Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Parma · Parma, Emilia-Romagna
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SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORI
Provincia di Parma SETTORE TUTELA DEL TERRITORIO SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE P.I.A.E. PIANO INFRAREGIONALE ATTIVITAPIANO INFRAREGIONALE ATTIVITA’’ ESTRATTIVEESTRATTIVE VARIANTE GENERALEVARIANTE GENERALE Norme TecnicheNorme Tecniche di Attuazionedi Attuazione dicembre 2008 ai sensi dell’art. 27 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 adottata con del. C.P. n. 107 del 30.10.2007 approvata con del. C.P. n. 117 del 22.12.2008
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI................................................
rt. 27 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 adottata con del. C.P. n. 107 del 30.10.2007 approvata con del. C.P. n. 117 del 22.12.2008
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 1 INDICE TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.............................................................................................. 4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI................................................
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.............................................................................................. 4 A RT. 1 – O GGETTO DELLE NORME ............................................................................................................. 4 A RT. 2 – A MBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO .................................................................... 4 TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ........................ 5
TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ..................
..................................... 4 TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ........................ 5 A RT. 3 – N ATURA , FINALITÀ E CONTENUTI ................................................................................................ 5 A RT. 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI ............................................................................................................... 6 TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .................................... 8
TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .......................
.............................. 6 TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE .................................... 8 A RT. 5 – F INALITÀ E CONTENUTI ............................................................................................................... 8 A RT. 6 – A DEGUAMENTO DEL P.A.E. ...................................................................................................... 10
TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE ............................................
DEGUAMENTO DEL P.A.E. ...................................................................................................... 10 A RT. 7 – ESONERO DALL ’ OBBLIGO DEL P.A.E......................................................................................... 10 TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE ................................................................................. 10 A RT. 8 – A TTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE ........................................................... 10
.... 10 A RT. 8 – A TTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE ........................................................... 10 A RT. 9 – A TTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE ..................................................................... 10 A RT. 10 – A MBITO DI APPLICAZIONE DELLA V ALUTAZIONE DI I MPATTO A MBIENTALE ........................... 11 A RT. 11 – A UTORIZZAZIONE CONVENZIONATA ....................................................................................... 13
T. 11 – A UTORIZZAZIONE CONVENZIONATA ....................................................................................... 13 A RT. 12 – P OLI SOVRACOMUNALI E AMBITI ESTRATTIVI VINCOLATI ........................................................ 13 A RT. 13 – A MBITI ESTRATTIVI COMUNALI ............................................................................................... 18 A RT. 14 – P ARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALI ................. 19
................... 18 A RT. 14 – P ARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALI ................. 19 A RT. 15 – CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE ................................................................................. 20 A RT. 16 – A MBITI FLUVIALI DI PIANURA ................................................................................................. 21
A MBITI FLUVIALI DI PIANURA ................................................................................................. 21 A RT. 17 – I NTERVENTI DI RINATURAZIONE .............................................................................................. 22 A RT. 17 BIS – A MBITI FLUVIALI DI MONTE .............................................................................................. 24
TITOLO V – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLI ....................................
IS – A MBITI FLUVIALI DI MONTE .............................................................................................. 24 TITOLO V – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLI ................................................................. 26 A RT. 18 – A TTIVITÀ DI VERIFICA DEI QUANTITATIVI ESTRATTI ............................................................... 26 A RT. 19 – A UTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO .......................................................................... 26
A RT. 19 – A UTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO .......................................................................... 26 A RT. 20 – P OLIZIA MINERARIA E IGIENE AMBIENTALE ............................................................................. 27 A RT. 21 – RETE DI PUNTI QUOTATI .......................................................................................................... 28
TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE............................
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 2 TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE.......................................... 28 A RT. 22 – D ISTANZE DI RISPETTO ............................................................................................................ 28 A RT. 23 – F ASCE DI RISPETTO DEI CORSI D ’ ACQUA .................................................................................. 29
3 – F ASCE DI RISPETTO DEI CORSI D ’ ACQUA .................................................................................. 29 A RT. 24 – S ALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO ........................................... 30 A RT. 25 – D ELIMITAZIONE DELL’ AREA DI CAVA E MISURE DI SICUREZZA ................................................ 30 A RT. 26 – D ECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE .............................................. 31
........... 30 A RT. 26 – D ECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE .............................................. 31 A RT. 27 – D EPOSITI DI MATERIALE DI SCARTO DI COLTIVAZIONE ............................................................ 31 A RT. 28 – MODALITÀ DI COLTIVAZIONE .................................................................................................. 32
– MODALITÀ DI COLTIVAZIONE .................................................................................................. 32 A RT. 29 – F OSSI DI GUARDIA ................................................................................................................... 32 A RT. 30 – A PERTURA DI NUOVI FRONTI DI SCAVO ................................................................................... 33
. 30 – A PERTURA DI NUOVI FRONTI DI SCAVO ................................................................................... 33 A RT. 31 – TUTELA DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI ................................................................................ 33 A RT. 32 – TUTELA DELLA PERMEABILITÀ DELL ’ ACQUIFERO ................................................................... 34 A RT. 33 – P ENDENZA DELLE SCARPATE ED ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO ........................................... 35
........... 34 A RT. 33 – P ENDENZA DELLE SCARPATE ED ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO ........................................... 35 A RT. 34 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO .................................... 35 A RT. 35 – RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI ........................................................................................ 35 A RT. 36 – S TRADA DI ACCESSO - P OLVEROSITÀ ...................................................................................... 36
TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE.........................
36 – S TRADA DI ACCESSO - P OLVEROSITÀ ...................................................................................... 36 A RT. 37 – CONTENIMENTO DEL RUMORE ................................................................................................. 36 A RT. 38 – D IRETTORE RESPONSABILE ..................................................................................................... 36 TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE................................... 36
TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE.........................
............................... 36 TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE................................... 36 A RT. 39 – F INALITÀ E MODALITÀ GENERALI............................................................................................ 36 A RT. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA .................................................................... 38
36 A RT. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA .................................................................... 38 A RT. 41 – RIPRISTINO PRODUTTIVO AGRICOLO ....................................................................................... 39 A RT. 42 – RECUPERO NATURALISTICO .................................................................................................... 39
– RECUPERO NATURALISTICO .................................................................................................... 39 A RT. 43 – RECUPERO URBANISTICO ........................................................................................................ 41 A RT. 44 – RECUPERO TECNICO- FUNZIONALE ........................................................................................... 41
44 – RECUPERO TECNICO- FUNZIONALE ........................................................................................... 41 A RT. 45 – BACINI AD USO PLURIMO ......................................................................................................... 41 A RT. 46 – D ISCARICHE ............................................................................................................................ 42
TITOLO VIII – IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI ..................
............................................................................................................................ 42 A RT. 47 – MATERIALI AMMESSI PER I RITOMBAMENTI ............................................................................ 42 TITOLO VIII – IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI ...................... 43 A RT. 48 – A REE DI RACCOLTA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE .. 43
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 3 A RT. 49 - I MPIANTI TEMPORANEI DI TRATTAMENTO DEGLI INERTI .......................................................... 44 A RT. 50 – I MPIANTI FISSI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI ...................................... 44 A RT. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI .......................................... 45
ALLEGATO A: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA'
............ 44 A RT. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI .......................................... 45 ALLEGATO A: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE .......................................................................................................................................... 47 ALLEGATO B: STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA'
ALLEGATO D: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ
......................................................... 47 ALLEGATO B: STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA' ESTRATTIVA - AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA ............................................................. 50 ALLEGATO C: SCHEDA CATASTO ATTIVITA' ESTRATTIVA.................................................. 57 ALLEGATO D: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICO-GEOLOGICO-AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTT. 22 E 41 DEL PIANO
ATO D: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ
ATO D: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICO-GEOLOGICO-AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTT. 22 E 41 DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ELABORATO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO...................................................................................................................... 62 ALLEGATO E: CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI MATERIALI ESTRATTI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO IN AMIANTO ................. 67
IONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI
IONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI MATERIALI ESTRATTI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO IN AMIANTO ................. 67 ALLEGATO F: NOTA INFORMATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA- ROMAGNA IN RELAZIONE AI CONTROLLI ED ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI DEL COMPARTO ESTRATTIVO ALLA SILICE LIBERA CRISTALLINA.......................................... 79
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 4 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 – OGGETTO DELLE NORME Le presenti norme disciplinano tutte le attività che comportano una modificazione del- lo stato fisico del suolo e del sottosuolo dirette alla estrazione, a fini di trasformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali di 2 a categoria di cui al R.D. n. 1443/27.
sformazione, selezione o comunque utilizzazione e commercializzazione, dei materiali di 2 a categoria di cui al R.D. n. 1443/27. Ai sensi del comma precedente, non sono quindi soggetti alla presente disciplina i se- guenti interventi:
- scavi per opere di miglioramento fondiario delle aziende agricole, purché non comportino commercializzazione e/o utilizzo dei materiali estratti per fini non diret- tamente connessi all’attività agricola stessa;
rtino commercializzazione e/o utilizzo dei materiali estratti per fini non diret- tamente connessi all’attività agricola stessa; 2. scavi per opere di canalizzazione (fuori dagli alvei fluviali) o realizzazione di infrastrut- ture stradali o ferroviarie, se previsti dalla pianificazione vigente e progettati e/o fi- nanziati da Enti pubblici; 3. scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione per fabbricati e manu-
gettati e/o fi- nanziati da Enti pubblici; 3. scavi conseguenti alla realizzazione di opere di fondazione per fabbricati e manu- fatti in genere o di condutture interrate, se risultanti da progetti regolarmente auto- rizzati. Le presenti norme costituiscono parte integrante del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive della Provincia di Parma (in seguito P.I.A.E.) e riguardano le attività estrattive in atto, quelle eventualmente riattivate, nonché nuove attività interessanti aree desti-
ART. 2 – AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO
E.) e riguardano le attività estrattive in atto, quelle eventualmente riattivate, nonché nuove attività interessanti aree desti- nate a tale scopo e non ancora sfruttate. Le norme rappresentano l’applicazione dei disposti della Legge regionale 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive” e successive modifiche e integrazioni. ART. 2 – AMBITI TERRITORIALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO Le previsioni e le prescrizioni del presente P.I.A.E. riguardano le attività estrattive della
ITORIALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO
ITORIALI DI APPLICAZIONE DEL PIANO Le previsioni e le prescrizioni del presente P.I.A.E. riguardano le attività estrattive della Provincia di Parma, così come individuate e descritte nelle schede e nella cartografia di progetto allegata. L’attività estrattiva è consentita esclusivamente nelle aree indivi- duate dal Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.), individuazioni che verranno determinate dai Comuni sulla base delle previsioni e delle indicazioni contenute nel
ttive (P.A.E.), individuazioni che verranno determinate dai Comuni sulla base delle previsioni e delle indicazioni contenute nel P.I.A.E., nel rispetto dell’art. 7 della L.R. 17/91 come modificato dall’art. 27 della L.R. 6/95.
TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 5 TITOLO II – IL PIANO INFRAREGIONALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ART. 3 – NATURA, FINALITÀ E CONTENUTI Il presente Piano Infraregionale delle Attività Estrattive è parte integrante del vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), di cui rappresenta piano di settore con valenza territoriale, ai sensi dell’art. 27, comma 1°, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i..
rappresenta piano di settore con valenza territoriale, ai sensi dell’art. 27, comma 1°, della L.R. 24 marzo 2000 n. 20 e s.m.i.. Il P.I.A.E., sulla base della quantificazione su scala provinciale dei fabbisogni dei diversi materiali per un arco di tempo decennale e della valutazione di sostenibilità ambien- tale e territoriale (VALSAT), contenente lo studio di bilancio ambientale e la valutazione di incidenza per le parti del piano interessanti siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS):
i bilancio ambientale e la valutazione di incidenza per le parti del piano interessanti siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS):
- individua gli ambiti potenziali di sfruttamento delle risorse estrattive;
- individua i poli estrattivi di valenza sovracomunale, le loro modalità attuative ed i quantitativi di materiale estraibile, intesi come quantitativi utili per l’uso commerciale e industriale, nonché le misure di mitigazione e di compensazione connesse;
intesi come quantitativi utili per l’uso commerciale e industriale, nonché le misure di mitigazione e di compensazione connesse; 3) definisce criteri, obiettivi di quantità dei materiali estraibili e indirizzi per la localizza- zione degli ambiti estrattivi di valenza comunale, individuando altresì, qualora il fab- bisogno di materiale non sia altrimenti soddisfacibile, quegli ambiti comunali che in- teressano aree ad alta sensibilità ambientale o paesaggistica;
non sia altrimenti soddisfacibile, quegli ambiti comunali che in- teressano aree ad alta sensibilità ambientale o paesaggistica; 4) stabilisce criteri e metodologia per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate; 5) stabilisce i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazione avvenuta, perse- guendo, ove possibile, il ripristino agricolo e il recupero naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali.
avvenuta, perse- guendo, ove possibile, il ripristino agricolo e il recupero naturalistico, gli usi pubblici e gli usi sociali. Il P.I.A.E. contiene le previsioni, le direttive, gli indirizzi e le prescrizioni alle quali si devono conformare i P.A.E. comunali, secondo le modalità stabilite dall’art. 9 della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i.. Le sue previsioni valgono per un arco di tempo di 10 anni e, decorso tale periodo, il P.I.A.E. viene sottoposto a verifica generale alle condizioni di cui all’art.
co di tempo di 10 anni e, decorso tale periodo, il P.I.A.E. viene sottoposto a verifica generale alle condizioni di cui all’art. 6, comma 9°, della L.R. 17/91 e secondo le procedure di cui all’art. 27 della L.R. 24 mar- zo 2000, n. 20 e s.m.i.. Il Piano rimane comunque in vigore fino all’approvazione di suc- cessive varianti. Il P.I.A.E. può essere altresì sottoposto a verifica e ad eventuale revisione ogni tre anni dalla sua adozione, in rapporto allo stato di attuazione delle opere pubbliche straordi-
e ad eventuale revisione ogni tre anni dalla sua adozione, in rapporto allo stato di attuazione delle opere pubbliche straordi- narie, da attuarsi secondo le procedure di cui all’art. 27 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i.. Nel caso la revisione comporti nuove previsioni o ampliamenti delle previsioni esistenti, dovranno essere prioritariamente esaminate le richieste presentate in sede di forma- zione del P.I.A.E..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 6 Ai fini della verifica dei quantitativi programmabili, inoltre, i Comuni dovranno trasmet- tere alla Provincia gli eventuali progetti di rinaturazione elaborati ai sensi del successivo art. 17 delle presenti norme. Il P.I.A.E. disciplina altresì il settore dei titoli minerari attraverso: a) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, fatta salva
esì il settore dei titoli minerari attraverso: a) la zonizzazione delle aree suscettibili di sfruttamento minerario, fatta salva l’individuazione delle aree di cui alla Legge 6 ottobre 1982, n. 752; b) l’individuazione delle procedure per il rilascio dei permessi di ricerca minerari e delle concessioni di coltivazione, ai sensi del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 e s.m.i.; c) il recepimento delle normative in materia di polizia mineraria relative alle cave ed
ART. 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382 e s.m.i.; c) il recepimento delle normative in materia di polizia mineraria relative alle cave ed alle miniere, di cui al D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m. ed alla L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i.. ART. 4 – ELEMENTI COSTITUTIVI Il P.I.A.E. è costituito dai seguenti elaborati tecnici, grafici e normativi: • QUADRO CONOSCITIVO, accompagnato dalle seguenti cartografie ed elaborati:
- TAV. A.1 – Stato di fatto delle attività estrattive (alla scala 1:50.000) e minerarie
dalle seguenti cartografie ed elaborati:
- TAV. A.1 – Stato di fatto delle attività estrattive (alla scala 1:50.000) e minerarie (alla scala 1:25.000/10.000);
- TAV. A.2 – Carta geologica (alla scala 1:100.000);
- TAV. A.3 – Carta dei vincoli (alla scala 1:100.000);
- TAV. A.4 – Carta delle risorse (alla scala 1:100.000);
- TAV. A.5 – Carta degli scarti (alla scala 1:100.000);
- STUDIO IDRAULICO-AMBIENTALE; • RELAZIONE DI PROGETTO, corredata dai seguenti cartografie ed elaborati:
(alla scala 1:100.000);
- STUDIO IDRAULICO-AMBIENTALE; • RELAZIONE DI PROGETTO, corredata dai seguenti cartografie ed elaborati:
- TAV. P.1.1 – PROGETTO: sintesi (alla scala 1:50.000) (Tavola Nord);
- TAV. P.1.2 – PROGETTO: sintesi (alla scala 1:50.000) (Tavola Sud);
- TAV. P.2 – Scheda di progetto POLO S1-ZIBELLO/ROCCABIANCA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.3 – Scheda di progetto POLO S2-POLESINE P.SE (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.4 – Scheda di progetto POLO S3-SISSA (alla scala 1:10.000);
da di progetto POLO S2-POLESINE P.SE (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.4 – Scheda di progetto POLO S3-SISSA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.5 – Scheda di progetto POLO S4-COLORNO (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.6 – Scheda di progetto POLO S5-PARMA MORTA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.7 – Intervento di rinaturazione Isola Fossacaprara (alla scala 1:10.000);
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 7
- TAV. P.8 – Scheda di progetto POLO G1-TARO NORD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.9 – Scheda di progetto POLO G2-TARO SUD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.10 – Scheda di progetto POLO G3-PARMA NORD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.11 – Scheda di progetto POLO G5-PARMA SUD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.12 – Scheda di progetto POLO G6-ENZA SUD (alla scala 1:10.000);
da di progetto POLO G5-PARMA SUD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.12 – Scheda di progetto POLO G6-ENZA SUD (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.13 – Scheda di progetto POLO G7-TARONA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.14 – Scheda di progetto POLO G8-BARGHETTO (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.15 – Scheda di progetto POLO G9-CASSA BAGANZA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.16 – Scheda di progetto POLO G10-QUARESIMA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.17 – Scheda di progetto POLO PT1-CARNIGLIA (alla scala 1:10.000);
di progetto POLO G10-QUARESIMA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.17 – Scheda di progetto POLO PT1-CARNIGLIA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.18 – Scheda di progetto POLO A1-OASI DI TORRILE (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.19 – Scheda di progetto POLO A2-SAN SECONDO (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.20 – Scheda di progetto POLO A3-SOLIGNANO (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.21 – Scheda di progetto POLO A4-CA’ ROSSA (alla scala 1:10.000);
a di progetto POLO A3-SOLIGNANO (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.21 – Scheda di progetto POLO A4-CA’ ROSSA (alla scala 1:10.000);
- TAV. P.22 – Ambiti fluviali di monte: interventi estrattivi ex art. 17bis NTA del PIAE - Fiume Taro (scala 1:10.000);
- TAV. P.23 – Ambiti fluviali di monte: interventi estrattivi ex art. 17bis NTA del PIAE - Torrente Ceno (scala 1:10.000);
- ELABORATO P.1 – Ambiti comunali (scala 1:10.000);
- ELABORATO P.2 – Ambiti comunali vincolati (scala 1:10.000);
ala 1:10.000);
- ELABORATO P.1 – Ambiti comunali (scala 1:10.000);
- ELABORATO P.2 – Ambiti comunali vincolati (scala 1:10.000);
- ELABORATO P.3.1 – Variante al PAE del Comune di Polesine P.se;
- ELABORATO P.3.2 – Variante al PAE del Comune di Terenzo;
- ELABORATO P.3.3 – PAE del Comune di Busseto;
- ELABORATO P.3.4 – Variante al PAE del Comune di Langhirano;
- ELABORATO P.3.5 – Variante al PAE del Comune di Roccabianca;
- ELABORATO P.3.6 – Variante al PAE del Comune di Felino;
hirano;
- ELABORATO P.3.5 – Variante al PAE del Comune di Roccabianca;
- ELABORATO P.3.6 – Variante al PAE del Comune di Felino;
- ELABORATO P.3.7 – Variante al PAE del Comune di Parma (Polo G9-Cassa Bagan- za); • NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; • VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE E TERRITORIALE (VALSAT), comprensiva dello STUDIO DI INCIDENZA.
TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 8 TITOLO III – IL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITÀ ESTRATTIVE ART. 5 – FINALITÀ E CONTENUTI Il Piano comunale delle Attività Estrattive (P.A.E.) è redatto sulla base delle previsioni, direttive, indirizzi e prescrizioni contenuti nel P.I.A.E. ed in conformità con gli indirizzi e le direttive del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.).
e prescrizioni contenuti nel P.I.A.E. ed in conformità con gli indirizzi e le direttive del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.). Il P.A.E. è corredato da una relazione illustrativa, da adeguata cartografia e da Norme tecniche di attuazione ed individua:
- la perimetrazione delle aree destinate all'attività estrattiva rispetto all'individuazione di massima dei poli estrattivi definita dal P.I.A.E., recependo le modalità di coltiva- zione e di ripristino fissate dallo stesso P.I.A.E.;
ei poli estrattivi definita dal P.I.A.E., recependo le modalità di coltiva- zione e di ripristino fissate dallo stesso P.I.A.E.; 2) le ulteriori aree destinate alle attività estrattive rivolte al soddisfacimento degli obiet- tivi quantitativi, sulla base degli indirizzi, prescrizioni e previsioni stabilite dal P.I.A.E. per gli ambiti comunali; 3) la localizzazione degli impianti connessi all'attività estrattiva, favorendo il trasferi- mento degli impianti di trasformazione ubicati in luoghi incompatibili;
connessi all'attività estrattiva, favorendo il trasferi- mento degli impianti di trasformazione ubicati in luoghi incompatibili; 4) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive, sulla base dei criteri sta- biliti dal P.I.A.E. e definiti dal P.S.C., scegliendo fra questi quelli che più si adattano alle caratteristiche proprie della zona; 5) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche
o alle caratteristiche proprie della zona; 5) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche con riguardo a quelle abbandonate, in riferimento ai criteri ed alle metodologie in- dicate dal P.I.A.E.; 6) le modalità di gestione, stabilendo, nell'arco temporale di validità del Piano, un pro- gramma pluriennale di attuazione suddiviso in fasi almeno triennali, con particolare riguardo all'attuazione di determinate opere pubbliche straordinarie;
azione suddiviso in fasi almeno triennali, con particolare riguardo all'attuazione di determinate opere pubbliche straordinarie; 7) le azioni per ridurre al minimo gli impatti ambientali prevedibili, recependo per i poli estrattivi le prescrizioni contenute nello studio di bilancio ambientale allegato al P.I.A.E.. Il P.A.E. deve avere inoltre i contenuti tecnici e progettuali elencati nell’Allegato A (Contenuti minimi del Piano comunale delle Attività Estrattive) ed essere accompa-
ecnici e progettuali elencati nell’Allegato A (Contenuti minimi del Piano comunale delle Attività Estrattive) ed essere accompa- gnato dai seguenti atti amministrativi:
- lettera di trasmissione del P.A.E. adottato alla Provincia;
- delibera esecutiva di adozione del Consiglio Comunale;
- avviso di deposito pubblicato all'Albo Pretorio;
- copia eventuale del manifesto murale;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 9
- certificato comprovante che copia del Piano è stata inviata al 6° Reparto Infrastrut- ture - Ufficio Demanio e Servitù Militari - Sezione Demanio, Via Santa Margherita n. 21, 40123 Bologna;
- copia del parere rilasciato dall'Azienda Unità Sanitaria Locale (A.U.S.L.) territorial- mente competente e dall'A.R.P.A., o in assenza di questi, certificato comprovante la
tà Sanitaria Locale (A.U.S.L.) territorial- mente competente e dall'A.R.P.A., o in assenza di questi, certificato comprovante la trasmissione del P.A.E. agli enti di cui sopra;
- certificato del Sindaco attestante la non esistenza di vincoli sul territorio comunale;
- nel caso il P.A.E. contenga previsioni estrattive ricadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti ambiti estrattivi vigenti), do-
cadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti ambiti estrattivi vigenti), do- cumentazione attestante l’assoggettamento del piano alla valutazione di inciden- za, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.. Il P.A.E. deve essere adottato e approvato con le procedure previste per i piani urbani- stici comunali, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91, così come modificate dall’art. 34 della L.R. 20/2000.
per i piani urbani- stici comunali, ai sensi dell'art. 7 della L.R. 17/91, così come modificate dall’art. 34 della L.R. 20/2000. Ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/2000, il Comune è tenuto a trasmettere alla Provincia ed alla Regione copia del P.A.E. approvato con le modifiche apportate in sede di con- trodeduzioni (elaborati cartografici e testo coordinato delle N.T.A.). La Regione prov- vederà alla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta approvazione del P.A.E.,
ordinato delle N.T.A.). La Regione prov- vederà alla pubblicazione sul B.U.R. dell’avviso dell’avvenuta approvazione del P.A.E., che entra in vigore da tale data. Inoltre, ai sensi dell’art. 41 delle NTA del P.A.I. approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001, i piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico- ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati
ti da uno studio di compatibilità idraulico- ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all’atto dell’adozione all’Autorità di bacino del fiume Po e all’Autorità idraulica compe- tente, salvo quanto eventualmente disciplinato in sede di intesa sul P.T.C.P. ai sensi dell’art. 21 della L.R. 20/2000. Lo studio di compatibilità idraulico-ambientale dovrà presentare i contenuti di cui all’Allegato D delle presenti norme.
0/2000. Lo studio di compatibilità idraulico-ambientale dovrà presentare i contenuti di cui all’Allegato D delle presenti norme. Per le previsioni ricadenti nelle aree golenali (fasce A e B individuate dal vigente P.T.C.P. in conformità al P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approva- to con D.P.C.M. 24 maggio 2001) o in aree golenali in prossimità di opere di conteni- mento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il P.A.E. dovrà essere trasmesso
golenali in prossimità di opere di conteni- mento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), il P.A.E. dovrà essere trasmesso all’Agenzia Interregionale per il Po o al Servizio Tecnico di Bacino competente per terri- torio ai fini dell’acquisizione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 25 luglio 1904, n° 523 e s.m.i..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 10 ART. 6 – ADEGUAMENTO DEL P.A.E. I P.A.E. vigenti alla data di approvazione del P.I.A.E., o di sua Variante, devono essere adeguati ad esso entro due anni dall’entrata in vigore del P.I.A.E. stesso o di sua Va- riante. I Comuni sprovvisti di P.A.E. che non abbiano ottenuto l’esonero, devono dotarsene
gore del P.I.A.E. stesso o di sua Va- riante. I Comuni sprovvisti di P.A.E. che non abbiano ottenuto l’esonero, devono dotarsene entro 12 mesi dall’entrata in vigore del P.I.A.E.. Il Presidente della Provincia, nel caso il Comune non adotti il P.A.E. nel termine previsto, assegna un ulteriore termine di 180 giorni per gli adempimenti previsti. Decorso inutilmente tale termine il P.A.E. è elaborato ed adottato dalla Provincia. ART. 7 – ESONERO DALL’OBBLIGO DEL P.A.E.
ti. Decorso inutilmente tale termine il P.A.E. è elaborato ed adottato dalla Provincia. ART. 7 – ESONERO DALL’OBBLIGO DEL P.A.E. Il Comune che lo ritenga opportuno può richiedere, tramite deliberazione consigliare, l’esonero dall’obbligo di formare il P.A.E., sempre che la richiesta sia motivata e che non riguardi Comuni interessati da poli estrattivi previsti dal P.I.A.E.. L’esonero è conces- so dalla Provincia, sentito il parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le At-
TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE
isti dal P.I.A.E.. L’esonero è conces- so dalla Provincia, sentito il parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le At- tività Estrattive, e può dalla stessa essere motivatamente revocato con apposito atto deliberativo. TITOLO IV – STRUMENTI DI ATTUAZIONE ART. 8 – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE Il P.I.A.E. è attuato mediante il P.A.E. che costituisce variante specifica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/00 e s.m.i..
