Regolamento Edilizio - Comune di Montesegale
Comune di Montesegale · Pavia, Lombardia
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783 sezioni del documento
PARTE I ........................................................................
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 1 Sommario PARTE I .........................................................................................................................................................5 NORME INTRODUTTIVE .......................................................................................................................................5 ART. 1. NATURA E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .....................................................................5
.....5 ART. 1. NATURA E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .....................................................................5 ART. 2. ENTRATA IN VIGORE E DURATA ....................................................................................................5 ART. 3. RAPPORTI CON LE NTA DEL PGT ..................................................................................................5
PARTE II .......................................................................
RAPPORTI CON LE NTA DEL PGT ..................................................................................................5 PARTE II .........................................................................................................................................................6 DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI ED AGLI SPAZI URBANI ....................................6 TITOLO I – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL COMFORT AMBIENTALE ED
TITOLO I – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL COMFORT AMBIENTALE ED
SPAZI URBANI ....................................6 TITOLO I – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL COMFORT AMBIENTALE ED ALLA FUNZIONALITÀ .....................................................................................................................6 CAPO I NORME IGIENICHE E SANITARIE ...................................................................................................6
NORME IGIENICHE E SANITARIE ...................................................................................................6 ART. 4. SALUBRITÀ DEI TERRENI EDIFICABILI ..........................................................................................6 ART. 5. PROTEZIONE DELLE COSTRUZIONI DALL’UMIDITÀ .....................................................................6
......6 ART. 5. PROTEZIONE DELLE COSTRUZIONI DALL’UMIDITÀ .....................................................................6 ART. 6. DISTANZE E SUPERFICIE COPERTA .............................................................................................6 ART. 7. SISTEMAZIONE DELL’AREA DI PERTINENZA ................................................................................7
6 ART. 7. SISTEMAZIONE DELL’AREA DI PERTINENZA ................................................................................7 ART. 8. DIVIETO AL RIUSO DI MATERIALI ..................................................................................................7 ART. 9. INTERCAPEDINI VESPAI E COPERTURE PIANE ............................................................................7
..7 ART. 9. INTERCAPEDINI VESPAI E COPERTURE PIANE ............................................................................7 ART. 10. MURI PERIMETRALI ........................................................................................................................7 ART. 11. PARAPETTI ......................................................................................................................................7
...............................................................................................................................7 ART. 12. GRONDE E PLUVIALI .......................................................................................................................8 ART. 13. MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI VOLATILI E DI ANIMALI IN GENERE .........................8
.........................8 ART. 13. MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DEI VOLATILI E DI ANIMALI IN GENERE .........................8 ART. 14. CAVEDI ............................................................................................................................................8 ART. 15. CORTILI ............................................................................................................................................8
...............................................................................................................................8 ART. 16. SOTTOTETTI ....................................................................................................................................9 ART. 17. SCALE DI USO COLLETTIVO...........................................................................................................9
CAPO II REQUISITI DEGLI ALLOGGI ................................................
LE DI USO COLLETTIVO...........................................................................................................9 CAPO II REQUISITI DEGLI ALLOGGI .......................................................................................................... 10 ART. 18. PRINCIPI GENERALI ...................................................................................................................... 10
NERALI ...................................................................................................................... 10 ART. 19. ESTENSIONE CAMPO DI APPLICAZIONE ..................................................................................... 10 ART. 20. TIPOLOGIA DEI LOCALI................................................................................................................. 10
A DEI LOCALI................................................................................................................. 10 ART. 21. INDICE DI SUPERFICI ED ALTEZZE .............................................................................................. 10 ART. 21.1 SUPERFICI MINIME .......................................................................................................................................... 10
............................................................................................................................. 10 ART. 21.2 NUMERI DI UTENTI AMMISSIBILI ..................................................................................................................... 11 ART. 21.3 ALTEZZE MINIME ............................................................................................................................................. 11
............................................................................................................................. 11 ART. 22. ILLUMINAZIONE ............................................................................................................................. 11 ART. 22.1 SOLEGGIAMENTO ............................................................................................................................................ 11
............................................................................................................................. 11 ART. 22.2 AEROILLUMINAZIONE NATURALE .................................................................................................................. 11 ART. 22.3 REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA ......................................................................... 11
REQUISITI MINIMI DI ILLUMINAZIONE NATURALE DIRETTA ......................................................................... 11 ART. 22.4 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE ......................................................................................................................... 12 ART. 23. VENTILAZIONE E AERAZIONE ......................................................................................................12
ART. 24. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI E LORO
ENTILAZIONE E AERAZIONE ......................................................................................................12 ART. 23.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .................................................................................................... 12 ART. 23.2 CANNE DI VENTILAZIONE................................................................................................................................ 13 ART. 24. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI E LORO
ART. 24. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI E LORO
..................................................... 13 ART. 24. INSTALLAZIONE DI APPARECCHI A COMBUSTIONE NEGLI ALLOGGI E LORO CARATTERISTICHE ....................................................................................................................... 13 ART. 25. CANNE FUMARIE E CANNE DI ESALAZIONE ............................................................................... 14
ART. 25. CANNE FUMARIE E CANNE DI ESALAZIONE ............................................................................... 14 ART. 26. COMIGNOLI ................................................................................................................................... 15 ART. 27. COMFORT IGROMETRICO ............................................................................................................ 15
FORT IGROMETRICO ............................................................................................................ 15 ART. 28. COMFORT ACUSTICO ................................................................................................................... 16 ART. 29. RIFIUTI DOMESTICI ....................................................................................................................... 16
STICI ....................................................................................................................... 16 ART. 29.1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .................................................................................................... 16 ART. 29.2 DEPOSITI E RACCOGLITORI ........................................................................................................................... 16
I ........................................................................................................................... 16 ART. 29.3 RIFIUTI DI FACILE DEPERIBILITÀ .................................................................................................................... 17 ART. 30. SCARICHI ....................................................................................................................................... 17
............................................................................................................................. 17 ART. 31. DOTAZIONE DEI SERVIZI .............................................................................................................. 18 ART. 31.1 SERVIZI IGIENICI E STANZE DA BAGNO ........................................................................................................ 18
CI E STANZE DA BAGNO ........................................................................................................ 18 ART. 31.2 SPAZI DESTINATI A CUCINA ........................................................................................................................... 18 ART. 31.3 ACQUA POTABILE ............................................................................................................................................ 18
............................................................................................................................. 18 ART. 32. LOCALI SOTTOTETTO ................................................................................................................... 19 ART. 32.1 LOCALI SOTTOTETTO A DESTINAZIONE ACCESSORIA ................................................................................ 19
LOCALI SOTTOTETTO A DESTINAZIONE ACCESSORIA ................................................................................ 19 ART. 32.2 LOCALI SOTTOTETTO A DESTINAZIONE ABITATIVA ..................................................................................... 19 ART. 33. SOPPALCHI ................................................................................................................................... 19
............................................................................................................................. 19 ART. 34. SEMINTERRATI E SOTTERRANEI .................................................................................................20 ART. 35. SCALE INTERNE ALL’ALLOGGIO .................................................................................................. 20
CAPO III REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI ........................................
SCALE INTERNE ALL’ALLOGGIO .................................................................................................. 20 ART. 36. REQUISITI DI FRUIBILITÀ A PERSONE FISICAMENTE IMPEDITE. .............................................. 20 CAPO III REQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI ............................................................................................... 20
EQUISITI DEGLI EDIFICI RURALI ............................................................................................... 20 ART. 37. DEFINIZIONI E NORME GENERALI ............................................................................................... 20
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 2 ART. 38. LOCALI PER LAVORAZIONI E DEPOSITI ...................................................................................... 21 ART. 39. RICOVERI PER ANIMALI ................................................................................................................21 ART. 39.1 STALLE ............................................................................................................................................................. 21
............................................................................................................................. 21 ART. 39.2 PORCILI E RICOVERI D’ALTRI CAPI GROSSI. ................................................................................................ 22 ART. 39.3 POLLAI E CONIGLIAIE ...................................................................................................................................... 22
CAPO IV REQUISITI DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E A DEPOSITO ....
............................................................................................................................. 22 ART. 40. ABBEVERATOI, VASCHE PER IL LAVAGGIO ................................................................................ 22 CAPO IV REQUISITI DEGLI EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITÀ PRODUTTIVE E A DEPOSITO ........................ 22 ART. 41. NORME GENERALI ........................................................................................................................ 22
RALI ........................................................................................................................ 22 ART. 42. CARATTERISTICHE DEGLI SPAZI CONFINATI ............................................................................. 22 ART. 42.1 PAVIMENTAZIONE ............................................................................................................................................ 22
............................................................................................................................. 22 ART. 42.2 ILLUMINAZIONE E AERAZIONE. ...................................................................................................................... 23 ART. 43. SERVIZI E SPOGLIATOI PER IL PERSONALE ..............................................................................23
ART. 43. SERVIZI E SPOGLIATOI PER IL PERSONALE ..............................................................................23 ART. 43.1 CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA DEI LOCALI PER SERVIZI ......................................................... 23 ART. 43.2 CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA DEGLI SPOGLIATOI .................................................................. 23
. 43.2 CARATTERISTICHE E DOTAZIONE MINIMA DEGLI SPOGLIATOI .................................................................. 23 ART. 44. LOCALI MENSA .............................................................................................................................. 24 ART. 45. ISOLAMENTO ACUSTICO .............................................................................................................. 24
CAPO V EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI .....................................
MENTO ACUSTICO .............................................................................................................. 24 ART. 46. LOCALI SOTTERRANEI E SEMINTERRATI ................................................................................... 24 CAPO V EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI .................................................................................. 24
CAPO V EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI .....................................
CAPO V EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI .................................................................................. 24 ART. 47. CAMPO D’APPLICAZIONE ............................................................................................................. 24 ART. 48. PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO ................................................................................................. 25
PRESTAZIONI DELL’INVOLUCRO ................................................................................................. 25 ART. 48.1 ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO ..................................................................................................................... 25 ART. 48.2 PROTEZIONE DAL SOLE .................................................................................................................................. 25
............................................................................................................................. 25 ART. 48.3 ISOLAMENTO TERMICO DELL’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI NUOVI ............................................................... 25 ART. 48.4 MATERIALI ECOSOSTENIBILI .......................................................................................................................... 25
LI .......................................................................................................................... 25 ART. 48.5 CERTIFICAZIONE ENERGETICA ...................................................................................................................... 25 ART. 48.6 MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ........................... 26
.............. 25 ART. 48.6 MODALITÀ DI CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA ........................... 26 ART. 49. EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI ................................................................................ 26 ART. 49.1 SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO ........................................................................ 26
49.1 SISTEMI DI PRODUZIONE CALORE AD ALTO RENDIMENTO ........................................................................ 26 ART. 49.2 IMPIANTI CENTRALIZZATI DI PRODUZIONE CALORE ................................................................................... 27 ART. 49.3 REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA ......................................................................... 27
49.3 REGOLAZIONE LOCALE DELLA TEMPERATURA DELL’ARIA ......................................................................... 27 ART. 49.4 SISTEMI A BASSA TEMPERATURA ................................................................................................................. 27 ART. 49.5 CONTABILIZZAZIONE ENERGETICA ............................................................................................................... 27
NE ENERGETICA ............................................................................................................... 27 ART. 49.6 EFFICIENZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ........................................................................................................ 27 ART. 49.7 INQUINAMENTO LUMINOSO ............................................................................................................................ 28
............................................................................................................................ 28 ART. 49.8 INQUINAMENTO ELETTROMAGNETICO INTERNO (50 HZ) ............................................................................ 28 ART. 50. FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ............................................................................................ 28
- FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ............................................................................................ 28 ART. 50.1 IMPIANTI SOLARI TERMICI .............................................................................................................................. 28 ART. 50.2 IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI ................................................................................................................... 29
OVOLTAICI ................................................................................................................... 29 ART. 50.3 PREDISPOSIZIONE IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI ............................................................... 29 ART. 50.4 SISTEMI SOLARI PASSIVI ................................................................................................................................ 29
............................................................................................................................. 29 ART. 50.5 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ALIMENTATI A BIOMASSA ............................................................................ 29 ART. 50.6 SFRUTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA ........................................................................................... 29
CAPO VI ALTRI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ............................
UTTAMENTO DELL’ENERGIA GEOTERMICA ........................................................................................... 29 CAPO VI ALTRI REQUISITI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE ................................................................... 30 ART. 51. CONTABILIZZAZIONE INDIVIDUALE DELL’ACQUA POTABILE ..................................................... 30 ART. 52. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ...................................................................... 30
TITOLO II – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL CONTESTO URBANO ED
.. 30 ART. 52. RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE ...................................................................... 30 ART. 53. RECUPERO ACQUE PIOVANE ...................................................................................................... 30 TITOLO II – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL CONTESTO URBANO ED AMBIENTALE ................................................................................................................................. 30
CAPO I ACCESSI, ALLACCI E ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE RELAZIONI FRA
............................................................................................................................. 30 CAPO I ACCESSI, ALLACCI E ALTRE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE RELAZIONI FRA SPAZI PUBBLICI E PRIVATI .......................................................................................................... 30 ART. 54. ACCESSI E PASSI CARRABILI ...................................................................................................... 30
ESSI E PASSI CARRABILI ...................................................................................................... 30 ART. 55. ALLACCIAMENTO ALLE RETI FOGNARIE ..................................................................................... 31 ART. 56. OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ....................................................................................... 31
- OCCUPAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI ....................................................................................... 31 ART. 57. DISCIPLINA D’USO DEL SOTTOSUOLO ........................................................................................ 31 ART. 58. VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI ............................................................................................ 32
VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI ............................................................................................ 32 ART. 59. ALLINEAMENTI .............................................................................................................................. 32 ART. 60. SPORGENZE E AGGETTI .............................................................................................................. 32
ENZE E AGGETTI .............................................................................................................. 32 ART. 61. PORTICI E GALLERIE .................................................................................................................... 33 ART. 62. RECINZIONI ................................................................................................................................... 33
............................................................................................................................. 33 ART. 63. INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI ................................................................................................ 33 ART. 64. CHIOSCHI, CABINE TELEFONICHE, EDICOLE ............................................................................. 34
ART. 64. CHIOSCHI, CABINE TELEFONICHE, EDICOLE ............................................................................. 34 ART. 65. TOPONOMASTICA E SEGNALETICA ............................................................................................. 34 ART. 66. NUMERI CIVICI .............................................................................................................................. 34
CAPO II NORME SUL DECORO AMBIENTALE ............................................
............................................................................................................................. 34 CAPO II NORME SUL DECORO AMBIENTALE ........................................................................................... 34 ART. 67. DECORO DELLE COSTRUZIONI ...................................................................................................34
. DECORO DELLE COSTRUZIONI ...................................................................................................34 ART. 68. DISCIPLINA DEL COLORE ............................................................................................................. 34 ART. 69. REQUISITI SPECIFICI DEI MATERIALI DI FINITURA ENTRO GLI AMBITI STORICI ..................... 35 ART. 70. DISCIPLINA DEL VERDE SU AREE PRIVATE ............................................................................... 38
ART. 70. DISCIPLINA DEL VERDE SU AREE PRIVATE ............................................................................... 38 ART. 71. VERDE PENSILE E COPERTURE A VERDE ..................................................................................38
TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE .............
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 3 ART. 72. MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI ............................................ 38 ART. 73. ANTENNE TELEVISIVE E PARABOLICHE ..................................................................................... 39 TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE .............................................. 39
TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE .............
........ 39 TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE .............................................. 39 ART. 74. DISCIPLINA DEL VERDE PUBBLICO .............................................................................................39 ART. 75. STRADE PUBBLICHE: CARATTERISTICHE E CONTENUTI PROGETTUALI ................................. 40 ART. 76. PASSAGGI PEDONALI E PERCORSI CICLABILI ........................................................................... 40
PARTE III ......................................................................
0 ART. 76. PASSAGGI PEDONALI E PERCORSI CICLABILI ........................................................................... 40 ART. 77. STRADE PRIVATE ......................................................................................................................... 40 PARTE III ....................................................................................................................................................... 42
TITOLO I – ORGANI CONSULTIVI ...................................................
............................................................................................................................. 42 PROCEDURE E MODALITA’ PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI ......................................................... 42 TITOLO I – ORGANI CONSULTIVI ...................................................................................................................... 42
CAPO I LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .........................................
ULTIVI ...................................................................................................................... 42 CAPO I LA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO ...................................................................................... 42 ART. 78. FINALITÀ ........................................................................................................................................ 42
TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....................................
............................................................................................................................. 42 ART. 79. REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO .....................................................42 ART. 80. ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI ............................................................................................42 TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ......................................................................................... 43
II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ......................................................................................... 43 ART. 81. PARERE PREVENTIVO .................................................................................................................. 43 ART. 82. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: LEGITTIMAZIONE ............................................................................43
T. 82. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: LEGITTIMAZIONE ............................................................................43 ART. 83. TITOLI ABILITATIVI EDILIZI: CONTENUTI DELL’ISTANZA ............................................................ 44 ART. 84. PROCEDIMENTO ........................................................................................................................... 44
O ........................................................................................................................... 44 ART. 85. FASE ISTRUTTORIA ...................................................................................................................... 44 ART. 86. PROVVEDIMENTO FINALE ............................................................................................................ 45
TITOLO III – DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE ...................
VEDIMENTO FINALE ............................................................................................................ 45 ART. 87. CONFERENZA DEI SERVIZI TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE .................................................. 47 ART. 88. AGIBILITÀ/ABITABILITÀ: DEFINIZIONI E PROCEDURA ................................................................47 TITOLO III – DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE .................................................... 48
TITOLO III – DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE ...................
.........47 TITOLO III – DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE .................................................... 48 ART. 89. DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE ...................................................... 48 ART. 90. ESPLICITAZIONE DEI CONTENUTI E DELLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE.................................................................... 52
ESENTAZIONE DELLA
ESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE ISTANZE.................................................................... 52 ART. 90.1 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E S.C.I.A. ......... 52 ART. 90.2 DOCUMENTAZIONE RELATIVA AD ISTANZE PARTICOLARI .......................................................................... 54 ART. 90.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI DI
ART. 90.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI I
................................. 54 ART. 90.3 DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA PROPOSTA DI PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO .................................................................................................................................................... 56 ART. 91. MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ............................................................................ 58
56 ART. 91. MODALITÀ DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ............................................................................ 58 ART. 92. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA .......................................................................................... 59 ART. 93. RAPPRESENTAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE ................................................................ 59
PARTE IV .......................................................................
....... 59 ART. 93. RAPPRESENTAZIONE DEL CONTESTO AMBIENTALE ................................................................ 59 PARTE IV ....................................................................................................................................................... 61 MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ....................................................................................... 61
TA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI ....................................................................................... 61 ART. 94. RICHIESTA E CONSEGNA DEI PUNTI FISSI ................................................................................. 61 ART. 95. INIZIO DEI LAVORI......................................................................................................................... 61
VORI......................................................................................................................... 61 ART. 96. DISCIPLINA DEL CANTIERE .......................................................................................................... 61 ART. 97. SOSTITUZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI E DELL’IMPRESA ............................................... 62 ART. 98. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE ...................................... 62
.................. 62 ART. 98. OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE ...................................... 62 ART. 99. SICUREZZA DEL CANTIERE.......................................................................................................... 62 ART. 100. RINVENIMENTI .............................................................................................................................. 62
............................................................................................................................. 62 ART. 101. ULTIMAZIONE DEI LAVORI............................................................................................................62 ART. 102. OPERE MINORI .............................................................................................................................. 63
............................................................................................................................. 63 ART. 102.1 TENDE DA SOLE .............................................................................................................................................. 63 ART. 102.2 VETRINE, VETRINETTE, BACHECHE .............................................................................................................. 63
ETTE, BACHECHE .............................................................................................................. 63 ART. 102.3 INSEGNE E TARGHE ........................................................................................................................................ 64 ART. 102.4 DECORAZIONI E PITTURE MURALI ................................................................................................................. 64
TURE MURALI ................................................................................................................. 64 ART. 102.5 PICCOLI MANUFATTI DA GIARDINO, RICOVERI ATTREZZI, BARBECUE, VOLIERE ..................................... 64 ART. 102.6 FONTANE E VERE DA POZZO ......................................................................................................................... 64
PARTE V ........................................................................
ZZO ......................................................................................................................... 64 ART. 102.7 PISCINE SMONTABILI ...................................................................................................................................... 64 PARTE V ....................................................................................................................................................... 66
............................................................................................................................. 66 VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO .......................................................................................................... 66 ART. 103. VIGILANZA E SANZIONI................................................................................................................. 66
A E SANZIONI................................................................................................................. 66 ART. 104. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO: SANZIONI ............................................................................. 66 ART. 105. AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .......................................................................... 66 ART. 106. FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .................................................... 66
........... 66 ART. 106. FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .................................................... 66 ART. 107. FASE DECISIONALE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .................................................... 66 ART. 108. FASE INTEGRATIVA DELL’EFFICACIA DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO ....................... 67 ART. 109. FASE DI ESECUZIONE D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .............................. 67
PARTE VI .......................................................................
..................... 67 ART. 109. FASE DI ESECUZIONE D’UFFICIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO .............................. 67 PARTE VI ....................................................................................................................................................... 68 NORME FINALI ................................................................................................................................................... 68
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 4 ART. 110. MODIFICHE AL REGOLAMENTO: PROCEDURE ........................................................................... 68 ART. 111. DEROGHE ...................................................................................................................................... 68 ART. 112. RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE ......................................................................................... 68
Art. 1. Natura e finalità del Regolamento Edilizio
- RINVIO AD ALTRE FONTI NORMATIVE ......................................................................................... 68
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 5 PARTE I NORME INTRODUTTIVE Art. 1. Natura e finalità del Regolamento Edilizio
- Il presente Regolamento, in relazione a quanto previsto dall’Art. 28 della LR 12/2005, e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, di igiene e di ambiente, disciplina:
Art. 28 della LR 12/2005, e tenuto conto
Art. 28 della LR 12/2005, e tenuto conto delle disposizioni vigenti in materia di edilizia, di igiene e di ambiente, disciplina: a) i requisiti delle costruzioni in relazione al confort, alla funzionalità, all’efficienza energetica, nonché al loro rapporto con il contesto urbano ed ambientale di riferimento; b) i requisiti degli spazi pubblici e delle infrastrutture; c) le procedure e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi comprese le funzioni e le competenze degli organi consultivi;
Art. 2. Entrata in vigore e durata
le procedure e le modalità per il rilascio dei titoli abilitativi comprese le funzioni e le competenze degli organi consultivi; d) le modalità di realizzazione degli interventi; e) la vigilanza ed il regime sanzionatorio. Art. 2. Entrata in vigore e durata
- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento assumono efficacia ed entrano in vigore a far tempo dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio della delibera del Consiglio Comunale di definitiva approvazione, esecutiva nelle forme di legge.
Art. 3. Rapporti con le NTA del PGT
ubblicazione all’Albo Pretorio della delibera del Consiglio Comunale di definitiva approvazione, esecutiva nelle forme di legge. 2. Il Regolamento non ha termini di scadenza. Esso resta pertanto in vigore fintanto che non venga sostituito da altro Regolamento o modificato con le modalità di cui al successivo Art. 110. Art. 3. Rapporti con le NTA del PGT
- Le norme del Regolamento non incidono sui parametri urbanistico – edilizi previsti dal vigente PGT.
pporti con le NTA del PGT
- Le norme del Regolamento non incidono sui parametri urbanistico – edilizi previsti dal vigente PGT. In caso di contrasto fra i due livelli normativi rispetto ai suddetti parametri e/o ad altre tematiche di natura urbanistica/paesistica, sono da ritenersi prevalenti le NTA dello strumento urbanistico generale.
Art. 4. Salubrità dei terreni edificabili
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 6 PARTE II DISPOSIZIONI SPECIFICHE RELATIVE ALLE COSTRUZIONI ED AGLI SPAZI URBANI TITOLO I – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL COMFORT AMBIENTALE ED ALLA FUNZIONALITÀ Capo I Norme igieniche e sanitarie Art. 4. Salubrità dei terreni edificabili
- E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il
ti come deposito di materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. 2. L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari. 3. Al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto ed i limiti di accettabilità della
tenuti necessari. 3. Al fine di assicurare nell’ambito dell’attività edificatoria il rispetto ed i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli fissati dalla normativa vigente, vengono individuate, quali siti da sottoporre a verifica per la tutela ambientale del territorio, le seguenti aree: a) attività industriali dismesse; b) attività comportanti deposito e/o commercio di idrocarburi; c) discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili.
cio di idrocarburi; c) discariche incontrollate di rifiuti speciali e/o tossico-nocivi e/o rifiuti solidi urbani e assimilabili. 4. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all’invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso. In ogni caso non è permessa
Art. 5. Protezione delle costruzioni dall’umidità
azione di adeguati drenaggi superficiali e profondi, fino alla completa bonifica del terreno stesso. In ogni caso non è permessa l’edificazione su un suolo il cui livello sia eguale o più basso di quello di corsi d’acqua e bacini vicini, se tale livello non sia sufficientemente rialzato. Art. 5. Protezione delle costruzioni dall’umidità
- Per tutte le costruzioni ubicate in prossimità di corsi d’acqua o in presenza di invasi naturali è fatto
Art. 6. Distanze e superficie coperta
ruzioni dall’umidità
- Per tutte le costruzioni ubicate in prossimità di corsi d’acqua o in presenza di invasi naturali è fatto obbligo di adottare opere atte a proteggere le fondazioni o altre parti dell’edificio dall’umidità e dagli allagamenti.
- A tal fine il terreno atto all’edificazione deve essere dotato di mezzi di scolo delle acque e meteoriche ovvero di difesa di eventuali invasioni da acque superficiali o di sottosuolo. Art. 6. Distanze e superficie coperta
Art. 6. Distanze e superficie coperta
meteoriche ovvero di difesa di eventuali invasioni da acque superficiali o di sottosuolo. Art. 6. Distanze e superficie coperta
- Per quanto concerne il rapporto fra superfici coperte e scoperte, larghezza delle vie, l'arretramento dei fronti dei fabbricati, i distacchi fra edifici contigui, l’altezza massima degli edifici e ogni altra condizione concernente i rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio alle norme per le singole località e zone previste dal PGT vigente.
rapporti fra i fabbricati stessi, è fatto richiamo e rinvio alle norme per le singole località e zone previste dal PGT vigente. 2. L'area di pertinenza dei fabbricati di nuova realizzazione, quando non diversamente specificato nelle NTA del PGT vigente, dovrà avere una superficie scoperta e drenante non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi, sulla cui
e non inferiore al 30% per i complessi residenziali e misti e al 15% per le zone destinate ad insediamenti produttivi, sulla cui superficie non potrà essere indicato alcun tipo di destinazione d'uso o di utilizzo al di fuori di un verde sistemato, il tutto da individuarsi preventivamente sugli elaborati progettuali. 3. Per gli insediamenti produttivi, fino a un massimo del 50% di detta area, si potrà prevedere la destinazione anche a parcheggio, ferma restando la condizione drenante della superficie.
0% di detta area, si potrà prevedere la destinazione anche a parcheggio, ferma restando la condizione drenante della superficie. 4. Per i piani attuativi il computo della superficie scoperta e drenante deve essere calcolata come riferimento all'intera area interessata.
Art. 7. Sistemazione dell’area di pertinenza
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 7 Art. 7. Sistemazione dell’area di pertinenza
- L’intera area di pertinenza del fabbricato, ultimati i lavori, dovrà risultare sgombra da ogni materiale di risulta e dalle attrezzature di cantiere; dovrà inoltre essere sistemata secondo quanto previsto in progetto.
- L’area dovrà essere opportunamente delimitata. Art. 8. Divieto al riuso di materiali
- Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei
Art. 9. Intercapedini vespai e coperture piane
iuso di materiali
- Nelle costruzioni è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico-sanitario.
- E’ altresì vietato per le colmate, l’uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati. Art. 9. Intercapedini vespai e coperture piane
- E’ fatto obbligo di adottare, per tutte le costruzioni, su qualsiasi terreno, le misure atte a impedire che l’umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti.
ni, su qualsiasi terreno, le misure atte a impedire che l’umidità ascendente raggiunga le fondazioni e le strutture sovrastanti. 2. Qualsiasi edificio deve essere adeguatamente isolato dalla umidità del suolo e da quella derivante da agenti atmosferici. 3. I locali abitabili posti al piano terreno, indipendentemente dalla quota del pavimento rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi particolari in edifici con destinazione
to rispetto al terreno circostante (a sistemazione avvenuta), debbono avere - salvo casi particolari in edifici con destinazione d’uso non residenziale - il piano di calpestio isolato mediante vespaio aerato di spessore non inferiore a 40 cm. e non superiore a cm. 100. 4. I pavimenti debbono essere isolati mediante materiale impermeabile in strati continui. 5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a
n strati continui. 5. Qualora i locali abitabili risultino anche parzialmente al di sotto della quota del terreno circostante (a sistemazione avvenuta), deve essere prevista un’intercapedine aerata che circondi detti locali per tutta la parte interrata. 6. Per i locali non abitabili posti a livello del terreno o seminterrati, è ammessa la costruzione su vespaio aerato di ciottoli. 7. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda
Art. 10. Muri perimetrali
ato di ciottoli. 7. Il solaio dei locali, abitabili o non, deve essere sempre posto ad un livello superiore a quello della falda freatica e a quello di massima piena delle fognature. Art. 10. Muri perimetrali
- I muri perimetrali degli edifici devono avere spessore adeguato in relazione ai materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici
materiali da costruzione impiegati per la protezione dei locali dalle variazioni termiche e dall'azione degli agenti atmosferici ovvero per ottenere un adeguato abbattimento acustico così come previsto all'Art. 28 del presente Regolamento. 2. Le pareti perimetrali degli edifici devono essere impermeabili alle acque meteoriche, sufficientemente impermeabili all'aria, intrinsecamente asciutte. 3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque
Art. 11. Parapetti
ecamente asciutte. 3. Gli elementi costitutivi degli edifici devono poter evacuare le acque di edificazione e le eventuali acque di condensa e permanere asciutti. Art. 11. Parapetti
- Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 90 per i primi due piani fuori terra e di cm. 100 per tutti gli altri piani.
- I balconi e le terrazze devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani.
devono avere parapetti di altezza non inferiore a cm. 100 per i primi due piani fuori terra e cm. 110 per tutti gli altri piani. 3. In ogni caso i parapetti, fermo restando che devono garantire sufficiente resistenza agli urti, devono essere realizzati con aperture che non abbiano larghezza libera superiore a cm. 11 e in modo da non favorire l'arrampicamento. 4. Per edifici destinati ad attività produttiva, i parapetti dovranno avere un'altezza utile non inferiore a cm.
arrampicamento. 4. Per edifici destinati ad attività produttiva, i parapetti dovranno avere un'altezza utile non inferiore a cm. 100 e costituiti da almeno due correnti di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il pavimento e completati con arresto al piede costituito da una fascia continua poggiante sul piano di calpestio di altezza non inferiore a cm. 15.
Art. 12. Gronde e pluviali
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 8 Art. 12. Gronde e pluviali
- Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico, quanto verso spazi privati o cortili e altri spazi anche coperti, di canali di raccolta sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque meteoriche ai tubi di scarico. I condotti delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali.
delle acque dei tetti devono essere indipendenti e in numero sufficiente e da applicarsi, preferibilmente, ai muri perimetrali. 2. Nel caso di condotte di scarico interno, queste devono essere facilmente riparabili. Le tubazioni non devono avere né apertura né interruzione di sorta nel loro percorso. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. 3. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti.
Art. 13. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
rso. Le giunture dei tubi devono essere a perfetta tenuta. 3. Le condotte pluviali devono essere convogliate in idonei recapiti. 4. E’ fatto divieto di immettere nei condotti delle grondaie qualunque altro tipo di scarico. Art. 13. Misure contro la penetrazione dei volatili e di animali in genere
- Nella realizzazione degli edifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere.
ifici devono essere adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei volatili e degli animali in genere. 2. Nei sottotetti vanno rese impenetrabili con griglie o reti le finestre e tutte le aperture di aerazione. 3. Nelle cantine sono parimenti da proteggere, senza ostacolare l'aerazione tutte le aperture in genere. 4. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti
erture in genere. 4. Nel caso di solai o vespai con intercapedine ventilata, i fori di aerazione devono essere sbarrati con reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo. 5. Negli ambienti con imbocchi di canne di aspirazione oppure con aerazione forzata, le aperture devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo.
re devono essere munite di reti a maglia fitta e di idoneo materiale che ne garantisca la continua funzionalità anche nel tempo. 6. All'interno degli edifici tutte le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 7. Deve essere assicurata la perfetta tenuta delle fognature dell'edificio nell’attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali.
