esecuzione di opere o di lavori considerati dall’Art. 13 del presente Regolamento venga constatata la non corrispondenza di essi alle disposizioni di Legge o di regolamento in materia urbanistica ed edilizia, alle prescrizioni dello strumento urbanistico, al progetto
sizioni di Legge o di regolamento in materia urbanistica ed edilizia, alle prescrizioni dello strumento urbanistico, al progetto ovvero alle modalità esecutive fissate nella concessione di costruzione, il Sindaco ordina, ai sensi delle Leggi vigenti, l’immediata sospensione dei lavori con riserva di far conoscere entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’ordinanza i provvedimenti definitivi.
- 40 - Entro il termine suddetto il Sindaco emette i provvedimenti sanzionatori previsti.
TITOLO VII°
-
40 - Entro il termine suddetto il Sindaco emette i provvedimenti sanzionatori previsti.
-
41 - PARTE SECONDA DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE TITOLO VII° INDICI DI FABBRICAZIONE, ELEMENTI E DEFINIZIONI PARTICOLARI ART. 54 - SUPERFICIE FONDIARIA RELATIVA AGLI INDICI ESISTENTI All’entrata in vigore del presente Piano ogni volume edilizio esistente o da costruire viene a determinare sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, di consistenza variabile di zona in zona.
ire viene a determinare sul territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente, di consistenza variabile di zona in zona. Le concessioni edilizie sono subordinate alla stipulazione e registrazione di un atto di vincolo "non aedificandi" sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire nei seguenti casi:
- nelle zone agricole qualora la domanda di concessione edilizia faccia riferimento, ai fini del
a costruire nei seguenti casi:
- nelle zone agricole qualora la domanda di concessione edilizia faccia riferimento, ai fini del computo del volume edilizio da costruire, alla superficie di terreni adiacenti ovvero non adiacenti ma funzionalmente contigui;
- nelle zone residenziali B qualora la domanda di concessione edilizia faccia riferimento ai fini del computo del volume edilizio da costruire a parte dei lotti (particelle catastali) adiacenti e non di proprietà.
ento ai fini del computo del volume edilizio da costruire a parte dei lotti (particelle catastali) adiacenti e non di proprietà. Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente piano la superficie fondiaria corrispondente si estende alle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del singolo edificio, contigue a quelle in cui esso insiste fino a raggiungere i valori degli indici fissati dalle pertinenti norme di zona e nel
cio, contigue a quelle in cui esso insiste fino a raggiungere i valori degli indici fissati dalle pertinenti norme di zona e nel caso non li raggiungessero, fino a coprire l’intera proprietà, il riferimento delle proprietà delle superfici, da rilevarsi dagli atti di proprietà, è quello esistente alla data di approvazione del Piano. La demolizione senza ricostruzione (parziale o totale) del fabbricato riduce ed annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.
ART. 55 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
lizione senza ricostruzione (parziale o totale) del fabbricato riduce ed annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente. Qualora la demolizione risulti necessaria per inderogabili motivi di carattere statico, o sia prevista dalla normativa di Piano, la ricostruzione potrà avvenire mantenendo la stessa volumetria dell’edificio in demolizione, salvo le diverse indicazioni previste dalla normativa stessa. ART. 55 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI It - Indice di fabbricabilità territoriale.
ART. 55 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI
indicazioni previste dalla normativa stessa. ART. 55 - INDICI URBANISTICI ED EDILIZI It - Indice di fabbricabilità territoriale. L’indice di fabbricabilità territoriale esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni ha di superficie territoriale St. If – Indice di fabbricabilità fondiaria. L’indice di fabbricabilità fondiaria esprime il volume massimo o minimo in mc. costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria Sf.
- 42 - Q - Indice di copertura. L’indice di copertura è il rapporto tra la superficie coperta Sc e la superficie fondiaria Sf così come sopra definita. Rc - E’ il rapporto tra l’area risultante dalla proiezione orizzontale di tutti gli elementi degli edifici o dei manufatti, compresi quelli che non concorrono a determinare il volume (pensiline, sporgenze di tetti, tettoie a struttura metallica obliqua aperta sui lati) e la superficie fondiaria Sf cosi come definita dal presente articolo.
ART. 56 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
i, tettoie a struttura metallica obliqua aperta sui lati) e la superficie fondiaria Sf cosi come definita dal presente articolo. ART. 56 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI St – Superficie territoriale. Per superficie territoriale si intende l’insieme delle aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensivo di quelle relative alle urbanizzazioni primarie e
i di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico vigente, comprensivo di quelle relative alle urbanizzazioni primarie e secondarie, con l’esclusione di quelle destinate dal Piano Regolatore Comunale alla rete principale della viabilità, vanno altresì escluse dal computo della St le aree in essa comprese di proprietà e/o di uso pubblico. Sf – Superficie fondiaria. Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Sì
Superficie fondiaria. Per superficie fondiaria si intende la parte della superficie territoriale di pertinenza degli edifici. Sì calcola sottraendo alla superficie territoriale le aree interessate alle opere di urbanizzazione primaria e quelle relative alle opere di urbanizzazione secondaria. Sono invece da comprendere ai fini del computo il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni previsti dai Piani attuativi. Sfe- Superficie fondiaria edificabile.
computo il verde ed i parcheggi a servizio delle abitazioni previsti dai Piani attuativi. Sfe- Superficie fondiaria edificabile. Per superficie fondiaria edificabile si intende la superficie di cui al comma precedente, depurata delle aree non effettivamente edificabili in forza di norme di Legge, di strumenti urbanistici, ovvero di rapporti di diritto privato inerenti alla proprietà ed a servitù prediali. Se - Superficie coperta.
menti urbanistici, ovvero di rapporti di diritto privato inerenti alla proprietà ed a servitù prediali. Se - Superficie coperta. Per superficie coperta si intende l’area risultante dalla proiezione orizzontale di tutti i volumi dell’edificio che concorrono a determinare il volume, con l’esclusione dei corpi emergenti al terreno per un’altezza non superiore a m. 0,30 (la superficie totale esterna dei vari locali non
clusione dei corpi emergenti al terreno per un’altezza non superiore a m. 0,30 (la superficie totale esterna dei vari locali non dovrà in ogni caso superare il 50% del singolo lotto), dei poggioli sporgenti non più di m. 1,20 e delle logge rientranti non più di m. 1,20, delle pensiline, delle sporgenze dei tetti, delle cassonature lignee, dei volumi tecnici e delle canalizzazioni verticali. h – Altezza dei fabbricati.
sporgenze dei tetti, delle cassonature lignee, dei volumi tecnici e delle canalizzazioni verticali. h – Altezza dei fabbricati. E’ la differenza tra la quota media del terreno sul prospetto a valle e la quota della linea di colmo più alta dell’edificio, misurata all’estradosso della copertura. hf - Altezza della fronte. Per altezza della fronte laterale (di gronda) si intende la differenza fra la quota del piano di
ura. hf - Altezza della fronte. Per altezza della fronte laterale (di gronda) si intende la differenza fra la quota del piano di imposta della copertura e la quota media della linea di intersezione fra la superficie esterna
- 43 - adiacente alla fronte considerata ed il muro perimetrale della fronte stessa. Per altezza della fronte principale (sotto il timpano) si intende la differenza fra la quota media del timpano e la quota media della linea di intersezione fra la superficie esterna adiacente alla fronte principale stessa. L’altezza delle fronti è applicata per la verifica delle distanze. V – Volume. E’ il volume del solido (espresso in mc. vuoto per pieno) emergente dal terreno ed individuato
ifica delle distanze. V – Volume. E’ il volume del solido (espresso in mc. vuoto per pieno) emergente dal terreno ed individuato lateralmente dal perimetro della superficie coperta (Se) e superiormente dai piani di estradosso della copertura. Va aggiunto a tale volume quello relativo agli eventuali abbaini. Per volumi tecnici, ai fini dell’esclusione del calcolo della volumetria ammissibile, si intendono quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quegli impianti
volumetria ammissibile, si intendono quei volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso di quegli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da considerare “volumi
trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. Sono da considerare “volumi tecnici" il volume del sottotetto, se non è abitabile, i serbatoi idrici, le torri di scale e di ascensori, i vasi di espansione dell’impianto di termosifone le canne fumarie e di ventilazione, le centrali termiche. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. D – Distacchi.
emazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell’insieme architettonico. D – Distacchi. I distacchi sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti dell’edificio (così come determinate dalla superficie coperta "Sc" e dall’altezza "Hf") e rispettivamente:
- il ciglio stradale (tale distanza è riferita al limite di proprietà pubblica ovvero al limite delle strade di progetto previste dal P.R.G.);
- i confini di proprietà.
ferita al limite di proprietà pubblica ovvero al limite delle strade di progetto previste dal P.R.G.);
- i confini di proprietà. Tali distanze vanno misurate ortogonalmente ai singoli lati dell’edificio come risultano determinati dalla superficie coperta.
TITOLO VIII°
- 44 - PARTE TERZA NORME DA SEGUIRE NELLA PROGETTAZIONE DELLE OPERE TITOLO VIII° NORME GENERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI ART. 57 - NORME GENERALI RELATIVE ALLE COSTRUZIONI L’accesso ai disimpegni verticali, scale ed ascensori sia interni che esterni alle costruzioni, quando gli stessi non sono alla quota del piano terreno, deve essere assicurato con rampe o con rampe abbinate a scale di pendenza non superiore all’8% e di lunghezza massima, quando superino la
re assicurato con rampe o con rampe abbinate a scale di pendenza non superiore all’8% e di lunghezza massima, quando superino la pendenza del 5%, di m. 9. La larghezza di dette rampe, che vanno protette opportunamente, non può essere inferiore a 0,90 m.; la loro pavimentazione va eseguita con materiali antisdrucciolevoli. Devono essere previsti gli ascensori in tutti gli edifici con più di 3 (tre) piani fuori terra, secondo la
i antisdrucciolevoli. Devono essere previsti gli ascensori in tutti gli edifici con più di 3 (tre) piani fuori terra, secondo la Legge n° 13 del 09.01.89 e D.P.R. n0 236 del 14.06.1989. Per complessi edilizi, costituiti da uno o più edifici, con almeno otto alloggi, è fatto obbligo di realizzare almeno uno dei detti alloggi secondo le caratteristiche costruttive e di accessibilità previste dal D.P.R. n° 384 del 27.04.1978.
lmeno uno dei detti alloggi secondo le caratteristiche costruttive e di accessibilità previste dal D.P.R. n° 384 del 27.04.1978. Tutti gli edifici, pubblici e privati, d’interesse collettivo (cinema; supermercati, pubblici esercizi, biblioteche, sale di ritrovo e di svago, ecc,) dovranno essere realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni sulle barriere architettoniche di cui al D.P.R. n° 384 del 27.04.78, che attua l’Art. 27 della Legge n° 118 del 1971.
sposizioni sulle barriere architettoniche di cui al D.P.R. n° 384 del 27.04.78, che attua l’Art. 27 della Legge n° 118 del 1971. ART. 57-bis - MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE PER MANUTENZIONI IN QUOTA Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora
i edilizi che riguardano nuove costruzioni o gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto su edifici esistenti, qualora siano soggetti al rilascio del permesso di costruire o denuncia di inizio attività, devono prevedere, nella documentazione allegata alla richiesta relativa al titolo abilitativo o alla denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione,
a denuncia d’inizio attività, idonee misure preventive e protettive che consentano, anche nella successiva fase di manutenzione, l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota in condizioni di sicurezza. Per le finalità del comma 1, dovranno essere rispettate le modalità esecutive previste dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive.
a Giunta Regionale del Veneto n. 2774 del 22 settembre 2009 contenente istruzioni tecniche sulle misure preventive e protettive. La mancata previsione delle misure di cui al comma 1 costituisce causa ostativa al rilascio del permesso di costruire o impedisce l’utile decorso del termine per l’efficacia della denuncia di inizio attività a costruire. Ad ultimazione dei lavori, con la domanda di rilascio del certificato di agibilità, ovvero con la
- 45 - presentazione del collaudo a seguito di denuncia di inizio attività edilizia, dovrà essere autocertificata la corretta esecuzione delle opere previste dal presente articolo. Il comune potrà procedere ad effettuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
TITOLO IX°
tuare adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure prima del rilascio del certificato di agibilità/abitabilità.