ART. 9 – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE
l P.A.E. che costituisce variante specifica allo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’art. 34 della L.R. 20/00 e s.m.i.. ART. 9 – ATTUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE La pianificazione comunale dell’attività estrattiva è attuata mediante autorizzazione convenzionata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i., su parere della Commissione Tecnica Infraregionale per le Attività Estrattive. I progetti di coltivazione e sistemazione finale devono essere preventivamente sottopo-
fraregionale per le Attività Estrattive. I progetti di coltivazione e sistemazione finale devono essere preventivamente sottopo- sti alle procedure individuate dalla L.R. 18 maggio 1999, n° 9 “Disciplina della procedu- ra di valutazione dell’impatto ambientale”, come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35. E’ fatta salva la possibilità per i piani di coltivazione derivanti da piani particolareggiati approvati in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 9/99 modif. di essere au-
ne derivanti da piani particolareggiati approvati in data antecedente all’entrata in vigore della L.R. 9/99 modif. di essere au- torizzati senza l’espletamento delle procedure di impatto ambientale.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 11 I progetti di coltivazione e sistemazione finale riguardanti attività estrattive ricadenti all’interno di siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti am- biti estrattivi vigenti), dovranno altresì essere preventivamente assoggettati a valuta- zione di incidenza, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.
essere preventivamente assoggettati a valuta- zione di incidenza, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 24 della stessa L.R. 7/04, il Comune può concludere accordi con gli e- sercenti le attività estrattive pianificate sul proprio territorio, al fine di razionalizzare, an- che temporalmente, le fasi attuative e di recupero e minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse. Tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all’art. 11 della legge 7 a-
ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
minimizzare gli impatti derivanti dalle cave stesse. Tali accordi, soggetti alla disciplina di cui all’art. 11 della legge 7 a- gosto 1990, n. 241 e s.m.i., sono obbligatori nelle aree interessate da ambiti e poli estrat- tivi sovracomunali previsti dal P.I.A.E. e dovranno essere stipulati nell’ambito delle pro- cedure di V.I.A. di cui al successivo art. 10, comunque preliminarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva. ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE
minarmente al rilascio della autorizzazione estrattiva. ART. 10 – AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Fermo restando che i progetti da assoggettare alla procedura di verifica (screening) o di VIA sono quelli esplicitati dalla legislazione vigente (L.R. 9/99 modif. dalla L.R. 35/00), i Comuni, in sede di elaborazione, adeguamento o revisione del proprio strumento di settore, dovranno adottare i seguenti indirizzi generali:
sede di elaborazione, adeguamento o revisione del proprio strumento di settore, dovranno adottare i seguenti indirizzi generali: a) le previsioni estrattive localizzate entro i Poli sovracomunali, se non ancora autorizza- te o previste da piani particolareggiati adottati o presentati prima della data di en- trata in vigore della L.R. 35/00, dovranno essere sottoposte alle procedure di VIA e riguardare tutti i Progetti di coltivazione previsti o prevedibili, al fine di garantire
sere sottoposte alle procedure di VIA e riguardare tutti i Progetti di coltivazione previsti o prevedibili, al fine di garantire l’omogeneità delle previsioni stesse, escludere la frammentazione degli ambiti e- strattivi e consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambien- tali dell’intero comparto estrattivo; b) le previsioni estrattive localizzate entro gli Ambiti sovracomunali, se non ancora au- torizzate o previste da piani particolareggiati adottati o presentati prima della data
i Ambiti sovracomunali, se non ancora au- torizzate o previste da piani particolareggiati adottati o presentati prima della data di entrata in vigore della L.R. 35/00, anche se la superficie complessiva dell’Ac risulta inferiore a 200.000 m 2 , dovranno essere sottoposte alle procedure di VIA e riguarda- re tutti i comparti estrattivi previsti o prevedibili, al fine di garantire l’omogeneità del- le previsioni stesse, escludere la frammentazione degli ambiti estrattivi e consentire
i, al fine di garantire l’omogeneità del- le previsioni stesse, escludere la frammentazione degli ambiti estrattivi e consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti ambientali dell’intero ambito; c) i Progetti di coltivazione e sistemazione finale localizzati entro i Poli o Ambiti sovra- comunali, se derivanti da piani particolareggiati approvati aventi carattere di unita- rietà, ovvero se riferiti a tutte le aree estrattive individuate dal P.A.E., non dovranno
i approvati aventi carattere di unita- rietà, ovvero se riferiti a tutte le aree estrattive individuate dal P.A.E., non dovranno essere assoggettati alle procedure di VIA, superate dall’approvazione dei piani stes- si; in caso contrario, essi dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) e contenere un Progetto preliminare comprensivo ed esplicativo di tutti gli ambiti estrattivi previsti all’interno del Polo estrattivo identificato dal P.A.E. comu-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 12 nale, al fine di consentire una valutazione complessiva ed unitaria degli impatti am- bientali prevedibili; d) le eventuali Varianti ai piani di coltivazione vigenti, se modificano le superfici interes- sate o i volumi estraibili o le modalità di sistemazione finale, dovranno essere sotto- poste alle procedure di verifica (screening), ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R.
temazione finale, dovranno essere sotto- poste alle procedure di verifica (screening), ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 9/99 e s.m.i.. Per i progetti assoggettati alla procedura di verifica (screening) il proponente l’attività estrattiva deve presentare all’autorità competente una domanda, allegando i se- guenti elaborati: I) il progetto preliminare; II) una relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali previsti e/o prevedibili;
I) il progetto preliminare; II) una relazione di individuazione e valutazione degli impatti ambientali previsti e/o prevedibili; III) una relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica, ambientale e paesaggistica. I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle “Linee guida per la redazione e la valuta-
di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle “Linee guida per la redazione e la valuta- zione degli elaborati per la procedura di verifica (screening)” di cui all’Allegato B, pun- to 1, della Deliberazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238. Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l’attività istruttoria dell’autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo pre-
ti e favorire l’attività istruttoria dell’autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo pre- viste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte. Allo stesso modo, il soggetto richiedente l’attivazione delle procedure di VIA di cui agli artt. 11 e seg. della L.R. 9/99 e s.m.i., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati: I) lo studio di impatto ambientale (SIA); II) il progetto definitivo;
s.m.i., dovrà allegare alla domanda i seguenti elaborati: I) lo studio di impatto ambientale (SIA); II) il progetto definitivo; III) la documentazione richiesta dalla normativa vigente per il rilascio di intese, con- cessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi comunque denominati, necessa- ri per l’effettuazione della conferenza di servizi. I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o
azione della conferenza di servizi. I contenuti degli elaborati di cui sopra, in assenza di più specifiche direttive regionali o provinciali, dovranno risultare conformi alle “Linee guida per la redazione e la valuta- zione degli elaborati per la procedura di VIA” di cui all’Allegato B, punto 2, della Deli- berazione di Giunta Regionale 15 luglio 2002, n° 1238. Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l’attività istruttoria
nale 15 luglio 2002, n° 1238. Al fine di sintetizzare la definizione degli impatti individuati e favorire l’attività istruttoria dell’autorità competente, il proponente dovrà altresì presentare le liste di controllo pre- viste dalla sopra citata delibera regionale, debitamente compilate e sottoscritte.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 13 ART. 11 – AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA Al Comune compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva, sul- la base della convenzione di cui all’art.12 della L.R. 17/91 e s.m.i.. L’autorizzazione, rila- sciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della Commissione Tec-
. 17/91 e s.m.i.. L’autorizzazione, rila- sciata esclusivamente nelle aree previste dal P.A.E., su parere della Commissione Tec- nica Infraregionale per le Attività Estrattive, è subordinata al possesso dei requisiti im- prenditoriali, tecnici e organizzativi necessari. La domanda, corredata della documen- tazione descritta in allegato, viene presentata al responsabile dell’ufficio comunale competente, il quale la trasmette entro 15 gg. alla Commissione Infraregionale che deve esprimere parere entro 60 gg..
comunale competente, il quale la trasmette entro 15 gg. alla Commissione Infraregionale che deve esprimere parere entro 60 gg.. Il responsabile dell’ufficio comunale competente si pronuncia entro 60 gg. dal ricevi- mento del parere o dall’inutile scadenza del termine assegnato alla Commissione. In mancanza di tale pronuncia viene nominato dalla Regione un Commissario ai sensi della L. 127/97 (art.17, comma 45). La durata dell’autorizzazione e della relativa con-
to dalla Regione un Commissario ai sensi della L. 127/97 (art.17, comma 45). La durata dell’autorizzazione e della relativa con- venzione non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni; il Comune può concedere una proroga, non superiore ad un anno, solo se motivata dalla mancata estrazione di tutte le quantità autorizzate, ovvero per il corretto compimento delle mo- dalità di sistemazione finale, purché per cause non direttamente imputabili alla ditta esercente.
corretto compimento delle mo- dalità di sistemazione finale, purché per cause non direttamente imputabili alla ditta esercente. L’autorizzazione può comunque essere dichiarata decaduta dal Sindaco, revocata o sospesa per i motivi di cui agli artt. 16 e 18 della L.R. 17/91. L’autorizzazione viene rila- sciata previa stipulazione della convenzione di cui all’art.12 della legge regionale, stila- ta secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n° 70 del 21.01.1992.
t.12 della legge regionale, stila- ta secondo lo schema di convenzione tipo deliberato dalla G.R. con atto n° 70 del 21.01.1992. Con la convenzione il titolare dell’autorizzazione si assume l’impegno di versare an- nualmente al Comune in un’unica soluzione entro il 31 dicembre, una somma commi- surata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell’anno, somma che ai sensi della L.R. 42/92, deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regio-
tto nell’anno, somma che ai sensi della L.R. 42/92, deve essere versata nella misura del 20% alla Provincia e del 5% alla Regio- ne. Le somme introitate dal Comune devono essere utilizzate per interventi di ripristino, risanamento, valorizzazione, rinaturalizzazione ambientale e paesistica prioritariamente nelle aree interessate e per attività di pianificazione, controllo, studio, ricerca e speri- mentazione in materia di attività estrattiva, nonché in materia di difesa del suolo. La
ART. 12 – POLI SOVRACOMUNALI E AMBITI ESTRATTIVI VINCOLATI
one, controllo, studio, ricerca e speri- mentazione in materia di attività estrattiva, nonché in materia di difesa del suolo. La convenzione, approvata dalla Giunta comunale e sottoscritta dalle parti, è efficace e impegnativa solo dopo il rilascio dell’autorizzazione. ART. 12 – POLI SOVRACOMUNALI E AMBITI ESTRATTIVI VINCOLATI Ai sensi del combinato disposto dell’art. 6 della L.R. 17/91 e dell’art. 54 del P.T.C.P. si considerano poli e ambiti estrattivi di valenza sovracomunale le previsioni estrattive
L.R. 17/91 e dell’art. 54 del P.T.C.P. si considerano poli e ambiti estrattivi di valenza sovracomunale le previsioni estrattive che per dimensione, potenzialità e criticità delle componenti ambientali interessate, nonché per particolare rilevanza economica delle risorse estrattive coinvolte, manife-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 14 stano i loro effetti a scala di bacini intercomunali. In conformità con i contenuti della Circolare dell’Assessorato Ambiente della R.E.R. Prot. n. 4402/191 del 10 giugno 1992 (Criteri per la formulazione dei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive), gli ambiti di cui sopra sono identificati dal P.I.A.E. come Poli estrattivi sovracomunali,
comunali delle attività estrattive), gli ambiti di cui sopra sono identificati dal P.I.A.E. come Poli estrattivi sovracomunali, quando presentano una potenzialità estrattiva superiore a 200.000 m3 (ovvero a 500.000 m 3 se ubicati in zone prive di vincoli ambientali) ed Ambiti estrattivi vincolati negli altri casi. I Poli estrattivi sovracomunali sono individuati dal P.I.A.E. con apposita simbologia e numerazione progressiva nella tavola di progetto in scala 1:50.000 e negli sviluppi pla-
dal P.I.A.E. con apposita simbologia e numerazione progressiva nella tavola di progetto in scala 1:50.000 e negli sviluppi pla- nimetrici alla scala 1:10.000 riportati nelle specifiche schede progettuali. Gli Ambiti estrattivi vincolati sono individuati dal P.I.A.E. con apposita simbologia e nu- merazione progressiva nella tavola di progetto in scala 1:50.000 e negli sviluppi plani- metrici alla scala 1:10.000, di cui all’Elaborato P.2 – Ambiti comunali vincolati.
tto in scala 1:50.000 e negli sviluppi plani- metrici alla scala 1:10.000, di cui all’Elaborato P.2 – Ambiti comunali vincolati. Le schede progettuali dei Poli e Ambiti vincolati individuati dal P.I.A.E. costituiscono ne- cessariamente uno “SCHEMA PRELIMINARE”, teso a definire le linee guida per la tipolo- gia di ripristino più idonea alla complessiva destinazione finale dell’area a cui i Comuni interessati dovranno conformare i loro Piani di settore.
iù idonea alla complessiva destinazione finale dell’area a cui i Comuni interessati dovranno conformare i loro Piani di settore. La specificazione progettuale dei Poli ed Ambiti vincolati individuati dal P.I.A.E. dovrà essere definita dal P.A.E. comunale, nei limiti areali stabiliti nella Carta degli Scarti e nel rispetto delle seguenti prescrizioni e direttive: a) divieto a svolgere attività estrattive nei: • boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione al
: a) divieto a svolgere attività estrattive nei: • boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione al sensi dell’art. 10 della L.R. 4 settembre 1981, n. 30; • boschi impiantati od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro struttura e/o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico; • boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all’alto fusto; • boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;
icolare quelli assoggettati ad interventi di avviamento all’alto fusto; • boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto; • boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali autoctone protette; • boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco; b) sviluppare prioritariamente il riassetto, adeguamento, riduzione e recupero delle a- ree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le
o, adeguamento, riduzione e recupero delle a- ree interessate da attività estrattive, in corso ed abbandonate, in armonia con le realtà ambientali, al fine di collegare le nuove previsioni a situazioni territoriali già compromesse, cercando così di favorirne il recupero, limitando al massimo il con- sumo di nuove porzioni di territorio;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 15 c) nelle aree interessanti aree contigue dei parchi di cui alla L.R. 17 febbraio 2005, n. 6 o progetti di tutela e valorizzazione, le attività estrattive dovranno essere finalizzate alla realizzazione degli interventi di restauro ambientale, secondo le modalità previ- ste dagli specifici strumenti di pianificazione;
alizzazione degli interventi di restauro ambientale, secondo le modalità previ- ste dagli specifici strumenti di pianificazione; d) dovrà essere favorita l’omogeneità nelle modalità di coltivazione e la compatibilità tra le diverse tipologie di recupero finale delle aree di cava; e) dovranno essere privilegiate le localizzazioni con una: • favorevole presenza di rete viaria; • vicinanza ai luoghi di maggiore utilizzo finale della risorsa; • vicinanza agli impianti di lavorazione;
senza di rete viaria; • vicinanza ai luoghi di maggiore utilizzo finale della risorsa; • vicinanza agli impianti di lavorazione; • ove compatibile con la destinazione finale, priorità alle previsioni che prevedono la realizzazione di invasi e bacini ad uso plurimo, nonché bacini di laminazione delle piene, ai sensi e in armonia con le disposizioni del PTCP (approfondimento in materia di Tutela delle Acque); • sufficiente distanza dai centri abitati;
onia con le disposizioni del PTCP (approfondimento in materia di Tutela delle Acque); • sufficiente distanza dai centri abitati; • assenza di colture pregiate (serra, arboricoltura, viticoltura). Di seguito si riporta l’elenco dei poli sovracomunali e degli ambiti estrattivi vincolati, per tipologia di materiale, Comuni interessati ed obiettivi di quantità, rimandando alle schede progettuali per le ulteriori prescrizioni.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 16 Poli estrattivi sovracomunali – obiettivi quantitativi assegnati POLO sabbie sili- cee del Po (mc) ghiaie pre- giate (mc) inerti non pregiati (mc) pietre da taglio (mc) argille per laterizi (mc) limi argil- losi e sab- biosi (mc) argille espanse (mc) COMUNE S1 - ROCCABIANCA 1.250.000 0 0 0 0 250.000 0 Roccabianca ZIBELLO 1.350.000 0 0 0 0 350.000 0 Zibello
argille espanse (mc) COMUNE S1 - ROCCABIANCA 1.250.000 0 0 0 0 250.000 0 Roccabianca ZIBELLO 1.350.000 0 0 0 0 350.000 0 Zibello S2 - POLESINE P.SE 3.500.000 0 0 0 200.000 300.000 0 Polesine P.se S3 - SISSA 1.160.000 0 0 0 100.000 100.000 0 Sissa S4 - COLORNO 360.000 0 0 0 50.000 10.000 0 Colorno S5 - PARMA MORTA 40.000 0 0 0 0 0 0 Mezzani 0 600.000 0 0 0 200.000 0 Fontanellato G1 - TARO NORD 0 330.000 0 0 0 0 0 Fontevivo 0 1.100.000 0 0 0 350.000 0 Parma 0 50.000 0 0 0 100.000 0 Trecasali
0 Fontanellato G1 - TARO NORD 0 330.000 0 0 0 0 0 Fontevivo 0 1.100.000 0 0 0 350.000 0 Parma 0 50.000 0 0 0 100.000 0 Trecasali G2 - TARO SUD 0 3.150.000 0 0 0 0 0 Medesano G3 - PARMA NORD 0 610.000 0 0 0 0 0 Montechiaru- golo 0 1.335.000 0 0 0 50.000 0 Parma 0 100.000 0 0 0 0 0 Langhirano G5 - PARMA SUD 0 400.000 0 0 0 0 0 Lesignano Ba- gni 0 2.300.000 0 0 0 300.000 0 Parma 0 200.000 0 0 0 0 0 Traversetolo G6 - ENZA SUD 0 370.000 0 0 0 0 0 Montechiaru- golo 0 200.000 0 0 0 0 0 Traversetolo
00 0 Parma 0 200.000 0 0 0 0 0 Traversetolo G6 - ENZA SUD 0 370.000 0 0 0 0 0 Montechiaru- golo 0 200.000 0 0 0 0 0 Traversetolo G7 - TARONA 0 510.000 0 0 0 0 0 Fontevivo G8 - BARGHETTO 0 500.000 0 0 0 150.000 0 Parma G9 - CASSA BAGANZA 0 1.000.000 0 0 0 0 0 Felino 0 900.000 0 0 0 0 0 Parma G10 - QUARESIMA 0 700.000 0 0 0 200.000 0 Parma PT1 - CARNIGLIA 0 0 100.000 100.000 0 0 0 Bedonia 0 0 40.000 80.000 0 0 0 Tornolo A1 - OASI TORRILE 0 0 0 0 820.000 0 0 Torrile
TOTALI 7.660.000 14.355.000 140.000 180.000 2.330.000 2.360.000 2.700.000
PT1 - CARNIGLIA 0 0 100.000 100.000 0 0 0 Bedonia 0 0 40.000 80.000 0 0 0 Tornolo A1 - OASI TORRILE 0 0 0 0 820.000 0 0 Torrile A2 - SAN SECONDO 0 0 0 0 460.000 0 0 S. Secondo P.se A3 - SOLIGNANO 0 0 0 0 0 0 700.000 Solignano 0 0 0 0 0 0 2.000.000 Varano Mele- gari A4 - CA’ ROSSA 0 0 0 0 700.000 0 0 Noceto TOTALI 7.660.000 14.355.000 140.000 180.000 2.330.000 2.360.000 2.700.000
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 17 Ambiti comunali vincolati – obiettivi quantitativi assegnati AMBITO VINCOLATO COMUNE ghiaie pre- giate (mc) inerti non pregiati (mc) pietre da taglio (mc) argille per laterizi (mc) limi argillosi e sabbiosi (mc) Ac10-Naviglio Taro Collecchio 100.000 0 0 0 0 Ac12-Madregolo Collecchio 280.000 0 0 0 0 Ac22-Ca’ Piano Varano Melegari 150.000 0 0 0 0 Ac24-Barzia di Sotto Bardi 85.000 0 0 0 0
12-Madregolo Collecchio 280.000 0 0 0 0 Ac22-Ca’ Piano Varano Melegari 150.000 0 0 0 0 Ac24-Barzia di Sotto Bardi 85.000 0 0 0 0 Ac26-Groppo di Gora Bardi 0 50.000 0 0 0 Ac27-Pianazzo Tornolo 0 70.000 0 0 0 Ac28-Zalloni Albareto 0 60.000 0 0 0 Ac29-Groppalbero Borgotaro 0 150.000 0 0 0 Ac30-Le Predelle Borgotaro 0 100.000 0 0 0 Ac36-Pian delle Moglie Albareto 40.000 0 0 0 0 Compiano 40.000 0 0 0 0 Ac47-Il Molino Neviano Arduini 80.000 0 0 0 0 Ac48-Corsenna Bardi 100.000 0 0 0 0
lbareto 40.000 0 0 0 0 Compiano 40.000 0 0 0 0 Ac47-Il Molino Neviano Arduini 80.000 0 0 0 0 Ac48-Corsenna Bardi 100.000 0 0 0 0 Ac49-Carobbio Tizzano V.P. 0 500.000 0 0 0 Ac50-Carbonizzo Traversetolo 200.000 0 0 0 0 Ac51-Monte Zuccone Tornolo 0 0 50.000 0 0 Ac52-Case Ferrari Felino 200.000 0 0 0 0 Ac53-Romitaggio Fontevivo 100.000 0 0 0 0 Ac54-CE.P.I.M. Fontevivo 100.000 0 0 0 0 Ac55-Galgana Fornovo Taro 0 10.000 0 0 0 Ac56-Ghiaie di Mezzo Noceto 350.000 0 0 0 0 Ac57-Marchetta Noceto 450.000 0 0 0 0
0 0 0 Ac55-Galgana Fornovo Taro 0 10.000 0 0 0 Ac56-Ghiaie di Mezzo Noceto 350.000 0 0 0 0 Ac57-Marchetta Noceto 450.000 0 0 0 0 Ac58-La Bettola Noceto 200.000 0 0 0 0 Ac59-SPIP Parma 0 0 0 0 60.000 Ac60-Rovacchiotto Soragna 0 0 0 300.000 0 Ac61-Carzeto Soragna 0 0 0 300.000 0 Ac62-Montaletto Terenzo 0 80.000 0 0 0 Ac63-Fossetta Alta Torrile 0 0 0 140.000 0 Ac64-Ca’ Bianca Trecasali 0 0 0 500.000 0 Ac65-Crociletto Zibello 0 0 0 400.000 0 Ac66-Ponte Scodellino Borgotaro 50.000 0 0 0 0
TOTALI 2.710.000 1.450.000 50.000 2.020.000 60.000
Ac64-Ca’ Bianca Trecasali 0 0 0 500.000 0 Ac65-Crociletto Zibello 0 0 0 400.000 0 Ac66-Ponte Scodellino Borgotaro 50.000 0 0 0 0 Ac67-La Pace Collecchio 0 0 0 150.000 0 Ac68-Pietra Macinata Fornovo Taro 0 300.000 0 0 0 Ac69-Ca’ del Piano Fornovo Taro 50.000 0 0 0 0 Ac70-Busseto Busseto 0 0 0 30.000 0 Ac71-Piacentine Busseto 0 0 0 200.000 0 Ac72-Selvanizza Palanzano 0 130.000 0 0 0 Ac73-Budellungo Parma 135.000 0 0 0 0 TOTALI 2.710.000 1.450.000 50.000 2.020.000 60.000
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 18 I quantitativi previsti dal P.I.A.E. non potranno essere modificati in sede di pianificazione comunale né reperiti all’esterno dei perimetri di polo così come individuati dallo stesso P.I.A.E.. I P.A.E. comunali vigenti e/o adottati concorrono, per le quote residue in essi contenuti, al raggiungimento degli obiettivi di quantità fissati nelle presenti norme per i
orrono, per le quote residue in essi contenuti, al raggiungimento degli obiettivi di quantità fissati nelle presenti norme per i diversi tipi di materiale nei poli estrattivi e negli ambiti comunali. Nelle zone di confine delle unità estrattive comunali, la Commissione Tecnica Infrare- gionale per le Attività Estrattive valuterà la modalità di recupero ritenuta più opportuna in relazione alle caratteristiche del territorio. Tale modalità verrà tempestivamente co-
ART. 13 – AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI
ità di recupero ritenuta più opportuna in relazione alle caratteristiche del territorio. Tale modalità verrà tempestivamente co- municata anche al Comune adiacente quale prescrizione per la predisposizione del Piano di propria competenza. ART. 13 – AMBITI ESTRATTIVI COMUNALI I Comuni, sulla base degli obiettivi di quantità di seguito elencati e con priorità per il completamento delle attività estrattive esistenti di cui all’Elaborato P.1 – Ambiti comu-
seguito elencati e con priorità per il completamento delle attività estrattive esistenti di cui all’Elaborato P.1 – Ambiti comu- nali, individuano nel P.A.E. gli ambiti estrattivi comunali in riferimento alle cartografie di analisi territoriale e delle risorse del P.I.A.E., esclusivamente se riguardanti aree prive di vincoli. Ambiti comunali – obiettivi quantitativi assegnati AMBITI COMUNALI COMUNE inerti non pregiati (mc) pietre da taglio (mc) argille per laterizi (mc) argille x ce- ramiche (mc)
gnati AMBITI COMUNALI COMUNE inerti non pregiati (mc) pietre da taglio (mc) argille per laterizi (mc) argille x ce- ramiche (mc) marne sili- cee (mc) Il Groppo Bardi 50.000 0 0 0 0 Pianelli Berceto 1.000 2.000 0 0 0 Masarino Berceto 50.000 0 0 0 0 Mandonica Berceto 1.000 0 0 0 0 Ca' Palanca Berceto 70.000 0 0 0 0 Gervella Berceto 5.000 0 0 0 0 Quaine Berceto 200.000 0 0 0 0 Felegara Berceto 3.000 0 0 0 0 Carametto Compiano 60.000 0 0 0 0 Vestola Corniglio 150.000 0 0 0 0
uaine Berceto 200.000 0 0 0 0 Felegara Berceto 3.000 0 0 0 0 Carametto Compiano 60.000 0 0 0 0 Vestola Corniglio 150.000 0 0 0 0 Naviglio Nuovo Mezzani 0 0 150.000 0 0 Castelletto Medesano 0 0 0 0 500.000 Monte Bago Medesano 0 0 90.000 0 0 Stecchina Medesano 0 0 200.000 0 0 I Groppi Monchio d. Corti 100.000 0 0 0 0 Ripa Pavone Neviano Arduini 85.000 0 0 0 0 Scurano Neviano Arduini 0 5.000 0 0 0 Lalatta Palanzano 50.000 0 0 0 0
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 19 AMBITI COMUNALI COMUNE inerti non pregiati (mc) pietre da taglio (mc) argille per laterizi (mc) argille x ce- ramiche (mc) marne sili- cee (mc) Ranzano Palanzano 60.000 0 0 0 0 Farzola Salsomaggiore T. 150.000 0 0 0 0 Monte Zirone Terenzo 500.000 0 0 0 0 Perdera Terenzo 10.000 30.000 0 0 0 Case Torri Terenzo 0 0 0 150.000 0 Pozzolo Terenzo 0 0 0 200.000 0
TOTALI 2.130.000 37.000 625.000 500.000 500.000
e Terenzo 500.000 0 0 0 0 Perdera Terenzo 10.000 30.000 0 0 0 Case Torri Terenzo 0 0 0 150.000 0 Pozzolo Terenzo 0 0 0 200.000 0 Salda Lunga Terenzo 0 0 0 150.000 0 Canale Limido Torrile 0 0 185.000 0 0 Lago del Brodo Valmozzola 250.000 0 0 0 0 Rizzone Varano Melegari 15.000 0 0 0 0 Bargolo Varano Melegari 150.000 0 0 0 0 Pianazza-Predellara Varsi 170.000 0 0 0 0 TOTALI 2.130.000 37.000 625.000 500.000 500.000 I quantitativi previsti dal P.I.A.E. non potranno essere modificati in sede di pianificazione
000 37.000 625.000 500.000 500.000 I quantitativi previsti dal P.I.A.E. non potranno essere modificati in sede di pianificazione comunale. Sarà compito del Comune individuare nell’ambito del P.A.E., in conformità con indirizzi e direttive del P.S.C., le modalità di escavazione e di sistemazione finale, nonché la destinazione finale dei luoghi interessati, più consone alle realtà locali, com- presa l’eventuale modifica non sostanziale del perimetro estrattivo individuato nella cartografia di P.I.A.E..
