Regolamento edilizio (184 kB)
Comune di Pove del Grappa · Vicenza, Veneto
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251 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di POVE DEL GRAPPA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di POVE DEL GRAPPA
Art. 1 - Oggetto del Regolamento
Comune di POVE DEL GRAPPA PROVINCIA DI VICENZA REGOLAMENTO EDILIZIO del Comune di POVE DEL GRAPPA
TITOLO 1° (disposizioni generali) CAPO 1° - Oggetto del Regolamento Art. 1 - Oggetto del Regolamento CAPO 2° - Richiesta della Concessione edilizia Art. 2 - Opere soggette ad autorizzazione Art. 3 - Opere non soggette ad autorizzazione Art. 4 - Progettisti e costruttori Art. 5 - Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo Art. 6 - Domanda di concessione di demolizione
Art. 5 - Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo
tisti e costruttori Art. 5 - Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo Art. 6 - Domanda di concessione di demolizione Art. 7 - Procedura per la presentazione della domanda Art. 8 - Procedura per l'esame dei progetti e pareri CAPO 3° - Commissione Edilizia - Esame dei Progetti - Determinazioni del Sindaco Art. 9 - Commissione Edilizia. Composizione Art. 10 - Compiti della Commissione Edilizia Art. 11 - Adunanze della Commissione Edilizia Art. 12 - Sottocommissione Edilizia
Art. 10 - Compiti della Commissione Edilizia
e Art. 10 - Compiti della Commissione Edilizia Art. 11 - Adunanze della Commissione Edilizia Art. 12 - Sottocommissione Edilizia Art. 13 - Determinazioni del Sindaco sulla domanda Art. 14 - Titolare della Concessione Edilizia e variazioni Art. 15 - Validità. Decadenza della Concessione edilizia Art. 16 - Varianti al progetto CAPO 4° - Esecuzione della Concessione Art. 17 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello Art. 18 - Costruttore Art. 19 - Ordine di cantiere
Art. 17 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello
ne della Concessione Art. 17 - Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello Art. 18 - Costruttore Art. 19 - Ordine di cantiere Art. 20 - Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico Art. 21 - Visite di controllo. Termini e modalità Art. 22 - Norme particolare per i cantieri edilizi CAPO 5° - Autorizzazione di abitabilità e agibilità Art. 23 - Opere soggette all'autorizzazione di abitabilità ed agibilità Art. 24 - Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità ed agibilità
Art. 25 - Classificazione dei locali
TITOLO 2° (Prescrizioni edilizie, igienico – edilizie, antincendio e varie. Caratteristiche di urbanizzazione) CAPO 1° - Elementi di abitabilità Art. 25 - Classificazione dei locali Art. 26 - Caratteristiche dei locali Art. 27 - Impianti speciali Art. 28 - Soffitti inclinati Art. 29 - Classificazione dei piani Art. 30 - Piani seminterrati Art. 31 - Sottotetti CAPO 2° - Parametri Edilizi Art. 32 - Parametri Edilizi CAPO 3° - Prescrizioni igienico-edilizie Art. 33 - Salubrità del terreno
Art. 32 - Parametri Edilizi
CAPO 2° - Parametri Edilizi Art. 32 - Parametri Edilizi CAPO 3° - Prescrizioni igienico-edilizie Art. 33 - Salubrità del terreno Art. 34 - Isolamento dalla umidità Art. 35 - Isolamento termico Art. 36 - Isolamento fonico Art. 37 - Cucine in nicchia Art. 38 - Fognature Art. 39 - Impianti minimi Art. 40 - Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua Art. 41 - Camere oscure. Impianti termici Art. 42 - Cortili e chiostrine CAPO 4° - Prescrizioni antincendio Art. 43 - Coperture Art. 44 - Pareti divisorie
Art. 42 - Cortili e chiostrine
mpianti termici Art. 42 - Cortili e chiostrine CAPO 4° - Prescrizioni antincendio Art. 43 - Coperture Art. 44 - Pareti divisorie Art. 45 - Scale ed ascensori Art. 46 - Canne fumarie Art. 47 - Rinvio a leggi particolari CAPO 5° - Prescrizioni varie Art. 48 - Norme di edilizia antisismica Art. 49 - Decoro generale Art. 50 - Manutenzione Art. 51 - Tabelle stradali e numeri civici
Art. 52 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici
Art. 52 - Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici Art. 53 - Uscite dalle autorimesse e rampe Art. 54 - Zoccolature Art. 55 - Elementi aggettanti, balconi, pensiline Art. 56 - Intercapedini Art. 57 - Coperture Art. 58 - Recinzioni Art. 59 - Mostre, vetrine e insegne Art. 60 - Marciapiedi e porticati Art. 61 - Zone verdi e parchi Art. 62 - Depositi di materiali Art. 63 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani Art. 64 - Cassette per corrispondenza
Art. 63 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani
- Depositi di materiali Art. 63 - Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani Art. 64 - Cassette per corrispondenza CAPO 6° - Caratteristiche di urbanizzazione Art. 65 - Norme generali e zonizzazione Art. 66 - Norme particolari Art. 67 - Zone libere Art. 68 - Parcheggi Art. 69 - Protezioni dell'ambiente Art. 70 - Strade private CAPO 7° - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari Art. 71 - Edifici ed ambienti con speciale destinazione
Art. 71 - Edifici ed ambienti con speciale destinazione
trade private CAPO 7° - Edifici ed ambienti con destinazioni particolari Art. 71 - Edifici ed ambienti con speciale destinazione Art. 72 - Locali per allevamento e ricovero degli animali Art. 73 - Impianti per lavorazioni insalubri TITOLO 3° (LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO) CAPO 1° - Domanda, convenzione, autorizzazione ed esecuzione Art. 74 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo Art. 75 - Proposta di convenzione
Art. 74 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo
enzione, autorizzazione ed esecuzione Art. 74 - Domanda di lottizzazione e documenti a corredo Art. 75 - Proposta di convenzione Art. 76 - Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria Art. 77 - Procedura per l'autorizzazione della lottizzazione Art. 78 - Validità delle autorizzazioni per le lottizzazioni Art. 79 - Opere di urbanizzazione o di allacciamento ai pubblici servizi. Progetti relativi. Esecuzíone. Controlli.
Art. 80 - Penalítà per inadempienza da parte del lottizzante.
Art. 80 - Penalítà per inadempienza da parte del lottizzante. Art. 81 - Svincolo cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione Art. 82 - Concessione edilizia nella lottizzazione CAPO 2°- Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione Art. 83 - Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione TITOLO 4° (DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE) CAPO 1° - Disposizioni finali Art. 84 - Deroghe Art. 85 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti Art. 86 - Controlli e repressioni abusi
Art. 84 - Deroghe
sposizioni finali Art. 84 - Deroghe Art. 85 - Adeguamento delle costruzioni preesistenti Art. 86 - Controlli e repressioni abusi Art. 87 - Sanzioni Art. 88 - Entrata in vigore del Regolamento CAPO 2°- Disposizioni transitorie Art. 89 - Opere già autorizzate Art. 90 - Occupazioni si suolo pubblico Art. 91 - Depositi di materiali nelle zone residenziali Art. 92 - Canne fumarie Art. 93 - Antenne radio e T.V. Art. 94 - Norme transitorie per gli edifici esistenti
Art. 92 - Canne fumarie
e zone residenziali Art. 92 - Canne fumarie Art. 93 - Antenne radio e T.V. Art. 94 - Norme transitorie per gli edifici esistenti Art. 95 - Norme transitorie per la decadenza della Commissione Comunale Edilizia (STRALCIATO) Art. 96 - Norme relative agli emigrati.
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TITOLO 1° DISPOSIZIONI GENERALI CAPO 1°- OGGETTO DEL REGOLAMENTO Art. 1 (Oggetto del Regolamento) L'attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente regolamento e dalle allegate tavole del Piano Regolatore Generale, dalla Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150, modificata e
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ente regolamento e dalle allegate tavole del Piano Regolatore Generale, dalla Legge Urbanistica 17.8.1942, n. 1150, modificata e integrata con legge 6.8.1967 n. 765 e successivo D.M. nonchè dalla Legge Statale n. 10 del 28.1.1877 e successiva Legge Regionale n. 61 del 27.10.1977 ed altre leggi e Regolamenti vigenti in materia. CAPO 2°- RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA ESAME DEI P ROGETTI - PARERE Art. 2 (Opere soggette ad autorizzazione)
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genti in materia. CAPO 2°- RICHIESTA CONCESSIONE EDILIZIA ESAME DEI P ROGETTI - PARERE Art. 2 (Opere soggette ad autorizzazione) Chiunque intenda, nell'ambito del territorio Comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare, o demolire quelle esistenti, ovvero procedere alla esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, deve chiedere apposita concessione ad edificare al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento. In
sita concessione ad edificare al Sindaco e deve sottostare alle prescrizioni procedurali e tecniche del presente Regolamento. In particolare sono soggette ad autorizzazione -: a) STRALCIATO b) Opere di urbanizzazione c) Nuove costruzioni d) Ampliamenti, sopraelevazioni, costruzioni anche parziali e) Trasformazioni alla distribuzione interna, restauro, riattamento di fabbricati, o parti di essi f) Modifiche di destinazione d'uso g) Modifiche dell’ubicazione di costruzioni trasferibili h) Demolizioni
cati, o parti di essi f) Modifiche di destinazione d'uso g) Modifiche dell’ubicazione di costruzioni trasferibili h) Demolizioni i) Costruzione, restauro, modifiche, demolizione e ricostruzione di muri di cinta, cancellate, recinzioni, chioschi permanenti e provvisori, recinzioni in genere j) Scavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti k) Cappelle, edicole e monumenti funerari in genere
cavi, rinterri, muri di sostegno e rilevati in genere, fognature, acquedotti k) Cappelle, edicole e monumenti funerari in genere l) Abbattimento di alberi in parchi e giardini pubblici e privati ed in complessi alberati di valore monumentale m) apertura e modifica di accessi privati sulle fronti stradali o su pubbliche;
n) costruzione o trasformazione di vetrine; collocamento di insegne, mostre, cartelli od affissi pubblicitari od indicatori, lumi, memorie, monumenti, costruzioni di tettoie, pensiline, verande o tende all'esterno degli edifici, anche provvisori, in luoghi pubblici, aperti o prospettanti luoghi pubblici; o) Esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazioni di ponteggi o scale mobili o ponti volanti;
ubblici; o) Esecuzione di manutenzione straordinaria, qualora comporti installazioni di ponteggi o scale mobili o ponti volanti; p) Installazione di condutture elettriche, telefoniche, di gas ecc., sia da parte di privati che di società concessionarie, nei suoli pubblici e privati e negli esterni di edifici esistenti; q) Rivestimenti, decorazioni e tinteggiatura di edifici; r) Costruzione di fabbricati e tettoie, anche a carattere provvisorio; s) Apertura di cave e miniere. Art . 3
iatura di edifici; r) Costruzione di fabbricati e tettoie, anche a carattere provvisorio; s) Apertura di cave e miniere. Art . 3 (opere non soggette ad autorizzazione) a) Non sono soggette ad autorizzazione le opere pubbliche e di interesse generale da eseguirsi direttamente da Amministrazioni Statali. Tali Amministrazioni comunque, devono depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento
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i Amministrazioni comunque, devono depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di conformità alle prescrizioni dello strumento urbanistico da effettuarsi da parte dello Stato d'intesa con la Regione interessata; b) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale orizzontale e verticale, in applicazione del Codice della Strada; c) le opere di ordinaria manutenzione; d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco. Art. 4
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a; c) le opere di ordinaria manutenzione; d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco. Art. 4 (Progettisti e Costruttori) La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da Tecnici specializzati in materia edilizia: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi e periti nell'ambito delle rispettive competenze. I predetti professionisti devono essere iscritti negli albi professionali. Il costruttore,
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l'ambito delle rispettive competenze. I predetti professionisti devono essere iscritti negli albi professionali. Il costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato, o avvalersi di un tecnico che possa assumersi le responsabilità inerenti l'esecuzione delle opere. Art. 5 (Domanda di concessione edilizia e allegati a corredo della domanda) La domanda di Concessione, compilata in competente carta da bollo, deve essere diretta al Sindaco.
