Regolamento Edilizio Comunale 2003 (385,51 KB - Pubblicato il 18/03/2018)
Comune di Montechiaro d'Asti · Asti, Piemonte
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525 sezioni del documento
C O M U N E D I
1 C O M U N E D I M O N T E C H I A R O D’ A S T I PROVINCIA DI ASTI
tel. 0141 / 999136 fax 901128 legge regionale 8.7.1999, n. 19 REGOLAMENTO EDILIZIO Elaborato conformemente al Regolamento Edilizio Tipo approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 29.7.1999, n. 548-9691 Approvato con deliberazione C.C. n. 7 del 26/03/2003 N.B. Le parti evidenziate con ombra grigia (o turchese a colori) contengono i completamenti,
iberazione C.C. n. 7 del 26/03/2003 N.B. Le parti evidenziate con ombra grigia (o turchese a colori) contengono i completamenti, le modifiche o le aggiunte proposte rispetto al Regolamento Edilizio Tipo della Regione Piemonte
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
2 I N D I C E TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.) Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto
o di destinazione urbanistica (C.D.U.) Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di a
edilizia e di autorizzazione edilizia Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità TITOLO III - PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf) Art. 14 Altezza della costruzione (H) Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np) Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds) Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds) Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc) Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul) Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun) Art. 20 Volume della costruzione (V) Art. 21 Superficie fondiaria (Sf) Art. 22 Superficie territoriale (St) Art. 23 Rapporto di copertura (Rc) Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
. 23 Rapporto di copertura (Rc) Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut) Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If) Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It) Art. 27 bis Disposizione transitoria TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione Art. 29 Allineamenti Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde Art. 31 Requisiti delle costruzioni
Art. 29 Allineamenti
terreno e della costruzione Art. 29 Allineamenti Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde Art. 31 Requisiti delle costruzioni Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private Art. 34 Interventi urgenti Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi Art. 37 Antenne Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi
IONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 Altezza interna dei locali abitativi Art. 37 Antenne Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali Art. 40 Cortili e cavedi Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 43 Muri di sostegno
3 Art. 43 Muri di sostegno Art. 44 Numeri civici Art. 45 Parapetti e ringhiere Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi Art. 47 Passi carrabili Art. 48 Piste ciclabili Art. 49 Portici e "pilotis" Art. 50 Prefabbricati Art. 51 Rampe Art. 52 Recinzioni e cancelli Art. 53 Serramenti Art. 54 Servitù pubbliche Art. 55 Soppalchi Art. 56 Sporgenze fisse e mobili Art. 57 Strade private Art. 58 Terrazzi TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 Prescrizioni generali Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
Art. 58 Terrazzi
te Art. 58 Terrazzi TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 Prescrizioni generali Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi Art. 61 Disciplina del cantiere Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali Art. 64 Scavi e demolizioni Art. 65 Rinvenimenti Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 Vigilanza e coercizione
Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
nimenti Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 Vigilanza e coercizione Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali Art. 70 Deroghe ALLEGATI Modello 1 Certificato Urbanistico (C.U.) Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale
APPENDICE ALL'ART. 31
stico (C.U.) Modello 2 Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) Modello 3 Relazione Illustrativa del Progetto Municipale Modello 4 Concessione Edilizia Modello 5 Autorizzazione Edilizia Modello 6 Comunicazione di Inizio dei Lavori Modello 7 Comunicazione di Ultimazione dei Lavori Modello 8 Richiesta della verifica finale e del certificato di abitabilità Modello 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole Modello 10 Certificato di abitabilità APPENDICE ALL'ART. 31
APPENDICE ALL'ART. 31
llo 9 Atto di Impegno per Interventi Edificatori nelle Zone Agricole Modello 10 Certificato di abitabilità APPENDICE ALL'ART. 31
- Specificazioni delle esigenze indicate all'art. 31.
- Elenco delle principali disposizioni concernenti le esigenze indicate all'art. 31.
- Adempimenti in ottemperanza alle normative di sicurezza, di contenimento dei consumi energetici, di prevenzione degli incendi. ALLEGATO "A" manuale edito dalla Provincia di Asti avente per oggetto "il recupero
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
umi energetici, di prevenzione degli incendi. ALLEGATO "A" manuale edito dalla Provincia di Asti avente per oggetto "il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti" ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
4 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela ed uso del suolo’), disciplina: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e
zionamento della Commissione Edilizia; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure; c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni.
ostruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni. 2. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti.
Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia (modificato con del. C.C. n. 32 del
5 Art. 2 Formazione della Commissione Edilizia (modificato con del. C.C. n. 32 del 28/09/2005)
- La Commissione edilizia è l’organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio .
- La Commissione è composta da n.7 componenti designati dall’Organo Comunale competente tra questi , in sede di designazione , vengono individuati il Presidente ed il vice Presidente.
- I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età ,ammessi all’esercizio dei diritti
il Presidente ed il vice Presidente. 3) I membri sono scelti fra i cittadini di maggiore età ,ammessi all’esercizio dei diritti politici che abbiano competenza , provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all’architettura, all’urbanistica, all’attività edilizia , all’ambiente , allo studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea,uno dei
o studio ed alla gestione dei suoli, un congruo numero di membri elettivi dovrà essere in possesso del diploma di laurea,uno dei componenti della commissione edilizia deve essere un esperto scelto per la sua specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi , in conformità al disposto della legge regionale 3 aprile 1989, n.20 art.14 primo comma. 4) Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli , gli
regionale 3 aprile 1989, n.20 art.14 primo comma. 4) Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli , gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado , l’adottante e l’adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni , organi ed istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ;non possono altresì far parte della
tuti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione ;non possono altresì far parte della commissione:il Sindaco , membri della Giunta e del Consiglio Comunale. 5) La Commissione resta in carica fino al rinnovo dell’Organo comunale che l’ha designata, pertanto al momento di un nuovo insediamento dell’Organo predetto ,la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 6) I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso , restano in carica fino che non siano stati sostituiti. 7) I componenti della commissione decadono : a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
omponenti della commissione decadono : a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8) La decadenza è dichiarata dall’organo comunale che ha provveduto alla designazione. 9) I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di dichiarazione di decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni .
Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
6 Art. 3 Attribuzioni della Commissione Edilizia
- La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti(ad eccezione per la posa di tratti di cavidotti per le linee telefoniche, elettriche e gas richiesto dai gestori del servizio di interesse pubblico), il rilascio di concessioni cimiteriali per
efoniche, elettriche e gas richiesto dai gestori del servizio di interesse pubblico), il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, ogni altro provvedimento in materia edilizia e/o ambientale per la cui adozione sia previsto a norma di legge l’acquisizione di parere della C.E.; b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati. 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi
voca degli atti di assenso già rilasciati. 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, il Responsabile del Servizio Tecnico, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di:
io comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di: a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche; e) modalità di applicazione del contributo di concessione.
NOTE
- Le eccezioni all'obbligatorietà del parere della Commissione sono contenute
ione del contributo di concessione.
NOTE
- Le eccezioni all'obbligatorietà del parere della Commissione sono contenute nell'articolo 4 della legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni.
Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
7 Art. 4 Funzionamento della Commissione Edilizia
- La Commissione, su convocazione del Presidente, si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
- Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto.
- Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori
mmissione, senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9.
ntanandosi dall'aula; dell’osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un
one; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto,
del richiedente o del progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche
oranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
mmissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il
nione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l’esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti.
Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
8 TITOLO II ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 Certificato urbanistico (C.U.)
- La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto o titolo che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
alità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti;
'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
NOTE
i; f) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
NOTE
- I riferimenti normativi al presente articolo sono contenuti nell’art. 5 della L.R. 19 del 08 luglio 1999.
Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
9 Art. 6 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.)
- La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica
ui il certificato si riferisce. 2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile.
o ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici.
NOTE
- Per quanto concerne il comma 2 ai sensi dell’art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4 in caso di mancato rilascio nel termine, il C.D.U. può essere sostituito
i dell’art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47, commi 3 e 4 in caso di mancato rilascio nel termine, il C.D.U. può essere sostituito dalla dichiarazione dell'alienante o di un condividente che attesti l'avvenuta presentazione della domanda di rilascio e che precisi la destinazione urbanistica dell'area secondo gli strumenti urbanistici vigenti o adottati, oppure l'inesistenza di questi, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R. G. vigente.
uesti, o che specifichi, infine, se l'area è sottoposta, o meno, a strumento urbanistico esecutivo ad opera del P.R. G. vigente.
- Per quanto disposto al comma 3, la dichiarazione che non sono intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici è resa dall'alienante o da un condividente, in sede di formazione dell'atto al quale il certificato va allegato (comma 3, art. 18, L. 28 febbraio 1985, n. 47).
Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto
10 Art. 7 Domanda di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale
- Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili.
torizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. 2. La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente:
- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente;
- estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire;
Società - del proprietario e del richiedente; 3) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale. 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una
'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: a) estratto della mappa catastale;
vati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: a) estratto della mappa catastale; b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento; c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con
tto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con
rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
entazione in scala appropriata e documentazione fotografica; d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente; f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano;
e impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano; g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto,
11 con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.); h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
- le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato;
i, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui; 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori; 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove
ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici.
progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. 5. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità.
fiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità. 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa
e del progettista o dei progettisti. 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
NOTE
- Per quanto disposto al comma 5, si ricorda, ad esempio, la documentazione per il risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano ancora gli
ricorda, ad esempio, la documentazione per il risparmio energetico, per impianti di depurazione, ecc.; si evidenziano ancora gli elaborati richiesti dalla L. 5 marzo 1990, n. 46, e dal suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, che debbono essere depositati presso gli uffici comunali contestualmente al progetto edilizio; a maggior specificazione bisognerà fare riferimento all’ “Appendice all’art. 31” del presente regolamento.
al progetto edilizio; a maggior specificazione bisognerà fare riferimento all’ “Appendice all’art. 31” del presente regolamento.
- Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. vigente a cui bisognerà fare specifico riferimento per alcuni tipi di intervento è consentita la presentazione di un progetto municipale semplificato.
Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
12 Art. 8 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
- Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
- Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
ell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica. 3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione); b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti,
i e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante; c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
ervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato; e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
lascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti; g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
elle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione; i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie; j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità; k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di
cui è riferita la motivazione di gratuità; k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere; l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
ssione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione; m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati; n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
13 p) le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione; q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
to dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento.
14 Art. 9 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Il diniego della concessione edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione.
deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio della concessione. 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente. 4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia.
Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
15 Art. 10 Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti;
ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori. 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione.
l Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi.
iati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
16 Art. 11 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia
- Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
rredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione. 3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di
17 Art. 12 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
- Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
NOTE
ri e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento.
NOTE
- Il certificato di abitabilità di cui al comma 2 comprende le cosiddette certificazioni di “usabilità" o "agibilità" delle costruzioni.
- Le disposizioni richiamate al comma 2 sono attualmente contenute nel D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425.
Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
18 TITOLO III PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della
truzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i
tezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione dei volumi tecnici. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso
superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione,
perficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata
verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso
ppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il
li torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative.
Art. 14 Altezza della costruzione (H)
19 Art. 14 Altezza della costruzione (H)
- L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
tezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente art. 13.
20 Art. 15 Numero dei piani della costruzione (Np)
- Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico- funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio
he posseggano i requisiti tecnico- funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più
uelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi.
Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), del
21 Art. 16 Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio stradale (Ds)
- Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle
ma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D),
ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D), b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc), c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds), è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.
NOTE
è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.
NOTE
- Comma 3: il ciglio della strada è quello definito dalla vigente normativa statale, v. art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404; il confine della strada è quello definito nel testo del “Nuovo Codice della Strada”, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
22 Art. 17 Superficie coperta della costruzione (Sc)
- La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
- Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le
ti e le altre analoghe strutture. 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione.
Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
23 Art. 18 Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
- Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative:
erfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi tecnici, anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici, ai vani scala ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al
, alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali; f) ai locali cantina, alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; g) ai cavedi.
Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
24 Art. 19 Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono
e le superfici non destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio.
Art. 20 Volume della costruzione (V)
25 Art. 20 Volume della costruzione (V)
- Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore.
- Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso
eso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13.
Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
26 Art. 21 Superficie fondiaria (Sf)
- E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
NOTE
- Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e sevizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica
urbanistico alla viabilità e ad impianti e sevizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da ssoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43.
Art. 22 Superficie territoriale (St)
27 Art. 22 Superficie territoriale (St)
- E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste.
NOTE
- Le aree destinate dallo strumento urbanistico alla viabilità e ad impianti e sevizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica
urbanistico alla viabilità e ad impianti e sevizi pubblici sono sia quelle già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da ssoggettare ad uso pubblico (cfr. art. 21, ultimo comma, L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e art. 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 43.
Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
28 Art. 23 Rapporto di copertura (Rc)
- Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria.
29 Art. 24 Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2].
30 Art. 25 Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
ro di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2].
31 Art. 26 Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].
Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
ppresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2].
32 Art. 27 Indice di densità edilizia territoriale (It)
- L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
Art. 27 bis Disposizione transitoria
esenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2].
33 Art. 27 bis Disposizione transitoria
- Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui ai precedenti articoli dal numero 13 al numero 26, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale vigente.
Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
rticoli dal numero 13 al numero 26, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale vigente.
34 TITOLO IV INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 Salubrità del terreno e della costruzione
- E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
sito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. 2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o
neri sono a carico del richiedente. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita
rature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti
erreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni
parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a
sul patrimonio edilizio esistente. 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
Art. 29 Allineamenti
35 Art. 29 Allineamenti
- L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata.
- L’allineamento è ammissibile se la distanza minima non supera mt. 20,00.
NOTE
progetto ad una cortina più avanzata. 2. L’allineamento è ammissibile se la distanza minima non supera mt. 20,00.
NOTE
- Le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente indicano in maniera dettagliata, per ogni singola area, gli allineamenti previsti per gli ampliamenti e le nuove costruzioni.
Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde
36 Art. 30 Salvaguardia e formazione del verde
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi
la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinchè non sia intralciata la viabilità veicolare e
a vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinchè non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo
tradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 6. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
NOTE
lo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione.
NOTE
- Le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. vigente indicano in maniera dettagliata, per ogni singola area, la quantità di aree verdi richiesta in rapporto alla superficie scoperta del lotto per le nuove costruzioni.
Art. 31 Requisiti delle costruzioni
37 Art. 31 Requisiti delle costruzioni
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità,
d attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità;
ci e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) resistenza meccanica e stabilità; b) sicurezza in caso di incendio; c) tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente; d) sicurezza nell'impiego; e) protezione contro il rumore; f) risparmio energetico e ritenzione del calore; g) facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a
e disponibilità di spazi ed attrezzature. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente.
quisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente. 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
te; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto.
NOTE
- Nell’ “Appendice all'art. 31" sono riportati l'elenco delle principali specificazioni di ogni esigenza e l'elenco delle principali leggi di settore alle quali fare riferimento per l'individuazione dei requisiti tecnici e prestazionali, tale elenco, allegato al presente regolamento solo a titolo esemplificativo, è suscettibile di variazioni ed aggiornamenti
nali, tale elenco, allegato al presente regolamento solo a titolo esemplificativo, è suscettibile di variazioni ed aggiornamenti contestualmente alla entrata in vigore di nuove disposizioni di legge.
Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
38 Art. 32 Inserimento ambientale delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi
, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 3. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici
tà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 4. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione, la modifica o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, rivestimenti, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
ri esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, rivestimenti, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. 6. Ai fini della valutazione di compatibilità degli interventi proposti con il contesto ambientale ed architettonico, si assumono, come indirizzi rivolti al recupero degli edifici
interventi proposti con il contesto ambientale ed architettonico, si assumono, come indirizzi rivolti al recupero degli edifici rurali, i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). 7. La progettazione architettonica degli interventi per la realizzazione degli edifici deve porsi
te regolamento (ALLEGATO “A”). 7. La progettazione architettonica degli interventi per la realizzazione degli edifici deve porsi in corretta dialettica formale con l’esistente, in particolare in termini di modalità di giacitura sul terreno, nel rispetto dei profili e dell’andamento sia dell’orografia che dei volumi edilizi preesistenti, soprattutto nei casi in cui presentino forti caratteri di riconoscibilità o identificabilità.
e dei volumi edilizi preesistenti, soprattutto nei casi in cui presentino forti caratteri di riconoscibilità o identificabilità. 8. Specifiche prescrizioni riguardanti l’inserimento ambientale delle costruzioni sono contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale.
NOTE
- Le norme tecniche di attuazione del P.R.G.C. indicano, in maniera dettagliata, per ogni singola area, le prescrizioni particolari per favorire l’inserimento ambientale
.G.C. indicano, in maniera dettagliata, per ogni singola area, le prescrizioni particolari per favorire l’inserimento ambientale delle nuove costruzioni e degli interventi sugli edifici esistenti
Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
39 Art. 33 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi
o essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 4. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. La tinteggiatura dell’edificio è requisito essenziale al rilascio della abitabilità del fabbricato.
tata specifica campionatura. La tinteggiatura dell’edificio è requisito essenziale al rilascio della abitabilità del fabbricato. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni o adiacenti strade pubbliche pavimentate devono essere convenientemente mantenute ed eventualmente recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti.
tato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori
e ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono
rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 34 Interventi urgenti
40 Art. 34 Interventi urgenti
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene
gente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non
uali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili.
Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
41 Art. 35 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva
le stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del
one in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica autorizzazione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi
perficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della autorizzazione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine
er la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del
o le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli
al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 3 è il testo del "Nuovo Codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Art. 36 Altezza interna dei locali
42 TITOLO V PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 Altezza interna dei locali
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è la media tra "sottotrave" e intradosso della nervatura.
- Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in
e" e intradosso della nervatura. 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m.
ludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 3. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e/o regionali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 4. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali, regionali e comunali;
no quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali, regionali e comunali; a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto
edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in progetto una
i; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in progetto una funzione abitativa, commerciale, artigianale o direzionale;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è
elle caratteristiche originarie. 5. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione
bile del servizio sanitario competente. 6. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m.; salvo deroghe previste da norme specifiche.
NOTE
- Il volume di cui al comma 2 è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
ia dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi.
