Variante PRG Norme di attuazione.pdf
Comune di Calceranica al Lago · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2020 ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15
- 1 - Comune di Calceranica al Lago Provincia di Trento PIANO REGOLATORE GENERALE VARIANTE 2020 ADEGUAMENTO L.P. 4 AGOSTO 2015 N. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio” D.P.P. 19 MAGGIO 2017 N. 8-61/LEG. “Regolamento urbanistico-edilizio provinciale” N O R M E D I AT T U A Z I O N E PROGETTAZIONE: Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica Il Responsabile di Servizio arch. Claudio Gardelli Pergine Valsugana, aprile 2022
ta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica Il Responsabile di Servizio arch. Claudio Gardelli Pergine Valsugana, aprile 2022 1° adozione, delibera Consiglio comunale n. 12 dd. 24.07.2020 2° adozione, delibera Consiglio comunale n. 15 dd. 30.03.2021 Approvato dalla Giunta Provinciale con delibera n. 1222 dd. 08.07.2022 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 28 dd. 14.07.2022
Titolo 1° ......................................................................
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 1 - I N D I C E Titolo 1° ..................................................................................................................................................................... 4
CAPO I – GENERALITA’ ...........................................................
.............................................................................................................................. 4 IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE ......................................................................................................................... 4 CAPO I – GENERALITA’ ........................................................................................................................... 4
Art. 1 Finalità del P.R.G. .....................................................
A’ ........................................................................................................................... 4 Art. 1 Finalità del P.R.G. ............................................................................................................ 4 Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G. ......................................................................................... 4
Art. 3 Applicazione del P.R.G...................................................
t. 2 Elementi costitutivi del P.R.G. ......................................................................................... 4 Art. 3 Applicazione del P.R.G.................................................................................................... 5 CAPO II – ATTUAZIONE DEL P.R.G. ...................................................................................................... 5
Art. 4 Modalità di attuazione del P.R.G. .......................................
– ATTUAZIONE DEL P.R.G. ...................................................................................................... 5 Art. 4 Modalità di attuazione del P.R.G. ................................................................................... 5 Art. 5 Piano di lottizzazione (PL) ............................................................................................... 6 Art. 6 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale ........................................................... 6
Art. 6 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale ...........................
........... 6 Art. 6 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale ........................................................... 6 CAPO III – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO ................................................................................ 6 Art. 7 Prescrizioni di carattere generale ................................................................................... 6 Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi ............................................................................ 7
Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi ................................
6 Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi ............................................................................ 7 CAPO IV – INDICI E DEFINIZIONI ........................................................................................................... 8 Art. 9 Definizioni dei suoli, indici e parametri urbanistico-edilizi ............................................. 8 Art. 10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo ........................................................................ 9
Art. 10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo .............................
8 Art. 10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo ........................................................................ 9 Art. 11 Costruzioni – definizioni ................................................................................................ 10 CAPO V – NORME IN MATERIA DI DISTANZE ..................................................................................... 12
Art. 12 Distanze – norme generali ..............................................
0 CAPO V – NORME IN MATERIA DI DISTANZE ..................................................................................... 12 Art. 12 Distanze – norme generali ............................................................................................ 12 Art. 13 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade ................................................... 13 CAPO VI – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO ...................................................................................... 15
Art. 14 Divisione in zone del territorio di Calceranica al Lago ................
CAPO VI – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO ...................................................................................... 15 Art. 14 Divisione in zone del territorio di Calceranica al Lago ................................................ 15 Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento ....................................................... 16
Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento .......................
......... 15 Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento ....................................................... 16 Titolo 2° ..................................................................................................................................................................... 17 ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO ........................................................................................ 17
Art. 16 Aree di tutela ambientale...............................................
DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO ........................................................................................ 17 Art. 16 Aree di tutela ambientale............................................................................................... 17 Art. 17 Aree soggette a vincolo idrogeologico ......................................................................... 17
Art. 17 Aree soggette a vincolo idrogeologico ..................................
.. 17 Art. 17 Aree soggette a vincolo idrogeologico ......................................................................... 17 Titolo 3° ..................................................................................................................................................................... 18 ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE........................................................................................................................ 18
Art. 18 Fiumi, laghi, torrenti e rivi ..........................................
ZIONE........................................................................................................................ 18 CAPO I - ZONE DI RISPETTO ................................................................................................................. 18 Art. 18 Fiumi, laghi, torrenti e rivi .............................................................................................. 18
Art. 19 Rispetto delle acque ...................................................
Fiumi, laghi, torrenti e rivi .............................................................................................. 18 Art. 19 Rispetto delle acque ...................................................................................................... 18 Art. 19 bis Aree di protezione fluviale ....................................................................................... 20
Art. 20 Canneti ................................................................
t. 19 bis Aree di protezione fluviale ....................................................................................... 20 Art. 20 Canneti ........................................................................................................................... 20 Art. 21 Pontili .............................................................................................................................. 21
Art. 22 Centri storici .........................................................
............................................................................................................................. 21 CAPO II - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE ................................................................................... 21 Art. 22 Centri storici ................................................................................................................... 21 Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004 ......................... 21
Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004
................ 21 Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004 ......................... 21 Art. 23 Manufatti minori di interesse storico-culturale ............................................................. 22 Art. 24 Zone ed elementi di interesse archeologico ................................................................ 22 (Aree a tutela archeologica) ....................................................................................................... 22
Art. 25 Miniere di rilevanza storico-culturale .................................
tutela archeologica) ....................................................................................................... 22 Art. 25 Miniere di rilevanza storico-culturale ............................................................................ 23 Art. 26 Viabilità storica ............................................................................................................... 23
Art. 27 Pericolosità nell’uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio ...
ilità storica ............................................................................................................... 23 CAPO III - IDROLOGIA - GEOLOGIA ...................................................................................................... 24 Art. 27 Pericolosità nell’uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio ............................... 24 Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati .................................................................... 24
Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati .............................
.. 24 Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati .................................................................... 24 Titolo 4° ..................................................................................................................................................................... 25 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE
CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI
..................................................... 25 CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI ..................................................................................................................................... 25 CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti .........................
........................................................ 25 CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI .............................................................................................................................................. 25 Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti .................................................................. 25
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti .........................
25 Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti .................................................................. 25 Art. 30 Ripristino .......................................................................................................................... 25 CAPO II - TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ....................................... 26
Art. 31 Categorie di intervento ................................................
.................. 25 CAPO II - TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO ....................................... 26 Art. 31 Categorie di intervento .................................................................................................. 26 Art. 32 Edifici soggetti a restauro .............................................................................................. 26
Art. 33 Edifici soggetti a risanamento conservativo ............................
32 Edifici soggetti a restauro .............................................................................................. 26 Art. 33 Edifici soggetti a risanamento conservativo ................................................................. 26 Art. 34 Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia ...................................................................... 27 Art. 35 Edifici da recuperare e Ruderi ...................................................................................... 27
Art. 36 Volumi precari .........................................................
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 2 - Art. 36 Volumi precari ................................................................................................................ 28 CAPO III - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI ....................... 28
Art. 37 Applicazione ...........................................................
............................ 28 CAPO III - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI ....................... 28 Art. 37 Applicazione ................................................................................................................... 28 Art. 38 Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti ................................................... 28 Art. 39 Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione.................................................... 29
Art. 39 Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione...................
........ 28 Art. 39 Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione.................................................... 29 Titolo 5° ..................................................................................................................................................................... 30 INSEDIAMENTI ABITATIVI ...................................................................................................................................... 30
Art. 41 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza
............................................................................................................................. 30 Art. 41 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale ................................................................................................................................. 30 Art. 42 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza
Art. 42 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza
..................................................... 30 Art. 42 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale ................................................................................................................................. 31 Art. 43 Zone residenziali sature ................................................................................................ 31
Art. 44 Zone residenziali di completamento .....................................
43 Zone residenziali sature ................................................................................................ 31 Art. 44 Zone residenziali di completamento ............................................................................. 31 Art. 45 Zone residenziali di nuova espansione ........................................................................ 33
Art. 45 Zone residenziali di nuova espansione ..................................
... 31 Art. 45 Zone residenziali di nuova espansione ........................................................................ 33 Titolo 6° ..................................................................................................................................................................... 34 SERVIZI .................................................................................................................................................................... 34
Art. 46 Zone ed edifici per attrezzature pubbliche .............................
............................................................................................................................. 34 CAPO I - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI ............................................................. 34 Art. 46 Zone ed edifici per attrezzature pubbliche ................................................................... 34 CAPO II - ZONE A VERDE ....................................................................................................................... 34
Art. 47 Zone a verde pubblico ..................................................
VERDE ....................................................................................................................... 34 Art. 47 Zone a verde pubblico ................................................................................................... 34 Art. 48 Verde di tutela degli insediamenti storici ...................................................................... 35
Art. 48 Verde di tutela degli insediamenti storici .............................
34 Art. 48 Verde di tutela degli insediamenti storici ...................................................................... 35 Art. 49 Spazi aperti nei centri storici ......................................................................................... 35 Titolo 7° ..................................................................................................................................................................... 38
Art. 50 Zone ricettive e alberghiere............................................
............................................................................................................................. 38 ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI ....................................................................................... 38 Art. 50 Zone ricettive e alberghiere........................................................................................... 38
Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc. ..............................
t. 50 Zone ricettive e alberghiere........................................................................................... 38 Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc. ........................................................................ 38 Art. 52 Spiaggia .......................................................................................................................... 39
Art. 53 Zone per attrezzature parco-balneari ...................................
ia .......................................................................................................................... 39 Art. 53 Zone per attrezzature parco-balneari ........................................................................... 39 Art. 54 Zone a campeggio ......................................................................................................... 40
Titolo 8° ......................................................................
54 Zone a campeggio ......................................................................................................... 40 Titolo 8° ..................................................................................................................................................................... 42 ZONE PRODUTTIVE................................................................................................................................................ 42
Art. 55 Zone produttive ........................................................
............................................................................................................................. 42 Art. 55 Zone produttive ............................................................................................................... 42 Titolo 9° ..................................................................................................................................................................... 43
CAPO I - DI INTERESSE PRIMARIO .................................................
............................................................................................................................. 43 ZONE AGRICOLE .................................................................................................................................................... 43 CAPO I - DI INTERESSE PRIMARIO ....................................................................................................... 43
Art. 56 Zone agricole di interesse primario ....................................
DI INTERESSE PRIMARIO ....................................................................................................... 43 Art. 56 Zone agricole di interesse primario .............................................................................. 43 Art. 57 Zona agricola integrata .................................................................................................. 44 Art. 58 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva ........................................................... 45
Art. 58 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva ........................
...... 44 Art. 58 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva ........................................................... 45 Art. 59 Zona agricola di tutela produttiva.................................................................................. 46 CAPO II - DI INTERESSE SECONDARIO ............................................................................................... 47 Art. 60 Zone agricole di interesse secondario ......................................................................... 47
Art. 60 Zone agricole di interesse secondario ..................................
.. 47 Art. 60 Zone agricole di interesse secondario ......................................................................... 47 Art. 61 Zona agricola di tutela ambientale................................................................................ 47 Art. 62 Zona agricola marginale ................................................................................................ 48
Titolo 10° .....................................................................
. 62 Zona agricola marginale ................................................................................................ 48 Titolo 10° ................................................................................................................................................................... 49 ZONE A BOSCO....................................................................................................................................................... 49
Art. 63 Zone a bosco ...........................................................
............................................................................................................................. 49 Art. 63 Zone a bosco ................................................................................................................. 49 Titolo 11° ................................................................................................................................................................... 50
CAPO I - VIABILITA’ SU GOMMA ...................................................
............................................................................................................................. 50 ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA' ..................................................................................................... 50 CAPO I - VIABILITA’ SU GOMMA ............................................................................................................ 50
Art. 64 Viabilità ..............................................................
BILITA’ SU GOMMA ............................................................................................................ 50 Art. 64 Viabilità ........................................................................................................................... 50 Art. 65 omissis ............................................................................................................................ 51
Art. 66 Fasce di rispetto stradale .............................................
............................................................................................................................ 51 Art. 66 Fasce di rispetto stradale .............................................................................................. 51 Art. 67 Parcheggi ....................................................................................................................... 52
Art. 68 Viabilità pedonale, ciclabile e ciclopedonale...........................
heggi ....................................................................................................................... 52 Art. 68 Viabilità pedonale, ciclabile e ciclopedonale................................................................ 53 CAPO II - VIABILITA’ SU ROTAIA ............................................................................................................ 53 Art. 69 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari ....................................... 53
Art. 69 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari ........
.......... 53 Art. 69 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari ....................................... 53 Titolo 12° ................................................................................................................................................................... 54 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ....................................................................................................................... 54
Art. 70 Zone per attrezzature tecnologiche .....................................
GICHE ....................................................................................................................... 54 Art. 70 Zone per attrezzature tecnologiche .............................................................................. 54 Art. 71 Zone con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale ....................................................... 54 Art. 72 Reti di trasporto energetico ............................................................................................ 54
Titolo 13° .....................................................................
72 Reti di trasporto energetico ............................................................................................ 54 Titolo 13° ................................................................................................................................................................... 56
Art. 73 Disciplina del settore commerciale .....................................
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 3 - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE ............................................................. 56 Art. 73 Disciplina del settore commerciale ............................................................................... 56
Art. 73 Disciplina del settore commerciale .....................................
56 Art. 73 Disciplina del settore commerciale ............................................................................... 56 Art. 74 Tipologie commerciali e definizioni ............................................................................... 56 Art. 75 Localizzazione delle strutture commerciali .................................................................. 56 Art. 76 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario .............................. 57
Art. 76 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario ......
................. 56 Art. 76 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario .............................. 57 Art. 77 Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli..................... 57 Art. 78 Attività commerciali all’ingrosso .................................................................................... 57 Art. 79 Spazi di parcheggio ....................................................................................................... 57
Art. 80 Altre disposizioni .....................................................
9 Spazi di parcheggio ....................................................................................................... 57 Art. 80 Altre disposizioni ............................................................................................................ 58 Art. 81 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti.................................................. 58 Art. 82 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti ..................................... 58
Art. 82 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti ...........
............... 58 Art. 82 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti ..................................... 58 Art. 83 Ampliamento strutture con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare ....................... 59 Art. 84 Valutazione di impatto ambientale ................................................................................ 59
Art. 84 Valutazione di impatto ambientale ......................................
59 Art. 84 Valutazione di impatto ambientale ................................................................................ 59 Titolo 14° ................................................................................................................................................................... 60 VARIANTI E NORME FINALI................................................................................................................................... 60
Art. 85 Varianti periodiche ....................................................
............................................................................................................................. 60 Art. 85 Varianti periodiche ......................................................................................................... 60 Art. 86 Norme transitorie e finali ............................................................................................... 60
Art. 87 Deroga .................................................................
86 Norme transitorie e finali ............................................................................................... 60 Art. 87 Deroga ............................................................................................................................ 60 Titolo 15° ................................................................................................................................................................... 61
............................................................................................................................. 61 ALLEGATI – TIPOLOGIE LEGNAIE........................................................................................................................ 61
Art. 1 Finalità del P.R.G.
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 4 - PIANO REGOLATORE GENERALE Comune di Calceranica al Lago NORME DI ATTUAZIONE Titolo 1° IL P.R.G. E LA SUA ATTUAZIONE CAPO I – GENERALITA’ Art. 1 Finalità del P.R.G. (1) Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), variato in adempimento a quanto
Art. 1 Finalità del P.R.G.
ZIONE CAPO I – GENERALITA’ Art. 1 Finalità del P.R.G. (1) Il Piano Regolatore Generale (P.R.G.), variato in adempimento a quanto previsto dall'art. 39 della Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15 e s.m.i. “Legge provinciale per il governo del territorio” concorre, attraverso la previsione di condizioni per le trasformazioni e le utilizzazioni, a perseguire le seguenti finalità: a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio
a perseguire le seguenti finalità: a) valorizzare e conservare i connotati riconoscibili dell'evoluzione storica del territorio e del rapporto con esso della popolazione insediata; b) garantire la qualità dell'ambiente naturale ed antropizzato e la sua fruizione collettiva; c) assicurare la salvaguardia del territorio e delle sue risorse primarie; d) indicare le azioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti;
ioni necessarie per il recupero e la valorizzazione delle qualità ambientali anche mediante la definizione di speciali progetti; e) garantire la qualità della vita con la definizione di aree omogenee ove insediare l'attività produttiva, residenziale e ricreativa. (2) In relazione alle precitate finalità il P.R.G. provvede, con riferimento a tutto il territorio del Comune di Calceranica al Lago, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione:
il territorio del Comune di Calceranica al Lago, a stabilire una metodologia mirata alla tutela, salvaguardia e valorizzazione: a) dell'identità culturale del Comune di Calceranica al Lago mediante la lettura e valorizzazione delle caratteristiche antropiche ed insediative dell'uomo; b) della conservazione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali;
azione e integrità fisica del territorio aperto, delle aree e elementi di cui è riconosciuto l'interesse per ragioni ambientali; c) della dignità umana nel vivere civile e moderno, mediante la diversificazione d'uso del territorio comunale, individuando aree idonee allo sviluppo socio-economico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo. (3) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.
nomico, residenziale, ludico sportivo-ricreativo. (3) Le presenti norme di attuazione stabiliscono, zona per zona, le aree e gli elementi ambientali e territoriali considerati, gli usi previsti, possibili, auspicabili e quelli esclusi, nonché i limiti, l'entità e le caratteristiche delle trasformazioni e degli interventi ammissibili, necessari o da prevedersi e gli eventuali divieti, in coerenza con quanto stabilito all’art. 24, comma 3 della L.P. 15/2015. Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.
Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G.
ntuali divieti, in coerenza con quanto stabilito all’art. 24, comma 3 della L.P. 15/2015. Art. 2 Elementi costitutivi del P.R.G. (1) Sono elementi costitutivi del P.R.G. gli elaborati e le tavole indicati di seguito: a) le presenti norme di attuazione;
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 5 - b) la relazione illustrativa che descrive i contenuti della variante ed individua e motiva le scelte urbanistiche operate; c) gli elaborati grafici così precisati:
- SISTEMA AMBIENTALE
- n. 1 carta in scala 1:5000 relativa all'intero territorio del Comune,
elaborati grafici così precisati:
- SISTEMA AMBIENTALE
- n. 1 carta in scala 1:5000 relativa all'intero territorio del Comune, riportante i limiti delle aree di tutela ambientale, i centri storici, le unità insediative, i manufatti ed i siti di rilevanza culturale ed archeologica, le zone di rilevanza ambientale.
- CARTA DI PIANO
- n. 1 Quadro di unione, in scala 1:5000 relativo al territorio comunale;
- n. 5 carte in scala 1:5000, (numerate dal n. 1 al n. 5), relative all'intero
in scala 1:5000 relativo al territorio comunale;
- n. 5 carte in scala 1:5000, (numerate dal n. 1 al n. 5), relative all'intero territorio comunale riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari (strade, ecc.);
- n. 2 carte relative ai centri abitati, riportanti le destinazioni urbanistiche di zona, le indicazioni puntuali specifiche e le indicazioni lineari, contenenti stralci planimetrici in scala 1:2000, (contraddistinte dalla lettera A e B);
ali specifiche e le indicazioni lineari, contenenti stralci planimetrici in scala 1:2000, (contraddistinte dalla lettera A e B); (2) In caso di eventuali non corrispondenze fra elaborati a scale diverse, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata. (3) E’ ammesso il ricorso alla cartografia numerica memorizzata in computer. (4) Tutte le analisi svolte per la predisposizione del P.R.G., nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso la Comunità Alta
Art. 3 Applicazione del P.R.G.
r la predisposizione del P.R.G., nonché la schedatura di ogni singolo manufatto storico, sono depositate presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol a libera visione del pubblico. Art. 3 Applicazione del P.R.G. (1) Il P.R.G. si applica nel territorio del Comune di Calceranica al Lago. (2) Tale disciplina è in conformità alle norme di attuazione del P.U.P. e si applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione.
applica secondo le disposizioni contenute nelle planimetrie, nella relazione illustrativa e nelle presenti norme di attuazione. (3) Il P.R.G. stabilisce inoltre i criteri informatori della disciplina tecnico- amministrativa cui deve adeguarsi l’Amministrazione Comunale per attuare una coerente disciplina urbanistico-edilizia sul territorio del Comune di Calceranica al Lago. (4) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti.
Art. 4 Modalità di attuazione del P.R.G.
l Lago. (4) Quanto non esplicitamente considerato nei documenti del P.R.G. è disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. CAPO II – ATTUAZIONE DEL P.R.G. Art. 4 Modalità di attuazione del P.R.G. (1) Il P.R.G. si attua secondo le disposizioni della Legge Provinciale 4 agosto 2015 n. 15 (di seguito denominata L.P. 15/2015) Legge provinciale per il governo del territorio” e relativi provvedimenti attuativi, in particolare il “Regolamento urbanistico-
Legge provinciale per il governo del territorio” e relativi provvedimenti attuativi, in particolare il “Regolamento urbanistico- edilizio provinciale” (di seguito denominato D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.). (2) Nell’ambito del sistema della pianificazione territoriale provinciale, il P.R.G. si attua in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado sovraordinato: a) del Piano urbanistico provinciale (P.U.P. – L.P. 27.05.2008 n. 5), nell’insieme dei
la pianificazione di grado sovraordinato: a) del Piano urbanistico provinciale (P.U.P. – L.P. 27.05.2008 n. 5), nell’insieme dei suoi elementi, con particolare riferimento alle seguenti componenti:
- “invarianti” di cui all’art. 8 delle norme di attuazione e allegato “D” del P.U.P.;
- Carta di sintesi della pericolosità di cui all’art. 22 della L.P. 15/2015, approvata con delibera della Giunta provinciale n. 1317 dd. 04.09.2020;
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
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- Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) della P.A.T. approvato con D.P.R. 15.02.2006 e successivamente modificato dalla Giunta provinciale, per la parte non disapplicata ai sensi dell’art. 22, comma 2 della L.P. 15/2015;
ssivamente modificato dalla Giunta provinciale, per la parte non disapplicata ai sensi dell’art. 22, comma 2 della L.P. 15/2015;
- Carta delle risorse idriche, approvata con Del. G.P. n. 2248 del 05.09.2008 e s.m.i. (3° aggiornamento – Del. G.P. n. 1941 dd. 02.10.2018), ai sensi dell’art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P.;
- Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del. G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell’art. 10 delle norme di attuazione del Piano generale di
a sotterranea, approvata con Del. G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell’art. 10 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.). b) del Piano territoriale della comunità (P.T.C.) di cui all’art. 23 della L.P. 15/2015 e s.m.i., approvato con delibera della Giunta provinciale n. 531 dd. 19.04.2019; c) dei piani di settore (Piano provinciale smaltimento rifiuti, Piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali, Piano cave, …);
dei piani di settore (Piano provinciale smaltimento rifiuti, Piano comprensoriale smaltimento rifiuti speciali, Piano cave, …); ed in conformità con le disposizioni della pianificazione di grado subordinato: d) dei piani attuativi “PL n.” previsti dal Titolo II Capo III della L.P. 15/2015 e s.m.i.:
- piani di riqualificazione urbana;
- piani attuativi per specifiche finalità;
- piani di lottizzazione; (vedi art. 50, comma 1) relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto;
inalità;
- piani di lottizzazione; (vedi art. 50, comma 1) relativamente alle opere non soggette ad intervento edilizio diretto; (3) Il Regolamento edilizio comunale integra le disposizioni del presente P.R.G. nel rispetto di quanto previsto dall'art. 75 della L.P. 15/2015 e dal D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (4) La cartografia indica con apposita grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistico-
Art. 5 Piano di lottizzazione (PL)
ta grafia le aree dove si applicano i piani attuativi di cui al comma precedente. Essi richiedono una progettazione urbanistico- edilizia tale da costituire un quadro di interventi edilizi diretti. Di norma vanno redatti alle scale opportune uniformando la simbologia a quella adottata dal P.R.G. Art. 5 Piano di lottizzazione (PL) (1) Nelle zone indicate con apposita simbologia, dove il P.R.G. prevede l’obbligo di piano attuativo – di lottizzazione, valgono le relative disposizioni stabilite nel Titolo II,
Art. 6 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale
ove il P.R.G. prevede l’obbligo di piano attuativo – di lottizzazione, valgono le relative disposizioni stabilite nel Titolo II, Capo III, della L.P. 15/2015 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito all’art. 45 delle presenti norme. Art. 6 Rapporto con il Regolamento edilizio comunale (1) Il Regolamento edilizio comunale è parte integrante e sostanziale del presente P.R.G. e ad esso va fatto riferimento in merito a quanto riportato dall'art. 75 della L.P. 15/2015. CAPO III – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO
Art. 7 Prescrizioni di carattere generale
sso va fatto riferimento in merito a quanto riportato dall'art. 75 della L.P. 15/2015. CAPO III – CRITERI GENERALI DI INTERVENTO Art. 7 Prescrizioni di carattere generale (1) Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie sono differenziate per temi a seconda che si tratti di regolamentare:
- le modalità di intervento sugli edifici all’interno del perimetro dei Centri storici;
- le modalità di intervento sul patrimonio edilizio diverso da quello di interesse storico;
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
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- le destinazioni d’uso del suolo. (2) Le disposizioni relative ai sistemi di tutela e protezione ed alle fasce di rispetto prevalgono sulle singole destinazioni di zona per i punti di contrasto tra loro. (3) Le disposizioni del Titolo 13° integrano e dettagliano le norme delle singole
oni di zona per i punti di contrasto tra loro. (3) Le disposizioni del Titolo 13° integrano e dettagliano le norme delle singole zone urbanistiche relativamente all’attività commerciale e prevalgono in caso di non corrispondenza con le stesse. (4) L’attività edilizia e l’urbanizzazione dei suoli devono essere supportate da adeguati accertamenti geologici, come stabilito dalle norme che regolano la materia. L’entità degli accertamenti è definita dalla carta di sintesi della pericolosità di cui all’art.
