Regolamento edilizio 1928 - Solo norme
Comune di Vigevano · Pavia, Lombardia
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CITTÀ DI VIGEVANO
PICCOLI LAVORI
REGOLAMENTO EDILIZIO
Tip. Porticaro - Vigevano
CITTÀ DI VIGEVANO
REGOLAMENTO EDILIZIO
CAPO I
Disposizioni Generali
- — La polizia edilizia del Comune di Vigevano è sottoposta alle norme del presente Regolamento.
O I
Disposizioni Generali
- — La polizia edilizia del Comune di Vigevano è sottoposta alle norme del presente Regolamento.
Le disposizioni di esso si estendono a tutte le costruzioni eseguite, o da eseguirsi, situate nell'interno dell'area segnata in rosso nella pianta dimostrativa annessa al Regolamento medesimo, e la sorveglianza Municipale si eserciterà, nell'interesse del pubblico decoro, dell'igiene e della sicurezza, su tutto ciò che viene costruito di nuovo, trasformato o riparato.
interesse del pubblico decoro, dell'igiene e della sicurezza, su tutto ciò che viene costruito di nuovo, trasformato o riparato.
- — A tale effetto nessuna opera edilizia, volontaria od obbligatoria, potrà essere iniziata, o mandata a compimento, senza preventiva denunzia all'Autorità Municipale, e senza che siasi ottenuta la necessaria licenza, od il prescritto nulla osta.
Anche per varianti che si intendono introdurre in corso di lavoro, dovrà pure farsi denunzia ed ottenersi la licenza come sopra.
Anche per varianti che si intendono introdurre in corso di lavoro, dovrà pure farsi denunzia ed ottenersi la licenza come sopra.
Le contravvenzioni a queste norme importeranno l'applicazione dei provvedimenti e delle penalità contemplate dalle vigenti Leggi e dal presente Regolamento.
È fatta eccezione soltanto per i casi di pericolo imminente per i quali si debba provvedere immediatamente, con obbligo,
però, in tali casi, della immediata denuncia al Podestà dei lavori intrapresi.
bba provvedere immediatamente, con obbligo,
però, in tali casi, della immediata denuncia al Podestà dei lavori intrapresi.
- — Il Podestà del Comune di Vigevano provvede alla applicazione del presente Regolamento.
CAPO II
Formazione e funzionamento della Commissione Edilizia
- — Una Commissione igienico-edilizia assiste, con voto consultivo, l'Amministrazione Comunale nelle sue attribuzioni.
dilizia
- — Una Commissione igienico-edilizia assiste, con voto consultivo, l'Amministrazione Comunale nelle sue attribuzioni.
Essa è presieduta dal Podestà o da un suo Delegato, ed è composta dell'Ufficiale Sanitario e di quattro Membri, nominati dal Podestà possibilmente fra i tecnici legalmente autorizzati alla firma dei disegni e direzione dei lavori.
o Membri, nominati dal Podestà possibilmente fra i tecnici legalmente autorizzati alla firma dei disegni e direzione dei lavori.
L'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico Municipale, o, in mancanza, uno dei Geometri dell'Ufficio stesso, assiste alle adunanze della Commissione con funzioni di Segretario.
I Membri elettivi durano in carica un biennio, ma normalmente due di essi escono di carica ogni anno. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito, dalla anzianità.
mente due di essi escono di carica ogni anno. Nel primo anno la scadenza è determinata dalla sorte; in seguito, dalla anzianità.
Qualora uno dei membri venga a cessare dalla carica prima del biennio, il successore durerà in carica fino al compimento del medesimo.
I Membri scaduti sono sempre rieleggibili.
I fratelli non possono essere contemporaneamente Membri della Commissione, come pure gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.
raneamente Membri della Commissione, come pure gli ascendenti, i discendenti, il suocero ed il genero, l'adottante e l'adottato.
- — La Commissione Edilizia è chiamata a dar parere sopra tutto quanto forma oggetto del presente Regolamento.
Essa è convocata dal Podestà, con invito scritto, o quando lo richiedono tre dei suoi Membri per sottoporle qualche proposta da essi preventivamente depositata nell'Ufficio Comunale.
Le sue funzioni sono gratuite.
Membri per sottoporle qualche proposta da essi preventivamente depositata nell'Ufficio Comunale.
Le sue funzioni sono gratuite.
- — Le deliberazioni della Commissione saranno prese a maggioranza di voti.
Per la loro validità è necessario l'intervento di almeno tre Membri.
Le deliberazioni medesime saranno motivate, e se ne farà constatare mediante verbale firmato dal Presidente, dai Membri e dal Segretario; esse saranno infine rese esecutorie mediante la approvazione del Podestà.
e firmato dal Presidente, dai Membri e dal Segretario; esse saranno infine rese esecutorie mediante la approvazione del Podestà.
- — Quando la Commissione abbia a giudicare disegni o progetti che siano autori o altrimenti interessati uno o più Membri di essa, questi non potranno assistere alla discussione, né dare il proprio voto.
CAPO III
Attribuzioni del Podestà e della Commissione Edilizia
anno assistere alla discussione, né dare il proprio voto.
CAPO III
Attribuzioni del Podestà e della Commissione Edilizia
- — Il Podestà, sentito il parere della Commissione Edilizia, provvede sulle denuncie di nuove costruzioni, o di ricostruzioni parziali o totali dei fabbricati, o di modificazioni alle fronti di essi verso strade o piazze o aree gravate di servitù a favore del pubblico, e rilascia direttamente i permessi di esecuzione delle opere.
o strade o piazze o aree gravate di servitù a favore del pubblico, e rilascia direttamente i permessi di esecuzione delle opere.
- — È di competenza del Podestà di emettere le ordinanze di sospensione di opere e di lavori nei casi previsti dal presente Regolamento, e di provvedere nei casi più urgenti, a termini di Legge.
sione di opere e di lavori nei casi previsti dal presente Regolamento, e di provvedere nei casi più urgenti, a termini di Legge.
-
— È pure di competenza del Podestà il provvedere sulle domande quando importino occupazione, sia temporanea che permanente, di suolo pubblico, o di costituzione di oneri o di servitù permanenti.
-
— I provvedimenti emessi dal Podestà in contraddittorio col parere della Commissione Edilizia devono essere motivati.
Art. 12. — Le denuncie d'esecuzione delle nuove opere edilizie devono essere cor
enti.
- — I provvedimenti emessi dal Podestà in contraddittorio col parere della Commissione Edilizia devono essere motivati.
CAPO IV
Autorizzazione per l'esecuzione delle opere e norme relative
Art. 12. — Le denuncie d'esecuzione delle nuove opere edilizie devono essere corredate coi disegni dell'opera che si intende intraprendere, in semplice esemplare, firmato dal proprietario, dal Direttore dei Lavori, che dovrà essere Ingegnere
ntende intraprendere, in semplice esemplare, firmato dal proprietario, dal Direttore dei Lavori, che dovrà essere Ingegnere
od Architetto laureato in una sede di Scuola di Applicazione del Regno, od altro tecnico legalmente riconosciuto ed autorizzato dalle disposizioni vigenti e dall'esecutore, che potrà essere uno dei tecnici di cui sopra od un costruttore edile (capomastro).
dalle disposizioni vigenti e dall'esecutore, che potrà essere uno dei tecnici di cui sopra od un costruttore edile (capomastro).
Sia le denuncie che i disegni saranno prodotti su carta libera, prescrivendosi però che si faccia su di essi menzione espressa che servono "ad uso esclusivo del Comune".
