estratto da REGOLAMENTO EDILIZIO (3,76 MB - Pubblicato il 13/07/2023)
Comune di Caraglio · Cuneo, Piemonte
Documento indicizzato il 23 febbraio 2026. 54 sezioni estratte dal PDF originale.
54 sezioni del documento
CARAGLIO, LI ...................................................................
COMUNE DI CARAGLIO
PROVINCIA DI CUNEO
REGOLAMENTO
EDILIZIO
CARAGLIO, LI ......................................................................
REDATTO DALL'ARCHITETTO GIORGIO ROVERO
passaggi carrai.
Per fabbricazione semiaperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di tre leti della costruzione ed evente lo spazio interno sistemato e cortile o a giardino prospettante direttamente sugli spazi liberi esterni.
a costruzione ed evente lo spazio interno sistemato e cortile o a giardino prospettante direttamente sugli spazi liberi esterni.
Per fabbricazione aperta si intende quella formante spazi interni racchiusi da non più di due lati della costruzione, fatta estrazione degli eventuali bassi fabbricati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a quella stabilita degli articoli del presente regolamento.
cati non adibiti ad abitazione permanente e di altezza non superiore a quella stabilita degli articoli del presente regolamento.
Per fabbricazione isolata si intende quella che abbia tutte le sue fronti distaccate dai fabbricati e dai confini con le altre proprietà.
Tutte le fronti del fabbricato debbono essere architettonicamente risolte con l'esclusione assoluta di frontespizi nudi.
Le definizioni di fabbricazione sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.
Art. 38
lte con l'esclusione assoluta di frontespizi nudi.
Le definizioni di fabbricazione sono riferite ai singoli lotti fabbricabili.
Si definisce risvolto la parte di un fabbricato che costituisce la terminazione di un corpo di fabbrica la cui lunghezza non superi i mt.14.
Art. 38 LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI
Art. 38
one di un corpo di fabbrica la cui lunghezza non superi i mt.14.
Art. 38 LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI
a - Definizione:
Art. 38
fabbrica la cui lunghezza non superi i mt.14.
Art. 38 LOCALI DI ABITAZIONE PERMANENTE E LOCALI NON ABITABILI
a - Definizione: Sono considerati "locali di abitazione permanente" o "locali abitabili" ai fini del presente regolamento, tutti i locali in genere in cui le permanenze di una o più persone non abbia i caratteri di saltuarietà
el presente regolamento, tutti i locali in genere in cui le permanenze di una o più persone non abbia i caratteri di saltuarietà. Sono da considerarsi "locali non abitabili" quelli implicanti la presenza soltanto saltuaria di persone e i locali sussidiari delle abitazioni adibite a: latrina, antilatrina, bagno, toilette, dispensa, disimpegno, cucinetta, ingresso, vestibolo, corridoio, spogliatoio di abitazione private e simili.
Art. 39
b - Requisiti: Sono stabiliti dai successivi articoli 39-40-41-42. In particolare, l'abitazione permanente non può, tassativamente, essere ammessa in locali anche in parte interrati.
Art. 39 DIMENSIONE DEI LOCALI - SOPPALCHI
La superficie di pavimento dei locali di abitazione permanente deve avere un minimo assoluto di mq.8,00 e con larghezza minima di m.2.
erficie di pavimento dei locali di abitazione permanente deve avere un minimo assoluto di mq.8,00 e con larghezza minima di m.2.
Costituiscono eccezioni i locali adibiti a cucinette atte unicamente alla preparazione e cottura delle vivande ed alla lavatura delle stoglie, per i quali le superficie può ridursi a mq.4,00.
La superficie minima di mq.8,00 della cucina può essere comprensiva di un'alcove non direttamente aerata,quando questa non abbia profondità maggiore della sua apertura.
cina può essere comprensiva di un'alcove non direttamente aerata,quando questa non abbia profondità maggiore della sua apertura.
L'altezza dei locali di abitazione permanente, misura da pavimento a soffitto o al di sotto dei travicelli, escluse le travi principali, o a metà saetta per le volte, non deve essere inferiore a mt.2,80 in tutti i piani, e di mt.3,20 al piano terreno per i locali di uso pubblico.
per le volte, non deve essere inferiore a mt.2,80 in tutti i piani, e di mt.3,20 al piano terreno per i locali di uso pubblico.
Le mansarde e i sottotetti abitabili a copertura inclinata devono avere l'altezza minima di mt.1,30 presso la gronda e di mt.2,80 sulla parte opposta.
