Regolamento edilizio - Comune di Alcamo
Comune di Alcamo · Trapani, Sicilia
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R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI ALCAMO REGOLAMENTO E DILIZIO
R E G I O N E S I C I L I A N A COMUNE DI ALCAMO REGOLAMENTO E DILIZIO ADOTTATO CON DELIBERA CONSILIARE n° 143 DEL 4.8.1997 CON INTRODOTTE LE MODIFICHE DISCENDENTI DAL D.A. DI APPROVAZIONE DEFINITIVA n° 404/DRU DEL 4.7.2001 Gi i Vi l l laj i R. 1 la Prof. Arch. useppe Gangem capogruppo Dott. Arch. ncenzo Ca varuso Dott. Arch. Sa vatore Caradonna Prof. Ing. Benedetto Co ann 1. Data: Tavo
useppe Gangem capogruppo Dott. Arch. ncenzo Ca varuso Dott. Arch. Sa vatore Caradonna Prof. Ing. Benedetto Co ann 1. Data: Tavo
Le modifiche riportate in corsivo sono state introdotte dalla D.C. di adozione, quelle in corsivo grassetto discendono dal D.A. di approvazione definitiva. Le note numerate riportano il testo originario sostituito o abrogato.
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..................................................
grassetto discendono dal D.A. di approvazione definitiva. Le note numerate riportano il testo originario sostituito o abrogato.
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI............................................................................. 7 CAPO I NORME PRELIMINARI............................................................................................... 7
CAPO I NORME PRELIMINARI........................................................
.... 7 CAPO I NORME PRELIMINARI............................................................................................... 7 ART. 1 Obiettivi......................................................................................................................... 7 ART. 2 Contenuti e limiti del Regolamento edilizio .................................................................. 7 ART. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge..................................................................... 8
CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA ...................................................
...... 7 ART. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge..................................................................... 8 ART. 4 Oggetto e definizioni ..................................................................................................... 8 CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA ........................................................................................ 9 ART. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione edilizia ................................................ 9
............. 9 ART. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione edilizia ................................................ 9 ART. 6 Composizione della Commissione edilizia.................................................................. 10 ART. 7 Funzionamento della Commissione edilizia................................................................ 11 ART. 8 Criteri e metodi della Commissione edilizia................................................................ 12
TITOLO II NORME PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE DELLE
....... 11 ART. 8 Criteri e metodi della Commissione edilizia................................................................ 12 TITOLO II NORME PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE .................................................................................................................................. 13 CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA........................................... 13
CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA..................................
................................ 13 CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA........................................... 13 ART. 9 Definizione .................................................................................................................. 13 ART. 10 Richiesta .................................................................................................................... 13
CAPO II PARERE PREVENTIVO ......................................................
ichiesta .................................................................................................................... 13 ART. 11 Rilascio...................................................................................................................... 13 CAPO II PARERE PREVENTIVO ........................................................................................... 15
CAPO II PARERE PREVENTIVO ......................................................
.... 13 CAPO II PARERE PREVENTIVO ........................................................................................... 15 ART. 12 Definizione ................................................................................................................ 15 ART. 13 Richiesta .................................................................................................................... 15
CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ..................................................
ichiesta .................................................................................................................... 15 ART. 14 Comunicazione.......................................................................................................... 16 CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ..................................................................................... 17
CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ..................................................
...... 16 CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ..................................................................................... 17 ART. 15 Oggetto ...................................................................................................................... 17 ART. 16 Opere soggette a Concessione edilizia ...................................................................... 17 ART. 17 Oneri contributivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri ............................................ 18
............ 17 ART. 17 Oneri contributivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri ............................................ 18 ART. 18 Richiesta e documentazione ...................................................................................... 19 ART.19 Richiesta di Concessione edilizia in variante ............................................................. 22 ART. 20 Istruttoria per l’esame dei progetti ............................................................................ 22
CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.................................................
22 ART. 20 Istruttoria per l’esame dei progetti ............................................................................ 22 ART. 21 Rilascio...................................................................................................................... 23 CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.............................................................................. 26
CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.................................................
............ 23 CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA.............................................................................. 26 ART. 22 Oggetto ...................................................................................................................... 26 ART. 23 Opere soggette ad Autorizzazione............................................................................. 26 2
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 24 Richiesta e documenti................................................................................................ 27 ART. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti ............................................................................ 28 ART. 26 Rilascio...................................................................................................................... 29
CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA ................................................
ilascio...................................................................................................................... 29 CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA ........................................................................ 31 ART. 27 Oggetto ...................................................................................................................... 31 ART. 28 Comunicazioni e modalità ......................................................................................... 31
CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE......................................................
31 ART. 28 Comunicazioni e modalità ......................................................................................... 31 CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE........................................................................................... 33 ART. 29 Opere pubbliche di competenza comunale ................................................................ 33 TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE
TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE
nale ................................................................ 33 TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE .................................................................................................................................. 34 CAPO I NORME PROCEDURALI........................................................................................... 34
CAPO I NORME PROCEDURALI........................................................
...... 34 CAPO I NORME PROCEDURALI........................................................................................... 34 ART. 30 Inizio dei lavori ......................................................................................................... 34 ART. 31 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori ................................................................. 34 ART. 32 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro ............................................ 35
CAPO II NORME PARTICOLARI ......................................................
.............. 34 ART. 32 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro ............................................ 35 CAPO II NORME PARTICOLARI .......................................................................................... 37 ART. 33 Norme particolari per i cantieri edilizi ...................................................................... 37 ART. 34 Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri ......... 37
TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE ............ 38
....................... 37 ART. 34 Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri ......... 37 ART. 35 Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico........................................................... 37 TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE ............ 38 CAPO I FINE DEI LAVORI ...................................................................................................... 38
CAPO I FINE DEI LAVORI .........................................................
CAPO I FINE DEI LAVORI ...................................................................................................... 38 ART. 36 Fine dei lavori. Comunicazione................................................................................. 38 ART. 37 Scheda Tecnica descrittiva delle opere edilizie ......................................................... 38 ART. 38 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione ....................................... 39
CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO....................................................
................. 38 ART. 38 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione ....................................... 39 ART. 39 Certificato di Conformità Edilizia ............................................................................. 39 CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO...................................................................................... 41 ART. 40 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità................................................................. 41
TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI.
.... 41 ART. 40 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità................................................................. 41 ART. 41 Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità. Sgombero. ............................................. 42 ART. 42 Vincolo di destinazione ............................................................................................. 43 TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI.
TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI.
................................................................... 43 TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI. PRESCRIZIONI PARTICOLARI ..................................................................................... 44 CAPO I NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE................................ 44 3
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 43 Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade fuori dei centri abitati 44 ART. 44 Altezza dei fabbricati in angolo di strada. Risvolti e conguagli ................................ 44 ART. 45 Spazi interni agli edifici ............................................................................................ 44
CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ...............................
T. 45 Spazi interni agli edifici ............................................................................................ 44 ART. 46 Sporgenze - Aggetti - Balconi - Pensiline - Tettoie................................................... 45 ART. 47 Bow-windows............................................................................................................ 46 CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ....................................... 47
CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ...............................
................................. 46 CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ....................................... 47 ART. 48 Prescrizioni qualitative .............................................................................................. 47 ART. 49 Estetica degli edifici .................................................................................................. 47
49 Estetica degli edifici .................................................................................................. 47 ART. 50 Opere esterne ai fabbricati......................................................................................... 48 ART. 51 Cavi elettrici, telefonici e antenne ............................................................................. 48 ART. 52 Serramenti. Persiane e infissi in genere..................................................................... 48
.... 48 ART. 52 Serramenti. Persiane e infissi in genere..................................................................... 48 ART. 53 Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere ...................................................... 49 ART. 54 Tende aggettanti nello spazio pubblico ..................................................................... 49 ART. 55 Numeri civici - Tabelle stradali - Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici .... 50
CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI
....................... 49 ART. 55 Numeri civici - Tabelle stradali - Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici .... 50 ART. 56 Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte ............................................ 50 CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI ..................................................................................................................................... 52
............................................................................................................................. 52 ART. 57 Locali abitabili. Locali ad uso commerciale, artigianale e industriale ...................... 52 ART. 58 Locali monovani........................................................................................................ 52 ART. 59 Cucine........................................................................................................................ 53
ucine........................................................................................................................ 53 ART. 60 Servizi igienico-sanitari............................................................................................. 53 ART. 61 Abitazioni al piano terreno ........................................................................................ 54
ART. 61 Abitazioni al piano terreno ........................................................................................ 54 ART. 62 Sottotetti .................................................................................................................... 54 ART. 63 Scale e vani per ascensori.......................................................................................... 54
ART. 63 Scale e vani per ascensori.......................................................................................... 54 ART. 64 Seminterrati e scantinati ............................................................................................ 55 ART. 65 Coperture................................................................................................................... 56
Coperture................................................................................................................... 56 ART. 66 Salubrità del terreno .................................................................................................. 57 ART. 67 Isolamento termico .................................................................................................... 57
CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE ...............................................
T. 67 Isolamento termico .................................................................................................... 57 ART. 68 Isolamento fonico ...................................................................................................... 57 ART. 69 Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua.............................................. 58 CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE ........................................................................... 59
CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE ...............................................
............. 58 CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE ........................................................................... 59 ART. 70 Smaltimento delle acque pluviali .............................................................................. 59 ART. 71 Smaltimento delle acque di rifiuto............................................................................. 59 ART. 72 Camini, Forni, Focolari, Condotti di calore, Canne fumarie e scarichi di vapore a gas60
............................. 59 ART. 72 Camini, Forni, Focolari, Condotti di calore, Canne fumarie e scarichi di vapore a gas60 ART. 73 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani............................................................ 60 ART. 74 Efficacia del vigente Regolamento di igiene ............................................................. 61 4
CAPO V USO DI SUOLO. SPAZI E SERVIZI PUBBLICI...................................
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO V USO DI SUOLO. SPAZI E SERVIZI PUBBLICI.................................................... 62 ART. 75 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblico......... 62 ART. 76 Rinvenimenti e scoperte ............................................................................................ 63 ART. 77 Uso di scarichi e di acque pubbliche ......................................................................... 63
CAPO VI NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ E SICUREZZA DEI FABBRICATI 64
... 63 ART. 77 Uso di scarichi e di acque pubbliche ......................................................................... 63 CAPO VI NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ E SICUREZZA DEI FABBRICATI 64 ART. 78 Norme generali di buona costruzione........................................................................ 64 ART. 79 Norme di prevenzione antincendio............................................................................ 64
..... 64 ART. 79 Norme di prevenzione antincendio............................................................................ 64 ART. 80 Scale, ascensori, bocche antincendio......................................................................... 65 ART. 81 Canne fumarie ........................................................................................................... 65 ART. 82 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti......................................... 66
CAPO VII CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE .....................................
........... 65 ART. 82 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti......................................... 66 ART. 83 Rinvio a leggi particolari ........................................................................................... 66 CAPO VII CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE .................................................. 67 ART. 84 Norme generali .......................................................................................................... 67
84 Norme generali .......................................................................................................... 67 ART. 85 Norme particolari ...................................................................................................... 67 ART. 86 Aree private scoperte................................................................................................. 67
CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI............................................
RT. 86 Aree private scoperte................................................................................................. 67 ART. 87 Parcheggi asserviti alle costruzioni ........................................................................... 68 ART. 88 Protezione degli ambienti .......................................................................................... 68 CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI........................................................................ 69
CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI............................................
............. 68 CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI........................................................................ 69 ART. 89 Parametri edilizi ........................................................................................................ 69 ART. 90 Distanza tra i fabbricati ............................................................................................. 69 TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE............... 70
TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE............... 7
........................................... 69 TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE............... 70 ART. 91 Edifici ad uso o interesse collettivo........................................................................... 70 ART. 92 Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole ............................................... 70 ART. 93 Depositi e magazzini ................................................................................................. 71
RT. 93 Depositi e magazzini ................................................................................................. 71 ART. 94 Case rurali ................................................................................................................. 71 ART. 95 Ricoveri per gli animali ............................................................................................. 72
TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO ................... 74
RT. 95 Ricoveri per gli animali ............................................................................................. 72 ART. 96 Concimaie.................................................................................................................. 73 TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO ................... 74 CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE.......... 74
CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE.......... 7
EE A SCOPO EDIFICATORIO ................... 74 CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE.......... 74 ART. 97 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti .................................................... 74 ART. 98 Proposta di convenzione............................................................................................ 75 ART. 99 Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni......................................................... 76
......... 75 ART. 99 Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni......................................................... 76 ART. 100 Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo ................. 77 ART. 101 Procedura per l’Autorizzazione della lottizzazione................................................. 77 5
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 102 Validità della Autorizzazione per le lottizzazioni ................................................... 77 ART. 103 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi ............................... 78 ART. 104 Penalità per inadempienza da parte del lottizzante.................................................. 78 ART. 105 Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione78
CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE ........... 80
................................ 78 ART. 105 Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione78 ART. 106 Concessione di edificare nella lottizzazione............................................................ 78 CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE ........... 80 ART. 107 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione ............................................... 80
TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ..................................
........... 80 ART. 107 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione ............................................... 80 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI ........................................... 81 CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE ................................................................................ 81 ART. 108 Opere già autorizzate............................................................................................... 81
ART. 108 Opere già autorizzate............................................................................................... 81 ART. 109 Depositi di materiali nelle zone residenziali............................................................ 81 ART. 110 Canne fumarie esistenti ........................................................................................... 81 ART. 111 Autorimesse, lavanderie, forni, ecc. ........................................................................ 82
CAPO II DISPOSIZIONI FINALI ....................................................
... 81 ART. 111 Autorimesse, lavanderie, forni, ecc. ........................................................................ 82 CAPO II DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................ 83 ART. 112 Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti .................................. 83 ART. 113 Superficie fondiaria di pertinenza ........................................................................... 83
.. 83 ART. 113 Superficie fondiaria di pertinenza ........................................................................... 83 ART. 114 Riferimento alla vigente legislazione antisismica ................................................... 84 ART. 115 Eliminazione delle barriere architettoniche ............................................................. 84 ART. 116 Deroghe ................................................................................................................... 84
6 Deroghe ................................................................................................................... 84 ART. 117 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia............................................................... 85 ART. 118 Rimozione di opere che occupano il suolo pubblico............................................... 85 ART. 119 Autorizzazioni speciali: cave................................................................................... 86
85 ART. 119 Autorizzazioni speciali: cave................................................................................... 86 ART. 120 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici.............................................. 86 ART. 121 Sanzioni................................................................................................................... 86 ART. 122 Normativa regionale e normativa nazionale ............................................................ 87
.......... 86 ART. 122 Normativa regionale e normativa nazionale ............................................................ 87 ART. 123 Entrata in vigore del Regolamento edilizio ............................................................. 87 ART. 124 Norma procedurale .................................................................................................. 87 ART. 125 Norma finale............................................................................................................ 88
125 Norma finale............................................................................................................ 88 ALLEGATO: Scheda tecnica per piani di lottizzazioni (bozza) ...................................... 90 NOTE .................................................................................................................................... 91 6
TITOLO I
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I NORME PRELIMINARI ART. 1 Obiettivi
- Il Regolamento Edilizio ha per obiettivi: a) L’indirizzo e il controllo della qualità edilizia attraverso la definizione dei livelli minimi di prestazione delle opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita.
opere edilizie nonché delle modalità di verifica degli stessi in sede di progetto, in corso di esecuzione e ad opera costruita. b) il corretto inserimento delle opere edilizie nel contesto urbano ed ambientale, fatte salve le esigenze di tutela del patrimonio salvaguardato. 2. Esso si ispira ai principi della trasparenza amministrativa e della salvaguardia del territorio come patrimonio storico-urbanistico della collettività alcamese. ART. 2 Contenuti e limiti del Regolamento edilizio
l territorio come patrimonio storico-urbanistico della collettività alcamese. ART. 2 Contenuti e limiti del Regolamento edilizio
- Il Regolamento Edilizio detta norme e prescrizioni attinenti alle attività di costruzione e trasformazione fisica e funzionale delle opere edilizie, di competenza del Comune, ivi comprese le norme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall’art. 33, primo comma, punto 9) della legge 17 agosto 1942 n. 1150.
orme igieniche di interesse edilizio, così come indicato dall’art. 33, primo comma, punto 9) della legge 17 agosto 1942 n. 1150. 2. Tutte le opere di edilizia, di urbanizzazione, di arredo urbano, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio ed ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, da chiunque eseguite, sono disciplinate oltre che dal presente Regolamento Edilizio, dalle tavole del Piano Regolatore Generale con le relative Norme
sono disciplinate oltre che dal presente Regolamento Edilizio, dalle tavole del Piano Regolatore Generale con le relative Norme Tecniche di Attuazione e dalle Prescrizioni esecutive equiparate a piani particolareggiati ai sensi dell’art. 2 della L.r. 71/’78 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle leggi statali e regionali e dagli altri regolamenti applicabili in materia. 3. In particolare il Regolamento Edilizio definisce: 7
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 a) il procedimento per il rilascio delle Concessioni, delle Autorizzazioni, del certificato d’uso, del parere preventivo, del certificato di conformità edilizia, le competenze del Comune e della Commissione Edilizia e le responsabilità degli operatori della progettazione e della costruzione; b) i termini, le modalità di adempimento, delle prescrizioni sia da parte dei soggetti
della progettazione e della costruzione; b) i termini, le modalità di adempimento, delle prescrizioni sia da parte dei soggetti aventi titolo sia da parte del Comune, la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande e tutto quanto ritenuto necessario per la completezza del procedimento di cui alla precedente lettera a); c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo;
lettera a); c) i requisiti cui devono rispondere i manufatti edilizi e la determinazione dei metodi di verifica e di controllo; d) le caratteristiche della scheda tecnica descrittiva prevista dall’art. 37 e le modalità per la sua redazione, conservazione e aggiornamento; e) la composizione e il funzionamento della Commissione Edilizia Comunale; f) i tipi di intervento ed i parametri edilizi. ART. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge
Commissione Edilizia Comunale; f) i tipi di intervento ed i parametri edilizi. ART. 3 Richiamo a disposizioni generali di legge
- Disponendo l’art. 871 del Codice civile che “le regole da osservare nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edilizi comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. ART. 4 Oggetto e definizioni
- Ai fini del presente Regolamento:
ndono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia. ART. 4 Oggetto e definizioni
- Ai fini del presente Regolamento: a) per “opera edilizia” si intende il risultato di una attività di costruzione o di modificazione fisica relativa a qualsiasi immobile; b) per “intervento” si intende ogni successione di operazioni, tra loro correlate temporalmente o organizzativamente, finalizzata alla realizzazione e/o modificazione fisica e/o funzionale degli immobili;
elate temporalmente o organizzativamente, finalizzata alla realizzazione e/o modificazione fisica e/o funzionale degli immobili; c) per “operatori” si intendono i soggetti, pubblici o privati, che a qualsiasi titolo, partecipano al processo di intervento. 2. Le definizioni dei tipi di intervento edilizio e dei fondamentali parametri edilizi sono riportati nell’allegato “Glossario urbanistico-edilizio”. 8
CAPO II
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II COMMISSIONE EDILIZIA ART. 5 Costituzione e attribuzioni della Commissione edilizia
- E’ costituita una Commissione edilizia per la verifica della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l’esame tecnico-urbanistico dei progetti stessi, nonché per esprimere parere su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale. La Commissione edilizia, inoltre, esprime il proprio parere con
tere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale. La Commissione edilizia, inoltre, esprime il proprio parere con riferimento agli aspetti formali, compositivi ed architettonici delle opere edilizie ed al loro inserimento nel contesto urbano, paesistico ed ambientale. 2.Il parere della Commissione edilizia è atto interno obbligatorio e non vincola il Sindaco ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza. Tali
a è atto interno obbligatorio e non vincola il Sindaco ad adottare in conformità di esso i provvedimenti di sua competenza. Tali provvedimenti però dovranno essere motivati nel caso di difformità del parere espresso dalla Commissione. 3. La Commissione edilizia, in particolare, esprime il proprio parere sui seguenti atti del Comune: a) varianti agli strumenti urbanistici generali1; b) strumenti attuativi del PRG, sia di iniziativa pubblica che privata;
omune: a) varianti agli strumenti urbanistici generali1; b) strumenti attuativi del PRG, sia di iniziativa pubblica che privata; c) modificazioni del Regolamento edilizio non inerenti la disciplina della Commissione edilizia stessa2; d) progetti speciali, piani di settore, progetti e piani di interesse sovracomunale, regionale o statale nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente. 4. La Commissione edilizia esprime, inoltre, il proprio parere sugli interventi edilizi,
i stabiliti dalla legislazione vigente. 4. La Commissione edilizia esprime, inoltre, il proprio parere sugli interventi edilizi, salvo quanto disposto al successivo comma 6. 5. Gli interventi sotto elencati, anche se soggetti ad autorizzazione, sono sottoposti al parere della Commissione edilizia quando riguardino il patrimonio edilizio esistente soggetto ai vincoli di PRG di restauro e risanamento conservativo o vincolato ai sensi delle Leggi,
atrimonio edilizio esistente soggetto ai vincoli di PRG di restauro e risanamento conservativo o vincolato ai sensi delle Leggi, n.1089/’39, n.1497/’39 e n.431/’85, o ricadenti in Zona “A” del PRG, nonché in aree individuate nel PRG di interesse storico-architettonico, naturalistico, ambientale paesaggistico, etno-antropologico: a) opere interne alla singola unità immobiliare, sia essa alloggio, unità produttiva o commerciale; b) cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, non connesse a
, sia essa alloggio, unità produttiva o commerciale; b) cambi di destinazione d’uso di singole unità immobiliari, non connesse a trasformazioni fisiche; c) rifacimento e risanamento conservativo delle coperture; 9
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 d) recinzioni; e) tettoie, piani di carico e pozzi; f) reinterri, scavi, depositi a cielo aperto; g) impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti; h) opere costituenti pertinenze; 6. La Commissione edilizia dà inoltre al Sindaco il parere di cui all’art. 6 della L.r. 19/’72. ART. 6 Composizione della Commissione edilizia
- La Commissione edilizia è nominata dal Sindaco ed è così composta:
.r. 19/’72. ART. 6 Composizione della Commissione edilizia
- La Commissione edilizia è nominata dal Sindaco ed è così composta: a) il Sindaco o un Assessore suo delegato che la presiede; b) un Architetto iscritto all’Ordine professionale; c) un Ingegnere iscritto all’Ordine professionale; d) un Geometra iscritto al Collegio professionale; e) un Geologo iscritto all’Ordine professionale; f) un Avvocato esperto in diritto amministrativo;3 g) un Agronomo iscritto all’Ordine professionale.4
all’Ordine professionale; f) un Avvocato esperto in diritto amministrativo;3 g) un Agronomo iscritto all’Ordine professionale.4 2. I Commissari di cui ai punti b-c-d-e-f-g, sono nominati all’inizio di ogni mandato5. 3. I Commissari, se assenti ingiustificati per tre sedute consecutive, decadono dalla carica d’ufficio ed il Sindaco è tenuto alla tempestiva sostituzione. 4. I membri decaduti saranno sostituiti da altri Commissari, nominati dal Sindaco per il restante periodo di durata della Commissione 6.
bri decaduti saranno sostituiti da altri Commissari, nominati dal Sindaco per il restante periodo di durata della Commissione 6. 5. Il Sindaco può invitare a partecipare ai lavori della Commissione, con parere7 consultivo, esperti in materia specifica, con incarico limitato alle sedute cui sono invitati. 6. Nel caso di partecipazione alla seduta di esperti o consulenti estranei alla Commissione Edilizia, costoro devono allontanarsi dalla seduta, prima della deliberazione di parere.
o consulenti estranei alla Commissione Edilizia, costoro devono allontanarsi dalla seduta, prima della deliberazione di parere. 7. Non possono far parte della Commissione edilizia i rappresentanti di Organi o Istituzioni ai quali per legge è demandato un parere specifico ed autonomo sull’opera in esame; sono estesi ai Commissari le incompatibilità previste per le elezioni dei Consiglieri Comunali. 8. La Commissione edilizia dura in carica quattro anni in concomitanza con il mandato
per le elezioni dei Consiglieri Comunali. 8. La Commissione edilizia dura in carica quattro anni in concomitanza con il mandato del Sindaco. Il suo mandato decade al decadere del mandato del Sindaco che la nomina. I componenti sono revocabili dal Sindaco. 9. Ai lavori della Commissione edilizia possono essere ammessi, su invito della stessa, i progettisti delle opere all’ordine del giorno. Gli stessi si allontanano al momento della votazione di parere. 10
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 7 Funzionamento della Commissione edilizia l. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente nella sede municipale, di norma quattro volte al mese ed in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. 1bis. Nella prima convocazione successiva alla nomina della C.E.C. questa elegge al proprio interno un Vice Presidende. La votazione avviene a scrutinio segreto, ciascun
alla nomina della C.E.C. questa elegge al proprio interno un Vice Presidende. La votazione avviene a scrutinio segreto, ciascun componente potrà esprimere una sola preferenza. Risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è eletto il componente più anziano. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. 2. La convocazione alla riunione della Commissione deve essere resa nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo.
