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Comune di Bagnolo di Po · Rovigo, Veneto
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COMUNE DI BAGNOLO PO - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
INDICE COMPLETO DEL DOCUMENTO
COMUNE DI BAGNOLO PO | P.R.G.
VARIANTE NOVEMBRE 1998
TAV. N. | 10
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
AGG. SETTEMBRE 2000
I TECNICI INCARICATI:
- ARCH. PAOLO CATTOZZO
- ING. UMBERTO FERRARI
COLLABORAZIONE:
- ARCH. RITA CALTAROSSA
ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.2200 DEL 14.07.2000
INDICE
CALTAROSSA**
ELABORATO ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO N.2200 DEL 14.07.2000
INDICE
TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
TITOLO II^ - DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE ED ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.
Art. 4 - INDICI DI FABBRICAZIONE
Art. 5 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
LLA NORMATIVA.
LLA NORMATIVA.
Art. 4 - INDICI DI FABBRICAZIONE
Art. 5 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
Art. 6 - DEFINIZIONI
Art. 7 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Art. 8 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI
- TIPOLOGIE ESTENSIVE
- TIPOLOGIE INTENSIVE
Art. 9 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZ-ZAZIONI EDILIZIE
Art. 10 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI PROPRIETA' DIVERSE
PERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZ-ZAZIONI EDILIZIE**
Art. 10 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI PROPRIETA' DIVERSE
Art. 11 - DESTINAZIONI D'USO - DESTINAZIONI COMMERCIALI PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO
Art. 12 - REALIZZAZIONE DEL P.R.G. - RETTIFICHE ED ALLINEAMENTI STRADALI
TITOLO III^ - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 13 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
DELLA FABBRICAZIONE
DELLA FABBRICAZIONE
Art. 13 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
Art. 15 - PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO (da Atlante Regionale C.S.)
Art. 16 - EDIFICI VINCOLATI EX LEGGE 1089/1939
Art. 17 - CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE ESISTENTE
- NORME DI CARATTERE GENERALE
- CATEGORIE DI INTERVENTO
-
- RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1)
-
- RISANAMENTO CONSERVATIVO (GRADO DI PROTEZIONE 2)
ALE - CATEGORIE DI INTERVENTO - 1) RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1)
ALE
- CATEGORIE DI INTERVENTO
-
- RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1)
-
- RISANAMENTO CONSERVATIVO (GRADO DI PROTEZIONE 2)
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3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE(GRADO DI PROTEZIONE 3)
ndo la stessa struttura dell'indice mostrato nelle pagine 2-4]
3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE(GRADO DI PROTEZIONE 3)
4) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4)
5) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
MATERIALI COSTRUTTIVI ED ELEMENTI DI FINITURA
Art. 18 - AREE E/O EDIFICI DI VALORE STORICO AMBIENTALE CON RELATIVO GRADO DI PROTEZIONE - ZONA A
ED ELEMENTI DI FINITURA**
Art. 18 - AREE E/O EDIFICI DI VALORE STORICO AMBIENTALE CON RELATIVO GRADO DI PROTEZIONE - ZONA A
Art. 19 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DI TIPO B
- ZONE DI COMPLETAMENTO SEMIINTENSIVA - TIPO B1 -
- ZONE RESIDENZIALI SEMIESTENSIVE DI COMPLETAMENTO - TIPO B2 -
- ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE DI COMPLETAMENTO - TIPO B3 -
Art. 20 - ZONE RESIDENZIALI CON P.E.E.P. APPROVATO - TIPO C1A
- ZONE RESIDENZIALI ESTENSIVE DI COMPLETAMENTO - TIPO B3 -
Art. 20 - ZONE RESIDENZIALI CON P.E.E.P. APPROVATO - TIPO C1A
Art. 21 - ZONE RESIDENZIALI DI ESPANSIONE - TIPO C2
- C2A - ZONA RESIDENZIALE ESTENSIVA DI ESPANSIONE
- C2B - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE DI PROGETTO
Art. 22 - ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE E DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO - TIPO D1A
Art. 23 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI APPROVATO - TIPO D1B
OMMERCIALE E DIREZIONALE DI COMPLETAMENTO - TIPO D1A**
Art. 23 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI APPROVATO - TIPO D1B
Art. 24 - ZONA PRODUTTIVA COMMERCIALE E DIREZIONALE DI PROGETTO - TIPO D2
Art. 25 - AREA ATTREZZATA PORTUALE - TIPO D3
Art. 26 - AREA PER LE ATTIVITA' RICETTIVE E DI SERVIZIO - TIPO D4
Art. 27 - ZONE AGRICOLE - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 - SOTTOZONE E1 - AREA AMBIENTALE DI RIMBOSCHIMENTO
- TIPO D4**
Art. 27 - ZONE AGRICOLE - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 28 - SOTTOZONE E1 - AREA AMBIENTALE DI RIMBOSCHIMENTO
Art. 29 - SOTTOZONE E2 - AGRICOLA DI PRIMARIA IMPORTANZA PRODUTTIVA
Art. 30 - SOTTOZONE E3 - AGRICOLA AD ELEVATO FRAZIONAMENTO
Art. 31 - SOTTOZONE E4/A - AGRICOLA DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 32 - SOTTOZONA E4/B - AGRICOLA CON PREESISTENZE ORGANIZZATE
Art. 33 - EDIFICI E/O NUCLEI DI EDIFICI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 24/85
TOZONA E4/B - AGRICOLA CON PREESISTENZE ORGANIZZATE**
Art. 33 - EDIFICI E/O NUCLEI DI EDIFICI DI CUI ALL'ART. 10 L.R. 24/85
Art. 34 - TIPOLOGIE RURALI SEMPLICI E MATERIALI
Art. 35 - ZONA E5 - AGRO-INDUSTRIALE ESISTENTE
Art. 36 - ZONA E6 - RACCOLTA E SMISTAMENTO PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI
Art. 37 - ZONA F1 - ATTREZZATURE SCOLASTICHE
Art. 38 - ZONA F2 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Art. 39 - ZONA F3 - AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT
ICHE**
Art. 38 - ZONA F2 - ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
Art. 39 - ZONA F3 - AREE ATTREZZATE A PARCO, GIOCO E SPORT
Art. 40 - ZONA F4 - AREE DI PARCHEGGIO
Art. 41 - VERDE PRIVATO VINCOLATO
Art. 42 - FASCE E ZONE DI RISPETTO
Art. 43 - STRADE ESISTENTI E DI PROGETTO
Art. 44 - ZONE VINCOLATE EX LEGGE N° 431/85
TITOLO IV^ - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - NORME PER RESIDENZA ESISTENTE IN ZONE DI COMPLETAMENTO
TITOLO IV^ - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 45 - NORME PER RESIDENZA ESISTENTE IN ZONE DI COMPLETAMENTO
Art. 46 - EDIFICI CONDONATI AI SENSI DELLA LEGGE 47/85
Art. 47 - MISURE DI SALVAGUARDIA
Art. 48 - DEROGHE
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TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
AZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000**
TITOLO I^ - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Le presenti norme, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Bosaro ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Bosaro ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
- legge 17.08.1942, n° 1150;
- legge 03.11.1952, n° 1902;
- legge 29.09.1964, n° 767;
- legge 06.08.1967, n° 765;
- Circ. Ministeriale LL.PP. 28.10.1967, n° 3210;
- D.M. LL.PP. 01.04.1968, n° 1404;
- D.M. LL.PP. 02.04.1968, n° 1444;
- legge 22.10.1971, n° 865;
- legge 28.01.1977 n° 10;
- legge 08.08.1985, n° 431;
- legge regionale 29.12.1978, n° 73;
n° 1444;
- legge 22.10.1971, n° 865;
- legge 28.01.1977 n° 10;
- legge 08.08.1985, n° 431;
- legge regionale 29.12.1978, n° 73;
- legge regionale 31.05.1980, n° 80;
- legge regionale 12.01.1982, n° 1;
- legge regionale 07.09.1982, n° 44;
- legge regionale 05.03.1985, n° 24;
- legge regionale 16.04.1985, n° 33;
- legge regionale 27.06.1985, n° 61;
- legge regionale 11.03.1986, n° 9;
- legge regionale 05.03.1987, n° 11;
- legge regionale 01.09.1993, n° 47;
- legge regionale 05.05.1998, n° 21.