norme che regolano la materia. L’entità degli accertamenti è definita dalla carta di sintesi della pericolosità di cui all’art. 22 della L.P. 15/2015 e relative norme elaborate dal Servizio provinciale competente. (5) Negli interventi di scavo e movimento terra va posta particolare attenzione alle problematiche ambientali derivanti dalla gestione delle terre e rocce da scavo, nonché dall’eventuale intercettazione di acque. (6) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre
scavo, nonché dall’eventuale intercettazione di acque. (6) Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sono sempre ammessi salvo eventuali limitazioni particolari di zona o di categoria d’intervento (es. restauro). (7) La realizzazione di viabilità di accesso, di impianti tecnologici (ascensori, serbatoi gas, scale di sicurezza, ecc.), di parcheggi in superficie per il raggiungimento degli standard minimi previsti dalla norma provinciale e di opere di infrastrutturazione
ggi in superficie per il raggiungimento degli standard minimi previsti dalla norma provinciale e di opere di infrastrutturazione (impianti idropotabili, fognari, irrigui, di approvvigionamento energetico e simili) è sempre ammessa salvo specifico divieto e fatto salvo quanto stabilito all’art. 11, comma 2 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (8) Nelle zone a verde pubblico, nelle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e nelle aree comunque interessate alla realizzazione di scuole, asili nido,
lle zone destinate a nuovi insediamenti residenziali e nelle aree comunque interessate alla realizzazione di scuole, asili nido, ospedali, case di cura e riposo, parchi pubblici, ubicate in prossimità delle sorgenti di rumore richiamate all’art. 8, comma 2 della Legge 447/95 (strade, ferrovia, impianti sportivi, ecc.), unitamente alla richiesta di rilascio del titolo edilizio o di approvazione di Piano attuativo dovrà essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale del clima
el titolo edilizio o di approvazione di Piano attuativo dovrà essere prodotto un elaborato di valutazione previsionale del clima acustico. Le domande per il rilascio dei titoli edilizi relativi a nuovi impianti e infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico a sensi dell’art. 8 della Legge 447/95.
li polifunzionali, devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico a sensi dell’art. 8 della Legge 447/95. (9) Gli interventi relativi agli impianti di illuminazione di aree esterne, pubbliche o private, devono rispettare la L.P. 03.10.2007 n. 16 e s.m.i. “Risparmio energetico e inquinamento luminoso” e relative disposizioni attuative (D.P.P. 20.01.2010 n. 2-34/Leg. e Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento
attuative (D.P.P. 20.01.2010 n. 2-34/Leg. e Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento luminoso) nonché il Piano regolatore di illuminazione comunale (P.R.I.C.) approvato con Del.C.C. n. 5 dd. 15.04.2013, in vigore dal 27.04.2013. (10) L’attività edilizia che comporti la realizzazione o la modifica degli scarichi di acque nere e/o bianche dovrà rispettare quanto stabilito nel T.U.LL.PP. in materia di
Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi
lizzazione o la modifica degli scarichi di acque nere e/o bianche dovrà rispettare quanto stabilito nel T.U.LL.PP. in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti, approvato con D.P.G.P. dd. 26.01.1987 n. 1- 41/Legisl. e s.m.i., nonché nel Regolamento comunale per il servizio di fognatura. (11) Ogni intervento deve comunque rispettare le norme del Codice Civile e di ogni altra disposizione provinciale, statale e comunitaria che prevale sul P.R.G. Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi
Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi
gni altra disposizione provinciale, statale e comunitaria che prevale sul P.R.G. Art. 8 Disposizioni generali per gli interventi (1) Gli interventi di conservazione, modificazione e trasformazione del territorio e della realtà urbana riguardano edifici e spazi aperti. La loro realizzazione, in funzione dei lavori che comportano, sarà subordinata o meno all’ottenimento del titolo abilitativo, secondo quanto stabilito nel Titolo IV della L.P. 15/2015.
tano, sarà subordinata o meno all’ottenimento del titolo abilitativo, secondo quanto stabilito nel Titolo IV della L.P. 15/2015. (2) Il P.R.G. individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova edificazione. A tal fine considera “esistente”
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 8 - l’edificio o manufatto o comunque ogni costruzione avente struttura e caratteristiche formali, legittimamente realizzate, individuabili in modo univoco alla data 26.07.2000 (data di entrata in vigore della variante generale al P.R.G.), fatti salvi i casi in cui le presenti norme specificano una data diversa.
entrata in vigore della variante generale al P.R.G.), fatti salvi i casi in cui le presenti norme specificano una data diversa. (3) In conformità alle disposizioni dell’art. 77 della L.P. 15/2015, in termini generali si distinguono gli interventi edilizi secondo le seguenti categorie: a) recupero del patrimonio edilizio esistente:
- di singoli edifici e relative pertinenze:
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro;
- il risanamento conservativo
relative pertinenze:
- la manutenzione ordinaria;
- la manutenzione straordinaria;
- il restauro;
- il risanamento conservativo
- la ristrutturazione edilizia (vedi anche comma 4, lett. a);
- di tessuti insediativi ed edilizi:
- la ristrutturazione urbanistica (art. 77, comma 1, lett. h) L.P. 15/2015); b) demolizione:
- la demolizione senza ricostruzione; c) nuova costruzione:
- la nuova edificazione di volumi edilizi, infrastrutture e impianti;
- l’ampliamento di cui al comma 4, lett. b).
costruzione:
- la nuova edificazione di volumi edilizi, infrastrutture e impianti;
- l’ampliamento di cui al comma 4, lett. b). (4) Gli interventi di ampliamento previsti dalle presenti norme, ovvero quelli che comportano l’incremento dell’ingombro planivolumetrico degli edifici funzionalmente e materialmente collegato con la struttura esistente sono considerati nel seguente modo distinto: a) interventi “di recupero” quegli ampliamenti che comportano un incremento
istente sono considerati nel seguente modo distinto: a) interventi “di recupero” quegli ampliamenti che comportano un incremento rientrante nei limiti di cui agli interventi di “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015; b) interventi “di nuova costruzione” gli ampliamenti di cui all’art. 77, comma 1, lett. g), numero 2) della L.P. 15/2015. (5) Il P.R.G. individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al
Art. 9 Definizioni dei suoli, indici e parametri urbanistico-edilizi
1, lett. g), numero 2) della L.P. 15/2015. (5) Il P.R.G. individua zona per zona i singoli interventi possibili relativamente al patrimonio edilizio esistente ed alla nuova edificazione. CAPO IV – INDICI E DEFINIZIONI Art. 9 Definizioni dei suoli, indici e parametri urbanistico-edilizi (1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione e di quelle del Regolamento edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura
resenti norme di attuazione e di quelle del Regolamento edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni e metodi di misura inerenti le superfici disciplinate dal P.R.G. e gli indici urbanistici ed edilizi che ne regolano l’edificabilità: a) Superficie territoriale (St) Vedi art. 3, comma 5, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. b) Superficie fondiaria (Sf) Vedi art. 3, comma 5, lett. d) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. c) Lotto Vedi art. 3, comma 4, lett. f) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
comma 5, lett. d) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. c) Lotto Vedi art. 3, comma 4, lett. f) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. L’uso edilizio di lotti non modificabili, esistenti alla data 26.07.2000 (data di entrata in vigore della variante generale al P.R.G.), potrà essere consentito purché la superficie a disposizione non sia inferiore più del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia
eriore più del 20% di quella del lotto minimo previsto per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, corsi d'acqua, limiti di zona, ovvero da lotti già edificati.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 9 - d) Superficie coperta (Sc) Vedi art. 3, comma 5, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e) Indice di utilizzazione territoriale (Ut) Vedi art. 3, comma 5, lett. g) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. f) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Vedi art. 3, comma 5, lett. h) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
05.2017 n. 8-61/Leg. f) Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) Vedi art. 3, comma 5, lett. h) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. g) Rapporto di copertura (Rc) Vedi art. 3, comma 5, lett. i) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. h) Sedime Vedi art. 3, comma 6, lett. a) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. i) Superficie utile lorda (Sul) Vedi art. 3, comma 6, lett. m) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. j) Superficie utile netta (Sun) Vedi art. 3, comma 6, lett. n) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. j) Superficie utile netta (Sun) Vedi art. 3, comma 6, lett. n) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. k) Superficie interrata netta (Sin) E’ la somma delle superfici di tutti i piani di un volume edilizio completamente interrato, al netto di tutti gli elementi verticali (muri perimetrali, tramezzature, ecc.). l) Linea di spiccato Vedi art. 3, comma 6, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. m) Altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica (H, Hp, Hf)
o Vedi art. 3, comma 6, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. m) Altezza dell’edificio o del corpo di fabbrica (H, Hp, Hf) Vedi art. 3, comma 6, lett. h) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. n) Altezza utile (hu) Vedi art. 3, comma 6, lett. j) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. o) Volume edilizio (Ve) Vedi art. 3, comma 6, lett. o) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. p) Volume lordo fuori terra (Vl) Vedi art. 3, comma 6, lett. o bis) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. p) Volume lordo fuori terra (Vl) Vedi art. 3, comma 6, lett. o bis) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. q) Volume entro terra o interrato (Vi) Vedi art. 3, comma 6, lett. p) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. r) Volume fuori terra (Vft) Vedi art. 3, comma 6, lett. q) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. s) Volume urbanistico (Vt) Vedi art. 3, comma 6, lett. r) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. t) Coperture a falda
Art. 10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo
7 n. 8-61/Leg. s) Volume urbanistico (Vt) Vedi art. 3, comma 6, lett. r) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. t) Coperture a falda Si considerano coperture a falda quelle aventi una inclinazione pari o superiore al 15%; si considerano coperture piane quelle aventi un'inclinazione inferiore al 15%. Art. 10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo (1) Gli indici e parametri applicati alle zone urbanistiche individuate dal P.R.G.
10 Indici e parametri di zona e loro utilizzo (1) Gli indici e parametri applicati alle zone urbanistiche individuate dal P.R.G. sono riportati nei singoli articoli di zona delle presenti norme di attuazione. Nell’ambito di zone aventi medesima destinazione urbanistica, gli indici e parametri possono essere diversificati per aree omogenee secondo indirizzi e criteri di Piano. (2) Nei vari articoli di zona indici e parametri possono essere riportati come limiti
enee secondo indirizzi e criteri di Piano. (2) Nei vari articoli di zona indici e parametri possono essere riportati come limiti massimi, indicati con la sigla “max”, o limiti minimi, indicati con la sigla “min”. Negli articoli normativi sono anche individuati i casi in cui è ammesso prescindere o superare tali indici e parametri. Sono fatti salvi ulteriori sforamenti o deroghe di indici e parametri di zona previsti da particolari disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione
amenti o deroghe di indici e parametri di zona previsti da particolari disposizioni contenute nelle presenti norme di attuazione e/o nella legislazione provinciale in materia. (3) L’applicazione totale degli indici di utilizzazione o del rapporto di copertura corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni successiva possibilità di intervento edilizio diretto sulle superfici stesse, salvo i casi espressamente indicati nelle
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 10 - presenti norme, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà. (4) Qualora l'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti
ogenea, su cui esistono costruzioni che si devono e si intende conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, tutti gli indici e prescrizioni di piano vanno comunque rispettate, sia per le costruzioni conservate, sia per le nuove da edificare. (5) Non è ammesso il trasferimento di volume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona. Il trasferimento è consentito solo fra aree
ume edificabile o di superficie utile fra aree a diverse destinazioni d'uso di zona. Il trasferimento è consentito solo fra aree contigue e aventi medesima categoria funzionale di cui all’art. 24, comma 8 della L.P. 15/2015, nel limite massimo del 30% dell’indice di utilizzazione previsto sul lotto oggetto d’intervento. (6) Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione della superficie utile/coperta
Art. 11 Costruzioni – definizioni
si due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione della superficie utile/coperta realizzabile, le relative superfici, purché le zone siano omogenee tra loro per categoria funzionale. (7) Per gli edifici esistenti insistenti su due zone a diversa destinazione, l'applicazione degli indici e parametri va effettuata con criterio ponderale. Art. 11 Costruzioni – definizioni (1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione del P.R.G. e di
Art. 11 Costruzioni – definizioni
io ponderale. Art. 11 Costruzioni – definizioni (1) Ai fini dell'applicazione delle presenti norme di attuazione del P.R.G. e di quelle del Regolamento edilizio comunale si assumono le seguenti definizioni inerenti le costruzioni, i volumi tecnici e gli elementi accessori: a) Costruzione Vedi art. 3, comma 1, lett. s) della L.P. 15/2015. b) Edificio o fabbricato Vedi art. 3, comma 1, lett. t) della L.P. 15/2015. Non sono considerate edificio quelle costruzioni individuabili come manufatti
Vedi art. 3, comma 1, lett. t) della L.P. 15/2015. Non sono considerate edificio quelle costruzioni individuabili come manufatti accessori o serre (vedi lettere g e h) per i quali il P.R.G. riserva delle disposizioni specifiche in materia di distanze. c) Rudere Vedi art. 3, comma 4, lett. d) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Sono fatte salve le disposizioni relative agli insediamenti storici nonché l’eventuale possibilità di ricostruzione ai sensi dell'art. 107 della L.P. 15/2015, qualora
ive agli insediamenti storici nonché l’eventuale possibilità di ricostruzione ai sensi dell'art. 107 della L.P. 15/2015, qualora ricorrano le condizioni ivi stabilite. d) Corpo di fabbrica Vedi art. 3, comma 4, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e) Costruzione interrata Si intende come costruzione interrata quella mantenuta sotto la linea di spiccato. Non si tiene conto delle rampe e/o scale strettamente necessarie all’accesso. f) Edificio pertinenziale
to la linea di spiccato. Non si tiene conto delle rampe e/o scale strettamente necessarie all’accesso. f) Edificio pertinenziale Vedi art. 3, comma 4, lett. a) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. g) Costruzione accessoria Vedi art. 3, comma 4, lett. b) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. h) Legnaie Nelle pertinenze di edifici residenziali presenti alla data 24.05.2017 (data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) in tutte le zone
iali presenti alla data 24.05.2017 (data di entrata in vigore del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) in tutte le zone urbanistiche, possono essere realizzate delle legnaie in deroga alle prescrizioni di Piano secondo le seguenti precisazioni:
- realizzate completamente in legno;
- tipologia costruita a disegno semplice;
- manto di copertura come l'edificio esistente o con tegole di cemento color grigio scuro – nero o in lamiera color grigio scuro.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 11 -
- superficie coperta non superiore a 25,00 mq.;
- altezza massima 3,00 m.; Il loro posizionamento deve tener conto del contesto paesaggistico-ambientale e salvaguardare le visuali panoramiche, privilegiando la realizzazione nelle immediate vicinanze dell’edificio di cui sono pertinenza.
aguardare le visuali panoramiche, privilegiando la realizzazione nelle immediate vicinanze dell’edificio di cui sono pertinenza. Le legnaie possono essere realizzate in numero di una per ogni edificio esistente. In caso di edifici multiproprietà la legnaia dovrà comunque essere unica, divisa all’interno nel modo più opportuno e potrà presentare più porte. La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione.
uno e potrà presentare più porte. La destinazione urbanistica è vincolante a legnaia e non può essere adibita ad altra funzione. A funzione esaurita la legnaia va demolita e ripristinata la situazione urbanistica preesistente. Gli elaborati allegati alle presenti norme individuano 3 tipologie di possibili soluzioni progettuali compatibili (allegati Tipologie 1, 2 e 3). i) Serre e tunnel a scopo agronomico Le strutture destinate allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino
). i) Serre e tunnel a scopo agronomico Le strutture destinate allo svolgimento di colture specializzate, per le quali risultino necessarie condizioni microclimatiche non garantibili stagionalmente, si distinguono in.
- serre propriamente dette;
- tunnel permanenti;
- tunnel temporanei stagionali; per le quali valgono le definizioni di cui all’art. 70, comma 1, lett. c), d) ed e) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. La realizzazione di serre propriamente dette e di tunnel permanenti può avvenire
c), d) ed e) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. La realizzazione di serre propriamente dette e di tunnel permanenti può avvenire solo nelle zone indicate nelle presenti norme di attuazione ed a condizione che l'altezza massima non superi i m. 3,00 in gronda e m. 6,00 al culmine. Per i tunnel temporanei stagionali vale quanto stabilito nell’art. 87 del D.P.P. n. 19.05.2017 n. 8-61/Leg, fatto salvo specifico divieto delle norme di zona.
nali vale quanto stabilito nell’art. 87 del D.P.P. n. 19.05.2017 n. 8-61/Leg, fatto salvo specifico divieto delle norme di zona. Non è ammessa la modifica di destinazione d’uso delle serre propriamente dette e dei tunnel permanenti e temporanei stagionali. Nel caso di definitiva dismissione delle colture agricole, tali strutture devono essere rimosse. j) Volumi tecnici Vedi art. 3, comma 1, lett. y) della L.P. 15/2015. k) Abbaini
agricole, tali strutture devono essere rimosse. j) Volumi tecnici Vedi art. 3, comma 1, lett. y) della L.P. 15/2015. k) Abbaini E' consentita la realizzazione di abbaini sulle coperture purché essi siano sempre e solo previsti per: il raggiungimento del manto di copertura al fine di consentirne la manutenzione; l'illuminazione dei sottotetti. Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie
e dei sottotetti. Gli abbaini dovranno avere le dimensioni strettamente necessarie allo scopo previsto, rispettando le tipologie tradizionali del luogo ed essere posizionati in modo tale da non arrecare disturbo all'andamento della copertura, specie in edifici classificati di pregio. Nei casi in cui tali volumi risultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre in falda tetto. l) Murature interne
sultassero inaccettabili dal punto di vista estetico potranno essere sostituiti con finestre in falda tetto. l) Murature interne Le murature interne si suddividono in portanti (strutturali) ed accessorie; le prime sono caratterizzate da parametri statici precisi: continuità del manufatto dalle fondamenta fino all'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai. Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla
l'ultimo solaio, funzione di appoggio per i solai. Gli interventi sulle murature portanti interne devono essere finalizzati alla conservazione ed alla salvaguardia delle stesse in quanto definiscono i singoli corpi edificiali e la loro epoca di costruzione. Le murature accessorie che pur potranno avere dimensioni notevoli sono assimilate alle tramezze. m) Terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno In materia di muri e opere di sostegno delle terre e relative norme sulle distanze si
rtificiali, muri liberi e muri di sostegno In materia di muri e opere di sostegno delle terre e relative norme sulle distanze si considerano: “terrapieni artificiali”, “muri liberi” e “muri di sostegno” quelle
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 12 - costruzioni definite all’art. 12, comma 1 dell’Allegato 2 alla Del. G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 “Disposizioni provinciali in materia di distanze”. Per tali opere devono essere previsti mezzi idonei per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione.