- — Trattandosi di nuove costruzioni o di opere di qualche importanza, i disegni, compilati a regola d'arte, dovranno contenere:
. — Trattandosi di nuove costruzioni o di opere di qualche importanza, i disegni, compilati a regola d'arte, dovranno contenere:
a) la pianta del piano terreno e degli altri piani, quando siano notevolmente diversi fra loro;
b) le facciate, in tutta la loro elevazione;
c) almeno una sezione trasversale fatta secondo la linea che più particolarmente manifesti il sistema della costruzione;
d) i principali particolari costruttivi ed architettonici.
inea che più particolarmente manifesti il sistema della costruzione;
d) i principali particolari costruttivi ed architettonici.
I disegni d'insieme saranno presentati nella scala non minore di 1/100. Le sagome ed i dettagli, nella scala 1/25 al minimo.
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I disegni d'insieme saranno presentati nella scala non minore di 1/100. Le sagome ed i dettagli, nella scala 1/25 al minimo.
.
I disegni d'insieme saranno presentati nella scala non minore di 1/100. Le sagome ed i dettagli, nella scala 1/25 al minimo.
Nei disegni saranno annotate le principali dimensioni, e cioè i lati interni ed esterni delle piante, le altezze dei singoli piani, nonché quei dati che valgano a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici con le proprietà e con le strade pubbliche o private confinanti
no a far conoscere i precisi rapporti altimetrici e planimetrici con le proprietà e con le strade pubbliche o private confinanti. Nella pianta terrena dovrà inoltre essere chiaramente disegnata la posizione dei pozzi d'acqua viva, delle fogne, latrine, immondezzai, nonché la larghezza e l'andamento della via su cui l'edificio verrà elevato o costruito, anche in arretramento.
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— Nel caso di adattamento od innovazioni anche parziali alle facciate ed alle altezze dei piani dei fabbricati esistenti, i disegni da presentare dovranno consistere in una sezione trasversale e nelle piante o facciate da modificarsi. In tale caso dovrà indicarsi nel disegno, usando colori diversi, lo stato attuale del fabbricato e le innovazioni da introdursi.
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— Non saranno approvate le modifiche di caseggiati vecchi se non raggiungono lo scopo di dare ai nuovi ambienti
dursi.
- — Non saranno approvate le modifiche di caseggiati vecchi se non raggiungono lo scopo di dare ai nuovi ambienti
tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento in rapporto all'altezza dei piani ed alla sistemazione delle facciate.
Potrà l'Amministrazione Comunale esonerare il richiedente dal presentare i disegni, quando trattisi di aprire finestre o porte segnate in finta nei fabbricati costruiti in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di Igiene.
porte segnate in finta nei fabbricati costruiti in conformità delle disposizioni del presente Regolamento e di quello di Igiene.
Le domande di modifiche di aperture nei prospetti di caseggiati dovranno essere corredate dei disegni dell'intera facciata, oltre alle eventuali sezioni.
i aperture nei prospetti di caseggiati dovranno essere corredate dei disegni dell'intera facciata, oltre alle eventuali sezioni.
- — L'esecuzione di tutte le opere di costruzioni, anche provvisorie, che in qualunque modo interessino il suolo pubblico o siano visibili dalle pubbliche vie, non potrà essere iniziata prima che il Podestà abbia preso atto della denuncia ed accordato il relativo nulla osta.
bbliche vie, non potrà essere iniziata prima che il Podestà abbia preso atto della denuncia ed accordato il relativo nulla osta.
Potrà il Podestà, quando lo ritenga necessario, esigere che anche per dette opere vengano presentati regolari disegni.
- — Si intenderà che il Podestà abbia approvato la denuncia di nuova opera, quando non faccia pervenire alcuna osservazione o divieto agli interessati entro 20 giorni dalla presentazione della stessa in Comune.
non faccia pervenire alcuna osservazione o divieto agli interessati entro 20 giorni dalla presentazione della stessa in Comune.
- — Quando i lavori non saranno iniziati entro tre mesi dalla data della loro approvazione, non si potrà por mano agli stessi senza aver rinnovato la domanda ed ottenuto un nuovo nulla osta.
Nel caso di sospensione per una durata maggiore di sei mesi, si dovrà similmente rinnovare la domanda prima di riprendere i lavori.
caso di sospensione per una durata maggiore di sei mesi, si dovrà similmente rinnovare la domanda prima di riprendere i lavori.
- — I progetti di costruzione e di restauro di fabbricati Comunali, nonché i progetti di formazione ed ampliamento di piazze, vie, passeggi pubblici, ecc., potranno pure essere rimessi all'esame della Commissione Edilizia, per il suo parere prima di essere sottoposti al Podestà.
cc., potranno pure essere rimessi all'esame della Commissione Edilizia, per il suo parere prima di essere sottoposti al Podestà.
- — Le opere per l'esecuzione delle quali si è ottenuto l'assenso, si dovranno eseguire in conformità del progetto approvato, al quale non si potrà arrecare nessuna variazione senza aver presentato una nuova dichiarazione all'Autorità Comunale ed aver ottenuto un nuovo nulla osta.
CAPO V
Occupazione temporanea di suolo pubblico
razione all'Autorità Comunale ed aver ottenuto un nuovo nulla osta.
CAPO V
Occupazione temporanea di suolo pubblico
azione all'Autorità Comunale ed aver ottenuto un nuovo nulla osta.
CAPO V
Occupazione temporanea di suolo pubblico
- — Chiunque voglia far costruire o demolire, totalmente o parzialmente, un fabbricato o parte di esso, oppure eseguire altra opera qualsiasi che tocchi il suolo pubblico, deve, prima di dar principio ai lavori, costruire a regola d'arte, a giudizio dell'Ufficio Tecnico, i ponti volanti o sospesi, oppure recingere il luogo destinato all'opera con un assito di tavole di almeno cm
l'Ufficio Tecnico, i ponti volanti o sospesi, oppure recingere il luogo destinato all'opera con un assito di tavole di almeno cm. 2,5 di spessore e di altezza uniforme non minore di m. 3, costruito su quella linea ed in quei modi che verranno indicati dall'Autorità Comunale.
Prima dell'impianto dell'assito, i proprietari dovranno addivenire, in confronto del Municipio, ad un atto di consegna del marciapiede e dei materiali di sistemazione stradale, di proprietà del Comune, che verranno racchiusi dagli assiti; e ciò agli effetti della necessaria riconsegna e relativo ripristino a lavoro ultimato.
Le imposte delle aperture da praticarsi in questi recinti, dovranno aprirsi nell'interno ed essere chiuse pure internamente durante la sospensione dei lavori.
raticarsi in questi recinti, dovranno aprirsi nell'interno ed essere chiuse pure internamente durante la sospensione dei lavori.
- — Le opere di costruzione e la riforma delle fronti dei fabbricati verso spazi pubblici, devono cominciare appena stabiliti gli assiti di chiusura e gli occorrenti ponti di servizio, e continuare senza interruzione, in modo da essere compiute nel più breve tempo possibile, specie dove possono recare incaglio alla viabilità pubblica.
rruzione, in modo da essere compiute nel più breve tempo possibile, specie dove possono recare incaglio alla viabilità pubblica.
- — Trattandosi di lavori di poca entità, ovvero di opere da eseguirsi ai piani superiori, si potrà dall'Autorità Municipale esonerare il proprietario dalla costruzione dell'assito di cui all'art. precedente, limitandosi ad imporre la collocazione dei segnali che servono di manifesto avviso ai passanti.
sito di cui all'art. precedente, limitandosi ad imporre la collocazione dei segnali che servono di manifesto avviso ai passanti.
