129145-6-A15PDF-RE_0301_Regolamento_Edilizio.pdf
Comune di Paderno Franciacorta · Brescia, Lombardia
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REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE A15PDF-RE_0301 AI SENSI DELLE VIGENTI LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE QUESTO DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE COPIATO O RIPRODOTTO SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PROGETTISTA davide@morettipianificazione.it - tel: 333 4621939 via Zocco, 15 - 25030 Adro (BS) CF: MRTDVD86M26B157S - P.IVA: 03595270988 pec: davide.moretti@archiworldpec.it MARZO 2025 Sindaco: NICOLA VIANELLI Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. Urb. MARCO RIGOSA Via E. Toselli, 7 - 25050 Paderno Franciacorta (BS)
PADERNO FRANCIACORTA REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA
ndaco: NICOLA VIANELLI Responsabile Ufficio Tecnico: Arch. Urb. MARCO RIGOSA Via E. Toselli, 7 - 25050 Paderno Franciacorta (BS) Tel. 030/6853911 - Fax. 030/6857274 PADERNO FRANCIACORTA REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DICOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 2 di 82COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 7
REGOLAMENTO EDILIZIO 2 di 82COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
3 di 82 INDICE PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA 6 ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI 6 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA 7 TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 7 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 7 Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi 7
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi 7
ITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI 7 ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE 7 Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi 7 ART. 3 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SOGGETTI COMPETENTI PER I PROCEDIMENTI 7 ART. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO 8 ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 8 ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO 9 ART. 7 CONFERENZA DEI SERVIZI 9 ART. 8 RICHIESTA DEI POTERI SOSTITUTIVI 10 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi 11 ART. 9 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA ED ECONOMICITÀ 11
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi 11
TA DEI POTERI SOSTITUTIVI 10 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi 11 ART. 9 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA ED ECONOMICITÀ 11 ART. 10 PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO O CON ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO 11 ART. 11 MODALITÀ DIRETTA CONVENZIONATA 13 ART. 12 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE 13 ART. 13 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE 14 ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI 15
TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
GENERALE 14 ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI 15 ART. 15 REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE 15 ART. 16 INTERVENTI URGENTI 15 ART. 17 FASCICOLO DEL FABBRICATO 16 ART. 18 AGIBILITÀ E AGIBILITÀ PARZIALE 17 ART. 19 VARIANTI 17 ART. 20 INTERVENTI NON ULTIMATI 18 ART. 21 VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE 18 TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19
MATI 18 ART. 21 VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE 18 TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI 19 Capo I - Norme procedurali sull’esecuzione dei lavori 19 ART. 22 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI 19 ART. 23 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 19 ART. 24 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA 20 ART. 25 TITOLI ABILITATIVI 20 ART. 26 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) 20 ART. 27 DESTINAZIONI D'USO 20 ART. 28 PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA 21
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori 23
ART. 26 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.) 20 ART. 27 DESTINAZIONI D'USO 20 ART. 28 PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA 21 ART. 29 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE 21 ART. 30 INIZIO DEI LAVORI 21 ART. 31 ULTIMAZIONE DEI LAVORI 22 ART. 32 ALLEGATI ALLE DICHIARAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI 22 Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori 23 ART. 33 REQUISITI E DOTAZIONI DEI CANTIERI 23 ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE 24
ART. 33 REQUISITI E DOTAZIONI DEI CANTIERI 23 ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE 24
I - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori 23 ART. 33 REQUISITI E DOTAZIONI DEI CANTIERI 23 ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE 24 ART. 35 DEMOLIZIONI 24COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E
REGOLAMENTO EDILIZIO 4 di 82 ART. 36 OPERAZIONI DI SCAVO 25 ART. 37 GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO 25 ART. 38 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI 25 ART. 39 ORDIGNI BELLICI 26 ART. 40 MANUFATTI ATTINENTI A SERVIZIO PUBBLICO E SUOLO PUBBLICO 26 TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E FUNZIONALI 28 Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio 28 ART. 41 CAMPO DI APPLICAZIONE 28 ART. 42 DISTANZE E ALTEZZE 28 ART. 43 EDIFICAZIONE SUL CONFINE 29
ART. 41 CAMPO DI APPLICAZIONE 28 ART. 42 DISTANZE E ALTEZZE 28 ART. 43 EDIFICAZI
lina dell’oggetto edilizio 28 ART. 41 CAMPO DI APPLICAZIONE 28 ART. 42 DISTANZE E ALTEZZE 28 ART. 43 EDIFICAZIONE SUL CONFINE 29 ART. 44 LOCALI SEMINTERRATI 30 ART. 45 SCALE 31 ART. 46 LOCALI SOTTOTETTO NON AGIBILI 31 ART. 47 VOLUMI TECNICI 32 ART. 47bis VANI ACCESSORI 32 ART. 47ter IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI 32 ART. 48 PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO 33 ART. 48bis PARAPETTI 34 ART. 49 SERVIZI INDISPENSABILI DEGLI EDIFICI 34 ART. 49bis TIPOLOGIA DEI LOCALI 35
ART. 49 SERVIZI INDISPENSABILI DEGLI EDIFICI 34
I CADUTA DALL’ALTO 33 ART. 48bis PARAPETTI 34 ART. 49 SERVIZI INDISPENSABILI DEGLI EDIFICI 34 ART. 49bis TIPOLOGIA DEI LOCALI 35 ART. 50 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI 35 ART. 51 CONFORMAZIONE E SUPERFICIE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI 35 ART. 52 SUPERFICIE E CUBATURA MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI 36 ART. 52bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI 36 ART. 53 CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI 37 ART. 54 SOPPALCHI 37
RTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI 36
RTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI 36 ART. 53 CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI 37 ART. 54 SOPPALCHI 37 ART. 55 QUALITÀ DELL’ARIA IN SPAZI CONFINATI 38 ART. 56 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE 39 ART. 57 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA 41 ART. 57bis RUMORE AMBIENTALE 41 ART. 57ter INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA 41 ART. 57quater NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 41 ART. 57quinquies REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 42
ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECIT
OGICA 41 ART. 57quater NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE 41 ART. 57quinquies REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI 42 ART. 57sexies INAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI 42 ART. 57septies IMPIANTI DI RISCALDAMENTO 42 ART. 57octies IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 42 ART. 57nonies CANNE FUMARIE E COMIGNOLI 43 ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO
- SALE SCOMMESSE 44 ART. 58bis REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI RURALI E DEI LUOGHI ADIBITI A DETENZIONE DI
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico 49
CO D'AZZARDO LECITO
- SALE SCOMMESSE 44 ART. 58bis REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI RURALI E DEI LUOGHI ADIBITI A DETENZIONE DI ANIMALI 45 Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico 49 ART. 59 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO 49 ART. 60 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI 49 ART. 61 CHIOSCHI, EDICOLE, PLATEATICI, DEHORS 51 ART. 61bis COPERTURE SU AREE PRIVATE AL SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI 54 ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI 54
PLATEATICI, DEHORS 51
PLATEATICI, DEHORS 51 ART. 61bis COPERTURE SU AREE PRIVATE AL SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI 54 ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI 54 ART. 63 AUTORIMESSE O POSTI AUTO PRIVATI - DEPOSITO CICLI 55COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente 56
5 di 82 ART. 64 AUTORIMESSE PUBBLICHE O D’USO PUBBLICO 55 Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente 56 ART. 65 INTERRELAZIONI CON AREE VERDI E VIABILITÀ 56 ART. 66 OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE 56 ART. 67 TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 56 ART. 68 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI 58 ART. 69 RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA - AREE ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO 58 ART. 70 LIMITAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEI RICETTORI NATURALI O
E ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO 58
E ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO 58 ART. 70 LIMITAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEI RICETTORI NATURALI O ARTIFICIALI DI VALLE 60 ART. 71 ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI SERVIZI A RETE 60 ART. 72 VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI 61 ART. 73 RISORSE IDRICHE 61 ART. 74 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE 62 ART. 75 RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE 62 ART. 76 TIPI DI SCARICO 62 ART. 77 AMBIENTE URBANO 63 ART. 78 ELEMENTI PROGETTUALI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI 63
PIOVANE 62 ART. 76 TIPI DI SCARICO 62 ART. 77 AMBIENTE URBANO 63
PIOVANE 62 ART. 76 TIPI DI SCARICO 62 ART. 77 AMBIENTE URBANO 63 ART. 78 ELEMENTI PROGETTUALI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI 63 ART. 79 ILLUMINAZIONE PUBBLICA 64 ART. 80 MARGINI DELL’EDIFICATO 65 ART. 81 RECINZIONI IN AREE AGRICOLE 65 ART. 82 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI 65 ART. 83 DISCIPLINA DEL COLORE 66 ART. 84 COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO 70 ART. 85 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 71 ART. 86 PASSAGGI PEDONALI 71 ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE 72 ART. 88 SPAZI PORTICATI 72
TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo 76
ENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE 71 ART. 86 PASSAGGI PEDONALI 71 ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE 72 ART. 88 SPAZI PORTICATI 72 ART. 89 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE 73 ART. 90 RECINZIONI 73 ART. 91 SISTEMAZIONI ESTERNE AI FABBRICATI 75 ART. 91bis TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE 75 TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo 76 ART. 92 PROCEDURE E ADEMPIMENTI DI VIGILANZA 76 TITOLO V- Norme transitorie 76 ART. 93 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 76 ART. 94 COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE 76
TITOLO V- Norme transitorie 76
76 TITOLO V- Norme transitorie 76 ART. 93 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 76 ART. 94 COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE 76 ART. 95 (SOPPRESSO) 76 ART. 96 (SOPPRESSO) 76 ART. 97 FACOLTÀ DI DEROGA 76 Allegato: DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI 77COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 6 di 82 PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ART. 1 DISPOSIZIONI GENERALI
- Il presente Regolamento edilizio è redatto in attuazione della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695 Recepimento dell’intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l’adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
golamento edilizio-tipo di cui all’articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 2. Per quanto riguarda le definizioni tecniche uniformi si faccia integralmente riferimento all’allegato B della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695, fatto salvo quanto previsto dall’art.95 del presente Regolamento. 3. In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784
t.95 del presente Regolamento. 3. In riferimento alla modulistica unificata edilizia si rimanda ai contenuti della DGR n. XI/784 del 12.11.2018 "Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata approvata con deliberazione n. 6894 del 17 luglio 2017, in attuazione di norme di settore comunitarie, nazionali e regionali".COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI
7 di 82 PARTE SECONDA - DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
- Il presente Regolamento è approvato in forza degli Articoli 28 e 29 della legge regionale n. 12/2005 e smi (art. 25 della L.R. n.17/2018).
- Il Regolamento si applica a tutti gli interventi, disciplinati dalla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori, per i quali detta le
lla normativa vigente, dal Piano di Governo del Territorio (PGT) e dagli ulteriori strumenti pianificatori, per i quali detta le norme necessarie a darne esecuzione. 3. In caso di interventi complessi, realizzati mediante piani e programmi attuativi, ovvero strumenti di programmazione negoziata e permessi convenzionati, le norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato.
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
norme edilizie contenute in tali strumenti prevalgono sulle norme del presente Regolamento, ove ciò sia espressamente indicato. 4. Sono ammessi interventi edilizi in deroga al presente Regolamento per edifici e impianti pubblici o di interesse pubblico, secondo le modalità e le procedure indicate dalla normativa nazionale e regionale. Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi ART. 3 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SOGGETTI COMPETENTI PER I PROCEDIMENTI
Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi
ionale. Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi ART. 3 SPORTELLO UNICO PER L’EDILIZIA - SOGGETTI COMPETENTI PER I PROCEDIMENTI
- L’Amministrazione si compone in strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento che, anche ai fini della semplificazione degli stessi, è garantita dallo Sportello Unico per l’Edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia tramite le proprie strutture organizzative svolge le attività di informazione, di ricezione delle
Sportello Unico per l’Edilizia tramite le proprie strutture organizzative svolge le attività di informazione, di ricezione delle dichiarazioni, segnalazioni, denunce o istanze edilizie, di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia. Lo Sportello Unico per l’Edilizia si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre Direzioni, Servizi e Unità Organizzative competenti in attività inerenti ai titoli, i convenzionamenti, i piani di attuazione e gli accordi di programma e con i
izzative competenti in attività inerenti ai titoli, i convenzionamenti, i piani di attuazione e gli accordi di programma e con i comuni adiacenti in caso di necessità. 2. Ai fini di quanto sopra e tenuto conto delle normative vigenti in materia di procedimento dell’attività edilizia si intendono: a) per Responsabile del Procedimento, il responsabile della specifica unità organizzativa presso la quale è incardinato il procedimento o il funzionario allo scopo nominato;
onsabile della specifica unità organizzativa presso la quale è incardinato il procedimento o il funzionario allo scopo nominato; b) per Responsabile del Servizio, il Dirigente preposto alla direzione dello stesso, cui compete in via generale l’adozione dei titoli abilitativi espressi e la nomina del Responsabile del Procedimento, nonché i poteri sostitutivi nei confronti del Responsabile del Procedimento; c) per Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, il suo Direttore cui competono
onti del Responsabile del Procedimento; c) per Responsabile dello Sportello Unico per l’Edilizia, il suo Direttore cui competono anche i poteri sostitutivi d) nei confronti del Responsabile del Servizio e del Responsabile del Procedimento nelle unità prive di Dirigente. 3. Lo Sportello Unico per l’Edilizia cura i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività
getto interessato, l’Amministrazione Comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia. Tutte le comunicazioni al soggetto interessato vengono trasmesse esclusivamente dalla struttura competente. 4. Il Direttore cui è affidato il coordinamento delle attività edilizie svolge anche la ricognizione degli aggiornamenti al Regolamento Edilizio indicati dall’ART. 93 del medesimo.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 8 di 82 ART. 4 AVVIO DEL PROCEDIMENTO
- Possono presentare richiesta di titoli abilitativi edilizi o le altre richieste disciplinate dal presente Regolamento il proprietario dell’immobile o chi ne abbia titolo.
- La presentazione delle pratiche avviene su supporto cartaceo e, ove previsto dalla legge, per via telematica. In ogni caso, tutta la documentazione annessa, ivi compresi gli elaborati grafici, deve essere fornita anche su supporto digitale, la cui conformità al cartaceo è
one annessa, ivi compresi gli elaborati grafici, deve essere fornita anche su supporto digitale, la cui conformità al cartaceo è asseverata dal progettista abilitato. In relazione alle innovazioni organizzative ed informatiche del Settore, potranno essere introdotte nuove modalità di presentazione che saranno immediatamente pubblicate sul sito internet del Comune. 3. Il progetto e la documentazione a corredo devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali:
e sul sito internet del Comune. 3. Il progetto e la documentazione a corredo devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali: a) fornire un’efficiente illustrazione delle opere previste e del loro inserimento nel contesto, con particolare riferimento ai valori paesaggistici e ambientali; b) fornire la rappresentazione puntuale delle costruzioni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specificazione grafica ed in scala delle distanze intercorrenti tra tali
oni limitrofe e delle relative aperture finestrate, con specificazione grafica ed in scala delle distanze intercorrenti tra tali costruzioni e aperture e la costruzione oggetto di intervento, nonché fornire chiara rappresentazione delle distanze dal confine; c) dare dimostrazione del rispetto delle norme ad esso applicabili; 4. È sempre ammessa l’autocertificazione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente di
to delle norme ad esso applicabili; 4. È sempre ammessa l’autocertificazione in tutti i casi previsti dalla normativa vigente di settore. Lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le procedure amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento edilizio oggetto dello stesso, pertanto ogni richiesta, denuncia, segnalazione e comunicazione depositato presso altro Ufficio comunale, si intenderà presentato alla data
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ni richiesta, denuncia, segnalazione e comunicazione depositato presso altro Ufficio comunale, si intenderà presentato alla data in cui perviene allo Sportello Unico. 5. A seguito della presentazione del progetto, la struttura competente nei termini di legge rende noto al soggetto legittimato il nominativo del Responsabile del Procedimento, nonché i dati relativi all'unità organizzativa competente per l'istruttoria. ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Procedimento, nonché i dati relativi all'unità organizzativa competente per l'istruttoria. ART. 5 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Il Responsabile del Procedimento, nell’esercizio delle funzioni definite dalla legge e dettagliate dal presente Regolamento, ispira la propria attività al rispetto dei principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa, di partecipazione degli interessati, anche ai sensi dello Statuto Comunale, di collaborazione nella fase di
ione amministrativa, di partecipazione degli interessati, anche ai sensi dello Statuto Comunale, di collaborazione nella fase di iniziativa e di contraddittorio nelle fasi di valutazione. 2. Il Responsabile del Procedimento, anche avvalendosi del personale della sua unità organizzativa, deputato all’istruttoria tecnica e amministrativa, deve assicurare la verifica: a) della regolarità formale e della completezza della documentazione; b) dei casi di inapplicabilità ai sensi della normativa vigente;
la regolarità formale e della completezza della documentazione; b) dei casi di inapplicabilità ai sensi della normativa vigente; c) dell’eventuale necessità di modalità diretta convenzionata. 3. Il Responsabile del Procedimento richiede tempestivamente (e comunque nel rispetto dei termini di legge) al soggetto legittimato le integrazioni necessarie e, qualora sussistano ragioni di irricevibilità o inammissibilità delle istanze/dichiarazioni/segnalazioni, ne informa il Responsabile del Servizio.
o ragioni di irricevibilità o inammissibilità delle istanze/dichiarazioni/segnalazioni, ne informa il Responsabile del Servizio. 4. In particolare, qualora la qualifica dell'intervento richieda un titolo edilizio diverso da quello presentato, il Responsabile del Procedimento comunica al soggetto richiedente la diversa qualificazione normativa. L’interessato potrà chiedere, nella nuova istanza adeguata alla diversa qualificazione, di avvalersi della documentazione e delle autocertificazioni già
dere, nella nuova istanza adeguata alla diversa qualificazione, di avvalersi della documentazione e delle autocertificazioni già presentate.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
9 di 82 5. Il Responsabile del Procedimento dirige e coordina l'istruttoria, svolgendo la funzione di indirizzo dell’attività delle unità organizzative comunali, anche esterne alla struttura competente, che siano coinvolte nel procedimento. Il coordinamento istruttorio da parte del Responsabile del Procedimento assicura, nei riguardi di tutti gli interessati, l’unicità e la non contraddittorietà del momento decisionale in tutte le fasi del procedimento. Il
rdi di tutti gli interessati, l’unicità e la non contraddittorietà del momento decisionale in tutte le fasi del procedimento. Il Responsabile del Procedimento accerta d'ufficio i fatti, disponendo - anche nei confronti delle unità organizzative esterne - il compimento di tutti gli atti all'uopo necessari, nonché adottando ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria, quali ad esempio l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti, sopralluoghi e verifiche.
lgimento dell'istruttoria, quali ad esempio l'acquisizione di dichiarazioni, documenti e accertamenti, sopralluoghi e verifiche. 6. Il Responsabile del Procedimento invia le comunicazioni scritte al soggetto legittimato, formula le richieste di integrazione dell'istanza/dichiarazione/segnalazione, esamina tutte le memorie scritte o documenti che eventuali terzi abbiano prodotto, organizza e gestisce le eventuali fasi di partecipazione del soggetto legittimato, di terzi o del pubblico al procedimento.
tto, organizza e gestisce le eventuali fasi di partecipazione del soggetto legittimato, di terzi o del pubblico al procedimento. 7. Il Responsabile del Procedimento conclude l'istruttoria formulando motivata proposta al Responsabile del Servizio competente ai fini dell'emanazione del provvedimento finale o del preavviso di rigetto di cui all'Articolo 10-bis della legge 241/1990 e s.m.i. La motivata proposta dà atto dei pareri espressi e contiene la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento
ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
gge 241/1990 e s.m.i. La motivata proposta dà atto dei pareri espressi e contiene la qualifica tecnico-giuridica dell'intervento proposto, le valutazioni sulla conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie e le risultanze dell’esame di tutte le memorie presentate e delle controdeduzioni svolte nel corso dell’istruttoria. ART. 6 RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Il Responsabile del Servizio: a) comunica al soggetto legittimato l’irricevibilità o l’inammissibilità
PONSABILE DEL SERVIZIO
PONSABILE DEL SERVIZIO
- Il Responsabile del Servizio: a) comunica al soggetto legittimato l’irricevibilità o l’inammissibilità dell'istanza/dichiarazione/ segnalazione, indicandone le ragioni; b) diffida dall’esecuzione dei lavori in caso di accertata inapplicabilità dal campo di applicazione dei titoli abilitativi esistenti secondo la normativa vigente e qualora, in sede di presentazione o durante l'istruttoria, sia rilevato che la qualifica dell'intervento
la normativa vigente e qualora, in sede di presentazione o durante l'istruttoria, sia rilevato che la qualifica dell'intervento richiede un titolo diverso da quello presentato, comunica la diversa qualificazione normativa e procede alle segnalazioni previste dalla legge; c) emette il provvedimento finale relativo ai titoli abilitativi edilizi espressi, nonché l’eventuale motivato diniego; d) esercita i poteri sostitutivi di cui al successivo ART. 8;
ART. 7 CONFERENZA DEI SERVIZI
abilitativi edilizi espressi, nonché l’eventuale motivato diniego; d) esercita i poteri sostitutivi di cui al successivo ART. 8; e) esercita il controllo sull’attività edilizia, disponendo le opportune verifiche ed emettendo i conseguenti provvedimenti. ART. 7 CONFERENZA DEI SERVIZI
- Il Responsabile del Procedimento, nell’ambito delle competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento, indice, ove necessario, la Conferenza dei Servizi, a scopi
elle competenze attribuitegli dalla legge e dal presente Regolamento, indice, ove necessario, la Conferenza dei Servizi, a scopi istruttori e decisori, alla quale invita i rappresentanti delle unità organizzative comunali a diverso titolo interessate anche esterne alle strutture competenti, nonché delle altre Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici interessati, per l'esame contestuale degli atti del procedimento e per l’espressione dei pareri di competenza. La
rvizi pubblici interessati, per l'esame contestuale degli atti del procedimento e per l’espressione dei pareri di competenza. La designazione dei rappresentanti delle unità organizzative comunali spetta ai loro Dirigenti; in caso di mancata designazione, la partecipazione spetta al Dirigente medesimo. 2. La partecipazione alla Conferenza dei Servizi è prevista solamente per i rappresentanti che
one spetta al Dirigente medesimo. 2. La partecipazione alla Conferenza dei Servizi è prevista solamente per i rappresentanti che non hanno trasmesso precedente parere favorevole senza prescrizioni al Responsabile delCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 10 di 82 Procedimento. Nell’ambito della Conferenza dei Servizi, i rappresentanti delle unità organizzative comunali, delle Amministrazioni e degli ulteriori Enti o gestori di servizi pubblici interessati esprimono i pareri su tutte le questioni afferenti all’unità organizzativa di appartenenza. Tali pareri devono essere motivati in relazione all’oggetto specifico trattato nella Conferenza; gli stessi devono indicare le modifiche necessarie
essere motivati in relazione all’oggetto specifico trattato nella Conferenza; gli stessi devono indicare le modifiche necessarie all’ottenimento del parere favorevole o possono già esprimersi in senso favorevole con prescrizioni. In ogni caso, le ragioni dell'eventuale parere negativo devono essere articolatamente motivate. 3. Si considera acquisito l’assenso delle amministrazioni interessate o delle unità organizzative che, all’esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso
o delle amministrazioni interessate o delle unità organizzative che, all’esito dei lavori della conferenza, non abbiano espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata, fatti salvi i casi espressamente esclusi dalla normativa vigente. Ove le unità organizzative non abbiano reso parere espresso in sede di conferenza di servizi, nel prosieguo del procedimento, le unità organizzative interessate - nella persona del suo Responsabile - sono tenute a fornire tutte
rosieguo del procedimento, le unità organizzative interessate - nella persona del suo Responsabile - sono tenute a fornire tutte le indicazioni attuative e le informazioni eventualmente necessarie o utili alla positiva conclusione del procedimento, senza aggravio del procedimento per il prosieguo dello stesso e comunque nel rispetto del procedimento in corso in sede di conferenza dei servizi anche mediante silenzio assenso. Ciò vale anche nel caso di approvazione esplicita del
n corso in sede di conferenza dei servizi anche mediante silenzio assenso. Ciò vale anche nel caso di approvazione esplicita del piano o del progetto per tutti i soggetti variamente interessati nel prosieguo del procedimento. 4. Il soggetto legittimato può partecipare alle sedute della Conferenza dei Servizi tramite il progettista o altro tecnico delegato, al fine di illustrare il progetto presentato, di fornire chiarimenti in merito alle problematiche emerse e di essere informato prontamente delle
trare il progetto presentato, di fornire chiarimenti in merito alle problematiche emerse e di essere informato prontamente delle richieste istruttorie e dei pareri. 5. Il termine per l’assunzione della determinazione definitiva della Conferenza resta compreso entro il termine fissato per legge per la fase istruttoria del titolo abilitativo edilizio, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini nei casi ammessi dalla legge o dal
ART. 8 RICHIESTA DEI POTERI SOSTITUTIVI
istruttoria del titolo abilitativo edilizio, fatta salva l’eventuale sospensione dei termini nei casi ammessi dalla legge o dal presente Regolamento. In ogni caso i lavori della Conferenza sono improntati ai principi di efficacia, economicità e non aggravamento dell’azione amministrativa. ART. 8 RICHIESTA DEI POTERI SOSTITUTIVI
- Il soggetto richiedente, legittimato all’intervento, dopo la presentazione dell’istanza per
RICHIESTA DEI POTERI SOSTITUTIVI
RICHIESTA DEI POTERI SOSTITUTIVI
- Il soggetto richiedente, legittimato all’intervento, dopo la presentazione dell’istanza per l’avvio del procedimento senza che allo stesso sia stato dato avvio, e comunque nel corso del procedimento, decorso il termine per la conclusione dello stesso o per l’adozione del provvedimento espresso, può fare istanza affinché si proceda, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, in via sostitutiva nei confronti del responsabile del Procedimento o del
proceda, nei tempi e nelle forme stabilite dalla legge, in via sostitutiva nei confronti del responsabile del Procedimento o del Dirigente che è rimasto inerte. 2. Il potere sostitutivo delle attività dei Responsabili del Procedimento spetta ai Dirigenti dei Servizi; per gli atti attribuiti a questi ultimi, il potere sostitutivo spetta al Direttore gerarchicamente sovraordinato. 3. Restano ferme le norme in materia di poteri sostitutivi regionali, nonché le disposizioni in
e gerarchicamente sovraordinato. 3. Restano ferme le norme in materia di poteri sostitutivi regionali, nonché le disposizioni in materia di poteri sostituivi dettate da norme nazionali.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi
11 di 82 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi ART. 9 PUBBLICITÀ, TRASPARENZA ED ECONOMICITÀ
- Nell'esercizio delle sue attribuzioni urbanistiche, edilizie e ambientali, il Comune ritiene essenziale il contributo delle diverse competenze degli operatori pubblici e privati, dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, nel rispetto della normativa vigente.
si pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni, nel rispetto della normativa vigente. 2. L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, comprensivo di quanto previsto per i documenti già in suo possesso.
tà, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, comprensivo di quanto previsto per i documenti già in suo possesso. 3. Il Comune ai fini degli obiettivi di cui al comma precedente, favorisce la riunione dei procedimenti amministrativi connessi in ragione della natura degli interessi pubblici e/o privati, coinvolti nei medesimi procedimenti. 4. L’Amministrazione Comunale pubblica, provvedendo all’aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet:
Comunale pubblica, provvedendo all’aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet: a) la modulistica che l’interessato deve presentare per ogni procedimento edilizio, unitamente all’elenco degli atti e documenti da allegare; b) l’elenco degli uffici, anche decentrati, ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione;
ntrati, ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione; c) le circolari, le disposizioni, le determine e gli atti attinenti all’attività edilizia e la sua disciplina nonché l’elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure; d) l’elenco dei procedimenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo; e) l’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate;
imenti riguardanti le richieste di formazione di titolo abilitativo; e) l’elenco delle autorizzazioni paesaggistiche presentate; f) i nominativi del Responsabile del Procedimento e del Dirigente cui è attribuito il potere sostitutivo nel caso di inerzia nella conclusione del procedimento; g) l’organigramma delle strutture competenti per i procedimenti; h) il prospetto degli oneri di urbanizzazione in relazione alle diverse tipologie di intervento.
