Regolamento edilizio comunale (668,5 KB - Pubblicato il 25/10/2018)
Comune di Ceres · Torino, Piemonte
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612 sezioni del documento
REGIONE PIEMONTE
REGIONE PIEMONTE CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO COMUNE DI CERES REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALEREGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALEREGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALEREGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE adeguato al Regolamento Edilizio Tipo regionale (D.C.R. n.347-45856 del 28/11/2017) CONSULENZA: arch. Giovanni Piero Perucca IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VERSIONE: ottobre 2018 APPROVAZIONE: deliberazione C.C. n…….. del ……………………
CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ............
vanni Piero Perucca IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: VERSIONE: ottobre 2018 APPROVAZIONE: deliberazione C.C. n…….. del ……………………
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE INDICE PARTE PRIMA ............................................................................................................................... 1 PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA ............................... 1 CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ............... 1
Art.1. Superficie territoriale (ST) ............................................
EDILIZIA ............................... 1 CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ............... 1 Art.1. Superficie territoriale (ST) .......................................................................................... 1 Art.2. Superficie fondiaria (SF) ............................................................................................ 1 Art.3. Indice di edificabilità territoriale (IT) ........................................................................... 1
Art.3. Indice di edificabilità territoriale (IT) ...............................
1 Art.3. Indice di edificabilità territoriale (IT) ........................................................................... 1 Art.4. Indice di edificabilità fondiaria (IF).............................................................................. 1 Art.5. Carico urbanistico (CU) ............................................................................................. 1 Art.6. Dotazioni Territoriali (DT) ........................................................................................... 2
Art.6. Dotazioni Territoriali (DT) .............................................
Art.6. Dotazioni Territoriali (DT) ........................................................................................... 2 Art.7. Sedime ...................................................................................................................... 2 Art.8. Superficie coperta (SC) ............................................................................................. 2
Art.8. Superficie coperta (SC) .................................................
2 Art.8. Superficie coperta (SC) ............................................................................................. 2 Art.9. Superficie permeabile (SP) ........................................................................................ 2 Art.10. Indice di permeabilità (IPT/IPF) ................................................................................. 2 Art.11. Indice di copertura (IC) .............................................................................................. 3
Art.12. Superficie totale (STot) ...............................................
rt.11. Indice di copertura (IC) .............................................................................................. 3 Art.12. Superficie totale (STot) .............................................................................................. 3 Art.13. Superficie lorda (SL) .................................................................................................. 3
Art.14. Superficie utile (SU) ..................................................
t.13. Superficie lorda (SL) .................................................................................................. 3 Art.14. Superficie utile (SU) ................................................................................................... 3 Art.15. Superficie accessoria (SA)......................................................................................... 3 Art.16. Superficie complessiva (SCom) ................................................................................. 4
Art.16. Superficie complessiva (SCom) ..........................................
.... 3 Art.16. Superficie complessiva (SCom) ................................................................................. 4 Art.17. Superficie calpestabile (SCa) ..................................................................................... 4 Art.18. Sagoma ..................................................................................................................... 4 Art.19. Volume totale o volumetria complessiva (V) .............................................................. 5
Art.19. Volume totale o volumetria complessiva (V) .............................
.......... 4 Art.19. Volume totale o volumetria complessiva (V) .............................................................. 5 Art.20. Piano fuori terra ......................................................................................................... 5 Art.21. Piano seminterrato..................................................................................................... 5
Art.22. Piano interrato ........................................................
rt.21. Piano seminterrato..................................................................................................... 5 Art.22. Piano interrato ........................................................................................................... 5 Art.23. Sottotetto ................................................................................................................... 5
Art.24. Soppalco ...............................................................
Sottotetto ................................................................................................................... 5 Art.24. Soppalco ................................................................................................................... 5 Art.25. Numero dei piani (NP) ............................................................................................... 5
Art.25. Numero dei piani (NP) ..................................................
Art.25. Numero dei piani (NP) ............................................................................................... 5 Art.26. Altezza lorda (HL) ...................................................................................................... 6 Art.27. Altezza del fronte (HF) ............................................................................................... 6
Art.28. Altezza dell'edificio (H)...............................................
rt.27. Altezza del fronte (HF) ............................................................................................... 6 Art.28. Altezza dell'edificio (H)............................................................................................... 6 Art.29. Altezza utile (HU) ....................................................................................................... 6
Art.30. Distanze (D)............................................................
- Altezza utile (HU) ....................................................................................................... 6 Art.30. Distanze (D)............................................................................................................... 6 Art.31. Volume tecnico .......................................................................................................... 7
Art.32. Edificio ...............................................................
.31. Volume tecnico .......................................................................................................... 7 Art.32. Edificio ....................................................................................................................... 7 Art.33. Edificio Unifamiliare ................................................................................................... 7
Art.34. Pertinenza .............................................................
.33. Edificio Unifamiliare ................................................................................................... 7 Art.34. Pertinenza ................................................................................................................. 7 Art.35. Balcone ..................................................................................................................... 7
Art.36. Ballatoio...............................................................
Balcone ..................................................................................................................... 7 Art.36. Ballatoio..................................................................................................................... 8 Art.37. Loggia/Loggiato ......................................................................................................... 8
Art.38. Pensilina ..............................................................
.37. Loggia/Loggiato ......................................................................................................... 8 Art.38. Pensilina .................................................................................................................... 8 Art.39. Portico/Porticato ........................................................................................................ 8
Art.40. Terrazza ...............................................................
- Portico/Porticato ........................................................................................................ 8 Art.40. Terrazza .................................................................................................................... 8 Art.41. Tettoia ....................................................................................................................... 8
Art.42. Veranda ................................................................
ettoia ....................................................................................................................... 8 Art.42. Veranda ..................................................................................................................... 8 Art.43. Indice di densità territoriale (DT) ................................................................................ 8
Art.43. Indice di densità territoriale (DT) ....................................
8 Art.43. Indice di densità territoriale (DT) ................................................................................ 8 Art.44. Indice di densità fondiaria (DF) .................................................................................. 9
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA.................
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA.................. 10 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA ....................................... 11 PARTE SECONDA ....................................................................................................................... 30
TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ..............................
CONDA ....................................................................................................................... 30 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI .......................................................................... 30 IN MATERIA EDILIZIA .................................................................................................................. 30 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI .......................................... 30
Art.45. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportel
............................. 30 TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI .......................................... 30 CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI ........................................................... 30 Art.45. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la
edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale.......................................................... 30 45.1 - Sportello unico edilizia ......................................................................................................... 30
ello unico edilizia ......................................................................................................... 30 45.2 - Sportello unico attività produttive ........................................................................................ 30 45.3 - Commissione edilizia ............................................................................................................. 30
ssione edilizia ............................................................................................................. 30 45.4 - Commissione locale per il paesaggio .................................................................................... 33 45.5 - Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) ........................................................................................................................................ 33
Art.46. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specific
............................................................................................................................. 33 Art.46. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale .......... 33 Art.47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP ............................................................. 33
Art.47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP ...............................
.......... 33 Art.47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP ............................................................. 33 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI ................................................... 34 Art.48. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati ................. 34 Art.49. Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) ............ 34
Art.49. Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (
entati ................. 34 Art.49. Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU) ............ 34 Art.50. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi ......................................................................... 34 Art.51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità ................................................... 35 Art.52. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
Art.52. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri
.............................................. 35 Art.52. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni ....................................................................................................... 35 Art.53. Pareri preventivi....................................................................................................... 36 Art.54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia ........................ 36
Art.54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia .
.................. 36 Art.54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia ........................ 36 Art.55. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio 36 Art.56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti ........................................................ 36 Art.57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili .............................................. 36
Art.57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili ...............
.......... 36 Art.57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili .............................................. 36 TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI ............................................. 37 CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI ............................ 37 Art.58. Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali
Art.59. Comunicazioni di fine lavori ...........................................
mento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc. ......................................... 37 Art.59. Comunicazioni di fine lavori ..................................................................................... 37 Art.60. Occupazione di suolo pubblico ................................................................................ 37
Art.60. Occupazione di suolo pubblico ..........................................
... 37 Art.60. Occupazione di suolo pubblico ................................................................................ 37 Art.61. Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc................................................................................................ 38 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI .......................................... 39
Art.62. Principi generali dell’esecuzione dei lavori ...........................
............................. 38 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI .......................................... 39 Art.62. Principi generali dell’esecuzione dei lavori ............................................................... 39 Art.63. Punti fissi di linea e di livello .................................................................................... 39 Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ..................................................... 40
Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie .......................
........... 39 Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie ..................................................... 40 Art.65. Cartelli di cantiere .................................................................................................... 41 Art.66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni ............................................................. 41 Art.67. Misure di cantiere e eventuali tolleranze .................................................................. 42
Art.68. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Art.68. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera ............................................................................................... 42 Art.69. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ....................................................... 42
Art.70. Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori ..
e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ....................................................... 42 Art.70. Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori ............................ 42 Art.71. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali.............................................................................................................................. 43
TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI
............................................................................................................................. 43 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI ........................................................................................... 44 CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio .................................................................................. 44
Art.72. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici ................
44 CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio .................................................................................. 44 Art.72. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici .................................................. 44 Art.73. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi
iferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo ................................................................................................................... 44
Art.74. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a
di suolo ................................................................................................................... 44 Art.74. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale. ........................................................................................................... 44 Art.75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità,
Art.75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabili
......................................... 44 Art.75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti. ..................................................................................... 45
Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del ris
dilizia, rispetto ai parametri cogenti. ..................................................................................... 45 Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon............................................................................................................................... 45 Art.77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei
Art.77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei se
................................. 45 Art.77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale..................................................................................... 45 Art.78. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") ........................ 46 Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco
Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del
"linee vita") ........................ 46 Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa...................................................................... 46 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO .................. 47 Art.80. Strade ...................................................................................................................... 47
Art.81. Portici ................................................................
Strade ...................................................................................................................... 47 Art.81. Portici ...................................................................................................................... 47 Art.82. Piste ciclabili ............................................................................................................ 47
Art.83. Aree per parcheggio ....................................................
Piste ciclabili ............................................................................................................ 47 Art.83. Aree per parcheggio ................................................................................................ 47 Art.84. Piazze e aree pedonalizzate .................................................................................... 47 Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi ............................................................................. 47
Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi ........................................
.... 47 Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi ............................................................................. 47 Art.86. Passi carrai e uscite per autorimesse ...................................................................... 48 Art.87. Chioschi/dehor su suolo pubblico ............................................................................ 49 Art.88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle
Art.88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti
....................................... 49 Art.88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato ................... 49 Art.89. Recinzioni ................................................................................................................ 51 Art.90. Numerazione civica ................................................................................................. 52
Art.90. Numerazione civica .....................................................
Art.90. Numerazione civica ................................................................................................. 52 CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE ................................................ 53 Art.91. Aree Verdi ............................................................................................................... 53 Art.92. Parchi urbani ........................................................................................................... 53
Art.93. Orti urbani.............................................................
- Parchi urbani ........................................................................................................... 53 Art.93. Orti urbani................................................................................................................ 53 Art.94. Parchi e percorsi in territorio rurale .......................................................................... 53
Art.94. Parchi e percorsi in territorio rurale .................................
53 Art.94. Parchi e percorsi in territorio rurale .......................................................................... 53 Art.95. Sentieri e rifugi alpini ............................................................................................... 53 Art.96. Tutela del suolo e del sottosuolo.............................................................................. 53 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ................................................... 54
Art.97. Approvvigionamento idrico...............................................
........................... 53 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ................................................... 54 Art.97. Approvvigionamento idrico....................................................................................... 54 Art.98. Depurazione e smaltimento delle acque .................................................................. 54
Art.99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati .................
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Art.99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati ................................................... 54 Art.100. Distribuzione dell'energia elettrica ........................................................................ 55 Art.101. Distribuzione del gas ............................................................................................ 55
Art.101. Distribuzione del gas .................................................
5 Art.101. Distribuzione del gas ............................................................................................ 55 Art.102. Ricarica dei veicoli elettrici ................................................................................... 55 Art.103. Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento................................................................................................................... 55
Art.104. Telecomunicazioni .....................................................
caldamento................................................................................................................... 55 Art.104. Telecomunicazioni ............................................................................................... 56 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO ..................................................................................................................... 57
Art.105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luogh
GISTICO ..................................................................................................................... 57 Art.105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi ........... 57 Art.106. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio ...................................... 57 Art.107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali ...................................... 57
Art.107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali .............
................ 57 Art.107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali ...................................... 57 Art.108. Allineamenti ......................................................................................................... 58 Art.109. Piano del colore ................................................................................................... 58
Art.109. Piano del colore ......................................................
