Comune di Gualdo Cattaneo - Variante generale PRG ...
Comune di Gualdo Cattaneo · Perugia, Umbria
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Regione dell'Umbria Comune di Gualdo Cattaneo
Variante generale P.R.G parte strutturale
Oggetto : Norme Tecniche di attuazione Modificate a seguito di controdeduzioni (in rosso grassetto)
Gruppo di lavoro:
Area Urbanistica, Edilizia e S.E. Comune di Gualdo Cattaneo
Responsabile: Arch. Bruno Mario Broccolo
Collaboratori: Geom. Mirco Azzarelli Geom. Marco Leandri P.A. Stefano Pinchi
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
ttaneo
Responsabile: Arch. Bruno Mario Broccolo
Collaboratori: Geom. Mirco Azzarelli Geom. Marco Leandri P.A. Stefano Pinchi
COMUNE DI GUALDO CATTANEO AREA TECNICA - SETTORE URBANISTICA Allegato alla Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 16/08/2013
Gualdo Cattaneo, lì ......... 9/5 ........... Responsabile Area Tecnica Settore Urbanistica
[TIMBRO COMUNALE]
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INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - Normativa di riferimento
...... Responsabile Area Tecnica Settore Urbanistica
[TIMBRO COMUNALE]
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INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Capo I – Norme generali Art. 1 - Normativa di riferimento Art. 2- Finalità ed efficacia delle norme Art. 3 - Elaborati costitutivi Art. 4- Contenuti prescrittivi Art. 5-Attuazione dei contenuti
Capo II - Dotazioni territoriali e funzionali Art. 6- Dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali
Art. 6- Dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali
e dei contenuti
Capo II - Dotazioni territoriali e funzionali Art. 6- Dimensionamento delle dotazioni territoriali e funzionali
Capo III - Parametri urbanistici ed ecologici Art. 7 - Applicazione dei parametri urbanistici ed ecologici Art. 8 - Indici urbanistici Art. 9 - Grandezze urbanistiche ed edilizie Art. 10 - Parametri ecologici
Capo IV - Criteri perequativi Art. 11 Criteri di perequazione urbanistica, compensazione e premialità
TITOLO II- TERRITORIO AGRICOLO
Art. 11 Criteri di perequazione urbanistica, compensazione e premialità
IV - Criteri perequativi Art. 11 Criteri di perequazione urbanistica, compensazione e premialità
TITOLO II- TERRITORIO AGRICOLO
Capo I – Disciplina dello Spazio rurale Art. 12 – Definizione Art. 13 – Norma generale Art. 14 - Disciplina delle aree di particolare interesse agricolo (Art. 20 L.R. 27/2000) Art. 15 – Disciplina delle aree boscate Art. 16 - Aree di cava autorizzate Art. 17 – Disciplina per invasi e laghetti artificiali Art. 18 – Disciplina delle modificazioni del suolo
Art. 17 – Disciplina per invasi e laghetti artificiali
ee di cava autorizzate Art. 17 – Disciplina per invasi e laghetti artificiali Art. 18 – Disciplina delle modificazioni del suolo Art. 19 – Recinzioni nelle zone agricole Art. 20 - Aree agricole potenzialmente trasformabili
Art. 21 - Individuazione e disciplina dei Beni di interesse storico- architetton
TITOLO III - BENI DI INTERESASE STORICO- ARCHITETTONICO, PAESAGGISTICO E AMBIENTALE -AMBITI DI TUTELA E DI VINCOLO
Capo I – individuazione e disciplina edifici sparsi Art. 21 - Individuazione e disciplina dei Beni di interesse storico- architettonico sparsi nel territorio
Capo II-Crinali, Coni Visuali, U.D.P. Art. 22 - Disciplina per la salvaguardia dei crinali e dei coni visuali Art. 23 - Disciplina generale delle U.d.P.
Capo III - RERU Art. 24 – Disciplina della rete ecologica
Art. 23 - Disciplina generale delle U.d.P.
crinali e dei coni visuali Art. 23 - Disciplina generale delle U.d.P.
Capo III - RERU Art. 24 – Disciplina della rete ecologica
Capo IV -Ambiti di Interesse naturalistico - ambientale Art. 25- Aree urbane consolidate (Classe 1 art. 36 del P.T.C.P.) Art. 26 -Ambiti della tutela faunistica: zone di ripopolamento e cattura (Classe 2 art. 36 del P.T.C.P.) Art. 27- Aree ad elevata diversità floristico- vegetazionale (sottoclasse 4a art. 36 del P.T.C.P.)
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Art. 27- Aree ad elevata diversità floristico- vegetazionale (sottoclasse 4a art
36 del P.T.C.P.) Art. 27- Aree ad elevata diversità floristico- vegetazionale (sottoclasse 4a art. 36 del P.T.C.P.)
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Art. 28 Siti Natura 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del P.T.C.P.) Art. 29- Viabilità storica minore Art. 30 -Area di particolare interesse geologico Art. 31 -Vincolo idrogeologico
Art. 29- Viabilità storica minore
del P.T.C.P.) Art. 29- Viabilità storica minore Art. 30 -Area di particolare interesse geologico Art. 31 -Vincolo idrogeologico
Capo V- Ambiti della tutela ambientale e paesaggistica (Zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 4212004) Art. 32 -Aree di notevole interesse pubblico (D. Lgs. 42/2004 art. 136, c. 1 lett. c) e d) Art. 33 -Ambiti fluviali - Fasce di rispetto dei corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1 lett. c) Art. 34 -Aree interessate da strutture archeologiche o materiali antichi
Art. 34 -Aree interessate da strutture archeologiche o materiali antichi
corsi d'acqua (D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1 lett. c) Art. 34 -Aree interessate da strutture archeologiche o materiali antichi Art. 35 - Disciplina degli ambiti degli usi civici
Art. 36 - Disciplina degli Ambiti
TITOLO IV- SITUAZIONI INSEDIATIVE Capo I -Ambiti urbani Art. 36 - Disciplina degli Ambiti Art. 37 - Destinazioni prevalenti negli Ambiti Art. 38- insediamenti esistenti con valore storico (Art. 18 R.R. 7/2010) Art. 39- insediamenti prevalentemente residenziali (Art. 20 R.R. 7/2010) Art. 40- Nuovi insediamenti prevalentemente residenziali (Art. 21 R.R. 7/2010) Art. 41 - (Insediamenti produttivi direzionali per servizi esistenti e di nuova previsione (Art. 22 R. R. 7/2010)
Art. 41 - (Insediamenti produttivi direzionali per servizi esistenti e di nuova
1 R.R. 7/2010) Art. 41 - (Insediamenti produttivi direzionali per servizi esistenti e di nuova previsione (Art. 22 R. R. 7/2010) Art. 42 -insediamenti per attrezzature e servizi (Art. 17 R.R. 7/2010)
Art. 43 -Articolazione del sistema viario carrabile
TITOLO V- INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE Capo I - Viabilità e mobilità Art. 43 -Articolazione del sistema viario carrabile Art. 44- Indirizzi normativi per la rete distribuzione carburanti
Capo II – Dotazione impiantistica e infrastrutture Art. 45 - Dotazione impiantistica Art. 46- Zone sottoposte a vincolo cimiteriale Art. 47- Zone per insediamenti di protezione Civile- Disposizioni generali Art. 48 -Struttura Urbana Minima
Art. 47- Zone per insediamenti di protezione Civile- Disposizioni generali
vincolo cimiteriale Art. 47- Zone per insediamenti di protezione Civile- Disposizioni generali Art. 48 -Struttura Urbana Minima
Capo III - Inquinamento atmosferico, elettromagnetico, acustico e luminoso Art. 49 -Inquinamento atmosferico Art. 50 -Inquinamento acustico e classificazione acustica del territorio comunale Art. 51 - Disciplina dei requisiti acustici passivi degli edifici Art. 52 - Sistema aria (Inquinamento elettromagnetico)- Disciplina delle aree sensibili
Art. 52 - Sistema aria (Inquinamento elettromagnetico)- Disciplina delle aree se
requisiti acustici passivi degli edifici Art. 52 - Sistema aria (Inquinamento elettromagnetico)- Disciplina delle aree sensibili Art. 53 - Disciplina delle fasce di rispetto per gli elettrodotti Art. 54 - Inquinamento luminoso e risparmio energetico
Art. 55 -Aree a pericolosità geologica, geomorfologica ed idraulica
TITOLO VI- AMBITI A PERICOLOSITA' GEOLOGICA, GEOMORFOLOGICA ED IDRAULICA Capo I - Pericolosità Geologica, Geomorfologica ed Idraulica Art. 55 -Aree a pericolosità geologica, geomorfologica ed idraulica
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I- NORME GENERALI
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
orfologica ed idraulica
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TITOLO I- DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I- NORME GENERALI
ART. 1 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il Piano Regolatore Generale del Comune di Gualdo Cattaneo è conforme alle disposizioni dettate dalla Legge Regionale 22 Febbraio 2005, n. 11 "Norme in materia del territorio: pianificazione urbanistica comunale", e successive modificazioni e integrazioni, vigente al momento della redazione dello stesso.
ART. 2 - FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME
ART. 2 - FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME
sive modificazioni e integrazioni, vigente al momento della redazione dello stesso.
ART. 2 - FINALITA' ED EFFICACIA DELLE NORME
- Le presenti Norme Tecniche di Attuazione, unitamente agli elaborati grafici della Parte Strutturale del PRG, regolano la tutela e la valorizzazione del territorio, le trasformazioni urbanistiche, la realizzazione dei servizi ed infrastrutture, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
izi ed infrastrutture, la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio.
-
Esse hanno efficacia prevalente su altri regolamenti comunali in materia urbanistica ed edilizia; sono comunque soggette ad eventuali modificazioni derivanti dall'emanazione di normativa sovraordinate di immediata applicazione.
-
Gli allegati alle NTA hanno valore indicativo ed ermeneutico nei casi di eventuale necessaria interpretazione delle norme.
ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI
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- Gli allegati alle NTA hanno valore indicativo ed ermeneutico nei casi di eventuale necessaria interpretazione delle norme.
ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI
ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI
o valore indicativo ed ermeneutico nei casi di eventuale necessaria interpretazione delle norme.
ART. 3 - ELABORATI COSTITUTIVI
La Sezione Strutturale del PRG si compone dei seguenti elaborati: • Relazione Illustrativa con allegato il Dimensionamento; • Norme Tecniche di Attuazione; • Censimento edifici sparsi; • Relazione agronomica; • Relazione idrologica idraulica; • Relazione aree soggette a rischi inondazione per collasso sbarramenti di ritenuta di invasi artificiali presenti nel territorio;
Relazione aree soggette a rischi inondazione per collasso sbarramenti di ritenuta di invasi artificiali presenti nel territorio; • Relazione geologica - idrogeologica; Elaborati Grafici:
- Tav. 1 Zoning di Piano;
- Tav. 2 Uso del suolo;
- Tav. 3 Rete ecologica Regione Umbria;
- Tav. 4 Struttura Urbana Minima (SUM) e Piano Comunale dei Servizi (PCS);
- Tav. 5 Sistemi paesaggistici;
- Tav. 6 Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento degli edifici art. 33 L.R. 11/2005;
CS);
- Tav. 5 Sistemi paesaggistici;
- Tav. 6 Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento degli edifici art. 33 L.R. 11/2005;
- Tav. 7 Sistema dei vincoli ambientali;
- Tav. 8 Carta geologica;
- Tav. 9 Carta geomorfologica;
- Tav. 10 Carta inventario movimenti franosi;
- Tav. 11Carta predisposizione al dissesto;
ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI
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- Tav. 12 Carta vulnerabilità degli acquiferi;
- Tav. 13 Carta pericolosità idraulica;
- Tav. 14 Carta dei Bacini idrografici;
- Tav. 15 Carta zoning geologico tecnico;
- Tav. 16 Carta di pericolosità sismica.
L' eventuale integrazione nel tempo di elaborati di tipo conoscitivo e ricognitivo non costituisce variante al PRG Strutturale, e avviene con il procedimento indicato all'art. 9 della LR 1/2015.
ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI
ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI
variante al PRG Strutturale, e avviene con il procedimento indicato all'art. 9 della LR 1/2015.
ART. 4 - CONTENUTI PRESCRITTIVI
- Il PRG Parte Strutturale interessa l'intero territorio comunale.
- Esso, in particolare identifica, mediante individuazione fondiaria:
- gli elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e che assicurano il rispetto della biodiversità;
elementi del territorio che costituiscono il sistema delle componenti naturali e che assicurano il rispetto della biodiversità;
- le aree instabili o a rischio, per caratteristiche geomorfologiche, idrogeologiche, idrauliche e sismiche, nonché i giacimenti di cava accertati con le modalità previste all'art. 5 bis L.R. 2/2000 e ss. mm. e ii.;
- le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e le aree boscate;
iste all'art. 5 bis L.R. 2/2000 e ss. mm. e ii.;
- le aree agricole, quelle di particolare interesse agricolo e le aree boscate;
- gli insediamenti esistenti e gli elementi del territorio che rivestono valore storico – culturale di cui all'art. 29 della L.R. 24 marzo 2000 n. 27, i beni vincolati ai sensi del D. Lgs. 22 gennaio n. 42, nonché gli edifici sparsi nel territorio agricolo, di cui all'art. 33, comma 5 e gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche precedenti;
arsi nel territorio agricolo, di cui all'art. 33, comma 5 e gli insediamenti esistenti non aventi le caratteristiche precedenti;
- le infrastrutture lineari e nodali per la mobilità ed in particolare la rete ferroviaria e viaria di interesse regionale, provinciale e comunale, nonché gli elettrodotti e gli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e radiodiffusione esistenti;
- fissa gli indirizzi per la formazione del PRG parte operativa.
-
Ferma restando l'efficacia a tempo indeterminato del PRG, i contenuti e le previsioni del PRG parte strutturale sono commisurati ad un periodo decennale.
-
Nella formazione della Parte operativa del PRG dovranno essere rispettati i contenuti normativi e cartografici stabiliti dal PRG parte strutturale. Qualora i contenuti del PRG parte operativa siano difformi dal PRG parte strutturale quest' ultimo prevale.
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI
G parte strutturale. Qualora i contenuti del PRG parte operativa siano difformi dal PRG parte strutturale quest' ultimo prevale.
- Al fine di consentire una migliore corrispondenza tra il dato territoriale e quello reale è consentito, in sede operativa, modificare le superfici degli Insediamenti definiti nel PRGS, con una tolleranza del 2%.
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI
iva, modificare le superfici degli Insediamenti definiti nel PRGS, con una tolleranza del 2%.
ART. 5 - ATTUAZIONE DEI CONTENUTI
- La specificazione dei contenuti e delle prescrizioni del PRG parte strutturale è effettuata mediante la disciplina dettata dal PRG parte operativa. L'attuazione delle previsioni del PRG avviene mediante:
ale è effettuata mediante la disciplina dettata dal PRG parte operativa. L'attuazione delle previsioni del PRG avviene mediante:
- intervento diretto: intervento che non necessita di titolo abilitativo e quello per il quale è richiesto il solo titolo abilitativo (Segnalazione certificata inizio attività- Permesso di costruire);
- intervento diretto condizionato: intervento diretto di cui al punto precedente subordinato alla stipula di rapporti convenzionali;
tervento diretto condizionato: intervento diretto di cui al punto precedente subordinato alla stipula di rapporti convenzionali;
- intervento indiretto: intervento la cui attuazione è subordinata alla formazione di Piani
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Attuativi.