- — Accadendo che l'assito, secondo l'ottenuta licenza, venisse a racchiudere qualche lampada della pubblica illuminazione, lastre di indicazione stradale, smaltitoi, ed altri infissi di ragione o di servizio pubblico, ovvero ad impedire la libera circolazione dei veicoli o del tramvai, deve il proprietario darne avviso al Municipio, per le opportune provvidenze.
ibera circolazione dei veicoli o del tramvai, deve il proprietario darne avviso al Municipio, per le opportune provvidenze.
- — Gli assiti ed altri ripari saranno muniti agli angoli di un lume, che dovrà tenersi acceso, a cura e spese del proprietario, dal cadere del giorno e per tutta la notte. Dovrà questo lume essere posto in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile tutto l'assito ed il riparo su cui è collocato.
ume essere posto in modo ed avere dimensioni tali da rendere facilmente visibile tutto l'assito ed il riparo su cui è collocato.
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— Quando non fosse permessa la costruzione dell'assito, o non se ne riscontrasse la necessità, il ponte di servizio sul pubblico passaggio verrà costruito ad altezza non inferiore a m. 4, misurati dal piano della strada, ed eseguito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
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— Chi fabbrica, non potrà mai ingombrare le vie o gli spazi pubblici.
modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante.
- — Chi fabbrica, non potrà mai ingombrare le vie o gli spazi pubblici.
Solo in casi di assoluta necessità, potrà il Podestà permettere il deposito temporaneo di materiale, con quelle norme e cautele che crederà opportune, e dietro pagamento dei relativi diritti.
In tutti i casi, però, tali depositi dovranno essere asportati prima di notte.
ortune, e dietro pagamento dei relativi diritti.
In tutti i casi, però, tali depositi dovranno essere asportati prima di notte.
- — Immediatamente dopo la esecuzione dei lavori, si dovranno levare i ponti e gli assiti, e restituire alla libera circolazione il suolo pubblico lodevolmente ripristinato a cura e spese di chi fabbrica.
e gli assiti, e restituire alla libera circolazione il suolo pubblico lodevolmente ripristinato a cura e spese di chi fabbrica.
Il Podestà invigilerà a questo scopo; assegnando all'interessato un perentorio termine per lo sgombro ed il ripristino, decorso il quale, farà elevare la contravvenzione, e provvederà d'Ufficio, a spese del proprietario responsabile.
CAPO VI
Cautele di sicurezza nella esecuzione dei lavori
e provvederà d'Ufficio, a spese del proprietario responsabile.
CAPO VI
Cautele di sicurezza nella esecuzione dei lavori
- — I ponti di servizio per le costruzioni dovranno essere compresi nel recinto dell'assito, quando esista; dovranno inoltre avere aspetto decoroso, e presentare, nella forma, nelle dimensioni e nel collegamento delle loro parti, tutti i requisiti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori, ed impedire la caduta nella strada dei materiali.
parti, tutti i requisiti necessari per garantire la sicurezza dei lavoratori, ed impedire la caduta nella strada dei materiali.
Per i ponti ordinari si dovranno osservare le seguenti norme:
a) Le abetelle, piantane o candele, saranno sempre composte di legni accoppiati.
b) Il collegamento dei legni dovrà essere efficace ed ottenuto con fasciature di ferro inchiodate od altrimenti assicurate, escludendo l'uso delle funi.
egni dovrà essere efficace ed ottenuto con fasciature di ferro inchiodate od altrimenti assicurate, escludendo l'uso delle funi.
c) Le impalcature saranno formate con tavole fra loro combacianti, chiodate ai sottostanti travicelli e protette da sopratavole.
d) Ogni impalcatura di servizio dovrà sempre avere un sottoponte alla distanza non maggiore di m. 2,50.
e) I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti.
anza non maggiore di m. 2,50.
e) I ponti e le rampe dovranno sempre essere muniti di parapetti composti di almeno due correnti.
f) Non sarà lecito collocare, neppure temporaneamente, sopra i ponti, materiale di fabbrica in quantità tale da comprometterne la stabilità.
g) Le fronti dei ponti verso la strada, saranno completamente munite di stuoie o graticci di giunchi, od altro materiale di aspetto decoroso, fermato a tavole orizzontali, in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto.
unchi, od altro materiale di aspetto decoroso, fermato a tavole orizzontali, in guisa da evitare la caduta di qualunque oggetto.
Anche in corso di lavoro, l'Autorità Municipale potrà prescrivere tutte quelle opere che giudicherà necessarie a meglio garantire la sicurezza della ponteggiatura, come pure avrà la facoltà di visitare i lavori per controllare se le disposizioni del presente Regolamento vengono osservate in ogni loro parte.
a facoltà di visitare i lavori per controllare se le disposizioni del presente Regolamento vengono osservate in ogni loro parte.
CAPO VII
Disposizioni riguardanti l'aspetto dei fabbricati prospicienti le vie e piazze
- — Quando l'edificio debba sorgere dalle fondamenta in confine con spazi pubblici, dovrà il proprietario domandare all'Ufficio Tecnico Comunale la consegna dei punti fissi e di livello, addivenendo, a richiesta, alla firma di apposito verbale.
all'Ufficio Tecnico Comunale la consegna dei punti fissi e di livello, addivenendo, a richiesta, alla firma di apposito verbale.
Per la consegna dei punti fissi, il proprietario dovrà fornire il personale occorrente, e prestarsi a tutte quelle operazioni che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati del Comune.
Non sarà permessa la ricostruzione od il notevole rifaci-
che all'uopo gli verranno indicate dagli incaricati del Comune.
Non sarà permessa la ricostruzione od il notevole rifaci-
mento di fabbricati, se non abbandonando tutti gli angoli e le tortuosità della facciata, la quale dovrà seguire l'andamento che, a seconda dei casi, sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.
uosità della facciata, la quale dovrà seguire l'andamento che, a seconda dei casi, sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.
osità della facciata, la quale dovrà seguire l'andamento che, a seconda dei casi, sarà stabilito dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- — Nei casi in cui il proprietario, per qualsiasi motivo, interrompa l'esecuzione delle opere, dovrà eseguire tutti quei lavori che l'Amministrazione Comunale riterrà di prescrivere per il decoro della parte costruita
pere, dovrà eseguire tutti quei lavori che l'Amministrazione Comunale riterrà di prescrivere per il decoro della parte costruita. Nel caso di inadempienza da parte del proprietario, verrà promossa dal Magistrato competente la facoltà di eseguire d'Ufficio i lavori prescritti, a totali spese dell'interessato.
Trascorso un mese dalla interruzione delle opere senza giustificato motivo, dovrà cessare ogni occupazione di suolo pubblico.
- — Nelle demolizioni fronteggianti l'area pubblica, sarà in facoltà del Podestà di imporre quelle condizioni che credesse opportune circa l'epoca in cui dovrà eseguirsi la demolizione, e circa la sistemazione dell'area risultante, a tutela del pubblico decoro.
circa l'epoca in cui dovrà eseguirsi la demolizione, e circa la sistemazione dell'area risultante, a tutela del pubblico decoro.
- — Tutti i muri di fabbrica ed i muri di cinta, ad eccezione di quelli di pietra naturale o stilati a pietra vista a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati e convenientemente tinteggiati.
sta a perfetta regola d'arte, devono, quando siano visibili da spazi pubblici, essere intonacati e convenientemente tinteggiati.
Le fronti esterne degli edifici formanti in complesso un corpo architettonico, siano essi di uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.
rchitettonico, siano essi di uno o più proprietari, devono rispondere a tale unità di concetto architettonico anche nelle tinte.