ART. 14 – PARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNA
altà locali, com- presa l’eventuale modifica non sostanziale del perimetro estrattivo individuato nella cartografia di P.I.A.E.. Agli ambiti estrattivi comunali sopra individuati si applicano, comunque, i dettami degli articoli 9 (in merito alla valutazione di incidenza) e 10 (in materia di valutazione di im- patto ambientale) delle presenti norme. ART. 14 – PARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALI
ART. 14 – PARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNA
i im- patto ambientale) delle presenti norme. ART. 14 – PARTICOLARI INDIRIZZI E PRESCRIZIONI PER LE ATTIVITÀ ESTRATTIVE COMUNALI Ferme restando le misure di salvaguardia stabilite dal P.T.C.P. (variante di approfondi- mento in materia di Tutela delle Acque) e fatti salvi gli ambiti estrattivi vincolati indivi- duati e disciplinati dal P.I.A.E., dalla data di approvazione del presente piano i Comuni dovranno adeguare le proprie previsioni estrattive ai seguenti indirizzi e prescrizioni di tutela:
e del presente piano i Comuni dovranno adeguare le proprie previsioni estrattive ai seguenti indirizzi e prescrizioni di tutela: a) nelle aree di ricarica diretta degli acquiferi A-B-C-D localizzate esternamente alle zone di pertinenza fluviale di cui agli artt. 12, 12bis e 13 delle NTA del P.T.C.P., è di norma vietato attuare modalità di scavo che intercettino le acque sotterranee, dal- le quali dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100 cm; in tali aree,
he intercettino le acque sotterranee, dal- le quali dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100 cm; in tali aree, la sistemazione finale della cava dovrà essere improntata al ripristino morfologico dei luoghi alle condizioni preesistenti, ovvero al recupero e miglioramento delle condizioni ambientali di partenza, escludendo comunque destinazioni d’uso finali
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 20 che risultino non compatibili con la tutela del patrimonio idrico ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; b) nelle aree di ricarica diretta degli acquiferi A-B-C-D localizzate in zone di pertinenza fluviale di cui agli artt. 12, 12bis e 13 delle NTA del P.T.C.P., le modalità di scavo do- vranno essere condotte con tutte le cautele e le limitazioni possibili al fine di impedi-
del P.T.C.P., le modalità di scavo do- vranno essere condotte con tutte le cautele e le limitazioni possibili al fine di impedi- re qualsiasi forma di inquinamento delle stesse; le modalità di sistemazione finale previste dai successivi piani di attuazione dovranno, comunque, di norma essere mi- rate al recupero naturalistico ed idraulico dell’ambito fluviale, sentite le autorità i- drauliche preposte, e con divieto di destinazioni d’uso di tipo agronomico; sono fat-
ll’ambito fluviale, sentite le autorità i- drauliche preposte, e con divieto di destinazioni d’uso di tipo agronomico; sono fat- te salve eventuali destinazioni d’uso finalizzate ad agricoltura di tipo biologico; c) negli ambiti ad alta vocazione produttiva agricola, di cui all’art. 42 delle NTA del P.T.C.P., è di norma vietato prevedere modalità di scavo che intercettino la falda sotterranea, dalla quale dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100
modalità di scavo che intercettino la falda sotterranea, dalla quale dovrà essere mantenuto un franco di rispetto di almeno 100 cm; in tali aree, la sistemazione finale della cava dovrà essere improntata al com- pleto ripristino morfologico dei luoghi alle condizioni preesistenti, attuabile esclusi- vamente tramite ritombamento con terre naturali provenienti da altri scavi o da al- tre cave, la cui idoneità dovrà essere certificata da una idonea relazione agrono- mica.
ali provenienti da altri scavi o da al- tre cave, la cui idoneità dovrà essere certificata da una idonea relazione agrono- mica. Le limitazioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli ambiti estrattivi che, alla data di adozione del P.T.C.P., risultano in fase attuativa, in quanto previsti da piani par- ticolareggiati approvati dal Comune o da progetti di coltivazione positivamente as- soggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale (ex L.R. 9/99 e s.m.i.),
ART. 15 – CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE
ogetti di coltivazione positivamente as- soggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale (ex L.R. 9/99 e s.m.i.), fino all’esaurimento della potenzialità estrattiva assegnata dal P.A.E.. ART. 15 – CAVE ABBANDONATE E NON SISTEMATE Il P.A.E. deve individuare e perimetrare le cave abbandonate e non sistemate. Succes- sivamente individua la tipologia di recupero tra quelle di cui al successivo Titolo VII. In caso che il soggetto attuatore del recupero sia il Comune, questo potrà avvalersi
tra quelle di cui al successivo Titolo VII. In caso che il soggetto attuatore del recupero sia il Comune, questo potrà avvalersi delle somme di cui all’art. 12 della L.R. 17/91 e s.m.i.. L’attuazione dei poli estrattivi e degli ambiti comunali è subordinata al recupero di e- ventuali cave abbandonate ubicate al loro interno. Nel caso il soggetto attuatore sia lo stesso, tale prescrizione si applica anche alle cave abbandonate e non sistemate
interno. Nel caso il soggetto attuatore sia lo stesso, tale prescrizione si applica anche alle cave abbandonate e non sistemate ubicate all'esterno di poli estrattivi o ambiti comunali. In sede di elaborazione del P.A.E. i Comuni interessati produrranno un programma di attuazione dei recuperi in funzione degli interventi estrattivi previsti.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 21 ART. 16 – AMBITI FLUVIALI DI PIANURA Ove ricorrano le condizioni, per le aree destinate ad attività estrattive ricomprese in zone tutelate dal P.T.C.P. ai sensi degli art. 12, 12bis e 13, nonché quelle site in parchi regionali fluviali istituiti, nelle casse di espansione per la laminazione delle piene e nei
e 13, nonché quelle site in parchi regionali fluviali istituiti, nelle casse di espansione per la laminazione delle piene e nei bacini ad uso plurimo proposti dal PTCP (variante di approfondimento in materia di Tu- tela delle Acque), i P.A.E. comunali dovranno ricercare la possibilità, ad escavazione e recupero ultimato, di una loro acquisizione alla proprietà pubblica. La procedura della cessione sarà regolamentata dalle convenzioni di cui all’art. 12 del-
o acquisizione alla proprietà pubblica. La procedura della cessione sarà regolamentata dalle convenzioni di cui all’art. 12 del- la L.R. 17/91, purché prevista e sottoscritta nell’ambito degli accordi obbligatori di cui al precedente art. 9. Al fine di agevolare ed incentivare l’utilizzo degli inerti limo-argillosi per il rifacimento ed il sovralzo dei rilevati arginali a seguito delle periodiche piene del Fiume Po, è data la
limo-argillosi per il rifacimento ed il sovralzo dei rilevati arginali a seguito delle periodiche piene del Fiume Po, è data la possibilità ai Comuni interessati dalle previsioni ricadenti nei Poli estrattivi rivieraschi, d’intesa con le ditte esercenti l’attività estrattiva, di prevedere la cessione a titolo gra- tuito o agevolato di tali materiali (ossia conteggiando le sole spese di estrazione e/o trasporto) per preminente interesse pubblico all’Agenzia Interregionale per il Po o agli
ggiando le sole spese di estrazione e/o trasporto) per preminente interesse pubblico all’Agenzia Interregionale per il Po o agli altri Enti con competenze idrauliche o ai soggetti incaricati dagli Enti stessi alla realizza- zione di interventi di messa in sicurezza dei rilevati arginali. In cambio di tale cessione, che dovrà essere avallata da apposite convenzioni tra i soggetti interessati (Comune, Enti idraulici, Ditte esercenti), il Comune potrà prevedere,
vallata da apposite convenzioni tra i soggetti interessati (Comune, Enti idraulici, Ditte esercenti), il Comune potrà prevedere, nel rispetto delle presenti norme, un incremento degli obiettivi di quantità di sabbie di Po proporzionale al quantitativo di limi argillosi effettivamente ceduto gratuitamente o in maniera agevolata, purché tale aumento non risulti in contrasto con la sistemazione finale prevista per il polo estrattivo in questione e non arrechi pregiudizio alle caratteri-
i in contrasto con la sistemazione finale prevista per il polo estrattivo in questione e non arrechi pregiudizio alle caratteri- stiche idrauliche dell’area interessata. L’incremento ammissibile deve essere calcolato applicando un rapporto fisso sab- bie/limi pari a 0,60. La cessione gratuita o agevolata dei limi argillosi esonera la ditta esercente l’attività e- strattiva dal corrispondere al Comune gli oneri previsti dai comma 2 e 3 dell’art. 12 del-
nera la ditta esercente l’attività e- strattiva dal corrispondere al Comune gli oneri previsti dai comma 2 e 3 dell’art. 12 del- la L.R. 17/91, in ragione delle maggiori entrate derivanti dall’incremento estrattivo delle sabbie. L’applicazione della presente disciplina non modifica né sostituisce gli obblighi e gli adempimenti previsti, ai sensi delle normative vigenti in materia di attività estrattive, si- curezza degli ambienti di lavoro e di terzi, a carico dei soggetti interessati, ognuno per
n materia di attività estrattive, si- curezza degli ambienti di lavoro e di terzi, a carico dei soggetti interessati, ognuno per la propria parte.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 22 ART. 17 – INTERVENTI DI RINATURAZIONE Ai sensi e per gli effetti delle direttive predisposte dall’Autorità di bacino del Fiume Po in materia di rinaturazione (Direttiva per la definizione degli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI, allegata alla deliberazione del C.I. n. 8/2006 del 5 a-
egli interventi di rinaturazione di cui all’art. 36 delle norme del PAI, allegata alla deliberazione del C.I. n. 8/2006 del 5 a- prile 2006) e gestione dei sedimenti (Direttiva tecnica per la programmazione degli in- terventi di gestione dei sedimenti degli alvei dei corsi d’acqua, articoli 6, 14, 34 e 42 delle Norme di Attuazione del PAI, allegata alla deliberazione del C.I. n. 9/2006 del 5 aprile 2006), una quota del fabbisogno di sabbie silicee è soddisfatta dal Piano attra-
a deliberazione del C.I. n. 9/2006 del 5 aprile 2006), una quota del fabbisogno di sabbie silicee è soddisfatta dal Piano attra- verso la previsione di interventi di rinaturazione, di riassetto idraulico e di riapertura di lanche e rami abbandonati del Fiume Po. Al fine di perseguire l’obiettivo di cui sopra, gli interventi previsti dovranno essere pro- gettati, gestiti ed attuati in maniera da soddisfare i seguenti criteri generali:
, gli interventi previsti dovranno essere pro- gettati, gestiti ed attuati in maniera da soddisfare i seguenti criteri generali: a) la riattivazione e la riapertura di lanche e/o rami abbandonati dovrà essere sempre accompagnata dalla loro contestuale rinaturazione e riqualificazione ambientale, attuabile attraverso interventi che riducano il più possibile l’artificialità delle sponde e ne favoriscano il corretto e stabile inserimento nel contesto ecologico, idraulico e paesaggistico locale;
ialità delle sponde e ne favoriscano il corretto e stabile inserimento nel contesto ecologico, idraulico e paesaggistico locale; b) gli interventi di riapertura e riassetto delle lanche residuali e/o dei rami abbandonati dovranno prioritariamente riguardare aree demaniali, anche se attualmente date in concessione; in tal senso, la concreta fattibilità dell’intervento sarà subordinata ad una modifica dell’uso finale del suolo verso forme che garantiscano da un lato la
attibilità dell’intervento sarà subordinata ad una modifica dell’uso finale del suolo verso forme che garantiscano da un lato la compatibilità ambientale dell’intervento e dall’altro l’incremento delle capacità di laminazione delle piene e di movimentazione dei sedimenti fluviali; c) gli interventi di rinaturazione saranno assentiti solo se mirati ad incrementare la fun- zionalità ecologica e la biodiversità della regione fluviale in cui sono inseriti, attraver-
o se mirati ad incrementare la fun- zionalità ecologica e la biodiversità della regione fluviale in cui sono inseriti, attraver- so una progettazione che comprenda interventi di riqualificazione di lanche e rami fluviali abbandonati, di estensione delle aree di esondazione, di riforestazione diffu- sa, di consolidamento e/o ampliamento di habitat naturalistici di interesse comuni- tario, di collegamento tra habitat di interesse comunitario, di ripristino o neoforma-
abitat naturalistici di interesse comuni- tario, di collegamento tra habitat di interesse comunitario, di ripristino o neoforma- zione di zone umide, di ecosistemi filtro e di fasce tampone, di ricostruzione della continuità della fascia vegetale ripariale; d) gli interventi di rinaturazione e riqualificazione ambientale dovranno svilupparsi pre- valentemente sulle aree di proprietà, ma potranno coinvolgere anche le aree de-
lificazione ambientale dovranno svilupparsi pre- valentemente sulle aree di proprietà, ma potranno coinvolgere anche le aree de- maniali al contorno; a tal fine, la fattibilità degli interventi di rinaturazione sarà su- bordinata ad una modifica dell’uso finale del suolo, verso forme che garantiscano da un lato il miglioramento delle condizioni naturalistiche del sito e dall’altro un con- creto beneficio in termini idraulici degli stessi;
l miglioramento delle condizioni naturalistiche del sito e dall’altro un con- creto beneficio in termini idraulici degli stessi; e) in ogni caso, dovrà essere assicurata la funzionalità ecologica e la sostenibilità am- bientale degli interventi di rinaturazione e/o di riapertura delle lanche o dei rami flu- viali abbandonati, sia in rapporto alla situazione naturalistica esistente al contorno
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 23 (presenza di habitat fluviali relitti, parchi pubblici, SIC, ZPS, ecc.) che di quella previ- sta da piani o progetti sovracomunali, regionali o nazionali. Fatta salva l’attuazione di interventi specifici previsti dalla programmazione regionale vigente, il soddisfacimento della quota di fabbisogno di Piano del settore delle sabbie
previsti dalla programmazione regionale vigente, il soddisfacimento della quota di fabbisogno di Piano del settore delle sabbie silicee attraverso interventi di rinaturazione e/o riapertura di lanche e rami abbandona- ti del Fiume Po è quantificata in 2.000.000 m3 ed attuabile con interventi unitari della potenzialità massima non superiore a 200.000 m3 . Tali quantitativi sono da ritenersi indi- cativi, in quanto spetterà ai successivi progetti attuativi individuare puntualmente la potenzialità estrattiva.
ritenersi indi- cativi, in quanto spetterà ai successivi progetti attuativi individuare puntualmente la potenzialità estrattiva. Le aree assoggettabili ad interventi di rinaturazione ai sensi del presente articolo saran- no oggetto di specifici accordi, come previsti e disciplinati dalla L. 241/90 e s.m.i. e dal- la L.R. 20/2000 e s.m.i., in quanto finalizzati a proporre progetti e iniziative di rilevante in- teresse per la comunità locale.
a L.R. 20/2000 e s.m.i., in quanto finalizzati a proporre progetti e iniziative di rilevante in- teresse per la comunità locale. Una volta definito l’accordo di cui sopra, il soggetto proponente l’intervento di rinatu- razione, se riguardante aree in proprietà, dovrà presentare al Comune entro il cui terri- torio ricade l’intervento stesso un progetto di attuazione e di sistemazione finale avente i contenuti e i requisiti previsti dalle citate direttive dell’Autorità di bacino, nonché pre-
e e di sistemazione finale avente i contenuti e i requisiti previsti dalle citate direttive dell’Autorità di bacino, nonché pre- visti dalle altre norme vigenti in materia di impatto ambientale, attività estrattive, siti della Rete Natura 2000, ecc.. Il Comune, acquisito il progetto di cui sopra, provvederà ad indire una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seg. della Legge n. 241/90 e s.m.i., chiamando a parteci-
ovvederà ad indire una conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seg. della Legge n. 241/90 e s.m.i., chiamando a parteci- parvi i soggetti e gli enti interessati. In seno alla conferenza, l’Agenzia Interregionale per il Po (A.I.Po) ed il Servizio Tecnico di Bacino della R.E.R. hanno facoltà di vietare in tutto o in parte l’intervento estrattivo in esame, se ritenuto non conforme con la program- mazione regionale di settore, ovvero se in difformità con la vigente normativa di tutela
e ritenuto non conforme con la program- mazione regionale di settore, ovvero se in difformità con la vigente normativa di tutela idraulica, ex R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.. Il parere vincolante di compatibilità dell’Autorità di bacino del Fiume Po, previsto dall’art. 36 delle N.T.A. del P.A.I. è rilasciato in seno alle procedure della conferenza di cui sopra. Una volta assentito dalle procedure di cui sopra, il progetto di rinaturazione riguardan-
ocedure della conferenza di cui sopra. Una volta assentito dalle procedure di cui sopra, il progetto di rinaturazione riguardan- te le aree private sarà autorizzato dal Comune attraverso l’iter procedurale previsto dalle attuali norme in materia di attività estrattiva (autorizzazione convenzionata), compresa la corresponsione degli oneri di cui all’art. 12, comma 2 e 3, della L.R. 17/91 e s.m.i.. Per l’esecuzione di interventi riguardanti aree demaniali, le procedure concessorie so-
comma 2 e 3, della L.R. 17/91 e s.m.i.. Per l’esecuzione di interventi riguardanti aree demaniali, le procedure concessorie so- no di competenza regionale, secondo quanto disciplinato dagli articoli 13 e seguenti della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.. A tali interventi andranno altresì applicati gli oneri (canoni di concessione, spese istruttorie, cauzione) di cui all’art. 20, comma 3, lett. m), della stessa L.R. 7/04, calcolati anche in misura ridotta in relazione alle finalità di ordine
i all’art. 20, comma 3, lett. m), della stessa L.R. 7/04, calcolati anche in misura ridotta in relazione alle finalità di ordine ambientale degli interventi proposti.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 24 Il Comune interessato potrà, inoltre, concordare con la Regione e la ditta esecutrice la previsione di ulteriori interventi a titolo di compensazione per gli impatti arrecati al pro- prio territorio, nonché acquisire esso stesso la concessione delle aree del demanio idri- co rinaturate, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 7/04 e s.m.i..
stesso la concessione delle aree del demanio idri- co rinaturate, ai sensi del comma 3 dell’art. 15 della L.R. n. 7/04 e s.m.i.. La medesima disciplina di cui sopra, per le parti non specificatamente riguardanti le a- zioni definite dal successivo articolo 17 bis, si applica anche agli interventi di rinatura- zione e riqualificazione ambientale da attuare lungo i corsi d’acqua appenninici, i cui quantitativi estraibili dovranno concorrere al soddisfacimento di una quota del fabbi-
ART. 17 BIS – AMBITI FLUVIALI DI MONTE
lungo i corsi d’acqua appenninici, i cui quantitativi estraibili dovranno concorrere al soddisfacimento di una quota del fabbi- sogno di Piano previsto per il settore delle ghiaie pregiate. ART. 17 BIS – AMBITI FLUVIALI DI MONTE Per agevolare la rinaturazione della fascia fluviale dei principali corsi d’acqua appen- ninici, nonché per favorire l’attuazione di interventi di sistemazione morfologico- idraulica finalizzati al miglioramento delle condizioni di deflusso delle piene, mediante
nterventi di sistemazione morfologico- idraulica finalizzati al miglioramento delle condizioni di deflusso delle piene, mediante allargamento dell’alveo e classificazione al demanio idrico dei terreni escavati, è data la possibilità di richiedere l’autorizzazione ad intraprendere attività estrattive nella fa- scia immediatamente a ridosso degli alvei fluviali attivi, secondo le procedure e indica- zioni di seguito riportate.
nella fa- scia immediatamente a ridosso degli alvei fluviali attivi, secondo le procedure e indica- zioni di seguito riportate. Il P.I.A.E., su proposta del Servizio Tecnico di Bacino (S.T.B.) della Regione Emilia- Romagna competente per il tratto fluviale interessato, individua nelle TAVV. P.22 e P.23 alla scala 1:10.000 i tratti fluviali in cui prevedere interventi di rinaturazione e sistemazio- ne morfologico-idraulica degli alvei appenninici e definisce i quantitativi estraibili (v.
rventi di rinaturazione e sistemazio- ne morfologico-idraulica degli alvei appenninici e definisce i quantitativi estraibili (v. tabella allegata agli elaborati di cui sopra). Tali quantitativi sono da ritenersi indicativi, in quanto spetterà ai successivi progetti attuativi individuare puntualmente la potenzia- lità estrattiva. Lo stesso S.T.B. provvederà ad individuare puntualmente, anche d’intesa con i Comuni
puntualmente la potenzia- lità estrattiva. Lo stesso S.T.B. provvederà ad individuare puntualmente, anche d’intesa con i Comuni interessati ed all’interno dei tratti fluviali sopra individuati, le aree di proprietà privata in cui prevedere gli interventi, nonché a progettare in via definitiva le modalità di attua- zione degli stessi e le relative tempistiche, in quanto correlabili con la propria pro- grammazione di settore.
dalità di attua- zione degli stessi e le relative tempistiche, in quanto correlabili con la propria pro- grammazione di settore. Il Comune, in sede di adeguamento del proprio strumento di settore, ovvero attraverso specifici accordi ex L. 241/90 e s.m.i. e dalla L.R. 20/2000 e s.m.i., recepirà le individua- zioni e le modalità progettuali individuate da S.T.B.: a tal fine, prima della sua approva- zione, il P.A.E. in esame dovrà essere positivamente valutato dal citato Servizio regiona- le.
al fine, prima della sua approva- zione, il P.A.E. in esame dovrà essere positivamente valutato dal citato Servizio regiona- le. Una volta approvato il P.A.E. o sottoscritto l’accordo di cui sopra, il soggetto proponen- te dovrà presentare al Comune un progetto di coltivazione e sistemazione finale aven- te i contenuti e i requisiti di cui all’art. 11 della L.R. 17/91 e s.m.i. e conformemente alle presenti norme.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 25 Il Comune, acquisito il progetto di cui sopra, provvederà ad indire una conferenza dei servizi ai sensi dell’art. 14 e seg. della L. n. 241/90 e s.m.i. e dell’art. 11 e seg. della L.R. n. 9/99 modif., chiamando a parteciparvi i soggetti e gli enti interessati. In seno alla confe- renza, il Servizio Tecnico dei Bacini della R.E.R. ha facoltà di vietare in tutto o in parte
ti interessati. In seno alla confe- renza, il Servizio Tecnico dei Bacini della R.E.R. ha facoltà di vietare in tutto o in parte l’intervento estrattivo in esame, se ritenuto non conforme con la programmazione re- gionale di settore, ovvero se in difformità con la vigente normativa di tutela idraulica, ex R.D. 25 luglio 1904 n. 523 e s.m.i.. Una volta assentito dalle procedure di cui sopra, il progetto di coltivazione seguirà l’iter procedurale previsto dalle attuali norme in materia di attività estrattiva.
ui sopra, il progetto di coltivazione seguirà l’iter procedurale previsto dalle attuali norme in materia di attività estrattiva. In funzione delle finalità previste, i progetti in esame dovranno comunque sottostare al- le seguenti prescrizioni tecniche ed esecutive:
- il progetto di coltivazione dovrà essere accompagnato da uno studio geologico- morfologico-idraulico, elaborato ai sensi delle vigenti norme di P.A.I., che definisca i
e accompagnato da uno studio geologico- morfologico-idraulico, elaborato ai sensi delle vigenti norme di P.A.I., che definisca i benefici apportati al tratto fluviale interessato, nonché le problematiche eventual- mente presenti; 2) l’area interessata delle escavazioni dovrà necessariamente coincidere con quella in cui è previsto l’intervento idraulico; 3) l’intervento estrattivo dovrà essere attuato arretrando e rimodellando la scarpata
in cui è previsto l’intervento idraulico; 3) l’intervento estrattivo dovrà essere attuato arretrando e rimodellando la scarpata fluviale esistente, senza prevedere ritombamenti di sorta e con profondità di scavo non inferiori a quelle del talweg attivo; 4) il tratto di sponda arretrata e/o rimodellata potrà essere stabilizzato tramite opere di difesa spondale longitudinali (gabbionate, scogliere in massi, ecc.), anche sotto
ata potrà essere stabilizzato tramite opere di difesa spondale longitudinali (gabbionate, scogliere in massi, ecc.), anche sotto forma di interventi di ingegneria naturalistica che ne agevolino il loro inserimento nel contesto ambientale locale, secondo le indicazioni di S.T.B.; 5) gli interventi previsti dovranno essere il risultato di una sistemazione morfologica e i- draulica unitaria per l’intero tratto fluviale interessato, sia in rapporto ad altri inter-
di una sistemazione morfologica e i- draulica unitaria per l’intero tratto fluviale interessato, sia in rapporto ad altri inter- venti idraulici previsti, in corso o conclusi, che in funzione dei risultati attesi; a tal fine, tali interventi potranno essere previsti ed attuati anche per stralci funzionali, secon- do le procedure previste dall’art. 9 delle presenti norme (accordi ex art. 24 della L.R. n. 7/04). Considerato l’obiettivo finale ed il risultato atteso, anche in applicazione alle vigenti
ccordi ex art. 24 della L.R. n. 7/04). Considerato l’obiettivo finale ed il risultato atteso, anche in applicazione alle vigenti normative nel settore idraulico, le aree in esame restituite al “demanio fluviale” verran- no riclassificate dagli strumenti urbanistici vigenti come “Fasce di deflusso della piena (Fascia A)”, ai sensi dell’art. 13 del vigente P.T.C.P..
TITOLO V – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLI
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 26 TITOLO V – ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLI ART. 18 – ATTIVITÀ DI VERIFICA DEI QUANTITATIVI ESTRATTI Il Comune vigila sul rispetto della attuazione del P.A.E., avvalendosi di propri uffici, op- pure, previo apposito accordo o convenzione, del personale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia, per la verifica dei quantitativi estratti. Entro il 30 novembre di
ART. 19 – AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO
ersonale a tale scopo abilitato degli uffici della Provincia, per la verifica dei quantitativi estratti. Entro il 30 novembre di ogni anno la ditta autorizzata dovrà presentare al Comune un rapporto annuale con riportate le quantità di materiale scavato, commercializzato o trasformato. ART. 19 – AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune ne
ORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO
ORIZZAZIONE E DENUNCIA DI ESERCIZIO Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione ad esercitare l'attività estrattiva, il Comune ne informa tempestivamente il Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale della Provincia e l'A.U.S.L. competente per territorio precisando in particolare: l'intestatario della stessa, la denominazione e l’ubicazione della cava, la data di decorrenza e di scadenza, la superficie (m 2 ) ed i volumi di scavo (m 3 ) previsti e gli estremi dell'atto di autorizzazione.
i decorrenza e di scadenza, la superficie (m 2 ) ed i volumi di scavo (m 3 ) previsti e gli estremi dell'atto di autorizzazione. Ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 624/96, i lavori che hanno luogo nelle attività estrattive devono essere denunciati, oltre che al Comune, all’autorità di vigilanza competente (Provincia di Parma e A.U.S.L.) almeno otto giorni prima dell’inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomanda-
o giorni prima dell’inizio o della ripresa. La denuncia è fatta dal titolare o da un suo procuratore a mezzo lettera raccomanda- ta con avviso di ricevimento e deve indicare, per ogni luogo di lavoro: a) gli estremi dell’autorizzazione di cava; b) l’ubicazione dei lavori e se questi sono a cielo aperto o in sotterraneo; c) il nome, il cognome e domicilio del direttore responsabile; d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno.
cognome e domicilio del direttore responsabile; d) il nome, cognome e domicilio dei sorveglianti dei lavori, per ciascun turno. Nel caso di società regolarmente costituite ne deve essere indicato il legale rappresen- tante. Il titolare deve comunicare il proprio domicilio o eleggere un domicilio speciale. La denuncia di esercizio deve essere trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgo- no, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
cizio deve essere trasmessa anche al Comune ove i lavori si svolgo- no, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai sensi del 1° comma dell’art. 18 del D.Lgs. 624/96, all’atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare allega il Documento di Sicurezza e Salute (DSS) relativo all’attività denunciata; il DSS deve essere coerente con il piano e con il programma di coltivazione. L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai
o e con il programma di coltivazione. L'attività di cava non potrà iniziare se non previo inoltro della denuncia di esercizio ai sensi di legge.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 27 ART. 20 – POLIZIA MINERARIA E IGIENE AMBIENTALE Ai sensi dell’art. 21 della L.R. 17/91 e s.m.i. e dell’art. 147, 1° comma, punto b), della L.R. 3/99 e s.m.i., le funzioni di vigilanza in materia di Polizia mineraria sono delegate alle Province, mentre quelle in materia di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro alle A.U.S.L..
in materia di tutela della salute dei lavoratori e di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro alle A.U.S.L.. All’atto della presentazione della denuncia di esercizio, il titolare dovrà trasmettere alle competenti autorità di vigilanza (Provincia e A.U.S.L.) il Documento di Sicurezza e Salute previsto all’art. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell’art. 52 dello stesso decreto.
t. 6 del D.Lgs. 624/96, contenente una Relazione sulla Stabilità dei Fronti di Scavo ai sensi dell’art. 52 dello stesso decreto. Agli ambiti estrattivi che prevedono l’escavazione di ofioliti e detriti ofiolitici dovranno applicarsi le normative in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad amianto durante il lavoro, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257. A tal fine, il datore di lavoro dovrà predisporre, preliminarmente all’inizio dell’attività estratti-
s. 25 luglio 2006, n. 257. A tal fine, il datore di lavoro dovrà predisporre, preliminarmente all’inizio dell’attività estratti- va, la valutazione del rischio prevista dall’art. 2 del citato decreto (anche nell’ambito del D.S.S. previsto dal D.Lgs. 624/96). Inoltre, alle attività che comportano estrazione, lavorazione ed utilizzo di ofioliti dovran- no applicarsi le disposizioni contenute nell’Allegato E delle presenti norme, predisposto
azione ed utilizzo di ofioliti dovran- no applicarsi le disposizioni contenute nell’Allegato E delle presenti norme, predisposto in conformità con l’Allegato 4 del Decreto ministeriale 14 maggio 1996 (Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere in- nocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»), della quale
lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»), della quale ne rappresenta adeguamento e specificazione in funzione delle peculiari caratteristi- che delle ofioliti presenti nel territorio della Provincia di Parma. L’efficacia delle disposizioni di cui al citato Allegato E delle presenti norme è sospesa fino all’entrata in vigore della specifica circolare e/o normativa regionale di analogo
llegato E delle presenti norme è sospesa fino all’entrata in vigore della specifica circolare e/o normativa regionale di analogo contenuto, che fornirà l’adeguata cornice regolamentare. La violazione o mancata attuazione delle disposizioni contenute nel richiamato allega- to comportano non solo l’immediata segnalazione all’autorità di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ma anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art.
