1 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Comune di Lago · Cosenza, Calabria
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COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
1 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. 4 - CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI Allegato n°. 3 – Norme Tecniche di Attuazione controdedotte in accoglimento delle osservazioni DOC. n°. 1 - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DOCUMENTO DI PIANO DOC. n°. 3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL
E DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI
E DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE MODIFICATO IN ACCOGLIMENTO DELLE OSSERVAZIONI ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 4-12-2012 18 SETTEMBRE 2013
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
2 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEL P.G.T. LEGENDA ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e del
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
3 LEGENDA: N.T.A. – P.G.T. TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 13 Art. 1 - Finalità e contenuti del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) e del Piano delle Regole (P.d.R.) pag. 13 1 a - Piano di Governo del Territorio pag. 13
- Applicazioni del Piano di Governo del Territorio pag. 13
- Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) pag. 13
Art. 2 - Strumenti di programmazione del P.G.T. pag. 17
. 13
- Applicazioni del Piano di Governo del Territorio pag. 13
- Elaborati del Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) pag. 13
- Difformità regolamentari pag. 15
- Difformità grafiche pag. 15 1 b - Varianti P.G.T. pag. 15 1 c - Finalità delle norme pag. 16 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.G.T. pag. 17 Art. 2 - Strumenti di programmazione del P.G.T. pag. 17
- Documenti di Indirizzi pag. 17
- Piani di Settore pag. 17 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. pag. 18
Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. pag. 18
l P.G.T. pag. 17
- Documenti di Indirizzi pag. 17
- Piani di Settore pag. 17 Art. 3 - Strumenti di attuazione del P.G.T. pag. 18 Art. 4 - Permesso di costruire semplice e convenzionato pag. 18
- Permesso di costruire semplice pag. 18
- Permesso di costruire convenzionato pag. 18 Art. 5 a - Piani attuativi (P.A.) pag. 19
- Piani Particolareggiati (P.P.) pag. 20
- Piani di Lottizzazione (P.L.) pag. 20
- Piani di Recupero (P.R.) pag. 20
- Programmi Integrati d Intervento (P.I.I.) pag. 20
Art. 6 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria pag. 22
0
- Piani di Lottizzazione (P.L.) pag. 20
- Piani di Recupero (P.R.) pag. 20
- Programmi Integrati d Intervento (P.I.I.) pag. 20
- Piani di Zona (P.d.Z.) per l’edilizia economica popolare (E.E.P.) pag. 20
- Piani per insediamenti produttivi (P.I.P.) pag. 21 5 b - Piani Attuativi vigenti pag. 21 TITOLO III - OPERE DI URBANIZZAZIONE pag. 22 Art. 6 - Opere di urbanizzazione primaria e secondaria pag. 22
- Urbanizzazioni di pertinenza pag. 22
- Comparti di urbanizzazione pag. 22
Art. 8 - Destinazione d’uso pag. 27
pere di urbanizzazione primaria e secondaria pag. 22
- Urbanizzazioni di pertinenza pag. 22
- Comparti di urbanizzazione pag. 22 6 a - Urbanizzazione primaria (U1) pag. 22 6 b - Urbanizzazione secondaria (U2) pag. 24 6 c - Opere di urbanizzazione per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi pag. 25 6 d - Urbanizzazioni primarie e secondarie pag. 25 7 - Aree per il parcheggio privato pag. 25 TITOLO IV - DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI E DEI FABBRICATI pag. 27 Art. 8 - Destinazione d’uso pag. 27
Art. 8 - Destinazione d’uso pag. 27
parcheggio privato pag. 25 TITOLO IV - DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI E DEI FABBRICATI pag. 27 Art. 8 - Destinazione d’uso pag. 27 a ) Residenza (R) pag. 27 b ) Industria (D) pag. 28 c ) Servizi (S) – Servizi urbani (Su) pag. 28 d ) Agricoltura (A) pag. 29 Art. 9 - Variazioni d’uso pag. 29 Art. 10 - Prescrizioni particolari: perimetro del centro edificato e autocertificazione per insediamenti produttivi pag. 30
- Centro edificato pag. 30
- Autocertificazione per insediamenti produttivi pag. 30
Art. 11 - Fasce di salvaguardia ambientale (1), aree di compensazione
icazione per insediamenti produttivi pag. 30
- Centro edificato pag. 30
- Autocertificazione per insediamenti produttivi pag. 30 Art. 11 - Fasce di salvaguardia ambientale (1), aree di compensazione ambientale (2) e clima acustico (3) pag. 30 Art. 12 - Aree dismesse e siti inquinati pag. 32
Art. 13 - Indici urbanistici – edilizi – ambientali pag. 33
4 TITOLO V - INDICI URBANISTICI – EDILIZI – AMBIENTALI pag. 33 Art. 13 - Indici urbanistici – edilizi – ambientali pag. 33
- Rispetto degli indici di Piano pag. 36 Art. 14 - Calcolo del volume – verifica degli indici di densità edilizia pag. 37
- H.F. – Altezza di ciascun fronte di fabbricato pag. 38
- H. – Altezza del fabbricato pag. 39
- Sistemazione del terreno pag. 39 Art. 15 - Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica pag. 39 Art. 16 - Arretramenti minimi pag. 40
Art. 15 - Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica pag. 39
mazione del terreno pag. 39 Art. 15 - Aree di pertinenza e impegnativa volumetrica pag. 39 Art. 16 - Arretramenti minimi pag. 40 16 a - Dagli spazi pubblici – Ds pag. 40 Portici pag. 41 16 b - Distanza delle fronti degli edifici dai confini privati – Dc pag. 41 16 c - Distanza fra le fronti degli edifici – De pag. 42 16 d - Distanze fra le fronti degli edifici negli insediamenti “A” pag. 42 Art. 17 a - Definizione degli interventi edilizi pag. 43 a - Interventi di manutenzione ordinaria pag. 43
Art. 17 a - Definizione degli interventi edilizi pag. 43
sediamenti “A” pag. 42 Art. 17 a - Definizione degli interventi edilizi pag. 43 a - Interventi di manutenzione ordinaria pag. 43 b - Interventi di manutenzione straordinaria pag. 43 c - Interventi di restauro e di risanamento conservativo pag. 43 d - Interventi di ristrutturazione edilizia pag. 43 e - Interventi di nuova costruzione, ampliamento e di sopralzo pag. 43 f - Interventi di demolizione pag. 44 gf - Interventi di ristrutturazione urbanistica pag. 44 h - Interventi relativi a pertinenze pag. 44
Art. 17 b - Definizione di altri interventi pag. 44
enti di demolizione pag. 44 gf - Interventi di ristrutturazione urbanistica pag. 44 h - Interventi relativi a pertinenze pag. 44 Art. 17 b - Definizione di altri interventi pag. 44 a - Interventi di demolizione pag. 44 b - Interventi relativi a pertinenze pag. 44 ac - Interventi relativi ad aree scoperte pag. 44 bd - Interventi per manufatti provvisori pag. 44 ce - Opere pubbliche comunali pag. 45 df - Altri interventi pag. 45 eg - Interventi urgenti pag. 45
Art. 17 c - Interventi eseguito senza alcun titolo abilitativo pag. 46
manufatti provvisori pag. 44 ce - Opere pubbliche comunali pag. 45 df - Altri interventi pag. 45 eg - Interventi urgenti pag. 45 fh - Interventi di variazione della destinazione d’uso pag. 46 gi - Interventi di bonifica e smaltimento pag. 46 hl - Interventi di edilizia a carico dei privati pag. 46 Art. 17 c - Interventi eseguito senza alcun titolo abilitativo pag. 46 Art. 18 - Tipologie edilizie pag. 47 18 a - Repertorio degli interventi edilizi tipo pag. 47 18 b - Unità edilizia pag. 47
Art. 18 - Tipologie edilizie pag. 47
g. 46 Art. 18 - Tipologie edilizie pag. 47 18 a - Repertorio degli interventi edilizi tipo pag. 47 18 b - Unità edilizia pag. 47 TITOLO VI - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI pag. 48 Art. 19 - Strade private e accessi carrai pag. 48 19 a - Strade private pag. 48 19 b - Accessi carrai pag. 48 Art. 20 - Recinzioni e muri di contenimento pag. 49
- Recinzioni pag. 49
- Muri di contenimento pag. 49 Art. 21 - Costruzioni accessorie (1) e opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia (2) pag. 50
Art. 21 - Costruzioni accessorie (1) e opere, interventi e manufatti privi di
pag. 49 Art. 21 - Costruzioni accessorie (1) e opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia (2) pag. 50 TITOLO VII - TUTELA PAESAGGISTICA, QUALITA’ AMBIENTALE, TUTELA GEOLOGICA E DEI POZZI IDRICI E TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE pag. 51 Art. 22 - Tutela paesaggistica e qualità ambientale pag. 51
- Tutela paesaggistica pag. 51
- Normativa paesaggistica pag. 51
- Qualità ambientale pag. 52
- Coerenza del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. pag. 52
tica pag. 51
- Normativa paesaggistica pag. 51
- Qualità ambientale pag. 52
- Coerenza del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. pag. 52
- S.I.C. e riserva naturale del Lago di Montorfano pag. 52
- Attribuzione delle competenze paesaggistiche pag. 53
- Valutazione d’incidenza comunitaria (V.I.C.) pag. 53
Art. 23 - Tutela geologica e idrogeologica pag. 53
5 Art. 23 - Tutela geologica e idrogeologica pag. 53 Art. 24 Tutela e sviluppo del verde pag. 64 LEGENDA: N.T.A. – D.d.P. TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI pag. 66 Art. 25 - Finalità e contenuti del Documento di Piano (D.d.P.) pag. 66 Art. 26 - Efficacia del Documento di Piano – Prescrizioni, direttive, indirizzi pag. 68 Art. 27 - Attuazione del Documento di Piano pag. 68 a - Strumenti di attuazione pag. 68 b - Piani di settore pag. 68 c - Documenti di Indirizzi pag. 69
Art. 28 - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di
l Documento di Piano pag. 68 a - Strumenti di attuazione pag. 68 b - Piani di settore pag. 68 c - Documenti di Indirizzi pag. 69 d - Programmazione degli interventi pag. 69 Art. 28 - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione pag. 69 TITOLO IX - DIRETTIVE pag. 71 Art. 29 - Ambiti di Trasformazione (A.T.) pag. 71
- A.T. C pag. 71
- C - Ambito di Via Canneti pag. 71
- C - Ambito di Via Alzate pag. 72
- C - Ambito di Via Brianza (laterale) – Via San Bartolomeo pag. 72
di Via Canneti pag. 71
- C - Ambito di Via Alzate pag. 72
- C - Ambito di Via Brianza (laterale) – Via San Bartolomeo pag. 72
- C - Ambito di Via Canneti pag. 72
- C - Ambito di Via Molino pag. 72
- A.T. B/SU per servizi urbani pag. 72
- B/SU - Ambito di Via Crotto Urago pag. 72
- B/SU - Ambito di Via Como pag. 73
- A.T. C/S per servizi pag. 73
- C/S - Ambito di Via Brianza – Via Alzate pag. 73
- A.T. D per attività produttive pag. 74
- D - Ambito di Via Canneti pag. 74
- A.T. F1 pag. 74
Art. 30 - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) pag. 75
Via Brianza – Via Alzate pag. 73
- A.T. D per attività produttive pag. 74
- D - Ambito di Via Canneti pag. 74
- A.T. F1 pag. 74
- F1 - Casa di riposo – Residenza protetta pag. 74
- F1 - Impianto di potabilizzazione pag. 74
- A.T. di tipo V pag. 74
- V - Tangenziale di Como pag. 74
- Insediamenti A pag. 74
- Insediamenti B pag. 75
- Insediamenti B/D pag. 75
- Insediamenti B/SU pag. 75 Art. 30 - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) pag. 75
Art. 30 - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) pag. 75
nsediamenti B pag. 75
- Insediamenti B/D pag. 75
- Insediamenti B/SU pag. 75 Art. 30 - Ambiti di Riqualificazione (A.R.) pag. 75
- Modalità di intervento negli insediamenti A1 – A2 (art. 43 N.T.A. – P.d.R.): Norme di Recupero (N.d.R.) pag. 75 Comma 1 - Ambito di applicazione pag. 75 Comma 2 - Allegati pag. 75 Comma 3 - Livello e modalità d’intervento pag. 76 Comma 4 - Volumetria e dati di progetto pag. 76 Comma 5 - Individuazione degli interventi pag. 77
modalità d’intervento pag. 76 Comma 4 - Volumetria e dati di progetto pag. 76 Comma 5 - Individuazione degli interventi pag. 77 Comma 6 - Tipologie edilizie e spazi liberi: schemi compositivi pag. 77 Comma 7 - Standards e parcheggi privati pag. 79 Comma 8 - Elementi costruttivi, finiture edilizie, piano del colore pag. 79 Comma 9 - Prescrizioni particolari per box, servizi e spazi esterni pag. 79 Comma10- Prescrizioni particolari per le cortine pag. 79 Comma11 - Prescrizioni particolari pag. 80
vizi e spazi esterni pag. 79 Comma10- Prescrizioni particolari per le cortine pag. 79 Comma11 - Prescrizioni particolari pag. 80 Comma12 - Documentazione dei progetti pag. 80 Comma13 - Contenuti per la convenzione pag. 81 2) A.R.: Paesaggio e Rete ecologica pag. 81 3) A.R.: Parco Monte Orfano – Parco Agricolo pag. 83 4) A.R.: Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani pag. 84 5) A.R.: Coni ottici pag. 85
.R.: Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali di connessione dei centri urbani pag. 84 5) A.R.: Coni ottici pag. 85 6) Ambito di Riqualificazione: sistema delle attrezzature civiche, pag. 86
6 scolastiche, socio-sanitarie, sportive e di tempo libero e turistiche 6A) A.R.: Attrezzature civiche pag. 86 6B) A.R.: Attrezzature scolastiche pag. 86 6C) A.R.: Attrezzature socio - sanitarie pag. 86 6D) A.R.: Attrezzature sportive e di tempo libero pag. 86 6E) A.R.: Attrezzature turistiche pag. 87 7) A.R.: Immagine pubblica pag. 87 8) A.R.: Nuovi centri urbani pag. 87 9) A.R.: Quartiere giardino pag. 88 10) A.R.: S.P. 342 pag. 89 11) A.R.: Impianto tecnologico pag. 89
Art. 31 - Perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica pag. 89
uovi centri urbani pag. 87 9) A.R.: Quartiere giardino pag. 88 10) A.R.: S.P. 342 pag. 89 11) A.R.: Impianto tecnologico pag. 89 Art. 31 - Perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica pag. 89 A - Perequazione pag. 90 B - Compensazione pag. 90 C - Incentivazioni urbanistiche pag. 92 C - 1 - Riqualificazione urbanistica Pag. 93 C - 2 - Riqualificazione ambientale pag. 94 C - 3 - Riqualificazione edilizia pag. 95
- Meccanismi premiali pag. 95 Art. 32 - Indici di fabbricabilità pag. 96
Art. 32 - Indici di fabbricabilità pag. 96
ntale pag. 94 C - 3 - Riqualificazione edilizia pag. 95
- Meccanismi premiali pag. 95 Art. 32 - Indici di fabbricabilità pag. 96
- Residenza pag. 96
- Industria pag. 97
- Servizi pag. 97 Conto energia pag. 98 Incentivazione urbanistica pag. 98 Art. 33 - Indici urbanistici pag. 98
- Ambiti di Trasformazione pag. 98 a) Ambiti di Trasformazione residenziali pag. 98 b) Ambiti di Trasformazione produttiva (D) pag. 99 c) Ambiti di Trasformazione per servizi privati (SU – S) pag. 99
Art. 34 - Indici ambientali pag. 101
iali pag. 98 b) Ambiti di Trasformazione produttiva (D) pag. 99 c) Ambiti di Trasformazione per servizi privati (SU – S) pag. 99 d) Ambiti di Trasformazione per F1 di interesse generale pag. 100 e) Parco agricolo pag. 100 f) Ambiti V di trasformazione per infrastrutture per la mobilità pag. 100 2) Ambiti di Riqualificazione pag. 100 TITOLO X - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI pag. 101 Art. 34 - Indici ambientali pag. 101 A - Qualità del suolo pag. 101 B - Qualità ambientale pag. 101 C - Qualità urbana pag. 102
Art. 34 - Indici ambientali pag. 101
Art. 34 - Indici ambientali pag. 101 A - Qualità del suolo pag. 101 B - Qualità ambientale pag. 101 C - Qualità urbana pag. 102 D - Qualità paesistica pag. 102 E - Salute umana pag. 102 Art. 35 - Piani attuativi pag. 102 1 Contenuti pag. 102 2 Standards ed opere di urbanizzazione pag. 106 3 Standard qualitativo pag. 106 4 Contributo sul costo di costruzione pag. 107 5 Fondo aree verdi pag. 107 TITOLO XI - RAPPORTO CON GLI ALTRI DOCUMENTI DEL P.G.T. pag. 108 Art. 36 - Piano dei Servizi pag. 108
Art. 36 - Piano dei Servizi pag. 108
Fondo aree verdi pag. 107 TITOLO XI - RAPPORTO CON GLI ALTRI DOCUMENTI DEL P.G.T. pag. 108 Art. 36 - Piano dei Servizi pag. 108 Art. 37 - Norme per il Piano delle Regole e Regolamento Edilizio pag. 108 Art. 38 - Osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio pag. 109 ALLEGATO 1 SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 29 pag. 110
Art. 39 - Contenuti del Piano delle Regole pag. 122
7 LEGENDA: N.T.A. – P.d.R. Art. 39 - Contenuti del Piano delle Regole pag. 122 TITOLO XII - CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO pag. 125 Art. 40 - Territorio Comunale: Tessuto Urbano Consolidato. pag. 125 40 a - Pianificazione comunale pag. 125 40 b - Pianificazione provinciale Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Como pag. 125 40 c - Piano di gestione della riserva naturale – S.I.C. Lago di Montorfano pag. 128
Art. 41 - Zone di recupero (Art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di
(P.T.C.P.) della Provincia di Como pag. 125 40 c - Piano di gestione della riserva naturale – S.I.C. Lago di Montorfano pag. 128 40 d - Pianificazione di settore: Classi di fattibilità geologica pag. 128 Quadro del dissesto P.A.I. pag. 128 40 e - Individuazione del reticolo idrografico principale e minore
- Piano stralcio per l’assetto idrogeologico pag. 128 TITOLO XIII - NORME DI AMBITO pag. 129 Art. 41 - Zone di recupero (Art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di
Art. 41 - Zone di recupero (Art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di
pag. 128 TITOLO XIII - NORME DI AMBITO pag. 129 Art. 41 - Zone di recupero (Art. 27 legge 457/78) e norme per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente pag. 129 Art. 42 - Azzonamento pag. 129 Art. 43 - Ambito A1 - Centri storici e nuclei di antica formazione pag. 129 1 - Descrizione pag. 129 2 - Edificazione pag. 130 3 - Densità edilizia pag. 131 4 - Altezze pag. 132 5 - Distanze pag. 132 6 - Destinazione d’uso pag. 132 7 - Modalità d’intervento pag. 132
Art. 44 Ambito A2 – Parchi e ville di particolare interesse storico, architetton
edilizia pag. 131 4 - Altezze pag. 132 5 - Distanze pag. 132 6 - Destinazione d’uso pag. 132 7 - Modalità d’intervento pag. 132 8 - Definizioni pag. 135 9 - Standard pag. 136 10 - Allegati pag. 136 11 - Prescrizioni pag. 136 12 - V.I.C. pag. 137 13 - Disposizioni particolari pag. 137 14 - Tutela paesaggistica pag. 137 Art. 44 Ambito A2 – Parchi e ville di particolare interesse storico, architettonico, ambientale pag. 137 1 - Descrizione pag. 137 2 - Destinazioni d’uso pag. 137
Art. 45 Ambito A3 – Residenziale e con aree di proprietà a valore ambientale pag
e di particolare interesse storico, architettonico, ambientale pag. 137 1 - Descrizione pag. 137 2 - Destinazioni d’uso pag. 137 3 - Modalità d’intervento pag. 137 4 - Densità edilizia pag. 138 5 - Altezze degli edifici pag. 138 6 - Distanze minime pag. 138 7 - Prescrizioni pag. 138 8 - V.I.C. pag. 140 9 - Tutela paesaggistica pag. 140 Art. 45 Ambito A3 – Residenziale e con aree di proprietà a valore ambientale pag. 140 1 - Descrizione pag. 140 2 - Destinazioni d’uso pag. 140
Art. 46 Ambito B – Residenziale di completamento pag. 143
A3 – Residenziale e con aree di proprietà a valore ambientale pag. 140 1 - Descrizione pag. 140 2 - Destinazioni d’uso pag. 140 3 - Modalità d’intervento pag. 140 4 - Densità edilizia pag. 141 5 - Altezze degli edifici pag. 141 6 - Distanze minime pag. 141 7 - Prescrizioni pag. 141 8 - V.I.C. pag. 143 9 - Prescrizioni particolari pag. 143 10 - Tutela paesaggistica pag. 143 Art. 46 Ambito B – Residenziale di completamento pag. 143 1 - Descrizione pag. 143 2 - Destinazioni d’uso pag. 143
Art. 46 Ambito B – Residenziale di completamento pag. 143
tica pag. 143 Art. 46 Ambito B – Residenziale di completamento pag. 143 1 - Descrizione pag. 143 2 - Destinazioni d’uso pag. 143 3 - Densità edilizia pag. 143 4 - Modalità d’intervento pag. 143 5 - Altezze degli edifici pag. 144
Art. 47 - Ambito BV – Residenziale di completamento e di verde privato pag. 145
8 6 - Distanze tra fabbricati pag. 144 7 - Permeabilità dei suoli urbani pag. 145 8 - Standard pag. 145 9 - Prescrizioni particolari pag. 145 10 - V.I.C. pag. 145 11 - Tutela paesaggistica pag. 145 Art. 47 - Ambito BV – Residenziale di completamento e di verde privato pag. 145 1 - Descrizione pag. 145 2 - Destinazione d’uso pag. 145 3 - Densità edilizia pag. 146 4 - Altezza degli edifici pag. 146 5 - Distanze tra i fabbricati pag. 146 6 - Edificazione pag. 147 7 - Prescrizioni particolari pag. 147
Art. 48 - Ambito BC – Residenziale di completamento per Piani Attuativi vigenti
za degli edifici pag. 146 5 - Distanze tra i fabbricati pag. 146 6 - Edificazione pag. 147 7 - Prescrizioni particolari pag. 147 8 - Rete ecologica del P.T.C.P. pag. 147 9 - V.I.C. pag. 147 10 - Tutela paesaggistica pag. 148 Art. 48 - Ambito BC – Residenziale di completamento per Piani Attuativi vigenti pag. 148 1 - Descrizione pag. 148 2 - Tipi di intervento pag. 148 3 - Destinazione pag. 148 4 - Parametri edilizi pag. 148 5 - Norme particolari pag. 148 6 - V.I.C. pag. 148 7 - Tutela paesaggistica pag. 148
Art. 49 - Ambito B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento pag.
one pag. 148 4 - Parametri edilizi pag. 148 5 - Norme particolari pag. 148 6 - V.I.C. pag. 148 7 - Tutela paesaggistica pag. 148 Art. 49 - Ambito B/SU Servizi urbani di ristrutturazione e di completamento pag. 149 1 - Descrizione pag. 149 2 - Parametri edilizi pag. 149 3 - Destinazione pag. 149 4 - Modalità di intervento pag. 150 5 - Standard pag. 150 6 - V.I.C. pag. 150 7 - Tutela paesaggistica pag. 150 Art. 50 - Ambito BD – Produttivo di completamento e di ristrutturazione pag. 151
Art. 50 - Ambito BD – Produttivo di completamento e di ristrutturazione pag. 151
I.C. pag. 150 7 - Tutela paesaggistica pag. 150 Art. 50 - Ambito BD – Produttivo di completamento e di ristrutturazione pag. 151 1 - Descrizione pag. 151 2 - Destinazione d’uso pag. 151 3 - Parametri edilizi pag. 151 4 - Modalità d’intervento pag. 152 5 - Standard pag. 152 6 - Prescrizioni particolari pag. 152 7 - V.I.C. pag. 153 87 - Tutela paesaggistica pag. 153 Art. 51 - Integrazioni volumetriche negli ambiti A e B del Tessuto Urbano Consolidato pag. 153 1 - Ambiti residenziali pag. 153
Art. 51 - Integrazioni volumetriche negli ambiti A e B del Tessuto Urbano
Art. 51 - Integrazioni volumetriche negli ambiti A e B del Tessuto Urbano Consolidato pag. 153 1 - Ambiti residenziali pag. 153 a - Volumetria integrativa pag. 153 b - Dotazione volumetrica pag. 153 c - Volumetria aggiuntiva pag. 153 d - Volumetria di riqualificazione urbana pag. 154 2 - Ambiti per servizi pag. 155
- Meccanismi premiali pag. 155
- Superficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 156
- Superficie lorda di pavimento complessiva pag. 156 3 - Ambiti produttivi pag. 156
Art. 52 - Ambiti E1 – Insediamenti agricoli pag. 157
ficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 156
- Superficie lorda di pavimento complessiva pag. 156 3 - Ambiti produttivi pag. 156
- Meccanismi premiali pag. 156
- Superficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 156
- Superficie lorda di pavimento di trasferimento pag. 156 TITOLO XIV - AMBITI AGRICOLI pag. 157 Art. 52 - Ambiti E1 – Insediamenti agricoli pag. 157 1 - Descrizione pag. 157 2 - Edificazione pag. 157 3 - Destinazione pag. 157 4 - Edificabilità pag. 157 5 - Prescrizioni particolari pag. 158
ne pag. 157 2 - Edificazione pag. 157 3 - Destinazione pag. 157 4 - Edificabilità pag. 157 5 - Prescrizioni particolari pag. 158 6 - Modalità d’intervento pag. 159
Art. 52 .a - Ambiti E2 – Orti e giardini pag. 160
9 7 - Recinzioni pag. 159 8 - Tipologie edilizie pag. 159 9 - Norme speciali pag. 159 10 - Prescrizioni pag. 159 11 - Tutela paesaggistica pag. 160 Art. 52 .a - Ambiti E2 – Orti e giardini pag. 160 1 - Descrizione pag. 160 2 - Modalità d’intervento pag. 160 3 - Edificazione pag. 160 4 - Recinzioni pag. 160 5 - Tutela paesaggistica pag. 160 Art. 53 - Ambiti F di pubblico interesse (standard) pag. 160 1 - Definizione pag. 160 2 - Destinazione pag. 160 3 - Dotazione pag. 161 4 - Tipo di intervento pag. 161
se (standard) pag. 160 1 - Definizione pag. 160 2 - Destinazione pag. 160 3 - Dotazione pag. 161 4 - Tipo di intervento pag. 161 5 - Prescrizioni particolari per le zone contrassegnate con simbolo Ar. Pag. 162 6 - Modalità d’intervento Pag. 162 7 - Rilocalizzazione Pag. 162 8 - Attuazione degli standard Pag. 162 9 - Prescrizioni Pag. 163 10 - Azzonamento Pag. 163 11 - Disposizioni particolari Pag. 163 12 - Cimitero (Ci) Pag. 163 13 - Varianti Pag. 164 14 - V.I.C. Pag. 164 15 - Tutela paesaggistica pag. 164
Art. 54 - Ambito F1 Servizi di interesse generale Pag. 164
particolari Pag. 163 12 - Cimitero (Ci) Pag. 163 13 - Varianti Pag. 164 14 - V.I.C. Pag. 164 15 - Tutela paesaggistica pag. 164 Art. 54 - Ambito F1 Servizi di interesse generale Pag. 164 1 - Descrizione Pag. 164 2 - Forme d’intervento Pag. 165 3 - Indici urbanistici Pag. 165 4 - Prescrizioni particolari Pag. 165 A - Attrezzature di carattere assistenziale (F1①CR) Pag. 165
- Attrezzature ricettive (F1CM) Pag. 165
- Attrezzature sportive (F1CG) pag. 165
ure di carattere assistenziale (F1①CR) Pag. 165
- Attrezzature ricettive (F1CM) Pag. 165
- Attrezzature sportive (F1CG) pag. 165 B - Ambito F1 per impianti di radiotelefonia e televisione (It) pag. 166
- Ambito F1 per cabine dell’acquedotto e di
- trasformazione dell’energia elettrica (CE) e del gas (Ct) pag. 166
- Ambito F1 per elettrodotti di media (MT) ed alta tensione (AT) 15 – 66 – 132 kw pag. 167
- Ambito F1 per impianti ecologici (Ie) pag. 167
- Ambito F1 PT Poste pag. 167 5 - V.I.C. pag. 167
Art. 55 - Ambiti F3 - Di tutela ambientale pag. 168
AT) 15 – 66 – 132 kw pag. 167
- Ambito F1 per impianti ecologici (Ie) pag. 167
- Ambito F1 PT Poste pag. 167 5 - V.I.C. pag. 167 6 - Tutela paesaggistica pag. 167 Art. 55 - Ambiti F3 - Di tutela ambientale pag. 168 1 - Descrizione pag. 168 2 - Destinazione pag. 168 3 - Norme speciali pag. 168 4 - Recinzioni pag. 168 5 - Prescrizioni particolari pag. 168 6 - Disposizioni generali pag. 168 7 - Procedura di Variante pag. 169 8 - Tutela paesaggistica pag. 170 Art. 56 - Ambito F4 – Boschi pag. 170
Art. 56 - Ambito F4 – Boschi pag. 170
oni generali pag. 168 7 - Procedura di Variante pag. 169 8 - Tutela paesaggistica pag. 170 Art. 56 - Ambito F4 – Boschi pag. 170 1 - Descrizione pag. 170 2 - Edificazione pag. 170 3 - Destinazione pag. 171 4 - Norme speciali pag. 171 5 - Recinzioni pag. 171 6 - Prescrizioni pag. 171 7 - Tutela paesaggistica pag. 171 Art. 57 - Ambiti R di rispetto pag. 172 Ambito R1 di rispetto cimiteriale, stradale e delle reti tecnologiche pag. 172 1 - Descrizione, destinazione e prescrizioni pag. 172
to R1 di rispetto cimiteriale, stradale e delle reti tecnologiche pag. 172 1 - Descrizione, destinazione e prescrizioni pag. 172 2 - Ambito di rispetto cimiteriale pag. 172 3 - Fasce di rispetto stradale pag. 173 4 - Fasce di rispetto delle reti ecologiche pag. 173 5 - Prescrizioni particolari pag. 174 Ambito R2 a rischio idrogeologico pag. 174 Ambito R3 a rischio archeologico pag. 174
Art. 58 - Ambiti V – Infrastrutture per la mobilità pag. 176
10 Ambito R4 di vulnerabilità idrogeologica pag. 175 Ambito R5 di salvaguardia delle risorse idriche pag. 175 Ambito R6 di salvaguardia delle sponde del lago (art. 142.1.b – D.Lgs 42/2004) pag. 176 Prescrizioni V.I.C. pag. 176 Tutela paesaggistica pag. 176 Art. 58 - Ambiti V – Infrastrutture per la mobilità pag. 176 A - Infrastrutture stradali pag. 176 1 - Caratteristiche generali pag. 176 2 - Caratteristiche delle strade pag. 176 3 - Norme generali pag. 177 4 - Arretramenti degli edifici pag. 178
generali pag. 176 2 - Caratteristiche delle strade pag. 176 3 - Norme generali pag. 177 4 - Arretramenti degli edifici pag. 178 5 - Aree e viabilità a traffico limitato e pedonalità protetta pag. 178 6 - Percorsi di interesse paesistico e storico pag. 178 7 - Percorsi pedonali e ciclabili pag. 178 8 - Sentieri pag. 179 9 - Piste agro – silvo - pastorali pag. 179 10 - Attraversamenti protetti pag. 179 11 - Riduzione dell’inquinamento pag. 179 12 - Competenze pag. 179 13 - Prescrizioni particolari pag. 179
Art. 59 - Attività commerciali pag. 180
enti protetti pag. 179 11 - Riduzione dell’inquinamento pag. 179 12 - Competenze pag. 179 13 - Prescrizioni particolari pag. 179 143 - V.I.C. pag. 179 154 - Tutela Autorizzazione paesaggistica pag. 179 TITOLO XV - URBANISTICA COMMERCIALE pag. 180 Art. 59 - Attività commerciali pag. 180 Art. 60 - Costruzione a carattere commerciale: standard e superficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 180
- Costruzioni a carattere commerciale pag. 180
- Standard pag. 180
Art. 61 - Edificazione esistente difformità dal P.G.T.
standard e superficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 180
- Costruzioni a carattere commerciale pag. 180
- Standard pag. 180
- Superficie lorda di pavimento aggiuntiva pag. 181
- Autorizzazione paesaggistica pag. 181 TITOLO XVI - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEROGHE pag. 182 Art. 61 - Edificazione esistente difformità dal P.G.T. Vigilanza, controlli e sanzioni – deroghe – costruzioni abusive pag. 182
- Vigilanza, controlli e sanzioni pag. 182
- Deroghe pag. 182
- Costruzioni abusive pag. 182
Art. 62 - Norme finali pag. 183
oghe – costruzioni abusive pag. 182
- Vigilanza, controlli e sanzioni pag. 182
- Deroghe pag. 182
- Costruzioni abusive pag. 182 TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI pag. 183 Art. 62 - Norme finali pag. 183 ALLEGATO - ALLEGATO N°. 1 A - ELEMENTI COSTITUTIVI a - DEL PAESAGGIO NATURALE b - DEL SETTORE ANTROPICO pag. pag. pag. 184 185 186 B - PIANO DEL COLORE pag. 193 Descrizione pag. 194 Obiettivo pag. 194 Strumenti pag. 194 Materiali pag. 194
ag. pag. 184 185 186 B - PIANO DEL COLORE pag. 193 Descrizione pag. 194 Obiettivo pag. 194 Strumenti pag. 194 Materiali pag. 194 ALLEGATO - ALLEGATO N°. 2 - VERIFICA DI COMPATIBILITÀ’ GLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI pag. 195
- Verifica di compabilità
- Verifica di compatibilità con la rete viabilistica
- Sintesi finale
- Verifica di compatibilità urbana
- Conclusione pag. pag. pag. pag. pag. 196 196 197 197 197 ALLEGATO - ALLEGATO N°. 3 - DIMENSIONAMENTO E ATTUAZIONE DEL P.G.T. pag. 199
usione pag. pag. pag. pag. pag. 196 196 197 197 197 ALLEGATO - ALLEGATO N°. 3 - DIMENSIONAMENTO E ATTUAZIONE DEL P.G.T. pag. 199 Dimensionamento pag. 200 Attuazione pag. 200 ALLEGATO - ALLEGATO N°. 4 - PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) “LAGO DI MONTORFANO: N.T.A. pag. 201
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
11 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DEFINIZIONI ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 12 GLOSSARIO SIGLA DESCRIZIONE
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
12 GLOSSARIO SIGLA DESCRIZIONE Ab. ABITANTI A.C. AMMINISTRAZIONE COMUNALE All. ALLEGATO Art. ARTICOLO Artt. ARTICOLI AR AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE AT AMBITI DI TRASFORMAZIONE C.E. COMMISSIONE EDILIZIA C.E.E. COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA C.I.A. COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ D.G.R. DECRETO GIUNTA REGIONALE D. LGS. DECRETO LEGISLATIVO DOC. DOCUMENTO D.d.P. DOCUMENTO DI PIANO
D.G.R. DECRETO GIUNTA REGIONALE D. LGS. DECRETO LEGISLATIVO DOC. DOCUMENTO
CAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ D.G.R. DECRETO GIUNTA REGIONALE D. LGS. DECRETO LEGISLATIVO DOC. DOCUMENTO D.d.P. DOCUMENTO DI PIANO Dc DISTANZA DAI CONFINI De DISTANZA DAGLI EDIFICI Ds DISTANZA DALLE STRADE E.E.P. EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE G GRONDA H ALTEZZA DEGLI EDIFICI ICOMOS-IFLA COMITATO SCIENTIFICO INTERNAZIONE PAESAGGI CULTURALI ISO INTERNATIONAL STANDARDS ORGANIZATION It INDICE DI DENSITA’ TERRITORIALE If INDICE DI DENSITA’ FONDIARIA Ll LOTTI LIBERI L.R. LEGGE REGIONALE Ml. o MT. METRI LINEARI
L.R. LEGGE REGIONALE
It INDICE DI DENSITA’ TERRITORIALE If INDICE DI DENSITA’ FONDIARIA Ll LOTTI LIBERI L.R. LEGGE REGIONALE Ml. o MT. METRI LINEARI Mq. METRI QUADRATI Mc. METRO CUBO N.d.A. NORME DI ATTUAZIONE N.T.A. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE Np NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA N.d.R. NORME DI RECUPERO OU1a OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA OU2a OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA P.d.C. PERMESSO DI COSTRUIRE P.d.C.c. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.A. PIANO ATTUATIVO P.d.Z. PIANI DI ZONA P.R.. PIANO DI RECUPERO
ESSO DI COSTRUIRE
ESSO DI COSTRUIRE P.d.C.c. PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO P.A. PIANO ATTUATIVO P.d.Z. PIANI DI ZONA P.R.. PIANO DI RECUPERO P.G.T. PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO P.I.F. PIANO DI INDIRIZZO FORESTALE P.I.I. PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO P.I.P. PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI P.d.R. PIANO DELLE REGOLE P.R.G. PIANO REGOLATORE GENERALE P.T.C.P. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE P.T.R. PIANO TERRITORIALE REGIONALE P.P.R. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
P.T.R. PIANO TERRITORIALE REGIONALE P.P.R. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE
.T.C.P. PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE P.T.R. PIANO TERRITORIALE REGIONALE P.P.R. PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE Pp AREE DESTINATE A PARCHEGGIO PRIVATO P AREE DESTINATE A PARCHEGGIO PUBBLICO Qnt QUOTA NATURALE DEL TERRENO R.C.I. REGOLAMENTO COMUNALE D’IGIENE Rc RAPPORTO DI COPERTURA S.I.C. SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA Slp SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO Sf SUPERFICE FONDIARIA St SUPERFICIE TERRITORIALE Sc SUPERFICIE COPERTA Sd SUPERFICIE DRENANTE
T.U. TESTO UNICO TAV. TAVOLA T.U.C. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO U1 URBANIZZAZIONI
Slp SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO Sf SUPERFICE FONDIARIA St SUPERFICIE TERRITORIALE Sc SUPERFICIE COPERTA Sd SUPERFICIE DRENANTE SIRBeC SISTEMA INFORMATIVO DEI BENI CULTURALI DELLA REGIONE LOMBARDIA Sm SUPERFICIE MINIMA DI INTERVENTO S.m.i. SUCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI Sv SUPERFICIE DI VENDITA T.U. TESTO UNICO TAV. TAVOLA T.U.C. TESSUTO URBANO CONSOLIDATO U1 URBANIZZAZIONI PRIMARIE U2 URBANIZZAZIONI SECONDARIE Uf INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIO Ut UTILIZZAZIONE TERRITORIALE
IDATO U1 URBANIZZAZIONI PRIMARIE U2 URBANIZZAZIONI SECONDARIE
IDATO U1 URBANIZZAZIONI PRIMARIE U2 URBANIZZAZIONI SECONDARIE Uf INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIO Ut UTILIZZAZIONE TERRITORIALE V.A.S. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA V.I.C. VALUTAZIONE DI INCIDENZA COMUNITARIA < MINORE O UGUALE A
MAGGIORE O UGUALE A < MINORE DI MAGGIORE DI INSEDIAMENTI A CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE INSEDIAMENTI B INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO INSEDIAMENTI BV INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO
MENTI B INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO
MENTI B INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO INSEDIAMENTI BV INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO INSEDIAMENTI BC INSEDIAMENTI RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI VIGENTI INSEDIAMENTI BD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE INSEDIAMENTI B/SU INSEDIAMENTI DI RISTRUTTURAZIONE E DI COMPLETAMENTO PER SERVIZI URBANI INSEDIAMENTI E1 INSEDIAMENTI PER INSEDIAMENTI AGRICOLI INSEDIAMENTI F INSEDIAMENTI DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD)
RVIZI URBANI INSEDIAMENTI E1 INSEDIAMENTI PER INSEDIAMENTI AGRICOLI
RVIZI URBANI INSEDIAMENTI E1 INSEDIAMENTI PER INSEDIAMENTI AGRICOLI INSEDIAMENTI F INSEDIAMENTI DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD) INSEDIAMENTI F1 INSEDIAMENTI DI PUBBLICO INTERESSE PER SERVIZI DI INTERESSE GENERALE INSEDIAMENTI F2 INSEDIAMENTI DI PUBBLICO INTERESSE PER STAZIONI DI SERVIZIO INSEDIAMENTI F3 INSEDIAMENTI DI TUTELA AMBIENTALE INSEDIAMENTI F4 INSEDIAMENTI BOSCHIVI INSEDIAMENTI R INSEDIAMENTI DI RISPETTO CIMITERIALE E STRADALE INFRASTRUTTURE V INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
Art. 1 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
13 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) E DEL PIANO DELLE REGOLE (P.d.R.) Art. 1a - PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Il Piano di Governo del Territorio persegue la finalità di realizzare un progetto urbanistico unitario
- di tutela e valorizzazione dell’identità culturale, sociale ed economica dei Cittadini di Montorfano
- di tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, storiche e di abitabilità del territorio comunale
i di Montorfano
- di tutela e valorizzazione delle caratteristiche ambientali, storiche e di abitabilità del territorio comunale
- di promozione di uno sviluppo sostenibile per Montorfano nel contesto della Provincia di Como. Il Piano di Governo del Territorio persegue queste finalità nella partecipazione, applicando i principi di perequazione, compensazione, incentivazione e flessibilità attraverso la ripartizione equa dei vantaggi della
ando i principi di perequazione, compensazione, incentivazione e flessibilità attraverso la ripartizione equa dei vantaggi della concentrazione insediativa e degli oneri derivanti dalla realizzazione delle infrastrutture di interesse generale e degli interventi necessari alla creazione delle condizioni di sostenibilità dello sviluppo: a) interventi di natura strategica, essendo inerenti le caratteristiche strutturali dell’intero territorio e le disponibilità
o: a) interventi di natura strategica, essendo inerenti le caratteristiche strutturali dell’intero territorio e le disponibilità di aree per l’edificazione e quelle da tutelare e salvaguardare a fini ambientali e paesistici; b) interventi di breve e medio periodo, da definirsi in sede di attuazione operativa del Piano di Governo del Territorio ed in particolare in sede di coordinamento degli interventi con le previsioni del Piano dei servizi. Il P.G.T., ai sensi della L.R. n°. 12/2005, è costituito dal
dinamento degli interventi con le previsioni del Piano dei servizi. Il P.G.T., ai sensi della L.R. n°. 12/2005, è costituito dal
- Documento di Piano che esplicita strategie, obiettivi ed azioni attraverso cui perseguire le finalità del P.G.T.
- Piano dei Servizi che armonizza gli insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
rmonizza gli insediamenti funzionali ed il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale
- Piano delle Regole che definisce gli aspetti regolamentari e gli elementi di qualità della città e del territorio. Le Norme Tecniche e le Tavole grafiche del P.G.T., anche con il concorso dei Piani Settoriali, disciplinano per finalità, modalità, destinazioni, indici e prescrizioni, gli interventi di cui al precedente capoverso, nei singoli
iplinano per finalità, modalità, destinazioni, indici e prescrizioni, gli interventi di cui al precedente capoverso, nei singoli insediamenti e sulle aree per standards primari e secondari in ragione delle caratteristiche ambientali, edilizie ed urbanistiche esistenti e di previsione. Le Norme Tecniche integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle Tavole grafiche del P.G.T. anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n°. 1092 e successive
APPLICAZIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
.G.T. anche agli effetti dell'applicazione delle misure di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n°. 1092 e successive modifiche e integrazioni. Il P.G.T. e’ compatibile e coerente con il Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e con il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) della Regione Lombardia, con il Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.P.) della Provincia di Como e con il Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano . APPLICAZIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
APPLICAZIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
la Provincia di Como e con il Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano . APPLICAZIONI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO Tutto il territorio comunale è disciplinato dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) ai sensi della vigente legislazione urbanistica statale e regionale. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia nonché modifica della destinazione di insediamento,
e regionale. Le attività comportanti trasformazione urbanistica ed edilizia nonché modifica della destinazione di insediamento, sono soggette alle leggi vigenti, alla disciplina delle norme del Documento di Piano e del Piano del Servizi e delle presenti norme, alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali oltre che alle disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene vigente.
ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
Regolamento Edilizio e degli altri regolamenti comunali oltre che alle disposizioni del Regolamento Comunale di Igiene vigente. Le destinazioni di insediamento previste dal P.G.T. non costituiscono di per se stesse titolo sufficiente per l’edificazione delle aree non dotate delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di cui al successivo art.6 o sulle quali l'Amministrazione non abbia previsto la loro realizzazione. ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)
o sulle quali l'Amministrazione non abbia previsto la loro realizzazione. ELABORATI DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) Il Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) è redatto
14
- ai sensi delle leggi statali n. 1150/1942 e della legge regionale n°. 12/2005 e delle rispettive
- successive modificazioni;
- in adempimento dello Statuto Comunale;
- in conformità ai contenuti del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- in conformità del Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. Il P.G.T. è costituito da: Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO
Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. Il P.G.T. è costituito da: Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO
- A - STATO DI FATTO All. A - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) - Ortofoto scala 1:3000 All. B - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze scala 1:3000 All. C - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:3000
- B - PROGETTO Tav. 1a - Previsioni del Documento di Piano scala 1:2000
urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:3000
- B - PROGETTO Tav. 1a - Previsioni del Documento di Piano scala 1:2000 Tav. 1b - Legenda Previsioni del Documento di Piano Tav. 2 - Previsioni del Documento di Piano e visualizzazione sintetica delle azioni strategiche scala 1:10000 All. n°. 1 - Inquadramento territoriale ed estratti Corografici scala 1:20000 All. n°. 2 - Viabilità scala 1:5000 All. n°. 3 - Sistema Distributivo Commerciale scala 1:32000
tratti Corografici scala 1:20000 All. n°. 2 - Viabilità scala 1:5000 All. n°. 3 - Sistema Distributivo Commerciale scala 1:32000 All. n°. 4 - Vincoli esistenti sul territorio comunale scala 1:53000 All. n°. 5 - Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale scala 1:3000 All. n°. 6 - Azioni per la sostenibilità ambientale scala 1:3000 All. n°. 7a - Carta dei beni paesaggistici (D.G.R. 2727/2011) scala 1:3000 All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala 1:3000
Art. 30.1 - ALLEGATI
aesaggistici (D.G.R. 2727/2011) scala 1:3000 All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala 1:3000
- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (= DOC. 3B) Art. 30.1 - ALLEGATI All. n° 2a1 - Fondo Mappe Carlo VI 1721 - 1722 All. n° 2b1 - Catasto Lombardo Veneto 1856 All. n° 2c1 - Cessato Catasto e rettifiche al 1896 All. n° 2a2.1 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2b2.1 - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000
edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2b2.1 - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2c2.1 - Destinazione d’uso – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2d2.1 - Epoca di costruzione – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2e2.1 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2f2.1 - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico scala 1:1000
positivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2f2.1 - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2a2.2 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2b2.2 - Altezza degli edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2c2.2 - Destinazione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2d2.2 - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000
zione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2d2.2 - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2e2.2 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2f2.2 - Modalità d’intervento – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica
- D - RELAZIONE (=DOC. 3C)
i scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica
- D - RELAZIONE (=DOC. 3C) All. n°. 1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE – art. 38 del P.T.C.P. – tabelle di progetto – consumo del suolo CRITERI PREMIALI – art. 40 del P.T.C.P. – Scheda di valutazione per la sostenibilità insediativa All. n°. 2 - Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. All. n° 3 - Estratto planimetrico che documenta l’evoluzione storica di Montorfano
mpatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. All. n° 3 - Estratto planimetrico che documenta l’evoluzione storica di Montorfano All. n° 4 - Documento Programmatico e Documento di Indirizzi
- E - Studio Geologico: “COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008”, 2009, 2010
- F - Studio del Reticolo Idrico: “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA
28 maggio 2008”, 2009, 2010
- F - Studio del Reticolo Idrico: “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE, DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTORFANO” Febbraio 2005
- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) elaborata da Studio Sgroi Doc. n°. 2 – PIANO DEI SERVIZI Piano dei servizi - Relazione All. n°. 1 - Previsioni del Piano dei Servizi e invarianti ambientali scala 1:3000 All. n°. 2 - Calcolo aree F (Standard) e dei servizi di livello sovracomunale e generale
15 Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE
- A - PROGETTO Tav. 1a - Azzonamento P.G.T. P.d.R. scala 1:2000 Tav. 1b - Legenda Azzonamento P.G.T. P.d.R Tav. 1c - Azzonamento P.G.T. scala 1:2000 Tav. 1d - Legenda Azzonamento P.G.T. All. n°. 1 - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento scala 1:3000 All. n°. 2 - Calcolo della capacità insediativa
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE All. n°. 1 A - Elementi costitutivi a - del paesaggio naturale b - del settore antropico
tiva
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE All. n°. 1 A - Elementi costitutivi a - del paesaggio naturale b - del settore antropico All. n°. 1 B - Piano del colore All. n°. 2 - Verifica di compatibilità degli insediamenti commerciali All. n°. 3 - Dimensionamento del P.G.T. All. n°. 4 - Piano di gestione della riserva naturale e Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Montorfano: N.T.A.
- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE All. n°. 1 - Carta del paesaggio
Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Montorfano: N.T.A.
- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE All. n°. 1 - Carta del paesaggio All. n°. 2 - Indagine agronomico – ambientale – Delimitazione aree agricole All. n°. 3 - Adempimenti in materia commerciale: quadro conoscitivo e urbanistica commerciale All. n°. 4 - Schede di valutazione: art. 38 – N.d.A. P.T.C.P. All. n°. 5 - Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità All. n°. 6 - Controdeduzioni alla 2^ conferenza V.A.S.
e circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità All. n°. 6 - Controdeduzioni alla 2^ conferenza V.A.S. Doc. n°. 4 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
- RELAZIONE All. 1a - Azzonamento P.G.T. - individuazione delle osservazioni scala 1:2000 All. 1b - Legenda Azzonamento P.G.T. - individuazione delle osservazioni scala 1:2000 All. 2a - Azzonamento P.G.T. - controdedotto in accoglimento delle osservazioni scala 1:2000
DIFFORMITÀ REGOLAMENTARI
one delle osservazioni scala 1:2000 All. 2a - Azzonamento P.G.T. - controdedotto in accoglimento delle osservazioni scala 1:2000 All. 2b - Legenda Azzonamento P.G.T. - controdedotto in accoglimento delle osservazioni scala 1:2000 All. 3 - Norme Tecniche di Attuazione - controdedotte in accoglimento delle osservazioni Doc. n°. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DA RIPUBBLICARE Relazione All. 1 -Azzonamento P.G.T. scala1:2000 DIFFORMITÀ REGOLAMENTARI
DIFFORMITÀ REGOLAMENTARI
n°. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE VARIANTI DA RIPUBBLICARE Relazione All. 1 -Azzonamento P.G.T. scala1:2000 DIFFORMITÀ REGOLAMENTARI In caso di eventuali difformità o contrasti, le disposizioni legislative statali e regionali e le relative prescrizioni prevalgono su quelle del P.G.T. Documento di Piano. Le presenti norme, in quanto prescrittive prevalgono sugli altri elaborati del P.G.T. Documento di Piano e le tavole di maggior dettaglio sulle altre. In caso di difformità tra i Documenti del P.G.T. :
i del P.G.T. Documento di Piano e le tavole di maggior dettaglio sulle altre. In caso di difformità tra i Documenti del P.G.T. :
- prevalgono sugli altri due documenti, le previsioni del Piano dei Servizi, stante il loro carattere di pubblica utilità;
- prevalgono le previsioni del Piano delle Regole su quelle del Documento di Piano, stante il valore conformativo del primo. In caso di eventuali difformità o contrasti tra gli elaborati del P.G.T. ed altre norme o regolamenti comunali (di igiene e
imo. In caso di eventuali difformità o contrasti tra gli elaborati del P.G.T. ed altre norme o regolamenti comunali (di igiene e sanità, di polizia urbana, ecc) prevalgono tutte le norme prescrittive. In particolare le norme contenute nel Regolamento Comunale d’Igiene (R.C.I.) sono da intendersi come prescrittive, non superabili e riferite a parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile andare.
DIFFORMITÀ GRAFICHE
sono da intendersi come prescrittive, non superabili e riferite a parametri minimi al di sotto dei quali non è possibile andare. In caso di eventuali difformità tra norme non prescrittive, prevalgono le norme più favorevoli alla fattibilità degli interventi. DIFFORMITÀ GRAFICHE Gli elaborati grafici sono derivati dall’aerofotogrammetrico e rappresentano l’ingombro degli edifici così come risulta dalla proiezione sul piano orizzontale della copertura delle parti edificate fuori terra.
gombro degli edifici così come risulta dalla proiezione sul piano orizzontale della copertura delle parti edificate fuori terra. Le eventuali difformità grafiche tra aerofotogrammetrico e catastale devono essere risolte dal rilievo dello stato di fatto nel rispetto degli elaborati di P.G.T. di cui al presente articolo. Gli edifici esistenti di cui al successivo art.14, sono anche gli edifici non rilevati dall’aerofotogrammetrico ma regolarmente autorizzati e/o precedenti al 1 settembre 1967
Art. 1b – VARIANTI P.G.T.
.14, sono anche gli edifici non rilevati dall’aerofotogrammetrico ma regolarmente autorizzati e/o precedenti al 1 settembre 1967 Art. 1b – VARIANTI P.G.T. A - Il procedimento di Variante agli atti costituenti il P.G.T.,viene avviato ai sensi e per gli effetti dell’art.13, comma 13 della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.. B - Il procedimento di correzione di errori materiali e di rettifica degli atti di P.G.T., non costituenti variante agli stessi
B - Il procedimento di correzione di errori materiali e di rettifica degli atti di P.G.T., non costituenti variante agli stessi verrà avviato ai sensi dell’art. 13 – 14 bis della L.R. n° 12/2005 e s.m.i.. In particolare non costituiscono variante al P.G.T.
- le modifiche dirette ad apportare agli strumenti urbanistici generali, sulla scorta di rilevazioni cartografiche aggiornate, dell’effettiva situazione fisica e morfologica dei luoghi, delle risultanze catastali e delle confinanze, le
16 modificazioni necessarie a conseguire la realizzabilità delle previsioni urbanistiche anche mediante rettifiche delle delimitazioni degli insediamenti;
- le modifiche dirette esclusivamente a specificare la normativa stessa, nonché a renderla congruente con disposizioni normative, sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex- novo della disciplina delle aree;
Art. 1c - FINALITA' DELLE NORME
ative, sopravvenute, eccettuati espressamente i casi in cui ne derivi una rideterminazione ex- novo della disciplina delle aree;
- le modifiche di cui ai successivi artt. 2, 5a, 6, Titolo VI, art. 28, 41, 53 e di cui agli altri articoli che lo dichiarano espressamente. Art. 1c - FINALITA' DELLE NORME Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano di
A' DELLE NORME
A' DELLE NORME Le presenti Norme di Attuazione integrano le previsioni urbanistiche contenute nelle tavole grafiche del Piano di Governo del Territorio anche agli effetti delle misure di salvaguardia di cui alla Legge 3.11.1952 n° 1902 e successive modifiche e integrazioni.
Art. 2 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL P.G.T.
17 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.G.T. Art. 2 - STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE DEL P.G.T.
- DOCUMENTI DI INDIRIZZI I Documenti di Indirizzi sono predisposti dall’Amministrazione Comunale e/o da privati operatori e sono approvati e variati dal Consiglio Comunale. Essi riguardano temi ed ambiti territoriali individuati dall’All. n°.6 – Doc. 1 – B e definiti come Ambiti di Riqualificazione dall’art. 30 delle presenti norme. Tali Ambiti potranno essere individuati anche successivamente
come Ambiti di Riqualificazione dall’art. 30 delle presenti norme. Tali Ambiti potranno essere individuati anche successivamente per rispondere all’esigenza di coordinamento degli interventi e/o di riqualificazione dei singoli ambiti. Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui all’ art. 30 delle N.T.A. del D.d.P. i Documenti di Indirizzi corrispondono alle direttive illustrate nello stesso articolo. Tali direttive ed il perimetro degli ambiti potranno essere
rizzi corrispondono alle direttive illustrate nello stesso articolo. Tali direttive ed il perimetro degli ambiti potranno essere eventualmente modificati e/o integrati dal Consiglio Comunale senza che queste modifiche e/o integrazioni costituiscano Variante al P.G.T. Il progetto di ogni intervento interno ad un ambito, dovrà essere accompagnato da una Relazione di Progetto sull’attuazione e/o integrazione degli indirizzi illustrati dall’ art. 30 delle N.T.A. del D.d.P.
o da una Relazione di Progetto sull’attuazione e/o integrazione degli indirizzi illustrati dall’ art. 30 delle N.T.A. del D.d.P. I Documenti di Indirizzi possono anche proporre una diversa perimetrazione dei Piani Attuativi compresi nel proprio ambito, secondo le procedure di cui all’ art. 28 delle N.T.A. del D.d.P. per gli Ambiti di Trasformazione.
- PIANI DI SETTORE Per verificare e coordinare le singole previsioni di attuazione del P.G.T. il Comune può avvalersi della predisposizione ed approvazione di :
e e coordinare le singole previsioni di attuazione del P.G.T. il Comune può avvalersi della predisposizione ed approvazione di : A - Piani di settori obbligatori:
- Regolamenti (in particolare del Regolamento Edilizio, di Igiene edilizia ed ambientale, delle Fognature ed altri previsti dalle norme vigenti);
- Piano Urbanistico Commerciale (ai sensi della L.R. n°. 6/2010);
- Classificazione Acustica del territorio comunale (ai sensi L.R. 13/01);
anistico Commerciale (ai sensi della L.R. n°. 6/2010);
- Classificazione Acustica del territorio comunale (ai sensi L.R. 13/01);
- Inquinamento Elettromagnetico (ai sensi L.R. 11/01) e Luminoso (ai sensi L.R. 17/00);
- Razionalizzazione della rete di Distributori di Carburante (ai sensi della L.R. n°. 6/2010);
- Piano per l’illuminazione per il territorio comunale (L.R. 5/07);
- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (ai sensi della L.R. n°. 26/2003);
ne per il territorio comunale (L.R. 5/07);
- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (ai sensi della L.R. n°. 26/2003);
- Studio Geologico (L.R. n°. 12/2005 – D.G.R. 7/6645/01 e s.m.i.); B - Piani di settore non obbligatori:
- Piano Energetico Comunale (ai sensi della legge 10/91) obbligatorio per i Comuni oltre 15.000 abitanti;
- Piano Urbano del Traffico (ai sensi D. Lgs. 285/92) e Piano Urbano della Mobilità obbligatorio per i Comuni in elenco;
itanti;
- Piano Urbano del Traffico (ai sensi D. Lgs. 285/92) e Piano Urbano della Mobilità obbligatorio per i Comuni in elenco;
- P.R.U.S.S.T. (Programma di riqualificazione e sviluppo sostenibile del territorio) di cui al D.M. 8 ottobre 1998 di cui agli elenchi; In sede di predisposizione dei vari Piani di Settore, verranno in particolare individuati i gestori presenti sul territorio e verranno pianificati i vari interventi tecnologici in maniera compatibile con le politiche di sviluppo dei
enti sul territorio e verranno pianificati i vari interventi tecnologici in maniera compatibile con le politiche di sviluppo dei medesimi gestori. Analogamente il Comune a seguito dell’adozione del P.G.T., di sue varianti o di piani attuativi dello stesso, deve assicurare la loro coerenza con tutti i piani di settore vigenti ed in particolare deve assicurare la coerenza con la Classificazione Acustica in vigore, con il PUGSS e con gli altri Piani di settore obbligatori.
Art. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.G.T.
18 Art. 3 - STRUMENTI DI ATTUAZIONE DEL P.G.T. Il P.G.T. si attua a mezzo di:
- Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni e di cui all'art. 27 della legge 22.10.1971 n. 865;
- Piani di Zona (P.Z.) per l'Edilizia Economica e Popolare (E.E.P.) di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni;
- Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22.10.1971 n°. 865, artt. 26 - 27;
7 e successive modificazioni; 3) Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22.10.1971 n°. 865, artt. 26 - 27; 4) Piani di Lottizzazione (P.L.) di cui alla legge 17.8.1942 n°. 1150 art. 28 e successive modifiche ed integrazioni; 5) Piani di Recupero (P.R.) di cui all’art. 28 della legge 5.8.1978 n°. 457; 6) Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) di cui alla legge regionale n°. 12/2005; 7) Accordi di programma di cui alla legge n°. 267/2000 ed alla legge regionale 15.5.1993 n°. 14;
la legge regionale n°. 12/2005; 7) Accordi di programma di cui alla legge n°. 267/2000 ed alla legge regionale 15.5.1993 n°. 14; 8) Permessi di costruire semplici e convenzionati anche per il completamento delle urbanizzazioni, in aree ed opere. 9) Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui alla L.R. n°. 12/2005, Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui alla L. 122/2010 e Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) di cui alla legge n°. 73/2010; 10) Progetti di opere pubbliche;
cui alla L. 122/2010 e Comunicazione di Inizio Attività (C.I.A.) di cui alla legge n°. 73/2010; 10) Progetti di opere pubbliche; Indipendentemente dalle espresse previsioni grafiche del P.G.T., il Responsabile del Settore, sentito l’Osservatorio per il monitoraggio di cui all’art. 38 delle N.T.A. del D.d.P., ai sensi dell'art. 28 L.U. n. 1150/42, può subordinare il permesso di costruire alla predisposizione di preventivo piano attuativo, ogni qualvolta ciò risulti
1150/42, può subordinare il permesso di costruire alla predisposizione di preventivo piano attuativo, ogni qualvolta ciò risulti necessario per un più corretto sviluppo urbano ed una migliore tutela dei valori ambientali, naturalistici e urbani e allorquando si imponga il reperimento di dotazioni essenziali ai detti fini, anche in ambiti consolidati, conformemente alle disposizioni seguenti.
Art. 4 - PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE E CONVENZIONATO
nga il reperimento di dotazioni essenziali ai detti fini, anche in ambiti consolidati, conformemente alle disposizioni seguenti. Gli elaborati, i contenuti e le procedure di approvazione relative ai Permessi di costruire ed ai Piani Attuativi sono specificate dalla L.R. n°. 12/2005 e dal Regolamento Edilizio vigente e,per quanto non definito dalle loro disposizioni,dall’art. 35. Art. 4 - PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE E CONVENZIONATO
Art. 4 - PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE E CONVENZIONATO
vigente e,per quanto non definito dalle loro disposizioni,dall’art. 35. Art. 4 - PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE E CONVENZIONATO Ove non è obbligatoria la formazione di un Piano Attuativo, può essere rilasciata per l’edificazione permesso di costruire semplice o convenzionato. In generale saranno consentiti interventi diretti a permesso di costruire semplice o convenzionato, quando l’Operatore dimostri (mediante appositi elaborati analitici da allegare all'istanza d'intervento) l'esistenza di
zionato, quando l’Operatore dimostri (mediante appositi elaborati analitici da allegare all'istanza d'intervento) l'esistenza di un'adeguata dotazione di urbanizzazioni primarie e secondarie dì insediamento, entro una fascia di mt. 250 dall'area di intervento. In caso contrario è prescritto il ricorso a piano attuativo pubblico o privato.
- PERMESSO DI COSTRUIRE SEMPLICE Per il rilascio dei permessi di costruire che comportano volumi insediativi sia residenziali sia produttivi e per
RUIRE SEMPLICE
RUIRE SEMPLICE Per il rilascio dei permessi di costruire che comportano volumi insediativi sia residenziali sia produttivi e per servizi, dovrà essere previsto il pagamento del contributo di cui all’art.44 della Legge Regionale n° 12/2005 relativo agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché alla quota del costo di costruzione o di smaltimento dei rifiuti, determinati sulla base dell’art. 48 della medesima Legge.
nché alla quota del costo di costruzione o di smaltimento dei rifiuti, determinati sulla base dell’art. 48 della medesima Legge. La quantificazione di tale contributo, dovrà avvenire ai sensi ed in attuazione di quanto disposto dalla:
- delibera del Consiglio Regionale n. 11/556 del 28.07.1977 / B.U.R.L. n. 45 del 09.11.1977
- D.M. 10 maggio 1977 con eventuali successive modifiche e integrazioni.
- PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO
45 del 09.11.1977
- D.M. 10 maggio 1977 con eventuali successive modifiche e integrazioni.
- PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO Il permesso di costruire convenzionato è lo strumento previsto nel Piano delle Regole in alternativa o in sostituzione del P.A. al fine di favorire ed assicurare la partecipazione diretta all'urbanizzazione del territorio, ad opera dei soggetti attuatori degli interventi edilizi ed al recupero del patrimonio edilizio esistente negli
del territorio, ad opera dei soggetti attuatori degli interventi edilizi ed al recupero del patrimonio edilizio esistente negli insediamenti nelle zone di recupero di cui all’ art. 41 delle presenti norme. Il permesso di costruire convenzionato può essere previsto senza ricorrere al piano attuativo:
19 a) per i nuovi interventi quando il P.G.T. prevede la cessione delle sole aree di parcheggio e di verde pubblico di cui all’art. 6a delle presenti norme, individuandole all’interno della stessa proprietà del comparto dell’intervento; b) in ambiti già edificati, di cui non si prevede il frazionamento e di cui si prevede solamente il completamento o il recupero degli insediamenti esistenti e delle opere di urbanizzazione in parte già esistenti, quando il
te il completamento o il recupero degli insediamenti esistenti e delle opere di urbanizzazione in parte già esistenti, quando il permesso di costruire convenzionato è previsto dalle norme di ambito insediamento. Nella richiesta di permesso di costruire convenzionato deve essere allegato lo schema di convenzione adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dalla Giunta Comunale, con i contenuti di seguito elencati e con l’individuazione delle aree in prevista cessione.
ed approvato dalla Giunta Comunale, con i contenuti di seguito elencati e con l’individuazione delle aree in prevista cessione. Il rilascio del permesso di costruire convenzionato è subordinato alla stipulazione, a cura e spese degli interessati, tra Amministrazione Comunale e richiedente, dell’atto di cessione gratuita delle aree necessarie alle urbanizzazioni e della convenzione per la definizione degli aspetti planivolumetrici e per la realizzazione delle
ecessarie alle urbanizzazioni e della convenzione per la definizione degli aspetti planivolumetrici e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione con il deposito delle relative garanzie fidejussorie, entrambi in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, da trascrivere a cura e spese degli interessati nei registri immobiliari. Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e tipologie; possono essere
stri immobiliari. Il contenuto della convenzione può variare in rapporto alla sua specifica funzione e tipologie; possono essere applicate, in via analogica, le disposizioni in materia di contenuto delle convenzioni urbanistiche ammesse a pianti attuativi. In particolare per l’esecuzione da parte del richiedente delle opere di urbanizzazione quando consentito dalla normativa vigente, il permesso di costruire deve essere corredato dalla convenzione di cui sopra con l’impegno
consentito dalla normativa vigente, il permesso di costruire deve essere corredato dalla convenzione di cui sopra con l’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime opere di urbanizzazione contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento edilizio e dal relativo progetto esecutivo, accompagnato dal computo metrico estimativo formulato secondo l’apposita delibera comunale. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato con specifico atto amministrativo in conformità della normativa
delibera comunale. Il progetto esecutivo dovrà essere approvato con specifico atto amministrativo in conformità della normativa vigente. In sede di rilascio del premesso di costruire il Responsabile del Settore autorizza l’esecuzione di tutte o di alcune delle opere dettando le prescrizioni eventualmente necessarie e determina il contributo relativo agli oneri di urbanizzazione riducendolo dell’ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.
Art. 5a - PIANI ATTUATIVI (P.A.)
l contributo relativo agli oneri di urbanizzazione riducendolo dell’ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente. Rimangono comunque ad esclusivo carico dell’interessato le estensioni di rete riferibile al solo intervento richiesto e gli allacciamenti ai pubblici servizi. Art. 5a - PIANI ATTUATIVI (P.A.) Negli insediamenti dove è obbligatoria la compilazione di un Piano Attuativo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione del Piano Attuativo stesso.
Piano Attuativo, la presentazione di un progetto edilizio è subordinata alla preventiva approvazione del Piano Attuativo stesso. I Piani Attuativi sono riferiti ad unità urbanistiche individuate dalle presenti norme e dalle N.T.A. del D.d.P. Per i Piani Attuativi previsti dalle presenti norme, la soglia individuata per la volumetria o Slp., è quella teorica di Piano. Il Piano Attuativo è sempre obbligatorio per il recupero di aree dismesse e di quelle da bonificare.
è quella teorica di Piano. Il Piano Attuativo è sempre obbligatorio per il recupero di aree dismesse e di quelle da bonificare. Si definiscono aree di bonifica quelle per le quali esiste il pericolo potenziale o reale di contaminazione del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali e sotterranee. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno in questo caso rispettare le prescrizioni tecniche previste dal progetto di bonifica redatto ai sensi della legislazione vigente.
n questo caso rispettare le prescrizioni tecniche previste dal progetto di bonifica redatto ai sensi della legislazione vigente. Per l’attuazione degli interventi edilizio – urbanistici relativi a lotti aventi le caratteristiche di cui sopra ma che sono già in parte edificati, il Piano Urbanistico Attuativo potrà esser sostituito da un Permesso di costruire convenzionato, di cui al precedente art. 4, in cui l’Operatore si impegna a completare le opere di urbanizzazione
o di costruire convenzionato, di cui al precedente art. 4, in cui l’Operatore si impegna a completare le opere di urbanizzazione mancanti, compresa la formazione del parcheggio, a monetizzare la rimanente quota di contributi e dello standard di legge ed attuare il progetto di bonifica delle aree eventualmente contaminate. Gli elaborati, i contenuti e le procedure di approvazione relative ai Piani Attuativi sono specificate dalla legislazione
inate. Gli elaborati, i contenuti e le procedure di approvazione relative ai Piani Attuativi sono specificate dalla legislazione vigente, dal Regolamento Edilizio e dall’art. 35 delle presenti norme per i P.A. relativi agli Ambiti di Trasformazione
20 e per l’applicazione dello standard di cui all’art. 53. Un Piano Attuativo così come individuato dal P.G.T., può essere realizzato per parti nel rispetto delle procedure definite dal presente articolo e dall’art. 28 delle presenti norme. Analogamente, di un Piano Attuativo si può modificare l’assetto planivolumetrico previsto senza che questa modifica costituisca variante al P.G.T. L’approvazione dei P.A. è subordinata alla stipula fra il Comune e le proprietà interessate, della convenzione di cui
al P.G.T. L’approvazione dei P.A. è subordinata alla stipula fra il Comune e le proprietà interessate, della convenzione di cui all’art. 35.1. Ai singoli P.A. sarà accompagnato uno specifico Piano del Colore di cui all’allegato n°. 1 alle presenti norme. I Piani attuativi possono essere estesi a comprendere zone inedificabili ed in quanto tali escluse dal calcolo della Superficie territoriale così come previsto all’art. 13 ma comprese nel perimetro del P.A. al solo fine compensativo
alcolo della Superficie territoriale così come previsto all’art. 13 ma comprese nel perimetro del P.A. al solo fine compensativo (P.A. e/o di compensazione). Per gli interventi da attuare a P.A., negli insediamenti interni al T.U.C. quando non previsti nel P.G.T., l’indice di densità fondiaria (If) e l’indice di utilizzazione fondiario (Uf) delle norme, si assumono rispettivamente come indici It
ice di densità fondiaria (If) e l’indice di utilizzazione fondiario (Uf) delle norme, si assumono rispettivamente come indici It e Ut e si applicano anche alle aree di proprietà previste da cedere dal P.G.T. per la formazione di urbanizzazioni primarie e secondarie. I Piani Attuativi (P.A.) di cui al precedente art. 3 si possono così definire: 1 - PIANI PARTICOLAREGGIATI (P.P.) I Piani Particolareggiati devono rispettare le destinazioni di insediamento indicate nella tavola del P.G.T.
COLAREGGIATI (P.P.)
COLAREGGIATI (P.P.) I Piani Particolareggiati devono rispettare le destinazioni di insediamento indicate nella tavola del P.G.T. nonché gli indici edilizi ed urbanistici e tutte le prescrizioni previste per ciascun insediamento dalle presenti Norme di Attuazione. I Piani Particolareggiati si attuano secondo la procedura prevista dalla Legge Urbanistica e sono redatti dall’Amministrazione Comunale d’ufficio, anche quando non sono previsti dal P.G.T. 2 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE (P.L.)
ono redatti dall’Amministrazione Comunale d’ufficio, anche quando non sono previsti dal P.G.T. 2 - PIANI DI LOTTIZZAZIONE (P.L.) L'attuazione dei Piani di Lottizzazione è subordinata in base alla Legge 06.08.1967 n. 765, alla stipulazione tra il Comune e i Lottizzanti di una Convenzione riguardante quanto previsto dall'art. 8 della citata Legge, dalle L.R. n°. 12/2005, e dalla Legge 28.01.1977 n. 10. I Piani di Lottizzazione possono essere redatti:
- per iniziativa privata dei proprietari
/2005, e dalla Legge 28.01.1977 n. 10. I Piani di Lottizzazione possono essere redatti:
- per iniziativa privata dei proprietari
- dai proprietari su invito del Sindaco
- dall'Amministrazione Comunale d'Ufficio, qualora i proprietari non abbiano corrisposto all’invito del Sindaco, secondo quanto disposto dall'art. 8 - penultimo e ultimo comma - della legge 05.08.1967 n. 765. 3 - PIANI DI RECUPERO (P.R.)
co, secondo quanto disposto dall'art. 8 - penultimo e ultimo comma - della legge 05.08.1967 n. 765. 3 - PIANI DI RECUPERO (P.R.) I Piani di Recupero prevedono la disciplina degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati e delle aree all'uopo individuati nell'ambito degli insediamenti di Recupero. I Piani di Recupero possono essere attuati dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, e dai Comuni nei casi previsti dalla Legge 457/78 e successive modifiche e integrazioni.
rietari singoli o riuniti in consorzio, e dai Comuni nei casi previsti dalla Legge 457/78 e successive modifiche e integrazioni. Le norme per il recupero del patrimonio edilizio esistente sono contenute negli artt. 27, 28, 30,31, della legge 05.08.1978 n. 457 e successive modifiche e integrazioni. 4 - PROGRAMMI INTEGRATI DI INTERVENTO (P.I.I.) I Programmi Integrati di Intervento sono accompagnati di previsione planivolumetrica in scala non inferiore a
NTERVENTO (P.I.I.)
NTERVENTO (P.I.I.) I Programmi Integrati di Intervento sono accompagnati di previsione planivolumetrica in scala non inferiore a 1/500, in attuazione del P.G.T. o di Accordi di Programma o di altre procedure previste dalle leggi regionali e nazionali. 5 - PIANI DI ZONA (P.d.Z.) PER L'EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE (E.E.P.) I Piani di Zona, ai sensi della Legge n°. 167/62, si configurano come P.P. destinati al recupero di aree per il
OPOLARE (E.E.P.)
OPOLARE (E.E.P.) I Piani di Zona, ai sensi della Legge n°. 167/62, si configurano come P.P. destinati al recupero di aree per il soddisfacimento del fabbisogno arretrato e .del fabbisogno futuro di abitazioni economiche e popolari e dei servizi relativi atti a dotare queste aree di uno standard di vita adeguato alle attuali esigenze ed all'integrazione di queste aree con la restante parte dell'abitato.
ee di uno standard di vita adeguato alle attuali esigenze ed all'integrazione di queste aree con la restante parte dell'abitato. In alternativa al P.d.Z., I'A.C. può accettare che l'edilizia economica popolare venga realizzata dai privati attraverso le convenzioni previste dall’art. 18 del T.U. 380/2001 e dall’art. 43 della L. n°. 457/1978
21 6 - PIANI PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI (P.I.P.) I piani per insediamenti produttivi ai sensi della L. 22.10.1971 n°. 865 art. 27, sono finalizzati alla realizzazione di aree produttive d'iniziativa dell'Amministrazione Comunale. La realizzazione dei P.I.P. avviene in base alla L. 22.10.1971 n°. 865. Modalità, di stesura o di iter di formazione e approvazione sono quelli fissati, dalla Legge 22.10.1971 n°. 865 art. 27 e della L.R. 12.3.1984 n°. 14.
Art. 5b - PIANI ATTUATIVI VIGENTI
di iter di formazione e approvazione sono quelli fissati, dalla Legge 22.10.1971 n°. 865 art. 27 e della L.R. 12.3.1984 n°. 14. I Piani Attuativi e le loro Varianti sono adottati e approvati dal Consiglio Comunale (Art. 14 bis – L.R. n°. 12/2005). Art. 5b - PIANI ATTUATIVI VIGENTI Le previsioni dei piani attuativi (Azzonamento e N.T.A.) vigenti (adottati o approvati), individuati e/o non individuati
VIGENTI Le previsioni dei piani attuativi (Azzonamento e N.T.A.) vigenti (adottati o approvati), individuati e/o non individuati dal P.G.T., prevalgono sino alla loro integrale realizzazione sulle previsioni del P.G.T. e delle sue Varianti adottate successivamente alla sua approvazione definitiva. Per i P.A. vigenti ma non individuati dal P.G.T., l’Operatore ne dovrà dichiarare l’eventuale vigenza in sede di Permesso di Costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.
ti dal P.G.T., l’Operatore ne dovrà dichiarare l’eventuale vigenza in sede di Permesso di Costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. Sino alla scadenza del termine di validità del P.A. L'uso edificatorio di dette aree è disciplinato dal Piano Attuativo stesso anche se diversamente azzonate dal P.G.T.. Una volta scaduto il menzionato termine, gli eventuali interventi (di manutenzione, di risanamento conservativo, di
dal P.G.T.. Una volta scaduto il menzionato termine, gli eventuali interventi (di manutenzione, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di demolizione con ricostruzione e di eventuali ampliamento e nuova costruzione) sono disciplinati come segue, ferma restando la destinazione d'uso delle aree e dei fabbricati, quale prevista dal relativo Piano Attuativo: a - in caso di interventi già eseguiti ad integrale attuazione del Piano Attuativo, gli indici urbanistici
tivo Piano Attuativo: a - in caso di interventi già eseguiti ad integrale attuazione del Piano Attuativo, gli indici urbanistici sono quelli risultanti dalla situazione esistente alla data di scadenza del ricordato termine; b - in caso di parziale attuazione del Piano Attuativo, fermo restando la sua volumetria di progetto, per gli eventuali interventi di completamento delle costruzioni, che non abbiano esaurito il volume assegnato al lotto,
rogetto, per gli eventuali interventi di completamento delle costruzioni, che non abbiano esaurito il volume assegnato al lotto, nonché per gli eventuali interventi di nuova edificazione dei lotti - edificabili a norma del Piano Attuativo - non utilizzati, gli indici sono quelli definiti dal P.A.; c - qualora i P.A. vigenti al momento dell'adozione del P.G.T. dovessero decadere (una volta scaduto il termine
finiti dal P.A.; c - qualora i P.A. vigenti al momento dell'adozione del P.G.T. dovessero decadere (una volta scaduto il termine prefissato) senza che sia iniziata l'attuazione del P.A. stesso, l'edificazione attraverso un nuovo Piano Attuativo, sarà regolamentata dalle presenti norme, restando confermati, in assenza di indici di insediamento, i parametri volumetrici del P.A. scaduto, da utilizzare secondo le procedure di cui agli artt. 31 che fissa gli indici di
mento, i parametri volumetrici del P.A. scaduto, da utilizzare secondo le procedure di cui agli artt. 31 che fissa gli indici di pertinenza e 32 che definisce i criteri di perequazione/compensazione per l’utilizzo dell’indice di progetto, pari a quello del P.A. scaduto; d - le obbligazioni di cedere aree per l'urbanizzazione e di eseguire opere di urbanizzazione restano pienamente efficaci e valide (con le rispettive garanzie) sino al loro pieno adempimento, anche ove lo stesso abbia ad
e restano pienamente efficaci e valide (con le rispettive garanzie) sino al loro pieno adempimento, anche ove lo stesso abbia ad intervenire dopo la scadenza del ricordato termine. L'eventuale modificazione dell'assetto urbanistico definito dal Piano Attuativo è consentita solo mediante l'approvazione di nuovo Piano Attuativo esteso a tutte le aree comprese nel precedente. E’ possibile altresì modificare l’assetto urbanistico di un solo comparto di urbanizzazione (art. 6) interno al P.A.,
recedente. E’ possibile altresì modificare l’assetto urbanistico di un solo comparto di urbanizzazione (art. 6) interno al P.A., attraverso una variante parziale del P.A. stesso, una volta osservata e controdedotta e quindi definitivamente approvata. La modifica di destinazione d’uso da destinazione complementare a destinazione principale, che non comporta modificazione dell’assetto urbanistico per incremento di volume e quindi di standard e quindi in quanto conforme alle
n comporta modificazione dell’assetto urbanistico per incremento di volume e quindi di standard e quindi in quanto conforme alle prescrizioni urbanistiche del P.G.T. o P.A., è sempre possibile. La disciplina di cui al presente articolo non fa salve le eventuali opere realizzate in difformità dal Piano Attuativo e/o dai conseguenti permessi di costruire, opere rispetto alle quali resta integro il potere sanzionatorio
à dal Piano Attuativo e/o dai conseguenti permessi di costruire, opere rispetto alle quali resta integro il potere sanzionatorio dell'amministrazione, ove non sia stato emanato il permesso di costruire in sanatoria ai sensi del D.P.R. 380/2001 e successive modificazioni ed integrazioni; eventuali opere difformi non costituiscono comunque elemento di riferimento per individuare la situazione esistente ed i relativi indici e parametri.
rmi non costituiscono comunque elemento di riferimento per individuare la situazione esistente ed i relativi indici e parametri. Qualora la normativa del P.A. vigente non dovesse riguardare qualche indice urbanistico – edilizio – ambientale necessario a regolarne l’uso edificatorio, verrà utilizzata la normativa corrispondente del P.G.T.
Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA
22 TITOLO III – OPERE DI URBANIZZAZIONE Art. 6 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA L'attuazione del P.G.T. dovrà promuovere, con la predisposizione dei Programmi di Opere Pubbliche in connessione all'approvazione dei Bilanci Comunali ed in conformità al Piano dei Servizi, l'adeguamento degli insediamenti alla dotazione delle opere e servizi di urbanizzazione primaria e secondaria e di allacciamento ai
deguamento degli insediamenti alla dotazione delle opere e servizi di urbanizzazione primaria e secondaria e di allacciamento ai pubblici servizi, in aree ed opere, con attenzione particolare alla popolazione anziana, all’eliminazione delle barriere architettoniche ed alla vivibilità dell’ambiente urbano da parte della popolazione infantile, nonché alla dotazione di opere ed aree per impianti e servizi generali.
ll’ambiente urbano da parte della popolazione infantile, nonché alla dotazione di opere ed aree per impianti e servizi generali. Negli insediamenti edificabili l'Autorizzazione alla Lottizzazione è subordinata alla realizzazione, nei termini previsti dalla relativa convenzione, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. L’assenso edilizio tramite Il Permesso di costruire o D.I.A. per interventi di costruzione, ricostruzione,
rimaria e secondaria. L’assenso edilizio tramite Il Permesso di costruire o D.I.A. per interventi di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, ampliamento e modifica di destinazione, è subordinato sono subordinate, in generale e nelle forme di legge, alla esistenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria ovvero, una volta acquisita l’area di competenza delle opere, alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio,
sita l’area di competenza delle opere, alla previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all’impegno degli interessati di procedere all’attuazione delle medesime nonché delle opere necessarie di allacciamento dell’ Insediamento ai pubblici servizi per distribuzione di acqua, gas elettricità e per accessibilità viabilistica, veicolare, ciclabile e pedonale, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso o D.I.A..
bilistica, veicolare, ciclabile e pedonale, contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento oggetto del permesso o D.I.A.. In sede di progettazione esecutiva delle opere di urbanizzazione ed in particolare dei parcheggi e dei percorsi pedonali, occorrerà garantire il superamento delle barriere architettoniche secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in riferimento in particolare alle pendenze longitudinali e trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione.
gente in riferimento in particolare alle pendenze longitudinali e trasversali, nonché alle caratteristiche della pavimentazione. Non costituiscono varianti al P.G.T. le modifiche rivolte a dislocare diversamente le aree destinate a infrastrutture e servizi all’interno di comparti soggetti a piano attuativo. Le aree per opere di urbanizzazione primaria compresi i parcheggi anche se non individuati e le aree per opere di
URBANIZZAZIONI DI PERTINENZA
ano attuativo. Le aree per opere di urbanizzazione primaria compresi i parcheggi anche se non individuati e le aree per opere di urbanizzazione secondaria se individuate dal P.G.T., sono cedute gratuitamente mentre le aree per urbanizzazione non individuate al P.G.T. saranno monetizzate. URBANIZZAZIONI DI PERTINENZA Sono le aree di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei singoli insediamenti, individuate nel titolo abilitativo.
Sono le aree di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei singoli insediamenti, individuate nel titolo abilitativo. Queste aree e le opere realizzate, anche se non individuate sulla Tavola dell’Azzonamento, sono assoggettate a vincolo di pertinenza e di uso pubblico e potranno essere acquisite al patrimonio pubblico entro i primi 10 anni della data di assoggettamento. Il vincolo di pertinenza e di uso pubblico di cui all’art.15 delle presenti norme, se non perfezionato con regolare
Art. 6a- URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1)
ggettamento. Il vincolo di pertinenza e di uso pubblico di cui all’art.15 delle presenti norme, se non perfezionato con regolare convenzionamento entro il quinquennio, dura con il durare degli insediamenti di riferimento. COMPARTI DI URBANIZZAZIONE Sono gli ambiti interni e/o esterni al Tessuto Urbano Consolidato i cui lotti, parzialmente edificati e/o liberi necessitano delle medesime opere di urbanizzazione (U1 + U2) per poter essere completati e/o edificati. Art. 6a- URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1)
Art. 6a- URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1)
elle medesime opere di urbanizzazione (U1 + U2) per poter essere completati e/o edificati. Art. 6a- URBANIZZAZIONE PRIMARIA (U1) L'urbanizzazione primaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree e opere, che costituiscono requisito necessario per rendere edificabile un'area ai sensi dell’art. 28 della L.U. 18.7.1942 n. 1150 ed ai sensi dell’art. 12 del T.U. 380/2001. Esse sono, definite dall’art. 4 della Legge 29.9.1964 n. 847:
23 a - Sedi viarie Le strade di viabilità principale, quelle al servizio dei singoli insediamenti e quelle di allacciamento alla viabilità principale dei lotti edificabili. b - Spazi di sosta o di parcheggio (P 1°) Gli spazi pubblici necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli al servizio dei singoli insediamenti. c - Fognature comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana; nonché i condotti di allacciamento
. c - Fognature comprese le relative opere accessorie, costituenti la rete principale urbana; nonché i condotti di allacciamento dei singoli edifici alla suddetta rete principale ed agli impianti di depurazione. d - Rete idrica Le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e le relative opere (pozzi) per la captazione, il sollevamento e accessorie; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. e - Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas
ti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana. e - Rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas Le reti per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi industriali e domestici e del gas combustibile per uso domestico e industriale; nonché i condotti di allacciamento del singolo edificio alla rete principale urbana; nonché le cabine di trasformazione dell’energia elettrica (C.M. 13 gennaio 1970 n. 227 e succ.) e del gas.
te principale urbana; nonché le cabine di trasformazione dell’energia elettrica (C.M. 13 gennaio 1970 n. 227 e succ.) e del gas. f - Pubblica illuminazione e rete telefonica Le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e di uso pubblico e per la telefonia, ivi comprese le centraline al servizio dei fabbricati o gruppi di fabbricati. g - Spazi di verde attrezzato Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberature ed
verde attrezzato Le aree pubbliche, in prossimità e al servizio diretto di singoli edifici, mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature. La cessione delle aree destinate dal P.G.T.
- a sedi viarie (a) sia veicolari che pedonali; e la cessione e/o il convenzionamento ad uso pubblico delle aree destinate dal P.G.T. a
- spazi di sosta o di parcheggio (b) con un minimo:
- di 3,00 mq../120 o 80 mc. (in funzione del taglio degli alloggi (art. 53.3) di volume residenziale, con un
(b) con un minimo:
- di 3,00 mq../120 o 80 mc. (in funzione del taglio degli alloggi (art. 53.3) di volume residenziale, con un minimo di un posto auto per ogni alloggio;
- 5% dell’intera superficie Sf o St destinata ad attività produttive;
- di 0,40 mq. per ogni mq. di Slp. per attività commerciali interni al T.U.C. e direzionali e comunque pari al 50% dello standard di cui al successivo art. 60 e di un posto auto per ogni tre posti letto per edifici per
i e comunque pari al 50% dello standard di cui al successivo art. 60 e di un posto auto per ogni tre posti letto per edifici per attività ricettiva calcolato sulla potenzialità edificatoria del lotto;
- verde attrezzato (g), con un minimo di 3,00 mq./ 120 mc. di volume residenziale calcolato sulla potenzialità edificatoria di piano del lotto; di pertinenza del lotto per il quale viene richiesta il Permesso di costruire, è sempre dovuta in caso di una nuova
o del lotto; di pertinenza del lotto per il quale viene richiesta il Permesso di costruire, è sempre dovuta in caso di una nuova costruzione, compresi esclusi gli ampliamenti e le sopraelevazioni degli edifici esistenti che determinano una o più nuove unità abitative fino al raddoppio del loro volume, a necessario corredo dell'urbanizzazione primaria del lotto e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso.
a necessario corredo dell'urbanizzazione primaria del lotto e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso. Per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di cui sopra, si procederà alla monetizzazione di cui di seguito. La cessione delle aree di cui al punto g) , non è dovuta per gli interventi per i quali il P.G.T. prescrive il preventivo ricorso al piano attuativo. La cessione preventiva e/o il convenzionamento ad uso pubblico delle aree per la formazione delle opere di
o al piano attuativo. La cessione preventiva e/o il convenzionamento ad uso pubblico delle aree per la formazione delle opere di urbanizzazione primaria b) e g), per cambio di destinazione e per i lotti interclusi e non prospicienti su spazi pubblici, può essere sostituita negli insediamenti A e B, prioritariamente dalla cessione e/o convenzionamento di aree equivalenti ubicate entro un raggio di 100 300 ml. dall’area dell’intervento ed in subordine dalla
e/o convenzionamento di aree equivalenti ubicate entro un raggio di 100 300 ml. dall’area dell’intervento ed in subordine dalla monetizzazione delle aree di mancata cessione, a fronte dell’impegno dell’Amministrazione Comunale ad individuare opportune attuare le aree di parcheggio, appositamente individuate dal P.G.T. al servizio di tali insediamenti, utilizzando le risorse introitate. Analogamente la cessione o il convenzionamento ad uso pubblico degli spazi di sosta e di parcheggio di cui al
24 punto b) e delle aree di verde attrezzato di cui al punto g) può essere sostituita dalla monetizzazione, quando la loro formazione è vietata per motivi di sicurezza, dal Codice della strada e/o dal suo Regolamento di Attuazione. La cessione e/o il convenzionamento ad uso pubblico delle aree destinate a spazi di sosta o di parcheggio (b) ed a verde attrezzato (g) dovrà di norma, realizzare un arretramento minimo di 2,50 mt. della recinzione dal ciglio strada e lungo il fronte strada.
o (g) dovrà di norma, realizzare un arretramento minimo di 2,50 mt. della recinzione dal ciglio strada e lungo il fronte strada. Prescrizioni particolari Fognatura Nelle zone attualmente sprovviste di pubblica fognatura, gli interventi di nuova costruzione esclusi gli ampliamenti di cui all’art. 17, in generale e gli interventi di cui agli Ambiti di Trasformazione in particolare, nel caso in cui
mpliamenti di cui all’art. 17, in generale e gli interventi di cui agli Ambiti di Trasformazione in particolare, nel caso in cui comportino la realizzazione di nuovi scarichi o la variazione degli stessi per quantità e/o qualità, saranno permessi solo a condizione che siano realizzate le opere necessarie a consentirne il recapito in pubblica fognatura e di questa nel collettore ed alla condizione di accettazione del relativo carico inquinante da parte del collettore stesso.
ura e di questa nel collettore ed alla condizione di accettazione del relativo carico inquinante da parte del collettore stesso. In generale si dovranno prevedere tutti gli accorgimenti utili per minimizzare l’impatto degli interventi sulle acque superficiali. In particolare dovranno essere tenute in considerazione le seguenti cautele:
- misure di impermeabilizzazione delle aree coinvolte, al fine di scongiurare possibili infiltrazioni in falda di fluidi inquinanti;
sure di impermeabilizzazione delle aree coinvolte, al fine di scongiurare possibili infiltrazioni in falda di fluidi inquinanti;
- predisposizione degli impianti di raccolta ed allontanamento delle acque superficiali;
- realizzazione di adeguate opere fognarie. E’ in ogni caso vietato attivare e mantenere scarichi nell’ambiente nella fascia del chilometro dalla linea di costa del Lago di Montorfano.
aso vietato attivare e mantenere scarichi nell’ambiente nella fascia del chilometro dalla linea di costa del Lago di Montorfano. E’ in particolare prescritta l’ottemperanza delle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano, prima dell’avvio della stessa pianificazione attuativa degli A.T. B/SU,F1① e C.” Dilavamento superficiale
omune di Montorfano, prima dell’avvio della stessa pianificazione attuativa degli A.T. B/SU,F1① e C.” Dilavamento superficiale Le acque di dilavamento superficiale dovranno, per quanto possibile, essere veicolate verso il lago, tenendo conto delle normative igienico-sanitarie, attraverso l’inserimento di sistemi di smaltimento fognario delle acque di prima pioggia, per un miglioramento qualitativo delle acque immesse. In sede di rilascio di concessioni o permessi per
acque di prima pioggia, per un miglioramento qualitativo delle acque immesse. In sede di rilascio di concessioni o permessi per tutti gli ambiti ricadenti nel bacino idrografico del lago le aree destinate alla superficie drenante dalle norme di ambito (Sd), devono essere effettivamente permeabili per garantire la ricarica delle falde in luogo dello scorrimento superficiale. Vanno parimenti incentivati nel bacino idrografico del lago, la rimozione delle superfici impermeabili esistenti ed il
rficiale. Vanno parimenti incentivati nel bacino idrografico del lago, la rimozione delle superfici impermeabili esistenti ed il contenimento degli interventi nel sottosuolo che possono divenire sbarramento idrogeologico al deflusso ordinato delle acque di drenaggio che naturalmente, veicolandosi verso la falda, raggiungono ed alimentano il lago. Più in generale le presenti norme recepiscono espressamente le prescrizioni di cui al P.d.G. per la preservazione dell’equilibrio idrologico. Rete idrica
ti norme recepiscono espressamente le prescrizioni di cui al P.d.G. per la preservazione dell’equilibrio idrologico. Rete idrica Oltre a quanto richiesto dal D. Lgs n°. 152 del 3 aprile 2006, i progetti edilizi o di lottizzazione dovranno essere accompagnati da una documentazione tecnica nella quale sia indicata: a) la fonte di alimentazione idrica; b) la quantità necessaria per i processi produttivi e per i servizi accessori c) la quantità dello scarico e il recapito finale
b) la quantità necessaria per i processi produttivi e per i servizi accessori c) la quantità dello scarico e il recapito finale d) il progetto tecnico dettagliato dell’intero impianto con relazione illustrativa. Impianti elettrici Per quanto riguarda gli impianti elettrici da realizzarsi all’interno di piani attuativi, ci si dovrà attenere a quanto disposto in merito alle opere di urbanizzazione primaria dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. Dir. Generale. Urb. Del 13 gennaio 1970 n. 227.
o alle opere di urbanizzazione primaria dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. Dir. Generale. Urb. Del 13 gennaio 1970 n. 227. In particolare si dovrà esibire alle Autorità Comunali, all’atto della presentazione della documentazione relativa alla convenzione, una dichiarazione ENEL che attesti l’avvenuto accordo in merito alla dislocazione degli impianti relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione. Per queste ultime
mpianti relativi alla rete di distribuzione dell’energia elettrica ed alle eventuali cabine di trasformazione. Per queste ultime l’Amministrazione Comunale esprimerà il proprio parere per quanto riguarda l’inserimento e l’aspetto della costruzione nell’ambito del piano attuativo. Corridoio tecnologico Con la realizzazione delle nuove strade e/o la ristrutturazione di quelle esistenti occorrerà in coordinamento con il
Art. 6b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)
ecnologico Con la realizzazione delle nuove strade e/o la ristrutturazione di quelle esistenti occorrerà in coordinamento con il P.U.G.S.S. provvedere alla realizzazione e/o ristrutturazione coordinata dei sottoservizi nello schema del corridoio tecnologico di cui al P.U.G.S.S., per la pianificazione, progettazione ed esecuzione delle nuove tecnologie al servizio dell’intero territorio comunale o di sue parti (Parco Tecnologico di cui all’art. 30). Art. 6b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)
Art. 6b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2)
dell’intero territorio comunale o di sue parti (Parco Tecnologico di cui all’art. 30). Art. 6b - URBANIZZAZIONE SECONDARIA (U2) L'urbanizzazione secondaria è costituita da quell'insieme di servizi, aree ed opere e relative attrezzature tecnologiche che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica, religiosa, collettiva della città e dei quartieri. Esse sono: le attrezzature collettive, aree ed opere, di interesse pubblico di livello comunale e intercomunale, così
25 come elencate dalla L.R. n°. 12/2005: A - Istruzione inferiore - attrezzature scolastiche
- asili nido e scuole materne;
- scuole dell'obbligo: elementari; B - Interesse comune
- municipio e delegazioni comunali;
- attrezzature di interesse comune, centri sociali ed attrezzature culturali;
- attrezzature religiose
- cimiteri C - Parco – gioco – sport
- verde della rete ecologica
- aree verdi di quartiere e per insediamenti produttivi;
- parchi e verde di connessione;
- isole pedonali e piazze;
cologica 2) aree verdi di quartiere e per insediamenti produttivi; 3) parchi e verde di connessione; 4) isole pedonali e piazze; 5) centri ed impianti sportivi e ricreativi; D - Edilizia Residenziale Pubblica Nei P.A. i parcheggi di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6a saranno organizzati in:
- parcheggi di superficie e sotterranei di quartiere;
- parcheggi di corona. Il Piano dei Servizi quantificherà l’eventuale fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), individuando le
di corona. Il Piano dei Servizi quantificherà l’eventuale fabbisogno di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.), individuando le aree per la sua realizzazione. Analogamente il Piano dei Servizi valuterà se ed in che misura il Cimitero di cui all’art. 53 delle presenti norme, si deve intendere come U2 di interesse generale di cui alla L.R. n°. 12/2005. Nelle aree verdi e di parcheggio di quartiere sono rispettivamente compresi i percorsi ciclopedonali realizzati
.R. n°. 12/2005. Nelle aree verdi e di parcheggio di quartiere sono rispettivamente compresi i percorsi ciclopedonali realizzati all’esterno della rete viaria, e le piazze individuate sulla tavola dell’Azzonamento. Le piazze saranno definite nella loro dimensione e tipologia dal progetto esecutivo e potranno essere realizzate contestualmente ai parcheggi e depositi pertinenziali di cui al successivo art. 7.
ogetto esecutivo e potranno essere realizzate contestualmente ai parcheggi e depositi pertinenziali di cui al successivo art. 7. La cessione e/o il convenzionamento ad uso pubblico delle aree individuate dal P.G.T. e appartenenti alla medesima proprietà del lotto per il quale viene richiesto il permesso di costruire, è dovuta a necessario corredo dell'urbanizzazione secondaria del lotto, e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso. In tale
o corredo dell'urbanizzazione secondaria del lotto, e, quindi, per consentire l'utilizzazione edificatoria dello stesso. In tale casistica si può operare esclusivamente con permesso di costruire convenzionato. E' consentita la monetizzazione delle aree di cui al capoverso precedente, quando prevista dalle singole norme di insediamento e quando la cessione dovuta non superi mq. 200. La quantificazione delle aree di urbanizzazione secondaria (U2=standard F) per ciascuna destinazione d’uso di cui
Art. 6c - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLACCIARE GLI INSEDIAMENTI AI PUBBLICI SE
uperi mq. 200. La quantificazione delle aree di urbanizzazione secondaria (U2=standard F) per ciascuna destinazione d’uso di cui all’art. 8, è definita dall’art. 53 delle presenti norme. Art. 6c - OPERE DI URBANIZZAZIONE PER ALLACCIARE GLI INSEDIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI In base ai disposti del 5° comma dell'art. 8 della Legge 6.9.1967 n° 765 le opere necessarie per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi sono:
l 5° comma dell'art. 8 della Legge 6.9.1967 n° 765 le opere necessarie per allacciare gli insediamenti ai pubblici servizi sono:
- la rete viaria o porzione di essa prevista dal Piano di Governo del Territorio e le relative aree di servizio ed opere esterne agli ambiti di P.A;
- le reti principali o porzioni dei servizi tecnologici (fognatura, rete idrica, rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, parcheggio e verde), esterne al perimetro di P.A. o loro potenziamento.