Art. 14. Cavedi
ficio nell’attraversamento di murature e locali e tra gli elementi che collegano le fognature dell'edificio con quelle stradali. 8. I cavi elettrici, telefonici, per TV, per illuminazione pubblica devono essere posti, di norma, in canalizzazioni protette. Art. 14. Cavedi
- I cavedi sono preordinati alla ventilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino ad un massimo di 10 piani.
ilazione e illuminazione di ambienti bagno, scale, corridoi, ripostigli e cantine di un edificio fino ad un massimo di 10 piani. 2. Essi collegano direttamente i piani dell’edificio col colmo del tetto in forma aperta e comunicano in basso con l’esterno a mezzo di corridoio o passaggio rettilineo a livello del pavimento, mantenuti sempre liberi, e di sezione di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque sempre di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e mt. 2,40 di altezza.
di almeno 1/5 dell’area del cavedio e comunque sempre di dimensioni non inferiori a m. 1,00 di larghezza e mt. 2,40 di altezza. 3. In rapporto alla loro altezza questi devono essere così dimensionati: a) altezza fino a m. 8: lato minimo 2,50, superficie minima mq. 6; b) altezza fino a m. 12: lato minimo 3,00, superficie minima mq. 9; c) altezza fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12; d) altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16.
za fino a m. 18: lato minimo 3,50, superficie minima mq. 12; d) altezza oltre m. 18: lato minimo 4,00, superficie minima mq. 16. 4. Per superficie minima si intende quella libera da proiezioni in pianta di parti aggettanti. 5. L'altezza dei cavedi si computa a partire dal piano del pavimento del vano più basso illuminato dal cavedio. 6. I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento
Art. 15. Cortili
illuminato dal cavedio. 6. I cavedi devono avere pareti in tinte chiare ed interamente libere e terminare in basso su pavimento impermeabile, munito di scarico delle acque piovane, realizzate in modo da evitare i ristagni di acqua. 7. E' vietato, in “detto” scarico, immettere acque di altra natura e depositare nel cavedio materiali o rifiuti di qualsiasi genere. 8. Non è mai consentita l’uso del cavedio per ampliare le superfici utili. Art. 15. Cortili
Art. 15. Cortili
riali o rifiuti di qualsiasi genere. 8. Non è mai consentita l’uso del cavedio per ampliare le superfici utili. Art. 15. Cortili
- E' vietata qualsiasi opera edilizia per effetto della quale risultino peggiorate le condizioni igieniche dei cortili esistenti.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 9 2. I cortili devono avere, di norma, almeno un accesso verso uno spazio pubblico, transitabile agli automezzi; ove tali accessi per automezzi debbano superare dislivelli, occorrerà che abbiano superficie antisdrucciolevole, pendenza e raggi di curvatura tali da permettere un'agevole percorribilità. 3. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per
Art. 16. Sottotetti
evole percorribilità. 3. Il suolo dei cortili deve essere sistemato in modo da permettere lo scolo delle acque e pavimentato per una zona perimetrale larga almeno cm. 90, in modo da impedire l'infiltrazione lungo i muri. 4. Sono ammesse soluzioni che assicurino, parimenti, la difesa dei muri. 5. La restante superficie, deve essere sistemata in modo dà non dare luogo alla formazione di ristagni di acque. Ogni cortile deve essere provvisto, di norma, di presa d'acqua. Art. 16. Sottotetti
Art. 16. Sottotetti
luogo alla formazione di ristagni di acque. Ogni cortile deve essere provvisto, di norma, di presa d'acqua. Art. 16. Sottotetti
- Per i locali di abitazione posti sotto i tetti o terrazze, devono essere messe in opera, nella copertura, opere atte ad assicurare le disposizioni vigenti per l’efficienza energetica in edilizia, ed in particolare i valori massimi di trasmittanza termica U in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. VIII/8745.
Art. 17. Scale di uso collettivo
dilizia, ed in particolare i valori massimi di trasmittanza termica U in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. VIII/8745. 2. I vani sottotetto o parti di esso che abbiano i requisiti di abitabilità previsti al Capo II del presente Titolo possono essere autorizzati all'uso quali locali di abitazione principale, accessori e di servizio, purché rispettino i requisiti di cui al successivo Art. 32. Art. 17. Scale di uso collettivo
Art. 17. Scale di uso collettivo
rincipale, accessori e di servizio, purché rispettino i requisiti di cui al successivo Art. 32. Art. 17. Scale di uso collettivo
- La scala di accesso all’alloggio, se unica, e/o di servizio a più alloggi deve essere agevole e sicura sia alla salita che alla discesa; deve essere coperta e, qualora sia l’unico collegamento per alloggi situati su più di due piani, chiusa su ogni lato. Non è ammessa la tipologia a chiocciola.
sia l’unico collegamento per alloggi situati su più di due piani, chiusa su ogni lato. Non è ammessa la tipologia a chiocciola. 2. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq. 1 per ogni piano. Potrà essere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito.
ssere consentita la illuminazione dall'alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere pari a mq. 0,40 per piano servito. 3. Gli eventuali infissi devono essere comodamente e agevolmente apribili, allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. 4. I vetri che costituiscono pareti nel vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo por l'incolumità delle persone.
l vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo por l'incolumità delle persone. 5. Nei vani scale è fatto assoluto divieto di realizzare l'apertura di finestre per l'aerazione dei locali contigui. 6. Le pareti dei vani scala devono essere realizzate con materiali lavabili che consentano una facile pulizia sino ad un’altezza di m. 2. 7. Stesse caratteristiche devono avere il gradino (alzata pedata e pianerottoli) nonché il parapetto o la
ad un’altezza di m. 2. 7. Stesse caratteristiche devono avere il gradino (alzata pedata e pianerottoli) nonché il parapetto o la balaustra sempre completi di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90. 8. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a mq. 1,20. 9. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure: a) alzata minima 16 cm.;
omunque non deve essere inferiore a mq. 1,20. 9. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure: a) alzata minima 16 cm.; b) alzata massima cm. 18, consentita solo per i casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; c) pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63. 10. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei
ia inferiore a cm. 63. 10. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte almeno ogni 10 alzate con idonei pianerottoli, che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiore a m. 1,20. 11. Dovrà comunque essere rispettato quanto previsto dalla vigente normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 12. Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le
e architettoniche. 12. Sono escluse dalla regolamentazione di cui al presente articolo e successivi le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
Art. 18. Principi generali
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 10 Capo II Requisiti degli alloggi Art. 18. Principi generali
- Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o perlomeno attraverso passaggi chiusi. Art. 19. Estensione campo di applicazione
- I requisiti di cui al presente capo, relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche
Art. 20. Tipologia dei locali
nsione campo di applicazione
- I requisiti di cui al presente capo, relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari. Art. 20. Tipologia dei locali
- In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono:
na permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc.); c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc.
Art. 21. Indice di superfici ed altezze
) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc. Art. 21. Indice di superfici ed altezze Art. 21.1 Superfici minime
- L'alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera a secondo che il richiedente intenda o meno separare in modo fisso gli spazi.
- Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 25 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona.
a libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq 25 per la prima persona e mq 10 per ogni successiva persona. 3. La superficie minima di cui al precedente comma deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al punto a) del precedente Art. 20 ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'Art. 31.
va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto e le cui caratteristiche saranno quelle descritte all'Art. 31. 4. In merito alle superfici minime si rimanda alla tabella sotto riportata. Locale Sup. minima Lunghezza lato minore letto singolo mq. 9 m. 2 letto doppio/matrimoniale mq. 14 m. 3 soggiorno mq. 14 m. 2 bagno () mq. 4 m. 1.80 () cucina mq. 9 m. 1.80 studio mq. 9 m. 1.80 corridoio m. 1.00 () (*) limitazione al primo bagno
2 bagno () mq. 4 m. 1.80 () cucina mq. 9 m. 1.80 studio mq. 9 m. 1.80 corridoio m. 1.00 () () limitazione al primo bagno () derogabile fino a m. 1.50, in relazione alla disposizione degli apparecchi sanitari. () da portare a m. 1.20 in caso di corridoio lungo il quale si aprono porte ad angolo retto
Art. 21.2 Numeri di utenti ammissibili
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 11 Art. 21.2 Numeri di utenti ammissibili
- In relazione al rispetto degli indici di superficie minima, è stabilito per ogni alloggio, il numero massimo di utenti ammissibili sotto il profilo igienico-sanitario.
- Un alloggio occupato da un numero di utenti superiori a quanto previsto in base al precedente articolo, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare
Art. 21.3 Altezze minime
e al precedente articolo, sarà da ritenersi antigienico e, qualora sussistano condizioni di sovraffollamento tali da determinare possibili cause di insalubrità, inabitabile con i conseguenti effetti ai sensi delle vigenti norme in materia di igiene. Art. 21.3 Altezze minime
- L'altezza netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente Art. 20 non deve essere inferiore a m 2,70.
netta media interna degli spazi di abitazioni di cui alla lettera a) del precedente Art. 20 non deve essere inferiore a m 2,70. 2. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2,10, fatti salvi i casi di cui al successivo Art. 32. 3. Per gli spazi accessori e di servizio di cui alle lettere b) e c) dell'Art. 20 l'altezza netta media interna non deve essere inferiore a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in
ta media interna non deve essere inferiore a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compreso i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80. 4. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono in relazione all'uso del locale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media dovrà rispondere ai
Art. 22. Illuminazione
cale essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi. Per i locali con soffitti a volta, l’altezza media dovrà rispondere ai requisiti minimi di cui sopra secondo la destinazione d’uso del locale. Art. 22. Illuminazione Art. 22.1 Soleggiamento
- Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi ad un solo affaccio non devono essere orientati verso Nord.
- È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di
Art. 22.2 Aeroilluminazione naturale
rientati verso Nord. 2. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°. Art. 22.2 Aeroilluminazione naturale
- Tutti gli spazi degli alloggi di cui dell'Art. 20 lettera a) e b) devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'areazione naturale.
- Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale:
apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'areazione naturale. 2. Possono usufruire di aeroilluminazione solo artificiale: a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata illuminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione;
ricreative nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione; d) i locali destinati a servizi igienici nel rispetto di quanto previsto all'Art. 23, gli spogliatoi e i ripostigli; e) i locali non destinati alla permanenza di persone; f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione verticale e orizzontale. In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f) devono rispettare i requisiti di condizionamento
Art. 22.3 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
ale e orizzontale. In tal caso gli spazi di cui alle lettere a), b), c), e), f) devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale di cui all’Art. 27. Art. 22.3 Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
- La superficie finestrata, dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal
luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di m 0,90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. 2. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie
bitativo utile. 2. Per superficie illuminante utile, che deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata detratta la eventuale quota inferiore fino ad un'altezza di cm 60 solo in caso di antistante parapetto cieco o di porta finestra non completamente vetrata e la quota superiore
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 12 eventualmente coperta da sporgenze, aggetti, velette (balconi, coperture, ecc.) superiore a cm 120 calcolata per un'altezza p= L/2 (ove p=proiezione della sporgenza sulla parete e L= lunghezza della sporgenza dall'estremo alla parete, in perpendicolare) così come dallo schema esplicativo. Legenda: L = lunghezza dell'aggetto superiore P = proiezione dell'aggetto = L/2 a = superficie finestra utile per 1/3 agli effetti dell'areoilluminazione
ll'aggetto superiore P = proiezione dell'aggetto = L/2 a = superficie finestra utile per 1/3 agli effetti dell'areoilluminazione b = superficie finestra utile agli effetti dell'areoilluminazione c = superficie anche se finestrata comunque non utile ai fini dell'aeroilluminazione (c = 80 cm) La superficie finestrata utile è uguale a: b + 1/3 di a 3. Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell’altezza, (misurata dal
le a: b + 1/3 di a 3. Di regola la distanza fra le pareti finestrate di edifici deve essere maggiore dell’altezza, (misurata dal piano marciapiede perimetrale al colmo del tetto) dell’edificio più alto. Per le situazioni ove ciò non si verifichi e qualora la retta congiunge il baricentro della finestra e il punto più alto di un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli
un ostacolo esterno formi con la sua proiezione sul piano orizzontale un angolo superiore a 30°, la superficie finestrata degli spazi di abitazione primaria deve essere proporzionalmente aumentata al fine di permettere l'ottenimento delle condizioni di illuminazione richieste. Tali requisiti dovranno risultare da apposita osservazione del progettista. 4. Le superfici finestrate delle pareti perimetrali o delle coperture devono essere dotate di dispositivi di
Art. 22.4 Illuminazione artificiale
ne del progettista. 4. Le superfici finestrate delle pareti perimetrali o delle coperture devono essere dotate di dispositivi di oscuramento e devono rispettare i requisiti di isolamento acustico e di efficienza energetica prescritti dalle normative vigenti in materia. Art. 22.4 Illuminazione artificiale
- Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico a norme CEI atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le
Art. 23. Ventilazione e aerazione
impianto elettrico a norme CEI atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. 2. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 3. I numeri civici devono essere posti in posizione ben visibile sia di giorno che di notte. Art. 23. Ventilazione e aerazione Art. 23.1 Disposizioni di carattere generale
Art. 23. Ventilazione e aerazione
osizione ben visibile sia di giorno che di notte. Art. 23. Ventilazione e aerazione Art. 23.1 Disposizioni di carattere generale
- Oltre le norme generali (UNI - CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n.1083 e DD.MM. del 7 giugno 1973 e 20 dicembre 1985 come modificati ed integrati) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme del presente Titolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il
à assicurare anche il rispetto delle norme del presente Titolo che sottolineano ed integrano gli aspetti più rilevanti, sotto il profilo igienico-sanitario, della normativa vigente e che comunque dovranno essere osservate in caso di nuove costruzioni e dell'uso di combustibili non gassosi. 2. Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire
di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione non possono costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio di scontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 del pavimento.
il doppio di scontro d'aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/8 del pavimento. 3. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all'esterno della misura non inferiore a mq 0,50 per il ricambio dell'aria e comunque non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento. 4. Le ulteriori stanze da bagno, in aggiunta alla principale con le caratteristiche di cui al precedente
perficie del pavimento. 4. Le ulteriori stanze da bagno, in aggiunta alla principale con le caratteristiche di cui al precedente comma, possono essere cieche. Nel caso di bagni ciechi l'aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 13 aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell'ambiente. 5. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m 10, indipendentemente dalla presenza d’interruzioni (porte), o superficie non inferiore a mq 20 deve essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante finestra apribile non inferiore a 1/12 della superficie in pianta
essere assicurata una aerazione sussidiaria naturale mediante finestra apribile non inferiore a 1/12 della superficie in pianta ovvero una adeguata aerazione artificiale che assicuri il ricambio dell’aria nella misura non inferiore a 0,5 volumi/ora. 6. Gli spazi di servizio, nell’ipotesi di mancanza di aerazione diretta, ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il
Art. 23.2 Canne di ventilazione
ia prevista permanenza anche saltuaria di persone, dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d'aria necessario in relazione all'uso cui lo spazio è destinato. Art. 23.2 Canne di ventilazione
- Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l'immissione e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
Art. 24. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi e loro caratter
one e l'estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. Art. 24. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi e loro caratteristiche
- Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per
riscaldamento autonomo, riscaldamento dell'acqua, cottura dei cibi, ecc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L'afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture dall’esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm² per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm². A questo proposito si osserva che nei monolocali non possono essere installati apparecchi a fiamma libera, compresi gli impianti di cottura.
posito si osserva che nei monolocali non possono essere installati apparecchi a fiamma libera, compresi gli impianti di cottura. 2. Nelle stanze da bagno e in ogni altro locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l'installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera. 3. Fermo restando il rispetto delle norme di cui al D.M. 24 novembre 1984 (G.U. s.o. n.12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto nonché l'installazione di accessori e
U. s.o. n.12 del 15 gennaio 1985), la corretta progettazione e realizzazione dell’impianto nonché l'installazione di accessori e apparecchi utilizzatori secondo le regole della buona tecnica definite dalle norme UNI-CIG di cui alla Legge 6 dicembre 1971, n.1083 e D.M. 7 giugno 1973 e s.m.i. deve essere attestata con una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo.
una dichiarazione rilasciata dal personale qualificato che esegue i lavori di messa in opera e provvede al collaudo successivo. 4. La manutenzione degli impianti di cui al precedente comma deve essere eseguita da personale specializzato. 5. I collegamenti tra apparecchi mobili e gli impianti fissi devono essere realizzati con tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore
tubi flessibili mobili che abbiano marcato sulla superficie esterna, in maniera chiara e indelebile, ad intervallo non maggiore di cm 40 il nome o la sigla della ditta fabbricante ed il riferimento alla tabella UNI-CIG. La legatura di sicurezza tra i tubi flessibili e il portagomma deve essere realizzata con fascette che: a) richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sial a messa in opera sia
e realizzata con fascette che: a) richiedano l'uso di un attrezzo (sia pure un cacciavite) per operare sial a messa in opera sia l'allentamento. È pertanto vietato l'impiego di viti e alette che consentono l'applicazione e l'al- lentamento manuale; b) abbiano larghezza sufficiente e una conformazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso.
rmazione adatta per non tagliare il tubo, correttamente applicato sul raccordo portagomma anche se stretto a fondo sullo stesso. 6. Per gli impianti alimentati con combustibile gassoso e per gli impianti di potenzialità maggiore a 10.000 Kcal/h alimentati con combustibili solidi e liquidi è fatto obbligo di riportare su ciascun apparecchio in posizione visibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana:
ibile, anche dopo l'installazione, una targa non asportabile in cui siano indicati in caratteri indelebili e in lingua italiana: a) nome del costruttore e/o marca depositata; b) dati sull'avvenuto collaudo; c) la designazione commerciale con la quale l'apparecchio è presentato al collaudo dal costruttore; d) il tipo di combustibile utilizzato e nel caso di alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio; e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h.
i alimentazione a gas, la pressione minima di esercizio; e) la portata termica nominale e la potenza dell'apparecchio in Kcal/h. L'apparecchio deve essere corredato da un libretto di istruzioni in lingua italiana, per il suo uso e manutenzione; in particolare devono essere dettagliate le manovre di accensione e quelle relative alla pulizia e alla manutenzione.
Art. 25. Canne fumarie e canne di esalazione
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 14 Art. 25. Canne fumarie e canne di esalazione
- Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l'allontanamento dei prodotti della combustione provenienti dai focolari, canne di esalazione quelle impiegate per l'allontanamento di odori, vapori e fu- mane. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie.
i costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie. 2. Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo. 3. Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono vietati altri accorgimenti tecnici
essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti ecc.) che non prevedono l'allontanamento all'esterno di tali prodotti. Dove condizioni naturali preesistenti non consentono la realizzazione di canne di esalazione, il Responsabile del servizio può consentire l’impiego di altri accorgimenti tecnici ritenuti idonei allo scopo.
e di esalazione, il Responsabile del servizio può consentire l’impiego di altri accorgimenti tecnici ritenuti idonei allo scopo. 4. I collegamenti alle canne fumarie degli apparecchi a combustione o delle cappe devono rispondere ai seguenti requisiti: a) avere per tutta la lunghezza una sezione non minore di quella dell'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio; b) avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di
di scarico dell'apparecchio; b) avere sopra l'attacco del tubo di scarico dell'apparecchio o della cappa un tratto verticale di lunghezza non minore di 3 volte il diametro della bocca d'ingresso; c) avere per tutto il percorso un andamento ascensionale con pendenza minima del 2%; d) non avere cambiamenti di direzione con angoli adeguati; e) essere facilmente montabili; f) essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni.
tabili; f) essere a tenuta e in materiale adatto a resistere ai prodotti della combustione ed alle loro eventuali condensazioni. 5. È vietato l'utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la
on sigillate. L'eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l'esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione. 6. È proibito collocare valvole o sistemi di regolazione nel tiraggio degli apparecchi a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione
i a combustione situati nei locali soggiorno o da letto a meno della messa in opera di dispositivi automatici di autoregolazione approvati da istituti pubblici e/o di altri enti o professionisti di riconosciuta competenza. Saranno ritenute accettabili altre soluzioni tecniche che soddisfino, in modo analogo alle soluzioni precedentemente indicate, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori.
e, il requisito di limitare all'origine gli inconvenienti igienico-sanitari dovuti alla diffusione di vapori, esalazioni, odori. 7. Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarie o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate. Nel caso di apparecchi alimentati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente: Dimensioni canne fumarie Altezza in m. canne fumarie
Sezione i
ati a gas, la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente: Dimensioni canne fumarie Altezza in m. canne fumarie (collegamenti esclusi) Canne cilindriche Canne rettangolari o quadrate h<10 h<=10<=20 h>20 Diametro interno Sezione interna Sezione interna Portata termiche Kcal/h cm cm² cm² 25.000 25.000 25.000 10,0 79 87 30.000 30.000 30.000 11,0 95 105 40.000 40.000 60.000 12,5 123 125 50.000 60.000 80.000 14,0 154 169 60.000 80.000 105.000 15,0 189 208 70.000 105.000 125.000 17,0 226 249
000 60.000 12,5 123 125 50.000 60.000 80.000 14,0 154 169 60.000 80.000 105.000 15,0 189 208 70.000 105.000 125.000 17,0 226 249 80.000 125.000 155.000 18,0 255 280 100.000 155.000 180.000 20,0 314 345 120.000 180.000 213.000 22,0 380 418 140.000 200.000 259.000 24,0 452 497 160.000 240.00 300.000 26,0 531 584 Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di: 3,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m; 2,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 e 20 m;
rcolare di: 3,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m; 2,5 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 e 20 m; 2,0 cm² ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 20 m.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 15 8. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica di buona conducibilità termica e coibentata all'esterno. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono
e verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione. 9. Le canne fumarie devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa.
n intercapedine in comunicazione con l'aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa. 10. Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all'interno della canna fumaria onde evitare l'ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.
restarsi prima della faccia interna di questa. L'immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna. 11. Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere: a) o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile; b) o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile;
stesso combustibile; b) o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile; c) o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura. Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani, sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate
a uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145°. Nel caso di utenze all'ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell'orifizio del camino. Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi
Art. 26. Comignoli
a collettiva che serve i primi otto piani deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo. Art. 26. Comignoli
- I comignoli devono essere del tipo aspiratore statico ed aperti sui 4 lati.
- Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti
ed aperti sui 4 lati. 2. Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 40 rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 10 m, le bocche delle stesse devono risultare più alte di almeno 1 metro rispetto al colmo del tetto, parapetto o qualunque altro ostacolo o struttura viciniore. 3. In ogni caso restano fatte salve le disposizioni vigenti in materia per gli impianti termici.
Art. 27. Comfort igrometrico
ostacolo o struttura viciniore. 3. In ogni caso restano fatte salve le disposizioni vigenti in materia per gli impianti termici. Art. 27. Comfort igrometrico
- Gli edifici devono essere progettati e realizzati in modo tale che in ogni locale si abbiano temperature d’aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti adeguate alle specifiche attività svolte all’interno di ciascun ambiente.
e superficiali interne delle parti opache delle pareti adeguate alle specifiche attività svolte all’interno di ciascun ambiente. 2. La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20°C ne essere inferiore ai 18°C. 3. Sulle parti opache delle pareti degli alloggi non devono manifestarsi - nelle normali condizioni di occupazione e di uso previste dal progetto - fenomeni di condensazione superficiale del vapore acqueo.
lle normali condizioni di occupazione e di uso previste dal progetto - fenomeni di condensazione superficiale del vapore acqueo. 4. La composizione delle murature degli edifici deve essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite. 5. La velocità dell’aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di aerazione non deve superare
tificazioni inserite. 5. La velocità dell’aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di aerazione non deve superare gli 0,25 m/secondo a 2,00 metri dal piano di calpestio. Valori maggiori sono consentiti esclusivamente se richiesti dal ciclo tecnologico in locali destinati a particolari attività produttive. 6. Deve, in ogni caso, essere perseguita la ricerca del maggiore isolamento possibile dell’involucro
colari attività produttive. 6. Deve, in ogni caso, essere perseguita la ricerca del maggiore isolamento possibile dell’involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione come previsto dalla vigente normativa in materia di efficienza energetica in edilizia.
Art. 28. Comfort acustico
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 16 Art. 28. Comfort acustico
- Gli edifici devono essere progettati e costruiti in modo tale da garantire che i potenziali occupanti siano adeguatamente difesi sia dal rumore proveniente dall’ambiente esterno che da quello emesso da sorgenti interne o contigue.
- Di ciascuna nuova unità immobiliare dovranno essere verificati i requisiti acustici passivi, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in base alla zonizzazione acustica in vigore nella
iti acustici passivi, secondo le disposizioni del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 ed in base alla zonizzazione acustica in vigore nella porzione di territorio di competenza. 3. I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono pertanto essere verificati per quanto concerne: a) i rumori provenienti da ambiente esterno; b) i rumori trasmessi per via aerea tra ambienti adiacenti o sovrapposti; c) i rumori da calpestio;
Art. 29. Rifiuti domestici
enienti da ambiente esterno; b) i rumori trasmessi per via aerea tra ambienti adiacenti o sovrapposti; c) i rumori da calpestio; d) i rumori provocati da impianti ed apparecchi tecnologici dell’edificio; e) i rumori provocati da attività contigue. Art. 29. Rifiuti domestici Art. 29.1 Disposizioni di carattere generale
- È vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in
carattere generale
- È vietato conservare nell'interno degli spazi sia di abitazione che di servizio che accessori, anche se in adatto contenitore, i rifiuti solidi putrescibili e comunque interni, per un termine superiore alle ore 24.
- Le immondizie domestiche ed in genere gli ordinari rifiuti dei fabbricati, comunque raccolti all’interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli
colti all’interno delle abitazioni, delle scale, dei corridoi, dei locali e degli annessi recintati, devono essere, a cura degli abitanti, raccolti in appositi contenitori (sacchetti) a ciò destinati senza alcuna dispersione e conferiti tempestivamente ai luoghi di raccolta all'uopo predisposti. 3. Le canne di caduta sono di regola vietate. Possono essere ammesse, ove già esistenti, alle seguenti condizioni: a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.);
mmesse, ove già esistenti, alle seguenti condizioni: a) essere esterne ai singoli appartamenti (balconi, scale, ballatoi, ecc.); b) assicurare il convogliamento dei rifiuti nei contenitori con accorgimenti idonei ad impedire la dispersione nel locale di deposito; c) essere in numero di almeno una per ogni 500 mq di superficie servita; tuttavia se la canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq di superficie.
canna ha un dispositivo terminale con possibilità di alimentare due contenitori, una canna potrà servire 1.000 mq di superficie. 4. Per i rifiuti provenienti da edifici per attività produttive e depositi si richiama integralmente la vigente normativa in materia 5. Il Sindaco o il responsabile del servizio comunale, sentita l’ASL, si riserva, in presenza di situazione tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli
Art. 29.2 Depositi e raccoglitori
enza di situazione tecniche o dispositivi diversi da quelli indicati, di giudicare la loro conformità ai requisiti esposti negli articoli precedenti, ed ha la facoltà di chiedere a chi propone tali soluzioni la documentazione tecnica ed i chiarimenti necessari per esprimere un eventuale parere favorevole. Art. 29.2 Depositi e raccoglitori
- Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un
i e raccoglitori
- Ove non siano adottati altri sistemi di raccolta con cassonetti pubblici, i fabbricati devono disporre di un deposito atto a contenere i recipienti (sacchetti) delle immondizie. Tali depositi potranno essere costituiti da appositi locali immondezzaio o da cassoni raccoglitori.
- Dovranno essere dimensionati per poter contenere almeno i rifiuti di 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitante die come indice minimo.
i 3 giorni, calcolati in base al numero massimo di utenti previsti nell'edificio per lt 1,5 per abitante die come indice minimo. 3. Detti depositi devono essere sempre agevolmente accessibili dall'esterno, raggiungibili sia da scale e ascensori, sia dalla strada dai mezzi di raccolta del servizio pubblico. 4. In ogni caso, fermo restando che tali depositi devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche:
devono raccogliere rifiuti domestici già chiusi negli appositi sacchetti, essi dovranno assicurare le seguenti caratteristiche: a) avere superficie adeguata; b) altezza minima interna di m 2, e una porta metallica a tenuta di dimensioni 0,90 X 1,30; c) avere pavimento e pareti con raccordi arrotondati e costituiti da materiale liscio, facilmente lavabile e impermeabile;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 17 d) essere ubicati ad una distanza minima dai locali di abitazione di m 10 muniti di dispositivi idonei ad assicurare la dispersione dell'aria viziata; potranno essere ammessi nel corpo del fabbricato qualora abbiano apposita canna di esalazione sfociante oltre il tetto; e) devono poter usufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio;
ufruire di una presa d'acqua con relativa lancia per il lavaggio, e di scarichi regolamentari e sifonati dell'acqua di lavaggio; f) dovranno essere assicurate idonee misure di prevenzione e di difesa antimurine e antinsetti. 5. I cassoni raccoglitori devono avere le seguenti caratteristiche: a) essere costruiti in materia resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati;
istiche: a) essere costruiti in materia resistente, avere superficie liscia di facile pulizia, con raccordi interni arrotondati; b) avere dimensioni idonee, essere facilmente accessibili ed usabili da tutti gli utenti con particolare riguardo alle persone svantaggiate o fisicamente impedite; c) avere dispositivi di apertura e di aerazione tali da assicurare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni;
urare una efficace difesa antimurine e antinsetti ed una agevole pulizia, nonché il regolare lavaggio e periodiche disinfezioni; d) essere ubicati su aree preferibilmente coperte, con platea impermeabile, servita di lancia per il lavaggio, e distati il massimo possibile dai locali abitati, tali aree potranno anche essere su pubblica via purché appositamente predisposta e attrezzata; e) ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori;
Art. 29.3 Rifiuti di facile deperibilità
a purché appositamente predisposta e attrezzata; e) ricevere solo rifiuti domestici chiusi negli appositi sacchetti contenitori; f) essere predisposti per il caricamento automatico; se mobili dotati di idoneo impianto frenante manovrabile dai soli addetti; muniti di segnalazione catarifrangente se ubicati in spazi accessibili al pubblico. Art. 29.3 Rifiuti di facile deperibilità
- I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di
eperibilità
- I titolari di stabilimenti di produzione o lavorazione di sostanze alimentari nelle sedi proprie ed i titolari di laboratori di preparazione di sostanze alimentari, i dirigenti di collettività o di mense collettive, i gestori di pubblici esercizi nei quali si consumino o si vendano generi alimentari che diano rifiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei
Art. 30. Scarichi
fiuti suscettibili di rapida putrescibilità (ristoranti, trattorie e simili) devono provvedere alla conservazione temporanea dei rifiuti solidi prodotti in appositi contenitori stabiliti dall’Autorità Comunale e distinti da quelli assegnati al fabbricato nel quale hanno sede. 2. Il servizio pubblico deve provvedere di norma, all’allontanamento dei rifiuti quotidianamente. Art. 30. Scarichi
- Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in:
Art. 30. Scarichi
amente. Art. 30. Scarichi
- Gli scarichi idrici di rifiuto, derivanti da fabbricati si distinguono in relazione all'origine in: a) acque meteoriche (bianche); b) acque luride civili (nere); c) acque di processo industriale.