all’autorità di vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro, ma anche l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626, come modificato dal sopra richiamato D.Lgs. 257/2006. Allo stesso modo, gli ambiti estrattivi che attuano l’escavazione di ghiaie e sabbie ad alto contenuto in silice (in pratica tutte le attività estrattive delle ghiaie fluviali e delle sabbie del F. Po), nonché gli impianti di selezione, vagliatura e frantumazione (frantoi)
trattive delle ghiaie fluviali e delle sabbie del F. Po), nonché gli impianti di selezione, vagliatura e frantumazione (frantoi) che trattano tali inerti e quelli che comunque manipolano inerti ad alto contenuto in silice (ad es., nelle zone montane, gli impianti artigianali o industriali per la produzione di conci e pietre da taglio da rocce arenacee), connessi o meno all’attività di cava stessa, dovranno valutare l’esposizione dei lavoratori alla silice libera cristallina ed indi-
nessi o meno all’attività di cava stessa, dovranno valutare l’esposizione dei lavoratori alla silice libera cristallina ed indi- viduare le opportune misure di mitigazione e protezione, secondo i contenuti della cir- colare informativa elaborata dal Servizio Sanitario della Regione Emilia-Romagna, Di-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 28 stretto di Parma, Dipartimento di Sanità Pubblica e Servizio di Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro riportata nell’Allegato F delle presenti norme. ART. 21 – RETE DI PUNTI QUOTATI Al fine del controllo, la cava sarà dotata di una serie di punti quotati e fissati in modo inamovibile. L’area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno,
a serie di punti quotati e fissati in modo inamovibile. L’area di coltivazione dovrà essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al successivo art. 22, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione tale da es- sere facilmente individuati sulla carta topografica della zona e sul terreno. Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Dit-
TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE
a topografica della zona e sul terreno. Non appena venga raggiunto nel lotto di scavo il livello massimo di escavazione, la Dit- ta dovrà porre sul fondo scavo caposaldi inamovibili di controllo da mantenersi fino all’inizio delle opere di risistemazione. Il piano quotato di tali punti e dei relativi capo- saldi di riferimento saranno riportati nella documentazione di richiesta di coltivazione. TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE ART. 22 – DISTANZE DI RISPETTO
TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE
documentazione di richiesta di coltivazione. TITOLO VI – DIRETTIVE PER LA COLTIVAZIONE DELLE CAVE ART. 22 – DISTANZE DI RISPETTO La distanza delle cave da opere e manufatti di vario genere è regolata dall'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128 e s.m.i., "Norme di Polizia delle Miniere e delle Cave", come di seguito riportato. Senza autorizzazione rilasciata dal competente ufficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di:
fficio della Provincia sono vietati gli scavi a cielo aperto per ricerca o estrazione di sostanze minerali a distanze minori di: a) 10 metri: • da strade di uso pubblico non carrozzabili; • da luoghi cinti da muro destinati ad uso pubblico; b) 20 metri: • da strade di uso pubblico carrozzabili; • da corsi d'acqua senza opere di difesa; • da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafi- che o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle esca-
ti di elettrodotti di linee telefoniche o telegrafi- che o da sostegni di teleferiche che non siano ad uso esclusivo delle esca- vazioni predette; • da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati; c) 50 metri: • da ferrovie;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 29 • da opere di difesa dei corsi d'acqua; • da sorgenti, acquedotti e relativi serbatoi; • da oleodotti e gasdotti; • da costruzioni dichiarate "monumenti nazionali." I Comuni, in fase di elaborazione dei P.A.E., dovranno inoltre introdurre le seguenti di- stanze di rispetto: − 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato, come definito dallo strumento urbanistico vigente;
di- stanze di rispetto: − 200 metri dal perimetro del territorio urbanizzato, come definito dallo strumento urbanistico vigente; − 20 metri dai canali irrigui; − 20 metri da collettori fognari; − 50 metri da autostrade e viabilità primaria, come definita dal P.T.C.P.. Le misure vanno prese dal ciglio superiore dell'escavazione al margine esterno dell'o- pera tutelata. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di o-
rgine esterno dell'o- pera tutelata. Deve inoltre essere garantita l'accessibilità dei manufatti di sostegno e di servizio di o- gni rete tecnologica lineare, secondo le norme dettate dai rispettivi enti concessionari della gestione. La distanza minima dello scavo dalle proprietà confinanti alle aree estrattive di Piano sarà stabilita in sede di autorizzazioni a seguito dei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo
ei risultati dei calcoli di stabilità delle scarpate e comunque non sarà inferiore a 5 m oppure, nel caso la profondità di scavo sia superiore ai 5 m, ad una distanza non inferiore alla profondità di scavo, salvo diversi accordi fra le parti proprietarie e comunque nel rispetto dell'art. 891 C.C.. In sede di progettazione attuativa, eventuali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla
ali costruzioni particolari ed alberature di pregio botanico, nonché le loro aree di contorno, debbono essere protette sia dalla attività di escavazione vera e propria che dalle sue influenze. Nell'autorizzazione andranno specificate dettagliatamente tutte le prescrizioni in meri- to. ART. 23 – FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA Fatto salvo quanto riportato nell'articolo precedente ed in conformità alle specifica-
23 – FASCE DI RISPETTO DEI CORSI D’ACQUA Fatto salvo quanto riportato nell'articolo precedente ed in conformità alle specifica- zioni dettate dal P.I.A.E., le attività estrattive nelle fasce contermini ai corsi d'acqua so- no regolamentate nel rispetto del P.T.C.P. e del Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologi- co (P.A.I.) redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 30 ART. 24 – SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO In conformità a quanto disciplinato dall’art. 94 del D.Lgs. 152/06 e nel rispetto delle di- sposizioni del P.T.C.P. (approfondimenti in materia di Tutela delle Acque) elaborato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona di rispetto delle captazioni destinate al con-
di Tutela delle Acque) elaborato ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., nella zona di rispetto delle captazioni destinate al con- sumo umano non sono ammesse attività estrattive in connessione con la falda. ART. 25 – DELIMITAZIONE DELL’AREA DI CAVA E MISURE DI SICUREZZA L'area della cava deve essere opportunamente segnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore
gnalata da appositi cartelli monitori, collocati in modo che siano visibili l'uno dall'altro e comunque a distanza non superiore a m 40 e protetta con recinzione in rete metallica di altezza non inferiore a 1.50 metri o con altro mezzo idoneo a precludere l'accesso di mezzi e di persone non autorizzate e la discarica indiscriminata di rifiuti. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno,
e la discarica indiscriminata di rifiuti. L'area interessata dalla coltivazione deve essere chiaramente individuata sul terreno, nel rispetto delle distanze di cui al precedente articolo 22, attraverso la collocazione di punti fissi inamovibili di misurazione. Tali punti devono essere collocati in posizione to- pografica favorevole e comunque in maniera tale che da ognuno di essi si possa tra- guardare quello precedente e quello successivo. La posizione e la numerazione dei
niera tale che da ognuno di essi si possa tra- guardare quello precedente e quello successivo. La posizione e la numerazione dei punti sul terreno devono avere riscontro nell'apposita cartografia allegata all'autorizza- zione. L'area di cava e le modalità di coltivazione devono essere concepite in modo tale che gli addetti possano operarvi senza compromettere la propria sicurezza e salute. Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicu-
romettere la propria sicurezza e salute. Dovranno sempre essere prese misure adeguate per raggiungere i massimi livelli di sicu- rezza in conformità alle prescrizioni delle Autorità competenti al rilascio dell'autorizza- zione ed al controllo in materia di sicurezza ed igiene degli ambienti di lavoro. Gli accessi alla cava saranno custoditi da apposite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comun-
ite cancellate o sbarre che dovranno essere chiuse negli orari e nei periodi in cui non si esercita attività estrattiva e comun- que quando sia assente il personale sorvegliante i lavori di coltivazione. Si dovranno inoltre adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle vigenti Leggi di polizia mineraria (D.P.R. n. 128 del 9.4.1959 e successive modificazioni e integrazioni) sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la se- gnaletica nei confronti di terzi.
sia per quanto riguarda la conduzione dei lavori di scavo, carico e trasporto, sia per la se- gnaletica nei confronti di terzi. Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, che dovranno essere sempre leggibili, quali: − Comune di ....................; − Tipo di materiale estratto; − Quantità di materiale estraibile;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 31 − Massima profondità di scavo dal piano campagna; − Denominazione della cava; − Progettisti − Ditta esercente; − Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico; − Sorvegliante; − Estremi dell'atto autorizzativo; − Scadenza autorizzazione convenzionata. Presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del
ART. 26 – DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE
− Scadenza autorizzazione convenzionata. Presso ogni cava dovranno essere disponibili per la vigilanza da attuarsi da parte del personale autorizzato i seguenti documenti in copia conforme: − autorizzazione comunale; − convenzione; − piano di coltivazione e di sistemazione finale; − eventuali provvedimenti sindacali; − DSS e Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo. ART. 26 – DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE
ART. 26 – DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE
sindacali; − DSS e Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo. ART. 26 – DECORTICAZIONE E CONSERVAZIONE DEL TERRENO VEGETALE Il terreno vegetale dovrà essere conservato temporaneamente in cava o nelle imme- diate vicinanze, in siti appositamente delimitati dagli strumenti attuativi, per essere ricol- locato in posto a seguito della coltivazione qualora le modalità del recupero lo preve- dano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo.
ART. 27 – DEPOSITI DI MATERIALE DI SCARTO DI COLTIVAZIONE
ella coltivazione qualora le modalità del recupero lo preve- dano, ovvero destinato alle finalità di cui al successivo articolo. Gli accumuli temporanei di terreno vegetale non dovranno superare i 5 metri di altez- za, con pendenza in grado di garantire la loro stabilità; sui cumuli dovranno essere e- seguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive. ART. 27 – DEPOSITI DI MATERIALE DI SCARTO DI COLTIVAZIONE
ART. 27 – DEPOSITI DI MATERIALE DI SCARTO DI COLTIVAZIONE
seguite semine protettive e, se necessario, concimazioni correttive. ART. 27 – DEPOSITI DI MATERIALE DI SCARTO DI COLTIVAZIONE E' vietato fare accumuli di terreno vegetale e/o di scarto di cava nei fossi o canali limi- trofi interrompendo e/o deviando lo scorrimento naturale delle acque superficiali a monte ed a valle della cava qualora non sia diversamente previsto. Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concor-
a qualora non sia diversamente previsto. Il terreno atto alla produzione vegetale non costituisce scarto di cava, ma non concor- re al pagamento degli oneri nella misura del quantitativo necessario al ripristino della cava da cui è stato estratto.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 32 ART. 28 – MODALITÀ DI COLTIVAZIONE L'attività estrattiva dovrà essere attuata utilizzando le migliori soluzioni e tecnologie pos- sibili. L'escavazione, salvo diverse specificazioni contenute sulle schede progettuali dei po- li/ambiti sovracomunali, dovrà avvenire secondo le seguenti modalità: a) nelle cave di monte la coltivazione potrà procedere a gradoni o a piano inclinato; i
à avvenire secondo le seguenti modalità: a) nelle cave di monte la coltivazione potrà procedere a gradoni o a piano inclinato; i lavori dovranno, ove possibile, procedere dall'alto verso il basso. L'arretramento dei fronti di scavo non dovrà di norma arrivare ad interessare la parte sommitale del ri- lievo, in modo da non modificarne l'altezza. Se la lunghezza del piano inclinato è superiore a 20 metri, esso dovrà essere interrotto da gradoni di adeguata pedata e
ltezza. Se la lunghezza del piano inclinato è superiore a 20 metri, esso dovrà essere interrotto da gradoni di adeguata pedata e debolmente inclinati verso monte per impedire che le acque di ruscellamento as- sumano eccessiva velocità provocando fatti erosivi. Nelle cave di piano l'escava- zione più opportuna è quella a fossa, con piani di approfondimento progressivi in ciascun lotto di scavo previsto; b) la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti, al fine di assicurare il progressivo
in ciascun lotto di scavo previsto; b) la coltivazione della cava dovrà avvenire per lotti, al fine di assicurare il progressivo recupero ambientale; il ripristino di un lotto su cui si è esaurita la fase di scavo deve essere attuato contemporaneamente alla coltivazione del lotto successivo e com- pletato al termine della stessa; c) il ciglio superiore dello scavo dovrà essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono
vrà essere sempre raggiungibile con apposite piste o rampe percorribili con mezzi meccanici cingolati o gommati. Le rampe devono essere conservate anche per facilitare le opere di recupero ambientale; d) è vietato lo scalzamento al piede dei versanti o delle pareti e qualora si impieghino escavatrici meccaniche poste al piede del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice;
ART. 29 – FOSSI DI GUARDIA
del fronte di scavo, l'altezza del fronte stesso non deve superare il limite a cui possono giungere gli organi dell'escavatrice; e) le acque piovane ricadenti nell'area di cava devono essere smaltite tramite un'a- deguata rete di canali di drenaggio e di scolo; f) la profondità di scavo per le cave di pianura, quando non altrimenti indicata, è di max 15 metri dal p.c.; per le cave di monte viene essa sarà quella indicata negli atti progettuali. ART. 29 – FOSSI DI GUARDIA
ART. 29 – FOSSI DI GUARDIA
i max 15 metri dal p.c.; per le cave di monte viene essa sarà quella indicata negli atti progettuali. ART. 29 – FOSSI DI GUARDIA L'afflusso in cava di acque di dilavamento provenienti dai terreni esterni deve essere evitato attraverso la costruzione di una adeguata rete di fossi di guardia intorno al ci- glio superiore di coltivazione, collegati con la rete di smaltimento naturale e/o artificia- le esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono
naturale e/o artificia- le esistente. I percorsi dei fossi di guardia ed i punti di confluenza nella rete di smaltimento devono risultare nelle cartografie del piano di coltivazione, con indicazione delle pendenze.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 33 Quando la morfologia dei luoghi non consenta quanto sopra, il fosso di guardia dovrà essere costruito sul gradone più elevato del fronte di cava. ART. 30 – APERTURA DI NUOVI FRONTI DI SCAVO Il piano di coltivazione della cava dovrà essere redatto prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto al-
ART. 31 – TUTELA DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI
to prevedendo, ove possibile, che i nuovi fronti di cava siano aperti in posizione defilata e/o nascosta alla vista rispetto al- le principali vie di comunicazione, ai centri urbani, a località di interesse turistico, pae- saggistico e monumentale. Quando ciò non sia possibile, si dovrà intervenire con opere di mascheramento artifi- ciali (riporti di terreno, barriere, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave. ART. 31 – TUTELA DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI
ART. 31 – TUTELA DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI
e, alberature, ecc.) lungo le strade, le rampe, i gradoni ed i piazzali delle cave. ART. 31 – TUTELA DEGLI ACQUIFERI SOTTERRANEI Nelle cave di pianura e di fondovalle, quando non altrimenti specificato dal P.I.A.E. o dal P.A.E. nei casi di recupero di tipo naturalistico con creazione di zone umide o tec- nico-funzionale (bacini ad uso plurimo), gli scavi dovranno essere mantenuti 1 metro sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero
gli scavi dovranno essere mantenuti 1 metro sopra la quota di minima soggiacenza della falda freatica o del tetto dell'acquifero per la falda in pressione e qualora dovesse essere erroneamente raggiunta, dovrà es- sere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico Comunale e il competente Servizio del- la Provincia che individuerà le modalità e gli idonei materiali per l'immediato ripristino. Qualora il recupero ambientale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, e que-
onei materiali per l'immediato ripristino. Qualora il recupero ambientale preveda la realizzazione di zone umide o laghi, e que- sti siano alimentati da acque di falda, dovranno necessariamente essere il risultato di una progettazione che preveda l'asportazione del solo materiale necessario per la rea- lizzazione degli stessi e per la sistemazione delle loro sponde e non possono essere in- vece il risultato di parziali ritombamenti, sia in termini di superficie che di profondità, di
o sponde e non possono essere in- vece il risultato di parziali ritombamenti, sia in termini di superficie che di profondità, di invasi di cava, anche preesistenti. I laghi sopra falda, alimentati da acque superficiali (canali, falde superficiali non signifi- cative, ecc.), devono risultare opportunamente impermeabilizzati a tutela degli acqui- feri sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terre naturali (o
ermeabilizzati a tutela degli acqui- feri sotterranei. Se necessario possono quindi essere previsti apporti di terre naturali (o altro materiale ritenuto idoneo) per la sistemazione del fondo o la risagomatura delle sponde. Apporti di terre naturali (o di altro materiale ritenuto idoneo) possono essere previsti per la realizzazione di opere finalizzate alla funzionalità del recupero naturalistico (es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.).
nzionalità del recupero naturalistico (es. isole per la nidificazione, movimentazione morfologica del fondo degli invasi, ecc.). Nelle aree di cava di pianura si devono costruire, di norma, almeno due pozzi piezome- trici per il controllo della qualità delle acque sotterranee durante la coltivazione, l'uno a monte e l'altro a valle dell'area di scavo nel senso della direzione di flusso delle falde.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 34 I piezometri devono essere perforati ad una profondità superiore alla massima soggia- cenza del livello di falda determinata sulla base di apposito studio idrogeologico; allo scopo possono essere utilizzati anche pozzi esistenti purché dotati delle caratteristiche di cui sopra. I piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campio-
delle caratteristiche di cui sopra. I piezometri devono essere rivestiti ed attrezzati per le misure di livello e per i campio- namenti periodici delle acque prima dell'inizio delle operazioni di cava; il diametro mi- nimo del tubo piezometrico installato dovrà essere di 4". Per le cave interessanti la falda freatica si richiedono durante la coltivazione, campio- namenti ed analisi stagionali delle acque del lago di cava. Nei piezometri dovranno essere effettuati almeno due campionamenti annuali, sui
analisi stagionali delle acque del lago di cava. Nei piezometri dovranno essere effettuati almeno due campionamenti annuali, sui quali effettuare, nei laboratori ufficialmente riconosciuti, le necessarie analisi chimiche. La Commissione Tecnica Infraregionale delle Attività Estrattive potrà prevedere ulteriori campionamenti ed analisi chimiche e definire il periodo per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della ca- va.
per il quale dovranno essere continuati i prelievi e le analisi in seguito all'avvenuta coltivazione e ripristino della ca- va. Gli impianti di trasformazione che utilizzano acque sotterranee o superficiali o prove- nienti da acquedotto nel proprio ciclo di lavorazione dovranno operare conforme- mente a quanto disposto dal 1° comma, lett. d), dell’art. 103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati super-
103 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, in base al quale è vietato lo scarico sul suolo o negli strati super- ficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque provenienti dalla lavora- zione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, pur- ché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condi-
usivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli. Tale condi- zione dovrà essere adeguatamente dimostrata e supportata con documentazione tecnica all’atto della richiesta di autorizzazione. Lo smaltimento dei liquami zootecnici o di fanghi di depurazione è vietato in tutte le aree di cava attive o non ripristinate. ART. 32 – TUTELA DELLA PERMEABILITÀ DELL’ACQUIFERO
di depurazione è vietato in tutte le aree di cava attive o non ripristinate. ART. 32 – TUTELA DELLA PERMEABILITÀ DELL’ACQUIFERO Nel caso di escavazioni in falda, qualora il recupero sia di tipo naturalistico, per limitare gli effetti di riduzione della permeabilità dell'acquifero ad opera di materiali fini limosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde del lago di cava devono essere rispettate le seguenti precauzioni:
imosi ed argillosi che si depositano sul fondo e sulle sponde del lago di cava devono essere rispettate le seguenti precauzioni: − adottare tecniche di estrazione che riducono la ricaduta in acqua delle frazioni fini limose ed argillose; − le acque provenienti dall'impianto di lavaggio non devono essere rimesse diretta- mente nel lago di cava ai sensi dell’art. 104 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. Parte Terza, ma essere preventivamente stoccate in apposite vasche di decanta-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 35 zione per un periodo di tempo sufficiente al deposito della maggior parte delle par- ticelle fini; l’ubicazione dell’impianto di lavaggio e delle vasche di decantazione devono risultare da apposite cartografie, parte integrante del piano di coltivazione; − in deroga a quanto sopra e previa indagine preventiva finalizzata a verificare
ie, parte integrante del piano di coltivazione; − in deroga a quanto sopra e previa indagine preventiva finalizzata a verificare l’assenza di sostanze estranee, potrà essere autorizzato lo scarico nella stessa falda delle acque utilizzate per di lavaggio, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusi- vamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggia- mento alla falda acquifera; l’autorizzazione è comunque subordinata al parere fa-
ART. 33 – PENDENZA DELLE SCARPATE ED ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO
ali ed il loro scarico non comporti danneggia- mento alla falda acquifera; l’autorizzazione è comunque subordinata al parere fa- vorevole dell’ARPA ed è rilasciata ai sensi delle normative vigenti. ART. 33 – PENDENZA DELLE SCARPATE ED ALTEZZA DEL FRONTE DI SCAVO La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo durante la fase di coltivazio- ne ed in seguito al recupero finale deve essere tale da garantire le condizioni di mas-
ART. 34 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO
di scavo durante la fase di coltivazio- ne ed in seguito al recupero finale deve essere tale da garantire le condizioni di mas- sima sicurezza, in rapporto ai metodi di scavo adottati. La pendenza delle scarpate e l'altezza del fronte di scavo dovranno essere stabilite in fase progettuale, in relazione ai risultati di specifiche analisi di stabilità eseguite sulla base di prove in sito e di laborato- rio. ART. 34 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO
ART. 34 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO
à eseguite sulla base di prove in sito e di laborato- rio. ART. 34 – RINVENIMENTO DI REPERTI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO O STORICO Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico, e paleontologico dovranno essere sospesi immediatamente i lavori e comunicato entro 24 ore l'avvenuto ritrovamento alla auto- rità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. I
ART. 35 – RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
lla auto- rità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità. In ta- le ipotesi, trattandosi di forza maggiore, potrà essere concessa una proroga ai tempi di coltivazione pari al doppio del periodo di forzata sospensione fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.. ART. 35 – RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
ART. 35 – RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI
fermo restando il limite di anni uno ai sensi dell’art. 15 della L.R. 17/91 e s.m.i.. ART. 35 – RINVENIMENTO DI ORDIGNI BELLICI Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione della cava venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la Ditta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare.
itta titolare della autorizzazione estrattiva deve comunicarlo direttamente e tempestivamente alla competente Autorità Militare. All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la Ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritro-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 36 vamento, oltre che all'Autorità Militare, anche al Sindaco. I lavori potranno essere ripre- si solo col benestare scritto dell'Autorità Militare. ART. 36 – STRADA DI ACCESSO - POLVEROSITÀ La Ditta dovrà provvedere all'esecuzione, in sede di progettazione estrattiva, di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento dei polveri e la rimozione dei fanghi
de di progettazione estrattiva, di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento dei polveri e la rimozione dei fanghi prodotti dal trasporto dei materiali lungo la pista di accesso alla cava dalla viabilità pubblica. La polverosità all'esterno dell'area di cava e della strada di accesso non potrà in ogni caso risultare superiore agli standard di qualità dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità
ART. 37 – CONTENIMENTO DEL RUMORE
dell'aria fissati dalla normativa vigente; in ogni caso dovranno essere messi in opera sistemi di umidificazione della viabilità "bianca" e dovrà essere garantita la necessaria ripulitura della viabilità pubblica di ac- cesso. ART. 37 – CONTENIMENTO DEL RUMORE L'incremento del rumore equivalente dovuto al complesso delle attività di cava in cor- rispondenza degli edifici residenziali limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle nor- me e dai regolamenti vigenti. ART. 38 – DIRETTORE RESPONSABILE
TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE
enziali limitrofi non dovrà superare i limiti previsti dalle nor- me e dai regolamenti vigenti. ART. 38 – DIRETTORE RESPONSABILE Fatte salve le responsabilità del titolare dell'autorizzazione e del proprietario del terreno, spetta al direttore responsabile di cava di cui all'art. 6 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 e s.m.i. rispettare e far rispettare le norme del P.A.E. e le prescrizioni del Piano di coltiva- zione ed al progetto di sistemazione. TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE
TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE
prescrizioni del Piano di coltiva- zione ed al progetto di sistemazione. TITOLO VII – MODALITÀ DI SISTEMAZIONE FINALE DELLE CAVE ART. 39 – FINALITÀ E MODALITÀ GENERALI La sistemazione finale dell'area di cava deve riportare l'uso del suolo allo stato prece- dente l'inizio della coltivazione (si parlerà in questo caso di ripristino), oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano
to caso di ripristino), oppure migliorare dal punto di vista ambientale l'area di estrazione attraverso interventi che producano un assetto finale equilibrato dal punto di vista ecosistemico e paesaggistico (si parlerà in questo caso di recupero). Le modalità specifiche di sistemazione finale della cava varieranno in ogni caso a se- conda della natura geologica e geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, stori-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 37 ca ed ambientale del sito e si ispireranno a criteri di intervento omogenei e unitari, al- cuni dei quali sono qui di seguito elencati: • il miglioramento delle condizioni di intervento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di terreno ve-
rvento va ricercato sia nelle modifiche della morfologia (abbattimento delle pendenze) che del substrato (riporto di terreno ve- getale e di inerti a granulometria fine limo e argilla con percentuali superiori al 20%); • i materiali di risulta vanno preferenzialmente utilizzati per il recupero ambientale del- le aree estrattive dismesse; • un'attenzione particolare va posta allo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando
llo scotico, stoccaggio e riutilizzo del terreno vegetale; la programmazione di questi movimenti di terra deve avvenire evitando che l'humus vada disperso e messo a discarica o che venga stoccato per tempi molto lunghi prima di un suo riutilizzo, favorendo in tal caso il deterioramento delle sue caratteristiche pedologiche ad opera degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.); va sottolineato a questo riguardo che la condizione principale per la riuscita
degli agenti meteorici (piogge dilavanti, ecc.); va sottolineato a questo riguardo che la condizione principale per la riuscita del recupero delle cave è proprio la disponibilità di terreno vegetale; • per quanto riguarda le tecniche di ingegneria naturalistica da adottare va data preferenza a idrosemine con specie floristiche autoctone e a semplici messe a di- mora di alberi e arbusti; • soluzioni di costo maggiore quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di
ici messe a di- mora di alberi e arbusti; • soluzioni di costo maggiore quali palificate vive, viminate e biostuoie, impianto di alberi adulti, tecniche di rivestimento vegetativo su roccia a media e forte penden- za (reti zincate in abbinamento con stuoie, geogriglie, ecc.), tecniche di invec- chiamento artificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) vanno limitate ai casi di effettiva necessità;
rtificiale dei fronti rocciosi e strutture di sostegno (muri, terre armate, ecc.) vanno limitate ai casi di effettiva necessità; • al fine di una ottimizzazione operativa dei lavori, la coltivazione sarà fatta di regola per lotti successivi; l'inizio del lotto dovrà essere contestuale all'avvenuto inizio delle operazioni di recupero del lotto precedente sfruttato; • nel caso di aree estrattive localizzate all’interno di siti della Rete Natura 2000 occor-
pero del lotto precedente sfruttato; • nel caso di aree estrattive localizzate all’interno di siti della Rete Natura 2000 occor- rerà conformare le finalità del recupero/ripristino alle misure di conservazione previ- ste dai piani di gestione degli stessi. Le modalità di sistemazione finale possono prevedere sia il ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di
a il ripristino dello stato iniziale dei luoghi che gli interventi finalizzati ad una nuova destinazione d'uso del territorio di tipo produttivo agricolo, forestale, naturalistico, urbanistico, idraulico-fluviale, ecc.. Tali possibilità sono descritte nei successivi articoli e dovranno essere dettagliatamente de- finite dai P.A.E. comunali e dai loro strumenti attuativi, anche in conformità con gli indi- rizzi e le direttive del P.S.C..
e- finite dai P.A.E. comunali e dai loro strumenti attuativi, anche in conformità con gli indi- rizzi e le direttive del P.S.C.. Il progetto di sistemazione è presentato contemporaneamente alla richiesta di autoriz- zazione di coltivazione e dovrà contenere gli elaborati elencati nell'allegato B. Tali ela- borati dovranno comunque rispondere ai seguenti requisiti:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 38 • sfruttare le opportunità offerte dall'uso della vegetazione e di tecniche di ingegneria naturalistica per limitare gli impatti negativi prodotti dall'intervento ed ottenere, in particolare, la stabilizzazione superficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti e il contenimento della diffusione di polveri;
uperficiale delle scarpate, il ripristino dei canali irrigui e di scolo esistenti e il contenimento della diffusione di polveri; • affiancare alle esigenze di funzionalità dell'intervento una adeguata qualità dell'as- setto finale anche dal punto di vista percettivo ed ecosistemico; • sfruttare le opportunità che il nuovo ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo. Il progetto di sistemazione finale affronterà:
ambiente recuperato fornisce per i controlli sul sistema ambientale complessivo. Il progetto di sistemazione finale affronterà: • eventuali adattamenti delle soluzioni previste dal progetto di coltivazione (ad es. la disposizione dei lotti) per quanto riguarda i movimenti di terra e la regolazione delle acque di ruscellamento superficiale; • gli aspetti relativi alla disposizione spaziale dei vari elementi dell'impianto rispetto al
que di ruscellamento superficiale; • gli aspetti relativi alla disposizione spaziale dei vari elementi dell'impianto rispetto al contesto, con particolare attenzione per le modalità di regolazione dei deflussi delle acque superficiali e per le condizioni di raccordo con la vegetazione naturale circo- stante; • l'uso della vegetazione più consona alle locali caratteristiche floristiche del sito, an- che adottando interventi di ingegneria naturalistica come complemento agli ele- menti strutturali.
che floristiche del sito, an- che adottando interventi di ingegneria naturalistica come complemento agli ele- menti strutturali. Il progetto deve prevedere di regola la sistemazione dell'area direttamente interessata dall'intervento; in alcuni casi il raccordo con il paesaggio e l'ecosistema circostante ri- chiederà anche interventi su aree esterne che dovranno essere concordati con i ri- spettivi proprietari privati o pubblici. Il progetto di inserimento dell'intervento nel conte-
ART. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA
ranno essere concordati con i ri- spettivi proprietari privati o pubblici. Il progetto di inserimento dell'intervento nel conte- sto ambientale avrà lo scopo di ottimizzare l'assetto architettonico, paesaggistico ed ecosistemico ad intervento ultimato sfruttando, ove possibile, la capacità dell'ambien- te di mitigare le interferenze indesiderate prodotte dall'impatto sull'ambiente circostan- te stesso. ART. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA
ART. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA
enze indesiderate prodotte dall'impatto sull'ambiente circostan- te stesso. ART. 40 – TERMINI DEI LAVORI E GARANZIA FIDEJUSSORIA Con la convenzione, di cui all'art. 12 della L.R. 17/91, il soggetto richiedente l'autorizza- zione all'esercizio dell'attività estrattiva si impegna anche all'esecuzione delle opere previste nel progetto di sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione.
progetto di sistemazione finale della cava, secondo le prescrizioni tecniche e nei termini indicati nell'atto di autorizzazione. Nella stessa convenzione si devono prevedere le garanzie finanziarie per l'adempimen- to degli obblighi derivanti dalla convenzione. A garanzia della sua fattibilità, il Piano di sistemazione finale presentato dalla ditta inte- ressata dovrà essere corredato da computo metrico estimativo da cui si evinca il costo
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 39 globale dell'intervento. Tale valore, una volta valutato congruo rispetto ai prezzi di mer- cato riportati nei tariffari della Camera di Commercio e scorporato per lotti funzionali, dovrà equivalere al valore della cauzione o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in
parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza.
