Regolamento edilizio (598,58 KB - Pubblicato il 27/03/2024)
Comune di Caresana · Vercelli, Piemonte
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REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI CARESANABLOT REGOLAMENTO EDILIZ
REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI VERCELLI COMUNE DI CARESANABLOT REGOLAMENTO EDILIZIO Adeguato allo schema di Regolamento Edilizio Tipo contenuto nella Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016 recepito con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n._________ in data __________________
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
n D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n._________ in data __________________
Regolamento Edilizio - Indice Pagina I PREMESSA …………………………………………………………………………………………… Pag. 1 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ART. 1 Superficie territoriale (ST) ……………………………………………………………. Pag. 4 ART. 2 Superficie fondiaria (SF) ……………………………………………………………… Pag. 4
1 Superficie territoriale (ST) ……………………………………………………………. Pag. 4 ART. 2 Superficie fondiaria (SF) ……………………………………………………………… Pag. 4 ART. 3 Superficie fondiaria (SF) ……………………………………………………………… Pag. 4 ART. 4 Indice di edificabilità fondiaria (IF) ) ………………………………………………… Pag. 4 ART. 5 Carico urbanistico (CU) ) …………………………………………………………….. Pag. 5 ART. 6 Dotazioni Territoriali (DT) ) …………………………………………………………… Pag. 5 ART. 7 Sedime ) ……………………………………………………………………………….. Pag. 5
g. 5 ART. 6 Dotazioni Territoriali (DT) ) …………………………………………………………… Pag. 5 ART. 7 Sedime ) ……………………………………………………………………………….. Pag. 5 ART. 8 Superficie coperta (SC) ) …………………………………………………………….. Pag. 5 ART. 9 Superficie permeabile (SP) …………………………………………………………... Pag. 5 ART. 10 Indice di permeabilità (IPT/IPF) ……………………………………………………… Pag. 6 ART. 11 Indice di copertura (IC) ……………………………………………………………….. Pag. 6 ART. 12 Superficie totale (STot) ……………………………………………………………….. Pag. 6
11 Indice di copertura (IC) ……………………………………………………………….. Pag. 6 ART. 12 Superficie totale (STot) ……………………………………………………………….. Pag. 6 ART. 13 Superficie lorda (SL) ………………………………………………………………….. Pag. 6 ART. 14 Superficie utile (SU) …………………………………………………………………... Pag. 6 ART. 15 Superficie accessoria (SA) …………………………………………………………... Pag. 7 ART. 16 Superficie complessiva (SCom) ……………………………………………………... Pag. 7 ART. 17 Superficie calpestabile (SCa) ………………………………………………………... Pag. 7
perficie complessiva (SCom) ……………………………………………………... Pag. 7 ART. 17 Superficie calpestabile (SCa) ………………………………………………………... Pag. 7 ART. 18 Sagoma ………………………………………………………………………………… Pag. 8 ART. 19 Volume totale o volumetria complessiva (V) ……………………………………….. Pag. 8 ART. 20 Piano fuori terra ………………………………………………………….................... Pag. 8 ART. 21 Piano seminterrato ……………………………………………………………………. Pag. 8 ART. 22 Piano interrato ………………………………………………………………………… Pag. 8
Pag. 8 ART. 21 Piano seminterrato ……………………………………………………………………. Pag. 8 ART. 22 Piano interrato ………………………………………………………………………… Pag. 8 ART. 23 Sottotetto ………………………………………………………….............................. Pag. 8 ART. 24 Soppalco ……………………………………………………………………………….. Pag. 9 ART. 25 Numero dei piani (NP) ………………………………………………………………... Pag. 9 ART. 26 Altezza lorda (HL) …………………………………………………………………….. Pag. 9 ART. 27 Altezza del fronte (HF) ……………………………………………………………….. Pag. 9
ART. 26 Altezza lorda (HL) …………………………………………………………………….. Pag. 9 ART. 27 Altezza del fronte (HF) ……………………………………………………………….. Pag. 9 ART. 28 Altezza dell'edificio (H) ……………………………………………………………… Pag.10 ART. 29 Altezza utile (HU) ……………………………………………………………………… Pag. 10
Regolamento Edilizio - Indice Pagina II ART. 30 Distanze (D) …………………………………………………………………………… Pag. 10 ART. 31 Volume tecnico ………………………………………………………………………... Pag. 10 ART. 32 Edificio ………………………………………………………………………………….. Pag. 11 ART. 33 Edificio Unifamiliare …………………………………………………………………… Pag. 11 ART. 34 Pertinenza ……………………………………………………………………………… Pag. 11 ART. 35 Balcone ………………………………………………………………………………… Pag. 11 ART. 36 Ballatoio ………………………………………………………………………………... Pag. 11
………… Pag. 11 ART. 35 Balcone ………………………………………………………………………………… Pag. 11 ART. 36 Ballatoio ………………………………………………………………………………... Pag. 11 ART. 37 Loggia/Loggiato ……………………………………………………………………….. Pag. 11 ART. 38 Pensilina ……………………………………………………………………………….. Pag. 11 ART. 39 Portico/Porticato ………………………………………………………………………. Pag. 11 ART. 40 Terrazza ………………………………………………………………………………... Pag. 11 ART. 41 Tettoia ………………………………………………………………………………….. Pag. 12 ART. 42 Veranda ………………………………………………………………………………… Pag. 12
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA Pag. 13
………... Pag. 11 ART. 41 Tettoia ………………………………………………………………………………….. Pag. 12 ART. 42 Veranda ………………………………………………………………………………… Pag. 12 ART. 43 Indice di densità territoriale (DT) …………………………………………………….. Pag. 12 ART. 44 Indice di densità fondiaria (DF) ……………………………………………………… Pag. 12 CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA Pag. 13 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
LAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI ART. 45 La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale….. Pag. 30
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
onsultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente ivi compresa quella statutaria locale….. Pag. 30 ART. 46 Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale ………………………………………………………………………………. Pag. 34 ART. 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP ……………………………………….. Pag. 35 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
Pag. 34 ART. 47 Le modalità di coordinamento con lo SUAP ……………………………………….. Pag. 35 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI ART. 48 Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ………. Pag. 36 ART. 49 Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) …… Pag. 36 ART. 50 Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ………………………………………………… Pag. 37 ART. 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità ………………………………... Pag. 37
toli abilitativi ………………………………………………… Pag. 37 ART. 51 Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità ………………………………... Pag. 37 ART. 52 Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni ……………………………………………………………… Pag. 38
Regolamento Edilizio - Indice Pagina III ART. 53 Pareri preventivi ………………………………………………………………………... Pag. 39 ART. 54 Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia …………... Pag. 39 ART. 55 Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ………………………………………………………………………………….. Pag. 39 ART. 56 Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ……………………………………. Pag. 40 ART. 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili ……………………………. Pag. 40
TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI
one degli abitanti ……………………………………. Pag. 40 ART. 57 Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili ……………………………. Pag. 40 TITOLO II DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 58 Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, etc………………. Pag. 41
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza, etc………………. Pag. 41 ART. 59 Comunicazioni di fine lavori ………………………………………………………….. Pag. 41 ART. 60 Occupazione di suolo pubblico ……………………………………………………… Pag. 41 ART. 61 Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, etc…………………………………………………………….. Pag. 42 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
rese quelle per amianto, ordigni bellici, etc…………………………………………………………….. Pag. 42 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI ART. 62 Principi generali dell’esecuzione dei lavori …………………………………………. Pag. 43 ART. 63 Punti fissi di linea e di livello …………………………………………………………. Pag. 43 ART. 64 Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ………………………………….. Pag. 44 ART. 65 Cartelli di cantiere …………………………………………………………………….. Pag. 44 ART. 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ……………………………………….. Pag. 44
di cantiere …………………………………………………………………….. Pag. 44 ART. 66 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ……………………………………….. Pag. 44 ART. 67 Misure di cantiere e eventuali tolleranze …………………………………………… Pag. 45 ART. 68 Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ……………………………………………………………. Pag. 45 ART. 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE,
pera ……………………………………………………………. Pag. 45 ART. 69 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ……………………………... Pag. 45 ART. 70 Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori ………………. Pag. 46 ART. 71 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali Pag. 46 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE,
rte in seguito ad eventi accidentali Pag. 46 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO ART. 72 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ……………………………….. Pag. 47 ART. 73 Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali
confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo ………………………………………… Pag. 48
Regolamento Edilizio - Indice Pagina IV ART. 74 Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale ………………………………………………………………… Pag. 49 ART. 75 Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti …………………………………… Pag. 49
rgetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti …………………………………… Pag. 49 ART. 76 Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon …………………………………………………………………………………… Pag. 50 ART. 77 Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ………………………………………………... Pag. 50
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
isiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ………………………………………………... Pag. 50 ART. 78 Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") ……………. Pag. 51 ART. 79 Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa …………………………………….. Pag. 52 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ART. 80 Strade …………………………………………………………………………………... Pag. 53
CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
. 52 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ART. 80 Strade …………………………………………………………………………………... Pag. 53 ART. 81 Portici …………………………………………………………………………………… Pag. 53 ART. 82 Piste ciclabili …………………………………………………………………………… Pag. 53 ART. 83 Aree per parcheggio ………………………………………………………………….. Pag. 54 ART. 84 Piazze e aree pedonalizzate ………………………………………………………… Pag. 54 ART. 85 Passaggi pedonali e marciapiedi ……………………………………………………. Pag. 54
Piazze e aree pedonalizzate ………………………………………………………… Pag. 54 ART. 85 Passaggi pedonali e marciapiedi ……………………………………………………. Pag. 54 ART. 86 Passi carrai e uscite per autorimesse ………………………………………………. Pag. 55 ART. 87 Chioschi/dehor su suolo pubblico …………………………………………………… Pag. 56 ART. 88 Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato Pag. 56 ART. 89 Recinzioni ……………………………………………………………………………… Pag. 58
CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE
chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato Pag. 56 ART. 89 Recinzioni ……………………………………………………………………………… Pag. 58 ART. 90 Numerazione civica …………………………………………………………………… Pag. 59 CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE ART. 91 Aree Verdi ……………………………………………………………………………… Pag. 60 ART. 92 Parchi urbani …………………………………………………………………………... Pag. 60 ART. 93 Orti urbani ……………………………………………………………………………… Pag. 61 ART. 94 Parchi e percorsi in territorio rurale …………………………………………………. Pag. 61
CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
3 Orti urbani ……………………………………………………………………………… Pag. 61 ART. 94 Parchi e percorsi in territorio rurale …………………………………………………. Pag. 61 ART. 95 Sentieri e rifugi alpini ………………………………………………………………… Pag. 61 ART. 96 Tutela del suolo e del sottosuolo ……………………………………………………. Pag. 62 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ART. 97 Approvvigionamento idrico …………………………………………………………… Pag. 63 ART. 98 Depurazione e smaltimento delle acque …………………………………………… Pag. 63
pprovvigionamento idrico …………………………………………………………… Pag. 63 ART. 98 Depurazione e smaltimento delle acque …………………………………………… Pag. 63 ART. 99 Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ………………………………... Pag. 63 ART. 100 Distribuzione dell'energia elettrica …………………………………………………... Pag. 64
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO
Regolamento Edilizio - Indice Pagina V ART. 101 Distribuzione del gas …………………………………………………………………. Pag. 64 ART. 102 Ricarica dei veicoli elettrici …………………………………………………………… Pag. 64 ART. 103 Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento ……………………………………………………………………... Pag. 65 ART. 104 Telecomunicazioni ……………………………………………………………………. Pag. 65 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO
CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO
Telecomunicazioni ……………………………………………………………………. Pag. 65 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO ART. 105 Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi …….. Pag. 67 ART. 106 Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio …………………………. Pag. 67 ART. 107 Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali …………………………. Pag. 68 ART. 108 Allineamenti ……………………………………………………………………………. Pag. 69