- 46 - TITOLO IX° EDIFICI RESIDENZIALI ART. 58 - DIMENSIONI MINIME DEGLI ALLOGGI E LORO COMPOSIZIONE CARATTERISTICHE DEI SINGOLI LOCALI DI ABITAZIONE In ogni abitazione deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi.
superficie abitabile non inferiore a mq. 14,00 per ciascuno dei primi quattro abitanti e mq. 10,00 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto devono avere una superficie minima di mq. 9,00 se per una persona e di mq. 14,00 se per due persone; la misura del lato minore non può essere inferiore a m. 2,00. Ogni abitazione deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14,00. Sono ammesse abitazioni mono stanza ovvero monolocali purché abbiano una superficie netta
anza di soggiorno di almeno mq. 14,00. Sono ammesse abitazioni mono stanza ovvero monolocali purché abbiano una superficie netta comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28,00 se per una persona e mq. 38 se per due persone. Gli alloggi debbono essere costituiti da uno o più locali di soggiorno, almeno da una cucina, da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piattodoccia. Per
meno da una cucina, da una cabina di cottura con tinello e da un bagno con più di due apparecchi e con vasca o piattodoccia. Per le nuove costruzioni almeno un servizio igienico deve avere superficie non inferiore a mq. 4 ed una finestra apribile di superficie libera non inferiore a mq. 0,60. Per gli altri servizi igienici presenti nell’alloggio sono ammesse superfici inferiori ed un sistema di aerazione artificiale costituito da
ri servizi igienici presenti nell’alloggio sono ammesse superfici inferiori ed un sistema di aerazione artificiale costituito da elettroaspiratore comandato dall’interruttore della luce e che assicuri almeno tre ricambi completi d’aria per ogni utilizzo. I servizi igienici non possono avere accesso diretto da cucina, soggiorno e stanza da pranzo. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l’alloggio è destinato.
iorno e stanza da pranzo. Il numero dei locali di servizio deve essere adeguato al numero di persone cui l’alloggio è destinato. Sono considerati locali di abitazione tutti quei locali in cui la permanenza di una o più persone non abbia carattere occasionale ed eccezionale. L’altezza utile minima interna dei locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,55, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti
i locali adibiti ad abitazione è fissata in m. 2,55, riducibili a m. 2,40 per i corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti e ripostigli. Le stanze da letto, il soggiorno, la cucina ed il bagno debbono essere provviste di finestre apribili. Gli impalcati a mezza altezza sono ammessi alle seguenti condizioni; la parte a tutta altezza del locale deve avere un volume di almeno mc. 40,00 ed un’altezza minima di m. 4,95 (di cui m. 2,55
ni; la parte a tutta altezza del locale deve avere un volume di almeno mc. 40,00 ed un’altezza minima di m. 4,95 (di cui m. 2,55 per il locale e m. 2,40 per il soppalco); il soppalco non deve coprire più del 40% del locale. Per gli interventi sugli edifici esistenti previsti dall’Art. 31 della L. 457/78 i parametri di abitabilità ed agibilità dei locali sono i seguenti:
- abitabilità: per i piani terra ed i piani sopraelevati è consentito mantenere le altezze esistenti purché non inferiori a ml. 2,30.
tabilità: per i piani terra ed i piani sopraelevati è consentito mantenere le altezze esistenti purché non inferiori a ml. 2,30.
- agibilità: per i locali adibiti a commercio, esercizi pubblici e laboratori artigianali altezza minima ml. 2,50. Restano fermi gli altri requisiti di abitabilità ed agibilità previsti dal presente Regolamento Edilizio.
ART. 59 - DEFINIZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI
- 47 - ART. 59 - DEFINIZIONE RELATIVA ALLA COMPOSIZIONE DEGLI ALLOGGI Alloggio od appartamento. Per alloggio od appartamento si intende un insieme di vani ed annessi, od anche un solo vano utile, situati in una costruzione permanente, od in parti separate, ma funzionalmente connesse di detta costruzione e destinati ad uso di abitazione per famiglia. L’alloggio deve avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all’interno della
avere un ingresso sulla strada (direttamente attraverso un giardino, un cortile, ecc.) o su uno spazio comune all’interno della costruzione (scala, passaggio, ballatoio, ecc.). Vano. Per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno, vetro, ecc.) anche se qualcuna non raggiunga il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni,
e apertura (arco o simili) deve considerarsi come divisoria di due vani, salvo che uno di questi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell’altro. Stanza (vano utile). Per stanza (vano utile) si intendono le camere da letto, le camere da pranzo, da studio, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati
io, da soggiorno, le soffitte abitabili, le camere dei domestici, le cucine e gli altri spazi destinati all’abitazione, separati da pareti che vadano di norma dal pavimento al soffitto, che abbiano luce ed aria dirette ed un’ampiezza sufficiente a contenere un letto da adulto (almeno mq. 9) ed il cui soffitto si trovi ad un’altezza media di almeno m. 2,30. Vani accessori. Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc.
,30. Vani accessori. Per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni, destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (ingressi, anticamere, corridoi, bagni, latrine, ecc.) nonché le piccole cucine che non abbiano i requisiti per essere considerate stanze. Altri vani. Per gli altri vani si intendono tutti quei vani che, pur essendo compresi nel fabbricato residenziale, non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, fienili, ecc.).
ART. 60 - AERAZIONE ED ILLUMI NAZIONE DEI LOCALI
non fanno parte integrante delle abitazioni (botteghe, autorimesse, cantine, magazzini, soffitte non abitabili, fienili, ecc.). ART. 60 - AERAZIONE ED ILLUMI NAZIONE DEI LOCALI La superficie netta di illuminazione ed aerazione delle finestre (parti apribili del serramento) deve essere almeno 1/8 (un ottavo) della superficie del pavimento del locale. I davanzali delle finestre devono essere posti ad altezza minima di 1,00 m. dal pavimento. La misura si considera da terra fino
I davanzali delle finestre devono essere posti ad altezza minima di 1,00 m. dal pavimento. La misura si considera da terra fino all’elemento orizzontale dell’infisso. Nelle ristrutturazioni in presenza di davanzali con minore altezza dovranno essere adottate idonee misure di protezione anti-caduta. Per le cabine od angoli di cottura annessi ai tinelli od ai soggiorni non sussiste alcun obbligo di finestra, purché venga assicurata l’aspirazione forzata di fumi, odori e vapori. L’impianto di
rni non sussiste alcun obbligo di finestra, purché venga assicurata l’aspirazione forzata di fumi, odori e vapori. L’impianto di aspirazione meccanica, previsto anche nei gabinetti ciechi deve comunque garantire un numero
ART. 61 - SOTTERRANEI, SEMINTERRATI, SOTTOTETTI E TETTI
- 48 - sufficiente di ricambi orari (sei se l’espulsione è continua). ART. 61 - SOTTERRANEI, SEMINTERRATI, SOTTOTETTI E TETTI I locali sotterranei e seminterrati non possono essere adibiti a permanenza di persone continuata diurna o notturna neppure nelle case esistenti. I sottotetti di edifici esistenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di perimetro del
istenti, per essere abitabili, debbono avere una superficie finestrata apribile di almeno 1/10 della superficie di perimetro del locale, ed altezza media non inferiore a m. 2,30 con un minimo di 160 m, come definito dalla D.R.G. n° 7949/1989. La superficie finestrata può essere raggiunta anche con finestre tipo "velux" eccezion fatta per gli edifici aventi caratteristiche di valore ambientale e/o qualora il grado di protezione non lo consenta.
ABITATIVI, CONDIZIONI E LIMITI.
" eccezion fatta per gli edifici aventi caratteristiche di valore ambientale e/o qualora il grado di protezione non lo consenta. ART. 61-bis - RECUPERO DEI SOTTOTETTI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1998 A FINI ABITATIVI, CONDIZIONI E LIMITI.
- I sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 1998 possono esser recuperati a fini abitativi fermo restando il rispetto dei seguenti parametri: a) altezza utile media di 2,20 metri, sia dei locali principali che degli accessori adibiti a servizi,
o dei seguenti parametri: a) altezza utile media di 2,20 metri, sia dei locali principali che degli accessori adibiti a servizi, quali corridoi, disimpegni, ripostigli e bagni. L'altezza utile media sarà calcolata dividendo il volume utile della parte del sottotetto la cui altezza superi 1,60 metri per la relativa superficie utile; b) il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. 2. Si definisce come sottotetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2° della L.R. n° 12/’99, il volume
essere pari o superiore a 1/16. 2. Si definisce come sottotetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2° della L.R. n° 12/’99, il volume sovrastante l’ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte alla residenza; 3. Per sottotetti esistenti si intendono anche quelli riferiti ad edifici in fase di costruzione con falde del tetto completate alla data 31 dicembre 1998. 4. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna
la data 31 dicembre 1998. 4. Gli interventi edilizi per il recupero a fini abitativi dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda nonché delle linee di pendenza delle falde. Eventuali aperture nelle falde dovranno essere eseguite in conformità alla tipologia indicata nel Regolamento edilizio e nelle Norme di Attuazione del vigente Piano Regolatore Generale. L’eventuale coibentazione del tetto, esterna al suo intradosso, e nei limiti di cui alla L.R. n° 21/96
iano Regolatore Generale. L’eventuale coibentazione del tetto, esterna al suo intradosso, e nei limiti di cui alla L.R. n° 21/96 e successive modificazioni, non costituisce modifica delle altezze di colmo e di gronda; 5. Gli interventi edilizi di cui al precedente comma sono inoltre subordinati al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di
ti al reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione soggetta a recupero. L’obbligo di reperire i parcheggi pertinenziali può essere monetizzato con il pagamento al Comune della somma equivalente al costo effettivo dell’area di parcheggio e delle relative opere. 6. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti, di cui ai 1° comma dell’art. 3 della L.R. n° 12/99,
delle relative opere. 6. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti, di cui ai 1° comma dell’art. 3 della L.R. n° 12/99, sono classificati come ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 31, lett. d) della Legge n° 457/’78 e, ai sensi del 2° comma del predetto articolo 3 della L.R. n° 12/99, gli stessi sono soggetti a
- 49 - concessione edilizia comportando la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui agli artt. 5 e 6 della Legge n° 10/’77 calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe approvate e vigenti nel Comune per le opere di nuova costruzione.
- Le aperture necessarie per soddisfare i requisiti di aerazione ed illuminazione, sia sulla falda che
re di nuova costruzione. 7. Le aperture necessarie per soddisfare i requisiti di aerazione ed illuminazione, sia sulla falda che sulle murature dell’edificio, dovranno rispettare lo specifico grado di protezione eventualmente assegnato all’edificio stesso dallo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n° 61’/85 e art. 10 della L.R. n° 24/’85. I requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali, esclusi gli accessori,
ella L.R. n° 61’/85 e art. 10 della L.R. n° 24/’85. I requisiti di aerazione ed illuminazione dei locali, esclusi gli accessori, sono quelli prescritti dall’art. 61 del presente regolamento, ad eccezione di quello illuminante che, se in falda, può essere pari a 1/16 della superficie netta di pavimento del locale. Ai fini del computo della superficie di pavimento, di cui alla predetta norma, vanno escluse le parti dei locali con altezza inferiore a ml. 1,60.
ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE
o della superficie di pavimento, di cui alla predetta norma, vanno escluse le parti dei locali con altezza inferiore a ml. 1,60. 8. Gli abbaini realizzati in conformità alla tipologia ed al dimensionamento previsti dalle Norme di Attuazione del vigente P.R.G. non costituiscono aumento di volume. 9. Gli interventi di cui al presente articolo, che non comportino modifiche all’aspetto esteriore dell’edificio, non sono soggetti all’esame della Commissione edilizia. ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE
ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE
he all’aspetto esteriore dell’edificio, non sono soggetti all’esame della Commissione edilizia. ART. 62 - COSTRUZIONI ACCESSORIE Nelle zone residenziali tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc. devono risultare in linea di massima incorporati nella sagoma del fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma, sia nel materiale, fatta salva diversa disposizione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
sti con esso, sia nella forma, sia nel materiale, fatta salva diversa disposizione delle norme tecniche di attuazione del P.R.G. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione. Possono essere consentite le costruzioni accessorie isolate (staccate dal fabbricato principale) solo in particolari condizioni di cui all’Art. 34 delle Norme di Attuazione.
TITOLO X°
- 50 - TITOLO X° EDIFICI A DESTINAZIONE SPECIALE ART. 63 - EDIFICI E LOCALI DI USO COLLETTIVO Le norme di abitabilità per gli edifici ed i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all’esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e ad altre simili attività, possono essere modificate nei limiti delle seguenti prescrizioni : a) l’illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale;
ei limiti delle seguenti prescrizioni : a) l’illuminazione naturale può essere sostituita da adeguata illuminazione artificiale; b) l’aerazione naturale può essere sostituita con aerazione artificiale; deve essere in ogni caso assicurato il ricambio d’aria adeguato all’uso del locale. Inoltre: a) le cucine, le lavanderie, i focali per servizi igienici, ecc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all’altezza di ml. 1,50;
le lavanderie, i focali per servizi igienici, ecc. debbono avere i pavimenti e le pareti lavabili fino all’altezza di ml. 1,50; b) i servizi igienici debbono essere separati per sesso ed i tramezzi che dividono i vari servizi di un raggruppamento possono avere altezze inferiori al soffitto ma non minori di ml. 2,10; c) ogni piano deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti; d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc. 15,00 per letto;
deve essere provvisto di almeno un gruppo di gabinetti; d) i dormitori debbono avere una cubatura minima di mc. 15,00 per letto; e) gli ascensori e le scale debbono essere proporzionati per ampiezza e numero al numero degli utenti. Devono comunque essere osservate tutte le particolari disposizioni prescritte da Leggi e regolamenti relativi alle varie tipologie, che pertanto in caso di diversità vanno intese come prevalenti sulle disposizioni del presente Regolamento Edilizio.
ART. 64 EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE
tipologie, che pertanto in caso di diversità vanno intese come prevalenti sulle disposizioni del presente Regolamento Edilizio. ART. 64 EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, DEPOSITI, MAGAZZINI, AUTORIMESSE Gli edifici industriali ed artigianali, i depositi, i magazzini, le autorimesse ed i laboratori in genere, devono sottostare alle norme ed alle prescrizioni stabilite dalle vigenti Leggi; per gli edifici speciali si applicano le norme specifiche eventualmente vigenti caso per caso. Adeguati
ite dalle vigenti Leggi; per gli edifici speciali si applicano le norme specifiche eventualmente vigenti caso per caso. Adeguati servizi igienici e box-doccia saranno previsti in ragione del numero degli addetti e comunque nel ri- spetto della vigente legislazione in materia. ART. 65 - EDIFICI ED IMPIANTI AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad
AL SERVIZIO DELL’AGRICOLTURA Gli edifici destinati al ricovero degli animali debbono essere indipendenti da quelli destinati ad abitazione. La contiguità è tollerata per gli edifici esistenti e per le abitazioni facenti parte delle azien-
- 51 - de purché non comunichino direttamente con i locala destinati ad abitazione, non abbiano accesso da essi, non abbiano aperture nella stessa facciata in cui si aprono le finestre d’abitazione a distanza di ml. 3,00. Quelli di nuova costruzione non devono distare meno di 20,00 m. dagli edifici residenziali, fatta eccezione per le abitazioni facenti parte dell’azienda stessa. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle.
enziali, fatta eccezione per le abitazioni facenti parte dell’azienda stessa. Non sono ammessi locali abitabili sopra le stalle. I locali devono essere aerati ed illuminati dall’esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento; devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto. II pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli
tto si elevino oltre il tetto. II pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo a superficie liscia impermeabile, le quali adducono il liquame all’esterno, in appositi pozzi stagni. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione.
tagni. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. Le porte devono aprirsi verso l’esterno. Tutte le stalle devono essere provviste di concimaie scoperte a distanza non minore di ml. 50,00 dalle abitazioni e 30 per le abitazioni dell’azienda e possibilmente sottovento rispetto ad esse, non minore di ml. 30,00 dalle strade, non minore di ml, 50,00 da cisterne e prese d’acqua potabile e mai minore di ml. 10,00 dalle stalle.
di ml. 30,00 dalle strade, non minore di ml, 50,00 da cisterne e prese d’acqua potabile e mai minore di ml. 10,00 dalle stalle. Le concimaie debbono avere fondo e pareti intonacate ed impermeabili e, ove il terreno non sia perfettamente piano, debbono essere poste a valle di pozzi, ecc. L’Amministrazione Comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, può vietare il deposito
azione Comunale, ove lo ritenga necessario per evitare l’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo, può vietare il deposito di concime all’aperto ed imporre che esso venga trasportato, per mezzo di carri chiusi, raccolto e conservato in apposita cisterna a perfetta tenuta. In caso di nuova edificazione i cortili, le aie, gli orti annessi alle abitazioni, nelle parti del territorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche.
ART. 65 BIS - LOCALI DESTINATI AD USO COMMERCIALE
rritorio destinate agli usi agricoli, devono essere dotati di opere di canalizzazione per lo smaltimento delle acque meteoriche. Per gli allevamenti zootecnici intensivi si applicano le distanze di cui all’Art. 6 della L.R. 24/85. ART. 65 BIS - LOCALI DESTINATI AD USO COMMERCIALE a) Negozi La superficie dei negozi è fissata per ciascuna categoria dal Regolamento di Commercio Comunale. Quelli posti in edifici di nuova costruzione devono avere altezza non inferiore a m.
oria dal Regolamento di Commercio Comunale. Quelli posti in edifici di nuova costruzione devono avere altezza non inferiore a m. 3,00; per i locali posti in edifici preesistenti l’altezza minima interna andrà valutata caso per caso in funzione delle caratteristiche generali di salubrità dell’ambiente. La superficie illuminante non può essere inferiore ad 1/10 della superficie del pavimento. In ogni negozio deve essere previsto un servizio igienico a disposizione degli operai, fornito di taz-
superficie del pavimento. In ogni negozio deve essere previsto un servizio igienico a disposizione degli operai, fornito di taz- za o turca e lavandino con distributore di sapone e di asciugamani a perdere o ad aria calda e munito, anche nei locali collocati in edifici preesistenti, di antibagno. In questi locali, purché adeguatamente aerati dall’esterno, è ammessa la collocazione di apparecchi a fiamma libera
i antibagno. In questi locali, purché adeguatamente aerati dall’esterno, è ammessa la collocazione di apparecchi a fiamma libera conformi alle norme UNI.CIG. Per i negozi collocati in edifici preesistenti, il S.I.P. valuterà, di volta in volta, il singolo caso e le eventuali eccezioni in funzione della specifica destinazione d’uso dei locali onde siano assicurate condizioni di vivibilità per gli operatori.
- 52 - Devono essere addottati tutti gli accorgimenti possibili atti ad evitare la presenza di barriere archi- tettoniche; in particolare, oltre ad evitare scalini all’ingresso, si dovrà prevedere la porta con apertura verso l’esterno ed arretrata rispetto al fronte dell’edificio. b) Esercizi pubblici Valgono le norme previste per i locali in cui si preparano, confezionano e somministrano alimenti e bevande, previste dalla L. 283/62 e dal D.P.R. 327/80.
per i locali in cui si preparano, confezionano e somministrano alimenti e bevande, previste dalla L. 283/62 e dal D.P.R. 327/80. I servizi igienici per il pubblico devono essere distinti da quelli del personale, essere dotati di an- tibagno e forniti sia di distributore di sapone che di asciugamani a perdere o ad aria calda. Il S.I.P. valuterà di volta in volta il singolo caso (specialmente in presenza di preesistenze), onde
ART. 65 TER - STRUTTURE RICETTIVE
a perdere o ad aria calda. Il S.I.P. valuterà di volta in volta il singolo caso (specialmente in presenza di preesistenze), onde assicurare il benessere degli operatori e degli utenti, in particolare per quanto riguarda il ricambio dell’aria soprattutto nei locali ove sia consentito fumare. ART. 65 TER - STRUTTURE RICETTIVE a) Strutture ricettive: definizione. Strutture destinate all’alloggio temporaneo di persone, cui può venire offerto anche il vitto. Si distinguono in alberghiere ed extra alberghiere.
e all’alloggio temporaneo di persone, cui può venire offerto anche il vitto. Si distinguono in alberghiere ed extra alberghiere. b) Strutture ricettive alberghiere. Vale la normativa prevista dalla L.R. 03.05.88 n° 24, modificata dalla L.R. 30.03.90 n0 22. In particolare, salve le eccezioni previste dalla citata L.R. 24/1988, le dimensioni delle camere saranno:
- camere ad 1 letto: mq. 8 mc. 23 (al netto dei vani accessori);
- camere a 2 letti: mq. 14 mc. 40 (al netto dei vani accessori);
camere ad 1 letto: mq. 8 mc. 23 (al netto dei vani accessori);
- camere a 2 letti: mq. 14 mc. 40 (al netto dei vani accessori);
- camere a più di 2 letti: incremento della superficie e della cubatura pari alla differenza tra la camera ad 1 letto e quella a 2 letti;
- altezza: quella prevista per le abitazioni. I bagni al servizio delle singole camere dovranno essere forniti di lavabo, tazza, doccia o vasca e bidet.
ta per le abitazioni. I bagni al servizio delle singole camere dovranno essere forniti di lavabo, tazza, doccia o vasca e bidet. In caso di nuova costruzione o ristrutturazione il S.I.P. procederà a due distinti sopralluoghi:
- il 1° al fine di accertare l’idoneità dell’edificio dal punto di vista igienico-sanitario;
- il 2° al fine di accertare la rispondenza dei locali e delle attrezzature alle norme igienico-sanitarie per il rilascio del parere previsto dall’Art. 231del T.U.LL.SS.
za dei locali e delle attrezzature alle norme igienico-sanitarie per il rilascio del parere previsto dall’Art. 231del T.U.LL.SS. Dovrà essere altresì accertata, durante il secondo sopralluogo, l’igienicità dei locali destinati al personale, per il quale vanno previsti idonei servizi igienici riservati. Dovranno essere assicurate le norme in materia di eliminazione delle barriere archi tettoniche previste dalla L. 13/1989 e dal D.M. 14.06.1989 n° 236. c) Strutture ricettive extralberghiere.