La cubatura minima deve essere di mc.20,00 eccettuato il caso sopraindicato della cucinetta in cui tale cubatura può ridursi a mc.7,50.
Art. 1 - Campo di discipline .............................pag. 1
tura minima deve essere di mc.20,00 eccettuato il caso sopraindicato della cucinetta in cui tale cubatura può ridursi a mc.7,50.
Nei locali a piano terra con altezza non inferiore a mt.5,30 è consentita la costruzione di soppalchi o balconate a condizione che la loro superficie non superi le metà della superficie del locale e la
INDICE
CAPITOLO I
Art. 1 - Campo di discipline .............................pag. 1
CAPITOLO II FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 2 - Commissione Edilizia ........................... pag. 1
i discipline .............................pag. 1
CAPITOLO II FORMAZIONE, ATTRIBUZIONE, FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 2 - Commissione Edilizia ........................... pag. 1
Art. 3 - Costituzione e competenze delle commissione edilizia .......................................... pag. 1
Art. 4 - Integrazione della Commissione Edilizia ......... pag. 2
Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia - Espressione del parere - Verbale delle Adunanze ....... pag. 2
Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia - Espressione del parere - Ver
..... pag. 2
Art. 5 - Funzionamento della Commissione Edilizia - Espressione del parere - Verbale delle Adunanze ....... pag. 2
Art. 6 - Esame preventivo delle domande ................. pag. 2
CAPITOLO III DOMANDE DI LICENZA DI COSTRUZIONE
Art. 7 - Opere edilizie soggette ad autorizzazione ....... pag. 2
Art. 8 - Richiesta di licenza ........................... pag. 3
Art. 9 - Modalità per la richiesta di licenze ........... pag. 3
Art.10 - Elementi a corredo della richiesta di licenza ... pag. 3
Art.10 - Elementi a corredo della richiesta di licenza ... pag. 3
. 9 - Modalità per la richiesta di licenze ........... pag. 3
Art.10 - Elementi a corredo della richiesta di licenza ... pag. 3
Art.11 - Esame dei progetti - Comunicazione dell'esito....pag. 5
Art.12 - Effetti della licenza - Provvedimenti per opere arbitrarie ...................................... pag. 5
Art.13 - Validità della licenza - Proroghe - Pubblicazione - Inizio lavori .............................. pag. 5
CAPITOLO IV RESPONSABILITA'
Art.14 - Responsabilità................................ pag. 6
dità della licenza - Proroghe - Pubblicazione - Inizio lavori .............................. pag. 5
CAPITOLO IV RESPONSABILITA'
Art.14 - Responsabilità................................ pag. 6
Art.15 - Impianto dei cantieri ......................... pag. 7
CAPITOLO V CAUTELE DA OSSERVARE A GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE DEMOLIZIONI ECC.
Art. 16 - Steccati .................................... pag. 7
Art. 16 - Steccati .................................... pag. 7
A' PER LA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO PER LE DEMOLIZIONI ECC.
Art. 16 - Steccati .................................... pag. 7
Art. 17 - Divieto di uso di spazi ed acque pubbliche.... pag. 8
Art. 18 - Obbligo di ripristino del suolo pubblico...... pag. 8
Art. 19 - Interruzioni dei lavori ed obblighi relativi.. pag. 8
Art. 20 - Cautela da seguire nelle opere di costruzione e demolizione.................................. pag. 9
Art. 21 - Provvedimenti per edifici pericolanti ......... pag. 9
Art. 21 - Provvedimenti per edifici pericolanti ......... pag. 9
ruzione e demolizione.................................. pag. 9
Art. 21 - Provvedimenti per edifici pericolanti ......... pag. 9
Art. 22 - Occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico ........................................ pag. 9
CAPITOLO VI
ESECUZIONE DEI LAVORI
- 40 -
Art. 25 - Vincoli particolari ........................... pag. 11
CAPITOLO VII RECINZIONI E MANUTENZIONI DI AREE SCOPERTE, PARCHI E GIARDINI PRIVATI SEGNALETICA E APPOSIZIONE DEI NUMERI CIVICI
Art. 26 - Sistemazione del terreno intorno agli edifici.... pag. 12
CAPITOLO VII RECINZIONI E MANUTENZIONI DI AREE SCOPERTE, PARCHI E GIARDINI PRIVATI SEGNALETICA E APPOSIZIONE DEI NUMERI CIVICI
Art. 26 - Sistemazione del terreno intorno agli edifici.... pag. 12