Qualora le tinte dei prospetti di fabbriche e dei muri di cinta non presentino un aspetto decoroso, offendano la vista od ingenerino oscurità, il Podestà, sentita la Commissione Edilizia, ordinerà una nuova coloritura, previa l'approvazione del campione della tinta della facciata.
, sentita la Commissione Edilizia, ordinerà una nuova coloritura, previa l'approvazione del campione della tinta della facciata.
- — Sono vietate le iscrizioni sul nudo muro, specie quelle ad uso "réclame" nella parte interna della Città.
Le insegne devono essere eseguite in modo conveniente su appositi quadri di legno, metallo o pietra armonizzanti con le linee architettoniche dell'edificio.
Le insegne di falci, spade, ed altri oggetti pericolosi anche per il loro peso, sono assolutamente vietate.
iche dell'edificio.
Le insegne di falci, spade, ed altri oggetti pericolosi anche per il loro peso, sono assolutamente vietate.
- — Le facciate esterne devono essere coronate con cornicioni solidi aventi gocciolatoi in pietra naturale o artificiale con aggetto regolare e proporzionato all'altezza del fabbricato; salvo casi eccezionali consentiti dallo stile del fabbricato, si potranno adoperare materiali diversi da quelli suindicati, purché artisticamente lavorati.
entiti dallo stile del fabbricato, si potranno adoperare materiali diversi da quelli suindicati, purché artisticamente lavorati.
- — Il pianterreno delle facciate delle case, come i muri di cinta, prospicienti gli spazi pubblici o visibili dagli stessi, dovranno avere lo zoccolo, i contorni delle porte e delle finestre di cantina costruiti completamente in pietra naturale od artificiale.
avere lo zoccolo, i contorni delle porte e delle finestre di cantina costruiti completamente in pietra naturale od artificiale.
- — I muri di cinta prospicienti vie pubbliche e piazze, dovranno essere coperti con pietre od embrici, escluse le tegole comuni, ed in modo che le acque piovane non cadano sul suolo pubblico.
o essere coperti con pietre od embrici, escluse le tegole comuni, ed in modo che le acque piovane non cadano sul suolo pubblico.
- — I prospetti dei caseggiati, con tutti i contorni delle finestre, cornici, lesene, riquadrature, ecc., dovranno sempre essere conservati in buono stato, e tinteggiati lodevolmente con tinta da approvarsi dall'Amministrazione Comunale.
CAPO VIII
Solidità e sicurezza dei fabbricati
ggiati lodevolmente con tinta da approvarsi dall'Amministrazione Comunale.
CAPO VIII
Solidità e sicurezza dei fabbricati
- — I fabbricati debbono essere costruiti o riattati in piena ed esatta armonia coi progetti approvati, e seguendo le migliori norme dell'arte.
i debbono essere costruiti o riattati in piena ed esatta armonia coi progetti approvati, e seguendo le migliori norme dell'arte.
- — È vietato costruire edifici sul ciglio od al piede degli appicchi; su terreni franosi o comunque atti a scoscendere; sul confine fra terreni di natura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.
tura o resistenza diversa, e sopra un suolo a forte pendio, salvo il caso che le fondazioni appoggino su roccia viva e compatta.
- — Le fondazioni, quando è possibile, debbono posare sulla roccia viva e compatta opportunamente ridotta a piani orizzontali e denudata del cappellaccio, ovvero su terreno perfettamente sodo nel quale debbono essere convenientemente incassate.
Qualora non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti,
ualora non si possa raggiungere il terreno compatto e si debba fabbricare su terreni di riporto recente o comunque sciolti,
si debbono adottare i mezzi dell'arte del costruttore per ottenere un solido appoggio delle fondazioni, oppure queste debbono essere costituite da una platea generale.
- — Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
e.
- — Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
.
- — Le murature devono essere eseguite secondo le migliori regole d'arte, con buoni materiali e con accurata mano d'opera.
Nella muratura di pietrame sarà da evitare l'uso dei ciottoli di forma rotonda se non convenientemente spaccati. Quando il pietrame non presenti piani di posa regolare, dovrà prescriversi che la muratura stessa venga interrotta da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore ai cm
da corsi orizzontali di mattoni a due filari, o da fascie continue di calcestruzzo di cemento dello spessore non inferiore ai cm. 12, estesi a tutta la larghezza del muro, e che la distanza reciproca di tali corsi o fascie non sia superiore a m. 1,50.
I muri dovranno avere dimensioni tali che il carico unitario su di essi esistenti non risulti superiore a 1/6 del carico di rottura del materiale di cui sono costituiti.
- — Nei piani superiori a quello terreno dovranno essere vietate le strutture spingenti contro i muri perimetrali, ove non siano munite di robuste catene.
I tetti dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.
e qualsiasi spinta orizzontale.
Le travature dei solai dovranno essere incastrate nei muri perimetrali per non meno di m. 0,25.
- — I lavori di muratura, qualunque sia il sistema costruttivo adottato, dovranno essere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
sere sospesi nei periodi di gelo, nei quali cioè la temperatura si mantenga, per molte ore, al disotto di zero gradi centigradi.
Quando il gelo si verifichi solo per alcune ore della notte, le opere in muratura ordinaria potranno essere eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
rno, purché, al distacco del lavoro, vengano adottati i provvedimenti di uso comune per difendere le murature dal gelo notturno.
Nelle strutture di cemento armato dovranno essere strettamente osservate le prescrizioni per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere di conglomerato cementizio semplice od armato, approvate con R. Decreto-Legge 7 Giugno 1928, n. 1421, ed eventuali successive modificazioni.
Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare
Giugno 1928, n. 1421, ed eventuali successive modificazioni.
Per gli altri materiali di costruzione saranno da richiamare
le norme fissate per la loro accettazione dal Ministero dei Lavori Pubblici.
- — Ai soli effetti della osservanza delle norme di cui ai precedenti articoli 40, 41, 42, 43 e 44, i proprietari hanno l'obbligo di presentare al Podestà la denuncia ed i progetti delle opere edilizie da eseguire, anche se esse ricadano nel territorio posto fuori del perimetro dell'abitato.
ia ed i progetti delle opere edilizie da eseguire, anche se esse ricadano nel territorio posto fuori del perimetro dell'abitato.
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— Tutti i balconi o terrazzini, quando abbiano una sporgenza maggiore di m. 0,50, dovranno essere sostenuti da mensole sufficientemente robuste per resistere allo sforzo che devono subire.
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— Le finestre dei sotterranei aperte nei muri di fabbrica dovranno munirsi di opportune difese in pietra od in metallo, e di rete metallica.
e dei sotterranei aperte nei muri di fabbrica dovranno munirsi di opportune difese in pietra od in metallo, e di rete metallica.
dei sotterranei aperte nei muri di fabbrica dovranno munirsi di opportune difese in pietra od in metallo, e di rete metallica.
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i sotterranei aperte nei muri di fabbrica dovranno munirsi di opportune difese in pietra od in metallo, e di rete metallica.
- — Quando giunga al Municipio denuncia che un muro, od un edificio, od altra opera stabile o provvisoria minaccia rovina, salvo ogni provvedimento a termini della vigente Legge Comunale e Provinciale, il Podestà, fatte le opportune constatazioni a mezzo dell'Ufficio Tecnico, potrà adottare i provvedimenti istantanei per il caso di somma urgenza
le opportune constatazioni a mezzo dell'Ufficio Tecnico, potrà adottare i provvedimenti istantanei per il caso di somma urgenza, ed intimare al proprietario di procedere immediatamente alla riparazione od alla demolizione a seconda delle circostanze, salvo, in quest'ultimo caso, di promuovere dal Magistrato competente la facoltà di eseguire d'Ufficio i lavori stessi a totali spese dell'interessato.