- 53 - Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 37/1988 e successive modificazioni, vanno osservate le seguenti norme:
- Al fine del rilascio delle previste autorizzazioni sanitarie per l’esercizio di affittacamere, case ed appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per gioventù e foresterie per turisti, gli interessati richiederanno al S.I.P. una certificazione attestante l’idoneità igienico-sanitaria dei locali ed altrezzature.
gli interessati richiederanno al S.I.P. una certificazione attestante l’idoneità igienico-sanitaria dei locali ed altrezzature.
- In caso di interruzione dell’attività per oltre 9 mesi , tale certificazione dovrà essere nuovamente richiesta.
- Il Sindaco può disporre in qualsiasi momento visite ispettive del S.I.P. al fine di accertare la persi- stenza delle condizioni igienico-sanitarie che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione.
al fine di accertare la persi- stenza delle condizioni igienico-sanitarie che hanno consentito il rilascio dell’autorizzazione.
- In presenza di locali destinati alla preparazione e confezione di alimenti, dovranno essere rispettate le norme del D.P.R. 327/1980. In particolare:
- Esercizi di affittacamere: le misure delle camere e dell’eventuale soggiorno o sala da pranzo (superficie, altezza minima, superficie finestrata) nonché le misure e le dotazioni dei servizi igienici, dovranno essere quelle
(superficie, altezza minima, superficie finestrata) nonché le misure e le dotazioni dei servizi igienici, dovranno essere quelle previste per le case di abitazione.
- Case per ferie: i locali destinati al riposo notturno dovranno prevedere una superficie minima di mq. 6 per persona, altezza minima e superficie finestrata nero inferiore a quelle previste per le abitazioni private. Per i servizi igienici valgono le norme previste per gli alberghi.
- Ostelli della gioventù:
previste per le abitazioni private. Per i servizi igienici valgono le norme previste per gli alberghi.
- Ostelli della gioventù: le camere o camerate, poste in settori separati per sesso, dovranno avere disponibili almeno mc. 4 per persona, l’altezza e la superficie finestrata minime non dovranno essere inferiori a quelle previste per le abitazioni private. Il numero dei servizi igienici non può essere inferiore a quello previsto per gli alberghi dalla nor- mativa statale vigente.
- Foresterie per turisti:
gienici non può essere inferiore a quello previsto per gli alberghi dalla nor- mativa statale vigente.
- Foresterie per turisti: valgono le stesse norme previste per gli ostelli della gioventù ma, stante la diversa usuale desti- nazione d’uso dei locali che vengono temporaneamente adibiti ad alloggio, prima della ripresa della ordinaria attività, il gestore provvederà a richiedere, a sue spese, al S.I.P., un sopralluogo
loggio, prima della ripresa della ordinaria attività, il gestore provvederà a richiedere, a sue spese, al S.I.P., un sopralluogo per verificare le condizioni igienico-sanitarie e, di norma un intervento di disinfestazione e disinfezione dei locali stessi. Di tale intervento il S.I.P. rilascerà certificazione dandone temporaneamente comunicazione al Sindaco. d) Rifugi. Per i rifugi alpini, i rifugi sociali di alta montagna ed i bivacchi fissi d’alta quota, valgono le norme
al Sindaco. d) Rifugi. Per i rifugi alpini, i rifugi sociali di alta montagna ed i bivacchi fissi d’alta quota, valgono le norme previste dalla L.R. 18.12.1986 n° 52 e dalla L.R. 09.08.88 n0 37, modificata dalla L.R. 06.09.91 n° 26.
TITOLO XI°
- 54 - TITOLO XI° ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI ART. 66 - ASPETTO ESTERIORE DEGLI EDIFICI Le costruzioni devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano; i proprietari devono provvedere a tale adempimento mediante periodiche ed opportune opere di ordinaria e straordinaria manutenzione o di eventuale restauro. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari
ne o di eventuale restauro. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre ai proprietari l’esecuzione di opere (intonacature, tinteggiature, ecc.) e la rimozione di elementi (scritte, insegne, decorazioni, coloriture, sovrastrutture di ogni genere, ecc.) contrastanti con le caratteristiche ambientali al fine di conseguire soluzioni più corrette. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al
uzioni più corrette. Qualora a seguito di demolizioni o di interruzioni di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico, costituiscano deturpamento dell’ambiente, è facoltà del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di imporre ai proprietari lo spianamento completo ovvero la ultimazione dei lavori o, almeno, una conveniente sistemazione provvisoria degli stessi. Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità
ART. 67 - PORTICI
provvisoria degli stessi. Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere, di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori, riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ART. 67 - PORTICI I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario.
ravati da servitù di pubblico passaggio, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. Il pavimento dei portici, destinati ad uso pubblico deve essere costruito con materiale riconosciuto idoneo dal Comune. Le opere di manutenzione dei portici sono a carico del proprietario. Il Sindaco fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
fissa i termini di inizio e di ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illumi- nanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune. Al Comune spettano la manutenzione dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Le aree costituenti i portici ed i
ne dell’impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti rimangono di proprietà privata, essendo però gravate da servitù perpetua di pubblico transito. Agli effetti urbanistico edilizi i portici non costituiscono volume ai fini del conteggio della volumetria minima e massima.
ART. 68 - RECINZIONI
- 55 - ART. 68 - RECINZIONI I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per gli edifici. In prossimità di crocevia o di curve cieche, la vegetazione e le recinzioni debbono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare il traffico; l’Amministrazione Comunale, può dettare caso per caso, nella stessa concessione, obblighi
ità e da non pregiudicare il traffico; l’Amministrazione Comunale, può dettare caso per caso, nella stessa concessione, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. Dette norme sono applicabili anche alle opere, impianti ed alberature esistenti all’atto dell’entrata in vigore del presente R.E. Le recinzioni debbono avere altezza non superiore a ml. 1,00. Non è ammesso l’uso, nei lotti situati all’interno dei centri abitati, di recinzioni diverse per i vari lati del lotto.
l. 1,00. Non è ammesso l’uso, nei lotti situati all’interno dei centri abitati, di recinzioni diverse per i vari lati del lotto. Nelle fasce di rispetto stradale le recinzioni ammesse saranno rilasciate mediante concessione con atto d’obbligo tramite il quale il richiedente si impegna, in caso di necessità pubblica, alla rimozione della recinzione. Nello specifico relativamente alle recinzioni delle aree private valgono le seguenti disposizioni:
a rimozione della recinzione. Nello specifico relativamente alle recinzioni delle aree private valgono le seguenti disposizioni: a) entro i limiti delle zone residenziali le recinzioni delimitanti le proprietà a confine con le strade do- vranno essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno 1,00 e non superare l’altezza di ml. 1,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante dal piano di campagna per i confini
on superare l’altezza di ml. 1,00 misurata dalla quota media del piano stradale prospettante dal piano di campagna per i confini interni. Il Sindaco sentita la Commissione Edilizia può vietare l’uso delle recinzioni e può imporre l’adozione architettoniche unitarie; b) entro i limiti delle zone destinate ad impianti industriali o ad essi assimilati, le recinzioni dovranno essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno ml. 1,50; è consentita l’altezza massima di ml. 1,30;
, le recinzioni dovranno essere tenute staccate dal ciglio stradale almeno ml. 1,50; è consentita l’altezza massima di ml. 1,30; c) entro i limiti delle zone destinate ad usi agricoli le recinzioni non devono assolutamente ostacolare o comunque rendere pericoloso l’esercizio dello sport sciistico. E’ in facoltà del Sindaco imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati od altri eventuali ostacoli per le piste regolarmente
ART. 69 - COPERTURE E COLORITURE
tà del Sindaco imporre, per il periodo invernale, la rimozione di steccati od altri eventuali ostacoli per le piste regolarmente omologate. La necessità di detti provvedimenti dovrà essere confortata dal parere favorevole espresso dall’A.P.T. su proposta dell’organo locale da esso dipendente, sentito il giudizio della Commissione Edilizia. Tale parere avrà per il Sindaco potere vincolante. ART. 69 - COPERTURE E COLORITURE
ART. 69 - COPERTURE E COLORITURE
tito il giudizio della Commissione Edilizia. Tale parere avrà per il Sindaco potere vincolante. ART. 69 - COPERTURE E COLORITURE Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo, esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante ed a quelle tipiche dell’architettura agordina, che si indicano di massima in; copertura prevalentemente a due fasce piane inclinate con pendenza minima del 35% e con l’uso di:
che si indicano di massima in; copertura prevalentemente a due fasce piane inclinate con pendenza minima del 35% e con l’uso di:
- tegole di cotto o di cemento di tinta rosso mattone o testa di moro;
- scandole in legno;
- lamiera color testa di moro; i contorni di pietra alle finestre, nel caso siano previsti, debbono essere della larghezza di cm. 10-13 circa. E’ ammesso l’impiego delle forme tradizionali e ciò in tutti quegli usi rispondenti ad esigenze
la larghezza di cm. 10-13 circa. E’ ammesso l’impiego delle forme tradizionali e ciò in tutti quegli usi rispondenti ad esigenze strutturali. In ogni caso è compito precipuo della Commissione Edilizia intervenire sui singoli progetti
ART. 70 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE
- 56 - al fine di realizzare il migliore inserimento del contesto storico ambientale del territorio del Comune. ART. 70 - COMIGNOLI, ANTENNE, MENSOLE E SOVRASTRUTTURE VARIE Gli eventuali elementi emergenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici, ricercando - salvo comprovate ragioni tecniche in contrario - soluzioni unitarie e comuni all’intero fabbricato. ART. 71 - CHIOSTRINE O CAVEDI
ART. 71 - CHIOSTRINE O CAVEDI
alvo comprovate ragioni tecniche in contrario - soluzioni unitarie e comuni all’intero fabbricato. ART. 71 - CHIOSTRINE O CAVEDI Le chiostrine o cavedi, intesi come le aree libere scoperte delimitate da fabbricazione continua lungo tutto il loro perimetro e destinate all’illuminazione e ventilazione di locali non abitabili sono ammesse esclusivamente nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere
i non abitabili sono ammesse esclusivamente nelle parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, qualora siano compatibili con le norme di attuazione dello strumento urbanistico di base o dei piani attuativi. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina.
ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE
attuativi. La superficie non deve essere inferiore al 7% della somma delle superfici delle pareti di perimetro della chiostrina. Nella sezione orizzontale della chiostrina si deve poter iscrivere un cerchio del diametro di almeno m. 3,00. Devono essere previste la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un’efficace ventilazione con diretta comunicazione verso l’esterno, alla base della chiostrina. ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE
ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE
cazione verso l’esterno, alla base della chiostrina. ART. 72 - ISCRIZIONI, INSEGNE, STEMMI, MOSTRE, VETRINE E PITTURE FIGURATIVE Chiunque intenda fare iscrizione o collocare stemmi od affissi pubblicitari nonché eseguire, sulla facciata della casa o su altre pareti esposte alla pubblica visione, pitture figurative di qualunque genere o restaurare quelle esistenti deve esserne autorizzato dall’Amministrazione Comunale presentando il disegno od il testo.
genere o restaurare quelle esistenti deve esserne autorizzato dall’Amministrazione Comunale presentando il disegno od il testo. L’apposizione, anche provvisoria, di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte od esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dall’Amministrazione Comunale purché dette apposizioni non alterino gli elementi architettonici dell’edificio o dell’ambiente.
a dall’Amministrazione Comunale purché dette apposizioni non alterino gli elementi architettonici dell’edificio o dell’ambiente. L’autorizzazione sarà rifiutata per gli edifici di interesse storico-ambientale o per complessi architettonici di particolare importanza. Sarà anche negata, entro l’ambito dei centri abitati, l’autorizzazione ad eseguire insegne o scritte, dipinte a guazzo o verniciate, direttamente sul muro.
ambito dei centri abitati, l’autorizzazione ad eseguire insegne o scritte, dipinte a guazzo o verniciate, direttamente sul muro. L’Amministrazione Comunale può dettare le modifiche da apportare affinché non siano causa di deturpamento ne siano usate locuzioni improprie od errate.