Art. 27 - Aree a parcheggio e verde ..................... pag. 12
Art. 28 - Strade private ............................... pag. 13
Art. 29 - Sostegni per illuminazione pubblica, numeri civici * indicezioni stradali............................ pag. 13
CAPITOLO VIII SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE
Art. 30 - Filo di costruzione e di fabbricazione ......... pag. 13
, numeri civici * indicezioni stradali............................ pag. 13
CAPITOLO VIII SPORGENZE SULLE VIE E PIAZZE PUBBLICHE
Art. 30 - Filo di costruzione e di fabbricazione ......... pag. 13
Art. 31 - Quota media .................................. pag. 14
Art. 32 - Aggetti e sporgenze fisse e mobili dei fabbricati pag. 14
Art. 33 - Vetrine - Insegne - Scritte pubblicitarie....... pag. 15
Art. 34 - Marciapiedi .................................. pag. 15
Art. 34 - Marciapiedi .................................. pag. 15
33 - Vetrine - Insegne - Scritte pubblicitarie....... pag. 15
Art. 34 - Marciapiedi .................................. pag. 15
Art. 35 - Recinzioni ................................... pag. 15
Art. 36 - Bassi fabbricati ............................. pag. 15
CAPITOLO IX NORME DI PARTICOLARE INTERESSE EDILIZIO
Art. 37 - Tipi di fabbricazione ........................ pag. 16
Art. 38 - Locali di abitazione permanente e locali non abitabili ..................................... pag. 17
Art. 38 - Locali di abitazione permanente e locali non abitabili ...............
........ pag. 16
Art. 38 - Locali di abitazione permanente e locali non abitabili ..................................... pag. 17
Art. 39 - Dimensioni dei locali - Soppalchi ............. pag. 17
Art. 40 - Aerazione ed illuminazione ....................pag. 18
Art. 41 - Coibenza termica e fonica .................... pag. 18
Art. 42 - Difesa dall'umidità dei locali abitabili......... pag. 18
Art. 43 - Qualità delle fondazioni e delle murature entro terra .......................................... pag. 19
Art. 43 - Qualità delle fondazioni e delle murature entro terra ................
.... pag. 18
Art. 43 - Qualità delle fondazioni e delle murature entro terra .......................................... pag. 19
Art. 44 - Cortili ...................................... pag. 19
Art. 45 - Disposizioni per i cortili esistenti e per le costruzioni nei cortili .......................... pag. 19
Art. 46 - Chiostrine .................................... pag. 20
Art. 47 - Scale e ascensori ............................. pag. 20
Art. 48 - Servizi e accessori ........................... pag. 21
Art. 48 - Servizi e accessori ........................... pag. 21
47 - Scale e ascensori ............................. pag. 20
Art. 48 - Servizi e accessori ........................... pag. 21
Art. 49 - Impianti di riscaldamento ..................... pag. 22
Art. 50 - Locali di raccolta delle spazzature ........... pag. 22
Art. 51 - Scarichi delle acque bianche e nere ........... pag. 22
Art. 52 - Opere per lo smaltimento delle acque luride .... pag. 23*
Art. 53 - Pozzi neri ................................... pag. 24
Art. 53 - Pozzi neri ................................... pag. 24
Opere per lo smaltimento delle acque luride .... pag. 23*
Art. 53 - Pozzi neri ................................... pag. 24
Art. 56 - Edifici per l'ospitalità collettiva ........... pag. 25
Art. 57 - Stabilimenti sportivi - Piscine ............... pag. 25
Art. 58 - Alberghi diurni e simili ..................... pag. 25
Art. 59 - Locali di pubblico trattenimento in genere...... pag. 25
Art. 60 - Autorimesse .................................. pag. 25
Art. 60 - Autorimesse .................................. pag. 25
59 - Locali di pubblico trattenimento in genere...... pag. 25
Art. 60 - Autorimesse .................................. pag. 25
Art. 61 - Stabilimenti industriali - Grandi depositi - Laboratori in genere ........................... pag. 26
Art. 62 - Edifici rurali ............................... pag. 27
Art. 63 - Costruzioni povvisorie ....................... pag. 29
Art. 64 - Edifici per i quali vi è obbligo di impianto antincendio .................................... pag. 30
Art. 64 - Edifici per i quali vi è obbligo di impianto antincendio .............