Art.109. Piano del colore ................................................................................................... 58 Art.110. Coperture degli edifici .......................................................................................... 58 Art.111. Illuminazione pubblica .......................................................................................... 59 Art.112. Griglie ed intercapedini ........................................................................................ 59
Art.112. Griglie ed intercapedini ..............................................
59 Art.112. Griglie ed intercapedini ........................................................................................ 59 Art.113. Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici ....................................................................................................................... 59 Art.114. Serramenti esterni degli edifici ............................................................................. 59
Art.114. Serramenti esterni degli edifici ......................................
.. 59 Art.114. Serramenti esterni degli edifici ............................................................................. 59 Art.115. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe ............................................ 60 Art.116. Cartelloni pubblicitari ............................................................................................ 60 Art.117. Muri di cinta e di sostegno.................................................................................... 60
Art.117. Muri di cinta e di sostegno............................................
. 60 Art.117. Muri di cinta e di sostegno.................................................................................... 60 Art.118. Beni culturali ed edifici storici ............................................................................... 61 Art.119. Cimiteri monumentali e storici .............................................................................. 61 Art.120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani ...................... 61
Art.120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani .
.................... 61 Art.120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani ...................... 61 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI .................................................................................. 62 Art.121. Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche................................................................................ 62
Art.122. Serre bioclimatiche o serre solari ....................................
er l'abbattimento di barriere architettoniche................................................................................ 62 Art.122. Serre bioclimatiche o serre solari ......................................................................... 62 Art.123. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici 62 Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali ................................................................... 62
Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali ................................
difici 62 Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali ................................................................... 62 Art.125. Strade, passaggi privati e rampe .......................................................................... 63 Art.126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine ................................................................... 64 Art.127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni ............................................... 65
Art.127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni ..................
............ 64 Art.127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni ............................................... 65 Art.128. Recinzioni ............................................................................................................ 65 Art.129. Materiali, tecniche costruttive degli edifici............................................................. 65 Art.130. Disposizioni relative alle aree di pertinenza .......................................................... 65
Art.130. Disposizioni relative alle aree di pertinenza .........................
........ 65 Art.130. Disposizioni relative alle aree di pertinenza .......................................................... 65 Art.131. Piscine ................................................................................................................. 66 Art.132. Altre opere di corredo degli edifici ........................................................................ 66 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ...................................................... 67
Art.133. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni
...................... 66 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO ...................................................... 67 Art.133. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio............................................................................................................................ 67 Art.134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori .............................................................. 67
Art.134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori .............................
........ 67 Art.134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori .............................................................. 67 Art.135. Sanzioni per violazione delle norme regolamentari .............................................. 67 TITOLO V NORME TRANSITORIE .................................................................................... 68 Art.136. Aggiornamento del regolamento edilizio ............................................................... 68
Art.136. Aggiornamento del regolamento edilizio ................................
.......... 68 Art.136. Aggiornamento del regolamento edilizio ............................................................... 68 Art.137. Disposizioni transitorie per l’adeguamento ........................................................... 68 Allegato B.................................................................................................................................. 69
............................................................................................................................. 69 Inserimento ambientale delle costruzioni ................................................................................... 69
Art.1. Superficie territoriale (ST)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 1 PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITA’ EDILIZIA CAPO I LE DEFINIZIONI UNIFORMI DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Art.1. Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche
Art.2. Superficie fondiaria (SF)
a superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie territoriale si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Art.2. Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’
Art.2. Superficie fondiaria (SF)
nita dal PRG. Art.2. Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. E’ costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie fondiaria si misura in metri quadrati (m2). Le aree per dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG.
Art.3. Indice di edificabilità territoriale (IT)
r dotazioni territoriali sono definite all’articolo 6. Per superficie reale si intende l’area complessiva come definita dal PRG. Art.3. Indice di edificabilità territoriale (IT) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2).
Art.4. Indice di edificabilità fondiaria (IF)
icazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità territoriale si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IT occorre utilizzare la superficie lorda (IT=SL/ST). Art.4. Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/
Art.5. Carico urbanistico (CU)
te. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di edificabilità fondiaria si misura in metri quadrati su metri quadrati (m2/ m2). Ai fini del corretto calcolo dell’IF occorre utilizzare la superficie lorda (IF=SL/SF). Art.5. Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso.
Art.6. Dotazioni Territoriali (DT)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 2 Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. Indicazioni e specificazioni tecniche Il carico urbanistico si misura in metri quadrati (m2). Art.6. Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra
Art.6. Dotazioni Territoriali (DT)
ti (m2). Art.6. Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio- economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. Indicazioni e specificazioni tecniche Le dotazioni territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle
Art.7. Sedime
i territoriali si misurano in metri quadrati (m2). Sono le aree destinate dallo strumento urbanistico ai servizi pubblici e alle infrastrutture, alla viabilità e agli impianti costituenti opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta; tra queste vanno computate sia le aree già acquisite o da acquisire da parte della Pubblica Amministrazione, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. Art.7. Sedime
Art.7. Sedime
e, sia quelle assoggettate o da assoggettare ad uso pubblico, ai sensi degli artt. 21, 22 e 51 della l.r. 56/1977. Art.7. Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. Indicazioni e specificazioni tecniche Il sedime si misura in metri quadrati (m2). Art.8. Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno
Art.8. Superficie coperta (SC)
i quadrati (m2). Art.8. Superficie coperta (SC) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie coperta si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nel profilo esterno perimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture.
Art.9. Superficie permeabile (SP)
rimetrale le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture. Art.9. Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Art.10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)
Art.10. Indice di permeabilità (IPT/IPF)
ni e specificazioni tecniche La superficie permeabile si misura in metri quadrati (m2). Art.10. Indice di permeabilità (IPT/IPF) a) Indice di permeabilità territoriale (IPT) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale. b) Indice di permeabilità fondiaria (IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie fondiaria.
Art.11. Indice di copertura (IC)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 3 Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di permeabilità territoriale e l’indice di permeabilità fondiaria si esprimono in percentuale (%) e rappresentano la percentuale di superficie permeabile rispetto alla superficie territoriale o fondiaria (IPT=SP/ST o IPF=SP/SF). Art.11. Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche
Art.12. Superficie totale (STot)
- Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di copertura si esprime in percentuale (%) e rappresenta il rapporto tra la superficie coperta edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (IC = SC/SF). Art.12. Superficie totale (STot) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche
Art.13. Superficie lorda (SL)
ori terra, seminterrati e interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie totale si misura in metri quadrati (m2). Art.13. Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2).
Art.14. Superficie utile (SU)
cio escluse le superfici accessorie. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie lorda si misura in metri quadrati (m2). Rientrano nella superficie lorda: le verande, i “bow window” e i piani di calpestio dei soppalchi. Art.14. Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Indicazioni e specificazioni tecniche
perficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie utile si misura in metri quadrati (m2). Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e
Art.15. Superficie accessoria (SA)
i non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici utili; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio e pertanto utili. Art.15. Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature,
dificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: a) i portici, i “piani pilotis” e le gallerie pedonali; b) i ballatoi, le logge, i balconi, le terrazze e le serre solari finalizzate alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente;
e diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico, ai sensi della normativa vigente; c) le cantine e i relativi corridoi di servizio;
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 4
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 4 d) i sottotetti per la porzione avente altezza pari o inferiore a m. 1,80; e) i sottotetti con altezza media interna inferiore a m 2,40, escludendo dal conteggio la porzione inferiore a m 1,80; f) i volumi tecnici, i cavedi, e le relative parti comuni; g) gli spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; h) le parti comuni, quali i locali di servizio in genere, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come androni, corridoi e disimpegni, i vani scala e i vani degli ascensori, i depositi. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie accessoria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali
Art.16. Superficie complessiva (SCom)
soria si misura in metri quadrati (m2). Il regolamento edilizio può stabilire la quantità massima dei locali cantina, dei locali di servizio o di deposito, realizzabili in rapporto alle unità immobiliari. Per quanto riguarda la misurazione dell’altezza del sottotetto, punto d), si intende l’altezza lorda di cui all’articolo 26. Art.16. Superficie complessiva (SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) Indicazioni e specificazioni tecniche
Art.17. Superficie calpestabile (SCa)
SCom) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC = SU + 60%SA) Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie complessiva si misura in metri quadrati (m2). La superficie complessiva è il parametro da utilizzare ai fini del calcolo del costo di costruzione, ai sensi del Decreto ministeriale lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Art.17. Superficie calpestabile (SCa)
Art.17. Superficie calpestabile (SCa)
ubblici 10 maggio 1977, n. 801 (determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici). Art.17. Superficie calpestabile (SCa) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. Indicazioni e specificazioni tecniche La superficie calpestabile si misura in metri quadrati (m2). Art.18. Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad
a della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,5 m. Indicazioni e specificazioni tecniche Negli edifici esistenti, oggetto di interventi volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da
nti volti al miglioramento della resistenza alle sollecitazioni sismiche, la sagoma si calcola al netto dei maggiori spessori da aggiungere, sino ad un massimo di 25 cm, a quelli rilevati ed asseverati dal progettista, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse,
ativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Art.19. Volume totale o volumetria complessiva (V)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 5 Art.19. Volume totale o volumetria complessiva (V) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. Indicazioni e specificazioni tecniche Il volume si misura in metri cubi (m3). Al fine del calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. Art.20. Piano fuori terra
Art.20. Piano fuori terra
calcolo del volume la superficie totale di ciascun piano è calcolata al netto di eventuali soppalchi. Art.20. Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Art.21. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad
Art.22. Piano interrato
va a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Art.22. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. Art.23. Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante.
Art.24. Soppalco
t.23. Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Indicazioni e specificazioni tecniche Per sottotetto si intende lo spazio sottostante a copertura non piana. Art.24. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Art.25. Numero dei piani (NP)
Art.25. Numero dei piani (NP)
ttenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. Art.25. Numero dei piani (NP) E’ il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). Indicazioni e specificazioni tecniche Per numero dei piani, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti
nalmente di utilizzare l’acronimo (NP). Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato, e che non emergano dal suolo per più di 1.20 m, nonché gli eventuali soppalchi, mentre sono inclusi nel numero dei piani quelli che emergono dal suolo per più di 1,20 m misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto.
ll'intradosso del soffitto all’estremità inferiore della quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto. Il conteggio del numero dei piani si considera per ogni porzione di edificio. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli delimitati a livello superiore dalle falde inclinate delle coperture anche quando concorrono al computo della SL.
Art.26. Altezza lorda (HL)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 6 Art.26. Altezza lorda (HL) Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL).
Art.27. Altezza del fronte (HF)
tecniche L’altezza lorda si misura in metri (m). Per altezza lorda, si propone convenzionalmente di utilizzare l’acronimo (HL). Si chiarisce che l’altezza dell’ultimo piano dell’edificio si calcola dalla quota del pavimento all’intradosso del soffitto o copertura. Art.27. Altezza del fronte (HF) L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e
Art.28. Altezza dell'edificio (H)
iane. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si calcola come differenza di quota tra l’estremità superiore e inferiore e si misura in metri (m), senza tenere conto degli accessi ai piani interrati costituiti da rampe, scale e viabilità privata. Dal computo dell'altezza dei fronti sono esclusi i volumi tecnici come definiti all’articolo 31. Art.28. Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche
Art.28. Altezza dell'edificio (H)
articolo 31. Art.28. Altezza dell'edificio (H) Altezza massima tra quella dei vari fronti. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza del fronte si misura in metri (m). Art.29. Altezza utile (HU) Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche
itti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. Indicazioni e specificazioni tecniche L’altezza utile si misura in metri (m). L’altezza media ponderata si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume netto del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle
Art.30. Distanze (D)
te e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. Il volume è la sommatoria dei volumi delle diverse parti omogenee nelle quali risulta conveniente scomporre il locale al fine di effettuare i conteggi. Art.30. Distanze (D) Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 7
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 7 ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. Indicazioni e specificazioni tecniche La distanza si misura in metri (m). Per confine stradale si intende o il confine della strada definito nel testo del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o, in sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404.
Art.31. Volume tecnico
n sua assenza, il ciglio della strada come definito dalla vigente normativa statale, vedi art. 2 del D.M. 1 aprile 1968 n. 1404. Art.31. Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni tecniche
namento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Indicazioni e specificazioni tecniche Sono considerati volumi tecnici quelli impegnati da impianti tecnici necessari al funzionamento del fabbricato, sia sistemati entro il corpo del medesimo sia al di fuori; il Comune ne può fissare altezze minime e massime nonché le sagome limite, nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al
Art.32. Edificio
nel rispetto delle norme di legge vigenti. Nei volumi tecnici rientrano le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori o dei montacarichi, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e il condizionamento, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc…. Art.32. Edificio
Art.32. Edificio
per l'utilizzo di fonti energetiche alternative, opere e manufatti utili a prevenire le cadute dall’alto, ecc…. Art.32. Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.