ART. 10 PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO O CON ATTO
competenti per i procedimenti; h) il prospetto degli oneri di urbanizzazione in relazione alle diverse tipologie di intervento. ART. 10 PROCEDIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO O CON ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO
- Il procedimento di formazione del titolo edilizio è unitario. Nei casi in cui le norme di PGT prevedono l’atto d’obbligo o il convenzionamento quali presupposti per il perfezionamento del titolo edilizio, esso è costituito da due fasi: una prima relativa alla verifica e alla
i presupposti per il perfezionamento del titolo edilizio, esso è costituito da due fasi: una prima relativa alla verifica e alla definizione dei contenuti e della regolarità dell’atto d’obbligo o della convenzione urbanistica; una seconda inerente al rilascio del titolo. Il decorso dei termini procedimentali tiene conto della necessità dell’esperimento della prima fase di cui si è detto. 2. Per gli interventi riconducibili alle fattispecie subordinate ad atto d’obbligo o a convenzione,
rima fase di cui si è detto. 2. Per gli interventi riconducibili alle fattispecie subordinate ad atto d’obbligo o a convenzione, il soggetto legittimato presenta alla struttura competente la domanda di permesso di costruire convenzionato corredata dai documenti richiesti dall’ART. 11 e seguenti (Modalità diretta convenzionata). 3. La complessità dell’intervento, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi pubblici
Modalità diretta convenzionata). 3. La complessità dell’intervento, anche in relazione al perseguimento degli obiettivi pubblici qualificanti, può comportare la realizzazione di più interventi edilizi privati, di nuova edificazione o sull’edificato esistente, l’esecuzione di opere di urbanizzazione o di attrezzature per servizi, la cui attuazione può essere disciplinata per stralci funzionali. In
e di opere di urbanizzazione o di attrezzature per servizi, la cui attuazione può essere disciplinata per stralci funzionali. In tali casi, la convenzione disciplina compiutamente la realizzazione di uno o più interventiCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 12 di 82 edilizi privati, opere di urbanizzazione o attrezzature, relativi ad un intero stralcio funzionale ed è parte integrante e costitutiva del primo permesso di costruire. La convenzione deve comunque prevedere la disciplina riguardante le fasi, i tempi e le modalità attuative concernenti gli interventi, opere di urbanizzazione o attrezzature, da realizzare nei successivi stralci funzionali, oggetto di separati titoli edilizi, ed essere corredata da uno
o attrezzature, da realizzare nei successivi stralci funzionali, oggetto di separati titoli edilizi, ed essere corredata da uno schema planivolumetrico d’insieme nel rispetto del disegno unitario d’ambito, dai progetti definitivi di tutte le opere di urbanizzazione o attrezzature e da un cronoprogramma generale per fasi salienti di attuazione e di esecuzione. L’efficacia temporale dei titoli è prevista dalla normativa vigente in funzione dei termini stabiliti in convenzione in
cuzione. L’efficacia temporale dei titoli è prevista dalla normativa vigente in funzione dei termini stabiliti in convenzione in considerazione dell’entità e/o complessità delle opere da eseguire. 4. Il Responsabile del Procedimento, verificata la completezza della documentazione presentata o previa richiesta di integrazione o completamento della stessa entro il termine di legge, richiede i pareri o convoca la conferenza dei servizi.. Contestualmente il
completamento della stessa entro il termine di legge, richiede i pareri o convoca la conferenza dei servizi.. Contestualmente il responsabile procede all’istruttoria del progetto dell’intervento edilizio privato, del progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché all’istruttoria dello schema dell’atto d’obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. L’istruttoria dello schema dell’atto d’obbligo o della
a documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. L’istruttoria dello schema dell’atto d’obbligo o della convenzione e della documentazione progettuale, afferente ogni contenuto da disciplinare, ivi compresa la tempistica di attuazione, sospende i termini di formazione del titolo edilizio sino al suo esito; tale esito deve intervenire entro i termini di legge. 5. Il Responsabile del Procedimento, ai fini del rilascio dei pareri di competenza o per l’attività
re entro i termini di legge. 5. Il Responsabile del Procedimento, ai fini del rilascio dei pareri di competenza o per l’attività della Conferenza dei Servizi, trasmette il progetto dell’intervento edilizio privato, il progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, nonché lo schema di atto d’obbligo o lo schema di convenzione urbanistica e la documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare alle altre Amministrazioni, qualora interessate, a tutti i Settori
zione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare alle altre Amministrazioni, qualora interessate, a tutti i Settori interessati e, qualora necessario alla Commissione per il paesaggio. Nei casi in cui non si ricorrerà alla Conferenza dei Servizi, il parere o l’assenso di competenza dovrà essere reso dagli altri settori, dalla Commissione per il paesaggio e dalle altre amministrazioni entro i termini previsti per legge;
e reso dagli altri settori, dalla Commissione per il paesaggio e dalle altre amministrazioni entro i termini previsti per legge; 6. I pareri di cui al precedente comma 5 potranno contenere motivate proposte di modifica al progetto dell’intervento edilizio privato, al progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature nonché allo schema dell’atto d’obbligo o della convenzione e alla documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. Le proposte di
atto d’obbligo o della convenzione e alla documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare. Le proposte di modifica, in particolare, potranno essere dirette a rendere lo schema più coerente alle necessità di servizi e di infrastrutture. 7. Qualora l’esito della valutazione della convenzione o dell’atto d’obbligo sia negativo, il Responsabile del Procedimento formula la conseguente proposta di rigetto al Dirigente preposto, che si pronuncia in via definitiva.
ponsabile del Procedimento formula la conseguente proposta di rigetto al Dirigente preposto, che si pronuncia in via definitiva. 8. Qualora invece l’esito della valutazione della convenzione o dell’atto d’obbligo di cui al comma 3 sia favorevole, il Responsabile del Procedimento lo conclude, comunica l’esito favorevole dell’istruttoria sul progetto delle opere di urbanizzazione e attrezzature, sul progetto edilizio per la parte correlata agli aspetti degli impegni dell’atto unilaterale
di urbanizzazione e attrezzature, sul progetto edilizio per la parte correlata agli aspetti degli impegni dell’atto unilaterale d’obbligo o della convenzione, nonché sulla congruità della documentazione progettuale afferente ad ogni contenuto da disciplinare e invita il soggetto legittimato a sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo o lo schema di convenzione, così come assentiti dall’Amministrazione Comunale. Dalla data della presentazione degli atti richiesti,
o schema di convenzione, così come assentiti dall’Amministrazione Comunale. Dalla data della presentazione degli atti richiesti, sottoscritti da parte del soggetto legittimato, riprende a decorrere il termine del procedimento per il rilascio del permesso di costruire. Se all’esito della valutazione della convenzione o dell’atto d’obbligo di cui al comma 3, emerge la necessità di apportareCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
13 di 82 modifiche al progetto inerente l’intervento edilizio e/o modifiche e integrazioni alla convenzione o all’atto unilaterale d’obbligo, il termine del procedimento per il rilascio del titolo edilizio riprende a decorrere dalla data di presentazione del progetto edilizio modificato e degli ulteriori atti modificati e/o integrati e sottoscritti, fatta salva la verifica di conformità a quanto richiesto dall’amministrazione.
ori atti modificati e/o integrati e sottoscritti, fatta salva la verifica di conformità a quanto richiesto dall’amministrazione. 9. Il Dirigente, ricevuto dal soggetto legittimato l’atto unilaterale d’obbligo o la convenzione sottoscritti, verificatane la conformità ai risultati dell’istruttoria di cui sopra, assume la determinazione preventiva sui contenuti integrativi del permesso di costruire e invita il soggetto legittimato alla registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla
ivi del permesso di costruire e invita il soggetto legittimato alla registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione, assegnando il termine di 15 giorni. Conclusi tali adempimenti, il Responsabile del Procedimento formula la proposta di provvedimento conclusivo per il rilascio del permesso di costruire al Dirigente. Decorsi il termine di legge per la conclusione del procedimento, in assenza di provvedimento
permesso di costruire al Dirigente. Decorsi il termine di legge per la conclusione del procedimento, in assenza di provvedimento espresso, si formerà il silenzio-assenso, ricorrendone tutte le altre condizioni previste dalla legge. 10. Nel caso in cui il soggetto legittimato non provveda alla registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione entro
ART. 11 MODALITÀ DIRETTA CONVENZIONATA
registrazione e alla trascrizione dell’atto d’obbligo o alla stipulazione, registrazione e trascrizione della convenzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’invito, il Responsabile del Procedimento formula al Dirigente la proposta di diniego alla richiesta di Permesso di Costruire e questi vi provvede con adeguata motivazione. ART. 11 MODALITÀ DIRETTA CONVENZIONATA
- Sono titoli edilizi convenzionati quelli per i quali è richiesta la presentazione da parte del
MODALITÀ DIRETTA CONVENZIONATA
MODALITÀ DIRETTA CONVENZIONATA
- Sono titoli edilizi convenzionati quelli per i quali è richiesta la presentazione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d’obbligo, il cui contenuto sia stato verificato e assentito dall’Amministrazione comunale, ovvero è richiesta la sottoscrizione di un accordo sostitutivo, ai sensi dell’Articolo 11 della legge 241/1990 e s.m.i.
- È previsto il ricorso all’atto unilaterale d’obbligo nei casi in cui la dichiarazione di volontà
ella legge 241/1990 e s.m.i. 2. È previsto il ricorso all’atto unilaterale d’obbligo nei casi in cui la dichiarazione di volontà del soggetto legittimato sia sufficiente a realizzare l’effetto giuridico conforme all’intento del dichiarante. È previsto il ricorso alla convenzione nei casi in cui l’effetto giuridico si produce con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell’Amministrazione Comunale.
to giuridico si produce con il concorso delle dichiarazioni di volontà del soggetto legittimato e dell’Amministrazione Comunale. 3. Il suddetto schema di atto unilaterale d’obbligo o di convenzione potrà essere integrato e/o modificato nel corso del procedimento, sulla base delle risultanze dell'istruttoria e in particolare dei pareri acquisiti. 4. Fermo restando il procedimento previsto dal titolo abilitativo richiesto, l'assenso dell’atto
rticolare dei pareri acquisiti. 4. Fermo restando il procedimento previsto dal titolo abilitativo richiesto, l'assenso dell’atto unilaterale d’obbligo da parte dell’Amministrazione Comunale o la stipula della convenzione sono presupposti per il perfezionamento dei titoli edilizi; detti atti, registrati e trascritti, costituiscono parte sostanziale ed integrante dei titoli abilitativi. 5. Fatto salvo l’espletamento del procedimento istruttorio sul progetto presentato e in esito
ART. 12 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
integrante dei titoli abilitativi. 5. Fatto salvo l’espletamento del procedimento istruttorio sul progetto presentato e in esito allo stesso, l’Amministrazione potrà valutare il perfezionamento di un atto d’obbligo in luogo della convenzione ovvero il ricorso alla modalità diretta in luogo della modalità diretta convenzionata. ART. 12 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Il contributo di costruzione previsto dalla legge è composto dagli oneri di urbanizzazione
ART. 12 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
ART. 12 CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE
- Il contributo di costruzione previsto dalla legge è composto dagli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, dalla quota commisurata al costo di costruzione per gli edifici a destinazione residenziale e direzionale/commerciale/artigianale/industriale e dalCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 14 di 82 contributo relativo al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti per gli edifici a destinazione artigianale/industriale. 2. Fatte salve diverse disposizioni regolamentari, per gli edifici a destinazione artigianale/industriale le tariffe del contributo per lo smaltimento dei rifiuti sono determinate con deliberazione del Consiglio Comunale e riferite alla superficie lorda - da intendersi come la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale
titolo medesimo.
e riferite alla superficie lorda - da intendersi come la somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. 3. In caso di presentazione di adeguato titolo abilitativo per interventi comportanti la corresponsione del contributo di costruzione, il relativo calcolo deve essere allegato al titolo medesimo. 4. Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono
titolo medesimo.
ere allegato al titolo medesimo. 4. Le componenti del contributo, il cui ammontare viene verificato in sede istruttoria, possono essere versate anche in soluzioni rateali, secondo le modalità e con le garanzie stabilite con apposita deliberazione 5. Gli interventi di recupero abitativo dei sottotetti, di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di traslazione di superficie lorda fuori sagoma nell’ambito di
ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, di traslazione di superficie lorda fuori sagoma nell’ambito di ristrutturazione edilizia, di ristrutturazione urbanistica, ove ammessi, sono soggetti al pagamento del contributo di costruzione secondo le tariffe approvate dal Consiglio Comunale. 6. Per gli interventi di recupero dei sottotetti e dei seminterrati, qualora il richiedente non intenda procedere alla compilazione della Tabella Ministeriale comprendente l’intero
ei seminterrati, qualora il richiedente non intenda procedere alla compilazione della Tabella Ministeriale comprendente l’intero edificio per determinare la classe dello stesso, il contributo per il costo di costruzione è da considerarsi in ogni caso congruo se il calcolo è fatto sulla base della tabella ministeriale con l’applicazione della classe massima alla superficie complessiva dell’intervento, ovvero la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA).
rficie complessiva dell’intervento, ovvero la somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). 7. In caso di mutamento di destinazione d’uso, qualora dovuto, il pagamento del contributo di costruzione è assoggettato alle previsioni del presente Articolo, ivi comprese quelle in tema di rateizzazione. 8. Si intende interamente richiamata ogni riduzione o maggiorazione stabilita dalla normativa sovraordinata e determinata con apposito atto dall’amministrazione comunale.
ART. 13 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO O GENE
riduzione o maggiorazione stabilita dalla normativa sovraordinata e determinata con apposito atto dall’amministrazione comunale. ART. 13 OPERE DI URBANIZZAZIONE E SERVIZI PUBBLICI, DI INTERESSE PUBBLICO O GENERALE
- Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria sono definite dalla normativa nazionale e regionale vigente. Non si considerano opere di urbanizzazione gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura, le reti dei sottoservizi privati e i relativi manufatti, nonché la
one gli allacciamenti alla rete pubblica di qualsiasi natura, le reti dei sottoservizi privati e i relativi manufatti, nonché la viabilità di esclusivo interesse privato. 2. L’esercizio dell’attività edilizia o il rilascio del permesso di costruire per interventi edilizi è subordinato all’esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o all’impegno del soggetto interessato di procedere alla realizzazione delle medesime contestualmente all’esecuzione degli interventi edilizi.
del soggetto interessato di procedere alla realizzazione delle medesime contestualmente all’esecuzione degli interventi edilizi. 3. Le opere di urbanizzazione possono essere realizzate all’esterno del perimetro degli ambiti di atti di programmazione negoziata, di piani attuativi o programmi di intervento, disciplinati da convenzioni o atti unilaterali d’obbligo qualora siano funzionali e/o complementari alla trasformazione urbanistica e alla riqualificazione significativa dell’ambito territoriale di
o funzionali e/o complementari alla trasformazione urbanistica e alla riqualificazione significativa dell’ambito territoriale di riferimento. 4. Le urbanizzazioni secondarie possono essere reperite, in tutto o in parte, in aree o, come dotazioni territoriali, in attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale in edifici pubblici o privati, previa valutazione favorevole da parte dell’Amministrazione e previo
nteresse pubblico o generale in edifici pubblici o privati, previa valutazione favorevole da parte dell’Amministrazione e previo parere dei soggetti competenti sulla necessità delle stesse in relazione al fabbisognoCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
15 di 82 espresso dal Piano dei Servizi del PGT, da altri atti di programmazione e pianificazione urbanistica. L’Amministrazione può decidere in merito al suddetto fabbisogno in difformità purché motivando adeguatamente la scelta con riferimento all’interesse pubblico. 5. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria realizzate, su aree cedute gratuitamente al Comune o asservite ad uso pubblico, a cura e spese del soggetto interessato, possono
realizzate, su aree cedute gratuitamente al Comune o asservite ad uso pubblico, a cura e spese del soggetto interessato, possono essere ammesse a scomputo totale o parziale dall’ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione dovuti per la realizzazione dell’intervento edilizio. 6. In ogni caso l’ultimazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale deve essere contestuale e/o anticipata rispetto
primarie e secondarie e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale deve essere contestuale e/o anticipata rispetto a quella degli interventi edilizi privati. Non sarà comunque possibile ottenere il certificato di agibilità dell’intervento privato prima della conclusione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria salvo deroghe espressamente motivate. 7. Le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento che vengono previste a
ia salvo deroghe espressamente motivate. 7. Le opere di urbanizzazione primaria funzionali all’intervento che vengono previste a scomputo dai corrispondenti oneri di urbanizzazione devono essere realizzate anche qualora i costi di tale realizzazione risultino superiori all’ammontare degli oneri dovuti per legge. 8. L’Amministrazione si riserva di individuare, mediante linee guida, le modalità procedimentali che dovranno garantire la corretta e tempestiva realizzazione delle opere di
ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI
e, mediante linee guida, le modalità procedimentali che dovranno garantire la corretta e tempestiva realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale nell’ambito dei procedimenti urbanistici ed edilizi, anche in riferimento all’attuazione mediante stralci funzionali. ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI
ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI
lci funzionali. ART. 14 CESSIONE DI AREE, REALIZZAZIONE DI OPERE A SCOMPUTO E CONFERIMENTO DI DOTAZIONI TERRITORIALI PER SERVIZI
- Sono soggetti a presentazione di atto unilaterale d’obbligo gli interventi che prevedono la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria strettamente funzionali ai fini dell’agibilità.
- Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale gli interventi che contemplino la cessione di aree e/o il conferimento di
ione di una convenzione con l’Amministrazione comunale gli interventi che contemplino la cessione di aree e/o il conferimento di dotazione territoriale per servizi sottoindicate: a) cessione di area, diversa dal caso contemplato al comma 1; b) asservimento di area; c) conferimento di dotazione territoriale per servizi mediante realizzazione di attrezzature di interesse pubblico o generale. 3. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione
ART. 15 REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
ezzature di interesse pubblico o generale. 3. Sono soggetti a preventiva sottoscrizione di una convenzione con l’Amministrazione comunale gli interventi che contemplino la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a scomputo della quota di contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione, nonché cessione delle aree interessate da tali opere. ART. 15 REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
ART. 15 REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
eri di urbanizzazione, nonché cessione delle aree interessate da tali opere. ART. 15 REALIZZAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE
- L’edilizia residenziale sociale è disciplinata dalle norme di Piano di Governo del Territorio. ART. 16 INTERVENTI URGENTI
- Le opere che si rendono necessarie al fine di evitare un pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo,
pericolo imminente per l'incolumità delle persone possono essere eseguite senza preventiva acquisizione del titolo abilitativo, sotto la responsabilità personale del committente e del professionista incaricato. 2. Il proprietario deve dare immediata segnalazione dei lavori allo Sportello Unico per l’Edilizia, attestando i presupposti legittimanti l’effettiva esistenza del pericolo. Deve,COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 16 di 82 altresì, presentare, entro venti giorni dall'inizio degli stessi, il progetto e la corrispondente domanda di permesso di costruire o altro titolo edilizio, in relazione alla natura dell'intervento. 3. Qualora, in seguito a verifica da parte dell’amministrazione, non venissero confermati i presupposti di urgenza e pericolosità che hanno giustificato l’intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano
ART. 17 FASCICOLO DEL FABBRICATO
ato l’intervento, il proprietario si assume il rischio di dover demolire quanto realizzato, salvo che gli interventi non possano essere comunque oggetto di procedimento in sanatoria di cui all’art. 36 del D.P.R. 380/2001. ART. 17 FASCICOLO DEL FABBRICATO
- Il proprietario o l’amministratore, nel caso di nuovi condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il “fascicolo del fabbricato” per ogni edificio privato o pubblico.
aso di nuovi condomini, sono tenuti a costituire e mantenere il “fascicolo del fabbricato” per ogni edificio privato o pubblico. 2. Il fascicolo del fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali, eventualmente allegabili anche in solo formato digitale: a) individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile; b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici;
del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici; c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio; d) copia della richiesta del certificato di agibilità con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente.
dificio; d) copia della richiesta del certificato di agibilità con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente. e) copia delle denunce sismiche e/o dei cementi armati (o delle strutture), collaudo statico e successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici, ivi compresa l’autorizzazione sismica qualora necessaria; f) copia della certificazione dell’idoneità statica; g) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di
azione dell’idoneità statica; g) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici; h) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici;
utenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici; i) indicazioni circa la presenza, le modalità di funzionamento e manutenzione dei dispositivi atti a garantire il rispetto dei principi di invarianza idraulica ed idrologica, corredati dei relativi elaborati grafici; l) relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia del consumo
orredati dei relativi elaborati grafici; l) relazione tecnica attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia del consumo energetico degli edifici redatta ai sensi della normativa vigente in materia e relativa certificazione energetica; m) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici. 3. Il suddetto obbligo dovrà essere soddisfatto, a partire dall’entrata in vigore del presente
i dei relativi elaborati grafici. 3. Il suddetto obbligo dovrà essere soddisfatto, a partire dall’entrata in vigore del presente Regolamento, per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di sostituzione. 4. Il suddetto “fascicolo del fabbricato” dovrà essere conservato dall’amministratore condominiale e consegnato nel caso di subentro di un nuovo amministratore. 5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie,
di subentro di un nuovo amministratore. 5. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, tutte le pratiche edilizie, presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento e per qualsiasi tipo di intervento, ove necessario, nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o
nonché le certificazioni acquisite, dovranno essere conservate dal proprietario relativamente alla singola unità immobiliare, o dall’Amministratore nel caso di condomini, i quali dovranno consegnarne copia aiCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 18 AGIBILITÀ E AGIBILITÀ PARZIALE
17 di 82 successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo Amministratore in caso di modifica dell’incarico. 6. È parte integrante del fascicolo del fabbricato il fascicolo per le future manutenzioni previsto dall’art. 91 comma 1 lettera a) e allegato XVI del D.lgs 81/2008. ART. 18 AGIBILITÀ E AGIBILITÀ PARZIALE
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto titolare del titolo o atto abilitativo, suoi
LITÀ E AGIBILITÀ PARZIALE
LITÀ E AGIBILITÀ PARZIALE
- Nei casi previsti dalla normativa vigente, il soggetto titolare del titolo o atto abilitativo, suoi successori o aventi causa, è tenuto a presentare per gli interventi edilizi di cui all’Articolo 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., entro 15 giorni dall’ultimazione dei lavori, segnalazione certificata di agibilità.
- L’agibilità e agibilità parziale sono attestate secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. ART. 19 VARIANTI
ART. 19 VARIANTI
gibilità e agibilità parziale sono attestate secondo quanto previsto dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. ART. 19 VARIANTI
- Le modifiche alle opere oggetto di titoli edilizi possono essere realizzate solo dopo il perfezionamento di nuovo titolo edilizio, fatto salvo quanto previsto al comma successivo. L’interessato è tenuto a sospendere i lavori limitatamente alle opere oggetto di variante fino all’ottenimento del titolo. Qualora non provveda tempestivamente alla sospensione dei
amente alle opere oggetto di variante fino all’ottenimento del titolo. Qualora non provveda tempestivamente alla sospensione dei lavori e all’ottenimento del titolo, il Dirigente dell’unità organizzativa competente ordina la demolizione di quanto realizzato in variante e il ripristino secondo le modalità indicate dalla legge. 2. Non si considerano varianti le modifiche alle opere conformi agli strumenti urbanistici che: a) non incidano sulle volumetrie e sui parametri urbanistici;
i le modifiche alle opere conformi agli strumenti urbanistici che: a) non incidano sulle volumetrie e sui parametri urbanistici; b) non alterino la sagoma dell'edificio sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.i.; c) non modifichino l’altezza dell’edificio in misura superiore al 2% senza variazione del numero dei piani; d) non modifichino la categoria edilizia dell’intervento; e) non comportino modifiche delle destinazioni d'uso che determinano carenza di aree per
la categoria edilizia dell’intervento; e) non comportino modifiche delle destinazioni d'uso che determinano carenza di aree per servizi e attrezzature di interesse generale o che non siano compatibili con la qualità dei suoli; f) non violino le eventuali prescrizioni contenute nel titolo abilitativo. 3. Sino alla dichiarazione di ultimazione dei lavori e senza obbligo di sospensione dei lavori, fatto salvo quanto indicato al comma successivo, il titolare può presentare una
avori e senza obbligo di sospensione dei lavori, fatto salvo quanto indicato al comma successivo, il titolare può presentare una comunicazione sottoscritta da tecnico abilitato, che costituisce parte integrante del procedimento relativo al titolo edilizio originario. 4. Per le modifiche alle opere conformi agli strumenti urbanistici, indicate al comma precedente, che interessino edifici o ambiti assoggettati a tutela paesaggistica e, tali
trumenti urbanistici, indicate al comma precedente, che interessino edifici o ambiti assoggettati a tutela paesaggistica e, tali varianti, comportino una modifica dello stato dei luoghi e dell’esteriore aspetto degli edifici rispetto a quanto autorizzato, è obbligatorio, ove non ricorrano i motivi di esclusione da tale obbligo ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e del DPR 31/2017, acquisire la autorizzazione paesaggistica.
lusione da tale obbligo ai sensi dell’art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e del DPR 31/2017, acquisire la autorizzazione paesaggistica. 5. Le varianti a titoli abilitativi assoggettati al pagamento di contributo di costruzione comportano la verifica e l’eventuale adeguamento del contributo, in relazione alle opere in variante.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 18 di 82 ART. 20 INTERVENTI NON ULTIMATI
- Ove l'intervento edilizio non risulti ultimato nei termini indicati nei titoli edilizi, l'esecuzione della residua parte è classificata come l'intervento originario.
- L’esecuzione delle opere mancanti è assoggettata alla corresponsione della differenza dei contributi di costruzione, in relazione alle variazioni tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all’incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale
zioni tariffarie intervenute medio tempore e proporzionata all’incidenza economica delle opere mancanti rispetto al costo totale dell’opera. 3. Solo qualora l'intervento non ultimato sia di nuova costruzione o di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione e le relative opere risultino già finite al rustico, ai fini dell’istruttoria del procedimento edilizio dell’intervento di completamento, si terrà conto delle sole opere mancanti che verranno qualificate di manutenzione straordinaria.
ART. 21 VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE
ll’intervento di completamento, si terrà conto delle sole opere mancanti che verranno qualificate di manutenzione straordinaria. 4. Gli immobili, qualora oggetto di interventi edilizi non ultimati, sono sottoposti alla disciplina dell’Articolo 69 (Aree ed edifici dismessi, inedificati e in disuso) qualora ne ricorrano i presupposti. ART. 21 VALUTAZIONE PAESAGGISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE
- Gli interventi e le opere che comportino una trasformazione dei luoghi e/o dell’aspetto
ISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE
ISTICA DEGLI INTERVENTI E DELLE OPERE
- Gli interventi e le opere che comportino una trasformazione dei luoghi e/o dell’aspetto esteriore degli edifici sono soggetti a valutazione paesaggistica secondo le procedure stabilite dal D.Lgs. 42/2004 per gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica e secondo le procedure stabilite dal Piano paesaggistico regionale per le restanti porzioni del territorio e eventuali previsioni del Piano di Governo del Territorio
Piano paesaggistico regionale per le restanti porzioni del territorio e eventuali previsioni del Piano di Governo del Territorio 2. Per gli ambiti assoggettati a tutela paesaggistica ai sensi del D. Lgs. 42/2004 l’autorizzazione, qualora dovuta, è un atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio; le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e
tico-edilizio; le procedure per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica sono stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e dall’art. 3 del DPR 31/2017 e, per l’accertamento della compatibilità paesaggistica, dall’art. 167 del D. Lgs. 42/2004. 3. Per gli ambiti non assoggettati a tutela paesaggistica la richiesta dei titoli abilitativi deve essere accompagnata dall’esame dell’impatto paesistico: le procedure, i contenuti e le
la richiesta dei titoli abilitativi deve essere accompagnata dall’esame dell’impatto paesistico: le procedure, i contenuti e le modalità di valutazione sono stabilite dagli articoli 39 e seguenti delle norme del Piano Paesaggistico Regionale e dalle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti” (d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47).
i” (d.g.r. 8 novembre 2002, n. VII/11045 - pubblicata sul B.U.R.L. del 21 novembre 2002, 2° Supplemento straordinario al n. 47). 4. Nell’ambito delle procedure di cui ai precedenti commi gli enti locali esercitano le competenze attribuite dall’art. 80 della LR 12/2005 avvalendosi della Commissione Paesaggio locale istituita anche in forma associata o consorziata in base all’art. 81 della LR 12/2005. 5. La Commissione paesaggio locale esprime il proprio obbligatorio parere sui progetti di
in base all’art. 81 della LR 12/2005. 5. La Commissione paesaggio locale esprime il proprio obbligatorio parere sui progetti di interventi ed opere soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria, semplificata o di accertamento di compatibilità paesaggistica e sui progetti che, soggetti ad esame d’impatto paesistico e valutati sulla base delle “Linee guida per l’esame
tà paesaggistica e sui progetti che, soggetti ad esame d’impatto paesistico e valutati sulla base delle “Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”, risultino sopra la soglia di rilevanza.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
19 di 82 TITOLO II - DISCIPLINA DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedurali sull’esecuzione dei lavori ART. 22 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI
- Le tipologie degli interventi edilizi sono definite dalla legislazione regionale o nazionale.
- Ai fini soli dell’individuazione delle procedure interne e dell’organizzazione degli uffici, si considerano interventi edilizi minori: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo;
ano interventi edilizi minori: a) manutenzione ordinaria; b) manutenzione straordinaria; c) restauro e risanamento conservativo; d) demolizione, ove richiesta come intervento autonomo; e) realizzazione dei parcheggi pertinenziali; f) costruzione dei manufatti provvisori per lo sport; g) interventi di rimozione dell’amianto; h) interventi in materia energetica (ad esempio realizzazione impianto fotovoltaico o solare termico non connessi ad altre opere); i) interventi in materia di verde.
ad esempio realizzazione impianto fotovoltaico o solare termico non connessi ad altre opere); i) interventi in materia di verde. 3. Interventi edilizi maggiori: a) ristrutturazione edilizia; b) sostituzione edilizia (demolizione e ricostruzione con la stessa superficie lorda del preesistente); c) nuova costruzione, ivi compresi ampliamenti e sopralzi; d) ristrutturazione urbanistica. 4. È consentito realizzare su un edificio o un complesso immobiliare interventi edilizi di
lzi; d) ristrutturazione urbanistica. 4. È consentito realizzare su un edificio o un complesso immobiliare interventi edilizi di diversa tipologia all’interno di un unico procedimento edilizio. In questi casi le tipologie di intervento devono essere individuate per le singole porzioni immobiliari interessate (corpi di fabbrica, piani, unità immobiliari, ecc.) e l’intero procedimento segue la tipologia di ordine superiore. Il contributo di costruzione è calcolato con riferimento alle diverse tipologie.
dimento segue la tipologia di ordine superiore. Il contributo di costruzione è calcolato con riferimento alle diverse tipologie. 5. È consentito realizzare contemporaneamente, su singoli edifici, interventi che richiedono procedimenti edilizi tra loro diversi, qualora le opere programmate interessino porzioni e/o proprietà tra loro autonome dell’edificio. In ogni caso più interventi edilizi minori non possono condurre ad un organismo edilizio diverso dal precedente.
ART. 23 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
dell’edificio. In ogni caso più interventi edilizi minori non possono condurre ad un organismo edilizio diverso dal precedente. ART. 23 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI
- In conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, l’attuazione degli interventi edilizi avviene con: a) modalità diretta, mediante l’esercizio dell’attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui ai successivi articoli;
ante l’esercizio dell’attività edilizia libera o la formazione del titolo abilitativo nelle forme di cui ai successivi articoli; b) modalità diretta convenzionata, subordinata alla sottoscrizione da parte del soggetto legittimato di un atto unilaterale d’obbligo, registrato e trascritto, o alla stipulazione di una convenzione anch’essa da registrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all’esercizio dell’attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo;
gistrare e trascrivere, atti entrambi preordinati all’esercizio dell’attività edilizia o alla formazione del titolo abilitativo; c) modalità subordinata a pianificazione attuativa mediante il ricorso a piani attuativi o a programmazione negoziata. 2. Tutti i progetti di opere edilizie non realizzabili mediante attività libera, indipendentemente dal procedimento seguito, devono obbligatoriamente contenere la documentazioneCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 20 di 82 richiesta per i progetti edilizi nonché la documentazione prevista per la specifica fattispecie. 3. L’attuazione dei piani attuativi e degli atti di programmazione negoziata avviene in conformità alle prescrizioni stabilite dall’Amministrazione nei predetti piani e programmi, fatte salve le prescrizioni dettate dalla normativa sopravvenuta. 4. La realizzazione di interventi che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore di immobili
ART. 24 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
lla normativa sopravvenuta. 4. La realizzazione di interventi che alterino lo stato dei luoghi o l’aspetto esteriore di immobili soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. è sottoposta alle procedure ivi previste, a quelle regionali in materia, nonché alle disposizioni della Parte II, Titolo III, Capo V del presente Regolamento. ART. 24 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
- Gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. possono essere eseguiti
ART. 25 TITOLI ABILITATIVI
. 24 ATTIVITÀ EDILIZIA LIBERA
- Gli interventi di cui all’art. 6, comma 1, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. possono essere eseguiti senza titolo abilitativo nel rispetto di quanto disposto dal citato Articolo. ART. 25 TITOLI ABILITATIVI
- Gli interventi edilizi soggetti a titolo abilitativo possono essere realizzati nel rispetto della normativa vigente a seguito di presentazione di apposita domanda secondo la modulistica vigente e ai sensi della normativa di livello regionale e nazionale.
ART. 26 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
di presentazione di apposita domanda secondo la modulistica vigente e ai sensi della normativa di livello regionale e nazionale. ART. 26 PROCEDURA ABILITATIVA SEMPLIFICATA (P.A.S.)
- Per gli interventi soggetti a P.A.S. si applica la normativa di cui al D.P.R. 31/2017 e s.m.i.. ART. 27 DESTINAZIONI D'USO
- Le destinazioni d’uso e i loro mutamenti sono disciplinati dalla legge regionale nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio.
e i loro mutamenti sono disciplinati dalla legge regionale nel rispetto di quanto stabilito dal Piano di Governo del Territorio. 2. In caso di mutamento di destinazione d’uso deve essere allegata al progetto o alla comunicazione l’autocertificazione di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di legge in materia igienico- sanitaria e ambientale. 3. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere
ria igienico- sanitaria e ambientale. 3. I mutamenti di destinazione d’uso di immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, ai sensi dell’art. 52, comma 2, della L.R. 12/2005 e s.m.i. sono soggetti a preventiva comunicazione del soggetto interessato al Comune, ferme restando le disposizioni di cui all’art. 20, comma 1, del D.Lgs.42/2004 e s.m.i. Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori di un titolo edilizio
Qualora la destinazione d’uso sia comunque modificata nei dieci anni successivi all’ultimazione dei lavori di un titolo edilizio precedente, l’ammissibilità della stessa, il contributo di costruzione e le dotazioni territoriali dovute sono determinati ricongiungendo l’intervento edilizio al cambio di destinazione d’uso. 4. La comunicazione del mutamento di destinazione d'uso deve essere presentata alla Struttura competente secondo la modulistica pubblicata sul sito web istituzionale,
estinazione d'uso deve essere presentata alla Struttura competente secondo la modulistica pubblicata sul sito web istituzionale, compilata in ogni sua parte, indicando: la destinazione d’uso attuale e quella prevista; l’attestazione della conformità del mutamento alle previsioni urbanistiche vigenti e, se ricorre il caso, alle previsioni urbanistiche adottate, nonché alle norme regolamentari; la superficie lorda oggetto di mutamento di destinazione; la tabella di calcolo del contributo
nonché alle norme regolamentari; la superficie lorda oggetto di mutamento di destinazione; la tabella di calcolo del contributo se dovuto; copia dell’attestazione del versamento del contributo se dovuto (comprensivo delle monetizzazioni per il reperimento delle dotazioni territoriali) in caso di versamento in unica soluzione ovvero della prima rata, allegando le fidejussioni per le rateizzazioni del contributo di costruzione e dell’eventuale monetizzazione, nel caso di pagamento in forma
fidejussioni per le rateizzazioni del contributo di costruzione e dell’eventuale monetizzazione, nel caso di pagamento in forma rateale.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
21 di 82 5. La Struttura competente verifica la sussistenza dei presupposti di legge e di regolamento e il corretto assolvimento degli obblighi contributivi e delle dotazioni. 6. Per gli edifici con destinazione produttiva (fabbricati con tipologia e destinazione propria ove vengano svolte attività di produzione e trasformazione di beni) ubicati in zone industriali caratterizzate da fenomeni di dismissione il Comune verifica la coerenza tra le
sformazione di beni) ubicati in zone industriali caratterizzate da fenomeni di dismissione il Comune verifica la coerenza tra le caratteristiche architettoniche degli edifici progettati e la destinazione funzionale dichiarata con particolare riferimento a: a) caratteristiche distributive e dimensionali delle unità immobiliari e dei singoli locali; b) soddisfacimento di quanto previsto dal regolamento di igiene in materia di servizi igienici, spogliatoi e finiture;
i locali; b) soddisfacimento di quanto previsto dal regolamento di igiene in materia di servizi igienici, spogliatoi e finiture; c) presenza di spazi accessori tipici della destinazione residenziale quali balconi, terrazze, logge, giardini pensili, serre, piuttosto che spazi accessori tipicamente produttivi, quali aree per lo stoccaggio e la movimentazione dei materiali. 7. Nel caso degli insediamenti commerciali, la conformità d’uso alle destinazioni di PGT deve
ART. 28 PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA
e la movimentazione dei materiali. 7. Nel caso degli insediamenti commerciali, la conformità d’uso alle destinazioni di PGT deve essere assicurata anche in sede di subentro; non è consentito il subentro in autorizzazioni commerciali divenute incompatibili con gli strumenti urbanistici sopravvenuti. ART. 28 PERMESSI DI COSTRUIRE IN DEROGA
- Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del presente Regolamento e allo strumento urbanistico generale, per opere riguardanti edifici ed
costruire in deroga alle norme del presente Regolamento e allo strumento urbanistico generale, per opere riguardanti edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalle normative vigenti. 2. In questa ipotesi, il Dirigente competente, in esito all’istruttoria tecnico - amministrativa sul progetto e previa deliberazione di Consiglio Comunale, rilascia il permesso di costruire in
uttoria tecnico - amministrativa sul progetto e previa deliberazione di Consiglio Comunale, rilascia il permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del DPR 380/2001 e dell’art.40 della L.R.12/2005 e smi. 3. Possono essere rilasciati permessi di costruire in deroga alle norme del Regolamento Edilizio, (previo specifico parere preventivo rilasciato dalla ATS ed in deroga alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi in cui sia
ART. 29 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
ato dalla ATS ed in deroga alla normativa vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, nei casi in cui sia espressamente consentito dalla legge ed esclusivamente negli interventi sul patrimonio edilizio esistente non eccedenti il restauro e risanamento conservativo. ART. 29 ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
- I progetti di opere pubbliche di competenza comunale sono approvati dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale e, se assistiti dall’atto di validazione del progetto
omunale sono approvati dal Consiglio Comunale ovvero dalla Giunta Comunale e, se assistiti dall’atto di validazione del progetto ai sensi della normativa sui lavori pubblici, producono gli effetti del permesso di costruire. 2. La realizzazione di opere e di interventi pubblici, diversi da quelli del comma 1, sono disciplinati dalle normative di settore vigenti. 3. È fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure di formazione dei titoli abilitativi edilizi di cui al presente Regolamento.
