Regolamento Edilizio - Comune di Casapinta
Comune di Casapinta · Biella, Piemonte
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508 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Casapinta Provincia di Biella Regione Piemonte REGOLAMENTO EDILIZIO Ai sensi del Regolamento Edilizio Tipo approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 548-9691 in data 29.07.1999 Consulenza tecnica Arch. Giulio Carta Delibera di adozione del Consiglio Comunale n° 3 in data 21-apr-2005
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 5
91 in data 29.07.1999 Consulenza tecnica Arch. Giulio Carta Delibera di adozione del Consiglio Comunale n° 3 in data 21-apr-2005
Regolamento edilizio comunale SOMMARIO TITOLO I 5 DISPOSIZIONI GENERALI 5 Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) 5 Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia 5 Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia 6 Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia 6 TITOLO II 7 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 7 Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.) 7
Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.) 7
amento della Commissione Edilizia 6 TITOLO II 7 ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 7 Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.) 7 Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) - (1) 7 Art. 7 - Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale 8 Art. 8 - Rilascio di permesso di costruire 10 Art. 9 - Diniego di permesso di costruire 11 Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori 11 Art. 11 - Voltura di permesso di costruire 11
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori 11
iego di permesso di costruire 11 Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori 11 Art. 11 - Voltura di permesso di costruire 11 Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità 12 TITOLO III 12 PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI 12 Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf) 12 Art. 14 - Altezza della costruzione (H) 13 Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np) 13
Art. 14 - Altezza della costruzione (H) 13
fronti della costruzione (Hf) 12 Art. 14 - Altezza della costruzione (H) 13 Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np) 13 Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) 13 Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc) 14 Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul) 14 Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun) 14 Art. 20 - Volume della costruzione (V) 14
Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun) 14
della costruzione (Sul) 14 Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun) 14 Art. 20 - Volume della costruzione (V) 14 Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf) 15 Art. 22 - Superficie territoriale (St) 15 Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc) 15 Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) 15 Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut) 15 Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If) 15 Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It) 15 Art. 27 bis – Definizioni integrative 16
Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It) 15
tà edilizia fondiaria (If) 15 Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It) 15 Art. 27 bis – Definizioni integrative 16 Art. 27 tris – Disposizioni speciali 17 Art. 27 quater - Disposizione transitoria 17 TITOLO IV 17 INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI 17 Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione 17 Art. 29 - Allineamenti 18 Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde 18 Comune di Casapinta 2
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni 18
Regolamento edilizio comunale Art. 31 - Requisiti delle costruzioni 18 Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni 20 Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private 21 Art. 34 - Interventi urgenti 21 Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione 22 TITOLO V 23 PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 23 Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi 23 Art. 37 - Antenne 23 Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari 24
Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi 23
FUNZIONALI 23 Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi 23 Art. 37 - Antenne 23 Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari 24 Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali 24 Art. 40 - Cortili e cavedi 25 Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione 25 Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni 26 Art. 43 - Muri di sostegno e terre armate 26 Art. 44 - Numeri civici 27 Art. 45 - Parapetti e ringhiere 27 Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi 27
Art. 44 - Numeri civici 27
gno e terre armate 26 Art. 44 - Numeri civici 27 Art. 45 - Parapetti e ringhiere 27 Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi 27 Art. 47 - Passi carrabili 28 Art. 48 – Piste ciclabili 28 Art. 50 - Prefabbricati 29 Art. 51 - Rampe 29 Art. 52 - Recinzioni e cancelli 29 Art. 53 - Serramenti 30 Art. 54 - Servitù pubbliche 31 Art. 55 - Soppalchi 31 Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili 32 Art. 58 - Terrazzi 33 TITOLO VI 33 ESECUZIONE DELLE OPERE 33 Art. 59 - Prescrizioni generali 33
Art. 58 - Terrazzi 33
56 - Sporgenze fisse e mobili 32 Art. 58 - Terrazzi 33 TITOLO VI 33 ESECUZIONE DELLE OPERE 33 Art. 59 - Prescrizioni generali 33 Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi 33 Art. 61 - Disciplina del cantiere 33 Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie 34 Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali 35 Art. 64 - Scavi e demolizioni 35 Art. 65 - Rinvenimenti 36 Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 36 TITOLO VII 37
Art. 65 - Rinvenimenti 36
64 - Scavi e demolizioni 35 Art. 65 - Rinvenimenti 36 Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici 36 TITOLO VII 37 VIGILANZA E SANZIONI 37 Art. 67 - Vigilanza e coercizione 37 Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni 37 TITOLO VIII 37 Comune di Casapinta 3
Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad ev
Regolamento edilizio comunale DISPOSIZIONI FINALI 37 Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali 37 Art. 70 - Deroghe 38 ALLEGATO A – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 42 ALLEGATO B - MODULISTICA 42 Comune di Casapinta 4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
ALLEGATO A – DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE 42 ALLEGATO B - MODULISTICA 42 Comune di Casapinta 4
Regolamento edilizio comunale TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 - Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.)
- Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 2 della legge regionale 8 luglio1999, n. 19 (Norme in materia
- di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”), disciplina:
(Norme in materia 2. di edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 “Tutela ed uso del suolo”), disciplina: • la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione Edilizia; • gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure; • i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; • l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
i e gli indici edilizi ed urbanistici; • l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; • le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; • l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; • la vigilanza e le sanzioni. 3. Il Regolamento contiene in allegato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti. Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
legato i modelli secondo i quali devono essere redatti gli atti dei procedimenti. Art. 2 - Formazione della Commissione Edilizia
- La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio.
- La Commissione è composta dal Sindaco o dall'Assessore suo delegato che la presiede, e da n. 5 componenti, eletti dal Consiglio comunale.