ART. 73 - CHIOSCHI
- 57 - ART. 73 - CHIOSCHI I chioschi di ogni specie, da collocarsi sul suolo pubblico o privato, sono consentiti quando non ostacolino la circolazione e siano compatibili con le norme dello strumento urbanistico generale e con le norme del presente R.E. In ogni caso essi debbono essere oggetto di regolare autorizzazione con atto d’obbligo. Il collocamento dei chioschi sul suolo pubblico ha carattere provvisorio; l’autorizzazione
re autorizzazione con atto d’obbligo. Il collocamento dei chioschi sul suolo pubblico ha carattere provvisorio; l’autorizzazione può pertanto essere revocata, in base all’atto d’obbligo, quando ragioni di carattere pubblico lo richiedono; dette ragioni valgono anche per i chioschi installati su suolo privato. Nelle località di interesse paesaggistico l’autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta delle
ART. 74 - ELEMENTI IN AGGETTO
lati su suolo privato. Nelle località di interesse paesaggistico l’autorizzazione è subordinata al rilascio del nulla-osta delle competenti autorità sovracomunali (Servizio Regionale dei Beni Ambientali, Assessorato alle Foreste, ecc.). Il rilascio di suddetto nulla-osta non è vincolante in ogni caso per l’Amministrazione Comunale. ART. 74 - ELEMENTI IN AGGETTO La costruzione di balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o di uso pubblico è regolamentata nel modo seguente:
i balconi, ringhiere, gronde ed altri elementi in aggetto su spazi pubblici o di uso pubblico è regolamentata nel modo seguente:
- fino a m. 5,50 di altezza sono consentiti solo in corrispondenza di marciapiedi, per sporgenze non superiori a m. 0,10;
- oltre i m. 5,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio libero antistante con un massimo di m. 1,20.
a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio libero antistante con un massimo di m. 1,20. Gli elementi praticabili quali terrazze, aggettanti su spazi privati e/o condominiali, situati a qualsiasi al- tezza, non possono sporgere dalla linea esterna di perimetro utilizzato ai fini del calcolo volumetrico oltre i m. 1,20. Detta norma non vale per le case unifamiliari ubicate nel centro del lotto.
ato ai fini del calcolo volumetrico oltre i m. 1,20. Detta norma non vale per le case unifamiliari ubicate nel centro del lotto. In ogni caso qualsiasi elemento aggettante, ubicato a qualsiasi altezza dal piano di riferimento, deve essere distante dalla linea di confine della proprietà non meno di m. 1,50. Le tende aggettanti su spazi pubblici debbono essere in ogni punto ad un’altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede e la proiezione della sporgenza massima deve distare
d un’altezza non inferiore a m. 2,50 dal piano di calpestio del marciapiede e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno m. 0,50 dal filo esterno dello stesso. L’apposizione delle tende può essere vietata quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico ad un’altezza inferiore a m. 5,50 debbono potersi aprire senza sporgere dal
. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico ad un’altezza inferiore a m. 5,50 debbono potersi aprire senza sporgere dal perimetro esterno del fabbricato. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo per dare luce ai sotterranei purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei
ART. 75 - COSTRUZIONI DI NATURA PARTICOLARE
o del suolo per dare luce ai sotterranei purché siano ricoperte da elementi trasparenti a superficie scabra, staticamente idonei collocati a perfetto livello del suolo; dette finestre possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e debbono essere munite di opportune difese. ART. 75 - COSTRUZIONI DI NATURA PARTICOLARE Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare e di
- 58 - modeste dimensioni e di pubblica utilità quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento idrovore, serbatoi, tralicci, ecc., sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali; detti impianti debbono in ogni caso disporre di propria area recintata. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata
Art. 75 Bis - INSTALLAZIONE DI PANNELLI "SOLARI"
propria area recintata. Detti impianti non vanno considerati ai fini del calcolo della cubatura ammessa per la zona interessata e potranno essere concessi anche in difformità alle distanze dalle strade previste per la zona medesima. Art. 75 Bis - INSTALLAZIONE DI PANNELLI "SOLARI" Agli effetti del presente articolo si definiscono pannelli "solari" quelli destinati alla produzione di acqua calda sanitaria e/o energia elettrica tramite irraggiamento solare.
pannelli "solari" quelli destinati alla produzione di acqua calda sanitaria e/o energia elettrica tramite irraggiamento solare. Potranno essere installati pannelli "solari" sulle coperture degli edifici purché gli stessi siano posti parallelamente alla linea di gronda e preferibilmente in aderenza alla copertura o comunque con una inclinazione massima di 30° (trenta gradi) rispetto al piano di falda. I pannelli dovranno essere privi di elementi di deposito esterni (serbatoi e/o altri contenitori).
) rispetto al piano di falda. I pannelli dovranno essere privi di elementi di deposito esterni (serbatoi e/o altri contenitori). La falda di copertura non potrà essere interessata dai pannelli "solari" per una superficie superiore al 60% della stessa. Qualora i pannelli "solari" vengano posizionati a terra non dovranno compromettere il decoro dei luoghi e della costruzione cui sono riferiti ed inoltre dovranno distare di almeno ml. 3,00 dal ciglio
mpromettere il decoro dei luoghi e della costruzione cui sono riferiti ed inoltre dovranno distare di almeno ml. 3,00 dal ciglio delle strade pubbliche e degli spazi di uso pubblico in generale e non dovranno interferire altresì con aree di interesse pubblico, passaggi anche pedonali, servitù, ecc. In ogni caso la Commissione comunale per l'edilizia o, in assenza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, potrà valutare
In ogni caso la Commissione comunale per l'edilizia o, in assenza, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale, potrà valutare caso per caso, che l'inserimento nell'ambiente delle strutture tecnologiche non sia di sfregio al decoro dell'area interessata.
TITOLO XII°
- 59 - TITOLO XII° SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI ART. 76 - ASPETTO DEGLI SPAZI ESTERNI Gli spazi devono rispettare nel loro aspetto il decoro urbano; devono pertanto avere una specifica destinazione, essere convenientemente sistemati e, ove possibile, arborati. A tale riguardo il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha la facoltà di imporre la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali,
re la manutenzione e la conservazione del verde, dei fossati, delle siepi, ecc. e la rimozione di oggetti, depositi e materiali, insegne e quanto altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. E’ ammessa l’affissione di manifesti e cartelli pubblicitari unicamente negli spazi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di
zi indicati dal Comune nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di imporre la recinzione e la manutenzione dei terreni non coltivati, privi di specifica destinazione, indecorosi o pericolosi. Il Sindaco può, ingiungendo l’esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente.
ART. 77 - MARCIAPIEDI, INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI
e i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori riservandosi l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. Su tutto il territorio Comunale è fatto divieto di installare cartelli pubblicitari stradali. ART. 77 - MARCIAPIEDI, INDICAZIONI TOPONOMASTICHE E NUMERI CIVICI Lungo le proprietà poste in fregio a spazi pubblici il Comune provvede a sistemare i marciapiedi. Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa
e i marciapiedi. Nel caso in cui l’edificio sorga in arretrato rispetto al limite del suolo pubblico e l’area rimanente compresa tra questo e l’edificio non venga recintata per essere riservata all’uso pubblico o privato, l’area stessa deve essere mantenuta decorosamente a cura e spese del proprietario frontista. Il Comune provvede altresì a sue spese all’installazione sui fabbricati o manufatti privati delle targhe
proprietario frontista. Il Comune provvede altresì a sue spese all’installazione sui fabbricati o manufatti privati delle targhe direzionali od indicanti la denominazione di vie e piazze; i proprietari interessati, soggetti a tale servitù hanno obbligo di non diminuirne od impedirne la visibilità. Tutti gli accessi di ogni edificio devono essere muniti di numero civico assegnato dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia, e
cessi di ogni edificio devono essere muniti di numero civico assegnato dal Comune, secondo le vigenti disposizioni in materia, e da esso posto in opera. La relativa spesa è posta a carico dei proprietari interessati che hanno obbligo di non sottrarli alla pubblica vista. La successiva correzione o rettificazione dei numeri civici sarà interamente a carico del Comune. ART. 78 - ACCESSIBILITA’ E SOSTA DEI VEICOLI NEL SOTTOSUOLO PASSI CARRAI
dei numeri civici sarà interamente a carico del Comune. ART. 78 - ACCESSIBILITA’ E SOSTA DEI VEICOLI NEL SOTTOSUOLO PASSI CARRAI Le rampe di accesso dei veicoli devono essere precedute da un tratto piano orizzontale di almeno m. 4,50 a partire dal filo stradale; la pendenza delle rampe non deve superare il 20%. Le rampe devono essere costruite in antisdrucciolevole ed insonorizzante ed avere scalinate e
- 60 - percorsi dentati per l’accesso dei pedoni. Al fine del rispetto delle norme suddette saranno consentite soluzioni comuni per più edifici adiacenti. E’ concessa, a spese dell’edificante ed a cura dell’Amministrazione Comunale, la formazione di un passo carrabile nella cordonatura del marciapiede per l’accesso dei veicoli alle seguenti condizioni:
- larghezza non inferiore a m. 3,50 e non superiore a m. 6,50;
l marciapiede per l’accesso dei veicoli alle seguenti condizioni:
- larghezza non inferiore a m. 3,50 e non superiore a m. 6,50;
- distanza non inferiore a m. 10 da ogni incrocio stradale, misurata dallo spigolo dell’edificio d’angolo;
- distanza non inferiore a m. 1,60 da un altro passo carrabile ed a m. 0,80 dal confine dell’area interessata dall’edificazione. Qualora l’edificio sia contornato da più vie, l’accesso dei veicoli verrà
0 dal confine dell’area interessata dall’edificazione. Qualora l’edificio sia contornato da più vie, l’accesso dei veicoli verrà concesso dalla via di minor importanza. Potrà essere concesso più di un passo carrabile qualora si realizzi un miglioramento della viabilità sia esterna che interna con particolare riferimento ai complessi edilizi ed agli insediamenti non residenziali. Non sono consentiti posti macchina, autorimesse private o vani di deposito con accessi multipli dalla medesima sede stradale.
ART. 79 - ALBERATURE
i. Non sono consentiti posti macchina, autorimesse private o vani di deposito con accessi multipli dalla medesima sede stradale. ART. 79 - ALBERATURE Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità di edifici e non ancora utilizzati per l’edificazione, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente arborato. Qualora si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel
ra si proceda alla messa a dimora di piante d’alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. ART. 80 - SERVITU’ PUBBLICHE PARTICOLARI II Comune potrà applicare ai fabbricati, alle recinzioni ed ai manufatti privati che prospettano su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito, ganci, sostegni cavi, paline, bracci, strumenti e quanto altro sia
prospettano su spazi pubblici o soggetti a pubblico transito, ganci, sostegni cavi, paline, bracci, strumenti e quanto altro sia previsto da Leggi o regolamenti ovvero corrisponda ad esigenze di pubblica utilità. Ai proprietari interessati verrà dato preventivo avviso e le applicazioni dovranno essere eseguite mediante accesso esterno e con il minimo disturbo; ogni danno inerente o conseguente alle applicazioni suddette deve essere risarcito e rimosso a cura del Comune. ART. 81 - stralciato -
ECONOMICHE
anno inerente o conseguente alle applicazioni suddette deve essere risarcito e rimosso a cura del Comune. ART. 81 - stralciato - ART. 82 - DEPOSITI ED ACCUMULI DI MATERIALI CONNESSI AD ATTIVITA’ ECONOMICHE Quando operazioni quali scavi, reinterri e depositi od accumuli di materiali che siano di entità ap-
- 61 - prezzabile non abbiano carattere occasionale, temporaneo e non ricorrente, ma siano connesse ad attività economiche per le quali lo strumento urbanistico di base preveda zone a destinazione corrispondente, esse possono essere consentite esclusivamente nell’ambito di tali zone.