nto. 2. La convocazione alla riunione della Commissione deve essere resa nota ai partecipanti con almeno tre giorni di anticipo. 3. Le sedute sono valide con l’intervento della metà più uno dei componenti della Commissione, compreso il Presidente (Quorum costitutivo). 4. Le funzioni di segretario della Commissione senza diritto di voto, sono svolte dal funzionario dirigente dello Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato. E’ presente ai lavori
enza diritto di voto, sono svolte dal funzionario dirigente dello Ufficio Tecnico Comunale o suo delegato. E’ presente ai lavori della Commissione edilizia il tecnico, se diverso dal capo dell’U.T.C. che ha curato l’istruttoria dei progetti o atti da valutare. Il segretario ha l’incarico di redigere e controfirmare i verbali, che dovranno essere firmati dal Presidente e dal Commissario anziano presente. 5. Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione
idente e dal Commissario anziano presente. 5. Il segretario provvederà ad annotare in breve il parere espresso dalla Commissione edilizia sulle domande esaminate e ad apporre sui relativi disegni di progetto la dicitura “Esaminato dalla Commissione edilizia nella seduta...” indicando la data e il parere (favorevole o contrario) con la vidimazione del Presidente. 6. La Commissione edilizia esprime parere favorevole, parere favorevole con eventuali
trario) con la vidimazione del Presidente. 6. La Commissione edilizia esprime parere favorevole, parere favorevole con eventuali prescrizioni o parere contrario. Il parere contrario deve essere motivato. E’ valido il parere che sia stato approvato con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei membri presenti nella seduta (Quorum deliberativo). In caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Nel caso di pareri discordi tra i componenti la Commissione, nel verbale della
caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. Nel caso di pareri discordi tra i componenti la Commissione, nel verbale della seduta deve essere riportata la motivazione dei voti contrari. 8. Nel settore edilizio la Commissione edilizia è chiamata ad esprimere il proprio parere successivamente alle verifiche normative svolte dagli uffici comunali nei modi previsti dagli artt. 17-21. 9. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o
unali nei modi previsti dagli artt. 17-21. 9. Quando la Commissione abbia a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente o indirettamente interessato qualcuno dei suoi componenti, questi, se presente, deve denunziare tale sua condizione e non assistere all’esame, alla discussione e al giudizio relativo all’argomento stesso. Dell’osservanza di questa prescrizione deve essere presa nota a verbale. Si applicano ai componenti della Commissione edilizia le incompatibilità previste 11
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 per i consiglieri comunali all’art. 176 dell’O.R.EE.LL. 10. La partecipazione al voto su un’opera edilizia, viceversa, costituisce per i membri della Commissione edilizia, motivo di incompatibilità ad eseguire la progettazione, la direzione dei lavori o la costruzione dell’opera stessa. 11. La Commissione Edilizia nell’esame delle pratiche edilizie, non può rinviare le
i lavori o la costruzione dell’opera stessa. 11. La Commissione Edilizia nell’esame delle pratiche edilizie, non può rinviare le stesse pratiche per più di una volta e dovrà comunicare il proprio parere in forma sintetica e chiara, comprensibile anche a personale con competenze amministrative. 12. La partecipazione alla riunione di elementi estranei alla commissione edilizia, o non validamente designati a fare parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate. ART. 8
alla commissione edilizia, o non validamente designati a fare parte di essa, inficia la validità delle delibere adottate. ART. 8 Criteri e metodi della Commissione edilizia l. La Commissione edilizia, all’atto del suo insediamento e prima dell’inizio dell’attività consultiva, formula in un documento denominato “Dichiarazione di indirizzi” i criteri e metodi che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La
nominato “Dichiarazione di indirizzi” i criteri e metodi che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. La Dichiarazione di indirizzi deve essere approvata dal Consiglio comunale. In ogni caso la Commissione edilizia dovrà prevedere la priorità nell’esame delle istanze riguardanti insediamenti produttivi, commerciali, varianti urbanistiche ed opere pubbliche. 2. Al termine del proprio mandato la Commissione edilizia deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività.
ubbliche. 2. Al termine del proprio mandato la Commissione edilizia deve redigere un rapporto consuntivo sulla propria attività. 3. La Commissione edilizia non ha competenza su interpretazioni di norme e regolamenti, neppure in sede consultiva. Esse devono essere acquisite dagli uffici tecnici comunali preventivamente alle sedute della Commissione edilizia. 12
TITOLO II
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO II NORME PROCEDURALI PRELIMINARI ALLA ESECUZIONE DELLE OPERE CAPO I CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ART. 9 Definizione l. Il certificato di destinazione urbanistica indica ogni vincolo e prescrizione riguardante l’area o l’immobile interessato, contenuti in leggi, piani o regolamenti. Il certificato indica in particolare la destinazione urbanistica di zona, gli usi previsti e
nuti in leggi, piani o regolamenti. Il certificato indica in particolare la destinazione urbanistica di zona, gli usi previsti e consentiti dal PRG vigente, i tipi e le modalità di intervento, gli indici e i parametri edilizi e urbanistici di zona ed ogni altro vincolo o prescrizione di natura urbanistico-territoriale, previsti da normative statali, regionali e comunali. ART. 10 Richiesta l. Il certificato di destinazione urbanistica può essere richiesto al Sinadaco da
atali, regionali e comunali. ART. 10 Richiesta l. Il certificato di destinazione urbanistica può essere richiesto al Sinadaco da chiunque ne abbia titolo e/o interesse motivati. 2. La richiesta motivata di certificato di destinazione urbanistica, predisposta sulla base di apposito “facsimile” elaborato dall’Amministrazione comunale, deve comunque indicare tutti gli elementi utili per identificare l’area o l’edificio oggetto dell’istanza. 8 ART. 11 Rilascio
e, deve comunque indicare tutti gli elementi utili per identificare l’area o l’edificio oggetto dell’istanza. 8 ART. 11 Rilascio l. Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal Sindaco9 entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. 13
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 2. Il certificato di destinazione urbanistica conserva validità per un anno dalla data di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente. 3. ...Abrogato10 14
CAPO II
di rilascio, salvo che non intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici e della normativa vigente. 3. ...Abrogato10 14
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II PARERE PREVENTIVO ART. 12 Definizione l. Con il parere preventivo la Commissione edilizia esprime su uno schema preliminare di progetto le proprie valutazioni in merito agli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell’opera edilizia da eseguire, fornendo
gli aspetti formali, architettonici e di inserimento nel contesto urbano ed ambientale dell’opera edilizia da eseguire, fornendo indicazioni o prescrizioni per la redazione del progetto definitivo. 2. Le valutazioni espresse con il parere preventivo, in merito alle scelte progettuali generali, definite dallo schema preliminare, vincolano il Comune nel successivo esame del progetto definitivo. ART. 13 Richiesta l. L’avente titolo a richiedere una Concessione o una Autorizzazione edilizia, prima
del progetto definitivo. ART. 13 Richiesta l. L’avente titolo a richiedere una Concessione o una Autorizzazione edilizia, prima della presentazione della domanda, può richiedere al Sindaco un parere preventivo su uno schema preliminare di progetto, qualora l’opera edilizia assuma rilevanza per le caratteristiche compositive e dimensionali, la consistenza e la localizzazione. 2. Lo schema preliminare di progetto è di norma costituito dai seguenti elaborati in triplice copia:
stenza e la localizzazione. 2. Lo schema preliminare di progetto è di norma costituito dai seguenti elaborati in triplice copia: a) planimetria in scala 1:1.000 per i piani attuativi e 1:200 per gli immobili, che consenta l’esatta individuazione dell’immobile e/o area di intervento; b) rilievo dell’area e/o immobile oggetto d’intervento in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l’indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle strade
o in scala non inferiore a 1:500 per le aree, con l’indicazione dei limiti di proprietà dei fabbricati circostanti, delle strade limitrofe al lotto e delle alberature esistenti e in scala non inferiore a 1:200 per gli immobili , con l’ulteriore indicazione delle piante di tutti i piani, adeguatamente quotate e corredate delle destinazioni d’uso dei locali, e con l’indicazione altresì dei prospetti e di almeno due sezioni; c) fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno immediato a
esì dei prospetti e di almeno due sezioni; c) fotografie dello stato di fatto relative all’immobile e al suo intorno immediato a colori in formato minimo 15 x 9 cm. (una copia); d) relazione illustrativa dell’intervento da realizzare e delle soluzioni progettuali di massima, comprendente anche l’individuazione dei principali materiali e dei colori da impiegare. La relazione deve tenere conto della specifica destinazione d’uso proposta e fare 15
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 esplicito riferimento alla compatibilità con i vincoli o prescrizioni che gravano sull’immobile. 3. Gli uffici comunali, verificato che le previsioni di progetto siano conformi con quanto previsto negli strumenti urbanistici vigenti11 e con il Regolamento edilizio per quel tipo di opera, trasmettono lo schema di progetto alla Commissione edilizia. ART. 14 Comunicazione
Regolamento edilizio per quel tipo di opera, trasmettono lo schema di progetto alla Commissione edilizia. ART. 14 Comunicazione l. Il parere preventivo è comunicato a mezzo raccomandata dal Sindaco al richiedente, entro 30 giorni12 dalla richiesta. 2. In qualsiasi momento il richiedente può presentare la richiesta di concessione edilizia rinunciando, nel contempo e per iscritto, alla richiesta di parere preventivo.13 16
CAPO III
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO III CONCESSIONE EDILIZIA ART. 15 Oggetto l. La Concessione edilizia deve essere richiesta al Sindaco per tutte le opere edilizie, escluse quelle indicate ai successivi articoli 23 e 29 del presente Regolamento e quelle di cui all’art. 31, comma 1, lettera a) della Legge 5 agosto l978, n. 457. 2. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti,
tera a) della Legge 5 agosto l978, n. 457. 2. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dell’art. 38 della Legge n. 142 dell’ 8 giugno 1990 non è richiesta la Concessione limitatamente alle opere ingiunte. 3. Potranno essere eseguiti senza preventiva Concessione le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare pericoli o danni. E’ comunque necessario che la
ione le sole opere provvisionali di assoluta urgenza, indispensabili per evitare pericoli o danni. E’ comunque necessario che la condizione di urgenza sia accertata da una preventiva ispezione dei vigili del fuoco che ne rilasciano certificazione. Resta fermo l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare la domanda di Concessione. ART. 16 Opere soggette a Concessione edilizia l. Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia
16 Opere soggette a Concessione edilizia l. Ogni attività comportante trasformazione, anche temporanea, urbanistica ed edilizia del territorio comunale, è subordinata a Concessione da parte del Sindaco e, più precisamente, lo sono le seguenti opere sia pubbliche che private: a) nuove costruzioni; b) ampliamenti, soprelevazioni, demolizioni con riedificazione totale o parziale di fabbricati; frazionamenti di unità immobiliari; c) opere di restauro e risanamento conservativo, che non siano limitate alla
di fabbricati; frazionamenti di unità immobiliari; c) opere di restauro e risanamento conservativo, che non siano limitate alla conservazione delle strutture esistenti e che prevedano aumenti di superficie utile o di volumi; ristrutturazione dei fabbricati; d) demolizioni parziali di edifici14; e) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica e del gas,
spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica, rete di distribuzione e trasformazione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato, etc; f) opere e costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in genere; g) cappelle, edicole, tombe e monumenti funerari in genere, nel rispetto di quanto 17
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 previsto dal Regolamento di polizia mortuaria; h) collocamento, rimozione o modifica di chioschi permanenti, provvisori, distributori di carburante e simili; i) opere di sistemazione e/o ripristino ambientale e paesaggistico; l) ...abrogato15; m) discariche e impianti di smaltimento dei rifiuti, depuratori, impianti di trattamento delle acque, impianti speciali in genere e di produzione dell’energia;
ltimento dei rifiuti, depuratori, impianti di trattamento delle acque, impianti speciali in genere e di produzione dell’energia; n) impianti di rottamazione con depositi, accumuli, stoccaggio e trattamento dei relitti; o) cambio di destinazione d’uso che comporti opere edili di manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, demolizioni totali o parziali. ART. 17 Oneri contributivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri l. La Concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza
ibutivi per il rilascio. Pagamenti ed esoneri l. La Concessione comporta il pagamento di un contributo commisurato all’incidenza delle opere di urbanizzazione, determinato dal Comune in conformità alle tabelle parametriche regionali, approvate con decreto dell’Assessore per lo sviluppo economico il 31.10.1977, e successive modifiche e aggiornamenti, nonché al costo di costruzione, determinato dal decreto dell’Assessore regionale allo sviluppo economico l’11.11.1977 e successive modifiche e aggiornamenti.
e, determinato dal decreto dell’Assessore regionale allo sviluppo economico l’11.11.1977 e successive modifiche e aggiornamenti. 2. La quota di contributo commisurata all’incidenza delle opere di urbanizzazione può essere rateizzato per un periodo non superiore a 24 mesi. In tal caso il concessionario deve prestare le idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione.
idonee garanzie finanziarie anche a mezzo di fideiussione bancaria o polizza cauzionale rilasciata da imprese di assicurazione. 3. Il contributo commisurato al costo di costruzione non può essere corrisposto oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori. 4. Il concessionario deve prestare le garanzie finanziarie di cui al comma precedente. Nessun concorso del contributo di cui al precedente 2º comma è dovuto nei casi previsti
finanziarie di cui al comma precedente. Nessun concorso del contributo di cui al precedente 2º comma è dovuto nei casi previsti dalla lettera b) del 1º comma dell’art. 9 della L. 28.1.77 n. 10, e dell’ultimo comma dell’art. 27 della L. 5.8.78 n. 457. 5. Nei casi previsti dall’art. 5 della legge 28.1.1977 n. 10 i contributi sono ridotti al 40% rispetto a quelli determinati dai comuni sulla base delle tabelle parametriche approvate dall’Assessore regionale per lo sviluppo economico con decreto del 31.5.1977.
ni sulla base delle tabelle parametriche approvate dall’Assessore regionale per lo sviluppo economico con decreto del 31.5.1977. 6. Sono esenti dal pagamento degli oneri contributivi tutte le opere ricadenti nei casi previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, anche se non elencate nel presente Regolamento. 7. Per le concessioni onerose deve essere allegata alla domanda un prospetto dimostrativo con il conteggio dei volumi e delle superfici, ai fini della determinazione della 18
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 quota di contributo per le opere di urbanizzazione e la quota di contributo relativa al costo di costruzione. 8. Qualora il richiedente intenda obbligarsi a realizzare direttamente tutte o parte delle opere di urbanizzazione può richiedere, insieme alla domanda di concessione, la stipula di una apposita convenzione con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. ART. 18 Richiesta e documentazione
ione con il Comune per la definizione delle modalità di esecuzione e delle relative garanzie. ART. 18 Richiesta e documentazione l. La richiesta di Concessione edilizia per l’esecuzione delle opere di cui al precedente art.16, in bollo, predisposta sulla base di apposito “facsimile” elaborato dall’Amministrazione Comunale deve essere indirizzata al Sindaco e firmata dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato e dal progettista. 2. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
a dal proprietario o da un suo rappresentante autorizzato e dal progettista. 2. Nella domanda dovranno risultare esplicitamente: a) il titolo di proprietà; b) l’impegno di osservare le Norme del presente Regolamento e le leggi vigenti; c) l’elezione di domicilio nel Comune da parte del proprietario; d) l’impegno di comunicare prima dell’inizio dei lavori il nome del direttore dei lavori nel caso che sia diverso dal progettista, del costruttore e dell’assistente e di denunciare entro
nome del direttore dei lavori nel caso che sia diverso dal progettista, del costruttore e dell’assistente e di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena, in caso di inadempienza, della decadenza di ufficio dalla Concessione. Progettista e Direttore dei lavori, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in Albi o Collegi professionali della Repubblica;
lite dalla legge per le varie categorie professionali, debbono essere iscritti in Albi o Collegi professionali della Repubblica; e) l’eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od ente al quale dovrà essere intestata la Concessione edilizia, nel caso che sia diversa dal richiedente; f) il parere preventivo di cui al Capo I, titolo II, artt. 12, 13, 14, ove richiesto e rilasciato. g) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in “diretta economia”, quindi
t. 12, 13, 14, ove richiesto e rilasciato. g) nel caso di lavori che si dichiari di voler eseguire in “diretta economia”, quindi senza una impresa costruttrice, occorre precisare la persona che avrà la responsabilità del cantiere. 3. A corredo della domanda, é richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia: a) stralcio rilievo aerofotogrammetrico della zona in scala non inferiore a 1:10.000; b) stralcio dell’elaborato di zonizzazione del PRG alla scala di maggior dettaglio;
ella zona in scala non inferiore a 1:10.000; b) stralcio dell’elaborato di zonizzazione del PRG alla scala di maggior dettaglio; c) stralcio dell’elaborato planovolumetrico di progetto dell’eventuale piano esecutivo vigente (prescrizioni esecutive, piano particolareggiato o di lottizzazione); d) copia della visura catastale16 di data non anteriore a 6 mesi e stralcio del foglio di 19
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 mappa con indicata l’area interessata; d) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1.000, estesa per un raggio di almeno 50 m., riportante la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, le alberature esistenti, i nomi dei proprietari confinanti, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell’immobile e lo stato di diritto
, le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell’immobile e lo stato di diritto rispetto a servitù attive e passive; c) planimetria di progetto del lotto con la precisa ubicazione delle opere previste alla scala 1:200 o 1:500 con l’indicazione delle quote altimetriche (esistenti e di progetto), della sistemazione delle aree di pertinenza, delle opere di giardinaggio e delle alberature, delle
he (esistenti e di progetto), della sistemazione delle aree di pertinenza, delle opere di giardinaggio e delle alberature, delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o rampe di accesso ai locali interrati; la planimetria dovrà essere corredata dal conteggio delle superfici fondiarie e dal volume edificato con verifica del rispetto delle prescrizioni urbanistiche; d) per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette
rispetto delle prescrizioni urbanistiche; d) per gli interventi sull’esistente, rilievo quotato delle parti di immobile soggette all’intervento con le piante dei vari piani interessati dalle opere stesse in scala non inferiore a 1:100, con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei locali, dei prospetti e di almeno due sezioni significative; nel caso di divergenze tra quota e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche;
ti e di almeno due sezioni significative; nel caso di divergenze tra quota e dimensioni grafiche, fanno fede le quote numeriche; e) i prospetti, le piante di ogni piano con l’indicazione delle destinazioni d’uso dei singoli locali e della copertura, con l’indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici) ed almeno due sezioni verticali (fra loro ortogonali) quotate in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per
te in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte e a valle di m.20, con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, in tutto in scala non inferiore a 1:100; f) per interventi sull’esistente, pianta, sezioni, prospetti in scala almeno 1:100, indicanti con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni, le parti di nuova costruzione e le
prospetti in scala almeno 1:100, indicanti con adeguati grafismi o campiture, le demolizioni, le parti di nuova costruzione e le parti da sostituire o da consolidare. I prospetti delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e nella stessa grafia; g) schema planimetrico dettagliato del rifornimento della acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere, nonché delle reti elettriche e del gas; nel caso che le
nimento della acqua potabile e dello scarico delle acque bianche e nere, nonché delle reti elettriche e del gas; nel caso che le acque luride debbano allontanarsi utilizzando tubazioni o corsi d’acqua privati, deve essere allegata alla domanda anche copia della relativa Concessione e nel caso che la costruzione non si allacci alla fognatura comunale, deve essere allegato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione della acque luride redatto secondo la legislazione vigente e
ato il progetto di convogliamento con totale o parziale depurazione della acque luride redatto secondo la legislazione vigente e approvato dall’Ufficiale Sanitario; h) relazione tecnica che illustri nel dettaglio l’intervento proposto e le opere in progetto, con particolare riguardo ai requisiti obbligatori e alle considerazioni giustificative, tenuto conto anche della destinazione d’uso prevista; dovranno inoltre essere specificati i
alle considerazioni giustificative, tenuto conto anche della destinazione d’uso prevista; dovranno inoltre essere specificati i materiali impiegati, i colori dei prospetti esterni e i cromatismi delle finiture esterne; i) documentazione fotografica dello stato dei luoghi e/o dell’immobile su cui si intende intervenire (a colori e in formato minimo 9 x 15 cm.); 20
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 l) “nulla-osta” della Sovrintendenza competente per interventi sugli immobili vincolati ai sensi della L. 1089/’39 e per interventi in aree vincolate ai sensi della L. 1497/’39 e della L. 431/’85; m) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dell’art. 1, comma 4, della L.n.13/’89 e del relativo decreto di attuazione (barriere architettoniche); n) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali ed alle
uazione (barriere architettoniche); n) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali ed alle altre attività produttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizioni, idonea ad evidenziare il rispetto da parte dell’opera dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro;
te dell’opera dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; o) eventuali altri provvedimenti abilitativi, autorizzazioni, nulla-osta statali, regionali, comunali etc., prescritti. 4. Nel caso di edifici costituiti da ripetizione di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali in scala 1:200 e pianta della singola cellula in scala 1:100. 5. Tutti gli elaborati devono contenere in testata la indicazione dell’intervento,
pianta della singola cellula in scala 1:100. 5. Tutti gli elaborati devono contenere in testata la indicazione dell’intervento, l’ubicazione, la firma dell’avente titolo ad intervenire e la firma del progettista o dei progettisti. Gli elaborati, convenientemente piegati, dovranno rispettare il formato UNI - A4 (cm. 21,0 x cm. 29,7). 6. I progetti di cui alle lettere i)- l)- m)- n) del precedente art. 16, dovranno illustrare il
UNI - A4 (cm. 21,0 x cm. 29,7). 6. I progetti di cui alle lettere i)- l)- m)- n) del precedente art. 16, dovranno illustrare il contesto ambientale di riferimento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi e alle scale di rappresentazione adeguate. 7. Alla presentazione della domanda, l’Ufficio protocollo generale17 rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della
io protocollo generale17 rilascerà al presentatore una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, nonché il nominativo del responsabile del procedimento. 8. Eventuali documenti aggiuntivi o integrativi devono essere richiesti dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. La domanda di concessione edilizia deve
i devono essere richiesti dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. La domanda di concessione edilizia deve riprendere un nuovo posto nell’ordine cronologico solamente se quanto richiesto fa parte dell’elenco degli elaborati previsti dal presente articolo. In questo caso il termine di centoventi giorni di cui al successivo articolo 21, comma 1, decorre dalla data di integrazione dei documenti. 21
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART.19 Richiesta di Concessione edilizia in variante
- I lavori per i quali è stata conseguita Concessione edilizia dovranno essere eseguiti conformemente al progetto presentato a corredo della richiesta ed alle eventuali prescrizioni contenute nella Concessione medesima.