- I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi
eletti dal Consiglio comunale. 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza, provata dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e delle acque. Uno dei componenti deve
'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, allo studio ed alla gestione dei suoli e delle acque. Uno dei componenti deve essere un esperto con specifica competenza e provata esperienza in materia di valori ambientali e di tutela degli stessi. 4. I membri elettivi possono essere scelti nell’ambito di elenchi proposti da Ordini e Collegi Professionali nonchè da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 3.
onchè da Enti ed Associazioni rappresentativi di categorie che esercitano attività attinenti alle materie menzionate al comma 3. 5. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 6. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l’ha eletta: pertanto, al momento dell’insediamento del nuovo Consiglio, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza, entro tale periodo deve essere ricostituita.
ue competenze e le sue facoltà per non più di quarantacinque giorni dalla scadenza, entro tale periodo deve essere ricostituita. 7. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che in Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 8. I componenti della Commissione decadono: • al termine del mandato come specificato al comma 6;
unale non li abbia sostituiti. 8. I componenti della Commissione decadono: • al termine del mandato come specificato al comma 6; • per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; • per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. Comune di Casapinta 5
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
Regolamento edilizio comunale 9. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 10.I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia
- La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio non vincolante, nei seguenti casi:
ibuzioni della Commissione Edilizia
- La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio non vincolante, nei seguenti casi: • Concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari; • Interventi in aree vincolate. Per aree vincolate si intendono quelle soggette a: D.Lgs 490/99, L.R. 20/89, L.R. 45/89, Piano di Assetto Idrogeologico. Vincoli di Piano Regolatore Generale Comunale. Sono escluse le opere interne.
20/89, L.R. 45/89, Piano di Assetto Idrogeologico. Vincoli di Piano Regolatore Generale Comunale. Sono escluse le opere interne. • Interventi nei Nuclei di Antica Formazione e nelle Aree con Insediamenti di Valore Storico- Artisico, Documentario e/o Ambientale, ad eccezione delle opere interne; qualora dette opere riguardino elementi strutturali e costruttivi tradizionali, il parere della della Commissione Edilizia Comunale è comunque richiesto. • Nuova Costruzione. • Ampliamento.
tivi tradizionali, il parere della della Commissione Edilizia Comunale è comunque richiesto. • Nuova Costruzione. • Ampliamento. • Demolizione e Nuova Costruzione. • Ristrutturazione Edilizia che comporta la modifica sostanziale dei prospetti. • Ristrutturazione Urbanistica. • Strumenti Urbanistici Esecutivi del P.R.G.C.. • Qualsiasi intervento per il quale gli Uffici Edilizia Privata e Urbanistica ritengano necessario il parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale.
l quale gli Uffici Edilizia Privata e Urbanistica ritengano necessario il parere consultivo della Commissione Edilizia Comunale. 2. La Commissione Edilizia Comunale è inoltre chiamata ad esprimersi obbligatoriamente sulle pratiche edilizie che ottengono parere negativo dall’Ufficio Tecnico. 3. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
itenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 4. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di: a. strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b. convenzioni; c. programmi pluriennali di attuazione; d. regolamenti edilizi e loro modifiche;
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
ed esecutivi, e loro varianti; b. convenzioni; c. programmi pluriennali di attuazione; d. regolamenti edilizi e loro modifiche; e. modalità di applicazione del contributo per il permesso di costruire. 5. La Commissione, in conformità a quanto previsto dal PRG per determinati ambiti o azzonamenti, può dare indicazioni e/o prescrizioni, suggerire criteri inerenti la qualità del progetto ed il suo inserimento nel contesto ambientale. Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
nerenti la qualità del progetto ed il suo inserimento nel contesto ambientale. Art. 4 - Funzionamento della Commissione Edilizia
- La Commissione, su convocazione del Responsabile del Servizio Tecnico, si riunisce di norma una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
ga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi
della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi Comune di Casapinta 6
Regolamento edilizio comunale dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di
partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di permesso di costruire; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera;
ncreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente, in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro
ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti i permessi di costruire, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta.
che in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento della pratica o all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.
Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)
a di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione e dai membri componenti. TITOLO II ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI Art. 5 - Certificato urbanistico (C.U.)
- La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di
to urbanistico (C.U.)
- La richiesta del certificato urbanistico (C.U.) può essere formulata dal proprietario o dal titolare di altro diritto che conferisca la facoltà di svolgere attività edilizie; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
- Il certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare:
l certificato urbanistico è rilasciato dall’Autorità comunale entro sessanta giorni dalla richiesta e specifica, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare;
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) -
azioni d'uso ammesse; c) i tipi e le modalità d'intervento consentiti; d) le prescrizioni urbanistiche ed edilizie da osservare; e) le eventuali prescrizioni concernenti obblighi amministrativi, in particolare per quanto concerne urbanizzazioni e dismissioni; f) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) - Comune di Casapinta 7
Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) -
o il modello allegato al presente Regolamento. Art. 6 - Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) - Comune di Casapinta 7
- La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
Regolamento edilizio comunale 2. Il C.D.U. è rilasciato dall’Autorità comunale entro trenta giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile.
Art. 7 - Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale
o ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento e conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici. Art. 7 - Richiesta di permesso di costruire e progetto municipale
- Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per
e e progetto municipale
- Il proprietario, il titolare di diritto reale che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all’Autorità comunale il permesso di costruire per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. Nei casi previsti dalla legge, il
i attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. Nei casi previsti dalla legge, il permesso di costruire può essere sostituito da denuncia di inizio attività accompagnata da relazione a firma di progettista abilitato e da elaborati progettuali. 2. Non è richiesto provvedimento autorizzativo, fatte salve le prescrizioni normative per fabbricati soggetti a specifico vincolo di tutela, per i seguenti lavori:
torizzativo, fatte salve le prescrizioni normative per fabbricati soggetti a specifico vincolo di tutela, per i seguenti lavori: a) rimozione e sostituzione parziale o totale dei pavimenti e dei rivestimenti interni; b) sostituzione parziale o totale dei serramenti interni; c) sostituzione dei serramenti esterni con altri dello stesso tipo aventi le stesse caratteristiche di struttura e colore, con esclusione di fabbricati inclusi in Nucleo di Antica Formazione o
po aventi le stesse caratteristiche di struttura e colore, con esclusione di fabbricati inclusi in Nucleo di Antica Formazione o comunque soggetti a specifiche prescrizioni di intervento; d) tinteggiature o decorazioni interne; e) impianti tecnici per servizi accessori quali elettrico, illuminazione, riscaldamento, ventilazione, sostituzione di apparecchi igienici e opere inerenti; f) apertura o chiusura di vani porta interni all’unità immobiliare;
zione, sostituzione di apparecchi igienici e opere inerenti; f) apertura o chiusura di vani porta interni all’unità immobiliare; g) riparazione e rifacimento di tinteggiature ed intonaci esterni (nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 32 e 33), con esclusione di fabbricati inclusi nell’azzonamento di tipo A o comunque soggetti a specifiche prescrizioni di intervento); h) ripassatura dei manti di copertura; i) riparazione e sostituzione delle gronde e dei pluviali, impiegando i materiali prescritti dallo
atura dei manti di copertura; i) riparazione e sostituzione delle gronde e dei pluviali, impiegando i materiali prescritti dallo strumento urbanistico generale o dal presente regolamento; j) manutenzione e/o sostituzione dei frontalini, delle ringhiere dei terrazzi e dei balconi, impiegando i materiali prescritti dallo strumento urbanistico generale o dal presente regolamento; k) costruzione di arredi fissi (attrezzature da giardino, ecc..).