La concessione è rilasciata al proprietario dell'area o all'avente titolo domanda deve contenere le generalità, il domicilio e la firma del progettista e del direttore dei lavori. Per le aree edificatorie appartenenti a persone giuridiche la domanda di concessione deve essere avanzata dagli Organi che ne hanno la rappresentanza. La domanda deve essere corredata da:
- modello-questionario statistico (Allegato A), accompagnato da scheda del terreno,
tanza. La domanda deve essere corredata da:
- modello-questionario statistico (Allegato A), accompagnato da scheda del terreno, contenente i dati base necessari alla progettazione quali quote stradali, quote della fognatura, allineamenti, indici e vincoli particolari prescritti da strumenti urbanistici vigenti o da altre norme;
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi;
genti o da altre norme; 2) estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi; 3) planimetria dello stato di fatto in rapporto non inferiore a 1:500 con le indicazioni delle proprietà confinanti per una profondità di almeno 50 metri dai confini, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati circostanti, anche accessori, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo;
anti, anche accessori, e con le indicazioni degli alberi di alto fusto esistenti ed ogni eventuale altro particolare di rilievo; 4) documentazione fotografica dello stato di fatto; quando questo sia richiesto dalla C.E. o dall'Ufficio Tecnico per una chiara valutazione delle opere; 5) planimetria in rapporto normalmente non inferiore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, la opera progettata. Devono essere
riore a 1:200 dove sia rappresentata, nelle sue linee, dimensioni, quote generali e distanze, la opera progettata. Devono essere rappresentati: la sistemazione della zona non edificata (posteggi, piazzali di scarico, depositi materiali, lavorazioni allo scoperto, pavimentazione, giardini, alberature d'alto e medio fusto, ecc.) le recinzioni, gli ingrassi e quant'altro possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico o privato;
possa occorrere al fine di chiarire esaurientemente i rapporti tra l'opera ed il suolo circostante, sia esso pubblico o privato; 6) disegni, normalmente in rapporto 1:100 delle piante di tutti i piani e della copertura dell'opera, con l'indicazione di:
- Destinazione d'uso dei locali;
- Quote planimetriche e altimetriche;
- Dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
- Indicazione dei rapporti di illuminazione;
triche;
- Dimensione delle aperture (con distinzione delle parti apribili e fisse);
- Indicazione dei rapporti di illuminazione;
- Ingombri degli apparecchi igienici di tutti i locali di abitazione e dei servizi;
- Ubicazione delle canne fumarie (con specifica del tipo adottato), dei pluviali e degli scarichi;
- Strutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);
- Nella pianta degli spazi aperti (pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni,
rutture portanti (C.A., acciaio, murature, ecc.);
- Nella pianta degli spazi aperti (pavimentazioni, recinzioni, arredi esterni, cordonature, tappeti erbosi, arbusti o piante), nonchè della rete di fognatura bianca o nera (pozzetti di ispezione, caditoie, fosse a depurazione biologica, quote e diametri delle condotte, ecc.);
- I materiali della copertura, il senso delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde e i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, ecc.
delle falde e delle pendenze, i volumi tecnici, i camini, le gronde e i relativi punti di calata dei pluviali, i lucernari, ecc. Nel caso di edifici costituiti da ripetizioni di cellule tipo, è consentita la presentazione di piante generali nel rapporto 1:200 corredate da piante delle singole cellule nel rapporto 1:50. Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con la opera progettata, le piante devono essere e- stese anche ai vani contigui della costruzione esistente
che deve comunicare con la opera progettata, le piante devono essere e- stese anche ai vani contigui della costruzione esistente e recare le indicazioni di destinazione degli stessi;
-
- disegni quotati normalmente in rapporto a 1:100; di sezione dell'opera messa in relazione all'ambiente circostante, alle larghezze delle strade e degli altri spazi. Le quote riferite al piano di campagna originario ad al caposaldo fissato nella scheda di terreno, devono indicare le dimensioni complessive della opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle pareti
lla opera e delle principali parti esterne ed interne, l'altezza netta dei piani, lo spessore dei solai, gli sporti delle pareti aggettanti, i colmi delle pareti al di sopra della linea di gronda. Le sezioni devono essere in numero necessario alla completa comprensione dell'opera; 8) - disegni, a semplice contorno, sempre nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali
0, di tutti i prospetti dell'opera progettata, completi di riferimenti agli edifici circostanti, al terreno e alle sue eventuali modifiche. Nei prospetti deve essere rappresentata anche la situazione alti- metrica dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei
dere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare l'indicazione delle aperture e dei relativi infissi, dei materiali, dei pluviali in vista, delle zoccolature, degli spazi per insegne, delle opere in ferro e balaustre, delle coperture, dei volumi tecnici; 9) - disegni di piante di sezione e di prospetto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati.
etto in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici con la indicazione di tutti i materiali impiegati. Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni a terra; 10) - documentazione sulle destinazioni d'uso sulle attività e sugli impianti, in caso di opere complesse - edifici o locali a carattere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc. - delle quali anche accurati disegni non
ttere commerciale, agricolo, industriale, per attrezzature scolastiche, magazzini, ecc. - delle quali anche accurati disegni non chiariscono i rapporti con l'ambiente esterno pubblico o privato e le caratteristiche funzionali; 11) - rilievo quotato in scala minima di 1:200 degli edifici da demolite, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni più indicative, con documentazione fotografica; 12) - disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono
ive, con documentazione fotografica; 12) - disegni in scala minima 1:100 indicanti: senza campitura le murature che si intendono conservare, con campitura grigia le murature che si intendono sostituire, con campitura nera le murature che si intendono demolire. Le piante di progetto-contenenti anche le indicazioni di cui al precedente numero 6), devono analogamente indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle sostituite e con campitura nera quelle nuove.
indicare con campitura bianca le murature conservate, con campitura grigia quelle sostituite e con campitura nera quelle nuove. I disegni in alzata delle opere esistenti e di quelle progettate devono essere eseguiti nella stessa scala e con la medesima grafia; 13) - relazione illustrativa; 14) - dichiarazione relativa al valore dell'area sulla quale si intende edificare e di quella che è accessorio al costruendo edificio, a norma dell'art. 6 e 7 della Legge 5 marzo 1963 n. 246;
intende edificare e di quella che è accessorio al costruendo edificio, a norma dell'art. 6 e 7 della Legge 5 marzo 1963 n. 246; 15) - nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco; 16) - nulla osta, ove richiesto, della Sovrintendenza ai Monumenti; 17) - nulla osta dell'Ufficio del Genio Civile per le zone di sua competenza. Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 devono essere riuniti in
per le zone di sua competenza. Gli elaborati di cui ai precedenti punti 3 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 11 - 12 devono essere riuniti in un'unica tavola di altezza non superiore a 93 cm e della lunghezza necessaria: tale tavola dovrà essere presentata in copie riprodotte, piegate secondo il formato UNI, delle quali una bollata a norma di Legge. Per opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie tre copie, le
uali una bollata a norma di Legge. Per opere la cui approvazione si esaurisce nell'ambito comunale sono necessarie tre copie, le opere la cui approvazione non si esaurisce nello ambito comunale sono necessarie almeno
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quattro copie. I documenti da presentarsi a corredo di ogni domanda sono elencati nella tabella allegato B). 18) - Estratto lucido di mappa in scala 1:2000 e scala 1:500 con la dichiarazione del progettista. Art. 6 (Domanda Concessione di demolizione) La concessione di demolizione non può essere rilasciata per gli immobili colpiti da dichiarazione di notevole interesse pubblico a termine delle vigenti leggi per la conservazione
iata per gli immobili colpiti da dichiarazione di notevole interesse pubblico a termine delle vigenti leggi per la conservazione del patrimonio artistico nazionale. L'eventuale rilascio di una licenza di demolizione non pregiudica l'intervento della competente Sovrintendenza ai Monumenti e delle Autorità competenti. In ogni caso la concessione di demolizione, al fine della tu- tela della incolumità delle persone potrà essere subordinata al preventivo integrale sgombero del fabbricato e
al fine della tu- tela della incolumità delle persone potrà essere subordinata al preventivo integrale sgombero del fabbricato e delle porzioni di fabbricato da demolire. Chi intende demolire un edificio o parte di esso dovrà presentare domanda con i seguenti allegati: a) planimetria generale della località comprendente oltre l'edificio interessato una zona di almeno ml. 100 circostante la proprietà, in scala di almeno 1:2000 e ricalcante tutti i fabbricati esistenti;
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essato una zona di almeno ml. 100 circostante la proprietà, in scala di almeno 1:2000 e ricalcante tutti i fabbricati esistenti; b) la pianta e la sezione in scala 1:100; c) la documentazione fotografica delle facciate dell'edificio che si vuol demolire; d) dichiarazione che l'edificio non è colpito da vincolo artistico, storico o ambientale. Salvo il caso che si tratti di opere di piccola entità tecnica, la domanda dovrà portare anche la sottoscrizione del tecnico dell'Impresa assuntrice. Art. 7
Art. 7
di opere di piccola entità tecnica, la domanda dovrà portare anche la sottoscrizione del tecnico dell'Impresa assuntrice. Art. 7 (Procedura per la presentazione della domanda) La domanda di concessione edilizia o di demolizione, corredata dai documenti di cui ai precedenti articoli deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale il quale dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al
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Tecnico Comunale il quale dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al nominativo del richiedente apposita ricevuta con l'indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data di ricevimento. Art. 8 (Procedura per l'esame dei progetti e pareri) Le domande di concessione edilizia o di demolizione vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione.
e pareri) Le domande di concessione edilizia o di demolizione vengono esaminate seguendo l'ordine cronologico di presentazione. Qualora sia necessaria, durante l'iter di esame, la richiesta di chiarimenti o la presentazione di altri elaborati, l'iter viene interrotto, previa comunicazione scritta al titolare della domanda, e
la pratica, protocollata con un nuovo numero d'ordine, inizia nuovamente l'iter dalla data di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati. Qualora si renda necessario richiedere una ulteriore documentazione, l'iter resta sospeso per un periodo non superiore a 60 giorni. Tutti i progetti devono essere sottoposti obbligatoriamente all'esame:
- dell'Ufficio Sanitario, per quanto di sua competenza;
- del Veterinario Comunale limitatamente ai fabbricati destinati allo esercizio di attività
tario, per quanto di sua competenza;
- del Veterinario Comunale limitatamente ai fabbricati destinati allo esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- dell'Ufficio Tecnico Comunale per l'osservanza delle norme urbanistiche in vigore, per la osservanza delle norme del presente regolamento, per la verifica delle caratteristiche di ubicazione (quote piano altimetriche, allineamento, distanze, ecc.), per quanto riguarda gli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, per la
timetriche, allineamento, distanze, ecc.), per quanto riguarda gli allacciamenti alle fognature o altri sistemi di scolo, per la verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o del relativo impegno del richiedente di procedere alla attuazione delle medesime contemporaneamente alle opere oggetto della licenza;
- dalla Commissione Edilizia per il parere di competenza. Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali,
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Edilizia per il parere di competenza. Per le aree, gli edifici e le opere soggette a speciali leggi o regolamentazioni comunali, provinciali o statali, devono essere preventivamente esibiti ai richiedenti i relativi permessi od autorizzazioni. CAPO 3°
- COMMISSIONE EDILIZIA E DETERMINAZIONI DEL SINDACO Art. 9 Membri di diritto: 1) Dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato; 2) Dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico delegato;
i diritto: 1) Dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato; 2) Dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale o da un tecnico delegato; Membri elettivi: 1) Da cinque membri nominati dal C.C. con voti limitati a uno e scelti tra esperti, dei quali almeno uno in rappresentanza della minoranza e comunque scelti tra persone che abbiano una competenza tecnica, estetica ed amministrativa in materia di urbanistica ed edilizia. La commissione è presieduta dal Sindaco che può delegare questa funzione a un assessore
a in materia di urbanistica ed edilizia. La commissione è presieduta dal Sindaco che può delegare questa funzione a un assessore o a un componente della commissione edilizia. Esercita le funzioni di segretario della Commissione Edilizia un impiegato del Comune. I membri elettivi durano in carica per un periodo massimo di cinque anni e comunque fino alla scadenza del Consiglio Comunale. Nel caso che cessi dall’ufficio prima della scadenza del quinquennio il membro elettivo viene
a scadenza del Consiglio Comunale. Nel caso che cessi dall’ufficio prima della scadenza del quinquennio il membro elettivo viene sostituito mediante nomina consigliare e il sostituto resta in carica fino al compimento del quinquennio o del Consiglio Comunale per il quale era stato nominato il membro sostituito. I membri elettivi decadono dalla carica qualora risultino assenti senza giustificato motivo per tre consecutive sedute. La decadenza su richiesta del Sindaco è dichiarata dal Consiglio Comunale, che
a giustificato motivo per tre consecutive sedute. La decadenza su richiesta del Sindaco è dichiarata dal Consiglio Comunale, che contemporaneamente provvede alla nomina del sostituto.
