Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino T +39 011 546975
Comune di Torino · Torino, Piemonte
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Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino T +39 011 546975 F +39 011 537447 architettitorino@oato.it www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1395 MG/ab/Prot. 1026 Inviata a mezzo email Alla Città di Torino Al Vice Sindaco e Assessore per l’Urbanistica Prof. Guido Montanari segreteria.vicesindaco@comune.torino.it p.c. Sindaca Chiara Appendino segreteria.sindaca@comune.torino.it Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per l’Energia Alberto Unia
indaca Chiara Appendino segreteria.sindaca@comune.torino.it Assessore alle Politiche per l’Ambiente e per l’Energia Alberto Unia segreteria.assessoreunia@comune.torino.it Direttore Divisione Urbanistica e Territorio Sandro Golzio sandro.golzio@comune.torino.it Direttore Area Edilizia Privata Mauro Cortese mauro.cortese@comune.torino.it Direttore Area Urbanistica e Qualità Spazi Urbani Rosa Gilardi rosa.gilardi@comune.torino.it Direttore Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile Claudio Lamberti
Spazi Urbani Rosa Gilardi rosa.gilardi@comune.torino.it Direttore Divisione Ambiente, Verde e Protezione Civile Claudio Lamberti claudio.lamberti@comune.torino.it Direttore Divisione Servizi Tecnici
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 Sergio Brero sergio.brero@comune.torino.it Direttore Divisione Infrastrutture e Mobilità Roberto Bertasio roberto.bertasio@comune.torino.it Direttore Divisione Commercio, Lavoro, Turismo Attività Produttive e Sviluppo Economico Paola Virano paola.virano@comune.torino.it Direttore Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti Antonino Calvano
uppo Economico Paola Virano paola.virano@comune.torino.it Direttore Divisione Patrimonio, Partecipate e Appalti Antonino Calvano antonino.calvano@comune.torino.it Direttore Servizio Avvocatura Donatella Spinelli donatella.spinelli@comune.torino.it Presidente II CCP Damiano Caretto damiano.caretto@comune.torino.it Presidente VI CCP Federico Mensio federico.mensio@comune.torino.it Presidente Commissione Consiliare Speciale Smart City Cataldo Curatella cataldo.curatella@comune.torino.it
nsio@comune.torino.it Presidente Commissione Consiliare Speciale Smart City Cataldo Curatella cataldo.curatella@comune.torino.it Commissione Edilizia Comunale S E D E
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 Commissione Locale del Paesaggio S E D E Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino Via G. Giolitti 1 10123 Torino ordine.ingegneri@ording.torino.it Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di Torino via A. Peyron 13 10143 Torino segreteria@agroforto.it Ordine dei Geologi del Piemonte Via A. Peyron 13 10143 Torino segreteria@geologipiemonte.it
10143 Torino segreteria@agroforto.it Ordine dei Geologi del Piemonte Via A. Peyron 13 10143 Torino segreteria@geologipiemonte.it Collegio dei Geometri Della Provincia di Torino Via P. Toselli 1 10123 Torino segreteria@collegiogeometri.to.it Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Torino c.so Unione Sovietica 455 10135 Torino colpito@colpito.it Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Torino Via Massena 24 10128 Torino collegio.interprovincialealatcnto@peritiagrari.it
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 Rete delle Professioni Tecniche del Piemonte rptpiemonte@gmail.com Consulta Provinciale dei Liberi Professionisti Via C. Alberto 16 10123 Torino segreteria@to.camcom.it Presidente Consulta Comunale per l’Ambiente ed il Verde Emilio Soave emilio.soave@alice.it Presidente Consulta comunale della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico Samuele Bavuso
ave emilio.soave@alice.it Presidente Consulta comunale della Mobilità Ciclistica e della Moderazione del Traffico Samuele Bavuso ing.samuelebavuso@yahoo.it ANCE Torino Via S. Francesco da Paola 39 10123 Torino info@cce.to.it Confindustria Piemonte Via V. Vela 23 10128 Torino confindustria.piemonte@confindustria.piemonte.it Unione Industriale Torino Via M. Fanti 17 10128 Torino info@ui.torino.it Confedilizia Torino Via A. Nota 3 10122 Torino segreteria@apetorino.it
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 ASPESI P.zza Diaz 1 20123 Milano info@aspesi-associazione.org ANIEM Piemonte Via G. Garibaldi 59 10122 Torino info@aniempiemonte.it Confartigianato Torino l.go Turati 49 10134 Torino info@confartigianatotorino.it CNA Torino Via Millio 26 10141 Torino infocna@cna-to.it Conf API Via Pianezza 123 10151 Torino apito@apito.it Coldiretti Via Pio VII 97 10135 Torino