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— Il proprietario che vuole riformare il fabbricato, dovrà eseguire tutte le opere atte a rimuovere ogni pericolo, sia per gli inquilini del fabbricato adattando, sia per quelli dei fabbricati contermini, provvedendo alla stabilità dei fabbricati stessi qualora siano messi in pericolo dalle nuove opere.
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— Non è permesso di costruire canne da camino, di stufe, o di forno nei muri prospicienti il suolo pubblico, e tanto meno applicarle alla parte esterna dei muri stessi.
amino, di stufe, o di forno nei muri prospicienti il suolo pubblico, e tanto meno applicarle alla parte esterna dei muri stessi.
Le torrette dei camini non potranno sorgere dal tetto a meno di m. 1,50 di distanza dal muro frontale. Esse saranno possibilmente di uniforme modello e convenientemente raggruppate.
È assolutamente vietato di far esalare il fumo inferiormente ai tetti.
- — I camini per caldaie a vapore od altri usi industriali
amente vietato di far esalare il fumo inferiormente ai tetti.
- — I camini per caldaie a vapore od altri usi industriali
non possono essere collocati in attiguità del suolo pubblico, e dovranno avere tale altezza da superare almeno di m. 3 il colmo dei tetti delle abitazioni vicine.
CAPO IX
Altezza delle case e dei piani in relazione alla larghezza delle vie e dei cortili
etti delle abitazioni vicine.
CAPO IX
Altezza delle case e dei piani in relazione alla larghezza delle vie e dei cortili
- — L'altezza delle case da erigersi, ricostruirsi o riformarsi, ecc., è determinata dalla larghezza delle vie e degli spazi pubblici su cui prospettano.
da erigersi, ricostruirsi o riformarsi, ecc., è determinata dalla larghezza delle vie e degli spazi pubblici su cui prospettano.
Per le vie larghe sino a sette metri, l'altezza massima sarà di m. 10,50; per le vie di larghezza maggiore, l'altezza massima non potrà eccedere di una volta e mezza la larghezza media della via; in ogni caso, l'altezza degli edifici da costruirsi non dovrà mai essere maggiore di m. 21.
mezza la larghezza media della via; in ogni caso, l'altezza degli edifici da costruirsi non dovrà mai essere maggiore di m. 21.
Il disposto di questo articolo non è applicabile agli edifici pubblici, alle chiese, ed a quegli altri edifici che rivestono carattere monumentale, pei quali l'altezza verrà determinata per ogni singolo caso in relazione alla loro natura e grandiosità.
carattere monumentale, pei quali l'altezza verrà determinata per ogni singolo caso in relazione alla loro natura e grandiosità.
- — L'altezza delle fronti delle case si misura dal punto più alto del marciapiede stradale fino al punto più elevato dell'edificio, comprendendovi non solo il cornicione, ma bensì l'attico, i parapetti e gli abbaini delle soffitte quando formino corpo continuo con l'edificio.
La larghezza della via sarà misurata ai piedi degli zoccoli delle case che la fronteggiano.
mino corpo continuo con l'edificio.
La larghezza della via sarà misurata ai piedi degli zoccoli delle case che la fronteggiano.
Quando la larghezza della via non sia uniforme, si prenderà la media delle diverse sue larghezze nel tratto corrispondente all'edificio da costruirsi.
L'altezza minima dei locali è fissata in m. 3,20 per il piano terreno, m. 3 per i piani superiori, e m. 2,80 per gli ammezzati, sottotetti e stalle.
locali è fissata in m. 3,20 per il piano terreno, m. 3 per i piani superiori, e m. 2,80 per gli ammezzati, sottotetti e stalle.
Quando il fabbricato prospetta due vie di diversa larghezza, l'altezza di esso verrà determinata in rapporto alla via più larga.
Il piano terreno dovrà essere almeno cent. 10 sopra il piano stradale per i locali ad uso bottega, ed almeno cent. 30 per i locali ad uso abitazione.
ere almeno cent. 10 sopra il piano stradale per i locali ad uso bottega, ed almeno cent. 30 per i locali ad uso abitazione.
- — Riguardo ai cortili, l'altezza del fabbricato deve essere limitata in modo che la loro area libera sia almeno uguale alla quinta parte delle aree dei muri che la recingono, e non mai superiore al triplo della larghezza del cortile stesso, a norma del vigente Regolamento d'Igiene.
ri che la recingono, e non mai superiore al triplo della larghezza del cortile stesso, a norma del vigente Regolamento d'Igiene.
Inoltre, la lunghezza minima del lato minore non dovrà essere inferiore alla metà di quello maggiore.
nte Regolamento d'Igiene.
Inoltre, la lunghezza minima del lato minore non dovrà essere inferiore alla metà di quello maggiore.
Quando sopra uno o più lati del cortile di una casa il confinante proprietario abbia diritto di fabbricare, nel computo dell'area del cortile si riterranno detti lati come intieramente fabbricati ad una altezza eguale per tutto il perimetro; se vi sono fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo l'altezza loro effettiva.
ezza eguale per tutto il perimetro; se vi sono fabbricati di altezza maggiore, si valuterà nel computo l'altezza loro effettiva.
- — Esclusivamente per la diretta illuminazione delle latrine, dei gabinetti da bagno, delle anticamere e dei corridoi di disimpegno, potrà ammettersi la costruzione di cavedi o chiostrini con l'arca e coi lati risultanti della seguente tabella:
i di disimpegno, potrà ammettersi la costruzione di cavedi o chiostrini con l'arca e coi lati risultanti della seguente tabella:
| Altezza media del cavedio | Area | Lato minimo | |---------------------------|------|-------------| | fino a m. 12 | mq. 6 | ml. 2 | | da m. 12 a m. 18 | » 8 | » 2,50 | | da m. 18 in più | » 10 | » 3 |
L'indicazione del lato minimo è unicamente riferibile ai cavedi di forma rettangolare.
2,50 | | da m. 18 in più | » 10 | » 3 |
L'indicazione del lato minimo è unicamente riferibile ai cavedi di forma rettangolare.
Per altre forme, si ammetteranno anche lati di dimensioni minori, quando però la larghezza media del cavedio non risulti inferiore alle misure prescritte per tali minimi, e la eventuale minore distanza tra le pareti sia compensata da maggior ampiezza del cavedio o da altre favorevoli circostanze, a giudizio della Commissione Edilizia.
pareti sia compensata da maggior ampiezza del cavedio o da altre favorevoli circostanze, a giudizio della Commissione Edilizia.
L'area dei cavedi si intende netta da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, nonché della gronda per la parte eccedente m. 0,20 di sporto.
roiezioni orizzontali dei ballatoi o di qualsiasi altra sporgenza, nonché della gronda per la parte eccedente m. 0,20 di sporto.
I cavedi dovranno essere accessibili al piano del pavimento, che sarà di materia impermeabile e munito di regolari canali di scolo, in modo che vi si possano agevolmente asportare le spazzature ed avere libera comunicazione, nella loro parte inferiore, con altri spazi aperti.
i possano agevolmente asportare le spazzature ed avere libera comunicazione, nella loro parte inferiore, con altri spazi aperti.
Per i cavedi, saranno ammesse le coperture solamente a vetri, e quando l'area libera dell'apertura, in giro alla tettoia,
alla sommità del cavedio, equivalga o superi quella regolamentare del cavedio stesso.
dell'apertura, in giro alla tettoia,
alla sommità del cavedio, equivalga o superi quella regolamentare del cavedio stesso.