TITOLO XIII°
tico di base preveda zone a destinazione corrispondente, esse possono essere consentite esclusivamente nell’ambito di tali zone.
- 62 - PARTE QUARTA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI TITOLO XIII° PREVENZIONE DAI PERICOLI DI INCENDIO ART. 83 - LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITO DI MATERIALI COMBUSTIBILI ED INFIAMMABILI I locali destinati a lavorazione e deposito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia.
ART. 84 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE
osito di materiali combustibili ed infiammabili devono rispondere ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione in materia. L’accertamento dei requisiti dovrà essere conseguito dal Comando Provinciale VV.FF. che rilascerà in proposito apposita certificazione. ART. 84 - IMPIEGO DI STRUTTURE LIGNEE Per le strutture portanti inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti sono di norma ammessi i materiali lignei. L’impiego
ART. 85 - IMPIANTI TERMICI
, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di edifici esistenti sono di norma ammessi i materiali lignei. L’impiego di essi è però condizionato all’adozione di trattamenti ed accorgimenti atti a ridurre la possibilità di combustione. ART. 85 - IMPIANTI TERMICI Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la
ART. 86 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO
disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l’inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità. (Legge 31.07.66 n° 615) (Regolamento di cui al D.P.R. 24.10.67 n° 1288 e Circolare n° 40 del 28.05.68 del Ministero dell’Interno). ART. 86 - PREVENTIVO NULLA OSTA DEI VIGILI DEL FUOCO I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie sono soggetti ad esame e parere preventivo dei
I VIGILI DEL FUOCO
I VIGILI DEL FUOCO I locali, le attività, i depositi, gli impianti e le industrie sono soggetti ad esame e parere preventivo dei Comandi Provinciali dei VV.FF. in base al Decreto 16.02.82 e successive varianti ed in particolare per i seguenti edifici, prima del rilascio della concessione ad edificare: a) edifici industriali ed artigianali; b) edifici commerciali, magazzini e depositi aventi superficie superiore a 100 mq.;
ART. 87 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE
- 63 - c) locali, edifici ed impianti pubblici e di uso collettivo; d) edifici di abitazione di altezza superiore a m 24,00; e) autorimesse, anche private, superiori a 9 posti macchina; f) edifici nei quali vi siano montacarichi; g) edifici nei quali vi siano ascensori con corsa superiore a m. 20,00; h) edifici nei quali l’impianto termico abbia potenzialità superiore alle 100,000 Kcal/ora; i) edifici a struttura metallica. ART. 87 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE
ART. 87 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE
ia potenzialità superiore alle 100,000 Kcal/ora; i) edifici a struttura metallica. ART. 87 - PARTICOLARI PREVENZIONI CAUTELATIVE I cortili chiusi devono comunicare con gli spazi pubblici attraverso un passaggio carraio, L’impianto interno per la distribuzione del gas deve poter essere isolato, mediante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine
diante saracinesca, dalla rete collettiva di distribuzione le tubazioni non possono attraversare le centrali termiche, le cabine elettriche, i depositi di immondizie, i vani di ascensore e montacarico e le canne fumarie; gli apparecchi utilizzatori installati in locali abitabili non possono essere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna di acqua; non è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in locali
ere alimentati da pressione superiore a mm. 200 di colonna di acqua; non è ammessa l’installazione di apparecchi a gas in locali seminterrati od interrati. Ogni impianto deve essere fornito di interruttori generali che selezionino i circuiti per ogni unità immobiliare, interruttori, contatori e quadri elettrici che siano installati in ambienti ove possa presentarsi il pericolo di incendio o di esplosione devono essere a tenuta stagna.
ci che siano installati in ambienti ove possa presentarsi il pericolo di incendio o di esplosione devono essere a tenuta stagna. I condotti di fumo devono essere costruiti con canne ad intercapedine di facile pulitura e di sufficiente coibenza; devono essere provvisti di bocchette d’ispezione alla base ed essere sopraelevati di almeno m. 1,00 rispetto all’estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da
ART. 88 - USO DI GAS IN CONTENITORI
ed essere sopraelevati di almeno m. 1,00 rispetto all’estradosso delle coperture; devono essere distanziati di almeno cm. 20 da strutture lignee e non possono essere installati nelle murature di fienili e di locali contenenti materiali combustibili. Le costruzioni nelle quali siano collocati forni di pane, pasticceria e simili, forni di fusione e simili, forni metallurgici, fucine, ecc., devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco. ART. 88 - USO DI GAS IN CONTENITORI
ART. 88 - USO DI GAS IN CONTENITORI
fucine, ecc., devono in ogni loro parte essere costruite con materiali resistenti al fuoco. ART. 88 - USO DI GAS IN CONTENITORI I contenitori di gas (bombole, ecc.) devono essere collocati in opportuni spazi o nicchie ricavati all’esterno dei fabbricati ed isolati dai locali di abitazione; la tubazione fissa metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell’attraversamento delle murature deve essere
ART. 89 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO
a metallica di erogazione, provvista di rubinetti di intercettazione del flusso, nell’attraversamento delle murature deve essere protetta da guaina metallica aperta verso l’esterno; i contenitori devono essere salvaguardati contro eventuali manomissioni. ART. 89 - COLLAUDO DI COMPETENZA DEI VIGILI DEL FUOCO Prima del rilascio dei certificati di abitabilità od agibilità degli edifici obbligati (Art. 90 Capo III L.R.
- 64 - 61/85 e successive modifiche ed integrazioni) è richiesto il certificato prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
TITOLO XIV°
ccessive modifiche ed integrazioni) è richiesto il certificato prevenzione incendi del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- 65 - TITOLO XIV° NORME TECNOLOBICHE ART. 90 - NORME TECNOLOGICHE Le norme tecnologiche individuano e definiscono i requisiti che gli edifici debbono possedere perché siano conseguiti gli obiettivi minimi di confortevolezza, salubrità e sicurezza. Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari secondo
Per ogni requisito sono dettate norme generali alle quali debbono essere conformi tutti gli edifici e norme particolari secondo la loro destinazione d’uso. Le norme tecnologiche sono vincolanti per gli edifici di nuova costruzione e, in quanto compatibili con le soluzioni tecniche realizzabili nell’ambito delle opere previste, anche per gli interventi su edifici esistenti o su parti di essi. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive
ART. 91 - REQUISITI TERMICI ED IGROMETRICI
terventi su edifici esistenti o su parti di essi. Sono comunque vincolanti per tutti gli edifici le disposizioni più restrittive dettate da Leggi e/o regolamenti vigenti nazionali e regionali. ART. 91 - REQUISITI TERMICI ED IGROMETRICI Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che sia possibile stabilire e mantenere in ogni locale, sia nei mesi freddi che caldi, temperatura dell’aria e delle superfici interne compatibili con il
ART. 92 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI
re e mantenere in ogni locale, sia nei mesi freddi che caldi, temperatura dell’aria e delle superfici interne compatibili con il benessere termico delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. Sono da osservare le norme della Legge 10/90 e successive modifiche ed integrazioni. ART. 92 - REQUISITI ILLUMINOTECNICI Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano con-
REQUISITI ILLUMINOTECNICI
REQUISITI ILLUMINOTECNICI Gli edifici devono essere ubicati, progettati e realizzati in modo che in ogni locale si abbiano con- dizioni di illuminazione adeguati agli impegni visivi richiesti e compatibili con il benessere delle persone. L’illuminazione diurna dei locali abitabili deve essere naturale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale ed indiretta oppure di illuminazione diurna artificiale:
ale e diretta. Possono tuttavia fruire di illuminazione diurna naturale ed indiretta oppure di illuminazione diurna artificiale: a) i locali destinati ad uffici le cui dimensioni orizzontali non consentano l’illuminazione naturale dei piani di utilizzazione, purché delimitati da pareti perimetrali dotate di parti trasparenti non inferiori ad 1/6 delle medesime; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciai, culturali, ricreative;
nti non inferiori ad 1/6 delle medesime; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciai, culturali, ricreative; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione artificiale; d) i locali destinati a servizi igienici; le cabine di cottura, di superficie inferiore a 4 mq. ed in diretta comunicazione con altro locale di soggiorno dotato di illuminazione ed aerazione diretta; e) i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose;
e di soggiorno dotato di illuminazione ed aerazione diretta; e) i locali destinati alla circolazione delle persone e delle cose; f) i locali non destinati alla permanenza di persone. Le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne dei locali degli alloggi non devono avere aree inferiori ad 1/8 del piano di calpestio dei
ART. 93 - REQUISITI ACUSTICI
- 66 - locali medesimi. ART. 93 - REQUISITI ACUSTICI Tutti i locali abitabili debbono possedere i requisiti di isolamento acustico richiesti dalla loro specifica destinazione d’uso o dalle loro caratteristiche, adottando a tali fini materiali e tecniche idonei a garantire tale afonicità. Si debbono in ogni caso rispettare i livelli massimi di rumorosità dettati dalle Leggi vigenti anche nei locali adibiti ad attività produttive in cui gli addetti permangano per tutto il loro tempo lavorativo. La
ggi vigenti anche nei locali adibiti ad attività produttive in cui gli addetti permangano per tutto il loro tempo lavorativo. La licenza di abitabilità od usabilità relativa ad impianti produttivi le cui lavorazioni si possono considerare rumorose deve essere rilasciata, solo in questo caso, dopo un collaudo effettuato con il processo lavorativo in atto, nelle condizioni di rumorosità più gravose previste. Se tali livelli non
collaudo effettuato con il processo lavorativo in atto, nelle condizioni di rumorosità più gravose previste. Se tali livelli non rientrano nei massimi ammessi il Sindaco prenderà i provvedimenti, sentiti l’Ufficiale Sanitario e la C.E., che riterrà più opportuni. Cura particolare dovrà essere osservata nell’isolamento delle murature divisorie di alloggi diversi che dovranno essere di spessore adeguato con interposto uno strato di materiale isolante interno alle
visorie di alloggi diversi che dovranno essere di spessore adeguato con interposto uno strato di materiale isolante interno alle murature stesse; medesima cura dovrà seguirsi nella costruzione dei solai divisori di alloggi diversi, al fine di ridurre il rumore di calpestio. Gli impianti tecnici (ascensori, impianti termo sanitari, carichi, impianti di riscaldamento, di condiziona- mento, ecc.) debbono essere opportunamente isolati onde impedire la trasmissione dei rumori di esercizio.
amento, di condiziona- mento, ecc.) debbono essere opportunamente isolati onde impedire la trasmissione dei rumori di esercizio. ART. 94 - REQUISITI RELATIVI ALLA PUREZZA DELL’ARIA Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo che in ogni locale non vengano superate le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo compatibili con il benessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. I
nessere e la salute delle persone e con la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli edifici medesimi. I locali destinati ad uffici, attività commerciai, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una ventilazione naturale dovranno essere condizionati o ventilati meccanicamente a seconda delle caratteristiche delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura, qualora gli
a seconda delle caratteristiche delle attività previste. I locali destinati a servizi igienici e cabine di cottura, qualora gli stessi non siano muniti di serramenti verso l’esterno, dovranno avere sistemi di espulsione forzata meccanica dell’aria. I servizi, le cucine, ecc. nei quali è prevista l’espulsione forzata dovranno avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell’aria. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione devono essere
anno avere porte progettate in modo da consentire il passaggio dell’aria. Gli alloggi ed i sistemi di ventilazione devono essere progettati e realizzati in modo da impedire la diffusione delle sostanze inquinanti e del vapore acqueo tra i singoli locali. I materiali impiegati negli alloggi non devono emettere, né poter emettere odori ed esalazioni.