ART. 30 INIZIO DEI LAVORI
fatta salva la facoltà di avvalersi delle procedure di formazione dei titoli abilitativi edilizi di cui al presente Regolamento. ART. 30 INIZIO DEI LAVORI
- La comunicazione di inizio lavori deve essere presentata secondo le modalità previste per i titoli abilitativi di cui all’ART. 25 del presente Regolamento.
- Nel caso di opere pubbliche o di interesse pubblico generale il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari, in presenza di comprovate motivazioni di ordine
pubblico generale il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari, in presenza di comprovate motivazioni di ordine finanziario, detto termine può essere prorogato sino alla concessione del finanziamento, senza alcun aggravio istruttorio.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 22 di 82 3. Decorsi inutilmente i termini per l'inizio dei lavori ed in assenza di provvedimento di proroga, il titolo edilizio decade, con diritto del richiedente alla restituzione dei contributi versati, fatte salve diverse disposizioni legislative. 4. La trasmissione della notifica preliminare di inizio lavori in cantiere e dei suoi aggiornamenti deve avvenire tramite sistema informatizzato. Tale inserimento garantisce la trasmissione
i in cantiere e dei suoi aggiornamenti deve avvenire tramite sistema informatizzato. Tale inserimento garantisce la trasmissione all’ATS e alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) competente e permette la stampa dell’atto utile per l’affissione presso il cantiere. L’obbligo sussiste nei seguenti casi: a) nei cantieri in cui è prevista la presenza, anche non contemporanea, di più imprese esecutrici; b) nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo
ART. 31 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
ntemporanea, di più imprese esecutrici; b) nei cantieri che ricadono nella fattispecie sopra descritta, in un momento successivo all’inizio dei lavori; c) nei cantieri in cui opera una sola impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini- giorno. ART. 31 ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- Il termine entro il quale l’opera assentita con permesso di costruire deve essere ultimata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, fatte salve diverse disposizioni legislative.
costruire deve essere ultimata non può superare i tre anni dall’inizio dei lavori, fatte salve diverse disposizioni legislative. Decorso tale termine il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, fatta salva la possibilità dell’interessato, prima della scadenza del titolo, di richiedere la proroga nei casi e con le modalità previste dalla legge. Per la realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito si applicano le disposizioni “interventi non ultimati” del
azione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito si applicano le disposizioni “interventi non ultimati” del presente Regolamento. 2. La segnalazione certificata di inizio attività conserva efficacia per tre anni a decorrere dall’inizio dei lavori, fatte salve diverse disposizioni legislative, senza possibilità di proroghe di tale termine. La realizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a richiesta di nuovo titolo abilitativo.
ART. 32 ALLEGATI ALLE DICHIARAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI
alizzazione della parte dell’intervento non ultimata nel predetto termine è subordinata a richiesta di nuovo titolo abilitativo. ART. 32 ALLEGATI ALLE DICHIARAZIONI DI INIZIO E FINE LAVORI
- Prima dell’inizio dei lavori, in base al titolo abilitativo richiesto, devono essere presentati: a) la documentazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensiva della comunicazione con l’indicazione del nominativo e dei dati
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, comprensiva della comunicazione con l’indicazione del nominativo e dei dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale di acquisire d’ufficio il DURC. b) le necessarie autocertificazioni, nei casi previsti dalle norme, nonché altri visti non allegati alla presentazione del titolo edilizio. 2. Prima dell’inizio delle opere strutturali previste nel progetto deve essere presentata la
presentazione del titolo edilizio. 2. Prima dell’inizio delle opere strutturali previste nel progetto deve essere presentata la relativa denuncia/autorizzazione sismica ove prescritta ai sensi della legislazione vigente. 3. Per tutti gli interventi realizzati mediante titolo edilizio abilitativo, ultimate le opere, dovrà essere presentata allo sportello unico la comunicazione di fine dei lavori corredata di un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico abilitato, con il quale si attesta la
ne di fine dei lavori corredata di un certificato di collaudo finale a firma di un tecnico abilitato, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato. Contestualmente dovranno anche essere allegate: documentazione fotografica dello stato delle opere per le verifiche necessarie, certificazione energetica, denuncia della variazione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non siano necessarie, ricevuta dell’avvenuta
ione catastale conseguente alle opere realizzate ovvero dichiarazione che le stesse non siano necessarie, ricevuta dell’avvenuta presentazione in forma digitale - nei termini e secondo le modalità che verranno definite dalla Giunta regionale. L’unità organizzativa competente all’istruttoria del titolo originario potrà accertare l’avvenuta regolare realizzazione delle opere e la compatibilità delle
nte all’istruttoria del titolo originario potrà accertare l’avvenuta regolare realizzazione delle opere e la compatibilità delle eventuali variazioni al progetto inizialmente approvato. Nel caso in cui i lavori non venganoCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori
23 di 82 ultimati nei termini di validità del titolo occorrerà procedere ai sensi dell’articolo “Interventi non ultimati” e facoltativamente, se ne ricorrono i presupposti. Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori ART. 33 REQUISITI E DOTAZIONI DEI CANTIERI
- Ai cantieri applicano le misure per la salute e sicurezza di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e relativi allegati.
- Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza del cantiere per salute e sicurezza,
D.Lgs 81/08 e relativi allegati. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza del cantiere per salute e sicurezza, nonché regolarità dei rapporti di lavoro, tutti i cantieri dovranno essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia ed essere dotati di tutti gli impianti antinfortunistici idonei, previsti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della
i prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, antincendio, pericolosità, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a evitare inquinamento acustico, atmosferico, dei terreni, di falda, o di qualsiasi altro genere. 3. In linea con il Regolamento Acustico Comunale, salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere e dal Regolamento Condominiale
e, salvo quanto più restrittivamente previsto dal Piano di Sicurezza e Coordinamento del cantiere e dal Regolamento Condominiale qualora si tratti di lavori all’interno di un edificio, a maggior tutela del vicinato, le attività di cantiere possono essere svolte nei seguenti orari:
- dalle ore 7.00 alle ore 19.00 tutti i giorni esclusi i festivi I cantieri che necessitano di operare in orari diversi da quanto sopra indicato e i cantieri che
utti i giorni esclusi i festivi I cantieri che necessitano di operare in orari diversi da quanto sopra indicato e i cantieri che operano a ciclo continuo dovranno essere appositamente autorizzati dal competente ufficio tecnico comunale. 4. I cantieri dovranno essere dotati delle attrezzature di servizio ai lavoratori, occorrenti e prescritti dalle apposite normative. Le attrezzature di servizio per i lavoratori, realizzate nei
io ai lavoratori, occorrenti e prescritti dalle apposite normative. Le attrezzature di servizio per i lavoratori, realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, devono essere conformi alle norme igienicosanitarie ed alle prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere di cui all’allegato XIII del dlgs 81/2008 sotto la responsabilità dell’assuntore dei lavori. Le stesse devono essere costruite con materiali leggeri e la loro
lgs 81/2008 sotto la responsabilità dell’assuntore dei lavori. Le stesse devono essere costruite con materiali leggeri e la loro permanenza non potrà eccedere quella prevista per la durata dei lavori cui sono funzionali. I relativi impianti di acqua potabile e di fognatura devono, ove possibile, essere allacciati alle reti comunali; in caso contrario il primo deve essere alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Unità operativa competente dell'ATS e il secondo sostituito con bagni chimici
re alimentato con acqua riconosciuta potabile dall'Unità operativa competente dell'ATS e il secondo sostituito con bagni chimici o bottino mobile secondo le prescrizioni vigenti. È vietato usare acqua dei canali pubblici e divergere o impedire il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione. 5. Nei cantieri interessati sia da lavori edili sia da lavori di bonifica dei terreni, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di
ifica dei terreni, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. Nelle aree del cantiere in particolare saranno da valutarsi opportunamente i rischi associabili alle tipiche attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili ed i rischi specifici delle attività di bonifica del sito. Le aree interessate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere
teressate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere dell’ufficio competente ai sensi del dgls 152/2006. 6. Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente Regolamento, deve essere affisso un cartello di cantiere chiaramente leggibile dalla pubblica via (di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m per interventi che interessano tutto un
di cantiere chiaramente leggibile dalla pubblica via (di dimensioni minime 0,75 x 1,50 m per interventi che interessano tutto un edificio o più edifici; di dimensioni minime 0,40 x 0,55 m per interventi che riguardino parti del singolo edificio) con l'indicazione degli estremi del titolo edilizio abilitativo, del titolare degli stessi, del nome dell'impresa assuntrice dei lavori, del responsabile del cantiere, delCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 24 di 82 direttore dei lavori, del responsabile unico del procedimento (in caso di opere pubbliche),del coordinatore sicurezza durante le progettazione , del coordinatore per la sicurezza della esecuzione dell’opera ai sensi dell’art.90 comma 7 del DLgs81/2008, ivi compresa l’esposizione della notifica preliminare come da art.99 Dlgs 81/2008. Il cartello di cantiere e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. Nei cantieri
ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE
art.99 Dlgs 81/2008. Il cartello di cantiere e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali. Nei cantieri edili devono essere tenuti a disposizione copia dell’eventuale titolo abilitativo e dei relativi elaborati grafici. L'assuntore dei lavori deve essere presente in cantiere o deve assicurare la presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti, quale responsabile di cantiere. ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE
ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE
presenza permanente in loco di persona idonea che lo rappresenti, quale responsabile di cantiere. ART. 34 TOLLERANZE DI CANTIERE
- Fatti salvi i diritti dei terzi per le distanze dai confini, gli allineamenti verso gli spazi pubblici, le misure minime fissate da leggi o regolamenti e qualora non si eccedano le condizioni di seguito elencate, costituiscono tolleranze di cantiere le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento
le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali. Per gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024, il mancato rispetto dell'altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti:
perta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro i limiti: a) del 2 per cento delle misure previste dal titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati; b) del 3 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati; c) del 4 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati; d) del 5 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
ART. 35 DEMOLIZIONI
ento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati; d-bis) del 6 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati. 2. Qualora la condizione sopra elencata sia rispettata, non vi è l’obbligo di presentare ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto. ART. 35 DEMOLIZIONI
ART. 35 DEMOLIZIONI
e ulteriori elaborati grafici o comunicazioni e pertanto non sussiste la condizione di variante al progetto. ART. 35 DEMOLIZIONI
- Alle demolizioni si applicano le misure per la salute e sicurezza di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e relativi allegati.
- Sono interventi di demolizione gli interventi volti a rimuovere, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Le demolizioni da
e, in tutto o in parte, manufatti preesistenti, qualunque sia l’utilizzazione successiva dell’area risultante. Le demolizioni da eseguire nell’ambito di interventi edilizi sono autorizzate nell’ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte. Le demolizioni che hanno carattere autonomo sono soggette a specifico titolo abilitativo che ne definisce gli effetti e le modalità. I materiali provenienti da demolizione sono assoggettati alla normativa di cui alla parte IV
efinisce gli effetti e le modalità. I materiali provenienti da demolizione sono assoggettati alla normativa di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 3. Ai sensi dell’art.150 sez.VIII del dlgs 81/2008, prima dell’inizio dei lavori di demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di conservazione e di stabilità delle strutture da demolire, al fine di individuare le necessarie opere atte all’eliminazione della
conservazione e di stabilità delle strutture da demolire, al fine di individuare le necessarie opere atte all’eliminazione della possibilità di crolli intempestivi.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 36 OPERAZIONI DI SCAVO
25 di 82 4. Le demolizioni di edifici abbandonati o di parti di essi debbono essere precedute da adeguati interventi di derattizzazione. 5. Per interventi di demolizione all’interno di centri urbani, si raccomanda l’adozione di modalità per ridurre il sollevamento di polveri durante i lavori di demolizione. ART. 36 OPERAZIONI DI SCAVO
- Alle operazioni di scavo si applicano le misure per la salute e sicurezza di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e relativi allegati.
le operazioni di scavo si applicano le misure per la salute e sicurezza di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08 e relativi allegati. 2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze, nonché delle sedi stradali. A tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale consegna di un’adeguata porzione di sede stradale.
stradali. A tale scopo dovrà essere richiesta all'Amministrazione la formale consegna di un’adeguata porzione di sede stradale. 3. Si precisa inoltre che l'installazione di tiranti ricadenti nel sottosuolo pubblico è soggetta a specifica richiesta; qualora la collocazione dei tiranti inerisca proprietà di terzi questa dovrà essere precedentemente assentita dalle medesime proprietà. 4. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante
e assentita dalle medesime proprietà. 4. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura e di monitoraggio, effettuate a cura dell’avente titolo o dell’assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi.
gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi. 5. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio sia riguardante infiltrazioni d’acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all’autorità comunale, fermo restando l’obbligo dell’avente titolo o dell’assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a
ART. 37 GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO
vente titolo o dell’assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 6. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici e in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all’autorità comunale. ART. 37 GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO
ART. 37 GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO
i spazi, deve essere richiesta formale concessione all’autorità comunale. ART. 37 GESTIONE DEL MATERIALE PROVENIENTE DALLO SCAVO
- I materiali di risulta dagli scavi, qualora non contaminati, possono essere riutilizzati in sito, utilizzati in qualità di sottoprodotti o gestiti come rifiuti, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente. Il proponente è tenuto a dichiarare le modalità di gestione prescelte all’atto della presentazione dei titoli edilizi o in variante agli stessi.
tenuto a dichiarare le modalità di gestione prescelte all’atto della presentazione dei titoli edilizi o in variante agli stessi. 2. L’utilizzo dei materiali da scavo in qualità di sottoprodotti, esclusi dalla nozione di rifiuto, è ammesso nel rispetto di tutti i requisiti, delle modalità e degli adempimenti previsti dalla normativa vigente che devono essere assolti comunque prima dell’inizio dei lavori di scavo. Il proponente è tenuto a dare tempestiva informazione al Responsabile del procedimento
ue prima dell’inizio dei lavori di scavo. Il proponente è tenuto a dare tempestiva informazione al Responsabile del procedimento urbanistico/edilizio in merito all’assolvimento degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti. 3. I materiali da scavo che il proponente l'intervento non intende escludere dalla nozione di rifiuto, devono essere gestiti nel rispetto della disciplina normativa dei rifiuti. 4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di
ART. 38 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI
disciplina normativa dei rifiuti. 4. Restano fermi gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti in merito al rinvenimento di eventuali potenziali contaminazioni ai sensi delle norme vigenti. ART. 38 RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI
- I progetti di opere edilizie comportanti i lavori di scavo in aree non assoggettate a tutela
RCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI
RCHEOLOGICI, STORICI E ARTISTICI
- I progetti di opere edilizie comportanti i lavori di scavo in aree non assoggettate a tutela paesaggistica ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ma individuate comeCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 26 di 82 aree a rischio archeologico in elaborazioni cartografiche eseguite dalla Soprintendenza Archeologica della Lombardia (Carte del Rischio Archeologico)o dal Piano di Governo del Territorio devono essere sottoposti a segnalazione preventiva alla Sovrintendenza competente. Tale segnalazione deve essere inviata almeno 15 giorni prima della presentazione del progetto e copia della stessa deve essere allegata alla presentazione del
inviata almeno 15 giorni prima della presentazione del progetto e copia della stessa deve essere allegata alla presentazione del titolo edilizio. In ogni caso, qualunque lavoro di scavo nelle suddette aree deve comunque essere segnalato alla Soprintendenza Archeologica della Lombardia, indipendentemente dalla successiva realizzazione di un intervento edilizio. Tutte le opere e gli interventi dovranno rispettare pedissequamente le indicazioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla
io. Tutte le opere e gli interventi dovranno rispettare pedissequamente le indicazioni e le eventuali prescrizioni dettate dalla Soprintendenza Archeologica atte ad evitare il danneggiamento del patrimonio archeologico. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell’interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto preliminare. 2. Qualora, nella preparazione del cantiere e durante i lavori si evidenziassero ritrovamenti di
fase del progetto preliminare. 2. Qualora, nella preparazione del cantiere e durante i lavori si evidenziassero ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico e artistico, questi devono essere immediatamente denunciati alla Soprintendenza Archeologica o ad altra autorità eventualmente competente ed essere posti a disposizione della medesima. Contestualmente, entro il quinto giorno dal ritrovamento, ne deve essere data
ART. 39 ORDIGNI BELLICI
nte ed essere posti a disposizione della medesima. Contestualmente, entro il quinto giorno dal ritrovamento, ne deve essere data comunicazione al Dirigente dell'unità organizzativa che abbia rilasciato o assentito il provvedimento edilizio. I lavori - per la parte interessata - devono essere immediatamente sospesi avendo cura di lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. ART. 39 ORDIGNI BELLICI
ART. 39 ORDIGNI BELLICI
ovamenti, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. ART. 39 ORDIGNI BELLICI
- Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita indagine specifica da effettuarsi a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione art. 91 comma 2 bis Dlgs81/2008. Qualora durante le
ffettuarsi a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione art. 91 comma 2 bis Dlgs81/2008. Qualora durante le operazioni di indagine venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all’Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso in cui l’area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche
ART. 40 MANUFATTI ATTINENTI A SERVIZIO PUBBLICO E SUOLO PUBBLICO
per zona. Nel caso in cui l’area debba essere sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all’ufficio comunale competente per le bonifiche. ART. 40 MANUFATTI ATTINENTI A SERVIZIO PUBBLICO E SUOLO PUBBLICO
- L'assuntore dei lavori, ove l'esecuzione dei lavori stessi comporti la manomissione del sottosuolo pubblico o la costruzione di assiti o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'unità organizzativa competente e, ove
o ponteggi su area pubblica, deve richiedere preventivamente le opportune prescrizioni all'unità organizzativa competente e, ove necessario, agli enti di erogazione dei servizi al fine di evitare ogni danno a manufatti esistenti. L’autorizzazione è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, ove prevista, e al pagamento dalla tassa per l’occupazione di suolo pubblico, ove previsto. 2. Ultimati i lavori, nel corso delle opere di ripristino relative alle aree pubbliche, deve essere
uolo pubblico, ove previsto. 2. Ultimati i lavori, nel corso delle opere di ripristino relative alle aree pubbliche, deve essere garantita la sicurezza della circolazione pedonale e veicolare. 3. La riconsegna delle aree ha luogo, in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 4. Qualora le opere di ripristino non siano state correttamente eseguite, gli uffici competenti
a redazione di apposito verbale. 4. Qualora le opere di ripristino non siano state correttamente eseguite, gli uffici competenti ne ordineranno l’esecuzione con le opportune prescrizioni entro un termine tecnicamenteCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
27 di 82 congruo, dopo di che procederanno all’escussione della cauzione ed all’esecuzione in danno dell’operatore.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E
cauzione ed all’esecuzione in danno dell’operatore.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO 28 di 82 TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTITUTIVE E FUNZIONALI Capo I - Disciplina dell’oggetto edilizio ART. 41 CAMPO DI APPLICAZIONE
- Le norme di cui al presente Titolo devono sempre essere osservate negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia e, fatte salve le procedure previste dal successivo punto
sservate negli interventi di nuova costruzione e sostituzione edilizia e, fatte salve le procedure previste dal successivo punto del presente Articolo, in tutti gli altri casi d’intervento sul patrimonio edilizio esistente. 2. Le norme non sono vincolanti qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione igienica preesistente. 3. Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste
la situazione igienica preesistente. 3. Su motivata e documentata richiesta sono ammesse soluzioni alternative a quelle previste dal presente Regolamento, purché permettano il raggiungimento dello stesso fine perseguito dalla norma regolamentare e comportino oggettivi miglioramenti igienico sanitari. 4. I requisiti degli spazi di abitazione relativi alla superficie dei singoli locali (esclusi i servizi igienici), altezze locali, vespai ed intercapedini e spazi di servizio di cui al presente Titolo si
li locali (esclusi i servizi igienici), altezze locali, vespai ed intercapedini e spazi di servizio di cui al presente Titolo si applicano anche a uffici, negozi, studi professionali e laboratori, salvo diverse specifiche regolamentazioni. ART. 41bis ORIENTAMENTO DELL’EDIFICIO
- A meno di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale, gli edifici di nuova costruzione devono essere orientati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di +/- 45°.
ruzione devono essere orientati con l’asse longitudinale principale lungo la direttrice est-ovest con una tolleranza di +/- 45°. 2. Gli ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa devono essere disposti preferibilmente a sud-est, sud e sud-ovest, conformemente al loro fabbisogno di sole. Gli spazi che hanno meno bisogno di riscaldamento e di illuminazione (a titolo esemplificativo archivi, box, ripostigli, lavanderie, corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il
azione (a titolo esemplificativo archivi, box, ripostigli, lavanderie, corridoi) devono essere preferibilmente disposti lungo il lato nord e servire da protezione fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati. 3. Le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine e tutti i locali con permanenza continuativa di persone), devono essere orientate preferibilmente verso sud-est e sud-ovest.
ine e tutti i locali con permanenza continuativa di persone), devono essere orientate preferibilmente verso sud-est e sud-ovest. 4. Le distanze fra edifici devono garantire nelle peggiori condizioni stagionali (21 dicembre) il minimo ombreggiamento possibile sulle facciate. 5. Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento gli alloggi con affaccio finestrato su un solo lato non devono essere orientati verso nord. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con
ART. 42 DISTANZE E ALTEZZE
n affaccio finestrato su un solo lato non devono essere orientati verso nord. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 15°. ART. 42 DISTANZE E ALTEZZE
- Negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati, la distanza degli edifici dal confine dei fondi contigui di altra proprietà non può
modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati, la distanza degli edifici dal confine dei fondi contigui di altra proprietà non può essere inferiore m. 3 nei NAF e a m. 5 nei restanti ambiti, misurati dal filo della facciata o dai balconi aggettanti, salvo quanto previsto dalle NTA del Piano delle Regole del P.G.T. Al di sotto di tale distanza le costruzioni sono ammesse a condizione che sia dimostrato l’assenso della proprietà confinante mediante atto registrato e trascritto, da produrre
ammesse a condizione che sia dimostrato l’assenso della proprietà confinante mediante atto registrato e trascritto, da produrre contestualmente alla presentazione del titolo, sempre ovviamente fatta salva la distanza minima inderogabile di m. 10 tra fronti finestrate. La distanza minima dai confini di cui alCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
29 di 82 presente comma è fissata in misura pari alla metà della distanza minima inderogabile mutuata dal DM 1444/1968 e sarà pertanto da applicarsi sempre con tale rapporto conformemente ad eventuali sopraggiunte disposizioni normative sovra ordinate, derogatorie o sostitutive. 2. La distanza minima dal confine di cui al punto che precede non si applica agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti. 3. Fatta eccezione per gli interventi edilizi realizzati nei N.A.F., negli interventi di nuova
ecupero abitativo dei sottotetti. 3. Fatta eccezione per gli interventi edilizi realizzati nei N.A.F., negli interventi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati è sempre obbligatoria la distanza minima assoluta di almeno m. 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, fatte salve le deroghe previste dall'art. 11 del D.Lgs. 115/2008; in presenza di balconi aggettanti si misura dal filo esterno degli stessi. Tale distanza si assume
'art. 11 del D.Lgs. 115/2008; in presenza di balconi aggettanti si misura dal filo esterno degli stessi. Tale distanza si assume perpendicolarmente al fronte. 4. Ferma restando la distanza minima assoluta di 10 metri nei casi di cui al precedente comma 3, in tutti i casi di nuova costruzione e in tutti i casi in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati, gli interventi devono inoltre essere progettati in modo tale da garantire
in cui si modifichi l’ingombro fisico dei fabbricati, gli interventi devono inoltre essere progettati in modo tale da garantire condizioni di soleggiamento adeguate dei fabbricati preesistenti. A questo fine, qualora i nuovi volumi in progetto siano antistanti ad un fronte finestrato esistente, indipendentemente dalla destinazione d’uso del locale frontistante, dovrà essere soddisfatta la seguente verifica grafica: una semiretta condotta sul piano perpendicolare
del locale frontistante, dovrà essere soddisfatta la seguente verifica grafica: una semiretta condotta sul piano perpendicolare alla facciata dell’edificio preesistente, in corrispondenza con l’asse della veduta posta nella posizione più bassa ed inclinata di 60° sul piano orizzontale del pavimento del locale in cui è ubicata la veduta, a partire dall’intersezione tra questo e la parete esterna del fabbricato, dovrà risultare esterna all’ingombro fisico dei nuovi volumi. Tale verifica non si
ra questo e la parete esterna del fabbricato, dovrà risultare esterna all’ingombro fisico dei nuovi volumi. Tale verifica non si applica per la realizzazione di ascensori all’interno dei cortili, ma deve essere sempre rispettata la distanza minima assoluta di m. 10 dalle pareti finestrate. La verifica di cui al presente comma deve essere soddisfatta anche per le aperture di diversi edifici compresi nei nuovi interventi, nonché per i nuovi edifici nei confronti degli esistenti, fatta salva in
rture di diversi edifici compresi nei nuovi interventi, nonché per i nuovi edifici nei confronti degli esistenti, fatta salva in quest’ultima verifica la possibilità di conservare l’ingombro preesistente nel caso di demolizione e ricostruzione e la possibilità di sopralzo che non peggiori tale verifica nei confronti degli edifici circostanti. 5. I fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione di cui al comma 4
nfronti degli edifici circostanti. 5. I fabbricati prospicienti spazi pubblici devono soddisfare la condizione di cui al comma 4 qualora ciò non contrasti con il corretto inserimento dell’edificio con il costruito e con gli spazi pubblici circostanti. Tale ultima condizione si intende soddisfatta nel caso di interventi mantenuti nella sagoma preesistente. 6. Le verifiche e i limiti di cui ai commi precedenti possono essere derogati qualora si proceda
nuti nella sagoma preesistente. 6. Le verifiche e i limiti di cui ai commi precedenti possono essere derogati qualora si proceda mediante piani e programmi attuativi, modalità diretta convenzionata ovvero strumenti di programmazione negoziata, solo in presenza di espressa diversa indicazione convenzionale e planivolumetrica. 7. La distanza minima inderogabile richiamata nel presente Articolo, e anche ove richiamata in altri articoli, è mutuata dal D.M. 1444/1968 e pertanto sarà da applicarsi conformemente
ART. 43 EDIFICAZIONE SUL CONFINE
nte Articolo, e anche ove richiamata in altri articoli, è mutuata dal D.M. 1444/1968 e pertanto sarà da applicarsi conformemente ad eventuali sopraggiunte disposizioni normative sovra ordinate, derogatorie o sostitutive. ART. 43 EDIFICAZIONE SUL CONFINE
- In deroga alle previsioni di cui al precedente Articolo, è ammessa l'edificazione in corrispondenza con la linea di confine di spazi privati di altra proprietà nei casi di:
te Articolo, è ammessa l'edificazione in corrispondenza con la linea di confine di spazi privati di altra proprietà nei casi di: a) nuove costruzioni, conformi a previsioni di strumenti di programmazione negoziata, piani urbanistici attuativi, progetti edilizi convenzionati per gli aspetti planivolumetrici; b) nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione in aderenza a muri
ati per gli aspetti planivolumetrici; b) nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti nei limiti della loro estensione;COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 30 di 82 c) nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione anche fuori sagoma e sedime per le quali sia consentita in confine l'apertura di prospetti di locali abitabili e la realizzazione, anche in aggetto, di fronti architettoniche compiute, a seguito di costituzione di servitù registrate e trascritte; d) nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, anche di maggiore
e di servitù registrate e trascritte; d) nuove costruzioni e ristrutturazioni con demolizione e ricostruzione, anche di maggiore estensione sia verticale che orizzontale, in aderenza a muri nudi di fabbricati esistenti, così da realizzare un corretto inserimento edilizio e ambientale che dovrà essere appositamente valutato dalla Commissione per il Paesaggio; e) autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non superiore a m. 3 all’estradosso della copertura;
ART. 44 LOCALI SEMINTERRATI
Paesaggio; e) autorimesse private di un solo piano fuori terra e di altezza non superiore a m. 3 all’estradosso della copertura; f) murature di altezza massima pari a m. 3; g) cabine per impianti tecnologici e similari di altezza massima pari a m. 3 all’estradosso della copertura; h) locali deposito rifiuti e locali tecnici di altezza massima pari a m. 3 all’estradosso della copertura. ART. 44 LOCALI SEMINTERRATI
- I locali interrati non possono in ogni caso essere adibiti ad abitazione o destinazioni
ART. 44 LOCALI SEMINTERRATI
opertura. ART. 44 LOCALI SEMINTERRATI
- I locali interrati non possono in ogni caso essere adibiti ad abitazione o destinazioni assimilabili alla residenza (collegi, conventi, case di pena, caserme, alberghi, pensioni ed attività similari, strutture ospedaliere, socio-sanitarie e socio-assistenziali, strutture scolastiche).