- Nel caso si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita “Concessione edilizia in variante”.
so si intendesse apportare varianti al progetto di cui sopra, deve essere richiesta apposita “Concessione edilizia in variante”. 3. La richiesta di tale Concessione, che dovrà contenere gli elementi di cui all’art. 18 del presente regolamento, deve essere corredata da quanto previsto per le opere edilizie nello stesso art. 18, relativamente alla parte in variante. 4. Le opere in variante non possono essere eseguite prima del rilascio della
esso art. 18, relativamente alla parte in variante. 4. Le opere in variante non possono essere eseguite prima del rilascio della Concessione in variante, tranne che esse non modifichino le superfici utili e la destinazione d’uso delle costruzioni, nel qual caso le varianti dovranno essere approvate prima del rilascio del certificato di abitabilità, ai sensi dell’art. 49 della L.r. 71/’78. 5. In ogni caso la Concessione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza
à, ai sensi dell’art. 49 della L.r. 71/’78. 5. In ogni caso la Concessione in variante non può essere richiesta dopo la scadenza della validità della Concessione originaria. 6. La Concessione in variante non modifica in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario. ART. 20 Istruttoria per l’esame dei progetti
- ...Abrogato18
- Il parere della Commissione Edilizia è un parere tecnico, diretto ad accertare la
a per l’esame dei progetti
- ...Abrogato18
- Il parere della Commissione Edilizia è un parere tecnico, diretto ad accertare la rispondenza del progetto presentato alle previsioni del Piano Regolatore Generale e del Regolamento edilizio. Tale parere non è perciò necessario ove altri motivi ostino al rilascio della concessione, (ad es., incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno; ecc.).
concessione, (ad es., incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda; indisponibilità del terreno; ecc.). 3. Ai fini del rilascio della Concessione, gli uffici comunali verificano che gli elaborati progettuali presentati, relativi ai calcoli, relazioni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, che quanto dichiarato negli elaborati
ottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, che quanto dichiarato negli elaborati progettuali corrisponda a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica e. 4. In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei requisiti tecnici, il rilascio della Concessione edilizia è subordinato al rispetto della normativa tecnico-urbanistica vigente e dei requisiti definiti cogenti dal Regolamento
edilizia è subordinato al rispetto della normativa tecnico-urbanistica vigente e dei requisiti definiti cogenti dal Regolamento edilizio, dal PRG e dai Piani particolareggiati. L’esame istruttorio da parte dell’Ufficio 22
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 Tecnico sui progetti presentati deve accertare espressamente tale rispondenza. 5. Per gli insediamenti destinati ad attività industriale e ad altre eventuali attività produttive, il rilascio della Concessione edilizia è altresì subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dalla normativa
e e di sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nonché di quelli connessi alle eventuali prescrizioni derivanti dalla normativa vigente. 6. Il rilascio della Concessione è subordinato al nulla-osta del Genio Civile per le opere di cui alla L. 64/74 e al relativo D.M. LL.PP. 24.1.1986 e successive modifiche ed integrazioni e al nulla-osta della Soprintendenza per le opere di cui alla L. 1089/39, L. 1497/39 e della L. 431/85. 7. ...Abrogato19
razioni e al nulla-osta della Soprintendenza per le opere di cui alla L. 1089/39, L. 1497/39 e della L. 431/85. 7. ...Abrogato19 8. Il responsabile del procedimento, entro 45 giorni20 dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi 45 giorni21. ART. 21 Rilascio
mmissione edilizia per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi 45 giorni21. ART. 21 Rilascio
- Il Sindaco, entro 120 giorni dal ricevimento della domanda di Concessione, notifica al domicilio dei richiedenti22 le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dell’istruttoria degli uffici comunali di cui all’art. 20, e visto l’eventuale parere della Commissione edilizia. Qualora la commissione edilizia non dovesse rendere il parere di cui all’art. 20, comma 6, il
parere della Commissione edilizia. Qualora la commissione edilizia non dovesse rendere il parere di cui all’art. 20, comma 6, il Sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento. 2. Il Sindaco, qualora non accolga il parere della Commissione edilizia, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento ed a comunicarle alla Commissione edilizia.
con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento ed a comunicarle alla Commissione edilizia. 3. Il termine previsto al comma 1 è sospeso nel caso in cui l’Amministrazione comunale notifichi richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e riprende a decorrere nuovamente per intero dalla ricezione degli atti. La richiesta deve essere formulata in una unica soluzione ed indicare il termine per la regolarizzazione.
ricezione degli atti. La richiesta deve essere formulata in una unica soluzione ed indicare il termine per la regolarizzazione. 4. Il titolare della Concessione edilizia può dar corso ai lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio, previa corresponsione al Comune degli oneri dovuti ai sensi della Legge 28.01.1977 n. 10, calcolati in via provvisoria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi 90 giorni a cura dell’Amministrazione comunale.
ria, salvo conguaglio. La misura del conguaglio è determinata entro i successivi 90 giorni a cura dell’Amministrazione comunale. 5. I controlli da effettuare ai fini del rilascio dei certificati di abitabilità e di agibilità, estesi allo accertamento della conformità urbanistico-edilizia sono eseguiti dagli Uffici comunali. 23
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 6. Essendo la Concessione personale, essa è valida esclusivamente per il titolare della Concessione stessa. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dello immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura dell’intestazione della relativa Concessione al Comune che, accertati i motivi a fondamento della voltura richiesta emetterà
ura dell’intestazione della relativa Concessione al Comune che, accertati i motivi a fondamento della voltura richiesta emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo di validità dell’originaria Concessione. 7. Le Concessioni non possono avere validità complessive superiore a 3 anni dall’inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione, dandone comunicazione al Comune. Eventuali proroghe del termine per la
re iniziati entro un anno dal rilascio della Concessione, dandone comunicazione al Comune. Eventuali proroghe del termine per la ultimazione dei lavori sono concesse solo ai sensi dell’art. 36 della L.r. 71/’78. 8. Il titolare decade dalla Concessione edilizia nei seguenti casi: a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 11; b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già
lavori nei termini di cui al comma 11; b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e che vengano completati entro 3 anni dalla data di inizio; c) quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune; d) quando la Concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non
ni, la prescritta comunicazione al Comune; d) quando la Concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione; e) quando il titolare della Concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento, o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Concessione;
o, o alle condizioni inserite nella Concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Concessione; f) quando l’istituzione di parchi o riserve muti le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici, così come dettate dagli art. 22 e 35 della L.r. 98/84. 8. Il rilascio della Concessione relativa a nuovi edifici è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel
nuovi edifici è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all’impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto della Concessione. 9. Il rilascio della Concessione di edificare nell’ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinato all’impegno del lottizzante alla esecuzione delle opere di
care nell’ambito dei singoli lotti di una lottizzazione è subordinato all’impegno del lottizzante alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi contemporaneamente alla costruzione oggetto della Concessione. 10. La Concessione invece non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi.
ere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi. 11. Il rilascio della Concessione è altresì subordinato alla consegna all’Ufficio tecnico comunale di: a) eventuali altri pareri e/o nulla-osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati all’art. 20, comma 4; b) documentazione dell’avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la 24
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 Tesoreria del Comune degli oneri di urbanizzazione o atto d’obbligo contenente le modalità e le garanzie stabilite dal Comune nel caso in cui il titolare della Concessione, a scomputo totale o parziale della quota dovuta, per tale contributo, si obbliga a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione. 12. La Concessione viene notificata al richiedente entro 30 giorni dalla firma del
zare direttamente le opere di urbanizzazione. 12. La Concessione viene notificata al richiedente entro 30 giorni dalla firma del Sindaco corredata da una copia dei disegni approvati e vistati dal Comune, con la comunicazione dell’ammontare del contributo commisurato al costo di costruzione da corrispondere in corso d’opera con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all’oggetto della Concessione.
nzie stabilite dal Comune, e comunque non oltre i 60 giorni dalla ultimazione dei lavori relativi all’oggetto della Concessione. 13. Dell’avvenuto rilascio della Concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell’Albo Pretorio del Comune. A chiunque è consentito proporre impugnativa. 14. L’atto di Concessione, nonché l’atto di impegno unilaterale e la Convenzione previsti dall’art. 7 della Legge 28.1.1977 n. 10, debbono essere trascritti a cura
’atto di impegno unilaterale e la Convenzione previsti dall’art. 7 della Legge 28.1.1977 n. 10, debbono essere trascritti a cura dell’Amministrazione Comunale e a spese dei richiedenti nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell’immobile sia le aree di pertinenza asservite all’immobile stesso. 15. L’U.T.C. appronterà una carta con indicate le aree vincolate per l’edificazione, le aree asservite per lo sfruttamento della cubatura in altri lotti e le aree vincolate a
le aree vincolate per l’edificazione, le aree asservite per lo sfruttamento della cubatura in altri lotti e le aree vincolate a parcheggio esterno. 25
CAPO IV
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO IV AUTORIZZAZIONE EDILIZIA ART. 22 Oggetto
- L’Autorizzazione del Sindaco sostituisce la Concessione per le opere di cui al successivo art. 23.
- L’Autorizzazione è gratuita, non comporta gli oneri previsti dall’art. 3 della L. 28.1.1977 n. 10 ed è rilasciata dal Sindaco sulla scorta di specifici pareri espressi dall’ufficio tecnico comunale e dall’Ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri e/o nulla osta
i pareri espressi dall’ufficio tecnico comunale e dall’Ufficiale sanitario, fermi restando eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti da norme vigenti. 3. Le Autorizzazioni relative alle opere di cui al comma 6 dell’art. 5 sono rilasciate dal Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia comunale. 4. Nel caso di opere da eseguirsi in esecuzione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dello art. 38 della L. 8.6.1990 n. 142, non è richiesta
zione di ordinanze contingibili ed urgenti, emanate dal Sindaco ai sensi dello art. 38 della L. 8.6.1990 n. 142, non è richiesta l’Autorizzazione limitatamente alle opere ingiunte. 5. Qualora per lo stesso edificio o per la stessa unità immobiliare siano richieste più Autorizzazioni tali da configurare, nel loro insieme, un intervento assoggettabile a Concessione edilizia, l’interessato dovrà presentare, nel termine all’uopo fissato dal Sindaco,
, un intervento assoggettabile a Concessione edilizia, l’interessato dovrà presentare, nel termine all’uopo fissato dal Sindaco, regolare istanza di Concessione edilizia. In corso di validità di una Concessione edilizia, non è consentito richiedere una Autorizzazione edilizia. Eventuali ulteriori opere edilizie relativa alla Concessione vanno richieste come variante in corso d’opera. ART. 23 Opere soggette ad Autorizzazione
- L’Autorizzazione è rilasciata dal Sindaco per le seguenti opere:
e in corso d’opera. ART. 23 Opere soggette ad Autorizzazione
- L’Autorizzazione è rilasciata dal Sindaco per le seguenti opere: a) interventi di manutenzione straordinaria, cioè le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso;
re che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso; b) opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici al servizio di edifici; c) opere per consentire l’occupazione di suolo mediante deposito di materiali o esposizioni di merci a cielo libero; d) l’impianto di prefabbricati ad un sola elevazione,23 e non adibiti ad uso abitativo; 26
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 e) escavazione di pozzi e strutture ad essi connesse; f) costruzione di recinzioni, con esclusione di quelle di fondi rustici; g) costruzione di strade interpoderali o vicinali; h) reinterri e scavi che non riguardino le coltivazioni di cave e torbiere; i) modifiche di destinazione d’uso che non comportino trasformazioni fisiche, con l’esclusione di opere di manutenzione ordinaria; j) demolizioni totali di edifici;
he non comportino trasformazioni fisiche, con l’esclusione di opere di manutenzione ordinaria; j) demolizioni totali di edifici; l) scarico di acque reflue, ove previsto; m) opere finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13/’89); n) parcheggi da realizzare nel sottosuolo o nei locali siti al piano terra di immobili già esistenti (art. 9, L. 122/’89); o) impianti di disinquinamento (art. 2, L. 650/’79);
locali siti al piano terra di immobili già esistenti (art. 9, L. 122/’89); o) impianti di disinquinamento (art. 2, L. 650/’79); p) aumenti di superficie di locali commerciali (art. 1, comma 3º, D.L. 9/’87, convertito in legge L. 121/’87); q) collocazione, rimozione o modifica di pannelli solari, tralicci, antenna di emittenti radio-tv, parabole, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o
ri, tralicci, antenna di emittenti radio-tv, parabole, monumenti, insegne, vetrine, tabelle, iscrizioni, lumi, memorie, statue o pezzi d’arte situati in luoghi pubblici o comunque esposti alla vista del pubblico, purché non comportino trasformazioni edilizie o urbanistiche del territorio; r) abrogato24; s) l’installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili; t) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc.;
) l’installazione di strutture trasferibili, precarie, gonfiabili; t) tendoni o similari per spettacoli, rappresentazioni, ecc.; u) costruzione di passi carrabili su strade e piazze pubbliche e private, soggetti a pubblico transito; v) apertura e coltivazione di cave; z) qualsiasi altra opera per la quale la legislazione vigente richieda Autorizzazione. ART. 24 Richiesta e documenti
- La richiesta di Autorizzazione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dall’avente titolo.
e. ART. 24 Richiesta e documenti
- La richiesta di Autorizzazione edilizia deve essere inoltrata al Sindaco dall’avente titolo.
- Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti in triplice copia: a) copia del documento comprovante il titolo di proprietà; b) abrogato25 c) planimetria generale in scala 1:500 e 1:200, che consenta un’esatta individuazione dell’immobile oggetto dello intervento; d) pianta in scala almeno 1:100 per interventi di cui alle lettere b)- g)- m)- n)- o)- p)-
ll’immobile oggetto dello intervento; d) pianta in scala almeno 1:100 per interventi di cui alle lettere b)- g)- m)- n)- o)- p)- q) di cui all’art. 23 di tutti i piani oggetto di intervento, adeguatamente quotati, con le 27
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 indicazioni delle destinazioni d’uso dei singoli locali, sia riferite allo stato di fatto che al progetto, prospetti in scala 1:100 ed almeno due sezioni, con la indicazione, attraverso adeguati grafismi o campiture, delle demolizioni, delle parti di nuova costruzione e delle parti da sostituire o da consolidare; e) relazione tecnico-descrittiva dell’intervento26;
lle parti di nuova costruzione e delle parti da sostituire o da consolidare; e) relazione tecnico-descrittiva dell’intervento26; f) dichiarazione firmata dal progettista ai sensi dello art. 1 della L. 13/89 e del relativo decreto di attuazione quando dovuto; g) nel caso di interventi relativi ad insediamenti destinati ad attività industriali produttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali
estinati ad attività industriali produttive, una specifica relazione tecnica ed ogni altra documentazione prevista dalle attuali disposizioni, idonea ad evidenziare il rispetto da parte dell’opera dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro; h) domanda di autorizzazione allo scarico della acque reflue ove previste; i) eventuali autorizzazioni o nulla osta statali, regionali, comunali etc. richiesti dalla legge.
lla acque reflue ove previste; i) eventuali autorizzazioni o nulla osta statali, regionali, comunali etc. richiesti dalla legge. 3. Tutti gli elaborati devono contenere, in testata, l’indicazione dell’intervento, l’ubicazione, la firma dell’avente titolo e la firma del progettista o dei progettisti. 4. Alla presentazione della domanda, l’Ufficio abilitato rilascerà una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli
scerà una ricevuta intestata al proprietario, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare e comprovare la presentazione della domanda, nonché il nominativo del responsabile del procedimento. 5. Eventuali documenti aggiuntivi o integrativi devono essere richiesti in unica soluzione dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. In questo caso il
tivi devono essere richiesti in unica soluzione dall’Ufficio nei successivi trenta giorni dalla presentazione. In questo caso il termine di sessanta27 giorni di cui al successivo articolo 26, comma 1, decorre dalla data di integrazione dei documenti. ART. 25 Istruttoria per l’esame dei progetti
- Ai fini del rilascio dell’Autorizzazione edilizia, gli Uffici comunali, constatato che l’intervento proposto rientra nei casi descritti dall’art. 23, verificano che gli elaborati
gli Uffici comunali, constatato che l’intervento proposto rientra nei casi descritti dall’art. 23, verificano che gli elaborati progettuali presentati28, relazioni, dichiarazioni in ordine agli aspetti metrici, volumetrici e prestazionali dell’opera, siano regolarmente sottoscritti da un tecnico dotato di abilitazione idonea e che quanto dichiarato negli elaborati progettuali corrisponda a quanto indicato29 nel PRG e nel Regolamento edilizio per quel tipo di opera.
ichiarato negli elaborati progettuali corrisponda a quanto indicato29 nel PRG e nel Regolamento edilizio per quel tipo di opera. 2. In particolare, quanto al soddisfacimento da parte delle previsioni di progetto dei requisiti tecnici, il rilascio della Autorizzazione edilizia è subordinato al rispetto dei soli requisiti definiti cogenti dal Regolamento edilizio. Tale rispondenza deve essere espressamente citata nella relazione istruttoria dell’Ufficio Tecnico. 28
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 3. Per gli insediamenti destinati ad attività industriali e ad altre eventuali attività produttive, il rilascio della Autorizzazione edilizia è, altresì, subordinato al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 4. Le verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 non entrano nel merito delle singole soluzioni
icurezza nei luoghi di vita e di lavoro. 4. Le verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. 5. Il responsabile del procedimento, entro trenta30 giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia per l’espressione del parere di
entazione, formula una proposta motivata di provvedimento inoltrandola alla Commissione edilizia per l’espressione del parere di competenza, che deve essere reso nei successivi trenta giorni. 6. ...Abrogato31 ART. 26 Rilascio
- Il Sindaco, entro 60 giorni32 dal ricevimento della domanda di Autorizzazione, notifica ai richiedenti le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dell’istruttoria degli Uffici comunali di cui all’art. 25.33
a ai richiedenti le proprie determinazioni sulla stessa, preso atto dell’istruttoria degli Uffici comunali di cui all’art. 25.33 2. Il Sindaco, qualora non accolga il parere della Commissione edilizia, è tenuto ad indicare, con apposita relazione, le motivazioni poste a fondamento del proprio provvedimento ed a comunicarle alla Commissione edilizia. 3. I termini previsti al comma 1 sono sospesi nel caso in cui l’Amministrazione
ento ed a comunicarle alla Commissione edilizia. 3. I termini previsti al comma 1 sono sospesi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale notifichi, entro trenta giorni, motivata richiesta di documenti aggiuntivi o integrativi e riprendono a decorrere nuovamente per intero dalla ricezione degli atti. La richiesta deve essere formulata in un’unica soluzione ed indicare il termine per la regolarizzazione. 5. I controlli da effettuare ai fini del rilascio degli eventuali certificati di abitabilità e di
rmine per la regolarizzazione. 5. I controlli da effettuare ai fini del rilascio degli eventuali certificati di abitabilità e di agibilità, estesi all’accertamento della conformità urbanistico-edilizia, sono eseguiti dagli Uffici comunali. 6. Essendo l’Autorizzazione personale, essa è valida esclusivamente per il titolare dell’Autorizzazione stessa. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura
trasferimento a qualsiasi titolo del terreno e/o dell’immobile, gli eredi, cessionari o aventi causa, devono chiedere la voltura dell’intestazione della relativa Autorizzazione al Comune, che accertati i motivi a fondamento della voltura richiesta, emetterà il relativo provvedimento, restando fermo il periodo dell’originaria Autorizzazione. 7. Il titolare decade dall’Autorizzazione edilizia nei seguenti casi: a) mancato inizio ed ultimazione dei lavori nei termini di cui al comma 11; 29
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 b) entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, salvo che i lavori siano stati già iniziati e che vengano completati entro il termine prescritto; c) quando risulti che il Direttore dei Lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata o sia stata data, nei termini, la prescritta comunicazione al Comune; d) quando l’Autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non
, la prescritta comunicazione al Comune; d) quando l’Autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione; e) quando il titolare dell’Autorizzazione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento o alle condizioni inserite nell’Autorizzazione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Autorizzazione;
alle condizioni inserite nell’Autorizzazione, o esegua varianti al progetto approvato senza avere ottenuto nuova Autorizzazione; f) quando l’istituzione di parchi o riserve muti le previsioni dei preesistenti strumenti urbanistici, così come dettato dagli art. 22 e 35 della L. R. 98/1984. 8. ...Abrogato34 9. L’Autorizzazione non può essere subordinata alle opere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi.
ere di urbanizzazione nelle zone rurali per costruzioni al servizio dell’agricoltura, ovvero destinate alla conduzione di fondi. 10. Il rilascio dell’Autorizzazione è altresì subordinato alla consegna all’U. T. C. di: a) eventuali altri pareri e/o nulla osta richiesti dalle norme vigenti in aggiunta a quelli indicati all’art. 20, comma 4; b) documentazioni dell’avvenuto versamento sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comune delle eventuali tasse o canoni; 11. ...Abrogato35 12. ...Abrogato36
sul conto corrente vincolato presso la Tesoreria del Comune delle eventuali tasse o canoni; 11. ...Abrogato35 12. ...Abrogato36 13. Il titolare decade dall’Autorizzazione qualora i lavori non vengano iniziati e ultimati nei termini indicati all’atto del rilascio. La decadenza deve essere dichiarata dal Sindaco con apposito atto e notificata agli interessati. 14. Per le Autorizzazioni l’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito,
pposito atto e notificata agli interessati. 14. Per le Autorizzazioni l’interessato può, entro il termine di scadenza stabilito, presentare domanda diretta ad ottenere il rinnovo, che può essere accordato dal Sindaco, anche senza la presentazione della documentazione prescritta per il rilascio, sempre che nel frattempo non siano intervenute modificazioni nella normativa vigente al riguardo. 30
CAPO V
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO V COMUNICAZIONE ASSEVERATA ART. 27 Oggetto
- Non sono soggette a Concessione né ad Autorizzazione le opere interne alle costruzioni che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati e con il Regolamento edilizio, non comportino modifiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non
difiche della sagoma della costruzione, dei prospetti né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari, non modifichino la destinazione d’uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari, non rechino pregiudizi alla statica dell’immobile e, per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone indicate dalla lettera A) dell’art. 2 del D.I. 2.4.68, n.1444, o manufatti e aree appartenenti al patrimonio culturale individuato nel PRG, rispettino le originarie
2 del D.I. 2.4.68, n.1444, o manufatti e aree appartenenti al patrimonio culturale individuato nel PRG, rispettino le originarie caratteristiche costruttive o dei luoghi. 2. Quanto disposto al comma 1 non si applica nel caso di immobili vincolati ai sensi delle leggi n.1089/39 e n. 1497/39 ovvero ricadenti in aree vincolate ai sensi della L. 431/85. 3. Ai fini dell’applicazione del comma 1, non è considerata aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse.
del comma 1, non è considerata aumento delle superfici utili l’eliminazione o lo spostamento di pareti interne o parti di esse. 4. Le opere, sia pure asseverabili, ma che interessano parti strutturali, sono soggette alle vigenti disposizioni sismiche nazionali e regionali. ART. 28 Comunicazioni e modalità
- Nei casi di cui all’art. 27, contestualmente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve darne comunicazione al Sindaco, presentando in allegato:
ente all’inizio dei lavori, il proprietario dell’unità immobiliare deve darne comunicazione al Sindaco, presentando in allegato: a) un elaborato grafico di massima indicante le opere da eseguire; b) una relazione, a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto della prescrizioni contenute nel presente Regolamento edilizio e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
ntenute nel presente Regolamento edilizio e delle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, nel caso degli interventi su insediamenti industriali destinati ad attività industriali e produttive; c) eventuale nulla-osta dell’Ufficio del Genio Civile per le zone sismiche; d) eventuale nulla-osta dei VV. FF.; e) eventuale specifica documentazione, per le opere ricadenti in zona “A” o che 31
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 interessano manufatti o aree appartenenti al patrimonio storico-architettonico, ambientale paesaggistico, etno-antropologico individuati nel PRG, che attesti il rispetto delle originarie caratteristiche dei manufatti o dei luoghi. 32
CAPO VI
etno-antropologico individuati nel PRG, che attesti il rispetto delle originarie caratteristiche dei manufatti o dei luoghi. 32
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO VI PRESCRIZIONI VARIE ART. 29 Opere pubbliche di competenza comunale
- Il progetto di opere pubbliche di competenza comunale è approvato dalla Giunta Comunale, senza obbligo di rilascio di Concessione o Autorizzazione.
- Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni
di rilascio di Concessione o Autorizzazione. 2. Gli elaborati progettuali devono essere predisposti rispettando le prescrizioni contenute nel 2º comma, lettera f) e seguenti, e nel 3º comma dell’art. 18, ovvero nel 2º comma, lettera c) e seguenti, e nel 3º comma dell’art. 24. 3. Gli Uffici comunali effettuano comunque l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e al Regolamento edilizio.
tuano comunque l’istruttoria atta a valutare la conformità dell’intervento agli strumenti urbanistici e al Regolamento edilizio. Successivamente all’istruttoria di cui al comma 3, deve essere acquisito il parere della Commissione edilizia, salvo i casi di cui all’art. 5 comma 5. 33
TITOLO III
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO III NORME PROCEDURALI DURANTE L’ESECUZIONE DELLE OPERE CAPO I NORME PROCEDURALI ART. 30 Inizio dei lavori
- Il titolare di Concessione o Autorizzazione deve comunicare al Sindaco la data di inizio dei lavori a mezzo raccomandata o a mezzo consegna al protocollo comunale.