- Il PRG Parte operativa può individuare gli ambiti del territorio urbanizzato entro i quali le previsioni del PRG Parte strutturale si attuano tramite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le modalità previste all'art. 28 e ss. mm. e ii. della L R. 11/2005.
CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
amite Programma urbanistico, con i contenuti, le finalità e le modalità previste all'art. 28 e ss. mm. e ii. della L R. 11/2005.
- I contenuti e gli indirizzi del PRG parte strutturale si attuano anche mediante piani di settore per specifiche materie oggetto di approfondimenti particolari (Piano del verde e della forestazione urbana, Piano del traffico, ecc.).
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CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
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CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
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CAPO II – DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
ART. 6 - DIMENSIONAMENTO DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI E FUNZIONALI
- Le dotazioni territoriali e funzionali, ai sensi del Regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7, vengono dimensionate nel PRG parte strutturale ed individuate nel PRG parte operativa, secondo una popolazione di circa 7.500 abitanti calcolata sulla base del rapporto tra il volume residenziale esistente e la popolazione attuale risultato pari a 60 mq/abit
anti calcolata sulla base del rapporto tra il volume residenziale esistente e la popolazione attuale risultato pari a 60 mq/abit. che rispecchia il modello abitativo del luogo. Esse vengono quantificate come segue:
Dotazioni territoriali e funzionali al servizio di insediamenti residenziali
Dotazioni territoriali e funzionali al servizio di insediamenti residenziali
| | | ART.11 Regolam. Reg.le 7/2010 | | |---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------| | | | Dotazioni previste (ma/ab) | Dotazioni richieste (ma/ab) | | A | Istruzione – scuola materna e dell'obbligo | 4 | 4 | | B | Attrezzature di interesse comune | 4 | 4 |
richieste (ma/ab) | | A | Istruzione – scuola materna e dell'obbligo | 4 | 4 | | B | Attrezzature di interesse comune | 4 | 4 | | C | Spazi pubblici attrezzati a verde per il gioco e lo sport e urbanizzazione primaria | 5 | 5 | | D | Parcheggi e spazi per la raccolta differenziata e per le fermate del trasporto pubblico locale | 5 | 5 | | | Totale | 18 | 18 |
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Dotazioni territoriali e funzionali di Interesse comunale e sovracomunale
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Dotazioni territoriali e funzionali di Interesse comunale e sovracomunale
| | | ART. 10 Regolam Reg.le 7/2010 | | |---|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------| | | | Dotazioni previste (mq/ab) | Dotazioni richieste (mq/ab) | | A | Attrezzature per la salute e l'assistenza | | | | B | Verde pubblico in parchi urbani e territoriali | | |
ieste (mq/ab) | | A | Attrezzature per la salute e l'assistenza | | | | B | Verde pubblico in parchi urbani e territoriali | | | | c | Attrezzature per lo sport e le attività culturali | 25 (Come esplicitato in Relazione illustrativa e relativamente ai Bacini di utenza elaborato 4 del PRG PS) | 35 | | D | Grandi infrastrutture per il | | | | E | parcheggio Infrastruttur e tecnologiche | | | | F | Istruzione superiore | | | | G | Infrastrutture di protezione civile | | |
| parcheggio Infrastruttur e tecnologiche | | | | F | Istruzione superiore | | | | G | Infrastrutture di protezione civile | | | | H | Aree finalizzate a tutelare e riqualificare il patrimonio storico-ambientale | | | | | Totale | 25 | |
CAPO III- PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
Le dotazioni territoriali sono quantificate per ogni Bacino di Utenza (Cfr. Tavola 4A e 4B). Il PRGO dovrà localizzare in termini fondiari dette dotazioni.
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CAPO III- PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
ART. 7 – APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED ECOLOGICI
- Il PRG esplicita la propria disciplina attraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti agli articoli seguenti e alle relative norme vigenti in materia.
ttraverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti agli articoli seguenti e alle relative norme vigenti in materia.
traverso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti agli articoli seguenti e alle relative norme vigenti in materia.
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averso parametri urbanistici, edilizi ed ecologici, definiti agli articoli seguenti e alle relative norme vigenti in materia.
- I parametri urbanistici ed ecologici trovano applicazione negli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti da trasformare e completare, nei nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, negli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi di completamento e di nuovo impianto, nelle zone produttive e in quelle per servizi privati e pubblici
direzionali e per servizi di completamento e di nuovo impianto, nelle zone produttive e in quelle per servizi privati e pubblici, così come specificato nel PRG parte operativa.
ART. 8 - INDICI URBANISTICI
ART. 8 - INDICI URBANISTICI
- (Iut) Indice di utilizzazione territoriale: si definisce indice di utilizzazione territoriale il rapporto massimo consentito in una porzione di territorio definito o perimetrato dallo strumento urbanistico generale, tra la superficie utile coperta edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq.
ie utile coperta edificata ed edificabile e la superficie territoriale di tale porzione di territorio. Esso è espresso in mq/mq. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normativa e dal presente strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.
- (Iuf) Indice di utilizzazione fondiaria: si definisce indice di utilizzazione fondiaria il rapporto massimo consentito tra la superficie utile coperta massima edificata ed edificabile e la superficie fondiaria. Esso è espresso in mq/mq. È fatto salvo quanto disposto da specifiche normativa e dal presente strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.
va e dal presente strumento urbanistico in materia di incrementi premiali dei diritti edificatori, compensazione e perequazione.
- (Ic) Indice di copertura: si definisce indice di copertura il rapporto, espresso in mq/mq o in percentuale, tra l'area di sedime delle costruzioni edificate o realizzabili di cui all'articolo 7 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.
cui all'articolo 7 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.
ui all'articolo 7 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.
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all'articolo 7 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9 e la superficie fondiaria del lotto edificabile di pertinenza.
- Coefficiente di conversione volumetrica: il coefficiente di conversione volumetrica, pari a 3.00, è il valore numerico per il quale va moltiplicato il valore in metri quadrati della superficie utile coperta (Sue) per ottenere il valore, in metri cubi, del volume di un edificio
l valore in metri quadrati della superficie utile coperta (Sue) per ottenere il valore, in metri cubi, del volume di un edificio, ai fini dell'applicazione di disposizioni regionali e nazionali riferite ai valori volumetrici delle costruzioni.
ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE
ART. 9 - GRANDEZZE URBANISTICHE ED EDILIZIE
- Ai fini della definizione delle grandezze urbanistiche ed edilizie si fa riferimento al Regolamento Regionale 3 novembre 2008 n. 9 "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione".
ART. 10- PARAMETRI ECOLOGICI
ttività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione".
ART. 10- PARAMETRI ECOLOGICI
- Ai fini della definizione dei parametri ecologici si fa riferimento al Regolamento Regionale 3 novembre 2008 n. 9 "Disciplina di attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera a) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare
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CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
) e d-bis) della legge regionale 18 febbraio 2004 n. 1 (Norme per l'attività edilizia) – Criteri per regolamentare
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l'attività edilizia e per il calcolo delle superfici, delle volumetrie, delle altezze e delle distanze relative alla edificazione".
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CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONI E PREMIALITA'
CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
azione".
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CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONI E PREMIALITA'
CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
zione".
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CAPO IV- CRITERI PEREQUATIVI
ART. 11 - CRITERI DI PEREQUAZIONE URBANISTICA. COMPENSAZIONI E PREMIALITA'
- L'istituto perequativo, disciplina in modo specifico tutte le trasformazioni preordinate al trasferimento e alla compensazione dei diritti edificatori comunque denominati,; l'applicazione della perequazione, in linea con i principi di cui all'art. 29 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii. e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla L.R
linea con i principi di cui all'art. 29 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii. e comunque nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2013, interessa gli ambiti di trasformazione e di nuovo impianto del PRG Parte strutturale con caratteristiche territoriali omogenee, e viene attuata secondo le modalità dettagliate nel PRG Parte operativa
e strutturale con caratteristiche territoriali omogenee, e viene attuata secondo le modalità dettagliate nel PRG Parte operativa. L'addove tale istituto non possa essere applicato a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione
to a causa della necessità di conseguire obiettivi di interesse pubblico generale è previsto il ricorso a forme di compensazione, in base alle quali i diritti edificatori non goduti possono essere compensati mediante il trasferimento in altre aree edificabili secondo il principio di equivalenza dei valori immobiliari e sulla base delle modalità fissate del PRG Parte operativa.
- La premialità è finalizzata ad incentivare l'assunzione, da parte dei soggetti attuatori di trasformazioni edilizie e urbanistiche, di quantità edificatorie di incremento oltre a quelle di base, a fronte di impegni aggiuntivi per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali.
i per migliorare la qualità edilizia, urbanistica ed ambientale, rispetto a quanto previsto da disposizioni statali e regionali.
- Per assicurare il principio di equità tra i titolari della proprietà e di collaborazione con la Pubblica Amministrazione in attuazione delle scelte di pianificazione, il PRG Parte strutturale riconosce la possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi della parte dell'area del
rte strutturale riconosce la possibilità della cessione al Comune senza condizioni, oneri o indennizzi della parte dell'area del comparto, da destinare alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale; tale cessione è perequata consentendo che l'equivalente SUC realizzabile in applicazione dell'Iut, venga trasferito nella restante parte dell'area.
- Il PRG Parte operativa, in applicazione dei commi precedenti, può agire sui valori degli indici di edificabilità in termini di premialità e/o ai fini compensativi, fermo restando il valore massimo dell'indice attribuito alla specifica componente del sistema insediativo, per come riportato nel Dimensionamento.
valore massimo dell'indice attribuito alla specifica componente del sistema insediativo, per come riportato nel Dimensionamento.
- L'eventuale attuazione delle condizioni di cui ai commi precedenti è garantita da una convenzione sottoscritta tra i titolari della proprietà e l'Amministrazione comunale; a tal fine il PRG Parte operativa definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di perequazione urbanistica.
PRG Parte operativa definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di perequazione urbanistica.
RG Parte operativa definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di perequazione urbanistica.
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Parte operativa definisce gli schemi convenzionali necessari per l'applicazione della procedura di perequazione urbanistica.
- Il PRG Parte operativa può, per i comparti di attuazione, definire schede progetto aventi valore di indirizzo per l'attuazione diretta ovvero per la formazione dei piani attuativi, composte da elementi normativi e schemi grafici relativamente alle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere
tivi e schemi grafici relativamente alle aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche, opere di urbanizzazione in genere, aree per favorire l'edilizia sociale ed aree edificabili nonché alle tipologie edilizie, agli allineamenti, alle superfici coperte, agli spazi liberi, alla sagoma di massimo ingombro.
- Il PRG Parte operativa può riconoscere specifiche condizioni premiali a favore dei titolari della proprietà che si impegnano ad attuare le seguenti azioni, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 12/2013:
- ripristinare, realizzare e riqualificare spazi, infrastrutture e attrezzature pubbliche o di uso pubblico;
- eliminare i detrattori ambientali e paesaggistici;
- favorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;
- favorire l'edilizia sociale.
favorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;
- favorire l'edilizia sociale.
avorire lo sviluppo sostenibile, la riduzione del consumo delle risorse naturali ed energetiche;
- favorire l'edilizia sociale.
- In applicazione di quanto previsto in materia di compensazione dalla L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii. e dalla L.R
lizia sociale.
- In applicazione di quanto previsto in materia di compensazione dalla L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii. e dalla L.R. 12/2013, il PRG Parte operativa può prevedere l'utilizzazione dei diritti edificatori e delle aree acquisite dal Comune, per compensazioni di oneri imposti ai proprietari in materia di acquisizione pubblica degli immobili, di demolizioni senza ricostruzioni in loco per finalità urbanistiche, di ripristino e di riqualificazione di spazi, di eliminazione di detrattori
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ambientali; le compensazioni vengono definite, sulla base di perizie tecnico-estimative e sono deliberate dal Comune nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 14 L.R. 12/2013.
- Le quantità edificatorie attribuite attraverso l'applicazione degli strumenti di cui sopra sono iscritte nel "Registro delle quantità edificatorie" per quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 12/2013.
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TITOLO II – TERRITORIO AGRICOLO
CAPO I – DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE
ART. 12- DEFINIZIONE
TITOLO II – TERRITORIO AGRICOLO
ella L.R. 12/2013.
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TITOLO II – TERRITORIO AGRICOLO
CAPO I – DISCIPLINA DELLO SPAZIO RURALE
ART. 12- DEFINIZIONE
- Lo spazio rurale è la parte di territorio caratterizzata da insediamenti sparsi, ove viene svolta principalmente l'attività agro-silvo-pastorale e che è esterna agli ambiti urbani così come sono state delimitate nella carta di zoning di Piano. Con riferimento all'elaborato 1, lo spazio rurale, in funzione delle proprie caratteristiche, è suddiviso nelle seguenti aree:
. Con riferimento all'elaborato 1, lo spazio rurale, in funzione delle proprie caratteristiche, è suddiviso nelle seguenti aree:
- Aree agricole;
- Aree di particolare interesse agricolo;
- Aree agricole potenzialmente trasformabili;
- Aree boscate.
ART. 13 - NORMA GENERALE
ART. 13 - NORMA GENERALE
- All'interno delle aree delimitate come spazio rurale, fatta salva per le aree boscate la specifica disciplina di cui al successivo art
terno delle aree delimitate come spazio rurale, fatta salva per le aree boscate la specifica disciplina di cui al successivo art. 15, sono consentite, oltre alla residenza, tutte le attività di coltivazione del fondo, di selvicoltura e di allevamento di animali, nonché le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, privilegiando, ove possibile
ia del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, privilegiando, ove possibile, quelle rispettose dell'ambiente agrario tradizionale e finalizzate alla produzione dei prodotti tipici.