- Tutti gli scarichi devono essere raccolti all'origine e tramite percorsi separati e distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della vigente normativa
distanti, in relazione alla loro origine devono essere conferiti al recapito finale ammissibile a norma della vigente normativa nazionale in materia nonché alle disposizioni regionali. È ammessa l'unificazione delle diverse reti immediatamente a monte del recapito finale, fermo restando la possibilità d'ispezione e prelievo campione delle singole reti. 3. Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura. È ammesso il loro recapito sul suolo, e
one delle singole reti. 3. Le acque meteoriche possono recapitare in pubblica fognatura. È ammesso il loro recapito sul suolo, e negli strati superficiali del sottosuolo per subirrigazione purché il disperdimento avvenga ad adeguata distanza da tutti i muri degli edifici vicini anche in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico. È ammesso pure il loro recapito in acque superficiali.
in relazione alla natura geologica del terreno e al profilo altimetrico. È ammesso pure il loro recapito in acque superficiali. 4. Nei casi di cui al comma terzo, quando trattasi di edifici destinati ad uso produttivo o misto o comunque quando abbiano una superficie impermeabile maggiore di 500 mq, si dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei
dovrà provvedere mediante appositi separatori a convogliare le acque di prima pioggia nella fognatura comunale, nel rispetto dei limiti previsti, onde consentire il recapito sul suolo e sottosuolo e nelle acque superficiali esclusivamente delle acque meteoriche di piena o di stramazzo. 5. Per gli scarichi provenienti da insediamenti produttivi e comunque non adibiti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme vigenti e al Regolamento Locale d’Igiene Tipo della
ti esclusivamente all'uso di abitazione, si fa rimando alle specifiche norme vigenti e al Regolamento Locale d’Igiene Tipo della Regione Lombardia sia per le modalità costruttive che per i limiti di qualità degli stessi. 6. Tutti gli scarichi e le relative reti devono essere dotate di idonee ispezioni e, prima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima
rima della loro confluenza o recapito, avere un idoneo dispositivo a perfetta tenuta che ne consenta il campionamento. Ove prima del recapito siano realizzati impianti di depurazione e trattamento degli scarichi, all’uscita di questi ed immediatamente a monte del recapito finale, deve essere posto un pozzetto di prelievo per analisi di
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 18 apertura minima cm 40 X 40: tale pozzetto deve essere a perfetta tenuta e permettere un accumulo anche estemporaneo di acque di scarico per una profondità di almeno 50 cm. 7. Le condutture delle reti di scarico e tutti i pozzetti nonché le eventuali vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta. I pezzi di
i vasche di trattamento devono essere costruiti in materiale sicuramente impermeabile, resistente, a perfetta tenuta. I pezzi di assemblamento e giunzione devono avere le stesse caratteristiche. Le reti di scarico devono essere opportunamente isolate dalla rete di distribuzione dell'acqua potabile; di regola devono essere interrate, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, l’ASL, può prescrivere o
Art. 31. Dotazione dei servizi
evono essere interrate, salvo che per le ispezioni, e salvo casi particolari ove, a motivata richiesta, l’ASL, può prescrivere o ammettere, percorsi controllabili a vista. Le vasche, non possono di regola essere ubicati in ambienti confinati. Art. 31. Dotazione dei servizi Art. 31.1 Servizi igienici e stanze da bagno
- La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da: a) un vaso, b) un lavabo, c) un bidè, d) una doccia o vasca.
minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da: a) un vaso, b) un lavabo, c) un bidè, d) una doccia o vasca. 2. La superficie minima da attribuire a tele servizio igienico è di mq 4 se gli apparecchi sanitari sono disposti in unico vano. 3. Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche:
alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine ecc. devono avere oltre ai requisiti generali le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente; b) essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
Art. 31.2 Spazi destinati a cucina
ocale; c) avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; d) i locali per i servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno (antilatrine, antidoccia, ecc.); per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno esclusivamente nel caso di camera da letto. Art. 31.2 Spazi destinati a cucina
Art. 31.2 Spazi destinati a cucina
zi è consentito l'accesso diretto al locale bagno esclusivamente nel caso di camera da letto. Art. 31.2 Spazi destinati a cucina
- Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che oltre alle caratteristiche generali deve avere i seguenti requisiti: a) avere le superfici delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile e impermeabile per una altezza di m 1,80;
delle pareti perimetrali a vista piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile e impermeabile per una altezza di m 1,80; b) avere la predisposizione per una dotazione minima di impianti ed di attrezzature costituita da: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che
ento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione coronata da fumaiolo. 2. Lo spazio cottura, ove previsto, deve avere le caratteristiche di cui sopra, ampiamente comunicante con il locale soggiorno-pranzo e una superficie minima di mq. 3. Lo stesso dovrà preferibilmente
Art. 31.3 Acqua potabile
i sopra, ampiamente comunicante con il locale soggiorno-pranzo e una superficie minima di mq. 3. Lo stesso dovrà preferibilmente disporre di regolamentare aeroilluminazione o in caso contrario dovrà essere installato idoneo impianto di ventilazione forzata. Art. 31.3 Acqua potabile
- Ogni edificio deve essere servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti.
e servito da un impianto di distribuzione di acqua potabile realizzato in modo da garantire tutti i bisogni di tutti gli utenti. 2. Nella progettazione dell'impianto di distribuzione si dovrà tenere in massima considerazione ogni opportuno accorgimento al fine di ridurre le possibili cause di rumorosità molesta. 3. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto. Ove ciò non sia possibile, il Sindaco o il
i rumorosità molesta. 3. Ogni edificio deve essere allacciato al pubblico acquedotto. Ove ciò non sia possibile, il Sindaco o il responsabile del servizio, su parere del’ASL, autorizza l'approvvigionamento con acque provenienti possibilmente da falde profonde o da sorgenti ben protette e risulta potabili.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 19 4. Altri modi di approvvigionamento possono essere ammessi previo trattamento di potabilizzazione ritenuto idoneo dall’ASL. 5. Per le fonti di approvvigionamento di acqua potabile private, esistenti ed attive, laddove esista la possibilità di allacciamento al pubblico acquedotto, il Sindaco o il responsabile del servizio, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al
abile del servizio, nel caso non siano state autorizzate, provvederà ad ingiungere all'interessato l'obbligo di allacciamento al pubblico servizio, con la conseguente cessione del prelievo privato; nel caso siano autorizzate gli atti di cui sopra saranno preceduti dalla esplicita richiesta al competente Servizio Regionale affinché non si proceda al rinnovo della autorizzazione o della concessione. 6. I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono
one o della concessione. 6. I pozzi privati per uso potabile, autorizzati per le zone non servite da pubblico acquedotto, devono essere ubicati a monte rispetto al flusso della falda e rispetto a stalle, letamaie, concimaie, depositi di immondizie e da qualunque altra causa di inquinamento e da questi risultare a conveniente distanza stabilita dal’ASL in base alle normative vigenti. 7. L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di
alle normative vigenti. 7. L'erogazione dell'acqua mediante conduttura a rete deve avvenire in modo diretto senza l'utilizzo di serbatoi di carico aperti. Sono ammessi serbatoi chiusi di alimentazione parziale serviti da motopompe (autoclavi) negli edifici nei quali la pressione di regime dell'acquedotto non è sufficiente ad erogare acqua a tutti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica. 8. La rete di distribuzione dell'acqua deve essere:
ti i piani: in tal caso è vietata l'aspirazione diretta dalla rete pubblica. 8. La rete di distribuzione dell'acqua deve essere: a) di idoneo materiale e posata in opera in modo che sia facile verificarne e ripararne i guasti; b) debitamente separata e protetta rispetto ai condotti di fognatura e nelle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi. In merito alle apparecchiature per il trattamento
elle vicinanze e negli incroci con questi essere posata superiormente ad essi. In merito alle apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili, si richiama la normativa di cui alla Circolare Ministero Sanità n. 26 del 30.10.1989 e n. 265 del 13.11.1989. 9. Gli allacciamenti alla rete idrica pubblica dovranno essere dotati di opportuna valvola di non ritorno per evitare interconnessioni tra i pozzi privati e il pubblico acquedotto e, comunque, dovranno rispettare le
Art. 32. Locali sottotetto
ola di non ritorno per evitare interconnessioni tra i pozzi privati e il pubblico acquedotto e, comunque, dovranno rispettare le prescrizioni e le indicazioni dettate dai regolamenti degli Enti proprietari e gestori. Art. 32. Locali sottotetto Art. 32.1 Locali sottotetto a destinazione accessoria
- I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti possono essere destinati a locali accessori alla
stinazione accessoria
- I locali sottotetto di nuova edificazione ed esistenti possono essere destinati a locali accessori alla residenza, qualora non ricorrano i requisiti di altezza e di aeroilluminazione richiesti per l’abitabilità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento per gli spazi accessori.
- Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da
Art. 32.2 Locali sottotetto a destinazione abitativa
spazi accessori. 2. Se condominiali, i locali sottotetto sono accessibili dal vano scala comune, se privati sono accessibili da scala interna all’appartamento di pertinenza attraverso disimpegno chiuso. 3. Possono essere dotati di impianto elettrico e di riscaldamento. Art. 32.2 Locali sottotetto a destinazione abitativa
- I locali sottotetto possono essere destinati ad uso abitativo qualora abbiano i requisiti previsti per gli spazi di abitazione come definiti dall’Art. 20 del presente Regolamento.
Art. 33. Soppalchi
abitativo qualora abbiano i requisiti previsti per gli spazi di abitazione come definiti dall’Art. 20 del presente Regolamento. 2. Per eventuali interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti devono essere rispettati i requisiti ed i contenuti di cui alla L.R. n.12/05 e s.m.i.. Art. 33. Soppalchi
- La superficie dei soppalchi deve essere relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori.
erficie dei soppalchi deve essere relazionata alla superficie dei locali ed all'altezza delle parti sia inferiori che superiori. 2. L'altezza netta fra pavimento finito e soffitto finito, sia per la parte sottostante che per la parte soprastante, non potrà essere comunque inferiore a mt. 2,10. 3. La superficie del soppalco, esclusa la scala di accesso non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale soppalcato.
La superficie del soppalco, esclusa la scala di accesso non deve essere superiore a 1/3 della superficie del locale soppalcato. 4. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante, sia almeno di mt. 2,30, la superficie del soppalco potrà raggiungere 1/2 della superficie del locale. 5. Ove sia consentito realizzare soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme: a) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperto;
soppalchi, vanno rispettate le seguenti norme: a) entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperto; b) la parte soprastante deve essere munita di balaustra non inferiore a 1,00 m di altezza.
Art. 34. Seminterrati e sotterranei
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 20 6. La regolarità dell’aeroilluminazione deve essere verificata per il complesso del locale soppalcato, considerando la superficie utile complessiva. 7. Le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. Art. 34. Seminterrati e sotterranei
- I piani dei fabbricati che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni:
icati che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni: a) seminterrato: locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; b) sotterraneo: locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato. 2. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere destinati ad abitazione; possono essere destinati
iede del fabbricato. 2. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere destinati ad abitazione; possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i seguenti requisiti: a) altezza e superficie minima utile secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni; b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona
previsti per le specifiche destinazioni; b) dispositivi tecnici tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiano vespaio di mt. 0.50 di altezza, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, fatti salvi il rispetto dei requisiti acustici e di
o ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno, fatti salvi il rispetto dei requisiti acustici e di efficienza energetica disciplinati dalla normativa vigente e dal presente Regolamento; c) adeguate condizioni di aeroilluminazione diretta, indiretta o condizionamento e illuminazione artificiale secondo quanto previsto al successivo Capo; d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti;
Art. 35. Scale interne all’alloggio
o previsto al successivo Capo; d) scarico regolamentare delle acque residue in collettori che non possono dar luogo a rigurgiti; e) idonee canne di ventilazione sfocianti oltre il tetto; f) idonee misure per l’eliminazione delle barriere architettoniche; g) in relazione alle specifiche destinazioni ottenere le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.. Art. 35. Scale interne all’alloggio
Art. 35. Scale interne all’alloggio
re le previste autorizzazioni in materia di sicurezza, prevenzione, igiene del lavoro, ecc.. Art. 35. Scale interne all’alloggio
- Le scale devono essere agevoli e sicura sia alla salita che alla discesa e devono sempre essere complete di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 0,90.
- I gradini delle scale devono avere le seguenti misure: a) alzata minima 16 cm.; b) alzata massima cm. 18, consentita solo per i casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
inima 16 cm.; b) alzata massima cm. 18, consentita solo per i casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione; c) pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63. 3. La larghezza delle scale non deve essere mai inferiore a m 1,00 per la tipologia a rampa e non deve avere un’apertura di diametro inferiore a m 1,20 per la tipologia a chiocciola. Nel caso di collegamento
Art. 36. Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite.
ogia a rampa e non deve avere un’apertura di diametro inferiore a m 1,20 per la tipologia a chiocciola. Nel caso di collegamento tra vani abitativi con vani accessori (cantine, sottotetti, ecc.) dello stesso alloggio è consentita per la tipologia a rampa una larghezza non minore di m 0,80. Art. 36. Requisiti di fruibilità a persone fisicamente impedite.
- Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite, per tutti gli
Art. 37. Definizioni e norme generali
ente impedite.
- Al fine di rendere gli ambienti accessibili e fruibili da parte di persone fisicamente impedite, per tutti gli edifici pubblici, privati, residenziali e non, si applicano le norme specifiche in materia sia nazionali che regionali e in particolare: Legge n. 13/89, D.M. 236/89, L.R. 6/89. Capo III Requisiti degli edifici rurali Art. 37. Definizioni e norme generali
- Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale
t. 37. Definizioni e norme generali
- Per casa rurale o colonica si intende una costruzione destinata ad abitazione, al normale funzionamento dell’azienda agricola o provvista dei necessari servizi a quest’ultima inerenti.
- Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento.
- Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici, allo scopo di
l presente regolamento. 3. Nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici, allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 21 4. Le stalle, le porcilaie, e altri ricoveri per animali in genere, non devono comunque comunicare con i locali di abitazione e non devono avere aperture sulla stessa facciata ove esistono le finestre delle abitazioni, a distanza inferiore a mt. 3 in linea orizzontale. 5. Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali.
Art. 38. Locali per lavorazioni e depositi
mt. 3 in linea orizzontale. 5. Non è comunque consentito destinare ad uso alloggio i locali soprastanti i ricoveri per animali. 6. I locali di ricovero e di riposo dei lavoratori avventizi devono possedere gli stessi requisiti di abitabilità previsti dal Capo I e al Capo II del presente Titolo. Art. 38. Locali per lavorazioni e depositi
- I locali dell’edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare
per lavorazioni e depositi
- I locali dell’edificio rurale adibiti ad operazioni o manipolazioni agricole capaci di modificare negativamente l’aria confinata devono essere separati dai locali di abitazione mediante mezzi divisori impermeabili; nelle nuove costruzioni detti locali devono essere ubicati in un corpo di fabbrica separato da quello ad uso abitazione.
- I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con
Art. 39. Ricoveri per animali
o ad uso abitazione. 2. I luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben aerati, con pavimento di cotto o di gettata, difesi dalla pioggia ed impermeabili. Le aperture devono essere dotate di reticella di protezione per la difesa da roditori ed insetti. 3. E’ vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi. Art. 39. Ricoveri per animali
Art. 39. Ricoveri per animali
posito e di conservazione delle derrate, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri presidi. Art. 39. Ricoveri per animali
- La costruzione di ricoveri animali è soggetta ad approvazione del Sindaco che la concede sentito il parere del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL per quanto riguarda le competenze in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario della ASL per quanto attiene l'idoneità dei ricoveri ai
in materia di igiene del suolo e dell'abitato e del Servizio Veterinario della ASL per quanto attiene l'idoneità dei ricoveri ai fini della profilassi delle malattie infettive e diffusive e del benessere degli animali della specie allevata. 2. L'inizio della attività di allevamento è subordinata alla autorizzazione del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei predetti Servizi della ASL ognuno per le rispettive competenze.
e del Sindaco che la rilascia previo accertamento favorevole dei predetti Servizi della ASL ognuno per le rispettive competenze. 3. L’autorizzazione deve indicare la specie e le specie di animali nonché il numero dei capi svezzati che possono essere ricoverati. 4. L'attivazione è subordinata al rilascio di un nulla osta igienico sanitario del Servizio Veterinario della ASL qualora trattasi di: a) allevamenti di suini annessi a caseifici od altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari;
ualora trattasi di: a) allevamenti di suini annessi a caseifici od altri stabilimenti per la lavorazione di prodotti alimentari; b) allevamenti di carattere industriale o commerciale che utilizzano rifiuti alimentari di qualsiasi provenienza; c) canili gestiti da privati o da enti a scopo di ricovero, di commercio o di addestramento; d) allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia.
addestramento; d) allevamento industriale di animali da pelliccia e di animali destinati al ripopolamento di riserva di caccia. 5. I ricoveri per animali, fermo restando l’obbligo del rispetto della normativa in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionamenti di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee
ente aerati ed illuminati, approvvigionamenti di acqua potabile, dotati di idonei sistemi di smaltimento dei liquami e di idonee protezioni contro gli insetti e i roditori, devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili. 6. I recinti all’aperto devono essere dislocati lontano dalle zone urbanizzate ad una distanza non inferiore a mt. 100 e quando non abbaino pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
riore a mt. 100 e quando non abbaino pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. 7. Tutte le stalle, le porcilaie ed altri locali adibiti al ricovero di bestiame, devono poter usufruire di una presa d’acqua con relativa lancia per il lavaggio. 8. Tutti i locali di ricovero per il bestiame devono inoltre avere superfici finestrate apribili, in modo da garantire l’illuminazione e aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato.
Art. 39.1 Stalle
ate apribili, in modo da garantire l’illuminazione e aerazione del locale secondo le esigenze del tipo di allevamento praticato. 9. Ogni stalla, porcilaia o altro ricovero coperto per animali in genere, deve essere dotata di idonea vasca in materiale impermeabile, per la raccolta delle deiezioni liquide e solide. 10. Quando il numero degli animali di grossa taglia supera l’entità di 10 capi, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni. Art. 39.1 Stalle
Art. 39.1 Stalle
supera l’entità di 10 capi, la vasca di accumulo deve avere una capacità di contenimento di almeno 120 giorni. Art. 39.1 Stalle
- Le stalle per bovini ed equini devono avere pavimentazione impermeabile, dotata di idonei scoli.
- Le stalle adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art. 233 del R.D. 27.7.1934 n. 1265 ed avere tutte le protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 22 3. Le stalle per vacche lattifere devono essere dotate di appositi locali per la raccolta del latte e depositi dei recipienti; dotate di adeguati servizi igienici aventi i requisiti di cui al D.P.R. 327/.80 per il personale dei custodia e per i mungitori eventuali. 4. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 maggio 1929,
ngitori eventuali. 4. Il locale per la raccolta del latte, salvo le particolari caratteristiche previste dal R.D. 9 maggio 1929, n.994, deve essere attiguo alla stalla, avere pavimento in materiale impermeabile, che permette lo scolo delle acque all’esterno, pareti rivestire in materiale impermeabile e facilmente lavabile fino ad un’altezza di mt. 2,20 finestra apribile all’esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile
Art. 39.2 Porcili e ricoveri d’altri capi grossi.
nte lavabile fino ad un’altezza di mt. 2,20 finestra apribile all’esterno e reti antimosche, impianto di acqua corrente potabile per il lavaggio dei recipienti, spogliatoio, lavandino e doccia per gli operatori addetti. Art. 39.2 Porcili e ricoveri d’altri capi grossi.
- I porcili nuovi ed esistenti e ricoveri per altri capi grossi, destinati all’allevamento di animali limitato all’uso familiare (1-2 capi), devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di mt.
o di animali limitato all’uso familiare (1-2 capi), devono essere realizzati con idonei materiali, ad una distanza minima di mt. 30 dalle abitazioni e dalle strade, devono avere aperture sufficienti per il rinnovo dell’aria e mantenuti puliti. Devono inoltre avere mangiatoie e pavimenti ben connessi e di materiale impermeabile. 2. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta, il cui
Art. 39.3 Pollai e conigliaie
i materiale impermeabile. 2. Il pavimento deve essere inclinato per facilitare lo scolo delle urine in pozzetti a tenuta, il cui smaltimento dovrà essere effettuato nel rispetto delle norme contenute nel Titolo II del presente regolamento. 3. Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, anche se ad uso familiare, dovranno essere rimossi. Art. 39.3 Pollai e conigliaie
Art. 39.3 Pollai e conigliaie
accertati inconvenienti igienici, gli stessi, anche se ad uso familiare, dovranno essere rimossi. Art. 39.3 Pollai e conigliaie
- I pollai e le conigliaie, sia nuovi che esistenti, devono essere aerati e mantenuti puliti; devono essere ubicati al di fuori delle zone urbanizzate, all’interno delle quali sarà ammesso solo un numero di capi limitato all’uso familiare (10 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiori a mt. 10.
Art. 40. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
olo un numero di capi limitato all’uso familiare (10 capi) e comunque a distanza dalle abitazioni vicine non inferiori a mt. 10. 2. Qualora fossero comunque causa di accertati inconvenienti igienici, gli stessi, anche se ad uso familiare, dovranno essere rimossi. Art. 40. Abbeveratoi, vasche per il lavaggio
- Gli eventuali abbeveratoi, vasche per il lavaggio e il rinfrescamento degli ortaggi, devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in
Art. 41. Norme generali
ento degli ortaggi, devono essere alimentate con acqua potabile; devono inoltre essere circondate da una platea di protezione in cemento, atta a raccogliere e a convogliare le acque usate di supero in condotti di materiale impermeabile fino ad una distanza di mt. 50 dai pozzi, per essere disperse sul fondo in modo da evitare impaludamenti o ristagni. 2. Sono vietate le bocche di riempimento sommerso. Capo IV Requisiti degli edifici adibiti ad attività produttive e a deposito Art. 41. Norme generali
Art. 41. Norme generali
che di riempimento sommerso. Capo IV Requisiti degli edifici adibiti ad attività produttive e a deposito Art. 41. Norme generali
- Fatto salvo il rispetto delle vigenti Leggi in materia di igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro e diverse disposizioni di legge a norma dell’art. 24 della Legge 833/78, gli edifici destinati all’uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si
Art. 42. Caratteristiche degli spazi confinati
destinati all’uso generico di laboratori, opifici, depositi, ove sia prevista permanenza continuativa di addetti od altro che si configuri come ambiente di lavoro, devono in via preliminare avere le caratteristiche costruttive, indicate nei successivi articoli del presente Capo. Art. 42. Caratteristiche degli spazi confinati Art. 42.1 Pavimentazione
- Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di
t. 42.1 Pavimentazione
- Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all’interno degli opifici. Sotto il pavimento, qualora non esista cantina, sarà realizzato idoneo vespaio, di altezza non inferiore a cm. 40.
Art. 42.2 Illuminazione e aerazione.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 23 2. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere realizzato in materiale (impermeabile) resistente, in superficie unita, di facile pulizia e tale da evitare in ogni caso polverosità. Art. 42.2 Illuminazione e aerazione.
- Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura.
uperficie di illuminazione naturale pari a 1/8 della superficie del pavimento se laterale; ad 1/10 se a livello della copertura. 2. Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva egli ingessi, non inferiore a 1/12 della superficie del pavimento. 3. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all’ottenimento del miglior risultato; allo scopo è
Art. 43. Servizi e spogliatoi per il personale
ficie del pavimento. 3. La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all’ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di attività lavorativa con produzione e sviluppo di calore. Art. 43. Servizi e spogliatoi per il personale Art. 43.1 Caratteristiche e dotazione minima dei locali per servizi
- I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di
minima dei locali per servizi
- I locali di servizio devono essere previsti in numero e posizione adeguata sia alle esigenze di privatezza e comfort sia alla necessità di una facile e rapida pulizia.
- In ogni ambiente di lavoro, ove sia previsto un numero di addetti fino a 3, sarà necessario almeno un vano latrina con antibagno con lavabo. L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoi.
no latrina con antibagno con lavabo. L’antibagno dovrà essere di dimensioni adeguate e potrà essere usato anche come spogliatoi. 3. Ove sia previsto un numero di addetti, titolari e/o soci compresi, maggiore di tre, si dovranno prevedere almeno due vani latrina con relativo antibagno di dimensioni adeguate e anch’esso utilizzabile come spogliatoi. 4. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà
zabile come spogliatoi. 4. La dotazione dei servizi per ambienti di lavoro che presumibilmente avranno addetti da 11 a 40, dovrà essere di almeno 3 vani latrina con antibagno e di almeno un locale spogliatoi per sesso e di adeguata superficie. Ogni successivi 30 dipendenti, si dovranno prevedere un ulteriore gabinetto. 5. Il numero totale dei gabinetti può essere ridotto a 2/3 qualora vengano previsti orinatoi, in numero pari alla riduzione. 6. I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca.
qualora vengano previsti orinatoi, in numero pari alla riduzione. 6. I vasi dovranno essere preferibilmente del tipo alla turca. 7. Il vano latrina deve essere di superficie minima di mq.1; l’antibagno di superficie minima di mq. 1 laddove non sia previsto apposito spogliatoio e si usi l’antibagno come spogliatoio la superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3. 8. L’altezza minima consentita per i servizi e gli antibagni è di mt. 2,40.
superficie minima di esso non sarà inferiore a mq 3. 8. L’altezza minima consentita per i servizi e gli antibagni è di mt. 2,40. 9. I gabinetti devono essere suddivisi per sesso: devono essere regolarmente riscaldati e con regolamentari requisiti di aeroilluminazione naturale diretta anche per l’antibagno usato per spogliatoi; è ammissibile la ventilazione forzata che garantisca un ricambio d’aria pari a 6 volumi/h, se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/h se intermittente e temporatizzata.
Art. 43.2 Caratteristiche e dotazione minima degli spogliatoi
arantisca un ricambio d’aria pari a 6 volumi/h, se in espulsione continua, ovvero 12 volumi/h se intermittente e temporatizzata. 10. I pavimenti dei vani servizi e degli spogliatoi plurimi dovranno essere preferibilmente serviti da una piletta di scarico sifonata. 11. Le pareti dei servizi igienici (latrina, antilatrina) devono essere piastrellate fino ad un’altezza di mt. 2. Art. 43.2 Caratteristiche e dotazione minima degli spogliatoi
Art. 43.2 Caratteristiche e dotazione minima degli spogliatoi
tilatrina) devono essere piastrellate fino ad un’altezza di mt. 2. Art. 43.2 Caratteristiche e dotazione minima degli spogliatoi
- Gli spogliatoi devono avere la superficie minima di mq. 10 e comunque non meno di 1 mq. Per ogni addetto potenziale utilizzatore contemporaneo; devono avere pareti rivestite di un materiale impermeabile e facilmente lavabile, fino ad un’altezza di mt. 2,00 dal pavimento; devono avere
pareti rivestite di un materiale impermeabile e facilmente lavabile, fino ad un’altezza di mt. 2,00 dal pavimento; devono avere regolamentare aeroilluminazione naturale e/o ventilazione forzata con ricambi d’aria pari a 6 volumi se in espulsione continua, ovvero 12 volumi /h se intermittente o temporizzata. 2. Nei locali spogliatoi, che devono essere adeguatamente regolarmente termoregolati, devono prevedersi punti per l'erogazione di acqua potabile, almeno un lavatoio ogni 5 dipendenti occupati e
mente termoregolati, devono prevedersi punti per l'erogazione di acqua potabile, almeno un lavatoio ogni 5 dipendenti occupati e almeno una doccia con antidoccia in relazione a 20 utilizzatori potenziali contemporanei, nonché spazio adeguato per appositi armadietti a doppio comparto per ogni lavoratore previsto.
Art. 44. Locali mensa
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 24 Art. 44. Locali mensa
- Fermo restando il divieto di consumare pasti in ambiente di lavoro, per le caratteristiche delle mense e refettori che devono essere previsti laddove sia presumibile una presenza di almeno 30 addetti durante l'intervallo per la refezione si fa rimando alla normativa di settore prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande.
Art. 45. Isolamento acustico
fa rimando alla normativa di settore prevista per gli ambienti ove si producono, manipolano e somministrano alimenti e bevande. 2. Nella sala da pranzo deve comunque essere assicurato uno spazio di mq. 1 per persona e l'uso di materiali ed attrezzi che riducano al minimo possibile la rumorosità. Art. 45. Isolamento acustico
- Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque
Art. 45. Isolamento acustico
Art. 45. Isolamento acustico
- Tutte le fonti di rumorosità devono essere protette e le strutture dell'edificio devono comunque assicurare un potere di fonoisolamento non inferiore a 2/3 di quanto previsto per le costruzioni di civile abitazione. Art. 46. Locali sotterranei e seminterrati
- E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei e semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.
i e seminterrati
- E' vietato adibire al lavoro locali sotterranei e semisotterranei e comunque carenti di aria e luce diretta.
- Lo svolgimento del lavoro nei suddetti locali, potrà essere consentito allorquando siano rispettati gli altri disposti del presente Regolamento ed in particolare le previsioni di cui al Capo I del presente Titolo e si adottino misure riconosciute idonee alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall’umidità.
Art. 47. Campo d’applicazione
del presente Titolo e si adottino misure riconosciute idonee alla aerazione, alla illuminazione ed alla protezione dall’umidità. 3. Restano comunque vietate in detti locali le lavorazioni che diano luogo da azioni nocive. Capo V Efficienza energetica degli edifici Art. 47. Campo d’applicazione
- Fatte salve le eccezioni di cui al successivo comma, le disposizioni del presente capo, in attuazione della D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i., si applicano a tutte le categorie di edifici, così come
ente capo, in attuazione della D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i., si applicano a tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso indicata all’articolo 3 del d.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ai fini del contenimento dei consumi energetici e della riduzione delle emissioni inquinanti, nel caso di: a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati;
i inquinanti, nel caso di: a) progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; b) opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti, ampliamenti volumetrici, recupero a fini abitativi di sottotetti esistenti e installazione di nuovi impianti in edifici esistenti; c) certificazione energetica degli edifici. 2. Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti:
tica degli edifici. 2. Sono escluse dall’applicazione del presente provvedimento le seguenti categorie di edifici e di impianti: a) gli immobili ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e dal paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo
i beni culturali e dal paesaggio e gli immobili che secondo le norme dello strumento urbanistico devono essere sottoposti a solo restauro e risanamento conservativo nei casi in cui il rispetto delle prescrizioni implicherebbe un’alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a
i storici o artistici; b) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo. Sono altresì esclusi i fabbricati industriali artigianali e agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
nuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 mq; d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.
Art. 48. Prestazioni dell’involucro
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 25 Art. 48. Prestazioni dell’involucro Art. 48.1 Orientamento dell’edificio
- In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, l’orientamento degli edifici di nuova costruzione deve essere tale da favorire il risparmio energetico e pertanto gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa dovrebbero preferibilmente avere almeno una finestra orientata entro un settore ± 45° dal Sud geografico.
Art. 48.2 Protezione dal sole
e della vita abitativa dovrebbero preferibilmente avere almeno una finestra orientata entro un settore ± 45° dal Sud geografico. 2. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (box, ripostigli, lavanderie e corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Art. 48.2 Protezione dal sole
Art. 48.2 Protezione dal sole
ti lungo il lato Nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. Art. 48.2 Protezione dal sole
- Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dalle specifiche normative vigneti in materia di igiene, in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i., ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8 del D.P.R. 412/93,
Art. 48.3 Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
a D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i., ad eccezione degli edifici appartenenti alle categorie E.6 ed E.8 del D.P.R. 412/93, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento. Art. 48.3 Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
- Per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento
degli edifici nuovi
- Per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione edilizia, ampliamento volumetrico, recupero ai fini abitativi di sottotetti esistenti e manutenzione straordinaria è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare i valori massimi di trasmittanza termica U in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i..
re i valori massimi di trasmittanza termica U in coerenza con quanto predisposto dalla D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.. 2. Come previsto dall’art. 12 della L.R. n. 33 del 28/12/07 e s.m.i., a integrazione dell’art. 1 della L.R. 26/95 s s.m.i., i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro edilizio esterno di nuove costruzione e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di
ituiscono involucro edilizio esterno di nuove costruzione e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria e di trasmittanza termica media, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate attraverso una
Art. 48.4 Materiali ecosostenibili
della superficie lorda di pavimento, dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate attraverso una precertificazione firmata da un Tecnico abilitato a rilasciare la Certificazione Energetica, superiori al 10% rispetto ai valori limite del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o riscaldamento, EPh previsti dalle disposizioni della D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i. e dal presente Regolamento. Art. 48.4 Materiali ecosostenibili
Art. 48.4 Materiali ecosostenibili
dalle disposizioni della D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i. e dal presente Regolamento. Art. 48.4 Materiali ecosostenibili
- Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
- L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il
Art. 48.5 Certificazione energetica
ntero ciclo di vita. 2. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. Art. 48.5 Certificazione energetica
- Dal 1 settembre 2007, gli edifici, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica e Targa
iche previsti dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10 e s.m.i., devono essere dotati di Attestato di Certificazione Energetica e Targa Energetica, secondo le casistiche e le gradualità temporali previste all’articolo 9 della D.G.R. VIII/8745 del 22/12/2008 e s.m.i.. 2. L’Attestato di Certificazione Energetica è idoneo se redatto e asseverato da un Soggetto certificatore, registrato nel Catasto Energetico e timbrato per accettazione dal Comune, ha validità massima di 10
a un Soggetto certificatore, registrato nel Catasto Energetico e timbrato per accettazione dal Comune, ha validità massima di 10 anni dalla data di registrazione della pratica al catasto energetico e decade, prima della scadenza di 10 anni, nei seguenti casi: a) interventi che modifichino la prestazione energetica; b) cambio di destinazione d’uso delle singole unità immobiliari.
Art. 48.6 Modalità di conseguimento dell’Attestato di Certificazione Energetica
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 26 3. La Targa Energetica è rilasciata dall’Organismo regionale di accreditamento e deve essere esposta in luogo che garantisca la massima visibilità e riconoscibilità. 4. Qualora venga aggiornato l’attestato di certificazione energetica, è fatto obbligo di provvedere all’aggiornamento della targa energetica dell’edificio. Art. 48.6 Modalità di conseguimento dell’Attestato di Certificazione Energetica
Art. 48.6 Modalità di conseguimento dell’Attestato di Certificazione Energetica
iornamento della targa energetica dell’edificio. Art. 48.6 Modalità di conseguimento dell’Attestato di Certificazione Energetica
- Il proprietario dell’edificio deposita presso il Comune, unitamente alla richiesta di permesso di costruire o alla denuncia di inizio attività, la relazione tecnica di cui all’art. 28 della legge 9 gennaio 1991 n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli
legge 9 gennaio 1991 n. 10, attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici secondo le modalità previste dalla D.G.R. 8/87745 del 22/12/2008 e s.m.i., in forma cartacea e digitale. 2. Il proprietario comunica al Comune, entro la data di inizio dei lavori, la nomina del Soggetto Certificatore ed è tenuto alla tempestiva comunicazione di eventuali variazioni.
ta di inizio dei lavori, la nomina del Soggetto Certificatore ed è tenuto alla tempestiva comunicazione di eventuali variazioni. 3. Nel caso di varianti al progetto che modifichino le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario deposita presso il comune la relazione di cui al comma 1 aggiornata secondo le varianti introdotte. 4. Unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, il proprietario deposita presso il Comune:
o le varianti introdotte. 4. Unitamente alla dichiarazione di ultimazione dei lavori, il proprietario deposita presso il Comune: a) l’asseverazione del Direttore lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue relative varianti compreso quanto dichiarato nella relazione tecnica di cui al comma 1; b) attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore;
relazione tecnica di cui al comma 1; b) attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore; c) ricevuta di registrazione dell’attestato di certificazione energetica al catasto energetico; d) ricevuta di pagamento del contributo dovuto all’Organismo regionale di accreditamento. 5. Il Comune rilascia copia dell’attestato di certificazione energetica timbrato per accettazione successivamente alla verifica della documentazione richiesta ai precedenti commi da 1 a 4 del
ergetica timbrato per accettazione successivamente alla verifica della documentazione richiesta ai precedenti commi da 1 a 4 del presente articolo. 6. Nel caso di edifici esistenti non interessati da opere, il rilascio al proprietario di copia dell’attestato di certificazione energetica timbrato per accettazione è subordinato al deposito presso il Comune di: a) attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore;
Art. 49. Efficienza energetica degli impianti
nato al deposito presso il Comune di: a) attestato di certificazione energetica redatto e asseverato dal Soggetto certificatore; b) ricevuta di registrazione dell’attestato di certificazione energetica al catasto energetico; c) ricevuta di pagamento del contributo dovuto all’Organismo regionale di accreditamento. Art. 49. Efficienza energetica degli impianti Art. 49.1 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
Art. 49. Efficienza energetica degli impianti
onale di accreditamento. Art. 49. Efficienza energetica degli impianti Art. 49.1 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
- Negli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l'impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento.