ggettanti delle facciate, parapetti e davanzali …………………………. Pag. 68 ART. 108 Allineamenti ……………………………………………………………………………. Pag. 69 ART. 109 Piano del colore ……………………………………………………………………….. Pag. 69 ART. 110 Coperture degli edifici ………………………………………………………………… Pag. 70 ART. 111 Illuminazione pubblica ………………………………………………………………... Pag. 70 ART. 112 Griglie ed intercapedini ……………………………………………………………….. Pag. 71 ART. 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti
ni ……………………………………………………………….. Pag. 71 ART. 113 Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici …………………………………………………………………………………... Pag. 71 ART. 114 Serramenti esterni degli edifici ………………………………………………………. Pag. 72 ART. 115 Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ……………………………… Pag. 72 ART. 116 Cartelloni pubblicitari …………………………………………………………………. Pag. 73 ART. 117 Muri di cinta e di sostegno …………………………………………………………… Pag. 73
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Cartelloni pubblicitari …………………………………………………………………. Pag. 73 ART. 117 Muri di cinta e di sostegno …………………………………………………………… Pag. 73 ART. 118 Beni culturali ed edifici storici ………………………………………………………... Pag. 74 ART. 119 Cimiteri monumentali e storici ……………………………………………………….. Pag. 74 ART. 120 Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani ……………... Pag. 74 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI ART. 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI
ici urbani ……………... Pag. 74 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI ART. 121 Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche …………………………………………… Pag. 75 ART. 122 Serre bioclimatiche o serre solari …………………………………………………… Pag. 75 ART. 123 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici Pag. 76 ART. 124 Coperture, canali di gronda e pluviali ……………………………………………….. Pag. 76
fonti rinnovabili a servizio degli edifici Pag. 76 ART. 124 Coperture, canali di gronda e pluviali ……………………………………………….. Pag. 76 ART. 125 Strade, passaggi privati e rampe ……………………………………………………. Pag. 77 ART. 126 Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine ………………………………………………. Pag. 78 ART. 127 Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni ……………………………….. Pag. 78 ART. 128 Recinzioni ……………………………………………………………………………… Pag. 79 ART. 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici ………………………………………….. Pag. 79
inzioni ……………………………………………………………………………… Pag. 79 ART. 129 Materiali, tecniche costruttive degli edifici ………………………………………….. Pag. 79 ART. 130 Disposizioni relative alle aree di pertinenza ………………………………………... Pag. 79
TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
Regolamento Edilizio - Indice Pagina VI ART. 131 Piscine ………………………………………………………………………………….. Pag. 80 ART. 132 Altre opere di corredo degli edifici …………………………………………………... Pag. 80 TITOLO IV VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ART. 133 Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio ………………………………………………………………………………… Pag. 81 ART. 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori …………………………………………… Pag. 82
TITOLO V NORME TRANSITORIE
territorio ………………………………………………………………………………… Pag. 81 ART. 134 Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori …………………………………………… Pag. 82 ART. 135 Sanzioni per violazione delle norme regolamentari ……………………………….. Pag. 82 TITOLO V NORME TRANSITORIE ART. 136 Aggiornamento del regolamento edilizio …………………………………………… Pag. 83 ART. 137 Disposizioni transitorie per l’adeguamento ………………………………………… Pag. 83
1 PREMESSA Il 20 ottobre 2016 la Conferenza Unificata ha sancito l’Intesa tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4 comma 1-sexies del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare l’Intesa si pone quale obiettivo comune quello di uniformare e semplificare su tutto il
ari in materia edilizia). In particolare l’Intesa si pone quale obiettivo comune quello di uniformare e semplificare su tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, prevedendo che essi non debbano riprodurre le disposizioni statali e regionali cogenti e auto-applicative che incidono sull’attività edilizia, ma siano uniformate le terminologie e i rimandi normativi e, per quanto riguarda le tematiche riservate
sull’attività edilizia, ma siano uniformate le terminologie e i rimandi normativi e, per quanto riguarda le tematiche riservate all’autonomia comunale, queste siano ordinate secondo un elenco valevole per tutte le regioni. Nello specifico viene poi sottolineata la necessità che la disciplina contenuta nei regolamenti, pur basandosi su principi generali e su un insieme di definizioni uniformi, valevoli su tutto il territorio
uta nei regolamenti, pur basandosi su principi generali e su un insieme di definizioni uniformi, valevoli su tutto il territorio nazionale, sia sviluppata secondo le specificità e le caratteristiche dei territori, nel rispetto dell’autonomia locale. Nel ribadire che il regolamento edilizio comunale, ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, disciplina le modalità costruttive degli edifici garantendo il rispetto delle normative tecnico-
’art. 4 del D.P.R. n. 380/2001, disciplina le modalità costruttive degli edifici garantendo il rispetto delle normative tecnico- estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze e indica i requisiti prestazionali degli stessi (con particolare riguardo al risparmio energetico), si sottolinea il ruolo che questi riveste in qualità di strumento tecnico per la definizione dei parametri edilizi e dei
etico), si sottolinea il ruolo che questi riveste in qualità di strumento tecnico per la definizione dei parametri edilizi e dei criteri per la loro misurazione, nonché per la definizione di norme costruttive uniformi in termini sia tecnici sia qualitativi da utilizzare in fase attuativa. Inoltre, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del D.P.R. n. 380/2001, gli accordi in sede di Conferenza unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo costituiscono livello
001, gli accordi in sede di Conferenza unificata per l’adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo costituiscono livello essenziale delle prestazioni concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. L’Intesa sancisce, infine, il principio secondo cui l’adeguamento comunale al regolamento edilizio tipo regionale, con particolare riferimento al recepimento delle definizioni uniformi nazionali, non
ale al regolamento edilizio tipo regionale, con particolare riferimento al recepimento delle definizioni uniformi nazionali, non deve comportare la modifica delle previsioni dimensionali degli strumenti urbanistici vigenti che continuano ad essere regolate dal piano regolatore vigente o adottato alla data del 20.10.2016. I comuni, a seguito dell’adeguamento al regolamento edilizio tipo provvederanno in occasione di
ottato alla data del 20.10.2016. I comuni, a seguito dell’adeguamento al regolamento edilizio tipo provvederanno in occasione di successive varianti a recepire le definizioni aventi incidenza sulle previsioni dimensionali dello strumento urbanistico e gli altri contenuti del regolamento, ai sensi dell’articolo 12 della l.r. n. 19/1999. Con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo
ell’articolo 12 della l.r. n. 19/1999. Con D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017 il Consiglio regionale ha approvato il nuovo regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell’Intesa, che sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999 s.m.i. e si compone di due parti: la parte prima che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le
9 s.m.i. e si compone di due parti: la parte prima che contiene le definizioni uniformi dei parametri urbanistici e edilizi e le disposizioni nazionali e regionali in materia edilizia da applicare su tutto il territorio regionale; la parte seconda che riporta l’articolazione delle disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia, in base alla quale i comuni sono tenuti, nell’esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all’organizzazione e alle procedure interne
’esercizio della propria autonomia regolamentare, ad ordinare le norme che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente garantendo qualità, sicurezza e sostenibilità delle opere edilizie, dei cantieri e dell’ambiente urbano. Pertanto, il comune adegua il REC recependo integralmente i contenuti della parte prima e l’indice del nuovo schema della parte seconda, integrandone i contenuti nel rispetto della normativa
2 sovraordinata vigente. In particolare, la Prima Parte dei regolamento edilizio, si deve limita a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: a) le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso;
efinizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; c) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
erali delle opere edilizie, attinenti: e.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini; e.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti); e.3. alle servitù militari; e.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati
.4. agli accessi stradali; e.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; e.6. ai siti contaminati f) le discipline relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite
a dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi e la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato lo Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le
degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato lo Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale. La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che
el proprio sito web istituzionale. La Seconda Parte del Regolamento Edilizio, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’Ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
tegrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. I requisiti tecnici integrativi sono espressi attraverso norme prestazionali, che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Il Comune, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osserva i seguenti principi generali: a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
golamento Edilizio, osserva i seguenti principi generali: a) semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa; b) perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene c) pubblica; d) incrementare la sostenibilità ambientale e energetica; e) armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato; f) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per
privati nei rapporti di vicinato; f) applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non
3 costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. 18 del 3 marzo 2009; g) incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse
rbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quale valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica; h) incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della
e; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000; i) garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di
nche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. I requisiti tecnici integrativi e complementari individuati dal presente regolamento sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni
resente regolamento sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime.
CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
4 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I - LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ARTICOLO 1 - Superficie territoriale (ST)* Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2).
i comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. ARTICOLO 2 - Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
torio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. ARTICOLO 3 - Indice di edificabilità territoriale (IT) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale,
ndice di edificabilità territoriale (IT)* Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). ARTICOLO 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)
corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). ARTICOLO 4 - Indice di edificabilità fondiaria (IF)* Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF).
5 ARTICOLO 5 - Carico urbanistico (CU)* Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Indicazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). ARTICOLO 6 - Dotazioni Territoriali (DT)
ioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). ARTICOLO 6 - Dotazioni Territoriali (DT)* Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. *Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2).
ta dalla legge o dal piano. *Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da
e vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. ARTICOLO 7 - Sedime* Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). ARTICOLO 8 - Superficie coperta (SC)
inenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). ARTICOLO 8 - Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli
metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. ARTICOLO 9 - Superficie permeabile (SP)* Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. *Indicazioni e specificazioni tecniche
ra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2).