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Ai membri elettivi viene corrisposto un gettone di presenza pari a quello dei componenti le commissioni consiliari”. Art. 10 (Compiti della Commissione Edilizia) La Commissione è chiamata ed esprimere parere consultivo: a) Sulla interpretazione e sulle eventuali proposte di modifica del presente regolamento; b) Sui piani Regolatori Generali, sui Piani particolareggiati di esecuzione, sui programmi di fabbricazione e sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio;
i, sui Piani particolareggiati di esecuzione, sui programmi di fabbricazione e sulle lottizzazioni di aree a scopo edificatorio; c) Sulle questioni di ambiente urbano e naturale, onde salvaguardarne e valorizzarne peculiari caratteri; d) Sull'inserimento nel territorio di qualsiasi opera che possa comunque modificarlo; e) Sulle opere pubbliche del Comune; f) In particolare su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna o di rivestimento e colore
lle opere pubbliche del Comune; f) In particolare su tutte le opere nuove o di trasformazione esterna o di rivestimento e colore di edifici esistenti, siano essi pubblici o privati, semipermanenti o provvisori, qualunque destinazione abbiano. La Commissione esprime parere sulla legittimità delle opere proposte, sulla coerenza, decoro, ambientazione, ambientazione delle opere, nel rispetto delle espressioni artistiche, al fine del miglioramento funzionale e formale dell’abitato, nonché sulla rispondenza del
Art. 11
rispetto delle espressioni artistiche, al fine del miglioramento funzionale e formale dell’abitato, nonché sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei pubblici servizi alle necessità di uso. Art. 11 (Adunanza della Commissione Edilizia) La Commissione Edilizia si riunisce nella sede Municipale ordinariamente una volta al mese e in via straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto.
aordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario. La Commissione è convocata dal Presidente con invito scritto. Per la validità delle adunanze devono intervenire almeno la metà dei componenti tra i quali il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Presidente designa tra i Commissari di volta in volta i relatori sui singolo progetti, che
tà prevale il voto del Presidente. Il Presidente designa tra i Commissari di volta in volta i relatori sui singolo progetti, che dovranno essere presentati completi di una relazione dell'Ufficio Tecnico Comunale. La Commissione ha facoltà di sentire, durante le adunanze, i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al suo esame. I Commissari non possono presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati o alla esecuzione dei quali siano comunque interessati.
o presenziare all'esame ed alla votazione dei progetti da essi elaborati o alla esecuzione dei quali siano comunque interessati. Dalla osservanza di questa prescrizione deve essere fatto esplicito riferimento a verbale. I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione almeno in forma sommaria del parere dato. I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e da tutti i membri della Commissione presenti.
parere dato. I processi verbali vengono firmati dal Presidente e dal Segretario e da tutti i membri della Commissione presenti. Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sull'incarto relativo ad ogni domanda esaminata, ed oppone sul relativo progetto la dicitura "Esaminato dalla
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Commissione Edilizia ....” completando con la data e la firma del Presidente e di un Commissario esprimendo l'esito delle votazioni. Art. 13 (Determinazioni del Sindaco sulla domanda) Il rilascio della concessione è subordinato al rispetto della legislazione vigente urbanistica. Il rilascio della concessione è altresì subordinato alla consegna all'Ufficio Tecnico Comunale di:
- Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota a favore della Cassa di Previdenza per Professionisti od analoghe provvidenze
cevuta attestante l'avvenuto pagamento della quota a favore della Cassa di Previdenza per Professionisti od analoghe provvidenze
- Ricevuta della avvenuta denuncia alla Prefettura delle opere in cemento armato. Il rilascio della Concessione è dato dopo l'avvenuto versamento dei contributi di legge ed in particolare del contributo commisurato alla incidenza delle opere di urbanizzazione. La concessione Edilizia viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni
idenza delle opere di urbanizzazione. La concessione Edilizia viene notificata al richiedente corredata da una copia dei disegni approvati debitamente vistati dal Comune. Il rilascio della Concessione Edilizia non esonera l'interessato dall'obbligo di attenersi alle leggi ed ai regolamenti in materia, anche se non citati espressamente, sotto la propria responsabilità e fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante
e impregiudicati i diritti dei terzi. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di quindici giorni consecutivi nell'albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita. L'affissione non fa decorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali, delle concessioni edilizie e dei
ecorrere i termini per l'impugnativa. Chiunque può prendere visione presso gli Uffici Comunali, delle concessioni edilizie e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione edilizia in quanto in contrasto con le disposizioni di legge, dei regolamenti o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata
Art. 14
scrizioni degli strumenti urbanistici vigenti. La determinazione del Sindaco sulla domanda di concessione deve essere notificata all'interessato non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa o da quella di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal Sindaco. Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori. Art. 14
Art. 14
ronunciato, l'interessato ha diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori. Art. 14 (Titolare della concessione edilizia e variazioni) La Concessione edilizia è personale ed è valida esclusivamente per la persona fisica e giuridica alla quale è intestata. Gli eredi e gli aventi causa del titolare della concessione possono chiedere la variazione della intestazione della concessione ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, previo
Art. 15
possono chiedere la variazione della intestazione della concessione ed il Sindaco, una volta accertatane la legittimità, previo parere della Commissione Edilizia Comunale, provvede alla relativa variazione. Resta stabilito che in conseguenza della variazione predetta non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per la licenza originaria. Art. 15
Art. 16
(ABROGATO) Art. 16 (Varianti al progetto) Qualora si manifesti la necessità di varianti gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono assoggettati alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario. Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini di validità e di decadenza previsti per il progetto originario. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; in questo caso qualora entro
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previsti per il progetto originario. La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d'opera; in questo caso qualora entro 60 giorni dalla data di presentazione del progetto di variante, il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario conserva la propria validità ed efficacia ad ogni conseguente effetto e la ripresa dei lavori già previsti nel pro- getto originario equivale ad esplicita rinuncia alla variante stessa. CAPO 4° - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE Art. 17
Art. 17
ti nel pro- getto originario equivale ad esplicita rinuncia alla variante stessa. CAPO 4° - ESECUZIONE DELLA CONCESSIONE Art. 17 (Inizio dei lavori. Punti di linea e di livello. Attacchi fognature e acquedotto) Almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori deve essere chiesto per iscritto al Comune che siano fissati sul posto i capisaldi planimetrici ed altimetrici a cui deve essere riferita la costruzione oltre al punto di immissione degli scarichi delle fognature principali e di punti di
i a cui deve essere riferita la costruzione oltre al punto di immissione degli scarichi delle fognature principali e di punti di presa dell'acquedotto, ove questi esistono. Entro giorni 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto ad effettuare tale adempimenti. Le suddette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari.
Art. 18
ette determinazioni vengono effettuate a spese del richiedente che è tenuto altresì a fornire il personale ed i mezzi necessari. Delle suddette determinazioni si redige apposito verbale in doppio esemplare firmato dalle parti. In tale occasione e nel medesimo verbale il titolare della concessione edilizia deve dichiarare la data di effettivo inizio dei lavori. Art. 18 (Costruttore) Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al
Art. 18
zio dei lavori. Art. 18 (Costruttore) Il titolare della concessione edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo, la qualifica e la residenza del costruttore, del direttore dei lavori, del calcolatore, qualora necessiti, con nota firmata anche gli interessati per accettazione. Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco, con le modalità di cui sopra.
Art. 19
Il committente titolare della concessione, il Direttore dei lavori, lo Assuntore dei lavori sono responsabili di ogni inosservanza cosi delle norme generali di legge odi regolamento, come delle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia. Art. 19 (Ordine di cantiere) Il cantiere in zona abitata prospicente o comunque visibile da spazi pubblici deve essere cintato ed organizzato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei
e da spazi pubblici deve essere cintato ed organizzato e mantenuto libero da materiali inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori, con segnalazioni di pericolo ed ingombro diurne (Bande bianche e rosse) e notturne (luci rosse) dispositivo rifrangente ed integrazioni di illuminazione stradale, provvedute e gestite dal costruttore che ne è responsabile. Il cantiere deve essere provvisto di tabella decorosa e visibile, con la indicazione dell'opera ed i nomi del titolare della concessione, del
eve essere provvisto di tabella decorosa e visibile, con la indicazione dell'opera ed i nomi del titolare della concessione, del progettista, del Direttore dei lavori, del calcolatore delle opere in cemento armato, del costruttore o dell'assistente. In cantiere devono essere conservate la concessione edilizia e la copia dei disegni approvati, a disposizione dell'autorità Comunale e statale. Art . 20 (Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico)
i approvati, a disposizione dell'autorità Comunale e statale. Art . 20 (Occupazione temporanea e manomissione di suolo pubblico) Nel caso di necessità di occupazione di suolo pubblico, deve essere fatta separata domanda al Sindaco, con indicazione planimetrica dell'area da includere nel recinto del cantiere, per ottenere concessione temporanea per la durata presunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione
esunta dei lavori. La concessione è rinnovabile di sei mesi in sei mesi ed è subordinata al pagamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche ed a versamento cauzionale per la rimessa in pristino, sia di terrazzamento sia di pavimentazione, o vegetazione, allo scadere della concessione oppure in caso di prolungata sospensione dei lavori. Trascorsi 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso il predetto
olungata sospensione dei lavori. Trascorsi 90 (novanta) giorni dall'avvenuto ripristino del suolo pubblico manomesso il predetto deposito cauzionale viene restituito per intero o in parte a seconda che il ripristino sia stato eseguito a regola d'arte o meno. Art . 21 (Visite di controllo: termini e modalità) Il titolare della concessione edilizia nei casi di nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, ricostruzione anche parziale di edifici, è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto al Sindaco:
iamenti, sopraelevazioni, ricostruzione anche parziale di edifici, è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto al Sindaco:
- All'inizio dei lavori, per il controllo dei punti fissi di linea e livello;
- Alla copertura dell'edificio, per l'accertamento della rispondenza della volumetria generale dell'edificio rispetto a quella di progetto;
- Alla fine dei lavori, per le verifiche finali.
In tutti gli altri casi il titolare della concessione edilizia è tenuto ad effettuare comunicazioni per iscritto, al Sindaco:
- All'inizio dei lavori;
- Alla fine dei lavori. Le visite da parte dei servizi comunali possono avvenire entro i seguenti termini computati a partire dalla data delle rispettive comunicazioni:
- 7 (sette) giorni per l'inizio dei lavori
- 20 (venti) giorni per la copertura dell'edificio
- 30 (trenta) giorni per la fine dei lavori.