o 26 10141 Torino infocna@cna-to.it Conf API Via Pianezza 123 10151 Torino apito@apito.it Coldiretti Via Pio VII 97 10135 Torino torino@coldiretti.it Confagricoltura Torino C.so Vittorio Emanuele II 58 10121 Torino torino@confagricoltura.it CIA Via O. Vigliani 123
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 10127 Torino segreteria.torino@cia.it Legambiente Piemonte Via M. Ausiliatrice 45 10152 Torino info@legambientepiemonte.it Pro Natura Torino Via Pastrengo 13 10128 Torino torino@pro-natura.it Italia Nostra Torino Via Massena 71 10128 Torino torino@italianostra.org Verdi Ambiente e Società Piemonte Via Cardinal Massaia 43 bis 10143 Torino giorgio.diaferia@fastwebnet.it
orino@italianostra.org Verdi Ambiente e Società Piemonte Via Cardinal Massaia 43 bis 10143 Torino giorgio.diaferia@fastwebnet.it Salviamo il Paesaggio Torino salviamoilpaesaggio.torino@gmail.com Torino, 29 marzo 2019 Oggetto: Revisione vigente Regolamento Edilizio Città di Torino - approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 (mecc. 2018 02466/020) i.e. - esecutiva dal 13 luglio 2018. Adeguato al Regolamento Tipo
onsiglio Comunale in data 2 luglio 2018 (mecc. 2018 02466/020) i.e. - esecutiva dal 13 luglio 2018. Adeguato al Regolamento Tipo Regione Piemonte approvato con D.C.R. 28 novembre 2017 n. 247-45856. Presentazione osservazioni e proposte Con riferimento alla richiesta giunta dalla città di Torino, per conto del suo Assessore all’Urbanistica, Prof. Guido Montanari, di seguito vengono riportate alcune considerazioni riferite agli artt. dal 45 al 135 del nuovo testo del
Prof. Guido Montanari, di seguito vengono riportate alcune considerazioni riferite agli artt. dal 45 al 135 del nuovo testo del Regolamento Edilizio della Città. Le riflessioni che seguono possono trovare eventuali ambiti di applicazione, sia all’interno del Regolamento Edilizio, sia
Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 all’interno delle NUEA, nella prospettiva della futura revisione del Piano Regolatore. Per la redazione delle osservazioni si ringraziano i Focus group dell’Ordine “Concorsi e qualità del progetto” (coordinatore arch. A. Baietto) e “Procedure Edilizie” (coordinatore arch. C. Eba). Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello
Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello
“Procedure Edilizie” (coordinatore arch. C. Eba). Articolo 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello per l'Edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale. Gli articoli da 45.1.a a 45.1.e disciplinano il PdC. e i titoli edilizi asseverati. La
e, ivi compresa quella statutaria locale. Gli articoli da 45.1.a a 45.1.e disciplinano il PdC. e i titoli edilizi asseverati. La presenza di tali norme, che riprendono dal vecchio regolamento edilizio la nozione di “progetto municipale”, appare positiva, in quanto fornisce indicazioni dettagliate sulla documentazione da presentare per il PdC e per gli altri titoli edilizi; tuttavia, la collocazione di tali norme all'interno del Capo I, che è dedicato al funzionamento di SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI,
avia, la collocazione di tali norme all'interno del Capo I, che è dedicato al funzionamento di SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI, appare decontestualizzata. Si segnala che, all'art.45.1.a, Richiesta di Permesso di Costruire - Titoli edilizi asseverati - Progetto municipale – il comma 9 dovrebbe esplicitare meglio se il citato “Titolo edilizio” si riferisce al PdC o agli altri titoli edilizi asseverati o a entrambi. Sempre con riferimento all'art.45.1.a, al comma 11 sarebbe opportuno chiarire
agli altri titoli edilizi asseverati o a entrambi. Sempre con riferimento all'art.45.1.a, al comma 11 sarebbe opportuno chiarire se la verifica della “sommatoria” di più interventi edilizi sullo stesso immobile, nell'arco dei tre anni, possa riferirsi anche ai cambi di destinazione d'uso con o senza opere. ART. 45.3.b “Attribuzioni della Commissione Edilizia”
- La Commissione esprime parere, obbligatorio, non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al