o della fidejussione versata dalla ditta al momento della firma della convenzione e sarà eventualmente utilizzato in tutto o in parte dal Comune per assicurare il recupero in caso di inadempienza. Le attività di sistemazione finale, per aree non più soggette ad interventi estrattivi de- vono essere ultimate nei termini previsti dal provvedimento di autorizzazione. Il collaudo da parte del Comune dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia
dal provvedimento di autorizzazione. Il collaudo da parte del Comune dovrà avvenire dopo almeno un ciclo vegetativo, a garanzia del risultato del recupero. Oltre il termine previsto dall'autorizzazione il Comune avvierà le procedure amministrative previste nei confronti del soggetto inadempiente e, avva- lendosi dei depositi cauzionali di cui sopra, provvederà alla sistemazione dell'area. E’ facoltà del Comune, nell’ambito dell’autorizzazione convenzionata, prolungare i
ART. 41 – RIPRISTINO PRODUTTIVO AGRICOLO
opra, provvederà alla sistemazione dell'area. E’ facoltà del Comune, nell’ambito dell’autorizzazione convenzionata, prolungare i termini per la verifica ed il collaudo della funzionalità degli interventi di sistemazione fi- nale a destinazione naturalistica eseguiti dalla ditta esercente, prolungando di conse- guenza anche il termine della garanzia fidejussoria. ART. 41 – RIPRISTINO PRODUTTIVO AGRICOLO Il ripristino produttivo consiste in un recupero morfologico e successivo riporto di sub-
T. 41 – RIPRISTINO PRODUTTIVO AGRICOLO
T. 41 – RIPRISTINO PRODUTTIVO AGRICOLO Il ripristino produttivo consiste in un recupero morfologico e successivo riporto di sub- strato pedogenetico per ridestinare l’area di cava all'attività agricola. In questo tipo di sistemazione finale, particolare attenzione deve essere data alla ricomposizione dei fondi agrari, alla conservazione o alla piantagione di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà, onde conservare aree di compensazione ecolo- gica.
di alberi e cespugli lungo le strade campestri e lungo i limiti di proprietà, onde conservare aree di compensazione ecolo- gica. Ultimata l'attività estrattiva, si dà inizio alla fase di recupero agricolo con la ridetermina- zione delle caratteristiche clivometriche e fisiche del terreno atto alle colture. Il ripristino può essere effettuato all'altezza del piano di campagna originario (ritomba- mento a quota alta) o a quota bassa (ritombamento parziale), tramite riempimento
ART. 42 – RECUPERO NATURALISTICO
ezza del piano di campagna originario (ritomba- mento a quota alta) o a quota bassa (ritombamento parziale), tramite riempimento totale o parziale dello scavo con il materiale inerte di cui al successivo Art. 47 e la ri- messa in posto, come ultimo strato terroso, del cappellaccio e degli scarti di coltivazio- ne precedentemente accantonati. ART. 42 – RECUPERO NATURALISTICO Per recupero naturalistico si intende la creazione e/o ricostituzione dei caratteri di natu-
ART. 42 – RECUPERO NATURALISTICO
i. ART. 42 – RECUPERO NATURALISTICO Per recupero naturalistico si intende la creazione e/o ricostituzione dei caratteri di natu- ralità della zona di cava in relazione con l'ambiente circostante. Nel caso delle cave di monte il recupero naturalistico contempla una sistemazione morfologica, consistente nell'adattamento delle pareti del fronte di cava alla nuova situazione ambientale, attraverso lo scoronamento della testa delle pendici, il riporto
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 40 del materiale al piede del fronte e la ripulitura delle pendici stesse da eventuali mate- riali in stato di instabilità precaria. Per operare il restauro in condizioni ottimali e proteg- gere la zona dal ruscellamento dell'acqua piovana e da fenomeni quali erosioni e dis- sesti geologici, dovrà essere attuato un idoneo sistema di drenaggio. Ultimato il sistema
na e da fenomeni quali erosioni e dis- sesti geologici, dovrà essere attuato un idoneo sistema di drenaggio. Ultimato il sistema di drenaggio, è possibile dare inizio al recupero naturalistico ossia all'opera di rinverdi- mento. Questa dovrà in genere essere effettuata mediante il riporto sui gradoni di terreno ve- getale, che sarà sottoposto ad idonea piantumazione prioritariamente con specie ar- bustive ed arboree autoctone. Nel caso non si possa procedere a piantumazione, do-
piantumazione prioritariamente con specie ar- bustive ed arboree autoctone. Nel caso non si possa procedere a piantumazione, do- vranno essere usate idonee tecniche di inerbimento. Una particolare attenzione deve essere data alla disposizione delle specie arbustive ed arboree. E' opportuno ad esem- pio, ai fini del mascheramento, disporre le piante nel modo più naturale possibile evi- tando sia accostamenti che creino contrasti cromatici, che insediamenti monospecifi-
piante nel modo più naturale possibile evi- tando sia accostamenti che creino contrasti cromatici, che insediamenti monospecifi- ci. Onde evitare strutture troppo geometriche, è consigliabile invece rompere le linee dei gradonamenti alternando su ogni gradone alberi ed arbusti in modo da sfalsare le forme tra i gradoni contigui. Per raccordare il versante con il piano orizzontale alla base della cava, è inoltre oppor- tuna la piantumazione di arbusti seguiti nel tratto più vicino alla scarpata, dalla messa
alla base della cava, è inoltre oppor- tuna la piantumazione di arbusti seguiti nel tratto più vicino alla scarpata, dalla messa a dimora di specie arboree. Nel caso di attività estrattive in pianura, le cave in falda sono particolarmente indicate ad un recupero di tipo naturalistico: queste permettono la creazione di nuovi paesaggi caratterizzati da laghetti circondati da vegetazione autoctona e che col tempo, gra- zie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permetteranno lo svi-
azione autoctona e che col tempo, gra- zie all'insediamento dell'avifauna e di specie ittiche appropriate, permetteranno lo svi- luppo di nuovi habitat. Per questo tipo di recupero, sono preferibilmente utilizzate cave di ghiaia e sabbia le quali possono, anche in uno spazio ristretto, presentare una molteplicità di condizioni ambientali. Sono inoltre preferibili cave con specchi d'acqua di piccole dimensioni, meglio se di
una molteplicità di condizioni ambientali. Sono inoltre preferibili cave con specchi d'acqua di piccole dimensioni, meglio se di forma irregolare e con profondità differenti. Il recupero porta così alla formazione di nuovi habitat, i quali possono anche essere gestiti per la fruizione pubblica con la co- struzione di strutture per l'educazione ambientale e la ricreazione. Il recupero dovrà essere preceduto innanzitutto da un'opera di stabilizzazione delle
r l'educazione ambientale e la ricreazione. Il recupero dovrà essere preceduto innanzitutto da un'opera di stabilizzazione delle sponde, cercando di adattarle il più possibile alla nuova situazione ambientale che si verrà a creare, anche attraverso idonea piantumazione ripariale. La zona può successivamente o essere abbandonata ad un recupero naturalistico spontaneo, oppure può venire artificialmente riportata all'ambiente autoctono origina-
abbandonata ad un recupero naturalistico spontaneo, oppure può venire artificialmente riportata all'ambiente autoctono origina- rio con la piantagione di specie arboree ed arbustive del luogo, con la promozione dello sviluppo dell'avifauna e con l’eventuale introduzione di specie ittiche compatibili con le condizioni climatiche della zona e con le caratteristiche chimico-fisiche dell'ac- qua.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 41 Nel caso di aree estrattive localizzate all’interno di siti della Rete Natura 2000, il piano di sistemazione finale dovrà conformare le proprie finalità di recupero naturalistico alle misure di conservazione previste dai piani di gestione degli stessi, con particolare atten- zione alla ricostruzione degli originari aspetti paesaggistici ed al potenziamento della rete ecologica locale.
ART. 43 – RECUPERO URBANISTICO
rticolare atten- zione alla ricostruzione degli originari aspetti paesaggistici ed al potenziamento della rete ecologica locale. ART. 43 – RECUPERO URBANISTICO Il recupero urbanistico consiste nell'utilizzo della cava per la realizzazione di insedia- menti industriali, residenziali o per attività sportive ed il tempo libero (verde pubblico at- trezzato, laghetti per la pesca sportiva, bacini di canottaggio, per la balneazione, ecc.), comunque conformemente alle indicazioni e direttive del P.S.C..
ART. 44 – RECUPERO TECNICO-FUNZIONALE
esca sportiva, bacini di canottaggio, per la balneazione, ecc.), comunque conformemente alle indicazioni e direttive del P.S.C.. Recuperi finalizzati a scopi ricreativi possono essere effettuati in cave site preferibilmen- te in zone non agricole o il cui terreno non risulta idoneo a tale attività. ART. 44 – RECUPERO TECNICO-FUNZIONALE Per recupero tecnico-funzionale si intende ogni attività di sistemazione finale della ca-
ART. 44 – RECUPERO TECNICO-FUNZIONALE
ART. 44 – RECUPERO TECNICO-FUNZIONALE Per recupero tecnico-funzionale si intende ogni attività di sistemazione finale della ca- va che finalizza le attività estrattive alla realizzazione di opere di interesse pubblico. Le cave di ghiaia e sabbia disposte nelle adiacenze dei corsi di acqua si prestano, per esempio, ad essere utilizzate come opere per la laminazione delle piene (casse di e- spansione). In questo caso il fondo dello scavo può essere recuperato a fini naturalistici
ART. 45 – BACINI AD USO PLURIMO
laminazione delle piene (casse di e- spansione). In questo caso il fondo dello scavo può essere recuperato a fini naturalistici con la piantagione di varie essenze erbacee, arboree ed arbustive o essere interessato da un recupero agricolo a quota bassa con la semina prevalentemente di piante le- guminose o graminacee. ART. 45 – BACINI AD USO PLURIMO Tramite gli accordi previsti e disciplinati dalla L. 241/90 e s.m.i. e dalla L.R. 20/2000 e
ART. 45 – BACINI AD USO PLURIMO
cee. ART. 45 – BACINI AD USO PLURIMO Tramite gli accordi previsti e disciplinati dalla L. 241/90 e s.m.i. e dalla L.R. 20/2000 e s.m.i. sulla base delle proposte del PTCP (variante di approfondimento in materia di Tu- tela delle Acque) e delle individuazioni del P.I.A.E., alcuni ambiti e poli estrattivi potran- no essere destinati ad ospitare bacini ad uso plurimo, al fine di ridurre il deficit idrico de- rivante dall’utilizzo delle acque nel settore agricolo e produttivo, garantire al corso
al fine di ridurre il deficit idrico de- rivante dall’utilizzo delle acque nel settore agricolo e produttivo, garantire al corso d’acqua il mantenimento di un deflusso minimo vitale (DMV), ovvero contribuire alla ricarica delle falde sotterranee. I bacini dovranno essere progettati per creare habitat umidi differenziati (con canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofili, isole vegetate, ecc.) ai sensi del precedente
midi differenziati (con canneti e tifeti, boschetti ripariali mesofili e igrofili, isole vegetate, ecc.) ai sensi del precedente art. 42, in cui una parte delle acque invasate dovranno alimentare la rete irrigua super- ficiale nel periodo siccitoso. La potenzialità di invaso, innalzabile anche attraverso la
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 42 messa in opera di rilevati arginali, dovrà quindi tenere conto sia delle finalità naturalisti- che che delle esigenze produttive, contemplando anche eventuali ulteriori funzionalità dell’uso plurimo (ricreativo, idraulico, DMV, ecc.), se compatibili. Il fondo e le sponde dei bacini dovranno essere opportunamente impermeabilizzati,
eativo, idraulico, DMV, ecc.), se compatibili. Il fondo e le sponde dei bacini dovranno essere opportunamente impermeabilizzati, secondo le tecniche ritenute più idonee (con argilla e bentonite, con o senza teli sinte- tici): in sede di collaudo dell’opera, dovrà essere dimostrato il raggiungimento di per- meabilità <1*10 -6 cm/s dello strato di impermeabilizzazione realizzato. I P.A.E. comunali, oltre a definire l’assetto complessivo dell’intero ambito estrattivo ai
o di impermeabilizzazione realizzato. I P.A.E. comunali, oltre a definire l’assetto complessivo dell’intero ambito estrattivo ai sensi dell’art. 7 della L.R. 17/91 e s.m.i., dovranno contenere una previsione di massima degli interventi necessari per la realizzazione dei bacini ad uso plurimo, comprensiva di un cronoprogramma esecutivo degli stessi e di una stima preliminare delle opere ac- cessorie (condotta di adduzione/derivazione, opere di presa e rilascio, eventuali argi-
di una stima preliminare delle opere ac- cessorie (condotta di adduzione/derivazione, opere di presa e rilascio, eventuali argi- nature, opere di difesa spondale, ecc.) e dei relativi costi, nonché definire puntualmen- te l’iter procedurale per l’attuazione dei progetti esecutivi. Questi ultimi dovranno esse- re condivisi ed approvati dal Servizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, dagli enti idraulici competenti e dal soggetto gestore dei bacini stessi.
ART. 46 – DISCARICHE
rvizio Tecnico di Bacino della Regione Emilia-Romagna, dagli enti idraulici competenti e dal soggetto gestore dei bacini stessi. La destinazione finale dei bacini ad uso plurimo dovrà contemplare la finalità pubblica degli stessi: in tal senso sarà necessario che il Comune o l’ente utilizzatore acquisiscano la piena disponibilità delle aree interessate, una volta completato l’intervento. ART. 46 – DISCARICHE Nelle cave di argilla, se previsto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), è
ART. 46 – DISCARICHE
’intervento. ART. 46 – DISCARICHE Nelle cave di argilla, se previsto dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (P.P.G.R.), è possibile installare impianti di pubblica discarica controllata ai sensi della normativa statale e regionale vigente. ART. 47 – MATERIALI AMMESSI PER I RITOMBAMENTI Per il ritombamento delle cave sono ammessi esclusivamente i materiali che possono essere utilizzati sulla base della vigente normativa in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152
usivamente i materiali che possono essere utilizzati sulla base della vigente normativa in materia (D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.) e che dovranno comunque essere individuati e specificati nei P.A.E..
TITOLO VIII – IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 43 TITOLO VIII – IMPIANTI DI RECUPERO E TRATTAMENTO DEGLI INERTI ART. 48 – AREE DI RACCOLTA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE Al fine di incentivare la raccolta ed il riciclaggio dei materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), nonché delle terre e rocce di scavo definite
ei materiali provenienti da attività di costruzione e demolizione (rifiuti da C&D), nonché delle terre e rocce di scavo definite dall’art. 186 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., i Comuni dovranno, anche in forma associata, individuare sul proprio territorio specifiche aree in cui sia consentito lo stoc- caggio temporaneo di tali rifiuti. Tali aree potranno essere previste anche nell’ambito del P.A.E., in particolare se localiz-
caggio temporaneo di tali rifiuti. Tali aree potranno essere previste anche nell’ambito del P.A.E., in particolare se localiz- zate in corrispondenza o in continuità di altre aree adibite a raccolta di rifiuti già indivi- duate dagli strumenti urbanistici vigenti (ad es. stazioni ecologiche, attrezzate o meno) e nel rispetto delle normative vigenti in materia. Congiuntamente all’individuazione delle aree di raccolta e stoccaggio provvisorio dei
spetto delle normative vigenti in materia. Congiuntamente all’individuazione delle aree di raccolta e stoccaggio provvisorio dei materiali provenienti da C&D, e comunque preliminarmente alla loro entrata in funzio- ne, i Comuni dovranno individuare i soggetti pubblici o privati abilitati ad effettuare le operazioni di smaltimento, trattamento e/o messa in sicurezza degli stessi e sottoscrive- re con questi apposite convenzioni/accordi per disciplinarne le modalità di gestione
sa in sicurezza degli stessi e sottoscrive- re con questi apposite convenzioni/accordi per disciplinarne le modalità di gestione del servizio, ai sensi e nel rispetto del D.Lgs. 152/2006. Le iniziative di cui sopra potranno anche rientrare in un contesto di azioni più ampio, da definire nell’ambito di un accordo di programma tra associazioni di categoria, Comuni, C.C.I.A.A., ordini e collegi professionali al fine di favorire esperienze di demolizione se-
associazioni di categoria, Comuni, C.C.I.A.A., ordini e collegi professionali al fine di favorire esperienze di demolizione se- lettiva e di aumentare la dotazione impiantistica per il recupero (anche di qualità) di questi materiali. Fatto salvo il rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale, urbanistica e gestione dei rifiuti, la raccolta degli inerti da demolizione e costruzione a livello comu- nale dovrà inoltre essere sottoposta alle ulteriori seguenti condizioni:
gli inerti da demolizione e costruzione a livello comu- nale dovrà inoltre essere sottoposta alle ulteriori seguenti condizioni:
- le aree di stoccaggio provvisorio dovranno essere ben segnalate, di facile accesso, delimitate, recintate e custodite;
- le aree di stoccaggio provvisorio devono, per quanto possibile, essere mascherate rispetto all’esterno con adeguate opere di mitigazione (cortine alberate, siepi pluri- specifiche, ecc.);
ile, essere mascherate rispetto all’esterno con adeguate opere di mitigazione (cortine alberate, siepi pluri- specifiche, ecc.);
- la zona di stoccaggio vera e propria dovrà essere opportunamente impermeabiliz- zata;
- i materiali non provenienti da interventi di C&D (ad es. inerti ferrosi, rifiuti ingombranti di qualsiasi tipo, rifiuti organici, carte e cartoni, plastiche, ecc.) dovranno essere og- getto di smaltimento in impianti appositi, in dipendenza dei codici di appartenenza;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 44
- all’interno dell’area sarà, inoltre, consentito l’insediamento delle attrezzature di ser- vizio (incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, manufatti per ricovero e ripa- razione degli automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, vasche di decantazione delle acque di lavaggio, ecc.).
r i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, vasche di decantazione delle acque di lavaggio, ecc.). Al fine di incentivare il massimo ricorso possibile all’utilizzo di materiali provenienti da C&D, in sostituzione degli inerti naturali, è data possibilità ai Comuni di prevedere quote obbligatorie minime di tali materiali all’interno dei capitolati d’appalto per l’esecuzione delle opere di viabilità ed infrastrutturali presenti sul proprio territorio.
ART. 49 - IMPIANTI TEMPORANEI DI TRATTAMENTO DEGLI INERTI
’interno dei capitolati d’appalto per l’esecuzione delle opere di viabilità ed infrastrutturali presenti sul proprio territorio. ART. 49 - IMPIANTI TEMPORANEI DI TRATTAMENTO DEGLI INERTI Gli impianti temporanei di prima lavorazione e trattamento degli inerti (frantoio), se di- rettamente connessi alle attività estrattive disciplinate dal P.I.A.E., dovranno rivestire caratteri di assoluta precarietà ed essere rimossi al termine della coltivazione delle ca- ve stesse.
I.A.E., dovranno rivestire caratteri di assoluta precarietà ed essere rimossi al termine della coltivazione delle ca- ve stesse. Possono essere consentiti dal Comune ampliamenti e ammodernamenti di detti im- pianti nei limiti dettati dall'incremento o dalla variazione tecnologica dell'attività estrat- tiva, a cui gli impianti stessi sono connessi; è fatto comunque divieto di utilizzo delle a- ree occupate da tali frantoi temporanei per destinazioni diverse da quelle di selezione
to comunque divieto di utilizzo delle a- ree occupate da tali frantoi temporanei per destinazioni diverse da quelle di selezione e prima lavorazione dei materiali estratti, compresa la messa in opera di impianti di tra- sformazione (per la produzione di asfalti, bitumi, calcestruzzi, ecc.). Per i frantoi in oggetto, se ubicati all’interno di cave ricadenti in fascia A o B del PAI o del P.T.C.P., deve essere comunque assicurata l'assenza di interazioni negative degli
i cave ricadenti in fascia A o B del PAI o del P.T.C.P., deve essere comunque assicurata l'assenza di interazioni negative degli impianti stessi e dei depositi temporanei connessi con l'assetto delle esistenti opere i- drauliche di difesa e con il regolare deflusso delle piene. Il progetto di coltivazione e sistemazione finale della cava dovrà indicare l’assetto fina- le e gli interventi per la riqualificazione delle aree occupate dal frantoio al termine
ART. 50 – IMPIANTI FISSI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI
ella cava dovrà indicare l’assetto fina- le e gli interventi per la riqualificazione delle aree occupate dal frantoio al termine dell’attività dell’impianto e prevedere di conseguenza adeguate garanzie fidejussorie. ART. 50 – IMPIANTI FISSI DI TRATTAMENTO E TRASFORMAZIONE DEGLI INERTI I Comuni, in sede di adeguamento del proprio piano di settore, dovranno provvedere a definire puntualmente la compatibilità ambientale ed urbanistica degli impianti fissi
io piano di settore, dovranno provvedere a definire puntualmente la compatibilità ambientale ed urbanistica degli impianti fissi di trattamento e trasformazione degli inerti esistenti sul proprio territorio, con particolare riferimento a quelli localizzati all’interno di ambiti di particolare rilevanza ambientale (parchi e riserve regionali, siti della Rete Natura 2000 ed aree demaniali) e secondo le indicazioni contenute nel Quadro conoscitivo del P.I.A.E..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 45 Per gli impianti di trattamento e trasformazione degli inerti ritenuti non compatibili ai sensi del comma precedente, entro due anni dall’approvazione del PAE dovrà essere predisposto dall’esercente ed approvato dal Comune un Progetto di sviluppo e riquali- ficazione ambientale, mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mi-
e un Progetto di sviluppo e riquali- ficazione ambientale, mirato ad individuare gli impatti indotti e le relative misure di mi- tigazione adottabili nell’area interessata dall’impianto e in un suo intorno significativo. Nel Progetto dovranno quindi anche essere indicati gli eventuali e/o necessari inter- venti di manutenzione, ammodernamento, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l’installazione di
, ampliamento e/o riassetto funzionale ed adeguamento igienico, sui complessi e sulle loro pertinenze, nonché l’installazione di strutture ed impianti tecnologici non fissi, ivi compresi quelli volti ad adempiere a dispo- sizioni e/o obiettivi di tutela dell’ambiente e della sicurezza, con conseguenti adegua- menti di natura urbanistica ed edilizia. Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A e B del PAI, da
di natura urbanistica ed edilizia. Il Progetto dovrà inoltre essere corredato, per gli impianti siti in fascia A e B del PAI, da una verifica di compatibilità idraulica tesa a dimostrare l’intatta capacità di portata dell’alveo; le opere dovranno comunque essere realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena. Il Progetto dovrà altresì contenere l’indicazione dei tempi di attuazione: la sua manca-
a pubblica incolumità in caso di piena. Il Progetto dovrà altresì contenere l’indicazione dei tempi di attuazione: la sua manca- ta presentazione o approvazione nei tempi previsti comporta il diniego di eventuali au- torizzazioni e/o concessioni per gli interventi di cui al presente comma, fatti salvi gli in- terventi di adeguamento alle norme sulla sicurezza e igiene dei lavoratori, derivanti da obblighi di legge. Gli impianti di cui è prevista la delocalizzazione non potranno essere assoggettati ad
ART. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI
voratori, derivanti da obblighi di legge. Gli impianti di cui è prevista la delocalizzazione non potranno essere assoggettati ad aggiornamenti tecnologici, se non relativi alla sicurezza e igiene dei lavoratori derivanti da obblighi di legge, ferma restando comunque la predisposizione, a cura dell’esercente ed approvata dal Comune, di un programma che dovrà definire i tempi di cessazione delle stesse attività in essere e le relative modalità. ART. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI
ART. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI
azione delle stesse attività in essere e le relative modalità. ART. 51 – EVENTUALE DELOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI INCOMPATIBILI La Provincia ed i Comuni perseguono l’obiettivo di incentivare la delocalizzazione degli impianti incompatibili ai sensi del precedente articolo ed in particolare di quelli ubicati in zone ad alta sensibilità ambientale (Parchi e riserve regionali, siti della Rete Natura 2000, aree demaniali).
quelli ubicati in zone ad alta sensibilità ambientale (Parchi e riserve regionali, siti della Rete Natura 2000, aree demaniali). A tal fine, la Provincia ed i Comuni, di concerto e d’intesa con i gestori degli impianti incompatibili che faranno specifica istanza, individueranno aree idonee al trasferimen- to degli impianti stessi e definiranno un sistema di incentivi alla delocalizzazione, atti- vando le fonti di finanziamento possibili a livello nazionale, regionale e locale, anche
incentivi alla delocalizzazione, atti- vando le fonti di finanziamento possibili a livello nazionale, regionale e locale, anche attraverso l’assegnazione di ulteriori quote di inerti estraibili ai sensi della L.R. n. 17/91 e s.m.i., fermo restando il rispetto del fabbisogno del PIAE.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 46 La definizione delle modalità amministrative, tecniche e progettuali per la delocalizza- zione degli impianti fissi incompatibili dovrà essere puntualmente disciplinata da speci- fici accordi di programma in variante agli strumenti urbanistici, ai sensi della L.R. 20/00 e s.m.i.. Le procedure di modifica degli strumenti di settore provinciale (P.I.A.E.) e comunale
stici, ai sensi della L.R. 20/00 e s.m.i.. Le procedure di modifica degli strumenti di settore provinciale (P.I.A.E.) e comunale (P.O.C., P.A.E.) per favorire tali operazioni di trasferimento degli impianti fissi incompati- bili sono dichiarate di pubblica utilità.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 47 ALLEGATO A: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
ARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 47 ALLEGATO A: CONTENUTI MINIMI DEL PIANO COMUNALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 48 Fermo restando che i contenuti del Piano comunale delle Attività Estrattive sono quelli descritti dall'art. 7 della L.R. 17/91, che lo stesso deve essere redatto nel rispetto delle
lle Attività Estrattive sono quelli descritti dall'art. 7 della L.R. 17/91, che lo stesso deve essere redatto nel rispetto delle indicazioni e prescrizioni del P.I.A.E. e degli strumenti di pianificazione regionali e di o- gni altro strumento sovraordinato, vengono di seguito elencati gli elementi minimi che devono essere contenuti nel P.A.E. stesso:
- inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento agli am- biti estrattivi indicati dal P.I.A.E.;
- inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento agli am- biti estrattivi indicati dal P.I.A.E.;
- stralcio degli indirizzi e delle direttive del Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) inerenti le zonizzazioni oggetto di intervento estrattivo;
- stato di fatto urbanistico esteso ad un adeguato intorno, che contenga le aree edi- ficate suddivise secondo le destinazioni d'uso prevalenti (residenza, produttivo, servi-
uato intorno, che contenga le aree edi- ficate suddivise secondo le destinazioni d'uso prevalenti (residenza, produttivo, servi- zi) e quelle di futuro sviluppo urbano, in quanto previsioni degli strumenti urbanistici vigenti. Sulle medesime tavole andranno altresì evidenziate: − le zone di interferenza relativamente ai diversi tipi di possibile inquinamento: acu- stico, atmosferico, idrico; − la viabilità esistente interessata dal traffico indotto dall'attività di cava ed even- tuali viabilità di progetto;
o, idrico; − la viabilità esistente interessata dal traffico indotto dall'attività di cava ed even- tuali viabilità di progetto; − le eventuali aree destinate all'accumulo temporaneo di materiali inerti e di scar- to; 4) relazione tecnica illustrativa con dettagliata analisi socio economica e calcolo del fabbisogno comunale; 5) relazione geologico-mineraria tesa a determinare l'effettiva disponibilità delle risorse evidenziando i possibili fenomeni negativi indotti dall'attività estrattiva, in termini di
effettiva disponibilità delle risorse evidenziando i possibili fenomeni negativi indotti dall'attività estrattiva, in termini di equilibrio geologico dei versanti e di interferenze con le acque superficiali e sotter- ranee, e relativa cartografia; 6) relazione agro-vegetazionale e paesistica tesa ad evidenziare, per le aree interessa- te dal Piano, gli aspetti agricoli, forestali, botanici, faunistici, paesaggistici, vincolistici e relativa cartografia;
eressa- te dal Piano, gli aspetti agricoli, forestali, botanici, faunistici, paesaggistici, vincolistici e relativa cartografia; 7) relazione tecnica progettuale, con allegata cartografia di progetto a scala non in- feriore a 1:5.000 su base C.T.R., in cui siano evidenziate le zone destinate ad attività estrattiva opportunamente numerate, l’indicazione delle modalità di svolgimento dell'attività estrattiva (escavazione e sistemazione finale) precisandone caratteristi-
ndicazione delle modalità di svolgimento dell'attività estrattiva (escavazione e sistemazione finale) precisandone caratteristi- che, tempi e eventuali limitazioni, opere e misure di compensazione, destinazione fi- nale delle aree di cava, ecc.; 8) norme tecniche di attuazione che contengano l'indicazione delle modalità di svol- gimento dell'attività estrattiva precisandone caratteristiche e limitazioni (tale defini- zione potrà essere differenziata per singole aree estrattive o per gruppi con caratte-
ratteristiche e limitazioni (tale defini- zione potrà essere differenziata per singole aree estrattive o per gruppi con caratte- ristiche omogenee in relazione al tipo litologico e/o all'ambito interessato). Tali nor-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 49 me dovranno contenere anche le tipologie e modalità di ripristino, definendone usi finali per ciascuna area contemplata dal Piano anche in funzione della durata del- l'attività; 9) per le previsioni estrattive ricadenti nelle aree golenali (fasce A e B individuate dal vigente P.T.C.P. in conformità al P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po
aree golenali (fasce A e B individuate dal vigente P.T.C.P. in conformità al P.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001) o in aree golenali in prossimità di ope- re di contenimento idraulico (entro 500 m dall'argine maestro), studio di compatibili- tà ambientale e idraulica in grado di individuare le modalità di coltivazione ottimali, le aree di rispetto delle opere idrauliche, le aree non interessabili dall'attività estratti-
modalità di coltivazione ottimali, le aree di rispetto delle opere idrauliche, le aree non interessabili dall'attività estratti- va e le modalità di recupero finale; 10) tavola dello strumento urbanistico vigente sulla quale sono indicate le aree desti- nate dal P.A.E. all'attività estrattiva; 11) nel caso di previsioni estrattive ricadenti all’interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti ambiti estrattivi vigenti), occorrerà predi-
nterno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti ambiti estrattivi vigenti), occorrerà predi- sporre tutta la documentazione necessaria per l’assoggettamento del piano alla valutazione di incidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i.. Il Piano delle attività Estrattive dovrà inoltre definire le modalità di manutenzione e ge- stione delle aree estrattive recuperate a conclusione dell'attività estrattiva.
oltre definire le modalità di manutenzione e ge- stione delle aree estrattive recuperate a conclusione dell'attività estrattiva. Per le previsioni ricadenti nelle aree golenali (fasce A e B individuate dal P.T.C.P. in con- formità al P.A.I., redatto dall’Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con D.P.C.M. 24 maggio 2001) o in aree golenali in prossimità di opere di contenimento i- draulico (entro 500 m dall'argine maestro), il Piano delle Attività Estrattive dovrà essere
ossimità di opere di contenimento i- draulico (entro 500 m dall'argine maestro), il Piano delle Attività Estrattive dovrà essere corredato da uno Studio di compatibilità ambientale e idraulica in grado di individuare le modalità di coltivazione, le aree di rispetto delle opere idrauliche, le aree interessabili dall'attività estrattiva, le modalità di recupero finale. I contenuti di tale studio, in ottemperanza ai “Criteri generali per l’elaborazione dei
rattiva, le modalità di recupero finale. I contenuti di tale studio, in ottemperanza ai “Criteri generali per l’elaborazione dei piani delle attività estrattive” approvati dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di baci- no del Fiume Po nella seduta del 24 ottobre 2001, dovranno risultare conformi all’Allegato D delle presenti NTA (Criteri per la redazione dello studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale di cui agli artt. 22 e 41 del PAI).
i NTA (Criteri per la redazione dello studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale di cui agli artt. 22 e 41 del PAI). Dell’adozione del P.A.E. dovrà esserne data comunicazione all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'Autorità idraulica competente, ai sensi dell’art. 41 delle N.T.A. del P.A.I.. All’autorità idraulica competente (Agenzia Interregionale per il Po o Servizio Tecnico di Bacino della R.E.R. competente per territorio) dovrà essere altresì trasmessa copia
terregionale per il Po o Servizio Tecnico di Bacino della R.E.R. competente per territorio) dovrà essere altresì trasmessa copia completa del Piano, corredata dallo Studio di compatibilità ambientale e idraulica, ai fini dell’acquisizione del nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. 25.07.1904 n° 523 e s.m.i..