) giorni per l'inizio dei lavori
- 20 (venti) giorni per la copertura dell'edificio
- 30 (trenta) giorni per la fine dei lavori. Il titolare della concessione deve fornire mano d'opera, strumenti e mezzi necessari per l'effettuazione e a visita. Per ogni visita si redige apposito verbale in duplice copia di cui una deve rimanere in cantiere. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia,
Art. 22
una deve rimanere in cantiere. La mancata visita da parte dei servizi comunali non esime il titolare della concessione edilizia, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori dalle loro responsabilità circa l’inosservanza così delle norme generali di Legge e di regolamento come dalle modalità esecutive che siano fissate nella concessione edilizia. Art. 22 (Norme particolari per i cantieri edilizi) Si richiamano espressamente:
Art. 22
ve che siano fissate nella concessione edilizia. Art. 22 (Norme particolari per i cantieri edilizi) Si richiamano espressamente:
- Le norme di prevenzione infortuni e di sicurezza delle opere provvigionali, dei mezzi di opera di qualsiasi tipo, dell'uso della energia elettrica, dei combustibili e dei macchinari;
- Le norme riguardanti la prevenzione degli incendi;
- L'obbligo a termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologia ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
termine di legge, della denunzia di eventuali ritrovamenti archeologia ed artistici durante i lavori di demolizione e di sterro;
- La responsabilità relativa ai danni e molestie a persone e cose pubbliche e private in dipendenza dei lavori. I competenti uffici possono effettuare sopralluoghi, controlli e collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la
Art. 23
collaudi e pretendere la stretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari, e, in caso di recidiva, chiedere la sospensione del lavoro e la chiusura del cantiere, secondo le modalità di legge. CAPO 5° - AUTORIZZAZIONI DI ABITABILITA E DI AGIBIL ITA' Art. 23 (Opere soggette ad autorizzazione di abitabilità e di agibilità) Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali,
abitabilità e di agibilità) Per gli edifici nuovi o trasformati destinati all'abitazione, ad esercizi industriali o commerciali, allo spettacolo e comunque al ricevimento ed alla permanenza di persona o di derrate
Art. 24
alimentari o sostanze pericolose, ricovero di animali, ecc. è necessaria l'autorizzazione di abitabilità prima che ne sia in qualsiasi modo iniziato l'uso. Art. 24 (Domanda e procedura per l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità) Il titolare della concessione edilizia per ottenere l'autorizzazione di abitabilità o di agibilità deve indirizzare al Sindaco apposita domanda in carta da bollo quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico.
l Sindaco apposita domanda in carta da bollo quando i lavori siano stati ultimati e ne sia stato effettuato il collaudo statico. La visita di controllo viene effettuata entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, e da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale e da parte dell'Ufficiale Sanitario. Il titolare della concessione, il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori debitamente avvertiti a mezzo apposita comunicazione posso- no essere presenti.
il direttore dei lavori e l'assuntore dei lavori debitamente avvertiti a mezzo apposita comunicazione posso- no essere presenti. L'Ufficio Tecnico Comunale verifica la corrispondenza tra il progetto autorizzato e le opere eseguite; l'Ufficiale Sanitario verifica la corrispondenza dei locali e degli impianti alle norme igieniche vigenti nonchè la presenza o meno di cause di insalubrità. L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità, viene rilasciata dal Sindaco entro 45
TITOLO II°
a presenza o meno di cause di insalubrità. L’autorizzazione di abitabilità o di agibilità, viene rilasciata dal Sindaco entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento della domanda, qualora non sussistano impedimenti, e dopo che il titolare della concessione abbia provveduto al pagamento dei diritti comunali e della tassa di concessione governativa. TITOLO II° PRESCRIZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO, DIVERSE E CARAT- TERISTICHE DI URBANIZZAZIONE CAPO 1° - ELEMENTI DI ABITABILITA'
CAPO 1° - ELEMENTI DI ABITABILITA'
ZIONI EDILIZIE, IGIENICO-EDILIZIE, ANTINCENDIO, DIVERSE E CARAT- TERISTICHE DI URBANIZZAZIONE CAPO 1° - ELEMENTI DI ABITABILITA' Art . 25 (Classificazione dei locali) Sono locali di abitazione quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone. A. 1 - Soggiorni, pranzo, cucine, camere da letto in edificio di abitazione individuale e collettiva; A. 2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
i abitazione individuale e collettiva; A. 2 - Negozi di vendita, sale di esposizione, sale di riunione, sale da gioco, palestre;
- Laboratori scentifici-tecnici, servizi igienici di edifici di cura ospedalieri;
- Officine meccaniche, laboratori industriali di montaggio o relativi ad attività di lavoro, cucine collettive;
- Parti di garages non destinati al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
i di garages non destinati al solo posteggio delle macchine ma dove vengono effettuate riparazioni, lavaggi, controlli, vendite;
- Magazzini, depositi o archivi dove la permanenza delle persone è prolungata oltre le operazioni di carico, scarico e pulizia. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limi- tata a ben definite operazioni.
S. 1 - Servizi igienici e bagni negli edifici di abitazione individuale o collettiva e nei complessi scolastici e di lavoro; S. 2 a) Scale che collegano più di due piani; b) Corridoi e disimpegni comunicanti quando superano i 12 mq. di superficie a 3 metri di lunghezza; c) Magazzini e depositi in genere; d) Garages di solo posteggio; e)Salette di macchinari che necessitano solo di avviamento e di scarsa sorveglianza; f) Lavanderia, stenditoio, legnaio; S. 3 a) Disimpegni inferiori a 10 mq;
cessitano solo di avviamento e di scarsa sorveglianza; f) Lavanderia, stenditoio, legnaio; S. 3 a) Disimpegni inferiori a 10 mq; b) Magazzini o ripostigli inferiori a 5 mq.; c) Vani scala colleganti solo due piani; d) Salette macchine con funzionamento automatico, salve le particolari norme degli Enti preposti alla sorveglianza di impianto e gestione; e) Servizi igienici altre il primo. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio
Art. 26
gestione; e) Servizi igienici altre il primo. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia, a criterio dell'Amministrazione su parere della Commissione Edilizia. Art. 26 (Caratteristiche dei locali) Tutti i locali degli alloggi, esclusi quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli devono usufruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso.
simpegni, corridoi, vani scala e ripostigli devono usufruire di illuminazione naturale diretta adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore luce diurna medio non inferiore al 2%, e comunque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento. L'altezza minima utile dei locali adibiti ad abitazione deve essere pari a MI. 2.70 per i locali
della superficie del pavimento. L'altezza minima utile dei locali adibiti ad abitazione deve essere pari a MI. 2.70 per i locali tipo A1 e a MI. 3.00 per i locali tipo A2. In caso di abitazioni site a quota superiore a 1000 MI. s.m. l'altezza dei locali di categoria A1è ridotta a MI. 2.55. 1 locali di cui alle categorie S1; S2; S3; ed in particolare, (corridoi, bagni, ripostigli e gabinetti) possono avere una altezza minima di MI. 2.40. I locali di cui alle categorie S1 e S3 inoltre possono, qualora le
Art. 27
li e gabinetti) possono avere una altezza minima di MI. 2.40. I locali di cui alle categorie S1 e S3 inoltre possono, qualora le caratteristiche tipologiche dei fabbricati non consentano di fruire di ventilazione naturale, essere dotati di idonei ventilatori e aspira- tori meccanici, tali da garantire il ricambio d'aria. Art. 27 (Impianti speciali) Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione
Art. 27
'aria. Art. 27 (Impianti speciali) Nei casi di adozione di impianti di areazione, oppure di aria condizionata, la cui esecuzione deve essere affidata a ditta specializzata, la Amministrazione, su parere dell'Ufficiale Sanitario, può caso per caso, stabilire prescrizioni diverse dalle precedenti per i locali di Cat. A ed S.
Alla domanda di concessione edilizia, deve essere allegato uno schema dell'impianto, prima dell'effettivo rilascio della concessione deve essere invece presentato il Progetto esecutivo dettagliato dell'impianto. Il rilascio dell'autorizzazione all'abitabilità dei locali, è subordinata al collaudo dell'impianto da effettuare dall'Ufficiale Sanitario. In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione, che devono aerare soltanto locali di categoria S.,
In casi particolari, possono essere consentite canne interne di ventilazione, che devono aerare soltanto locali di categoria S., aperte in sommità ed in basso a creazione di tiraggio naturale, esse comportano almeno una tubazione di richiamo d'aria per i locali da essa serviti. Tali canne di ventilazione possono essere ammesse solo previo parere dell'Ufficiale Sanitario, per particolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento. Art . 28
Art. 29
ticolari tipi di edificio e previa verifica in sede di progetto delle caratteristiche costruttive e di dimensionamento. Art . 28 (Soffitti inclinati) Nel caso di soffitti inclinati, per la determinazione dell'altezza minima consentita, viene assunta la media delle altezze, che non potrà in ogni caso essere inferiore a ml. 2.70, tale altezza media è riducibile a ml. 2.55 negli alloggi da realizzarsi al di sopra dei 1000 ml. sul livello del mare. Art. 29 (Classificazione dei piani)
Art. 29
ibile a ml. 2.55 negli alloggi da realizzarsi al di sopra dei 1000 ml. sul livello del mare. Art. 29 (Classificazione dei piani) Sono piani abituali quelli in cui si trovano, anche se in misura parziale, locali di Cat. A.1, A.2, ed S.l. Sono piani non abituali quelli in cui si trovano i locali di cat. S.2 o S.3., anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di Cat. A.1 e A.2 appartenenti a piani
Art. 30
di cat. S.2 o S.3., anche se gli stessi sono interessati da limitate espansioni di locali di Cat. A.1 e A.2 appartenenti a piani abitativi sovrastanti o sottostanti ed a condizione che tali espansioni non accedano 1/10 della superfici complessiva del piano superiore o inferiore. Art. 30 (STRALCIATO) Art . 31 (Sottotetti) I vani sotto le falde del tetto, comprese le intercapedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i metri 2.00 (due), lucernai di illuminazione di
pedini di isolamento delle coperture, non debbono avere altezze medie eccedenti i metri 2.00 (due), lucernai di illuminazione di superficie maggiore di mq. 0.40 e non possono essere utilizzati che come depositi occasionali. Sono ammessi sottotetti abitabili, la determinazione della cui volumetria figura al seguente art. 32 a condizione che l'altezza media sia non inferiore ai metri 2.80 e che le eventuali intercapedini di isolamento, che devono avere una altezza non superiore a metri
Art. 32
0.50, siano inaccessibili. In corrispondenza della copertura dei soli volumi tecnici (vani comando, accessori, lavanderie, stenditoi); la consistenza dei quali deve essere commisurata al numero degli alloggi serviti, sono ammessi lucernari di dimensioni maggiori di quelle sopradette. CAPO II° - PARAMETRI EDILIZI Art. 32 (Parametri edilizi) SU = superficie utile. La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso le scale e i vani
Art. 32
I Art. 32 (Parametri edilizi) SU = superficie utile. La somma delle superfici lorde di tutti i piani (compreso le scale e i vani ascensori) fuori ed entro terra ad esclusione delle autorimesse (nella misura non superiore a 1 mq. ogni mc. di costruzione), delle cantine, dei servizi tecnici del fabbricato (centra le termica elettrica, di condizionamento, ecc.), dei portificati di uso pubblico e dei balconi incassati.
del fabbricato (centra le termica elettrica, di condizionamento, ecc.), dei portificati di uso pubblico e dei balconi incassati. SC = superficie coperta. Area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra, con esclusione della parte aggettante, come balconi e sporti di gronda, delimitate dalle superfici esterne delle murature perimetrali. HF = altezza delle fronti. Ai fini della determinazione dei distacchi. L'altezza di ciascuna fronte
delle murature perimetrali. HF = altezza delle fronti. Ai fini della determinazione dei distacchi. L'altezza di ciascuna fronte del fabbricato è data dalla differenza fra la più bassa delle quote: a) - media del marciapiede o del terreno b) - piano di calpestio del piano terreno e la più alta delle due quote: a) - soffitto dell'ultimo piano abitabile sia orizzontale che inclinato (in questo caso calcolata nel punto medio) b) - bordo superiore della linea di gronda o media dell'inclinazione delle coperture.