6 ARTICOLO 10 - Indice di permeabilità (IPT/IPF)* a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e
ificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF). ARTICOLO 11 - Indice di copertura (IC)* Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata
zioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). ARTICOLO 12 - Superficie totale (STot)* Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2).
perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie territoriale, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie totale l’acronimo (STot). ARTICOLO 13 - Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. *Indicazioni e specificazioni tecniche
i comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. ARTICOLO 14 - Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono
o convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili.
7 ARTICOLO 15 - Superficie accessoria (SA)* Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a. i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b. i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla
ci, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b. i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente; c. le cantine e i relativi corridoi di servizio; d. i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80; e. i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80;
m. 1,80; e. i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80; f. i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni; g. gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h. le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i
ocali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. ARTICOLO 16 - Superficie complessiva (SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria
all’articolo 26. ARTICOLO 16 - Superficie complessiva (SCom)* Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). Per distinguere l’acronimo da quello di superficie coperta, si propone convenzionalmente di utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del
i utilizzare per la superficie complessiva l’acronimo (SCom). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). ARTICOLO 17 - Superficie calpestabile (SCa)* Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. *Indicazioni e specificazioni tecniche
te dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. *Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). Per superficie calpestabile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (SCa).
8 ARTICOLO 18 - Sagoma* Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m. *Indicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche,
ni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli
ure ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. ARTICOLO 19 - Volume totale o volumetria complessiva (V)* Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. *Indicazioni e specificazioni tecniche
tuito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. *Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3). Per il volume totale, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (V). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. ARTICOLO 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una
oppalchi. ARTICOLO 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. ARTICOLO 21 - Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. ARTICOLO 22 - Piano interrato
l cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. ARTICOLO 22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. ARTICOLO 23 - Sottotetto* Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. *Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana.
9 ARTICOLO 24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. ARTICOLO 25 - Numero dei piani (NP)* E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). *Indicazioni e specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero
specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità
piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL. ARTICOLO 26 - Altezza lorda (HL)*
o superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL. ARTICOLO 26 - Altezza lorda (HL)* Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL).
tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura. ARTICOLO 27 - Altezza del fronte (HF)* L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
edificio è delimitata: all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in
ficazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Per altezza del fronte, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HF). Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31.
10 ARTICOLO 28 - Altezza dell'edificio (H)* Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si misura in metri (m). Per altezza dell’edificio, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (H). ARTICOLO 29 - Altezza utile (HU) Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali
dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si
misura in metri (m). Per altezza utile, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HU). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta
fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. ARTICOLO 30 - Distanze (D)* Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.
, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. *Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per distanza, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (D). Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente
della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. ARTICOLO 31 - Volume tecnico* Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).
edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). *Indicazioni e specificazioni tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo
simo sia al di fuori. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc….
11 ARTICOLO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. ARTICOLO 33 - Edificio Unifamiliare
e, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. ARTICOLO 33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. ARTICOLO 34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto
olo nucleo familiare. ARTICOLO 34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. ARTICOLO 35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. ARTICOLO 36 - Ballatoio
tale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. ARTICOLO 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. ARTICOLO 37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte,
ra o parapetto. ARTICOLO 37 - Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. ARTICOLO 38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. ARTICOLO 39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o
di sostegno. ARTICOLO 39 - Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. ARTICOLO 40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
12 ARTICOLO 41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. ARTICOLO 42 – Veranda* Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. *Indicazioni e specificazioni tecniche
ci vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. ARTICOLO 43 - Indice di densità territoriale (DT)
onsiderata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. ARTICOLO 43 - Indice di densità territoriale (DT)* Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale
ni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda. ARTICOLO 44 - Indice di densità fondiaria (DF)* Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. *Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria
cazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA
13 CAPO II - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA La disciplina generale dell’attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l’elenco riportato nell’Allegato B all’Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
e (normativa evidenziata in rosso) e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso Le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, saranno reperibili e aggiornate sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito
zzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia saranno reperibili e aggiornati sui
modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia saranno reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie ovvero essere pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente. c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sarà
entazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa sarà reperibile e aggiornata sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie o scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati
e di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture
lla tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali, evidenziata in rosso nella tabella seguente, è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza
ondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune : http://www.comune.caresanablot.vc.it/
RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE
14 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54
i in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” ) LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale
2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)
il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive,
10, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26
la legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26 A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee
etiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
onti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11 A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
15 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
che amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica”) B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini
O ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a
stinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
05, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della
cazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23
ogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti
di interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare
LA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia,
icolo 19 della Legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione
ettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare
16 DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto)
n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980)
e legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166
to unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche)
n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e
uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4
17 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz)
i di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
ici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge
izioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento
ateria di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con
embre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3
rente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola
di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli
ONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004,
18 n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”) B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna)
teria di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico
a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice
ttività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46
mbre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose)
ttuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale)
26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
5 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9
ino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in particolare articolo 43
C. VINCOLI E TUTELE
19 C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale) C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio
a e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale) C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
bbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
osti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali,
rutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)
rticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida
“Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’)
pprovazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la
n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto
e per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27)
20 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle
ento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni c
1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità)
o sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3
naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009
(Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree
29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
92, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di
della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di
ca alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
21 C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle
gno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in
legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di
D. NORMATIVA TECNICA
braio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”) D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni
dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)
giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII
eria di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1
ficazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617
pprovazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e
izioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985)
22 LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a)
amento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del
le attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084)
le attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
gislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
iere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la
hitettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)
23 D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento
tallazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare
Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e a
ché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento
vili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle
nte della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza
antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola
cizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
evenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle
lla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)
24 D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
irettiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto)
ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di
parte di privati cittadini)
ALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con
amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
ETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10)
edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma
r la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle
O SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici)
25 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative
tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione
21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360
i articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici
75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)
ico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle
A 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14
2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della
febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo
mporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7
26 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
lle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)
ui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R
96, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R
dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
ne inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del
IAMENTI O IMPIANTI
IAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante
ediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico- sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31)
egrazioni alle norme igienico- sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B
27 LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-
isiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico- sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di
semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo
to A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità
REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale
) E.4 Impianti di distribuzione del carburante LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014) E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
ttuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia
re 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
28 E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di
A 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
ei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del
o legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
urezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle
Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8- bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla
1), in particolare articolo 8- bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
ovince autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Terre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16
alorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”)
29 LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in
TA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
30 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI ARTICOLO 45 - La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale
organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale 45.1 - Sportello unico edilizia
- La gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dalla legge, in applicazione dell’art. 5 del DPR 380/2001, è garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia.
- Lo Sportello Unico per l’Edilizia, tramite la propria struttura organizzativa, svolge attività di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o
zia, tramite la propria struttura organizzativa, svolge attività di ricezione delle comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia anche avvalendosi di modalità informatiche e telematiche, sia per l’accettazione delle pratiche edilizie e di ogni documentazione ad esse inerente, sia per la relativa gestione e istruttoria. 3. Il Comune adotta la modulistica unificata di cui all’ accordo tra Governo,
rente, sia per la relativa gestione e istruttoria. 3. Il Comune adotta la modulistica unificata di cui all’ accordo tra Governo, Regioni ed enti locali siglato in Conferenza Unificata il 4 maggio 2017 (Supplemento ordinario n. 26 della Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2017) e alle DGR n. 29-5207 del 19 giugno 2017 e DGR 25/09/2017 n.45- 5681 relativamente a : a. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA b. SCIA c. SCIA ALTERNATIVA AL PDC d. SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L' AGIBILITA'
: a. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI ASSEVERATA b. SCIA c. SCIA ALTERNATIVA AL PDC d. SEGNALAZIONE CERTIFICATA PER L' AGIBILITA' e. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI f. COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI (CIL) g. PERMESSO DI COSTRUIRE 4. Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. 380/2001 ed in particolare: a) eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica
ria urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica a mezzo PEC; b) cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi della Ripartizione Tecnica in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241;
31 c) acquisisce le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia sia in forma cartacea attraverso gli uffici del protocollo (in tal caso la ricevuta viene rilasciata a mezzo copia dell’istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica a mezzo PEC;
lasciata a mezzo copia dell’istanza vidimata recante la data e il numero di protocollo), sia in modalità telematica a mezzo PEC; d) cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione; e) ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e
ionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i., gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio; f) assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela
ca, in luogo di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità; g) svolge l’attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale; h) procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni
inati dalla vigente normativa statale e regionale; h) procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio, idrogeologico e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; i) gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Ufficio tecnico comunale
enti di trasformazione edilizia del territorio; i) gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati dell’Ufficio tecnico comunale 5. Al momento dell’approvazione di Regolamento Comunale di funzionamento dello SUE, le norme del presente articolo saranno integrate automaticamente con le nuove modalità di organizzazione previste 45.2 - Sportello unico attività produttive
- Lo sportello unico per le attività produttive SUAP costituisce il punto unico di
e 45.2 - Sportello unico attività produttive
- Lo sportello unico per le attività produttive SUAP costituisce il punto unico di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio del titolo abilitativo edilizio.
- Lo SUAP ha la funzione di coordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni
oordinare le singole fasi del procedimento e di fornire una risposta unica e tempestiva in luogo di quelle delle amministrazioni che intervengono nel procedimento stesso, ivi comprese quelle preposte alla tutela dell’ambiente, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute o della pubblica incolumità. 3. L’ organizzazione dello SUAP come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la
SUAP come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008) e la gestione delle pratiche edilizie avviene come stabilito
32 dal “Regolamento di organizzazione dello Sportello Unico per le Attività Produttive –SUAP” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.28 in data 16.07.2012. 45.3 – Commissione edilizia
- La commissione edilizia è facoltativa e, quando nominata, è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- La Commissione è composta dal Responsabile del Servizio o da suo delegato che la presiede, e da 5 componenti, eletti dal competente organo comunale
titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architet
mposta dal Responsabile del Servizio o da suo delegato che la presiede, e da 5 componenti, eletti dal competente organo comunale 3. I membri elettivi sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli.
aterie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli. 4. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione.
altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. 5. La commissione resta in carica fino al rinnovo del competente organo counale che l’ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo organo comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita.
e competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita. 6. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il competente organo comunale non li abbia sostituiti. 7. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza
i della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8. La decadenza è dichiarata con deliberazione dell’organo competente. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 9. Nel caso in cui il comune intendesse istituire la commissione edilizia, il presente regolamento verrà integrato con il dettaglio degli interventi da sottoporre al preventivo parere di tale organo consultivo, ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001. 10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di
dell’articolo 4, comma 2 del d.p.r. n. 380/2001. 10. L'autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 11. Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, il dirigente o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di:
el servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di: a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b. convenzioni; c. programmi pluriennali di attuazione; d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
33 e. modalità di applicazione del ccontributo di costruzione; 12. La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
i. 13. Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto. 14. Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il dirigente o i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa. 15. I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,
interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 20. 16. Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia
che parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.
uando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 17. La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente. 18. La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al presidente di poter sentire uno o più
one assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al presidente di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali
- di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali.