rime parere, obbligatorio, non vincolante, sulle pratiche edilizie relative ad interventi che ai sensi di legge sono soggetti al preventivo rilascio di atto abilitativo …… E’ importante chiarire il significato di “non vincolante” 2. Rispetto ai progetti che le vengono sottoposti, la Commissione si esprime sulla qualità edilizia ed architettonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico,
ttonica delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano sotto ogni profilo architettonico, urbanistico, edilizio, storico-ambientale e della gestione dei suoli. La Commissione, stanti le specifiche competenze attribuite dalla legge agli Uffici Comunali, non si
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 esprime sulla qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente. E’ necessario specificare che la “qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento e sulla conformità del progetto alla normativa vigente”, viene verificata dagli Uffici, prima della valutazione della Commissione.
sulla conformità del progetto alla normativa vigente”, viene verificata dagli Uffici, prima della valutazione della Commissione. ART. 45.4 “Commissione locale per il paesaggio” Rif. 13. La Commissione esprime parere obbligatorio e vincolante: … relativamente agli interventi, soggetti a Permesso di Costruire o titolo abilitativo equivalente, che ricadono su aree o su immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale.
u immobili che nelle prescrizioni degli strumenti urbanistici locali sono definiti di interesse storico-artistico ed ambientale. Nel caso di progetti di edifici che ricadano in area con vincolo ambientale e siano soggetti a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004, è possibile che ci sia conflitto fra i pareri della Soprintendenza e i pareri della Commissione Locale del paesaggio, perché espressi in momenti diversi e con le reciproche
Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi.
i della Soprintendenza e i pareri della Commissione Locale del paesaggio, perché espressi in momenti diversi e con le reciproche competenze autonome. Sarebbe auspicabile una modalità di espressione del parere che vedesse le due istituzioni confrontarsi sui progetti in un unico momento, al fine di scongiurare pareri contrastanti fra loro. Articolo 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi. 50.1- Proroga. Al comma 3, sarebbe opportuno fare salva la detrazione della somma già
Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi. 50.1- Proroga. Al comma 3, sarebbe opportuno fare salva la detrazione della somma già versata a titolo di contributo di costruzione per il rilascio del permesso originario, in analogia a quanto previsto dall'art.50.2, con riferimento al rinnovo del PdC. Al comma 4, sarebbe opportuno fare salve le proroghe regolarmente accordate e le proroghe di cui alla seconda parte del comma 2. ART. 57: “Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili”
cordate e le proroghe di cui alla seconda parte del comma 2. ART. 57: “Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili” Articolo non in vigore” Perché? Al fine di promuovere la qualità della progettazione e degli interventi sul territorio è auspicabile un utilizzo dello strumento del concorso più diffuso, anche in ambito privato. L’utilizzo del concorso , inteso come processo
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 virtuoso, potrebbe innescare delle forme di premialità, quali riconoscimento dell’amministrazione al privato, per aver adottato un agire garante della qualità. Una prima riflessione rispetto ad uno scenario di possibili premialità, riguarda l’applicazione delle destinazioni delle aree normative, dove non è
Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione
ne rispetto ad uno scenario di possibili premialità, riguarda l’applicazione delle destinazioni delle aree normative, dove non è esclusa un’applicazione meno stringente e un’apertura a comprendere anche destinazioni altre rispetto a quelle previste dal PRGC. Articolo 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza,
getti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l'impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, eccetera. Il comma 4 disciplina il cambio di destinazione d'uso senza opere su immobili di entità inferiore ai 700 mc; considerato che gli strumenti urbanistici fanno riferimento alla SLP (SL nel RET, art.13), non appare più attuale il riferimento ai metri cubi. Potrebbe altresì essere opportuno un approfondimento o un maggiore dettaglio con riferimento alle tipologie di immobili.