- Le disposizioni citate al comma 3 sono quelle contenute nel D.M. 5 luglio 1975 e nell'art. 43 della legge 5 agosto 1978 n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma.
Art. 37 Antenne
43 Art. 37 Antenne
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare,
ssità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate e dovranno essere posizionate in modo che l’impatto ambientale sia ridotto al minimo. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti;
mbientale sia ridotto al minimo. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne
i momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. Per il rilascio di autorizzazioni edilizie sono altresì fatte salve le competenze di controllo regionale su
ti leggi di settore. Per il rilascio di autorizzazioni edilizie sono altresì fatte salve le competenze di controllo regionale su ogni impianto da realizzarsi attraverso l'allestimento di specifico progetto di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della Legge Regionale 40 del 14.12.98; in mancanza della completa attuazione delle normative vigenti nazionali e regionali l'installazione sarà da condizionarsi inoltre al rispetto di specifico regolamento
delle normative vigenti nazionali e regionali l'installazione sarà da condizionarsi inoltre al rispetto di specifico regolamento comunale , la cui esistenza costituisce elemento imprescindibile per il rilascio della autorizzazione stessa
NOTE
- Le disposizioni richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare: • nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni".- detto "Codice Postale";
"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni".- detto "Codice Postale"; • nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.; • nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti"; • nella L. 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo".
- Vedi anche le sentenze della Corte di Cassazione relative al diritto di informazione.
Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
44 Art. 38 Chioschi e mezzi pubblicitari
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni,
tallazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di
e disposizioni del presente articolo. 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico
vi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati
desimo per la fattispecie richiesta. 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7. 8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei
cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7. 8. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
NOTE
- I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto
el rispetto della legge vigente.
NOTE
- I riferimenti normativi sono il testo del "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16.dicembre 1992, n. 495.
- Ai sensi dell'art. 48, I° comma, del regolamento sopra menzionato, le dimensioni dei cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati nel centro abitato non dovranno superare di regola 0.70 m x 1.00 m; eccezionalmente potranno essere prese in
licitari installati nel centro abitato non dovranno superare di regola 0.70 m x 1.00 m; eccezionalmente potranno essere prese in considerazione dimensioni maggiori previa presentazione di idonea documentazione che attesti le specifiche motivazioni e che illustri l’inserimento ambientale della struttura.
- Nel rispetto delle leggi vigenti, gli impianti pubblicitari dovranno avere dei requisiti formali, come le coloriture ed i materiali che si armonizzino con il contesto
impianti pubblicitari dovranno avere dei requisiti formali, come le coloriture ed i materiali che si armonizzino con il contesto ambientale nel quale sono collocati; particolare attenzione dovrà essere posta per gli impianti situati nel centro storico per i quali dovrà essere presentata specifica ed approfondita documentazione; nel caso di impianti di complessità e dimensione eccezionali dovrà essere presentata, oltre la documentazione di rito, una relazione
caso di impianti di complessità e dimensione eccezionali dovrà essere presentata, oltre la documentazione di rito, una relazione redatta da un professionista abilitato per certificarne la sicurezza .
Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali ed altri elementi costruttivi
45 Art. 39 Coperture, canali di gronda e pluviali ed altri elementi costruttivi
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.Al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale le coperture degli edifici sia nel caso di nuova edificazione che nel caso di interventi di ristrutturazione, risanameto conservativo
perture degli edifici sia nel caso di nuova edificazione che nel caso di interventi di ristrutturazione, risanameto conservativo e manutenzione straordinaria si assumono, come indirizzo, i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”) e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:
azione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”) e dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: A) per le aree delimitate dal P.R.G.C. come centro storico: a) La pendenza delle falde del tetto non potrà essere modificata, a meno di necessari e comprovati adeguamenti all’intorno ambientale. b) Le coperture dei fabbricati dovranno essere realizzate in coppi vecchi; è in ogni caso esclusa l’utilizzazione di coperture in lamiera, plexiglass, plastica e materiali
ere realizzate in coppi vecchi; è in ogni caso esclusa l’utilizzazione di coperture in lamiera, plexiglass, plastica e materiali trasparenti. Potranno essere previste eccezioni esclusivamente per opere architettoniche di evidente valore. c) I canali di gronda e le discese pluviali dovranno essere di rame. B) per le aree di ristrutturazione ed a capacità insediativa esaurita e per le aree agricole: d) Negli edifici esistenti la pendenza delle falde del tetto potrà essere modificata e
ediativa esaurita e per le aree agricole: d) Negli edifici esistenti la pendenza delle falde del tetto potrà essere modificata e dovrà ricadere tra il 33% e il 45% . e) Le coperture dei fabbricati di civile abitazione, tettoie aperte, box auto e magazzini dovranno essere realizzate in coppi o similari, purchè in cotto; si potrà consentire l’impiego di coperture di altro genere, da realizzarsi comunque in materiali con coloritura e sagoma simile a quella dei coppi, per piccole tettoie,
re di altro genere, da realizzarsi comunque in materiali con coloritura e sagoma simile a quella dei coppi, per piccole tettoie, pensiline e capannoni agricoli; è in ogni caso esclusa l’utilizzazione di coperture in lamiera, plexiglass, plastica e materiali trasparenti. Potranno essere previste eccezioni esclusivamente per opere architettoniche di evidente valore. f) I canali di gronda e le discese pluviali dovranno essere di rame od in alternativa in lamiera zincata preverniciata o PVC di colore scuro.
i gronda e le discese pluviali dovranno essere di rame od in alternativa in lamiera zincata preverniciata o PVC di colore scuro. C) per le aree di completamento e di nuovo impianto, per le aree turistiche, ricettive e sportive : g) Le coperture dei fabbricati di civile abitazione, tettoie aperte, box auto e magazzini dovranno essere realizzate in coppi o similari, purchè in cotto ; si potrà consentire l’impiego di coperture di altro genere, da realizzarsi comunque in
te in coppi o similari, purchè in cotto ; si potrà consentire l’impiego di coperture di altro genere, da realizzarsi comunque in materiali con coloritura e sagoma simile a quella dei coppi, per piccole tettoie, pensiline e capannoni ; è in ogni caso esclusa l’utilizzazione di coperture in lamiera, plexiglass, plastica e materiali trasparenti. h) I canali di gronda e le discese pluviali dovranno essere di rame od in alternativa in lamiera zincata preverniciata di colore scuro.
nali di gronda e le discese pluviali dovranno essere di rame od in alternativa in lamiera zincata preverniciata di colore scuro. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili,
beri a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
46 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. preferibilmente in ghisa sferoidale. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti
eribilmente in ghisa sferoidale. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura.
NOTE
- Ove le caratteristiche geologiche del suolo, comprovate da apposita relazione
cciamento alla pubblica fognatura.
NOTE
- Ove le caratteristiche geologiche del suolo, comprovate da apposita relazione tecnica consentano forme di dispersione controllata nel rispetto delle prescrizioni delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente per l’inserimento ambientale delle costruzioni, sono consentiti i sistemi alternativi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche (es: catena e drenaggio).
- Le N.T.A. del P.R.G.C. eventualmente prescrivono l'impiego di specifici materiali,
acque meteoriche (es: catena e drenaggio).
- Le N.T.A. del P.R.G.C. eventualmente prescrivono l'impiego di specifici materiali, indicano le tipologie delle coperture ammesse , fissano i parametri concernenti le pendenze delle coperture ed ogni altro requisito dimensionale per esse richiesto per ogni singola area al fine di conseguire il miglior inserimento ambientale.
- Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle
conseguire il miglior inserimento ambientale.
- Per quanto concerne il contenuto del comma 6, si ricorda che la confluenza delle acque piovane con altre acque di rifiuto è consentita solo a livello del citato pozzetto finale di ispezione, purchè la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque nere.
Art. 40 Cortili e cavedi
47 Art. 40 Cortili e cavedi
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
- Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni
ti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa
zi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
i:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 m2;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 m2;
- altezza oltre a 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 m2;
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati con materiali, tipologie desunti dal manuale
agevolare le operazioni di pulizia. 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati con materiali, tipologie desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”) o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico,
vato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
NOTE
- Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
tenti.
NOTE
- Il riferimento normativo delle prescrizioni di cui al comma 1 è l'art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444.
- Le prescrizioni del comma 2 varranno alla cessazione dei disposti dell’art. 27 bis del presente regolamento.
Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
48 Art. 41 Intercapedini e griglie di aerazione
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti
e e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di
essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune.
Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
49 Art. 42 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
- Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le
nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
rmabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in
er impedire la risalita dei ratti. 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
NOTE
, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti.
NOTE
- Per quanto disposto al comma 5 in linea di massima l’inclinazione non dovrà essere inferiore a 15°.