Art. 6d - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE
ell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, parcheggio e verde), esterne al perimetro di P.A. o loro potenziamento. Art. 6d - URBANIZZAZIONI PRIMARIE E SECONDARIE Al fine del computo delle opere di urbanizzazione, gli “spazi di verde attrezzato” di cui alle opere di urbanizzazione primaria (U1) non sono comprese nelle “aree verdi di quartiere” di cui alle opere di urbanizzazione secondaria (U2),
Art. 7 - AREE PER PARCHEGGIO PRIVATO
anizzazione primaria (U1) non sono comprese nelle “aree verdi di quartiere” di cui alle opere di urbanizzazione secondaria (U2), essendo le prime aree di prossimità dei singoli edifici e le seconde aree di servizio del quartiere di appartenenza. Art. 7 - AREE PER PARCHEGGIO PRIVATO Nelle nuove costruzioni e nelle ricostruzioni secondo le disposizioni di cui alla legge 24 marzo 1989 n. 122 e successive modifiche ed integrazioni devono essere riservati appositi spazi pertinenziali per parcheggi privati,
26 comprensivi degli spazi di manovra, in misura non inferiore a 10 mq./100 mc. calcolando la volumetria per l’altezza virtuale di 3,00 ml. per edifici residenziali e per servizi e di 3,30 mt. per gli edifici produttivi, indipendentemente dalla destinazione e con un: min. 2 posti macchina per alloggio per residenza (R e dcR) min. 1 posto macchina ogni 2 posti letto/due coperti ( 6,00 mq.) per attrezzature ricettive di servizio (S e B/SU e dcS) min. 1 posto macchina ogni 20,00 mq. per uffici (S e dcS)
ti ( 6,00 mq.) per attrezzature ricettive di servizio (S e B/SU e dcS) min. 1 posto macchina ogni 20,00 mq. per uffici (S e dcS) min. 1 posto macchina rispettivamente ogni 4 o 2 dipendenti per l’industria e l’artigianato (D. e dcD) min. 1 posto macchina ogni 30,00 mq. per superficie esercizi commerciali di vicinato e di media struttura di vendita con Sv inferiore a 600 mq. min. 1 posto macchina ogni 15,00 mq. per superficie medie strutture di vendita con Sv da 600 a 1.500 mq.
Sv inferiore a 600 mq. min. 1 posto macchina ogni 15,00 mq. per superficie medie strutture di vendita con Sv da 600 a 1.500 mq. min. 1 posto macchina ogni 2 posti a sedere ( (1,00 x 2) mq.) per teatri, circoli, cinema e simili I parcheggi privati vanno reperiti anche nel caso di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso e per ciascun alloggio di nuova formazione I parcheggi devono essere reperiti nell’ambito delle aree oggetto degli interventi a permesso di costruire semplice
a formazione I parcheggi devono essere reperiti nell’ambito delle aree oggetto degli interventi a permesso di costruire semplice ovvero all’interno della Sf degli interventi subordinati a P.A.. Negli insediamenti A e B per gli interventi di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione e di cambio di destinazione, quando non fosse possibile reperire i parcheggi e gli spazi pertinenziali di cui sopra all’interno dell’unità edilizia, l’operatore può proporre gli stessi all’esterno
archeggi e gli spazi pertinenziali di cui sopra all’interno dell’unità edilizia, l’operatore può proporre gli stessi all’esterno
- attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica
- mediante la realizzazione di box interrati nel sottosuolo delle aree di parcheggio di corona individuate dal P.G.T., con sistemazione del suolo a piazza o parcheggio o nel sottosuolo delle aree cortilizie con sistemazione del suolo a cortile, a condizione che le aree:
olo a piazza o parcheggio o nel sottosuolo delle aree cortilizie con sistemazione del suolo a cortile, a condizione che le aree:
- siano ubicate entro un raggio di 100 ml. dall’area oggetto dell’intervento;
- non risultino comprese in zone soggette a vincolo preordinato all’esproprio o a servitù di uso pubblico, salvo specifici progetti approvati dal Comune in attuazione dell’art. 4 delle N.T.A. del D.d.P.;
io o a servitù di uso pubblico, salvo specifici progetti approvati dal Comune in attuazione dell’art. 4 delle N.T.A. del D.d.P.;
- vengano vincolate a tale funzione per tutta la durata del fabbricato oggetto dell’intervento mediante atto di trascrizione nei registri immobiliari a cura dell’edificante. La superficie minima di ogni posto auto non deve essere inferiore a 15,00 mq. al netto degli spazi di manovra, ad eccezione di parcheggi di tipo meccanizzato.
osto auto non deve essere inferiore a 15,00 mq. al netto degli spazi di manovra, ad eccezione di parcheggi di tipo meccanizzato. Nel caso di edifici con destinazioni plurime, la dotazione di aree per il parcheggio dovrà essere calcolata con riferimento a ciascuna destinazione prevista. I box interrati dovranno rispettare la distanza da Codice Civile di mt. 1,50 mt. dal confine e saranno coperti da uno strato minimo di 40 cm. di coltura mantenuta a verde.
Art. 8 - DESTINAZIONE D’USO
27 TITOLO IV- DESTINAZIONE D’USO DEI SUOLI E DEI FABBRICATI Art. 8 - DESTINAZIONE D’USO La destinazione d’uso dei suoli e dei fabbricati compresi quelli produttivi, dovrà sempre essere indicata nella presentazione dei progetti per interventi edilizi e dovrà essere consona alla destinazione prevista dal P.G.T. che definisce le destinazioni d'uso principali e compatibili e quelle non ammissibili nei singoli insediamenti omogenei.
P.G.T. che definisce le destinazioni d'uso principali e compatibili e quelle non ammissibili nei singoli insediamenti omogenei. La verifica dei rapporti tra le funzioni insediabili prescritti per i singoli insediamenti deve essere effettuata con riferimento alla superficie lorda di pavimento dell'intero edificio interessato dall'intervento e, in caso di piani urbanistici esecutivi, con riferimento alla complessiva superficie lorda di pavimento degli immobili cui gli stessi sono relativi.
banistici esecutivi, con riferimento alla complessiva superficie lorda di pavimento degli immobili cui gli stessi sono relativi. L’ utilizzazione dei fabbricati è subordinata all’agibilità o alla licenza d’uso, come previsto dalle Norme vigenti in materia, ed in particolare, dal Regolamento Comunale d’Igiene. a) Residenza ( R ) Destinazione principale: Residenza Destinazioni d’uso compatibili con la R Nei limiti del 30% della Slp. complessiva nell'ambito di ciascun intervento o strumento attuativo salvo
uso compatibili con la R Nei limiti del 30% della Slp. complessiva nell'ambito di ciascun intervento o strumento attuativo salvo prescrizioni diverse per i singoli insediamenti, sono ammesse come compatibili le attrezzature per attività personale, o di un nucleo familiare, o di un insieme di persone, che non sia né nociva, né molesta o in contrasto con il carattere degli insediamenti residenziali, condotta in edifici esistenti o appositamente costruiti o
lesta o in contrasto con il carattere degli insediamenti residenziali, condotta in edifici esistenti o appositamente costruiti o in botteghe o in abitazioni ma anche in forma ambulante o di posteggio e finalizzata alla produzione di servizi connessi al mantenimento, alla cura, al benessere della persona o alla produzione di beni d’uso personale o comune purché siano venduti in loco, nonché alla manutenzione della casa o degli edifici in genere.
ne di beni d’uso personale o comune purché siano venduti in loco, nonché alla manutenzione della casa o degli edifici in genere. In particolare sono ammessi gli uffici e studi professionali, spazi per l’istruzione ed attività culturali e di svago, escluse le attività specifiche non ammissibili di cui sotto e sono ammesse le attrezzature commerciali per gli esercizi di vicinato e quelle specificatamente ammesse nei singoli insediamenti.
ono ammesse le attrezzature commerciali per gli esercizi di vicinato e quelle specificatamente ammesse nei singoli insediamenti. Fra le attività di cui sopra sono in generale ammesse su parere conforme delle competenti autorità, le attività artigianali di servizio, quali arrotini, barbieri, ciclo-riparatori, elettricisti, …, gallerie d’arte, sarti-sartorie, legatorie, …, bar-sala da tè, ristoranti, trattorie, pizzerie, locande, giornali e riviste, ecc., con esclusione di quelle nocive
egatorie, …, bar-sala da tè, ristoranti, trattorie, pizzerie, locande, giornali e riviste, ecc., con esclusione di quelle nocive ed inquinanti, che svolgono in tutto o in parte lavorazioni insalubri di I e II classe di cui all’art. 216 del T.U.LL.SS. n°. 1265/1934, a condizione che siano insediate in edifici monofamiliari isolati e che occupino una Slp. non superiore al 50% della superficie coperta (Sc) e comunque inferiore a mq. 200, salvo gli esistenti.
e che occupino una Slp. non superiore al 50% della superficie coperta (Sc) e comunque inferiore a mq. 200, salvo gli esistenti. Il titolo abilitativo ha validità triennale ed è rinnovabile per una sola volta, su parere conforme dell’autorità sanitaria. Le destinazioni d’uso compatibili con la residenza, sono ammesse oltre la percentuale del 30% a condizione che vengano reperiti in loco e non monetizzati, gli standard corrispondenti alla destinazione “servizi”. Destinazioni non ammissibili
engano reperiti in loco e non monetizzati, gli standard corrispondenti alla destinazione “servizi”. Destinazioni non ammissibili Sono escluse le attività che risultino incompatibili con il carattere prevalentemente residenziale dell’ insediamento. In particolare sono esclusi:
- gli impianti fissi di radiotelefonia e televisione;
- le discoteche, le sale cinematografiche, gli auditorium che facciano uso di impianti di diffusione / amplificazione;
evisione;
- le discoteche, le sale cinematografiche, gli auditorium che facciano uso di impianti di diffusione / amplificazione;
- le attrezzature per lavorazioni nocive ed inquinanti e/o che svolgano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di I e II classe di cui all’Art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche ed integrazioni, quali le vetrerie artistiche, le attività industriali di lavanderie, tintorie a favore di terzi (enti, istituzioni, ecc.).
28 Nel caso di cessazione di destinazioni non ammissibili in atto, fermo restando le esclusioni di cui sopra, le nuove attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti. Sono pure escluse le medie e grandi strutture di vendita, se non già esistenti. b) Industria ( D ) Destinazione principale : Industria, nei limiti di cui al Regolamento di Igiene (Tit. II, cap. 7, art. 3.3) sono
Industria ( D ) Destinazione principale : Industria, nei limiti di cui al Regolamento di Igiene (Tit. II, cap. 7, art. 3.3) sono comprese in questa categoria: industrie, laboratori artigianali, laboratori di analisi, uffici amministrativi, tecnici di ricerca e depositi purché connessi sia alla attività principale dell’unità produttiva, sia alle attività di consociate o altre attività correlate all’attività principale stessa sia all’attività svolta all’esterno dell’unità produttiva, officine con
altre attività correlate all’attività principale stessa sia all’attività svolta all’esterno dell’unità produttiva, officine con eventuali distributori di carburante e carrozzerie. Destinazioni d’uso compatibili con la D Nei limiti del 40%, della Slp sono ammesse come compatibili le attrezzature connesse alla commercializzazione di beni o oggetti prodotti dall’unità produttiva, nonché attrezzature espositive e depositi direttamente connessi
rcializzazione di beni o oggetti prodotti dall’unità produttiva, nonché attrezzature espositive e depositi direttamente connessi con le attività produttive, autorimesse pubbliche e private, o attrezzature aziendali, ricreative, di ristoro, sociali e sanitarie e di servizi pubblici, residenza esclusivamente di servizio, per il titolare o il custode nella misura di un mq. 1,00 di superficie per ogni mq. 4,00 di Slp. e non superiore a mq. 200 di Slp. per ogni unità produttiva con
la misura di un mq. 1,00 di superficie per ogni mq. 4,00 di Slp. e non superiore a mq. 200 di Slp. per ogni unità produttiva con relativo vincolo pertinenziale. Le destinazioni d’uso compatibili con il produttivo esclusa la residenza, sono ammesse oltre la percentuale del 40% a condizione che vengano reperiti in loco e non monetizzati gli standard corrispondenti alle nuove destinazioni principali. Destinazioni d’uso non ammissibili
iti in loco e non monetizzati gli standard corrispondenti alle nuove destinazioni principali. Destinazioni d’uso non ammissibili Sono escluse le attività compatibili di cui sopra oltre i limiti del 40% ed in particolare è esclusa la residenza oltre le quantità di cui alle Destinazioni d’uso compatibili. Sono altresì esclusi gli insediamenti industriali soggetti all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n°. 334.
patibili. Sono altresì esclusi gli insediamenti industriali soggetti all'art. 2 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n°. 334. (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). Sono pure escluse le attività che sono normate da altri articoli quale l’attività culturale e/o religiosa e le loro attrezzature di interesse comune (art. 55 F) e le eventuali altre attività dichiarate non
vità culturale e/o religiosa e le loro attrezzature di interesse comune (art. 55 F) e le eventuali altre attività dichiarate non ammissibili nei singoli ambiti produttivi. Nel caso di cessazione di attività non ammissibili in atto, fermo restando le esclusioni di cui sopra, le nuove attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti.
nuove attività dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti. Sono infine escluse le attrezzature commerciali di vicinato e per la grande e media struttura di vendita e le eventuali attività dichiarate non ammissibili nei singoli ambiti insediamenti. c) Servizi (S) - Servizi urbani (SU) Destinazione principale attrezzature ricettive, ricreative, di ristoro, esercizi commerciali per attività commerciale di alienazione di merci
principale attrezzature ricettive, ricreative, di ristoro, esercizi commerciali per attività commerciale di alienazione di merci all’ingrosso e/o al dettaglio, nonché di somministrazione di alimenti e/o bevande, attrezzature para-commerciali di servizio e/o di produzione per il consumo immediato, con servizio di sportello (agenzie bancarie e d’assicurazioni, acconciatori, fotografi, centri di telefonia fissa e simili); artigianato di servizio,e depositi, che non
rie e d’assicurazioni, acconciatori, fotografi, centri di telefonia fissa e simili); artigianato di servizio,e depositi, che non siano né nocivi, né molesti o in contrasto con il carattere anche tipologico dell’ insediamento, parcheggi pubblici e privati, senza distributori di carburante; uffici pubblici e uffici privati. Sono ammesse come destinazione principale anche le attività produttive ed artigianali già insediate e
pubblici e uffici privati. Sono ammesse come destinazione principale anche le attività produttive ed artigianali già insediate e compatibili con la destinazione principale a servizi. Sono in ogni caso escluse le attività produttive già escluse come destinazioni non ammissibili. Destinazioni d’uso compatibili con la S e con la SU Nei limiti di cui ai singoli insediamenti, sono ammesse come compatibili la residenza esclusivamente di servizio
a S e con la SU Nei limiti di cui ai singoli insediamenti, sono ammesse come compatibili la residenza esclusivamente di servizio per il titolare e/o il custode, nella misura pari all’esistente e per i nuovi interventi, nella misura non superiore a mq. 200 di Slp. per ogni lotto d’intervento, così come individuati all’interno dei singoli comparti di Azzonamento. Negli insediamenti B/SU attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica la residenza potrà essere elevata
di Azzonamento. Negli insediamenti B/SU attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica la residenza potrà essere elevata così come previsto dalle presenti norme, in assenza di attività produttive incompatibili con la residenza all’interno e di attività produttive all’esterno, se non separate lungo il perimetro del comparto da una fascia di salvaguardia ambientale di cui al successivo art. 11.
29 Destinazioni non ammissibili Sono escluse la residenza oltre le quantità di cui alle Destinazioni d’uso compatibili e le attrezzature per lavorazioni produttive e artigianali (escluse le attività di servizio di cui alla destinazione principale), comprese quelle nocive ed inquinanti e/o che svolgano in tutto o in parte lavorazioni insalubri di I di cui all’Art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni.
tto o in parte lavorazioni insalubri di I di cui all’Art. 216 del T.U.LL.SS. n. 1265/1934 e successive modifiche e integrazioni. Nel caso di cessazione di destinazioni non ammissibili in atto, fermo restando le esclusioni di cui sopra, le nuove attività dovranno essere autorizzate una volta acquisito il parere favorevole degli Enti preposti (A.S.L. e A.R.P.A.) ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10.
lta acquisito il parere favorevole degli Enti preposti (A.S.L. e A.R.P.A.) ed alle condizioni di cui ai successivi artt. 9 e 10. Sono pure esclusi gli impianti fissi di radiotelefonia e televisione negli insediamenti con presenza di residenza al 70% e le grandi strutture di vendita di generi alimentari. d) Agricoltura ( A ) Destinazione principale Attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole (depositi di attrezzi, materiali, prodotti da impiegare
zione principale Attrezzature per lo svolgimento delle attività agricole (depositi di attrezzi, materiali, prodotti da impiegare nell’attività agricola), attrezzature per la prima conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, impianti e attrezzature per l’allevamento di animali. Destinazioni d’uso compatibili con A Nei limiti di cui ai singoli insediamenti, sono ammesse come compatibili le abitazioni destinate al personale
compatibili con A Nei limiti di cui ai singoli insediamenti, sono ammesse come compatibili le abitazioni destinate al personale addetto, attrezzature per la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, nel rispetto di quanto definito dalle presenti norme; attività di allevamento, di maneggio e florovivaista e di agriturismo. La Slp. complessiva della destinazione principale e compatibile con l’agricoltura (A), è definita per i singoli insediamenti. Destinazioni non ammissibili
destinazione principale e compatibile con l’agricoltura (A), è definita per i singoli insediamenti. Destinazioni non ammissibili Sono escluse la residenza ad eccezione delle abitazioni di cui alle destinazioni d'uso compatibili, le attrezzature “per l’allevamento di animali suinicoli”, fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell’ insediamento E1 e tutte le attività elencate alla voce b) Industria.
inicoli”, fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell’ insediamento E1 e tutte le attività elencate alla voce b) Industria. Nel caso di cessazione di destinazioni non ammissibili in atto, fermo restando le esclusioni di cui sopra, le nuove attività tra quelle di cui alle specifiche prescrizioni di insediamento, dovranno essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti. Sono pure escluse le medie e grandi strutture di vendita.
Art. 9 - VARIAZIONI D’USO
dall'Amministrazione Comunale, previa acquisizione dei pareri dovuti. Sono pure escluse le medie e grandi strutture di vendita. Art. 9 - VARIAZIONI D’USO Ogni variazione alla destinazione d’uso dei fabbricati o di parte di essi è soggetta, anche se non comporta l’esecuzione di opere edilizie, alla verifica di ammissibilità della destinazione nei singoli insediamenti di P.G.T. secondo le presenti norme e modalità di attuazione e secondo ogni norma del R.C.I. e del Regolamento Edilizio.
iamenti di P.G.T. secondo le presenti norme e modalità di attuazione e secondo ogni norma del R.C.I. e del Regolamento Edilizio. All'interno di ciascun insediamento, il cambio di destinazione d'uso fra quelle principali e compatibili ammesse, è sempre possibile nei limiti delle presenti norme. Nel caso di cessioni di attività non ammesse, non è possibile il subentro di altre attività non ammissibili.
lle presenti norme. Nel caso di cessioni di attività non ammesse, non è possibile il subentro di altre attività non ammissibili. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche comunali ed alla normativa igienico-sanitaria, sono soggetti esclusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al Comune, ad esclusione dei mutamenti di destinazione d’uso finalizzati
lusivamente a preventiva comunicazione dell’interessato al Comune, ad esclusione dei mutamenti di destinazione d’uso finalizzati alla creazione di luoghi di culto e luoghi destinati a centri sociali. Il cambio di destinazione nei limiti di cui alle presenti norme non comporta una variazione del fabbisogno di standard, ad esclusione dei casi in cui le aree o gli edifici vengono adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, lettera d)
gli edifici vengono adibiti a sede di esercizi commerciali non costituenti esercizi di vicinato ai sensi dell'art. 4, lettera d) del D.L. 31 marzo 1998 n°. 114. Il rispetto dei limiti di cui sopra deve essere in ogni caso comunicato all’Amministrazione Comunale per ogni cambio di destinazione, anche senza l’esecuzione di opere edilizie ed anche per le Slp. inferiori a centocinquanta metri quadrati. Se il cambio di destinazione d’uso comporta la realizzazione di opere edilizie ed un aumento ovvero una
30 variazione del fabbisogno di standard, l’Operatore dovrà cedere o monetizzare quando consentito dalle presenti norme o asservire a mezzo di convenzione da stipulare prima del rilascio del permesso di costruire o al deposito della D.I.A. gli eventuali standards aggiuntivi, dovuti per la nuova destinazione in rapporto alla dotazione di standards già attribuiti dalla precedente destinazione. Nell’ insediamento Nella zona di recupero di cui all’art. 41, qualora venga accertata l’impossibilità del recupero
Art. 10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI: PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO
destinazione. Nell’ insediamento Nella zona di recupero di cui all’art. 41, qualora venga accertata l’impossibilità del recupero totale o parziale degli standards nell’area o nell’edificio interessato dal mutamento di destinazione d’uso, può essere proposta la cessione di altra area individuata a standard o la monetizzazione della stessa. Art. 10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI: PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO E AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CENTRO EDIFICATO
E AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CENTRO EDIFICATO
10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI: PERIMETRO DEL CENTRO EDIFICATO E AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI CENTRO EDIFICATO Gli insediamenti A e B residenziali del Tessuto Urbano Consolidato, e gli Ambiti di Trasformazione urbanistica (B/SU) con prevalente (70%) destinazione residenziale e di servizi (30%) di cui al Documento di Piano, sono compresi nel "perimetro dei centri edificati" di cui al titolo 2.7.3.3 del Regolamento Comunale di Igiene vigente, che
ano, sono compresi nel "perimetro dei centri edificati" di cui al titolo 2.7.3.3 del Regolamento Comunale di Igiene vigente, che esclude l'insediamento di nuove attività (produttive, artigianali, commerciali, di deposito e di servizio) in cui si effettuino in tutto o in parte lavorazioni insalubri di prima classe di cui all'art. 216 del T.U.LL.SS. Regio Decreto n. 1265/1934 ed all’elenco del D.M. 05/09/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’ampliamento e/o la
gio Decreto n. 1265/1934 ed all’elenco del D.M. 05/09/94 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché l’ampliamento e/o la ristrutturazione di insediamenti esistenti relativi a cicli di lavorazioni insalubri inscritte nella prima classe. Per le attività esistenti alla data di adozione del piano che effettuano lavorazioni insalubri di prima classe entro il perimetro del centro edificato non sono ammessi interventi edilizi che consentano un potenziamento dell’attività
classe entro il perimetro del centro edificato non sono ammessi interventi edilizi che consentano un potenziamento dell’attività insalubre svolta; sono ammessi, viceversa, interventi edilizi finalizzati all’adeguamento tecnologico o igienico sanitario che concorrano alla riduzione dell'inquinamento e/o al miglioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, comunque non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre.
ioramento delle condizioni dell’ambiente di lavoro, comunque non correlati ad un ampliamento del ciclo di lavorazione insalubre. L’insediamento di nuove attività o l’ampliamento/ristrutturazione di attività esistenti insalubri di seconda classe, all’interno del perimetro del centro edificato, negli insediamenti in cui non è vietato dalle presenti norme, è subordinato dell’adozione di soluzioni progettuali atte a evitare o ridurre inquinamenti ed effetti molesti sulla popolazione.
AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
è subordinato dell’adozione di soluzioni progettuali atte a evitare o ridurre inquinamenti ed effetti molesti sulla popolazione. AUTOCERTIFICAZIONE PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI In sede di richiesta di autorizzazione di Piano Attuativo o di permesso di costruire o D.I.A., il Lottizzante od il Concessionario dichiara attraverso apposita autocertificazione di attenersi ai disposti degli art. 12,13 e 18/L.R. n°.
nte od il Concessionario dichiara attraverso apposita autocertificazione di attenersi ai disposti degli art. 12,13 e 18/L.R. n°. 48/74 della L.R. n°. 15 del 22/07/2002 e di impegnarsi per rendere edotti gli eventuali acquirenti delle prescrizioni dei suddetti articoli (nella fattispecie di nuova costruzione, ampliamento, trasformazione e trasferimento dell'attività esistente). Le aziende che esercitino una o più lavorazioni rientranti nell'elenco delle lavorazioni insalubri di 1a Classe, di cui
stente). Le aziende che esercitino una o più lavorazioni rientranti nell'elenco delle lavorazioni insalubri di 1a Classe, di cui al Decreto Ministeriale della Sanità 05 settembre 1994. ai sensi dell'art.216 T.U. leggi sanitarie, possono insediarsi in insediamento BD o D ogni qualvolta dimostrino di non arrecare molestia o danno al vicinato, attraverso la presentazione di dettagliata relazione tecnica sugli accorgimenti che si intendono adottare allo scopo.
vicinato, attraverso la presentazione di dettagliata relazione tecnica sugli accorgimenti che si intendono adottare allo scopo. Tutte le aziende che intendono insediarsi devono preventivamente dimostrare di rispettare la normativa vigente sulla qualità dell'aria, sui reflui industriali e sui rifiuti attraverso apposita relazione da presentarsi contestualmente alla domanda di permesso di costruire o D.I.A. o all'atto di richiesta di variazione d'uso e/o prima dell'inizio delle attività.
Art. 11 - FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (1), AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE
alla domanda di permesso di costruire o D.I.A. o all'atto di richiesta di variazione d'uso e/o prima dell'inizio delle attività. Art. 11 - FASCE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE (1), AREE DI COMPENSAZIONE AMBIENTALE (2) E CLIMA ACUSTICO (3) 1-a) - Qualora lotti a destinazione residenziale siano localizzati a confine di aree destinate a insediamenti produttivi e tali destinazioni siano a conferma di previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del P.G.T., negli
menti produttivi e tali destinazioni siano a conferma di previsioni urbanistiche vigenti alla data di adozione del P.G.T., negli interventi di nuova edificazione, dovranno essere realizzate idonee zone di salvaguardia ambientale a protezione degli insediamenti residenziali. La fascia di salvaguardia comprende le zone interposte tra gli edifici produttivi e/o tra gli impianti e attrezzature afferenti all’attività produttiva e gli edifici residenziali.
31 La stessa prescrizione si applica a zone di servizio urbano, zone di servizio o zone standard per attrezzature pubbliche quando si realizzano edifici destinati alla residenza o a servizi culturali, sociali, sanitari di tipo residenziale. b) Qualora i lotti a destinazione residenziale o produttiva siano (uno o entrambi) di nuova formazione in forza del P.G.T. , la larghezza della fascia, sarà di norma non inferiore a 10 m su ciascuno dei due lotti contigui e sarà
ne in forza del P.G.T. , la larghezza della fascia, sarà di norma non inferiore a 10 m su ciascuno dei due lotti contigui e sarà definita in sede del progetto edilizio e di eventuali piani attuativi se non già indicata sulla tavola dell’Azzonamento. La fascia dovrà prevedere sul lotto di pertinenza dell’intervento, una zona piantumata costituita da una quinta alberata e arbustiva a foglia persistente.
sul lotto di pertinenza dell’intervento, una zona piantumata costituita da una quinta alberata e arbustiva a foglia persistente. In alternativa alla realizzazione della fascia, negli interventi di ristrutturazione, ricostruzione e di ampliamento, ove siano presenti impedimenti tecnici, potranno essere proposte e realizzate soluzioni progettuali comportanti una riduzione dell'impatto ambientale esistente.
ecnici, potranno essere proposte e realizzate soluzioni progettuali comportanti una riduzione dell'impatto ambientale esistente. Qualora per la particolare conformazione del lotto la realizzazione della suddetta zona di larghezza minima non consenta la saturazione degli indici urbanistici, potrà essere ammessa una larghezza inferiore a condizione che siano adottate soluzioni progettuali e di gestione dall'attività lavorativa, comportanti una riduzione dell'impatto
ndizione che siano adottate soluzioni progettuali e di gestione dall'attività lavorativa, comportanti una riduzione dell'impatto ambientale, in modo da sopperire alla norma derogata. c) Nel caso in cui la contiguità tra lotti a destinazione residenziale e aree destinate a insediamenti produttivi sia introdotta dal P.G.T. la zona a filtro dovrà essere realizzata mediante interposizione di una zona non edificata di
oduttivi sia introdotta dal P.G.T. la zona a filtro dovrà essere realizzata mediante interposizione di una zona non edificata di larghezza non inferiore a 40 m 20 m sul lotto di nuova formazione, e comprendente una quinta alberata e arbustiva a foglia persistente. Nel caso di lotti non edificati, l’ubicazione della fascia, equamente ripartita tra i due lotti, è definita in sede di approvazione del P.G.T. Nel caso di lotti con insediamenti produttivi già esistenti,
tita tra i due lotti, è definita in sede di approvazione del P.G.T. Nel caso di lotti con insediamenti produttivi già esistenti, le zone non edificate occupate da attrezzature con destinazione d’uso compatibile con l’industria (D) di cui all’art. 9.1.b, poste a confine con le nuove aree destinate a residenza, possono contribuire alla funzione di fascia di filtro, per un’ampiezza massima di 20 m.
con le nuove aree destinate a residenza, possono contribuire alla funzione di fascia di filtro, per un’ampiezza massima di 20 m. 2 - Qualora i lotti edificabili siano localizzati a confine di zone e/o ambiti agricoli, il P.G.T. individua o va individuata in sede di P.A. o permesso di costruire una fascia di proprietà privata da mantenere in condizioni di decoro a cura e spese dei proprietari, inserite nell’ambito dell’intervento. Esse sono destinate alla realizzazione di spazi
di decoro a cura e spese dei proprietari, inserite nell’ambito dell’intervento. Esse sono destinate alla realizzazione di spazi verdi con possibilità di frazionamenti mediante separazione con siepi. In esse è vietata qualsiasi tipo di nuova costruzione, fatta eccezione per depositi di ricovero di attrezzi nella misura di uno ogni 1000 mq., di dimensioni massime di 3x2 metri, da realizzarsi in legno o muratura e con copertura in tegole.
a misura di uno ogni 1000 mq., di dimensioni massime di 3x2 metri, da realizzarsi in legno o muratura e con copertura in tegole. A confine di tali aree, la cui localizzazione all’interno dei Piani Attuativi è vincolante, è possibile costruire gli edifici dei Piani Attuativi stessi. Nel caso dell’esistenza di strutture provvisorie o definitive che non siano conformi, in termini di materiali e dimensioni, con quanto descritto nel Piano Attuativo cui l’area si riferisce, di provvedere all’adeguamento, alla
di materiali e dimensioni, con quanto descritto nel Piano Attuativo cui l’area si riferisce, di provvedere all’adeguamento, alla sostituzione o alla demolizione d tali strutture. Il progetto planivolumetrico del Piano Attuativo dovrà indicare le opere di sistemazione ed adeguamento di tali aree comprese le piantumazioni. Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti nelle Convenzioni con definizione dei tempi di esecuzione
antumazioni. Gli impegni di cui ai precedenti punti saranno trascritti nelle Convenzioni con definizione dei tempi di esecuzione di tali lavori coordinati con quelli della realizzazione degli edifici dei Piani Attuativi stessi. I Piani attuativi possono essere estesi a comprendere tali aree o fasce inedificabili del P.G.T. Tali aree sono escluse dal calcolo della Superficie territoriale così come previsto all’art. 13 ma comprese nel perimetro del
T. Tali aree sono escluse dal calcolo della Superficie territoriale così come previsto all’art. 13 ma comprese nel perimetro del P.A. al solo fine compensativo (perimetro di P.A. e/o di compensazione). Tutte le fasce e le quinte arborate di cui sopra, già definite sulla tavola dell’Azzonamento, fermo restando le loro caratteristiche dimensionali, potranno essere rilocalizzate in sede di Pianificazione Attuativa.
namento, fermo restando le loro caratteristiche dimensionali, potranno essere rilocalizzate in sede di Pianificazione Attuativa. 3 - Ai fini del controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico, è obbligatoria la presentazione della documentazione di prevenzione di impatto acustico e di clima acustico di cui all’art. 8 della L.Q. 447/95 e di cui all’art. 5 della L.R. 13/2001 per i progetti relativi a:
- strade di tipo A, B, C, D, E e F di cui all’art. 58;
- discoteche;
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- circoli privati e pubblici esercizi con macchinari e impianti rumorosi;
- impianti sportivi e ricreativi;
- ferrovie. In generale la documentazione di cui sopra è obbligatoria per il rilascio di permesso di costruire relativo ad insediamenti produttivi, sportivi e ricreativi, o per prestazioni di servizi commerciali polifunzionali. In particolare:
- è comunque necessario, qualora si intendano realizzare, ristrutturare o ampliare insediamenti produttivi
nali. In particolare:
- è comunque necessario, qualora si intendano realizzare, ristrutturare o ampliare insediamenti produttivi posti in adiacenza ad azzonamenti residenziali, che ne venga fatta espressamente menzione, in occasione di richieste all’A.S.L. di parere igienico – sanitario;
- ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.Q. 447/95 occorre prevedere idonea documentazione di clima acustico per gli edifici residenziali che sorgeranno nei pressi di attività già esistenti e caratterizzate da emissioni di
clima acustico per gli edifici residenziali che sorgeranno nei pressi di attività già esistenti e caratterizzate da emissioni di rumore;
- analogamente dovrà essere prodotta idonea documentazione di clima acustico per i nuovi insediamenti residenziali confinanti con le strade di tipo A, B, C, D, E, F di cui al successivo art. 58. La valutazione di clima acustico deve essere effettuata già in fase di pianificazione attuativa per i soli aspetti
Art. 12 - AREE DISMESSE E SITI INQUINATI
sivo art. 58. La valutazione di clima acustico deve essere effettuata già in fase di pianificazione attuativa per i soli aspetti planivolumetrici, in particolare per quanto riguarda gli Ambiti di Trasformazione ricompresi nei casi sopracitati. Art. 12 - AREE DISMESSE E SITI INQUINATI Nel caso di insediamenti produttivi (industriali, agricoli, ecc.), impianti tecnologici, ecc. dismessi o in via di dismissione e per siti inquinati in generale ed in particolare da materiali contenenti amianto, dovrà essere
ismessi o in via di dismissione e per siti inquinati in generale ed in particolare da materiali contenenti amianto, dovrà essere predisposto ed attuato da parte della proprietà un Piano di Indagine Ambientale preliminare sul sito ai sensi del punto 3.2.1 del Regolamento Comunale di Igiene della Regione Lombardia, volto ad accertare lo stato di salubrità del suolo, del sottosuolo e di qualità delle acque sotterranee, al fine di escludere la presenza di eventuali
Titolo V. Il Piano d’Indagine dovrà essere validato dagli Enti Pubblici competen
stato di salubrità del suolo, del sottosuolo e di qualità delle acque sotterranee, al fine di escludere la presenza di eventuali contaminazioni. In caso di esito positivo, dovrà essere avviato l’iter previsto dal D. Lgs n°. 152/2006 – Parte IV – Titolo V. Il Piano d’Indagine dovrà essere validato dagli Enti Pubblici competenti. In caso di presenza di contaminazioni con limiti inferiori alle destinazioni d’uso delle aree, dovrà essere predisposto
petenti. In caso di presenza di contaminazioni con limiti inferiori alle destinazioni d’uso delle aree, dovrà essere predisposto un Piano degli Scavi ai sensi dell’art. 186 del D. Lgs: 152/06 per la definizione della tipologia dei terreni in funzione della loro classificazione come terre e rocce da scavo (esenti dall’iter dei rifiuti). Per quanto riguarda gli interventi di demolizione degli edifici e di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti,
i rifiuti). Per quanto riguarda gli interventi di demolizione degli edifici e di bonifica e smaltimento di materiali inquinanti, anche all’interno delle aree dismesse, vale quanto disposto dall’art. 17 per i singoli interventi. In generale per i siti inquinati eventualmente presenti sul territorio, la loro bonifica ed il ripristino ambientale degli stessi siti, dovranno essere condotti ai sensi dello stesso D.Lgs n° 152/2006 e della D.G.R. n° 6/17252 del
ino ambientale degli stessi siti, dovranno essere condotti ai sensi dello stesso D.Lgs n° 152/2006 e della D.G.R. n° 6/17252 del 01.08.1996 e saranno di entità commisurabile anche alla specifica futura destinazione d’uso dei suoli.
Art. 13 – INDICI URBANISTICI –EDILIZI – AMBIENTALI
33 TITOLO V – INDICI URBANISTICI – EDILIZI – AMBIENTALI Art. 13 – INDICI URBANISTICI –EDILIZI – AMBIENTALI Gli indici urbanistici ed edilizi che regolano l'utilizzazione delle aree e l'edificazione nei vari insediamenti del territorio comunale, sono definiti come segue: It - Indice di densità territoriale (mc./mq.) Definisce il volume costruibile per ogni unità di superficie territoriale. If - Indice di densità fondiaria (mc./mq.) Definisce il volume costruibile per ogni unità di superficie fondiaria.
territoriale. If - Indice di densità fondiaria (mc./mq.) Definisce il volume costruibile per ogni unità di superficie fondiaria. Ut - Indice di utilizzazione territoriale (mq./mq.) Indica la massima superficie lorda di pavimento (Slp.), espressa in metri quadri, costruibile per ogni metro quadro di superficie territoriale (St), limitatamente agli insediamenti produttivi e commerciali o ai servizi pubblici o ad altre insediamenti speciali. Uf - Indice di utilizzazione fondiario (mq./mq.)
roduttivi e commerciali o ai servizi pubblici o ad altre insediamenti speciali. Uf - Indice di utilizzazione fondiario (mq./mq.) Indica la massima superficie lorda di pavimento (Slp), espressa in metri quadri, costruibile per ogni metro quadro di superficie fondiaria (Sf), limitatamente agli insediamenti produttivi e commerciali o ai servizi pubblici o ad altri insediamenti speciali. Sf - Superficie fondiaria (mq.)
li insediamenti produttivi e commerciali o ai servizi pubblici o ad altri insediamenti speciali. Sf - Superficie fondiaria (mq.) E’ costituita dall’area a destinazione omogenea di insediamento sulla quale il P.G.T. si attua a mezzo di intervento diretto, successivo o meno all’intervento preventivo. Per i lotti interni ai piani attuativi, essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le
ventivo. Per i lotti interni ai piani attuativi, essa è costituita dalla parte residua della superficie territoriale detratte le aree per l'urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le aree già a destinazione o di proprietà pubblica o da acquisire a tali fini, facenti parte dell'area oggetto dell'intervento. Per i lotti esterni ai piani attuativi, edificabili a permesso di costruire, la Sf è quella definita secondo le
dell'intervento. Per i lotti esterni ai piani attuativi, edificabili a permesso di costruire, la Sf è quella definita secondo le procedure di cui all’art. 1a se ed in quanto edificabile ed è comprensiva anche delle aree previste edificabili dall'Azzonamento ma destinate all'adeguamento delle strade e/o alla formazione della nuova rete della viabilità e degli spazi di sosta e di verde attrezzato di cui all'art.6a.
elle strade e/o alla formazione della nuova rete della viabilità e degli spazi di sosta e di verde attrezzato di cui all'art.6a. In essa non sono comprese le aree e gli spazi già di proprietà pubblica o di uso pubblico oppure ove sia in corso il trasferimento di proprietà, anche se queste aree e questi spazi fossero azzonati come edificabili. Al fine della verifica dell’If degli edifici esistenti, nella loro superficie fondiaria (Sf) sono comprese le aree di
ificabili. Al fine della verifica dell’If degli edifici esistenti, nella loro superficie fondiaria (Sf) sono comprese le aree di pertinenza di cui all’art. 15, utilizzate ai fini del calcolo degli indici urbanistici. St - Superficie territoriale (mq.) E' definita dalla superficie complessiva dell'area interessata dai vari interventi pubblici o privati di attuazione del P.G.T. ed è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate alla edificazione vera e propria e
ivati di attuazione del P.G.T. ed è pertanto comprensiva di tutte le aree fondiarie destinate alla edificazione vera e propria e delle aree necessarie per la urbanizzazione primaria e secondaria definite nelle misure dal Piano e dalle presenti norme. Sono da escludere ai fini del suo computo: le aree e gli spazi compresi in essa che siano già di proprietà o di uso pubblico; le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica, ma aperte al
n essa che siano già di proprietà o di uso pubblico; le aree stradali non ancora acquisite alla proprietà pubblica, ma aperte al pubblico transito da oltre tre anni; le aree comprese in altre insediamenti inedificabili (F3, F4) del P.G.T., nonché le fasce di rispetto stradale a norma delle disposizioni vigenti. Sc - Superficie coperta (mq.) Misura la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate
perta (mq.) Misura la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale delle parti edificate fuori terra, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali compresi i porticati e le tettoie aperte ed i box esterni di cui all’art. 21 delle presenti norme ed escluse le parti aggettanti aperte come balconi e sporti di gronda fino a m. 2,00 di profondità. Le parti aggettanti aperte con sporgenza superiore a m. 2,00 per la residenza ed a m. 2,50 per altre
34 destinazioni saranno computate per la sola parte eccedente. Sono inoltre esclusi gli impianti sportivi purché privi di manufatti aventi consistenza volumetrica (Sc H; Slp) e sono escluse le parti di edificio sotterranee esterne al perimetro della costruzione fuori terra, purché l’estradosso delle solette di copertura non sia sporgente dalla quota del marciapiede stradale di riferimento (+/- 0,00) o dalla quota del terreno naturale se
copertura non sia sporgente dalla quota del marciapiede stradale di riferimento (+/- 0,00) o dalla quota del terreno naturale se superiore e se completamente ricoperto da uno strato di almeno cm. 40 di terreno coltivabile. Sono in generale esclusi dal calcolo della Sc tutte le opere , interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico- edilizia di cui all’art.21 delle presenti norme ed al Regolamento Edilizio Comunale.
e manufatti privi di rilevanza urbanistico- edilizia di cui all’art.21 delle presenti norme ed al Regolamento Edilizio Comunale. Si considera Sc esistente quella delle costruzioni accessorie o tettoie in muratura, che non abbiano carattere precario o provvisorio, che non siano abusive e che alla data di adozione del P.G.T. presentano le parti strutturali sostanzialmente integre. Rc - Rapporto di copertura (%) Esprime il rapporto tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf).
anzialmente integre. Rc - Rapporto di copertura (%) Esprime il rapporto tra superficie coperta (Sc) e superficie fondiaria (Sf). Slp - Superficie lorda complessiva di pavimento Negli insediamenti prevalentemente residenziali è la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il profilo esterno delle pareti, delle superfici degli eventuali piani interrati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte, con le esclusioni sotto indicate a - Sono escluse dal computo della Slp.:
ati e soppalchi, nonché delle altre superfici coperte, con le esclusioni sotto indicate a - Sono escluse dal computo della Slp.:
- le superfici coperte adibite al ricovero ed al parcheggio degli autoveicoli aventi altezza netta massima di mt. 2,50 con i relativi spazi di manovra ed accesso, nei limiti di cui al successivo art. 21 se esterne e nei limiti di cui all’indice Sd, se interne e/o in espansione del profilo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio;
erne e nei limiti di cui all’indice Sd, se interne e/o in espansione del profilo esterno delle pareti perimetrali dell’edificio; 2. le superfici delle murature perimetrali in attuazione della legislazione in materia di edilizia sostenibile (L.R. n° 33/07) e le superfici delle murature di divisione fra appartamenti in adempimento di quanto previsto dall’art. 31-C delle N.T.A. del D.d.P.; 3. le superfici destinate a servizi tecnici (scala comune a più alloggi; ascensori; locale macchine;
-C delle N.T.A. del D.d.P.; 3. le superfici destinate a servizi tecnici (scala comune a più alloggi; ascensori; locale macchine; locale contatori; centrale termica; sede di impianti per la sicurezza degli edifici) dei fabbricati; 4. le superfici degli aggetti aperti, quali terrazze, balconi; 5. le logge ed i portici e pilotis aventi profondità superiore a 1,50 m., se annessi alla residenza, entro i limiti massimi del 20% della superficie lorda di pavimento complessiva fuori terra della rispettiva
essi alla residenza, entro i limiti massimi del 20% della superficie lorda di pavimento complessiva fuori terra della rispettiva unità abitativa, considerata al netto degli stessi. Porticati e logge esistenti, eccedenti il limite di cui sopra, sono confermati nella loro specifica destinazione; eventuali trasformazioni saranno possibili solo in quanto compatibili con le norme vigenti. b - Sono altresì escluse dal computo della Slp.:
- i soppalchi non aventi autonomamente i requisiti di abitabilità.
me vigenti. b - Sono altresì escluse dal computo della Slp.:
- i soppalchi non aventi autonomamente i requisiti di abitabilità.
- i sottotetti senza divisori interni, con destinazione accessoria che abbiano un’altezza media ponderale
- inferiore a ml. 2,40 calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza supera ml. 1,50 per la superficie relativa ed un rapporto aereoilluminante non superiore al valore di
sottotetto la cui altezza supera ml. 1,50 per la superficie relativa ed un rapporto aereoilluminante non superiore al valore di 1/30, nel caso di interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, di edifici con alloggi all’ultimo piano abitabile di Slp superiore a 80 mq;
- inferiore o uguale a ml. 1,80 per gli ampliamenti e le sopraelevazioni di cui all’art. 49 delle presenti norme e per interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione o di demolizione e
elevazioni di cui all’art. 49 delle presenti norme e per interventi di ristrutturazione, di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione, di edifici con alloggi all’ultimo piano abitabile di Slp inferiore o uguale a 80 mq. I vani nei sottotetti con altezza eccedente quella indicata ai punti precedenti rientrano per intero nel computo della Slp. e del volume. 3. le superfici destinate a cantine e locali accessori poste ai piani interrati per almeno 2/3 della propria
Slp. e del volume. 3. le superfici destinate a cantine e locali accessori poste ai piani interrati per almeno 2/3 della propria altezza, non superiore a m. 2.50, calcolata dal piano di pavimento all'intradosso della copertura, fino ad un massimo non superiore al 100% della Sc in progetto, ovvero poste al piano terreno degli edifici, purché in quest'ultimo caso non occupino più del 30% della superficie coperta (Sc) in
35 progetto; in caso di superfici eccedenti le percentuali, i rapporti e le altezze indicati, queste devono essere interamente computate all'interno della Slp. 4. le superfici in progetto destinate a tettoia e/o altre destinazioni accessorie di cui al successivo art. 21, funzionalmente e/o non funzionalmente connesse all'edificio principale, fino ad un rapporto di copertura massimo non superiore a 1/10 della superficie drenante del lotto, con un massimo di
principale, fino ad un rapporto di copertura massimo non superiore a 1/10 della superficie drenante del lotto, con un massimo di superficie coperta di mq. 30,00 e minima di 15,00 mq.; le superfici eccedenti tale quantità devono essere computate all'interno della Slp.. 5. le superfici delle opere, interventi e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all’art. 21 delle presenti norme ed al Regolamento Edilizio Comunale.
e manufatti privi di rilevanza urbanistico-edilizia di cui all’art. 21 delle presenti norme ed al Regolamento Edilizio Comunale. c - Sono infine escluse dal computo della Slp. la superficie degli eventuali servizi pubblici e privati se convenzionati, realizzati all’interno degli edifici residenziali. Per gli insediamenti produttivi, artigianali, commerciali, terziari E' la somma delle superfici lorde dei vari piani adibiti alle attività previste nei singoli insediamenti.
commerciali, terziari E' la somma delle superfici lorde dei vari piani adibiti alle attività previste nei singoli insediamenti. Sono escluse dal computo della Slp., le parti interrate o seminterrate (massimo mt. 1.00 estradosso fuori terra) purché abbiano altezza netta interna non superiore a mt. 3,50. Sono pure esclusi i soppalchi interni, aventi altezza interna netta inferiore a mt. 2.60. Sono altresì escluse dal computo della Slp. le superfici destinate ai servizi tecnici definiti come al precedente
re a mt. 2.60. Sono altresì escluse dal computo della Slp. le superfici destinate ai servizi tecnici definiti come al precedente paragrafo a.3, compresi i depuratori delle acque di lavorazione e gli impianti per lo smaltimento dei rifiuti e le superfici destinate ai servizi per la sicurezza, comprese le vasche di accumulo al fine delle prevenzione di incendi. Np - Numero dei piani fuori terra Indica il numero totale dei piani fuori terra di un edificio compreso il piano terreno o rialzato ed escluso il
iani fuori terra Indica il numero totale dei piani fuori terra di un edificio compreso il piano terreno o rialzato ed escluso il piano sottotetto inabitabile e il seminterrato. Qnt - Quota Naturale del terreno Ai fini del presente articolo è da intendersi quota naturale del terreno quella originaria preesistente ovvero la quota risultante dalla sistemazione del terreno stesso intorno all’edificio nel limite del dislivello massimo pari
nte ovvero la quota risultante dalla sistemazione del terreno stesso intorno all’edificio nel limite del dislivello massimo pari a ml 1,00. Sono fatte salve le particolari condizioni morfologiche preesistenti. Dc - Distanze dai confini E’ la distanza delle nuove costruzioni dal confine di proprietà, così come definita dall'art.16b delle presenti norme. De - Distanza tra gli edifici E’ la distanza delle nuove costruzioni dalle altre costruzioni, così come definito dall’art.16c delle presenti norme.
li edifici E’ la distanza delle nuove costruzioni dalle altre costruzioni, così come definito dall’art.16c delle presenti norme. Ds - Distanze dagli spazi pubblici E’ la distanza delle nuove costruzioni dagli spazi pubblici, così come definita dall'art.16a delle presenti norme. G - Gronda La gronda di cui alla definizione di Slp è il lato esterno della copertura che non interseca il colmo. Pp - Aree destinate a parcheggio privato
i alla definizione di Slp è il lato esterno della copertura che non interseca il colmo. Pp - Aree destinate a parcheggio privato Sono gli spazi di sosta per autoveicoli aperti o coperti (anche se interrati) ad uso privato, come previsto all’art. 18 della legge 6 agosto 1967 n°. 765 modificato dalla Legge 24 marzo 1989 n°. 122 e dall’art.7 delle presenti norme. P - Aree destinate a parcheggio pubblico Sono gli spazi ad uso pubblico di sosta per autoveicoli, da reperirsi generalmente in spazi pubblici, come
a parcheggio pubblico Sono gli spazi ad uso pubblico di sosta per autoveicoli, da reperirsi generalmente in spazi pubblici, come previsto dal D.L. 2 aprile 1968. U1 - Superficie per opere di urbanizzazione primaria Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione primaria, come definita e quantificata dalle presenti norme. U2 - Superficie per opere di urbanizzazione secondaria Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, come definita e quantificata
rbanizzazione secondaria Comprende la superficie delle aree destinate ad urbanizzazione secondaria, come definita e quantificata dalle presenti norme. Sd - Superficie drenante (m%) E’ la superficie fondiaria minima filtrante, da lasciare libera da costruzioni, anche in sottosuolo e da adibire
36 preferibilmente a verde, secondo quanto disposto dall’ art 24. La superficie drenante potrà essere definita per ciascun insediamento e per ogni tipo di intervento e non dovrà comunque essere inferiore:
- al 15% per gli Ambiti di Trasformazione produttiva D e per gli insediamenti di completamento produttivi BD e terziari B/SU;
- al 30% per gli Ambiti di Trasformazione B/SU e per gli insediamenti di completamento residenziali e terziari (B)
erziari B/SU;
- al 30% per gli Ambiti di Trasformazione B/SU e per gli insediamenti di completamento residenziali e terziari (B)
- al 40% per gli insediamenti 30% per gli Ambiti BV e per gli Ambiti di Trasformazione (espansione) residenziale e di servizio (C e C/S); Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia, urbanistica, di ampliamento mediante espansione planimetrica di un edificio, quando lo stato di fatto non consente di garantire il rispetto dell’indice minimo di
nte espansione planimetrica di un edificio, quando lo stato di fatto non consente di garantire il rispetto dell’indice minimo di superficie scoperta e drenante previsto, gli interventi devono essere effettuati in modo da non ridurre ulteriormente e possibilmente migliorare l’indice di superficie drenante esistente. Limitatamente a tali interventi e al fine di migliorare o adeguare l’indice di superficie drenante ai valori
drenante esistente. Limitatamente a tali interventi e al fine di migliorare o adeguare l’indice di superficie drenante ai valori previsti, possono essere computate le coperture a verde di corpi fabbrica interrati purché realizzate con uno strato di terreno di almeno 40 cm di spessore e contigue, per almeno un lato del perimetro, ad area a verde priva di qualsiasi costruzione nel sottosuolo, in modo da garantire la funzione di drenaggio e filtrazione delle acque meteoriche nel terreno circostante.
ione nel sottosuolo, in modo da garantire la funzione di drenaggio e filtrazione delle acque meteoriche nel terreno circostante. Ll - Lotti liberi Ad ogni effetto si considerano lotti liberi quelli totalmente inedificati di proprietà del richiedente il Permesso di Costruire o Piano Attuativo e che non risultino stralciati, sia catastalmente che di fatto, dopo la data di adozione del P.R.G. previgente, né dalla sua stessa proprietà se già edificata, né da aree contigue edificate,
, dopo la data di adozione del P.R.G. previgente, né dalla sua stessa proprietà se già edificata, né da aree contigue edificate, né da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate ancorché su un solo mappale. Sv - Superficie di vendita (mq.) E' l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.
e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. La superficie di vendita degli esercizi che hanno ad oggetto esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali edili e simili) è computata nella misura di 1/8 della Slp. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso ed
1/8 della Slp. La superficie di vendita degli esercizi che, nello stesso locale, effettuano la vendita congiunta all’ingrosso ed al dettaglio (macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; materiale elettrico; colori e vernici, carte da parati, ferramenta ed utensileria; articoli per impianti idraulici, a gas e igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto,
impianti idraulici, a gas e igienici; articoli per riscaldamento; strumenti scientifici e di misura; macchine per ufficio; auto, motocicli e relativi accessori e pezzi di ricambi; combustibili; materiali per l’edilizia; legnami) è calcolata nella misura di ½ della Slp. complessivamente utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche
RISPETTO DEGLI INDICI DI PIANO
sivamente utilizzata. In tali esercizi non possono essere introdotte o vendute merci diverse da quelle aventi le caratteristiche sopra tassativamente indicate, salvo che chiedano e ottengano le autorizzazioni prescritte dagli artt. 8 e 9 del D.lgs 114/98 per l’intera ed effettiva superficie di vendita. Sm - Superficie minima di intervento E’ quella minima da assoggettare ad interventi di attuazione del P.G.T. sia di iniziativa pubblica che privata. RISPETTO DEGLI INDICI DI PIANO
RISPETTO DEGLI INDICI DI PIANO
ma da assoggettare ad interventi di attuazione del P.G.T. sia di iniziativa pubblica che privata. RISPETTO DEGLI INDICI DI PIANO Al fine di garantire la libertà progettuale compatibilmente con le esigenze di interesse pubblico è ammessa una tolleranza in meno rispetto agli indici previsti nei singoli insediamenti a condizione che vengano versati gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria massima consentita.
nsediamenti a condizione che vengano versati gli oneri di urbanizzazione primaria calcolati sulla volumetria massima consentita. L'utilizzo totale degli indici di edificabilità fondiaria (If) o territoriale (It) previsti dal Piano di Governo del Territorio per una determinata area, esclude ogni richiesta successiva di ulteriore edificazione, salvo che questa sia conseguente a demolizione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.
37 Il proprietario dell'immobile, contestualmente al rilascio del permesso di costruire o D.I.A. o C.I.A., deve presentare una impegnativa di asservimento volumetrico di cui al successivo art. 15. Contestualmente alla richiesta di abitabilità o agibilità deve essere prodotto il relativo atto notarile di asservimento debitamente registrato e trascritto. Nel caso in cui la domanda di concessione riguardi mappali su cui già insistano o siano state autorizzate altre
to e trascritto. Nel caso in cui la domanda di concessione riguardi mappali su cui già insistano o siano state autorizzate altre costruzioni, all'area utilizzabile ai fini della volumetria o della superficie edificabile deve essere sottratta l'area impegnata volumetricamente dalle altre costruzioni esistenti o previste con riferimento agli indici stabiliti dal presente strumento urbanistico generale.
dalle altre costruzioni esistenti o previste con riferimento agli indici stabiliti dal presente strumento urbanistico generale. L’area di pertinenza delle costruzioni esistenti alla data di adozione del presente P.G.T. è costituita dai mappali sui quali insistono dette costruzioni, con esclusione dei mappali ceduti o acquisiti successivamente alla loro realizzazione o risultanti da frazionamenti approvati prima della data sopracitata, salvo l’esistenza di atti di vincolo volumetrico.
Art. 14 - CALCOLO DEL VOLUME - VERIFICA DEGLI INDICI DI DENSITA’ EDILIZIA
zzazione o risultanti da frazionamenti approvati prima della data sopracitata, salvo l’esistenza di atti di vincolo volumetrico. Art. 14 - CALCOLO DEL VOLUME - VERIFICA DEGLI INDICI DI DENSITA’ EDILIZIA Il controllo generale dell’uso del territorio avviene anche con la limitazione volumetrica di tutti gli edifici che su esso insistono o che su di esso verranno edificati, sia con destinazione abitativa sia con destinazione produttiva, commerciale, di servizio o altro.
su di esso verranno edificati, sia con destinazione abitativa sia con destinazione produttiva, commerciale, di servizio o altro. Pertanto i parametri della densità edilizia per i singoli insediamenti devono essere verificati sempre sui volumi edilizi, progettati o esistenti da conservare che abbiano una effettiva capacità di contenere l’abitazione stabile di persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva commerciale di servizio o altro.
one stabile di persone o la loro permanenza per lo svolgimento di qualsiasi attività produttiva commerciale di servizio o altro. Agli effetti del controllo della densità edilizia valgono le seguenti definizioni: V - Volume Il volume delle costruzioni residenziali e di servizio è da ricavarsi convenzionalmente moltiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di ml. 2,70, in
tiplicando la superficie lorda complessiva di pavimento dei singoli piani per l'altezza virtuale dell'interpiano di ml. 2,70, in attuazione della legislazione in materia (L.R. 33/07) anche per la soletta intermedia o di ml. 3,00 negli altri casi, indipendentemente dalla sua altezza effettiva e dalla destinazione d’uso, purché l’altezza media interna netta del piano sia uguale o inferiore a ml. 3,50. Il volume dei locali con altezza media interna superiore a ml. 3,50 verrà computato per l’altezza effettiva.
feriore a ml. 3,50. Il volume dei locali con altezza media interna superiore a ml. 3,50 verrà computato per l’altezza effettiva. Nel caso di edifici preesistenti con altezze di interpiano inferiori a quelle indicate ml. 2,70 o a ml. 3,00, verranno computate le altezze reali, quando in possesso dei requisiti igienico – sanitari di legge per abitazioni. Vt - Volumi tecnici Devono intendersi per "volumi tecnici", ai fini della esclusione del calcolo della Slp. di cui all’art.13, i volumi
lumi tecnici Devono intendersi per "volumi tecnici", ai fini della esclusione del calcolo della Slp. di cui all’art.13, i volumi strettamente necessari a contenere e a consentire l’accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatorio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.
lità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell’edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche. I volumi tecnici sono volumi che concorrono a migliorare l'agibilità dei volumi destinati all'attività residenziale o produttiva o di servizio e verranno realizzati in conformità dei requisiti delle costruzioni in rapporto all’ambiente ed allo spazio urbano definiti in conformità al Repertorio degli interventi edilizi di cui all’Allegato n°. 1 alle presenti norme.
allo spazio urbano definiti in conformità al Repertorio degli interventi edilizi di cui all’Allegato n°. 1 alle presenti norme. Recupero dei sottotetti esistenti A condizione che vengano mantenute le caratteristiche tipologiche, morfologiche e materiche dell’edificio e del contesto ed in particolare a condizione che non vengano alterate le pendenze delle falde delle coperture, è consentito il recupero volumetrico, al solo scopo residenziale, del piano sottotetto esistente senza che tale
delle coperture, è consentito il recupero volumetrico, al solo scopo residenziale, del piano sottotetto esistente senza che tale volumetria venga verificata con l'indice di densità edilizia ammessa nello specifico insediamento omogeneo, purché gli edifici interessati siano destinati in tutto o in parte (25%) a residenza e serviti da tutte le urbanizzazioni primarie di cui all’art.6a. Sono esclusi dal recupero dei sottotetti esistenti, gli edifici di tipo “A” degli ambiti A1, A2, e A3 e gli edifici
38 prospettanti direttamente sugli spazi pubblici, salvo diversa prescrizione del progetto di sistemazione dello per i quali il recupero del sottotetto della singola unità abitativa è subordinato allo studio dell’intera facciata dell’edificio di appartenenza, anche in riferimento allo spazio pubblico stesso. Le procedure e le condizioni di fattibilità degli interventi di cui al comma precedente sono quelle fissate dalla L.R. n°. 12/2005. Volume e Slp. degli edifici esistenti
tà degli interventi di cui al comma precedente sono quelle fissate dalla L.R. n°. 12/2005. Volume e Slp. degli edifici esistenti Per edifici esistenti si intendono gli edifici inseriti catastalmente o documentati da atti notarili, se precedenti al 1 settembre 1967, o autorizzati. Il volume o la Slp degli edifici esistenti sono calcolati come quelli di progetto. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di demolizione, ammessi negli insediamenti nelle zone
progetto. Per gli interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica e di demolizione, ammessi negli insediamenti nelle zone di recupero di cui all’art. 41 (AA, A2 e B/SU) e negli Ambiti di Trasformazione, il volume esistente e quello di progetto è quello risultante dall’ingombro reale dell’edificio: superficie coperta per altezza calcolata come al capitolo successivo. In tali ambiti, le sovrastrutture e/o superfetazioni saranno computati se regolarmente assentiti o accatastati al 1
successivo. In tali ambiti, le sovrastrutture e/o superfetazioni saranno computati se regolarmente assentiti o accatastati al 1 settembre 1967, solo negli interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi o permessi di costruire convenzionati. Per gli edifici rustici (stalle e fienili), sarà considerata tutta la Slp. del corpo di fabbrica esistente anche se costituito da pilastri e tetto con o senza pareti perimetrale.
onsiderata tutta la Slp. del corpo di fabbrica esistente anche se costituito da pilastri e tetto con o senza pareti perimetrale. Il volume degli edifici crollati o demoliti a seguito di ordinanza sindacale, per motivi di sicurezza e/o ceduti per realizzare opere di urbanizzazione primaria e secondaria, qualora non indennizzate o per promuovere il risanamento urbanistico, edilizio ed ambientale, potranno essere o ricostruiti o riutilizzati, ai fini compensativi, in
overe il risanamento urbanistico, edilizio ed ambientale, potranno essere o ricostruiti o riutilizzati, ai fini compensativi, in ampliamento di edifici esistenti o in un ambito di ristrutturazione urbanistica, nei modi di cui alle norme di Insediamento attraverso permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo o trasferiti quando previsto dalle presenti norme e nei limiti di ciascun insediamento.
ostruire convenzionato o Piano Attuativo o trasferiti quando previsto dalle presenti norme e nei limiti di ciascun insediamento. Ai fini della verifica degli indici esistenti, la superficie fondiaria e territoriale di pertinenza è quella risultante dal permesso di costruire e/o convenzione o da quella catastale per gli edifici preesistenti al 1967. Per gli edifici industriali e commerciali, il volume di riferimento per il calcolo della Slp. esistente, è quello risultante
Per gli edifici industriali e commerciali, il volume di riferimento per il calcolo della Slp. esistente, è quello risultante applicando l'altezza convenzionale di interpiano di ml. 4,50 e di 3,80 se la loro altezza è uguale o superiore a ml. 4,50 o a ml. 3,80 od applicando l'altezza esistente se la loro altezza è inferiore a ml. 4,50 o a ml. 3,80. Superfetazioni Per superfetazione si intende ogni elemento spurio dell’unità edilizia, aggiunto in epoca successiva a quella
H.F. – ALTEZZA DI CIASCUN FRONTE DI FABBRICATO
Superfetazioni Per superfetazione si intende ogni elemento spurio dell’unità edilizia, aggiunto in epoca successiva a quella dell’edificazione dell’organismo architettonico o delle sue organiche trasformazioni e completamente “estranee” ed incongruenti ad esso. H.F. – ALTEZZA DI CIASCUN FRONTE DI FABBRICATO E' la distanza intercorrente tra la quota media del terreno naturale, o da quella del terreno sistemato se più basso e la
RICATO E' la distanza intercorrente tra la quota media del terreno naturale, o da quella del terreno sistemato se più basso e la quota dell’intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano abitabile, e o la quota media dell'intradosso del solaio di copertura dell’ultimo piano se a falde inclinate o al il punto più alto della veletta o parapetto nel caso di copertura piana. Per quota del terreno naturale si intende quella originaria oppure quella deI terreno sistemato, purchè Ia eventuale
tura piana. Per quota del terreno naturale si intende quella originaria oppure quella deI terreno sistemato, purchè Ia eventuale sopraelevazione sia contenuta entro 1,00 m. rispetto alla quota originaria e purché essa sia chiaramente giustificata da esigenze di livellamento di depressioni o di adeguamento al livello de!la adiacente sede stradale. ln caso di edifici su terreni in pendio l'altezza è quella medio ponderale ottenuta dividendo l’area delle fronti per lo
radale. ln caso di edifici su terreni in pendio l'altezza è quella medio ponderale ottenuta dividendo l’area delle fronti per lo sviluppo della proiezione sul piano orizzontale. Non si considerano nel computo dell'altezza, i volumi tecnici a servizio del fabbricato e strettamente necessari agli impianti che, per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, non possono trovare luogo nel corpo dell’edificio cui sono
gli impianti che, per esigenze tecniche di funzionalità degli stessi, non possono trovare luogo nel corpo dell’edificio cui sono connessi, come precisato nella Circo Min. L.L.PP. 31.01.1973 n° 2474, nonché i vani accessori. Nel caso di edifici a tipologia industriale, l’altezza si misura con riferimento all’intradosso delle travi di sostegno della copertura, o della catena nel caso di copertura ad arco; per gli edifici di tipo prismatico con pannelli perimetrali senza
della copertura, o della catena nel caso di copertura ad arco; per gli edifici di tipo prismatico con pannelli perimetrali senza gronda, o ad essi assimilabili, l'altezza complessiva misurata sul prospetto non dovrà superare di oltre 2,00 m. il limite stabilito per l’altezza massima, come sopra specificato. Lo spessore dei solai ai diversi piani della costruzione, è valutato virtualmente pari a 30 cm, così come normato dalla L.R. 20.04.1995 n° 26.
i solai ai diversi piani della costruzione, è valutato virtualmente pari a 30 cm, così come normato dalla L.R. 20.04.1995 n° 26. Una trincea scavata nel terreno per formare un'area di disimpegno atto a permettere l'accesso alle autorimesse ed ai locali dei piani interrati o seminterrati, non deve essere considerata ai fini della misura relativa all'altezza, a
H. – ALTEZZA DEL FABBRICATO
39 condizione che la stessa interessi un tratto complessivo non superiore al 40% dell'intero perimetro dell'edificio; pertanto, in questi casi, le altezze verranno misurate a partire dalle quote di marciapiede o di terreno immediatamente adiacenti, senza tener conto della profondità della trincea. Qua!ora si eccedesse tale limite, !a maggior altezza del fronte dell'edificio dovrà essere computata per il calcolo dell'altezza media di cui sopra. H. – ALTEZZA DEL FABBRICATO Media delle altezze dei vari fronti.
H. – ALTEZZA DEL FABBRICATO
ssere computata per il calcolo dell'altezza media di cui sopra. H. – ALTEZZA DEL FABBRICATO Media delle altezze dei vari fronti. SISTEMAZIONE DEL TERRENO La sistemazione del terreno non dovrà comportare la creazione di “collina artificiale” e, verso i confini, si dovrà sistemare il terreno in cui avviene l’intervento in modo tale che rimanga la situazione “de quo” ed ancora il raccordo tra il terreno sistemato ed il terreno confinante avvenga ad una distanza minima di ml. 1,50 da quest’ultimo.
ancora il raccordo tra il terreno sistemato ed il terreno confinante avvenga ad una distanza minima di ml. 1,50 da quest’ultimo. Art. . 15 - AREE DI PERTINENZA E IMPEGNATIVA VOLUMETRICA Le aree di pertinenza sono quelle, fondiarie e territoriali, che vengono utilizzate, in base alle prescrizioni di P.G.T. e dei suoi strumenti di attuazione, ai fini del calcolo degli indici urbanistici. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato l'edificabilità di P.G.T.
i urbanistici. Un'area di pertinenza si definisce satura quando gli edifici costruiti hanno utilizzato l'edificabilità di P.G.T. Le aree di pertinenza relative agli edifici esistenti risultanti dagli atti autorizzativi, debitamente illustrati in sede di domanda di permesso di costruire o D.I.A. o C.I.A. o P.A. non potranno essere conteggiate ai fini dell'utilizzo degli indici di edificabilità se non per saturare l' eventuale maggiore edificabilita’ prevista dalle presenti norme. Il vincolo
degli indici di edificabilità se non per saturare l' eventuale maggiore edificabilita’ prevista dalle presenti norme. Il vincolo di pertinenza dura con il durare degli edifici. Negli elaborati richiesti per gli strumenti attuativi dovrà sempre ed obbligatoriamente figurare l'individuazione planimetrica esatta delle aree di pertinenza distinte in territoriali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo
riali e fondiarie con l'elenco dei relativi estratti di mappa e dei dati catastali delle proprietà, la dimostrazione del calcolo degli indici, distinguendo eventualmente le aree saturate da quelle non saturate. Nel caso le aree di pertinenza comprendessero parti di proprietà diverse da quella direttamente interessata dall'intervento di attuazione del P.G.T. occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia mostrino e
parte dell'Amministrazione Comunale.
e interessata dall'intervento di attuazione del P.G.T. occorrerà che i proprietari promotori dell'iniziativa edilizia mostrino e documentino che la proprietà delle aree così vincolate è consenziente e disposta a rinunciare al proprio diritto ad utilizzare in parte o in tutto l'indice di edificabilità. Di tale vincolo sarà stipulata apposita convenzione a cura e spese dei privati che sarà registrata e resa pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale.
parte dell'Amministrazione Comunale.
lata apposita convenzione a cura e spese dei privati che sarà registrata e resa pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale. Gli edifici esistenti negli insediamenti agricoli sono vincolati ai relativi fondi secondo l'appoderamento in atto all'entrata in vigore delle presenti norme. Ad essi viene attribuita, all'atto di richiesta del permesso di costruire, un'area di. pertinenza fondiaria in base agli
norme. Ad essi viene attribuita, all'atto di richiesta del permesso di costruire, un'area di. pertinenza fondiaria in base agli indici di insediamento previsti dal P.G.T. I fondi e gli appezzamenti anche inedificati, ma la cui superficie è stata computata nel complesso dell'azienda agricola ai fini dell'applicazione dei parametri di insediamento urbanistico ed edilizio di insediamento, restando inedificabili anche in caso di frazionamento successivo.
metri di insediamento urbanistico ed edilizio di insediamento, restando inedificabili anche in caso di frazionamento successivo. Oltre che per le aree per insediamenti agricoli E, è ammessa la stipulazione di impegnative volumetriche, regolarmente trascritte, nelle quali possono essere asservite le aree fondiarie di proprietà non confinanti o contermini, anche quando e come sia previsto dalle presenti norme. Sono comunque consentiti i trasferimenti volumetrici
inanti o contermini, anche quando e come sia previsto dalle presenti norme. Sono comunque consentiti i trasferimenti volumetrici
- da aree contigue o divise da strade non individuate dal P.G.T. ma dello stesso insediamento omogeneo con asservimento delle stesse mediante atto registrato e trascritto anche a favore del Comune;
- dalle aree pertinenti interessate dalle fasce di rispetto se classificate dal P.G.T. come edificabili.
he a favore del Comune;
- dalle aree pertinenti interessate dalle fasce di rispetto se classificate dal P.G.T. come edificabili. Ad esclusione degli insediamenti “A”, per i quali è prevista apposita Normativa, al fine di una migliore funzionalità e composizione architettonica dell’edificio e corpi annessi è ammessa la demolizione di volumi ed il loro accorpamento o ricostruzione, anche in lotti contigui alle condizioni previste dai precedenti commi, anche se il
lumi ed il loro accorpamento o ricostruzione, anche in lotti contigui alle condizioni previste dai precedenti commi, anche se il volume esistente (verificato e dimensionato secondo quanto previsto dalle presenti norme) supera quello ammesso dall’ insediamento fatti salvi gli altri parametri di insediamento. L’impegnativa di vincolo volumetrico dovrà essere trascritta prima dell’emissione dell’atto autorizzativo a cura e
Art. 16 - ARRETRAMENTI MINIMI
40 spese del proprietario richiedente a favore del Comune presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari. Art. 16 - ARRETRAMENTI MINIMI Art. 16a- DAGLI SPAZI PUBBLICI – Ds E’ la distanza minima degli edifici dai fili stradali e si misura sulla normale alla linea di confine, prevista dal P.G.T., fra la proprietà e quella pubblica, nella proiezione orizzontale. Non sono considerati ai fini del calcolo della distanza eventuali balconi aperti a sbalzo fino a ml. 1,50 di sporgenza,
zontale. Non sono considerati ai fini del calcolo della distanza eventuali balconi aperti a sbalzo fino a ml. 1,50 di sporgenza, le verande completamente apribili ed i normali aggetti (sporti di gronda, scale, pensiline, elementi decorativi e simili) sino a ml. 1,50 di sporgenza. Nel caso di sporgenze superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente va considerata ai fini del calcolo suddetto.
genza. Nel caso di sporgenze superiori ai limiti sopra indicati, la parte eccedente va considerata ai fini del calcolo suddetto. Tale distanza è riferita alle sezioni stradali tipo o agli allineamenti definiti dal P.G.T. o dai piani esecutivi. In tutti gli altri casi, non riconducibili alla disciplina di cui sopra, la distanza minima delle fronti degli edifici dal confine stradale deve essere di: a) ml. 5,00 su strade F; b) ml. 7,50 su strade C, dentro il perimetro del Centro Abitato;
i dal confine stradale deve essere di: a) ml. 5,00 su strade F; b) ml. 7,50 su strade C, dentro il perimetro del Centro Abitato; c) ml. 10,00 su strade di larghezza superiore a ml. 15,00; d) ml. 20,00 su strade C fuori dal perimetro del Centro Abitato. Le precedenti prescrizioni non sono valide per l’ insediamento “A” e per l’ insediamento “E1” dove si applica la specifica normativa di insediamento.
zioni non sono valide per l’ insediamento “A” e per l’ insediamento “E1” dove si applica la specifica normativa di insediamento. In presenza di strade a fondo cieco, chiaramente destinate al servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici, e delle strade F2 di cui all’ art. 58, la distanza minima della edificazione dal confine stradale deve essere di ml. 5,00. Per confine stradale si intende il confine tra la proprietà privata e quella pubblica o destinata a diventare tale per
ml. 5,00. Per confine stradale si intende il confine tra la proprietà privata e quella pubblica o destinata a diventare tale per attuazione del P.G.T., ad esclusione degli arretramenti per la realizzazione dei parcheggi, del verde di urbanizzazione primaria e delle piste ciclabili. Negli spazi risultanti dagli arretramenti suddetti, non possono essere eseguite opere edilizie (salvo le recinzioni sul confine stradale ) quali boxes, rustici, depositi, ecc.
tti, non possono essere eseguite opere edilizie (salvo le recinzioni sul confine stradale ) quali boxes, rustici, depositi, ecc. Le strutture interrate devono distare dal limite delle strade e piazze almeno ml. 3,00, eccetto quelle eventualmente necessarie per i servizi tecnologici. Negli insediamenti “A” ed in generale ove ricorre l’obbligo di rispettare gli allineamenti esistenti, le strutture interrate possono essere realizzate sul confine tra proprietà pubblica e privata.
ttare gli allineamenti esistenti, le strutture interrate possono essere realizzate sul confine tra proprietà pubblica e privata. I fabbricati costruiti in arretramento dai confini stradali esistenti dovranno, di norma, risultare paralleli agli stessi. In ogni caso sarà a carico del proprietario, che ha edificato in arretramento la propria costruzione, l’onere della sistemazione dell’area lasciata libera con l’arretramento stesso.
dificato in arretramento la propria costruzione, l’onere della sistemazione dell’area lasciata libera con l’arretramento stesso. Per arretramenti effettuati al fine di ampliare spazi pubblici, strade o piazze, l’onere di cui sopra cesserà di essere a carico del proprietario quando l’Amministrazione Comunale riterrà opportuno includere l’area risultante nel patrimonio comunale. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto stradale determinate dalle distanze minime sopra
onio comunale. In corrispondenza di incroci e biforcazioni le fasce di rispetto stradale determinate dalle distanze minime sopra indicate sono incrementate al di fuori del Centro Abitato di cui al nuovo Codice della strada, dall'area determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti di distacco, la cui lunghezza, a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle dimensioni delle fasce di rispetto afferenti le rispettive strade, ed il
e degli allineamenti stessi, sia uguale al doppio delle dimensioni delle fasce di rispetto afferenti le rispettive strade, ed il terzo lato costituito dalle retta congiungente i due punti estremi. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. all'interno delle fasce di arretramento stradale, possono essere soggetti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, anche ad
ale, possono essere soggetti oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e risanamento conservativo, anche ad interventi di ampliamento nel rispetto degli allineamenti prevalenti, in conformità di quanto disposto dal Regolamento Edilizio o da specifici progetti redatti dall'Amministrazione Comunale, e della distanza minima tra pareti finestrate (De). Analogamente nel rispetto degli allineamenti prevalenti di cui sopra e della distanza minima tra pareti finestrate
41 (De), è possibile anche realizzare nuovi edifici in deroga delle distanze minime delle fronti degli edifici dal confine stradale. All'interno dei Piani Attuativi possono essere determinate distanze minime dei fabbricati dai confini diverse da quelle fin qui elencate purché giustificate dal contesto progettuale proposto, e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia.
elencate purché giustificate dal contesto progettuale proposto, e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia. Altre indicazioni inerenti alle linee di edificazione sono date dai limiti delle fasce di rispetto stradale di cui agli artt. 57 e 58 delle presenti norme, dalle linee di rispetto agli incroci o innesti stradali. Tali limiti sono individuati nelle tavole di Azzonamento o della viabilità.
e linee di rispetto agli incroci o innesti stradali. Tali limiti sono individuati nelle tavole di Azzonamento o della viabilità. La distanza minima da piazze e da altri spazi pubblici deve essere pari alla metà dell'altezza dell'edificazione prevista, con un minimo di 5,00 m., fatte salve diverse esigenze di interesse pubblico o convenzionamenti con la pubblica amministrazione. Nei casi in cui le distanze minime (Ds) di cui sopra sono derogabili, non sono nemmeno considerati ai fini del
Art. 16b - DISTANZA DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI DAI CONFINI PRIVATI – Dc
amministrazione. Nei casi in cui le distanze minime (Ds) di cui sopra sono derogabili, non sono nemmeno considerati ai fini del calcolo della distanza Ds i cappotti termici esterni. PORTICI Gli arretramenti della visibilità negli insediamenti di Recupero, qualora prescritti, potranno essere ottenuti anche mediante formazione di portico pubblico o di uso pubblico o anche con percorsi pedonali alternativi alle aree di intervento. Art. 16b - DISTANZA DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI DAI CONFINI PRIVATI – Dc
Art. 16b - DISTANZA DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI DAI CONFINI PRIVATI – Dc
n percorsi pedonali alternativi alle aree di intervento. Art. 16b - DISTANZA DELLE FRONTI DEGLI EDIFICI DAI CONFINI PRIVATI – Dc E' la distanza misurata radialmente delle fronti di un edificio dai confini con i terreni contigui di proprietà di terzi. Per distanza dai confini si intende la distanza reale esistente dal limite di proprietà o la distanza virtuale determinata da una specifica impegnativa registrata tra due confinanti, purché agli effetti della edificabilità vengano
virtuale determinata da una specifica impegnativa registrata tra due confinanti, purché agli effetti della edificabilità vengano mantenute fra gli edifici le distanze minime prescritte dalle presenti norme. La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare alla linea di confine non considerando, ai fini della distanza minima, eventuali aggetti quali, balconi aperti a sbalzo fino a ml. 2,00 di sporgenza e verande e portici
ai fini della distanza minima, eventuali aggetti quali, balconi aperti a sbalzo fino a ml. 2,00 di sporgenza e verande e portici completamente apribili, ed i normali aggetti (sporti di gronda, scale, pensiline, elementi decorativi e simili) sino a ml. 2,00 di sporgenza. Nel caso di sporgenze superiori a mt. 2,00 la parte eccedente tale limite, va considerata ai fini della determinazione della distanza. In particolare, le distanze minime dai confini - misurate come al precedente comma - devono essere:
terminazione della distanza. In particolare, le distanze minime dai confini - misurate come al precedente comma - devono essere: a - mt. 5,00 minimo, fatte salve le diverse specifiche prescrizioni di insediamento o casistiche particolari di cui ai successivi commi, in modo che l'analogo distacco rispettato dall'edificazione sul lotto attiguo porti la distanza complessiva tra i due edifici a mt. 10,00 (art. 9 - D.M. 02.04.1968 n. 1444 - art. 17 della legge 06.08.1967 n. 765).
a distanza complessiva tra i due edifici a mt. 10,00 (art. 9 - D.M. 02.04.1968 n. 1444 - art. 17 della legge 06.08.1967 n. 765). b - pari all’altezza del fabbricato dedotti 5 mt. qualora il fabbricato superi l'altezza di mt. 10,00 e qualora il lotto attiguo risulti inedificato (art. 9 - D.M. 02.04.1968 n. 1444). c - mt. 0,00 in tutti gli insediamenti ove ammesso, quando esista una apposita convenzione trascritta tra i
02.04.1968 n. 1444). c - mt. 0,00 in tutti gli insediamenti ove ammesso, quando esista una apposita convenzione trascritta tra i proprietari confinanti con l'impegno reciproco ad edificare in aderenza o quando sul confine già sorge un edificio del lotto vicino. In tale caso il nuovo edificio dovrà rispettare la sagoma del preesistente salvo stipulare la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dei limiti di insediamento.
spettare la sagoma del preesistente salvo stipulare la convenzione di cui sopra, sempre nel rispetto dei limiti di insediamento. Per la costruzione su fondi di cui una o più lati costituiscono delimitazione tra Insediamenti omogenei in cui sono ammesse le costruzioni sui confini dei fondi e insediamenti Omogenei in cui non sono ammesse, le rispettive porzioni devono essere realizzate alle distanze dai confini e tra le costruzioni fissate per i relativi insediamenti,
rispettive porzioni devono essere realizzate alle distanze dai confini e tra le costruzioni fissate per i relativi insediamenti, nella impossibilità di applicare quanto disposto al 2° comma - punto c. del presente articolo. All'interno dei Piani Attuativi possono essere determinate distanze minime dei fabbricati dai confini diverse da quelle fin qui elencate purché giustificate dal contesto progettuale proposto, e nei termini consentiti dalla vigente legislazione in materia.
Art. 16c– DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI – De
42 Per le costruzioni accessorie valgono le distanze previste all’art. 21. Nei casi in cui le distanze minime (Dc) di cui sopra sono derogabili, non sono nemmeno considerati ai fini del calcolo della distanza Dc i cappotti termici esterni. Per gli aspetti connessi all’aereoilluminazione degli edifici, riferiti in particolare agli ostacoli che si possono frapporre, vale quanto riportato dall’art. 3.4.10 del R.C.I. e dal Regolamento Edilizio. Art. 16c– DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI – De
Art. 16c– DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI – De
ale quanto riportato dall’art. 3.4.10 del R.C.I. e dal Regolamento Edilizio. Art. 16c– DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI – De E' la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le fronti - finestrate e non - di due edifici secondo una linea a 90 gradi ovvero in “squadra”, sul piano di ogni fronte degli edifici. E' prescritta la distanza minima assoluta di mt. 10,00 tra le pareti finestrate di edifici antistanti, anche insistenti sullo stesso lotto o anche appartenenti allo stesso proprietario.
a le pareti finestrate di edifici antistanti, anche insistenti sullo stesso lotto o anche appartenenti allo stesso proprietario. E' altresì prescritta, tra le pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto. Tale norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata e quando gli edifici degli Ambiti di Trasformazione C si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00.
rete sia finestrata e quando gli edifici degli Ambiti di Trasformazione C si fronteggino per uno sviluppo superiore a mt. 12,00. La misurazione viene effettuata sulla perpendicolare ai due edifici e a raggio dai loro spigoli non considerando ai fini della distanza minima, eventuali aggetti aperti, balconi aperti da almeno due lati, verande completamente apribili, e gronde con sporgenza fino a mt. 2,00. Nel caso di sporgenze superiori a mt. 2,00 la parte eccedente tale limite va considerata ai fini della
porgenza fino a mt. 2,00. Nel caso di sporgenze superiori a mt. 2,00 la parte eccedente tale limite va considerata ai fini della determinazione della distanza. Nel caso in cui il lotto attiguo risulti edificato con un edificio con pareti finestrate posto a distanza dal confine inferiore alla minima prescritta dal Piano, chi edificherà successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme
al confine inferiore alla minima prescritta dal Piano, chi edificherà successivamente all'entrata in vigore delle presenti norme dovrà tenere l'edificio ad una distanza dal preesistente pari all'altezza dell'edificio più alto, con un minimo di mt. 10,00. Nel caso di parete non finestrata preesistente e a distanza dal confine inferiore alla minima prescritta dal Piano, potrà essere edificato sul terreno contermine un fabbricato con una parete cieca fronteggiante e posta alla distanza
dal Piano, potrà essere edificato sul terreno contermine un fabbricato con una parete cieca fronteggiante e posta alla distanza minima prevista dall’art. 16b. Le distanze minime di mt. 10,00 tra gli edifici stabilite dal presente articolo e dalle disposizioni particolari di Insediamento, sono da applicarsi anche nel caso di edifici da realizzarsi su fondi della medesima proprietà, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di piani attuativi e Piani Particolareggiati.
su fondi della medesima proprietà, fatte salve le disposizioni vigenti in materia di piani attuativi e Piani Particolareggiati. Fra fabbricati, fra i quali siano interposte zone destinate alla viabilità, sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nell'art.16a per edifici esistenti all’interno del perimetro del T.U.C., che debbono essere sopraelevati o ampliati, e nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica.
C., che debbono essere sopraelevati o ampliati, e nel caso di intervento urbanistico preventivo con previsione planivolumetrica. In questi casi, dovranno comunque essere rispettati, la distanza minima fra pareti finestrate, l'allineamento stradale prevalente, così come risulta dall'apposito verbale dell'Ufficio Tecnico e le distanze minime tra fabbricati, pari a quanto disposto dal D.M. 1 aprile 1968 in insediamento A.
Art. 16d – DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI NEGLI INSEDIAMENTI “A”
rbale dell'Ufficio Tecnico e le distanze minime tra fabbricati, pari a quanto disposto dal D.M. 1 aprile 1968 in insediamento A. Nei casi in cui le distanze minime (De) di cui sopra sono derogabili, non sono nemmeno considerati ai fini del calcolo della distanza De i cappotti termici esterni. Art. 16d – DISTANZE FRA LE FRONTI DEGLI EDIFICI NEGLI INSEDIAMENTI “A” Negli insediamenti "A" non si applicano le predette limitazioni nel caso di restauri e ristrutturazioni.
NEGLI INSEDIAMENTI “A” Negli insediamenti "A" non si applicano le predette limitazioni nel caso di restauri e ristrutturazioni. Nel caso di ricostruzioni le distanze prescritte dalla normativa dovranno essere rispettate, salvo stipula di apposita convenzione tra confinanti che acconsentano di ricostruire il nuovo edificio sul sedime precedente alla sua demolizione. Nel caso di nuove costruzioni le distanze minime tra i fabbricati dovranno comunque rispettare le disposizioni
sua demolizione. Nel caso di nuove costruzioni le distanze minime tra i fabbricati dovranno comunque rispettare le disposizioni generali del D.M. 02.04.1968 e comunque non saranno inferiori alle distanze previste dal Codice Civile.