Sono inoltre ammesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2005 per il territorio agricolo:
Sono inoltre ammesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2005 per il territorio agricolo:
Sono inoltre ammesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R
Sono inoltre ammesse, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2005 per il territorio agricolo:
- le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali
lorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge;
- le attività ricettive di tipo agrituristico ed extralberghiero in conformità a quanto stabilito dalla L.R. 28/97 e successive modificazioni e integrazioni. Per tali attività dovranno essere garantite le dotazioni territoriali nel rispetto dei minimi fissati dall'art. 12 del Regolamento regionale 7/2010
ovranno essere garantite le dotazioni territoriali nel rispetto dei minimi fissati dall'art. 12 del Regolamento regionale 7/2010. Ad integrazione ed al servizio dell'attività ricettiva è ammessa, nell'area di pertinenza dei fabbricati interessati dall'attività di cui sopra, la realizzazione di attrezzature non coperte, di modeste dimensioni e comunque fino ad un massimo di 400 mq, per lo sport ed il tempo libero
ione di attrezzature non coperte, di modeste dimensioni e comunque fino ad un massimo di 400 mq, per lo sport ed il tempo libero, i cui eventuali accessori necessari dovranno essere recuperati o localizzati all'interno dei volumi esistenti;
- le attrezzature per lo sport ed il tempo libero, di modeste dimensioni e comunque fino ad un massimo di 400 mq, al servizio degli edifici destinati alla residenza strettamente connessi all'abitazione;
comunque fino ad un massimo di 400 mq, al servizio degli edifici destinati alla residenza strettamente connessi all'abitazione;
- per gli edifici esistenti destinati a residenza sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, nonché, per gli edifici già esistenti alla data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di 100 mq di Sue, purché la Sue complessiva del
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a data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di 100 mq di Sue, purché la Sue complessiva del
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data del 13 novembre 1997, ampliamenti per un incremento massimo di 100 mq di Sue, purché la Sue complessiva del
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singolo edificio oggetto di intervento, comprensivo dell'ampliamento, non risulti superiore a 450 mq. In caso di ampliamento, l'altezza massima della parte ampliata può raggiungere l'altezza massima dell'edificio esistente. L'ampliamento è comprensivo di quelli già eventualmente realizzati in applicazione della normativa previgente
dificio esistente. L'ampliamento è comprensivo di quelli già eventualmente realizzati in applicazione della normativa previgente. E' ammesso anche il cambiamento di destinazione d'uso dell'intero edificio, comprese le parti non residenziali, incluso l'eventuale ampliamento, ai fini residenziali, per attività extralberghiere e agrituristiche, per residenze d'epoca, nonché per attività connesse all'attività agricola;
- per gli edifici rurali esistenti, non adibiti a residenza, ancorché utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, sono consentiti gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale
ne edilizia ed urbanistica, al fine di migliorare la qualità strutturale e favorire la riqualificazione urbanistica e ambientale. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica, qualora prevedano la demolizione e ricostruzione degli edifici in sito diverso, sono consentiti purché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo
rché la ricostruzione del fabbricato avvenga nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento anch'esso situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio.
E' inoltre ammesso, per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7 dell'art. 22 della L.R. 11/2005 ss. mm
so dall'attività agricola, il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7 dell'art. 22 della L.R. 11/2005 ss. mm. e ii., purché l'edificio sia in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo
interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a cinquanta metri dall'edificio più vicino o dal suo successivo ampliamento anch'esso situato nel territorio di un comune confinante e comunque nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio.
E' inoltre ammesso, per gli edifici rurali esistenti alla data del 13 novembre 1997, non adibiti a residenza, ancorché oggetto di interventi edilizi dopo tale data e anche se utilizzati per uso diverso dall'attività agricola, il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7 dell'art. 22 L.R. 11/2005 ss. mm
diverso dall'attività agricola, il cambiamento di destinazione d'uso, come previsto al comma 7 dell'art. 22 L.R. 11/2005 ss. mm. e ii., purché l'edificio sia in muratura o a struttura in cemento armato o metallica chiusa almeno su tre lati e purché ricadenti, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo
interventi di ristrutturazione urbanistica, nelle aree dove sono già presenti edifici di tipo abitativo, produttivo o ricettivo, a distanza non superiore a 30 m dai quelli o dal relativo ampliamento e limitatamente a una Sue di 200 mq per ciascuna impresa agricola o proprietà fondiaria anche in caso di frazionamento e trasferimento della proprietà successivamente al 13 novembre 1997, da realizzare in un unico edificio
Tali interventi sono subordinati, prima del rilascio del titolo abilitativo, ad un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge. Il vincolo riguarda i terreni necessari e corrispondenti all'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale per le nuove costruzioni pari a 40 mq di Sue per ogni ettaro di superficie di terreno interessato considerando la Sue degli immobili interessati dall'intervento
40 mq di Sue per ogni ettaro di superficie di terreno interessato considerando la Sue degli immobili interessati dall'intervento. In carenza di terreno necessario ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale sono vincolati i terreni agricoli di proprietà del richiedente comunque disponibili nel territorio comunale.
- Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di cambiamento della destinazione d'uso degli edifici rurali non destinati a residenza sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.
tinati a residenza sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.
inati a residenza sono condizionati a permesso di costruire con atto d'obbligo per regolare i rapporti connessi all'intervento.
- Quando l'edificio non è individuabile nella sua interezza originaria, perché parzialmente diruto o fatiscente, sempreché siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento regionale 3 novembre 2008, n
siano presenti gran parte degli elementi strutturali di cui al comma 2 dell'art. 22 del Regolamento regionale 3 novembre 2008, n. 9, la sua consistenza, in assenza di chiari elementi tipologici e costruttivi e definita dai seguenti elementi, sempreché sufficienti a determinare la consistenza edilizia e l'uso dei manufatti:
a) studi e analisi storico-tipologiche supportate anche da documentazioni catastali o archivistiche; b) documentazione fotografica storica; c) atti pubblici di compravendita; d) certificazione catastale.
- In conformità a quanto stabilito dall'art. 34 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii., è consentita la realizzazione di nuovi edifici destinati a residenza con indice di utilizzazione territoriale massimo di 2 mq di SUC per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. La realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività
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terreno interessato. La realizzazione di nuovi edifici per le attività produttive agricole necessari all'attività
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dell'impresa, è consentita con un indice di utilizzazione territoriale massimo di 40 mq di Sue per ogni ettaro di superficie di terreno interessato. Tale realizzazione è subordinata alla condizione che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate.
e che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate.
che l'impresa agricola eserciti la sua attività su superfici non inferiori a cinque ettari, con esclusione delle aree boscate.
La realizzazione di nuovi edifici, destinati a residenza e non, è subordinata alla costituzione, prima del rilascio del titolo abilitativo, di un vincolo di asservimento dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della Sue prevista dall'intervento
to dei terreni interessati, registrato e trascritto nei modi previsti dalla legge, nei limiti della Sue prevista dall'intervento. Tale vincolo relativo agli interventi di cui sopra riguarda i terreni corrispondenti all'applicazione del relativo indice di utilizzazione territoriale considerando la SUC sia del nuovo edificio che quella di tutti gli edifici dell'impresa agricola.
Ai fini dell'applicazione dell'indice di utilizzazione territoriale, sono considerati tutti gli immobili del richiedente il titolo abilitativo esistenti sui terreni interessati al momento della presentazione della domanda al Comune, tenendo conto dei vincoli di asservimento già gravanti sui terreni, nonché di tutti gli edifici esistenti o in corso di costruzione alla data del 13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.
13 novembre 1997, ancorché oggetto di successivo trasferimento, frazionamento di proprietà, o cambiamento di destinazione d'uso.
- Nello spazio rurale per la realizzazione di serre, fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 2 bis art. 34 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii., sono individuate le seguenti tipologie e conseguente disciplina:
ai commi 2 e 2 bis art. 34 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii., sono individuate le seguenti tipologie e conseguente disciplina:
ai commi 2 e 2 bis art. 34 della L.R. 11/2005 e ss. mm. e ii., sono individuate le seguenti tipologie e conseguente disciplina:
** Serre che non comportano trasformazione permanente del suolo e non costituiscono superficie utile coperta: sono le serre realizzate con strutture leggere a carattere precario, di materiale metallico, plastico o legno facilmente smontabili e ancorate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale
rate al terreno senza strutture fondali fisse, non pavimentate internamente, destinate alla coltivazione temporanea o stagionale. Il rivestimento o la tamponatura possono essere effettuati con tendaggi plastici trasparenti, semitrasparenti od oscuranti possibilmente non riflettenti. L'altezza massima al colmo non può superare 3,50 m. La realizzazione di tali serre è consentita esclusivamente all'impresa agricola, come definita all'art. 32 e. 2 lett. a) L.R
m. La realizzazione di tali serre è consentita esclusivamente all'impresa agricola, come definita all'art. 32 e. 2 lett. a) L.R. 11/2005, che eserciti la sua attività su superfici non inferiori a 3,00 ha, con esclusione delle aree boscate, mediante denuncia di inizio attività anche senza la presentazione del piano aziendale, fatto salvo il rispetto della normativa di tutela paesaggistica e ambientale, per la quale è richiesto il rilascio dell'autorizzazione in base alle disposizioni di legge vigenti.
** Serre che comportano trasformazione permanente del suolo e costituiscono superficie utile coperta: sono le serre diverse da quelle definite al punto precedente sia per caratteristiche che per periodo d'uso. Tali serre sono soggette alla disciplina per le nuove costruzioni di edifici per le attività produttive agricole.
periodo d'uso. Tali serre sono soggette alla disciplina per le nuove costruzioni di edifici per le attività produttive agricole.
eriodo d'uso. Tali serre sono soggette alla disciplina per le nuove costruzioni di edifici per le attività produttive agricole.
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iodo d'uso. Tali serre sono soggette alla disciplina per le nuove costruzioni di edifici per le attività produttive agricole.
- Tutti gli interventi di modificazione, di trasformazione e di infrastrutturazione aventi valenza paesaggistica dovranno comunque tendere alla tutela, alla valorizzazione ed al recupero ambientale del paesaggio agrario in tutte le sue articolazioni ed i necessari progetti, qualora non espressamente prescritto dalle norme seguenti
esaggio agrario in tutte le sue articolazioni ed i necessari progetti, qualora non espressamente prescritto dalle norme seguenti, dovranno tenere conto dei criteri contenuti nell'Allegato 2 alle presenti Norme "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche", progetti e piani di settore ai fini della tutela e della valorizzazione paesaggistica delle aree a forte valenza ambientale e dei fini della riqualificazione degli ambiti degradati che l'Amministrazione comunale può promuovere.
- Nello spazio rurale, nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 11/2005, è altresì consentita:
** la realizzazione di strade, opere di difesa idraulica, trasformazioni fondiarie, laghetti, recinzioni ed ogni altra opera necessaria per la difesa e tutela del territorio e per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
i ed ogni altra opera necessaria per la difesa e tutela del territorio e per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
ed ogni altra opera necessaria per la difesa e tutela del territorio e per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
** la realizzazione di impianti tecnologici di modesta entità quali cabine elettriche, telefoniche (con esclusione degli impianti di termovalorizzazione dei rifiuti), ripetitori telefonici ecc. previa individuazione delle aree sensibili di cui alla L.R
ianti di termovalorizzazione dei rifiuti), ripetitori telefonici ecc. previa individuazione delle aree sensibili di cui alla L.R. 9/2001 ed infrastrutture a rete, tenendo conto della disciplina delle singole zone interessate e della compatibilità ambientale e paesaggistica in relazione alle singole unità di paesaggio.
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Tutti gli interventi ammessi nello spazio rurale di cui sopra, sono assoggettati alla disciplina delle Unità di Paesaggio di cui al successivo art. 23, e di cui all'Allegato 4 alle presenti Norme "Schede delle Unità di Paesaggio", nonché alla disciplina per la salvaguardia dei crinali di cui al successivo art.22.
- Le aree ove sono presenti oliveti sono sottoposte alla disciplina dell'art. 22 bis della L.R. 27/2000.
al successivo art.22.
-
Le aree ove sono presenti oliveti sono sottoposte alla disciplina dell'art. 22 bis della L.R. 27/2000.
-
All'interno dello spazio rurale il PRG parte strutturale individua nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" i centri per servizi turistici (Cst) e i centri per servizi pubblici (Csp).
tturale individua nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" i centri per servizi turistici (Cst) e i centri per servizi pubblici (Csp).
- I centri per servizi turistici comprendono gli edifici all'interno dei quali si svolgono le attività extralberghiere e agrituristiche. Per ognuno di essi è stata redatta una scheda nella quale è definita la superficie esistente e la Sue in ampliamento rispetto a quella esistente.
ART. 14- DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO
i è stata redatta una scheda nella quale è definita la superficie esistente e la Sue in ampliamento rispetto a quella esistente.
- I centri per servizi pubblici comprendono le aree all'interno delle quali sono ubicati gli impianti del sistema depurativo in esercizio nel territorio comunale.
ART. 14- DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO (Art. 20 L.R. 27/2000)
ART. 14- DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO
o in esercizio nel territorio comunale.
ART. 14- DISCIPLINA DELLE AREE DI PARTICOLARE INTERESSE AGRICOLO (Art. 20 L.R. 27/2000)
- Le aree di particolare interesse agricolo sono quelle nelle quali gli interventi consentiti debbono essere principalmente finalizzati alla valorizzazione ed all'incremento delle produzione agricole. La delimitazione fondiaria di tali aree è definita nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" per le quali valgono le seguenti specificazioni:
imitazione fondiaria di tali aree è definita nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" per le quali valgono le seguenti specificazioni:
-
sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi del precedente articolo 13;
-
è consentita la realizzazione di nuovi edifici residenziali e per l'attività produttiva agricola con le modalità di cui al precedente art. 13.
-
è consentita la realizzazione di serre;
li e per l'attività produttiva agricola con le modalità di cui al precedente art. 13.
-
è consentita la realizzazione di serre;
-
le altezze massime degli edifici destinati alle residenze e degli annessi non possono superare i m 6,50 dal piano naturale di campagna.
ART. 15- DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE
zze massime degli edifici destinati alle residenze e degli annessi non possono superare i m 6,50 dal piano naturale di campagna.
- In tali aree è consentita la realizzazione di infrastrutture viarie, di quelle tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.
ART. 15- DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE
ART. 15- DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE
tà di soluzioni alternative, nonché la realizzazione di opere di sistemazione idraulica.
ART. 15- DISCIPLINA DELLE AREE BOSCATE
-
Sono le aree agricole coperte da bosco vincolate ai sensi del D.Lgs 42/2004, articolo 142, comma 1, lett. g), delimitate fondiariamente dal PRG Parte strutturale ove gli interventi consentiti sono quelli necessari per la coltivazione del bosco.
-
Salvo più restrittivi vincoli, per tali aree, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, è ammessa:
Salvo più restrittivi vincoli, per tali aree, nel rispetto della disciplina delle Unità di Paesaggio in cui ricadono, è ammessa:
a) la realizzazione di impianti e servizi necessari alla difesa del suolo, alla silvicoltura, alla migliore utilizzazione delle risorse naturali e antropiche del bosco, alla sua conservazione e valorizzazione, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici di carattere vegetale e animale; tali interventi dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica;
li biologici di carattere vegetale e animale; tali interventi dovranno essere eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica;
b) la realizzazione di laghetti a fini antincendio. La realizzazione di tali impianti è subordinata alla presentazione di una relazione, firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la impossibilità di diversa localizzazione in altro sito non boscate;
a relazione, firmata da un tecnico abilitato, che dimostri la impossibilità di diversa localizzazione in altro sito non boscate;
c) la ricostruzione e il reimpianto dei boschi distrutti o danneggiati dagli incendi con essenze autoctone; gli interventi colturali e di manutenzione dei soprassuoli boschivi; la ripulitura delle fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce taglia fuoco;
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fasce di bosco lungo le strade; la riattivazione della viabilità forestale; la costituzione di fasce taglia fuoco;
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d) le opere (torri, posti di avvistamento, serbatoi d'acqua, invasi e relative attrezzature) finalizzate al controllo del territorio ed alla prevenzione e distruzione degli incendi;
e) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di MO, MS, RC, RE, 01, OP nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della LR 11/2005;
i recupero del patrimonio edilizio esistente di MO, MS, RC, RE, 01, OP nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della LR 11/2005;
f) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria di sentieri e mulattiere finalizzati all'esbosco della legna nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della normativa vigente;
ri e mulattiere finalizzati all'esbosco della legna nella misura strettamente necessaria e nel rispetto della normativa vigente;
g) la realizzazione di sentieri in terra battuta e/o pietrisco naturale, nel rispetto di quanto previsto dalla presente normativa relativamente gli impianti e i manufatti per impianti.
h) il deposito temporaneo all'aria aperta per attività agricola e forestale nel rispetto della D.G.R. 1064/2009;
per impianti.
h) il deposito temporaneo all'aria aperta per attività agricola e forestale nel rispetto della D.G.R. 1064/2009;
i) l'utilizzazione del suolo per attività collettive ricreativo - culturali e del tempo libero all'aria aperta e attività sportiva all'aria aperta, volte alla fruizione del bosco.