Art. 43 Muri di sostegno
50 Art. 43 Muri di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3.00 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
- Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 5,00 metri è richiesto il rispetto
ll'altezza del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 5,00 metri è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta
di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, nell’area di centro storico ed in quelle di ristrutturazione , realizzati in cemento armato, dovranno essere rivestiti in mattoni
ell’area di centro storico ed in quelle di ristrutturazione , realizzati in cemento armato, dovranno essere rivestiti in mattoni vecchi di recupero o antichizzati “uso a mano” oppure intonacati e tinteggiati, a seconda delle caratteristiche della zona e delle indicazioni della Commissione Igienico Edilizia Comunale. Dove il contesto ambientale lo consente, a giudizio della Commissione Igienico Edilizia Comunale, le opere di sostegno delle terre dovranno,
esto ambientale lo consente, a giudizio della Commissione Igienico Edilizia Comunale, le opere di sostegno delle terre dovranno, essere realizzate mediante l’impiego di tecniche di ingegneria naturalistica, in questo caso l’utilizzo di altre tecniche dovranno essere giustificate con motivata relazione tecnico-geologica e dovranno comunque avere forme e caratteristiche adeguate all’intorno ambientale ed alla funzione svolta.
one tecnico-geologica e dovranno comunque avere forme e caratteristiche adeguate all’intorno ambientale ed alla funzione svolta. 5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
ale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti,
li motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione.
NOTE
- I riferimenti normativi del presente articolo sono il testo del "Nuovo codice della strada" Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 44 Numeri civici
51 Art. 44 Numeri civici
- Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del
ll'accesso e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo c/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
zione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo c/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.
Art. 45 Parapetti e ringhiere
52 Art. 45 Parapetti e ringhiere
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
- I manufatti di cui sopra devono: a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,30 m; b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c) essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
i leggi in materia; non devono: c) essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere si deve utilizzare materiali e tipologie desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). Il vetro è ammesso solo in presenza di
collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). Il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
53 Art. 46 Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali,
zati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione, se posizionati adiacenti la pubblica Via, devono essere
di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione, se posizionati adiacenti la pubblica Via, devono essere realizzati con larghezza minima di 1,20 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%, deroghe alle presenti indicazioni si potranno consentire alla luce di particolari situazioni tecniche e compatibilmente con la reale fattibilità. 2. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o
ente con la reale fattibilità. 2. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 3. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo.
inistrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. I passaggi pedonali e i marciapiedi per l’area del Centro Storico dovranno essere in “pietra o mattoni”; tale materiale dovrà essere impiegato in linea di massima e salvo diverse preesistenze anche per le aree di Ristrutturazione; nelle rimanenti aree è consentito l’uso di “autobloccanti”. Comunque si assumono i criteri progettuali desunti
Ristrutturazione; nelle rimanenti aree è consentito l’uso di “autobloccanti”. Comunque si assumono i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). 8. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo
ari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui ai commi 1 e 4 è il testo del D.P.R.. 24 luglio 1996, n. 503.
- Il riferimento normativo di cui al comma 5 è il testo dei D.M. 14 giugno 1989, n.
- I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della
a 5 è il testo dei D.M. 14 giugno 1989, n. 236.
- I riferimenti normativi di cui al comma 7 sono i testi del "Nuovo codice della strada" Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 47 Passi carrabili
54 Art. 47 Passi carrabili
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
ecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 10,00 m., la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore
ile non deve essere inferiore a 3,00 m e superiore a 10,00 m., la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a ….m. e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a ….m.. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati e comunque situati a livello inferiore a quello di accesso
le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati e comunque situati a livello inferiore a quello di accesso deve essere non inferiore a 5,00 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
ità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari,
ecinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 8. Gli accessi carrabili esistenti se posizionati in curva devono rispettare il comma 5 per qualsiasi modifica. 9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16
are il comma 5 per qualsiasi modifica. 9. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
NOTE
- I riferimenti normativi di cui al comma 1 sono il testo del “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
islativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
- La carreggiata di cui al comma 5 è definita all’art. 3 del “Nuovo Codice della Strada” sopra citato.
Art. 48 Piste ciclabili
55 Art. 48 Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’art. 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
NOTE
- Il Comune che intende realizzare piste ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre
te ciclabili si attiene alle prescrizioni ed alle indicazioni tecniche contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85 – 19500.
Art. 49 Portici e "pilotis"
56 Art. 49 Portici e "pilotis"
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,00 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
- Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,80 m.
ato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,80 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può
pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature.
NOTE
- Per quanto riguarda i parametri ai quali devono essere riferite le superfici aeroilluminanti dei locali porticati bisognerà fare specifico riferimento al Regolamento d'Igiene Comunale.
Art. 50 Prefabbricati
57 Art. 50 Prefabbricati
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Le costruzioni prefabbricate non possono essere installate all’interno del perimetro delimitante il centro storico e nelle aree di ristrutturazione; per le costruzioni
o essere installate all’interno del perimetro delimitante il centro storico e nelle aree di ristrutturazione; per le costruzioni prefabbricate da realizzarsi in area agricola è da prevedersi, la tinteggiatura e le coperture dovranno essere realizzate in coppi o similari, purchè in tinta cotto; si potrà consentire l’impiego di coperture di altro genere, da realizzarsi comunque in materiali con coloritura e sagoma simile a quella dei coppi, per piccole tettoie, pensiline e capannoni agricoli; è in
munque in materiali con coloritura e sagoma simile a quella dei coppi, per piccole tettoie, pensiline e capannoni agricoli; è in ogni caso esclusa l’utilizzazione di coperture in lamiera, plexiglass, plastica e materiali trasparenti. Potranno essere previste eccezioni esclusivamente per opere architettoniche di evidente valore.
Art. 51 Rampe
58 Art. 51 Rampe
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono, di norma, avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- La larghezza minima della carreggiata delle rampe, di norma, è: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
nima della carreggiata delle rampe, di norma, è: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non è obbligatorio negli edifici residenziali mono e bifamiliari); b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non è obbligatorio negli edifici residenziali mono e bifamiliari) ;
o o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo (non è obbligatorio negli edifici residenziali mono e bifamiliari) ; d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere, di norma, non inferiore a: a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
di norma, non inferiore a: a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e, ogni qual volta è possibile, la
almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e, ogni qual volta è possibile, la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di
ioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto.
NOTE
- Per gli edifici residenziali mono e bifamiliari non è obbligatoria l’installazione del semaforo per regolare gli accessi alle rampe.
- Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, in ogni caso, debbono rispettare le
e del semaforo per regolare gli accessi alle rampe.
- Le misure riportate nei commi 3, 4, 5, in ogni caso, debbono rispettare le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 Febbraio 1986.
- 1 riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il D.M. 14 giugno 1989, n. 236 e il D.P.R- 24- luglio 1996, n- 503.
Art. 52 Recinzioni e cancelli
59 Art. 52 Recinzioni e cancelli
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può
ità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di 2,20 m in mattoni vecchi o antichizzati o in intonaco misto a mattoni;
ssere realizzate: a) con muro pieno di altezza massima di 2,20 m in mattoni vecchi o antichizzati o in intonaco misto a mattoni; b) con muretto o cordolo di altezza massima di 1,00 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3,00 m; c) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2.50 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per
protezione di altezza non superiore a 2.50 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono definiti per ogni singola area nelle N.T.A. del P.R.G.C. , comunque si assumono i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di
l P.R.G.C. , comunque si assumono i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). Sono da evitarsi nel modo più assoluto recinzioni realizzate mediante l’impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo o in laterizio non antichizzato a faccia vista; la realizzazione di muri di
l’impiego di elementi prefabbricati in calcestruzzo o in laterizio non antichizzato a faccia vista; la realizzazione di muri di recinzione in pietra o con rivestimento esterno anche parziale in pietra deve avvenire previo studio delle tipologie progettuali e scelta dei materiali da impiegarsi. 6. Per i materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono sono definiti per ogni singola area nelle N.T.A. del P.R.G.C. , comunque si assumono i criteri progettuali
delle cancellate sono sono definiti per ogni singola area nelle N.T.A. del P.R.G.C. , comunque si assumono i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”). 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui
nte regolamento (ALLEGATO “A”). 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le
ietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite
citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
60 10.La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. ( "Nuovo codice della strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
Art. 53 Serramenti
creto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495).
61 Art. 53 Serramenti
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta
erso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,80 m dal piano del marciapiede o ad
zi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,80 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 3,00 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali
lizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture si assumono inoltre i criteri progettuali desunti dal manuale “Il recupero degli edifici rurali nella Provincia di Asti” edito dalla Provincia di Asti nel 2000 in collaborazione con la Regione Piemonte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”) e di norma dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni:
monte e allegato al presente regolamento (ALLEGATO “A”) e di norma dovranno comunque essere rispettate le seguenti prescrizioni: A) per le aree delimitate dal P.R.G.C. come centro storico: a) I serramenti esterni di porte e finestre dovranno essere in legno, preferibilmente verniciati, per le porte di ingresso a magazzini o a box auto e per gli accessi carrai è consentita la realizzazione di serramenti in legno e/o ferro di disegno e caratteristiche congrue all’intorno ambientale.
rrai è consentita la realizzazione di serramenti in legno e/o ferro di disegno e caratteristiche congrue all’intorno ambientale. b) In nessun caso è consentita l’installazione di tapparelle. c) I serramenti più esterni dovranno essere persiane o scuri in legno, preferibilmente verniciati nelle tonalità caratteristiche della zona. d) Potranno essere previste eccezioni esclusivamente per opere architettoniche di evidente valore. B) per le aree di ristrutturazione ed a capacità insediativa esaurita:
lusivamente per opere architettoniche di evidente valore. B) per le aree di ristrutturazione ed a capacità insediativa esaurita: e) I serramenti esterni di porte e finestre dovranno essere in legno o altro materiale preferibilmente verniciati, per le porte di ingresso a magazzini o a box auto e per gli accessi carrai è consentita la realizzazione di serramenti in legno e/o ferro di disegno e caratteristiche congrue all’intorno ambientale.
rrai è consentita la realizzazione di serramenti in legno e/o ferro di disegno e caratteristiche congrue all’intorno ambientale. f) I serramenti più esterni dovranno essere persiane, scuri in legno o altro materiale preferibilmente verniciato nelle tonalità caratteristiche della zona. C) per le aree di completamento e di nuovo impianto, per le aree turistiche, ricettive, sportive, agricole ; g) I serramenti più esterni dovranno essere persiane, scuri in legno o altro materiale
ristiche, ricettive, sportive, agricole ; g) I serramenti più esterni dovranno essere persiane, scuri in legno o altro materiale preferibilmente verniciato nelle tonalità caratteristiche della zona. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari.