Art. 33
(in questo caso calcolata nel punto medio) b) - bordo superiore della linea di gronda o media dell'inclinazione delle coperture. H = altezza del fabbricato. Media dell'altezza delle varie fronti. V = volume. La somma dei prodotti delle superfici utili di ogni piano, per le relative altezze lorde (misurata da pavimento a pavimento). CAPO III° - PRESCRIZIONI IGIENICO-EDILIZIE Art. 33 (Salubrità del terreno) Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di
Art. 33
CO-EDILIZIE Art. 33 (Salubrità del terreno) Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito di immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido ed esposto all'invasione di acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
Art. 34
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. Art. 34 (Isolamento dall'umidità) Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo. I locali di cat. A ed S 1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i
reno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aerato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento. Per i locali di Cat. A 2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 30 cm. sul piano campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 30. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di
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casi di cui al precedente art. 30. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano campagna e al di sotto del pia- no di calpestio interno. I pavimenti dei locali di Cat. A 1 e S 1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile. Art. 35 (Isolamento termico) Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti i locali della
Art. 35
Art. 35 (Isolamento termico) Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti i locali della Cat. A ed S 1, devono avere una coibenza pari ad un coefficiente di trasmissione K = 1,4. Anche i tratti di soffitti e di pavimenti a contatto con l'esterno devono presentare una coibenza K = 1,4. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza con K = 2,2. Art . 36 (Isolamento fonico)
enza K = 1,4. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza con K = 2,2. Art . 36 (Isolamento fonico) Negli edifici di nuova costruzione, nelle sopraelevazioni, negli ampliamenti o nelle riforme sostanziali di fabbricati esistenti, deve essere prevista e realizzata una protezione contro i rumori che viene di seguito indicata: a) - solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere con
e viene di seguito indicata: a) - solai (rumore di calpestio) per edifici di abitazioni a più alloggi. I solai devono essere con materiale e spessore tali da assicurare all'ambiente sottostante un livello massimo di rumore al calpestio (misurato con metodi normalizzati) non superiore a 70 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz; b) - pareti interne (tramezzi). Le pareti divisorie fra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db.
fra appartamenti e locali di uso comune (androni, scale, ecc.) devono assicurare un assorbimento acustico medio di almeno 45 db. per frequenze fra 100 e 3000 Hz. Per pareti divisorie tra ambienti di uno stesso apparta- mento si può ammettere un assorbimento minimo di 30 db. per le stesse frequenze; c) - pareti esterne. Per gli edifici fronteggianti strade e piazze i muri perimetrali devono avere un assorbimento acustico di 45 db. per le frequenze fra 100 e 3000 Hz.
Per i relativi serramenti e per le cassette degli avvolgibili devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari (quali la perfetta tenuta ed un adeguato spessore di vetri) per attenuare i rumori dall'esterno. Per tutti gli impianti tecnici che possono generare e trasmettere rumori (ascensori, impianti idro-sanitari, impianti di riscaldamento, saracinesche, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedire la trasmissione.
che, ecc.) devono essere adottati accorgimenti specifici atti ad ottenere l'attenuazione dei rumori ed impedire la trasmissione. Le strutture perimetrali dei fabbricati fronteggianti strade o piazze devono essere distaccate mediante giunti elastici od altri dispositivo dalle pavimentazioni stradali o da qualunque altra struttura rigida in contatto con esse. Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza
Art. 37
tra struttura rigida in contatto con esse. Negli spazi interni degli edifici non devono esservi rampe carreggiabili con pendenza superiore al 5%. Nella progettazione di edifici destinati ad attività industriali od uffici devono essere specificate le caratteristiche dell'assorbimento fonico da attuarsi nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività. Art. 37 (Cucine in nicchie)
Art. 37
i nella costruzione, per la tutela delle buone condizioni di lavoro in rapporto al tipo di attività. Art. 37 (Cucine in nicchie) In alloggi di superficie netta fino a mq. 100 possono essere consentite cucine in nicchia, con cubatura massima di mc. 15, purchè aprentesi su altro locale regolarmente di almeno me. 25 (complessivamente me. 40) e purchè non esista nè parola ne infisso tra i due locali, e la stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria e di una canna di aspirazione indipendente di
Art. 38
a ne infisso tra i due locali, e la stessa nicchia risulti dotata di canna fumaria e di una canna di aspirazione indipendente di almeno 200 cmq. di sezione. Art. 38 (Fognatura) Norma tipo per l'impianto di fognatura. Va prevista in generale una canalizzazione, mista o separata, per lo smaltimento delle acque bianche e nere, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standards di
re, con un impianto terminale di depurazione con trattamento primario e secondario; l'effluente deve rispettare gli standards di accettabilità di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 105 in data 2.6'.1973, nonchè le vigenti norme statali e regionali in materia. Qualora tale impianto non esista, o non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura dinamica: a) - per i piani di lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di Idoneo impianto di
cciamento alla fognatura dinamica: a) - per i piani di lottizzazione deve essere prevista la realizzazione di Idoneo impianto di depurazione con trattamento primario e secondario; b) - nelle zone di completamente e nelle zone rurali, su parere conforme dell'Ufficiale Sanitario, in relazione la numero degli abitanti serviti ed allo stato di inquinamento esistente, si dovranno adottare:
- vasche settiche a 3 comparti di capacità ricavabile dalla formula: vol. = 1x (n + 1/3n),
ento esistente, si dovranno adottare:
- vasche settiche a 3 comparti di capacità ricavabile dalla formula: vol. = 1x (n + 1/3n), dove 1 = dotazione idrica specifica espressa in litri per abitante al giorno, n = numero abitanti serviti, (1/3n) coefficienza di sicurezza, che corrisponde mediamente a 0,4 mc. per abitante servito;
- piccoli impianti di depurazione con trattamento ad aerazione estesa o cosiddetta ossidazione totale. L'effluente delle vasche settiche potrà essere smaltito:
- nel terreno per subirrigazione quando la falda sia protetta ed il terreno presenti una sufficiente permeabilità;
- direttamente nei corsi d'acqua superficiali che garantiscono una sufficiente diluizione e semprecchè il BOD5 del recipiente sia compatibile con l'effluente parzialmente depurato;
rantiscono una sufficiente diluizione e semprecchè il BOD5 del recipiente sia compatibile con l'effluente parzialmente depurato; c) - per le abitazioni isolate in zona rurale non collegabili a fognature dinamiche e prive di distribuzione idrica interna può essere consentito smaltire i rifiuti liquidi in pozzi neri a tenuta con bottino facilmente estraibile. Art . 39 (Impianti minimi) Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet,
e estraibile. Art . 39 (Impianti minimi) Ogni alloggio deve essere fornito di almeno un servizio igienico completo di WC, bidet, lavabo, doccia o vasca da bagno e lavello, a chiusura idraulica. E' prescritta almeno una canna fumaria. In uffici, negozi, laboratori, ecc., a giudizio dell'Ufficiale Sanitario, possono essere consentiti servizi igienici comunali a diverse unità in numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi. In tal caso detti servizi devono essere divisi per sesso.
Art. 40
numero proporzionale agli utenti, e dotati di antilatrine con lavabi. In tal caso detti servizi devono essere divisi per sesso. I WC inoltre devono essere dotati di sifone allacciato alla canna di ventilazione. Art. 40 (Rifornimento idrico e impianti sollevamento acqua) Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua potabile proveniente dall'acquedotto comunale distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cosi da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio.
e distribuita in modo proporzionale al numero dei locali abitabili, cosi da garantire il regolare rifornimento in ogni alloggio. Nelle zone prive di acquedotto comunale l'acqua per uso domestico può essere prelevata da pozzi privati ma in tal caso deve risultare pota- bile dall'analisi dei Laboratori d'Igiene competenti e l'uso deve essere consentito dalla Autorità Sanitaria. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente al- l'edificio devono essere
Art. 41
entito dalla Autorità Sanitaria. Gli impianti per la distribuzione dell'acqua potabile internamente al- l'edificio devono essere costruiti a regola d'arte e conformemente alle prescrizioni contenute nel regolamento comunale per il servizio dell'acquedotto. Art. 41 (Camere oscure - Impianti termici) Camere oscure e laboratori scientifici e garages a più posti macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno, ed una di evacuazione, cosi da
ti macchina devono essere ventilati con doppia canalizzazione, una di presa diretta dall'esterno, ed una di evacuazione, cosi da assicurare almeno cinque ricambi d'aria all'ora.
Gli impianti termici devono essere realizzati in conformità alle vigenti disposizioni in materia, avuto particolare riguardo a quelle contro l'inquinamento atmosferico ed a quelle per la sicurezza e la salubrità. Art . 42 (Cortili e chiostrine) Sono consentiti cortili chiusi solo nella zona intensiva prevista dal P.R.G. Nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e varianti di fabbricati da eseguirsi in zone
a zona intensiva prevista dal P.R.G. Nelle costruzioni, ricostruzioni, ampliamenti e varianti di fabbricati da eseguirsi in zone dell’abitato, non espressamente disciplinati dal piano regolatore, l'area minima utile dei cortili, anche se pensili, non dovrà essere inferiore al quinto della somma delle superfici delle pareti prospicenti il cortile. Qualora uno o più lati siano liberi, per questi dovrà essere presa la altezza massima consentita dalla zona su cui sorge il fabbricato.