Tutte le opere di sistemazione con valenza paesaggistica dovranno essere conformate ai criteri contenuti nell'Allegato 2 alle presenti Norme "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche"
ssere conformate ai criteri contenuti nell'Allegato 2 alle presenti Norme "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche"
- In tali aree nel rispetto di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato:
• il prelievo non regolamentato di biomassa;
di quanto previsto all'art. 15 della L.R. 27/2000 e dalla L.R. 28/2001 è vietato:
• il prelievo non regolamentato di biomassa;
• la realizzazione di nuove infrastrutture ed impianti a rete e puntuali. E' consentita la realizzazione solo per opere di rilevante interesse pubblico, dimostrando l'impossibilità di soluzioni diverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
iverse ed alternative ed attuando tutte le opportune misure di tutela dei valori paesaggistici e di continuità con la biocenosi;
• la realizzazione di opere e i movimenti di terra che alterino in modo irreversibile la morfologia dei suoli e del paesaggio;
• l'aratura con totale estirpazione della vegetazione esistente per destinare l'area all'allevamento;
• la circolazione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria ;
• la realizzazione di nuovi interventi edilizi.
zione e la sosta dei motoveicoli ed autoveicoli al di fuori della rete viaria ;
• la realizzazione di nuovi interventi edilizi.
- Le aree boscate non sono computabili ai fini della definizione dell'Indice di utilizzazione territoriale (Iut) previsto per le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della L.R. 11/2005 e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.
per le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della L.R. 11/2005 e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.
er le zone agricole dagli articoli 34 e 35 della L.R. 11/2005 e non possono essere interessate da nuove situazioni insediative.
- Per le aree boscate, ricadenti nello spazio rurale, viene definita una fascia di transizione di 20 m in cui l'attività edilizia è limitata ai soli interventi sul patrimonio edilizio esistente di MO, MS, RC, RE, 01 nonché a quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale 11/2005 per il territorio agricolo
o esistente di MO, MS, RC, RE, 01 nonché a quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale 11/2005 per il territorio agricolo. Nelle fasce di rispetto è consentita la realizzazione di laghetti collinari. Qualora il perimetro dell'Ambito urbano coincida con il perimetro dell'area boscata, la fascia di transizione all'interno dell'Ambito medesimo, non potrà essere inferiore a m. 5
con il perimetro dell'area boscata, la fascia di transizione all'interno dell'Ambito medesimo, non potrà essere inferiore a m. 5. Detta misura dovrà essere rispettata anche nel caso in cui l'area boscata sia ricompresa, sia pure parzialmente, all'interno del perimetro dell'Ambito urbano.
Nel caso in cui l'Ambito urbano ricada all'interno della fascia stabilita di 20 m. la fascia di transizione interna all'Ambito che si attesta sul perimetro dell'Ambito stesso è di 5 m.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione riconducibili alla fattispecie (RE) sono ammessi purché la ricostruzione avvenga fuori dalle fasce di transizione o ad una distanza maggiore dall'area boscata rispetto la resede originaria.
costruzione avvenga fuori dalle fasce di transizione o ad una distanza maggiore dall'area boscata rispetto la resede originaria.
Gli interventi di sbancamento e/o gli interrati non sono consentiti nella fascia di transizione di 5 m sopra definita.
ginaria.
Gli interventi di sbancamento e/o gli interrati non sono consentiti nella fascia di transizione di 5 m sopra definita.
Nel caso di insediamenti edilizi a distanza inferiore a 500 mi. dalle aree boscate, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 28/2001, è fatto divieto di introdurre specie arboree diverse da quelle dell'Allegato 5 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali", salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.
dell'Allegato 5 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali", salvo l'autorizzazione dell'ente competente per territorio.
- La destinazione ad area boscata (compresi gli scostamenti individuali), così come riportata nella Cartografia generale, risulta prevalente sulle altre eventuali destinazioni urbanistiche previgenti fino al definitivo accertamento negativo (non presenza di bosco) della Comunità
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stinazioni urbanistiche previgenti fino al definitivo accertamento negativo (non presenza di bosco) della Comunità
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Montana, ai sensi della DGR 1098/2005; al fine di evitare qualsiasi interferenza con ulteriori eventuali aree boscate, qualora il Comune rilevi nelle richieste di intervento edificatorio la presenza di aperture, dovrà preventivamente richiedere al soggetto richiedente la previa certificazione ai sensi della DGR 1098/2005.
nza di aperture, dovrà preventivamente richiedere al soggetto richiedente la previa certificazione ai sensi della DGR 1098/2005.
Eventuali interventi previsti all'interno delle zone di scostamento relative alle aree boscate, così come riportate nelle tavole della Cartografia generale, potranno essere realizzati solo previa certificazione negativa sulla reale consistenza del bosco (non presenza di bosco) da parte della competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005.
la reale consistenza del bosco (non presenza di bosco) da parte della competente Comunità Montana, ai sensi della DGR 1098/2005.
- Ai fini della presente normativa, il PRG Parte strutturale intende quali "soprassuoli percorsi dal fuoco" le aree boscate che siano state effettivamente distrutte da incendi; dette aree sono individuate e censite dal catasto delle aree percorse dal fuoco, annualmente aggiornato a seguito del manifestarsi degli eventi.
In queste aree è vietata:
atasto delle aree percorse dal fuoco, annualmente aggiornato a seguito del manifestarsi degli eventi.
In queste aree è vietata:
** per quindici anni una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio;
** per dieci anni la realizzazione di edifici nonché di strutture finalizzate ad insediamenti civili e ad attività produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000;
vità produttive, salvo quanto autorizzato in data antecedente all'incendio, secondo quanto previsto dalla L. 353 del 21.11.2000;
** per cinque anni le attività di rimboschimento ed ingegneria ambientale sostenute con risorse pubbliche salvo i casi di specifica autorizzazione.
E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
E' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
' comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente.
- I rimboschimenti e gli imboschimenti dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni specificate all'art. 15 della L.R. 28/2001 e art. 64 del Regolamento Regionale no 7/2002, in particolare con modalità tese al raggiungimento del climax in analogia a quello delle zone limitrofe al bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico- ambientale dell'intera area
n analogia a quello delle zone limitrofe al bosco naturale al fine di un riequilibrio paesaggistico- ambientale dell'intera area. Tale risultato potrà essere perseguito oltre che con interventi di taglio selettivo anche con operazioni di bioingegneria. I rimboschimenti devono essere effettuati ricorrendo a soluzioni di impianto non rigidamente ordinato, in modo tale da consentire l'integrazione con l'immagine del bosco naturale
do a soluzioni di impianto non rigidamente ordinato, in modo tale da consentire l'integrazione con l'immagine del bosco naturale. Specie allocotone potranno essere ammesse unicamente ad integrazione di colonie arboree esistenti o per comprovata necessità di consolidamento idrogeologico e resistenza a particolari fattori di inquinamento abiotico, purché scelte tra essenze rustiche e già ampiamente acclimatate
ico e resistenza a particolari fattori di inquinamento abiotico, purché scelte tra essenze rustiche e già ampiamente acclimatate. Per le essenze arboree da utilizzare si fa riferimento all'allegato 5 alle presenti norme "Abachi delle specie vegetali".
ART.16 - AREE DI CAVA AUTORIZZATE
ART.16 - AREE DI CAVA AUTORIZZATE
-
Nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" sono individuate le aree dicava autorizzate. Dette aree sono regolamentate dalla L.R 212000 e relativo Regolamento di attuazione e successive modificazioni ed integrazioni.
-
Per le aree di cava esistenti sono fatte salve le disposizioni dell'art. 5 co. 3 della LR 2/2000.
ART.17- DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI ARTIFICIALI
ART.17- DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI ARTIFICIALI
stenti sono fatte salve le disposizioni dell'art. 5 co. 3 della LR 2/2000.
ART.17- DISCIPLINA PER INVASI E LAGHETTI ARTIFICIALI
- Laghetti e invasi, contenuti da argini o scavati sotto il piano di campagna, possono essere realizzati se finalizzati all'accumulo, all'irrigazione, all'antincendio e alla pesca sportiva, in conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è consentita ai soli fini antincendio.
conformità con la legislazione vigente. Nelle aree boscate la realizzazione di tali opere è consentita ai soli fini antincendio.
- Le opere finalizzate all'accumulo di acque superficiali e piovane o per l'utilizzo di acque
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sotterranee, per l'irrigazione e/o per le altre attività connesse a quelle dell'impresa agricola, sono ammesse allorquando costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la produttività complessiva aziendale.
gricola, sono ammesse allorquando costituiscono un elemento fondamentale per incrementare la produttività complessiva aziendale.
- La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiori a 1.000.000 mc è disciplinata dal D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
ta dal D.P.R. 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
- La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso superiore a 100.000 mc e fino a 1.000.000 mc e con altezze superiori di 10 m e 15 m è disciplinata dal D.P.R 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
ata dal D.P.R 1 novembre 1959, n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, ma è comunque subordinata a permesso di costruire.
- La costruzione di sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale con volumi di invaso inferiore a 100.000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni.
00.000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni.
0.000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni.
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000 mc e con altezze inferiori a 10 m è disciplinata dalla L.R. 28 novembre 1989 n. 40 e successive modifiche e integrazioni.
- Qualora l'opera sia finalizzata all'utilizzo di acque sotterranee il volume complessivo di scavo non può superare quello rapportato alle esigenze del singolo turno di irrigazione, da calcolare a cura del proponente, in funzione delle capacità di ricarica della falda idrica intercettata e dimostrando altresì, con perizia giurata
el proponente, in funzione delle capacità di ricarica della falda idrica intercettata e dimostrando altresì, con perizia giurata, che non sia possibile il ricorso all'uso di acque da pozzo a superficiali e che l'utilizzo di tali acque sotterranee rientra in un intervento di esclusivo miglioramento fondiario motivato secondo la circolare di cui alla deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 1996 n
- Tale risorsa idrica intercettata è subordinato all'ottenimento della concessione di cui al R.D. 1775/1933.
- La modificazione del suolo per la realizzazione di accumuli idrici superiore a 1 milione di mc e di altezza superiore ai 15 m, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1959. n. 1363 e successive modifiche e integrazioni, a qualsiasi uso destinati, è assoggettata a permesso di costruire sulla base della presentazione di un progetto corredato di PA redatto secondo le normative nazionali vigenti e secondo le disposizioni del competente Ufficio Ministeriale
tto corredato di PA redatto secondo le normative nazionali vigenti e secondo le disposizioni del competente Ufficio Ministeriale. Il progetto deve indicare la profondità massima di scavo, comunque non superiore a 2 m dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3 m dal livello massimo della falda acquifera
non superiore a 2 m dal piano di campagna e tale da mantenere un franco minimo di 3 m dal livello massimo della falda acquifera. Nel caso di utilizzo di acque pubbliche, superficiali o sotterranee, il rilascio del permesso di costruire è subordinato all'acquisizione della concessione di derivazione di cui al regio decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e successive modifiche e integrazioni.
- Le opere devono essere realizzate provvedendo ad adottare accorgimenti che possano rendere l'intervento compatibile con la condizione paesaggistico-ambientale circostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola.
circostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola.
ircostante. E' vietata l'asportazione di terreno o di altro materiale di risulta al di fuori dei terreni dell'impresa agricola.
Il materiale di risulta deve essere accuratamente separato dal terreno vegetale e utilizzato per la realizzazione delle arginature e per la sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari
a sistemazione dei terreni dell'impresa agricola, senza danneggiare le caratteristiche agro-pedo-morfologiche dei terreni agrari. Il progetto deve previsare la quantificazione e la destinazione dei terreni escavati e le relative opere di recinzione che consentano il passaggio della selvaggina.
- Nel caso di utilizzo degli invasi per la pesca sportiva regolarmente autorizzati dagli organi competenti, è consentita la realizzazione di strutture di supporto a detta attività, realizzate in legno, in assenza di manufatti esistenti da recuperare. Entro un anno dalla cessazione dell'attività di pesca sportiva le strutture di supporto devono essere rimosse a spese del titolare della proprietà. Qualora il titolare della proprietà non provveda, interverrà il Comune con rivalsa delle spese sullo stesso.
re della proprietà. Qualora il titolare della proprietà non provveda, interverrà il Comune con rivalsa delle spese sullo stesso.
e della proprietà. Qualora il titolare della proprietà non provveda, interverrà il Comune con rivalsa delle spese sullo stesso.
- Il progetto per la realizzazione di invasi, laghetti artificiali e vasche di accumulo, deve essere corredato di uno studio idraulico che evidenzi la necessità di un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici
gli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono defluire senza creare rischi alle persone e agli edifici. Tale area, sia per grandezza che per forma deve essere definita dallo studio idraulico redatto sulla base delle caratteristiche orografiche della zona, della forma geometrica e dalla capacità degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo
gli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo nonché dalla presenza di insediamenti o edifici ad uso abitativo. All'interno di tale area sono vietati interventi di NC e qualora vi siano insediamenti o
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edifici ad uso abitativo esistenti per i quali non può essere trovata soluzione alla sicurezza è vietata la realizzazione degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo. Pertanto, qualora fossero presenti, nel territorio comunale, invasi, laghetti artificiali o vasche di accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli.
o comunale, invasi, laghetti artificiali o vasche di accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli.
comunale, invasi, laghetti artificiali o vasche di accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli.
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munale, invasi, laghetti artificiali o vasche di accumulo non autorizzati dagli Enti competenti, sarà necessario rimuoverli.
- I titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, esistenti alla data di approvazione del Piano Regolatore Generale, parte strutturale, devono, entro due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di protezione
turale, devono, entro due anni da tale data, redigere lo studio idraulico di cui sopra e definire l'eventuale area di protezione, nonché le necessarie opere idrauliche al fine di garantire la sicurezza alle persone, agli edifici limitrofi, alle infrastrutture pubbliche e private, e al territorio.