Articolo 66* - Criteri da osservare per scavi e demolizioni.
i cubi. Potrebbe altresì essere opportuno un approfondimento o un maggiore dettaglio con riferimento alle tipologie di immobili. Articolo 66* - Criteri da osservare per scavi e demolizioni. Articolo 67 - Misure di cantiere e eventuali tolleranze. Poiché la planimetria catastale di fine lavori non riporta le quote e non è probatoria, potrebbe essere utile raccomandare il deposito di una planimetria AS-BUILT a fine lavori, con le misure finali del costruito, al fine di evitare
Articolo 68* - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei
utile raccomandare il deposito di una planimetria AS-BUILT a fine lavori, con le misure finali del costruito, al fine di evitare fraintendimenti nel caso di interventi successivi. Articolo 68* - Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera. (*) Entrambi gli articoli potrebbero essere sintetizzati, rinviando direttamente ai criteri previsti dal D.Lgs. 81/08, così come avviene nel successivo art.69, comma 3.
Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici.
ere sintetizzati, rinviando direttamente ai criteri previsti dal D.Lgs. 81/08, così come avviene nel successivo art.69, comma 3. Articolo 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici. Al comma 8 sarebbe opportuno esplicitare, anche con modalità esemplificative, le soluzioni ammissibili per la “accessibilità condizionata”, richiesta per l’ingresso dei locali di pubblico esercizio. Articolo 73 - Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima- alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo.
ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima- alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo. Il comma 5 prescrive di porre il solaio dei piani abitabili ad un “livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario”. Tale requisito, secondo quanto riportato nel testo, dovrebbe essere verificato con opportuna perizia geologica. Considerato che, nella “carta di sintesi della
riportato nel testo, dovrebbe essere verificato con opportuna perizia geologica. Considerato che, nella “carta di sintesi della pericolosità geologica” allegata al P.R.G.C., le verifiche di “massima piena” sono limitate ad alcune aree individuate nella carta tecnica, occorre chiarire se la relazione geologica deve essere prodotta esclusivamente per gli interventi identificati nella carta di sintesi o se si deve estendere a tutto il territorio comunale.
tta esclusivamente per gli interventi identificati nella carta di sintesi o se si deve estendere a tutto il territorio comunale. ART. 77.4: “ Locali nei piani seminterrati e interrati” Rif. Paragrafo 1. Le unità immobiliari ed i locali pertinenziali collocati ai piani seminterrati o sotterranei non possono mai essere adibite alla permanenza abitativa, ma ad usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici e lavanderie, fermo restando, ove
usi accessori quali autorimesse, cantine, locali sgombero, depositi, archivi, servizi igienici e lavanderie, fermo restando, ove necessaria, la verifica della S.L.P. edificabile. In materia di recupero di spazi abitativi, così come normato per i sottotetti, sarebbe auspicabile avere analogo regime per il recupero dei piani seminterrati e interrati ad uso abitativo (cfr. normativa regione Lombardia: Legge Regionale 10 marzo 2017, n.7: “Recupero dei vani e locali seminterrati
ad uso abitativo (cfr. normativa regione Lombardia: Legge Regionale 10 marzo 2017, n.7: “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti”), ampiamente impiegati a Torino per attività legate al terziario e, recentemente anche per la residenza. Quanto sopra, analogamente all’elemento sottotetto, si configura negli ambiti di recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, di densificazione del costruito come priorità rispetto al consumo di suolo, il tutto in un'ottica di
rimonio edilizio esistente, di densificazione del costruito come priorità rispetto al consumo di suolo, il tutto in un'ottica di sostenibilità ambientale a scala urbana - e di riflesso di qualità urbana. ART. 75: “Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti”
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935
- Vedasi l’Allegato Energetico Ambientale al presente Regolamento.