- Nella comunicazione occorre allegare eventuale copia dell’Autorizzazione rilasciata
a mezzo consegna al protocollo comunale. 2. Nella comunicazione occorre allegare eventuale copia dell’Autorizzazione rilasciata dall’Ufficio del Genio Civile, nonché dell’eventuale nulla-osta al vincolo idrogeologico rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, ove previsti dalle legislazioni vigenti. 3. Alla comunicazione di inizio dei lavori devono essere, altresì, allegate le comunicazioni del Direttore dei lavori e del costruttore di accettazione dell’incarico
avori devono essere, altresì, allegate le comunicazioni del Direttore dei lavori e del costruttore di accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato. 4. Nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti e recinzioni, almeno 15 giorni prima della data prevista dell’inizio dei lavori, il titolare della Concessione o Autorizzazione deve presentare al Sindaco richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote
parte degli Uffici tecnici comunali. Tra la data di inizio lavori e i 10 giorni
ssione o Autorizzazione deve presentare al Sindaco richiesta di visita di controllo, per le verifiche di tracciato e delle quote altimetriche e planimetriche. La visita deve essere eseguita entro 10 giorni dalla richiesta, da parte degli Uffici tecnici comunali. Tra la data di inizio lavori e i 10 giorni utili per la verifica di tracciati e quote i lavori consisteranno esclusivamente nella definizione degli impianti di cantiere.
i utili per la verifica di tracciati e quote i lavori consisteranno esclusivamente nella definizione degli impianti di cantiere. 5. Trascorso il termine per l’effettuazione della verifica di cui al comma 4, i lavori possono essere iniziati nel rispetto delle quote e dei tracciati previsti nel progetto. ART. 31 Vigilanza durante l’esecuzione dei lavori
- Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte degli Uffici tecnici comunali.
lanza durante l’esecuzione dei lavori
- Le opere e i cantieri sono soggetti a controllo da parte degli Uffici tecnici comunali.
- La Concessione o l’Autorizzazione o la Comunicazione asseverata, la copia dei 34
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 disegni approvati e timbrati dall’Amministrazione Comunale devono essere tenuti in cantiere ad uso degli incaricati alle verifiche. 3. Il cantiere deve essere provvisto di tabella visibile, delle dimensioni minime di cm. 100 x 70, con l’indicazione chiaramente leggibile dell’opera, degli estremi della Concessione o Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, del nominativo del titolare, del progettista, del
pera, degli estremi della Concessione o Autorizzazione rilasciata dal Sindaco, del nominativo del titolare, del progettista, del direttore dei lavori, dell’impresa esecutrice e del responsabile del cantiere. 4. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, visite di controllo per verificare la rispondenza dell’opera al progetto approvato, alla Concessione o Autorizzazione o Comunicazione asseverata ed alle norme vigenti in materia di costruzione.
rogetto approvato, alla Concessione o Autorizzazione o Comunicazione asseverata ed alle norme vigenti in materia di costruzione. 5. Se le visite di controllo accertassero che sono state compiute opere difformi dal progetto approvato, a meno di varianti in corso d’opera, definite dall’art. 15 della L. 47/85, e purché non sia stata dichiarata la fine dei lavori, si procederà ai termini dell’art. 2 e seguenti della L.r. 37/85. ART. 32 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro
si procederà ai termini dell’art. 2 e seguenti della L.r. 37/85. ART. 32 Tutela della pubblica incolumità e del pubblico decoro
- Il costruttore e gli operatori del cantiere in genere, il proprietario ed i tecnici addetti, nell’ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva, ai fini della responsabilità verso terzi.
- Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali
a, ai fini della responsabilità verso terzi. 2. Ogni cantiere deve essere organizzato, recintato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo e di ingombro diurno e notturno, integrati da illuminazione stradale e gestiti dal costruttore che ne è responsabile. 3. Il cantiere deve essere opportunamente segnalato anche per la sicurezza dei cittadini portatori di handicap e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, utilizzabile
anche per la sicurezza dei cittadini portatori di handicap e deve essere garantito un passaggio pedonale a margine, utilizzabile anche da parte di cittadini portatori di disabilità motoria. 4. Per l’occupazione di suolo pubblico, l’avente diritto deve presentare al Sindaco separata domanda di concessione temporanea del suolo per la durata dei lavori, con l’indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere. La Concessione è
suolo per la durata dei lavori, con l’indicazione planimetrica dell’area da includere nel recinto del cantiere. La Concessione è rinnovabile, soggetta a tassazione di plateatico e al versamento cauzionale per la rimessa in pristino integrale del suolo. 4bis. Nel caso di opere pubbliche di competenza comunale, l’occupazione di suolo pubblico è soggetta a domanda ma non a tassazione. 5. I tecnici comunali che, nell’effettuare sopralluoghi, constatassero la inosservanza di
oggetta a domanda ma non a tassazione. 5. I tecnici comunali che, nell’effettuare sopralluoghi, constatassero la inosservanza di norme di legge e di regolamenti, sono tenuti ad informare le Autorità competenti, fatto salvo il potere del Sindaco di adottare i provvedimenti necessari nel caso di pericolo della pubblica 35
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 incolumità. 6. Le recinzioni dei cantieri, anche sotto forma di palizzata lignea continua, devono rispondere, oltre ai requisiti di ordine e igiene, anche a caratteristiche di adeguato decoro e arredo urbano, sia pure provvisorio. A tal fine è consentito realizzare, anche con l’uso di appositi teli di protezione, il trattamento delle superfici verticali con apposite opere di
ntito realizzare, anche con l’uso di appositi teli di protezione, il trattamento delle superfici verticali con apposite opere di tinteggiatura mimetica o decorazioni parietali (come murales e simili). 36
CAPO II
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II NORME PARTICOLARI ART. 33 Norme particolari per i cantieri edilizi
- I cantieri temporanei e mobili sono soggetti alle norme del D.L. 494/’96 e successive modifiche ed integrazioni.37 ART. 34 Scarico di materiali di demolizione e pulizia delle strade adiacenti ai cantieri
- E’ assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere.
utamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno degli edifici, materiali di qualsiasi genere. 2. Durante i lavori, specie di demolizione, deve essere evitato al massimo il sollevamento di polvere mediante opportuni accorgimenti. 3. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l’estensione della costruzione e delle immediate vicinanze.
l costante mantenimento della pulizia negli spazi pubblici per tutta l’estensione della costruzione e delle immediate vicinanze. 4. Il trasporto dei materiali utili o di risulta deve essere fatto in modo da evitare ogni deposito od accatastamento anche temporaneo negli spazi pubblici, salvo specifica autorizzazione del Sindaco. ART. 35 Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico
- Dopo il compimento dei lavori, il costruttore provvede alla rimozione dei ponti,
Rimozione delle recinzioni su suolo pubblico
- Dopo il compimento dei lavori, il costruttore provvede alla rimozione dei ponti, barriere e recinzioni poste per il servizio dei medesimi, restituendo il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione relativa, e in ogni caso ripristinato al suo stato originario.
- In caso di inadempienza il Sindaco può ordinare l’esecuzione d’ufficio a spese del
caso ripristinato al suo stato originario. 2. In caso di inadempienza il Sindaco può ordinare l’esecuzione d’ufficio a spese del proprietario salve le sanzioni previste dalle norme vigenti. 37
TITOLO IV
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO IV NORME PROCEDURALI A CONCLUSIONE DELLE OPERE CAPO I FINE DEI LAVORI ART. 36 Fine dei lavori. Comunicazione
- Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per la fine dei lavori, fissato nell’atto di Concessione o Autorizzazione edilizia, salvo richiesta di nuova Concessione o Autorizzazione per le opere non realizzate, deve essere comunicata al Sindaco la fine dei
salvo richiesta di nuova Concessione o Autorizzazione per le opere non realizzate, deve essere comunicata al Sindaco la fine dei lavori, mediante consegna all’Ufficio protocollo generale o raccomandata con ricevuta di ritorno debitamente firmata dal titolare della Concessione o Autorizzazione, dal progettista e dal direttore dei lavori. 2. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata una dichiarazione del
one, dal progettista e dal direttore dei lavori. 2. Alla comunicazione di fine lavori deve essere allegata una dichiarazione del tecnico, dotato di abilitazione idonea rispetto all’intervento richiesto, resa ai sensi dell’art. 11 del D.M. 14.6.89 n. 236. ART. 37 Scheda Tecnica descrittiva delle opere edilizie
- Per ogni unità immobiliare oggetto di intervento edilizio deve essere compilata o aggiornata, se esistente, una “Scheda Tecnica Descrittiva”, articolata per le diverse unità
nto edilizio deve essere compilata o aggiornata, se esistente, una “Scheda Tecnica Descrittiva”, articolata per le diverse unità immobiliari che lo compongono, nella quale sono riportati i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti di competenza comunale afferenti l’immobile stesso. La Scheda Tecnica Descrittiva contiene anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d’uso.
anche gli elementi utili alla valutazione di tipo igienico sanitario e di sicurezza, connessa alla specifica destinazione d’uso. 2. La Scheda Tecnica Descrittiva deve altresì contenere una dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, attestante che sono stati regolarmente effettuati tutti i controlli prescritti dal Regolamento edilizio e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato e alle
ffettuati tutti i controlli prescritti dal Regolamento edilizio e che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato e alle varianti autorizzate. Ad opera realizzata, il professionista incaricato, deve altresì produrre un elaborato planimetrico alla scala 1:2.000 per l’aggiornamento automatico della cartografia. 38
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 3. La Scheda Tecnica Descrittiva ed i relativi allegati, costituiscono documenti necessari per il rilascio del Certificato di Conformità Edilizia di cui all’art. 39. 4. La Scheda Tecnica Descrittiva può essere depositata incompleta dei dati relativi a quei requisiti il cui controllo è legato alla stagionalità ed all’uso; per tali requisiti la scheda è completata dal professionista incaricato entro 12 mesi dalla data del primitivo deposito.
ll’uso; per tali requisiti la scheda è completata dal professionista incaricato entro 12 mesi dalla data del primitivo deposito. 5. Copia della Scheda Tecnica Descrittiva è conservata a cura del Comune ed è rilasciata, a richiesta dei soggetti aventi titolo, per essere allegata agli atti di trasferimento di proprietà dell’opera edilizia o di costituzione su di essa di diritti reali di godimento. 6. I dati contenuti nella Scheda Tecnica Descrittiva sono definiti tenendo conto anche
su di essa di diritti reali di godimento. 6. I dati contenuti nella Scheda Tecnica Descrittiva sono definiti tenendo conto anche della necessità di porre la base di una anagrafe qualitativa del patrimonio edilizio, come parte di un più ampio sistema informativo territoriale. 7. Sulla Scheda Tecnica Descrittiva il Comune svolge le opportune verifiche formali. 8. Gli interventi soggetti ad autorizzazione, con esclusione di quelli di restauro e
mune svolge le opportune verifiche formali. 8. Gli interventi soggetti ad autorizzazione, con esclusione di quelli di restauro e risanamento conservativo non sono tenuti all’obbligo della compilazione della Scheda Tecnica Descrittiva, fatto salvo l’aggiornamento di quella eventualmente esistente. 9. Analogamente sarà redatta una scheda tecnica descrittiva per le lottizzazioni approvate di cui ai successivi artt. 99 e 100, titolo VII, capo I.
à redatta una scheda tecnica descrittiva per le lottizzazioni approvate di cui ai successivi artt. 99 e 100, titolo VII, capo I. 10. La Scheda Tecnica Descrittiva delle opere edilizie viene predisposta dall’Ufficio tecnico comunale e approvata dalla Giunta. ART. 38 Verifica di conformità alla Concessione o Autorizzazione
- Il Sindaco a seguito della comunicazione di fine lavori e della contestuale dichiarazione prevista dall’art. 36 verifica la conformità edilizia dell’opera eseguita alla
di fine lavori e della contestuale dichiarazione prevista dall’art. 36 verifica la conformità edilizia dell’opera eseguita alla Concessione o Autorizzazione, avvalendosi degli Uffici. 2. Il controllo prende in esame la documentazione dei progetti e l’opera eseguita, svolgendo tutte le verifiche che si ritengono opportune in ordine al rispetto dei requisiti cogenti del Regolamento edilizio e delle Norme di attuazione e in ordine alla rispondenza
ne in ordine al rispetto dei requisiti cogenti del Regolamento edilizio e delle Norme di attuazione e in ordine alla rispondenza dell’opera alla previsioni di progetto e a quanto previsto dalla normativa urbanistica ed edilizia. ART. 39 Certificato di Conformità Edilizia
- Il Certificato di Conformità edilizia, riferito alle destinazione d’uso attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale,
lle destinazione d’uso attesta che l’opera edilizia risponde al progetto regolarmente approvato dal punto di vista dimensionale, prestazionale e delle prescrizioni urbanistiche ed edilizie. 39
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 2. Il certificato di conformità contiene: a) il resoconto ed il sommario di tutti i documenti emessi dal Comune; b) la sintesi delle problematiche più importanti emerse durante l’attività di controllo; c) la riproposizione di eventuali riserve sull’opera non avviate a soluzione; d) la valutazione con un giudizio complessivo sull’opera in termini di durabilità,
i riserve sull’opera non avviate a soluzione; d) la valutazione con un giudizio complessivo sull’opera in termini di durabilità, solidità e mantenimento nel tempo delle caratteristiche e delle prestazioni per cui è stata progettata e realizzata. 3. Il medesimo certificato vale altresì come dichiarazione di abitabilità o agibilità, di cui all’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265.
azione di abitabilità o agibilità, di cui all’art. 221 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265. 4. Il Certificato di Conformità Edilizia non vale come autorizzazione all’esercizio di attività specifica qualora essa sia soggetta a nulla-osta sanitario. 5. Il Certificato di Conformità Edilizia è rilasciato dal Sindaco agli aventi titolo entro 60 giorni dalla presentazione della Scheda Tecnica Descrittiva dopo l’espletamento della
to dal Sindaco agli aventi titolo entro 60 giorni dalla presentazione della Scheda Tecnica Descrittiva dopo l’espletamento della verifica prevista dall’art. 38, comma 2. Qualora non si proceda a tale verifica il suddetto controllo comunale non venga svolto entro il termine perentorio previsto, il certificato è rilasciato mediante convalida della dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato. 6. Il Certificato di Conformità Edilizia si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni
tà resa dal professionista incaricato. 6. Il Certificato di Conformità Edilizia si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni dalla richiesta non venga data al richiedente diversa comunicazione. 7. Alla richiesta di cui al comma 6 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico sanitarie ed ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta.
concessione, alle norme igienico sanitarie ed ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta. 8. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste in unica soluzione dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i termini di cui al comma 6 decorrono dalla data di integrazione della documentazione. 9. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 6, gli uffici e gli organi
a di integrazione della documentazione. 9. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 6, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l’esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 10. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti del rilascio del Certificato, il Sindaco provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 6 e
del rilascio del Certificato, il Sindaco provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 6 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza. 40
CAPO II
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II AUTORIZZAZIONI D’USO ART. 40 Autorizzazione di abitabilità e di agibilità
- Nessuna nuova costruzione, ricostruzione, ampliamento e soprelevazione può essere adibita all’uso che le è proprio prima di essere dichiarata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco.
- L’agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale,
ata agibile e/o abitabile da parte del Sindaco. 2. L’agibilità riguarda le opere destinate ad attività industriale, commerciale, direzionale o artigianale; la abitabilità riguarda ogni costruzione o parte di essa destinata ad abitazione. 3. Il titolare della Concessione deve richiedere al Sindaco con apposita domanda, in carta bollata, a lavori ultimati, il certificato di agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l’Ufficio tecnico comunale i seguenti documenti:
ificato di agibilità e/o abitabilità. Contemporaneamente deve depositare presso l’Ufficio tecnico comunale i seguenti documenti: a) certificato di collaudo statico redatto da un tecnico estraneo alla Direzione dei lavori; b) attestato dell’avvenuto deposito del precedente presso l’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 7 della L. 1806/’71, limitatamente alle opere in conglomerato cementizio e a strutture metalliche, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge;
1, limitatamente alle opere in conglomerato cementizio e a strutture metalliche, salvo le eccezioni previste dalla stessa legge; c) certificato rilasciato dall’Ufficio del Genio Civile ai sensi dell’art. 28 della Legge 2.2.’74 n. 64; d) copia della dichiarazione presentata per l’iscrizione in catasto; e) certificato dei Vigili del fuoco nei casi previsti dal titolo; f) nulla-osta dei VV.FF. ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale
del fuoco nei casi previsti dal titolo; f) nulla-osta dei VV.FF. ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento completamento elettrico; g) Dichiarazione di conformità o certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsti ai sensi della Legge 5.3.1990, n.46. 4. Il rilascio dell’agibilità e/o abitabilità è subordinato alle seguenti condizioni:
visti ai sensi della Legge 5.3.1990, n.46. 4. Il rilascio dell’agibilità e/o abitabilità è subordinato alle seguenti condizioni: a) che sia stata rilasciata dal Sindaco regolare Concessione per i lavori eseguiti; b) che la costruzione o l’opera sia conforme al progetto approvato, secondo la verifica di conformità di cui all’art. 38 o al relativo certificato; c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla Concessione;
ll’art. 38 o al relativo certificato; c) che siano state rispettate tutte le prescrizioni e condizioni apposte alla Concessione; d) che siano state rispettate le destinazioni d’uso previste nel progetto approvato; e) che la costruzione non presenti cause o fattori di insalubrità, sia nei confronti di essa, sia dell’ambiente esterno circostante; 41
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 f) che siano state rispettate le norme espresse dal PRG, nonché dal presente Regolamento edilizio. 5. Gli accertamenti sono svolti dall’Ufficio tecnico comunale e dall’Ufficiale Sanitario secondo le rispettive competenze, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda. 6. Il titolare della Concessione o Autorizzazione, il Direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti, possono essere presenti.
ssione o Autorizzazione, il Direttore dei lavori, l’assuntore dei lavori stessi, debitamente avvertiti, possono essere presenti. 7. L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità viene rilasciata dal Sindaco entro 60 giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistono impedimenti, e dopo che il titolare abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa, se in quanto dovuti.
he il titolare abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa, se in quanto dovuti. 8. Il Certificato di abitabilità o di agibilità si intende rilasciato ove, entro sessanta giorni dalla richiesta non venga dato al richiedente diversa comunicazione. 9. Alla richiesta di cui al comma 6 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico
ta a firma del tecnico responsabile dei lavori, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico sanitarie ed ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all’oggetto della richiesta. 10. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste in unica soluzione dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i termini di cui al comma 6 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.
dal ricevimento dell’istanza. In tal caso i termini di cui al comma 6 decorrono dalla data di integrazione della documentazione. 11. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 8, gli uffici e gli organi del Comune devono ugualmente completare l’esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. 12. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti del rilascio del Certificato, il
alla data di ricevimento della richiesta. 12. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti del rilascio del Certificato, il Sindaco provvede all’annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 8 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro
are l’applicazione della richiamata disposizione. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza. 13. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente agli immobili con destinazione residenziale. ART. 41 Dichiarazione di inabitabilità o inagibilità. Sgombero.
- Il Sindaco, sentito per i casi di competenza l’Ufficiale Sanitario o per richiesta del Medico Provinciale, su verifica dell’Ufficio tecnico comunale, può dichiarare inabitabile o
iciale Sanitario o per richiesta del Medico Provinciale, su verifica dell’Ufficio tecnico comunale, può dichiarare inabitabile o inagibile un edificio o una parte di esso per ragioni igieniche e/o statiche e ordinarne lo sgombero. 42
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 42 Vincolo di destinazione
- Nessun fabbricato può essere destinato ad usi differenti da quelli indicati dalla Concessione o Autorizzazione edilizia per essi rilasciato.
- Eventuali cambiamenti di destinazione, ove ammessi dal PRG, potranno essere consentiti con rilascio di nuove Autorizzazioni edilizie e delle relative nuove certificazioni di cui ai precedenti articoli.
re consentiti con rilascio di nuove Autorizzazioni edilizie e delle relative nuove certificazioni di cui ai precedenti articoli. 3. Ai fini delle modifiche di destinazione d’uso vengono individuate tre distinte categorie funzionali: a) residenziali, studi professionali, piccoli negozi al servizio del quartiere e botteghe artigianali non rumorose e non nocive. b) produttivo; c) commerciale - direzionale - turistico. 4. Sono considerate modifiche di destinazione d’uso i passaggi dall’uno all’altra delle
) commerciale - direzionale - turistico. 4. Sono considerate modifiche di destinazione d’uso i passaggi dall’uno all’altra delle tre categorie di cui al comma 3. 5. Le modifiche di destinazione d’uso all’interno della stessa categoria funzionale sono considerati come semplici cambi di utilizzo e pertanto non sono soggetti ad autorizzazione, ma a semplice comunicazione al Sindaco. 6. Il Sindaco in caso di comunicazione di cambio di utilizzo potrà predisporre di opportuni accertamenti. 43
TITOLO V
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO V NORME RELATIVE AI REQUISITI TECNICO-QUALITATIVI. PRESCRIZIONI PARTICOLARI CAPO I NORME SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE EDILIZIE ART. 43 Edificazioni in prossimità di incroci e biforcazioni di strade fuori dei centri abitati
- In corrispondenza di incroci e biforcazioni di strade al di fuori dei centri abitati, l’edificazione è soggetta all’osservanza della zona di rispetto indicate dalle norme del D.P.R.
al di fuori dei centri abitati, l’edificazione è soggetta all’osservanza della zona di rispetto indicate dalle norme del D.P.R. n.495/92 e successive modifiche e integrazioni tranne i casi previsti dai Piani Particolareggiati. 2. Tale zona non sarà in ogni caso minore di quella determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti del distacco, la cui lunghezza a partire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla
tire dal punto di intersezione degli stessi sia pari al doppio della distanza competente a ciascuna strada e il terzo lato sulla retta congiuntamente i due punti estremi dei lati precedenti, secondo quanto fissato dall’art. 5 del D.M. 1.4.1968 n.1404. ART. 44 Altezza dei fabbricati in angolo di strada. Risvolti e conguagli
- ...Abrogato38 ART. 45 Spazi interni agli edifici
- Negli spazi interni definiti come “cortili”, con una superficie di pavimento
...Abrogato38 ART. 45 Spazi interni agli edifici
- Negli spazi interni definiti come “cortili”, con una superficie di pavimento superiore a 1/8 di quella delle pareti circostanti e con una normale minima davanti ad ogni 44
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 finestra non inferiore a m. 5,00, non sono consentite costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritto39. L’uso di parcheggio coperto o autorimessa in cortile è consentito ove intervenga il nulla-osta dell’Autorità sanitaria e dei Vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone
tito ove intervenga il nulla-osta dell’Autorità sanitaria e dei Vigili del fuoco. Non sono consentiti muri di recinzione di zone del cortile, se non completamente traforati o traslucidi, e per l’altezza del solo piano terreno. 2. Negli spazi interni definiti come “chiostrine”, con una superficie di pavimento superiore ad 1/15 di quella delle pareti circostanti e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00, possono affacciarsi soltanto disimpegni verticali o
i e con una normale minima davanti ad ogni finestra non inferiore a m. 3,00, possono affacciarsi soltanto disimpegni verticali o orizzontali, locali igienici e cucine. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze nè rientranze. 3. 40 Nei cortili e nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.
re regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati. 4. Per i cortili da costruire in confine con altre proprietà debbono essere soddisfatte le dimensioni e le caratteristiche prescritte, supponendo costruito sui lati del cortile a confine un muro di altezza pari a metri lineari tre. ART. 46 Sporgenze - Aggetti - Balconi - Pensiline - Tettoie
- Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati:
etti - Balconi - Pensiline - Tettoie
- Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 10 rispetto all’allineamento stradale sino all’altezza di m. 2,50 dal piano del marciapiede. Non sono consentite zoccolature sul suolo pubblico; è però facoltà del Sindaco, su conforme parere della Commissione edilizia, consentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo per gli edifici pubblici;
rere della Commissione edilizia, consentire speciali eccezioni alle disposizioni del presente articolo per gli edifici pubblici; b) porte, gelosie, persiane, sportelli o chiusure di altro tipo che si aprano all’esterno ad un’altezza inferiore a m. 3 dal marciapiede pedonale o, in mancanza, dal piano stradale. 2. Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico o di uso pubblico sono vietati: a) tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non
pubblico o di uso pubblico sono vietati: a) tutte le aperture di porte verso strada dovranno essere munite di serramenti che non si aprano verso l’esterno, salvo quando l’apertura verso l’esterno sia richiesta a prescrizioni di sicurezza, nel qual caso dovrà essere opportunamente arretrata dal filo verticale della facciata; b) i balconi e le pensiline non possono collocarsi ad altezza minore di m. 3,00 dal piano del marciapiede; in caso di assenza del marciapiede l’altezza è elevata a m 3,5041.
carsi ad altezza minore di m. 3,00 dal piano del marciapiede; in caso di assenza del marciapiede l’altezza è elevata a m 3,5041. Tale altezza va misurata dal piano di spiccato a quello di intradosso del balcone o della pensilina; 45
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 c) balconi e pensiline non possono superare un ottavo della larghezza della sede stradale42; d) ...Abrogato 43 e) ...Abrogato 44 f) ...Abrogato45 3. Lungo gli spazi a pubblici uguali o superiori a m. 10 di larghezza, sono consentiti aggetti di cornicioni di coronamento e di gronde di tetto non superiori a un ventesimo46 della larghezza con un massimo di m. 1,50. ART. 47 Bow-windows ... Abrogato47 46
CAPO II
gronde di tetto non superiori a un ventesimo46 della larghezza con un massimo di m. 1,50. ART. 47 Bow-windows ... Abrogato47 46
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II CARATTERISTICHE ESTERIORI DEI FABBRICATI ART. 48 Prescrizioni qualitative
- Le opere edilizie devono rispondere ai requisiti di qualità formale e compositiva dell’opera e al suo inserimento nel contesto urbano e ambientale.
evono rispondere ai requisiti di qualità formale e compositiva dell’opera e al suo inserimento nel contesto urbano e ambientale. 2. I requisiti indicati al comma 1 sono valutati dalla Commissione edilizia in sede di rilascio del parere sulle richieste di Parere preventivo o di Concessione o Autorizzazione, in base alla propria “Dichiarazione di indirizzi”, di cui all’art. 8 ed ai Piani o Programmi previsti dal comma 3 del presente articolo.
alla propria “Dichiarazione di indirizzi”, di cui all’art. 8 ed ai Piani o Programmi previsti dal comma 3 del presente articolo. 3. Il Consiglio comunale, sentita la Commissione edilizia, adotterà appositi Programmi o Piani del colore, del verde, dell’arredo urbano, per l’abbattimento delle barriere architettoniche e di circolazione urbana (P.U.T.), che interessino tutto il territorio comunale, con i quali saranno stabilite le prescrizioni in materia, cui dovranno attenersi gli interventi
no tutto il territorio comunale, con i quali saranno stabilite le prescrizioni in materia, cui dovranno attenersi gli interventi pubblici e privati. ART. 49 Estetica degli edifici
- Tutti i fabbricati nonché ogni altro manufatto comunque soggetto alla pubblica vista, con speciale riguardo alla loro ubicazione, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consono al relativo carattere tipologico e morfologico e al contesto
e, debbono presentare un aspetto architettonico ed estetico consono al relativo carattere tipologico e morfologico e al contesto urbano e ambientale in cui sorgono, armonizzati con l’insieme di cui sono parte e tali da corrispondere all’esigenza del decoro edilizio cittadino e del territorio. 2. Le parti di un edificio comunque visibili da spazi pubblici dovranno essere sistemati decorosamente. 3. Non si possono costruire né conservare servizi igienici e condutture relative e altre
ovranno essere sistemati decorosamente. 3. Non si possono costruire né conservare servizi igienici e condutture relative e altre tubazioni sporgenti dai muri quando siano visibili da spazi pubblici, e neppure costruire, ristrutturare e restaurare, o comunque modificare servizi igienici esterni nei cortili. 47
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 50 Opere esterne ai fabbricati
- Salve le eccezioni espressamente previste nelle Norme di attuazione del PRG , tutte le opere incidenti all’esterno dei fabbricati esistenti sono soggette a preventiva approvazione comunale48.