Art. 54 Servitù pubbliche
62 Art. 54 Servitù pubbliche
- Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
dicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
affico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi
evio parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli
pubblica per cui è effettuata. 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del
sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
Art. 55 Soppalchi
63 Art. 55 Soppalchi
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- La realizzazione del soppalco è:
su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione del soppalco è: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto (inel caso di soletta o copertura in piano) finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto (nel
deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto (nel caso di copertura inclinata) finito deve risultare non inferiore a 1,60 m; d) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale
ve risultare non inferiore a 2,20 m. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18.
Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
64 Art. 56 Sporgenze fisse e mobili
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
ow", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2. 2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline e cornicioni che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,80 m dal piano stradale;
per balconi e pensiline e cornicioni che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,80 m dal piano stradale; b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c) 0,10 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,80 m.
ettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,80 m. 3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
Art. 57 Strade private
65 Art. 57 Strade private
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficenza del sedime e del manto stradale;
one e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficenza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m al netto di eventuali marciapiedi, raggio di curvatura, misurato nella
ù unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m al netto di eventuali marciapiedi, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
evono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 6,00 m nel caso di doppio senso di marcia al netto di eventuali marciapiedi, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata,
aso di doppio senso di marcia al netto di eventuali marciapiedi, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
Art. 58 Terrazzi
66 Art. 58 Terrazzi
- Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto o ringhiera di altezza non inferiore a 1,00 m.
casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto o ringhiera di altezza non inferiore a 1,00 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
Art. 59 Prescrizioni generali
67 TITOLO VI ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 Prescrizioni generali
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano
operarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
68 Art. 60 Richiesta e consegna di punti fissi
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori.
- Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio
ominativo del direttore dei lavori. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti
a la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il
le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
NOTE
- Per Comma 2 confrontare ad esempio il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, artt. 4 e 5.
- Per il comma 3: i riferimenti normativi sono: • I testi del “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.
Per il comma 3: i riferimenti normativi sono: • I testi del “Nuovo codice della strada”, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed il testo del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; • Le disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure
Art. 61 Disciplina del cantiere
69 Art. 61 Disciplina del cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
enuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di
disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal
lle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi
ondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 6. L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
NOTE
- Per quanto prescritto al comma 1, vedere l’art. 4 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.
re la sospensione dei lavori.
NOTE
- Per quanto prescritto al comma 1, vedere l’art. 4 della L. 28 febbraio 1985 n. 47.
- Il cartello, se è del caso dovrà riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici e dei coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori (vedere Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494).
Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
70 Art. 62 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare
ione, durata e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi
rea da includere nel cantiere. 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere
nti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed
tare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o
sa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono
era" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi
degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
zione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
NOTE
- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada". Decreto Legislativo
e interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada". Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P. R 16 dicembre 1992, n. 495.
Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
71 Art. 63 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità
equisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in
nti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la
fidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
zzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di
rificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni. 7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
NOTE
- I riferimenti normativi specifici per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri sono:
NOTE
- I riferimenti normativi specifici per quanto concerne le prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri sono: • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493, assunto in attuazione della Direttiva 92/58/CEE; • il Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494, assunto in attuazione della direttiva 92/57/CEE.
Art. 64 Scavi e demolizioni
72 Art. 64 Scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve
rio uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all’Autorità comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinche i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli
ali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura,
mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o
discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione o dell'autorizzazione di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
mma del precedente art. 61.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è il D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3.
- I riferimenti normativi di cui al comma 6 sono il Decreto Legislativo 15 agosto 1991, n 277 e la Legge 27 marzo 1992, n. 257.
Art. 65 Rinvenimenti
73 Art. 65 Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le
dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura.
Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
NOTE
- Il riferimento normativo di cui al comma 1 è la legge 1 giugno 1939, n. 1089.
- Il riferimento normativo di cui al comma 2 è l'art. 5 del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.
Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
74 Art. 66 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore
con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 67 Vigilanza e coercizione
75 TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 Vigilanza e coercizione
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
- Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante
ntrollo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente
lizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore. 5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni
mune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni
76 Art. 68 Violazione del regolamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad even
77 TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 69 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per
tà dell'Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente
cerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia
ica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Art. 70 Deroghe
78 Art. 70 Deroghe
- L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
NOTE
interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
NOTE
- La procedura per il rilascio di concessione in deroga si ricava dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con
e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalle istruzioni fornite con circolate P.G.R. 30 dicembre 1991, n. 21/URE, pubblicata sul B.U.R. n. 2 del 8 gennaio 1992.
ALLEGATI ----------------- ISTRUZIONI
79 ALLEGATI
ISTRUZIONI
- La modulistica contenuta negli allegati ha valore esemplificativo: pertanto può essere modificata ed integrata da parte del Comune che la adatta, nella forma e negli spazi, alle proprie particolari esigenze, anche introducendo nuovi modelli per altre fattispecie.
- L’uso della modulistica, una volta definita, è comunque obbligatorio.
COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI
anche introducendo nuovi modelli per altre fattispecie.
- L’uso della modulistica, una volta definita, è comunque obbligatorio.
80 modello 1 COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI c.a.p.14025 - PROVINCIA DI ASTI - TEL. O141/-999136-999027-C.F. 80003690056 UFFICIO TECNICO CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.) Richiesto da ............................................in qualità di (1)........................... ........................................................................... per l'immobile sito in
1)........................... ........................................................................... per l'immobile sito in ............................................ ..................... n. ......... , descritto al catasto al foglio ............. particelle ............................... L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
- Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2)
scritto è assoggettato alle seguenti
- Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2) Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile ..................................................................... Piani Territoriali ............................................................ Piano Regolatore Generale o Variante .......................... Strumenti urbanistici esecutivi ......................................
Regolatore Generale o Variante .......................... Strumenti urbanistici esecutivi ...................................... Regolamento Edilizio .................................................... Altri regolamenti comunali ............................................ Altri piani ...................................................................... Programma Pluriennale di Attuazione (3) ..................... 2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia.
uriennale di Attuazione (3) ..................... 2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia. Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente ....................................................................................... Destinazioni d'uso ammesse ......................................... Tipi di intervento ammessi ........................................... Indice di densità edilizia territoriale (It)........................
ervento ammessi ........................................... Indice di densità edilizia territoriale (It)........................ Indice di densità edilizia fondiaria (If)......................... Distanza dai confini (Dc).............................................
81 Distanza dalle costruzioni (D)...................................... Distanza dal ciglio stradale (Ds).................................. Altezza massima (H) .................................................. Numero dei piani (Np)................................................ Rapporto di copertura (Rc)......................................... Altre prescrizioni ....................................................... Urbanizzazioni esistenti (4)........................................
oni ....................................................... Urbanizzazioni esistenti (4)........................................ Urbanizzazioni da realizzare ...................................... 3. Vincoli incidenti sull'immobile Espropriativi............................................................... Comportanti l'inedificabilità ...................................... Comportanti speciali autorizzazioni .......................... Allegati
l'inedificabilità ...................................... Comportanti speciali autorizzazioni .......................... Allegati
- Estratto planimetria P.R.G. .................................
- Altri eventuali ...................................................... Data L’Autorità comunale NOTE (1) Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie. (2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
ere attività edilizie. (2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente. (3) Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA. (4) Fruibili con semplice allacciamento.
COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI
82 modello 2 COMUNE DI MONTECHIARO D'ASTI Prov. di Asti PROT. N. lì, 07/02/2012 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO (Art.19 D.L.vo N. 77/95 - Decreto del Sindaco in data 06/07/99) VISTA la domanda presentata in data da VISTO lo strumento urbanistico comunale: P.R.G. approvato e vigente; VISTO l'art. 18, terzo comma della Legge 28/02/85 n. 47; c e r t i f i c a CHE l'area ubicata in questo comune distinta in catasto terreni (1) FG. mappal (2) FG. mappal (3) FG. mappal
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
; c e r t i f i c a CHE l'area ubicata in questo comune distinta in catasto terreni (1) FG. mappal (2) FG. mappal (3) FG. mappal (4) FG. mappal con destinazione urbanistica: (1) (2) (3) (4) con le seguenti prescrizioni: (1) (2) (3) (4) Si rilascia in carta legale per gli usi consentiti dalla Legge. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE
83 modello 3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1) ............................................................... ........................................................................................................................... Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)
............................................................. Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2) .............................................................................................................. .............................................................................................................. Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) .....................................