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle modifiche e negli ampliamenti di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale e particolare previste dal presente testo di Norme Tecniche di Attuazione, congiuntamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di regolare le varie attività, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
à, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni generali riguardanti le autorizzazioni e le concessioni a costruire, la
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PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 1
Commissione Edilizia, l'esecuzione delle opere, la statica, la sicurezza degli edifici e dei cantieri, l'igiene, le sanzioni, ecc. sono contenute nel Regolamento Edilizio.
In ogni caso, qualora dovessero verificarsi discordanze tra le norme del Regolamento Edilizio, il Regolamento di igiene e le presenti Norme di Attuazione, prevalgono le norme presenti.
e norme del Regolamento Edilizio, il Regolamento di igiene e le presenti Norme di Attuazione, prevalgono le norme presenti.
Art. 3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
Tutto il territorio del Comune di Bagnolo Po, si intende sottoposto alla disciplina del P.R.G. in conformità alle retinature ed alle legende specificate nei relativi elaborati di progetto.
Qualora si dovessero verificare discordanze tra le tavole di zonizzazione in scala 1:5.000 e 1:2.000, queste ultime prevalgono.
Qualora si dovessero verificare discordanze tra le tavole di zonizzazione in scala 1:5.000 e 1:2.000, queste ultime prevalgono.
Sono ammesse contenute modifiche ai limiti delle zone omogenee in funzione della trasposizione su planimetria catastale della zonizzazione redatta su carta tecnica, la nuova perimetrazione dovrà in ogni caso seguire i confini catastali esistenti e la differenza tra la nuova superficie del comparto e quella esistente definita nella tavola 14 non potrà eccedere l'1% (uno per cento).
Le modifiche precedentemente descritte non possono aver luogo relativamente ai limiti delle zone omogenee definiti da viabilità esistente o di progetto.
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TITOLO II^ - DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE ED ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.
Art. 4 - INDICI DI FABBRICAZIONE
OLO II^ - DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE ED ELEMENTI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA.
Art. 4 - INDICI DI FABBRICAZIONE
Per l'edificazione nelle singole parti del territorio comunale, vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- densità edilizia territoriale;
- rapporto di copertura;
- superficie territoriale.
Per DENSITA' EDILIZIA FONDIARIA, si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
FONDIARIA, si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per DENSITA' EDILIZIA TERRITORIALE, si intende il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie della totalità del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo, piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi.
particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi.
Per INDICE DI COPERTURA, si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
ende il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
Per SUPERFICIE TERRITORIALE, si intendono le aree per urbanizzazione primaria e la superficie fondiaria, comprendendo le aree di standards risultanti preventivamente zonizzate nel P.R.G. ed incluse entro la perimetrazione dell'ambito territoriale minimo per la presentazione dei piani urbanistici attuativi.
P.R.G. ed incluse entro la perimetrazione dell'ambito territoriale minimo per la presentazione dei piani urbanistici attuativi.
Per le nuove costruzioni lo sfruttamento della densità fondiaria deve avvenire entro un minimo del 75% ed un massimo del 100%.
Art. 5 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
entro un minimo del 75% ed un massimo del 100%.
Art. 5 - DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
a) SUPERFICIE FONDIARIA: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurate in proiezione orizzontale.
pazi di uso pubblico esistenti e previsti (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurate in proiezione orizzontale.
b) SUPERFICIE COPERTA: è la superficie della massima sezione orizzontale del fabbricato, con esclusione di scale a giorno, di aggetti a giorno, bow-window, porticati senza sovrastante costruzione e sporgenti non più di m. 1,50.
ione di scale a giorno, di aggetti a giorno, bow-window, porticati senza sovrastante costruzione e sporgenti non più di m. 1,50.
c) ALTEZZA DEL FABBRICATO: è la differenza tra la quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota; qualora terreno e strada siano orizzontali a quote diverse,
qualora terreno e strada siano orizzontali alla medesima quota; qualora terreno e strada siano orizzontali a quote diverse,
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l'altezza è riferita alla media delle due quote alle quali è prevista la costruzione; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso.
; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio del suo intradosso.
d) ALTEZZA DELLE FRONTI: è l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dell'eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.
entata dell'eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.
ntata dell'eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.
e) VOLUME DEL FABBRICATO: è il volume del solido emergente dal terreno con inclusione delle logge rientranti più di m. 1,50 (per la sola parte eccedente questa profondità), ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico, dei volumi tecnici (torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.) e dei porticati per una profondità non superiore a m
i (torri di scale e di ascensori, sottotetti non praticabili, camini, ecc.) e dei porticati per una profondità non superiore a m. 1,50 (per la sola parte eccedente questa profondità).