- Nel caso in cui l’edificio sia collegato ad una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti:
so in cui l’edificio sia collegato ad una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti: Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento 70 °C ≥91 + 1 log Pn 30 °C ≥97 + 1 log Pn 3. Nel caso in cui l’alimentazione disponibile sia a gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i
30 °C ≥97 + 1 log Pn 3. Nel caso in cui l’alimentazione disponibile sia a gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti: Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento 70 °C ≥93 + 2 log Pn ≥50 °C ≥89 + 3 log Pn
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 27 4. L’articolo non si applica nei seguenti casi: a) collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano; b) utilizzo di pompe di calore. 5. Per interventi di nuova costruzione bei casi di nuova istallazione o nei casi di sola ristrutturazione del’’impianto termico, qualora non vi siano impedimenti tecnici oggettivi, in presenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore
Art. 49.2 Impianti centralizzati di produzione calore
in presenza di caldaie a condensazione, di pompe di calore ovvero di altri generatori di calore che abbiano efficienza superiore con temperatura di mandata del fluido termovettore bassa, quest’ultima non deve essere superiore a 50°C. 6. La prescrizione di cui sopra si intende rispettata qualora la temperatura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35°C. Art. 49.2 Impianti centralizzati di produzione calore
Art. 49.2 Impianti centralizzati di produzione calore
peratura di ritorno del fluido termovettore sia inferiore o uguale a 35°C. Art. 49.2 Impianti centralizzati di produzione calore
- In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell'impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del D.P.R.
100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3, del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti termici centralizzati laddove esistenti. 2. Le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità
Art. 49.3 Regolazione locale della temperatura dell’aria
izzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 1 dell’Art. 48.6. Art. 49.3 Regolazione locale della temperatura dell’aria
- È resa obbligatoria l’installazione di sistemi di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del
atiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. La norma si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento. 2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi:
Art. 49.4 Sistemi a bassa temperatura
ova costruzione dotati di impianti di riscaldamento. 2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi: a) interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti; b) rifacimento della rete di distribuzione del calore. Art. 49.4 Sistemi a bassa temperatura
- Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti
Art. 49.5 Contabilizzazione energetica
i a bassa temperatura
- Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare). Art. 49.5 Contabilizzazione energetica
- Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di ristrutturazione dell’intero sistema impiantistico gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di
o sistema impiantistico gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale, che consentano una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica. 2. Per ristrutturazione dell’intero sistema impiantistico si intende l’insieme di opere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed
eme di opere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto individuale per distacco dall’impianto termico centralizzato.
Art. 49.6 Efficienza degli impianti elettrici
iari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto individuale per distacco dall’impianto termico centralizzato. Art. 49.6 Efficienza degli impianti elettrici
- Le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse
o di benessere visivo, in funzione delle attività previste. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale negli spazi di
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 28 accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 2. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali
li edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: a) per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici;
Art. 49.7 Inquinamento luminoso
parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici; b) per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.). Art. 49.7 Inquinamento luminoso
- Come disposto dalla LR 17/01 è obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o
rt. 49.7 Inquinamento luminoso
- Come disposto dalla LR 17/01 è obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, condominiali o pubbliche) di edifici nuovi e di quelli sottoposti a ristrutturazione totale, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici.
Art. 49.8 Inquinamento elettromagnetico interno (50 hz)
lusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. Art. 49.8 Inquinamento elettromagnetico interno (50 hz)
- Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione.
Art. 50. Fonti energetiche rinnovabili
raverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. Art. 50. Fonti energetiche rinnovabili Art. 50.1 Impianti solari termici
- Per gli edifici di nuova costruzione, in occasione di nuova installazione o di ristrutturazione di impianti termici è obbligatorio soddisfare almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile.
il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso il contributo di impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile. 2. La copertura del 50% del fabbisogno anno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria si intende rispettata nelle casistiche di cui al comma 6.5 dell’articolo 6 della D.G.R. 8/87745 del 22/12/2008 e s.m.i . 3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono seguire le
el 22/12/2008 e s.m.i . 3. Per determinare il fabbisogno di acqua calda sanitaria nel settore residenziale, si devono seguire le disposizioni contenute nella Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6(*). 4. I collettori solari devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud- ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli.
est, Sud- ovest, Est e Ovest, fatte salve le disposizioni indicate dalle norme vigenti per immobili e zone sottoposte a vincoli. (*) Fabbisogni termici per la produzione di acqua calda in funzione della superficie dell’abitazione (Fonte: Raccomandazione UNI-CTI R3/03 SC6) Superficie lorda dell’abitazione [m2 ] Fabbisogno specifico [MJ/ m2 giorno] S < 50 m2 0,314 50 ≤ S <120 m2 0,262 120 ≤ S < 200 m 2 0,21 S ≥ 200 m 2 0,157
tazione [m2 ] Fabbisogno specifico [MJ/ m2 giorno] S < 50 m2 0,314 50 ≤ S <120 m2 0,262 120 ≤ S < 200 m 2 0,21 S ≥ 200 m 2 0,157 5. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, sezioni, ecc.) che dimostrino le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 29 6. La copertura del 50% del fabbisogno anno di energia primaria richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria di cui al precedente comma 1, si intende rispettata anche nelle casistiche di cui al comma 6.5 dell’articolo 6 della D.G.R. 8/87745 del 22/12/2008 e s.m.i. 7. Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti previsti ai precedenti comma 1
Art. 50.2 Impianti solari fotovoltaici
2/12/2008 e s.m.i. 7. Se l’ubicazione dell’edificio rende impossibile l’installazione di impianti previsti ai precedenti comma 1 e 6, oppure esistano condizioni tali da impedire il loro sfruttamento ottimale, le prescrizioni di cui al precedente comma 1 possono essere omesse se dettagliatamente documentate nella relazione tecnica di cui al precedente al comma 1 dell’Art. 48.6. Art. 50.2 Impianti solari fotovoltaici
Art. 50.2 Impianti solari fotovoltaici
mente documentate nella relazione tecnica di cui al precedente al comma 1 dell’Art. 48.6. Art. 50.2 Impianti solari fotovoltaici
- Qualora sussistano condizioni economiche favorevoli (contributi, incentivi, ecc.), è consigliata l’installazione di impianti solari fotovoltaici allacciati alla rete elettrica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica. Art. 50.3 Predisposizione impianti solari termici e fotovoltaici
Art. 50.3 Predisposizione impianti solari termici e fotovoltaici
trica di distribuzione, per la produzione di energia elettrica. Art. 50.3 Predisposizione impianti solari termici e fotovoltaici
- Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti è consigliata la predisposizione delle opere, riguardanti l’involucro dell’edificio e gli impianti, necessarie a favorire l’installazione di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici e i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. La
Art. 50.4 Sistemi solari passivi
di impianti solari termici e impianti solari fotovoltaici e i loro collegamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. La predisposizione riferita agli impianti solari fotovoltaici è obbligatoria anche per gli edifici nuovi. Art. 50.4 Sistemi solari passivi
- Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere
passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: a) siano approvate preventivamente dalla Commissione per il Paesaggio (L.R. Lombardia 12/05); b) dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione
. Lombardia 12/05); b) dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; c) siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e sud/ovest; d) abbiano una profondità non superiore a 1m; e) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante;
st e sud/ovest; d) abbiano una profondità non superiore a 1m; e) i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante; f) sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; g) il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la
Art. 50.5 Impianti di riscaldamento alimentati a biomassa
ell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra; h) la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. Art. 50.5 Impianti di riscaldamento alimentati a biomassa
- Qualora sussistano le condizioni economiche favorevoli (contributi, incentivi, ecc.) è consigliata
Art. 50.6 Sfruttamento dell’energia geotermica
ento alimentati a biomassa
- Qualora sussistano le condizioni economiche favorevoli (contributi, incentivi, ecc.) è consigliata l’istallazione di impianti termici alimentati a biomassa (termo caminetti, caldaie alimentate a legno in ciocchi o pellet) per la produzione di calore per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria. Art. 50.6 Sfruttamento dell’energia geotermica
- Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti, in alternativa ai generatori termici
ell’energia geotermica
- Per gli edifici di nuova costruzione e per gli edifici esistenti, in alternativa ai generatori termici tradizionali, si suggeriscono: a) l’istallazione di impianti destinati al riscaldamento, collegati a terminali a bassa temperatura, e al raffrescamento, attraverso l’uso di pompe di calore, alimentate con acqua prelevata da corpi idrici superficiali, dalle falde idriche sotterranee o da scarichi idrici;
Art. 51. Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 30 b) interventi finalizzati allo sfruttamento della energia geotermica, con funzione di scambiatore di calore, nei casi in cui non sia possibile mettere a contatto i fluidi geotermici direttamente con gli impianti di utilizzazione. Capo VI Altri requisiti di sostenibilità ambientale Art. 51. Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile
- Per edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in
ndividuale dell’acqua potabile
- Per edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale in ristrutturazione è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario,
Art. 52. Riduzione del consumo di acqua potabile
tabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario, favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Art. 52. Riduzione del consumo di acqua potabile
- Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze
ione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario.
Art. 53. Recupero acque piovane
o tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Art. 53. Recupero acque piovane
- Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è consigliato, nelle nuove costruzioni, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei
ilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
ronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 2. Gli edifici di nuova costruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 30 m 2 , devono dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di acqua per
elle acque meteoriche, il cui volume deve essere calcolato in funzione dei seguenti parametri: consumo annuo totale di acqua per irrigazione, volume di pioggia captabile all'anno determinato a sua volta dalla superficie di raccolta della copertura, dall'altezza annuale di pioggia, dal coefficiente di deflusso, efficienza del filtro. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato
filtro. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla fognatura per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Art. 54. Accessi e passi carrabili
alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente. TITOLO II – REQUISITI DELLE COSTRUZIONI IN RELAZIONE AL CONTESTO URBANO ED AMBIENTALE Capo I Accessi, allacci e altre disposizioni riguardanti le relazioni fra spazi pubblici e privati Art. 54. Accessi e passi carrabili
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui
passi carrabili
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 31 2. Nelle nuove costruzioni residenziali, la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a mt. 4,00 e non superiore a mt. 6,50. 3. Nelle nuove costruzioni, al fine di consentire la fermata dell’autovettura nell’attesa dell’apertura del cancello senza ingombrare lo spazio pubblico, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque
di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest’ultima e la rampa di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a mt. 5,00. Se interessante manufatti di tipo industriale, artigianale o commerciale tale distanza non dovrà essere inferiore a mt. 6,50. Nel caso in cui non sia possibile l’arretramento, i cancelli devono essere realizzati secondo quanto previsto al comma 5 e dotati di apertura motorizzata a radiocomando.
Art. 55. Allacciamento alle reti fognarie
ramento, i cancelli devono essere realizzati secondo quanto previsto al comma 5 e dotati di apertura motorizzata a radiocomando. 4. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 5. I cancelli a movimento motorizzati devono essere dotati di dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica nonché di blocco, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti. Art. 55. Allacciamento alle reti fognarie
Art. 55. Allacciamento alle reti fognarie
stica nonché di blocco, al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei passanti. Art. 55. Allacciamento alle reti fognarie
- Per ogni tipo di intervento edilizio occorre far riferimento ai seguenti principi ed alle conseguenti prescrizioni.
- Il territorio comunale è suddiviso in zone servite da fognatura e in zone non servite di fognatura.
- La rete fognaria è suddivisa in fognatura di tipo misto, per acque nere e per acque bianche o meteoriche.
rvite di fognatura. 3. La rete fognaria è suddivisa in fognatura di tipo misto, per acque nere e per acque bianche o meteoriche. 4. Le fognature “nere” sono destinate a tutte le acque comunque usate. 5. Le fognature “bianche” sono destinate alle acque meteoriche o piovane. 6. Le fognature “miste” sono destinate ad acque nere e acque bianche convogliate in un unica tubazione. 7. Per ogni tipo di intervento occorre definire la situazione degli scarichi in funzione della tubazione
in un unica tubazione. 7. Per ogni tipo di intervento occorre definire la situazione degli scarichi in funzione della tubazione comunale o consortile esistente. Tutti gli scarichi devono essere autorizzati, con le seguenti modalità: a. Nella zone servite di fognatura tutti gli immobili, nuovi od esistenti, devono convogliare le acque di scarico, comunque usate, nella rete fognaria, per acque nere o miste, indipendentemente da qualsiasi
ono convogliare le acque di scarico, comunque usate, nella rete fognaria, per acque nere o miste, indipendentemente da qualsiasi intervento edilizio e con preventiva richiesta del permesso di allacciamento, da presentare con istanza a parte. b. Nelle zone non servite di fognatura per gli scarichi degli immobili nuovi od esistenti si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e in particolare il Regolamento Regione Lombardia del 24 marzo e il D.Lgs. 152/06.
applicano le disposizioni delle leggi vigenti e in particolare il Regolamento Regione Lombardia del 24 marzo e il D.Lgs. 152/06. 8. Prima dell’allacciamento alla pubblica rete fognaria è obbligatorio predisporre appostiti pozzetti di ispezione sifonati fatto salvo il rispetto delle indicazioni e prescrizioni dettate dagli Enti proprietari e gestori. 9. E’ vietato scaricare su suolo pubblico le acque meteoriche provenienti da insediamenti privati.
Art. 56. Occupazione degli spazi pubblici
i Enti proprietari e gestori. 9. E’ vietato scaricare su suolo pubblico le acque meteoriche provenienti da insediamenti privati. 10. Il piano di cortile di nuovi fabbricati dovrà essere realizzato ad una quota tale da evitare il riflusso delle acque meteoriche dalle strade all’interno delle private proprietà, evitando tassativamente di realizzare livelli di piano terreno posti ad una quota inferiore al piano stradale di accesso. Art. 56. Occupazione degli spazi pubblici
Art. 56. Occupazione degli spazi pubblici
re livelli di piano terreno posti ad una quota inferiore al piano stradale di accesso. Art. 56. Occupazione degli spazi pubblici
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee o depositi, deve preventivamente chiedere il rilascio di specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire, in ottemperanza a quanto stabilito nell’apposito regolamento.
Art. 57. Disciplina d’uso del sottosuolo
a superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire, in ottemperanza a quanto stabilito nell’apposito regolamento. 2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione è subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. Art. 57. Disciplina d’uso del sottosuolo
- L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche avviene, nel rispetto della Direttiva della
plina d’uso del sottosuolo
- L’uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche avviene, nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999.
- Per uso degli spazi di sottosuolo per finalità pubbliche deve intendersi l’utilizzo del sottosuolo per i sottoservizi impiantistici, i locali tecnici, la realizzazione di sottopassaggi pedonali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la
donali o veicolari, la realizzazione di spazi pubblici con finalità commerciali, la realizzazione di autoparcheggi interrati, la realizzazione di reti di viabilità, la realizzazione di reti di trasporto pubblico.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 32 3. Gli spazi del sottosuolo dovranno essere: a) ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette; b) illuminati artificialmente e/o naturalmente; c) identificati nel soprassuolo con idonea segnaletica; d) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio.
a normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio. 4. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi della occupazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione futura. 5. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati
Art. 58. Volumi tecnici ed impiantistici
e di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. Art. 58. Volumi tecnici ed impiantistici
- I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.), da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
ecc.), da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano. 2. La realizzazione di manufatti tecnici ed impiantistici è subordinata all’ottenimento di idoneo titolo abilitativo di natura edilizia. 3. I volumi tecnici impiantistici non sono computati ai fini della verifica degli indici volumetrici e dovranno rispettare unicamente le distanze previste dal codice civile. In particolare le cabine di trasformazione
volumetrici e dovranno rispettare unicamente le distanze previste dal codice civile. In particolare le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza, gli spazi anche coperti destinati al posizionamento di cassonetti o simili per la raccolta differenziata dei rifiuti, possono trovare collocazione all’interno di qualsiasi zona di PGT (anche nelle zone di rispetto stradale), fatte salve specifiche e diverse disposizioni contenute nel PGT medesimo.
Art. 59. Allineamenti
i zona di PGT (anche nelle zone di rispetto stradale), fatte salve specifiche e diverse disposizioni contenute nel PGT medesimo. 4. Sono comunque sempre fatte salve le norme del codice della strada e di tipo paesaggistico ambientale. 5. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas possono essere realizzate anche in sottosuolo, prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione. Art. 59. Allineamenti
Art. 59. Allineamenti
zzate anche in sottosuolo, prevedendo comunque le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione. Art. 59. Allineamenti
- Ferma restando la disciplina delle distanze minime tra edifici o dalle strade, stabilite dalle N.T.A. del PGT, o in mancanza dal Codice Civile, nonché dal Codice della Strada, può essere imposta in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti.
Art. 60. Sporgenze e aggetti
osta in sede di provvedimento amministrativo, una distanza maggiore al fine di realizzare allineamenti con edifici preesistenti. 2. Tali disposizioni, valide per le edificazioni a confine sul fronte pubblico, devono essere estese anche ai fronti interni qualora prospettino su spazi pubblici o privati di uso pubblico interessati da percorsi pedonali. Art. 60. Sporgenze e aggetti
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici
genze e aggetti
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, le fronti degli edifici prospettanti su pubblici passaggi o comunque su percorsi di uso comune (anche se di proprietà privata) non devono presentare aggetti maggiori di cm. 10 al di sotto della quota di mt. 4,00, misurata a partire dal piano di calpestio del pubblico passaggio (anche in mancanza di marciapiede).
- La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi e per qualsiasi aggetto (anche se
di marciapiede). 2. La predetta disciplina si applica anche per le parti mobili degli infissi e per qualsiasi aggetto (anche se provvisorio o stagionale) di qualunque materiale esso sia costituito. 3. Balconi a sbalzo, pensiline e bowindows debbono essere posti ad un’altezza minima di mt. 4,00 dall’eventuale marciapiede rialzato ed essere contenuti entro la proiezione dello stesso; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di mt. 5,00 dalla quota stradale o dal
stesso; nel caso non esista marciapiede o lo stesso non sia rialzato, l’altezza minima è di mt. 5,00 dalla quota stradale o dal percorso pedonale. 4. Balconi, pensiline e bowindows non debbono mai sporgersi sul suolo pubblico oltre mt. 1,80 e non debbono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 5. Sono vietate porte battenti o persiane che si aprono verso l’esterno su pubblici passaggi su percorsi di uso comune a quota inferiore a mt. 3,5.
Art. 61. Portici e gallerie
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 33 Art. 61. Portici e gallerie
- Le pavimentazioni di marciapiedi, portici, gallerie e pubblici passaggi, anche di proprietà privata, devono essere eseguite con materiale resistente ed antisdrucciolevole, riconosciuto idoneo dall’autorità comunale e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
- Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo culturale e/o paesaggistico, i materiali e le forme
ese dei proprietari. 2. Nel centro storico e nelle zone sottoposte a vincolo culturale e/o paesaggistico, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto delle caratteristiche dei luoghi. 3. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata
azi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell’ambiente circostante, nonché in riferimento alle previsioni di PGT. 4. Il portico o la galleria, devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini.
Art. 62. Recinzioni
dificio, assicurando altresì il collegamento di tutti i loro elementi con quelli dei portici o delle gallerie contigui o vicini. 5. I porticati aperti al pubblico transito, devono essere illuminati da fonti luminose artificiali. 6. Se trattasi di porticati aperti a pubblico transito, pur se realizzati su area privata, si devono prevedere delle intercapedini, tali da convogliare le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici. Art. 62. Recinzioni
Art. 62. Recinzioni
e le acque piovane in fognatura, al fine di escludere la formazione di umidità nelle murature degli edifici. Art. 62. Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono presentare un aspetto decoroso.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col provvedimento abilitativo di natura edilizia, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire
a della circolazione. Col provvedimento abilitativo di natura edilizia, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il contorno ambientale. 3. Le recinzioni verso spazi pubblici e tra proprietà diverse, salvo diverse indicazioni previste dalle NTA del PGT vigente, devono essere realizzate a giorno con zoccolo avente altezza non superiore a m.
indicazioni previste dalle NTA del PGT vigente, devono essere realizzate a giorno con zoccolo avente altezza non superiore a m. 0,50 e sovrastante cancellata in materiale metallico, avente altezza non superiore a m. 1,50. Nelle recinzioni sono ammessi elementi verticali di chiusura, oltre l’altezza dello zoccolo, a condizione che la superficie aperta sia almeno pari al 70% dell’area ideale della recinzione, misurata dallo zoccolo all’estradosso del più alto elemento verticale.
sia almeno pari al 70% dell’area ideale della recinzione, misurata dallo zoccolo all’estradosso del più alto elemento verticale. 4. Le recinzioni tra le proprietà diverse possono anche essere realizzate: a) con cancellata in materiale metallico; b) con reti e siepi. c) con muro pieno di altezza non superiore a m 1,80 se realizzate con finiture decorose quali: c.a. a vista, intonaco tinteggiato, pietra/mattoni lavorati faccia a vista e altre tipologie ammesse previo
ture decorose quali: c.a. a vista, intonaco tinteggiato, pietra/mattoni lavorati faccia a vista e altre tipologie ammesse previo insindacabile parere della Commissione del Paesaggio. 5. L’altezza massima delle recinzioni non potrà comunque superare i mt. 2,00 e nel caso in cui queste siano realizzate verso fronte strada. L’altezza massima delle recinzioni non tiene conto di eventuali dislivelli tra la strada e la proprietà (o tra due proprietà) e pertanto l’altezza della recinzione verrà
ene conto di eventuali dislivelli tra la strada e la proprietà (o tra due proprietà) e pertanto l’altezza della recinzione verrà sempre conteggiata a partire dalla quota più alta tra le due esistenti. Per quanto possibile, le recinzioni devono essere allineate con quelle limitrofe, al fine di mantenere calibri stradali costanti e unità compositiva dei fronti. 6. A parziale deroga di quanto sopra stabilito, gli interventi di rifacimento di muri di recinzione interessanti
Art. 63. Insegne e mezzi pubblicitari
iva dei fronti. 6. A parziale deroga di quanto sopra stabilito, gli interventi di rifacimento di muri di recinzione interessanti ambiti storici (cortine storiche) dovranno essere realizzati in armonia e nel rispetto degli elementi architettonici e tipologici dei luoghi medesimi. Art. 63. Insegne e mezzi pubblicitari
- L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in
e mezzi pubblicitari
- L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione.
- L’illuminazione delle insegne deve, essere realizzata nel rispetto del Regolamento integrativo ai criteri della L.R. 17/00.
- Non è soggetto a provvedimento abilitativo l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti o
ri della L.R. 17/00. 3. Non è soggetto a provvedimento abilitativo l’utilizzo di pareti di manufatti privati, non prospicienti o visibili da strade o altri spazi pubblici, per apporre targhe piastrine, tabelle, cartelli, orologi, lapidi purché il manufatto non sia soggetto a vincolo ai sensi del D.Lgs. 42/04.
Art. 64. Chioschi, cabine telefoniche, edicole
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 34 Art. 64. Chioschi, cabine telefoniche, edicole
- Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici o aperti al pubblico, anche se di tipo precario e provvisorio, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione.
e ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono sempre essere posizionati e realizzati a seguito di esplicito provvedimento di assenso e, per quanto riguarda i chioschi e le edicole, previo versamento di un contributo di costruzione come determinato applicando le tariffe previste per i fabbricati di tipo commerciale.
Art. 65. Toponomastica e segnaletica
versamento di un contributo di costruzione come determinato applicando le tariffe previste per i fabbricati di tipo commerciale. 3. In caso di occupazione di suolo pubblico è dovuto in ogni caso il relativo canone di occupazione. 4. I manufatti di cui sopra non dovranno costituire barriera architettonica e dovranno essere rispettosi delle normative sull’abbattimento delle stesse. Art. 65. Toponomastica e segnaletica
Art. 65. Toponomastica e segnaletica
architettonica e dovranno essere rispettosi delle normative sull’abbattimento delle stesse. Art. 65. Toponomastica e segnaletica
- E’ riservata all’Amministrazione la potestà di applicare e mantenere, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti o visibili da strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative.
Art. 66. Numeri civici
bblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali o altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative. 2. Le indicazioni relative alla presenza di servizi devono essere conformate ai modelli definiti dal Comune. In assenza di tali indicazioni valgono le disposizioni previste a tale proposito (dimensionali, compositive e per i materiali) dal Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione. Art. 66. Numeri civici
Art. 66. Numeri civici
dimensionali, compositive e per i materiali) dal Codice della strada e relativo Regolamento d’esecuzione. Art. 66. Numeri civici
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni vengono assegnati dal competente ufficio del Comune, e devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi pedonali da aree pubbliche.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente
Capo II Norme sul decoro ambientale
edonali da aree pubbliche. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E’ fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. Capo II Norme sul decoro ambientale
Art. 67. Decoro delle costruzioni
ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. Capo II Norme sul decoro ambientale Art. 67. Decoro delle costruzioni
- Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche e devono rispettare gli aspetti storico ambientali e culturali dei contesti in cui si inseriscono.
- Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero, devono essere eseguite con materiali e
cui si inseriscono. 2. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero, devono essere eseguite con materiali e finiture di ottime qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici. 3. Il progetto edilizio va corredato dal progetto di sistemazione delle aree esterne comprendenti le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo e l’illuminazione.
i le superfici pavimentate, le superfici filtranti, gli impianti tecnologici sotterranei ed esterni, l’arredo e l’illuminazione. 4. Qualora, a seguito di demolizione o di interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. 5. Qualora l’aspetto esteriore delle facciate degli edifici che fronteggiano gli spazi pubblici presentino un
Art. 68. Disciplina del colore
loro sistemazione. 5. Qualora l’aspetto esteriore delle facciate degli edifici che fronteggiano gli spazi pubblici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione. Art. 68. Disciplina del colore
- Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento, devono presentare un insieme estetico ed armonico lungo tutta l’estensione della facciata dell’edificio.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 35 2. Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici e che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario e i necessari interventi manutentivi non devono prevedere nessun tipo di tinteggiatura. 3. Le operazioni di tinteggiatura degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate.
degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai bassi e alti rilievi, ai fregi ecc. esistenti sulle facciate. 4. È assolutamente vietato porre in essere degli interventi che rechino pregiudizio ad elementi architettonici esistenti sulle facciate e che ne impoveriscano l’importanza. 5. Il colore delle facciate deve rapportarsi armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti
Art. 69. Requisiti specifici dei materiali di finitura entro gli ambiti storici
ano l’importanza. 5. Il colore delle facciate deve rapportarsi armonicamente con le tinte delle facciate degli edifici adiacenti e circostanti, ferme restando le disposizioni di carattere paesistico contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT. Art. 69. Requisiti specifici dei materiali di finitura entro gli ambiti storici
- Nei nuclei urbani e agricoli di antica formazione e relativamente ai singoli edifici di interesse storico-
gli ambiti storici
- Nei nuclei urbani e agricoli di antica formazione e relativamente ai singoli edifici di interesse storico- tipologico così come individuati PGT vigente si dovrà prestare particolare attenzione all’uso di materiali, tecniche costruttive, cromatismi conformi ala tradizione locale e più in generale alle specifiche disposizioni contenute nella Parte VI “Disciplina Paesistica” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT.
ioni contenute nella Parte VI “Disciplina Paesistica” delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del vigente PGT. 2. Le presenti disposizioni, sono da intendersi integrative alla disciplina dettata dalle NTA del PGT vigente quando non in contrasto con le medesime. Espressa deroga all’applicazione delle seguenti norme potrà essere richiesta per opere inerenti edifici che non presentano le caratteristiche tipiche degli insediamenti del centro storico.
essere richiesta per opere inerenti edifici che non presentano le caratteristiche tipiche degli insediamenti del centro storico. 3. La deroga dovrà essere motivatamente richiesta prima dell’esecuzione di ciascun intervento e potrà essere concessa dal Responsabile del procedimento unicamente previo parere favorevole della Commissione del Paesaggio. 4. Tutti gli interventi di tinteggiatura e manutenzione delle facciate dovranno essere estesi all’intero fabbricato.
Paesaggio. 4. Tutti gli interventi di tinteggiatura e manutenzione delle facciate dovranno essere estesi all’intero fabbricato. 5. Eccezionalmente, la colorazione di una facciata appartenente a più proprietari potrà essere eseguita anche parzialmente, ma solo per parti architettonicamente definite (piani orizzontali, partiture verticali) e sulla base, comunque, di un progetto di sistemazione esteso a tutta la facciata.
nite (piani orizzontali, partiture verticali) e sulla base, comunque, di un progetto di sistemazione esteso a tutta la facciata. 6. La Commissione del Paesaggio, approvando l’intervento richiesto, determina la soluzione cromatica che dovrà essere adottata per tutti gli interventi successivi. 7. Il criterio generale da seguire è quello del ripristino dei colori originari dell’edificio. 8. Qualora non sia reperibile alcuna indicazione certa del colore originario e questo non sia ritenuto
originari dell’edificio. 8. Qualora non sia reperibile alcuna indicazione certa del colore originario e questo non sia ritenuto idoneo, si adotteranno i seguenti criteri: – nel caso di un edificio riconducibile ad un’epoca, uno stile architettonico o ad un contesto ambientale specifico e caratterizzato, si adotteranno soluzioni cromatiche ricorrenti in edifici aventi analoghe caratteristiche rilevate in ambito storicamente omogeneo e adiacente;
soluzioni cromatiche ricorrenti in edifici aventi analoghe caratteristiche rilevate in ambito storicamente omogeneo e adiacente; – in generale, la colorazione dovrà assecondare la composizione delle facciate, conferire loro il massimo di visibilità e distinzione, separarne gli elementi distinguendo le parti portanti (reali o fittizie) da quelle portate, gli ornati dai fondi. 9. In generale, comunque, dovranno essere mantenuti allo stato naturale gli elementi costruttivi e
ortate, gli ornati dai fondi. 9. In generale, comunque, dovranno essere mantenuti allo stato naturale gli elementi costruttivi e decorativi in materiali a vista quali laterizi, pietra, legno, cementi ed intonaci decorativi, ecc. 10. Questi elementi dovranno prioritariamente essere puliti e non tinteggiati, se necessario ripristinati allo stato originale e protetti con specifici trattamenti. 11. I colori proposti dovranno accordarsi con le tonalità dominanti della quinta architettonica, della strada e
ici trattamenti. 11. I colori proposti dovranno accordarsi con le tonalità dominanti della quinta architettonica, della strada e del contesto urbano cui appartiene l’edificio, e in ogni caso dovranno essere approvati dalla competente Commissione del Paesaggio. 12. MATERIALI E TECNICHE Unitamente all’aspetto cromatico, si deve fare attenzione anche agli effetti di “grana” e di uniformità dei materiali e delle tecniche adottate, con riferimento alle caratteristiche tipologiche e stilistiche dell’edificio.
niformità dei materiali e delle tecniche adottate, con riferimento alle caratteristiche tipologiche e stilistiche dell’edificio. Sono comunque da ritenersi tassativamente vietati gli intonaci plastici, in particolare nella stesura bucciata e graffiata. 13. DECORAZIONI E FREGI Gli affreschi, i graffiti, le modanature ed in genere le decorazioni, in rilievo o meno, dovranno essere puliti, restaurati e lasciati a vista. 14. LAPIDI E TARGHE
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 36 Lapidi, targhe ed iscrizioni di antica data presenti sulle facciate dovranno essere mantenute in sito, pulite e lasciate a vista, eventualmente restaurate e protette con prodotti trasparenti specifici. Le nuove targhe pubblicitarie dovranno essere consone ai caratteri ed agli elementi architettonici dell’edificio ed essere collocate in posizione non dominante rispetto all’edificio (per es. balconi, tetti,
menti architettonici dell’edificio ed essere collocate in posizione non dominante rispetto all’edificio (per es. balconi, tetti, ecc.) e su parti architettoniche significative delle facciate. 15. BASAMENTI E ZOCCOLATURE I basamenti in bugnato dovranno essere mantenuti o ricostituiti come in origine. Ove non preesistenti, potranno essere realizzati secondo foggia e materiali consoni al carattere architettonico dell’edificio.