Art. 12 Distanze – norme generali
di distanze”. Per tali opere devono essere previsti mezzi idonei per l’allontanamento delle acque meteoriche o di infiltrazione. I riporti a confine senza muri di contenimento devono avere una pendenza pari all’angolo d’attrito del terreno e comunque non superiore a 45°. CAPO V – NORME IN MATERIA DI DISTANZE Art. 12 Distanze – norme generali (1) Il presente articolo disciplina la “distanza” quale distacco tra le costruzioni e tra le costruzioni ed il confine di proprietà, compatibilmente con le disposizioni
distanza” quale distacco tra le costruzioni e tra le costruzioni ed il confine di proprietà, compatibilmente con le disposizioni provinciali in materia. Relativamente alle distanze tra le costruzioni e le strade vale quanto stabilito al successivo art. 13. Per gli altri tipi di distanze inerenti la materia urbanistico-edilizia, riguardanti: acque pubbliche, cimiteri, depuratori, elettrodotti, serbatoi gpl, pannelli solari e fotovoltaici, vedute, camini, ecc., si rimanda agli specifici
imiteri, depuratori, elettrodotti, serbatoi gpl, pannelli solari e fotovoltaici, vedute, camini, ecc., si rimanda agli specifici articoli delle presenti norme, alla L.P. 15/2015, al D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., al Codice civile ed alle specifiche leggi di settore. (2) Per quanto riguarda la disciplina che regola le distanze tra le costruzioni e tra le costruzioni ed i confini di proprietà, da applicare:
- agli edifici;
- ai manufatti accessori;
- alle serre e tunnel a scopo agronomico;
oni ed i confini di proprietà, da applicare:
- agli edifici;
- ai manufatti accessori;
- alle serre e tunnel a scopo agronomico;
- ai terrapieni artificiali;
- ai muri liberi;
- ai muri di sostegno; si rinvia alle disposizioni della L.P. 15/2015 e relativi provvedimenti attuativi, con particolare riferimento all’Allegato 2 della Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. (3) Come stabilito nella Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. – Allegato
SCHEMA DI EQUIPARAZIONE
Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. (3) Come stabilito nella Delibera G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. – Allegato 2, ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di distanze, le destinazioni urbanistiche di zona del P.R.G. sono equiparate alle zone territoriali omogenee del D.M. 1444/1968, secondo lo schema di equiparazione sotto riportato. SCHEMA DI EQUIPARAZIONE D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE P.R.G. del Comune di Calceranica: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA Zone “A”
IPARAZIONE
IPARAZIONE D.M. 1444/68: ZONE TERRITORIALI OMOGENEE P.R.G. del Comune di Calceranica: DESTINAZIONI URBANISTICHE DI ZONA Zone “A” Zone “B” Zone “D” Centri storici Zone residenziali sature Zone residenziali di completamento Zone ricettive e alberghiere - di completamento Zone produttive (4) Ai fini dell’applicazione dell’art. 7 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. - Allegato 2, per “manufatti accessori” si intendono le costruzioni al servizio
7 della Del.G.P. n. 2023 dd. 03.09.2010 e s.m.i. - Allegato 2, per “manufatti accessori” si intendono le costruzioni al servizio durevole di edifici principali, spesso integrate a questi ultimi o collocate nelle loro aree
Art. 13 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 13 - di pertinenza. Essi sono configurabili come “Costruzione accessoria” di cui al precedente art. 11, comma 1, lett. g). (5) Per ogni intervento è sempre fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Art. 13 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade
Art. 13 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade
petto delle disposizioni del Codice Civile in materia di distanze. Art. 13 Distanze delle costruzioni nei confronti delle strade (1) Nell'ambito delle zone specificatamente destinate all’insediamento di cui all'art. 15 gli edifici devono rispettare le seguenti distanze minime dalle strade: a) nei confronti del limite delle strade esistenti (con esclusione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti):
- m. 7,50 per strade di III e IV categoria;
ione della viabilità a fondo cieco, al servizio dei singoli edifici o insediamenti):
- m. 7,50 per strade di III e IV categoria;
- m. 5,00 per tutte le altre strade. b) nei confronti del limite delle strade esistenti da potenziare è fissata la distanza di m. 7,50, ad eccezione delle strade di III e IV categoria per le quali valgono le distanze riportate nella tabella di seguito riportata, in coerenza con i contenuti della tabella C allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i.;
ortate nella tabella di seguito riportata, in coerenza con i contenuti della tabella C allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i.; c) per le strade di progetto è fissata la distanza di m. 10,00, ad eccezione delle strade di III e IV categoria, dei raccordi e svincoli, per i quali valgono le distanze riportate nella tabella di seguito riportata, in coerenza con i contenuti della tabella C allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri)
CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE STRADE DI PROGETTO
a con i contenuti della tabella C allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE STRADE DI PROGETTO III CATEGORIA 7,50 25 35 IV CATEGORIA 7,50 15 25 ALTRE STRADE 5 7,50 10 (2) Per le zone non elencate all'art. 15 (Zone specificatamente destinate all’insediamento) delle presenti norme di attuazione, le distanze dalle strade sono
CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA
all'art. 15 (Zone specificatamente destinate all’insediamento) delle presenti norme di attuazione, le distanze dalle strade sono quelle misurate ai sensi dell’art. 61 della L.P. 15/2015 e specificatamente quelle riportate nella tabella di seguito riportata, in coerenza con i contenuti della tabella B allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i. LARGHEZZA DELLE FASCE DI RISPETTO STRADALI (in metri) Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA
CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE STRADE DI PROGETTO III
ALI (in metri) Al di fuori delle zone specificatamente destinate all'insediamento CATEGORIA STRADE ESISTENTI STRADE ESISTENTI DA POTENZIARE STRADE DI PROGETTO III CATEGORIA 20 40 60 IV CATEGORIA 15 30 45 ALTRE STRADE 10 20 30
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 14 - (3) I manufatti accessori (art. 12, comma 4), le serre propriamente dette ed i tunnel permanenti (art. 11, comma 1, lett. h) devono rispettare le medesime distanze dalle strade previste per gli edifici. (4) Per i terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno (art. 11, comma 1, lett.
dalle strade previste per gli edifici. (4) Per i terrapieni artificiali, muri liberi e muri di sostegno (art. 11, comma 1, lett. l) valgono le seguenti disposizioni: a) terrapieni artificiali:
- se realizzati a quota inferiore al piano strada non sono stabilite distanze minime;
- per le opere di contenimento dei terrapieni artificiali realizzati a quota superiore al piano strada valgono le distanze stabilite per gli edifici; b) muri liberi:
rrapieni artificiali realizzati a quota superiore al piano strada valgono le distanze stabilite per gli edifici; b) muri liberi:
- all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento non sono stabilite distanze minime dal limite stradale, fatte salve diverse disposizioni previste dal R.E.C.;
- al di fuori delle zone specificatamente destinate all’insediamento devono rispettare la distanza minima di m. 1,00 se di altezza non superiore a cm. 30
specificatamente destinate all’insediamento devono rispettare la distanza minima di m. 1,00 se di altezza non superiore a cm. 30 con sovrastante recinzione per un’altezza totale fino a m. 1,00, di m. 3,00 se di altezza maggiore; c) muri di sostegno, se realizzati a quota inferiore al piano strada:
- all’interno delle zone specificatamente destinate all’insediamento devono rispettare la distanza minima di m. 1,50 o pari alla differenza di quota fra il piano
atamente destinate all’insediamento devono rispettare la distanza minima di m. 1,50 o pari alla differenza di quota fra il piano strada e la base del muro se questa è maggiore di m. 1,50.
- al di fuori delle zone specificatamente destinate all’insediamento devono rispettare la distanza minima di m. 3,00 o pari alla differenza di quota fra il piano strada e la base del muro se questa è maggiore di m. 3,00. (5) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade:
quota fra il piano strada e la base del muro se questa è maggiore di m. 3,00. (5) Sono ammesse distanze inferiori dalle strade: a) nel caso di zone specificatamente destinate all’insediamento soggette a piani esecutivi di grado subordinato, per comprovati motivi tecnici di organizzazione urbanistica, a condizione che siano disposte opportune forme di mitigazione per gli abitati dagli inquinamenti da traffico; b) negli altri casi previsti all’art. 66 (fasce di rispetto stradale), comunque nel rispetto
ati dagli inquinamenti da traffico; b) negli altri casi previsti all’art. 66 (fasce di rispetto stradale), comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i. (6) Le distanze di cui al presente articolo si misurano dal limite stradale per le strade esistenti ed esistenti da potenziare e dall’asse stradale per le strade di progetto (vedi schema seguente).
Art. 14 Divisione in zone del territorio di Calceranica al Lago
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- 15 - CAPO VI – SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO Art. 14 Divisione in zone del territorio di Calceranica al Lago (1) Ai fini della salvaguardia ambientale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Calceranica al Lago, questo è stato suddiviso in zone
ale, dello sviluppo e dell'uso equilibrato delle risorse del territorio di Calceranica al Lago, questo è stato suddiviso in zone urbanistiche, come risulta dalle planimetrie in scala 1:10000 e 1:5000 - 1:2000 del P.R.G. (2) Su tali zone si applicano in generale le presenti norme precisate negli articoli successivi. Le zone urbanistiche sono così classificate:
- ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO: a) Aree di tutela ambientale; b) Aree soggette e vincolo idrogeologico;
- ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:
TECNICO-AMMINISTRATIVO:
TECNICO-AMMINISTRATIVO: a) Aree di tutela ambientale; b) Aree soggette e vincolo idrogeologico; 2. ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE:
- Zone di rispetto: a) Fiumi, laghi, torrenti e rivi; b) Rispetto delle acque; c) Aree di protezione fluviale; d) Canneti; e) Pontili;
- Zone di protezione culturale: a) Centri storici; b) Manufatti minori di interesse storico-culturale; c) Aree a tutela archeologica; d) Miniere di rilevanza storico-culturale; e) Viabilità storica;
- Idrogeologia - geologia:
ale; c) Aree a tutela archeologica; d) Miniere di rilevanza storico-culturale; e) Viabilità storica; 3. Idrogeologia - geologia: a) Pericolosità nell’uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio; b) Protezione di pozzi e sorgenti; 3. INSEDIAMENTI ABITATIVI: a) Zone residenziali sature; b) Zone residenziali di completamento; c) Zone residenziali di nuova espansione; 4. SERVIZI:
- Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici: a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
- Zone a verde:
SERVIZI:
- Zone ed edifici per attrezzature e servizi pubblici: a) Zone ed edifici per attrezzature pubbliche;
- Zone a verde: a) Zone a verde pubblico; b) Verde di tutela degli insediamenti storici; c) Spazi aperti nei centri storici;
- ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI: a) Zone ricettive - alberghiere; b) Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc.; c) Spiaggia; d) Zone per attrezzature parco-balneari; e) Zone a campeggio;
- ZONE PRODUTTIVE: a) Zone produttive;
- ZONE AGRICOLE:
piaggia; d) Zone per attrezzature parco-balneari; e) Zone a campeggio; 6. ZONE PRODUTTIVE: a) Zone produttive; 7. ZONE AGRICOLE:
- Di interesse primario:
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- 16 - a) Zone agricole di interesse primario; b) Zona agricola integrata c) Zona agricola di tutela ambientale e produttiva; d) Zona agricola di tutela produttiva;
- Di interesse secondario: a) Zone agricole di interesse secondario; b) Zona agricola di tutela ambientale; c) Zona agricola marginale;
- ZONE A BOSCO:
o: a) Zone agricole di interesse secondario; b) Zona agricola di tutela ambientale; c) Zona agricola marginale; 8. ZONE A BOSCO: a) Zone a bosco; 9. ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA':
- Viabilità su gomma: a) Viabilità; b) Distanze dalle strade; c) Fasce di rispetto stradale; d) Parcheggi; e) Viabilità pedonale e ciclabile;
- Viabilità su rotaia: a) Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari.
- ATTREZZATURE TECNOLOGICHE: a) Zone per attrezzature tecnologiche;
ia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari. 10. ATTREZZATURE TECNOLOGICHE: a) Zone per attrezzature tecnologiche; b) Zone con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale; c) Reti di trasporto energetico. (3) Per ciascuna zona sono indicati gli indici edilizi ed urbanistici che regolano gli interventi ammessi, nonché le procedure alle quali sono assoggettate. Tali norme hanno validità generale, zona per zona. (4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici
Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento
Tali norme hanno validità generale, zona per zona. (4) Ulteriori e specifiche prescrizioni di maggior dettaglio circa gli indici edificatori sono riportate in appositi cartigli che precisano - dove opportuno ed in particolari zone - i contenuti del progetto. Tali prescrizioni integrano e completano quelle generali di zona di cui al comma precedente, e in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse. Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento
Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento
e in caso di eventuale contrasto con le medesime prevalgono su di esse. Art. 15 Zone specificatamente destinate all’insediamento (1) Sono considerate zone specificatamente destinate all’insediamento le seguenti divisioni territoriali: a) insediamenti abitativi; b) zone per attrezzature pubbliche; c) zone per attrezzature ed impianti turistici; d) zone produttive; e) centri storici.
Art. 16 Aree di tutela ambientale
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 17 - Titolo 2° ZONE DI CONTROLLO TECNICO-AMMINISTRATIVO Art. 16 Aree di tutela ambientale (1) Nelle carte del sistema ambientale del P.R.G., redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al P.U.P., sono indicate con apposita simbologia le aree
del P.R.G., redatte in adeguamento alle previsioni della variante 2000 al P.U.P., sono indicate con apposita simbologia le aree di tutela ambientale. Per gli interventi edilizi in queste aree è richiesta la preventiva autorizzazione, secondo quanto stabilito dalle vigenti norme provinciali. Gli usi del suolo e i parametri urbanistici ed edilizi ammessi sono quelli indicati nella cartografia e nelle presenti norme del P.R.G., per le diverse zone che vi ricadono.
d edilizi ammessi sono quelli indicati nella cartografia e nelle presenti norme del P.R.G., per le diverse zone che vi ricadono. (2) All’interno delle suddette aree valgono i criteri generali di tutela espressi nel P.U.P. – variante 2000, recepiti nelle presenti norme, nelle Carte di Piano e nel Regolamento edilizio comunale, in coerenza con i contenuti della Carta del paesaggio e della Carta delle tutele paesistiche del P.U.P. 2008, come approfonditi nei manuali del P.T.C.
Art. 17 Aree soggette a vincolo idrogeologico
enuti della Carta del paesaggio e della Carta delle tutele paesistiche del P.U.P. 2008, come approfonditi nei manuali del P.T.C. Art. 17 Aree soggette a vincolo idrogeologico (1) Sono aree soggette a vincolo idrogeologico quelle riportate sulla cartografia dell’inquadramento strutturale del P.U.P. e comunque tutti i terreni vincolati ai sensi dell’art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. (2) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo
sensi dell’art. 13 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11. (2) La tutela delle aree sottoposte a vincolo idrogeologico si attua secondo quanto stabilito al Titolo III, Capo II della L.P. 11/2007.
Art. 18 Fiumi, laghi, torrenti e rivi
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 18 - Titolo 3° ZONE DI TUTELA E PROTEZIONE CAPO I - ZONE DI RISPETTO Art. 18 Fiumi, laghi, torrenti e rivi (1) Il Piano Regolatore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione.
tore Generale riporta con apposita simbologia la delimitazione dei laghi, dei corsi d'acqua e dell'eventuale fascia di erosione. (2) La riva dei laghi e dei corsi d'acqua - sia per importanza geografica che ne deriva d'essere luogo di transizione tra la terra e l'acqua, sia per l'importanza sociale derivante dall'uso della popolazione - è di interesse pubblico indipendentemente dalla normativa specifica che la regola. (3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale
e dalla normativa specifica che la regola. (3) All'interno di tali zone, è possibile il ripristino della conformazione originale delle rive delle linee storiche di demarcazione tra diversi habitat vegetali, ripristinando l'accessibilità pedonale ai corsi d'acqua lungo i percorsi storici, ricostruendo o riaprendo i sentieri originali distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti e del lago.
li distrutti o resi impraticabili, in modo da recuperare il più possibile al godimento pubblico le rive dei torrenti e del lago. (4) Nelle aree individuate al precedente comma sono consentiti solo accessi pedonali che non comportino alterazioni dello stato fisico dei luoghi, ad esclusione dei mezzi di servizio e di quelli privati autorizzati dalla Giunta Provinciale per l'adempimento di compiti d'istituto; in tali aree possono altresì essere realizzati degli scivoli in legno o
nta Provinciale per l'adempimento di compiti d'istituto; in tali aree possono altresì essere realizzati degli scivoli in legno o pietrame per l'alloggio di imbarcazioni . (5) Per quanto riguarda i torrenti, è vietato procedere ad escavazioni ed estrazioni di inerti se non nelle zone espressamente indicate nel P.R.G. Sono peraltro ammesse, ove necessita, estrazioni di materiale inerte al fine di una corretta regimazione dei corsi d'acqua; la valutazione e l'effettuazione di tali lavori compete ai
teriale inerte al fine di una corretta regimazione dei corsi d'acqua; la valutazione e l'effettuazione di tali lavori compete ai servizi provinciali ivi preposti (Servizio Acque Pubbliche e Opere Idrauliche e Azienda Speciale di Sistemazione Montana, secondo le rispettive competenze). (6) Le opere idrauliche di difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a
difesa e regimazioni delle acque, di presa, sbarramento e simili, sono sempre ammesse ma devono essere costruite per le parti a vista con tecniche e materiali tradizionali (paramenti in pietra, scogliere, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. (7) Le modalità e le procedure per la manutenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, torrenti o fascia di
tenzione, la pulizia idraulica e le possibilità di intervento nelle aree indicate in cartografia come lago, torrenti o fascia di erosione, sono regolate dalla L.P. 8 luglio 1976, n. 18 "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali" e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto dei contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e
Art. 19 Rispetto delle acque
10 e 89 della L.P. 23 maggio 2007 n. 11 “Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d’acqua e delle aree protette” e degli artt. 28 e 29 del Capo V delle norme di attuazione del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche. (8) Per la definizione esatta della proprietà pubblica, appartenente al demanio provinciale, si rimanda agli artt. 4 e 5 della citata L.P. 18/76. Le modalità di intervento sono definite dall'art. 7 della medesima legge. Art. 19 Rispetto delle acque
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 19 - (1) La zona di protezione del lago è regolamentata dal presente articolo recando le previsioni dell'art. 22 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico Provinciale (L.P. 5/2008). (2) Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago.
(L.P. 5/2008). (2) Le indicazioni di cui al presente articolo sono finalizzate alla protezione e tutela dei caratteri del lago. (3) In essa sono consentiti interventi edilizi e urbanistici solo per destinazioni finalizzate al pubblico interesse, con esclusione di nuove attrezzature ricettive permanenti o temporanee. (4) A tal fine il piano riporta con apposita simbologia, nelle carte di piano a diversa scala, la zona di protezione del lago.
. (4) A tal fine il piano riporta con apposita simbologia, nelle carte di piano a diversa scala, la zona di protezione del lago. (5) All'interno di tale zona il piano individua apposite destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente all'articolo specifico di normativa, eventualmente integrato per la parte ricadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre.
icadente nella zona di protezione dei laghi al fine di garantire l'integrità delle aree poste lungo la riva del bacino lacustre. (6) In generale nella zona di protezione del lago è vietato: a) procedere ad escavazioni sopra e sotto il livello dell'acqua e all'alterazione del sistema idraulico locale con canali, interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali o della falda sotterranea; b) immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi
d'acqua superficiali o della falda sotterranea; b) immettere, in qualsivoglia modo, elementi inquinanti di qualunque natura vuoi direttamente, vuoi indirettamente, ovvero nei corsi d'acqua, nelle falde e nelle sorgenti che lo alimenta; c) modificare artificialmente lo specchio d'acqua, nonché alterare l'assetto degli habitat faunistici e vegetazionali naturali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito
rali. Il quadro naturalistico e paesistico esistente nell'area di protezione va conservato senza lacerazioni ovvero ricostituito nei suoi connotati originali laddove degradato o alterato; d) realizzare nuove strade non previste nel P.R.G. (7) La zona di protezione del lago può essere interessata dalle seguenti infrastrutture ed attrezzature nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti:
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature.
e regolamenti vigenti:
- impianti a rete e puntuali per l'approvvigionamento idrico, nonché per lo smaltimento delle fognature.
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia. (8) Gli eventuali scavi ammessi dovranno essere accuratamente ricomposti, ricostituendo in superficie i profili precedenti e i relativi manti vegetali. (9) Gli interventi previsti a distanza minore di m. 10 dalla riva del lago sono comunque soggetti all’autorizzazione, ed eventuale deroga, della struttura provinciale
minore di m. 10 dalla riva del lago sono comunque soggetti all’autorizzazione, ed eventuale deroga, della struttura provinciale competente in materia di demanio idrico, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.i. (10) L'accessibilità alle rive del lago e dei corsi d’acqua deve essere solo pedonale e va limitata alle zone già attualmente accessibili ed a quelle previste nel P.R.G. (11) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 18, è
e accessibili ed a quelle previste nel P.R.G. (11) Nelle zone di protezione dei corsi d'acqua, così come definiti all'art. 18, è vietato qualsiasi intervento che non tenda alla conservazione o alla ricostruzione dei suoi connotati originali. (12) Nelle aree di protezione dei corsi d'acqua valgono le disposizioni del R.D. 25.07.1904 n. 523 e della L.P. 8 luglio 1976, n. 18 e s.m.i. In particolare, nello spazio laterale di fiumi, torrenti e rivi iscritti alle acque pubbliche ai sensi della L.P. 18/76,
s.m.i. In particolare, nello spazio laterale di fiumi, torrenti e rivi iscritti alle acque pubbliche ai sensi della L.P. 18/76, avente larghezza pari a m. 10,00 dal confine esterno dell’area golenale, alluvionale o degli argini, è vietata qualsiasi nuova costruzione. Detta distanza è derogabile fino a m. 4,00, ai sensi di Legge. All’interno di queste aree ogni intervento è subordinato all’autorizzazione del competente Servizio provinciale.
sensi di Legge. All’interno di queste aree ogni intervento è subordinato all’autorizzazione del competente Servizio provinciale. (13) All'interno di tali aree, non riportate in cartografia, il piano individua le singole destinazioni d'uso urbanistiche che fanno riferimento direttamente agli specifici articoli di normativa, integrati dal presente articolo per la parte ricadente nell’area di protezione dei corsi d’acqua, al fine di garantire l'integrità delle zone poste lungo la riva.
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 20 - (14) Gli edifici ricadenti nella zona di protezione dei corsi d'acqua, possono essere oggetto dei medesimi interventi specifici previsti nelle singole zone urbanistiche in cui essi ricadono, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione del
ecifici previsti nelle singole zone urbanistiche in cui essi ricadono, subordinatamente all’acquisizione dell’autorizzazione del competente Servizio provinciale, ai sensi della L.P. 18/76 e s.m.i. (15) Gli interventi edilizi ammessi nella fascia tutelata, devono rispettare la specificità morfologica e vegetazionale del sito, limitando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le
ando le volumetrie e l'impatto visivo con tecniche progettuali e uso di materiali appropriati (preferibilmente tradizionali). Le pavimentazioni esterne ai fabbricati dovranno essere permeabili, mentre per quanto riguarda l'arredo esterno, recinzioni ed illuminazione saranno improntate alla massima semplicità, recuperando la tipologia costruttiva tradizionale ed evitando strutture e apparecchiature vistose. (16) Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono inoltre rispettare i contenuti
Art. 19 bis Aree di protezione fluviale
itando strutture e apparecchiature vistose. (16) Gli interventi in fregio ai corsi d’acqua devono inoltre rispettare i contenuti degli artt. 9, 10 e 89 della L.P. 11/2007 e degli artt. 28 e 29 delle norme di attuazione del P.G.U.A.P. Art. 19 bis Aree di protezione fluviale (1) Il P.T.C. riporta in cartografia (carta di regola) con apposita retinatura le aree di protezione fluviale determinate in coerenza con gli ambiti fluviali di cui agli artt. 32 e
a) con apposita retinatura le aree di protezione fluviale determinate in coerenza con gli ambiti fluviali di cui agli artt. 32 e 33 del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche (P.G.U.A.P.) e le aree di protezione fluviale di cui all’art. 23 del P.U.P. (2) In base alla loro funzionalità ecologica sul territorio di Calceranica al Lago sono individuate esclusivamente le “aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica
a sul territorio di Calceranica al Lago sono individuate esclusivamente le “aree di protezione fluviale a funzionalità ecologica elevata”, quali porzioni di territorio intimamente connesse con i sistemi fluviali dei corsi d’acqua più rilevanti che conservano pressoché integre le loro funzioni ecologiche. (3) Al fine di salvaguardare o recuperare la funzionalità ecologica di queste aree, gli interventi ammessi al loro interno devono tendere a:
di salvaguardare o recuperare la funzionalità ecologica di queste aree, gli interventi ammessi al loro interno devono tendere a:
- garantire l’integrità della dimensione trasversale e longitudinale del corso d’acqua;
- aumentare l’efficienza delle fasce riparie come “aree filtro” dell’inquinamento diffuso;
- contribuire alla valorizzazione paesaggistica dell’ambiente torrentizio. (4) Compatibilmente con le finalità del comma 3 e comunque nel rispetto di
lorizzazione paesaggistica dell’ambiente torrentizio. (4) Compatibilmente con le finalità del comma 3 e comunque nel rispetto di quanto stabilito nelle specifiche schede di azione del P.T.C. (vedi schede “AF1”), nelle aree di protezione fluviale sono ammessi i seguenti interventi:
- sistemazione idraulica e idraulico-forestale;
- riqualificazione ambientale delle sponde;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con fondo naturale (terra battuta, ghiaietto);
cazione ambientale delle sponde;
- realizzazione di percorsi pedonali e ciclabili con fondo naturale (terra battuta, ghiaietto);
- bonifica e sistemazione dei terreni connesse con l’esercizio dell’attività agricola esistente secondo un codice di buona pratica agronomica e con l’attività forestale;
- quelli previsti per gli edifici esistenti dalle singole norme di zona, comprese le entità in ampliamento e le costruzioni pertinenziali/accessorie, compatibilmente con il
Art. 20 Canneti
dalle singole norme di zona, comprese le entità in ampliamento e le costruzioni pertinenziali/accessorie, compatibilmente con il rispetto della Carta di sintesi della pericolosità provinciale;
- adeguamento e miglioramento delle opere di infrastrutturazione esistenti. (5) Le costruzioni devono rispettare comunque una distanza minima di m. 10 dal limite della proprietà demaniale. Art. 20 Canneti (1) Nelle zone individuate e perimetrate come canneti è prescritta la
Art. 20 Canneti
. 10 dal limite della proprietà demaniale. Art. 20 Canneti (1) Nelle zone individuate e perimetrate come canneti è prescritta la conservazione delle zone esistenti alla data 27.03.2006 (data di prima adozione della precedente variante al P.R.G.), nell' estensione, nella conformazione e con le caratteristiche presenti a tale data.