- Le opere di consolidamento, di ordinaria e straordinaria manutenzione (comprese le coloriture, anche parziali), il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti le
ia manutenzione (comprese le coloriture, anche parziali), il restauro conservativo e la ristrutturazione edilizia concernenti le fronti dei fabbricati esistenti, degli edifici e dei muri formanti unico complesso architettonico, anche se appartenenti a proprietari diversi, dovranno essere eseguiti in modo da non turbare l’unità e l’armonia del complesso stesso. 3. Le stesse disposizioni si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già
l’unità e l’armonia del complesso stesso. 3. Le stesse disposizioni si applicano ai muri ciechi, sia di nuova formazione che già esistenti, nonché a quelli venuti a scoprirsi per trasformazione comunque prodotta. 4. Il Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, deve ordinare il rifacimento dell’intonaco e della tinteggiatura di quei prospetti di fabbricati e di quei muri di cinta e di sostegno che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento
ospetti di fabbricati e di quei muri di cinta e di sostegno che non rispondano alle norme suddette e siano causa di deturpamento dell’ambiente, mediante diffida e intimazione individuale ai proprietari, nella quale sia stabilito il periodo consentito per l’esecuzione dei lavori. ART. 51 Cavi elettrici, telefonici e antenne
- I cavi per l’energia elettrica, i cavi telefonici e in generale le tubazioni dei servizi a
vi elettrici, telefonici e antenne
- I cavi per l’energia elettrica, i cavi telefonici e in generale le tubazioni dei servizi a rete e le relative attrezzature di sostegno, non possono essere realizzati per via aerea o sulle facciate degli edifici prospicienti su spazi pubblici o di uso pubblico a meno di accertata e motivata impossibilità tecnica e per casi limitati. Il presente comma ha valenza anche nei confronti degli enti fornitori di servizi pubblici.
- ...Abrogato49
e per casi limitati. Il presente comma ha valenza anche nei confronti degli enti fornitori di servizi pubblici. 2. ...Abrogato49 3. Negli edifici condominiali o assimilabili è fatto obbligo dell’installazione dell’antenna centralizzata. ART. 52 Serramenti. Persiane e infissi in genere
- Le porte dei negozi, ingressi di abitazione, etc., prospettanti su vie o spazi pubblici, dovranno aprirsi verso l’interno (salvo quando l’apertura verso l’esterno sia richiesta da 48
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 prescrizioni di sicurezza) e non presentare, aperte o chiuse, alcun risvolto o sporto fuori dalla linea del muro. Le finestre a piano terra, aventi quota inferiore a m. 2,50 dal piano di marciapiede, non potranno essere munite di persiane o gelosie verso l’esterno. 2. ...Abrogato50 ART. 53 Iscrizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere
- La posizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe e negozi,
rizioni - Insegne - Mostre - Vetrine - Fioriere
- La posizione di insegne, mostre anche luminose, vetrine di botteghe e negozi, inferriate, cartelli anche provvisori, indicanti ditte ed esercizio di arti, mestieri, professioni, industrie e di qualunque altro oggetto che a qualsiasi altro scopo voglia esporsi o affiggere all’esterno degli edifici, è subordinato all’Autorizzazione del Sindaco.
- Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici
ubordinato all’Autorizzazione del Sindaco. 2. Tali opere non debbono in alcun modo alterare o celare gli elementi architettonici dell’edificio e devono inserirsi in questo con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell’edificio stesso e del contesto. 3. Gli aggetti delle prescrizioni e delle insegne non debbono oltrepassare cm. 10 dall’allineamento verticale del muro. 4. Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino
e cm. 10 dall’allineamento verticale del muro. 4. Può essere consentito di apporre insegne a bandiera qualora queste non rechino disturbo alla viabilità, non nuocino al decoro dell’ambiente, e la loro installazione sia accettata dai proprietari dei fabbricati in forma di esplicita dichiarazione da allegare alla richiesta di autorizzazione. L’altezza minima è fissata a m 2,20. 5. E’ vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici.
iesta di autorizzazione. L’altezza minima è fissata a m 2,20. 5. E’ vietato apporre insegne su pali ricadenti su spazi pubblici. 6. La rimozione temporanea o definitiva di stemmi, iscrizioni lapidarie, oggetti ed opere d’arte, edicole votive, pilastri, mostre, basamenti e zoccolature dovrà essere preventivamente denunziata al Sindaco che, sentito il parere della Commissione edilizia, deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino
ere della Commissione edilizia, deve intimarne la cautelativa conservazione per il riconosciuto valore storico e artistico, sino al ripristino originario nel sito di appartenenza. ART. 54 Tende aggettanti nello spazio pubblico
- Quando non nuocciano al libero transito e non impediscano la visuale in danno dei vicini, il Sindaco può permettere, con l’osservanza delle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico.
elle condizioni che riterrà opportune caso per caso, l’apposizione a porte e finestre di tende aggettanti nello spazio pubblico. 2. Tali tende sono però vietate nelle strade prive di marciapiede, salvo che non si tratti di strade aperte al solo traffico pedonale. 49
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 3. Nelle strade fornite di marciapiedi, l’aggetto di tali tende, dovrà di regola distanziarsi almeno di 50 cm. dal ciglio del marciapiede. 4. Le tende, le loro appendici e i loro meccanismi non possono essere situati ad altezze inferiori a m. 2,50 dal marciapiede. 5. Per immobili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio è subordinato al nulla-osta della Sovraintendenza ai Monumenti.
obili di interesse storico, artistico, archeologico, il rilascio è subordinato al nulla-osta della Sovraintendenza ai Monumenti. 6. L’autorizzazione ad apporre tende di qualsiasi specie può essere revocata quando queste non siano mantenute in buono stato e pulite. 7. In osservanza del D.P.R. 384/78, qualora il marciapiede supera la larghezza di 1,00 m., deve essere riservato uno spazio minimo di 1,00 m. alla libera circolazione. ART. 55
marciapiede supera la larghezza di 1,00 m., deve essere riservato uno spazio minimo di 1,00 m. alla libera circolazione. ART. 55 Numeri civici - Tabelle stradali - Indicatori di pubblici servizi e segnali turistici
- Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o delle piazze, etc., nonché di ganci, lampade e relativi accessori per la pubblica illuminazione, indicatori viari e segnali turistici.
piazze, etc., nonché di ganci, lampade e relativi accessori per la pubblica illuminazione, indicatori viari e segnali turistici. 2. L’apposizione e conservazione dei numeri civici è predisposta dal Comune a spese degli interessati. L’apposizione e conservazione delle tabelle o targhe toponomastiche di viabilità, etc. , è fatta dal Comune a proprie spese. 3. I proprietari interessati sono tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti ad essi imputabili.
proprietari interessati sono tenuti al loro ripristino quando siano state distrutte o danneggiate per fatti ad essi imputabili. 4. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuoverli e di non occultarli alla pubblica vista. 5. Il numero civico viene collocato alla porta d’ingresso a destra di chi guarda; ad un altezza variabile da due a tre metri. ART. 56 Recinzione e manutenzione delle aree private scoperte
- Nel caso s’intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone
manutenzione delle aree private scoperte
- Nel caso s’intenda recingere le aree scoperte, i parchi e i giardini nonché le zone private interposte e le aree non ancora edificate tra fabbricati, strade e piazze pubbliche e da questi visibili, tali recinzioni non devono superare l’altezza di m. 2,00 salvo diverse disposizioni di PRG e comunque in conformità a quanto prescritto nelle Norme di attuazione.
- Dette aree debbono essere mantenute costantemente in modo tale da rispettare il 50
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 decoro e l’estetica della località e da non cagionare alcun inconveniente igienico. 3. Le recinzioni non debbono impedire o disturbare la visibilità per la circolazione. 4. I cortili saranno rifiniti con pavimentazioni di carattere permanente. 5. I percorsi di transito, di larghezza non inferiore a m. 1,00, dovranno essere realizzati in materiale liscio, uniforme e non sdrucciolevole, senza discontinuità planimetriche e altimetriche. 51
CAPO III
ranno essere realizzati in materiale liscio, uniforme e non sdrucciolevole, senza discontinuità planimetriche e altimetriche. 51
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO III CARATTERISTICHE E REQUISITI DEGLI AMBIENTI INTERNI DEI FABBRICATI ART. 57 Locali abitabili. Locali ad uso commerciale, artigianale e industriale
- Tutti i vani destinati ad abitazione, studi professionali ed uffici pubblici e privati nonché aule scolastiche dovranno corrispondere ai seguenti requisiti:
itazione, studi professionali ed uffici pubblici e privati nonché aule scolastiche dovranno corrispondere ai seguenti requisiti: a) essere illuminati ed areati direttamente da spazi liberi esterni con una superficie finestrata apribile complessiva non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; b) nel caso di vani prospettanti verso un terrapieno, si deve lasciare o creare un intervallo di isolamento di almeno m. 3,00 completamente libero da balconi, bow-windows
terrapieno, si deve lasciare o creare un intervallo di isolamento di almeno m. 3,00 completamente libero da balconi, bow-windows ed altri aggetti (misurati al piede del fabbricato dalla proiezione del corpo più aggettante) e deve essere costruito un idoneo sistema di raccolta ed allontanamento delle acque piovane; c) avere una larghezza minima di m. 2,00, una superficie minima di mq. 9,00 ed una cubatura di almeno mc. 24,30; d) avere altezza minima netta non minore di m. 2,70; per i locali accessori (bagni,
q. 9,00 ed una cubatura di almeno mc. 24,30; d) avere altezza minima netta non minore di m. 2,70; per i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni), l’altezza minima netta non può essere inferiore a m. 2,40; i corridoi non devono avere larghezza minore di m. 1,00. 2. I locali ad uso commerciale, artigianale ed industriale devono: a) rispondere ai requisiti previsti dal D.L. 626/’94 e successive modifiche ed integrazioni 51;
tigianale ed industriale devono: a) rispondere ai requisiti previsti dal D.L. 626/’94 e successive modifiche ed integrazioni 51; b) essere illuminati ed areati direttamente dall’esterno con una o più aperture aventi superficie complessiva non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimenti salvo adozione di adeguato impianto di ventilazione forzata e di illuminazione artificiale. ART. 58 Locali monovani
- Gli alloggi monovani devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi,
azione artificiale. ART. 58 Locali monovani
- Gli alloggi monovani devono avere una superficie minima, comprensiva dei servizi, non inferiore a mq. 28,00 se per una persona, e non inferiori a mq. 38,00, se per due persone. La zona cottura, eventualmente annessa al locale soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo e deve essere adeguatamente munita di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. 52
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 59 Cucine
- Ogni alloggio destinato ad abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere una cucina con superficie non inferiore a mq. 5,00. Qualora la cucina sia ricavata nell’ambiente soggiorno, questo dovrà avere una superficie minima di mq. 16,00 ART. 60 Servizi igienico-sanitari
- Ogni alloggio destinato ad uso abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere
q. 16,00 ART. 60 Servizi igienico-sanitari
- Ogni alloggio destinato ad uso abitazione, sia civile che rurale, deve comprendere almeno un servizio igienico con lavabo, vaso,52 e vasca da bagno o doccia.
- Gli appartamenti, i locali , i depositi, i laboratori artigianali, non destinati ad abitazione, dovranno comprendere un servizio igienico con lavabo e vaso53.
- Tutti i pubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, distinti per sesso.
- ...Abrogato54
ubblici servizi dovranno inoltre essere dotati di adeguati servizi igienici, con antibagno, distinti per sesso. 4. ...Abrogato54 5. ...Abrogato55 6. I servizi igienici non dovranno comunicare direttamente con ambienti di abitazione, salvo che non servano esclusivamente una camera da letto e l’appartamento sia dotato di altro servizio igienico. 7. Gli ambienti destinati a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con il lato minimo di almeno m. 1,00. 8. ...Abrogato56
a servizi igienici non potranno avere una superficie inferiore a mq. 2,00 con il lato minimo di almeno m. 1,00. 8. ...Abrogato56 9. I servizi igienici, ove illuminati e areati direttamente dall’esterno, dovranno essere muniti di finestre, con luce netta non inferiore a mq. 0,80, prospettanti su strade, cortili e passaggi laterali, zone di distacco e chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento. 10. Ove non direttamente areati dall’esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti
e disposizioni del presente Regolamento. 10. Ove non direttamente areati dall’esterno, i servizi igienici dovranno essere muniti di apparecchiature di ventilazione forzata che assicurino il ricambio di almeno 5 volumi l’ora. 11. I servizi igienici e le relative colonne di scarico dovranno essere sistemati nell’interno degli alloggi. 12. In tutti gli edifici collettivi ed in quelli pubblici o aperti al pubblico, almeno un
sistemati nell’interno degli alloggi. 12. In tutti gli edifici collettivi ed in quelli pubblici o aperti al pubblico, almeno un gabinetto per piano dovrà essere conforme alle norme previste per l’uso da parte dei disabili, per dimensioni dell’ambiente e per disposizione degli apparecchi, in caso di ristrutturazione di edifici esistenti può essere previsto un solo gabinetto, purché in prossimità di adeguato servizio di ascensore. 53
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 61 Abitazioni al piano terreno
- Gli ambienti al piano terreno dovranno essere sempre rialzati di almeno 10 cm. sul livello della sistemazione esterna e devono essere provvisti, salvo il caso di sottostanti locali sotterranei o seminterrati, di un vespaio arcato dell’altezza minima di almeno cm. 40. Il rialzo non concorre alla formazione del volume in quanto corpo tecnico. ART. 62 Sottotetti
l’altezza minima di almeno cm. 40. Il rialzo non concorre alla formazione del volume in quanto corpo tecnico. ART. 62 Sottotetti
- I sottotetti possono essere utilizzati per deposito occasionale e non sono computati nella volumetria, a condizione che le falde abbiano una pendenza non superiore al trenta per cento e non abbiano i requisiti per essere definiti abitabili ai sensi del comma successivo57.
- Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili a condizione che:
per essere definiti abitabili ai sensi del comma successivo57. 2. Nei sottotetti sono ammessi locali abitabili a condizione che: a) i vani abbiano altezza netta minima di m. 2,20 e media di m. 2,70; b) i locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli, ingressi e disimpegni) abbiano altezza netta minima di m. 2,20 e media di m. 2,40; c) vengano conteggiati per intero nella volumetria; d) la copertura delle aperture sia realizzata o mediante abbaini o mediante interruzioni
onteggiati per intero nella volumetria; d) la copertura delle aperture sia realizzata o mediante abbaini o mediante interruzioni delle falde in corrispondenza delle aperture stesse, per tutta la loro larghezza, incrementata di cm. 20 per lato; e) siano osservate tutte le prescrizioni specifiche relative ai locali abitabili. ART. 63 Scale e vani per ascensori
- Tutti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue.
- ...Abrogato58.
- ...Abrogato59.
- ...Abrogato60
utti gli edifici a più elevazioni dovranno essere muniti di scale continue. 2. ...Abrogato58. 3. ...Abrogato59. 4. ...Abrogato60 5. Negli edifici a due o tre piani fuori terra, anche se plurifamiliari, l’illuminazione e la ventilazione potranno avvenire a mezzo di lanterna a vetri. 6. Nelle nuove abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani, la larghezza delle rampe delle scale potrà avere larghezza minima di m. 1,00 e l’illuminazione e 54
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ventilazione potranno avvenire attraverso i vani di abitazione. 7. Dai vani delle scale non potranno ricevere aria e luce ambienti di abitazione, cucine, servizi igienici e corridoi. 8. Tutte le suddette norme valgono anche per gli edifici aventi destinazione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o di Regolamento.
zione diversa da quella di abitazione, qualora non esistano particolari disposizioni più restrittive, di legge o di Regolamento. 9. E’ vietato costruire scale di legno quando queste servono più appartamenti. Esse sono consentite solo in abitazioni unifamiliari, costituite da non più di due piani. 10. ...Abrogato61 11. Le gabbie delle scale e degli ascensori non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche, officine, ecc. o comunque con locali non
i non debbono avere alcuna comunicazione con i negozi, depositi, autorimesse pubbliche, officine, ecc. o comunque con locali non destinati ad abitazioni od uffici privati, salvo deroghe da richiedere caso per caso al Comando dei Vigili del fuoco. Si richiama, inoltre, quanto contenuto nei successivi artt. 79 e 80. 12. ...Abrogato62 13. ...Abrogato63 14. Per quanto riguarda gli ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle specifiche norme di legge e di Regolamento. ART. 64 Seminterrati e scantinati
ascensori e i montacarichi si fa riferimento alle specifiche norme di legge e di Regolamento. ART. 64 Seminterrati e scantinati
- I locali seminterrati potranno essere adibiti ad abitazione qualora l’altezza massima interrata non superi i m 2,00 dal pavimento e l’altezza media interrata non sia superiore a m 1,50 ed essere sufficientemente difesi contro l’umidità con materiali idonei o con intercapedine64.
- I locali seminterrati potranno ospitare attività commerciali, professionali, attività di
eriali idonei o con intercapedine64. 2. I locali seminterrati potranno ospitare attività commerciali, professionali, attività di servizio, e industriali, laboratori, esercizi pubblici, parcheggi, ripostigli, depositi. Tutte le attività indicate debbono soddisfare i requisiti di compatibilità con la funzione abitativa dei piani superiori. In ogni caso essi dovranno avere: a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro l’umidità con materiali idonei e con
eriori. In ogni caso essi dovranno avere: a) pavimenti e pareti efficacemente difesi contro l’umidità con materiali idonei e con intercapedine areata; tali intercapedini se su suolo pubblico devono avere larghezza rapportata a quella del marciapiede e comunque non superiore a m. 1,00 al lordo; la chiusura di tali intercapedini deve essere realizzata con grata in ferro ad elementi tra loro distanti non più cm. 1; b) l’intradosso del soffitto a non meno di m. 1,00 fuori terra;
con grata in ferro ad elementi tra loro distanti non più cm. 1; b) l’intradosso del soffitto a non meno di m. 1,00 fuori terra; c) vespaio ventilato sotto il pavimento e di altezza non inferiore a cm. 40. 3. I locali scantinati potranno ospitare soltanto depositi, parcheggi, attività 55
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 commerciali ed esercizi pubblici, con l’osservanza prescritta al comma 2, lettera a) e c) del presente articolo. 4. Ove gli ambienti seminterrati o scantinati debbano essere adibiti ad uso di lavoro e/o di ritrovo, dovranno corrispondere alle disposizioni vigenti in materia di igiene del lavoro e di pubblici ritrovi. 5. I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo
ne del lavoro e di pubblici ritrovi. 5. I progetti relativi agli scantinati debbono contenere, oltre ai prescritti documenti, lo schema dei sistemi di illuminazione (naturali ed artificiali) e di ventilazione, il tipo e la descrizione dei sistemi di fognatura ed il relativo schema di impianti di isolamento dalle acque nel caso in cui la fognatura non permetta un deflusso diretto. ART. 65 Coperture
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo e devono essere
un deflusso diretto. ART. 65 Coperture
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo e devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell’ambiente circostante.
- ...Abrogato65.
- In particolari casi il Sindaco potrà prescrivere il tipo di manto.
- La struttura portante potrà essere in legno o in ferro o in cemento armato.
- In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata
n legno o in ferro o in cemento armato. 5. In caso di copertura a terrazzo, la superficie esterna dovrà essere impermeabilizzata ed avere una pendenza minima del 3% in modo da facilitare lo scolo della acque piovane. 6. Nelle coperture a tetto dovranno aversi canali di gronda opportunamente dimensionati e con pendenza non inferiore allo 0,50%. 7. Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali con bocchettoni sufficienti ad
ti e con pendenza non inferiore allo 0,50%. 7. Nelle coperture a terrazzo, il numero dei pluviali con bocchettoni sufficienti ad assicurare il pronto scarico delle acque piovane dovrà essere di uno ogni 50 mq di superficie66. 8. ...Abrogato67 9. ...Abrogato68 10. ...Abrogato69 11. ...Abrogato70 12. ...Abrogato71 13. ...Abrogato72 56
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 66 Salubrità del terreno
- Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
- Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido od esposto alla
amente risanato il sottosuolo corrispondente. 2. Se il terreno sul quale s’intende costruire un edificio è umido od esposto alla invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere al necessario drenaggio. 3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l’umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. ART. 67 Isolamento termico
- I progetti per i quali si chiede la Concessione edilizia o l’Autorizzazione a costruire
vrastanti. ART. 67 Isolamento termico
- I progetti per i quali si chiede la Concessione edilizia o l’Autorizzazione a costruire dovranno essere redatti nella scrupolosa osservanza delle norme di cui alla Legge 10/’9173 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei decreti applicativi della stessa.
- A tale scopo è fatto obbligo ai richiedenti la Concessione o l’Autorizzazione di allegare agli elaborati progettuali una relazione esplicativa dell’impianto termico che
nti la Concessione o l’Autorizzazione di allegare agli elaborati progettuali una relazione esplicativa dell’impianto termico che s’intende realizzare nella quale dovrà essere effettuato il calcolo dell’isolamento termico, anche di massima, in applicazione delle leggi citate al precedente comma. ART. 68 Isolamento fonico
- Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una
levazioni, negli ampliamenti o nelle ristrutturazioni sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata: a) solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazione a più alloggi: i solai devono essere costituiti con materiale e spessore tali da assicurare per l’ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70db. per frequenze tra 100hz e 3000hz;
ivello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70db. per frequenze tra 100hz e 3000hz; b) pareti interne (tramezzi): le pareti divisorie tra appartamenti e quelle tra appartamenti e locali di uso comune (androne, scale, etc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db per frequenza tra 100hz e 3000 hz. Per pareti divisorie tra 57
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ambienti di uno stesso appartamento, si può ammettere un assorbimento minimo di 30db. per le stesse frequenze; c) pareti esterne: per gli edifici fronteggianti strade e piazze, i muri perimetrali devono avere un potere fono-assorbente tale da garantire un assorbimento acustico di 45db. , per le frequenze tra 100hz e 3000hz; per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili,
rbimento acustico di 45db. , per le frequenze tra 100hz e 3000hz; per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili, devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta e un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dell’esterno. 2. Per tutti gli impianti tecnici che possano generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, etc.)
rare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idrosanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, fognature verticali, etc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l’attenuazione dei rumori ed impedirne la trasmissione. In sede di controllo per l’agibilità e l’abitabilità dei locali, l’Ufficio tecnico dovrà collaudarne l’efficacia. 3. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere
io tecnico dovrà collaudarne l’efficacia. 3. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade e piazze devono essere distaccate, mediante giunti elastici ed altri dispositivi, dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con essa. 4. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali o uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la
ndustriali o uffici devono essere specificate le caratteristiche dell’assorbimento fonico, da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività. ART. 69 Rifornimento idrico e impianti di sollevamento acqua
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall’acquedotto comunale, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio.
, distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, così da garantire il regolare rifornimento di ogni alloggio. 2. Nelle zone prive di acquedotto comunale l’acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati, ma in tal caso deve risultare potabile dall’analisi dei laboratori di igiene competenti e l’uso deve essere consentito dalle Autorità competenti. 3. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio,
essere consentito dalle Autorità competenti. 3. Gli impianti per la distribuzione dell’acqua potabile internamente all’edificio, devono essere costruiti a regola d’arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale per il servizio dell’acquedotto. 58
CAPO IV
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO IV NORME TECNICHE DI IGIENE ART. 70 Smaltimento delle acque pluviali
- Le acque pluviali raccolte dai tetti, dalle terrazze e dalle coperture in genere dovranno essere convogliate al collettore comunale. In ogni caso è vietato lo spandimento dell’acqua sul suolo pubblico per le nuove costruzioni.
- Sono esclusi dalle prescrizioni del precedente comma i sistemi di smaltimento di
sul suolo pubblico per le nuove costruzioni. 2. Sono esclusi dalle prescrizioni del precedente comma i sistemi di smaltimento di antica fattura e i cui terminali sono costituiti da elementi tubolari lapidei o in cotto o simili in aggetto. Essi devono essere considerati di interesse storico-artistico perché testimonianza della cultura costruttiva tradizionale del luogo; pertanto tali sistemi di smaltimento sono soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo subordinati a
pertanto tali sistemi di smaltimento sono soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo subordinati a Concessione o Autorizzazione. 3. Parimenti è consentita la collocazione ex-novo di tali elementi in aggetto, ancorché rifatti con gli stessi materiali (lapidei, cotto, ceramiche e simili), in caso di restauro o ristrutturazione conservativa del sistema di copertura in zona “A” e negli edifici o complessi
e simili), in caso di restauro o ristrutturazione conservativa del sistema di copertura in zona “A” e negli edifici o complessi edilizi individuati di interesse storico-artistico, architettonico e ambientale. 4. Nei canali di gronda e nei tubi pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle pluviali. 5. In caso di rottura verso la strada di un tubo che raccoglie le acque pluviali , il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio riparo e
parte del territorio comunale, comprese le zone rurali.
a di un tubo che raccoglie le acque pluviali , il proprietario dovrà, entro ventiquattro ore, approntare un provvisorio riparo e immediatamente dopo procedere alla stabile riparazione. ART. 71 Smaltimento delle acque di rifiuto
- Non è consentita la costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti in alcuna parte del territorio comunale, comprese le zone rurali.
- Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai
erritorio comunale, comprese le zone rurali. 2. Nelle zone ove esiste la fognatura delle acque bianche e nere è fatto obbligo ai proprietari sia delle nuove costruzioni che di quelle esistenti di allacciarvisi per lo smaltimento delle acque di rifiuto. 3. Per le località sprovviste di fognatura, ovvero a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento, compresa la zona rurale, deve essere previsto un adeguato impianto autonomo di convogliamento con totale o parziale depurazione delle 59
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 acque luride. 4. Lo smaltimento delle acque di rifiuto dovrà essere previsto in conformità della Legge n. 319 del 10.5.1976 e successive integrazioni. 5. Ogni bocchetta di scarico deve essere provvista di sifone. 6. I condotti di scarico delle acque luride dovranno essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di ispezione a chiusura idraulica, di tubi di areazione del diametro interno
no essere indipendenti, muniti di appositi pozzetti di ispezione a chiusura idraulica, di tubi di areazione del diametro interno non minore di cm. 5, prolungati sopra il tetto dell’edificio, e di un pozzetto finale di ispezione. 7. I condotti di scarico delle acque luride dovranno avere diametro adeguato alle portate, ma comunque mai inferiore a cm. 10 nelle discese e a cm. 12 nei collettori, e pendenza non inferiori all’1,50%. 8. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione con elementi
12 nei collettori, e pendenza non inferiori all’1,50%. 8. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione con elementi prefabbricati che abbiano i requisiti di omologazione rispetto alle leggi vigenti in materia. 9. Nel caso di realizzazione di fosse settiche scaricantesi esse devono essere posti ad almeno 1 metro dal perimetro dell’edificio e 10 metri da pozzi e prese idriche. ART. 72 Camini, Forni, Focolari, Condotti di calore, Canne fumarie e scarichi di vapore a gas
10 metri da pozzi e prese idriche. ART. 72 Camini, Forni, Focolari, Condotti di calore, Canne fumarie e scarichi di vapore a gas
- Gli impianti collettivi di riscaldamento, come74 gli scaldabagni a gas, le stufe,75 focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, opportunamente isolate 76.
- Le canne fumarie connesse ad apparecchi di combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del
combustione su impianti industriali, collettivi e di riscaldamento devono essere dotate di idoneo sistema per la depurazione del fumo. I condotti del fumo e del calore debbono essere di materiale incombustibile e inalterabile al calore. Né è vietata la costruzione a vista sulle pareti esterne dei muri, a meno che detti condotti non costituiscano elemento architettonico e decorativo. In caso contrario devono essere circondate da murature piene in cemento armato , opportunamente isolate.
tettonico e decorativo. In caso contrario devono essere circondate da murature piene in cemento armato , opportunamente isolate. 3. Per i gas provenienti da lavorazioni di particolare nocività o provenienti da scarichi di motori ed apparecchi, debbono essere usati opportuni accorgimenti ed apparecchiature atte ad evitare danni e molestie a persone e cose sia nell’ambiente di lavoro che nel vicinato. In ogni caso debbono essere osservate le norme contro l’inquinamento atmosferico. 4. ...Abrogato 77
ART. 73 60
di lavoro che nel vicinato. In ogni caso debbono essere osservate le norme contro l’inquinamento atmosferico. 4. ...Abrogato 77 5. Tutti gli impianti di riscaldamento devono ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti. ART. 73 60
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 Deposito temporaneo dei rifiuti solidi urbani
- In ogni edificio i rifiuti solidi dovranno essere raccolti, a cura degli abitanti, negli appositi sacchetti a perdere i quali saranno depositati all’esterno degli edifici stessi nello spazio pubblico antistante in determinati contenitori predisposti dal Comune.
- La raccolta e l’eventuale compattazione dei rifiuti solidi urbani è regolamentata da ordinanza del Sindaco.
posti dal Comune. 2. La raccolta e l’eventuale compattazione dei rifiuti solidi urbani è regolamentata da ordinanza del Sindaco. 3. Nelle zone extraurbane di villeggiatura o turistico-alberghiere, nonché nelle zone rurali, sarà cura del Comune collocare in siti adeguati e lungo le vie pubbliche di accesso i contenitori comunali di cui al comma 1 del presente articolo, per la raccolta dei rifiuti solidi in numero congruo e adeguato alle esigenze funzionali della zona servita. ART. 74
e articolo, per la raccolta dei rifiuti solidi in numero congruo e adeguato alle esigenze funzionali della zona servita. ART. 74 Efficacia del vigente Regolamento di igiene
- Per quanto concerne le norme igienico-sanitarie si fa riferimento a quanto prescritto nel Regolamento di igiene e sanità. 61
CAPO V
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO V USO DI SUOLO. SPAZI E SERVIZI PUBBLICI ART. 75 Occupazione temporanea o permanente di spazi, suolo o sottosuolo pubblico
- E’ vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo e lo spazio pubblico senza previa autorizzazione del Sindaco78, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l’occupazione stessa non contrastante con le esigenze urbanistiche e con
a dietro pagamento della relativa tassa, quando ritiene l’occupazione stessa non contrastante con le esigenze urbanistiche e con il decoro cittadino e non dannosa alla pubblica igiene. 2. Per l’attraversamento dei marciapiedi da parte dei veicoli allo scopo di entrare negli stabili od uscirne, deve essere richiesta al Comune la costruzione dell’apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito pedonale o
costruzione dell’apposito passaggio carraio, che dovrà essere ubicato in modo da non comportare molestia al transito pedonale o veicolare, abbattimento di alberi fiancheggianti il marciapiedi, pregiudicare il transito di carrozzine per handicappati. Inoltre non deve essere causa di ristagni di acque piovane. 3. Le uscite delle autorimesse pubbliche o private verso spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate. Tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi
so spazi pubblici devono essere opportunamente segnalate. Tra le uscite di autorimesse e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema etc.) deve intercorrere una distanza minima di almeno m. 10, misurata tra gli stipiti più vicini. In ogni caso deve essere assicurata buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente disposti. 4. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l’occupazione
a mezzo di specchi opportunamente disposti. 4. Il Sindaco, sentita la Commissione edilizia, potrà anche consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà confinanti e l’esigenza della viabilità. 5. Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi,
reazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l’occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al precedente art. 46. 6. E’ vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica Autorizzazione del Sindaco, in
utture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per qualsiasi altro motivo, senza specifica Autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell’esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino. 7. Il rilascio della suddetta Autorizzazione è subordinata al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, e sul quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle
effettuarsi presso la Tesoreria del Comune, e sul quale il comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli interessati 8. Il Sindaco potrà, sentita la Commissione edilizia, concedere l’occupazione del suolo 62
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 e del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche etc., oltre che con chioschi, il cui progetto però deve rispettare le norme di cui al Titolo II, Capo III e Capo IV. 9. Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie
tassa prescritta per l’uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito. ART. 76 Rinvenimenti e scoperte
- Fermo restando l’obbligo di denuncia alle autorità competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il
tà competenti da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o archeologico, il committente, il Direttore e l’assuntore dei lavori, sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane.
avori di qualsiasi genere. 2. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa umane. 3. Le persone di cui al 1º comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità. ART. 77 Uso di scarichi e di acque pubbliche
- I luoghi per gli scarichi sono stabiliti dal Tecnico comunale, sentito l’Ufficiale
T. 77 Uso di scarichi e di acque pubbliche
- I luoghi per gli scarichi sono stabiliti dal Tecnico comunale, sentito l’Ufficiale sanitario, e di essi è data indicazione nella Concessione o Autorizzazione ai sensi dell’art. 16, lettera f) e dell’art. 23, lettera h).
- I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati secondo le indicazioni del tecnico comunale, e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua.
oni del tecnico comunale, e, comunque, in modo da non determinare cavità od ineguaglianze che permettano il ristagno dell’acqua. 3. E’ vietato, senza speciale nulla-osta del Comune, servirsi per i lavori dell’acqua defluente da fontane pubbliche o corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi. 63
CAPO VI
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO VI NORME RELATIVE ALLA STABILITÁ E SICUREZZA DEI FABBRICATI ART. 78 Norme generali di buona costruzione
- Coloro che dirigono ed eseguono lavori di costruzione e/o modificazione di edifici, devono provvedere, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d’arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge.
esponsabilità, affinché le opere siano compiute a regola d’arte, riescano solide e siano rispondenti alle prescrizioni di legge. 2. Per le strutture in conglomerato cementizio, semplice, armato e precompresso, debbono essere scrupolosamente osservate le apposite prescrizioni di legge e i regolamenti vigenti all’atto della loro esecuzione. Per gli altri materiali da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici.
li da costruzione debbono essere osservate le norme fissate per la loro accettazione da parte del Ministero dei Lavori Pubblici. 3. Le costruzioni permanenti aventi strutture portanti e pareti costruite con travi in legno e tavole sono ammesse purché conformi ai requisiti di legge, nonché al nulla osta del Comando dei VV. FF. 4. Sono ammesse altresì costruzioni in legno solo per mostre ed esposizioni temporanee, previo nulla osta del Comando dei VV. FF.
. Sono ammesse altresì costruzioni in legno solo per mostre ed esposizioni temporanee, previo nulla osta del Comando dei VV. FF. 5. Le strutture e gli impianti elettrici dovranno corrispondere alle prescrizioni delle norme comunitarie di sicurezza così come recepiti dalla legislazione nazionale. ART. 79 Norme di prevenzione antincendio
- Gli edifici e gli impianti tecnologici degli stessi, in relazione alla loro tipologia e
. 79 Norme di prevenzione antincendio
- Gli edifici e gli impianti tecnologici degli stessi, in relazione alla loro tipologia e destinazione d’uso , debbono essere conformi alla vigente normativa di prevenzione incendi ed in particolar modo a quella di cui alla legge 7 Dicembre 1984 n. 818, e sue successive integrazioni e modifiche, nonché ai decreti ministeriali di attuazione.
- Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, etc.) negli edifici
ai decreti ministeriali di attuazione. 2. Le membrature metalliche portanti (colonne, travi, incastellature, etc.) negli edifici adibiti a deposito di materiale combustibile e nei casi prescritti dall’autorità competente, dovranno essere adeguatamente protette contro il fuoco. 64
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 80 Scale, ascensori, bocche antincendio
- La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o di materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori
collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali e quelle del vano corsa degli ascensori devono essere sempre in muratura piena, laterizia o di calcestruzzo di cemento. 2. Ogni scala, in edificio superiore ai metri 24 di altezza, deve, essere fornito al piano terreno e a pini alterni di una bocca antincendio. 3. Ai fini dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulati nelle gabbie di scala,
a pini alterni di una bocca antincendio. 3. Ai fini dello smaltimento dei fumi accidentalmente accumulati nelle gabbie di scala, queste qualora servino tre o più piani, dovranno essere sovralzate di almeno m. 1,50 sopra la copertura ed avere, nelle pareti di sovralzo, finestre facilmente apribili e, se coperte da lucernari a vetri, questi dovranno essere retinati. 4. ...Abrogato79 4bis. ...Abrogato80 5. ...Abrogato81 ART. 81 Canne fumarie
lucernari a vetri, questi dovranno essere retinati. 4. ...Abrogato79 4bis. ...Abrogato80 5. ...Abrogato81 ART. 81 Canne fumarie
- Le canne fumarie devono essere costituite da materiali idoneo e resistente al fuoco e impermeabile, opportunamente sigillate nei giunti e in modo che si possa provvedere alla loro pulitura. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi
evate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i contatti con i vani dell’ascensore. 2. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all’igiene e alla pulizia, secondo le norme vigenti. 3. E’ vietato inserire canne fumarie nei muri portanti in pietrame (art. 1, lettera a, L. 2.2.’74 n. 64; D.M. 24.1.’86; norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, parag.
C.9.8.1.).
tanti in pietrame (art. 1, lettera a, L. 2.2.’74 n. 64; D.M. 24.1.’86; norme tecniche per le costruzioni in zona sismica, parag. C.9.8.1.). 4. Le canne fumarie non possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione e con uffici privati o pubblici. 5. I condotti del fumo dovranno essere provvisti di bocchette e sportelli per l’ispezione e la pulitura. Gli sportelli dovranno essere distanti almeno m. 10 da ogni struttura in legno, e
tte e sportelli per l’ispezione e la pulitura. Gli sportelli dovranno essere distanti almeno m. 10 da ogni struttura in legno, e a perfetta tenuta, e isolati tecnicamente dalle strutture adiacenti. 65
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 82 Requisiti di stabilità delle costruzioni. Edifici pericolanti.
- Quando una casa, un muro ed in genere qualunque fabbrica o parte di essa minacci pericolo, i proprietari, i conduttori e gli occupanti sono in obbligo di darne immediatamente denuncia al Comune e, nei casi di urgenza, provvedere ad un primo tempestivo intervento per allontanare la minaccia.
- L’Amministrazione comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto
empestivo intervento per allontanare la minaccia. 2. L’Amministrazione comunale, ricevuta notizia che un edificio o un manufatto presenti pericolo e che sia condotto in modo da destare fondata preoccupazione nei riguardi della pubblica incolumità, dispone i dovuti accertamenti e adotta i provvedimenti di competenza previsti dall’Ordinamento degli Enti Locali. ART. 83 Rinvio a leggi particolari
- Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa , impianti elettrici, impianti termici,
li. ART. 83 Rinvio a leggi particolari
- Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa , impianti elettrici, impianti termici, autorimesse, depositi di materiali infiammabile sono soggetti a norme e prescrizioni tecniche degli Enti allo scopo preposti.
- Anche edifici speciali, aventi particolare destinazione di uso o interesse pubblico come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura,
zione di uso o interesse pubblico come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari. 66
CAPO VII
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO VII CARATTERISTICHE DI URBANIZZAZIONE ART. 84 Norme generali
- Tutte le attività urbanistiche ed edilizie nel territorio comunale sono disciplinate dal PRG e dalle sue prescrizioni esecutive, nonché dai Piani particolareggiati di esecuzione del PRG e dai Piani di lottizzazione convenzionati.
- Le Norme di attuazione del PRG stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree
dai Piani di lottizzazione convenzionati. 2. Le Norme di attuazione del PRG stabiliscono i criteri di urbanizzazione delle aree nelle varie zone, i volumi e le altezze massime , le caratteristiche della edificazione, della rete viaria, i vincoli e le modalità, aventi come scopo l’ordine e la funzionalità urbanistica del territorio. ART. 85 Norme particolari
- L’Autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino,
a del territorio. ART. 85 Norme particolari
- L’Autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc. a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica nell’insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono. E’ consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purché tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde
a la sistemazione a terrazzamenti con prato nelle coperture, purché tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l’opportunità. 2. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. ART. 86 Aree private scoperte
- L’utilizzazione di aree scoperte asservite agli edifici deve prevedere nelle previsioni
stenti. ART. 86 Aree private scoperte
- L’utilizzazione di aree scoperte asservite agli edifici deve prevedere nelle previsioni di progetto apposito arredo vegetale tra cui la messa a dimora di alberature di alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, ecc.
- Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale ove esse siano liberamente accessibili dal pubblico. 67
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 87 Parcheggi asserviti alle costruzioni
- Nei progetti di nuove costruzioni devono essere previsti spazi riservati per parcheggio in misura non inferiore a 1,00 mq. ogni 10 mc. di costruzione, all’interno dei nuovi fabbricati e/o anche nelle aree di pertinenza degli stessi. In tali casi le opere di sistemazione devono prevedere adeguati requisiti anche a verde per il decoro urbano e architettonico.
. In tali casi le opere di sistemazione devono prevedere adeguati requisiti anche a verde per il decoro urbano e architettonico. 2. Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, manovra e all’accesso degli autoveicoli. 3. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente od anche in aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da
ciano parte del lotto, purché siano asservite all’edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario. 4. Nel caso di demolizione e ricostruzione in zona B la superficie di detti spazi per parcheggi può essere ridotta a metà (1 mq. per ogni 20 mc.). 5. Nei casi di ampliamento della stessa unità in sopraelevazione non occorre vincolo a parcheggio. ART. 88 Protezione degli ambienti
ei casi di ampliamento della stessa unità in sopraelevazione non occorre vincolo a parcheggio. ART. 88 Protezione degli ambienti
- L’attività edilizia nell’ambiente storico è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose di interesse storico ed artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il tradizionale assetto della città, si adotteranno i criteri esposti nell’articolo 49 del presente Regolamento edilizio.
olgere il tradizionale assetto della città, si adotteranno i criteri esposti nell’articolo 49 del presente Regolamento edilizio. 2. Devono comunque essere rispettate le norme di cui alle L.r. 7.5.76 n. 70, artt. 1 e 2; L.r. 27.12.78 n. 71, art. 55; L.r. 10.8.85 n. 37, art. 13. 3. In mancanza di vincoli regolarmente costituiti in aree o immobili individuate dal PRG di interesse storico-architettonico e ambientale gli interventi e relativi progetti sono
in aree o immobili individuate dal PRG di interesse storico-architettonico e ambientale gli interventi e relativi progetti sono regolamentati dal presente Regolamento edilizio e dalle norme del PRG 82. 68
CAPO VIII
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO VIII INDICI E PARAMETRI EDILIZI ART. 89 Parametri edilizi
- L’utilizzazione delle aree, ai fini dell’edificazione consentita dal PRG , anche in relazione delle destinazioni d’uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti nelle Norme d’attuazione e nelle prescrizioni esecutive. ART. 90 Distanza tra i fabbricati
- Le distanze minime fra i fabbricati nelle diverse zone del PRG sono quelle indicate
cutive. ART. 90 Distanza tra i fabbricati
- Le distanze minime fra i fabbricati nelle diverse zone del PRG sono quelle indicate nelle prescrizioni esecutive e nelle Norme di attuazione del PRG .
- Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche, sono ammesse distanze anche diverse da stabilirsi all’interno dei relativi piani ed in funzione delle tipologie edilizie consentite. 69
TITOLO VI
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO VI NORME SPECIALI PER EDIFICI A DESTINAZIONE PARTICOLARE ART. 91 Edifici ad uso o interesse collettivo
- Gli edifici o parte di essi destinati a: albergo, scuole, edifici collettivi, asili nido, teatri, cinema, arene, sale riunioni, auditorium, musei, case di cura e simili, fabbricati industriali e commerciali, edifici religiosi, collegi, autorimesse e officine, macelli e mattatoi,
di cura e simili, fabbricati industriali e commerciali, edifici religiosi, collegi, autorimesse e officine, macelli e mattatoi, magazzini e deposito merci, impianti sportivi e in generale tutti gli edifici aventi particolare destinazione di uso o di interesse pubblico, dovranno corrispondere alle norme dettate da leggi, regolamenti, prescrizioni di pubblica sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento.
ni di pubblica sicurezza e disposizioni sulla prevenzione degli incendi, oltre che alle norme previste nel presente Regolamento. 2. Le autorimesse e le officine devono risultare attrezzate in modo tale che i rumori prodotti dai motori e dai macchinari, non arrechino molestia o disturbo alle abitazioni vicine. ART. 92 Edifici per aziende industriali, commerciali, agricole
- I progetti relativi, oltre che alle prescrizione del presente Regolamento edilizio,
ziende industriali, commerciali, agricole
- I progetti relativi, oltre che alle prescrizione del presente Regolamento edilizio, dovranno osservare anche quelle del Regolamento di igiene.
- Dovrà disporsi un adeguato numero di servizi igienici, distinti per sesso; dovrà comunque essere previsto almeno un servizio igienico costituito da vaso e lavabo per ogni venti persone e di adeguati spogliatoi e docce.
- I lavabi devono essere forniti di acqua calda e fredda o di acqua miscelata in
enti persone e di adeguati spogliatoi e docce. 3. I lavabi devono essere forniti di acqua calda e fredda o di acqua miscelata in precedenza a temperatura adeguata ottenuta da un rubinetto premiscelatore nonché di dispositivi per la pulizia e la disinfezione delle mani e di asciugamani da usare una sola volta. I lavabi collocati in prossimità delle latrine devono essere provvisti di rubinetti che non possono essere azionati a mano (Decreto Presidenziale 17. 05. 88 n. 194, allegato A, paragrafo L, 2º comma).
i rubinetti che non possono essere azionati a mano (Decreto Presidenziale 17. 05. 88 n. 194, allegato A, paragrafo L, 2º comma). 4. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere innocuo ed inodore e si dovranno osservare le norme che saranno fissate dal Comune concordemente alle norme di legge in materia. 5. I progetti relativi a qualsiasi attività industriale devono essere corredati da un relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentari
le devono essere corredati da un relazione contenente la descrizione dei cicli di lavorazione dei prodotti liquidi o sedimentari da eliminare attraverso i liquami e dei prodotti gassosi, con l’illustrazione degli accorgimenti 70
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 per evitare la contaminazione dei liquami e dell’atmosfera. ART. 93 Depositi e magazzini
- I muri interni dei depositi e magazzini dovranno avere gli intonaci lisci e pitturati. Quelli dei depositi e dei magazzini destinati a contenere derrate alimentari dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile o lavabile fino all’altezza di m. 1, 80 dal pavimento.
dovranno essere verniciati o rivestiti con materiale liscio, impermeabile o lavabile fino all’altezza di m. 1, 80 dal pavimento. 2. I pavimenti dovranno essere costruiti in modo da consentire un totale ed efficace lavaggio dal punto di vista igienico; il pozzetto di raccolta dell’acqua dovrà essere sifonato e munito di chiusura idraulica. 3. L’illuminazione e la ventilazione dovranno essere idonee alla destinazione. 4. Nel caso di depositi e magazzini di generi alimentari, si dovranno rispettare le
ne dovranno essere idonee alla destinazione. 4. Nel caso di depositi e magazzini di generi alimentari, si dovranno rispettare le norme riguardanti l’eliminazione degli insetti parassiti. 5. I servizi igienici dovranno essere muniti di antibagno, spogliatoi e docce, con almeno un servizio igienico per ogni dieci addetti. I servizi igienici dovranno essere separati per sesso. ART. 94 Case rurali
- Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come
sere separati per sesso. ART. 94 Case rurali
- Sono considerate case rurali le costruzioni ubicate nelle zone classificate come agricole o destinate al funzionamento delle aziende agricole, mentre non saranno considerate tali le case che, pure sorgendo in dette zone, abbiano carattere residenziale, anche se stagionale, come ville, villini, chalet, etc.
- Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme integrative di quelle dettate dal PRG e dal presente Regolamento;
. 2. Le case rurali dovranno corrispondere alle seguenti norme integrative di quelle dettate dal PRG e dal presente Regolamento; a) ogni abitazione deve essere fornita di uno o più locali appositi, atti a garantire la buona conservazione dei prodotti e delle scorte destinate al consumo familiare; tali locali non possono avere superficie complessiva superiore a 1/5 dell’intero edificio; b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea, per la
essiva superiore a 1/5 dell’intero edificio; b) è fatto divieto di usare i locali adibiti ad abitazione anche temporanea, per la conservazione o manipolazione dei prodotti agricoli; c) i dormitori dei lavoratori avventizi addetti al raccolto dei prodotti agricoli devono essere di almeno mc. 15 per ogni individuo ospitato, bene asciutti e con aperture che permettano facilmente il ricambio dell’aria dall’esterno; devono inoltre avere un servizio 71
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 igienico con doccia, lavabo e bidet per ogni dieci persone; i servizi igienici devono essere divisi per sesso e devono essere immediatamente contigui ai dormitori; d) le stalle, le concimaie, i depositi di materiale putrescibile devono essere dotati degli adatti disinfettanti; le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di m. 100 dalle
bile devono essere dotati degli adatti disinfettanti; le raccolte di acqua stagnante che siano a distanza minore di m. 100 dalle abitazioni, devono essere cosparse di sostanze atte ad impedire il riprodursi e il propagarsi di insetti nocivi; e) il Sindaco, nell’interesse dell’igiene del suolo e dell’abitato potrà fare eseguire ispezioni dai funzionari e dagli agenti comunali al fine di constatare l’osservanza delle norme vigenti in materia. ART. 95 Ricoveri per gli animali
nari e dagli agenti comunali al fine di constatare l’osservanza delle norme vigenti in materia. ART. 95 Ricoveri per gli animali
- Al di fuori delle zone “E1” del PRG non sono ammesse ricoveri per gli animali anche da cortile.
- Nelle zone “E” non è consentito costruire nuove abitazioni a distanza inferiore a m. 30 dai muri perimetrali dei ricoveri degli animali, ovvero al di sopra dei medesimi.
- Nel caso in cui non sia possibile distanziare l’abitazione, il Sindaco sentito la
i animali, ovvero al di sopra dei medesimi. 3. Nel caso in cui non sia possibile distanziare l’abitazione, il Sindaco sentito la Commissione edilizia, potrà consentire la costruzione di case destinate ad abitazione in aderenza ai muri di detti ricoveri, i quali, però, non potranno comunicare con i locali destinati ad abitazione, né avere aperture nella stessa facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di m. 3 da questa. Le distanze dalle abitazioni non dovranno
facciata ove si aprono le finestre di abitazione, a distanza minore di m. 3 da questa. Le distanze dalle abitazioni non dovranno essere inferiori a m. 50 per le porcilaie. 4. I locali adibiti a ricovero di animali dovranno essere costruiti in maniera tale da impedire l’espandersi sul terreno circostante dei liquami e delle materie di rifiuto e dovranno essere bene ventilati ed illuminati. 5. L’altezza misurata dall’imposta della copertura non dovrà essere minore di m. 3. 00.
nno essere bene ventilati ed illuminati. 5. L’altezza misurata dall’imposta della copertura non dovrà essere minore di m. 3. 00. La cubatura dovrà essere di almeno mc. 22 per ogni capo di bestiame grosso e di almeno mc. 30 per ogni bovino, di almeno mc. 15 per ogni capo di bestiame minuto e di almeno mc. 3 per gli animali da cortile. 7. Il fienile, nel caso eccezionale sia stata consentita la continuità del fabbricato, dovrà
o mc. 3 per gli animali da cortile. 7. Il fienile, nel caso eccezionale sia stata consentita la continuità del fabbricato, dovrà essere separato da un muro tagliafuoco in calcestruzzo o di mattoni dello spessore non inferiore a cm. 40. Detto muro dovrà proseguire oltre al manto di copertura per una altezza non inferiore a m. 1,00. 8. Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne le operazioni funzionali.
riore a m. 1,00. 8. Tutti i fienili dovranno essere muniti di particolari accorgimenti per facilitarne le operazioni funzionali. 9. I locali per allevamento e ricovero animali sottostanno, oltre che alle norme del 72
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 presente Regolamento, a quelle previste dalle leggi particolari relative. ART. 96 Concimaie
- Le concimaie possono essere consentite solo nelle zone “E1” di PRG.
- Per la costruzione ed ubicazione delle concimaie e per la tenuta del letame dovranno osservarsi le prescrizioni delle leggi sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli Organi competenti.
prescrizioni delle leggi sanitarie vigenti e quelle particolari che saranno impartite di volta in volta dagli Organi competenti. 3. Le concimaie dovranno essere impermeabili e a distanza non inferiore da quelle stabilite per le stalle dalle case di abitazione, dai pozzi, dagli acquedotti e dai serbatoi dell’acqua potabile nonché dalla pubblica via, e ad un livello inferiore all’apertura del pozzo dell’acqua potabile. 4. La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq. 4 per ogni capo di
all’apertura del pozzo dell’acqua potabile. 4. La superficie della concimaia non deve essere inferiore a mq. 4 per ogni capo di bestiame tenuto nella stalla. 73
TITOLO VII
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO VII LOTTIZZAZIONE DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO CAPO I DOMANDA. CONVENZIONE. AUTORIZZAZIONE. ESECUZIONE. CONCESSIONE ART. 97 Domanda di lottizzazione e documenti occorrenti
- Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare al Sindaco apposita domanda in carta da bollo, con il progetto di lottizzazione delle aree.
- Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari la domanda deve essere
con il progetto di lottizzazione delle aree. 2. Qualora l’area da lottizzare appartenga a più proprietari la domanda deve essere firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti autorizzati. 3. Nel caso in cui l’area non possa raggiungere l’estensione minima fissata nelle Norme di attuazione (area residua), ma sia dotata delle urbanizzazioni primarie e siano ancora in vigore i vincoli previsti dal PRG per le aree da sottoporre a urbanizzazioni
ata delle urbanizzazioni primarie e siano ancora in vigore i vincoli previsti dal PRG per le aree da sottoporre a urbanizzazioni secondarie, ai fini del rilascio della Concessione edilizia il richiedente non ha l’obbligo di presentare il piano di lottizzazione. 4. Il progetto, redatto da ingegneri o architetti iscritti ai relativi albi professionali, è composto dai seguenti elaborati, esibiti in cinque copie: a) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con la indicazione dei
nti elaborati, esibiti in cinque copie: a) rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con la indicazione dei capisaldi di riferimento; b) planimetria di progetto in scala 1:500; c) profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati; d) schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsti dal progetto; e) individuazione della suddivisione delle aree in lotti o in isolati; f) schemi planimetrici in scala 1:500 della rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e
ione delle aree in lotti o in isolati; f) schemi planimetrici in scala 1:500 della rete viaria, suddivisa in percorsi pedonali e carrabili con la indicazione dei principali dati altimetrici nonché degli allineamenti degli spazi di sosta e di parcheggio; g) la progettazione di massima, in scala adeguata, della rete fognante, idrica, telefonica, del gas per uso domestico, di distribuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione
ibuzione dell’energia elettrica e della pubblica illuminazione, nonché di ogni altra infrastruttura necessaria alla destinazione dell’insediamento, con la indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; h) gli edifici destinati alla demolizione ovvero soggetti a restauro o bonifica edilizia; 74
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 i) gli spazi di uso pubblico: essendo le aree per le urbanizzazioni secondarie già individuate nel PRG, vanno reperite nell’ambito della lottizzazione soltanto le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria; l) tabelle dei dati di progetto, nelle quali devono essere indicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali, il volume
ndicati: la superficie totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d’uso e le relative percentuali, il volume edificabile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli indici di fabbricabilità territoriale e fondiaria; nonché ogni altro dato dimensionale utile che dimostri il soddisfacimento dei parametri edilizi ed urbanistici del PRG e delle sue Norme di attuazione; m) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di
l PRG e delle sue Norme di attuazione; m) norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzione, sulle essenze arboree da impiantare nelle aree verdi, etc.; n) relazione illustrativa del progetto, contenente l’inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione;
di fatto e nelle previsioni urbanistiche ed un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione; o) estratto autentico di mappa catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione in data non inferiore ai sei mesi; p) planimetria su base catastale in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà nonché le destinazioni d’uso del suolo previste dal PRG; q) schema di convenzione, conforme a quella tipo approvata dal Consiglio comunale,
estinazioni d’uso del suolo previste dal PRG; q) schema di convenzione, conforme a quella tipo approvata dal Consiglio comunale, che dovrà essere stipulata tra il Comune e proprietari e della quale formeranno parti integrante tutti gli elaborati precedenti; ART. 98 Proposta di convenzione
- La proposta di convenzione deve prevedere: a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dalle norme di attuazione del PRG ;
ratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria nella misura stabilita dalle norme di attuazione del PRG ; b) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria di cui alla precedente lettera a) da eseguire in conformità alle prescrizioni comunali e la cessione gratuita delle stesse al Comune; c) nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal PRG ricadono
cessione gratuita delle stesse al Comune; c) nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal PRG ricadono fuori dalla lottizzazione, il versamento di una somma corrispondente al valore della quota delle aree per le urbanizzazioni secondarie, computata con i criteri previsti dalle leggi vigenti, in rapporto agli abitanti da insediare. Nel caso in cui le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal PRG ricadano all’interno della lottizzazione, la cessione gratuita delle
i le aree per le urbanizzazioni secondarie previste dal PRG ricadano all’interno della lottizzazione, la cessione gratuita delle stesse va computata in rapporto agli abitanti da insediare. Il Comune in questo caso, può convenire che, in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano ceduti integralmente per la quota corrispondente agli abitanti da insediare, le aree occorrenti per una 75
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 o alcune di tali opere; d) la corresponsione al Comune, all’atto del rilascio della Concessione per i fabbricati da realizzare, del contributo relativo alle opere di urbanizzazione secondaria di cui all’art. 5 della Legge 28.1.77 n. 10. Tale contributo corrisponde alla aliquota determinata dal Comune ai sensi dell’art. 39 della L.r. 27.12.78 n. 71, limitatamente alla quota parte afferente alle
a aliquota determinata dal Comune ai sensi dell’art. 39 della L.r. 27.12.78 n. 71, limitatamente alla quota parte afferente alle opere di urbanizzazione secondaria previste nelle tabelle parametriche di cui al Decreto dell’Assessore Regionale per lo sviluppo economico del 31.5.77 e successivi aggiornamenti; e) la corresponsione del contributo sul costo di costruzione se dovuto, ai sensi della tabella di cui al decreto dello Assessore Regionale per lo sviluppo economico dell’11.11.77 e
truzione se dovuto, ai sensi della tabella di cui al decreto dello Assessore Regionale per lo sviluppo economico dell’11.11.77 e successivi aggiornamenti; f) i termini, non superiori a 10 anni, per la cessione delle aree e delle relative opere di cui ai punti precedenti; g) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione; h) rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d’ufficio ai sensi dell’art. 107 del presente Regolamento.
rimborso delle spese di progettazione per le lottizzazioni compilate d’ufficio ai sensi dell’art. 107 del presente Regolamento. 2. L’Amministrazione comunale ha l’obbligo di adottare specifico schema di convenzione-tipo, conforme alle norme di cui al comma precedente. ART. 99 Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni
- Per ogni lottizzazione di area a scopo edificatorio deve essere compilata o aggiornata, se esistente, una Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni, dove sono
po edificatorio deve essere compilata o aggiornata, se esistente, una Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni, dove sono riportati i dati catastali, urbanistici, metrici e dimensionali, nonché gli estremi dei provvedimenti amministrativi di competenza sia comunali che regionali (CO.RE.CO.) 2. La Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni deve altresì contenere una dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti
ioni deve altresì contenere una dichiarazione di conformità resa dal professionista incaricato, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 481 del Codice Penale, attestante l’inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni urbanistiche e di un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione. A tale fine il Regolamento Edilizio indica modalità e forme per la redazione dei piani di lottizzazione e gli elaborati da presentare unitamente alla Scheda
dilizio indica modalità e forme per la redazione dei piani di lottizzazione e gli elaborati da presentare unitamente alla Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni. 3. La Scheda Tecnica Descrittiva per le lottizzazioni ed i relativi allegati, costituiscono documenti necessari alla stipula della convenzione. 4. La scheda Tecnica descrittiva per le lottizzazioni viene predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale e approvata dalla Giunta.83 76
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 100 Piani di lottizzazione per complessi insediativi chiusi ad uso collettivo
- Per i piani di lottizzazione che riguardano complessi insediativi autonomi in ambito chiuso ad uso collettivo, quali ad esempio complessi turistico-alberghieri, campeggi, etc. , la convenzione di cui al precedente art. 98 non dovrà prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ricadenti
prevedere l’obbligo della cessione gratuita delle aree e delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria, ricadenti all’interno del complesso. 2. In tali casi il lottizzante deve eseguire, a propria cura e spese, le opere di urbanizzazione primaria, nonché i servizi e gli impianti necessari all’insediamento autonomo proposto. 3. Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune. Va, invece,
ecessari all’insediamento autonomo proposto. 3. Le opere suddette come le relative aree, non vanno cedute al Comune. Va, invece, corrisposto il contributo sul costo di costruzione di cui alla Legge 28.1.77 n. 10 e successivi aggiornamenti. ART. 101 Procedura per l’Autorizzazione della lottizzazione
- Il Sindaco, sentiti i pareri dell’Ufficio tecnico comunale e della Commissione edilizia comunale84, entro 90 giorni dalla presentazione sottopone all’approvazione del
cio tecnico comunale e della Commissione edilizia comunale84, entro 90 giorni dalla presentazione sottopone all’approvazione del Consiglio comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione. La relativa delibera diventa esecutiva dopo l’approvazione dell’Organo di controllo (CO. RE. CO.), salvo i casi in cui è necessario il nulla osta dell’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente e previsti alle lettere a), c) e d) dell’art. 12 della L.r. 27.12.78 n. 71 e
ssessorato regionale del territorio e dell’ambiente e previsti alle lettere a), c) e d) dell’art. 12 della L.r. 27.12.78 n. 71 e successive modifiche e integrazioni. 2. Intervenuta l’approvazione della Delibera consiliare, e ove prescritto il nulla osta regionale suddetto, si procede alla stipula della convenzione che va sottoscritta da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi.
tta da tutti i proprietari dei terreni lottizzati e trascritta nei registri immobiliari a cura e spese dei proprietari medesimi. 3. Il Sindaco, quindi, rilascia l’Autorizzazione alla lottizzazione corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario, o a un rappresentante autorizzato. ART. 102 Validità della Autorizzazione per le lottizzazioni 77
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001
- La Autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10(dieci) anni. ART. 103 Opere di urbanizzazione o di allacciamento a pubblici servizi
- Le opere di urbanizzazione primarie e secondarie sono tutte quelle espressamente previste nel PRG e nelle relative Norme di attuazione.
- I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria o quelli per
eviste nel PRG e nelle relative Norme di attuazione. 2. I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria o quelli per l’allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi devono essere autorizzati così come è previsto dall’art. 15 del presente Regolamento. 3. Gli Uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto.
ni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell’inizio dei lavori e della ultimazione dei medesimi. ART. 104 Penalità per inadempienza da parte del lottizzante
- Qualora scaduto il termine di validità dell’Autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle
dità dell’Autorizzazione a lottizzare le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all’80% di quelle complessivamente previste, il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione. ART. 105 Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione
- Lo svincolo della cauzione può avvenire, su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di
su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%, solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune. 2. Il restante 50% della cauzione viene svincolato, sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste. ART. 106 Concessione di edificare nella lottizzazione 78
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001
- Per la domanda ed il rilascio delle Concessioni di edificare nell’ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo II del presente Regolamento, fatta salva la corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del costo di costruzione già effettuato in sede di lottizzazione.
- Il rilascio delle Concessioni edilizie dei singoli lotti è subordinato alla esistenza
ià effettuato in sede di lottizzazione. 2. Il rilascio delle Concessioni edilizie dei singoli lotti è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria relative ai lotti stessi. 79
CAPO II
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II COMPILAZIONE D’UFFICIO DEI PROGETTI DI LOTTIZZAZIONE ART. 107 Compilazione d’ufficio dei progetti di lottizzazione
- Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d’ufficio.
rmine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d’ufficio. 2. Il progetto di lottizzazione, una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni dalla notifica, prorogabili a domanda degli interessati, se l’accettino e se intendano attuarlo; ove proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in
ino e se intendano attuarlo; ove proprietari intendano attuarlo, il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso che i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino un progetto di lottizzazione nel
applicabili anche nel caso che i proprietari, pur avendo dichiarato di aderire, non presentino un progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all’art. 97 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi alle norme del PRG. 80 i
TITOLO VIII
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 TITOLO VIII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI CAPO I DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART. 108 Opere già autorizzate
- Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non sono soggette alle nuove disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della Concessione e/o Autorizzazione rilasciata e le
ve disposizioni, purché l’inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della Concessione e/o Autorizzazione rilasciata e le opere vengano ultimate entro i termini previsti dall’atto concessorio e/o autorizzativo. ART. 109 Depositi di materiali nelle zone residenziali
- I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 1 (uno) anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento.
etto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 1 (uno) anno dalla entrata in vigore del presente Regolamento. ART. 110 Canne fumarie esistenti 1.Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lascino tracce all’esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile), entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Le canne fumarie in cemento-amianto dovranno, in ogni caso, essere sostituite
di entrata in vigore del presente Regolamento. 2. Le canne fumarie in cemento-amianto dovranno, in ogni caso, essere sostituite seguendo i dettami del D.L. 277/’91. 81
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 111 Autorimesse, lavanderie, forni, ecc.
- Le autorimesse, le lavanderie, i forni, e gli altri impianti o servizi esistenti ai piani terra non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento devono essere adeguate alle norme vigenti entro il termine di 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 82
CAPO II
essere adeguate alle norme vigenti entro il termine di 1 (uno) anno dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. 82
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 CAPO II DISPOSIZIONI FINALI ART. 112 Adeguamento al Regolamento delle costruzioni preesistenti
- Il Sindaco per motivi di pubblico interesse, potrà, sentita la Commissione Edilizia, ordinare la demolizione di costruzioni o la rimozione di strutture occupanti o restringenti le
sentita la Commissione Edilizia, ordinare la demolizione di costruzioni o la rimozione di strutture occupanti o restringenti le sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento dell’indennità spettante ai proprietari. 2. Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalle ricostruzioni o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. ART. 113
rti interessate dalle ricostruzioni o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. ART. 113 Superficie fondiaria di pertinenza
- All’entrata in vigore del P.R. G. , ogni volume edilizio esistente, o da costruire ma già provvisto di Concessione, determina sul territorio la superficie fondiaria ad esso pertinente e/o asservita. Lo stesso consegue alle Concessioni che saranno rilasciate successivamente.
perficie fondiaria ad esso pertinente e/o asservita. Lo stesso consegue alle Concessioni che saranno rilasciate successivamente. 2. Per i fabbricati esistenti, o già autorizzati all’entrata in vigore del PRG , la superficie fondiaria ad essi pertinente si estende sulle aree scoperte di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, contigue e funzionalmente connesse a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere, ove possibile, il valore degli indici indicati dalle
onnesse a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a raggiungere, ove possibile, il valore degli indici indicati dalle norme urbanistiche. Per detti volumi esistenti, o già autorizzati, la superficie fondiaria può risultare inferiore a quella derivante dagli indici. 3. Eventuali compravendite o frazionamenti di fondi successivi al momento della costituzione della pertinenza urbanistica non incidono su quest’ultima. 4. Il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune a fini di
rtinenza urbanistica non incidono su quest’ultima. 4. Il Certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune a fini di compravendita e/o di frazionamenti di immobili deve contenere, oltre alla destinazione di zona, anche le eventuali pertinenze urbanistiche e le relative aree asservite agli edifici esistenti. 83
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 114 Riferimento alla vigente legislazione antisismica
- Ogni opera di consolidamento, restauro conservativo, ristrutturazione Edilizia, ampliamento e soprelevazione, nonché ogni nuova costruzione, dovrà avere requisiti tali da corrispondere alle prescrizioni antisismiche nazionali e regionali contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti concernenti le costruzioni in zone sismiche. ART. 115
nazionali e regionali contenute nelle vigenti leggi, decreti e regolamenti concernenti le costruzioni in zone sismiche. ART. 115 Eliminazione delle barriere architettoniche
- Gli edifici pubblici di uso pubblico, privati e di edilizia residenziale pubblica, i spazi all’aperto destinati alla libera fruizione devono essere dotati di tutti quegli accorgimenti finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
devono essere dotati di tutti quegli accorgimenti finalizzati al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche. 2. Sia nella Concessione Edilizia che nella Autorizzazione Edilizia, deve darsi atto della applicazione, nei relativi progetti, delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici, conformemente alle norme e disposizioni di cui alla Legge 9.1.89 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni al D.M.
i edifici, conformemente alle norme e disposizioni di cui alla Legge 9.1.89 n. 13 e successive modifiche ed integrazioni al D.M. LL. PP. 14.6.89 n. 236, nonché alla Circolare Ministeriale LL. PP. 22.6.89 n.1669. 3. Fanno eccezione gli edifici ricadenti in zona “A” nonché gli edifici sottoposti a vincolo storico- architettonico e monumentale ai sensi della L. 1089/39 e della L. 1497/39 e quelli individuati dal PRG appartenenti al patrimonio culturale.
co e monumentale ai sensi della L. 1089/39 e della L. 1497/39 e quelli individuati dal PRG appartenenti al patrimonio culturale. 4. É comunque, su autorizzazione del Sindaco, consentito istallare dispositivi temporanei e rimovibili atti a garantire la visitabilità e l’accessibilità negli edifici oggetto del comma 3 del presente articolo. ART. 116 Deroghe
- Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare
mma 3 del presente articolo. ART. 116 Deroghe
- Il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle Norme di attuazione del PRG limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
- Tale facoltà può essere esercitata nei limiti e con le modalità fissate nell’art. 4 della L.r. 10.8.78 n. 35, e nella L.r. 11.8.81 n. 65. 84
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 117 Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia
- Il Sindaco esercita, anche mediante i funzionari e gli agenti del Comune, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di Regolamento, ivi compreso il presente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella Concessione o Autorizzazione.
l presente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nella Concessione o Autorizzazione. 2. Si applica l’art. 4 della legge 28.2.85 n. 47, nel testo come modificato con l’art. 2 della L.r. 10.8.85 n. 37. ART. 118 Rimozione di opere che occupano il suolo pubblico
- Il Comune potrà prescrivere per ragioni di pubblico interesse la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali
ubblico interesse la demolizione o la rimozione di opere costruite su suolo pubblico o sporgenti nello spazio sovrastante, quali balconi, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte e finestre a piano terreno che aprono all’esterno. 2. La demolizione o rimozione dovrà comunque essere eseguita in occasione di restauri totali dell’edificio. Sono esclusi dalle prescrizioni del precedente comma le opere di antica fattura costituiti da elementi lapidei, in ferro, in cotto o simili. Essi devono essere
del precedente comma le opere di antica fattura costituiti da elementi lapidei, in ferro, in cotto o simili. Essi devono essere considerati di interesse storico-artistico perché testimonianza della cultura costruttiva tradizionale del luogo; pertanto tali opere sono soggetti a interventi di manutenzione ordinaria e restauro conservativo subordinati a Concessione o Autorizzazione. 2 bis. Parimenti è consentita la collocazione ex-novo di tali elementi in aggetto,
o subordinati a Concessione o Autorizzazione. 2 bis. Parimenti è consentita la collocazione ex-novo di tali elementi in aggetto, ancorché rifatti con gli stessi materiali (lapidei, cotto, ferro, ceramiche e simili), in caso di restauro o ristrutturazione conservativa in zona “A” e negli edifici o complessi edilizi individuati di interesse storico-artistico, architettonico e ambientale. 3. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento edilizio, potranno
ico-artistico, architettonico e ambientale. 3. Entro tre anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento edilizio, potranno essere riviste, modificate ed eventualmente revocate tutte le Autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni. 85
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 119 Autorizzazioni speciali: cave
- Le autorizzazioni per aperture e coltivazioni di cave saranno rilasciate soltanto se le cave stesse non insistono su terreni utilizzati per colture specializzate, irrigue o dotati di infrastrutture ed impianti a supporto dell’attività agricola.