. Ove non preesistenti, potranno essere realizzati secondo foggia e materiali consoni al carattere architettonico dell’edificio. Analogamente dovranno essere trattate le zoccolature a piè di facciata che, se di nuova esecuzione, dovranno essere realizzate con materiali tipici quali il semplice intonaco grasso, strollato e lisciato, oppure lastroni di pietra di grandi dimensioni a “spacco”, “piano sega” o “bocciardati” posati vertical-
, strollato e lisciato, oppure lastroni di pietra di grandi dimensioni a “spacco”, “piano sega” o “bocciardati” posati vertical- mente. In ogni caso, i materiali e l’altezza dello zoccolo andranno scelti in armonia con il carattere architettonico dell’edificio e del suo intorno. 16. CONDUTTURE ESTERNE Nell’occasione di interventi di manutenzione e ritinteggiatura, le condutture ed i cavi esterni collocati in
CONDUTTURE ESTERNE
CONDUTTURE ESTERNE Nell’occasione di interventi di manutenzione e ritinteggiatura, le condutture ed i cavi esterni collocati in vista sulle facciate degli edifici dovranno, per quanto possibile, essere rimossi ed installati sotto traccia o collocati in posizioni il più possibile armonizzate con la composizione della facciata e trattati al pari di canali e pluviali. 17. SERRAMENTI I serramenti e le serrature di porte e finestre dovranno, per quanto possibile, conservare i caratteri
pluviali. 17. SERRAMENTI I serramenti e le serrature di porte e finestre dovranno, per quanto possibile, conservare i caratteri dell’epoca originaria dell’edificio, escludendo comunque colori e moduli costruttivi estranei al carattere dell’edificio; di norma saranno contenuti nella luce del vano murario, assecondandone la forma, e saranno uniformati per l’intero edificio o, per quanto meno, per ciascun prospetto, curando l’assialità delle partiture.
orma, e saranno uniformati per l’intero edificio o, per quanto meno, per ciascun prospetto, curando l’assialità delle partiture. Sono tassativamente vietati i serramenti di tipo “monoblocco”. 18. CONTORNI I contorni di finestre, le soglie, i davanzali, ecc., dovranno restare quelli originari o, se sostituiti, rifatti con materiali e foggia uguali ai precedenti. Ove inesistenti (ad es. edifici rurali), potranno essere posati
sostituiti, rifatti con materiali e foggia uguali ai precedenti. Ove inesistenti (ad es. edifici rurali), potranno essere posati scegliendo, per analogia con edifici simili, materiali e fogge comunemente utilizzati (ad es. serizzo, gra- nito, graniglia o semplice contorno in rilevato di intonaco chiaro). 19. BALCONI E LOGGE I balconi, i ballatoi e le logge nonché le relative ringhiere o balaustre di protezione, dovranno rimanere
. 19. BALCONI E LOGGE I balconi, i ballatoi e le logge nonché le relative ringhiere o balaustre di protezione, dovranno rimanere quelle originarie ed essere consolidate e restaurate, o se sostituite, rifatte con materiale e foggia similari. Le logge e porticati potranno essere tamponati con vetrate secondo le modalità illustrate. E’ ammessa la creazione di nuovi affacci a mezzo di parapetti posti in luce alle portefinestre o la
ondo le modalità illustrate. E’ ammessa la creazione di nuovi affacci a mezzo di parapetti posti in luce alle portefinestre o la costruzione di “poggioli” in pietra secondo le tipologie originarie, di ridotte dimensioni. 20. GRONDE Le gronde dovranno essere mantenute di dimensione e materiale originale (legno, muratura, pietra) indipendentemente dalla struttura del tetto, anche qualora questa venisse sostituita. 21. CANALI E PLUVIALI
o, muratura, pietra) indipendentemente dalla struttura del tetto, anche qualora questa venisse sostituita. 21. CANALI E PLUVIALI Canali di gronda e pluviali di discesa, se sostituiti, dovranno essere di sezione tonda in rame o lamiera zincata verniciata od acciaio verniciato, escludendo di norma, materiali plastici. 22. PORTONI I portoni di pregio in legno o ferro dovranno essere preferibilmente recuperati e mantenuti in sito previa rimozione di eventuali strati di vernici non originarie.
o dovranno essere preferibilmente recuperati e mantenuti in sito previa rimozione di eventuali strati di vernici non originarie. I nuovi portoni sostitutivi di quelli preesistenti, dovranno essere realizzati con analoga tipologia di quelli originali. 23. ANDRONI E CASSETTONI Gli androni dovranno mantenere l’aspetto originario rimuovendo i rivestimenti posticci. Fregi, stucchi e decorazioni dovranno essere restaurati e recuperati.
e l’aspetto originario rimuovendo i rivestimenti posticci. Fregi, stucchi e decorazioni dovranno essere restaurati e recuperati. Sono vietate le eliminazioni di solette in legno. Per ragioni statiche potranno essere strutturalmente sostituite da solai in latero-cemento mantenendo l’intradosso con l’aspetto originario. I cassettoni in legno dovranno essere restaurati e recuperati. 24. COPERTURE E CAMINI Il manto di copertura dovrà essere sempre realizzato con materiali e colori originari, o comunque scelti
- COPERTURE E CAMINI Il manto di copertura dovrà essere sempre realizzato con materiali e colori originari, o comunque scelti tra quelli tipici della zona e del carattere architettonico dell’edificio. I camini potranno essere, in caso di adeguamento tecnico funzionale, sostituiti con nuovi manufatti, mantenendo fattezze e proporzioni simili a quelli esistenti.
- LUCERNARI, ABBAINI E CAMINI
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 37 E’ ammesso il rifacimento e/o la realizzazione di lucernari, finestrature in randa e abbaini alle seguenti condizioni: − nel caso di rifacimento di elementi preesistenti si dovranno riproporre le dimensioni e tipologie originarie; − per la realizzazione di nuovi lucernari e finestrature in randa non dovrà essere superata la superficie complessiva del 5% rispetto a quella della copertura. Gli abbaini dovranno avere la
anda non dovrà essere superata la superficie complessiva del 5% rispetto a quella della copertura. Gli abbaini dovranno avere la connotazione tipica, con tetto a capanna, adeguato arretramento rispetto al filo di facciata, innesto nella copertura a quota inferiore di quella di colmo e larghezza massima lorda non superiore a ml. 1,20. Abbaino conforme alla tradizione locale Abbaino con porta finestra conforme alla tradizione locale Posizione ammessa rispetto alla falda Posizione non ammessa
ne locale Abbaino con porta finestra conforme alla tradizione locale Posizione ammessa rispetto alla falda Posizione non ammessa rispetto alla falda Tipologia non ammessa rispetto alla falda 26. VETRINE I serramenti di vetrina dovranno, di norma, essere contenuti nella luce del vano murario assecondandone la forma e arretrati rispetto al filo di facciata, senza mascherare eventuali elementi architettonici e decorativi esistenti (piedritti, archivolti, lesene, cornici, inferriate, ecc.).
mascherare eventuali elementi architettonici e decorativi esistenti (piedritti, archivolti, lesene, cornici, inferriate, ecc.). Unicamente nel caso di vani murari esistenti non originari e non conformi agli elementi stilistici e all’ordine compositivo della facciata, saranno ammessi serramenti di vetrina con cartelle, imbotti, ecc., atte a modificare sagoma e dimensioni del vano per armonizzarlo al prospetto esistente e a quelli adiacenti.
lle, imbotti, ecc., atte a modificare sagoma e dimensioni del vano per armonizzarlo al prospetto esistente e a quelli adiacenti. Il colore del serramento vetrina dovrà essere uguale a quello degli altri serramenti in facciata o comunque uniformarsi alle tonalità dei colori adottati nel prospetto, nel rispetto dell’inserimento nell’ambiente urbano. Sono vietati i serramenti in alluminio colore naturale e color oro.
ospetto, nel rispetto dell’inserimento nell’ambiente urbano. Sono vietati i serramenti in alluminio colore naturale e color oro. Sono ammesse le saracinesche a maglia larga ed è preferibile adottare in alternativa alla saracinesca, la soluzione del vetro antisfondamento di sicurezza.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 38 27. ELEMENTI DI ARREDO MOBILI Sono elementi semplici quali tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, facilmente amovibili destinati a soddisfare temporaneamente lo svolgimento di servizi connessi ad attività e di manifestazioni ovvero con funzioni estetiche e di ornato. 28. Dovranno essere di forme, materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed architettonico ed in particolare:
di ornato. 28. Dovranno essere di forme, materiali e colori coerenti con il contesto urbano ed architettonico ed in particolare: − non costituire elementi cromatici di rottura con le pavimentazioni e le facciate; − tavolini saranno preferibilmente di forme tondeggianti con diametro non superiore a m. 0,80; − gli ombrelloni non avranno apertura superiore a mt. 2.00 di lato o diametro; − fioriere ed ombrelloni dovranno essere posizionati senza impedire la libera circolazione di pedoni e mezzi autorizzati;
Art. 70. Disciplina del verde su aree private
metro; − fioriere ed ombrelloni dovranno essere posizionati senza impedire la libera circolazione di pedoni e mezzi autorizzati; − le fioriere dovranno contenere essenze arboree decorose e curate, in modelli e dimensioni consoni al contesto urbano ed architettonico. I progetti relativi alla realizzazione di tali manufatti sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio. Art. 70. Disciplina del verde su aree private
Art. 70. Disciplina del verde su aree private
ne di tali manufatti sono sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio. Art. 70. Disciplina del verde su aree private
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti al fine di poterne effettivamente dichiarare ultimate le opere relative.
- La progettazione degli interventi privati di sistemazione dei giardini, dei cortili e delle aree verdi
ate le opere relative. 2. La progettazione degli interventi privati di sistemazione dei giardini, dei cortili e delle aree verdi pertinenziali degli edifici di nuova costruzione (nonché di quelli oggetto di ristrutturazioni edilizie ed urbanistiche organiche e sostanziali) dovrà seguire criteri di progettazione bio-climatica e di norma utilizzare essenze autoctone. 3. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati dei lotti residenziali edificabili, devono essere
ssenze autoctone. 3. Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati dei lotti residenziali edificabili, devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde. In particolare, gli spazi liberi non occupati dalle costruzioni ma pertinenti alle medesime devono di norma essere sistemati a verde o con materiali drenanti, limitando le pavimentazioni non drenanti a quanto strettamente necessario per la circolazione interna dei veicoli.
ali drenanti, limitando le pavimentazioni non drenanti a quanto strettamente necessario per la circolazione interna dei veicoli. 4. Le aree di pertinenza di qualsiasi edificio devono essere dotate di efficienti canalizzazioni per lo smaltimento delle acque meteoriche non drenate naturalmente dal terreno, in modo tale che le stesse non abbiano né a ristagnare, né a riversarsi sul suolo pubblico. 5. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze
Art. 71. Verde pensile e coperture a verde
rsarsi sul suolo pubblico. 5. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste. Art. 71. Verde pensile e coperture a verde
- La Commissione per il paesaggio, al fine di ottenere migliori risultati estetici nei progetti che valuterà, potrà richiedere la previsione del verde pensile negli edifici con copertura piana mediante la previsione
progetti che valuterà, potrà richiedere la previsione del verde pensile negli edifici con copertura piana mediante la previsione di idoneo strato di terra di coltura per l’innesto delle essenze arboree e di un idoneo impianto di irrigazione. Tutte le opere correlate alla realizzazione di tali coperture (in esse comprese i volume delle scale per accedere alla copertura) non contano ai fini delle verifiche edilizio urbanistiche. Le coperture
Art. 72. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
mprese i volume delle scale per accedere alla copertura) non contano ai fini delle verifiche edilizio urbanistiche. Le coperture potranno essere praticabili e la relativa superficie non verrà considerata al fine del conteggio del contributo afferente il costo di costruzione. Art. 72. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
- I proprietari devono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza ed igiene.
vono impegnarsi a mantenere i fabbricati, internamente ed esternamente, in condizioni di salubrità, decoro, sicurezza ed igiene. 2. Gli immobili dismessi devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi tecnologici erogati e la creazione di opere provvisionali, le quali senza arrecare pregiudizio alla stabilità delle strutture, devono rendere impraticabili gli spazi esistenti. 3. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da
abili gli spazi esistenti. 3. L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni. 4. Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune.
Art. 73. Antenne televisive e paraboliche
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 39 5. Gli interventi di manutenzione possono essere altresì ascrivibili ad adeguamenti funzionali di parti o dell’intero involucro edilizio, ai fini energetici o di maggiore durabilità. 6. In caso di inadempienza, con provvedimento motivato si procederà agli interventi necessari al fine di rimuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. Art. 73. Antenne televisive e paraboliche
Art. 73. Antenne televisive e paraboliche
imuovere le condizioni pregiudizievoli degli immobili in danno al proprietario stesso. Art. 73. Antenne televisive e paraboliche
- L’installazione di antenne televisive e paraboliche nell’intero territorio comunale deve rispettare i criteri indicati al presente articolo.
- L’installazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell’estetica e dell’ambiente.
nstallazione degli apparati di ricezione, singoli o collettivi, ha luogo nel rispetto del decoro, dell’estetica e dell’ambiente. 3. E’ fatto obbligo per tutti gli edifici composti da più unità (condomini o simili) nel caso di installazione di nuovi impianti o sostituzione di impianti esistenti per la ricezione televisiva analogica, digitale, e/o satellitare di adottare un sistema di impianto centralizzato che si avvalga di un’antenna collettiva.
a analogica, digitale, e/o satellitare di adottare un sistema di impianto centralizzato che si avvalga di un’antenna collettiva. 4. Le antenne paraboliche devono corrispondere a precise dimensioni massime (120 cm. di diametro per impianti collettivi e 85 cm. di diametro per impianti singoli) e devono avere un colore in armonia con il manto di copertura o di facciata dell’edificio. 5. Sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore e/o dell’importatore.
ata dell’edificio. 5. Sul disco dell’antenna parabolica è autorizzata la presenza del logo del costruttore e/o dell’importatore. 6. Le antenne paraboliche devono essere installate nel rispetto della L. 46/1990 a tutela della sicurezza degli impianti. 7. Sono fatte salve le norme vigenti sulla compatibilità elettromagnetica, nonché quelle sulla tutela di beni artistici. 8. Le antenne paraboliche installate all’esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non devono
TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE
beni artistici. 8. Le antenne paraboliche installate all’esterno di balconi, terrazzi, comignoli, giardini e cortili non devono essere visibili dalla strada, e quelle di grandi dimensioni non devono porsi in contrasto con l’armonia ambientale, paesaggistica e panoramica. 9. Nei condomini ove già esista un impianto satellitare centralizzato, è vietata l’installazione di antenne televisivee/o paraboliche singole. TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE
Art. 74. Disciplina del verde pubblico
l’installazione di antenne televisivee/o paraboliche singole. TITOLO III – REQUISITI DEGLI SPAZI PUBBLICI E DELLE INFRASTRUTTURE Art. 74. Disciplina del verde pubblico
- Nella disciplina del verde sono comprese la formazione, la conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
- La realizzazione di spazi verdi in ambito urbano comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche
cazione ambientale. 2. La realizzazione di spazi verdi in ambito urbano comporta la preventiva valutazione delle caratteristiche e delle funzioni attribuite a ciascuna area, la scelta delle essenze da impiegarsi, la situazione pedologica, orografica e climatica in cui si opera. 3. L’inserimento di alberature su strade, piazze, parcheggi ecc., deve essere valutato oltre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche
tre che sulla base delle indicazioni generali (natura del terreno, caratteristiche climatiche, adattabilità della specie), anche sulla scorta dei seguenti fattori: a) sviluppo della specie in relazione all’ampiezza dell’asse stradale, delle piazze, parcheggi ecc., nonché alle condizioni di luce; b) forma e caratteristiche delle piante a maturità; c) sviluppo più o meno rapido; d) caratteristiche dell’apparato radicale; e) resistenza all’inquinamento; f) rilevanza estetica.
c) sviluppo più o meno rapido; d) caratteristiche dell’apparato radicale; e) resistenza all’inquinamento; f) rilevanza estetica. 4. La distanza degli alberi dal confine con spazi privati o dagli edifici deve essere commisurata con lo sviluppo prevedibile della chioma che, in ogni caso, non deve divenire fattore di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti. La distanza tra
di disturbo e alterazione delle condizioni di ventilazione o soleggiamento di ambienti confinanti prospicienti. La distanza tra pianta e pianta è da stabilirsi in relazione alla specie ed alla capacità di sviluppo generale delle stesse. 5. Sono fatti salvi, in ogni caso, gli accordi con i proprietari dei fondi antistanti, nonché le disposizioni di Codice Civile in materia. 6. Sulle alberature non devono essere apposti cartelli segnaletici né di altra natura anche per periodi temporanei.
Art. 75. Strade pubbliche: caratteristiche e contenuti progettuali
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 40 7. Le aree a bosco, a parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature, non devono essere utilizzate per depositi di materiale di qualsiasi tipo anche al fine di evitare infiltrazioni nocive agli apparati radicali. 8. Nel caso di nuove piantumazioni, devono essere poste in opera essenze preferibilmente autoctone. Art. 75. Strade pubbliche: caratteristiche e contenuti progettuali
Art. 75. Strade pubbliche: caratteristiche e contenuti progettuali
vono essere poste in opera essenze preferibilmente autoctone. Art. 75. Strade pubbliche: caratteristiche e contenuti progettuali
- Le strade esistenti, quelle di progetto e gli allargamenti stradali, sono determinati in base alle previsioni contenute nella cartografia del PGT.
- Su tutta la rete viabilistica comunale, esistente e di progetto, e sulle opere a questa annesse quali aree verdi, svincoli, rotatorie e banchine laterali, si applicano i criteri per la progettazione degli elementi
ta annesse quali aree verdi, svincoli, rotatorie e banchine laterali, si applicano i criteri per la progettazione degli elementi geometrici e degli aspetti funzionali disciplinati dal D.Lgs. 285/92 e s.m.i. Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento del Codice della Strada e dal Decreto Ministeriale 5.11.2001, in relazione alle tipologie delle strade così come definite dall’articolo 2 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali.
ì come definite dall’articolo 2 del D.Lgs. 285/92 e s.m.i. in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali. 3. Le nuove strade di progetto, individuate sulle tavole del Piano delle Regole del PGT vigente, sono soggette al rispetto di specifici elementi funzionali schematicamente rappresentati da sezioni tipo allegate alle Norme Tecniche di Attuazione del PGT. 4. Nel caso di strade esistenti con calibri superiori a quelli previsti nella cartografia di PGT, dovrà essere
Art. 76. Passaggi pedonali e percorsi ciclabili
tuazione del PGT. 4. Nel caso di strade esistenti con calibri superiori a quelli previsti nella cartografia di PGT, dovrà essere mantenuto tale calibro stradale. 5. Le recinzioni che dovranno essere realizzate lungo le suddette strade dovranno rispettare gli arretramenti previsti dalla vigente normativa. Art. 76. Passaggi pedonali e percorsi ciclabili
- Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di
pedonali e percorsi ciclabili
- Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti, dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6, inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche.
essive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6, inerenti l’eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Le piste ciclabili, qualora siano destinate ad un solo senso di marcia, devono avere la larghezza minima di mt. 1,50; le piste a due sensi di marcia devono aver larghezza minima di mt. 2,50 e devono, possibilmente, essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti.
re separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. 3. Se delimitate solo con segnaletica orizzontale, dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nell’art. 140 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento d’esecuzione del Codice della strada – relativamente a – Esecuzione delle strisce che delimitano piste ciclabili). E’ fatto obbligo di rispettare
Codice della strada – relativamente a – Esecuzione delle strisce che delimitano piste ciclabili). E’ fatto obbligo di rispettare tutto l’impianto normativo per l’esecuzione degli attraversamenti ciclabili (articolo 146 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – Regolamento d’esecuzione del Codice della strada), nonché di posare la complementare segnaletica verticale d’obbligo (articolo 122 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – Regolamento d’esecuzione del Codice della strada).
segnaletica verticale d’obbligo (articolo 122 D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 – Regolamento d’esecuzione del Codice della strada). 4. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale anti-sdrucciolevole, compatto ed omogeneo (fatte salve le normative nazionali e regionali per la loro costruzione, in particolare cfr. Legge n. 366 del 19.10.1998 – Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica – e D.M. 30.11.1999
Art. 77. Strade private
ione, in particolare cfr. Legge n. 366 del 19.10.1998 – Norme per il finanziamento della mobilità ciclistica – e D.M. 30.11.1999 n. 557 – Regolamento recante le norme per la definizione delle caratteristiche tecniche delle piste ciclabili). Art. 77. Strade private
- Le strade private di nuova costruzione poste a servizio di più lotti residenziali devono essere realizzate secondo le seguenti tipologie: − se a doppio senso di circolazione devono avere larghezza minima di m. 5,00 e raggio di curvatura,
condo le seguenti tipologie: − se a doppio senso di circolazione devono avere larghezza minima di m. 5,00 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.7,50 e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli. − se a unico senso di circolazione devono avere larghezza minima di m. 3,50 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.6,75.
vono avere larghezza minima di m. 3,50 e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.6,75. 2. Nel caso di lotti residenziali costituiti da edifici plurifamiliari non è consentita la strada a unico senso di circolazione. 3. Le strade private poste a servizio di insediamenti produttivi e commerciali devono avere larghezza minima di m.4,00 nel caso di un unico senso di marcia, e di m.7,00 nel caso di doppio senso di marcia,
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 41 nonché raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a m.10,00 e - se cieche - devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l’agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 4. Le prescrizioni di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 si applicano alle nuove costruzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali,
truzioni; nel caso di interventi di ristrutturazione, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 5. I soggetti proprietari di tali strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione; b) alla manutenzione e pulizia; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all’efficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche e dei reflui fognari, fino alla loro immissione nei collettori comunali. 6. Le strade private ad uso pubblico sono soggette alle disposizioni di cui al precedente Art. 75.
Art. 78. Finalità
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 42 PARTE III PROCEDURE E MODALITA’ PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI TITOLO I – ORGANI CONSULTIVI Capo I La Commissione per il Paesaggio Art. 78. Finalità
- L’Amministrazione Comunale riconosce come finalità fondamentali la valorizzazione e la tutela del paesaggio e della qualità urbana, da concretizzare per mezzo di una programmazione di utilizzo e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile.
Art. 79. Regolamento della Commissione per il Paesaggio
ana, da concretizzare per mezzo di una programmazione di utilizzo e gestione del territorio corretta, equilibrata e sostenibile. 2. Tali finalità vengono perseguite attraverso le attività degli organismi e del personale delle strutture tecnico/amministrative preposte, ed avvalendosi del supporto culturale e professionale delle Commissione Comunale per il Paesaggio prevista dall’articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. Art. 79. Regolamento della Commissione per il Paesaggio
Art. 79. Regolamento della Commissione per il Paesaggio
io prevista dall’articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12. Art. 79. Regolamento della Commissione per il Paesaggio
- Con specifico Regolamento redatto ai sensi dell’articolo 81 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12, che si intende recepito con il presente Regolamento Edilizio, sono stati definiti i seguenti aspetti: − composizione; − nomina, durata e compensi; − casi di incompatibilità; − casi di decadenza dei commissari; − ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni;
Art. 80. Esame paesistico dei progetti
nsi; − casi di incompatibilità; − casi di decadenza dei commissari; − ambito di valutazione e individuazione delle attribuzioni; − segretario di commissione; − convocazione; − validità delle sedute e delle decisioni; − membri della Commissione direttamente interessati alla trattazione dei progetti o argomenti; − pubblicità delle sedute; − rapporto con le strutture organizzative del Comune. Art. 80. Esame paesistico dei progetti
Art. 80. Esame paesistico dei progetti
gomenti; − pubblicità delle sedute; − rapporto con le strutture organizzative del Comune. Art. 80. Esame paesistico dei progetti
- In relazione a quanto previsto dal vigente Piano Territoriale Paesistico regionale, per i piani attuativi, per i Programmi Integrati di Intervento nonché per i progetti edilizi che riguardino interventi di:
- nuova costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
- restauro e risanamento conservativo di edifici ricadenti in zona A;
a costruzione;
- ampliamento;
- ristrutturazione edilizia;
- restauro e risanamento conservativo di edifici ricadenti in zona A;
- manutenzione straordinaria di edifici ricadenti in zona A; è obbligatorio ottemperare a quanto previsto dal processo di esame dell’impatto paesistico, secondo le seguenti fasi: a) Preliminarmente alla presentazione del progetto, il progettista procede alla predisposizione degli adempimenti previsti dalla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045 pubblicata sul BURL n. 47 del
ta procede alla predisposizione degli adempimenti previsti dalla D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/II045 pubblicata sul BURL n. 47 del 21.11.2002, consistente in una autovalutazione paesistica dell’intervento sulla scorta di due criteri: l’individuazione della classe di sensibilità del sito, così come prescritta dal PGT vigente, e la determinazione del grado di incidenza paesistica del progetto. b) La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal
aesistica del progetto. b) La verifica del livello di impatto paesistico, consistente nella valutazione di quanto dichiarato dal progettista nella apposita modulistica, e la conseguente validazione comportante l’eventuale decisione circa l’invio del progetto in commissione del paesaggio, è svolta a cura degli operatori addetti all’istruttoria ed in ultima analisi al responsabile del procedimento. c) Nel caso in cui l’ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e
sabile del procedimento. c) Nel caso in cui l’ufficio riscontrasse evidenti incongruenze tra quanto dichiarato dal progettista e rilevato dall’analisi degli atti, il procedimento amministrativo della pratica verrà interrotto e verrà richiesta la presentazione di una nuova scheda con l’aggiornamento della valutazione oppure nei casi in cui la gravità delle omissioni o imperfezioni comporti una evidente esclusione del corretto
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 43 procedimento di valutazione, la pratica verrà sottoposta alla commissione per il paesaggio per il diniego. 2. I progetti con impatto paesistico sotto la soglia di rilevanza si intendono automaticamente accettabili sotto l’aspetto paesistico e pertanto il procedimento amministrativo si concluderà esclusivamente ai fini edilizio-urbanistici. 3. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza saranno
edilizio-urbanistici. 3. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di rilevanza ma sotto la soglia di tolleranza saranno inviati all’esame della commissione per il paesaggio che esprimerà un parere vincolante circa il rilascio del permesso di costruire oppure la positiva conclusione del procedimento amministrativo delle D.I.A. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le
trativo delle D.I.A. In tal caso il progetto dovrà essere necessariamente corredato da una relazione paesistica che espliciti le considerazioni sviluppate in merito alla sensibilità del sito e all’incidenza della soluzione progettuale proposta. 4. I progetti con impatto paesistico sopra la soglia di tolleranza potranno essere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di
ere approvati unicamente nel caso in cui sia dimostrata la loro sostenibilità rispetto al paesaggio anche mediante interventi di mitigazione e/o compensazione ambientale, e comunque potranno essere oggetto di richiesta di completa riprogettazione in relazione al giudizio che esprimerà la commissione per il paesaggio. 5. La commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo,
ione per il paesaggio. 5. La commissione per il paesaggio esprimerà un giudizio di impatto paesistico che potrà essere positivo, neutro o negativo. Nel caso di giudizio positivo il progetto è approvato, nel caso di giudizio neutro il progetto è approvato ma potranno essere richieste delle modifiche o integrazioni al fine di migliorarne l’inserimento paesistico. Nel caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione.
Art. 81. Parere preventivo
caso di giudizio negativo il progetto sarà respinto e quindi occorrerà procedere ad una sua parziale o completa riprogettazione. 6. Per i progetti ricadenti in aree assoggettate a vincolo paesaggistico ai sensi della vigente legislazione, il rilascio della prescritta Autorizzazione Paesaggistica sostituisce a tutti gli effetti l’esame di impatto paesistico. TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 81. Parere preventivo
Art. 81. Parere preventivo
ituisce a tutti gli effetti l’esame di impatto paesistico. TITOLO II – IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Art. 81. Parere preventivo
- Il parere preventivo é un procedimento che consente di chiedere dei chiarimenti tecnico procedurali o indicazioni.
- In generale la richiesta di parere preventivo è riferita a:
- chiarimenti interpretativi da parte degli uffici sulla normativa urbanistico-edilizia;
- pronunciamenti da parte della Commissione per il paesaggio qualora l’opera ricada entro l’ambito
Art. 82. Titoli abilitativi edilizi: legittimazione
rmativa urbanistico-edilizia;
- pronunciamenti da parte della Commissione per il paesaggio qualora l’opera ricada entro l’ambito di espressione del parere da parte di tale organismo. Art. 82. Titoli abilitativi edilizi: legittimazione
- Sono legittimati a presentare domanda di Permesso di Costruire P.C., Denuncia di Inizio Attività D.I.A. e Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A, i seguenti soggetti:
i Costruire P.C., Denuncia di Inizio Attività D.I.A. e Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A, i seguenti soggetti: a) il proprietario, ovvero il procuratore (avente titolo in forza di procura generale o speciale conferita con atto notarile). Nel caso di comproprietà, pro quota indivisa, la domanda deve essere presentata da almeno uno dei comproprietari munito di idoneo titolo (o delega o altro titolo equivalente) sottoscritto da tutti i comproprietari;
eno uno dei comproprietari munito di idoneo titolo (o delega o altro titolo equivalente) sottoscritto da tutti i comproprietari; b) l’amministratore del condominio o il singolo condomino, previo consenso dell'assemblea condominiale, quando l’intervento avviene su parti comuni; c) il titolare di diritto di superficie; d) l’usufruttuario, nei limiti di cui all’art. 986 C.C.; e) l’enfiteuta; f) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per
.C.; e) l’enfiteuta; f) il titolare del diritto di servitù, sia volontaria che coattiva, limitatamente alle opere necessarie per l’esercizio della servitù; g) l’affittuario di fondo rustico, limitatamente alle opere consentite in base al titolo vantato, secondo quanto prevede la Legge 3 maggio 1982, n. 203; h) il concessionario di terre incolte per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; i) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza;
e per il miglioramento dei fabbricati rurali e delle case di abitazione; i) il beneficiario di decreto di occupazione d'urgenza; j) colui che abbia ottenuto dall’Autorità Giudiziaria provvedimento, di qualunque natura, che lo legittimi all’esecuzione di interventi edilizi su immobili altrui; k) colui che ha ottenuto il godimento di beni immobili appartenenti al demanio;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 44 l) compromissario acquirente in base a compromesso registrato che lo autorizzi alla presentazione di istanze di titolo abilitativi, a condizione che l’atto di compravendita avvenga prima del rilascio del permesso di costruire, dell’efficacia della D.I.A. o della S.C.I.A.; m) titolare di beni in leasing autorizzato dalla società di leasing; n) curatore di fallimento con autorizzazione del giudice delegato.
Art. 83. Titoli abilitativi edilizi: contenuti dell’istanza
lare di beni in leasing autorizzato dalla società di leasing; n) curatore di fallimento con autorizzazione del giudice delegato. Art. 83. Titoli abilitativi edilizi: contenuti dell’istanza
- La domanda finalizzata al rilascio del permesso di costruire, la presentazione di Denuncia di Inizio Attività D.I.A. e Segnalazione Certificata di Inizio Attività S.C.I.A , deve contenere: a) generalità del richiedente; b) numero del codice fiscale/partita I.V.A. del richiedente;
o Attività S.C.I.A , deve contenere: a) generalità del richiedente; b) numero del codice fiscale/partita I.V.A. del richiedente; c) generalità del progettista, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza; d) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
- della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli culturali, paesaggistici, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che
dell’intervento insiste;
- di eventuali vincoli culturali, paesaggistici, o di altra natura (idrogeologico, sismico, ecc.), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; e) descrizione sommaria dell’intervento, con l’indicazione della qualificazione dell’intervento stesso; f) luogo e data di presentazione della istanza nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti inerenti
nte e del progettista; g) indirizzo esatto, ove non coincidente con la residenza, dove comunicare o notificare gli atti inerenti al procedimento, nonché recapiti telefonici; h) dichiarazione di esistenza o meno di domanda ancora in itinere o già evasa, relativa alla richiesta di condono edilizio, con l’indicazione degli estremi per l’individuazione; i) impegno a comunicare prima dell’inizio dei lavori, nominativi e dati anagrafici completi di riferimenti
per l’individuazione; i) impegno a comunicare prima dell’inizio dei lavori, nominativi e dati anagrafici completi di riferimenti telefonici, di codice fiscale, del Direttore lavori e del costruttore nonché ad ottemperare ad ogni altra formalità, costituente prescrizione, contenuta nel titolo abilitativo; j) dichiarazione/impegnativa relativa al rispetto di tutte le norme di Codice Civile relativamente alla tutela dei diritti di terzi.
ichiarazione/impegnativa relativa al rispetto di tutte le norme di Codice Civile relativamente alla tutela dei diritti di terzi. 2. Nel caso di interventi di nuova costruzione o di ampliamento e soprelevazione, vanno indicati, se possibile, anche gli estremi catastali dei fondi confinanti a quelli oggetto dell’intervento, nonché i proprietari quali risultano dai pubblici registri immobiliari. 3. La presentazione di istanze mancanti delle indicazioni richieste, di cui ai punti sopra, potrà comportare
Art. 84. Procedimento
gistri immobiliari. 3. La presentazione di istanze mancanti delle indicazioni richieste, di cui ai punti sopra, potrà comportare l’irricevibilità della pratica, ferma restando la facoltà di richiedere integrazioni per i punti non tassativi. Art. 84. Procedimento
- In sede di presentazione di domanda di permesso di costruire, autorizzazione paesaggistica, D.I.A o S.C.I.A. l’istanza si intende presentata il giorno in cui viene formalmente acquisita al protocollo
zione paesaggistica, D.I.A o S.C.I.A. l’istanza si intende presentata il giorno in cui viene formalmente acquisita al protocollo comunale con la relativa attribuzione del numero di protocollo generale. 2. Se l’istanza di provvedimento edilizio necessita del parere igienico-sanitario, la pratica, a cura del proponente, dovrà essere presentata agli uffici dell’A.S.L. per l’espressione del parere di competenza, ovvero, a scelta del proponente, verrà espletata la procedura della Conferenza dei Servizi.