uno o più lati siano liberi, per questi dovrà essere presa la altezza massima consentita dalla zona su cui sorge il fabbricato. Agli effetti di quanto sopra la misura dell'area dei cortili deve essere intesa al netto da quella delle proiezioni orizzontali dei ballatoi e di qualsiasi altra sporgenza. La costruzione di chiostrine potrà essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di latrine, bagni, scale, corridoi di disimpegno, cucine, e non
ivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di latrine, bagni, scale, corridoi di disimpegno, cucine, e non dovrà essere di lato mino- re a m. 3.00 (tre). E' vietato però in ogni caso l'affaccio, la illuminazione e la ventilazione di ambienti di abitazione sulle chiostrine, ad eccezione dei servizi. Le chiostrine non potranno avere area inferiore a mq. 9.00 (nove) nè lato inferiore a ml. 3.00 (tre), dovranno essere in facile e permanente comunicazione, nella parte inferiore, con cortili
ve) nè lato inferiore a ml. 3.00 (tre), dovranno essere in facile e permanente comunicazione, nella parte inferiore, con cortili facilmente accessibili per la pulizia. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. Le ampiezze dei cortili confinanti di case diverse possono essere sommate per costruire insieme lo spazio regolamentare di area coperta che sarebbe sufficiente nel caso di un unico edificio, quando venga conclusa tra i confinanti, a loro cura e spese, una convenzione legale
e sufficiente nel caso di un unico edificio, quando venga conclusa tra i confinanti, a loro cura e spese, una convenzione legale preventivamente approvata dalle Autorità Comunali. La divisione di due o più cortili, nel caso che venga stipulata la convenzione di cui sopra, dovrà essere costituita da una cancellata o, al massimo, da un muro semplice di altezza non superiore a metri 2.50. Potrà essere consentita la sopraelevazione, con divisioni a giorno. Queste disposizioni non
altezza non superiore a metri 2.50. Potrà essere consentita la sopraelevazione, con divisioni a giorno. Queste disposizioni non sono applicatili alle chiostrine. La copertura di detti cortili deve essere in ogni caso, facilmente accessibile per la pulizia e gli ambienti sottostanti debbono risultare bene aerati nelle stesse proporzioni degli altri ambienti normali. Cortili e chiostrine dovranno essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scolo
Art. 44
ni degli altri ambienti normali. Cortili e chiostrine dovranno essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scolo delle acque meteoriche. Tali disposizioni valgono anche per le aree libere interposte tra fabbricati. CAPO IV° - PRESCRIZIONI ANTINCENDIO Art. 44 (Pareti divisorie)
Art. 45
Sono vietate le pareti divisorie in materiali combustibili. Sono consentite le pareti divisorie mobili, aventi carattere di infisso. Art. 45 (Scale e ascensori) La struttura portante delle scale interne in edifici collettivi, deve essere in cemento armato o in materiale di analoghe caratteristiche di resistenza termica. Strutture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti
ture diverse sono consentite soltanto per edifici unifamiliari o per scale di collegamento interno solo tra due piani. Le pareti del vano scala confinanti con locali a quelle del vano corsa degli ascensori devono essere in muratura piene, laterizia o di calcestruzzo di cemento. La larghezza minima delle rampe e dei pianerottoli delle scale al servizio di più di due piani deve essere inferiore a metri 1,10. Tale larghezza se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10
eve essere inferiore a metri 1,10. Tale larghezza se il fabbricato non sia servito da ascensore, deve essere aumentata di cm. 10 ogni due piani serviti, oltre ai primi due. Ogni scala può servire fino ad un massimo di 500 mq. di superficie coperta per piano, ma mai più di quattro alloggi per piano. Art . 46 (Canne fumarie) Le canne fumarie devono essere costituite di materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature
materiale idoneo e resistente al fuoco ed impermeabile, opportunamente stuccato nei giunti. Quando sono prevedibili temperature elevate, si devono proteggere con materiali isolanti le strutture aderenti ed i muretti di tamponamento e chiusura; in questi casi sono da evitare i contatti con vani d'ascensore. Devono essere previsti impianti di depurazione per i fumi aventi caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia. Art . 47 (Rinvio a leggi particolari)
ti caratteristiche nocive all'igiene ed alla pulizia, secondo le norme vigenti in materia. Art . 47 (Rinvio a leggi particolari) Ascensori e montacarichi e relativi vani corsa - impianti elettrici - impianti termici - garages - depositi di materiale infiammabile sono soggetti anche a norme e precauzioni tecniche degli enti allo scopo preposti. Agli edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi,
CAPO V° - PRESCRIZIONI VARIE
precauzioni tecniche degli enti allo scopo preposti. Agli edifici speciali come: sale spettacolo, edifici collettivi, alberghi, scuole, collegi, ospedali e case di cura, industrie ed impianti sportivi sottostanno inoltre alle regolamentazioni previste dalle leggi particolari. CAPO V° - PRESCRIZIONI VARIE Art . 48
(Norme di edilizia antisismica) In relazione al disposto dell'art. 2 della Legge 25 novembre 1962 n. 1648, nella esecuzione dei lavori edilizi, è fatto obbligo di osserva- re le prescrizioni tecniche di buona costruzione contenute nell'art. 4 della legge stessa. Art . 49 (Decoro generale) Gli edifici di qualsiasi natura, le costruzioni a carattere semipermanente e provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche
Art. 50
rmanente e provvisorie, gli infissi, le applicazioni di carattere commerciale reclamistico, le indicazioni stradali e turistiche e le attrezzature tecniche quali i sostegni e i Cavi per energia elettrica e i cavi telefonici, di apparecchi d'illuminazione stradale, ed antenne Radio e T.V., devono essere previsti e realizzati in modo da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva. Art. 50 (Manutenzione)
Art. 50
da rispondere a requisiti di ordine e di decoro, e tali da non costituire disturbo, e confusione visiva. Art. 50 (Manutenzione) Oltre all'ordinata esecuzione delle opere da parte dei privati, degli Enti, delle Aziende e del Comune stesso, il Sindaco può obbligare l'esecuzione delle riparazioni e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici. Qualora vengano rilevati abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a
levati abusi o trascuratezza, il Sindaco su parere della Commissione Edilizia può richiedere rimozioni, ripristini o modifiche a salvaguardia del decoro e del buon ordine. In caso di rifiuto o di inadempienze dell’interessato, il Sindaco può provvedere di autorità a spese del medesimo. Art . 51 (Tabelle stradali e numeri civici) Le tabelle stradali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione.
ali e i numeri civici sono collocati dal Comune sui muri esterni degli edifici senza che i proprietari possano fare opposizione. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non occultarli alla pubblica vista e di sostenere le spese di ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. Art . 52 (Indicatori e apparecchi relativi a servizi pubblici) Il Comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare o di fare collocare previo
chi relativi a servizi pubblici) Il Comune per ragioni di pubblico interesse, ha diritto di collocare o di fare collocare previo avviso agli interessati, sui muri esterni dei fabbricati o delle costruzioni di qualsiasi natura, le
Art. 53
indicazioni e gli apparecchi relativi ai servizi pubblici. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli e di sostenere le spese per il loro ripristino nel caso che venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. Art. 53 (Uscita dalle autorimesse o rampe) Le uscite dalle autorimesse, pubbliche o private, verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di
verso spazi pubblici devono essere segnalate. Fra le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) e le uscite di autorimesse, deve intercorrere una distanza minima di almeno 10.00 ml., misurata fra gli stipiti più vicino. In ogni caso deve essere assicurata. una buona visibilità al conducente, eventualmente anche a mezzo di specchi opportunamente di- sposti. Se l'uscita della autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio
Art. 54
sposti. Se l'uscita della autorimessa è costituita da una rampa, tra l'inizio della livelletta inclinata ed il filo dello spazio di pubblico transito deve essere previsto un tratto piano, pari ad almeno metri 3,50 di lunghezza. Art. 54 (Zoccolature) Le parti basamentali delle facciate degli edifici devono presentare caratteristiche di resistenza all'usura ed alla umidità. Particolari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia. Art. 55
Art. 55
colari ragioni ambientali possono consigliare in proposito circostanziate richieste da parte della Commissione Edilizia. Art. 55 (Elementi aggettanti) Nessun aggetto superiore a 10 cm. può essere ammesso sotto la quota di ml. 3,50 in qualsiasi prospetto su pubblico passaggio anche per parti mobili di infissi. Se per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi, con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati.
Art. 56
e per ragioni di sicurezza sono prescritti infissi, con aperture verso l'esterno, questi devono essere opportunamente arretrati. Balconi e pensiline non sono consentiti al di sotto dell'altezza effettiva di metri 4,00 dal marciapiede rialzato purchè tali parti aggettanti non sporgano sul suolo pubblico oltre metri 1,20 e purchè non superino la larghezza del marciapiede rialzato. Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di metri 4,50. Art. 56
Art. 56
alzato. Nel caso di marciapiede non rialzato l'altezza minima sul marciapiede di dette parti aggettanti è di metri 4,50. Art. 56 (Intercapedini) Il Comune può concedere strisce di terreno pubblico per la creazione di intercapedini riservandosi la facoltà di uso per il passaggio di tubazioni, cavi od altro e purchè dette intercapedini siano lasciate completamente libere. Le griglie di aerazione eventualmente
aperte sul marciapiede devono presentare resistenza alla ruota di automezzo, e devono avere caratteristiche tali da non costituire pericolo per i pedoni. Dette intercapedini devono possedere i requisiti di cui allo art. 30. Art . 57 (Coperture) Le coperture ed i volumi da esse sporgenti devono essere considerate elemento architettonico di conclusione dell'intero edificio e per- tanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi
Art. 58
per- tanto la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto mediante il coordinamento dei diversi elementi delle facciate e delle coperture stesse. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali, le parti basamentali delle quali, da realizzare con materiale indeformabile, deve immettersi in pozzetti di raccolta a sifone, collegati alla rete di fognatura. Art. 58 (Recinzioni)
Art. 58
ateriale indeformabile, deve immettersi in pozzetti di raccolta a sifone, collegati alla rete di fognatura. Art. 58 (Recinzioni) Le aree non edificate fronteggianti vie o piazze, aperte al pubblico paesaggio, possono essere delimitate o recintate. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso ed intonacato all'ambiente. Le recinzioni non devono impedire o comunque disturbare la visibilità per la circolazione. I muri di recinzione non potranno superare l'altezza di ml. 1.00 (uno) e potranno essere
Art. 60
bare la visibilità per la circolazione. I muri di recinzione non potranno superare l'altezza di ml. 1.00 (uno) e potranno essere sovrapposti di rete e ringhiera. Art . 59 (Mostre - Vetrine - insegne) Le mostre dei negozi, le vetrine, le insegne, le targhe devono essere studiate in funzione dell'insieme dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente. Art. 60 (Marciapiedi e porticati)
Art. 60
questi con materiali, colori e forme in relazione al carattere dell'edificio e dell'ambiente. Art. 60 (Marciapiedi e porticati) I marciapiedi, gli spazi di passaggio pubblico ed I portici, devono essere lastricati con materiali scelti in accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale. E' prescritta l'adozione di parapetti, o comunque di opere di riparo, per i lati di aree collettive, altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una
altane, ballatoi, terrazze, ecc. comunque accessibili, che prospettino su zone di terreno, rampe, parti di edifici poste ad una quota inferiore, con dislivello maggiore di cm. 50.