Art. 21 Pontili
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 21 - (2) Nelle zone di cui al comma 1 è ammessa la realizzazione di corridoi ecologici. (3) Le zone di cui al comma 1 possono essere oggetto di specifico studio di tutela, salvaguardia e valorizzazione secondo criteri assunti per la valorizzazione degli altri canneti presenti sul Lago di Caldonazzo. Art. 21 Pontili
Art. 21 Pontili
alorizzazione secondo criteri assunti per la valorizzazione degli altri canneti presenti sul Lago di Caldonazzo. Art. 21 Pontili (1) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia i pontili esistenti. (2) Nella zona del Lago di Caldonazzo di cui al precedente Art. 18 è ammessa la costruzione di pontili previa concessione ai sensi della L.P. 8 Luglio 1976 n. 18 e s.m.i, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali". CAPO II - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE
Art. 22 Centri storici
, "Norme in materia di acque pubbliche, opere idrauliche e relativi servizi provinciali". CAPO II - ZONE DI PROTEZIONE CULTURALE Art. 22 Centri storici (1) Il P.R.G. individua con apposita simbologia la delimitazione delle aree individuate come centri storici da sottoporre a particolare tutela. Trattasi di aree costituenti nessi unitari ed indissolubili, interessati da presenza prevalente di manufatti, edifici ed attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici
ressati da presenza prevalente di manufatti, edifici ed attrezzature di antica origine. Esse possono comprendere anche superfici libere o edifici o manufatti recenti incuneati nel tessuto più antico. In tali aree il P.R.G. stabilisce, nei modi e nei tipi previsti dagli articoli specifici, gli interventi e gli strumenti atti a conseguire il mantenimento e il recupero:
- dei caratteri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
ri generali del tessuto urbanistico dei singoli centri, anche nel quadro di consistenti processi di riorganizzazione e sviluppo;
- dei caratteri particolari dei singoli manufatti edilizi, mediante la determinazione di diverse modalità e tipologie di intervento che, tenendo conto delle caratteristiche di ciascun manufatto, possono estendersi dalla manutenzione ordinaria fino alla demolizione e ricostruzione;
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni
Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004
fino alla demolizione e ricostruzione;
- degli spazi liberi da edificazioni, mediante la determinazione di diverse destinazioni d’uso e di intervento, tenendo conto del rapporto esistente fra spazio aperto e spazio costruito;
- degli elementi singoli. Art. 22 bis Manufatti o siti di interesse culturale tutelati dal D.Lgs. 42/2004 (1) Gli interventi su immobili di interesse storico artistico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti a preventiva autorizzazione
se storico artistico vincolati ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, sono soggetti a preventiva autorizzazione da parte del Servizio competente della Provincia Autonoma di Trento (Soprintendenza per i Beni culturali). (2) Il P.R.G. riporta, con apposito simbolo, gli edifici tutelati. (3) Oltre ai vincoli diretti ed indiretti rilevabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie, vi sono categorie di immobili
evabili sia cartograficamente che tavolarmente sulle rispettive particelle edificiali e fondiarie, vi sono categorie di immobili che, a prescindere dall’intavolazione del vincolo, devono essere sottoposti a verifica di interesse culturale. In particolare ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 sono sottoposti a verifica di interesse culturale gli immobili la cui esecuzione risalga a più di settant’anni, di proprietà di Enti, Istituti pubblici o persone giuridiche private senza fini di lucro.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 22 - (4) Ai sensi dell’art. 11 del citato decreto, inoltre, sono cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti
Art. 23 Manufatti minori di interesse storico-culturale
izioni, gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista. Per l’eventuale spostamento di tali beni dalla loro collocazione originaria è necessaria l’autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. 42/2004. Art. 23 Manufatti minori di interesse storico-culturale (1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale"
Manufatti minori di interesse storico-culturale (1) Sotto la denominazione di "manufatti minori di interesse storico-culturale" sono compresi i manufatti, singoli o riuniti in complessi, quali: edicole votive, croci, nicchie, cippi, fontane, pozzi, lavatoi, abbeveratoi, archi, stemmi, dipinti, edifici per attività speciali o di difesa, ruderi, canali irrigui o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività
o strutture analoghe, muri di recinzione, ecc., che costituiscono elementi simbolici della cultura, del costume o delle attività tipiche della vita sociale del passato. (2) Tali manufatti "minori" evidenziati o non nelle carte del P.R.G., vanno assoggettati a conservazione (manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica.
ro) ai fini del mantenimento o del recupero delle funzioni originali o della semplice conservazione della testimonianza storica. (3) L'intervento deve garantire la permanenza del manufatto nel sito originario. Eccezionalmente, solo per motivi legati all'esecuzione di opere di interesse pubblico, su comprovata documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze.
a documentazione tecnica di mancanza di soluzioni alternative, è ammessa la traslazione del manufatto nelle immediate adiacenze. (4) Qualsiasi intervento su manufatti attribuibili al primo conflitto mondiale deve essere comunicato alla Soprintendenza per i Beni culturali almeno due mesi prima dell'inizio delle opere, a sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001. (5) Ogniqualvolta ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve
Art. 24 Zone ed elementi di interesse archeologico
a sensi dell'art. 2 della Legge n. 78/2001. (5) Ogniqualvolta ricorrano le condizioni di vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, deve essere scrupolosamente rispettato quanto disposto nel medesimo ed ottenuta la preventiva autorizzazione di competenza provinciale prima di qualsiasi intervento, come richiamato al precedente art. 22 bis. Art. 24 Zone ed elementi di interesse archeologico (Aree a tutela archeologica) (1) Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano
eresse archeologico (Aree a tutela archeologica) (1) Sono aree interessate da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La classificazione e le perimetrazioni sulle tavole grafiche seguono le indicazioni della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T., che potrà eseguire attività di sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02)
sopralluogo, vigilanza ed ispezione e segnalare eventuali modifiche/integrazioni sui perimetri o sulla classe di tutela (01, 02) secondo le caratteristiche di seguito descritte. a) Aree di proprietà pubblica Su tutto il territorio comunale, per quanto riguarda le aree di proprietà pubblica destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.), ai fini della verifica
pere pubbliche o di interesse pubblico (es. bonifiche, reti tecnologiche, impianti di irrigazione, ecc.), ai fini della verifica preventiva dell’interesse archeologico, si applicano le disposizioni previste dall’art. 28, comma 4 del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 (verifica preventiva dell’interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell’art. 14 della L.P. 26/1993 e s.m.i. b) Aree a tutela 01
eventiva dell’interesse archeologico) come recepito dal comma 3 bis dell’art. 14 della L.P. 26/1993 e s.m.i. b) Aree a tutela 01 Le aree a tutela 01 sono vincolate a precise norme conservative e individuate con perimetro e sigla “T1” sulla cartografia di piano. Per la precisa perimetrazione fanno fede le annotazioni iscritte nel Libro fondiario e lo specifico provvedimento di
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 23 - dichiarazione di interesse ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). In queste aree qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni
e qualsiasi intervento di modifica è soggetto ad autorizzazione da parte della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Previa autorizzazione della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. sono consentite le opere necessarie per l’eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo. c) Aree a tutela 02
per l’eventuale valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici e per consentirne il pubblico utilizzo. c) Aree a tutela 02 Le aree a tutela 02 sono individuate con apposito perimetro e sigla “T2” sulla cartografia di piano. Sono siti contestualizzati archeologicamente ancora attivi, non sottoposti a rigide limitazioni d’uso. In esse opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno
e opera la disciplina stabilita per ciascuna zona dalle presenti norme. Gli interventi antropici di trasformazione si attueranno sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Pertanto in tali aree ogni attività di trasformazione urbanistica ed edilizia che comporti scavi meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l’attività edilizia libera, deve
meccanici, movimenti terra, modifiche agrarie, oggetto di titolo abilitativo edilizio compresa l’attività edilizia libera, deve essere preventivamente segnalata dai proprietari dell’immobile o del terreno, o aventi titolo, alla Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. Copia della ricevuta, contenente gli estremi dell’avvenuto deposito, deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio.
ito, deve essere prodotta al Comune contestualmente alla comunicazione, alla presentazione o alla richiesta del titolo edilizio. Successivamente, al fine di poter programmare gli interventi, la Soprintendenza per i beni culturali, Ufficio beni archeologici della P.A.T. dovrà essere avvisata con almeno 15 giorni di anticipo rispetto all’inizio dei lavori che si intendono eseguire. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata
inizio dei lavori che si intendono eseguire. L’area indagata potrà, ai sensi delle normative vigenti, essere totalmente indagata o sottoposta a vincolo secondo le disposizioni di cui all’art. 13 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004). d) Scoperte fortuite Nel caso di scoperte fortuite di cose immobili o mobili indicate nell’art. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall’art. 90 del medesimo Codice.
Art. 25 Miniere di rilevanza storico-culturale
. 10 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) si applica quanto disposto dall’art. 90 del medesimo Codice. Art. 25 Miniere di rilevanza storico-culturale (1) Il P.R.G. riporta con apposita simbologia le miniere storiche del Comune di Calceranica al Lago. Per queste miniere è auspicato un recupero ai fini didattico- culturali con la possibilità di realizzare, nelle immediate vicinanze (max 30 m.), piccoli
Art. 26 Viabilità storica
picato un recupero ai fini didattico- culturali con la possibilità di realizzare, nelle immediate vicinanze (max 30 m.), piccoli volumi di servizio (servizi igienici, biglietteria, bar) di dimensioni massime 6,50 x 6,50 m. e altezza non superiore a 4 m., realizzati con tecniche tradizionali storiche (assito, base in pietra, tetto in legno con copertura in porfido, ecc.). Art. 26 Viabilità storica (1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico
Art. 26 Viabilità storica
in porfido, ecc.). Art. 26 Viabilità storica (1) E' costituita dalla trama viaria di collegamento del tessuto insediativo antico (impianto catasto austroungarico) esterna agli insediamenti storici. (2) I residui materiali di tali tracciati (muri di sostegno, pavimentazioni stradali, ponti, linee di difesa, trincee, ecc.) anche se non evidenziati nelle carte di Piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica.
anche se non evidenziati nelle carte di Piano vanno tutelati e conservati al fine del mantenimento della testimonianza storica. (3) Il presente articolo si applica su tutto il territorio comunale.
Art. 27 Pericolosità nell’uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 24 - CAPO III - IDROLOGIA - GEOLOGIA Art. 27 Pericolosità nell’uso del suolo e tutela geoidraulica del territorio (1) L’individuazione delle aree caratterizzate dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d’incendio boschivo e la relativa classificazione dei
dalla presenza di fattori di pericolo idrogeologico, sismico, valanghivo e d’incendio boschivo e la relativa classificazione dei diversi gradi di penalità per l’uso del suolo fa capo alla Carta di sintesi della pericolosità di cui all’art. 14 delle norme di attuazione del P.U.P. ed all’art. 22 della L.P. 15/2015. (2) La carta di sintesi della pericolosità suddivide il territorio comunale sulla base del grado di penalità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da
ivide il territorio comunale sulla base del grado di penalità dei suoli al fine di stabilire il tipo di indagine propedeutica da effettuare prima di ogni intervento edilizio o urbanistico ammesso dal P.R.G. per valutarne i rischi e pericoli. (3) All’interno delle aree potenzialmente pericolose gli interventi previsti dalle norme di zona potranno essere realizzati solo a condizione che, analizzando preventivamente nel dettaglio la tipologia di pericolo, un’apposita perizia, relazione o
Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati
zati solo a condizione che, analizzando preventivamente nel dettaglio la tipologia di pericolo, un’apposita perizia, relazione o studio di compatibilità, possa escludere il coinvolgimento delle opere dal fenomeno atteso o individui gli accorgimenti costruttivi, le opere di difesa o le misure gestionali atte a consentirne l’utilizzo in condizioni di sicurezza. Art. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati (1) Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con
. 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati (1) Le sorgenti, i pozzi e le acque superficiali utilizzate a scopo potabile con qualsiasi portata comprese le sorgenti di acque minerali attualmente in concessione, nonché le sorgenti ritenute strategiche per le peculiari caratteristiche di qualità, quantità e vulnerabilità, ancorché non sfruttate per uso umano che potrebbero costituire riserve future, e le relative aree di salvaguardia, sono individuate sulla Carta delle risorse
o umano che potrebbero costituire riserve future, e le relative aree di salvaguardia, sono individuate sulla Carta delle risorse idriche approvata dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 2248 dd. 25.09.2008 e soggetta ad aggiornamento periodico (vedi Del.G.P. n. 1941 dd. 02.10.2018), in attuazione dell’art. 21, comma 3 delle Norme di attuazione del P.U.P. (2) La disciplina delle aree di salvaguardia è determinata nelle Norme di
’art. 21, comma 3 delle Norme di attuazione del P.U.P. (2) La disciplina delle aree di salvaguardia è determinata nelle Norme di attuazione annesse alla suddetta Carta delle risorse idriche approvata dalla P.A.T., dove sono elencate le attività ed i centri di pericolo vietati. (3) Per la tutela delle numerose sorgenti non tutelate dall’art. 21 delle Norme di attuazione del PUP presenti sul territorio comunale devono essere rispettate le
orgenti non tutelate dall’art. 21 delle Norme di attuazione del PUP presenti sul territorio comunale devono essere rispettate le disposizioni relative alla protezione delle risorse idriche del D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e s.m.i. (4) Sotto il profilo della tutela delle risorse idriche, gli interventi devono rispettare le disposizioni della Carta delle risorse idriche, approvata con Del.G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell’art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P. e della Carta della
e, approvata con Del.G.P. n. 2248 del 05.09.2008, ai sensi dell’art. 21 delle norme di attuazione del P.U.P. e della Carta della criticità idrica sotterranea, approvata con Del.G.P. 2563 del 10.10.2008 ai sensi dell’art. 10 delle norme di attuazione del P.G.U.A.P., in coerenza con le direttive del D.lgs. n. 152 del 03.04.2006.
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 25 - Titolo 4° CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI ESISTENTI CAPO I - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti
Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti
- DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE D'INTERVENTO E DEGLI INTERVENTI AMMISSIBILI Art. 29 Modalità di intervento sugli edifici esistenti (1) Premesso che per la stessa natura di questo strumento programmatorio tutti gli interventi, su qualsiasi edificio e per ogni classe di intervento, dovranno avvenire nel pieno rispetto dei caratteri originali dell'edificio e del contesto urbano e paesistico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento, come definite dall'art. 77 della L.P. 15/2015, sono le seguenti:
tico in cui gli stessi si collocano, le modalità di intervento, come definite dall'art. 77 della L.P. 15/2015, sono le seguenti: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro; d) risanamento conservativo; e) ristrutturazione edilizia; f) demolizione; g) nuova costruzione (ampliamenti cui all’art. 8, comma 4, lett. b). (2) Subordinatamente alle Leggi vigenti in materia, il P.R.G. definisce - nel Regolamento edilizio comunale e negli articoli seguenti - gli interventi specifici, per
Art. 30 Ripristino
ti in materia, il P.R.G. definisce - nel Regolamento edilizio comunale e negli articoli seguenti - gli interventi specifici, per ciascuno dei casi surriportati. Art. 30 Ripristino (1) L'intervento è finalizzato alla ricostruzione dell'edificio preesistente già demolito in tutto o in parte o in condizioni statiche e generali tali da rendere tecnicamente impossibili altri tipi di interventi conservativi. (2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il
te impossibili altri tipi di interventi conservativi. (2) Il ripristino può avvenire con una delle seguenti modalità, secondo il riferimento all'edificio preesistente: Ripristino filologico Riguarda gli edifici di cui esiste una documentazione completa - formata dalle parti superstiti dell'edificio medesimo (fondazioni, parti basamentali, strutture in elevazione) e/o rilievi grafici e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare
i e fotografici moderni, disegni antichi, ecc. - quando essi sono in stato di rovina completa o già così avanzata da configurare l'operazione come una ricostruzione filologica anziché un restauro, in quanto la quota di ripristino filologico diventa preponderante. Ripristino tipologico Riguarda gli edifici per cui la documentazione esistente è limitata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti.
tata al sedime (rilevato o accertato catastalmente), alle fondazioni e/o a documentazioni grafiche e fotografiche insufficienti. In questo caso l'operazione si configura come una ricostruzione guidata - oltre che dai suddetti elementi - dalla conoscenza dei caratteri propri della tipologia di appartenenza della sub-area. (3) Il ripristino dovrà comunque avvenire in modo da garantire il rispetto della destinazione urbanistica d'uso specifica zona per zona.
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 26 - (4) Gli interventi ammessi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali. (5) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso. (6) Gli interventi di ripristino sono assibilabili a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015.
Art. 31 Categorie di intervento
di ripristino sono assibilabili a quelli di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015. CAPO II - TIPOLOGIE EDILIZIE DEGLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO Art. 31 Categorie di intervento (1) I manufatti esistenti all'interno del perimetro dei centri storici, di cui al precedente art. 22, fatta eccezione per quelli ricadenti nelle zone residenziali di completamento, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico
ricadenti nelle zone residenziali di completamento, sono inquadrati, agli effetti della tutela e del recupero del valore storico ed ai sensi dell’art. 77, comma 1 della L.P. 15/2015 e s.m.i, nelle seguenti categorie che corrispondono alle tipologie di intervento: a) edifici soggetti a restauro (art. 32); b) edifici soggetti a risanamento conservativo (art. 33); c) edifici soggetti a ristrutturazione edilizia (art. 34); d) edifici da recuperare (art. 35, comma 1, lett. a);
Art. 32 Edifici soggetti a restauro
tivo (art. 33); c) edifici soggetti a ristrutturazione edilizia (art. 34); d) edifici da recuperare (art. 35, comma 1, lett. a); e) ruderi soggetti a restauro (art. 35, comma 1, lett. b); f) volumi precari (art. 36). Art. 32 Edifici soggetti a restauro (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici dotati di particolari pregi, sia estetici - stilistici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale.
stici, che ubicazionali, tali da qualificare i manufatti come oggettivi poli di riferimento della storia e della cultura locale. (2) Tali edifici, in forza della loro rappresentatività, dovranno essere oggetto di particolari cure e attenzioni, sia nel recupero che nella manutenzione. (3) Sono pertanto ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro di cui all’art. 77, comma 1, lett. c) della L.P. 15/2015 e s.m.i.
Art. 33 Edifici soggetti a risanamento conservativo
erventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro di cui all’art. 77, comma 1, lett. c) della L.P. 15/2015 e s.m.i. (4) Le superfetazioni di cui si imponga la demolizione non sono ricostruibili. Art. 33 Edifici soggetti a risanamento conservativo (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici che - pur non avendo particolari pregi architettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo.
ettonici o strutturali - rivestono importanza in quanto elementi insostituibili di tessuti urbanistici di interesse complessivo. (2) In quanto tali, la tutela delle caratteristiche storiche privilegia le parti esteriori degli edifici che del tessuto siano parte integrante. (3) A tal fine, negli edifici classificati nella categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di
lla categoria di cui al presente articolo sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo di cui all’art. 77, comma 1, lett. d) della L.P. 15/2015 e s.m.i. (4) E' consentito l'ampliamento degli edifici esistenti classificati nella categoria del risanamento conservativo nella misura massima del 20% della superficie utile netta (Sun) preesistente, alle seguenti condizioni:
risanamento conservativo nella misura massima del 20% della superficie utile netta (Sun) preesistente, alle seguenti condizioni: a) l'ampliamento può essere realizzato per aggiunte laterali non superando in altezza l'edificio originario, solo nelle aree dove è ammesso dalla specifica normativa di zona;
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 27 - b) l'ampliamento non può superare in altezza l'edificio vicino e/o dirimpetto classificato nella categoria del restauro; c) l'intervento deve essere finalizzato al recupero abitativo e/o alla funzionalità dell'abitazione esistente; d) l'ampliamento viene considerato realizzato, anche non raggiungendo il 20%
vo e/o alla funzionalità dell'abitazione esistente; d) l'ampliamento viene considerato realizzato, anche non raggiungendo il 20% massimo consentito, al raggiungimento della media ponderale pari a 2,20 m. In alternativa a tali ampliamenti è fatto salvo quanto stabilito all’art. 105 della L.P. 15/2015. (5) La demolizione è consentita nel caso di presenza di alterazioni o aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse. (6) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni
Art. 34 Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia
aggiunte degradanti e limitatamente alle stesse. (6) Nel caso di demolizione disposta dall'autorità competente per le condizioni statiche, la ricostruzione è ammessa solo in assenza di edifici contigui soggetti a restauro comunque nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 106 e 107 della L.P. 15/2015. Art. 34 Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia
Art. 34 Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia
Art. 34 Edifici soggetti a ristrutturazione edilizia (1) Sono classificati in tale categoria gli edifici in cui, per la modestia dell'impianto originario, non sono riscontrabili elementi di particolare pregio al di là della testimonianza dell'origine antica. (2) Sugli edifici classificati in tale categoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di
categoria sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 77, comma 1, lett. e) della L.P. 15/2015 e s.m.i. (3) E' consentito l'ampliamento nella misura massima del 20% della superficie utile netta (Sun) preesistente. L'ampliamento può essere realizzato, sia per soprelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso, dalla specifica
L'ampliamento può essere realizzato, sia per soprelevazione che per aggiunte laterali, nelle aree ove è ammesso, dalla specifica normativa di zona, l'ampliamento degli edifici esistenti. In alternativa all’ampliamento in sopraelevazione è fatto salvo quanto stabilito all’art. 105 della L.P. 15/2015. (4) In questo caso, qualora il fabbricato sia attiguo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi.
Art. 35 Edifici da recuperare e Ruderi
guo e/o dirimpetto ad uno o più edifici soggetti a restauro l'altezza massima non potrà superare quella del più alto fra questi. Art. 35 Edifici da recuperare e Ruderi (1) Le parti residue di un volume edificato di antica origine si distinguono in: a) Edifici da recuperare (ruderi con possibilità di ricostruzione) Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica.
costruzione) Parti residue di un volume di antica origine, per il quale non sia individuabile una funzione originaria specifica. Il modesto significato storico-culturale unito alla certezza dell'esistenza fanno sì che per essi sia proponibile il ricupero volumetrico e funzionale, secondo quanto previsto al precedente art. 30. b) Ruderi soggetti a restauro Ruderi di cui all’art. 3, comma 5, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. di
cedente art. 30. b) Ruderi soggetti a restauro Ruderi di cui all’art. 3, comma 5, lett. c) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. di antica origine che abbia avuto funzioni residenziali rappresentative, o di culto, o militari, quali: castelli, chiese, torri, opere fortificate, ecc. Il significato storico-culturale di tali ruderi, e la consistenza attuale del loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza.
loro volume fanno sì che per essi non sia proponibile un ripristino funzionale ma una attenta conservazione della testimonianza. Per tali ruderi è prescritto il consolidamento statico degli elementi strutturali; sono altresì ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro di eventuali elementi superstiti di pregio.
Art. 36 Volumi precari
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 28 - Art. 36 Volumi precari (1) Viene definito volume precario lo spazio coperto, delimitato da elementi continui o isolati, anche se stabili, in aderenza o estraneo ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo.
ad unità edilizie, e destinato ad attività di ricovero attrezzi e mezzi, deposito, servizi dell'abitazione o del fondo agricolo. (2) L'epoca di costruzione recente e le scarse caratteristiche di pregio ne fanno elementi da eliminare, specie se in aderenza ad unità edilizie di pregio architettonico. (3) Per i volumi precari è prescritta la demolizione senza ricostruzione. (4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione.
Art. 37 Applicazione
senza ricostruzione. (4) Fino a quando il volume non sarà demolito è ammessa soltanto l'ordinaria e straordinaria manutenzione. (5) I volumi precari non sono individuati all'interno del perimetro dei centri storici. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo. CAPO III - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DEI CENTRI STORICI Art. 37 Applicazione (1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti
Art. 37 Applicazione
O DEI CENTRI STORICI Art. 37 Applicazione (1) Gli articoli contenuti nel presente Capo III si intendono rispettivamente riferiti alle categorie operative così come previste dalle cartografie e dalla legenda generale, di cui al precedente art. 22, e vanno intesi con valore prescrittivo. (2) Sono assoggettati alla categoria operativa del singolo edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia.
Art. 38 Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti
edificio anche gli sporti, gli aggetti, le scale, i balconi e simili, anche se non specificatamente individuati in cartografia. Art. 38 Tipologie di intervento sui manufatti storici esistenti (1) Il P.R.G. stabilisce, per determinati interventi sui manufatti storici esistenti, l'uso di tipologie tradizionali. Tali tipologie sono distinte: a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
- di tipo urbano;
- di tipo rurale;
Tali tipologie sono distinte: a) per classi tipologiche dei singoli edifici, distinte in:
- di tipo urbano;
- di tipo rurale; b) per caratteristiche dei principali elementi costitutivi dei singoli manufatti, individuati in:
- intonaci e rivestimenti;
- coperture;
- aperture esterne;
- collegamenti verticali e orizzontali esterni; (2) Il P.R.G. documenta le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici.