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 50 ALLEGATO B: STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA' ESTRATTIVA - AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA
ATTUAZIONE
ATTUAZIONE pag. 50 ALLEGATO B: STRUMENTI ATTUATIVI DELLA PIANIFICAZIONE DELL’ATTIVITA' ESTRATTIVA - AUTORIZZAZIONE CONVENZIONATA
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 51 DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE PER ATTIVITA' ESTRATTIVA COMUNALE (ai sensi dell'art. 13 della L.R. 17/91 e s.m.i.) - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE La domanda di autorizzazione, in carta legale, va indirizzata al Sindaco, e deve essere
AUTORIZZAZIONE
91 e s.m.i.) - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE La domanda di autorizzazione, in carta legale, va indirizzata al Sindaco, e deve essere sottoscritta dal Titolare dell'attività estrattiva (che può essere soggetto distinto dal pro- prietario dell'area in base a contratto di locazione, concessione, o altro titolo giuridico). La domanda di autorizzazione è corredata da: A) Titolo conferente la disponibilità dei terreni: a.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area
ferente la disponibilità dei terreni: a.1) il titolo di disponibilità può essere rappresentato dal titolo di proprietà dell'area o da contratto di affitto o altro atto, legalmente riconosciuto e sottoscritto da un notaio; a.2) nel caso la richiesta sia presentata dal titolare del l'attività estrattiva non pro- prietario del terreno, occorre sia presentata copia, con attestazione di conformi- tà all'originale, del titolo, regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evi-
ta copia, con attestazione di conformi- tà all'originale, del titolo, regolarmente registrato ai sensi di legge, in cui sia evi- denziato il tipo di rapporto giuridico con la proprietà (contratto d'affitto, con ces- sione o altro). B) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio o, per le Società, Certificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante.
ificato della Cancelleria del Tribunale, dal quale risulti la ragione sociale, la sede, l'indicazione del Legale rappresentante. C) Estratti di mappa catastale e partita catastale dell'area interessata dall'attività e- strattiva. D) Relazione geologica, idrogeologica e giacimentologica, comprendente: d.1) la cartografia tematica, in scala adeguata (1:5.000, 1:10.000), estesa a tutta l'a- rea di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata origi-
ata (1:5.000, 1:10.000), estesa a tutta l'a- rea di influenza della cava; nel caso si tratti di cartografia non elaborata origi- nalmente dai progettisti, ma ricavata per stralcio da cartografia tematica preesi- stente, pubblicata o meno, è importante citarne per esteso la fonte bibliografica; d.2) nella cartografia idrogeologica, la rappresentazione delle curve isopieze e di soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezo-
ca, la rappresentazione delle curve isopieze e di soggiacenza va riferita ad un numero di pozzi adeguato alla descrizione piezo- metrica del l'intorno della cava ed alla scala di restituzione del lavoro; la misura- zione dei livelli piezometrici è opportuno sia stata effettuata non oltre un anno antecedentemente alla data di presentazione della relazione; d.3) nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi
alla data di presentazione della relazione; d.3) nel caso di aree estrattive interessate o prossime a fasce di tutela dei campi acquiferi o delle sorgenti (anche in fase di studio o in progetto) ai sensi del D.Lgs. 152/99, nella relazione, nella progettazione e nella bozza di convenzione, è ne- cessario tenere conto delle loro perimetrazioni; d.4) la individuazione giacimentologica è comprensiva dei risultati delle indagini in
io tenere conto delle loro perimetrazioni; d.4) la individuazione giacimentologica è comprensiva dei risultati delle indagini in situ ed in laboratorio, delle appropriate sezioni geologiche di dettaglio (in parti-
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 52 colare per le cave di monte) e delle colonne stratigrafiche e litologiche, chiara- mente ubicate nelle tavole grafiche. E) Piano di coltivazione della cava, comprendente i seguenti elaborati, realizzati con- formemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente:
nti elaborati, realizzati con- formemente alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente: e.1) estratto del P.A.E. comunale con eventuale indicazione della ridestinazione ur- banistica da P.R.G./P.S.C. dell'area di cava ad attività estrattiva terminata; e.2) planimetria corografica su base C.T.R. (1:5.000), sulla quale riportare il perimetro dell'area di cava; e.3) stato di fatto plano-altimetrico quotato e riferito alla data del rilievo, in scala
portare il perimetro dell'area di cava; e.3) stato di fatto plano-altimetrico quotato e riferito alla data del rilievo, in scala non inferiore a 1:1.000, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali, esteso ad un congruo intorno dell'area di cava: le quote altimetriche andranno riferite ad un sistema di caposaldi visibili ed inamovibili, corredato di schede mo- nografiche; nel rilievo dovranno essere adeguatamente rappresentati viabilità,
visibili ed inamovibili, corredato di schede mo- nografiche; nel rilievo dovranno essere adeguatamente rappresentati viabilità, impianti, manufatti, elettrodotti, metanodotti, ecc., oltre che l'uso reale del suolo; e.4) carta delle opere preliminari, in scala non inferiore a 1:1.000, con indicazione dei lotti annuali di scavo, recinzione dell'area di cava, tratto di strada da asfalta- re, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento
sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato i
area di cava, tratto di strada da asfalta- re, opere di protezione del suolo, fossi perimetrali per la raccolta e lo smaltimento delle acque provenienti dai fondi limitrofi, con i necessari particolari costruttivi; e.5) nel caso in cui l'attività estrattiva comporti l’alterazione del reticolo idrografico preesistente, naturale o artificiale, dovrà essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il re-
sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato i
à essere valutata la portata misurata alla sezione di raccolta del bacino idrografico sotteso all'area di cava, calcolato il re- lativo dimensionamento idraulico del fosso, o tubo di scolo, o vasca di raccolta delle acque meteoriche, ed effettuata la verifica del trasporto solido del mate- riale di cava che eventualmente possa andare ad immettersi in corsi d'acqua e- sterni all'area di cava stessa; e.6) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quo-
si d'acqua e- sterni all'area di cava stessa; e.6) progetto di escavazione in scala non inferiore a 1:1.000, opportunamente quo- tato e riferito ai diversi anni di attività, con adeguato numero di sezioni longitudi- nali e trasversali, chiaramente ubicate nelle tavole di cartografia; la rappresenta- zione grafica dovrà contenere l'indicazione:
- delle profondità massime di scavo, dell'inclinazione delle scarpate e delle gra- donature di escavazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;
dell'inclinazione delle scarpate e delle gra- donature di escavazione, in relazione alle caratteristiche tecniche dei materiali;
- delle opere eventualmente da realizzare per la difesa del suolo e dell'ambiente;
- del sistema di raccolta e allontanamento delle acque di sgrondo, con relativo calcolo di dimensionamento idraulico (vedi al punto e.5);
- del progredire degli eventuali ritombamenti o delle opere di risistemazione cor- relate alle fasi di escavazione;
- della viabilità pubblica e di cantiere;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 53 e.7) la C.T.I.A.E. ritiene come principio generale che i progetti di coltivazione non vadano assoggettati a condizioni non verificabili con certezza al momento dell'i- struttoria per il parere; tuttavia, in casi particolari e quando i progettisti lo ritenga- no indispensabile, il piano di coltivazione potrà contenere soluzioni alternative di
ticolari e quando i progettisti lo ritenga- no indispensabile, il piano di coltivazione potrà contenere soluzioni alternative di scavo o di ripristino (delle quali dovranno sempre essere evidenziate chiaramente le modalità con cui individuare ed attuare tali scelte ed i relativi riscontri proget- tuali) da adottarsi in caso di ottenimento o meno delle deroghe alle distanze mi- nime dai confini di proprietà e alle altre distanze ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59;
no delle deroghe alle distanze mi- nime dai confini di proprietà e alle altre distanze ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 128/59; e.8) relazione tecnica riferita al progetto di escavazione contenente i seguenti ele- menti, sviluppati conformemente alle modalità previste nelle N.T.A. del P.A.E. comunale vigente:
- individuazione delle caratteristiche agro-vegetazionali e degli ordinamenti col- turali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromis-
agro-vegetazionali e degli ordinamenti col- turali delle aree limitrofe, con la valutazione di eventuali pericoli di compromis- sione delle capacità produttive del territorio agricolo per effetti diretti o indiretti della coltivazione della cava;
- dati catastali, superficie totale, superficie destinata all'escavazione (con even- tuale ipotesi di escavazione nelle aree di rispetto), superficie delle aree di rispet- to, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
- viabilità pubblica e di cantiere;
rispetto), superficie delle aree di rispet- to, di manovra ed altro, rispetti alle distanze;
- viabilità pubblica e di cantiere;
- descrizione delle opere preliminari;
- richiami alle caratteristiche del giacimento, profondità massime di scavo, volu- me totale, volume utile asportabile, volume materiali da accantonare per le opere di risistemazione, fasi temporali di sfruttamento e relativi quantitativi annui estraibili;
- tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio
mento e relativi quantitativi annui estraibili;
- tipologia di uso del materiale estratto, modalità di accumulo del cappellaccio e dei materiali di scarto;
- verifica di stabilità per le scarpate e le gradonature di scavo prossime all'altezza critica (ai sensi del DM LL.PP. 11.3.88), nelle condizioni geotecniche più sfavore- voli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;
- eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente.
vore- voli che si possano presentare in cava durante la coltivazione;
- eventuali opere per la difesa del suolo e dell'ambiente. F) Progetto di risistemazione della zona, durante e al termine dell'attività di coltivazione. Il Progetto di risistemazione comprende i seguenti elaborati, realizzati conformemen- te alle modalità previste nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.E. comunale vigente: f.1) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:1.000 opportunamente quotato, con
e di Attuazione del P.A.E. comunale vigente: f.1) elaborato grafico in scala non inferiore a 1:1.000 opportunamente quotato, con adeguato numero di sezioni longitudinali e trasversali; la rappresentazione grafi- ca dovrà contenere l'indicazione:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 54
- delle verifiche di stabilità delle scarpate e gradonature di scavo, specie di quel- le prossime all'altezza critica delle quote di risistemazione delle scarpate di fini- tura;
- delle destinazioni d'uso di progetto;
- del sistema di sgrondo definitivo delle acque interne all'area di cava e del si- stema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal di-
vo delle acque interne all'area di cava e del si- stema definitivo di raccolta ed allontanamento delle acque provenienti dal di- lavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
- degli impianti vegetazionali in previsione, e delle eventuali attrezzature, sentieri, con i relativi particolari costruttivi;
- delle aree od opere di cui è prevista in Convenzione la cessione al Comune; f.2) relazione tecnica riferita al progetto di risistemazione, contenente i seguenti e- lementi:
venzione la cessione al Comune; f.2) relazione tecnica riferita al progetto di risistemazione, contenente i seguenti e- lementi:
- modalità e fasi temporali di risistemazione correlate alle fasi di escavazione;
- verifica del materiale necessario per i lavori di risistemazione suddiviso per i sin- goli lotti, suddiviso fra quello da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle
da accantonare in cantiere e quello da importare, indicando caratteristiche e provenienza del materiale da importare, oltre alle eventuali autorizzazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006;
- quote altimetriche di risistemazione, pendenza delle scarpate e verifica di stabi- lità per le scarpate e le gradonature di abbandono nelle condizioni geotecni- che più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltiva- zione;
- riuso delle aree;
condizioni geotecni- che più sfavorevoli che si possano presentare in cava al termine della coltiva- zione;
- riuso delle aree;
- sistema definitivo di sgrondo delle acque meteoriche interne all'area di cava e di allontanamento di quelle di dilavamento dei fondi circostanti (vedi punto e.5);
- eventuali attrezzature, aree o opere da cedere al comune;
- impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegna- re, dimensioni, modalità di messa a dimora.
e;
- impianti vegetazionali in previsione, con indicazione delle essenze da impegna- re, dimensioni, modalità di messa a dimora. G) Proposta di convenzione, che può essere formulata in conformità allo schema di convenzione-tipo predisposto dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione G.R. n. 70 del 21/01/92 (o da sue modifiche e varianti elaborate a cura del l'Amministra- zione comunale, o della stessa C.T.I.A.E.) e che deve essere adottato con atto am- ministrativo dal Comune stesso.
l'Amministra- zione comunale, o della stessa C.T.I.A.E.) e che deve essere adottato con atto am- ministrativo dal Comune stesso. H) Descrizione tecnica e localizzazione degli eventuali impianti di lavorazione e tra- sformazione connessi alla cava.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 55 I) Programma economico-finanziario, sulla base del quale definire l'importo da garan- tire tramite fidejussione bancaria o assicurativa e che andrà riportato in convenzio- ne; tale importo dovrà essere determinato attraverso un computo metrico estimati- vo di tutte le spese previste e necessarie per la corretta attuazione del progetto di
to attraverso un computo metrico estimati- vo di tutte le spese previste e necessarie per la corretta attuazione del progetto di coltivazione e sistemazione finale, come derivante dagli elementi tecnico- progettuali in precedenza descritti ed in particolare attraverso il calcolo degli: i.1) oneri derivanti dalla utilizzazione e destinazione del materiale scavato (ade- guamento della viabilità di cava e pubblica) e dal sistema di lavorazione adotta-
one e destinazione del materiale scavato (ade- guamento della viabilità di cava e pubblica) e dal sistema di lavorazione adotta- to in relazione alle macchine utilizzate ed agli impatti attesi (opere preliminari, mi- sure di mitigazione, ecc.); i.2) oneri relativi all’esecuzione delle opere di recupero, ripristino e sistemazione fina- le della cava, secondo quanto previsto nel progetto. I costi di cui sopra devono derivare da valutazioni di mercato, ovvero sulla base dei
ava, secondo quanto previsto nel progetto. I costi di cui sopra devono derivare da valutazioni di mercato, ovvero sulla base dei listini per l’esecuzione di opere edilizie e di ingegneria ambientale vigenti a livello lo- cale (ad es. editi dalla Camera di Commercio, Agricoltura e Artigianato) o regionali, relativamente ad una eventuale assegnazione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione.
ione dei lavori per appalto, nel caso la ditta non potesse garantire il ripristino secondo le modalità stabilite in convenzione. L) Documentazione fotografica, almeno riportante: l.1) una panoramica di insieme e foto di dettaglio riguardanti i diversi aspetti della cava, allo scopo di documentare i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonchè
i fenomeni di maggiore interesse, sotto il profilo morfologico, idrogeologico, pedologico, vegetazionale e paesaggistico, nonchè eventuali beni culturali del territorio localizzati nell'area di influenza della cava; l.2) una planimetria indicativa dei punti di presa delle fotografie. M) Designazione del direttore dei lavori, ai sensi del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. N) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale; si possono considerare, tra i numerosi casi:
n. 128. N) Ogni altra documentazione e certificazione prevista dalla legge statale; si possono considerare, tra i numerosi casi: n.1) l'eventuale assenso scritto, regolarmente registrato, delle proprietà confinanti al- l'escavazione a minor distanza dei rispetti di legge; n.2) eventuali accordi preliminari per la domanda di escavazione in deroga alle di- stanze, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128.
di preliminari per la domanda di escavazione in deroga alle di- stanze, ai sensi dell'art. 104 del D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128. I documenti indicati alle lettere D), E), F) devono essere redatti e sottoscritti da tecnici laureati iscritti ai rispettivi albi professionali, secondo le diverse competenze richieste. Il Progetto di coltivazione e sistemazione finale dovrà essere redatto in conformità ai di- sposti di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996 n° 624, in attuazione della Direttiva 92/91/CEE
vrà essere redatto in conformità ai di- sposti di cui al D.Lgs. 25 novembre 1996 n° 624, in attuazione della Direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della Direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie e- strattive a cielo aperto o sotterraneo.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 56 Nel caso di previsioni estrattive ricadenti all’interno di siti della rete Natura 2000 (SIC e ZPS, queste ultime solo se riguardanti ambiti estrattivi vigenti), occorrerà predisporre tut- ta la documentazione necessaria per l’assoggettamento del piano di coltivazione e sistemazione finale alla valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e
PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE CITATO IN QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE
amento del piano di coltivazione e sistemazione finale alla valutazione di incidenza, ai sensi della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 e s.m.i. e secondo i contenuti delle vigenti direttive regionali. PER TUTTO QUANTO NON ESPLICITAMENTE CITATO IN QUESTO DOCUMENTO DEVE ESSERE FATTO RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA STATALE ATTUALMENTE VIGENTE IN MATERIA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 57 ALLEGATO C: SCHEDA CATASTO ATTIVITA' ESTRATTIVA
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
ella Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 57 ALLEGATO C: SCHEDA CATASTO ATTIVITA' ESTRATTIVA
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 58 Provincia di Parma CATASTO DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE Scheda relativa allo stato di fatto Identificazione ed ubicazione SCHEDA N°: Rif. Fig. N°: Codice Rif. Cava: Comune: Località: Sez. C.T.R.: Lat.: Long.: Quota (m s.l.m.): P.A.E.: Variante:
Titolo disponibilità terreno: proprietà affitto altro:
zione SCHEDA N°: Rif. Fig. N°: Codice Rif. Cava: Comune: Località: Sez. C.T.R.: Lat.: Long.: Quota (m s.l.m.): P.A.E.: Variante: Materiale estratto: Formazione o Unità geologica: Esercente: Recapito Titolo disponibilità terreno: proprietà affitto altro: Direttore dei lavori: Recapito: Stato di attività a mezza costa di cresta di fondovalle di pianura a fossa semplice a fossa multipla a gradoni in galleria cava attiva cava esaurita cava da sfruttare cava sospesa
a fossa semplice a fossa multipla a gradoni in galleria cava attiva cava esaurita cava da sfruttare cava sospesa Superficie totale occupata (mq): Profondità di escavazione (m): Volume di scavo autorizzato (mc): in data con atto Prot. n. Volume scavato nell’anno (mc): Volume totale scavato (mc): Volume disponibile (mc):
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 59 Modalità di coltivazione esplosivo mezzi meccanici taglio altro: Escavatori Nr.: Pale Nr.: Ruspe Nr.: Mezzi di trasporto: propri Nr. di terzi Nr. a nolo Nr. Operatori macchine Nr.: Tecnici Nr.: Amministrativi Nr.: Produzione annua (mc): Produzione giornaliera (mc): Resa: ......% Impiego del materiale riempimenti ... % cementi e bitumi ... % laterizi ... %
: Produzione giornaliera (mc): Resa: ......% Impiego del materiale riempimenti ... % cementi e bitumi ... % laterizi ... % rilevati stradali ... % pietra da taglio e costr. ... % ceramiche ... % opere idrauliche ... % leganti generici ... % argille espanse ... % uso in natura impianti lavoraz. propri impianti lavoraz. terzi impianti industr. propri impianti industr. terzi Destinazione materiale: comunale ... % regionale ... % provinciale ... % extraregionale ... %
impianti industr. terzi Destinazione materiale: comunale ... % regionale ... % provinciale ... % extraregionale ... % Uso reale del suolo all’apertura della cava seminativo rotazionale e/o arborato vigneto o altre colture specializzate prato stabile pioppeto bosco incolto roccia affiorante cava preesistente Tipologia di ripristino o di recupero Ripristino: Recupero: in corso agronomico in corso ricreativo in previsione altro: in previsione naturalistico
o Ripristino: Recupero: in corso agronomico in corso ricreativo in previsione altro: in previsione naturalistico ultimato ultimato altro: agronomico Ritombamento: discarica di inerti fanghi di frantoio altro
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 60 Caratteristiche idrogeologiche cava sotto falda cava sopra falda Tipo falda: freatica confinata/semiconf. assente soggiacenza (m): Circolazione in rete: sorgenti canali non rilevabile Vulnerabilità naturale la cava raggiunge il tetto dell’acquifero confi nato la cava non raggiunge il tetto dell’acquifero con finato Vulnerabilità prima dello scavo:
IMPATTI TEMPORANEI RESIDUI
e il tetto dell’acquifero confi nato la cava non raggiunge il tetto dell’acquifero con finato Vulnerabilità prima dello scavo: estr. elevata elevata alta media bassa Vulnerabilità dopo lo scavo: estr. elevata elevata alta media bassa Valutazione di impatto ambientale IMPATTI TEMPORANEI RESIDUI Positivi Nulli Negativi Positivi Nulli Negativi E M B N B M E E M B N B M E Paesaggistico Idrogeologico
E M B N B M E E M B N B M E
i Nulli Negativi E M B N B M E E M B N B M E Paesaggistico Idrogeologico Idrografico Produttivo Acustico Polveri Viabilità Viabilità di collegamento con gli impianti di lavorazione strada statale N. strada provinciale N. strada comunale strada vicinale
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 61 Vincolistica P.T.C.P. vincolo idrogeologico vincolo paesaggistico altro vincolo: Fig. - Inquadramento cartografico dell’intervento (scala 1:10.000) NOTE:
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
idrogeologico vincolo paesaggistico altro vincolo: Fig. - Inquadramento cartografico dell’intervento (scala 1:10.000) NOTE:
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 62 ALLEGATO D: CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICO- GEOLOGICO-AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTT. 22 E 41 DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ELABORATO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
LE DI CUI AGLI ARTT. 22 E 41 DEL PIANO
LE DI CUI AGLI ARTT. 22 E 41 DEL PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) ELABORATO DALL’AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME PO
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 63 CRITERI PER LA REDAZIONE DELLO STUDIO DI COMPATIBILITÀ IDRAULICO - GEOLOGICO- AMBIENTALE DI CUI AGLI ARTT . 22 E 41 DEL PAI Nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B individuate dal PAI elaborato dall’Autorità di
UI AGLI ARTT . 22 E 41 DEL PAI
UI AGLI ARTT . 22 E 41 DEL PAI Nelle aree ricadenti all’interno delle Fasce A e B individuate dal PAI elaborato dall’Autorità di bacino del Fiume Po, ovvero localizzate a meno di 500 m dagli argini maestri, il Piano delle Attività Estrattive comunali ed i successivi piani attuativi (piani particolareggiati vigenti e pia- ni di coltivazione assoggettati alle procedure di VIA, ai sensi dell’attuale normativa regiona- le), dovranno elaborare uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale ai sensi
ensi dell’attuale normativa regiona- le), dovranno elaborare uno studio di compatibilità idraulico-geologico-ambientale ai sensi degli artt. 22 e 41 del PAI, finalizzati alla preventiva valutazione:
- delle modificazioni morfologiche indotte dall’attività estrattiva prevista (valutazione della tendenza evolutiva);
- delle interferenze planimetriche in termini di divagazione (fenomeni di disalveamento);
- della velocità media di deflusso della corrente nelle aree dell’alveo di piena in cui è
vagazione (fenomeni di disalveamento);
- della velocità media di deflusso della corrente nelle aree dell’alveo di piena in cui è ubicata la cava (ante e post intervento), connessa ad eventuali fenomeni erosivi che mettano in connessione l’attività estrattiva con l’alveo attivo, creando linee preferen- ziali di deflusso;
- della distanza della cava dalle opere idrauliche esistenti e/o in progetto, con indica- zione degli eventuali accorgimenti tecnici volti ad evitare fenomeni di sifonamento
liche esistenti e/o in progetto, con indica- zione degli eventuali accorgimenti tecnici volti ad evitare fenomeni di sifonamento (cammino di filtrazione), in relazione anche al carico idrostatico del corso d’acqua in piena. A tal fine si dovranno tenere conto dei seguenti criteri:
- privilegiare, in ragione della vulnerabilità del sistema fluviale in termini idraulici, idrogeolo- gici, geomorfologici ed ambientali, l’estrazione di materiale da cave di versante piuttosto
ale in termini idraulici, idrogeolo- gici, geomorfologici ed ambientali, l’estrazione di materiale da cave di versante piuttosto che da quelle ricadenti all’interno delle fasce fluviali; 2. riservare il materiale estratto dagli ambiti di fascia fluviale ad utilizzi pregiati (cementi ad alta resistenza, cementi bituminosi, intonaci da rivestimento, ecc.); 3. favorire l’utilizzo di materiale di demolizione per usi poco pregiati, rispetto allo sfruttamento di nuovi giacimenti;
ecc.); 3. favorire l’utilizzo di materiale di demolizione per usi poco pregiati, rispetto allo sfruttamento di nuovi giacimenti; 4. favorire le attività estrattive in siti, già interessati da cave dismesse e/o abbandonate rico- nosciuti come ambienti degradati, nei quali l’estrazione possa concorrere al restauro dell’ambiente perifluviale; 5. privilegiare attività estrattive in ambiti nei quali le forme fluviali abbandonate possono es-
ro dell’ambiente perifluviale; 5. privilegiare attività estrattive in ambiti nei quali le forme fluviali abbandonate possono es- sere riconnesse alla regione fluviale attraverso piani organici di ripristino; 6. prevedere in fascia A e B limitazioni alla profondità di scavo, tali da mantenere un franco di un metro al di sopra della quota del thalweg del corso d’acqua nel tratto interessato; 7. privilegiare l’estrazione in prossimità di confluenze di corsi d’acqua al fine di concorrere,
d’acqua nel tratto interessato; 7. privilegiare l’estrazione in prossimità di confluenze di corsi d’acqua al fine di concorrere, attraverso il piano di recupero, ad un assetto più stabile dell’area di confluenza e ad un ampliamento della capacità di laminazione;
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 64 8. prevedere risistemazioni finali delle aree interessate dalle attività estrattive volte ad un mi- glioramento dal punto di vista ambientale, attraverso interventi che producano un asset- to finale pregiato sotto l’aspetto ecosistemico e paesaggistico; 9. limitare fortemente le attività estrattive nei siti dove la protezione qualitativa e quantitati-
cosistemico e paesaggistico; 9. limitare fortemente le attività estrattive nei siti dove la protezione qualitativa e quantitati- va delle risorse idriche sotterranee riveste un interesse per l’approvvigionamento idropo- tabile e, comunque, prevedere, in tali ambiti, un adeguato monitoraggio per il controllo della qualità e del livello dell’acqua durante la coltivazione della cava e al termine della stessa, per permettere gli ulteriori controlli; prevedere limitazioni alla profondità di scavo
one della cava e al termine della stessa, per permettere gli ulteriori controlli; prevedere limitazioni alla profondità di scavo tali da mantenere un franco adeguato rispetto al livello minimo della falda, ovvero non interessare le riserve idriche sotterranee permanenti. Lo studio, inoltre, dovrà determinare e valutare i seguenti aspetti:
- Interazioni delle attività estrattive con il regime idraulico del corso d’acqua
rà determinare e valutare i seguenti aspetti:
- Interazioni delle attività estrattive con il regime idraulico del corso d’acqua Occorre evidenziare e valutare le eventuali interferenze tra le attività estrattive previste e l’assetto di progetto definito dalle fasce fluviali del PAI, con particolare riferimento alle in- fluenze di dette attività sulle opere idrauliche esistenti e/o in progetto. A tale scopo, l’analisi idraulica deve essere condotta su un tratto di corso d’acqua sufficien-
liche esistenti e/o in progetto. A tale scopo, l’analisi idraulica deve essere condotta su un tratto di corso d’acqua sufficien- temente significativo, che consenta la quantificazione delle caratteristiche idrauliche del moto della corrente, in termini di valori dei livelli idrici e delle velocità della corrente, sia all’interno dell’alveo inciso che nelle aree golenali e/o inondate. Pertanto, nell’ambito dell’analisi idraulica, devono essere evidenziati i seguenti elementi:
e nelle aree golenali e/o inondate. Pertanto, nell’ambito dell’analisi idraulica, devono essere evidenziati i seguenti elementi: a) modificazione delle condizioni di deflusso delle portate di piena a seguito degli inter- venti estrattivi previsti, sia all’interno dell’alveo inciso che nelle aree golenali o inonda- te; in tale contesto occorrerà, in particolare, valutare gli effetti idraulici dell’intervento in termini di variazione della distribuzione delle velocità di corrente e di capacità di tra-
effetti idraulici dell’intervento in termini di variazione della distribuzione delle velocità di corrente e di capacità di tra- sporto solido della corrente; b) modificazione della dinamica d’invaso delle aree golenali a seguito degli interventi e- strattivi previsti; c) interazione delle attività estrattive previste con le opere idrauliche esistenti e con gli eventuali manufatti di attraversamento; d) interazione delle attività estrattive previste con l’assetto di progetto previsto dal vigen- te PAI;
atti di attraversamento; d) interazione delle attività estrattive previste con l’assetto di progetto previsto dal vigen- te PAI; e) determinazione di condizioni di sicurezza delle attività estrattive previste rispetto alla piena di riferimento. Le verifiche idrauliche dovranno essere elaborate adottando i criteri metodologici indicati nella Direttiva n° 2/99 “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastruttu-
teri metodologici indicati nella Direttiva n° 2/99 “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastruttu- re pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle Fasce A e B”, approvata dal Comitato Istituzionale nella seduta dell’11 maggio 1999. La piena di riferimento da assumere per le valutazioni idrauliche è quella su cui è stata con- dotta la delimitazione della Fascia B.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 65 2) Interazioni con l’assetto geomorfologico del corso d’acqua Le indagini, condotte per un tratto di corso d’acqua sufficientemente significativo, devono essere finalizzate a valutare la compatibilità delle attività estrattive previste con l’assetto morfologico del corso d’acqua ed a verificare che non vi siano alterazioni delle condizioni di
estrattive previste con l’assetto morfologico del corso d’acqua ed a verificare che non vi siano alterazioni delle condizioni di rischio geomorfologico, attraverso l’individuazione delle forme fluviali abbandonate e/o riat- tivabili e la definizione delle tendenza evolutiva dell’alveo, in termini di mobilità massima compatibile con l’assetto definito dal PAI. Le analisi, in particolare, dovranno verificare l’assetto dell’alveo attuale e la sua evoluzione
con l’assetto definito dal PAI. Le analisi, in particolare, dovranno verificare l’assetto dell’alveo attuale e la sua evoluzione recente (ultimi 30-40 anni), quantificare le modificazioni geometriche dell’alveo inciso sulla base di profili e sezioni eseguiti in epoche diverse (se disponibili), identificare gli antichi alvei abbandonati e ricostruire l’estensione delle aree inondate in occasione di recenti e significa- tivi eventi di piena e loro modalità di allagamento.