Art. 17a - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
43 Art. 17a - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione, di demolizione, di ristrutturazione urbanistica e gli interventi relativi a pertinenze, sono definiti dall’art. 27 della L.R. n°. 12/2005 e dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Edilizio vigente. a - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
. n°. 12/2005 e dalle vigenti disposizioni di legge e dal Regolamento Edilizio vigente. a - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA “ … si intendono per interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali
antenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, anche con l'impiego di materiali diversi, purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i regolamenti comunali vigenti.” b - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ” …. si intendono per: interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed
e riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi igienico - sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell'assetto distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.”
ola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o l'aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare.” c - INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO ” … si intendono per: interventi di restauro e di risanamento conservativo, gli interventi edilizi rivolti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che,
ti a conservare e recuperare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
i elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.” d - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA “ …si intendono per interventi di ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o
li interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione parziale o totale nel rispetto della volumetria preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica.” Recupero dei sottotetti Ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 2, l.r. n°. 12/2005, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come
sottotetti Ai sensi dell’art. 63 commi 1 e 2, l.r. n°. 12/2005, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti è classificato come attività di ristrutturazione edilizia, che non richiede la preventiva approvazione di strumenti attuativi ed è consentita anche in deroga ai limiti ed alle prescrizioni degli strumenti pianificatori comunali vigenti e adottati ma sempre con salvezza dei limiti enunciati dalla legge regionale. e - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E DI SOPRALZO
a sempre con salvezza dei limiti enunciati dalla legge regionale. e - INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E DI SOPRALZO Sono interventi di nuova costruzione, quelli di trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite agli interventi precedenti e precisamente:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno
ecisamente:
- la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto 6);
- gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;
- la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 4) …. l’installazione di torri e tralicci per impianti radio - ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; 5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure depositi,
44 magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale;
di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell’edificio principale; 7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanete del suolo inedificato. 7bis) Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione
dificato. 7bis) Gli interventi di integrale sostituzione edilizia degli immobili esistenti, mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma, con mantenimento della medesima volumetria dell’immobile sostituito.” Ogni altro intervento non disciplinato nei precedenti o nei successivi interventi del presente articolo. f - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE
ltro intervento non disciplinato nei precedenti o nei successivi interventi del presente articolo. f - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Sono interventi di demolizione quelli rivolti a rimuovere in tutto o in parte edifici e manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme contenute nel R.C.I. gf-INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA
ltante. Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme contenute nel R.C.I. gf-INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA “Sono interventi di ristrutturazione urbanistica, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico - edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.” Frazionamenti dei terreni
venti edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.” Frazionamenti dei terreni Ai sensi del’art. 18, comma 1 – L. n°. 47/85 sono interventi di ristrutturazione urbanistica anche i frazionamenti e la vendita di terreni in lotti che denuncino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatori. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata
po edificatori. I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall’Agenzia del Territorio se non è allegata copia del tipo, dal quale risulti, per attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato presso il Comune (comma 5, art. 30 D.P.R. n°. 380/2001 e s.m.i.). h - INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE Sono relativi a pertinenze tutti gli interventi relativi soltanto alla formazione od alla sistemazione delle pertinenze (aree libere o manufatti
pertinenze tutti gli interventi relativi soltanto alla formazione od alla sistemazione delle pertinenze (aree libere o manufatti edilizi comprese le recinzioni) di edifici esistenti ovvero alla loro trasformazione o sostituzione, fermo restando che per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, nella loro totalità, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopralzo, le sistemazioni esterne ai fabbricati
Art. 17b - DEFINIZIONE DI ALTRI INTERVENTI
ifici esistenti, nella loro totalità, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopralzo, le sistemazioni esterne ai fabbricati formano parte integrante del progetto edilizio, in conformità al quale le opere devono essere ultimate. Gli interventi relativi a pertinenze sono disciplinati da quanto previsto per il tipo di intervento cui essi appartengono o per il tipo di intervento analogo. Art. 17b - DEFINIZIONE DI ALTRI INTERVENTI
Art. 17b - DEFINIZIONE DI ALTRI INTERVENTI
per il tipo di intervento cui essi appartengono o per il tipo di intervento analogo. Art. 17b - DEFINIZIONE DI ALTRI INTERVENTI Altri interventi ed in particolare gli interventi relativi ad aree scoperte, quelli per manufatti provvisori, per opere pubbliche, gli interventi urgenti, gli interventi di variazione di destinazione d’uso e di bonifica e smaltimento in quanto relativi a particolari tipi di intervento, non definiti o non definiti esaurientemente dalle disposizioni di cui al
to in quanto relativi a particolari tipi di intervento, non definiti o non definiti esaurientemente dalle disposizioni di cui al precedente art. 17a e dalla normativa vigente, sono definiti dal presente articolo. a - INTERVENTI DI DEMOLIZIONE Sono interventi di demolizione quelli rivolti a rimuovere in tutto o in parte edifici e manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme contenute nel R.C.I.
sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Nelle demolizioni dovranno essere rispettate le norme contenute nel R.C.I. b - INTERVENTI RELATIVI A PERTINENZE Sono relativi a pertinenze tutti gli interventi relativi soltanto alla formazione od alla sistemazione delle pertinenze (aree libere o manufatti edilizi comprese le recinzioni) di edifici esistenti ovvero alla loro trasformazione o
delle pertinenze (aree libere o manufatti edilizi comprese le recinzioni) di edifici esistenti ovvero alla loro trasformazione o sostituzione, fermo restando che per gli interventi di ristrutturazione di edifici esistenti, nella loro totalità, di nuova edificazione, di ampliamento e di sopralzo, le sistemazioni esterne ai fabbricati formano parte integrante del progetto edilizio, in conformità al quale le opere devono essere ultimate.
ni esterne ai fabbricati formano parte integrante del progetto edilizio, in conformità al quale le opere devono essere ultimate. Gli interventi relativi a pertinenze sono disciplinati da quanto previsto per il tipo di intervento cui essi appartengono o per il tipo di intervento analogo. ac-INTERVENTI RELATIVI AD AREE SCOPERTE Sono relativi ad aree scoperte gli interventi volti, senza la costruzione di manufatti edilizi, a realizzare un nuovo
E SCOPERTE
E SCOPERTE Sono relativi ad aree scoperte gli interventi volti, senza la costruzione di manufatti edilizi, a realizzare un nuovo assetto o, in genere, a sistemare e/o attrezzare terreni liberi da costruzioni e, comunque, non costituenti pertinenze di fabbricati esistenti. I depositi a cielo aperto con funzione di magazzino e/o di esposizione, con o senza commercio, di beni finiti o strumentali
nti. I depositi a cielo aperto con funzione di magazzino e/o di esposizione, con o senza commercio, di beni finiti o strumentali sono comunque soggetti alla verifica di conformità rispetto alle vigenti disposizioni in materia di destinazione d’uso. bd-INTERVENTI PER MANUFATTI PROVVISORI Gli interventi volti ad insediare manufatti provvisori destinati o meno alla permanenza di persone non infissi al
TTI PROVVISORI
TTI PROVVISORI Gli interventi volti ad insediare manufatti provvisori destinati o meno alla permanenza di persone non infissi al suolo e necessari per far fronte ad esigenze obiettivamente transitorie o stagionali, non superiori ad un periodo di sei mesi nell’arco di un anno solare, trascorso il quale i manufatti stessi saranno integralmente rimossi, sono soggetti a permesso di costruire gratuito, nella quale dev’essere espressamente indicato il termine entro cui il
45 manufatto sarà rimosso a cura e spese del concessionario. Il permesso di costruire può essere rilasciato soltanto a quanti siano nel legittimo possesso dell’area interessata dall’intervento e previa sottoscrizione di impegnativa con la quale il richiedente assuma l’obbligazione di procedere, entro la data indicata nel permesso di costruire, all’integrale rimozione del manufatto, con espressa accettazione dell’intervento comunale d’ufficio in danno, in caso di eventuale inadempienza; in relazione agli
tto, con espressa accettazione dell’intervento comunale d’ufficio in danno, in caso di eventuale inadempienza; in relazione agli elementi, oggettivi e soggettivi, peculiari della fattispecie, l’Amministrazione può prescrivere la prestazione di fideiussione per un importo pari al presumibile costo di rimozione del manufatto e di remissione in pristino dell’area. I manufatti di cui al presente articolo devono avere dimensioni minime necessarie in relazione al loro uso,
pristino dell’area. I manufatti di cui al presente articolo devono avere dimensioni minime necessarie in relazione al loro uso, essere realizzati in materiali leggeri, con requisiti di agevole asportabilità, ed avere aspetto compatibile con il decoro urbano e con i caratteri salienti dell’ambiente circostante. La domanda per interventi per manufatti provvisori dev’essere corredata dagli elaborati che, di caso in caso,
iente circostante. La domanda per interventi per manufatti provvisori dev’essere corredata dagli elaborati che, di caso in caso, risulteranno necessari per una adeguata conoscenza delle caratteristiche morfologiche del manufatto, dei materiali da usare e dell’esatta ubicazione del manufatto stesso nel contesto urbano e territoriale. Il permesso di costruire di cui al presente articolo non sostituisce, a nessun effetto, né la concessione per
no e territoriale. Il permesso di costruire di cui al presente articolo non sostituisce, a nessun effetto, né la concessione per l’occupazione di spazi e aree pubbliche né gli altri titoli abilitativi eventualmente necessari. Le disposizioni del presente articolo non si applicano all’insediamento provvisorio di impianti destinati al mercato settimanale od a spettacoli viaggianti né all’occupazione temporanea di suolo pubblico con standards
pianti destinati al mercato settimanale od a spettacoli viaggianti né all’occupazione temporanea di suolo pubblico con standards per iniziative culturali, politiche e commerciali da porre su aree a tale fine messe a disposizione dalla competente autorità comunale. ce-OPERE PUBBLICHE COMUNALI Gli interventi volti a realizzare opere pubbliche sono assentiti a mezzo dell’approvazione del relativo progetto da
parte dell’Organo Comunale competente, alle condizioni e previa l’acquisizione d
CHE COMUNALI Gli interventi volti a realizzare opere pubbliche sono assentiti a mezzo dell’approvazione del relativo progetto da parte dell’Organo Comunale competente, alle condizioni e previa l’acquisizione dei pareri previsti dalla vigente legislazione in materia. df-ALTRI INTERVENTI Sono compresi tra gli altri interventi quelli volti alla installazione o realizzazione di:
- distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale
izzazione di:
- distintivi urbani, quali monumenti, decorazioni e pitture murali che per il loro messaggio figurativo e spaziale possono concorrere alla riqualificazione del quadro urbano;
- cartellonistica murale o a struttura autoportante;
- insegne commerciali, targhe professionali e simili;
- impianti pubblicitari e tecnici da ubicare su area di pubblica circolazione, attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- tende sporgenti su spazio pubblico.
ica circolazione, attrezzature per l’illuminazione di spazi pubblici o aperti al pubblico;
- tende sporgenti su spazio pubblico. La domanda per ottenere l’assenso alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo dev’essere corredata almeno dai seguenti elaborati (e comunque da quelli necessari e sufficienti a raffigurare e definire le opere in progetto):
- planimetria generale (in scala compresa fra 1:500 e 1:2000) che consenta di individuare, nel contesto urbano
ere in progetto):
- planimetria generale (in scala compresa fra 1:500 e 1:2000) che consenta di individuare, nel contesto urbano o territoriale, l’area interessata all’intervento;
- progetto dell’opera (in scala 1:50/100 o, in relazione alla consistenza ed alle caratteristiche dell’intervento, maggiore) con dettagli e particolari rappresentativi del manufatto, dei materiali e dei colori;
- documentazione fotografica a colori del luogo d’installazione e dell’insieme.
ativi del manufatto, dei materiali e dei colori;
- documentazione fotografica a colori del luogo d’installazione e dell’insieme. Gli interventi di cui al presente articolo non debbono, comunque, alterare o turbare il quadro urbano e/o i lineamenti e l’aspetto delle costruzioni entro o sulle quali eventualmente si collochino né costituire ostacolo, anche visivo, per la pubblica circolazione. La costruzione e l’ampliamento di cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino di cappelle,
rcolazione. La costruzione e l’ampliamento di cimiteri, ivi compresi la realizzazione, il restauro ed il ripristino di cappelle, tombe, monumenti, loculi ed ossari sono disciplinati dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dal piano regolatore cimiteriale, per detti interventi provvede il competente Settore Comunale. eg-INTERVENTI URGENTI Gli interventi necessari al fine di evitare un pericolo imminente per l’incolumità delle persone o per l’integrità di
46 beni, possono essere eseguiti, allorché non sia possibile ovviare con strumenti provvisionali (quale l’interdizione dell’accesso a determinati spazi) senza preventiva autorizzazione o permesso di costruire o denuncia, ma sotto la responsabilità personale del proprietario, del possessore o del detentore e dell’esecutore, anche per quanto riguarda la effettività del pericolo. Il proprietario è tenuto comunque a comunicare all’Ufficio competente del Settore Tecnico l’intervento eseguito
tà del pericolo. Il proprietario è tenuto comunque a comunicare all’Ufficio competente del Settore Tecnico l’intervento eseguito nonché, ove l’intervento abbia interessato le strutture del fabbricato o manufatto ovvero abbia comportato l’esecuzione di opere murarie, comunicare il nominativo del professionista abilitato in qualità di direttore dei lavori di coordinatore per la sicurezza e dell’esecutore.
il nominativo del professionista abilitato in qualità di direttore dei lavori di coordinatore per la sicurezza e dell’esecutore. Detti professionisti sono tenuti a presentare una dettagliata relazione tecnica sulle modalità dell’intervento, sui provvedimenti adottati per evitare il pericolo imminente, sulle eventuali ulteriori opere da eseguire e una volta ultimato l’intervento a redigere e presentare il certificato di collaudo. fh-INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO
a ultimato l’intervento a redigere e presentare il certificato di collaudo. fh-INTERVENTI DI VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D’USO Sono di variazione della destinazione d’uso gli interventi volti, anche senza l’esecuzione di opere edilizie, a consentire la modificazione, da una categoria all’altra dell’uso di immobili esistenti ovvero di singole unità immobiliari; le destinazioni d’uso degli immobili ammesse al P.G.T. sono precisate, per ogni insediamento, nelle N.T.A. del P.G.T..
obiliari; le destinazioni d’uso degli immobili ammesse al P.G.T. sono precisate, per ogni insediamento, nelle N.T.A. del P.G.T.. Gli interventi di variazione della destinazione d’uso sono disciplinati dalle disposizioni nazionali e regionali (Art. 52 – L.R. n°. 12/2005) e dall’art 9 delle presenti norme. Le sanzioni amministrative per il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edilizie in difformità dalle
presenti norme. Le sanzioni amministrative per il mutamento di destinazione d’uso con o senza opere edilizie in difformità dalle vigenti prescrizioni urbanistiche comunali sono disciplinate dalle disposizioni nazionali e regionali (Art. 5 – L.R. n°. 12/2005). gi-INTERVENTI DI BONIFICA E SMALTIMENTO Sono gli interventi di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti materiali inquinanti quali amianto (tetto
E SMALTIMENTO
E SMALTIMENTO Sono gli interventi di bonifica e smaltimento delle strutture contenenti materiali inquinanti quali amianto (tetto con manto di copertura in eternit, ecc.) ed altri. Tali interventi devono rispettare la normativa vigente in materia e le procedure degli interventi edilizi di appartenenza (manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc.). Gli interventi di bonifica e smaltimento potranno essere programmati sulla base di un censimento preventivo delle aree
a, ecc.). Gli interventi di bonifica e smaltimento potranno essere programmati sulla base di un censimento preventivo delle aree dismesse e/o delle strutture inquinanti esistenti sul territorio comunale. hl-INTERVENTI EDILIZI A CARICO DEI PRIVATI Il Sindaco, per motivi di decoro ambientale o per evitare danni ad opere e impianti, potrà ingiungere al proprietario di eseguire i lavori necessari entro un congruo termine con la procedura di cui all'art. 20 della Legge 1150/42.
Art. 17c – INTERVENTI ESEGUITI SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO
al proprietario di eseguire i lavori necessari entro un congruo termine con la procedura di cui all'art. 20 della Legge 1150/42. Art. 17c – INTERVENTI ESEGUITI SENZA ALCUN TITOLO ABILITATIVO In attuazione di quanto disposto dall’art. 6 della D.R.P. 380/2001, sostituito dall’art. 5 della L.R. 73/2010, così come aggiornato dal D.P.R. n° 151/2011 “1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di
151/2011 “1. Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, Igienicosanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42,”
lle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 20 gennaio 2004, n. 42,” gli interventi che sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo sono: “a) gli interventi di manutenzione ordinaria; b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio; c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
ti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvopastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari; e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.
47 2. Nel rispetto dei medesimi presupposti di cui al comma 1, previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale, possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi: a) gli interventi di manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma 1. lettera b), ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio,
sa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; b) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni;
anee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni; c) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
presa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati; d) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n, 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.”
Art. 18- TIPOLOGIE EDILIZIE
2 aprile 1968, n, 1444; e) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.” e-bis) le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa. Art. 18- TIPOLOGIE EDILIZIE Le tipologie edilizie di cui alla D.G.R. IX/2727/2011 e di cui all’All. 1A alle presenti norme, si distinguono in:
OGIE EDILIZIE
OGIE EDILIZIE Le tipologie edilizie di cui alla D.G.R. IX/2727/2011 e di cui all’All. 1A alle presenti norme, si distinguono in: A – Edifici a schiera (2.4.1) (= case a schiera): edifici costituiti da più unità, per lo più unifamiliari, uguali o simili, ripetuti con o senza suddivisione tra le aree in proprietà distinte B - Edifici a cortina (2.4.2) (= case a corte): edifici posti lungo il perimetro di uno o più lotti, senza interruzioni o
stinte B - Edifici a cortina (2.4.2) (= case a corte): edifici posti lungo il perimetro di uno o più lotti, senza interruzioni o distacchi superiori ai 10,00 ml. e che racchiudano spazi formanti cortili. C - Edifici in linea (2.4.3) (= casamento): in cui l’aggregazione di più unità avviene secondo piani orizzontali aggregati da elementi di distribuzione verticale D – Edifici a torre (2.4.4): in cui l’aggregazione di più unità avviene su piani sovrapposti, aggregati da elementi di distribuzione verticale
torre (2.4.4): in cui l’aggregazione di più unità avviene su piani sovrapposti, aggregati da elementi di distribuzione verticale E - Edifici isolati (2.4.5): a- edifici a villa, villino, a stella, a nastro, a gradoni, ecc. che siano comunque accorpati, con distacco dai confini e dalle strade b - edifici abbinati: edifici costruiti in adiacenza, con un lato in comune sul confine di proprietà, senza formare frontespizi nudi.
Art. 18a - REPERTORIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI TIPO
difici abbinati: edifici costruiti in adiacenza, con un lato in comune sul confine di proprietà, senza formare frontespizi nudi. Le tipologie edilizie in insediamenti A sono più precisamente definiti dagli Allegati di cui all’art. 30.1 comma 6 in riferimento all’All. 1A alle presenti norme. Art. 18a - REPERTORIO DEGLI INTERVENTI EDILIZI TIPO Al fine di meglio orientare gli interventi edilizi nella costruzione di un’immagine unitaria di Montorfano, valgono gli
Art. 18b – UNITA’ EDILIZIA
IZI TIPO Al fine di meglio orientare gli interventi edilizi nella costruzione di un’immagine unitaria di Montorfano, valgono gli indirizzi di cui all’All. 1A - Settore antropico, materiali ed elementi costruttivi. Art. 18b – UNITA’ EDILIZIA Per unità edilizia si intende un’unità organica costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dalla sua “area di pertinenza” e dalle eventuali altre pertinenze.
ca costituita da un edificio, quale oggetto dominante, nonché dalla sua “area di pertinenza” e dalle eventuali altre pertinenze. L’area di pertinenza può anche essere limitata al solo sedime, in tal caso l’unità edilizia coincide con l’edificio.
Art. 19 - STRADE PRIVATE E ACCESSI CARRAI
48 TITOLO VI – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Gli articoli relativi al presente Titolo, potranno essere eliminati, modificati e/o integrati dal Regolamento Edilizio, senza che tali eliminazioni, modifiche e/o integrazioni costituiscano variante del P.G.T. ai sensi del precedente art. 1b. Art. 19 - STRADE PRIVATE E ACCESSI CARRAI Art. 19a - STRADE PRIVATE E’ vietato aprire strade private senza il permesso di costruire o D.I.A. o C.I.A..
Art. 19a - STRADE PRIVATE
TE E ACCESSI CARRAI Art. 19a - STRADE PRIVATE E’ vietato aprire strade private senza il permesso di costruire o D.I.A. o C.I.A.. Per ottenere il permesso all’apertura occorre presentare domanda allegando il progetto della strada, corredato dagli elaborati seguenti: a) Planimetria estratta dallo strumento urbanistico, su cui sia individuata l’ubicazione della strada; b) Planimetria disegnata sulla mappa catastale, con indicazione della strada;
su cui sia individuata l’ubicazione della strada; b) Planimetria disegnata sulla mappa catastale, con indicazione della strada; c) Planimetria in scala non inferiore ad 1:500 derivata da rilievo topografico, completamente quotata, anche in altimetria, con indicazione del tracciato stradale, del suo innesto nella rete viaria esterna, degli impianti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l’illuminazione e quanto altro necessario per illustrarne le caratteristiche;
nti per lo smaltimento delle acque, dei centri per l’illuminazione e quanto altro necessario per illustrarne le caratteristiche; d) Sezioni tipo di dettaglio in scala non inferiore a 1:200, e particolari descrittivi e costruttivi degli elementi caratteristici; e) Relazione illustrativa che motivi le ragioni della richiesta e che illustri le caratteristiche costruttive. Alla domanda dovrà essere pure allegato uno schema di convenzione che prescriva l’assunzione di tutti gli oneri
che costruttive. Alla domanda dovrà essere pure allegato uno schema di convenzione che prescriva l’assunzione di tutti gli oneri costruzione e di manutenzione a carico degli interessati, che preveda la possibilità da parte del Comune di rendere pubblica la via stessa e che fissi un termine per l’esecuzione delle opere. Le strade private al servizio di abitazione devono avere di norma una larghezza di 5,00 m. al netto di spazi che
ne delle opere. Le strade private al servizio di abitazione devono avere di norma una larghezza di 5,00 m. al netto di spazi che l’Amministrazione comunale potrà richiedere per la sosta degli autoveicoli e per l’eventuale marciapiede. Le strade a fondo cieco dovranno terminare con uno slargo di dimensioni tali da poter assicurare ai normali mezzi di trasporto l’inversione di marcia. In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all’importanza della rete viaria principale,
marcia. In determinati casi, il cui apprezzamento spetterà al Comune, in relazione all’importanza della rete viaria principale, alle sue caratteristiche ed alla situazione urbanistica dell’ insediamento, potrà essere prescritta la chiusura con cancello all’imbocco delle strade private, particolarmente per quelle a fondo cieco e la formazione di un adeguato spazio di sosta. Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già realizzate
Art. 19b - ACCESSI CARRAI
i sosta. Per le strade private già aperte, comprese quelle originate da lottizzazioni di terreno a scopo edilizio già realizzate e con edificazione avanzata, il Comune potrà invitare i proprietari a provvedere, di comune accordo, alla realizzazione di quei servizi e sistemazioni che, in sede di urbanizzazione generale saranno necessari per i collegamenti con i servizi che il Comune stesso attua nell’ insediamento. Art. 19b - ACCESSI CARRAI
Art. 19b - ACCESSI CARRAI
rale saranno necessari per i collegamenti con i servizi che il Comune stesso attua nell’ insediamento. Art. 19b - ACCESSI CARRAI Si considera accesso ogni entrata carrabile da un lotto ad una strada pubblica o privata aperta al pubblico transito. Ogni accesso carraio deve rispondere ai seguenti requisiti:
- assicurare una buona visibilità della e dalla strada;
- l’area di raccordo deve avere un tratto in arretramento e preferibilmente in piano o con pendenza massima del
e dalla strada;
- l’area di raccordo deve avere un tratto in arretramento e preferibilmente in piano o con pendenza massima del 7%, di almeno 4,00 ml. dalla carreggiata stradale e deve essere pavimentata. In caso di impossibilità a realizzare tale arretramento è possibile realizzare un’area di raccordo ed accostamento laterale per l’accesso al passo carraio, di almeno 2,50 ml. di profondità e di 5,00 ml. di lunghezza;
- l’acqua piovana deve essere incanalata e raccolta in modo da non defluire sulla strada;
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- il confine tra l’area privata e l’area pubblica deve essere opportunamente contrassegnato con soglie;
- i cancelli carrai e porte di autorimesse debbono aprirsi verso l’interno della proprietà privata;
- la recinzione eventuale deve essere raccordata con smussi in modo da ottenere la massima visibilità;
- lo smusso o l’abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche prescritte dalla Amministrazione Comunale.
o l’abbassamento dei marciapiedi deve essere eseguito con le caratteristiche tecniche prescritte dalla Amministrazione Comunale. La larghezza dell’accesso carraio non deve essere inferiore a 3,00 ml. mentre i cancelli e chiusure di ogni tipo dovranno essere posizionati a non meno di mt. 2,50 dal filo della recinzione e comunque non meno di mt. 6,50 dall’asse stradale esistente o di progetto, con adeguati inviti e raccordi.
ilo della recinzione e comunque non meno di mt. 6,50 dall’asse stradale esistente o di progetto, con adeguati inviti e raccordi. L’Amministrazione Comunale può dettare ulteriori prescrizioni costruttive o limitazioni per una maggiore sicurezza del traffico, quando gli accessi servano impianti industriali, edifici commerciali od artigianali, edifici di uso collettivo. Gli accessi devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo
Art. 20 – RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO
uso collettivo. Gli accessi devono in ogni caso essere conformi alle disposizioni di cui al Regolamento di attuazione del nuovo Codice della strada - D.P.R. 16.12.1992 n° 495 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 20 – RECINZIONI E MURI DI CONTENIMENTO RECINZIONI Le recinzioni, verso gli spazi pubblici o privati aperti al pubblico, devono essere di altezza non superiore a
- ml. 2,00 per gli insediamenti residenziali, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza
iore a
- ml. 2,00 per gli insediamenti residenziali, costituite da strutture trasparenti a partire da una parte piena di altezza massima di ml. 0,50, misurata dalla quota naturale del terreno, sui confini verso le proprietà private, ed alla quota di marciapiede adiacente (esistente o da realizzarsi) verso le proprietà pubbliche;
- ml. 2,00 per gli insediamenti produttivi compreso eventualmente cordolo non superiore a mt. 0,80 ed essere di tipo trasparente.
ml. 2,00 per gli insediamenti produttivi compreso eventualmente cordolo non superiore a mt. 0,80 ed essere di tipo trasparente. L’altezza delle recinzioni lungo i confini privati non deve superare i ml. 2,50 dalla quota del terreno naturale. Sono ammesse, quando non escluse dalle specifiche norme di insediamento, parti cieche lungo i confini privati e verso gli spazi pubblici, in quest’ultimo caso ad esclusione che per le recinzioni cieche o con siepi in aree di
nfini privati e verso gli spazi pubblici, in quest’ultimo caso ad esclusione che per le recinzioni cieche o con siepi in aree di incrocio stradale così come definite dall’art. 16 e secondo un rapporto massimo del 20% dell’intera superficie della recinzione e per tratti con lunghezza non superiore a ml. 10,00. Le recinzioni nelle strade carrabili di proprietà comunale dovranno distare non meno di mt. 4,00 dall’asse stradale e
ml. 10,00. Le recinzioni nelle strade carrabili di proprietà comunale dovranno distare non meno di mt. 4,00 dall’asse stradale e non meno di mt. 4,50 per gli insediamenti industriali, salvo prescrizioni particolari, con un minimo di ml. 1,50 dal ciglio stradale. I cancelli pedonali potranno essere a filo con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realizzarlo. Negli altri casi dovranno essere arretrati di 1,00 ml.
con la recinzione, se esiste il marciapiede o lo spazio per realizzarlo. Negli altri casi dovranno essere arretrati di 1,00 ml. Eventuali pensiline di copertura non dovranno sporgere dal filo della recinzione. Le recinzioni al limite tra la proprietà privata ed aree pubbliche devono essere contenute completamente sulla proprietà privata. In prossimità di incroci stradali o curve, fatto salvo quanto previsto ai capoversi precedenti, la recinzione e la
ietà privata. In prossimità di incroci stradali o curve, fatto salvo quanto previsto ai capoversi precedenti, la recinzione e la vegetazione dovranno essere sistemate in modo da non ostacolare la visibilità e comunque da rispettare un minimo di smusso di ml. 3,00 su ogni lato, opportunamente maggiorato nel caso che i due lati formino un angolo diverso da quello retto, salvo diverse prescrizioni che si rendessero utili per esigenze viabilistiche.
MURI DI CONTENIMENTO
e lati formino un angolo diverso da quello retto, salvo diverse prescrizioni che si rendessero utili per esigenze viabilistiche. Per le recinzioni in altre aree (agricole, ecc.) si rinvia alle specifiche norme di insediamento. MURI DI CONTENIMENTO E’ ammessa la realizzazione di muri di contenimento, quando si renda necessaria, nel caso di particolare conformazione dei terreni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio.
essaria, nel caso di particolare conformazione dei terreni, nel rispetto delle specifiche prescrizioni del Regolamento Edilizio. L'Amministrazione comunale può imporre prescrizioni particolari che, non compromettendo il livello di sicurezza statica del pendio, garantiscano una miglior tutela delle caratteristiche ambientali; a tale scopo essa ha inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la
inoltre la facoltà di imporre l'uso dei materiali specifici per le parti a vista, quali pietre naturali, ecc. e di richiedere la piantumazione di verde vivo al fine di coprire le pareti nude.
50 I muri suddetti non possono superare l’altezza complessiva di 1,50 m. ( compresa l’eventuale parte piena della sovrastante recinzione) misurata dallo spiccato di marciapiede esistente o previsto, ovvero dalla quota naturale del terreno. Nel caso in cui, a causa del particolare stato dei luoghi e con adeguata motivazione, fossero necessarie altezze superiori, il muro di contenimento dovrà essere realizzato a gradoni con un massimo di due balze, ciascuno di
Art. 21 - COSTRUZIONI ACCESSORIE(1) E OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RIL
necessarie altezze superiori, il muro di contenimento dovrà essere realizzato a gradoni con un massimo di due balze, ciascuno di altezza non superiore a quella sopra definita, con interposta tasca di almeno 50 cm di ampiezza, per l’alloggiamento di vegetazione a mascheramento dello stesso per mitigarne l’impatto ambientale. Art. 21 - COSTRUZIONI ACCESSORIE(1) E OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA URBANISTICO-EDILIZIA (2)”
Art. 21 - COSTRUZIONI ACCESSORIE(1) E OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RIL
tto ambientale. Art. 21 - COSTRUZIONI ACCESSORIE(1) E OPERE, INTERVENTI E MANUFATTI PRIVI DI RILEVANZA URBANISTICO-EDILIZIA (2)”
- Per costruzioni accessorie si intendono le piccole costruzioni al servizio e completamento della costruzione principale quali: rustici, piccoli depositi connessi alle abitazioni, padiglioni da giardino, serre, ecc. e box nei limiti di cui sotto. Salvo particolari norme previste per singoli insediamenti, le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni:
Salvo particolari norme previste per singoli insediamenti, le costruzioni accessorie devono soddisfare le seguenti prescrizioni: a - essere aderenti agli edifici principali o avere da questi distanza non inferiore a ml. 5,00; b - essere arretrati dagli spazi pubblici di almeno ml. 5,00, salvo maggiori arretramenti per fasce di rispetto, e con mitigazione della visibilità dagli stessi; c - non superino l’altezza massima di ml. 2,50 misurata dallo spiccato del marciapiede attorno all’edificio, o dal
dagli stessi; c - non superino l’altezza massima di ml. 2,50 misurata dallo spiccato del marciapiede attorno all’edificio, o dal livello naturale del terreno fino all'estradosso del solaio di copertura o di eventuali sporgenze di gronda. Nel caso di terreni confinanti con quote differenti, l’altezza massima s’intende misurata dalla quota inferiore, salvo convenzione tra confinanti; d - la copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, dovrà avere un’altezza massima al colmo non superiore a 2,50 m.;
ti; d - la copertura di tali costruzioni, se a falde inclinate, dovrà avere un’altezza massima al colmo non superiore a 2,50 m.; e - avere superficie lorda di pavimento ammissibile complessiva nei limiti di cui all’ art.13-Slp b-3 e di cui all’indice Sd. e, nel caso di soli box per edifici esistenti, nei quali non è possibile realizzare i box interrati di cui all’art.7, non superiore a un posto auto per ogni 80 mq o frazione di superficie lorda di pavimento dell’unità abitativa di cui sono pertinenza;
uperiore a un posto auto per ogni 80 mq o frazione di superficie lorda di pavimento dell’unità abitativa di cui sono pertinenza; Tali costruzioni accessorie se edificate sul confine di proprietà, potranno avere un’altezza massima del fronte a confine non superiore a m. 2,50 dalla quota naturale del terreno; nel caso di terreni confinanti posti a quote differenti, l’altezza massima suddetta si intende misurata dalla quota inferiore.
; nel caso di terreni confinanti posti a quote differenti, l’altezza massima suddetta si intende misurata dalla quota inferiore. Per i box di cui al precedente punto e – se realizzati in aderenza all’edificio principale, ferma restando l’altezza massima interna di 2,50 ml, potranno avere una copertura di altezza libera se ed in quanto in continuità con la copertura dell’edificio principale, nel rispetto dei limiti di formazione dei sottotetti di cui all’art. 13-Slp b2.
nuità con la copertura dell’edificio principale, nel rispetto dei limiti di formazione dei sottotetti di cui all’art. 13-Slp b2. Le costruzioni accessorie, dovranno prevedere soluzioni progettuali, materiali e colori tali da garantire un corretto inserimento ambientale ed un corretto rapporto con la edificazione circostante, ed inoltre dovranno comunque attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi.
one circostante, ed inoltre dovranno comunque attenersi alle eventuali prescrizioni normative relative alla prevenzione incendi. Negli inserimenti “A” e “B” compresi negli insediamenti nelle zone di recupero di cui all’ art. 41 non è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni accessorie ad esclusione di quelle eventualmente valutate all’interno di un P.A. per interventi di ristrutturazione urbanistica.
accessorie ad esclusione di quelle eventualmente valutate all’interno di un P.A. per interventi di ristrutturazione urbanistica. 2) Sono privi di rilevanza urbanistico-edilizia e pertanto assimilati alle opere di manutenzione ordinaria, gli interventi e i manufatti non incidenti in modo significativo o permanente sulle risorse del territorio, per i loro obiettivi caratteri di precarieta’ costruttiva e facile amovibilita’, ovvero in ragione della temporaneita’ di istallazione, di seguito
vi caratteri di precarieta’ costruttiva e facile amovibilita’, ovvero in ragione della temporaneita’ di istallazione, di seguito esemplificati e dettagliatamente descritti nel Regolamento Edilizio Comunale :
- gli arredi di giardino
- elementi semplicemente appoggiati sul terreno
- le coperture retrattili a servizio delle attivita’ produttive, mantenute stabilmente in posizione chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazione di carico e scarico merci
e chiusa e utilizzate in posizione aperta per il solo tempo necessario all’effettuazione di operazione di carico e scarico merci
- le tende da sole retrattili
- ecc. E’ comunque prescritto:
- il rispetto delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. lgs n°. 42/2004
- il preventivo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente
D. lgs n°. 42/2004
- il preventivo conseguimento degli eventuali nulla-osta o atti di assenso comunque denominati, eventualmente prescritti da discipline di settore per la realizzazione o l’istallazione delle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo
- il rispetto delle eventuali limitazioni e prescrizioni contenute nelle norme del Regolamento Edilizio Comunale riferite alle opere, interventi e manufatti di cui al presente articolo.
Art. 22- TUTELA PAESAGGISTICA E QUALITA’ AMBIENTALE
51 TITOLO VII - TUTELA PAESAGGISTICA, QUALITA’ AMBIENTALE , TUTELA GEOLOGICA E DEI POZZI IDRICI E TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE Art. 22- TUTELA PAESAGGISTICA E QUALITA’ AMBIENTALE TUTELA PAESAGGISTICA Il Comune di Montorfano al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio e la sua fruizione culturale e sociale, persegue la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici
- in attuazione del D.Lgs n°. 42/2004:
Art. 45 Prescrizioni di tutela indiretta (art. 43.11.h) di: Chiesa di San Giovan
izione culturale e sociale, persegue la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici
- in attuazione del D.Lgs n°. 42/2004: Art. 45 Prescrizioni di tutela indiretta (art. 43.11.h) di: Chiesa di San Giovanni Evangelista; Villa Manusardi (sede Municipio); Cappella Barbarava ed il vecchio Cimitero, Villa Barbarava, Cappella San Bartolomeo, ed i Beni segnalati dal SIRBeC: Ca.na Parravicina; Villa Mandelli e C.na Incastro e C.na
Art. 136 Lett. a comma 1: beni paesaggistici individui
lla Barbarava, Cappella San Bartolomeo, ed i Beni segnalati dal SIRBeC: Ca.na Parravicina; Villa Mandelli e C.na Incastro e C.na Lossetti di cui all’art. 18 delle N.T.A. del P.T.C.P. e di cui all’art. 30.1. comma 1 delle presenti norme. Art. 136 Lett. a comma 1: beni paesaggistici individui Lett. b comma 1: ville, giardini, parchi Lett. c comma 1: bellezze d’insieme Lett. d comma 1: bellezze panoramiche Art. 142.1 b 300 metri dalla linea della battigia del lago di cui all’art. 59.R6 delle presenti norme,
Art. 142.1 b 300 metri dalla linea della battigia del lago di cui all’art. 59.R6
a 1: bellezze panoramiche Art. 142.1 b 300 metri dalla linea della battigia del lago di cui all’art. 59.R6 delle presenti norme, c 150 metri da ciascuna sponda o piede degli argini dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua (Roggia Lubiana) di cui all’art. 59.R4 delle presenti norme, f Riserva Naturale Lago di Montorfano (D.C.R. 1796 - 15.11.1984) di cui al presente articolo, g Boschi di cui all’art. 56 delle presenti norme
Art. 136 Vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali di cui al D.M. del 1961 e
rale Lago di Montorfano (D.C.R. 1796 - 15.11.1984) di cui al presente articolo, g Boschi di cui all’art. 56 delle presenti norme Art. 136 Vincolo dei beni paesaggistici ed ambientali di cui al D.M. del 1961 e 1967 (territorio e lago di Montorfano) Art. 10 Vincolo di cui all’ex L. 1089/1933 per Villa Barbavara di Gravellona (=Villa e Parco già Mandelli) A questo fine il P.G.T. ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A. del P.P.R. articolo che si recepisce integralmente e in
già Mandelli) A questo fine il P.G.T. ai sensi dell’art. 32 delle N.T.A. del P.P.R. articolo che si recepisce integralmente e in attuazione della D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011, sviluppa alcuni programmi ed alcune azioni specifiche di tutela paesaggistica. Tali azioni sono illustrate dall’art. 30 delle presenti norme e dagli Allegati n°. 7a e 7b del Doc. n°. 1 – B e All. n°. 1 – Doc. n°. 3.
NORMATIVA PAESAGGISTICA
oni sono illustrate dall’art. 30 delle presenti norme e dagli Allegati n°. 7a e 7b del Doc. n°. 1 – B e All. n°. 1 – Doc. n°. 3. In particolare l’Ambito di Riqualificazione n°. 2– Paesaggio e Rete ecologica (art. 30) caratterizza il paesaggio e la rete ecologica di Montorfano. NORMATIVA PAESAGGISTICA L’Art. 29 - Titolo III - N.T.A. – P.P.R. (Norma di prevalenza) recita che “1. Le norme contenute nel presente Titolo
ESAGGISTICA
ESAGGISTICA L’Art. 29 - Titolo III - N.T.A. – P.P.R. (Norma di prevalenza) recita che “1. Le norme contenute nel presente Titolo sono immediatamente prevalenti sugli altri atti di valenza paesaggistica di maggior dettaglio che risultino in contrasto con le stesse, ai sensi dell’articolo 145, comma 3, del D. Lgs. 42/2004. La tutela e la qualificazione dell’ambiente si dovrà esprimere mediante la verifica dei caratteri della trasformazione
42/2004. La tutela e la qualificazione dell’ambiente si dovrà esprimere mediante la verifica dei caratteri della trasformazione proposta in relazione ai beni paesaggistici coinvolti direttamente e indirettamente. Occorre cioè determinare la compatibilità tra le risorse naturalistico/ambientali e/o di pregio storico/artistico con la trasformazione proposta. L’Autorizzazione paesaggistica è normata dalla legislazione vigente così come precisata dalla D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011.
Autorizzazione paesaggistica è normata dalla legislazione vigente così come precisata dalla D.G.R. IX/2727 del 22 dicembre 2011. Ai fini dell'attribuzione della valenza paesaggistica al P.G.T. e quindi alle trasformazioni proposte, nella Carta del Paesaggio di cui agli Allegati n°. 7a e 7b – Doc. 1B ed all’All. n°. 1 – Doc. 3C, redatta ai sensi e per gli effetti degli Artt. 8, 29 e 35 delle N.T.A. del P.P.R.. vengono individuate le Unità di Paesaggio che caratterizzano l'intero territorio Comunale.
. 8, 29 e 35 delle N.T.A. del P.P.R.. vengono individuate le Unità di Paesaggio che caratterizzano l'intero territorio Comunale. All’interno di tali Unità di Paesaggio
- in presenza dei vincoli di cui al D. Lgs 442/2004 l’autorizzazione paesaggistica seguirà la Procedura Ordinaria o la Procedura Semplificata per i soli interventi di lieve entità di cui all’art. 146.9 del D.Lgs 42/2004 e di cui al D.P.R. n°. 139/2010,
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- in assenza di tali vincoli e per gli interventi ricadenti nelle zone A e B di cui al P.R.G. del 1985, così come perimetrati dal P.G.T., i progetti saranno sottoposti a verifica di sensibilità paesistica prevista dalle linee guida per l'esame paesistico dei progetti (Art. 35 – N.T.A. – P.P.R. e D.G.R. 22-12- 2011 n. IX/2727 ) in riferimento al livello di sensibilità paesistica dell’ambito di appartenenza.
T.A. – P.P.R. e D.G.R. 22-12- 2011 n. IX/2727 ) in riferimento al livello di sensibilità paesistica dell’ambito di appartenenza. In entrambe le procedure i progetti riguardanti interventi edilizi di nuova costruzione, di modifica dell'esistente dovranno essere accompagnati da apposita relazione di compatibilità paesaggistica redatta ai sensi della D.G.R. n. IX/2727 e s.m.i. in riferimento agli elementi costitutivi del paesaggio (All. n°. 7a e 7b – Doc.
edatta ai sensi della D.G.R. n. IX/2727 e s.m.i. in riferimento agli elementi costitutivi del paesaggio (All. n°. 7a e 7b – Doc. a) Nell’Unità di Paesaggio “Ambiti Pedemontani” di cui all’art. 30.2 1 - per i paesaggi naturali interni alla Riserva Naturale “Lago di Montorfano” valgono le prescrizioni di cui al Piano di Gestione e nei paesaggi naturali esterni alla Riserva Naturale valgono le prescrizioni del P.G.T.
rescrizioni di cui al Piano di Gestione e nei paesaggi naturali esterni alla Riserva Naturale valgono le prescrizioni del P.G.T. All’interno degli ambiti agricoli (F3) sono vietati interventi edilizi per nuove abitazioni al di fuori dei Piani di Gestione Aziendale Agricola ex LR n.12/2005. 2 - per i paesaggi antropici negli interventi di tipo edilizio assentiti dal P.G.T. dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi costitutivi di tali paesaggi di cui all’appendice B della D.G.R. n. IX/2727 del 22
no essere tutelati e valorizzati gli elementi costitutivi di tali paesaggi di cui all’appendice B della D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 così come sintetizzati dall’All. 1A delle presenti norme e dovranno essere utilizzati, sempre quando possibile, tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria. b) Nell’Unità di Paesaggio “Collina canturina e media Valle del Lambro” di cui all’art. 30.2
bioarchitettura e/o bioingegneria. b) Nell’Unità di Paesaggio “Collina canturina e media Valle del Lambro” di cui all’art. 30.2 1 - per i paesaggi naturali di cui agli ambiti F3 e F4 valgono le prescrizioni degli artt. 55 e 56. All’interno di tali ambiti sono vietati interventi edilizi per nuove abitazioni al di fuori dei Piani di Gestione Aziendale agricola ex L.R. n°. 12/2005. 2 - per i paesaggi antropici per gli interventi di tipo edilizio assentiti dal P.G.T. dovranno essere tutelati e
R. n°. 12/2005. 2 - per i paesaggi antropici per gli interventi di tipo edilizio assentiti dal P.G.T. dovranno essere tutelati e valorizzati gli elementi costitutivi di tali paesaggi di cui all’appendice B della D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 così come sintetizzati dall’All. 1A delle presenti norme e dovranno essere utilizzati, sempre quando possibile, tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria.
resenti norme e dovranno essere utilizzati, sempre quando possibile, tecniche e tecnologie di bioarchitettura e/o bioingegneria. c) Gli Ambiti di Sensibilità Paesistica sono di grado di sensibilità elevata 4 e 5 così come risultano dagli Allegati 7a e 7b del Documento 1B. d) Gli interventi nelle zone A e B di cui al P.R.G. del 1985 e di cui al perimetro del P.G.T. e gli interventi non interessati da vincoli di cui al D. Lgs n°. 42/2004, non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, saranno
QUALITÀ AMBIENTALE
gli interventi non interessati da vincoli di cui al D. Lgs n°. 42/2004, non sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, saranno sottoposti all’esame di impatto paesistico ai sensi della D.G.R. 11045 dell’ 8 novembre 2002, essendo tali zone comprese negli Ambiti di grado 4 e 5 di sensibilità paesistica come risulta dagli Allegati. QUALITÀ AMBIENTALE Per i Piani Attuativi, per i progetti d’opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, di
AMBIENTALE
AMBIENTALE Per i Piani Attuativi, per i progetti d’opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamenti e ristrutturazione ricadenti in ambiti soggetti a vincolo condizionato corrispondenti ai diversi livelli del grado di sostenibilità di cui all’All. 4 del Doc. 1 – B, la relazione di accompagnamento deve illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità
COERENZA DEL P.G.T. CON IL P.T.R. – P.P.R.
rare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista, geologico, idraulico, ambientale, storico, ecc. In particolare la relazione deve illustrare i provvedimenti assunti per il corretto inserimento dei nuovi interventi in relazione ai caratteri paesistico – ambientali del contesto locale ed alla presenza di ricorrenze ordinatrici del paesaggio. COERENZA DEL P.G.T. CON IL P.T.R. – P.P.R.
COERENZA DEL P.G.T. CON IL P.T.R. – P.P.R.
ientali del contesto locale ed alla presenza di ricorrenze ordinatrici del paesaggio. COERENZA DEL P.G.T. CON IL P.T.R. – P.P.R. Così come indicato dall’art. 32 del P.P.R., il P.G.T. ha impostato le scelte di sviluppo urbanistico locale in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistici contenuti in tale Piano così come esplicitati dalla D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 dal P.T.C.P. della Provincia di Como e così come attuate dal Piano del Paesaggio di cui all’All. n° 6 –
727 del 22 dicembre 2011 dal P.T.C.P. della Provincia di Como e così come attuate dal Piano del Paesaggio di cui all’All. n° 6 – Doc. 1 B (Carta dei beni paesaggistici ) e di cui all’All. n°1 del Doc. n° 3 C (Carta del Paesaggio). Il P.G.T. si propone quindi come “atto a maggiore definizione” rispetto al P.P.R., al P.T.C.P. recependone e sviluppandone le indicazioni di metodo e di merito, configurandosi alla fine come piano paesistico dell’intero territorio comunale.
S.I.C. E RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTORFANO
luppandone le indicazioni di metodo e di merito, configurandosi alla fine come piano paesistico dell’intero territorio comunale. Le politiche e le azioni di tutela e valorizzazione paesaggistica sono state infatti applicate all’intero territorio comunale, integrando le disposizioni del Titolo III, artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2001 e s.m.i.. S.I.C. E RISERVA NATURALE DEL LAGO DI MONTORFANO Gli interventi che comportano consumo di suolo ricadenti nel SIC o nell'Area Vasta, anche facenti parte del Piano
DI MONTORFANO
DI MONTORFANO Gli interventi che comportano consumo di suolo ricadenti nel SIC o nell'Area Vasta, anche facenti parte del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, dovranno essere assoggettati a specifico Studio per la Valutazione di Incidenza, che dovrà valutare in dettaglio l'incidenza dell'intervento sulla conservazione degli habitat e delle specie presenti nel Sito e sulla rete ecologica.
ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PAESAGGISTICHE
53 L'Ente competente per l'espressione della Valutazione di Incidenza è l’Ente Gestore e p.c. la Provincia di Como. Lo studio di incidenza sul S.I.C. dovrà essere inoltrato all’ente gestore nel caso di parchi Naturali e/o Regionali, mentre negli altri casi dove indicato nella D.G.R. 30/07/2004 n. 7/18453 e p.c. alla Provincia di Como – Settore Ecologia e Ambiente, Servizio Risorse Territoriali anche solo su supporto informatico in pdf. ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PAESAGGISTICHE
ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PAESAGGISTICHE
Ambiente, Servizio Risorse Territoriali anche solo su supporto informatico in pdf. ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PAESAGGISTICHE Il capitolo 3 del D.G.T. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 definisce l’attribuzione delle competenze paesaggistiche, sulla base dell’art. 80 della L.R. 12/2005. Per interventi in ambito tutelato ai sensi del D. Lgs, 42/2004 che prevedano una modifica esteriore allo stato dei
L.R. 12/2005. Per interventi in ambito tutelato ai sensi del D. Lgs, 42/2004 che prevedano una modifica esteriore allo stato dei luoghi e dell’esteriore aspetto degli edifici, alla SCIA deve essere allegato lo specifico provvedimento paesaggistico rilasciato dall’Ente preposto alla tutela. Tale atto di assenso non può essere sostituito dalla SCIA. VALUTAZIONE D’INCIDENZA COMUNITARIA (V.I.C.) Circa l’assoggettamento a V.I.C. degli interventi ricadenti nel S.I.C. e nella corrispondente area vasta,come
MUNITARIA (V.I.C.)
MUNITARIA (V.I.C.) Circa l’assoggettamento a V.I.C. degli interventi ricadenti nel S.I.C. e nella corrispondente area vasta,come indicato nel Piano di Gestione della Riserva naturale e S.I.C. Lago di Montorfano,con particolare riferimento all’Ambito di trasformazione B/SU②,si dispone che lo studio d’Incidenza dell’intervento deve comunque ricomprendere la valutazione dell’incidenza della fase di cantiere sulla fauna (per mortalità diretta,disturbo e/o
Art. 23- TUTELA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA
deve comunque ricomprendere la valutazione dell’incidenza della fase di cantiere sulla fauna (per mortalità diretta,disturbo e/o riduzione dei siti riproduttivi esistenti) nonché l’incidenza dei nuovi carichi insediativi su habitat e specie tutelate dal S.I.C., in termini di rumore,inquinamento luminoso e aggravio del sistema fognario. Art. 23- TUTELA GEOLOGICA E IDROGEOLOGICA Norme Tecniche Geologiche Elaborati della disciplina della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT
E IDROGEOLOGICA
E IDROGEOLOGICA Norme Tecniche Geologiche Elaborati della disciplina della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT La Carta della Fattibilità geologica del Piano delle Regole, unitamente alle presenti Disposizioni, costituisce lo strumento normativo in materia di prevenzione dei rischi geologici, idrogeologici e sismici derivante dallo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale.
ici, idrogeologici e sismici derivante dallo Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica del territorio comunale. Gli elaborati dello Studio della componente geologica, che illustrano i fattori di pericolosità/vulnerabilità del territorio, risultano propedeutici ed esplicativi delle indicazioni normative contenute nella Carta di fattibilità geologica e nelle presenti disposizioni. Sono pertanto da consultare per eventuali approfondimenti inerenti i fattori di vulnerabilità territoriale
resenti disposizioni. Sono pertanto da consultare per eventuali approfondimenti inerenti i fattori di vulnerabilità territoriale riconosciuti in fase di analisi. Essi sono rappresentati da: e analisi dello studio geologico incluse nel Documento di Piano, in forma di relazione illustrativa di Allegati testuali e di Allegati cartografici (Tavole da 1 a 5); gli elaborati di illustrazione dei vincoli geologici e di sintesi e valutazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici
li elaborati di illustrazione dei vincoli geologici e di sintesi e valutazione degli elementi geologici, idrogeologici e sismici del Piano delle Regole, in forma di relazione illustrativa e di allegati cartografici (Tavole da 6 a 9) La Carta di Fattibilità Geologica delle azioni di piano è costituita dallo strato poligonale delle classi e sottoclassi di fattibilità (eventualmente ulteriormente suddivise e articolate per la presenza di fattori di vulnerabilità secondaria), alle quali viene
tà (eventualmente ulteriormente suddivise e articolate per la presenza di fattori di vulnerabilità secondaria), alle quali viene sovrapposto, con retino trasparente, lo strato della Pericolosità sismica locale. Le indicazioni per queste aree sono riportate di seguito alle Norme tecniche geologiche. Efficacia e prevalenza Le “Norme di fattibilità geologica” e le Carte dei Vincoli geologici e di Fattibilità geologica hanno natura giuridica di
alenza Le “Norme di fattibilità geologica” e le Carte dei Vincoli geologici e di Fattibilità geologica hanno natura giuridica di elaborati del Piano delle Regole ed devono considerarsi di efficacia prevalente su ogni altra diversa previsione del PGT. In caso di incertezze interpretative e, comunque, ai fini della interpretazione autentica di ogni elaborato attinente la componente geologica, sia di carattere testuale, sia cartografico, sia di tipo analitico che dispositivo, si deve fare
inente la componente geologica, sia di carattere testuale, sia cartografico, sia di tipo analitico che dispositivo, si deve fare riferimento agli elaborati cartacei depositati e firmati in originale dagli autori, in quanto prevalenti su ogni altra copia degli elaborati stessi e sulla documentazione disponibile in formato digitale. In caso di difformità tra elaborati cartografici e descrittivi e corrispondenti norme, prevalgono queste ultime. Indagini geotecniche
so di difformità tra elaborati cartografici e descrittivi e corrispondenti norme, prevalgono queste ultime. Indagini geotecniche Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, pubblicate in G.U. n°29 del 04/02/2008, approvate in data 14/01/2008, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture, rappresentano comunque le normative di riferimento generali per le prove e le indagini da effettuare sui terreni di fondazione o comunque interessati da interventi di trasformazione. Le
li per le prove e le indagini da effettuare sui terreni di fondazione o comunque interessati da interventi di trasformazione. Le stesse norme definiscono criteri e procedure della progettazione antisismica degli edifici e delle infrastrutture.
54 Le indagini e gli approfondimenti indicati nel D.M. 14/01/2008 e s.m.i. sono dunque da effettuarsi indipendentemente dalla classe/sottoclasse di fattibilità geologica nella quale ricade l’area di intervento. In ottemperanza a quanto previsto dal DM 14 gennaio 2008, ogni intervento deve pertanto essere accompagnato da una valutazione geologico-geotecnica volta alla determinazione dei caratteri litotecnici dell’area, in particolare della capacità portante dei terreni e dei cedimenti previsti.
determinazione dei caratteri litotecnici dell’area, in particolare della capacità portante dei terreni e dei cedimenti previsti. Gli interventi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia, restauro conservativo e manutenzione ordinaria che comportano rilevanti modifiche strutturali ad edifici esistenti, saranno quindi supportati da apposita relazione geologico tecnica redatta a seguito di: indagini geognostiche volte a determinare i caratteri geotecnici del terreno di fondazione; lo spessore del
atta a seguito di: indagini geognostiche volte a determinare i caratteri geotecnici del terreno di fondazione; lo spessore del terreno indagato sarà funzionale alla struttura in progetto, al tipo di fondazione prevista e alle dimensioni dell’intervento; determinazione della Velocità di propagazione delle onde di taglio nei 30 m di sottosuolo presenti al di sotto della fondazione (Vs30), meglio se con indagini specifiche, o, in alternativa alle Vs, analisi della risposta sismica locale.
to della fondazione (Vs30), meglio se con indagini specifiche, o, in alternativa alle Vs, analisi della risposta sismica locale. La relazione dovrà, soprattutto nel caso di scavi di dimensioni significative, verificare anche la stabilità dei fronti di scavo ed eventualmente indicare la tipologia e il dimensionamento delle opere di sostegno necessarie. Prove, indagini e valutazioni sono finalizzate alla scelta della tipologia costruttiva e al dimensionamento delle
no necessarie. Prove, indagini e valutazioni sono finalizzate alla scelta della tipologia costruttiva e al dimensionamento delle strutture e delle fondazioni, e sono subordinate alla definizione di un quadro geologico di dettaglio dell’area indagata, pertanto le indagini ai sensi del DM 14/02/2008 trovano la loro collocazione in fase progettuale, per la valutazione e il dimensionamento degli interventi. Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria
fase progettuale, per la valutazione e il dimensionamento degli interventi. Procedure di coordinamento dell’attività istruttoria Ai sensi della DGR 9/2616/2011, il Comune è tenuto ad informare i soggetti attuatori delle previsioni dello strumento urbanistico sulle limitazioni derivanti dalla classificazione di fattibilità geologica assegnata a ciascuna porzione di territorio, nell’ambito della componente geologica del proprio strumento urbanistico, con specifico riferimento al
a porzione di territorio, nell’ambito della componente geologica del proprio strumento urbanistico, con specifico riferimento al contenuto delle presenti Norme geologiche. Il Comune provvede anche ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica previsto nelle vigenti disposizioni di legge, la classificazione del territorio in funzione del dissesto. Parimenti deve essere indicato se l’area ricade all’interno di una zona soggetta ad amplificazione sismica, individuata ai sensi
Parimenti deve essere indicato se l’area ricade all’interno di una zona soggetta ad amplificazione sismica, individuata ai sensi dell’Allegato 5 alla sopracitata DGR, vigente al momento della stesura dello Studio di approfondimento sismico comunale. Nel caso di Piani attuativi di iniziativa privata o loro varianti, proposti ai sensi dell’art. 14 della L.R. 12/05, il Comune chiede al soggetto attuatore, che è tenuto ad adempiere, di sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni
12/05, il Comune chiede al soggetto attuatore, che è tenuto ad adempiere, di sottoscrivere un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e/o persone comunque derivati dal dissesto segnalato nella Fattibilità geologica e a valutare l’opportunità di sottoscrivere un polizza assicurativa a tutela del rischio residuo. Alle varianti al PGT deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall’estensore/i
duo. Alle varianti al PGT deve essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dall’estensore/i dello Studio Geologico, nella quale sia asseverata la congruenza delle previsioni di Piano con i contenuti dello stesso Studio Geologico del PGT. Procedure interne Tutte le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi 2,3 e 4 e relative Sottoclassi di Fattibilità devono essere
rne Tutte le indagini e gli approfondimenti prescritti per le Classi 2,3 e 4 e relative Sottoclassi di Fattibilità devono essere messi in atto nel dettaglio prescritto, prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione e alla progettazione. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto devono essere consegnati, congiuntamente
progettazione. Copia delle indagini effettuate e della relazione geologica di supporto devono essere consegnati, congiuntamente alla restante documentazione, in sede di presentazione dei Piani attuativi (L.R. 12/05, art 14) o in sede di richiesta del permesso di costruire (L.R.12/05 art.18). Le indagini e gli approfondimenti devono esplorare l’area interessata dall’intervento ed un suo intorno
uire (L.R.12/05 art.18). Le indagini e gli approfondimenti devono esplorare l’area interessata dall’intervento ed un suo intorno sufficientemente esteso, determinati e motivati, ove non specificato nelle norme specifiche per le sottoclassi, dal professionista responsabile delle indagini geologiche, in funzione del o dei fenomeni che definiscono l’attribuzione dell’area ad una classe e sottoclasse di fattibilità geologica. Nella definizione dell’estensione dell’area indagata
ttribuzione dell’area ad una classe e sottoclasse di fattibilità geologica. Nella definizione dell’estensione dell’area indagata deve essere tenuta in considerazione la presenza di eventuali altri fattori secondari di pericolosità/vulnerabilità non espressi nella sottoclasse, ma descritti nella documentazione di analisi dello Studio della componente geologica, presente nel Documento di Piano, oppure ricavabili dall’analisi di dettaglio dell’area attraverso rilevamenti specifici
ologica, presente nel Documento di Piano, oppure ricavabili dall’analisi di dettaglio dell’area attraverso rilevamenti specifici e/o informazioni eventualmente non contenute nello Studio Geologico. Non è possibile, al fine di identificare ed approfondire correttamente il rischio reale esistente su un’area, riferirsi esclusivamente a prove e indagini effettuate in aree analoghe o ritenute tali.
il rischio reale esistente su un’area, riferirsi esclusivamente a prove e indagini effettuate in aree analoghe o ritenute tali. I risultati delle prove e delle indagini effettuate sul territorio, devono sempre essere acquisite dagli uffici tecnici del Comune e, nelle forme opportune e consentite, messe successivamente a disposizione dei tecnici e dei
55 professionisti, anche eventualmente in forma di apposita “Banca dati suolo e sottosuolo” al fine di disporre di una conoscenza organica e il più possibile esaustiva dei caratteri geologici del territorio. Indagini sismiche propedeutiche alla pianificazione La zonazione di Pericolosità Sismica Locale (PSL) è definita dalla Tavola 6 dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, e ripresa in Tavola 9-Carta di Fattibilità geologica.
Tavola 6 dello Studio della componente geologica, idrogeologica e sismica, e ripresa in Tavola 9-Carta di Fattibilità geologica. Ai sensi della DGR 9/2616/2011 tale tavola costituisce il primo livello di approfondimento sismico, sempre obbligatorio. Nel Comune di Montorfano, ricadente in zona sismica 4 (rischio più basso) devono essere espletati il secondo e terzo livello di approfondimento nei seguenti casi: PSL II livello di approfondimento III livello di approfondimento
l secondo e terzo livello di approfondimento nei seguenti casi: PSL II livello di approfondimento III livello di approfondimento Fase pianificatoria Fase progettuale Z1c - nel caso di edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) Z2a Z3b solo nel caso di edifici strategici e rilevanti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) Qualora dal secondo livello di approfondimento risulti
ti di nuova previsione (elenco tipologico di cui al d.d.u.o. n. 19904/03) Qualora dal secondo livello di approfondimento risulti che Fa calcolato è maggiore del valore soglia comunale Z4a Z4b Si riportano nella seguente tabella i valori soglia calcolati dalla Regione Lombardia per il Comune d Montorfano VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.1-0.5 s Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 1,4 1,8 2,2 2,0 VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s
0.5 s Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 1,4 1,8 2,2 2,0 VALORI DI SOGLIA PER IL PERIODO COMPRESO TRA 0.5-1.5 s Suolo tipo B Suolo tipo C Suolo tipo D Suolo tipo E 1,7 2,4 4,2 3,1 Sono comunque sempre da effettuarsi le indagini sismiche previste dal DM 14 gennaio 2008 e s.m.i. Gli approfondimenti sismici di II e III livello richiesti dalla DGR 9/2616/2011 di cui alle schede precedenti devono
08 e s.m.i. Gli approfondimenti sismici di II e III livello richiesti dalla DGR 9/2616/2011 di cui alle schede precedenti devono essere realizzati prima della progettazione degli interventi, in quanto propedeutici alla pianificazione degli stessi e alla progettazione. Altre norme di carattere geologico Nel caso di interventi in aree ad uso produttivo, è obbligatorio procedere all’analisi delle matrici ambientali
attere geologico Nel caso di interventi in aree ad uso produttivo, è obbligatorio procedere all’analisi delle matrici ambientali attraverso la predisposizione di un Piano di Indagine Ambientale finalizzato all’individuazione di eventuali alterazioni dello stato dei suoli e/o delle acque dovute alla presenza dell’attività produttiva; tale Piano dovrà essere sottoposto alla Autorità competente. Tutti gli interventi che prevedono scavi e movimenti terra sono soggetti alle prescrizioni dell’art. 186 del D.Lgs.
competente. Tutti gli interventi che prevedono scavi e movimenti terra sono soggetti alle prescrizioni dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Tutti gli interventi dovranno essere accompagnati da apposita relazione da apposita relazione (eventualmente inserita nello studio geologico) che indichi le modalità di recupero/smaltimento delle acque meteoriche e ruscellanti, con preferenza per una loro reimmissione nel sottosuolo se le condizioni idrogeologiche lo consentono
meteoriche e ruscellanti, con preferenza per una loro reimmissione nel sottosuolo se le condizioni idrogeologiche lo consentono (verifica di permeabilità ed eventualmente, vulnerabilità della falda) Norme specifiche per classi e sottoclassi di fattibilità Classe 2: fattibilità con modeste limitazioni. Sono inserite in questa classe le aree che presentano modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla
limitazioni. Sono inserite in questa classe le aree che presentano modeste limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. Queste limitazioni possono essere superate mediante approfondimenti di indagine e accorgimenti tecnico costruttivi e senza l’esecuzione di opere di difesa. Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 2, con l’indicazione dei fattori che generano la pericolosità;
difesa. Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 2, con l’indicazione dei fattori che generano la pericolosità; oltre alle indicazioni contenute nel D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, in queste aree occorre applicare alcune specifiche costruttive e approfondimenti di indagine per la mitigazione del rischio. Sottoclasse 2.1: Aree con substrati con caratteri geologico tecnici variabili e locale falda subaffiorante
igazione del rischio. Sottoclasse 2.1: Aree con substrati con caratteri geologico tecnici variabili e locale falda subaffiorante Sono aree caratterizzate dalla presenza di depositi a granulometria e grado di addensamento variabile, di origine glaciale o fluvioglaciale, nei quali è possibile rinvenire locali facies di deposizione lacustre. Lo spessore dei depositi è variabile; non si esclude la possibilità di rinvenire localmente il substrato roccioso alla profondità interessata dalle fondazioni.
56 Localizzazione: comprende le superfici interessate dall’abitato storico di Montorfano e dagli insediamenti sia storici che recenti a No e a S della via Brianza, nonché le aree di medio versante tra le vie Cantù e Molino e le zone più rilevate delle piane a sud di via Brianza e a sud-est dell’insediamento “Residenza Il Mughetto”, compresa la maggior parte della superficie agricola nella parte meridionale del territorio.
nsediamento “Residenza Il Mughetto”, compresa la maggior parte della superficie agricola nella parte meridionale del territorio. Indicazioni generali: Si tratta di aree che possono presentare variazioni laterali e/o verticali dei caratteri geotecnici legate alla scarsa classazione dei materiali (soprattutto nei depositi morenici) o alla presenza di lenti o livelli a diversa granulometria e differente grado di addensamento.
oprattutto nei depositi morenici) o alla presenza di lenti o livelli a diversa granulometria e differente grado di addensamento. Sono ammessi tutti gli interventi di modifica alla destinazione d’uso del suolo, preceduti da approfondimenti di indagine volti a definire localmente le problematiche descritte. Prescrizioni: le indagini in queste aree saranno mirate a verificare la situazione geologico tecnica locale attraverso
escritte. Prescrizioni: le indagini in queste aree saranno mirate a verificare la situazione geologico tecnica locale attraverso l’esecuzione di prove geotecniche che determinino la capacità portante del terreno. E’ opportuno si indaghino i punti di carico delle strutture, prevedendo una seconda campagna di prove, successiva alla definizione del progetto eventualmente coincidente con le verifiche richieste dal DM 14/01/2008.
pagna di prove, successiva alla definizione del progetto eventualmente coincidente con le verifiche richieste dal DM 14/01/2008. La caratterizzazione di massima dell’area di intervento dovrà comunque essere effettuata preventivamente alla progettazione esecutiva. Le indagini geologiche devono inoltre evidenziare eventuali venute d’acqua o falde idriche, nonché ricostruire, dove presente, la circolazione locale delle acque sotterranee. In funzione del carattere stagionale delle venute
hé ricostruire, dove presente, la circolazione locale delle acque sotterranee. In funzione del carattere stagionale delle venute d’acqua, ove presenti, la progettazione dovrà considerare la situazione idrogeologicamente più impegnativa tra i vari scenari ipotizzabili. Gli interventi non dovranno modificare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi, mantenendo inalterata qualità e quantità delle acque presenti nel sottosuolo. Per questo e per evitare ripercussioni sulle aree limitrofe le
nalterata qualità e quantità delle acque presenti nel sottosuolo. Per questo e per evitare ripercussioni sulle aree limitrofe le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno alterare il chimismo delle acque sotterranee; la difesa degli interventi (dreni, pompe o altro) dovrà essere calibrata in modo tale da garantire la continuità della falda tra le zone a monte e a valle dell’intervento.
altro) dovrà essere calibrata in modo tale da garantire la continuità della falda tra le zone a monte e a valle dell’intervento. Per tutte le superfici della sottoclasse 2.1 è inoltre opportuno limitare la modifica delle morfologie attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Tali interventi devono essere limitati ai casi strettamente necessari per garantire la stabilità delle opere in progetto e non devono alterare la percezione del paesaggio naturale.
tamente necessari per garantire la stabilità delle opere in progetto e non devono alterare la percezione del paesaggio naturale. In particolare le strutture non dovranno occultare o modificare l’andamento degli orli di terrazzo più rappresentativi e delle creste moreniche/dossi (orli naturali e morfologici e creste di morene sono riportati in Tavola 1) Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni
si (orli naturali e morfologici e creste di morene sono riportati in Tavola 1) Classe 3: fattibilità con consistenti limitazioni Sono qui comprese le aree che presentano consistenti limitazioni all’uso a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso per le condizioni di pericolosità/vulnerabilità individuate, per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Questa classe prevede che:
per il superamento delle quali potrebbero rendersi necessari interventi specifici o opere di difesa. Questa classe prevede che: dove la conoscenza del territorio è sufficientemente approfondita, siano definite puntualmente, per le eventuali previsioni urbanistiche, le opere di mitigazione del rischio da realizzare e le specifiche costruttive degli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto;
gli interventi edificatori, in funzione della tipologia del fenomeno che ha generato la pericolosità/vulnerabilità del comparto; siano definiti puntualmente i supplementi di indagine relativi alle problematiche da approfondire, la scala e l’ambito territoriale di riferimento, e la finalità degli stessi al fine di accertare la compatibilità tecnico economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le
patibilità tecnico economica degli interventi con le situazioni di dissesto in atto o potenziale e individuare di conseguenza le prescrizioni di dettaglio per poter procedere o meno all’edificazione. Gli approfondimenti e i supplementi di indagine indicati non sostituiscono, anche se possono comprendere, le indagini previste dal D.M. 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”. Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 3, con l’indicazione dei fattori che generano la
e per le costruzioni”. Di seguito vengono descritte le zone ricadenti in classe 3, con l’indicazione dei fattori che generano la pericolosità/vulnerabilità. 3.1 Aree a pendenza da media a elevata Aree a pendenza media generalmente compresa tra 20 e 40%, a morfologia ondulata, spesso interessate da terrazzamenti; i substrati sono caratterizzati dalla presenza di depositi granulari (glaciali, fluvioglaciali o detritici). La pendenza delle superfici viene considerata fattore di potenziale innesco
ti granulari (glaciali, fluvioglaciali o detritici). La pendenza delle superfici viene considerata fattore di potenziale innesco per fenomeni di dissesto gravitativo, possibili in seguito a modifiche nell’assetto delle superfici.
57 Localizzazione: la sottoclasse comprende le aree al piede del colle di Montorfano, le superfici rilevate a sud e a ovest del lago, la fascia che comprende il Golf e la Residenza “Il Mughetto” , alcune porzioni di versante a sud e ad est del limite comunale nonché due dossi all’interno delle piane agricole nella parte sud est del territorio comunale. Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica delle ripercussioni indotte dagli
nale. Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica delle ripercussioni indotte dagli interventi sulla stabilità delle superfici. Tale verifica deve comprendere gli interventi effettuati durante la fase di cantiere e tutte le opere accessorie all’intervento stesso. Prescrizioni: per le aree ricadenti in questa sottoclasse le consistenti limitazioni al cambio di destinazione d’uso
nto stesso. Prescrizioni: per le aree ricadenti in questa sottoclasse le consistenti limitazioni al cambio di destinazione d’uso impongono la realizzazione di studi di approfondimento estesi ad un intorno significativo dell’intervento in progetto che comprenda le aree potenzialmente coinvolte nelle modifiche dell’assetto dei versanti conseguenti all’intervento. Gli studi saranno corredati da indagini finalizzate a determinare in modo esaustivo le caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche locali.
anno corredati da indagini finalizzate a determinare in modo esaustivo le caratteristiche litotecniche ed idrogeologiche locali. Tali studi dovranno valutare inoltre la possibilità che l’intervento induca fenomeni di erosione superficiale, modifiche nella circolazione idrica locale, modifiche nella situazione dei carichi immediatamente a monte dell’area di intervento. In ogni caso gli interventi dovranno limitare le modifiche della morfologia originaria dei luoghi attraverso
area di intervento. In ogni caso gli interventi dovranno limitare le modifiche della morfologia originaria dei luoghi attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Modifiche morfologiche devono essere limitate ai casi strettamente necessari per garantire la stabilità delle opere in progetto e non devono apportare importanti variazioni alla percezione del paesaggio naturale. In particolare le strutture in progetto non dovranno occultare o modificare l’andamento degli orli di terrazzo più
gio naturale. In particolare le strutture in progetto non dovranno occultare o modificare l’andamento degli orli di terrazzo più rappresentativi e delle creste moreniche/dossi (orli naturali e morfologici e creste di morene sono riportati in Tavola 1) 3.2 Superfici pianeggianti di presunta origine lacustre Si tratta di aree pianeggianti, presumibilmente a substrati fini (limi o argille limose) e/o in parte organici, ma non sono escluse sabbie e sabbie limose. Caratteristiche geotecniche
rati fini (limi o argille limose) e/o in parte organici, ma non sono escluse sabbie e sabbie limose. Caratteristiche geotecniche non note; possibili cedimenti. Possibile presenza di venute d’acqua. Localizzazione: la sottoclasse comprende una zona ribassata a sud est del territorio comunale e una superficie più piccola a sud est del cimitero. Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica puntuale dei caratteri geologico tecnici
ndicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi i destinazione d’uso previa verifica puntuale dei caratteri geologico tecnici dei terreni, e della situazione idrogeologica locale. Prescrizioni: gli interventi consentiti dovranno essere accompagnati da relazione tecnica basata indagini e studi di dettaglio volti ad approfondire i caratteri di portanza e compressibilità dei terreni, nonché la presenza di una falda
studi di dettaglio volti ad approfondire i caratteri di portanza e compressibilità dei terreni, nonché la presenza di una falda locale. Fermo restando l’obbligo di non modificare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi e di mantenere inalterate qualità e quantità delle acque presenti nel sottosuolo, dovranno essere valutate le interazioni tra le strutture in progetto e l’eventuale falda. Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno pertanto alterare il chimismo delle acque
o e l’eventuale falda. Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno pertanto alterare il chimismo delle acque sotterranee; la difesa delle opere (dreni, pompe o latro) dovrà essere calibrata in modo tale da garantire la continuità della falda tra le zone a monte e a valle dell’intervento ed escludere ripercussioni sull’equilibrio idrogeologico dell’intorno. 3.3 Aree con falda localmente prossima al piano campagna La sottoclasse comprende aree piane, a debole pendenza,
o dell’intorno. 3.3 Aree con falda localmente prossima al piano campagna La sottoclasse comprende aree piane, a debole pendenza, generalmente ribassate. Sono stati riconosciuti e distinti 2 casi: 3.3A: aree ribassate rispetto alle limitrofe. Si tratta di aree di convergenza del reticolo idrografico. Drenano le acque superficiali e di infiltrazione, ma si presentano affrancate rispetto alle limitrofe aree umide (Zone A del reticolo idrico minore).
58 3.3B: aree circostanti il lago, a quota di poco più alta, con falda idrica in connessione con il lago stesso. Localizzazione: comprende la parte centro orientale del territorio, attraversata dalla Roggia Molinara e caratterizzata da superfici agricole generalmente pianeggianti, attraversate da rogge attive (3.3A), alcune superfici intorno al lago, in particolare tra la villa Barbavara e la ghiacciaia detta “Giazzerun” a NE, e parte del terrazzo di C.na Incastro
rno al lago, in particolare tra la villa Barbavara e la ghiacciaia detta “Giazzerun” a NE, e parte del terrazzo di C.na Incastro a NO (3.3B) e una porzione di versante immediatamente a N del lago (3.3C). Indicazioni generali: sono consentiti tutti i cambi di destinazione d’uso, con preferenza a quelli volti al miglioramento delle caratteristiche ecologiche ed ecosistemiche dell’area, previa indagine sulle caratteristiche idrogelogiche locali.
ramento delle caratteristiche ecologiche ed ecosistemiche dell’area, previa indagine sulle caratteristiche idrogelogiche locali. Prescrizioni: le indagini in queste aree saranno mirate a verificare la situazione idrogelogica locale, la profondità della falda e le sue escursioni stagionali. Le indagini devono prevedere un’adeguata campagna di misure di portata e soggiacenza della falda, protratta
cursioni stagionali. Le indagini devono prevedere un’adeguata campagna di misure di portata e soggiacenza della falda, protratta per tempi sufficienti a cogliere eventuali variazioni stagionali (almeno un anno) finalizzata alla individuazione della massima escursione prevedibile della stessa. I dati dovranno essere raccolti in sito ed eventualmente integrati da dati bibliografici. Non è ammesso il solo utilizzo di dati rilevati in siti limitrofi o in aree con caratteri simili.
tegrati da dati bibliografici. Non è ammesso il solo utilizzo di dati rilevati in siti limitrofi o in aree con caratteri simili. E’ opportuno considerare la possibilità di indagini naturalistiche per la valutazione delle interferenze tra la falda e la vegetazione presente o potenziale. E’ consigliabile inoltre effettuare, quando possibile, la ricerca di documentazione o testimonianze per la ricostruzione della situazione dell’area storica e recente dell’area.
ibile, la ricerca di documentazione o testimonianze per la ricostruzione della situazione dell’area storica e recente dell’area. In funzione del carattere stagionale e delle variazioni annuali delle venute d’acqua la progettazione dovrà considerare la situazione idrogeologicamente più impegnativa tra i vari scenari ipotizzabili. Gli interventi non dovranno alterare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi, garantendo il
ativa tra i vari scenari ipotizzabili. Gli interventi non dovranno alterare l’equilibrio idrogeologico dei luoghi, garantendo il mantenimento/miglioramento dei caratteri della risorsa idrica (intesa come bene di valenza ecologica ed ecosistemica). Non dovrà pertanto essere alterata quantità e qualità dell’acqua presente nel sottosuolo. Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno alterare il chimismo delle acque sotterranee; la
nel sottosuolo. Le metodologie costruttive e i materiali impiegati non dovranno alterare il chimismo delle acque sotterranee; la difesa delle opere (dreni, pompe o altro) dovrà essere calibrata in modo tale da garantire la continuità dello scorrimento della falda da monte a valle. Sono sconsigliati interventi edilizi che comportino la realizzazione di piani interrati, a meno di non dimostrare l’assenza non temporanea (stagionale o dovuta ad anni siccitosi) di circolazione idrica sub superficiale.
meno di non dimostrare l’assenza non temporanea (stagionale o dovuta ad anni siccitosi) di circolazione idrica sub superficiale. Tutte le situazioni nuove o pregresse che costituiscono centro di pericolo per la falda, dovranno essere messe in sicurezza attraverso l’allontanamento del centro di pericolo (ove possibile) o l’approntamento di tutte le procedure per la messa in sicurezza del sito, secondo le indicazioni individuate dalle normative vigenti.
rontamento di tutte le procedure per la messa in sicurezza del sito, secondo le indicazioni individuate dalle normative vigenti. Per ogni nuovo intervento dovrà essere confrontata la profondità massima raggiunta da scavi e opere con la soggiacenza minima della falda e con il trend di evoluzione della stessa in un arco di tempo sufficientemente lungo. Dovrà essere mantenuto in ogni caso un opportuno franco tra la profondità raggiunta dall’opera e la superficie della falda.
ngo. Dovrà essere mantenuto in ogni caso un opportuno franco tra la profondità raggiunta dall’opera e la superficie della falda. Nel caso sia verificata l’interazione tra l’opera e la falda, l’opera in progetto dovrà garantire, attraverso specifiche indicazioni progettuali, la tutela della falda da ogni rischio di contaminazione sia durante la fase costruttiva dell’opera, sia successivamente. In ogni caso gli interventi non dovranno modificare la morfologia originaria dei luoghi attraverso sbancamenti o
uccessivamente. In ogni caso gli interventi non dovranno modificare la morfologia originaria dei luoghi attraverso sbancamenti o costruzione di terrapieni. Tali interventi devono essere limitati ai casi strettamente necessari per garantire la funzionalità delle opere in progetto e non devono apportare importanti modifiche al paesaggio naturale. 3.4 Aree allagabili per esondazione del reticolo idrico minore : aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata (Em PAI)
llagabili per esondazione del reticolo idrico minore : aree coinvolgibili da fenomeni con pericolosità media o moderata (Em PAI) La sottoclasse individua aree segnalate all’interno di studi ed elaborati consultati per essere soggette ad allagamento per esondazione del reticolo idrografico locale. Si tratta di situazioni a conoscenza dell’Amministrazione, in parte già oggetto di interventi per la messa in sicurezza. Non si conosce il tempo di ritorno degli eventi che
ministrazione, in parte già oggetto di interventi per la messa in sicurezza. Non si conosce il tempo di ritorno degli eventi che causano l’allagamento, e nemmeno le circostanze che hanno generato l’ evento. Inoltre le aree presentano anche le problematiche della sottoclasse di fattibilità 3.3. Localizzazione: si tratta di alcune aree lungo la Roggia
59 Molinara, in particolare in prossimità della strada per Cantù, a monte dell’intersezione con Via Canneti dove la roggia esonda in sponda destra e nella zona del campeggio; inoltre si segnala un’area lungo la Roggia di Albese interessata da allagamenti per rigurgito di un tratto tombinato. Altre zone allagate ricadono tra le “Zone” individuate dalle fasce di rispetto del reticolo idrico minore (si veda sottoclasse 4.3). Per la messa in sicurezza parziale o completa di alcune di
sce di rispetto del reticolo idrico minore (si veda sottoclasse 4.3). Per la messa in sicurezza parziale o completa di alcune di queste aree sono stati effettuati nel passato interventi sul reticolo idrico. Indicazioni generali: le modifiche alla destinazione d’uso devono essere valutate in ordine alla sicurezza idraulica del territorio e alle ricadute che l’occupazione di aree esondabili comporta sull’equilibrio idraulico del bacino idrografico.
a del territorio e alle ricadute che l’occupazione di aree esondabili comporta sull’equilibrio idraulico del bacino idrografico. Norma sovraordinata di riferimento è l’art.9 comma 6bis del PAI, riportato di seguito: “Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e
nistica, regolamentare le attività consentite, i liiti e i divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente.” Prescrizioni: gli interventi ammissibili devono essere preceduti da adeguata indagine volta a verificare la dinamica di
etente.” Prescrizioni: gli interventi ammissibili devono essere preceduti da adeguata indagine volta a verificare la dinamica di esondazione locale. Tale indagine, effettuata ai sensi dell’Allegato 4 alla DGR 9/2616/2011, dovrà prevedere la predisposizione di un modello idraulico che consideri le portate previste nel tracciato idrico per eventi con Tr100 anni e ricostruisca le dinamiche di esondazione locali e le eventuali interazioni con altre rogge, evidenziando la distribuzione di
i e ricostruisca le dinamiche di esondazione locali e le eventuali interazioni con altre rogge, evidenziando la distribuzione di battenti e velocità dell’acqua nell’area considerata. Si consiglia di impostare l’indagine secondo quanto previsto dall’Allegato 4 alla DGR 9/2616/2011. Dovranno inoltre essere effettuati i supplementi di indagine descritti per la sottoclasse 3.3. 3.5 Versanti scoscesi già edificati o con concessioni in essere o piani approvati, con elementi di pericolosità potenziale
3.3. 3.5 Versanti scoscesi già edificati o con concessioni in essere o piani approvati, con elementi di pericolosità potenziale analoghi a quelli rinvenuti per la sottoclasse 4.1, ma senza evidenze di fenomeni di dissesto in atto. Vengono individuate porzioni del versante del Montorfano già insediate con concessioni in essere o piani approvati. Le condizioni di pericolosità potenziale sono dovute alla pendenza delle superfici, prossima e talvolta superiore al
approvati. Le condizioni di pericolosità potenziale sono dovute alla pendenza delle superfici, prossima e talvolta superiore al 50%. Non sono stati rinvenuti o segnalati fenomeni di dissesto in atto. Localizzazione: Vengono individuate due aree, rispettivamente ad est e a nord ovest del nucleo storico di Montorfano. Indicazioni generali: sono consentiti, oltre a quanto previsto dalle concessioni esistenti e/o dai piani approvati al momento della stesura delle presenti norme, gli
, oltre a quanto previsto dalle concessioni esistenti e/o dai piani approvati al momento della stesura delle presenti norme, gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree a salvaguardia delle strutture esistenti e/o dell’abitato a valle; sono inoltre consentiti gli interventi di pubblica utilità correlati alla costruzione/manutenzione di infrastrutture di servizio. Prescrizioni: gli interventi ammessi devono essere accompagnati da indagini volte a individuare i rischi
astrutture di servizio. Prescrizioni: gli interventi ammessi devono essere accompagnati da indagini volte a individuare i rischi connessi all’istaurarsi di fenomeni gravitativi sia in fase di cantiere che a intervento compiuto. Inoltre devono essere individuati i rischi a cui sono soggette le aree poste al piede del versante, nonché le ripercussioni indotte a monte dell’intervento. Ogni intervento deve essere accompagnato da precise indicazioni sulle misure di mitigazione del rischio e/o di
dell’intervento. Ogni intervento deve essere accompagnato da precise indicazioni sulle misure di mitigazione del rischio e/o di messa in sicurezza dei luoghi in fase di cantiere e ad intervento completato. Classe 4: fattibilità con gravi limitazioni Si tratta di aree che presentano alta pericolosità/vulnerabilità e sono quindi soggette a gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso.
rabilità e sono quindi soggette a gravi limitazioni all’utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d’uso. In queste aree è esclusa qualsiasi nuova edificazione, ivi comprese quelle interrate, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti. Per l’esistente sono consentite solo le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria,
sono consentite solo le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti dall’art.27 comma 1, lettere a), b), c) della L.R. 12/05, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Per queste aree devono essere fornite indicazioni in merito alle opere di sistemazione idrogeologica e, per i nuclei abitati esistenti, quando non è strettamente necessario provvedere al loro trasferimento, dovranno essere predisposti
60 idonei piani di protezione civile ed eventualmente valutata la necessità di predisporre di sistemi di monitoraggio geologico che permettano di tenere sotto controllo l’evoluzione dei fenomeni in atto. Eventuali infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico possono essere realizzate solo se non altrimenti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del
menti localizzabili; dovranno comunque essere puntualmente e attentamente valutate in funzione della tipologia di dissesto e del grado di rischio che definiscono l’ambito di pericolosità/vulnerabilità omogenea. A tal fine, alle istanze per l’approvazione da parte dell’autorità comunale, deve essere allegata apposita relazione geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico.
geologica e geotecnica che dimostri la compatibilità degli interventi previsti con la situazione di grave rischio idrogeologico. 4.1 Aree a pendenza estremamente elevata, con evidenze di episodi di dissesto gravitativo Comprende superfici a pendenza superiore al 50 caratterizzate da substrati lapidei con coperture sciolte. Le superfici sono interessate da dissesti puntuali, legati al scivolamento delle coperture detritiche o, localmente, al crollo di blocchi.
ci sono interessate da dissesti puntuali, legati al scivolamento delle coperture detritiche o, localmente, al crollo di blocchi. Comprende in 4.1A le aree di frana/crollo attive e/o stabilizzate classificate come dissesti PAI. Localizzazione: versanti del Montorfano soprastanti l’abitato. Indicazioni generali: gli elementi di pericolosità introdotti da queste morfologie sono relativi alla pendenza elevata dei versanti, che può generare fenomeni di instabilità superficiale, e alla presenza di
ogie sono relativi alla pendenza elevata dei versanti, che può generare fenomeni di instabilità superficiale, e alla presenza di coperture non lapidee a spessore variabile. Sono consentiti gli interventi volti alla messa in sicurezza delle aree, anche a salvaguardia dell’abitato a valle; sono inoltre consentiti gli interventi di pubblica utilità correlati alla costruzione/manutenzione di infrastrutture di servizio. Sono esclusi tutti gli interventi edilizi, anche se di pubblica utilità.
costruzione/manutenzione di infrastrutture di servizio. Sono esclusi tutti gli interventi edilizi, anche se di pubblica utilità. Per le aree definite come 4.1A, riportate nella Carta del dissesto con legenda uniformata PAI (Tavola 4) la normativa di riferimento è l’art.9 comma 2 (aree Fa in Tavola 4) delle Norme di attuazione del PAI. Nell’area di cava (Fs in Tavola 4) sono consentiti solamente gli interventi volti alla realizzazione/manutenzione delle opere di messa in sicurezza del pendio.
- sono consentiti solamente gli interventi volti alla realizzazione/manutenzione delle opere di messa in sicurezza del pendio. Di seguito si riporta il rferimento normativo PAI: art. 9 comma 2: “Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000 n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti:
- gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
- gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, cos come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
- gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che
igliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumenti del carico insediativo;
- gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
turale, compatibili con la normativa di tutela;
- le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi;
- le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli
Art. 9 comma 4:
zabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere.” Art. 9 comma 4: Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,
61 regolamentare le attività consentite, i liiti e i divieti, tenuto conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall’Autorità competente. Prescrizioni: oltre a quanto previsto dalle indicazioni generali, gli interventi ammessi devono essere accompagnati da
mpetente. Prescrizioni: oltre a quanto previsto dalle indicazioni generali, gli interventi ammessi devono essere accompagnati da indagini volte a individuare i rischi connessi all’istaurarsi di fenomeni gravitativi sia in fase di cantiere che a intervento compiuto. Inoltre devono essere individuati i rischi a cui sono soggetti gli insediamenti posti al piede del versante, nonché le ripercussioni dell’intervento sulle aree a monte. Ogni intervento deve essere accompagnato da precise
de del versante, nonché le ripercussioni dell’intervento sulle aree a monte. Ogni intervento deve essere accompagnato da precise indicazioni sulle misure di mitigazione del rischio e/o di messa in sicurezza dei luoghi da adottarsi in fase di cantiere e ad intervento completato. 4.2 Aree di pertinenza lacustre con falda affiorante o subaffiorante Comprende superfici saturate dalla falda fino a piano campagna. È suddivisa in: 4.2A aree pianeggianti connesse al lago di
rante Comprende superfici saturate dalla falda fino a piano campagna. È suddivisa in: 4.2A aree pianeggianti connesse al lago di Montorfano, con circolazione idrica sotterranea direttamente determinata dal lago, spesso con canneti o altre aree umide; 4.2B .aree con risorgenze idriche in parte incanalate Localizzazione: aree circostanti il lago di Montorfano, comprese nel SIC omonimo e porzione del versante a monte del lago. Indicazioni generali: sono esclusi tutti gli interventi con
, comprese nel SIC omonimo e porzione del versante a monte del lago. Indicazioni generali: sono esclusi tutti gli interventi con l’eccezione di quelli relativi al miglioramento delle condizioni ecosistemiche dell’area, alla gestione del SIC e alla manutenzione o realizzazione di infrastrutture di pubblica utilità non altrimenti localizzabili. Prescrizioni: oltre a quanto previsto nelle norme di carattere generale, gli interventi ammessi in questa
rimenti localizzabili. Prescrizioni: oltre a quanto previsto nelle norme di carattere generale, gli interventi ammessi in questa sottoclasse devono prevedere supplementi di indagine volti alla definizione dei caratteri idrogeologici dell’area. Gli interventi non devono modificare la circolazione delle acque superficiali e sotterranee; deve essere assicurato e garantito il mantenimento e/o il miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche e le quantità delle acque della falda superficiale e del lago.
imento e/o il miglioramento delle caratteristiche fisico chimiche e le quantità delle acque della falda superficiale e del lago. 4.3 Fasce di rispetto fluviale e di polizia idraulica Sono le aree adiacenti ai corsi d’acqua, da mantenere a disposizione per garantire l’accessibilità al tratto per gli interventi di manutenzione dello stesso. Tali fasce originariamente con ampiezza di 10 m ai sensi dell’art.96 RD 523 del 1904, sono sostituite, previa approvazione da parte dell’autorità competente, dalle
ezza di 10 m ai sensi dell’art.96 RD 523 del 1904, sono sostituite, previa approvazione da parte dell’autorità competente, dalle fasce proposte nello Studio sul Reticolo Idrico Minore (dott. geol. M.Pennati e M.Todeschini, 2002) e dalle norme ad esso relative, che riducono la fascia a 4 m. Lo Studio è stato approvato con del. Di Giunta Comunale n. 2 del 17/01/2008. Per la definizione geometrica di dettaglio di queste superfici si fa riferimento agli elaborati dello Studio stesso, con
1/2008. Per la definizione geometrica di dettaglio di queste superfici si fa riferimento agli elaborati dello Studio stesso, con l’esclusione della fascia detta “principale”, di 4m per parte, la cui ampiezza deve essere misurata direttamente in sito. In particolare vengono riconosciute le seguenti fasce:
- 4.3: Fascia di rispetto principale. Si tratta di una fascia di pertinenza fluviale, dell’amiezza di 4 m per parte a partire
e:
- 4.3: Fascia di rispetto principale. Si tratta di una fascia di pertinenza fluviale, dell’amiezza di 4 m per parte a partire dal ciglio superiore di sponda o dal piede esterno degli argini. Deve essere mantenuta a disposizione per consentire la manutenzione del tratto e gli interventi di difesa idraulica
- 4.3A: Zone A. Aree con risorgenze idriche
62
- 4.3B: Zone B. Aree di divagazione delle rogge
- 4.3C: Zone C. Aree allagabili In queste aree sono comunque vietate, come previsto dall’art. 96 del R.D. 523/1904 e dall’Allegato B alla DGR 7/13950 1 agosto 2003
- le nuove edificazioni e i movimenti terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell’argine per consentire l’accessibilità dei corsi d’acqua;
- l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione
si d’acqua;
- l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene;
- la tombinatura dei corsi d’acqua (D.Lgs 152/2006) La normativa di riferimento è data dalle Norme di Polizia idraulica e dalle Linee Guida di Polizia Idraulica (D.D.G. 8943 del 3 agosto 2007); in quest’ultimo documento sono riportate anche le prassi amministrative per il rilascio delle concessioni sui corsi d’acqua del reticolo.
ultimo documento sono riportate anche le prassi amministrative per il rilascio delle concessioni sui corsi d’acqua del reticolo. Per completezza si riportano di seguito le Norme di polizia idraulica riprese completamente dallo Studio del reticolo idrico minore di geoll. M.Pennati e M.Todeschini.
- PREMESSA Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio
ini.
- PREMESSA Lo Studio ha permesso di individuare delle aree o fasce di rispetto di ciascuna asta torrentizia o di drenaggio presente sul territorio, con lo scopo di prescrivere un regolamento comunale che disciplini tutte quelle operazioni che possono essere eseguite o vietate in adiacenza o in alveo della rete idrica minore. Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 5a e 5b fuori testo)
drica minore. Le zone e le fasce di rispetto del reticolo idrico minore così individuate (riportate in Tav. 5a e 5b fuori testo) presentano delle particolarità idrogeologiche, idrografiche, idrauliche e ambientali differenti e di seguito descritte:
- Zona A
- Zona B
- Zona C
- Fascia di rispetto principale ZONE A Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche
ZONE A Con tali superfici sono state distinte tutte quelle aree che presentano delle particolari caratteristiche idrogeologiche legate alla presenza di risorgenze idriche e divagazione dei corsi d’acqua con formazione di ampie zone umide di particolare rilevanza idrogeologica e ambientale locale. ZONE B La presenza di più canali o rogge adiacenti l’una all’altra definiscono piccole aree caratterizzate da particolarità
ale. ZONE B La presenza di più canali o rogge adiacenti l’una all’altra definiscono piccole aree caratterizzate da particolarità idrologica (risorgenze occasionali con formazione di piccole rogge locali) o di divagazione idrogeologica di canali agricoli o rogge. ZONE C Sono delle superfici dove è stata individuata la normale area di espansione fluviale durante i periodi di intensa precipitazione, con conseguente esondazione del torrente o della roggia locale e inondazione dei terreni agricoli o
FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE
i di intensa precipitazione, con conseguente esondazione del torrente o della roggia locale e inondazione dei terreni agricoli o aree boscate adiacenti ad essi. E’ stata localizzata esclusivamente in adiacenza all’entrata del campeggio “Caping Montorfano di Vender Giuseppe e C.” FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE Con tali superfici sono state distinte tutte le fasce di rispetto delle aste principali, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica. 2. ZONE A
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione d
stinte tutte le fasce di rispetto delle aste principali, distinte per importanza idrografica, idraulica ed idrologica. 2. ZONE A Nelle zone A, distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo, sono ammessi soltanto interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi: Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione d
ativi: Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area A ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.
Art.4 – Interventi di riqualificazione ambientale potranno essere eseguiti solo
rsi d’acqua all’interno dell’area A ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. Art.4 – Interventi di riqualificazione ambientale potranno essere eseguiti solo su carattere forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la sopravvivenza dell’intero ecosistema. 3. ZONE B Nelle zone B distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la riqualificazione
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione d
ZONE B Nelle zone B distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi: Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto.
Art.2 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno de
nterno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. Art.2 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area B ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. Art.3 – Potranno essere consentiti interventi di regimazione idraulica ed idrogeologica soltanto in piccole porzioni adiacenti a terreni agricoli coltivati o a zone residenziali.
Art.4 – Sono consentiti piccoli spostamenti di rogge o canali agricoli che però
63 Art.4 – Sono consentiti piccoli spostamenti di rogge o canali agricoli che però non determinano un disiquilibrio idrogeologico locale. Art.5 – Interventi di riqualificazione ambientali potranno essere eseguiti solo su carattere forestale, con lo scopo di mantenere tutte le peculiarità ambientali locali e garantire la sopravvivenza dell’intero ecosistema. 4. ZONE C Nelle zone C distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi di regimazione
stema. 4. ZONE C Nelle zone C distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi di regimazione idraulica e di riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale. E’ stata individuata una sola zona C, in corrispondenza della quale è stata rilevata un’ampia fascia di esondazione della Roggia Molinara direttamente collegata alla situazione topografica locale e alla non corretta regimazione
Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione d
a di esondazione della Roggia Molinara direttamente collegata alla situazione topografica locale e alla non corretta regimazione della roggia stessa. Pertanto all’interno di tale zona sono stati distinti i seguenti articoli normativi: Art.1 – E’ assolutamente vietata all’interno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto.
Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione delle aree di espa
nterno dell’intera area la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto. Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione al fine di moderare ed equilibrare idrologicamente le piene. Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno dell’area C ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale.
Art.4 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica
rsi d’acqua all’interno dell’area C ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. Art.4 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica atti ad impedire eventuali fenomeni di divagazione in aree di pubblica incolumità. Sono consentiti pertanto interventi di ingegneria naturalistica realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione.
ti in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta, né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione. In particolare in tale fascia valgono le prescrizioni tecniche riportate nelle schede n. 11 e 12 allegate alla relazione. 5. FASCIA DI RISPETTO PRINCIPALE Nelle fasce di rispetto principali distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per
Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di
IPALE Nelle fasce di rispetto principali distinte nelle Tavole 5a e 5b allegate fuori testo sono ammessi soltanto interventi per la regimazione idraulica e la riqualificazione ambientale ed idrogeologica locale, in particolare sono stati distinti i seguenti articoli normativi: Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in
Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di
Art.1 – Sono vietati la realizzazione di nuove edificazioni e movimenti terra di qualsiasi tipo sia in sterro che in riporto in una fascia non inferiore ai 4.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell’argine. Art.2 – E’ assolutamente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia.
Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno de
mente vietata l’occupazione o la riduzione dei corsi d’acqua anche temporanea attraverso la deposizione di materiale o ramaglia. Art.3 – Vige il divieto assoluto di tombinatura dei corsi d’acqua all’interno della fascia di rispetto principale ai sensi anche della dlgs 152/99 art.41 e del relativo regolamento di applicazione generale. Art.4 – E’ assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo.
Art.4 – E’ assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo.
del relativo regolamento di applicazione generale. Art.4 – E’ assolutamente vietata la traslazione o lo spostamento dell’alveo. Art.5 – E’ assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni continue e permanenti tra una distanza di 4.0 e 10.0 m dal ciglio della sponda, intesa quale scarpa morfologica stabile o dal piede esterno dell’argine. Potranno essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 4.0 e 10.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in
essere realizzate recinzioni confinali nelle distanze sopra riportate (tra 4.0 e 10.0 m dal ciglio sponda) solo se realizzate in maniera discontinua, in modo da poter lasciare libero un passaggio per una distanza di almeno 4.0 m per consentire le normali operazioni di pulizia idraulica, sgombero in alveo ed eventuali interventi di regimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massimale
Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti
egimazione idraulico-forestale. La lunghezza della recinzione potrà pertanto essere realizzata per tratti di lunghezza massimale di 20.0 m. Nel caso una proprietà risultasse di lunghezza inferiore di 20.0 m si dovrà provvedere alla realizzazione di almeno un passaggio di larghezza sempre di almeno 4.0 m. Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti all’art 12 del R. D.523/194, che prevede
Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti
4.0 m. Art.6 – Per le nuove edificazione previste a distanza di 4 m, valgono i disposti all’art 12 del R. D.523/194, che prevede che siano ad esclusivo carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzione delle opere di sola difesa dei beni contro i corsi d’acqua. Art.7 – Potranno essere consentiti soltanto interventi di regimazione idraulica realizzati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione.
Art.8 – La realizzazione di tali opere di difesa dovranno rispettare le caratter
ati in modo da non deviare la corrente verso la sponda opposta né provocare restringimenti dell’alveo o dell’area di espansione. Art.8 – La realizzazione di tali opere di difesa dovranno rispettare le caratteristiche di quaderno di ingegneria naturalistica. Potranno essere consentiti la realizzazione di muri verticali in c.a. solo ed esclusivamente all’interno di centri abitati o dove non sia assolutamente possibile realizzare opere naturalistiche.
Art.9 – Potranno essere realizzati attraversamenti pedonali o carrabili solo se
.a. solo ed esclusivamente all’interno di centri abitati o dove non sia assolutamente possibile realizzare opere naturalistiche. Art.9 – Potranno essere realizzati attraversamenti pedonali o carrabili solo se soddisfatta la valutazione di compatibilità idraulica con tempi di ritorno di almeno 100 anni. 6. ZONE PARTICOLARI Come riportato in tavola 5b, è stata individuata una particolare situazione caratterizzata da un tratto di roggia
Art. 1 – Si dovrà provvedere alla riqualificazione del tratto interrato e intuba
NE PARTICOLARI Come riportato in tavola 5b, è stata individuata una particolare situazione caratterizzata da un tratto di roggia intubata immediatamente a nord del cimitero (in tavola 5b raffigurata da un esagono blu) in corrispondenza del quale valgono le seguenti prescrizioni: Art. 1 – Si dovrà provvedere alla riqualificazione del tratto interrato e intubato attraverso il ripristino dell’alveo allo stato naturale e quindi a cielo aperto.
Art. 2 - La realizzazione di tale riqualificazione dovrà rispettare le caratteri
iqualificazione del tratto interrato e intubato attraverso il ripristino dell’alveo allo stato naturale e quindi a cielo aperto. Art. 2 - La realizzazione di tale riqualificazione dovrà rispettare le caratteristiche di quaderno di ingegneria naturalistica. 7. SCARICHI IN CORSI D’ACQUA Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, sotto l’aspetto della
I D’ACQUA Tra i compiti di polizia idraulica rientra anche l’autorizzazione di scarichi nei corsi d’acqua, sotto l’aspetto della quantità delle acque recapitate. In generale dovrà essere verificata, da parte del richiedente l’autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. I limiti di accettabilità di portata di scarico fissati sono i seguenti:
- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di
64 espansione residenziali ed industriali. 2. 40 l/s per ettaro di superficie scolante impermeabile relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature. Il manufatto di recapito dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e preveda accorgimenti tecnici (quali manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi del corso d’acqua. 8. DOCUMENTI PROGETTUALI
li manufatti di dissipazione dell’energia) per evitare l’innesco di fenomeni erosivi del corso d’acqua. 8. DOCUMENTI PROGETTUALI Le operazioni consentite all’interno delle Fasce di rispetto e delle Zone dell’intero reticolo idrico minore, potranno essere autorizzate soltanto dopo approvazione di progetto esecutivo redatto ai sensi delle direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di
direttive regionali di ingegneria naturalistica (Burl del 9 Maggio 2000) ed accompagnato da studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio che verifichi la situazione idrologica attuale e finale in previsione degli interventi in progetto. Tutti i progetti per ottenere la normale approvazione comunale, dovranno contenere al seguente documentazione: Planimetria quotata in m slm dell’area di intervento (scala almeno 1.200). Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo.
Art. 24 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE
tria quotata in m slm dell’area di intervento (scala almeno 1.200). Sezioni trasversali quotate e profilo longitudinale alveo. Particolari progettuali in scala 1:50 o 1:20. Prospetti e simulazioni ambientali (stato di fatto + progetto). Documentazione fotografica. Studio idrogeologico ed idraulico di dettaglio. Relazione agronomico forestale. Art. 24 - TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE Negli insediamenti urbani con particolare riguardo agli insediamenti residenziali e d'uso pubblico deve essere
VILUPPO DEL VERDE
VILUPPO DEL VERDE Negli insediamenti urbani con particolare riguardo agli insediamenti residenziali e d'uso pubblico deve essere curato in modo speciale il verde. Nell’attuazione degli interventi al margine delle aree urbanizzate, in riferimento alla particolare valenza paesistico – ambientale del territorio in cui i singoli interventi si collocano, i confini degli insediamenti saranno delimitati nello
tico – ambientale del territorio in cui i singoli interventi si collocano, i confini degli insediamenti saranno delimitati nello schema della quinta arborea di separazione di cui all’art. 30.4 delle N.T.A. del D.d.P. e all’All. n°. 7 del Doc. n°. 1 B In particolare deve essere prevista:
- negli insediamenti residenziali la piantumazione obbligatoria di un albero per ogni 150 mc. di volume progettato
ere prevista:
- negli insediamenti residenziali la piantumazione obbligatoria di un albero per ogni 150 mc. di volume progettato anche a definire una quinta arborea di separazione dalla strada di cui all’art. 30.4.f delle N.T.A. del D.d.P.