- — Chi fabbrica in arretrato alla linea stradale, dovrà tassativamente mantenere la fronte parallela a detta linea, uniformandosi all'arretramento dei fabbricati vicini, oppure dovrà dare ad essa facciata una forma, che a giudizio della Commissione Edilizia, non sia disdicevole al pubblico ornato.
oppure dovrà dare ad essa facciata una forma, che a giudizio della Commissione Edilizia, non sia disdicevole al pubblico ornato.
Se l'arretramento risultasse maggiore di m. 3 nel computo dell'altezza della fronte, sarà aggiunta alla larghezza della via la media larghezza della zona lasciata libera.
. 3 nel computo dell'altezza della fronte, sarà aggiunta alla larghezza della via la media larghezza della zona lasciata libera.
Nei casi di maggiore arretramento, il proprietario sarà tenuto a fare tutte quelle opere di sicurezza e tutte le altre che verranno dall'Autorità Municipale prescritte, affinché i muri laterali allo spazio abbandonato non riescano di deturpamento all'ornamento pubblico.
ità Municipale prescritte, affinché i muri laterali allo spazio abbandonato non riescano di deturpamento all'ornamento pubblico.
tà Municipale prescritte, affinché i muri laterali allo spazio abbandonato non riescano di deturpamento all'ornamento pubblico.
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Municipale prescritte, affinché i muri laterali allo spazio abbandonato non riescano di deturpamento all'ornamento pubblico.
- — Chiunque voglia costruire gruppi di case o quartieri entro terreni di proprietà privata, sarà soggetto a tutte le disposizioni del presente Regolamento, come se detti edifici dovessero sorgere in fregio a pubbliche strade, e dovrà, prima di intraprendere qualsiasi costruzione, presentare, per l'approvazione da parte dell'Autorità Comunale
he strade, e dovrà, prima di intraprendere qualsiasi costruzione, presentare, per l'approvazione da parte dell'Autorità Comunale, un piano particolareggiato delle strade, loro pavimentazione, illuminazione, e sistema della fognatura, uniformandosi agli impianti già esistenti di proprietà del Comune.
Dette strade private dovranno essere tracciate in correlazione alle vie esistenti o contemplate nel piano regolatore della località.
e strade private dovranno essere tracciate in correlazione alle vie esistenti o contemplate nel piano regolatore della località.
strade private dovranno essere tracciate in correlazione alle vie esistenti o contemplate nel piano regolatore della località.
Ove i proprietari interessati non provvedano, nei termini prescritti ed in conformità alla conseguita approvazione, all'esecuzione delle opere di sistemazione sopracitate o richieste dall'igiene e dalla viabilità, è in facoltà del Comune di provvedere alla loro regolare esecuzione, imponendo ai privati l'onere di concorrere nella spesa, sotto forma di contributo di miglioria
re alla loro regolare esecuzione, imponendo ai privati l'onere di concorrere nella spesa, sotto forma di contributo di miglioria, in base ad apposito Regolamento da emanarsi a termine del R
- — Tutte le nuove strade dovranno avere una larghezza di almeno m. 10. Chi costruirà strade di larghezza inferiore, non potrà metterle in comunicazione con le vie comunali esistenti, e dovrà, perciò, al principio ed al termine di dette vie, co-
struire muretti di cinta o cancellate da tenersi sempre chiuse, come se si trattasse di anditi carrai.
e di dette vie, co-
struire muretti di cinta o cancellate da tenersi sempre chiuse, come se si trattasse di anditi carrai.
In via eccezionale sarà permessa l'ultimazione di strade private di larghezza inferiore ai m. 10, ma non mai inferiore ai m. 8, quando si tratti di strada il cui inizio sia stato effettuato prima dell'approvazione del presente Regolamento, e sia impossibile, o troppo costoso, per le effettuate costruzioni di fabbricati, ampliarla fino alla larghezza di m. 10.
mento, e sia impossibile, o troppo costoso, per le effettuate costruzioni di fabbricati, ampliarla fino alla larghezza di m. 10.
- — Gli spazi vuoti fra casa e casa, quelli antistanti a fabbricati costruiti in arretramento del filo stradale, ed ogni sedime in confine con le pubbliche strade, dovranno essere chiusi con muretto di cinta o con vere cancellate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.
e pubbliche strade, dovranno essere chiusi con muretto di cinta o con vere cancellate, a giudizio dell'Amministrazione Comunale.
È assolutamente vietato cingere tali spazi vuoti o sedimi con sistemi di chiusura formati, anche in parte, con rete metallica, a meno che essa sia inquadrata con appositi ferri e risulti da disegno da approvarsi dall'Amministrazione Comunale.
CAPO X
Opere esteriori ai fabbricati
on appositi ferri e risulti da disegno da approvarsi dall'Amministrazione Comunale.
CAPO X
Opere esteriori ai fabbricati
- — Tutte le aperture di porte di abitazioni e di botteghe prospettanti vie o piazze devono essere munite di serramenti che non si aprano verso l'esterno, salvi i teatri od altri luoghi in cui ciò sia espressamente prescritto da Leggi o richiesto da ragioni speciali di sicurezza pubblica.
i teatri od altri luoghi in cui ciò sia espressamente prescritto da Leggi o richiesto da ragioni speciali di sicurezza pubblica.
Per le botteghe, potrà essere concessa l'apertura dei serramenti verso l'esterno solo nel caso che le ante siano pieghevoli a libro, e ad apertura effettuata non abbiano a sporgere più di cent. 10 dal filo del muro.
el caso che le ante siano pieghevoli a libro, e ad apertura effettuata non abbiano a sporgere più di cent. 10 dal filo del muro.
Si potrà permettere il collocamento di inferriate sporgenti ad altezza non minore di m. 2,20 dal marciapiedi al davanzale, purché il rispettivo sporto dal vivo del muro non superi i cm. 25.
Alle prescrizioni di cui sopra dovranno pure soddisfare le chiusure d'ogni genere delle finestre aperte ad altezza minore di m. 2,50 dal suolo pubblico.
sopra dovranno pure soddisfare le chiusure d'ogni genere delle finestre aperte ad altezza minore di m. 2,50 dal suolo pubblico.
- — Le persiane ed ogni altra chiusura visibile dall'ester-
no devono essere verniciate, a meno che il materiale di cui siano composte e lo stile non lo comportino.
- — Le decorazioni degli edifici e gli infissi di qualunque genere non dovranno sporgere più di cm. 4 sull'area pubblica per l'altezza di m. 2,50.
degli edifici e gli infissi di qualunque genere non dovranno sporgere più di cm. 4 sull'area pubblica per l'altezza di m. 2,50.
Lo zoccolo ed i gradini delle case non potranno mai occupare nessuna parte di detta area.
ea pubblica per l'altezza di m. 2,50.
Lo zoccolo ed i gradini delle case non potranno mai occupare nessuna parte di detta area.
a pubblica per l'altezza di m. 2,50.
Lo zoccolo ed i gradini delle case non potranno mai occupare nessuna parte di detta area.
- — I balconi ed i terrazzini sporgenti su suolo pubblico o aperto al pubblico, dovranno essere costruiti con materiale riconosciuto idoneo e resistente, con quelle dimensioni, forma ed altezza dal suolo prescritte dall'Autorità Comunale; in ogni caso, però, la loro altezza non dovrà mai essere inferiore a m
a ed altezza dal suolo prescritte dall'Autorità Comunale; in ogni caso, però, la loro altezza non dovrà mai essere inferiore a m. 3,50, misurati dal loro lembo inferiore al marciapiede stradale, e non possono avere uno sporto maggiore di m. 1,10 dalla linea di proprietà.