Sono da considerare "volumi tecnici" il volume del tetto, se non è abitabile o praticabile, i serbatoi idrici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di termosifone, le canne fumarie e di ventilazione, il volume necessario per la protezione dell'umidità dei locali del piano terra abitabili. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
l piano terra abitabili. Non sono invece da intendere come volumi tecnici, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili.
f) NUMERO DEI PIANI: è il numero totale dei piani abitabili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda); i soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non verranno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
scindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non verranno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
cindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non verranno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
g) DISTANZA DALLE STRADE: è da distanza minima, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, come definito dall'art. 2 D.M. 1 Aprile 1968 n° 1404, ossia inteso con limite dagli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze) nonchè dalle strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, fossati)
previsti (strade, marciapiedi, piazze) nonchè dalle strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle, fossati). In caso di porticato, la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi.
h) DISTANZA DAI CONFINI: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale della superficie coperta (come definito al punto b) dai confini di proprietà; in caso di porticato la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi.
definito al punto b) dai confini di proprietà; in caso di porticato la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi.
efinito al punto b) dai confini di proprietà; in caso di porticato la distanza dovrà essere calcolata dal limite degli appoggi.
- La normativa riguardante i distacchi dai confini non si applica alle costruzioni che non emergono al di sopra del livello del suolo. Tali costruzioni non concorrono al calcolo degli indici di fabbricabilità e di copertura. Le destinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali termiche, lavanderie, cantine, ripostigli
estinazioni debbono riguardare strutture secondarie di servizio come garages, centrali termiche, lavanderie, cantine, ripostigli. Il rilascio della concessione è oneroso. In casi particolari e documentati, sono ammesse le destinazioni a carattere commerciale (negozi, magazzini, parcheggi collettivi) e di servizio (ristoranti, bar, taverne, night-clubs) purchè venga realizzato idoneo impianto di aerazione e climatizzazione. Il rilascio della concessione è in tal caso oneroso.
i) DISTACCO TRA FABBRICATI: è la distanza minima misurata in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte definite nel presente articolo; in caso di porticati, la distanza dovrà essere
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calcolata dagli appoggi.
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calcolata dagli appoggi.
j) PORTICO SOGGETTO AD USO PUBBLICO: è quello spazio, prospettante su pubblica via, percorribile dal pubblico per il quale ci sia l'impegno a vincolarne l'uso perpetuo con atto notarile da eseguire prima della richiesta di abitabilità.
Art. 6 - DEFINIZIONI
o a vincolarne l'uso perpetuo con atto notarile da eseguire prima della richiesta di abitabilità.
Art. 6 - DEFINIZIONI
Ai fini di una corretta ed univoca interpretazione delle norme che seguono, per quanto attiene gli interventi, i trattamenti e le opere ammesse, viene definito per:
- RIPRISTINO s'intende ogni intervento o trattamento sugli elementi edilizi originari atto ad assicurarne continuità d'uso;
er:
-
RIPRISTINO s'intende ogni intervento o trattamento sugli elementi edilizi originari atto ad assicurarne continuità d'uso;
-
RINNOVAMENTO s'intende ogni intervento che sostituisca integralmente, con le stesse tecniche e materiali, elementi edilizi collassati ed irrecuperabili, ma riproducibili tecnologicamente;
gralmente, con le stesse tecniche e materiali, elementi edilizi collassati ed irrecuperabili, ma riproducibili tecnologicamente;
- SOSTITUZIONE s'intende ogni intervento che sostituisca con tecniche, strutture e materiali attuali, gli elementi o le parti edilizie alterate o trasformate che non risultano più riconducibili ai modelli originari di carattere storico, tipologico ed ambientale.
Art. 7 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
i carattere storico, tipologico ed ambientale.
Art. 7 - DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono così definiti:
a) interventi di MANUTENZIONE ORDINARIA, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture, degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
one delle finiture, degli edifici e quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
b) interventi di MANUTENZIONE STRAORDINARIA, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
pre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
re che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso;
c) interventi di RESTAURO e di RISANAMENTO CONSERVATIVO, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili
to degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
COMUNE DI BAGNOLO PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 5
PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 5
PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 5
d) interventi di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente
ediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti;
e) interventi di RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 8 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI
ificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
Art. 8 - DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI
Per tipologia dei fabbricati, si intende la costanza di determinare caratteristiche organizzative riferite esclusivamente ai sistemi di aggregazione dei volumi abitabili, ai rapporti planivolumetrici con il lotto sul quale insistono nonchè alla configurazione dei profili prospettici.
In particolare si possono tentare le seguenti individuazioni tipologiche:
o nonchè alla configurazione dei profili prospettici.
In particolare si possono tentare le seguenti individuazioni tipologiche:
TIPOLOGIE ESTENSIVE:
Isolata: è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, l'altezza delle fronti risulta comparabile con i lati dell'ingombro planimetrico; presenta generalmente distanze da tutti i confini ma può avere un lato in aderenza.
abile con i lati dell'ingombro planimetrico; presenta generalmente distanze da tutti i confini ma può avere un lato in aderenza.
Binata: è quel tipo di costruzione che si configura volumetricamente e prospetticamente con insieme di due edifici simmetrici e ripetitivi; per quanto riguarda l'altezza delle fronti e le distanze, presenta gli stessi rapporti riferiti per la tipologia Isolata.
itivi; per quanto riguarda l'altezza delle fronti e le distanze, presenta gli stessi rapporti riferiti per la tipologia Isolata.
Schiera: è quella sequenza di edifici che si configura chiaramente con ripetizione o assemblaggio di un modulo tipo, del quale peraltro può presentare varianti, ma con caratteristiche formali unitarie. La Schiera può essere di TIPO LINEARE, quanto la sequenza avviene sempre in un senso, generalmente parallelamente alla strada;
. La Schiera può essere di TIPO LINEARE, quanto la sequenza avviene sempre in un senso, generalmente parallelamente alla strada;
La Schiera può essere del TIPO COMPOSTO, quando l'aderenza dei vari moduli avviene in modo vario, anche in senso perpendicolare tra i muri in aderenza, determinando spazi articolari ed eventuali cortili.
TIPOLOGIE INTENSIVE:
e in senso perpendicolare tra i muri in aderenza, determinando spazi articolari ed eventuali cortili.
TIPOLOGIE INTENSIVE:
A Blocco: è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica, risulta prevalente l'altezza delle fronti, rispetto all'ingombro planimetrico; è generalmente costituito da vano centralizzato dal quale avviene l'accesso ai vari appartamenti.