- negli insediamenti produttivi una quinta verde di separazione con gli altri insediamenti di cui all’art.11– Fascia di salvaguardia ambientale ed in generale, una piantumazione delle aree libere con alberi di alto fusto di essenze
rt.11– Fascia di salvaguardia ambientale ed in generale, una piantumazione delle aree libere con alberi di alto fusto di essenze locali e tradizionali, in ragione di almeno 1 albero ogni 40 mq. di superficie coperta. In tutti i progetti, gli alberi secolari e di particolare pregio dovranno rigorosamente essere rilevati e indicati su apposita planimetria. I progetti dovranno essere studiati in modo di rispettare le piante suddette, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali.
ranno essere studiati in modo di rispettare le piante suddette, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali. L'abbattimento delle piante esistenti può essere consentito eccezionalmente solo se previsto da uno specifico progetto di sistemazione del parco o giardino interessato dall'abbattimento. In tutti i progetti di nuove costruzioni di tipo residenziale si dovrà includere il progetto della sistemazione esterna di
ento. In tutti i progetti di nuove costruzioni di tipo residenziale si dovrà includere il progetto della sistemazione esterna di tutta l'area, destinando a verde piantumato una parte della superficie del lotto così come eventualmente definito nei singoli insediamenti. In particolare per il sistema delle aree verdi negli aggregati urbani di cui all’art. 30.4 delle N.T.A. del D.d.P. e all’All. 4 del Doc. n°. 1 B e per le aree coperte o copribili da boschi valgono le specifiche norme di insediamento.
el D.d.P. e all’All. 4 del Doc. n°. 1 B e per le aree coperte o copribili da boschi valgono le specifiche norme di insediamento. In generale, su tutto il territorio comunale è vietato l'abbattimento di piante a meno che si tratti di: a - coltivazione e attività silvo – pastorali (vivai, pioppeti, alberi da frutta e simili) e di manutenzione di giardini privati. b - alberature da abbattere in attuazione di un Piano Attuativo o del progetto di cui sopra, con obbligo di
di giardini privati. b - alberature da abbattere in attuazione di un Piano Attuativo o del progetto di cui sopra, con obbligo di ripiantumazione dello stesso numero e nel medesimo ambito, di essenze autoctone. c - alberature da abbattere per la realizzazione di Servizi Pubblico ed opere di urbanizzazione, con obbligo di ripiantumazione di essenze autoctone. Negli insediamenti a verde Pubblico destinati alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di
nze autoctone. Negli insediamenti a verde Pubblico destinati alla conservazione ed alla creazione di parchi urbani, di parchi di quartiere e di campi da gioco individuati nella tavola dell’Azzonamento, sono consentite unicamente costruzioni che integrano e/o che siano funzionali alla destinazione ed alla gestione dell’ insediamento e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzature sportive e di tempo libero e chioschi.
la gestione dell’ insediamento e cioè attrezzature per il gioco dei bambini, attrezzature sportive e di tempo libero e chioschi. Tutte le costruzioni devono essere tali da non creare pregiudizio al godimento ed alla agibilità dei parchi, alle alberature esistenti, alle caratteristiche panoramiche e ambientali. Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante permessi di costruire temporanei.
che e ambientali. Tali costruzioni possono essere anche eseguite e gestite da privati mediante permessi di costruire temporanei. Oltre alle presenti norme per la tutela e lo sviluppo del verde vale quanto disposto anche dal Regolamento Edilizio Comunale.
COMUNE DI MONTORFANO ( PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
65 COMUNE DI MONTORFANO ( PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 DOC. n°.1C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DOCUMENTO DI PIANO ALLEGATO: SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 29 N.B.: LE SCHEDE ESEMPLIFICANO L’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE. LE SUPERFICI, GLI INDICI ED IN GENERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE PUNTUALMENTE VERIFICATI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T. (N.T.A. ED
ERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO SOLO INDICATIVI E
ERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE PUNTUALMENTE VERIFICATI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T. (N.T.A. ED ELABORATI GRAFICI) ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
Art. 25 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO (D.d.P.)
66 TITOLO VIII – DISPOSIZIONI GENERALI Art. 25 - FINALITA’ E CONTENUTI DEL DOCUMENTO DI PIANO (D.d.P.) A - L’Art. 8 della L.R. n°. 12/2005 recita: “1) Il Documento di Piano, anche avvalendosi degli strumenti di cui all’articolo 3, definisce: a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione
ociale del comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale, eventualmente proponendo le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie; b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse
te, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra
ci, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l’assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo, ivi compresi le fasce di rispetto ed i corridoi per i tracciati degli elettrodotti; (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a).
dalla legge reg. n. 4 del 2008) c) l’assetto geologico, idrogeologico e sismico, ai sensi dell’articolo 57, comma 1, lettera a). 2) Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il documento di piano: a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale, indicando i limiti e le condizioni in ragione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale;
agione dei quali siano ambientalmente sostenibili e coerenti con le previsioni ad efficacia prevalente di livello sovracomunale; b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il documento di piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della
ione del consumo del suolo in coerenza con l’utilizzazione ottimale delle risorse territoriali, ambientali ed energetiche, della definizione dell’assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale; (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la
l 2008) c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza ivi comprese le eventuali politiche per l’edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, ivi comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g);
zione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale, in applicazione dell’articolo 15, commi 1 e 2, lettera g); d) dimostra la compatibilità delle predette politiche di intervento e della mobilità con le risorse economiche attivabili dalla pubblica amministrazione, anche in relazione agli effetti indotti sul territorio contiguo; e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli Ambiti di Trasformazione, definendone
ritorio contiguo; e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli Ambiti di Trasformazione, definendone gli indici urbanistico-edilizi in linea di massima, le vocazioni funzionali e i criteri di negoziazione, nonché i criteri di intervento, preordinati alla tutela ambientale, paesaggistica e storico–monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva;
a, idrogeologica e sismica, laddove in tali ambiti siano comprese aree qualificate a tali fini nella documentazione conoscitiva; (lettera così modificata dalla legge reg. n. 4 del 2008) e-bis) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree di cui all’articolo 1, comma 3-bis, determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2;
determinando le finalità del recupero e le modalità d’intervento, anche in coerenza con gli obiettivi dell’articolo 88, comma 2; e-ter) d’intesa con i comuni limitrofi, può individuare, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, le aree nelle quali il piano dei servizi prevede la localizzazione dei campi di sosta o di transito dei nomadi; e-quater) individua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi
idua i principali elementi caratterizzanti il paesaggio ed il territorio, definendo altresì specifici requisiti degli interventi incidenti sul carattere del paesaggio e sui modi in cui questo viene percepito;
67 (lettere e-bis, e-ter ed e-quater introdotte dalla legge reg. n. 4 del 2008) f) determina le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale; g) definisce gli eventuali criteri di compensazione, di perequazione e di incentivazione. 3) Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
i incentivazione. 3) Il documento di piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli. 4) Il documento di piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile. Scaduto tale termine, il comune provvede all’approvazione di un nuovo documento di piano; in caso di inadempienza si applicano le norme di cui all’articolo 25, comma 7. ” 5) B - Elaborati del Documento di Piano Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO
- A - STATO DI FATTO
di cui all’articolo 25, comma 7. ” 5) B - Elaborati del Documento di Piano Doc. n°. 1 – DOCUMENTO DI PIANO
- A - STATO DI FATTO All. A - Carta d’uso del suolo (edificato,mobilità,paesaggio,agricoltura) - Ortofoto scala 1:3000 All. B - P.R.G. vigente e Individuazione delle Istanze scala 1:3000 All. C - Urbanizzazioni esistenti (Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:3000
- B - PROGETTO Tav. 1a - Previsioni del Documento di Piano scala 1:2000
urbano generale dei servizi nel sottosuolo) scala 1:3000
- B - PROGETTO Tav. 1a - Previsioni del Documento di Piano scala 1:2000 Tav. 1b - Legenda Previsioni del Documento di Piano Tav. 2 - Previsioni del Documento di Piano e visualizzazione sintetica delle azioni strategiche scala 1:10000 All. n°. 1 - Inquadramento territoriale ed estratti Corografici scala 1:20000 All. n°. 2 - Viabilità scala 1:5000 All. n°. 3 - Sistema Distributivo Commerciale scala 1:32000
tratti Corografici scala 1:20000 All. n°. 2 - Viabilità scala 1:5000 All. n°. 3 - Sistema Distributivo Commerciale scala 1:32000 All. n°. 4 - Vincoli esistenti sul territorio comunale scala 1:53000 All. n°. 5 - Grado di sostenibilità ambientale del territorio comunale scala 1:3000 All. n°. 6 - Azioni per la sostenibilità ambientale scala 1:3000 All. n°. 7a - Carta dei beni paesaggistici (D.G.R. 2727/2011) scala 1:3000 All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala 1:3000
Art. 30.1 - ALLEGATI
aesaggistici (D.G.R. 2727/2011) scala 1:3000 All. n°. 7b - Valutazione sintetica della carta dei beni paesaggistici scala 1:3000
- C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE (= DOC. 3B) Art. 30.1 - ALLEGATI All. n° 2a1 - Fondo Mappe Carlo VI 1721 - 1722 All. n° 2b1 - Catasto Lombardo Veneto 1856 All. n° 2c1 - Cessato Catasto e rettifiche al 1896 All. n° 2a2.1 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2b2.1 - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000
edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2b2.1 - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2c2.1 - Destinazione d’uso – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2d2.1 - Epoca di costruzione – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2e2.1 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2f2.1 - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico scala 1:1000
positivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2f2.1 - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2a2.2 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2b2.2 - Altezza degli edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2c2.2 - Destinazione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2d2.2 - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000
zione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2d2.2 - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2e2.2 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2f2.2 - Modalità d’intervento – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica
- D - RELAZIONE (=DOC. 3C)
i scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica
- D - RELAZIONE (=DOC. 3C) All. n°. 1 - SCHEDA DI VALUTAZIONE – art. 38 del P.T.C.P. – tabelle di progetto – consumo del suolo CRITERI PREMIALI – art. 40 del P.T.C.P. – Scheda di valutazione per la sostenibilità insediativa All. n°. 2 - Compatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. All. n° 3 - Estratto planimetrico che documenta l’evoluzione storica di Montorfano
mpatibilità del P.G.T. con il P.T.R. – P.P.R. All. n° 3 - Estratto planimetrico che documenta l’evoluzione storica di Montorfano All. n° 4 - Documento Programmatico e Documento di Indirizzi
- E - Studio Geologico: “COMPONENTE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E SISMICA DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO ai sensi della D.G.R. 8/1566 del 22 dicembre 2005 e della D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008”, 2009, 2010
- F - Studio del Reticolo Idrico: “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA
28 maggio 2008”, 2009, 2010
- F - Studio del Reticolo Idrico: “STUDIO IDROLOGICO E IDROGEOLOGICO DI DETTAGLIO DELLA RETE IDRICA MINORE, DEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTORFANO” Febbraio 2005
- G - VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.) elaborata da Studio Sgroi
Art. 26 - EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI
68 Art. 26 - EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI La normativa del Documento di Piano si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte agli strumenti attuativi ed ai Documenti di Indirizzi del Documento di Piano ed agli altri documenti del P.G.T. La normativa si articola in:
- Prescrizioni: sono le norme (artt. 25, 26, 27, 28, 36, 37 e 38) vincolanti a cui i Piani Attuativi ed i Documenti di
cola in:
- Prescrizioni: sono le norme (artt. 25, 26, 27, 28, 36, 37 e 38) vincolanti a cui i Piani Attuativi ed i Documenti di Indirizzi si devono attenere e che riguardano quantità e localizzazioni specifiche cui il Documento di Piano ammette importanza strategica; la modificazione di queste norme comporta variante al Documento di Piano.
- Direttive (29, 30, 31, 32, 33): indicano in termini generali le politiche che i Piani Attuativi ed i Documenti di
o di Piano. 2) Direttive (29, 30, 31, 32, 33): indicano in termini generali le politiche che i Piani Attuativi ed i Documenti di Indirizzi devono porre in atto anche provvedendo ad integrazioni ed adattamenti che traggono motivazioni dalle analisi di dettaglio, ovvero dalla articolazione delle stesse politiche in più alternative vantaggiose per la più efficace azione di attuazione del Piano.
ro dalla articolazione delle stesse politiche in più alternative vantaggiose per la più efficace azione di attuazione del Piano. 3) Indirizzi (artt. 34, 35): insieme di specificazioni che illustrano nel dettaglio gli obiettivi delle singole politiche e che devono essere approfonditi e verificati in sede di elaborazione. Gli indirizzi forniscono inoltre ai Piani Attuativi ed ai Documenti di Indirizzi una gamma di possibili interventi,
laborazione. Gli indirizzi forniscono inoltre ai Piani Attuativi ed ai Documenti di Indirizzi una gamma di possibili interventi, anche facoltativi che possono, ove indicato, costituire le condizioni per usufruire degli incentivi previsti dall’art. 5, comma 16 della L.R. n°. 12/2005. N.B.: 1 - Le quantità di cui al punto 1 – Prescrizioni sono quelle definite dall’All. n°. 2 – Doc. n°. 3a come capacità insediativa globale degli Ambiti di Trasformazione e non già le singole quantità di ciascun ambito che
Doc. n°. 3a come capacità insediativa globale degli Ambiti di Trasformazione e non già le singole quantità di ciascun ambito che potranno eventualmente essere modificate, senza necessità di variante urbanistica del D.d.P., qualora rimanga invariata la capacità insediativa globale del D.d.P. stesso, mentre le localizzazioni strategiche (U1 e U2) sono quelle definite dagli Ambiti di Trasformazione originali, fermo restando la necessità di
calizzazioni strategiche (U1 e U2) sono quelle definite dagli Ambiti di Trasformazione originali, fermo restando la necessità di verificare la procedura e/o l’esclusione della V.A.S. per gli Ambiti riformulati. 2- Analogamente qualora le schede degli A.T. allegate alle presenti norme e/o la descrizione di ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello
Art. 27 – ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO
scrizione di ciascun A.T. di cui all’art. 29 non propongano uno schema insediativo o il P.A. dell’A.T. dovesse modificare quello proposto, occorrerà valutare se gli effetti sull’ambiente provocati dallo schema insediativo proposto o dalle modifiche apportate, richiedano l’assoggettamento o meno dell’A.T. ad ulteriori valutazioni anche solo limitatamente allo schema insediativo proposto o variato. Art. 27 – ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO
Art. 27 – ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO
ori valutazioni anche solo limitatamente allo schema insediativo proposto o variato. Art. 27 – ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO Per l’attuazione delle previsioni di Piano, il D.d.P. si avvale degli strumenti di programmazione di cui all’art.2 delle presenti norme ed in particolare di: a - STRUMENTI DI ATTUAZIONE Per l’attuazione delle previsioni di Piano,il D.d.P. si avvale degli strumenti di attuazione di cui all’art.3 delle N.T.A. ed in particolare di:
delle previsioni di Piano,il D.d.P. si avvale degli strumenti di attuazione di cui all’art.3 delle N.T.A. ed in particolare di:
- Piani Particolareggiati (P.P.) di cui agli artt. 13 e seguenti della L. n° 1150/1942 s.m.i. e di cui all’art. 27 della L. n° 865/1971;
- Piani di zona (P.d.Z.) per l'Edilizia Economica e Popolare (E.E.P.) di cui alla legge 18.4.1962 n. 167 e successive modificazioni;
- Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22.10.1971 n°. 865, artt. 28 - 29;
7 e successive modificazioni; 3) Piani per Insediamenti Produttivi (P.I.P.) di cui alla legge 22.10.1971 n°. 865, artt. 28 - 29; 4) Programmi Integrati di Intervento (P.I.I.) di cui alla legge regionale n°. 12/2005; 5) Piani di Lottizzazione (P.L.) di cui alla legge 17.08.1942 n° 1150 art. 28 e s.m.i.; 6) Progetti di opere pubbliche. b - PIANI DI SETTORE Per verificare e coordinare le singole previsioni di piano, il D.d.P. si avvale dei Piani di Settore di cui all’Art.2 delle N.T.A. ed in particolare di:
are le singole previsioni di piano, il D.d.P. si avvale dei Piani di Settore di cui all’Art.2 delle N.T.A. ed in particolare di:
- Componente geologica
- Piano di classificazione acustica In particolare gli interventi negli Ambiti di Trasformazione di cui all’art. 29 devono essere morenti con il Piano di
69 zonizzazione acustica ed in generale con i Piani di Settore vigenti di cui al presente articolo ed al precedente art. 2. In assenza di tali Piani, in sede di pianificazione attuativa degli interventi negli Ambiti di Trasformazione, occorrerà adempiere, limitatamente agli Ambiti territoriali di Trasformazione, alle prescrizioni delle leggi istitutive dei Piani di settore obbligatori per il Comune di Montorfano. c - DOCUMENTI DI INDIRIZZI
lle prescrizioni delle leggi istitutive dei Piani di settore obbligatori per il Comune di Montorfano. c - DOCUMENTI DI INDIRIZZI I Documenti di Indirizzi sono descritti dall’art. 2 delle presenti norme. Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui al successivo art. 30, i Documenti di Indirizzi corrispondono alle direttive di cui allo stesso art. 30 ed ai perimetri individuati puntualmente dall’All. n°. 6 – Doc. 1 – B.
i corrispondono alle direttive di cui allo stesso art. 30 ed ai perimetri individuati puntualmente dall’All. n°. 6 – Doc. 1 – B. Tali direttive e perimetri possono essere integrati e/o modificati dal Consiglio Comunale senza che queste modifiche e/o integrazioni costituiscano Variante al P.G.T. d - PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI Al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T. dal 2012 2013 al 2023, l’Amministrazione Comunale
Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DEGLI AMBITI DI RIQUAL
IONE DEGLI INTERVENTI Al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T. dal 2012 2013 al 2023, l’Amministrazione Comunale promuoverà l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione per quote annuali e/o pluriennali, fino all’esaurimento al 2018 della capacità insediativa complessiva prevista per il D.d.P. a quella data, quale risulta dall’All. n°. 2 – Doc. n°. 3A e dall’All. n°. 3 alle presenti norme. Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DEGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DEGLI AMBITI DI RIQUAL
dall’All. n°. 3 alle presenti norme. Art. 28 - INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE E DEGLI AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE
- In coerenza con gli obiettivi di sviluppo quantitativo e qualitativo del P.G.T., il D.d.P. individua sul territorio comunale Ambiti di Trasformazione urbanistica ed ambiti di riqualificazione ambientale e/o di ricomposizione paesaggistica. Gli ambiti si articolano a loro volta in zone di intervento, pubbliche e private.
mbientale e/o di ricomposizione paesaggistica. Gli ambiti si articolano a loro volta in zone di intervento, pubbliche e private. 2) Si intendono per Ambiti di Trasformazione ed Ambiti di Riqualificazione gli ambiti urbani e territoriali che hanno carattere di rilevanza tale da incidere sulla riorganizzazione del tessuto urbano e di quartiere; sono individuati mediante indicazione numerica e perimetrazione cartografica e disciplinati singolarmente dalle presenti norme;
sono individuati mediante indicazione numerica e perimetrazione cartografica e disciplinati singolarmente dalle presenti norme; gli interventi ammessi sono volti alla riqualificazione urbanistica e paesistico – ambientale del territorio comunale. 3) Gli Ambiti di Trasformazione sono destinate in particolare alla realizzazione di: a) servizi ad uso pubblico; b) viabilità ed infrastrutture; c) edificazione mono e polifunzionale.
colare alla realizzazione di: a) servizi ad uso pubblico; b) viabilità ed infrastrutture; c) edificazione mono e polifunzionale. 4) Gli ambiti di cui al comma 2 trovano definizione puntuale e generale quanto a destinazione, parametri ed indici negli articoli delle presenti norme, fermo restando che tali indici, parametri e destinazione dovranno essere conformati in sede di pianificazione attuativa, in attuazione e/o in variante a quelli proposti dal Documento di Piano.
o essere conformati in sede di pianificazione attuativa, in attuazione e/o in variante a quelli proposti dal Documento di Piano. 5) Gli interventi edilizi ed urbanistici all’interno dei comparti di intervento compresi negli Ambiti di Trasformazione di cui al comma 1 sono subordinati all’approvazione di Piani Attuativi, ed a quanto previsto ai successivi commi. 6) Il Comune su tali ambiti valuta la richiesta del privato per l’attivazione di un Piano Attuativo e, qualora non
essivi commi. 6) Il Comune su tali ambiti valuta la richiesta del privato per l’attivazione di un Piano Attuativo e, qualora non ritenga di procedere a Piano Particolareggiato o comunque ad altro strumento di iniziativa pubblica sulla stessa area, accoglie tale richiesta ed indica entro 60 giorni dalla richiesta del piano le caratteristiche dell’intervento ai fini dell’applicazione dei meccanismi di perequazione, di compensazione e di incentivazione di cui all’ art. 31
ll’intervento ai fini dell’applicazione dei meccanismi di perequazione, di compensazione e di incentivazione di cui all’ art. 31 delle presenti norme, della specificazione dei contenuti discrezionali previsti dalle specifiche norme relative all’area interessata e per il coordinamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di standard urbanistici, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi.
urbanizzazione primaria e secondaria e la dotazione di standard urbanistici, in relazione alle previsioni del Piano dei Servizi. 7) In caso di mancata determinazione del Comune, fermo restando quanto previsto dalla L.R. n°. 12/2005, la proposta di Piano Attuativo deve intendersi presentabile e l’istanza di Piano Attuativo potrà seguire l’iter di legge. Il perimetro d’ambito, ai fini dell’attuazione, prevale su altri perimetri individuati nelle tavole di
seguire l’iter di legge. Il perimetro d’ambito, ai fini dell’attuazione, prevale su altri perimetri individuati nelle tavole di azzonamento, salvo quanto previsto al successivo comma 8.
70 8) Negli Ambiti di Trasformazione, è consentita la realizzazione per parti attraverso un Piano Attuativo, nel rispetto delle specifiche norme di insediamento; in tal senso sono consentite, in sede di approvazione del Piano Attuativo, modifiche delle perimetrazioni di area e di ambito o attuazioni parziali, qualora il Comune, in sede di verifica delle proposte,le ritenga utili a conseguire con maggior efficacia i programmi comunali di intervento,una
e, in sede di verifica delle proposte,le ritenga utili a conseguire con maggior efficacia i programmi comunali di intervento,una semplificazione delle procedure,una maggior funzionalità urbanistica e compatibilità ambientale,fatti comunque salvi i diritti di terzi e i principi perequativi. A questo fine il Comune e/o il Privato operatore definirà uno schema generale e concordato, di attuazione delle direttive del presente D.d.P., a cui riferire i singoli interventi.
finirà uno schema generale e concordato, di attuazione delle direttive del presente D.d.P., a cui riferire i singoli interventi. 9) Ai fini della valutazione di cui al comma 8, il comune verifica prioritariamente che siano rispettate le seguenti condizioni: a) è ammissibile la realizzazione per parti attraverso Piani Attuativi, a condizione che:
- la Slp. massima ammissibile, gli standard ed i servizi annessi, siano determinati in conformità alle
uativi, a condizione che:
- la Slp. massima ammissibile, gli standard ed i servizi annessi, siano determinati in conformità alle prescrizioni ed indicazioni delle singole norme generali o dello specifico ambito, in coerenza con lo schema generale di cui al punto precedente e proporzionalmente all’effettiva estensione territoriale dell’intervento;
- gli operatori provvedano, nelle forme di cui alle presenti norme, alla cessione delle aree di pertinenza da
e dell’intervento;
- gli operatori provvedano, nelle forme di cui alle presenti norme, alla cessione delle aree di pertinenza da destinare a standard, a servizi, a viabilità e per l’allacciamento ai pubblici servizi, ove necessario; b) è ammissibile la realizzazione per parti anche mediante intervento diretto (permesso di costruire convenzionato) a condizione che:
- siano verificate le condizioni di cui alla lettera a)
- sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
a condizione che:
- siano verificate le condizioni di cui alla lettera a)
- sia verificata almeno una delle seguenti condizioni:
- l'intervento riguardi aree già edificate e preveda un progetto di ristrutturazione edilizia e/o ampliamento inferiore o uguale at 20% della Slp esistente alla data di adozione delle presenti norme, nel rispetto delle caratteristiche, del contesto urbanistico ed edilizio circostante;
lla data di adozione delle presenti norme, nel rispetto delle caratteristiche, del contesto urbanistico ed edilizio circostante; 2) l'intervento riguardi edifici di valore storico (1888) ed architettonico o ambientale di cui all’art. art.43-7-a delle N.T.A. del P.d.R.; in tal caso l'intervento di risanamento conservativo, dì ristrutturazione, di modifica di destinazione o ampliamento, dovrà comunque rispettare i caratteri originari dell'edificio ai sensi delle presenti norme;
fica di destinazione o ampliamento, dovrà comunque rispettare i caratteri originari dell'edificio ai sensi delle presenti norme; 3) il progetto riguardi una singola unità edilizia, anche se polifunzionale, con St inferiore a mq 5.000, fatti salvi edifici o opere minori di servizio o pertinenziali. 10) Qualora la ristrutturazione urbanistica configuri di fatto un Ambito di Trasformazione urbana non previsto nelle
tinenziali. 10) Qualora la ristrutturazione urbanistica configuri di fatto un Ambito di Trasformazione urbana non previsto nelle tavole grafiche del PGT, ma rispondente ai requisiti di cui alle N.T.A. per ogni insediamento, è prescritto il ricorso a piano attuativo pubblico o privato con le modalità di cui ai precedenti commi.
Art. 29 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE (A.T.)
71 TITOLO IX – DIRETTIVE Art. 29 - AMBITI DI TRASFORMAZIONE (A.T.) Gli Ambiti di Trasformazione individuati dal D.d.P. sono di tipo B di completamento e di trasformazione (per servizi urbani (B/SU)),di tipo F di nuova edificazione e/o trasformazione di standard e di tipo V per infrastrutture per la mobilità, mentre altre si caratterizzano come Ambiti C di nuova edificazione per insediamenti residenziali, C/S per servizi ed Ambiti D di nuova edificazione per insediamenti produttivi.
nuova edificazione per insediamenti residenziali, C/S per servizi ed Ambiti D di nuova edificazione per insediamenti produttivi. Tutti gli A.T. escluso l’A.T. esclusi gli A.T. B/SU e C③ sono sottoposti ad autorizzazione paesaggistica, essendo assoggettati al vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d mentre gli l’A.T. B/SU① e C③ vanno sottoposti ad esame di impatto paesistico.
- A.T. C C - Ambito di via Canneti
– art. 136.d mentre gli l’A.T. B/SU① e C③ vanno sottoposti ad esame di impatto paesistico.
- A.T. C C - Ambito di via Canneti L’Ambito è esteso a comprendere con le aree edificabili residenziali, anche parte del territorio agricolo – boscato interposto tra Via dei Canneti ed il centro ippico di Via delle Brughiere a sud, a formare un ambito di interesse paesaggistico e ambientale da riqualificare nello schema di un parco agricolo fruibile all’interno del più vasto Parco Agricolo
paesaggistico e ambientale da riqualificare nello schema di un parco agricolo fruibile all’interno del più vasto Parco Agricolo di cui al successivo art. 30.3. A questo scopo le aree F3 e F4 potranno essere acquisite al patrimonio pubblico o vincolate all’uso pubblico F3/F e F4/F, per compensare i corrispondenti volumi da realizzare sulla Sf del comparto edificabile. Queste aree verranno attrezzate nello schema di aree agricole di valore didattico, con
izzare sulla Sf del comparto edificabile. Queste aree verranno attrezzate nello schema di aree agricole di valore didattico, con annesse coltivazioni ed allevamenti tematici e/o per altre attività compatibili con la destinazione agricola del comparto (orti comunali, aree di fitodepurazione, ecc.). Queste aree agricole svolgono il compito di riequilibrio ecologico di cui all’A.R. n°. 2 – Paesaggio e Rete Ecologica Il parco agricolo didattico sarà gestito dalle aziende agricole interne e/o esterne all’Ambito.
. 2 – Paesaggio e Rete Ecologica Il parco agricolo didattico sarà gestito dalle aziende agricole interne e/o esterne all’Ambito. L’A.T. è inoltre interessato dall’A.R.– Attrezzature sportive e di tempo libero di cui al successivo art. 30-6D, che connette il Golf con il futuro Centro Sportivo Comunale e con il Camping, attraverso un percorso ciclopedonale passante lungo la Via delle Brughiere a congiungersi con Via Canneti ed organizzato nello schema di un percorso vita.
lopedonale passante lungo la Via delle Brughiere a congiungersi con Via Canneti ed organizzato nello schema di un percorso vita. All’interno del Parco Agricolo gli eventuali interventi di urbanizzazione verranno realizzati secondo i principi della bioingegneria. L’insediamento residenziale si organizzerà secondo i principi della biourbanistica di cui al successivo art. 31-C e sarà accessibile da via Canneti e servito al suo interno da opere di urbanizzazione di attuazione e gestione privata.
rt. 31-C e sarà accessibile da via Canneti e servito al suo interno da opere di urbanizzazione di attuazione e gestione privata. L’insediamento non potrà interessare nemmeno a livello urbanizzativo, la fascia di salvaguardia di 20 metri dalla roggia Lubiana che dovrà risultare esterna all’insediamento stesso, con onere di manutenzione a suo carico. Analogamente l’insediamento dovrà salvaguardare l’area piantumata esistente ed un cono
, con onere di manutenzione a suo carico. Analogamente l’insediamento dovrà salvaguardare l’area piantumata esistente ed un cono ottico nord-sud da via dei Canneti verso il parco agricolo, ad interessare un’area da conservare a prato. L’eventuale recinzione lungo la fascia di salvaguardia della roggia in corrispondenza del cono ottico dovrà consentire il passaggio della fauna. In riferimento alla linea di alta tensione che attraversa l’Ambito, l’insediamento dovrà
rà consentire il passaggio della fauna. In riferimento alla linea di alta tensione che attraversa l’Ambito, l’insediamento dovrà rispettare le fasce di prima approssimazione comunicate dall’Ente Gestore ed a parità di volume di progetto, la Sf potrà ampliarsi verso nord, fermo restando la salvaguardia del ramo
72 del reticolo minore interessato. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 e nella classe 2 di fattibilità geologica. C - Ambito di via Alzate L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente. Con andamento nord-sud sarà disimpegnato veicolarmente da via Alzate a Sud ed accessibile, se ed in quanto possibile, da via Brianza a nord solo pedonalmente lungo un percorso ciclopedonale di collegamento di via Brianza con via Alzate, a disimpegnare con l’insediamento,
o pedonalmente lungo un percorso ciclopedonale di collegamento di via Brianza con via Alzate, a disimpegnare con l’insediamento, anche gli spazi di uso pubblico di verde attrezzato e/o piazza di quartiere. L’insediamento si organizzerà secondo i principi della biourbanistica di cui al successivo art. 31.C, in salvaguardia delle aree libere ed in coerenza con la tipologia del nucleo di antica formazione di Cascina Parravicina. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica.
cleo di antica formazione di Cascina Parravicina. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. C - Ambito di via Brianza (laterale) – via San Bartolomeo L’Ambito è relativo ad un comparto attuativo del P.R.G. previgente e si colloca in posizione centrale nell’isolato definito da via Brianza a nord e via Alzate a sud. L’insediamento dovrà pertanto svolgere un ruolo regolatore dell’intero comparto
finito da via Brianza a nord e via Alzate a sud. L’insediamento dovrà pertanto svolgere un ruolo regolatore dell’intero comparto
- adeguando le strade di disimpegno (via San Bartolomeo e via Brianza) ed organizzando l’accessibilità da via Alzate attraverso una rotatoria;
- provvedendo alla sistemazione idraulica del ramo del reticolo minore che attraversa l’isolato e l’insediamento da nord a sud, valutando l’eventuale esigenza di un’area di laminazione.
ticolo minore che attraversa l’isolato e l’insediamento da nord a sud, valutando l’eventuale esigenza di un’area di laminazione.
- organizzando attorno alle alberature esistenti lungo il lato nord e da salvaguardare, un’area di verde nello schema di un’oasi di naturalità della rete ecologica comunale di cui all’A.R. n°. 2 (Paesaggio e Rete Ecologica), attorno all’eventuale area di laminazione di cui sopra. L’insediamento si organizzerà nello schema di quartiere giardino di cui al successivo art. 30.9 –
a di laminazione di cui sopra. L’insediamento si organizzerà nello schema di quartiere giardino di cui al successivo art. 30.9 – A.R. Quartiere giardino, a formare una fascia di salvaguardia ambientale tra sé e gli insediamenti produttivi sorti lungo il confine nord. Le urbanizzazioni interne all’insediamento saranno realizzate e gestite come opere private di comparto. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. C - A.T. di via Canneti Alzate
ate di comparto. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. C - A.T. di via Canneti Alzate L’ambito completa l’insediamento sorto a nord, in attuazione del P.R.G. previgente. L’insediamento si organizzerà nello schema del quartiere giardino di cui all’A.R. n°9 (art.30) . In salvaguardia delle distanze dalla centrale elettrica, così come verranno comunicate dall’Ente Gestore, e del ramo del reticolo minore che attraversa da nord a sud l’Ambito, per il quale verrà
verranno comunicate dall’Ente Gestore, e del ramo del reticolo minore che attraversa da nord a sud l’Ambito, per il quale verrà predisposto uno specifico progetto idraulico di sistemazione e di salvaguardia della fascia di salici presenti lungo la roggia. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. C - A.T. di via Molino L’Ambito di Trasformazione completa gli insediamenti prospettanti su via Europa Unita.
ilità geologica. C - A.T. di via Molino L’Ambito di Trasformazione completa gli insediamenti prospettanti su via Europa Unita. L’insediamento si organizzerà nello schema del quartiere giardino di cui all’A.R. n° 9 per creare le migliori connessioni con l’intorno agricolo. Nell’edificazione verranno salvaguardate le piante più adulte poste lungo il perimetro dell’area dell’intervento. Lo standard di ambito è individuato come
salvaguardate le piante più adulte poste lungo il perimetro dell’area dell’intervento. Lo standard di ambito è individuato come bosco (Art. 30.4) non trasformabile da riqualificare in attuazione di quanto previsto dall’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P.. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti dalle
a classe 2 di fattibilità geologica. L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano. Il robinieto corrispondente allo standard F pa dovrà essere obbligatoriamente mantenuto e riqualificato come bosco.
- A.T. B/SU PER SERVIZI URBANI B/SU - Ambito di Via Crotto Urago
essere obbligatoriamente mantenuto e riqualificato come bosco.
- A.T. B/SU PER SERVIZI URBANI B/SU - Ambito di Via Crotto Urago Il Piano Attuativo dell’A.T. B/SU① essendo di livello intercomunale, sarà promosso in forma
73 coordinata da uno dei due Comuni interessati (Montorfano e/o Tavernerio) ed approvato da entrambi i Consigli Comunali L’insediamento si raccorderà per tipologia ed urbanizzazione all’originario nucleo di antica formazione ed alla morfologia del luogo, recuperando eventuali tipologie o particolari edilizi del precedente insediamento (a futura memoria !). L’eventuale standard qualitativo potrebbe corrispondere ad un elemento edilizio preesistente, da utilizzare come sala/museo.
!). L’eventuale standard qualitativo potrebbe corrispondere ad un elemento edilizio preesistente, da utilizzare come sala/museo. L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale (max 70%) e servizi (min. 30%). L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 3 di fattibilità geologica. B/SU - Ambito di Via Como L’Ambito B/SU ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C.
eologica. B/SU - Ambito di Via Como L’Ambito B/SU ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d.
aghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. L’Ambito è relativo all’insediamento produttivo compreso tra la via Como ed il perimetro del S.I.C. e sarà pertanto sottoposto al piano di indagine ambientale preliminare sul sito di cui all’art. 12 delle presenti norme. L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale (max 70%)
nare sul sito di cui all’art. 12 delle presenti norme. L’insediamento previsto sara’ a destinazione mista residenziale (max 70%) e servizi (min. 30%) e si organizzerà a formare spazi urbani di aggregazione e socializzazione, sotto forma di piazze aperte sul lago e su Via Como, possibilmente distinte, eventualmente utilizzando le tipologie di lavoro piu’ significative per la memoria e l’immagine storica di Montorfano.
distinte, eventualmente utilizzando le tipologie di lavoro piu’ significative per la memoria e l’immagine storica di Montorfano. L’intervento dovrà realizzare una connessione diretta e protetta dell’Ambito di Trasformazione con il centro storico di Montorfano in connessione con i percorsi ciclopedonali esistenti. L’intervento è sottoposto alle procedure di Valutazione d’Incidenza Comunitaria (V.I.C.) di cui all’art. 22 delle presenti norme e dovrà salvaguardare un cono ottico verso il lago passante per
nza Comunitaria (V.I.C.) di cui all’art. 22 delle presenti norme e dovrà salvaguardare un cono ottico verso il lago passante per l’edificio (porticato e/o cortile se ed in quanto previsti). L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginale classe 3 di fattibilità geologica. L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005,
agli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano. Al fine di un adeguato inserimento paesaggistico degli interventi, occorre predisporre uno specifico Studio di Incidenza per sottoporre il progetto definitivo ad una specifica valutazione di incidenza, con particolare riferimento all’altezza massima consentita degli edificati, al loro
o ad una specifica valutazione di incidenza, con particolare riferimento all’altezza massima consentita degli edificati, al loro impatto visivo e alle conseguenti opere di mitigazione. Tale valutazione sarà estesa al nuovo carico antropico nel sistema fognario, al fine di evitare sversamenti a lago che rischierebbero di compromettere gli habitat tutelati. Direttiva generale per gli A.T. B/SU Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel caso queste se
iva generale per gli A.T. B/SU Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel caso queste se ed in quanto ammesse, superassero individualmente e/o in forma coordinata la superficie di vendita di 800 mq., la loro localizzazione dovrà trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura.
- A.T. C/S PER SERVIZI
patto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura.
- A.T. C/S PER SERVIZI C/S - Ambito di via Brianza-via Alzate L’Ambito si pone come nuovo centro urbano d’ingresso al centro abitato. L’insediamento dovrà essere destinato ad attività di servizio e residenziali. Le attività residenziali potranno essere insediate se ed in quanto compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con quanto
ttività residenziali potranno essere insediate se ed in quanto compatibili con il Piano di Classificazione acustica e con quanto previsto dall’art. 11 – Fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico, delle presenti norme. L’insediamento si organizzerà secondo una tipologia edilizia, in grado di favorire le attività di aggregazione e di socializzazione nello schema di cortile aperto e/o piazza e di salvaguardare il filare di salici esistenti.
di aggregazione e di socializzazione nello schema di cortile aperto e/o piazza e di salvaguardare il filare di salici esistenti. Saranno a carico dell’intervento, le opere di adeguamento della rotonda esistente. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. Direttiva generale Qualora le attività di servizio comprendessero anche le attività commerciali e nel caso queste se ed in quanto ammesse, superassero individualmente e/o in forma coordinata la superficie di
74 vendita di 800 mq., la loro localizzazione dovrà trovare validazione attraverso idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura.
- A.T. D – PER ATTIVITA’ PRODUTTIVE D - Ambito di via Canneti L’Ambito completa il nuovo insediamento produttivo sorto in attuazione del P.R.G. previgente, sia come tipologia che come urbanizzazione.
completa il nuovo insediamento produttivo sorto in attuazione del P.R.G. previgente, sia come tipologia che come urbanizzazione. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 e marginalmente classe 3 di fattibilità geologica.
- A.T. F1 F1 - Casa di riposo – Residenza protetta L’attuazione dell’A.T. è subordinata alla preventiva riduzione della fascia di rispetto cimiteriale. L’Ambito F1 ricade parzialmente nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del
fascia di rispetto cimiteriale. L’Ambito F1 ricade parzialmente nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d.
aghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. L’Ambito completa l’insediamento esistente della Casa di Riposo, con la formazione di alloggi e servizi abitativi (per ristorazione, medicali, curative, ecc.) nello schema di una residenza protetta per anziani e giovani coppie ad integrazione delle attività e servizi specifici della Casa di Riposo.
di una residenza protetta per anziani e giovani coppie ad integrazione delle attività e servizi specifici della Casa di Riposo. L’intervento si raccorderà per tipologia e morfologia con l’edificio preesistente e ambientalmente con il territorio circostante, riqualificandolo. L’insediamento potrà/dovrà in particolare completare l’urbanizzazione dell’intero comparto pubblico (scolastico) e privato (convenzionato e non) nello schema di un centro di eccellenza per servizi alla persona.
comparto pubblico (scolastico) e privato (convenzionato e non) nello schema di un centro di eccellenza per servizi alla persona. L’attuazione dell’A.T. e’ subordinata al completo adempimento agli obblighi derivanti dalle prescrizioni di cui all’autorizzazione allo scarico delle acque reflue n°.101 del 23 maggio 2005, rilasciata dalla Provincia di Como al Comune di Montorfano. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. F1 - Impianto di potabilizzazione
di Montorfano. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica. F1 - Impianto di potabilizzazione L’Ambito F1 ricade nell’area di Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) del S.I.C. Lago di Montorfano. Pertanto in attuazione dell’art. 32.2 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. il P.A. dovrà essere sottoposto alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art.
alla procedura di V.I.C. L’Ambito è inoltre interessato dal vincolo dei 300 metri dai laghi di cui al D. Lgs n°. 42/2004 - art. 142.b e dal vincolo delle Bellezze d’insieme di cui al D. Lgs n°. 42/2004 – art. 136.d. L’impianto risponde alla necessità di acqua potabile per i Cittadini residenti e verrà realizzato interrato, con successiva rinaturalizzazione dell’area dell’intervento in coerenza con quanto disposto dall’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. e nello schema e secondo le procedure della
ll’intervento in coerenza con quanto disposto dall’art. 11 delle N.T.A. del P.T.C.P. e nello schema e secondo le procedure della normativa vigente in materia. L’Ambito di Trasformazione è compreso nella classe 2 di fattibilità geologica.
- A.T. DI TIPO V V - Tangenziale di Como L’intervento è previsto dal progetto preliminare del Sistema Viabilistico Pedemontano, anche se non è stato confermato dal progetto definitivo.
previsto dal progetto preliminare del Sistema Viabilistico Pedemontano, anche se non è stato confermato dal progetto definitivo. Il vincolo di cui al Progetto Preliminare decadrà se non rinnovato entro il 30 ottobre 2011 23 novembre 2013. Qualora l’intervento fosse eseguito dovrà adempiere a tutte le prescrizioni fatte dal C.I.P.E. in sede di approvazione del progetto NB. Oltre gli Ambiti di Trasformazione puntualmente cartografati e descritti in questo articolo, saranno
provazione del progetto NB. Oltre gli Ambiti di Trasformazione puntualmente cartografati e descritti in questo articolo, saranno assoggettati alle prescrizioni del presente D.d.P., anche gli ambiti interessati da interventi in insediamento A e B aventi le seguenti caratteristiche:
- INSEDIAMENTI A Interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti a più
Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)
75 unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000 mc. (art. 43)
- INSEDIAMENTI B Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art. 46.
- INSEDIAMENTI B/D Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art.50.
- INSEDIAMENTI B/SU Interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art. 49. Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)
Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.)
uova edificazione o di ristrutturazione urbanistica così come previsto dall’art. 49. Art. 30 - AMBITI DI RIQUALIFICAZIONE (A.R.) Gli Ambiti di Riqualificazione perseguono l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio di cui al precedente art. 22, in attuazione della Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di Scoping e al Rapporto Ambientale di analisi del Documento di Piano.
azione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di Scoping e al Rapporto Ambientale di analisi del Documento di Piano. Per gli Ambiti di Riqualificazione di cui al presente articolo e di cui all’All. n°. 7 - Doc. n°. 1 – B valgono i seguenti indirizzi di riqualificazione e/o ricomposizione paesaggistica,eventualmente modificabili e/o integrabili attraverso specifici Documenti di Indirizzi predisposti in attuazione dell’art. 2 delle presenti norme.
ficabili e/o integrabili attraverso specifici Documenti di Indirizzi predisposti in attuazione dell’art. 2 delle presenti norme. Per ogni Ambito di Riqualificazione sono elencati i principali A.T. e/o insediamenti in essi ricompresi.
- A.R.: MODALITA’ DI INTERVENTO NEGLI INSEDIAMENTI A1 – A2 (ART. 43– N.T.A. – P.d.R.): NORME DI RECUPERO (N.d.R.) Il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, con specifica attenzione sia ai caratteri
ERO (N.d.R.) Il recupero e la valorizzazione dei centri e nuclei di antica formazione, con specifica attenzione sia ai caratteri morfologici, materici e cromatici che li caratterizzano, sia al contesto paesaggistico di riferimento con specifica attenzione alla tutela del sistema di percorrenza lago – monte, lungolago e mezzacosta, attua il comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e
P.P.R. (All. B). L’Ambito attua il criterio di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali” dettando Norme di Recupero (N.d.R.) degli insediamenti di interesse storico – artistico ad integrazione delle prescrizioni di cui al Piano delle Regole (artt. 41 e 43). comma 1- AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti norme interessano gli insediamenti del P.G.T., di interesse storico – artistico ed
. comma 1- AMBITO DI APPLICAZIONE Le presenti norme interessano gli insediamenti del P.G.T., di interesse storico – artistico ed ambientale, qualificate come insediamenti zone di recupero ai sensi dell’art. 41 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Tali insediamenti zone corrispondono agli insediamenti esistenti al 1888, di tipo A1 di cui ai Centri storici (art. 43) e di tipo A2, di cui alle Ville con Parchi (art. 44), appositamente
tenti al 1888, di tipo A1 di cui ai Centri storici (art. 43) e di tipo A2, di cui alle Ville con Parchi (art. 44), appositamente individuate sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T. e di cui agli edifici e/o insediamenti A3 e F di valore storico/ambientale, individuati e/o non individuati dal P.G.T. Ai Centri Storici ed alle Ville con parchi ed altri edifici di rilevanza storico – ambientale, è necessario aggiungere la zona archeologica del Castello di Montorfano e gli edifici con prescrizione di tutela
o – ambientale, è necessario aggiungere la zona archeologica del Castello di Montorfano e gli edifici con prescrizione di tutela indiretta di cui all’art. 45 del D.Lgs n°. 42/2004 e di cui all’art. 18 delle N.T.A. del P.T.C.P. (Chiesa di S. Giovanni Evangelista, Villa Manusardi (sede del Municipio), Cappella Barbarava ed il vecchio Cimitero Cascina Parravicina, Cappella S. Bartolomeo e Villa Barbarava) ed i Beni segnalati di cui
pella Barbarava ed il vecchio Cimitero Cascina Parravicina, Cappella S. Bartolomeo e Villa Barbarava) ed i Beni segnalati di cui alle Schede del Sistema Informativo dei Beni Culturali della Regione Lombardia (SIRBeC): Villa Mandelli, C.na Incastro in via Como, Cascina Parravicina, Cscina Lossetti. Gli obiettivi degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli fissati dagli artt. 41 e 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole.
degli interventi sul patrimonio edilizio esistente sono quelli fissati dagli artt. 41 e 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Le Varianti alle presenti norme ed agli allegati di cui al successivo art. 2, saranno deliberati dal Consiglio Comunale quando inducono ristrutturazione urbanistica e/o modificano gli indici urbanistici e/o la dotazione di standard, secondo procedure di cui all’art. 1b-A delle N.T.A. del P.G.T.
o modificano gli indici urbanistici e/o la dotazione di standard, secondo procedure di cui all’art. 1b-A delle N.T.A. del P.G.T. Non costituiscono variante urbanistica sostanziale, le modifiche delle sole modalità d’intervento sui singoli edifici ed aree da proporre secondo le procedure di cui ai successivi artt. 3 e 12. comma 2 - ALLEGATI All. n° 2a1 - Fondo Mappe Carlo VI 1721 - 1722 All. n° 2b1 - Catasto Lombardo Veneto 1856 All. n° 2c1 - Cessato Catasto e rettifiche al 1896
76 All. n° 2a2.1 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2b2.1 - Altezza degli edifici – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2c2.1 - Destinazione d’uso – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2d2.1 - Epoca di costruzione – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2e2.1 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000
ico scala 1:1000 All. n° 2e2.1 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2f2.1 - Modalità d’intervento – Montorfano Centro storico scala 1:1000 All. n° 2a2.2 - Stato di conservazione edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2b2.2 - Altezza degli edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2c2.2 - Destinazione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000
degli edifici – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2c2.2 - Destinazione d’uso – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2d2.2 - Epoca di costruzione – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2e2.2 - Tipologie edilizie, spazi liberi, e schemi compositivi – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2f2.2 - Modalità d’intervento – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica
o – Montorfano Nuclei sparsi scala 1:1000 All. n° 2g2 - Sistema connettivo scala 1:1000 All. n° 2h2 - Documentazione fotografica Gli elaborati grafici sono derivati dall’aerofotogrammetrico e rappresentano l’ingombro degli edifici così come risulta dalla proiezione sul piano orizzontale della copertura delle parti edificate fuori terra. Le eventuali difformità tra aerofotogrammetrico e catastale devono essere risolte dal rilievo dello stato di fatto nel rispetto degli elaborati di P.G.T.
ra aerofotogrammetrico e catastale devono essere risolte dal rilievo dello stato di fatto nel rispetto degli elaborati di P.G.T. comma 3 - LIVELLO E MODALITA' DI INTERVENTO L'edificazione negli insediamenti A appositamente individuati sulla tavola dell’Azzonamento, avviene secondo le modalità d'intervento definite per i singoli insediamenti dalle N.T.A. del Piano delle Regole e dalle presenti norme. Gli allegati di cui al precedente comma 2 individuano gli edifici dove è possibile procedere
elle Regole e dalle presenti norme. Gli allegati di cui al precedente comma 2 individuano gli edifici dove è possibile procedere secondo le modalità di intervento di cui all’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole ed i comparti per i quali è possibile proporre la ristrutturazione urbanistica. Per gli interventi di ristrutturazione urbanistica già individuati e per quelli proposti in difformità alle modalità di recupero illustrate dalle presenti norme e dai loro allegati, si procederà alla stesura di
oposti in difformità alle modalità di recupero illustrate dalle presenti norme e dai loro allegati, si procederà alla stesura di apposito Piano Attuativo di cui agli artt. 3 e 5a delle N.T.A. del P.G.T. e di cui all’art.27 delle N.T.A. del D.d.P.. Una volta approvato il P.A., gli interventi interni ai comparti saranno assoggettati alla preventiva stipula di convenzione da parte dell’operatore privato con i contenuti previsti dal
omparti saranno assoggettati alla preventiva stipula di convenzione da parte dell’operatore privato con i contenuti previsti dal successivo comma 13 delle presenti norme e dell’art. 35 delle N.T.A. del D.d.P.. Le obbligazioni dovranno essere riferite all'attuazione dell'intero comparto. Qualora l'operatore intenda modificare la proposta progettuale prevista per i singoli comparti di pianificazione, le nuove soluzioni progettuali saranno approvate dal Consiglio comunale
tuale prevista per i singoli comparti di pianificazione, le nuove soluzioni progettuali saranno approvate dal Consiglio comunale se costituiscono ristrutturazione urbanistica. Non costituirà variante l'accorpamento in unica progettazione di due o più comparti di pianificazione, previsti dalle presenti norme e dai suoi allegati. Per i P.R. vigenti valgono le disposizioni di cui all'art.5b delle N.T.A. del Piano delle Regole.
nti norme e dai suoi allegati. Per i P.R. vigenti valgono le disposizioni di cui all'art.5b delle N.T.A. del Piano delle Regole. Le modalità d’intervento sui singoli edifici ed aree saranno verificate, meglio esplicitate ed eventualmente modificate in sede di illustrazione del progetto edilizio, in attuazione di quanto disposto dal successivo comma 12. comma 4 - VOLUMETRIA E DATI DI PROGETTO In adempimento di quanto previsto dall’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole la densità edilizia
METRIA E DATI DI PROGETTO
METRIA E DATI DI PROGETTO In adempimento di quanto previsto dall’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole la densità edilizia negli insediamenti A è pari a quella esistente, così come calcolata all'art.14 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. Sui lotti ancora liberi non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse prescrizioni che si
77 rendessero opportune all’interno dei Piani Attuativi, per l’accorpamento di edifici previsti da demolire o già demoliti a seguito di ordinanza sindacale o da trasferire all’interno dell’ insediamento A. Per essi valgono gli indici di cui all’ art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Al fine di adeguare le singole unità abitative alle esigenze dei cittadini residenti, mediante un'apposita convenzione potrà essere proposto l'accorpamento nell'unità abitativa stessa del
e dei cittadini residenti, mediante un'apposita convenzione potrà essere proposto l'accorpamento nell'unità abitativa stessa del volume dei locali accessori di sua pertinenza, anche se esterni o aggiunti impropriamente all'edificio quando l'ampliamento dell'edificio avvenga nel rispetto dell'impianto tipologico del comparto e nel rispetto degli altri indici di insediamento. Contestualmente al rilascio del permesso di costruire gli edifici accessori e le loro pertinenze,
altri indici di insediamento. Contestualmente al rilascio del permesso di costruire gli edifici accessori e le loro pertinenze, interessati dall'accorpamento in favore dell'unità abitativa d'origine e/o dal trasferimento, verranno ceduti nello stato di fatto e di diritto all'Amministrazione Comunale a sua richiesta o in alternativa, demoliti dal richiedente che provvederà alla sistemazione dell’area così liberata come cortile. I dati di progetto dovranno essere verificati per ogni singolo intervento.
la sistemazione dell’area così liberata come cortile. I dati di progetto dovranno essere verificati per ogni singolo intervento. Agli effetti del controllo del volume esistente, il volume dichiarato negli allegati di cui all’ art. al comma 2 delle presenti norme, è puramente indicativo e dovrà essere ricalcolato in sede di pianificazione attuativa e/o di progetto edilizio in conformità con l’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole.
to in sede di pianificazione attuativa e/o di progetto edilizio in conformità con l’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole. Dovranno essere rispettati gli allineamenti su strada ed in genere sugli spazi pubblici esistenti o di nuova formazione, mentre potranno essere modificati gli allineamenti verso i cortili interni ed in genere verso le pertinenze private dei singoli edifici. Gli edifici interni ai comparti dovranno essere progettati rispettando l'impianto tipo-morfologico
private dei singoli edifici. Gli edifici interni ai comparti dovranno essere progettati rispettando l'impianto tipo-morfologico compresi gli allineamenti degli insediamenti previsti da mantenere oltre che gli altri indici di insediamento. comma 5 - INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI Gli allegati alle presenti norme definiscono per ogni edificio il livello di intervento possibile sulla base delle modalità di intervento definite dall’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole ed
llo di intervento possibile sulla base delle modalità di intervento definite dall’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole ed individuano gli Ambiti di Trasformazione da attuare mediante Programma Integrato d’Intervento (P.I.I.) Di ciascun ambito,in quanto soggetto a trasformazione urbanistica, l’art. 29 delle N.T.A. del D.d.P., illustra i principali obiettivi da perseguire. comma 6 - TIPOLOGIE EDILIZIE E SPAZI LIBERI: SCHEMI COMPOSITIVI
.T.A. del D.d.P., illustra i principali obiettivi da perseguire. comma 6 - TIPOLOGIE EDILIZIE E SPAZI LIBERI: SCHEMI COMPOSITIVI Gli elaborati grafici di cui all’ art. al comma 2 delle presenti norme, definiscono, in attuazione di quanto disposto dall’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole:
- le tipologie dei singoli edifici e la natura degli spazi liberi;
- gli schemi compositivi di edifici e spazi liberi all’interno dei vari insediamenti e le loro
i e la natura degli spazi liberi;
- gli schemi compositivi di edifici e spazi liberi all’interno dei vari insediamenti e le loro connessioni con il tessuto urbano e agricolo circostante. Gli spazi liberi sono individuati per l’esigenza di riqualificazione ambientale in attuazione di quanto disposto dall’art. 43 delle N.T.A. del P.d.R.. Le tipologie edilizie e la natura degli spazi, come pure gli schemi compositivi e le connessioni vanno
delle N.T.A. del P.d.R.. Le tipologie edilizie e la natura degli spazi, come pure gli schemi compositivi e le connessioni vanno per quanto possibile, verificate, meglio esplicitate e valorizzate in sede di progettazione esecutiva e di dettaglio. Gli schemi compositivi si caratterizzano per i seguenti componenti edilizi:
- Le strutture portanti verticali ed orizzontali;
- Le relazioni spaziali e distributive ;
- Gli schemi di percorrenza interna dei collegamenti verticali ed orizzontali;
zontali;
- Le relazioni spaziali e distributive ;
- Gli schemi di percorrenza interna dei collegamenti verticali ed orizzontali;
- Le aree interne di pertinenza come spazi pavimentati, sia coperti di uso comune che scoperti;
- Le pertinenze a giardino;
- I singoli componenti plastici decorativi e figurativi.
78 Tali elementi architettonici, plastici e figurativi sono relativi sia all'epoca dell'impianto, sia agli elementi che, pur introdotti in epoche successive, costituiscono significativo sviluppo dell' originario complesso. Le tipologie edilizie di cui all’art. 18 e di cui all’All. 1A alle presenti norme, si distinguono più precisamente in: Tipo a schiera (2.4.1): caratterizzate da:
- L’impianto strutturale multiplo della cellula elementare, la successione degli spazi coperti e scoperti;
: caratterizzate da:
- L’impianto strutturale multiplo della cellula elementare, la successione degli spazi coperti e scoperti;
- La gerarchia funzionale dei vari piani;
- Lo schema distributivo sia orizzontale che verticale. Tipo a corte (2.4.2.): caratterizzate da
- Ingresso, portale, androne, portico, corte, spazio lastricato e spazio a verde;
- Androne, scala, spazio distributore corrispondente all'antica loggia;
- Spazio distributore corrispondente alla loggia e spazio distribuito;
a, spazio distributore corrispondente all'antica loggia; 3. Spazio distributore corrispondente alla loggia e spazio distribuito; 4. I vari piani dell'edificio; 5. Corpo principale doppio e sue espansioni lungo i margini del perimetro. Tipo in linea, “Casamento” (2.4.3): plurifamiliare (….) in cui l'aggregazione degli alloggi avviene secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distruzione verticale. Tipo a torre (2.4.4):
gregazione degli alloggi avviene secondo piani orizzontali aggregati su elementi di distruzione verticale. Tipo a torre (2.4.4): Caratterizzata dalla disposizione verticale dei locali, con elevazione a due o tre piani, con aperture su tutti i lati. Il piano terreno, destinato originariamente a stalla, e con ampi portali era nettamente separato dal piano superiore a cui si accedeva tramite una scala esterna, il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva tramite una scala interna.
a cui si accedeva tramite una scala esterna, il collegamento tra i restanti piani superiori avveniva tramite una scala interna. Caratteristiche della casa a torre sono l'isolamento rispetto ad altre case e la compattezza costruttiva. Questo tipo è strettamente legato all'utilizzo della tecnica muraria in pietra, più raramente in mattoni o struttura mista pietra e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a volta in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno.
a e mattoni. In questo caso la copertura del piano terreno è a volta in muratura, mentre i piani superiori hanno solai in legno. Edificio monofamiliare isolato (2.4.5): distinti in: Villa storica di origine nobiliare quale organismo complesso caratterizzato dalla gerarchia delle parti e dei corpi di fabbrica; Villino borghese otto-novecentesco. caratterizzati da
- Viale di ingresso, ingresso, androne, portico, eventuale corte con spazio lastricato e spazio a verde;
sco. caratterizzati da
- Viale di ingresso, ingresso, androne, portico, eventuale corte con spazio lastricato e spazio a verde;
- Androne, scala, spazio distributore;
- Spazio distributore e spazio distribuito;
- La gerarchia funzionale dei vari piani e degli spazi interni;
- La gerarchia funzionale dei vari corpi di fabbrica;
- Lo schema distributivo sia orizzontale che verticale;
- Il rapporto con l' area di pertinenza non distributrice (parco o giardino);
chema distributivo sia orizzontale che verticale; 7. Il rapporto con l' area di pertinenza non distributrice (parco o giardino); 8. Gli spazi di pertinenza a verde con le piantumazioni esistenti. Tipo specialistico e di uso pubblico (2.4.6): Tipi edilizi strutturati per associazioni di vani paritetici seriali e/o vani unitari a campate paritetiche o gerarchizzate (nodali) costituenti strutture edilizie isolate o inserite in un tessuto edilizio con funzioni,
pate paritetiche o gerarchizzate (nodali) costituenti strutture edilizie isolate o inserite in un tessuto edilizio con funzioni, attuali o in origine, di servizio al lavoro agricolo (mulini, frantoi ecc,), edifici di posta, piccole strutture
79 fortificate, edifici produttivi preindustriali; Edifici per il terziario amministrativo pubblico, chiese, scuole, ecc. Cappelle, cippi, piloni votivi della devozione popolare. Sono caratterizzanti le relazioni e la gerarchia fra l'associazione dei vani paritetici seriali e/o vani unitari a campate paritetiche o gerarchizzate (nodali). comma 7 - STANDARDS E PARCHEGGI PRIVATI STANDARDS In sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, o di stipula della
RCHEGGI PRIVATI STANDARDS
RCHEGGI PRIVATI STANDARDS In sede di progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, o di stipula della convenzione, le destinazioni degli insediamenti "F" per attrezzature collettive (standards comunali) e/o di interesse comune di cui all’art. 53 delle N.T.A. del P.d.R., individuati o non dagli allegati di cui al precedente comma 2, potranno essere precisate o modificate nel rispetto delle quantità minime
ati o non dagli allegati di cui al precedente comma 2, potranno essere precisate o modificate nel rispetto delle quantità minime verificate dal progetto stesso in attuazione di quanto disposto dal sopracitato art. 53. Qualora sia dimostratamente impossibile creare aree di parcheggio privato l’operatore può produrre la polizza fideiussoria di cui all’art. 7 per la realizzazione dei parcheggi privati. La monetizzazione delle aree a standard non cedute sarà calcolata secondo le tariffe che
PARCHEGGI PRIVATI
la realizzazione dei parcheggi privati. La monetizzazione delle aree a standard non cedute sarà calcolata secondo le tariffe che l’Amministrazione Comunale determinerà con propri successivi provvedimenti. Gli introiti delle monetizzazioni saranno impegnati obbligatoriamente dall’Amministrazione Comunale, per la formazione di parcheggi pubblici al servizio dei Centri Storici. PARCHEGGI PRIVATI Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di
PARCHEGGI PRIVATI
ci. PARCHEGGI PRIVATI Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni e negli interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso, devono essere riservati appositi spazi per parcheggi privati, così come previsto dall’art.7 delle presenti norme. comma 8 - ELEMENTI COSTRUTTIVI, FINITURE EDILIZIE, PIANO DEL COLORE Negli insediamenti di recupero, devono essere ripristinati gli elementi costruttivi, edilizi ed
ITURE EDILIZIE, PIANO DEL COLORE
ITURE EDILIZIE, PIANO DEL COLORE Negli insediamenti di recupero, devono essere ripristinati gli elementi costruttivi, edilizi ed architettonici oltre che d'ambiente, specifici di ogni edificio e di ogni luogo, quali risultano dallo stato di fatto, se ed in quanto coerenti con la tradizione locale. Per gli insediamenti di recupero, valgono le prescrizioni costruttive e materiche di cui all’All. 1-A 2.5 alle presenti norme.
. Per gli insediamenti di recupero, valgono le prescrizioni costruttive e materiche di cui all’All. 1-A 2.5 alle presenti norme. Ogni progetto o P.R. dovrà essere accompagnato da una relazione sull'uso dei materiali e dei colori di facciata, proposti in riferimento al presente articolo ed al Piano del Colore (se ed in quanto vigente) di cui all’Allegato n°. 1B-A alle N.T.A. ed allo stato di fatto od ai progetti in corso di realizzazione. Le eventuali difformità saranno appositamente approvate.
N.T.A. ed allo stato di fatto od ai progetti in corso di realizzazione. Le eventuali difformità saranno appositamente approvate. comma 9 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER BOX, SERVIZI E SPAZI ESTERNI In attuazione di quanto disposto dall’art. 43 delle N.T.A.: a - i Piani gli interventi di recupero relativi ai comparti potranno prevedere di norma parcheggi privati interrati, dimensionati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio.
gi privati interrati, dimensionati nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. b - dovranno pure essere preferibilmente interrati le centrali termiche o i servizi tecnologici eventualmente necessari per singoli edifici o per i subcomparti individuati. In generale i servizi dovranno essere ricavati di norma all'interno delle abitazioni, evitando intasamenti degli spazi aperti o porticati, salvo quanto sopraesposto.
ricavati di norma all'interno delle abitazioni, evitando intasamenti degli spazi aperti o porticati, salvo quanto sopraesposto. c - Sono da intendersi servizi annessi alla residenza gli spazi coperti destinati alla formazione di cantine, lavanderie, stendibiancheria, garages, impianti tecnici, nonché spazi coperti esterni all'abitazione o comuni a più alloggi che ne disimpegnano l'accesso. d - gli spazi inedificati sono confermati preferibilmente nella loro destinazione.
a più alloggi che ne disimpegnano l'accesso. d - gli spazi inedificati sono confermati preferibilmente nella loro destinazione. Gli spazi a corte, i giardini o comunque tutti gli spazi di uso comune, non potranno essere suddivisi con manufatti di qualsiasi tipo, né occupati con strutture anche provvisorie,esclusi gli interventi di cui all’art. 43 delle N.T.A. del P.d.R.. Le pavimentazioni esterne dovranno essere preferibilmente realizzate con ciottoli, pietra, beola ed
43 delle N.T.A. del P.d.R.. Le pavimentazioni esterne dovranno essere preferibilmente realizzate con ciottoli, pietra, beola ed altri materiali litoidi ed, in subordine, in autobloccanti e contenute nella minor misura possibile per dare spazio al verde per giardini, parchi ed orti. Aree e passaggi pubblici o gravati di servitù comune dovranno essere progettati in sede di permesso di costruire singolo o di attuazione del comparto (art. 43 -N.T.A.-P.d.R.) comma 10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CORTINE
so di costruire singolo o di attuazione del comparto (art. 43 -N.T.A.-P.d.R.) comma 10 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE CORTINE In sede di progettazione dei singoli interventi ammessi, per le cortine coincidenti con le tipologie
80 edilizie di appartenenza dei singoli interventi, deve essere prevista
- la salvaguardia integrale degli aspetti morfologici e tipologici degli edifici compresi nella categoria "A" di cui all’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole
- la loro riproposizione per gli altri edifici, qualora questi elementi siano stati compromessi. La salvaguardia deve essere estesa all’intera Piazza Roma e Via Como, che interessano più
esti elementi siano stati compromessi. La salvaguardia deve essere estesa all’intera Piazza Roma e Via Como, che interessano più tipologie edilizie e cortine, per le quali si impone un coordinamento a livello di ciascuna cortina e spazio pubblico. Ad esclusione dei soli edifici di categoria A, per tutti gli altri edifici, non compresi nelle cortine individuate dalle tavole allegate, sarà possibile con permesso di costruire convenzionato precisare o
non compresi nelle cortine individuate dalle tavole allegate, sarà possibile con permesso di costruire convenzionato precisare o modificare le aperture esistenti o proporne delle altre, sulla base dello studio di un ambito significativo della facciata interessata dall'intervento (tipologia di appartenenza di cui all’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole e dell’ art. 12 delle presenti norme). comma 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
i cui all’art. 43 delle N.T.A. del Piano delle Regole e dell’ art. 12 delle presenti norme). comma 11 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI L'eliminazione di eventuali errori grafici e/o ortografici degli allegati alle presenti norme, non comporta variante. Le variazioni delle modalità di recupero del patrimonio edilizio esistente definite dalle presenti norme e dai relativi allegati, saranno approvate dal Consiglio Comunale secondo le procedure di cui al precedente comma 1. comma 12 - DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI
ranno approvate dal Consiglio Comunale secondo le procedure di cui al precedente comma 1. comma 12 - DOCUMENTAZIONE DEI PROGETTI Il progetto, sarà relativo all'unità di intervento e per la sola illustrazione, alla tipologia edilizia di appartenenza e dovrà essere composto dagli elaborati previsti dal Regolamento Edilizio,integrati dai seguenti elaborati se non gia’ compresi in quell’elenco: a) Documentazione sullo stato di fatto dell’intero edificio
tegrati dai seguenti elaborati se non gia’ compresi in quell’elenco: a) Documentazione sullo stato di fatto dell’intero edificio Rilievo quotato dello stato di fatto non inferiore alla scala 1:100 della o delle unità edilizie oggetto di intervento, composto da:
- relazione tecnica che evidenzi: l'età degli edifici preesistenti; l'individuazione dell'intervento nelle mappe catastali storiche disponibili; la qualità delle preesistenze con
ici preesistenti; l'individuazione dell'intervento nelle mappe catastali storiche disponibili; la qualità delle preesistenze con la storia dell'edificio e la sua descrizione, comprese le caratteristiche della eventuale piantumazione e delle memorie minori significative per materiali e forme;
- planimetria generale (anche in scala 1:200) indicante lo stato dei luoghi nelle immediate vicinanze dell'immobile e l'area di pertinenza dello stesso, con l'indicazione delle quote,
lo stato dei luoghi nelle immediate vicinanze dell'immobile e l'area di pertinenza dello stesso, con l'indicazione delle quote, pavimentazioni, orti, giardini, piantumazioni;
- rilievo di tutti i piani che costituiscono l'edificio, indicanti le destinazioni d'uso dei diversi livelli che lo compongono, compreso il seminterrato, il sottotetto e la planimetria delle coperture e la preesistenza di materiali e forme minori significative (acciottolati, opere in
sottotetto e la planimetria delle coperture e la preesistenza di materiali e forme minori significative (acciottolati, opere in pietra e legno, decorazioni) anche con la loro riutilizzazione nella progettazione;
- rilievo di tutti i prospetti;
- sezioni longitudinali e trasversali in numero adeguato a rendere chiara la conformazione dell'edificio in esame e delle sue immediate adiacenze;
- rilievo dei particolari architettonici o decorativi di pregio, se esistenti o se richiesti
me e delle sue immediate adiacenze;
- rilievo dei particolari architettonici o decorativi di pregio, se esistenti o se richiesti dall'Ufficio Tecnico, in scala adeguata, comunque non inferiore alla scala 1:20;
- documentazione fotografica atta a rendere chiara lo stato dei luoghi al momento della presentazione del progetto; b) Documentazione di progetto dell’unità o delle unità edilizie dell’intervento b.1) Progetto dell'intervento in scala 1:100 o 1:50, composto da:
di progetto dell’unità o delle unità edilizie dell’intervento b.1) Progetto dell'intervento in scala 1:100 o 1:50, composto da: relazione illustrativa e tecnico/descrittiva sull'intervento proposto; b.2) elaborati atti a comprovare la rispondenza dell'intervento proposto alle prescrizioni delle presenti norme e loro allegati; b.3) planimetria generale quotata (anche in scala 1:200), con l'indicazione delle eventuali
81 variazioni dello stato dei luoghi nelle immediate vicinanze dell'unità edilizia oggetto di intervento, delle variazioni di quote, pavimentazioni, recinzioni e quant'altro intervenga nel progetto comprensivo delle distanze dai confini; b.4) piante quotate di ogni livello costituente l'edificio con l'indicazione delle destinazioni d’uso di ogni vano dell'unità edilizia, comprese le piante dei piani seminterrato e sottotetto e delle coperture; indicazioni sulla posizione degli scarichi, degli esalatori
ese le piante dei piani seminterrato e sottotetto e delle coperture; indicazioni sulla posizione degli scarichi, degli esalatori e dei condotti d'aerazione forzata; b.5) tutti i prospetti dell'edificio compresi anche quelli non interessati dall'intervento; b.6) sezioni longitudinali e trasversali nel numero necessario a rendere chiara la nuova esposizione di progetto comprensive delle immediate adiacenze; b.7) particolari architettonici o decorativi in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1:20;
sive delle immediate adiacenze; b.7) particolari architettonici o decorativi in scala adeguata e comunque non inferiore ad 1:20; b.8) relazione tecnico - descrittiva dell'intervento con specifica dei materiali usati; b.9) schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:100 delle opere di urbanizzazione secondaria con indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; b.10) ogni altro documento o elaborato richiesto dalla normativa vigente.
vi allacciamenti alle reti di distribuzione esistenti; b.10) ogni altro documento o elaborato richiesto dalla normativa vigente. Particolare attenzione dovrà essere riposta per l'eliminazione di tutte le superfetazioni tecnologiche come: tubazioni, sportelli, caselli acqua e gas, impianti elettrici e telefonici, ricorrendo a soluzioni che ne consentano l'occultamento e l'ambientazione ai fini dei ripristini di facciata, così come previsto dal Repertorio degli interventi edilizi tipo.
ultamento e l'ambientazione ai fini dei ripristini di facciata, così come previsto dal Repertorio degli interventi edilizi tipo. c) Confronto tra lo stato di fatto e quello di progetto composto da piante, sezioni e prospetti con le indicazioni delle demolizioni in colore giallo e delle nuove costruzioni in rosso, nella stessa scala di raffigurazione del progetto. d) Confronto tra le modalità d’intervento di P.G.T. ed in variante
in rosso, nella stessa scala di raffigurazione del progetto. d) Confronto tra le modalità d’intervento di P.G.T. ed in variante le eventuali modifiche delle modalità di intervento proposte dagli allegati di cui all’ art. 2 delle presenti norme dovranno specificatamente essere motivate dalla Documentazione sullo Stato di fatto e di progetto. comma 13- CONTENUTI PER LA CONVENZIONE Le convenzioni per gli interventi compresi nei comparti e per i permessi di costruire singoli, richiesti
NUTI PER LA CONVENZIONE
NUTI PER LA CONVENZIONE Le convenzioni per gli interventi compresi nei comparti e per i permessi di costruire singoli, richiesti dall'accorpamento dei volumi o per la modificazione dei tipi di intervento da quelli previsti all' art. 6 che precede, avranno i contenuti di cui al successivo art. 35.1h ed i seguenti:
- cessione in loco delle eventuali aree previste di uso pubblico di pertinenza di ciascun immobile o comparto interessato e delle aree degli immobili interessati dagli accorpamenti di cui al comma
pertinenza di ciascun immobile o comparto interessato e delle aree degli immobili interessati dagli accorpamenti di cui al comma l’art.4 delle presenti norme;
- monetizzazione della quota residua dello standard così come previsto dagli artt.6,6a e 6b delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio;
- costituzione delle servitù di passaggio e di parcheggio quando le aree di risulta di pertinenza dei singoli edifici o comparti non siano ceduti all'Amministrazione Comunale;
parcheggio quando le aree di risulta di pertinenza dei singoli edifici o comparti non siano ceduti all'Amministrazione Comunale;
- obbligo di eventuale realizzazione diretta a scomputo degli oneri concessori, delle opere di urbanizzazione e/o di adeguamento previste su aree di proprietà pubblica e/o su aree libere dei cortili gravate dal vincolo di servitù di cui all’art. 43.1 delle N.T.A. del P.G.T.;
- eventuali prescrizioni specifiche progettuali ed esecutive con riferimento particolare alle finiture ed
lle N.T.A. del P.G.T.;
- eventuali prescrizioni specifiche progettuali ed esecutive con riferimento particolare alle finiture ed agli elementi architettonici;
- verifica di quanto disposto dall'art.7 delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio per i parcheggi privati;
- adeguata garanzia fidejussoria.
- A.R.: PAESAGGIO E RETE ECOLOGICA L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare lo stato della fauna e della flora
82 selvatica, degli habitat e dei paesaggi “ e “Conservare e migliorare la qualità dei suoli e delle risorse idriche” attraverso la salvaguardia e la valorizzazione del Paesaggio e della Rete Ecologica, così come rappresentata dall’All. 6 del Doc. 1B – Azioni per la sostenibilità ambientale.
- Il Paesaggio Il Comune di Montorfano è compreso dal Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e dal suo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) nel Paesaggio dell’Alta Pianura Comasco / Varesotto - Lom. 6 e dal
ale (P.T.R.) e dal suo Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) nel Paesaggio dell’Alta Pianura Comasco / Varesotto - Lom. 6 e dal P.T.C.P. nell’Unita’ di paesaggio n°. 23 – Ambiti pedemontani, caratterizzata da ambiti collinari e pianeggianti, posti ai piedi dei rilievi prealpini e nell’unità di Paesaggio n°. 26 – Collina Canturina e media Valle del Lambro. Il P.T.R. con il P.P.R. individua come ambiti di criticità nel contesto del Paesaggio dell’Alta Pianura, l’ambito
le del Lambro. Il P.T.R. con il P.P.R. individua come ambiti di criticità nel contesto del Paesaggio dell’Alta Pianura, l’ambito territoriale del Canturino, a cui Montorfano partecipa. L’Ambito comprende diversi ecosistemi, corrispondenti a tipologie ambientali diverse anche se fra di loro interconnesse: sono tipologie territoriali (Monte Orfano, quale elemento fondante del sistema lago – monte), geologiche e geomorfologiche (Geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano), naturalistiche (Riserva
sistema lago – monte), geologiche e geomorfologiche (Geositi del Lago di Montorfano e del Monte Orfano), naturalistiche (Riserva Naturale del Lago di Montorgano), estetiche ed antropiche. Queste ultime hanno assunto nel corso dei secoli valenze architettoniche, tecniche, culturali e storiche e sono riconoscibili nei Centri Storici e nelle Ville con Parchi (Villa e Parco ex Mandelli, Villa Manusardi), nella Cascina “Incastro”, nei roccoli, nelle ghiacciaie,
e nelle Ville con Parchi (Villa e Parco ex Mandelli, Villa Manusardi), nella Cascina “Incastro”, nei roccoli, nelle ghiacciaie, nella Cappella Barbavara, nella Chiesa di S. Giovanni, ecc.). Per quanto attiene al paesaggio, così come definito dall’art. 11 del P.T.C.P. di Como ed all’ambiente in generale, su tutto il territorio comunale valgono le descrizioni e le prescrizioni di cui
- alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 al Doc. n°3-C Relazione ed alla carta della sensibilità paesistica
rizioni di cui
- alla Carta del Paesaggio di cui all’All. n°1 al Doc. n°3-C Relazione ed alla carta della sensibilità paesistica dei luoghi e del monitoraggio dello stato del paesaggio al 2009 di cui all’All. n°. 7 del Doc. 1B – Progetto
- alla Riserva Naturale ed al Sito di Importanza Comunitaria “Lago di Montorfano” = “Luogo d’identità regionale”
- alla Fascia di Rispetto di 300 m dal lago
- al Parco del Monte Orfano ed al Parco Agricolo (A.R. n°.3)
o d’identità regionale”
- alla Fascia di Rispetto di 300 m dal lago
- al Parco del Monte Orfano ed al Parco Agricolo (A.R. n°.3)
- alla Rete ecologica – Elementi costitutivi fondamentali e Zone Tampone (Ambiti di Rete) di cui al P.T.C.P. di Como (artt. 11-17 delle N.d.A.) di cui di seguito.
- La Rete ecologica La Rete Ecologica Regionale di cui alla D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio comunale di Montorfano, in connessione con i Comuni limitrofi, con
D.G.R. n°. 10962 del 30 dicembre 2009 interessa il territorio comunale di Montorfano, in connessione con i Comuni limitrofi, con
- i Varchi di connessione tra il S.I.C. di Montorfano ed il P.L.I.S. delle Brughiere a comprendere gli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. interessati. La Rete Ecologica Regionale è recepita da quella provinciale e da quella comunale. La Rete Ecologica Provinciale di cui all’art.11 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica – n°A4” N.d.A. del P.T.C.P. è composta da:
ale di cui all’art.11 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui alla Tav. “La Rete Ecologica – n°A4” N.d.A. del P.T.C.P. è composta da:
- dagli elementi costituivi fondamentali - Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello (CAP)
- Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello (CAS)
- Stepping Stones (STS) e dagli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T., che li connettono
- dalle zone Tampone – (Zone tampone di Primo Livello (BZP) e di secondo livello (BZS)) e dagli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T., che li connettono
mpone – (Zone tampone di Primo Livello (BZP) e di secondo livello (BZS)) e dagli ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T., che li connettono
- dalla Riserva Naturale del Lago di Montorfano Ad integrazione della rete ecologica provinciale, il P.G.T. propone la salvaguardia e la formazione di una Rete Ecologica Comunale di secondo livello composta da:
- parchi urbani (Monte Orfano e Parco Agricolo)
- aree di riequilibrio ecologico (presidi ecologici) all’interno ed all’esterno del T.U.C. ed in particolare negli
rco Agricolo)
- aree di riequilibrio ecologico (presidi ecologici) all’interno ed all’esterno del T.U.C. ed in particolare negli Ambiti di Trasformazione
- corridoi fluviali corrispondenti al reticolo idrico minore (Roggia secondaria di Albese; Roggia primaria di Albese; Roggia Lubiana o Molinara)
- passaggi ecologici (G5) di connessione del S.I.C. con il Parco Monte Orfano in attraversamento della Via Como e di connessione della brughiera comasca a sud di Montorfano con il S.I.C. attraverso l’area
o in attraversamento della Via Como e di connessione della brughiera comasca a sud di Montorfano con il S.I.C. attraverso l’area cimiteriale in attraversamento della Via Cantù
83
- percorso di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero attrezzate per la sosta e l’osservazione del paesaggio in aree F/F3 e F/F4 di interesse ambientale
- Verde di connessione di raccordo tra aree verdi pubbliche e private di maggior estensione
- ambiti E1, F3 e F4 di P.G.T. che li connettono. La rete ecologica favorisce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna proveniente dalle aree di maggior naturalità.
risce la rinaturalizzazione del territorio, rendendolo permeabile da flora e fauna proveniente dalle aree di maggior naturalità. A questo scopo, il P.G.T. individua dei passaggi ecologici (G5) di cui all’art. ….. 58 delle presenti norme per il superamento delle infrastrutture interne ai vari elementi costitutivi della Rete. All’interno delle aree corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.
e corrispondenti alla rete ecologica provinciale e comunale valgono le prescrizioni di cui all’art. 11 delle N.d.A. del P.T.C.P.
- S.I.C. Lago di Montorfano - Parco Regionale delle Brughiere – le aree interessate dalla proposta di Parco Regionale della Brughiera sono poste a sud del territorio di Montorfano. L’area non è ancora stata istituita a parco dalla Regione Lombardia, perciò fino a quel momento è soggetta alle disposizioni di tutela delle presenti norme e della Carta del Paesaggio.
e Lombardia, perciò fino a quel momento è soggetta alle disposizioni di tutela delle presenti norme e della Carta del Paesaggio.
- Parco del Monte Orfano – le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al Monte Orfano. Si tratta di un’area boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse
rio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. del Cosia di prossima istituzione. La costituzione del Parco può costituire senz’altro un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato ed omogeneo 3) A.R.: PARCO MONTE ORFANO – PARCO AGRICOLO L’Ambito attua i criteri di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e
NO – PARCO AGRICOLO
NO – PARCO AGRICOLO L’Ambito attua i criteri di Sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale” attraverso la salvaguardia di due “luoghi significativi per l’impatto visivo e per la qualità estetica”. Gli Ambiti di Riqualificazione denominati Parco Monte Orfano e Parco Agricolo sono relativi rispettivamente al
ualità estetica”. Gli Ambiti di Riqualificazione denominati Parco Monte Orfano e Parco Agricolo sono relativi rispettivamente al Monte omonimo ed alle aree boscate ed alle aree agricole che si sviluppano lungo il confine sud e che sono escluse dal S.I.C. Lago di Montorfano ed in parte comprese come aree agricole di interesse ambientale, all’interno dell’Ambito di Trasformazione C. Il Documento di Piano fa proprie le indicazioni del Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano di
Ambito di Trasformazione C. Il Documento di Piano fa proprie le indicazioni del Piano di Gestione del SIC Lago di Montorfano di salvaguardia delle aree esterne al S.I.C. ma limitrofe, prevedendo
- la formazione del Parco del Monte Orfano in quanto fascia boscata non interessata da trasformazioni antropiche ed in quanto fascia tampone rispetto ai territori boscati del S.I.C., riducendo la possibilità di interferenza tra la presenza dell’uomo con le specie di mammiferi rilevate e più vulnerabili
S.I.C., riducendo la possibilità di interferenza tra la presenza dell’uomo con le specie di mammiferi rilevate e più vulnerabili
- la formazione del Parco Agricolo sempre destinato all’agricoltura ma di cui si promuove una maggiore fruibilità anche attraverso attività compatibili con la destinazione agricola da insediare all’interno dell’A.T. C. Parco del Monte Orfano Le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al Monte Orfano. Si tratta di un’area
Monte Orfano Le aree interessate, di cui all’Ambito di Riqualificazione n. 3 corrispondono al Monte Orfano. Si tratta di un’area boscata di grandi dimensioni collocata a nord del territorio di Montorfano, in connessione oltre che con il S.I.C. il cui Piano di Gestione indica il Monte Orfano come area di interesse per il suo ampliamento, anche con il P.L.I.S. del Cosia di prossima istituzione. La costituzione del Parco costituisce un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato ed omogeneo
stituzione. La costituzione del Parco costituisce un’occasione per la definizione di un regime di tutela equilibrato ed omogeneo in attesa che si attui l’ampliamento della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano. Il Parco del Monte Orfano si propone anche come connessione tra il S.I.C. Lago di Montorfano ed il futuro P.L.I.S. del Torrente Cosia in territorio di Tavernerio. Il Parco Monte Orfano comprende:
- Aree di boschi ( F4);
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali;
di Tavernerio. Il Parco Monte Orfano comprende:
- Aree di boschi ( F4);
- percorsi di interesse paesistico,ciclabili e/o rurali; per le quali aree e/o percorsi valgono le rispettive prescrizioni di cui ai rispettivi articoli se ed in quanto non in contrasto con le prescrizioni e gli indirizzi generali di cui al Piano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano che il P.G.T. con l’art. 40.c recepisce in quanto prevalenti.
ano di Gestione della Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano che il P.G.T. con l’art. 40.c recepisce in quanto prevalenti. Le singole aree sono comprese in un unico ambito territoriale per l'esigenza di salvaguardia dell’assetto territoriale fondante il sistema lago – monte e del loro ambiente naturale e delle attività connesse se compatibili, favorendone la fruizione. Parco Agricolo Il Parco Agricolo comprende:
- Aree di salvaguardia ambientale F3
- Aree di boschi F4
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- Insediamenti agricoli E1
- Aree F3/F e F4/F di interesse ambientale, quali spazi didattici e di sperimentazione agricola interni all’A.T. C. Queste aree potranno essere comprese nel futuro Parco Regionale delle Brughiere. Le aree F3 di tutela ambientale, comprese nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. Descrizione
ndono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. Descrizione L'ambito territoriale del Parco Monte Orfano comprende la parte collinare del territorio di Montorfano, escluso dal S.I.C. mentre il Parco Agricolo comprende un’area interna all’Ambito di Trasformazione C le aree agricole e boscate che si sviluppano lungo il confine comunale sud e che sono escluse dal S.I.C.. Obiettivo
ormazione C le aree agricole e boscate che si sviluppano lungo il confine comunale sud e che sono escluse dal S.I.C.. Obiettivo La formazione del Parco Monte Orfano e del Parco Agricolo si propone l’attuazione dei seguenti indirizzi se ed in quanto non in contrasto con i disposti normativi del Piano di Gestione del S.I.C. che risultano prescrittivi anche per queste aree di interesse per il suo ampliamento:
normativi del Piano di Gestione del S.I.C. che risultano prescrittivi anche per queste aree di interesse per il suo ampliamento: a. la conservazione e lo sviluppo dei valori naturalistici, paesistici e culturali legati al bosco (filari, ciglioni, ecc); b. la conservazione della biodiversità attraverso la tutela delle essenze arboree di rilevanza ambientale; c. la salvaguardia delle aree boscate esistenti nonchè delle aree con destinazione agricolo-boschiva; d. la salvaguardia delle attività agroproduttive;
e aree boscate esistenti nonchè delle aree con destinazione agricolo-boschiva; d. la salvaguardia delle attività agroproduttive; e. la salvaguardia delle caratteristiche geomorfologiche (ciglioni) del terreno intese come fattori connotativi del paesaggio, con tutela specifica dell’assetto idrogeologico; f. la sensibilizzazione ai temi ed alle opzioni dello sviluppo sostenibile attraverso l’informazione, attività didattiche e di sperimentazione in materia di gestione ambientale
dello sviluppo sostenibile attraverso l’informazione, attività didattiche e di sperimentazione in materia di gestione ambientale La formazione del Parco dovrà inoltre:
- potenziare la fruibilità degli spazi boschivi per fini di tempo libero e sportive, sociali e culturali compatibili con le specifiche norme di ambiti compresi nell'ambito del Parco;
- garantire alcuni corridoi ecologici (G5) e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, consentendo una loro permeabilità anche visiva;
orridoi ecologici (G5) e direttrici di permeabilità tra ambiti naturali diversi, consentendo una loro permeabilità anche visiva;
- impedire le recinzioni dei fondi agricoli ed arretrare di almeno 5 metri dal ciglio dei sentieri esistenti e/o di progetto, le recinzioni eventualmente necessarie e previste dalla specifica normativa di ambito per delimitare attività florovivaistiche od ortofrutticole;
- migliorare la sentieristica esistente sia come collegamento che come sedime, per favorire la fruibilità del
od ortofrutticole;
- migliorare la sentieristica esistente sia come collegamento che come sedime, per favorire la fruibilità del Parco Agricolo:
- valorizzare l’edificio rurale con gelso annesso, presente nell’area quale “centro parco” senza snaturarne la ruralità.
- A.R.: SISTEMA DELLE AREE VERDI E DEI PERCORSI CICLOPEDONALI DI CONNESSIONE DEI CENTRI URBANI L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e
E DEI CENTRI URBANI
E DEI CENTRI URBANI L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e “Protezione dell’atmosfera”, attraverso la salvaguardia degli elementi di naturalità all’interno del Tessuto Urbano Consolidato ed attraverso la promozione della mobilità sostenibile al fine di migliorare la qualità dell’aria ed il clima acustico. L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali comunali,
lima acustico. L’Ambito comprende le varie tipologie di verde, pubblico e privato e la rete dei percorsi ciclopedonali comunali, in collegamento con l’asse portante dei collegamenti ciclopedonali intercomunali e cioè con la direttissima ecologica Montorfano – Como, che segue il vecchio tracciato del tram ed attraversa il Ponte dei Bottini. Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la formazione del verde di connessione di
Ponte dei Bottini. Le aree verdi esistenti vengono coordinate in un unico sistema per la formazione del verde di connessione di cui all’All. n°. 2 Rete Ecologica Comunale e per far emergere un’immagine verde di Montorfano. Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. 58 delle N.T.A. Il territorio comunale corrisponde all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere prevalentemente residenziale all'interno del quale si distinguono
all’ambito territoriale di insediamenti antropici a carattere prevalentemente residenziale all'interno del quale si distinguono
- Parchi monumentali o giardini storici(pubblici /privati) (a) Composizione architettonico - vegetazionale che da un punto di vista storico e artistico presenta un interesse pubblico e come tale è considerato un monumento (carta dei Giardini storici - carta di Firenze del 15.12.1982 ICOMOS - IFLA).
85 Il recupero e la riqualificazione di tali aree è soggetto a progetto di restauro, conservazione e gestione.
- Architetture vegetali e/o alberi monumentali (b) Esemplari arborei in gruppo od isolati di eccezionale rilevanza per varietà botanica, età e dimensione.
- Parco/giardino urbano (c) (Parco attrezzato / Parco di quartiere / giardino d'isolato). Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano
re / giardino d'isolato). Complessi unitari distribuiti su superfici di diversa natura ed estensione all'interno dei quali siano riconoscibili i criteri che hanno presieduto alla loro progettazione e che ne regolano lo specifico utilizzo. Spazi verdi collettivo - ricreativi a servizio di impianti sportivi e delle residenze afferenti. In questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” e le aree piantumate dei vari insediamenti.
- Filari e quinte ornamentali (d)
n questa tipologia rientrano gli “orti e giardini” e le aree piantumate dei vari insediamenti.
- Filari e quinte ornamentali (d) Elementi vegetali a sviluppo lineare lungo gli assi stradali (Alberature stradali) del tessuto edificato con precise funzioni igienico - sanitarie, estetiche e ricreative ed all’interno degli insediamenti in funzione di ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale.
- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e)
erno degli insediamenti in funzione di ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale.
- Aiole, rotatorie, verde decorativo (e) Situazioni episodiche di verde da realizzarsi secondo coerenza e con norme di buona condotta di ecologia urbana, nel rispetto delle immagini ambientali affermate.
- Aree d'igiene urbana (f) La sistemazione di queste aree dovrà essere eseguita secondo schemi di "quinta arborata" per l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali
econdo schemi di "quinta arborata" per l'abbattimento di polveri e rumori, sempre nel completo rispetto delle valenze ambientali (omogeneizzazione dei margini edificati con specifica funzione estetico - biologica).
- Aree verdi residuali (g) Aree per manifestazioni pubbliche - feste popolari, circo, luna park, ecc. Si caratterizzano per un'estrema varietà funzionale - formale d'area. La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana"
formale d'area. La realizzazione di questo genere di aree dovrà seguire i criteri classici adottati nella "forestazione urbana" (es. perimetrazione fittamente arborata).
- Quinte di separazione di aree a funzioni conflittuali (h) Si identificano come "cinture verdi" dell'intorno abitato e svolgono un'importante funzione di ricucitura della tessitura vegetazione fra paesaggio urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate/macchie di campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 51.
urbano ed extraurbano. Fanno riferimento alle siepi arborate/macchie di campo e gli orti giardini di cui al successivo art. 51.
- boschi (i) di cui al successivo art. 53 55 delle presenti norme.
- percorsi ciclopedonali (l) di progetto e di rilevanza paesistica di cui agli All. n°.2 e 4 del Doc.1B e fra questi i percorsi esistenti in Brughiera e sul Monte Orfano e quello di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero di cui all’A.R. n°. 6D..
era e sul Monte Orfano e quello di connessione delle principali attrezzature sportive e di tempo libero di cui all’A.R. n°. 6D.. Gli interventi negli insediamenti A, BV, F dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse monumentale”, e proporne la valorizzazione in sede di P.A. e/o progetto edilizio. Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Montorfano.
/o progetto edilizio. Queste aree verdi vengono coordinate in un unico sistema per far emergere un’immagine verde di Montorfano. Le fasce di salvaguardia ambientale di cui all’art. 11 e gli interventi di tutela e sviluppo del verde di cui all’art. 24 verranno realizzati in attuazione delle tipologie di cui al presente Ambito di Riqualificazione e del Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P al
del Repertorio degli interventi di mitigazione, compensazione e miglioramento ambientale del Documento Tecnico 2 del P.T.C.P al capitolo 2 della Relazione del P.T.C.P., comprendente l’elenco delle specie autoctone e le indicazioni tecniche di ingegneria naturalistica che le presenti norme fanno proprie. Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°. 58 – N.T.A.
anno proprie. Il sistema delle aree verdi sarà raccordato dal sistema dei percorsi ciclopedonali di cui all’art. n°. 58 – N.T.A. Per le aree di questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di Montorfano e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 5) A.R.: CONI OTTICI
liamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 5) A.R.: CONI OTTICI L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale”.
86 Sono ambiti di rilevanza paesaggistica e visiva all’interno dei quali occorre evitare qualsiasi tipo di edificazione o, quando consentito dalle norme degli insediamenti ricompresi, occorre che l’edificazione non alteri il campo visivo e gli elementi paesistico – ambientali e storici del campo ottico. Essi corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.T.C.P. ed ai punti
del campo ottico. Essi corrispondono alle fasce di interesse paesistico di cui all’art. 18 delle N.d.A. del P.T.C.P. ed ai punti visuali così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento lungo la Via Como e la S.P. n°. 28 in particolare. Tra questi punti panoramici il principale è quello individuato sul Monte Orfano verso il Lago dal P.T.C.P. (P.16.117). Per le aree di questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di
P.T.C.P. (P.16.117).
