Regolamento Edilizio - Comune di Termoli
Comune di Molise · Campobasso, Molise
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847 sezioni del documento
COMUNE DI TERMOLI
SETTORE III—Programmazione, Governo e Gestione del Territorio COMUNE DI TERMOLI RERegolamento Edilizio
SINDACO Francesco ROBERTI DIRIGENTE DEL SETTORE III – PROGRAMMAZIONE, GOVERNO E GESTIONE DEL TERRITORIO Antonio PLESCIA RESPONSABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE III Emanuele IORIO GRUPPO DI LAVORO Teresa BRIENZA Elisabetta CANONICO Daria CREMA
SABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE III
SABILE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DEL SETTORE III Emanuele IORIO GRUPPO DI LAVORO Teresa BRIENZA Elisabetta CANONICO Daria CREMA
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 2 Sommario Sommario ................................................................................................................................ 2 PREMESSA ............................................................................................................................. 7
............................................................................................................................. 7 PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ................................................................................................................................ 10 Finalità del Regolamento Edilizio ............................................................................................ 10
inalità del Regolamento Edilizio ............................................................................................ 10 Oggetto del Regolamento Edilizio ........................................................................................... 10 Rinvii a norme vigenti ............................................................................................................. 10
PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA
a norme vigenti ............................................................................................................. 10 Rinvio alla pianificazione sovraordinata .................................................................................. 11 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA ............................................................................................................................................... 12
Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportell
............................................................................................................................. 12 TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI .......................................... 12 Capo I – S.U.E., S.U.A.P. e Organismi consultivi.................................................................... 12 Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per
Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportell
................................. 12 Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia. ................................................................................................................................. 12 Art.2 – Le modalità di gestione delle pratiche edilizie .............................................................. 13
Art.2 – Le modalità di gestione delle pratiche edilizie ........................
... 12 Art.2 – Le modalità di gestione delle pratiche edilizie .............................................................. 13 Art.3 – Le modalità di coordinamento con il S.U.A.P............................................................... 14 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi ...................................................................... 15 Art.4 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ..................... 15
Art.4 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o pr
........... 15 Art.4 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ..................... 15 Art.4.1 – Riesame di procedimenti conclusi ............................................................................ 15 Art.5 – Certificato di destinazione urbanistica ......................................................................... 16 Art.6 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ............................................................................ 16
Art.6 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ...............................
Art.6 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ............................................................................ 16 Art.7 – Sospensioni dell’uso e dichiarazioni di inagibilità......................................................... 17 Art.8 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni ........................................................................................................................... 18
Art.9 – Pareri preventivi ......................................................
i ........................................................................................................................... 18 Art.9 – Pareri preventivi .......................................................................................................... 20 Art.10 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia ......................... 21 Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ... 21
Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimen
......................... 21 Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio ... 21 Art.12 – Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ........................................ 22 Art.13 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili................................................ 22 TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI .............................................. 24
Art.14 – Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e va
........................ 22 TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI .............................................. 24 Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori ....................................................... 24 Art.14 – Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice,
Art.15 – Comunicazione di fine lavori...........................................
ituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc.. ............................................................................... 24 Art.15 – Comunicazione di fine lavori...................................................................................... 25 Art.16 – Occupazione di suolo pubblico .................................................................................. 25
Art.17 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 3 Art.17 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc. .................................................................................................................. 26 Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori ................................................................ 28
Art.18 – Principi generali dell’esecuzione dei lavori ..........................
..... 26 Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori ................................................................ 28 Art.18 – Principi generali dell’esecuzione dei lavori ................................................................ 28 Art.19 – Punti fissi di linea e di livello ...................................................................................... 28 Art.20 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ....................................................... 28
Art.20 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ......................
........ 28 Art.20 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ....................................................... 28 Art.21 – Cartelli di cantiere ..................................................................................................... 29 Art.22 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni .............................................................. 29 Art.23 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze.................................................................... 31
Art.23 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze..............................
... 29 Art.23 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze.................................................................... 31 Art.24 – Sicurezza e controllo nei cantieri – misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera .......................................................................................................... 31 Art.25 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli
Art.25 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologic
................................. 31 Art.25 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ............................................................. 31 Art.26 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori ........................................... 32 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE
Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ...............
lavori ........................................... 32 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI………………………………………… .............................................................. 33 Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio .................................................................................... 33 Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .................................................... 33
Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ...............
.... 33 Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .................................................... 33 Art.28 – Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni
ei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo del suolo. ............................ 33 Compatibilità ambientale ........................................................................................................ 33 Efficienza energetica e comfort abitativo ................................................................................ 34
33 Efficienza energetica e comfort abitativo ................................................................................ 34 Efficienza idrica ...................................................................................................................... 35 Materiali ecocompatibili .......................................................................................................... 35
ali ecocompatibili .......................................................................................................... 35 Emissioni e climalteranti ......................................................................................................... 35 Riduzione dei rifiuti ................................................................................................................. 36
Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
dei rifiuti ................................................................................................................. 36 Riduzione consumo del suolo ................................................................................................. 36 Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale ............................................................................................................................. 37
Art.30 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabil
............................................................................................................................. 37 Art.30 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri
zamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.................................................................................................................................... 37 Criteri comunali per l’edilizia sostenibile ................................................................................. 38
Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del ri
Criteri comunali per l’edilizia sostenibile ................................................................................. 38 Incentivi Statali e regionali della Rigenerazione urbana .......................................................... 40 Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon ............................................................................................................................................... 41
Art.32 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei loc
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 4 Art.32 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale ........................................................................................................................ 42 Art.33 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”) .......................... 42 Art.34 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo
Art.34 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature d
.......................... 42 Art.34 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa....................................................................................... 43 Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico............................................. 45 Art.35 – Strade ....................................................................................................................... 45
Art.36 – Portici ...............................................................
trade ....................................................................................................................... 45 Art.36 – Portici ........................................................................................................................ 45 Art.37 – Piste ciclabili ............................................................................................................. 46
Art.38 – Aree per parcheggio ...................................................
Piste ciclabili ............................................................................................................. 46 Art.38 – Aree per parcheggio .................................................................................................. 46 Art.39 – Piazze e aree pedonali .............................................................................................. 47
Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi .......................................
rt.39 – Piazze e aree pedonali .............................................................................................. 47 Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi ............................................................................... 47 Art.41 – Passi carrai ed uscite per autorimesse ...................................................................... 48 Art.42 – Chioschi/dehors su suolo pubblico ............................................................................ 48
Art.42 – Chioschi/dehors su suolo pubblico .....................................
.. 48 Art.42 – Chioschi/dehors su suolo pubblico ............................................................................ 48 Art.43 – Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato.................................................................................... 49 Art.44 – Recinzioni ................................................................................................................. 49
Art.45 – Numerazione civica ....................................................
Recinzioni ................................................................................................................. 49 Art.45 – Numerazione civica ................................................................................................... 49 Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ..................................................................... 50
Art.46 – Aree verdi.............................................................
.. 49 Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ..................................................................... 50 Art.46 – Aree verdi.................................................................................................................. 50 Art.47 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ....................................... 51
Art.47 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ...........
............. 50 Art.47 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale ....................................... 51 Art.48 – Orti urbani ................................................................................................................. 51 Art.49 – Parchi e percorsi in territorio rurale............................................................................ 52
Art.49 – Parchi e percorsi in territorio rurale.................................
1 Art.49 – Parchi e percorsi in territorio rurale............................................................................ 52 Art.50 – Tratturi – Sentieri....................................................................................................... 53 Art.51 – Tutela del suolo e del sottosuolo ............................................................................... 53
Art.51 – Tutela del suolo e del sottosuolo .....................................
53 Art.51 – Tutela del suolo e del sottosuolo ............................................................................... 53 Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche.............................................................................. 54 Art.52 – Approvvigionamento idrico ........................................................................................ 54 Art.53 – Depurazione e smaltimento delle acque .................................................................... 55
Art.53 – Depurazione e smaltimento delle acque .................................
...... 54 Art.53 – Depurazione e smaltimento delle acque .................................................................... 55 Gestione delle acque pluviali .................................................................................................. 55 Fogne private ......................................................................................................................... 55
Art.54 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ................
ate ......................................................................................................................... 55 Art.54 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati .................................................... 56 Art.55 – Distribuzione dell’energia elettrica ............................................................................. 56 Art.56 – Distribuzione del gas ................................................................................................. 56
Art.57 – Ricarica dei veicoli elettrici ........................................
.56 – Distribuzione del gas ................................................................................................. 56 Art.57 – Ricarica dei veicoli elettrici ........................................................................................ 56 Art.58 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento ................................................................................................................... 56
Art.59 – Telecomunicazioni .....................................................
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 5 Art.59 – Telecomunicazioni .................................................................................................... 58 Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ...................... 59 Art.60 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi ................ 59 Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ........................................... 59
Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ...........
......... 59 Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ........................................... 59 Art.62 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali ........................................... 60 Art.63 – Allineamenti .............................................................................................................. 62 Art.64 – Piano del colore ........................................................................................................ 62
Art.65 – Coperture degli edifici................................................
4 – Piano del colore ........................................................................................................ 62 Art.65 – Coperture degli edifici................................................................................................ 62 Art.66 – Illuminazione pubblica ............................................................................................... 63
Art.67 – Griglie ed intercapedini ..............................................
t.66 – Illuminazione pubblica ............................................................................................... 63 Art.67 – Griglie ed intercapedini .............................................................................................. 64 Art.68 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici (canne fumarie) ...................................................................................................................... 64
marie) ...................................................................................................................... 64 Antenne .................................................................................................................................. 64 Canne fumarie ........................................................................................................................ 65
Art.69 – Serramenti esterni degli edifici ......................................
arie ........................................................................................................................ 65 Condizionamento.................................................................................................................... 66 Art.69 – Serramenti esterni degli edifici .................................................................................. 66 Art.70 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ................................................. 67
Art.70 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ...................
........... 66 Art.70 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ................................................. 67 Art.71 – Cartelloni pubblicitari ................................................................................................. 67 Art.72 – Muri di cinta............................................................................................................... 68
Art.73 – Beni culturali e edifici storici ......................................
Muri di cinta............................................................................................................... 68 Art.73 – Beni culturali e edifici storici ...................................................................................... 68 Art.74 – Cimiteri monumentali e storici ................................................................................... 68 Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani............................ 68
Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani..
............... 68 Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani............................ 68 Capo VI – Elementi costruttivi ................................................................................................. 69 Art.76. – Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche ........................................................................................................... 69
Art.77 – Serre bioclimatiche ...................................................
e architettoniche ........................................................................................................... 69 Art.77 – Serre bioclimatiche .................................................................................................... 69 Art.78 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici. ........ 70 Art.79 – Coperture, canali di gronda e pluviali ........................................................................ 70
Art.79 – Coperture, canali di gronda e pluviali ................................
. 70 Art.79 – Coperture, canali di gronda e pluviali ........................................................................ 70 Art.80 – Strade e passaggi privati e cortili ............................................................................... 70 Art.81 – Cavedi, pozzi luce e chiostrine. ................................................................................. 71 Art.82 – Intercapedini e griglie di aerazione ............................................................................ 71
Art.82 – Intercapedini e griglie di aerazione ..................................
71 Art.82 – Intercapedini e griglie di aerazione ............................................................................ 71 Art.83 – Recinzioni ................................................................................................................. 72 Art.84 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici .................................................................. 72 Art.85 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza ............................................................... 72
Art.85 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza .........................
... 72 Art.85 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza ............................................................... 72 Art.86 – Piscine ...................................................................................................................... 74 Art.87 – Altre opere di corredo agli edifici. .............................................................................. 74
Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 6 art.87.1 – Serbatoi carburanti e di olii combustibili .................................................................. 74 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO........................................................... 76 Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni
........................ 76 Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio ............................................................................................................................................... 76 Art.89 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori ............................. 76 Art.90 – Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari ................................................ 76
Art.90 – Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari ..................
........... 76 Art.90 – Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari ................................................ 76 TITOLO V - NORME PARTICOLARI ...................................................................................... 77 Art. 91 – Monetizzazione degli standard urbanistici () .............................................................. 77 Art. 92 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ABILITATIVI E TITOLI EDILIZI () ............. 78
Art. 92 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ABILITATIVI E TITOLI EDILIZI () .....
................................. 77 Art. 92 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ABILITATIVI E TITOLI EDILIZI () ............. 78 TITOLO VI - NORME TRANSITORIE ..................................................................................... 79 Art.93 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio .................................................................. 79 Art.94 – Disposizioni transitorie .............................................................................................. 79
ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI..................................
.94 – Disposizioni transitorie .............................................................................................. 79 ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI................................................ 81 ALLEGATO B – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA ............................ 89
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 7 PREMESSA
- Il presente REGOLAMENTO EDILIZIO è stato redatto secondo lo schema approvato Conferenza Unificata Stato – Regioni – Comuni del 20 ottobre 2016, recepito con Deliberazione della Giunta Regionale 11 aprile 2017 n.554. Detto schema, in attuazione dell’art.4, comma 1-sexies, del decreto del presidente della repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio
ubblica 6 giugno 2001, n. 380, ha stabilito i principi e i criteri generali per semplificare e uniformare in tutto il territorio nazionale i regolamenti edilizi comunali, comunque denominati. 2. I Comuni sono tenuti a conformare i regolamenti edilizi comunali al presente Schema, entro i termini e con le modalità che saranno stabilite dalle Regioni in attuazione dell’Accordo con il quale è approvato lo Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle
Regioni in attuazione dell’Accordo con il quale è approvato lo Schema, i cui contenuti costituiscono un livello essenziale delle prestazioni, concernenti la tutela della concorrenza e i diritti civili e sociali, che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione. 3. Il regolamento edilizio si articola, in particolare, in due Parti: a) Nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività
articola, in particolare, in due Parti: a) Nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) Nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di
nominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10;
una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale, secondo quanto specificato al successivo paragrafo 10; 4. In particolare, la Prima Parte dei regolamenti edilizi, al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, si deve limitare a richiamare, con apposita formula di rinvio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi:
di seguito elencate, la quale pertanto opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento nei regolamenti edilizi: a) Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi; b) Le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; c) Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; d) La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
lità di controllo degli stessi; d) La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; e) I requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
- Ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- Ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua,
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 8 degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo);
- Alle servitù militari;
- Agli accessi stradali;
- Alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- Ai siti contaminati; f) La disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale;
iplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; g) Le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la
ni insediamenti o impianti. 5. Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, di cui al punto 4, lettera a), e la ricognizione della disciplina generale dell’attività edilizia vigente, di cui alle restanti lettere del punto 4, sono contenute rispettivamente degli Allegati A e B dell’Accordo con il quale è approvato lo Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo.
Schema e saranno specificati e aggiornati entro i termini e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 del medesimo Accordo. 6. Per favorire la conoscibilità della disciplina generale dell’attività edilizia avente diretta e uniforme applicazione, i Comuni provvedono alla pubblicazione del link nel proprio sito web istituzionale. 7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali
nel proprio sito web istituzionale. 7. La Seconda Parte dei Regolamenti Edilizi, ha per oggetto le norme regolamentari comunali che attengono all’organizzazione e alle procedure interne dell’ente nonché alla qualità, sicurezza, sostenibilità delle opere edilizie realizzate, dei cantieri e dell’ambiente urbano, anche attraverso l’individuazione di requisiti tecnici integrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio.
tegrativi o complementari, rispetto alla normativa uniforme sovraordinata richiamata nella Prima Parte del regolamento edilizio. 8. I requisiti tecnici integrativi devono essere espressi attraverso norme prestazionali, che fissino risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere potranno essere prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni
raverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, oppure essere espresse attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. 9. I Comuni, nella definizione della disciplina regolamentare di cui alla Seconda Parte del Regolamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali: a) Semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa;
lamento Edilizio, osservano i seguenti principi generali: a) Semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa; b) Perseguire un ordinato sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica, e l’igiene pubblica; c) Incrementare la sostenibilità ambientale e energetica; d) Armonizzazione della disciplina dei rapporti privati nei rapporti di vicinato;
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 9 e) Applicazione della Progettazione Universale superamento delle barriere architettoniche per garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito e non costruito, per tutte le persone e in particolare per le persone con disabilità e le fasce deboli dei cittadini, quali anziani e bambini, anche secondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. n.18 del 3 marzo 2009;
ondo l’applicazione dei criteri di Progettazione Universale di cui alla convenzione ONU ratificata con L. n.18 del 3 marzo 2009; f) Incrementare la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici abbandonati e/o dismessi, quali valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica; g) Incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni
del decoro e dell’incolumità pubblica; g) Incentivare lo sviluppo sostenibile, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, l'attività economica e l'ambiente; rispetto del paesaggio che rappresenta un elemento chiave del benessere individuale e sociale, anche secondo i principi della Convenzione Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000; h) Garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai
e Europea del Paesaggio 20 ottobre 2000; h) Garantire il diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia edilizia e ambientale, anche secondo i principi stabiliti dalla Convenzione di Århus, Danimarca, 25 giugno 1998 per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere.
ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere. 10. Le disposizioni regolamentari di competenza comunale devono essere ordinate secondo il seguente indice generale, per semplificarne la consultazione e garantirne l’uniformità di impianto. Le amministrazioni comunali, nella propria autonomia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata
omia, possono individuare requisiti tecnici integrativi e complementari, non disciplinati dalla normativa uniforme sovraordinata operante sul territorio nazionale e regionale di competenza, anche attraverso ulteriori specificazioni e dettagli, nei limiti previsti dalla normativa sovraordinata. I requisiti tecnici integrativi e complementari sono espressi anche attraverso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono
verso norme prestazionali che fissano risultati da perseguirsi nelle trasformazioni edilizie. Le prestazioni da raggiungere sono prescritte in forma quantitativa, ossia attraverso l'indicazione numerica di livelli prestazionali da assolvere, o attraverso l'enunciazione di azioni e comportamenti progettuali da praticarsi affinché l'intervento persegua l'esito atteso che l’obiettivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle
tivo prestazionale esprime. Eventuali tematiche ed elementi non espressamente indicati nell’indice possono essere inseriti nelle parti che presentano la maggiore analogia.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 10 PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA Finalità del Regolamento Edilizio
- Le norme del presente Regolamento sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio e una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da
parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici
esigenze tecnico-estetiche, igienico – sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all’attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. Oggetto del Regolamento Edilizio
ia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza e efficacia dell’azione amministrativa. Oggetto del Regolamento Edilizio
- Il Regolamento Edilizio ha per oggetto la regolamentazione di tutti gli aspetti degli interventi di trasformazione fisica e funzionale degli immobili, nonché le loro modalità attuative e procedurali. In particolare il Regolamento Edilizio, unitamente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce: a) I parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura;
mente alle Norme Tecniche di Attuazione (NTA), definisce: a) I parametri edilizi ed urbanistici e le modalità della loro misura; b) I tipi d’uso ritenuti significativi ai fini del governo delle trasformazioni funzionali degli immobili; c) Le condizioni e i vincoli che riguardano le trasformazioni degli immobili, ai fini della qualità degli esiti delle trasformazioni stesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo
tesse, e ai fini della tutela delle risorse ambientali, paesaggistiche e storico-culturali del territorio, richiamando, a questo proposito, anche le norme derivanti da strumenti legislativi e di pianificazione sovraordinata; d) Le regole e le caratteristiche riguardanti le dotazioni del territorio e le infrastrutture di interesse generale e le dotazioni ambientali e il concorso dei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; e) Le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi;
ei soggetti attuatori degli interventi alle dotazioni stesse; e) Le regole urbanistiche che disciplinano gli interventi edilizi; f) Le regole riguardanti le competenze, le procedure e gli adempimenti del processo edilizio compreso lo svolgimento delle attività subdelegate al Comune in materia paesaggistica; g) I requisiti tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio. Rinvii a norme vigenti
tecnici delle costruzioni edilizie, ivi compresi i requisiti igienici di particolare interesse edilizio. Rinvii a norme vigenti
- Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 11 statale e regionale incidenti sugli usi e trasformazioni del territorio, nonché sull’attività edilizia, contenute nell’elenco in allegato B: a) Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; b) Procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; c) Modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
odalità di controllo degli stessi; c) Modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; d) I requisiti generali delle opere edilizie, attinenti:
- Limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini;
- Rispetti: stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo;
- Servitù militari;
- Accessi stradali;
otti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo;
- Servitù militari;
- Accessi stradali;
- Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
- Siti contaminati; e) Disciplina relative agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; f) Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la
storico culturale e territoriale; f) Discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 2. Per le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell’elenco in allegato A che modificano ed adeguano quelle già contenute nelle
zi, si intendono qui trascritte quelle contenute nell’elenco in allegato A che modificano ed adeguano quelle già contenute nelle N.T.A. del P.R.G. vigente. Rinvio alla pianificazione sovraordinata
- S’intendono inoltre qui recepite le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, non contenute nell’elenco in allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale n. 92 del 25.03.2019, già statuite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Area Vasta n. 1
berazione della Giunta Regionale n. 92 del 25.03.2019, già statuite dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Area Vasta n. 1 (P.P.T.A.V.) e da ogni altra pianificazione sovraordinata vigente o di futura approvazione.
Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportell
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 12 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – S.U.E., S.U.A.P. e Organismi consultivi Art.1 – La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dello Sportello Unico per l’Edilizia.
- Il Comune di Termoli ha istituito, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n.380, del 06/06/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia, altrimenti denominato S.U.E. ed ha recepito la modulistica
del D.P.R. n.380, del 06/06/2001, lo Sportello Unico per l’Edilizia, altrimenti denominato S.U.E. ed ha recepito la modulistica unificata. 2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia svolge le funzioni attribuite ad esso dal D.P.R. n.380/2001 ed in particolare: a) Eroga servizi informativi in materia urbanistico-edilizia con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica/digitale e a mezzo PEC;
con relativa gestione dei rapporti con gli utenti, sia in forma tradizionale che in modalità telematica/digitale e a mezzo PEC; b) Cura le procedure in tema di accesso ai documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n.241; c) Acquisisce, da apposito portale, le istanze per il rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di
rilascio del Permesso di Costruire, le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, le Comunicazioni, nonché ogni altro atto di comunicazione e/o di richiesta, comunque denominato, in materia di attività edilizia esclusivamente in modalità telematica/digitale; d) Cura i rapporti tra l'Autorità comunale, il privato e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione;
e le altre Amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio oggetto dell'istanza o della segnalazione; e) Ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo, il SUE acquisisce direttamente o tramite conferenza di servizi ai sensi della Legge. n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio;
zioni ed integrazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio; f) Assicura al richiedente una risposta unica e tempestiva, cartacea o telematica, in luogo degli altri Settori comunali e di tutte le Amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute,
quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico artistico o alla tutela della salute, della sicurezza e della pubblica incolumità; g) Svolge l’attività procedimentale nei tempi e nei modi disciplinati dalla vigente normativa statale e regionale;
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 13 h) Procede al rilascio dei Permessi di Costruire, nonché delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione edilizia del territorio; i) A norma di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.177,
i trasformazione edilizia del territorio; i) A norma di quanto disposto dal Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.177, del 23 febbraio 2010 (BURM. n.14, del 4 marzo 2010) e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in applicazione della Legge Regionale 19 dicembre 2008, n.36, lo Sportello Unico dell’Edilizia svolge i compiti e le funzioni di cui all’art.93, comma 1 e art.96 del DPR n.380/2001 in materia di ricezione istanze e presentazione dei
compiti e le funzioni di cui all’art.93, comma 1 e art.96 del DPR n.380/2001 in materia di ricezione istanze e presentazione dei progetti di costruzione in zona sismica con trasmissione copia al competente ufficio tecnico regionale; j) Gestisce gli archivi cartacei ed informatizzati del Servizio Edilizia e Urbanistica. 3. Il Regolamento Comunale di funzionamento del SUE s’intende automaticamente integrato con le norme del presente Regolamento.
. 3. Il Regolamento Comunale di funzionamento del SUE s’intende automaticamente integrato con le norme del presente Regolamento. 4. Nel Comune di Termoli non è istituita la commissione edilizia o urbanistica ma solo la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della Legge Regionale n.16 del 12/09/1994, a cui ha fatto seguito la Determinazione Dirigenziale regionale n.1166 del 07/04/2016. 5. La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere autonomo obbligatorio ma non
igenziale regionale n.1166 del 07/04/2016. 5. La Commissione Locale per il Paesaggio esprime parere autonomo obbligatorio ma non vincolante nelle seguenti materie: a) Procedure previste dall’art.146 del d.lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modificazioni ed integrazioni; b) Procedure di compatibilità paesaggistica previste dal Piano Territoriale di Area Vasta n.1, di cui alla Legge Regionale 01/12/1989, n.24, approvato dalla Regione Molise con deliberazione del Consiglio Regionale n.253 del 01/10/1997;
Art.2 – Le modalità di gestione delle pratiche edilizie
Legge Regionale 01/12/1989, n.24, approvato dalla Regione Molise con deliberazione del Consiglio Regionale n.253 del 01/10/1997; 6. Le autorizzazioni rilasciate sono rese pubbliche sul sito del Comune. Art.2 – Le modalità di gestione delle pratiche edilizie
- Nell’ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti, il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico- edilizi.
zioni di legge vigenti, il Comune esercita funzioni di informazione, gestione e controllo sui procedimenti urbanistico- edilizi. 2. Al fine di semplificare i procedimenti, migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l’accesso alle informazioni, incentivare l’erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete informatica e, in particolare, del Sistema
vizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento della rete informatica e, in particolare, del Sistema informativo territoriale (SIT) quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie. 3. I servizi informativi, forniti prioritariamente per via telematica all’indirizzo web: https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/solhome.sto?DB_NAME=n1039084&areaAttiva=9
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 14 https://sites.google.com/a/comune.termoli.cb.it/urbanistica-termoli/ Riguardano: a) L’erogazione di informazioni sui contenuti degli strumenti urbanistici e dei titoli edilizi di iniziativa pubblica e/o privata; b) L’erogazione di informazioni sulle procedure; c) La diffusione della modulistica utilizzata nel Comune; d) L’erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti; e) La visione degli atti depositati e il rilascio di copie.
omune; d) L’erogazione di informazioni sullo stato dei procedimenti; e) La visione degli atti depositati e il rilascio di copie. 4. La gestione dei procedimenti urbanistici ed edilizi si dispiega tra gli atti formali che ne segnano l'inizio (domanda di Piano Urbanistico Esecutivo, richiesta di permesso di costruire, deposito di Scia, ecc.) e la conclusione (approvazione di P.U.E., rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all’esercizio dei controlli previsti, ecc.).
Art.3 – Le modalità di coordinamento con il S.U.A.P.
U.E., rilascio/diniego del titolo abilitativo, nonché emissione degli atti relativi all’esercizio dei controlli previsti, ecc.). 5. Il Comune predispone e promuove l’utilizzo di mezzi per la presentazione in via telematica di istanze e progetti, secondo le modalità previste dalla legge e dal presente Regolamento e con quelle che saranno eventualmente definite in futuro per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Art.3 – Le modalità di coordinamento con il S.U.A.P.
Art.3 – Le modalità di coordinamento con il S.U.A.P.
ente definite in futuro per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Art.3 – Le modalità di coordinamento con il S.U.A.P.
- L’azione del SUAP si svolge in conformità al Regolamento Comunale di organizzazione e funzionamento dello Sportello Unico per le Attività Produttive approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6, del 03/03/2011.
- Al servizio S.U.A.P. competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività
omunale n.6, del 03/03/2011. 2. Al servizio S.U.A.P. competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia e amministrativa, secondo la normativa vigente. 3. Al servizio S.U.E. competono in via esclusiva e diretta tutti i procedimenti non inerenti attività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente.
ività produttive, comprendendo gli adempimenti in materia edilizia, urbanistica ed amministrativa, secondo la normativa vigente. 4. A domanda del S.U.A.P., il S.U.E., la C.L.P. (Commissione Locale del Paesaggio) e gli altri uffici e servizi dell’amministrazione forniscono i pareri e le istruttorie richieste rispettando i tempi procedimentali imposti dalla normativa.
Art.4 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o pr
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 15 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Art.4 – Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati
- Per l’annullamento d’ufficio di un provvedimento amministrativo illegittimo si farà riferimento alle norme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni – Nuove norme sul procedimento amministrativo.
orme della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni – Nuove norme sul procedimento amministrativo. 2. La richiesta di annullamento in autotutela di un titolo abilitativo rilasciato ovvero formatosi ai sensi di legge, può essere presentata da Soggetti contro-interessati, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti
i, da altre Amministrazioni pubbliche, da Enti gestori di servizi a rete o da Soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse entro e non oltre il termine massimo di 18 mesi, stabilito dall’art. 21-nonies della Legge n.241/1990, a decorrere dalla data di perfezionamento del titolo abilitativo. 3. Il Dirigente del settore, valutata l’ammissibilità della richiesta, motivata e presentata
ezionamento del titolo abilitativo. 3. Il Dirigente del settore, valutata l’ammissibilità della richiesta, motivata e presentata tempestivamente, e la fondatezza dei vizi di legittimità indicati, nomina il Responsabile del Procedimento per il riesame del titolo abilitativo. 4. Dell’avvio del procedimento è data notizia, nelle forme previste dall’art.8 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al Soggetto richiedente e al titolare del titolo abilitativo.
t.8 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, al Soggetto richiedente e al titolare del titolo abilitativo. 5. A seguito della richiesta dirigenziale di provvedere al riesame, il Responsabile del Procedimento entro trenta giorni, sottopone al Dirigente una apposita relazione esplicitando: a) L’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati; b) La possibilità di sanare i vizi riscontrati;
licitando: a) L’avvenuto accertamento o meno dei vizi di legittimità contestati; b) La possibilità di sanare i vizi riscontrati; c) L’esistenza di un interesse concreto ed attuale all’annullamento del titolo abilitativo, tenuto conto sia dell’interesse dei soggetti privati interessati, sia dell’interesse specifico del Comune alla rimozione dell’opera illegittima o della sua parziale modifica. 6. Il Dirigente, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra,
della sua parziale modifica. 6. Il Dirigente, nei successivi quindici giorni, in base alle risultanze del riesame di cui sopra, contesta al titolare del titolo abilitativo i vizi eventualmente riscontrati, assegnando allo stesso un termine di 30 giorni per esprimere le proprie osservazioni. 7. Trascorso il termine indicato al comma precedente per la presentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Dirigente assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni
Art.4.1 – Riesame di procedimenti conclusi
esentazione delle osservazioni da parte degli interessati, il Dirigente assume, entro quindici giorni, le proprie determinazioni conclusive in merito all’eventuale annullamento del titolo, tenendo in debita considerazione le osservazioni eventualmente pervenute. Art.4.1 – Riesame di procedimenti conclusi
- A seguito dell’emanazione del provvedimento definitivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato
tivo di diniego è possibile presentare una nuova istanza con atti e documenti tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l’emanazione dell’atto di diniego.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 16 2. In tal caso viene attivato un nuovo procedimento che, tuttavia, non comporta la reiterazione degli atti la cui validità non risulta inficiata dall’atto di diniego emanato. 3. I titoli abilitativi edilizi decaduti per decorrenza dei termini o le istanze concluse per un qualunque motivo possono essere riattivate con la sola presentazione della domanda di riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di
Art.5 – Certificato di destinazione urbanistica
la presentazione della domanda di riesame, confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative. Art.5 – Certificato di destinazione urbanistica
- Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di legge statali o regionali in materia. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato.
rispetto delle disposizioni di legge statali o regionali in materia. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato. 2. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica può riguardare aree libere o già edificate, deve essere accompagnata da estratto di mappa e redatta sul modulo disponibile sul sito web del Comune. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine previsto
Art.6 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
ponibile sul sito web del Comune. 3. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro il termine previsto dall’art.30, comma 3, del D.P.R. n.380/2001 (30 gg.) e ha la validità prevista dalla predetta norma (un anno dalla data del rilascio) a meno che non intervengano variazioni agli strumenti urbanistici vigenti. Art.6 – Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
- L’esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli
e rinnovo dei titoli abilitativi
- L’esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente dalla legge, da convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso.