Art.33. Edificio Unifamiliare
al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Art.33. Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito a un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Art.34. Pertinenza
Art.34. Pertinenza
isponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. Art.34. Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. Art.35. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in
Art.35. Balcone
carattere di accessorietà. Art.35. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.
Art.36. Ballatoio
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 8 Art.36. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. Art.37. Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Art.38. Pensilina
Art.38. Pensilina
erto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Art.38. Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. Art.39. Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Art.40. Terrazza
Art.40. Terrazza
egli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Art.40. Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Art.41. Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Art.42. Veranda
Art.42. Veranda
to da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. Art.42. Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla
Art.43. Indice di densità territoriale (DT)
ili. Indicazioni e specificazioni tecniche La veranda si differenzia dalla serra solare, in quanto la seconda è finalizzata alla captazione diretta dell'energia solare e all'esclusivo miglioramento dei livelli di isolamento termico ai sensi della normativa vigente. Non è considerata veranda lo spazio chiuso da tende apribili, fioriere e zanzariere. Art.43. Indice di densità territoriale (DT) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale,
Art.43. Indice di densità territoriale (DT)
. Art.43. Indice di densità territoriale (DT) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità territoriale si misura in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità territoriale (DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
DT=V/ST) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
Art.44. Indice di densità fondiaria (DF)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 9 Art.44. Indice di densità fondiaria (DF) Quantità massima di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Indicazioni e specificazioni tecniche L’indice di densità fondiaria si esprime in metri cubi su metri quadrati (m3/m2). L’indice di densità fondiaria (DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG.
DF=V/SF) viene utilizzato per l’applicazione dell’articolo 23 della l.r. 56/1977 nelle zone a destinazione residenziale del PRG. Ai fini del calcolo del presente parametro, per volume edificabile si intende la somma dei prodotti della superficie lorda (SL) di ciascun piano, al netto di eventuali soppalchi, per la relativa altezza lorda.
CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 10 CAPO II DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI GENERALI IN MATERIA EDILIZIA La disciplina generale dell’attività edilizia operante sul territorio regionale è articolata secondo l’elenco riportato nell’Allegato all’Intesa, riportato di seguito; per ciascuna categoria la Regione ha integrato o modificato il richiamo alla disciplina, in conformità alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente.
à alla normativa regionale vigente e provvederà ad aggiornarla mediante apposita pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente. a Definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d'uso La definizione degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso, devono essere reperibili e aggiornati sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata
ie, utilizzando quale riferimento la Tabella riepilogativa di corrispondenza delle opere interventi e titoli edilizi (pubblicata sul sito www.mude.piemonte.it). b Il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e la modalità di controllo degli stessi I procedimenti per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi e le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono pubblicati con le opportune
le modalità di controllo degli stessi e la trasmissione delle comunicazioni in materia edilizia sono pubblicati con le opportune informazioni al cittadino sul sito istituzionale dell’Ente. c La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa La modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente.
stica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione allegata alla stessa è scaricabile dal sito istituzionale dell’Ente. In particolare si ricorda che la modulistica unificata, adeguata a quella nazionale di cui agli “Accordi tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernenti l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle pratiche edilizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it.
lizie”, adottata con Deliberazioni della Giunta regionale è pubblicata e aggiornata sul sito istituzionale www.mude.piemonte.it. La raccolta aggiornata delle disposizioni nazionali, evidenziata in nero nella tabella seguente, è reperibile sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree
Infrastrutture e dei Trasporti. La raccolta aggiornata delle disposizioni regionali è reperibile sul sito web, alla pagina “Aree tematiche\Urbanistica\Regolamenti edilizi” della Regione Piemonte, articolata secondo l’elenco riportato di seguito. La raccolta delle disposizioni e/o regolamenti correlati alla materia edilizia di competenza comunale sono reperibili sul sito web del Comune di Ceres.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 11
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 11 RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
sposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 48, 49, 50 e 54 LEGGE REGIONALE 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed u so del suolo” ) LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale
2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare Capo II A.1 Edilizia residenziale LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 25 gennaio 1999, n. 1/PET (LEGGE REGIONALE 6 agosto 1998, n. 21 “Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici)
il recupero a fini abitativi di sottotetti”) LEGGE REGIONALE 29 aprile 2003, n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici) CIRCOLARE del PRESIDENTE della GIUNTA REGIONALE 9 settembre 2003, n. 5/PET (Legge regionale 29 aprile 2003, n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”) A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello
TE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la
EL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in
rtito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articoli 25 e 26 A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 12
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 12 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11
onti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE), in particolare articolo 11 A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
ia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività
- in particolare articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (articolo 7 D.P.R. n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011- 2013 Edilizia Pubblica”)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 13 B .
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 13 B . REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi
968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907
lli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 765 del 1967) CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41- sexies LEGGE 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune
isposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)
2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 23 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 agosto 2003, n. 20-10187 (Istruzioni per la determinazione dei valori minimi ammissibili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio)
ili delle altezze interne dei locali degli edifici esistenti di vecchia costruzione, oggetto di interventi di recupero edilizio) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495
(Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'articolo 19 della Legge n. 765 del 1967)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 14
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 14 DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai
o o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27
he per la costruzione delle strade) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60
rezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare titolo III, articoli da 49 a 60 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 LEGGE REGIONALE 7 agosto 2006, n. 31 (Disposizioni di principio per l'autorizzazione alla deroga delle distanze legali lungo le ferrovie in concessione ai sensi dell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi
ell'articolo 60 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del 1980) B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione), in particolare articoli 707, 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27 luglio 1934 n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articolo 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285
modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 27 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
spetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie), in particolare articolo 96, comma primo, lettera f) LEGGE REGIONALE 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), in particolare articolo 29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
29 B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 15
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano “Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61”) B.2.6bis Superficie dell'area oggetto di concessione e di protezione assoluta delle acque minerali e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
e termali LEGGE REGIONALE 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), in particolare articolo 19 B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4
gge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di
L CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del
r la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana), si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del D.M. n. 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
olazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
ATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) LEGGE REGIONALE 26 aprile 1984, n. 23 (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l’impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla
o di opere elettriche aventi tensioni fino a 150.000 volt) LEGGE REGIONALE 3 AGOSTO 2004 n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 16
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 16 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 settembre 2005, n. 16-757 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. Direttiva tecnica in materia di localizzazione degli impianti radioelettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure
elettrici, spese per attività istruttorie e di controllo, redazione del regolamento comunale, programmi localizzativi, procedure per il rilascio delle autorizzazioni e del parere tecnico” ) B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di
to, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8). (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti: le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con
ianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008, la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile
e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8 ) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
O DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Demanio fluviale e lacuale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 dicembre 2004, n. 14/R (Regolamento regionale recante: Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile
Prime disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni “Legge regionale 18 maggio 2004 , n. 12”) B.2.11 Aree sciabili e fasce di rispetto da impianti di risalita e piste LEGGE REGIONALE 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari
lla pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna) B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa ) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 17
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 17 B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)
46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti
colo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 luglio 2010, n. 17-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati
-377 (Linee guida per la valutazione del rischio industriale nell'ambito della pianificazione territoriale) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del
e e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) LEGGE REGIONALE n. 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati (articolo 17 del decreto legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale
o legislativo5 febbraio 1997, n. 22, da ultimo modificato dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426). Approvazione del Piano regionale di bonifica delle aree inquinate. Abrogazione della legge regionale 28 agosto 1995, n. 71) LEGGE REGIONALE 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007 ), in particolare articolo 43
Parte II, Titolo I, Capo I
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 18 C VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte II, Titolo I, Capo I LEGGE REGIONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale)
Parte III
IONALE del 14 marzo 1995, n. 35 (Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali architettonici nell’ambito comunale) C.2 Beni paesaggistici e valorizzazione del paesaggio DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione
IDENTE DELLA REPUBBLICA 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42)
osti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3,del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni
lle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) LEGGE REGIONALE 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) LEGGE REGIONALE 1 dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio)
rticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) LEGGE REGIONALE 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 gennaio 2017 n. 2/R (Regolamento regionale recante: Attuazione dell'articolo 3, comma 3 ter della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131
o 2009, n. 4 “Gestione e promozione economica delle foreste”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 26-2131 (Linee guida per l’adeguamento dei piani regolatori e dei regolamenti edilizi alle indicazioni di tutela per il sito UNESCO “Paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe- Roero e Monferrato”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5
ONSIGLIO REGIONALE 3 ottobre 2017, n. 233-35836 (Approvazione del Piano paesaggistico regionale ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 ‘Tutela dell’uso del suolo’) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 19
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 19 REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da
n particolare articolo 61, comma 1, lettera g) e comma 5 LEGGE REGIONALE 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge
n materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della Legge 22 marzo 1900, n. 195, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I
5, e della Legge 7 luglio 1902, n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare Titolo VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)
ne del Capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) LEGGE REGIONALE 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) LEGGE REGIONALE 3 agosto 2015, n. 19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge
19 (Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti. Modifiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 “Testo unico sulla tutela del le aree naturali e della biodiversità”) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
ettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 aprile 2014, n. 54-7409 (L.r. 19/2009 “Testo unico sulla tutela delle aree naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
e naturali e del la biodiversita'”, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 settembre 2014, n. 22-368 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31-
art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" e alla D.G.R. n. 31- 7448 del 15/04/2014 "Art. 18 l. 157/1992, art. 40 l.r. 5/2012. Approvazione del calendario venatorio per la stagione 2014/2015 e delle relative istruzioni operative")
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 20
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 20 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 gennaio 2016, n. 17-2814 (Modifiche alla D.G.R. n. 54-7409 07/04/2014 "L.r. 19/2009. Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversita', art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione") DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte.
UNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 24-2976 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Recepimento dei disposti di cui all'art. 39 della l.r. 22 dicembre 2015, n. 26 "Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015". Modifica alla D.G.R. n. 54-7409 del 7.04.2014) In aggiunta alle disposizioni delle precedenti deliberazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte
berazioni si rimanda alle “Misure di conservazione Sito specifiche” pubblicate sul sito web istituzionale della Regione Piemonte C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parte Prima e Seconda LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs.
a compatibilità ambientale e le procedure di valutazione) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 giugno 2008, n. 12-8931 (D.lgs. 152/2006 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”. Primi indirizzi operativi per l’applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
LIO REGIONALE 20 settembre 2011, n. 129-35527 (Aggiornamento degli allegati A1 e B2 alla legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione” in conseguenza delle modifiche agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977
prile 2006, n. 152, operate dalla legge 23 luglio 2009, n. 99) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 febbraio 2016, n. 25-2977 (Disposizioni per l’integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 21 D . NORMATIVA TECNICA
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 21 D . NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e
bitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63, 65, Allegato IV e Allegato XIII D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003, n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (Classificazione sismica dei comuni italiani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)
taliani) DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla
cato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985) LEGGE REGIONALE 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64 in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e
per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058
sposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 11-13058 (Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 22
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 22 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 dicembre 2011, n. 4-3084 (D.G.R. n. 11-13058 del 19/01/2010. Approvazione delle procedure di controllo e gestione delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico attuative della nuova classificazione sismica del territorio piemontese) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
TA REGIONALE 21 maggio 2014, n. 65-7656 (Individuazione dell'ufficio tecnico regionale ai sensi del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e ulteriori modifiche e integrazioni alle procedure attuative di gestione e controllo delle attività urbanistico-edilizie ai fini della prevenzione del rischio sismico approvate con D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 4-3084) D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
zio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
Parte II, Capo III
negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e
i delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236
ria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
l superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti
a valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162
tività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 23
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 23 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151
ti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative
, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative
esidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di
sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione
ione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)
evenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29
O DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano
inque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256
ge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 24
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 24 DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1994 (Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) LEGGE REGIONALE 14 ottobre 2008, n. 30 (Norme per la tutela della salute, il risanamento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094
ento dell'ambiente, la bonifica e lo smaltimento dell'amianto) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2012, n. 40-5094 (Approvazione del Protocollo regionale per la gestione di esposti/segnalazioni relativi alla presenza di coperture in cemento - amianto negli edifici) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste
IUNTA REGIONALE 18 dicembre 2013, n. 25-6899 (Approvazione delle indicazioni operative per la rimozione e la raccolta di modeste quantità di materiali contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide presenti in utenze civili da parte di privati cittadini) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 dicembre 2016, n. 58-4532 (Definizione delle modalità di comunicazione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni
azione della presenza di amianto ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008, in attuazione del Piano Regionale Amianto per gli anni 2016-2020 approvato con D.C.R. 1 marzo 2016, n. 124 – 7279) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici e utilizzo fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009
ettiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
azione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la
ione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
11, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) DECRETO LEGISLATIVO 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015
/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione
pilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2015 (Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 25
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 25 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria. Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n.