- La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
. La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 20. Il segretario della commissione redige il verbale della seduta. 21. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di
ll'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 22. l verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. 23. La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un
in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. 23. La commissione edilizia, all'atto dell'insediamento, può enunciare in un documento i criteri che intende adottare per svolgere la propria funzione consultiva, in particolare per quanto concerne la valutazione dell'inserimento del progetto edilizio nel contesto ambientale ed il controllo preventivo dello "standard" di qualità delle costruzioni; in tal caso, il presente articolo potrà essere integrato con i criteri e le linee guida da adottare.
34 45.4 – Commissione locale per il paesaggio
- La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è istituita al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all’articolo 7,
culturali e del paesaggio. Alla commissione locale per il paesaggio, sono altresì attribuite le funzioni di cui all’articolo 7, comma 2, della l.r. 32/2008 e s.m.i.. Si rammentano altresì le attribuzioni previste dagli articoli 3 e 4 del D.P.G.R. n. 2/R/2017. 2. La commissione è istituita in forma associativa con i comuni di Oldenico, Greggio e Albano Vercellese (D.C.C. n.4 del 4.04.2014) ed è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una
llese (D.C.C. n.4 del 4.04.2014) ed è composta da tre componenti, in possesso di diploma di laurea, che devono rappresentare una pluralità di competenze attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio
ne urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo di cinque anni ed il mandato è rinnovabile per una sola volta. Le modalità di funzionamento della commissione locale per il paesaggio sono stabilite dal “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della commissione
della commissione locale per il paesaggio sono stabilite dal “Regolamento per l’istituzione e il funzionamento della commissione locale per il paesaggio” approvato in data 05.11.2010 con deliberazione C.C. n.45. 45.5 – Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica)
- E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).
. E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016). 2. Il comune, sino alla nomina di Organo Tecnico da istituire al fine di garantire le necessarie competenze tecniche e a favorire un approccio integrato nelle analisi e nella valutazioni propedeutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione dei procedimenti di VIA o VAS esercita la
eutiche all’espressione del parere di compatibilità ambientale richiesto a conclusione dei procedimenti di VIA o VAS esercita la funzione in avvalimento ai sensi dell’articolo 3 bis della l.r. 56/1977. ARTICOLO 46 - Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale
- Nell’ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di
dell'aggiornamento della cartografia comunale
- Nell’ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico-edilizi.
- Al fine di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l’'accesso alle informazioni, incentivare l’erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete
formazioni, incentivare l’erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete informatica e, in particolare, del sistema informativo quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie. Ad avvenuta completa
35 organizzazione dello Sportello unico per l’edilizia, il servizio informativo fornito prioritariamente riguarderà: a. l’erogazione di informazioni sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi di iniziativa pubblica e/o privata; b. l’erogazione di informazioni sulle procedure; c. la diffusione della modulistica utilizzata; d. l’erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti; e. la visione degli atti depositati e il rilascio di copie.
zzata; d. l’erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti; e. la visione degli atti depositati e il rilascio di copie. 3. Il Comune predispone e promuove inoltre, l’utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e con quelle che saranno eventualmente definite in futuro per la gestione telematica delle pratiche edilizie. 4. Al momento dell’approvazione di Regolamento Comunale di funzionamento
uro per la gestione telematica delle pratiche edilizie. 4. Al momento dell’approvazione di Regolamento Comunale di funzionamento dello SUE e di organizzazione per la gestione telematica delle pratiche tramite portale, le norme del presente articolo saranno integrate automaticamente con le nuove previste dal regolamento ARTICOLO 47 - Le modalità di coordinamento con lo SUAP
- Tutte le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al DPR 447/1998 e
e modalità di coordinamento con lo SUAP
- Tutte le pratiche edilizie relative alle attività produttive di cui al DPR 447/1998 e s.m.i. sono istituite con la procedura prevista dal DPR 160/2010.
- Lo SUAP agisce in maniera integrata con lo SUE e costituisce l’interfaccia unica per gli imprenditori che intendono avviare, ampliare o rilevare attività produttive. Si occupa del rilascio dei titoli autorizzativi per l’esercizio delle attività
avviare, ampliare o rilevare attività produttive. Si occupa del rilascio dei titoli autorizzativi per l’esercizio delle attività produttive, accoglie le richieste di istanza e di avvio delle attività e le trasmette agli uffici competenti, coordina i procedimenti e ne comunica l’esito. 3. Il portale telematico per la trasmissione delle pratiche inerenti il SUAP è reperibile presso: http://www.comune.caresanablot.vc.it/.
CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI
36 CAPO II – ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI ARTICOLO 48 - Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- Al fine di consentire l’esercizio del diritto di autotutela, chiunque può avanzare richiesta di riesame di titoli abilitativi già rilasciati, esplicitandone le motivazioni ed allegando eventuale documentazione a supporto.
- La richiesta di cui al precedente comma andrà esaminata da parte dell’Ufficio
allegando eventuale documentazione a supporto. 2. La richiesta di cui al precedente comma andrà esaminata da parte dell’Ufficio ricevente e dallo stesso riscontrata entro il termine previsto dalla normativa vigente, anche con provvedimento di revoca del titolo abilitativo oggetto di richiesta, ricorrendone le condizioni. ARTICOLO 49 - Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica:
per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per
ioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il certificato urbanistico, previsto all’articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento.
vità edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento. 4. Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i
ficio o pertinenza superiore a 5.000 mq. I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni.
37 ARTICOLO 50 - Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- Ai sensi dell’art. 15 del 380/2001, che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori vengono così definiti: a) Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo; b) Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori.
- La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possano
ine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. 2. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera, difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari.
o-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari. 3. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. 4. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. ARTICOLO 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
teriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. ARTICOLO 51 - Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
- Quando ricorrono motivate ragioni di ordine igienico o di pubblica incolumità, il sindaco o l’autorità competente può ordinare inagibile o non usabile una costruzione o un'unità immobiliare, a norma dell'articolo 222 del R.D. n 1265/1934, dell’articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 9 bis della l.r.
mobiliare, a norma dell'articolo 222 del R.D. n 1265/1934, dell’articolo 26 del d.p.r. 380/2001 e dell’articolo 9 bis della l.r. 56/1977 e può ordinare la rimozione, entro un termine stabilito, dei vizi riscontrati. 2. Per le abitazioni esistenti può essere dichiarato inabitabile un alloggio o parte di esso,quando ricorra almeno una delle situazioni seguenti: a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
tture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo; b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino; d) edifici che, per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati;
per le loro caratteristiche intrinseche ed estrinseche di fatiscenza, non sono compatibili all’uso per il quale erano destinati; e) edifici mancanti di infissi o non allacciati alle opere di urbanizzazione primaria. f) precarie condizioni igienico sanitarie con insufficienti condizioni di illuminazione e ventilazione. 3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco o dall'Azienda Unità
di inagibilità può essere accertato dall’Ufficio Tecnico Comunale, dal Comando Provinciale Vigili del Fuoco o dall'Azienda Unità Sanitaria Locale, con spese a carico del possessore interessato dell’immobile.
38 ARTICOLO 52 - Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Il contributo è definito in conformità a quanto previsto all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e alle seguenti disposizioni: a) Oneri di urbanizzazione:
- D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri
legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione)con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell’Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
;
- D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate;
- L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso);
- D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre
- 1977, n. 56 e s.m.i.). b) Costo di costruzione:
170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre
- 1977, n. 56 e s.m.i.). b) Costo di costruzione:
- D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
- D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n
one delle aliquote relative al costo di costruzione);
- D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione);
- D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale);
- D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
(Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia);
- D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
- D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al
bre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali). 2. Per i criteri applicativi e l’eventuale rateizzazione si rimanda agli atti deliberativi comunali vigenti.
39 ARTICOLO 53 – Pareri preventivi
- Per tutti i progetti e i procedimenti di cui all’art.1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), i soggetti interessati possono richiedere un parere preliminare in merito alla fattibilità o meno di un intervento edilizio. 2. La documentazione presentata sarà esaminata con procedure e criteri analoghi al quelli adottati per le istanze di Permesso di Costruire. Il parere sarà limitato agli
minata con procedure e criteri analoghi al quelli adottati per le istanze di Permesso di Costruire. Il parere sarà limitato agli elementi di cui appare indicazione nella richiesta e non costituirà presunzione di alcun atto autorizzativo, né sarà espressione vincolante da parte dell’Amministrazione Comunale, ai fini dell’istruttoria di eventuale Permesso di Costruire o S.C.I.A. 3. La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo o sia
eventuale Permesso di Costruire o S.C.I.A. 3. La richiesta dovrà essere presentata dal proprietario o da chi abbia titolo o sia da questi delegato; dovrà essere accompagnata da una relazione a firma di progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali. ARTICOLO 54 – Ordinanze, intereventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per
dizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
abilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
sibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. ARTICOLO 55 - Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento
e e la trasparenza del procedimento edilizio
- Le modalità e gli strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio sono attuati in conformità alla l. 241/1990 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).
40 ARTICOLO 56 – Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
- Per la realizzazione di interventi urbanistici-edilizi pubblici e/o privati, oltre alle procedure previste dalle specifiche norme statali o regionali, potranno essere sperimentati percorsi di partecipazione degli abitanti per la cura, la gestione e la rigenerazione dei beni condivisi .
- In particolare, per gli interventi che riguardano la progettazione di spazi aperti
ne e la rigenerazione dei beni condivisi . 2. In particolare, per gli interventi che riguardano la progettazione di spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico, potranno essere attivate iniziative che prevedano l’informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi. 3. Nel processo di redazione o revisione di atti generali di pianificazione urbanistica, l‟Amministrazione Comunale, potrà prevedere incontri con i cittadini
o revisione di atti generali di pianificazione urbanistica, l‟Amministrazione Comunale, potrà prevedere incontri con i cittadini al fine di consentire una fattiva partecipazione degli stessi soggetti, in termini di osservazioni, proposte, indicazioni, ecc., al fine di ottenere la massima partecipazione, collaborazione e condivisione dei contenuti degli atti. ARTICOLO 57 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
, collaborazione e condivisione dei contenuti degli atti. ARTICOLO 57 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
- Il Comune non regola tali eventi. Qualora, nell’ambito Comunale, si ravvisasse la necessità di promuovere concorsi di urbanistica o di architettura, il presente articolo verrà automaticamente integrato con le modalità di svolgimento degli stessi e le specifiche direttive di indirizzo.
TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI
41 TITOLO II – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ ESECUZIONE DEI LAVORI ARTICOLO 58 - Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e
l direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Ai sensi del d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990, nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
- Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio
l permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. 3. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la
truire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine. 4. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte
del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte con DGR n. 29-5207 del 19 giugno 2017 ARTICOLO 59 - Comunicazioni di fine lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai
rettore dei lavori, della sicurezza etc.
- La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte con DGR n. 29-5207 del 19 giugno 2017 ARTICOLO 60 – Occupazione di suolo pubblico
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le
la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento; 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono
42 preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere; 3. Scaduti i termini temporali, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare del permesso ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 4.in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori.
preesistenti. 4.in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo potrà essere ordinata la sospensione dei lavori. ARTICOLO 61 – Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc.
- Nel caso in cui il titolo edilizio riguardi un sito oggetto di un procedimento di bonifica del suolo, sottosuolo e/o acque sotterranee, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nei relativi
sottosuolo e/o acque sotterranee, la realizzazione dell’intervento dovrà avvenire in conformità a quanto prescritto nei relativi provvedimenti di approvazione di progetto di bonifica o di analisi di rischio. 2. Nel caso in cui l’intervento edilizio preveda la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti amianto, la bonifica dovrà essere attuata nel rispetto della specifica normativa. 3. Qualora durante le fasi di esecuzione dell’intervento venissero rilevati ordigni
uata nel rispetto della specifica normativa. 3. Qualora durante le fasi di esecuzione dell’intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati degli stessi, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e data immediata comunicazione al Comune che, allerterà gli uffici della Prefettura e Protezione Civile che con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa adotterà gli interventi specialistici necessari.
CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ ESECUZIONE DEI LAVORI
43 CAPO II – NORME TECNICHE SULL’ ESECUZIONE DEI LAVORI ARTICOLO 62 – Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che
incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le
ggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
i provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
ri di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. ARTICOLO 63 – Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e
va costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori; 2. Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
44 a. ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b. ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria; 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente;
deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. ARTICOLO 64 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono
duzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. . ARTICOLO 65 – Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello
1992, n. 495. . ARTICOLO 65 – Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività o della SCIA e del nome del titolare; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
cazione di inizio dell'attività o della SCIA e del nome del titolare; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. 2. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 3. Nei cantieri dove si eseguono lavori pubblici il riferimento normativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL. ARTICOLO 66 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni
mativo è la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL. ARTICOLO 66 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici,
ici e degli impianti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune.
45 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri.
so, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente
i evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia.
azione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. ARTICOLO 67 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Si applica quanto contenuto nella legislazione vigente in particolare il d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6.
ontenuto nella legislazione vigente in particolare il d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e nella l.r. 19/1999, articolo 6. ARTICOLO 68 – Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera
- Si applica quanto contenuto nella legislazione vigente in particolare i disposti del d.lgs. 81/2008 ARTICOLO 69 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per
olare i disposti del d.lgs. 81/2008 ARTICOLO 69 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede
ione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi
ni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
46 ARTICOLO 70 – Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del
ra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
entuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. ARTICOLO 71 – Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- Sono consentiti interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del
normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo.
naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior
ccorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire,
e, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA,
47 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE e FUNZIONALI CAPO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO ARTICOLO 72 - Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici
- Le caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici dovranno rispettare le normative sovracomunali e i regolamenti vigenti. In particolare, la progettazione dovrà essere orientata a garantire il raggiungimento di requisiti prestazionali in
nti vigenti. In particolare, la progettazione dovrà essere orientata a garantire il raggiungimento di requisiti prestazionali in termini di benessere ambientale, igienico-sanitario, accessibilità e fruibilità degli spazi e di qualità e controllo del sistema tecnologico. 2. Fermo restando il rispetto della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, nonché di specifiche normative di settore, i parametri invariabili per la progettazione saranno:
ettoniche, prevenzione incendi, nonché di specifiche normative di settore, i parametri invariabili per la progettazione saranno:
- Resistenza meccanica e stabilità - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che i carichi cui possono essere sottoposti durante la realizzazione e l'uso non provochino: a) il crollo, totale o parziale, della costruzione; b) gravi ed inammissibili deformazioni; c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o
struzione; b) gravi ed inammissibili deformazioni; c) danni ad altre parti delle opere di costruzione, o a impianti principali o accessori, in seguito a una grave deformazione degli elementi portanti; d) danni accidentali sproporzionati alla causa che li ha provocati.
- Sicurezza in caso di incendio - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato;
modo che, in caso di incendio: a) la capacità portante dell'edificio possa essere garantita per un periodo di tempo determinato; b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate; c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata; d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
bbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso.
- Igiene, salute e ambiente - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l’igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla
za dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell’ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi: a) sviluppo di gas tossici; b) emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna; c) emissioni di radiazioni pericolose;dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque di superficie o nel suolo;
48 d) dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile; e) scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi; f) umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione.
- Sicurezza e accessibilità nell’uso - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti
ità nell’uso - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il loro funzionamento o uso non comporti rischi inaccettabili di incidenti o danni, come scivolamenti, cadute, collisioni, ustioni, folgorazioni, ferimenti a seguito di esplosioni o furti. In particolare, le opere di costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.
costruzione devono essere progettate e realizzate tenendo conto dell'accessibilità e dell'utilizzo da parte di persone disabili.
- Protezione contro il rumore - Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che il rumore cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
enga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
- Risparmio energetico e ritenzione del calore - Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni
alizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli occupanti e delle condizioni climatiche del luogo. Le opere di costruzione devono inoltre essere efficienti sotto il profilo energetico e durante la loro costruzione e demolizione deve essere utilizzata quanta meno energia possibile.
- Uso sostenibile delle risorse naturali - Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia
e naturali - Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate e demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue: a) il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione; b) la durabilità delle opere di costruzione; c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili.
lità delle opere di costruzione; c) l’uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili. 3. I requisiti prestazionali in precedenza elencati s’intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le nazionali e regionali, aventi incidenza sull’attività edilizia. 4. Per tutti gli edifici e, in particolare, per gli edifici speciali (edifici con destinazione diversa da quella residenziale e commerciale), oltre i requisiti
particolare, per gli edifici speciali (edifici con destinazione diversa da quella residenziale e commerciale), oltre i requisiti fondamentali in precedenza elencati, vanno comunque conseguiti gli ulteriori requisiti, prestazionali e non, prescritti da norme settoriali vigenti. ARTICOLO 73 - Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale e all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei
ifici riferiti alla compatibilità ambientale e all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climaalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono
49 essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve
mpermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di
l piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. ARTICOLO 74 - Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, i contenuti dei parametri
ifici soggetti a flessibilità progettuale
- Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente, i contenuti dei parametri invariabili e prestazionali per la progettazione individuati all’art. 72 possono essere soggetti a flessibilità a condizione che l’immobile presenti caratteristiche strutturali e architettoniche da salvaguardare, oppure nel caso in cui la conformazione strutturale dell’esistente unità immo9biliare non consenta l’osservanza dei requisiti medesimi.
nel caso in cui la conformazione strutturale dell’esistente unità immo9biliare non consenta l’osservanza dei requisiti medesimi. 2. A tal fine, dovrà essere prodotta dal progettista, specifica dichiarazione atta a documentare l’esistenza delle condizioni di cui sopra e, comunque, ad attestare il complessivo miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie preesistenti. ARTICOLO 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe
ienico-sanitarie preesistenti. ARTICOLO 75 - Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti
- Si richiamano i disposti di cui all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con
ui all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009. 2. In materia di rendimento energetico nell’edilizia si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova
quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di
50 riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 3. Il comune non prevede ulteriori deroghe o incentivi
aratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. 3. Il comune non prevede ulteriori deroghe o incentivi ARTICOLO 76 - Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Si applica quanto contenuto nella legislazione vigente in particolare all’articolo 11 della l.r. 5/2010, ma in ogni caso, al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei
al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell’orizzontamento a
non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l’ingresso e la permanenza di gas radon negli ambienti chiusi: a) sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; b) pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente;
oni verticali, crepe, giunti, impianti; b) pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente; c) ventilazione naturale o forzata del vespaio; d) ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati; e) estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento; f) ventilazione delle condutture di drenaggio; g) ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni; h) ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di
ntilazione naturale o forzata degli ambienti interni; h) ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore. ARTICOLO 77 - Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in
nita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave". 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali.
accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a. - per le nuove costruzioni, nei casi di:
51
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b. - per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
iva, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. ARTICOLO 78 - Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")
- Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l’elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto.
inato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto. 2. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all’integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto". 3. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo: a) i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere
dal campo di applicazione del presente articolo: a) i pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo; b) le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall’alto da un’altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante;
52 c) le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale sottostante non sia superiore a 4 metri; d) coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta. 4. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo
nto in corrispondenza dei possibili punti di caduta. 4. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio destinati ad essere installati in modo permanente, conformi alla normativa vigente. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti. 5. La disciplina relativa alle linee vita è contenuta nella l.r. 5/2010 e nel DPGR 23
re protetti mediante adeguati trattamenti. 5. La disciplina relativa alle linee vita è contenuta nella l.r. 5/2010 e nel DPGR 23 maggio 2016, n. 6/R - Regolamento regionale recante: “Norme in materia di sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura (Art. 15, l.r. 14.07.2009 n. 20). ARTICOLO 79 - Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 1.Si applicano i disposti della legge regionale del 2 maggio 2016, n. 9 (Norme
co d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa 1.Si applicano i disposti della legge regionale del 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico) integrati dalle seguenti disposizioni: a) i locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale e terziaria; b) in nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei locali;
merciale, artigianale e terziaria; b) in nessun caso è consentita l’installazione di apparecchi da gioco all’esterno dei locali; c) le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l’interno della sala.
CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO
53 CAPO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO ARTICOLO 80 – Strade
- I proprietari delle strade private devono provvedere obbligatoriamente alla loro manutenzione; nel caso di strade private con servitù di pubblico transito dovrà essere stipulata convenzione con il Comune che stabilisca quali siano gli oneri a carico della proprietà.