Art. 61
Art. 61 (Zone verdi - Parchi) Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenute con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime In casi di deperimento. Qualsiasi sostituzione delle piante di alto fusto in dette zone deve essere autorizzato. Art. 62 (Depositi di materiali) I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati
(Depositi di materiali) I depositi di materiali, alla rinfusa o accatastati, visibili dalle strade o spazi pubblici sono vietati nelle zone residenziali. Sono ammessi invece nelle zone produttive, ma sempre che, a giudizio del Sindaco e sentiti gli organi competenti, non costituiscano bruttura o pericolo per l'igiene pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata. Art . 63 (Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani)
Art. 64
pubblica e del suolo, o per l'incolumità pubblica e privata. Art . 63 (Locali per deposito temporaneo di rifiuti solidi urbani) I fabbricati nuovi ampliati o modificati devono disporre di un locale o di un manufatto per il contenimento dei recipienti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Detto locale o manufatto deve essere al piano terra e, indifferentemente che sia ricavato dal fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso o aerazione direttamente dall'esterno. Art. 64
Art. 64
te che sia ricavato dal fabbricato o all'esterno del medesimo, deve avere accesso o aerazione direttamente dall'esterno. Art. 64 (Cassette per corrispondenza) Tutti i complessi d'abitazione, individuale e collettiva, gli edifici industriali e artigianali, gli uffici, non provvisti di portineria, devono essere dotati, nell'ingresso o in prossimità di questo, di cassette per il recapito della corrispondenza. Art. 65 (STRALCIATO) Art. 66 (Norme particolari)
L'autorizzazione a costruire autorimesse private, negozi, padiglioni da giardino, centrali termiche, lavanderie, ecc., a completamento di edifici esistenti, viene concessa se essi costituiscono valida soluzione architettonica sull'insieme. Tali fabbricati devono sottostare alle norme stabilite per la zona in cui ricadono. E' consentita la sistemazione a terrazzamenti con prato, nelle coperture, purchè tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde, quando ne esista la possibilità e ne sia
Art. 67
, nelle coperture, purchè tale sistemazione assicuri la continuità degli spazi a verde, quando ne esista la possibilità e ne sia riconosciuta l'opportunità. Le aree con alberi di alto fusto, anche in assenza di vincoli specifici, possono essere utilizzate solo nei modi che consentono di salvaguardare il verde e gli alberi esistenti. Art. 67 (Aree scoperte) L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d'alto fusto,
Art. 67
esistenti. Art. 67 (Aree scoperte) L'utilizzazione di aree scoperte deve prevedere la messa a dimora di alberature d'alto fusto, le zone prative, quelle inghiaiate, lastricate e destinate ad attrezzature, giochi, ecc. Deve essere prevista anche adeguata illuminazione artificiale, ove esse siano liberamente accessibili al pubblico. Art. 68 (Parcheggi) Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per
Art. 68
cessibili al pubblico. Art. 68 (Parcheggi) Nelle nuove costruzioni, comprese le ricostruzioni, devono essere riservati spazi per parcheggio in misura non inferiore a 1 mq. ogni 20 mc. di costruzione destinata ad abitazione, uffici o negozi. Spazi per parcheggio devono intendersi gli spazi necessari alla sosta, alla manovra ed all'accesso di autoveicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure
anovra ed all'accesso di autoveicoli. I parcheggi possono essere ricavati nella stessa costruzione ovvero in aree esterne oppure promiscuamente ed anche in aree che non facciano parte del lotto, purchè siano asservite all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio, mediante atto da trascriversi a cura del proprietario. I grandi magazzini di vendita, gli edifici, di carattere direzionale, i luoghi di divertimento e di
rsi a cura del proprietario. I grandi magazzini di vendita, gli edifici, di carattere direzionale, i luoghi di divertimento e di svago, i teatri e cinematografi, gli alberghi e i luoghi di riunione, dovranno avere a disposizione aree private nella misura di 80 mq. ogni 100 mq. di superficie lorda di pavimento, di cui 40 mq. da destinarsi a parcheggio di autovetture. Art . 69 (solo per i P.R.G.) (Protezione dell'ambiente)
a di pavimento, di cui 40 mq. da destinarsi a parcheggio di autovetture. Art . 69 (solo per i P.R.G.) (Protezione dell'ambiente) L'attività edilizia nell'ambiente storico è soggetta alle leggi vigenti sulla tutela delle cose d'interesse storico e artistico. Anche in mancanza di vincoli regolarmente costituiti, al fine di non sconvolgere il secolare assetto della città, il Sindaco e la Commissione Edilizia possono
Art. 70
adottare tutte le possibili cautele per controllare ogni proposta di inserimento o di trasformazione nei suoi principali e secolari aspetti di massa, di linea, di colore, di materiali. Art. 70 (Strade private) Convenzioni di strada privata. Salvo quanto previsto per le lottizzazioni, quando uno o più proprietari intendano aprire una strada privata, devono presentare al Sindaco il relativo progetto e, se ne ottengono l'approvazione, addivenire alla stipulazione a loro spese di una
o presentare al Sindaco il relativo progetto e, se ne ottengono l'approvazione, addivenire alla stipulazione a loro spese di una convenzione notarile da trascrivere, nella quale vengano riconosciuti e concretamente determinati i loro obblighi in conformità di quanto segue. Accesso agli edifici. Chi intende fabbricare su aree che non fronteggiano strade e piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito con il Comune gli
e non fronteggiano strade e piazze già aperte al pubblico passaggio, dovrà prima comprovare di avere stabilito con il Comune gli accordi per un accesso al costruendo edificio da strada pubblica o da strada privata già sistemata ed aperta al pubblico passaggio. Obblighi e responsabilità dei frontisti. Le strade private saranno considerate accesso comune agli edifici ed ai lotti edificabili che le fronteggiano ed i proprietari di esse saranno tenuti agli
considerate accesso comune agli edifici ed ai lotti edificabili che le fronteggiano ed i proprietari di esse saranno tenuti agli oneri inerenti in misura proporzionale alla cubatura di ciascuno. I frontisti di una strada privata hanno l'obbligo di provvedere alla chiusura con cancellata agli imbocchi verso la via pubblica, agli scarichi delle acque meteoriche e luride ed alla pavimentazione della strada secondo le prescrizioni tecniche dell'Amministrazione Comunale,
le acque meteoriche e luride ed alla pavimentazione della strada secondo le prescrizioni tecniche dell'Amministrazione Comunale, all'impianto ed al funzionamento della illuminazione nonchè alla nettezza stradale ed alla manutenzione in buono stato di quanto eseguito. Questi obblighi non si applicano alle strade rurali. Nel caso che i frontisti non provvedano a tali loro obblighi il Sindaco, previa diffida, potrà fare
Art. 71
pplicano alle strade rurali. Nel caso che i frontisti non provvedano a tali loro obblighi il Sindaco, previa diffida, potrà fare eseguire d'ufficio quanto è necessario. La spesa sarà recuperata a carico dei frontisti in via fra loro solidale con procedimento di riscossione forzosa, a sensi delle legge 14 aprile 1910 n. 639. CAPO Vll° - EDIFICI ED AMBIENTI CON DIREZIONI PARTI COLARI Art. 71 (Edifici e ambienti con speciale destinazione)
Art. 71
e 1910 n. 639. CAPO Vll° - EDIFICI ED AMBIENTI CON DIREZIONI PARTI COLARI Art. 71 (Edifici e ambienti con speciale destinazione) Edifici scolastici, alberghi, edifici collettivi, teatri, cinematografi, collegi, ospedali, case di cura, fabbricati per uso industriale e commerciale, autorimesse ed officine, macelli e mattatoi, magazzini o depositi di merci, impianti sportivi, ecc. sottostanno oltre che alle norme previste dal presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative. Art. 72
Art. 72
sottostanno oltre che alle norme previste dal presente regolamento, a quelle previste nelle leggi particolari relative. Art. 72 (Locali per allevamento e ricovero di animali)
Art. 73
I locali per allevamento e ricovero degli animali devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del Testo Unico delle Leggi sanitarie ed alle previsioni P.R.G., e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative. Art. 73 (Impianti per lavorazioni insalubri) Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati
Art. 74
per lavorazioni insalubri) Gli impianti per lavorazioni insalubri di cui al T.U. delle leggi sanitarie, devono essere dislocati in conformità alle disposizioni del citato Testo Unico ed alle previsioni del Piano Regolatore Generale e sottostanno oltre che alle norme del presente regolamento a quelle previste nelle leggi particolari relative. T I T O L O III° LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO CAPO I° - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE – ESECUZIONE Art. 74
Art. 74
I T O L O III° LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO CAPO I° - DOMANDA - CONVENZIONE - AUTORIZZAZIONE – ESECUZIONE Art. 74 (Domanda di lottizzazione e documentazione a corredo) Il proprietario che intende lottizzare aree a scopo edificatorio deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale apposita domanda in carta da bollo, diretta al Sindaco. Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre
ta da bollo, diretta al Sindaco. Qualora l'area da lottizzare appartenga a più proprietari essi devono unire alla domanda, oltre agli altri documenti di rito, un atto notarile nel quale dichiarino il loro consenso alla lottizzazione e s impegnino a sostenere gli oneri relativi in solido tra loro. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
-
- Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con indicata l'ubicazione dei caposaldi di riferimento;
one:
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- Rilievo planimetrico ed altimetrico del terreno in scala 1:500 con indicata l'ubicazione dei caposaldi di riferimento;
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- Planimetria di progetto in scala 1:500;
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- Profili altimetrici in scala 1:500 dei fabbricati;
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- Schemi planimetrici in scala 1:200 dei tipi edilizi previsto dal progetto;
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- Schemi planimetrici in scala 1:500 delle opere di urbanizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione della
banizzazione primaria (strade, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, acquedotto, rete di illuminazione, distribuzione della energia elettrica e del gas per uso domestico, spazi di verde attrezzato) con l'indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti di distribuzioni esistenti; 6) - Tabella dei dati di progetto, nella quale devono essere indicati: la superfici totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume
indicati: la superfici totale e le superfici corrispondenti alle diverse destinazioni d'uso e le relative percentuali, il volume edifíca- bile, il rapporto di copertura di ogni singolo lotto e gli edifici di fabbricabilità territoriale e fondiaria. 7) - Norme di attuazione contenenti prescrizioni sui materiali di rivestimento, sui tipi di recinzioni, sulle essenze arboree da impiantare sulle aree verdi, ecc.;
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- Relazione illustrativa del progetto, contenente l'inserimento della lottizzazione nello stato di fatto e nelle previsioni ad un programma di attuazione coordinato degli edifici e delle opere di urbanizzazione
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- Estratto e certificato catastale dei terreni inclusi nella lottizzazione;
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- Planimetria su base catastale, in scala 1:2000 riportante i limiti delle proprietà, nonchè destinazioni d'uso del suolo, prevista dal P.R.G.;
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- Proposta di convinzione.
00 riportante i limiti delle proprietà, nonchè destinazioni d'uso del suolo, prevista dal P.R.G.; 11) - Proposta di convinzione. La presentazione dei documenti di cui ai n. 3 e 4 del presente articolo è obbligatoria per le lottizzazioni in zone ove sono consentite costruzioni per volumi superiori a tre metri cubi per metro quadrato di area edificabile o sono consentite altezze superiori ai 25 metri. La presentazione dei documenti di cui ai predetti n. 3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su
Art. 75
e altezze superiori ai 25 metri. La presentazione dei documenti di cui ai predetti n. 3 e 4 può essere richiesta dal Sindaco, su conforme parere della Commissione Edilizia, anche in ogni altro caso. I documenti a corredo, tutti debitamente firmati dal proprietario e dai Tecnici che li hanno redatti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie. Art. 75 (Proposta di convenzione) La proposta di convenzione deve prevedere:
Art. 75
atti, devono essere presentati in 5 (cinque) copie. Art. 75 (Proposta di convenzione) La proposta di convenzione deve prevedere: a) la cessione gratuita delle aree occorrenti per le opere di urbanizzazione primaria (art. 4 legge 29 settembre 1964 n. 847) e per le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al punto seguente; b) l'assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla
oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative alla lottizzazione o di quel- le necessarie per allacciare la zona interessata ai servizi pubblici. La quota è determinata in proporzione alla entità ed alle caratteristiche degli insediamenti e delle lottizzazioni ed in base alle tabelle parametriche Regionali assunte dal Comune con provvedimento Consigliare.
ediamenti e delle lottizzazioni ed in base alle tabelle parametriche Regionali assunte dal Comune con provvedimento Consigliare. c) il termine, non superiore ai 10 (dieci) anni, entro il quale deve essere ultimata l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria della lottizzazione; d) l'impegno ad effettuare a titolo di cauzione, un deposito, in numerario o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore
Art. 76
posito, in numerario o mediante polizza fidejussoria, presso il Tesoriere Comunale, vincolato a favore del Comune, per un valore pari a 2110 del costo presunto delle opere di urbanizzazione; e) l'impegno ad eseguire a propria cura e spese le opere di urbanizzazione primaria, o su richiesta del Comune, quelle di urbanizzazione secondaria, o quelle per l'allacciamento ai pubblici servizi. Art. 76 (Oneri sostitutivi della cessione di aree e della esecuzione delle opere per l'urbanizzazione secondaria)
Il Comune può convenire che, in luogo della cessione di aree per la urbanizzazione secondaria, il proprietario versi una somma corrispondente al valore della quota delle aree stesse, in tutti quei casi in cui la cessione dia luogo ad inconvenienti; come pure può convenire che in luogo della cessione parziale delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere.
Art. 77
e opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una od alcune soltanto di tali opere. Di conseguenza nel caso di cui al comma precedente il proprietario de- ve versare la somma corrispondente alla quota degli oneri per le ope- re di urbanizzazione secondaria oppure la somma corrispondente alla quota parte degli oneri per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Art. 77 (Procedura per la autorizzazione della lottizzazione)
Art. 77
per le opere necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Art. 77 (Procedura per la autorizzazione della lottizzazione) Il Sindaco, sentiti i pareri dell'Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia Comunale, quando la lottizzazione proposta presenti delle difformità rispetto alle norme previste per la zona dal P.R.G., respinge la domanda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati
manda dandone comunicazione scritta all'interessato, restituendo contemporaneamente 3 (tre) delle copie dei documenti presentati a corredo della domanda; quando invece la lottizzazione risulti meritevole di autorizzazione sottopone all'approvazione del Consiglio Comunale il progetto della lottizzazione e lo schema di convenzione. Indi anche in pendenza dell'approvazione di detta deliberazione da par- te del Comitato Regionale di Controllo il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministero dei Lavori
liberazione da par- te del Comitato Regionale di Controllo il Sindaco provvede a chiedere il nulla osta del Ministero dei Lavori Pubblici a norma dell'art. 28 della vigente legge urbanistica. Intervenuto detto "nulla osta" nonchè l'approvazione della deliberazione consigliare, a norma dell'art. 41 octies della legge 17 agosto 1942 n. 1150, si provvede alla stipula della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante.