imento energetico nell’edilizia ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2015, n. 14-2119 (Disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno
prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i., del d.m. 26 giugno 2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009. Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” e degli articoli 39, comma 1, lettera g) e i) e 40 della l.r. 3/2015) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante
E DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2015, n. 24-2360 (Deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2015, n. 14-2119 recante disposizioni in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici in attuazione del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., del d.p.r. 75/2013 e s.m.i. e del d.m. 26 giugno 2015. Rettifica errori materiali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991
eriali) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997
1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.), in particolare articolo 4 LEGGE REGIONALE 20 ottobre 2000, n. 52 (Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico), in particolare articoli 10, 11 e 14 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione
NALE 2 febbraio 2004, n. 9-11616 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 febbraio 2005, n. 46-14762 (Legge regionale 25 ottobre 2000, n. 52 - art. 3, comma 3, lettera d). Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049
Criteri per la redazione della documentazione di clima acustico) DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 giugno 2012, n. 24-4049 (Disposizioni per il rilascio da parte delle Amministrazioni comunali delle autorizzazioni in deroga ai valori limite per le attività temporanee, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) della l.r. 25 ottobre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio
bre 2000, n. 52) D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia, convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98), in particolare articoli art. 41 e 41-bis
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 26
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 26 DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7 DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
rocce da scavo) LEGGE REGIONALE 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche
ERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
ERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) LEGGE REGIONALE 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione
2 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee) LEGGE REGIONALE 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 luglio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”)
lio 2003, n. 10/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 febbraio 2006, n. 1/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne”) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 dicembre 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”)
re 2006, n. 15/R (Regolamento regionale recante: “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano”) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 13 marzo 2007, n. 117-10731 (Piano di Tutela delle Acque) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso e atmosferico LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria)
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 27
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 27 E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali LEGGE REGIONALE 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del
IGLIO REGIONALE 29 ottobre 1999, n. 563-13414 (Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l’insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come risultante dopo le ultime modifiche intervenute con la deliberazione del Consiglio regionale 20 novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme
novembre 2012, n. 191-43016) E.2 Strutture ricettive LEGGE REGIONALE 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, L.R. 15 aprile 1985, n. 31) LEGGE REGIONALE 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere)
rto), in particolare Allegati A e B LEGGE REGIONALE 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2010, n. 8 (Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo) REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi
n. 1/R (Requisiti e modalità per l'attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di
semplificazione), in particolare Capo II, artt. 4-21 REGOLAMENTO REGIONALE 15 maggio 2017, n. 9/R (Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento ‘Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3’), in particolare Allegato A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo
to A LEGGE REGIONALE 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 LEGGE REGIONALE 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo), in particolare articoli 8 e 9 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla
DELLA GIUNTA REGIONALE 1 marzo 2016, n. 1/R (Regolamento regionale recante: Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell’ospitalità rurale familiare in attuazione dell'articolo 14 della legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 “Nuove disposizioni in materia di agriturismo”) E.4 Impianti di distribuzione del carburante
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 28
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 28 LEGGE REGIONALE 31 maggio 2004, n. 14 (Norme di indirizzo programmatico regionale per la realizzazione e l’ammodernamento della rete distributiva dei carburanti), in particolare i provvedimenti attuativi dell’articolo 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2016 (Approvazione dell'aggiornamento del Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014)
nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica approvato con D.P.C.M. 26 settembre 2014) E.5 Sale cinematografiche LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico del Piemonte) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 maggio 2006, n. 4/R (Regolamento regionale recante: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
nte: “Attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17) come modificato dal DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 ottobre 2014, n. 3/R (Regolamento regionale recante: “Modifiche al Regolamento regionale 30 maggio 2006, n. 4/R) E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità
I PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande
ci scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive
EL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30 REGOLAMENTO (CE) n. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 (sull’ igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
ene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010, n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del
o legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal decreto ministeriale 6 giugno 2005
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 29
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 29 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie
er la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
ttuali) e articolo 8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie
zzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie E.13 Terre crude e massi erratici LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2006, n. 2 (Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda) REGOLAMENTO REGIONALE 2 agosto 2006, n. 8/R (Attuazione della legge regionale 16 gennaio 2006, n. 2 “Norme per la valorizzazione delle costruzioni in terra cruda”) LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi
lorizzazione delle costruzioni in terra cruda”) LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2010, n. 23 (Valorizzazione e conservazione dei massi erratici di alto pregio paesaggistico, naturalistico e storico) E.14 Norme per la sicurezza dei lavori in copertura LEGGE REGIONALE 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R
eria di edilizia e urbanistica), in particolare articolo 15 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2016, n. 6/R (Regolamento regionale recante: Norme in materia di sicurezza per l'esecuzione dei lavori in copertura “Articolo 15, legge regionale 14 luglio 2009 n. 20”. Abrogazione del regolamento regionale 16 maggio 2016 n. 5/R)
Art.45. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento,
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 30 PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Art.45. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, dello Sportello unico per l’edilizia, della Commissione edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la
edilizia se prevista, comunque denominata, e di ogni altro organo, consultivo o di amministrazione attiva, costituito secondo la disciplina vigente, ivi compresa quella statutaria locale. 45.1 - Sportello unico edilizia
- Lo sportello unico edilizia (SUE) come normato dall’articolo 5 del D.P.R. n. 380/2001 (Testo unico dell’edilizia), tramite le sue strutture organizzative, in forma singola, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze
ue strutture organizzative, in forma singola, svolge attività di informazione, ricezione di comunicazioni, segnalazioni, istanze edilizie, e/o di adozione di ogni atto, comunque denominato, in materia edilizia, che non siano di competenza dello sportello unico per le attività produttive. 2. Le funzioni riguardanti lo SUE è svolto dall’Ufficio tecnico Comunale. 3. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune venisse dotato
SUE è svolto dall’Ufficio tecnico Comunale. 3. Al fine di mantenere un costante aggiornamento, qualora il comune venisse dotato di sistema telematico di gestione delle pratiche edilizie, dovrà rimandare con apposito link al proprio portale. 45.2 - Sportello unico attività produttive
- Lo sportello unico per le attività produttive (SUAP ), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la
tività produttive (SUAP ), come normato dal Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione e la disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto-legge n. 112 del 2008 convertito con 2. modificazioni dalla legge n. 133 del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le
del 2008), assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico- artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. 3. Lo sportello SUAP è istituito presso l’Unione dei Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone
blica incolumità. 3. Lo sportello SUAP è istituito presso l’Unione dei Comuni Montani delle Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone 4. L’accesso al sistema telematico di gestione del SUAP avviene con apposito collegamento al portale del Comune. 45.3 - Commissione edilizia
- La commissione edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- La Commissione è composta dal Presidente, nominato dal competente organo
ultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2. La Commissione è composta dal Presidente, nominato dal competente organo comunale, che dovrà essere figura professionale munita di diploma o di laurea e iscritta al relativo Albo Professionale, o essere inquadrato nell’organico di una Pubblica
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 31
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 31 amministrazione, nelle discipline tecniche o giuridiche, e da 4 componenti, nominati dal competente organo comunale. 3. I componenti sono scelti fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica,
dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli nonché in materia giuridica; 4. Almeno la metà dei membri nominati dovrà essere in possesso di diploma di laurea. 5. Tra i membri n.1 dovrà avere comprovata esperienza in Urbanistica, n.1 in edilizia privata e almeno n.1 essere in possesso del diploma di Geometra iscritto al relativo
esperienza in Urbanistica, n.1 in edilizia privata e almeno n.1 essere in possesso del diploma di Geometra iscritto al relativo Collegio Professionale ed avere comprovata esperienza in materia edilizia e catastale, o in possesso del diploma di Geometra con esperienza almeno di cinque anni come dipendente di Ente Locale presso il Settore Edilizia Privata. 6. Le sopraccitate comprovate esperienze sono comunque cumulabili in capo al medesimo soggetto, ed inoltre, per tutti i membri è applicabile il requisito
vate esperienze sono comunque cumulabili in capo al medesimo soggetto, ed inoltre, per tutti i membri è applicabile il requisito dell’esperienza maturata da almeno cinque anni presso una pubblica amministrazione nella specifica materia. 7. Non possono far parte della commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di
rado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla commissione. 8. La commissione resta in carica fino al rinnovo del consiglio comunale che l’ha nominata: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di
omento dell'insediamento del nuovo consiglio comunale, la commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni ed entro tale periodo deve essere eventualmente ricostituita. 9. I componenti della commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il consiglio comunale non li abbia sostituiti.
ne comunicazione scritta al presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il consiglio comunale non li abbia sostituiti. 10. I componenti della commissione decadono per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4 e: b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive; c) per assenza, anche giustificata, a più della metà delle sedute nel corso dell’anno solare, su proposta del Presidente.
utive; c) per assenza, anche giustificata, a più della metà delle sedute nel corso dell’anno solare, su proposta del Presidente. 11. La decadenza è dichiarata con deliberazione del consiglio comunale. I componenti della commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 12.La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) programmi pluriennali di attuazione; c) regolamenti edilizi e loro modifiche; d) interventi da realizzare su edifici sottoposti a vincoli di natura ambientale o
one; c) regolamenti edilizi e loro modifiche; d) interventi da realizzare su edifici sottoposti a vincoli di natura ambientale o storico-architettonica. e) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati, ivi compresi i provvedimenti di annullamento degli effetti delle denunce inizio attività presentate.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 32
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 32 10.L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 11.Il sindaco o l'assessore delegato, la giunta, il consiglio comunale, o il responsabile del servizio - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di: f) convenzioni;
ascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla commissione in materia di: f) convenzioni; g) modalità di applicazione del contributo di costruzione; h) il rilascio di permessi di costruire e loro varianti; i) segnalazione certificata di inizio attività; j) le istanze di pareri preventivi; k) ogni altra pratica prevista dall’ordinamento vigente; 12.La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una
tra pratica prevista dall’ordinamento vigente; 12.La commissione, su convocazione del presidente, si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario; le riunioni della commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 13.Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto.
ti. 13.Il sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della commissione, senza diritto di voto. 14.Assistono ai lavori della commissione, senza diritto di voto, il responsabile del servizio e il tecnico comunale istruttore degli atti sottoposti all'esame della commissione stessa. 15.I componenti della commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio,
interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 16. 16.Vi è interesse all'argomento quando il componente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla
ponente della commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla presentazione del titolo abilitativo edilizio; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
ncreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 17.La commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente.
sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del presidente. 18.La commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di
decisionali - di convocare e sentire i richiedenti dei titoli abilitativi, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 19.La commissione deve motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 20.Il segretario della commissione redige il verbale della seduta. 21.Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei
ione redige il verbale della seduta. 21.Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 33
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 33 22.l verbale è firmato dal segretario estensore, dal presidente della commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla pratica edilizia. 45.4 - Commissione locale per il paesaggio La commissione locale per il paesaggio, come normata dall’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è nominata dal
, come normata dall’articolo 148 del d.lgs. 42/2004, dalla l.r. 32/2008 e dalla D.G.R. n. 34-10229/2008 e s.m.i., è nominata dal Comune al fine di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del d.lgs. 42/2004, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio. 45.5 - Organo tecnico di VIA o di VAS (Valutazione impatto ambientale o Valutazione ambientale strategica) E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016).
Art.46. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con
) E’ la struttura tecnica istituita ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 40/1998 (cfr. d.lgs. 152/2006 e la D.G.R. 25-2977/2016). Il Comune esercita la funzione inerente l’organo tecnico in forma singola. Art.46. Le modalità di gestione telematica delle pratiche edilizie, con specifiche degli elaborati progettuali anche ai fini dell'aggiornamento della cartografia comunale Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può disciplinare con quale
Art.47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP
'aggiornamento della cartografia comunale Il Comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa può disciplinare con quale modalità viene garantita la trasmissione telematica delle pratiche edilizie. Art.47. Le modalità di coordinamento con lo SUAP Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa disciplina con quali procedure garantisca l’integrazione tra lo SUAP e lo SUE, e specifica quali siano i procedimenti di competenza dei relativi sportelli.