Art. 85. Fase istruttoria
spressione del parere di competenza, ovvero, a scelta del proponente, verrà espletata la procedura della Conferenza dei Servizi. Art. 85. Fase istruttoria
- Permesso di costruire. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della domanda di permesso di costruire, il tecnico addetto all’istruttoria esamina i documenti e gli elaborati presentati in allegato all’istanza stessa e propone al responsabile del procedimento l’eventuale richiesta di regolarizzazione.
presentati in allegato all’istanza stessa e propone al responsabile del procedimento l’eventuale richiesta di regolarizzazione. Nel caso in cui venga formulata richiesta di integrazione documentale il termine di conclusione del procedimento, fissato in 60 giorni, decorre dalla data di presentazione della documentazione integrativa; qualora la suddetta richiesta venga inoltrata dopo 15 giorni dalla data di presentazione
zione della documentazione integrativa; qualora la suddetta richiesta venga inoltrata dopo 15 giorni dalla data di presentazione della domanda, la richiesta stessa non comporta alcun differimento del termine per la conclusione del procedimento. La eventuale Conferenza dei Servizi, la Commissione per il Paesaggio ove evidente valutano il progetto edilizio entro 60 giorni dalla data di ricezione dello stesso.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 45 Entro il suddetto termine, il responsabile del procedimento predispone una “motivata proposta” per il rilascio del provvedimento finale, che dovrà essere emanato entro 75 giorni dal ricevimento dell’istanza (a documentazione completa). Qualora la pratica edilizia non sia soggetta al parere della Conferenza dei Servizi permanente o delle Commissioni, dovrà, comunque, essere predisposta, dal responsabile del procedimento la relazione
dei Servizi permanente o delle Commissioni, dovrà, comunque, essere predisposta, dal responsabile del procedimento la relazione finale e la motivata proposta di provvedimento. 2. Denuncia di inizio attività (D.I.A.), Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) Il responsabile del competente ufficio comunale entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della D.I.A., e entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., provvede a:
a giorni dalla presentazione della D.I.A., e entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione della S.C.I.A., provvede a:
- verificare la completezza della documentazione presentata;
- verificare la regolarità della pratica svolgendo un accurata istruttoria tecnica che determini il rispetto di tutte le norme di PGT;
- accertare che l’intervento non rientri nei casi di esclusione della facoltà di DIA previsti all’art. 41 della L.R. 12/05;
PGT;
- accertare che l’intervento non rientri nei casi di esclusione della facoltà di DIA previsti all’art. 41 della L.R. 12/05;
- verificare la correttezza del calcolo del contributo di costruzione, se dovuto, e che lo stesso sia stato versato. La procedura di D.I.A. e di S.C.I.A. non sono esperibili quando:
- riguardi opere in difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati (siano essi generali o attuativi) e dai Regolamenti edilizi vigenti;
difformità dagli strumenti urbanistici adottati o approvati (siano essi generali o attuativi) e dai Regolamenti edilizi vigenti;
- non sia accompagnata dalla relazione asseverata dal progettista abilitato, oppure la relazione provenga da professionista non abilitato;
- per conseguire l’efficacia della stessa, debba essere espletata una procedura di approvazione in deroga ai regolamenti e alle norme tecniche o, comunque, sia prevista una discrezionalità che deve
procedura di approvazione in deroga ai regolamenti e alle norme tecniche o, comunque, sia prevista una discrezionalità che deve essere esercitata dalla pubblica amministrazione (es. approvazione di deroga ai requisiti igienico- sanitari, ecc..) . Il responsabile del competente ufficio comunale qualora sia riscontrata la non conformità dell’intervento alle vigenti norme edilizio-urbanistiche e/o al PGT, provvede a notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.
lizio-urbanistiche e/o al PGT, provvede a notificare all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento. 3. Piani attuativi L’istruttoria dei piani attuativi viene svolta secondo quanto stabilito dalla legge Regionale n. 12/05, fatte salve ulteriori norme contenute nel presente Regolamento Edilizio e specifiche disposizioni di legge. L’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere congruamente e dettagliatamente motivato e
e specifiche disposizioni di legge. L’eventuale provvedimento di diniego dovrà essere congruamente e dettagliatamente motivato e preceduto da comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10 bis Legge 241/1990, con l’indicazione delle norme di legge, di Regolamento o di N.T.A. a cui si fa riferimento. Il provvedimento positivo è preceduto dall’avviso di emanazione che, per il permesso di costruire, conterrà la richiesta e le modalità di versamento del contributo di costruzione, ove dovuto.
che, per il permesso di costruire, conterrà la richiesta e le modalità di versamento del contributo di costruzione, ove dovuto. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al versamento del contributo di costruzione, composto dagli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e dalla quota commisurata al costo di costruzione e allo smaltimento dei rifiuti. Le relative somme - il cui ammontare viene determinato in sede istruttoria - possono essere versate
Art. 86. Provvedimento finale
llo smaltimento dei rifiuti. Le relative somme - il cui ammontare viene determinato in sede istruttoria - possono essere versate anche in soluzioni dilazionate nel tempo, previa prestazione di idonee garanzie fidejussorie, secondo le modalità fissate dal competente organo del Comune. Art. 86. Provvedimento finale
- Permesso di costruire. Il provvedimento finale dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:
- generalità e codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda, nel caso di soggetto
re i seguenti elementi essenziali:
- generalità e codice fiscale del soggetto che ha presentato la domanda, nel caso di soggetto collettivo, andrà indicata la persona fisica che ha presentato la domanda in rappresentanza legale del soggetto collettivo;
- i dati necessari per l’individuazione del bene oggetto di trasformazione (via e numero civico, mappale, foglio di mappa e comune censuario);
- nel caso in cui vi sia una “cessione, servitù o vincolo volumetrico” di terreni di proprietà di terzi,
pa e comune censuario);
- nel caso in cui vi sia una “cessione, servitù o vincolo volumetrico” di terreni di proprietà di terzi, deve essere menzionato l’atto pubblico relativo;
- tipo di intervento da eseguire, rappresentato negli appositi elaborati che costituiscono parte integrante del provvedimento;
- data e protocollo e numero interno della domanda con indicazione dell’eventuale documentazione integrativa o modificativa depositata;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 46
- estremi e contenuto di autorizzazione, nulla-osta, pareri assunti nei vari procedimenti connessi (ad esempio in materia igienico-sanitaria, di prevenzione incendi, di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico, paesistico, monumentale);
- data del parere della Conferenza dei Servizi se convocata;
- data dell’eventuale parere della Commissione per il paesaggio;
- ammontare del contributo di costruzione, se dovuto;
- la motivazione;
ell’eventuale parere della Commissione per il paesaggio;
- ammontare del contributo di costruzione, se dovuto;
- la motivazione;
- eventuali prescrizioni e/o condizioni;
- data e sottoscrizione da parte del dirigente competente;
- il termine per l’inizio e la fine dei lavori;
- l’autorità ed i termini entro i quali proporre ricorso avverso l’atto. L’atto finale andrà notificato ovvero comunicato in altra forma consentita dalla legge, al soggetto che
ricorso avverso l’atto. L’atto finale andrà notificato ovvero comunicato in altra forma consentita dalla legge, al soggetto che ha presentato l’istanza, che dovrà provvedere al ritiro dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla notifica. Dalla data della notifica/legale conoscenza acquisita nelle forme di legge decorrono i termini assegnati per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (1 anno per l’inizio e 3 anni per l’ultimazione dei lavori).
corrono i termini assegnati per l’inizio e l’ultimazione dei lavori (1 anno per l’inizio e 3 anni per l’ultimazione dei lavori). I suddetti termini, previa richiesta da presentarsi prima della relativa scadenza, possono essere prorogati, con provvedimento motivato, nel caso in cui il rispetto degli stessi non risulti possibile per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001.
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, in conformità a quanto stabilito dall’art. 15 del D.P.R. 380/2001. Il decorso dei termini comporta la decadenza di diritto del permesso di costruire senza necessità dell’assenso e di formale provvedimento da parte dell’Amministrazione. 2. Varianti Costituiscono varianti le modificazioni quantitative o qualitative all’originario progetto assentito.
ministrazione. 2. Varianti Costituiscono varianti le modificazioni quantitative o qualitative all’originario progetto assentito. Qualora, nel corso dei lavori, si intendano apportare modifiche al progetto approvato, tali da alterare le linee principali dell'intervento edilizio, realizzando un nuovo fatto costruttivo e/o apportando varianti sostanziali (così come definite dalla vigente legislazione), l'interessato deve sospendere i lavori e
vo e/o apportando varianti sostanziali (così come definite dalla vigente legislazione), l'interessato deve sospendere i lavori e presentare conforme progetto di variante, secondo le norme relative all’ottenimento di atto abilitativo esplicito (permesso di costruire) ovvero, ricorrendone i presupposti, secondo le disposizioni relative alla D.I.A. o S.C.I.A. I lavori potranno riprendere solo ad avvenuta concretizzazione del nuovo atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia.
I lavori potranno riprendere solo ad avvenuta concretizzazione del nuovo atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia. In ogni caso le varianti sostanziali determinano una novazione dei termini temporali di efficacia del provvedimento originario. Nel caso di interventi assentiti in forza di permesso di costruire, di D.I.A. o S.C.I.A., è data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per
S.C.I.A., è data facoltà all’interessato di presentare comunicazione di eseguita attività sottoscritta da tecnico abilitato, per varianti che non incidano sugli indici urbanistici e sulle volumetrie, che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini
ali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell’attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali comunicazioni costituiscono parte integrante del procedimento relativo al titolo abilitativo dell’intervento principale e possono essere presentate sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori. 3. Interventi urgenti Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle
lavori. 3. Interventi urgenti Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitante, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. Le dichiarazioni rese da questi ultimi devono riguardare anche l'effettiva esistenza del pericolo. Il proprietario ed un professionista devono dare immediata segnalazione dei lavori all’Amministrazione
a esistenza del pericolo. Il proprietario ed un professionista devono dare immediata segnalazione dei lavori all’Amministrazione Comunale e devono presentare, entro dieci giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di provvedi-mento edilizio in relazione alla natura dell'intervento. 4. Piani attuativi Il provvedimento finale, corrispondente all’approvazione del piano attuativo è la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.
to finale, corrispondente all’approvazione del piano attuativo è la Delibera di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso. Tale delibera è allegata alla comunicazione ufficiale che il medesimo piano è stato oggetto di approvazione. Sono fatti salvi tutti i diversi casi corrispondenti alla pianificazione attuativa a scala sovracomunale. 5. Autorizzazione paesaggistica L’istruttoria della richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere condotta secondo quanto
Titolo V, della L.R. 12/05.
Autorizzazione paesaggistica L’istruttoria della richiesta di autorizzazione paesaggistica dovrà essere condotta secondo quanto previsto dal D.Lgs. 42/04 e dai suoi decreti di attuazione e secondo quanto previsto dalla Parte II, Titolo V, della L.R. 12/05.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 47 Il rilascio dell’autorizzazione è in ogni caso preliminare al rilascio di provvedimenti edilizi o all’inizio della decorrenza dei termini per l’efficacia della D.I.A. o della S.C.I.A. Pertanto, il rilascio dell’autorizzazione paesistica non legittima in alcun modo l’inizio dei lavori edilizi, bensì costituisce la conclusione dei procedimenti amministrativi settoriali, connessi agli ulteriori atti di assenso necessari per l’esecuzione delle opere.
Art. 87. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse
ione dei procedimenti amministrativi settoriali, connessi agli ulteriori atti di assenso necessari per l’esecuzione delle opere. Art. 87. Conferenza dei Servizi tra amministrazioni diverse
- Qualora il procedimento edilizio (P.C., D.I.A o S.C.I.A.) sia stato intrapreso senza che alla pratica siano stati allegati tutti i necessari pareri di enti o amministrazioni (diversa da quella comunale), il dirigente del Settore Competente, convoca apposita Conferenza dei Servizi, con gli effetti di cui agli
a da quella comunale), il dirigente del Settore Competente, convoca apposita Conferenza dei Servizi, con gli effetti di cui agli artt. 14 e seguenti della L. 241/90 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La Conferenza è indetta quando l’Amministrazione Comunale debba acquisire atti di assenso comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate
Art. 88. Agibilità/abitabilità: definizioni e procedura
bba acquisire atti di assenso comunque denominati, di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti; il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. Art. 88. Agibilità/abitabilità: definizioni e procedura
- Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è quello delineato dagli artt. 24, 25 e 26 del
zioni e procedura
- Il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità è quello delineato dagli artt. 24, 25 e 26 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
- Nel caso in cui, tutta la documentazione richiesta sia stata depositata e tutti gli obblighi siano stati ottemperati, decorsi 30 giorni, o 60 giorni in caso di autodichiarazione circa la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie in sostituzione del parere dell’ASL nei casi consentiti dalla vigente
a la conformità del progetto alle norme igienico sanitarie in sostituzione del parere dell’ASL nei casi consentiti dalla vigente normativa, la stessa si intende attestata per silenzio assenso. In questo caso la copia dell’istanza e degli allegati debitamente timbrata per ricevuta dall’ufficio competente terrà luogo del certificato di agibilità. 3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione obbligatoriamente prevista
del certificato di agibilità. 3. Nel caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione obbligatoriamente prevista dagli art. 24 e 25 del D.P.R. 380/01, il decorso del termine per il silenzio assenso non produrrà alcun effetto giuridico, poiché la mancanza di elementi fondamentali costituisce pregiudizio per l’accoglibilità dell’istanza. Il silenzio del Comune non potrà quindi costituire unico elemento probatorio, o sgravio di responsabilità sugli aspetti tecnico giuridici della pratica.
on potrà quindi costituire unico elemento probatorio, o sgravio di responsabilità sugli aspetti tecnico giuridici della pratica. 4. Il provvedimento finale potrà essere rilasciato anche oltre il termine fissato per legge per la formazione del silenzio assenso. 5. Nel provvedimento dovrà essere elencata la documentazione e le certificazioni che attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, e nel caso sia stato
azioni che attestano la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, e nel caso sia stato eseguito un sopralluogo per verificare la conformità di quanto realizzato a quanto oggetto dei provvedimenti abilitativi edilizi. 6. Nel caso in cui, causa la vetustà dell’immobile, non sia rintracciabile il provvedimento abilitativo e la relativa agibilità (per immobili costruiti o ristrutturati prima dell’agosto del 1942), lo stesso potrà essere
abilitativo e la relativa agibilità (per immobili costruiti o ristrutturati prima dell’agosto del 1942), lo stesso potrà essere considerato agibile previa dichiarazione di un tecnico abilitato all’esercizio della professione che attesti la salubrità degli ambienti, l’avvenuta prosciugatura dei muri nonché l’esistenza di tutte le caratteristiche strutturali, impiantistiche, di sicurezza e di confort che gli immobili debbono possedere.
esistenza di tutte le caratteristiche strutturali, impiantistiche, di sicurezza e di confort che gli immobili debbono possedere. 7. Resta ferma la necessità di adeguamento degli impianti ove previsto per legge. 8. La certificazione energetica degli edifici costituisce documento indispensabile per la domanda di ottenimento del certificato di agibilità relativa a tutti gli immobili la cui domanda di permesso di costruire,
er la domanda di ottenimento del certificato di agibilità relativa a tutti gli immobili la cui domanda di permesso di costruire, la presentazione della DIA o della S.C.I.A. risulta pervenuta a far data dal 1 settembre 2007. 9. Il proprietario o chi ne ha titolo, deposita presso il comune unitamente alla dichiarazione di fine lavori, l’asseverazione del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e
zione di fine lavori, l’asseverazione del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto Certificatore. In assenza della predetta documentazione la dichiarazione di ultimazione dei lavori è inefficace. 10. L’istruttoria relativa al procedimento di agibilità consiste essenzialmente in un procedimento volto alla verifica della:
e. 10. L’istruttoria relativa al procedimento di agibilità consiste essenzialmente in un procedimento volto alla verifica della: a) Avvenuta presentazione della documentazione e/o l’ottemperamento a tutti gli obblighi previsti nel titolo abilitativi edilizio; b) Avvenuta presentazione della documentazione e/o l’ottemperamento a tutti gli obblighi previsti per legge in materia di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico, eliminazione barriere architettoniche, di censimento catastale;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 48 c) Verifica della conformità edilizio-urbanistica di quanto realizzato a quanto oggetto dei titoli abilitativi mediante l’esecuzione di visite negli edifici realizzati. 11. Si precisa che mentre le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono obbligatorie, quanto disposto alla lettera c) potrà essere eseguito a campione. 12. L’eventuale sopralluogo per accertare d’ufficio la suddetta conformità dovrà essere comunicata al richiedente.
o a campione. 12. L’eventuale sopralluogo per accertare d’ufficio la suddetta conformità dovrà essere comunicata al richiedente. 13. Oltre alla documentazione prevista dai citati articoli, alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata dichiarazione del direttore dei lavori o di tecnico abilitato all’esercizio della professione che attesti la conformità delle opere eseguite al progetto assentito, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti.
Art. 89. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
testi la conformità delle opere eseguite al progetto assentito, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti. TITOLO III – DOCUMENTI ED ELABORATI DA ALLEGARE ALLE ISTANZE Art. 89. Documenti ed elaborati da allegare alle istanze
- Fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore ovvero richiesti dal responsabile del procedimento, gli elaborati minimi da allegare alle istanze sono quelli elencati nelle successive tabelle.
dal responsabile del procedimento, gli elaborati minimi da allegare alle istanze sono quelli elencati nelle successive tabelle. 2. A esplicazione delle tabelle viene fornita una dettagliata specificazione dei contenuti e delle modalità di consegna di ciascun documento richiesto descritta al successivo Art. 90. 3. Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente sia dal proprietario che dal
ccessivo Art. 90. 3. Tutti gli elaborati di progetto dovranno essere sottoscritti obbligatoriamente sia dal proprietario che dal progettista e dovranno essere forniti sia su supporto cartaceo che su supporto magneticoinformatico, in un formato commerciale diffuso e liberamente scambiabile e convertibile, secondo quanto indicato ai successivi articoli.
Art. 96.1 del R.E.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 49 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE ISTANZE DI PERMESSO DI COSTRUIRE, D.I.A. E S.C.I.A. Manut. straordinaria Ristrutturazione Ampliamento Nuova Costruzione Restauro/Ris. Conservativo Opere di urbanizzazione Rif. comma Art. 96.1 del R.E. Documentazione amministrativa Istanza sottoscritta ● ● ● ● ● ● 1.1 Attestazione concernente il titolo di legittimazione ● ● ● ● ● ● 1.2 Documentazione relativa a: STATO DI FATTO
a ● ● ● ● ● ● 1.1 Attestazione concernente il titolo di legittimazione ● ● ● ● ● ● 1.2 Documentazione relativa a: STATO DI FATTO Documentazione fotografica dell’area e/o dei fabbricati di intervento ● ● ● ● ● ● 2.1 Rilievo aerofotogrammetrico, mappa catastale, estratto PGT vigente con individuazione dall’ambito di intervento ● ● ● ● ● ● 2.2 Rilievo planimetrico quotato ● ● ● ● ● ● 2.3 Rilievo dei fabbricati oggetto di intervento ● ● ● ● 2.4 Relazione Storica ● 2.5
.2 Rilievo planimetrico quotato ● ● ● ● ● ● 2.3 Rilievo dei fabbricati oggetto di intervento ● ● ● ● 2.4 Relazione Storica ● 2.5 Verifica di classificazione dell’area come “area agricola nello stato di fatto” ● ● 2.6 Documentazione relativa a: STATO DI PROGETTO Planimetria generale ● ● ● ● ● ● 3.1 Piante quotate di tutti i livelli ● ● ● ● ● 3.2 Sezioni quotate ● ● ● ● ● 3.3 Prospetti ● ● ● ● ● 3.4 Particolari costruttivi ● ● ● ● ● ● 3.5 Sezioni dell’area di intervento ● ● ● ● ● ● 3.6
te ● ● ● ● ● 3.3 Prospetti ● ● ● ● ● 3.4 Particolari costruttivi ● ● ● ● ● ● 3.5 Sezioni dell’area di intervento ● ● ● ● ● ● 3.6 Prospetto dei calcoli planivolumetrici ● ● ● ● ● 3.7 Confronto ● ● ● ● ● 3.8 Rappresentazione tridimensionale ● ● ● ● 3.9 Relazione tecnica descrittiva ● ● ● ● ● ● 3.10 Relazione geologica e geotecnica2 ● ● ● ● ● ● 3.11 Denuncia opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica1,2 ● ● ● ● ● ● 3.12 Progetto impianti2 ● ● ● ● ● 3.13
a2 ● ● ● ● ● ● 3.11 Denuncia opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica1,2 ● ● ● ● ● ● 3.12 Progetto impianti2 ● ● ● ● ● 3.13 Progetto abbattimento barriere architettoniche2 ● ● ● ● ● ● 3.14 Schema di calcolo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione ● ● ● ● 3.15 Esame di impatto paesistico del progetto ● ● ● ● ● ● 3.16 Modello ISTAT/AE ● ● 3.17 Computo metrico estimativo ● 3.18 Quadro tecnico economico ● 3.19 Atto d’obbligo unilaterale di impegno a realizzare le opere ● 3.20
uto metrico estimativo ● 3.18 Quadro tecnico economico ● 3.19 Atto d’obbligo unilaterale di impegno a realizzare le opere ● 3.20 Polizza fideiussoria 1 ● 3.21 Documentazione terre e rocce da scavo – art. 187 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. 2 ● ● ● ● ● ● 3.22 Documentazione relativa a: EFFICIENZA ENERGETICA Relazione di calcolo e documentazione tecnica ● ● ● ● ● 4.1 Designazione incarico per la Redazione della Certificazione Energetica 1 ● ● ● ● ● 4.2 Documentazione relativa a: ADEMPIMENTI PRELIMINARI 2
e incarico per la Redazione della Certificazione Energetica 1 ● ● ● ● ● 4.2 Documentazione relativa a: ADEMPIMENTI PRELIMINARI 2 Nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ● ● ● ● ● ● 5.1 Comunicazione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici opere di scavo ● ● ● ● ● ● 5.2 Nulla osta preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ● ● ● ● ● 5.3 Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 ● ● ● ● ● ● 5.4
vinciale dei Vigili del Fuoco ● ● ● ● ● 5.3 Richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/04 ● ● ● ● ● ● 5.4 Parere del competente settore della R.L. per opere in ambito fluviale ● ● ● ● ● ● 5.5 Provvedimento autorizzativo Ente Ferroviario ● ● ● ● ● ● 5.6 Parere dell’A.S.L. ● ● ● ● ● 5.7 Note: 1 Documentazione da produrre prima dell’inizio dei lavori. 2 Quando previsto dalle vigenti disposizioni in relazione all’entità e alla tipologia del’intervento.
Art. 96.2 del R.E.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 50 ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER INTERVENTI IN ZONA AGRICOLA Opere di man. straordinaria Ristrutturazione Ampliamento Nuova Costruzione Restauro/Ris. Conservativo Rif. comma Art. 96.2 del R.E. Documentazione amministrativa Certificato iscrizione all’albo IAP ● ● ● ● ● 1.1 Atto unilaterale d’obbligo per il mantenimento degli immobili al servizio dell’attività agricola ●1 ● ● 1.2 Atto di vincolo di non edificazione ● ● 1.3
igo per il mantenimento degli immobili al servizio dell’attività agricola ●1 ● ● 1.2 Atto di vincolo di non edificazione ● ● 1.3 Certificazione disposta dal Settore Agricoltura della Provincia di Pavia ai sensi dell’art. 60, comma 2, lettera c) della L.R. 12/05 ● ● 1.4 Documentazione relativa a: STATO DI FATTO Mappa catastale relativa alla superficie dell’azienda agricola ● ● 1.5 Relazione illustrativa relativa all’attività agricola in essere ● ● 1.6 Note: 1 In caso di cambio di destinazione d’uso.
Art. 96.2 del R.E.
● ● 1.5 Relazione illustrativa relativa all’attività agricola in essere ● ● 1.6 Note: 1 In caso di cambio di destinazione d’uso. DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE RICHIESTE DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 42/04 Opere di man. straordinaria Ristrutturazione Ampliamento Nuova Costruzione Restauro/Ris. Conservativo Opere di urbanizzazione Cartelli/insegne pubb. Rif. comma Art. 96.2 del R.E. Documentazione amministrativa Domanda sottoscritta ● ● ● ● ● ● ● 2.1
Art. 96.2 del R.E.
azione Cartelli/insegne pubb. Rif. comma Art. 96.2 del R.E. Documentazione amministrativa Domanda sottoscritta ● ● ● ● ● ● ● 2.1 Documentazione relativa a: STATO DI FATTO Inquadramento territoriale (corografia, aerofotogrammetria….) ● ● ● ● ● ● ● 2.2 Planimetria generale con indicazione caratteri paesaggistici esistenti ● ● ● ● ● ● ● 2.3 Piano quotato ● ● ● ● 2.4 Rilievo dello stato di fatto ● ● ● ● 2.5 Documentazione fotografica ● ● ● ● ● ● ● 2.6 Documentazione relativa a: STATO DI PROGETTO
lievo dello stato di fatto ● ● ● ● 2.5 Documentazione fotografica ● ● ● ● ● ● ● 2.6 Documentazione relativa a: STATO DI PROGETTO Planimetria con inserimento ambientale (evidenziazione caratteri estetici) ● ● ● ● 2.7 Sezioni ambientali ● ● ● ● 2.8 Piante, prospetti e sezioni ● ● ● ● ● ● ● 2.9 Indicazioni dei materiali d’impiego ed eventuali particolari costruttivi ● ● ● ● ● ● ● 2.10 Simulazione fotografica ● ● ● ● ● 2.11 Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione ● ● ● ● ● ● ● 2.12
10 Simulazione fotografica ● ● ● ● ● 2.11 Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione ● ● ● ● ● ● ● 2.12 Relazione paesaggistica ● ● ● ● ● ● ● 2.13
Art. 96.3 del R.E.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 51 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE PROPOSTE DI PIANI ATTUATIVI E PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO P.U.A. conformi/in variante agli atti del PGT P.I.I. conformi/in variante agli atti del PGT Rif. comma Art. 96.3 del R.E. Documentazione amministrativa Domanda di approvazione del Piano Attuativo ● ● 1.1 Documentazione relativa a: STATO DI FATTO Inquadramento territoriale ● 2.1 Estratto PGT vigente con individuazione dall’ambito di intervento ● ● 2.2
iva a: STATO DI FATTO Inquadramento territoriale ● 2.1 Estratto PGT vigente con individuazione dall’ambito di intervento ● ● 2.2 Estratto catastale con relativo elenco e titoli di proprietà ● ● 2.3 Rilievo planimetrico quotato ● ● 2.4 Inquadramento ambientale ● 2.5 Sezioni ambientali e dei fabbricati esistenti ● ● 2.6 Rilievo fotografico dell’area ● ● 2.7 Attestazione circa la dismissione o il ritiro dall’attività agricola ● 2.8
istenti ● ● 2.6 Rilievo fotografico dell’area ● ● 2.7 Attestazione circa la dismissione o il ritiro dall’attività agricola ● 2.8 Verifica di classificazione dell’area come “area agricola nello stato di fatto” ● ● 2.9 Documentazione relativa a: STATO DI PROGETTO Planimetria generale quotata dell’intervento ● ● 3.1 Schemi planimetrici di progetto dei tipi edilizi previsti ● ● 3.2 Sezioni ambientali di progetto ● ● 3.3 Schemi planimetrici quotati delle opere di urbanizzazione primaria ● ● 3.4
evisti ● ● 3.2 Sezioni ambientali di progetto ● ● 3.3 Schemi planimetrici quotati delle opere di urbanizzazione primaria ● ● 3.4 Schemi planimetrici quotati delle opere di urbanizzazione secondaria ● ● 3.5 Schema planivolumetrico ● ● 3.6 Progetto di massima e relativo computo metrico estimativo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria ● ● 3.7 Relazione illustrativa ● 3.8 Relazione tecnica descrittiva ● 3.9 Relazione economica di massima ● 3.10 Studio geologico ● ● 3.11
Relazione illustrativa ● 3.8 Relazione tecnica descrittiva ● 3.9 Relazione economica di massima ● 3.10 Studio geologico ● ● 3.11 Studio di impatto su mobilità ● ● 3.12 Studio del clima acustico ● ● 3.13 Valutazione dell’induzione magnetica ● ● 3.14 Schema di convenzione ● ● 3.15 Esame di impatto paesistico del progetto ● ● 3.16 Polizza fideiussoria 1 ● ● 3.17 Procedura di verifica e procedura di V.I.A. ● ● 3.18 Documentazione relativa a: VARIANTE Relazione di Variante ● ● 5.1 Estratto PGT vigente ● ● 5.2
ca e procedura di V.I.A. ● ● 3.18 Documentazione relativa a: VARIANTE Relazione di Variante ● ● 5.1 Estratto PGT vigente ● ● 5.2 Elaborati di PGT variati ● ● 5.3 N.T.A. variate ● ● 5.4 Verifica di esclusione o meno dalla procedura VAS ● ● 5.5 Note: 1 Documentazione da produrre prima dell’inizio dei lavori
Art. 90. Esplicitazione dei contenuti e delle modalità di presentazione della do
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 52 Art. 90. Esplicitazione dei contenuti e delle modalità di presentazione della documentazione da allegare alle istanze Art. 90.1 Documentazione a corredo delle istanze di Permesso di Costruire, D.I.A. e S.C.I.A.