In Linea: è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica,
ai vari appartamenti.
In Linea: è quel tipo di costruzione in cui, per quanto riguarda la configurazione prospettica,
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risulta prevalente la lunghezza delle fronti, rispetto agli altri parametri; è generalmente costituito da più vani scala, a distanze più o meno regolari e presenta, in genere, altezze delle fronti omogenee.
generalmente costituito da più vani scala, a distanze più o meno regolari e presenta, in genere, altezze delle fronti omogenee.
Composta: è quel tipo di costruzione costituita da corpi di fabbrica a blocco ed in linea, accostati in modo vario; può essere anche articolato nelle altezze delle fronti pur in una unitarietà compositiva volumetrica, che deve emergere dalla configurazione prospettica.
Art. 9 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZ-ZAZIONI EDILIZIE
la configurazione prospettica.
Art. 9 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZ-ZAZIONI EDILIZIE
Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da costruire, determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente nel rapporto stabilito dal relativo indice.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato al vincolo della superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
o della concessione edilizia è subordinato al vincolo della superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
A tale fine ogni richiesta di concessione deve essere accompagnata da una planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da vincolare.
ogni richiesta di concessione deve essere accompagnata da una planimetria catastale aggiornata che indichi l'area da vincolare.
Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad essa corrispondente si estende su mappali (o su mappali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona.
ppali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona.
Per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente, può risultare inferiore da quella derivante dal computo degli indici.
esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente, può risultare inferiore da quella derivante dal computo degli indici.
La demolizione parziale o totale del fabbricato, riduce o annulla rispettivamente il vincolo non aedificandi sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure, nel caso in cui al comma precedente, può determinare una riduzione della superficie medesima quanto lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
una riduzione della superficie medesima quanto lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
L'Amministrazione Comunale può anche richiedere ad ogni Ditta proprietaria, di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti allo scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.
di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti allo scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.
Le Ditte proprietarie possono conterminare tale superficie fondiaria a loro gradimento e variare tale conterminazione con altro atto di vincolo, alla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa.
lla condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica chiusa.
Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.
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Art. 10 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI PROPRIETA' DIVERSE
UATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000** | 7
Art. 10 - INTERVENTI EDILIZI SU AREE DI PROPRIETA' DIVERSE
Le aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria viene vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.
la cui superficie fondiaria viene vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.
Nel caso che la concessione edilizia sia richiesta da uno o comunque da una parte soltanto dei proprietari, il rilascio della concessione è subordinato al formale consenso dell'utilizzazione prevista da parte dei proprietari rimanenti da costituirsi attraverso apposita convenzione trascritta alla Conservatoria Immobiliare a cura dei proprietari ed accettata dal Comune.
i attraverso apposita convenzione trascritta alla Conservatoria Immobiliare a cura dei proprietari ed accettata dal Comune.
Art. 11 - DESTINAZIONI D'USO - DESTINAZIONI COMMERCIALI PIANO DI SVILUPPO E ADEGUAMENTO
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento edilizio e nei progetti di lottizzazione.
Essa dovrà risultare conforme a quanto stabilito in appresso dalla presenti norme per le zone cui appartengono le aree di intervento.
dovrà risultare conforme a quanto stabilito in appresso dalla presenti norme per le zone cui appartengono le aree di intervento.
Qualsiasi cambiamento della destinazione d'uso per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione, deve essere esso stesso autorizzato e potrà essere concesso soltanto in conformità alla normativa vigente per la relativa zona.
deve essere esso stesso autorizzato e potrà essere concesso soltanto in conformità alla normativa vigente per la relativa zona.
Le installazioni commerciali, comunque previste e consentite per le diverse zone dalle norme che seguono, sono ulteriormente ed opportunamente regolate dal Piano di Sviluppo e Adeguamento della rete di vendita di cui alla Legge 11 Giugno 1971 n° 426 sulla disciplina del commercio e successive modifiche ed integrazioni.
e di vendita di cui alla Legge 11 Giugno 1971 n° 426 sulla disciplina del commercio e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 12 - REALIZZAZIONE DEL P.R.G. - RETTIFICHE ED ALLINEAMENTI STRADALI
La costruzione di nuove strade e gli allargamenti stradali indicate nelle tavole grafiche del P.R.G., possono essere eseguiti con le normali procedure delle leggi vigenti in materia, per la realizzazione pratica del P.R.G..
.R.G., possono essere eseguiti con le normali procedure delle leggi vigenti in materia, per la realizzazione pratica del P.R.G..
Tuttavia l'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi, ha valore indicativo fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera e le eventuali modifiche non sono oggetto di variante urbanistica nel caso avvengano entro la fascia di rispetto stradale.
e le eventuali modifiche non sono oggetto di variante urbanistica nel caso avvengano entro la fascia di rispetto stradale.
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TITOLO III^ - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 13 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
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TITOLO III^ - DISCIPLINA URBANISTICA DELLA FABBRICAZIONE
Art. 13 - DIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE
Al fine di regolare in modo omogeneo gli interventi urbanistici, il territorio comunale è suddiviso in zone territoriali omogenee.
All'interno delle singole zone omogenee sottoelencate sono previste differenziazioni sia per la tipologia insediativa che per la densità edilizia, sia per l'altezza che per distanze dalle strade e dai confini.
oni sia per la tipologia insediativa che per la densità edilizia, sia per l'altezza che per distanze dalle strade e dai confini.