- Il P.R.G. documenta le tipologie tradizionali principali risultanti dalle ricerche analitiche per ciascuna classe di edifici. (3) L'obbligo di rispetto delle tipologie tradizionali contenute nelle indicazioni delle modalità degli interventi ammessi sui manufatti edilizi esistenti si attua pertanto, o con l'adozione dei tipi documentati negli elaborati di analisi del Piano (P.G.T.I.S. Comprensorio Alta Valsugana) relativi alla classe di appartenenza di ciascun manufatto
laborati di analisi del Piano (P.G.T.I.S. Comprensorio Alta Valsugana) relativi alla classe di appartenenza di ciascun manufatto o in base ad altra documentazione tipologica riscontrata direttamente sul manufatto o nella sub-area omogenea come individuata dal P.G.T.I.S. 1993. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi
lanimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, ecc.
Art. 39 Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 29 - Art. 39 Tipologie dei manufatti edilizi di nuova edificazione (1) Nell'ambito delle aree perimetrate, ai sensi del precedente art. 22 e nelle zone in cui sia prevista dal P.R.G. la possibilità di edificazione, tutti gli interventi
ai sensi del precedente art. 22 e nelle zone in cui sia prevista dal P.R.G. la possibilità di edificazione, tutti gli interventi dovranno ispirarsi alle forme costruttive tradizionali consolidatesi storicamente nell’unità insediativa. Lo studio riguarderà le tipologie edilizie, lo sviluppo planimetrico dei fabbricati e la loro articolazione volumetrica, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti,
ca, l'adozione degli organismi peculiari di ciascuna zona e di ciascun tipo edilizio, la partitura architettonica dei prospetti, l'impiego di elementi decorativi, i materiali, i colori, le varietà di struttura, di forma, di esecuzione delle coperture, e quant'altro concorre a specificare i connotati tipici dei fabbricati, nella loro fisicità e nel loro significato non solo funzionale, ma anche simbolico, espressivo, estetico e culturale in senso lato.
Art. 41 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza
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- 30 - Titolo 5° INSEDIAMENTI ABITATIVI Art. 41 Caratteristiche generali delle zone per insediamenti a prevalenza residenziale (1) Sono le parti del territorio del Comune di Calceranica al Lago destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza.
Sono le parti del territorio del Comune di Calceranica al Lago destinate prevalentemente, ma non esclusivamente alla residenza. (2) Al fine di evitare una rigida zonizzazione e specializzazione funzionale e di consentire la formazione di un ambiente abitativo integrato, sono ammesse, all'interno delle zone di cui agli artt. 22, 43, 44 e 45 e secondo le prescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e
rescrizioni in esso contenute, costruzioni destinate in tutto o in parte a servizi sociali e ricreativi, istituzioni pubbliche e rappresentative, associazioni politiche, sindacali, culturali e religiose, amministrative, bar, ristoranti, uffici pubblici, privati e studi professionali, che non comportino disturbo e molestia e che non contrastino con il carattere prevalentemente residenziale della zona. (3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché
attere prevalentemente residenziale della zona. (3) Sono ammesse attività produttive, artigianali con piccoli laboratori, purché non nocive né moleste, e le attività commerciali stabilite al Titolo 13° compatibili con la L.P. 6/91 in materia di inquinamento acustico. (4) Negli interventi di nuova costruzione, salvo quanto disposto negli articoli specifici, almeno 1/5 della Sf va riservata a verde privato e sistemata ad orto, giardino o
salvo quanto disposto negli articoli specifici, almeno 1/5 della Sf va riservata a verde privato e sistemata ad orto, giardino o grigliato seguendo i criteri di cui allo specifico articolo (Norme orientative per la tutela e lo sviluppo del verde) del Regolamento edilizio comunale. (5) Interventi edilizi di nuova costruzione.
- E' necessario assicurare la massima ambientazione a ciascun edificio di nuova costruzione; accorpandolo ai fabbricati esistenti, defilandolo dalle visuali
a massima ambientazione a ciascun edificio di nuova costruzione; accorpandolo ai fabbricati esistenti, defilandolo dalle visuali significative e dagli scorci panoramici, collocandolo al margine dei vari contesti paesaggistici, mirando ovunque al risparmio di suolo. I nuovi volumi dovranno essere inseriti nell'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, riporti di terreno, piazzali e relative opere di sostegno.
'andamento naturale del terreno, evitando al massimo gli sbancamenti, riporti di terreno, piazzali e relative opere di sostegno. 2. Nei terreni in pendenza dovranno essere minimizzati gli scavi e i riporti; a tale esigenza va conformato lo sviluppo planimetrico dei corpi di fabbrica, dal quale deriva la direzione dei colmi dei tetti. 3. I materiali, i colori dei manti di copertura, i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti dovranno uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. Andrà preferita
i tipi e le inclinazioni delle falde dei tetti dovranno uniformarsi a quelli prevalenti nell'immediato intorno. Andrà preferita l'adozione di morfologie, stilemi architettonici, materiali tradizionali della zona per le murature, i serramenti, gli infissi, i colori e tipi di intonaci e paramenti esterni. 4. I tipi edilizi dovranno essere quelli tradizionali di ogni area e di ogni funzione (case di civile abitazione, baite, malghe, stalle, ecc.), improntati da uniformità compositiva e semplicità formale.
ni funzione (case di civile abitazione, baite, malghe, stalle, ecc.), improntati da uniformità compositiva e semplicità formale. 5. La tipologia delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione dovrà tener conto dei contesti ambientali e dei tessuti edilizi limitrofi. L'arredo esterno (alberature, recinzioni, pavimentazioni, illuminazione, ecc.) dovrà essere progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adoperando essenze e materiali tipici di ciascuna zona,
ecc.) dovrà essere progettato e realizzato contestualmente agli edifici, adoperando essenze e materiali tipici di ciascuna zona, evitando l'inserimento di elementi estranei ai diversi contesti locali. Dovrà usarsi il verde (alberi ,siepi, aiuole) sia per valorizzare gli edifici ed armonizzarli col paesaggio, sia per mascherare quelli scaduti ed inserirli organicamente nel contesto. I progetti dovranno essere elaborati con particolare attenzione
scherare quelli scaduti ed inserirli organicamente nel contesto. I progetti dovranno essere elaborati con particolare attenzione all'ambiente, curando la qualità dei dettagli, delle finiture e degli arredi esterni.
Art. 42 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 31 - Art. 42 Modalità di intervento nelle zone per insediamenti a prevalenza residenziale (1) Le zone residenziali indicate nelle tavole di Piano possono essere:
- sature (art. 43);
- di completamento (art. 44);
- di nuova espansione (art. 45);
ndicate nelle tavole di Piano possono essere:
- sature (art. 43);
- di completamento (art. 44);
- di nuova espansione (art. 45); (2) Queste zone sono distinte in cartografia attraverso apposite retinature e le seguenti simbologie:
- cartiglio con la sigla “S” le zone sature;
- cartiglio con sigla (“B1”, “B2” e “B3”), indice di utilizzazione fondiaria ed altezza massima degli edifici le zone di completamento esterne ai centri storici;
e “B3”), indice di utilizzazione fondiaria ed altezza massima degli edifici le zone di completamento esterne ai centri storici;
- cartiglio con la sigla “C1”, indice di utilizzazione territoriale ed altezza massima degli edifici le zone di espansione. Per le zone di completamento interne ai centri storici (art. 22) non è riportata alcuna simbologia in aggiunta alla retinatura. (3) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 43, 44 e 45 delle presenti norme.
Art. 43 Zone residenziali sature
n aggiunta alla retinatura. (3) I caratteri di tali zone sono specificati nei successivi artt. 43, 44 e 45 delle presenti norme. (4) Gli interventi di nuova costruzione dovranno avvenire tenendo conto delle ulteriori norme per l’edificazione del Regolamento edilizio comunale. Art. 43 Zone residenziali sature (1) Sono le zone a prevalenza residenziali fittamente edificate, in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria, poste vicino alla riva del lago e/o all'interno.
iali fittamente edificate, in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria, poste vicino alla riva del lago e/o all'interno. (2) In queste zone il P.R.G. auspica una profonda conversione della destinazione d’uso, secondo una visione unitaria e complessiva tendente ad una riqualificazione dell’intera zona. (3) In tali zone è confermata la residenza, ma è ammesso il cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di bar, ristoranti, sale gioco, gelaterie, edicole, ecc. (no discoteche).
o il cambio di destinazione d’uso per la realizzazione di bar, ristoranti, sale gioco, gelaterie, edicole, ecc. (no discoteche). (4) In tali zone non è consentita la costruzione di nuovi volumi. L’ampliamento degli edifici esistenti è ammesso solo per l’adeguamento funzionale, nella misura del 15% della superficie utile netta (Sun). (5) L’ampliamento, per gli edifici posti vicino al lago, dovrà essere eventualmente effettuato sul retro allontanandosi dalla riva del lago. L’eventuale
li edifici posti vicino al lago, dovrà essere eventualmente effettuato sul retro allontanandosi dalla riva del lago. L’eventuale sopraelevazione è ammessa non superando di 50 cm. l’altezza dell’edificio oggetto dell’ampliamento. (6) L'ampliamento consentito per gli edifici posti lungo la sponda del lago, stante il pregio paesaggistico ambientale della zona, deve portare alla loro riqualificazione e a un disegno architettonico tendenzialmente omogeneo, tipico dell'architettura lacustre; i
portare alla loro riqualificazione e a un disegno architettonico tendenzialmente omogeneo, tipico dell'architettura lacustre; i progetti dovranno pertanto essere particolarmente curati anche nei particolari; con indagine nell'intorno; i manti di copertura di norma dovranno essere in colore scuro, in omogeneità a tutto l'abitato di Calceranica; i balconi dovranno essere preferibilmente in cemento armato; le coloriture esterne degli edifici dovranno di norma essere proposte
Art. 44 Zone residenziali di completamento
balconi dovranno essere preferibilmente in cemento armato; le coloriture esterne degli edifici dovranno di norma essere proposte nelle tinte delle terre naturali; le recinzioni esterne dovranno di norma essere proposte in ferro. Art. 44 Zone residenziali di completamento
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 32 - (1) Sono le zone a prevalenza residenziale parzialmente edificate in cui esistono le opere di urbanizzazione primaria, comprese le aree ricadenti all'interno del centro storico. (2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che
e ricadenti all'interno del centro storico. (2) In queste zone il P.R.G. si attua sia attraverso intervento edilizio diretto che attraverso Piano di Lottizzazione. L'intervento edilizio diretto può riguardare ogni intervento specificato all’art. 8, comma 3; in ogni caso esso dovrà necessariamente allacciarsi alle opere di urbanizzazione esistenti e sarà quindi limitato alla saturazione delle aree attualmente infrastrutturate. (3) Nelle zone residenziali di completamento ricadenti all’interno del perimetro
Titolo 4°.
azione delle aree attualmente infrastrutturate. (3) Nelle zone residenziali di completamento ricadenti all’interno del perimetro dei centri storici (art. 22) valgono i seguenti indici e parametri: Uf max = 0,55 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,50 ml. In tali zone gli interventi edilizi devono rispettare anche quanto stabilito al Capo III del Titolo 4°. (4) Le zone residenziali di completamento esterne al perimetro dei centri storici
Titolo 4°.
he quanto stabilito al Capo III del Titolo 4°. (4) Le zone residenziali di completamento esterne al perimetro dei centri storici si distinguono a seconda degli indici e parametri ad esse applicati e sono indicate in cartografia nel modo seguente: a) con la sigla “B1” le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri: Uf max = 0,50 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,00 ml. b) con la sigla “B2” le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri: Uf max = 0,50 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,50 ml.
con la sigla “B2” le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri: Uf max = 0,50 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,50 ml. c) con la sigla “B3” le zone in cui valgono i seguenti indici e parametri: Uf max = 0,55 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,50 ml. (5) E' obbligatoria l'utilizzazione dell'indice fondiario (Uf) pari ad almeno il 60% di quello massimo di zona e dell'altezza del fabbricato (Hf) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona.
i ad almeno il 60% di quello massimo di zona e dell'altezza del fabbricato (Hf) pari ad almeno il 60% di quella massima di zona. (6) Per gli interventi di nuova edificazione è stabilito un lotto minimo di mq. 400, fatto salvo l'uso dei lotti non modificabili (vedi art. 9, comma 1, lett. c). (7) Per gli edifici esistenti sono consentiti ampliamenti fino al raggiungimento di una superficie utile netta (Sun) complessiva che non superi più del 30% quella
consentiti ampliamenti fino al raggiungimento di una superficie utile netta (Sun) complessiva che non superi più del 30% quella risultante dall’applicazione dell’indice di utilizzazione fondiaria (Uf) di zona. (8) Tali ampliamenti possono essere realizzati con un limite di altezze (Hf) eccedenti quelle previste per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50. (9) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita,
per le singole zone fino ad un massimo di cm. 50. (9) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima consentita, possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio esistente, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti. (10) Tutti gli interventi ammessi nel presente articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali
articolo dovranno armonizzarsi con i profili plani-altimetrici degli edifici adiacenti esistenti, nonché nell'uso dei materiali costruttivi. Nei progetti vanno indicati gli elementi o volumi incongrui da eliminare, il miglioramento degli accessi, gli spazi privati di interesse pubblico. (11) Nella zona residenziale di completamento identificata catastalmente dalle pp.ff. 847, 848 e 849/1 C.C. Calceranica, in caso di inadempimento, da parte dei
completamento identificata catastalmente dalle pp.ff. 847, 848 e 849/1 C.C. Calceranica, in caso di inadempimento, da parte dei soggetti privati, delle condizioni di cui all’articolo 6 dell’Accordo pubblico-privato allegato E alla Seconda variante puntuale al P.R.G., si applicheranno le disposizioni dell’articolo 62 Zona agricola marginale delle presenti Norme di attuazione. Tutti gli interventi edilizi ammessi all’interno dell’area identificata dalle sopraccitate particelle fondiarie, che
attuazione. Tutti gli interventi edilizi ammessi all’interno dell’area identificata dalle sopraccitate particelle fondiarie, che necessitino di titolo abilitativo a carattere edilizio-urbanistico, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 33 -
- qualora comportino operazioni di scavo e movimenti di terreno dovrà essere rispettato quanto previsto e prescritto dallo Studio di compatibilità a firma del geologo dott. Paolo Passardi allegato e parte integrante alla Seconda Variante al P.R.G. di Calceranica al Lago;
ità a firma del geologo dott. Paolo Passardi allegato e parte integrante alla Seconda Variante al P.R.G. di Calceranica al Lago;
- qualora comportino alterazioni delle caratteristiche quali-quantitative dell’acquifero, dovrà essere prodotta idonea progettazione completa di relazione idrogeologica a firma di un geologo abilitato, volta a definire le caratteristiche della circolazione idrica sotterrane finalizzata a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell’intervento;
della circolazione idrica sotterrane finalizzata a garantirne la tutela, indicando le modalità di realizzazione dell’intervento;
- qualora comportino la realizzazione di opere che vadano ad intercettare acque superficiali e/o producano sostanze liquide o convogliabili, derivanti dall’esecuzione delle medesime opere, le stesse dovranno essere recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base ad un programma autorizzato dall’Agenzia provinciale
nno essere recapitate preferibilmente nei corpi idrici superficiali in base ad un programma autorizzato dall’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente, volto a definire le misure di prevenzione e di tutela del corpo idrico ricettore e del sistema acquatico ai sensi dell’articolo 25, comma 4 del testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinanti approvato con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl;
- qualora ricadano in fascia di rispetto stradale, dovrà essere rispettato quanto
Art. 45 Zone residenziali di nuova espansione
o con D.P.G.P. 26 gennaio 1987, n.1-41/Legisl;
- qualora ricadano in fascia di rispetto stradale, dovrà essere rispettato quanto prescritto dalla delibera della Giunta provinciale n. 909/95 e s.m.i. Art. 45 Zone residenziali di nuova espansione (1) Si tratta di zone attualmente libere, nelle quali è prevista una nuova edificazione. (2) In queste zone il P.R.G. si attua a mezzo di Piani attuativi di cui al precedente art. 5, individuati in cartografia con la sigla “PL”.
te zone il P.R.G. si attua a mezzo di Piani attuativi di cui al precedente art. 5, individuati in cartografia con la sigla “PL”. (3) Le zone residenziali di nuova espansione sono riportate in cartografia con apposita simbologia e la sigla “C1”. In esse valgono i seguenti indici e parametri: Ut max = 0,55 mq./mq.; Hp max = n. 3; Hf max = 8,50 m.
Art. 46 Zone ed edifici per attrezzature pubbliche
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- 34 - Titolo 6° SERVIZI CAPO I - ZONE PER ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI Art. 46 Zone ed edifici per attrezzature pubbliche (1) Sono zone ed edifici (contraddistinti dal simbolo ∆) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di
(contraddistinti dal simbolo ∆) destinate al soddisfacimento dei bisogni della popolazione residente e temporanea, in materia di servizi e attrezzature pubbliche con ambito di utenza comunale o sovracomunale. (2) Sono suddivise in: a) zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative esistenti “CA”, di progetto “CA Pr”, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base e la pubblica amministrazione;
ali per istituzioni culturali, sociali, associative, assistenziali, ricreative, sanitarie di base e la pubblica amministrazione; b) zone e/o edifici per attrezzature scolastiche e culturali esistenti “SC”, di progetto “SC Pr”, nelle quali è ammessa la costruzione di asili nido, scuole materne, elementari, teatri e sale di riunione, biblioteche, musei, impianti sportivi, ecc...; c) zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti “R”, di progetto “R Pr”, nelle
teche, musei, impianti sportivi, ecc...; c) zone e/o edifici per attrezzature religiose esistenti “R”, di progetto “R Pr”, nelle quali è ammessa la costruzione di edifici e locali per il culto; d) zone per attrezzature sportive esistenti “S”, di progetto “S Pr”, nelle quali è ammessa la costruzione di impianti e manufatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, ecc.) purché non
fatti per lo sport (spogliatoi, ricoveri e depositi, locali di pronto soccorso, impianti tecnologici, palestre, ecc.) purché non comportino un'edificazione superiore al 20% della superficie interessata alla destinazione di zona. Sono ammesse le coperture pneumatiche stagionali. Le coperture pneumatiche non vengono considerate ai fini degli indici volumetrici. Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi
siderate ai fini degli indici volumetrici. Gli impianti sportivi di cui al punto precedente dovranno far parte di ampi complessi di aree libere ed alberate, in modo da integrarsi con aree di riposo e aree comunque non attrezzate; e) gli edifici individuati con il simbolo “∆” sono destinati ad un uso pubblico con destinazione “CA”, “SC”, “R” e “S” sia esistente che di progetto, come richiamato alle precedenti lettere a), b), c) e d). (3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto.
richiamato alle precedenti lettere a), b), c) e d). (3) In tali zone il P.R.G. si attua attraverso intervento edilizio diretto. (4) A tali effetti valgono i seguenti indici e parametri:
- Rc max = 50%;
- Hf max = 10,00 m. salvo diversa indicazione del cartiglio; (5) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui all’articolo specifico del Regolamento edilizio comunale.
Art. 47 Zone a verde pubblico
nno sistemate a verde nei modi previsti seguendo le indicazioni di cui all’articolo specifico del Regolamento edilizio comunale. (6) Nelle aree evidenziate con il simbolo “i” “inedificabile”, non è consentita alcuna edificazione salvo le costruzioni interrate, purché vengano destinate a soddisfare necessità tecniche dell’edificio ricadente in zona con la creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale (scale, scivoli larghezza max 1,50). CAPO II - ZONE A VERDE Art. 47 Zone a verde pubblico
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 35 - (1) Le zone a verde pubblico comprendono giardini e parchi, zone attrezzate per il gioco e zone per pubbliche attività del tempo libero nel significato più estensivo di questo termine. (2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate interamente al tempo
ero nel significato più estensivo di questo termine. (2) Le zone a verde pubblico, dovranno essere dedicate interamente al tempo libero; le aree a verde pubblico con una superficie pari o superiore a 10.000 mq. saranno attuate mediante progetti di organizzazione e di arredo. (3) Nelle zone a verde pubblico senza specificazione non è ammessa alcuna costruzione, ad eccezione di ricoveri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici e parametri:
- Rc max = 2%;
eri per attrezzi e locali legati alla fruizione e alla manutenzione del verde con i seguenti indici e parametri:
- Rc max = 2%;
- Uf max = 0,003 mq./mq.;
- Hf max = 5,50 m. (4) Le zone “parco giochi” G dovranno essere dedicate interamente al tempo libero e ai giochi. La tipologia costruttiva è libera e può essere eseguito qualsiasi intervento con finalità ludico sportiva sulla base di un progetto unitario di tutte le aree a parco giochi esistenti in zona protezione lago.
n finalità ludico sportiva sulla base di un progetto unitario di tutte le aree a parco giochi esistenti in zona protezione lago. (5) In tutte le zone destinate a verde pubblico è comunque vietato l'abbattimento di alberature, di siepi ed elementi naturalistici di particolare valore ambientale. (6) Le aree libere da attrezzare dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e
Art. 48 Verde di tutela degli insediamenti storici
are dovranno essere piantumate ed attrezzate utilizzando essenze indigene o naturalizzate da lungo tempo, nel nostro paesaggio e secondo la caratteristica climatica, pedologica e di utilizzazione delle varie aree (vedi articolo specifico del Regolamento edilizio comunale). E' comunque ammessa la creazione di orti botanici. Art. 48 Verde di tutela degli insediamenti storici (1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale.
orici (1) Si tratta di zone adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale la cui salvaguardia è essenziale. (2) In tali zone, destinate ad ospitare giardini, orti, piazzali, ecc. non è consentita alcuna edificazione, né l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente. (3) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui all’articolo specifico del
ediamenti storici verranno sistemate seguendo i criteri per la tutela e lo sviluppo del verde, di cui all’articolo specifico del Regolamento edilizio comunale. (4) Le zone a verde di tutela degli insediamenti storici possono essere computate, ai fini della determinazione della superficie fondiaria Sf, nel rispetto degli indici e dei parametri indicati nelle zone contigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo. (5) Per gli edifici esistenti (art. 8, comma 2) in zona ad uso abitativo e/o
tigue, solo per il raggiungimento del lotto minimo. (5) Per gli edifici esistenti (art. 8, comma 2) in zona ad uso abitativo e/o produttivo è ammesso ogni intervento specificato all’art. 8, comma 3, lett. a) e b), con ampliamento di massimo il 20% della loro superficie utile netta (Sun), sia per aggiunte laterali che per sovralzo. (6) Gli interventi predetti dovranno rispettare l'altezza (Hf) massima di m. 8 o quella dell’edificio esistente se maggiore di m. 8,00.