- Presso la Città è, altresì, vigente il Regolamento comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione N.314. http://www.comune.torino.it/regolamenti/314/314.htm) Rispetto al tema della “qualità”, non è mai affrontato il criterio di valutazione
/www.comune.torino.it/regolamenti/314/314.htm) Rispetto al tema della “qualità”, non è mai affrontato il criterio di valutazione di tale aspetto, pertanto non è praticabile una richiesta di incentivo fra quelli evidenziati, relativamente alla componente “qualità”. ART. 77.1: “Altezza interna dei locali” … E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del
ichiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere aperta almeno per un quarto del suo perimetro. La parte aperta deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a metri 1,10 e non superiore a metri 1,20; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a metri 2,00; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della
o deve risultare non inferiore a metri 2,00; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a metri 2,20. La parte superiore del soppalco può essere esclusivamente destinata a deposito; usi diversi possono essere consentiti se l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito risulta non inferiore a metri 2,20.
Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie
se l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito risulta non inferiore a metri 2,20. Pare non chiaro il significato del testo del paragrafo “c”. Tuttavia si ritiene dirimente un chiarimento relativo alle destinazioni d’uso previste per i soppalchi, realizzati nella maggior parte dei casi nella residenza. Articolo 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale.
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E
77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale. 77.1 - Altezza interna dei locali Sarebbe opportuno che il comma 4b richiamasse i casi di deroga alle altezze minime fissate nel Decreto Requisiti Minimi del 26 giugno 2015, Allegato 1, paragrafo 2.3, punto 4. CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 In questo Capitolo non viene definito il concetto di qualità, in altri termini non si parla mai di qualità. Potrebbe essere d’aiuto, per una corretta interpretazione del Regolamento, definire, di volta in volta che cosa si intende per qualità. ART. 113: “Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici”
sa si intende per qualità. ART. 113: “Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici” Rif. 1. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero con più di due unità immobiliari … Sono da escludere installazioni in facciata. Come è noto questa regola è disattesa in maniera sistematica, tant’è che in molti edifici in città i balconi su strada ospitano impianti tecnologici per il
disattesa in maniera sistematica, tant’è che in molti edifici in città i balconi su strada ospitano impianti tecnologici per il condizionamento e per le antenne. Il Regolamento Edilizio, potrebbe introdurre un criterio sanzionatorio per l’inosservanza di tale regola, essendo dirimente per la qualità urbana il rispetto dell’ultimo paragrafo di questo articolo. ART. 114 “Serramenti esterni degli edifici” Rif. Capitolo 4. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o
ticolo. ART. 114 “Serramenti esterni degli edifici” Rif. Capitolo 4. Negli edifici esistenti non è mai ammessa la sostituzione o l'inserimento di singoli serramenti, diversi per tipologia o forma o colore da quelli rimanenti. Come è noto questa regola è disattesa in maniera sistematica, tant’è che in molti edifici in città i serramenti sostituiti per manutenzione straordinaria sono differenti fra loro di piano in piano e anche sul medesimo piano, per
serramenti sostituiti per manutenzione straordinaria sono differenti fra loro di piano in piano e anche sul medesimo piano, per unità diverse. Il Regolamento Edilizio, potrebbe introdurre un criterio sanzionatorio per l’inosservanza di tale regola, essendo dirimente per la qualità urbana il rispetto dell’ultimo paragrafo di questo articolo. ART. 115: “Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Rif. Capoverso <<5>>: “Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o
nsegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe Rif. Capoverso <<5>>: “Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta” La semplificazione della procedura di autorizzazione delle insegne in ambiti soggetti a vincolo di tutela, per esempio vincolo paesaggistico, consente di non
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 sottoporre, agli organi di tutela (in questo caso alla Commissione locale del Paesaggio), la richiesta per la sostituzione dell’insegna commerciale se questa è apposta nel medesimo spazio di quella precedente e se non cambiano le dimensioni. Questo porta ad una aberrazione grave perché non è più possibile
mo spazio di quella precedente e se non cambiano le dimensioni. Questo porta ad una aberrazione grave perché non è più possibile vigilare sulla qualità del messaggio pubblicitario e sulla sua compatibilità ambientale. Pertanto, in zona sottoposta a vincolo l’insegna dovrebbe essere sempre soggetta a parere dell’organo di tutela. All’opposto, la stessa norma, non esclude espressamente, fra le azioni soggette a parere dell’organo di tutela, la necessità di ottenere l’autorizzazione per
Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
non esclude espressamente, fra le azioni soggette a parere dell’organo di tutela, la necessità di ottenere l’autorizzazione per l’apposizione dei faretti di illuminazione dell’insegna stessa. Autorizzazione quest’ultima del tutto ininfluente trattandosi di parere rivolto ad una tipologia ormai unica di corpi illuminanti e per nulla incidente sulla qualità ambientale. Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche.
Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
ntale. Articolo 121 - Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche. Nel richiamare le prescrizioni sulle barriere architettoniche contenute nel regolamento in relazione alle specifiche tipologie di intervento edilizio, sarebbe preferibile avere riferimenti più puntuali. Articolo 123 - Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici. Il comma 2 riconosce la possibilità di installare, sulle coperture piane degli
ia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici. Il comma 2 riconosce la possibilità di installare, sulle coperture piane degli edifici non destinate a terrazzo, pannelli solari anche con l’utilizzo di supporti che non risultino visibili da spazi pubblici limitrofi ma sarebbe opportuno precisare se vi sia un limite massimo di superficie copribile con tali pannelli. Nel descrivere il possibile posizionamento dei pannelli solari su terrazzi,
e massimo di superficie copribile con tali pannelli. Nel descrivere il possibile posizionamento dei pannelli solari su terrazzi, balconi e lastrici solari, con struttura del tipo a pergolato, nel porre un limite di altezza affinché l’altezza del pergolato non rientri nel computo dell’altezza dei fronti, e rimandando all’Appendice 1 art. A c. A2, emerge un’incongruenza tra l’altezza massima all’estradosso comprensiva dei pannelli (3.50 m) indicata
Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali.
Appendice 1 art. A c. A2, emerge un’incongruenza tra l’altezza massima all’estradosso comprensiva dei pannelli (3.50 m) indicata nell’articolo e l’ altezza massima (3.00 m) indicata nell’Appendice. Articolo 124 - Coperture, canali di gronda e pluviali. Nella citazione degli interventi di recupero del sottotetto, al comma 4 il riferimento alla L.R. 21/98 dovrebbe essere eliminato in considerazione del fatto che la legge è stata abrogata dall’art. 17 della L.R. 16/2018.
Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe.
Ordine Architetti / Torino via Giolitti 1 − 10123 Torino www.oato.it Ente di diritto pubblico istituito con Legge 24 giugno 1923, n. 1935 Articolo 125 - Strade, passaggi privati e rampe. Nella descrizione delle strade private cieche, al comma 3 si precisa che esse devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli; occorrerebbe, tuttavia, specificare quali devono essere le dimensioni di tale spazio, anche al fine di garantire
li autoveicoli; occorrerebbe, tuttavia, specificare quali devono essere le dimensioni di tale spazio, anche al fine di garantire l'inversione del senso di marcia ai mezzi di soccorso. ART. 125: “Strade private” Il territorio cittadino, compresa la porzione collinare, presenta molti tratti viabili la cui proprietà non è chiaramente definita e l’Amministrazione non sempre ha gli strumenti per definirlo con certezza, specie sulla porzione di territorio comunale. In alcuni casi inoltre la segnaletica presente è
menti per definirlo con certezza, specie sulla porzione di territorio comunale. In alcuni casi inoltre la segnaletica presente è contraddittoria con il titolo di proprietà: “strada comunale …..” è invece una strada privata. Al fine di chiarire in maniera univoca i titoli di proprietà delle strade sarebbe auspicabile un censimento delle strade private, accessibile al cittadino e ai professionisti, come allegato al R.E., così come avviene con il “Catalogo dei beni culturali architettonici”.
Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
al cittadino e ai professionisti, come allegato al R.E., così come avviene con il “Catalogo dei beni culturali architettonici”. Articolo 135 - Sanzioni per violazione delle norme regolamentari Il comma 4, che prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria pari al massimo edittale di 500 euro nel caso di mancata presentazione di CILA di cui all'art.58, comma 4 del Regolamento stesso, fa sorgere dubbi di legittimità, posto che la mancata presentazione di CILA è già normata a livello nazionale
egolamento stesso, fa sorgere dubbi di legittimità, posto che la mancata presentazione di CILA è già normata a livello nazionale dall'art.6 bis, comma 5 del D.P.R. 380/2001. L’ occasione ci è gradita per porgere i più cordiali saluti. Arch. Massimo Giuntoli Presidente
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