- I locali seminterrati esistenti costituiscono spazi agibili quando rispondenti ai requisiti di
ziali, strutture scolastiche). 2. I locali seminterrati esistenti costituiscono spazi agibili quando rispondenti ai requisiti di cui alla l.r. 7/2017 e ubicati in idonei ambiti individuati da delibera del Consiglio Comunale e non ricadano in aree oggetto di esondazione indicate nella componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT. 3. Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, detti locali,
, idrogeologica e sismica del PGT. 3. Fatte salve le particolari normative vigenti per le specifiche destinazioni, detti locali, qualora esistenti, possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quali: magazzini di vendita, uffici, mense, cucine per attività di ristorazione o similari, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, servizi igienici. La destinazione dei locali seminterrati ad attività lavorative dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs 81/2008 e del relativo
ici. La destinazione dei locali seminterrati ad attività lavorative dovrà avvenire nel rispetto del D.lgs 81/2008 e del relativo allegato IV in deroga al comma 1 dell’art. 65. 4. I locali seminterrati costituiscono spazi di abitazione quando possiedano tutti i requisiti di cui al comma 2 del presente Articolo. La destinazione dei locali interrati e seminterrati ad attività lavorative è subordinata a specifico atto autorizzativo dell’autorità sanitaria
dei locali interrati e seminterrati ad attività lavorative è subordinata a specifico atto autorizzativo dell’autorità sanitaria competente in deroga alle disposizioni del comma 1 art.65 dlgs 81/2008. 5. I locali interrati e i locali seminterrati privi dei requisiti di cui al precedente punto 2 non costituiscono spazi di abitazione e possono essere adibiti a locali di servizio, se dotati dei requisiti di altezza di cui all’ART. 50 e di idonea aerazione naturale o ventilazione
dibiti a locali di servizio, se dotati dei requisiti di altezza di cui all’ART. 50 e di idonea aerazione naturale o ventilazione meccanica, fatte salve le verifiche per il calcolo della superficie lorda. 6. Se condominiali, i locali seminterrati e interrati sono accessibili da spazi comuni, se privati possono essere accessibili anche da scala interna all’unità di pertinenza. Possono essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento. Se direttamente collegati a spazi
’unità di pertinenza. Possono essere dotati di impianto elettrico e impianto di riscaldamento. Se direttamente collegati a spazi di abitazione deve essere garantita la continuità microclimatica. 7. I locali seminterrati e interrati di edifici residenziali se destinati a cantina, ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage
e estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. Tale divieto vale per tutti i box e garage qualunque sia la destinazione principale dell’edificio.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 45 SCALE
31 di 82 ART. 45 SCALE
- Le scale di uso comune sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in ogni caso essere garantita la corretta fruibilità e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non
a della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, comunque non deve essere inferiore a m. 1,20 riducibili a m. 1 per le costruzioni fino a 2 piani e/o ove vi sia servizio di ascensore. Nei casi di scale che collegano locali di abitazioni, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti dello stesso alloggio, etc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80. Le rampe delle scale
sso alloggio, etc. può essere consentita una larghezza di rampa inferiore e comunque non minore di m. 0,80. Le rampe delle scale possono avere massimo 12 alzate consecutive negli interventi di nuova costruzione e 14 alzate consecutive negli interventi sul patrimonio edilizio esistente. 2. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e
tita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità. Quando tali scale sono l’unico accesso agli altri piani dell’unità immobiliare con presenza di locali agibili dovranno avere una larghezza della rampa di minimo cm. 80, e con tipologia a chiocciola dovranno avere un’apertura di diametro non inferiore a 120 cm. 3. Le scale a chiocciola nei locali adibiti a luoghi di lavoro sono ammesse quando non sia
a di diametro non inferiore a 120 cm. 3. Le scale a chiocciola nei locali adibiti a luoghi di lavoro sono ammesse quando non sia possibile l’adozione di soluzioni tecniche diverse e purché le stesse abbiano caratteristiche di sicurezza adeguate. In particolare, deve essere garantita la pedata minima prevista per le scale in genere. 4. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e
ima prevista per le scale in genere. 4. Le scale che collegano più di due piani, compreso il piano terra, devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a 0,80 mq presenti in ogni piano servito. Ove non possibile possono essere illuminate per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,30 mq per ogni piano servito. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare
piano servito. Gli infissi devono essere agevolmente apribili e pulibili. Nei vani scala è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aerazione dei locali contigui. 5. Sono escluse dalla regolamentazione del presente paragrafo le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. 6. Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala comuni degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un
la comuni degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, è consentita la riduzione della larghezza della rampa ad un minimo di 85 cm. 7. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi nei locali che danno sul pianerottolo di distribuzione dovrà esserci una distanza minima di m. 0,50 calcolata sulla linea di sviluppo della rampa. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi prospicienti dovrà esserci una distanza minima di m. 1,50.
luppo della rampa. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi prospicienti dovrà esserci una distanza minima di m. 1,50. 8. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita che alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad una altezza non inferiore a m. 1,00. 9. I gradini delle scale devono avere le seguenti misure:
- alzata minima 16 cm., massima cm. 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
ART. 46 LOCALI SOTTOTETTO NON AGIBILI
cm. 18; l’altezza massima della alzata è consentita solo per casi particolari e comunque solo per progetti di ristrutturazione;
- pedata di larghezza tale che la somma di essa con due alzate non sia inferiore a cm. 63. Per il collegamento di più alloggi le scale devono essere interrotte con idonei pianerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20. ART. 46 LOCALI SOTTOTETTO NON AGIBILI
ART. 46 LOCALI SOTTOTETTO NON AGIBILI
nerottoli che per le nuove costruzioni non devono essere di lunghezza inferiori a m. 1,20. ART. 46 LOCALI SOTTOTETTO NON AGIBILI
- I locali sottotetto privi dei requisiti di agibilità possono essere dotati degli impianti elettrico, idrico e di riscaldamento ed adibiti ad usi quali stenditoi, guardaroba, archivi. SeCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 32 di 82 direttamente collegati a spazi di abitazione deve essere garantita la continuità microclimatica. 2. Nei nuovi progetti l’altezza media ponderale dei locali sottotetto NON AGIBILI, calcolata dividendo il volume della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,50 per la superficie relativa, dovrà risultare inferiore a m. 2,40 (ad esclusione del fattore di tolleranza sull’altezza ponderale). Nel caso gli intradossi dei solai di copertura dei locali sottotetto
clusione del fattore di tolleranza sull’altezza ponderale). Nel caso gli intradossi dei solai di copertura dei locali sottotetto siano caratterizzati dalla presenza di travi e travetti, le altezze potranno essere calcolate dall’intradosso dei travetti unicamente se l’interasse tra questi è inferiore a cm.50. Ai fini del calcolo delle altezze non vengono considerate controsoffittature e isolamenti posti sotto l’intradosso della soletta. Le superfici di ventilazione ed aerazione dovranno essere
ART. 47 VOLUMI TECNICI
ontrosoffittature e isolamenti posti sotto l’intradosso della soletta. Le superfici di ventilazione ed aerazione dovranno essere inferiori a 1/15 della superficie del locale. 3. I locali sottotetto degli edifici residenziali se destinati a ripostiglio e depositi non possono essere dotati di climatizzazione estiva ed invernale e devono essere adeguatamente separati dai locali climatizzati. ART. 47 VOLUMI TECNICI
- I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per
ART. 47 VOLUMI TECNICI
climatizzati. ART. 47 VOLUMI TECNICI
- I volumi tecnici emergenti dalla copertura possono essere realizzati esclusivamente per documentate esigenze tecnologiche, funzionali e di sicurezza, non diversamente risolvibili e devono avere dimensioni strettamente proporzionali all’ingombro delle apparecchiature da alloggiare o della scala di accesso alla copertura.
- Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere
a scala di accesso alla copertura. 2. Nel caso di installazione di apparati tecnici in copertura, gli stessi non dovranno essere visibili dalle pubbliche vie oppure essere celati alla vista anche con verde pensile e colorati in armonia con il colore della copertura o con superfici semiriflettenti e colore grigio-azzurro che vadano a confondersi con il colore del cielo. ART. 47bis VANI ACCESSORI
- Al fine di consentire la completa fruizione delle costruzioni, non sono conteggiate nella SL
cielo. ART. 47bis VANI ACCESSORI
- Al fine di consentire la completa fruizione delle costruzioni, non sono conteggiate nella SL le superfici dei vani per attrezzi da giardinaggio, floricoltura o orticoltura domestica, ricovero animali domestici, strutture da gioco, focolari esterni, barbecue, purché aventi complessivamente una superficie singola di 4 mq. e con un’altezza media non superiore a mt. 2,00; i gazebo completamente aperti sull’intero perimetro, pergolati anche dotati di
e con un’altezza media non superiore a mt. 2,00; i gazebo completamente aperti sull’intero perimetro, pergolati anche dotati di coperture asportabili stagionalmente, purché aventi complessivamente una superficie singola non superiore a 16 mq. ART. 47ter IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTOVOLTAICI
- In termini generali si applicano le disposizioni della DGR n. 4803 del 31/5/2021 Linee Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti
DGR n. 4803 del 31/5/2021 Linee Guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili e di biometano e della normativa nazionale vigente in materia. 2. Sulle coperture dei fabbricati è ammessa l’installazione di pannelli solari fotovoltaici e termici privi di serbatoi di accumulo. I pannelli devono essere complanari con tetto a falde disposti in modo ordinato e raccolto rispetto alla falda. In caso di tetto piano possono
ono essere complanari con tetto a falde disposti in modo ordinato e raccolto rispetto alla falda. In caso di tetto piano possono essere inclinati se non visibili da spazio pubblico. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione i pannelli devono essere integrati alla copertura. 3. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto e gli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni ecc.) che dimostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei
to e gli elaborati grafici (piante, prospetti, sezioni ecc.) che dimostrano le scelte progettuali relative all’installazione dei collettori stessi, sono parte integrante della documentazione di progetto. 4. L’utilizzo di tegole e coppi fotovoltaici è ammesso su tutto il territorio comunale previo parere favorevole vincolante della Commissione per il Paesaggio; il parere non è necessarioCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
33 di 82 per le aree in classe di sensibilità paesistica 1 - molto bassa, come individuate dallo strumento urbanistico comunale. 5. Il progettista di qualsiasi intervento edilizio è tenuto a verificare il rispetto delle norme civilistiche che limitano l’ombreggiamento a salvaguardia degli impianti solari installati su edifici o terreni a confine. ART. 48 PREVENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO
- Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi
ENZIONE DEI RISCHI DI CADUTA DALL’ALTO
- Le disposizioni del presente Articolo si applicano alle nuove costruzioni di qualsiasi destinazione d’uso (residenziale, commerciale, industriale, agricolo, ecc.), nonché agli interventi sugli edifici esistenti che comportino il rifacimento di tutta o parte della copertura, con esclusione degli interventi oggetto di attività edilizia libera di cui all’ART. 24 del presente Regolamento.
ella copertura, con esclusione degli interventi oggetto di attività edilizia libera di cui all’ART. 24 del presente Regolamento. 2. L’intera opera deve essere progettata ed eseguita in modo che le successive azioni di verifica e manutenzione possano avvenire in condizioni di sicurezza. A tal fine dovranno essere osservate le disposizioni dei commi seguenti. 3. L’accesso alle coperture deve essere assicurato mediante una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime:
sezione circolare il diametro deve essere ≥ m. 0,80;
i seguenti. 3. L’accesso alle coperture deve essere assicurato mediante una o più aperture aventi le seguenti dimensioni minime: a) aperture verticali: larghezza ≥ m. 0,70, altezza: ≥ m. 1,20. In presenza di vincoli costruttivi non eliminabili saranno prese in considerazione dimensioni diverse, ma che devono garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali; b) aperture orizzontali o inclinate: superficie ≥ 0,50 mq e lato minimo ≥ m. 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ m. 0,80;
sezione circolare il diametro deve essere ≥ m. 0,80;
orizzontali o inclinate: superficie ≥ 0,50 mq e lato minimo ≥ m. 0,70; se a sezione circolare il diametro deve essere ≥ m. 0,80; c) le aperture orizzontali di accesso al sottotetto devono avere una superficie ≥ 0.50 mq. 4. L’accesso da aperture orizzontali o inclinate non deve comportare la rimozione dell’anta ed il sistema di connessione dell’anta deve essere tale da impedirne il distacco accidentale. L’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre.
il distacco accidentale. L’anta dovrà essere provvista di un meccanismo tale da evitare l’investimento del soggetto che la apre. 5. L’accesso ai luoghi elevati deve poter avvenire in condizioni di sicurezza; a tal fine gli edifici devono essere muniti di idonei manufatti (es.: scale, passerelle, parapetti, dispositivi di ancoraggio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza.
gio, ecc.) tali da consentire l’accesso sulla copertura e permettere gli interventi di manutenzione e riparazione, in sicurezza. Le modalità di accesso in sicurezza ai luoghi più elevati dovranno essere definite nel fascicolo dell’opera se previsto o in un documento equivalente predisposto dal progettista. 6. La presente disposizione non elimina l’obbligo di allestire idonee opere provvisionali proporzionate ed idonee allo scopo (es. ponteggi o simili) laddove si configurino lavori
di allestire idonee opere provvisionali proporzionate ed idonee allo scopo (es. ponteggi o simili) laddove si configurino lavori importanti sulle facciate e sui tetti, nel rispetto della normativa vigente. 7. Laddove, nel caso di edifici esistenti, non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura dall’interno dell’edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere prevista una modalità d’accesso che preveda almeno:
’edificio e non siano previsti manufatti fissi esterni (scale), dovrà essere prevista una modalità d’accesso che preveda almeno: a) l’attrezzatura più idonea da utilizzare a garanzia di mantenimento di condizioni di lavoro sicure, per accedere alla copertura (es. ponteggio, trabattello, ecc.) in conformità ai seguenti criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
conformità ai seguenti criteri:
- priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi. b) il punto esterno all’edificio dove operare l’accesso in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di sicurezza esistenti, intesi quali sistemi destinati al fissaggio, ad
in relazione alla posizione sulla copertura dei sistemi di sicurezza esistenti, intesi quali sistemi destinati al fissaggio, ad una struttura di supporto, di opere provvisionali, di dispositivi di protezione collettiva eCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 34 di 82 individuale e di attrezzature di lavoro. Tali sistemi possono essere fissati alla struttura in modo non permanente o permanente. 8. L’ottemperanza del progetto alle prescrizioni dei commi precedenti dovrà risultare da apposita dichiarazione in sede di presentazione di titolo edilizio abilitativo. 9. Analoga dichiarazione dovrà essere contenuta nella richiesta di agibilità e nella relazione di collaudo per gli interventi edilizi minori.
chiarazione dovrà essere contenuta nella richiesta di agibilità e nella relazione di collaudo per gli interventi edilizi minori. 10. All’atto della progettazione di edifici dotati di ampie superfici finestrate (ad esempio facciate continue) dovranno essere previste attrezzature fisse per eseguire in sicurezza le opere di pulizia e manutenzione. 11. Il fascicolo del fabbricato di cui all’ART. 17 deve contenere le indicazioni circa la presenza
re di pulizia e manutenzione. 11. Il fascicolo del fabbricato di cui all’ART. 17 deve contenere le indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti. 12. Nell’affidamento dei lavori di manutenzione, verifica o riparazione, il committente deve informare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti esistenti nel fabbricato.
committente deve informare l’appaltatore circa i dispositivi di sicurezza indicati ai punti precedenti esistenti nel fabbricato. 13. Tali notizie devono essere fornite a maggior ragione laddove non esista la possibilità di accesso alla copertura tramite apertura all’interno dell’edificio e non esistano manufatti fissi per accedervi. ART. 48bis PARAPETTI
- I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della sicurezza.
parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della sicurezza. 2. I balconi e le terrazze devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a 1,00 m per i primi due piani fuori terra e di 1,10 m per tutti gli altri piani. 3. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a 1,00 m per i primi due piani fuori terra e di 1,10 m per tutti gli altri piani.
ART. 49 SERVIZI INDISPENSABILI DEGLI EDIFICI
evono avere parapetti di altezza non inferiore a 1,00 m per i primi due piani fuori terra e di 1,10 m per tutti gli altri piani. 4. L’interasse tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, non deve essere superiore a 10 cm e in modo da non favorire l’arrampicamento. ART. 49 SERVIZI INDISPENSABILI DEGLI EDIFICI
- Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali: a) riscaldamento;
ili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali: a) riscaldamento; b) distribuzione dell'acqua potabile; c) distribuzione dell’energia elettrica, d) raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere; e) locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ove necessario. 2. Secondo le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati:
le specifiche disposizioni di legge o di regolamento, gli edifici oggetto di interventi edilizi dovranno inoltre essere dotati: a) di sistemi di trasporto verticale delle persone e delle cose, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di abbattimento delle barriere architettoniche; b) di sistemi di protezione dagli incendi; c) di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ove necessario;
ncendi; c) di impianti elettrici di messa a terra e di dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche ove necessario; d) di impianti di estrazione meccanica dell’aria e/o di condizionamento. e) di sistemi di controllo e gestione delle acque pluviali, ove necessario, in riferimento alle misure di invarianza idraulica ed idrologica di cui al regolamento regionale n. 7 del 23.11.2017.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
35 di 82 ART. 49bis TIPOLOGIA DEI LOCALI
- In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, etc.);
ART. 50 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI
(locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, etc.); c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, etc. ART. 50 ALTEZZE MINIME DEI LOCALI
- L'altezza media dei locali di abitazione non deve essere minore di m. 2,70.
- L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di m. 2,40.
cali di abitazione non deve essere minore di m. 2,70. 2. L'altezza media dei locali accessori non deve essere minore di m. 2,40. 3. L'altezza media dei locali di servizio non deve essere minore di m. 2,40. 4. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a m. 2 nei locali di abitazione ed a m 1.80 nei locali accessori e di servizio. 5. L’altezza di m 2,10 è consentita per corridoi, ripostigli e, solo in caso di ristrutturazione con
li accessori e di servizio. 5. L’altezza di m 2,10 è consentita per corridoi, ripostigli e, solo in caso di ristrutturazione con dimostrati vincoli strutturali, per bagni secondari. 6. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere consentito l’uso esclusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti.
lusivamente come ripostiglio o guardaroba o, compatibilmente con le esigenze tecniche relative, per l’alloggiamento di impianti. 7. Le norme dei precedenti punti non si applicano agli interventi di recupero abitativo dei sottotetti (rif. art. 64 LR 12/2005 e s.m.i.). 8. Nell’ambito di interventi edilizi minori di recupero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare
pero del patrimonio edilizio esistente è ammessa la conservazione di minori altezze medie che in ogni caso non possono risultare inferiori a m. 2,40 per i locali di abitazione, fermo quanto previsto in merito all’altezza minima di m. 2,40 necessaria per tutte le tipologie di locali. 9. Gli innalzamenti e i ribassamenti dovuti esclusivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale, purché
sivamente ad esigenze strutturali od impiantistiche non si computano ai fini del calcolo dell’altezza media di un locale, purché la loro proiezione in pianta non occupi una superficie superiore ad 1/3 del locale, fermo restando quanto previsto per l’altezza minima. 10. L’altezza dei locali adibiti a luoghi di lavoro deve essere conforme ai requisiti indicati al punto 1.2 dell’allegato IV del dlgs 81/2008. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici,
ART. 51 CONFORMAZIONE E SUPERFICIE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI
conforme ai requisiti indicati al punto 1.2 dell’allegato IV del dlgs 81/2008. Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, indipendentemente dal tipo di azienda, e per quelli delle aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente. ART. 51 CONFORMAZIONE E SUPERFICIE DEGLI ALLOGGI E DELLE ALTRE UNITÀ IMMOBILIARI
- Nel rispetto di quanto previsto all’ART. 53 gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse.
spetto di quanto previsto all’ART. 53 gli alloggi possono avere pianta definita o pianta libera, cioè senza delimitazioni fisse. 2. L'alloggio non può avere una superficie utile inferiore a 28 mq. per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona. 3. Nel caso di alloggi destinati fin dalla realizzazione a soggetti con disabilità motorie, la superficie utile non potrà essere inferiore a 45 mq. e dovrà essere accessibile come da
ne a soggetti con disabilità motorie, la superficie utile non potrà essere inferiore a 45 mq. e dovrà essere accessibile come da normativa di settore. In tal caso la realizzazione di 17 metri quadri aggiuntivi (fino alla concorrenza dei 75 mq. complessivi di superficie utile) non è soggetta a contributo di costruzione. Questa esenzione deve essere sottoposta a trascrizione sui registri pubblici;
utile) non è soggetta a contributo di costruzione. Questa esenzione deve essere sottoposta a trascrizione sui registri pubblici; nel caso in cui l’alloggio sia venduto o comunque dato in uso a nucleo familiare senzaCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 36 di 82 componenti con disabilità motoria, la somma non versata, per effetto del presente Articolo, dovrà essere corrisposta all’Amministrazione Comunale. 4. Le unità immobiliari destinate ed usi diversi dal residenziale non possono avere una superficie utile inferiore a 20 mq fatto salvo il rispetto delle normative di settore. ART. 52 SUPERFICIE E CUBATURA MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
- La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti
TURA MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
TURA MINIMA UTILE DEGLI AMBIENTI
- La superficie minima utile dei locali di abitazione non deve risultare inferiore ai seguenti valori: a) camere ad un posto letto: 9,00 mq e almeno 24 mc; b) camere a due posti letto: 14,00 mq e almeno 38 mc (alla formazione della superficie della camera da letto non può contribuire la superficie dell’eventuale cabina armadio); c) soggiorno: 14,00 mq e almeno 38 mc; d) soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq e almeno 45 mc; e) cucina abitabile: 8,00 mq e almeno 21 mc;
,00 mq e almeno 38 mc; d) soggiorno con spazio di cottura: 17,00 mq e almeno 45 mc; e) cucina abitabile: 8,00 mq e almeno 21 mc; f) vano cottura: 5,00 mq; g) locale studio: 8,00 mq e almeno 21 mc; h) uno o più locali bagno di dimensione adatta ad ospitare complessivamente la dotazione minima di apparecchi sanitari, fatte salve le verifiche per il calcolo della Superficie Lorda. Tutti i locali bagno dovranno avere lato minimo non inferiore a 1,20 m.
alve le verifiche per il calcolo della Superficie Lorda. Tutti i locali bagno dovranno avere lato minimo non inferiore a 1,20 m. 2. Gli alloggi devono essere dotati almeno di uno spazio di cottura e di uno o più locali bagno che ospitino la dotazione minima di apparecchi sanitari nel rispetto di quanto indicato al comma precedente. Negli immobili aventi destinazione diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve
e diversa dalla residenza, quando non regolamentati da specifiche norme al riguardo, la superficie dei servizi igienici non deve essere inferiore a 2,00 mq e comunque adatta ad ospitare la dotazione minima di apparecchi sanitari necessari (lavabo, water, eventuale doccia). ART. 52bis DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
- Nel caso di Ristrutturazione/Recupero di fabbricati inseriti all’interno dei Nuclei di Antica
OLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
OLARI PER GLI EDIFICI ESISTENTI
- Nel caso di Ristrutturazione/Recupero di fabbricati inseriti all’interno dei Nuclei di Antica Formazione (NAF) del vigente Piano Governo del Territorio, o nel caso di preesistenze regolarmente autorizzate e/o assentite dovute anche alla datazione del fabbricato, è possibile asseverare la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie per: a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri;
rme igienico-sanitarie per: a) locali con un'altezza minima interna inferiore a 2,70 metri fino al limite massimo di 2,40 metri; b) alloggio mono stanza, con una superficie minima, comprensiva dei servizi, inferiore a 28 metri quadrati, fino al limite massimo di 20 metri quadrati, per una persona, e inferiore a 38 metri quadrati, fino al limite massimo di 28 metri quadrati, per due persone. 2. Quanto sopra (previsto al comma 5-bis) ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in
etri quadrati, per due persone. 2. Quanto sopra (previsto al comma 5-bis) ove sia soddisfatto il requisito dell'adattabilità, in relazione alle specifiche funzionali e dimensionali, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: a) i locali siano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie;
ano situati in edifici sottoposti a interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico-sanitarie; b) sia contestualmente presentato un progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative atte a garantire, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico- sanitarie dell'alloggio, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla
maggiore superficie dell'alloggio e dei vani abitabili ovvero la possibilità di un'adeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre, dai riscontri d'aria trasversali e dall'impiego di mezzi di ventilazione naturale ausiliari ove previsto.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 53 CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
37 di 82 ART. 53 CUCINE, SPAZI DI COTTURA, LOCALI BAGNO E SERVIZI IGIENICI
- Le cucine e gli spazi di cottura devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente; b) soffitto di materiale traspirante; c) cappa aspirante, sopra l’apparecchio di cottura, atta ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, odori e fumi. Sono vietati tutti gli accorgimenti tecnici che
ra, atta ad assicurare la captazione e l’allontanamento di vapori, odori e fumi. Sono vietati tutti gli accorgimenti tecnici che non prevedono l’allontanamento all’esterno di tali prodotti; solo in presenza di piani di cottura elettrici è ammessa l’installazione di cappe filtranti non collegate a canne di esalazione negli interventi di entità non superiori alla manutenzione straordinaria ed in presenza di documentati impedimenti strutturali;
negli interventi di entità non superiori alla manutenzione straordinaria ed in presenza di documentati impedimenti strutturali; d) parete ove sono ubicati il lavello ed il punto di cottura rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente realizzato anche mediante elementi di arredo; e) gli spazi di cottura devono avere un’altezza minima non inferiore a 2,40 m e devono essere annessi al locale soggiorno/pranzo. 2. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche:
ore a 2,40 m e devono essere annessi al locale soggiorno/pranzo. 2. I servizi igienici devono avere le seguenti caratteristiche: a) pavimenti e pareti sino ad un'altezza di m 1,80 rivestiti in materiale impermeabile, liscio, lavabile e resistente solamente in corrispondenza degli apparecchi sanitari; b) soffitto di materiale traspirante; c) tutti i locali destinati a servizi igienici devono essere completamente separati con pareti
offitto di materiale traspirante; c) tutti i locali destinati a servizi igienici devono essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; d) i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi di uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno;
no accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi di uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; e) è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto, negli alloggi a pianta fissa l’accesso al servizio igienico, anche se dotato di antibagno, non potrà avvenire dalla cucina. Solo in caso di ristrutturazione con dimostrati vincoli strutturali, potrà essere ammesso l’accesso al locale antibagno dalla cucina;
in caso di ristrutturazione con dimostrati vincoli strutturali, potrà essere ammesso l’accesso al locale antibagno dalla cucina; f) nel caso di abitazioni la dotazione minima sarà costituita da lavabo, doccia o vasca, water e bidet, questi ultimi realizzati anche in unico apparecchio; g) nel caso di unità immobiliari con altra destinazione, sarà previsto almeno un locale bagno con wc e lavabo quest’ultimo potrà essere ubicato nell’eventuale antibagno (nel
ART. 54 SOPPALCHI
stinazione, sarà previsto almeno un locale bagno con wc e lavabo quest’ultimo potrà essere ubicato nell’eventuale antibagno (nel rispetto della normativa in materia di eliminazione delle barriere architettoniche); h) qualora l’unità immobiliare venga destinata ad un’attività aperta al pubblico (es. pubblici esercizi, attività di servizio alla persona...) dovrà contestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente. ART. 54 SOPPALCHI
ART. 54 SOPPALCHI
ntestualmente essere dotata di un locale bagno per disabili con le caratteristiche di cui al punto precedente. ART. 54 SOPPALCHI
- L’altezza netta minima degli spazi sottostanti ai soppalchi non deve essere minore di m. 2,10; la medesima altezza netta minima deve intercorrere tra il pavimento finito dei soppalchi e il soffitto finito dei locali. Con tali caratteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale
atteristiche la superficie dei soppalchi, esclusa la scala di accesso, non deve essere superiore a un terzo di quella del locale sottostante soppalcato. 2. Qualora l'altezza come sopra definita, sia per la parte sottostante sia per la parte soprastante, sia non inferiore a 2,30 m, la superficie del soppalco può raggiungere 1/2 della superficie del locale sottostante soppalcato. 3. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti e sottostanti devono essere
del locale sottostante soppalcato. 3. Ove sia consentito realizzare soppalchi, le parti soprastanti e sottostanti devono essere completamente aperte e quella superiore dotata di parapetto di altezza non inferiore a 1,10 m, in modo da garantire la continuità degli spazi sottostanti e sovrastanti.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 38 di 82 4. L'aero illuminazione deve essere verificata sia per il locale soppalcato sia per il soppalco. Nelle strutture non destinate alla residenza nel caso in cui la regolarità dell’aerazione non fosse verificata è ammessa, salvo specifiche regolamentazioni, l’integrazione con impianto di trattamento dell’aria munito delle caratteristiche previste dal vigente Regolamento Locale d’Igiene. 5. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi commi
gente Regolamento Locale d’Igiene. 5. Devono essere assicurati tutti i requisiti e le caratteristiche di cui ai successivi commi previste per le destinazioni d’uso dei locali ad eccezione dell’altezza. 6. In ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. 7. Esclusivamente nei locali esistenti alla data di adozione del presente Regolamento e autorizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, soppalchi, aventi profondità
di adozione del presente Regolamento e autorizzati da idonea documentazione edilizia sono ammessi, soppalchi, aventi profondità massima di m 2,50, di superficie non superiore a 1/3 del locale/i sottostanti, fermi i requisiti prima elencati. 8. È ammessa la realizzazione di controsoffitti ispezionabili, non accessibili mediante scala fissa, a condizione che abbiano altezze nette minime tra l’estradosso del controsoffitto e
abili, non accessibili mediante scala fissa, a condizione che abbiano altezze nette minime tra l’estradosso del controsoffitto e l’intradosso del soffitto dei locali inferiori a m 1,80 nell’esistente e m 0,80 nelle nuove costruzioni e che siano completamente chiusi, nel rispetto comunque dei requisiti di cui al comma 7 qualora interessino locali principali. ART. 55 QUALITÀ DELL’ARIA IN SPAZI CONFINATI
- La definizione del volume d‘aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in
55 QUALITÀ DELL’ARIA IN SPAZI CONFINATI
- La definizione del volume d‘aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all‘aria dei materiali impiegati nella realizzazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell‘aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le
parte degli elementi che influenzano la
parte degli elementi che influenzano la qualità dell‘aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi. 2. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi
sano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costituitivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell‘aria siano tecnicamente le migliori possibili. 3. Negli ambienti riservati all‘abitazione devono essere impediti l‘immissione ed il riflusso dell‘aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di
editi l‘immissione ed il riflusso dell‘aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. È preferibile prevedere l‘utilizzo di materiali naturali e finiture bio o/e ecocompatibili che richiedano un basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 4. La costruzione dovrà essere concepita e costruita in modo da non compromettere l‘igiene
entale nel loro intero ciclo di vita. 4. La costruzione dovrà essere concepita e costruita in modo da non compromettere l‘igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: a) sviluppo di gas tossici; b) presenza nell‘aria di particelle o di gas pericolosi; c) emissione di radiazioni pericolose; d) inquinamento o tossicità dell‘acqua o del suolo; e) difetti nell‘eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi;
tossicità dell‘acqua o del suolo; e) difetti nell‘eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; f) formazione di umidità su parti o pareti dell‘opera. 5. Il requisito, di cui al comma 1, si intende soddisfatto se vengono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme vigenti sull‘uso di specifici materiali da costruzione. 6. La normativa di riferimento, in tema di prevenzione del rischio Gas Radon, è il D.Lgs.
di specifici materiali da costruzione. 6. La normativa di riferimento, in tema di prevenzione del rischio Gas Radon, è il D.Lgs. 101/2020.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
39 di 82 Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon si deve fare riferimento alle linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon negli ambienti indoor di cui al Decreto 12678 del 21/12/2011; in particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.),
l gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA). Le linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon negli ambienti indoor debbono essere applicate anche in caso di ristrutturazione di edifici
ART. 56 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE
zione delle esposizioni al gas radon negli ambienti indoor debbono essere applicate anche in caso di ristrutturazione di edifici esistenti che riguardino i locali seminterrati ed interrati. 7. Per l’uso a scopo lavorativo dei locali seminterrati e sotterranei deve essere rilasciata, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 81/2008, autorizzazione in deroga da parte dell’ATS di Brescia - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. ART. 56 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE
ART. 56 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE
e dell’ATS di Brescia - Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro. ART. 56 ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE NATURALE
- L’utilizzo della ventilazione naturale deve essere considerato elemento fondamentale in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria.
- Le modalità con cui perseguire tale obiettivo dipendono dal tipo e dal numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.
obiettivo dipendono dal tipo e dal numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi. 3. In interventi di nuova edificazione è necessario prevedere doppio riscontro d’aria e assicurate le superfici finestrate apribili nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento. 4. Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente ed i locali accessori (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di illuminazione e aerazione
e permanente ed i locali accessori (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni) devono usufruire di illuminazione e aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi esterni liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aero-illuminanti di cui al successivo comma 13. 5. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte, per gli edifici esistenti, quando vengono assicurate aerazione diretta per ogni unità abitativa e aerazione indiretta
ddisfatte, per gli edifici esistenti, quando vengono assicurate aerazione diretta per ogni unità abitativa e aerazione indiretta per gli spazi di servizio. 6. L’aerazione diretta deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l’esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera. 7. Per la verifica e il calcolo della ventilazione naturale vengono convenzionalmente
le presenza di apparecchi a fiamma libera. 7. Per la verifica e il calcolo della ventilazione naturale vengono convenzionalmente considerate le parti apribili dei serramenti al lordo dei telai. Sono escluse dal calcolo le porte di accesso alle unità immobiliari, se non a diretto contatto con l’esterno dell’edificio e dotate di opportune parti apribili, ad eccezione dei locali adibiti ad attività commerciali aperte al pubblico dove è possibile introdurre la ventilazione meccanica a integrazione
i locali adibiti ad attività commerciali aperte al pubblico dove è possibile introdurre la ventilazione meccanica a integrazione della ventilazione naturale. 8. Nel caso di serramenti con tipo di apertura diversa da quella a battente - ad esempio vasistas, con ante scorrevoli - e che comunque non permettono l’apertura dell’intero vano finestra, sarà considerata la superficie effettivamente utile all’areazione del locale.
n permettono l’apertura dell’intero vano finestra, sarà considerata la superficie effettivamente utile all’areazione del locale. 9. Di seguito si riportano alcune tipologie - esemplificative ma non esaustive- di apertura del serramento e i relativi apporti della superficie utile aerante:COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 40 di 82 10. Il servizio igienico principale deve essere aero illuminato naturalmente, deve essere fornito di finestra con superficie apribile non inferiore a mq. 0.50. Possono usufruire della sola aero illuminazione artificiale i bagni secondari (rif. DGR n.6/46917 del 03.12.1999 art.122-123-124). 11. I rapporti aero illuminanti devono prioritariamente essere soddisfatti comunque attraverso finestrature verticali.