- Le strade private devono garantire idonee condizioni di visibilità e di sicurezza ed avere adeguate opere di smaltimento acque piovane.
de private devono garantire idonee condizioni di visibilità e di sicurezza ed avere adeguate opere di smaltimento acque piovane. 3. Eventuali contenitori della nettezza urbana o differenziata dovranno essere schermati da siepi o idonee pannellature. 4. La disciplina relativa alle strade pubbliche e di uso pubblico è regolata dal vigente codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione ARTICOLO 81 – Portici
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio e fronteggianti vie o spazi pubblici
ento di esecuzione ARTICOLO 81 – Portici
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione devono avere dimensioni non inferiori a 4,00 mt. di larghezza e 5,00 mt. di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, o al fine della coerenza degli edifici circostanti il comune potrà
adosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, o al fine della coerenza degli edifici circostanti il comune potrà approvare misure diverse e imporre tipologie di finitura e di materiali compatibili con quelli già in uso. 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non dovrà comunque essere inferiore a 5,00 mt. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso
ovrà comunque essere inferiore a 5,00 mt. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio dovranno essere idoneamente illuminate, le pavimentazioni dovranno essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità
te, le pavimentazioni dovranno essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale; il comune potrà inoltre prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per zoccolature, rivestimenti e tinteggiature. ARTICOLO 82 – Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in
ce la realizzazione di itinerari ciclabili. 2. In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette.
54 3. La disciplina e le indicazioni tecniche relative alla realizzazione di nuove piste ciclabili sono contenute nelle leggi 28 giugno 1991, n. 208 e 19 ottobre 1998, n. 366; nel D.M. 30 novembre 1999 n. 557, nella legge regionale 17 aprile 1990, n. 33; nella deliberazione della Giunta regionale 26 maggio 1997, n. 85-19500. ARTICOLO 83 – Aree per parcheggio
- Nella progettazione e nella realizzazione di aree a parcheggio dovrà
gio 1997, n. 85-19500. ARTICOLO 83 – Aree per parcheggio
- Nella progettazione e nella realizzazione di aree a parcheggio dovrà preferibilmente essere privilegiato il mantenimento di condizioni di permeabilità del terreno, con materiali valutati nel contesto.
- In tutte le nuove aree a parcheggio poste a diretto confine con la zona agricola, dovranno essere realizzate fasce a verde (da piantumare con specie autoctone) con funzione di schermatura e filtro.
na agricola, dovranno essere realizzate fasce a verde (da piantumare con specie autoctone) con funzione di schermatura e filtro. 3. La disciplina relativa alla realizzazione di aree per parcheggio è contenuta nella L. 122/89 e all’art.21della legge regionale 56/77 e s.m.i. 4. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26. ARTICOLO 84 – Piazze e aree pedonalizzate
- Le piazze, i suoli pubblici od assoggettati ad uso pubblico, devono essere
25 e 26. ARTICOLO 84 – Piazze e aree pedonalizzate
- Le piazze, i suoli pubblici od assoggettati ad uso pubblico, devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità, utilizzando materiali e modalità costruttive idonee al contesto e che consentano facili operazioni di accessibilità e ispezionabilità dei sottoservizi.
- Le superfici di calpestio dovranno essere sagomate in modo da favorire il
i accessibilità e ispezionabilità dei sottoservizi. 2. Le superfici di calpestio dovranno essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche. Tutte le pavimentazioni di piazze e aree pedonali dovranno inoltre essere progettate per sopportare l’eventuale transito o sosta di mezzi di carico/scarico e soccorso. 3. In tutti i casi il comune in sede di progettazione e/o organizzazione di nuove piazze, aree pedonalizzate o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso
de di progettazione e/o organizzazione di nuove piazze, aree pedonalizzate o spazi aperti con attraversamento veicolare precluso o regolato, potrà imporre prescrizioni particolari o l’impiego di specifici materiali. ARTICOLO 85 – Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione
munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati
amenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
55 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
i con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. ARTICOLO 86 – Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e
li spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione (d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992). 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
zio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a mt.2,00 e superiore a mt.3,50, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a mt. 1,50 e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a mt.1,00. Per quanto attiene le aree a
ore a mt. 1,50 e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a mt.1,00. Per quanto attiene le aree a destinazione commerciale e produttiva, la larghezza massima dei passi carrabili puo’ essere ampliata sino ad un massimo di mt.6,00. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata (così come definita all’art.3 d.lgs. 285/92) o tra
za minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata (così come definita all’art.3 d.lgs. 285/92) o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità,
abili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei
o; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione.
56 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'articolo 46 del d.p.r. 495/1992, così come modificato dall'articolo 36, punto c, del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610. ARTICOLO 87 – Chioschi/dehor su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
izzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20.
i domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico.
tivi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. ARTICOLO 88 – Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla
timento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo.
57 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla
tino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione.
l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione. 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili;
ana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative;
recchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
inor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9,
eggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
58 ARTICOLO 89 – Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V articolo 105.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il
le, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione possono essere realizzate: a) a paramento chiuso con muro pieno o lastre prefabbricate di altezza massima di mt. 2,20; b) con muretto o cordolo di altezza massima di mt. 0,50 sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di mt. 2,20;
o cordolo di altezza massima di mt. 0,50 sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di mt. 2,20; c) con siepi mantenute ad una altezza massima di mt. 2,20; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a mt.2,50; e) del tipo rurale in legno a staccionata Nelle zone residenziali e commerciali/produttive, in fregio alle vie ed agli spazi pubblici devono essere realizzate di tipo b); nelle zone agricole possono essere realizzate di tipo c), d), e).
ie ed agli spazi pubblici devono essere realizzate di tipo b); nelle zone agricole possono essere realizzate di tipo c), d), e). 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione di muri, muretti e cordoli sono: cls, mattoni intonacati, mattoni pieni faccia vista, muratura con rivestimento in pietra, ceramica o cotto.
etti e cordoli sono: cls, mattoni intonacati, mattoni pieni faccia vista, muratura con rivestimento in pietra, ceramica o cotto. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: cls prefabbricato, ferro, alluminio, legno, pvc. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a), b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza
alla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a mt. 2,20 ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel
marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite nel presente Capo all’articolo 86 comma 4, e rispettano la disposizione di cui al medesimo articolo 86 comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento
ancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali.
59 ARTICOLO 90 – Numerazione civica
- Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 mt. a 3,00 mt. - e deve essere mantenuto perfettamente
ocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 mt. a 3,00 mt. - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione
, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinchè siano soppressi.
CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE
60 CAPO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE ARTICOLO 91 – Aree Verdi
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
imite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che
o la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. Il comune, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. ARTICOLO 92 – Parchi urbani
- Il verde pubblico urbano è curato dal Comune al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizione di decoro e sicurezza.
urbano è curato dal Comune al fine di assicurarne la conservazione e la fruizione pubblica in condizione di decoro e sicurezza. 2. Nel processo di progettazione dovranno essere particolarmente approfonditi gli aspetti della durabilità e della facilità di manutenzione, dei materiali impiegati e di gestione degli spazi attraverso l’integrazione tra diversi attori che in questi spazi interagiscono. 3. La gestione può comprendere processi di integrazione di attività private (piccoli
i attori che in questi spazi interagiscono. 3. La gestione può comprendere processi di integrazione di attività private (piccoli esercizi commerciali rivolti al pubblico quali chioschi per bar e/o giornalai) che rendano gli spazi vitali e che collaborino agli aspetti di manutenzione della qualità ambientale dei luoghi. 4. Sarà cura dell’Amministrazione provvedere alla stesura di accordi che definiscano in maniera inequivocabile le caratteristiche prestazionali dei servizi
azione provvedere alla stesura di accordi che definiscano in maniera inequivocabile le caratteristiche prestazionali dei servizi offerti nei giardini pubblici e i limiti che tali attività dovranno rispettare. 5. Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, Partiti, l’Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività: a) l’organizzazione di esposizioni, parate, sfilate,, manifestazioni culturali e sportive, feste;
orizzare le seguenti attività: a) l’organizzazione di esposizioni, parate, sfilate,, manifestazioni culturali e sportive, feste; b) l’installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
61 c) l’esercizio di forme di commercio o altre attività, 6. La richiesta di autorizzazione dovrà essere inoltrata almeno 10 giorni prima dalla tenuta dell’evento stesso specificando data, ora, luogo, l’entità della superficie prevalentemente occupata, eventuali elementi di arredo depositati a proprio carico e quant’altro dovesse rendersi necessario per l’emissione dell’autorizzazione. 7. Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti in
sario per l’emissione dell’autorizzazione. 7. Durante la tenuta degli eventi privati, rimangono valide tutte le norme vigenti in materia di igiene del suolo e dell’abitato, circolazione, rumore, rifiuti, tutela del verde e degli arredi ecc… ; ARTICOLO 93 – Orti urbani
- Il verde privato urbano utilizzato ad orticoltura per autoconsumo è curato dai rispettivi proprietari per assicurarne la conservazione in condizioni di decoro e sicurezza.
oltura per autoconsumo è curato dai rispettivi proprietari per assicurarne la conservazione in condizioni di decoro e sicurezza. 2. il Comune potrà mettere a disposizione aree di proprietà pubblica non necessarie ad altri fini stabilendo con apposita deliberazione i necessari requisiti e le modalità di fruizione. 3. Ulteriori disposizioni in materia possono essere inserite nel presente Regolamento mediante aggiornamenti e modifiche successive ARTICOLO 94 – Parchi e percorsi in territorio rurale
rite nel presente Regolamento mediante aggiornamenti e modifiche successive ARTICOLO 94 – Parchi e percorsi in territorio rurale Il Comune, promuove la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico rurale ed ha come obbiettivo la conoscenza, la salvaguardia, la valorizzazione e la promozione del territorio. Favorisce le iniziative private volte ad individuare percorsi volti a scoprire il paesaggio rurale, cascine e risaie , nel loro valore di patrimonio architettonico e a
d individuare percorsi volti a scoprire il paesaggio rurale, cascine e risaie , nel loro valore di patrimonio architettonico e a rispettare l’ambiente naturale delle terre del riso. La “Strada del riso Vercellese di Qualità” è un’area caratterizzata da un territorio ad alta produzione di riso vercellese di qualità nella quale sono presenti aziende di produzione, valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali, agroalimentari, economici,
uale sono presenti aziende di produzione, valori paesaggistici, naturalistici, ambientali, culturali, agroalimentari, economici, strutturali e storico-architettonici di particolare rilevanza. E’ anche stata costituita un’ Associazione di Promozione Sociale Strada del Riso Vercellese di Qualità, con sede a Vercelli che vuole promuovere il territorio dando rilievo al patrimonio culturale e naturale vercellese in tutte le sue possibili declinazioni attraverso azioni di promozione, valorizzazione e tutela.
culturale e naturale vercellese in tutte le sue possibili declinazioni attraverso azioni di promozione, valorizzazione e tutela. ARTICOLO 95 – Sentieri e rifugi alpini
- Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell’uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di specifico intervento.