- I termini per l’inizio e la fine dei lavori sono disciplinati dall’art.15 del D.P.R. n.380/2001.
- A richiesta del titolare, a condizione che siano state formalmente comunicate al Comune la
dall’art.15 del D.P.R. n.380/2001. 3. A richiesta del titolare, a condizione che siano state formalmente comunicate al Comune la data di sospensione e ripresa dei lavori, i termini d’inizio e di ultimazione dei lavori saranno prorogati per cause di forza maggiore e per il tempo di incidenza dei fatti; sono riconosciute come tali, e danno quindi diritto alla proroga del termine di ultimazione, le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Sequestro penale del cantiere;
ne di ultimazione, le seguenti fattispecie, elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo: a) Sequestro penale del cantiere; b) Provvedimento di sospensione dei lavori; c) Attivazione di concordato fallimentare o dichiarazione di fallimento dell’originario intestatario del titolo abilitativo in caso di acquisto del bene dalla curatela del fallimento; d) Ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza;
uratela del fallimento; d) Ritrovamenti archeologici cui consegua un blocco dei lavori da parte della competente Soprintendenza; e) Impedimenti derivanti da eventi naturali eccezionali e imprevedibili;
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 17 f) Situazioni particolari in cui deve essere assicurata la prosecuzione di un servizio contemporaneamente all’esecuzione delle opere e ciò non fosse prevedibile al momento della richiesta del titolo abilitativo. 4. L’istanza di proroga sarà in ogni caso inoltrata prima della decadenza del titolo abilitativo unitamente alla documentazione comprovante i fatti avvenuti. 5. Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 il Dirigente, su istanza del titolare
ione comprovante i fatti avvenuti. 5. Ai sensi dell’art.15, comma 2, del D.P.R. n.380/2001 il Dirigente, su istanza del titolare presentata prima della scadenza del titolo abilitativo, con provvedimento motivato, può concedere una proroga in considerazione della mole dell’opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
particolari caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. 6. La proroga viene accordata senza tener conto della conformità del Permesso di Costruire alla normativa urbanistico-edilizia vigente al momento della proroga stessa. La proroga avrà durata massima di un anno, reiterabile, su istanza motivata, per non più di due volte, fino a un massimo complessivo di tre anni.
urata massima di un anno, reiterabile, su istanza motivata, per non più di due volte, fino a un massimo complessivo di tre anni. 7. Nel caso in cui non ricorrano tutti i presupposti sopra indicati, in luogo della proroga, il titolare può presentare istanza di rinnovo del titolo abilitativo in conformità alle norme vigenti al momento della richiesta. 8. Per la realizzazione della parte dei lavori non ultimata nel termine di validità del Permesso di
al momento della richiesta. 8. Per la realizzazione della parte dei lavori non ultimata nel termine di validità del Permesso di Costruire dovrà essere richiesto nuovo Permesso di Costruire, a meno che i lavori medesimi non rientrino tra quelli realizzabili con SCIA; in tal caso dovrà essere presentata una SCIA in relazione ai lavori da eseguire, previo ricalcolo del contributo di concessione del nuovo titolo a cui deve essere detratto quanto già versato.
vori da eseguire, previo ricalcolo del contributo di concessione del nuovo titolo a cui deve essere detratto quanto già versato. 9. Il rinnovo del Permesso di Costruire presuppone la sopravvenuta inefficacia dell’originario titolo abilitativo edilizio e costituisce a tutti gli effetti un nuovo Permesso di Costruire. 10. Per il trasferimento del titolo abilitativo (Voltura), i successori o aventi causa del titolare, entro
ermesso di Costruire. 10. Per il trasferimento del titolo abilitativo (Voltura), i successori o aventi causa del titolare, entro sessanta giorni dall’acquisizione del titolo, devono comunicare allo Sportello Unico per l’Edilizia, per iscritto, la modifica dell’intestazione, allegando autocertificazione attestante l’avvenuto trasferimento della proprietà o del godimento e gli estremi del relativo atto o, in alternativa, fotocopia del documento con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme
li estremi del relativo atto o, in alternativa, fotocopia del documento con cui è avvenuto il trasferimento, redatto nelle forme di legge. 11. Il trasferimento del titolo non comporta alcuna modificazione al contenuto del titolo abilitativo. 12. Nel caso di Permesso di Costruire, verrà rilasciato un nuovo titolo recante l’intestatario subentrato; se la comunicazione è avvenuta nei termini prescritti, non sono dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge.
Art.7 – Sospensioni dell’uso e dichiarazioni di inagibilità
è avvenuta nei termini prescritti, non sono dovuti nuovamente i diritti di segreteria ma saranno apposti i bolli come per legge. 13. L’eventuale proroga del termine di fine lavori per la realizzazione di opere di infrastrutturazione del territorio, tenuto conto degli impegni di convenzione del contraente, deve essere assentita con atto esplicito dell'Amministrazione comunale. Art.7 – Sospensioni dell’uso e dichiarazioni di inagibilità
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 18
- Sono principi generali di salubrità e igiene degli edifici e condizioni essenziali di utilizzo degli immobili, ai sensi di legge: a) La sicurezza statica o antincendio dell’immobile o la sicurezza degli impianti; b) L'assenza di umidità nelle murature; c) La presenza di impianto smaltimento reflui; d) La presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti.
flui; d) La presenza di regolari condizioni di approvvigionamento idrico ed energetico e di funzionamento dei relativi impianti. 2. Si definisce inagibile l’edificio o l’unità immobiliare per la quale venga a mancare almeno uno dei requisiti sopra elencati. 3. In presenza di condizioni di inagibilità degli immobili, anche quando sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità
sia stato in precedenza rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità o depositata la Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) di cui all’art.24 del D.P.R. n.380/2001, il Dirigente del Settore, previa verifica dello stato dei luoghi, dichiara l’inagibilità dell’edificio o della parte di esso per la quale siano venuti a mancare i sopracitati requisiti e ne sospende l’uso fino a quando non sono state rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni
fino a quando non sono state rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità, salvo il caso di situazioni straordinarie, contingibili e urgenti, per le quali si procede con Ordinanza Sindacale, ai sensi dell’art. 222 del R.D. n.1265/1934. 4. Per inefficienza degli impianti di risparmio energetico (art.24 del D.P.R. n.380/2001) obbligatori alla data di rilascio del Certificato di Agibilità o di deposito della Segnalazione
o (art.24 del D.P.R. n.380/2001) obbligatori alla data di rilascio del Certificato di Agibilità o di deposito della Segnalazione Certificata di Agibilità (S.C.A.) o per ragioni di ordine igienico diverse da quelle in precedenza elencate, il Dirigente del Settore, se del caso in accordo con il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASREM, fissa un termine per l’adeguamento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d’uso dell’edificio o della parte di esso per la quale si siano
Art.8 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
mento, trascorso inutilmente il quale, provvede alla sospensione d’uso dell’edificio o della parte di esso per la quale si siano verificate le condizioni suddette fino alla rimozione delle stesse. Art.8 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni
- Il contributo di costruzione di cui all’art.16 del D.P.R. n.380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle
P.R. n.380/2001 è determinato in base a tabelle parametriche approvate dal Consiglio Comunale ed aggiornate periodicamente nelle forme di legge; il contributo si distingue in: a) Oneri di Urbanizzazione primaria e secondaria, comma 2, dell’art. 16; b) Costo di Costruzione, comma 3, dell’art. 16. 2. La riduzione o l’esonero dal versamento del contributo sono regolati dall’art.17 del D.P.R. n.380/2001. 3. A richiesta del richiedente il titolo abilitativo, è consentita la rateizzazione:
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 19 a) Degli oneri di urbanizzazione in due rate di pari importo di cui la prima da versare entro la data di rilascio o dell’assunzione di efficacia del titolo stesso e la seconda entro otto mesi dalla data del rilascio del titolo medesimo; b) del costo di costruzione in due rate di pari importo di cui la prima entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori e la seconda entro dodici mesi dalla stessa data di inizio.
porto di cui la prima entro sei mesi dalla data di inizio dei lavori e la seconda entro dodici mesi dalla stessa data di inizio. 4. In caso di ritardato versamento, per ciascuna rata saranno applicate le sanzioni di cui al comma 2, dell’art.42, del D.P.R. n.380/2001. 5. Relativamente agli oneri di urbanizzazione la rateizzazione è subordinata all’effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fidejussoria a
azione è subordinata all’effettivo versamento della prima rata e alla presentazione di un originale della polizza fidejussoria a favore del Comune di Termoli di importo pari alla somma della rata residua dovuta maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. 6. Relativamente al Costo di Costruzione la rateizzazione fa riferimento alla data di inizio dei lavori con la presentazione di un originale della polizza fidejussoria a favore del Comune di
iferimento alla data di inizio dei lavori con la presentazione di un originale della polizza fidejussoria a favore del Comune di Termoli di importo pari alla somma della rata residua dovuta maggiorata del 40% a garanzia delle eventuali sanzioni per ritardato pagamento. 7. Le garanzie dettate dalla polizza fidejussoria/assicurativa possono essere prestate, nei confronti del Comune di Termoli, da: a) Istituti di credito con sede nel territorio della Comunità Europea;
essere prestate, nei confronti del Comune di Termoli, da: a) Istituti di credito con sede nel territorio della Comunità Europea; b) Compagnie Assicurative con sede nel territorio della Comunità Europea; c) Intermediari finanziari iscritti nell'apposito albo della Banca d’Italia di cui all'art.106 del D.lgs. n.385/1993. 8. La garanzia finanziaria dovrà contenere le seguenti clausole: a) Esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di
dovrà contenere le seguenti clausole: a) Esplicita rinuncia nei confronti della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art.1944 del Codice Civile e nei termini previsti dall'art.1957, commi 1 e 2 C.C.; b) Essere intestata a tutti i titolari della Pratica Edilizia, solidalmente responsabili; c) Essere irrevocabile senza il consenso del Comune di Termoli; d) Essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Termoli;
consenso del Comune di Termoli; d) Essere valida fino a comunicazione di svincolo o liberatoria da parte del Comune di Termoli; e) Essere del tipo “a prima richiesta” del Comune di Termoli; precisamente, la rata scaduta dovrà essere escutibile entro 30 (trenta) giorni mediante semplice richiesta scritta da parte del Comune di Termoli. In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
i Termoli. In caso contrario saranno attivate le procedure coattive di riscossione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 9. In caso di pagamento da parte del garante, la quietanza verrà rilasciata per la sola rata saldata, ferma restando la validità della garanzia fino a svincolo o liberatoria da parte del Comune di Termoli.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 20 10. In caso di variazione della titolarità della pratica edilizia, tutte le garanzie prestate relative alla pratica stessa dovranno essere volturate tramite presentazione di nuove garanzie finanziarie a nome del nuovo titolare oppure tramite apposita appendice di variazione del nominativo alle garanzie già presentate. Le nuove garanzie o l’appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità.
resentate. Le nuove garanzie o l’appendice dovranno essere presentate contestualmente alla denuncia di variazione di titolarità. 11. Eventuali clausole e/o condizioni di assicurazione e/o appendici riportate nella garanzia, contrastanti con quanto sopra descritto, non saranno accettate con conseguente pagamento in soluzione unica di quanto dovuto. 12. Qualora non si provveda al pagamento del contributo di costruzione nei termini sopra indicati, l’istanza edilizia verrà archiviata d’ufficio.
Art.9 – Pareri preventivi
i provveda al pagamento del contributo di costruzione nei termini sopra indicati, l’istanza edilizia verrà archiviata d’ufficio. Art.9 – Pareri preventivi
- Per interventi soggetti a parere quali: a) Piani Urbanistici Attuativi e relative varianti; b) Interventi soggetti a Permesso di Costruire e a SCIA su edifici di interesse storico- architettonico-paesaggistico, con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza e delle opere interne negli edifici di
con esclusione degli interventi già esaminati e autorizzati da parte della Soprintendenza e delle opere interne negli edifici di interesse documentale. Gli aventi titolo possono richiedere al settore e alla Commissione Locale per il Paesaggio, parere preventivo su ipotesi di progetto. 2. L’espressione dei pareri preventivi ha la funzione di orientare la redazione del progetto finale verso esiti soddisfacenti. 3. La documentazione da allegare alla presentazione del parere preventivo deve essere idonea
o finale verso esiti soddisfacenti. 3. La documentazione da allegare alla presentazione del parere preventivo deve essere idonea ad inquadrare l’ipotesi progettuale. 4. La proposta progettuale può essere illustrata direttamente dal progettista, a seguito di richiesta del Settore III, in cui è inserita la C.L.P., allo stesso progettista. 5. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo agiscono
a la C.L.P., allo stesso progettista. 5. Le motivazioni ed eventuali prescrizioni che accompagnano il parere preventivo agiscono come criteri vincolanti per lo sviluppo del progetto e per i successivi pareri obbligatori, ove previsti. 6. Il parere preventivo viene rilasciato entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o
la presentazione della richiesta ovvero dalla presentazione di integrazioni qualora richieste e recherà eventuali prescrizioni o precisazioni a cui il richiedente dovrà ottemperare nella presentazione dell’istanza definitiva. 7. Il parere preventivo non costituisce titolo abilitativo edilizio per il cui rilascio dovrà essere prodotta apposita istanza, completa della relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell’opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico.
relativa documentazione necessaria a fornire un dettaglio completo dell’opera da realizzare e del suo inquadramento urbanistico. 8. La richiesta del parere preventivo comporta il versamento della medesima tariffa applicata
Art.10 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 21 per la richiesta presso la C.L.P. Art.10 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia
- Possono essere iniziate opere e interventi, senza il necessario titolo abilitativo, nei seguenti casi: a) Opere e interventi da eseguire su ordinanza contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs.
za contingibile e urgente del Sindaco per la tutela della pubblica incolumità, emessa ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.lgs. n.267/2000, ed alle opere eseguite in dipendenza di calamità naturali o avversità atmosferiche dichiarate di carattere eccezionale, in adempimento alle funzioni e compiti di cui all’art.7 della L.R. n.7 del 10/03/2014. L’ordinanza del Sindaco potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l’esecuzione delle opere di
el 10/03/2014. L’ordinanza del Sindaco potrà permettere, oltre alla eliminazione del pericolo, anche l’esecuzione delle opere di ricostruzione della parte di manufatto oggetto di ordinanza; b) Opere e interventi che rivestano un carattere di assoluta necessità e urgenza e siano poste a salvaguardia della pubblica e privata incolumità. In tal caso, entro tre giorni lavorativi dall’inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale
incolumità. In tal caso, entro tre giorni lavorativi dall’inizio delle opere, il proprietario o il titolare di un diritto reale dell’immobile comunica all’autorità comunale la descrizione sommaria degli interventi e il nominativo, con relativa firma per accettazione, del tecnico abilitato all’esercizio della professione e responsabile dell’intervento ove necessario. c) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare
nsabile dell’intervento ove necessario. c) Entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della comunicazione, il titolare dell’intervento deve integrarla con regolare richiesta di Permesso di Costruire, oppure con il deposito di SCIA in funzione del tipo di intervento ricorrente. 9. In mancanza della presentazione della richiesta di Permesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo
ermesso di costruire ovvero in caso di mancato deposito della SCIA, le opere sono considerate come eseguite in assenza di titolo e soggette alle procedure sanzionatorie ai sensi di legge. 10. Nel caso di opere o interventi particolarmente estesi o complessi, il titolare dell’intervento può depositare elaborati grafici di massima, obbligatoriamente corredati di elaborati fotografici dello stato di fatto e, possibilmente, di quello iniziale riservandosi il deposito di
Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del
iamente corredati di elaborati fotografici dello stato di fatto e, possibilmente, di quello iniziale riservandosi il deposito di elaborati di dettaglio entro i successivi trenta giorni. 11. A completa esecuzione delle opere devono essere presentati una relazione finale, i grafici aggiornati, la documentazione fotografica e le certificazioni relative all’intervento realizzato. Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del
relative all’intervento realizzato. Art.11 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio
- Nell'ambito delle disposizioni del presente Regolamento e delle disposizioni di legge vigenti il Comune favorisce l’informazione sui procedimenti urbanistico-edilizi.
- In particolare, ai fini di migliorare la comunicazione col cittadino, facilitare l’accesso alle informazioni, incentivare l’erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo
cittadino, facilitare l’accesso alle informazioni, incentivare l’erogazione di servizi per via telematica, il Comune promuove lo sviluppo e il potenziamento del Sistema Informativo Territoriale (SIT), già disponibile sul sito web del Comune di Termoli, quale fondamentale interfaccia per le attività urbanistico-edilizie. 3. Le funzioni di informazione con modalità tradizionale sono attribuite al SUE che si raccorda
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 22 con il SUAP per i procedimenti di competenza di quest’ultimo ai sensi del DPR n.160/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Per la trasparenza del procedimento amministrativo si procede come segue: a) I Permessi di Costruire rilasciati, con specificazione del Titolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all’albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi;
tolare e della localizzazione dell'opera da eseguire, sono pubblicati all’albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi; b) all’albo Pretorio on-line viene affisso, mensilmente, l’elenco delle S.C.I.A. presentate, efficaci in quanto non sospese dal Comune. 5. Per l’accesso agli atti dei procedimenti urbanistico-edilizi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n.184 del 2006 e al
Art.12 – Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
izi si farà riferimento agli articoli 22 e seguenti della Legge 241/1990 al Regolamento approvato con D.P.R. n.184 del 2006 e al D.lgs. n.33, del 14/03/2013, in materia di diritto di accesso civico, oltre che al Regolamento comunale per l’accesso agli atti. Art.12 – Modalità di coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
- Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici
e partecipazione degli abitanti
- Fatta salva la specifica normativa statale e regionale in materia di procedimenti urbanistici ed edilizi, il Regolamento Edilizio si conforma, in tema di procedimento amministrativo, ai principi di cui alla Legge n.241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e al vigente Regolamento comunale sul procedimento amministrativo.
- L’Amministrazione potrà, per singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, promuovere
e sul procedimento amministrativo. 2. L’Amministrazione potrà, per singoli progetti di iniziativa pubblica o privata, promuovere percorsi partecipativi per coinvolgere gli abitanti nelle scelte di programmazione e progettazione delle trasformazioni urbane. In tal caso la redazione del Progetto di Trasformazione dello spazio Pubblico o di Riqualificazione Urbanistica del Territorio dovrà essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l’informazione dei
alificazione Urbanistica del Territorio dovrà essere accompagnata da un progetto di comunicazione che preveda l’informazione dei cittadini in tutte le diverse fasi, dall’avvio del percorso di elaborazione ai suoi esiti finali. Fatti salvi i casi per i quali rimane l’obbligo di legge, nel caso di specie dal DPCM n. 76 del 10 maggio 2018. 3. I costi del progetto di comunicazione sono a carico del soggetto promotore dell’opera, sia esso soggetto pubblico o privato.
- I costi del progetto di comunicazione sono a carico del soggetto promotore dell’opera, sia esso soggetto pubblico o privato.
- Per interventi che riguardano spazi aperti e attrezzature pubbliche o di uso pubblico i percorsi partecipativi assumono particolare efficacia, soprattutto se orientati anche alla definizione degli usi e della gestione seguente alla realizzazione.
- Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di
stione seguente alla realizzazione. 5. Il percorso partecipativo, quando attivato, deve contribuire, seppur con diversi gradi di incidenza, alla definizione del progetto in tutte le fasi, a partire dall’analisi del contesto e dalla definizione dei criteri guida, includendo le stesure previste dalla normativa (preliminare, definitivo, esecutivo), fino al monitoraggio della realizzazione e alla successiva gestione. 6. Il Comune costituisce o attribuisce ad una propria unità organizzativa le competenze per la
Art.13 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
zione e alla successiva gestione. 6. Il Comune costituisce o attribuisce ad una propria unità organizzativa le competenze per la gestione di processi comunicativi e partecipativi. Art.13 – Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 23
- Per opere e attrezzature pubbliche e trasformazioni dello spazio pubblico di particolare importanza sotto il profilo della qualità architettonica e/o del profilo morfologico ed estetico del paesaggio urbano, il Comune promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l’elaborazione di progetti di alta qualità.
Art.14 – Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e
ggio urbano, il Comune promuove il ricorso a concorsi di idee e di progettazione per l’elaborazione di progetti di alta qualità.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 24 TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedimentali sull'esecuzione dei lavori Art.14 – Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei
o e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice, il direttore dei lavori, della sicurezza ecc..
- Tutte le dichiarazioni, comunicazioni e adempimenti previsti dal presente Regolamento, riguardanti titoli abilitativi intestati a più soggetti, dovranno essere sottoscritte da tutti gli intestatari.
- Il titolare del permesso di costruire (PdC) deve comunicare al SUE, tramite piattaforma
ottoscritte da tutti gli intestatari. 2. Il titolare del permesso di costruire (PdC) deve comunicare al SUE, tramite piattaforma online, la data presunta di inizio lavori entro i termini previsti dal titolo abilitativo. Il modulo è scaricabile dal sito istituzionale. 3. Qualora i lavori assentiti con PdC vengano posticipati rispetto alla data prevista, è facoltà del titolare di presentare una comunicazione di differimento dell’inizio lavori a nuova data, sempre entro i termini di legge.
à del titolare di presentare una comunicazione di differimento dell’inizio lavori a nuova data, sempre entro i termini di legge. 4. Contestualmente alla comunicazione di inizio lavori, l’intestatario del titolo abilitativo deposita l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, se prevista. 5. Contestualmente alla richiesta di PdC è fatto obbligo al titolare dell’istanza di comunicare,
i in zona sismica, se prevista. 5. Contestualmente alla richiesta di PdC è fatto obbligo al titolare dell’istanza di comunicare, utilizzando l’apposito modello unificato, i dati anagrafici e la PEC del progettista dell’eventuale Responsabile dei lavori ex art.89 del D.lgs. n.81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza del lavoro) e del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione. 6. Per tutti gli altri soggetti coinvolti (impresa esecutrice, direttore dei lavori, progettisti delle
in fase di progettazione. 6. Per tutti gli altri soggetti coinvolti (impresa esecutrice, direttore dei lavori, progettisti delle strutture e di opere speciali e coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione e ogni altro soggetto coinvolto nel processo edilizio a norma delle vigenti disposizioni regolamentari o di legge), l’analoga comunicazione, munita di accettazione dei soggetti interessati, potrà essere fatta unitamente alla dichiarazione di inizio lavori. Con la stessa comunicazione, l’intestatario
etti interessati, potrà essere fatta unitamente alla dichiarazione di inizio lavori. Con la stessa comunicazione, l’intestatario del titolo abilitativo può eleggere domicilio presso uno dei soggetti coinvolti per tutte le comunicazioni attinenti al procedimento. 7. Per i titoli abilitativi ad efficacia immediata (CILA, SCIA, CILAS ecc), i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti dovranno essere indicati alla presentazione del titolo, utilizzando
c), i dati anagrafici e la PEC di tutti i soggetti coinvolti dovranno essere indicati alla presentazione del titolo, utilizzando sempre l’apposito modello unificato, unitamente, se prevista, all’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica, per la disciplina energetica ed acustica. 8. La modifica di uno dei soggetti coinvolti dovrà essere preventivamente comunicata al SUE
a disciplina energetica ed acustica. 8. La modifica di uno dei soggetti coinvolti dovrà essere preventivamente comunicata al SUE dall’intestatario del titolo abilitativo con le modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. 9. Le eventuali sostituzioni del Direttore dei Lavori e/o dell'esecutore dei lavori dovranno essere tempestivamente comunicate al S.U.E. dal richiedente e dagli interessati (le altre figure
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 25 professionali/operatori economici, che concorrono/hanno concorso all’esecuzione dei lavori). 10. Tutte le comunicazioni di cui al presente articolo saranno effettuate con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori. 11. Nel caso di omessa comunicazione di inizio lavori, opereranno le decadenze di legge e le opere realizzate saranno considerate come abusive e trattate secondo la vigente normativa statale.
no le decadenze di legge e le opere realizzate saranno considerate come abusive e trattate secondo la vigente normativa statale. 12. Nel caso pervengano al Comune dimissioni di uno dei soggetti coinvolti nella fase di esecuzione delle opere, e non sia stato comunicato preventivamente o contestualmente il nominativo dei nuovi soggetti, il Dirigente del Settore III - Programmazione Gestione e Governo del Territorio - ordinerà la sospensione dei lavori fino all’avvenuta comunicazione di sostituzione.
Art.15 – Comunicazione di fine lavori
mmazione Gestione e Governo del Territorio - ordinerà la sospensione dei lavori fino all’avvenuta comunicazione di sostituzione. 13. Per la proprietà, la sostituzione avverrà con voltura successiva alla consegna dell’atto notarile di compravendita. 14. I subentrati, con la richiesta dichiarano che sono a conoscenza degli elaborati di progetto e assumono l’obbligo di comunicare eventuali difformità. Senza i suddetti documenti, le sostituzioni non hanno effetto. Art.15 – Comunicazione di fine lavori
Art.15 – Comunicazione di fine lavori
icare eventuali difformità. Senza i suddetti documenti, le sostituzioni non hanno effetto. Art.15 – Comunicazione di fine lavori
- Per tutti i titoli edilizi, l’intestatario del titolo abilitativo e/o il Direttore dei Lavori hanno l’obbligo di comunicare al SUE la data di ultimazione dei lavori, utilizzando l’apposito modello unificato, con le stesse modalità indicate per la comunicazione di inizio lavori.
- Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data di decadenza del titolo, come stabilito
Art.16 – Occupazione di suolo pubblico
a comunicazione di inizio lavori. 2. Nel caso di omessa comunicazione, farà fede la data di decadenza del titolo, come stabilito dalle vigenti disposizioni statali. 3. Alle comunicazioni di cui sopra, dovranno essere allegate la documentazione attestante il corretto smaltimento dei rifiuti e/o terre e rocce da scavo, a discarica autorizzata, secondo le vigenti normative. 4. Sono fatte salve le disposizioni per la proroga dei lavori previste da legge. Art.16 – Occupazione di suolo pubblico
Art.16 – Occupazione di suolo pubblico
rmative. 4. Sono fatte salve le disposizioni per la proroga dei lavori previste da legge. Art.16 – Occupazione di suolo pubblico
- Quando l’esecuzione delle opere comporta l’occupazione temporanea o permanente di area pubblica o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l’intestatario del titolo abilitativo deve preventivamente richiedere al settore competente del Comune di Termoli la relativa formale autorizzazione con indicazione planimetrica dell’area relativa in scala adeguata. La
e del Comune di Termoli la relativa formale autorizzazione con indicazione planimetrica dell’area relativa in scala adeguata. La modulistica è scaricabile dal sito istituzionale del Comune. 2. Per salvaguardare gli utilizzi pubblici, nei casi di interruzioni delle lavorazioni o di mancato completamento dell’opera nei termini di validità del titolo edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a dodici (12) mesi a partire dalla data
edilizio, le occupazioni di suolo pubblico potranno protrarsi per un tempo non superiore a dodici (12) mesi a partire dalla data di fermo del cantiere, decorso il quale termine si dovrà procedere alla restituzione degli spazi
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 26 all’uso pubblico previa effettuazione delle opere di ripristino eventualmente necessarie. 3. Fermo restando l’applicazione del Regolamento Comunale in materia di occupazioni di suolo pubblico, per gli edifici non è possibile invadere il suolo pubblico con le fondazioni, né in ogni caso occupare permanentemente il sottosuolo dei marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrate, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del
marciapiedi per la realizzazione di intercapedini interrate, aerate da grate carrabili poste a livello della pavimentazione del marciapiede, purché dette intercapedini siano state riportate nei grafici del progetto approvato dell’edificio. 4. La relativa tassazione non è dovuta qualora i marciapiedi interessati siano posti su aree cedute gratuitamente al Comune in attuazione delle previsioni di un piano urbanistico attuativo e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso piano.
lle previsioni di un piano urbanistico attuativo e le intercapedini servano edifici realizzati in attuazione dello stesso piano. 5. Può, inoltre, essere concessa, l’occupazione permanente di parti del marciapiede pubblico per la realizzazione di ascensori esterni all’edificio per l’abbattimento di barriere architettoniche a condizione che: a) Non sia possibile l’inserimento all’interno dell’edificio; b) Non costituisca pericolo per la circolazione stradale;
one che: a) Non sia possibile l’inserimento all’interno dell’edificio; b) Non costituisca pericolo per la circolazione stradale; c) Gli spazi per il transito pedonale sul marciapiede rimangano idonei; d) Non siano violate le norme sulle distanze fra i fabbricati e l’ascensore; e) Non si costituisca servitù di veduta su proprietà di terzi; f) Non vi sia un apprezzabile riduzione di veduta da proprietà di terzi. 6. La concessione della occupazione permanente di suolo pubblico per l’abbattimento delle
Art.17 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle
zione di veduta da proprietà di terzi. 6. La concessione della occupazione permanente di suolo pubblico per l’abbattimento delle barriere architettoniche deve essere deliberata dalla Giunta Municipale ed è soggetta al pagamento dei relativi oneri. Art.17 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici, ecc.
- Qualora all’esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la
r amianto, ordigni bellici, ecc.