Le varie zone omogenee sono evidenziate da una retinatura diversa, ad esclusione delle zone E2, che presentano campitura bianca; il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone omogenee:
rsa, ad esclusione delle zone E2, che presentano campitura bianca; il territorio comunale è diviso nelle seguenti zone omogenee:
- Zona A - Aree e/o edifici di valore storico ambientale
- Zona B1 - Residenziale semiintensiva di completamento
- Zona B2 - Residenziale semiestensive di completamento
- Zona B3 - Residenziale estensiva di completamento
- Zona C1A - Residenziale con P.E.E.P. approvato
- Zona C2A - Residenziale estensiva di espansione
siva di completamento
- Zona C1A - Residenziale con P.E.E.P. approvato
- Zona C2A - Residenziale estensiva di espansione
- Zona C2B - Piano per l'edilizia economica e popolare di progetto
- Zona D1A - Produttiva commerciale e direzionale di completamento
- Zona D1B - Piano per gli insediamenti produttivi approvato
- Zona D2 - Produttiva commerciale e direzionale di progetto
- Zona D3 - Area attrezzata portuale
- Zona D4 - Area per le attività ricettive e di servizio
e direzionale di progetto
- Zona D3 - Area attrezzata portuale
- Zona D4 - Area per le attività ricettive e di servizio
- Zona E1 - Area ambientale di rimboschimento
- Zona E2 - Agricola di primaria importanza produttiva
- Zona E3 - Agricola di elevato frazionamento
- Zona E4/A - Agricola di salvaguardia ambientale
- Zona E4/B - Agricola con preesistenze organizzate
- Zona E5 - Agro-industriale esistente
- Zona E6 - Di raccolta e smistamento prodotti ortofrutticoli
istenze organizzate
- Zona E5 - Agro-industriale esistente
- Zona E6 - Di raccolta e smistamento prodotti ortofrutticoli
- Zona F1 - Attrezzature scolastiche
- Zona F2 - Attrezzature di interesse comune
- Zona F3 - Aree attrezzate a parco, gioco e sport
- Zona F4 - Aree di parcheggio
-
- Aree di verde privato vincolato
-
- Fasce e zone di rispetto e tutela
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- Strade esistenti e di progetto
- Edifici e/o nuclei di edifici di cui all'art. 10 L.R. 24/85
Le individuazioni di zone sono specificate nei seguenti elaborati di progetto:
nuclei di edifici di cui all'art. 10 L.R. 24/85
Le individuazioni di zone sono specificate nei seguenti elaborati di progetto:
- Tav. 13.1.a - P.R.G. intero territorio comunale - parte nord 1:5.000
- Tav. 13.1.b - P.R.G. intero territorio comunale - parte sud 1:5.000
- Tav. 13.3 - P.R.G. Zone significative - Capoluogo, Runzi, Corà 1:2.000
- Tav. 14 - Verifica del dimensionamento 1:2.000
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
unzi, Corà 1:2.000
- Tav. 14 - Verifica del dimensionamento 1:2.000
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
nzi, Corà 1:2.000
- Tav. 14 - Verifica del dimensionamento 1:2.000
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali individuate nel P.R.G
del dimensionamento 1:2.000
Art. 14 - DESTINAZIONE DELLE ZONE RESIDENZIALI
Le zone residenziali individuate nel P.R.G. di tipo A), B) e C) sono destinate esclusivamente agli insediamento residenziali; in esse tuttavia sono consentiti i servizi vari della residenza, gli esercizi commerciali, i negozi, gli uffici, i magazzini di modeste dimensioni, i locali di spettacolo e di ritrovo, gli esercizi alberghieri e le attività artigianali di servizio o parzialmente connesse con la residenza
spettacolo e di ritrovo, gli esercizi alberghieri e le attività artigianali di servizio o parzialmente connesse con la residenza, purchè non moleste e volumetricamente non incombenti.
Sono pertanto escluse le industrie, le attività artigianali moleste o volumetricamente incombenti, i magazzini ed i depositi di grandi dimensioni e tutte quelle attività che a giudizio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
zio del Sindaco, su parere conforme della Commissione Edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
In particolare, le attività artigianali non moleste, sono consentite esclusivamente al piano terra o seminterrato degli edifici, con rapporto massimo del 100% rispetto alla superficie di residenza prevista sullo stesso lotto, limitazione prevista solo per le zone di progetto (C1 e C2).
Art. 15 - PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO (da Atlante Regionale C.S.)
e prevista solo per le zone di progetto (C1 e C2).
Art. 15 - PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO (da Atlante Regionale C.S.)
Gli interventi da eseguire nelle zone incluse entro la perimetrazione del Centro Storico, così come individuata dall'Atlante Regionale, dovranno essere particolarmente documentate per quanto attiene lo stato di fatto, con riproduzioni fotografiche delle fronti esterne ed interne; quanto sopra in aggiunta al rispetto della singola normativa di zona in cui ricadono.
ografiche delle fronti esterne ed interne; quanto sopra in aggiunta al rispetto della singola normativa di zona in cui ricadono.
In particolare si prescrive per i vari interventi ammessi:
ggiunta al rispetto della singola normativa di zona in cui ricadono.
In particolare si prescrive per i vari interventi ammessi:
giunta al rispetto della singola normativa di zona in cui ricadono.
In particolare si prescrive per i vari interventi ammessi:
A) Le modifiche interne, senza alterazioni volumetriche del coperto, della linea di gronda, delle fronti possono essere consentite normalmente; qualora le modifiche interne comportino modifiche alla forometria, sarà richiesta una revisione della stessa sul fronte su strada, in corrispondenza dell'intervento
ino modifiche alla forometria, sarà richiesta una revisione della stessa sul fronte su strada, in corrispondenza dell'intervento, con adeguamenti alle caratteristiche tipologiche del fabbricato o della cortina entro cui ricade; è inoltre prescritto un adeguamento relativo ai materiali dei serramenti, dei battenti e delle tinteggiature, così come precisato al successivo art
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PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 10
O - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** **ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V
O - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 10
B) Interventi relativi ad alterazioni volumetriche, con ampliamenti o sopraelevazioni, potranno essere consentiti qualora migliorativi dello stato di fatto dal punto di vista ambientale
mpliamenti o sopraelevazioni, potranno essere consentiti qualora migliorativi dello stato di fatto dal punto di vista ambientale, e sempre nel rispetto della normativa di zona e dei materiali tipici come sopra precisato; tale miglioramento potrebbe consistere in un allineamento in verticale ed in orizzontale con il tessuto preesistente, nonchè nell'eliminare elementi in contrasto di recente esecuzione, quali poggioli o corpi aggiuntivi.
Art. 16 - EDIFICI VINCOLATI EX LEGGE 1089/1939
Per gli edifici vincolati ex Legge 1089/1939, ogni tipo di intervento diverso dalla manutezione ordinaria e straordinaria, dovrà essere preventivamente autorizzato, con richiesta a cura della ditta proprietaria, dalla locale Soprintendenza per i beni ambientali ed architettonici.
Gli interventi devono in ogni caso sempre tendere alla valorizzazione degli immobili, anche in relazione al loro intorno ambientale.
interventi devono in ogni caso sempre tendere alla valorizzazione degli immobili, anche in relazione al loro intorno ambientale.
