Regolamento EdilizioIndicizzato il 23 febbraio 202610 pagine

estratto da REGOLAMENTO EDILIZIO (3,76 MB - Pubblicato il 13/07/2023)

Comune di Caraglio · Cuneo, Piemonte

Documento indicizzato il 23 febbraio 2026. 54 sezioni estratte dal PDF originale.

54 sezioni del documento

CARAGLIO, LI ...................................................................

COMUNE DI CARAGLIO

PROVINCIA DI CUNEO

REGOLAMENTO

EDILIZIO

CARAGLIO, LI ......................................................................

REDATTO DALL'ARCHITETTO GIORGIO ROVERO


passaggi carrai.

Per fabbricazione semiaperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di tre leti della costruzione ed evente lo spazio interno sistemato e cortile o a giardino prospettante direttamente sugli spazi liberi esterni.

a costruzione ed evente lo spazio interno sistemato e cortile o a giardino prospettante direttamente sugli spazi liberi esterni.

Per fabbricazione aperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di due lati della costruzione, fatta estrazione degli eventuali bassi fabbricati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a quella stabilita degli articoli del presente regolamento.

cati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a quella stabilita degli articoli del presente regolamento.

Per fabbricazione isolata si intende quella che abbia tutte le sue fronti distaccate dai fabbricati e dai confini con le altre proprietà.

Tutte le fronti del fabbricato debbono essere architettonicamente risolte con l'esclusione assoluta di frontespizi nudi.

Le definizioni di fabbricazione sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.

Art. 38

lte con l'esclusione assoluta di frontespizi nudi.

Le definizioni di fabbricazione sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.

Si definisce risvolto la parte di un fabbricato che costituisce la terminazione di un corpo di fabbrica la cui lunghezza non superi i mt.14.

Art. 38 LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI

Art. 38

one di un corpo di fabbrica la cui lunghezza non superi i mt.14.

Art. 38 LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI

a - Definizione:

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