Il PRG Parte Strutturale nell'elaborato 13 "Carta pericolosità idraulica" individua, sulla base degli studi ed indagini svolte, le "aree a rischio di esondazione per rischio derivante da invasi" per le vasche di accumulo, i laghetti ed invasi artificiali, posti a monte di nuclei abitali e/o edifici comunque esistenti.
si" per le vasche di accumulo, i laghetti ed invasi artificiali, posti a monte di nuclei abitali e/o edifici comunque esistenti.
i" per le vasche di accumulo, i laghetti ed invasi artificiali, posti a monte di nuclei abitali e/o edifici comunque esistenti.
Data la ragione di rischio presente e potenziale, i titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, individuati nella tav
potenziale, i titolari della proprietà degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo, individuati nella tav. 15del PRG Parte Strutturale, entro sei mesi dall'approvazione del PRG Parte Strutturale, devono redigere ed inviare al Comune di Gualdo Cattaneo, uno studio idraulico a firma di un tecnico abilitato, che individui un'area di protezione entro cui le acque degli invasi, dei laghetti artificiali e delle vasche di accumulo possono def
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corridoi possono essere comprese aree urbanizzate o oggetto di previsione edificatoria che non ne interrompano la connettività, prevedendo adeguati varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione.
varchi per garantire la biopermeabilità, evitando fenomeni di linearizzazione urbana e prevedendo interventi di riambientazione. Per tali strutture ecologiche è fondamentale assicurare la continuità ed il miglioramento delle sue componenti biotiche, favorendo di conseguenza la ricomposizione delle parti boscate di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura. Corsi d'acqua e formazioni ripariali
FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI
te di connessione e potenziando la vegetazione ripariale e le siepi nei coltivi di pianura. Corsi d'acqua e formazioni ripariali • Le sponde dei corsi d'acqua saranno mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. • Nelle difese idrauliche si farà uso, ove possibile, di interventi di consolidamento basati sulla ingegneria naturalistica. FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI
FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI
farà uso, ove possibile, di interventi di consolidamento basati sulla ingegneria naturalistica. FOSSI E CORSI D'ACQUA SECONDARI • Le sponde dei corsi d'acqua dovranno essere mantenute in una condizione naturale evitando impermeabilizzazioni o cementificazioni e ricorrendo alle tecniche dell'ingegneria naturalistica per prevenire i fenomeni erosivi. • Non potrà essere estirpata la vegetazione legnosa arborea ed arbustiva ma ne è consentita soltanto la manutenzione. CORRIDOI BOSCHIVI
CORRIDOI BOSCHIVI
otrà essere estirpata la vegetazione legnosa arborea ed arbustiva ma ne è consentita soltanto la manutenzione. CORRIDOI BOSCHIVI Questi sono di rilevante interesse per preservare il patrimonio ecologico residuo in quanto rappresentano dei veri ponti di collegamento tra aree altrimenti disgiunte. Per tale motivo è vietata la riduzione delle superfici e ne è consentita solo la manutenzione. • Non potranno essere estirpate le siepi lineari arbustive e arboreo-arbustive;
CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA
uperfici e ne è consentita solo la manutenzione. • Non potranno essere estirpate le siepi lineari arbustive e arboreo-arbustive; • Dovranno essere incentivate la formazione di siepi, macchie boscate, filari alberati, scoline e i fossi dovranno essere mantenuti in funzione. CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA
CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA
e boscate, filari alberati, scoline e i fossi dovranno essere mantenuti in funzione. CORRIDOI DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA E ARBOREA • lungo le aree individuate come corridoi faunistici e pietre di guado dovranno essere potenziate le formazioni arboree lineari, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone. • dovranno essere ripristinati i filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli;
egetali rigorosamente autoctone. • dovranno essere ripristinati i filari alberati o isolati di delimitazione dei fondi agricoli; • le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo manutenute; • non potranno essere realizzate strutture costituenti barriera che possano limitare lo spostamento della fauna all'interno del corridoio ecologico. • si dovrà prevedere la realizzazione di passaggi per la fauna sulla viabilità principale.
all'interno del corridoio ecologico. • si dovrà prevedere la realizzazione di passaggi per la fauna sulla viabilità principale. • Nel caso della realizzazione di recinzioni tra i fondi, queste dovranno consentire il passaggio della fauna e dovrà essere incentivata la realizzazione di recinzioni a filo e quelle costituite solo da siepi, mentre le altre tipologie di recinzione dovranno prevedere dei varchi ogni 20 metri, di dimensioni almeno 30x30 cm.
lo da siepi, mentre le altre tipologie di recinzione dovranno prevedere dei varchi ogni 20 metri, di dimensioni almeno 30x30 cm. Le disposizioni di cui sopra dovranno essere applicate anche su ulteriori corridoi ecologici, rispetto a quelli individuati dalla RERU regionale, evidenziati nella Tav. 3 del PRG Parte strutturale per come di seguito riportati. • Corso d'acqua posto tra Case Mottarelli e Case Stilione fino confluenza a sud-est con altro corso d'acqua;
seguito riportati. • Corso d'acqua posto tra Case Mottarelli e Case Stilione fino confluenza a sud-est con altro corso d'acqua; • Fosso posto tra che passa per la Miniera Fonti Vecchie e si inserisce nel T. Puglia vicino a Ponte di Ferro; • Fosso posto tra case Bonifazi e in T. Puglia vicino alla centrale di Bastardo; • Fosso a ovest tra Cerquiglino e Bivio Cerquiglino nel Torrente Puglia. 4. Frammenti
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I frammenti ecologici costituiscono aree di habitat di estensione inferiore alla soglia critica, reciprocamente non connesse e non collegate alle unità regionali ecologiche, ma circondate da una fascia di categorie ambientali non selezionate dalle specie ombrello. Nei frammenti viene incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.
ricostruzione di siepi e filari permanenti al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica. • Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000, la vegetazione legnosa di cui all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali", e/o autoctona, va sottoposta a protezione totale.
one legnosa di cui all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali", e/o autoctona, va sottoposta a protezione totale. • Nei frammenti di cui alla lett. c) dell'art. 9 della L.R. 27/2000 è incentivata la ricostruzione di siepi e filari permanenti che ricolleghino tra di loro le aree di vegetazione legnosa di cui all'allegato C del P.T.C.P. "Abachi delle specie vegetali" e/o autoctona, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica.
achi delle specie vegetali" e/o autoctona, al fine di ristabilire la continuità con le unità regionali di connessione ecologica. • Lungo le aree individuate dovranno essere potenziate le formazioni arboree, le siepi lungo le strade, lungo i percorsi e le siepi di delimitazione dei fondi agricoli utilizzando specie vegetali rigorosamente autoctone. • Le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo manutenute.
BARRIERE ANTROPICHE
etali rigorosamente autoctone. • Le formazioni arboree ed arbustive non potranno essere tagliate o estirpate ma solo manutenute. • Non potranno essere realizzate strutture costituenti barriera che possano limitare lo spostamento della fauna nel qual caso si dovranno prevedere idonei punti di passaggio. BARRIERE ANTROPICHE
BARRIERE ANTROPICHE
e possano limitare lo spostamento della fauna nel qual caso si dovranno prevedere idonei punti di passaggio. BARRIERE ANTROPICHE I progetti di opere che producono frammentazione della rete ecologica (barriere antropiche) dovranno prevedere opere di mitigazione e di inserimento ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica, come di seguito specificato: Sottopassi faunistici
ambientale in grado di garantire sufficienti livelli di continuità ecologica, come di seguito specificato: Sottopassi faunistici Durante la fase di progettazione di un nuovo tracciato stradale, dovranno essere previsti studi atti all'individuazione di "Passaggi per la fauna selvatica". Essi costituiranno elementi di un ecosistema che permetterà alla fauna selvatica di attraversare le barriere costituite dai manufatti lineari (strade, ferrovie, canali). Si dovranno prevedere:
fauna selvatica di attraversare le barriere costituite dai manufatti lineari (strade, ferrovie, canali). Si dovranno prevedere: Ponti biologici, nel caso in cui si prevede la realizzazione di grandi infrastrutture lineari. Sottopassi, nel caso di infrastrutture di limitate dimensioni. Passaggi per pesci, nel caso in cui, lungo il fiume o il corso d'acqua, si prevede lo sbarramento con briglie o dighe.
mensioni. Passaggi per pesci, nel caso in cui, lungo il fiume o il corso d'acqua, si prevede lo sbarramento con briglie o dighe. Barriere antiattravversamento per piccola fauna al fine di impedire l'accesso della fauna sulla carreggiata nei punti delle sedi stradali in cui siano stati rilevati frequenti attraversamenti di animali e allo scopo di indirizzarli in punti a maggiore sicurezza. Realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade
nimali e allo scopo di indirizzarli in punti a maggiore sicurezza. Realizzazione di fasce arboreo-arbustive ai lati delle strade Per garantire la permeabilità ecologica delle aree urbanizzate si dovrà prevedere la piantumazione di elementi arborei e/o arbustivi, utilizzando specie autoctone, in particolare lungo la viabilità che collega aree verdi periurbane con quelle poste all'interno della città al fine di creare "cunei. Riqualificazione del tessuto urbano esistente
erdi periurbane con quelle poste all'interno della città al fine di creare "cunei. Riqualificazione del tessuto urbano esistente Nelle aree di nuova edificazione si dovrà procedere alla realizzazione di una fascia di vegetazione, di ampiezza variabile in ragione delle dimensioni e della tipologia del nuovo insediamento, con funzione di separazione tra l'urbano e il territorio circostante.
delle dimensioni e della tipologia del nuovo insediamento, con funzione di separazione tra l'urbano e il territorio circostante. La scelta delle specie, che saranno comunque autoctone e provenienti da ecotipi locali, avverrà tenendo conto delle caratteristiche ecosistemiche e della vegetazione potenziale dell'area interessata, nonché della funzione "tampone" che la vegetazione naturale può svolgere
e e della vegetazione potenziale dell'area interessata, nonché della funzione "tampone" che la vegetazione naturale può svolgere. La realizzazione di un "diaframma verde", in grado di porsi come barriera tra le strutture e l'ambiente circostante, provvederà a mitigare il disturbo acustico e visivo che le strutture antropiche determinano su gran parte degli elementi della fauna.
CAPO I V- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
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Nelle aree libere residuali devono essere attuate opere di compensazione ambientale attraverso la realizzazione di aree verdi con piantumazione di specie vegetali arboree e/o arbustive autoctone.
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CAPO I V- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
ART.25 - AREE URBANE CONSOLIDATE (Classe 1 art.36 del PTCP)
CAPO I V- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
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CAPO I V- AMBITI DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
ART.25 - AREE URBANE CONSOLIDATE (Classe 1 art.36 del PTCP)
- Le aree urbane consolidate classe 1 di cui all'art. 36 del PTCP, sono le aree interessate da processi di urbanizzazione in atto o previsti dal PRG ricadenti nelle aree di particolare interesse naturalistico ambientale. In dette aree si applica la disciplina prevista dalle vigenti norme in cui ricadono le singole zone.
e naturalistico ambientale. In dette aree si applica la disciplina prevista dalle vigenti norme in cui ricadono le singole zone. 2. Le aree verdi urbane che concorrono alla formazione delle reti ecologiche urbane relazionate con quelle territoriali circostanti dovranno essere adeguatamente progettate e realizzate.
ART. 26 - AMBITI DELLA TUTELA FAUNISTICA: ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Classe 2 del PTCP)
ART. 26 - AMBITI DELLA TUTELA FAUNISTICA: ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Classe 2 del PTCP)
ART. 26 - AMBITI DELLA TUTELA FAUNISTICA: ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Classe 2 del PTCP)
- Sono le zone che fanno parte degli ambiti di interesse faunistico, individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali", destinati alla riproduzione, all'irradiamento e alla cattura della fauna selvatica autoctono e naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria
autoctono e naturalizzata per il ripopolamento venatorio, nonché a favorire la protezione e la sosta della selvaggina migratoria. Salvo diversi e più restrittivi vincoli in tali zone si applicano le disposizioni previste dal "piano faunistico venatorio provinciale", la L.R. 14/94 e ss. mm. ii. e il "Regolamento provinciale per la disciplina degli allevamenti di selvaggina all'interno delle oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura".
- All'interno di tali zone salvo diversi e più restrittivi vincoli è consentita l'edificazione con le modalità di cui al precedente art. 13.
- L'Amministrazione comunale, di concerto con gli Enti competenti promuove le necessarie azioni di valorizzazione e di conservazione, prevedendo o prescrivendo le eventuali opere di compensazione o mitigazione a fronte degli interventi urbanistico-edilizi e infrastrutturali ammessi, al fine di salvaguardare e incrementare i livelli di biopermeabilità.
ART. 27 - AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (sottoclasse 4a art.36 del PTCP)
ART. 27 - AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (sottoclasse 4a art.36 del PTCP)
ART. 27 - AREE AD ELEVATA DIVERSITÀ FLORISTICO-VEGETAZIONALE (sottoclasse 4a art.36 del PTCP)
- Le aree indicate come "di elevata diversità floristico-vegetazionale" sono individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali" sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) di cui all'art. 3 L.R. 1/2004 nel rispetto delle modalità di cui al prevedente art
rventi di cui alle lettere a), b), c), d), f) di cui all'art. 3 L.R. 1/2004 nel rispetto delle modalità di cui al prevedente art. 13 e nel rispetto dei criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate
" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate. In tali zone è vietata la distruzione e il danneggiamento delle specie arboree nonché della vegetazione ripariale.
- Sono consentiti interventi per la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture varie nel rispetto di quanto sopra e subordinatamente all'accertamento delle condizioni di divieto di cui al comma 2 dell'art. 12 della L.R. 27/2000.
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ART. 28 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del PTCP)
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ART. 28 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del PTCP)
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ART. 28 - SITI NATURA 2000 (Sottoclasse 4b art. 36 del PTCP)
- Le aree di cui al presente articolo, individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali" sono assoggettate alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica n. 357/97 e del D.P.R.120/2003, nonché al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2010 e dalla DGR 423/2010 e loro ss. mm. e ii
357/97 e del D.P.R.120/2003, nonché al rispetto di quanto stabilito dalla L.R. 12/2010 e dalla DGR 423/2010 e loro ss. mm. e ii. In tali aree sono consentite solo forme di utilizzo del suolo che non compromettano l'equilibrio dell'ambiente naturale esistente.