123-124). 11. I rapporti aero illuminanti devono prioritariamente essere soddisfatti comunque attraverso finestrature verticali. 12. Le aperture zenitali possono essere ricomprese nel calcolo del rapporto illuminante quale sistema integrativo per il raggiungimento del requisito minimo dell’illuminazione per non più del 30% negli spazi di abitazione (DGR n.6/46917 del 3.12.1999, art.124). 13. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non
.6/46917 del 3.12.1999, art.124). 13. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018 misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad una altezza di metri 0,90 dal pavimento. Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
erficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. 14. Per i locali la cui profondità supera di 2,5 volte l’altezza del voltino della finestra misurata dal pavimento, la superficie utile finestrata deve essere incrementata fino al 15% della superficie di pavimento; in ogni caso la profondità non può superare di 3,5 volte l’altezza del voltino.
ntata fino al 15% della superficie di pavimento; in ogni caso la profondità non può superare di 3,5 volte l’altezza del voltino. 15. In presenza di una divisoria interna al locale, oltre al rispetto dei rapporti di cui ai commi precedenti, è necessario garantire un’apertura tra le due parti di superficie non inferiore ad 1/4 della superficie del pavimento del locale con le aperture minori. Qualora tale requisito non sia possibile è necessario provvedere a garantire la salubrità dei locali
ale con le aperture minori. Qualora tale requisito non sia possibile è necessario provvedere a garantire la salubrità dei locali mediante un sistema di ventilazione meccanica controllata.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 57 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
41 di 82 ART. 57 VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA
- In assenza della possibilità di ricorrere alla ventilazione naturale, nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m. 10 o superficie non inferiore a mq 20, indipendentemente dalla presenza d’interruzioni deve essere assicurata una adeguata ventilazione forzata che assicuri il ricambio e la presenza dell’aria, con un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,3 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da
UNI 10339.
a dell’aria, con un ricambio d'aria medio giornaliero pari a 0,3 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, in ottemperanza al DPR 59/09 che ha sancito l'obbligo di applicare le UNI TS 11300, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339. 2. Gli spazi di servizio, quali bagno secondario, lavanderia, spogliatoio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, devono essere serviti da idonea canna di
ndario, lavanderia, spogliatoio ove sia prevista permanenza anche saltuaria di persone, devono essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato. Nei nuovi interventi è richiesto un impianto ad espulsione continua. 3. Nei servizi igienici ciechi l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione
sicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente, con comando automatico adeguatamente temporizzato, per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. 4. La progettazione e le verifiche di funzionamento degli impianti di cui al presente articolo dovranno essere integrate nell’ambito del processo di certificazione energetica secondo i criteri emanati da Regione Lombardia.
dovranno essere integrate nell’ambito del processo di certificazione energetica secondo i criteri emanati da Regione Lombardia. ART. 57bis RUMORE AMBIENTALE
- Per le specifiche progettuali relative agli aspetti del rumore ambientale, così come definito da D.P.C.M. 01 marzo 1991, L. 447/1995, L.R. 13/2001, si rimanda a quanto disposto dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e dalla normativa vigente. ART. 57ter INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
osto dalla zonizzazione acustica del territorio comunale e dalla normativa vigente. ART. 57ter INVARIANZA IDRAULICA E IDROLOGICA
- Ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005 si definiscono:
- invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione;
- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso
lle preesistenti all'urbanizzazione;
- invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.
- I principi di invarianza idraulica e idrologica si applicano agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001 e a tutti gli interventi che
o agli interventi edilizi definiti dall'articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 380/2001 e a tutti gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all'urbanizzazione, secondo quanto specificato nel regolamento regionale di cui al comma 3. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi.
i al comma 3. Sono compresi gli interventi relativi alle infrastrutture stradali e autostradali e loro pertinenze e i parcheggi. 3. Il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica deve essere ottenuto secondo i criteri e i metodi stabiliti dal RR 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii. ART. 57quater NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
- Il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche, qualora contrastante, costituisce
E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
E COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE
- Il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche, qualora contrastante, costituisce implicitamente deroga alle disposizioni del presente regolamento edilizio.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 42 di 82 ART. 57quinquies REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI
- Per le disposizioni concernenti i requisiti acustici passivi degli edifici si richiama la normativa nazionale e regionale vigente in materia. ART. 57sexies INAGIBILITÀ DEGLI EDIFICI
- Il Sindaco, o il dirigente da lui delegato, può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso, con permanenza di persone, per motivi di igiene. Un edificio, o parte di esso, dichiarato
inagibile un edificio o parte di esso, con permanenza di persone, per motivi di igiene. Un edificio, o parte di esso, dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco, o del dirigente da lui delegato, e non potrà essere rioccupato se non dopo risoluzione ed eliminazione delle cause di inagibilità attestate mediante relazione tecnica asseverata di avvenuta risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi. ART. 57septies IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
lazione tecnica asseverata di avvenuta risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi. ART. 57septies IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
- L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire la possibilità di ottenere, anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell’area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C). Nei locali di servizio si deve poter raggiungere la temperatura minima di 21°C; in tutti gli altri ambienti la temperatura non può superare comunque i 21°C.
ve poter raggiungere la temperatura minima di 21°C; in tutti gli altri ambienti la temperatura non può superare comunque i 21°C. Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo nei vari locali, misurandola ad almeno m. 1,20 di distanza dalla fonte di calore. La differenza di temperatura all’interno di ciascun locale a m. 1,20 dalle aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a + o - 1,5°C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza.
e aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a + o - 1,5°C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza. ART. 57octies IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE 57octies.1 Caratteristiche degli impianti
- Gli impianti di condizionamento dell’aria e di ventilazione devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
idrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche: a) I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria; b) la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti
a idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia la possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento; c) la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2. Gli impianti di condizionamento
persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. 2. Gli impianti di condizionamento devono assicurare anche una temperatura di 20±1°C con U.R. di 40-60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7°C. Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per
a ed esterna non inferiore a 7°C. Sono fatte salve diverse disposizioni dell’Autorità Sanitaria, con particolare riferimento per gli ambienti pubblici, commerciali, luoghi di lavoro, etc.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
43 di 82 57octies.2 Prese di aria esterna
- Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m. 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili e ad almeno m. 6 se su spazi pubblici.
- La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento. ART. 57nonies CANNE FUMARIE E COMIGNOLI 57nonies.1 Canne fumarie e di esalazione
purezza dell’aria usata per il condizionamento. ART. 57nonies CANNE FUMARIE E COMIGNOLI 57nonies.1 Canne fumarie e di esalazione
- Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari.
- Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni,
l’allontanamento di odori, vapori e fumane. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie. 3. Tutti i focolari siano essi alimentati con combustibile solido, liquido o gassoso, devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo. 4. È vietato l’utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi
l tetto con apposito fumaiolo. 4. È vietato l’utilizzo di aspiratori meccanici quando nel locale siano installati più apparecchi a combustione o vi siano aperture di condotti secondari di canne collettive non sigillate. 5. È vietata l’installazione di aspiratori meccanici nei condotti secondari delle canne collettive. 6. L’eventuale utilizzo di aspiratori meccanici verso l’esterno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad
terno (ventola) può essere consentito solo quando vi sia la comprovata impossibilità di installare una idonea cappa collegata ad una canna di esalazione. 7. Il dimensionamento (diametro o sezioni interne) delle canne fumarle o di esalazione è calcolato tenendo conto della loro altezza e delle portate termiche complessive massime collegate. 8. Nel caso di apparecchi alimentati a gas, con combustione atmosferica o meccanica
Sezione i
tate termiche complessive massime collegate. 8. Nel caso di apparecchi alimentati a gas, con combustione atmosferica o meccanica (esclusi quelli a combustione pressurizzata), la sezione o diametro interno è indicata nella tabella seguente: Altezza in metri delle canne fumarie (collegamenti esclusi) Canne cilindriche Canne rettangolari o quadrate h < 10 10 <= h <= 20 h > 20 Diametro interno cm Sezione interna cm 2 Sezione interna cm 2 Portate termiche Kcal/h fino a 25.000 fino a 30.000 fino a 40.000
Sezione i
Diametro interno cm Sezione interna cm 2 Sezione interna cm 2 Portate termiche Kcal/h fino a 25.000 fino a 30.000 fino a 40.000 fino a 50.000 fino a 60.000 fino a 70.000 fino a 80.000 fino a 100.000 fino a 120.000 fino a 140.000 fino a 160.000 fino a 25.000 fino a 30.000 fino a 40.000 fino a 60.000 fino a 80.000 fino a 105.000 fino a 125.000 fino a 155.000 fino a 180.000 fino a 200.000 fino a 240.000 fino a 25.000 fino a 40.000 fino a 60.000 fino a 80.000 fino a 105.000 fino a 125.000 fino a 155.000
no a 200.000 fino a 240.000 fino a 25.000 fino a 40.000 fino a 60.000 fino a 80.000 fino a 105.000 fino a 125.000 fino a 155.000 fino a 180.000 fino a 213.000 fino a 259.000 fino a 300.000 10,0 11,0 12,5 14,0 15,0 17,0 18,0 20,0 22,0 24,0 26,0 79 95 123 154 189 226 255 314 380 452 531 87 105 125 169 208 249 280 345 418 497 584 Per portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di: 3,5 cm 2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m;
er portate termiche maggiori si deve adottare una sezione circolare di: 3,5 cm 2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 m; 2,5 cm 2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 10 e 20 m; 2,0 cm 2 ogni 1.000 Kcal/h per altezze h minori di 20 m.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 44 di 82 9. Le canne devono essere di materiale impermeabile resistenti alla temperatura dei prodotti della combustione ed alle loro condensazioni, di sufficiente resistenza meccanica, di buona conducibilità termica e coibentata all’esterno. 10. Devono avere un andamento il più possibile verticale e devono essere predisposte in modo da renderne facile la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione.
la periodica pulizia; le canne fumarie, a questo scopo devono avere sia alla base sia alla sommità delle bocchette di ispezione. 11. Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l’aria esterna solo nella parte superiore per evitare il raffreddamento della canna stessa. 12. Le canne fumarle singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di
evitare il raffreddamento della canna stessa. 12. Le canne fumarle singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all’interno della canna fumaria onde evitare l’ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L’immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm. dalla base della canna. 13. Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione
i almeno 50 cm. dalla base della canna. 13. Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili:
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura.
pianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile;
- o solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura. Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145° misurato nel settore circolare superiore. Nel caso di utenze all’ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell’orifizio del camino.
ttore circolare superiore. Nel caso di utenze all’ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell’orifizio del camino. Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione. Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori;
i otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo. 57nonies.2 Comignoli
- Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm. 100, misurate a valle, rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri
te di cm. 100, misurate a valle, rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 8 m., le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 100 cm. del colmo del tetto. 2. In ogni caso restano fatte salve le disposizioni di cui al punto 6.15 dell’art. 6 del D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici. In tali impianti di capacità termica superiore
ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECIT
o 6.15 dell’art. 6 del D.P.R. 1391 del 22 dicembre 1970 per gli impianti termici. In tali impianti di capacità termica superiore a 30.000 Kcal/ora, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, le bocche dei camini devono risultare più alte di 1 mt. dal colmo del tetto e dei parapetti e qualunque altro ostacolo o strutture distante meno di 10 mt. ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO - SALE SCOMMESSE
ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECIT
tture distante meno di 10 mt. ART. 58 SALE DA GIOCO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHI PER IL GIOCO D'AZZARDO LECITO - SALE SCOMMESSE
- In attuazione della L.R. n. 8 del 21/10/2013, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da gioco d'azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco
a gioco d'azzardo patologico, è vietata l’apertura di sale pubbliche da gioco e la nuova collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza inferiore a cinquecento metri daCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
45 di 82 istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori. 2. Tale distanza è calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale.
raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile, ovvero un raggio di 500 metri dall’ingresso considerato come principale. 3. I locali destinati alle sale giochi devono avere accesso al piano terreno, direttamente prospicienti la strada, ad eccezione di quelli all’interno di centri commerciali di grande e media struttura di vendita con connaturata attività di concorsi pronostici, lotterie e giochi: per queste ultime attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento
concorsi pronostici, lotterie e giochi: per queste ultime attività dovrà essere predisposto e reso evidente apposito regolamento a tutela dei minori e a prevenzione di situazioni patologiche. 4. In nessun caso è consentita l'installazione degli apparecchi da gioco all'esterno dei locali o fuori dalle aree destinate all'attività di sala giochi. 5. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l’insegna o comunque per l’identificazione
nate all'attività di sala giochi. 5. È fatto divieto di utilizzo, per quanto riguarda l’insegna o comunque per l’identificazione della sala giochi, del termine di “Casinò” o di altre definizioni che possano richiamare il gioco d’azzardo o costituiscano incitamento al gioco ovvero esaltazione della sua pratica. 6. L’apertura delle sale scommesse di cui all’art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente Articolo per le sale gioco.
DI ANIMALI
i all’art. 88 del T.U.L.P.S. è parimenti soggetta alle disposizioni e modalità previste dal presente Articolo per le sale gioco. ART. 58bis REQUISITI SPECIFICI DEGLI EDIFICI RURALI E DEI LUOGHI ADIBITI A DETENZIONE DI ANIMALI 58bis.1 Definizioni e norme generali
- Per edifici rurali si intendono le costruzioni destinate ad abitazione dei conduttori agricoli nonché quelle per il normale funzionamento dell’azienda agricola e comunque come previste e definite dall’art. 59 della L.R. 12/05.
ché quelle per il normale funzionamento dell’azienda agricola e comunque come previste e definite dall’art. 59 della L.R. 12/05. 58bis.2 Norme generali comuni
- Fermo restando quanto specificato ai successivi articoli, nella costruzione di case rurali devono essere attuati i migliori accorgimenti tecnici allo scopo di separare convenientemente la parte residenziale da quella aziendale.
- Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e
residenziale da quella aziendale. 2. Le costruzioni destinate ad abitazione, attività agrituristica, ricoveri per il bestiame e trasformazione dei prodotti agricoli devono essere dotati di acqua dichiarata potabile. 3. Nei casi in cui non sia disponibile acqua proveniente dall’acquedotto pubblico, l’approvvigionamento idrico dovrà essere assicurato da sorgente o pozzo privati, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo presso laboratori pubblici o
rato da sorgente o pozzo privati, la cui acqua andrà sottoposta a cura del proprietario a controllo presso laboratori pubblici o accreditati con la periodicità stabilita dalla Agenzia di Tutela della Salute (ATS). 4. I pozzi e le sorgenti private dovranno essere convenientemente protetti da possibili fonti di inquinamento. 5. Gli scarichi delle acque meteoriche, delle acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all’azienda agricola dovranno essere conformi alla
e acque nere nonché gli scarichi di eventuali processi di lavorazione annessi all’azienda agricola dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia. 6. L’utilizzo dei reflui zootecnici a scopo agronomico potrà essere consentito soltanto se conforme alla normativa vigente. 58bis.3 Norme e caratteristiche generali delle costruzioni destinate ad abitazione
- La costruzione, la variazione di destinazione d’uso, la ristrutturazione e l’adeguamento
costruzioni destinate ad abitazione
- La costruzione, la variazione di destinazione d’uso, la ristrutturazione e l’adeguamento sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentito il parere delle competenti autorità sanitarie.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 46 di 82 2. Gli spazi delle abitazioni anche esistenti non devono comunicare con le stalle e altri ricoveri per animali e non devono avere aperture fenestrate sulla stessa facciata a distanza inferiore a m.3 misurati in linea orizzontale. 3. Non è consentito destinare a spazi di abitazione i locali soprastanti i ricoveri per animali. 4. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme
soprastanti i ricoveri per animali. 4. Le costruzioni rurali, per la parte adibita ad abitazione, sono soggette a tutte le norme relative ai fabbricati di civile abitazione contenute nel presente regolamento. 5. I luoghi di conservazione delle derrate alimentari devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia con aperture di areazione dotate di sistemi di protezione per la difesa da roditori ed insetti (reticelle).
difesi dalla pioggia con aperture di areazione dotate di sistemi di protezione per la difesa da roditori ed insetti (reticelle). 6. È vietato conservare nei luoghi di deposito e di conservazione delle derrate alimentari, anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi. 7. I cortili e le aie annessi alle case rurali, devono essere sistemati in modo da evitare impaludamenti in prossimità della casa. 58bis.4 Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di
impaludamenti in prossimità della casa. 58bis.4 Norme e caratteristiche generali dei ricoveri per animali e per le strutture di servizio connesse all’attività agricola
- La costruzione, la variazione di destinazione d’uso, l’ampliamento, la ricostruzione, la ristrutturazione e l’adeguamento, il restauro e il risanamento conservativo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentiti i pareri,
sanamento conservativo sono soggetti ad approvazione da parte del Responsabile del procedimento che li concede sentiti i pareri, espressi anche congiuntamente, dalle autorità sanitarie e veterinarie di riferimento che si dovrà esprimere sulla idoneità come ricovero, anche ai fini della profilassi delle malattie diffusive degli animali e del benessere delle specie allevate. a) Ricoveri per animali Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in
specie allevate. a) Ricoveri per animali Fermi restando i requisiti specifici fissati dal regolamento di polizia veterinaria, in relazione alle esigenze e al tipo di allevamento praticato, e al rispetto, per i casi previsti, della normativa in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, i ricoveri per gli animali, ivi compresi quelli a carattere familiare, oltre al rispetto di quanto previsto ai punti 58bis.2 e 58bis.3, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati,
familiare, oltre al rispetto di quanto previsto ai punti 58bis.2 e 58bis.3, devono essere sufficientemente aerati ed illuminati, approvvigionati di acqua potabile e devono essere agevolmente pulibili, lavabili e disinfettabili, nonché provvisti di adeguate protezioni contro insetti e roditori. Per i soli locali destinati alla stabulazione in presenza di aperture fenestrate apribili il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in
esenza di aperture fenestrate apribili il rapporto aerante ed illuminante minimo da garantire è pari ad 1/12 della superficie in pianta del locale, salvo altre indicazioni fornite dal Servizio di Medicina Veterinaria. Le strutture di ricovero di bestiame devono essere dotate di idonei sistemi di raccolta, maturazione, stoccaggio, trasporto e smaltimento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni
mento di liquami e letame nel rispetto della normativa vigente e delle norme tecniche generali per lo stoccaggio delle deiezioni animali previste dalla D.g.r. 14.09.2011- n. IX/2208 e ss.mm.ii. Le acque meteoriche decadenti da coperture e superfici scolanti devono essere separate dal circuito dei liquami ed allontanate nel rispetto delle norme vigenti. La distanza dei recinti all’aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi
te nel rispetto delle norme vigenti. La distanza dei recinti all’aperto dalla porzione abitativa deve rispettare i limiti minimi stabiliti nelle Norme Tecniche di Attuazione del PGT, ad eccezione del pascolo brado, dell’alpeggio e delle situazioni temporanee, con permanenze non superiori a 15 giorni ed a condizione che non rechino inconvenienti igienico sanitari. I recinti all’aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami.
cinti all’aperto, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami. Le stalle per bovini ed equini adibite a più di due capi devono essere dotate di concimaia ai sensi dell’art.233 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265. Per quanto riguarda l’allevamento di animali destinati alla produzione di latte, i locali
t.233 del R.D. 27 luglio 1934, n.1265. Per quanto riguarda l’allevamento di animali destinati alla produzione di latte, i locali utilizzati per la mungitura e il magazzinaggio latte devono essere conformi a quantoCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
47 di 82 stabilito dagli allegati al REG.CE 852/2004 o sue successive modifiche, e trattandosi di luoghi di lavoro, debbono anche rispettare le norme vigenti a tutela dei lavoratori ed in particolare :
- la ventilazione e la illuminazione dei locali di nuova realizzazione dove si effettua la mungitura o il latte viene manipolato sono giudicabili adeguate in presenza di aperture fenestrate di dimensioni non inferiori ad 1/8 complessivo della superficie in pianta del locale;
deguate in presenza di aperture fenestrate di dimensioni non inferiori ad 1/8 complessivo della superficie in pianta del locale;
- per gli addetti devono essere realizzati servizi igienici e uno spogliatoio apposito, adiacente alla sala mungitura, completo di lavabo e doccia, avente le stesse caratteristiche previste dal D.Lgs. 81/2008. In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la
atteristiche previste dal D.Lgs. 81/2008. In presenza di approvvigionamenti idropotabili privati e non di pubblico interesse, la realizzazione di stalle che non abbiano stoccaggio sottogrigliato è subordinata al vincolo imposto dalla estensione dell’area di tutela assoluta del punto di captazione, così come definita dal D.Lgs. n.152/2006, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. b) Strutture di servizio connesse all’attività.
al D.Lgs. n.152/2006, pari ad almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione. b) Strutture di servizio connesse all’attività.
- locali per lavorazioni e depositi, come definiti nel REG.CE 852/2004: i locali dell’edificio rurale adibiti a manipolazioni di prodotti derivanti dall’attività dell’azienda agricola o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono.
o ad operazioni ad essa connesse, devono assicurare i requisiti igienici previsti per le specifiche attività che vi si svolgono. Qualora dette attività comportino una modificazione negativa dell’aria confinata, i locali in cui si svolgono dovranno essere convenientemente separati dai locali di abitazione prevedendone, se necessario, la ubicazione in un corpo di fabbrica separato. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall’attività agricola e
azione in un corpo di fabbrica separato. I luoghi di deposito e di conservazione dei prodotti derivanti dall’attività agricola e zootecnica devono essere asciutti, ben areati, difesi dalla pioggia, avere pavimenti realizzati con materiali facilmente lavabili e disinfettabili ed essere dotati di sistemi di protezione e difesa dalla penetrazione di roditori ed insetti. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.
azione di roditori ed insetti. In tali ambienti è vietato conservare anticrittogamici, insetticidi, erbicidi ed altri pesticidi.
- depositi e silos per lo stoccaggio di trinciati di mais o altro vegetale fermentante: i depositi di sostanze che possono emanare odori molesti (mangimi, insilati ecc.) devono essere ubicati a non meno di 50 metri dalle case sparse altrui e dal confine delle aree residenziali, commerciali , terziarie, e a non meno di 20 metri dall’abitazione
alle case sparse altrui e dal confine delle aree residenziali, commerciali , terziarie, e a non meno di 20 metri dall’abitazione del conduttore del fondo, fatte salve le situazioni esistenti ed a condizione che non si concretizzino situazioni di pregiudizio igienico sanitario. I silos devono essere dotati di platea realizzata in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà
in materiale impermeabile con pozzetto a tenuta per la raccolta del colaticcio prodotto dalla fermentazione. Il colaticcio dovrà essere inviato ad uno stoccaggio idoneo, che potrà essere lo stesso previsto per lo stoccaggio dei liquami zootecnici, opportunamente aumentato di volume, e dovrà essere smaltito nel rispetto della normativa vigente. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed
o nel rispetto della normativa vigente. I silos, in relazione al tipo di materiale stoccato, devono essere provvisti di mezzi ed impianti per la prevenzione incendi, per la protezione contro le scariche atmosferiche e devono garantire la sicurezza nel loro utilizzo, in osservanza delle norme antinfortunistiche. Deve essere altresì posta la possibilità dell’esecuzione di efficaci interventi di disinfestazione programmati o di emergenza.
- concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali:
interventi di disinfestazione programmati o di emergenza.
- concimaie, vasche e lagune per la raccolta delle deiezioni animali: fatto salvo quanto definito ai commi successivi le distanze minime stabilite per la realizzazione di nuovi stoccaggi delle deiezioni animali o di ampliamenti e ristrutturazioni degli esistenti, dal limite esterno delle zone edificate e/o di espansioneCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 48 di 82 dei comuni a destinazione residenziale, commerciale e ad attività terziaria, nonché dalle case sparse altrui sono le stesse previste per le stalle (punto 3.10.5) Le distanze dai corsi d’acqua superficiali significativi, dai corsi d’acqua non significativi e dall’arenile lacuale non potranno essere inferiori a quelle stabilite dalla D.G.r. 14.09.2011- n. IX/2208. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno
inferiori a quelle stabilite dalla D.G.r. 14.09.2011- n. IX/2208. Le distanze dai punti di captazione di acqua potabile dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente in materia. Per le strutture produttive esistenti, nel caso sia necessaria la realizzazione di concimaie o vasche liquami per adeguare gli stoccaggi, e sia comprovata l’impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse
deguare gli stoccaggi, e sia comprovata l’impossibilità di rispettare le distanze di cui sopra, è ammessa una deroga alle stesse con la sola eccezione delle distanze dalle abitazioni di terzi che debbono comunque essere rispettate con l’obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie. La deroga verrà concessa dal Comune attraverso i propri organi interni. Fatto salvo quanto sopra precisato, per gli allevamenti esistenti posti a distanze
al Comune attraverso i propri organi interni. Fatto salvo quanto sopra precisato, per gli allevamenti esistenti posti a distanze inferiori a quelle sopradette, è ammessa la sola manutenzione ordinaria e straordinaria delle vasche di stoccaggio senza variazione del numero dei capi e della specie allevata con l’obbligo di adozione di sistemi di abbattimento delle molestie Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti
sistemi di abbattimento delle molestie Le concimaie, le vasche, ed in genere tutti i serbatoi di raccolta di liquami provenienti dalla attività zootecnica devono essere realizzati con materiale impermeabile. Le vasche parzialmente o totalmente interrate saranno consentite in cemento armato, o comunque in materiale impermeabile, con una distanza tra il fondo e il massimo livello di escursione della falda acquifera non inferiore a m. 1,50 risultante dalla lettura piezometrica della falda.
l massimo livello di escursione della falda acquifera non inferiore a m. 1,50 risultante dalla lettura piezometrica della falda. Nel caso la realizzazione delle vasche interrate, anche soltanto parzialmente, rappresentasse un rischio di inquinamento per la falda acquifera, sarà ammessa la sola realizzazione di vasche fuori terra in cemento armato o comunque in altro materiale impermeabile. Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti
unque in altro materiale impermeabile. Per il recapito finale del materiale stoccato dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di allontanamento dei reflui zootecnici. Per i centri aziendali posti in essere dopo il 17.11.2003, le strutture e i sistemi di stoccaggio di cui al comma precedente, non possono essere ammessi se realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento , pubbliche o private di interesse
on possono essere ammessi se realizzati in area di rispetto delle fonti di approvvigionamento , pubbliche o private di interesse pubblico, per uso potabile o utilizzate da imprese alimentari per incorporazione o contatto con prodotti alimentari destinati al consumo umano. Le nuove strutture di stoccaggio dei reflui dovranno comunque rispettare anche nel caso di pozzi privati non definiti di pubblico interesse, oltre alla fascia di tutela
lui dovranno comunque rispettare anche nel caso di pozzi privati non definiti di pubblico interesse, oltre alla fascia di tutela assoluta, una distanza minima tale da non interferire sulla qualità dell’acqua captata per l’approvvigionamento idropotabile . Non è consentita la realizzazione e l’attivazione di nuovi punti di captazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti.
aptazione di acque ad uso potabile la cui area di rispetto venga ad interessare strutture e sistemi di stoccaggio già esistenti. Le caratteristiche delle strutture per lo stoccaggio dei reflui sono quelle indicate dalla D.G.r. 14.09.2011- n. IX/2208 e ss.mm.ii.
- abbeveratoi, vasche per il lavaggio: eventuali abbeveratoi e vasche per il lavaggio in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere
o in genere devono essere dotati di condotti di scarico con recapito conforme alla normativa vigente; devono in ogni caso essere evitati impaludamenti o ristagni delle acque.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico
49 di 82 Capo II - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico ART. 59 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
- Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti
nel rispetto del contesto urbano che consentano facili operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici. 2. Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico laddove non diversamente specificato devono essere trattati in superficie con l’utilizzo di materiali tradizionali e con particolare attenzione alla valorizzazione degli aspetti paesistici, paesaggistici e materici di cui al PTRA della Franciacorta.
particolare attenzione alla valorizzazione degli aspetti paesistici, paesaggistici e materici di cui al PTRA della Franciacorta. 3. Nei progetti che riguardano la ripavimentazione di spazi pubblici si dovranno utilizzare materiali compatibili con il singolo contesto architettonico, privilegiando obiettivi di riordino gerarchico dei diversi fruitori quali pedoni, biciclette, automobilisti, trasporto pubblico, trasporto merci, evitando il più possibile l’uso di asfalto.
uitori quali pedoni, biciclette, automobilisti, trasporto pubblico, trasporto merci, evitando il più possibile l’uso di asfalto. 4. Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 5. È vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere
li da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. 6. I parcheggi pubblici di nuova realizzazione dovranno essere adeguatamente alberati al fine di favorirne l’adeguato inserimento armonico nel contesto urbano di riferimento.
ART. 60 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI
dovranno essere adeguatamente alberati al fine di favorirne l’adeguato inserimento armonico nel contesto urbano di riferimento. ART. 60 INSEGNE E MEZZI PUBBLICITARI
- Manifesti, cartelli pubblicitari ed altre affissioni murali, da considerarsi parte integrante del disegno della città, e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti.
i luoghi, sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti. 2. L’installazione d’insegne e mezzi pubblicitari nelle aree adiacenti alla viabilità non dovrà essere in contrasto con i disposti del Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e attuazione, della Legge Regionale n.17/2000, della Legge 175/92 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate) nonché di eventuali ulteriori norme e
7/2000, della Legge 175/92 in materia di pubblicità per le attività sanitarie autorizzate) nonché di eventuali ulteriori norme e disposizioni di legge nazionali e regionali eventualmente sopravvenute. 3. I progetti che riguardano o comprendono l’installazione d’insegne e mezzi pubblicitari in centro storico e nelle aree adiacenti alla viabilità esterna al tessuto urbano consolidato e di collegamento tra i comuni di cui al PTRA della Franciacorta dovranno essere sempre
tà esterna al tessuto urbano consolidato e di collegamento tra i comuni di cui al PTRA della Franciacorta dovranno essere sempre oggetto di valutazione da parte della Commissione di Paesaggio. 4. I progetti che riguardano o comprendono l’installazione d’insegne e mezzi pubblicitari dovranno essere compatibili con l’intorno ed oggetto di valutazione da parte della Commissione di Paesaggio solo qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, o disposizioni normative lo impongano.
missione di Paesaggio solo qualora il responsabile del procedimento lo ritenga opportuno, o disposizioni normative lo impongano. 5. L’Amministrazione comunale con il supporto della Commissione del Paesaggio potrà considerare i progetti d’installazione di cartelloni pubblicitari temporanei quando questi siano a carico dei privati che si accollano congiuntamente l’onere di riqualificare spazi
pubblicitari temporanei quando questi siano a carico dei privati che si accollano congiuntamente l’onere di riqualificare spazi pubblici prospicienti o facciate di stabili degradati in accordo con i proprietari degli stessi.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 50 di 82 6. L’installazione di insegne e mezzi pubblicitari non dovrà inoltre costituire in alcun modo ostacolo alla normale deambulazione né, in alcun modo, barriera architettonica o pregiudizio alla sicurezza stradale. 60.1 Insegne di esercizio
- Le insegne di esercizio possono essere installate esclusivamente nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
ossono essere installate esclusivamente nella sede dell’attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie alla stessa. 2. Le insegne di esercizio devono essere progettate coerentemente (per tipologia, materiali e colori) con il prospetto dell'intero edificio e con le caratteristiche storiche dei contesti edilizi ed urbanistici. Se più insegne sono posizionate sulla medesima unità edilizia o sul medesimo fronte stradale esse devono conformarsi in modo omogeneo.
insegne sono posizionate sulla medesima unità edilizia o sul medesimo fronte stradale esse devono conformarsi in modo omogeneo. 3. Le insegne possono essere collocate all'interno delle vetrine, o degli eventuali sopraluce, ubicate ai piani terra. 4. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione sono consentite esclusivamente: a) insegne a pannello, realizzate su lastre piene verniciate a smalto b) insegne a muro, realizzate direttamente su intonaco di facciata, mediante graffito o pitturazione;
piene verniciate a smalto b) insegne a muro, realizzate direttamente su intonaco di facciata, mediante graffito o pitturazione; c) insegne metalliche costituite da caratteri singoli separati; L’illuminazione delle insegne deve avvenire dall’alto verso il basso, mediante l’impiego di proiettori di piccole dimensioni, con cono di luce limitato alla sola superficie dell’insegna, senza sovrapporsi all’illuminazione pubblica; sono consentite insegne a illuminazione
imitato alla sola superficie dell’insegna, senza sovrapporsi all’illuminazione pubblica; sono consentite insegne a illuminazione riflessa (effetto controluce), con le scritte costituite da lettere opache su sfondo retrostante della facciata illuminato. 5. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione non sono ammesse insegne commerciali e scritte pubblicitarie a bandiera, ad eccezione di quelle per le attività di pubblica utilità che devono comunque limitare la luminosità notturna.
arie a bandiera, ad eccezione di quelle per le attività di pubblica utilità che devono comunque limitare la luminosità notturna. 6. Le insegne a totem sono ammesse esclusivamente nelle aree P1, P2 e C2 come individuate dallo strumento urbanistico comunale, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio. 60.2 Vetrine
- Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi
per il Paesaggio. 60.2 Vetrine
- Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante.
- Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le proporzioni delle aperture esistenti sul prospetto dell’edificio interessato nonché rispettare eventuali allineamenti verticali e orizzontali.
lle aperture esistenti sul prospetto dell’edificio interessato nonché rispettare eventuali allineamenti verticali e orizzontali. 3. La vetrina può essere dotata di serrande in metallo a maglia aperta, tale da facilitare l’introspezione del negozio. 4. L’apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. 5. Le vetrofanie possono essere collocate all'interno delle vetrine, o degli eventuali sopraluce,
nenti all'attività esercitata. 5. Le vetrofanie possono essere collocate all'interno delle vetrine, o degli eventuali sopraluce, ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. 6. La superficie occupata dalla vetrofania non deve superare il 50% della superficie della vetrina. 60.3 Tende
- Le tende esterne devono risultare in armonia con l’edificio e il suo intorno, devono essere
erficie della vetrina. 60.3 Tende
- Le tende esterne devono risultare in armonia con l’edificio e il suo intorno, devono essere omogenee per ogni edificio, nella forma, nel tipo, nel colore e nel materiale utilizzato e, laCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
51 di 82 loro applicazione deve rispettare gli elementi di carattere architettonico presenti, quali modanature, cornici di porte o altre partiture o elementi decorativi di facciata. 2. Le tende aggettanti sul suolo pubblico possono essere installate solo a servizio esclusivo di pubblici esercizi e devono essere dimensionate come la luce netta delle vetrine interessate; non sono ammesse tende singole a riparo di più vetrine o più tende a riparo di una sola vetrina.
etta delle vetrine interessate; non sono ammesse tende singole a riparo di più vetrine o più tende a riparo di una sola vetrina. 3. Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio sottostante. Le tende devono essere poste ad una altezza superiore a 2,20 m misurata dal marciapiede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di 0,50 m rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante.
piede e avere sporgenza massima 1,50 m e comunque inferiore di 0,50 m rispetto alla larghezza dello spazio pedonale sottostante. 4. L’autorizzazione all’installazione delle tende aggettanti su suolo pubblico è subordinata alla prestazione di idonea cauzione, ove prevista, e al pagamento dalla tassa per l’occupazione di suolo pubblico. 60.4 Targhe
- Le targhe professionali che indicano arti, mestieri professioni, associazioni, attività commerciali possono essere affisse nel rispetto dei seguenti criteri:
ndicano arti, mestieri professioni, associazioni, attività commerciali possono essere affisse nel rispetto dei seguenti criteri: a) devono essere collocate in coerenza con le caratteristiche della facciata, senza nascondere o danneggiare gli elementi architettonici dell’edificio e devono essere disposte ordinatamente a lato degli stipiti, opportunamente distaccate da decorazioni e membrature architettoniche; b) non devono superare le dimensioni massime di 0,30 m x 0,40 m; c) non devono essere illuminate;
ART. 61 CHIOSCHI, EDICOLE, PLATEATICI, DEHORS
e membrature architettoniche; b) non devono superare le dimensioni massime di 0,30 m x 0,40 m; c) non devono essere illuminate; d) non devono essere realizzate con vetri a specchio o materiale riflettente. ART. 61 CHIOSCHI, EDICOLE, PLATEATICI, DEHORS
- Chioschi, edicole, plateatici e dehors situati su spazi pubblici e ad uso pubblico anche se di tipo temporaneo e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di
spazi pubblici e ad uso pubblico anche se di tipo temporaneo e provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione, fatte salve le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Spazi e costruzioni di cui al presente articolo, ove non diversamente regolamentato, non possono avere una superficie superiore alla superficie lorda interna del locale di pubblico
non diversamente regolamentato, non possono avere una superficie superiore alla superficie lorda interna del locale di pubblico esercizio al quale sono annessi e comunque non superiore a 40 mq. Ferma restando tale superficie massima, in occasione della richiesta di concessione, dovrà essere valutata la compatibilità della stessa per consistenza e conformazione, con il contesto nel quale viene inserita. 3. La richiesta di concessione di suolo deve essere presentata al competente ufficio
, con il contesto nel quale viene inserita. 3. La richiesta di concessione di suolo deve essere presentata al competente ufficio comunale corredata dalla seguente documentazione: a) relazione tecnica descrittiva dell'intervento e dell'ambito interessato dalla proposta di occupazione; b) adeguati elaborati grafici, scala 1:100, nei quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che
quali siano opportunamente evidenziati lo stato di fatto dell'area interessata, l'eventuale presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico e/o di passaggi pedonali e/o di chiusini per sottoservizi, il tutto corredato da adeguata documentazione fotografica del luogo. Devono, inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con
inoltre, essere presentati altrettanti elaborati in scala 1:50 nei quali siano indicate le caratteristiche della struttura, con piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta (situazione estiva ed invernale, ove siano previste soluzioni diverse) con la distribuzione degli arredi e con iCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 52 di 82 necessari riferimenti al contesto edificato adiacente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. Gli elaborati devono essere redatti e firmati da tecnico abilitato alla professione; c) indicazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per
di arredo (tavoli, sedie e, se previsti, pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo; d) foto-inserimenti nel contesto nel caso localizzazione nei tessuti storici; e) autorizzazione condominiale o di altri soggetti terzi aventi diritti reali nei casi in cui la struttura venga posta a contatto di un edificio oppure si estenda anche in aree limitrofe
venti diritti reali nei casi in cui la struttura venga posta a contatto di un edificio oppure si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente. Qualora il dehors interessi aree antistanti negozi, aree in corrispondenza di finestre o altri punti luce, aree poste davanti ad ingressi condominiali, aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o
private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve essere prodotto l’assenso scritto dei proprietari e/o degli esercenti e/o dell’amministrazione dello stabile, secondo i soggetti interessati. Nel caso di collocazione nel raggio sferico di 5,00 ml. da finestre di altra proprietà è comunque necessario il nulla osta del proprietario interessato; f) documento previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i.
io il nulla osta del proprietario interessato; f) documento previsionale di impatto acustico ai sensi della L. 447/1995 e s.m.i. rispondente ai criteri indicati dalla D.g.r. 7/8313/2002, firmata digitalmente da un tecnico abilitato alla professione in acustica ambientale o, qualora ne ricorrano le condizioni, autocertificazione di esenzione nei casi previsti dalla D.g.r. X/1217/2014 e dalla D.g.r. n. X/7477 del 4 dicembre 2017; g) autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti;
visti dalla D.g.r. X/1217/2014 e dalla D.g.r. n. X/7477 del 4 dicembre 2017; g) autorizzazione paesaggistica, nei casi previsti; h) attestazione, a firma di tecnico abilitato, circa il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza nelle costruzioni con particolare riferimento alla capacità di resistenza alle azioni degli agenti atmosferici. 61.1 Norme specifiche per i dehors
- Ai fini del presente articolo per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in
Norme specifiche per i dehors
- Ai fini del presente articolo per “dehors” si intende l'insieme degli elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio, insediato in sede fissa.
- Il dehors deve essere caratterizzato da precarietà e facile rimovibilità e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di pubblico esercizio.
rimovibilità e deve essere diretto esclusivamente a soddisfare l'esigenza temporanea legata all'attività di pubblico esercizio. Conseguentemente, esso non può surrogare i requisiti strutturali obbligatori per il locale di pubblico esercizio. 3. Il dehors può essere di tipo: a) aperto: lo spazio occupato senza delimitazioni fisiche che determinino un ambiente circoscritto; b) delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali;
siche che determinino un ambiente circoscritto; b) delimitato: lo spazio occupato con delimitazioni fisiche laterali o frontali; c) coperto: il manufatto coperto formato da un insieme di elementi mobili o smontabili, comunque facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico sulle aree pubbliche, private di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 61.2.
isce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, con le caratteristiche tecniche di cui al successivo articolo 61.2. 4. I dehors devono essere installati in prossimità dell'esercizio di cui costituiscono pertinenza, garantendo la maggiore attiguità possibile. L'occupazione per i dehors, incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione.
incluse le proiezioni al suolo delle sporgenze delle coperture, deve coincidere con le dimensioni dell'area data in concessione. 5. Il dehors deve essere realizzato in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche e deve risultare accessibile alle persone con disabilità e ridotte funzionalità motorie, salvoCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
53 di 82 impossibilità tecniche comprovate, sottoscritte nella relazione dal tecnico abilitato che redige la domanda, da valutarsi dall’ufficio tecnico comunale. 6. Su materiali lapidei o pavimentazioni pregiate il suolo deve essere lasciato a vista; l'uso di pedane è ammesso esclusivamente nei casi in cui sia necessario colmare un dislivello significativo o eliminare barriere architettoniche. 7. Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili,
are barriere architettoniche. 7. Tutti gli elementi che costituiscono il “dehors”, in quanto smontabili o facilmente rimovibili, non devono prevedere alcuna infissione al suolo con opere murarie o cementizie, ma solo ancoraggi mediante zavorrature. Le bullonature sono consentite solo in presenza di pavimentazioni non di pregio e previa dichiarazione tecnica che attesti l’assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura.
gio e previa dichiarazione tecnica che attesti l’assenza di soluzioni alternative atte a garantire la sicurezza della struttura. 8. I manufatti in argomento devono essere staticamente idonei, dimensionati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici. In particolare, per quelli di tipo coperto, è necessario ottemperare agli eventuali adempimenti di legge in materia di sicurezza strutturale. 9. Nel posizionamento dei dehors devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti
n materia di sicurezza strutturale. 9. Nel posizionamento dei dehors devono essere preferibilmente evitate interferenze con reti tecnologiche esistenti. Per quanto riguarda la rete fognaria, nella zona occupata dagli stessi non devono essere presenti fosse biologiche, pozzi neri, fosse settiche e pozzetti di ispezione non forniti di chiusura idraulica. In ogni caso il suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e
suolo deve essere lasciato libero da tutti gli arredi con rimozioni a carico degli esercenti nei casi di modifica, sospensione e revoca della concessione e nel caso in cui debbano effettuarsi interventi manutentivi non realizzabili con soluzioni alternative su impianti, immobili o infrastrutture. 10. Nel caso in cui uno o più lati del manufatto in argomento coincida con pareti finestrate, devono essere rispettati i requisiti di aerazione e illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse.
estrate, devono essere rispettati i requisiti di aerazione e illuminazione dei locali serviti dalle superfici finestrate stesse. 61.2 Norme per un corretto inserimento paesaggistico
- Le costruzioni e gli elementi di arredo non devono alterare i caratteri, gli elementi connotativi e le relazioni tra le diverse parti del tessuto storico meritevoli di conservazione, né essere in contrasto con l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico.
essuto storico meritevoli di conservazione, né essere in contrasto con l'unitarietà morfologica e tipologica del centro storico. 2. L’altezza massima dei chioschi, delle edicole e dei dehors, misurata al colmo della copertura, non può superare i 3 metri. 3. La struttura e la relativa copertura di chioschi, edicole e dehors di tipo coperto deve essere costituita da elementi in metallo di sezioni ridotte, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto, quali antracite, “canna di fucile” o simili.
metallo di sezioni ridotte, il tutto con soluzioni cromatiche adeguate al contesto, quali antracite, “canna di fucile” o simili. Per le coperture in tessuto devono essere usati materiali non lucidi i cui colori, per un corretto inserimento nel contesto, risultino in sintonia con l'assetto cromatico degli edifici adiacenti. 4. Le pedane devono essere realizzate in legno o metallo con superficie antiscivolo. Il colore potrà essere legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna
con superficie antiscivolo. Il colore potrà essere legno naturale con impregnante idrorepellente se in legno, antracite / canna di fucile se in metallo. Lo spessore non potrà superare i 15 cm, salvo esigenze superiori necessarie a garantirne un’adeguata accessibilità alle persone con disabilità o ridotte capacità motorie. 5. Gli elementi di arredo e accessori (tavoli, sedie, poltroncine, panche, fioriere, ecc…) devono garantire un corretto inserimento nel contesto. In particolare, fioriere, panche e altri
roncine, panche, fioriere, ecc…) devono garantire un corretto inserimento nel contesto. In particolare, fioriere, panche e altri elementi di delimitazione dei dehors devono essere in metallo o legno, con finiture e colori coerenti con gli elementi di cui ai precedenti commi 3 e 4. 6. È vietato l’utilizzo di oggetti impropri o non originalmente destinati a tale scopo, quali elementi di arredo o di delimitazione degli spazi.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 54 di 82 ART. 61bis COPERTURE SU AREE PRIVATE AL SERVIZIO DI PUBBLICI ESERCIZI
- Al fine di consentire la completa fruizione delle costruzioni, non sono conteggiate nella SL le coperture di qualsiasi tipo, compreso quelle asportabili stagionalmente o ritraibili, su aree private al servizio di pubblici esercizi fino al raggiungimento del 30% della superficie lorda dei locali esistenti, con un massimo di 40 mq;
ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI
rvizio di pubblici esercizi fino al raggiungimento del 30% della superficie lorda dei locali esistenti, con un massimo di 40 mq; NOTA: per copertura asportabile stagionalmente si intende qualsiasi tipo di copertura in telo, P.V.C., o altro materiale (compreso le tende da sole ritraibili), aventi carattere di temporaneità e facilmente rimovibile o ritraibile. ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI
- Contestualmente alla presentazione delle richieste, denunce e comunicazioni per gli
ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI
ritraibile. ART. 62 NUOVI PASSI CARRABILI
- Contestualmente alla presentazione delle richieste, denunce e comunicazioni per gli interventi edilizi sullo spazio asservito dal passo carrabile occorre richiedere, a spese dell'edificante e a cura dell'Amministrazione Comunale, l'apertura di passi carrabili nella cordonatura del marciapiede, ove: a) la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a m. 3,00 e non sia superiore a m. 6,50
cordonatura del marciapiede, ove: a) la larghezza del passo carrabile non sia inferiore a m. 3,00 e non sia superiore a m. 6,50 (la larghezza può essere maggiore solo per comprovate necessità nel caso di attività produttive); b) la distanza del passo carrabile dallo spigolo della costruzione in angolo fra due spazi pubblici, percorsi da traffico veicolare, non sia inferiore a m. 12, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e assentita dal settore competente;
inferiore a m. 12, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità attestata dal progettista e assentita dal settore competente; c) la distanza da un altro passo carrabile non sia inferiore a m. 2 ed inoltre la distanza dello stesso e del relativo varco veicolare dal confine di proprietà non sia inferiore a m. 1. d) L’arretramento dovrà essere conforme a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada (d.lgs n.285 del 1992) e relativo Regolamento.
rretramento dovrà essere conforme a quanto previsto nel Nuovo Codice della Strada (d.lgs n.285 del 1992) e relativo Regolamento. 2. Per la realizzazione dei passi carrai non è possibile modificare il marciapiede se non per la parte relativa alla cordonatura. Eventuali richieste di passo carraio da parte di attività situate direttamente sul fronte strada, qualora necessario, dovranno comportare l’adeguamento delle quote interne dei propri locali senza interferire con lo spazio del
qualora necessario, dovranno comportare l’adeguamento delle quote interne dei propri locali senza interferire con lo spazio del marciapiede neanche con pedane mobili. In caso ciò non risulti tecnicamente possibile, non potrà essere concesso il passo carraio. 3. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da oggettive esigenze di viabilità interna ed esterna.
mite più passi carrabili può essere concesso solo quando sia giustificato da oggettive esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. La larghezza del passo carrabile è determinata con il criterio della massima funzionalità, con particolare riferimento agli aspetti legati alla visibilità, sicurezza e minima interferenza con l’ordinario flusso veicolare. 5. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente, i cancelli di ingresso su strade e
n l’ordinario flusso veicolare. 5. Nelle nuove costruzioni e negli interventi sull’esistente, i cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici, devono essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in entrata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale, fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 46, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, consentita previo parere della Polizia Locale che valuterà la
ta dall’articolo 46, comma 4, del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, consentita previo parere della Polizia Locale che valuterà la formazione dell’accesso caso per caso anche in relazione alla relativa viabilità d’accesso. 6. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalatura per il deflusso delle acque. 7. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella condizione in cui si trovano.
atura per il deflusso delle acque. 7. Gli accessi carrai esistenti possono essere conservati nella condizione in cui si trovano. Tuttavia, nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti, demolizioni e nuove edificazioni degli edifici di cui sono pertinenza che apportino modifiche anche alle recinzioni di confine e relativi accessi carrai, gli stessi devono essere adeguati alla presente disposizione, per quanto possibile.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
ART. 63 AUTORIMESSE O POSTI AUTO PRIVATI - DEPOSITO CICLI
55 di 82 ART. 63 AUTORIMESSE O POSTI AUTO PRIVATI - DEPOSITO CICLI
- Le autorimesse o posti auto privati devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi ed igieniche vigenti al momento dell’edificazione o ristrutturazione.
- In caso di dimostrata impossibilità al rispetto della pendenza pari al 20%, potrà essere concesso, per autorimesse non soggette al controllo dei VV.F ai sensi del DPR 151/11 , di derogare fino ad un massimo del 25%.
e concesso, per autorimesse non soggette al controllo dei VV.F ai sensi del DPR 151/11 , di derogare fino ad un massimo del 25%. 3. La realizzazione delle autorimesse interrate non deve ostacolare il deflusso di corsi d’acqua esistenti e della fognatura comunale, né pregiudicare le linee di erogazione di servizi di interesse pubblico (acqua, energia elettrica, metano, telefono), né alterare l’equilibro idrogeologico del sottosuolo.
ervizi di interesse pubblico (acqua, energia elettrica, metano, telefono), né alterare l’equilibro idrogeologico del sottosuolo. 4. Quando la conformazione strutturale dell’organismo edilizio o le dimensioni dell’area di pertinenza non consentano la formazione al proprio interno di spazi di manovra adeguati, nei contesti storici è da privilegiarsi la realizzazione di accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati di elevazione e movimentazione meccanizzata o con rampe regolate da
azione di accessi ai parcheggi tramite sistemi automatizzati di elevazione e movimentazione meccanizzata o con rampe regolate da impianto semaforico. In tal caso devono comunque essere realizzati spazi di attesa degli autoveicoli, al di fuori della sede stradale dimensionati in modo tale da non creare ostacolo ai flussi veicolari sulle carreggiate. 5. Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 4, comma 1-terdel DPR
si veicolari sulle carreggiate. 5. Per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio ai sensi dell’art. 4, comma 1-terdel DPR 380/2001 per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale e per gli edifici residenziali di nuova costruzione con superficie utile superiore a 500 metri quadrati nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (rif. allegato 1 del decreto del
no 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello (rif. allegato 1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015) è da prevedersi la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle
da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. ART. 64 AUTORIMESSE PUBBLICHE O D’USO PUBBLICO
di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. ART. 64 AUTORIMESSE PUBBLICHE O D’USO PUBBLICO
- Le autorimesse o posti auto devono essere realizzati nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, di prevenzione incendi ed igieniche vigenti al momento dell’edificazione o ristrutturazione .
- Ai fini del presente regolamento per autorimesse pubbliche o d’uso pubblico si intendono tutti i ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano
iche o d’uso pubblico si intendono tutti i ricoveri per autoveicoli al chiuso, interrati o meno, aperti al pubblico, che vengano utilizzati, anche parzialmente, a rotazione su base oraria o giornaliera. Le autorimesse pubbliche o d’uso pubblico devono essere realizzate nel rispetto di tutte le norme igieniche, di sicurezza e di prevenzione incendi dettate dalle vigenti leggi, decreti e regolamenti. Di norma, qualora queste ultime vengano realizzate al di sotto o in prossimità di aree verdi, o
ti leggi, decreti e regolamenti. Di norma, qualora queste ultime vengano realizzate al di sotto o in prossimità di aree verdi, o al di sotto di strade o piazze pubbliche, le relative bocche di areazione devono venir realizzate in modo tale da non recare molestia o danno e sfociare almeno m 3,00 al di sopra del piano di calpestio dell’area soprastante, qualora non esistano edifici circostanti in un raggio di m 10,00. In ogni altro caso, le bocche di areazione delle autorimesse in esame
non esistano edifici circostanti in un raggio di m 10,00. In ogni altro caso, le bocche di areazione delle autorimesse in esame devono sfociare al di sopra del colmo del tetto più alto degli edifici circostanti.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 56 di 82 3. Dal 1° giugno 2014 per il conseguimento del titolo abilitativo edilizio relativo alla realizzazione o alla ristrutturazione di autorimesse pubbliche o di uso pubblico è obbligatoria l’installazione di un congruo numero di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione degli autoveicoli utilizzanti gli spazi a parcheggio all’interno delle stesse, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
i autoveicoli utilizzanti gli spazi a parcheggio all’interno delle stesse, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso. In tali autorimesse deve essere realizzato almeno un idoneo servizio igienico per il personale addetto. Le autorimesse pubbliche dovranno essere presegnalate da apposita segnaletica. Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ART. 65 INTERRELAZIONI CON AREE VERDI E VIABILITÀ
Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente
e da apposita segnaletica. Capo III - Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente ART. 65 INTERRELAZIONI CON AREE VERDI E VIABILITÀ
- I progetti che contemplano interrelazioni con opere viabilistiche e/o strutture e spazi annessi (come svincoli, rotatorie e banchine laterali), nonché quelli di sistemazione delle aree libere da edificazione e verdi, devono uniformarsi agli standard prestazionali e ai contenuti tecnici delle prescrizioni tecniche progettuali vigenti, approvate dai diversi Settori
ART. 66 OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE
gli standard prestazionali e ai contenuti tecnici delle prescrizioni tecniche progettuali vigenti, approvate dai diversi Settori per le differenti tipologie di opere e rese pubbliche sul sito del Comune. ART. 66 OBIETTIVI DI TUTELA AMBIENTALE
- Allo scopo di favorire una migliore qualità della vita, anche delle generazioni future, gli edifici devono essere progettati, realizzati e mantenuti utilizzando le tecnologie disponibili ai fini di: a) ridurre l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili;
izzati e mantenuti utilizzando le tecnologie disponibili ai fini di: a) ridurre l’utilizzo di fonti energetiche non rinnovabili; b) ridurre le emissioni inquinanti di qualsiasi natura; c) garantire il migliore comfort ambientale interno ed esterno agli edifici; d) garantire idonee condizioni di flessibilità nell’utilizzo dei fabbricati; e) stimolare l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili; f) favorire il consumo responsabile dell’acqua potabile;
ART. 67 TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
bbricati; e) stimolare l’utilizzo di materiali riciclati e riciclabili; f) favorire il consumo responsabile dell’acqua potabile; g) garantire il rispetto del principio di invarianza idraulica ed idrologica. ART. 67 TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a
tenendo la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire a usi di tipo residenziale, verde pubblico o per servizi pubblici (nidi, scuole, etc.); c) le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche
venzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati: e) sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito specifica
qualità più stringenti di quelli accertati: e) sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito specifica dell’impianto comprovando che “l’esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato” di cui all’art. 216 del R.D. 1265 del 27 luglio 1934 o già assoggettate a taleCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
57 di 82 valutazione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.lgs 152/06 o nelle valutazioni effettuate ai sensi del D.lgs 105/2015 2. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato, muniti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest’ultimo ogni azione
iti dell'assenso del proprietario (se non coincidente), o dal proprietario, restando impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per
tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l’esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo
iarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati. 3. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati al Comune - Sportello Unico per l’Edilizia - che ne invierà copia all'ufficio competente per la pratica edilizia o urbanistica
- e, in conformità ai disposti di legge, al Settore Bonifiche (Servizio Indagini Ambientali),
la pratica edilizia o urbanistica
- e, in conformità ai disposti di legge, al Settore Bonifiche (Servizio Indagini Ambientali), nonché alla Provincia di Brescia e, per conoscenza, all'ARPA. Qualora i risultati dell’indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del
mativa vigente, deve essere dato avvio al procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di
nterrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta. 4. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora
bia espresso specifico nulla osta. 4. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della D.g.r. 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti - eventualmente tramite frazionamento catastale - o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni.
ssoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni. 5. Qualora gli enti competenti, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, dovessero ravvisare la necessità di integrazioni e approfondimenti, lo comunicheranno al Responsabile del Procedimento edilizio o urbanistico, che interrompe il procedimento di rilascio del titolo o di approvazione del piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva
edimento di rilascio del titolo o di approvazione del piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva valutazione delle integrazioni. Se da queste integrazioni dovesse emergere la presenza di potenziale contaminazione si opererà così come previsto nel precedente comma 3. 6. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di
nuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d’uso senza opere, nonché allegati al fascicolo del fabbricato di cui all’ART. 17. 7. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di
dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 58 di 82 8. In caso di nuove costruzioni su terreni che siano serviti come deposito di immondizie, letame o altro materiale insalubre, che abbia comunque potuto inquinare il suolo, deve essere valutata la salubrità (fino ad 1,00 m di profondità) al fine di definirne l’eventuale necessità di bonifica. ART. 68 MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELLE COSTRUZIONI
- I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro,
PERIODICA DELLE COSTRUZIONI
PERIODICA DELLE COSTRUZIONI
- I proprietari hanno l'obbligo di mantenere le costruzioni in condizioni di agibilità, di decoro, di idoneità igienica e di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti i necessari interventi.
- È altresì obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione al Comune ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, porre in essere tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale.
e e, qualora ne sussistano i presupposti, porre in essere tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale. 3. L’Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico e sanitario del Comune o dell’ATS, ovvero da altro personale qualificato, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili.
accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili. 4. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e di sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti,
te le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare gli opportuni provvedimenti, anche contingibili e urgenti. 5. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate - così come negli stabili di nuova costruzione - devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. Tali accorgimenti possono consistere
ere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. Tali accorgimenti possono consistere nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e aerazione forzata e nell’apposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. È invece favorita la conservazione e la creazione di nidi per chirotteri,
ART. 69 RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA - AREE ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFI
i su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. È invece favorita la conservazione e la creazione di nidi per chirotteri, rondini, rondoni o altri uccelli protetti. ART. 69 RECUPERO URBANO E SICUREZZA PUBBLICA - AREE ED EDIFICI DISMESSI, INEDIFICATI E IN DISUSO
- Il recupero urbano, la riqualificazione sociale e funzionale delle aree e/o degli edifici sono valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica.
valori di interesse pubblico da tutelare mediante attività a difesa della qualità urbana, del decoro e dell’incolumità pubblica. 2. I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e
r l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
mento delle acque si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. 3. L’Amministrazione Comunale, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici determina pericolo per la sicurezza, o per la salubrità o l’incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in
coro e la qualità urbana, diffida i soggetti di cui al precedente comma ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree, nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale e ne dà informazione. Ferma restando ogni ulteriore valutazione, ai fini delCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
59 di 82 presente Articolo si presumono abbandonati gli edifici che non siano manutenuti e utilizzati per più di cinque anni, ove tale non utilizzo riguardi almeno il 90% delle loro superfici. 4. Entro 90 giorni dalla notificazione della diffida di cui al comma precedente i proprietari o i titolari di diritti su detti immobili devono presentare progetto preliminare per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la sistemazione e la manutenzione, o per la riconversione
re progetto preliminare per l’esecuzione degli interventi edilizi, per la sistemazione e la manutenzione, o per la riconversione funzionale degli stessi in conformità alle previsioni del Piano di Governo del Territorio, allegando una relazione che espliciti le modalità e i tempi per l’esecuzione degli interventi di recupero urbano e di riqualificazione sociale e funzionale. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei
alificazione sociale e funzionale. 5. Decorso il termine di cui al precedente comma e constatata l’inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, l’Amministrazione Comunale, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva all’esecuzione di interventi di manutenzione e di pulizia degli immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai
immobili, nonché a mettere in sicurezza le aree. Le relative spese sostenute dall’Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno riscosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente. In caso di inottemperanza agli ordini impartiti ai sensi del presente e del precedente Articolo è prevista una sanzione da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 100.000€.
artiti ai sensi del presente e del precedente Articolo è prevista una sanzione da un minimo di 1.000€ ad un massimo di 100.000€. 6. I proprietari o i titolari di immobili o aree di cui ai commi precedenti, potranno intervenire su detti immobili con interventi volti alla realizzazione e l’insediamento, ancorché in via temporanea, di destinazioni d’uso e/o funzioni di cui al Piano dei Servizi del PGT Vigente. Fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e di sicurezza, gli interventi di
ano dei Servizi del PGT Vigente. Fatto salvo il rispetto delle normative in materia ambientale e di sicurezza, gli interventi di cui sopra potranno essere assentiti e realizzati con permesso di costruire convenzionato di cui al presente Regolamento. L’attuazione di tali interventi è subordinata alla normativa del PGT. 7. Il Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12, qualora il proprietario non intervenga e l'intervento sostitutivo di cui sopra sia
97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12, qualora il proprietario non intervenga e l'intervento sostitutivo di cui sopra sia eccessivamente oneroso o comunque non immediatamente attivabile, - nello svolgimento della propria attività di definizione del migliore assetto urbanistico del territorio e con l’intento di perseguire l’interesse pubblico a un corretto ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici in stato di abbandono, di non uso, di degrado e/o dismissione - qualora accerti
ed armonico utilizzo delle aree e degli edifici in stato di abbandono, di non uso, di degrado e/o dismissione - qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e/o degli edifici rappresenti un imminente pericolo per la sicurezza, o la salubrità o l’incolumità pubblica provvede, altresì, ad attivare uno dei seguenti procedimenti: a) di attribuzione a tali beni di una destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale,
re uno dei seguenti procedimenti: a) di attribuzione a tali beni di una destinazione pubblica, di interesse pubblico o generale, assumendo gli atti e gli strumenti previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente; b) di recupero delle aree non residenziali dismesse, ai sensi dell’art. 97 bis della Legge Regionale 11.3.2005 n. 12, in caso di inerzia il comune avvia il recupero dell’area, ai sensi del comma 8, anche mediante le disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica.