P.T.C.P. (P.16.117). Per le aree di questo Ambito di Riqualificazione comprese entro il perimetro della Riserva Naturale Lago di Montorfano e delle aree di interesse per il suo ampliamento, valgono se piu’ specifiche e se piu’ restrittive,le prescrizioni di cui al suo Piano di Gestione. 6) A.R.: SISTEMA DELLE ATTREZZATURE CIVICHE, SCOLASTICHE, SOCIO-SANITARIE, SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO E TURISTICHE L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non
IBERO E TURISTICHE
IBERO E TURISTICHE L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili” attraverso l’organizzazione a sistema delle attrezzature pubbliche e privaste, evitando doppioni e sovrapposizioni e quindi in definitiva anche sprechi di risorse energetiche. L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, quali le attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie,
isorse energetiche. L’Ambito comprende le attrezzature esistenti, quali le attrezzature civiche, scolastiche, socio – sanitarie, sportive e di tempo libero. L’intervento risponde all’esigenza di organizzarle a sistema perché meglio adempiono ai loro compiti istituzionali e perché i Cittadini possano usufruire dei benefici che possono derivare dal coordinamento di ciascuna attrezzatura con le altre e di tutte fra di loro. Indirizzi
uire dei benefici che possono derivare dal coordinamento di ciascuna attrezzatura con le altre e di tutte fra di loro. Indirizzi All'interno del Sistema valgono le norme dei singoli insediamenti e/o Ambiti (F, F1, B/SU, C/S) ed i seguenti indirizzi generali. Le aree libere comprese in questi insediamenti e/o Ambiti sono destinate ad aree urbane attrezzate, pubbliche o private di uso o interesse pubblico, di livello comunale.
menti e/o Ambiti sono destinate ad aree urbane attrezzate, pubbliche o private di uso o interesse pubblico, di livello comunale. Ogni intervento previsto per i singoli insediamenti deve essere effettuato nel massimo rispetto dell'ambiente e dei caratteri specifici dell'area in cui si inserisce. 6A) AR ATTREZZATURE CIVICHE L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali”
VICHE L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità delle risorse storiche e culturali” L'ambito comprende le proprietà comunali relative all’attuale sede municipale ed a quella precedente, attualmente sottoutilizzate ed in parziale stato di abbandono. L’inserimento di questo Ambito nell’Ambito di Riqualificazione n°. 7 è funzionale al completo recupero ed uso degli edifici, ad integrazione delle diverse funzioni presenti nell’Ambito: civiche, socio – sanitarie, di
pleto recupero ed uso degli edifici, ad integrazione delle diverse funzioni presenti nell’Ambito: civiche, socio – sanitarie, di rappresentanza, ecc. 6B) AR ATTREZZATURE SCOLASTICHE L’attuale plesso scolastico si completerà con la realizzazione della Scuola Materna e si integrerà con le aree libere e/o attrezzate per il tempo libero e lo sport preesistenti e/o previste negli altri Ambiti, ai quali si collegherà attraverso percorsi ciclopedonali di interesse ambientale. 6C) AR ATTREZZATURE SOCIO - SANITARIE
Ambiti, ai quali si collegherà attraverso percorsi ciclopedonali di interesse ambientale. 6C) AR ATTREZZATURE SOCIO - SANITARIE L’attuale insediamento socio – sanitario potrà essere completato con un insediamento di residenza protetta per anziani e non, che intendono usufruire dei servizi socio – sanitari già presenti e/o nuovi. L’intervento promuoverà la sistemazione a verde delle aree libere interne ed esterne all’insediamento, di
ià presenti e/o nuovi. L’intervento promuoverà la sistemazione a verde delle aree libere interne ed esterne all’insediamento, di proprietà comunale e non, ad integrazione in particolare delle aree libere del plesso scolastico. 6D) AR ATTREZZATURE SPORTIVE E DI TEMPO LIBERO L’Ambito comprende l’attuale sede del Golf ed il futuro Centro Sportivo Comunale di Via Canneti, al quale l’impianto sportivo del golf si ricollegherà attraverso un percorso vita lungo la Via Castrolli, Via delle Brughiere
i, al quale l’impianto sportivo del golf si ricollegherà attraverso un percorso vita lungo la Via Castrolli, Via delle Brughiere e Via dei Canneti a connettere fra di loro le varie attrezzature di tipo libero e sportive comprese quelle ippiche, presenti su questa parte del territorio, paesaggisticamente ed ambientalmente di grande pregio. Per questo motivo lungo il percorso sono state potranno essere individuate aree di interesse ambientale F/F3 e
87 F/F4 per organizzare aree di sosta e di osservazione del paesaggio agricolo. 6E) AR ATTREZZATURE TURISTICHE L’Ambito comprende con le attrezzature socio-sanitarie e sportive e di tempo libero di cui ai capoversi precedenti,le attività di tipo terziario-commerciale,ricettivo e di ristorazione già presenti sul territorio e/o di prossimo insediamento (B/SU e C/S e F1):tutte queste attività anche e soprattutto in forza del grande
enti sul territorio e/o di prossimo insediamento (B/SU e C/S e F1):tutte queste attività anche e soprattutto in forza del grande patrimonio paesaggistico-ambientale e storico di cui Montorfano dispone e che il P.G.T. rende ancor piu’ fruibile,sono in grado di attirare un sempre maggior numero di persone in attività di turismo sportivo e di tempo libero,congressuale e di benessere a vantaggio anche economico ed occupazionale dei Cittadini di Montorfano. 7) A.R.: IMMAGINE PUBBLICA
congressuale e di benessere a vantaggio anche economico ed occupazionale dei Cittadini di Montorfano. 7) A.R.: IMMAGINE PUBBLICA L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale” e “Sensibilizzare maggiormente alle problematiche ambientali, sviluppare l’istruzione e la formazione in campo ambientale”. L’Ambito comprende tutto il T.U.C. e gli Ambiti di Trasformazione nel tentativo di promuoverne la qualità
in campo ambientale”. L’Ambito comprende tutto il T.U.C. e gli Ambiti di Trasformazione nel tentativo di promuoverne la qualità urbanistica, ambientale ed edilizia a soddisfacimento del bisogno primario di qualità urbana espressa dai suoi Cittadini. Tali qualità sono descritte all’art.34 delle presenti norme ed esemplificate dal Repertorio edilizio che si affianca a quello più specifico per i Centri storici.
rt.34 delle presenti norme ed esemplificate dal Repertorio edilizio che si affianca a quello più specifico per i Centri storici. Il Repertorio edilizio deve essere inteso come un canovaccio sul quale costruire le scelte edilizie di ogni intervento, coordinate e motivate. A livello urbano l’immagine pubblica coincide con l’organizzazione urbana di tipo plurale di Montorfano, fatta di tanti centri interconnessi da un tessuto verde.
ica coincide con l’organizzazione urbana di tipo plurale di Montorfano, fatta di tanti centri interconnessi da un tessuto verde. A livello edilizio l’immagine pubblica corrisponde alle tipologie edilizie storiche, molto diversificate, in adattamento alle caratteristiche geomorfologiche del territorio. Tale coordinamento va ricercato anche in futuro, attraverso edifici che in particolare realizzino altezze non superiori a quelle degli edifici circostanti.
cato anche in futuro, attraverso edifici che in particolare realizzino altezze non superiori a quelle degli edifici circostanti. A livello ambientale l’immagine pubblica corrisponde a quella del Paesaggio di Montorfano, descritto nell’Ambito di Riqualificazione n°2. E’ un’immagine che il P.G.T. deve e può non solo confermare , ma anche valorizzare e consolidare. 8) A.R.: NUOVI CENTRI URBANI L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale”.
UOVI CENTRI URBANI
UOVI CENTRI URBANI L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Conservare e migliorare la qualità dell’ambiente locale”. Il Documento di Indirizzi si propone di dotare il centro abitato di Montorfano di nuovi Ambiti di Trasformazione e/o insediamenti (B/SU e C/S) dotate di attrezzature di servizio private e/o pubbliche ad integrazione del Sistema di cui all’Ambito n°. 6. Descrizione Questi insediamenti e/o Ambiti sono compresi in un unico Ambito di Riqualificazione per promuovere
all’Ambito n°. 6. Descrizione Questi insediamenti e/o Ambiti sono compresi in un unico Ambito di Riqualificazione per promuovere un’organizzazione urbana in grado di interessare tutto il territorio comunale ed in particolare il Tessuto Urbano Consolidato. Questo Documento di Indirizzi si propone infatti di dotare il Comune e ciascuna località di appartenenza, di nuove attrezzature private e/o pubbliche per l’aggregazione e la valorizzazione del primo livello della vita
di appartenenza, di nuove attrezzature private e/o pubbliche per l’aggregazione e la valorizzazione del primo livello della vita associativa dei Cittadini residenti in Montorfano, ad integrazione del Sistema di cui all’Ambito n°. 6. I nuovi centri saranno quindi collegati anche attraverso percorsi ciclopedonali, fra di loro e con i Centri Storici per far emergere un’organizzazione urbana unitaria.
anche attraverso percorsi ciclopedonali, fra di loro e con i Centri Storici per far emergere un’organizzazione urbana unitaria. Gli obiettivi di ciascun ambito verranno perseguiti attraverso gli strumenti previsti per ciascun insediamento e/o Ambito. Ogni progetto sarà accompagnato da una relazione di congruità con il Documento di Indirizzi di appartenenza. Programmazione negoziata A questo scopo, la procedura proposta è quella della programmazione negoziata, che presuppone una pluralità
rammazione negoziata A questo scopo, la procedura proposta è quella della programmazione negoziata, che presuppone una pluralità di funzioni e destinazioni.
88 9) A.R.: QUARTIERE GIARDINO L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione”. Per questo Ambito di Riqualificazione, e quindi per gli A.T. C e per gli insediamenti BV del T.U.C. in esso ricompresi, valgono le seguenti direttive generali e le direttive specifiche per ciascun Ambito. Edificazione All’esterno degli Ambiti di Trasformazione e/o all’interno del T.U.C., è possibile il completamento degli edifici
. Edificazione All’esterno degli Ambiti di Trasformazione e/o all’interno del T.U.C., è possibile il completamento degli edifici esistenti e la nuova edificazione su lotti già frazionati al 31.12.2010 alla data di adozione del PRG previgente e già urbanizzati, di superficie fondiaria minima di 700 mq.. Tale superficie può essere realizzata con l'accorpamento di due o più lotti preesistenti. La volumetria dovrà verificare l'indice di 0,5 mc./mq. per un massimo di 300 mc. per le nuove costruzioni e per
ti preesistenti. La volumetria dovrà verificare l'indice di 0,5 mc./mq. per un massimo di 300 mc. per le nuove costruzioni e per il cambio di destinazione, a permesso di costruire semplice o D.I.A. o C.I.A. Gli interventi che applicando l’indice di insediamento,realizzano una volumetria superiore a 300 mc. ne potranno usufruire in attuazione di uno specifico P.A., che dovrà applicare le stesse direttive del presente Documento di Indirizzi.
anno usufruire in attuazione di uno specifico P.A., che dovrà applicare le stesse direttive del presente Documento di Indirizzi. Il P.A. è previsto per tutti gli Ambiti di Trasformazione C che si ricollegano a questo Ambito di Riqualificazione. I P.A. relativi o no ad Ambiti di Trasformazione, potranno eventualmente proporre un frazionamento catastale diverso da quello esistente, ma mai ripetitivo. Attuazione
ormazione, potranno eventualmente proporre un frazionamento catastale diverso da quello esistente, ma mai ripetitivo. Attuazione II Documento di Indirizzi relativo a ciascun Quartiere Giardino dovrà individuare i "comparti di urbanizzazione" estesi a comprendere tutti i lotti in Ambito di Trasformazione e/o in insediamento BV, edificabili e di completamento, che non prospettando su strade pubbliche, necessitano per la loro edificazione, dell’estensione
edificabili e di completamento, che non prospettando su strade pubbliche, necessitano per la loro edificazione, dell’estensione delle opere di urbanizzazione esistenti, pubbliche e private. All'interno di tali comparti di urbanizzazione, il Documento di Indirizzi individuerà i lotti da assoggettare a permesso di costruire convenzionato od a Piano attuativo. L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare l’edificazione di altri lotti, impedendone l’accessibilità
tuativo. L’edificazione di un lotto non può in ogni caso pregiudicare l’edificazione di altri lotti, impedendone l’accessibilità o l’allacciamento alle reti di urbanizzazione. Standard Nella fascia di arretramento di 10 metri dovranno essere formati gli spazi di parcheggio e verde (3+3 mq.) di urbanizzazione primaria di cui all’art. 6a delle N.T.A. del Piano di Governo del Territorio. Obiettivo La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde di
rritorio. Obiettivo La formazione di un “Quartiere Giardino” si propone la valorizzazione dell’immagine prevalentemente verde di un insediamento, favorendone la loro integrazione nel contesto agricolo circostante e la loro fruizione ciclopedonale, oltre che l’impiego di risorse rinnovabili nei limiti della capacità di rigenerazione. Direttive generali All'interno dell'ambito:
- l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove urbanizzazioni ma solo il
tive generali All'interno dell'ambito:
- l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove urbanizzazioni ma solo il completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari
- l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi nelle aree opportunamente individuate dal Documento di Piano, nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano
e dal Documento di Piano, nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano 3) le aree libere saranno piantumate in aderenza agli edifici anche al fine del risparmio energetico (ombreggiamento estivo e soleggiamento invernale) e coltivate per la rimanente parte ad orti e campi 4) il riuso delle acque piovane per uso igienico – sanitario e l’utilizzo di energie rinnovabili
rimanente parte ad orti e campi 4) il riuso delle acque piovane per uso igienico – sanitario e l’utilizzo di energie rinnovabili 5) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E’ possibile l'accorpamento dei volumi accessori preesistenti 6) devono essere garantiti alcuni corridoi ecologici per il collegamento dei diversi ambienti naturali e alcune direttrici di permeabilità visiva
garantiti alcuni corridoi ecologici per il collegamento dei diversi ambienti naturali e alcune direttrici di permeabilità visiva 7) va privilegiata la mobilità ciclopedonale, in collegamento con i principali percorsi ciclopedonali comunali
89 8) dovranno essere conservati e valorizzati gli elementi geomorfologici dei luoghi (cordoni morenici, crinali, orli di terrazzo, ecc.) con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni. Valori cromatici Tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne.
ducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati campioni dei toni di contrasto. Non sono ammessi serramenti nei colori bronzei, dorati o in generale metallizzati. Alberature Gli spazi liberi saranno progettati nello schema del Parco / Giardino urbano di cui al precedente Ambito 4.c e di
ti. Alberature Gli spazi liberi saranno progettati nello schema del Parco / Giardino urbano di cui al precedente Ambito 4.c e di filari e quinte ornamentali di cui al precedente Ambito 4d e dovranno essere censite e conservate eventuali architetture vegetali di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 4b. Per la messa a dimora delle nuove alberature, devono essere preferite le specie autoctone. 10) A.R.: S.P. 342
ificazione n°. 4b. Per la messa a dimora delle nuove alberature, devono essere preferite le specie autoctone. 10) A.R.: S.P. 342 L’Ambito attua il criterio di sviluppo sostenibile “Protezione dell’atmosfera” sia attraverso l’Ambito specifico della Riqualificazione della S.P. 342, sia attraverso la razionalizzazione dell’intero sistema stradale (All. n°. 2 – Doc. 1B) L’Ambito comprende il complesso sistema insediativo che si è formato lungo la S.P. n°342 a livello comunale ed intercomunale.
B) L’Ambito comprende il complesso sistema insediativo che si è formato lungo la S.P. n°342 a livello comunale ed intercomunale. Il Documento di Indirizzi potrà essere promosso dalla Provincia in accordo con i Comuni interessati al coordinamento tipo – morfologico delle attività insediate e/o da insediare di tipo terziario – commerciale, di tempo libero e/o sportive, espositivo e/o produttivo, agricole di interesse ambientale e paesaggistico, per la
– commerciale, di tempo libero e/o sportive, espositivo e/o produttivo, agricole di interesse ambientale e paesaggistico, per la formazione di un asse attrezzato di eccellenza a livello provinciale e/o regionale. 11) A.R.: IMPIANTO TECNOLOGICO L’Ambito attua i criteri di sviluppo sostenibile “Ridurre al minimo l’impiego delle risorse energetiche non rinnovabili” e “Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle risorse e dei rifiuti pericolosi inquinati”.
e non rinnovabili” e “Uso e gestione corretta, dal punto di vista ambientale, delle risorse e dei rifiuti pericolosi inquinati”. L’Ambito in coordinamento con il P.U.G.S.S., si propone di avviare un processo di modernizzazione dell’organizzazione urbana ed in particolare delle reti ed impianti tecnologici in attuazione delle N.T.A. del P.G.T. per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria (art. 6a) ed in particolare le reti di fognatura, idrica, elettriche e la realizzazione dei corridoi ecologici
zzazione primaria (art. 6a) ed in particolare le reti di fognatura, idrica, elettriche e la realizzazione dei corridoi ecologici il perimetro del centro edificato e l’autocertificazione per insediamenti produttivi (art. 10) le fasce di salvaguardia ambientale e clima acustico (art. 11) le are dismesse (art. 12) la tutela geologica e idrogeologica (art. 23) la tutela e lo sviluppo sostenibile del verde (art. 24) le incentivazioni urbanistiche per riqualificazione urbanistica (C1)
Art. 31- PEREQUAZIONE,COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA
la tutela e lo sviluppo sostenibile del verde (art. 24) le incentivazioni urbanistiche per riqualificazione urbanistica (C1) per riqualificazione ambientale (C2) per riqualificazione edilizia (C3) di cui all’art. 31 il criterio di perequazione “Conto energia” di cui all’art. 32. L’Ambito è esteso a comprendere anche l’Ambito di Trasformazione F1 relativo all’impianto di potabilizzazione dell’acqua del Lago. Art. 31- PEREQUAZIONE,COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA
Art. 31- PEREQUAZIONE,COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA
relativo all’impianto di potabilizzazione dell’acqua del Lago. Art. 31- PEREQUAZIONE,COMPENSAZIONE E INCENTIVAZIONE URBANISTICA In attuazione dei principi di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica di cui all’art. 11 della L.R. n°. 12/2005, il Documento di Piano non produce effetti diretti sul regime giuridico dei suoli ma definisce le
90 procedure per la determinazione degli indici di fabbricabilità degli interventi sulle aree di trasformazione all’esterno ed all’interno degli Ambiti di Riqualificazione. Tali indici saranno funzionali alle politiche di intervento per la residenza, le attività primarie, secondarie e terziarie, definite dal Documento di Piano in coerenza con gli obiettivi generali del P.G.T. (Art.1 delle presenti norme).
A - PEREQUAZIONE
rie e terziarie, definite dal Documento di Piano in coerenza con gli obiettivi generali del P.G.T. (Art.1 delle presenti norme). Gli indici proposti dal presente articolo indicano delle semplici possibilità edificatorie da confermare o meno nei P.A. così come prescritto dall’art. 28.4. A - PEREQUAZIONE Il principio di perequazione urbanistica presuppone un indice di pertinenza delle aree di trasformazione urbanistica interne ed esterne agli Ambiti di Riqualificazione.
presuppone un indice di pertinenza delle aree di trasformazione urbanistica interne ed esterne agli Ambiti di Riqualificazione. Per indice di pertinenza si intende l’indice di fabbricabilità o di utilizzazione fondiaria (If e Uf) iniziale, utilizzato per il calcolo dell’indice di fabbricabilità o di utilizzazione finale di cui al successivo art. 32. a) Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni residenziali su lotti non ancora edificati
al successivo art. 32. a) Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni residenziali su lotti non ancora edificati (Ambiti C), gli indici di fabbricabilità saranno definiti sulla base di una volumetria di pertinenza del lotto di intervento, quale risulta applicando alla sua superficie territoriale l’indice di pertinenza di It = 0,20 mc./mq. per gli A.T. C, C, C e C⑤ ed applicando alla sua superficie fondiaria l’indice di pertinenza di If = 0,30
i It = 0,20 mc./mq. per gli A.T. C, C, C e C⑤ ed applicando alla sua superficie fondiaria l’indice di pertinenza di If = 0,30 mc./mq. per l’Ambito C e sulla base di una volumetria aggiuntiva di cui al successivo art. 32, da convenzionare in funzione dei progetti ed obiettivi individuati dal Documento di Piano; b) Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni produttive (art.8b delle N.T.A.) su lotti non
Documento di Piano; b) Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per destinazioni produttive (art.8b delle N.T.A.) su lotti non ancora edificati, gli indici di utilizzazione territoriale (Ut) degli interventi produttivi saranno definiti sulla base di una Slp. di pertinenza di 0,50 mq./mq e sulla base di una Slp. aggiuntiva di cui al successivo art. 32, da convenzionare in funzione dei progetti ed obiettivi individuati dal Documento di Piano.
iuntiva di cui al successivo art. 32, da convenzionare in funzione dei progetti ed obiettivi individuati dal Documento di Piano. c) Per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi (art.8c delle N.T.A.) corrispondenti a lotti edificati e/o non ancora edificati, l’indice di utilizzazione territoriale Ut sarà definito sulla base di un indice di pertinenza pari a 0,25 mq./mq. e sulla base di una Slp. aggiuntiva di cui al successivo art. 32, da
o sulla base di un indice di pertinenza pari a 0,25 mq./mq. e sulla base di una Slp. aggiuntiva di cui al successivo art. 32, da convenzionare in funzione dei progetti ed obiettivi individuati dal Documento di Piano. d) Per l’Ambito di Trasformazione F1 - Servizi di interesse generale (Casa protetta) l’indice di utilizzazione territoriale Ut di pertinenza è pari all’esistente mentre la Slp di progetto sarà definita così come previsto dal
B - COMPENSAZIONE
utilizzazione territoriale Ut di pertinenza è pari all’esistente mentre la Slp di progetto sarà definita così come previsto dal successivo art. 32 in funzione dei progetti ed obiettivi individuati dal Documento di Piano. B - COMPENSAZIONE a) Per garantire la permanente integrità della disciplina del P.G.T. ed in attuazione del principio di compensazione, per quanto riguarda lo standard urbanistico, si applicano le seguenti disposizioni
in attuazione del principio di compensazione, per quanto riguarda lo standard urbanistico, si applicano le seguenti disposizioni
- Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici (U1 e U2) e individuate dal P.G.T. e quindi nel Piano dei Servizi (Doc. n°. 2) l'attuazione del P.G.T. può avvenire mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune, mediante la
one del P.G.T. può avvenire mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune, mediante la cessione e sistemazione delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria dovute dagli Operatori, mediante la cessione ed eventualmente la sistemazione di una quota aggiuntiva di aree di urbanizzazione primaria e secondaria appositamente individuate dagli allegati al Piano dei Servizi, da
parte degli Operatori che intendono usufruire della loro capacità edificatoria p
ota aggiuntiva di aree di urbanizzazione primaria e secondaria appositamente individuate dagli allegati al Piano dei Servizi, da parte degli Operatori che intendono usufruire della loro capacità edificatoria pari a If 0,20 mc./mq. per la residenza e per servizi all’interno ed all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato e Uf 0,20 mq./mq. per attività produttive. Tali indici potranno essere variati dal Consiglio Comunale in riferimento ala valore delle singole aree a
r attività produttive. Tali indici potranno essere variati dal Consiglio Comunale in riferimento ala valore delle singole aree a standard, senza determinare variante al D.d.P., secondo criteri prestabiliti dal Consiglio Comunale in base gli atti di programmazione economica. L'Operatore può sfruttare la potenzialità edificatoria delle aree suddette, sommando il relativo volume o la relativa Slp., a quelli del comparto, per l'utilizzo dell'indice di edificabilità massimo degli insediamenti
elativo volume o la relativa Slp., a quelli del comparto, per l'utilizzo dell'indice di edificabilità massimo degli insediamenti a doppio indice o degli incrementi di volumetria o Slp. di cui all'art. 49.1.d.3 delle N.T.A. del P.d.R.. 2) Nelle aree da utilizzare per nuove attrezzature e per nuovi spazi pubblici, (standard urbanistico) individuate nel Piano dei Servizi, l'attuazione del P.G.T. può avvenire anche mediante l'acquisizione
91 della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune o mediante la realizzazione delle attrezzature da parte dell’Operatore, con l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e dei relativi impianti. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e
gistri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell'attività di gestione - si impegna a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, le costruzioni, le sistemazioni e gli impianti necessari per attuare l'uso previsto dal P.G.T. ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del
.G.T. ed a mantenerli in stato adeguato per il loro pieno e permanente utilizzo nonché per consentirne la fruizione da parte del pubblico nei modi ed alle condizioni da stabilire secondo i criteri convenzionalmente fissati; le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia finanziaria. La servitù è perpetua. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.G.T. senza che lo stesso abbia avuto - quanto
ria. La servitù è perpetua. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.G.T. senza che lo stesso abbia avuto - quanto alle ricordate aree - attuazione o senza che sia stato approvato dal Comune il relativo progetto od il piano particolareggiato, l'attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante assoggettamento convenzionale all'uso pubblico. 3) Nelle aree destinate dal P.G.T. a nuovi parcheggi pubblici e/o a Piazza, l'attuazione del P.G.T. può
ionale all'uso pubblico. 3) Nelle aree destinate dal P.G.T. a nuovi parcheggi pubblici e/o a Piazza, l'attuazione del P.G.T. può avvenire sia mediante l'acquisizione della proprietà e la sistemazione del suolo da parte del Comune sia mediante l'assoggettamento all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la
o e del relativo impianto. Detto assoggettamento avviene a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario - tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire e dell'attività di gestione - si impegna a realizzare e ad ultimare (entro un termine stabilito) sul suolo le destinazioni del P.G.T. - e ove le parti concordemente ne ravvisino la possibilità e l'utilità - nel
ine stabilito) sul suolo le destinazioni del P.G.T. - e ove le parti concordemente ne ravvisino la possibilità e l'utilità - nel sottosuolo un parcheggio nonché a mantenerlo in stato adeguato per la sua integrale e permanente utilizzazione da parte del pubblico, alle tariffe ed alle condizioni determinate secondo i criteri convenzionalmente fissati. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici, il suddetto
ioni determinate secondo i criteri convenzionalmente fissati. Nelle aree da utilizzare per nuovi parcheggi pubblici, il suddetto assoggettamento può anche avvenire a mezzo di convenzione (da trascrivere nei registri immobiliari) con la quale il proprietario, tenuto conto delle esigenze di equa remunerazione del capitale da investire nonché del prezzo di mercato del terreno, si impegna
- a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, la costruzione, nel sottosuolo, di uno o due piani
terreno, si impegna
- a realizzare e ad ultimare, entro un termine stabilito, la costruzione, nel sottosuolo, di uno o due piani di parcheggi privati;
- a darli in locazione o venderli ad un canone o ad un prezzo determinato in base a criteri convenzionali, con preferenza per i proprietari di unità immobiliari site nelle vicinanze;
- a sistemare il suolo a parcheggio e/o a Piazza d'uso pubblico, curando che lo sbarco della rampa
biliari site nelle vicinanze;
- a sistemare il suolo a parcheggio e/o a Piazza d'uso pubblico, curando che lo sbarco della rampa di accesso e di uscita dal parcheggio privato sotterraneo non comporti riduzione della superficie a standard prevista dal P.G.T. e, nel caso, provvedendo alla monetizzazione della quota parte corrispondente;
- ad assumere a carico proprio e dei propri aventi causa la permanente manutenzione (anche
one della quota parte corrispondente;
- ad assumere a carico proprio e dei propri aventi causa la permanente manutenzione (anche straordinaria) dell'impianto di uso pubblico e della struttura di copertura della costruzione sotterranea necessaria a dar sede al parcheggio privato. Le obbligazioni sono assistite da congrua garanzia fideiussoria; la servitù è perpetua. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.G.T. senza che lo stesso abbia avuto - quanto
ria; la servitù è perpetua. Trascorsi cinque anni dalla data di approvazione del P.G.T. senza che lo stesso abbia avuto - quanto alle ricordate aree - attuazione o senza che sia stato approvato il relativo progetto od il piano particolareggiato, l'attuazione suddetta potrà avvenire soltanto mediante assoggettamento convenzionale all'uso pubblico. Le stesse procedure di assoggettamento all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto, valgono nei casi previsti per la formazione di nuovi parcheggi.
oggettamento all'uso pubblico del suolo e del relativo impianto, valgono nei casi previsti per la formazione di nuovi parcheggi. 4) L'Amministrazione Comunale per la realizzazione delle attrezzature ed impianti di interesse generale individuati nel Piano dei Servizi come strategici, elabora i relativi progetti articolandoli in lotti funzionali corrispondenti allo standard qualitativo di cui alla L.R. n°. 12/2005.
ora i relativi progetti articolandoli in lotti funzionali corrispondenti allo standard qualitativo di cui alla L.R. n°. 12/2005. Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi
92 urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e di riqualificazione degli spazi pubblici e/o di realizzazione di O.U. 1a e 2a in insediamento A (strade, piazza, parcheggi, ecc.) di pari valore. La realizzazione di tale standard consente l'utilizzo degli incrementi di volumetria o Slp. di cui all'art. 32 delle presenti norme, in ragione di un incremento volumetrico di 10 mc. per ogni mq. di Slp. di standard
Slp. di cui all'art. 32 delle presenti norme, in ragione di un incremento volumetrico di 10 mc. per ogni mq. di Slp. di standard qualitativo ceduto per interventi residenziali e di 100 mq. di Slp. edificabile per 3,00 mq. di Slp. di standard qualitativo realizzato, per gli interventi in insediamento C/S e B/SU e per gli interventi produttivi. Negli insediamenti B/SU lo standard qualitativo verrà calcolato in proporzione al volume residenziale ed
interventi produttivi. Negli insediamenti B/SU lo standard qualitativo verrà calcolato in proporzione al volume residenziale ed alla Slp. destinata alle altre destinazioni di servizi principali o compatibili. 5) Il convenzionamento di cui ai punti 2 - 3 può interessare le aree previste di uso pubblico dal P.G.T. per le quote stabilite dal Piano dei Servizi. 6) Cessioni e alienazioni I privati possono proporre, in attuazione di Piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, nuove
sioni e alienazioni I privati possono proporre, in attuazione di Piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati, nuove individuazioni di standards in ampliamento di quelli previsti dal Piano di Governo del Territorio o aree ed immobili da cedersi per interesse pubblico al Comune (in particolare per percorsi pedonali protetti, spazi per bambini e micronidi, parcheggi di superficie o interrati), o da vincolarsi all'uso pubblico perpetuo o
onali protetti, spazi per bambini e micronidi, parcheggi di superficie o interrati), o da vincolarsi all'uso pubblico perpetuo o da destinarsi a servizi ed attrezzature a carattere religioso. Il Comune, qualora la proposta risulti anche di pubblica utilità, predispone, ove necessario, gli atti di Variante del P.G.T. e/o approva l’eventuale P.A. in variante. La cessione delle aree già previste di uso pubblico dal P.G.T. e le cessioni di aree non individuate nella
ale P.A. in variante. La cessione delle aree già previste di uso pubblico dal P.G.T. e le cessioni di aree non individuate nella tavola di azzonamento sono accettate a mezzo di delibera della Giunta Comunale. b) Ai fini del risanamento urbanistico ed ambientale dell’ insediamento A, è consentito attraverso un apposito Piano Attuativo, il recupero del volume o della Slp esistenti di rustici, superfetazioni,fabbricati,o parti di
verso un apposito Piano Attuativo, il recupero del volume o della Slp esistenti di rustici, superfetazioni,fabbricati,o parti di essi, oppure è possibile la traslazione del loro Volume e della loro Slp in altre aree. Il recupero del Volume e della Slp salvo diversa disposizione delle norme di insediamento, è consentita alle seguenti condizioni:
- che per le destinazioni d’uso residenziali essa incrementi per un massimo del 10% il volume o la Slp
alle seguenti condizioni:
- che per le destinazioni d’uso residenziali essa incrementi per un massimo del 10% il volume o la Slp previsti nell’ insediamento di intervento,salvo valori diversi previsti per i Programmi Integrati di Intervento,Accordi di Programma;
- che per le destinazioni d’uso produttive,terziarie (direzionali e commerciali),essa incrementi per un massimo del 5% il volume o la Slp previsti nella zona di intervento,salvo valori diversi se previsti per i P.I.I., Accordi di programma;
del 5% il volume o la Slp previsti nella zona di intervento,salvo valori diversi se previsti per i P.I.I., Accordi di programma;
- che in insediamento A non derivi da altre insediamenti;
- che non sia di incremento in insediamento E ed F, se non per traslazione interna agli insediamenti stessi, per interventi di ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti. All’interno della rete ecologica di cui al precedente art. 30.2, la traslazione in altro insediamento, potrà
C - INCENTIVAZIONI URBANISTICHE
edifici esistenti. All’interno della rete ecologica di cui al precedente art. 30.2, la traslazione in altro insediamento, potrà interessare l’intera capacità edificatoria dell’edificio eventualmente da demolire perché incompatibile. Il volume o la Slp. da trasferire dagli insediamenti A in conformità a quanto disposto dall’art. 43.7.d, viene calcolato fino al doppio del volume o Slp esistente dell’edificio da trasferire in riferimento alla sua consistenza. C - INCENTIVAZIONI URBANISTICHE
C - INCENTIVAZIONI URBANISTICHE
ppio del volume o Slp esistente dell’edificio da trasferire in riferimento alla sua consistenza. C - INCENTIVAZIONI URBANISTICHE Al fine di contribuire ad un'efficace attuazione delle previsioni territoriali e di garantire un adeguato sostegno a progetti e piani che traducono gli obiettivi e gli indirizzi di riqualificazione del Piano di Governo del Territorio, è introdotto un meccanismo premiale da applicarsi attraverso uno specifico convenzionamento.
el Piano di Governo del Territorio, è introdotto un meccanismo premiale da applicarsi attraverso uno specifico convenzionamento. In riferimento all’obiettivo di riqualificazione assunto dal P.G.T., vengono individuati i seguenti Programma di:
- C1 Riqualificazione urbanistica
- C2 Riqualificazione ambientale
- C3 Riqualificazione edilizia
93 A titolo esemplificativo vengono elencate alcune azioni di riqualificazione C1, C2 e C3 che, se attuate in aggiunta alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di pertinenza dei singoli interventi ed alle azioni di sostenibilita’ urbana,ambientale ed edilizia di cui alla normativa vigente ed al Regolamento Edilizio Comunale, consentono di accedere ai meccanismi premiali. Tali azioni devono obbligatoriamente essere previste, secondo le modalità del presente articolo, per gli
ai meccanismi premiali. Tali azioni devono obbligatoriamente essere previste, secondo le modalità del presente articolo, per gli interventi di trasformazione urbanistica e/o di riqualificazione di cui agli artt.29 e 30 delle presenti norme.
- C1 Riqualificazione urbanistica
- Sostegno della Biourbanistica nei Piani Attuativi, attraverso le seguenti azioni:
- l’isolamento acustico: attraverso parchi interni e isole precluse totalmente al traffico;
ivi, attraverso le seguenti azioni:
- l’isolamento acustico: attraverso parchi interni e isole precluse totalmente al traffico;
- la sicurezza sismica e urbana: prevedendo case di altezza medio - basse e con ampi spazi verdi;
- la sicurezza idraulica e il riuso delle acque: con vasche di laminazioni, irrigazioni con acque meteoriche o riutilizzate;
- la disposizione degli edifici:con planimetria orientata lungo la direttrice est – ovest per la
que meteoriche o riutilizzate; 4) la disposizione degli edifici:con planimetria orientata lungo la direttrice est – ovest per la migliore esposizione solare delle costruzioni e per il minimo ombreggiamento fra edifici (diritto al sole, orientamento prevalente e volumi compatti o accorpati); 5) la natura del terreno: permeabile e con capacità di dispersione del gas radioattivo (radon) e dei campi magnetici; 6) le tipologie edilizie : a densità libere come nel centro storico che risulta il modello in grado di
n) e dei campi magnetici; 6) le tipologie edilizie : a densità libere come nel centro storico che risulta il modello in grado di alternare case basse ed alte esaltando le esigenze individuali di espressività, di autocostruzione e di costruzione da integrare nel tempo; 7) gli spazi pubblici:per l’integrazione sociale e per la libertà dalle auto,con successione di piazze interne collegate da percorsi ciclo pedonali e con presenza di esercizi commerciali di vicinato;
auto,con successione di piazze interne collegate da percorsi ciclo pedonali e con presenza di esercizi commerciali di vicinato; 8) le energie alternative: teleriscaldamento e pannelli solari alimentano il quartiere,integrando le esigenze individuali; 9) il quartiere polifunzionale: la frequentazione del quartiere deve essere sempre possibile in quanto contiene più funzioni: comprese quelle ammesse come compatibili con le destinazioni principali (residenza, servizi);
e in quanto contiene più funzioni: comprese quelle ammesse come compatibili con le destinazioni principali (residenza, servizi); 10) l’arte nel quartiere e la qualità urbana: non esistono aree di risulta da nascondere. La qualità dei luoghi è affidata alle installazioni artistiche, che s’integrano col contesto e danno riconoscibilità ai luoghi.
- Promozione della riqualificazione urbanistica attraverso le seguenti azioni:
- interventi all’interno degli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30;
cazione urbanistica attraverso le seguenti azioni:
- interventi all’interno degli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30;
- riuso del territorio urbanizzato;
- riqualificazione di ambiti urbani centrali o di quartieri monofunzionali, attraverso:
- il ridisegno del verde
- la formazione dell’arredo urbano;
- la realizzazione di punti di centralità in ogni quartiere;
- la creazione di luoghi polifunzionali (con residenza, attrezzature collettive, attività
punti di centralità in ogni quartiere;
- la creazione di luoghi polifunzionali (con residenza, attrezzature collettive, attività paracommerciali, funzioni culturali e del tempo libero)
- progettazione e realizzazione di interventi di recupero di aree o situazioni degradate e/o dismesse;
- tutela degli insediamenti produttivi;
- promozione di insediamenti di tecnologie avanzate;
- riassetto viabilistico attraverso la realizzazione di infrastrutture di gerarchizzazione della rete;
i di tecnologie avanzate;
- riassetto viabilistico attraverso la realizzazione di infrastrutture di gerarchizzazione della rete;
- progetti di percorsi di interesse paesistico;
- formazione di piste ciclopedonali;
- realizzazione di assi di penetrazione ciclabile nel centro;
- sviluppo di progetti di mobilità sostenibile per le persone;
94
- attuazione di progetti pilota per la gestione / distribuzione delle merci;
- la formazione di parcheggi a corona delle zone a traffico limitato, anche multipiano, interrati o parzialmente interrati;
- progetti di creazione e/o ampliamento di parcheggi;
- progetti finalizzati alla sicurezza stradale;
- sostegno degli esercizi di vicinato;
- incentivo alla creazione, rivitalizzazione ed ampliamento dei centri commerciali “naturali” (assi commerciali storici esistenti);
ncentivo alla creazione, rivitalizzazione ed ampliamento dei centri commerciali “naturali” (assi commerciali storici esistenti);
- integrazione tra servizi pubblici e servizi privati;
- ottimizzazione del patrimonio di aree e opere pubbliche;
- creazione di servizi in campo culturale,di tempo libero,ecc.;
- ecc.
- C2 Riqualificazione ambientale
- applicazione delle procedure di valutazione di compatibilità paesistico e/o ambientale;
ecc.
- C2 Riqualificazione ambientale
- applicazione delle procedure di valutazione di compatibilità paesistico e/o ambientale;
- previsione di criteri progettuali e interventi di riqualificazione paesistica e/o ambientale;
- interventi di difesa del suolo e regimazione delle acque;
- rinaturalizzazione dell’alveo dei torrenti per incrementare la capacità autodepurativa;
- introduzione e consolidamento delle fasce verdi lungo i corsi d’acqua minori;
nti per incrementare la capacità autodepurativa;
- introduzione e consolidamento delle fasce verdi lungo i corsi d’acqua minori;
- connessione tra vegetazione riparia e aree boscate esistenti;
- ripristino di parte della rete idrografica minore per il migliore funzionamento del sistema idraulico di superficie;
- mantenimento della funzione di ricarica della falda, per le aree verdi;
- creazione di connessioni tra le aree verdi interne all’abitato e le aree esterne non edificate;
ella falda, per le aree verdi;
- creazione di connessioni tra le aree verdi interne all’abitato e le aree esterne non edificate;
- creazione di connessioni tra le aree boscate esterne all’abitato e i giardini e piccoli parchi interni all’abitato;
- interventi di rimboschimento e di salvaguardia di aree boscate;
- potenziamento di filari ed altre presenze di vegetazione, con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
ardia di aree boscate;
- potenziamento di filari ed altre presenze di vegetazione, con finalità naturalistiche e paesaggistiche;
- dotazione di aree verdi piantumate in attuazione del Documento di Indirizzi n°. 4 – Sistema delle aree verdi del P.G.T.;
- privilegiare la reintroduzione delle specie vegetali autoctone;
- recupero di equipaggiamento a verde delle aree agricole (siepi, filari, macchie boscate),attraverso l’utilizzo delle misure agroalimentari;
equipaggiamento a verde delle aree agricole (siepi, filari, macchie boscate),attraverso l’utilizzo delle misure agroalimentari;
- inserimento di superfici boscate in parte delle aree urbane dismesse;
- salvaguardia varchi non edificati per la realizzazione di corridoi ecologici;
- introduzione di passaggi ecologici nelle infrastrutture esistenti;
- sviluppo di progetti di potenziamento degli aspetti naturalistici;
- valorizzazione dei siti naturalistici come nodi di riferimento della rete ecologica;
otenziamento degli aspetti naturalistici;
- valorizzazione dei siti naturalistici come nodi di riferimento della rete ecologica;
- attuazione di percorsi formali di sviluppo sostenibile;
- certificazione ISO 14001;
- registrazione EMAS;
- interventi per la differenziazione delle fonti di approvvigionamento idrico in relazione agli usi;
- impianti per la produzione di energia;
- impianti tecnologici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue;
ianti per la produzione di energia;
- impianti tecnologici per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti e delle acque reflue;
- progettazione e realizzazione di interventi di costruzione della rete ecologica;
- permeabilità dei suoli urbanizzati con i seguenti Valori Obiettivo (O) superiori ai valori di cui all’ art.13 delle N.T.A. in aree di espansione per funzioni residenziali, terziarie 45% < O < 50% e per il tempo libero O > 50% in aree di espansione per funzioni produttive 20% < O < 25%
95 e commerciali O > 25% in aree di trasformazione per funzioni residenziali, terziarie 35% < O < 40% e per il tempo libero O > 40% in aree di trasformazione per funzioni produttive 15% < O < 20% e commerciali O > 20%
- ecc.
- C3 Riqualificazione edilizia
- sostegno all'edilizia bioclimatica ed ecosostenibile attraverso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a contenere i consumi
- energetici,
- idrici
- e di altre risorse naturali,
verso l'introduzione di un sistema di requisiti atti a contenere i consumi
- energetici,
- idrici
- e di altre risorse naturali, e a favorire l'impiego di materiali compatibili con l'ambiente e non nocivi all'uomo ed in particolare l’utilizzo di impianti e combustibili meno inquinanti (L.R. n°. 24/2006)
- climatizzazione estiva naturale (corretto orientamento dell'edificio, posizione delle finestre, elementi architettonici ombreggianti);
izzazione estiva naturale (corretto orientamento dell'edificio, posizione delle finestre, elementi architettonici ombreggianti);
- sfruttamento del soleggiamento invernale (orientamento dell'edificio e delle pareti finestrate) e sfruttamento della ventilazione naturale estiva;
- riduzione della dispersione termica;
- riscaldamento dell'acqua nel periodo estivo preferibilmente attraverso pannelli solari;
- riduzione del consumo di acqua potabile anche mediante l'approvvigionamento idrico per uso non
nte attraverso pannelli solari;
- riduzione del consumo di acqua potabile anche mediante l'approvvigionamento idrico per uso non potabile da fonti diverse;
- recupero delle acque meteoriche (attraverso sistemi di captazione, filtro e accumulo);
- recupero per usi compatibili delle acque grigie;
- controllo delle emissioni nocive di materiali, strutture ed impianti;
- progettazione secondo le procedure di certificazione della qualità
delle emissioni nocive di materiali, strutture ed impianti;
- progettazione secondo le procedure di certificazione della qualità
- recupero edifici di valore storico - architettonico di cui agli allegati dell’art. 30.1 N.T.A.
- strutture e interventi di sostegno nel campo del sociale: opportunità per infanzia e adolescenza; fabbisogni degli immigrati;
- sostegno all'edilizia economica e popolare.
- previsioni nei progetti di una quota di superficie lorda di pavimento (Slp) di edilizia convenzionata
ia economica e popolare.
- previsioni nei progetti di una quota di superficie lorda di pavimento (Slp) di edilizia convenzionata non inferiore al 40% del totale e di quella destinata a insediamenti residenziali in aree di espansione e trasformazione soggette a pianificazione attuativa;
- organizzazione in un sistema Informativo Territoriale (S.I.T.), coordinato con quello comunale;
- organizzazione di un sistema Informativo coordinato con quello comunale;
- ecc.
MECCANISMI PREMIALI
iale (S.I.T.), coordinato con quello comunale;
- organizzazione di un sistema Informativo coordinato con quello comunale;
- ecc. Questo elenco potrà essere ampliato dagli stessi Operatori a comprendere altre azioni significative in riferimento ai tre programmi sopraccitati. MECCANISMI PREMIALI a - Gli interventi che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di
NISMI PREMIALI
NISMI PREMIALI a - Gli interventi che dimostreranno in sede di progetto e sulla base della relazione di un Tecnico abilitato, di attuare in modo organico, oltre i requisiti minimi di legge, le Azioni elencate a titolo esemplificativo per ciascun programma od altre Azioni simili proposte dall’Operatore e comunque di superare i requisiti minimi previsti dalla normativa (L.R. n°. 33/07) e dal Regolamento Edilizio Comunale per l’edilizia sostenibile, potranno usufruire di
previsti dalla normativa (L.R. n°. 33/07) e dal Regolamento Edilizio Comunale per l’edilizia sostenibile, potranno usufruire di un incremento volumetrico o di Slp. pari al volume corrispondente alla Slp dei muri di separazione tra appartamenti interni allo stesso edificio, per un incremento del 10% del volume per la residenza, del 5% della Slp. per il produttivo e per i servizi (art. 51.1.2.3). A garanzia di una corretta attuazione delle azioni dichiarate in sede progettuale,verrà presentata un’apposita
(art. 51.1.2.3). A garanzia di una corretta attuazione delle azioni dichiarate in sede progettuale,verrà presentata un’apposita fidejussione, pari ai benefici volumetrici e/o finanziari. Tale fidejussione verrà svincolata sulla base di una Relazione conclusiva e positiva sull’attuazione delle Azioni previste.
96 In caso contrario verrà incamerata la fidejussione. Gli incrementi volumetrici verranno valutati in riferimento a quanto disposto dall’ art. 13 delle presenti norme. In alternativa all’incremento volumetrico, gli interventi di cui sopra potranno usufruire di agevolazioni finanziarie (sconto sugli oneri di urbanizzazione) se ed in quanto deliberate dall’Amministrazione Comunale e/o definite dal Regolamento Edilizio Comunale.
neri di urbanizzazione) se ed in quanto deliberate dall’Amministrazione Comunale e/o definite dal Regolamento Edilizio Comunale. b - Gli interventi negli Ambiti di Trasformazione e/o in insediamento A di cui rispettivamente al precedente art. 29 ed al successivo art. 43 nelle condizioni di cui al precedente capoverso a-), potranno usufruire delle agevolazioni finanziarie di cui alla specifica deliberazione comunale e/o di cui al Regolamento Edilizio
Art. 32- INDICI DI FABBRICABILITA’
otranno usufruire delle agevolazioni finanziarie di cui alla specifica deliberazione comunale e/o di cui al Regolamento Edilizio Comunale e potranno altresì impegnare la somma dovuta per oneri concessori nella sistemazione degli spazi a cortile ed a verde di uso comune e/o di uso esclusivo,di cui all’art. 43-11b. Art. 32- INDICI DI FABBRICABILITA’ Gli indici di fabbricabilità degli Ambiti di Trasformazione esterne ed interne al Tessuto Urbano Consolidato sono
ABBRICABILITA’ Gli indici di fabbricabilità degli Ambiti di Trasformazione esterne ed interne al Tessuto Urbano Consolidato sono definiti in linea di massima (art. 8 – L.R. n°. 12/2005) sulla base degli indici di pertinenza di cui al precedente art. 31, per ciascuna delle destinazioni d’uso di cui all’ art.8 delle N.T.A. ed in coerenza con le indicazioni contenute nel Documento di Piano. Tali indici corrispondono ai limiti quantitativi massimi di cui a “Le modalità di Pianificazione” della Giunta
cumento di Piano. Tali indici corrispondono ai limiti quantitativi massimi di cui a “Le modalità di Pianificazione” della Giunta Regionale e saranno fissati in via definitiva in attuazione o in variante degli indici di cui al precedente articolo, nei piani attuativi
- Residenza a - Negli Ambiti di Trasformazione C, C, C e C per destinazioni residenziali, attraverso uno specifico Piano Attuativo è obbligatorio l’incremento dell’indice territoriale di pertinenza (Indice territoriale It) da 0,20
no specifico Piano Attuativo è obbligatorio l’incremento dell’indice territoriale di pertinenza (Indice territoriale It) da 0,20 mc/mq fino ad un indice massimo di progetto It = 0,30 mc./mq. in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P.
- attraverso il trasferimento ed il recepimento del volume degli edifici previsti da demolire per motivi urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione (B/SU)
demolire per motivi urbanistici, funzionali ed ambientali e/o per diradare i volumi degli altri Ambiti di Trasformazione (B/SU) o degli edifici condonati che si intendono trasferire in quanto in contrasto con le destinazioni di insediamento (demolizione contestuale al recepimento del volume da trasferire) o attraverso l’acquisizione di volume di cui al successivo capoverso.
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della
uccessivo capoverso.
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior volumetria realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di un metro quadrato di Slp. di standard qualitativo, per ogni 10 mc. di incremento volumetrico residenziale (art. 31B delle presenti norme); Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi
1B delle presenti norme); Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) e/o per il recupero dei centri storici (opere di urbanizzazione ,ecc.),di pari valore.
- convenzionando ai sensi dell’art. 18 del T.U. n°. 380/01, dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- in attuazione dell’art. 51.1.b delle N.T.A.
80/01, dell’art. 43 della legge n°. 457/78 e successive modifiche ed integrazioni;
- in attuazione dell’art. 51.1.b delle N.T.A.
- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o di Riqualificazione. b - Per l’Ambito di Trasformazione C l’indice fondiario di pertinenza If = 0,30 mc./mq. deve obbligatoriamente essere incrementato fino all’indice di progetto If = 0,60 mc./mq. cedendo la corrispondente superficie
q. deve obbligatoriamente essere incrementato fino all’indice di progetto If = 0,60 mc./mq. cedendo la corrispondente superficie fondiaria e volumetria per le operazioni di compensazione dei vincoli ambientali posti sulle aree F3/F e F4/F interne ed esterne all’Ambito C, in forza di un indice di compensazione If = 0,20 mc./mq. per un minimo di 300 mc. e per un massimo di 400 mc. per lotto originario vincolato.
97 L’eventuale volumetria e/o superficie non assegnate e/o non recepite in sede di formazione del P.A. dai lotti vincolati, risultano disponibili per i proprietari e/o aventi titolo dell’originaria Sf, in attuazione dei criteri di compensazione/perequazione di cui al punto a. cb - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all’ insediamento B (art. 46) e oggetto di ristrutturazione edilizia con
nto a. cb - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all’ insediamento B (art. 46) e oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento dell’indice di densità fondiaria da If = 0,801 mc./mq. e/o da If = esistente fino ad un indice massimo di 1,00 mc./mq. o superiore se esistente, si applicano i criteri di compensazione di cui al comma “a” precedente, alla sola
simo di 1,00 mc./mq. o superiore se esistente, si applicano i criteri di compensazione di cui al comma “a” precedente, alla sola differenza volumetrica risultante dall’applicazione dell’indice If = 0,801 mc./mq. e dell’indice If = 1,00 mc./mq. Analogamente gli stessi criteri si applicano per interventi di ristrutturazione urbanistica e/o nuova costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000,00 mc. in Insediamento
nistica e/o nuova costruzione riferiti a più unità immobiliari e di volumetria uguale o superiore a 4.000,00 mc. in Insediamento A (art. 43), per la quota volumetrica recuperata da altra destinazione a destinazione residenziale principale e/o compatibile e per l’eventuale incremento di cui all’art. 51.1.d.2. dc- Per gli Ambiti di Trasformazione da edificare interamente in regime di convenzionamento ai sensi dell’art. 11.5 – L.R. n°. 12/2005, l’indice di progetto potrà essere elevato del 15%. 2) Industria
di convenzionamento ai sensi dell’art. 11.5 – L.R. n°. 12/2005, l’indice di progetto potrà essere elevato del 15%. 2) Industria a - Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica D a destinazione produttiva attraverso uno specifico piano attuativo, è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza (Indice di Utilizzazione territoriale Ut) di 0,50 mq./mq. fino ad un indice massimo di progetto Ut = 0,75 mq./mq. nel rispetto degli altri indici di cui all’art.
iale Ut) di 0,50 mq./mq. fino ad un indice massimo di progetto Ut = 0,75 mq./mq. nel rispetto degli altri indici di cui all’art. 50.3 ed in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P.
- attraverso il trasferimento ed il recepimento di attività produttive esistenti in insediamento B/SU;
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della
n insediamento B/SU;
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior volumetria realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato o monetizzato in ragione di tre metri quadrati di Slp. di standard qualitativo per ogni 100 mq. di incremento di Slp. produttiva; Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore.
rendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore.
- in attuazione dell’ 51.3 delle N.T.A.
- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o di Riqualificazione.
- utilizzando la Slp. di standard qualitativo di cui al precedente criterio per la realizzazione di uno spazio
Riqualificazione.
- utilizzando la Slp. di standard qualitativo di cui al precedente criterio per la realizzazione di uno spazio pluriuso da destinare ad attività di ricerca e formazione e/o di pianificazione di nuove attività o mestieri. b - Per i lotti già edificati e/o liberi di cui all’ insediamento BD (art. 50) e oggetto di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento
rutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione o di ristrutturazione urbanistica o di nuova costruzione, per l’incremento dell’indice di utilizzazione di insediamento Uf = 1,01 mq./mq. e/o dell’indice Uf = esistente fino ad un indice massimo di 1,20 mq./mq. o superiore se esistente, si applicano le procedure di compensazione di cui al capoverso “a” precedente. 3) Servizi a- Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi, edificati e non ancora edificati (B/SU e C/S),
precedente. 3) Servizi a- Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi, edificati e non ancora edificati (B/SU e C/S), attraverso uno specifico Piano Attuativo è possibile l’incremento dell’indice di pertinenza (Indice di Utilizzazione territoriale Ut) da 0,25 fino ad un indice massimo di progetto Ut = 0,50 mq./mq. o esistente se superiore per il B/SU e C/S e fino ad un indice massimo di progetto Ut 0,35 mq./mq. per il B/SU in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P.
ad un indice massimo di progetto Ut 0,35 mq./mq. per il B/SU in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P.
- attraverso il trasferimento e recepimento di Superficie Lorda di Pavimento esistente in edifici da demolire per motivi urbanistici,funzionali ed ambientali (demolizione contestuale al recepimento della Slp.);
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della
pimento della Slp.);
- sfruttando la capacità edificatoria dello standard ceduto, quale standard urbanistico di pertinenza della maggior Slp. realizzata e/o dello standard qualitativo realizzato in ragione di tre metri quadrati di Slp. di standard qualitativo, per ogni 100 mq. di incremento della Slp. terziaria (art. 31.B delle presenti norme); Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi
.B delle presenti norme); Lo standard qualitativo potrà essere esteso a comprendere opere di tipo ecologico – ambientale (parchi urbani, boschi, prati, percorsi ciclabili e pedonali, ecc.) di pari valore.
98
- in attuazione dell’art. 51.2 delle N.T.A. del P.d.R..
- realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o di Riqualificazione. b- Negli Ambiti di Trasformazione urbanistica per servizi B/SU e B/SU, la residenza può essere elevata al 70% della Slp ammessa alle condizioni di cui agli artt.8c, 29, 33 e 49 delle N.T.A. mentre per l’A.T. C/S la residenza può essere elevata al 50% della Slp di progetto
i cui agli artt.8c, 29, 33 e 49 delle N.T.A. mentre per l’A.T. C/S la residenza può essere elevata al 50% della Slp di progetto c- Nell’Ambito di Trasformazione F1 - Servizi di interesse generale (Casa protetta) la Slp esistente può essere incrementata di mq. 2.260, in funzione dei progetti e degli obiettivi individuati dal D.d.P. in attuazione di uno o più criteri di perequazione/compensazione di cui al precedente punto a.
obiettivi individuati dal D.d.P. in attuazione di uno o più criteri di perequazione/compensazione di cui al precedente punto a. Una parte dei 2.260 mq di S.l.p. integrativa, deve essere obbligatoriamente utilizzata per il recupero completo del sottotetto esistente della Casa di Riposo, da recuperare senza modifica della sagoma dell’edificio. Per tale S.l.p. la perequazione è in parte soddisfatta a livello paesaggistico – ambientale dal recupero del
goma dell’edificio. Per tale S.l.p. la perequazione è in parte soddisfatta a livello paesaggistico – ambientale dal recupero del sottotetto esistente, con conseguente minor volume costruito ex novo e quindi con minore consumo di suolo. Conto energia In tutti gli Ambiti di Trasformazione, è possibile perequare per l’attuazione degli indici e/o volume di progetto realizzando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o Riqualificazione.
ando interventi in conto energia di cui al Piano dei Servizi, estesi ad uno o più Ambiti di Trasformazione e/o Riqualificazione. Incentivazione urbanistica Gli incrementi volumetrici o di Slp. massimi del 10% di cui al precedente art. 31.C sono aggiuntivi degli indici di fabbricabilità determinati in attuazione dei precedenti capoversi 1) Residenza, 2) Servizi e 3) Industria . Fabbisogno individuale
bbricabilità determinati in attuazione dei precedenti capoversi 1) Residenza, 2) Servizi e 3) Industria . Fabbisogno individuale All’interno degli A.T.C., l’indice di progetto può essere pari all’indice di pertinenza per un minimo – massimo di 400 mc. per interventi a soddisfacimento del fabbisogno individuale e/o familiare, su lotti individuati dal P.A. di superficie minima – massima di 1.000,00 mq.
Art. 33- INDICI URBANISTICI
facimento del fabbisogno individuale e/o familiare, su lotti individuati dal P.A. di superficie minima – massima di 1.000,00 mq. La volumetria non utilizzata verrà resa disponibile per gli altri operatori dell’A.T. alle condizioni di cui al comma 1)a. Art. 33- INDICI URBANISTICI Gli indici proposti dal presente articolo indicano delle semplici possibilità edificatorie, da confermare o meno nei P.A., così come prescritto dall’art. 28.4. 1 - Ambiti di Trasformazione
plici possibilità edificatorie, da confermare o meno nei P.A., così come prescritto dall’art. 28.4. 1 - Ambiti di Trasformazione a) Per gli Ambiti di Trasformazione residenziali (C, C, C, C, C) valgono le seguenti direttive. Descrizione Gli Ambiti di Trasformazione C comprendono le parti del territorio inedificate destinate ad insediamenti residenziali, con formazione di spazi pubblici e parcheggi da attuarsi mediante iniziativa privata e/o convenzionata. Destinazione d’uso
iali, con formazione di spazi pubblici e parcheggi da attuarsi mediante iniziativa privata e/o convenzionata. Destinazione d’uso Sono consentite e vietate le destinazioni di cui all' 8-a) delle N.T.A. del P.G.T.. In questi Ambiti di Trasformazione sono in particolare consentiti i servizi interessati direttamente alla residenza, quali esercizi di vicinato e uffici professionali. Tipo di intervento L’edificazione avviene esclusivamente mediante P.A. estesi all’ambito definito dalla tavola della Previsioni
Tipo di intervento L’edificazione avviene esclusivamente mediante P.A. estesi all’ambito definito dalla tavola della Previsioni di Piano. Parametri edilizi L'edificabilità è regolata dalle seguenti norme: If = da definire secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 delle presenti norme. H = nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16b e comunque non superiore a 7,50 ml. Sd = 40% Dc, De, Ds = come previsto dalle N.T.A. Standard
o di quanto disposto dall’art. 16b e comunque non superiore a 7,50 ml. Sd = 40% Dc, De, Ds = come previsto dalle N.T.A. Standard Lo standard sarà calcolato sulla volumetria potenziale del lotto indipendentemente dalla volumetria di progetto. Lo standard obbligatoriamente da cedere sarà pari a quello individuato sulla tavola dell'Azzonamento e comunque non inferiore a 3 mq./ab. di parcheggio di urbanizzazione primaria (con un
individuato sulla tavola dell'Azzonamento e comunque non inferiore a 3 mq./ab. di parcheggio di urbanizzazione primaria (con un minimo di un posto macchina per alloggio) + 3 mq./ab. di verde di urbanizzazione secondaria. Lo standard (U2) rimanente quando non individuato dal P.G.T. e/o non richiesto dall’A.C. come da cedere all’interno del comparto, sarà preferibilmente reperito all’esterno o monetizzato o sostituito dalla realizzazione
ome da cedere all’interno del comparto, sarà preferibilmente reperito all’esterno o monetizzato o sostituito dalla realizzazione e/o convenzionamento dello standard qualitativo previsto nei singoli comparti a richiesta della Amministrazione Comunale, quando la dotazione complessiva dello standard di P.G.T. è comunque soddisfatta. Lo standard eventualmente ceduto in più, oltre lo standard di P.G.T., concorre ad elevare l’indice di
99 pertinenza. Tipologie edilizie La tipologia edilizia sarà funzionale alle caratteristiche individuate per singolo insediamento. b) Ambiti di Trasformazione produttiva (D) Descrizione Comprendono le parti del territorio da destinare a nuovi insediamenti produttivi o ad essi compatibili. Tipo di intervento L’edificazione è possibile a mezzo di P.A. estesi all’ambito definito dalla tavola delle Previsioni di Piano. Destinazioni d’uso
L’edificazione è possibile a mezzo di P.A. estesi all’ambito definito dalla tavola delle Previsioni di Piano. Destinazioni d’uso Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art.8-b) delle presenti norme. Non possono essere autorizzati o concessi interventi riguardanti funzioni secondarie compatibili in mancanza della funzione principale. Parametri edilizi L’edificazione è regolata dalle seguenti norme: If = da definire secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 delle presenti norme.
edificazione è regolata dalle seguenti norme: If = da definire secondo quanto previsto dagli artt. 31 e 32 delle presenti norme. H = nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16b Sd = Permeabilità del suolo = 15% come previsto dalle presenti norme. Standard Lo standard sarà calcolato sull’intera superficie destinata a tali insediamenti (art. 53). Nell’attuazione dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici , oltre i parcheggi di cui all’art.7 delle N.T.A. del P.G.T., le
dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici , oltre i parcheggi di cui all’art.7 delle N.T.A. del P.G.T., le
- urbanizzazioni primarie (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento e dai suoi allegati o dal Piano Attuativo in attuazione delle presenti norme e comunque non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ insediamento;
- urbanizzazioni secondarie (U2) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento.
principali ed ammesse nell’ insediamento;
- urbanizzazioni secondarie (U2) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento. La rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell’Amministrazione Comunale. c) Ambiti di Trasformazione per servizi privati (SU – S)
- Per gli Ambiti B/SU di ristrutturazione per servizi urbani B/SU e B/SU, valgono le prescrizioni di cui agli artt.31, 32 e 49 e le direttive di cui agli artt. 29 e 30 delle presenti norme e le seguenti
valgono le prescrizioni di cui agli artt.31, 32 e 49 e le direttive di cui agli artt. 29 e 30 delle presenti norme e le seguenti prescrizioni quando non in contrasto. 2) Per gli Ambiti S di nuova edificazione valgono le seguenti prescrizioni Descrizione Comprendono parti di territorio comunale inedificate ed edificate sulle quali è previsto il trasferimento di servizi già esistenti in insediamenti impropri o la formazione di nuovi servizi di cui all' art.8.c delle N.T.A. del P.d.R.. Tipo di intervento
stenti in insediamenti impropri o la formazione di nuovi servizi di cui all' art.8.c delle N.T.A. del P.d.R.. Tipo di intervento L’edificazione è possibile a mezzo di P.A. estesi all’ambito definito dalla tavola delle Previsioni di Piano. Destinazione 3) Per gli Ambiti di Trasformazione B/SU valgono le destinazioni di cui agli artt. 8.c, 29 e 32 delle presenti norme (70% residenza e 30% servizi e per quanto riguarda le attività produttive in atto, le
li artt. 8.c, 29 e 32 delle presenti norme (70% residenza e 30% servizi e per quanto riguarda le attività produttive in atto, le prescrizioni di cui all’art. 49.3). Per l’ insediamento C/S la residenza può essere elevata al 50% della Slp. di progetto. Urbanistica commerciale Gli Ambiti di Trasformazione B/SU e C/S sono anche destinati all’insediamento di esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita commerciale di generi non alimentari di cui agli artt. 59 e 60 delle N.T.A. Parametri edilizi
e delle medie strutture di vendita commerciale di generi non alimentari di cui agli artt. 59 e 60 delle N.T.A. Parametri edilizi L’edificazione è regolata dalle seguenti norme: If = da definire secondo quanto previsto dagli artt.31 e 32 delle presenti norme. H = nel rispetto di quanto disposto dall’art. 16b e comunque non superiore a 7,50 ml. Dc, De, Ds = come previsto dalle N.T.A. del P.d.R. Sd = permeabilità del suolo per interventi di ristrutturazione urbanistica pari al 40%.
100 Per gli indici e le prescrizioni non definite dal presente articolo, vale quanto disposto dall’art. 49 per la insediamento B/SU. Standard Lo standard sarà calcolato sull’intera Slp. destinata a tali insediamenti (art. 53). Nell'attuazione dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici, oltre i parcheggi di cui all’art. 7 delle N.T.A. del P.G.T., le:
- urbanizzazione primaria (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento e dai suoi allegati o
N.T.A. del P.G.T., le:
- urbanizzazione primaria (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento e dai suoi allegati o dal Piano Attuativo in attuazione delle presenti norme e comunque non inferiore alla quota parte destinata a parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ insediamento;
- urbanizzazione secondaria (U2) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento. La rimanente quota andrà reperita all’esterno o monetizzata, a richiesta dell’Amministrazione Comunale.
tavola dell’Azzonamento. La rimanente quota andrà reperita all’esterno o monetizzata, a richiesta dell’Amministrazione Comunale. d) Ambiti di Trasformazione F1 di interesse generale Per le aree F1 di trasformazione di interesse generale valgono le prescrizioni generali di cui all’art. 54 delle N.T.A. del P.d.R. e le prescrizioni specifiche di cui alle presenti norme. e) Parco Agricolo Gli ambiti agricoli del P.T.C.P. corrispondono agli insediamenti F3 di cui all’art. 55 delle N.T.A.
nti norme. e) Parco Agricolo Gli ambiti agricoli del P.T.C.P. corrispondono agli insediamenti F3 di cui all’art. 55 delle N.T.A. Le aree agricole e boscate F/F3 e F/F4 interne all’A.T. C svolgono il compito di parco agricolo fruibile, all’interno del più vasto Parco Agricolo di cui all’A.R. n°. 3. Una volta cedute, le aree F/F3 e F/F4 sono regolamentate come aree F di cui all’art. 53. f) Ambiti V di trasformazione per infrastrutture per la mobilità
F/F3 e F/F4 sono regolamentate come aree F di cui all’art. 53. f) Ambiti V di trasformazione per infrastrutture per la mobilità Per gli Ambiti V di trasformazione per infrastrutture per la mobilità valgono le prescrizioni generali di cui all’art. 58 delle N.T.A. del P.d.R. e le prescrizioni specifiche di cui alle presenti norme. 2 - Ambiti di Riqualificazione All’interno degli Ambiti di Riqualificazione, per i singoli Ambiti di Trasformazione e per i singoli insediamenti
qualificazione All’interno degli Ambiti di Riqualificazione, per i singoli Ambiti di Trasformazione e per i singoli insediamenti valgono gli indici urbanistici definiti dalle presenti norme e da N.T.A. del P.d.R..
Art. 34– INDICI AMBIENTALI
101 TITOLO X – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI Art. 34– INDICI AMBIENTALI Per i Piani Attuativi, per i progetti di opere pubbliche, nonché i progetti di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamenti e ristrutturazione,all’interno degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e degli Ambiti di Riqualificazione, un’apposita relazione accompagnatoria, deve precisare / integrare la Valutazione Ambientale
e degli Ambiti di Riqualificazione, un’apposita relazione accompagnatoria, deve precisare / integrare la Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al Documento di Piano. In particolare per gli Ambiti di Trasformazione e per gli Ambiti di Riqualificazione ricadenti in ambiti territoriali o corrispondenti ai vari gradi di sostenibilità di cui all. n°. 3 del Doc. 1 – B, la relazione deve illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al
Doc. 1 – B, la relazione deve illustrare i provvedimenti assunti per risolvere le criticità corrispondenti a ciascun vincolo, al fine di migliorare la sostenibilità degli interventi, dal punto di vista della qualità del suolo, della qualità ambientale, urbana e paesistica. A - QUALITA’ DEL SUOLO
- I Piani Attuativi, i progetti di opere pubbliche, nonché quelli di nuova costruzione, di ricostruzione, di ampliamento e ristrutturazione,relativi ad aree di trasformazione urbanistica ed interni agli Ambiti di
ne, di ricostruzione, di ampliamento e ristrutturazione,relativi ad aree di trasformazione urbanistica ed interni agli Ambiti di Riqualificazione,non possono essere approvati od assentiti se i relativi progetti non sono corredati anche da specifica indagine ambientale ai sensi del Regolamento Comunale di Igiene. Qualora venga rilevata una contaminazione, dovrà attivarsi l’iter previsto dal D. Lgs. 152/06 – Titolo V, indipendentemente dalla classe
venga rilevata una contaminazione, dovrà attivarsi l’iter previsto dal D. Lgs. 152/06 – Titolo V, indipendentemente dalla classe di fattibilità di appartenenza, così come indicato dall’art. 23 delle N.T.A. del P.G.T.. Le indagini saranno volte a documentare il grado di contaminazione del suolo (considerato dall'intero Piano Attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto) ed a
ro Piano Attuativo o costituente area di sedime e di pertinenza del fabbricato oggetto dello specifico intervento previsto) ed a definire l'eventuale riduzione (della Slp. e/o del Volume o del suolo da investire con l'attività edilizia) o - addirittura - l'eventuale esclusione dell'utilizzazione edificatoria consentita da P.G.T. ovvero a definire le eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso.
le eventuali operazioni di confinamento e/o bonifica necessarie per realizzare le condizioni di utilizzabilità del suolo stesso. 2) In caso di interventi di sola demolizione, gli stessi non potranno comunque essere avviati in mancanza dei referti di cui alla lettera A-1) di una relazione attestante la qualità del suolo e la condizione in cui esso si verrà a trovare a demolizione avvenuta. 3) Le disposizioni di cui ai commi del presente articolo si applicano in presenza di entrambe le seguenti condizioni:
avvenuta. 3) Le disposizioni di cui ai commi del presente articolo si applicano in presenza di entrambe le seguenti condizioni: a) ove gli strumenti da approvare o gli interventi da assentire prevedano o comportino l'esecuzione di lavori che investano il suolo b) ove il Piano Attuativo, il progetto di opera pubblica o intervento edilizio interessino,in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, via siano o vi
no,in tutto od in parte, porzioni del territorio comunale sulle quali siano o siano state insediate (o, comunque, via siano o vi siano state svolte) attività dalle quali derivino - normalmente - reflui industriali o residui qualificabili come rifiuti nocivi. Le suddette disposizioni si applicano altresì per gli Ambiti di Trasformazione urbanistica e per interventi interni agli Ambiti di Riqualificazione ogni qual volta il Comune ne ravvisi - motivatamente e su conforme proposta o
interventi interni agli Ambiti di Riqualificazione ogni qual volta il Comune ne ravvisi - motivatamente e su conforme proposta o parere del competente organo tecnico igienico - sanitario - la necessità. Gli interventi all’interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione possono essere ammessi a condizione che esista o si possa realizzare la rete di fognatura in collegamento con la rete di fognatura comunale. B - QUALITA’ AMBIENTALE
che esista o si possa realizzare la rete di fognatura in collegamento con la rete di fognatura comunale. B - QUALITA’ AMBIENTALE La relazione di cui in premessa e quindi la realizzazione degli interventi deve proporre la soluzione dei problemi di qualità dell’aria, di raccolta dei rifiuti, dell’abbattimento dei rumori, del disinquinamento delle acque e del risparmio energetico, nello schema di un ecosistema tendenzialmente autosufficiente.
102 Prescrizioni particolari
- Per interventi che ricadono in tutto o in parte all’interno di aree boscate,la soluzione di questa specifica criticità e quindi l’attuazione degli interventi stessi è subordinata alla realizzazione di contestuali interventi di compensazione in attuazione dell’art. 4 del D. lgs. 227/2001 e della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003,per i Comuni di Pianura:
- rimboschimento su una superficie variabile da 2 a 5 mq. per ogni mq. di bosco trasformato;
gosto 2003,per i Comuni di Pianura:
- rimboschimento su una superficie variabile da 2 a 5 mq. per ogni mq. di bosco trasformato;
- versamento del relativo contributo per ogni mq. di rimboschimento dovuto e di cui al paragrafo precedente. Gli interventi compensativi di cui sopra, devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da coprire di boschi dal P.G.T.
- In attuazione della D.G.P.V. n°. 41 del 10 febbraio 2004, gli interventi possono prevedere l’utilizzo di
di boschi dal P.G.T. 2) In attuazione della D.G.P.V. n°. 41 del 10 febbraio 2004, gli interventi possono prevedere l’utilizzo di terreni azzonati dal P.G.T. come insediamento F3 solo se:
- abbandonati e cioè non più utilizzati e/o coltivati da almeno tre anni o non colonizzati da parte di specie forestali da più di tre anni;
- non interessati da contributi o agevolazioni anche per l’abbandono obbligatorio o volontario.
ie forestali da più di tre anni;
- non interessati da contributi o agevolazioni anche per l’abbandono obbligatorio o volontario.
- Il P.G.T. promuove la “conservazione e valorizzazione” degli elementi geomorfologici (terrazzi a ciglioni, erbosi e non, ecc.) del territorio comunale, così come rilevabili in loco e di cui allo Studio Geologico. In generale deve essere tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni.
tutelata la struttura morfologica dei luoghi con particolare attenzione al mantenimento dell’andamento altimetrico dei terreni. 4) Il P.G.T. promuove il controllo del rispetto della normativa in materia di inquinamento acustico di cui all’art. 8 della L.Q. 447/95 e di cui all’art. 11 delle presenti norme. C - QUALITA’ URBANA L’attuazione degli interventi all’interno degli insediamenti di trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione
UALITA’ URBANA L’attuazione degli interventi all’interno degli insediamenti di trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione sono subordinati alla verifica delle ricadute prodotte sul sistema della mobilità. Dovranno in particolare essere verificate le previsioni dell’Allegato n°. 1 - Viabilità ed estratti corografici al Doc.n°. 1-B del P.G.T. e,per quanto di competenza,attuate contestualmente all’intervento.
- Viabilità ed estratti corografici al Doc.n°. 1-B del P.G.T. e,per quanto di competenza,attuate contestualmente all’intervento. In generale gli interventi sulle aree di trasformazione dovranno risultare a bassa densità di urbanizzazione, rinunciando quindi a prolungare strade e reti tecnologiche pubbliche all’interno degli insediamenti e prevedendo il loro completamento, e se possibile i soli allacciamenti. D - QUALITA’ PAESISTICA
all’interno degli insediamenti e prevedendo il loro completamento, e se possibile i soli allacciamenti. D - QUALITA’ PAESISTICA Il Comune al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile del proprio territorio, persegue il recupero e la valorizzazione dei luoghi, delle emergenze storico – architettoniche e degli ambiti paesistici, lo sviluppo degli ecosistemi e la loro fruizione culturale e sociale, così come previsto dall’art. 22 delle N.T.A. del P.G.T..
E - SALUTE UMANA
, lo sviluppo degli ecosistemi e la loro fruizione culturale e sociale, così come previsto dall’art. 22 delle N.T.A. del P.G.T.. Ai sensi degli artt. 8 e 25 del P.T.P.R., gli interventi all’interno degli Ambiti di Trasformazione e degli Ambiti di Riqualificazione,sono specificatamente assoggettati all’esame paesistico di cui alla Parte IV del P.T.P.R.. E - SALUTE UMANA Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell’ottica del
Art. 35– PIANI ATTUATIVI
E - SALUTE UMANA Gli indici di qualità del suolo, ambientale, urbana e paesaggistica vanno perseguiti ed attuati nell’ottica del miglioramento dello stato di salute della popolazione residente in Montorfano. Pertanto ogni azione individuata in attuazione degli indici ambientali di cui sopra, va verificata in riferimento alle sue conseguenze sulla salute ed il benessere della popolazione interessata. Art. 35– PIANI ATTUATIVI
- CONTENUTI
Art. 35– PIANI ATTUATIVI
ferimento alle sue conseguenze sulla salute ed il benessere della popolazione interessata. Art. 35– PIANI ATTUATIVI
- CONTENUTI A) I Piani Attuativi relativi agli Ambiti di Trasformazione e/o interni agli Ambiti di coordinamento di aree non edificate, dovranno di norma: a) contenere un bilancio dimostrativo per individuare la soglia minima dei benefici pubblici derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e consentire un'attenta ed omogenea
fici pubblici derivanti dalla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria e consentire un'attenta ed omogenea valutazione economica della realizzazione dello standard qualitativo;
103 b) contenere la definizione dello standard qualitativo in base a:
- beneficio derivante dalla trasformazione (destinazioni precedenti e successive);
- volume e superfici esistenti o di pertinenza delle aree in raffronto alle volumetrie e superfici definite nei P.A.
- valore delle cessioni in riferimento al bene ed alla localizzazione e alla funzionalità ed alla fruibilità nel contesto urbano;
- l'incremento della qualità e vivibilità dell’ insediamento.
azione e alla funzionalità ed alla fruibilità nel contesto urbano;
- l'incremento della qualità e vivibilità dell’ insediamento. c) attuare e dimostrare la riqualificazione e compatibilità paesaggistica degli interventi oltre che la loro funzionalità urbana ed ambientale (rapporto con le preesistenze edificate storiche ed ambientali contermini, coni di visuale ecc.). Per le valutazioni di cui sopra, si terrà conto come già detto, anche del rapporto tra volumi e superfici del
di visuale ecc.). Per le valutazioni di cui sopra, si terrà conto come già detto, anche del rapporto tra volumi e superfici del P.A., esistenti (virtuali e reali) e previsti dal progetto. Le densità o gli indici di utilizzazione sono limitati oltre da quanto disposto dall’art. 32, anche dalla possibilità di reperimento dello standard funzionale e qualitativo. Lo standard è dimensionato sulla base della capacità insediativi teorica (120 o 80 mc./ab.) definita dal
nzionale e qualitativo. Lo standard è dimensionato sulla base della capacità insediativi teorica (120 o 80 mc./ab.) definita dal P.G.T., in riferimento alla tipologia degli alloggi che andrà dichiarata in sede di P.A. (art. 53) I P.A. devono in genere essere polifunzionali e rispondenti a più fabbisogni abitativi attraverso tipologie diverse ed eventualmente attraverso il convenzionamento. d) per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dei singoli interventi, sono prescritte le modalità di
o il convenzionamento. d) per quanto riguarda la sostenibilità ambientale dei singoli interventi, sono prescritte le modalità di intervento descritte dalle norme e leggi di istituzione di ogni vincolo, così come precisato al precedente art. 34. In particolare ogni intervento dovrà in generale perseguire gli obiettivi di qualità descritti nel precedente art. 34 e specificatamente, gli obiettivi di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico attraverso
itti nel precedente art. 34 e specificatamente, gli obiettivi di uso razionale dell’energia e di risparmio energetico attraverso ad esempio, la centralizzazione in ogni Ambito di Trasformazione per quanto possibile, degli impianti di riscaldamento e di raffrescamento. e) La compatibilità ambientale dell’intervento dovrà essere verificata con i seguenti parametri: a) verifica dei coni visivi percettivi degli ambiti aventi prevalente caratteristiche ambientali (ambiti
n i seguenti parametri: a) verifica dei coni visivi percettivi degli ambiti aventi prevalente caratteristiche ambientali (ambiti collinari, di fondovalle e/o volumi edilizi esistenti aventi pregio storico/artistico o comunque con tutti gli ambiti che il P.G.T. soggetta a tutela); b) verifica dell’unitarietà dei progetti edilizi sia dal punto di vista tipologico che formale. f) Nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata ai Piani Attuativi anche la
tipologico che formale. f) Nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata ai Piani Attuativi anche la relazione geologica particolareggiata comprovante l'ammissibilità dell'intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l'intervento dovrà essere subordinato. Nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al Decreto Legislativo 42/2004, il progetto planivolumetrico deve anche essere definito nelle sue componenti strutturali, tipologiche, e di
Legislativo 42/2004, il progetto planivolumetrico deve anche essere definito nelle sue componenti strutturali, tipologiche, e di destinazione d'uso, con indicazione delle sagome d'ingombro e delle coperture dei singoli edifici, delle strade, della pubblica illuminazione, della sistemazione, della piantumazione e pavimentazione degli spazi scoperti, degli eccessi, dei parcheggi e relative rampe. La progettazione deve anche avere come
one e pavimentazione degli spazi scoperti, degli eccessi, dei parcheggi e relative rampe. La progettazione deve anche avere come fine, attraverso particolari prescrizioni, la necessità di salvaguardare i più importanti coni visivi percepibili dagli spazi pubblici. Le planimetrie, i profili, i prospetti d'insieme del progetto dovranno essere redatti in scala adeguata, comunque non inferiore a 1:500. g) Elaborati I P.A. comprendono questi elaborati:
tto dovranno essere redatti in scala adeguata, comunque non inferiore a 1:500. g) Elaborati I P.A. comprendono questi elaborati:
- l'istanza di autorizzazione urbanistica, con gli allegati previsti dalla Circolare di cui alla D.G.R. n°. 6/44161/1999;
- lo schema di convenzione. h) Convenzione Ogni P.A. dovrà essere corredato da uno schema di convenzione nella quale siano chiaramente indicati:
104 a) gli obiettivi e gli ambiti interessati dal P.A.; b) l'esistenza dei requisiti richiesti per la realizzazione del P.A. c) il soddisfacimento dei criteri e degli standard minimi previsti dal presente Documento di Piano e le eventuali ulteriori soluzioni proposte; d) la documentazione minima prevista dalla circolare regionale. e) le opere di urbanizzazione interne al P.A. che rimarranno di proprietà privata e non saranno pertanto scomputabili dagli oneri di costruzione.
banizzazione interne al P.A. che rimarranno di proprietà privata e non saranno pertanto scomputabili dagli oneri di costruzione. f) le opere di urbanizzazione esterne al P.A. che verranno realizzate prima del titolo autorizzativo e verranno garantite da fidejussione per la loro manutenzione fino al loro collaudo definitivo per loro cessione al Comune. Inoltre lo schema di convenzione dovrà espressamente prevedere che, decorsi sei mesi dalla definitiva
r loro cessione al Comune. Inoltre lo schema di convenzione dovrà espressamente prevedere che, decorsi sei mesi dalla definitiva approvazione del P.A. senza che sia intervenuta la stipulazione della convenzione, il Sindaco diffiderà i Soggetti proponenti a sottoscrivere entro un termine non superiore a trenta giorni, la convenzione annessa al P.A. e, in caso di inutile decorso del termine assegnato, dichiarerà l'intervenuta decadenza del P.A. medesimo ad ogni effetto. i) Fidejussione
di inutile decorso del termine assegnato, dichiarerà l'intervenuta decadenza del P.A. medesimo ad ogni effetto. i) Fidejussione A garanzia dell'effettiva attuazione degli obblighi contrattuali, alla stipula della Convenzione i Soggetti proponenti dovranno prestare apposita fidejussione bancaria e depositare l’eventuale Contratto di Appalto delle Opere di Urbanizzazione e/o dello Standard qualitativo previsto, se ed in quanto ammesso.
l’eventuale Contratto di Appalto delle Opere di Urbanizzazione e/o dello Standard qualitativo previsto, se ed in quanto ammesso. Nel contratto dovrà essere prevista la possibilità di subentro immediato dell'Amministrazione Comunale nella realizzazione delle opere, qualora i Soggetti proponenti risultassero per qualche motivo (tempi, qualità, insolvenza, fallimento, ecc.) inadempienti nei riguardi dell'Amministrazione e dell'Impresa esecutrice dei lavori. l ) Asseverazione
lvenza, fallimento, ecc.) inadempienti nei riguardi dell'Amministrazione e dell'Impresa esecutrice dei lavori. l ) Asseverazione Contestualmente alla presentazione dei P.A. i Soggetti proponenti dovranno presentare:
- dichiarazione di assenso ed atto unilaterale d'obbligo dei Proponenti a garanzia degli impegni assunti nella convenzione da allegare alla proposta. Tale dichiarazione sarà sostituita dalla convenzione
garanzia degli impegni assunti nella convenzione da allegare alla proposta. Tale dichiarazione sarà sostituita dalla convenzione sottoscritta dai Soggetti proponenti nel caso di P.A. di iniziativa pubblica per delega degli stessi;
- dichiarazione dei Proponenti sui titoli di proprietà e sulla libertà da vincoli, pesi ed ipoteche degli immobili del P.A.
- dichiarazione dei Proponenti sulla rispondenza del P.A. al presente Documento di Piano.
si ed ipoteche degli immobili del P.A.
- dichiarazione dei Proponenti sulla rispondenza del P.A. al presente Documento di Piano. Il P.A. potrà essere predisposto dall’Amministrazione Comunale quando è preminente il suo interesse pubblico e/o in forza di una specifica delega del soggetto proponente privato. Tale delega andrà allegata alle dichiarazioni di cui sopra. m) Varianti e modificazioni Per l'approvazione di varianti urbanistiche al P.A., si osserva la medesima procedura seguita per la sua
arianti e modificazioni Per l'approvazione di varianti urbanistiche al P.A., si osserva la medesima procedura seguita per la sua approvazione. Potranno essere assentite, in fase di esecuzione dei singoli P.A. e previo rilascio di specifico Permesso di costruire, quelle modificazioni che non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione del P.A. non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree ed attrezzature per servizi pubblici o di uso pubblico.
mento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree ed attrezzature per servizi pubblici o di uso pubblico. n) Durata dei P.A. I P.A. avranno durata massima di 10 ( dieci) anni a far conto dalla data di stipulazione della convenzione. B) I Piani Attuativi in aree edificate:
- Relazione circa i caratteri e l'entità dell'intervento, da cui risulti la dimostrazione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente
azione della conformità dell'intervento previsto con le disposizioni dello strumento urbanistico generale vigente, eventualmente corredata da specifiche Norme di Attuazione del Piano Attuativo nonché da schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano.
105 2) Stralcio dell'Azzonamento dello strumento urbanistico generale vigente e delle relative Norme di Attuazione, con l'individuazione delle aree interessate; nonché lo stralcio dell’eventuale strumento in itinere e delle relative Norme di Attuazione. 3) Estratto catastale con le indicazioni degli immobili interessati e con l'elenco delle proprietà. 4) Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500.
'elenco delle proprietà. 4) Planimetria quotata dello stato di fatto dell'area e degli edifici esistenti, almeno in scala 1:500. 5) Profili dello stato di fatto verso gli spazi pubblici e sezioni progressive schematiche, almeno in scala 1:500 estesi all'edificato in diretta relazione con l'ambito del Piano Attuativo. 6) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle masse e nelle altezze delle costruzioni, contenente le
el Piano Attuativo. 6) Progetto urbanistico-architettonico definito nelle masse e nelle altezze delle costruzioni, contenente le indicazioni relative agli spazi riservati ad opere ed impianti di interesse pubblico o di uso pubblico, nonché gli edifici destinati a demolizione e ricostruzione ovvero soggetti a restauro e risanamento conservativo ed a ristrutturazione edilizia; detto progetto è previsto nel caso di Piano Attuativo di interesse sovracomunale, in :
servativo ed a ristrutturazione edilizia; detto progetto è previsto nel caso di Piano Attuativo di interesse sovracomunale, in : a) presenza di opere o di impianti di interesse dello Stato o della Regione; b) presenza di complessi storici, monumentali, ambientali od archeologici, qualificati come tali in forza della vigente legislazione; c) previsione di insediamenti che, per localizzazione o dimensioni, comportino la risoluzione di problemi
vigente legislazione; c) previsione di insediamenti che, per localizzazione o dimensioni, comportino la risoluzione di problemi di riassetto delle infrastrutture generali di particolare rilevanza sovracomunale. 7) Profili regolatori verso gli spazi pubblici, almeno in scala 1:500. 8) Relazione di previsione di massima delle spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano Attuativo.
e spese occorrenti per l'acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano Attuativo. 9) Nel caso di Piano di Recupero di iniziativa privata deve essere allegato lo schema di convenzione con i contenuti di cui all'art. 28 della Legge 1150/42 e successive modifiche. Nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata ai Piani Attuativi anche la relazione
essive modifiche. Nel caso di aree sottoposte a vincolo idrogeologico deve essere allegata ai Piani Attuativi anche la relazione geologica particolareggiata, comprovante l'ammissibilità dell'intervento e contenente le eventuali condizioni alle quali l'intervento dovrà essere subordinato. Nel caso di aree sottoposte a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. 42/2004 il progetto urbanistico- architettonico di cui al punto 7 deve anche essere definito nelle componenti strutturali, tipologiche e di
progetto urbanistico- architettonico di cui al punto 7 deve anche essere definito nelle componenti strutturali, tipologiche e di destinazione d'uso, relative a tutte le opere sia pubbliche, d'uso pubblico, o private, con indicazione delle strade, della pubblica illuminazione, della sistemazione, piantumazione, pavimentazione degli spazi scoperti, degli accessi, degli eventuali parcheggi e relative rampe.
lla sistemazione, piantumazione, pavimentazione degli spazi scoperti, degli accessi, degli eventuali parcheggi e relative rampe. Per gli edifici esistenti, facendo riferimento alle schede di rilevamento per ogni unità immobiliare e sue pertinenze, saranno definite le categorie di intervento. Detto progetto dovrà comprendere: a) Le planimetrie di tutti i piani e delle coperture, ed i prospetti e le sezioni significative, in scala 1:200; b) Le Norme di attuazione relative a:
utti i piani e delle coperture, ed i prospetti e le sezioni significative, in scala 1:200; b) Le Norme di attuazione relative a:
- Definizione delle categorie di intervento;
- Destinazioni d'uso compatibili con le tipologie e le strutture originarie e prevalenti;
- Unità di minimo intervento, finalizzate al recupero dei caratteri strutturali ed architettonici o prevalenti;
- Qualità e tecnica di impiego dei materiali, degli elementi costruttivi, dei particolari architettonici e dei colori.
evalenti;
- Qualità e tecnica di impiego dei materiali, degli elementi costruttivi, dei particolari architettonici e dei colori. c) Le schede di rilevamento degli edifici compresi nel Piano, illustrate anche da piante schematiche e fotografie a colori con indicazione:
- della destinazione fissata dal Piano di Governo del Territorio (P.G.T.);
- dei dati catastali e dimensionali;
- della dotazione dei singoli edifici o di parti di essi, tradotta in schema grafico;
.T.);
- dei dati catastali e dimensionali;
- della dotazione dei singoli edifici o di parti di essi, tradotta in schema grafico;
- della destinazione d'uso originaria e dello stato di fatto delle singole unità immobiliari;
- dell'indice di affollamento;
- dello stato fisico delle strutture e delle finiture delle condizioni igieniche e di efficienza tecnologica.
106 2 - STANDARD ED OPERE DI URBANIZZAZIONE a - standard L’art. 90 della Legge regionale n°. 12/2005 ha individuato con il reperimento dello standard all’interno del comparto, altre tre modalità di reperimento: a) cessione di aree esterne al perimetro del singolo P.A.,qualora esse siano comprese fra quelle indicate dal Piano dei Servizi e/o qualora il Comune ritenga più funzionale per l'interesse pubblico
e siano comprese fra quelle indicate dal Piano dei Servizi e/o qualora il Comune ritenga più funzionale per l'interesse pubblico tale soluzione, purché ne sia garantita l'accessibilità e la piena fruibilità; in ogni caso, le dotazioni di parcheggi pubblici e di verde (3 + 3 mq./ab.) debbono essere assicurate in aree interne al perimetro del P.A. o comunque contigue o prossime a quest'ultimo; b) realizzazione sostitutiva se ed in quanto ammessa, di infrastrutture e servizi di interesse generale o
ossime a quest'ultimo; b) realizzazione sostitutiva se ed in quanto ammessa, di infrastrutture e servizi di interesse generale o di loro lotti funzionali, il cui valore, accertato con specifico computo metrico estimativo di cui ai successivi capitoli,sia almeno pari a quello delle aree che avrebbero dovuto essere cedute; c) monetizzazione con impegno del Comune ad impiegare tali somme per l'acquisizione di aree e per
vrebbero dovuto essere cedute; c) monetizzazione con impegno del Comune ad impiegare tali somme per l'acquisizione di aree e per la realizzazione di opere pubbliche, in particolare fra quelle individuate dal Piano dei Servizi. Le diverse possibilità, offerta dalla legge, rendono necessario stabilire i seguenti criteri:
- reperimento di aree esterne al P.A.: nel caso di cessione al Comune di aree esterne al perimetro del
ilire i seguenti criteri:
- reperimento di aree esterne al P.A.: nel caso di cessione al Comune di aree esterne al perimetro del P.A., dovrà essere garantito che le aree cedute risultino localizzate negli ambiti individuati dall’Amministrazione Comunale e che il valore monetario delle stesse sia almeno corrispondente al valore delle aree non reperite all'interno del singolo piano e rese disponibili per la stessa destinazione dell’insediamento dell’intervento;
aree non reperite all'interno del singolo piano e rese disponibili per la stessa destinazione dell’insediamento dell’intervento;
- valore della monetizzazione: le aree non reperite all'interno dei P.A., o per impossibilità o perché l'Amministrazione non reputa opportuno tale reperimento, possono essere monetizzate per un valore complessivo calcolato come al capoverso precedente, assegnando alle aree monetizzate un valore di cessione diversificato
- per aree relative a P.A. in insediamento di recupero;
te, assegnando alle aree monetizzate un valore di cessione diversificato
- per aree relative a P.A. in insediamento di recupero;
- per aree relative a P.A. esterni all’ insediamento di recupero. L’Amministrazione Comunale provvederà a fissare il valore di monetizzazione delle aree di standard di cui sopra,anche in riferimento al loro successivo asservimento ed uso. Le aree non cedute dovranno comunque essere sistemate a verde o boscate nello schema del
al loro successivo asservimento ed uso. Le aree non cedute dovranno comunque essere sistemate a verde o boscate nello schema del parco/giardino urbano di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 4 del precedente art. 30. b - opere di urbanizzazione Sono a carico del Soggetto proponente la realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria al servizio del singolo insediamento. In generale la realizzazione diretta da parte del Soggetto Proponente delle opere di urbanizzazione,se
del singolo insediamento. In generale la realizzazione diretta da parte del Soggetto Proponente delle opere di urbanizzazione,se ed in quanto ammessa dalla normativa vigente,sarà a scomputo del corrispondente contributo dovuto, a condizione che il costo di tali opere risulti adeguatamente superiore al contributo dovuto. Il valore delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione da realizzare in luogo del reperimento dello
ore al contributo dovuto. Il valore delle infrastrutture ed opere di urbanizzazione da realizzare in luogo del reperimento dello standard e del versamento di cui ai capoversi precedenti dovrà essere determinato sulla base dei prezzi risultanti dell’ultima gara di appalto pubblico per opere omogenee espletate nel Comune e/o nei Comuni limitrofi nell’anno precedente, scontati del ribasso d’asta. 3 - STANDARD QUALITATIVO
ogenee espletate nel Comune e/o nei Comuni limitrofi nell’anno precedente, scontati del ribasso d’asta. 3 - STANDARD QUALITATIVO L’art. 90 della L.R.n°. 12/2005 ha individuato con la realizzazione diretta da parte del Soggetto proponente dello standard qualitativo o di un suo lotto funzionale, anche la possibilità della sua monetizzazione, a condizione che sia l’Amministrazione Comunale a richiederlo, con l’obbligo da parte sua di impegnare le
la sua monetizzazione, a condizione che sia l’Amministrazione Comunale a richiederlo, con l’obbligo da parte sua di impegnare le somme introitate per la realizzazione degli standard qualitativi individuati dal Piano dei Servizi. Il costo di monetizzazione per metro quadrato di standard qualitativo verrà convenzionalmente fissato dall’A.C. in riferimento a quanto disposto dall’ art. 31 B delle presenti norme e dell’allegato n°. 1 del Piano dei Servizi,
ato dall’A.C. in riferimento a quanto disposto dall’ art. 31 B delle presenti norme e dell’allegato n°. 1 del Piano dei Servizi, (Doc. n°. 2), mentre il costo dell’eventuale realizzazione dello standard qualitativo da parte del Soggetto proponente, sarà calcolato come previsto nel capitolo precedente e dovrà essere adeguatamente superiore al
107 contributo dovuto. Il contributo di monetizzazione o di realizzazione dello standard qualitativo comprende in parte o in toto il contributo per oneri di urbanizzazione secondaria e la monetizzazione dello standard. Essi non verranno versati all’Amministrazione Comunale a condizione che il costo e/o contributo per standard qualitativo risulti adeguatamente superiore alla somma del contributo della monetizzazione. 4 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE
litativo risulti adeguatamente superiore alla somma del contributo della monetizzazione. 4 - CONTRIBUTO SUL COSTO DI COSTRUZIONE Il contributo commisurato al costo di costruzione verrà calcolato e versato al momento del rilascio del permesso di costruire. Tale contributo dovrà essere quantificato preventivamente in sede di convenzione nel caso in cui tale contributo fosse sostituito dalla realizzazione diretta di opere di riqualificazione ambientale e/o urbanistica, a
o in cui tale contributo fosse sostituito dalla realizzazione diretta di opere di riqualificazione ambientale e/o urbanistica, a condizione che tale realizzazione diretta non fosse specificatamente esclusa dalla normativa vigente e che il costo di tali opere,calcolate come sopra , risulti adeguatamente superiore al contributo preventivato. Se in sede di rilascio del permesso di costruire si verificasse che il contributo preventivato sul costo di
parte dell’Operatore a riqualificare immobili o aree degradati non direttamente
ributo preventivato. Se in sede di rilascio del permesso di costruire si verificasse che il contributo preventivato sul costo di costruzione risulti inferiore al dovuto, il Soggetto proponente dovrà versare la differenza in sede di rilascio del permesso di costruire. Qualora il P.A. fosse relativo ad un insediamento di recupero di P.G.T., a fronte di uno specifico impegno da parte dell’Operatore a riqualificare immobili o aree degradati non direttamente interessati dall’intervento, tale
parte dell’Operatore a riqualificare immobili o aree degradati non direttamente
ico impegno da parte dell’Operatore a riqualificare immobili o aree degradati non direttamente interessati dall’intervento, tale contributo potrà essere ridotto fino ad essere annullato a condizione che il contributo corrispondente risulti adeguatamente inferiore ai costi di riqualificazione,calcolati come previsto sopra. 5 - FONDO AREE VERDI La trasformazione delle aree di cui all’art. 43 C bis L.R. 12/2005 cosi come individuate dalla Regione
pra. 5 - FONDO AREE VERDI La trasformazione delle aree di cui all’art. 43 C bis L.R. 12/2005 cosi come individuate dalla Regione (DUSAF) e cartografate dal P.G.T., è subordinata alla maggiorazione del contributo sul costo di costruzione per le nuove edificazioni che sottraggono aree agricole nello stato di fatto, da destinare obbligatoriamente a interventi forestali e d’incremento della naturalità.