- Qualora all’esito di indagini ambientali o in qualunque altra eventualità sia riscontrata la presenza di una potenziale contaminazione (superamento dei limiti tabellari di cui all’Allegato 5 - Titolo V - parte IV D.lgs. n.152/06), il soggetto responsabile oppure il soggetto interessato non responsabile (ai sensi rispettivamente degli artt.242 e 245 del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) è tenuto ad adottare tempestivamente le
e degli artt.242 e 245 del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) è tenuto ad adottare tempestivamente le necessarie misure di prevenzione e a darne tempestiva comunicazione a tutti gli Enti competenti. 2. In caso di esecuzione di attività lavorative che possono comportare per i lavoratori un’esposizione ad amianto, quali manutenzioni, rimozione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree
ione dell’amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate, prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro presenta, ai sensi dell’art. 250 del D.lgs. n.81/2008, una notifica all’Organo di vigilanza competente per territorio.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 27 3. Ai sensi dell’art. 256 dello stesso decreto, il datore di lavoro, prima dell’inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un Piano di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza.
di Lavoro e ne invia copia all’organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell’inizio dei lavori, fatti salvi casi di urgenza. 4. In caso di rinvenimenti di materiale inquinante o di stoccaggio di rifiuti se ne dovrà dare immediata comunicazione al competente settore comunale, che provvederà alla sospensione dei lavori ed all’attivazione delle procedure di cui al D.lgs. n.152/2006 (Testo Unico in materia di Ambiente) nel testo vigente.
ei lavori ed all’attivazione delle procedure di cui al D.lgs. n.152/2006 (Testo Unico in materia di Ambiente) nel testo vigente. 5. Per tutte le attività di scavo, di qualsiasi profondità e tipologia, nel caso in cui, la valutazione del rischio inerente la presenza di ordigni bellici inesplosi, effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l’attività di Bonifica Bellica
effettuata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 81/2008, si concluda individuando come necessaria l’attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, il Committente dell’attività provvede ad attivare lo specifico iter autorizzativo di cui alla Direttiva Tecnica GEN-BST- 001, in vigore dal 23/10/2017, per la bonifica bellica sistematica terrestre, emanata, a mente dell’art. 4, comma 2 del D.M. 28/02/2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale
ematica terrestre, emanata, a mente dell’art. 4, comma 2 del D.M. 28/02/2017, dal Ministero della Difesa – Segretariato Generale della Difesa e Direzione Nazionale Armamenti – Direzione dei Lavori e del Demanio. 6. Il soggetto interessato, una volta ricevuto il parere vincolante positivo da parte dell’Autorità Militare, potrà dare mandato all’impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica.
’Autorità Militare, potrà dare mandato all’impresa specializzata, iscritta al relativo albo, di avviare le attività di bonifica. 7. L’impresa potrà iniziare tali attività solo dopo aver notificato a mezzo PEC agli enti preposti, così come indicati nella Direttiva Tecnica, fra cui il Sindaco, la data di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati),
, la data di inizio, nonché l’elenco dettagliato del personale (comprensivo del numero di brevetto BCM – Bonifica Campi Minati), dei mezzi, delle attrezzature e degli apparati di ricerca (compresi i numeri di targa/matricola) che saranno impiegati nello svolgimento dello specifico servizio di bonifica. Una volta ultimate le operazioni di bonifica sistematica terrestre, il soggetto interessato trasmetterà al Sindaco l’Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall’Autorità militare competente.
etto interessato trasmetterà al Sindaco l’Attestato di Bonifica Bellica, debitamente validato dall’Autorità militare competente. 8. Al fine dell’eventuale esercizio dei poteri di cui all’art.54 del T.U.E.L., le comunicazioni relative all’inizio di attività di cui al presente articolo, anche laddove non espressamente previsto dalla normativa di settore, dovranno essere inviate al Sindaco con congruo anticipo, fatti salvi i casi d’urgenza.
Art.18 – Principi generali dell’esecuzione dei lavori
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 28 Capo II - Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori Art.18 – Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- L'esecuzione delle opere deve avvenire nel rispetto del progetto così come assentito e degli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo
Art.19 – Punti fissi di linea e di livello
i direttamente da leggi e regolamenti, da convenzioni e atti d’obbligo, nonché dalle eventuali prescrizioni contenute nel titolo stesso. Particolari attenzioni dovranno essere poste in relazione a tutte le possibili forme di inquinamento dell'ambiente circostante e alla sicurezza degli operatori e dei soggetti terzi. Art.19 – Punti fissi di linea e di livello
- L’intestatario del titolo abilitativo, tramite il Direttore dei lavori, prima dell'inizio degli stessi
di linea e di livello
- L’intestatario del titolo abilitativo, tramite il Direttore dei lavori, prima dell'inizio degli stessi deve trasmettere al SUE del Comune l’elaborato tecnico contenente le quote planimetriche e altimetriche alle quali deve essere riferita la costruzione.
- La determinazione dei punti fissi e di livello, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice, va effettuata con apposito verbale da consegnare al SUE.
Art.20 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
vello, sottoscritta dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice, va effettuata con apposito verbale da consegnare al SUE. 3. Il proprietario dovrà attenersi all’allineamento ed ai capisaldi altimetrici e planimetrici che gli saranno indicati nel citato verbale. Art.20 – Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono
cantiere e recinzioni provvisorie
- In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono essere esibiti, a richiesta dell'autorità, il permesso di costruire con la copia degli elaborati di progetto allegata al titolo abilitativo ed ogni altra documentazione eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc.) dovrà essere esibita, a richiesta, copia della
nto. Nel caso di titolo abilitativo formatosi a norma di legge (CILA, SCIA, ecc.) dovrà essere esibita, a richiesta, copia della comunicazione o segnalazione con il numero di protocollo ad esso associato. 2. Il cantiere prospiciente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere recintato per tutta la durata dei lavori. 3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, altezza di almeno mt.2,00, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni
oroso, altezza di almeno mt.2,00, risultare non trasparenti, stabili e ben ancorate al suolo, evitando la formazione di ristagni d'acqua, secondo quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso. 4. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse o di altre strutture di
o i lavori non sono in corso. 4. La recinzione e, in particolare, gli angoli e le sporgenze delle stesse o di altre strutture di cantiere devono essere provviste di segnalazioni di ingombro e di pericolo diurno (bande bianche e rosse) e notturno (luci rosse) e, se del caso, di dispositivi rifrangenti ad integrazione dell'illuminazione stradale. 5. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e
ione dell'illuminazione stradale. 5. Dovranno essere adottati tutti i provvedimenti atti a salvaguardare l'incolumità pubblica e ad assicurare il pubblico transito sul fronte strada e lungo i fronti prospicienti gli spazi pubblici, garantendo un adeguato passaggio pedonale a margine, protetto dalla caduta di materiale e utilizzabile anche dai portatori di disabilità motoria. 6. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a
he dai portatori di disabilità motoria. 6. Quando la recinzione racchiude manufatti che interessino servizi pubblici o accessi a proprietà private deve essere consentito pronto e libero accesso, protetto dalla caduta
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 29 accidentale di materiali, a tali servizi e alle dette proprietà. 7. La recinzione provvisoria deve essere mantenuta in efficienza e in condizioni decorose per tutta la durata del cantiere. 8. L'area esterna alla recinzione deve essere mantenuta libera da materiali e rifiuti per tutta la durata dei lavori, eccezion fatta per il tempo strettamente necessario al carico e scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso.
po strettamente necessario al carico e scarico se questi non sono possibili in aree predisposte all'interno del cantiere stesso. 9. I mezzi e le modalità di lavoro utilizzati durante tutta la durata del cantiere non devono arrecare alcun danno permanente, provvisorio o imbrattare parti di suolo altrui o pubbliche; pertanto, è assolutamente proibito il lavaggio di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o
di detti mezzi su aree pubbliche. In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni necessarie per evitare inquinamento o contaminazione. Inoltre, i mezzi adoperati dovranno essere tali da evitare che il materiale si sparga durante il trasporto. Quando si verifichi un qualsiasi spargimento di materiale, il trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento.
trasportatore deve immediatamente provvedere alla pulizia della parte del suolo pubblico su cui si è verificato lo spargimento. 10. Durante le lavorazioni di cantiere dovranno essere utilizzati idonei strumenti per lo scarico dei materiali e adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare il sollevamento di polveri; in ogni caso i fronti dei ponteggi verso strada o altre proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta.
re proprietà pubbliche o private vanno chiusi con stuoie o graticci od altro mezzo, provvisti di opportune difese di trattenuta. 11. Le emissioni sonore dei cantieri edili dovranno essere contenute nei limiti previsti dalle vigenti normative in materia di inquinamento acustico nonché in conformità con quanto previsto al Titolo IV artt.17-19 delle Norme Tecniche del Piano di zonizzazione acustica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22/2013.
artt.17-19 delle Norme Tecniche del Piano di zonizzazione acustica, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.22/2013. 12. Le deroghe alle fasce orarie innanzi riportate o ai limiti di emissione, potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale, secondo quanto previsto dal citato Piano di zonizzazione acustica (art.18). Le domande di autorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in bollo, al Comune di Termoli entro 20 giorni dalla data di inizio delle
utorizzazione in deroga devono essere fatte pervenire, in bollo, al Comune di Termoli entro 20 giorni dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose. Entro gli stessi termini, copia in carta semplice della domanda, completa di tutti i suoi allegati, dovrà essere inviata per conoscenza all’ARPA. 13. Le attività di gestione dei rifiuti prodotti nei cantieri dovranno avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed
Art.21 – Cartelli di cantiere
i dovranno avvenire in conformità alle disposizioni contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni - Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati. Art.21 – Cartelli di cantiere
- Il cantiere deve essere provvisto di tabella ben visibile e di dimensioni adeguate con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del
bile e di dimensioni adeguate con indicazione dell'opera, degli estremi del titolo abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista responsabile dell'intera opera e degli altri eventuali progettisti aventi specifiche responsabilità, del direttore dei lavori, del coordinatore della sicurezza, dell'impresa esecutrice o installatrice e del responsabile del cantiere, se previsto. 2. In mancanza, l'autorità preposta procederà ai sensi dell’art.27, comma 4, del D.P.R.
Art.22 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni
responsabile del cantiere, se previsto. 2. In mancanza, l'autorità preposta procederà ai sensi dell’art.27, comma 4, del D.P.R. n.380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.22 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Gli scavi all’interno del lotto di proprietà dovranno essere sempre eseguiti all'interno di una recinzione di cantiere; gli scavi in corso su suolo pubblico o di uso pubblico
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 30 dovranno essere racchiusi con apposito recinto e convenientemente illuminati e segnalati durante le ore notturne. 2. In ogni caso i lavori di scavo devono essere eseguiti in modo da impedire rovine e franamenti e da non compromettere la sicurezza degli edifici, delle infrastrutture e degli impianti posti nelle vicinanze. 3. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una
egli impianti posti nelle vicinanze. 3. I fronti di scavo, in presenza di suolo friabile, argilloso o che comunque non abbia una capacità di reggersi autonomamente a parete verticale, saranno realizzati con adeguata scarpa e/o contenuti con opere di sostegno (provvisionali o definitive), tali da non consentire la decompressione dei terreni limitrofi. 4. Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda durante la fase di
a decompressione dei terreni limitrofi. 4. Per l'esecuzione di scavi che prevedano l'abbattimento della falda durante la fase di cantiere, dovrà essere presentato un piano di monitoraggio della sua piezometrica prevedendo appositi punti per il suo rilievo (pozzi, piezometri…). 5. Gli emungimenti previsti nel sottosuolo dovranno essere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterrane e non dovranno innescare
ere soggetti alla specifica disciplina di autorizzazione al prelievo e allo scarico di acque sotterrane e non dovranno innescare cedimenti nei terreni limitrofi, pertanto dovrà anche essere presentato un piano di monitoraggio degli edifici circostanti. 6. Le specifiche tecniche (portate, abbassamenti ecc.) saranno contenute in apposita relazione geologica allegata alla pratica edilizia. 7. Gli scavi non devono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e
ica allegata alla pratica edilizia. 7. Gli scavi non devono inoltre impedire o disturbare l'ordinario uso degli spazi stradali e pubblici: l'eventuale indispensabile occupazione di tali aree deve essere formalmente autorizzata dal Settore competente per materia, a norma del vigente Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5, del 21/03/2017. 8. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo
Comunale n.5, del 21/03/2017. 8. Per la sicurezza degli operatori, si richiamano, in particolare, le norme contenute nel titolo IV, Capo II, Sezione III del D.lgs. n.81/2008 (T.U. sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive modificazioni ed integrazioni. 9. La gestione dei materiali provenienti da opere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nella legge 11/11/2014, n.164, e nel Regolamento approvato con D.P.R. 13
ere di scavo dovrà essere conforme alle norme contenute nella legge 11/11/2014, n.164, e nel Regolamento approvato con D.P.R. 13 giugno 2017, n.120 - Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Le opere di demolizione di fabbricati o di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di
di parti di essi che possono determinare grave situazione igienico-sanitaria, devono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione che saranno nel tempo ripetuti, secondo necessità. In ogni caso devono essere adottate tutte le necessarie precauzioni allo scopo di garantire l'igiene degli ambienti di vita circostanti, con particolare riferimento alle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio,
lle protezioni dalle polveri e dai rumori. Pertanto, nelle demolizioni è vietato gettare materiali, tanto dai ponti di servizio, quanto dalla sommità delle opere in corso di demolizione. 11. I materiali rimossi dovranno essere calati a mezzo di apposite apparecchiature, se del caso, evitando il sollevamento di polvere con opportune bagnature. Inoltre è proibito il rovesciamento a terra di interi blocchi di muratura. 12. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e
terra di interi blocchi di muratura. 12. Eventuali pozzi, di acqua bianca o nera, pozzetti dismessi, fosse settiche, fognature e canalizzazioni sotterranee dovranno essere preventivamente svuotati, disinfettati e, se conservati, riempiti totalmente con materiale arido inerte. 13. Le aree risultanti dalla demolizione dei fabbricati devono essere tenute pulite ed in ordine a cura dei proprietari.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 31 14. Occorrerà, in generale, osservare le indicazioni e le norme contenute nel Regolamento Comunale di Igiene approvato con delibera di Consiglio Comunale in data 19/07/2016, n.33. 15. Per la demolizione di manufatti di altezza superiore a 6,00 metri o volume superiore a 500,00 metri cubi, alla comunicazione di inizio lavori sarà allegato anche il programma delle demolizioni redatto ai sensi dell‟art.151, comma 2, del già richiamato D.lgs. n.81/2008
i sarà allegato anche il programma delle demolizioni redatto ai sensi dell‟art.151, comma 2, del già richiamato D.lgs. n.81/2008 nel quale saranno esplicitate le precauzioni che saranno prese per evitare danni alle persone e agli edifici, infrastrutture e impianti posti nelle vicinanze. 16. Il deposito temporaneo e lo smaltimento del materiale di risulta proveniente da opere di demolizione saranno conformi alle norme contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art.23 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze
molizione saranno conformi alle norme contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.23 – Misure di cantiere e eventuali tolleranze
- Ai sensi dell’art.34, comma 2-ter, del D.P.R. n.380/01, nel caso in cui le differenze, tra le opere realizzate e le opere assentite, non superino le tolleranze (relative a volumi, superfici, altezze dei fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) indicate nel
Art.24 – Sicurezza e controllo nei cantieri – misure per la prevenzione dei risc
tolleranze (relative a volumi, superfici, altezze dei fabbricati, altezze interne dei locali, distanze e distacchi) indicate nel summenzionato articolo, non si ha difformità e non è richiesta la presentazione di alcuna variante. 2. Nell’ambito di eventuali procedure di controllo da parte dell'Ufficio, le misure di cantiere saranno prese in contraddittorio con il direttore dei lavori. Art.24 – Sicurezza e controllo nei cantieri – misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
Art.24 – Sicurezza e controllo nei cantieri – misure per la prevenzione dei risc
avori. Art.24 – Sicurezza e controllo nei cantieri – misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell’opera
- In tutti i cantieri dove si eseguono lavori di costruzione, manutenzione, riparazione o demolizione di opere edilizie (in qualunque materiale esse siano eseguite), elettriche, stradali, ferroviarie, idrauliche, idroelettriche, ecc. vanno rispettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal
spettate le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni con particolare riferimento alle norme dettate dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e dalle altre norme di settore vigenti. 2. Sono tenuti all'osservanza di tali norme di prevenzione infortuni tutti coloro che esercitano le attività di cui sopra e, per quanto loro spetti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori. 3. Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente:
tti e competa, ai direttori dei lavori, i preposti ed i lavoratori. 3. Oltre alle norme già citate, si richiamano espressamente: a) Le norme di prevenzione incendi e, in particolare, il Decreto del Ministero dell’Interno 10/03/1998 e successive modificazioni ed integrazioni – Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; b) Le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche che private;
gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro; b) Le responsabilità relative a danni a persone e cose sia pubbliche che private; c) L'obbligo da parte del costruttore e del titolare del provvedimento abilitativo di assicurare ai lavoratori idonei servizi igienici e forniture di acqua potabile. 4. In ogni lavoro devono essere prese tutte le precauzioni necessarie a garantire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse.
Art.25 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologic
ntire l'incolumità non solo dei lavoratori addetti, ma anche degli altri cittadini e deve essere tutelato il pubblico interesse. Art.25 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 32 per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione dei lavori, vengano effettuati ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico, dovranno essere sospesi i lavori, per lasciare intatte le cose ritrovate dando comunicazione del ritrovamento al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune ed alla competente
te dando comunicazione del ritrovamento al Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) del Comune ed alla competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 2. Quando esistano motivi per ritenere probabile il ritrovamento di cose di interesse archeologico, storico o artistico, a richiesta della succitata Soprintendenza, il proprietario dell'area interessata, prima di procedere ad una adeguata campagna di sondaggi
a della succitata Soprintendenza, il proprietario dell'area interessata, prima di procedere ad una adeguata campagna di sondaggi preventivi sui terreni preordinati agli scavi, deve produrre una relazione di verifica preventiva dell'interesse archeologico, così come prevista dall’art.25 del D.lgs. n.50/2016, per dimostrare l’insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. 3. Sull’esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio.
Art.26 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
ogico nell'area interessata dai lavori. 3. Sull’esito finale si pronuncia la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio. 4. Sono in ogni caso applicabili le norme in materia contenute nel D.lgs. n.42, del 22/01/2004
- Codice dei beni culturali e del paesaggio.
- Per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici si veda il precedente articolo
Art.26 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
Art.26 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
enti di ordigni bellici si veda il precedente articolo 17. Art.26 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ove per l'esecuzione di opere edilizie sia necessaria ottenere l’autorizzazione per l'occupazione temporanea o permanente o la manomissione di suolo o sottosuolo pubblico, l'interessato allegherà alla domanda un'adeguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all'occupazione o alla manutenzione.
eguata documentazione fotografica attestante con chiarezza lo stato dei luoghi preesistente all'occupazione o alla manutenzione. 2. La rimessa in pristino deve essere effettuata allo scadere della concessione dell'occupazione del suolo, salvo rinnovo, in conformità alla situazione preesistente al momento dell’occupazione. Il Dirigente del Settore competente per la materia, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di
mpetente per la materia, qualora vi sia un rilevante interesse pubblico, può richiedere la rimessa in pristino anche nel caso di prolungata sospensione dei lavori. 3. Al vigente Regolamento Comunale per l’occupazione del suolo pubblico approvato con delibera di Consiglio Comunale n.5, del 21/03/2017, occorrerà fare riferimento per le modalità di ottenimento dell’autorizzazione ed al Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Comunale n.7, del 23/04/2021.
Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 33 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I - Disciplina dell'oggetto edilizio Art.27 – Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
- In conformità al Regolamento UE n. 305/2011 (Allegato I), le opere di costruzione, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate
essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. 2. La progettazione degli interventi edilizi, oltre quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia, deve essere sostenibile e di qualità urbanistica ed architettonica. 3. Il Regolamento Edilizio, nei limiti dei suoi compiti, prescrive e indica regole e finalità per tutti gli interventi ispirati a criteri di:
ento Edilizio, nei limiti dei suoi compiti, prescrive e indica regole e finalità per tutti gli interventi ispirati a criteri di:
- Sicurezza strutturale;
- Salvaguardia idrogeologica del territorio;
- Salvaguardia della salute tali da determinare incremento del livello di benessere dei cittadini compatibilità ambientale (concretamente verificata);
- Efficienza energetica;
- Comfort abitativo anche con l’utilizzo della domotica;
- Identità e qualità architettonica incentivando la realizzazione di opere e
fort abitativo anche con l’utilizzo della domotica;
- Identità e qualità architettonica incentivando la realizzazione di opere e manufatti coerenti ed in armonia con il contesto edilizio esistente;
- Le opere di costruzione devono essere concepite, realizzate o demolite in modo che l'uso delle risorse naturali sia sostenibile e garantisca in particolare quanto segue:
- Il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
segue:
- Il riutilizzo o la riciclabilità delle opere di costruzione, dei loro materiali e delle loro parti dopo la demolizione;
- La durabilità delle opere di costruzione;
- L'uso, nelle opere di costruzione, di materie prime e secondarie ecologicamente compatibili;
- I requisiti prestazionali in precedenza elencati s’intendono conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull’attività edilizia, così
Art.28 – Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambie
conseguiti con il pieno rispetto di tutte le norme cogenti, nazionali e regionali, aventi incidenza sull’attività edilizia, così come riportate nell’allegato B, aventi attinenza con ciascuno di essi. Art.28 – Requisiti prestazionali degli edifici riferiti alla compatibilità ambientale, all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali
omfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici ed idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o climalteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo del suolo. Compatibilità ambientale
- L’attività edilizia viene regolamentata in modo che la stessa sia il più possibile compatibile con l’esigenza di preservare l’ambiente, con particolare riferimento alle matrici di aria, acqua e suolo.
possibile compatibile con l’esigenza di preservare l’ambiente, con particolare riferimento alle matrici di aria, acqua e suolo. 2. L’inquinamento ambientale rappresenta un fattore di degrado per l’ambiente e di serio pericolo per la salute. L’inquinamento ambientale è costituito dall’immissione di sostanze
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 34 inquinanti nell’ambiente naturale (aria, acqua e suolo), causando gravi squilibri nell’ecosistema, danni spesso irreversibili, e conseguenze negative per la salute degli esseri viventi, piante e animali, uomo compreso. L’inquinamento ambientale può provenire da: gas, polveri, residui di combustione, liquidi, ma anche radiazioni elettromagnetiche, sostanze radioattive, rumori e vibrazioni.
gas, polveri, residui di combustione, liquidi, ma anche radiazioni elettromagnetiche, sostanze radioattive, rumori e vibrazioni. 3. Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo da non rappresentare, durante il loro intero ciclo di vita, una minaccia per l'igiene o la salute e la sicurezza dei lavoratori, degli occupanti o dei vicini e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la
i e da non esercitare un impatto eccessivo, per tutto il loro ciclo di vita, sulla qualità dell'ambiente o sul clima, durante la loro costruzione, uso e demolizione, in particolare a causa di uno dei seguenti eventi:
- Sviluppo di gas tossici;
- Emissione di sostanze pericolose, composti organici volatili (VOC), gas a effetto serra o particolato pericoloso nell'aria interna o esterna;
- Emissioni di radiazioni pericolose;
- Dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque
interna o esterna;
- Emissioni di radiazioni pericolose;
- Dispersione di sostanze pericolose nelle falde acquifere, nelle acque marine, nelle acque di superficie o nel suolo;
- Dispersione di sostanze pericolose o di sostanze aventi un impatto negativo sull'acqua potabile;
- Scarico scorretto di acque reflue, emissione di gas di combustione o scorretta eliminazione di rifiuti solidi o liquidi;
- Umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. Efficienza energetica e comfort abitativo
uti solidi o liquidi;
- Umidità in parti o sulle superfici delle opere di costruzione. Efficienza energetica e comfort abitativo
- L’efficienza energetica di un sistema rappresenta la capacità di utilizzare la minore quantità possibile di energia per soddisfare il fabbisogno. Vi sono due voci principali da considerare nel fabbisogno energetico: termico ed elettrico.
- Il fabbisogno termico è dovuto principalmente alla necessità di riscaldamento degli
bisogno energetico: termico ed elettrico. 5. Il fabbisogno termico è dovuto principalmente alla necessità di riscaldamento degli ambienti abitativi ed alla produzione di acqua calda sanitaria. L’efficienza termica si raggiunge con strategie che interessano l’involucro che consentano di diminuire il consumo energetico sia nella fase estiva che in quella invernale. L’efficientamento termico potrà avvenire con l’utilizzo delle pompe di calore e caldaie a condensazione.
he in quella invernale. L’efficientamento termico potrà avvenire con l’utilizzo delle pompe di calore e caldaie a condensazione. 6. Il fabbisogno elettrico è dovuto all’illuminazione degli ambienti ed all’alimentazione delle utenze termiche. Per diminuire l’utilizzo delle fonti fossili il Regolamento del Comune di Termoli incentiva l’utilizzo delle fonti rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici e solari termici. L’efficientamento dell’illuminazione potrà avvenire con l’installazione delle lampade ad alta
lli fotovoltaici e solari termici. L’efficientamento dell’illuminazione potrà avvenire con l’installazione delle lampade ad alta efficienza, che però non diminuiscano il senso dei luoghi. L’efficientamento massimo dovrà considerarsi nel caso degli impianti ad isola, cioè l’autoproduzione di energia elettrica e l’accumulo dell’energia prodotta. La progettazione deve mirare alla scelta di un complesso di soluzioni utili a trasformare l’edificio in uno strumento di captazione, accumulo e
e deve mirare alla scelta di un complesso di soluzioni utili a trasformare l’edificio in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia, quali: a) Orientamento e forma dell’edificio, dimensionamento e distribuzione degli ambienti interni, scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive riguardanti principalmente l’involucro esterno, delle chiusure, delle partizioni interne ecc... b) Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento,
lle chiusure, delle partizioni interne ecc... b) Le opere di costruzione e i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento, illuminazione e aerazione devono essere concepiti e realizzati in modo che il consumo di energia richiesto durante l'uso sia moderato, tenuto conto degli
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 35 occupanti e delle condizioni climatiche. 7. Il comune incentiva la nascita di comunità energetiche. 8. Il Regolamento Edilizio del Comune di Termoli promuove i principi dell’architettura bioclimatica, per favorire un corretto uso del territorio comunale, la riduzione dei consumi energetici, l’utilizzo di energie rinnovabili, la salubrità degli ambienti interni e un equilibrio tra le esigenze dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente naturale. Efficienza idrica
ità degli ambienti interni e un equilibrio tra le esigenze dell’uomo e la salvaguardia dell’ambiente naturale. Efficienza idrica 9. L’acqua è un bene comune ai sensi dell’art.43 della Costituzione Italiana. L’acqua è un bene primario per l’umanità ed è una risorsa rinnovabile per il nostro pianeta, da utilizzare con parsimonia per prevenire la scarsità idrica, l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la protezione e prevenzione dalle alluvioni. Materiali ecocompatibili
ca, l’inquinamento delle acque superficiali e sotterranee, la protezione e prevenzione dalle alluvioni. Materiali ecocompatibili 10. Il Regolamento Edilizio del Comune di Termoli avvia l’introduzione di materiali che rispondano ai requisiti del Life Cycle Assesment (LCA) altresì definito dalla lettera hhhh) dell’art.3 del D.lgs. n.50/2016, come la Valutazione del Ciclo di Vita di un prodotto. A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento di
el Ciclo di Vita di un prodotto. A livello europeo l’importanza strategica dell’adozione della metodologia LCA come strumento di base e scientificamente adatto all’identificazione di aspetti ambientali significativi è espressa chiaramente all’interno del Libro Verde COM 2001/68/CE e della COM 2003/302/CE sulla Politica Integrata dei Prodotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel
dotti, ed è suggerita, almeno in maniera indiretta, anche all’interno dei Regolamenti Europei: EMAS (Reg. 1221/2009) ed Ecolabel (Reg. 66/2010). Rappresenta uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione di una Politica Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”. Si tratta di un metodo oggettivo di valutazione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto lungo l’intero
azione e quantificazione dei carichi energetici ed ambientali e degli impatti potenziali associati ad un prodotto lungo l’intero ciclo di vita, dall’acquisizione delle materie prime al fine vita (“dalla Culla alla Culla”). A livello internazionale la metodologia LCA è regolamentata dalle norme ISO della serie 14040’s in base alle quali uno studio di valutazione del ciclo di vita prevede:
- La definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041);
di valutazione del ciclo di vita prevede:
- La definizione dell’obiettivo e del campo di applicazione dell’analisi (ISO 14041);
- La compilazione di un inventario degli input e degli output di un determinato sistema (ISO 14041);
- La valutazione del potenziale impatto ambientale correlato a tali input ed output (ISO 14042);
- L’interpretazione dei risultati (ISO 14043).