....... pag. 29
Art. 64 - Edifici per i quali vi è obbligo di impianto antincendio .................................... pag. 30
Art. 65 - Strutture portanti - Scale - Ascensori - Tetti - Sotto Tetti - Muri - Tagliafuoco ................ pag. 30
Art. 66 - Canne fumarie e camini industriali ............ pag. 31§
Art. 67 - Edifici e locali son destinazioni speciali .....pag. 31
Art. 68 - Locali riscaldati con liquidi o gas infiammabili.pag. 32
Art. 68 - Locali riscaldati con liquidi o gas infiammabili.pag. 32
67 - Edifici e locali son destinazioni speciali .....pag. 31
Art. 68 - Locali riscaldati con liquidi o gas infiammabili.pag. 32
Art. 69 - Condutture elettriche .........................pag. 32
CAPITOLO X LOTTIZZAZIONI
Art. 70 - Zone soggette a lottizzazioni ................. pag. 33
Art. 71 - Concentrazione dei servizi .................... pag. 33
Art. 72 - Convenzioni .................................. pag. 34
Art. 73 - Elaborati .................................... pag. 34
Art. 73 - Elaborati .................................... pag. 34
t. 72 - Convenzioni .................................. pag. 34
Art. 73 - Elaborati .................................... pag. 34
Art. 74 - Lottizzazioni d'ufficio ...................... pag. 36
Art. 75 - Autorizzazione a costruire ................... pag. 36
CAPITOLO XI SANZIONI
Art. 76 - Vigilanze sulle costruzioni ................... pag. 36
Art. 77 - Sospensione dei lavori - Ordinanza di demolizione " 36
Art. 78 - Opere di competenza dello Stato ............... pag. 35
Art. 78 - Opere di competenza dello Stato ............... pag. 35
. 77 - Sospensione dei lavori - Ordinanza di demolizione " 36
Art. 78 - Opere di competenza dello Stato ............... pag. 35
Art. 79 - Sanzioni previzte per l'inizio dei lavori senza autorizzazione................................. PAG. 37
Art. 80 - Sanzioni amministrative ...................... pag. 37
Art. 81 - Decadenza delle agevolazioni fiscali 4.......... pag. 37
CAPITOLO XII NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 82 - Norme transitorie ............................ pag. 37
nza delle agevolazioni fiscali 4.......... pag. 37
CAPITOLO XII NORME TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO
Art. 82 - Norme transitorie ............................ pag. 37
Art. 83 - Entrata in vigore del presente regolamento...... pag. 38.
-----o0o -----
VARIANTE
1°) Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 134 in seduta del 19.12.1973
2°) Pubblicato il 22.12.1973 - 6.1.1974 Opposizioni nessuna
ato dal Consiglio Comunale con atto n. 134 in seduta del 19.12.1973
2°) Pubblicato il 22.12.1973 - 6.1.1974 Opposizioni nessuna
3°) Trasmesso alla Regione Piemonte al Comitato di controllo Enti Locali di Cuneo il 24.12.1973 n. prot. 3417
4°) Approvato il 22.1.1974 n. 10162/1746
5°) Trasmesso alla Regione Piemonte - Assessorato all'Urbanistica il 26.1.1974 n. di prot. 202
6°) Approvato dalla Regione Piemonte con decreto n. 2667 del 2 agosto 1974
IL SINDACO IL SEGRETARIO ---
ssorato all'Urbanistica il 26.1.1974 n. di prot. 202
6°) Approvato dalla Regione Piemonte con decreto n. 2667 del 2 agosto 1974
7°) Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 12.8.1974 al 27.8.1974
8°) Divenuto esecutivo il 28 agosto 1974
IL SINDACO IL SEGRETARIO
1ª Approvazione
1°) Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 32 in seduta del 19-4-1971
2°) Pubblicato il 28 Aprile 1971 opposizioni nessuna
3°) Trasmesso al Prefetto il 29.4.1971 n. prot. 1099
seduta del 19-4-1971
2°) Pubblicato il 28 Aprile 1971 opposizioni nessuna
3°) Trasmesso al Prefetto il 29.4.1971 n. prot. 1099
4°) Approvato il 14.5.1971 n. 3124/3233/2/40/19/2648 N.n.C
5°) Trasmesso al Provveditorato C.O.P.P. del Piemonte il 14-10-1971 u. prot. 2434
6°) Approvato dal Provveditorato C.O.P.P. del Piemonte con Decreto n. 09935/3024/1/08 25-11-1971
7°) Approvato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con decreto N° 44/99 in data 24.3.1972.