Art. 36 – PIANO DEI SERVIZI
108 TITOLO XI - RAPPORTO CON GLI ALTRI DOCUMENTI DEL P.G.T. Art. 36 – PIANO DEI SERVIZI Le prescrizioni del Piano dei Servizi prevalgono sulle previsioni del D.d.P. In fase attuativa il Piano dei Servizi si attiene alle indicazioni normative del Documento di Piano e del Piano delle Regole per quanto riguarda gli aspetti morfologici, mentre può variare le indicazioni localizzative ed eventualmente gli indici e parametri edilizi urbanistici ed ambientali definiti dal D.d.P. e P.d.R.
indicazioni localizzative ed eventualmente gli indici e parametri edilizi urbanistici ed ambientali definiti dal D.d.P. e P.d.R. Il Piano dei Servizi definisce tutti i servizi pubblici (standards) e privati, compresi gli standard qualitativi individuati dal Documento di Piano e ne può attribuire altri ai singoli Ambiti di Trasformazione. Per il dimensionamento della capacità insediativa del P.G.T. e quindi del fabbisogno complessivo dello standard, il
sformazione. Per il dimensionamento della capacità insediativa del P.G.T. e quindi del fabbisogno complessivo dello standard, il Documento di Piano sulla base della superficie media dell’alloggio al 2001, di 104,7 mq. e del numero medio di componenti di una famiglia alla stessa data di 2,65 ab. e quindi della dotazione di 39,50 mq./ab. di superficie d’abitazione per abitante, fissa in (39,50 mq./ab. x 3 ml =) 118,50 = 120 mc./ab. la dotazione volumetrica per abitante.
erficie d’abitazione per abitante, fissa in (39,50 mq./ab. x 3 ml =) 118,50 = 120 mc./ab. la dotazione volumetrica per abitante. Per l’acquisizione delle aree a standard necessarie in funzione del numero di abitanti e per la realizzazione dello standard qualitativo, il Piano dei Servizi si avvarrà, per quanto possibile, dei meccanismi di perequazione e compensazione di cui ai precedenti artt. 31 e 32.
dei Servizi si avvarrà, per quanto possibile, dei meccanismi di perequazione e compensazione di cui ai precedenti artt. 31 e 32. Il Piano dei Servizi dovrà in particolare prevedere la formazione dei servizi di cui agli Ambiti di Trasformazione e di riqualificazione del Documento di Piano ed in particolare: Piani e progetti (compreso studio sui P.A.) Opere:
- Scuola materna ed edilizia scolastica
- Centro Sportivo (campo a sette)
- Municipio (trasferimento)
Art. 37 – NORME PER IL PIANO DELLE REGOLE E REGOLAMENTO EDILIZIO
so studio sui P.A.) Opere:
- Scuola materna ed edilizia scolastica
- Centro Sportivo (campo a sette)
- Municipio (trasferimento)
- Mobilità sostenibile (compreso percorso Corte Gotica)
- Centri Storici
- P.U.G.S.S. (compreso impianto potabilizzazione)
- Biblioteca – Centro Anziani
- Verde e Arredo Art. 37 – NORME PER IL PIANO DELLE REGOLE E REGOLAMENTO EDILIZIO
- Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di perequazione e
ENTO EDILIZIO
ENTO EDILIZIO
- Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di perequazione e compensazione ed incentivazione di cui all’art. 31 e successivi delle presenti norme, relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle Famiglie e dalle Imprese e/o Cooperative. Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione urbanistica da promuovere a Piano Attuativo all’interno degli
Cooperative. Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione urbanistica da promuovere a Piano Attuativo all’interno degli insediamenti A e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 31 e 32 delle presenti norme. Le aree corrispondenti vengono definiti Ambiti di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle presenti norme.
enti norme. Le aree corrispondenti vengono definiti Ambiti di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle presenti norme. 2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di cui all’art. 30 delle presenti norme relativamente agli insediamenti del Tessuto Urbano Consolidato. In particolare per quanto riguarda:
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- le modalità di intervento negli insediamenti A
- il quartiere giardino nella maggior parte degli insediamenti nel T.U.C.
- Il Piano delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico.
- Il Piano delle Regole individua gli insediamenti agricoli esterni agli ambiti agricoli e non soggette a trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005.
- Il Regolamento edilizio dovrà
e non soggette a trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005. 5) Il Regolamento edilizio dovrà
- precisare i criteri di sostenibilità e gli obiettivi di qualità di cui all’art. 34 oltre i livelli minimi di cui alla normativa vigente ed in particolare di cui alla L. 10/1991, D. Lgs 192/2005 e s.m.i., L.R. 26/2003, L.R. 39/2004, L.R. 24/2006, D.G.R. n°. 8/3951, DGR 8/5018 e s.m.i.;
cui alla L. 10/1991, D. Lgs 192/2005 e s.m.i., L.R. 26/2003, L.R. 39/2004, L.R. 24/2006, D.G.R. n°. 8/3951, DGR 8/5018 e s.m.i.;
- prevedere misure tecniche di sicurezza in grado di mitigare e ricondurre a livelli di sicurezza l’esposizione della popolazione al radon;
- promuovere il censimento e lo smaltimento delle strutture contenenti amianto esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.)
ti amianto esistenti sul territorio comunale, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale Amianto Lombardia (P.R.A.L.)
- disciplinare l’uso delle acque superficiali e sotterranee, l’utilizzo delle acque ad uso domestico ed il risparmio idrico in attuazione della normativa vigente;
- incentivare il risparmio energetico negli edifici e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in attuazione della normativa vigente;
Art. 38 - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO
parmio energetico negli edifici e la riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti in attuazione della normativa vigente;
- garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne agli edifici e i requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore in attuazione della normativa vigente. Art. 38 - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
Art. 38 - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO
tuazione della normativa vigente. Art. 38 - OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
- E’ costituito l’osservatorio per il monitoraggio dell’attuazione del Piano di Governo del Territorio avente le seguenti finalità:
- verificare periodicamente l’attuazione del Piano e valutare l’incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano
negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano
- indirizzare l’attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione del Piano triennale delle opere pubbliche
- utilizzare le dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali del Comune;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti
une;
- verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisti ed adottare le opportune misure correttive (varianti). L’osservatorio dovrà porsi in particolare come obiettivo il miglioramento nel tempo della qualità dell’aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto dei seguenti strumenti normativi:
oramento nel tempo della qualità dell’aria sul territorio, proponendo azioni che tengano conto dei seguenti strumenti normativi:
- L.R. 24/04 (norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell’ambiente)
- D.G.R. del 26 giugno 2007 – n. 8/5018 (risparmio energetico sugli edifici);
- D.G.R. del 11 luglio 2088 – n. 8/7635 (misure alla limitazione della circolazione e contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose)
088 – n. 8/7635 (misure alla limitazione della circolazione e contenimento dell’inquinamento da combustione di biomasse legnose) -D.P.R. 412/93 così come modificato e integrato dal D.P.R. 551/99, in merito ai controlli degli impianti termici. 2) La composizione dell’osservatorio sarà definita dall’apposita deliberazione comunale. L’osservatorio per il monitoraggio si riunirà almeno due volte nel corso di ogni anno, per la valutazione preliminare e definitiva del’attuazione del Documento di Piano.
nirà almeno due volte nel corso di ogni anno, per la valutazione preliminare e definitiva del’attuazione del Documento di Piano. In particolare l’Osservatorio provvederà di anno in anno all’integrazione ed all’aggiornamento del Sistema degli Indicatori ambientali di cui al Rapporto Ambientale. La valutazione definitiva dello stato dell’ambiente dovrà individuare le cause che generano specifici effetti e le possibili azioni per contrastare o favorire precisi fenomeni.
nte dovrà individuare le cause che generano specifici effetti e le possibili azioni per contrastare o favorire precisi fenomeni. 23) Entro sei mesi dall’approvazione del presente P.G.T. l’Amministrazione provvede alla redazione di un documento che indica il quadro complessivo degli incentivi disponibili per l’attuazione equilibrata del Piano così come previsto dal precedente art. 31. Tali incentivi possono essere variati quantitativamente, con deliberazione del Consiglio Comunale,
visto dal precedente art. 31. Tali incentivi possono essere variati quantitativamente, con deliberazione del Consiglio Comunale, sulla base delle risultanze dell’azione di monitoraggio e dei programmi economici e operativi determinati a seguito del Piano triennale delle opere pubbliche. 4) Parallelamente alla gestione del P.G.T. attraverso l’attività dell’Osservatorio, l’Osservatorio stesso e più in generale
che. 4) Parallelamente alla gestione del P.G.T. attraverso l’attività dell’Osservatorio, l’Osservatorio stesso e più in generale l’Amministrazione Comunale promuoverà l’educazione ambientale che dovrà essere una pratica quotidiana: per la gestione del verde, dei rifiuti, delle autorizzazioni ambientali, del controllo dei fumi, della qualità dell’aria, dell’acqua, dell’inquinamento elettromagnetico.
elle autorizzazioni ambientali, del controllo dei fumi, della qualità dell’aria, dell’acqua, dell’inquinamento elettromagnetico. Merita in proposito una menzione particolare la sensibilizzazione per la gestione dei rifiuti solidi urbani: occorre rilanciare una raccolta differenziata e diversificata supportata da una nuova piattaforma ecologica.
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
110 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°. 1 - C - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DOCUMENTO DI PIANO ALLEGATO: SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE DI CUI ALL’ART. 29 N.B.: LE SCHEDE ESEMPLIFICANO L’ATTUAZIONE DEL DOCUMENTO DI PIANO IN RIFERIMENTO AI SINGOLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE. LE SUPERFICI, GLI INDICI ED IN GENERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE PUNTUALMENTE VERIFICATI IN
E SUPERFICI, GLI INDICI ED IN GENERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO
E SUPERFICI, GLI INDICI ED IN GENERALE I RIFERIMENTI NORMATIVI SONO SOLO INDICATIVI E DOVRANNO ESSERE PUNTUALMENTE VERIFICATI IN ATTUAZIONE DEL P.G.T. (N.T.A. ED ELABORATI GRAFICI) ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
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121 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 1 A - ELEMENTI COSTITUTIVI a - DEL PAESAGGIO NATURALE b - DEL SETTORE ANTROPICO B - PIANO DEL COLORE ALLEGATO N°. 2 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALLEGATO N°. 3 DIMENSIONAMENTO ED ATTUAZIONE DEL P.G.T. ALLEGATO N°. 4
DIMENSIONAMENTO ED ATTUAZIONE DEL P.G.T.
VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI ALLEGATO N°. 3 DIMENSIONAMENTO ED ATTUAZIONE DEL P.G.T. ALLEGATO N°. 4 PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) “LAGO DI MONTORFANO” : N.T.A. ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
Art. 39 – CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE
122 Art. 39 – CONTENUTI DEL PIANO DELLE REGOLE A - Ai sensi dell’art. 10 legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12:
- II Piano delle Regole: a) definisce, all'interno dell'intero territorio comunale, gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento; b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
e libere intercluse o di completamento; b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale; c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante; d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica, quanto previsto dall' articolo 55 57 comma 1, lettera b); e) individua:
- le aree destinate all'agricoltura;
- le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche;
, lettera b); e) individua:
- le aree destinate all'agricoltura;
- le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche;
- le aree non soggette a trasformazione urbanistica.
- Entro gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, il Piano delle Regole individua i nuclei di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto
di antica formazione ed identifica i beni ambientali e storico – artistico - monumentali oggetto di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) o per i quali si intende formulare proposta motivata di vincolo. Il Piano delle Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le
i vincolo. Il Piano delle Regole definisce altresì, con riferimento a quanto stabilito dall' articolo 8, comma 1, lettera b), le caratteristiche fisico - morfologiche che connotano l'esistente, da rispettare in caso di eventuali interventi integrativi o sostitutivi, nonché le modalità di intervento, anche mediante pianificazione attuativa o permesso di costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati;
i costruire convenzionato, nel rispetto dell'impianto urbano esistente, ed i criteri di valorizzazione degli immobili vincolati; 3) Per gli ambiti di cui al comma 2, inoltre, identifica i seguenti parametri da rispettare negli interventi di nuova edificazione o sostituzione: a) caratteristiche tipologiche, allineamenti, orientamenti e percorsi; b) consistenza volumetrica o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; c) rapporti di copertura esistenti e previsti; d) altezze massime e minime;
o superfici lorde di pavimento esistenti e previste; c) rapporti di copertura esistenti e previsti; d) altezze massime e minime; e) modi insediativi che consentano continuità di elementi di verde e continuità del reticolo idrografico superficiale; f) destinazioni d'uso non ammissibili; g) interventi di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004;
venti di integrazione paesaggistica, per ambiti compresi in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.lgs. 42/2004; h) requisiti qualitativi degli interventi previsti, ivi compresi quelli di efficienza energetica 4) Il Piano delle Regole: a) per le aree destinate all'agricoltura:
- detta la disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda;
a disciplina d'uso, di valorizzazione e di salvaguardia, in conformità con quanto previsto dal titolo terzo della parte seconda; 2) recepisce i contenuti dei piani di assestamento, di indirizzo forestale e di bonifica, ove esistenti; 3) individua gli edifici esistenti non più adibiti ad usi agricoli, dettandone le normative d'uso. b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di
e normative d'uso. b) per le aree di valore paesaggistico - ambientale ed ecologiche detta ulteriori regole di salvaguardia e di valorizzazione in attuazione dei criteri di adeguamento e degli obiettivi stabiliti dal Piano Territoriale Regionale, dal Piano Paesaggistico Regionale, dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como, del Piano di Gestione del S.I.C. e Z.P.S. della Grigna Meridionale;
dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Como, del Piano di Gestione del S.I.C. e Z.P.S. della Grigna Meridionale; c) per le aree non soggette a trasformazione urbanistica individua gli edifici esistenti, dettandone la disciplina d'uso e ammette in ogni caso, previa valutazione di possibili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali.
bili alternative, interventi per servizi pubblici, prevedendo eventuali mitigazioni e compensazioni agro-forestali e ambientali. 5) Le indicazioni contenute nel Piano delle Regole hanno carattere vincolante e producono effetti diretti sul regime giuridico dei suoli.
123 6) Il Piano delle Regole non ha termini di validità ed è sempre modificabile. B - Ai sensi dell’art. 38 37 delle N.T.A. del Documento di Piano:
- Il Piano delle Regole definisce il Tessuto Urbano Consolidato e persegue gli stessi obiettivi di perequazione e compensazione ed incentivazione di cui all’art. 32 e successivi delle presenti norme, relativamente al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle Famiglie e dalle Imprese e/o Cooperative.
al soddisfacimento del fabbisogno individuale formulato dai Cittadini insediati, dalle Famiglie e dalle Imprese e/o Cooperative. Gli eventuali ulteriori interventi di trasformazione urbanistica da promuovere a Piano Attuativo all’interno degli ambiti A e B (Tessuto Urbano Consolidato) di cui al Piano delle Regole possono usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 32 e 33 delle presenti norme.
possono usufruire delle procedure di definizione degli indici di fabbricabilità di cui agli artt. 32 e 33 delle presenti norme. Le aree corrispondenti vengono definite Ambiti di Trasformazione soggette alla normativa di cui alle presenti norme. 2) Il Piano delle Regole persegue gli stessi obiettivi di riqualificazione definiti per gli Ambiti di Riqualificazione di cui all’art. 30 delle presenti norme relativamente alle zone del Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare
iqualificazione di cui all’art. 30 delle presenti norme relativamente alle zone del Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare per quanto riguarda le modalità di intervento nell’ambito A. 3) Il Piano delle Regole recepisce le classi di fattibilità geologica e di rischio sismico di cui allo Studio Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce fluviali di rispetto.
di cui allo Studio Geologico e l’individuazione del reticolo idrografico principale e minore e delle fasce fluviali di rispetto. 4) Il Piano delle Regole individua le zone agricole esterne agli ambiti agricoli e non soggette a trasformazione urbanistica e gli ambiti agricoli di cui alla L.R.n°. 12/2005. C - Elaborati del Piano delle Regole Doc. n°. 3 – PIANO DELLE REGOLE
- A - PROGETTO Tav. 1a - Azzonamento P.G.T. P.d.R. scala 1:2000 Tav. 1b - Legenda Azzonamento P.G.T. P.d.R
– PIANO DELLE REGOLE
- A - PROGETTO Tav. 1a - Azzonamento P.G.T. P.d.R. scala 1:2000 Tav. 1b - Legenda Azzonamento P.G.T. P.d.R Tav. 1c - Azzonamento P.G.T. scala 1:2000 Tav. 1d - Legenda Azzonamento P.G.T. All. n°. 1 - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento scala 1:3000 All. n°. 2 - Calcolo della capacità insediativa
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE All. n°. 1 A - Elementi costitutivi a - del paesaggio naturale b - del settore antropico
tiva
- B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE All. n°. 1 A - Elementi costitutivi a - del paesaggio naturale b - del settore antropico All. n°. 1 B - Piano del colore All. n°. 2 - Verifica di compatibilità degli insediamenti commerciali All. n°. 3 - Dimensionamento del P.G.T. All. n°. 4 - Piano di gestione della riserva naturale e Sito di Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Montorfano: N.T.A.
- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE All. n°. 1 - Carta del paesaggio
Importanza Comunitaria (SIC) “Lago di Montorfano: N.T.A.
- C - RELAZIONE DEL PIANO DELLE REGOLE All. n°. 1 - Carta del paesaggio All. n°. 2 - Indagine agronomico – ambientale – Delimitazione aree agricole All. n°. 3 - Adempimenti in materia commerciale: quadro conoscitivo e urbanistica commerciale All. n°. 4 - Schede di valutazione: art. 38 – N.d.A. P.T.C.P. All. n°. 5 - Valutazione circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità All. n°. 6 - Controdeduzioni alla 2^ conferenza V.A.S.
e circa la sostenibilità del carico urbanistico sulla rete della mobilità All. n°. 6 - Controdeduzioni alla 2^ conferenza V.A.S. D - Efficacia delle Norme del P.G.T. Tutte le disposizioni contenute nelle tavole grafiche e nelle presenti norme del Piano delle Regole del P.G.T. sono di carattere prescrittivo: sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi destinatario. Per gli ambiti rappresentati a scale diverse, fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di maggior dettaglio.
Per gli ambiti rappresentati a scale diverse, fa testo, in caso di eventuale divergenza, la tavola a scala di maggior dettaglio. Se più norme trattano il medesimo argomento, prevale quella più restrittiva. Le direttive e/o indirizzi del D.d.P. richiamate dalle presenti norme, risultano prescrittive per gli insediamenti ai cui vengono riferite. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga delle
vengono riferite. Le opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate in deroga delle distanze previste dalle presenti norme in applicazione degli art.78 e79 del DPR 380/2001 (testo unico sull'edilizia) già introdotte dalla Legge n.13/89 e succ. mod. int. e dalla L.R. n.6/89 e s. m. i.
124 DE- Normativa per il risparmio energetico. Ai fini di agevolare gli interventi di risparmio energetico e migliorare la qualità degli edifici si recepiscono le deroghe in materia di volume, distanze e altezze relative ai maggiori spessori per le coibentazioni nel rispetto delle indicazioni e delle modalità fissate dalla legislazione vigente. Tale normativa trova applicazione in tutte gli ambiti omogenei ad esclusione dell’ambito “A” dove tali interventi saranno assoggettati a verifica paesistica del
e in tutte gli ambiti omogenei ad esclusione dell’ambito “A” dove tali interventi saranno assoggettati a verifica paesistica del progetto e sottoposti al parere della Commissione per il paesaggio.
Art. 40 - TERRITORIO COMUNALE: TESSUTO URBANO CONSOLIDATO
125 TITOLO XII – CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO Art. 40 - TERRITORIO COMUNALE: TESSUTO URBANO CONSOLIDATO Il Piano della Riserva Naturale e del Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Montorfano, è stato approvato con D.G.R. n. 4219 del 25 ottobre 2012 ed è stato pubblicato sul BURL Serie Orinaria n. 46 del 16 novembre 2012. L’intero territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. n°. 12/2005 è suddiviso nel Tessuto Urbano
el 16 novembre 2012. L’intero territorio comunale, secondo quanto previsto dalla L.R. n°. 12/2005 è suddiviso nel Tessuto Urbano Consolidato, negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti destinati all’agricoltura e nelle aree non soggette a trasformazione. Il Tessuto Urbano Consolidato è suddiviso in ambiti A e B, funzionali alla loro specifica destinazione, come risulta dalla tavola dell’Azzonamento del Piano delle Regole.
in ambiti A e B, funzionali alla loro specifica destinazione, come risulta dalla tavola dell’Azzonamento del Piano delle Regole. L’edificazione nel Tessuto Urbano Consolidato può avvenire solo dove consentito e con l’osservanza delle specifiche prescrizioni, oltre che nel rispetto delle altre disposizioni contenute nelle presenti norme. La suddivisione del Tessuto Urbano Consolidato in ambiti urbanistici omogenei, e in riferimento ai vari livelli di pianificazione è la seguente:
Art. 40.a - PIANIFICAZIONE COMUNALE
del Tessuto Urbano Consolidato in ambiti urbanistici omogenei, e in riferimento ai vari livelli di pianificazione è la seguente: Art. 40.a - PIANIFICAZIONE COMUNALE La disciplina specifica delle diverse parti del Tessuto Urbano Consolidato è articolata in relazione ai seguenti ambiti: Ambiti A1 art. 43 centri storici e nuclei di antica formazione; A2 art. 44 parchi e ville di particolare interesse storico, architettonico, ambientale A3 art. 45 residenziale con aree a valore ambientale
parchi e ville di particolare interesse storico, architettonico, ambientale A3 art. 45 residenziale con aree a valore ambientale B art. 46 residenziale di completamento; BV art. 47 residenziale di completamento e di verde privato; BC art. 48 residenziale di completamento per Piani Attuativi vigenti; B/SU art. 49 servizi urbani di ristrutturazione e di completamento BD art. 50 produttivo di completamento e di ristrutturazione E1 art. 52 insediamenti agricoli; E2 art. 52.a orti e giardini
Art. 40.b - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
ento BD art. 50 produttivo di completamento e di ristrutturazione E1 art. 52 insediamenti agricoli; E2 art. 52.a orti e giardini F art. 53 di pubblico interesse (standard); F1 art. 54 impianti di interesse generale; F2 art. 55 stazioni di servizio; F3 art. 55 di tutela ambientale; F4 art. 56 boschi; R art. 57 di rispetto; V art. 58 infrastrutture per la mobilità. Art. 40.b - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DI COMO
Art. 40.b - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE
tture per la mobilità. Art. 40.b - PIANIFICAZIONE PROVINCIALE PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (P.T.C.P.) DI COMO Il P.G.T. recepisce gli ambiti territoriali e gli elementi architettonici e paesistici individuati dal P.T.C.P. in Montorfano, con le prescrizioni generali e particolari delle sue N.d.A., di cui di seguito si rileva la corrispondenza di alcuni suoi articoli con gli articoli delle N.T.A. del P.G.T..
Capo II: GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE
126 Descrizione P.T.C.P. P.G.T. N.d.A. Art. Tav. N.T.A Art. A – IL SISTEMA PAESISTICO-AMBIENTALE E STORICO-CULTURALE 10 Capo II: GLI AMBITI DI RILEVANZA PAESISTICO-AMBIENTALE
- Le aree protette A3 Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (L.R. 86/1983, art34) 12-13 A3 55-56 Tav. A4 – La rete ecologica 11-17 A4 28.230.2 Elementi costituivi fondamentali
- Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello – CAP
- Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello - CAS 11 11.7- a).2 A4
- Aree sorgenti di Biodiversità di primo livello – CAP
- Aree sorgenti di Biodiversità di secondo livello - CAS 11 11.7- a).2 A4
- Corridoi ecologici di primo livello - ECP 11.7-a).3 A4
- Stepping Stones - STS 11.7-a).4 A4 Zone tampone - di primo livello - BZP 11.7-b).1 A4
- di secondo livello –BZS 11.7-b).2 A4
- La rete ecologica – approfondimento settore 11 28.230.2
- La gestione dei boschi 14 53 56
- Le aree a vocazione agricola 15 52 55
- Gli alberi monumentali 16 28.630.4
ttore 11 28.230.2
- La gestione dei boschi 14 53 56
- Le aree a vocazione agricola 15 52 55
- Gli alberi monumentali 16 28.630.4
- Le unità litologiche 20 A5 21 23 Argille e limi (lacustre olocenico e tardoglacile) A5 Argille e limi (lacustre Wurn) A5 Ghiaie, blocchi e limi (morenico Wurn) A5 Arenarie e conglomerati calcarei ( ….. di Montorfano) ……. A5 A5
- Le esposizioni A6
- I vincoli paesisitico-ambientali 19 A9 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici 20 A9 57
Capo II: LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
orfano) ……. A5 A5
- Le esposizioni A6
- I vincoli paesisitico-ambientali 19 A9 Fiumi, torrenti e corsi d’acqua pubblici 20 A9 57 Capo II: LA GESTIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI
- La difesa del suolo – settore sud 20-21-22 A1.c 21 23 Pozzi potabili e non potabili A1.c 21 23 Zona di rispetto di 200 m (D.Lgs 258/00) A1.c 21 23 Specchio d’acqua - Lago - Lago di Montorfano 22 A1.c 21 23 Ciclo delle acque (D.Lgs 152/99) – acque superficiali 20.2.g) A1.c
- Il paesaggio – settore sud A2.c
di Montorfano 22 A1.c 21 23 Ciclo delle acque (D.Lgs 152/99) – acque superficiali 20.2.g) A1.c
- Il paesaggio – settore sud A2.c Elementi fisico-morfologici - Rocca Montana di Montorfano 22 A2.c 28.230.2 Elementi naturalistici - P 19.35 Zona umida sponda nord del Lago di Montorfano 22 A2.c 28.230.2 Elementi paesaggistici
- P 16.117 punto panoramico Montorfano
- P 9.10 luogo di identità del PPR – Lago di Montorfano A2.c Elementi storico-culturali - Centro storico 18 A2.c
mico Montorfano
- P 9.10 luogo di identità del PPR – Lago di Montorfano A2.c Elementi storico-culturali - Centro storico 18 A2.c Le Unità di Paesaggio - n. 23 – ambiti pedemontani A2.c 28.230.2
- Le attività estrattive 23
- La gestione dei rifiuti 24 51 54.Ie
- La qualità dell’aria 25 29-32 34
- L’energia 26 29 34
Capo I: GLI AMBITI INSEDIATIVI
127
- L’inquinamento elettromagnetico 27 51.i.It54.MT-AT AT
- L’inquinamento luminoso 28 29,32 34
- L’inquinamento acustico 29 11
- Il radon e la radioattività 30 29 37
- L’ingegneria naturalistica 31 29 22 B – IL SISTEMA URBANISTICO-TERRITORIALE 32 Capo I: GLI AMBITI INSEDIATIVI
- Il sistema insediativo B1 27,40 29-42 Insediamenti - Centri storici di antica formazione 18 B1 30.1 29.1 43 44 Insediamenti - Aree urbanizzate esistenti e previste (P.R.G. vigente) 32-33-34 B1 41 45 43 46 44 47 45 48 46 49 50
TITOLO III
.1 29.1 43 44 Insediamenti - Aree urbanizzate esistenti e previste (P.R.G. vigente) 32-33-34 B1 41 45 43 46 44 47 45 48 46 49 50 Viabilità esistente e prevista - Autostrade e superstrade
- Viabilità principale e secondaria 45 B1 58
- Viabilità e sistema ferroviario B3.1 Viabilità - Autostrade e superstrade in progetto 46 B3.1 29 - 58 27
- Strade principali in progetto e riqualifica 46 B3.1 29 - 58 27
- Le direttive per la pianificazione comunale 36 40b TITOLO III All.n°. 1 4
TITOLO III
ncipali in progetto e riqualifica 46 B3.1 29 - 58 27
- Le direttive per la pianificazione comunale 36 40b TITOLO III All.n°. 1 4
- La compatibilità degli strumenti urbanistici comunali e intercomunali con il PTCP 37 40b All.n°. 1 4
- La sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo urbanizzato 38 40b
- Gli indici di sostenibilità insediativa 39 40b
- I criteri premiali 40 29 31
- La qualità edilizia: l’architettura bioclimatica 41 29,32 31
- Il colore 42 All. 1 - B N.T.A.
Capo II: LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
0b
- I criteri premiali 40 29 31
- La qualità edilizia: l’architettura bioclimatica 41 29,32 31
- Il colore 42 All. 1 - B N.T.A.
- Le zone pedonali e le zone a traffico ridotto 43 58
- Greenways e piste ciclopedonali 44 58 Capo II: LE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
- I parcheggi di interscambio 49
- Il trasposto pubblico su gomma 50
- IL SISTEMA SOCIO-ECONOMICO
- Il sistema distributivo commerciale 56 59,60 All. n°. 2 – N.T.A.
- La valorizzazione del settore agro-alimentare 57 30.3 52 55
Art. 40.c – PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE – S.I.C. LAGO DI MONTORFANO
128 Art. 40.c – PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE – S.I.C. LAGO DI MONTORFANO Il Piano della Riserva Naturale e del Sito di Importanza Comunitaria del Lago di Montorfano, è stato approvato con D.G.R. n. 4219 del 25 ottobre 2012 ed è stato pubblicato sul BURL Serie Orinaria n. 46 del 16 novembre 2012. Le aree comprese nella Riserva Naturale sono individuate dalla cartografia di Piano con apposito segno grafico in
novembre 2012. Le aree comprese nella Riserva Naturale sono individuate dalla cartografia di Piano con apposito segno grafico in conformità a quanto previsto dal suo Piano di Gestione, di cui il P.G.T. recepisce integralmente l’articolato di piano che si elenca di seguito e si allega alle presenti norme. Descrizione Art. Riserva naturale 2, 9, 18 Fascia di rispetto della riserva naturale 2, 10, 42 Limite S.I.C. 1, 18, 31
ti norme. Descrizione Art. Riserva naturale 2, 9, 18 Fascia di rispetto della riserva naturale 2, 10, 42 Limite S.I.C. 1, 18, 31 Area di riferimento per verifica di assoggettabilità degli interventi alla Valutazione di Incidenza Comunitaria (VIC) 32 Zona di tutela degli habitat del S.I.C. a tutela naturalistica elevata 18 Zona di tutela naturalistica speciale 19 Zona destinata ad attività ricreative e verde attrezzato 20 Area adibita a campo da golf 21
di tutela naturalistica speciale 19 Zona destinata ad attività ricreative e verde attrezzato 20 Area adibita a campo da golf 21 Area di pertinenza di edifici residenziali e ricettivi 22 Area di riqualificazione ambientale 24 Area attrezzata per infrastrutture a supporto della riserva 25 Area di sosta per accesso alla riserva a basso impatto ambientale 26 Pontili per uso didattico – osservatorio naturalistico 29 Punto di osservazione panoramico “attrezzato/osservatorio naturalistico" 30
li per uso didattico – osservatorio naturalistico 29 Punto di osservazione panoramico “attrezzato/osservatorio naturalistico" 30 Costruzioni di interesse storico 27 Aree di interesse archeologico 28 percorso
- Veicolare
- Ciclopedonale e mezzi di servizio
- Pedonale esistente
- Pedonale protetto Aree contigue alla riserva naturale di elevato interesse ambientale - paesistico 35 Tutti gli articoli delle N.T.A. del Piano di Gestione sono riportati integralmente nell’All. n°. 4 alle presenti norme.
Art. 40.d - PIANIFICAZIONE DI SETTORE:
stico 35 Tutti gli articoli delle N.T.A. del Piano di Gestione sono riportati integralmente nell’All. n°. 4 alle presenti norme. Art. 40.d - PIANIFICAZIONE DI SETTORE: CLASSI DI FATTIBILITA’ GEOLOGICA Lo Studio Geologico di cui al Doc. n°. 1 - E, che è parte integrante del P.G.T., ha elaborato per l’intero territorio comunale la classificazione di fattibilità geologica, ai sensi della D.G.R. 8/1566/2005, riportata nella Carta di
ero territorio comunale la classificazione di fattibilità geologica, ai sensi della D.G.R. 8/1566/2005, riportata nella Carta di fattibilità geologica – aggiornamento e le relative “norme geologiche di attuazione”, di cui al precedente art. 23: tali norme forniscono indicazioni in ordine alle limitazioni e destinazioni d’uso del territorio, alle prescrizioni di indagini di approfondimento preventive alla progettazione, agli interventi di mitigazione del rischio in fase progettuale e ai
QUADRO DEL DISSESTO P.A.I.
i indagini di approfondimento preventive alla progettazione, agli interventi di mitigazione del rischio in fase progettuale e ai criteri da adottare per la progettazione in materia sismica. Lo studio ha individuato le fasce di rispetto dl reticolo idrico minore ai sensi del D.G.R. 7/13950/2003, gli ambiti di tutela assoluta e la zona di rispetto dei pozzi idropotabili ai sensi del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. QUADRO DEL DISSESTO P.A.I.
Art. 40.e - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE –
spetto dei pozzi idropotabili ai sensi del D. Lgs 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni. QUADRO DEL DISSESTO P.A.I. Vengono riportate dalla Carta del dissesto P.A.I., come risulta dallo Studio Geologico, i fenomeni franosi censiti, le aree soggette a possibile esondazione, le aree rappresentate dalle fasce di rispetto di tutti i corsi d’acqua censiti nello Studio del Reticolo Minore. Art. 40.e - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO
Art. 40.e - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE –
dio del Reticolo Minore. Art. 40.e - INDIVIDUAZIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO MINORE – PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO L’individuazione del reticolo idrografico principale e minore di cui al Doc. n°. 1 – F del Documento di Piano individua i corpi idrici ed il reticolo idrografico minore e le relative fasce di rispetto, di cui al precedente art. 23.
Art. 41 - ZONE DI RECUPERO (ART. 27 LEGGE 457/78) E NORME PER GLI INTERVENTI DI
129 TITOLO XIII – NORME DI AMBITO Art. 41 - ZONE DI RECUPERO (ART. 27 LEGGE 457/78) E NORME PER GLI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO ESISTENTE Ai sensi dell’art. 27 della L. 05.08.1978 n° 457 il P.G.T. individua come zone di recupero i centri storici e nuclei di antica formazione (A1 e A2), i servizi urbani di ristrutturazione e di completamento (B/SU) In queste zone si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi
amento (B/SU) In queste zone si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso e del loro contesto paesaggistico (art. 28 del P.P.R.) in coerenza con la normativa dei singoli ambiti. All’interno degli ambiti A sono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del
ll’interno degli ambiti A sono individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per le quali il rilascio del permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.è subordinato alla formazione di un Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato che ne prevedono il recupero individuando le unità minime di intervento. I Piani Attuativi o sono attuati ai sensi dell’art. 28 della citata L. 457/78 dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, oppure dal Comune nei seguenti casi:
i sensi dell’art. 28 della citata L. 457/78 dai proprietari singoli o riuniti in consorzio, oppure dal Comune nei seguenti casi: a - per interventi di rilevante o preminente interesse pubblico (direttamente o tramite convenzionamento con privati); b - per adeguamento delle urbanizzazioni; c - per interventi da attuare, previa diffida nei confronti dei proprietari delle unità minime di intervento, per inerzia dei medesimi o quando ricorre almeno uno dei due casi sopradescritti.
proprietari delle unità minime di intervento, per inerzia dei medesimi o quando ricorre almeno uno dei due casi sopradescritti. Per le aree e gli immobili non assoggettati al Piano Attuativo, si attuano gli interventi edilizi previsti dal P.G.T. All’interno degli ambiti delle zone di recupero, gli ambiti ove è obbligatorio il Piano Attuativo sono illustrati dall’ art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P. il ricorso al P.A. all’interno degli ambiti di recupero è anche previsto dalle presenti
dall’ art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P. il ricorso al P.A. all’interno degli ambiti di recupero è anche previsto dalle presenti norme (artt. 43 e 49) a determinate condizioni. Non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette a individuare nuove Zone di recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l’edilizia residenziale) e nuovi ambiti da assoggettare a Piano Attuativo.
Art. 42 - AZZONAMENTO
’art. 27 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l’edilizia residenziale) e nuovi ambiti da assoggettare a Piano Attuativo. Per il recupero delle aree industriali dismesse occorrerà rispettare quanto previsto dal precedente art. 12 . Art. 42 - AZZONAMENTO Nell'ipotesi in cui il terreno di un medesimo proprietario, appartenga a diversi ambiti omogenei, le eventuali attività edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici prescritti per i singoli ambiti, salva la
Art. 43 - AMBITO A1 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
ntuali attività edilizie ammesse debbono rispettare la destinazione d'uso e gli indici prescritti per i singoli ambiti, salva la possibilità di edificare sino al confine di ambito ricadente all'interno della stessa proprietà, fatti salvi i disposti del D.M. 1444/68 e le norme del Codice Civile in materia di distanze e dell’art.16a per quanto riguarda gli arretramenti minimi dagli spazi pubblici. Art. 43 - AMBITO A1 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
Art. 43 - AMBITO A1 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE
r quanto riguarda gli arretramenti minimi dagli spazi pubblici. Art. 43 - AMBITO A1 CENTRI STORICI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 1 - DESCRIZIONE Comprende le parti del territorio comunale urbanizzato e caratterizzato da agglomerati urbani omogenei e di antica formazione, nonché le parti circostanti di pertinenza dell’edificio che per le proprie caratteristiche ne sono parte inscindibile. La perimetrazione degli ambiti A1 si basa sul rilevamento I.G.M. del 1888 così
parte inscindibile.
oprie caratteristiche ne sono parte inscindibile. La perimetrazione degli ambiti A1 si basa sul rilevamento I.G.M. del 1888 così come previsto dall’art.25 del P.P.R. e dall’art. 18 delle N.T.A. del P.T.C.P. a
130 comprendere anche gli edifici vincolati come beni individui, e così come perimetrati sulla Tav. n°. 1 – Previsioni di Piano del Doc. n°. 1. L’edificazione risulta solo in parte di modesto valore storico ed architettonico, a volte in stato di degrado ovvero alterata da successive trasformazioni, con incorporati elementi di valore di documento. Gli ambiti A1 perimetrati comprendono anche gli Insediamenti rurali e di servizio di interesse storico mentre all’interno del loro perimetro,sono comprese anche
ndono anche gli Insediamenti rurali e di servizio di interesse storico mentre all’interno del loro perimetro,sono comprese anche ambiti F. Gli ambiti A1 sono ambiti di recupero ai sensi dell’art.41 delle presenti norme. Gli spazi liberi dei cortili sono gravati di vincolo di servitù di uso pubblico nel significato e per gli scopi di cui all’art. 53. 2 - EDIFICAZIONE Valgono le seguenti prescrizioni: a) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e
ll’art. 53. 2 - EDIFICAZIONE Valgono le seguenti prescrizioni: a) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo degli edifici di maggior interesse ambientale o con caratteristiche architettoniche pregevoli. Detti interventi dovranno avvenire con particolare cura ed attenzione affinché siano rispettati e recuperati tutti gli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad eccezione di eventuali
rati tutti gli originali caratteri tipologici, architettonici ed ambientali, senza alterazione alcuna, ad eccezione di eventuali sovrastrutture di epoca più recente o di carattere provvisorio, prive dei valori sopra indicati o contrastanti con i caratteri tipologici dell’ ambito; b) possono essere permessi interventi di ristrutturazione edilizia e di demolizione e ricostruzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia
truzione di edifici irrecuperabili per motivato degrado statico e funzionale. La ricostruzione deve comunque avvenire in armonia con le tipologie urbanistiche ed edilizie del comparto e secondo le modalità d'intervento di cui al successivo capoverso e di cui all’art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P. c) è consentito effettuare interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non presentano pregi di carattere
re interventi di ristrutturazione urbanistica qualora si tratti di edifici che dimostratamente non presentano pregi di carattere architettonico ed ambientale così come individuato dall’art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P.; d) sui lotti ancora liberi e gia’ frazionati al 1967, di norma, non è ammessa la costruzione di nuovi edifici, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune all’interno dei Piani Attuativi, per l’accorpamento di edifici previsti
ci, salvo diverse previsioni che si rendessero opportune all’interno dei Piani Attuativi, per l’accorpamento di edifici previsti da demolire e da trasferire all’interno degli stessi ambiti A. Gli interventi di cui ai punti precedenti si attuano secondo le seguenti modalità: punto a) gli interventi sono subordinati a D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. o al permesso di costruire di cui alla legge vigente, limitatamente al recupero abitativo dei singoli edifici;
S.C.I.A. o C.I.A. o al permesso di costruire di cui alla legge vigente, limitatamente al recupero abitativo dei singoli edifici; punto b) 1: gli interventi sono subordinati a permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. per gli interventi di ristrutturazione edilizia di singole unità immobiliari o di parte di esse, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali; 2: gli interventi sono subordinati a permesso di costruire disciplinato da convenzione per gli altri interventi di
residenziali; 2: gli interventi sono subordinati a permesso di costruire disciplinato da convenzione per gli altri interventi di ristrutturazione edilizia di singoli edifici e di loro parti con cambio della destinazione d’uso in atto, da attuarsi secondo le modalità di intervento di cui al presente articolo e di cui all’art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P.;
131 punto c) e d) Gli interventi di cui ai punti c) e d) e gli interventi anche a) e b) per la formazione di alloggi per almeno il 30% di superficie abitabile utile inferiore a 80 mq. dovranno essere inquadrati in appositi Piani di Recupero del patrimonio edilizio di iniziativa pubblica o privata, o Piani Particolareggiati, o in apposito permesso di costruire convenzionato, per gli aspetti planivolumetrici. Gli interventi saranno tesi al rispetto, al recupero ed alla valorizzazione
ire convenzionato, per gli aspetti planivolumetrici. Gli interventi saranno tesi al rispetto, al recupero ed alla valorizzazione delle tipologie urbanistiche ed edilizie originarie. Per gli interventi di cui ai punti c) e d) di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione e/o di volumetria superiore a 4000 mc.,valgono le procedure di cui al Documento di Piano,per l’attuazione dei criteri di perequazione di cui all’art. 32.
re a 4000 mc.,valgono le procedure di cui al Documento di Piano,per l’attuazione dei criteri di perequazione di cui all’art. 32. L'unità minima di pianificazione attuativa corrisponde all’isolato o all’ambito interessato dall’intervento e può, con la procedura di cui alle presenti norme, essere frazionata al fine di consentire il recupero anche di singole parti della stessa:tale frazionamento potrà però formare oggetto della ricordata procedura
nsentire il recupero anche di singole parti della stessa:tale frazionamento potrà però formare oggetto della ricordata procedura solo ove sia esclusa la disponibilità di tutti i proprietari degli immobili posti nell'unità minima a partecipare alla predisposizione dello strumento di pianificazione attuativa. Tale indisponibilità sarà accertata dall'Amministrazione a mezzo di consultazione diretta da effettuare nell'ambito di un procedimento d'ufficio
lità sarà accertata dall'Amministrazione a mezzo di consultazione diretta da effettuare nell'ambito di un procedimento d'ufficio Il progetto degli interventi di cui ai precedenti punti a) e b), se riferiti alla singola unità immobiliare, sarà esteso per necessità di coordinamento, ad illustrare lo stato di fatto della tipologia edilizia di appartenenza,così come individuata dagli Allegati dell’art. 30.1 delle N.T.A. definita dall’All. n°. 1 – Doc. 3C e normata dall’All. 1A alle presenti norme.
iduata dagli Allegati dell’art. 30.1 delle N.T.A. definita dall’All. n°. 1 – Doc. 3C e normata dall’All. 1A alle presenti norme. Gli interventi sulla singola unità immobiliare non potranno in ogni caso variare l’altezza di gronda e di colmo dell’edificio di appartenenza. Non potranno nemmeno variare il numero e la quota dei piani, l’allineamento delle finestre e dei balconi degli edifici di appartenenza se già usati e/o recuperati anche solo in parte ed in modo
lineamento delle finestre e dei balconi degli edifici di appartenenza se già usati e/o recuperati anche solo in parte ed in modo coerente, per la destinazione principale e/o ammessa di ambito. 3 - DENSITA’ EDILIZIA La densità edilizia degli interventi di cui al punto 2-a) non potrà superare quella esistente, computata senza tenere conto delle soprastrutture di epoca recente, prive di valori storico - ambientale - artistico. La densità edilizia degli interventi di cui ai punti 2-b) e 2-c) non potrà superare
di valori storico - ambientale - artistico. La densità edilizia degli interventi di cui ai punti 2-b) e 2-c) non potrà superare quella esistente calcolata come previsto dall'art.14, anche con cambio di destinazione d’uso, verificata con apposito elaborato planivolumetrico, sovrapposto al rilievo dello stato di fatto. La densità edilizia ed il rapporto di copertura degli interventi di cui al suddetto punto 2-d, nel rispetto degli altri indici di ambito,non devono superare
pporto di copertura degli interventi di cui al suddetto punto 2-d, nel rispetto degli altri indici di ambito,non devono superare rispettivamente la IFf = 2.00 mc./mq. e/o il 50% della densità edilizia (IF If) media e del rapporto di copertura (Rc) dell’ambito di appartenenza dell’intervento. I lotti liberi di cui al precedente punto 2-d non devono inoltre essere di pertinenza di edifici esistenti e non devono essere inclusi in una tipologia di cui agli Allegati delle
devono inoltre essere di pertinenza di edifici esistenti e non devono essere inclusi in una tipologia di cui agli Allegati delle “Modalità d’intervento nell’ ambito A1 di cui all’ art. 30.1 delle N.T.A.. Il volume esistente in caso di ristrutturazione urbanistica o per adeguamenti strutturali di cui al successivo capitolo 7-ef (edifici di tipo EG3), potrà avere un incremento volumetrico nei limiti di cui al successivo articolo 51 (+ 10% del
132 volume esistente) e la possibilita’ di trasferimento della quota rimanente di volume di cui all’art. 31-B delle N.T.A. destinato a servizi pubblici, di proprietà pubblica o asserviti a perenne uso pubblico, previa convenzione con formale vincolo di destinazione registrato e trascritto. In ogni caso, detti incrementi saranno da localizzare, nell’ambito dell’intervento edilizio, in modo da non intaccare le caratteristiche omogenee del vecchio
i saranno da localizzare, nell’ambito dell’intervento edilizio, in modo da non intaccare le caratteristiche omogenee del vecchio nucleo nel rispetto del Codice Civile, delle caratteristiche tipologiche e morfologiche dell’edificio principale e da non incidere sugli spazi pubblici o privati di uso pubblico. Il recupero dei volumi esistenti per destinazioni residenziali e/o terziarie, è subordinato alle prescrizioni di cui al successivo punto 6 – Destinazione d’uso.
per destinazioni residenziali e/o terziarie, è subordinato alle prescrizioni di cui al successivo punto 6 – Destinazione d’uso. In caso contrario il volume può essere trasferito secondo le procedure delle presenti norme. 4 - ALTEZZE Per gli interventi subordinati a D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. e permesso di costruire, non è consentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte.
sentito superare l'altezza degli edifici preesistenti, computati senza tener conto di soprastrutture o sopraelevazioni aggiunte. Per gli interventi subordinati a Piano Attuativo o permesso di costruire convenzionato l'altezza massima dell'edificio non può superare l'altezza dell’edificio più alto fra degli edifici circostanti e preesistenti, previa opportuna verifica sotto il profilo estetico - igienico – ambientale e nel rispetto dei vincoli di
stanti e preesistenti, previa opportuna verifica sotto il profilo estetico - igienico – ambientale e nel rispetto dei vincoli di tipologie di cui al precedente punto 2 e degli indirizzi di cui al precedente art. 30.1. In ogni caso l’eventuale maggior altezza non potrà alterare la tipologia dell’edificio di appartenenza. 5 - DISTANZE Le distanze tra gli edifici dovranno essere maggiori o uguali a quelle preesistenti. Nei casi di ricostruzione o di nuova costruzione dovranno essere rispettate le
o essere maggiori o uguali a quelle preesistenti. Nei casi di ricostruzione o di nuova costruzione dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nelle presenti norme. 6 - DESTINAZIONE D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8 lettera a) delle presenti Norme. In caso di trasformazione d'uso di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi per il
o di rustici, depositi e accessori in funzioni residenziali e/o terziarie, dovrà essere soddisfatta la dotazione di spazi per il parcheggio delle autovetture,per le funzioni residenziali e terziarie esistenti e per quelle nuove così come previsto dagli artt. 6a e 7 delle presenti Norme. In caso contrario, la trasformazione d’uso non potrà aumentare il numero di alloggi e/o negozi e di uffici esistenti. 7 - MODALITÀ D'INTERVENTO La tavola delle modalità di intervento (art. 30.1 delle N.T.A. del Doc.
negozi e di uffici esistenti. 7 - MODALITÀ D'INTERVENTO La tavola delle modalità di intervento (art. 30.1 delle N.T.A. del Doc. n°. 1) attribuisce ad ogni edificio ed area dell’ ambito A1 un complesso di interventi possibili, distinguendo tra: a) edifici di valore storico (esistenti al 1888) ed architettonico o ambientale (tipo A) di cui all’art. 146 D. Lgs. n°. 42/2004, degli artt. 10 e 14 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui all'art. 30.1 delle N.T.A. ed all’All. n°. 4 del Doc. n°. 1B.
°. 42/2004, degli artt. 10 e 14 delle N.d.A. del P.T.C.P. e di cui all'art. 30.1 delle N.T.A. ed all’All. n°. 4 del Doc. n°. 1B. Per i beni culturali di cui all’art. 10 del D.Lgs 42/2004, anche se non individuati dal P.G.T., il vincolo interessa oltre che gli edifici anche le loro aree di pertinenza, che in sede di progetto degli interventi sugli edifici, andranno cartografate ed assoggettate alle prescrizioni del vincolo ed alle seguenti
di progetto degli interventi sugli edifici, andranno cartografate ed assoggettate alle prescrizioni del vincolo ed alle seguenti modalità d’intervento se ed in quanto non in contrasto con le stesse prescrizioni. Per gli edifici di tipo A sono consentiti soltanto interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo con conservazione integrale dell'involucro esterno, sia architettonico che costruttivo e decorativo, con
isanamento conservativo con conservazione integrale dell'involucro esterno, sia architettonico che costruttivo e decorativo, con obbligo di ripristino degli elementi deturpati e l'eliminazione di superfetazioni
133 prive di valore storico - architettonico, in contrasto con il valore ambientale dell'edificio e delle sue pertinenze. In particolare dovranno essere rispettati o riportati alla luce i caratteri compositivi degli edifici storici, così come l'assetto tipologico visibile (androni, porticati, loggiati, scale, percorsi, ecc.). Gli edifici di tipo A già restaurati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo A1 mentre gli edifici che richiedono
staurati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo A1 mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale sono rispettivamente individuati come edifici di tipo A2 e A3. Per gli edifici soggetti al vincolo di cui all’art. 136.b del D. Lgs n°. 42/2004 (…), qualsiasi modifica alla situazione in atto, comprese le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti.
e opere di ordinaria e straordinaria manutenzione, deve ottenere la preventiva autorizzazione della Soprintendenza ai Monumenti. b) edifici di nessun valore edilizio - architettonico ma coerenti con la storia e con l'ambiente (tipo B) sui quali sono consentiti gli interventi di cui al punto precedente ed i seguenti. E' consentita anche la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 17 delle presenti norme, anche con cambio di
anche la ristrutturazione edilizia e la demolizione e ricostruzione di cui all'art. 17 delle presenti norme, anche con cambio di destinazione d'uso, nei limiti del primitivo volume e superficie coperta e nel rispetto dell'assetto tipo-planivolumetrico e degli allineamenti verso gli spazi pubblici, delle distanze ed altezze preesistenti, secondo le prescrizioni del P.G.T., salvo diverse prescrizioni di volume, superficie coperta,altezza e
ed altezze preesistenti, secondo le prescrizioni del P.G.T., salvo diverse prescrizioni di volume, superficie coperta,altezza e allineamenti definiti in sede di P.A. e/o permesso di costruire convenzionato in attuazione delle presenti norme. L'edificio ricostruito deve in ogni caso accordarsi alla tipologia, agli elementi architettonici, materiali e rifiniture ed all'ambiente del nucleo di antica formazione, così come descritti dalle N.d.R. di cui all’art. 30.1.
, materiali e rifiniture ed all'ambiente del nucleo di antica formazione, così come descritti dalle N.d.R. di cui all’art. 30.1. E' prescritta in ogni caso la conservazione degli elementi stilistici o delle decorazioni che costituiscono significativa testimonianza del periodo di costruzione del fabbricato e di momenti storico - artistici e architettonici di epoche successive. In questo caso è vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici e/o delle
artistici e architettonici di epoche successive. In questo caso è vietata la demolizione e ricostruzione degli edifici e/o delle parti di essi interessati da tali elementi e/o decorazioni. Gli edifici di tipo B già restaurati o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo B1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo B2 e B3.
che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo B2 e B3. c) edifici in contrasto con l'ambiente e/o di nessun valore storico ed edilizio architettonico: sovrastrutture o superfetazioni (tipo C) E' prescritta la ristrutturazione con e la demolizione e ricostruzione come al punto (b) oppure è consentito l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo la procedura di cui al comma 4 delle N.d.R. dell’Ambito di
consentito l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo la procedura di cui al comma 4 delle N.d.R. dell’Ambito di Riqualificazione n°.1 dell’art. 30 delle presenti norme. Sono inoltre consentiti interventi di ristrutturazione urbanistica attraverso appositi Piani Attuativi. Nel caso di demolizione per destinazione d'uso contrastante con l'ambiente, la nuova destinazione deve essere coerente con la funzione residenziale.
one per destinazione d'uso contrastante con l'ambiente, la nuova destinazione deve essere coerente con la funzione residenziale. Gli edifici di tipo C già ristrutturati o ricostruiti in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo C1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le
134 integrazioni volumetriche da realizzare, se previste dalle presenti norme, nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo C2 e C3. d) edifici in netto contrasto con l'ambiente, gli spazi e le norme igieniche (tipo D) Nel caso di intervento su edifici rustici, di un piano, senza specifica destinazione d’uso autorizzata., è prescritta la demolizione per diradare i
nto su edifici rustici, di un piano, senza specifica destinazione d’uso autorizzata., è prescritta la demolizione per diradare i volumi dell'ambito o per riqualificare l'ambiente in cui si colloca. In questi casi è solo possibile il trasferimento del volume (art. 32 delle presenti norme) o l'accorpamento del volume dell'edificio demolito, secondo le procedure delle presenti norme e di cui al comma 4 delle N.d.R. dell’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell’art. 30.
, secondo le procedure delle presenti norme e di cui al comma 4 delle N.d.R. dell’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell’art. 30. La nuova destinazione dell'area resa libera deve essere coerente con la funzione residenziale. Quando trattasi di edifici autorizzati con specifica destinazione d’uso (box, deposito, ecc..), nel caso di intervento sono possibili le operazioni di cui al precedente capitolo 2a) e 2b) oltre che naturalmente l’operazione di
l caso di intervento sono possibili le operazioni di cui al precedente capitolo 2a) e 2b) oltre che naturalmente l’operazione di demolizione per il trasferimento o l’accorpamento del volume come al capoverso precedente. e) edifici di recente costruzione e/o ristrutturazione edilizia in difformità a quanto previsto per gli edifici di tipo B (tipo E) Al fine di migliorare la funzionalità dell’organismo urbano, gli eventuali ulteriori interventi saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui alle
onalità dell’organismo urbano, gli eventuali ulteriori interventi saranno effettuati nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti norme per gli ambiti A oltre che delle direttive di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell’art. 30. La definizione degli spazi o dei volumi dovrà in particolare correlarsi, per tipologia architettonica, materiali e finiture, all'ambiente circostante. L'ingombro degli edifici, quale risulta dagli allegati all’art. 30.1, è vincolante
teriali e finiture, all'ambiente circostante. L'ingombro degli edifici, quale risulta dagli allegati all’art. 30.1, è vincolante per la sola tipologia edilizia proposta. Gli edifici di tipo E, già costruiti e/o ristrutturati in modo coerente con i criteri di cui sopra, sono individuati come edifici di tipo E1, mentre gli edifici che richiedono interventi di adeguamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare, nel rispetto degli altri indici per il loro
guamento formale o strutturale, comprese le integrazioni volumetriche da realizzare, nel rispetto degli altri indici per il loro corretto accorpamento, sono rispettivamente classificati come edifici di tipo E2 e E3. f - spazi a cortile (F). Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione ambientale degli spazi liberi destinati a cortile comune o di uso esclusivo. I cortili già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e
ati a cortile comune o di uso esclusivo. I cortili già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati coma spazi F1, mentre i cortili che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo F2 e F3. g - spazi a verde (G). Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli
spazi di tipo F2 e F3. g - spazi a verde (G). Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi verdi, privati e pubblici, piantumati e non. Gli spazi a verde già riqualificati in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati sono individuati coma spazi G1, mentre gli spazi a verde che richiedono interventi di adeguamento formale (ripristino degli elementi deturpativi) o strutturale (eliminazioni delle superfetazioni)
135 sono indicati rispettivamente come spazi di tipo G2 e G3. Gli interventi dovranno accertare la presenza di “alberi isolati di interesse monumentale” di cui all’Allegato n°.1b del Doc. n°. 1 – G e proporne la valorizzazione. h - spazi pubblici (H) destinati a strade e a piazze. Gli interventi dovranno essere rivolti al recupero ed alla riqualificazione degli spazi pubblici destinati a strade e piazze. Le strade e le piazze già riqualificate in conformità con i criteri definiti dalle
i spazi pubblici destinati a strade e piazze. Le strade e le piazze già riqualificate in conformità con i criteri definiti dalle presenti norme e dai suoi allegati, sono individuati come spazi H1, mentre le strade e le piazze che richiedono interventi di adeguamento formale (materiali) o strutturali (sezione stradale) sono indicati rispettivamente come spazi di tipo H2 e H3. i - integrazioni edilizie (Ie). Per gli edifici di cui alle presenti modalità di intervento, con esclusione degli
tipo H2 e H3. i - integrazioni edilizie (Ie). Per gli edifici di cui alle presenti modalità di intervento, con esclusione degli edifici di tipo A, sono possibili, anche se non individuati dagli allegati grafici di cui all’art. 30.1, le seguenti integrazioni edilizie: Ie 1) realizzare un porticato con loggia soprastante per l’intera facciata interna dell’edificio, per la realizzazione di collegamenti esterni tra le varie unità abitative o per la formazione di logge e balconi;
dell’edificio, per la realizzazione di collegamenti esterni tra le varie unità abitative o per la formazione di logge e balconi; Ie 2) delimitare con vasi e/o siepi un’area di rispetto lungo l’intera facciata interna dell’edificio per organizzare l’ingresso ed il disimpegno delle singole unità abitative (quinta verde); Ie 3) realizzare preferibilmente in sottosuolo o recuperando le volumetrie degli edifici “D” da demolire, locali lavanderia e/o deposito o la
are preferibilmente in sottosuolo o recuperando le volumetrie degli edifici “D” da demolire, locali lavanderia e/o deposito o la centrale termica al servizio di tutto o in parte degli edifici del comparto; Ie 4) realizzare in sottosuolo, con accessibilità esterna e/o meccanica, box interrati e locali deposito di pertinenza degli alloggi degli edifici del comparto. l - edifici rurali Per gli edifici rurali presenti in ambiti F3 e F4 ed antecedenti al 1888, non
ggi degli edifici del comparto. l - edifici rurali Per gli edifici rurali presenti in ambiti F3 e F4 ed antecedenti al 1888, non più utilizzati per le le funzioni agricole originarie evidenziati dagli Allegati di cui all’art. 30.1, l’eventuale intervento dovrà essere rigorosamente conservativo (manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) a salvaguardia dell’identità e leggibilità del manufatto originario.
naria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo) a salvaguardia dell’identità e leggibilità del manufatto originario. Gli interventi attribuiti ad ogni edificio così come risultano dagli Allegati all’art. 30.1, potranno eventualmente essere modificati senza variante urbanistica in attuazione di quanto disposto dallo stesso art. 30.1 purché i nuovi interventi non inducano ristrutturazione urbanistica. Per gli insediamenti esistenti al 1888 e non compresi negli elaborati di cui all’art.
non inducano ristrutturazione urbanistica. Per gli insediamenti esistenti al 1888 e non compresi negli elaborati di cui all’art. 30.1 in quanto edifici sparsi, dovranno essere preventivamente condotte le stesse analisi di cui agli allegati all’art. 30.1 per la definizione delle loro modalità di intervento e quindi per la loro attuazione. 8 - DEFINIZIONI Per interventi di adeguamento formale si intendono interventi sull’involucro
to e quindi per la loro attuazione. 8 - DEFINIZIONI Per interventi di adeguamento formale si intendono interventi sull’involucro esterno atti a migliorare ulteriormente l’inserimento dell’intervento nell’ambiente del Centro Storico. Per interventi di adeguamento strutturale si intendono interventi per l’eliminazione di superfetazioni o sovrastrutture o sopraelevazioni.
136 Gli interventi sull’involucro esterno saranno estesi in sede di progettazione, all’intero fronte della tipologia edilizia di appartenenza così come individuata sulle tavole grafiche e secondo le prescrizioni dettate dalla normativa di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell’ art. 30 delle presenti norme. 9 - STANDARD In sede di pianificazione attuativa o di rilascio del permesso di costruire convenzionato, verrà ceduto lo standard individuato dagli elaborati grafici
ne attuativa o di rilascio del permesso di costruire convenzionato, verrà ceduto lo standard individuato dagli elaborati grafici allegati al precedente art. 30.1. Se lo standard non e’ individuato,lo standard di pertinenza dell'intervento, calcolato sul solo incremento del volume residenziale, verrà o ceduto se possibile o monetizzato. In alternativa potranno essere assoggettate a vincolo di servitù pubblica le aree di cui al precedente paragrafo 43.1 e di cui all’art.53.9.c.
potranno essere assoggettate a vincolo di servitù pubblica le aree di cui al precedente paragrafo 43.1 e di cui all’art.53.9.c. Negli ambiti assoggettati agli interventi di tipo F e H, è possibile realizzare parcheggi interrati pertinenziali (art.7 delle presenti norme) con la sistemazione delle aree soprastanti come previsto per i singoli ambiti. 10 - ALLEGATI All’art. 30.1 delle presenti norme vengono allegati degli elaborati grafici e normativi di definizione delle modalità di recupero degli ambiti A1.
e presenti norme vengono allegati degli elaborati grafici e normativi di definizione delle modalità di recupero degli ambiti A1. Tali elaborati individuano le principali tipologie da salvaguardare, gli allineamenti da rispettare, i principali standards e la mobilità ciclopedonale di servizio ai complessi edilizi ed ai relativi ambiti. Le indicazioni di cui ai suddetti allegati potranno essere precisate e modificate secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 43.7. In caso di modifiche
etti allegati potranno essere precisate e modificate secondo quanto disposto dal precedente paragrafo 43.7. In caso di modifiche che inducono ristrutturazione urbanistica, le procedure di variante sono quelle definite dalla L.R. n°. 12/2005. 11 - PRESCRIZIONI a - In occasione di ogni intervento di cui al precedente paragrafo 43.7, è obbligatorio intervenire sulle facciate dell’edificio o dell’unità interessata dall’intervento, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dall’art.
acciate dell’edificio o dell’unità interessata dall’intervento, in conformità a quanto previsto dalle presenti norme e dall’art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P.,al fine del coordinamento dell’intervento singolo alla tipologia di appartenenza. b - Il progetto edilizio sarà esteso agli spazi a cortile (F) ed a verde (G) , piantumate e non, di uso comune e/o esclusivo,ipotizzando una loro sistemazione,per poter poi eseguire le opere pertinenziali in forma coordinata a quelle comuni,a
esclusivo,ipotizzando una loro sistemazione,per poter poi eseguire le opere pertinenziali in forma coordinata a quelle comuni,a scomputo degli oneri concessori in quanto realizzate su aree gravate dal vincolo di servitù di cui al successivo art. 53 .9.cb. c - Gli interventi in ambito A potranno usufruire dei meccanismi premiali di cui al precedente art.32-C nel solo caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e nei limiti di incremento di volume di cui all’art. 51.d.2..
t.32-C nel solo caso di interventi di ristrutturazione urbanistica e nei limiti di incremento di volume di cui all’art. 51.d.2.. d - I volumi di cui alla lettera d) del precedente capoverso 43.7, anziché trasferiti come previsto dall’art. 32 delle presenti norme,possono essere acquisiti “in partita di giro” dal Comune anche a scomputo degli oneri concessori,secondo le modalita’ definite da apposita deliberazione Comunale. Il successivo trasferimento di questi volumi dal Comune agli operatori
le modalita’ definite da apposita deliberazione Comunale. Il successivo trasferimento di questi volumi dal Comune agli operatori avverrà secondo le modalità di cui alle presenti norme ed alle condizioni di cui al comma 4 delle N.d.R. dell’Ambito di Riqualificazione n°. 1 dell’art. 30 e di cui all’art. 32. e - Gli interventi di riqualificazione degli spazi pubblici e/o di formazione di opere di urbanizzazione negli ambiti A si configurano come standard qualitativo di cui all’art. 356.3.
137 f - L’intero ambito A corrisponde ad una Zona a rischio archeologico di cui all’art. 57.R3 g - La tutela indiretta di cui all’art. 45 del D.Lgs 42/2004 e di cui all’art. 18 – N.T.A. P.T.C.P. per la Chiesa di S. Giovanni Evangelista; Villa Manusardi (Sede Municipio) Cappella Barbarava ed il vecchio Cimitero, Villa Barbarava, e per i Beni segnalati dal SIRBeC:; (Cascina Parravicina; Cappella S. Bartolomeo, Villa Mandelli, C.na Incastro e C.na Losetti) interessa tutto
gnalati dal SIRBeC:; (Cascina Parravicina; Cappella S. Bartolomeo, Villa Mandelli, C.na Incastro e C.na Losetti) interessa tutto l’Ambito A di appartenenza dell’edificio tutelato. h - Per il combinato disposto degli artt. 11 comma 1 lettera c e 52 del D. Lgs 42/2004, l'esercizio del commercio nelle aree pubbliche riconosciute di valore culturale (architettonico, storico-artìstico e archeologico) è autorizzato dal Comune su parere del Soprintendente di riferimento,
lturale (architettonico, storico-artìstico e archeologico) è autorizzato dal Comune su parere del Soprintendente di riferimento, i - L'art. 49 del citato Codice stabilisce che la collocazione o l'affissione di mezzi pubblicitari su edifici (anche se coperti da ponteggi) e in aree tutelate o su strade site nell'ambito o in prossimità degli stessi è subordinata all'autorizzazione del Soprintendente dì riferimento. 12 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A1 presenti nell’area vasta del
Soprintendente dì riferimento. 12 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A1 presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 13 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI - Cortine edilizie Piazza Roma e via Como Gli interventi edilizi relativi agli edifici prospettanti su Piazza Roma e lungo
OLARI - Cortine edilizie Piazza Roma e via Como Gli interventi edilizi relativi agli edifici prospettanti su Piazza Roma e lungo via Como dovranno concorrere alla riqualificazione della rispettiva cortina edilizia di appartenenza, attraverso adeguate soluzioni architettoniche, materiali e colori, così come indicato alle disposizioni particolari delle zone di recupero Nell’ambito dei piani di recupero potranno essere valutati interventi modificativi delle facciate, qualora non venga alterata la composizione
ei piani di recupero potranno essere valutati interventi modificativi delle facciate, qualora non venga alterata la composizione architettonica delle stesse e vi sia un interesse pubblico.
- Villa e Parco già Mandelli Si prescrive una particolare attenzione agli interventi edilizi sulla villa e sul parco di pregio ambientale, sia in considerazione del vincolo D. Lgs 42/2004 sia sulla villa che sul parco, sia per la grande sensibilità paesistica vista la vicinanza al Lago di Montorfano.
Art. 44 - AMBITO A2 - PARCHI E VILLE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARCHITETT
D. Lgs 42/2004 sia sulla villa che sul parco, sia per la grande sensibilità paesistica vista la vicinanza al Lago di Montorfano. 14 – TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A1 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 44 - AMBITO A2 - PARCHI E VILLE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE
Art. 44 - AMBITO A2 - PARCHI E VILLE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARCHITETT
’art. 22 delle presenti norme. Art. 44 - AMBITO A2 - PARCHI E VILLE DI PARTICOLARE INTERESSE STORICO, ARCHITETTONICO, AMBIENTALE 1 - DESCRIZIONE Si tratta di aree parzialmente edificate con presenza significativa di ville di particolare interesse storico, architettonico, ambientale e di parchi di verde che, pur rimanendo di proprietà privata, costituiscono un elemento di interesse pubblico da tutelare efficacemente (art. 136 D. Lgs n°. 42/2004).
o di proprietà privata, costituiscono un elemento di interesse pubblico da tutelare efficacemente (art. 136 D. Lgs n°. 42/2004). A questo fine l’area di rispetto di questi edifici d’interesse storico, architettonico, ambientale, di cui all’art. 18 del P.T.C.P., corrisponde ai loro parchi e cortili, in quanto aree di pertinenza paesaggistico – ambientale degli stessi edifici. 2 - DESTINAZIONE D’USO All'interno del perimetro dell’ambito A2 sono consentite le destinazioni d'uso
tale degli stessi edifici. 2 - DESTINAZIONE D’USO All'interno del perimetro dell’ambito A2 sono consentite le destinazioni d'uso previste all'art. 8a delle presenti Norme. 3 - MODALITÀ DI INTERVENTO Gli interventi sono consentiti con permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.. Ai fini della tutela ambientale le aree scoperte e piantumate devono essere soggette a periodica manutenzione a cura e spese del proprietario. In caso di
138 inadempienza, la manutenzione potrà essere effettuata dall'Amministrazione Comunale, addebitando gli oneri alla proprietà. Per gli edifici compresi in ambiti A2 ed antecedenti il 1888, valgono le modalità d’intervento di cui ai precedenti artt. 30.1 e 43 ed all’All. 1A alle presenti norme. 4 – DENSITA’ EDILIZIA Le ricostruzioni e gli eventuali ampliamenti di modesta entità dovranno rispettare i seguenti limiti: If = pari all'esistente 5 - ALTEZZE DEGLI EDIFICI H = altezza pari all'esistente;
entità dovranno rispettare i seguenti limiti: If = pari all'esistente 5 - ALTEZZE DEGLI EDIFICI H = altezza pari all'esistente; 6 - DISTANZE MINIME DmDc = m 5.00 o, se minore, pari all'esistente; DfDe = m 10.00 o, se minore, pari all'esistente; Ds = m 5.00 anche in caso di ampliamenti di edifici esistenti. 7 – PRESCRIZIONI a- Quando non in contrasto con le prescrizioni di cui all’All. 1A alle presenti norme, valgono le seguenti Modalità di intervento.
Quando non in contrasto con le prescrizioni di cui all’All. 1A alle presenti norme, valgono le seguenti Modalità di intervento. Per questi edifici individuati come storicamente e paesisticamente significativi vige l’obbligo di restauro e riqualificazione degli esterni secondo la normativa indicata per gli ambiti “A1” di cui al precedente art. 43.7.a); è vietato ogni ampliamento (con esclusione dell'applicazione della legislazione in materia di sottotetti nel rispetto delle altezze di gronda e di colmo
to (con esclusione dell'applicazione della legislazione in materia di sottotetti nel rispetto delle altezze di gronda e di colmo esistenti). Gli interventi dovranno tendere alla conservazione di tutti gli elementi di edilizia tradizionale significativi quali “testimonianze” dei caratteri e del passato dei luoghi; in caso di restauro si dovranno rimuovere le aggiunte e le alterazioni che abbiano compromesso i significati delle tipologie originarie.
di restauro si dovranno rimuovere le aggiunte e le alterazioni che abbiano compromesso i significati delle tipologie originarie. Nel caso in cui tali fabbricati siano classificati dagli allegati di cui all’art. 30.1 non di tipo “A” e che a giudizio della Commissione per il paesaggio, non siano considerati significativi o privi di particolari caratteristiche storiche o tipologiche saranno consentiti interventi di ristrutturazione edilizia nel
ivi o privi di particolari caratteristiche storiche o tipologiche saranno consentiti interventi di ristrutturazione edilizia nel mantenimento comunque degli elementi tipologici caratteristici riconosciuti. E’ fatto divieto di realizzare all’esterno superfici impermeabili oltre a quelle utili per un normale soggiorno all’aperto. Sono vietate le pavimentazioni in cemento od elementi cementizi. Vige l’obbligo di mascheramento delle aree di sosta dei mezzi con siepe di
e le pavimentazioni in cemento od elementi cementizi. Vige l’obbligo di mascheramento delle aree di sosta dei mezzi con siepe di essenza compatibili con le caratteristiche tipiche della zona. E’ consentito l’impiego di pannelli solari anche sugli edifici, posti in copertura in pendenza di falda. Per le sistemazioni esterne potranno utilizzarsi solamente alberature di essenze autoctone a salvaguardia degli elementi vegetali significativi del luogo. Nel caso
o utilizzarsi solamente alberature di essenze autoctone a salvaguardia degli elementi vegetali significativi del luogo. Nel caso di edifici, o parti di essi, destinati a terziario, quando tale funzione venga a cessare, i relativi immobili potranno essere utilizzati per residenza e per le sue attività compatibili nel rispetto delle caratteristiche originarie dell'immobile e delle norme tipologiche di seguito riportate e secondo le procedure di cui alle presenti norme.
tiche originarie dell'immobile e delle norme tipologiche di seguito riportate e secondo le procedure di cui alle presenti norme. b- Quando non in contrasto con le prescrizioni di cui all’All. 1A alle presenti norme, valgono le seguenti norme tipologiche e materiche.
139 In generale gli elementi originali, quali portali, balconi, parapetti, serramenti stilisticamente caratterizzati, lapidi, sporti in legno, non possono in ogni caso essere eliminati. Quando fosse necessaria la sostituzione delle murature sussiste, l'obbligo di reimpiego di tali elementi. a) Di norma le facciate in pietra a vista originarie non possono essere demolite nè ricoperte. Sono ammessi nelle stesse solo eventuali limitati ripristini nelle aperture che non alterino l’armonia e l’organizzazione dei
e. Sono ammessi nelle stesse solo eventuali limitati ripristini nelle aperture che non alterino l’armonia e l’organizzazione dei prospetti. b) Il rinnovo di solai e di travature in legno deve essere di norma effettuato con gli stessi materiali e con analoghe caratteristiche, quando costituiscono elemento tipologicamente qualificante per l'aspetto esterno dell'edificio (gronde, travi, sottoportici) ecc. ; c) Le coperture degli edifici in caso di totale rinnovo debbono mantenere il
dell'edificio (gronde, travi, sottoportici) ecc. ; c) Le coperture degli edifici in caso di totale rinnovo debbono mantenere il manto esterno di tegole in coppi o altro materiale rustico dimostratamente tradizionale del sito (scisti, fasce alternate, ecc.);. d) le ante esterne potranno essere in legno a listoni o in lamiera con telaio in ferro; le finestre debbono essere in legno o altro materiale a condizione che le stesse siano tinteggiate e realizzate con profilati a spigoli
stre debbono essere in legno o altro materiale a condizione che le stesse siano tinteggiate e realizzate con profilati a spigoli arrotondati con assoluta esclusione di profilati in alluminio al naturale o anodizzato. Vietate per la residenza l'impiego di serrande a maglia o tipo saracinesca. e) Le soglie e le parti in pietra debbono essere preferibilmente di materiale di impiego locale rifinite secondo l'uso tradizionale e di adeguato spessore.
pietra debbono essere preferibilmente di materiale di impiego locale rifinite secondo l'uso tradizionale e di adeguato spessore. f) Gli intonaci civili devono essere dipinti con materiale che assicuri una adeguata traspirazione e un equilibrato invecchiamento delle superfici. Da preferire gli impasti a base di calce con finitura al civile o rustico a cazzuola. Le colorazioni compatibili sono i beige, rosa,mattone, salvo diverse prescrizioni del Piano del Colore se vigente.
o a cazzuola. Le colorazioni compatibili sono i beige, rosa,mattone, salvo diverse prescrizioni del Piano del Colore se vigente. g) Vige l’obbligo di mantenimento e restauro delle pareti affrescate e di restauro e ripristino di lesene cornici e modanature anche se in muratura. Le pavimentazioni esterne saranno preferibilmente in pietra locale o selciato; i muretti saranno in pietra o intonacati con copertina in pietra; le costruzioni accessorie devono rispettare i medesimi caratteri dell'edificio
o in pietra o intonacati con copertina in pietra; le costruzioni accessorie devono rispettare i medesimi caratteri dell'edificio principale. h) Solo i balconi già preesistenti negli edifici, potranno essere mantenuti. l) Le scale esterne originali esistenti sono da conservare ed i nuovi interventi saranno con rivestimento in pietra non lucidata delle qualità tradizionali. m) Le apparecchiature di illuminazione esterna dovranno evitare le illuminazioni fluorescenti al neon, mentre sono ammesse le lampade a
pparecchiature di illuminazione esterna dovranno evitare le illuminazioni fluorescenti al neon, mentre sono ammesse le lampade a basso consumo; sono da privilegiare piatti di metallo smaltato. n) Le insegne Compatibili i supporti in legno o lamiera verniciata. Vietato l'uso della plastica o dell'alluminio non verniciato; ammesse le insegne pensili solo se in ferro battuto, da porsi ad altezza regolamentare.
140 o) Le ringhiere saranno di tipo tradizionale di norma con l'uso di ferro con tondino verticale e piattine orizzontali, salvo restauri di elementi originari preesistenti. p) Gli impianti tecnologici Le tubazioni dell'acquedotto, le linee elettriche, telefoniche simili devono essere eliminate e sostituite con impianti interrati o incassati, nei limiti ammessi dalle norme specifiche per ogni tipo di impianto. Le cabine dei servizi tecnologici (esistenti e future) devono possibilmente
si dalle norme specifiche per ogni tipo di impianto. Le cabine dei servizi tecnologici (esistenti e future) devono possibilmente essere sotterranee o opportunamente occultate alla vista. Ammessi pannelli solari in copertura posati in pendenza di falda o sul terreno opportunamente mascherati. q) Le affissioni didascaliche o pubblicitarie saranno ammesse unicamente negli appositi spazi individuati e posti in opera dalla Amministrazione Comunale o su delega della stessa.
no ammesse unicamente negli appositi spazi individuati e posti in opera dalla Amministrazione Comunale o su delega della stessa. r) Nel caso di rifacimento, le coperture di norma avranno falde con pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 45%. s) E' vietato l'uso di cemento a vista per costruzioni, muri o pavimentazioni esterne, tranne eccezionali e dimostrate esigenze strutturali. L'Amministrazione Comunale potrà adottare il Piano del Colore e/o schede
, tranne eccezionali e dimostrate esigenze strutturali. L'Amministrazione Comunale potrà adottare il Piano del Colore e/o schede tipologiche per materiali, colori, ecc. da impiegare nei recuperi, oltre ad un repertorio degli elementi esistenti di significato storico-culturale e paesistico da tutelare. Per i nuclei, la tutela dei valori storici dovrà essere improntata alla massima salvaguardia dei caratteri di antica formazione intendendo con ciò:
tela dei valori storici dovrà essere improntata alla massima salvaguardia dei caratteri di antica formazione intendendo con ciò: la conservazione dell'assetto urbanistico che comporta il divieto di edificare od ingombrare gli spazi liberi all'interno della perimetrazione di nucleo, quando tali nuclei presentano una configurazione compatta e compositivamente conclusa. la conservazione delle connotazioni storiche degli edifici rapportabili
una configurazione compatta e compositivamente conclusa. la conservazione delle connotazioni storiche degli edifici rapportabili nell’assieme all'assetto compositivo, alle forme delle coperture e quote, ai materiali ed alle tecniche effettivamente impiegate. 8 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A2 presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle
Art. 45 - AMBITO A3 - RESIDENZIALE CON AREE DI PROPRIETA’ A VALORE AMBIENTALE
ano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 9 – TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A2 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 45 - AMBITO A3 - RESIDENZIALE CON AREE DI PROPRIETA’ A VALORE AMBIENTALE
Art. 45 - AMBITO A3 - RESIDENZIALE CON AREE DI PROPRIETA’ A VALORE AMBIENTALE
procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 45 - AMBITO A3 - RESIDENZIALE CON AREE DI PROPRIETA’ A VALORE AMBIENTALE 1 - DESCRIZIONE Si tratta di aree parzialmente edificate con presenza significativa di verde, piantumato e non, che, pur rimanendo di proprietà privata, costituisce un elemento di interesse pubblico da tutelare efficacemente (art. 136 D. Lgs n°. 42/2004), secondo le procedure di cui al precedente art. 22.
i interesse pubblico da tutelare efficacemente (art. 136 D. Lgs n°. 42/2004), secondo le procedure di cui al precedente art. 22. 2 - DESTINAZIONE D’USO All'interno del perimetro dell’ambito A3 sono consentite le destinazioni d'uso previste all'art. 8a delle presenti Norme. 3 - MODALITÀ DI INTERVENTO Gli interventi sono consentiti con permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A..
141 Ai fini della tutela ambientale le aree scoperte e piantumate devono essere soggette a periodica manutenzione a cura e spese del proprietario. 4 – DENSITA’ EDILIZIA Le ricostruzioni e gli eventuali ampliamenti di modesta entità dovranno rispettare i seguenti limiti: If = - pari all'esistente per gli edifici antecedenti il 1888,
- con possibilità di incremento volumetrico “una tantum”, utilizzabile una sola volta e per l'edificio già a destinazione, in tutto o in parte, principale,
ento volumetrico “una tantum”, utilizzabile una sola volta e per l'edificio già a destinazione, in tutto o in parte, principale, pari al 10 % del volume degli edifici successivi al 1888, per un minimo di 150 mc. e per un massimo di 300 mc., qualora dettato da evidenti o comprovati miglioramenti funzionali e tecnologici degli edifici e qualora non già usufruito in attuazione dei precedenti P.R.G. 5 - ALTEZZE DEGLI EDIFICI H = due piani fuori terra con altezza non superiore a m 7,50 o, se superiore,
ne dei precedenti P.R.G. 5 - ALTEZZE DEGLI EDIFICI H = due piani fuori terra con altezza non superiore a m 7,50 o, se superiore, pari all'esistente; 6 - DISTANZE MINIME DmDc = m 5.00 o, se minore, pari all'esistente; DfDe = m 10.00 o, se minore, pari all'esistente; Ds = m 5.00 anche in caso di ampliamenti di edifici esistenti. 7 – PRESCRIZIONI Le tutele di cui al precedente comma 1 di esplicano in attuazione delle seguenti prescrizioni se ed in quanto non in contrasto con quelle di cui all’All. 1A alle
mma 1 di esplicano in attuazione delle seguenti prescrizioni se ed in quanto non in contrasto con quelle di cui all’All. 1A alle presenti norme. A - Rete Ecologica del P.T.C.P. Le aree libere degli ambiti A3, comprese nei trecento metri dalla linea di battigia del lago, sono inedificabili in quanto parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. e quindi soggette alla salvaguardia di cui all’art.11 delle N.dT.A. del P.T.C.P. stesso. B - Norme generali per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente
ardia di cui all’art.11 delle N.dT.A. del P.T.C.P. stesso. B - Norme generali per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente Al fine di consentire un riuso degli edifici esistenti in grado di contribuire alla manutenzione e rivitalizzazione dei luoghi saranno consentiti interventi di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento igienico, ristrutturazione, ricostruzione e ampliamento degli edifici esistenti nei limiti di cui al precedente comma 4, ai fini del riuso compatibile per i quali
ruzione e ampliamento degli edifici esistenti nei limiti di cui al precedente comma 4, ai fini del riuso compatibile per i quali eventuali nuovi scarichi e/o aggravio degli esistenti dovranno essere normalizzati ai sensi della legislazione vigente in materia. Gli edifici esistenti sono confermati per abitazione o comunque destinabili a tale funzione. C - Modalità degli interventi Per gli edifici compresi in ambiti A3 ed antecedenti il 1888, valgono le
tinabili a tale funzione. C - Modalità degli interventi Per gli edifici compresi in ambiti A3 ed antecedenti il 1888, valgono le modalità d’intervento di cui ai precedenti artt. 30.1 e 43 e di cui all’All. 1A alle presenti norme e per quanto non in contrasto, le seguenti modalità. E’ fatto divieto di formazione di tetti a padiglione in contrasto con la morfologia dei luoghi. Nelle tinteggiature i colori ammessi sono: beige, rosa, mattone e le tinte nella gamma delle terre.
142 Divieto di realizzare all’esterno superfici impermeabili oltre a quelle utili per un normale soggiorno all’aperto e per la realizzazione di strutture per lo sport quali piscine e campi da tennis. Vietate pavimentazioni in cemento od elementi cementizi. Obbligo di mascheramento delle aree di sosta dei mezzi con siepe di essenza compatibili con le caratteristiche tipiche della zona. Consentito l’impiego di pannelli solari anche sugli edifici, posti in copertura in pendenza di falda.
stiche tipiche della zona. Consentito l’impiego di pannelli solari anche sugli edifici, posti in copertura in pendenza di falda. Per le sistemazioni esterne potranno utilizzarsi solamente alberature di essenze autoctone a salvaguardia degli elementi vegetali significativi del luogo. Negli interventi dovranno applicarsi i criteri tipologici che seguono: a) le ante esterne potranno essere in legno a listoni o in lamiera con telaio in ferro; le finestre debbono essere in legno o altro materiale a
rne potranno essere in legno a listoni o in lamiera con telaio in ferro; le finestre debbono essere in legno o altro materiale a condizione che le stesse siano tinteggiate e realizzate con profilati a spigoli arrotondati con assoluta esclusione di profilati in alluminio al naturale o anodizzato. Vietate per la residenza l'impiego di serrande a maglia, o tipo saracinesca. b) Le soglie e le parti in pietra debbono essere di materiale di impiego
nza l'impiego di serrande a maglia, o tipo saracinesca. b) Le soglie e le parti in pietra debbono essere di materiale di impiego locale rifinite secondo l'uso tradizionale e di adeguato spessore. c) Gli intonaci civili devono essere dipinti con materiale che assicuri una adeguata traspirazione e un equilibrato invecchiamento delle superfici. Da preferire gli impasti a base di calce con finitura al civile o rustico a cazzuola. Le colorazioni compatibili sono i beige, rosa,mattone, salvo diverse
base di calce con finitura al civile o rustico a cazzuola. Le colorazioni compatibili sono i beige, rosa,mattone, salvo diverse prescrizioni dell’A.C. Le pavimentazioni esterne saranno in pietra locale o selciato; i muretti in pietra o intonaci con copertina in pietra; le costruzioni accessorie devono rispettare i medesimi caratteri dell'edificio principale. d) Le apparecchiature di illuminazione esterna dovranno evitare le illuminazioni fluorescenti al neon, ammesse le lampade a basso
) Le apparecchiature di illuminazione esterna dovranno evitare le illuminazioni fluorescenti al neon, ammesse le lampade a basso consumo,da privilegiare piatti di metallo smaltato. e) Le insegne Compatibili i supporti in legno o lamiera verniciata. f) Le ringhiere saranno di tipo tradizionale di norma con l'uso di ferro con tondino verticale e piattine orizzontali, salvo restauri di elementi originari preesistenti. g) Gli impianti tecnologici
rro con tondino verticale e piattine orizzontali, salvo restauri di elementi originari preesistenti. g) Gli impianti tecnologici Le tubazioni dell'acquedotto, le linee elettriche, telefoniche simili devono essere eliminate e sostituite con impianti interrati o incassati, nei limiti ammessi dalle norme specifiche per ogni tipo di impianto. Le cabine dei servizi tecnologici (esistenti e future) devono possibilmente essere sotterranee o opportunamente occultate alla vista.
bine dei servizi tecnologici (esistenti e future) devono possibilmente essere sotterranee o opportunamente occultate alla vista. Ammessi pannelli solari in copertura posati in pendenza di falda o sul terreno opportunamente mascherati. h) Nel caso di rifacimento, le coperture di norma avranno falde con pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 45%. i) E' vietato l'uso di cemento a vista per costruzioni, muri o pavimentazioni esterne, tranne eccezionali e dimostrate esigenze strutturali.
143 8 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A3 presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 9 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI – ex P.A. 3 – Residenza Mughetto: In considerazione della attuale conformazione dei lotti composta da ville con
IONI PARTICOLARI – ex P.A. 3 – Residenza Mughetto: In considerazione della attuale conformazione dei lotti composta da ville con parco, si prescrive il mantenimento degli ambiti con il valore ambientale esistente con interventi volti alla conservazione della struttura urbanistica esistente. Con una particolare attenzione agli interventi edilizi
- Ambiti a sud di via Como e a nord di via Crotto Urago: In considerazione dell’elevato valore ambientale dei comparti, e le visuali
biti a sud di via Como e a nord di via Crotto Urago: In considerazione dell’elevato valore ambientale dei comparti, e le visuali significative sia dagli ambiti urbanizzati verso il lago di Montorfano, sia lungo la percorrenza della via Como, si prescrive il mantenimento della struttura urbanistica esistente, composta in prevalenza da ville con parco, con una particolare attenzione agli interventi edilizi.
Art. 46 - AMBITO B- RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
uttura urbanistica esistente, composta in prevalenza da ville con parco, con una particolare attenzione agli interventi edilizi. 10 – TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti A3 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 46 - AMBITO B- RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 1 - DESCRIZIONE Il presente articolo disciplina l’edificazione negli ambiti totalmente o
AMBITO B- RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO
AMBITO B- RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO 1 - DESCRIZIONE Il presente articolo disciplina l’edificazione negli ambiti totalmente o parzialmente già edificati, con l’obiettivo di completare gli insediamenti esistenti. In quest’ambito sono compresi i P.A. vigenti di cui all’art. 5b che non sono stati perimetrati e/o individuati dalle tavole dell’Azzonamento per i quali vale la normativa di cui al successivo art. 48. Questa condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso
quali vale la normativa di cui al successivo art. 48. Questa condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. 2 - DESTINAZIONI D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8-a) delle presenti Norme. 3 - DENSITÀ EDILIZIA - If - si mantiene la densità edilizia esistente per gli interventi di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione
di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione
- per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, di con o senza demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti si applica una densità pari all’esistente se superiore e/o a 0,50, 0,80 e 1,00 mc/mq, in funzione delle modalità di intervento.
- ai lotti già frazionati ed ancora liberi e non prospicienti su strade
e 1,00 mc/mq, in funzione delle modalità di intervento.
- ai lotti già frazionati ed ancora liberi e non prospicienti su strade pubbliche esistenti e/o di nuova formazione, è assegnato un indice di densità fondiaria di 0,50 mc./mq. 4 - MODALITA’ D’INTERVENTO L’edificazione è consentita tramite:
- permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A. o C.I.A. per interventi di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria,
costruire semplice o DIA o S.C.I.A. o C.I.A. per interventi di risanamento conservativo, manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia, per integrazioni volumetriche di cui all’art. 51.1.c di ognuno degli indici di cui al precedente comma senza demolizione e ricostruzione e senza cambio di destinazione. 2) permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A. o C.I.A. per nuovi interventi, compresi gli ampliamenti ed i sopralzi per interventi di ristrutturazione edilizia
DIA o S.C.I.A. o C.I.A. per nuovi interventi, compresi gli ampliamenti ed i sopralzi per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con demolizione e ricostruzione e per
144 interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice massimo If = 0,50 mc./mq. 3) permesso di costruire convenzionato o P.A. ove previsto dalle tavole di zonizzazione, per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione, di e/o con demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice massimo If = It = 0,80 mc./mq. e/o di volumetria pari o superiore a 1.500,00 mc. e/o di un numero di alloggi superiore a 5 (cinque).
imo If = It = 0,80 mc./mq. e/o di volumetria pari o superiore a 1.500,00 mc. e/o di un numero di alloggi superiore a 5 (cinque). 4) Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia, di con demolizione e ricostruzione, per interventi di ristrutturazione urbanistica ad indice di densità fondiaria superiore a 0,801mc./mq. fino all’indice massimo If =It = 1,00 mc./mq. o superiore se esistente.
ad indice di densità fondiaria superiore a 0,801mc./mq. fino all’indice massimo If =It = 1,00 mc./mq. o superiore se esistente. 5) L’ambito B* sarà attuato attraverso un Piano di Recupero, con indice (If = It)pari all’esistente (Slp x 3,00). L’inserimento della nuova edificazione dovrà prestare particolare attenzione al contiguo centro storico. 5 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI 1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A.,
e al contiguo centro storico. 5 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI 1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A., l’altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, eventualmente aumentata di un piano per interventi di recupero sottotetti ai sensi della L.R. n°. 12/2005 e/o di sopralzo di cui all’art. 51 , alle condizioni di cui al precedente art 16b mentre l’altezza dei nuovi edifici o di quelli
e/o di sopralzo di cui all’art. 51 , alle condizioni di cui al precedente art 16b mentre l’altezza dei nuovi edifici o di quelli ricostruiti non può superare l’altezza dell’edificio piu’ alto preesistente su lotti a confine e nel caso di nuovi edifici parzialmente o totalmente isolati, la loro altezza sara’ definita come previsto dai precedenti artt.16b e 16c. In ogni caso l’altezza non potrà superare 7,50 m. 2) per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo
In ogni caso l’altezza non potrà superare 7,50 m. 2) per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui ai precedenti precedenti artt.16b e 16c. 6 - DISTANZE TRA I FABBRICATI (art. 16.c) 1) per le operazioni di risanamento conservativo manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti
icostruzione le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando
finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 3) Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
ieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferire a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml.7 e ml.15
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.
- Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono
distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa.
145 Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche 7 - PERMEABILITÀ DEI SUOLI URBANI = > 30% 8 - STANDARD Da cedere obbligatoriamente nei P.A. a richiesta dell’Amministrazione Comunale nella misura massima di cui all’art. 53 riferita all’incremento volumetrico da 0,50 a 0,80 mc./mq. e/o a 1,00 mc./mq., e minima di 3 + 3 mq./ab., riferita all’intera volumetria di progetto.
to volumetrico da 0,50 a 0,80 mc./mq. e/o a 1,00 mc./mq., e minima di 3 + 3 mq./ab., riferita all’intera volumetria di progetto. Lo standard qualitativo di cui all’art.32 e di cui all’art. 33.1.a sarà calcolato sull’incremento volumetrico da 0,80 a 1,00 mc./mq. 9 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1 - Nel caso di cessazione di attività produttive o commerciali in atto, è consentito il subentro di altre attività ammesse come destinazioni complementari alla residenza, previa acquisizione dei pareri previsti norme
subentro di altre attività ammesse come destinazioni complementari alla residenza, previa acquisizione dei pareri previsti norme o/e regolamenti purché non creino molestie, rischio e danno alla preminente caratteristica residenziale del comparto. 2 - Le aree libere, piantumate e non, di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 6 (art. 30) saranno oggetto di uno specifico progetto di sistemazione di cui all’art. 24. 10 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B presenti nell’area vasta del
sistemazione di cui all’art. 24. 10 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 11 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B interessati o non interessati
Art. 47 -AMBITO BV - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO
go di Montorfano. 11 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 47 -AMBITO BV - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO E DI VERDE PRIVATO 1 - DESCRIZIONE Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e destinate alla residenza e al verde privato.
PRIVATO 1 - DESCRIZIONE Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate e destinate alla residenza e al verde privato. 2 – DESTINAZIONI D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art.8-a) delle presenti norme. In questi ambiti si richiede la salvaguardia del verde, piantumato e non, di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 9 – Art. 30. Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza del mantenimento della conservazione delle caratteristiche ambientali, unicamente gli interventi edilizi
patibili con l'esigenza del mantenimento della conservazione delle caratteristiche ambientali, unicamente gli interventi edilizi finalizzati a migliorare l'abitabilità o agibilità nelle costruzioni esistenti. Sono ammessi, se compatibili con l'esigenza di cui sopra, le attrezzature sportive e ricreative, limitatamente ad una superficie non eccedente il 20% di ciascuna area. Qualsiasi sistemazione deve, in ogni modo, essere a cielo aperto, salva la
146 realizzazione di pergolati, di gazebo o di coperture di modeste dimensioni aperte su tutti i lati, con divieto comunque di coperture in lamiera od in plastica. 3 - DENSITÀ EDILIZIA V è costituito dal volume esistente se superiore al volume risultante applicando la If = 0,50 mc./mq, e da un volume per l'ampliamento degli edifici esistenti calcolato applicando l’If di 0,20 mc./mq. per un incremento massimo di 300 mc., in alternativa a quanto disposto dall’art. 51.1.
calcolato applicando l’If di 0,20 mc./mq. per un incremento massimo di 300 mc., in alternativa a quanto disposto dall’art. 51.1. If Per i lotti compresi dalle tavole di zonizzazione in ambito BV e già frazionati ed ancora liberi in quanto non edificati e privi di vincoli di cui all’art. 13 e di cui al successivo capitolo 8 – Rete Ecologica del P.T.C.P. , alla data di adozione del P.G.T. o già edificati con densità inferiore, è assegnato un indice fondiario 0,50 mc./mq. per un massimo di 300 mc.
dozione del P.G.T. o già edificati con densità inferiore, è assegnato un indice fondiario 0,50 mc./mq. per un massimo di 300 mc. e per un’integrazione volumetrica calcolata applicando l’If di 0,20 mc./mq. per un massimo di altri 300 mc. in alternativa a quanto disposto dall’art. 51.1. It 0,5 mc./mq. per i P.A. per l’esaurimento dell’indice It in attuazione degli indirizzi di cui al successivo comma 7. Rc 40% Sd 40% 4 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI 1) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito
al successivo comma 7. Rc 40% Sd 40% 4 - ALTEZZA DEGLI EDIFICI 1) per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni, l’altezza massima di ogni edificio non può superare l’altezza dell’edificio più alto fra gli edifici esistenti sui lotti confinanti, con l'eccezione di edifici che formino oggetto di piani attuativi o che siano isolati, fermo restando in tutti i casi quanto disposto dai
ezione di edifici che formino oggetto di piani attuativi o che siano isolati, fermo restando in tutti i casi quanto disposto dai precedenti art. 16.b e 16c. 3) In ogni caso l’altezza non potrà superare 7,50 m. 5 - DISTANZE TRA I FABBRICATI (art. 16.c) 1) per le operazioni di risanamento conservativo le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza
ntercorrenti tra i volumi edificati preesistenti 2) per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni è prescritta la distanza minima assoluta di m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. E' altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto; la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12.
si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml. 12. 3) Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferire a ml. 7;
bono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferire a ml. 7;
- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra mt. 7 e mt. 15
- ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a mt. 15.
- Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse
147 distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche. 6 - EDIFICAZIONE Permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. per gli interventi di Ristrutturazione edilizia, di ricostruzione o nuova costruzione,di volumetria di progetto pari o inferiore a 300 mc. P.A. di cui al D.d.R. o P.d.C.c. per interventi di nuova edificazione o di
,di volumetria di progetto pari o inferiore a 300 mc. P.A. di cui al D.d.R. o P.d.C.c. per interventi di nuova edificazione o di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica per l’utilizzo di tutta la volumetria di progetto quando risulta superiore a 300 mc. P.A. obbligatorio per i comparti appositamente perimetrati nella tavola dell’Azzonamento. 7- PRESCRIZIONI PARTICOLARI All'interno dei singoli lotti:
- l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove
ento. 7- PRESCRIZIONI PARTICOLARI All'interno dei singoli lotti:
- l'edificazione è possibile a condizione che non induca nuove urbanizzazioni ma solo il completamento di quelle esistenti e gli allacciamenti necessari;
- l'edificazione è possibile ampliando gli edifici esistenti o realizzandone dei nuovi nelle aree già frazionate alla data di adozione del P.G.T., nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano.
di adozione del P.G.T., nello schema di edifici isolati mono o bifamiliari, escluse le case a schiera e gli edifici multipiano. 3) le aree libere piantumate e non saranno oggetto di uno specifico progetto di sistemazione di tutta l’area di cui all’art. 24; 4) non sono consentite costruzioni accessorie nelle aree inedificate. E' possibile l'accorpamento dei volumi accessori preesistenti nei limiti di cui all’art. 21 ed è possibile realizzare serre purchè con superfici trasparenti
dei volumi accessori preesistenti nei limiti di cui all’art. 21 ed è possibile realizzare serre purchè con superfici trasparenti in vetro o policarbonato e progettate organicamente pari ad 1/25 della superficie libera da costruzioni; 5) tutti gli interventi devono prevedere valori cromatici riconducibili alle terre naturali, al cotto, al legno. L'uso di toni di contrasto è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono
o è ammesso non oltre il 20% delle superfici esterne. Nei progetti devono essere indicati i valori cromatici prescelti, e devono essere allegati campioni dei toni di contrasto. 6) per le alberature, devono essere preferite le specie autoctone; 7) utilizzo dei sottotetti esistenti abitabili o agibili secondo le norme specifiche per i sottotetti dettate dalle A.S.L. e dalla Legge Regionale; 8) per l'illuminazione del sottotetto sono ammessi sia lucernari in falda che
etti dettate dalle A.S.L. e dalla Legge Regionale; 8) per l'illuminazione del sottotetto sono ammessi sia lucernari in falda che abbaini e cappuccine se coerenti con l'architettura esistente. 8 - RETE ECOLOGICA DEL P.T.C.P. Le aree libere degli ambiti BV, comprese nei trecento metri dalla linea di battigia del lago, sono inedificabili in quanto parte integrante della Rete ecologica del P.T.C.P. e quindi soggette alla salvaguardia di cui all’art.11 delle N.dT.A. del P.T.C.P. stesso.
rante della Rete ecologica del P.T.C.P. e quindi soggette alla salvaguardia di cui all’art.11 delle N.dT.A. del P.T.C.P. stesso. 9 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BV presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano.
Art. 48 - AMBITO BC - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI VIGENTI
148 10 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BV interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 48 - AMBITO BC - RESIDENZIALE DI COMPLETAMENTO PER PIANI ATTUATIVI VIGENTI 1 - DESCRIZIONE Gli ambiti BC Residenziali di completamento comprendono gli insediamenti residenziali dei P.A. adottati e/o approvati, che come tali vengono confermati
ali di completamento comprendono gli insediamenti residenziali dei P.A. adottati e/o approvati, che come tali vengono confermati dal P.G.T. così come previsto dall'art.5b delle presenti norme. Tali prescrizioni valgono anche per gli ambiti BC non perimetrati e per gli ambiti non azzonati come BC sulla tavola dell’Azzonamento del P.d.R. ma interessati da P.A. adottati e/o approvati. Quest’ultima condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.
vati. Quest’ultima condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. Gli ambiti BC comprendono anche le parti del territorio edificate, destinate alla residenza ed aventi carattere economico – popolare ai sensi della Legge n°. 167/1962 e della legge n°. 865/1971. 2 - TIPI D'INTERVENTO Sono permessi tutti gli interventi di cui all’art.5b. L’edificazione avviene
- mediante permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. in attuazione dei P.A.vigenti
nti di cui all’art.5b. L’edificazione avviene
- mediante permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. in attuazione dei P.A.vigenti
- a mezzo di P.A. per Varianti urbanistiche o per decadenza del P.A. vigente. 3 - DESTINAZIONE Valgono le destinazioni previste dal P.A. 4 - PARAMETRI EDILIZI Negli ambiti BC rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbanistici relativi ai singoli Piani Attuativi, così come previsto dall'art.5b delle presenti norme, fatte salve le integrazioni volumetriche di cui all’art.51.
iani Attuativi, così come previsto dall'art.5b delle presenti norme, fatte salve le integrazioni volumetriche di cui all’art.51. 5 - NORME PARTICOLARI 1 - Nel caso di cessazione di attività in atto, è consentito il subentro di altre attività ammesse come destinazioni complementari alla residenza (art.8a), previa acquisizione dei pareri previsti dalle norme o/e regolamenti purché non creino molestie, rischio e danno alla preminente caratteristica residenziale del comparto.
alle norme o/e regolamenti purché non creino molestie, rischio e danno alla preminente caratteristica residenziale del comparto. Non sono ammesse costruzioni accessorie di cui all’art. 21 delle presenti norme. 2 - Le aree libere, piantumate e non, di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 4 (art. 30) saranno oggetto di uno specifico progetto di sistemazione di cui all’art. 24. 3 - ex P.A. 3 – Residenza Mughetto: In considerazione della attuale conformazione dei lotti composta da ville con
i all’art. 24. 3 - ex P.A. 3 – Residenza Mughetto: In considerazione della attuale conformazione dei lotti composta da ville con parco, si prescrive il mantenimento degli ambiti con il valore ambientale esistente con interventi volti alla conservazione della struttura urbanistica esistente. Con una particolare attenzione agli interventi edilizi. L’eventuale variante del P.A. vigente, potrà essere proposto in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 45 in ambito A3.
. L’eventuale variante del P.A. vigente, potrà essere proposto in attuazione delle prescrizioni di cui all’art. 45 in ambito A3. 6 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BC presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 7 - TUTELA
nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 7 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BC interessati o non interessati
Art. 49 - AMBITO B/SU SERVIZI URBANI DI RISTRUTTURAZIONE E DI COMPLETAMENTO
149 da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 49 - AMBITO B/SU SERVIZI URBANI DI RISTRUTTURAZIONE E DI COMPLETAMENTO 1 - DESCRIZIONE Gli ambiti B/SU comprendono parti di territorio già edificate e/ da edificare, per le quali è possibile il riutilizzo di tutta la Slp esistente e di progetto per le destinazioni di ambito. Quale meccanismo incentivante è possibile un’integrazione della Slp esistente
tente e di progetto per le destinazioni di ambito. Quale meccanismo incentivante è possibile un’integrazione della Slp esistente e/o di progetto sulla base del volume risultante dall’applicazione del coefficiente di adeguamento delle maggiori altezze esistenti all’altezza virtuale di ml. 4,530 di cui al precedente art. 14. Gli insediamenti B/SU perimetrati come esistenti al 1888, sono sottoposti alle modalità d’intervento di cui agli artt. 30.1 e 43.
li insediamenti B/SU perimetrati come esistenti al 1888, sono sottoposti alle modalità d’intervento di cui agli artt. 30.1 e 43. 2 - PARAMETRI EDILIZI Uf per i lotti liberi e per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, si applica una densità pari a 0,50 mq./mq. o pari all’esistente o se superiore o per l’integrazione all’esistente incrementato della Slp come al precedente comma1 nel
/mq. o pari all’esistente o se superiore o per l’integrazione all’esistente incrementato della Slp come al precedente comma1 nel caso di cambio di destinazione d’uso o della Slp di cui all’art. 51 nel caso delle destinazioni esistenti, in funzione delle modalità d’intervento. Altezza H 1) per gli interventi a permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A., o C.I.A., l’altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, mentre l’altezza dei nuovi edifici e
S.C.I.A., o C.I.A., l’altezza degli edifici esistenti non può superare quella preesistente, mentre l’altezza dei nuovi edifici e di quelli ricostruiti non può superare l’altezza dell’edificio più alto preesistente su lotti a confine, e nel caso di nuovi edifici isolati la loro altezza sarà definita come previsto dai precedenti artt. 16b e 16c. 2) Per gli interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 16b e 16c.
interventi a permesso di costruire convenzionato o Piano Attuativo valgono le disposizioni di cui ai precedenti artt. 16b e 16c. L’altezza non potrà in ogni caso superare 7,50 m. Rapporto di Copertura Rc = esistente incrementato fino al 60% nel rispetto degli altri indici Permeabilità del suolo Sd = 15% commerciale Sd 30% terziario e residenziale Per gli insediamenti B/SU esistenti al 1888 valgono gli indici (Uf, H, Rc ed Sd) esistenti.
iale Sd 30% terziario e residenziale Per gli insediamenti B/SU esistenti al 1888 valgono gli indici (Uf, H, Rc ed Sd) esistenti. 3 - DESTINAZIONE Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 8 lettera c) delle presenti Norme. Sono in particolare ammesse le attrezzature destinate alla ricettività con rotazione, senza frazionamento delle proprietà immobiliari cioè: centri di ristoro, alberghi, hotel, ostelli, rifugi, colonie e similari.
, senza frazionamento delle proprietà immobiliari cioè: centri di ristoro, alberghi, hotel, ostelli, rifugi, colonie e similari. Negli ambiti B/SU le attività produttive in atto possono permanere ed ampliarsi in attuazione degli indici di cui al precedente paragrafo 2 se ed in quanto ancora possibile in attuazione delle presenti norme, a condizione che dimostrino di non arrecare molestie e danno alle attività insediate all’interno o al confine del comparto.
rme, a condizione che dimostrino di non arrecare molestie e danno alle attività insediate all’interno o al confine del comparto. Per attività produttive in atto si intendono anche quelle che permangono per cessione del ramo d’azienda.
150 Non sono in ogni caso ammessi interventi edilizi che consentano il potenziamento di Per le eventuali attività insalubri di prima classe insediate valgono le prescrizioni di cui ai precedenti artt. 8c e 10. Per gli Ambiti di Trasformazione valgono le destinazioni di cui agli artt. 30 29 e 34 33 delle presenti norme. 4 - MODALITA’ D’INTERVENTO L’edificazione è possibile a mezzo di:
- di Permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. per la
ITA’ D’INTERVENTO L’edificazione è possibile a mezzo di:
- di Permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. per la manutenzione straordinaria e restauro e risanamento conservativo,per gli interventi anche di ristrutturazione edilizia senza cambio di destinazione e senza demolizione e ricostruzione;
- di Permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.per per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, con senza cambio
mplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.per per gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, con senza cambio di destinazione e/o con e di demolizione e ricostruzione e per l’ampliamento degli insediamenti esistenti fino all’indice Uf = 0,50 mq./mq. o esistente se superiore, per una Slp di progetto inferiore a 1.000,00 mq.;
- di permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi interventi e per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione
e convenzionato o P.A. per nuovi interventi e per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con e di demolizione e ricostruzione e per gli interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice Uf = 0,50 mq./mq. o esistente se superiore, incrementato come previsto dal precedente comma 1, o come previsto dall’art. 51, per una Slp di progetto uguale o superiore a 1.000,00 mq.
to come previsto dal precedente comma 1, o come previsto dall’art. 51, per una Slp di progetto uguale o superiore a 1.000,00 mq.
- di Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi e per l’ampliamento degli insediamenti esistenti di cui al precedente comma 1, per interventi di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione e/o con e di demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice Uf
bio di destinazione e/o con e di demolizione e ricostruzione e per interventi di ristrutturazione urbanistica fino all’indice Uf = 0,50 mq./mq. o esistente se superiore, incrementato come previsto dal precedente comma 1, per una Slp di progetto uguale o superiore a 2.000,00 mq. 5 - STANDARD Lo standard sarà calcolato sulla Slp potenziale del lotto, indipendentemente dalla Slp di progetto ed in riferimento alle destinazioni principali ammesse.
sulla Slp potenziale del lotto, indipendentemente dalla Slp di progetto ed in riferimento alle destinazioni principali ammesse. Nell'attuazione dei singoli piani attuativi, occorre destinare a spazi pubblici, oltre i parcheggi di cui all'art. 7 delle presenti norme calcolati sulla SLP di differenza tra la SLP esistente e la SLP di progetto le:
- urbanizzazione primaria (U1) così come individuate dal P.G.T. sulla tavola dell’Azzonamento e comunque in misura non inferiore alla quota parte
primaria (U1) così come individuate dal P.G.T. sulla tavola dell’Azzonamento e comunque in misura non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi (= 50% di U2 di cui all’art. 53) per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ambito.
- urbanizzazione secondaria (U2) (= 50% di U2 di cui all’art. 53) così come individuate dal P.G.T. Se individuate in misura minore delle quantità di cui all’art.53 e dall’art. 60 per le destinazioni commerciali,la rimanente quota
individuate in misura minore delle quantità di cui all’art.53 e dall’art. 60 per le destinazioni commerciali,la rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell’Amministrazione Comunale . Per interventi a P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all’art.32-B sarà calcolato sull’incremento della Slp esistente. 6 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B/SU presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza
sediamenti e/o ambiti B/SU presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 7 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti B/SU interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.
Art. 50 - AMBITO BD - PRODUTTIVO DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE
151 Art. 50 - AMBITO BD - PRODUTTIVO DI COMPLETAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE 1 - DESCRIZIONE Parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, destinate ad attività produttive o ad esse compatibili. Nell’ambito BD sono compresi anche i P.A. vigenti di cui all’art. 5b, anche se non perimetrati e/o individuati sulla tavola dell’Azzonamento. Quest’ultima condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.
ento. Quest’ultima condizione deve essere dichiarata e documentata in sede di permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. 2 - DESTINAZIONI D’USO Sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all’art. 8-b) delle presenti norme. All’interno dei P.A. vigenti valgono le destinazioni previste dagli stessi. Per ogni intervento di ampliamento e/o di nuova costruzione, deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di Permesso di Costruzione o di Inizio
ampliamento e/o di nuova costruzione, deve essere obbligatoriamente allegata alla domanda di Permesso di Costruzione o di Inizio Attività (D.I.A.) o S.C.I.A. o C.I.A. di P.A. una relazione sugli adempimenti prescritti dall’art. 10. 3 - PARAMETRI EDILIZI - All’esterno dei P.A.: Uf = per gli interventi di ristrutturazione edilizia, con o senza di demolizione e ricostruzione, e di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, si applica rispettivamente l’indice Uf di 0,75 mq./mq., 1,00 mq./mq. e
di ristrutturazione urbanistica degli edifici esistenti, si applica rispettivamente l’indice Uf di 0,75 mq./mq., 1,00 mq./mq. e 1,20 mq./mq. o pari all’esistente se superiore, in funzione delle modalità di intervento per i lotti già edificati Uf = in funzione degli indici H e Pp fino ad un indice di utilizzazione massimo di 1,20 mq./mq. o superiore se esistente, per il completamento di insediamenti esistenti con indice UF uguale o superiore a 1,00 mq/mq.
mq./mq. o superiore se esistente, per il completamento di insediamenti esistenti con indice UF uguale o superiore a 1,00 mq/mq. H = mass. 10 m. e/o pari all’edificio più alto interno all’insediamento interessato dall’intervento. Tali altezze possono essere superabili da impianti e volumi tecnici se tale aumento risulta comprovato da necessità tecnologiche relative alla produzione e/o deposito, ed a condizione che venga ridotto al minimo l’impatto ambientale
a necessità tecnologiche relative alla produzione e/o deposito, ed a condizione che venga ridotto al minimo l’impatto ambientale Sd = come da definizione all’ art. 13 delle presenti norme (=15%) Pp = 1/2 Slp come da art. 7 delle presenti norme Rc = massimo 70% L’indice Rc esistente è elevabile per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, una volta verificati tutti gli altri indici delle presenti norme ed una volta garantiti i requisiti di compatibilità e di sicurezza, compresi gli
ati tutti gli altri indici delle presenti norme ed una volta garantiti i requisiti di compatibilità e di sicurezza, compresi gli spazi interni di manovra e di parcheggio e l’indice Sd Ds= esistente per gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento, di ristrutturazione edilizia di cui all’art 17a delle presenti norme e per i sopralzi; come stabilito dall’art. 16a negli altri casi Dc = come stabilito all’ art. 16b De = come stabilito all’ art. 16c
er i sopralzi; come stabilito dall’art. 16a negli altri casi Dc = come stabilito all’ art. 16b De = come stabilito all’ art. 16c
- All’interno dei P.A. vigenti anche se non cartografati dal P.G.T., rimangono vigenti tutti i parametri edilizi ed urbanistici, così come previsto dall’art.5b delle presenti norme. In tutti i casi è possibile, mediante un P.A. e/o una Variante dei P.A. vigenti, attuare per i lotti interni al P.A. stesso i parametri edilizi ed urbanistici di cui al presente articolo.
152 4 - MODALITA’ D’INTERVENTO L’edificazione è possibile attraverso la presentazione:
- di permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. per gli interventi di ampliamento e di ristrutturazione edilizia senza demolizione e ricostruzione fino ad un indice di utilizzazione massimo di 0,75 mq./mq., o superiore se esistente e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di Slp, nel rispetto degli indici di H e Rc;
- di permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. per nuovi interventi, per
. di Slp, nel rispetto degli indici di H e Rc;
- di permesso di costruire semplice o D.I.A. o S.C.I.A. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con e di demolizione e ricostruzione, e per interventi di ristrutturazione urbanistica, ad un indice di utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. e fino ad un massimo di 1.000,00 mq. di Slp
- di permesso di costruire convenzionato o P.A. per nuovi interventi o per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione
e convenzionato o P.A. per nuovi interventi o per l’ampliamento degli insediamenti esistenti, per interventi di ristrutturazione edilizia con e di demolizione e ricostruzione, e per interventi di ristrutturazione urbanistica ad un indice di utilizzazione massimo di 1,00 mq./mq. e per una Slp di progetto superiore a 1.000,00 mq.
- di Piano Attuativo di cui al D.d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con e di demolizione e ricostruzione, e per interventi di
d.P. per nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione edilizia con e di demolizione e ricostruzione, e per interventi di ristrutturazione urbanistica, ad un indice di utilizzazione superiore a 0,80 1,00 mq./mq. fino ad un massimo di 1,20 mq./mq., o superiore se esistente e/o per una Slp di progetto superiore a 2.000,00 mq.
- di variante al Piano Attuativo vigente, perimetrato e non perimetrato, sulla tavola dell’Azzonamento in attuazione degli indici di cui al precedente paragrafo 3
igente, perimetrato e non perimetrato, sulla tavola dell’Azzonamento in attuazione degli indici di cui al precedente paragrafo 3
- a permesso di costruire convenzionato in attuazione del successivo art. 51.3 5 - STANDARD a - Nell'attuazione dei piani attuativi, lo standard sarà calcolato sulla Sf = St potenziale del lotto indipendentemente dalla Slp di progetto sull’incremento di Slp da 0,80 mq. a 1,00 mq./mq. o a 1,20 mq/mq o superiore se esistente
ndipendentemente dalla Slp di progetto sull’incremento di Slp da 0,80 mq. a 1,00 mq./mq. o a 1,20 mq/mq o superiore se esistente ed occorrerà destinare a spazi pubblici, di cui agli artt. 6 e 53 delle presenti norme, le:
- urbanizzazioni primarie (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento e comunque in misura non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ambito (= 50% di U2 di cui all’art. 53).
ota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ambito (= 50% di U2 di cui all’art. 53).
- urbanizzazioni secondarie (U2) (= 50% di U2 di cui all’art. 53) così come individuate sulla tavola dell'Azzonamento. La rimanente quota andrà reperita o monetizzata a richiesta dell’Amministrazione Comunale. Per interventi a P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all’art. 31.B sarà calcolato sull’incremento di Slp da 1,00 a 1,20 mq./mq.
P.A. di cui al D.d.P., lo standard qualitativo di cui all’art. 31.B sarà calcolato sull’incremento di Slp da 1,00 a 1,20 mq./mq. b - Per gli interventi a permesso di costruire, D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A., occorrerà destinare a spazi pubblici, le urbanizzazioni primarie (U1) così come individuate sulla tavola dell’Azzonamento e comunque in misura non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ambito.
e in misura non inferiore alla quota parte destinata ai parcheggi per le singole destinazioni principali ed ammesse nell’ambito. 6 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI a - Le recinzioni dovranno rispettare gli allineamenti stradali di P.R.G. P.G.T. e non potranno comunque distare meno di 4.50 m dall'asse stradale. b - La manutenzione delle aree di proprietà, esterne alle recinzioni, sarà a carico del richiedente e soggette a cessione all'Amministrazione Comunale su richiesta della stessa.
rne alle recinzioni, sarà a carico del richiedente e soggette a cessione all'Amministrazione Comunale su richiesta della stessa. c- Le aree F di pubblico interesse (standard) previste all’interno degli insediamenti esistenti e gravati da vincolo di pertinenza di cui all’art. 6, potranno essere ridisegnate in funzione della logistica interna all’insediamento e nel caso, in parte monetizzate se ed in quanto consentito dal P.d.S.
153 Gli accessi veicolari dovranno distare dall'asse stradale non meno di 7.00 m. 7 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BD presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 87 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BD interessati o non interessati
Art. 51 - INTEGRAZIONI VOLUMETRICHE NEGLI AMBITI A e B DEL TESSUTO URBANO CONSOL
o di Montorfano. 87 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti BD interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 51 - INTEGRAZIONI VOLUMETRICHE NEGLI AMBITI A e B DEL TESSUTO URBANO CONSOLIDATO 1- AMBITI RESIDENZIALI Il presente articolo disciplina l'edificazione nelle zone già edificate, con l'obiettivo di sanare situazioni
MBITI RESIDENZIALI
MBITI RESIDENZIALI Il presente articolo disciplina l'edificazione nelle zone già edificate, con l'obiettivo di sanare situazioni precarie dal punto di vista igienico - sanitario ed urbanistico, di ridurre le sperequazioni uniformando la densità edilizia degli insediamenti esistenti e di soddisfare il fabbisogno volumetrico dei Cittadini residenti. a - Volumetria integrativa Al fine di soddisfare la dotazione minima di 120 mc. per cittadini residenti da almeno cinque anni, è
a - Volumetria integrativa Al fine di soddisfare la dotazione minima di 120 mc. per cittadini residenti da almeno cinque anni, è possibile aumentare la volumetria degli ambiti B e BV del T.U.C. di Piano per un incremento massimo del 20% del volume esistente, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme, per adeguare la dotazione volumetrica dei componenti le famiglie già residenti in Comune al momento della richiesta, in edifici mono o bifamiliari già ultimati da almeno 5 anni.
nti le famiglie già residenti in Comune al momento della richiesta, in edifici mono o bifamiliari già ultimati da almeno 5 anni. b - Dotazione volumetrica Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti residenziali (B e BC) ed al fine di definire l’indice di progetto degli Ambiti di Trasformazione residenziale di cui all’art.29 delle N.T.A., il P.G.T. rende disponibile, a titolo preventivo, una volumetria aggiuntiva di
ione residenziale di cui all’art.29 delle N.T.A., il P.G.T. rende disponibile, a titolo preventivo, una volumetria aggiuntiva di 2.000 mc. da assegnare mediante bando pubblico ai cittadini residenti da almeno cinque anni ed in possesso dei requisiti previsti dalle disposizioni per l'assegnazione di alloggi di edilizia convenzionata, per soddisfare la dotazione di 80 mc. per componente la famiglia per un massimo di 300 mc. per alloggio da convenzionare.
onata, per soddisfare la dotazione di 80 mc. per componente la famiglia per un massimo di 300 mc. per alloggio da convenzionare. Tale volume potrà essere sommato a beneficio esclusivo dei cittadini assegnatari, al volume di pertinenza di ciascun lotto in ambito B e BC attraverso apposita variante di P.A. ed utilizzato per raggiungere l’indice di progetto negli Ambiti di Trasformazione residenziale C nel rispetto dei soli indici di
ed utilizzato per raggiungere l’indice di progetto negli Ambiti di Trasformazione residenziale C nel rispetto dei soli indici di altezza,di superficie coperta dell’ambito interessato e degli arretramenti di cui al precedente art.16. L'aumento di volumetria del lotto di intervento avverrà nella dimensione massima del 15 % della volumetria originaria e comunque pari ad un minimo di un alloggio. c - Volumetria aggiuntiva
a dimensione massima del 15 % della volumetria originaria e comunque pari ad un minimo di un alloggio. c - Volumetria aggiuntiva Oltre la volumetria di Piano, quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti B e BC residenziali come di seguito indicate , il P.G.T. rende disponibile, a titolo preventivo, una volumetria aggiuntiva da utilizzare 1 - per l'ampliamento negli ambiti B,BV e BC degli edifici mono o bifamiliari ultimati da almeno 5 anni per
untiva da utilizzare 1 - per l'ampliamento negli ambiti B,BV e BC degli edifici mono o bifamiliari ultimati da almeno 5 anni per un incremento massimo di 150 mc. del volume esistente riferito all’intero edificio, eventualmente suddivisibile tra le unità abitative che compongono l’insediamento, fermi restando gli altri indici definiti dalle presenti norme; 2 - per ampliare gli edifici esistenti negli ambiti B e BV esterni ai Piani Attuativi anche in assenza di
154 sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, nella misura comunque non eccedente i 300 mc. oltre la volumetria di ambito, alle condizioni di seguito illustrate. Costituiscono presupposti per l'ampliamento di edifici isolati le seguenti concorrenti circostanze: a - edificio ultimato da almeno cinque anni alla data della richiesta; b - edificio che abbia realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria pari o inferiore
lla data della richiesta; b - edificio che abbia realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria pari o inferiore all'indice di ambito previsto dal P.G.T. vigente per gli interventi a Permesso di Costruire, compresi gli incrementi debitamente autorizzati in precedenza; c - edificio isolato, mono o bifamiliare, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle presenti norme, con non più di due piani fuori terra.
familiare, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle presenti norme, con non più di due piani fuori terra. Ove ricorrano tutti i suddetti presupposti, è consentito l'ampliamento dell'edificio esistente di cui al precedente punto 2 alle seguenti condizioni: 1 - l'ampliamento debba essere preceduto dall'eliminazione di tutti i volumi accessori, escluso i box ed oltre le quantità massime e le modalità di cui all’art.21 delle presenti norme, così da liberare e
i accessori, escluso i box ed oltre le quantità massime e le modalità di cui all’art.21 delle presenti norme, così da liberare e riordinare le aree di pertinenza, secondo un progetto complessivo di sistemazione del terreno libero da edificazione; 2 - debbono essere rispettate tutte le norme di ambito fatto salvo che il Rc esistente potrà essere maggiorato di un terzo e che l’altezza dell’edificio potrà essere aumentata di un piano fermo restando quanto disposto dall’art 16 b;
orato di un terzo e che l’altezza dell’edificio potrà essere aumentata di un piano fermo restando quanto disposto dall’art 16 b; 3 - l'ampliamento sia in alternativa al recupero dei sottotetti di cui all’art. 14 delle presenti norme. Per l'intervento di ampliamento, l'interessato deve presentare e trascrivere nei registri immobiliari impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte le
i registri immobiliari impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera;prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. d - Volumetria di riqualificazione urbana Oltre la volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti
riqualificazione urbana Oltre la volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti residenziali, il P.G.T. rende disponibile una volumetria aggiuntiva da utilizzare nei seguenti casi: 1 - Negli ambiti B e BV esterni ai Piani Attuativi è possibile previo Convenzionamento l'accorpamento di edifici esistenti anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, alle seguenti condizioni:
difici esistenti anche in assenza di sufficiente capacità edificatoria in forza dell'indice di ambito, alle seguenti condizioni: a) edifici ultimati da almeno cinque anni alla data della richiesta; b) edifici che da almeno cinque anni, abbiano realizzato debitamente autorizzata, un'utilizzazione fondiaria pari o inferiore all'indice di ambito previsti dal P.G.T. vigente c) edifici isolati, mono o bifamiliari, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle
visti dal P.G.T. vigente c) edifici isolati, mono o bifamiliari, a prevalente destinazione residenziale così come previsto dalle presenti norme, con non più di due piani fuori terra. Ove ricorrano - per ciascuno dei lotti interessati - tutti i suddetti presupposti, sono consentite operazioni di riordino e di densificazione mediante accorpamento degli edifici esistenti, con la realizzazione - sul terreno interposto tra gli edifici medesimi - del volume geometricamente necessario
difici esistenti, con la realizzazione - sul terreno interposto tra gli edifici medesimi - del volume geometricamente necessario fino ad un massimo per ciascun lotto, di 300 mc. per l'accorpamento stesso, nel rispetto delle seguenti condizioni:
- l'accorpamento deve produrre un risultato che realizzi un miglioramento morfologico e della qualità del prodotto edilizio complessivo;
- l'accorpamento deve essere preceduto dall'eliminazione di tutti i volumi accessori,
ualità del prodotto edilizio complessivo; 2) l'accorpamento deve essere preceduto dall'eliminazione di tutti i volumi accessori, escluso i box ed oltre le quantità massime e le modalità di cui all’art.21 delle presenti norme, così da liberare e riordinare le aree di pertinenza, secondo un progetto complessivo di sistemazione del terreno libero da edificazione; 3) debbono essere rispettate le norme di ambito quanto alle distanze nonché il Rc (verificato
el terreno libero da edificazione; 3) debbono essere rispettate le norme di ambito quanto alle distanze nonché il Rc (verificato congiuntamente su tutti i lotti) pari alla somma delle superfici coperte dai corpi di fabbrica principali da accorpare, maggiorata di un terzo. Per gli interventi di accorpamento i titoli abilitativi devono essere contestuali. Gli interessati debbono altresì presentare e trascrivere nei registri immobiliari,
titoli abilitativi devono essere contestuali. Gli interessati debbono altresì presentare e trascrivere nei registri immobiliari, impegnativa (con previsione di penale, in caso di inadempimento) di realizzazione contestuale di
155 tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera; prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. 2 - Negli Ambiti di Ristrutturazione urbanistica già individuati in ambito A come soggetti a Piano Attuativo sulla tavola dell'Azzonamento e negli Allegati di cui all’ art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P. e nei
me soggetti a Piano Attuativo sulla tavola dell'Azzonamento e negli Allegati di cui all’ art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P. e nei Piani Attuativi già individuati o da individuare in ambito A secondo le procedure di cui all’art. 43 delle N.T.A. e di cui all’art. al comma 3 delle Norme di Recupero dell’Ambito di Riqualificazione n° 1 (art. 30), è possibile un incremento massimo di volume pari al 10% del volume esistente all'interno del P.A. alle condizioni di cui all’art. 323.1.
ile un incremento massimo di volume pari al 10% del volume esistente all'interno del P.A. alle condizioni di cui all’art. 323.1. Tale incremento è pure possibile nei casi di ristrutturazione edilizia anche con demolizione e ricostruzione mediante piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, degli edifici”B”, “C”, “D” ed “E”di cui al precedente art. 43.7 e di cui agli Allegati dell’art. 30.1 , soprattutto quando per gli edifici B3, C3 e E3 sono previsti interventi strutturali di adeguamento.
li Allegati dell’art. 30.1 , soprattutto quando per gli edifici B3, C3 e E3 sono previsti interventi strutturali di adeguamento. 3 - In tutti gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato, escluso l’ambito A, di cui al precedente punto 2, attraverso uno specifico piano attuativo o permesso di costruire convenzionato o Variante dei P.A. vigenti, è possibile un incremento massimo del 10% del volume (quale risulta
esso di costruire convenzionato o Variante dei P.A. vigenti, è possibile un incremento massimo del 10% del volume (quale risulta applicando ai lotti interessati l'indice massimo di ambito o dei P.A. vigenti) alle condizioni di cui all’art. 32.1 o se si realizza una quota del 15% di edilizia convenzionata sull’intero volume in attuazione in particolare del precedente punto 1b. Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto.
punto 1b. Fermo restando gli altri indici, è possibile edificare tale volumetria aumentando la superficie coperta di un quinto. 4 - In attuazione di quanto disposto dell'Art. 312.C (meccanismi premiali), si rende disponibile la volumetria necessaria per l’incremento volumetrico massimo del 10% della volumetria esistente o di progetto per ciascun intervento all’interno e/o all’esterno del T.U.C. così come previsto dallo stesso art. 312.C.
sistente o di progetto per ciascun intervento all’interno e/o all’esterno del T.U.C. così come previsto dallo stesso art. 312.C. Per le operazioni di cui ai precedenti capitoli 1a, 1b, 1c e 1d e per le volumetrie di recupero dei sottotetti di cui alla L.R. n°. 12/2005, il P.G.T. rende disponibile una volumetria complessiva di 15.000,00 mc., da sommare alla volumetria di Piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli Ambiti di Trasformazione ed ambiti del T.U.C.. Prescrizioni
quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli Ambiti di Trasformazione ed ambiti del T.U.C.. Prescrizioni 1 - Le operazioni di cui ai precedenti capitoli a, c2, d1, d2, d3, d4 e all’interno dei singoli capitoli, non sono cumulabili fra loro e possono essere realizzate una sola volta dalla data di approvazione del P.G.T. fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica. Le operazioni di cui ai precedenti capoversi c2, d1 e d2 e le integrazioni volumetriche di cui ai precedenti
mativa urbanistica. Le operazioni di cui ai precedenti capoversi c2, d1 e d2 e le integrazioni volumetriche di cui ai precedenti artt. 43 e 46 non sono cumulabili con il recupero dei sottotetti di cui alla L.R. n°. 12/2005. A questo scopo l’ultimo piano abitabile degli edifici interessati dalle operazioni/integrazioni di cui sopra, avranno un solaio di copertura inclinato. 2 - Se non soggette a piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato, per tutte le operazioni di
i copertura inclinato. 2 - Se non soggette a piano attuativo e/o permesso di costruire convenzionato, per tutte le operazioni di volumetria integrativa, convenzionata, aggiuntiva e di riqualificazione urbana, gli interessati / operatori devono debbono presentare e trascrivere nei registri immobiliari, prima del rilascio del permesso di costruire o presentazione della DIA o S.C.I.A. o C.I.A., impegnativa di vincolo volumetrico aedificandi di
ascio del permesso di costruire o presentazione della DIA o S.C.I.A. o C.I.A., impegnativa di vincolo volumetrico aedificandi di cui all’art. 15 delle presenti norme, implementata dall’impegno di realizzazione contestuale di tutte le opere assentite e di mantenimento, fino all'approvazione di una nuova normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera. Prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune.
va normativa urbanistica, della superficie pertinenziale libera. Prima della trascrizione, l'impegnativa è accettata dal Comune. L'Amministrazione Comunale da parte sua, oltre che curare la raccolta di detti atti in propri Pubblici Registri, contabilizza i volumi assegnati fino all'esaurimento della volumetria prevista dalle presenti norme dal comma precedente, così come previsti dall'allegato n°.2 3 delle presenti norme. 2 - AMBITI PER SERVIZI Meccanismi premiali
e dal comma precedente, così come previsti dall'allegato n°.2 3 delle presenti norme. 2 - AMBITI PER SERVIZI Meccanismi premiali In attuazione di quanto disposto dall'Art.32.C (meccanismi premiali) delle N.T.A., negli ambiti B/SU si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5%
156 della Slp per servizi esistente Superficie lorda di pavimento aggiuntiva In attuazione di uno dei criteri di perequazione di cui all'art.33.2 delle presenti norme, si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare a permesso di costruire convenzionato per un incremento massimo del 5% della Slp per servizi esistenti (SU), fermi restando gli altri indici dell’ambito ed una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta.
nti (SU), fermi restando gli altri indici dell’ambito ed una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta. Superficie lorda di pavimento complessiva Per le operazioni di cui sopra il P.G.T. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 1.600,00 da sommare alla Slp di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti. 3 - AMBITI PRODUTTIVI
da sommare alla Slp di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti. 3 - AMBITI PRODUTTIVI Negli ambiti BD si possono indicare aree da destinare ad attrezzature ed impianti tecnologici al servizio degli insediamenti produttivi, quali impianti di raccolta, di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, centrali termiche, impianti radiotelevisivi, impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica.
e acque, centrali termiche, impianti radiotelevisivi, impianti dell'acquedotto, cabine di trasformazione dell'energia elettrica. Tali attrezzature ed impianti possono essere realizzati oltre gli indici di ambito. Meccanismi premiali In attuazione di quanto disposto dall' art. 312.C delle N.T.A. del D.d.P., negli ambiti BD si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% 10% della Slp produttiva di Piano. Superficie lorda di pavimento aggiuntiva
ntiva da utilizzare per un incremento massimo del 5% 10% della Slp produttiva di Piano. Superficie lorda di pavimento aggiuntiva Una volta esaurito l’indice UF di ambito, si rende disponibile una superficie lorda di pavimento aggiuntiva da utilizzare a permesso di costruire convenzionato per un incremento massimo del 5% della Slp produttiva esistente, negli ambiti BD e negli altri ambiti con presenza di attività produttive una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta.
e negli altri ambiti con presenza di attività produttive una volta certificata la compatibilità ambientale dell'attività svolta. Superficie lorda di pavimento di trasferimento Per le aziende artigianali e produttive presenti impropriamente negli ambiti con destinazione R, S e SU, di cui all’art. 8a e 8c non compresi nelle aree di trasformazione urbanistica di cui al D.d.P., è possibile il recupero della Slp produttiva esistente per le destinazioni residenziali e di servizio (principali e compatibili)
è possibile il recupero della Slp produttiva esistente per le destinazioni residenziali e di servizio (principali e compatibili) degli ambiti di appartenenza ed il trasferimento negli Ambiti di Trasformazione urbanistica a destinazione produttiva del D.d.P.di un’ulteriore quota di volume o Slp pari al 50% del volume o della Slp produttiva esistente, ad esaurire gli indici UT dell’ambito di trasferimento. Gli incrementi di Slp aggiuntiva e di trasferimento non sono cumulabili fra loro.
re gli indici UT dell’ambito di trasferimento. Gli incrementi di Slp aggiuntiva e di trasferimento non sono cumulabili fra loro. Per le operazioni di cui sopra il P.G.T. rende disponibile una superficie lorda di pavimento complessiva di mq. 500,00 da sommare alla Slp di piano quale risulta applicando gli indici delle presenti norme dei singoli ambiti.
Art. 52 - AMBITO E1 - INSEDIAMENTI AGRICOLI
157 TITOLO XIV - AMBITI AGRICOLI Art. 52 - AMBITO E1 - INSEDIAMENTI AGRICOLI 1 - DESCRIZIONE L’ambito "E1" è costituito dalle parti di territorio comunale destinato al servizio dell’agricoltura. Parte di questi insediamenti sono perimetrati come insediamenti al 1888 e sottoposti alle modalità di intervento di cui agli artt. 30.1 e 43. Gli ambiti E1 sono parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. di cui all’art. 30.2. Gli insediamenti agricoli E1 compresi nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti
Ecologica del P.T.C.P. di cui all’art. 30.2. Gli insediamenti agricoli E1 compresi nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. 2 - EDIFICAZIONE L'edificazione è ammessa mediante rilascio del singolo permesso di costruire a favore dei soggetti previsti aventi titolo (art. 2135 del codice Civile) ed i requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. n° 12/2005 e dal successivo comma 6.
aventi titolo (art. 2135 del codice Civile) ed i requisiti previsti dall’art. 60 della L.R. n° 12/2005 e dal successivo comma 6. 3 - DESTINAZIONE Sono ammesse (A e d.c.A) ed escluse le destinazioni di cui all’art. 8.d delle presenti norme e di cui alle N.T.A. del P.T.C.P. con le precisazioni di cui sotto. Sono ammesse le opere realizzate in funzione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle
ione della conduzione del fondo e destinate alle residenze dell'imprenditore agricolo e dei dipendenti dell'azienda, nonché alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, magazzini, locali per la lavorazione e la conservazione e vendita dei prodotti agricoli. L’insediamento può comprendere anche le attività di agriturismo svolte conformemente alla normativa regionale e nei limiti del certificato di connessione rilasciato dalla Provincia.
griturismo svolte conformemente alla normativa regionale e nei limiti del certificato di connessione rilasciato dalla Provincia. L’attività di allevamento zootecnico è subordinata alla verifica della conformità alle normative vigenti in materia di corretta gestione ed utilizzo dei reflui zootecnici. 4 - EDIFICABILITA' Per gli ambiti E1 valgono i seguenti indici di ambito: a) Abitazioni La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al punto 3, è ammessa qualora le
i seguenti indici di ambito: a) Abitazioni La costruzione di nuovi edifici residenziali di cui al punto 3, è ammessa qualora le esigenze abitative non possono essere soddisfatte attraverso interventi sul patrimonio edilizio esistente. Indice fondiario (If) = mc./mq.0,03 sui terreni di pertinenza e su lotti per insediamenti agricoli in generale, e If = mc./mq. 0,06 su lotti per insediamenti orticoli e di florovivaismo, in entrambi i casi a comprendere anche lotti di proprietà confinanti e azzonati come F3.
sediamenti orticoli e di florovivaismo, in entrambi i casi a comprendere anche lotti di proprietà confinanti e azzonati come F3. H = ml. 6,50 per le abitazioni b) Attrezzature ed infrastrutture di servizio all'agricoltura ed allevamenti zootecnici Rc = 10% dell'intera superficie aziendale H = ml. 6,50 esclusi i volumi tecnologici H. = ml. 7,50 per le stalle NP = n° 2 max Dc = ml. 10,00 De = ml. 20,00 Ds = ml. 5,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal
e NP = n° 2 max Dc = ml. 10,00 De = ml. 20,00 Ds = ml. 5,00 (ad esclusione delle strade private o consorziali non confermate dal P.G.T. i cui cigli vengono assimilati ai confini di proprietà) Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.C.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni, compresa l’abitazione del Conduttore. Le stalle dovranno essere a 100 m. di distanza da ambiti a destinazione diversa.
itazioni, compresa l’abitazione del Conduttore. Le stalle dovranno essere a 100 m. di distanza da ambiti a destinazione diversa. In ogni caso è prescritto il rispetto del Nuovo Titolo III del Regolamento Locale di Igiene artt. 3.10.6 – 3.10.7 – 3.10.9 relativamente alle distanze da mantenere dalle concimaie, stalle, pollai e conigliaie esistenti, rispetto alle nuove zone urbanistiche a destinazione d’uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.).
liaie esistenti, rispetto alle nuove zone urbanistiche a destinazione d’uso diversa (residenziale, produttiva, terziaria, ecc.). Le distanze di cui sopra, valgono anche viceversa come distanze degli insediamenti abitativi da allevamenti non ad uso familiare. Non è ammessa la somma degli indici di rapporto di copertura previsto per ogni destinazione d’uso.
158 c) Attrezzature per il florovivaismo (E1*) il rapporto di copertura è pari al 40% della superficie aziendale, mentre l’altezza massima delle serre è fissata in 7,00 ml. d) Superficie aziendale Ai fini del computo della superficie aziendale per la verifica degli indici di edificabilità è ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in ambiti agricoli, compresi quelli su Comuni Contermini;
appezzamenti, anche non contigui, componenti l'azienda e classificati in ambiti agricoli, compresi quelli su Comuni Contermini; previa sottoscrizione di vincolo volumetrico di "non edificazione" debitamente trascritto. e) Insediamento L’edificazione dei singoli ambiti E1 per abitazioni (a) ed attrezzature ed infrastrutture di servizio all’agricoltura ed allevamenti zootecnici (b), dovrà essere coordinata attraverso un planivolumetrico preventivo o contestuale, per ricompattare
ed allevamenti zootecnici (b), dovrà essere coordinata attraverso un planivolumetrico preventivo o contestuale, per ricompattare l’insediamento in un’unica soluzione tipologica e per meglio integrarlo nel paesaggio rurale tradizionale in cui si colloca, in attuazione del comma 4 dell’art. 19 del P.P.R. (All. B). Per una migliore integrazione, dovranno inoltre essere privilegiate soluzioni costruttive non di tipo prefabbricato industriale o nel caso, saranno realizzate
dovranno inoltre essere privilegiate soluzioni costruttive non di tipo prefabbricato industriale o nel caso, saranno realizzate opportune opere di rifinitura di facciata e/o di copertura che meglio ricolleghino l’edificio alla tradizione costruttiva originaria. f) Piccoli ricoveri e tettoie Potranno essere realizzate dai proprietari di terreni non edificati, in alternativa, piccoli ricoveri per attrezzi agricoli o tettoie aperte, quali accessori per lo svolgimento
rreni non edificati, in alternativa, piccoli ricoveri per attrezzi agricoli o tettoie aperte, quali accessori per lo svolgimento dell’attività agricola, esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale- boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente, nel rispetto dei seguenti indici: Rc: 0.50% dell’intero lotto con una superficie coperta comunque non superiore a mq 9.00 lordi;
- tettoie: superficie coperta = 12.00 mq;
% dell’intero lotto con una superficie coperta comunque non superiore a mq 9.00 lordi;
- tettoie: superficie coperta = 12.00 mq; H: altezza massima al colmo dei fabbricati = 2.50 m;
- distanza dai confini dei suddetti ricoveri e tettoie = 5.00 m. Ricoveri e tettoie dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali In particolare le nuove costruzioni e gli interventi su quelle esistenti dovranno
nel rispetto delle caratteristiche ambientali In particolare le nuove costruzioni e gli interventi su quelle esistenti dovranno rispettare le caratteristiche ambientali con uso appropriato di materiali, finiture di superficie e serramenti, tipo e colore delle coperture. 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI 1 - Ai sensi della legislazione vigente e delle presenti norme è comunque vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc.
Ai sensi della legislazione vigente e delle presenti norme è comunque vietata l'apertura di cave, torbiere, pozzi, miniere, ecc. E' vietata l'apertura di discariche per rifiuti urbani, materiale proveniente da scavi e/o demolizioni di edifici. 2- Per gli edifici esistenti e/o autorizzati non utilizzati ai fini agricoli ricadenti zone agricole se
- caratterizzati da esigenza di tutela storico - paesaggistica di cui all’art. 43.7.l valgono le prescrizioni di cui allo stesso articolo
rizzati da esigenza di tutela storico - paesaggistica di cui all’art. 43.7.l valgono le prescrizioni di cui allo stesso articolo
- caratterizzati dalla sola esigenza di tutela paesaggistica è possibile anche l’ampliamento per un massimo del 10% della loro volumetria 3 - Per gli edifici rurali successivi al 1888 e non più utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici esistenti e/o autorizzati anche a destinazione extraagricola, sono ammissibili gli
utilizzati ai fini agricoli e per gli edifici esistenti e/o autorizzati anche a destinazione extraagricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico; sono ammissibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché
missibili, altresì gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento una tantum non eccedenti il 10% della SLP esistente. 4 - E’ vietata la distribuzione dei liquami con irrigatori a lunga gittata nei terreni distanti meno di 100 metri dalle case di civile abitazione. 5 - Gli ambiti E1* sono destinati alla sola attività florovivaistica.
159 6 - MODALITA' DI INTERVENTO La D.I.A. o S.C.I.A o C.I.A. può essere presentata, e Il permesso di costruire può essere rilasciato, esclusivamente: a) all'imprenditore agricolo professionale ex art. 1 D.Lgs n°. 99/2004, singolo o associato in possesso dell’attestazione rilasciata dalla Provincia, per tutti gli interventi di cui alle presenti norme, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U.;
ovincia, per tutti gli interventi di cui alle presenti norme, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 17 comma 3 punto a) del T.U.; b) al titolare o al legale rappresentante dell'impresa agricola avente i titoli (art. 2135 del Codice Civile) ed i requisiti previsti per la realizzazione delle sole attrezzature ed infrastrutture produttive e delle sole abitazioni per i salariati agricoli, a titolo oneroso se ed in quanto imprenditore agricolo non professionale ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/2005.
ati agricoli, a titolo oneroso se ed in quanto imprenditore agricolo non professionale ai sensi dell’art. 60 della L.R. 12/2005. Il permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. è subordinato: a) alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, e deve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui all’art.15 delle presenti norme, da trascriversi entrambi a cura e
eve essere costituito il vincolo di "non edificazione" di cui all’art.15 delle presenti norme, da trascriversi entrambi a cura e spese del concessionario sui registri della proprietà immobiliare; tale vincolo decade a seguito di variazione della destinazione di ambito riguardante l'area interessata, operata dagli strumenti urbanistici generali; b) all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola;
perata dagli strumenti urbanistici generali; b) all'accertamento dell'effettiva esistenza e funzionamento dell'azienda agricola; c) limitatamente ai soggetti di cui alla lettera b) del precedente comma, anche alla presentazione contestualmente alla richiesta di permesso di costruire, di specifica certificazione disposta dall’organo tecnico competente per territorio (Provincia), che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa.
territorio (Provincia), che attesti, anche in termini quantitativi, le esigenze edilizie connesse alla conduzione dell'impresa. d) al fatto che il lotto interessato dalla realizzazione della costruzione vera e propria non sia inferiore a mq 600. Dei requisiti, dell'attestazione e delle verifiche di cui al presente articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire. 7 - RECINZIONI Negli ambiti E1 è consentita:
te articolo, è fatta specifica menzione nel provvedimento di permesso di costruire. 7 - RECINZIONI Negli ambiti E1 è consentita:
- la recinzione in rete metallica e paletti infissi nel suolo privi di cordoli in muratura, poste a delimitazione delle aree di pertinenza dell’azienda agricola e dei soli complessi edificati extragricoli (pari ad un massimo di 15 volte la superficie coperta dell’edificazione), e delle aree destinate a colture specializzate e ad allevamenti di
massimo di 15 volte la superficie coperta dell’edificazione), e delle aree destinate a colture specializzate e ad allevamenti di animali di bassa corte o di selvaggina;
- la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione. L’altezza massima delle eventuali recinzioni non potrà superare i 1,50 m.
recaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione. L’altezza massima delle eventuali recinzioni non potrà superare i 1,50 m. 8 -TIPOLOGIE EDILIZIE Edifici rurali tipici dell’attività agricola, stalle, magazzini, silos, essiccatoi, ricoveri automezzi, edifici per allevamento, tettoie, ecc. Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche del paesaggio rurale.
ettoie, ecc. Edifici residenziali isolati e accorpati agli edifici principali, con caratteristiche tipiche del paesaggio rurale. 9 - NORME SPECIALI Le serre destinate a colture protette con condizioni climatiche artificiali limitate ad una sola parte dell’anno ed a piccoli animali allevati all’aria aperta ed a pieno campo, e quindi con copertura solo stagionale, non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni.
ria aperta ed a pieno campo, e quindi con copertura solo stagionale, non sono subordinate né a concessione né ad autorizzazioni. 10 - PRESCRIZIONI 1 - Gli insediamenti agricoli nelle zone vulnerabili di cui al D. Lgs 152/06 e al D.M. 07/04/06, dovranno adottare particolari cautele per la tutela e per il risanamento delle acque dall’inquinamento causato da nitrati di origine agricola. 2 - Le aziende agricole già insediate e/o da insediare che svolgono attività zootecnica
causato da nitrati di origine agricola. 2 - Le aziende agricole già insediate e/o da insediare che svolgono attività zootecnica dovranno attivare le salvaguardie previste dalle presenti norme e dal R.C.I. 3 - Le distanze minime degli edifici ammessi nelle zone agricole dai corsi d’acqua superficiali e dalle strade dovranno essere le seguenti:
- per i corsi d’acqua: 10.00 m;
- per le strade comunali e consortili: 5.00 m dal ciglio nel rispetto delle norme del D.I. 1404/1968.
i corsi d’acqua: 10.00 m;
- per le strade comunali e consortili: 5.00 m dal ciglio nel rispetto delle norme del D.I. 1404/1968. 4 - Il rilascio di autorizzazioni relative a interventi in aree o edifici posti all'interno dei siti di interesse comunitario (SIC - Grigna Meridionale Lago di Montorfano – individuato nella Tav. V-n.7 - 1:10.000 Vincoli vigenti) sarà subordinata alla redazione di apposita
Art. 52.a - E2 - ORTI E GIARDINI
160 valutazione di incidenza (Deliberazione n.VII/14106 in data 08-08-2003). 11 – TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E1 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 52.a - E2 - ORTI E GIARDINI 1 - DESCRIZIONE Questi ambiti "E2" individuati sulla tavola dell'Azzonamento, sono aree agricole
rt. 52.a - E2 - ORTI E GIARDINI 1 - DESCRIZIONE Questi ambiti "E2" individuati sulla tavola dell'Azzonamento, sono aree agricole marginali, essendo destinate alla coltivazione ed alla formazione di orti e giardini. Essi svolgono anche una funzione di protezione ambientale degli insediamenti urbani (art 30.4.c. delle N.T.A. del D.d.P.). Gli orti e giardini fanno parte della rete ecologica comunale di cui all’art. 30.4.
rbani (art 30.4.c. delle N.T.A. del D.d.P.). Gli orti e giardini fanno parte della rete ecologica comunale di cui all’art. 30.4. 2 - MODALITA' D'INTERVENTO Potranno essere realizzate dai proprietari di terreni non edificati, piccoli ricoveri per attrezzi agricoli o tettoie aperte, quali accessori per lo svolgimento dell’attività agricola, esclusivamente ai fini della manutenzione del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del
del territorio rurale-boschivo, previa presentazione al comune del relativo atto di impegno, da trascriversi a cura e spese del proponente, nel rispetto dei seguenti indici: Rc: 0.50% dell’intero lotto con una superficie coperta comunque non superiore a mq 9.00 lordi per costruzioni accessorie e con una superficie coperta non superiore a 12.00 mq per le tettoie; H: altezza massima al colmo dei fabbricati = 2.50 m;
- distanza dai confini dei suddetti ricoveri e tettoie = 5.00 m.
e tettoie; H: altezza massima al colmo dei fabbricati = 2.50 m;
- distanza dai confini dei suddetti ricoveri e tettoie = 5.00 m. Le costruzioni accessorie e le tettoie dovranno comunque essere realizzati nel rispetto delle caratteristiche ambientali dei luoghi con uso appropriato di materiali, finiture di superficie e serramenti, tipo e colore delle coperture. 3 - EDIFICAZIONE L'edificazione è possibile a mezzo di permesso di costruire.
ficie e serramenti, tipo e colore delle coperture. 3 - EDIFICAZIONE L'edificazione è possibile a mezzo di permesso di costruire. Per le costruzioni esistenti con destinazione extragricola vale quanto disposto dal precedente art. 52.5. Vanno in ogni caso rispettate le distanze previste dal R.C.I. quale la distanza di almeno 50 metri tra concimaie ed abitazioni. 4 - RECINZIONI Per i lotti E2 contermini a terreni edificati o edificabili della medesima proprietà, è
concimaie ed abitazioni. 4 - RECINZIONI Per i lotti E2 contermini a terreni edificati o edificabili della medesima proprietà, è consentita la realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt limitatamente alle immediate adiacenze delle abitazioni. Se i lotti non sono contermini, o non sono della medesima proprietà, è consentita la realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti fissati direttamente nel terreno o di
edesima proprietà, è consentita la realizzazione di recinzioni in rete metallica e paletti fissati direttamente nel terreno o di recinzioni di siepi in vivo. Per gli ambiti E2 la recinzione di più lotti contermini dovrà comunque salvaguardare la loro percorribilità ciclopedonale e la percezione visiva degli spazi liberi esterni. 5 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E2 interessati o non interessati da
Art. 53 - AMBITI F - DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD)
iberi esterni. 5 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti E2 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 53 - AMBITI F - DI PUBBLICO INTERESSE (STANDARD) 1 - DEFINIZIONE Rappresentano le aree esistenti o previste riservate alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico indicate dal P.G.T. in conformità ai disposti dell’art. 9 della L.R. n°. 12/2005 e
alle attrezzature pubbliche e di uso pubblico indicate dal P.G.T. in conformità ai disposti dell’art. 9 della L.R. n°. 12/2005 e di cui all’art.44.4 della stessa legge. Alcuni insediamenti F sono perimetrati come insediamenti esistenti al 1888 e quindi sottoposti alle modalità di intervento di cui agli artt. 30.1 e 43 e quindi sottoposti alle prescrizioni di cui all’art. 43.9. 2 - DESTINAZIONE 1) Le aree F residenziali comprendono: pubblico privato A - ISTRUZIONE S/ma s/ma ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE
B - INTERESSE COMUNE M MUNICIPIO E DELEGAZIONI COMUNALI
2 - DESTINAZIONE 1) Le aree F residenziali comprendono: pubblico privato A - ISTRUZIONE S/ma s/ma ASILI NIDO E SCUOLE MATERNE S/e SCUOLE DELL’OBBLIGO: ELEMENTARI B - INTERESSE COMUNE M MUNICIPIO E DELEGAZIONI COMUNALI Cc ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE, CENTRI SOCIALI ED ATTREZZATURE CULTURALI Ci CIMITERO ar ATTREZZATURE RELIGIOSE
C - PARCO – GIOCO – SPORT VRE VP
161 C - PARCO – GIOCO – SPORT VRE VP vre vp VERDE DELLA RETE ECOLOGICA AREE VERDI DI QUARTIERE E PER INSEDIAMENTI PRODUTTIVI Pa pa PARCHI E VERDE DI CONNESSIONE PZ ISOLE PEDONALI E PIAZZE IS is CENTRI ED IMPIANTI SPORTIVI E RICREATIVI D - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E.R.P. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA Il Piano dei Servizi potra’ quantificare il fabbisogno quinquennale di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),definendo le modalita’ per il suo
vizi potra’ quantificare il fabbisogno quinquennale di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.),definendo le modalita’ per il suo soddisfacimento. Analogamente il Piano dei Servizi comprende l’area dei Cimiteri tra le U2 di interesse generale di cui all’art.44.4 della L.R. n°. 12/2005 e di cui al precedente art. 6b. 23) Per attrezzature pubbliche, di uso o di interesse pubblico (F/S) per servizi e per industria (FD) , si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei
o di interesse pubblico (F/S) per servizi e per industria (FD) , si intendono: parcheggi e piazzali anche protetti di sosta dei mezzi di cui all’art. 6a° (U1); mense; attrezzature collettive; e socio - sanitarie; aree verdi ed impianti sportivi e culturali,mercati di quartiere (U2). 3 - DOTAZIONE La dotazione minima di Standards urbanistici secondari (U2) negli ambiti Residenziali in attuazione del Piano dei Servizi, comprensiva degli standards
Standards urbanistici secondari (U2) negli ambiti Residenziali in attuazione del Piano dei Servizi, comprensiva degli standards esistenti e di quelli di previsione, sia come superficie fondiaria che come superficie lorda di pavimento (Slp) delle singole attrezzature dei Piani oltre il Piano terra, delle singole attrezzature da realizzarsi con intervento diretto comunale o convenzionato con privati e enti, è di.
- 4,50 mq./ab. per A istruzione inferiore
- 4,50 mq./ab. per B interesse comune
munale o convenzionato con privati e enti, è di.
- 4,50 mq./ab. per A istruzione inferiore
- 4,50 mq./ab. per B interesse comune
- 12,00 mq./ab. per C parco – gioco - sport per un totale di 21 mq. per ogni 120 mc di volumetria (V)edificabile per la realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata maggiore o uguale a di 80 mq. per ogni 80 mc. di volumetria (V) edificabile per la realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata inferiore o uguale a 80 mq.
volumetria (V) edificabile per la realizzazione di alloggi di superficie utile abitabile dichiarata inferiore o uguale a 80 mq. A questo fine in sede di presentazione del permesso di costruire convenzionato o del Piano Attuativo dovrà essere dichiarata la tipologia degli alloggi. La dotazione minima di cui sopra per le destinazioni commerciali e terziarie, in tutte gli ambiti di P.G.T. consentite, non potrà essere inferiore rispettivamente a quanto
tinazioni commerciali e terziarie, in tutte gli ambiti di P.G.T. consentite, non potrà essere inferiore rispettivamente a quanto definito dal successivo art. 60 per le destinazioni commerciali ed al 80% della superficie lorda di pavimento (Slp) prevista per le altre destinazioni terziarie e direzionali. La dotazione minima di cui sopra per destinazione produttiva in tutti gli ambiti di P.G.T. non potrà essere inferiore al 10% della St = Sf.
e minima di cui sopra per destinazione produttiva in tutti gli ambiti di P.G.T. non potrà essere inferiore al 10% della St = Sf. La dotazione minima dello standard di parcheggio per di servizi e per industria, sarà pari al 50% dello standard complessivo ed e’ catalogabile come U1 di cui all’art.6a. La dotazione minima di standards, in attuazione del Piano dei Servizi, deve essere contestuale in aree e superfici lorde di pavimento.
azione minima di standards, in attuazione del Piano dei Servizi, deve essere contestuale in aree e superfici lorde di pavimento. 4 - TIPI DI INTERVENTO Nei limiti di allineamento e delle previsioni di P.G.T. in questi ambiti si procede alla edificazione a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse. In assenza di leggi e regolamenti specifici,la nuova edificazione è regolata dalle seguenti norme:
- H = ml. 8,50
162
- distanza minima dai confini non inferiore alla metà dell'altezza dei nuovi edifici dell’altezza dell’edificio più alto diminuita di mt. 5,00 e comunque non inferiore ai mt. 5,00 salvo accordi convenzionati di confine nel caso di edificazione in aderenza
- distanza minima tra edifici antistanti pari all'altezza dell'edificio più alto e mai minore di mt. 10
- superficie coperta inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto per le altre
ll'edificio più alto e mai minore di mt. 10
- superficie coperta inferiore a 1/2 della superficie dell'intero lotto per le altre destinazioni e non superiore a 1/3 per gli edifici scolastici in attuazione dell’art. 2.1.3 del D.M. 18 dicembre 1975.
- parcheggi interni in ragione di 1 mq. /20 mc. edificati All’interno dell’ambito A, valgono le disposizioni di cui all’ art 43 delle presenti norme. Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra.
ZONE CONTRASSEGNATE
disposizioni di cui all’ art 43 delle presenti norme. Gli edifici di culto non sono soggetti ai limiti di altezza di cui sopra. All’interno dell’ambito F, il P.G.T. si attua in generale mediante progetti ed in particolare mediante Piani Particolareggiati relativamente agli Ambiti di Trasformazione. 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ZONE CONTRASSEGNATE COL SIMBOLO ar Le aree destinate all'attività religiosa e di culto, già di proprietà dell'Ente Istituzionale
ZONE CONTRASSEGNATE
ZONE CONTRASSEGNATE COL SIMBOLO ar Le aree destinate all'attività religiosa e di culto, già di proprietà dell'Ente Istituzionale competente alla data di adozione del presente P.G.T. sono contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento con il simbolo ar. Sulle aree suddette è consentita la realizzazione degli edifici di culto, della residenza del personale addetto e delle altre attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale ricreativa, ecc.) di proprietà e di
attrezzature connesse a tale attività religiosa e di culto (catechistica, culturale, sociale ricreativa, ecc.) di proprietà e di gestione dell'Ente istituzionalmente competente, mediante permesso di costruire. Le servitù di uso pubblico di tali attrezzature è soddisfatta mediante l'attività di servizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto.
vizio di interesse comune che gli enti religiosi e di culto forniscono alla comunità in adempimento dei propri fini di istituto. Per le aree con destinazione in atto ed attività religiose e di culto e contrassegnate nella tavola dell'Azzonamento del P.G.T. con il simbolo ar, si intende confermata la destinazione suddetta e l'utilizzazione specifica delle relative attrezzature. 6 - MODALITA' D'INTERVENTO Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti
relative attrezzature. 6 - MODALITA' D'INTERVENTO Nella realizzazione delle attrezzature pubbliche e di uso pubblico, i progetti potranno essere elaborati in attuazione delle azioni dei programmi di riqualificazione urbanistica, ambientale ed edilizia, di cui all’art. 34 delle N.T.A. del D.d.P. 7 - RILOCALIZZAZIONE Sulla tavola di Azzonamento del P.G.T. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è
P.G.T. la localizzazione delle aree a standards all'interno dei P.A. è indicativa; pertanto in sede di formazione degli stessi è possibile prevedere una diversa ubicazione purché sempre nell'ambito del Piano Attuativo, e nel rispetto della quantità e della destinazione previsti nella tavola "Calcolo aree Standard". Tali spostamenti devono essere finalizzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel
zzati ad un migliore utilizzo da parte della collettività delle aree ad uso pubblico e ad una equa distribuzione degli oneri nel rispetto di quanto prescritto dalle presenti norme. 8 - ATTUAZIONE DEGLI STANDARDS Per l’attuazione degli standard (aree ed opere) valgono le disposizioni di cui all’art. 31.B delle N.T.A.. Per l’attuazione dell’art. 31-B e per l’acquisizione dello standard attraverso la
163 monetizzazione, se ed in quanto prevista, verrà data priorità all’acquisizione degli standards reiterati dal P.R.G., di cui al capitolo n° 9 del Doc. n°. 2 – Piano dei Servizi. 9 - PRESCRIZIONI a - Per i beni e le emergenze di interesse storico e culturale di cui all’All. n°. 4 del Doc. 1 B, così come evidenziati sulla tavola dell’Azzonamento vale una delle modalità di intervento di cui all’art. 43.7 delle presenti norme, da definire una
i sulla tavola dell’Azzonamento vale una delle modalità di intervento di cui all’art. 43.7 delle presenti norme, da definire una volta accertata la loro effettiva consistenza e qualità in sede di P.A. e/o di progetto edilizio secondo le procedure di cui al comma 12 delle N.d.R. dell’Ambito di Riqualificazione n°. 1 - art. 30. b - Per le realizzazioni di attrezzature pubbliche su aree edificate valgono gli indirizzi di cui all’art. 31.B e le prescrizioni di cui all’art. 43.3 e 43.7 quando
ture pubbliche su aree edificate valgono gli indirizzi di cui all’art. 31.B e le prescrizioni di cui all’art. 43.3 e 43.7 quando trattasi di insediamenti in ambito A1. c - Le aree dei cortili e di verde di uso comune comprese negli ambiti A1, sono gravate da servitù di uso pubblico al solo scopo dell’esercizio delle attività di interesse comune a favore dei soli residenti e/o proprietari degli edifici che li delimitano e di cui rappresentano a tutti gli effetti,un’area pertinenziale.
soli residenti e/o proprietari degli edifici che li delimitano e di cui rappresentano a tutti gli effetti,un’area pertinenziale. Per queste aree valgono le modalità di intervento di cui ai precedenti artt. 30.1 e 43. d - Gli standard attuati dai privati risultano regolamentati dalle specifiche convenzioni di attuazione e pertanto risultano legati da vincolo pertinenziale all’insediamento e/o attività a cui sono stati asserviti.
oni di attuazione e pertanto risultano legati da vincolo pertinenziale all’insediamento e/o attività a cui sono stati asserviti. e - Le aree verdi ed i parchi fanno parte della rete ecologica comunale di cui all’art. 30.2. In particolare il verde VRE della rete ecologica del P.T.C.P., ed in particolare l’area posta lungo la via Como non può essere oggetto di qualsiasi trasformazione anche apparentemente poco incidente quale una pista ciclopedonale.
a via Como non può essere oggetto di qualsiasi trasformazione anche apparentemente poco incidente quale una pista ciclopedonale. f - All’interno dei servizi e delle attrezzature di uso pubblico è ammessa la realizzazione di chioschi, edicole, ritrovi, punti di vendita, ecc. previa sottoscrizione di apposita convenzione che ne regoli la durata e le modalità di realizzazione e gestione degli spazi adiacenti. g - Le aree F eventualmente ricadenti sul demanio lacuale non sono conteggiate
i realizzazione e gestione degli spazi adiacenti. g - Le aree F eventualmente ricadenti sul demanio lacuale non sono conteggiate per la verifica dello standard comunale e necessitano per la loro utilizzazione di una specifica autorizzazione paesaggistica da parte della Provincia, in attuazione dell’art. 80 della L.R. n°. 12/2005. h - Nel caso di alienazione di beni di proprietà comunale compresi nell’elenco del patrimonio indisponibile, essi potranno essere effettivamente alienati in
di beni di proprietà comunale compresi nell’elenco del patrimonio indisponibile, essi potranno essere effettivamente alienati in attuazione delle procedure di cui all’art. 56 del D.Lgs 42/2004. i - Il robinieto corrispondente allo standard F pa dell’A.T. C dovrà essere obbligatoriamente mantenuto e riqualificato come bosco 10 - AZZONAMENTO Il P.G.T. individua distintamente le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali agli insediamenti residenziali, ed artigianali e per servizi.
te le aree per attrezzature pubbliche e di uso pubblico funzionali agli insediamenti residenziali, ed artigianali e per servizi. 11- DISPOSIZIONI PARTICOLARI Tutte le aree libere, piantumate e non, di cui all’Ambito di Riqualificazione n°. 4 (art. 30) saranno oggetto di uno specifico progetto di sistemazione di cui all’art. 24. 12 - CIMITERO (Ci) L’ambito F per Cimiteri e’ destinato ai Servizi Cimiteriali ed e’ compreso dall’art. 44 – L.R. n°. 12/2005 tra le opere di urbanizzazione secondaria
eri e’ destinato ai Servizi Cimiteriali ed e’ compreso dall’art. 44 – L.R. n°. 12/2005 tra le opere di urbanizzazione secondaria di cui al precedente art. 6b. Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all’art. 338 del T.U.L.S. così come modificato dell’art. 28 della L. 166/2002 e di cui all’art. 57 delle
164 presenti norme. Le aree del presente articolo come pure quelle parti delle fasce di rispetto poste in continuità ad ambiti di verde pubblico di cui al precedente capoverso sono computate come standard urbanistici (F) e come aree di cessione per la urbanizzazione secondaria,mentre i parcheggi individuati all’interno della fascia di rispetto cimiteriale possono essere conteggiati tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6a.
fascia di rispetto cimiteriale possono essere conteggiati tra le opere di urbanizzazione primaria di cui al precedente art. 6a. 13 - VARIANTI Negli ambiti F è consentita la deroga, senza presentare variante di cui all’art. 1b, alle presenti norme ed al regolamento edilizio secondo il disposto dell'art. 3 della L. 1357/55, per quanto riguarda le destinazioni di cui al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime previste nel “calcolo aree standard” (All.
uarda le destinazioni di cui al precedente punto 2 nel rispetto delle quantità minime previste nel “calcolo aree standard” (All. n°2 – Doc. n°2) e nel rispetto dei tipi intervento di cui al precedente punto 4. In particolare non costituiscono variante al P.G.T. le modifiche dirette: a) a localizzare opere pubbliche di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, compresi i casi in cui la legislazione
di competenza comunale, nonché a modificare i relativi parametri urbanistici ed edilizi, compresi i casi in cui la legislazione statale o regionale già ammetta la possibilità di procedere a tali adempimenti senza preventiva variante urbanistica; b) ad adeguare le originarie previsioni di localizzazione dello strumento urbanistico generale vigente, alla progettazione esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti.
one esecutiva di servizi e infrastrutture di interesse pubblico, ancorché realizzate da soggetti non istituzionalmente preposti. 14 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 15 - TUTELA
Art. 54 - AMBITO F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 15 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 54 - AMBITO F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 1 - DESCRIZIONE Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico
AMBITO F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
AMBITO F1 - IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE 1 - DESCRIZIONE Comprende quelle aree destinate ad attrezzature di interesse pubblico a livello generale, che non risultano computabili al fine di verifica degli standards di cui all'art.44 della L.R. n°. 12/2005. Gli ambiti F1 sono destinati A - ad attrezzature di proprietà privata ma di uso o di interesse generale, con vincolo non preordinato all’espropriazione o all’assoggettamento a uso pubblico aventi destinazioni assistenziali, ricettive, sportive.
non preordinato all’espropriazione o all’assoggettamento a uso pubblico aventi destinazioni assistenziali, ricettive, sportive. B - ad attrezzature di impianti pubblici e di carattere tecnologico anche di interesse sovracomunale quali impianti di raccolta e di frantumazione di inerti o dei materiali di demolizione, di deposito e commercializzazione di materiali edili, uffici postali (F1 – P.T.) e impianto fotovoltaico. Sono ammesse le attrezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il
ostali (F1 – P.T.) e impianto fotovoltaico. Sono ammesse le attrezzature al servizio del personale suddetto, la residenza per il personale di custodia e gli uffici strettamente inerenti alle funzioni svolte.
165 Tali destinazioni sono ammesse nelle fasce di rispetto stradale solo se già esistenti o se autorizzate dalle autorità competenti e/o Enti di gestione. 2 - FORME D'INTERVENTO Permesso di costruire semplice o DIA o S.C.I.A. o C.I.A. per interventi di manutenzione, ristrutturazione edilizia anche con e di demolizione e ricostruzione con mantenimento dello stesso volume. Permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi, per interventi di
zione con mantenimento dello stesso volume. Permesso di costruire convenzionato o P.A. per i nuovi interventi, per interventi di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento degli edifici esistenti, ad esaurimento degli indici dei singoli ambiti. 3 - INDICI URBANISTICI Salvo quanto previsto dalle prescrizioni specifiche, nei limiti degli allineamenti e delle previsioni di P.G.T. si procede alla edificazione
- a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di
visioni di P.G.T. si procede alla edificazione
- a mezzo di progetti singoli che siano conformi alle Leggi vigenti in materia di edifici rispondenti alle destinazioni ammesse. Altezza massima H. = mt. 3,50 fatte salve le maggiori altezze per It ed elettrodotti Piani fuori terra NP = massimo n°. 1 Rapporto di copertura R.c. = 20% Distanza dai confini D.c. = ml. 5,00 Tipologie edilizie = tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni del caso per ogni edificio ammesso.
INDICI URBANISTICI
c. = ml. 5,00 Tipologie edilizie = tipologie correnti in ordine alle specifiche destinazioni del caso per ogni edificio ammesso. Per gli impianti di interesse generale non convenzionati, lo standard U1 e U2 è pari allo standard F/S di cui ai precedenti artt. 6a e 51. 4- PRESCRIZIONI PARTICOLARI: - A - ATTREZZATURE DI CARATTERE ASSISTENZIALE (F1①CR) Comprendono le aree destinate alle strutture socio-assistenziali per anziani esistenti e future di cui all’Ambito di Trasformazione F1①. INDICI URBANISTICI
INDICI URBANISTICI
te alle strutture socio-assistenziali per anziani esistenti e future di cui all’Ambito di Trasformazione F1①. INDICI URBANISTICI Ut di cui all’art. 32 Rc (rapporto di superficie copertura) = 30% H (altezza massima) = m 7,50 L’attività edilizia ed urbanistica di ampliamento dell’insediamento esistente è subordinata all’approvazione di un Piano Attuativo di cui al Documento di Piano. ATTREZZATURE RICETTIVE (F1CM) Riguarda le aree interessate dal campeggio con ambiti di completamento.
ATTREZZATURE RICETTIVE (F1CM)
cui al Documento di Piano. ATTREZZATURE RICETTIVE (F1CM) Riguarda le aree interessate dal campeggio con ambiti di completamento. Le forme d’intervento sono quelle definite dal precedente art. 54.2. L’edificazione e la utilizzazione degli spazi è regolata dalla Legge Regionale 10.12.1981 n° 71 e s.m.i.“Disciplina delle aziende ricettive all’aria aperta” e dal Regolamento di attuazione approvato dal Consiglio Regionale l’11.10.1982 e s.m.i. “La capacità ricettiva del campeggio viene definita in 750
di attuazione approvato dal Consiglio Regionale l’11.10.1982 e s.m.i. “La capacità ricettiva del campeggio viene definita in 750 (settecentocinquanta) persone (Autorizzazione all’esercizio permanente di campeggio attrezzato del 04.07.1997 prot. n. 1935)”. Fermo restando la capacità insediativa di 750 persone, sarà possibile a P.d.C.c. o P.A., realizzare in sostituzione e/o integrazione di quelli esistenti, servizi igienico – sanitari, in ottemperanza del Regolamento d’Igiene e delle specifiche
ATTREZZATURE SPORTIVE (F1CG)
e e/o integrazione di quelli esistenti, servizi igienico – sanitari, in ottemperanza del Regolamento d’Igiene e delle specifiche Leggi e Regolamenti dell’attività. ATTREZZATURE SPORTIVE (F1CG) Comprendono le aree attualmente interessate dagli impianti del Golf. Dette aree sono vincolate al mantenimento ed alla riqualificazione dei fabbricati e delle aree a verde esistenti. A mezzo di permesso di costruire semplice convenzionato sono consentiti gli
zione dei fabbricati e delle aree a verde esistenti. A mezzo di permesso di costruire semplice convenzionato sono consentiti gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 17a delle presenti norme. Tutti gli altri interventi di cui all’art. 17a se ed in quanto ammessi dalle presenti norme, ed in generale i nuovi interventi di ristrutturazione edilizia con o senza modificazione degli impianti sportivi e delle strutture esistenti finalizzati al potenziamento del servizio saranno ammessi in
166 presenza di piano attuativo o permesso di costruire convenzionato che definisca e comprenda tutti i programmi di espansione dell’attività aventi rilevanza urbanistica, edilizia ed ambientale. I nuovi interventi dovranno continuare il carattere mimetico dell’impianto attuale attraverso il mantenimento e la costruzione dell’arredo a verde e con gli stessi caratteri che l’edificazione realizzata è venuta assumendo. In ogni caso andranno salvaguardate le fasce boscate presenti entro il perimetro
e l’edificazione realizzata è venuta assumendo. In ogni caso andranno salvaguardate le fasce boscate presenti entro il perimetro del Golf e la funzionalità dei varchi ecologici di connessione tra la Riserva Naturale e S.I.C. Lago di Montorfano e la rete ecologica del P.T.C.P. Sono ammesse anche strutture sportive complementari quali campi da tennis e piscina. In ogni caso sulle presenti norme prevalgono le prescrizioni di cui all’art. 21
e complementari quali campi da tennis e piscina. In ogni caso sulle presenti norme prevalgono le prescrizioni di cui all’art. 21 delle N.T.A. del P.d.G. se più restrittive, in particolare per quanto riguarda la preservazione dell’equilibrio idrogeologico. B- F1 - PER IMPIANTI FISSI DI RADIOTELEFONIA E TELEVISIONE (It) Il P.G.T. mira alla minimizzazione dell'esposizione delle persone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine) di radiotelefonia e televisione.
rsone ai campi elettromagnetici indotti dall'installazione di impianti fissi (antenne e cabine) di radiotelefonia e televisione. E’ comunque vietata l’installazione di impianti per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione oltre che negli insediamenti di cui all’art. 8a e 8c, anche in corrispondenza di asili, edifici scolastici, nonché di strutture di accoglienza socio – assistenziali, oratori, parco gioco e strutture similari e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.
glienza socio – assistenziali, oratori, parco gioco e strutture similari e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni. Per gli impianti fissi di radiotelefonia valgono inoltre le eventuali limitazioni di legge. La presenza di impianti fissi comporta che, in linea di principio, non possono essere realizzati a confine degli ambiti F1 (It) edifici elevati o l’elevazione di edifici esistenti. Per gli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari valgono le
ati o l’elevazione di edifici esistenti. Per gli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari valgono le disposizioni del Regolamento Edilizio. In generale, nell’area interessata ai sistemi di telecomunicazione (200 mt. di raggio), la possibilità di edificazione è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione ed obiettivi di qualità, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (limiti di esposizione della popolazione a campi
tenzione ed obiettivi di qualità, così come previsto dal D.P.C.M. 8 luglio 2003 (limiti di esposizione della popolazione a campi elettromagnetici con frequenze comprese tra 100 KHZ e 300 KGZ).
- AMBITI F1 PER CABINE DELL’ACQUEDOTTO E DI TRASFORMAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA (CE) E DEL GAS (Ct) Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e del gas possono essere realizzate alle seguenti condizioni speciali: Le cabine di trasformazione sono considerate opere di Urbanizzazione
ossono essere realizzate alle seguenti condizioni speciali: Le cabine di trasformazione sono considerate opere di Urbanizzazione Primaria (D.M. 13.01.1970 n°. 227 e succ.). Tali costruzioni sono escluse dai vincoli di volumetria relativi all’ambito in cui sorgeranno e potranno essere edificate a confine e comunque nel rispetto delle norme relative alle distanze tra i fabbricati (L.R. 16.08.1982 n°. 52). Essi dovranno essere realizzati, salvo casi di comprovata ed inderogabile
le distanze tra i fabbricati (L.R. 16.08.1982 n°. 52). Essi dovranno essere realizzati, salvo casi di comprovata ed inderogabile necessità, all'interno dei fabbricati oppure completamente interrati. In caso contrario l’altezza massima fuori terra sarà di mt. 2,40). Maggiori altezze possono essere consentite per motivi tecnici che l'Amministrazione Comunale valuterà di volta in volta. La costruzione a confine di dette cabine, non obbliga il proprietario del lotto
nistrazione Comunale valuterà di volta in volta. La costruzione a confine di dette cabine, non obbliga il proprietario del lotto ad arretramenti dal confine, maggiori di quelli previsti dalle norme di ambito
- Le cabine dovranno essere demolite all'atto della definitiva disattivazione
- Le cabine elettriche e del gas possono sorgere all'interno delle fasce di
167 rispetto stradale (Circ. Ministero Lavori Pubblici n°. 5980 del 30.12.1970).
- All'interno dei Piani Attuativi, si dovrà prevedere, previ accordi con i competenti Uffici dell'ENEL e dell’Azienda del Gas, alla realizzazione di tutte le strutture necessarie ad elettrificare ed a dotare del gas combustibile il comparto ed all'inserimento in convenzione di tale obbligo. Il lottizzante dovrà attenersi a quanto disposto in merito, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°. 227 del 13.01.1970.
ttizzante dovrà attenersi a quanto disposto in merito, della Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°. 227 del 13.01.1970. Inoltre all'atto della presentazione del progetto di P.A., dovrà essere presentata dichiarazione dell'ENEL e dell’Azienda del Gas attestante l'idoneità tecnica degli impianti previsti.
- AMBITO F1 - PER ELETTRODOTTI DI MEDIA (MT) ED ALTA TENSIONE (AT) 15 - 66 - 132 KW Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alle norme vigenti
MEDIA (MT) ED ALTA TENSIONE (AT) 15 - 66 - 132 KW
MEDIA (MT) ED ALTA TENSIONE (AT) 15 - 66 - 132 KW Le aree sottoposte a Vincolo di Elettrodotto sono soggette alle norme vigenti in materia di sicurezza, fasce di sicurezza, inedificabilità e successive modifiche ed integrazioni. Per le costruzioni ricadenti nelle vicinanze di linee elettriche di alta tensione (AT) (132-66 e 15 Kw) e di media tensione (MT) individuate dagli elaborati del P.G.T., all’atto della richiesta dell’intervento edilizio, dovrà essere dimostrato
tensione (MT) individuate dagli elaborati del P.G.T., all’atto della richiesta dell’intervento edilizio, dovrà essere dimostrato che tali costruzioni, se prevedono la presenza di più di quattro ore giornaliere, ricadono all’esterno delle fasce definite secondo la metodologia di cui al D.M. n°. 32618 del 25 maggio 2008 (G.U. n°. 156/08). Le distanze di Prima Approssimazione così come sono state riportate indicativamente per ogni tratta di elettrodotto, andranno puntualmente
e di Prima Approssimazione così come sono state riportate indicativamente per ogni tratta di elettrodotto, andranno puntualmente verificate ed eventualmente modificate dal punto di vista quantitativo e modellistico dall’apposito piano di settore in funzione dei livelli di campo elettrico e magnetico valutato dall’Ente Gestore delle linee e secondo la metodologia di cui al sopracitato D.M.. Tali verifiche andranno condotte già in sede di pianificazione attuativa e corredate dalla richiesta di parere di ARPA.
to D.M.. Tali verifiche andranno condotte già in sede di pianificazione attuativa e corredate dalla richiesta di parere di ARPA.
- AMBITO F1 - PER IMPIANTI ECOLOGICI (Ie) La realizzazione di un impianto ecologico dovrà acquisire le specifiche autorizzazioni ambientali ed igienico – sanitarie, sia per quanto riguarda i manufatti che per le fasce di rispetto.
- AMBITO F1 - PT POSTE Queste attrezzature possono essere realizzate all’interno degli ambiti F1
i che per le fasce di rispetto.
- AMBITO F1 - PT POSTE Queste attrezzature possono essere realizzate all’interno degli ambiti F1 destinati a servizi postali e servizi annessi. Se non individuati sulla tavola dell’Azzonamento, le relative attrezzature potranno essere insediate come destinazioni d’uso compatibili di Residenza (art. 8a) e Servizi (art. 8b). 5 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 presenti nell’area vasta del
a (art. 8a) e Servizi (art. 8b). 5 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 6 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 interessati o non interessati
go di Montorfano. 6 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F1 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.
Art. 55 - AMBITO F3 – DI TUTELA AMBIENTALE
168 Art. 55 - AMBITO F3 – DI TUTELA AMBIENTALE 1 - DESCRIZIONE Gli ambiti "F3" opportunamente perimetrati dal P.G.T. sono meritevoli di particolare salvaguardia per i loro pregi ambientali e paesaggistici caratteristici e coincidono con le parti di territorio comunale destinate all'attività agricola, intesa non solo come funzione produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale.
produttiva, ma anche come salvaguardia del sistema idrogeologico, del paesaggio agrario e dell’equilibrio ecologico e naturale. Essi corrispondono alle aree agricole di cui al P.T.C.P. Gli ambiti F3 sono parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. di cui all’art. 30.2. Le aree F3 di tutela ambientale, comprese nel Parco Agricolo corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005.
olo corrispondono agli ambiti destinati all’attività agricola di interesse strategico di cui all’art. 15 della L.R. n°. 12/2005. 2 - DESTINAZIONE Le aree classificate in ambito "F3" restano comunque vincolate per l'esercizio dell'attività agricola ed eventualmente dell’attività di agriturismo negli insediamenti esistenti. 3 - NORME SPECIALI I lotti compresi in ambito "F3" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita prevista
ituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita prevista per gli ambiti, di cui al precedente art.52.4. La relativa edificabilità così come precisata dall’art. 52.4.a dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in ambito "E1" anche se non contigui o di Comuni contermini. L’edificazione in Ambito F3 è ammessa oltre che nei casi di cui al successivo capoverso 6, anche alle condizioni di cui al precedente art. 52 e per le sole
è ammessa oltre che nei casi di cui al successivo capoverso 6, anche alle condizioni di cui al precedente art. 52 e per le sole abitazioni su uno o più lotti che sommano un If una Sf complessivo di almeno 40.000,00 mq. sulla base di un indice If = 0,01 mc./mq. L’edificazione dovrà essere realizzata su lotti già accessibili e non dovrà interessare i capisaldi della Rete Ecologica, il Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali, o i Coni Ottici di cui agli Ambiti di riqualificazione n°. 2, 4
ogica, il Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali, o i Coni Ottici di cui agli Ambiti di riqualificazione n°. 2, 4 e 5 di cui all’art. 30 o le aree boscate o in classe 4 di fattibilità geologica o interessate da elementi geomorfologici tutelati o le fasce di rispetto dei corsi d’acqua (150 mt.) di cui all’art. 57 delle presenti norme o la fascia di rispetto di 100 mt. degli insediamenti esistenti e previsti di cui al precedente art. 52. 4 - RECINZIONI Negli ambiti F3 è consentita:
to di 100 mt. degli insediamenti esistenti e previsti di cui al precedente art. 52. 4 - RECINZIONI Negli ambiti F3 è consentita:
- la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione;
- la recinzione in rete metallica e paletti dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un
paletti dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione)
- la recinzione in rete metallica e paletti con muretto sottostante di altezza massima 0,30 mt. delle aree agricole F3 della medesima proprietà dei soli complessi edilizi edificati a confine, in altro ambito di Piano (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione).
edilizi edificati a confine, in altro ambito di Piano (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione). 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI Per gli ambiti F3 interessati dalla rete ecologica e dai parchi valgono le direttive di cui all’art. 30.2. 6 - DISPOSIZIONI GENERALI Negli ambiti F3 vigono le seguenti prescrizioni :
- è vietata ogni nuova edificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con
ificazione ed ogni intervento di ristrutturazione urbanistica e di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione con destinazione extragricola;
- sugli edifici esistenti alla data da accertare così come previsto dall’art. 30.1 e/o
169 autorizzati, anche a destinazione extragricola, sono ammissibili gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, demolizione di superfetazioni e volumetrie aggiuntive disomogenee, adeguamento statico e tecnologico per gli edifici antecedenti al 1888 alle condizioni di cui all’art. 43.7, mentre sono altresì ammissibili, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici successivi al 1888,senza demolizione e
entre sono altresì ammissibili, gli interventi di ristrutturazione edilizia degli edifici successivi al 1888,senza demolizione e ricostruzione, nonché gli interventi di ampliamento per un massimo del 10% della volumetria esistente;
- in alternativa alle operazioni di cui al comma precedente, per gli edifici esistenti e/o autorizzati a destinazione extra agricola all’interno della rete ecologica di cui all’art. 30.2, è possibile il trasferimento dell’intera capacità edificatoria dell’edificio (volume
della rete ecologica di cui all’art. 30.2, è possibile il trasferimento dell’intera capacità edificatoria dell’edificio (volume esistente + ampliamento) secondo le procedure di cui all’art. 32-B-b);
- è ammissibile la realizzazione di impianti sportivi ed agrituristici recintati, privi di manufatti aventi rilievo edilizio, volumetrico e/o determinanti superficie coperta, con obbligo di sottoposizione a procedimento di valutazione d'impatto ambientale
olumetrico e/o determinanti superficie coperta, con obbligo di sottoposizione a procedimento di valutazione d'impatto ambientale in caso di superficie territoriale complessiva superiore a 20.000 metri quadri; L'attraversamento delle aree di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria, di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle
ti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o semilavorati, di linee telefoniche e ottiche, di impianti teleferici, è subordinato alla verifica di compatibilità con le disposizioni e gli obiettivi del P.G.T. Rimane fermo l'obbligo di sottoposizione a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali sia richiesta da vigenti disposizioni di legge statale o regionale.
a Valutazione di Impatto Ambientale delle opere per le quali sia richiesta da vigenti disposizioni di legge statale o regionale. La realizzazione, nelle aree di cui al presente articolo, di opere pubbliche e di interesse Pubblico può avvenire una volta verificata l'effettiva compatibilità ambientale delle stesse sulla base di progetti esecutivi presentati dai soggetti attuatori. Il Comune per le aree interne alla Rete ecologica ed ai parchi. potrà imporre
getti esecutivi presentati dai soggetti attuatori. Il Comune per le aree interne alla Rete ecologica ed ai parchi. potrà imporre prescrizioni mitigative dell'impatto ambientale di tali interventi, nonché ogni prescrizione esecutiva atta a migliorare l'inserimento ambientale di tali opere ed interventi. L'approvazione di tali progetti richiede il necessario assenso. L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le
rogetti richiede il necessario assenso. L’uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, nonché le strade interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solo per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro e di annesse abitazioni, qualora non
igionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di posti di ristoro e di annesse abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza ecologica volontaria, di spegnimento di incendi e di protezione civile, soccorso, assistenza sanitaria e veterinaria. Il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade
o, assistenza sanitaria e veterinaria. Il divieto di transito dei mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade interpoderali e poderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali. In deroga alle direttive di cui ai precedenti commi, il Sindaco può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree prevalente- mente agricole.
o può autorizzare in casi di necessità l'accesso di mezzi motorizzati privati nel sistema delle aree prevalente- mente agricole. 7 - PROCEDURA DI VARIANTE Per gli ambiti F3 aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 3, si potrà avviare la procedura di Variante ai sensi dell’art. 1b delle presenti norme
- per l’ampliamento dell’ambito E1 al fine di verificare gli indici di cui all’art. 52;
170
- per l’insediamento di abitazioni su lotti non aventi le dimensioni di cui al comma 3 del presente articolo;
- per rettificare, completare e/o integrare gli insediamenti residenziali esistenti lungo il perimetro del Tessuto Urbano Consolidato di cui al P.G.T. In tutti i casi va acquisito il parere preventivo e finale di congruità della Provincia. 8 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F3 interessati o non interessati
Art. 56 – AMBITO F4 - BOSCHI
della Provincia. 8 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F3 interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme. Art. 56 – AMBITO F4 - BOSCHI 1 - DESCRIZIONE L’ambito F4 corrisponde alla parte di territorio comunale
- coperto da boschi così come risulta dal P.T.C.P. vigenti e dallo stato di fatto così come rappresentato dal D.B.T.
- o da coprire (boschi di progetto).
come risulta dal P.T.C.P. vigenti e dallo stato di fatto così come rappresentato dal D.B.T.
- o da coprire (boschi di progetto). Esso presenta caratteristiche naturalistiche che si ritiene utile tutelare da qualsiasi intervento che possa alterarla. Questi boschi, così definiti ai sensi della L.R. 5/2007, assumono valore paesistico ai sensi dell’art. 142 lett. g del D.lgs 42/2004 e del Capo II – boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2000 mq.
esistico ai sensi dell’art. 142 lett. g del D.lgs 42/2004 e del Capo II – boschi e Foreste se di dimensione superiore a 2000 mq. Le autorizzazioni paesaggistiche e forestali sono di competenza provinciale. Alcuni ambiti F4 sono compresi nel Tessuto Urbano Consolidato o limitrofe agli insediamenti esistenti o di trasformazione, come aree piantumate a vario titolo (alberi da frutta, vigneti, piante d’alto fusto, ecc.).Esse non sono soggette alle prescrizioni di cui alla normativa regionale per i boschi.
parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. di cui all’art. 30.2.
utta, vigneti, piante d’alto fusto, ecc.).Esse non sono soggette alle prescrizioni di cui alla normativa regionale per i boschi. Gli ambiti F4 esterni al T.U.C. e comprensivi dell’ambito F4 del Monte Orfano, sono parte integrante della Rete Ecologica del P.T.C.P. di cui all’art. 30.2. 2 - EDIFICAZIONE Sono ammessi:
- la realizzazione, con l’impiego di metodi di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali
di di ingegneria naturalistica, di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche in materia;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del
le altre prescrizioni specifiche in materia;
- le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi regionali e nazionali e dalle altre prescrizioni specifiche ;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica e la collocazione della relativa segnaletica;
- la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita,
e la collocazione della relativa segnaletica;
- la realizzazione di modesti impianti sportivi e ricreativi, come percorsi vita, caratterizzati da elementi costitutivi precari ed amovibili e privi di qualsivoglia superficie coperta e ingombro volumetrico e/o edificio pertinenziale di servizio;
- gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo sui manufatti edilizi esistenti.
171 Negli ambiti boscati è vietata ogni forma di edificazione, nonché la realizzazione di ogni altra opera pubblica o di interesse pubblico diversa da rete idriche, elettriche, fognarie, telecomunicative, distribuzione gas metano, oleodotti e dalle linee teleferiche. Laddove siano autorizzati interventi di qualsiasi tipo che comportino la riduzione della superficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi ai sensi della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003.
uperficie boscata, debbono essere previsti adeguati interventi compensativi ai sensi della D.G.R. n°. 7/13900 del 1 agosto 2003. Tali interventi compensativi devono prioritariamente essere attuati nelle aree già individuate da coprire di boschi dal P.G.T. Per gli edifici esistenti sono comunque consentiti interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione di restauro e/o risanamento conservativo se antecedenti al 1888 (art. 43) ed anche di ampliamento se ed in quanto permesso
zione di restauro e/o risanamento conservativo se antecedenti al 1888 (art. 43) ed anche di ampliamento se ed in quanto permesso dalle presenti norme, così come previsto dall’art. 30.1.11. I lotti compresi in ambito "F4" e costituenti l'azienda agricola potranno essere computati al fine della determinazione dell'edificabilità massima consentita, sulla base dell’indice If di 0,01 mc./mq. per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda.
dificabilità massima consentita, sulla base dell’indice If di 0,01 mc./mq. per un massimo di cinquecento metri cubi per azienda. La relativa edificabilità dovrà essere utilizzata sugli altri lotti dell'azienda in ambito "E1" già edificato al servizio dell’agricoltura, anche se non contigui o di Comuni contermini. 3 - DESTINAZIONE Le aree classificate come ambiti "F4 " nella tavola di "Azzonamento" del P.G.T. restano comunque vincolate alla destinazione boschiva dalla normativa per esse vigente.
nella tavola di "Azzonamento" del P.G.T. restano comunque vincolate alla destinazione boschiva dalla normativa per esse vigente. 4 - NORME SPECIALI Le aree piantumate presenti in altri ambiti e non comprese nel P.I.F., sono assoggettate alle tutele previste dall’art. 24. 5 - RECINZIONI Per l’ambito F4 è consentita la recinzione di siepi in vivo realizzate con specie arboree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da una installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione.
ree autoctone e staccionate in legno caratterizzate da una installazione precaria e, all’occorrenza, da una facile asportazione. Nell'ambito F4 è consentita la recinzione in rete metallica e paletti dei soli complessi edificati agricoli e extragricoli esistenti e delle sole aree di pertinenza degli stessi (pari ad un massimo di 15 volte, la superficie coperta dell’edificazione. 6 - PRESCRIZIONI Per gli alberi monumentali individuati dal P.G.T. valgono le prescrizioni di cui all’art.
ta dell’edificazione. 6 - PRESCRIZIONI Per gli alberi monumentali individuati dal P.G.T. valgono le prescrizioni di cui all’art. 65 delle N.d.A. del P.T.C.P. 7 - TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti F4 interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 22 ed alle prescrizioni di cui all’All. 1A alle presenti norme.