ruire l’estensione delle aree inondate in occasione di recenti e significa- tivi eventi di piena e loro modalità di allagamento. In base agli esiti di tali indagini, dovranno essere valutati i seguenti aspetti: a) interferenze indotte dalle attività estrattive previste in termini di modifica della stabilità attuale del corso d’acqua, in concomitanza a situazioni di piena ed in rapporto a pos- sibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazione del traccia-
azioni di piena ed in rapporto a pos- sibili fenomeni di divagazione trasversale (erosioni di sponda, modificazione del traccia- to del talweg, ecc.) e di innalzamento o abbassamento dell’alveo, tenendo conto del- le opere idrauliche presenti e dell’assetto complessivo dell’alveo definito dalle fasce fluviali; b) interferenze indotte dalle attività estrattive previste in termini di modifica delle tenden- ze evolutive in atto nel corso d’acqua, anche in relazione al grado di sistemazione i-
iste in termini di modifica delle tenden- ze evolutive in atto nel corso d’acqua, anche in relazione al grado di sistemazione i- draulica presente o di progetto, con particolare riguardo alle possibili modificazioni del tracciato planimetrico dell’alveo inciso, alla variazione delle quote di fondo del talweg ed alle trasformazioni delle aree golenali o inondabili. 3) Interazioni con l’assetto naturalistico-ambientale delle aree perifluviali.
trasformazioni delle aree golenali o inondabili. 3) Interazioni con l’assetto naturalistico-ambientale delle aree perifluviali. Occorre condurre indagini conoscitive per il riconoscimento delle forme fluviali abbandona- te e delle attività estrattive pregresse al fine di valutare la possibilità, attraverso piani organici di ripristino ambientale compatibili con l’assetto definito dal PAI, di riconnetterle alla regione fluviale e di ricostituirne gli habitat naturali.
tale compatibili con l’assetto definito dal PAI, di riconnetterle alla regione fluviale e di ricostituirne gli habitat naturali. Nell’ambito dell’analisi conoscitiva di cui sopra, dovranno verificarsi le principali forme d’uso del suolo in atto nella regione fluviale, caratterizzando le aree naturali e le emergenze natu- rali sotto il profilo fisionomico, floristico e faunistico e della loro potenzialità di ripristino e valo- rizzazione dal punto di vista ecologico e paesaggistico.
floristico e faunistico e della loro potenzialità di ripristino e valo- rizzazione dal punto di vista ecologico e paesaggistico. La caratterizzazione della componente vegetazionale deve consentire di individuare l’attuale assetto dell’alveo fluviale dal punto di vista ecologico, evidenziandone le condizioni di naturalità in rapporto agli interventi necessari al ripristino ambientale ed alla funzionalità ecologico-paesaggistica del corridoio fluviale.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 66 Le indagini dovranno fornire gli elementi di conoscenza e di analisi necessari per le successi- ve fasi di caratterizzazione dello stato ecologico del sistema fluviale e per la definizione del- l'assetto di progetto. 4) Interazioni con il regime delle falde acquifere. Occorre effettuare, per un tratto di corso d’acqua sufficientemente significativo, un’analisi
n il regime delle falde acquifere. Occorre effettuare, per un tratto di corso d’acqua sufficientemente significativo, un’analisi idrogeologica finalizzata a valutare i seguenti elementi: a) effetti delle attività estrattive previste sulle portate di magra, in termini di drenaggio del corso d’acqua e conseguenze sul deflusso minimo vitale; b) effetti indotti dalle attività estrattive previste sulla superficie piezometrica locale, con
enze sul deflusso minimo vitale; b) effetti indotti dalle attività estrattive previste sulla superficie piezometrica locale, con particolare riguardo agli ambienti ad elevata valenza ambientale, al fine di escludere fenomeni di prosciugamento delle zone umide; c) effetti indotti dalle attività estrattive previste in termini di variazione dei parametri idro- geologici e della vulnerabilità, nelle aree in cui le risorse idriche sotterranee sono desti- nate all’approvvigionamento idrico;
eologici e della vulnerabilità, nelle aree in cui le risorse idriche sotterranee sono desti- nate all’approvvigionamento idrico; d) effetti indotti dalle attività estrattive previste sui corpi idrici sotterranei localizzati a diver- se profondità; e) determinazione dei livelli massimi e minimi stagionali di oscillazione della superficie pie- zometrica. 5) Interazioni con le aree in dissesto idrogeologico. In via generale, deve essere esclusa la previsione di attività estrattive all’interno delle se-
aree in dissesto idrogeologico. In via generale, deve essere esclusa la previsione di attività estrattive all’interno delle se- guenti zonizzazioni della pianificazione di bacino: a) aree a rischio idrogeologico molto elevato; b) aree di frana attiva. In ogni caso, per tutte le attività estrattive che ricadono, anche parzialmente, all’interno del- le aree in dissesto definite e delimitate dal PTCP devono essere condotte le verifiche tecni-
che parzialmente, all’interno del- le aree in dissesto definite e delimitate dal PTCP devono essere condotte le verifiche tecni- che, ai sensi del D.M. 11 marzo 1988, al fine della valutazione della compatibilità degli inter- venti estrattivi con le condizioni di dissesto.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE pag. 67 ALLEGATO E: CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI MATERIALI ESTRATTI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO IN AMIANTO
LEGATO E: CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI MATERIALI
LEGATO E: CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI E UTILIZZO DEI MATERIALI ESTRATTI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO IN AMIANTO
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 68 CLASSIFICAZIONE DEI GIACIMENTI DI OFIOLITI ED UTILIZZO DEI MATERIALI ESTRATTI IN FUNZIONE DEL LORO CONTENUTO DI AMIANTO
- Definizioni Nell’ambito di applicazione della presente circolare si definiscono le seguenti terminologie:
ONTENUTO DI AMIANTO
ONTENUTO DI AMIANTO
- Definizioni Nell’ambito di applicazione della presente circolare si definiscono le seguenti terminologie:
- pietre verdi: associazioni di rocce magmatiche basiche e ultrabasiche ricche di minerali ferrosi note in letteratura geologica con il nome di “ofioliti” o “peridotiti”; in funzione dei costituenti mineralogici principali e accessori, le pietre verdi sono generalmente distinte in: Litotipo Possibili minerali principali Possibili minerali accessori serpentiniti in s.l.
re verdi sono generalmente distinte in: Litotipo Possibili minerali principali Possibili minerali accessori serpentiniti in s.l. (ultramafiti serpentiniz- zate) antigorite, lizardite, olivina, or- topirosseno e clinopirosseno, anfibolo. crisotilo, tremolite, talco, gra- nati, spinello prasiniti albite, epidoti, clorite anfiboli (tremolite – actinolite, glaucofane, ecc.), mica bianca, pirosseno eclogiti pirosseno, granato anfibolo (glaucofane) anfiboliti orneblenda, plagioclasio, zoisi- te, clorite
mica bianca, pirosseno eclogiti pirosseno, granato anfibolo (glaucofane) anfiboliti orneblenda, plagioclasio, zoisi- te, clorite anfibolo (antofillite – gedrite, ecc.) scisti actinolitici actinolite, talco, clorite epido- to, olivina scisti cloritici, talcosi e serpentinosi talco, clorite tremolite, actinolite, crisotilo, rutilo, titanite, granato, do- lomite oficalciti gli stessi componenti delle ser- pentiniti o ultramafiti serpenti- nizzate con in più dolomite e calcite
, do- lomite oficalciti gli stessi componenti delle ser- pentiniti o ultramafiti serpenti- nizzate con in più dolomite e calcite
- amianto: minerali fibrosi del serpentino (amianto crisotilo) e dell’anfibolo (amianto tremoli- te, amianto actinolite, amianto antofillite);
- giacimento: associazione di depositi, rocce e sostanze minerali presenti del sottosuolo sfruttabili economicamente ed industrialmente, sotto qualsiasi forma o condizione fisica;
tanze minerali presenti del sottosuolo sfruttabili economicamente ed industrialmente, sotto qualsiasi forma o condizione fisica;
- amianto totale (AT): stima del tenore di amianto visivamente verificabile in sito (giacimen- to sfruttabile), effettuata tramite valutazione geologico-petrografica, espressa in percen- tuale;
- fibre liberabili/rilasciabili (AR=Ir): fibre di amianto che possono liberarsi o essere rilasciate dal materiale sottoposto ad un’azione meccanica dovuta all’uso o alla manipolazione
to che possono liberarsi o essere rilasciate dal materiale sottoposto ad un’azione meccanica dovuta all’uso o alla manipolazione del materiale (autosfregamento); la misura è espressa in mg/Kg o ppm, ovvero in percen- tuale 1 , secondo quanto riportato nel D.M. 14 maggio 1996 e nel D.M. 6 settembre 1994;
- attività estrattive: tutte le attività che comportano la ricerca, la coltivazione e la prima la- vorazione dei prodotti derivanti da giacimenti di “pietre verdi” presenti nel sovrasuolo o
cerca, la coltivazione e la prima la- vorazione dei prodotti derivanti da giacimenti di “pietre verdi” presenti nel sovrasuolo o nel sottosuolo, siano essi condotti come cave o come miniere; 1 Come da considerazioni espresse nell’ambito dello PROGETTO REGIONALE PIETRE VERDI: Le Ofioliti, la loro estrazione e il problema amianto – Regione Emilia-Romagna 2004
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 69
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 69
- prima lavorazione: le operazioni di frantumazione, vagliatura, squadratura, finitura e cari- camento di ofioliti provenienti da attività estrattive e minerarie svolte in impianti esistenti entro il perimetro dei permessi, delle concessioni e delle autorizzazioni in essere, ovvero in impianti fuori dal perimetro di concessione che utilizzano in via prioritaria tali materiali;
utorizzazioni in essere, ovvero in impianti fuori dal perimetro di concessione che utilizzano in via prioritaria tali materiali;
- addetti: il personale che si occupa direttamente o indirettamente delle attività estrattive e delle operazioni di prima lavorazione dei materiali estratti, ai sensi del D.Lgs. 19 settem- bre 1994, n. 626 e s.m. e del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- titolare: l’imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricer-
gs. 25 novembre 1996, n. 624;
- titolare: l’imprenditore di miniera o cava, o il titolare di permesso di prospezione o di ricer- ca o di concessione di coltivazione o di autorizzazione di cava e degli impianti di prima lavorazione connessi, ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624;
- datore di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità del-
avoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell’impresa, ha la responsabilità del- l'impresa stessa ovvero dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e s.m.;
- luogo di lavoro: l’area della cava, miniera o frantoio, ovvero dell’impianto produttivo, in cui gli addetti provvedono ad espletare le attività estrattive e di prima lavorazione delle ofioliti;
ll’impianto produttivo, in cui gli addetti provvedono ad espletare le attività estrattive e di prima lavorazione delle ofioliti;
- utilizzo: la destinazione finale degli inerti ofiolitici estratti e/o lavorati in funzione della pez- zatura (lastre, blocchi, brecce, polverino) con la quale vengono commercializzati;
- lastre: materiale di cava o miniera di qualunque spessore e pezzatura destinato ad essere utilizzato, tal quale o preventivamente trattato, per rivestimenti interni o esterni nel campo
e e pezzatura destinato ad essere utilizzato, tal quale o preventivamente trattato, per rivestimenti interni o esterni nel campo dell’edilizia e delle infrastrutture (genericamente definite “pietre da taglio”);
- blocchi: massi di cava o miniera di pezzatura variabile, destinati ad essere utilizzati, tal quali o lavorati, come materiale da costruzione nel settore dell’edilizia e per la realizzazio- ne di barriere/scogliere costiere e fluviali, massicciate stradali, ferroviarie e portuali, non-
’edilizia e per la realizzazio- ne di barriere/scogliere costiere e fluviali, massicciate stradali, ferroviarie e portuali, non- ché di opere di sostegno dei pendii;
- brecce: pietrischi di cava o miniera in pezzatura da grossolana a fine e comunque varia- bile, destinati ad essere utilizzati, tal quali o miscelati ad altri prodotti, per rilevati, riempi- menti, massicciate stradali, ferroviarie o aeroportuali, ecc.;
i, tal quali o miscelati ad altri prodotti, per rilevati, riempi- menti, massicciate stradali, ferroviarie o aeroportuali, ecc.;
- polverino: inerti di cava o miniera a pezzatura fine e/o molto fine (< 2mm) destinati alla produzione industriale (vetraria, refrattaria, collanti e abrasivi, laterizia, ecc.);
- autorità di vigilanza: gli Enti pubblici cui la legge assegna il compito di esercitare attività di vigilanza e di prevenzione in materia di attività estrattive, sanitaria e ambientale.
segna il compito di esercitare attività di vigilanza e di prevenzione in materia di attività estrattive, sanitaria e ambientale. 2. Ambito di applicazione e finalità La presente circolare è predisposta in conformità con l’Allegato 4 del Decreto ministeriale 14 maggio 1996 “Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27
rventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dall’art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante: «Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto»”, del
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 70
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 70 quale ne rappresenta naturale adeguamento e specificazione in funzione delle caratteristi- che peculiari delle ofioliti presenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna. La presente circolare si applica a tutte le attività disciplinate dal Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle
te dal Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443 “Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel regno” finalizzate alla ricerca, coltivazione, prima lavorazione e commercializza- zione delle pietre verdi ed in particolare alle attività estrattive disciplinate dalla Legge Re- gionale 18 luglio 1991, n. 17 e s.m.i. “Disciplina delle attività estrattive”. Alle attività estrattive e minerarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente cir-
delle attività estrattive”. Alle attività estrattive e minerarie in esercizio alla data di entrata in vigore della presente cir- colare si applicano in particolare i contenuti riportati nei paragrafi 4 e segg.. Alle previsioni estrattive pianificate, ma non ancora attivate, si applicano altresì i contenuti di cui al paragrafo 3. In considerazione della specificità delle attività estrattive comportanti l’estrazione e l’utilizzo
enuti di cui al paragrafo 3. In considerazione della specificità delle attività estrattive comportanti l’estrazione e l’utilizzo delle ofioliti e della potenziale “pericolosità” dei materiali in esame, la presente circolare è finalizzata a determinare le modalità con le quali qualificare e quantificare il rischio associato alla presenza di amianto nelle pietre verdi, sia durante la fase di estrazione che di prima la-
uantificare il rischio associato alla presenza di amianto nelle pietre verdi, sia durante la fase di estrazione che di prima la- vorazione, in maniera da limitare i rischi di esposizione degli addetti ai sensi del D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 e definire l’utilizzo degli inerti estratti; prov- vede quindi ad indicare un sistema di procedure preventive mirate a contenere e minimizza- re il rischio di esposizione alle fibre di amianto. Tali procedure comprendono:
edure preventive mirate a contenere e minimizza- re il rischio di esposizione alle fibre di amianto. Tali procedure comprendono:
- l’identificazione e la caratterizzazione delle pietre verdi dal punto di vista geologico, pe- trografico e mineralogico;
- la classificazione preliminare dei giacimenti di pietre verdi in relazione al loro contenuto di amianto, inteso sia come stima dell’amianto totale (AT) che come amianto rilasciabi- le/liberabile (AR) valutato analiticamente;
amianto, inteso sia come stima dell’amianto totale (AT) che come amianto rilasciabi- le/liberabile (AR) valutato analiticamente;
- l’individuazione delle modalità ottimali di coltivazione, nonché delle misure necessarie a garantire la tutela degli addetti, dei luoghi di lavoro e dell’ambiente circostante attraver- so la preclusione o la minimizzazione del rilascio e della dispersione di fibre;
- la previsione di un appropriata strategia di campionamento per la caratterizzazione dei
rilascio e della dispersione di fibre;
- la previsione di un appropriata strategia di campionamento per la caratterizzazione dei materiali e per l’accertamento periodico e sistematico dei livelli di esposizione personale;
- la correlazione tra la classificazione dei giacimenti di pietre verdi con il possibile utilizzo dei materiali estratti. Fatto salvo il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti normative nazionali in materia sanitaria e di
o dei materiali estratti. Fatto salvo il rispetto dei limiti imposti dalle vigenti normative nazionali in materia sanitaria e di tutela dei lavoratori, per tutte le attività che comportano l’estrazione e l’utilizzo delle pietre verdi, l’imprenditore e/o datore di lavoro dovrà attenersi ed adeguarsi ai contenuti della pre- sente circolare e dotare il luogo di lavoro delle misure necessarie ad assicurare il conteni-
adeguarsi ai contenuti della pre- sente circolare e dotare il luogo di lavoro delle misure necessarie ad assicurare il conteni- mento dei livelli di esposizione all’amianto degli addetti, nonché a limitare la dispersione di amianto nell’ambiente circostante entro i valori limite di riferimento.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 71
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 71 3. Valutazione preliminare del contenuto in amianto del giacimento La valutazione preliminare del contenuto in amianto all’interno dei giacimenti di pietre verdi oggetto di ricerca e coltivazione deve effettuarsi attraverso la stima del suo contenuto, inte- so quindi sia come amianto totale AT che come amianto rilasciabile/liberabile AR. Tale verifi-
la stima del suo contenuto, inte- so quindi sia come amianto totale AT che come amianto rilasciabile/liberabile AR. Tale verifi- ca deve essere effettuata dal titolare dell’istanza di concessione estrattiva/mineraria, te- nendo conto: a) della tipologia geologico-petrografica e mineralogica del giacimento, al fine del ri- conoscimento della natura (anfibolica, serpentinitica), consistenza e diffusione di amianto nella matrice rocciosa; si dovranno quindi prevedere analisi in sito (di tipo geologico spe-
consistenza e diffusione di amianto nella matrice rocciosa; si dovranno quindi prevedere analisi in sito (di tipo geologico spe- ditivo e geognostico) ed in laboratorio (applicando le tecniche analitiche previste dalle normative vigenti); le analisi devono essere in grado di fornire una stima del contenuto to- tale dell’amianto (AT) nel giacimento di pietre verdi, nonché una prima valutazione di quello liberabile/rilasciabile (AR), in base ai quali saranno individuati i settori “rischiosi” da
nché una prima valutazione di quello liberabile/rilasciabile (AR), in base ai quali saranno individuati i settori “rischiosi” da escludere dal futuro sfruttamento; b) dello stato geologico-strutturale del giacimento, per consentire la determinazione del grado di fratturazione naturale e/o alterazione delle pietre verdi; tale aspetto deve quindi essere correlato, sia alla possibilità di trovare amianto, che alla sua diffusione all’interno
e verdi; tale aspetto deve quindi essere correlato, sia alla possibilità di trovare amianto, che alla sua diffusione all’interno dell’ammasso roccioso; tale caratterizzazione del giacimento non può che essere accer- tata con verifiche in sito, sulla base delle metodologie oggi adottate nel campo della meccanica delle rocce e degli studi geostrutturali e tettonici. Il rilevamento delle caratteristiche di cui sopra dovrà coprire tutta l’estensione del giacimen-
udi geostrutturali e tettonici. Il rilevamento delle caratteristiche di cui sopra dovrà coprire tutta l’estensione del giacimen- to e delle zone più prossime allo stesso e dovrà essere accompagnato da una descrizione dell’area dal punto di vista geomorfologico, geologico e idrogeologico, con adeguata car- tografia e sezioni di riferimento. La cartografia dovrà chiaramente indicare gli eventuali affio- ramenti di amianto, riportando se possibile le direzioni di immersioni dei filoni o degli strati che
dicare gli eventuali affio- ramenti di amianto, riportando se possibile le direzioni di immersioni dei filoni o degli strati che contengono amianto. Le sezioni geologiche e geostrutturali dovranno essere scelte in manie- ra da descrivere il giacimento trasversalmente al prevedibile avanzamento dei fronti di sca- vo, anche in rapporto agli eventuali filoni di amianto individuati. Il numero e la frequenza delle indagini per la determinazione di AT e AR saranno da correlare
ali filoni di amianto individuati. Il numero e la frequenza delle indagini per la determinazione di AT e AR saranno da correlare alla geomorfologia dell’area e degli affioramenti presenti, all’estensione del giacimento ed alle prevedibili modalità di coltivazione. In via generale, fatto salvo l’adozione di indicazioni maggiormente cautelative imposte dagli Enti competenti in materia di attività estrattive, mi- nerarie e sanitarie, dovranno prevedersi:
mente cautelative imposte dagli Enti competenti in materia di attività estrattive, mi- nerarie e sanitarie, dovranno prevedersi:
- un campione superficiale di roccia ogni 1.000 mq di giacimento sfruttabile, con un minimo di tre campioni per cava o unità di cava;
- un campione profondo ogni 3 metri di sondaggio lineare, da eseguirsi in corrispondenza dei prelievi superficiali di cui al punto precedente, con un minimo di tre campioni per ca-
eare, da eseguirsi in corrispondenza dei prelievi superficiali di cui al punto precedente, con un minimo di tre campioni per ca- va o unità di cava, al fine di indagare l’intero volume roccioso di cui si prevede lo sfrutta- mento. Su tali campioni dovranno essere eseguite le determinazioni geologico-petrografiche, mine- ralogiche e analitiche di cui al precedente punto a), necessarie alla caratterizzazione dell’amianto presente nel giacimento (AT). Le determinazioni analitiche di AR saranno da
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Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 72 riferirsi ai criteri relativi alla classificazione ed all’utilizzo delle pietre verdi in funzione del loro contenuto in amianto riportati nell’Allegato 4 del Decreto Ministero Sanità 14 Maggio 1996, con particolare riferimento al punto B1 “Valutazione del contenuto di amianto nei materiali estratti – Materiali in breccia” ed all’allegato 1 “Determinazione quantitativa dell’amianto in
ntenuto di amianto nei materiali estratti – Materiali in breccia” ed all’allegato 1 “Determinazione quantitativa dell’amianto in campioni in massa” di cui al Decreto Ministero della Sanità 6 settembre 1994. In base all’esito delle analisi stesse, ciascun giacimento di pietre verdi verrà preventivamente classificato in ragione del contenuto di amianto (stima del totale e del rilasciabile/liberabile), secondo lo schema di seguito riportato. Tabella 1 – Classificazione dei giacimenti di pietre verdi
del rilasciabile/liberabile), secondo lo schema di seguito riportato. Tabella 1 – Classificazione dei giacimenti di pietre verdi ANALISI CLASSE A* CLASSE B ** Valutazioni ed analisi geologi- che e petrografiche: Dovrà esserne contemporanea- mente verificata e certificata:
- l’assenza di filoni di amianto;
- l’assenza evidente di amianto nelle fratture;
- l’eventuale e sporadica presenza di amianto nelle fratture in settori non ben definibili. E’ di norma caratterizzata da:
- presenza, continua o discon-
presenza di amianto nelle fratture in settori non ben definibili. E’ di norma caratterizzata da:
- presenza, continua o discon- tinua, di filoni di amianto;
- presenza diffusa di amianto in fratture e discontinuità;
- presenza diffusa di amianto in settori ben definiti. Valutazioni ed analisi geostruttu rali: Dovrà essere contemporaneamen- te verificata e certificata:
- la consistenza massiva;
- l’assenza di discontinuità strutturali diffuse;
- l’assenza di alterazione chimico- fisica e meccanica.
a consistenza massiva;
- l’assenza di discontinuità strutturali diffuse;
- l’assenza di alterazione chimico- fisica e meccanica. E’ di norma caratterizzata da:
- consistenza da fratturata a molto fratturata;
- presenza di discontinuità strut- turali diffuse;
- alterazione chimico-fisica e meccanica diffusa Stima del tenore di amianto (AT): < 1 % del volume del giacimento sfruttabile
1 % del volume del giacimen- to sfruttabile Determinazione dell’amianto liberabile/rilasciabile (AR):
l giacimento sfruttabile
1 % del volume del giacimen- to sfruttabile Determinazione dell’amianto liberabile/rilasciabile (AR): < 0,05 % (< 500 mg/Kg) > 0,05 % ÷ < 0.1 % (> 500 mg/Kg ÷ < 1.000 mg/Kg)
- N.B.: il non rispetto anche di una sola delle condizioni elencate comporta la classificazione del giacimento nella classe B. ** N.B.: il superamento del valore di 1.000 mg/Kg comporta l’impossibilità di utilizzo e com-
one del giacimento nella classe B. ** N.B.: il superamento del valore di 1.000 mg/Kg comporta l’impossibilità di utilizzo e com- mercializzazione dei materiali estratti, ai sensi di combinato disposto delle normative vigenti (v. paragrafo 2). Gli esiti delle analisi e verifiche giacimentologiche di cui sopra dovranno essere riportate in apposite documentazioni e messi a disposizione degli organi di controllo, nonché inseriti negli
pra dovranno essere riportate in apposite documentazioni e messi a disposizione degli organi di controllo, nonché inseriti negli studi preliminari ed esecutivi previsti durante l’iter autorizzativo dell’attività estrattiva (proce- dure di VIA, piano di coltivazione, ecc.). In base alla classe di riconoscimento preventivo, il giacimento di pietre verdi dovrà essere sfruttato adottando le misure di mitigazione e di controllo di seguito illustrate.