-
— Le mostre di merci di qualsiasi natura non potranno sporgere fuori della linea del muro senza speciale concessione del Podestà, giusta il disposto del Regolamento di Polizia Stradale.
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— Le lampade collocate all'esterno delle botteghe e sporgenti sopra il suolo pubblico, dovranno avere un'altezza di m. 2,50 dal suolo, misurata sotto la loro parte inferiore, e non sporgere più di cm. 60.
pubblico, dovranno avere un'altezza di m. 2,50 dal suolo, misurata sotto la loro parte inferiore, e non sporgere più di cm. 60.
- — L'altezza dei panneggi delle tende delle botteghe non potrà mai essere minore di m. 2,20 dal suolo. Potranno i panneggi medesimi, in casi speciali da stabilirsi di volta in volta, cadere sul davanti, ma sempre fuori del marciapiede, lasciando in ogni caso liberi gli spazi laterali.
ilirsi di volta in volta, cadere sul davanti, ma sempre fuori del marciapiede, lasciando in ogni caso liberi gli spazi laterali.
Le tende da collocarsi sotto le arcate della Piazza Ducale dovranno avere la forma, le dimensioni ed il colore che saranno all'uopo indicati dall'Autorità Comunale.
- — È vietato tenere banchi o sedili infissi sotto i portici senza speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.
Comunale.
- — È vietato tenere banchi o sedili infissi sotto i portici senza speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.
Essi saranno collocati tra gli intercolonni, in modo da lasciar libero uno spazio di m. 0,70 dalla base delle colonne.
Si potrà permettere tutta l'occupazione di un intercolonnio del portico, quando si lasci libero l'intercolonnio successivo.
- — Il tetto dei fabbricati verso le vie, piazze e spazi pubblici, deve essere munito di un canale di gronda di metallo,
- — Il tetto dei fabbricati verso le vie, piazze e spazi pubblici, deve essere munito di un canale di gronda di metallo,
- — Il tetto dei fabbricati verso le vie, piazze e spazi pubblici, deve essere munito di un canale di gronda di metallo,
di ampiezza sufficiente a contenere le acque piovane. Da questo canale le acque saranno condotte con appositi tubi verticali fino alla fogna. Detti tubi di scarico possono essere internati nel muro od anche solo applicati al medesimo; ma la parte inferiore prospiciente la strada dovrà, per un'altezza non inferiore a m. 3,50 misurata sul marciapiede, essere internata nel muro
feriore prospiciente la strada dovrà, per un'altezza non inferiore a m. 3,50 misurata sul marciapiede, essere internata nel muro. I tubi di questo ultimo tratto dovranno essere di ghisa o di "gres" ed a contatto col muro solo nei punti necessari per essere sostenuti. Nei tubi destinati a raccogliere le acque piovane, sia dei tetti esterni, che di quelli interni ai cortili non dovranno immettersi acque di latrine, pozzi neri, letamai, ecc.
- — Accadendo rottura di qualche tubo conduttore di acque piovane verso la via pubblica, il proprietario è tenuto a farla riparare entro il termine strettamente necessario. Il tubo provvisorio di deviazione deve essere applicato a non meno di m. 3,50 dal suolo, e sporgente in modo che l'acqua cada fuori del marciapiede.
di deviazione deve essere applicato a non meno di m. 3,50 dal suolo, e sporgente in modo che l'acqua cada fuori del marciapiede.
- — Mancando la tombinatura stradale, le acque dei tubi verticali potranno, allorché sia provata l'impossibilità di provvedere altrimenti, riversarsi direttamente sul suolo stradale, e se esiste il marciapiede, all'esterno di esso.
ssibilità di provvedere altrimenti, riversarsi direttamente sul suolo stradale, e se esiste il marciapiede, all'esterno di esso.
È fatto tassativo obbligo ai proprietari di provvedere allo scarico sotterraneo delle acque nella canalizzazione stradale non appena questa venga costruita, sotto osservanza delle disposizioni dei vigenti Regolamenti, e salvo il pagamento di tutti quei diritti che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale.
CAPO XI
Servitù ai fabbricati — Numeri civici
amento di tutti quei diritti che saranno stabiliti dall'Autorità Comunale.
CAPO XI
Servitù ai fabbricati — Numeri civici
- — Quando si costruiscono nuovi fabbricati sopra aree fronteggianti pubbliche vie o piazze, il privato è tenuto a permettere che il Municipio applichi le targhette della numerazione civica alle porte d'ingresso dei fabbricati stessi, nonché le targhette indicatrici del nome delle vie o piazze.
lla numerazione civica alle porte d'ingresso dei fabbricati stessi, nonché le targhette indicatrici del nome delle vie o piazze.
Le targhette dei numeri civici, come pure quelle indicanti le vie, saranno fornite e poste in opera dal Comune. I proprie-
tari saranno tenuti alla loro conservazione e rinnovazione quando esse venissero a mancare od a guastarsi per loro colpa.
tari saranno tenuti alla loro conservazione e rinnovazione quando esse venissero a mancare od a guastarsi per loro colpa.
In caso di demolizione dei fabbricati che non devono essere ricostruiti, il proprietario notificherà al Podestà il numero od i numeri civici destinati a scomparire, restituendo le tabelle relative.
ti, il proprietario notificherà al Podestà il numero od i numeri civici destinati a scomparire, restituendo le tabelle relative.
- — Previo avviso agli interessati, ed entro i limiti del territorio Comunale nel quale è applicabile il presente Regolamento, a' sensi del precedente art. 1, è riservata all'Autorità Municipale la facoltà di applicare, per ragioni di pubblica servitù alle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico:
à Municipale la facoltà di applicare, per ragioni di pubblica servitù alle fronti dei fabbricati prospicienti il suolo pubblico:
a) le mensole, i ganci, i tubi, e simili, occorrenti per la pubblica illuminazione, ove non sia possibile provvedere diversamente alla illuminazione stessa;
b) le tabelle per l'indicazione dei nomi delle strade, piazze, veicoli, ecc.;
c) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche ed i tracciamenti.
CAPO XII
Monumenti ed edifici nazionali
) le piastrine ed i capisaldi per le indicazioni altimetriche ed i tracciamenti.
CAPO XII
Monumenti ed edifici nazionali
- — Salve le disposizioni di Legge in materia, non potrà eseguirsi alcuna opera negli edifici aventi pregi artistici e storici senza darne previo avviso al Municipio, presentando il relativo dettagliato progetto.
i edifici aventi pregi artistici e storici senza darne previo avviso al Municipio, presentando il relativo dettagliato progetto.
Il Podestà, udito il parere della Commissione Edilizia e della R. Sovrintendenza per i Monumenti della Lombardia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere riconosciute contrarie all'interesse storico od artistico.
onumenti della Lombardia, potrà impedire l'esecuzione di quelle opere riconosciute contrarie all'interesse storico od artistico.
- — Non si potranno innalzare monumenti, né apporre lapidi in area aperta al pubblico, senza farne preventiva dichiarazione all'Autorità Comunale, la quale avrà facoltà di opporsi alla esecuzione delle opere, quando i progetti fossero tali da offendere le Leggi dell'estetica e della morale, e le iscrizioni fossero scorrette o non consentite dalle Leggi stesse.
tali da offendere le Leggi dell'estetica e della morale, e le iscrizioni fossero scorrette o non consentite dalle Leggi stesse.