Tali interventi inoltre, dovranno essere eseguiti curando che:
-
l'intonaco sia eseguito secondo il tipo esistente, cercando di recuperare il più possibile quello in buono stato di conservazione;
-
qualora sotto l'intonaco fossero presenti tracce di aperture antiche, di esse sia data immediata notizia al Comune, per i provvedimenti opportuni;
tonaco fossero presenti tracce di aperture antiche, di esse sia data immediata notizia al Comune, per i provvedimenti opportuni;
- tutti i solai ed i serramenti siano ricostruiti secondo lo schema di quelli esistenti e relativi materiali.
imenti opportuni;
- tutti i solai ed i serramenti siano ricostruiti secondo lo schema di quelli esistenti e relativi materiali.
Il concessionario dovrà inoltre comunicare preventivamente alla Sovrintendenza competente la data di inizio dei lavori per consentire gli siano consigliati, nel corso dei successivi sopralluoghi, i metodi ed i materiali da impiegare, per la buona riuscita dell'intervento di recupero del bene vincolato.
essivi sopralluoghi, i metodi ed i materiali da impiegare, per la buona riuscita dell'intervento di recupero del bene vincolato.
ssivi sopralluoghi, i metodi ed i materiali da impiegare, per la buona riuscita dell'intervento di recupero del bene vincolato.
In aggiunta all'osservanza della normativa specifica delle zone omogenee in cui ricadono, per tali edifici con prospetti interessanti dal punto di vista ambientale, o per l'esistente o per l'inserimento, per modifiche forometriche o relative all'aspetto esterno del fabbricato (altezza, tetto
o per l'esistente o per l'inserimento, per modifiche forometriche o relative all'aspetto esterno del fabbricato (altezza, tetto, ecc.) dovrà essere documentato l'intervento da eseguire con rilevamenti planimetrici e prospettici estesi ad una sequenza di almeno 50 ml
da ambo le parti e con fotografie dei prospetti su strada.
Sulla base di tale documentazione, sarà valutata l'ammissibilità degli interventi richiesti da autorizzare con concessione diretta, oppure prevedere uno studio planimetrico esteso all'intera zona.
Materiali: in tali zone dovrà essere garantito l'impiego di materiali secondo le tradizioni locali, in particolare modo deve essere reso obbligatorio l'uso dei coppi nei manti di copertura; le facciate devono essere intonacate e tinteggiate in toni non accesi, dal beige al
l'uso dei coppi nei manti di copertura; le facciate devono essere intonacate e tinteggiate in toni non accesi, dal beige al
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rosato, gli infissi devono essere in legno con le chiusure di sicurezza ad ante, con esclusione delle tapparelle avvolgibili, e di serramenti in alluminio anodizzato riflettente; è ammesso il ferro verniciato.
con esclusione delle tapparelle avvolgibili, e di serramenti in alluminio anodizzato riflettente; è ammesso il ferro verniciato.
Forometria: dovrà essere o ambientale originaria, oppure prevista con caratteri e dimensioni analoghi a quella originaria.
L'adeguamento a quanto sopra precisato sarà richiesto anche per pratica edilizia relativa a modifica interna o ad altra autorizzazione.
Art. 17 - CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE ESISTENTE
fica interna o ad altra autorizzazione.
Art. 17 - CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE ESISTENTE
NORME DI CARATTERE GENERALE
Compatibilmente con il grado di protezione assegnato ai vari edifici e nei limiti delle indicazioni generali contenute nelle tavole di P.R.G. si applicano le norme relative alla zona omogenea campita nelle tavole di zonizzazione.
enerali contenute nelle tavole di P.R.G. si applicano le norme relative alla zona omogenea campita nelle tavole di zonizzazione.
nerali contenute nelle tavole di P.R.G
nerali contenute nelle tavole di P.R.G. si applicano le norme relative alla zona omogenea campita nelle tavole di zonizzazione.
Per gli edifici oggetto di schedatura e privi di valore storico ed ambientale ai quali non è stato assegnato alcun grado di protezione sono ammessi gli interventi conformemente alle norme della zona omogenea campita con la prescrizione che, nel caso di interventi di trasformazione
nterventi conformemente alle norme della zona omogenea campita con la prescrizione che, nel caso di interventi di trasformazione, dovrà essere adeguatamente illustrata la compatibilità dell'intervento stesso con la salvaguardia degli eventuali valori storico ambientali degli edifici conterminii.
Ogni intervento edilizio di trasformazione degli edifici categorizzati e non, dovrà prevedere la demolizione delle superfetazioni e delle strutture precarie in palese contrasto con le caratteristiche architettoniche dell'unità edilizia ed ambientale delle aree di pertinenza.
CATEGORIE DI INTERVENTO
1) RESTAURO (Grado di protezione 1)
ll'unità edilizia ed ambientale delle aree di pertinenza.
CATEGORIE DI INTERVENTO
1) RESTAURO (Grado di protezione 1)
Gli intervento di restauro sono quelli rivolti a conservare integralmente e a ripristinare i caratteri originari degli organismi edilizi, siano essi vincolati, o meno, ai sensi della Legge 1089/39.
A tal fine gli interventi devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
essi vincolati, o meno, ai sensi della Legge 1089/39.
A tal fine gli interventi devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni:
a) Ogni modificazione deve avvenire nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo e con i metodi e le cautele del restauro scientifico;
b) Devono essere eliminate le superfetazioni e in genere gli elementi estranei, che non rivestano interesse e che contrastino o impediscano la comprensione dei caratteri originari dell'edificio;
nti estranei, che non rivestano interesse e che contrastino o impediscano la comprensione dei caratteri originari dell'edificio;
c) E' prescritto il restauro e/o ripristino degli spazi liberi di pertinenza del manufatto architettonico, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini ed i chiostri;
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d) E' consentito l'uso residenziale o terziario di locali aventi un'altezza maggiore o uguale a ml. 2,30 e di soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,30, purchè ciò non comporti l'alterazione anche parziale del profilo volumetrico originario;
altezza media non inferiore a ml. 2,30, purchè ciò non comporti l'alterazione anche parziale del profilo volumetrico originario;
e) - E' possibile inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente in deroga al Regolamento edilizio al fine di preservare l'involucro originario dell'edificio.
2) RISANAMENTO CONSERVATIVO (Grado di protezione 2)
ilizio al fine di preservare l'involucro originario dell'edificio.
2) RISANAMENTO CONSERVATIVO (Grado di protezione 2)
lizio al fine di preservare l'involucro originario dell'edificio.