- La LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura
DM 24.12.2015.
erpretazione dei risultati (ISO 14043). 11. La LCA rappresenta un supporto fondamentale allo sviluppo di schemi di Etichettatura Ambientale, richiesta dall’art.69 del D.lgs. n.50/2016, nella definizione dei criteri ambientali di riferimento per l’affidamento di un appalto con i Criteri Minimi Ambientali (CAM) di cui al DM 24.12.2015. Emissioni e climalteranti 12. L’impronta climatica o Carbon Footprint (CF) è un indicatore ambientale dell’impatto che
.12.2015. Emissioni e climalteranti 12. L’impronta climatica o Carbon Footprint (CF) è un indicatore ambientale dell’impatto che le attività umane hanno sui cambiamenti climatici. Esprime l’ammontare totale di gas ad
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 36 effetto serra emesso direttamente o indirettamente da un’attività, un’azienda, una persona, un evento o un prodotto, sia esso un bene o un servizio. Il Carbon footprint è connesso con l’effetto serra, causa principale del riscaldamento globale del pianeta ed è dovuto alla presenza in atmosfera di alcuni gas, denominati appunto gas serra, quali: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossidi di azoto (NOx) e ozono (O3). L’emissione di tutti
inati appunto gas serra, quali: anidride carbonica (CO2), metano (CH4), ossidi di azoto (NOx) e ozono (O3). L’emissione di tutti questi gas, ma in particolare dell’anidride carbonica, è legata alle attività umane, essendo la CO2 il prodotto della combustione di combustibili utilizzati per le diverse attività antropiche: riscaldamento, impianti industriali, autotrazione, produzione di energia, ecc... 13. La misurazione dell’impronta ambientale, consente di conoscere quanta superficie in
otrazione, produzione di energia, ecc... 13. La misurazione dell’impronta ambientale, consente di conoscere quanta superficie in termini di terra e acqua (water footprint) la popolazione umana necessita per produrre, con la tecnologia disponibile, le risorse che consuma e per assorbire i rifiuti prodotti. 14. Il Regolamento Edilizio del Comune di Termoli vuole avviare progressive azioni sistemiche per formulare politiche ambientali che consentano di orientare la scelta dei prodotti dei
avviare progressive azioni sistemiche per formulare politiche ambientali che consentano di orientare la scelta dei prodotti dei processi e delle attività delle fonti di energia utilizzate, in modo da contribuire alla riduzione dell’inquinamento che determina il buco dell’ozono. Riduzione dei rifiuti 15. Il concetto di economia circolare risponde alla necessità di sviluppo sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse del pianeta
ità di sviluppo sostenibile, nel quadro della pressione crescente a cui produzione e consumi sottopongono le risorse del pianeta terra. Finora l’economia ha funzionato con un modello "produzione-consumo- smaltimento", modello lineare dove ogni prodotto è inesorabilmente destinato ad arrivare a “fine vita”. Per costruire edifici o fornire l’energia, si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, questi prodotti sono smaltiti come
si usano materiali pregiati. Quando sono stati sfruttati del tutto o non sono più necessari, questi prodotti sono smaltiti come rifiuti. L’aumento della popolazione e il crescente benessere, tuttavia, spingono più che mai verso l’alto la domanda di risorse (con disponibilità in diminuzione). 16. La transizione verso un’economia circolare sposta l’attenzione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava
ione sul riutilizzare, aggiustare, rinnovare e riciclare i materiali e i prodotti esistenti. Quel che normalmente si considerava come “rifiuto” può essere trasformato in una risorsa. Per fare questo, i prodotti progressivamente da utilizzare dovranno essere progettati appositamente per inserirsi nei cicli dei materiali. I rifiuti residui dovranno progressivamente essere prossimi allo zero. 17. Il Regolamento Edilizio del Comune di Termoli ha la finalità di avviare nel settore
gressivamente essere prossimi allo zero. 17. Il Regolamento Edilizio del Comune di Termoli ha la finalità di avviare nel settore dell’edilizia, la sensibilizzazione alla transizione verso un’economia circolare e sostenere nuove forme di prevenzione dei rifiuti, di progettazione ecocompatibile, di riciclo e riutilizzo dei materiali, riducendo nel contempo l’emissione di gas a effetto serra. Riduzione consumo del suolo
e, di riciclo e riutilizzo dei materiali, riducendo nel contempo l’emissione di gas a effetto serra. Riduzione consumo del suolo 18. L’opacizzazione del suolo determina la diminuzione di superfici destinate ad assolvere alla funzione fondamentale di essere il più importante e grande filtro purificatore, delle sostanze gassose inquinanti l’atmosfera. 19. Nella pianificazione territoriale, dovranno trovarsi le modalità per avviare la limitazione del
sose inquinanti l’atmosfera. 19. Nella pianificazione territoriale, dovranno trovarsi le modalità per avviare la limitazione del consumo di suolo, non impedendo in assoluto di occupare nuovo territorio, ma introducendo il saldo zero, ripristinando ad usi seminaturali aree di pari superficie in precedenza urbanizzate e impermeabilizzate. 20. Il Comune di Termoli si impegna alla riduzione del consumo di suolo, introducendo nella
nza urbanizzate e impermeabilizzate. 20. Il Comune di Termoli si impegna alla riduzione del consumo di suolo, introducendo nella pianificazione urbanistica e territoriale quanto espresso nella strategia Europa 2050, con
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 37 l’obiettivo finale di disaccoppiare lo sviluppo urbano dal consumo di questa preziosa e non riproducibile risorsa. L’obiettivo del consumo di suolo zero sarà il motore di una nuova stagione di trasformazione urbana, fondata sulla riqualificazione dell’esistente e sul ridisegno del territorio urbanizzato, che non deve essere più considerato come un dato acquisito e irreversibile, ma come un corpo suscettibile di essere ridisegnato e ricucito
Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
ve essere più considerato come un dato acquisito e irreversibile, ma come un corpo suscettibile di essere ridisegnato e ricucito secondo nuove e più funzionali orditure, in grado anche di recuperare i guasti di uno sviluppo passato, di carattere spesso incontrollato e disperso, rivelatosi alla fine non efficiente, energeticamente dissipativo ed oggi antieconomico. Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti
d oggi antieconomico. Art.29 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale
- Per flessibilità progettuale si intende l’adozione di misure che favoriscano l’adattabilità di un edificio a usi diversi durante la sua esistenza. L’obiettivo di una progettazione flessibile non ha soltanto natura economica ma ha anche portata sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato
ta sociale poiché l'impatto ambientale di un intervento di demolizione e ricostruzione è sicuramente superiore a quello generato da una ristrutturazione. 2. La flessibilità progettuale si ottiene concependo la distribuzione degli spazi e le caratteristiche costruttive dell'edificio, in particolare quelle strutturali e impiantistiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell’edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici.
stiche, in modo che non siano d'ostacolo ad una riconversione dell’edificio stesso, ciò in particolare per gli edifici pubblici. 3. I parametri prestazionali fondamentali raccomandati per conseguire una buona flessibilità progettuale sono i seguenti: a) Adottare, in particolare per il piano terra, altezze di piano che si adattino a diverse destinazioni d’uso; b) Adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; evitare forme dei solai irregolari;
destinazioni d’uso; b) Adottare maglie strutturali il più possibile regolari con luci ampie; evitare forme dei solai irregolari; c) Utilizzare carichi utili compatibili con quelle destinazioni ritenute conciliabili con la collocazione, la forma e la tipologia dell’edificio; d) Dimensionare con larghezza i collegamenti verticali; e) Utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili);
llegamenti verticali; e) Utilizzare, se possibile, pareti attrezzate o divisori facilmente smontabili (in cartongesso e simili); f) Utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento delle montanti verticali degli impianti, la soluzione di cavedi facilmente accessibili, sovradimensionati e posti, possibilmente, nelle parti comuni; g) Utilizzare il più possibile, per l'alloggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti
loggiamento dei collettori di distribuzione orizzontale degli impianti, la soluzione di controsoffitti, false pareti e pavimenti sopraelevati; h) Adottare sistemi centralizzati di produzione di calore e di condizionamento posizionando le relative macchine sui lastrici solari; i) adottare per l’impianto elettrico e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona.
Art.30 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabil
co e per gli impianti ausiliari una configurazione a stella ramificata, utilizzando, se possibile, un sottoquadro per ogni zona. Art.30 – Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 38 Criteri comunali per l’edilizia sostenibile
- Il Comune di Termoli, con regolamento da approvarsi, promuove e sostiene il miglioramento della qualità urbana, la cura e il rispetto dell’ambiente, incentivando le opere di edilizia biocompatibile tese al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) Benessere abitativo; b) Contenimento dei consumi energetici; c) Accumulo delle risorse idriche; d) Recupero e riciclo delle acque grigie;
abitativo; b) Contenimento dei consumi energetici; c) Accumulo delle risorse idriche; d) Recupero e riciclo delle acque grigie; e) Adozione di tecniche di bioedilizia con l'uso di materiali biocompatibili; f) Utilizzo dei prodotti LCA; g) Piantumazione alberature; h) Costituzione reti ecologiche. 2. I seguenti obiettivi sono perseguiti con tecniche di “progettazione bioclimatica”, con esse, si intendono quel complesso di soluzioni progettuali che intervengono a partire
niche di “progettazione bioclimatica”, con esse, si intendono quel complesso di soluzioni progettuali che intervengono a partire dal sistema ambientale in cui si colloca, sia nella scelta del sito, dell’orientamento, della forma, delle dimensioni e della distribuzione interna e sia nella scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive delle chiusure, delle partizioni interne, delle vetrate e dell’illuminazione esterna, per trasformare la costruzione in uno strumento di
iusure, delle partizioni interne, delle vetrate e dell’illuminazione esterna, per trasformare la costruzione in uno strumento di captazione, accumulo e distribuzione di energia e di acqua. 3. Per benessere abitativo, può intendersi un insieme di condizioni che, in modo concorrente contribuiscono a determinare soddisfacenti condizioni di vivibilità, assicurando anche un contenimento degli impatti sull’ambiente, conseguibili, in particolare, attraverso: a) Benessere termico; b) Qualità dell’aria;
contenimento degli impatti sull’ambiente, conseguibili, in particolare, attraverso: a) Benessere termico; b) Qualità dell’aria; c) Idonea illuminazione; d) Protezione dai rumori; e) Protezione dai campi elettromagnetici; f) Protezione dall’umidità del terreno. 4. Il contenimento dei consumi energetici viene ritenuto quale obiettivo essenziale strategico conseguibile, invece, a patto di limitare il consumo di energia fossile, con
iene ritenuto quale obiettivo essenziale strategico conseguibile, invece, a patto di limitare il consumo di energia fossile, con conseguente riduzione delle emissioni di CO2 e di altre sostanze inquinanti e/o nocive nell’ambiente, oltre che per ridurre i costi di esercizio, attraverso una progettazione ispirata ai seguenti criteri: a) Limitazione delle dispersioni di calore per trasmissione; b) Impiego di tecnologie ad alta efficienza;
a ai seguenti criteri: a) Limitazione delle dispersioni di calore per trasmissione; b) Impiego di tecnologie ad alta efficienza; c) Sostituzione progressiva delle fonti fossili di produzione dell’energia con fonti rinnovabili; d) Progettazione secondo i premessi criteri bioclimatici; e) Progettazione della climatizzazione estiva in modo naturale, orientando l’edificio secondo l’asse eliotermico e con la realizzazione di “serre bioclimatiche”;
zione estiva in modo naturale, orientando l’edificio secondo l’asse eliotermico e con la realizzazione di “serre bioclimatiche”; f) Protezione (con elementi architettonici o vegetazionali esterni) delle pareti dell'organismo edilizio più esposte ai venti invernali;
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 39 g) Uso razionale delle risorse idriche. 5. Sono da ritenersi biocompatibili quei materiali e sistemi costruttivi che per le loro caratteristiche si presentano come idonei all’uso convenuto e durevoli nel tempo, quando ottenuti da materie prime rigenerabili o abbondantemente disponibili, ma anche se e quando prodotti con procedimenti sicuri, non inquinanti per l’ambiente e con l’utilizzo di poca energia non rigenerabile. Materiali biocompatibili, inoltre, sono
sicuri, non inquinanti per l’ambiente e con l’utilizzo di poca energia non rigenerabile. Materiali biocompatibili, inoltre, sono anche e solo tutti quei materiali privi di sostanze tossiche ed inquinanti, salubri e sicuri per gli utilizzatori, lavorabili con tecniche sicure per i lavoratori, riciclabili e riutilizzabili o eventualmente smaltibili con metodi sicuri e non dannosi per l’ambiente. 6. Il Regolamento degli incentivi potrà stabilire forme premianti, proporzionate e correlate
icuri e non dannosi per l’ambiente. 6. Il Regolamento degli incentivi potrà stabilire forme premianti, proporzionate e correlate ai principi enunciati alla lettera a), che in ragione del punteggio eventualmente conseguito a seguito del raggiungimento (superamento) dei premessi obiettivi minimi, siano riconosciuti specifici incentivi economici (Oneri Concessori, fiscalità comunale, ecc..) secondo corrispondenti soglie di premialità.
osciuti specifici incentivi economici (Oneri Concessori, fiscalità comunale, ecc..) secondo corrispondenti soglie di premialità. 7. Al solo fine esemplificativo, il Regolamento potrà fare riferimento alla valutazione dell’impiego di materiali e sistemi costruttivi biocompatibili: a) Strutture • Strutture orizzontali; • Strutture verticali portanti • Strutture verticali non portanti b) Energia • Maggiore aumento dell’utilizzo dell’energia primaria di provenienza
ali portanti • Strutture verticali non portanti b) Energia • Maggiore aumento dell’utilizzo dell’energia primaria di provenienza da fonti rinnovabili, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente; • Maggiore aumento della classificazione energetica, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente; • Utilizzo di strategie passive e per la migliore risposta dell’involucro e del benessere abitativo; • Utilizzo, per la fase invernale, di vani predisposti per l’accumulo del
ore risposta dell’involucro e del benessere abitativo; • Utilizzo, per la fase invernale, di vani predisposti per l’accumulo del calore e il suo utilizzo finalizzato alla diminuzione dell’uso di energia di riscaldamento. c) Acque • Impianto di fitodepurazione o di sub irrigazione • Erogatori a riduzione di portata • Cisterne per la raccolta dell’acqua piovana per uso non potabile • Cassette W.C. a doppio pulsante • Presenza di rete duale per acque grigie • recupero e riciclo delle acque grigie
non potabile • Cassette W.C. a doppio pulsante • Presenza di rete duale per acque grigie • recupero e riciclo delle acque grigie d) Piantumazioni esterne • Utilizzo di piante adatte al luogo con spiccate caratteristiche idrofile e che non necessitano di eccessivo impiego di fertilizzanti e fitofarmaci; • Utilizzo di pavimentazioni permeabili come ghiaietto, masselli forati, pavimenti in pietra naturale a giunti larghi, selciato, ecc.; • Utilizzo di piantumazioni a foglia caduca, utilizzate ad integrazione
enti in pietra naturale a giunti larghi, selciato, ecc.; • Utilizzo di piantumazioni a foglia caduca, utilizzate ad integrazione della strategia tesa a diminuire l’impatto diretto del raggio solare nella fase estiva; e) Finiture
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 40 f) Rivestimenti g) Pavimenti h) Intonaci i) Pitture j) Trattamenti k) Collanti e leganti l) Coibentazioni m) Impermeabilizzazione n) Materiali fonoassorbenti • Miglior isolamento acustico, con l’utilizzo di materiali fonoassorbenti, oltre quanto stabilito dalla normativa vigente. 8. Le modalità per poter usufruire delle premialità saranno definite nell’apposito regolamento da adottarsi con atto successivo.
- Le modalità per poter usufruire delle premialità saranno definite nell’apposito regolamento da adottarsi con atto successivo.
- Il Professionista incaricato della progettazione dovrà presentare una relazione preliminare con la descrizione dei sistemi costruttivi, delle tecnologie e dei materiali impiegati, illustrare con appositi elaborati grafici, tabelle dimostrative che esplicitino con sufficienti argomentazioni oggettive il raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziata.
dimostrative che esplicitino con sufficienti argomentazioni oggettive il raggiungimento degli obiettivi di qualità evidenziata. 10. La fine dei lavori dovrà essere corredata da perizia tecnica giurata del tecnico incaricato, da elaborati grafici che attestino la conformità delle opere alle linee guida di cui sopra, da documentazione fotografica realizzata in corso d’opera, da certificazioni e/o schede tecniche dei materiali.
da di cui sopra, da documentazione fotografica realizzata in corso d’opera, da certificazioni e/o schede tecniche dei materiali. 11. Il Direttore dei Lavori ed il proprietario dovranno dichiarare, sotto la propria responsabilità, la rispondenza delle opere eseguite al progetto che ha ottenuto gli incentivi ed eventuali giustificate modificazioni che dovranno comunque essere sempre in sintonia con le scelte ed i criteri bioecologici.
ed eventuali giustificate modificazioni che dovranno comunque essere sempre in sintonia con le scelte ed i criteri bioecologici. 12. L’applicazione dell’incentivo resta subordinato alla verifica di compatibilità delle soluzioni adottate con i vincoli di tutela eventualmente incidenti sugli immobili oggetto d’intervento, con particolare riferimento agli immobili vincolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un’analitica relazione a firma del progettista.
ncolati ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004. Tale verifica dovrà essere contenuta in un’analitica relazione a firma del progettista. 13. Gli ulteriori incentivi fiscali o volumetrici, qualora consentiti e previsti dalle vigenti norme nazionali e regionali per il conseguimento dell’innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, sono cumulabili con i presenti incentivi previsti dal Regolamento Edilizio. Incentivi Statali e regionali della Rigenerazione urbana
cumulabili con i presenti incentivi previsti dal Regolamento Edilizio. Incentivi Statali e regionali della Rigenerazione urbana
- La Rigenerazione urbana, sia di iniziativa statale che regionale, è basata sulla “moneta urbanistica”, costituita da premialità in termini di cubatura extra, ritenuta necessaria per muovere l’interesse del settore edilizio.
- Ad esempio non esaustivo si elencano: a) Art.5 del D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n°106 del 12 luglio 2011 (Decreto Sviluppo);
esaustivo si elencano: a) Art.5 del D.L. 70 del 13 maggio 2011, convertito in legge n°106 del 12 luglio 2011 (Decreto Sviluppo); b) Commi 7 dell’art.14 del D.lgs. n.102/2014 (extra spessori energetici); c) Legge Regionale n.36, del 8/11/2002 (Modalità di calcolo di parametri urbanistico edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a
Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 41 contenere il consumo energetico) d) Legge Regionale n.25 del 18/07/2008 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati, dei porticati). e) I premi volumetrici concessi dalle vigenti legislazioni statali e regionali, condizionati a specifiche condizioni, sono cumulabili con gli incentivi del presente Regolamento Edilizio. Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del
l presente Regolamento Edilizio. Art.31 – Prescrizioni costruttive per l’adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
- Il Radon è un gas inodore e incolore molto nocivo alla salute, costituendo, fra l’altro, la sorgente più importante di radiazioni negli edifici, essendo molto pericoloso se inalato. Il radon, qualora presente nell’area di sedime, viene aspirato dall’edificio per “effetto camino” e può rimanere imprigionato al suo interno accumulandosi in concentrazioni
me, viene aspirato dall’edificio per “effetto camino” e può rimanere imprigionato al suo interno accumulandosi in concentrazioni pericolose. Dal suolo e dai materiali da costruzione, il radon si diffonde nell’atmosfera e si trasforma spontaneamente in altre sostanze radioattive tali da nuocere gravemente alla salute. 2. Il riferimento è: 3. La Direttiva Radon dell’EURATOM (Agenzia Europea per l’Energia Atomica) n. 59 del 5 dicembre 2013 che abroga le precedenti direttive 89/618/EURATOM,
ell’EURATOM (Agenzia Europea per l’Energia Atomica) n. 59 del 5 dicembre 2013 che abroga le precedenti direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 96/29/EURATOM, 97/43/EURATOM e 2003/122/EURATOM. La Direttiva 59/13 è stata recepita dal D.lgs. 31 luglio 2020, n.101. 4. Al fine di evitare inutili duplicazioni, la parte relativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella
lativa alla caratterizzazione del suolo, con espresso riferimento alla problematica del Radon, potrà essere inserita anche nella relazione geologica prodotta per ottenere il parere ex art. 89 del D.P.R. 380/2001. In tal caso, la relazione sulle tecniche costruttive da adottare potrà essere a sola firma dei progettisti del piano. 5. Per le nuove costruzioni, qualora non già presentato in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, e per interventi di demolizione e ricostruzione, il progetto edilizio
ntato in sede di approvazione degli strumenti urbanistici, e per interventi di demolizione e ricostruzione, il progetto edilizio sarà corredato da un’apposita relazione, a firma congiunta del progettista e di un dottore geologo (per la parte caratterizzante il suolo), contenente i dati richiesti dalla predetta norma. 6. Al fine di ottenere un adeguato livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e
ezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dall’esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all’attività dei radionuclidi di matrice ambientale, configurate da concentrazioni di gas radon, nella costruzione di nuovi edifici residenziali e non residenziali e in tutti gli interventi su edifici esistenti in cui sia previsto un rifacimento totale dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione di una o più delle seguenti tecniche
un rifacimento totale dell’orizzontamento a contatto con il suolo, si raccomanda l’adozione di una o più delle seguenti tecniche costruttive, atte a controllare la migrazione, l’ingresso e la permanenza di tale gas negli ambienti chiusi, fermo restando che sarà cura del progettista individuare le soluzioni che riterrà necessarie per conseguire il requisito di concentrazione previsto dalla normativa di riferimento: • sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti;
i concentrazione previsto dalla normativa di riferimento: • sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; • pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente; • ventilazione naturale o forzata del vespaio; • ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati;
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 42 • estrazione dell'aria da intercapedine sotto il pavimento; • depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio; • depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio; • ventilazione delle condutture di drenaggio; • pressurizzazione del suolo sotto l'edificio; • pressurizzazione dell'intero edificio; • ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni;
Art.32 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei loc
e del suolo sotto l'edificio; • pressurizzazione dell'intero edificio; • ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni; • ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore. Art.32 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Le seguenti regole, sono integrative di quelle statali e regionali e sono da intendersi
locali ad uso abitativo e commerciale
- Le seguenti regole, sono integrative di quelle statali e regionali e sono da intendersi adeguate dinamicamente all’aggiornamento legislativo delle normative di settore. Eventuali contrasti sono risolti a favore della norma più limitativa.
- Le misurazioni sono da effettuarsi secondo le definizioni uniformi dell’Allegato A.
- Per gli edifici residenziali, uffici, studi professionali, ambulatori e commerciali, per gli
izioni uniformi dell’Allegato A. 3. Per gli edifici residenziali, uffici, studi professionali, ambulatori e commerciali, per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, su edifici costruiti antecedentemente al 5 luglio 1975, è applicabile la norma contenuta nel primo comma dell’art.6 del D.M. 05/07/1975. 4. Per quanto attiene le norme generali relative alle caratteristiche degli edifici e delle loro
Art.33 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee v
dell’art.6 del D.M. 05/07/1975. 4. Per quanto attiene le norme generali relative alle caratteristiche degli edifici e delle loro parti a destinazione residenziale e non residenziali, occorre fare riferimento al Regolamento Comunale di Igiene approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 29 luglio 2016. Art.33 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. “linee vita”)
- Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di
bili sui tetti (c.d. “linee vita”)
- Si definisce dispositivo di aggancio o dispositivo di ancoraggio, l'elemento o la serie di elementi o componenti contenente uno o più punti di ancoraggio, destinato ad essere utilizzato per il collegamento di componenti di un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto in conformità alla norma UNI EN 363.
- Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione
nformità alla norma UNI EN 363. 2. Le norme del presente articolo si applicano agli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione e in quelli in cui, comunque, si proceda all’integrale rifacimento dei manti superficiali delle coperture a "tetto". 3. Le misure progettate ed installate ai sensi del presente regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
te regolamento devono poter essere utilizzate ai sensi degli articoli 15, 111 e 115 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). 4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente articolo: a) I pergolati, i gazebi e simili e le coperture di manufatti aventi carattere temporaneo; b) Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza
ture di manufatti aventi carattere temporaneo; b) Le coperture che non espongono ad un rischio di caduta dall'alto da un'altezza maggiore di 2 metri misurata dal punto più elevato rispetto al piano sottostante; c) Le coperture prive di impianti tecnologici di qualsivoglia tipologia, in cui il dislivello tra il punto più elevato della copertura ed il piano di campagna naturale o artificiale
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 43 sottostante non sia superiore a 4 metri; d) Coperture piane o a falda inclinata dotate di parapetto perimetrale o ringhiera continui di altezza almeno pari a 100 cm rispetto al piano di camminamento in corrispondenza dei possibili punti di caduta. 5. Ai fini del presente articolo eventuali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti.
uali parti della copertura non calpestabili per il rischio di sfondamento della superficie di calpestio sono assimilate a vuoti. 6. Le opere e i manufatti installati ai sensi del presente articolo, nella misura strettamente necessaria a garantire l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori sulle coperture in condizioni di sicurezza, non sono considerate nelle verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l’altezza massima delle
verifiche di conformità urbanistico- edilizia riferite a parametri quali il volume, la superficie utile, l’altezza massima delle costruzioni, il rapporto di copertura e la distanza minima da confini e fasce di rispetto. 7. Sui tetti, lastrici e spazi ad essi assimilabili che rientrano nel campo d’applicazione del presente articolo, andranno installati dispositivi di ancoraggio in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici
positivi di ancoraggio in modo permanente, conformi alla norma UNI 11578:2015. Se soggetti a corrosione, i dispositivi metallici devono essere protetti mediante adeguati trattamenti. 8. In allegato all'istanza per la formazione del titolo abilitativo edilizio sarà prodotto un elaborato, costituito da relazione e grafico in scala adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è
adeguata, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione o del progettista se la figura del coordinatore non è prevista, che illustri dettagliatamente la soluzione adottata. Qualora la conformazione della copertura o dei sistemi di ancoraggio subiscano significative modifiche in corso di esecuzione, un analogo elaborato, a firma del coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà
l coordinatore alla sicurezza in fase d'esecuzione o del direttore dei lavori se la figura del coordinatore non è prevista, sarà allegato alla comunicazione di ultimazione dei lavori. Nei casi di esclusione previsti dal presente articolo, l'elaborato sarà sostituito da una certificazione del progettista. 9. Le dichiarazioni di conformità dei dispositivi d’ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede,
Art.34 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature d
ancoraggio alla norma UNI 11578:2015, rilasciate dal produttore, se non già allegate alla relazione di cui al comma che precede, saranno presentate unitamente alla segnalazione certificata di agibilità di cui all’art.24 del D.P.R. n.380/2001. Art.34 – Prescrizioni per le sale da gioco, l’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e la raccolta della scommessa.
- La materia inerente le prescrizioni relative alle sale da gioco e, inoltre, tutto quanto si
to e la raccolta della scommessa.
- La materia inerente le prescrizioni relative alle sale da gioco e, inoltre, tutto quanto si riferisca a regolamentazione, limitazione e controllo dell’installazione di apparecchiature del gioco d’azzardo lecito e per la raccolta della scommessa è disciplinata sul territorio nazionale dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (TULPS - testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. n. 20 del 17/12/2016
(TULPS - testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni e dalla L.R. n. 20 del 17/12/2016 “Disposizioni per la prevenzione del gioco d’azzardo patologico”. 2. Con riferimento alla disciplina innanzi richiamata, i locali presso i quali si esercita l’attività di sala giochi o di giochi leciti devono essere posti ad una distanza non inferiore a mt 300, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da:
i giochi leciti devono essere posti ad una distanza non inferiore a mt 300, misurati secondo la distanza pedonale più breve, da: a) Istituti scolastici di ogni ordine e grado, inclusi gli istituti professionali e le università; b) Strutture sanitarie ed ospedaliere, incluse quelle dedicate all’accoglienza, all’assistenza e al recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari forme di disagio sociale o che, comunque, fanno parte di categorie
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 44 protette; c) Impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani; d) Caserme militari; e) Centri di aggregazione per anziani; f) Luoghi di culto, cimiteri e camere mortuarie; g) Attrezzature balneari e spiagge; h) Giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati. 3. Al fine di tutelare la salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro
spazi verdi pubblici attrezzati. 3. Al fine di tutelare la salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat. Non potranno essere aperte sale da gioco nel raggio di 100 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
ostali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi. 4. Ai fini della misurazione della distanza tra i locali e i luoghi di cui ai punti b) e c) del presente articolo, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
edonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato. 5. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo è altresì vietato: a) Negli immobili di proprietà dell’Amministrazione Comunale, che opererà inoltre affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa; b) Nei chioschi su suolo pubblico. 6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi
della stessa; b) Nei chioschi su suolo pubblico. 6. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione Comunale, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge. 7. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente articolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all’interno o adiacente ad unità immobiliari residenziali; non è, inoltre, ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e
l’interno o adiacente ad unità immobiliari residenziali; non è, inoltre, ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via. 8. È vietata la localizzazione di sale da gioco in tutta la Zona omogenea A e nella Zona omogenea E del PRG; 9. I locali adibiti a sale giochi devono avere destinazione commerciale, artigianale e terziario; 10. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali;
erciale, artigianale e terziario; 10. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno dei locali; 11. Le vetrine dei locali devono essere trattate in modo che non sia visibile l'interno della sala. 12. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione, il locale deve rispettare: a) La normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; b) La normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; b) La normativa vigente in materia di inquinamento acustico; c) La normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro; d) I Regolamenti locali di Polizia Urbana; e) La normativa urbanistica edilizia vigente. 13. Il locale adibito a sala da gioco deve, in ogni caso, rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534.
spondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n. 534. 14. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco deve essere inoltrata tramite il portale al SUAP e deve comunque ottenere il parere favorevole del Comando di Polizia Locale Municipale, confermato dal Sindaco. 15. Resta nella facoltà del Comune procedere alla modifica della norma di questo articolo
le Municipale, confermato dal Sindaco. 15. Resta nella facoltà del Comune procedere alla modifica della norma di questo articolo attraverso l’approvazione di un regolamento apposito.
Art.35 – Strade
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 45 Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art.35 – Strade
- La realizzazione di strade carrabili dovrà avvenire nel rispetto delle norme tecniche per la realizzazione della viabilità così come da normativa vigente.
- La segnaletica dev'essere, di regola, contenuta entro gli spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici
spazi appositamente destinati in sede di progettazione e, comunque, non deve alterare la struttura architettonica degli edifici né l'assetto dell'ambiente. Non sono ammesse scritte a vernice dipinte sui muri; mentre è consentita l'applicazione di scritte, decorazioni e cartelli pubblicitari asportabili sui frontespizi nudi. 3. La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
ostruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. 4. I soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) Alla pavimentazione; b) Alla manutenzione e pulizia; c) All'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) All'efficienza del sedime e del manto stradale; e) Alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
ione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) All'illuminazione. 16. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 9.50 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 11,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 17. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 5,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 18. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di 5,50 m., nel caso di un unico senso di marcia, e di 9,50 m nel caso di
produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di 5,50 m., nel caso di un unico senso di marcia, e di 9,50 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 19. Le strade private, ad uso pubblico, sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza.
Art.36 – Portici
i da trasporto. 19. Le strade private, ad uso pubblico, sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. Art.36 – Portici
- Nei casi in cui è prevista l’edificazione su pilastri liberi (detta "a pilotis") i porticati che si vengono a formare sono spazi privati che devono essere decorosamente sistemati e mantenuti. L'altezza libera dei “pilotis” non potrà essere inferiore a m. 3.00.