avvia il recupero dell’area, ai sensi del comma 8, anche mediante le disposizioni inerenti alla riqualificazione paesaggistica. 8. Fatto salvo quanto disposto dai commi che precedono, l’amministrazione nel corso dell’istruttoria di nuovi interventi inerenti aree libere dovrà accertare se il richiedente o altra società controllata, controllante, o collegata ex art. 2359 c.c. è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del precedente comma 3. In caso affermativo, l’avvio degli
c.c. è titolare di beni immobili in disuso e/o abbandonati, ai sensi del precedente comma 3. In caso affermativo, l’avvio degli interventi sull’area libera sarà condizionato alla presentazione di una proposta di intervento dell’immobile in disuso e/o abbandonato e all’avvio dei lavori sullo stesso.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche
REGOLAMENTO EDILIZIO 60 di 82 Capo IV - Infrastrutture e reti tecnologiche ART. 70 LIMITAZIONE DELLO SCARICO DI ACQUE METEORICHE NEI RICETTORI NATURALI O ARTIFICIALI DI VALLE
- Gli interventi edilizi definiti dall’articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f) del dpr 380/2001 come meglio specificati nel regolamento regionale 7/2017, e gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente
ale 7/2017, e gli interventi che comportano una riduzione della permeabilità del suolo rispetto alla sua condizione preesistente all’urbanizzazione, devono garantire il rispetto dei principi di invarianza idraulica ed idrologica introdotti dall’art. 7 della l.r. 4/2016 e dal relativo regolamento attuativo n. 7 del 23 novembre 2017 . La loro attuazione è condizionata alla realizzazione di opere in grado di garantire che le portate di deflusso meteorico scaricate dall’area oggetto di intervento
alla realizzazione di opere in grado di garantire che le portate di deflusso meteorico scaricate dall’area oggetto di intervento edilizio nei ricettori naturali o artificiali di valle, non siano maggiori di quelle preesistenti all’urbanizzazione. 2. Qualora le caratteristiche idrogeologiche dei suoli nell’area oggetto di intervento edilizio siano tali da consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche, , gli interventi di invarianza
a oggetto di intervento edilizio siano tali da consentire l’infiltrazione delle acque meteoriche, , gli interventi di invarianza idraulica e idrologica dovranno essere indirizzati in tal senso, ferme restando limitazioni connesse a specifiche normative di settore. 3. Qualora ricorrano le condizioni urbanistiche o idrogeologiche specificate nell’art. 16 del regolamento attuativo n.7 del 23 novembre 2017, in luogo diretta della realizzazione di
ART. 71 ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI SERVIZI A RETE
ogeologiche specificate nell’art. 16 del regolamento attuativo n.7 del 23 novembre 2017, in luogo diretta della realizzazione di opere di invarianza idraulica o idrogeologica può essere prevista la monetizzazione delle stesse al Comune. ART. 71 ALLACCIAMENTO DEGLI EDIFICI AI SERVIZI A RETE
- Gli edifici devono essere dotati delle canalizzazioni interne per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione
er i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell’energia elettrica, del gas, dell’energia termica e di telecomunicazione e devono essere allacciati alle relative reti ed infrastrutture secondo la vigente disciplina e secondo le prescrizioni degli enti gestori. 2. Sono comprese tra le opere di urbanizzazione primaria definite dalla legge le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas,
nite dalla legge le reti ed infrastrutture per i servizi di fognatura, idrici, di distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica/frigorifera e delle telecomunicazioni, cavedi multi servizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni, di raccolta automatizzata dei rifiuti solidi, nonché le diramazioni delle stesse, collocate su suolo o sottosuolo pubblico, ovvero in sottosuolo di ragione privata asservito all’uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di
sottosuolo pubblico, ovvero in sottosuolo di ragione privata asservito all’uso pubblico, che si rendessero necessarie al fine di assicurare le dotazioni degli edifici. 3. Le dotazioni e gli allacciamenti necessari per la realizzazione delle reti interne per i servizi sono a totale carico dei richiedenti. 4. I progetti edilizi dovranno prevedere la realizzazione delle dotazioni impiantistiche indicate ai punti precedenti e degli allacciamenti alle reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità
azioni impiantistiche indicate ai punti precedenti e degli allacciamenti alle reti infrastrutturali, la cui esistenza e idoneità dovranno essere asseverate dal progettista all’atto della presentazione del progetto; in caso di carenza delle essenziali opere di urbanizzazione, la loro estensione dovrà essere realizzata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie finanziarie.
ione dovrà essere realizzata contestualmente all’intervento edilizio privato previa costituzione di idonee garanzie finanziarie. 5. Negli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, anche con demolizione e ricostruzione, dovranno essere previste apposite nicchie nella struttura di facciata per l’alloggiamento di eventuali armadietti contenenti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni ovvero per l’alloggiamento dei contatori dell’acqua potabile, o del gas
enti apparati di linee elettriche e di telecomunicazioni ovvero per l’alloggiamento dei contatori dell’acqua potabile, o del gas metano, secondo le norme tecniche di settore vigenti e da definirsi con le Società erogatriciCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
61 di 82 di pubblici servizi. Tali nicchie, ove possibile dovranno essere ricavate anche nelle ipotesi di interventi minori interessanti la facciata verso strada degli edifici. 6. I proprietari sono tenuti a consentire l’alloggiamento sugli edifici di elementi di illuminazione pubblica e per opere di interesse collettivo. 7. L’installazione degli apparati di ricezione, singoli e collettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e
ollettivi, delle trasmissioni radiotelevisive satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale. Gli immobili già dotati di impianti centralizzati tradizionali di ricezione si devono avvalere di antenne paraboliche collettive anche per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari entro 5 anni dalla data di efficacia del presente Regolamento.
e per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive satellitari entro 5 anni dalla data di efficacia del presente Regolamento. 8. Gli immobili di nuova costruzione e quelli oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia riguardanti l'intero edificio devono procedere alla predisposizione edilizia finalizzata alla realizzazione di impianti centralizzati per la ricezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitari nel caso in cui non sia prevista la loro immediata installazione.
icezione delle trasmissioni televisive terrestri e satellitari nel caso in cui non sia prevista la loro immediata installazione. 9. Sono vietate nuove installazioni di antenne paraboliche di ricezione sui balconi, terrazzi che non siano di copertura, comignoli, o in giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano stradale dalle pubbliche vie. 10. Le presenti norme sono derogabili dal "Regolamento per l'uso del sottosuolo" così come stabilito dalla L.R.18 aprile 2012 n.7 Art. 41.
ART. 72 VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI
senti norme sono derogabili dal "Regolamento per l'uso del sottosuolo" così come stabilito dalla L.R.18 aprile 2012 n.7 Art. 41. 11. È consentita la possibilità di installare addolcitori previa notifica all’autorità sanitaria, in conformità alla normativa D.M. n. 25 del 07/02/2012. 12. I materiali della rete di distribuzione dell’acqua potabile devono essere idonei e conformi a quanto stabilito dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ART. 72 VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI
ART. 72 VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI
abile devono essere idonei e conformi a quanto stabilito dal D.M. n. 174 del 06/04/2004. ART. 72 VOLUMI TECNICI ED IMPIANTISTICI
- I volumi tecnici impiantistici, (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di decompressione del gas, ecc.) da costruirsi fuori o entro terra, devono risultare compatibili con le caratteristiche tipologiche costruttive del contesto in cui si collocano.
- Le canalizzazioni interrate di servizi vengono autorizzate previo deposito di garanzia
tive del contesto in cui si collocano. 2. Le canalizzazioni interrate di servizi vengono autorizzate previo deposito di garanzia fideiussoria per le opere di ripristino da restituire entro 30 giorni dalla verifica della corretta esecuzione dell’opera da parte dell’Ufficio Tecnico. 3. Le cabine di trasformazione per l’alimentazione della rete di distribuzione all’utenza non sono computate ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione
te di distribuzione all’utenza non sono computate ai fini della verifica degli indici volumetrici e possono trovare collocazione all’interno delle zone di rispetto stradale, fatte salve diverse disposizioni contenute nello strumento urbanistico generale vigente. 4. Al fine di non arrecare pregiudizio ai contesti in cui si collocano, le stazioni di pompaggio e di decompressione del gas devono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione.
ART. 73 RISORSE IDRICHE
ione del gas devono essere realizzate anche in sottosuolo prevedendo le necessarie aperture per consentirne la facile ispezione. ART. 73 RISORSE IDRICHE
- Al fine della diffusione dell’impiego di acque meno pregiate nonché delle tecniche di risparmio della risorsa idrica, il Permesso di Costruire (o l’efficacia della Segnalazione di inizio attività) viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda per ogni singola
efficacia della Segnalazione di inizio attività) viene rilasciato a condizione che il progetto edilizio preveda per ogni singola unità abitativa di nuova costruzione o ristrutturata integralmente un contatore individuale, nonché il collegamento a reti duali, ove già disponibili. 2. In accordo con gli enti preposti per le verifiche igienico-sanitarie, per le nuove costruzioni terziarie il raffrescamento estivo dovrà essere effettuato senza consumo di acque di falde
o-sanitarie, per le nuove costruzioni terziarie il raffrescamento estivo dovrà essere effettuato senza consumo di acque di falde profonde o di acquedotto.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 62 di 82 3. Gli interventi riguardanti la realizzazione di reti duali separate tra acqua potabile e acqua per i servizi igienici sono assimilati a opere di urbanizzazione primaria. ART. 74 RIDUZIONE DEL CONSUMO DI ACQUA POTABILE
- È obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere
del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti, tali disposizioni si applicano nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario.
a 5 e 7 litri. Per gli edifici esistenti, tali disposizioni si applicano nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. 2. L’approvvigionamento idrico alle colonne wc degli edifici di nuova costruzione dovrà essere realizzato in coerenza con i principi contenuti dell’ allegato energetico al PGT e, preferibilmente, tramite le seguenti modalità (o tramite la combinazione delle stesse): acque meteoriche, acque di prima falda, acque grigie recuperate dagli scarichi dell’edifici
ART. 75 RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
amite la combinazione delle stesse): acque meteoriche, acque di prima falda, acque grigie recuperate dagli scarichi dell’edifici (reflui provenienti da lavabi, docce e scarichi degli elettrodomestici). 3. Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua. ART. 75 RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
- È obbligatorio, nelle nuove costruzioni - fatte salve necessità specifiche connesse ad
ART. 75 RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
. ART. 75 RECUPERO DELLE ACQUE PIOVANE
- È obbligatorio, nelle nuove costruzioni - fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari - realizzare sistemi di recupero tramite serbatoi interrati delle acque meteoriche (possibilmente raccolte dalle coperture degli edifici), prevedendo il riutilizzo delle stesse per gli scarichi dei water, per l’irrigazione del verde pertinenziale, per la pulizia dei cortili e dei passaggi.
o delle stesse per gli scarichi dei water, per l’irrigazione del verde pertinenziale, per la pulizia dei cortili e dei passaggi. 2. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta interrati per poter essere riutilizzate. 3. Per quanto non specificatamente definito si rimanda ai contenuti del regolamento attuativo
ART. 76 TIPI DI SCARICO
ati per poter essere riutilizzate. 3. Per quanto non specificatamente definito si rimanda ai contenuti del regolamento attuativo di invarianza idraulica ed idrologica n. 7 del 23.11.2017. ART. 76 TIPI DI SCARICO
- Le acque di scarico derivanti da fabbricati si distinguono in: a) acque meteoriche (bianche) provenienti dalle coperture (di norma non contaminate) o da superficie esterne pavimentate; b) acque provenienti da operazioni di lavaggio domestico (grigie); c) acque
on contaminate) o da superficie esterne pavimentate; b) acque provenienti da operazioni di lavaggio domestico (grigie); c) acque luride civili (nere); d) acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa. 2. Le suddette acque, nel rispetto delle norme vigenti, devono essere raccolte all’origine, allontanate tramite condotti separati e conferire, tra di loro distinte, al recapito finale. Per le acque meteoriche dei piazzali delle attività industriali e artigianali e per le acque
loro distinte, al recapito finale. Per le acque meteoriche dei piazzali delle attività industriali e artigianali e per le acque meteoriche di scolo dalle coperture degli stessi insediamenti, si dovrà provvedere, nei casi previsti dal Regolamento Regionale n. 4/2006, alla separazione delle acque di prima pioggia che dovranno essere trattate nel rispetto delle previsioni del predetto Regolamento. 3. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è
elle previsioni del predetto Regolamento. 3. Nelle zone servite da pubblica fognatura, qualora il condotto comunale sia unico, è ammessa l’unificazione delle diverse reti a monte del recapito finale e al limite della proprietà (sifone, braga), ferma restando la possibilità di ispezione e prelievo di campioni dalle singole reti e dai singoli insediamenti produttivi. Le acque meteoriche non contaminate devono essere smaltite in loco, ovvero recuperate ad usi irrigui, ma non
iamenti produttivi. Le acque meteoriche non contaminate devono essere smaltite in loco, ovvero recuperate ad usi irrigui, ma non recapitate alla pubblica fognatura mista.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
63 di 82 4. Le vasche interrate adibite al trattamento delle acque di scarico, o allo stoccaggio dei reflui provenienti da attività lavorative, dovranno essere dotate di intercapedine ispezionabile per accertare eventuali dispersioni nel sottosuolo ed essere rese facilmente accessibili per le operazioni di manutenzione e di svuotamento. 5. La progettazione e la realizzazione delle reti di scarico deve risultare conforme ai contenuti
Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico
manutenzione e di svuotamento. 5. La progettazione e la realizzazione delle reti di scarico deve risultare conforme ai contenuti e nei limiti imposti dal DLgs 152/2006, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, dal Regolamento Regionale n.3/2006 e dal Regolamento Regionale n.4/2006. Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico ART. 77 AMBIENTE URBANO
- L’Amministrazione Comunale favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che nella
ART. 77 AMBIENTE URBANO
o paesaggistico ART. 77 AMBIENTE URBANO
- L’Amministrazione Comunale favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che nella progettazione, nella costruzione e nell’uso siano rivolti a migliorare il paesaggio e diminuire gli impatti sull’ambiente urbano, in termini di utilizzo e vivibilità. Sono perciò da perseguire interventi innovativi in termini architettonici, ambientali e culturali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e
ientali e culturali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e spazi aperti. 2. Il Comune favorisce il recupero del patrimonio edilizio, in particolare delle aree e degli immobili in disuso. Vengono promossi il rifacimento di facciate, la sistemazione delle aree verdi private, l'inserimento di elementi di arredo urbano, compresi idonei stalli, manufatti o
ciate, la sistemazione delle aree verdi private, l'inserimento di elementi di arredo urbano, compresi idonei stalli, manufatti o altri elementi per il parcheggio e il ricovero delle biciclette (realizzati con materiali idonei a garantire l’indeformabilità del suolo), i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, l’adeguata integrazione di parcheggi pubblici e privati, la realizzazione delle reti ecologiche. 3. Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della città presentati da operatori
la realizzazione delle reti ecologiche. 3. Con particolare riferimento ai piani di cablaggio della città presentati da operatori autorizzati, il Comune promuove e incentiva le opere volte ad adeguare gli edifici esistenti in ordine alle necessarie dotazioni di canalizzazioni interne, di allacciamenti a rete e di infrastrutture per i servizi di telecomunicazione. 4. L’Amministrazione Comunale, secondo le competenze attribuite dalle norme vigenti,
ART. 78 ELEMENTI PROGETTUALI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI
rutture per i servizi di telecomunicazione. 4. L’Amministrazione Comunale, secondo le competenze attribuite dalle norme vigenti, esegue, avvalendosi della Commissione Comunale per il Paesaggio, un esame dei progetti relativamente alla qualità estetica ed all’inserimento nel paesaggio. ART. 78 ELEMENTI PROGETTUALI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI
- Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i
LI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI
LI PER LA QUALITÀ DEGLI INTERVENTI
- Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento paesistico nel contesto urbano.
- Nel caso di nuove edificazioni e nuove lottizzazioni deve essere data esecuzione prioritaria alla piantumazione preventiva perimetrale.
o di nuove edificazioni e nuove lottizzazioni deve essere data esecuzione prioritaria alla piantumazione preventiva perimetrale. 3. Gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici. 4. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto
te integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. 5. L’Amministrazione Comunale promuove, nella trasformazione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle
formazione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 64 di 82 ART. 79 ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- L’illuminazione assume un ruolo fondamentale nell’ambito del progetto urbano in quanto strumento in grado di cambiare totalmente lo scenario di edifici e piazze, senza andare ad alterarne le forme. Il presente Regolamento Edilizio è derogabile dal Piano dell’Illuminazione pubblica.
- Il presente regolamento edilizio disciplina che gli interventi che vengono eseguiti, anche se
no dell’Illuminazione pubblica. 2. Il presente regolamento edilizio disciplina che gli interventi che vengono eseguiti, anche se frazionati nel tempo e di piccola entità dimensionale, dovranno risultare armonizzati con le scelte urbanistiche generali riguardo lo spazio pubblico. In particolare, il progetto dovrà permettere di valutare l’effettivo impatto dell’evento illuminotecnico, sia durante la notte che durante il giorno, studiando e documentando accuratamente:
fettivo impatto dell’evento illuminotecnico, sia durante la notte che durante il giorno, studiando e documentando accuratamente: a) intensità luminosa complessiva e puntuale, b) resa cromatica, c) effetti d’ombra, d) impatto visivo degli oggetti. 3. I progetti di illuminazione dovranno rispettare le indicazioni contenute nella Legge Regionale 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso” e
entamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso” e s.m.i.. 4. Dovranno essere evitate intensità luminose eccessive, forzature ad effetto, rese cromatiche incoerenti con le tipologie dei materiali del sito che possono entrare in contrasto con il paesaggio considerato come unità di parti naturali ed edificate. 5. Ogni progetto di illuminazione pubblica dovrà contenere indicazioni relative al risparmio
ità di parti naturali ed edificate. 5. Ogni progetto di illuminazione pubblica dovrà contenere indicazioni relative al risparmio energetico con la scelta di strategie che possono riguardare: a) la parzializzazione degli impianti (lo spegnimento o l’attenuazione di un certo numero di punti luce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti); b) la sostituzione delle lampade esistenti con altre più efficienti;
ce rispetto al totale, a rotazione e a orari prestabiliti); b) la sostituzione delle lampade esistenti con altre più efficienti; c) la realizzazione di interventi “a monte” attraverso sistemi centralizzati o flessibili che intervengono sulla stabilizzazione; d) la regolazione di flusso e potenza delle lampade, per esempio attraverso l’introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in base alle esigenze o l’uso di
ade, per esempio attraverso l’introduzione di servizi di accensione e spegnimento differenziati in base alle esigenze o l’uso di software che permettono di controllare e gestire in maniera intelligente i singoli punti luce. e) il possibile passaggio di cavidotti per la realizzazione delle reti wi-fi nelle aree pubbliche. 6. I principali ambiti di intervento dell’illuminazione pubblica sono costituiti da: a) sistema viario e stradale; b) gallerie, tunnel, sottopassaggi;
di intervento dell’illuminazione pubblica sono costituiti da: a) sistema viario e stradale; b) gallerie, tunnel, sottopassaggi; c) ingressi, percorsi pedonali e parcheggi; d) piccole e grandi strutture per impianti sportivi e manifestazioni; e) aree a verde pubblico; f) monumenti, sculture, opere d’arte, elementi d’acqua. 7. L’illuminazione pubblica del sistema viario stradale dovrà essere realizzata in base alla classificazione funzionale delle strade (urbane ed extraurbane) e dovrà essere tesa a
adale dovrà essere realizzata in base alla classificazione funzionale delle strade (urbane ed extraurbane) e dovrà essere tesa a mettere chiaramente in evidenza le funzioni rispetto al contesto urbanizzato, alle utenze, al tipo e ai volumi di traffico. 8. Le emergenze architettoniche ai sensi del D. Lgs. 42/2004 visibili dalle strade extraurbane e di accesso al centro abitato dovranno essere oggetto di illuminazione di tipo artistico/monumentale.
dalle strade extraurbane e di accesso al centro abitato dovranno essere oggetto di illuminazione di tipo artistico/monumentale. 9. In coerenza con gli obiettivi del Piano territoriale d’Area della Franciacorta il presente Regolamento Edilizio indirizza ad individuare soluzioni condivise e armoniche nel progettoCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
65 di 82 di illuminazione che consentano una lettura omogenea (per colore ed effetti cromatici) e identitaria del territorio franciacortino alla scala sovracomunale. ART. 80 MARGINI DELL’EDIFICATO
- Le parti di territorio agricolo che si trovano a ridosso delle zone urbane prive di margini fisici definiti (strade, corsi di acque e simili) e che costituiscono una continuità dell'edificato vengono individuate come zone di margine urbano per una fascia compresa tra 10 e 20 metri.
uiscono una continuità dell'edificato vengono individuate come zone di margine urbano per una fascia compresa tra 10 e 20 metri. 2. Entro la suddetta fascia dovrà essere realizzato un margine di alberature d'alto fusto a filari che costituirà una fascia di congiunzione tra la città e la campagna. 3. Dove non diversamente definito nei PGT per le nuove edificazioni a confine con la zona agricola è fatto obbligo di realizzare direttamente il suddetto margine attraverso un progetto
ART. 81 RECINZIONI IN AREE AGRICOLE
dificazioni a confine con la zona agricola è fatto obbligo di realizzare direttamente il suddetto margine attraverso un progetto che preveda una trasformazione del terreno di margine per la realizzazione di una fascia alberata costituita da specie autoctone avente profondità non inferiore a m. 5,00. 4. Dove non diversamente definito nei PGT le modalità di gestione di suddetto margine verranno stabilite tramite apposita convenzione. ART. 81 RECINZIONI IN AREE AGRICOLE
ART. 81 RECINZIONI IN AREE AGRICOLE
le modalità di gestione di suddetto margine verranno stabilite tramite apposita convenzione. ART. 81 RECINZIONI IN AREE AGRICOLE
- Nelle aree agricole vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004, dove non diversamente concordato con l’ente preposto, è fatto divieto di procedere alla chiusura delle proprietà.
- Nel caso di cascine l’area recintata deve rispettare il tracciato originario e riproporne le caratteristiche materiali e geometriche.
aso di cascine l’area recintata deve rispettare il tracciato originario e riproporne le caratteristiche materiali e geometriche. 3. Negli altri casi le protezioni parziali finalizzate ad attività di allevamento (ad esempio licicoltura) e le recinzioni devono rispettare le prescrizioni di dettaglio contenute negli strumenti urbanistici attuativi e dal PGT. 4. L’impiego di reti di tipo agricolo è consentito, in via eccezionale e solo in caso di
umenti urbanistici attuativi e dal PGT. 4. L’impiego di reti di tipo agricolo è consentito, in via eccezionale e solo in caso di comprovate necessità legate alla conduzione del fondo. In questo caso la rete dovrà essere mascherata sui due lati da piantumazioni di siepi composte da specie vegetali autoctone tipiche dei luoghi. 5. Le protezioni autorizzate non devono in alcun modo ostacolare il corretto deflusso delle acque superficiali e i movimenti degli animali di piccola taglia.
ART. 82 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
non devono in alcun modo ostacolare il corretto deflusso delle acque superficiali e i movimenti degli animali di piccola taglia. ART. 82 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
- L’Amministrazione comunale promuove e favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che, nella progettazione, nella costruzione e nell’uso, siano rivolti a migliorare l’ambiente urbano nei termini del suo completo utilizzo e della sua vivibilità, dei suoi aspetti ambientali
rivolti a migliorare l’ambiente urbano nei termini del suo completo utilizzo e della sua vivibilità, dei suoi aspetti ambientali e culturali e nei termini della qualità della sua forma costruita che è insieme di edifici, arredi urbani, spazi aperti verdi e infrastrutture. 2. Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella definizione e nel rinnovo dei caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative.
i caratteri urbani e ad esse viene affidato il ruolo insostituibile di promuovere il miglioramento delle condizioni insediative. 3. La qualità dei singoli progetti edilizi e il loro impatto sull’ambiente urbano oltre che nei termini previsti dalla vigente legislazione, possono essere oggetto di specifica valutazione ad opera della Commissione del Paesaggio. 4. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di manutenzione e/o
la Commissione del Paesaggio. 4. Gli interventi sulle facciate degli edifici di nuova edificazione o oggetto di manutenzione e/o ristrutturazione, con particolare riguardo a quelli prospicienti gli spazi pubblici, devono risultare di alta qualità, ottenuta attraverso il corretto uso di rivestimenti e materiali di finitura, atti a resistere, per le loro caratteristiche tecniche o dei trattamenti adottati,COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 66 di 82 all’aggressione degli agenti atmosferici, agli atti vandalici, nonché atti a garantire sicurezza ed in grado di relazionare l’edificio oggetto di intervento con il contesto urbano circostante. 5. Qualora, a seguito di demolizione o d’interruzione di lavori, parti di edifici visibili da luoghi aperti al pubblico arrechino pregiudizio al contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. In caso di non adempimento può essere imposta, con
contesto circostante, può essere imposta ai proprietari la loro sistemazione. In caso di non adempimento può essere imposta, con motivato provvedimento, al proprietario dell’immobile o all’amministratore del condominio, l’esecuzione delle opere necessarie a rispettare le prescrizioni di cui al presente Articolo. 6. Il provvedimento deve indicare le modalità di esecuzione, i termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza.
i esecuzione, i termini per l’inizio e per l’ultimazione dei lavori e la riserva di esecuzione in danno in caso di inadempienza. 7. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio e
alla valorizzazione dello stesso. il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio e dovrà risultare coerente al piano urbano d’illuminazione. 8. Di norma è vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi,
ART. 83 DISCIPLINA DEL COLORE
egli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. ART. 83 DISCIPLINA DEL COLORE
- Le norme qui contenute regolamentano la colorazione delle facciate degli edifici del centro storico e di altre costruzioni che, anche fuori da esso, sono individuate come di particolare
facciate degli edifici del centro storico e di altre costruzioni che, anche fuori da esso, sono individuate come di particolare rilevanza ambientale nel PTRA di Franciacorta e/o nel PGT. Gli interventi da eseguirsi sui fronti esterni degli edifici (manti di copertura, intonaci, coloriture, elementi decorativi, ecc.) o su parti di essi sono pertanto oggetto di assenso esplicito comunale. L’istanza dovrà essere presentata nel caso di proposta di colore difforme da quello originario, tale istanza
esplicito comunale. L’istanza dovrà essere presentata nel caso di proposta di colore difforme da quello originario, tale istanza dovrà essere corredata da: a) rilievo fotografico delle facciate prospicienti le vie pubbliche; b) tavola di progetto in scala 1:100 del progetto cromatico, con campioni; c) relazione illustrativa su materiali e colori dell'intervento. 2. Solo per gli edifici di rilevanza architettonica, la rappresentazione dello stato di fatto dovrà
li e colori dell'intervento. 2. Solo per gli edifici di rilevanza architettonica, la rappresentazione dello stato di fatto dovrà essere estesa anche agli edifici adiacenti riportando per questi la rappresentazione cromatica attuale, mentre il progetto di colorazione dell’edificio oggetto di intervento potrà essere integrato con eventuali tavole illustranti gli elementi significativi di facciata. Per gli edifici o aree assoggettate a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (beni culturali e/o
ementi significativi di facciata. Per gli edifici o aree assoggettate a tutela ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 (beni culturali e/o paesaggistici), gli interventi sono assoggettati a preventiva autorizzazione secondo le modalità e le procedure stabilite dalle norme vigenti. Nel caso di edifici adiacenti, appartenenti ad un'unica proprietà le cui facciate abbiano specificità diverse per dimensione e/o tipologia, e comunque non assimilabili ad una chiara unità architettonica,
cciate abbiano specificità diverse per dimensione e/o tipologia, e comunque non assimilabili ad una chiara unità architettonica, l'intervento di riqualificazione sarà rispettoso delle diverse peculiarità delle facciate e non dell'unica proprietà. Si dovranno utilizzare colori che permettano una lettura ben precisa dei fronti di edifici contigui e differenziati, evitando l'imitazione ed il mascheramento artificioso così come si dovranno evitare uniformità e monotonie cromatiche negli interventi
do l'imitazione ed il mascheramento artificioso così come si dovranno evitare uniformità e monotonie cromatiche negli interventi di tinteggiatura. Questi dovranno favorire armoniche colorazioni differenziate per unità costruttive cosicché le facciate possano essere gradevolmente distinte dentro un continuum ritmato del colore. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici
re gradevolmente distinte dentro un continuum ritmato del colore. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato dell’AmministrazioneCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
67 di 82 Comunale può essere ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione. 3. Il Regolamento edilizio, dove non diversamente definito dai PGT o da Piano specifico, cataloga gli edifici in cinque classi per ciascuna delle quali è previsto un intervento diverso. a) CIasse 1^ Edifici sui cui prospetti è presente il campione originario e completo o anche parziale, ma facilmente ricostruibile. Di norma si ripristineranno i colori originali nella
mpione originario e completo o anche parziale, ma facilmente ricostruibile. Di norma si ripristineranno i colori originali nella loro completezza e per tutti gli elementi costituenti la facciata. b) Classe 2^ Edifici con prospetti originariamente policromi, ma dai quali non è stato possibile individuare una cromia totale e certa. Si riproporranno i colori rilevati e si determineranno i colori mancanti riproponendo una scelta all’interno dei colori
e certa. Si riproporranno i colori rilevati e si determineranno i colori mancanti riproponendo una scelta all’interno dei colori dominanti nel sito. Tale scelta dovrà essere preventivamente approvata dall’Ufficio Tecnico comunale. c) Classe 3^ Edifici sui cui prospetti non sono state rilevate tracce di colore ed edifici che sono stati tinteggiati di recente. I colori verranno determinati attingendo in prima battuta dalle cromie delle terre ed alle cromie dominanti nel sito. Si farà riferimento ad edifici
terminati attingendo in prima battuta dalle cromie delle terre ed alle cromie dominanti nel sito. Si farà riferimento ad edifici analoghi per caratteristiche architettoniche e/o dimensionali o a quelli riconducibili alla stessa epoca di costruzione o di ristrutturazione. In altri casi si terrà conto, oltre a quanto sopraddetto, degli edifici adiacenti; questi ultimi indicheranno la famiglia delle cromie dalle quali scegliere la tinta di fondo, non simile, ma equilibratrice con i manufatti adiacenti.
ranno la famiglia delle cromie dalle quali scegliere la tinta di fondo, non simile, ma equilibratrice con i manufatti adiacenti. d) Classe 4^ Edificio in contrasto con l'ambiente. Si proporranno colori e modelli di colorazione finalizzati ad equilibrare il rapporto cromatico con gli edifici contigui e fronteggianti al fine di enfatizzare caratteri ed elementi storici del contesto. Tale scelta dovrà essere preventivamente approvata dall’Ufficio Tecnico comunale.
re caratteri ed elementi storici del contesto. Tale scelta dovrà essere preventivamente approvata dall’Ufficio Tecnico comunale. e) Classe 5^ Edifici o porzioni di essi, realizzati in pietra, laterizio o altri materiali lapidei, a vista in materiali trovanti o con intonaco originale. Si manterranno nelle loro condizioni originarie. Si potrà intervenire attraverso opere di pulizia e/o sostituzione di elementi con altri di uguale o analoga fattura e origine. Gli intonaci dovranno rimanere tali e, solo in
zia e/o sostituzione di elementi con altri di uguale o analoga fattura e origine. Gli intonaci dovranno rimanere tali e, solo in caso di grave deterioramento, la sostituzione sarà ammessa unicamente con intonaci di caratteristiche simili a quelle esistenti. 4. Per tutti gli edifici delle classi sopracitate è comunque fatto obbligo di rimuovere quegli elementi o rivestimenti incongruenti con le caratteristiche del centro storico o del contesto.
fatto obbligo di rimuovere quegli elementi o rivestimenti incongruenti con le caratteristiche del centro storico o del contesto. 5. In presenza di decorazioni pittoriche significative: fregi, affreschi, graffiati, trompe l'oeil e altri elementi, se ne consiglia il ripristino totale sia nella forma che nella cromia. È ammessa la conservazione senza intervento di restauro quando la consistenza e la qualità cromatica sono ancora accettabili ed armonizzabili con la nuova tinteggiatura. Eventuale
auro quando la consistenza e la qualità cromatica sono ancora accettabili ed armonizzabili con la nuova tinteggiatura. Eventuale soppressione di questi elementi verrà valutata dall'Ufficio Tecnico in rapporto all'onerosità dell'intervento o all'effettiva impossibilità di ripristino. 6. Durante l’intervento, ove possibile, dovrà essere predisposta la canalizzazione per l’eliminazione delle linee aeree ed i cavi a vista. 83.1 Norme per la tinteggiatura
vrà essere predisposta la canalizzazione per l’eliminazione delle linee aeree ed i cavi a vista. 83.1 Norme per la tinteggiatura
- In aggiunta alle disposizioni dei punti precedenti, per tutti gli edifici inclusi nei Nuclei di Antica Formazione, i cromatismi di riferimento per la tinteggiatura esterna degli edifici sono definiti dal presente articolo. Tali cromatismi sono da adottare preferibilmente anche negli ambiti a prevalente destinazione residenziale.
l presente articolo. Tali cromatismi sono da adottare preferibilmente anche negli ambiti a prevalente destinazione residenziale. 2. I colori sono indicati sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) per le facciate, per i serramenti e per le inferriate e ringhiere.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 68 di 82 S0907-Y30R S0907-Y70R S0510-Y80R S1510-Y60R S2010-Y10R S2010-Y20R S3010-Y10R S1505-Y40R S0907-Y50R S1515-Y50R S1010-G90Y S2020-Y S1515-G90Y S2010-G80Y S2005-Y30R S2005-Y40R S2005-Y50R S2010-Y60R S0520-Y10R S1510-Y20R S1015-Y20R S2002-Y50R S3005-Y80R S3020-Y50R S0515-Y20R S0530-Y20R S2030-Y20R S3030-Y40R S3000-N S2502-Y S3005-Y50R S3020-Y60R S3020-Y70R S4020-Y30R S4020-Y40R S2005-Y60R S2010-Y70R S3010-Y60R S4010-Y70R S3020-Y80R S4020-Y70R S4020-Y50R
S2005-Y60R S2010-Y70R S3010-Y60R S4010-Y70R S3020-Y80R S4020-Y70R S4020-Y50R
05-Y50R S3020-Y60R S3020-Y70R S4020-Y30R S4020-Y40R S2005-Y60R S2010-Y70R S3010-Y60R S4010-Y70R S3020-Y80R S4020-Y70R S4020-Y50R S1010-Y30R S1515-Y20R S2020-Y20R S2030-Y10R S0507-Y40R S1505-Y20R S1005-Y10R S1510-Y30R S1515-Y30R S2020-Y40R S3020-Y30R S2005-Y10R S2010-Y S2010-G90Y S3010-Y S0515-Y40R S1020-Y20R S2020-Y10R S3020-Y10R S3005-Y20R S4005-Y20R S4010-Y10R S4005-Y50R S0505-Y40R S1005-Y20R S2010-Y30R S2010-Y40R S1002-Y S1505-G90Y S2005-Y S1502-G50Y
S0505-Y40R S1005-Y20R S2010-Y30R S2010-Y40R S1002-Y S1505-G90Y S2005-Y S1502-G50
0R S3005-Y20R S4005-Y20R S4010-Y10R S4005-Y50R S0505-Y40R S1005-Y20R S2010-Y30R S2010-Y40R S1002-Y S1505-G90Y S2005-Y S1502-G50Y S1510-Y40R S1015-Y30R S2010-Y50R S3010-Y50R S1005-Y S1505-G80Y S2010-G60Y S2010-G70Y S1002-B S1005-R80B S3050-Y80R S4050-Y80R S0300-N S0500-N S0502-R S0502-Y50R FACCIATECOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
S1505-Y30R S1505-Y40R S1005-Y20R S1510-Y20R S1505-Y20R S2005-Y20R S2005-Y10R
69 di 82 S1505-Y30R S1505-Y40R S1005-Y20R S1510-Y20R S1505-Y20R S2005-Y20R S2005-Y10R S2005-Y40R S2005-Y50R S1502-Y50R S2002-Y50R S2010-G90Y S3010-G90Y S3005-G80Y S4005-G80Y S3005-Y80R S2502-Y S3005-Y50R S2005-Y60R S1002-Y S1505-G90Y S1502-G50Y S1505-G80Y S1510-Y40R S2010-Y50R S2010-Y20R S3010-Y30R S1005-Y S2010-G60Y S2010-G70Y S1010-G90Y S2010-G80Y S0500-N S7500-N Serramenti: INFISSI S5030-Y40R S6020-Y30R S4020-Y50R S3010-G90Y S5005-G80Y S4005-Y50R S4005-G80Y S6010-G50Y
G80Y S0500-N S7500-N
G80Y S0500-N S7500-N Serramenti: INFISSI S5030-Y40R S6020-Y30R S4020-Y50R S3010-G90Y S5005-G80Y S4005-Y50R S4005-G80Y S6010-G50Y S3005-Y50R S4005-Y20R S6005-Y20R S3005-G80Y S7005-G20Y S4010-G30Y S4005-B80G S3502-Y S3050-Y80R S4050-Y80R Serramenti: IMPOSTE S5005-Y80R S5005-Y50R S6005-Y20R S5005-G80Y S4502-Y S4005-B80G S6502-Y S3502-Y S7010-Y10R S6010-G70Y S6010-G50Y S7005-G20Y S6500-N S8000-N S4010-G30Y RINGHIERE e INFERRIATECOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 70 di 82 ART. 84 COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO
- La Commissione per il Paesaggio è un organismo tecnico-consultivo incaricato di valutare la qualità dei progetti con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto paesaggistico locale ed è istituita, ai sensi dell’art. 81 della L.R. 11 marzo 2005 n. 12, sulla scorta di un “Regolamento per la Commissione Paesaggio locale” approvato dalla Giunta comunale.