2) RISANAMENTO CONSERVATIVO (Grado di protezione 2)
Gli interventi di risanamento conservativo sono rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili
to degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) Conservazione (restauro e ripristino) delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono consentite parziali e limitate modifiche, purchè non venga alterata l'unitarietà del prospetto e ne siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico), conservazione dei volumi esistenti, conservazione degli andamenti dei tetti, nonchè degli apparati decorativi (cornici, marcapiani, lesene, etc.);
volumi esistenti, conservazione degli andamenti dei tetti, nonchè degli apparati decorativi (cornici, marcapiani, lesene, etc.);
b) Conservazione dell'impianto strutturale originario verticale ed orizzontale (quest'ultimo nel caso di volte);
c) Conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alle caratteristiche tipologiche dell'edificio;
servazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alle caratteristiche tipologiche dell'edificio;
d) Conservazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;
ervazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;
e) In caso di intervento soggetto a concessione edilizia, le aperture a livello stradale in unità adibite ad attività commerciali devono essere dimensionate nel rispetto della posizione e delle forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;
e delle forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;
f) Conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi, nonchè degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) Restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
orto o giardino;
g) Restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
h) Possibilità di modificare, per un adeguato riutilizzo, l'impianto distributivo interno, aggregando unità modulari adiacenti troppo piccole, o suddividendole se troppo grandi, a condizione che gli ambienti aventi particolari caratteristiche spaziali e architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, ecc.) non vengano alterati.
olari caratteristiche spaziali e architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, ecc.) non vengano alterati.
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PO - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 13
O - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** **ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V
O - VARIANTE AL P.R.G. - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE** ADEGUATO ALLA DELIBERAZIONE G.R.V. N° 2200 DEL 14.07.2000 | 13
Conseguente possibilità di spostamento e di costruzione di tramezzature (ma non di elementi portanti verticali o di altri elementi strutturali) e possibilità di modificazione del sistema dei collegamenti interni (sempre che non si tratti di collegamenti originari) al fine di consentire una corretta realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con la tassativa
originari) al fine di consentire una corretta realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con la tassativa esclusione dei volumi eccedenti l'impianto originario);
i) Consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, volte, etc.);
tituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, volte, etc.);
l) Possibilità di utilizzare ad uso residenziale e terziario soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,70, purchè ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico originario; anche per i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie dei locali;
r i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie dei locali;
m) Possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali;
almente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturali;
n) Possibilità di traslazione, nella misura non eccedente i cm. 35, dei solai privi di particolare carattere architettonico, mediante rinnovo purchè non venga modificato il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio, calcolata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;
ficie utile complessiva dell'edificio, calcolata senza tener conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;
o) Possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili con solaio, piano, pari a ml. 2,50. Nel caso che tale altezza minima non sia raggiungibile procedendo alla traslazione dei solai, secondo quanto previsto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei vani deve essere escluso;
alla traslazione dei solai, secondo quanto previsto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei vani deve essere escluso;
lla traslazione dei solai, secondo quanto previsto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei vani deve essere escluso;
p) Obbligo di eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture precarie e stabili che non rivestono interesse o perchè non facenti parte integrante dell'organismo originario o perchè impediscono la comprensione dei caratteri originari dell'edificio (ad esempio copertura di cortili, costruzioni eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande
mpio copertura di cortili, costruzioni eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande, etc.);
3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (Grado di protezione 3)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale sono quelli rivolti a trasformare parti dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
uzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
E' comunque sempre consentito intervenire con i metodi del restauro e/o del risanamento conservativo.
Sono comprese quelle opere che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazione dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la modifica
nzionale dell'edificio con trasformazione dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la modifica
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degli elementi strutturali verticali, orizzontali e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell'edificio.
In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell'edificio.
In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
a) Il rialzamento della cornice di gronda, senza aumento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml. 2,70.
ento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml. 2,70.
b) L'utilizzazione a scopo residenziale, o per le diverse destinazioni d'uso previste dal P.R.G. e dai diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,70;
l P.R.G. e dai diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml. 2,70;
c) La traslazione, mediante sostituzione, dei solai privi di carattere architettonico, purchè non vengano modificati il numero dei piani, non venga aumentata la superficie utile e venga rispettata la forometria delle facciate, fatti salvi quei parziali spostamenti delle aperture resi necessari dalla traslazione dei solai;
a la forometria delle facciate, fatti salvi quei parziali spostamenti delle aperture resi necessari dalla traslazione dei solai;
d) Sono inoltre ammessi:
- la ristrutturazione e la destinazione residenziale dei volumi destinati ad altri usi.
- il parziale ridisegno degli elementi architettonici e decorativi dell'edificio, con particolare riguardo al riproporzionamento delle aperture, al fine di conseguire un più corretto inserimento tra gli edifici contermini;
are riguardo al riproporzionamento delle aperture, al fine di conseguire un più corretto inserimento tra gli edifici contermini; 3) la demolizione di parti dell'edificio e la successiva ricostruzione utilizzando tecniche costruttive e materiali simili alle originali.
Non sono ammessi interventi di completa demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti.
4) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (Grado di protezione 4)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica sono quelli rivolti a trasformare l'intero organismo edilizio, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
io, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Le opere ammesse possono riguardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
uardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
ardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
Gli edifici oggetto della presente categoria di intervento potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione con il mantenimento del volume esistente; nella ricostruzione saranno tuttavia consentite limitate modifiche allocative
truzione con il mantenimento del volume esistente; nella ricostruzione saranno tuttavia consentite limitate modifiche allocative, purchè la modifica richiesta contribuisca al miglior assetto del tessuto insediativo in riferimento alle cortine edilizie esistenti e alla sicurezza della circolazione.
Nella ristrutturazione e/o ricostruzione per tutti gli interventi soggetti a concessione edilizia, i manufatti dovranno uniformarsi ai materiali costruttivi ed elementi di finito di seguito descritti.
5) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (Grado di protezione 5)
ali costruttivi ed elementi di finito di seguito descritti.
5) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (Grado di protezione 5)
Riguarda gli edifici e/o le superfetazioni di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione per il recupero a verde privato degli spazi resi liberi o perchè la presenza di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ed ambientale e/o sotto il profilo igienico sanitario.
la presenza di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ed ambientale e/o sotto il profilo igienico sanitario.
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La demolizione di tali edifici è obbligatoria quando si attui un qualsiasi intervento edilizio che interessi qualsiasi fabbricato entro l'area di pertinenza definita negli elaborati allegati alla variante.
tervento edilizio che interessi qualsiasi fabbricato entro l'area di pertinenza definita negli elaborati allegati alla variante.