Art. 78
della convenzione che, resa esecutoria dal Prefetto, viene registrata e trascritta a cura e spese del proprietario lottizzante. Il Sindaco, quindi, rilascia l'autorizzazione alla lottizzazione, corredata da una copia dei documenti di progetto, notificandola in via amministrativa al proprietario. Art. 78 (Validità della autorizzazione per le lottizzazioni) L'autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 dieci) anni. Può convenirsi anche un termine più breve. Art. 79
Art. 79
autorizzazione per la lottizzazione ha la validità massima di 10 dieci) anni. Può convenirsi anche un termine più breve. Art. 79 (Opere di urbanizzazione e di allacciamento a pubblici servizi. Progetti relativi, esecuzione, controlli)
I progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione primaria, quelli delle opere di urbanizzazione secondaria e quelli per l'allacciamento della zona interessata ai pubblici servizi, devono essere autorizzati cosi come previsto all'art. 2 del presente regolamento. Gli uffici e servizi comunali possono, in ogni fase di esecuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il
Art. 80
cuzione dei lavori, effettuare visite di controllo per accertarne la buona esecuzione e la conformità al progetto. A tal fine il proprietario deve dare comunicazione dell'inizio lavori e della ultimazione dei medesimi. Art. 80 (Penalità per inadempienza da parte del lottizzante) Qualora scaduto il termine di validità dell'esecuzione a lottizzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, Il
Art. 81
izzare, le opere di urbanizzazione complessivamente eseguite risultino inferiori all'80% di quelle complessivamente previste, Il proprietario perde il diritto alla restituzione della cauzione che viene incamerata dal Comune il quale ha la facoltà di provvedere alla ultimazione delle opere di urbanizzazione, addebitando le spese al proprietario lottizzante. Art. 81 (Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione)
Art. 81
e spese al proprietario lottizzante. Art. 81 (Svincolo della cauzione a garanzia della esecuzione delle opere di urbanizzazione) Lo svincolo della cauzione può avvenire su autorizzazione del Sindaco e nella misura del 50%. Solo dopo il favorevole collaudo di almeno l’80% del totale delle opere di urbanizzazione convenzionate, collaudo da effettuarsi a cura e spese del Comune. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a
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a effettuarsi a cura e spese del Comune. Il restante 50% della cauzione viene svincolato sempre su autorizzazione del Sindaco, a totale ultimazione e favorevole collaudo di tutte le opere previste. Art. 82 (Concessioni edilizie nella lottizzazione) Per la domanda ed il rilascio delle concessioni edilizie per l'edificazione nell'ambito della lottizzazione, si seguono le norme contenute nel Titolo 10 del presente Regolamento. CAPO II° - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI L OTTIZZAZIONE Art. 83
Art. 83
norme contenute nel Titolo 10 del presente Regolamento. CAPO II° - COMPILAZIONE D'UFFICIO DEI PROGETTI DI L OTTIZZAZIONE Art. 83 (Compilazione d'ufficio dei progetti di lottizzazione)
Il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari di aree fabbricatili esistenti nelle singole zone a presentare entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi non aderiscono, il Sindaco provvede per la compilazione d'ufficio. Il progetto di lottizzazione una volta approvato, è notificato in via amministrativa ai proprietari delle aree fabbricatili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogatili a
istrativa ai proprietari delle aree fabbricatili con invito a dichiarare, entro 30 (trenta) giorni dalla notifica, prorogatili a domanda degli interessati, se l'accettino e intendano attuarlo; ove i proprietari intendano attuarlo il Comune ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in conformità delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree.
delle eventuali richieste degli interessati. In caso contrario il Comune ha facoltà di procedere alla espropriazione delle aree. Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono applicabili anche nel caso in cui i proprietari, pura vendo dichiarato di aderire, non presentino il progetto di lottizzazione nel termine assegnato o lo presentino incompleto degli elaborati indicati all'art. 74 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.R.G. T I T O L O IV°
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ll'art. 74 del presente Regolamento, oppure lo presentino con previsioni difformi rispetto alle norme del P.R.G. T I T O L O IV° DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE CAPO 1° - DISPOSIZIONI FINALI Art. 84 (Deroghe) Il Sindaco previa deliberazione del Consiglio Comunale, ha facoltà di derogare dalle disposizioni del presente Regolamento e dalle Norme di attuazione del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico.
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egolamento e dalle Norme di attuazione del P.R.G. limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico. Tale facoltà può essere esercitata subordinatamente al preventivo nulla osta dei competenti Organi ai sensi dell'art. 3 della Legge 21.12.1955 n. 1357. In tal caso il termine di 60 (sessanta) giorni previsto all'art. 12 del presente Regolamento è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento dei nullaosta predetti. Art. 85
Art. 85
to è prorogato del tempo occorrente per lo svolgimento delle procedure relative al conseguimento dei nullaosta predetti. Art. 85 (Adeguamento delle costruzioni preesistenti) Gli edifici esistenti e non rispondenti alle prescrizioni del presente Regolamento nelle parti interessate dalla ricostruzione o riforma, devono adeguarsi alle norme urbanistiche, edilizie ed igieniche vigenti. Art. 86 (Controlli e repressione abusi)
Ai sensi dell'art. 32 della Legge Urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 il Sindaco esercita, mediante i funzionari ed agenti del Comune, la vigilanza nei confronti di tutte le opere che vengono effettuate nel territorio comunale. Qualora le opere vengano effettuate non conformemente al progetto approvato, oppure nella loro esecuzione non sia tenuto conto delle prescrizioni e delle modalità contenute nella concessione edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori riservandosi di
ioni e delle modalità contenute nella concessione edilizia, il Sindaco ordina l'immediata sospensione dei lavori riservandosi di prendere i provvedimenti che risultino necessari per apportare le modifiche o per la rimessa in pristino. L'ordine di sospensione cessa di avere efficacia se entro un mese dalla notifica di essa il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi. Per i lavori iniziati dopo la concessione edilizia o proseguiti dopo la precisata ordinanza di
icato i provvedimenti definitivi. Per i lavori iniziati dopo la concessione edilizia o proseguiti dopo la precisata ordinanza di sospensione le opere vengono considerate abusive ed il Sindaco, può, previa diffida e sentito il parere della Sezione Urbanistica Regionale, ordinare la demolizione delle opere eseguite abusivamente a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del
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za pregiudizio delle sanzioni penali che possono essere applicate nei confronti del proprietario, del direttore dei lavori e del costruttore congiuntamente responsabili. Quando l'inosservanza si riferisce ad opere eseguite da Amministrazioni Statali ed organi ad esse dipendenti, il Sindaco ne informa il Ministero dei Lavori Pubblici agli effetti dell'art. 29 della legge 17 agosto 1942 n. 1150. Art. 87 (Sanzioni) Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai termini
Art. 87
to 1942 n. 1150. Art. 87 (Sanzioni) Le contravvenzioni alle norme del presente Regolamento Edilizio vengono applicate ai termini degli articoli 107 e seguenti del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale 3 marzo 1934 n. 383. La inosservanza alle norme igienico-edilizie sono punibili con le penalità stabilite dall'art. 344 del T.U. sulle Leggi Sanitarie 27.7.34 n. 1265. Salvo quanto stabilito dalle Leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti
Leggi Sanitarie 27.7.34 n. 1265. Salvo quanto stabilito dalle Leggi Sanitarie per le contravvenzioni alle norme dei regolamenti locali di igiene, dall'art. 41 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150 sostituito dall'art. 13 della Legge 6 agosto 1967 n. 765, che prevede: a) l'ammenda fino a lire un milione per la inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dall'art. 32 - primo comma - della Legge 17 agosto 1942 n. 1150;
ervanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dall'art. 32 - primo comma - della Legge 17 agosto 1942 n. 1150; b) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda fino a lire due milioni nei casi di inizio lavori senza licenza o di prosecuzione di essi nonostante l'ordine di sospensione e di inosservanza del disposto dell'art. 28 della Legge stessa. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, avvero alla demolizione delle
ell'art. 28 della Legge stessa. Qualora non sia possibile procedere alla restituzione in pristino, avvero alla demolizione delle opere eseguite senza la licenza di costruzione o in contrasto con questa, si applica in via amministrativa una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere e loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione è applicabile anche nel caso di annullamento della licenza.
eseguite, valutato dall'Ufficio Tecnico Erariale. Tale disposizione è applicabile anche nel caso di annullamento della licenza. Fatte salve le predette sanzioni, le opere iniziate senza la concessione o in contrasto con la stessa, ovvero sulla base di licenza successivamente annullata, ai sensi dell'art. 41:ter della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze del- lo Stato o di Enti Pubblici. Il contrasto deve
i fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze del- lo Stato o di Enti Pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per
Art. 88
singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel piano urbanistico. Art. 88 (Entrata in vigore del Regolamento) Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione e dopo la prescritta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e sostituisce ogni altro regolamento comunale in materia. CAPO II° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 89 (Opere già autorizzate)
Art. 89
ne e sostituisce ogni altro regolamento comunale in materia. CAPO II° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 89 (Opere già autorizzate) Le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, non sono soggette alle nuove disposizioni purchè l'inizio dei lavori avvenga nei termini di validità della concessione rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentaseí) mesi dalla data di inizio. Art. 90 (Occupazioni di suolo pubblico)
Art. 90
e rilasciata e le opere vengano ultimate entro 36 (trentaseí) mesi dalla data di inizio. Art. 90 (Occupazioni di suolo pubblico) Tutte le autorizzazioni e concessioni alla occupazione dì aree pubbliche devono essere controllate, modificate ed eventualmente revocate entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro. Art. 91 (Depositi di materiali nelle zone residenziali)
Art. 91
egolamento, al fine di renderle non contrastanti con il pubblico decoro. Art. 91 (Depositi di materiali nelle zone residenziali) I depositi di materiali accatastati o alla rinfusa esistenti nelle zone residenziali e nelle fasce di rispetto della viabilità, devono essere eliminati entro il termine di 2 (due) anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Art . 92 (Canne fumarie)
Art. 93
Le canne fumarie senza le tubazioni prescritte o che lasciano evidenti tracce all'esterno degli edifici devono essere sostituite con canne regolamentari (o abolite se possibile) entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 93 (Antenne Radio e T.V.) Negli edifici esistenti sulla cui copertura siano installate più di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una
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di due antenne per radio e per televisione, i proprietari devono provvedere alla sostituzione delle antenne individuali con una unica antenna centralizzata entro il termine di 3 (tre) anni dalla entrata in vigore del presente Regolamento. Art. 94 (STRALCIATO) Art . 95 (Norme transitorie sulla decadenza della Commissione Edilizia) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e con l'approvazione dello stesso, dovrà cessare l'attuale Commissione Edilizia comunale e provvedersi alla nomina di una nuova,
e con l'approvazione dello stesso, dovrà cessare l'attuale Commissione Edilizia comunale e provvedersi alla nomina di una nuova, secondo le norme stabilite e cioè entro 60 (sessanta) giorni dall'entrata in vigore del Regolamento. Art . 96 (STRALCIATO)
- Gli articoli 94 e 96 sono stati annullati con ordinanza del Comitato di Controllo – Sezione di Vicenza – n. 28029 del 24 luglio 1975. Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 21 aprile 1970,
cenza – n. 28029 del 24 luglio 1975. Regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 in data 21 aprile 1970, pubblicato il 26 aprile 1970 - festivo -. Il Segretario f.to Merlo Vito
Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con provvedimento datato 20 Luglio 1970, n. 4499 div. IV e n. 4413 di reg. Il Prefetto f.to Moscato Pubblicato all'albo Pretorio Comunale dal 31 luglio 1970 al 14 agosto 1970 senza reclami ed opposizioni. Pove del Grappa 15 agosto 1970 Il Segretario f.to Merlo Vito Modificato integralmente con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 1.2.1975, ricevuta alla Regione Veneta, Sezione di Controllo di Vicenza il 21 aprile 1975 al n. 9054 e sospesa con
ale n. 25 del 1.2.1975, ricevuta alla Regione Veneta, Sezione di Controllo di Vicenza il 21 aprile 1975 al n. 9054 e sospesa con ordinanza del 7.4.1975 n. 9054, e deliberazione n. 68 del 19.4.1975, relativa a chiarimenti della Amministrazione sulla predetta ordinanza di sospensione, divenuta esecutiva dopo annullamento degli articoli 94 e 96 come risulta da ordinanza di annullamento n. 28029 del 24 luglio 1975. Il Sindaco
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