.......................................... Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) ..................................... .............................................................................................................. Caratteri dell'intervento edilizio:
- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato ..............................................................................................................
ontesto edificato .............................................................................................................. ..............................................................................................................
- caratteri compositivi ed ambientali (4) ........................................... ..............................................................................................................
................. ..............................................................................................................
- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo) ......................... ..............................................................................................................
- caratteri tecnologici (5) ...................................................................
................................
- caratteri tecnologici (5) ...................................................................
- opere di urbanizzazione esistenti e previste (6) ..............................
84 Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento Superficie territoriale (St) .......................................... Superficie fondiaria (Sf) ............................................ Indice di densità edilizia territoriale (It) .................... Indice di densità edilizia fondiaria (If) ...................... Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ...................... Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ...................... Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................ Rapporto di copertura (Rc) ........................................ () ammesso/a Esistente realizzabile in progetto (V) m3 (Sul) m2 (Sc) m2 (H) m / / (Np) / / (Dc) m / / (D) m / / (Ds) m / / ()I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio. Data Il Richiedente Il Progettista
85 NOTE (1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso. (2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti. (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
otti smaltiti. (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro. (4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni. (5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed
nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.). (6) Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..
PROVINCIA DI ASTI
86 modello 4 COMUNE DI MONTECHIARO D’ASTI PROVINCIA DI ASTI Registro Protocollo : / Protocollo Generale: Ufficio Tecnico Registro Concessioni n. / Commissione Edilizia del CONCESSIONE EDILIZIA IL RESPONSABILE Dell’Ufficio Urbanistico Vista la domanda presentata in data da numero di codice fiscale: residente in , civico n. comune di rubricata al n. di protocollo, con la quale veniva richiesta la concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di:
. comune di rubricata al n. di protocollo, con la quale veniva richiesta la concessione edilizia per l'esecuzione dei lavori di: sull'area o sull'immobile distinto a Catasto al Foglio mappali nn.: in destinazione d’uso prevista del quale il richiedente può disporre a titolo di: Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa; Visto il parere della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del
progetto dei lavori allegato alla domanda stessa; Visto il parere della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del Visto il parere dell’A.S.L in data a norma dell’Art. 220 T.U. Leggi Sanitarie approvato in data 27- 7-1934,con R.D. n.1265; Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana; Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765; Vista la legge 28-01-1977 n. 10; Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94
sto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765; Vista la legge 28-01-1977 n. 10; Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94 Vista la Legge 28-02-1985 n. 47 e successive modificazioni; Visto l’art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662; Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394; Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;
n.431; 6-12-1991 n.394; Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.; Vista la legge 9-1-1989 n.122; Vista la legge 5-3-1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6-12-1991 n.447; Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.; Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico; Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato
al consumo energetico; Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica; Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue; Vista la Legge Regionale 5-12-1977,n.56, e successive modificazioni; Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20; Visto il Nulla-Osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti pratica pos. n. del ;
Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20; Visto il Nulla-Osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti pratica pos. n. del ; Visto il vigente strumento urbanistico approvato; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. del ;
87 Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento ex art.4 della legge 4-12-1993 n.493 cosi’ come sostituito dall’art.2 comma 60 della legge 662/96; Vista la quietanza della Tesoreria comunale n. in data comprovante il versamento della somma di Euro quale quota di contributo per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria; Visto che il concessionario ha provveduto con quietanza n. del al versamento della somma di Euro quale quota commisurata al costo di costruzione delle opere; DISPONE
E' CONCESSA
duto con quietanza n. del al versamento della somma di Euro quale quota commisurata al costo di costruzione delle opere; DISPONE A codice fiscale Residente a in civico n. E' CONCESSA alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti , azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di: secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto.
mune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di: secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto. Il proprietario, l’assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell’esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti.
i lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Nell’attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:
- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d’uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
ate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d’uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell’inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all’interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell’avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.
metriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell’avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell’esecuzione dell’opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche tracciate in luogo, e consegnate all’incaricato del Comune. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:
- il nome e cognome del concessionario e l’indicazione della pubblica amministrazione dalla quale
OPERE IN CEMENTO ARMATO
e nella quale siano indicati:
- il nome e cognome del concessionario e l’indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- la data e in numero della presente concessione; OPERE IN CEMENTO ARMATO Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell’art.1 della legge 5-11-1971,
RE IN CEMENTO ARMATO
RE IN CEMENTO ARMATO Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell’art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all’ufficio della Regione Piemonte di cui all’art.4 prima dell’inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall’art.7 della
dell’inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall’art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall’ufficio della Regione Piemonte competente. Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella
TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
88 esecuzione dell’opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato. TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI I lavori debbono essere iniziati entro una anno dalla data della presente concessione ed ultimati in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture, gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione entro il massimo di tre anni con l’eventuale eccezione di cui al 3° comma dell’art.4 legge n.10/1977.
empiere alla loro funzione entro il massimo di tre anni con l’eventuale eccezione di cui al 3° comma dell’art.4 legge n.10/1977. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione così come comporta lo stesso effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.
sione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio. Il termine per l’ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l’esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta
namente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimate. L’inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione, dal direttore dei lavori e dall’impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale e deve essere
PRESCRIZIONI SPECIALI
sione, dal direttore dei lavori e dall’impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale. Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell’avvenuta ultimazione dei lavori. PRESCRIZIONI SPECIALI
- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva concessione comunale.
IALI
- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva concessione comunale.
- Dovranno essere inoltre osservate, le norme di cui alla legge 30-04-1974, n.373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al D.P.R. 28-06-1977, n.1052 mediante denuncia al comune dell’impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.
diante denuncia al comune dell’impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione. 3) L’impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge 13/07/1966, n.615 e relativo regolamento. 4) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici. 5) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere
gli allacciamenti idrici. 5) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere dell’Ufficiale Sanitario e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’attestazione dell’avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell’Ufficio della Regione Piemonte competente.
n cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell’Ufficio della Regione Piemonte competente. 6) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili: a) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali; b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione
ici industriali ed artigianali; b) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici. c) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione; d) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni; e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi
sicurezza delle costruzioni; e) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l’eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l’ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
modo da indicare l’ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada; f) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; g) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento; h) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
co, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico; i) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata
89 od emanata in data successiva al rilascio del presente atto. 7) Il rilascio della concessione non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare della seguente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti. 8) Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l’iscrizione al
egolamenti vigenti. 8) Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile, di cui all’art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 425/94. 9) il fabbricato non potra’ essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La
3 del d.p.r. 425/94. 9) il fabbricato non potra’ essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La relativa istanza dovra’ essere presentata all’Ufficio Tecnico comunale ,allegando ad essa il certificato di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori, in ordine a quanto stabilito dal d.p.r. 22- 4-1994 n.425. Va altresi’ allegata tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell’art.11 della legge 5-3-1990 n.46.