IL SINDACO IL SEGRETARIO
5/3024/1/08 25-11-1971
7°) Approvato dal Presidente della Giunta Regionale del Piemonte con decreto N° 44/99 in data 24.3.1972.
8°) Pubblicato all'Albo Pretorio per giorni 15 consecutivi dal 20 Aprile 1972 al 4 maggio 1972
9°) Divenuto esecutivo il 5 maggio 1972
IL SINDACO IL SEGRETARIO (Dott. Pace)
COMUNE DI CARAGLIO
PROVINCIA DI CUNEO
PROGRAMMA
DI
FABBRICAZIONE
NORME EDILIZIE DI ATTUAZIONE
CARAGLIO, LI ......................................................................
Art. 15
BRICAZIONE
NORME EDILIZIE DI ATTUAZIONE
CARAGLIO, LI ......................................................................
REDATTO DALL'ARCHITETTO GIORGIO ROVERO
Art. 15 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DESCRIZIONE Zone SP
Art. 15
...............
REDATTO DALL'ARCHITETTO GIORGIO ROVERO
Art. 15 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DESCRIZIONE Zone SP
Le zone di P. di F. previste per servizi di interesse comune, in applicazione del D.M. 2/4/1968 n.1444, sono destinate esclusivamente a servizi pubblici o di interesse pubblico e precisamente: nella allegata tabella è specificata dettagliatamente la superficie di tali zone da riservare ai pubblici servizi dei tipi a/b/c/ previsti dall'art.3 del D.M. sopracitato.
Art. 16
liatamente la superficie di tali zone da riservare ai pubblici servizi dei tipi a/b/c/ previsti dall'art.3 del D.M. sopracitato.
Art. 16 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DESTINAZIONE Zone SP
Art. 16
i dei tipi a/b/c/ previsti dall'art.3 del D.M. sopracitato.
Art. 16 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - DESTINAZIONE Zone SP
Nelle zone di cui all'art.15 possono trovare sistemazione:
- Ad attrezzature per l'istruzione di ogni ordine e grado anche gestite da privati.
- A Chiese, oratori, clubs culturali e sociali ecc. uffici poste telefonici ed altri servizi comuni.
- Attrezzature assistenziali e sanitarie di ogni genere.
- Aree verdi e impianti sportivi e ricreativi.
altri servizi comuni. 3. Attrezzature assistenziali e sanitarie di ogni genere. 4. Aree verdi e impianti sportivi e ricreativi. 5. Parcheggi, aree di servizi ed altre attrezzature per la viabilità, in aggiunta a quelli previsti dall'art.18 L.5.8.1967 n.765. Tali destinazioni saranno nella tabella allegata.
Art. 17
Art. 17 ZONE PER SERVIZI DI INTERESSE COMUNE - INTERVENTI AMMESSI Zone SP
Nelle zone di cui all'art.15 non potranno essere superati dalle eventuali costruzioni i limiti di altezza, di distanza ed i rapporti previsti delle allegata tabella.
Fatte salve diverse precisazioni contenute, per ogni singola zona normativa, nelle allegate tabelle, le opere e gli impianti devono essere predisposti da Enti pubblici e rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 18 ZONE DI RISPETTO
Art. 18
ssere predisposti da Enti pubblici e rispettare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 18 ZONE DI RISPETTO
Si definiscono zone di rispetto quelle di territorio che circondano edifici di particolare interesse storico od artistico e zone di particolare pregio ambientale e paesaggistico.
Ogni eventuale intervento edificativo in tali zone è subordinato alle preventiva approvazione dell'assessorato alla urbanistica della regione (sez. Paesaggistica).
Art. 19
vo in tali zone è subordinato alle preventiva approvazione dell'assessorato alla urbanistica della regione (sez. Paesaggistica).
Art. 19 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - INSEDIABILITA'
La insediabilità residenziale è valutata in abitanti e precisamente per ogni singola zona normativa nelle tabelle allegate.
Art. 20
TA'
La insediabilità residenziale è valutata in abitanti e precisamente per ogni singola zona normativa nelle tabelle allegate.
Sono prive di insediabilità le aree pertinenti servizi pubblici esistenti alla data di adozione del P.di F., come quelle destinate dal P.di F. ad ampliamento di attrezzature pubbliche di interesse urbano o soggette a vincoli particolari.
Art. 20 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - VOLUME RESIDENZIALE E ALTEZZE
Art. 20
iche di interesse urbano o soggette a vincoli particolari.