- Documentazione amministrativa: 1.1. istanza di Permesso di Costruire, Denuncia di Inizio Attività o Segnalazione Certificata di Inizio Attività sottoscritta dal richiedente e dal progettista, su modello regionale, comprensiva
o Segnalazione Certificata di Inizio Attività sottoscritta dal richiedente e dal progettista, su modello regionale, comprensiva di elenco elaborati prodotti; 1.2. copia dell’atto di proprietà o di altro documento che dimostri la legittimazione a richiedere o comunicare l’esecuzione delle opere, o autocertificazione resa nelle forme di legge. 2. Documentazione relativa allo stato di fatto in n. 2 copie: 2.1. documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico,
va allo stato di fatto in n. 2 copie: 2.1. documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento corredata da planimetria dello stato di fatto con localizzazione delle riprese fotografiche; 2.2. estratti aggiornati del rilievo aerofotogrammetrico, della mappa catastale, degli strumenti urbanistici generali e degli eventuali piani attuativi interessanti l’area, con individuazione degli immobili oggetto dell’intervento;
stici generali e degli eventuali piani attuativi interessanti l’area, con individuazione degli immobili oggetto dell’intervento; 2.3. rilievo planimetrico quotato dell’area oggetto dell’intervento contenente: − orientamento; − individuazione di capisaldi inamovibili (spigoli di fabbricati ecc..) e facilmente individuabili; − delle principali reti tecnologiche presenti; − delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso;
eti tecnologiche presenti; − delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso; − delle distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade; − dell’eventuale presenza di essenze arboree; 2.4. rilievo (piante, prospetti e sezioni) dei fabbricati oggetto di intervento in scala 1:100 o 1:50, dal quale siano desumibili le destinazioni, le caratteristiche architettoniche e lo stato di conservazione degli immobili (per gli interventi su fabbricati esistenti);
oni, le caratteristiche architettoniche e lo stato di conservazione degli immobili (per gli interventi su fabbricati esistenti); 2.5. relazione storica redatta sulla base della documentazione reperibile presso gli archivi di stato o storico comunale, ovvero in assenza di questi, sulla scorta delle indicazioni delle cartografie storiche (Catasto Teresiano, Cessato Catasto Lombardo, Aerofotogrammetrico Nistri 1934 e Nistri 1953) o di altre fonti storiche certe;
he (Catasto Teresiano, Cessato Catasto Lombardo, Aerofotogrammetrico Nistri 1934 e Nistri 1953) o di altre fonti storiche certe; 2.6. verifica dell’eventuale classificazione dell’area come “area agricola nello stato di fatto”, sulla base dello strato informativo regionale (disponibile sul geoportale regionale www.cartografia.regione.lombardia.it) ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 5% del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. nr.12/2005 e s.m.i. ed in
della maggiorazione del 5% del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. nr.12/2005 e s.m.i. ed in applicazione della D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757. 3. Progetto in n. 2 copie: 3.1. planimetria generale di progetto in scala idonea (in generale 1:500 o 1:200) con indicazione: − dell’orientamento; − dello schema fognario e delle modalità di allacciamento; − delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso;
modalità di allacciamento; − delle aree di circolazione circostanti, della relativa toponomastica e delle condizioni di accesso; − delle distanze dai fabbricati, dai confini e dalle strade; − dell’eventuale presenza di essenze arboree interferenti con il progetto e da eliminare; − delle opere di sistemazione esterna, ivi compresa la messa a dimora di specie arboree di alto fusto; − delle opere di recinzione previste, anche se da realizzarsi in epoca successiva; − degli allacciamenti ai pubblici servizi.
o; − delle opere di recinzione previste, anche se da realizzarsi in epoca successiva; − degli allacciamenti ai pubblici servizi. 3.2. piante quotate di tutti i livelli dell’edificio e della copertura in scala 1:50, 1:100 o 1:200 (per gli interventi sull’esistente possibilmente in scala 1:50) recante l’indicazione: − delle destinazioni d’uso dei singoli vani; − dei fondamentali parametri igienico edilizi (superfici, volumi, altezze, rapporti di aeroilluminazione dei locali);
goli vani; − dei fondamentali parametri igienico edilizi (superfici, volumi, altezze, rapporti di aeroilluminazione dei locali); − della posizione indicativa delle canne fumarie, di esalazione e di aspirazione; − di ogni altro elemento utile ai fini della dimostrazione del rispetto delle varie disposizioni igienico edilizie.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 53 3.3. sezioni quotate lungo linee significative del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200; 3.4. prospetti di tutti i lati del fabbricato in scala 1:50, 1:100 o 1:200 con indicazione dei materiali di facciata e, per gli edifici non destinati alla residenza, della esatta posizione e dimensione degli spazi riservati all’installazione delle insegne; 3.5. particolare costruttivo in scala idonea (1:20, 1:10 o superiore), ove siano specificate le
all’installazione delle insegne; 3.5. particolare costruttivo in scala idonea (1:20, 1:10 o superiore), ove siano specificate le soluzioni costruttive di tutte le finiture esterne adottate rispetto a quanto desumibile dagli altri elaborati; 3.6. sezioni dell’area di intervento in scala idonea (1:100, 1:200, 1:500), con indicazione dell’andamento naturale del terreno, degli interventi di sistemazione (sterro, riporto, opere di
1:200, 1:500), con indicazione dell’andamento naturale del terreno, degli interventi di sistemazione (sterro, riporto, opere di sostegno) previsti e della giacitura del fabbricato con riferimento ad un caposaldo inamovibile e facilmente individuabile (da presentarsi solo nel caso in cui siano previste opere di sistemazione esterna); 3.7. prospetto di dettaglio dei calcoli planivolumetrici a dimostrazione del rispetto dei parametri
re di sistemazione esterna); 3.7. prospetto di dettaglio dei calcoli planivolumetrici a dimostrazione del rispetto dei parametri normativi dello strumento urbanistico vigente, corredati da idonei schemi grafici dimostrativi dei conteggi effettuati; 3.8. piante prospetti e sezioni con indicazione degli interventi di demolizione (in giallo) e di nuova costruzione (in rosso). (Tali elaborati devono essere presentati solo per gli interventi su
i demolizione (in giallo) e di nuova costruzione (in rosso). (Tali elaborati devono essere presentati solo per gli interventi su fabbricati esistenti ed hanno lo scopo di individuare le differenze tra lo stato di fatto ed il progetto e non quello di descrivere i reali interventi da eseguirsi, che dovranno essere dettagliatamente documentati a parte nella relazione tecnica); 3.9. prospettive, assonometrie, simulazioni fotografiche, animazioni, modelli tridimensionali o altro
nella relazione tecnica); 3.9. prospettive, assonometrie, simulazioni fotografiche, animazioni, modelli tridimensionali o altro tipo di rappresentazione, ritenuto idoneo a rappresentare in modo più comprensibile le opere da realizzare. La presentazione di tale documentazione è, in generale, facoltativa e sarà obbligatoria solo per opere di particolare importanza e complessità o il cui inserimento ambientale sia particolarmente delicato;
bbligatoria solo per opere di particolare importanza e complessità o il cui inserimento ambientale sia particolarmente delicato; 3.10. relazione tecnica descrittiva dei caratteri, dell’entità e delle finalità del progetto, contenente indicazioni circa le tecniche costruttive, l’inserimento nell’ambiente, la conformità con gli strumenti urbanistici, il Regolamento Edilizio e le altre norme fondamentali inerenti le opere in progetto. Nello specifico si rimanda al successivo Art. 92;
olamento Edilizio e le altre norme fondamentali inerenti le opere in progetto. Nello specifico si rimanda al successivo Art. 92; 3.11. relazione geologica e/o geotecnica, eventualmente corredata dai risultati di prove sperimentali in sito, in relazione a quanto stabilito dal DM 14-01-2008 “Norme tecniche per le Costruzioni”; 3.12. denuncia opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica: il costruttore, prima dell'inizio dei lavori,
per le Costruzioni”; 3.12. denuncia opere in c.a., c.a.p. e a struttura metallica: il costruttore, prima dell'inizio dei lavori, deve presentare la denuncia delle opere in cemento armato, cemento armato precompresso od a struttura metallica, che intende realizzare, in duplice coppia, una delle quali gli verrà restituita con apposto il timbro attestante l'avvenuto deposito, nella quale devono essere indicanti i nomi ed i recapiti del Committente, del progettista delle strutture, del Direttore dei
to, nella quale devono essere indicanti i nomi ed i recapiti del Committente, del progettista delle strutture, del Direttore dei Lavori e del costruttore. Alla Denuncia in duplice copia devono essere allegati: − progetto delle opere da eseguirsi dal quale risultino in modo chiaro l’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture, firmato dal Progettista; − relazione Tecnica Illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale
ture, firmato dal Progettista; − relazione Tecnica Illustrativa, firmata dal Progettista e dal Direttore dei Lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione; − relazione di Calcolo firmata dal Progettista; − certificati d’origine (nel caso si faccia uso di strutture prefabbricate in serie dichiarata o controllata); − disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione
serie dichiarata o controllata); − disegni di tutti i particolari esecutivi della struttura: fondazioni, strutture in elevazione (travi, pilastri, solai, scale, ecc.), firmati dal Progettista; − relazione sulle fondazioni firmata dal Progettista. Nel caso in cui le opere ricadano tra quelle indicate dall'art. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo) la nomina del collaudatore firmata dal committente e
dall'art. 2 del D.P.R. n. 425 del 22/04/1994 (fabbricati ad uso abitativo) la nomina del collaudatore firmata dal committente e la relativa accettazione dell'incarico firmata dal collaudatore incaricato devono essere presentate contestualmente alla denuncia; 3.13. progetto per l’installazione, la trasformazione, e l’ampliamento degli impianti. Nel caso di impianti di particolare rilevanza, elencati all'art. 5, comma 2 del D.M. 37/2008 il progetto deve
to degli impianti. Nel caso di impianti di particolare rilevanza, elencati all'art. 5, comma 2 del D.M. 37/2008 il progetto deve essere redatto da parte di professionisti abilitati iscritti all’albo; 3.14. progetto illustrante la conformità alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche costituito da relazione ed elaborati descrittivi delle soluzioni progettuali previste, (la presentazione è obbligatoria in caso di edifici pubblici o aperti al pubblico) e
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 54 dichiarazione di conformità degli elaborati alle disposizioni vigenti in materia resa dal tecnico abilitato; 3.15. schema di calcolo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione; 3.16. esame di impatto paesistico relativo a tutti i progetti che incidono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, ai sensi dell’Art. 25 NTA del PTPR e dell’Art. 37 delle NTA del vigente
idono sull'esteriore aspetto dei luoghi e degli edifici, ai sensi dell’Art. 25 NTA del PTPR e dell’Art. 37 delle NTA del vigente PTCP, secondo le modalità indicate nelle “linee guida” pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002 e sulla base della classificazione del territorio in relazione alla sensibilità paesistica stabilita dal PGT vigente. Tutti i progetti in cui l’impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza devono essere corredati da un’adeguata documentazione atta ad
ui l’impatto paesistico risulti superiore alla soglia di rilevanza devono essere corredati da un’adeguata documentazione atta ad rappresentare il contesto ambientale così come definita al successivo Art. 93; 3.17. modello ISTAT/AE debitamente compilato (da presentarsi solo per opere di nuova costruzione o ampliamento); 3.18. computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco “prezzi informativi delle opere edili” a cura della C.C.I.A.A. della Provincia di Pavia;
timativo redatto sulla base dell’elenco “prezzi informativi delle opere edili” a cura della C.C.I.A.A. della Provincia di Pavia; 3.19. quadro tecnico economico dell’opera redatto con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di Opere Pubbliche; 3.20. atto d’obbligo unilaterale mediante il quale il richiedente si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti e a cedere le eventuali aree necessarie;
nte il quale il richiedente si impegni a realizzare le opere di urbanizzazione mancanti e a cedere le eventuali aree necessarie; 3.21. polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere, per l’intero valore risultante dal quadro tecnico economico, comprensiva maggiorazione del 20%; 3.22. documentazione terre e rocce da scavo nel caso di opere la cui realizzazione comporta la produzione o l’utilizzo di terre e rocce da scavo secondo quanto disposto dall’articolo 186 del D. Lgs 152/2006.
one comporta la produzione o l’utilizzo di terre e rocce da scavo secondo quanto disposto dall’articolo 186 del D. Lgs 152/2006. 4. Disposizioni per l’efficienza energetica, in n. 2 copie: 4.1. relazione di calcolo e documentazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato B DGR 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. in forma cartacea e digitale;
fici, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato B DGR 8/8745 del 22 dicembre 2008 e s.m.i. in forma cartacea e digitale; 4.2. copia di assegnazione di incarico, controfirmata per accettazione, per la redazione della Certificazione Energetica a un tecnico abilitato. 5. Documenti relativi ad adempimenti preliminari al rilascio della permesso di costruire. Tali pareri potranno essere acquisiti direttamente dall’Amministrazione Comunale tramite il procedimento della
sso di costruire. Tali pareri potranno essere acquisiti direttamente dall’Amministrazione Comunale tramite il procedimento della Conferenza dei Servizi ai sensi dell’art. 14 della Legge 241/90, allorquando gli stessi non vengano acquisiti dai diretti interessati preliminarmente alla presentazione dell’istanza. 5.1. nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici ai fini del rilascio di titolo abilitativo su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/04;
li ed Architettonici ai fini del rilascio di titolo abilitativo su immobili costituenti Beni Culturali ai sensi del D.Lgs 42/04; 5.2. copia della lettera di trasmissione alla Soprintendenza per i Beni Archeologici del progetto e della relazione descrittiva delle modalità operative, corredata da documentazione atta ad attestarne l’invio (ricevuta della lettera raccomandata). Tale procedura dev’essere svolta qualora l’intervento in progetto comporti l’esecuzione di scavi e ricada in area a rischio
ta). Tale procedura dev’essere svolta qualora l’intervento in progetto comporti l’esecuzione di scavi e ricada in area a rischio archeologico; 5.3. nulla osta preventivo sul progetto da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per le attività soggette ai controlli in materia di prevenzione incendi, o dichiarazione del progettista dalla quale risulti che l’attività non è soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza;
tista dalla quale risulti che l’attività non è soggetta a controllo e che comunque siano rispettate tutte le norme di sicurezza; 5.4. richiesta di autorizzazione paesaggistica ai sensi del Decreto Legislativo 42/04 (per gli immobili ricadenti in aree soggette a vincolo); 5.5. parere del competente settore della Regione Lombardia, per opere interessanti alvei o fasce di rispetto di fiumi la cui tutela e demanio non sia stato delegato al Comune;
Art. 90.2 Documentazione relativa ad istanze particolari
e Lombardia, per opere interessanti alvei o fasce di rispetto di fiumi la cui tutela e demanio non sia stato delegato al Comune; 5.6. provvedimento autorizzativo dell’ente competente nel caso di intervento compreso in zona di rispetto ferroviario; 5.7. parere dell’A.S.L. relativo alla conformità alle norme igienico-sanitarie del progettato intervento nei casi previsti dalla vigente legislazione. Art. 90.2 Documentazione relativa ad istanze particolari
- Documentazione per interventi in zona agricola:
Art. 90.2 Documentazione relativa ad istanze particolari
igente legislazione. Art. 90.2 Documentazione relativa ad istanze particolari
- Documentazione per interventi in zona agricola: Documentazione amministrativa: 1.1. certificato di iscrizione all’albo degli Imprenditori Agricoli Professionali;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 55 1.2. atto unilaterale d’obbligo per il mantenimento degli immobili al servizio dell’attività agricola; 1.3. atto di vincolo di non edificazione per le aree computate ai fini edificatori, debitamente trascritto presso i registri immobiliari; 1.4. certificazione disposta dal Settore Agricoltura della Provincia di Pavia ai sensi dell’art. 60, comma 2, lettera c) della L.R. 12/05. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto in n. 2 copie:
sensi dell’art. 60, comma 2, lettera c) della L.R. 12/05. Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto in n. 2 copie: 1.5. planimetria con esatta delimitazione (catastale) e relativa superficie dell’azienda agricola; 1.6. relazione con descrizione del tipo di coltura in atto, del tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività.
l tipo di conduzione dell’azienda, della consistenza dei fabbricati esistenti e delle relative destinazioni inerenti l’attività. 2. Documentazione per interventi ricadenti in area vincolata D.Lgs. 42/04 – autorizzazione ai sensi degli art. 146 e 159, da produrre in triplice copia: Documentazione amministrativa: 2.1. Domanda di Autorizzazione Paesaggistica sottoscritta dal richiedente e dal progettista, compilata sulla schema del modello regionale allegato ai “Criteri e procedure per l’esercizio
dal richiedente e dal progettista, compilata sulla schema del modello regionale allegato ai “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12”; Elaborati per la rappresentazione dello stato di fatto: 2.2. Inquadramento territoriale in scala adeguata (corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché
corografia, aerofotogrammetria, stralcio del PTC Provinciale o di Parco se vigenti, dello strumento urbanistico comunale, nonché fotopiano, se esistente) in relazione al tipo di intervento proposto; 2.3. Planimetria generale nelle scale 1:5000, 1:2000 o 1:1000, in relazione alla dimensione e localizzazione dell’intervento, con individuazione degli elementi costitutivi e rappresentativi del paesaggio; 2.4. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le
rappresentativi del paesaggio; 2.4. Piano quotato, redatto in scala adeguata al tipo di trasformazione proposta, comprendente le specie vegetali presenti relazionato alla più vicina sede stradale; nel caso di territorio in declivio il progetto sarà corredato da una o più sezioni quotate estese a tutto il territorio oggetto dell’intervento, sede stradale ed edifici circostanti; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle
; nello stesso elaborato saranno indicati i movimenti di terra previsti in scavo e riporto nonché le opere di contenimento delle terre; 2.5. Rilievo dello stato di fatto dell’edificio o di altri manufatti (piante e coperture, prospetti e sezioni significative in scala 1:100) sui quali si intenda intervenire, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle
re, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali (quali, ad esempio, il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc.), compreso, nel caso di interventi su intonaci storici, eventuale rilievo del degrado materico e indagine stratigrafica degli stessi; 2.6. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico,
indagine stratigrafica degli stessi; 2.6. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento corredata da planimetria dello stato di fatto con localizzazione delle riprese fotografiche. Elaborati per la rappresentazione dello stato di progetto: 2.7. Planimetria con l’inserimento ambientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto;
mbientale del progetto (1:500, 1:5000) che individui i caratteri estetici e percettivi dell’intervento in relazione al contesto; 2.8. Piante, prospetti e sezioni significative: in scala 1:100 per gli edifici ed in scala adeguata per gli interventi di maggiore estensione territoriale; 2.9. Indicazione dei materiali di impiego, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari;
go, dei relativi colori (campionati) e dei sistemi costruttivi con rappresentazione, se necessaria, degli eventuali particolari; 2.10. Sezioni ambientali schematiche (1:500, 1:1000) rappresentative del rapporto fra l’intervento e il contesto paesaggistico assoggettato a tutela; 2.11. Rappresentazione fotografica della simulazione in loco dell’opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell’ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi
o dell’opera progettata (mediante paline o altro metodo di rappresentazione reale dell’ingombro) o fotomontaggio che ne evidenzi l’inserimento nel contesto paesaggistico, in relazione al tipo di intervento proposto; 2.12. Eventuale indicazione degli elementi di mitigazione e compensazione. 2.13. Relazione paesaggistica contenente tutti gli elementi utili all’Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell’intervento proposto, consentendo di accertare la
li all’Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell’intervento proposto, consentendo di accertare la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo, nonché la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato e la complessiva coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. La relazione deve riportare le seguenti indicazioni:
ica contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale. La relazione deve riportare le seguenti indicazioni: − lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 56 − gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; − gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; − gli eventuali elementi di mitigazione e compensazione proposti. 3. Varianti a Permessi di Costruire, a D.I.A. o a S.C.I.A. La documentazione da allegare alle “varianti” dovrà riguardare tutti gli elaborati che subiscono delle
re, a D.I.A. o a S.C.I.A. La documentazione da allegare alle “varianti” dovrà riguardare tutti gli elaborati che subiscono delle variazioni rispetto al progetto principale. Dovranno essere presentati gli elaborati progettuali già predisposti per il primo progetto (relazione, planimetria, piante, prospetti, sezioni), con indicazione grafica delle variazioni rispetto a quanto approvato, evidenziate in giallo (opere previste e non realizzate) e rosso (opere in variante).
lle variazioni rispetto a quanto approvato, evidenziate in giallo (opere previste e non realizzate) e rosso (opere in variante). Nel caso di modifiche di progetti di intervento su edifici esistenti i colori giallo e rosso saranno riferiti a demolizioni e nuove costruzioni mentre per le opere previste e non eseguite dovrà essere utilizzato il colore azzurro. Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione progettuale definitiva prevista.
Art. 90.3 Documentazione relativa alla proposta di Piani Attuativi e Programmi I
o. Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione progettuale definitiva prevista. Art. 90.3 Documentazione relativa alla proposta di Piani Attuativi e Programmi Integrati di Intervento
- Documentazione amministrativa: 1.1. Domanda di approvazione del piano attuativo sottoscritta dal richiedente e dal progettista e comprensiva dell’elenco degli elaborati prodotti;.
ovazione del piano attuativo sottoscritta dal richiedente e dal progettista e comprensiva dell’elenco degli elaborati prodotti;. 2. Documentazione relativa allo stato di fatto in n. 2 copie, da produrre in n. 5 copie nel caso in cui il piano attuativo costituisca variante agli atti del PGT: 2.1. Planimetria (scala 1:10.000 su carta tecnica regionale) con individuazione del comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi
con individuazione del comparto oggetto di intervento, dei sistemi e dei sub-sistemi ambientali, infrastrutturali e dei servizi urbani e territoriali e della loro accessibilità nonché delle previsioni, ritenute significative rispetto alla proposta di PII, contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale; 2.2. Estratto dell’azzonamento, della tavola dei vincoli e della sintesi delle previsioni di livello
ogrammazione sovracomunale; 2.2. Estratto dell’azzonamento, della tavola dei vincoli e della sintesi delle previsioni di livello sovraordinato dello strumento urbanistico generale vigente, dell’aerofotogrammetrico e delle relative norme di attuazione, con l’individuazione delle aree interessate dal progetto di piano; 2.3. Estratto catastale con l’individuazione delle aree interessate dal progetto di piano e l’indicazione degli immobili e delle aree interessate, con relativo elenco e titoli di proprietà.
essate dal progetto di piano e l’indicazione degli immobili e delle aree interessate, con relativo elenco e titoli di proprietà. 2.4. Rilievo topografico e restituzione planimetrica quotata dello stato di fatto dell’area, con l’individuazione di eventuali edifici, delle urbanizzazioni primarie e dei sottoservizi tecnologici, degli esemplari arborei esistenti, almeno in scala 1:200, dimostrazione analitica della superficie lorda di pavimento.
nologici, degli esemplari arborei esistenti, almeno in scala 1:200, dimostrazione analitica della superficie lorda di pavimento. 2.5. Inquadramento ambientale e vincolistico esteso anche al territorio circostante con individuazione di: caposaldi di riferimento, presenze monumentali naturalistiche ed ambientali, fasce di rispetto (pozzi idropotabili, strade, elettrodotti, condotti, cimiteri, teste di fontanile, reticolo idrico), fasce fluviali del PAI, vincoli comunque apposti in forza della vigente
ondotti, cimiteri, teste di fontanile, reticolo idrico), fasce fluviali del PAI, vincoli comunque apposti in forza della vigente legislazione o da altri atti e provvedimenti, servitù, criticità ambientali quali vicinanza ad insediamenti produttivi, inquinamenti pregressi, aree bonificate o da bonificare, ecc. (scala minima 1:500); 2.6. Profili dello stato di fatto dell’area e sezioni dei fabbricati esistenti, almeno in scala 1:200, estesi all’edificato in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo.
oni dei fabbricati esistenti, almeno in scala 1:200, estesi all’edificato in diretta relazione con l’ambito del piano attuativo. 2.7. Documentazione fotografica che rappresenti da più punti di vista, in modo panoramico, l’edificio o l’area oggetto dell’intervento corredata da planimetria dello stato di fatto con localizzazione delle riprese fotografiche; 2.8. Per interventi su aree destinate all’attività agricola: Attestazione della provincia competente
delle riprese fotografiche; 2.8. Per interventi su aree destinate all’attività agricola: Attestazione della provincia competente circa la dismissione o il ritiro dall’attività agricola per almeno un triennio delle aree e dei fabbricati compresi nei PII (in alternativa autocertificazione corredata da copia delle comunicazioni d’interruzione dell’attività munite degli estremi di trasmissione alla provincia);
azione corredata da copia delle comunicazioni d’interruzione dell’attività munite degli estremi di trasmissione alla provincia); 2.9. Verifica dell’eventuale classificazione dell’area come “area agricola nello stato di fatto”, sulla base dello strato informativo regionale (disponibile sul geoportale regionale www.cartografia.regione.lombardia.it) ai fini dell’applicazione della maggiorazione del 5% del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. nr.12/2005 e s.m.i. ed in
della maggiorazione del 5% del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 43 comma 2-bis della L.R. nr.12/2005 e s.m.i. ed in applicazione della D.G.R. 22 dicembre 2008 n. 8/8757;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 57 3. Documentazione relativa allo stato di progetto in n. 2 copie, da produrre in n. 5 copie nel caso in cui il piano attuativo costituisca variante agli atti del PGT: 3.1. planimetria generale dell'intervento che evidenzi gli eventuali edifici recuperati, le aree destinate a nuova edificazione, quelle destinate a spazi scoperti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il progetto dovrà essere inoltre corredato di
rti privati e quelle destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Il progetto dovrà essere inoltre corredato di tutte le indicazioni utili per la sua comprensione (volumi, destinazioni d’uso, superfici coperte e altezza massimi, distanza tra i vari edifici, tra questi e le strade e i confini, sistemazione delle aree a verde sia pubbliche che private); 3.2. schemi planimetrici di progetto dei tipi edilizi previsti;
ini, sistemazione delle aree a verde sia pubbliche che private); 3.2. schemi planimetrici di progetto dei tipi edilizi previsti; 3.3. sezioni ambientali di progetto estese alle aree limitrofe all’area d’intervento riportanti le quote naturali del terreno, le quote di progetto, gli sterri e i riporti; 3.4. schemi planimetrici quotati delle opere di urbanizzazione primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di pubblica illuminazione, rete di distribuzione
e primaria: strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di pubblica illuminazione, rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, ecc., con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; 3.5. schemi planimetrici quotati delle opere di urbanizzazione secondaria, con i conteggi relativi alle aree da cedere e di quelle eventualmente da monetizzare; 3.6. schema planivolumetrico, rendering o prospettive dell’ambito di intervento e inserimento nel
eventualmente da monetizzare; 3.6. schema planivolumetrico, rendering o prospettive dell’ambito di intervento e inserimento nel contesto urbano; 3.7. progetto di massima e relativo computo metrico estimativo redatto sulla base dell’elenco “prezzi informativi delle opere edili” a cura della C.C.I.A.A. della Provincia di Pavia delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; 3.8. relazione circa i caratteri e l’entità del progetto, da cui risulti la dimostrazione della conformità
rimaria e secondaria; 3.8. relazione circa i caratteri e l’entità del progetto, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell’intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche norme e tempi di attuazione del piano attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel piano, dalla documentazione relativa agli eventuali condoni edilizi e dei vincoli edilizi e paesaggistici gravanti sulle aree,
l piano, dalla documentazione relativa agli eventuali condoni edilizi e dei vincoli edilizi e paesaggistici gravanti sulle aree, tabelle di progetto nelle quali devono essere indicate le aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, le funzioni insediabili e le relative quantità, la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni s’uso e le relative percentuali. Questi dati e gli ulteriori parametri urbanistici esistenti e di progetto devono essere confrontati in tabelle
tive percentuali. Questi dati e gli ulteriori parametri urbanistici esistenti e di progetto devono essere confrontati in tabelle finalizzate alla verifica e al controllo. La relazione deve illustrare le prescrizioni in relazione ai materiali di costruzione, di finitura, alle tipologie di recinzione, alle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi; 3.9. relazione tecnica descrittiva contenente le seguenti indicazioni:
one, alle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi; 3.9. relazione tecnica descrittiva contenente le seguenti indicazioni: − obiettivi dell’intervento, elementi qualitativi e risultati attesi (vantaggi e svantaggi per pubblico e privato); − descrizione del contesto e dell’area di intervento (localizzazione, inquadramento urbanistico e storico, stato di fatto, criticità esistenti); − descrizione della soluzione plani volumetrica;
one, inquadramento urbanistico e storico, stato di fatto, criticità esistenti); − descrizione della soluzione plani volumetrica; − dimostrazione degli standard dovuti suddivisi tra le diverse funzioni previste e loro modalità di reperimento; − verifica dei parcheggi residenziali (eventualmente riportati anche in una tavola); − analisi degli effetti dell’intervento relativamente a suolo, acque, aria e indicazione degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni di legge;
’intervento relativamente a suolo, acque, aria e indicazione degli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni di legge; − valutazione della compatibilità geologica dell’intervento; − descrizione degli effetti dell’intervento sulla funzionalità dei servizi urbani ed extraurbani e dei sottoservizi tecnologici; − normativa tecnica di attuazione del PII; − stato di avanzamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza dell’area.
gici; − normativa tecnica di attuazione del PII; − stato di avanzamento delle attività di bonifica/messa in sicurezza dell’area. 3.10. relazione economica di massima circa la verifica della sostenibilità del Programma Integrato di Intervento (considerando anche i costi di realizzazione e gestione delle opere di rilevanza pubblica) con dichiarazione esplicita delle risorse private e pubbliche necessarie e previste, comprensiva di programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale
isorse private e pubbliche necessarie e previste, comprensiva di programma temporale di attuazione degli interventi ed eventuale frazionamento in stralci funzionali 3.11. perizia geologica nei casi previsti dalla L.R. 41/97 e sue circolari attuative (in particolare d.G.R. 7/6645 del 29/10/2001, l’art. 1.1 indica i casi in cui è richiesto lo studio geologico e quelli in cui è sufficiente la dichiarazione firmata dal geologo);
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 58 3.12. analisi e studio dell’impatto viabilistico ove necessario, finalizzato a descrivere gli effetti dell’intervento sul sistema mobilità e dell’accessibilità trasportistica attraverso rilievi dei flussi del traffico, stima della domanda generata dall’intervento, effetti sulla situazione esistente; 3.13. analisi degli effetti dell’intervento in relazione all’impatto acustico e indicazione delle eventuali
ituazione esistente; 3.13. analisi degli effetti dell’intervento in relazione all’impatto acustico e indicazione delle eventuali misure di mitigazione (riferimenti normativi: L. 447/1995 e L.R. 13/2001 e relativa circolare esplicativa approvata con D.G.R. 8/3/2002 n. 7/8313); 3.14. nel caso in cui l’area di intervento sia interessata dal passaggio di elettrodotti, indagini e rilievo strumentale delle distanze dagli elettrodotti presenti in prossimità dell’area d’intervento
di elettrodotti, indagini e rilievo strumentale delle distanze dagli elettrodotti presenti in prossimità dell’area d’intervento e dichiarazione del progettista in merito a tali risultanze ai sensi del DM 29/05/08 “Approvazione delle procedure di misure e valutazione dell’induzione magnetica del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare” (pubblicato sulla GURI del 5 luglio 2008, n. 156); 3.15. schema di convenzione redatto secondo i contenuti minimi previsti dall’art. 46 della L.R.
GURI del 5 luglio 2008, n. 156); 3.15. schema di convenzione redatto secondo i contenuti minimi previsti dall’art. 46 della L.R. 12/05 e s.m.i. e dalle NTA del PGT vigente. 3.16. esame impatto paesistico del progetto vedi precedente articolo 3.16; 3.17. polizza fideiussoria a garanzia dell’esecuzione delle opere, per l’intero valore risultante dal computo metrico esitmativo, comprensiva di maggiorazione del 5% annuo per la durata di validità del piano.
valore risultante dal computo metrico esitmativo, comprensiva di maggiorazione del 5% annuo per la durata di validità del piano. 3.18. procedura di verifica e procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e della normativa regionale vigente; 4. Varianti a P.U.A. conformi agli atti del PGT in n. 2 copie. La documentazione da allegare alle varianti a Piani attuativi approvati, nel caso in cui queste siano
tti del PGT in n. 2 copie. La documentazione da allegare alle varianti a Piani attuativi approvati, nel caso in cui queste siano conformi agli atti del PGT vigente, dovrà riguardare tutti gli elaborati che subiscono delle variazioni rispetto al progetto approvato con indicazione grafica delle variazioni rispetto a quanto approvato, evidenziate in giallo (indicazioni approvate) e rosso (indicazioni in variante). Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione
e rosso (indicazioni in variante). Dovranno inoltre essere presentati gli elaborati progettuali con indicazione della soluzione progettuale definitiva prevista. 5. Documentazione relativa alla Variante di P.U.A. o P.I.I. che introducano varianti agli atti del PGT vigente in n. 5 copie. 5.1. relazione illustrativa della Variante; 5.2. estratto PGT vigente con individuazione dell’ambito oggetto di variante; 5.3. elaborati di PGT variati;
iva della Variante; 5.2. estratto PGT vigente con individuazione dell’ambito oggetto di variante; 5.3. elaborati di PGT variati; 5.4. norme tecniche di attuazione variate comparate con lo stato vigente. 5.5. verifica di esclusione o meno dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell’art. 4 della L.R. 12/05 e s.m.i. secondo le procedure definite dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e dalla D.G.R.
dure definite dagli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 e dalla D.G.R. 27 dicembre 2007, n. VIII/6420 - Ulteriori adempimenti di disciplina in attuazione dell'articolo 4 della “Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12” e degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale dei piani e programmi DCR n. VIII/351 del 13.03.2007 (provvedimento n. 1)”. Successivamente all’approvazione definitiva della variante, ai sensi dell’articolo 11 della L.R.
.03.2007 (provvedimento n. 1)”. Successivamente all’approvazione definitiva della variante, ai sensi dell’articolo 11 della L.R. 12/2005 e s.m.i., il proponente è tenuto alla trasmissione degli atti del PGT variato in formato digitale secondo le disposizioni previste nel DDUO n. 12520 del 10.11.2006 e dalla “Tavola delle Previsioni di Piano” prevista dal punto 2.1.4 della DGR n. 1681 del 29.12.2005. Le modalità di
Art. 91. Modalità di rappresentazione grafica
10.11.2006 e dalla “Tavola delle Previsioni di Piano” prevista dal punto 2.1.4 della DGR n. 1681 del 29.12.2005. Le modalità di trasmissione degli elaborati di Piano in formato digitale sono descritte nella comunicazione della Giunta Regionale n. 107 del 26.5.2008, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 23 del 3 giugno 2008. Art. 91. Modalità di rappresentazione grafica
- Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la
azione grafica
- Al fine di rendere più facile l’identificazione degli elementi di progetto, la loro confrontabilità, nonché la verifica del rispetto delle norme del presente regolamento, gli elaborati grafici devono essere redatti seguendo modalità unitarie di rappresentazione: a) le quote interne ed esterne e di spessore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili;
ssore, nonché le quote di riferimento ai punti fissi e le quote di riferimento altimetrico, devono essere chiaramente leggibili; b) le quote numeriche devono essere sufficienti per la verifica di tutti gli indici e i parametri, il cui rispetto legittima l’esecuzione dell’intervento proposto; c) qualora vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si deve far riferimento alla quota numerica.
Art. 92. Relazione tecnica illustrativa
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 59 2. Tutti gli elaborati cartacei devono essere piegati secondo il formato Uni A4 e devono contenere in testata l’indicazione del tipo di intervento, la sua ubicazione, il titolo dell’elaborato, le generalità e la firma dell’avente titolo e del progettista (con relativo timbro professionale). Art. 92. Relazione tecnica illustrativa
- Ogni progetto di opera edilizia deve sempre essere corredato da una relazione tecnico illustrativa
zione tecnica illustrativa
- Ogni progetto di opera edilizia deve sempre essere corredato da una relazione tecnico illustrativa contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare i calcoli planivolumetrici ed i livelli di prestazioni di confort attesi.