llo strumento urbanistico generale o dal presente regolamento; k) costruzione di arredi fissi (attrezzature da giardino, ecc..). L’esenzione della richiesta non esonera dal rispetto delle prescrizioni contenute nello strumento urbanistico generale e nel presente regolamento, dall’osservanza delle disposizioni sancite da leggi e da altri regolamenti; 3. La richiesta di permesso di costruire è composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente: −generalità del richiedente;
di costruire è composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata all’Autorità comunale contenente: −generalità del richiedente; −numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società - del proprietario e del richiedente; −estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; b) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo equipollente che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale.
ietà o l'altro titolo equipollente che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge; c) progetto municipale. 4. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un Comune di Casapinta 8
Regolamento edilizio comunale apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 5. Il progetto municipale è formato dai seguenti atti: a) estratto della mappa catastale con individuazione della proprietà; b) estratti degli elaborati del P.R.G. e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
gli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento; c) rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di 1:500, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti,
, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli
ficazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata e documentazione fotografica; d) specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
maria esistenti; e) documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente; f) simulazione fotografica dell'inserimento del progetto nella situazione esistente nel caso di interventi aventi forte impatto per le dimensioni proprie o per le caratteristiche storiche, artistiche o ambientali del contesto in cui si collocano; g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con
del contesto in cui si collocano; g) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.); h) piante, sezioni, prospetti (in scala 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti:
- le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
gni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura; 2) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; 3) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui; 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori;
edifici contigui; 4) i particolari illustrano gli eventuali elementi decorativi ed indicano i materiali, le finiture, i colori; 5) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli
campite in colore rosso; i) relazione illustrativa, redatta secondo il modello allegato al presente Regolamento, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici. 6. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme
e delle superfici. 6. Il progetto municipale deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità; tali integrazioni, se non indispensabili per l’esame della pratica da parte della Commissione Edilizia, possono essere prodotte prima del rilascio del permesso di costruire.
l’esame della pratica da parte della Commissione Edilizia, possono essere prodotte prima del rilascio del permesso di costruire. 7. Tutti gli elaborati del progetto municipale devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 8. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla
ogettista o dei progettisti. 8. La richiesta di variante al permesso di costruire segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. 9. Per la richiesta relativa ai seguenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria (esclusi gli interventi su immobili compresi in azzonamenti di tipo A)
guenti interventi: a) opere di manutenzione straordinaria (esclusi gli interventi su immobili compresi in azzonamenti di tipo A) b) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifiche della sagome e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica degli immobili; c) impianti tecnologici interni a volumi esistenti che si rendano indispensabili, sulla base di nuove Comune di Casapinta 9
Regolamento edilizio comunale disposizioni; d) varianti a permessi di costruire già rilasciati che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d'uso e la categoria edilizia e non alterino la sagome e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire edilizia; e) parcheggi di pertinenza del sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato;
contenute nel permesso di costruire edilizia; e) parcheggi di pertinenza del sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato; il progetto municipale è formato dagli allegati previsti al precedente comma 4, limitatamente ai punti a) - b) - c) per quanto di competenza - h1), h2), h3) e h5). 10.Per la richiesta relativa ai seguenti interventi: f) opere di manutenzione straordinaria su immobili compresi in azzonamenti di tipo A g) recinzioni, muri di contenimento e cancellate;
re di manutenzione straordinaria su immobili compresi in azzonamenti di tipo A g) recinzioni, muri di contenimento e cancellate; il progetto municipale è formato dagli allegati previsti al precedente comma 4, limitatamente ai punti a) - b) - c) - e) - h1), h2), h3), h4). 11. Le denunce di inizio attività edilizia devono essere presentate in unico esemplare e devono essere sottoscritte da soggetto avente titolo sull’immobile. Alle denunce devono essere allegati:
te in unico esemplare e devono essere sottoscritte da soggetto avente titolo sull’immobile. Alle denunce devono essere allegati: a) relazione a firma di tecnico abilitato contenente la descrizione delle opere in progetto, la qualificazione della tipologia di intervento, asseverazioni richieste dalla legge, b) progetto avente le stesse caratteristiche della documentazione progettuale richiesta per le istanze di permesso di costruire (vedi punti precedenti);
Art. 8 - Rilascio di permesso di costruire
esse caratteristiche della documentazione progettuale richiesta per le istanze di permesso di costruire (vedi punti precedenti); c) documentazione fotografica a colori (per interventi ricadenti negli azzonamenti di tipo A, in zone sottoposte a vincolo paesaggistico). Art. 8 - Rilascio di permesso di costruire
- I permessi di costruire sono rilasciati dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento.
uire sono rilasciati dall’Autorità comunale in forma scritta e sono redatte secondo il modello allegato al presente Regolamento. 2. I permessi di costruire rilasciati sono pubblicati all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica. 3. I permessi di costruire devono contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione,
costruire devono contenere: a) il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di permesso di costruire); b) il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, della quale costituisce parte integrante;
laborati ed atti, vistato dall’Autorità comunale, è allegato al permesso di costruire, della quale costituisce parte integrante; c) l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso; d) l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato; e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
nistica nella quale l'immobile è situato; e) il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio; f) il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti; g) il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
l riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti; h) negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di permesso di costruire; i) negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di permesso di costruire e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
tà e le modalità di riscossione del contributo di permesso di costruire e la determinazione delle relative garanzie finanziarie; j) negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità; k) il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere; l) le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione; Comune di Casapinta 10 m) i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
Regolamento edilizio comunale n) le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori; o) le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere; p) le condizioni e le modalità esecutive imposte al permesso di costruire; q) il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo
Art. 9 - Diniego di permesso di costruire
il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa; l'atto di impegno richiesto dalla legge per gli interventi edificatori nelle zone agricole è redatto secondo il modello allegato al presente Regolamento. Art. 9 - Diniego di permesso di costruire
- Il diniego del permesso di costruire edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere,
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
niego di permesso di costruire
- Il diniego del permesso di costruire edilizia è assunto dall’Autorità comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, che impediscono il rilascio del permesso di costruire.