62 2. Il comune promuove il mantenimento dei sentieri esistenti, in particolare come connessione tra il territorio edificato e il territorio agricolo e spondale del Sesia (l.r.18 febbraio 2010 n.12 - Recupero e valorizzazione del patrimonio escursionistico del Piemonte – D.P.G.R. 16 novembre 2012 n. 9/R - Regolamento di attuazione della l.r.18 febbraio 2010 n.12). ARTICOLO 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo
- La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione
RTICOLO 96 – Tutela del suolo e del sottosuolo
- La tutela del suolo e del sottosuolo è perseguita dalle modalità di esecuzione degli interventi edilizi come individuate, per tutto il territorio comunale, dalle norme geologiche di attuazione del Piano regolatore comunale.
- In tutti i casi i nuovi edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere
ci devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-ottosuolo e le strutture dell'edificio. 3. Nei progetti e nell‘esecuzione delle opere che in qualsiasi modo modifichino il suolo deve essere prevista la corretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso
orretta canalizzazione e il recapito più opportuno delle acque meteoriche tale da non alterare il reticolo idraulico di deflusso superficiale delle acque nelle aree scoperte adiacenti, secondo le vigenti disposizioni sulla permeabilità dei suoli. 4. Per quanto riguarda il ricondizionamento e la chiusura dei pozzi non conformi all'articolo 2, comma 6 della l.r. 22/1996, valgono le prescrizioni delle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento
. 22/1996, valgono le prescrizioni delle "Linee guida per la chiusura e il ricondizionamento dei pozzi" ai sensi del regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R - Allegato E (Adempimento connessi alla cessazione del prelievo), approvate con D.D. n. 539 del 3 dicembre 2015. 5. Relativamente alll'installazione delle sonde geotermiche valgono le prescrizioni delle "Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche", approvate con D.D. n. 66 del 3 marzo 2016.
CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE
63 CAPO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ARTICOLO 97 – Approvvigionamento idrico
- La materia relativa all’approvvigionamento idrico è disciplinata dal S.I.I. S.P.A. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese con “regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato” approvato con deliberazioni della Conferenza ATO2 n° 581 del 21 luglio 2016 e n° 613 del 16 marzo 2017.
- La Società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai
del 21 luglio 2016 e n° 613 del 16 marzo 2017. 2. La Società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di approvvigionamento e/o distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali e da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalla legge n. 36/1994 e s.m.i. ARTICOLO 98 – Depurazione e smaltimento delle acque
- La materia relativa alla depurazione e allo smaltimento delle acque è
.i. ARTICOLO 98 – Depurazione e smaltimento delle acque
- La materia relativa alla depurazione e allo smaltimento delle acque è disciplinata dal S.I.I. S.P.A. - Servizio Idrico Integrato del Biellese e Vercellese con “regolamento di Utenza del Servizio Idrico Integrato” approvato con deliberazioni della Conferenza ATO2 n° 581 del 21 luglio 2016 e n° 613 del 16 marzo 2017
- La Società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai
1 del 21 luglio 2016 e n° 613 del 16 marzo 2017 2. La Società opera nella gestione del servizio idrico integrato, costituito dai servizi di approvvigionamento e/o distribuzione di acqua ad usi civili ed industriali e da quelli di fognatura e di depurazione, conformemente a quanto previsto dalle legge n. 36/1994 e s.m.i. ARTICOLO 99 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Il comune provvede alla strutturazione e organizzazione dei servizi relativi alla
fferenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- Il comune provvede alla strutturazione e organizzazione dei servizi relativi alla raccolta e al trasporto dei rifiuti, alla raccolta differenziata e all’utilizzo delle infrastrutture al servizio della raccolta differenziata nonché alla gestione dei rifiuti residuali indifferenziati ed al loro smaltimento attraverso la “ASM Vercelli spa”
- Il servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare porta a porta” è adottato
nto attraverso la “ASM Vercelli spa” 2. Il servizio di “raccolta differenziata dei rifiuti domiciliare porta a porta” è adottato
- rispondendo a quanto stabilito dal Contratto di servizio con il Consorzio Co.Ve.V.A.R.- per tutte le principali frazioni di rifiuto (carta, plastica, organico, vetro e metalli, non recuperabile) attraverso la fornitura a tutte le utenze domestiche e commerciali di contenitori/sacchi dedicati alle diverse frazioni, da
ile) attraverso la fornitura a tutte le utenze domestiche e commerciali di contenitori/sacchi dedicati alle diverse frazioni, da conservare in luogo privato ed esporre nei tempi e luoghi stabiliti dal calendario delle raccolte.
64 ARTICOLO 100 – Distribuzione dell'energia elettrica La gestione della rete di distribuzione dell’energia elettrica è demandata ad apposito ente gestore. La materia relativa è regolata dalla seguente normativa:
- l.r. 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
- 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi
sanamento e la tutela della qualità dell’aria”;
- 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
- Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il
ene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia;
- D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale);
- D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento
3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale). ARTICOLO 101 – Distribuzione del gas La gestione della rete di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore. La normativa di riferimento è la seguente:
La gestione della rete di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore. La normativa di riferimento è la seguente:
- l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico.
- D.C.R. 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela
a tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento). ARTICOLO 102 – Ricarica dei veicoli elettrici
- Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova
OLO 102 – Ricarica dei veicoli elettrici
- Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo è prevista per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno
creto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
65 di cui all’allegato 1, punto 1.4.1 del sopraccitato decreto, la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box auto, siano essi pertinenziali o no, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001);
un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali (art. 4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001); ARTICOLO 103 – Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento
- Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell’ambito del progetto si deve prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il
o del progetto si deve prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione. 2. La realizzazione delle tipologie di è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia. In particolare, la normativa di riferimento è la seguente:
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968
ia. In particolare, la normativa di riferimento è la seguente:
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007,
endimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia");
- Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183
solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
- Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
0 settembre 2010);
- D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche). ARTICOLO 104 – Telecomunicazioni L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio- trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di
servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate sulla base e con le procedure
io a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza all’uopo assegnate, vengono autorizzate sulla base e con le procedure di cui alla legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
66 protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione):
- D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni);
- D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
zzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre;
- D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
nale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
- D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione,
unicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti");
- D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove
artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti);
- D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
olli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva);
- D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per
irettiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E
67 CAPO V – RECUPERO URBANO, QUALITA’ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO ARTICOLO 105 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
zza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
ione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo
diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e
nvenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
lute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
ll'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. ARTICOLO 106 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le facciate degli edifici devono essere rifinite ad intonaco o con altre tecniche costruttive idonee al linguaggio architettonico. Il loro aspetto e il loro colore
sere rifinite ad intonaco o con altre tecniche costruttive idonee al linguaggio architettonico. Il loro aspetto e il loro colore devono perseguire un armonioso inserimento nel contesto e il rispetto degli
68 elementi qualificanti il paesaggio, devono perseverare il carattere unitario delle facciate e non devono rompere l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. 2. Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche e le cornici in rilievo che qualora ornano le facciate; eventuali decorazioni dipinte esistenti devono essere
re architettoniche e le cornici in rilievo che qualora ornano le facciate; eventuali decorazioni dipinte esistenti devono essere ripristinate o restaurate. Non possono essere rimossi elementi decorativi, dipinti murali, lapidi, stemmi e altro.. 3. Non costituiscono alterazione significativa dei prospetti i seguenti interventi volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici, nel rispetto delle seguenti condizioni:
guenti interventi volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici, nel rispetto delle seguenti condizioni: a) fori di areazione da realizzare in facciata, vuoi raso muro, vuoi muniti di tubazioni o griglie di protezione di minima sporgenza, sempre che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte e che l’intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno;
ature architettoniche o decorazioni dipinte e che l’intonaco ed il relativo colore siano adeguatamente ripristinati al contorno; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciate lisce o all’interno di balconi e logge o nel corpo di muretti e recinzioni, sempre che abbiano sportello metallico, raso muro, tinteggiato come la facciata, non interferiscano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei
ano con basamenti bugnati o rivestiti in pietra o comunque decorati, non intacchino i bauletti o le coperture di coronamento dei suddetti muretti né tantomeno le cancellate. 4. Gli interventi elencati al precedente comma lett. a) e b) dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria; nei casi diversi dovranno comunque essere progettati in base a criteri estetici e di logica architettonica; comunque, in tutti i casi, si dovrà operare in riferimento alle indicazioni contenute
iteri estetici e di logica architettonica; comunque, in tutti i casi, si dovrà operare in riferimento alle indicazioni contenute nella D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualita' paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").
one edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). ARTICOLO 107 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,00 mt. e non superiore a 1,50 mt.;
funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,00 mt. e non superiore a 1,50 mt.; b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali:muratura, ferro, legno, alluminio, materiale plastico; il vetro è ammesso
69 solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 3. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione.
i corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione. 4. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,50 mt. per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 mt. dal piano stradale;
di 1,50 mt. per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 mt. dal piano stradale; b. 2,50 mt. per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,20 mt. dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c. 0,50 mt. per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,00 mt.
ttanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 4,00 mt. 5. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. ARTICOLO 108 – Allineamenti
- L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il
manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. 2. Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati dal PRG e nei Piani Urbanistici Attuativi. Nel caso di intervento diretto, gli allineamenti dei nuovi edifici
norma, individuati dal PRG e nei Piani Urbanistici Attuativi. Nel caso di intervento diretto, gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. L’Autorità Comunale competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere. ARTICOLO 109 – Piano del colore
enti, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere. ARTICOLO 109 – Piano del colore
- Il comune attualmente non è dotato di piano del colore, pertanto i colori e i materiali di facciata delle nuove costruzioni o i rinnovi di quelli esistenti di grande visibilità, devono essere proposti e preventivamente valutati dall’ organo comunale.
- La proposta deve essere accompagnata da documentazione fotografica che
osti e preventivamente valutati dall’ organo comunale. 2. La proposta deve essere accompagnata da documentazione fotografica che illustri il manufatto da vicino e da una proposta di campioni delle tinte o dei materiali che s’intendono applicare. Contestualmente alle scelte sulle facciate, deve essere definito o verificato anche il colore dei serramenti esterni e delle ringhiere dei poggioli.