Art.48. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 34 CAPO II ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI Art.48. Autotutela e richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati Si richiamano le disposizioni di cui alla l. n. 241/1990 e articolo 68 della l.r. n. 56/1977. Art.49. Certificato urbanistico (CU) o Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione
Certificato di destinazione urbanistica (CDU)
- La richiesta del certificato urbanistico (CU) o del certificato di destinazione urbanistica (CDU) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica:
per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il certificato è rilasciato dall’autorità comunale e specifica: a. le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b. l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c. i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d. le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per
ISTRUZIONI
ioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e. le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f. i vincoli incidenti sull'immobile. ISTRUZIONI
- Il certificato urbanistico, previsto all’articolo 5 della l.r. 19/1999, ha la finalità di fornire al proprietario o a chi si trova in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti
in condizione di compiere attività edilizie le informazioni necessarie a valutare le condizioni urbanistico edilizie riguardanti l’area oggetto di intervento.
- Il certificato di destinazione urbanistica, previsto all’articolo 30 del d.p.r. 380/2001 (Lottizzazione abusiva), ha la finalità stipula di un atto pubblico di compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
Art.50. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi
compravendita, divisione o donazione con oggetto un terreno non di pertinenza di un edificio o pertinenza superiore a 5.000 mq.
- I tempi per il rilascio del certificato urbanistico sono fissati in 60 giorni, mentre i tempi per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica sono fissati in 30 giorni. Art.50. Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Si richiamano le disposizioni del D.P.R. 380/2001, in particolare l’articolo 15 che
- Proroga e rinnovo dei titoli abilitativi Si richiamano le disposizioni del D.P.R. 380/2001, in particolare l’articolo 15 che disciplina l’efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire e indica i termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori:
- Inizio lavori: entro 1 anno dal rilascio del titolo abilitativo;
- Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono
- Fine lavori: entro 3 anni dall’inizio dei lavori. La proroga deve essere concessa necessariamente qualora i lavori non possono essere iniziati o conclusi per iniziative dell’amministrazione o per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso, quali: mole dell’opera da realizzare, particolari caratteristiche tecnico-costruttive dell’opera, difficoltà tecnico-esecutive
Art.51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 35 emerse successivamente all’inizio dei lavori, finanziamenti di opere pubbliche previsti per più esercizi finanziari. In tutti gli altri casi la proroga è discrezionale, ossia deve essere valutata caso per caso dall’amministrazione comunale e concessa con provvedimento motivato. La richiesta deve avvenire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. Art.51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
Art.51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità
ire anteriormente alla scadenza dei termini di inizio e fine lavori. Art.51. Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità Si richiamano le disposizioni dell’articolo 222 del regio decreto n.1265/1934, dell’articolo 26 del D.P.R 380/2001 e dell’articolo 9 bis della l.r. 56/1977. Art.52. Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni Si richiama l’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e le seguenti disposizioni: Oneri di urbanizzazione:
i applicativi e rateizzazioni Si richiama l’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e le seguenti disposizioni: Oneri di urbanizzazione: D.C.R. 26 Maggio 1977, n. 179/CR-4170 (Tabelle parametriche regionali ex artt.5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 da assumere nelle deliberazioni consiliari per la determinazione dei contributi relativi agli oneri di urbanizzazione) o con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2
ontributi relativi agli oneri di urbanizzazione) o con errata corrige della D.C.R. 179/CR-4170 pubblicata sul B.U.R. n. 31 del 2 agosto 1977 e Comunicato interpretativo dell’Assessore alla Pianificazione e Gestione Urbanistica del 18 luglio 1977, prot. n. 780; D.C.R. 3 novembre 1983, n. 560-9266 e D.C.R. 1 febbraio 2000, n. 615, di modifica e rettifica delle tabelle sopra riportate; L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di
ca e rettifica delle tabelle sopra riportate; L.R. 7 marzo 1989, n. 15 (Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso); D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore
pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso); D.C.R. 29 febbraio 2016, n. 22-2974 (Determinazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Integrazione della D.C.R. n. 179-4170 del 26 maggio 1977, ai sensi dell'art. 52 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.). Costo di costruzione: D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici);
n. 56 e s.m.i.). Costo di costruzione: D.M. 10 maggio 1977, n. 801 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici); D.C.R. 1 dicembre 1977, n. 240/CR-8792 (Artt. 6 e 10 della L.R. 28 gennaio 1977, n. 10. Criteri per la determinazione delle aliquote relative al costo di costruzione); D.C.R. 28 luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione);
luglio 1982, n. 320-16021 (art. 9 della legge 25 marzo 1982, n .94. Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione); D.C.R. 27 aprile 1988, n. 765-5767 (Adeguamento dell’aliquota relativa al costo di costruzione. Rettifica errore materiale); D.M. 20 giugno 1990 (Determinazione del costo di costruzione di nuovi edifici ai fini della determinazione del contributo di concessione edilizia); D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27
minazione del contributo di concessione edilizia); D.C.R. 21 giugno 1994, n.817-8294 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali);
Art.53. Pareri preventivi
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 36 D.C.R. 10 dicembre 1996, n. 345-19066 (Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. 27 luglio 1982 n. 320-6862. Adeguamento delle aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali). Art.53. Pareri preventivi Per progetti particolarmente complessi, il Comune può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo
ne può esprimere pareri preventivi o esercitare attività di consulenza preventiva di cui all’ articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n.222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge
Art.54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia
ivi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124) o della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo). Art.54. Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali in materia edilizia
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità
ericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
abilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’autorità comunale nonché agli eventuali organi di tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
Art.55. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del
sibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi del Titolo IV, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. Art.55. Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo
Art.56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti
e la trasparenza del procedimento edilizio Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 241/1990 e decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni). Art.56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti Si richiamano le vigenti disposizioni normative a carattere sovracomunale.
Art.57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili
rt.56. Coinvolgimento e partecipazione degli abitanti Si richiamano le vigenti disposizioni normative a carattere sovracomunale. Art.57. Concorsi di urbanistica e di architettura, ove possibili Il comune nell’ambito della propria autonomia organizzativa si riserva di indicare, con specifico provvedimento, procedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di
cedure per eventuali concorsi di urbanistica e di architettura per incentivare la qualità del progetto nei concorsi di idee o di progettazione, per finalità proprie degli aspetti paesaggistici, nei casi di interventi pubblici, può avvalersi della l.r. 14/2008 (Norme per la valorizzazione del paesaggio).
Art.58. Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 37 TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I NORME PROCEDIMENTALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art.58. Comunicazioni di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori, quali l’impresa esecutrice e del direttore dei lavori, della sicurezza etc.
- Si richiama quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6-
rettore dei lavori, della sicurezza etc.
- Si richiama quanto riportato nel d.p.r. 380/2001, in particolare agli articoli n. 6- bis,15, 22, 23 e 23bis, e nella l. 241/1990.
- Nel caso di CILA e SCIA la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della comunicazione con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge inerenti.
- Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio
di tutti gli obblighi di legge inerenti. 3. Nel caso di SCIA in alternativa al permesso di costruire la comunicazione di inizio lavori coincide con la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività e dovrà essere presentata almeno 30 gg. prima dell’effettivo inizio dei lavori con contestuale adempimento di tutti gli obblighi di legge. 4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno
uale adempimento di tutti gli obblighi di legge. 4. Nel caso di permesso di costruire i lavori devono avere inizio entro un anno dall’efficacia del titolo, fatte salve le diverse disposizioni legislative; la comunicazione di inizio lavori con tutti gli adempimenti connessi dovrà essere presentata entro tale termine. 5. Le comunicazioni di inizio, differimento dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai
Art.59. Comunicazioni di fine lavori
dei lavori, sostituzione e variazioni per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovranno essere conformi ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Art.59. Comunicazioni di fine lavori La comunicazione di fine lavori qualora prevista per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata
Art.60. Occupazione di suolo pubblico
sta per i diversi interventi edilizi ai sensi del d.p.r. 380/2001 dovrà essere conforme ai contenuti della modulistica unificata edilizia approvata dalla Regione Piemonte e reperibile sui siti informatici per la gestione telematica delle pratiche edilizie. Art.60. Occupazione di suolo pubblico
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso,
lo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento; 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono
con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il soggetto interessato o il titolare del titolo abilitativo o il costruttore devono preventivamente richiedere al comune la relativa autorizzazione con allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere; 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
Art.61. Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica,
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 38 Art.61. Comunicazioni di avvio delle opere relative alla bonifica, comprese quelle per amianto, ordigni bellici etc. Si richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, al titolo V, alla l.r. 30/2008, D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.
Art.62. Principi generali dell’esecuzione dei lavori
richiamano le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, al titolo V, alla l.r. 30/2008, D.G.R. 25-6899/2013 e D.G.R. 58-4532/2016.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 39 CAPO II NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art.62. Principi generali dell’esecuzione dei lavori
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa
n modo conforme al progetto assentito o presentato e agli obblighi indicati nel titolo abilitativo o discendenti dalla normativa urbanistica-edilizia e altre normative aventi incidenza sull’attività edilizia vigente. 2. Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e
ono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del Codice della strada e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate.
ecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 4. Nel cantiere debbono essere tenuti a disposizione i titoli abilitativi corredati degli elaborati progettuali nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 5. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di
tre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 6. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge.
ntieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 7. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 8. L’autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. 9. Si richiamano le seguenti disposizioni normative: d.lgs. 81/2008;
Art.63. Punti fissi di linea e di livello
resente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. 9. Si richiamano le seguenti disposizioni normative: d.lgs. 81/2008; "Nuovo codice della strada", decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; disposizioni in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro vigenti e le relative procedure. Art.63. Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è
Art.63. Punti fissi di linea e di livello
. Art.63. Punti fissi di linea e di livello
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al comune, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori;
- Entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente
nto dell’istanza di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede:
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 40
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 40 ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria; 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene
Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
nti relativi alle opere di urbanizzazione primaria; 3. Delle operazioni di cui al comma 2 deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente; 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al comune. Art.64. Conduzione del cantiere e recinzioni provvisorie
- Il titolare del permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza,
isoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 2. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua.
e atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 3. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa
a la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare.
piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 4. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati.
o casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 5. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del titolare del permesso di costruire o della SCIA o della CILA, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni,
ovuto per tale uso alcun corrispettivo. 6. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 7. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61.
e di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. 8. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del dal "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 9. Si richiamano le disposizioni normative dettate dal d.lgs. 81/2008;
Art.65. Cartelli di cantiere
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 41 Art.65. Cartelli di cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a. del tipo dell'opera in corso di realizzazione; b. degli estremi del titolo abilitativo o della comunicazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori;
cazione di inizio dell'attività e del nome del titolare dello stesso; c. della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d. dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori e del responsabile del cantiere. 2. l cartello può riportare altre indicazioni oltre a quelle contenute nel comma 1: ad esempio, i nominativi dei progettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell’APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015.
Art.66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
ettisti degli impianti tecnologici o dei professionisti incaricati per la redazione dell’APE ai sensi della D.G.R. 24-2360/2015. 3. Tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 4. Si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 27 - comma 1 del d.p.r. 380/2001, degli articoli 90 e 99 del d.lgs. 81/2008 e, per i cantieri dove si eseguono lavori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL. Art.66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Art.66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
vori pubblici, la Circolare del Ministero LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL. Art.66. Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici,
ici e degli impianti posti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione al comune. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti
restando salve le altre disposizioni del presente regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a
evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà al comune di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di
zioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del titolo abilitativo di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori.
la materia. 7. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. 8. I riferimenti normativi sono i seguenti: comma 1: D.M. 11 marzo 1988, punti D8 e G3. comma 5: d.lgs. 152/2006 e decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (Regolamento recante la disciplina semplificata della
Art.67. Misure di cantiere e eventuali tolleranze
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 42 gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164). comma 6: l. 257/1992, il D.M. 6 settembre 1994, gli artt. 14, 15 e 16 della l.r. 30/2008 e la d.g.r. 25-6899/2013. Art.67. Misure di cantiere e eventuali tolleranze Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma
Art.68. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei
. Misure di cantiere e eventuali tolleranze Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.p.r. 380/2001, articolo 34 comma 2-ter e l.r. 19/1999, articolo 6. Art.68. Sicurezza e controllo nei cantieri misure per la prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 81/2008. Art.69. Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
osizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’autorità comunale del reperimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai
erimento; l’autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà
mani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. Il comune in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo può ordinare la sospensione dei lavori. 4. I riferimenti normativi sono i seguenti:
- comma 1: d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
Art.70. Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine
sospensione dei lavori. 4. I riferimenti normativi sono i seguenti:
- comma 1: d.lgs. 42/2004, Parte seconda, Titolo I, CAPO VI.