2 . All'interno di dette aree sono consentiti: • il Recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono MO, MS, RC, RE, nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della L. n. 11/2005;
nio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono MO, MS, RC, RE, nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della L. n
nio edilizio esistente. Gli interventi ammessi sono MO, MS, RC, RE, nonché l'ampliamento di cui all'art. 35 della L. n. 11/2005; • per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero
nza è ammessa anche la ristrutturazione urbanistica con cambio di destinazione d'uso previa predisposizione di piano di recupero, purché ciò non comporti l'insediamento di nuove attività con emissioni inquinanti o acustiche che possono recare disturbo alle specie faunistiche e vegetazionali presenti; tutti gli interventi edilizi sono assoggettati alle disposizioni della D.G.R
• il ripristino e/o la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, dei sentieri e/o mulattiere e/o piste forestali finalizzate a fini escursionistici, tagliafuoco o produttivi con l'assoluta osservanza della permanenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati; 3. Non è ammessa la nuova edificazione, salvo quanto detto sopra.
nenza delle caratteristiche tecniche originarie dei tracciati; 3. Non è ammessa la nuova edificazione, salvo quanto detto sopra. E' esclusa la realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico e la realizzazione di infrastrutture varie e tecnologiche non finalizzate al potenziamento della qualità naturalistica presente; la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva "Habitat" 92143/CEE e relativi atti di recepimento.
aturalistica presente; la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva "Habitat" 92143/CEE e relativi atti di recepimento. 4
uralistica presente; la possibilità di deroga è subordinata alla Direttiva "Habitat" 92143/CEE e relativi atti di recepimento. 4. All'interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2
3/CEE e relativi atti di recepimento. 4. All'interno di dette aree, con esclusione di quanto disciplinato dal precedente comma 2, è preclusa: ogni attività di modificazione del territorio e dell'ambiente (ad esclusione dei tagli colturali dei boschi e dell'attività silvopastorale); la realizzazione di reti tecnologiche aeree; l'apposizione della cartellonistica pubblicitaria (con esclusione di quella relativa alla rete escursionistica).
- In detti territori sono inibite- ai sensi della D.G.R. 214/99- le manifestazioni sportive con motoveicoli ed autoveicoli adatti a fuoristrada.
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE 1
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
1
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
ART. 29 - VIABILITÀ STORICA MINORE
- Il PRG Parte strutturale riporta le direttrici della viabilità storica minore per le quali vale l'indirizzo di generale tutela e conservazione del tracciato e degli elementi di equipaggiamento funzionale e di arredo di valenza storica e tradizionale; le opere di manutenzione ordinaria tenderanno a non modificare la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale
rdinaria tenderanno a non modificare la larghezza del piano rotabile, le scarpate di monte e di valle, la pendenza longitudinale, lo sviluppo planimetrico della manutenendo i livelli di percettibilità originaria; di norma, è ammesso il ripristino della sovrastruttura del piano rotabile mediante ricarichi di materiale, il ripristino delle opere di regimazione delle acque superficiali
con le stesse modalità e tecniche delle opere preesistenti, è ammessa altresì la depolverizzazione e l'impiego di bitumi a basso impatto, evitando le opere di asfaltatura. 2. Deve essere garantito il mantenimento delle caratteristiche geometriche e costruttive originali ovvero ripristinate le eventuali caratteristiche perdute ma comunque definite. 3. Il PRG potrà definire con specifica variante ex art. 32 LR 1/2015 l'esatta consistenza fondiaria del tracciato.
ART. 30 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO
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ART. 30 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO
ART. 30 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO
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ART. 30 - AREA DI PARTICOLARE INTERESSE GEOLOGICO
- L'ambito di particolare interesse geologico è individuato nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali" e costituisce la superficie dell'ex miniera lignitifera dell'Acquarossa.
duato nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali" e costituisce la superficie dell'ex miniera lignitifera dell'Acquarossa. Tenendo conto delle previsioni e della disciplina per lo spazio rurale e per il sistema insediativo si fa riferimento al particolare uso del territorio che ha interessato tale area, a corredo dei progetti interessanti opere da realizzare in loco
al particolare uso del territorio che ha interessato tale area, a corredo dei progetti interessanti opere da realizzare in loco, è obbligatoria la presentazione della Relazione Geologica e della Relazione Geotecnica sulle indagini così come espresso ai punti 6.2.1 e 6.2.2 del D.M
14.01.2008 riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce.
Le indagini geognostiche (carotaggi, prove penetrometriche, indagini geofisiche, prove di laboratorio e quanto altro si renda necessario) oltre a determinare le caratteristiche geologiche stratigrafiche e geotecniche dei litotipi affioranti in loco, non dovranno mai essere omesse e dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al punto 6.4.2 del D.M. 14.01.2008.
non dovranno mai essere omesse e dovranno essere eseguite in ottemperanza a quanto stabilito al punto 6.4.2 del D.M. 14.01.2008. 2. Nell'esecuzione delle indagini si dovrà inoltre tenere in considerazione quanto espresso dalle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche" – A.GI.1979.
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
ART. 31 - VINCOLO IDROGEOLOGICO
- Le aree sottoposte a vincolo idrogeologico di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3267, sono individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali"
incolo idrogeologico di cui al R.D. 30 novembre 1923 n. 3267, sono individuate nell'elaborato 7 "Sistema dei vincoli ambientali". Il vincolo riguarda aree delicate dal punto di vista della morfologia e della natura del terreno ed è finalizzato essenzialmente ad assicurare che le trasformazioni operate su tali aree non producano dissesti o distruggano gli equilibri raggiunti e consolidati, modificando le pendenze o con l'uso e la non oculata regimazione delle acque meteoriche o di falda.
- In tali aree si applica il disposto dell'art. 22 bis L.R. 1/2004.
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Csoo V- AMBITI DELLA TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA (Zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004)
ART. 32- AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 421004 art. 136, c. 1, lett. c) e d).
colate ai sensi del D.Lgs. 42/2004)
ART. 32- AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 421004 art. 136, c. 1, lett. c) e d).
olate ai sensi del D.Lgs. 42/2004)
ART. 32- AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (D. Lgs. 421004 art. 136, c. 1, lett. c) e d).
- Le zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 4212004, art. 136, c.1, lette) e ,d) sono individuate nell'elaborato 6 "Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R
rt. 136, c.1, lette) e ,d) sono individuate nell'elaborato 6 "Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005", nelle zone così individuate, costituite dai complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente un valore estetico e tradizionale, nel rispetto dei contenuti del Decreto di vincolo, del D. Lgs. 4212004 e dell'art
etto avente un valore estetico e tradizionale, nel rispetto dei contenuti del Decreto di vincolo, del D. Lgs. 4212004 e dell'art. 38 del P.T.C.P., sono consentite le attività di trasformazione edilizia, urbanistica ed ambientale che non pregiudicano detti beni; per gli interventi edilizi valgono le seguenti specificazioni.
Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela'" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti.
ndere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti.
dere prioritariamente alla riqualificazione ed alla valorizzazione degli elementi urbanistico-edilizi e paesaggistici presenti.
Nelle aree agricole ricomprese nell'ambito vincolato sono ammessi solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 13
mbito vincolato sono ammessi solamente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui al precedente art. 13. I terreni agricoli, ricompresi all'interno delle aree vincolate che ricorrono, assieme a quelli esterni a dette aree alla definizione del volume ammissibile, fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata ma in adiacenza ad essa
ssibile, fermo restando che gli edifici corrispondenti vanno localizzati all'esterno dell'area vincolata ma in adiacenza ad essa. Qualora l'interessato dimostri di avere tutti i terreni ricadenti all'interno dell'area vincolata, l'ubicazione degli edifici ammessi va definita in relazione ai contenuti del decreto di vincolo ai caratteri edificativi delle Unità di paesaggio e dei coni visuali. I volumi del patrimonio edilizio esistente concorrono alla definizione del volume complessivo ammesso.
Entro l'ambito vincolato il P.R.G Parte operativa definisce la perimetrazione, la riconferma o la modifica della zonizzazione esistente (situazioni insediative di cui al R.R. 7/2010) verificandone gli aspetti di compatibilità e prevedendo adeguate misure di compensazione e mitigazione degli impatti visuali, fissando comunque per i corpi di fabbrica di nuova edificazione un'altezza fuori terra massima di mi. 6,50.
ART. 33 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (D. Lgs. 4212004, art.142, c.1, lett. c)
ART. 33 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (D. Lgs. 4212004, art.142, c.1, lett. c)
ART. 33 – AMBITI FLUVIALI FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D'ACQUA (D. Lgs. 4212004, art.142, c.1, lett. c)
- In detti ambiti, individuati nell'elaborato 6 "Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R
lett. c)
- In detti ambiti, individuati nell'elaborato 6 "Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005", sono tutelati i corpi idrici superficiali e le formazioni ripariali ad essi collegate che costituiscono i principali corridoi ecologici alla scala territoriale a cui dovranno prioritariamente ricollegarsi le azioni di salvaguardia e di valorizzazione sviluppate a livello comunale; gli ambiti fluviali sono vincolati per una fascia di mi 150 misurata come disposto dall'art
48 L.R. 27/2000 dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti.
- In tali ambiti si applica la disciplina di cui ai successivi commi e quanto previsto dal D. Lgs. 4212004 e dell'art. 39 c. 4 del P.T.C.P.
- All'esterno degli insediamenti, all'interno della fascia dei 150 m, misurata come sopra,
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fermo restando l'assicurazione della garanzia della sicurezza idraulica, sono ammessi:
- nel tratto compreso fra i 100 e i 150 m gli interventi di MO, MS, RC, RE, la nuova costruzione e l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005 per quelli a destinazione residenziale;
- per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, previa predisposizione di piano di recupero.
tinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, previa predisposizione di piano di recupero.
- Nel tratto al di sotto dei 100 m. è vietata la nuova costruzione. Sono ammessi gli interventi di MO, MS, RC, RE, e l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005 per quelli a destinazione residenziale
li interventi di MO, MS, RC, RE, e l'ampliamento di cui all'art. 35 della L.R. n. 11/2005 per quelli a destinazione residenziale. Per gli edifici non destinati a residenza è ammessa anche la RU con cambio di destinazione d'uso, purché non sia ridotta la distanza preesistente dal corso d'acqua, previa predisposizione di piano di recupero
Qualora la (RE ricomprenda la demolizione o la RU di edifici esistenti ricadenti all'interno della fascia di rispetto di m. 30, la ricostruzione dovrà effettuarsi al di fuori di detta fascia di rispetto. 4. All'interno degli insediamenti, nella fascia di 30 m., misurata come disposto dall'art. 48 L.R. 27/2000 dal confine demaniale o almeno a partire dal piede degli argini e loro accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti, è vietata la nuova edificazione.
o accessori e, in assenza di arginatura, dal ciglio superiore della sponda di fiumi e torrenti, è vietata la nuova edificazione. 5. Sono vietate le edificazioni e gli scavi nei pressi dei corsi d'acqua a distanza inferiore a metri 10 dal piede degli argini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d'acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi.
argini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d'acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi. 6
gini e loro accessori nonché, nel caso in cui i corsi d'acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi. 6. Gli interventi ammessi di nuova edificazione
i corsi d'acqua fossero sprovvisti di argini, dal ciglio superiore degli stessi. 6. Gli interventi ammessi di nuova edificazione, di recupero dell'esistente e di sistemazione delle aree libere dovranno attenersi ai criteri progettuali di cui agli Allegati 2 "Criteri progettuali per le componenti paesaggistiche" e 3 "Criteri progettuali per il recupero edilizio e la nuova edificazione in aree oggetto di tutela'" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e
ificazione in aree oggetto di tutela'" alle presenti Norme e dovranno tendere prioritariamente alla qualificazione insediativa e paesaggistica delle aree interessate.
- E' vietata la realizzazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali
zazione di opere ed impianti che rechino pregiudizio ai corpi d'acqua, agli argini e alle rive e alle presenze bio-vegetazionali. Le opere di sistemazione idraulica, qualora necessarie, dovranno essere improntate a criteri di massima compatibilità ambientale e caratterizzate dall'uso delle tecniche dell'ingegneria naturalistica; sono di norma vietate opere di canalizzazione dei corpi idrici naturali salvo che tali opere si rendano necessarie per indifferibili ragioni di sicurezza dal rischio idraulico.
- In conformità all'art. 96 del R.D. 523/1904 va mantenuta libera da qualsiasi impedimento e ostacolo al transito dei mezzi manutentori una fascia di almeno m. 4,00 a partire dal piede dell'unghia arginale o dal ciglio del corso d'acqua.
ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI
ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI
ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI
ART. 34 - AREE INTERESSATE DA STRUTTURE ARCHEOLOGICHE O MATERIALI ANTICHI
- Il PRG individua all'elaborato 6 "Sistema dei vincoli paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005" le presenze archeologiche, non assoggettate a vincolo, ricomprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico o demo-etno-antropologico.
a vincolo, ricomprendenti le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, archeologico o demo-etno-antropologico. 2. Gli interventi che interessano tali siti sono subordinati all'obbligo, per il proprietario unitamente al direttore dei lavori, di inviare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Umbria una comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli.
una comunicazione, almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, al fine di eventuali sopralluoghi e controlli. La suddetta comunicazione dovrà contenere il recapito del direttore dei Lavori e/o del mittente. Alla medesima dovrà essere allegata almeno la seguente documentazione:
- data di inizio dei lavori;
- copia del titolo autorizzatorio dei lavori;
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- planimetria in scala appropriata con sovrapposizione delle aree interessate dai lavori a quella perimetrata dal PRG;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire;
- eventuali ulteriori elaborati grafici e particolari costruttivi.
RG;
- relazione tecnica illustrativa delle opere da eseguire;
- eventuali ulteriori elaborati grafici e particolari costruttivi. La Soprintendenza indicherà se gli eventuali scavi di sbancamento dovranno essere effettuati in presenza di personale della Soprintendenza stessa, con i relativi oneri a carico del proprietario; ai sensi del D. Lgs
ttuati in presenza di personale della Soprintendenza stessa, con i relativi oneri a carico del proprietario; ai sensi del D. Lgs. 42/2004, nel caso di rinvenimenti di interesse archeologico dovrà essere data tempestiva comunicazione alla Soprintendenza archeologica dell'Umbria al fine della loro collocazione.
- Nelle aree archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett
- Nelle aree archeologiche vincolate ai sensi del D. Lgs. 42/2004, art. 142, c. 1, lett. m) l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria
tt. m) l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni viene espletato interessando la Soprintendenza Archeologica per l'Umbria, il cui parere preventivo è essenziale alla formulazione del provvedimento autorizzativo comunale; gli interventi oggetto di autorizzazione sono le opere edilizie e le opere di infrastrutturazione e di trasformazione urbanistica e territoriale sia pubbliche che private; le opere da prevedere devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio
ubbliche che private; le opere da prevedere devono essere indirizzate all'obiettivo di salvaguardare e valorizzare il patrimonio archeologico sottoposto a tutela
Sono escluse trasformazioni urbanistiche, edilizie e di rilevante modifica dei suoli. Sono ammessi solamente gli interventi di MO, MS, RC, RE. I lavori per la conduzione agricola dei terreni non devono venire ad interessare le stratigrafie archeologiche ancora intatte. Non è consentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici, scavi od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli
nsentito pertanto procedere ad arature profonde con mezzi meccanici, scavi od opere di movimento terra o terrazzamento dei suoli. Tutti i suddetti interventi nonché l'esecuzione di movimenti terra, scavi e terrazzamenti di qualsiasi entità, saranno subordinati alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica per l'Umbria.
TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
ART. 35 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI DEGLI USI CIVICI
- Il Piano Regolatore Generale, parte strutturale, nell'elaborato 6 "Sistema dei vincolo paesaggistici e censimento edifici art. 33 L.R. 11/2005", individua gli ambiti degli usi civici. Tali ambiti sono vincolati ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. h del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
- Per gli ambiti degli usi civici valgono le norme delle aree boscate di cui al precedente art. 15.