- Nel caso tali progetti riguardino opere di nuova costruzione o ristrutturazione, i paragrafi della relazione saranno relativi:
. Nel caso tali progetti riguardino opere di nuova costruzione o ristrutturazione, i paragrafi della relazione saranno relativi: a) descrizione del sito e sua individuazione nell’ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo; b) tipo di intervento, destinazione d’uso e modalità di attuazione; c) requisiti urbanistici, vincoli e condizioni; d) caratteri dell’intervento edilizio: d.1) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato;
tici, vincoli e condizioni; d) caratteri dell’intervento edilizio: d.1) collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato; d.2) caratteri compositivi ed ambientali, con riferimento all’intorno e all’armonizzazione con le preesistenze; d.3) opere di urbanizzazioni esistenti e previste, con riferimento a viabilità, acquedotto; d.4) fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc;
erimento a viabilità, acquedotto; d.4) fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc; d.5) descrizione, ove necessario e con gli approfondimenti opportuni in relazione al tipo di intervento, dei requisiti illuminotecnici, acustici, termici e idrotermici, nonché di quelli relativi alla purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza;
termici, nonché di quelli relativi alla purezza dell’aria, ai servizi tecnologici, alla fruibilità degli spazi e alla sicurezza; e) calcolo dei volumi e delle superfici di progetto e dimostrazione della conformità a tutti i parametri urbanistico – edilizi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e/o adottati anche mediante tabelle esemplificative di lettura e raffronto; f) nel caso trattasi di insediamenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal punto di vista
e di lettura e raffronto; f) nel caso trattasi di insediamenti produttivi, la relazione deve essere integrata dal punto di vista tecnico – sanitario con informazioni relative a: f.1) genere di industrie da insediare; f.2) numero di addetti previsti; f.3) descrizione delle lavorazioni effettuate; f.4) materiali trattati, prodotti depositati ed eliminati; f.5) flussi di traffico commerciale; f.6) provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi, esalazioni nocive e rifiuti tossico – nocivi.
si di traffico commerciale; f.6) provvedimenti atti ad eliminare rumori, scarichi, esalazioni nocive e rifiuti tossico – nocivi. 3. In allegato alla relazione vanno presentate le seguenti dichiarazioni asseverate dal progettista e sotto la propria personale responsabilità: a) di conformità planivolumetrica del progetto alle prescrizioni urbanistico – edilizie vigenti; b) di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
Art. 93. Rappresentazione del contesto ambientale
co – edilizie vigenti; b) di conformità del progetto con la normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; c) di conformità degli impianti elettrici ed idrico sanitari alla legislazione vigente; d) di conformità degli scarichi civili o industriali; e) di conformità con la vigente normativa in materia di inquinamento acustico ed atmosferico; f) di conformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici; Art. 93. Rappresentazione del contesto ambientale
Art. 93. Rappresentazione del contesto ambientale
onformità con la vigente legislazione sul contenimento dei consumi energetici; Art. 93. Rappresentazione del contesto ambientale
- La documentazione relativa alla rappresentazione dello stato di fatto deve contenere la planimetria di rilievo del sito di intervento a scala non minore di quella catastale (scala 1:500 nel caso si intervenga in ambiti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati: e) orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche;
biti urbani) ed estesa alle aree limitrofe, con specificati: e) orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche; f) presenze naturalistiche ed ambientali (con evidenziazione di eventuali vincoli di tutela); g) alberature esistenti con l’indicazione delle relative essenze; h) presenza di eventuali costruzioni limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d’uso, i materiali, le finiture, ecc.;
limitrofe, con relativi distacchi ed altezze, delle quali va specificata la destinazione d’uso, i materiali, le finiture, ecc.; i) presenza di eventuali impianti (elettrodotti, metanodotti, ecc.) e relative servitù; j) rilievo fotografico a colori (dimensioni minime cm. 10 x 15) dell’area e del suo contesto. 2. La documentazione relativa alla proposta progettuale deve contenere:
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 60 a) progetto planivolumetrico alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l’indicazione di: a.1) limiti di proprietà e dell’ambito oggetto di intervento; a.2) quote planimetriche ed altimetriche del suolo, evidenziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini; a.3) accessibilità e fruibilità degli spazi.
enziando sbancamenti, riporti, sistemazione aree scoperte e formazione di giardini; a.3) accessibilità e fruibilità degli spazi. b) simulazione fotografica dell’inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche ed ambientali del contesto in cui si collocano. 3. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse tipologico,
ui si collocano. 3. Nei casi di interventi di restauro e risanamento conservativo su edifici dichiarati di interesse tipologico, storico, artistico, architettonico, lo stato di fatto in scala 1:100 o 1:50, deve contenere il rilievo puntuale del manufatto, evidenziante eventuali stratificazioni e parti aggiunte, relativo a tutti i piani interessati da- gli interventi, comprese le parti interrate, la copertura ed eventuali pertinenze.
nte, relativo a tutti i piani interessati da- gli interventi, comprese le parti interrate, la copertura ed eventuali pertinenze. 4. Le tavole dei prospetti dovranno riportare le caratteristiche degli infissi, le indicazioni dei colori, modanature, marcapiani, ecc. 5. Le sezioni dovranno essere significative delle tipologie costruttive. 6. Ogni elemento naturalisticamente, storicamente ed artisticamente rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore.
icamente, storicamente ed artisticamente rilevante deve essere evidenziato con rappresentazioni grafiche anche a scala maggiore. 7. La proposta progettuale deve essere parimenti esaustiva, con ampia descrizione delle tecniche di intervento e dei materiali da impiegare. 8. La relazione paesistica deve essere redatta in base alle indicazioni contenute nelle “Linee Guida” pubblicate dal BURL n. 47 del 21.11.2002.
Art. 94. Richiesta e consegna dei punti fissi
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 61 PARTE IV MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI Art. 94. Richiesta e consegna dei punti fissi
- Prima della costruzione o ampliamento di un edificio, è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, di richiedere con apposita domanda, la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota.
- Al fine dell’apposizione dei punti fissi, è necessario contrassegnare mediante segnalazione e
ssi di allineamento e di quota. 2. Al fine dell’apposizione dei punti fissi, è necessario contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse (come da progetto). 3. Della suddetta determinazione si redige verbale in doppio esemplare firmato dalle parti. 4. In sede di apposizione dei punti fissi, il tecnico comunale potrà determinare lievi modifiche del posizionamento planivolumetrico dell’edificio al fine di rendere conforme lo stesso alla vigente
determinare lievi modifiche del posizionamento planivolumetrico dell’edificio al fine di rendere conforme lo stesso alla vigente normativa edilizio-urbanistica, o al fine di tutelare essenze arboree presenti oppure, in ogni altro caso, in cui si renda necessaria tale operazione in conseguenza della verifica dello stato dei luoghi. Tali modifiche verranno evidenziate in apposita planimetria che verrà allegata al verbale dei punti fissi e
Art. 95. Inizio dei lavori
lo stato dei luoghi. Tali modifiche verranno evidenziate in apposita planimetria che verrà allegata al verbale dei punti fissi e costituirà parte integrante e modificativa del titolo edilizio originario. Art. 95. Inizio dei lavori
- A seguito del rilascio di permesso di costruire, l’inizio dei lavori deve avvenire entro i termini definiti dalla legge vigente e riportati anche nel provvedimento.
- A seguito di presentazione di denuncia di inizio attività, l’inizio dei lavori potrà avvenire a partire dal
el provvedimento. 2. A seguito di presentazione di denuncia di inizio attività, l’inizio dei lavori potrà avvenire a partire dal trentesimo giorno successivo alla presentazione stessa, fatta salva l’emissione di un provvedimento che vieti l’inizio dell’attività edilizia. 3. Nel caso di presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, l’inizio dei lavori potrà avvenire a partire dalla data della presentazione della segnalazione stessa.
icata di inizio attività, l’inizio dei lavori potrà avvenire a partire dalla data della presentazione della segnalazione stessa. 4. Per le D.I.A. e le S.C.I.A., il termine per l’inizio dei lavori non potrà essere superiore ad un anno dalla data di presentazione, decorso il quale le stesse perdono di efficacia e l’esecuzione delle opere, dovrà essere subordinata alla presentazione di nuova istanza o all’ottenimento di altro titolo abilitativo.
cuzione delle opere, dovrà essere subordinata alla presentazione di nuova istanza o all’ottenimento di altro titolo abilitativo. 5. Le sole opere di scavo parziale e di approntamento del cantiere non valgono ad integrare l’effettivo avvio dei lavori. 6. Decorso inutilmente il termine per l’inizio dei lavori l’Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire ai sensi di legge.
Art. 96. Disciplina del cantiere
per l’inizio dei lavori l’Amministrazione provvede alla dichiarazione di decadenza del permesso di costruire ai sensi di legge. 7. Il titolare del Permesso di Costruire, della D.I.A. o della S.C.I.A. è obbligato a comunicare, tramite lettera protocollata, al competente Ufficio Tecnico Comunale e al Certificatore Energetico la data di inizio dei lavori prima dell’effettivo inizio delle opere stesse. Art. 96. Disciplina del cantiere
Art. 96. Disciplina del cantiere
icatore Energetico la data di inizio dei lavori prima dell’effettivo inizio delle opere stesse. Art. 96. Disciplina del cantiere
- Premesso che i cantieri sono soggetti alla normativa di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, e successive modificazioni e integrazioni, ai medesimi si applicano le seguenti disposizioni: a) sulla recinzione di cantiere e/o in luogo ben visibile dalla pubblica via deve obbligatoriamente
no le seguenti disposizioni: a) sulla recinzione di cantiere e/o in luogo ben visibile dalla pubblica via deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni adeguate (minimo cm. 70 x cm. 100) contenente gli estremi del titolo abilitativo edilizio, i nominativi completi di indirizzo del titolare, del progettista, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori e del responsabile
dirizzo del titolare, del progettista, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori e del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. La tabella è esente dal pagamento di tasse e diritti comunali per pubbliche affissioni; b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione dei funzionari comunali copia del progetto in corso di realizzazione debitamente contrassegnata con la numerazione interna dei progetti e dal timbro di
copia del progetto in corso di realizzazione debitamente contrassegnata con la numerazione interna dei progetti e dal timbro di ricevimento del Comune, nonché idonea attrezzatura antinfortunistica ad uso dei funzionari comunali incaricati delle verifiche; c) i cantieri e le costruzioni provvisoriamente in essi allestite, sono assimilati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento
lati agli edifici industriali per quanto riguarda la dotazione minima di servizi igienici prescritti per legge o dal Regolamento Locale di Igiene Tipo; nel caso dovesse essere prevista la realizzazione di alloggi temporanei per gli addetti ai lavori, compreso il personale di custodia, tali alloggi devono possedere i requisiti prescritti dal Regolamento Locale di Igiene Tipo; d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono ove esistenti, essere allacciati alle reti
ocale di Igiene Tipo; d) i relativi impianti di acqua potabile e di fognatura, devono ove esistenti, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dal
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 62 competente servizio A.S.L. ed il secondo sostituito con impianti riconosciuti idonei dalle prescrizioni vigenti; e) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere, il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione; f) è fatto obbligo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca.
Art. 97. Sostituzione del Direttore dei lavori e dell’impresa
igo all’assuntore dei lavori di essere reperibile in cantiere o di assicurarvi la presenza di persona idonea che lo sostituisca. 2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori. Art. 97. Sostituzione del Direttore dei lavori e dell’impresa
- Qualora, durante l’esecuzione degli interventi edilizi, fosse sostituito il Direttore dei lavori o l’impresa
Art. 98. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
i e dell’impresa
- Qualora, durante l’esecuzione degli interventi edilizi, fosse sostituito il Direttore dei lavori o l’impresa assuntrice degli stessi, il titolare dell’atto abilitativo all’esercizio dell’attività edilizia, deve darne immediata comunicazione alla competente struttura comunale. Art. 98. Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Il titolare di denuncia di inizio attività o permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree
ioni provvisorie
- Il titolare di denuncia di inizio attività o permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree e/o manufatti posti in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve isolare mediante opportune recinzioni con materiali idonei, provvisoriamente, l’area impegnata dai lavori, comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela
comunque adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare in ogni situazione la pubblica incolumità e la tutela dei pubblici servizi. A tal fine si dovrà ottenere esplicito nulla-osta dagli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e sotterranei interessati. 2. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici.
ono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2 metri e risultare non trasparenti nelle parti visibili da vie e spazi pubblici. 3. Quando sia necessario prolungare l’occupazione di suolo pubblico oltre il termine stabilito, l’avente titolo ha l’obbligo di presentare, almeno 15 giorni prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell’ulteriore occupazione.
Art. 99. Sicurezza del cantiere
prima della scadenza, domanda di rinnovo della speciale concessione, indicando la presumibile durata dell’ulteriore occupazione. 4. L’Amministrazione Comunale ha la facoltà di servirsi delle recinzioni provvisorie prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. Art. 99. Sicurezza del cantiere
- I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di
icurezza del cantiere
- I cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e custodia nonché essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali europee vigenti in materia di prevenzione, di segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti alla sicurezza pubblica.
- Sulle coperture degli edifici nuovi o in sede di rifacimento completo della copertura di edifici esistenti,
curezza pubblica. 2. Sulle coperture degli edifici nuovi o in sede di rifacimento completo della copertura di edifici esistenti, dovranno essere previsti “dispositivi di ancoraggio strutturale” (vale a dire fissati permanentemente alla struttura) in grado di assicurare un numero adeguato di “punti di ancoraggio” per i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) degli addetti chiamati ad effettuare lavori di qualunque natura sulla coperture medesime, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i..
Art. 100. Rinvenimenti
egli addetti chiamati ad effettuare lavori di qualunque natura sulla coperture medesime, ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.. Art. 100. Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione alla struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi.
Art. 101. Ultimazione dei lavori
a comunicazione alla struttura tecnica comunale che a sua volta richiede l’intervento degli stessi entro i 15 giorni successivi. 2. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. Art. 101. Ultimazione dei lavori
- Il termine entro cui devono essere ultimati i lavori decorre dalla data di inizio dei lavori e non può essere superiore a tre anni.
termine entro cui devono essere ultimati i lavori decorre dalla data di inizio dei lavori e non può essere superiore a tre anni. 2. Il termine di ultimazione può essere prorogato solo nei seguenti casi: a) opere pubbliche, il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 63 b) particolari caratteristiche tecnico-costruttive connesse alla mole dell’opera da realizzare; c) cause di forza maggiore estranee alla volontà del titolare del provvedimento edilizio, ivi compresi gli eventi calamitosi e gli eventuali provvedimenti cautelari dell’autorità amministrativa o giudiziaria. 3. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta
a o giudiziaria. 3. Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere nuovo titolo abilitativo: il nuovo provvedimento concerne la parte non ultimata. 4. Per la parte di edificio non ultimata, se dovuta, sarà rideterminata la differenza tra la quota parte del contributo di concessione a suo tempo versato e quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio della nuova concessione per il completamento.
Art. 102. Opere minori
o versato e quanto dovuto sulla base delle tariffe vigenti al momento del rilascio della nuova concessione per il completamento. Art. 102. Opere minori
- Oltre a quanto previsto all’art. 6 comma 2 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono considerate opere minori soggette ad attività edilizia libera nel rispetto della procedura di cui all’art. 6 comma 2 del citato D.P.R. gli interventi elencati al successivo comma che non riguardano i seguenti ambiti: − nuclei di antica formazione;
l citato D.P.R. gli interventi elencati al successivo comma che non riguardano i seguenti ambiti: − nuclei di antica formazione; − nuclei rurali di interesse storico-tipologico; − edifici di particolare interesse tipologico; − aree vincolate ai sensi della parte III del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; − aree e/o beni vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; − parti del territorio aventi grado di sensibilità paesistica superiore al “medio”.
i della parte II del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.; − parti del territorio aventi grado di sensibilità paesistica superiore al “medio”. 2. Sono considerate opere minori gli interventi di seguito elencati nel rispetto dei requisiti e delle caratteristiche definite ai successivi articoli: − Tende da sole − Vetrine, vetrinette, bacheche; − Insegne e targhe; − Decorazioni e pitture murali, − Piccoli manufatti da giardino, ricoveri attrezzi, barbecue, voliere; − Fontane e vere da pozzo; − Piscine smontabili.
Art. 102.1 Tende da sole
murali, − Piccoli manufatti da giardino, ricoveri attrezzi, barbecue, voliere; − Fontane e vere da pozzo; − Piscine smontabili. Art. 102.1 Tende da sole
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, le tende da sole, piane, curve o a capottina, fissate a sbalzo dalle murature perimetrali degli edifici e prive di pilastrini di supporto, applicate ad edifici, in contesti condominiali ovvero aggettanti sul suolo pubblico, purchè
i e prive di pilastrini di supporto, applicate ad edifici, in contesti condominiali ovvero aggettanti sul suolo pubblico, purchè dotate dei requisiti di cui ai successivi commi. 2. Tutte le tende da sole, devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, evitando di sporgere per più di 120 cm dalla parete verticale di applicazione e comunque non ingombrando strade, marciapiedi o
, evitando di sporgere per più di 120 cm dalla parete verticale di applicazione e comunque non ingombrando strade, marciapiedi o piste ciclopedonali, ne impedendo mai il transito dei pedoni e dei veicoli sulla pubblica via. 3. Nelle realtà condominiali di pregio, nell’ambito di corti comuni recuperate ad uso residenziale od in particolari contesti entro cui si ritiene debba essere salvaguardata una omogeneità costruttiva e
rate ad uso residenziale od in particolari contesti entro cui si ritiene debba essere salvaguardata una omogeneità costruttiva e morfotipologica, garantendo l’omogeneità di materiali, forme, dimensioni, altezze e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghi manufatti all’interno del medesimo contesto. 4. Le eventuali tende da sole ad uso commerciale, installate a protezione di superfici esterne a plateatico
Art. 102.2 Vetrine, vetrinette, bacheche
l medesimo contesto. 4. Le eventuali tende da sole ad uso commerciale, installate a protezione di superfici esterne a plateatico dei pubblici esercizi (tavolini per il consumo di alimenti, gelaterie, ecc.) sono da intendersi escluse dalla presente categoria ed assoggettate a titolo edificatorio ordinario. Art. 102.2 Vetrine, vetrinette, bacheche
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, vetrine, vetrinette,
ne, vetrinette, bacheche
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, vetrine, vetrinette, bacheche e altre sovrastrutture in genere da appendere o accostare alle fronti di edifici visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, o comunque aperti al transito, purché dotate dei requisiti di cui ai successivi commi.
- Gli arredi di cui al comma 1 devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con
cui ai successivi commi. 2. Gli arredi di cui al comma 1 devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, evitando di sporgere per
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 64 più di 10 cm dalla parete verticale di applicazione e comunque non ingombrando strade, marciapiedi o piste ciclopedonali, ne impedendo mai il transito dei pedoni e dei veicoli sulla pubblica via. 3. L’autorizzazione all’installazione di uno qualsiasi degli arredi di cui al comma 1 non esime il richiedente dalla verifica presso l’Ufficio competente del Comune degli eventuali obblighi in materia di pubblicità ed
Art. 102.3 Insegne e targhe
esime il richiedente dalla verifica presso l’Ufficio competente del Comune degli eventuali obblighi in materia di pubblicità ed affini connessi ai materiali successivamente esposti. Art. 102.3 Insegne e targhe
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, le insegne o targhe destinate a promuovere e segnalare la presenza di ambulatori, uffici o sedi di imprese e studi
Regolamento, le insegne o targhe destinate a promuovere e segnalare la presenza di ambulatori, uffici o sedi di imprese e studi professionali, applicate sugli edifici o le recinzioni di pertinenza degli edifici ospitanti tali funzioni, purché dotate dei requisiti di cui ai successivi commi. 2. Possono essere intese rientranti nella categoria di cui al comma 1 le targhe esposte sugli edifici ubicati entro il perimetro dell’urbano consolidato, con dimensioni non superiori a 25x40 cm, realizzate in
esposte sugli edifici ubicati entro il perimetro dell’urbano consolidato, con dimensioni non superiori a 25x40 cm, realizzate in metallo, vetro o plexiglass ed applicate in posizione complanare alla parete di riferimento per mezzo di viti, tasselli o piccoli distanziali. Il superamento dei predetti limiti comporterà la necessità di conseguire titolo edificatorio per tramite di Permesso di Costruire o DIA.
amento dei predetti limiti comporterà la necessità di conseguire titolo edificatorio per tramite di Permesso di Costruire o DIA. 3. Sono escluse dalla categoria di cui al comma 1 le insegne pubblicitarie a bandiera, i cartelloni ed i totem, i cassonetti al neon (piani, curvi ed in particolar modo se sporgenti sul marciapiede o sulla pubblica via). 4. Tutte le richieste di installazione di supporti di tipo pubblicitario non rientranti nella classificazione di cui
Art. 102.4 Decorazioni e pitture murali
blica via). 4. Tutte le richieste di installazione di supporti di tipo pubblicitario non rientranti nella classificazione di cui al presente articolo possono essere valutate dalle autorità competenti, ed eventualmente autorizzate. Art. 102.4 Decorazioni e pitture murali
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, l’esecuzione di pitture murali, decorazioni, trompe l’oeil, graffiti o altri interventi artistici e decorativi sui prospetti di edifici
zione di pitture murali, decorazioni, trompe l’oeil, graffiti o altri interventi artistici e decorativi sui prospetti di edifici visibili da spazi pubblici o di uso pubblico, o comunque aperti al transito. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare, a giudizio dell’Amministrazione, offesa al pubblico pudore, ne incentivo alla violenza.
Art. 102.5 Piccoli manufatti da giardino, ricoveri attrezzi, barbecue, voliere
circostante e non devono rappresentare, a giudizio dell’Amministrazione, offesa al pubblico pudore, ne incentivo alla violenza. Art. 102.5 Piccoli manufatti da giardino, ricoveri attrezzi, barbecue, voliere
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, i manufatti da giardino, i ricoveri per attrezzi da giardino, i canili, i barbecue e le voliere fisse, quando non superino le usuali
nufatti da giardino, i ricoveri per attrezzi da giardino, i canili, i barbecue e le voliere fisse, quando non superino le usuali dimensioni commerciali, ed in particolare i 3 mq di superficie ed i 210 cm di altezza. Il superamento dei predetti limiti comporterà la necessità di conseguire titolo edificatorio. 2. Tali manufatti – in particolare se realizzati con materiali e tecniche tali da renderli fissi e difficilmente
Art. 102.6 Fontane e vere da pozzo
o edificatorio. 2. Tali manufatti – in particolare se realizzati con materiali e tecniche tali da renderli fissi e difficilmente amovibili – debbono tenere conto delle norme regolanti le distanze dai confini, nonché delle disposizioni in materia contenute nel Regolamento Locale d’Igiene, nonché le specifiche disposizioni del presente Regolamento Edilizio (canne fumarie, emissioni in atmosfera, odori, rumori, ecc.). Art. 102.6 Fontane e vere da pozzo
Art. 102.6 Fontane e vere da pozzo
l presente Regolamento Edilizio (canne fumarie, emissioni in atmosfera, odori, rumori, ecc.). Art. 102.6 Fontane e vere da pozzo
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, le fontane, fontanelle, vere da pozzo, e giochi d’acqua in qualsivoglia materiale che, collocati su suolo pubblico ovvero entro pertinenze private, risultino permanentemente infisse al suolo, modifichino percettivamente il contesto
Art. 102.7 Piscine smontabili
lo pubblico ovvero entro pertinenze private, risultino permanentemente infisse al suolo, modifichino percettivamente il contesto entro cui si collocano e possano costituire trasformazione edilizia del territorio ai sensi dell’art.3 – comma 1 -lett. e) del DPR 380/01 e ss.mm.ii. 2. Se realizzati su pertinenze private, gli interventi di cui al comma 1 dovranno comunque evitare di impattare negativamente sul contesto generale dell’abitato circostante e sulle proprietà finitime. Art. 102.7 Piscine smontabili
Art. 102.7 Piscine smontabili
impattare negativamente sul contesto generale dell’abitato circostante e sulle proprietà finitime. Art. 102.7 Piscine smontabili
- Rientrano in tale categoria di Opere Minori, ai sensi del presente Regolamento, le piscine scoperte, non interrate, realizzate in materiali prefabbricati smontabili diversi dalla muratura, indipendentemente dalla loro stagionalità, purché dotate dei requisiti di cui ai successivi commi.
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 65 2. Possono essere intese rientranti nella categoria di cui al comma 1 le piscine installate su pertinenze private, purché non superino i 40,00 mq di superficie lorda ed i 150 cm di altezza, rispettando altresì la distanza minima dai confini di metri 5, salvo diverso accordo col confinante. Il superamento dei predetti limiti comporterà la necessità di conseguire titolo edificatorio.
vo diverso accordo col confinante. Il superamento dei predetti limiti comporterà la necessità di conseguire titolo edificatorio. 3. Nelle realtà condominiali di pregio, nell’ambito di corti comuni recuperate ad uso residenziale od in particolari contesti entro cui si ritiene debba essere salvaguardata una omogeneità costruttiva e morfotipologica, garantendo l’omogeneità di materiali, forme, dimensioni e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghi manufatti all’interno del medesimo contesto.
ali, forme, dimensioni e posizioni nelle eventuali future installazioni di analoghi manufatti all’interno del medesimo contesto. 4. Le piscine rientranti nella categoria di cui al presente articolo potranno essere realizzate a condizione che presentino sistemi di riempimento e svuotamento dei volumi d’acqua tali da non creare problematiche di rigurgito sulla rete fognaria esistente o danni alla flora batterica dei depuratori a fanghi
tali da non creare problematiche di rigurgito sulla rete fognaria esistente o danni alla flora batterica dei depuratori a fanghi organici eventualmente attivi. Saranno privilegiati sistemi di depurazione a circuito chiuso che non prevedano sversamenti periodici in fognatura.
Art. 103. Vigilanza e sanzioni
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 66 PARTE V VIGILANZA E REGIME SANZIONATORIO Art. 103. Vigilanza e sanzioni
- L’amministrazione, tramite i propri uffici competenti, esercita la vigilanza sulla attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurare la rispondenza alle norme di legge e dei regolamenti vigenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
ei regolamenti vigenti, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi. 2. Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria incaricati della sorveglianza edilizia ed i funzionari e dipendenti degli Uffici Tecnici Comunali hanno il diritto di accedere in qualunque momento dovunque si eseguono lavori, indipendentemente dalla presentazione di progetti, per eseguire le operazioni di
qualunque momento dovunque si eseguono lavori, indipendentemente dalla presentazione di progetti, per eseguire le operazioni di ispezione e controllo su tutte le opere soggette all’osservanza del presente regolamento ed in generale alle Leggi vigenti in materia edilizio-urbanistica. 3. Fatta salva la possibilità da parte dei competenti organi del Comune di effettuare controlli e verifiche di ogni genere in relazione a procedure d’ufficio, è ammesso che i cittadini presentino segnalazioni volte
controlli e verifiche di ogni genere in relazione a procedure d’ufficio, è ammesso che i cittadini presentino segnalazioni volte ad ottenere la verifica della situazione esistente sotto il profilo igienico-sanitario, e/o strutturale, nonché ogni altra istanza volta a promuovere la verifica dell’effettivo rispetto di norme in materia edilizia. 4. L’ufficio preposto, avvalendosi, se del caso, di tutti gli enti, aziende ed uffici che forniscono servizi di
ateria edilizia. 4. L’ufficio preposto, avvalendosi, se del caso, di tutti gli enti, aziende ed uffici che forniscono servizi di supporto all’attività amministrativa comunale (A.s.l., A.r.p.a., ecc..), è tenuto a verificare le suddette segnalazioni ed eseguire i necessari controlli e fornire adeguata risposta al cittadino, se del caso avviando i procedimenti a carico degli interessati. 5. L’esecuzione di sopralluoghi e di verifiche su richiesta di cittadini o società dalle cui risultanze emerga
egli interessati. 5. L’esecuzione di sopralluoghi e di verifiche su richiesta di cittadini o società dalle cui risultanze emerga che l’intervento dei tecnici del comune è stato irrilevante ai fini dell’attività istituzionale svolta, è soggetta al versamento di una quota forfetaria, dovuta a titolo di rimborso delle spese, che verrà quantificata tramite apposito provvedimento. 6. Le suddette verifiche dovranno essere effettuate solo limitatamente alle competenze in carico al
Art. 104. Violazione del Regolamento: sanzioni
mite apposito provvedimento. 6. Le suddette verifiche dovranno essere effettuate solo limitatamente alle competenze in carico al Comune ed eventuali ulteriori approfondimenti di carattere tecnico o impiantistico saranno di norma posti a carico dei proprietari degli immobili (verifiche di stabilità, ispezioni di condotti, ecc..). Art. 104. Violazione del Regolamento: sanzioni
- Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01, per le violazioni delle disposizioni
Art. 105. Avvio del procedimento sanzionatorio
olamento: sanzioni
- Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dal D.P.R. 380/01, per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro. Art. 105. Avvio del procedimento sanzionatorio
- Il Responsabile del Procedimento provvede, secondo quanto disposto dell’art. 7 della L. 241/90 a comunicare all’interessato ed agli eventuali contro interessati, l’avvio del procedimento sanzionatorio.
rt. 7 della L. 241/90 a comunicare all’interessato ed agli eventuali contro interessati, l’avvio del procedimento sanzionatorio. 2. In tale comunicazione devono essere indicati: d) le generalità del Responsabile del Procedimento, il suo numero telefonico, i giorni e gli orari in cui è disponibile al pubblico; e) l’invito a presentare eventuali memorie utili a chiarire le attività edilizie contestate; f) il lasso di tempo presumibilmente necessario per concludere il procedimento.
Art. 106. Fase istruttoria del procedimento sanzionatorio
tili a chiarire le attività edilizie contestate; f) il lasso di tempo presumibilmente necessario per concludere il procedimento. Art. 106. Fase istruttoria del procedimento sanzionatorio
- Il Responsabile del Procedimento, valuta gli atti di accertamento dell’infrazione, nonché ulteriori e specifiche informazioni e documentazioni acquisite durante la fase istruttoria, comprese eventuali memorie dell’interessato e degli eventuali controinteressati e conclude l’istruttoria individuando il tipo di
Art. 107. Fase decisionale del procedimento sanzionatorio
comprese eventuali memorie dell’interessato e degli eventuali controinteressati e conclude l’istruttoria individuando il tipo di sanzione da applicare. Art. 107. Fase decisionale del procedimento sanzionatorio
- La sanzione è irrogata dal Responsabile del Procedimento mediante apposito provvedimento che deve contenere: a) le generalità del trasgressore;
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 67 b) il tipo di illecito accertato; c) il tipo di sanzione corrispondente all’illecito e la relativa motivazione, nonché le modalità e tempi per l’irrogazione della sanzione; d) le forme di tutela giurisdizionale esperibili avverso il provvedimento sanzionatorio; e) l’indicazione e la firma autografa del soggetto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio; f) il luogo e la data di emissione del provvedimento sanzionatorio.
Art. 108. Fase integrativa dell’efficacia del procedimento sanzionatorio
etto legittimato ad assumere il provvedimento sanzionatorio; f) il luogo e la data di emissione del provvedimento sanzionatorio. 2. All’atto va allegata copia del verbale di accertamento dell’illecito. Art. 108. Fase integrativa dell’efficacia del procedimento sanzionatorio
- Il Responsabile del Procedimento dispone la notifica del provvedimento sanzionatorio all’interessato.
- Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento.
Art. 109. Fase di esecuzione d’ufficio del procedimento sanzionatorio
ne la notifica del provvedimento sanzionatorio all’interessato. 2. Dalla data di notifica decorrono i termini per l’adempimento. Art. 109. Fase di esecuzione d’ufficio del procedimento sanzionatorio
- Nel caso in cui il trasgressore non adempia spontaneamente, nei termini di legge, alla sanzione irrogata, il Comune opera, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione d’ufficio indicate dalla legge.
mune opera, per le sanzioni demolitorie o ripristinatorie, secondo le procedure per l’esecuzione d’ufficio indicate dalla legge. 2. Per le sanzioni pecuniarie, nonché per il recupero delle somme impiegate nella demolizione d’ufficio, il Comune procede in base alle leggi in materia di riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Art. 110. Modifiche al regolamento: procedure
Comune di Montesegale Regolamento Edilizio 68 PARTE VI NORME FINALI Art. 110. Modifiche al regolamento: procedure
- Le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono oggetto di periodico aggiornamento da parte dei competenti Organi comunali, in relazione alle sopravvenute norme di Legge di natura giuridica sovraordinata, ovvero in relazione alle esigenze emerse in sede di concreta applicazione delle disposizioni.
Art. 111. Deroghe
di natura giuridica sovraordinata, ovvero in relazione alle esigenze emerse in sede di concreta applicazione delle disposizioni. 2. Le modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento sono soggette alla procedura di approvazioni di cui all’art. 29 L.R. n. 12/05. Art. 111. Deroghe
- Le deroghe alle norme del Regolamento edilizio sono ammesse nei casi e con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale. Art. 112. Rinvio ad altre fonti normative
Art. 112. Rinvio ad altre fonti normative
ammesse nei casi e con le procedure previste dalla legislazione nazionale e regionale. Art. 112. Rinvio ad altre fonti normative
- Gli eventuali richiami contenuti nel presente Regolamento ad altre fonti normative sono rinvii formali, meramente ricognitivi della normativa vigente, comprese le relative successive modificazioni, e quindi si intendono riferiti al testo vigente nel tempo della loro applicazione.
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