- L’altezza libera delle aree a “pilotis”, aperte al pubblico passaggio, non potrà essere
non potrà essere inferiore a m. 3.00. 2. L’altezza libera delle aree a “pilotis”, aperte al pubblico passaggio, non potrà essere inferiore a m. 4,00. 3. L'Autorità comunale, in sede di formazione del titolo abilitativo edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, al fine della necessaria integrazione con gli spazi pubblici,
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 46 così come disciplinati dal presente Regolamento. 4. I portici soggetti a servitù di pubblico uso e aperti al pubblico devono essere estesi a tutto il fronte strada dell’edificio con un arretramento non inferiore a 4 metri misurata dal filo stradale alla parete esterna del piano terreno. Tale superficie di portico, riservata all’uso pubblico, non sarà assoggettata al contributo sul costo di costruzione, ai sensi del comma
erficie di portico, riservata all’uso pubblico, non sarà assoggettata al contributo sul costo di costruzione, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici del 10 maggio 1977, n.801, recante “Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici”. 5. Salvo le occupazioni temporanee e straordinarie per restauri, traslochi e simili, detti portici devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale e
Art.37 – Piste ciclabili
r restauri, traslochi e simili, detti portici devono essere mantenuti sgombri da ogni materiale che ne impedisca l’uso normale e nuoccia al decoro dell’edificio o sia, in qualsiasi modo, causa di disturbo, fastidio od impedimento. Art.37 – Piste ciclabili
- Il Comune favorisce e promuove la realizzazione di itinerari ciclabili in coerenza con quanto previsto nei Decreti Ministeriali e le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
li in coerenza con quanto previsto nei Decreti Ministeriali e le linee guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 2. Per tutte le nuove edificazioni e per gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica negli edifici adibiti a residenza e attività terziarie o produttive e nelle strutture pubbliche si dovranno prevedere idonei spazi comuni e attrezzati per la sosta e/o il deposito di biciclette.
e e nelle strutture pubbliche si dovranno prevedere idonei spazi comuni e attrezzati per la sosta e/o il deposito di biciclette. 3. Nel caso di interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione o interventi su edifici plurifamiliari, con parti comuni esistenti, dovranno essere realizzati, possibilmente al piano terra, spazi comuni destinati esclusivamente al deposito biciclette (stalli, rastrelliere) accessibili dalla pubblica via prevedendo, ove possibile, coperture
esclusivamente al deposito biciclette (stalli, rastrelliere) accessibili dalla pubblica via prevedendo, ove possibile, coperture ombreggianti derivanti da piantumazioni di alberi idonei a creare zone d’ombra. 4. Per il calcolo del numero totale di biciclette su cui dimensionare gli spazi per il ricovero delle stesse, si dovrà fare riferimento alla seguente formula: a) n. minimo biciclette = n° 1/unità abitativa per interventi ad uso residenziale;
Art.38 – Aree per parcheggio
dovrà fare riferimento alla seguente formula: a) n. minimo biciclette = n° 1/unità abitativa per interventi ad uso residenziale; b) n. minimo biciclette = SU/100 per interventi ad uso commerciale, produttivo, direzionale. c) La dimensione di un posto bicicletta e pari a mq 1 con dimensioni (0.60x1.70) mt. Art.38 – Aree per parcheggio
- La normativa che disciplina le superfici destinate a parcheggio è la seguente: a) DM 1444/68 per i parcheggi pubblici;
heggio
- La normativa che disciplina le superfici destinate a parcheggio è la seguente: a) DM 1444/68 per i parcheggi pubblici; b) Art. 11 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, per i parcheggi pertinenziali.
- Le aree di parcheggio pubblico realizzate nell'ambito degli interventi di urbanizzazione primaria sono necessarie a soddisfare esigenze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla
ze elementari di mobilità e di sosta all'interno del sistema urbano. La localizzazione delle aree di parcheggio è definita dalla pianificazione urbanistica generale ed attuativa. 3. Il progetto dei parcheggi pubblici deve rispettare le prescrizioni e indicazioni del Codice della Strada e del regolamento di attuazione. 4. Le superfici pavimentate inoltre dovranno garantire il recupero delle acque piovane. A tale
Art.39 – Piazze e aree pedonali
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 47 scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti. 5. Ai margini delle aree a parcheggio e delle aree a verde è raccomandata la realizzazione di un reticolo di raccolta delle acque meteoriche da far confluire nella rete pluviale, secondo la normativa vigente. Art.39 – Piazze e aree pedonali
- Tutte le strade comunali di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti
Art.39 – Piazze e aree pedonali
gente. Art.39 – Piazze e aree pedonali
- Tutte le strade comunali di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiedi o comunque di passaggio pedonale pubblico.
- Le strade, le piazze e il suolo pubblico in genere, devono avere una superficie idonea a facilitare l'accesso ed il transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
transito pedonale e devono essere realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. 3. La pavimentazione degli spazi pubblici deve essere eseguita impiegando linguaggi architettonici, canoni estetici, elementi di arredo urbano e, più in generale, materiali e tecniche di posa compatibili con le caratteristiche morfologiche e architettoniche delle zone circostanti, sempre ed attentamente curando l’essenziale rispetto della normativa vigente
fologiche e architettoniche delle zone circostanti, sempre ed attentamente curando l’essenziale rispetto della normativa vigente riguardante il superamento delle barriere architettoniche. 4. Nell’organizzazione planimetrica di questi spazi essenziali dell’ambito urbano, occorre sempre e comunque disciplinare la relazione tra flussi/soste veicolari e utilizzo pedonale, affinché le diverse attività e l’eventuale fruibilità/accessibilità promiscua possano essere svolte in condizioni di sicurezza.
affinché le diverse attività e l’eventuale fruibilità/accessibilità promiscua possano essere svolte in condizioni di sicurezza. 5. I materiali e le modalità costruttive, in presenza di servizi nel sottosuolo, devono consentire lo svolgimento delle operazioni di ispezione e di ripristino, in modo semplice ed economico. 6. Le strade, le piazze e le aree pedonali in genere, devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua.
Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi
ono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e la raccolta delle acque meteoriche, al fine di evitare i ristagni d'acqua. A tale scopo si potrà prevedere la realizzazione di parti di pavimentazione realizzate con tecnologie drenanti. 7. I progetti devono garantire la possibilità di orientamento della persona mediante punti di riferimento riconoscibili e discriminabili fra loro. 8. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli e ordinate. Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi
Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi
loro. 8. Le vie di percorrenza devono essere evidenti e libere da ostacoli e ordinate. Art.40 – Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità
le barriere architettoniche. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti approvati dal Comune per lo specifico intervento. 3. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50m, dislivello non superiore a 0,18 m e pendenza massima non superiore all'8%.
vono essere realizzati con larghezza minima di 1,50m, dislivello non superiore a 0,18 m e pendenza massima non superiore all'8%. 4. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 8%. 5. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare
pe di pendenza non superiore al 8%. 5. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Autorità Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali
Art.41 – Passi carrai ed uscite per autorimesse
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 48 siano protetti con transenne para pedonali idonee allo scopo. 6. È consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne para pedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari Art.41 – Passi carrai ed uscite per autorimesse
Art.41 – Passi carrai ed uscite per autorimesse
one e di attuazione, nonché del Regolamento comunale sugli impianti pubblicitari Art.41 – Passi carrai ed uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
i accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna e comunque limitando il numero di autorizzazioni in modo da non pregiudicare la sicurezza della viabilità principale.
ed esterna e comunque limitando il numero di autorizzazioni in modo da non pregiudicare la sicurezza della viabilità principale. 4. Per quanto attiene le modalità per l'ottenimento dell’autorizzazione relative ai "passi carrabili" si fa riferimento allo specifico regolamento comunale. 5. Tutte le rampe devono terminare almeno 3 mt prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi pedonali d’uso pubblico (es. marciapiedi, porticati) per consentire
punto di immissione sulla viabilità pubblica o sui percorsi pedonali d’uso pubblico (es. marciapiedi, porticati) per consentire la sosta del veicolo prima dell’immissione e debbono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole con scanalature per il deflusso delle acque. 6. L’uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio
essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi precedenti sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono
nterventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari. 8. L'esecuzione dell’accesso carrabile e/o la sua rimozione in caso di rinuncia è posta a carico del richiedente che ha l'obbligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere.
Art.42 – Chioschi/dehors su suolo pubblico
ligo di ripavimentare a proprie spese il suolo pubblico e di renderlo idoneo a sopportare il traffico che vi s'intende svolgere. Art.42 – Chioschi/dehors su suolo pubblico
- Per “dehors” si intende l'insieme degli elementi (mobili, smontabili o facilmente rimovibili) posti in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, privato o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per ristoro
pubblico, privato o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. 2. L’installazione di chioschi/dehors è disciplinata da apposito Regolamento Comunale per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche. 3. In ogni caso, il collocamento dei chioschi/dehors su suolo pubblico ha di norma carattere
pazione di spazi ed aree pubbliche. 3. In ogni caso, il collocamento dei chioschi/dehors su suolo pubblico ha di norma carattere provvisorio: l'autorizzazione può pertanto essere revocata quando ragioni di carattere pubblico lo richiedano.
Art.43 – Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 49 Art.43 – Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Al fine di garantire uniformità nella fruizione generale, per gli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti.
Art.44 – Recinzioni
ggio sui fronti delle costruzioni ovvero circostanti a chioschi/dehors si applica la disciplina di cui agli articoli precedenti. 2. Gli oneri della manutenzione degli spazi privati soggetti a servitù pubblica di passaggio sono a carico dei proprietari anche se l'utilizzo è esteso al pubblico. Art.44 – Recinzioni
- Ogni area pubblica o di uso pubblico potrà essere recintata facendo salvi i diritti imprescindibili di terzi e nel rispetto delle regole contenute nel presente REC.
potrà essere recintata facendo salvi i diritti imprescindibili di terzi e nel rispetto delle regole contenute nel presente REC. 2. Per i confini riguardanti tratti di strade esterne al centro urbano, per quanto attiene all’arretramento ed altezza, occorre fare riferimento alle norme disciplinate dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495. 3. I muri di recinzione, esposti in tutto od in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di cui alle NTA e quelle di decoro dettate per gli edifici.
d in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di cui alle NTA e quelle di decoro dettate per gli edifici. 4. In prossimità degli incroci stradali o delle curve cieche la vegetazione e le recinzioni debbono essere effettuate in modo da non ostacolare la visibilità e da non pregiudicare la sicurezza del traffico; l'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità.
icurezza del traffico; l'Autorità Comunale può dettare, caso per caso, obblighi particolari per conseguire le suddette finalità. 5. Le recinzioni tra le proprietà possono essere anche realizzate con rete e siepe, con sola siepe, con muro pieno. 6. Le recinzioni da realizzare in zona agricola dovranno essere in rete metallica, in ferro a disegni semplici e lineari. L’altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 1,80 m.
o essere in rete metallica, in ferro a disegni semplici e lineari. L’altezza massima delle recinzioni non dovrà superare 1,80 m. costituita da una parte basamentale cieca non superiore a m. 0,80 e dalla parte superiore aperta “a giorno”. 7. E’ fatto obbligo per le nuove recinzioni di uniformarsi a quelle attigue esistenti in sito, ove queste ultime siano conformi alla presente normativa. 8. Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico.
Art.45 – Numerazione civica
ativa. 8. Sono comunque fatte salve eventuali norme più restrittive per edifici di particolare interesse storico-architettonico. Art.45 – Numerazione civica
- Spetta all'Autorità Comunale assegnare il numero civico ed i relativi subalterni. L'apposizione del numero civico è fatta a spese del proprietario, così come la riapposizione conseguente a variazioni della numerazione notificategli dall'Autorità Comunale.
- Il numero civico, realizzato in pietra locale o materiale ceramico o comunque con materiale
ficategli dall'Autorità Comunale. 2. Il numero civico, realizzato in pietra locale o materiale ceramico o comunque con materiale duraturo, va collocato a fianco della porta d'ingresso, a destra di chi la guarda dallo spazio pubblico, all'altezza dai 2,00 ai 3,00 m. Esso deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. 3. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro
cura del possessore dell’immobile. 3. È ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. L'impianto e le condutture devono essere applicati in modo non visibile dalla strada. 4. Per le nuove costruzioni, il numero civico va assegnato a richiesta dell’interessato.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 50 5. Tali tabelle possono anche essere collocate sui muri esterni dei fabbricati privati o sulle recinzioni private, senza che i proprietari possano opporsi. 6. a collocazione delle tabelle deve avvenire senza danno alcuno per l’immobile. 7. n caso di demolizioni di fabbricati o di passi carrai che non debbano essere più ricostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi.
icostruiti o nel caso di soppressione di porte esterne di accesso, i proprietari devono notificare al Comune i numeri soppressi. 8. Nel corso dell’intervento edilizio e, comunque, prima della presentazione della richiesta del certificato di agibilità, il soggetto interessato deve inoltrare al Comune tramite il SUE la richiesta di assegnazione del numero civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o, comunque, variazione della
Art.46 – Aree verdi
ro civico, ogni qualvolta le opere comportino la realizzazione di nuovi accessi dalla pubblica via o, comunque, variazione della numerazione civica preesistente. Capo III Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art.46 – Aree verdi
- Le aree verdi sono uno spazio complesso, la costruzione del quale comporta l'assemblaggio di una serie di componenti dotate ciascuna di precise caratteristiche tecniche. La scelta, la definizione e l'accostamento di queste componenti variano a
i dotate ciascuna di precise caratteristiche tecniche. La scelta, la definizione e l'accostamento di queste componenti variano a seconda delle dimensioni e degli obiettivi che si intendono perseguire nella specifica area d'intervento. 2. Le aree verdi possono avere diversa estensione e sistemazione, essere individuate come parchi o giardini, ma sono comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili.
e parchi o giardini, ma sono comunque connotate dalla presenza importante di vegetazione e dalla prevalenza di suoli permeabili. 3. Possono avere un carattere naturalistico, ornamentale ed ospitare attrezzature per lo svolgimento di attività ludiche e sportive. 4. Le aree verdi attrezzate, in relazione ai tipi di utenza prevalenti, possono essere concepite come spazi disponibili per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi o come spazi disponibili per lo svago e lo sport in forma libera degli adulti.
i per il gioco dei bambini e lo sport dei ragazzi o come spazi disponibili per lo svago e lo sport in forma libera degli adulti. 5. Nella progettazione, come nel progetto di gestione delle aree verdi è necessario: a) Garantire la continuità delle reti ecologiche, il mantenimento degli elementi naturalistici, la massima permeabilità delle superfici; b) Valorizzare le qualità paesaggistiche e le risorse locali; c) Garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la visibilità degli spazi;
ità paesaggistiche e le risorse locali; c) Garantire la sicurezza degli utenti, curando il presidio e la visibilità degli spazi; d) Garantire forme di accessibilità sicura a utenti diversi e gradi di fruizione dilatati nel tempo; e) facilitare la manutenzione e una correlata gestione economica delle risorse. 6. I progetti delle aree a verde devono specificare le caratteristiche di ogni componente naturale e antropico della stessa, tenendo presente quanto specificato precedentemente,
re le caratteristiche di ogni componente naturale e antropico della stessa, tenendo presente quanto specificato precedentemente, in relazione all’entità dell’intervento prospettato e in conformità alle regole generali del settore. 7. Tutte le aree scoperte, comunque, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica. 8. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al Regolamento
l'igiene e la sicurezza pubblica. 8. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Termoli, approvato con Delibera Consiliare n.58, del 20/11/2020, redatto per disciplinare le modalità di gestione, impianto,
Art.47 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 51 manutenzione e difesa di alberi ed aree verdi pubbliche e private esistenti, i criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, la tutela di parchi e giardini pubblici. Art.47 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale
- Le aree verdi che si distinguono in parchi e giardini di interesse storico e documentale sono spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti
e giardini di interesse storico e documentale sono spazi aperti che per impianto, composizione vegetale e presenza di manufatti architettonici e artistici sono detentori di particolare valore per la città. 2. Oltre alle componenti che ricorrono nelle aree verdi, nei parchi e giardini di interesse storico e documentale è frequente la presenza di elementi architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o monumentali, anche raccolte in veri e propri orti o angoli botanici.
ti architettonici e scultorei e di specie vegetali rare e/o monumentali, anche raccolte in veri e propri orti o angoli botanici. 3. Obiettivo di questa norma è quello di garantire la permanenza di questi spazi curandone le formazioni vegetali, sia spontanee sia coltivate, l’impianto e i singoli manufatti. A questo scopo la conoscenza storica e botanica dei luoghi costituisce supporto indispensabile. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità
ostituisce supporto indispensabile. La fruizione pubblica dovrà essere regolata e le sue dinamiche monitorate affinché intensità e modalità d'uso si mantengano compatibili. 4. Per comporre le esigenze di manutenzione e conservazione dei parchi e giardini di interesse storico e documentale con i modi di fruizione pubblica, l’accessibilità e le pratiche d’uso devono essere opportunamente valutate. Pertanto negli interventi di riqualificazione e di manutenzione devono essere osservate le seguenti disposizioni:
ente valutate. Pertanto negli interventi di riqualificazione e di manutenzione devono essere osservate le seguenti disposizioni: a) Sistemare gli spazi mantenendo la leggibilità dell'impianto originario. L'eventuale installazione di strutture per il gioco, lo sport, il ristoro potrà essere temporanea o permanente, ma in ogni caso progettata con attenzione alle preesistenze e al carattere del luogo. b) Mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali di pregio.
arattere del luogo. b) Mantenere in efficienza i percorsi e le pavimentazioni, conservando il tracciato e i materiali di pregio. c) Qualora non in contrasto con i vincoli di tutela storica, nei parchi pubblici prevedere la presenza di illuminazione artificiale lungo i principali percorsi e nelle aree attrezzate, adottando misure di riduzione dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico. d) Ai fini della permanenza dei parchi e giardini di interesse storico e documentale,
amento luminoso e di risparmio energetico. d) Ai fini della permanenza dei parchi e giardini di interesse storico e documentale, ogni intervento deve fondarsi sulla conoscenza del luogo e della documentazione ad esso relativa. Pertanto negli interventi di riqualificazione e manutenzione devono essere osservate le seguenti disposizioni: e) Non abbattere gli esemplari arborei di dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico. Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire
i dimensioni ed età tali da rappresentare un riferimento morfologico. Le sostituzioni di singole piante malate dovranno avvenire con esemplari della medesima specie o, se introvabili, con specie vicarianti e analoghe per portamento, struttura, cromatismo. f) Nel caso di interventi di riqualificazione di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, che si rendano necessari, non pregiudicare l'equilibrio ecologico.
Art.48 – Orti urbani
di canalizzazioni, sistemi di irrigazione e di coltivazione, che si rendano necessari, non pregiudicare l'equilibrio ecologico. g) Non rimuovere o spostare gli elementi di arredo fisso e le decorazioni originarie se non a seguito di uno specifico progetto di restauro. 5. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente articolo si rimanda al Regolamento del Verde Pubblico e Privato del Comune di Termoli, approvato con Delibera Consiliare n. 58 del 20/11/2020. Art.48 – Orti urbani
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 52
- Gli orti urbani sono appezzamenti di terreno, di proprietà comunale, destinati compatibilmente con le finalità sociali, educative, ricreative o terapeutiche, alla coltivazione di piante da frutto, ortaggi, erbe aromatiche, fiori, ecc...
- L’attuazione di tale iniziativa, in ogni caso è pensata per valorizzare gli spazi incolti sottraendoli al degrado ambientale e sociale in cui spesso versano tali spazi periurbani o
ata per valorizzare gli spazi incolti sottraendoli al degrado ambientale e sociale in cui spesso versano tali spazi periurbani o urbani ibridi, ovvero inedificati ma non più definibili come agricoli a tutti gli effetti. 3. Le particelle vengono messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale a favore dei cittadini interessati a svolgere tale attività, per conseguire i seguenti obiettivi: a) Introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere
attività, per conseguire i seguenti obiettivi: a) Introdurre elementi di arredo nel sistema-parco o in aree non idonee ad essere attrezzate per la pubblica fruizione, integrando l’aspetto paesaggistico e quello sociale; b) Costituire una sorta di costante presidio nelle stesse aree, inibendone l’abbandono all’improprio utilizzo o al vandalismo; c) Favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura
ll’improprio utilizzo o al vandalismo; c) Favorire attività all’aria aperta, avvicinando la persona alla conoscenza della natura dandole nel contempo, l’opportunità di sviluppare la socialità, intrecciare relazioni, creare nuove amicizie, stimolare il senso di appartenenza ad un gruppo attivo; d) Contrastare i fenomeni di debilitazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio; e) Favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo;
tazione psico-fisica, di disgregazione e di disagio; e) Favorire ed incentivare la nascita di associazioni nel settore orticolo; f) Promuovere e/o sostenere eventi di educazione ambientale, legati alle pratiche agricole rivolte in particolar modo ai bambini della scuola dell’infanzia; g) Orientare le colture verso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc.…)
rso buone pratiche agricole, di sostenere e diffondere metodologie (biologico, biodinamico, permacultura, orti sinergici, ecc.…) maggiormente rispettose dell’ambiente e della salute e di contribuire a salvaguardare la biodiversità agricola; h) Promuovere la cultura dell’alimentazione tradizionale, della riscoperta delle varietà tipiche; i) Consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni;
dizionale, della riscoperta delle varietà tipiche; i) Consolidare il rapporto di fiducia e di collaborazione con le istituzioni; 4. I lotti di terreno destinati ad orti urbani, verranno assegnati alle associazioni interessate, nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento comunale in corso di approvazione con Deliberazione del Consiglio Comunale. 5. In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro.
Art.49 – Parchi e percorsi in territorio rurale
glio Comunale. 5. In nessun caso l’assegnazione degli orti può essere finalizzata allo svolgimento di attività a scopo di lucro. Art.49 – Parchi e percorsi in territorio rurale
- La rete dei percorsi in ambito rurale rappresenta un inestimabile patrimonio ambientale, storico e culturale, nonché una preziosa risorsa economica, grazie ad un numero sempre maggiore di persone che fanno dell’attività escursionistica uno strumento di riscoperta e di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità.
sone che fanno dell’attività escursionistica uno strumento di riscoperta e di conoscenza del territorio e delle sue peculiarità. 2. La riscoperta, riattazione, riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete dei percorsi rurali è attuabile, al fine del raggiungimento di obiettivi più agevole fruizione e, dunque, di valorizzazione e recupero della identità più autentica del territorio a agricolo locale e delle sue filiere eno-gastronomiche (produttive) di qualità.
ero della identità più autentica del territorio a agricolo locale e delle sue filiere eno-gastronomiche (produttive) di qualità. 3. Tale rete di percorsi favorirà, nel tempo, se adeguatamente programmata per progressivi interventi modulabili, anche lo sviluppo della multi funzionalità dell’impresa agricola e, in particolare, la crescita di particolari tipologie di realtà agricole quali agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il
agricole quali agriturismi, fattorie didattiche, fattorie sociali, aziende biologiche, che traggono dal contatto diretto con il visitatore una fonte di remunerazione. 4. L’attività di riqualificazione della rete dei percorsi locali può intendersi come parte integrante di un più ampio processo di recupero e valorizzazione della rete di percorsi
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 53 intercomunali, riservata ad una determinata tipologia di turismo, rispettosa e attenta ai valori ambientali, naturalistici, storico-culturali, paesaggistici e di sostenibilità del territorio rurale. 5. Si riconosce l’importanza della mobilità dolce, con un progetto strategico che individui i tracciati dei percorsi e sentieri già esistenti a fondo naturale, per una percorribilità a piedi,
Art.50 – Tratturi – Sentieri
tto strategico che individui i tracciati dei percorsi e sentieri già esistenti a fondo naturale, per una percorribilità a piedi, in bicicletta e a cavallo, sempre nell’ottica di una fruizione sostenibile. 6. Per consentire la conoscenza e la fruibilità del patrimonio naturalistico ed architettonico rurale, con apposita pianificazione si individueranno appositi sentieri e percorsi ciclabili. Art.50 – Tratturi – Sentieri
Art.50 – Tratturi – Sentieri
onico rurale, con apposita pianificazione si individueranno appositi sentieri e percorsi ciclabili. Art.50 – Tratturi – Sentieri
- Il tratturo è un largo sentiero erboso, pietroso o in terra battuta, sempre a fondo naturale, originatosi dal passaggio e dal calpestio degli armenti. La rete dei tratturi definisce i percorsi utilizzati dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro.
i dai pastori per compiere la transumanza, ossia per trasferire con cadenza stagionale mandrie e greggi da un pascolo all'altro. 2. I tratturi sono sottoposti a tutela ai sensi della Legge Regionale n. 9 del 11/04/1997 e relativo regolamento di attuazione L.R. n. 1 del 11/02/2000. 3. Il sentiero è un percorso a fondo naturale, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell’uomo o degli
Art.51 – Tutela del suolo e del sottosuolo
le, riconoscibile e permanente, formatosi gradualmente per effetto di calpestio continuo e prolungato da parte dell’uomo o degli animali, ovvero artificialmente a seguito di uno specifico progetto. 4. I sentieri sono generalmente costituiti da: a) Sedime; b) Punto di inizio, intersezioni e punto di arrivo; c) Attrezzature (gradini, corrimano, brevi scale...); d) Segnaletica. Art.51 – Tutela del suolo e del sottosuolo
- Si rimanda alle normative statali, regionali ed al “Regolamento per la disciplina degli
1 – Tutela del suolo e del sottosuolo
- Si rimanda alle normative statali, regionali ed al “Regolamento per la disciplina degli interventi di manomissione e ripristino del suolo pubblico” approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 29/11/2010.
- Tutti gli edifici devono garantire opportuna protezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere garantito, con opportuni sistemi
tezione del suolo e del sottosuolo da immissioni di sostanze nocive. In particolare deve essere garantito, con opportuni sistemi di isolamento, la separazione tra il suolo-sottosuolo e le strutture dell'edificio. 3. Ogni intervento deve rispettare le eventuali prescrizioni della relazione geologica. 4. Nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione di edifici residenziali da realizzare in zona agricola, oltre la superficie coperta come definita e
demolizione e ricostruzione di edifici residenziali da realizzare in zona agricola, oltre la superficie coperta come definita e dimensionata dalle NTA del PRG, non potranno essere sottratte all’uso permeabile del suolo, ulteriori superfici da destinare a parcheggio, percorsi, marciapiedi oltre il 30% della superficie occupata .
Art.52 – Approvvigionamento idrico
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 54 Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche Art.52 – Approvvigionamento idrico
- La materia dell’approvvigionamento idrico (corretto) della città è disciplinata dalla legislazione in materia di ciclo integrato unico delle acque: a) Decreto Legislativo 152/2006; b) R.D. 27/07/1934 n.1265; c) DPR n.303 del 19/03/1956; d) Norme di settore relative, soprattutto, alla individuazione di disciplinari tecnici
1934 n.1265; c) DPR n.303 del 19/03/1956; d) Norme di settore relative, soprattutto, alla individuazione di disciplinari tecnici funzionali a definire le caratteristiche geometriche, prestazionali ed i materiali dei sistemi di captazione e distribuzione, per cui ad essi si rinvia per ogni aspetto puntuale attinente queste specifiche materie. 2. La gestione del servizio idrico (captazione e distribuzione) sul territorio comunale di
attinente queste specifiche materie. 2. La gestione del servizio idrico (captazione e distribuzione) sul territorio comunale di Termoli è affidata in concessione ad una società che lo esercita e lo gestisce in nome e per conto dei comuni appartenenti al Consorzio intercomunale. 3. Le reti dei servizi pubblici, ovvero le reti tecnologiche, in generale, costituiscono parte integrante del disegno urbano e a quest’ultimo devono conformarsi in modo da non alterare
iche, in generale, costituiscono parte integrante del disegno urbano e a quest’ultimo devono conformarsi in modo da non alterare i caratteri ambientali e non limitare le condizioni di accessibilità e fruibilità degli spazi pubblici. 4. Ogni unità immobiliare dev'essere regolarmente rifornita di acqua potabile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo.
abile in quantità proporzionale al numero dei locali e degli utilizzatori previsti, tenuto conto del maggiore fabbisogno estivo. 5. Nel caso di fabbricati multipiano, l'impianto centralizzato di acqua potabile dev'essere munito di autoclave per servire adeguatamente, anche nel periodo di maggior consumo, i piani alti dell'edificio. 6. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale
gior consumo, i piani alti dell'edificio. 6. La dotazione idrica per uso potabile ed igienico costituisce requisito fondamentale dell’abitabilità ed agibilità degli edifici destinati all’abitazione, al soggiorno ed al lavoro delle persone. Nelle zone servite da pubblico acquedotto è obbligatorio l’allacciamento allo stesso. 7. Ove non sia possibile l’approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto può essere ammesso l’approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli
idrico da pubblico acquedotto può essere ammesso l’approvvigionamento da fonte autonoma a condizione che la realizzazione degli impianti d’attingimento avvenga nell’osservanza delle disposizioni stabilite dalla vigente normativa di settore, nonché da quanto disposto dal presente regolamento. A tale scopo, nella domanda di Permesso di Costruire deve essere dichiarata la modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato e, nelle planimetrie, deve essere indicata
truire deve essere dichiarata la modalità di approvvigionamento idrico del fabbricato e, nelle planimetrie, deve essere indicata l’ubicazione della fonte rispetto ai sistemi di raccolta, trasporto e smaltimento delle acque reflue. 8. L’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto al rilascio di nulla osta del servizio igiene pubblica ASReM, rilasciato in base alla risultanza dell’esame ispettivo e all’esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate
lasciato in base alla risultanza dell’esame ispettivo e all’esito favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche effettuate secondo campionamenti previsti per legge. 9. Per le fonti di nuova utilizzazione destinate all’approvvigionamento di civili abitazioni, il prelievo per le suddette analisi è eseguito, su richiesta e a carico del proprietario, da parte del Servizio di Igiene Pubblica ASReM. 10. Dopo l’attivazione della fonte, trascorsi 12 mesi dal primo controllo analitico, è fatto obbligo
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 55 al proprietario dell’impianto o al responsabile dell’approvvigionamento idrico di richiedere a proprie spese, al Servizio Igiene Pubblica ASReM, un ulteriore esame chimico e batteriologico dell’acqua. Il Servizio Igiene Pubblica provvede al prelievo ed al relativo sopralluogo e si avvale per le analisi del campione prelevato dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o di altro laboratorio accreditato.
le per le analisi del campione prelevato dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambientale) o di altro laboratorio accreditato. 11. Nelle zone non servite da acquedotto, l’utilizzo di cisterne e serbatoi per l’approvvigionamento idrico a scopo potabile è consentito solo a seguito di nulla-osta del servizio igiene pubblica. Il nulla osta è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità-abitabilità del fabbricato cui l’impianto è asservito.
osta è requisito essenziale per il rilascio del certificato di agibilità-abitabilità del fabbricato cui l’impianto è asservito. 12. Cisterne e serbatoi devono essere ubicati lontano da fonti d’inquinamento e realizzati in modo da evitare qualunque contatto tra l’acqua contenuta e l’esterno, al fine di impedire possibili inquinamenti; devono essere dotati di chiusura ermetica e ben protetta e costituiti internamente di materiale impermeabile e idoneo per alimenti; devono inoltre essere
Art.53 – Depurazione e smaltimento delle acque
hiusura ermetica e ben protetta e costituiti internamente di materiale impermeabile e idoneo per alimenti; devono inoltre essere oggetto di regolare manutenzione ed essere periodicamente svuotati, puliti e disinfettati. Art.53 – Depurazione e smaltimento delle acque
- Gli edifici vanno dotati d'impianti permanenti che possano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei
sano assicurare in misura sufficiente la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami e dei rifiuti solidi. Gli impianti per la raccolta e smaltimento delle acque reflue debbono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni di legge o regolamento. 2. Gli scarichi debbono essere di materiale impermeabile, isolati dai muri, ben saldati tra loro e di diametro adeguato. Non devono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione,
, isolati dai muri, ben saldati tra loro e di diametro adeguato. Non devono mai attraversare allo scoperto locali di abitazione, magazzini di generi alimentari o laboratori di qualsiasi genere. Tutte le colonne di scarico devono essere munite di canne di ventilazione. 3. Tutti gli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel
retti e indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, sia pubbliche che private, nonché in fognature, sul suolo e nel sottosuolo, devono rispondere ai limiti di accettabilità previsti nelle vigenti normative. 4. I liquami, le acque usate e le acque di scarico industriale, non assimilate a quelle domestiche, devono essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia (D.lgs. n.152/2006). Gestione delle acque pluviali
- L’acqua è un bene prezioso.
el rispetto della normativa vigente in materia (D.lgs. n.152/2006). Gestione delle acque pluviali
- L’acqua è un bene prezioso.