70 3. La proposta viene valutata entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale in assenza di comunicazioni ostative, la stessa richiesta si intende tacitamente approvata. 4. Il nulla osta colore viene rilasciato unicamente per interventi che interessino tutte le facciate e non deve essere richiesto quando l’intervento riguardi riprese di colore o porzioni di facciata sempreché venga assicurata l’uniformità cromatica del colore di facciata.
ento riguardi riprese di colore o porzioni di facciata sempreché venga assicurata l’uniformità cromatica del colore di facciata. 5. Nel caso di nuova costruzione, le coloriture esterne devono essere già rappresentate sui prospetti del progetto presentato in istruttoria 6. Qualora il comune provvedesse all’approvazione di Piano del Colore, il presente articolo sarà integrato automaticamente con le nuove prescrizioni ARTICOLO 110 – Coperture degli edifici
del Colore, il presente articolo sarà integrato automaticamente con le nuove prescrizioni ARTICOLO 110 – Coperture degli edifici
- I fabbricati di nuova costruzione ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di rilevanza ambientale, con riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.
i rilevanza ambientale, con riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. 2. Pur non imponendo specifiche prescrizioni (fatti salvi i contenuti delle N.T.A. del PRGC) si rimanda ai contenuti della D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
lorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). ARTICOLO 111 – Illuminazione pubblica
- Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei
della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell’inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l’ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico
pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico 2. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi:
tà degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio, in particolare la progettazione deve perseguire i seguenti obiettivi: a) ottimizzare i costi di esercizio e di manutenzione in relazione alle tipologie di impianto; b) ottenere un risparmio energetico, migliorando l’efficienza globale degli impianti mediante l’uso di sorgenti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento;
nti luminose, apparecchi di illuminazione e dispositivi del controllo del flusso luminoso finalizzati ad un migliore rendimento; c) contenere l’inquinamento luminoso atmosferico e stradale e l’invasività della luce.
71 3. Gli impianti di illuminazione devono essere elementi di valorizzazione del paesaggio urbano sia diurno sia notturno, senza prevaricare la visione degli elementi che lo caratterizzano. ARTICOLO 112 – Griglie ed intercapedini
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la
ro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed
mpianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
i, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione. ARTICOLO 113 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
alla loro manutenzione. ARTICOLO 113 – Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è
quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi
sto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di
, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Relativamente agli impianti di condizionamento valgono i disposti del D.M.
fiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Relativamente agli impianti di condizionamento valgono i disposti del D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968.
72 ARTICOLO 114 – Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
escritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,50 mt. dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 mt. dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. ARTICOLO 115 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
rospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. ARTICOLO 115 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di
tendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti.
are le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici
i progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione
lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente.
ntro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 8. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo esercizio, senza occultare detti stipiti con la propria struttura e senza sporgere oltre il filo della facciata.
73 9. L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Le tende devono armonizzare con il contesto e l’architettura degli edifici e non sporgere più di 2,50 m dalla linea di spicco del basamento, restando comunque distanti almeno 30 cm dal bordo del marciapiede. 10. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro
ti almeno 30 cm dal bordo del marciapiede. 10. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo, non possono essere posti ad altezze inferiori a 2,20 m dal piano del marciapiede. 11. Le insegne e le scritte commerciali luminose non devono intercettare visuali panoramiche o essere prevaricanti sull’ambiente, non devono disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti
varicanti sull’ambiente, non devono disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi illuminanti della pubblica illuminazione e non devono compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi. ARTICOLO 116 – Cartelloni pubblicitari
- La cartellonistica pubblicitaria, deve essere realizzata in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva.
deve essere realizzata in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro e da non costituire disturbo o confusione visiva. 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. ARTICOLO 117 – Muri di cinta e di sostegno
dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione, d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. ARTICOLO 117 – Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 3,00 mt., salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta.
sistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all’altezza del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a mt. 3,00, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni
lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista,
essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati in pietra, o mattoni faccia-vista 5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento
del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
74 6. Il comune può condizionare il titolo abilitativo alla realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. ARTICOLO 118 – Beni culturali ed edifici storici
- I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del Testo Unico D.Lgs.42/2004
COLO 118 – Beni culturali ed edifici storici
- I beni culturali sono definiti dalla parte seconda del Testo Unico D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. ARTICOLO 119 – Cimiteri monumentali e storici
- Nell’ambito territoriale del Comune non sono presenti Cimiteri monumentali o storici ARTICOLO 120 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
ono presenti Cimiteri monumentali o storici ARTICOLO 120 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani
- La progettazione per garantire la sicurezza dei luoghi urbani deve garantire la sicurezza dei luoghi urbani, con riferimento al decoro degli spazi pubblici, all’eliminazione delle barriere architettoniche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, con riferimento alle rispettive leggi
iche, all’illuminazione pubblica e alla videosorveglianza di particolari ambiti sensibili, con riferimento alle rispettive leggi di settore e al d.l. 20.02.2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48).
CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI
75 CAPO VI – ELEMENTI COSTRUTTIVI ARTICOLO 121 – Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per 'abbattimento di barriere architettoniche
- Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere
tta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento. 2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità
di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”,
ere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità” prescritti dalla specifica normativa. 3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia anche parziale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, che siano sedi di attività aperte al
iale di edifici non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, che siano sedi di attività aperte al pubblico, non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. 4. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore
nterne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. ARTICOLO 122 – Serre bioclimatiche o serre solari
- La “serra solare” è uno spazio chiuso, separato daIl’ambiente esterno mediante pareti vetrate eventualmente apribili, ottenibile anche, nd caso di recupero edilizio, attraverso Ia chiusura di balconi, terrazze e simili. Le ampie superfici vetrate
ottenibile anche, nd caso di recupero edilizio, attraverso Ia chiusura di balconi, terrazze e simili. Le ampie superfici vetrate consentono ai raggi solari di penetrare aIl’interno del volume ottenendo un aumento del calore e dell’illuminazione naturale. 2. Le serre solari sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili ai fini volumetrici a condizione che siano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli
iano progettate in modo da integrarsi nell’organismo edilizio nuovo o esistente e che dimostrino, attraverso i necessari calcoli energetici, Ia loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile fossile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e attivo dell’energia solare o Ia funzione di spazio intermedio.
76 3. Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi e delle superfici. Le prescrizioni relative alla realizzazione di serre solari sono contenute nella D.G.R. 45-11967/2009. ARTICOLO 123 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a
a fonti rinnovabili a servizio degli edifici
- La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia. ARTICOLO 124 – Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
onee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre
ture; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50
ttati all’uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o
iusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione.
77 ARTICOLO 125 – Strade, passaggi privati e rampe
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria; b. alla manutenzione e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della
di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
evono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata,
senso di marcia, e di 7,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la
ei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: a. 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b. 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia
rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c. 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; d. 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
78 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: a. 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato; b. 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve
essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. ARTICOLO 126 – Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
0,90 m. 14. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. ARTICOLO 126 – Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
do che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera
ndosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e
nferiore per agevolare le operazioni di pulizia. 7. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. ARTICOLO 127 – Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
lle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. ARTICOLO 127 – Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
- La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie.
79 2. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 3. Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperti lucernari o finestrature di aerazione per i locali sotterranei: tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.
obuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00. 4. Nel caso di griglie d’areazione presenti negli spazi gravati da servitù di pubblico passaggio, esse devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiere o altri sistemi di anti-tacco, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile. 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero
su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile. 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate.
ee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile
nti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive
igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. ARTICOLO 128 – Recinzioni
- Si richiamano le norme stabilite all’art.89 del presente regolamento ARTICOLO 129 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici
- I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e
uzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l’inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. ARTICOLO 130 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell’edificio. I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono
vizio o ornamento dell’edificio. I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conservazione. Alle aree di pertinenza si applicano le disposizioni relative
80 al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui all’art. 105 del presente Regolamento. 2. Negli spazi di cui sopra potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, berceaux, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere. ARTICOLO 131 – Piscine
- Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere
a giardino e fioriere. ARTICOLO 131 – Piscine
- Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa.
- La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell’edificio, solo nelle zone di carattere residenziale e turistico ricettivo.
- Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di
i carattere residenziale e turistico ricettivo. 3. Non è ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, salvo il caso di aree pertinenziali ad attività ricettive e/o agrituristiche consentite ovvero ad abitazioni legittimamente realizzate o per le quali sia stata rilasciata la sanatoria edilizia 4. Le piscine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro.
ine con sponde ripide devono prevedere la dotazione di idonee rampe di risalita per la piccola fauna che potesse cadervi dentro. 5. Le piscine dovranno esser dotate di impianto di depurazione con pompa di riciclo e dovranno limitare per quanto possibile l’uso di acqua proveniente dall’acquedotto. 6. L’installazione di piscine fuori terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture
ri terra che non richiedano opere edilizie e dunque removibili in quanto costituite da contenitori in PVC sostenuti da strutture semplicemente appoggiate al suolo, costituiscono attività libera, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione paesaggistica nelle zone soggette al relativo vincolo. Le piscine di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva. ARTICOLO 132 – Altre opere di corredo degli edifici
di cui al presente comma potranno permanere solo durante la stagione estiva. ARTICOLO 132 – Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista
equisiti formali sia per i materiali impiegati. 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 mt. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
ere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO
81 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ARTICOLO 133 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- A norma dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i. il Dirigente Tecnico esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Il Dirigente quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile
bilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici avvia il procedimento finalizzato alla emissione di apposita ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. 3. Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali ed
demolizione e ripristino dello stato dei luoghi. 3. Qualora si tratti di aree assoggettate a vincoli paesaggistici, culturali ed ambientali, il Dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 4. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati di interesse
fini della demolizione, anche di propria iniziativa. 4. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 42/2004 o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta
ificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni della Parte terza del D.lgs. n. 42/2004, il Soprintendente, su richiesta della Regione, del Comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra,
o 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. 5. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 6. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso
rdina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 7. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali
borsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente.
82 ARTICOLO 134 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
- Il titolare del titolo abilitativo edilizio, il committente e il costruttore sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica a lle previsioni di piano, nonché, con il direttore dei lavori a quelle del titolo edilizio e delle modalità esecutive stabilite nel medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001)
- Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie
el medesimo. (articolo 29, c. 1, d.p.r. 380/2001) 2. Durante l’esecuzione dei lavori debbono essere adottate tutte le necessarie precauzioni per garantire l'igiene e l'incolumità d ei lavoratori e dei cittadini nel rispetto delle norme vigenti. 3. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di
sso di costruire ovvero non sia apposto il prescritto cartello di cui al precedente Titolo II, Capo II, articolo 65 (cartelli di cantiere), ovvero in tutti gli altri casi di presunta violazione urbanistico edilizia, ne danno immediata comunicazione agli organi competenti ai sensi dell’articolo 27, comma 4 del d.p.r. 380/2001. ARTICOLO 135 – Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione
anzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui
l motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
TITOLO V – NORME TRANSITORIE
83 TITOLO V – NORME TRANSITORIE ARTICOLO 136 – Aggiornamento del regolamento edilizio
- Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all’articolo 3 della l.r. 19/1999. ARTICOLO 137 – Disposizioni transitorie per l’adeguamento
- Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni
Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nei regolamenti edilizi o nei piani regolatori vigenti alla data di approvazione del presente regolamento. 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
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