Art. 49 Spazi aperti nei centri storici
interventi predetti dovranno rispettare l'altezza (Hf) massima di m. 8 o quella dell’edificio esistente se maggiore di m. 8,00. (7) E' ammesso il cambio di destinazione d'uso, sempre che non risulti molesto, nocivo e dannoso. Art. 49 Spazi aperti nei centri storici (1) Si tratta di aree inedificate adiacenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela
acenti ad edifici o complessi di interesse storico o ambientale, la cui salvaguardia e valorizzazione è essenziale per la tutela degli insediamenti storici e va effettuata secondo specifici progetti di sistemazione.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 36 - (2) Tali spazi si dividono in viabilità e spazi di sosta pubblici, spazi privati pavimentati e zone a verde privato e non risultano differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo.
o differenziati simbolicamente in cartografia. Essi sono identificabili mediante le definizioni contenute nel presente articolo. (3) I criteri per il recupero e la sistemazione degli spazi aperti sono i seguenti: Viabilità e spazi di sosta pubblici Sulle aree esistenti destinate a viabilità e spazi di sosta sono ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:
nimento a destinazione pubblica e recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali e la sistemazione con opportuni arredi:
- pavimentazioni o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali;
- arredo urbano con elementi tipici della tradizione locale;
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
li e tecniche tradizionali;
- creazione o ripristino di marciapiedi;
- piantumazione arborea sui lati-strada con essenze locali;
- apposizione di indicazioni e tabelle regolamentari, nonché organizzazione degli spazi di sosta. Le aree utilizzate come viabilità e spazi di sosta pubblici sono inedificabili. In attesa del recupero e/o ripristino delle pavimentazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti. Spazi privati pavimentati
ntazioni originali è ammessa la manutenzione ordinaria e straordinaria delle pavimentazioni esistenti. Spazi privati pavimentati Sulle aree esistenti destinate a spazi privati pavimentati (cavedi, corti, cortili, androni e passaggi) sono ammessi i seguenti interventi tendenti alla conservazione funzionale e dimensionale con il mantenimento o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:
- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali
o o il ripristino delle pavimentazioni in pietra:
- pavimentazione o impermeabilizzazione del terreno con materiali tradizionali (porfido, acciottolato o lastricato, cotto, terra battuta);
- ripristino di recinzioni e muri di cinta con materiali e tecniche tradizionali;
- realizzazione di locali di servizio completamente interrati con creazione di accessi esclusivamente di tipo pedonale. Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, non
essi esclusivamente di tipo pedonale. Tali superfici si ritengono asservite all'uso degli edifici prospicienti e a tal fine, non potranno in alcun modo essere edificate, salvo l'ampliamento degli edifici ove ammesso e si avrà particolare cura nel liberarli dalle superfetazioni, dai volumi precari e muri di divisione che compromettono la qualità abitativa ed igienico-sanitaria. Zone a verde privato Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o
iva ed igienico-sanitaria. Zone a verde privato Sulle aree esistenti non pavimentate destinate ad orto o giardino sono vietati o ammessi i seguenti interventi tendenti al mantenimento della destinazione d'uso e all'equilibrato rapporto fra spazi verdi e spazi pavimentati:
- non è consentita l'alterazione dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico.
ne dell'andamento orografico o modificazioni dell'eventuale verde esistente, qualora questo abbia un evidente valore paesistico. L'abbattimento di piante esistenti può essere eseguito esclusivamente se previsto dal progetto approvato. Le piante di particolare pregio ambientale che dovessero essere abbattute per comprovati motivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è
otivi andranno sostituite con piante analoghe;
- le superfici a verde privato non possono essere pavimentate se non per quanto è necessario a consentire un agevole transito lungo le direttrici principali di attraversamento o per creazione di aree a parcheggio, viabilità pedonale o veicolare;
- non è consentita alcuna edificazione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono
ione salvo l'ampliamento degli edifici ove è ammesso e si avrà cura nel liberare l'area da superfetazioni e volumi precari. Sono tuttavia ammesse le costruzioni sotterranee, purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente, salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi,
per l'accesso alla costruzione stessa.
- le recinzioni sono di norma vietate, fatto salvo il caso di manifesto pericolo (fossi, salti di quota, ecc.) ed eventualmente prive di qualsiasi elemento contundente (filo spinato, puntoni, ecc.) costituite di norma da siepi o elementi non totalmente opachi (steccati, reti, ecc.).
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 37 - (4) Qualora non appositamente o diversamente indicato nelle tavole del P.R.G. sono altresì sempre possibili, nel rispetto delle unità edilizie e delle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:
- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
lle aree significative, i seguenti interventi negli spazi aperti:
- creazione di parcheggi pubblici appositamente regolamentati;
- creazione di nuova viabilità pedonale o veicolare.
Art. 50 Zone ricettive e alberghiere
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 38 - Titolo 7° ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI TURISTICI Art. 50 Zone ricettive e alberghiere (1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si
ente ad accogliere attrezzature ricettive ed alberghiere, esistenti o da realizzare. Per attrezzature ricettive e alberghiere si intendono gli insediamenti a carattere turistico come definiti dall’art. 2 della L.P. 15 maggio 2002 n. 7 e ulteriormente specificati nel Regolamento di esecuzione della medesima. In tali zone sono anche ammessi gli esercizi commerciali specificati al Titolo 13°. (2) Le zone ricettive ed alberghiere si suddividono in: di completamento e di nuova formazione.
ciali specificati al Titolo 13°. (2) Le zone ricettive ed alberghiere si suddividono in: di completamento e di nuova formazione.
- Zone di completamento Sono distinte nelle tavole di Piano con una lettera "C" indicata nell'apposito cartiglio o prive di cartiglio. Riguardano le zone in cui vanno mantenute e razionalizzate le attrezzature alberghiere esistenti e dove è possibile insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, di ogni tipo previsto all’art. 8, comma 3, nel rispetto dei seguenti
insediarne di nuove attraverso intervento edilizio diretto, di ogni tipo previsto all’art. 8, comma 3, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Uf max = 0,90 mq./mq.;
- Rc max = 40%;
- Hf max = 11,00 m.
- Zone di nuova espansione Sono distinte nelle tavole di Piano con una lettera “E” indicata nell’apposito cartiglio. Il P.R.G. si attua attraverso la progettazione di un Piano di lottizzazione, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Ut max = 0,75 mq./mq.;
- Rc max = 40%;
- Hf max = 9,00 m.
iano di lottizzazione, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- Ut max = 0,75 mq./mq.;
- Rc max = 40%;
- Hf max = 9,00 m. (3) E’ ammessa la realizzazione di un solo alloggio per il proprietario o custode dell’attività, locali destinati al personale di servizio nonché una ulteriore unità abitativa al fine di garantire la continuità gestionale, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 119 della L.P. 15/2015 ed all’art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e s.m.i.
ale, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 119 della L.P. 15/2015 ed all’art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e s.m.i. (4) Nel caso di utilizzo del lotto, le aree non edificate o destinate a parcheggio, saranno sistemate a verde seguendo le indicazioni dell’articolo specifico del Regolamento edilizio comunale. (5) Per le zone per attrezzature ricettive ed alberghiere ricadenti nella zona di protezione del lago è ammesso l’ampliamento degli edifici al solo fine di garantire la
Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc.
ve ed alberghiere ricadenti nella zona di protezione del lago è ammesso l’ampliamento degli edifici al solo fine di garantire la funzionalità e senza aumento della ricettività a condizione che l’ampliamento avvenga solo lateralmente e allontanandosi dal lago; lo spazio a parcheggio venga individuato nel più vicino spazio a parcheggio individuato dal P.R.G. al successivo art. 67 (parcheggi). Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc.
Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc.
spazio a parcheggio individuato dal P.R.G. al successivo art. 67 (parcheggi). Art. 51 Zone per ristoranti, gelaterie, bar, ecc. (1) Sono zone destinate esclusivamente ad accogliere attrezzature ricettive esistenti quali bar, ristoranti, gelaterie, ecc.
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 39 - (2) In queste zone il P.R.G. si attua attraverso l’intervento edilizio diretto. L’intervento può riguardare solo la demolizione, ricostruzione e ampliamento di edifici esistenti, secondo le modalità, gli indici ed i parametri indicati successivamente: Uf max = 0,30 mq./mq.; Hp max = n. 2; Hf (max) = 6,00 m.;
condo le modalità, gli indici ed i parametri indicati successivamente: Uf max = 0,30 mq./mq.; Hp max = n. 2; Hf (max) = 6,00 m.; (3) Gli edifici esistenti, soggetti al solo ampliamento possono essere ampliati del 20% del volume lordo fuori terra (Vl), allontanandosi dalla riva del lago. (3bis) L’edificio esistente sito in via Lungo Lago n. 50 e identificato catastalmente dalla p.ed. 709 C.C. Calceranica (Ristorante Biba’s), potrà essere
nte sito in via Lungo Lago n. 50 e identificato catastalmente dalla p.ed. 709 C.C. Calceranica (Ristorante Biba’s), potrà essere ampliato per al massimo di ulteriori 400 mc. di volume lordo fuori terra (Vl) rispetto a quanto precisato al comma 3). (4) Lo spazio a parcheggio necessario per l’ampliamento o ricostruzione deve essere individuato nelle zone a parcheggio destinate dal Piano di cui al successivo art. 67. (5) Per tali aree a parcheggio, dovrà essere stipulata apposita convenzione con
Art. 52 Spiaggia
estinate dal Piano di cui al successivo art. 67. (5) Per tali aree a parcheggio, dovrà essere stipulata apposita convenzione con l’Amministrazione comunale. (6) La ricostruzione a seguito di demolizione dovrà essere realizzata allontanandosi dalla riva del lago. (7) Le ricostruzioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi per dimensioni, tipologia, materiali e dettagli costruttivi alle costruzioni tipiche delle aree lacustri. Art. 52 Spiaggia
Art. 52 Spiaggia
marsi per dimensioni, tipologia, materiali e dettagli costruttivi alle costruzioni tipiche delle aree lacustri. Art. 52 Spiaggia (1) Il P.R.G. classifica spiaggia la proprietà del Demanio provinciale - ramo acque - individuata lungo la sponda del Lago di Caldonazzo ai sensi della L.P. 18/1976 e destinata alla fruizione pubblica del Lago. (2) Il P.R.G. riporta indicativamente anche la spiaggia costituita dalla proprietà del Demanio provinciale - ramo acque - in corso di delimitazione da parte della Giunta
he la spiaggia costituita dalla proprietà del Demanio provinciale - ramo acque - in corso di delimitazione da parte della Giunta provinciale ai sensi della L.P. 18/1976, a seguito della sentenza della Corte di Cassazione 14 maggio 1988, n. 2002, destinata a soddisfare i bisogni pubblici legati alla fruizione del Lago. (3) Qualora la proprietà del Demanio provinciale venga individuato per fascia di larghezza inferiore a quella riportata nel P.R.G., la differenza dovrà considerarsi, da
Art. 53 Zone per attrezzature parco-balneari
vinciale venga individuato per fascia di larghezza inferiore a quella riportata nel P.R.G., la differenza dovrà considerarsi, da quel momento, quale zona per attrezzature parco-balneari di cui al successivo articolo 53. Art. 53 Zone per attrezzature parco-balneari (1) Si tratta di quelle zone disposte lungo la sponda del Lago di Caldonazzo, individuate in cartografia con la sigla “PB”, che già ospitano o potranno ospitare
poste lungo la sponda del Lago di Caldonazzo, individuate in cartografia con la sigla “PB”, che già ospitano o potranno ospitare attrezzature di tipo balneare: docce, servizi igienici, cabine, pontili, escludendo qualsiasi altro tipo di edificazione. (2) Tutte le attrezzature ammesse dovranno essere organizzate in modo tale da non impedire l’accessibilità al lago, così che tutta la sponda possa essere percorribile pedonalmente, senza ostacoli di sorta per una larghezza di almeno m. 5.00.
o, così che tutta la sponda possa essere percorribile pedonalmente, senza ostacoli di sorta per una larghezza di almeno m. 5.00. (3) Gli eventuali manufatti dovranno essere collocati ad una ragionevole distanza dalle sponde. (4) L’area contraddistinta dal simbolo è destinata ad ospitare le attrezzature portuali di Calceranica. In questa zona, sulla base di un progetto unitario, a cura dell’Amministrazione comunale, possono essere realizzate attrezzature destinate a
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 40 - spogliatoi, docce, servizi igienici, cabine, pontili, attacchi e ricovero per imbarcazioni (darsene), bar e ristoranti realizzati sull’acqua con strutture lignee e a palafitta. (5) Per gli spazi a parcheggio vale quanto specificato al comma 4 dell’art. 51.
i sull’acqua con strutture lignee e a palafitta. (5) Per gli spazi a parcheggio vale quanto specificato al comma 4 dell’art. 51. (6) Il piano attuativo di cui all'art. 56 bis della L.P. 22/91, individuato per la zona posta sulla sponda sinistra del torrente Mandola, lido di Calceranica, comprendente anche l'area della stazione ferroviaria, indicato in cartografia con apposito simbolo, è destinato a ridisegnare e riqualificare la zona, importante per la sua centralità,
dicato in cartografia con apposito simbolo, è destinato a ridisegnare e riqualificare la zona, importante per la sua centralità, collegando l'area sportiva con la fascia lago e con la stazione ferroviaria, e dotando la fascia lago di un minimale servizio di ristorazione. Il piano potrà essere attuato con due interventi distinti, l'uno relativo alla sponda lago e collegamento con l'area sportiva e l'altro per la zona ferroviaria.
Art. 54 Zone a campeggio
n due interventi distinti, l'uno relativo alla sponda lago e collegamento con l'area sportiva e l'altro per la zona ferroviaria. La progettazione del piano attuativo dovrà essere particolarmente definita e curata, data l'importanza ambientale e paesaggistica dell'area. Gli interventi proposti dovranno essere supportati da preventiva verifica di compatibilità idrobiologica. Art. 54 Zone a campeggio (1) Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della
Art. 54 Zone a campeggio
compatibilità idrobiologica. Art. 54 Zone a campeggio (1) Nelle zone destinate a campeggio il P.R.G. si attua nel rispetto della legislazione e dei Regolamenti vigenti in materia. (2) Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui alla L.P. 4 ottobre 2012, n. 19 (Legge provinciale sui campeggi 2012) e relativo Regolamento di esecuzione (D.P.P. 15.07.2013 n. 12-114/Leg.). (3) Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti:
Regolamento di esecuzione (D.P.P. 15.07.2013 n. 12-114/Leg.). (3) Si dovrà garantire comunque, anche per le strutture esistenti: a) l'obbligo di recinzione dell'area destinata a campeggio con siepi continue o con alberature di alto fusto anche verso la riva del lago; b) l'adeguata dotazione di servizi igienici e di attrezzature comuni, nelle misure stabilite dalle disposizioni in materia per le diverse categorie di campeggio. (4) All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti
osizioni in materia per le diverse categorie di campeggio. (4) All'interno delle zone per campeggi non sono ammessi insediamenti residenziali di alcun tipo e dimensione, salvo un alloggio per il gestore, camere per il personale e un’ulteriore unità abitativa secondo quanto stabilito all’art. 119 della L.P. 15/2015 ed art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (5) Le eventuali costruzioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi per
P. 15/2015 ed art. 96 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (5) Le eventuali costruzioni dovranno obbligatoriamente uniformarsi per dimensioni, tipologia, materiali e dettagli costruttivi alle costruzioni tipiche delle aree lacustri. (6) Sono ammesse le costruzioni interrate, allontanandosi dalla riva del lago, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 19. (7) Le nuove costruzioni o gli ampliamenti dovranno essere eseguiti
el lago, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 19. (7) Le nuove costruzioni o gli ampliamenti dovranno essere eseguiti allontanandosi dalla riva del lago per le aree ricadenti in fascia di protezione del lago. (8) L’adeguamento funzionale senza aumento della ricettività, salvo i volumi di cui al comma 4, è consentito, solo se conforme al nuovo disegno urbanistico di riqualificazione ambientale della fascia lago preordinato dal P.R.G. nel rispetto dei seguenti parametri edificatori e condizioni:
qualificazione ambientale della fascia lago preordinato dal P.R.G. nel rispetto dei seguenti parametri edificatori e condizioni:
- Hf max = m. 5.00;
- Hp max = n. 2;
- lunghezza delle fronti max = m. 20.00;
- Sun max realizzabile = mq./utente 1,20;
- spostamento accesso campeggio come indicato dal P.R.G. con il simbolo ( ▲ ).
- recinzione con siepi continue o alberature di alto fusto;
- arretramento, per consentire la realizzazione della zona per attrezzature parco
con siepi continue o alberature di alto fusto;
- arretramento, per consentire la realizzazione della zona per attrezzature parco balneari, per parcheggio pubblico e per la nuova viabilità, come indicato nel P.R.G. (9) La mancanza di uno solo dei requisiti stabiliti nel precedente comma, non permette alcun tipo di intervento se non la manutenzione ordinaria e straordinaria.
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 41 - (10) L'accesso ai campeggi indicato nella cartografia del piano è indicativo e può essere traslato sull'asse viario individuato, purché non in avvicinamento al Lago. E' ammesso, in alternativa all'indicazione della cartografia, l'accesso dalla via Andanta.
purché non in avvicinamento al Lago. E' ammesso, in alternativa all'indicazione della cartografia, l'accesso dalla via Andanta. (11) In sede di concessione degli interventi di riorganizzazione dei campeggi può essere stipulata apposita convenzione con l'Amministrazione comunale, mediante la quale l'imprenditore privato si accolla la realizzazione delle infrastrutture pubbliche viarie (strada parcheggio) verso corrispettivo.
Art. 55 Zone produttive
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- 42 - Titolo 8° ZONE PRODUTTIVE Art. 55 Zone produttive (1) Il P.R.G. individua in cartografia le zone produttive del settore secondario di livello provinciale esistenti “PR” o locale esistente “L”. (2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento
provinciale esistenti “PR” o locale esistente “L”. (2) Le zone produttive del settore secondario sono destinate allo svolgimento delle attività di cui all’art. 33, commi 1, 2, 6 e 11 delle norme di attuazione del P.U.P., secondo quanto stabilito al Titolo V, Capo III della L.P. 15/2015 ed al Titolo IV, Capo II del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. Per gli esercizi commerciali valgono le disposizioni dell’art. 76. (3) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera,
merciali valgono le disposizioni dell’art. 76. (3) Gli impianti dovranno essere attrezzati contro l'inquinamento dell'atmosfera, del suolo e delle acque, secondo la legislazione vigente, e con riferimento particolare alle disposizioni contenute nel Testo Unico delle leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti (D.P.G.P. 26/1/1987, n. 1-41/Legisl.) e normativa in materia di inquinamento acustico. (4) Nelle tavole del P.R.G. le zone per attività produttive di livello provinciale o
mativa in materia di inquinamento acustico. (4) Nelle tavole del P.R.G. le zone per attività produttive di livello provinciale o locale sono classificate come:
- Zone esistenti e di completamento, nelle quali è ammesso ogni intervento edilizio specificato all’art. 8, comma 3 nel rispetto dei seguenti indici e parametri: Rc max = 60% Hf max = 9 m. (ad esclusione dei volumi tecnici) e salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli.
rametri: Rc max = 60% Hf max = 9 m. (ad esclusione dei volumi tecnici) e salvo altezze diverse indicate nei rispettivi cartigli. Lotto minimo = nessuna limitazione, salvo per quelle zone in cui viene specificatamente indicato nel cartiglio.
Art. 56 Zone agricole di interesse primario
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 43 - Titolo 9° ZONE AGRICOLE CAPO I - DI INTERESSE PRIMARIO Art. 56 Zone agricole di interesse primario (1) Le zone agricole di interesse primario sono quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il
no quelle dove per l'accertata qualità dei suoli, per le rese attuali e potenziali e per l'entità degli investimenti operati, il mantenimento e lo sviluppo delle attività agricole vanno considerate come esigenze di rilievo provinciale, anche ai fini di tutela ambientale. (2) Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (P.T.C.) individua, nella “Tavola di Regola”, le aree agricole e le aree agricole di pregio ai sensi
à Alta Valsugana e Bersntol (P.T.C.) individua, nella “Tavola di Regola”, le aree agricole e le aree agricole di pregio ai sensi degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. In tali aree la relativa disciplina prevista dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. prevale, qualora più restrittiva, sulle presenti norme del P.R.G. (3) Le zone agricole di interesse primario sono individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in: a) zone agricole integrata (art. 57);
sse primario sono individuate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 e si dividono in: a) zone agricole integrata (art. 57); b) zone agricole di tutela ambientale e produttiva (art. 58); c) zone agricole di tutela produttiva (art. 59). I relativi articoli integrano e/o escludono quanto specificato in termini generali per tutte le aree, nel presente articolo. (4) Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole di interesse
generali per tutte le aree, nel presente articolo. (4) Fatte salve le norme specifiche di zona, nelle zone agricole di interesse primario, per la costruzione dei manufatti si dovranno rispettare le seguenti precisazioni: a) le stalle dovranno essere distanti almeno 100 m. dalle zone individuate per insediamenti a prevalenza residenziale, per attrezzature e servizi pubblici, a verde, per attrezzature turistiche; b) per le distanze da pozzi e sorgenti si rinvia all’articolo 28 Protezione di pozzi e
ci, a verde, per attrezzature turistiche; b) per le distanze da pozzi e sorgenti si rinvia all’articolo 28 Protezione di pozzi e sorgenti selezionati). (5) La nuova edificazione, soggetta a vincolo di destinazione d’uso perenne ai sensi dell’art. 112, comma 5 della L.P. 15/2015, deve risultare preferibilmente accorpata con gli insediamenti esistenti, al fine di limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati,
i limitare al massimo il consumo di suolo agricolo. Le stalle ed i fienili possono essere anche staccati dagli altri fabbricati, purché mantengano rapporti spaziali organici con il resto della struttura insediativa e con i relativi complessi agricoli, opportunamente ed armonicamente articolati per funzioni. La costruzione di ricoveri o annessi agricoli per la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti
er la conduzione agricola dei fondi (ricoveri, depositi, magazzini, locali per attrezzi, essiccatoi, silos, ecc.) vanno disposti nelle posizioni più defilate rispetto alle visuali principali, evitando collocazioni casuali rispetto al contesto insediativo e al quadro ambientale locale. (6) I proprietari devono assicurare la manutenzione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi
ione e la conservazione di fossati e siepi, esistenti o di nuova costruzione; la rimozione degli oggetti di scarto, dei depositi di residui e di materiali abbandonati e quant'altro può deturpare l'ambiente o costituire pregiudizio per la qualità ambientale; la sistemazione e la recinzione dei terreni non coltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista.
ltivati o privi di specifici utilizzi, o che risultino indecorosi o che lo possono diventare, o la loro occultazione alla vista. (7) La viabilità rurale minore non indicata dal P.R.G. deve essere realizzata rispettando i requisiti stabiliti all'articolo specifico.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 44 - (8) Nelle aree di cui al presente articolo sono altresì vietate tecniche e mezzi di coltivazione che possano comportare una riduzione permanente delle potenzialità produttive del suolo e di altre risorse primarie. (9) E' ammessa la costruzione di volumi interrati, per una superficie interrata
roduttive del suolo e di altre risorse primarie. (9) E' ammessa la costruzione di volumi interrati, per una superficie interrata netta (Sin – art. 9, comma 1, lett. k) non superiore a 50 mq. in aderenza o posti entro una distanza di 50 m. dagli edifici esistenti nelle zone agricole di interesse primario e dagli "Edifici esistenti nei centri storici" (art. 22), purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento
2), purché finalizzati ad un uso connesso con l'attività svolta nell'edificio esistente, e purché venga ripristinato l'andamento orografico e la consistenza del verde precedente (almeno 30 cm. sopra la soletta), salvo la parte strettamente necessaria per l'accesso alla costruzione stessa. (10) Nelle aree di cui al presente articolo è ammesso il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti alla data 25.06.1993, non più utilizzati a fini agricoli, al
o il riuso dei rustici, degli edifici rurali e produttivi esistenti alla data 25.06.1993, non più utilizzati a fini agricoli, al fine della conservazione del rapporto ambientale spazio aperto - spazio costruito. (11) In tali immobili, allo scopo di permettere miglioramenti igienici e distributivi, sono ammessi interventi, fino alla ristrutturazione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non
ione edilizia con conseguenti variazioni alla destinazione d'uso di residenza rurale o di annessi agricoli - produttivi, che non comportino aumento di superficie utile netta (Sun). Tali interventi non possono comunque comportare aumento della Sun e sono volti funzionalmente alla riutilizzazione abitativa degli immobili. La ristrutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti
strutturazione edilizia può portare alla realizzazione di un numero di unità abitative superiore ad una unità a quelle esistenti originariamente. La ristrutturazione degli annessi agricoli produttivi può portare alla realizzazione di due unità abitative per costruzione ristrutturata. (12) Gli interventi dovranno rispettare la tipologia e gli elementi architettonici e costruttivi originali del manufatto. (13) E’ comunque consentito ogni altro intervento previsto dalla disciplina
Art. 57 Zona agricola integrata
rchitettonici e costruttivi originali del manufatto. (13) E’ comunque consentito ogni altro intervento previsto dalla disciplina urbanistica provinciale nelle aree destinate all’agricoltura (artt. 112, 114 e 115 della L.P. 15/2015 e Titolo IV, Capo I del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.). Art. 57 Zona agricola integrata (1) Sono zone destinate alla produzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di
roduzione agricola, in cui tuttavia non è necessaria, date le caratteristiche di tale attività una particolare concentrazione di infrastrutture e di attrezzature per la produzione. (2) Tali zone svolgono anche una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario, dell'equilibrio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo
librio ecologico, del mantenimento della biocenosi e dello stato microclimatico. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole integrate trasformare la coltura agricola in forestale. (3) In queste zone sono consentiti, nel rispetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed
spetto degli strumenti urbanistici e con particolare cura per la qualità del paesaggio, esclusivamente interventi urbanistici ed edilizi concernenti la realizzazione di manufatti ed infrastrutture attinenti allo svolgimento delle attività produttive agricole e zootecniche e precisamente: a) ricoveri per animali e stalle a conduzione familiare; b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi;
nimali e stalle a conduzione familiare; b) silos, magazzini per i prodotti agricoli, ricoveri per macchine agricole, essiccatoi; c) con carattere di eccezionalità e nei soli casi di stretta connessione ed inderogabile esigenza rispetto ai manufatti produttivi ed in funzione delle caratteristiche e delle dimensioni dell’azienda agricola e comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati nel Titolo IV, Capo I del D.P.P.
comunque previa autorizzazione da rilasciarsi secondo criteri, modalità e procedimenti fissati nel Titolo IV, Capo I del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg., fabbricati ad uso abitativo e loro pertinenze, nella misura di un alloggio per impresa agricola per un volume lordo fuori terra (Vl) massimo di 400 mc.;
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 45 - d) attività agrituristiche, nel rispetto di quanto stabilito agli artt. 79 e 81 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.; e) serre propriamente dette e tunnel permanenti; f) tettoie. (4) Fatto salvo quanto stabilito all’art. 56, gli interventi da realizzarsi ai fini di cui
ette e tunnel permanenti; f) tettoie. (4) Fatto salvo quanto stabilito all’art. 56, gli interventi da realizzarsi ai fini di cui ai commi precedenti devono rispettare i seguenti indici e parametri: a) per la realizzazione di tettoie:
- Lotto min = 1.000 mq.;
- Sc max = 20 mq.;
- Hf max = 3,50 m.; Le tettoie potranno raggiungere la dimensione (Sc) massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona (m. 9) se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non
a dimensione (Sc) massima di 200 mq. e l'altezza massima di zona (m. 9) se realizzate in aderenza o comunque ad una distanza non superiore a m. 50 dall'edificio aziendale, al quale devono essere legate da vincolo di pertinenzialità. E' prescritto l'uso di tecniche costruttive, tipologie edilizie e materiali a carattere tradizionale o comunque prevalenti nell'ambito locale. b) per interventi diversi da quelli della lett. a):
- Lotto min = 3.000 mq.;
- Uf max = 0,04 mq./mq.