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TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
i usi civici valgono le norme delle aree boscate di cui al precedente art. 15.
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TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
CAPO 1 - AMBITI URBANI
ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI
TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
precedente art. 15.
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TITOLO I V- SITUAZIONI INSEDIATIVE
CAPO 1 - AMBITI URBANI
ART. 36 - DISCIPLINA DEGLI AMBITI
- Il P.R.G. parte strutturale delimita fondiariamente nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" gli ambiti soggetti a mantenimento e trasformazione, quantificando e qualificando le destinazioni d'uso consentite ed i relativi parametri urbanistici.
antenimento e trasformazione, quantificando e qualificando le destinazioni d'uso consentite ed i relativi parametri urbanistici. 2. Con riferimento all'elaborato 1 i singoli ambiti vengono normati dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti e dimensionati nel rispetto dei valori riportati nel Dimensionamento.
o normati dalle disposizioni di cui agli articoli seguenti e dimensionati nel rispetto dei valori riportati nel Dimensionamento. 3. Il Dimensionamento contiene la quota pianificabile in termini di superficie territoriale minima per dotazioni territoriali e funzionali minime di aree pubbliche al servizio degli insediamenti residenziali, nonché il valore massimo delle aree per servizi privati. Il PRG parte operativa localizza i relativi spazi.
amenti residenziali, nonché il valore massimo delle aree per servizi privati. Il PRG parte operativa localizza i relativi spazi. 4
enti residenziali, nonché il valore massimo delle aree per servizi privati. Il PRG parte operativa localizza i relativi spazi. 4. Le destinazioni quantificate nel dimensionamento per attrezzature e servizi sono localizzate nel PRG parte operativa; per ogni sottozona il PRG parte operativa stabilisce la compatibilità di queste ad accogliere aree e strutture per la protezione civile
i sottozona il PRG parte operativa stabilisce la compatibilità di queste ad accogliere aree e strutture per la protezione civile, in accordo con il Piano Comunale della Protezione Civile e vista la natura dinamica di quest'ultimo in ordine all'organizzazione del servizio a livello territoriale.
5 Agli articoli successivi sono riportate le altezze fuori terra massime per ogni destinazione prevalente, tenendo conto degli eventuali ambiti di vincolo il PRG parte operativa può stabilire altezze inferiori, da graduare in relazione ai valori ambientali e alla disciplina dell'Unità di Paesaggio, anche tenuto conto delle altezze degli edifici preesistenti.
one ai valori ambientali e alla disciplina dell'Unità di Paesaggio, anche tenuto conto delle altezze degli edifici preesistenti. 6. Gli insediamenti si suddividono in prevalentemente residenziali e produttivi direzionali per servizi, nuovi, soggetti a mantenimento e/o a trasformazione e completamento, in relazione ai valori urbanistici ed edilizi definiti nel Dimensionamento.
a mantenimento e/o a trasformazione e completamento, in relazione ai valori urbanistici ed edilizi definiti nel Dimensionamento. Oltre alle destinazioni prevalenti previste per i singoli insediamenti, gli ambiti possono contenere anche una quota di aree per verde privato, normale dal PRG parte operativa, con la funzione di zone di filtro ecologico e tali da consentire una adeguata flessibilità nella gestione attuativa del PRG.
va, con la funzione di zone di filtro ecologico e tali da consentire una adeguata flessibilità nella gestione attuativa del PRG. 7. All'interno degli insediamenti per attrezzature e servizi e degli insediamenti produttivi il PRG parte operativa localizza le isole ecologiche. In nessun caso gli ambiti possono prevedere la realizzazione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti.
ole ecologiche. In nessun caso gli ambiti possono prevedere la realizzazione di impianti per la termovalorizzazione dei rifiuti. 8. Il PRGO articolerà la disciplina di suolo nelle diverse Situazioni Insediative ex RR 2/2015. All'interno delle stesse il PRGO potrà istituire nuove zone e dettare specifiche norme di dettaglio, fermi rimanendo i valori di cornice fissati dal dimensionamento e dalle dotazioni territoriali.
ART. 37 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI
ART. 37 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI
ART. 37 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI
ART. 37 - DESTINAZIONI PREVALENTI NEGLI AMBITI
I successivi articoli, unitamente al Dimensionamento, fissano i contenuti, le quantità ed i parametri dei singoli ambiti da dettagliare nel PRG parte operativa. Il PRG parte strutturale all'elaborato 1 definisce i seguenti insediamenti: -esistenti con valore storico (art. 18 R.R. 7/2010); -prevalentemente residenziali esistenti (art. 20 R.R. 7/2010) -prevalentemente residenziali nuovi (art. 21 R.R. 7/2010);
/2010); -prevalentemente residenziali esistenti (art. 20 R.R. 7/2010) -prevalentemente residenziali nuovi (art. 21 R.R. 7/2010); -produttivi direzionali per servizi esistenti e di nuova previsione (art. 22 R.R. 7/2010);
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-per attrezzature e servizi (art. 17 R.R. 7/2010). 2. Gli insediamenti sopra descritti, nel PRG parte operativa si articolano in:
per attrezzature e servizi (art. 17 R.R. 7/2010). 2. Gli insediamenti sopra descritti, nel PRG parte operativa si articolano in: Centri e nuclei storici: aree di rilevanza storico-architettonica, perimetrale nel PRG parte strutturale come insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale ai sensi dell'art. 18 Reg. reg. 7/2010; in tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G
rico culturale ai sensi dell'art. 18 Reg. reg. 7/2010; in tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare: residenza, commercio al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività produttive turistiche, attività culturali per lo spettacolo, autorimesse.
Insediamenti esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare: parti del territorio completamente o parzialmente edificate, dove si prevede il consolidamento della prevalente presenza di volumetrie residenziali, perimetrale fondiariamente nel PRG parte operativa come insediamenti esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare ai sensi dell'art. 20 del Reg. reg. 7/2010. In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G
completare ai sensi dell'art. 20 del Reg. reg. 7/2010. In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare: residenza, commercio al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività produttive turistiche, attività culturali per lo spettacolo e lo sport, servizi di quartiere, autorimesse.
Aree prevalentemente residenziali di nuova previsione: parti del territorio dove si prevedono nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, perimetrale fondiariamente nel PRG parte operativa ai sensi dell'art. 21 del Reg. reg. 7/2010. In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G
operativa ai sensi dell'art. 21 del Reg. reg. 7/2010. In tali zone sono compatibili le seguenti destinazioni d'uso che il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare: residenza, commercio al minuto, uffici pubblici e privati, attività produttive artigianali compatibili con la residenza, magazzini e depositi, attività produttive turistiche, attività culturali per lo spettacolo e lo sport, servizi di quartiere,
autorimesse. Insediamenti prevalentemente produttivi direzionali e per servizi: parti del territorio destinate agli insediamenti industriali ed ai servizi a questi connessi, compresi i centri direzionali, le basi logistiche e i servizi privati compatibili con le aree produttive. Il P.R.G. parte operativa può ulteriormente articolare le destinazioni d'uso e perimetrare fondiariamente tali aree ai sensi degli art. 22 e 23 del Reg. reg.le 7/2010
mente articolare le destinazioni d'uso e perimetrare fondiariamente tali aree ai sensi degli art. 22 e 23 del Reg. reg.le 7/2010. In tali aree non possono essere localizzati stabilimenti a rischio di incidente rilevante sottoposti alla disciplina dei cui al D. Lgs. 334/99 e D.M. 2001. L'eventuale previsione di aree da destinare a stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovrà seguire le procedure di cui all'art. 8 del PTCP e quanto previsto dal D.M. cit.
Insediamenti per attrezzature e servizi di cui all'art. 17 del Regolamento regionale 7/2010. Coerentemente con quanto previsto dall'art. 7 del regolamento regionale 7/2010 nella Tav. 4 "Struttura Urbana minima (SUM) e Piano comunale dei servizi (PCS)" il Comune di Gualdo Cattaneo ha individuato tre bacini di utenza:
uttura Urbana minima (SUM) e Piano comunale dei servizi (PCS)" il Comune di Gualdo Cattaneo ha individuato tre bacini di utenza: a) Bacini di utenza di livello elementare (BLE), corrispondenti agli ambiti per le quali sono di norma necessari l'asilo nido, la scuola d'infanzia, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici di quartiere attrezzati a verde e per attività sportive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale
portive di base, i parcheggi, gli spazi per la raccolta differenziata dei rifiuti e per le fermate del trasporto pubblico locale, le infrastrutture tecnologiche e per la protezione civile;
b) bacini di utenza di livello intermedio (BLI) corrispondenti ad aggregazioni di frazioni o quartieri per i quali sono di norma necessari, oltre ai servizi di cui alla lettera a) le scuole primarie e secondarie di primo grado, le delegazioni comunali, le sedi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e il tempo libero;
edi delle forze di pubblica sicurezza, il verde in parchi urbani e territoriali, le attrezzature per lo sport e il tempo libero; c) bacini di utenza di livello comunale (BLC) per i quali sono di norma necessarie tutte le altre dotazioni territoriali e funzionali di cui agli arti. 10 e 11 del regolamento regionale 7/2010 attinenti l'intero territorio comunale.
ART. 38- INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO (Art. 18 R.R. 7/2010)
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ART. 38- INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO (Art. 18 R.R. 7/2010)
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ART. 38- INSEDIAMENTI ESISTENTI CON VALORE STORICO (Art. 18 R.R. 7/2010)
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- Nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" all'interno degli ambiti sono individuati in termini fondiari gli insediamenti esistenti che rivestono valore storico culturale e le parti di territorio da essi interessati che rivestono carattere storico, artistico, culturale, ambientale e paesaggistico, comprese le aree circostanti, che ne costituiscono l'integrazione storico – ambientale e paesaggistica
bientale e paesaggistico, comprese le aree circostanti, che ne costituiscono l'integrazione storico – ambientale e paesaggistica, tale perimetrazione trova corrispondenza nel PRG parte operativa.
Detti insediamenti che rivestono valore storico culturale, come tali sottoposti a tutela e valorizzazione, sono: Pomonte, Ceralto, Cisterna, Pozzo – Casa Cola e centro storico, Gualdo Cattaneo (centro storico e La Villa), Villa del Marchese, Saragano, S. Terenziano centro, Marcellana, Barattano, Torri, Grulli.
Cattaneo (centro storico e La Villa), Villa del Marchese, Saragano, S. Terenziano centro, Marcellana, Barattano, Torri, Grulli. 2
attaneo (centro storico e La Villa), Villa del Marchese, Saragano, S. Terenziano centro, Marcellana, Barattano, Torri, Grulli. 2. Il PRG parte operativa fissa la normativa di dettaglio finalizzata alla tutela e valorizzazione delle caratteristiche delle preesistenze edilizie e degli spazi pubblici attraverso i seguenti interventi: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, modifiche interne degli edifici, opere interne alle singole unità immobiliari, risanamento conservativo
utenzione straordinaria, modifiche interne degli edifici, opere interne alle singole unità immobiliari, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia; sono ammessi cambi di destinazione d'uso nel rispetto dei caratteri storici, tipologici, architettonici degli edifici e comunque gli interventi ammessi dovranno rispettare quanto disposto dalla L.R
- Fatto salvo quanto previsto dalla L.R. 12/2008 negli insediamenti di cui sopra non è consentito:
- demolire gli edifici esistenti;
- aumentare la cubatura;
- aumentare l'altezza degli edifici;
- modificare gli allineamenti esistenti;
- eliminare la presenza di apparati decorativi e/o elementi architettonici storici, modificare la pendenza delle falde di copertura, alterare gli elementi strutturali dell'edificio.
ementi architettonici storici, modificare la pendenza delle falde di copertura, alterare gli elementi strutturali dell'edificio. Sono consentiti interventi sulle componenti strutturali direttamente collegate a miglioramenti sismici delle strutture esistenti.
ART. 39 -INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Art. 20 R.R. 712010)
ART. 39 -INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Art. 20 R.R. 712010)
- Il PRG Parte Strutturale nell'elaborato "Zoning di Piano" delimita gli Ambiti urbani ricomprendenti gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare.
bani ricomprendenti gli insediamenti prevalentemente residenziali esistenti consolidati da conservare, trasformare e completare. 2. Tali insediamenti presentano un adeguato livello di qualità urbana e di infrastrutturazione, per essi sono previste azioni di conservazione, e/o trasformazione, riqualificazione e completamento
a e di infrastrutturazione, per essi sono previste azioni di conservazione, e/o trasformazione, riqualificazione e completamento. Gli interventi sono finalizzati alla qualificazione funzionale ed edilizia degli edifici, delle aree e delle infrastrutture esistenti attraverso il recupero, l'ampliamento e completamento, la equilibrata integrazione tra residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili
e completamento, la equilibrata integrazione tra residenza e le attività economiche, sociali e di servizio tra esse compatibili, tenendo conto delle esigenze di decongestionamento e di miglioramento dell'accessibilità, della mobilità, dell'assetto e della qualità urbana.
- Il PRG Parte Operativa, nel rispetto della Parte Strutturale nonché del Dimensionamento dello stesso, dovrà individuare dettagliatamente le destinazioni d'uso ammesse, le distanze, le caratteristiche tipologiche etc., necessarie all'attuazione di detti insediamenti, assegnando ad esse specifici caratteri e parametri d'intervento urbanistici ed edilizi, definendo le norme tecniche d'attuazione nel rispetto delle presenti norme, specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi
norme tecniche d'attuazione nel rispetto delle presenti norme, specificando ed eventualmente articolando gli interventi ammessi, assicurando le dotazioni territoriali e funzionali minime.
- Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R 18 novembre 2008 n. 17.
- Le dotazioni territoriali e funzionali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 7/2010 in base a quanto
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previsto dagli artt. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d'utenza. 6. Per gli insediamenti di cui al presente articolo è consentita la nuova edificazione nel rispetto dei presenti parametri: lui massimo pari a 0,40 mq/mq; Indice di permeabilità (%) min. 60%; altezza massima mi. 9,50 e comunque nel rispetto delle eventuali minori altezze degli edifici circostanti.
abilità (%) min. 60%; altezza massima mi. 9,50 e comunque nel rispetto delle eventuali minori altezze degli edifici circostanti. 7. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
ART. 40 — NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Art. 21 R.R. 7/2010)
ART. 40 — NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Art. 21 R.R. 7/2010)
ART. 40 — NUOVI INSEDIAMENTI PREVALENTEMENTE RESIDENZIALI (Art. 21 R.R. 7/2010)
- Il PRG Parte Strutturale nell'elaborato 1 "Zoning di Piano" delimita gli Ambiti urbani ricomprendenti i nuovi insediamenti prevalentemente residenziali, che sono le parti del territorio oggetto di trasformazione insediativa, sia nei termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo
iativa, sia nei termini di espansione del territorio urbano, che in termini di sostituzione di parti del tessuto urbano medesimo. Detti insediamenti sono caratterizzati dalla previsione di una prevalente presenza di residenza e dalla contestuale presenza di attività sociali, culturali, commerciali e artigianali e servizi tra essi compatibili.