MATERIALI COSTRUTTIVI ED ELEMENTI DI FINITURA
Gli interventi che interessano edifici con grado di protezione 1-2-3-4 e che superano l'ordinaria manutenzione devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni.
Materiali di finitura e di rivestimento delle parti esterne
ria manutenzione devono uniformarsi alle seguenti prescrizioni.
Materiali di finitura e di rivestimento delle parti esterne
Sono esclusi:
- gli intonaci plastici,
- le superfici riflettenti di grande dimensione (con vetri a specchio, di ceramica, etc.);
Coperture
Il manto di copertura dovrà essere in cotto:
- in tegoli curvi o in coppi a canale,
- in tegoli marsigliesi,
- in tegoli portoghesi o in altre soluzioni tradizionali,
Si escludono le tegole di tipo verde.-
Serramenti
i marsigliesi,
- in tegoli portoghesi o in altre soluzioni tradizionali,
Si escludono le tegole di tipo verde.-
Serramenti
I serramenti devono essere preferibilmente in legno. Se in metallo devono essere smaltati o trattati (elettrocoloritura) con colori coprenti nelle tonalità del rosso cupo, del verde scuro, del grigio, del bianco, del nero, oppure in ferro ossidato.
con colori coprenti nelle tonalità del rosso cupo, del verde scuro, del grigio, del bianco, del nero, oppure in ferro ossidato.
Sono vietati i serramenti in alluminio (o leghe similari) anodizzato naturale e/o dorato, e, comunque in tutte le colorazioni e i trattamenti brillanti.
E' prescritto l'uso e/o il ripristino dei sistemi di oscuramento quali gli oscuri alla veneta, gli oscuri alla vicentina e le gelosie in legno pieno.
Sono vietati gli oscuri in perlinato di qualsiasi tipo.
uri alla veneta, gli oscuri alla vicentina e le gelosie in legno pieno.
Sono vietati gli oscuri in perlinato di qualsiasi tipo.
Camini e torrette
Per i camini che si sviluppano nelle facciate è d'obbligo che la sezione a vista si mantenga costante fino alla torretta che deve avere forma tradizionale.
Grondaie e pluviali.
Se a vista, le grondaie e i pluviali devono essere a sezione semicircolare e circolare, preferibilmente in rame. Sono vietate le grondaie e i pluviali di materiale plastico.
ssere a sezione semicircolare e circolare, preferibilmente in rame. Sono vietate le grondaie e i pluviali di materiale plastico.
Art. 18 - AREE E/O EDIFICI DI VALORE STORICO AMBIENTALE CON RELATIVO GRADO DI PROTEZIONE - ZONA A
Tale zona comprende le aree e gli edifici del capoluogo e delle frazioni che hanno particolare valore storico-ambientale.
Tutti gli edifici ricadenti nell'ambito della zona A sono oggetto di schedatura allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
i gli edifici ricadenti nell'ambito della zona A sono oggetto di schedatura allegata alle presenti Norme Tecniche di Attuazione.
Gli edifici esistenti all'interno di tali aree sono classificati secondo il loro valore storico-ambientale e hanno un grado di protezione che identifica la corrispondente categoria di intervento.
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Le categorie di intervento previste sono:
-
- Restauro (Grado di protezione 1)
-
- Risanamento conservativo (Grado di protezione 2)
-
- Ristrutturazione edilizia parziale (Grado di protezione 3)
-
- Ristrutturazione edilizia ed urbanistica (Grado di protezione 4)
-
- Demolizione senza ricostruzione (Grado di protezione 5)
- Ristrutturazione edilizia ed urbanistica (Grado di protezione 4)
-
- Demolizione senza ricostruzione (Grado di protezione 5)
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno di queste zone sono:
- insediamenti residenziali;
- negozi e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
Interventi diversi da quelli ammessi dai gradi di protezione assegnati ai singoli edifici, possono essere proposti esclusivamente con un Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 61/85.
Art. 19 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DI TIPO B
di Recupero redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. n° 61/85.
Art. 19 - ZONE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO DI TIPO B
In queste zone sono ammessi esclusivamente gli insediamenti residenziali, sono tuttavia consentiti i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo, i ristoranti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro.
anti e le attività artigianali di servizio alla residenza, purchè non moleste e non recanti pregiudizio all'igiene ed al decoro.
Sono invece escluse le industrie e le attività artigianali moleste; sono pure esclusi quei magazzini ed attività che a giudizio del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
izio del Sindaco, sentito il parere della Commissione edilizia, risultino in contrasto con il carattere residenziale della zona.
Sono pure ammesse le attrezzature stradali complementari quali distributori e relativi spazi di sosta, officine, ecc. purchè rispondenti agli indici stereometrici della zona.
In queste zone l'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
istenza delle opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
Nelle nuove costruzioni le lavanderie, le autorimesse e simili accessori devono essere previsti nel corpo stesso delle costruzioni o comunque integrati con il fabbricato principale.
Nelle nuove costruzioni devono essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'art. 2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n. 122.
no essere previsti parcheggi nella misura e nelle modalità stabilite dall'art. 2, secondo comma, della Legge 24.03.1989, n. 122.
Diversificazioni tipologiche e di altezza, minori distacchi e distanze, sia tra i fabbricati che dalle strade e dai confini, sono ammessi solo a seguito dell'approvazione di uno strumento urbanistico attuativo, con prescrizioni planivolumetriche, di cui agli artt. 12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n. 61. Tali zone si suddividono in:
o, con prescrizioni planivolumetriche, di cui agli artt. 12 e 15 della L.R. 27.06.1985, n. 61. Tali zone si suddividono in:
ZONE DI COMPLETAMENTO SEMIINTENSIVA - TIPO B1 -
In tali zone valgono le seguenti norme:
- Tipologia edilizia: l'edificio può essere del tipo isolato, a schiera, a blocco o in linea o composto;
- Densità fondiaria: non deve superare 2,0 mc/mq.;
può essere del tipo isolato, a schiera, a blocco o in linea o composto;
- Densità fondiaria: non deve superare 2,0 mc/mq.;
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- Numero dei piani abitabili: non deve essere superiore a due oltre al piano terra, adibito a negozi oppure a tre piani abitabili fuori terra;
- Altezza del fabbricato: non può superare i 10,00 m.
- Percentuale area coperta: la superficie coperta non può superare il 40% della superficie fondiaria.
- Distanza dai confini di propriet
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