IL RESPONSABILE
tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell’art.11 della legge 5-3-1990 n.46. L’Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate. Il sottoscritto concessionario si obbliga all’esecuzione delle prestazioni ed all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione. Dal Municipio, Addì IL RESPONSABILE
IL RESPONSABILE
prestazioni ed all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione. Dal Municipio, Addì IL RESPONSABILE Dell’Ufficio Urbanistico RITIRO DELLA CONCESSIONE Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di ________________________ dichiara di aver oggi notificato la presente concessione Montechiaro d’Asti, lì _____________ Per IL TITOLARE DELLA CONCESSIONE Il Responsabile dell’ufficio
PROVINCIA DI ASTI
90 modello 5 COMUNE DI MONTECHIARO D’ASTI PROVINCIA DI ASTI Registro Protocollo : / Protocollo Generale: Ufficio Tecnico Registro Autorizzazioni n. / Commissione Edilizia del AUTORIZZAZIONE EDILIZIA IL RESPONSABILE Dell’Ufficio Urbanistico Vista la domanda presentata in data da numero di codice fiscale: residente in , civico n. comune di rubricata al n. di protocollo, con la quale veniva richiesta la autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori di:
omune di rubricata al n. di protocollo, con la quale veniva richiesta la autorizzazione edilizia per l'esecuzione dei lavori di: sull'area o sull'immobile distinto a Catasto al Foglio mappali nn.: in destinazione d’uso prevista del quale il richiedente può disporre a titolo di: Visto il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa; Visto il parere della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del
progetto dei lavori allegato alla domanda stessa; Visto il parere della Commissione Igienico-Edilizia espresso nella seduta del Visto il parere dell’A.S.L in data a norma dell’Art. 220 T.U. Leggi Sanitarie approvato in data 27- 7-1934,con R.D. n.1265; Visti i Regolamenti Comunali di Edilizia, Igiene e Polizia Urbana; Visto il capo IV° del titolo II° della legge 17 agosto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765; Vista la legge 28-01-1977 n. 10; Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94
sto 1942 n. 1150 e la legge 6 agosto 1967 n. 765; Vista la legge 28-01-1977 n. 10; Vista la legge 5-8-1978 n.457, 25-3-1982 n.94 Vista la Legge 28-02-1985 n. 47 e successive modificazioni; Visto l’art.4 della legge 4-12-1993 n.493 come sostituito dal comma 60, art.2 della legge 23-12-1996 n.662; Viste le leggi 1-6-1939 n.1089; 29-6-1939 n.1497; 8-8-1985 n.431; 6-12-1991 n.394; Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.;
n.431; 6-12-1991 n.394; Vista la legge 9-1-1989 n.13 modificata dalla legge 27-2-1989 n.62 ed il d.m. 14-6-1989 n.236 e s.m.i.; Vista la legge 9-1-1989 n.122; Vista la legge 5-3-1990 n.46 e relativo regolamento di attuazione approvato con d.p.r. 6-12-1991 n.447; Vista la legge 19-3-1990 n.45 e s.m.i.; Vista la legge 9-1-1991 n.10 ed il d.p.r. 16-12-1992 n.412 in merito al consumo energetico; Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato
al consumo energetico; Vista la Legge 5-11-1971 n.1086 sull'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato (normale e precompresso) ed a struttura metallica; Vista la Legge 10-5-1976, n.319 recante norme per la disciplina delle acque reflue; Vista la Legge Regionale 5-12-1977,n.56, e successive modificazioni; Vista la Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20; Visto il Nulla-Osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti pratica pos. n. del ;
Legge Regionale del 03-04-1989 n. 20; Visto il Nulla-Osta del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Asti pratica pos. n. del ; Visto il vigente strumento urbanistico approvato; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Piemonte con D.G.R. n. del ; Vista la proposta motivata del responsabile del procedimento ex art.4 della legge 4-12-1993 n.493 cosi’ come sostituito dall’art.2 comma 60 della legge 662/96;
E' CONCESSA
91 DISPONE A codice fiscale Residente a in civico n. E' CONCESSA alle condizioni appresso indicate e fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti , azioni e ragioni che competono, o possono competere, al Comune come a terzi, la facoltà di eseguire lavori di: secondo il progetto che si allega quale parte integrante del presente atto. PRESCIZIONI SPECIFICHE ALL’INTERVENTO: Il proprietario, l’assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di
E ALL’INTERVENTO: Il proprietario, l’assuntore ed il direttore delle opere sono responsabili in solido della piena osservanza di norme e convenzioni e della fedele esecuzione dei lavori secondo i progetti depositati, nonché dell’esecuzione delle ordinanze di sospensione dei lavori e/o di demolizione delle opere come pure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO
ure della rimessa in pristino di suolo e sottosuolo pubblico e relativi manufatti. OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO Nell’attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:
- i lavori siano eseguiti nelle forme e quantità riportate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d’uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
ate nel progetto approvato;
- che siano rispettate le destinazioni d’uso e le unità immobiliari individuate nel progetto stesso;
- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell’inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all’interessato di richiedere con apposita domanda scritta il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell’avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale.
metriche stradali alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell’avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell’esecuzione dell’opera devono essere rispettate le linee planimetriche ed altimetriche tracciate in luogo, e consegnate all’incaricato del Comune. Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati: 5) il nome e cognome del concessionario e l’indicazione della pubblica amministrazione dalla quale
OPERE IN CEMENTO ARMATO
e nella quale siano indicati: 5) il nome e cognome del concessionario e l’indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro; 6) nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori; 7) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori; 8) la data e in numero della presente concessione; OPERE IN CEMENTO ARMATO Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell’art.1 della legge 5-11-1971,
RE IN CEMENTO ARMATO
RE IN CEMENTO ARMATO Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell’art.1 della legge 5-11-1971, n.1086, il costruttore è tenuto all’osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all’ufficio della Regione Piemonte di cui all’art.4 prima dell’inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall’art.7 della
dell’inizio dei lavori. Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall’art.7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall’ufficio della Regione Piemonte competente. Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella
TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
a unita alla domanda di abitabilità una dichiarazione come la quale il direttore dei lavori e il costruttore attestino che nella esecuzione dell’opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato. TERMINI DI INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI I lavori debbono essere realizzati entro una anno dalla data di rilascio della presente in ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture e gli impianti, per poter adempiere alla loro
ogni loro parte, sì da essere totalmente funzionanti le opere stesse, le strutture e gli impianti, per poter adempiere alla loro funzione. L’inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza dell’autorizzazione così come comporta lo
92 stesso effetto l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali l’autorizzazione stessa sia in contrasto. Il termine per l’ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l’esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta
namente documentati. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova autorizzazione; in tal caso la nuova autorizzazione concerne la parte non ultimate. L’inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione, dal direttore dei lavori e dall’impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale e deve essere
PRESCRIZIONI SPECIALI
sione, dal direttore dei lavori e dall’impresa a mezzo di apposito modulo rilasciato dall’Ufficio Tecnico Comunale e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell’Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale. Dovrà del pari essere denunciato dal titolare la data dell’avvenuta ultimazione dei lavori. PRESCRIZIONI SPECIALI 10) Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- Nessuna variante può essere apportata al progetto durante il corso dei lavori, senza la preventiva autorizzazione comunale.
- Dovranno essere inoltre osservate, le norme di cui alla legge 30-04-1974, n.373 sul contenimento dei consumi energetici e relativo regolamento di cui al D.P.R. 28-06-1977, n.1052 mediante denuncia al comune dell’impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione.
diante denuncia al comune dell’impianto termico e dichiarazione congiunta sulle caratteristiche di isolamento della costruzione. 12) L’impianto di combustione per il riscaldamento dovrà essere eseguito in conformità alle norme della legge 13/07/1966, n.615 e relativo regolamento. 13) Si dovranno rispettare le norme previste dalle leggi e regolamenti per gli scarichi e gli allacciamenti idrici. 14) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere
gli allacciamenti idrici. 14) Il fabbricato non potrà essere abitato senza la prevista autorizzazione del Sindaco, previo parere dell’Ufficiale Sanitario e del Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale e, se del caso, senza il certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l’attestazione dell’avvenuto collaudo delle opere in cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell’Ufficio della Regione Piemonte competente.
n cemento armato normale, precompresso ed a struttura metallica recante il visto dell’Ufficio della Regione Piemonte competente. 15) Dovranno essere osservate, in quanto applicabili: j) le norme di cui al D.M. 23-11-1982 e sue modificazioni riguardanti il contenimento del consumo energetico per la termoventilazione e la climatizzazione degli edifici industriali ed artigianali; k) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione
ici industriali ed artigianali; k) le norme tecniche di cui al D.M. 21-01-1981 riguardanti le indagini sui terreni di fondazione sulle rocce e sulle strutture di fondazione degli edifici. l) le norme di cui alla legge n.46 del 05-03-1990 (norme per la sicurezza degli impianti) e relativo regolamento di esecuzione; m) tutte le norme in materia di prevenzione incendi e di sicurezza delle costruzioni; n) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi
sicurezza delle costruzioni; n) il luogo dei lavori dovrà essere chiuso con assito lungo i lati prospicienti le vie e gli spazi pubblici, richiedendo apposita autorizzazione comunale per l’eventuale occupazione di suolo pubblico. Agli assiti od altri ripari dovranno essere apposti, durante la notte opportuni segnali luminosi in modo da indicare l’ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada;
modo da indicare l’ingombro; dovranno comunque essere adottati tutti gli accorgimenti previsti dal vigente codice della strada; o) le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; p) per i lavori di scavo dovranno adottarsi tutte le cautele richieste per impedire qualsiasi scoscendimento; q) per la rottura di suolo pubblico, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico;
co, dovranno essere osservate tutte le norme contenute nel regolamento comunale per la rottura o manomissione di suolo pubblico; r) ogni altra disposizione in materia di edilizia ed urbanistica qui non espressamente richiamata od emanata in data successiva al rilascio del presente atto. 16) Il rilascio della autorizzazione non vincola il Comune per eventuali futuri lavori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare della seguente
ori che il comune stesso intendesse eseguire per migliorare i propri servizi in conseguenza dei quali il titolare della seguente concessione non potrà pretendere rimborsi o indennità salvo quanto previsto dalle leggi o regolamenti vigenti. 17) Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presentare in duplice copia, la dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile, di cui all’art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo
a, la dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile, di cui all’art.52 della legge 28-2-1985 n.47, immediatamente dopo l’ultimazione dei lavori di finitura e comunque entro 30 giorni dalla installazione degli infissi, ai sensi dell’art. 3 del d.p.r. 425/94. 18) il fabbricato non potra’ essere abitato senza la preventiva autorizzazione di abitabilità/Agibilità. La relativa istanza dovra’ essere presentata all’Ufficio Tecnico comunale ,allegando ad essa il certificato
93 di collaudo ed apposita dichiarazione del direttore dei lavori, in ordine a quanto stabilito dal d.p.r. 22- 4-1994 n.425. Va altresi’ allegata tutta la documentazione prevista in ordine al collaudo degli impianti installati ai sensi dell’art.11 della legge 5-3-1990 n.46. L’Amministrazione Comunale si riserva di imporre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate.