L.R. 11 marzo 2005 n. 12, sulla scorta di un “Regolamento per la Commissione Paesaggio locale” approvato dalla Giunta comunale. 2. La Commissione per il Paesaggio può essere istituita in forma consorziata o associata anche in relazione alle specificità paesaggistiche territoriali individuate nel piano territoriale regionale d'area. 3. Il regolamento di cui al comma 1 deve stabilire, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs.
o territoriale regionale d'area. 3. Il regolamento di cui al comma 1 deve stabilire, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 42/2004 e dei criteri regionali approvati con d.g.r.7977/2008 e successive modifiche ed integrazioni, le modalità di istituzione e funzionamento della Commissione indicando le competenze, la composizione, la nomina, la durata, le incompatibilità, i criteri e i termini per l’espressione del parere, l’esclusione di indennità.
izione, la nomina, la durata, le incompatibilità, i criteri e i termini per l’espressione del parere, l’esclusione di indennità. 4. Di seguito l’elenco delle componenti paesaggistiche per le quali è necessaria una particolare attenzione ai fini della loro tutela in quanto elementi identitari del territorio e delle culture che su di esso hanno agito nel corso del tempo. Per le componenti di seguito elencate, qualora un'azione progettuale ne prospetti la trasformazione, è opportuno
orso del tempo. Per le componenti di seguito elencate, qualora un'azione progettuale ne prospetti la trasformazione, è opportuno valutare con attenzione gli effetti paesaggistici indotti dalla modificazione proposta, avendo cura di individuare e correlare - nella disamina progettuale - gli aspetti legati ai materiali, alle forme, alle tecniche costruttive, alle cromie, ai rapporti visuali di prossimità e di lontananza, alla permeabilità/occlusione degli spazi, agli elementi di arredo, alle
omie, ai rapporti visuali di prossimità e di lontananza, alla permeabilità/occlusione degli spazi, agli elementi di arredo, alle relazioni con i contesti geomorfologici e vegetazionali, al rapporto con i fatti territoriali e gli spazi di prossimità nonché ogni qual altra azione che possa arrecare compromissione, anche parziale, della componente paesaggistica in argomento. Ciò, in quanto i caratteri paesaggistici di un contesto rappresentano i modi e le forme attraverso cui l’azione
ca in argomento. Ciò, in quanto i caratteri paesaggistici di un contesto rappresentano i modi e le forme attraverso cui l’azione antropica, nel corso del tempo, ha utilizzato le risorse presenti su un determinato territorio. Il paesaggio, in tale accezione, è rappresentativo della complessità dei luoghi intesi come esito, più o meno apprezzabile, dei processi di trasformazione storicamente sedimentati. A tale fine si rimanda agli indirizzi del PTRA Franciacorta, funzionali altresì alla valutazione dei
e storicamente sedimentati. A tale fine si rimanda agli indirizzi del PTRA Franciacorta, funzionali altresì alla valutazione dei singoli progetti, in particolare l’obiettivo 2 del Documento di Piano “Promuovere l’attrattività paesaggistica e la competitività territoriale; il DP4 “Indirizzi per la pianificazione degli ambiti assoggettati a tutela” del Documento di Piano e l’Allegato QC3 “Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e tutela per i territori e i paesaggi della Franciacorta” del
no e l’Allegato QC3 “Elementi di attenzione e obiettivi di qualità e tutela per i territori e i paesaggi della Franciacorta” del Quadro Conoscitivo del PTRA della Franciacorta. a) Aree umide (laghetti, stagni, pozze, torbiere, lanche, ecc.) b) Reticolo idrico naturale di superficie c) Reticolo idrico artificiale (rogge/seriole, canali adacquatori minori) d) Sistemi vitivinicoli tradizionali di antico impianto che ancora recano traccia delle originarie modalità colturali
ri minori) d) Sistemi vitivinicoli tradizionali di antico impianto che ancora recano traccia delle originarie modalità colturali e) Emergenze visuali, siano esse costituite da architetture (edifici su crinali e/o di sommità) o da manufatti di altra natura /elementi vegetazionali (alberi monumentali, roccoli, insiemi vegetazionali particolarmente scenografici, ecc.) f) Filari alberati e siepi interpoderali (compresi i rovari) che definiscono le partiture della
ticolarmente scenografici, ecc.) f) Filari alberati e siepi interpoderali (compresi i rovari) che definiscono le partiture della campagna e rappresentano la trama minuta del mosaico ecologico g) Morfologie di origine glaciale h) Terrazzamenti con muretti di contenimento e “musne” i) Ciglioni a ripe erbose j) Sistema dei broli e dei muretti storici a protezione delle colture di pregioCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
71 di 82 k) Crinali l) Luoghi ad elevata panoramicità (posti in altura o anche luoghi non necessariamente elevati dai quali è possibile ammirare ampie vedute) m) Tracce della centuriazione romana n) Viabilità storica ancora presente e rilevata dalla prima levata (fine Ottocento) della cartografia IGM. o) Centri storici, nuclei di antica formazione e insediamenti isolati (cascine, cascinali, ecc.) aventi connotazione storica
Capo VI - Elementi costruttivi
GM. o) Centri storici, nuclei di antica formazione e insediamenti isolati (cascine, cascinali, ecc.) aventi connotazione storica p) Emergenze storico-architettoniche isolate (ville, castelli, chiese, pievi, archeologia industriale, ecc.) q) Visuali lacuali (da monte verso il Lago d’Iseo e viceversa) e residui spazi di contatto tra lago e versanti privi di urbanizzazione. Capo VI - Elementi costruttivi ART. 85 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Capo VI - Elementi costruttivi
o tra lago e versanti privi di urbanizzazione. Capo VI - Elementi costruttivi ART. 85 SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Tutti gli interventi edilizi (a partire da quelli di manutenzione straordinaria) devono essere progettati e realizzati per migliorare il grado di fruibilità degli edifici esistenti, secondo i criteri di Accessibilità, Visitabilità e Adattabilità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le
ità, con soluzioni conformi alla normativa in materia di Superamento ed Eliminazione delle Barriere Architettoniche e secondo le indicazioni di buone prassi. Gli edifici di nuova costruzione (o completamente ristrutturati) devono rispettare pienamente la normativa a garantire l'Accessibilità. 2. La progettazione dovrà garantire i requisiti di Accessibilità, Visitabilità, Adattabilità, con le modalità, i criteri e le prescrizioni previsti dalle normative vigenti e la coerenza con i
à, Visitabilità, Adattabilità, con le modalità, i criteri e le prescrizioni previsti dalle normative vigenti e la coerenza con i contenuti del Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA). 3. Saranno da favorire tutti gli interventi che migliorano l'Accessibilità delle parti comuni degli edifici condominiali, degli spazi aperti e delle unità immobiliari aperte al pubblico. 4. Nell’ambito dell’ambiente costruito e non costruito devono essere realizzati tutti gli
unità immobiliari aperte al pubblico. 4. Nell’ambito dell’ambiente costruito e non costruito devono essere realizzati tutti gli interventi atti a favorirne la massima fruibilità da parte di tutte le persone disabili, colpite da handicap sia temporaneo che permanente, con ridotte o impedite capacità motorie, sensoriali, mentali e psichiche, per garantire loro una migliore qualità della vita col superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale.
iche, per garantire loro una migliore qualità della vita col superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale. 5. A tal fine negli edifici e negli spazi esterni, in tutti gli interventi edilizi, nonché nei cambi di destinazione, devono essere previste e realizzate tutte le soluzioni conformi alla disciplina vigente in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche nonché rispetto a quanto previsto all’art.63 del d.lgs. 81/2008 per quel che riguarda gli ambienti
elle barriere architettoniche nonché rispetto a quanto previsto all’art.63 del d.lgs. 81/2008 per quel che riguarda gli ambienti destinati ad attività lavorativa. 6. I progettisti, in armonia col contesto più ampio in cui si inserisce l’intervento, possono proporre soluzioni innovative e alternative a quelle usuali, che, debitamente documentate, dimostrino comunque il rispetto delle finalità stabilite dalle specifiche leggi vigenti in
ART. 86 PASSAGGI PEDONALI
usuali, che, debitamente documentate, dimostrino comunque il rispetto delle finalità stabilite dalle specifiche leggi vigenti in materia di superamento e abbattimento di barriere, per un utilizzo ampliato ed in piena autonomia e sicurezza dell’ambiente da parte di tutte le persone, in special modo per i portatori di handicap. ART. 86 PASSAGGI PEDONALI
- Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere
ART. 86 PASSAGGI PEDONALI
i di handicap. ART. 86 PASSAGGI PEDONALI
- Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti dovranno essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù diCOMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 72 di 82 passaggio pubblico, realizzati in conformità con i disposti della L. 9 gennaio 1989, n.13 e successive modificazioni ed integrazioni e della L.R. 20 febbraio 1989, n.6, inerenti all’eliminazione delle barriere architettoniche. 2. I passaggi pedonali dovrebbero sempre essere illuminati. 3. Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro superiore a m.1,20; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi
tti con larghezza o diametro superiore a m.1,20; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al senso di marcia. È sconsigliato l’utilizzo di manufatti tipo “green block” e similari su percorsi di forte passaggio in quanto possono costituire barriera architettonica a chi deambula con l’ausilio di bastoni o stampelle. 4. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi
ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE
la con l’ausilio di bastoni o stampelle. 4. Nelle zone a prevalente destinazione residenziale devono essere individuati passaggi preferenziali per l’accesso a spazi o edifici pubblici con attraversamenti della viabilità stradale realizzati alle quote del marciapiede e raccordati con rampe al piano stradale. ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE
- L’Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi posti in fregio a spazi
ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE
tradale. ART. 87 MARCIAPIEDI E GALLERIE
- L’Amministrazione comunale provvede a sistemare i marciapiedi posti in fregio a spazi pubblici comunali con particolare attenzione alla fruibilità da parte di tutti i cittadini.
- I proprietari devono sostenere la spesa di prima sistemazione e relativa pavimentazione dei marciapiedi fronteggianti le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all’interno delle singole proprietà.
i le rispettive proprietà nel caso di manomissione degli stessi per lavori edilizi eseguiti all’interno delle singole proprietà. 3. Nelle zone storiche e nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione devono essere scelti nel rispetto del carattere dei luoghi e/o ad indicazione dell’Amministrazione comunale. 4. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei
dell’Amministrazione comunale. 4. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati. 5. A cura e spese dei proprietari possono essere predisposti, previa approvazione dell’Amministrazione Comunale, progetti che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici
che, in armonia con il contesto urbano circostante, siano finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici antistanti gli edifici stessi favorendo l’uso pubblico. 6. Nel caso di immobili interni che usufruiscono del marciapiede fronteggiante altri edifici, le spese per la realizzazione dei progetti di cui al punto 3 sono a carico di tutti i proprietari in quote proporzionali. 7. Per l’accesso alle attrezzature ricettive, ricreative e a quelle che comunque prevedono
ART. 88 SPAZI PORTICATI
i proprietari in quote proporzionali. 7. Per l’accesso alle attrezzature ricettive, ricreative e a quelle che comunque prevedono l’afflusso di pubblico, è ammessa l’installazione di pensiline e passaggi coperti, anche tramite occupazione di suolo pubblico. 8. I frontisti sono tenuti alla cura e manutenzione degli spazi fronteggianti gli edifici. ART. 88 SPAZI PORTICATI
- La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e
ART. 88 SPAZI PORTICATI
fici. ART. 88 SPAZI PORTICATI
- La realizzazione di spazi porticati ad uso pubblico deve attenersi alle tipologie di finitura e di materiali, compatibili con il contesto.
- Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati.
- La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o
ni prive di spazi porticati. 3. La costruzione dei portici destinati al pubblico transito e fronteggianti vie o spazi pubblici o di uso pubblico e inseriti in edifici di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione, deve essere relazionata alle caratteristiche della strada e/o alla fisionomia dell’ambiente circostante.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
73 di 82 4. Il portico o la galleria devono essere architettonicamente dimensionati in rapporto alle altre parti dell’edificio, coordinandosi con i portici o le gallerie contigue o vicine. 5. Le dimensioni minime di larghezza ed altezza devono assicurare un’effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità. 6. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti di luce artificiali.
ART. 89 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
di sicurezza e accessibilità. 6. I porticati aperti al pubblico transito devono essere illuminati da fonti di luce artificiali. 7. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. ART. 89 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
ART. 89 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. ART. 89 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
- Nella realizzazione di intercapedini poste fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante aventi funzione di servizio, necessarie all’illuminazione indiretta, all’aerazione e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono
locali interrati, nonché a favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite, le griglie di ventilazione devono essere correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono in coerenza con il contesto architettonico. 2. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previa autorizzazione del
ART. 90 RECINZIONI
ienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previa autorizzazione del Comune, realizzare intercapedini di servizio o d’isolamento ispezionabili dotate di cunetta e scarico per il deflusso delle acque meteoriche e di quelle utilizzate per la pulizia. ART. 90 RECINZIONI
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli esposti in tutto o in parte alla
ART. 90 RECINZIONI
a pulizia. ART. 90 RECINZIONI
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni e devono essere dimensionate in stretta aderenza alla funzione che svolgono, ferme restando le prescrizioni del PGT per le zone agricole ed i Nuclei di Antica Formazione.
- Le recinzioni devono rispettare le distanze minime prescritte dal PGT e dal Codice della
le ed i Nuclei di Antica Formazione. 2. Le recinzioni devono rispettare le distanze minime prescritte dal PGT e dal Codice della Strada, in ogni caso non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione. Col provvedimento abilitativo, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il decoro urbano in cui si inseriscono.
i al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale o di rispettare il decoro urbano in cui si inseriscono. 3. Le recinzioni e i muri di cinta devono rispettare gli allineamenti obbligatori del P.G.T., devono inoltre consentire e agevolare lo svolgimento di tutti i servizi pubblici o di interesse pubblico, quali i trasporti locali e la raccolta dei rifiuti urbani. 4. Eventuali apparecchiature video o fono e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli
e la raccolta dei rifiuti urbani. 4. Eventuali apparecchiature video o fono e di apertura elettrica o telecomandata dei cancelli devono essere opportunamente protette e inserite nel contesto della struttura. 5. I cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellula devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 6. Sono vietati sistemi di illuminazione esterna o impianti di segnalazione che possano
i a garantire la sicurezza degli utenti. 6. Sono vietati sistemi di illuminazione esterna o impianti di segnalazione che possano abbagliare o confondere gli utenti che transitano sulla pubblica via. 7. La parte di recinzione non costituita da muratura deve essere del tipo di visibilità trasparente, cioè realizzata con reti o cancellate o pannellature la cui percentuale di spazio “vuoto” percepibile frontalmente è considerata adeguata se pari o superiore al 20% e
o pannellature la cui percentuale di spazio “vuoto” percepibile frontalmente è considerata adeguata se pari o superiore al 20% e comunque sufficiente a garantire visibilità per la sicurezza della circolazione stradale. Sono sempre privilegiate le piantumazioni di siepi quando ciò non costituisca ostacolo alla piena visibilità e comunque con un’altezza non superiore a ml 1,70 e nel rispetto delle distanze previste dal codice civile.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 74 di 82 8. Per le caratteristiche specifiche delle recinzioni nei Nuclei di Antica Formazione (NAF) si farà riferimento alle prescrizioni delle NTA del PGT ed alle seguenti disposizioni di dettaglio: a) La necessità è di conservare le murature cieche che, insieme agli edifici dei quali ne costituiscono continuità oltre che materica anche di tipo strutturale, delimitano ed incorniciano il paesaggio, proponendone la visione in coni ottici ben definiti ed anche storicamente consolidati.
delimitano ed incorniciano il paesaggio, proponendone la visione in coni ottici ben definiti ed anche storicamente consolidati. b) Eventuali nuove recinzioni, dovranno soddisfare il requisito della continuità architettonica ed espressiva di ciò che caratterizza il luogo nel quale si interviene. Gli interventi verranno sottoposti al parere della Commissione Paesaggio. 9. Per le caratteristiche specifiche delle recinzioni per gli ambiti interni al Tessuto Urbano
rere della Commissione Paesaggio. 9. Per le caratteristiche specifiche delle recinzioni per gli ambiti interni al Tessuto Urbano Consolidato, ad esclusione dei Nuclei di Antica Formazione, si farà riferimento alle seguenti disposizioni di dettaglio: a) le recinzioni a confine di proprietà vanno realizzate con reti o cancellate o pannellature, su semplice muretto con altezza massima = m. 1,70 e cordolo di H max = m. 0,50; in
lizzate con reti o cancellate o pannellature, su semplice muretto con altezza massima = m. 1,70 e cordolo di H max = m. 0,50; in caso di possibile intralcio alla visibilità della circolazione è necessario il parere favorevole dell’Ufficio di Polizia Locale. b) nelle zone produttive le recinzioni a confine di proprietà vanno realizzate con reti o cancellate, su semplice muretto con altezza massima = m. 2,10 e cordolo di H max = m.
e di proprietà vanno realizzate con reti o cancellate, su semplice muretto con altezza massima = m. 2,10 e cordolo di H max = m. 0,50. A confine tra lotto e lotto le recinzioni possono essere realizzate anche di tipo chiuso con altezza massima di m. 2,10. Di seguito si riportano alcune tipologie esemplificative delle recinzioni ammesse: 10. (soppresso) 11. Nelle aree in zone di pregio particolare dove non diversamente definito da PGT è fatto
e recinzioni ammesse: 10. (soppresso) 11. Nelle aree in zone di pregio particolare dove non diversamente definito da PGT è fatto divieto di procedere alla chiusura delle proprietà; le recinzioni sono ammesse solamente come perimetrazione del lotto di pertinenza di edifici o di fabbricati di servizio. 12. Non sono ammesse nuove recinzioni che presentino cuspidi, punte o cocci di vetro alla sommità che possano risultare pericolosi.
Non sono ammesse nuove recinzioni che presentino cuspidi, punte o cocci di vetro alla sommità che possano risultare pericolosi. 13. In tutto il territorio comunale, per le opere di recinzione è fatto divieto d’uso: a) di filo spinato o spuntoni; b) di lamiere ondulate o lastre in materiale plastico piane o ondulate, di altri materiali impropri. 14. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà.
ri materiali impropri. 14. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 15. I cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza per l’arresto e la riapertura automatica integrati da segnali visivi e acustici di movimento. 16. I nuovi accessi carrai autorizzati devono essere dotati del prescritto cartello segnaletico che li individua.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini del r
75 di 82 ART. 91 SISTEMAZIONI ESTERNE AI FABBRICATI
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini del rilascio del provvedimento edilizio e dell’ultimazione delle opere.
- Nella progettazione degli spazi non edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
non edificati del lotto devono essere tenute in debita considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde. 3. Il progetto di illuminazione costituisce a sua volta parte integrante del progetto edilizio e dovrà essere armonizzato con le soluzioni e le apparecchiature disposte dal comune per gli spazi pubblici contigui in conformità alla L.R. 17/2000. 4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le
i in conformità alla L.R. 17/2000. 4. Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne devono armonizzarsi con le essenze arboree e le tipologie di piantumazione esistenti o previste, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento comunale del verde. 5. Nelle sistemazioni esterne dei fabbricati è vietato il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario. È altresì
il reimpiego di materiali deteriorati, inquinati, malsani o comunque non idonei dal punto di vista igienico sanitario. È altresì vietato per le colmate, l'uso di terra o di altri materiali di risulta che siano inquinati. ART. 91bis TUTELA E SVILUPPO DEL VERDE
- Gli interventi di nuova piantumazione e di sostituzione di elementi vegetali devono prevedere l’uso di essenze autoctone o naturalizzate, in modo da evitare lo stravolgimento del profilo vegetazionale tipico del territorio comunale.
ssenze autoctone o naturalizzate, in modo da evitare lo stravolgimento del profilo vegetazionale tipico del territorio comunale. 2. Gli alberi di pregio non possono essere rimossi o sostituiti senza specifica autorizzazione, ad eccezione dei casi di gravi patologie fitologiche adeguatamente documentate da apposita relazione agronomica redatta da professionista dott. Agronomo, dott. Forestale o Perito Agrario che ne dimostri la pericolosità o incongruità della stessa nel contesto locale.
dott. Agronomo, dott. Forestale o Perito Agrario che ne dimostri la pericolosità o incongruità della stessa nel contesto locale. Sono alberi di pregio le alberature ad alto fusto in essenze autoctone o alloctone storicizzate aventi un diametro superiore a 0,20 m misurato a 1,00 m da terra. In caso di abbattimento è comunque prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un
0,20 m misurato a 1,00 m da terra. In caso di abbattimento è comunque prescritta la sostituzione dell’esemplare abbattuto con un esemplare adulto di specie uguale o di essenza autoctona con portamento analogo.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo
REGOLAMENTO EDILIZIO 76 di 82 TITOLO IV - Vigilanza e sistemi di controllo ART. 92 PROCEDURE E ADEMPIMENTI DI VIGILANZA
- Per quanto riguarda la Normativa in materia di vigilanza si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- Per quanto riguarda la Normativa in materia di vigilanza durante l’esecuzione dei lavori si rinvia al titolo IV, Capo I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
- Ove non specificatamente definito in regolamenti di settore, per quanto riguarda le sanzioni
TITOLO V- Norme transitorie
o I del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. 3. Ove non specificatamente definito in regolamenti di settore, per quanto riguarda le sanzioni per violazioni delle norme regolamentari si rimanda all’art 7bis del Dlgs 267 del 2000 e s.m.i e alla L. 689 del 24 novembre 1981. TITOLO V- Norme transitorie ART. 93 AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale. ART. 94 COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE
ART. 94 COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE
IO
- Le modifiche del presente Regolamento sono di competenza del Consiglio Comunale. ART. 94 COORDINAMENTO CON ALTRE NORMATIVE
- Regione Lombardia pubblica e rende disponibile in formato aperto la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale, di cui all’Allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695. ART. 95 (SOPPRESSO) ART. 96 (SOPPRESSO) ART. 97 FACOLTÀ DI DEROGA
ART. 95 (SOPPRESSO) ART. 96 (SOPPRESSO) ART. 97 FACOLTÀ DI DEROGA
i cui all’Allegato C della D.g.r. 24 ottobre 2018 - n. XI/695. ART. 95 (SOPPRESSO) ART. 96 (SOPPRESSO) ART. 97 FACOLTÀ DI DEROGA
- Salvo quanto previsto nei precedenti articoli, eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere consentite esclusivamente con deliberazione del Consiglio Comunale, fatti comunque salvi i pareri obbligatori per l’esecuzione degli interventi edilizi da parte
liberazione del Consiglio Comunale, fatti comunque salvi i pareri obbligatori per l’esecuzione degli interventi edilizi da parte della Commissione del Paesaggio e degli Organi di Vigilanza.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
77 di 82 Allegato: DEFINIZIONI TECNICHE UNIFORMI Si riportano di seguito le Definizioni Tecniche Uniformi contenute nell’Allegato B del regolamento edilizio-tipo approvato con DGR n. XI/695 del 24 ottobre 2018. Alle definizioni sono stati aggiunte alcune specificazioni di dettaglio atte a migliorarne l’applicabilità nel contesto comunale.
- Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione
comunale.
- Superficie territoriale (ST) Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
- Superficie fondiaria (SF) Superficie reale di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.
atorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. 3. Indice di edificabilità territoriale (IT) Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda. 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie
. 4. Indice di edificabilità fondiaria (IF) Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. Per superficie si intende la superficie lorda. 5. Carico urbanistico (CU) Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno
lla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. 6. Dotazioni Territoriali (DT) Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 7. Sedime
e e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. 7. Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. 8. Superficie coperta (SCOP) Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m.
zontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. Gli sporti superiori a 1,50 m sono da considerarsi nella loro interezza.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
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REGOLAMENTO EDILIZIO 78 di 82 9. Superficie permeabile (SP) Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 10. Indice di permeabilità (IPT/IPF) Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 11. Indice di copertura (IC)
territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). 11. Indice di copertura (IC) Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. 12. Superficie totale (STOT) Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. 13. Superficie lorda (SL) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie.
) Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. 14. Superficie utile (SU) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal D.M. 801/1977. 15. Superficie accessoria (SA)
ione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal D.M. 801/1977. 15. Superficie accessoria (SA) Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
stre. La superficie accessoria ricomprende:
- i portici e le gallerie pedonali;
- i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze;
- le tettoie e le pensiline con profondità superiore a 1,50 m; le tettoie e le pensiline aventi profondità uguale o inferiore a 1,50 m sono escluse dal computo delle superfici accessoria utile e lorda;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e
superfici accessoria utile e lorda;
- le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, e i vani e locali interrati e seminterrati, tutti privi dei requisiti per la permanenza continuativa di persone, e i relativi corridoi di servizio;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a 1,50 m, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali
a porzione con altezza pari o superiore a 1,50 m, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; le coperture di nuova costruzione/ampliamento e sopralzo non dovranno superare la pendenza max del 30%, con un’altezza massima in colmo pari a 2,00 m ed in gronda pari a 1,00 m.
opralzo non dovranno superare la pendenza max del 30%, con un’altezza massima in colmo pari a 2,00 m ed in gronda pari a 1,00 m.
- i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, per ciascun livello;COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
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- spazi o locali destinati alla sosta, alla manovra e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale;
- i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite dalla specifica norma regionale;
- i volumi tecnici;
- le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di
condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale quali rampe, montacarichi, scale, ascensori e relativi sbarchi e gli androni condominiali, sono esclusi dal computo delle superfici accessoria utile e lorda. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune.
murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune. Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal D.M. 801/1977. 16. Superficie complessiva (SC) Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve
erficie accessoria (SC=SU+60% SA). Tale definizione non rileva ai fini della determinazione del costo di costruzione che si deve comunque riferire a quanto stabilito dal D.M. 801/1977. 17. Superficie calpestabile (SCAL) Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA). Non vanno ovviamente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie. 18. Sagoma
mente computati due volte murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre delle superfici accessorie. 18. Sagoma Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 19. Volume totale o volumetria complessiva (VT)
se le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. 19. Volume totale o volumetria complessiva (VT) Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. 20. Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 21. Piano seminterrato
cato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 21. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. Il soffitto dell’edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota
o posto in aderenza all’edificio. Il soffitto dell’edificio del piano seminterrato può trovarsi anche solo in parte ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza allo stesso, così come indicato nell’art. 4 della L.R. 7/2017.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
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REGOLAMENTO EDILIZIO 80 di 82 22. Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. 23. Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. 24. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 25. Numero dei piani
cabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. 25. Numero dei piani È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). 26. Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 27. Altezza del fronte
piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. 27. Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata:
- all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto;
- all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso in gronda del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità
tra il muro perimetrale e la linea di intradosso in gronda del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane con esclusione dei coronamenti fino ad un’altezza massima pari a 1,20 m. In caso di tetti inclinati con copertura a due falde, l’altezza del fronte di testa è la media di quelle rilevate in colmo e gronda. Sulle coperture piane i parapetti ciechi non possono superare l’altezza di 1,20 m
la media di quelle rilevate in colmo e gronda. Sulle coperture piane i parapetti ciechi non possono superare l’altezza di 1,20 m rispetto alla sommità delle strutture perimetrali. 28. Altezza dell'edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. 29. Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o
ntradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata. 30. Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico,
con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
81 di 82 Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/1968, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. 31. Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza,
i al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). 32. Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di
di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. 33. Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare.
indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. La presente definizione non opera ai fini dell’applicazione del D.P.R. 380/2001, art. 17, c. 3, lett. b). 34. Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. 35. Balcone
incipale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. 35. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 36. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o
ale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. 37. Loggia/Loggiato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Restano ferme le possibilità consentite dalla Legge Regionale 39/2004. 38. Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio
Regionale 39/2004. 38. Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
REGOLAMENTO EDILIZIO
REGOLAMENTO EDILIZIO 82 di 82 39. Portico/Porticato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. Restano ferme le possibilità consentite dalla Legge Regionale 39/2004. 40. Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.
zzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Restano ferme le possibilità consentite dalla Legge Regionale 39/2004. 41. Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. 42. Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico,
di spazi pertinenziali. 42. Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. 43. Superficie scolante impermeabile dell’intervento Superficie risultante dal prodotto tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale. 44. Altezza urbanistica (AU)
tra la superficie interessata dall’intervento per il suo coefficiente di deflusso medio ponderale. 44. Altezza urbanistica (AU) Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. 45. Volume urbanistico (VU) Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici.COMUNE DI PADERNO FRANCIACORTA - Prot 0002280 del 11/03/2025 Tit VI Cl 1 Fasc
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