Art. 57 - AMBITI R DI RISPETTO
172 Art. 57 - AMBITI R DI RISPETTO
- AMBITO R1 DI RISPETTO CIMITERIALE, STRADALE E DELLE RETI TECNOLOGICHE 1 - DESCRIZIONE, DESTINAZIONE E PRESCRIZIONI Questo ambito comprende le aree destinate a costituire sia la fascia di rispetto per l'allontanamento degli edifici dalle linee di traffico sia l'area di rispetto e di ampliamento cimiteriale sia l’area di rispetto delle reti tecnologiche. Salvo prescrizioni specifiche previste per i singoli ambiti di rispetto, valgono in
l’area di rispetto delle reti tecnologiche. Salvo prescrizioni specifiche previste per i singoli ambiti di rispetto, valgono in generale le seguenti prescrizioni generali. Per gli edifici esistenti nell’ambito delle fasce di rispetto, potranno essere consentite esclusivamente le opere di cui ai punti a-b-c-d dell’art.17 delle presenti norme senza cambio di destinazione d’uso. La modifica di destinazione d’uso dei fabbricati è consentita unicamente in abitativa
norme senza cambio di destinazione d’uso. La modifica di destinazione d’uso dei fabbricati è consentita unicamente in abitativa nella misura massima di mq. 120,00 per singola proprietà, senza tener conto di frazionamenti successivi alla data di adozione del P.G.T.. E’ sempre consentito l’utilizzo dell’indice agricolo di dette aree attraverso il trasferimento del loro potenziale volumetrico su altri appezzamenti componenti l’azienda agricola aventi destinazione agricola (ambito E1), nel rispetto di quanto
volumetrico su altri appezzamenti componenti l’azienda agricola aventi destinazione agricola (ambito E1), nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 12/2005. Nelle aree individuate a reticolo idrografico principale e minore dovrà essere rispettata la normativa specifica di cui della relazione allegata all’individuazione del reticolo idrografico principale e minore di cui alla specifica delibera di Consiglio Comunale. 2 - AMBITO DI RISPETTO
azione del reticolo idrografico principale e minore di cui alla specifica delibera di Consiglio Comunale. 2 - AMBITO DI RISPETTO CIMITERIALE Per la fascia di rispetto cimiteriale valgono le prescrizioni di cui all’art. 338 del T.U.L.S. così come modificato dall’art. 28 della L. 166/2002, nonché dal Regolamento Regionale (R.R.) n°. 6/2004, così come modificato dal R.R. n°. 1/2007. Entro il limite della fascia di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi
ome modificato dal R.R. n°. 1/2007. Entro il limite della fascia di rispetto cimiteriale è vietata la realizzazione di qualsiasi costruzione che presenti requisiti di durata, di inamovibilità ed incorporamento nel terreno o che siano caratterizzata dalla presenza dell’uomo, anche non continuativa o che comunque risulti incompatibile con l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura, nonchè di tutti gli interventi non previsti dall’art. 338
ompatibile con l’esigenza di assicurare decoro ai luoghi di sepoltura, nonchè di tutti gli interventi non previsti dall’art. 338 così come modificato dall’art. 28 della Legge n. 166 del 01.08.2002. Sulle aree di rispetto cimiteriale sono in particolare ammesse strutture mobili per la vendita di fiori o di oggetti pertinenti al culto ed alla gestione del Cimitero nonché parcheggi e al servizio del cimitero e verde pubblico. Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con
e al servizio del cimitero e verde pubblico. Le aree di rispetto cimiteriale devono essere mantenute in condizioni decorose con tassativo divieto di costruire depositi di materiale, discariche, scarico di rifiuti, ecc.. Nelle aree di rispetto non è ammesso il disboscamento; esse potranno invece essere soggette a piantumazione. Il vincolo di rispetto è da intendersi come vincolo superiore e le aree soggette a vincolo non saranno computate nel calcolo della volumetria edificabile.
a intendersi come vincolo superiore e le aree soggette a vincolo non saranno computate nel calcolo della volumetria edificabile. Queste aree possono essere computate come standard urbanistici solo se poste in continuità ad ambiti di verde pubblico o se destinate a parcheggi e relativa mobilità. Per gli edifici esistenti e ricadenti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 agosto 2002 n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero
ti nella fascia di rispetto, così come previsto dalla legge 1 agosto 2002 n°. 166, sono consentiti interventi di recupero ovvero interventi funzionali all'utilizzo dell'edificio stesso, tra cui l'ampliamento nella percentuale massima del 10% ed i cambi di destinazione d'uso, oltre a quelli
173 previsti dalle lettere a), b), c) e d) dell’art. 17a. Le zone di rispetto cimiteriale sono definite dal Piano Cimiteriale e sono riportate nelle tavole di azzonamento del P.G.T. 3 - FASCE DI RISPETTO STRADALE Nelle fasce di rispetto l'arretramento degli edifici dai cigli stradali è definito dal limite di inedificabilità quale risulta dalle indicazioni grafiche e dalle specifiche norme del P.G.T., in conformità del Regolamento Comunale di Esecuzione e di Attuazione del
dicazioni grafiche e dalle specifiche norme del P.G.T., in conformità del Regolamento Comunale di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992, n°. 495). In mancanza di specifici riferimenti progettuali,il limite di inedificabilità relativo alle fasce di rispetto urbane ed extraurbane assume i valori di cui al Nuovo Codice della Strada - legge n. 285/92 e relativo Regolamento Attuativo,così come determinati dall'U.T.C. rispetto agli assi stradali esistenti.
rada - legge n. 285/92 e relativo Regolamento Attuativo,così come determinati dall'U.T.C. rispetto agli assi stradali esistenti. Nelle fasce di rispetto stradale determinate dal limite di inedificabilità, non sono ammesse nuove costruzioni, nel sottosuolo o in elevazione, né opere che compromettano la visibilità e la sicurezza della circolazione se non per quanto ammesso dalle leggi vigenti. Sono invece ammessi, se autorizzati, parcheggi privati con relativi spazi di accesso,
on per quanto ammesso dalle leggi vigenti. Sono invece ammessi, se autorizzati, parcheggi privati con relativi spazi di accesso, che non inducono volume e/o superficie coperta. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T., all’interno delle fasce definite dalle linee di rispetto stradali, individuati sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T., possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria,
viduati sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T., possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile. Limitatamente alle aree comprese nelle fasce di rispetto stradale non interessate dalla Rete Ecologica e ove non esistano vincoli di particolare interesse panoramico o ragioni di sicurezza, il Dirigente o Responsabile dell’Ufficio Tecnico può consentire la realizzazione di stazioni di servizio
o ragioni di sicurezza, il Dirigente o Responsabile dell’Ufficio Tecnico può consentire la realizzazione di stazioni di servizio secondo le disposizioni del Regolamento Regionale del 13 maggio 2002 di attuazione della D.C.R. 29 settembre 1999 n°. VI/1309. Sono pure ammesse le pensiline alle fermate dei “bus” Le strutture costituenti l'ossatura degli impianti, dovranno essere costituite da elementi facilmente rinnovabili e architettonicamente decorosi.
ituenti l'ossatura degli impianti, dovranno essere costituite da elementi facilmente rinnovabili e architettonicamente decorosi. L’eventuale localizzazione e installazione di impianti pubblicitari deve essere conforme alle disposizioni del Regolamento Comunale di Esecuzione del Nuovo codice della Strada. Per gli allargamenti stradali, il confine di proprietà sarà arretrato dalla mezzeria della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada
ne di proprietà sarà arretrato dalla mezzeria della strada per la misura necessaria al completamento e allargamento della strada stessa come opera di competenza delle urbanizzazioni primarie e secondo le disposizioni definite dall'apposita classificazione delle strade, dalla individuazione del Centro Abitato nonché delle Zone di rilevanza urbanistica ai sensi della legge n. 285/92 (Codice della Strada). Il P.G.T. individua le fasce di rispetto da piantumare (fasce di ambientazione nello
ella legge n. 285/92 (Codice della Strada). Il P.G.T. individua le fasce di rispetto da piantumare (fasce di ambientazione nello schema di cui all’Art. 30.4– Sistema delle aree verdi e dei percorsi ciclopedonali, Aree di igiene urbana (f). Eventuali altre schermature che determinano il decadimento dei livelli di rumore prodotto dal traffico, verranno definite dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale e verranno recepite dal P.G.T.. 4- FASCE DI RISPETTO DELLE
efinite dal Piano di classificazione acustica del territorio comunale e verranno recepite dal P.G.T.. 4- FASCE DI RISPETTO DELLE RETI TECNOLOGICHE Per le fasce di rispetto delle reti tecnologiche (linee elettriche, telefoniche e
174 metanodotto) valgono le prescrizioni di cui alle presenti norme (art. 54.4) e di cui agli Enti Gestori in attuazione delle specifiche Leggi e Regolamenti e di cui alle tavole dell’Azzonamento. In particolare la distanza di rispetto delle parti in tensione di una cabina o di una sottostazione elettrica deve essere uguale a quella prevista, secondo i disposti D.P.C.M. 23/04/1992, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa.
prevista, secondo i disposti D.P.C.M. 23/04/1992, per la più alta tra le tensioni presenti nella cabina o sottostazione stessa. La dimensione delle fasce di rispetto per i metanodotti è prescritta dal D.M. 24/11/1984 ed è definita, per categoria di posa:
- A distanza (m) 10,00
- B distanza (m) 5,00
- C distanza (m) 3,50
- D distanza (m) 1,50–3,50 * (*= distanza dipendente dal diametro dei tubi) (Fonte: D.M. 24 novembre 1984 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
stanza (m) 1,50–3,50 * (*= distanza dipendente dal diametro dei tubi) (Fonte: D.M. 24 novembre 1984 5 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI
- La collocazione di linee elettriche, telefoniche e metanodotti, e delle loro pertinenze, sarà possibile su tutto il territorio comunale con l'osservanza delle vigenti leggi in materia e non è soggetta a Permesso di costruire. Le modalità esecutive dovranno avere riguardo delle caratteristiche ambientali e
teria e non è soggetta a Permesso di costruire. Le modalità esecutive dovranno avere riguardo delle caratteristiche ambientali e le alterazioni conseguenti dovranno essere contenute al massimo; dovrà essere prevista, quando possibile, la posa entro condutture, completamente interrate.
- Le recinzioni all’interno delle fasce di rispetto di cui sopra,potranno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate diventare tali in attuazione del P.G.T.
nno essere edificate sui confini fra le proprietà private e quelle pubbliche o destinate diventare tali in attuazione del P.G.T.
- AMBITO R2 A VINCOLO IDROGEOLOGICO Si tratta di un vincolo che interessa la parte di territorio montano e boscato, apposto per scopi di salvaguardia dei terreni "...per i quali forme di utilizzazione non corretta potrebbero generare, con danno pubblico, denudazioni del manto vegetazionale, instabilità geologica o modificazioni peggiorative del regime delle acque...".
no pubblico, denudazioni del manto vegetazionale, instabilità geologica o modificazioni peggiorative del regime delle acque...". Queste zone soggette alla tutela idrogeologica devono conservarsi sulla situazione in atto, salvo l'esercizio dl governo boschivo e rurale. Qualsiasi trasformazione su dette zone, taglio alberi, movimenti terra, opere edilizie, dovrà ottenere il preventivo consenso dell'Autorità Comunale.
one su dette zone, taglio alberi, movimenti terra, opere edilizie, dovrà ottenere il preventivo consenso dell'Autorità Comunale. Dovrà inoltre essere consentito il libero deflusso del corso delle acque, salvo la messa in opera di opere di difesa e di rinforzo da determinarsi con le Autorità competenti. Gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo idrogeologico sono soggette a quanto previsto nel R.D. 3267/1923 e alla L.R. n°. 8 del 5 aprile 1976.
in aree soggette a vincolo idrogeologico sono soggette a quanto previsto nel R.D. 3267/1923 e alla L.R. n°. 8 del 5 aprile 1976. Dette aree sono perimetrate sulla tavola dell’Azzonamento con apposito perimetro e conformi allo Studio Geologico. Ogni progetto che comporti operazioni di cui al D.M. 11/03/88 deve essere accompagnato da una verifica geologico – geotecnica che attesti l’insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi ed in atto. Tale verifica deve
eologico – geotecnica che attesti l’insussistenza di fenomeni di dissesto e instabilità pregressi ed in atto. Tale verifica deve essere allegata al progetto di intervento.
- AMBITO R3 - A RISCHIO ARCHEOLOGICO Gli ambiti a rischio archeologico sono caratterizzati dalla possibile presenza di beni di interesse archeologico.
175 Le zone a rischio archeologico sono tutti gli ambiti A (I.G.M. 1888). Gli indirizzi per la tutela dei beni di interesse storico - archeologico sono di controllo rigoroso di ogni tipo di scavo o di movimento del suolo e del sottosuolo nelle aree a rischio archeologico. All’interno di tali ambiti si applicano le seguenti prescrizioni e direttive: a) gli interventi di scavi o movimenti di terra in questi ambiti devono salvaguardare l’integrità di eventuali reperti;
rettive: a) gli interventi di scavi o movimenti di terra in questi ambiti devono salvaguardare l’integrità di eventuali reperti; b) nelle aree a rischio archeologico qualsiasi intervento di sbancamento relativo a progetti edilizi o infrastrutturali deve essere preventivamente comunicato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
- AMBITO R4 - DI VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA
ntivamente comunicato alla Soprintendenza per i Beni Archeologici della Lombardia.
- AMBITO R4 - DI VULNERABILITA’ IDROGEOLOGICA I fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al R.D.1775/1933, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna. La fascia è da individuare a partire dal piede esterno dell'argine. Per l'elenco dei corsi d'acqua di interesse paesistico si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio
ne. Per l'elenco dei corsi d'acqua di interesse paesistico si fa riferimento alla deliberazione della Giunta Regionale 25 luglio 1986, n. 4/12028, con la quale la Regione ha determinato i corsi d'acqua, classificati pubblici ai sensi del R.D. 1775/1933, con l'indicazione di quei tratti di tali corsi d'acqua che devono essere vincolati per le loro caratteristiche di pregio ambientale. Il territorio comunale di Montorfano è attraversato dai seguenti corsi d'acqua di cui allo Studio sul Reticolo Idrico
mbientale. Il territorio comunale di Montorfano è attraversato dai seguenti corsi d'acqua di cui allo Studio sul Reticolo Idrico Minore (art. 23 delle presenti norme): Roggia Primaria e Roggia Secondaria di Albese Roggia Lubiana o Molinara tutelati perchè di notevole interesse geomorfologico L’area di vulnerabilità idrogeologia corrisponde:
- alla fascia di rispetto dei corsi d’acqua (150 mt.) di cui all’art. 146 del D.Lgs n°. 42/2004, così come modificato dal D. Lgs n°. 63/2008.
di rispetto dei corsi d’acqua (150 mt.) di cui all’art. 146 del D.Lgs n°. 42/2004, così come modificato dal D. Lgs n°. 63/2008. All’interno di questa fascia, individuata al fine del riequilibrio del sistema idrico locale, valgono le prescrizioni di cui all’articolo sopra citato e le esclusioni insediative di cui all’art.20.8 della normativa del P.P.R.
- alla linea di arretramento per costruzioni e recinzioni (10ml) dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini
alla linea di arretramento per costruzioni e recinzioni (10ml) dal piede degli argini e loro accessori o, in mancanza di argini artificiali, dal ciglio delle sponde. In questa fascia sono consentite solo opere necessarie alla viabilità pubblica, alla manutenzione o potenziamento delle alberature esistenti e alla sistemazione idrogeologica del torrente e delle sponde. Nel caso di interventi da eseguirsi nell’ambito di competenza delle fasce di rispetto e tutela dei corsi d’acqua così
le sponde. Nel caso di interventi da eseguirsi nell’ambito di competenza delle fasce di rispetto e tutela dei corsi d’acqua così come individuate nello studio del reticolo idrico minore dovranno essere osservati i regolamenti e le normative come approvate con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2004 e successive modifiche e integrazioni che qui si intendono integralmente riportate.
- AMBITO R5 - DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE
ssive modifiche e integrazioni che qui si intendono integralmente riportate.
- AMBITO R5 - DI SALVAGUARDIA DELLE RISORSE IDRICHE Il D.P.R. 236/1988, per assicurare, mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque, prescrive zone di salvaguardia delle risorse idriche:
- Zona di tutela assoluta: essa comprende l'area circostante la captazione (sorgenti, pozzi) compresa entro un raggio di 10 m.
:
- Zona di tutela assoluta: essa comprende l'area circostante la captazione (sorgenti, pozzi) compresa entro un raggio di 10 m. La zona di tutela assoluta è adibita esclusivamente ad opere di presa e a costruzioni di servizio; deve essere recintata e provvista di canalizzazioni per le acque meteoriche.
- Zona di rispetto: essa comprende l'area circostante la captazione compresa entro un raggio di 200 m.
per le acque meteoriche.
- Zona di rispetto: essa comprende l'area circostante la captazione compresa entro un raggio di 200 m. Nelle zone di rispetto sono vietate le seguenti attività o destinazioni: dispersione di reflui, fanghi e liquami anche se depurati; accumulo di concimi organici; dispersione nel sottosuolo di acque bianche provenienti da piazzali e strade; aree cimiteriali; spandimento di pesticidi e fertilizzanti; apertura di cave e pozzi; discariche di qualsiasi tipo, anche
trade; aree cimiteriali; spandimento di pesticidi e fertilizzanti; apertura di cave e pozzi; discariche di qualsiasi tipo, anche se controllate; stoccaggio di rifiuti, reflui, sostanze chimiche pericolose, sostanze radioattive; centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; impianti di trattamento rifiuti; pascolo e stazzo di bestiame. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti le fognature ed i pozzi
ame. Nelle zone di rispetto è vietato l'insediamento di fognature e pozzi perdenti; per quelle esistenti le fognature ed i pozzi perdenti esistenti dovranno in ogni caso presentare le caratteristiche indicate dalla D.G.R. 10 aprile 2003 n. 7/12693. Per le attività e destinazioni esistenti incompatibili, si dovranno adottare si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa
nno adottare si adottano, ove possibile, le misure per il loro allontanamento e in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza. Qualsiasi intervento che comporti un mutamento dello stato attuale di
176 uso del suolo potrà essere autorizzato solo dopo che sia stato accertato, in base a indagine idrogeologica adeguatamente approfondita, che l'intervento stesso non comporterà compromissione della funzionalità delle opere di captazione e della qualità delle acque captate e che le oscillazioni della falda acquifera non interferiscano con le strutture interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.
- Zona di protezione:
interrate previste (piano interrato ad uso autorimessa e cantine), mantenendo un franco di almeno 5 metri.
- Zona di protezione: essa comprende tutti i relativi bacini idrografici. Nelle zone di protezione possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, limitazioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici. Qualsiasi intervento che comporti mutamento dell'uso attuale del suolo dovrà preliminarmente essere sottoposto a verifica
cnici. Qualsiasi intervento che comporti mutamento dell'uso attuale del suolo dovrà preliminarmente essere sottoposto a verifica della compatibilità con l'esigenza di tutela della risorsa idropotabile.
- Aree vulnerabili ai nitrati Premesso che il Comune rientra tra i comuni in aree vulnerabili ai nitrati, come indicato dalla D.g.r. n. 8/3297 del 11 giugno 2006, le aziende agricole di Montorfano dovranno quindi tenere conto del programma d’azione regionale per la
/3297 del 11 giugno 2006, le aziende agricole di Montorfano dovranno quindi tenere conto del programma d’azione regionale per la tutela ed il risanamento delle acque dall’inquinamento, causato dai nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zona vulnerabile approvato con d.g.r. 2208/2011 e della decisione della Commissione Europea del 3 novembre 2011, di concedere una deroga finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento
3 novembre 2011, di concedere una deroga finalizzata a consentire l’applicazione di un quantitativo di effluente di allevamento superiore a quello previsto dall’allegato III, punto 2, secondo comma, prima frase e lettera a), della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31 dicermbre 1991).
- AMBITO R6 - DI SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEL LAGO (ART. 142.1.B – d. LGS 42/2004)
i agricole (GU L 375 del 31 dicermbre 1991).
- AMBITO R6 - DI SALVAGUARDIA DELLE SPONDE DEL LAGO (ART. 142.1.B – d. LGS 42/2004) Lungo le sponde del lago e nella fascia di salvaguardia di cui al D. Lgs 42/2004 (300 metri) valgono le norme del Piano di Gestione della Riserva Naturale del Lago di Montorfano e del P.G.T. quando non in contrasto con le prime.
- PRESCRIZIONI V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti
li interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano.
- TUTELA PAESAGGISTICA Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alla
Art. 58 - AMBITI V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
terventi relativi agli insediamenti e/o ambiti R interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alla procedura di autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 22 ed alle prescrizioni di cui all’All. 1A alle presenti norme. Tutti gli altri interventi saranno sottoposti a verifica di sensibilità paesistica. Art. 58 - AMBITI V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Art. 58 - AMBITI V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
i altri interventi saranno sottoposti a verifica di sensibilità paesistica. Art. 58 - AMBITI V - INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ Il P.G.T. definisce nelle Tavole delle Previsioni di Piano del D.d.P. e di Azzonamento del P.d.R. e nell’All. n°. 2 al D.d.P. – Viabilità, le infrastrutture esistenti ed in progetto al servizio della mobilità sul territorio. Sulla tavola della viabilità è anche riportata la delimitazione del centro abitato ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Codice della
A- INFRASTRUTTURE STRADALI
tavola della viabilità è anche riportata la delimitazione del centro abitato ai sensi di quanto stabilito dal nuovo Codice della Strada e dal D.P.R. 16 febbraio 1992 n°. 495. Su queste aree è vietata ogni tipo di edificazione, fatte salve le infrastrutture al servizio della stessa mobilità. A- INFRASTRUTTURE STRADALI 1 - Caratteristiche generali Le infrastrutture stradali alla viabilità comprendono le sedi stradali e le relative pertinenze e i nodi stradali.
iche generali Le infrastrutture stradali alla viabilità comprendono le sedi stradali e le relative pertinenze e i nodi stradali. Il tracciato delle nuove strade e degli adeguamenti delle esistenti, gli allineamenti e la precisa indicazione delle aree di ingombro, comprese le intersezioni, quali risultano dal progetto preliminare, saranno definite in sede di progettazione definitiva e esecutiva e sono pertanto suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni del P.G.T.
e in sede di progettazione definitiva e esecutiva e sono pertanto suscettibili di modifiche rispetto alle indicazioni del P.G.T. Si richiamano le disposizioni della legge 28 giugno 1991 n. 208 relativa alla individuazione degli itinerari ciclabili e pedonali. Per quanto non specificato si fa riferimento alle disposizioni del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni). 2 - Caratteristiche delle strade
ovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche e integrazioni). 2 - Caratteristiche delle strade Oltre alle indicazioni riportate sulle Tavole di P.G.T., le caratteristiche delle strade e dei percorsi ciclopedonali sono definite dalla tavola della mobilità e dai Progetti Esecutivi delle opere stradali. Fino alla redazione dei progetti e delle relative specifiche indicazioni, valgono le seguenti prescrizioni:
elle opere stradali. Fino alla redazione dei progetti e delle relative specifiche indicazioni, valgono le seguenti prescrizioni: A - Tangenziale di Como come da progetto preliminare non confermata dal progetto definitivo C - Strade extraurbane principali
- larghezza carreggiate con banchine min. 10 ml.
- fascia di rispetto (esterna centro abitato) min. 20 ml.
- fascia di arretramento (fuori dal centro abitato ma dentro le zone edificabili 10 ml.
tto (esterna centro abitato) min. 20 ml.
- fascia di arretramento (fuori dal centro abitato ma dentro le zone edificabili 10 ml.
- fascia di arretramento dentro il centro abitato allineamento esistente E - Strade comunali di collegamento delle frazioni
- Larghezza carreggiata con banchine ed almeno un marciapiede di 150 cm. min. 8,50 ml. e due marciapiedi di 1,50 cm. min. 10,00 ml.
- fascia di rispetto min. 7,50 ml. fatti salvi gli allineamenti esistenti.
8,50 ml. e due marciapiedi di 1,50 cm. min. 10,00 ml.
- fascia di rispetto min. 7,50 ml. fatti salvi gli allineamenti esistenti. Le fasce di rispetto e/o le linee di arretramento cartografate negli elaborati del P.G.T., prevalgono sulle presenti norme se ed in quanto già attuate. F1 - Strade comunali interne alle frazioni Sezione tipo ad una carreggiata con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 6,50 ed
177 almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,00. F2 - Strade di quartiere a traffico limitato ai sensi della legge n°. 285/92 Sezione tipo ad una carreggiata con una corsia pari all'esistente, o con due corsie di marcia se di larghezza complessiva di ml. 6,50 ed almeno un marciapiede della larghezza di ml. 1,50 per complessivi ml. 8,00. G1 - Percorsi ciclopedonali Larghezza minima della sede ml. 2,50 con adeguata alberatura su almeno un lato; finitura della
8,00. G1 - Percorsi ciclopedonali Larghezza minima della sede ml. 2,50 con adeguata alberatura su almeno un lato; finitura della pavimentazione e arredo urbano armonizzati con l’ambiente, fatte salve diverse previsioni dettate da progetti esecutivi della Amministrazione Comunale. I percorsi ciclabili sono regolamentati dal D.M. 30 novembre 1999 n°. 557, dalla L.R. 07/09 e dal Regolamento Regionale. G2 - Percorsi rurali
clabili sono regolamentati dal D.M. 30 novembre 1999 n°. 557, dalla L.R. 07/09 e dal Regolamento Regionale. G2 - Percorsi rurali Larghezza minima pari all'esistente se superiore alla larghezza minima di ml. 2,50 dei percorsi ciclabili a cui sono equiparati anche per le altre prescrizioni. G3 - Infrastrutture stradali Le infrastrutture stradali (sottopassi, passaggi pedonali attrezzati, rotonde, intersezioni, ecc.)
G3 - Infrastrutture stradali Le infrastrutture stradali (sottopassi, passaggi pedonali attrezzati, rotonde, intersezioni, ecc.) individuate sulla tavola dell'Azzonamento, saranno definite, modificate o integrate, in sede di progetto esecutivo. In particolare le rotonde proposte dovranno essere progettate secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con DGR del 27 settembre 2006 n. 8/3219.
essere progettate secondo quanto richiesto dalla normativa regionale vigente, approvata con DGR del 27 settembre 2006 n. 8/3219. Negli Ambiti per infrastrutture stradali sono comprese anche le aree “verdi per infrastrutture stradali”. G4 - Attraversamenti protetti Larghezza minima della sede dell'attraversamento pari a ml. 2,50 con altezza minima del sottopasso di ml. 2,50. G5 - Passaggi ecologici I passaggi ecologici da definire in sede esecutiva, comprendono anche l'impianto vegetazionale di
2,50. G5 - Passaggi ecologici I passaggi ecologici da definire in sede esecutiva, comprendono anche l'impianto vegetazionale di manto e copertura nonché specifici interventi di miglioramento della permeabilità del territorio. I passaggi ecologici sono stati individuati lungo la rete ecologica del P.G.T. sulla tavola dell’Azzonamento. Le strade di cui ai capoversi precedenti possono essere: a) percorsi di interesse paesistico b) percorsi di interesse storico
o. Le strade di cui ai capoversi precedenti possono essere: a) percorsi di interesse paesistico b) percorsi di interesse storico Negli ambiti A, la larghezza minima delle strade verrà definita in ragione dello stato di edificazione esistente. 3 - Norme generali Le strade comunali pur classificate come sopra, ma già edificate lungo il fronte con edifici o recinzioni, vengono confermate nelle larghezze esistenti, salvo interventi di adeguamento, funzionali al miglioramento del
ici o recinzioni, vengono confermate nelle larghezze esistenti, salvo interventi di adeguamento, funzionali al miglioramento del calibro stradale esistente, fino alla dimensione prevista dalla tavola della viabilità di P.G.T. ovvero previsti da specifici progetti redatti dalla Amministrazione Comunale. I calibri stradali indicati sulla tavola di Azzonamento hanno carattere di previsione sommaria; in sede di
nistrazione Comunale. I calibri stradali indicati sulla tavola di Azzonamento hanno carattere di previsione sommaria; in sede di progettazione esecutiva della strada, in attuazione della tavola della viabilità l’Amministrazione Comunale potrà indicare diverse larghezze (sia maggiori che minori), al fine di migliorare la qualità in funzione della reali esigenze del traffico veicolare e pedonale. Per ciglio stradale è da intendersi il confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica o destinata a
colare e pedonale. Per ciglio stradale è da intendersi il confine tra la proprietà privata e la proprietà pubblica o destinata a diventare tale in attuazione delle previsioni di P.G.T. L'Amministrazione Comunale potrà sempre imporre allineamenti diversi o imporre maggiori arretramenti delle recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, della edificazione esistente, ovvero per motivi di interesse pubblico.
nti delle recinzioni, in relazione allo stato dei luoghi, della edificazione esistente, ovvero per motivi di interesse pubblico. Nelle tavole di Azzonamento dove sono indicate aree a parcheggio pubblico in fregio alla viabilità esistente o di progetto e nel caso di realizzazione di parcheggi o verde di urbanizzazione primaria, l’arretramento dei fabbricati si misura a partire dagli allineamenti stradali senza tenere conto della interposta fascia di parcheggio.
178 Le strade a fondo cieco devono essere dotate di idoneo spazio di manovra (ad esempio rotonda di raggio non inferiore a m. 7,50) per l’inversione di marcia dei veicoli anche se non individuato sulla tavola dell’Azzonamento del P.G.T.. Le strade esistenti in situazioni urbanistiche consolidate possono essere adeguate o riqualificate con appositi progetti redatti dalla Amministrazione Comunale.
i urbanistiche consolidate possono essere adeguate o riqualificate con appositi progetti redatti dalla Amministrazione Comunale. All’interno degli ambiti “A”, dei Piani di Recupero, dei Piani di Lottizzazione, dei Piani Particolareggiati, valgono le norme specifiche e le relative indicazioni progettuali. 4 - Arretramenti degli edifici Nelle fasce di rispetto indicate nella cartografia di P.G.T. in attuazione delle norme del Nuovo Codice della
enti degli edifici Nelle fasce di rispetto indicate nella cartografia di P.G.T. in attuazione delle norme del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell’ art. 57 delle presenti norme. In assenza delle fasce di rispetto, gli arretramenti della nuova edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell’art.16.a e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme.
va edificazione dai cigli stradali sono definiti nel rispetto dell’art.16.a e delle prescrizioni contenute nelle presenti norme. 5 - Aree e viabilità a traffico limitato e pedonalità protetta Per l'attuazione delle previsioni concernenti le aree a traffico limitato e isole pedonali, ci si atterrà alle disposizioni di cui agli artt. 7 e 3 della legge n. 285/92 nonché ai contenuti del Piano del Traffico se vigente, ed alle presenti Norme.
oni di cui agli artt. 7 e 3 della legge n. 285/92 nonché ai contenuti del Piano del Traffico se vigente, ed alle presenti Norme. La viabilità a traffico limitato" (F2) e pedonalità protetta dovrà essere realizzata con materiali atti a segnalare le parti protette ed esclusive per la pedonalità ed a rallentare il traffico. Per tale viabilità, qualora caratterizzata da presenze storiche significative o monumentali, si dovrà escludere l'uso dell'asfalto e tutelare e risanare i
a caratterizzata da presenze storiche significative o monumentali, si dovrà escludere l'uso dell'asfalto e tutelare e risanare i materiali e finiture originarie come memorie preesistenti. Per la viabilità, in generale, i parcheggi e i percorsi ciclabili, dovranno essere realizzati alla stessa quota stradale, di norma protetti da aiuole verdi o barriere di arredo e sicurezza. Gli svincoli a raso, sopraelevati o interrati ed i ponti, dovranno essere dotati di apposite sedi pedonali e ciclabili
icurezza. Gli svincoli a raso, sopraelevati o interrati ed i ponti, dovranno essere dotati di apposite sedi pedonali e ciclabili protette, affiancate o separate dal tracciato viabilistico e con superamento di barriere architettoniche. 6 - Percorsi di interesse paesistico e storico Per i percorsi di interesse paesistico in quanto attraversano ambiti di qualità paesistica od in quanto collegano mete di interesse storico anche di importanza minore, valgono in riferimento alle indicazioni contenute nei
in quanto collegano mete di interesse storico anche di importanza minore, valgono in riferimento alle indicazioni contenute nei Piani di Sistema – Tracciati base paesaggistici del P.P.R. ed a quanto disposto dall’art. 18 delle N.T.A. del P.T.C. della Provincia di Como i seguenti indirizzi: a) valorizzazione e conservazione dei tracciati e dei caratteri fisici, morfologici, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e specificità, anche funzionale, del percorso;
ci, vegetazionali o insediativi che costituiscono gli elementi di riconoscibilità e specificità, anche funzionale, del percorso; b) mantenimento, lungo i percorsi, dei luoghi panoramici. Questi percorsi possono essere progettati nella dimensione del “viale alberato” secondo lo schema di cui all’Ambito di riqualificazione n°. 4d - art. 30 delle N.T.A. ed in attuazione di quanto previsto dall’art.102 bis della l.r.n°.12/2005. 7 - Percorsi pedonali e ciclabili Per i percorsi pedonali
n attuazione di quanto previsto dall’art.102 bis della l.r.n°.12/2005. 7 - Percorsi pedonali e ciclabili Per i percorsi pedonali a) la distanza delle costruzioni va misurata dal confine originario del mappale e rientra nelle disposizioni previste nel caso della "distanza dai confini"; b) la posizione planimetrica dei percorsi pedonali di nuova formazione indicati sulla tavola di azzonamento del P.G.T. può essere modificata in sede esecutiva purché lo spostamento garantisca un facile accesso ed un
avola di azzonamento del P.G.T. può essere modificata in sede esecutiva purché lo spostamento garantisca un facile accesso ed un agevole utilizzo degli stessi da parte della collettività; c) l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di imporre ogni qual volta lo ritenesse opportuno, nuovi percorsi pedonali, oltre a quelli previsti dal P.G.T. al fine di favorire la circolazione all'interno dell'abitato;
rtuno, nuovi percorsi pedonali, oltre a quelli previsti dal P.G.T. al fine di favorire la circolazione all'interno dell'abitato; d) i percorsi pedonali esistenti ed indicati dal P.G.T. sulla tavola di azzonamento e viabilità come "presenze ambientali di particolare pregio" dovranno mantenere le attuali caratteristiche con scalinate, acciottolati, muratura di pietra di delimitazione laterale,ecc. con divieto di modificare i materiali esistenti.
con scalinate, acciottolati, muratura di pietra di delimitazione laterale,ecc. con divieto di modificare i materiali esistenti. Per i passaggi ciclopedonali protetti individuati sulla tavola dell'Azzonamento, valgono le soluzioni (tipologia, dimensione, caratteristiche costruttive, ecc.) del progetto esecutivo.
179 In particolare per la riqualificazione del Sentiero del Viandante e della pista agroforestale dei Campelli di cui all’A.R. n°. 6 occorrerà procedere secondo la tecnica e le modalità del restauro, in attuazione di quanto disposto dal precedente paragrafo d). 8- Sentieri Nel territorio comunale è vietata la soppressione e l’interruzione dei sentieri pubblici e privati, evidenziati sulle tavole dell’Azzonamento o preesistenti, fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e
, evidenziati sulle tavole dell’Azzonamento o preesistenti, fatte salve le ragioni di pubblico interesse, di pubblica calamità e fenomeni naturali (dissesti e alluvioni). La loro manutenzione è soggetta a permesso di costruire o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. La realizzazione di nuovi sentieri e la modificazione di quelli esistenti, è subordinata all’approvazione comunale del progetto esecutivo. 9 - Piste agro-silvo-pastorali
odificazione di quelli esistenti, è subordinata all’approvazione comunale del progetto esecutivo. 9 - Piste agro-silvo-pastorali Tali piste sono a servizio dell’agricoltura. Con apposita autorizzazione dell’Amministrazione Comunale saranno consentiti gli interventi di manutenzione e di adeguamento delle piste agro-silvo-pastorali, con il rispetto della seguente normativa: • larghezza massima di 2,50 m, salvo i tracciati che allo stato attuale abbiano già larghezza maggiore, e le
seguente normativa: • larghezza massima di 2,50 m, salvo i tracciati che allo stato attuale abbiano già larghezza maggiore, e le indispensabili piazzole di incrocio; • pavimentazione in terra battuta, o in pietrame; • eventuali muretti di sostegno, a monte o a valle, in pietrame locale a vista. Nei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, per eventuali rettifiche che si rendessero necessarie in sede di manutenzione o di nuovo percorso dovrà essere rispettato l’art. 35 della L.R. 8/1976 (Legge Forestale).
ro necessarie in sede di manutenzione o di nuovo percorso dovrà essere rispettato l’art. 35 della L.R. 8/1976 (Legge Forestale). Tali strade dovranno essere dotate di appositi elementi di chiusura stabile posti all’inizio delle stesse. Oltre le prescrizioni di cui al precedente art. 58.6, valgono le seguenti prescrizioni. E’ vietato l’uso di dette piste per scopi non agricoli, comunque: • la circolazione sulla strada agro-silvo-pastorale, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, è consentita solo
ricoli, comunque: • la circolazione sulla strada agro-silvo-pastorale, con qualsiasi tipo di veicolo a motore, è consentita solo previa autorizzazione; • la circolazione ed il parcheggio su dette strade son in ogni caso liberi per i veicoli motorizzati dei coltivatori, degli organi di pubblica sicurezza, di polizia forestale e di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino e di altri organi dello Stato per esclusive
pesca, dei servizi sanitari e di pronto soccorso, di antincendio, di soccorso alpino e di altri organi dello Stato per esclusive ragioni di servizio, nonché degli impiegati comunali e provinciali incaricati, questi ultimi, all’espletamento dei servizi speciali. 10 - Attraversamenti protetti Gli attraversamenti protetti (G4) di cui al precedente capitolo 2 sono individuati per il superamento delle barriere infrastrutturali. 11 - Riduzione dell’inquinamento
i al precedente capitolo 2 sono individuati per il superamento delle barriere infrastrutturali. 11 - Riduzione dell’inquinamento In fase di progetto esecutivo delle infrastrutture per la mobilità anche mediante appositi modelli di simulazione dovranno essere realizzate tutte le forme di mitigazione possibile per la riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche, in attuazione delle presenti norme e di specifici Piani di settore. 12 - Competenze
e delle emissioni atmosferiche ed acustiche, in attuazione delle presenti norme e di specifici Piani di settore. 12 - Competenze Gli interventi ammissibili sulle strade provinciali mantenuti in capo alla Provincia, pur se finanziati con risorse comunali, dovranno essere di volta in volta concordati con i competenti uffici provinciali. 13 - Prescrizioni particolari Oltre a quanto disposto dall’art. 60 per le fasce di rispetto e dall’art. 16a per le fasce d arretramento stradale ed
articolari Oltre a quanto disposto dall’art. 60 per le fasce di rispetto e dall’art. 16a per le fasce d arretramento stradale ed in generale dalle presenti norme, gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T. all’interno delle fasce definite dalle linee di rispetto stradali, di cui all’art. 60 delle presenti norme, possono essere soggetti a interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile.
manutenzione ordinaria, straordinaria, risanamento conservativo, che non comportino incremento di volume e di superficie utile. Gli edifici esistenti alla data di adozione del P.G.T., all’interno delle fasce definite dalle linee di arretramento di cui alle specifiche Norme delle singole zone, possono essere soggetti oltre agli interventi di cui al capoverso precedente, anche ad interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento e di nuova edificazione nel rispetto
al capoverso precedente, anche ad interventi di ristrutturazione edilizia e di ampliamento e di nuova edificazione nel rispetto degli allineamenti prevalenti, così come risultano da appositi verbali o da specifici progetti redatti dall’Amministrazione Comunale o dal Piano della Viabilità, fatti salvi i contenuti di cui all'art. 31 delle presenti norme 143 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti V presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano,
orme 143 - V.I.C. Gli interventi relativi agli insediamenti e/o ambiti V presenti nell’area vasta del S.I.C. Lago di Montorfano, saranno sottoposti a Valutazione di Incidenza Comunitaria (V.I.C.) nei casi e secondo le procedure di cui all’art. 32 delle N.T.A. del Piano di Gestione del S.I.C. Lago di Montorfano. 154 - Autorizzazione Tutela paesaggistica Gli interventi relativi ad infrastrutture e/o ambiti V interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al
aesaggistica Gli interventi relativi ad infrastrutture e/o ambiti V interessati o non interessati da uno o più vincoli di cui al D.Lgs n°. 42/2004 sono soggetti alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.
Art. 59 -ATTIVITA’ COMMERCIALI
180 TITOLO XV – URBANISTICA COMMERCIALE Art. 59 -ATTIVITA’ COMMERCIALI In attuazione di quanto disposto dal D.L. n°. 114 del 31.03.1998, e dalla L.R. n°. 6/2010 (Testo Unico delle Leggi regionali in materia del commercio e fiere il P.G.T. individua quali contesti compatibili dal punto di vista viabilistico ai fini di localizzazione di medie strutture di vendita, il tracciato della S.P. n°. 342 ed ai fini di localizzazione delle
tico ai fini di localizzazione di medie strutture di vendita, il tracciato della S.P. n°. 342 ed ai fini di localizzazione delle medie strutture di vendita del solo primo livello la S.P. n°. 28 e Via Brianza. Tali localizzazioni potranno essere associate ad esercizi di vicinato, ad integrazione degli esercizi di vicinato presenti e previsti nel Tessuto Urbano Consolidato ed in particolare nei contesti di compatibilità urbana dell’Ambito n°. 1 Piazza Roma e dell’Ambito n°. 2 Via Brianza.
onsolidato ed in particolare nei contesti di compatibilità urbana dell’Ambito n°. 1 Piazza Roma e dell’Ambito n°. 2 Via Brianza. Il rilascio delle autorizzazioni amministrative commerciali per le medie strutture di vendita e la comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato deve essere contestuale con il rilascio dei correlati permessi di costruire o con l’approvazione dei Piani Attuativi.
i vicinato deve essere contestuale con il rilascio dei correlati permessi di costruire o con l’approvazione dei Piani Attuativi. Analogamente la D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A. deve essere presentata successivamente al rilascio della autorizzazione amministrativa commerciale o alla comunicazione di apertura per il caso di esercizio di vicinato. L’insediamento delle medie strutture di vendita deve favorire l’integrazione ed il collegamento con le altre funzioni
Art. 60 - COSTRUZIONE A CARATTERE COMMERCIALE: STANDARD E SUPERFICIE LORDA DI
vicinato. L’insediamento delle medie strutture di vendita deve favorire l’integrazione ed il collegamento con le altre funzioni di servizio e collettive di cui ai singoli contesti di compatibilità ed alle relative prescrizioni particolari. Per l’insediamento delle nuove medie strutture di vendita commerciale di cui sopra, occorrerà adempiere agli obiettivi di cui all’art. 55 Insediamenti commerciali delle N.d.A. del P.T.C.P. Art. 60 - COSTRUZIONE A CARATTERE COMMERCIALE: STANDARD E SUPERFICIE LORDA DI
Art. 60 - COSTRUZIONE A CARATTERE COMMERCIALE: STANDARD E SUPERFICIE LORDA DI
Insediamenti commerciali delle N.d.A. del P.T.C.P. Art. 60 - COSTRUZIONE A CARATTERE COMMERCIALE: STANDARD E SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA COSTRUZIONI A CARATTERE COMMERCIALE La tipologia e la dimensione dei locali o dei complessi edilizi a destinazione commerciale debbono rispettare le norme nazionali e regionali di cui al precedente art. 59 e le presenti norme: esercizi di vicinato e medie strutture di vendita.
norme nazionali e regionali di cui al precedente art. 59 e le presenti norme: esercizi di vicinato e medie strutture di vendita. Sul territorio comunale di Montorfano non sono ammesse le grandi strutture di vendita, con Sv superiore a 1.500 mq. compresi i centri commerciali di vendita organizzata in forma unitaria. Negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti opportunamente individuati come ambiti B/SU di cui all’art. 29 e all’art.
nitaria. Negli Ambiti di Trasformazione e negli ambiti opportunamente individuati come ambiti B/SU di cui all’art. 29 e all’art. 49 delle presenti norme, è ammesso l’insediamento di medie strutture di vendita (SM) e gli esercizi commerciali di vicinato (V.I.C.) di cui al precedente art. 59. Fatto salvo quanto previsto all'art.13 delle presenti norme relativamente agli esercizi commerciali che effettuano
ente art. 59. Fatto salvo quanto previsto all'art.13 delle presenti norme relativamente agli esercizi commerciali che effettuano esclusivamente la vendita di merci ingombranti, non facilmente amovibili ed a consegna differita, gli esercizi di vicinato hanno una Sv massima sino a 150 mq., mentre le medie strutture di vendita di primo livello (SM1) hanno una Sv compresa tra 151 e 600 mq. e quelle di secondo livello (MS2) da 601 a 1500 mq.
re di vendita di primo livello (SM1) hanno una Sv compresa tra 151 e 600 mq. e quelle di secondo livello (MS2) da 601 a 1500 mq. La localizzazione di medie strutture di vendita devono trovare validazione attraversi idonei approfondimenti in sede di studio di impatto viabilistico, con analisi di traffico e risoluzione dell’accessibilità diretta alla nuova struttura in riferimento ai contesti di compatibilità di cui al precedente art. 59 e di cui all’All. n°. 2 delle presenti norme. STANDARD
in riferimento ai contesti di compatibilità di cui al precedente art. 59 e di cui all’All. n°. 2 delle presenti norme. STANDARD La dotazione minima di aree a standards per nuovi insediamenti commerciali
- in ambito residenziale e negli ambiti B/SU del Tessuto Urbano Consolidato, è pari 0,80 mq. per ogni mq. di Slp;
- è pari a 1,00 mq. per ogni mq. di Slp all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato ed a 1,5 mq. (dei quali almeno
ni mq. di Slp;
- è pari a 1,00 mq. per ogni mq. di Slp all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato ed a 1,5 mq. (dei quali almeno la metà destinata a parcheggi) per ogni mq. di Slp destinata ad insediamenti commerciali di media struttura con superficie di vendita superiore a 600 mq. all’interno ed all’esterno del Tessuto Urbano Consolidato.
SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA
181 SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO AGGIUNTIVA Oltre la Slp di pavimento quale risulta applicando gli indici delle presenti norme ai singoli ambiti , il P.G.T., al fine di promuovere la riqualificazione delle attività commerciali insediate, rende disponibile oltre gli indici di ambito (percentuale ammessa), all’esterno dei P.A., se già esauriti, una Slp così come previsto dall’ art. 51 delle presenti
di ambito (percentuale ammessa), all’esterno dei P.A., se già esauriti, una Slp così come previsto dall’ art. 51 delle presenti norme, da utilizzare per l'ampliamento delle attività commerciali già insediate e regolarmente autorizzate, fino ad un massimo del 5% della Slp esistente e comunque non superiore a 150 mq. di Slp Sv per attività insediata, con contestuale adeguamento dei parcheggi pertinenziali e dello standard.
AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA
superiore a 150 mq. di Slp Sv per attività insediata, con contestuale adeguamento dei parcheggi pertinenziali e dello standard. Negli ambiti A tale incremento sarà possibile mediante apposito Piano di Recupero, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle specifiche norme di ambito (art. 43 delle presenti norme e art. 30.1 delle N.T.A. del D.d.P.) AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA L’eventuale apertura di nuovi esercizi commerciali in ambiti tutelati o non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004
NE PAESAGGISTICA
NE PAESAGGISTICA L’eventuale apertura di nuovi esercizi commerciali in ambiti tutelati o non tutelati ai sensi del D.Lgs 42/2004 saranno subordinati alle procedure di cui all’art. 22 delle presenti norme.
Art. 61 - EDIFICAZIONE ESISTENTE - DIFFORMITA' DAL P.G.T. - VIGILANZA, CONTROLLI
182 TITTOLO XVI- DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DEROGHE Art. 61 - EDIFICAZIONE ESISTENTE - DIFFORMITA' DAL P.G.T. - VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI - DEROGHE - COSTRUZIONI ABUSIVE Lo stato di fatto è quello illustrato dall'Allegato A al Documento n°. 1, integrato in recepimento di tutte le costruzioni preesistenti (così come definite dall'art.14). Le costruzioni esistenti che alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio risultino in contrasto con le
ll'art.14). Le costruzioni esistenti che alla data di adozione del Piano di Governo del Territorio risultino in contrasto con le destinazioni di ambito, o con altre previsioni di piano, potranno subire solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria purché tali costruzioni non siano abusive ed esclusivamente tendenti ad eliminare od attenuare i motivi di contrasto o a migliorare le condizioni tecnologiche, igieniche e di sicurezza. Per tali interventi sono altresì
uare i motivi di contrasto o a migliorare le condizioni tecnologiche, igieniche e di sicurezza. Per tali interventi sono altresì ammessi, in deroga agli indici di zona aumenti di volume nella misura massima di 30 mc. o 10 mq. per ogni unità immobiliare, da realizzarsi in ottemperanza alle altre norme di ambito. Nelle aree vincolate a sedi stradali, e a servizi pubblici, non possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie salvo
ambito. Nelle aree vincolate a sedi stradali, e a servizi pubblici, non possono essere rilasciate autorizzazioni edilizie salvo che per opere di ordinaria e straordinaria manutenzione. In ogni caso il valore delle opere eseguite non potrà essere riconosciuto nelle indennità di esproprio all’atto dell’acquisizione di tali aree da parte dell’Ente pubblico. Gli edifici condonati ai sensi della legge 47/85 possono essere mantenuti e sono soggetti alla disciplina dell' ambito sulla quale insistono.
VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI
ondonati ai sensi della legge 47/85 possono essere mantenuti e sono soggetti alla disciplina dell' ambito sulla quale insistono. VIGILANZA, CONTROLLI E SANZIONI La violazione delle disposizioni di cui alle presenti norme, ove il fatto non costituisca un reato più grave, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in
rave, comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione per la realizzazione di opere in assenza o in difformità del permesso di costruire, ovvero in assenza o in difformità dei titoli abilitativi (art. 15 e 17 della legge 28 gennaio 1977 n°. 10 così come sostituite dal Capo I della L. 47/85; artt. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 del T.U. ). La vigilanza sul territorio è esercitata dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 32 L.U.
.U. ). La vigilanza sul territorio è esercitata dal Dirigente o dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico ai sensi dell'art. 32 L.U. n°. 1150/42 e successive modificazioni e degli artt. 27, 28 e 29 del T.U. ed in attuazione degli articoli dal 30 al 37, del T.U. per le sanzioni. DEROGHE Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 41 quater della legge 17.08.1942 n°. 1150 e
COSTRUZIONI ABUSIVE
EROGHE Il Comune si riserva la facoltà, nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 41 quater della legge 17.08.1942 n°. 1150 e dalle Leggi 21.12.1955 n°. 1357 e 06.08.1967 n°. 765, di concedere deroghe alle disposizioni e prescrizioni fissate nelle presenti norme per edifici ed impianti di interesse pubblico, e comunque di interesse generale. COSTRUZIONI ABUSIVE In sede di rilascio del permesso di costruire o del titolo abilitativo richiesto, il Richiedente deve certificare che gli
BUSIVE In sede di rilascio del permesso di costruire o del titolo abilitativo richiesto, il Richiedente deve certificare che gli edifici interessati dalla richiesta non siano abusivi. In caso contrario occorrerà procedere alla loro demolizione, con il ripristino dei luoghi alla situazione originaria, o alla loro sanatoria secondo le procedure di legge.
Art. 62 - NORME FINALI
183 TITOLO XVII - DISPOSIZIONI FINALI Art. 62 - NORME FINALI L’uso del suolo e le attività edilizie sono soggette alle disposizioni del Regolamento Edilizio e degli altri Regolamenti comunali, per quanto non in contrasto con le presenti norme e con le leggi successivamente emanate. Le eventuali disposizioni, contenute nei suddetti Regolamenti che risultino in contrasto con le presenti Norme sono da ritenersi superate da quest’ultime.
contenute nei suddetti Regolamenti che risultino in contrasto con le presenti Norme sono da ritenersi superate da quest’ultime. I permessi di costruire per interventi che contemplano l’utilizzo di volumi e/o superfici ammessi “una tantum” devono risultare dagli atti comunali. Specifico riferimento dovrà risultare anche sul relativo permesso o D.I.A. o S.C.I.A. o C.I.A.. Non è possibile usufruire di concessioni una tantum, se non per la porzione residua ammessa, ove in passato sia
C.I.A. o C.I.A.. Non è possibile usufruire di concessioni una tantum, se non per la porzione residua ammessa, ove in passato sia già stata utilizzata tale facoltà, dal presente piano o da strumenti urbanistici precedenti, ovvero siano già stati attuati interventi di ampliamento oggetto di condono edilizio. Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente legislazione statale
ono edilizio. Per quanto non espressamente normato, si intendono qui recepite le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale, con particolare riferimento alla legge urbanistica 17.08.1942 n° 1150, L.R. n°. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni.
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
184 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 1 A - ELEMENTI COSTITUTIVI a - DEL PAESAGGIO NATURALE b - DEL SETTORE ANTROPICO ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 185
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
185 Si riportano di seguito le categorie compatibili di trasformazione per ognuno degli elementi costitutivi del paesaggio naturale e del settore antropico del paesaggio di Montorfano, così come risultano definiti dalla D.G.R. n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e dall’All. n°. 1 Doc. 3C del P.G.T.: la DGR e l’Allegato definiscono infatti per ogni elemento
n. IX/2727 del 22 dicembre 2011 e dall’All. n°. 1 Doc. 3C del P.G.T.: la DGR e l’Allegato definiscono infatti per ogni elemento costitutivo con le rispettive definizioni, le modalità di trasformazione di cui si riportano di seguito le categorie compatibili. a – ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PAESAGGIO NATURALE 1.1 SETTORE GEOMORFOLOGICO E NATURALISTICO 1.1.1 EMERGENZE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE Categorie compatibili di trasformazione
MORFOLOGICO E NATURALISTICO 1.1.1 EMERGENZE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOMORF
MORFOLOGICO E NATURALISTICO 1.1.1 EMERGENZE GEOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E GEOMORFOLOGICHE Categorie compatibili di trasformazione In queste situazioni deve essere promossa la conservazione delle emergenze segnalate; devono essere escluse tutte le trasformazioni che ne alterino la morfologia e la consistenza, compresa l'eventuale alterazione dell'ambito territoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione.
itoriale di pertinenza; per i siti mineralogici e fossiliferi occorre evitare l'asportazione dei materiali salvo autorizzazione. 1.1.2 VETTE, CRINALI, SOMMITA', SELLE, PASSI, VALICHI, TESTATE DI VALICHI Categorie compatibili di trasformazione Per ognuno degli elementi devono essere definiti adeguati ambiti di tutela, tenuto conto degli aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline).
aspetti geomorfologici, vegetazionali, visuali ed insediativi, con particolare riguardo alla salvaguardia del profilo (skyline). In tali ambiti devono essere escluse tutte le attività e trasformazioni che alterino i fattori di percezione visiva, come le edificazioni di crinale elo di sommità. Devono essere escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi.
re escluse o fortemente limitate e, comunque, rese compatibili le installazioni di elettrodotti e di ripetitori radiotelevisivi. Nei casi di situazioni che presentino fenomeni di compromissione, gli ambiti relativi devono essere sottoposti a progetti di riqualificazione. 1.1.5 VERSANTI Categorie compatibili di trasformazione Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi
ompatibili di trasformazione Sulle aree di versante aventi pendenza assoluta superiore al 30% devono, di norma, essere esclusi gli interventi edilizi nonchè qualsiasi impedimento al deflusso delle acque, i riporti e i movimenti di terreno che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, salvo le opere relative a progetti di recupero ambientale. L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della
progetti di recupero ambientale. L'apertura di nuove piste da sci deve essere preclusa nelle zone di massima espressione della naturalità alpina, deve essere fortemente limitata nelle altre zone dove ogni intervento, oltre a essere soggetto a precise valutazioni di impatto, deve anche contenere criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie
criteri di sfruttamento territoriale volti al massimo rispetto dei sistemi naturali (limitazione del taglio di alberi, garanzie effettive di rinverdimento delle piste, divieto di alterazione dei flussi idrografici, idoneo inserimento ambientale, ecc.). Forti perplessità sull'ulteriore sviluppo di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione
di impianti e nuovi domini sciabili considerata la già consistente compromissione delle aree montane, la progressiva diminuzione delle stagioni nevose, la sfavorita esposizione di molti versanti nell'arco alpino meridionale, il discutibile impatto di tali opere nelle stagioni estive. 1.1.6 LAGHI, FIUMI Categorie compatibili di trasformazione Conservazione dei manufatti storici a lago. Conservazione della vegetazione. Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi.
rici a lago. Conservazione della vegetazione. Riqualificazione paesistica, architettonica e di uso dei litorali compromessi. Per le soluzioni tecniche di recupero ambientale si deve fare riferimento ai criteri, indirizzi e prescrizioni contenute nel "Quaderno opere tipo di ingegneria naturalistica" approvato con manuale di ingegneria naturalistica" DGR 29 febbraio 2000, n. VI/48740 (pubblicata sul BURL del 9 maggio 2000, 10 Supplemento Straordinario al n. 19)
186 1.1.7 ZONE UMIDE Categorie compatibili di trasformazione La tutela degli ambiti deve promuovere: la conservazione assoluta delle zone umide e del relativo ecosistema escludendo qualunque intervento di trasformazione e manomissione diretta o indiretta; l'adeguata manutenzione delle zone umide ed il loro ripristino in caso di compromissione. 1.1.8 CORSI D'ACQUA Categorie compatibili di trasformazione La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto
ie compatibili di trasformazione La tutela si esplica nel quadro di un adeguato ambito, tenuto conto in particolare del contesto idrogeomorfologico (con riguardo alle aree occupate normalmente dai corsi d'acqua ed alle aree di espansione in caso di piene ordinarie), del contesto vegetazionale e degli aspetti faunistici e storico- culturali. La tutela deve: evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli;
eve: evitare le alterazioni morfologiche, quali nuove attività estrattive e discariche, e movimenti di terra ai fini agricoli; promuovere la libera divagazione del corso d'acqua; promuovere la conservazione degli eventuali meandri, lanche, zone umide; promuovere il controllo e, nelle aree extraurbane, l'esclusione di nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri
nuove edificazioni anche ad uso agricolo e zootecnico con prescrizioni che precisino la compatibilità al contesto dei caratteri tipologici ed architettonici delle trasformazioni eventualmente ammesse; evitare la manomissione o la riduzione della vegetazione ripariale; promuovere interventi di manutenzione e di recupero ambientale con il ripristino della continuità della vegetazione ripari aie anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree;
ale con il ripristino della continuità della vegetazione ripari aie anche sostituendo i seminativi con boschi o colture arboree; determinare la compatibilità degli interventi di regimazione idraulica, che devono essere programmati nell'ambito di comprensori di bacino ed essere improntati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione
ati a tecniche di ingegneria naturalistica. In caso di interventi di riordino irriguo, di opere di miglioria o di ricomposizione fondiaria possono essere ammesse riorganizzazioni della rete irrigua e della connessa vegetazione riparia ed arborea, purchè nel quadro di un generale controllo paesistico-ambientale. 1.1.9 BRUGHIERE Categorie compatibili di trasformazione Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, di tipo edilizio
tibili di trasformazione Vanno salvaguardate nella loro residuale integrità impedendo aggressioni ai margini, di tipo edilizio o turistico-ricreativo (maneggi, piste, golf, ecc.). Va anche scoraggiato il tracciamento di linee elettriche che impongano dirompenti varchi in ambiti già ridotti e frastagliati. Si impone una generale opera di risanamento del sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari. 1.1.10 BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale)
to del sottobosco, seriamente degradato, anche precludendo gli accessi veicolari. 1.1.10 BOSCHI E FORESTE (di impianto naturale) Categorie compatibili di trasformazione Le pratiche silvocolturali devono essere improntate a criteri naturalistici: nelle fustaie si deve favorire il rinnovo naturale della specie ed impedire il taglio a raso del bosco; il ceduo trentennale dovrebbe essere convertito in fustaia. Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la
vrebbe essere convertito in fustaia. Non deve essere ridotta la superficie delle aree, deve essere vietato il dissodamento, la sostituzione dei boschi con altre colture e l'allevamento zootec-nico di tipo intensivo. E' consigliata la manutenzione e il reimpianto boschivo con specie autoctone delle aree alterate o riporta bili allo stato di bosco. b - ELEMENTI COSTITUTIVI DEL SETTORE ANTROPICO 2.1 SETTORE ANTROPICO - INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ E RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE 2.1.1 VIABILITÀ STORICA
DEL SETTORE ANTROPICO
DEL SETTORE ANTROPICO 2.1 SETTORE ANTROPICO - INFRASTRUTTURE, VIABILITÀ E RETE IDROGRAFICA SUPERFICIALE 2.1.1 VIABILITÀ STORICA Categorie compatibili di trasformazione Predisposizione di fasce di rispetto e protezione visiva della viabilità di interesse storico paesaggistico
187 calibrate e distinte da quelle di pura inedificabilità. L'utilizzazione di tali aree è condizionata dal mantenimento di un assetto di decoro ambientale, con esclusione di deposito e accatastamento di materiali residuati o di scorte, macchinari ecc.; con esclusione di ogni indiscriminato uso espositivo e pubblicitario indiretto e non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale. 2.1.3 OPERE D'ARTE TERRITORIALI Categorie compatibili di trasformazione
non autorizzato in ordine alla compatibilità ambientale. 2.1.3 OPERE D'ARTE TERRITORIALI Categorie compatibili di trasformazione Lungo i fondovalle fluviali e sulle sponde dei corsi d'acqua dovrebbe essere progressivamente disincentivata e preclusa la percorrenza automobilistica: il tema ricorrente dell'interposizione di nuovi attraversamenti delle valli fluviali e dei corsi d'acqua impone notevoli riflessioni sul probabile impatto.
erposizione di nuovi attraversamenti delle valli fluviali e dei corsi d'acqua impone notevoli riflessioni sul probabile impatto. Per le nuove arginature la pratica progettuale deve rispettare rigorosamente il paesaggio con opere calibrate e con tecniche differenti a misura del contesto in cui si collocano (urbano o extraurbano). Per arginature extraurbane si consiglia di adottare le soluzioni tecniche del "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" citato nella scheda 1.1.6.
bane si consiglia di adottare le soluzioni tecniche del "Manuale tecnico di ingegneria naturalistica" citato nella scheda 1.1.6. 2.2 SETTORE ANTROPICO - ELEMENTI DEL PAESAGGIO AGRARIO E STRUTTURE VERDI 2.2.7 GIARDINI E VERDE URBANO Categorie compatibili di trasformazione Nei casi in cui il valore dell’albero (per le sue essenze pregiate; per la sua collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.2.8 relativa ai
a collocazione in giardini e parchi monumentali; per il suo valore di memoria storica [si veda anche la scheda 2.2.8 relativa ai monumenti naturali]) richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, compatibilmente con i costi di intervento, si faccia ricorso alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizza-zione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico. La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie - se
cati nel settore botanico. La sostituzione degli individui da abbattere preferibilmente con esemplari della stessa specie - se questa è pregiata e coerente con il sistema del giardino - e nel rispetto dei disegni originari (mappe, catasti, documenti storici). Devono impiegarsi esemplari di dimensioni quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse
quanto più possibile vicino a quelle degli altri alberi abbattuti (con un'altezza minima di 3 metri nel caso di alberi di grosse dimensioni), con modalità di trapianto tali da garantirne l'attecchimento. In generale la capitozzatura è consentita solo nei casi in cui l'essenza sia già stata in passato sottoposta a tale tipo di governo. 2.2.8 FILARI e MONUMENTI NATURALI Categorie compatibili di trasformazione
ià stata in passato sottoposta a tale tipo di governo. 2.2.8 FILARI e MONUMENTI NATURALI Categorie compatibili di trasformazione Nel caso di filari (lungo divisioni interpoderali, rive, strade ecc.) l'utilizzazione deve prevedere il mantenimento dei polloni migliori ogni 3-5 metri, di cui ogni 20 metri deve esserne mantenuto uno per almeno tre turni di taglio a rotazione. La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta,
re turni di taglio a rotazione. La cura dei monumenti vegetali richiede prioritariamente una attenzione conservativa assoluta, ricorrendo alla dendrochirurgia o a pratiche analoghe di restauro e rivitalizzazione utilizzando esperti qualificati nel settore botanico. 2.3 SETTORE ANTROPICO – SISTEMI INSEDIATIVI 2.3.1 INSEDIAMENTI DI VERSANTE E DI TERRAZZO Categorie compatibili di trasformazione Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi.
DIAMENTI DI VERSANTE E DI TERRAZZO
DIAMENTI DI VERSANTE E DI TERRAZZO Categorie compatibili di trasformazione Conservazione dell'immagine consolidata dei luoghi. Nella valutazione della compatibilità relativa ad eventuale nuova edificazione ai margini di questi nuclei, verificare attentamente (anche con simulazioni per mezzo di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di
di fotomontaggi o dime al vero) la percettibilità del manufatto progettato sia da fondovalle che da monte, valutando il grado di interferenza per intrusione (contrasto con il contesto) e/o occlusione (il nuovo edificio impedisce la percezione di parti significative dell'insediamento storico). Relativamente alla percettibilità del manufatto da monte, acquisisce particolare rilevanza paesaggistica l’utilizzo del materiale di copertura dei tetti che, al fine di un armonico inserimento nel
particolare rilevanza paesaggistica l’utilizzo del materiale di copertura dei tetti che, al fine di un armonico inserimento nel contesto antropico, dovrà essere conforme a quello utilizzato nella tipologia tradizionale di quello
188 specifico ambito. 2.3.5 INSEDIAMENTI RIVERASCHI Categorie compatibili di trasformazione • Tutela della leggibilità, conservazione dell'immagine consolidata degli insediamenti storici rivieraschi in relazione alla fruizione visuale dai luoghi pubblici, in particolare dall'acqua e dalle sponde opposte. • Evitare nuovi insediamenti rivieraschi valutando attentamente i casi di sostituzione edilizia. 2.3.6 INSEDIAMENTI CON CASE ISOLATE Categorie compatibili di trasformazione
utando attentamente i casi di sostituzione edilizia. 2.3.6 INSEDIAMENTI CON CASE ISOLATE Categorie compatibili di trasformazione Conservazione scrupolosa degli elementi isolati superstiti (in particolare le case a torre) e dei percorsi e spazi aperti interposti agli edifici. 2.3.7 INSEDIAMENTI CON CASE A SCHIERA Categorie compatibili di trasformazione Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento. 2.3.8 INSEDIAMENTI CON CASE A CORTE
nche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento. 2.3.8 INSEDIAMENTI CON CASE A CORTE Categorie compatibili di trasformazione Tutti gli interventi, anche sui singoli edifici, dovranno riferirsi e misurarsi alla complessità dell'insediamento. 2.4 SETTORE ANTROPICO – TIPI EDILIZI 2.4.1 TIPI A SCHIERA Categorie compatibili di trasformazione Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di
ibili di trasformazione Differenti valutazioni in rapporto all'intervento sull'esistente o di nuova edificazione. Il valore di trasformazioni conservative della testimonianza di tipologie storicamente definite, può non costituire un fenomeno positivo per la nuova edificazione. In particolare per le recenti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con
nti declinazioni banalizzate del tipo a schiera come impianto diffuso per insediamenti di tipo speculativo, occorre valutare con particolari cautele il grado di compatibilità di questi insediamenti come modelli insediativi omologanti e disattenti alle particolarità dei luoghi, spesso inseriti in piani esecutivi di notevole impatto. 2.4.2 TIPI A CORTE Categorie compatibili di trasformazione Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti.
di notevole impatto. 2.4.2 TIPI A CORTE Categorie compatibili di trasformazione Rispetto dei percorsi esistenti e delle corti. Riuso dei rustici ad altri fini non alterando i rapporti volumetrici. Sostituzione di singole componenti scegliendo tecnologie adeguate. Scelte compositive accorte in caso di aggiunta di corpi. 2.4.3 TIPI IN LINEA Categorie compatibili di trasformazione Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità
e compatibili di trasformazione Conservazione degli elementi caratterizzanti la tipologia negli edifici di accertata storicità Particolare attenzione nei nuovi insediamenti connotati da questi tipi particolarmente interferenti sui coni percettivi degli ambiti vincolati. Valutare l'impatto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio. 2.4.4 TIPI A TORRE Categorie compatibili di trasformazione
atto visuale dei piani esecutivi che propongono questo tipo edilizio. 2.4.4 TIPI A TORRE Categorie compatibili di trasformazione Opere che mantengano la tradizionale tecnologia costruttiva e le caratteristiche principali di questo tipo edilizio: volume compatto, forma e volume della pianta, disposizione dei locali, posizione e forma delle aperture 2.4.5 EDIFICI MONOFAMILIARE ISOLATI Categorie compatibili di trasformazione
sizione dei locali, posizione e forma delle aperture 2.4.5 EDIFICI MONOFAMILIARE ISOLATI Categorie compatibili di trasformazione Valutazione della qualità e origine dell'edificio: a) opere significative rispetto alle semplici reiterazioni di modelli definiti dalla manualistica professionale b) progetti significativi di autori minori con forte radicamento locale.
189 Quando l'ampliamento è preponderante valutare la possibilità di costituire una nuova coerenza architettonica. Nei limiti previsti dalla normativa urbanistica ed edilizia, gli ampliamenti e i sopralzi non si devono porre come semplici aggiunte volumetriche, ma esprimere soluzioni formali congruenti alle caratteristiche compositive ed architettoniche dell'edificio esistente. 2.4.6 TIPI SPECIALISTICI E DI USO PUBBLICO Categorie compatibili di trasformazione
e ed architettoniche dell'edificio esistente. 2.4.6 TIPI SPECIALISTICI E DI USO PUBBLICO Categorie compatibili di trasformazione Per quanto concerne i tipi di questo genere, relativamente all'età preindustriale, nella quasi totalità dei casi vige, esplicitamente o implicitamente, il regime di vincolo espresso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto
sso dalla legge 1089/1939 e pertanto la tutela è svolta dalle Soprintendenze ai Beni Ambientali e Architettonici, sia per quanto concerne le trasformazioni edilizie inerenti al corpo dell'edificio, sia per l'approvazione di piani esecutivi entro i quali essi sono inseriti. E' necessario però una attenta analisi che permetta di ricostituirne la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di
etta di ricostituirne la memoria ed una attenta valutazione per decidere i termini della tutela, con ricostituzioni eventuali di funzioni specialistiche e di un'immagine emergente entro un processo di riqualificazione dell' intera porzione del tessuto edilizio pertinente. Gli edifici pubblici di nuova costruzione in ambiti vincolati dovranno essere concepiti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali
piti – dato il loro particolare contenuto simbolico espressivo dei valori civili delle comunità locali – con criteri progettuali e costruttivi altamente qualificanti, in modo che si pongano come oggetti significativi e dimostrativi delle possibilità applicative di tutti quei principi di tutela ambientale, di interpretazione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei
zione (attraverso il progetto) delle specificità dei luoghi, di assonanza ai caratteri strutturali del paesaggio, espressive dei contenuti culturali emersi dal dibattito architettonico in corso da tempo su questi temi. 2.5 SETTORE ANTROPICO – MATERIALI ED ELEMENTI COSTRUTTIVI 2.5.1 PIETRA Categorie compatibili di trasformazione E' da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa
i di trasformazione E' da scoraggiare l'intonacatura e la stilatura delle murature con pietra a vista ed al contrario la messa a nudo di quei paramenti concepiti per essere intonacati, anche se in pietrame. 2.5.2 LEGNAME Categorie compatibili di trasformazione Restauro rigoroso degli edifici esistenti che adottano il legname come tecnica muraria, specialmente in ambito alpino. Attenzione nella valutazione di compatibilità dell'uso del legno come materiale da costruzione
specialmente in ambito alpino. Attenzione nella valutazione di compatibilità dell'uso del legno come materiale da costruzione associato a tecniche costruttive, per i nuovi edifici, estranee alla tradizione culturale lombarda ad es. di tipo anglosassone (balloon frame) o nordico. 2.5.3 COTTO Categorie compatibili di trasformazione Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone 'faccia a vista' come materiale di finitura
i di trasformazione Valutare caso per caso la possibilità di introdurre il mattone 'faccia a vista' come materiale di finitura esterna, anche in relazione alla fascia geografica di riferimento per definire il rapporto con la tradizione costruttiva del contesto. 2.5.4 INTONACI Categorie compatibili di trasformazione Poichè la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione
bili di trasformazione Poichè la scelta del tipo di intonaco o di un colore condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai 'lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici' si deve dedicare molta cura nella valutazione della scelta di materiali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie.
ali e colori adatti, escludendo il più possibile l'uso di malte cementizie, di rivestimenti plastici e di colorazioni improprie. Per gli interventi su edifici storici si dovrà ripetere il colore esistente se filologicamente accertato. 2.5.5 MATERIALI DI RIVESTIMENTO Categorie compatibili di trasformazione Poichè la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione
ompatibili di trasformazione Poichè la scelta del materiale di rivestimento condiziona in modo assai consistente la percezione dell'involucro edilizio e quindi modifica assai lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici,
190 valutare attentamente le proposte di rivestimento in quanto fattore determinante per la compatibilità. Valutare l'opportunità di proporre l'asportazione di rivestimenti più o meno recenti evidentemente incoerenti con il tipo di fabbricato. 2.5.6 APERTURE E SERRAMENTI Categorie compatibili di trasformazione Per gli interventi su fabbricati esistenti: Si tratta anzitutto di capire qual è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni/vuoti, sia nel
su fabbricati esistenti: Si tratta anzitutto di capire qual è il sistema proporzionale (sia nel rapporto pieni/vuoti, sia nel rapporto dimensionale base/altezza dell'apertura) usato nelle diverse aree culturali e di valutare i limiti entro i quali si può ovviare o recuperare una eventuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti. Per le nuove costruzioni:
ntuale situazione di degrado, che si traduce anche in un riordino strutturale delle murature portanti. Per le nuove costruzioni: Valutare la coerenza e il grado di ordine nella composizione e forma delle aperture, in rapporto sia all'immagine complessiva del fabbricato che al sistema linguistico e strutturale del progetto proposto. Porre attenzione inoltre al rapporto fra la specchiatura delle vetrate e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti.
rto fra la specchiatura delle vetrate e la dimensione dei telai, in relazione alla suddivisione spesso eccessiva dei serramenti. 2.5.7 BALLATOI, PORTICI E LOGGIATE Categorie compatibili di trasformazione Conservazione degli elementi materiali e formali che costituiscono ballatoi, portici e loggiati negli edifici esistenti. 2.5.8 GRONDE Categorie compatibili di trasformazione Valutare attentamente la misura dell'aggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo
ili di trasformazione Valutare attentamente la misura dell'aggetto di gronda e il materiale di sottogronda in rapporto al tipo di fabbricato e, per l'intervento sull'esistente, la dimensione e i materiali rilevati. Evitare l'introduzione generalizzata di gronde in contesti che ne sono privi 2.5.9 TETTI Categorie compatibili di trasformazione La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e
ibili di trasformazione La struttura del tetto è in stretta relazione con l'andamento delle murature di appoggio sottostanti e l'articolazione della pianta; a volte una semplificazione dell'andamento planimetrico si traduce in una più ordinata composizione della copertura. Le copertura piane (a volte con strato vegetale) possono contribuire, in alcuni casi particolari, a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato.
a risolvere problemi di percezione di elementi del paesaggio a causa del minor sviluppo dell'altezza complessiva del fabbricato. Per i nuovi fabbricati, il tipo di andamento della copertura adottato è da valutare in stretta verifica di coerenza con il sistema linguistico e costruttivo dell'intervento in sè e con il contesto di riferimento. 2.5.10 MANTI DI COPERTURA IN COTTO Categorie compatibili di trasformazione Per gli interventi su fabbricati esistenti:
erimento. 2.5.10 MANTI DI COPERTURA IN COTTO Categorie compatibili di trasformazione Per gli interventi su fabbricati esistenti: Rifacimenti anche con sostituzione del tipo di componente (con attenzione ai rischi individuati più sopra), purchè non contrastanti con le caratteristiche locali e con scelta appropriata al tipo di copertura (in rapporto alla pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.) Per le nuove costruzioni:
la pendenza, allo sviluppo di falda, al sistema di posa, alle eventuali sottostrutture isolanti, ecc.) Per le nuove costruzioni: Valutare la scelta del componente in funzione all'immagine complessiva del fabbricato e soprattutto in coerenza al tipo e geometria strutturale proposta per il tetto. 2.5.11 MANTI DI COPERTURA IN SCISTI Categorie compatibili di trasformazione Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle dimore alpine sia isolate che in aggregazioni.
zione Conservazione rigorosa e manutenzione dei manti in scisti esistenti nelle dimore alpine sia isolate che in aggregazioni. Valutazione attenta della coerenza delle nuove coperture all'interno di insiemi consolidati in pietra, anche in ragione del tipo edilizio a cui si riferiscono.
191 Scoraggiarne l'introduzione in contesti geografici non pertinenti, o l'uso secondo tecniche improprie. 2.5.12 ELEMENTI STILISTICI RILEVANTI Categorie compatibili di trasformazione La presenza di questi elementi induce una maggiore attenzione nella valutazione delle trasformazioni proposte; in particolare la conservazione di questi caratteri distintivi dei fabbricati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione.
icati (compatibilmente e coerentemente all'esito finale) costituisce un elemento di maggiore compatibilità della trasformazione. 2.5.13 RECINZIONI Categorie compatibili di trasformazione I manufatti dovranno rispettare le caratteristiche e pertanto definire: materiali, colori, dimensioni, altezza (massima o minima), piantumazione eventualmente da associare con specificazione delle essenze. In relazione allo strumento urbanistico comunale vigente l'Amministrazione Comunale potrà adottare
ecificazione delle essenze. In relazione allo strumento urbanistico comunale vigente l'Amministrazione Comunale potrà adottare tipologie ritenute paesaggisticamente compatibili con la tutela degli ambiti vincolati e con i contenuti stessi del vincolo, da introdurre come norma di riferimento per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche
ioni paesaggistiche; In generale è preferibile la soluzione di minore impatto visuale e costruttivo, privilegiando le tecniche più leggere, escludendo per quanto possibile i manufatti prefabbricati in cemento o simili. 2.5.14 PAVIMENTAZIONI ESTERNE Categorie compatibili di trasformazione In caso di passaggi di reti che comportino scavi e smontaggi di pavimentazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime
avimentazioni storiche è assolutamente necessario che alla fine dei lavori venga ripristinato lo stato del luogo con le medesime tecniche di posa e possibilmente con il materiale di recupero precedentemente asportato. Nel caso in cui si intervenga in situazioni già degradate, si avrà cura di rendere contestuali le opere di canalizzazione con il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare). 2.5.15 RETI TECNOLOGICHE
il restauro della pavimentazione originaria (es. recenti asfaltature di acciottolati da ripristinare). 2.5.15 RETI TECNOLOGICHE Categorie compatibili di trasformazione Categorie A, B, D: ripristino integrale delle superfici sovrastanti gli interventi con gli stessi materiali nel rispetto assoluto delle tecniche di messa in opera primitiva (secondo le indicazioni della scheda 2.5.14); nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa
della scheda 2.5.14); nel caso di taglio di alberi si provveda alla sostituzione con esemplari in ugual numero, e della stessa specie riguardo a quelli asportati, di età adeguatamente adulta. Categoria C: la successione degli elementi di sostegno sia dislocata in modo da preservare eventuali visuali di: monumenti, chiese, corsi d’acqua (fiumi, canali, navigli); non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori
cqua (fiumi, canali, navigli); non siano danneggiati con attraversamenti i fondi interessati ubicando gli appoggi e conduttori dell’elettrodotto in fregio a confini o ad elementi fisici dei medesimi (recinzioni, percorsi veicolari); siano ripristinati a perfetta regola d’arte le superfici sovrastanti lo scavo per la posa dei sostegni della linea elettrica in progetto; nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in egual numero e specie le eventuali essenze
inea elettrica in progetto; nel caso di tagli di alberi si provveda a sostituire in egual numero e specie le eventuali essenze arboree abbattute, collocandole a dimora in sedime adatto; eventuali sostegni metallici dovranno essere tinteggiati in modo da raggiungere l’effetto del massimo mimetismo con l’ambiente circostante 2.5.16 CARTELLONISTICA E INSEGNE Categorie compatibili di trasformazione Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale è la limitazione della posa in
atibili di trasformazione Nelle aree soggette a specifico vincolo paesaggistico, norma generale è la limitazione della posa in opera di cartellonistica di ogni tipo pur tenendo presente l’esigenza della cartellonistica informativa che in ogni caso dovrà essere tale da non essere di nocumento al quadro ambientale; dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle
nto al quadro ambientale; dovranno in particolare essere rispettate la corretta collocazione in ordine alla salvaguardia delle grandi visuali, dei coni ottici, degli intonaci di edifici monumentali, escludendo in ogni caso la
192 collocazione di cartellonistica di grandi dimensioni il cui colore alteri la gamma delle tonalità presenti nell’ambiente; ulteriore attenzione dovrà porsi per la posa di segnaletica pubblicitaria, per lo più luminosa, quali insegne di alberghi, supermercati, centri artigianali o commerciali, quando per la loro dimensione interferiscano con la lettura e la percezione dell’ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
terferiscano con la lettura e la percezione dell’ambiente naturale circostante e con i profili edilizi storicamente consolidati.
193 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 1 B - PIANO DEL COLORE ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 194 PIANO DEL COLORE DESCRIZIONE
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
194 PIANO DEL COLORE DESCRIZIONE Gli ambiti territoriali corrispondono ai centri storici di cui all’ ambito A ed ai comparti dei singoli Piani Attuativi. I Piani del Colore possono essere anche di iniziativa pubblica. OBIETTIVO Il Piano del Colore intende garantire un’immagine unitaria e di qualità dei singoli insediamenti ed in particolare del
OBIETTIVO Il Piano del Colore intende garantire un’immagine unitaria e di qualità dei singoli insediamenti ed in particolare del Centro Storico, coordinando anche le scelte cromatiche dei Cittadini che intendono ridipingere gli edifici in attuazione di quanto disposto dal Regolamento Edilizio (Art. 101 e All. n°.- 3). STRUMENTI Il Piano del Colore sarà di norma composto da: 1 - Rilievi grafici e fotografici 2 - Proposte di progetto con relativa tabella cromatica
del Colore sarà di norma composto da: 1 - Rilievi grafici e fotografici 2 - Proposte di progetto con relativa tabella cromatica 3 - Norme di Attuazione attraverso Schede di progetto. I Rilievi grafici e fotografici sono operazioni indispensabili alla conoscenza dei manufatti in oggetto e alle formulazioni di progetto successive. Le Proposte di progetto sono finalizzate all’individuazione dei colori delle parti costitutive i singoli edifici, in
successive. Le Proposte di progetto sono finalizzate all’individuazione dei colori delle parti costitutive i singoli edifici, in relazione ad un più generale equilibrio cromatico tra i fabbricati confinanti. L’ Attuazione delle proposte progettuali si articolerà in alcune schede di progetto e si fonderà in prima istanza sul confronto con i Cittadini proprietari dei singoli edifici, anche per recepire eventuali modifiche comunque rispettose
stanza sul confronto con i Cittadini proprietari dei singoli edifici, anche per recepire eventuali modifiche comunque rispettose del generale equilibrio cromatico dell’intorno e dei criteri fondativi del Piano. MATERIALI Al fine di ottenere un buon risultato ambientale nell’applicazione del Piano del Colore, assumono importanza, oltre ai colori definiti dal Piano, i materiali impiegati nella colorazione degli edifici interessati.
ore, assumono importanza, oltre ai colori definiti dal Piano, i materiali impiegati nella colorazione degli edifici interessati. Il Piano del Colore pur non applicando vincoli e restrizioni nelle scelte dei prodotti di finitura, individuerà alcuni materiali (calce, silicati, silossani) il cui utilizzo appare preferibile ad altri, prodotti di sintesi (plastici, granigliati), la cui resa appare inadeguata dal punto di vista estetico e prestazionale (cattiva traspirabilità, esfoliazione)
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195 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 2 – VERIFICA DI COMPATIBILITA’ DEGLI INSEDIAMENTI COMMERCIALI ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 196
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
196 VERIFICA DI COMPATIBILITA’ OBIETTIVI Gli obiettivi di Riqualificazione del Sistema Commerciale e del Sistema Urbano di Montorfano possono essere perseguiti rispetto allo stato di fatto, così come descritto nei capitoli precedenti, sulla base di due verifiche: a - verifica di compatibilità con la rete viabilistica b - verifica di compatibilità urbana
edenti, sulla base di due verifiche: a - verifica di compatibilità con la rete viabilistica b - verifica di compatibilità urbana con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali VERIFICA DI COMPATIBILITA’ CON LA RETE VIABILISTICA Livello 1: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali subordinato a provvedimenti strutturali di riassetto viario Appartiene a questo livello il tracciato della S.P. n°342 Briantea nel territorio comunale di Montorfano. I requisiti di
viario Appartiene a questo livello il tracciato della S.P. n°342 Briantea nel territorio comunale di Montorfano. I requisiti di compatibilità sono individuati nella riduzione prevista del traffico di attraversamento (-19,34%) a seguito della realizzazione del Sistema Viabilistico Pedemontano ed in attesa e/o in assenza di tale riduzione, nella realizzazione di interventi di carattere strutturale volti al riassetto del tronco stradale, commisurati alla dimensione
, nella realizzazione di interventi di carattere strutturale volti al riassetto del tronco stradale, commisurati alla dimensione dell’intervento, quali la realizzazione di viabilità locale alternativa, controviali, rotatorie di diametro adeguato o svincoli a livelli differenziati con il primario obiettivo di eliminare le svolte a sinistra in carreggiata. Tali interventi strutturali sugli assi stradali sono volti a minimizzare gli effetti sulla capacità dei tronchi stradali e
iata. Tali interventi strutturali sugli assi stradali sono volti a minimizzare gli effetti sulla capacità dei tronchi stradali e garantire una adeguata sicurezza alle intersezioni, evitando nuovi innesti in prossimità delle intersezioni regolarmente esistenti. Il progetto di tali interventi verrà sviluppato sulla base di uno specifico studio di dettaglio della mobilità, da svilupparsi una volta definite le caratteristiche e le specifiche soluzioni insediative delle nuove attrezzature
la mobilità, da svilupparsi una volta definite le caratteristiche e le specifiche soluzioni insediative delle nuove attrezzature commerciali. Nel caso di innesto su intersezioni già controllate esistenti, dovrà essere verificata l’adeguatezza dello schema dell’intersezione in relazione alle caratteristiche delle nuove superfici commerciali che si andranno ad insediare. Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi regolamenti di attuazione.
gni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi regolamenti di attuazione. Livello 2: viabilità compatibile con l’insediamento di nuove medie superfici commerciali di primo livello subordinato a interventi locali di fluidificazione del traffico Appartiene a questo livello la rete stradale che distribuisce il traffico nelle zone più fortemente urbanizzate del
del traffico Appartiene a questo livello la rete stradale che distribuisce il traffico nelle zone più fortemente urbanizzate del territorio comunale (via Brianza) ed in quest’ottica, anche la S.P. n°28 nei tratti interni ai centri abitati. Il requisito di compatibilità determinato per questo livello è la realizzazione di opportuni provvedimenti di carattere viabilistico di controllo dei carichi veicolari aggiuntivi atti a minimizzare l’impatto sui flussi veicolari interessanti la
ere viabilistico di controllo dei carichi veicolari aggiuntivi atti a minimizzare l’impatto sui flussi veicolari interessanti la rete. A tale fine le superfici che si collocheranno lungo questi tratti dovranno, preliminarmente all’intervento, indicare i provvedimenti tecnici di carattere fisico (ad es.: geometria delle intersezioni e localizzazione degli accessi) e gestionale (ad es.: regolamentazione della circolazione, divieti di svolta a sinistra, regolamentazione del
one degli accessi) e gestionale (ad es.: regolamentazione della circolazione, divieti di svolta a sinistra, regolamentazione del parcheggio) che si intendono adottare per ridurre al massimo le interferenze con i flussi veicolari lungo il tronco stradale. La determinazione di tali provvedimenti non può che essere sviluppata al momento in cui siano noti gli aspetti dimensionali, le caratteristiche commerciali e dell’utenza, la temporizzazione degli interventi; dunque in sede di
i gli aspetti dimensionali, le caratteristiche commerciali e dell’utenza, la temporizzazione degli interventi; dunque in sede di singolo studio di fattibilità per la specifica realizzazione. Dovrà in ogni caso essere rispettato il nuovo codice della strada (D. Lgs. 30.4.1992 n.285 e s.m.e.i.) e i suoi regolamenti di attuazione. I nuovi insediamenti non potranno comunque superare il primo livello delle medie superfici .
SINTESI FINALE
197 SINTESI FINALE La struttura della rete stradale si appoggia sulla direttrice est-ovest della S.P. n°342 Briantea che collega Como con Bergamo. Oltre a questo asse principale, in direzione est-ovest e quindi principalmente in direzione nord-sud, corre la S.P. n°28 che attraversa i centri storici di Montorfano e Capiago Intimiano sino ad arrivare a Cantu’. I requisiti di compatibilità viabilità condizionata sono stati verificati per i due livelli 1 e 2.
no sino ad arrivare a Cantu’. I requisiti di compatibilità viabilità condizionata sono stati verificati per i due livelli 1 e 2. Laddove tali requisiti non sono stati verificati e descritti nell’ All. n°3 – Doc.1B, lungo i tratti stradali non evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, vengono ammesse solamente strutture commerciali di vicinato. Di conseguenza lungo i tronchi stradali non evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, non vengono
li di vicinato. Di conseguenza lungo i tronchi stradali non evidenziati nella tavola dei requisiti di compatibilità, non vengono richiesti all’intervento, in prima istanza, particolari provvedimenti viabilistici. Lungo questi tratti stradali non classificati, in caso di nuovo insediamento di medie superfici commerciali, dovrà, comunque, essere sviluppato uno specifico studio, commisurato ai caratteri dimensionali dell’intervento, che ne
merciali, dovrà, comunque, essere sviluppato uno specifico studio, commisurato ai caratteri dimensionali dell’intervento, che ne dimostri la compatibilità con le condizioni locali della rete stradale ed i suoi Regolamenti di Attuazione. VERIFICA DI COMPATIBILITA’ URBANA In riferimento all’insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all’interno del territorio comunale
BANA In riferimento all’insediamento delle attività di commercio al dettaglio in sede fissa, all’interno del territorio comunale in aggiunta agli ambiti di cui alla verifica di compatibilità con la rete viabilistica del capitolo precedente, sono stati individuati due ambiti urbani compatibili: Ambito 1 – Piazza Roma Ambito 2 – Via Brianza La localizzazione delle strutture di vendita nelle diverse destinazioni commerciali negli ambiti stabiliti dal P.G.T., in
CONCLUSIONE
rianza La localizzazione delle strutture di vendita nelle diverse destinazioni commerciali negli ambiti stabiliti dal P.G.T., in quanto compatibili, potrà avvenire nel rispetto dei limiti massimi di superficie fissati dalle tabelle che seguono e di cui all’art. 60: Settore alimentare Piazza Roma Via Brianza Tessuto Urbano Consolidato VIC VIC Ambiti di Trasformazione MS1 Settore non alimentare Piazza Roma Via Brianza Tessuto Urbano Consolidato VIC VIC Ambiti di Trasformazione MS1 CONCLUSIONE
CONCLUSIONE
e MS1 Settore non alimentare Piazza Roma Via Brianza Tessuto Urbano Consolidato VIC VIC Ambiti di Trasformazione MS1 CONCLUSIONE L’insediamento delle attività commerciali è consentito esclusivamente negli ambiti perimetrati nell’All. n°3 – Doc.1B e di cui alla verifica di compatibilità condizionata con la rete viabilistica del capitolo precedente e di cui alla verifica di compatibilità urbana del capitolo precedente. In assenza della specifica perimetrazione sarà consentito il solo
alla verifica di compatibilità urbana del capitolo precedente. In assenza della specifica perimetrazione sarà consentito il solo insediamento di esercizi di vicinato, sia alimentare sia non alimentare. N.B.: Seguendo la gerarchia delle tipologie delle attività commerciali, possono essere inserite strutture di superficie solo uguale o minore rispetto a quella specificata in tabella. La generica previsione di compatibilità commerciale nelle diverse destinazioni di zona stabilite dal P.G.T., al di fuori
abella. La generica previsione di compatibilità commerciale nelle diverse destinazioni di zona stabilite dal P.G.T., al di fuori degli ambiti di compatibilità verificati, permette esclusivamente l’insediamento di esercizi di vicinato. Le aree nelle quali alla data di approvazione del presente P.G.T. sono operanti esercizi di commercio al minuto in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, sono da intendersi classificate come destinate all’insediamento di
o al minuto in sede fissa diversi dagli esercizi di vicinato, sono da intendersi classificate come destinate all’insediamento di strutture di vendita della medesima tipologia attualmente esistente (MS1, MS2), come indicata nella tabella A fermo
198 restando il rispetto delle disposizioni in materia di dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva tabella C. Sono altresì da intendersi classificate come destinate all’insediamento di strutture di vendita della tipologia corrispondente (MS1, MS2) le aree comprese in strumenti attuativi già approvati limitatamente agli interventi commerciali previsti nel loro ambito: ai fini dell’insediamento di tali strutture di vendita non deve essere garantito il
rventi commerciali previsti nel loro ambito: ai fini dell’insediamento di tali strutture di vendita non deve essere garantito il rispetto della dotazione di attrezzature pubbliche e di uso pubblico di cui alla successiva tabella C ma unicamente quella prevista nello strumento attuativo approvato. La realizzazione di strutture di vendita con superficie superiore ai 150 mq in ambito extraurbano è soggetta a pianificazione attuativa, con esclusione dei seguenti casi:
on superficie superiore ai 150 mq in ambito extraurbano è soggetta a pianificazione attuativa, con esclusione dei seguenti casi:
- ampliamento di medie strutture di vendita che non ecceda il 40% della superficie di vendita esistente, purché la superficie totale successiva all’ampliamento non superi i limiti delle strutture MS2; Sono comunque fatte salve le previsioni relative a comparti già interessati da piani attuativi approvati dall’amministrazione.
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199 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 3 DIMENSIONAMENTO ED ATTUAZIONE DEL P.G.T. ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA 200 DIMENSIONAMENTO
O ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
200 DIMENSIONAMENTO La capacità insediativa è stata computata così come descritto dagli allegati n°. 1 e 2 - Individuazione degli Ambiti di Trasformazione urbanistica e di completamento e Calcolo capacità insediativa - scala 1:3000 del Doc. n°. 3 "Piano delle Regole - Azzonamento". Da questo calcolo la popolazione alla fine del 2018 risulta di 2.906 2.914
00 del Doc. n°. 3 "Piano delle Regole - Azzonamento". Da questo calcolo la popolazione alla fine del 2018 risulta di 2.906 2.914 abitanti ed alla fine del 2023 risulta di 3.050 3.100 abitanti, mentre il volume di progetto risulta di 36.275,12 43.998,068 mc. di cui (43.999,34 mc. : 2 =) 21.998,34 24.472,50 mc. al 2018. Altri 11.802,62 23.287,32 mc. sono previsti al 2023 di cui (23.297,32 mc. : 2 =) 11.643,66 mc. al 2018 ed altri 15.000 nel decennio (2013 – 2023) sono
,32 mc. sono previsti al 2023 di cui (23.297,32 mc. : 2 =) 11.643,66 mc. al 2018 ed altri 15.000 nel decennio (2013 – 2023) sono riservati all’adeguamento dell’indice di affollamento al 2023 da 0,61 ab./st a 0,55 0,57 ab./st. (Cap. 5.2. – Piano dei Servizi). Nel biennio 2012- 2013 escludo escluso dal quinquiennnio 2014 – 218 2018 di validità del D.d.P., si presume vengano edificati altri (120,00 mc./ab. x 48 ab. =) 5.760,00 mc in attuazine attuazione dei P.A. vigenti e/o in
d.P., si presume vengano edificati altri (120,00 mc./ab. x 48 ab. =) 5.760,00 mc in attuazine attuazione dei P.A. vigenti e/o in salvaguardia del P.R.G. vigente e del P.G.T. in fase di approvazione. In sede di attuazione del P.G.T., la nuova volumetria autorizzata compresa la volumetria di integrazione di cui all’art. 51 delle N.T.A. verrà contabilizzata in appositi registri, globalmente e per capitoli (per soddisfacimento
zione di cui all’art. 51 delle N.T.A. verrà contabilizzata in appositi registri, globalmente e per capitoli (per soddisfacimento dell’incremento demografico e per miglioramento dell’indice di affollamento), in riferimento agli articoli delle presenti norme e di quelle del Documento di Piano ed ai singoli ambiti, in funzione della loro capacità edificatoria, quale risulterà dalle superfici catastali effettivamente azzonate come Ambiti di Trasformazione e/o come lotti ancora liberi
ia, quale risulterà dalle superfici catastali effettivamente azzonate come Ambiti di Trasformazione e/o come lotti ancora liberi di cui all’art. 13, individuati o non individuati ma comunque edificabili secondo le N.T.A.. Ad esaurimento della capacità insediativa globale, l'Amministrazione Comunale provvederà ad una specifica variante per l'eventuale copertura delle volumetrie non ancora autorizzate e consentite dal P.G.T. stesso, fermo restando la necessità di una verifica contestuale dello standard.
ATTUAZIONE
e non ancora autorizzate e consentite dal P.G.T. stesso, fermo restando la necessità di una verifica contestuale dello standard. ATTUAZIONE Al fine di una corretta e graduale attuazione del P.G.T. dal 2018 al 2023, l’Amministrazione Comunale promuoverà l’attuazione degli Ambiti di Trasformazione per quote annuali e/o pluriennali fino ad esaurimento al 2018 della capacità insediativa di cui all’All. n°. 2 del Doc. 3.A, così come sintetizzata dal comma precedente.
esaurimento al 2018 della capacità insediativa di cui all’All. n°. 2 del Doc. 3.A, così come sintetizzata dal comma precedente. In ogni caso ad esaurimento della capacità insediativa globale nel 2018 e per capitoli del P.G.T., e/o al raggiungimento alla stessa data del numero di abitanti residenti dichiarati, l'Amministrazione Comunale provvederà ad una specifica variante per l'eventuale utilizzo delle volumetrie non ancora autorizzate e consentite dal P.G.T.
le provvederà ad una specifica variante per l'eventuale utilizzo delle volumetrie non ancora autorizzate e consentite dal P.G.T. stesso, fermo restando la necessità di una verifica contestuale dello standard di P.G.T. Alla scadenza del Documento di Piano, dopo cinque anni dalla sua approvazione, il Consiglio Comunale verificherà lo stato di attuazione dello stesso Documento ed assumerà i provvedimenti conseguenti anche sulla base delle
omunale verificherà lo stato di attuazione dello stesso Documento ed assumerà i provvedimenti conseguenti anche sulla base delle risultanze dell’azione di monitoraggio dell’attuazione del P.G.T. di cui all’art. 38 delle N.T.A. del P.G.T.
COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO
201 COMUNE DI MONTORFANO (PROVINCIA DI COMO) PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO L.R. N°. 12/2005 NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE DOC. n°.3 - B - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE PIANO DELLE REGOLE ALLEGATO N°. 4 PIANO DI GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE E SITO DI IMPORTANZA COMUNITARIA (SIC) “LAGO DI MONTORFANO” : N.T.A. ADOZIONE N° DEL PUBBLICATO ALL’ALBO COMUNALE IL CONTRODEDUZIONI CONSILIARI N° DEL DELIBERA DI APPROVAZIONE N° DEL IL SINDACO IL SEGRETARIO IL PROGETTISTA
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