- Sun max = 600 mq.;
ocale. b) per interventi diversi da quelli della lett. a):
- Lotto min = 3.000 mq.;
- Uf max = 0,04 mq./mq.
- Sun max = 600 mq.;
- Hf max = 9,00 m. Il suddetto indice di utilizzazione fondiaria va così ripartito: 0,03 mq./mq. per le parti legate alle attività produttive e 0,01 mq./mq. per le parti destinate ad abitazione, comunque nel rispetto dei limiti di cui alla disciplina provinciale. (5) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e
limiti di cui alla disciplina provinciale. (5) Nel caso in cui l'attività produttiva dell'azienda sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a questo utilizzo la Sun max viene elevata a 600 mq. e il Uf max per le attività produttive è elevato a 0,045 mq./mq. (6) I richiedenti il titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti all’Archivio Provinciale
nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b), e) ed f) devono risultare iscritti all’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8- 61/Leg.) - sezione prima e seconda; per le lettere c) e d), iscritti nella sezione prima. (7) Ai fini del computo della Sf è ammesso l'accorpamento di più particelle ai sensi dell’art. 112, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell’art. 89 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.
orpamento di più particelle ai sensi dell’art. 112, comma 3 della L.P. 15/2015 e dell’art. 89 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (8) Il volume abitativo non può in ogni caso essere superiore al 40% del volume (Vl) destinato ad attività produttiva. (9) Per gli edifici esistenti in zona alla data 25.06.1993 sono ammessi gli interventi specificati all’art. 8, comma 3, lett. a), compresi quelli di ampliamento previsti nell’ambito della ristrutturazione edilizia, purché finalizzati a garantirne la funzionalità.
esi quelli di ampliamento previsti nell’ambito della ristrutturazione edilizia, purché finalizzati a garantirne la funzionalità. (10) Gli ampliamenti predetti dovranno rispettare comunque l'altezza (Hf) massima di m. 9 stabilita per i nuovi interventi. (11) Gli ampliamenti di edifici con altezza superiore alla massima stabilita (m. 9) possono essere effettuati per aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti.
Art. 58 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva
aggiunte laterali, fino al raggiungimento dell'altezza dell'edificio, sempre nel rispetto degli ampliamenti massimi consentiti. (12) Gli interventi dovranno rispettare le caratteristiche tipologiche, costruttive del manufatto ed inserirsi armonicamente nel contesto paesaggistico. Art. 58 Zona agricola di tutela ambientale e produttiva (1) Sono zone destinate alla produzione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente
zione agricola o suscettibili di diventarlo, ma che contengono nel loro insieme elementi ambientali tali da essere rigorosamente tutelati. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo deve essere finalizzata alla valorizzazione del territorio agricolo e la ristrutturazione della produzione agricola dovrà
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 46 - in primo luogo conservare le caratteristiche predominanti, sia di carattere antropico che colturali. Ai fini della tutela ambientale e paesistica, nelle aree agricole di tutela ambientale e produttiva sono vietati: a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti
ambientale e produttiva sono vietati: a) cambi di coltura che comportino sostanziali alterazioni dei quadri paesistici esistenti e protetti, rimanendo sempre esclusa la trasformazione agricola in forestale; b) trasformazioni che sovvertono senza migliorarla la morfologia dei luoghi e le conformazioni dei percorsi, dei muri di sostegno, delle recinzioni, dei terrazzamenti, nell'arredo degli spazi aperti; c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente,
azzamenti, nell'arredo degli spazi aperti; c) movimenti di terreno non indirizzati a migliorare la qualità ambientale esistente, non richiesti da iniziative di ricomposizione fondiaria o non finalizzati all'aumento della produttività agricola. (2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso. (3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non
sentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso. (3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti: a) costruzioni di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore
r gli attrezzi e macchine agricole, fienili con strutture in legno con una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 25 mq. o costruzioni di tettoie per una superficie coperta (Sc) massima di 20 mq. e con altezza (Hf) massima di 3,5 m.; b) costruzioni di impianti tecnologici, legati all'agricoltura, concimaie, serbatoi; c) serre propriamente dette e tunnel permanenti. I richiedenti il titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui
ente dette e tunnel permanenti. I richiedenti il titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni destinate all'attività di cui alle lettere a), b) e c), devono risultare iscritti all’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) sezione prima e seconda e rispettare le modalità riportate al comma 7 dell’art. 57 "Zone agricole integrate". (4) La dimensione del lotto minimo è pari a 1.500 mq.
e le modalità riportate al comma 7 dell’art. 57 "Zone agricole integrate". (4) La dimensione del lotto minimo è pari a 1.500 mq. (5) Sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 57 (Zone agricole integrate). (6) Le opere di sostegno, terrazzamenti, ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in
Art. 59 Zona agricola di tutela produttiva
ecc. dovranno essere costruite, per le parti a vista, con tecniche e materiali tradizionali della zona o similari (paramenti in pietra per muri di sostegno, staccionate in legno, ecc.), mirando a conseguire la minima alterazione dello stato di fatto e il massimo inserimento ambientale. Art. 59 Zona agricola di tutela produttiva (1) Si tratta di zone caratterizzate da una intensa produttività, o suscettibili di diventarlo, e che vanno quindi rigidamente tutelate per la specializzazione agricola.
na intensa produttività, o suscettibili di diventarlo, e che vanno quindi rigidamente tutelate per la specializzazione agricola. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela produttiva deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle aree agricole di tutela produttiva, trasformare la coltura agricola in forestale. (2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e
trasformare la coltura agricola in forestale. (2) In tali zone non sono ammessi insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso. (3) Sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi edilizi diretti non strettamente e necessariamente legati alle attività relative alla conduzione delle aziende ed alla gestione degli impianti: a) costruzione di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole con
aziende ed alla gestione degli impianti: a) costruzione di ricoveri o annessi agricoli per gli attrezzi e macchine agricole con una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 18 mq., o costruzione di tettoie per il ricovero degli attrezzi e delle macchine agricole, per una superficie coperta (Sc) di 20 mq. con un'altezza (Hf) massima di 3,5 m.;
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 47 - b) costruzione di impianti tecnologici, concimaie, serbatoi e silos; c) per le aziende inserite in tale aree la cui attività sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a tale utilizzo, è consentito di
la cui attività sia di indirizzo zootecnico e l'intervento edilizio sia chiaramente finalizzato a tale utilizzo, è consentito di realizzare una superficie utile netta (Sun) in ampliamento a quella preesistente fino ad un massimo di 600 mq. (4) Per la realizzazione delle tettoie la dimensione del lotto minimo è di mq. 1.000; per le altre costruzioni di cui al comma 3, lett. a), il lotto minimo è pari a mq. 3.000. (5) I richiedenti il titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni di cui alla lettera
, il lotto minimo è pari a mq. 3.000. (5) I richiedenti il titolo abilitativo edilizio per nuove costruzioni di cui alla lettera a) del comma 3 devono risultare iscritti all’Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (vedi art. 70, comma 1, lett. k) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.) - sezione prima o seconda; per le lettere c) e d) iscritti nella sezione prima. (6) Sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici esistenti ad uso abitativo e/o
Art. 60 Zone agricole di interesse secondario
le lettere c) e d) iscritti nella sezione prima. (6) Sono ammessi gli ampliamenti per gli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 57 (Zone agricole integrate). CAPO II - DI INTERESSE SECONDARIO Art. 60 Zone agricole di interesse secondario (1) Le zone agricole di interesse secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario.
e secondario sono quelle che presentano qualità e potenzialità complessivamente minori rispetto alle aree di interesse primario. (2) Il Piano territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (P.T.C.) individua, nella “Tavola di Regola”, le aree agricole e le aree agricole di pregio ai sensi degli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. In tali aree la relativa disciplina prevista dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. prevale, qualora più
.U.P. In tali aree la relativa disciplina prevista dagli artt. 37 e 38 delle norme di attuazione del P.U.P. prevale, qualora più restrittiva, sulle presenti norme del P.R.G. (3) Le zone agricole di interesse secondario indicate nella cartografia in scala 1:5000 e 1:2000 sono le zone agricole di tutela ambientale (art. 61) e le zone agricole marginali (art. 62); (4) E' ammessa la costruzione di volumi interrati come specificato al comma 9,
Art. 61 Zona agricola di tutela ambientale
(art. 61) e le zone agricole marginali (art. 62); (4) E' ammessa la costruzione di volumi interrati come specificato al comma 9, nonché gli interventi specificati ai commi 10, 11, 12 e 13 dell'art. 56 (Zone agricole di interesse primario). Art. 61 Zona agricola di tutela ambientale (1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche
ndo una funzione produttiva nel settore agricolo, esercitano una importante azione di salvaguardia ambientale e paesistica anche rispetto ai centri abitati, assicurando un equilibrato rapporto fra superfici libere e superfici edificate. Qualsiasi trasformazione dell'ambiente agricolo di tutela ambientale deve essere finalizzata alla conservazione dell'ambiente e alla ristrutturazione della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale.
ne della produzione agricola. E' vietato nelle zone agricole di tutela ambientale, trasformare la coltura agricola in forestale. (2) In tali zone non sono ammessi pertanto insediamenti residenziali di qualsiasi natura e dimensione, né sono consentite nuove edificazioni per qualsiasi altro uso, né costruzioni interrate (ad esclusione di quelle ammesse al comma 9 dell'art. 56 (Zone agricole di interesse primario). (3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica
9 dell'art. 56 (Zone agricole di interesse primario). (3) Ogni modificazione rilevante della morfologia ambientale o topografica esistente è da valutarsi con particolare cautela. (4) Sono comunque consentite le operazioni necessarie per il razionale mantenimento o trasformazione delle colture agricole.
PRG CALCERANICA AL LAGO
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 48 - (5) Oltre agli ampliamenti degli edifici esistenti ad uso abitativo e/o produttivo come previsti al commi 9, 10, 11 e 12 dell'art. 57, sono consentiti:
- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, con strutture in legno e
12 dell'art. 57, sono consentiti:
- costruzione di fienili, ricoveri per attrezzi e animali domestici, con strutture in legno e con una superficie utile netta (Sun) in nessun caso superiore a 50 mq. o costruzione di tettoie per una superficie coperta (Sc) massima di 20 mq. e con altezza massima di 3,5 m., su un lotto minimo di 1.500 mq. Le costruzioni di cui al presente punto possono raggiungere 85 mq. di Sun solo nel caso in cui siano destinate al ricovero di animali, e siano realizzate al piano terra, in
ono raggiungere 85 mq. di Sun solo nel caso in cui siano destinate al ricovero di animali, e siano realizzate al piano terra, in aderenza ad edifici esistenti, e con tecniche costruttive e materiali identici a quelli dell'edificio originario. Tale superficie non è cumulabile con gli ampliamenti consentiti al comma 9 dell'art. 57.
- serre propriamente dette e tunnel permanenti. (6) I precedenti commi 2 e 5 non si applicano per le zone agricole di tutela
Art. 62 Zona agricola marginale
- serre propriamente dette e tunnel permanenti. (6) I precedenti commi 2 e 5 non si applicano per le zone agricole di tutela ambientale ricadenti nella zona di protezione dei laghi (art.19). Art. 62 Zona agricola marginale (1) Sono zone che, pur svolgendo una funzione produttiva nel settore agricolo, risultano marginali alle aree agricole individuate dal P.R.G., sono residuali di ampie aree agricole compromesse da altre destinazioni urbanistiche o sono presenti all'interno del centro storico.
residuali di ampie aree agricole compromesse da altre destinazioni urbanistiche o sono presenti all'interno del centro storico. (2) In tali zone non sono ammessi interventi di alcun tipo.
Art. 63 Zone a bosco
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 49 - Titolo 10° ZONE A BOSCO Art. 63 Zone a bosco (1) Sono le zone individuate ai sensi dell’art. 40 delle norme di attuazione del P.U.P., caratterizzate dalla presenza di boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata
boschi e foreste, radure a prato e pascolo, porzioni di terreno coltivato nelle quali va preservata, razionalizzata e potenziata l'attività di forestazione. (2) Nelle zone a bosco sono ammessi gli interventi previsti dai piani forestali e montani di cui all’art. 6 della L.P. 23.05.2007 n. 11, nonché le attività di cui all’art. 40 delle norme di attuazione del P.U.P. (3) Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria,
’art. 40 delle norme di attuazione del P.U.P. (3) Sugli edifici esistenti sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, senza modificazione della destinazione d'uso esistente, senza incremento della superficie utile netta (Sun), dell’altezza massima (Hf) e del numero delle unità abitative.
Art. 64 Viabilità
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 50 - Titolo 11° ATTREZZATURE RELATIVE ALLA MOBILITA' CAPO I - VIABILITA’ SU GOMMA Art. 64 Viabilità (1) Le zone indicate per la viabilità sono destinate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione.
ate allo svolgimento del traffico pedonale e meccanico, ed in esse l'intervento spetta unicamente alla pubblica amministrazione. (2) In queste zone sono ammessi interventi di miglioramento, potenziamento e nuova realizzazione di spazi per il traffico dei mezzi meccanici e dei pedoni. (3) Il P.R.G. divide la viabilità in quattro categorie: a) strade di III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuata con la S.P. n. 1 “Del lago di Caldonazzo”;
i III categoria: trattasi della viabilità di grande interesse provinciale individuata con la S.P. n. 1 “Del lago di Caldonazzo”; b) strade di IV categoria: trattasi della viabilità di minore interesse provinciale individuata con la S.P. n. 1 “Diramazione Bosentino”; c) altre strade: trattasi della rete viabile minore comprendente le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e la viabilità interna alle
bile minore comprendente le strade di collegamento delle principali località del territorio comunale e la viabilità interna alle zone di espansione. In questa categoria ricadono tutte le strade di interesse pubblico non individuabili nelle altre tre categorie; d) strade rurali e boschive: trattasi della viabilità minore comunale non evidenziata in cartografia, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
- strade di accesso ai fondi agricoli;
- strade forestali;
grafia, avente particolari limitazioni al traffico e comprendente le:
- strade di accesso ai fondi agricoli;
- strade forestali;
- strade provviste di specifica segnaletica stradale che limiti il transito ai soli autorizzati (residenti, proprietari dei fondi, ecc.). Le strade di terza e quarta categoria costituiscono la viabilità principale mentre le altre strade e quelle rurali e boschive formano la viabilità locale del P.R.G.
a costituiscono la viabilità principale mentre le altre strade e quelle rurali e boschive formano la viabilità locale del P.R.G. (4) La cartografia di piano indica, per ciascuna strada su di essa riportata, se si tratta di strade esistenti, da potenziare, o di progetto. Per le relative fasce di rispetto si rinvia al successivo art. 89. (5) Per ciascun tipo di strada di progetto sono stabilite le larghezze minime/massime della piattaforma stradale risultanti dalla tabella “A” allegata alla
ada di progetto sono stabilite le larghezze minime/massime della piattaforma stradale risultanti dalla tabella “A” allegata alla Del.G.P. 909/1995 e s.m.i. (6) Le strade individuate nella cartografia di Piano con il simbolo 1 e 2 , costituiscono la rete viabile interna alle zone di espansione. A tale rete viabile corrispondono le seguenti misure: Rete viabile 1 : larghezza carreggiata massima metri 6,00 + 1,50 di marciapiede. Rete viabile 2 : larghezza massima carreggiata metri 3,50 + 1,50 di marciapiede.
giata massima metri 6,00 + 1,50 di marciapiede. Rete viabile 2 : larghezza massima carreggiata metri 3,50 + 1,50 di marciapiede. (7) La strada di progetto posta parallela alla ferrovia della Valsugana, verrà progettata e realizzata ad una distanza fissa dai binari di m. 3,00 + 0,30 cm. (idonea opera di separazione). (8) Per le strade prive di indicazione o non individuate nelle cartografie di Piano si applicano le disposizioni “altre strade” contenute nella citata deliberazione della
on individuate nelle cartografie di Piano si applicano le disposizioni “altre strade” contenute nella citata deliberazione della Giunta provinciale, ad eccezione delle “strade rurali e boschive”. (9) I tracciati e le dimensioni delle strade del P.R.G. sono vincolanti nei limiti delle rispettive fasce di rispetto. La loro definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio.
definizione avverrà in sede di progettazione esecutiva nella quale potranno essere previste particolari soluzioni di dettaglio. (10) L'eventuale assenza nella cartografia del P.R.G. di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali esistenti non pregiudica in
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 51 - alcun modo la possibilità per la Pubblica Amministrazione di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità. (11) Fuori dalle zone specificatamente destinate all’insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. in conformità con le
ente destinate all’insediamento è ammessa la costruzione di strade veicolari minori non previste dal P.R.G. in conformità con le previsioni dell’art. 113 della L.P. 15/2015. (12) Oltre alle opere stradali ed ai relativi servizi funzionali (illuminazione, semafori, ecc.) vi si potranno realizzare impianti di arredo stradale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio.
Art. 65 omissis
dale, canalizzazione di infrastrutture tecnologiche (acquedotti, fognature, elettrodotti, gasdotti, ecc...), aree di parcheggio. (13) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le prescrizioni contenute nel D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare. Art. 65 omissis Art. 66 Fasce di rispetto stradale (1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente
Art. 65 omissis
Art. 65 omissis Art. 66 Fasce di rispetto stradale (1) Le fasce di rispetto stradale, pur non essendo individuate espressamente sulle carte di Piano, sono costituite dallo spazio laterale alle strade avente larghezza pari alle distanze di cui all’art. 13. (2) Le fasce di rispetto stradale non possono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere per
ossono essere utilizzate per l'edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, salvo la realizzazione delle opere per l’eventuale rettifica, allargamento e miglioramento di tratti stradali esistenti e quelle di cui ai seguenti commi. (3) In tali fasce sono ammesse le seguenti realizzazioni nel rispetto delle particolari norme vigenti:
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
lle particolari norme vigenti:
- sostegni di linee telefoniche e telegrafiche;
- cabine di distribuzione dell'energia elettrica;
- reti idrauliche, fognature, canalizzazioni irrigue e canalizzazioni in genere;
- recinzioni (come definite dal nuovo codice stradale);
- stazioni di pompaggio e sollevamento fognature;
- pozzi;
- metanodotti, ecc.;
- strade a servizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi.
rvizio dell'edificazione, di raccordo dei vari sbocchi viari e a servizio delle opere consentite in detta fascia;
- marciapiedi. (4) Nelle fasce di rispetto sono comunque ammesse le opere di infrastrutturazione del territorio come definite dall’art. 11 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8- 61/Leg. e gli impianti di manutenzione stradale, nei limiti di cui all’art. 6, comma 1 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. Potranno inoltre essere realizzati parcheggi,
ei limiti di cui all’art. 6, comma 1 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. Potranno inoltre essere realizzati parcheggi, secondo le modalità previste dall'art. 67 delle presenti norme, nonché fabbricati pertinenziali, garage interrati ed opere per l’eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto previsto all’art. 6, comma 3, lett. a bis) e comma 6 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (5) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 15),
della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. (5) All'interno delle zone specificatamente destinate all'insediamento (art. 15), nelle fasce di rispetto delle strade esistenti sono consentiti gli interventi di cui all’art. 6, comma 2 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i., nel rispetto di quanto stabilito all’art. 3, comma 6, lett. l) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (6) Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi gli
, lett. l) del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (6) Per gli edifici esistenti all'interno delle fasce di rispetto sono ammessi gli interventi specificati nei singoli articoli di zona, purché siano rispettati anche i limiti stabiliti dalla deliberazione della Giunta Provinciale in materia (Del.G.P. 909/95 e s.m.i.).
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 52 - (7) Nell'attuazione degli interventi vanno osservate le disposizioni della legge 26.10.1995 n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e del D.P.R. 30.03.2004 n. 142, recante “Disposi-zioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”.
n. 142, recante “Disposi-zioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante da traffico veicolare”. (8) Gli interventi ammessi nelle fasce di rispetto stradale sono subordinati al rilascio del parere favorevole dell’Ente competente nella gestione o realizzazione della strada, ai fini della tutela della sicurezza della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle
Art. 67 Parcheggi
della circolazione e della verifica della compatibilità degli interventi con le esigenze di realizzazione e potenziamento delle strade, ai sensi dell’art. 6, comma 7 della Del.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. In particolare i nuovi accessi carrabili devono essere autorizzati dall’Ente competente secondo quanto previsto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). Art. 67 Parcheggi
Art. 67 Parcheggi
sto dal Codice della strada e relativo Regolamento di attuazione (D.lgs. 285/1992 – D.P.R. 495/1992 e s.m.i.). Art. 67 Parcheggi (1) Nelle tavole di piano, in scala 1:2000 e 1:5000, sono indicate con apposita simbologia “P” le zone destinate a parcheggi pubblici, in adiacenza a zone nelle quali le destinazioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. (2) Nelle zone a parcheggio evidenziate con il simbolo è ammessa la sosta
zioni d'uso previste richiedono spazi a ciò destinati. (2) Nelle zone a parcheggio evidenziate con il simbolo è ammessa la sosta dei camper secondo le leggi vigenti e la specifica delibera comunale. Tali aree dovranno essere attrezzate secondo le modalità di legge. (2bis) Nella zona a parcheggio sita sul lungo lago, in località Zope ed evidenziata con il simbolo ♦ è ammessa la realizzazione di parcheggi pubblici e parcheggi privati a pertinenza della p.ed. 709 CC Calceranica (Ristorante Biba’s) sita in
realizzazione di parcheggi pubblici e parcheggi privati a pertinenza della p.ed. 709 CC Calceranica (Ristorante Biba’s) sita in via Lungo lago n. 50. (3) Oltre a ciò, e conformemente a quanto disposto al precedente art. 66 è consentita la realizzazione di parcheggi scoperti, sempre che non comportino la costruzione di edifici, all'interno delle fasce di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate
di rispetto stradale, purché le aree per la sosta e le manovre siano adeguatamente protette dalle corsie di traffico e sistemate con la piantumazione di alberature o siepi. (4) Fatte salve le specificazioni sopraccitate è obbligatorio, negli interventi ove sia previsto il cambio di destinazione d’uso, negli ampliamenti e nelle nuove costruzioni, rispettare la disciplina provinciale sugli spazi di parcheggio:
- art. 60 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative di cui al Titolo II, Capo III
Titolo 13°.
vinciale sugli spazi di parcheggio:
- art. 60 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative di cui al Titolo II, Capo III del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. con rispettivo Allegato-Tabella A;
- art. 32 delle norme di attuazione del PUP e relative disposizioni attuative di cui ai Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, allegato parte integrante della Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013, come recepiti dall’art. 109 del Titolo 13°.