IL RESPONSABILE
porre tutte le tasse, diritti, oneri e canoni che risulteranno, ai sensi dei regolamenti vigenti, applicabili ad opere ultimate. Il sottoscritto concessionario si obbliga all’esecuzione delle prestazioni ed all’osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente concessione. Dal Municipio, Addì IL RESPONSABILE Dell’Ufficio Urbanistico RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di _________________________
nistico RITIRO DELL’AUTORIZZAZIONE Il sottoscritto _____________________________________ in qualità di _________________________ dichiara di avere oggi ritirato la presente autorizzazione. Montechiaro d’Asti, lì______________ per IL TITOLARE DELL’AUTORIZZAZIONE Il Responsabile dell’Ufficio
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
94 modello 6 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI Comune di .............................. (Provincia di ...... ) Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa all'intervento (2) ................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3)
rvento (2) ................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... F. n. .......... particelle n. ............. comunica ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data ..................... A tal fine dichiara:
- di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ...................................(4)
al fine dichiara:
- di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ...................................(4) in data .................. protocollo n ...................
- che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del cantiere il Sig. ....................................... che il direttore dei lavori è il Sig. ..............................
el cantiere il Sig. ....................................... che il direttore dei lavori è il Sig. .............................. 3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione edilizia. 4) ..................................................................................................... Allega: (5) ..................................................................................................................
. Allega: (5) .................................................................................................................. Data ........................... Il Titolare ................................. NOTE (1) Ragione sociale, se del caso. (2) Tipo di intervento assentito. (3) Terreni/fabbricati. (4) Indicare la denominazione dell'ufficio competente. (5) Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza.
COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
95 modello 7 COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI Comune di .............................. (Provincia di ...... ) Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia n. ....... in data ............., relativa all'intervento (2) ..............................................................................
n data ............., relativa all'intervento (2) .............................................................................. sito in ........................................... n. ...........individuato a catasto (3) ........... F. n. ...... particelle n. ....... comunica ai sensi dell'articolo ....... del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data ..................... Data ..................... Il Titolare ........................................
scritto intervento in data ..................... Data ..................... Il Titolare ........................................ Il Direttore dei Lavori ............................................ NOTE (1) Ragione sociale, se del caso. (2) Tipo di intervento assentito. (3) Terreni/fabbricati.
RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'
96 modello 8 RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' Il sottoscritto ............................................... in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui alla concessione/autorizzazione n. ...... in data ............ relativa all'intervento sito in ................................... n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. .......... richiede
............................. n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. .......... richiede ai sensi dell'art. ..... del Regolamento Edilizio Comunale: a) il compimento della verifica finale sull'opera realizzata; b) il rilascio del certificato di abitabilità. A tal fine dichiara:
- di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);
essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2); 2) .......................................................... Data ........................ Il Proprietario ................................ NOTE (1)Terreni/fabbricati. (2)Riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, 1° comma.
ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE
97 modello 9 ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE Repubblica Italiana Comune di ............................ (Provincia di......... ) L'anno ................, il giorno ....................... del mese di .................... davanti a me (1) .......................... è personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a ....................... il ..................., residente in ..................................., Via ...............,........ di professione
.......... il ..................., residente in ..................................., Via ...............,........ di professione .................. Codice Fiscale ........................ Detto comparente, (2) .................................., con il presente atto si obbliga come segue: premesso che il Sig. ........................................ a) è proprietario del terreno sito in ........................ distinto al catasto terreni al Foglio ...........
............... a) è proprietario del terreno sito in ........................ distinto al catasto terreni al Foglio ........... mappali .................; fra le coerenze ..............., sul quale intende realizzare .................................................; b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di ........................ in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra;
izia al Comune di ........................ in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra; c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto. dato atto che il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda
e regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti.
98 Tutto ciò premesso il Sig. ................................ si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
- a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
- a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati
alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità; 3) a versare al Comune di ......................, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata
ale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso. Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri
i alla nuova destinazione d'uso. Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di .......................... esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso. Data .......................... Firma .............................. NOTE (1)Notaio.
uenti sono a carico del dichiarante stesso. Data .......................... Firma .............................. NOTE (1)Notaio. (2)Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi. (3)Identificare i terreni con gli estremi catastali.
CERTIFICATO DI
99 modello 10 COMUNE DI MONTECHIARO D’ASTI Provincia di Asti Ufficio Tecnico Reg. Protocollo n. / Certificato n. / CERTIFICATO DI Vista la domanda presentata in data al protocollo n. con la quale , alla residenza di in civico n. , chiedeva il rilascio del nulla osta per l' relativo alle opere di eseguite sugli immobili siti in civico n. ( a Catasto al Foglio mappali nn. ) giusta Concessione edilizia n. / , del e successive varianti: Accertato che i lavori vennero iniziati il ed ultimati il ;
nn. ) giusta Concessione edilizia n. / , del e successive varianti: Accertato che i lavori vennero iniziati il ed ultimati il ; Visto il verbale di ispezione tecnico - sanitaria in data ed il nulla osta espresso dal Servizio di Igiene Pubblica dell'U.S.L. in data ; Considerato che la costruzione ha i requisiti di cui all'art. 221 del T.U. delle Leggi Sanitarie vigenti; Visto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in data ;
SI ATTESTA E CERTIFICA
lle Leggi Sanitarie vigenti; Visto il Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei VV.FF. in data ; Vista la copia del certificato di collaudo per le opere in conglomerato cementizio armato ( od a struttura metallica ) vistata per ricevuta dall'Ufficio del Genio Civile in data ; Vista la ricevuta di versamento n. in data relativa alla tassa di concessione governativa; SI ATTESTA E CERTIFICA
SI ATTESTA E CERTIFICA
vile in data ; Vista la ricevuta di versamento n. in data relativa alla tassa di concessione governativa; SI ATTESTA E CERTIFICA che l'edificio sopra indicato è ABITABILE a partire dal giorno e se ne autorizza l'occupazione, salvi ed impregiudicati tutti i diritti che possono competere al Comune od a terzi per effetto di disposizioni di legge, di Regolamenti generali o locali o di condizioni particolari. DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO: Superficie coperta mq. ; Volume mc. ; Piano Vani Altri Vani Sotterraneo
DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO:
o di condizioni particolari. DESCRIZIONE DELL' EDIFICIO: Superficie coperta mq. ; Volume mc. ; Piano Vani Altri Vani Sotterraneo Terreno Primo Secondo Terzo Quarto Quinto Sesto Settimo Sottotetto ,lì IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
APPENDICE ALL'ART. 31 ----------------------------------------------------------
100 APPENDICE ALL'ART. 31
ISTRUZIONI
- Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.
- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione
pregiudica la conformità al testo tipo.
- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.
- L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli
ilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.
101
- SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- Resistenza meccanica alle vibrazioni b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio 3. Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio 4. Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
- Temperatura di uscita dei fumi
di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi 3. Temperatura di uscita dei fumi 4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario 5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali 6. Smaltimento delle acque meteoriche 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità 8. Illuminazione naturale 9. Oscurabilità 10. Temperatura dell'aria interna 11. Temperatura superficiale
l'acqua; impermeabilità 8. Illuminazione naturale 9. Oscurabilità 10. Temperatura dell'aria interna 11. Temperatura superficiale 12. Ventilazione 13. Umidità relativa 14. Protezione dalle intrusioni d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- Sicurezza contro le cadute
- Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- Limitazione dei rischi di ustione
- Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- Sicurezza elettrica
- Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE
ATTREZZATURE
. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento 5. Sicurezza elettrica 6. Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE
- Controllo della pressione sonora: benessere uditivo f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Contenimento dei consumi energetici
- Temperatura dell'aria interna
- Temperatura dell'acqua g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- Disponibilità di spazi minimi.
INDICATE ALL'ART. 31
102 2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e
con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".
lle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996". b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso
erno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
103
- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione". c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas
2: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche
matizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo
i sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai
mento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
104
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE
a salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". e) PROTEZIONE DAL RUMORE
ncernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". e) PROTEZIONE DAL RUMORE
- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico". f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
ONE DEL CALORE
ONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
ATTREZZATURE
o nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATTREZZATURE
. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
105
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
a residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
- ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI,
DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI
, spazi e servizi pubblici". 3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b): sì no
- Impianti elettrici
ito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b): sì no
- Impianti elettrici art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91
- Impianti di canne fumarie collettive
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h
art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91
- Impianti di canne fumarie collettive
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P> 34,8 KW.
106 art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91
- Impianti di protezione antincendio art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91 b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della
po delle fonti rinnovabili di energia". Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993.
- Progetto dell'impianto Modello A per opere relative ad edifici di nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici. Modello B per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in
nuova costruzione o a ristrutturazione di edifici. Modello B per opere relative agli impianti termici di nuova installazione in edifici esistenti e opere relative alla ristrutturazione degli impianti termici. Modello C per opere relative alla sostituzione di generatori di calore con P > 35 KW. c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione". Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto
contenenti liquidi caldi sotto pressione". Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597. d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". sì no
ioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". sì no Presentazione del progetto al Comando Provinciale
107 dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso. Specificare attività: ....................................................................................................... ....................................................................................................... .......................................................................................................
ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO
........................ .......................................................................................................
108 ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è stato approvato con:
- deliberazione del C.C. n. 7 in data 26/03/2003
- divenuta esecutiva in data 15/04/2003
- pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. .............. in data .......................... ................................ lì ...........................
ISTRUZIONI
ne Piemonte n. .............. in data .......................... ................................ lì ........................... Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale
ISTRUZIONI
- Il certificato di approvazione deve essere completato con le informazioni richieste e deve riportare il timbro del Comune; la compilazione è obbligatoria al fine della conformità al testo regionale tipo.
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