- Il provvedimento di diniego è comunicato con raccomandata A.R. al richiedente, nei termini di legge. Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
diniego è comunicato con raccomandata A.R. al richiedente, nei termini di legge. Art. 10 - Comunicazione dell'inizio dei lavori
- Il titolare del permesso di costruire deve comunicare con atto scritto all’Autorità comunale la data di inizio dei lavori, non oltre l'inizio stesso.
- La comunicazione è redatta secondo il modello allegato al presente regolamento e deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere
nto e deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori. c) i soggetti di cui al punto b devono possedere la specifica abilitazione o qualifica professionale, nei limiti delle proprie competenze, e sottoscrivere la denuncia di inizio lavori.
ifica abilitazione o qualifica professionale, nei limiti delle proprie competenze, e sottoscrivere la denuncia di inizio lavori. 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare del permesso di costruire, entro il termine di giorni otto dall'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta
'avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
Art. 11 - Voltura di permesso di costruire
commi 2 e 3 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. Art. 11 - Voltura di permesso di costruire
- Il trasferimento del permesso di costruire ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all’Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di
il titolo per ottenerlo. 2. L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo al permesso di costruire. 3. La voltura del permesso di costruire è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l’Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. Comune di Casapinta 11
Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di
Regolamento edilizio comunale Art. 12 - Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità
- Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore permesso di costruire per le opere mancanti, il titolare del permesso di costruire deve comunicare all’Autorità comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita.
TITOLO III
comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Contestualmente o successivamente, il proprietario richiede all’Autorità comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità, con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. (1) 3. La comunicazione di ultimazione dei lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. TITOLO III
Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
lavori e la richiesta del certificato di abitabilità sono redatte secondo i modelli allegati al presente Regolamento. TITOLO III PARAMETRI ED INDICI EDILIZI ED URBANISTICI Art. 13 - Altezza dei fronti della costruzione (Hf)
- Si definiscono fronti le proiezioni ortogonali delle singole facciate della costruzione, compresi gli elementi aggettanti o arretrati e la copertura.
- Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri
rretrati e la copertura. 2. Si assume come altezza di ciascun fronte della costruzione la differenza di quota, misurata in metri [m], tra l'estradosso dell'ultimo solaio - ovvero tra il filo di gronda della copertura se a quota più elevata rispetto ad esso - ed il punto più basso della linea di spiccato; parapetti chiusi o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m.
i o semiaperti, realizzati con qualsiasi tipo di materiale, non rientrano nel computo se di altezza inferiore o uguale a 1,10 m. 3. L'ultimo solaio è quello che sovrasta l'ultimo spazio abitabile o agibile - ivi compresi i sottotetti che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati abitabili o agibili - con esclusione di volumi o vani tecnici così definiti: • vani tecnici - hanno la funzione di contenere o garantire l’accesso a parti di impianti tecnici o
vani tecnici così definiti: • vani tecnici - hanno la funzione di contenere o garantire l’accesso a parti di impianti tecnici o tecnologici (idrico, termico, elevatorio, elettrico, antincendio, ecc..) connessi con la funzionalità dell’attività svolta nel fabbricato; • volumi tecnici - corpi di fabbrica con la funzione di contenere i vani tecnici che per le loro caratteristiche funzionali o per motivi di sicurezza non possono trovare collocazione all’interno del fabbricato principale.
oro caratteristiche funzionali o per motivi di sicurezza non possono trovare collocazione all’interno del fabbricato principale. 4. Il filo di gronda è dato dall'intersezione della superficie della facciata con il piano orizzontale tangente al punto più basso della parte aggettante della copertura; nel caso in cui la facciata e la copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale.
copertura siano raccordati con elementi curvilinei od altro, l'intersezione di cui sopra è rappresentata da una linea virtuale. 5. La linea di spiccato è data dall'intersezione della superficie del terreno naturale o del terreno sistemato, se a quota inferiore, con la superficie della facciata della costruzione, escluse le parti prospicienti a rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso
accesso ai piani interrati. 6. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale o presenti andamento complesso con parti a diverse sezioni verticali, l'altezza virtuale della linea di estradosso rispetto al piano di calpestio sottostante, è convenzionalmente ricavata dividendo il volume dell'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie
ll'ultimo spazio di cui al comma 3 (comprensivo degli spessori dei tamponamenti laterali e dell'ultimo solaio) per la superficie utile lorda corrispondente (v. art. 18), al netto di eventuali soppalchi; l'altezza virtuale di cui sopra sommata alla differenza di quota tra il piano di calpestio citato ed il punto più basso della linea di spiccato è l'altezza di ciascun fronte. Comune di Casapinta 12
Art. 14 - Altezza della costruzione (H)
Regolamento edilizio comunale 7. Dal computo dell'altezza dei fronti sono escluse le opere di natura tecnica che è necessario collocare al di sopra dell'ultimo solaio, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, camini, torri di esalazione, ciminiere, antenne, impianti per il riscaldamento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Art. 14 - Altezza della costruzione (H)
Art. 14 - Altezza della costruzione (H)
damento e/o la refrigerazione, impianti per l'utilizzo di fonti energetiche alternative. Art. 14 - Altezza della costruzione (H)
- L'altezza della costruzione, misurata in metri [m], è la massima tra quelle dei fronti, determinate ai sensi del precedente articolo 13.
- Le costruzioni destinate all'istallazione di impianti tecnologici, i corpi scala e ascensore, le costruzioni speciali quali silos, serbatoi e simili sono esclusi dal computo delle altezze. Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
peciali quali silos, serbatoi e simili sono esclusi dal computo delle altezze. Art. 15 - Numero dei piani della costruzione (Np)
- Il numero dei piani della costruzione è il numero dei piani abitabili o agibili - compresi quelli formati da soffitte e da spazi sottotetto che posseggano i requisiti tecnico-funzionali per essere considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno
re considerati tali - e di quelli seminterrati il cui livello di calpestio sia, anche solo in parte, fuori terra rispetto ad uno qualunque dei fronti dell'edificio, con esclusione di rampe, scale e viabilità privata di accesso ai piani interrati. 2. Dal computo del numero dei piani sono esclusi quelli il cui livello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti
Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione
vello di calpestio risulti interamente interrato e che non emergano dal suolo per più di 1,20 m, misurati dal più alto dei punti dell'intradosso del soffitto al più basso dei punti delle linee di spiccato perimetrali (definite ex art. 13, comma 5), nonché gli eventuali soppalchi. Art. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
. 16 - Distanza tra le costruzioni (D), della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds)
- Le distanze di cui al titolo del presente articolo sono misurate in metri [m] e riferite al filo di fabbricazione della costruzione.