- comma 2: articolo 5 del d.p.r. 285/1990.
- Si richiamano inoltre le disposizioni normative di cui al d.lgs. 81/2008, articoli n. 28, 91 c. 2 bis, 100 e 104 c. 4bis. Art.70. Ripristino del suolo pubblico e degli impianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire
mpianti pubblici a fine lavori
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
- In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese
ipristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del titolo abilitativo; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
Art.71. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 43 Art.71. Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E' facoltà del comune consentire interventi di ricostruzione, anche qualora non previsti dal piano regolatore, purché nel rispetto delle normative di settore aventi incidenza sulla disciplina delle norme antisismiche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei
miche, di sicurezza, igienico sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso,
al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a. siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
r quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b. siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L’intervento di ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento
tiene alle ragioni, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, anche qualora l’intervento non sia consentito dallo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori.
Art.72. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 44 TITOLO III DISPOSIZIONI PER LA QUALITA' URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE, FUNZIONALI CAPO I Disciplina dell’oggetto edilizio Art.72. Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali. Art.73. Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici,
ilità ambientale, all'efficienza energetica e al confort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima-alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo
- Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono
mido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 2. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati
oni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 3. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione.
o dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 4. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 5. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista,
conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 3 e 4 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello
Art.74. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici
i interventi sul patrimonio edilizio esistente. 6. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. Art.74. Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale. Si richiamano le vigenti disposizioni normative sovracomunali.
Art.75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 45 Art.75. Incentivi (riduzione degli oneri di urbanizzazione, premi di edificabilità, deroghe ai parametri urbanistico-edilizi, fiscalità comunale) finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti.
- Si richiamano le disposizioni normative di cui all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001,
edilizia, rispetto ai parametri cogenti.
- Si richiamano le disposizioni normative di cui all’articolo 14 del d.p.r. 380/2001, all’articolo 5, commi 9-14 della legge 12 luglio 2011, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70) e alla l.r. 20/2009.
- In particolare si richiamano le disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del
in materia di rendimento energetico nell’edilizia di cui al d.lgs. 102/2014, articolo 14, e quelle previste all’articolo 12 del d.lgs. 28/2011, le quali prevedono specifiche deroghe dei parametri per gli edifici di nuova costruzione, che possono essere applicate anche per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, compatibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico,
Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione
atibilmente con la salvaguardia di facciate, murature ed altri elementi costruttivi e decorativi di pregio storico ed artistico, nonché con la necessità estetica di garantire gli allineamenti o le conformazioni diverse, orizzontali, verticali e delle falde dei tetti che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione. Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon
Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione
ni e rurali di antica formazione. Art.76. Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon Si richiamano le disposizioni normative di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2010. Art.77. Specificazioni sui requisiti e sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e
ocali ad uso abitativo e commerciale
- Ai fini del presente articolo è definita altezza interna di un locale ad uso abitativo e commerciale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri (m) sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso di solai nervati, l'altezza interna è misurata "sottotrave".
- La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente
dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a. per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
ne di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie; 2. inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti; 3. ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti;
edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b. per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 46
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 46 4. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 5. La superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione
netta del vano in cui esso è ricavato. 6. La realizzazione del soppalco è consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 7. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m;
lle seguenti prescrizioni: a. la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b. l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c. l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 8. I riferimenti normativi sono i seguenti: comma 2: D.M. 5 luglio 1975 e articolo 43
Art.78. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee
lco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 8. I riferimenti normativi sono i seguenti: comma 2: D.M. 5 luglio 1975 e articolo 43 della legge 5 agosto 1978, n. 457, in particolare, comma 2, lettera b) ed ultimo comma. Art.78. Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita") Si richiamano le disposizioni normative di cui all’articolo 15 della l.r. 20/2009 e al regolamento regionale 6/R/2016. Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di
Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di
articolo 15 della l.r. 20/2009 e al regolamento regionale 6/R/2016. Art.79. Prescrizioni per le sale da gioco l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa Si richiamano le disposizioni normative di cui alla legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico).
Art.80. Strade
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 47 CAPO II DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art.80. Strade Si richiamano le disposizioni legislative di cui al Decreto Ministeriale 5 novembre 2001, n. 6792 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) Art.81. Portici
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza utile e 2,40 m di altezza misurata all'intradosso del
lico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,50 m di larghezza utile e 2,40 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il comune si riserva di fissare misure diverse. 2. Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 3,50 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso
Art.82. Piste ciclabili
ibera non deve essere inferiore a 3,50 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio il comune può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Art.82. Piste ciclabili
Art.82. Piste ciclabili
pecifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Art.82. Piste ciclabili
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dall’articolo 7 della l.r. 33/1990 sono previsti parcheggi per le biciclette. Art.83. Aree per parcheggio Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 122/1989 e articolo 21 della nella l.r. 56/1977.
Art.83. Aree per parcheggio
lette. Art.83. Aree per parcheggio Si richiamano le disposizioni di cui alla l. 122/1989 e articolo 21 della nella l.r. 56/1977. Il riferimento normativo per le aree commerciali è la D.C.R. 191-43016/2012, artt. 15, 25 e 26. Art.84. Piazze e aree pedonalizzate L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle
Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi
Art.85. Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità,
so che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorchè realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 48
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 48 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano
i con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, il comune dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
Art.86. Passi carrai e uscite per autorimesse
comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 8. Si fa riferimento alle disposizioni normative di cui:
- ai commi 1 e 4 è il testo del d.p.r. 503/1996.
- al comma 5 è il testo del d.m. 236/1989.
- al comma 7 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992. Art.86. Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite
- Passi carrai e uscite per autorimesse
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico.
ecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m. e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non
ghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,50 m. e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 5,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 4,50 m. 5. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata (articolo 3 - comma 5 del d.lgs. 285/1992) o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o
lo 3 - comma 5 del d.lgs. 285/1992) o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 m. 6. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
ità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 7. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui ai commi 4 e 5 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle
prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione, prescrivendo eventualmente l’impiego di sistemi di apertura automatica e, per gli edifici ubicati in ambiti definiti dal PRGC di valore storico-
ntualmente l’impiego di sistemi di apertura automatica e, per gli edifici ubicati in ambiti definiti dal PRGC di valore storico- architettonico o documentario, valutando anche l’impatto con le caratteristiche tipologiche in atto.
Art.87. Chioschi/dehor su suolo pubblico
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 49 8. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610. 9. Si richiamano le disposizioni normative di cui al comma 1 del d.lgs. 285/1992 e del d.p.r. 495/1992. Art.87. Chioschi/dehor su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere
Art.87. Chioschi/dehor su suolo pubblico
Art.87. Chioschi/dehor su suolo pubblico
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal comune, in conformità alle norme dettate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- L'installazione di chioschi non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante.
- Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
i nocumento per l'ambiente circostante. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
upazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire insindacabilmente, di volta in volta, le dimensioni e i colori delle insegne pubblicitarie, nel rispetto dell’ambiente e delle caratteristiche architettoniche degli edifici sui quali devono essere collocate. 8. I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
Art.88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio
oniche degli edifici sui quali devono essere collocate. 8. I riferimenti normativi sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992. Art.88. Decoro degli spazi pubblici e servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni e per chioschi/gazebi/dehors posizionati su suolo pubblico e privato
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo
lici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. E' vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può
da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, il comune può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello S.U. vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica
di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione è subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, disciplinato
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 50
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 50 con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima. 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti.
il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
entuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nel presente Capo all’articolo 86, semprechè non costituiscano pericolo per la circolazione. 9. Il comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti
applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a. targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b. piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c. apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi;
apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d. cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e. sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f. orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g. lapidi commemorative; h. ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere
he si renda necessario a fini di pubblica utilità. 10. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 11. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori.
i al comma 9, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 12. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 13. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di
etentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 9, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 14. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 9, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione
ndo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli.
Art.89. Recinzioni
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 51 Art.89. Recinzioni
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui al successivo Capo V - articolo 105.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può
ità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3. Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà o verso spazi pubblici possono essere realizzate: a. con muro pieno di altezza massima di 2,20 m; b. con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti,
zzate: a. con muro pieno di altezza massima di 2,20 m; b. con muretto o cordolo di altezza massima di 0,70 m sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 2,20 m; c. con siepi mantenute ad una altezza massima di 2,20 m; d. con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 2,20 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva.
ersa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. negli incroci di strade veicolari e per una lunghezza di 15,00 m dal punto di intersezione non sono ammesse in alcun caso recinzioni costituite da pareti piene continue di altezza superiore a 0,70 m né sono ammesse foderature o siepi vive dietro le cancellate. 6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: in pietra a vista;
tro le cancellate. 6. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: in pietra a vista; in muratura intonacata o rivestita in pietra; in getto di calcestruzzo che dovrà essere rivestito in pietra qualora il manufatto sia ubicato all’interno del centro storico o dei Nuclei Antichi; 7. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legno, ferro, o materiali ad essi riconducibili come aspetto esteriore;
i consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: legno, ferro, o materiali ad essi riconducibili come aspetto esteriore; 8. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi b), c) e d) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 9. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,20 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle
nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a 2,20 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5.
si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5. 10. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
rizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 11. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. 12. I riferimenti normativi di cui al comma 10 sono il d.lgs. 285/1992 e il d.p.r. 495/1992.
Art.90. Numerazione civica
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 52 Art.90. Numerazione civica
- Il comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili.
- Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una
i e dalle stesse direttamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati
ssato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzioni o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al comune i numeri civici, affinché siano soppressi.
Art.91. Aree Verdi
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 53 CAPO III TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL'AMBIENTE Art.91. Aree Verdi
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in ge- nere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di
dinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via
superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la via-bilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o
cchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 6. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti
Art.92. Parchi urbani
re, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realiz- zazione, oppure che, limitatamente alle alberature insistenti anche solo in parte, nelle fasce di m.5,00 dal ciglio stradale, creino ostacolo alla visibilità del paesaggio. Art.92. Parchi urbani L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.93. Orti urbani
Art.92. Parchi urbani
ilità del paesaggio. Art.92. Parchi urbani L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.93. Orti urbani L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.94. Parchi e percorsi in territorio rurale L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.95. Sentieri e rifugi alpini L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.96. Tutela del suolo e del sottosuolo
Art.96. Tutela del suolo e del sottosuolo
ieri e rifugi alpini L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.96. Tutela del suolo e del sottosuolo L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento
Art.97. Approvvigionamento idrico
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 54 CAPO IV INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Art.97. Approvvigionamento idrico Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • d.lgs. 152/2006, in particolare articolo 94; • legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee); • regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica);
Art.98. Depurazione e smaltimento delle acque
; • regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R (Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica); • regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R (Disciplina delle aree di - salvaguardia delle acque destinate al consumo umano); • Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Art.98. Depurazione e smaltimento delle acque Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque
elle acque Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della l. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento); • d.lgs. 152/2006, Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento); • legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche
one II (Tutela delle acque dall'inquinamento); • legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 (Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili); • legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 , delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni);
ciplina e controllo degli scarichi delle acque di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni); • legge regionale 7 aprile 2003, n. 6 (Disposizioni in materia di autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche e modifiche alla legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”); • regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne);
Art.99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati
regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R (Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne); • Piano di tutela delle acque (D.C.R. 117-10731/2007). Art.99. Raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • d.lgs. 156/2006, in particolare articoli 198, 199 e 205; • legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"; • Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione
re 2002, n. 24 "Norme per la gestione dei rifiuti"; • Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dei fanghi di depurazione approvato con deliberazione del Consiglio regionale 19 aprile 2016, n. 140- 14161, in particolare capitolo 8.3.2.