- In tali insediamenti è consentita la nuova edificazione nel rispetto delle presenti norme e di quelle specifiche del PRG Parte Operativa. Il PRG parte operativa definisce per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nel rispetto dei seguenti valori: lui massimo 0,40 mq/mq; Indice di permeabilità (%) min 60%; altezza massima mi. 7,50 L'attuazione degli interventi è ammessa esclusivamente in forma indiretta.
di permeabilità (%) min 60%; altezza massima mi. 7,50 L'attuazione degli interventi è ammessa esclusivamente in forma indiretta. 3. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9. 4. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 7/2010 in base a quanto previsto dagli arti. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d'utenza.
ure previste dal R.R. 7/2010 in base a quanto previsto dagli arti. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d'utenza. 5. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R 18 novembre 2008 n. 17
lla sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto previsto dalla L.R 18 novembre 2008 n. 17 6. Il PRG Parte Operativa dovrà dettagliare quanto disposto dalle presenti norme oltre a specificare ulteriori indicazioni urbanistiche particolari, caratteristiche tipologiche e costruttive degli edifici e manufatti in genere, dotazioni territoriali ecc..
ART. 41 — INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DIREZIONALI PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE (Art. 22 R.R. 7/2010)
ART. 41 — INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DIREZIONALI PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE (Art. 22 R.R. 7/2010)
ART. 41 — INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DIREZIONALI PER SERVIZI ESISTENTI E DI NUOVA PREVISIONE (Art. 22 R.R. 7/2010)
- Gli insediamenti produttivi, direzionali e per servizi esistenti e di nuova previsione, sono le parti del territorio caratterizzate dalla concentrazione di attività economiche, commerciali produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale
concentrazione di attività economiche, commerciali produttive e per servizio e da una limitata presenza di attività residenziale. In tali ambiti sono localizzati anche gli impianti produttivi turistici di tipo alberghiero e gli esercizi ricettivi extralbeghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale
extralbeghieri e all'aria aperta, nonché le relative attrezzature e servizi di tipo turistico e ricreativo di interesse generale. Sono compresi anche particolari insediamenti per la produzione di beni e servizi a rischio di incidente rilevante, per attività zootecniche e per la trasformazione di prodotti agricoli a carattere e relative fasce di rispetto.
- L'attuazione è ammessa tramite intervento diretto nei tessuti esistenti di formazione recente e tramite intervento indiretto nelle zone di nuovo impianto.
- Per gli insediamenti di cui al presente articolo il PRG Parte operativa delimita fondiariamente le zone definendo per ciascuna zona i parametri urbanistici, edilizi ed ecologici nei seguenti limiti: Indice di copertura - (Ic): (mq/mq) max 0,50; Indice di permeabilità- (Ip): (%) min 40%; della SI; Altezza edificio: (ml) max 9,50.
ice di copertura - (Ic): (mq/mq) max 0,50; Indice di permeabilità- (Ip): (%) min 40%; della SI; Altezza edificio: (ml) max 9,50. 4. Ai fini della sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi si applica quanto
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previsto dalla L.R 18 novembre 2008 n. 17. 5. Le dotazioni territoriali che dovranno essere garantite negli insediamenti di cui al presente articolo dovranno corrispondere alle misure previste dal R.R. 7/2010 in base a quanto previsto dagli arti. 6 e 37 delle presenti norme relativamente ai Bacini d'utenza. 6. Per le distanze tra edifici, dai confini e dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
dalle strade dovrà essere rispettato quanto previsto dagli articoli 23, 24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
ART. 42 -INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI (Art. 17 R.R. 7/2010)
24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
ART. 42 -INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI (Art. 17 R.R. 7/2010)
24 e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
ART. 42 -INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI (Art. 17 R.R. 7/2010)
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e 25 del Regolamento regionale 3 novembre 2008 n. 9.
ART. 42 -INSEDIAMENTI PER ATTREZZATURE E SERVIZI (Art. 17 R.R. 7/2010)
- Il PRG Parte strutturale all'elaborato 1 "Zoning di Piano" individua gli insediamenti per attrezzature e servizi che sono le parti del territorio destinate a realizzare le dotazioni territoriali e funzionali necessarie a garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico ambientale costituite dall'insieme di servizi, spazi e attrezzature pubbliche
garantire i livelli di qualità urbana ed ecologico ambientale costituite dall'insieme di servizi, spazi e attrezzature pubbliche, di pubblica utilità o privati di uso pubblico o di interesse generale o collettivo, volte a soddisfare le esigenze attuali del territorio e quelle prodotte dalle trasformazioni previste dal presente PRG.
- Il PRG Parte strutturale quantifica l'entità delle aree a tal fine destinate con riferimento ai Bacini d'utenza di cui al precedente articolo 37 delle presenti norme come individuati nell'elaborato 4 del PRG parte Strutturale "SUM e PCS"; il PRG Parte operativa delimita fondiariamente tali aree e definisce la tipologia del servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7.
e definisce la tipologia del servizio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del Regolamento regionale 25 marzo 2010 n. 7. 3. Qualora sia consentita la realizzazione di edifici si applicano i seguenti parametri indici urbanistici ed ecologici: lut max 30 mq/mq; Indice di permeabilità min 40% della SI; Altezza edificio max ml. 6,50;
metri indici urbanistici ed ecologici: lut max 30 mq/mq; Indice di permeabilità min 40% della SI; Altezza edificio max ml. 6,50; 4. L'attuazione degli interventi di nuova costruzione, qualora consentiti, è subordinata, secondo quanto sarà stabilito dal PRG Parte Operativa, alla predisposizione un piano attuativo o un progetto di opera pubblica. Il volume destinato dal PRG parte operativa alla realizzazione di servizi non può essere riconvertito a fini residenziali.
TITOLO V- INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
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TITOLO V- INFRASTRUTTURE, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA'
ART. 43- ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE
CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA'
, IMPIANTI E SERVIZI DI INTERESSE GENERALE
CAPO I – VIABILITA' E MOBILITA'
ART. 43- ARTICOLAZIONE DEL SISTEMA VIARIO CARRABILE
- Con riferimento all'elaborato , la rete viaria che attraversa il territorio comunale si articola come segue: • Strade extraurbane secondarie di tipo C; • Strade locali e vicinali di tipo F; • Viabilità di progetto.
i articola come segue: • Strade extraurbane secondarie di tipo C; • Strade locali e vicinali di tipo F; • Viabilità di progetto. 2. Le fasce di rispetto delle strade, costituite dalle strisce di terreno esterne al confine stradale sulle quali insistono limitazioni all'uso e alle trasformazioni, sono definite in relazione alla classificazione della rete stradale in conformità al codice della strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/'92).
e in conformità al codice della strada (D.Lgs. 285/92 92 e ss. mm. e ii.) e relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 495/'92). 3. La profondità delle fasce di rispetto stradale relativa alle strade come classificate al precedente punto deve essere, fuori dal limite dei centri abitati, non inferiore a: • mi. 30 dal ciglio stradale, per le strade di Tipo C, ovvero per le statali di qualunque larghezza e per le strade provinciali e comunali aventi larghezza uguale o superiore a mi 10,50;
ero per le statali di qualunque larghezza e per le strade provinciali e comunali aventi larghezza uguale o superiore a mi 10,50; • mi. 20 per le strade di interesse locale Tipo F – Provinciali e Comunali non comprese tra quelle della categoria precedente; • mi. 10 per le strade vicinali. 4. In tali fasce gli interventi edificatori consentiti sono disciplinati dall'art. 65 della L.R. 27/2000 e ss. mm. e ii.
cinali. 4. In tali fasce gli interventi edificatori consentiti sono disciplinati dall'art. 65 della L.R. 27/2000 e ss. mm. e ii. Per la realizzazione di recinzioni e per l'impianto di siepi o alberature valgono, per le fasce di rispetto stradale, le disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale.
Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione nei modi previsti dal Regolamento Edilizio Comunale. Per quanto non previsto dal PRG si applicano le disposizioni dell'art. 25 del Regolamento Comunale 9/2008, nonché quanto previsto negli articoli da 31 a 34 della L.R. 27/2000. 5. Tali fasce, a proiezione della sede stradale, sono inedificabili. In sede di progettazione della rete stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi: • i parcheggi le aree sosia;
i progettazione della rete stradale, o anche successivamente, in tali ambiti sono comunque ammessi: • i parcheggi le aree sosia; • gli impianti di distributori di carburante e le relative strutture accessorie; • l'installazione di chioschi provvisori per attività di ristoro e/o commerciali; • la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico stradale.
- le pertinenze di cui art. 21 RR 2/2015
toro e/o commerciali; • la realizzazione di attrezzature inerenti il traffico stradale.
- le pertinenze di cui art. 21 RR 2/2015 Il PRG Parte operativa, all'interno degli ambiti, definirà specificatamente, i parametri di utilizzazione, di destinazione e le modalità attuative.
iva, all'interno degli ambiti, definirà specificatamente, i parametri di utilizzazione, di destinazione e le modalità attuative. 6. L'area ricadente nella fascia di rispetto produce eventuali diritti edificatori secondo la disciplina della componente nella quale ricade; tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona.
tali diritti sono da esercitare su aree esterne confinanti alla fascia di rispetto e aventi la medesima classificazione di zona. 7. La viabilità di progetto dovrà essere oggetto di una accurata definizione di dettaglio, in sede di stesura del PRG Parte operativa e/o redazione dei progetti di opera pubblica.
ART. 44- INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ART. 44- INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ART. 44- INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI
ART. 44- INDIRIZZI NORMATIVI PER LA RETE DISTRIBUZIONE CARBURANTI
- Gli impianti di distribuzione carburanti ricomprendono tutte le attrezzature concernenti la vendita del carburante al minuto con le relative strutture pertinenziali di carattere non prevalente, destinate alla manutenzione ordinaria degli autoveicoli ed ai controlli essenziali (officine) ed eventuali limitate attrezzature al servizio della persona quali ristoro, attività commerciali ecc.
olli essenziali (officine) ed eventuali limitate attrezzature al servizio della persona quali ristoro, attività commerciali ecc. 2. I distributori di carburanti possono essere realizzati entro le Componenti del sistema insediativa,
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nei termini di compatibilità stabiliti nel PRG Parte operativa, nelle fasce di rispetto delle strade, nelle aree agricole ed in aree pubbliche, in concessione, nel rispetto delle disposizioni della L.R. 13/2003 e s.m.i. e relativa normativa attuativa nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento Edilizio Comunale.
03 e s.m.i. e relativa normativa attuativa nonché nel rispetto di quanto stabilito in materia dal Regolamento Edilizio Comunale. 3. La localizzazione dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti deve essere tale da non interferire negativamente con la visuale anche parziale dei beni di interesse storico - architettonico e con i contesti di valore ambientale ; non devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani e di pregio ambientale
n devono inoltre costituire elemento di sovrapposizione e/o interferenza con particolari aggregati urbani e di pregio ambientale. Nel caso in cui si renda necessario per la realizzazione dell'impianto l'abbattimento di alberi esistenti nelle aree di intervento, questo è disciplinato dalle vigenti norme in materia.
- Nell'installazione di impianti di distribuzione dovranno essere osservare le distanze fissate per le linee elettriche; tutti gli scarichi, compresi quelli degli impianti di lavaggio degli autoveicoli dovranno essere autorizzati e realizzati secondo quanto previsto dalle leggi in materia.
- E' vietata la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti :
- nelle zone omogenee A ;
dalle leggi in materia. 5. E' vietata la installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti :
- nelle zone omogenee A ;
- nelle aree di pertinenza o limitrofe ad edifici tutelati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e nelle zone di tutela dei caratteri ambientali de corsi di acqua e zone di tutela dei corsi d'acqua;
- in prossimità di intersezioni (o triangoli di visibilità), fossi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R 495/92;
ssi, fermate di mezzi pubblici e lungo tratti di strada in curva o a visibilità limitata ai sensi dell'art. 60 del D.P.R 495/92;
- nelle fasce di rispetto dei cimiteri non è ammessa né l'installazione di nuovi impianti né il potenziamento di quelli esistenti come disposto dal R.D. 126511934;
- Su tutte le tipologie di strada, gli impianti devono essere separati dal filo retro marciapiede da una recinzione piantumata.
- Su tutte le tipologie di strada, gli impianti devono essere separati dal filo retro marciapiede da una recinzione piantumata.
- Il PRG parte operativa all'interno degli ambiti aree potrà ulteriormente specificare la normativa di detti impianti.
CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE
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CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE
ART. 45 - DOTAZIONE IMPIANTISTICA
CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE
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CAPO II – DOTAZIONE IMPIANTISTICA E INFRASTRUTTURE
ART. 45 - DOTAZIONE IMPIANTISTICA
- Impianti di depurazione. Per gli impianti di depurazione delle acque reflue, ricadenti nei centri per servizi pubblici di cui al precedente art. 13, entro gli ambiti contenenti o destinati per la nuova edificazione dovrà essere osservata la distanza minima di mi. 100 dal limite dell'area dell'impianto come definita dal P.R.G. parte operativa.
- Punti di captazione delle risorse idro-potabili.
dal limite dell'area dell'impianto come definita dal P.R.G. parte operativa. 2. Punti di captazione delle risorse idro-potabili. Per un raggio di 200 mi. dai punti di captazione delle risorse idro-potabili, fino alla più puntuale delimitazione da effettuarsi ai sensi del D.L. t52/2004, e successive modificazioni e integrazioni, non è ammessa: • dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
è ammessa: • dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; • accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi; • spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
a natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; • dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade; • individuazione di aree cimiteriali; • apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
e da piazzali e strade; • individuazione di aree cimiteriali; • apertura di cave che possono essere in connessione con la falda; • apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; • gestione di rifiuti; • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
ella risorsa idrica; • gestione di rifiuti; • stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; • centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; • pozzi perdenti; • pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta.
o delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. All'interno della zona di rispetto, per un raggio di 10 mi. dal punto di captazione, vi è una zona di tutela assoluta che dovrà essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio a tal uopo previste.
eguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e a infrastrutture di servizio a tal uopo previste. All'interno della zona di rispetto di 200 m., qualora la stessa sia interessata da edificazioni esistenti o ammissibili, dovranno essere adottate tutte le misure necessarie a garantire la tutela della zona stessa anche attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione, reti fognarie e di depurazione
rantire la tutela della zona stessa anche attraverso la realizzazione di opere di urbanizzazione, reti fognarie e di depurazione. Nell'elaborato dei progetti edilizi che prevedono l'edificazione in tali ambiti dovranno essere dettagliate le distanze dai punti di captazione delle risorse idro-potabili esistenti.
- In virtù di quanto previsto dal Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.G.R. del 1/12/2009, dovrà essere prevista negli strumenti attuativi del presente PRG-Parte Strutturale, l'estensione del sistema di collettamento delle reti fognarie per il collegamento delle stesse ad adeguati sistemi di trattamento, in virtù anche di quanto stabilito dal D.Lgs. 1 52/2006 e ss.mm. ii.. La tempistica di adeguamento delle reti fognarie esistenti è stabil
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