- Il filo di fabbricazione, ai fini della presente norma, è dato dal perimetro esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e
esterno delle pareti della costruzione, con esclusione degli elementi decorativi, dei cornicioni, delle pensiline, dei balconi e delle altre analoghe opere, aggettanti per non più di 1,50 m; sono inclusi nel perimetro anzidetto i "bow window", le verande, gli elementi portanti verticali in risalto, gli spazi porticati, i vani semiaperti di scale ed ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D);
ascensori. 3. La distanza tra: a) filo di fabbricazione di una costruzione e filo di fabbricazione di un'altra costruzione (D); b) filo di fabbricazione di una costruzione e linea di confine della proprietà (Dc); c) filo di fabbricazione di una costruzione e confine di una strada o, in assenza di questo, ciglio di una strada (Ds) come definiti dalla vigente normativa (1); è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro.
normativa (1); è rappresentata dal raggio della minima circonferenza avente centro in uno dei due elementi e tangente all’altro. (1) Ai sensi del D.L. 30/04/1992 n° 285 "si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in
costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea"; ai sensi del D.M. 01/04/1968 n° 1404 "si definisce ciglio della strada la linea di limite della sede o piattaforma stradale comprendente tutte le sedi viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano
i viabili, sia veicolari che pedonali, ivi incluse le banchine o altre strutture laterali alle predette sedi quando queste siano transitabili, nonché le strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelle e simili). Comune di Casapinta 13
Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
Regolamento edilizio comunale Art. 17 - Superficie coperta della costruzione (Sc)
- La superficie coperta è l'area, misurata in metri quadrati [m2], della proiezione orizzontale dell'intero corpo della costruzione emergente dal terreno, comprese le tettoie, le logge, i "bow window", i vani scala, i vani degli ascensori, i porticati e le altre analoghe strutture
- Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i
Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
analoghe strutture 2. Sono esclusi dal computo della superficie coperta gli elementi decorativi, i cornicioni, le pensiline ed i balconi aperti a sbalzo, aggettanti per non più di 1,50 m dal filo di fabbricazione. Art. 18 - Superficie utile lorda della costruzione (Sul)
- La superficie utile lorda, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili lorde di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano.
utti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - delimitate dal perimetro esterno di ciascun piano. 2. Nel computo della superficie utile lorda dei piani sono comprese le superfici relative: a) ai "bow window" ed alle verande; b) ai piani di calpestio dei soppalchi; sono escluse le superfici relative: c) ai volumi e vani tecnici (anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei
escluse le superfici relative: c) ai volumi e vani tecnici (anche se emergenti dalla copertura del fabbricato, quali torrini dei macchinari degli ascensori, torrini delle scale, impianti tecnologici), ai vani scala (1) ed ai vani degli ascensori; d) ai porticati, ai "pilotis", alle logge, ai balconi, ai terrazzi; e) agli spazi compresi nel corpo principale o a quelli coperti ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali (2):
i ad esso esterni adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli, per uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali (2): f) ai locali cantina (purchè la loro superficie non superi la Sul); (3) g) alle soffitte ed ai locali sottotetto non abitabili o agibili; (4) h) ai cavedi. (1) Se interni alle unità immobiliari ed "a giorno" si considera la proiezione sul piano pavimento. (2) Vanno considerate tutte le superfici destinate a tale uso, esistenti e/o in progetto.
era la proiezione sul piano pavimento. (2) Vanno considerate tutte le superfici destinate a tale uso, esistenti e/o in progetto. (3) Locali non abitabili parzialmente o totalmente interrati secondo quanto previsto dalla definizione di cui all’art. 15 punto 1-2. (4) Viene considerato abitabile il sottotetto avente altezze interne (minima e media libera) conformi alle norme Sanitarie vigenti; viene considerata agibile la porzione avente altezza libera interna maggiore di
Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)
a libera) conformi alle norme Sanitarie vigenti; viene considerata agibile la porzione avente altezza libera interna maggiore di m 1,70 (quando tale sagoma ha le caratteristiche potenziali per funzioni complementari alla residenza, escluse le superfici allo stato rustico). Art. 19 - Superficie utile netta della costruzione (Sun)
- La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i
struzione (Sun)
- La superficie utile netta, misurata in metri quadrati [m2], è la somma delle superfici utili nette di tutti i piani - entro e fuori terra, sottotetto abitabile o agibile compreso - ricavate deducendo da quelle utili lorde, così come definite all'art. 18, tutte le superfici non destinate al calpestio.
- Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente
Art. 20 - Volume della costruzione (V)
destinate al calpestio. 2. Le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre sono convenzionalmente considerate superfici non destinate al calpestio fino ad una profondità massima di 0,50 m e, come tali, sono dedotte dalle superfici lorde; soglie e sguinci di profondità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. Art. 20 - Volume della costruzione (V)
Art. 20 - Volume della costruzione (V)
ndità maggiore saranno invece computati per intero come superfici destinate al calpestio. Art. 20 - Volume della costruzione (V)
- Il volume della costruzione, misurato in metri cubi [m3], è la somma dei prodotti della superficie utile Comune di Casapinta 14
Regolamento edilizio comunale lorda di ciascun piano (Sul), al netto di eventuali soppalchi, per l'altezza misurata tra i livelli di calpestio del piano medesimo e del piano superiore. 2. Per l'ultimo piano, sottotetto abitabile o agibile compreso, l'altezza di cui sopra è quella tra il livello di calpestio e l'estradosso dell'ultimo solaio o in sua assenza l’estradosso della superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente
Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)
ella superficie di copertura. 3. Nel caso in cui l'ultimo solaio non presenti andamento orizzontale, si ricava convenzionalmente l'altezza virtuale alla quale è situata la linea di estradosso rispetto al piano di calpestio, seguendo il procedimento descritto al comma 6 dell'art. 13. Art. 21 - Superficie fondiaria (Sf)
- E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in
Art. 22 - Superficie territoriale (St)
icie fondiaria (Sf)
- E' l'area del terreno asservita e/o asservibile alle costruzioni realizzate e/o realizzabili, misurata in metri quadrati [m2], al netto delle superfici destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. (1) (1) Confronta art. 21, ultimo comma, L.R. 05.12.1977 n°56 e art. 1 L.R. 23.03.1995 n° 43 Art. 22 - Superficie territoriale (St)
Art. 22 - Superficie territoriale (St)
(1) Confronta art. 21, ultimo comma, L.R. 05.12.1977 n°56 e art. 1 L.R. 23.03.1995 n° 43 Art. 22 - Superficie territoriale (St)
- E' l'area complessiva di una porzione di territorio, misurata in metri quadrati [m2], comprendente le superfici fondiarie (Sf) e quelle destinate dagli strumenti urbanistici generali ed esecutivi alle urbanizzazioni primarie, secondarie e indotte esistenti e/o previste. (1) (1) Confronta art. 21, ultimo comma, L.R. 05.12.1977 n°56 e art. 1 L.R. 23.03.1995 n° 43
Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)
e e indotte esistenti e/o previste. (1) (1) Confronta art. 21, ultimo comma, L.R. 05.12.1977 n°56 e art. 1 L.R. 23.03.1995 n° 43 Art. 23 - Rapporto di copertura (Rc)
- Il rapporto di copertura è il quoziente, espresso in percentuale [%], tra la superficie coperta dalle costruzioni edificate e/o edificabili e la superficie fondiaria pertinente (Rc = Sc/Sf): rappresenta la percentuale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
ale di superficie coperta edificata e/o edificabile sulla superficie fondiaria. Art. 24 - Indice di utilizzazione fondiaria (Uf)
- L'indice di utilizzazione fondiaria è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie fondiaria (Uf = Sul/Sf): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie utile lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2]. Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
a e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m2]/[m2]. Art. 25 - Indice di utilizzazione territoriale (Ut)
- L'indice di utilizzazione territoriale è dato dal rapporto tra la superficie utile lorda edificata e/o edificabile e la superficie territoriale (Ut = Sul/St): rappresenta il numero di metri quadrati di superficie lorda edificata e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2]. Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m2]/[m2]. Art. 26 - Indice di densità edilizia fondiaria (If)
- L'indice di densità edilizia fondiaria è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la superficie fondiaria (If = V/Sf): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2]. Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria [m3]/[m2]. Art. 27 - Indice di densità edilizia territoriale (It)
- L'indice di densità edilizia territoriale è dato dal rapporto tra il volume edificato e/o edificabile e la Comune di Casapinta 15
Art. 27 bis – Definizioni integrative
Regolamento edilizio comunale superficie territoriale (It = V/St): rappresenta il numero di metri cubi di volume edificato e/o edificabile per ogni metro quadrato di superficie territoriale [m3]/[m2]. Art. 27 bis – Definizioni integrative
- Vl = Visuale libera è definita dalla normale libera rispetto ad ogni parete con finestre di locali abitabili (vedute); la norma si applica anche quando di due edifici prospicienti una sola parete sia finestrata.
- Sp = Superficie permeabile del lotto
orma si applica anche quando di due edifici prospicienti una sola parete sia finestrata. 2. Sp = Superficie permeabile del lotto è determinata dalla somma delle superfici scoperte e non pavimentate che offrono completa permeabilità all'acqua meteorica; zone pavimentate con elementi grigliati in cls o simili si considerano permeabili per il 50% della superficie. 3. Sl = Superficie libera del lotto (Sf - Sc).. 4. Unità edilizia
simili si considerano permeabili per il 50% della superficie. 3. Sl = Superficie libera del lotto (Sf - Sc).. 4. Unità edilizia Struttura edilizia individuata o individuabile, con la relativa area di pertinenza, come edificio autonomo e unitario sotto l'aspetto statico, tipologico e funzionale; non comprende quei manufatti minori che abbiano un mero carattere accessorio e/o tecnologico di servizio. 5. Unità immobiliare
; non comprende quei manufatti minori che abbiano un mero carattere accessorio e/o tecnologico di servizio. 5. Unità immobiliare Minima entità edilizia censita o censibile al N.C.E.U. come elemento autonomo idoneo ad assolvere la funzione alla quale è destinato. 6. Cortina edilizia è definita dalla sequenza "a schiera" di almeno tre unità edilizie contigue. 7. Area di pertinenza Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria;
i pertinenza Superfici territoriali e fondiarie asservite per il calcolo degli indici di edificabilità territoriale e fondiaria; in caso di frazionamento di aree si fa riferimento, ai fini del calcolo delle capacità edificatorie agli indici del presente Piano. 8. Cortili Spazi di confrontanza delle fronti interne dei fabbricati, liberi o occupati da bassi fabbricati. 9. Superfetazione edilizia Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui
uperfetazione edilizia Si definisce superfetazione edilizia quella parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o l'aspetto estetico dell'edificio stesso, o anche dell'ambiente circostante. Per analogia, rientrano fra le superfetazioni edilizie tutte le costruzioni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall'edificio principale, il cui carattere comprometta l'estetica o il
oni improprie, precarie ed accessorie, anche se disgiunte dall'edificio principale, il cui carattere comprometta l'estetica o il decoro dell'ambiente. Il PRG stabilisce per le zone A, l’obbligatorietà della eliminazione delle superfetazioni. 10.Vani tecnici hanno la funzione di contenere o garantire l’accesso a parti di impianti tecnici o tecnologici (idrico, termico, elevatorio, elettrico, antincendio, ecc..) connessi con la funzionalità dell’attività svolta nel fabbricato. 11.Volumi tecnici
, elevatorio, elettrico, antincendio, ecc..) connessi con la funzionalità dell’attività svolta nel fabbricato. 11.Volumi tecnici Corpi di fabbrica con la funzione di contenere i vani tecnici che per le loro caratteristiche funzionali o per motivi di sicurezza non possono trovare collocazione all’interno del fabbricato principale. 12.Cantina Locale non abitabile parzialmente o totalmente interrato secondo quanto previsto dalla definizione di cui all’art. 15 punto 2. Comune di Casapinta 16
Regolamento edilizio comunale 13.Sagoma dell'edificio La sagoma di un edificio è la figura solida delimitata dai vari piani - verticali, orizzontali e inclinati - che contengono tutte le facce esterne dell'edificio stesso, esclusi i balconi e gli altri corpi aggettanti aperti e scoperti. 14.Aperture: luci e vedute Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono
i. 14.Aperture: luci e vedute Le aperture degli edifici sono di due tipi: luci e vedute; nei rapporti tra confinanti queste sono regolate, oltre che dalle presenti norme, anche da quelle del Codice Civile L.III, Tit.II, Sez.VII. Per luci si intendono aperture che danno passaggio di aria e di luce ma non permettono l'affacciamento; per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affacciamento, o diretto oppure obliquo o laterale. 15.Parete finestrata
per vedute si intendono aperture che permettono anche l'affacciamento, o diretto oppure obliquo o laterale. 15.Parete finestrata Si definisce parete finestrata un fronte dell'edificio dotato di una o più aperture, aventi i requisiti di vedute ai sensi dell'Articolo precedente. 16.Pareti prospicienti Si definiscono prospicienti due pareti, di cui anche una sola finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta; per affacciamento diretto, si intende
Art. 27 tris – Disposizioni speciali
finestrata, che si fronteggiano interessando l'affacciamento diretto di almeno una veduta; per affacciamento diretto, si intende ortogonale e mediano rispetto al piano della veduta. Art. 27 tris – Disposizioni speciali
- I valori minimi di distanza di cui ai precedente Articolo 16, per quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di:
r quanto di competenza comunale e fatto salvo quanto prescritto dal Codice Civile, possono essere ridotti per la costruzione di: a. manufatti tecnologici di pubblica utilità, quali cabine e centraline delle reti di distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, telefono, ecc.; b. manufatti di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.;
i di pubblica utilità complementari al sistema della mobilità e dei percorsi, quali sovrappassi, sottopassi, rampe, scale, ecc.; c. allestimenti e strutture con funzione segnaletica e informativa, per la sicurezza pubblica e per la gestione dei pubblici servizi; d. adeguamenti tecnicamente indispensabili per la conformità di edifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonchè di abbattimento delle barriere architettoniche o per il
ifici esistenti alle norme di sicurezza e di prevenzione incendi, nonchè di abbattimento delle barriere architettoniche o per il raggiungimento di prestazioni richieste dal presente regolamento; e. costruzioni temporanee. 2. Le riduzioni di cui al comma precedente, ove del caso, sono concesse dal Sindaco, su parere del Dirigente del Settore, all'atto del rilascio del permesso di costruire, in base ad una specifica
Art. 27 quater - Disposizione transitoria
esse dal Sindaco, su parere del Dirigente del Settore, all'atto del rilascio del permesso di costruire, in base ad una specifica motivazione riportata nell'atto stesso, restando impregiudicati i diritti dei terzi. Nel caso si tratti di attività caratterizzate da significative interazioni con l'ambiente, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A. S. L.. Art. 27 quater - Disposizione transitoria
Art. 27 quater - Disposizione transitoria
l'ambiente, è richiesto il rispetto di eventuali prescrizioni espresse dall'A. S. L.. Art. 27 quater - Disposizione transitoria
- Fino all'adeguamento previsto dall'art. 12, comma 5, della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, in luogo delle definizioni di cui agli articoli precedenti dal n. 13 al n. 27tris, continuano ad essere vigenti le definizioni contenute nel Piano Regolatore Generale. TITOLO IV INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
ore Generale. TITOLO IV INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI Art. 28 - Salubrità del terreno e della costruzione
- E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente. Comune di Casapinta 17
- Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-
Regolamento edilizio comunale sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti.
tati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo
zione di intercapedini. 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aerazione. 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica
a esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente.
la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica o a quello di massima piena del sistema fognario di scarico. 9. E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute.
Art. 29 - Allineamenti
sorgenti radioattive nocive alla salute. E’ vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. Art. 29 - Allineamenti
- Per gli allineamenti si rimanda a quanto previsto dalle Norme di Attuazione e dalla cartografia del P.R.G. Art. 30 - Salvaguardia e formazione del verde
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
one in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale. 2. L’Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici.
mazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. 3. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 4. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 5. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano
Art. 31 - Requisiti delle costruzioni
i eventuali danni arrecati. 5. L’Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. Art. 31 - Requisiti delle costruzioni Comune di Casapinta 18
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi
uzioni Comune di Casapinta 18
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o
Regolamento edilizio comunale modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore.
ola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di: a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- Resistenza meccanica alle vibrazioni
tatiche e dinamiche di esercizio 2) Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali 3) Resistenza meccanica alle vibrazioni b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
- Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Assenza di emissione di sostanze nocive
ccessibilità ai mezzi di soccorso c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
- Temperatura di uscita dei fumi
- Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario
- Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali
uso idrosanitario 5) Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali 6) Smaltimento delle acque meteoriche 7) Tenuta all'acqua; impermeabilità 8) Illuminazione naturale 9) Oscurabilità 10) Temperatura dell'aria interna 11) Temperatura superficiale 12) Ventilazione 13) Umidità relativa 14) Protezione dalle intrusioni d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- Sicurezza contro le cadute
- Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
tezione dalle intrusioni d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- Sicurezza contro le cadute
- Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- Limitazione dei rischi di ustione
- Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- Sicurezza elettrica
- Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE
- Controllo della pressione sonora: benessere uditivo f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Contenimento dei consumi energetici
- Temperatura dell'aria interna
- Temperatura dell'acqua
GETICO E RITENZIONE DEL CALORE
GETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Contenimento dei consumi energetici
- Temperatura dell'aria interna
- Temperatura dell'acqua g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- Disponibilità di spazi minimi. La documentazione necessaria al rispetto delle norme riferite ai settori sopra riportati dovrà essere prodotta ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta del
a riportati dovrà essere prodotta ai sensi delle normative settoriali vigenti al momento della presentazione della richiesta del provvedimento di permesso di costruire di presentazione di dichiarazione d’inizio attività. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal
edere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all’Autorità comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente. Comune di Casapinta 19 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini
Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
Regolamento edilizio comunale della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. Art. 32 - Inserimento ambientale delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, appartiene ai
ambientale delle costruzioni
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, appartiene ai compiti della Commissione Edilizia l'accertamento del rispetto delle norme generali e particolari di cui al presente articolato, fornendo, se del caso, indicazioni ed orientamenti.