- — Chi, nel restaurare o nel demolire un edificio qualunque, rinvenisse avanzi di pregio storico, sarà tenuto a farne
immediata denuncia al Podestà, il quale ordinerà i provvedimenti che saranno richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od altro oggetto scoperto.
CAPO XIII
Sorveglianza e penalità
richiesti dalla necessità della conservazione del monumento od altro oggetto scoperto.
CAPO XIII
Sorveglianza e penalità
- — I contravventori alle prescrizioni contenute in questo Regolamento saranno puniti a termini dell'Art. 226 e seguenti della vigente Legge Comunale e Provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, modificati dagli art. 70, 71 e 72 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, dal R. D. Legge 23 maggio 1924, n. 867, e dalla Legge 26 febbraio 1928, n. 613.
70, 71 e 72 del R. D. 30 dicembre 1923, n. 2839, dal R. D. Legge 23 maggio 1924, n. 867, e dalla Legge 26 febbraio 1928, n. 613.
Il Podestà potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal Magistrato la facoltà di eseguire d'Ufficio le opere a spese del contravventore; sono salve le facoltà concesse al Podestà dagli art. 153 della succitata Legge Comunale e Provinciale, e 375 della vigente Legge sui Lavori Pubblici.
concesse al Podestà dagli art. 153 della succitata Legge Comunale e Provinciale, e 375 della vigente Legge sui Lavori Pubblici.
- — Quando gli Agenti Municipali constatino un'infrazione alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento od una contravvenzione alle diffide state intimate, ne faranno immediato rapporto al Podestà, il quale impartirà le opportune disposizioni a sensi di Legge.
CAPO XIV
Disposizioni diverse e transitorie
o al Podestà, il quale impartirà le opportune disposizioni a sensi di Legge.
CAPO XIV
Disposizioni diverse e transitorie
al Podestà, il quale impartirà le opportune disposizioni a sensi di Legge.
CAPO XIV
Disposizioni diverse e transitorie
- — Per le spese di ripristino del suolo pubblico temporaneamente occupato o manomesso dai privati, l'Amministrazione Comunale esigerà, da chi fabbrica, un'anticipazione in quella misura che crederà opportuno, e che verrà caso per caso determinata dal Podestà su rapporto dell'Ufficio Tecnico
zione in quella misura che crederà opportuno, e che verrà caso per caso determinata dal Podestà su rapporto dell'Ufficio Tecnico. Di tale anticipazione verrà restituita la parte eccedente l'indennità determinata a fine dell'opera, e quando gli interessati provvedono essi direttamente in modo lodevole al ripristino del suolo pubblico manomesso ed occupato. In caso contrario, l'Amministrazione si varrà delle anticipazioni per le esecuzioni d'Ufficio,
salva e riservata ogni azione per le eventuali maggiori spese necessarie.
- — Entro un anno dall'approvazione del presente Regolamento gli interessati dovranno ridurre le porte, finestre e botteghe che danno su strade ed aree pubbliche o soggette a servitù pubblica in modo conforme alle prescrizioni del precedente art. 60.
e che danno su strade ed aree pubbliche o soggette a servitù pubblica in modo conforme alle prescrizioni del precedente art. 60.
che danno su strade ed aree pubbliche o soggette a servitù pubblica in modo conforme alle prescrizioni del precedente art. 60.
- — Entro cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento, gli interessati dovranno provvedere a chiudere i cortili e gli spazi vuoti esistenti e comunicanti con vie e piazze pubbliche, e sistemare le strade nei quartieri già costruiti secondo le norme contenute negli art. 58 e 59 del presente Regolamento
bliche, e sistemare le strade nei quartieri già costruiti secondo le norme contenute negli art. 58 e 59 del presente Regolamento. In caso di ritardo di rifiuto, provvederà il Comune, a totali spese dell'interessato.
Pure entro cinque anni dall'approvazione del presente Regolamento, si dovranno modificare tutte le abitazioni che non raggiungano m. 2,50 di altezza e non abbiano sufficiente luce ed aria, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.
e abitazioni che non raggiungano m. 2,50 di altezza e non abbiano sufficiente luce ed aria, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.
abitazioni che non raggiungano m. 2,50 di altezza e non abbiano sufficiente luce ed aria, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.
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itazioni che non raggiungano m. 2,50 di altezza e non abbiano sufficiente luce ed aria, a giudizio dell'Ufficiale Sanitario.
- — In caso di rilevante riforma di vasti edifici già esistenti, potrà il Podestà autorizzare l'esecuzione dei progetti di fabbrica che presentino importanti migliorie, ancorché in essi non vengano osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente Regolamento, dalle quali però si dovrà derogare il meno possibile
ano osservate rigorosamente tutte le prescrizioni del presente Regolamento, dalle quali però si dovrà derogare il meno possibile, e solo quando sia dimostrata l'impossibilità o la difficoltà somma di potervi ottemperare.
-
— Nei fabbricati esistenti, i quali abbiano cortili di dimensioni inferiori alle fissate, saranno solo permesse quelle riparazioni che non diminuiscono le proporzioni dei cortili stessi con le circostanti altezze.
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— Tutte quelle opere che hanno forma e consistenza diverse da quelle prescritte, verranno riformate di mano in mano che si presenterà l'occasione, e specialmente quando si voglia introdurre dal proprietario qualsiasi modificazione.
mano in mano che si presenterà l'occasione, e specialmente quando si voglia introdurre dal proprietario qualsiasi modificazione.
È fatta però facoltà al Podestà, sentito il parere della Commissione Edilizia, di far ridurre nelle condizioni stabilite dall'art. 56, quei fabbricati che, non trovandosi in dette condizioni, non fossero ancora ultimati all'applicazione del presente Regolamento, e quegli altri ai quali, pur essendo ultimati, si possa apportare la voluta applicazione senza danno del proprietario.
olamento, e quegli altri ai quali, pur essendo ultimati, si possa apportare la voluta applicazione senza danno del proprietario.
- — Il presente Regolamento andrà in vigore tosto che abbia riportato l'approvazione delle Superiori Autorità competenti.
- — Il presente Regolamento andrà in vigore tosto che abbia riportato l'approvazione delle Superiori Autorità competenti.
Per effetto di esso, tutte le disposizioni degli anteriori Regolamenti Municipali in materia, nonché quelle contenute nel vigente Regolamento Comunale d'Igiene che siano insufficienti o risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento, s'intendono abrogate.
Comunale d'Igiene che siano insufficienti o risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento, s'intendono abrogate.
omunale d'Igiene che siano insufficienti o risultino incompatibili con le norme del presente Regolamento, s'intendono abrogate.
Deliberato dal Commissario Prefettizio in seduta del 5 marzo 1926 n. 26, e modificato dal Consiglio Comunale nell'adunanza del 30 novembre 1926 n. 126 e dal Podestà nelle sedute del 9 marzo 1928 n. 77 e del 22 maggio 1928 n. 156; approvato dall'On. G. P. A. nelle sedute del 30 dicembre 1926 col n. 17742, 22 marzo 1928 col n. 7022, e 31 maggio 1928 col n. 13213; omologato dall'On
. A. nelle sedute del 30 dicembre 1926 col n. 17742, 22 marzo 1928 col n. 7022, e 31 maggio 1928 col n. 13213; omologato dall'On. Ministero dei Lavori Pubblici il 25 Luglio 1928, col n. 3678, firmato AFFINI.
IL SEGRETARIO GENERALE
Copia conforme per uso amministrativo.
Vigevano, 27 Agosto 1928. - Anno VI.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fossati
P. c. c. Vigevano, lì 2 gennaio 1963.
IL SEGRETARIO GENERALE
Camassa
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