Art.100. Distribuzione dell'energia elettrica
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 55 Art.100. Distribuzione dell'energia elettrica Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • l.r. 43/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Prima attuazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria”; • 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;
ia”; • 19/2004 “Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”; • Deliberazione del Consiglio regionale del 3 febbraio 2004, n.351-3642 “Piano Energetico Ambientale Regionale”. Il PEAR attualmente vigente è un documento di programmazione approvato che contiene indirizzi e obiettivi strategici in campo energetico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio
ico e che specifica le conseguenti linee di intervento. Esso costituisce il quadro di riferimento per chi assume, sul territorio piemontese, iniziative riguardanti l'energia; • D.G.R. 2 luglio 2012, n. 19-4076 (Revisione Piano Energetico Ambientale Regionale); • D.G.R. 30 maggio 2016, n. 29-3386 (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43. Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela
Art.101. Distribuzione del gas
a tutela dell'ambiente in materia di inquinamento atmosferico. Armonizzazione del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria con gli aggiornamenti del quadro normativo comunitario e nazionale). Art.101. Distribuzione del gas Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • l.r. 43/2000. Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico. • Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione
mbiente in materia di inquinamento atmosferico. • Deliberazione del Consiglio regionale 11 gennaio 2007, n. 98-1247. (Attuazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 43 (Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento atmosferico). Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell’aria, ai sensi degli articoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento).
Art.102. Ricarica dei veicoli elettrici
ticoli 8 e 9 decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351. Stralcio di Piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento). Art.102. Ricarica dei veicoli elettrici Si richiama quanto previsto dall’art.4 c. 1ter del D.P.R. 380/2001; Art.103. Produzione di energia da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968
iscaldamento Si richiamano le seguenti disposizioni normative: • Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n. 46-11968 (Aggiornamento del Piano regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale e il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio
a di rendimento energetico nell'edilizia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"); • Deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2009, n 45-11967 (Disposizioni attuative in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettere g) e p));
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 56
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 56 • Deliberazione della Giunta regionale 14 dicembre 2010, n. 3-1183 (Individuazione delle aree e dei siti non idonei all’installazione di impianti fotovoltaici a terra ai sensi del paragrafo 17.3. delle "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010); • D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche).
Art.104. Telecomunicazioni
0 settembre 2010); • D.D. 3 marzo 2016, n. 66 (Linee guida regionali per l'installazione e la gestione delle sonde geotermiche). Art.104. Telecomunicazioni Si richiamano le seguenti disposizioni legislative: • legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.”, e nelle deliberazioni regionali di attuazione): • D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i
, e nelle deliberazioni regionali di attuazione): • D.D. 9 Luglio 2014, n. 218 (Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e s.m.i "Codice delle comunicazioni elettroniche". Installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici e modifica delle loro caratteristiche di emissione. Aggiornamento della modulistica per richiedere le autorizzazioni, per effettuare le comunicazioni, le certificazioni e le autocertificazioni); • D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19
icazioni, le certificazioni e le autocertificazioni); • D.G.R. 20 Luglio 2009, n. 24-11783 (Legge regionale 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici). Direttiva tecnica per la semplificazione delle procedure di autorizzazione delle modifiche di impianti di telecomunicazioni e radiodiffusione conseguenti all'introduzione del digitale terrestre; • D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto
conseguenti all'introduzione del digitale terrestre; • D.G.R. 22 dicembre 2008, n. 86-10405 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Realizzazione, gestione e utilizzo di un unico catasto regionale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica;
nale delle sorgenti fisse di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico (articolo 5, comma 1, lettera e). Direttiva tecnica; • D.G.R. 1° luglio 2008, n. 43-9089 (Modificazione della D.G.R. n 25 - 7888 del 21 dicembre 2007 "Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e
i obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti"); • D.G.R. 21 dicembre 2007, n. 25-7888 (Integrazione alla D.G.R. n. 19-13802 del 2.11.2004, recante prime indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di
e indicazioni per gli obblighi di comunicazione e certificazione di cui agli artt. 2 e 13 della L.R. 19/2004 per gli impianti di telecomunicazione e radiodiffusione, relativamente alla procedura per nuove tipologie di impianti); • D.G.R. 23 luglio 2007, n. 63-6525 (Legge regionale n. 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Prime indicazioni sui controlli di cui all’articolo 13, comma 2, riguardanti il monitoraggio remoto degli impianti di radiodiffusione sonora e televisiva); • D.G.R. 29 dicembre 2004, n. 39-14473 (Legge regionale 19 del 3 agosto 2004 "Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a
tezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici". Direttiva tecnica per il risanamento dei siti non a norma per l'esposizione ai campi elettromagnetici generati dagli impianti per telecomunicazioni e radiodiffusione (art. 5, comma 1, lettera d)).
Art.105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 57 CAPO V RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO Art.105. Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche
zza, all'estetica, al decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe, meridiane e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi.
ione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di
versi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o
a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un
e pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla
Art.106. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio
e può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 639/1910. Art.106. Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio Si richiamano le disposizioni di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli
Art.107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
di cui alla D.G.R. 22 Marzo 2010, n. 30-13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale"). Art.107. Elementi aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di
aggettanti delle facciate, parapetti e davanzali
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo. I manufatti di cui sopra devono: a. avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,50 m;
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 58
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 58 b. presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono: c. essere scalabili; d. presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 2. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali: a) legno, ferro, pietra; b) il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
a; b) il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati. 3. ogni altro materiale alternativo dovrà uniformarsi nell’aspetto esteriore a quelli autorizzati od inserirsi nel modo migliore possibile nel contesto ambientale. 4. Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali,
costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell’art.108. 5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro
cono filo di fabbricazione ai sensi dell’art.108. 5. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a. 1/5 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 2,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b. 1,40 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del
altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b. 1,40 per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,00 m dal piano medio del marciapiede medesimo o, ove mancante, a m. 4,50 dal piano strada. c. 0,25 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m.
Art.108. Allineamenti
ettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 3,00 m. 5. Il comune può vietare la collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. Art.108. Allineamenti L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto
Art.109. Piano del colore
preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata. Art.109. Piano del colore Le tonalità di colore previste per la tinteggiatura esterna degli edifici devono essere preventivamente concordate con l’ufficio tecnico comunale.
Art.110. Coperture degli edifici
ore previste per la tinteggiatura esterna degli edifici devono essere preventivamente concordate con l’ufficio tecnico comunale. Il Comune ha facoltà di adottare un piano del colore e dell’arredo urbano. Art.110. Coperture degli edifici Si richiamano le disposizioni normative di cui alla D.G.R. 22 marzo 2010, n. 30- 13616 (Strumenti per la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la
lorizzazione del paesaggio: approvazione degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la progettazione edilizia" e degli "Indirizzi per la qualità paesaggistica degli insediamenti. Buone pratiche per la pianificazione locale").
Art.111. Illuminazione pubblica
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 59 Art.111. Illuminazione pubblica L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.112. Griglie ed intercapedini L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.113. Antenne ed impianti di condizionamento a servizio degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui
io degli edifici ed altri impianti tecnici
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, i cui titoli abilitativi sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o
enti con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle
i apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. Il comune ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare
nstallazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5. Le antenne e le parabole non possono essere collocate sui balconi, sulle falde di copertura degli edifici o comunque sui prospetti degli edifici nei tratti prospicienti spazi pubblici.
i balconi, sulle falde di copertura degli edifici o comunque sui prospetti degli edifici nei tratti prospicienti spazi pubblici. 6. Relativamente agli impianti di condizionamento si richiama quanto previsto nel D.M. 26/6/2015 e nella D.G.R. 46/11968. 7. le disposizioni normative richiamate al comma 4 sono contenute, in particolare:
- nel D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, e s.m.i., "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
Art.114. Serramenti esterni degli edifici
, "Testo Unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni", detto "Codice Postale";
- nella L.R. 23 gennaio 1988, n. 6, e s.m.i.;
- nella L. 5 marzo 1990, n. 46, "Norme per la sicurezza degli impianti";
- nella legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Art.114. Serramenti esterni degli edifici
Art.114. Serramenti esterni degli edifici
ie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo". Art.114. Serramenti esterni degli edifici
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno
desimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,50 m dal piano del marciapiede
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 60
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 60 o ad un'altezza di 3,70 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono
Art.115. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
erramenti con specifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Art.115. Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari
ciali, mostre, vetrine, tende, targhe
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal Codice della strada e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 2. L'installazione di mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato
rbo ai locali adiacenti e prospicienti. 3. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 4. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 5. I provvedimenti autorizzativi sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 6. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro.
Art.116. Cartelloni pubblicitari
ncessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni per il pubblico decoro. 7. Il comune ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 8. Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. Art.116. Cartelloni pubblicitari
Art.116. Cartelloni pubblicitari
igente. 8. Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. Art.116. Cartelloni pubblicitari Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. Art.117. Muri di cinta e di sostegno
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti
rsa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 61
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 61 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento.
quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, debbono essere realizzati in pietra locale a vista o in legno secondo le tecniche di ingegneria ambientale. E’ ammessa la realizzazione della struttura portante con altro materiale purché rivestito in pietra locale. In particolari situazioni, a insindacabile decisione comunale, possono essere realizzati in cemento a vista.
o in pietra locale. In particolari situazioni, a insindacabile decisione comunale, possono essere realizzati in cemento a vista. 5. Per i muri di sostegno isolati, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale.
ale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti,
Art.118. Beni culturali ed edifici storici
li motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. 7. Si richiamano le disposizioni normative di cui al d.lgs. 285/1992 e d.p.r. 495/1992. Art.118. Beni culturali ed edifici storici L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.119. Cimiteri monumentali e storici L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento
Art.119. Cimiteri monumentali e storici
l presente regolamento Art.119. Cimiteri monumentali e storici L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.120. Progettazione dei requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento
Art.121. Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 62 CAPO VI ELEMENTI COSTRUTTIVI Art.121. Superamento barriere architettoniche, rampe e altre misure per l'abbattimento di barriere architettoniche
- Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche.
- Si richiamano le disposizioni normative di cui alla legge 13/1989.
Art.122. Serre bioclimatiche o serre solari
peramento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Si richiamano le disposizioni normative di cui alla legge 13/1989. Art.122. Serre bioclimatiche o serre solari Si richiamano le prescrizioni di cui alla D.G.R. 45-11967/2009. Art.123. Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali
Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali
degli edifici L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.124. Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro
a esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque
e previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche.
sterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, le coperture devono essere dotate di idonei elementi paraneve aventi le caratteristiche di cui al precedente art.32 ed inoltre i pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o
pluviali delle nuove costruzioni devono essere preferibilmente incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; ovvero, è consentito installare i pluviali all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la
ura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura o altro corpo ricettore. 7. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione non inferiore al 30% .
Art.125. Strade, passaggi privati e rampe
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 63 Art.125. Strade, passaggi privati e rampe
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a. alla pavimentazione, se il comune la ritiene necessaria; b. alla manutenzione e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c. all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d. all'efficienza del sedime e del manto stradale; e. alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f. all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della
di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m.
evono avere larghezza minima di 3,00 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 4,50 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non
o di marcia, e di 4,50 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 8,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti
si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale.
debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 9. Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli. 10. Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la
ei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%. 11. La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: • 2,50 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; • 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; • 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di
di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; • 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; • 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 64
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 64 12. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: • 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; • 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con
rampa a doppio senso di marcia permanente. 13. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 14. Eventuali deroghe alle succitate misure possono essere concesse, a discrezione
gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 14. Eventuali deroghe alle succitate misure possono essere concesse, a discrezione del Comune, sentita la Commissione Edilizia, nel caso di particolari situazioni locali in cui l’interessato dimostri la impossibilità o la estrema difficoltà a realizzare l’intervento nel rispetto dei parametri sopraindicati. In ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986.
Art.126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
etri sopraindicati. In ogni caso, debbono essere rispettate le prescrizioni di sicurezza antincendi, cfr.: D.M. 1 febbraio 1986. 15. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 16. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. Art.126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
Art.126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
hitettoniche. 16. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. Art.126. Cavedi, cortili, pozzi luce e chiostrine
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi.
do che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera
ndosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 5. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 10,00 m, lato min. 2,50 m, sup. min. 6,00 mq;
- altezza fino a 15,00 m, lato min. 3,00 m, sup. min. 9,00 mq;
- altezza oltre 15,00 m, lato min. 4,00 m, sup. min. 16,00 mq.
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e
nferiore per agevolare le operazioni di pulizia. 8. Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 9. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
si opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. 10.Per quanto concerne i cortili, il comune può introdurre una prescrizione che ne regoli la superficie in rapporto a quella complessiva dei prospetti perimetrali.
Art.127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 65 Art.127. Intercapedini, griglie di areazione e canalizzazioni
- Ai fini del presente articolo è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità
nte realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti
ilo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui.
. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. 5. Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti,
quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 6. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti
ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 7. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 8. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la
Art.128. Recinzioni
corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 9. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’autorità comunale, sentito il responsabile del Servizio di igiene pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. Art.128. Recinzioni Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.89
Art.128. Recinzioni
tate condizioni nocive per la salute degli utenti. Art.128. Recinzioni Si richiamano le disposizioni di cui al precedente art.89 Art.129. Materiali, tecniche costruttive degli edifici Si richiamano le vigenti disposizioni legislative sovracomunali. Art.130. Disposizioni relative alle aree di pertinenza L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento
Art.131. Piscine
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 66 Art.131. Piscine L’argomento non è oggetto di trattazione nel presente regolamento Art.132. Altre opere di corredo degli edifici
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati.
ogiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 2. In particolare le strutture prefabbricate con le parti a vista costituite da materiali diversi dal legno e dalla pietra dovranno essere opportunamente rivestite con tali materiali, o con tamponamenti intonacati, coerentemente con le tipologie tradizionali indicate al precedente art.107 3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo
zionali indicate al precedente art.107 3. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 4. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria.
ere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 5 Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
Art.133. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 67 TITOLO IV - VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art.133. Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni ed usi del territorio
- Il comune esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi del d.p.r. 380/2001, Titolo IV, dell'articolo 59 della l.r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012.
- Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
r. 56/1977 e D.G.R. 40-5094/2012. 2. Il comune esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine
golamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, il comune ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'amministrazione a spese del contravventore. 5. Il comune notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni
Art.134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori
ontravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente. Art.134. Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori Si richiamano le disposizioni normative di cui titolo IV. del d.p.r. 380/2001. Art.135. Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
Art.135. Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
mano le disposizioni normative di cui titolo IV. del d.p.r. 380/2001. Art.135. Sanzioni per violazione delle norme regolamentari
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal d.p.r. 380/2001, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
, Titolo IV e dall'articolo 11 della l.r. 19/1999 previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art.136. Aggiornamento del regolamento edilizio
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 68 TITOLO V NORME TRANSITORIE Art.136. Aggiornamento del regolamento edilizio Le modifiche al regolamento edilizio sono approvate con le procedure indicate all’articolo 3 della l.r. 19/1999. Art.137. Disposizioni transitorie per l’adeguamento
- Fino all'adeguamento previsto dall'articolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei
rticolo 12, comma 5, della l.r. 19/1999, in luogo delle definizioni di cui alla Parte prima, Capo I (Le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi), continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. 2. I nuovi piani regolatori generali, le loro revisioni e le varianti generali, adottati successivamente alla pubblicazione della presente deliberazione, devono adeguarsi alle definizioni uniformate.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 69
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 69 Allegato B Inserimento ambientale delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- In particolare ogni tipo di intervento dovrà rispettare linee architettoniche, caratteristiche tipologiche e costruttive tipiche del luogo, con le seguenti precisazioni: a) Sedi viarie, piazze, percorsi, cortili: • recuperate e ripristinate secondo i manti d'usura tradizionali (lastricato, acciottolato
di viarie, piazze, percorsi, cortili: • recuperate e ripristinate secondo i manti d'usura tradizionali (lastricato, acciottolato e simili), qualora già preesistenti; • limitatamente ai percorsi pedonali e ai cortili: pavimentati con materiali naturali (elementi in pietra) o con elementi autobloccanti in calcestruzzo, (la scelta della tipologia della pavimentazione è sottoposta all'approvazione dell’ufficio tecnico comunale presso il quale deve essere esibita e depositata specifica campionatura)
ttoposta all'approvazione dell’ufficio tecnico comunale presso il quale deve essere esibita e depositata specifica campionatura) con l'esclusione di manti cementizi; Argini e muri di contenimento in pietra a secco o sigillata con malta a giunti arretrati rispetto agli elementi di pietra; Struttura dei ponti dei percorsi pedonali in legno lamellare o naturale, per gli altri la struttura deve essere rivestita in legno. Le protezioni/parapetti di tutti i ponti, anche quelli veicolari, in legno opportunamente
uttura deve essere rivestita in legno. Le protezioni/parapetti di tutti i ponti, anche quelli veicolari, in legno opportunamente dimensionate; è ammesso il metallo opportunamente trattato o verniciato o con rivestimento in legno; Segnaletica, arredo urbano e attrezzature per il tempo libero realizzate in pietra e/o legno; illuminazione su pali in legno o materiale metallico purché verniciato con colori adeguati all’ambiente in cui si inseriscono e corpi illuminanti tradizionali;
PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO
o materiale metallico purché verniciato con colori adeguati all’ambiente in cui si inseriscono e corpi illuminanti tradizionali; PRESCRIZIONI PER GLI EDIFICI UBICATI NEL CENTRO STORICO Murature esterne: a) in pietra locale a vista e con conci d'angolo, posata come tipologia del sito, giunti a secco o sigillati con malta bastarda o di calce e cemento arretrata rispetto agli elementi di pietra (con l’eventuale impiego di idrorepellenti di tipo trasparente opaco); sono
e cemento arretrata rispetto agli elementi di pietra (con l’eventuale impiego di idrorepellenti di tipo trasparente opaco); sono consentite cornici in rilievo intorno alle aperture, intonacate a malta bastarda e tinteggiate di bianco. b) intonacate a rustico semplicemente frattazzato, con malta di calce o calce e cemento a grana grossa eventualmente tinteggiate con colore bianco opaco traspirante o con malta di calce dello stesso colore (sono vietati tutti gli altri tipi di intonaci).
te con colore bianco opaco traspirante o con malta di calce dello stesso colore (sono vietati tutti gli altri tipi di intonaci). Per il ripristino o il rifacimento di murature preesistenti in pietrame a vista dovranno essere impiegati elementi lapidei aventi le stesse caratteristiche di quelli preesistenti. Nel caso di preesistenze all’interno dei vecchi nuclei, o nel caso di fabbricati di particolare pregio, possono essere imposte le medesime succitate prescrizioni.
no dei vecchi nuclei, o nel caso di fabbricati di particolare pregio, possono essere imposte le medesime succitate prescrizioni. Le eventuali zoccolature dovranno avere altezza massima di cm. 80 con lastre di pietra di Luserna o similare a spacco, posate a giunti verticali. Gli affreschi: meridiane e simili, dovranno essere recuperati e ripristinati con materiali e tecniche idonee e lasciati a vista; Tetti: E’ prescritta la realizzazione di tetti con la tradizionale conformazione a capanna di eguale
idonee e lasciati a vista; Tetti: E’ prescritta la realizzazione di tetti con la tradizionale conformazione a capanna di eguale pendenza coerente con le tipologie tradizionali e comunque non inferiore al 40%, anche incrociato a due o più frontoni.
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 70
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 70 In generale non è ammessa la formazione di tetti a padiglione salvo casi particolari di intervento su edifici esistenti, espressamente da autorizzare, in cui preesista tale tipologia e si ritenga opportuno conservarla per la sua valenza documentaria. E’ ammessa la realizzazione di eventuali abbaini nella forma a capanna di dimensioni massime m.1,20 a condizione che non comportino interruzione della linea di gronda.
i abbaini nella forma a capanna di dimensioni massime m.1,20 a condizione che non comportino interruzione della linea di gronda. Orditura principale e secondaria in legno a forma naturale a colorazione scura, neutra o naturale, ad esclusione delle parti a vista necessariamente in legno naturale; sono ammessi eventuali rivestimenti nell'intradosso e/o nella parte sottostante il manto di copertura con tavolati (continui e non), impermeabilizzazioni e protezioni (elementi bitumati
ella parte sottostante il manto di copertura con tavolati (continui e non), impermeabilizzazioni e protezioni (elementi bitumati e simili, lastre zincate, di rame, ecc.), coibentazioni e altro purché non in contrasto con le presenti norme, non visibili all'esterno e non deturpanti l'edificio nel suo complesso; Nel Centro Storico e Vecchi Nuclei: in caso di preesistenza il manto di copertura dovrà essere in lose naturali; negli altri casi è ammesso l’impiego di tegole piane di colore grigio
tenza il manto di copertura dovrà essere in lose naturali; negli altri casi è ammesso l’impiego di tegole piane di colore grigio simile alla pietra. Nei Nuclei Frazionali: è prescritto l’impiego di lose naturali o tegole piane di colore grigio simile alla pietra e, in casi eccezionali espressamente da autorizzare, in tegole di altra tipologia e colore. In tutte le altre zone: in caso di preesistenza il manto di copertura dovrà essere in lose o in tegole piane di colore grigio simile alla pietra.
zone: in caso di preesistenza il manto di copertura dovrà essere in lose o in tegole piane di colore grigio simile alla pietra. Salvo i casi in cui preesistano lose o tegole di colore grigio ardesia è ammessa la posa di tegole rosse ancorché anticate. Altre tipologie (lamiera, canadesi, ecc…) sono ammesse, previa specifica autorizzazione di deroga, soltanto per edifici a destinazione produttiva o agricola o per motivi statici supportati da specifica perizia tecnica a firma di tecnico abilitato.
a destinazione produttiva o agricola o per motivi statici supportati da specifica perizia tecnica a firma di tecnico abilitato. Gronde, scossaline, faldali e pluviali in rame. Fermaneve in legno o metalliche lungo tutta la lunghezza delle falde; Teste di camino da realizzarsi secondo le tipologie tradizionali, con intonaco rustico e cappello in mattoni o lose di pietra, uniformemente al tipo di copertura. Le aperture per porte e finestre dovranno essere realizzate con dimensioni massime di
ietra, uniformemente al tipo di copertura. Le aperture per porte e finestre dovranno essere realizzate con dimensioni massime di m.1,20 di larghezza e cadenzate nel rispetto delle architetture tipiche del luogo. E’ ammessa la deroga fino a m.1,50 per le aperture verso spazi pubblici di locali commerciali Serramenti: da posare a filo interno muro e da realizzare in legno o in metallo rivestito in legno, con struttura dell’essenza a vista, trattati con vernici impregnanti opache, trasparenti
legno o in metallo rivestito in legno, con struttura dell’essenza a vista, trattati con vernici impregnanti opache, trasparenti per mantenere il colore naturale del legno o con tonalità scure. Sono ammessi infissi in alluminio o pvc che, all’interno del Centro Storico e dei Vecchi Nuclei, debbono avere finitura superficiale come il legno naturale. Per gli oscuramenti sono ammessi esclusivamente ante intere o a libro in legno, a
finitura superficiale come il legno naturale. Per gli oscuramenti sono ammessi esclusivamente ante intere o a libro in legno, a ribaltamento nello spessore del muro o incernierate a filo esterno; gli avvolgibili sono ammessi soltanto per la sostituzione di serramenti esistenti di edifici condominiali, purchè siano con finitura superficiale color legno. Sono ammessi serramenti in metallo ad elementi lisci con serrande di sicurezza, soltanto per i locali commerciali.
color legno. Sono ammessi serramenti in metallo ad elementi lisci con serrande di sicurezza, soltanto per i locali commerciali. Eventuali inferriate in elementi pieni sono da prevedersi a maglia quadrata o rettangolare da posare nello spessore del muro; Scale: in legno o pietra locale a vista compresi i parapetti (se in pietra senza copertina);
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 71
COMUNE DI CERES - REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE 71 Logge, terrazzi e balconi. dovranno essere realizzati in legno, sia per quanto riguarda la struttura orizzontale (modiglioni e tavolato) che per quanto riguarda la struttura verticale di protezione. E’ ammesso l’impiego di lastre di pietra e, per gli edifici esterni al Centro Storico, limitatamente alla struttura orizzontale, di solaio pieno (di limitato spessore) in cemento armato con getto a vista.
o Storico, limitatamente alla struttura orizzontale, di solaio pieno (di limitato spessore) in cemento armato con getto a vista. Il piano dei balconi potrà essere realizzato con modiglioni e soprastanti lastre di pietra spess. cm.10-15 Modiglioni, tavolati, orditura, parapetto (con listelli a sezione quadrata o palette anche sagomate e/o traforate ecc. posati nel rispetto dell'architettura locale), puntoni (colleganti
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
sezione quadrata o palette anche sagomate e/o traforate ecc. posati nel rispetto dell'architettura locale), puntoni (colleganti l'orditura del tetto con il parapetto e/o balcone) e altro in legno, sono vietati altri materiali; Cancelli: da realizzare in legno o a metallo con profilati a ferro pieno, a disegno semplice con bacchette verticali rette o nel rispetto di tipologie esistenti di valore documentario da conservare, colore grigio antracite. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ispetto di tipologie esistenti di valore documentario da conservare, colore grigio antracite. PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE 3. I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente
con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 4. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia Comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere
, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 5. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia Comunale, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato.
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