- Essi sono subordinate alla stipula di atto d’obbligo nei confronti del Comune, con il
anti a supporto dell’attività agricola. 2. Essi sono subordinate alla stipula di atto d’obbligo nei confronti del Comune, con il quale il richiedente si impegna ad effettuare, a sua cura e spese, un’adeguata sistemazione dei luoghi, espletato lo sfruttamento della cava stessa ed in ogni caso quando tale sfruttamento venga sospeso per più di un anno. ART. 120 Prescrizioni edilizie particolari: impianti tecnologici
- Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di
zioni edilizie particolari: impianti tecnologici
- Ubicazione, dimensionamento e conformazione architettonica di costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri potenziometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, impianti di risalita, ecc sono valutati caso per caso in funzione delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali.
- Detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata.
he necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali. 2. Detti impianti debbono in ogni caso disporre di area propria recintata. ART. 121 Sanzioni
- Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento edilizio vengono applicate ai termini delle leggi comunali e provinciali vigenti nell’ambito della Regione Siciliana.
- La inosservanza delle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art. 334 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27.7.34 n. 1265.
orme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall’art. 334 del T.U. sulle leggi sanitarie del 27.7.34 n. 1265. 3. Si applica il regime sanzionatorio di cui ai capi I e II della L. 28.2.85 n. 47, con le modifiche ed integrazioni disposte con la L.r. 10.8.85 n. 37; agli artt. 48-50-53 e 54 della L.r. 27.12.78 n. 71; agli artt. 8-10 e 24 della L.r. 10.8.85 n. 37. 4. E’ severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature,
71; agli artt. 8-10 e 24 della L.r. 10.8.85 n. 37. 4. E’ severamente proibito manomettere le opere pubbliche (strade, fognature, acquedotti, etc.) per qualsiasi motivo e ragione, senza la preventiva autorizzazione comunale ed il versamento di congruo deposito cauzionale da stabilirsi dagli uffici competenti. I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 86
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 122 Normativa regionale e normativa nazionale
- La normativa regionale e la normativa nazionale di riferimento nel presente Regolamento edilizio nonché nelle Norme di attuazione e nel PRG e relative prescrizioni esecutive, costituiscono allegati integranti del presente Regolamento. ART. 123 Entrata in vigore del Regolamento edilizio
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate
Entrata in vigore del Regolamento edilizio
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari emanate dal Comune che contrastino o risultino incompatibili con le norme in esso contenute. 2.In particolare, il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente Regolamento edilizio nonché tutte le norme igieniche di interesse e carattere edilizio in esso contenute nel vigente Regolamento.
egolamento edilizio nonché tutte le norme igieniche di interesse e carattere edilizio in esso contenute nel vigente Regolamento. 3. Copia del presente Regolamento è messo a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Segreteria generale, l’Ufficio per le relazioni con il pubblico e l’Ufficio tecnico comunale. ART. 124 Norma procedurale
- All’atto della richiesta di concessione, autorizzazione, certificazione e quant’altro
co comunale. ART. 124 Norma procedurale
- All’atto della richiesta di concessione, autorizzazione, certificazione e quant’altro previsto nel presente Regolamento, si rilascerà ricevuta indicante: data, nominativo del responsabile del procedimento, tutti i dati necessari ad individuare e comprovare la presentazione della domanda nonché il numero di protocollo assegnato alla pratica e il termine previsto dal presente Regolamento per il rilascio dell’atto stesso.
il numero di protocollo assegnato alla pratica e il termine previsto dal presente Regolamento per il rilascio dell’atto stesso. 2. Il numero di protocollo assegnato accompagnerà la pratica fino alla conclusione del procedimento e verrà utilizzato per qualsiasi comunicazione fra responsabile del procedimento e richiedente. 87
ALLEGATI E NOTE 89
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ART. 125 Norma finale
- Le modifiche al presente Regolamento edilizio non costituiscono varianti urbanistiche pertanto sono soggette solamente ad approvazione consiliare e a riscontro dell’Organo tutorio. 88
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ALLEGATI E NOTE 89
ALLEGATI E NOTE 89
iare e a riscontro dell’Organo tutorio. 88
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ALLEGATI E NOTE 89
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 ALLEGATO al Regolamento Edilizio (art. 37, comma 10) SCHEDA TECNICA PER PIANI DI LOTTIZZAZIONE (bozza) COMUNE DI ALCAMO - PIANO REGOLATORE GENERALE PIANO DI LOTTIZZAZIONE (PdL): Scheda N. DITTA: PROGETTISTA: LOCALITA': ZONA TERR. OMOGENEA: Foglio di mappa: Particelle: Indice di fabbricabilità territoriale (It):
N. DITTA: PROGETTISTA: LOCALITA': ZONA TERR. OMOGENEA:
N. DITTA: PROGETTISTA: LOCALITA': ZONA TERR. OMOGENEA: Foglio di mappa: Particelle: Indice di fabbricabilità territoriale (It): SUPERFICI D'INTERVENTO (mq) AREE DA CEDERE (mq) Superficie edificabile: Attrezzature di PRG: Parcheggi di PRG: Viabilità di PRG: Altro: Attrezzature scolastiche: Attrezzature di int. comune: Verde pubblico attrezzato: Parcheggi: Viabilità: Superficie totale: Superficie monetizzata: PREVISIONI DI PROGETTO VERIFICA DEGLI STANDARDS Numero dei lotti : Superficie dei lotti:
PREVISIONI DI PROGETTO VERIFICA DEGLI STANDARDS
erficie totale: Superficie monetizzata: PREVISIONI DI PROGETTO VERIFICA DEGLI STANDARDS Numero dei lotti : Superficie dei lotti: Volumetria esistente: Volumetria di progetto: Volumetria complessiva Abitanti da insediare: Attrezzature scolastiche: Attrezzature di interesse comune: Verde pubblico attrezzato: Parcheggi: OPERE DI URBANIZZAZIONI ITER AMMINISTRATIVO Pratica n° _________ prot. n. _________ del ________ Parere C.E.C. n. ______ esito positivo del __________
I ITER AMMINISTRATIVO
I ITER AMMINISTRATIVO Pratica n° _________ prot. n. _________ del ________ Parere C.E.C. n. ______ esito positivo del __________ Delibera Consiglio Comunale n° _______ del ________ Riscontro di legittimità n° ___________ del __________ Convenzione stipulata il _______________ registrata a ________________ rep. _____________ del __________ Concessione Opere di Urbanizzazione n° ____________________________________________ del
______ rep. _____________ del __________ Concessione Opere di Urbanizzazione n° ____________________________________________ del Concessioni Edilizia n° ________________________________________________________________________ Note: 90
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 NOTE 1 Sostituisce: strumenti urbanistici generali e loro varianti; 2 Sostituisce: Regolamento edilizio e sue modificazioni; 3 Sostituisce: un laureato in Giurisprudenza esperto in diritto urbanistico; 4 Sostituisce: un esperto in materia di paesaggio e tutela dell'ambiente 5 Sostituisce: eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono riconfermabili.
ostituisce: eletti ad ogni inizio di mandato, durano in carica per tutta la durata del mandato stesso e non sono riconfermabili. 6 Sostituisce: da eleggersi con le stesse modalità di cui al comma precedente e per il solo periodo di durata della Commissione. 7 Sostituisce: con voto 8 Sostituisce:
- L’avente titolo al rilascio della Concessione o della Autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il rilascio del certificato di destinazione urbanistica.
ssione o della Autorizzazione edilizia ha diritto a chiedere al Sindaco il rilascio del certificato di destinazione urbanistica. 2. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica, predisposta sulla base di apposito “facsimile” elaborato dall’Amministrazione comunale, deve comunque indicare tutti gli elementi utili per identificare l’area o l’edificio oggetto dell’istanza, ed essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile. 9 Abrogato: agli aventi titolo
ficio oggetto dell’istanza, ed essere corredata da copia del titolo ad intervenire sull’immobile. 9 Abrogato: agli aventi titolo 10 Abrogato: Il certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato, deve essere allegato in copia alla richiesta di parere preventivo, di Concessione o di autorizzazione. 11 Sostituisce: corrispondano a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato 12 Sostituisce: 60 giorni
stituisce: corrispondano a quanto indicato nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato 12 Sostituisce: 60 giorni 13 Sostituisce: Trascorso il termine indicato al comma 1, il richiedente può presentare senz'altro richiesta di Concessione o Autorizzazione ovvero sollecitare nelle forme di legge l'adempimento dell'obbligo di esprimere il parere. 14 Sostituisce: demolizioni totali o parziali di manufatti, 15 Abrogato: parchi, giardini e simili, sia di iniziativa pubblica che privata;
sce: demolizioni totali o parziali di manufatti, 15 Abrogato: parchi, giardini e simili, sia di iniziativa pubblica che privata; 16 Sostituisce: certificato catastale 17 Sostituisce: Ufficio abilitato 18 Abrogato: E' costituita una Commissione edilizia per l'accertamento della rispondenza dei progetti alla normativa vigente e per l'esame tecnico-urbanistico dei progetti stessi, nonché per esprimere parere su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale.
essi, nonché per esprimere parere su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale. 19 Abrogato: Le verifiche di cui ai comma 1-2-3-4 non entrano nel merito delle singole soluzioni progettuali proposte, la cui idoneità a raggiungere i risultati dichiarati è di esclusiva responsabilità del progettista. 20 Sostituisce: sessanta giorni 21 Sostituisce: trenta giorni 91
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 22 Sostituisce: ai richiedenti 23 Abrogato: con una superficie coperta non superiore a mq 30 24 Abrogato: abbattimento di alberature ed essenze vegetali assimilabili sia di iniziativa pubblica che privata; 25 Abrogato: copia del certificato di destinazione urbanistica ovvero della richiesta dello stesso; 26 Abrogato: ... corredata dai relativi calcoli statici ove previsti o necessari e dalle
ca ovvero della richiesta dello stesso; 26 Abrogato: ... corredata dai relativi calcoli statici ove previsti o necessari e dalle considerazioni giustificative tenuto conto anche della destinazione d'uso prevista; 27 Sostituisce: centoventi 28 Abrogato: relativi ai calcoli, 29 Abrogato: nel certificato di destinazione urbanistica, ove rilasciato, 30 Sostituisce: sessanta 31 Abrogato: Sempre ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, la Commissione edilizia esprime il proprio parere nei casi previsti.
Abrogato: Sempre ai fini del rilascio dell'Autorizzazione, la Commissione edilizia esprime il proprio parere nei casi previsti. 32 Sostituisce: 90 giorni 33 Abrogato: visto l'eventuale parere della Commissione edilizia. Qualora la commissione edilizia non dovesse rendere il parere di cui all’art. 5, comma 5, il Sindaco provvede sulla scorta della proposta motivata del responsabile del procedimento. 34 Abrogato: Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla esistenza delle opere di
vata del responsabile del procedimento. 34 Abrogato: Il rilascio dell'Autorizzazione è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione comunale di realizzarle nel successivo triennio o all'impegno del privato costruttore di eseguire tali opere a proprie spese contemporaneamente alla costruzione oggetto dell'Autorizzazione. 35 Abrogato: L’Autorizzazione viene notificata, al richiedente corredata da una copia dei
struzione oggetto dell'Autorizzazione. 35 Abrogato: L’Autorizzazione viene notificata, al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati e vistati dal Comune, con la comunicazione dell’indicazione del termine di inizio e ultimazione dei lavori, nonché dell’ammontare del contributo della tassa o canone. 36 Abrogato: Dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione viene data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio del Comune. A chiunque è
e data notizia al pubblico mediante affissione della durata di 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio del Comune. A chiunque è consentito proporre impugnativa. 37 Sostituisce:
- Ogni cantiere è soggetto alle norme ENPI.
- In particolare, i cantieri devono essere organizzati con il rispetto delle norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvisionali, dei mezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica e di combustibili , dei macchinari e della prevenzione incendi.
ezzi d'opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica e di combustibili , dei macchinari e della prevenzione incendi. 3. Si richiamano espressamente : a) l'obbligo, a termini di legge, della denuncia al Sindaco di eventuali ritrovamenti di presumibile interesse paleontologico, etnologico, archeologico, storico e artistico; analoga denuncia va fatta in caso di reperimento di ossa umane; Il Sindaco adotta i conseguenti provvedimenti di legge;
tistico; analoga denuncia va fatta in caso di reperimento di ossa umane; Il Sindaco adotta i conseguenti provvedimenti di legge; b) la responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori. 92
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 4. I cantieri devono, inoltre, essere dotati di latrina provvisoria. 5. Il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a ml. 2.50 dal suolo misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuramente riparo per lo spazio sottostante. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le
e costruito in modo da costituire sicuramente riparo per lo spazio sottostante. I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengano.
li debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengano. 6. Dovranno inoltre essere adottate tutte le disposizioni previste dal D.M. 7.1.1956, n. 164, relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 7. Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
a recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente interni; c) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripuliture di tetti; d) ostino ragioni di pubblico transito. 38 Abrogato: Salvo quanto disposto dal PRG e dalle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più
a costruzione in zone sismiche, nei fabbricati in angolo su strade di diversa larghezza è consentito nel fronte della strada più stretta e per uno sviluppo, a partire dall'angolo, pari alla larghezza della strada su cui si prospetta, una altezza uguale a quella consentita dalla strada più larga. 39 Sostituisce: Non sono consentite nei “cortili” costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritto.
li” costruzioni parziali, ma solo la totale copertura ove siano rispettati i limiti di densità fondiaria e di volume prescritto. 40 Abrogato: Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune. Salvo che 41 Sostituisce: i balconi e le pensiline non possono collocarsi ad altezza minore di m. 3,50 sopra il piano di marciapiede o della carreggiata. 42 Sostituisce: balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non
il piano di marciapiede o della carreggiata. 42 Sostituisce: balconi e pensiline non sono permessi lungo spazi pubblici che non raggiungano almeno i 9 m. di larghezza. Lungo spazi pubblici uguali o superiori a 9 m. di larghezza sono consentiti aggetti di balconi e pensiline non superiori a un decimo della larghezza, purché non superino la larghezza del marciapiede e in ogni caso fino a un massimo di m. 1,20; 43 Abrogato: nel caso di fabbricati contigui, i balconi dovranno terminare almeno a m. 1,50 dal
so fino a un massimo di m. 1,20; 43 Abrogato: nel caso di fabbricati contigui, i balconi dovranno terminare almeno a m. 1,50 dal confine; 44 Abrogato: la lunghezza del balcone non dovrà essere superiore a m. 3,00 e dovrà distare dall'eventuale successivo balcone almeno m. 1,50 45 Abrogato: lungo gli spazi pubblici che non raggiungano almeno m. 10,00 di larghezza, sono consentiti aggetti di cornicioni, di coronamento e di gronde di tetto non superiori ad un ventesimo della larghezza.
hezza, sono consentiti aggetti di cornicioni, di coronamento e di gronde di tetto non superiori ad un ventesimo della larghezza. 46 Sostituisce: un decimo 47 Abrogato:
- Per bow-window s'intende l'aggetto di parte della facciata, anche se a pareti vetrate, oltre il 93
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 piano verticale di essa. 2. Il bow-window su spazio pubblico è ammesso a condizione: a) che la strada sulla quale prospetta sia di larghezza superiore o uguale a m. 10,00; b) che lo sporto massimo consentito non superi m. 1,50; c) che il volume del bow-window venga computato nel calcolo della volumetria ammessa per il fabbricato; d) che per esso venga pagata la tassa di occupazione suolo. e) che non sia al piano terra;
volumetria ammessa per il fabbricato; d) che per esso venga pagata la tassa di occupazione suolo. e) che non sia al piano terra; 3. Il bow-window al piano terra è ammesso a condizione che non interessi il suolo pubblico. 48 Sostituisce: alle disposizioni relative alle nuove costruzioni. 49 Abrogato: Antenne radio e televisive non devono essere visibili da spazi pubblici o di uso pubblico; fanno eccezione le tipologie di case isolate.
radio e televisive non devono essere visibili da spazi pubblici o di uso pubblico; fanno eccezione le tipologie di case isolate. 50 Abrogato: Nella zona “A” (centro storico) e nelle zone agricole è fatto divieto di utilizzare infissi in alluminio anodizzati, in materie plastiche e simili; è fatto altresì divieto di alterare la luce e la sagoma dei vani di apertura. E' consentito il ripristino di vani di apertura originari laddove sostituiti. 51 Sostituisce: avere altezza non minore di m. 3,30;
parte dei disabili;
consentito il ripristino di vani di apertura originari laddove sostituiti. 51 Sostituisce: avere altezza non minore di m. 3,30; 52 Abrogato: bidet, 53 Abrogato: e bidet 54 Abrogato: Nei gabinetti per uffici, negozi, opifici e simili, dovrà essere collocato un bidet fisso ad acqua corrente, salvo le opportune modifiche e accorgimenti, nel caso sia previsto l’uso da parte dei disabili; 55 Abrogato: Ai servizi igienici, anche se muniti di antibagno, non si potrà accedere dalle cucine.
parte dei disabili;
l’uso da parte dei disabili; 55 Abrogato: Ai servizi igienici, anche se muniti di antibagno, non si potrà accedere dalle cucine. 56 Abrogato: Le pareti che dividono i servizi igienici dagli altri locali dovranno essere in muratura ed avere uno spessore minimo di cm. 15. 57 Sostituisce: vengano impostate a non più di cm.50 dall'intradosso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto e abbiano pendenza non superiore al 25% ed altezza massima non superiore a m. 2.40
sso dell'ultimo solaio orizzontale o soffitto e abbiano pendenza non superiore al 25% ed altezza massima non superiore a m. 2.40 58 Abrogato: Gli edifici destinati ad uso abitativo dovranno avere scale in numero tale che per ogni 500 mq. di superficie coperta ve ne sia almeno una con larghezza della rampa non inferiore a m. 1.20 59 Abrogato: Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una
ella rampa non inferiore a m. 1.20 59 Abrogato: Le scale dovranno essere areate da finestre praticate nelle pareti ed aventi una luce netta non inferiore a mq. 1.00 per ogni ripiano, aperte su strade, cortili, passaggi laterali, zone di stacco o chiostrine, purché conformi alle disposizioni del presente Regolamento 60 Abrogato: Le scale, tuttavia, potranno essere areate a mezzo di condotte di ventilazione, munite di aperture ad ogni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La
sezione di tali condotte di ventilazione dovrà avere dimensione minima non infer
o di condotte di ventilazione, munite di aperture ad ogni piano e sfocianti al di sopra della copertura delle scale medesime. La sezione di tali condotte di ventilazione dovrà avere dimensione minima non inferiore ad 1,20 metri. 61 Abrogato: Le pareti del vano scala e degli ascensori al confine coi vani abitabili debbono avere uno spessore minimo di grezzo di cm. 30, se in muratura, e di cm. 20 se in cemento armato. 94
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 62 Abrogato: Nelle abitazioni private dotate di ascensore i ripiani di arrivo dovranno avere la lunghezza minima di mt. 1,70 63 Abrogato: Eventuali ascensori in abitazioni private dovranno avere la cabina delle dimensioni minime interne di mt. 1,30 x 0,90 con porta scorrevole sul lato minore e apertura minima di mt. 0,80. La bottoniera di comando va istallata sul lato lungo con il bottone più alto posto all'altezza di mt. 1,20.
minima di mt. 0,80. La bottoniera di comando va istallata sul lato lungo con il bottone più alto posto all'altezza di mt. 1,20. 64 Sostituisce: I locali seminterrati non potranno essere adibiti ad abitazione. 65 Abrogato: Il manto delle coperture a tetto inclinato dovrà essere eseguito con tegole in cotto, piane o curve; 66 Sostituisce: munito in numero massimo di 1 per ogni 80 mq. di superficie 67 Abrogato: Nei locali abitabili sotto terrazza o sotto tetto, dovrà essere costruito una
mo di 1 per ogni 80 mq. di superficie 67 Abrogato: Nei locali abitabili sotto terrazza o sotto tetto, dovrà essere costruito una intercapedine parallela alla falda del tetto o alla terrazza. Essa dovrà essere ventilata ed avere altezza non inferiore a cm. 15 ed essere realizzata mediante un solaio non portante in laterizio armato. E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purché il potere isolante
laterizio armato. E' consentito sostituire la predetta camera d'aria con opportuni materiali isolanti, purché il potere isolante complessivo della copertura, sia almeno pari a quello di un muro di mattoni pieni dello spessore di cm. 60. E' comunque vietato l'impiego di materiali eccessivamente igroscopici. 68 Abrogato: I tetti, qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in modo tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale.
qualunque sia il loro sistema di costruzione, debbono essere realizzati in modo tale da escludere qualsiasi spinta orizzontale. 69 Abrogato: I tetti con struttura portante in legno, se di lunghezza superiore a m. 30, devono essere attraversati, possibilmente verso la mezzeria, da un muro di sicurezza contro gli incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 40 e dell'altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura;
incendi (muro tagliafuoco) dello spessore di almeno cm. 40 e dell'altezza non inferiore a cm. 50 oltre il manto della copertura; 70 Abrogato: Gli eventuali vani posti nel sotto tetto saranno separati da tramezzi in muratura; le aperture di comunicazione saranno munite di serramenti incombustibili e difficilmente disgregabili; dovrà essere previsto un comodo accesso al tetto per ogni zona compresa tra due muri tagliafuoco. 71 Abrogato: Gli abbaini dovranno distare almeno m. 3 dai suddetti muri taglia fuoco.
ni zona compresa tra due muri tagliafuoco. 71 Abrogato: Gli abbaini dovranno distare almeno m. 3 dai suddetti muri taglia fuoco. 72 Abrogato: Il Sindaco, su parere della Commissione edilizia, potrà ordinare che il muro taglia fuoco venga costruito anche sui muri di confine tra le singole proprietà. 73 Sostituisce: L. 30.4.76 n. 373 74 Abrogato: quelli singoli, nonché 75 Abrogato: cucine, 76 Abrogato: prolungate al di sopra del tetto o terrazza di almeno 2 metri; la fuoriuscita dei
goli, nonché 75 Abrogato: cucine, 76 Abrogato: prolungate al di sopra del tetto o terrazza di almeno 2 metri; la fuoriuscita dei fumi deve verificarsi a non meno di 20 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. 77 Abrogato: Ai fini dell'autorizzazione di abitabilità è indispensabile il nulla osta dei Vigili del fuoco ogni qualvolta un edificio contenga impianti di uso industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento elettrico.
nga impianti di uso industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo che con funzionamento elettrico. 78 Abrogato: sentita la Commissione ediliza, 79 Abrogato: Ogni vano di scala dovrà essere in diretta comunicazione con strade e con cortili aperti. Potranno essere adottate soluzione diverse qualora dette soluzioni abbiano ottenuto casa per 95
COMUNE DI ALCAMO - REGOLAMENTO EDILIZIO D.A. 404/DRU DEL 4.7.2001 casa l'approvazione del competente ufficio dei VV. FF. 80 Abrogato: Il pozzo dell'ascensore che non sia nella gabbia di scala, dovrà essere completamente chiuso da pareti resistenti al fuoco le quali devono avere lo spessore non minore di cm. 30 se in muratura e non minore di cm. 20 se cemento armato. 81 Abrogato: Nelle vie e nei cortili larghi meno di m. 8.00 le gronde dovranno essere realizzate in materiali resistenti al fuoco.
Abrogato: Nelle vie e nei cortili larghi meno di m. 8.00 le gronde dovranno essere realizzate in materiali resistenti al fuoco. 82 Abrogato: senza l'obbligo di parere o nulla osta da parte degli Organi competenti 83 Abrogato: Essa sarà redatta secondo il modello allegato al presente regolamento Edilizio. 84 Abrogato: alla quale il progetto di piano deve essere espressamente sottoposto, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal PRG ,
amente sottoposto, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal PRG , respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente tre delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda. Quando invece la lottizzazione risulti meritevole di Autorizzazione, acquisito il parere del Genio Civile ai sensi della Legge 2.2.’74 n. 64 e quello della competente Soprintendenza nei casi previsti, se dovuto, 96
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