Art. 20 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE - VOLUME RESIDENZIALE E ALTEZZE
La costruzione è il solido emergente del terreno dopo la sistemazione definitiva,; gli sbancamenti e i riempimenti dovranno risultare esattamente dal progetto ed essere approvati con questo.
- 8 -
Sono esclusi dal computo del volume i loggiati e le scale aperte, i portici ed i piani terreni liberi con struttura a pilastri (pilotis).
usi dal computo del volume i loggiati e le scale aperte, i portici ed i piani terreni liberi con struttura a pilastri (pilotis).
L'altezza da computare è quella corrispondente alla distanza tra il piano marciapiede calcolato nel suo punto più basso e la quota mobile anche se parziale.
L'altezza massima della costruzione su qualsiasi fronte ed in qualsiasi zona è misurata nel punto della costruzione dove l'altezza sul terreno naturale e sugli sbancamenti eseguiti è maggiore.
alsiasi zona è misurata nel punto della costruzione dove l'altezza sul terreno naturale e sugli sbancamenti eseguiti è maggiore.
L'altezza media delle costruzioni su qualsiasi fronte, a lavori ultimati, non potrà superare l'altezza massima fissata dalla allegata tabella di zona.
Per interventi in sede di P. di L. nelle zone territoriali omogenee B. e C, il volume residenziale edificabile massimo si calcola come prodotto della superficie territoriale per l'indice di Fabbricabilità territoriale.
Art. 21
denziale edificabile massimo si calcola come prodotto della superficie territoriale per l'indice di Fabbricabilità territoriale.
Per interventi non previsti in sede di P. di L. nelle zone territoriale omogenee B. e C, il volume residenziale edificabile massimo si calcola come prodotto della superficie fondiaria per l'indice di fabbricabilità fondiaria.
Il volume residenziale medio per abitante è stabilito in mtri bubi 100.
Art. 21 ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI
Art. 21
à fondiaria.
Il volume residenziale medio per abitante è stabilito in mtri bubi 100.
Art. 21 ASPETTO ESTERNO DELLE COSTRUZIONI
a) Aspetto degli edifici e materiali da costruzione
L'aspetto degli edifici di nuova costruzione deve essere in armonia con il carattere specifico del luogo e con il paesaggio e ripetere, di massima, pur nella più ampia libertà di composizione i caratteri delle costruzioni locali.
ogo e con il paesaggio e ripetere, di massima, pur nella più ampia libertà di composizione i caratteri delle costruzioni locali.
I materiali tradizionali da usare sono: la pietra e il mattone (usati come elemento costruttivo e non come rivestimento) e l'inaco. Sono da evitare i rivestimenti in ceramica e mosaico, sono consigliati gli elementi in contrasto con il carattere della tipologia locale. Sono da evitare rivestimenti secondo linee diagonali delle facciate.
menti in contrasto con il carattere della tipologia locale. Sono da evitare rivestimenti secondo linee diagonali delle facciate.
Per i tipi di coperture valgono le norme assegnate al punto c).
vale in vista con rivestimento in tavole,sono anche ammessi i cornicioni sagomati dell'epoca.
Le tinteggiature dei prospetti o di parte di essi,quando siano diverse del naturale colore del materiale impiegato, dovranno essere sempre indicate nei disegni.
di parte di essi,quando siano diverse del naturale colore del materiale impiegato, dovranno essere sempre indicate nei disegni.
Tutti i singoli prospetti delle case dovranno corrispondere alle esigenze del decoro tanto per quanto concerne l'aspetto architettonico, quanto per i materiali da impiegare e le coloriture.
lle esigenze del decoro tanto per quanto concerne l'aspetto architettonico, quanto per i materiali da impiegare e le coloriture.
Sia per le costruzioni nuove, sia per quelle già esistenti, nelle colorazioni ed in ogni particolare costruttivo e decorativo inerente l'aspetto visibile, l'autorità comunale potrà prescrivere i colori, le modalità e gli accorgimenti esecutivi ritenuti più opportuni, in vista del decoro pubblico.
VOLUMI EDIFICI CARILI
unale potrà prescrivere i colori, le modalità e gli accorgimenti esecutivi ritenuti più opportuni, in vista del decoro pubblico.
Così pure potranno essere in ogni momento prescritte le necessarie opere di manutenzione, restauro, riparazione e coloriture, con le relative modalità, di edifici, costruzioni e muri esistenti.
b) - Fronti cieche:
VOLUMI EDIFICI CARILI
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