ART. 95 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI
- 67 - ART. 95 - REQUISITI RELATIVI AI SERVIZI TECNOLOGICI Gli edifici devono essere dotati di impianti permanenti i quali, assieme con gli altri elementi costitutivi degli edifici medesimi, assicurino il benessere delle persone ed i servizi necessari alla loro igiene, alla loro sicurezza, alle loro attività. Gli impianti od i loro componenti comuni a più punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali opportunamente dimensionati e finiti, facilmente
ù punti di utilizzazione, compresi i contatori, devono essere ubicati in locali opportunamente dimensionati e finiti, facilmente accessibili alle persone autorizzate. Gli impianti e la loro installazione devono essere progettati e realizzati in modo che tutti i componenti compresi tra i punti di allacciamento alle reti urbane ed i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, per la manutenzione, per la sostituzione, per la rimozione.
ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI
i punti di utilizzazione, siano facilmente agibili per la condotta, per la manutenzione, per la sostituzione, per la rimozione. Le sedi degli allacciamenti degli impianti alle reti urbane e delle diramazioni ai punti di utilizzazione ed i punti di utilizzazione medesimi, non devono permettere la diffusione di esalazioni né l’accesso di animali e di insetti indesiderabili negli edifici e nei loro locali. ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI
ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI
accesso di animali e di insetti indesiderabili negli edifici e nei loro locali. ART. 96 - REQUISITI RELATIVI ALLE CANALIZZAZIONI Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati fra loro e di diametro conveniente. Non debbono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le
i abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile. I condotti principali e gli apparecchi di distribuzione del gas alle abitazioni debbono essere collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto per essere facilmente ispezionabili; analoghe disposizioni
i debbono essere collocati esternamente agli alloggi ed allo scoperto per essere facilmente ispezionabili; analoghe disposizioni valgono per i condotti e gli apparecchi di distribuzione all’interno delle abitazioni. I contenitori di gas (bombole) ove possibile saranno posti all’esterno dell’alloggio in apposito contenitore ventilato da aperture permanenti. I condotti tra le bombole ed i luoghi di cottura dovranno
ell’alloggio in apposito contenitore ventilato da aperture permanenti. I condotti tra le bombole ed i luoghi di cottura dovranno essere ispezionabili e perfettamente sigillati nelle connessioni; non dovranno attraversare locali di abitazione di nessun tipo.
TITOLO XV°
- 68 - P A R T E Q U I N T A NORME IGIENICO-SANITARIE TITOLO XV° NORME IGIENICO SANITARIE ART. 97 - NORME GENERALI E’ prescritto che:
- gli scarichi gassosi o tossici siano abbattuti e depurati prima dell’immissione dell’atmosfera;
- gli scarichi siano conformi agli standard di accettabilità vigenti, prima dell’immissione nella fognatura Comunale od in acque pubbliche oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;
ART. 98 - FOGNATURE E CANALI DI SCOLO PER EDIFICI PRODUTTIVI
nti, prima dell’immissione nella fognatura Comunale od in acque pubbliche oppure della dispersione sul terreno o nel sottosuolo;
- gli scarichi solidi inquinanti siano trattati prima di essere trasferiti in un deposito autorizzato. ART. 98 - FOGNATURE E CANALI DI SCOLO PER EDIFICI PRODUTTIVI Non è consentita la costruzione di edifici produttivi quando i rispettivi progetti, riguardo le fogne od i canali di scarico per le acque dell’attività produttiva insalubri od inquinate non prevedano la loro
tti, riguardo le fogne od i canali di scarico per le acque dell’attività produttiva insalubri od inquinate non prevedano la loro sottoposizione a completa ed efficace depurazione prima di essere immesse nelle condotte della fognatura pubblica. Può essere previsto un unico impianto di depurazione per una pluralità di edifici. La licenza di abitabilità o di agibilità non verrà rilasciata se il preventivo accertamento dell’efficacia del
alità di edifici. La licenza di abitabilità o di agibilità non verrà rilasciata se il preventivo accertamento dell’efficacia del procedimento depurativo avrà dato esito negativo. L’accertamento dell’efficacia e funzionamento degli impianti sarà effettuato con periodicità almeno biennale a cura del competente Ufficiale Sanitario che in caso di esito negativo promuoverà la dichiarazione di inabitabilità od inagibilità dell’edificio. Ai fini
ART. 99 - SCARICHI IN CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO IN ZONE NON SERVITE DA FO
ciale Sanitario che in caso di esito negativo promuoverà la dichiarazione di inabitabilità od inagibilità dell’edificio. Ai fini degli accertamenti di cui ai commi precedenti l’Amministrazione Comunale, per l’esame dei prelievi di acque di scarico a monte ed a valle dell’impianto di depurazione, si avvarrà del laboratorio provinciale d’Igiene e Profilassi. ART. 99 - SCARICHI IN CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA
ART. 99 - SCARICHI IN CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO IN ZONE NON SERVITE DA FO
vinciale d’Igiene e Profilassi. ART. 99 - SCARICHI IN CONDOTTI E BACINI A CIELO APERTO IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA E’ vietato, anche in assenza di una rete di fognatura pubblica, immettere in fossi, canali, scoline ed in genere in condotti a cielo aperto come pure nei bacini acque non meteoriche, immonde o comunque usate, non preventivamente e convenientemente depurate.
ART. 100 - SMALTIMENTO AUTONOMO DI ACQUE USATE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA
- 69 - ART. 100 - SMALTIMENTO AUTONOMO DI ACQUE USATE IN ZONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA In mancanza di rete Comunale idonea non è ammesso l’inserimento di acque usate nella rete pluviale. Le fosse private pertanto devono essere di tipo a camera stagna. E’ facoltà del Sindaco su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, consentire l’uso di fosse settiche, le cui acque di sfioro possono essere disperse mediamente pozzi perdenti od immessa nella rete
nsentire l’uso di fosse settiche, le cui acque di sfioro possono essere disperse mediamente pozzi perdenti od immessa nella rete pluviale. Dimensioni, materiali e modalità costruttive delle fosse settiche e dei pozzi perdenti sono stabilite, di volta in volta, dal Sindaco a seconda delle caratteristiche del terreno e dell’ambiente urbano. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali
eristiche del terreno e dell’ambiente urbano. Le condutture che convogliano le acque usate devono essere costruite con materiali impermeabili ed inattaccabili; devono avere sezioni e pendenze sufficienti e giunti ermetici; devono essere munite di esalatori di diametro opportuno, prolungati sopra la linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. Le acque meteoriche devono essere convogliate
linea di colmo del tetto. Ogni bocchetta di scarico deve essere munita di sifone. Le acque meteoriche devono essere convogliate dalle coperture al suolo mediante apposite tubazioni il tratto terminale delle quali, nel caso in cui queste siano fronteggianti spazi aperti al pubblico, deve essere costruito con tubazione di ghisa od acciaio per un’altezza non inferiore a m. 2.00. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti particolar i soluzioni architettoniche.
ART. 101 - SCARICHI IN AREE OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE NON SERVITE DA FOGNATURA PU
er un’altezza non inferiore a m. 2.00. Sono consentiti i doccioni quando siano richiesti particolar i soluzioni architettoniche. ART. 101 - SCARICHI IN AREE OGGETTO DI LOTTIZZAZIONE NON SERVITE DA FOGNATURA PUBBLICA Nel caso in cui manchino le reti di fognatura Comunale i lottizzatori devono prevedere nel piano lo sviluppo della rete per la zona lottizzata secondo le prescrizioni del Comune nonché il suo futuro allacciamento alle condotte pubbliche principali non appena esse verranno realizzate.
ART. 102 - SERBATOI DI CARBURANTE E DI OLII COMBUSTIBILI
escrizioni del Comune nonché il suo futuro allacciamento alle condotte pubbliche principali non appena esse verranno realizzate. ART. 102 - SERBATOI DI CARBURANTE E DI OLII COMBUSTIBILI I serbatoi di carburanti ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di m. 100,00 da eventuali captazioni di rilevante portata delle acque sotterranee. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi
ue sotterranee. Essi debbono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e debbono essere muniti di opportuni dispositivi antitravaso, di protezione e prevenzione delle perdite ed antincendio. L’Amministrazione può negare l’interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. Detti serbatoi debbono rispettare, oltre alle prescrizioni summenzionate, le altre norme che li riguardano contenute nel presente R.E.
ART. 103 - DEPOSITI DI RIFIUTI SOLIDI
serbatoi debbono rispettare, oltre alle prescrizioni summenzionate, le altre norme che li riguardano contenute nel presente R.E. ART. 103 - DEPOSITI DI RIFIUTI SOLIDI I rifiuti organici putrescibili dovunque prodotti debbono essere accumulati in appositi immondezzai ed essere periodicamente vuotati, senza provocare turbative di sorta.
Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U.
- 70 - E’ proibito depositare immondizie e rifiuti d’ogni genere sulla pubblica via e sugli altri spazi pubblici degli abitati; sulle strade esterne di qualunque tipo, nonché nelle rogge, nei canali e specchi d’acqua. Oltre ad applicare le penalità previste dalle Leggi, l’Amministrazione Comunale imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato. Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U.
Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U.
imputerà al trasgressore le spese di rimozione del materiale depositato. Art. 103 Bis - SPAZI PER CASSONETTI DI RACCOLTA R.S.U. Ogni edificio residenziale di nuova costruzione composto da più di tre unità abitative dovrà essere dotato di idoneo spazio esterno disponibile (almeno mq. 3,00) ubicato in aderenza della viabilità pubblica per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.).
ART. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
to in aderenza della viabilità pubblica per il posizionamento dei cassonetti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.). Dovrà essere previsto lo spazio per il deposito di almeno un cassonetto esterno anche per ogni struttura produttiva e commerciale (artigianale - commerciale - turistico-ricettiva), a prescindere dalle dimensioni e capacità della stessa. ART. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI II Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di
UMI, POLVERI ED ESALAZIONI
UMI, POLVERI ED ESALAZIONI II Sindaco, sentiti gli Enti competenti preposti al controllo, ha la facoltà di imporre l’adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi relativi alla presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc. di varia natura. Il Sindaco fissa i termini dell’inizio e dell’ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ART. 105 - IGIENE CIMITERIALE
ART. 105 - IGIENE CIMITERIALE
’ultimazione dei lavori e si riserva l’intervento sostitutivo ai sensi della legislazione vigente. ART. 105 - IGIENE CIMITERIALE Le norme d’igiene cimiteriale sono regolate dal R.D. n° 1265 del 27.07.34, contenente il Testo Unico delle Leggi Sanitarie; dal D.P.R. n° 803 del 21.10.75, e dal D.P.R. n° 285 del 10.09.90 e relativo Regolamento. Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale che fissa norme per il dimensionamento e
n° 285 del 10.09.90 e relativo Regolamento. Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale che fissa norme per il dimensionamento e disposizione dei loculi, ecc. Per tutte le prescrizioni riguardanti la disciplina delle inumazioni, tumulazioni, ecc, si rimanda alle prescrizioni dettate dalle summenzionate norme.