Titolo 13°.
ettore commerciale, allegato parte integrante della Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013, come recepiti dall’art. 109 del Titolo 13°. Il mancato rispetto dell’obbligo di mantenere gli standard prescritti è sanzionato ai sensi dell’art. 60, comma 5 della L.P. 15/2015 e dell’art. 21 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8- 61/Leg. (5) I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle
re nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati, parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immobiliari, nel rispetto delle norme di zona o alle condizioni stabilite dall’art. 99 della L.P. 15/2015 e relative disposizioni attuative (art. 14, comma 6 ed art. 55 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg.). Parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati possono essere inoltre realizzati su aree di proprietà comunale ai sensi dell’art.
da destinare a pertinenza di immobili privati possono essere inoltre realizzati su aree di proprietà comunale ai sensi dell’art. 100 della L.P. 15/2015 ed art. 57 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (6) Per la dotazione di spazi a parcheggio delle opere pubbliche e delle opere di interesse pubblico di cui all’art. 53 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e rispettivo Allegato C, oltre a quanto stabilito ai commi precedenti è anche possibile ricorrere alle
. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. e rispettivo Allegato C, oltre a quanto stabilito ai commi precedenti è anche possibile ricorrere alle procedure di deroga previste agli artt. 97 e 98 della L.P. 15/2015.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 53 - (7) I parcheggi pubblici e privati dovranno essere delimitati con siepi triple di arbusti che espletano l'importante funzione di filtro per i gas di scarico. Tutta la zona a parcheggio, ad esclusione degli spazi di accesso e di manovra, dovrà essere sistemata
ltro per i gas di scarico. Tutta la zona a parcheggio, ad esclusione degli spazi di accesso e di manovra, dovrà essere sistemata con grigliato e con semina di essenze adatte al calpestio. Dovranno essere posti in opera idonee alberature e arbusti calcolati in funzione della fruizione dell'area. E' consentita la realizzazione di piccole aree picnic all'interno delle aree per parcheggio. (8) Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ammessi all’interno delle
c all'interno delle aree per parcheggio. (8) Gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio ammessi all’interno delle zona a parcheggio, sita sul lungo lago in località Zope e identificata catastalmente dalle pp.ff. 648/5 650/5, dovranno essere corredati da una valutazione di impatto acustico che ne verifichi il rispetto dei valori limiti così come previsti dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei
Art. 68 Viabilità pedonale, ciclabile e ciclopedonale
osì come previsti dal Piano di Zonizzazione acustica del territorio comunale e dal D.P.C.M. 14 novembre 1997 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”. Art. 68 Viabilità pedonale, ciclabile e ciclopedonale (1) Il P.R.G., al fine di migliorare le condizioni ambientali e di riqualificare la qualità degli spazi urbani, contribuendo al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una fitta rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali.
al decongestionamento del traffico veicolare a motore, individua una fitta rete di percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali. (2) I tracciati individuati nelle tavole di piano con i criteri di cui alla L.P. 11.06.2010 n. 12 hanno valore orientativo e, pur rispettati di massima per il loro andamento, dovranno essere specificati nelle caratteristiche planimetriche, di sezione, quote e arredo. (3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 m.
Art. 69 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari
planimetriche, di sezione, quote e arredo. (3) I percorsi pedonali, ciclabili e ciclopedonali aventi larghezza inferiore ai 3 m. complessivi e/o ricompresi nella sede stradale, possono essere sempre realizzati o modificati indipendentemente dall'indicazione delle tavole di piano. CAPO II - VIABILITA’ SU ROTAIA Art. 69 Ferrovia, fasce di rispetto ferroviarie e sottopassi ferroviari (1) Rientrano nel termine ferrovie, tutte le infrastrutture ferroviarie, i sedimi delle
etto ferroviarie e sottopassi ferroviari (1) Rientrano nel termine ferrovie, tutte le infrastrutture ferroviarie, i sedimi delle stazioni, gli scali, le linee di strada ferrata e i suoli per i relativi impianti ed attrezzature. (2) La cartografia riporta con apposita simbologia la linea ferroviaria esistente, nonché lo scalo ferroviario. (3) L’ampiezza delle fasce di rispetto a protezione del tracciato ferroviario esistente è determinata in base alle disposizioni del D.P.R. n. 753 dd. 11.07.1980, in m.
a protezione del tracciato ferroviario esistente è determinata in base alle disposizioni del D.P.R. n. 753 dd. 11.07.1980, in m. 30 dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia, fatto salvo quanto stabilito all’art. 7 della D.G.P. n. 909 dd. 03.02.1995 e s.m.i. All’interno di tali fasce sono ammesse le opere a servizio della ferrovia nonché gli interventi specificati nei singoli articoli di zona purché venga acquisita l’autorizzazione ed eventuale deroga dell’Ente
hé gli interventi specificati nei singoli articoli di zona purché venga acquisita l’autorizzazione ed eventuale deroga dell’Ente ferrovia e sia rispettato quanto stabilito al comma 4. (4) Ad una distanza minore di m. 15 dalla più vicina rotaia sono vietati gli interventi di nuova edificazione e di ampliamento degli edifici esistenti in avvicinamento alla linea ferroviaria. (5) Il P.R.G. riporta inoltre con apposita simbologia le indicazioni per la
i esistenti in avvicinamento alla linea ferroviaria. (5) Il P.R.G. riporta inoltre con apposita simbologia le indicazioni per la realizzazione dei sottopassi ferroviari. Questi possono essere di tipo pedonale (SP) e meccanico (SV). (6) Le dimensioni dei sottopassi ferroviari sono demandate al progetto esecutivo che individuerà le modalità costruttive e le dimensioni.
Art. 70 Zone per attrezzature tecnologiche
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 54 - Titolo 12° ATTREZZATURE TECNOLOGICHE Art. 70 Zone per attrezzature tecnologiche (1) Sono zone destinate ad attrezzature ed impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio. Esse sono suddivise in:
impianti per l'igiene ambientale e per la salvaguardia delle caratteristiche ecologiche del territorio. Esse sono suddivise in: centrali idroelettriche, trasporto energia elettrica, ecc. C , stazioni di pompaggio fognatura D. (2) In queste zone il P.R.G. si attua attraverso l’intervento edilizio diretto. (3) Le aree per attrezzature tecniche non edificate, né destinate a parcheggi saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare gli
Art. 71 Zone con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale
he non edificate, né destinate a parcheggi saranno sistemate a verde attuando provvedimenti diretti a celare e/o mimetizzare gli impianti e l’abbattimento della rumorosità, con siepi ed alberature o altre soluzioni idonee (es. dune vegetali). (4) Gli impianti dovranno comunque armonizzarsi con l'ambiente naturale circostante. Art. 71 Zone con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale (1) Le zone indicate con apposita simbologia, (vincolo cimiteriale), sono adibite
con vincolo cimiteriale e rispetto cimiteriale (1) Le zone indicate con apposita simbologia, (vincolo cimiteriale), sono adibite a cimitero, crematorio e servizi connessi con la sepoltura. (2) Vengono considerati servizi cimiteriali anche gli eventuali garage per le auto di servizio e gli altri servizi specifici. (3) La fascia di rispetto cimiteriale, è indicata, con apposita simbologia, nelle tavole di Piano. (4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i
n apposita simbologia, nelle tavole di Piano. (4) All'interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi esclusivamente i servizi e strutture relativi alla conduzione cimiteriale e/o connessi con l’attività cimiteriale, nonché le opere pubbliche o d’interesse pubblico e altri interventi compatibili, secondo quanto stabilito all’art. 62, comma 2 della L.P. 15/2015 ed art. 9 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (5) Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale
t. 9 del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. (5) Per gli edifici esistenti ricadenti all’interno della fascia di rispetto cimiteriale sono ammessi gli interventi di recupero previsti all’art. 62, commi 3 e 4 della L.P. 15/2015, purché realizzati nel rispetto della destinazione urbanistica di zona e relativi indici e parametri. (6) La struttura cimiteriale può essere ampliata all’interno della fascia di rispetto cimiteriale subordinatamente all’adeguamento e/o all’eventuale riduzione della stessa
Art. 72 Reti di trasporto energetico
liata all’interno della fascia di rispetto cimiteriale subordinatamente all’adeguamento e/o all’eventuale riduzione della stessa nel rispetto di quanto stabilito all’art. 62 della L.P. 15/2015. Art. 72 Reti di trasporto energetico (1) Nella realizzazione di nuove reti per elettrodotti, metanodotti, linee telefoniche, condotte forzate e simili si applicano le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale.
le disposizioni provinciali e le norme vigenti in materia, compatibilmente con la tutela sanitaria e paesaggistico - ambientale. (2) L'esecuzione di nuove linee elettriche di tensione inferiore ai 20.000 V. e di nuove linee telefoniche va fatta in tubazioni interrate. Negli interventi sulla rete esistente si consiglia di provvedere all'interramento delle linee medesime.
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 55 - (3) Le distanze dagli elettrodotti, dai metanodotti e dalle condotte forzate sono riportate nelle Leggi specifiche e negli atti di vincolo intavolati. (4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali
gi specifiche e negli atti di vincolo intavolati. (4) Per le attrezzature tecnologiche, evidenziate o meno in cartografia, quali cabine di trasformazione dell'energia elettrica, elettrodotti per il trasporto dell'energia, impianti fissi di telecomunicazione, impianti di radiodiffusione sonora e televisiva, oltre alle norme di settore si applicano le disposizioni concernenti la protezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi.
tezione dall'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici come previsto negli specifici provvedimenti normativi. (5) Gli elettrodotti, in particolare, devono rispettare le disposizioni del D.P.C.M. 8 luglio 2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la popolazione dalle esposizioni ai campi magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” nonché, per la determinazione della fascia di rispetto
mpi magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” nonché, per la determinazione della fascia di rispetto degli stessi, il Decreto Ministero dell’Ambiente dd. 29.05.2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti”. Per gli interventi relativi a nuove aree gioco per l’infanzia e/o nuovi ambienti abitativi, scolastici, sanitari, o luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a 4 ore
er l’infanzia e/o nuovi ambienti abitativi, scolastici, sanitari, o luoghi adibiti a permanenza di persone non inferiore a 4 ore giornaliere, ricadenti nell’area di prima approssima-zione dell’elettrodotto, dovrà essere garantita un’induzione magnetica di intensità inferiore all’obiettivo di qualità stabilito dalla legge, mediante la verifica che l’intervento ricada all’esterno della fascia di rispetto individuata dall’Ente gestore dell’elettrodotto medesimo.
Art. 73 Disciplina del settore commerciale
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 56 - Titolo 13° PROGRAMMAZIONE URBANISTICA DEL SETTORE COMMERCIALE Art. 73 Disciplina del settore commerciale (1) Le presenti disposizioni costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17
costituiscono adeguamento del P.R.G. alla normativa provinciale in materia di commercio ai sensi della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010), nonché alle relative disposizioni attuative stabilite con Del.G.P. n. 1339 dd. 01 luglio 2013 (Criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale e Allegato parte integrante) di seguito: criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (2) Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire
Art. 74 Tipologie commerciali e definizioni
rogrammazione urbanistica del settore commerciale. (2) Qualora le disposizioni normative provinciali richiamate dovessero subire delle modifiche, anche a seguito dell’approvazione del P.T.C. o di suo piano stralcio in materia di programmazione urbanistica del settore commerciale, l’adeguamento avverrà d’ufficio senza necessità di adottare alcuna variante d’adeguamento. Art. 74 Tipologie commerciali e definizioni (1) Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono
74 Tipologie commerciali e definizioni (1) Per i fini di cui alle presenti norme, le definizioni degli esercizi di vendita sono descritte nei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale di cui alla Del.G.P. n. 1339 dd. 01.07.2013 e s.m.i. Ulteriori specificazioni sono contenute nel D.P.P. 23 aprile 2013 n. 6-108/Leg. e ss.mm. In particolare si intendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800.
Art. 75 Localizzazione delle strutture commerciali
ntendono medie strutture di vendita gli esercizi al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a mq. 150 e fino a mq. 800. (2) Ai fini delle presenti norme, il trasferimento di strutture di vendita al dettaglio già attivate equivale all’apertura di nuovi esercizi commerciali. Art. 75 Localizzazione delle strutture commerciali (1) Sul territorio comunale, fermo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di
rmo restando quanto stabilito dai successivi commi, è ammesso solo l’insediamento di esercizi di vicinato, di medie strutture di vendita e l’attività di commercio all’ingrosso, con le seguenti modalità: a) nei centri storici (art. 22), è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi commerciali di qualsiasi tipologia e superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto
superficie, quindi anche di grandi strutture di vendita e di centri commerciali al dettaglio. Rimane comunque fermo il rispetto delle disposizioni relative ai centri storici, nonché di ogni altra prescrizione derivante dalle disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). L’insediamento delle grandi strutture di vendita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del
endita e di centri commerciali nell’ambito degli edifici soggetti alla categoria del restauro e di quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, è subordinato alla presentazione di uno specifico studio che illustri gli impatti diretti, indiretti ed indotti, sia quelli ambientali che tecnico- realizzativi determinati dall’intervento. b) all’esterno dei centri storici, nel rispetto delle norme di zona e dei vincoli dettati dal P.U.P., è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di
etto delle norme di zona e dei vincoli dettati dal P.U.P., è ammessa la possibilità di insediamento di esercizi di vicinato e di medie strutture di vendita nelle seguenti aree, compatibili con la destinazione commerciale:
- nelle zone residenziali sature, di completamento e di nuova espansione (artt. 43, 44 e 45);
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
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- nelle zone ed edifici per attrezzature pubbliche (art. 46), limitatamente alle zone identificate con il cartiglio “ca” e “s”;
- nelle zone ricettive e alberghiere (art. 50) nel rispetto di quanto stabilito all’art. 18 del D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione L.P. 7/2002);
Art. 76 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario
. 50) nel rispetto di quanto stabilito all’art. 18 del D.P.P. 25.09.2003 n. 28-149/Leg. (regolamento di esecuzione L.P. 7/2002);
- nelle zone produttive (art. 55), nel rispetto dei limiti stabiliti all’art. 76. Art. 76 Attività commerciali nelle aree produttive del settore secondario (1) Nelle zone produttive di cui all’art. 55 (aree produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale) è ammessa l’attività di commercializzazione dei
ee produttive del settore secondario di livello provinciale e di livello locale) è ammessa l’attività di commercializzazione dei relativi prodotti, nonché di prodotti affini nel rispetto delle norme di zona e fatta salva la prevalenza dell’attività produttiva e la gestione unitaria rispetto a ciascun insediamento, come stabilito dall’art. 33, comma 2 delle norme di attuazione del P.U.P. (2) Ai sensi dell’art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015 nelle zone produttive del
3, comma 2 delle norme di attuazione del P.U.P. (2) Ai sensi dell’art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015 nelle zone produttive del settore secondario di livello locale è anche ammesso il commercio all’ingrosso. (3) Nelle zone produttive del settore secondario di livello locale sono inoltre ammessi esercizi commerciali sia al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari
a al dettaglio che all’ingrosso nei seguenti casi: a) esercizi di commercio per la vendita di materiali, componenti e macchinari impiegati nell’industria delle costruzioni di cui all’art. 33, comma 1, lett. g) delle norme di attuazione del P.U.P.; b) esercizi di commercio per la vendita di autoveicoli alle condizioni e nei limiti di cui all’art. 33, comma 6, lett. c) delle norme di attuazione del P.U.P.; c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) comunque stabiliti all’art. 118,
Art. 77 Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agrico
delle norme di attuazione del P.U.P.; c) nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) comunque stabiliti all’art. 118, comma 3 della L.P. 15/2015. Art. 77 Vendita dei prodotti dell’agricoltura da parte degli imprenditori agricoli (1) Sul territorio comunale sono ammesse attività di vendita dei propri prodotti agricoli nel rispetto del P.U.P., limiti previsti dall’art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a
Art. 78 Attività commerciali all’ingrosso
dall’art. 2135 del Codice Civile e dal D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e ss.mm. (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’art. 7 della legge 5 marzo 2001) e di quanto stabilito all’art. 116 bis della L.P. 15/2015. Art. 78 Attività commerciali all’ingrosso (1) Il commercio all’ingrosso è ammesso nelle medesime zone in cui è compatibile l’attività commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso. Art. 79 Spazi di parcheggio
Art. 79 Spazi di parcheggio
ità commerciale al dettaglio qualora esercitato congiuntamente con il commercio al dettaglio stesso. Art. 79 Spazi di parcheggio (1) I parcheggi pertinenziali destinati alle attività commerciali devono possedere le caratteristiche stabilite dal punto 10 dai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (2) Lo standard a parcheggio degli esercizi commerciali al dettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare:
ettaglio è stabilito dalle disposizioni di cui ai criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale, in particolare: a) all’interno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 2.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale;
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- 58 - b) all’esterno degli insediamenti storici valgono le disposizioni di cui al punto 3.2 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (3) L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica
programmazione urbanistica del settore commerciale. (3) L’estensione o la variazione del settore merceologico oppure la modifica della tipologia distributiva sono consentite solo nel caso in cui per l’intera superficie di vendita siano rispettate le dotazioni di parcheggi pertinenziali stabiliti dalle presenti norme in relazione ai diversi settori merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione
merceologici in cui operano. Nei casi in cui tali variazioni non siano soggette a concessione o a presentazione di segnalazione certificata di inizio attività ai sensi della legge urbanistica provinciale, il rispetto delle dotazioni di parcheggi pertinenziali è provato da certificazione di un tecnico abilitato a corredo della SCIA presentata al comune ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a
e ai sensi della legge provinciale sul commercio. Nei casi di interventi di ristrutturazione edilizia di edifici già destinati a commercio al dettaglio, per la destinazione commerciale e nel rispetto della superficie commerciale preesistente, sono fatte salve le preesistenti dotazioni di parcheggi pertinenziali se, attraverso una specifica e documentata relazione tecnica, è dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri di
ocumentata relazione tecnica, è dimostrata l’impossibilità di rispettare i parametri stabiliti ai punti 3.2 e 6.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (4) Per gli insediamenti destinati al commercio all’ingrosso esercitato in maniera autonoma (cioè non congiuntamente al dettaglio) è previsto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato “tabella A” del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. per la Categoria C1.
Art. 80 Altre disposizioni
evisto uno spazio di parcheggio come stabilito dall’Allegato “tabella A” del D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg. per la Categoria C1. (5) L’attività commerciale multiservizio di cui all’art. 61 della L.P. 30 luglio 2010 n. 17 è esentata dalla realizzazione dei parcheggi. Art. 80 Altre disposizioni (1) Tutti gli esercizi commerciali con superficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei
perficie di vendita superiore a mq. 250 devono garantire la presenza di servizi igienici come prescritto dai punti 2.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Per le grandi strutture di vendita valgono le disposizioni stabilite dal punto 6.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (2) All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove
zione urbanistica del settore commerciale. (2) All’esterno degli insediamenti storici, il rilascio del titolo edilizio per nuove costruzioni e demolizioni con ricostruzione destinate all’apertura e all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita, con superficie di vendita superiore a mq. 500, è subordinato al rispetto dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
Art. 81 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti
dei parametri edilizi di cui al primo paragrafo del punto 3.3 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Art. 81 Recupero e riqualificazione di insediamenti esistenti (1) Al fine del risparmio di territorio e del recupero e riqualificazione territoriale, paesaggistica, ambientale ed architettonica di contesti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali
Art. 82 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti
sti edificati esistenti, per gli interventi finalizzati all’apertura o all’ampliamento di superficie entro i limiti dimensionali massimi di medie strutture di vendita in edifici esistenti, all’esterno degli insediamenti storici, vale quanto stabilito dal punto 3.5 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Art. 82 Ampliamento di medie e grandi strutture di vendita esistenti (1) Per l’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia
i medie e grandi strutture di vendita esistenti (1) Per l’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti entro la soglia dimensionale si applicano le disposizioni stabilite dai punti 3.2, 3.3 e 3.4 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Nel caso di ampliamento di
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PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 59 - medie strutture di vendita attivate da almeno 5 anni, si applicano le disposizioni stabilite dal punto 3.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. (2) L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia
programmazione urbanistica del settore commerciale. (2) L’ampliamento delle medie strutture di vendita esistenti oltre la soglia dimensionale e delle grandi strutture di vendita è consentito decorsi almeno 5 anni dalla data di attivazione dell’esercizio a seguito dell’apertura o dell’ultimo ampliamento ed entro il limite massimo per ciascun ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei
Art. 83 Ampliamento strutture con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare
un ampliamento del 20% della superficie precedentemente autorizzata, nel rispetto delle disposizioni stabilite dal punto 6.6 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Art. 83 Ampliamento strutture con utilizzo di edifici dismessi da riqualificare (1) Nell’ottica del risparmio del consumo di territorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle
rritorio e della riqualificazione territoriale, paesaggistica o ambientale, per gli interventi finalizzati all’ampliamento delle grandi strutture di vendita o delle medie strutture di vendita oltre la soglia dimensionale, utilizzando edifici dismessi da sottoporre ad interventi organici di riqualificazione anche sotto il profilo tipologico ed architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
Art. 84 Valutazione di impatto ambientale
d architettonico, si applica il punto 6.5, secondo capoverso, dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale. Art. 84 Valutazione di impatto ambientale (1) Per la Valutazione di impatto ambientale (VIA) valgono le disposizioni di cui al punto 9 dei criteri di programmazione urbanistica del settore commerciale.
Art. 85 Varianti periodiche
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 60 - Titolo 14° VARIANTI E NORME FINALI Art. 85 Varianti periodiche (1) Il P.R.G. può essere variato ai sensi dell'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”. Art. 86 Norme transitorie e finali
Art. 86 Norme transitorie e finali
ll'art. 39 della L.P. 4 agosto 2015, n. 15 “Legge provinciale per il governo del territorio”. Art. 86 Norme transitorie e finali (1) Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente che risulti in contrasto con il P.R.G., espresso negli elaborati grafici e nelle norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme del P.R.G. (2) Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. Art. 87 Deroga
Art. 87 Deroga
Quanto non esplicitamente previsto nelle presenti norme viene disciplinato dalle Leggi e dai Regolamenti vigenti. Art. 87 Deroga (1) Alle presenti norme e agli elaborati del Piano Regolatore Generale è ammessa la deroga limitatamente ad interventi urbanistico-edilizi pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità previste dalla vigente legislazione urbanistica provinciale.
Titolo 15°
PRG CALCERANICA AL LAGO Variante adeguamento L.P. 15/2015 D.P.P. 19.05.2017 n. 8-61/Leg norme di attuazione Approvazione Comunità Alta Valsugana e Bersntol – Servizio Urbanistica aprile 2022
- 61 - Titolo 15° ALLEGATI – TIPOLOGIE LEGNAIE
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