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Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 73 4. Misure di controllo, prevenzione e mitigazione 4.1. Giacimenti di pietre verdi appartenenti alla CLASSE A La presenza di un rischio, anche minimo, per la possibile presenza di amianto, agente classi- ficato cancerogeno, impone l’adozione delle misure di tutela già previste dalle normative
le presenza di amianto, agente classi- ficato cancerogeno, impone l’adozione delle misure di tutela già previste dalle normative vigenti in materia di sicurezza dei lavoratori e di terzi nelle attività estrattive e minerarie (D.P.R. n. 128/59 e s.m.i., D.Lgs. 626/94 e s.m.i., D.Lgs. 624/96 e s.m.i., ecc.), ovvero da quelle previste a livello regionale. Al fine di verificare il mantenimento della classificazione iniziale, ovvero il passaggio a classe
previste a livello regionale. Al fine di verificare il mantenimento della classificazione iniziale, ovvero il passaggio a classe diversa del giacimento oggetto di coltivazione, durante la fase di attività della cava o minie- ra, il datore di lavoro dovrà effettuare:
- la valutazione geologico-petrografica periodica (mensile) dei fronti di scavo attivi, al fine di escludere l’intercettamento di filoni di amianto o di discontinuità strutturali importanti del giacimento;
vo attivi, al fine di escludere l’intercettamento di filoni di amianto o di discontinuità strutturali importanti del giacimento; 2) la valutazione sistematica del contenuto di amianto rilasciabile/liberabile dai materiali e- stratti, attraverso la quantificazione dell’indice di rilascio (Ir=AR) secondo i contenuti e le modalità previste dal citato D.M. 14 maggio 1996 2 ; 3) la valutazione del tenore di amianto rilasciabile/liberabile dai materiali lavorati, attraverso
itato D.M. 14 maggio 1996 2 ; 3) la valutazione del tenore di amianto rilasciabile/liberabile dai materiali lavorati, attraverso la sua quantificazione in base ai contenuti ed alle modalità previste dal citato D.M. 14 maggio 1996 ed in funzione delle pezzature commerciali prodotte, secondo il seguente schema: a) per materiali naturalmente prodotti in granulometria > 50 mm (solo selezione, senza frantumazione), nessuna analisi;
schema: a) per materiali naturalmente prodotti in granulometria > 50 mm (solo selezione, senza frantumazione), nessuna analisi; b) per materiali prodotti in granulometria > 50 mm (a seguito di selezione e frantumazio- ne), un’analisi ogni 5.000 mc; c) per materiali prodotti in granulometrie comprese tra 50 e 20 mm (a seguito di selezione e/o frantumazione), un’analisi ogni 1.000 mc; d) per materiali prodotti in granulometrie comprese tra 20 e 2 mm (a seguito di selezione
ntumazione), un’analisi ogni 1.000 mc; d) per materiali prodotti in granulometrie comprese tra 20 e 2 mm (a seguito di selezione e/o frantumazione), un’analisi ogni 500 mc; e) per materiali prodotti in granulometrie < 2 mm (a seguito di selezione e/o frantumazio- ne), un’analisi ogni 100 mc; f) per materiali prodotti e commercializzati in granulometria variabile (senza selezione, né frantumazione), un’analisi ogni 100 mc;
er materiali prodotti e commercializzati in granulometria variabile (senza selezione, né frantumazione), un’analisi ogni 100 mc; 2 Si rammenta che, ai sensi dell’Allegato 4, punto B, del D.M. 14 maggio 1996, la frequenza dei prelievi analitici è fissata in:
- un campione ogni 1.000 mc di roccia estratti, per i materiali in breccia;
- un campione ogni 50 mc di materiale lavorato, per i materiali in lastre.
00 mc di roccia estratti, per i materiali in breccia;
- un campione ogni 50 mc di materiale lavorato, per i materiali in lastre. Per i materiali in blocchi, la prova è effettuata attraverso la valutazione mineralogica della superficie visibile ed eventuale prelievo e analisi di campioni superficiali, valutando la distribuzione di eventuali fibre di amianto sulle diverse facciate del blocco.
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Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 74 4) la determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori a fibre di amianto, secondo i contenuti e le modalità previste dal D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs. 257/2006, con almeno la cadenza stabilita dall’appendice F della Norma UNI EN 689/97 3 . Inoltre, il datore di lavoro dovrà prevedere modalità di coltivazione del giacimento e di pri-
e F della Norma UNI EN 689/97 3 . Inoltre, il datore di lavoro dovrà prevedere modalità di coltivazione del giacimento e di pri- ma lavorazione dei materiali estratti che tengano conto della possibile presenza di amianto, tramite l’adozione delle seguenti misure preventive e di mitigazione, in aggiunta e/o integra- zione di quelle indicate dagli art. 59-septies e 59-octies del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 257/2006:
e/o integra- zione di quelle indicate dagli art. 59-septies e 59-octies del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 257/2006: • limitazione dell’accesso ai fronti di scavo attivi, che dovrà essere consentito solo al perso- nale strettamente necessario alle operazioni di scavo e trasporto degli inerti e per il perio- do strettamente necessario alle operazioni suddette; • irrorazione sistematica approfondita dei fronti di scavo, delle piste di cantiere e dei piazza-
ario alle operazioni suddette; • irrorazione sistematica approfondita dei fronti di scavo, delle piste di cantiere e dei piazza- li di cava e di frantoio, ovvero messa in opera di idonei manti e strati antipolvere; • accertarsi, nell’ambito della riunione periodica (annuale) di cui all’articolo 8 del citato D.Lgs. n. 624/96, che gli addetti alla cava ed al frantoio siano a conoscenza dei rischi de- rivanti dall’esposizione all’amianto, conoscano le procedure di prevenzione e sicurezza
antoio siano a conoscenza dei rischi de- rivanti dall’esposizione all’amianto, conoscano le procedure di prevenzione e sicurezza adottate nel cantiere in cui lavorano ed adottino i dispositivi di protezione individuali pre- visti dalle norme vigenti ed in relazione alla mansione svolta; • pulizia sistematica e giornaliera degli eventuali box di servizio destinati al personale della cava o del frantoio, nonché degli altri locali in cui soggiorna il personale impiegato (uffici,
zio destinati al personale della cava o del frantoio, nonché degli altri locali in cui soggiorna il personale impiegato (uffici, pesa, ecc.), se localizzati entro 150 m dai fronti di scavo attivi o dal frantoio primario; in al- ternativa, i locali di servizio dovranno essere dotati di impianto di climatizzazione o aera- zione a circuito chiuso; • nel caso di cave che utilizzano esplosivi per l’avanzamento dei fronti di scavo, oltre alle
e o aera- zione a circuito chiuso; • nel caso di cave che utilizzano esplosivi per l’avanzamento dei fronti di scavo, oltre alle misure di cui sopra, occorrerà provvedere anche alla bagnatura approfondita dei fronti di scavo e delle superfici più prossime interessate dalle esplosioni (gradoni sovrastanti e sot- tostanti a quelli in coltivazione), sia prima che immediatamente dopo l’esplosione; prima di riprendere la lavorazione del materiale abbattuto con le esplosioni occorrerà attendere
mediatamente dopo l’esplosione; prima di riprendere la lavorazione del materiale abbattuto con le esplosioni occorrerà attendere un tempo sufficiente a garantire la deposizione delle polveri (almeno 1 ora). Sarà cura del direttore responsabile della cava accertare dell’avvenuta deposizione delle polveri. Se i controlli analitici di cui sopra sui materiali ofiolitici estratti e lavorati nelle cave rientranti nella classe A non superano i valori di cui alla tabella 1, questi potranno essere utilizzati e
e lavorati nelle cave rientranti nella classe A non superano i valori di cui alla tabella 1, questi potranno essere utilizzati e commercializzati con le limitazioni/indicazioni di seguito riportate. 3 L’intervallo massimo fino alla successiva misurazione periodica dipende dal risultato della precedente. Tale intervallo è:
- 64 settimane se la concentrazione di esposizione professionale non supera ¼ del valore limite;
precedente. Tale intervallo è:
- 64 settimane se la concentrazione di esposizione professionale non supera ¼ del valore limite;
- 32 settimane se la concentrazione di esposizione professionale supera ¼ del valore limite ma non supera ½ dello stesso;
- 16 settimane se la concentrazione di esposizione professionale supera ½ del valore limite ma non supera il valore limite stesso.
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Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 75 Tab. 2: utilizzo dei materiali estratti (giacimenti appartenenti alla Classe A) LASTRE • nessuna limitazione se i materiali sono destinati all’edilizia come pietre or- namentali da esterni, ovvero se derivano da processi di lavorazione che ne prevedono il taglio, la levigatura e/o la lucidatura industriale (ossia prodot- ta con l’ausilio di vernici e prodotti isolanti);
revedono il taglio, la levigatura e/o la lucidatura industriale (ossia prodot- ta con l’ausilio di vernici e prodotti isolanti); • l’eventuale utilizzo di tali lastre per rivestimenti ornamentali destinati ad in- terni è subordinato ad una loro preventiva levigatura e lucidatura industria- le (ossia prodotta con l’ausilio di vernici e prodotti isolanti). BLOCCHI nessuna limitazione se destinati a scogliere fluviali e marittime o a sostenere rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc.. BRECCE
na limitazione se destinati a scogliere fluviali e marittime o a sostenere rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc.. BRECCE • nessuna limitazione se utilizzati per rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc.; • il loro utilizzo per massicciate stradali e ferroviarie è viceversa consentito purché associato ad un adeguato strato superficiale di protezione resisten- te all’usura o di stabilizzato. POLVERINO • nessuna limitazione se il valore di AR risulta <0,01 % (o <100 mg/Kg);
one resisten- te all’usura o di stabilizzato. POLVERINO • nessuna limitazione se il valore di AR risulta <0,01 % (o <100 mg/Kg); • divieto di produzione e commercializzazione se il valore di AR risulta >0,01 % (ovvero >100 mg/Kg)4 . Gli esiti analitici e le determinazioni geologico-petrografiche di cui sopra dovranno essere tempestivamente trasmesse agli organi di controllo e di vigilanza (Comune, Provincia e AUSL per le rispettive competenze).
ssere tempestivamente trasmesse agli organi di controllo e di vigilanza (Comune, Provincia e AUSL per le rispettive competenze). Qualora gli esiti analitici denotino il superamento del valore di 0,1 F/ml (0,1 ff/cc = ff/centimetro cubo di aria) per l’esposizione dei lavoratori, ovvero del valore di 500 mg/Kg dell’amianto rilasciabile (con l’eccezione del polverino, per il quale il limite è fissato in 100 mg/Kg), il Comune, sentita la Provincia e l’AUSL competenti, provvederà alla sospensione
per il quale il limite è fissato in 100 mg/Kg), il Comune, sentita la Provincia e l’AUSL competenti, provvederà alla sospensione dell’attività estrattiva ai sensi dell’art.18 della LR n.17/91 e s.m.i. L’attività potrà riprendere so- lo dopo che siano state individuate le cause del superamento, attuate le misure di conteni- mento e/o mitigazione del caso ed espletate nuove analisi di controllo che confermino il rientro nei parametri di cui sopra.
ni- mento e/o mitigazione del caso ed espletate nuove analisi di controllo che confermino il rientro nei parametri di cui sopra. L’eventuale variazione della tipologia del giacimento, determinerà comunque l’adozione di interventi di prevenzione e mitigazione/contenimento previsti per le classi B, compreso il di- verso utilizzo dei materiali estratti. Il polverino ovvero i materiali estratti con granulometria inferiore ai 2 mm sui quali è stato ac-
lizzo dei materiali estratti. Il polverino ovvero i materiali estratti con granulometria inferiore ai 2 mm sui quali è stato ac- certato il superamento dei valori di 100 mg/Kg di amianto rilasciabile, non potranno essere commercializzati e gli eventuali cumuli presenti dovranno essere messi in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza. 4 Valore cautelativo assunto pari ad 1/10 del valore di riferimento di 1.000 mg/Kg.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 76
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 76 4.2. Giacimenti di pietre verdi appartenenti alla CLASSE B Per verificare il mantenimento della classificazione iniziale, ovvero il passaggio alla classe in- feriore, nei giacimenti di pietre verdi di cui alla classe B, il datore di lavoro dovrà provvedere ad effettuare:
- la valutazione geologico-petrografica sistematica (settimanale) dei fronti di scavo attivi,
o dovrà provvedere ad effettuare:
- la valutazione geologico-petrografica sistematica (settimanale) dei fronti di scavo attivi, al fine di escludere l’intercettamento di filoni di amianto o di discontinuità strutturali impor- tanti del giacimento;
- la valutazione sistematica del contenuto di amianto rilasciabile/liberabile dai materiali e- stratti, attraverso la quantificazione dell’indice di rilascio (Ir=AR) secondo i contenuti e le modalità previste dal citato D.M. 14 maggio 1996 5 ;
la quantificazione dell’indice di rilascio (Ir=AR) secondo i contenuti e le modalità previste dal citato D.M. 14 maggio 1996 5 ; 3) la valutazione del tenore di amianto rilasciabile/liberabile dai materiali lavorati, attraverso la sua quantificazione in base ai contenuti ed alle modalità previste dal citato D.M. 14 maggio1996 ed in funzione delle pezzature commerciali prodotte, secondo il seguente schema: a) per materiali naturalmente prodotti in granulometria > 50 mm (solo selezione, senza
ali prodotte, secondo il seguente schema: a) per materiali naturalmente prodotti in granulometria > 50 mm (solo selezione, senza frantumazione), un’analisi ogni 5.000 mc; b) per materiali prodotti in granulometrie comprese tra 50 e 20 mm (a seguito di selezione e/o frantumazione), un’analisi ogni 1.000 mc; c) per materiali prodotti in granulometrie comprese tra 20 e 2 mm (a seguito di selezione e/o frantumazione), un’analisi ogni 500 mc;
r materiali prodotti in granulometrie comprese tra 20 e 2 mm (a seguito di selezione e/o frantumazione), un’analisi ogni 500 mc; d) per materiali prodotti e commercializzati in granulometria variabile (senza selezione, né frantumazione), un’analisi ogni 100 mc; 4) la determinazione dell’esposizione personale dei lavoratori a fibre di amianto, secondo i contenuti e le modalità previste dal D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs. 257/2006,
lavoratori a fibre di amianto, secondo i contenuti e le modalità previste dal D.Lgs 626/94 come modificato dal D.Lgs. 257/2006, con almeno la cadenza stabilita dall’appendice F della Norma UNI EN 689/97 6 . Contemporaneamente, il datore di lavoro dovrà prevedere modalità di coltivazione del gia- cimento e di prima lavorazione dei materiali estratti che tengano conto della possibile pre- senza di amianto, tramite l’adozione delle seguenti misure preventive e di mitigazione, ag-
e tengano conto della possibile pre- senza di amianto, tramite l’adozione delle seguenti misure preventive e di mitigazione, ag- giuntive e/o integrative di quelle indicate dagli art. 59-septies e 59-octies del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 257/2006: • le stesse già previste ed elencate per la classe A; • gli autisti dei mezzi operanti sul fronte di scavo dovranno sempre rimanere all’interno dei mezzi stessi, che dovranno essere dotati di impianto di climatizzazione o aerazione a cir-
ranno sempre rimanere all’interno dei mezzi stessi, che dovranno essere dotati di impianto di climatizzazione o aerazione a cir- cuito chiuso, dotato di filtri idonei di tipo HEPA; in alternativa dovranno essere provvisti di dispositivi di protezione individuale in grado di assicurare la protezione delle vie respirato- rie contro l’amianto; 5 V. nota 2. 6 V. nota 3.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 77
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 77 • predisposizione di chiara cartellonistica presso l’entrata nel frantoio o cava, esplicativa ri- guardo al rischio di esposizione ad amianto, sia dei lavoratori che di terzi, nonché indicati- va delle misure di tutela adottate e dei controlli cui debbono sottoporsi gli addetti; • i mezzi d’opera che trasportano i materiali estratti ai luoghi di utilizzo e/o lavorazione (se
debbono sottoporsi gli addetti; • i mezzi d’opera che trasportano i materiali estratti ai luoghi di utilizzo e/o lavorazione (se ubicati fuori dall’area di cava) dovranno avere i cassoni di carico dotati di idonei sistemi di copertura, al fine di evitare la dispersione di polveri durante la marcia; tali mezzi, prima di uscire dall’area di cava o frantoio, dovranno inoltre essere lavati esternamente (ruote, pianale e carrozzeria esterna);
rima di uscire dall’area di cava o frantoio, dovranno inoltre essere lavati esternamente (ruote, pianale e carrozzeria esterna); • predisposizione di barriere di limitazione delle polveri verso l’esterno del cantiere, di altez- za e composizione (in terra o materiali sintetici) calcolata in relazione all’intensità ed alla frequenza dei venti dominanti e prevalenti; • obbligo di allestimento di box di servizio per gli addetti alla cava o frantoio, comprensivi di
venti dominanti e prevalenti; • obbligo di allestimento di box di servizio per gli addetti alla cava o frantoio, comprensivi di idonei servizi igienici e docce, che dovranno essere puliti sistematicamente e giornalmen- te; tali locali dovranno altresì essere dotati di impianto di climatizzazione o aerazione a circuito chiuso; • le acque superficiali e meteoriche dei piazzali di cava e di frantoio dovranno essere rac-
ione o aerazione a circuito chiuso; • le acque superficiali e meteoriche dei piazzali di cava e di frantoio dovranno essere rac- colte da appositi fossi di scolo e convogliate in idonei bacini di decantazione e chiarifica- zione, dimensionati sulle acque di prima pioggia; • tutti gli impianti di prima lavorazione delle ofioliti dovranno essere dotati di appositi disposi- tivi di abbattimento delle polveri (per aspirazione forzata, umidificazione continua, ecc.).
essere dotati di appositi disposi- tivi di abbattimento delle polveri (per aspirazione forzata, umidificazione continua, ecc.). Se i controlli analitici effettuati sui materiali estratti nelle cave rientranti nella classe B qui trat- tata non superano i valori di riferimento espressi nella tabella 1, questi potranno essere utiliz- zati e commercializzati con le limitazioni/indicazioni di seguito riportate. Tab. 3: utilizzo dei materiali estratti (giacimenti appartenenti alla Classe A) LASTRE
tazioni/indicazioni di seguito riportate. Tab. 3: utilizzo dei materiali estratti (giacimenti appartenenti alla Classe A) LASTRE • nessuna limitazione se i materiali sono destinati all’edilizia come pietre orna- mentali da esterni e se sono state preventivamente sottoposte a processi di lavorazione che ne prevedono la levigatura e/o la lucidatura industriale (os- sia prodotta con l’ausilio di vernici e prodotti isolanti); • il loro utilizzo per rivestimenti ornamentali destinati ad interni è viceversa su-
l’ausilio di vernici e prodotti isolanti); • il loro utilizzo per rivestimenti ornamentali destinati ad interni è viceversa su- bordinato ad una loro preventiva levigatura e lucidatura industriale (ossia prodotta con l’ausilio di vernici e prodotti isolanti). BLOCCHI • nessuna limitazione se destinati a scogliere fluviali e marittime o a sostenere rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc.; • è raccomandato tuttavia, per quanto possibile, di provvedere al rivestimen-
ere rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc.; • è raccomandato tuttavia, per quanto possibile, di provvedere al rivestimen- to superficiale dei blocchi messi in opera con terre naturali, geotessili e geo- tessuti o cemento. BRECCE • nessuna limitazione se utilizzati per rilevati stradali, ferroviari, portuali, ecc., purché ne venga garantito l’isolamento con adeguati strati superficiali di protezione, resistenti all’usura o di stabilizzato;
, purché ne venga garantito l’isolamento con adeguati strati superficiali di protezione, resistenti all’usura o di stabilizzato; • è vietato il loro utilizzo per massicciate stradali e ferroviarie. POLVERINO è vietata la produzione e la commercializzazione di materiali aventi granu- lometria < 2 mm.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 78
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 78 Gli esiti analitici e le determinazioni geologico-petrografiche di cui sopra dovranno essere tempestivamente trasmesse agli organi di controllo e di vigilanza (Comune, Provincia e AUSL per le rispettive competenze). Qualora gli esiti analitici denotino il superamento del valore di 0,1 F/ml (0,1 ff/cc =
ia e AUSL per le rispettive competenze). Qualora gli esiti analitici denotino il superamento del valore di 0,1 F/ml (0,1 ff/cc = ff/centimetro cubo di aria) per l’esposizione dei lavoratori, ovvero del valore di 1.000 mg/Kg dell’amianto rilasciabile, Il Comune, sentita la Provincia e L’AUSL competente per territorio, dovrà immediatamente sospendere l’attività estrattiva o mineraria ai sensi dell’art.18 della LR n.17/91 e s.m.i.. L’attività potrà riprendere solo dopo che siano state individuate le cause del
a ai sensi dell’art.18 della LR n.17/91 e s.m.i.. L’attività potrà riprendere solo dopo che siano state individuate le cause del superamento, attuate le misure di contenimento e/o mitigazione del caso ed espletate nuo- ve analisi di controllo che confermino il rientro nei limiti di cui alla tabella 1, previo parere fa- vorevole delle autorità di vigilanza. Se il superamento dei limiti dell’amianto rilasciabile si è manifestato per uno specifico prodot-
e delle autorità di vigilanza. Se il superamento dei limiti dell’amianto rilasciabile si è manifestato per uno specifico prodot- to di cava (pezzatura prodotta, commerciale o naturale, secondo lo schema riportato al precedente punto 3), le ulteriori analisi dovranno specificatamente riguardare tale prodotto: nel perdurare di tale superamento, quel materiale di cava non potrà essere più prodotto, né commercializzato.
are tale prodotto: nel perdurare di tale superamento, quel materiale di cava non potrà essere più prodotto, né commercializzato. Le attività di estrazione e di lavorazione delle pietre verdi rientranti nella classe B in cui sia sta- to verificato il superamento dei valori limite di 1.000 mg/Kg per almeno due delle granulome- trie commerciali prodotte e per almeno due semestri consecutivi, non potranno in ogni caso essere nuovamente autorizzate ai sensi delle normative vigenti.
e per almeno due semestri consecutivi, non potranno in ogni caso essere nuovamente autorizzate ai sensi delle normative vigenti. I prodotti di cava sui quali è stato accertato il superamento dei valori limite di 1.000 mg/Kg non potranno essere commercializzati e gli eventuali cumuli presenti dovranno essere messi in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza. 5. Certificazione dei materiali di cava
dovranno essere messi in sicurezza e secondo le indicazioni delle autorità di vigilanza. 5. Certificazione dei materiali di cava La provenienza dei materiali ofiolitici estratti dalle diverse tipologie di cava e giacimento di cui ai paragrafi precedenti, deve essere accertata e attestata da un’apposita scheda tec- nica, elaborata e compilata dall’esercente dell’attività estrattiva e/o mineraria, riportante le caratteristiche principali dei materiali nonché la rintracciabilità degli stessi.
tività estrattiva e/o mineraria, riportante le caratteristiche principali dei materiali nonché la rintracciabilità degli stessi. Copia di tale scheda deve sempre accompagnare la commercializzazione delle pietre ver- di, al fine di consentire agli organi di vigilanza in materia ambientale e sanitaria per l’espletamento dei controlli di legge. Solo nel rispetto delle condizioni espresse nella presente circolare i siti di utilizzo e destinazione
o dei controlli di legge. Solo nel rispetto delle condizioni espresse nella presente circolare i siti di utilizzo e destinazione finale degli inerti ofiolitici non rientrano nei casi disciplinati dal D.Lgs. n. 152/2006, in quanto considerati luoghi di stoccaggio provvisorio o definitivo di materie prime e naturali. Si rammenta che i materiali in questione devono comunque sottostare ai requisiti previsti dal- la certificazione obbligatoria prevista per i materiali da costruzione, ai sensi delle norme vi-
tare ai requisiti previsti dal- la certificazione obbligatoria prevista per i materiali da costruzione, ai sensi delle norme vi- genti in sede nazionale ed europea.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 79
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 79 ALLEGATO F: NOTA INFORMATIVA DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE EMILIA- ROMAGNA IN RELAZIONE AI CONTROLLI ED ALLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI DEL COMPARTO ESTRATTIVO ALLA SILICE LIBERA CRISTALLINA
DEI LAVORATORI DEL COMPARTO ESTRATTIVO ALLA SILICE LIBERA CRISTALLINA
ENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI DEL COMPARTO ESTRATTIVO ALLA SILICE LIBERA CRISTALLINA
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 80 Alle Aziende in indirizzo OGGETTO: Esposizione a silice libera cristallina. Nota informativa. L’esposizione a Silice Libera Cristallina risulta diffusa nei più svariati comparti produttivi ed attività lavorative, in quanto è una componente fondamentale di
stallina risulta diffusa nei più svariati comparti produttivi ed attività lavorative, in quanto è una componente fondamentale di diversi materiali di grande impiego: argille, materiali lapidei, materiali vetrosi, abrasivi e riempitivi. La classificazione da parte dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Can- cro della silice libera cristallina come agente cancerogeno di classe 1 ha rin- novato l’interesse per la conoscenza delle esposizioni, nella situazione attua- le, nei vari comparti produttivi.
asse 1 ha rin- novato l’interesse per la conoscenza delle esposizioni, nella situazione attua- le, nei vari comparti produttivi. In Regione Emilia Romagna diversi Servizi di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, tra cui il Servizio del Distret- to SUD-EST di Parma, hanno eseguito uno studio conoscitivo delle esposizio- ni a silice libera cristallina mediante campionamenti di polvere secondo una specifica procedura standardizzata.
elle esposizio- ni a silice libera cristallina mediante campionamenti di polvere secondo una specifica procedura standardizzata. Il valore limite di esposizione personale viene individuato in 0,050mg/mc (mil- ligrammi/metro cubo) nella frazione respirabile così come proposto nella lista della ACGIH (lista di valori limite di più elevata diffusione) in assenza di un va- lore limite per questo agente chimico nel D.Lgs. 626/94. A conferma di un dif-
e di più elevata diffusione) in assenza di un va- lore limite per questo agente chimico nel D.Lgs. 626/94. A conferma di un dif- fuso consenso sul valore di 0,050 mg/mc, anche la Commissione Scientifica per i Limiti Occupazionali, nel giugno 2002, in un suo rapporto, indica questo valore come valore da proporre in adozione. Al fine di estendere, a tutte le Aziende del comparto insistenti sul territorio del Distretto di Parma, le indicazioni in ordine agli interventi di prevenzione e pro-
de del comparto insistenti sul territorio del Distretto di Parma, le indicazioni in ordine agli interventi di prevenzione e pro- tezione da attuarsi a seguito di una puntuale valutazione del rischio è stata predisposta la presente nota informativa. In sintesi le misure di prevenzione e protezione, individuate da apposito grup- po tecnico secondo i criteri previsti dalle Direttive UE e dall’art. 3 del D.Lgs. 626/94, in ordine di priorità, possono essere schematizzate nel modo seguen- te:
sti dalle Direttive UE e dall’art. 3 del D.Lgs. 626/94, in ordine di priorità, possono essere schematizzate nel modo seguen- te:
- sostituzione dell’agente pericoloso per ridurre il rischio alla fonte,
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 81
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 81 2. adozione di sistemi di controllo impiantistici, 3. adozione di sistemi organizzativi ed istituzione di idonee pratiche di lavoro, 4. adozione di dispositivi di protezione personale dei lavoratori. Nello specifico: a) in considerazione che non è possibile procedere alla sostituzione dell’agente pericoloso, si deve ridurre il rischio mediante una siste-
derazione che non è possibile procedere alla sostituzione dell’agente pericoloso, si deve ridurre il rischio mediante una siste- matica bagnatura di piste e piazzali utilizzando, nei casi più difficol- tosi, additivi di stabilizzazione del suolo in miscela con l’acqua, man- tenendo i cumuli di materiale depositato sotto costante umidifica- zione ed infine bagnando attraverso appositi ugelli il materiale pri- ma del trasporto alla tramoggia d’alimentazione dell’impianto e
ed infine bagnando attraverso appositi ugelli il materiale pri- ma del trasporto alla tramoggia d’alimentazione dell’impianto e ogni qual volta si renda necessario in altre parti dell’impianto; b) provvedere alla segregazione in apposito locale dei mulini quando le operazioni debbono essere eseguite a secco; c) installare impianti di captazione delle polveri idonei nelle lavorazioni a secco; d) presidiare le operazioni di trasferimento dopo la frantumazione a
captazione delle polveri idonei nelle lavorazioni a secco; d) presidiare le operazioni di trasferimento dopo la frantumazione a secco mediante bagnatura o con impianto di captazione; e) dotare i mezzi di cantiere di cabina di protezione del conduttore con impianto di condizionamento e di filtrazione dell’aria; f) separare il personale dagli impianti mediante l’installazione di cabi- ne di controllo a distanza; g) automatizzare le attività di gestione degli impianti;
impianti mediante l’installazione di cabi- ne di controllo a distanza; g) automatizzare le attività di gestione degli impianti; h) differenziare la viabilità interna tra quella istituita per i conferimenti da quella per la distribuzione dei prodotti finiti; i) individuare percorsi obbligati e più brevi con limitatori di velocità quali ad esempio bande rilevate o cunette; j) procedere ad una sistematica manutenzione e pulizia di macchine ed impianti ad umido o mediante sistemi di aspirazione con sistema
ocedere ad una sistematica manutenzione e pulizia di macchine ed impianti ad umido o mediante sistemi di aspirazione con sistema di recupero dello stesso materiale; k) fornitura ai lavoratori per la sola esecuzione di operazioni di pulizia e manutenzione di dispositivi a facciale pieno con filtrazione P3 (THP3) ed indumenti per la protezione del corpo. Le misure di prevenzione e protezione, nel caso la valutazione dei rischi riveli un’esposizione elevata od alta per i lavoratori, debbono
di prevenzione e protezione, nel caso la valutazione dei rischi riveli un’esposizione elevata od alta per i lavoratori, debbono essere adottate entro i sei mesi al termine dei quali dovrà essere ef- fettuato il ricontrollo dell’esposizione a silice libera cristallina e dato origine al monitoraggio periodico con intervallo iniziale di ventisei settimane.
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 82
Piano Infraregionale Attività Estrattive della Provincia di Parma – VARIANTE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 82 In caso di esposizione media deve essere elaborato un piano di mantenimento delle misure di prevenzione e protezione in essere e dovranno essere ricercate eventuali ulteriori misure di miglioramen- to e dovranno essere effettuate misure periodiche con periodicità biennale o triennale. Nel caso infine di esposizione bassa la periodicità dei controlli potrà
misure periodiche con periodicità biennale o triennale. Nel caso infine di esposizione bassa la periodicità dei controlli potrà essere elevata a quattro o cinque anni. Resta comunque inteso che dovranno essere applicati e mantenu- ti tutti gli adempimenti previsti a riguardo degli agenti chimici peri- colosi dal Titolo VII-bis del D.Lgs. 626/94. Il Direttore
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