- Con una azione progressiva, il Comune di Termoli, introduce la pratica virtuosa dell’auto approvvigionamento della risorsa acqua.
- Nei fabbricati di nuova costruzione dovranno essere previsti serbatoi di raccolta delle acque meteoritiche, provenienti dai pluviali e/o dai piazzali che consentiranno il riutilizzo
revisti serbatoi di raccolta delle acque meteoritiche, provenienti dai pluviali e/o dai piazzali che consentiranno il riutilizzo delle acque immagazzinate per il rifornimento delle cassette di scarico e per la pulizia dei piazzali e degli autoveicoli e per il giardinaggio. 4. I troppo pieni dei serbatoi di accumulo e le acque meteoriche debbono essere immesse nei collettori di fognatura pluviale, salvo quanto disposto all’articolo relativo ai canali di
meteoriche debbono essere immesse nei collettori di fognatura pluviale, salvo quanto disposto all’articolo relativo ai canali di gronda ed ai pluviali. In nessun caso potranno essere immesse nelle reti di smaltimento delle acque reflue fognanti. Fogne private
Art.54 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 56
- Sono vietate le fosse a tenuta.
- Per tutti i fabbricati è consentita la depurazione biologica con le tecniche della sub irrigazione e della fitodepurazione.
- La loro realizzazione avviene secondo la vigente legislazione statale e regionale. Art.54 – Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
- La materia del Ciclo integrato dei rifiuti è disciplinata dal Decreto legislativo 5 febbraio
dei rifiuti urbani e assimilati
- La materia del Ciclo integrato dei rifiuti è disciplinata dal Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio", D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ("Norme in materia ambientale").
- Il Comune di Termoli, ottemperando alle previsioni di legge, si è dotato di apposito
n. 152 ("Norme in materia ambientale"). 2. Il Comune di Termoli, ottemperando alle previsioni di legge, si è dotato di apposito Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, disciplina della raccolta differenziata ed altri servizi di igiene ambientale (ex art. 198 D.lgs. 3 Aprile 2006 n.152 “Norme in materia Ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26, del 07/06/2007, in vigore dal 8
Art.55 – Distribuzione dell’energia elettrica
ccessive modificazioni ed integrazioni) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.26, del 07/06/2007, in vigore dal 8 agosto 2007, a cui si rimanda, unitamente al Regolamento Comunale di Igiene Pubblica approvato con D.C.C. n.33, del 29/07/2016. Art.55 – Distribuzione dell’energia elettrica
- La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
Art.56 – Distribuzione del gas
one, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti elettrici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. 2. Gli edifici ed i loro impianti vanno progettati, realizzati, accessoriati e condotti in modo che non vengano superati i consumi energetici e le emissioni di sostanze inquinanti consentiti. Art.56 – Distribuzione del gas
- La progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito.
Art.57 – Ricarica dei veicoli elettrici
zione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono regolati dalla legislazione vigente in merito. Art.57 – Ricarica dei veicoli elettrici
- Al fine di ridurre la dipendenza dal petrolio e attenuare l’impatto ambientale nel settore dei trasporti, tra i requisiti minimi per la costruzione di infrastrutture per i combustibili alternativi, come già previsto nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo del 22/10/2014,
frastrutture per i combustibili alternativi, come già previsto nella direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo del 22/10/2014, possono annoverarsi i punti di ricarica per i veicoli elettrici, che sicuramente attenuano l’impatto ambientale nel settore dei trasporti. 2. In tutti gli edifici di nuova costruzione, nonché per gli interventi di ristrutturazione degli stessi – residenziali e non – dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo
Art.58 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
i interventi di ristrutturazione degli stessi – residenziali e non – dovrà essere prevista, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli nel rispetto delle normative specifiche di settore giusto D.lgs. 16 dicembre 2016, n. 257, D.lgs. n.48/2020 e successivi. Art.58 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 57 teleriscaldamento
- Sono considerati fonti rinnovabili di tipo energetico: a) L’irraggiamento solare per produzione di energia termica ed elettrica; b) Il vento, fonte di energia elettrica e dinamica; c) Le biomasse, quale combustibile da utilizzare in appositi impianti per generazione termica e cogenerazione di calore ed elettricità; d) Le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque, quale fonte idroelettrica.
nerazione di calore ed elettricità; d) Le precipitazioni utilizzabili tramite il dislivello di acque, quale fonte idroelettrica. 2. Per la realizzazione di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti di edifici esistenti, nell’ambito del progetto si deve prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo principi minimi di integrazione. 3. Gli impianti energetici da fonti rinnovabili sono classificabili in:
raffrescamento secondo principi minimi di integrazione. 3. Gli impianti energetici da fonti rinnovabili sono classificabili in: a) Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
- impianti aderenti o integrati nei tetti di edifici esistenti con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- La superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene
nti non modificano la sagoma degli edifici stessi;
- La superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto su cui viene realizzato; b) Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzato su edificio e avente le seguenti caratteristiche:
- Moduli collocati sugli edifici;
- La superficie complessiva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati.
siva dei moduli fotovoltaici dell'impianto non sia superiore a quella del tetto dell'edificio sul quale i moduli sono collocati. c) Impianto fotovoltaico e/o solare termico realizzati su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle 1) e 2); d) Impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo; e) Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo con micro generazione realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non
assetto cogenerativo con micro generazione realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; f) Impianti alimentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle 5);
limentati da biomasse operanti in assetto cogenerativo su edifici o sulle loro pertinenze, con modalità differenti da quelle 5); g) Impianti eolici installati sui tetti degli edifici esistenti con singoli generatori eolici di altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; h) Impianti idroelettrici e geotermoelettrici realizzati in edifici esistenti, sempre, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non
in edifici esistenti, sempre, che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; i) Alimentati a fonte idraulica. 4. Non sono consentiti su tutto il territorio del Comune di Termoli: a) Impianti alimentati da biomasse alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas;
Termoli: a) Impianti alimentati da biomasse alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) Impianti per minieolico con aerogeneratori di altezza complessiva non superiore a 30 metri o con un diametro del rotore non superiore a 18 metri; 5. La realizzazione delle tipologie di impianto sopra descritte è disciplinata dalle norme
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 58 nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia. 6. Si rimanda pertanto al Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con D.C.R. n.133/2017 ed alla D.G.R. n.187, del 22/06/2022. 7. Ai sensi del DPR n.380/2001 art.17 comma 3e) il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di
to di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela dell'assetto idrogeologico, artistico - storico ed ambientale. 8. A dette agevolazioni, inoltre, si cumulano tutti gli incentivi introdotti dalla legislazione nazionale in materia di sgravi fiscali inerenti lavori di miglioramento delle prestazioni
Art.59 – Telecomunicazioni
ncentivi introdotti dalla legislazione nazionale in materia di sgravi fiscali inerenti lavori di miglioramento delle prestazioni climatiche degli edifici. Art.59 – Telecomunicazioni
- L’installazione e la modifica delle caratteristiche di emissione degli impianti radioelettrici e, in particolare, l’installazione di torri, di tralicci, di impianti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni
anti radio-trasmittenti, di ripetitori di servizi di comunicazione elettronica, di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche mobili GSM/UMTS, per reti di diffusione, distribuzione e contribuzione dedicate alla televisione digitale terrestre, per reti a radiofrequenza dedicate alle emergenze sanitarie ed alla protezione civile, nonché per reti radio a larga banda punto- multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità
parte dell'ARPA Molise – competente ad effettuare i controlli di cui all’articol
hé per reti radio a larga banda punto- multipunto nelle bande di frequenza all'uopo assegnate, vengono autorizzate dall'Autorità Comunale, ovvero soggette alla disciplina della Comunicazione o Segnalazione Certificata di inizio Attività nei casi previsti, previo rilascio di parere tecnico preventivo favorevole da parte dell'ARPA Molise – competente ad effettuare i controlli di cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti
i cui all’articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36 (Legge Quadro) – in ordine alla compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità stabiliti uniformemente a livello nazionale in relazione al disposto della citata Legge Quadro e dal DPCM 8 luglio 2003. 2. L'installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è disciplinata dal regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile,
impianti di telecomunicazione è disciplinata dal regolamento comunale per la localizzazione degli impianti di telefonia mobile, telecomunicazioni, radiodiffusione sonora e televisiva (ex Legge 22/2/2001 n.36 – L.R. Molise 10/08/2006 n.20) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.43 del 14/07/2008, in vigore dal 12.11.2008.
Art.60 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 59 Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art.60 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- I prospetti degli edifici su vie e spazi pubblici e su vie private o che sono comunque da questi visibili devono soddisfare le esigenze di decoro urbano.
- I fabbricati di nuova costruzione devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di
soddisfare le esigenze di decoro urbano. 2. I fabbricati di nuova costruzione devono armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con gli edifici circostanti. 3. In particolare per gli interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento, gli edifici oltre ad armonizzarsi nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di edifici di notevole
to, nelle tinteggiature e nelle coperture, con i fabbricati circostanti devono tener conto della presenza di edifici di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. 4. Devono, in ogni caso, essere mantenute le colorazioni preesistenti salvo esplicita Autorizzazione Paesaggistica rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente a richiesta motivata di parte.
esaggistica rilasciata secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e regionale vigente a richiesta motivata di parte. 5. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le sue parti in stato di normale conservazione, non solo per quanto attiene la sicurezza ma anche per ciò che concerne l'estetica, il decoro, l'igiene. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case,
ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, di ripristino, d'intonacatura e di ritinteggiatura delle facciate delle case, deteriorate dal tempo e dalle intemperie. 6. Quando tali condizioni vengano meno, i proprietari debbono provvedere alle opportune riparazioni ed ai necessari rifacimenti munendosi del necessario titolo abilitativo edilizio. 7. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto
rio titolo abilitativo edilizio. 7. Se le condizioni delle facciate, visibili in tutto od in parte da spazi pubblici, sono tanto indecorose da deturpare l'ambiente ovvero determinino pericolo per la pubblica e privata incolumità, il Sindaco ha la facoltà di ordinare al proprietario i necessari lavori di ripristino, fissando un congruo termine di tempo, trascorso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge.
rso inutilmente il quale può fare eseguire d'ufficio i necessari lavori, recuperando poi le somme nei modi previsti dalla legge. 8. L'Autorità comunale può fare eseguire, anche su richiesta di parte interessata, ispezioni dal personale del Comune o da altro personale qualificato, per accertare le condizioni di abitabilità e di decoro degli edifici. 9. Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti
e di decoro degli edifici. 9. Nelle nuove costruzioni o in edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione totale, gli impianti di riscaldamento singoli o collettivi, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del punto di fuoriuscita dal tetto o terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra ed a quota non inferiore al suo architrave.
Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 metri da qualsiasi finestra ed a quota non inferiore al suo architrave. 10. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione, senza essere adeguatamente coibentate. Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
tanze di abitazione, senza essere adeguatamente coibentate. Art.61 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
- Le fronti degli edifici che prospettano su vie e spazi pubblici e su vie private o sono
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 60 comunque da questi visibili, debbono soddisfare le esigenze del decoro urbano, tanto per la corretta armonia delle linee architettoniche quanto per i materiali ed i colori impiegati nelle opere di decorazione. 2. Negli edifici appartenenti a più proprietari, la tinta delle facciate, le cornici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà.
ici, le fasce e tutti gli elementi architettonici debbono seguire un partito architettonico unitario e non le singole proprietà. 3. Chi intenda eseguire sulle facciate degli edifici esposte alla pubblica vista elementi pittorici di qualunque genere o restaurare quelle esistenti, deve munirsi di specifica autorizzazione comunale. 4. Negli interventi sugli edifici esistenti, in Zona omogenea A, B1 e B2 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati.
Art.62 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
Zona omogenea A, B1 e B2 di PRG, devono essere conservati gli elementi lapidei di facciata che non dovranno essere tinteggiati. Art.62 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Sui prospetti fronteggianti il suolo pubblico non sono ammesse bacheche o sporgenze superiori a cm. 6 al di sotto di mt. 2.50 di altezza sul marciapiede e di. metri 3.00 sul piano stradale o di campagna.
- Entro gli stessi limiti di altezza sono vietati porte, gelosie e persiane che si aprano esternamente.
stradale o di campagna. 2. Entro gli stessi limiti di altezza sono vietati porte, gelosie e persiane che si aprano esternamente. 3. Le zoccolature comunque eseguite non dovranno, in nessun caso, occupare suolo pubblico. 4. Per le vetrine, bacheche e simili, comportanti occupazioni di suolo pubblico, e regolarmente approvate in progetto, potrà essere consentita una sporgenza massima di cm. 20 al vivo del muro. 5. Al di sopra di mt. 4.50 dal piano stradale ove il marciapiede non esista o di mt. 4.00 dal piano
di cm. 20 al vivo del muro. 5. Al di sopra di mt. 4.50 dal piano stradale ove il marciapiede non esista o di mt. 4.00 dal piano del marciapiede, potrà essere consentita la costruzione di balconi o terrazzi pensili, aperti o chiusi, sporgenti dal filo di fabbricazione non più di 1/10 della larghezza dello spazio pubblico o privato antistante o comunque mai oltre i mt. 1.50. Nelle strade di larghezza inferiore a mt. 6.00 è vietata la costruzione di balconi chiusi.
ante o comunque mai oltre i mt. 1.50. Nelle strade di larghezza inferiore a mt. 6.00 è vietata la costruzione di balconi chiusi. 6. In casi eccezionali per edifici pubblici o di particolare valore estetico potranno essere consentite sporgenze maggiori per strutture in aggetto, sempre che siano salvi i diritti dei terzi, la responsabilità tecnica della esecuzione sia assunta da un professionista debitamente qualificato.
salvi i diritti dei terzi, la responsabilità tecnica della esecuzione sia assunta da un professionista debitamente qualificato. 7. Sono vietati in ogni caso la costruzione e la conservazione di camini, stufe, canne fumarie e simili sporgenti dai muri di prospetto. 8. Nelle nuove costruzioni eseguite a filo stradale la porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossate ai muri prospicienti lo spazio pubblico, dovrà
porzione inferiore dei tubi verticali di condotta delle acque piovane, addossate ai muri prospicienti lo spazio pubblico, dovrà essere, per una altezza non inferiore a mt. 2.00 dal piano del marciapiede o a mt. 2.50 dal piano stradale, di materiale particolarmente resistente od in traccia, in modo da non costituire aggetto. 9. Fermo restando le norme sulle distanze fra fabbricati, in presenza di balconi, pensiline e simili sporgenti su marciapiede o altro spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio, la
in presenza di balconi, pensiline e simili sporgenti su marciapiede o altro spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio, la sporgenza rispetto al filo della proprietà pubblica o soggetta a pubblico passaggio non potrà superare 1,50 m. 10. In ogni caso l’elemento sporgente dovrà distare non meno di 50 cm dal filo dell'eventuale carreggiata stradale e non meno di 6,00 m dall'edificio posto da parte opposta della carreggiata stradale o dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio.
6,00 m dall'edificio posto da parte opposta della carreggiata stradale o dello spazio pubblico o soggetto a pubblico passaggio. 11. Nel caso in cui l'altezza fra piano di camminamento e intradosso dell’elemento aggettante sia almeno pari a 4,00 m, ferma restando la distanza prescritta dall’edificio di parte opposta, la sporgenza stessa potrà essere pari alla più piccola fra le seguenti dimensioni: a) larghezza del piano di camminamento o marciapiede ridotta di 50 cm; b) 2,50 m.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 61 12. Per i bow-windows (balconi chiusi) valgono le precedenti norme con l'ulteriore condizione che il profilo del bow-window ricada comunque in area di proprietà privata, ancorché soggetta a pubblico passaggio. 13. Per le pensiline di cancelli di ingresso ai lotti, sporgenti non oltre di 50 cm sul marciapiede e per le pensiline di protezione dei portoni purché non sporgenti dal filo di facciata più di 50 cm, la predetta altezza potrà essere ridotta a 2,40 m.
rotezione dei portoni purché non sporgenti dal filo di facciata più di 50 cm, la predetta altezza potrà essere ridotta a 2,40 m. 14. Per nuove realizzazioni in edifici esistenti, l’altezza della sporgenza potrà essere inferiore a quella in precedenza fissata e pari a quella preesistente solo in presenza, nello stesso edificio, di altre sporgenze sullo stesso camminamento. 15. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, l'autorità
sullo stesso camminamento. 15. Per gli edifici pubblici o di notevole interesse o pregio artistico e architettonico, l'autorità competente può consentire sporgenze maggiori di quelle fissate e anche occupazione di suolo pubblico con zoccoli, basamenti di colonne, gradini, corpi aggettanti, ecc. Tale possibilità viene definita in sede di pianificazione urbanistica generale attuativa o con le procedure del titolo abilitativo in deroga.
ità viene definita in sede di pianificazione urbanistica generale attuativa o con le procedure del titolo abilitativo in deroga. 16. All'interno di aree private non soggette a pubblico passaggio, l’altezza fra piano di camminamento o marciapiede e intradosso dell’elemento aggettante è ridotta a 2,40 m con la sola eccezione della pensilina che protegge l’ingresso al portone, per la quale detta altezza può essere ulteriormente ridotta a 2,20 m.
ezione della pensilina che protegge l’ingresso al portone, per la quale detta altezza può essere ulteriormente ridotta a 2,20 m. 17. Tutti i parapetti o ringhiere che proteggano da caduta devono avere un’altezza minima, misurata da piano pavimento a testa parapetto (o all’estradosso dell’elemento di finitura del parapetto) o all’estradosso corrimano pari a 1,05 m. 18. I parapetti dei balconi e delle finestre non debbono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale.
1,05 m. 18. I parapetti dei balconi e delle finestre non debbono poter essere attraversabili o sfondabili per urto accidentale. 19. Per le parti comuni o di uso pubblico, i vuoti nell’elemento di protezione non devono superare la larghezza di 10 cm. Nel caso di uso di pannelli di vetro, questi devono essere certificati idonei alla protezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia (attualmente in classe 1B1 UNI-EN 12600:2004).
tezione dal rischio di caduta nel vuoto in base alle vigenti norme UNI in materia (attualmente in classe 1B1 UNI-EN 12600:2004). 20. L’apposizione all’esterno dei fabbricati di inferriate, lampade, vetrine, tende, insegne e di qualsiasi altro oggetto o manufatto visibile allo spazio pubblico è subordinato alla speciale autorizzazione dell’Autorità comunale, da concedersi dietro presentazione dei relativi progetti, secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente Regolamento, salvo il rispetto
ersi dietro presentazione dei relativi progetti, secondo quanto disposto dall’art. 2 del presente Regolamento, salvo il rispetto delle prescrizioni di cui al seguito del presente articolo, sempreché non ostino ragioni di decoro, di sicurezza, di viabilità e di estetica architettonica. 21. Vale quanto stabilito dal presente articolo per ciò che attiene ai manufatti in genere sporgenti oltre il filo dell’allineamento stradale. Gli sporti non possono di regola superare 1 metro dal filo del muro.
genere sporgenti oltre il filo dell’allineamento stradale. Gli sporti non possono di regola superare 1 metro dal filo del muro. 22. Può essere tuttavia concessa l’apposizione di inferriate sporgenti fino all’altezza minima di mt. 2.20 dalla quota del marciapiede. 23. Può essere altresì concessa l'apposizione di lampade e lanterne mobili, limitatamente al tempo di accensione, ad altezza minima di mt. 2,20 dalla quota del marciapiede, escluse
pade e lanterne mobili, limitatamente al tempo di accensione, ad altezza minima di mt. 2,20 dalla quota del marciapiede, escluse le strade prive di marciapiede, con prescrizione di rimuoverle od alzarle ad almeno mt. 3,50 di altezza non appena spente. 24. Sotto i portici possono essere apposte lampade anche fisse fino all'altezza di mt. 2.20 dal suolo. 25. Le vetrine, le cornici, le insegne e le decorazioni fisse e mobili dei negozi e degli esercizi
ltezza di mt. 2.20 dal suolo. 25. Le vetrine, le cornici, le insegne e le decorazioni fisse e mobili dei negozi e degli esercizi pubblici possono sporgere dal filo del muro fino a cm. 10 nelle strade prive di marciapiede,
Art.63 – Allineamenti
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 62 fino a cm. 15 in quelle dotate di marciapiede rialzato e fino a cm. 20 sotto i portici. 26. Le tende solari sporgenti sul suolo pubblico o ad uso pubblico debbono avere il bordo inferiore, anche se non fisso, ad altezza non minore di mt. 2.20 dal suolo e la sporgenza non superiore a mt. 1.50 e comunque arretrata di almeno cm. 50 dal filo esterno dal marciapiede. Le tende sono vietate su strade prive di marciapiede. Art.63 – Allineamenti
Art.63 – Allineamenti
a di almeno cm. 50 dal filo esterno dal marciapiede. Le tende sono vietate su strade prive di marciapiede. Art.63 – Allineamenti
- Gli allineamenti degli edifici sono, di norma, individuati dal PRG.
- Nel caso di intervento diretto – ovvero, intervento volto all'edificazione, alla trasformazione o alla demolizione di singole opere edilizie o di urbanizzazione non incluse in zone sottoposte a piani esecutivi ovvero in tali zone dopo l'entrata in vigore dei piani esecutivi
urbanizzazione non incluse in zone sottoposte a piani esecutivi ovvero in tali zone dopo l'entrata in vigore dei piani esecutivi stessi, previo rilascio di autorizzazione o di concessione – gli allineamenti dei nuovi edifici e la ricostruzione di edifici esistenti dovranno essere armonizzati col tessuto urbano esistente. 3. L’Autorità Comunale competente potrà consentire o imporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo consiglino ragioni estetiche,
Art.64 – Piano del colore
mporre allineamenti stradali degli edifici o dei manufatti diversi da quelli esistenti, qualora lo consiglino ragioni estetiche, ambientali, di traffico e urbanistiche in genere. Art.64 – Piano del colore
- La scelta della colorazione delle facciate e degli elementi architettonici di prospetto deve essere attuata in conformità alle prescrizioni contenute nella pianificazione attuativa del PRG, con particolare riferimento ai Piani di Recupero per la zona omogenea A. Art.65 – Coperture degli edifici
Art.65 – Coperture degli edifici
one attuativa del PRG, con particolare riferimento ai Piani di Recupero per la zona omogenea A. Art.65 – Coperture degli edifici
- I fabbricati di nuova costruzione ricadenti in zona omogenea A, B1 e B2 ovvero soggetti a ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo debbono armonizzarsi, nelle coperture, con gli edifici circostanti, particolarmente con quelli di notevole importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi.
importanza artistica, avuto riguardo delle caratteristiche dell'abitato e dell'ambiente urbano in cui essi vengono ad inserirsi. 2. Le coperture, i loro aggetti ed i volumi tecnici realizzati sopra di esse devono considerarsi, a fini estetici, elemento architettonico o di conclusione dell’edificio e, pertanto, la loro realizzazione deve corrispondere a precise prescrizioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all’edificio
zioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi e materiali ai prospetti, alle coperture stesse ed all’edificio nel suo insieme. 3. Costituiscono oggetto del presente articolo, pertanto, le superfici di copertura del tipo geometricamente piano, orizzontali (lastrici solari) o inclinate (falde), in quanto prevalenti sul territorio comunale. 4. Le coperture di tipo più complesso o geometricamente non definibili (cilindriche, di rotazione,
enti sul territorio comunale. 4. Le coperture di tipo più complesso o geometricamente non definibili (cilindriche, di rotazione, rigate, ecc.), presenti in forma episodica, sono considerate esclusivamente in riferimento agli aspetti cromo - materici. 5. Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 6. La copertura degli edifici potrà essere a falde, piana o curvilinea.
enuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 6. La copertura degli edifici potrà essere a falde, piana o curvilinea. 7. Per la copertura degli edifici, nel rispetto dei caratteri tipologici del tessuto urbano, e della
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 63 zona agricola dovranno essere preferite le tipologie a falde. 8. L’apertura di terrazzi in falda potrà avvenire unicamente negli immobili sottoposti a ricostruzione o ristrutturazione, purché collegato a locali principali di abitazione, nelle falde non prospicienti lo spazio pubblico, sulla base di un disegno organico di tutto il sistema delle coperture. 9. Nelle coperture a falde inclinate è ammessa la realizzazione di lucernari piani e di finestre
tto il sistema delle coperture. 9. Nelle coperture a falde inclinate è ammessa la realizzazione di lucernari piani e di finestre apribili (tipo VELUX) complanari alla falda, purché nel numero strettamente necessario all’illuminazione e all’aerazione dell’ambiente sottostante. 10. Nel Borgo Vecchio tale disposizione è limitata ad un lucernaio per falda di dimensioni di 1.00 x 1.00 m (D.C.C. n.41, del 11/07/1991). 11. Con analogo criterio sono consentite le aperture verticali eseguite con elementi emergenti
m (D.C.C. n.41, del 11/07/1991). 11. Con analogo criterio sono consentite le aperture verticali eseguite con elementi emergenti dalla copertura (abbaini), protette con falde inclinate (raccordate alla falda principale) e realizzate sia per l’affaccio che per l’accesso a terrazze alla quota del piano sottotetto; il loro disegno e i materiali utilizzati dovranno conformarsi ai caratteri della copertura e dell’edificio,
el piano sottotetto; il loro disegno e i materiali utilizzati dovranno conformarsi ai caratteri della copertura e dell’edificio, tenendo conto dei criteri compositivi delle facciate, ovvero riprendendone ritmi e allineamenti. 12. Con riferimento alle coperture piane è sempre ammessa ed, anzi, ove possibile, incentivata, la realizzazione di “tetti verdi” o “tetti giardino”, ad esclusione del Borgo Vecchio (Zona A di PRG), secondo quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia ed in particolare dal
sione del Borgo Vecchio (Zona A di PRG), secondo quanto disciplinato dalla legislazione vigente in materia ed in particolare dal DPR n.59, del 2 aprile 2009, Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, con riferimento a quanto specificatamente previsto al comma 5 dell’Art.2 della stessa.
CE sul rendimento energetico in edilizia, con riferimento a quanto specificatamente previsto al comma 5 dell’Art.2 della stessa. 13. Nella realizzazione di detti tetti verdi, sia che si tratti di interventi ex novo che, soprattutto, di ristrutturazioni con modifica della copertura, dovranno essere osservate tutte le norme disciplinanti le corrette tecniche di calcolo e costruttive previste per simili coperture tali da non pregiudicare la stabilità dell’edificio e non produrre, in ogni caso, effetti di
ttive previste per simili coperture tali da non pregiudicare la stabilità dell’edificio e non produrre, in ogni caso, effetti di danneggiamento di altra natura, con particolare riferimento anche alla individuazione di ogni possibile accortezza progettuale e realizzativa funzionale a garantire la perfetta impermeabilizzazione e coibentazione delle strutture sottostanti, oltre che la possibilità di corretto e agevole accesso per la manutenzione.
Art.66 – Illuminazione pubblica
zazione e coibentazione delle strutture sottostanti, oltre che la possibilità di corretto e agevole accesso per la manutenzione. 14. Gli aggetti delle coperture, in ogni caso, perché non siano computabili nella distanza dalle costruzioni, non devono determinare, sulla loro proiezione, una sporgenza maggiore di mt. 1,50. Art.66 – Illuminazione pubblica
- Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo
Art.66 – Illuminazione pubblica
Art.66 – Illuminazione pubblica
- Il Comune persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile, promuove la riduzione dell'inquinamento luminoso e dei consumi energetici da esso derivanti, al fine di conservare e proteggere l'ambiente, attraverso la razionalizzazione degli impianti di illuminazione esterna pubblici e privati.
- Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in
esterna pubblici e privati. 2. Tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono essere realizzati in conformità ai criteri antinquinamento luminoso ed al ridotto consumo energetico. 3. I progetti, i materiali e gli impianti per l'illuminazione pubblica e privata a più basso impatto ambientale, per il risparmio energetico e per prevenire l’inquinamento luminoso devono rispettare quanto previsto nel Piano Regolatore di Illuminazione Comunale, approvato con
revenire l’inquinamento luminoso devono rispettare quanto previsto nel Piano Regolatore di Illuminazione Comunale, approvato con D.C.C. n.35 del 29/07/2016. 4. Nel rispetto minimo dei criteri di cui ai precedenti punti del presente articolo, ogni forma di illuminazione pubblica o privata anche non funzionalmente dedicata alla circolazione
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 64 stradale, non deve costituire elemento di disturbo per gli automobilisti o costituire fonte di intrusione nelle proprietà private. A tal fine ogni fenomeno di illuminazione molesta o di abbagliamento deve essere limitato ai valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee. 5. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione
Art.67 – Griglie ed intercapedini
sicurezza italiane ed europee. 5. Al fine di migliorare la sicurezza stradale si incentiva l'utilizzo di sistemi di segnalazione passivi (quali catarifrangenti e cat-eyes) o attivi (a LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce, etc..) ove l'illuminazione tradizionale potrebbe essere controproducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva. Art.67 – Griglie ed intercapedini
Art.67 – Griglie ed intercapedini
oducente (tracciati pericolosi, svincoli, nebbia, etc..), in quanto insufficiente o eccessiva. Art.67 – Griglie ed intercapedini
- Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture
nazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di
onsentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da robuste griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. La costruzione delle intercapedini su suolo pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo
pubblico è a totale carico dei proprietari, che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione, ed è sempre effettuata previo provvedimento autorizzativo da parte del Comune. 4. Nei marciapiedi, oltre alle chiusure delle intercapedini da realizzarsi con griglie a superficie piana la cui solidità deve corrispondere alle esigenze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore
Art.68 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri
nze di pubblico transito, possono essere realizzati lucernari con copertura in lastre di vetro antiscivolo, di adeguato spessore opportunamente certificato per l’uso, eventualmente integrata da traverse metalliche per impedire inconvenienti al transito dei pedoni. Art.68 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici (canne fumarie)
- Al fine di salvaguardare la qualità architettonica degli edifici gli elementi esterni degli
impianti tecnici (canne fumarie)
- Al fine di salvaguardare la qualità architettonica degli edifici gli elementi esterni degli impianti tecnologici devono essere integrati con le fronti e le coperture degli stessi, privilegiandone la centralizzazione.