TITOLO XVI°
- 71 - PARTE SESTA ESECUZIONE E CONDUZIONE DEI LAVORI TITOLO XVI° ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 106 - TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA’ Se in un edificio si compiono lavori che possano pregiudicarne la stabilità complessiva o quella di sue singole parti, creando situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e/o per l’integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per
à e/o per l’integrità delle cose, il Sindaco ingiungerà al proprietario di prendere immediatamente i provvedimenti necessari per eliminare lo stato di pericolo. Analogo intervento dell’Amministrazione Comunale è previsto nel caso di edifici fatiscenti, le cui condizioni di stabilità siano tanto precarie da costituire fonte di pericolo. Il proprietario è tenuto a produrre, entro 10 giorni dall’ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le
fonte di pericolo. Il proprietario è tenuto a produrre, entro 10 giorni dall’ingiunzione, una perizia tecnica che specifichi le opere da fare per rimuovere lo stato di pericolo; nel caso di imminente pericolo il proprietario ha la facoltà e l’obbligo di intervenire subito. Le opere necessarie a rimuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza la preventiva concessione. Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di
imuovere lo stato di pericolo sono eseguibili senza la preventiva concessione. Ogni ulteriore intervento di ristrutturazione, di risanamento igienico o di restauro conservativo dell’immobile deve essere, per contro, oggetto di regolare concessione/autorizzazione. Se lo stato di pericolo è rilevato dall’Amministrazione Comunale l’ingiunzione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico o da altro organo qualificato attestante la
ione del Sindaco deve fondarsi su una relazione tecnica redatta dall’Ufficio Tecnico o da altro organo qualificato attestante la precaria stabilità delle strutture edilizie. Le recinzioni dei cantieri debbono essere tinteggiate per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse in corrispondenza degli spigoli e per una lunghezza di m. 2,00 da questi. In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi
i e per una lunghezza di m. 2,00 da questi. In ogni angolo deve essere posta inoltre una lanterna a vetri colorati da mantenersi accesa, a cura e spese del costruttore, secondo l’orario della pubblica illuminazione stradale. Per i cantieri che si aprono lungo le vie o piazze è fatto obbligo di costruire stabili ripari per i passanti. Lungo gli spazi pubblici o gravati da pubblica servitù i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali.
o gravati da pubblica servitù i ponteggi e le impalcature debbono essere costruiti in modo da escludere la caduta di materiali. ART. 107 - INSTALLAZIONE ED ATTIVITA’ DEI CANTIERI L’area in cui si svolgono i lavori autorizzati, specie se prospiciente spazi pubblici, deve essere recintata mediante assito o materiale similare, sostenuto da materiale di sufficiente robustezza. I serramenti i di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l’interno, essere muniti di serrature ed
di sufficiente robustezza. I serramenti i di accesso al cantiere debbono aprirsi verso l’interno, essere muniti di serrature ed essere tenuti chiusi durante le ore di sospensione dei lavori. I materiali ed i mezzi d’opera debbono essere posti all’interno del recinto. L’Amministrazione può servirsi senza alcun corrispettivo, delle recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione.
e recinzioni prospicienti spazi pubblici per il servizio di pubbliche affissioni o per applicarvi appositi quadri di affissione. Norme diverse possono essere dettate quando si tratti di lavori di brevissima durata o di piccola entità per i quali si diano sufficienti garanzie che verrà arrecato il minimo disturbo alle persone.
- 72 - In tali casi, autorizzati di volta in volta, si dovranno collocare nel tratto stradale gli opportuni segnali di pericolo. Nell’installazione e nell’attività degli impianti di cantiere si debbono altresì osservare le norme emanate in proposito dall’Ispettorato Regionale del Lavoro o di altro organismo analogo, inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose quali
ltro organismo analogo, inoltre si debbono adottare tutte quelle misure atte ad evitare disturbi alle persone ed alle cose quali vibrazioni, scosse, rumori molesti, esalazioni fastidiose o nocive, ecc. L’alimentazione e lo scarico degli impianti debbono essere fatti in modo autonomo e cioè avvalendosi di allacciamenti e canalizzazioni apposite, essendo vietato attingere acque dalle fontane o dai canali pubblici, di
avvalendosi di allacciamenti e canalizzazioni apposite, essendo vietato attingere acque dalle fontane o dai canali pubblici, di immettere i rifiuti in fosse o nella fognatura, di prelevare energia da condotti di distribuzione non destinati a tale uso e senza la necessaria autorizzazione. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la prevenzione
etti e simili) debbono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione, in conformità alle disposizioni per la prevenzione degli infortuni. I ponteggi debbono essere chiusi verso strada con stuoie, graticci od altro idoneo materiale, provvisti di opportuni ancoraggi e dotati di tramogge per lo scarico dei materiali. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo da rinnovare
ART. 108 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA
. Le scale aeree, i ponti mobili e gli apparecchi di sollevamento debbono essere muniti del certificato di collaudo da rinnovare periodicamente secondo le norme speciali fissate dalle autorità competenti. Il macchinario di cantiere deve rispondere anch’esso alle norme di Legge ed alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. ART. 108 - DEMOLIZIONI, SCAVI E MATERIALI DI RISULTA Nelle demolizioni di struttura edilizia si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi
SCAVI E MATERIALI DI RISULTA
SCAVI E MATERIALI DI RISULTA Nelle demolizioni di struttura edilizia si deve procedere con cautela, adoperando tutti quei mezzi (puntelli, armature provvisionali diverse) atti a garantire sempre libero e sicuro il transito delle strade. Si deve evitare che si sollevi polvere sia usando le opportune cautele durante il trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire. E’ vietato gettare materiali
autele durante il trasporto delle macerie, sia innaffiando abbondantemente i manufatti da demolire. E’ vietato gettare materiali demoliti ed altro dall’alto dei ponti, dall’interno dei fabbricati e dai tetti. Essi debbono essere calati a terra entro appositi recipienti o fatti discendere con cautela attraverso condotti chiusi. Una volta giunti a terra debbono essere ammucchiati nei cortili o comunque sull’area del cantiere. E’ infatti vietato
ti chiusi. Una volta giunti a terra debbono essere ammucchiati nei cortili o comunque sull’area del cantiere. E’ infatti vietato ogni deposito dei materiali sul suolo pubblico all’esterno della recinzione. Se nel corso della recinzione vengono asportati numeri civici o tabelle viarie il costruttore è obbligato a rimetterli a posto a sue spese. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento.
sue spese. I lavori di scavo debbono essere eseguiti adottando tutte le cautele atte ad impedire qualsiasi rovina o franamento. E’ vietato ingombrare spazi pubblici adiacenti o non alla costruzione; solo in caso di assoluta necessità comprovata dall’Amministrazione si può. concedere lo scarico ed il deposito temporaneo dei materiali stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente.
arico ed il deposito temporaneo dei materiali stabilendo le opportune cautele caso per caso ed esigendo la tassa corrispondente. Cessato lo stato di necessità gli spazi pubblici debbono essere sollecitamente sgomberati e puliti. I materiali di risulta degli scavi e delle demolizioni debbono essere trasportati, con appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall’Ufficio Tecnico previo parere favorevole dell’Ufficiale
n appositi mezzi, alla discarica pubblica, la quale viene prescelta dall’Ufficio Tecnico previo parere favorevole dell’Ufficiale Sanitario. Nella discarica pubblica i materiali debbono essere sistemati in modo da non formare cavità od ineguaglianze che si prestino al ristagno delle acque meteoriche.
ART. 109 - MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE
- 73 - ART. 109 - MANUTENZIONE DELLA SEDE STRADALE II costruttore deve mantenere costantemente puliti gli spazi pubblici adiacenti al cantiere. Chiunque effettui il trasporto di materiali di qualsiasi natura (a mezzo di camion, autocarri, carriole, ecc.) deve assicurarsi che il mezzo adottato sia caricato o condotto in modo che il materiale trasportato non si sporga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale il trasportatore deve immediatamente
ART. 110 - RINVENIMENTI DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOL
on si sporga durante il tragitto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia delle parti di suolo pubblico su cui si è verificato. ART. 110 - RINVENIMENTI DI CARATTERE STORICO-ARTISTICO, ARCHEOLOGICO E PALEONTOLOGICO Qualsiasi ritrovamento di presunto interesse storico-artistico, archeologico e paleontologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo
rcheologico e paleontologico deve essere immediatamente denunciato al Sindaco ed alla Soprintendenza alle Antichità, sospendendo nel contempo eventuali lavori in corso per un periodo massimo di giorni 30 trascorsi i quali, nel silenzio delle Autorità cui la denuncia è stata presentata, i lavori possono venire ripresi. Si applicano comunque le vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico od archeologico.
TITOLO XVII°
- 74 - PARTE SETTIMA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI TITOLO XVII° DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 111 - CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO L’adozione del Piano Regolatore Generale comporta la decadenza dell’autorizzazione a lottizzare e delle concessioni ad edificare in contrasto con le disposizioni del Piano, salvo che i relativi lavori vengano iniziati entro un anno dall’adozione e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data
ART. 112 - MISURE DI SALVAGUARDIA
vo che i relativi lavori vengano iniziati entro un anno dall’adozione e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data di inizio o quello determinato ai sensi del II° e III° comma dell’Art. 78 della L.R. 61/85 e successive modifiche. Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine la concessione si intende decaduta per la parte non realizzata. ART. 112 - MISURE DI SALVAGUARDIA Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore del P.R.G. le normali misure di salvaguardia sono
- MISURE DI SALVAGUARDIA Dalla data di adozione a quella di entrata in vigore del P.R.G. le normali misure di salvaguardia sono obbligatorie. ART. 113 - REGOLARIZZAZIONE DEI DEPOSITI ALL’APERTO Per tutti i depositi ed accumuli all’aperto deve essere presentata domanda di autorizzazione illustrante dettagliatamente i motivi e necessità per il mantenimento degli stessi. Sono escluse dalla richiesta di autorizzazione le cosiddette "pile" di legna per uso domestico da parte
ntenimento degli stessi. Sono escluse dalla richiesta di autorizzazione le cosiddette "pile" di legna per uso domestico da parte di privati che le utilizzino per consumo personale ed i cosiddetti "tasoi" di legname al di fuori del perimetro urbano. Relativamente ai depositi esistenti qualora detta domanda non fosse accolta, entro un anno dalla data di notifica del rifiuto, il deposito od accumulo deve essere rimosso e si deve dare una sistemazione
a, entro un anno dalla data di notifica del rifiuto, il deposito od accumulo deve essere rimosso e si deve dare una sistemazione decorosa all’area liberata dal deposito. Nel caso di depositi permanenti, entro il periodo di cui sopra gli interessati debbono inoltrare domanda di autorizzazione a norma del presente R.E. In caso di inadempienza allo scadere del termine il deposito verrà considerato ad ogni effetto un intervento abusivo. Nel caso in cui il deposito permanente, sia perché ricada in zona di valore
à considerato ad ogni effetto un intervento abusivo. Nel caso in cui il deposito permanente, sia perché ricada in zona di valore ambientale sia per altri insindacabili motivi, non dovesse essere consentito, esso dovrà essere rimosso entro due anni dalla data di notifica del diniego dell’autorizzazione o dell’apposita ingiunzione da parte del Sindaco.
TITOLO XVIII°
- 75 - TITOLO XVIII° DISPOSIZIONI FINALI ART. 114 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO II presente Regolamento approvato dall’Autorità competente entra in vigore il giorno successivo ai 15 giorni di pubblicazione nel B.U.R. ART. 115 - NORME ABROGATE E’ abrogata ogni disposizione precedente emanata dal Comune contraria od incompatibile con le norme del presente Regolamento.
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