- Nei nuovi edifici, onde evitare il disordine formale provocato dall’installazione di detti impianti, è fatto obbligo di prevedere la creazione di idonei spazi celati alla vista atti ad
vocato dall’installazione di detti impianti, è fatto obbligo di prevedere la creazione di idonei spazi celati alla vista atti ad ospitarli anche in tempi successivi all’ultimazione dei lavori. Andrà, in tal caso, predisposto, durante i lavori, il sistema di canalizzazioni necessario al futuro funzionamento di detti impianti. Antenne 3. Le antenne ricettive, parabole e simili ad uso privato, singolo o condominiale, devono
nzionamento di detti impianti. Antenne 3. Le antenne ricettive, parabole e simili ad uso privato, singolo o condominiale, devono essere poste sulle coperture degli edifici, ove possibile. Ogni impianto deve garantire la
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 65 totale mancanza di interferenza in materia di microonde e emissioni elettromagnetiche. 4. Per edifici plurifamiliari di nuova costruzione e negli interventi di demolizione e ricostruzione è ammesso, sia per le antenne che per le parabole, un solo impianto centralizzato. 5. Nelle nuove costruzioni o in caso di ristrutturazione edilizia, è vietata l’installazione di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, e
izia, è vietata l’installazione di antenne paraboliche all’esterno di balconi, terrazzi non di copertura, comignoli, giardini, e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada e delle pubbliche vie. Le stesse devono essere collocate sulla copertura degli edifici possibilmente sul versante opposto alla pubblica o privata via. Qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non
oluzione fosse tecnicamente impraticabile, l’antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e, comunque, rispettando il profilo del tetto, ossia senza che la stessa sporga oltre il punto più alto del tetto stesso. 6. Possono, invece, essere ammesse collocazioni alternative in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine ecc., quando la conformazione dell’edificio renda
ive in giardini o cortili, su corpi edilizi ribassati, in nicchie o chiostrine ecc., quando la conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla copertura e faccia risultare la parabola del tutto invisibile dalla pubblica via. Le parabole non potranno in alcun modo essere installate su falde in contrapposizione visiva ad edifici o a zone vincolate ai sensi del D. Lgs. n.42/2004. 7. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare idonea
ne vincolate ai sensi del D. Lgs. n.42/2004. 7. Le antenne devono essere collocate ed ancorate in modo tale da presentare idonea sicurezza nei confronti delle azioni atmosferiche prevedibili nella zona. 8. Le discese delle antenne mediante cavi volanti sono vietate. I cavi devono essere disposti preferibilmente nelle pareti interne delle costruzioni. 9. Se collocati all’esterno, essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti. Canne fumarie
delle costruzioni. 9. Se collocati all’esterno, essere sistemati in appositi incassi ed opportunamente rivestiti. Canne fumarie
- Le canne fumarie dei camini e dei caloriferi e le canne di aspirazione debbono essere di materiale incombustibile, impermeabile ed inalterabile.
- Esse vanno poste a distanza non inferiore a cm 15 dalla parete.
- La canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della
non inferiore a cm 15 dalla parete. 3. La canna fumaria può essere realizzata solo nel rispetto del decoro architettonico della facciata e del diritto di tutti i condomini di fruire del muro del fabbricato. Essa non può impedire che anche altri condomini ne costruiscano una e non può alterare la destinazione della facciata. 4. Le canne fumarie devono anche rispettare le norme del codice civile (art. 890) in materia di immissioni intollerabili; i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e
codice civile (art. 890) in materia di immissioni intollerabili; i fumi emessi non devono infatti risultare nocivi alla salute e pregiudicare i diritti dei vicini. 5. Fermo restando quanto stabilito dal D.P.R. n. 412/1993, e più nello specifico il comma 9 dell'art. 5, lo sbocco deve avvenire al di sopra della copertura dell'edificio (piana, inclinata o curva) alla quota minima di un metro oltre il punto di sbocco o dal parapetto più vicino se
ra dell'edificio (piana, inclinata o curva) alla quota minima di un metro oltre il punto di sbocco o dal parapetto più vicino se esistente e a 10 mt di distanza da ogni apertura allo stesso livello o sovrastante. In ogni caso la costruzione delle canne fumarie deve avvenire nel rispetto delle norme tecniche UNI 10683 e UNI 7129 e ss.mm.. 6. Non è consentita l’apposizione di canne fumarie sulle pareti prospicenti palazzi,
rme tecniche UNI 10683 e UNI 7129 e ss.mm.. 6. Non è consentita l’apposizione di canne fumarie sulle pareti prospicenti palazzi, monumenti, aree o edificazioni di qualsiasi genere e relativi ambiti considerate di alto pregio artistico, storico, culturale e paesaggistico. In tali casi, la canna fumaria dovrà essere collocata sulla facciata più nascosta rispetto all’edificio e/o area oggetto di tutela o all’interno dell’edificio oggetto di intervento, laddove possibile.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 66 7. L’installazione di una canna fumaria è sempre possibile salvo che il regolamento condominiale non lo vieti espressamente. Condizionamento
- Gli impianti di condizionamento fissi da porre all’aperto devono rispettare le seguenti condizioni: a) Dovranno essere prioritariamente posti sulla copertura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti;
tariamente posti sulla copertura degli edifici, lungo facciate interne o secondarie, all'interno dei balconi dietro i parapetti; b) Laddove sia inevitabile l'installazione su facciate principali o prospicienti la pubblica via, l’impianto dovrà essere dipinto in colori uguali a quelli delle facciate medesime; c) Le emissioni rumorose provenienti da tali apparecchiature debbono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa;
ali apparecchiature debbono rispettare i valori di accettabilità presso i ricettori esposti, prescritti dalla vigente normativa; d) Le canalette della raccolta di acque di condensa devono essere opportunamente accordate ai canali di gronda o alla rete fognaria. 2. Nel Centro Storico, come perimetrato dal Piano Regolatore, si stabilisce che sulle vie pubbliche, dovranno essere realizzati impianti di climatizzazione senza unità esterna,
Art.69 – Serramenti esterni degli edifici
o Regolatore, si stabilisce che sulle vie pubbliche, dovranno essere realizzati impianti di climatizzazione senza unità esterna, oppure con quest’ultima inserita in apposita nicchia ricavata nel muro e dotata di apposita copertura contestualizzata all’ambiente circostante. 3. Sono fatte comunque salve eventuali norme più restrittive contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione e nei Piani di Recupero, con particolare riferimento alla Zona A di PRG. Art.69 – Serramenti esterni degli edifici
Art.69 – Serramenti esterni degli edifici
di Attuazione e nei Piani di Recupero, con particolare riferimento alla Zona A di PRG. Art.69 – Serramenti esterni degli edifici
- Tutte le porte poste sulla via pubblica o di uso pubblico o su altri spazi destinati al pubblico transito devono aprirsi, di norma, verso l’interno dell’edificio.
- Quando ciò non sia possibile, ovvero quando debbano aprirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile,
prirsi verso l'esterno per motivi di sicurezza o per il rispetto di normative specifiche, le porte devono essere, ove possibile, debitamente arretrate rispetto al filo della facciata, in modo tale da non costituire intralcio alla libera circolazione di veicoli e pedoni (è ammissibile una sporgenza massima di 20 cm rispetto al filo di facciata). 3. Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno
rispetto al filo di facciata). 3. Le persiane, gli avvolgibili con apparato a sporgere e simili possono aprirsi verso l'esterno solo quando la loro parte inferiore si trovi ad altezza di almeno m 2,20 dalla quota del terreno, del marciapiede, o della pavimentazione, posti in aderenza all’edificio. 4. Per interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti
a, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione (con esclusione della demolizione e ricostruzione) su edifici esistenti potranno essere conservate le condizioni esistenti ancorché non conformi a quelle del presente punto. 5. Gli edifici di nuova costruzione, quelli soggetti a demolizione e ricostruzione, per gli ampliamenti volumetrici e il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, limitatamente alle
ione e ricostruzione, per gli ampliamenti volumetrici e il recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti, limitatamente alle parti interessate, il sistema infisso (telaio, vetro, cassonetto), deve avere un valore della trasmittanza termica media U, inferiore a ai valori W/m2K indicati dalla normativa regionale e nazionale in vigore. 6. Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei serramenti impiegati nella
va regionale e nazionale in vigore. 6. Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 67 7. Un’eventuale mancanza della marcatura potrà essere, ma solo temporaneamente, sostituita da una asseverazione, ossia un documento che assevera le prestazioni energetiche del componente finestrato nel rispetto della normativa tecnica vigente. 8. I documenti necessari a dimostrare le caratteristiche degli infissi, dovranno fare parte della relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del
Art.70 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
fissi, dovranno fare parte della relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema definito dalla legislazione nazionale e regionale in vigore, nelle forme (cartacea e digitale) previste dal REC e dalla normativa regionale. Art.70 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve
i, mostre, vetrine, tende, targhe
- Chiunque intenda fare iscrizioni sui muri o collocarvi stemmi od affissi pubblicitari, deve essere autorizzato dall'Autorità Comunale presentando il disegno od il testo nel rispetto del regolamento sugli impianti pubblicitari.
- L'apposizione anche provvisoria di insegne, mostre, vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata
vetrine di botteghe e cartelloni indicanti ditte ed esercizi di arti, mestieri, professioni ed industrie, può essere autorizzata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di Termoli purché non alterino gli elementi architettonici dell'edificio o l'ambiente. 3. Salvo nei casi esplicitamente esclusi, può essere consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo
consentita l'apposizione di insegne a bandiera di limitata sporgenza, purché il loro bordo inferiore sia ad un'altezza dal suolo non minore di m 3,00 e sempreché non rechino pregiudizio alla visibilità ed al decoro dell'ambiente. 4. I cartelli e le insegne, fuori dal centro abitato, non possono essere collocati a distanza inferiore di mt 3,00 dal ciglio stradale e devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti normative in merito alla forma, colori, distanziamento reciproco, etc..
adale e devono avere i requisiti stabiliti dalle vigenti normative in merito alla forma, colori, distanziamento reciproco, etc.. 5. L'eventuale installazione di insegne, mostre, vetrine di botteghe, sui muri di edifici d'interesse storico-artistico o ambientale e/o per i complessi architettonici di particolare importanza dovrà garantire la tutela del bene e del paesaggio ed è soggetta a specifica autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del
Art.71 – Cartelloni pubblicitari
paesaggio ed è soggetta a specifica autorizzazione subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo per la fattispecie richiesta. 6. L’Autorizzazione comunale è rilasciata in conformità al Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.29, del 26/05/2005 Art.71 – Cartelloni pubblicitari
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali
rt.71 – Cartelloni pubblicitari
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente.
e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del Regolamento sugli impianti pubblicitari vigente. 2. In ogni caso l'installazione di impianti pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare gli impianti luminosi e la cartellonistica non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è
cali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo
Art.72 – Muri di cinta
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 68 medesimo per la fattispecie richiesta. Art.72 – Muri di cinta
- I muri di cinta che costituiscono recinzione degli spazi aperti devono uniformarsi alle caratteristiche architettoniche degli edifici circostanti. Per essi valgono le disposizioni delle “recinzioni” contenute nell'articolo 44 in quanto applicabili. Art.73 – Beni culturali e edifici storici
- Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà
Art.74 – Cimiteri monumentali e storici
eni culturali e edifici storici
- Nell'esecuzione di qualsiasi lavoro negli edifici aventi carattere storico ed artistico dovrà aversi particolare cura di conservare in loco quanto ancora di pregevole esiste.
- Gli eventuali ritrovamenti di carattere artistico e storico dovranno essere prontamente segnalati agli Uffici Comunali competenti. Sono comunque fatte salve le disposizioni di cui alla Parte II del D.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.74 – Cimiteri monumentali e storici
Art.74 – Cimiteri monumentali e storici
ni di cui alla Parte II del D.lgs. n.42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni. Art.74 – Cimiteri monumentali e storici
- Nella zona cimiteriale gli interventi sono disciplinati dal Piano Regolatore dell’Area Cimiteriale approvato con delibera di Consiglio Comunale del 02/03/1990, n.87, e successiva variante approvata con deliberazione di Consiglio Comunale del 03/03/2011, n.4.
- Dovrà essere privilegiato l’utilizzo di materiale litico in travertino, della Majella o di Apricena o di laterizio.
Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
011, n.4. 2. Dovrà essere privilegiato l’utilizzo di materiale litico in travertino, della Majella o di Apricena o di laterizio. 3. Sono vietate le illuminazioni al neon, gli infissi con colori sgargianti (rosso, blu, verde, giallo, fucsia, ecc.…), i marmi e i graniti che non sono identitari del territorio (graniti, nero marquinia, verde alpe, ecc.…). Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
io (graniti, nero marquinia, verde alpe, ecc.…). Art.75 – Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani.
- I luoghi pubblici urbani sono progettati nel rispetto di quanto contenuto nel Capo II del presente Titolo e delle norme di sicurezza specifiche di settore.
Art.76. – Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 69 Capo VI – Elementi costruttivi Art.76. – Superamento barriere architettoniche e rampe e altre misure per l’abbattimento di barriere architettoniche
- La costruzione di nuovi edifici, ovvero la ristrutturazione di edifici esistenti, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli
evolata, deve assicurare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale vigente. 2. Per accessibilità si intende la possibilità per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.
iari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 3. Per visitabilità si intende anche la possibilità da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione s’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro.
’intende gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio privato e quelli corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni tipo di relazione fondamentale. 4. Per adattabilità si intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo
odificare nel tempo lo spazio costruito, intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. 5. La progettazione deve comunque prevedere: a) Accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) Idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari;
piani superiori, ivi compresi i servoscala; b) Idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità immobiliari; c) Almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento; d) L’installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 6. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di
Art.77 – Serre bioclimatiche
ile mediante rampe prive di gradini. 6. È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del presente articolo. 7. I progetti che riguardano immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004 e successivi, devono essere approvati dalla competente autorità di tutela. Art.77 – Serre bioclimatiche
- L’articolo si applica esclusivamente per le unità abitative residenziali.
Art.77 – Serre bioclimatiche
te autorità di tutela. Art.77 – Serre bioclimatiche
- L’articolo si applica esclusivamente per le unità abitative residenziali.
- La presente disposizione non si applica all’interno del perimetro del Centro Storico.
- Si definisce serra bioclimatica o serra solare un vano integrato o confinante con l’abitazione avente pareti vetrate su almeno tre lati e la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudini e delle esigenze termiche. Essa deve essere in grado di
ati e la copertura può essere vetrata o opaca a seconda delle latitudini e delle esigenze termiche. Essa deve essere in grado di captare l’energia solare e di veicolarla all’interno dell’edificio contribuendo al riscaldamento dello stesso riducendo i consumi energetici. 4. È consentita la realizzazione di serre bioclimatiche/solari con due lati ciechi (non vetrati) purché la superficie totale vetrata (pareti e copertura) sia superiore al 70% della superficie totale.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 70 5. Per le nuove costruzioni e per il recupero degli edifici esistenti le serre bioclimatiche/solari sono considerate superfici accessorie, SA, al pari di volumi tecnici, non computabili nella determinazione dei volumi, delle superfici, delle distanze e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale e dallo strumento
e dei rapporti di copertura, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa statale e dallo strumento di pianificazione generale ed attuativa vigente per la zona in cui insiste l’immobile. 6. Le serre solari devono avere superficie non superiore al 15% della superficie utile (SU) dell’unità abitativa e devono essere dotate di atto di vincolo trascritto e registrato circa tale destinazione.
Art.78 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio d
ficie utile (SU) dell’unità abitativa e devono essere dotate di atto di vincolo trascritto e registrato circa tale destinazione. 7. Al titolo abilitativo è fatto obbligo di allegare oltre alle planimetrie, la relazione di calcolo degli apporti energetici oltre alla verifica delle norme igienico sanitarie. 8. La realizzazione della serra bioclimatica/solare comporta l’aggiornamento della planimetria catastale dell’immobile. Art.78 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli
Art.78 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio d
della planimetria catastale dell’immobile. Art.78 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici.
- La realizzazione delle tipologie di impianto descritte all’art.58 è disciplinata dalle norme nazionali e dai regolamenti regionali specifici per materia. Art.79 – Coperture, canali di gronda e pluviali
- Per le coperture si rimanda all’art.65.
- Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto
le coperture si rimanda all’art.65. 2. Le coperture degli edifici devono essere in grado di assicurare la tenuta ed il corretto smaltimento delle acque meteoriche. 3. I fabbricati confinanti con il suolo pubblico debbono essere muniti di gronda e di pluviali raccordati alla fognatura per lo smaltimento delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione.
delle acque meteoriche (fogna bianca) mediante sifone ispezionabile ed a chiusura ermetica posto all'esterno della costruzione. 4. I pluviali debbono essere in lamiera preverniciata o altro materiale idoneo con colorazione propria consona a quella della superficie dell'edificio ove sono collocati. 5. I pluviali per edifici nella zona A di PRG devono essere in ferro o ghisa o lamiera zincata ovvero in rame. 6. Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada,
Art.80 – Strade e passaggi privati e cortili
a o lamiera zincata ovvero in rame. 6. Dove non esiste la fognatura bianca è ammesso lo sbocco radente dei tubi al piano strada, evitando però che da ciò possano conseguire danni alle fondazioni degli edifici; non è consentito lo sbocco radente al piano di marciapiede. 7. È vietato immettere nei pluviali acque di scarico dei gabinetti, acquai, lavatoi, bagni e simili. Art.80 – Strade e passaggi privati e cortili
- Per le strade ed i passaggi privati si rimanda a quanto contenuto nell’articolo 35 “strade”
rade e passaggi privati e cortili
- Per le strade ed i passaggi privati si rimanda a quanto contenuto nell’articolo 35 “strade” del presente regolamento.
- Si intendono per spazi interni le aree scoperte, prive di coperture e sporgenze, circondate da edifici, destinate al passaggio ovvero alla aero illuminazione dei locali negli edifici.
- Sono classificati i seguenti tipi: a) Negli spazi interni definiti come “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione;
lassificati i seguenti tipi: a) Negli spazi interni definiti come “patio” possono affacciare ambienti di qualunque destinazione; b) Negli spazi interni definiti come “cortile” possono affacciare disimpegni verticali e orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 71 c) Nei Patii e nei Cortili, non possono esservi costruzioni destinati ad attrezzature di pertinenza degli edifici, 4. Sono classificati i seguenti tipi: a) PATIO. Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con distanze davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di mt. 4,00.
piani, con distanze davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di mt. 4,00. b) CORTILE. Si intende per cortile uno spazio interno chiuso per almeno tre lati ed aventi superficie inferiore a ½ della superficie delle pareti prospettanti, misurate senza detrazione dei vuoti. Gli spazi interni aventi superficie maggiore o chiusi su meno di tre lati sono considerati spazi aperti e soggetti alle norme relative alle aree scoperte intorno agli edifici.
chiusi su meno di tre lati sono considerati spazi aperti e soggetti alle norme relative alle aree scoperte intorno agli edifici. Le rientranze nei perimetri dei cortili sono ammesse, e le relative superfici si sommano a quelle dei cortili. Le superfici corrispondenti alla proiezione orizzontale dei balconi rientranti o di corpi aggettanti chiusi, anche se non ricorrenti in tutti i piani, vanno sottratte al computo della superficie del cortile;
Art.81 – Cavedi, pozzi luce e chiostrine.
o di corpi aggettanti chiusi, anche se non ricorrenti in tutti i piani, vanno sottratte al computo della superficie del cortile; quelle corrispondenti alla proiezione orizzontale di balconi aperti non vanno detratte, sempreché la somma di essi non superi la quarta parte della superficie del cortile. Art.81 – Cavedi, pozzi luce e chiostrine.
- In tutte le zone e nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile aerare da spazio
Cavedi, pozzi luce e chiostrine.
- In tutte le zone e nelle nuove costruzioni o ristrutturazioni, è possibile aerare da spazio interno all’edificio (cavedio, pozzo luce) esclusivamente cucinini, disimpegni, ripostigli, bagni, lavanderie, androni e vani scale. In tal caso lo spazio interno deve avere una superficie non inferiore a mq.9,00, con lati non minori di m 3,00.
- La superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza.
, con lati non minori di m 3,00. 2. La superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza. La base di tale spazio deve essere impermeabile, munita di scarico delle acque piovane e realizzata in modo da evitare ristagni d'acqua. 3. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. 4. Nelle chiostrine possono affacciare esclusivamente locali destinati a bagno, gabinetti e ripostigli, corridoi, disimpegni e scale, esclusi in ogni caso ambienti di abitazione e cucine.
i destinati a bagno, gabinetti e ripostigli, corridoi, disimpegni e scale, esclusi in ogni caso ambienti di abitazione e cucine. 5. Per i cortili e le chiostrine da costruire sul confine di proprietà altrui debbono essere osservate le condizioni di area minima e di distanze minime stabilite nell’articolo precedente, nella ipotesi di costruzione da parte dei vicini di edifici lungo il confine elevantesi fino alla massima altezza consentita e ciò in modo da non creare servitù sui
Art.82 – Intercapedini e griglie di aerazione
e dei vicini di edifici lungo il confine elevantesi fino alla massima altezza consentita e ciò in modo da non creare servitù sui fondi vicini o comunque pregiudicare la possibilità edilizie dei confinanti. A tale scopo si fanno salve, in ogni caso, le previsioni relative alle distanze tra edifici previste dal D.M. 02/04/1968, n.1444. Art.82 – Intercapedini e griglie di aerazione
- Se i locali abitabili esistenti sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore rispetto al
capedini e griglie di aerazione
- Se i locali abitabili esistenti sono posti, anche parzialmente, a quota inferiore rispetto al terreno circostante, deve essere realizzata una intercapedine areata lungo tutto il perimetro che circoscrive la parte interrata. L’intercapedine deve avere una cunetta a quota più bassa di quella del piano di calpestio dei locali abitabili e larghezza pari a 1/3 della sua altezza.
- Nel caso di risanamento di costruzioni esistenti, la protezione contro l’umidità ascendente
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 72 può realizzarsi con le intercapedini verticali esterne, contro muri interni, sbarramento in spessore di muro, iniezioni a base di resine siliconiche, deumidificazione elettro-osmotica o con l’adozione di altre idonee tecnologie. 3. La larghezza massima delle intercapedini interrate, nel suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti,
el suolo pubblico o privato, non può superare m. 1,20. Maggiori dimensioni, necessarie per la posa di infrastrutture (cavidotti, tubazioni, ecc.), possono essere autorizzate in caso di realizzazione di reti di servizio pubblico da parte delle Società concessionarie. 4. Il fondo dell’intercapedine deve risultare almeno m. 0,20 al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via
i sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. Nelle intercapedini è vietato realizzare rampe di scale verso via con apertura diretta sul marciapiede, salvo che non si tratti di scale di sicurezza di autorimesse o altre attività, ubicate al piano seminterrato o interrato, realizzate per garantire il rispetto della relativa norma di prevenzione incendi. Lo sbarco deve avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a servitù di pubblico passaggio.
di prevenzione incendi. Lo sbarco deve avvenire su area di proprietà privata ancorché soggetta a servitù di pubblico passaggio. 5. Lungo le vie pubbliche, negli zoccoli degli edifici, possono essere aperte griglie di aerazione per i locali sotterranei. Tali aperture devono risultare munite di robuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00.
obuste inferriate, non sporgenti più di cm. 4 dal filo della costruzione, integrate da grate a maglia non superiore a cmq. 1,00. 6. Nei portici, il cui sedime privato è gravato da servitù di pubblico passaggio, è ammessa la possibilità di lucernari orizzontali per locali sotterranei non altrimenti illuminabili naturalmente. Essi devono essere coperti con pietra forata o con inferriata a superficie piana antisdrucciolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a cm. 2,00.
Art.83 – Recinzioni
a forata o con inferriata a superficie piana antisdrucciolevole le cui forature non devono avere larghezza superiore a cm. 2,00. 7. Nel caso, invece, di griglie di areazione presenti negli stessi spazi, esse devono essere dimensionate per il calpestio pedonale e coperte con lamiere o altri sistemi anti-tacco. Gli elementi di cui ai commi precedenti, se posti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile. Art.83 – Recinzioni
- Si richiamano le norme stabilite agli artt.20 e 44.
Art.83 – Recinzioni
osti su marciapiedi, devono essere di tipo carrabile. Art.83 – Recinzioni
- Si richiamano le norme stabilite agli artt.20 e 44. Art.84 – Materiali, tecniche costruttive degli edifici
- I materiali utilizzati per la costruzione e le tecniche costruttive devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
Art.85 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
azionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. 2. Dovrà essere privilegiato, in ogni caso, l'uso di materiale ecocompatibile e/o proveniente da processi di riciclo certificato. Art.85 – Disposizioni relative alle aree di pertinenza
- Si intende area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell’edificio.
de area di pertinenza del fabbricato quella che è destinata effettivamente e concretamente a servizio o ornamento dell’edificio. 2. I proprietari sono tenuti a mantenere le aree di pertinenza degli edifici in ordine ed in buono stato di conservazione. 3. Alle aree di pertinenza si applicano le disposizioni relative al mantenimento del decoro, manutenzione e sicurezza dei luoghi di cui all’art.60. 4. Tettoie, Pergotende e Pergolati potranno essere addossati agli edifici, ed avere accesso
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 73 diretto dall’edificio stesso. 5. Per gli edifici residenziali, sono da considerarsi costruzioni pertinenziali i box per ricovero attrezzi da giardino posti in maniera isolata negli spazi pertinenziali scoperti delle abitazioni, i “gazebo”, le tettoie, anche per ricovero di autovetture, bici e moto. 6. Tettoie a terra: a) Superficie coperta massima pari a mq 30,00 per unità abitativa. È ammessa la
di autovetture, bici e moto. 6. Tettoie a terra: a) Superficie coperta massima pari a mq 30,00 per unità abitativa. È ammessa la sporgenza massima di 30 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita; b) Altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, comprensiva del manto di copertura, non superiore a metri 2,50; c) Altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all’intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,00;
inima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all’intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,00; d) La struttura portante potrà essere realizzata in legno, metallo - la copertura dovrà essere in coppo o Metallo senza effetto albedo o rifrangente; e) La struttura può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici, ma gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici;
impianti termici che fotovoltaici, ma gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno degli edifici; f) Non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili; g) È possibile realizzare tettoie a confine o a distanza inferiore a mt. 5 e comunque non inferiore a mt.1.5 dal confine; 7. Pergotende: a) Superficie coperta massima pari a mq 15,00 per unità abitativa; b) Altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50;
5,00 per unità abitativa; b) Altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50; c) Altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all’intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,10; d) In qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l’altezza della PERGOTENDA non potrà superare il colmo del fabbricato principale; e) La struttura portante dovrà essere realizzata in metallo;
a PERGOTENDA non potrà superare il colmo del fabbricato principale; e) La struttura portante dovrà essere realizzata in metallo; f) La struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici; - non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili; g) Non è possibile realizzare tale struttura a confine; h) Devono rispettare la distanza stabilita dal Codice Civile. 8. Pergolato: a) possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato - non sarà
a stabilita dal Codice Civile. 8. Pergolato: a) possono essere installate a terra e ai piani superiori del fabbricato - non sarà computata nell’altezza del fabbricato; b) Superficie coperta massima pari a mq 12,00 per unità abitativa; c) Altezza massima, all’intradosso della struttura portante orizzontale non superiore a metri 2,30; d) In qualsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l’altezza del pergolato non potrà superare il colmo del fabbricato principale;
lsiasi caso e a verifica dei punti sopraindicati, l’altezza del pergolato non potrà superare il colmo del fabbricato principale; e) La struttura portante dovrà essere realizzata in legno; f) La struttura non può essere coperta con pannelli solari, sia per impianti termici che fotovoltaici; g) Non è possibile chiudere con tamponature, fisse o mobili; h) Non è possibile realizzare a confine; - devono rispettare la distanza stabilita dal Codice Civile.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 74 9. Gazebo: a) Superficie coperta massima pari a mq 12,00. E' ammessa la sporgenza massima di 20 cm per lato in eccedenza rispetto alla superficie coperta consentita; b) È consentita la copertura con tende; c) La struttura non può essere coperta con pannelli solari; d) È consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende o teli (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente;
Art.86 – Piscine
olari; d) È consentita la chiusura perimetrale esclusivamente con tende o teli (anti-pioggia e anti-vento) del tipo trasparente; e) Altezza massima, misurata nel punto di massima altezza della copertura, non superiore a metri 2,50; f) Altezza minima, misurata nel punto di minima altezza della copertura, all’intradosso della struttura portante non superiore a metri 2,10; g) Devono rispettare la distanza stabilita dal PRG per le costruzioni. Art.86 – Piscine
Art.86 – Piscine
ura portante non superiore a metri 2,10; g) Devono rispettare la distanza stabilita dal PRG per le costruzioni. Art.86 – Piscine
- Per piscina deve intendersi una struttura di tipo edilizio che incide con opere invasive sul sito in cui viene realizzata, quali scavi, opere murarie ed impiantistiche a corredo per la corretta funzionalità della stessa.
- La costruzione di piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, nelle zone omogenee di carattere residenziale e turistico ricettivo.
piscine è ammessa, nelle aree di pertinenza dell'edificio, nelle zone omogenee di carattere residenziale e turistico ricettivo. 3. È ammessa la costruzione di piscine nelle zone agricole, per la dimensione massima dello specchio d’acqua di mq.250,00, alla condizione che il fabbricato principale sia anch'esso nella stessa zona di PRG. 4. Le pareti interrate della vasca e dei locali tecnici, devono essere posti alla distanza minima di 1,50 mt dal confine di proprietà.
Art.87 – Altre opere di corredo agli edifici.
pareti interrate della vasca e dei locali tecnici, devono essere posti alla distanza minima di 1,50 mt dal confine di proprietà. Art.87 – Altre opere di corredo agli edifici.
- Tutte le ulteriori opere di corredo degli edifici non contemplate negli articoli precedenti devono essere tali da garantire i requisiti prestazionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo.
azionali oltre che la qualità architettonica e l'inserimento paesaggistico definiti nel Capo I e nel Capo V del presente Titolo. 2. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistico - edilizia che incidono sulle risorse essenziali del territorio le seguenti opere di corredo agli edifici quali le attrezzature sportive di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo: a) Campi da tennis; b) Campi da calcetto; c) Campi da bocce; d) Maneggi.
di seguito elencate a titolo meramente esemplificativo: a) Campi da tennis; b) Campi da calcetto; c) Campi da bocce; d) Maneggi. 3. Le opere di cui al precedente comma possono essere assentite nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti, sempreché consentite secondo le N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero quando non se sia esplicitamente prescritto il divieto. art.87.1 – Serbatoi carburanti e di olii combustibili
co vigente, ovvero quando non se sia esplicitamente prescritto il divieto. art.87.1 – Serbatoi carburanti e di olii combustibili
- I serbatoi di carburanti ed olii combustibili debbono collocarsi alla distanza minima di 300 metri da eventuali captazioni di acqua sorgive o del sottosuolo. Essi devono essere adeguatamente protetti contro la corrosione e devono essere muniti di opportuni dispositivi
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 75 anti-travaso, di prevenzione delle perdite, di antincendio. 2. L'Amministrazione Comunale può negare l'interramento libero di serbatoi se la natura del suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. 3. Sono fatte salve le altre normative di settore.
Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni
suolo è tale da non dare sufficienti garanzie contro eventuali inquinamenti. 3. Sono fatte salve le altre normative di settore.
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 76 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art.88 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio
- A norma dell’art.27 del DPR n.380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni il Dirigente del Settore III - Programmazione, Gestione e Governo del Territorio, esercita la
Art.89 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori
sive modificazioni ed integrazioni il Dirigente del Settore III - Programmazione, Gestione e Governo del Territorio, esercita la vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Art.89 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori
Art.89 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori
e modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. Art.89 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori – sospensioni dei lavori
- La vigilanza si attua secondo le vigenti disposizioni statali, di cui al titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni - del DPR 380/2001 e s.m.i..
- L'Autorità Comunale ha la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, sopralluoghi presso il cantiere in cui si eseguono i lavori, intesi ad accertare che l'esecuzione degli stessi
ualsiasi momento, sopralluoghi presso il cantiere in cui si eseguono i lavori, intesi ad accertare che l'esecuzione degli stessi corrisponda al titolo abilitativo edilizio. 3. A questo fine, il titolare ha l'obbligo di esporre alla pubblica vista, sul luogo dei lavori, un cartello contenente il numero e la data della documentazione stessa, i dati del committente, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza in
stessa, i dati del committente, del costruttore, del progettista, del direttore dei lavori, del Responsabile della sicurezza in fase di progettazione (ove previsto), del Responsabile della sicurezza in fase di esecuzione (ove previsto) ed i riferimenti del titolo abilitativo. 4. Per espletare tale compito, i funzionari e gli agenti comunali incaricati della sorveglianza hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici
Art.90 – Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari
omunali incaricati della sorveglianza hanno il diritto di accedere ovunque si eseguano lavori e di esaminare i documenti tecnici necessari per una completa verifica della condotta dei lavori. Gli incaricati dei controlli devono poter dimostrare di avere titolo ad effettuarli. Art.90 – Sanzioni per la violazione delle norme regolamentari
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio e le contravvenzioni ai
azione delle norme regolamentari
- Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento Edilizio e le contravvenzioni ai provvedimenti ed ordinanze in esso previste, comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali derivanti dalla vigente legislazione urbanistica ed edilizia. Tali sanzioni saranno comminate da parte del Dirigente del Settore III - Programmazione, Governo e Gestione del Territorio, mediante specifico
saranno comminate da parte del Dirigente del Settore III - Programmazione, Governo e Gestione del Territorio, mediante specifico provvedimento da notificarsi al responsabile della violazione, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Le sanzioni pecuniarie dovranno essere versate entro 90 giorni dalla notificazione del provvedimento di irrogazione. 3. La inosservanza alle norme igienico-sanitarie è punibile con le sanzioni stabilite dalla
ne del provvedimento di irrogazione. 3. La inosservanza alle norme igienico-sanitarie è punibile con le sanzioni stabilite dalla specifica normativa in materia. 4. Si applicano inoltre in ogni caso le specifiche sanzioni per violazioni alle norme di settore.
Art. 91 – Monetizzazione degli standard urbanistici (1)
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 77 TITOLO V - NORME PARTICOLARI Art. 91 – Monetizzazione degli standard urbanistici (1) La normativa nazionale, legge 1150/1942 e, segnatamente, l’art. 3 del D.M. 1444/1968, prevedono che, per ogni abitante insediabile, vengano accantonati, quali standard urbanistici minimi, 18 mq/Ab. Tale rapporto (abitanti/standard), non è stato aumentato dalla Regione Molise, e viene confermato dal vigente Piano Regolatore Generale.
porto (abitanti/standard), non è stato aumentato dalla Regione Molise, e viene confermato dal vigente Piano Regolatore Generale. Gli interventi edilizi minori (piccoli ampliamenti), tipici nel tessuto edilizio della città, produrrebbero una “polverizzazione” di tali spazi, difficilmente utilizzabili a beneficio della collettività, vanificando la ratio dell’apparato normativo di cui sopra. Pertanto, in tali interventi, qualora sia dimostrata l’impossibilità di recepire gli spazi a standard
to normativo di cui sopra. Pertanto, in tali interventi, qualora sia dimostrata l’impossibilità di recepire gli spazi a standard urbanistici nelle immediate vicinanze dell’intervento proposto, è possibile la loro monetizzazione, secondo le tariffe stabilite con apposito atto deliberativo dall’Amministrazione comunale. A tal fine, i richiedenti, dovranno far pervenire a questo Comune, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, apposita domanda, asseverata da un tecnico abilitato, attraverso la quale:
une, unitamente alla richiesta di titolo abilitativo, apposita domanda, asseverata da un tecnico abilitato, attraverso la quale: 1 - RELAZIONE: La legge n. 765/1967 introduce modifiche sostanziali nelle dotazioni minime da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici, in particolare, aggiungendo alla legge fondamentale in materia urbanistica n. 1150/1942 l’articoli 41-quinques.
nti urbanistici, in particolare, aggiungendo alla legge fondamentale in materia urbanistica n. 1150/1942 l’articoli 41-quinques. Il comma 8 dell’articolo 41-quinquies della legge n. 1150/1942 prevede che “in tutti i Comuni, ai fini della formazione di nuovi strumenti urbanistici, debbano essere osservati […] rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali […] e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”.
inati agli insediamenti residenziali […] e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi”. L’art. 3 del decreto interministeriale n. 1444/1968, fissa “per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di 18 mq per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie”, da ripartirsi in:
attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie”, da ripartirsi in: • mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo; • mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre;
turali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile, ecc.) ed altre; • mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade; • mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765).
di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art. 18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765). Il Consiglio di Stato (cfr sez. V, n. 2053/2014) ha statuito che, quanto premesso, a prescindere dalla mancanza di obbligo di piano attuativo e, dunque, in caso di interventi edilizi diretti, il rispetto degli standard deve essere comunque rispettato.
di piano attuativo e, dunque, in caso di interventi edilizi diretti, il rispetto degli standard deve essere comunque rispettato. Tale condizione giuridica e giurisprudenziale, in relazione agli innumerevoli interventi minori, tipici del tessuto edilizio della nostra città, fatti di piccoli ampliamenti, determinerebbero una “polverizzazione” di tali standard, vanificando la ratio della legge (si veda esempio di seguito).
iamenti, determinerebbero una “polverizzazione” di tali standard, vanificando la ratio della legge (si veda esempio di seguito). Ed è proprio nel rispetto di questi obiettivi normativi che si propone, in tali casi, la monetizzazione degli standard urbanistici, al fine di poter “ricostruire” la citata polverizzazione, all’interno di “progetti sostenibili” a favore dell’intera collettività.
fine di poter “ricostruire” la citata polverizzazione, all’interno di “progetti sostenibili” a favore dell’intera collettività. Del resto, una diversa individuazione degli standard urbanistici, la loro quantificazione e la possibilità che gli stessi vengano individuati con modalità alternative a quelle previste dal D.M. del 1968 è integralmente rimessa al Piano Regolatore Generale, di iniziatica comunale, anche tenendo conto
lle previste dal D.M. del 1968 è integralmente rimessa al Piano Regolatore Generale, di iniziatica comunale, anche tenendo conto anche di eventuali legislazioni regionali in materia. (cfr Consiglio di Stato, sez. IV n. 644/2013). Tutto quanto sopra riportato in considerazione che il PRG è stato dimensionato per un numero di abitanti notevolmente superiori a quelli necessari per gli
to in considerazione che il PRG è stato dimensionato per un numero di abitanti notevolmente superiori a quelli necessari per gli abitanti attuali, indi per cui ad oggi abbiamo standard urbanistici da poter utilizzare per soddisfare le esigenze sopravvenute di che trattasi. Esempio di applicazione:
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 78 • Si dichiarino le grandezze delle superfici a standard urbanistici di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968, in relazione all’intervento richiesto; • Si dichiari l’impossibilità di reperire tali aree nelle immediate vicinanze dell’intervento; • Si verifichi che, la richiesta monetizzazione, non pregiudichi il bilancio degli standard urbanistici del vigente P.R.G. • Si calcoli il contributo di monetizzazione in relazione a quanto stabilito con delibera di
Art. 92 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ABILITATIVI E TITOLI EDILIZI (2)
dard urbanistici del vigente P.R.G. • Si calcoli il contributo di monetizzazione in relazione a quanto stabilito con delibera di Giunta Municipale. Art. 92 – ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI ABILITATIVI E TITOLI EDILIZI (2) 2 - RELAZIONE: L’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001, stabilisce, per quanto possa occorrere in parte qua, alcuni principi basilari, cui attenersi, al fine di dimostrare
R. 380/2001, stabilisce, per quanto possa occorrere in parte qua, alcuni principi basilari, cui attenersi, al fine di dimostrare la legittimità urbanistica ed edilizia dei manufatti edilizi, in caso di smarrimento delle pratiche e dei titoli abilitativi. comma 1: “Ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi […] le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti,
e, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi […] le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni […]”. Comma 1-bis: “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha
o dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
to l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti
tali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.
to l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia”. Il “giovane” dettato legislativo, introdotto nel nostro ordinamento con la lettera d) del comma 1 dell’art. 10 della legge 120/2020, risulta chiaro nella sua
ivo, introdotto nel nostro ordinamento con la lettera d) del comma 1 dell’art. 10 della legge 120/2020, risulta chiaro nella sua formulazione: in caso di smarrimento delle pratiche edilizie, “lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”.
che, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza”. La norma, però, pur nella sua chiarezza, non indica le procedure amministrative da seguire, lasciando ampi spazi giurisprudenziali, i quali, pur rari a causa della “giovane età normativa”, risultano molto fertili. Il TAR per la Lombardia/Milano, con sentenza n. 343 del 20 febbraio 2020, ha chiarito l’orientamento secondo il quale, sulla base del principio impossibilia
no, con sentenza n. 343 del 20 febbraio 2020, ha chiarito l’orientamento secondo il quale, sulla base del principio impossibilia nemo tenetur, l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, non può che riguardare, per evidenti motivi di buon senso e ragionevolezza, i documenti esistenti, e non anche quelli distrutti o comunque irreperibili. Ciò posto, però, non è sufficiente che il Comune, per dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso, risponda con
erò, non è sufficiente che il Comune, per dimostrare l’oggettiva impossibilità di consentire il diritto di accesso, risponda con l’indimostrata affermazione di indisponibilità dei richiesti documenti, giustificandola come conseguenza del tempo trascorso e delle modifiche organizzative medio tempore succedutesi, in quanto, spetta allo stesso Ente dare dettagliato conto delle ragioni, concrete, di tale impossibilità.
o tempore succedutesi, in quanto, spetta allo stesso Ente dare dettagliato conto delle ragioni, concrete, di tale impossibilità. In simili situazioni, l’amministrazione, è tenuta ad eseguire, con la massima accuratezza e diligenza, sollecite ricerche per rinvenire i documenti chiesti, dando conto al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti e delle eventuali responsabilità connesse a tale
to al privato delle ragioni dell’impossibilità di ricostruire gli atti mancanti e delle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza (smarrimento, sottrazione, ecc.), unitamente all’adozione di atti di natura archivistica che accertino lo smarrimento/irreperibilità dei documenti medesimi. Sempre il TAR per la Lombardia, sede di Milano, con la successiva sentenza n. 1242 del 29 giugno 2020, ha specificato che qualora la documentazione
a Lombardia, sede di Milano, con la successiva sentenza n. 1242 del 29 giugno 2020, ha specificato che qualora la documentazione non venisse reperita, l'Ente deve estendere le indagini presso le altre Amministrazioni che siano in possesso di copia degli atti richiesti e, solo in caso di ulteriore esito negativo, dare conto al privato delle ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, unitamente alle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza.
ragioni dell'impossibilità di ricostruire gli atti mancanti, unitamente alle eventuali responsabilità connesse a tale mancanza. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa della Sicilia, con la recente sentenza n. 601/2022, ha statuito che, il Comune, in caso di smarrimento di atti edilizi, debba produrre una dettagliata relazione, al fine di specificare:
- se sono state eseguite con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti in argomento, destinando all’uopo
e eseguite con la massima accuratezza e diligenza sollecite ricerche per rinvenire i documenti in argomento, destinando all’uopo idonee risorse in termini di personale e tempo; 2. se, nelle more, è stata rinvenuta ulteriore documentazione rispetto a quella trasmessa in precedenza; 3. se la ricerca della documentazione è stata estesa presso altre Amministrazioni o soggetti privati i quali siano in possesso di copia della documentazione richiesta;
stata estesa presso altre Amministrazioni o soggetti privati i quali siano in possesso di copia della documentazione richiesta; 4. se il fascicolo del procedimento possa essere ricostruito, anche ricorrendo alla collaborazione della parte privata, o di altre amministrazioni. La procedura individuata dal C.G.A., risulta essere corretta, in relazione al dettato normativo, il quale, al comma 1, prevede che “le amministrazioni sono
l C.G.A., risulta essere corretta, in relazione al dettato normativo, il quale, al comma 1, prevede che “le amministrazioni sono tenute ad acquisire d’ufficio i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni […]”. Di interesse anche la sentenza n. 485 del 19 dicembre 2020, emessa TAR Lazio/Latina, laddove statuisce che, quando il Comune non è in grado di reperire
entenza n. 485 del 19 dicembre 2020, emessa TAR Lazio/Latina, laddove statuisce che, quando il Comune non è in grado di reperire propri atti, deve appliocare il principio secondo il quale, non si può pretendere l’impossibile, e in conseguenza non si può imporre al Comune di esibire documenti che l’amministrazione stessa dichiari distrutti o, comunque, irreperibili.
nza non si può imporre al Comune di esibire documenti che l’amministrazione stessa dichiari distrutti o, comunque, irreperibili. Ne segue che, lo stesso principio, possa essere invocato dai privati, tutte le volte che, nelle pratiche edilizie, occorra stabilire la legittimità di interventi risalenti a anni prima, attestandole con prove indirette, in coerenza dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001.
ttimità di interventi risalenti a anni prima, attestandole con prove indirette, in coerenza dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. Quindi, come il Comune non è responsabile della custodia dei propri documenti, se dimostra di aver fatto tutto il possibile per custodirli e reperirli (cfrTar Milano 1245/2020), anche il privato può utilizzare elementi indiretti per dimostrarne l’epoca e la consistenza di una costruzione.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 79 In caso di richiesta di accesso agli atti edilizi e titoli abilitativi da parte di portatori di interesse, il Comune di Termoli, li rilascia nei tempi e con le modalità previste dalle leggi 241/1990 e dal d.P.R. 380/2001, nei testi vigenti al momento della conclusione del procedimento amministrativo. In caso di smarrimento dei richiesti atti, sia temporaneamente che permanentemente, sia
lusione del procedimento amministrativo. In caso di smarrimento dei richiesti atti, sia temporaneamente che permanentemente, sia parzialmente che totalmente, il Responsabile del procedimento, accerta e attesta, in forma scritta, tale irreperibilità, evidenziando i luoghi, fisici e amministrativi, dove sono state effettuate le ricerche, e le presunte motivazioni dello smarrimento. Sulla base di tale attestazione, il Responsabile del procedimento, estende, in forma scritta, le
motivazioni dello smarrimento. Sulla base di tale attestazione, il Responsabile del procedimento, estende, in forma scritta, le ricerche presso altre Amministrazioni, o privati, che potrebbero essere in possesso dei richiesti atti, anche al fine di ricostruire il fascicolo. Se anche tale ricerca dovesse essere infertile, il responsabile del procedimento, attesta la definitiva l’impossibilità del reperimento dei richiesti documenti, allegandovi l’attestazione di
e del procedimento, attesta la definitiva l’impossibilità del reperimento dei richiesti documenti, allegandovi l’attestazione di irreperibilità di cui al comma secondo e le eventuali richieste e determinazioni di cui al comma terzo, dandone comunicazione al richiedente. L’attestazione di definitiva irreperibilità, redatta dal responsabile unico del procedimento, autorizza il richiedente ad attestare la legittimità dei manufatti oggetto di accesso agli atti, in
Art.93 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio
bile unico del procedimento, autorizza il richiedente ad attestare la legittimità dei manufatti oggetto di accesso agli atti, in via indiretta, secondo quanto stabilito dall’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001. TITOLO VI - NORME TRANSITORIE Art.93 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio
- L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di modificare in tutto o in parte il presente Regolamento Edilizio, integrarlo nelle parti che rimandano a specifici argomenti (orti
odificare in tutto o in parte il presente Regolamento Edilizio, integrarlo nelle parti che rimandano a specifici argomenti (orti urbani, piano colore, rete sentieristica, rete ciclabile, ecc...), secondo le procedure di modifica di cui alla legge di riferimento. 2. Sono automaticamente ed immediatamente recepite dal presente Regolamento Edilizio le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
ite dal presente Regolamento Edilizio le norme di emanazione statale e regionale aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e urbanistica e le norme di aggiornamento e modifica di quelle citate negli articoli precedenti, nonché le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi, approvati successivamente all’entrata in vigore del presente Regolamento, fatte salve, in ogni caso, in quanto prevalenti, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel
nto, fatte salve, in ogni caso, in quanto prevalenti, le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi contenute nel già richiamato allegato A come eventualmente integrate e/o modificate. 3. Nel rispetto della gerarchia delle fonti di diritto, si precisa che le limitazioni più restrittive del presente Regolamento, rispetto alle leggi sovraordinate, sono cogenti. Nel caso in cui il Regolamento Edilizio si ponga in contrasto con eventuali sopravvenute norme, nel
Art.94 – Disposizioni transitorie
sovraordinate, sono cogenti. Nel caso in cui il Regolamento Edilizio si ponga in contrasto con eventuali sopravvenute norme, nel rispetto della gerarchia delle fonti, saranno applicate le norme sovraordinate. Art.94 – Disposizioni transitorie
- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su eventuali analoghe e contrastanti norme comunali e disposizioni contenute in altri Regolamenti Comunali di approvazione antecedente.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 80
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 81 ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
MOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
MOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 80
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 81 ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 82 n . VOCE ACRONIM O DEFINIZIONE 1 Superficie Territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 2 Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio
r dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 2 Superficie fondiaria SF Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 3 Indice di edificabilità territoriale IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 4 Indice di edificabilità fondiaria
dificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. 4 Indice di edificabilità fondiaria IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. 5 Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale
relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 6 Dotazioni Territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.
nizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 7 Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. 8 Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 83 9 Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 10 Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 11 Indice di copertura
rficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 11 Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 12 Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. 13 Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
L Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. 14 Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 84 15 Superficie accessoria (*) SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria può ricomprendere, per esempio: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le
tici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; le tettoie aventi profondità inferiore a m. 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80,
ativi corridoi di servizio; • i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle
orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 16 Superficie
le e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. 16 Superficie complessiva SC Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 17 Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. 18 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso
(SA) di pavimento. 18 Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 85 19 Volume totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 20 Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 21 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una
a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 21 Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. 22 Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio.
ano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 23 Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. 24 Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 25 Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che
i una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 25 Numero dei piani E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 26 Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 27 Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un
ento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 27 Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 86 28 Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. 29 Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 30 Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà,
media ponderata. 30 Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. 31 Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio
e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). 32 Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle
ree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 33 Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. 34 Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 87 35 Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 36 Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37 Loggia/ Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non
a con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37 Loggia/ Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. 38 Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 39 Portico/ Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli
di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. 39 Portico/ Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. 40 Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto
parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 41 Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 42 Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.
a o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 43 Intercapedine Si definisce "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 88 44 Patio Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano, o all'ultimo piano di un edificio a più piani, con distanze davanti ad ogni finestra non inferiori a m. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore di m 4,00 45 Cortile Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la distanza davanti ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento è superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano.
ad ogni finestra è superiore a m 8,00 e la superficie del pavimento è superiore a 1/5 di quella delle pareti che lo circondano. 46 Pergotende Copertura di terrazzi, lastrici solari, balconi, costituita da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormontati da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o materiale plastico impermeabile, da installare a ridosso del fabbricato, al fine di consentire la maggiore fruibilità. 47 Pergolati Struttura finalizzata ad adornare e ombreggiare giardini
fabbricato, al fine di consentire la maggiore fruibilità. 47 Pergolati Struttura finalizzata ad adornare e ombreggiare giardini e terrazzi costituita da una struttura di sostegno in legno o ferro con elementi orizzontali, senza copertura fissa o amovibile, per consentire il solo allungamento delle piante rampicanti. 48 Gazebo Struttura non aderente ad altro fabbricato, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto o legno strutturale,
o, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati e realizzata con una struttura portante in ferro battuto o legno strutturale, talvolta chiuso da tende temporanee. 49 Box attrezzi da giardino Manufatto autoportante, con accesso indipendente dal fabbricato principale, chiuso in ogni lato, utilizzato solo per l’utilizzo del giardino, per il deposito degli attrezzi da giardinaggio.
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 89 ALLEGATO B – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
ATO B – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFOR
ATO B – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI STATALI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITA' EDILIZIA
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 90 A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) A.1 Edilizia residenziale
6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) A.1 Edilizia residenziale L.R. Legge Regione Molise 9 settembre 2011 n.25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica). L.R. Legge Regione Molise 11 dicembre 2009 n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di
e 11 dicembre 2009 n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). L.R. Legge Regione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati).
gione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati). L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002 n.36. (Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico). L.R Legge Regione Molise 6 giugno 1996, n.20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione
olise 6 giugno 1996, n.20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741). A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n.160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-
il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto- legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n.59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti
isciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto – legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35) L.R. Legge Regione Molise 9 settembre 2011 n.25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la
se 9 settembre 2011 n.25 (Procedure per l’autorizzazione sismica degli interventi edilizi e la relativa vigilanza, nonché per la prevenzione del rischio sismico mediante la pianificazione urbanistica). L.R. Legge Regione Molise 11 dicembre 2009 n.30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a
l settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l’edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). L.R. Legge Regione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati). L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002 n. 36. (Modalità di calcolo di parametri
cali interrati e seminterrati dei porticati). L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002 n. 36. (Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico). L.R. Legge Regione Molise 6 giugno 1996, n.20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741).
nto delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741). A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n.387 (Attuazione della direttiva2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 91 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n.28 (Attuazione della direttiva2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) D.C.R . Delibera di Consiglio Regionale n.133 del 11/07/2017 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale"
03/30/CE) D.C.R . Delibera di Consiglio Regionale n.133 del 11/07/2017 - Approvazione del Piano Energetico Ambientale Regionale" L.R. Legge Regione Molise 16 dicembre 2014, n.23 (Misure urgenti in materia di energie rinnovabili). D.G.R . Delibera di Giunta Regionale n.621 del 4 agosto 2011 (Linee Guida per lo svolgimento del procedimento unico di cui all'art.12 del D.lgs. n.387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di
nico di cui all'art.12 del D.lgs. n.387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul territorio della Regione Molise). L.R. Legge Regione Molise 23 dicembre 2010, n.23 (Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 agosto 2009, n.22 (Nuova Disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise).
degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise). L.R. Legge Regione Molise 7 agosto 2009, n.22 (Nuova disciplina degli insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Molise). L.R. Legge Regione Molise 21 maggio 2008, n.15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise).
e 21 maggio 2008, n.15 (Disciplina degli insediamenti degli impianti eolici e fotovoltaici sul territorio della Regione Molise). A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema
o), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento
i di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) L.R. Legge Regione Molise 11 dicembre 2009 n.30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di
se 11 dicembre 2009 n.30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). L.R. Legge Regione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati).
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA
gione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati). B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
prile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967). CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
i quelli esistenti, ai sensi dell'art.17 della legge n.765 del 1967). CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché
24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n.393), in particolare articolo 9
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 92 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) L.R. Legge Regione Molise 11 dicembre 2009 n.30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a
l settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). L.R. Legge Regione Molise 18 luglio 2008 n.25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati). L.R. Legge Regione Molise 17 febbraio 2000, n.10 - art. 8 - (Disciplina del sistema regionale di protezione civile).
porticati). L.R. Legge Regione Molise 17 febbraio 2000, n.10 - art. 8 - (Disciplina del sistema regionale di protezione civile). B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n.285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992,
n.285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1° aprile 1968, n.1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)
tradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n.1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della
e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)
de destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n.753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n.327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715
tto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n.327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27/07/1934 n.1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1° agosto 2002, n.166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n.285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
NTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n.285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n.523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE
f) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE A C Q U E DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976,
febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 93 elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n.36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)
e della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
A applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti
izione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del
ità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: - le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di
posizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M. Svil. Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
O DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
e, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n.327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 Reg. Regolamento Regionale 7 gennaio 2005, n.1. (Regolamento per la determinazione dei termini entro i quali adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico- ricreative).
i quali adottare i provvedimenti di competenza della Regione in materia di demanio marittimo a finalità turistico- ricreative). B.2.11 Gestione Rifiuti D.C.R . Delibera di Consiglio Regionale 1° marzo 2016 n.100 del 01/03/2016 ( Piano regionale per la gestione dei rifiuti. Approvazione. B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n.66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)
e), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n.90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica
a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 94 modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti
enti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471
C. VINCOLI E TUTELE
, in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni e integrazioni) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)
C. VINCOLI E TUTELE
C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n.139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n.42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) [abrogato e sostituito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12
m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) [abrogato e sostituito dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (in Gazz. Uff., 22 marzo 2017, n.68). - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata]. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA D E L P R E S I D E N T E D E L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I 9 f e b b r a i o 2 0 1 1 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio
L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I 9
L C O N S I G L I O D E I M I N I S T R I 9 f e b b r a i o 2 0 1 1 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) D.G.R . Delibera di Giunta Regionale n.100 del 22 febbraio 2010 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio - Requisiti di competenza tecnico-scientifica e di
gionale n.100 del 22 febbraio 2010 (Codice dei beni Culturali e del paesaggio - Requisiti di competenza tecnico-scientifica e di organizzazione per l’esercizio della funzione amministrativa di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica da parte degli enti di cui alla L.R. 12 dicembre 1994, n.16). L.R. Legge Regione Molise 5 maggio 2005 n. 19 (Promozione, tutela e valorizzazione del patrimonio tratturale e della civiltà della transumanza nella regione Molise).
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 95 L.R. Legge Regione Molise 20 ottobre 2004 n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette. L.R. Legge Regione Molise 12 aprile 1995 n.14 (Norme urgenti per lo snellimento delle procedure e per le deleghe in materia urbanistica, lavori pubblici e trasporti). L.R. Legge Regione Molise 12 settembre 1994 n. 16 (Sub deleghe ai comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497).
e 12 settembre 1994 n. 16 (Sub deleghe ai comuni in materia di rilascio nulla-osta ai sensi della Legge 29 giugno 1939, n.1497). L.R. Legge Regione Molise 1° dicembre 1989 n.24 (Disciplina dei Piani Territoriali Paesistico Ambientali). C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n.1126 (Approvazione del regolamento per
a legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n.1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n.3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale),
61, comma 1, lettera g), e comma 5 C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n.523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
.195, e della L. 7 luglio 1902, n.333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n.112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni
ne del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette Legge 6 dicembre 1991, n. 394 (legge quadro sulle aree protette) L.R. Legge Regione Molise 20 ottobre 2004, n. 23 (Realizzazione e gestione delle aree naturali protette). C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n.357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
RETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n.357, (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale)
D. NORMATIVA TECNICA
7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda L.R. Legge Regione Molise 24 marzo 2000 n.21 (Disciplina della procedura di impatto ambientale). D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle
-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione)
giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n.1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO
COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 96 L.R. Legge Regione Molise 18 luglio 2008 n. 25 (Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati). L.R. legge Regione Molise 11 dicembre 2009, n. 30 (Intervento regionale straordinario volto a rilanciare il settore edilizio, a promuovere le tecniche di bioedilizia e l'utilizzo di fonti di energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003
i energia alternative e rinnovabili, nonché a sostenere l'edilizia sociale da destinare alle categorie svantaggiate e l'edilizia scolastica). D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n.3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche
rmative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n.1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in
EGIONALE 21 luglio 2003, n.1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009,
2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985
ico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art.35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 L.R. Legge Regione Molise 6 giugno 1996, n.20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione dell'articolo
o 1996, n.20 (Nuove norme per lo snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n.64 in attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741). D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
gislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione
materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n.41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n.236
aria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1° marzo 2002, n.4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002, n. 35 (Eliminazione delle barriere architettoniche).
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 97 L.R. Legge Regione Molise 18 ottobre 2002, n. 25 (Norme sull'entrata in vigore della legge regionale 18 ottobre 2002 n. 25, ad oggetto: "Eliminazione delle barriere architettoniche). D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n.37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2005, recante riordino delle
concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n.162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla
rme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni
in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 2011, n.151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2,
one delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n.139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di
fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e
O DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione
ica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n.81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-
MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n.216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n.14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico- alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento
nti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n.257 (Attuazione della direttiva
icurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n.257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) L.R. Legge Regione Molise 7 maggio 2003, n.20 (Interventi urgenti per la bonifica
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 98 dell'amianto). D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n.192 (Attuazione della direttiva2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n.59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)
reto legislativo 19 agosto 2005, n.192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei
progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n.156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n.74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192) L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002, n.36 (Modalità di calcolo di parametri
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192) L.R. Legge Regione Molise 8 novembre 2002, n.36 (Modalità di calcolo di parametri urbanistico-edilizi finalizzati a migliorare la qualità funzionale degli edifici ed a contenere il consumo energetico). D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno)
ENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n.227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.) in particolare l’art. 4
l decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.) in particolare l’art. 4 D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n.69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n.98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera
ISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n.161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale),
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
lle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali E.2 Strutture ricettive E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5
ricettive E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n.96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 L.R. Legge Regione Molise 22 marzo 2010, n.9 (Disciplina delle attività agrituristiche). E.4 Impianti di distribuzione del carburante
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COMUNE DI TERMOLI REGOLAMENTO EDILIZIO pag. 99 E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia e urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)
DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) L.R. Legge Regione Molise 22 Agosto 1973, n.18 (Norme per la costruzione, la gestione ed il controllo del servizio sociale degli Asili-Nido). E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva
produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n.327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
ella legge 30 aprile 1962, n.283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N.852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO
ata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n.59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n.85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003
del Regolamento n.85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003
I 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in
torio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n.502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8- bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997
one di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Strutture per il trattamento dei rifiuti
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