- Interventi di nuova edificazione - Nella scelta delle soluzioni tecniche e formali, pur nel rispetto della
i ed orientamenti. 2. Interventi di nuova edificazione - Nella scelta delle soluzioni tecniche e formali, pur nel rispetto della libertà di espressione del progettista, dovrà essere curato il rapporto con il contesto paesistico in cui si localizza la nuova costruzione. In particolare gli interventi dovranno uniformarsi all'andamento naturale del terreno circostante evitando riporti e sbancamenti non connessi alla costruzione del
anno uniformarsi all'andamento naturale del terreno circostante evitando riporti e sbancamenti non connessi alla costruzione del fabbricato, gli eventuali altri interventi sulle aree libere dovranno essere accompagnati da idonea relazione geotecnica che ne confermi la necessità ed indichi gli accorgimenti atti a limitarne l'impatto ambientale. I materiali ed i colori di finitura su prospetti e copertura degli edifici dovranno essere
tti a limitarne l'impatto ambientale. I materiali ed i colori di finitura su prospetti e copertura degli edifici dovranno essere scelti in modo da armonizzarsi con i caratteri tipici del paesaggio e dell'ambiente circostante e preferibilmente fra quelli tradizionalmente in uso nella zona. Nel caso di costruzioni di particolare consistenza volumetrica può essere prescritto il ricorso alla messa a dimora di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione ambientale.
e prescritto il ricorso alla messa a dimora di alberi, arbusti e siepi con funzioni di mascheramento ed integrazione ambientale. 3. Interventi sul patrimonio edilizio esistente - Gli interventi devono perseguire lo scopo di migliorare le condizioni di abitabilità, salvaguardando i valori architettonici ed edilizi del patrimonio di antica formazione ed eliminando gli aspetti di contrasto ambientale nel patrimonio edilizio di nuova formazione; pertanto:
io di antica formazione ed eliminando gli aspetti di contrasto ambientale nel patrimonio edilizio di nuova formazione; pertanto: a) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di antica formazione, fatte salve le indicazioni di cui all’allegato A e le tipologie di intervento previste dal PRG, dovranno, di norma, essere recuperati e valorizzati i seguenti elementi costruttivi e decorativi: • stipiti ed architravi datati od anche solo lavorati, presenti in aperture esterne;
seguenti elementi costruttivi e decorativi: • stipiti ed architravi datati od anche solo lavorati, presenti in aperture esterne; • affreschi, meridiane, stemmi, fasce a riquadratura di aperture esterne; • volti e sottopassi stradali; • tetti con manti di copertura in coppi; • loggiati ad arco o architravati; • comignoli di antica e pregevole fattura; • ogni altro elemento che possa costituire una testimonianza della tradizione costruttiva e decorativa locale;
regevole fattura; • ogni altro elemento che possa costituire una testimonianza della tradizione costruttiva e decorativa locale; • le parti eventualmente compromesse andranno ripristinate, in conformità alla esigenza di omogeneità ambientale ed architettonica; • particolare cura dovrà essere riservata all predisposizione del progetto, in riferimento alla restituzione grafica dello stato di fatto opportunamente integrata da documentazione fotografica
l progetto, in riferimento alla restituzione grafica dello stato di fatto opportunamente integrata da documentazione fotografica atta a mettere in risalto le caratteristiche tipologiche e costruttive, i materiali e particolari decorativi ed il loro stato di conservazione; b) per quanto riguarda il patrimonio edilizio esistente di recente formazione, ogni ulteriore intervento, esclusi i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è sottoposto alla preliminare condizione
e, ogni ulteriore intervento, esclusi i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria, è sottoposto alla preliminare condizione di sostituire o adeguare (es. gli edifici privi di intonaco esterno) quei materiali di finitura che risultino in contrasto con il contesto ambientale di riferimento o con standard minimi di qualità architettonica e costruttiva. 4. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di
tettonica e costruttiva. 4. L’Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con congrua motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 5. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la
ti di inserimento ambientale. 5. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 6. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti Comune di Casapinta 20
Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
Regolamento edilizio comunale di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. Art. 33 - Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di
decoro, all'igiene. 2. E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, pozzi, cappelle votive, muri di recinzione e di sostegno in pietra, scalinate e percorsi pedonali in pietra a ciottoli od a selciato, lavatoi pubblici, monumenti, cippi, lapidi, esedre, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e gli altri
ttoli od a selciato, lavatoi pubblici, monumenti, cippi, lapidi, esedre, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e gli altri elementi similari esistenti nel territorio del Comune, anche se non espressamente individuati negli elaborati di P.R.G., sono da considerarsi beni culturali minori per i caratteri ed i valori storici, artistici, ambientali, e testimoniali che rivestono e come tali sono soggetti a salvaguardia e tutela.
teri ed i valori storici, artistici, ambientali, e testimoniali che rivestono e come tali sono soggetti a salvaguardia e tutela. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e
integgiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela, ma inclusi in Nucleo di Antica Formazione, è sottoposta al nulla-osta dell’autorità comunale previo deposito di specifica campionatura, completa di documentazione fotografica dello stato di fatto; in presenza di
comunale previo deposito di specifica campionatura, completa di documentazione fotografica dello stato di fatto; in presenza di Piano del Colore approvato è sufficiente una comunicazione che attesti la conformità alle prescrizioni del Piano stesso e indichi i colori scelti per i vari elementi di facciata. 6. Le aree libere adiacenti o interposte ad aree edificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o consentirne lo
non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e l'abbruciamento di materiali o di rifiuti. 7. Interventi sulle aree scoperte pertinenziali - Gli elaborati progettuali connessi ad interventi edilizi ed urbanistici o ad interventi diretti sulle aree scoperte, dovranno sempre precisare la destinazione
essi ad interventi edilizi ed urbanistici o ad interventi diretti sulle aree scoperte, dovranno sempre precisare la destinazione d'uso di queste ultime ai fini di una corretta applicazione delle norme contenute al punto 2 del presente articolo e di quello precedente. 8. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone,
o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l’Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese
Art. 34 - Interventi urgenti
gni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l’Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro trenta giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Art. 34 - Interventi urgenti
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino
34 - Interventi urgenti
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale
ati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di
dei lavori all’Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. Comune di Casapinta 21
Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
Regolamento edilizio comunale 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. Art. 35 - Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per
ll'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo. 2. Per l’occupazione di suolo pubblico si rimanda a quanto previsto dall’apposito Regolamento Comunale. (1) (1) Nel rispetto del D.L. 30/04/1992 n° 285 Comune di Casapinta 22
Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi
Regolamento edilizio comunale TITOLO V PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Art. 36 - Altezza interna dei locali abitativi
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in [ m ] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; nel caso il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura
aso il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata
dità massima di 0,50 m. 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali, regionali (1) e, per quanto in esso specificamente disposto, dal regolamento di igiene e sanità pubblica. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve
a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto
ntamenti contigui e preesistenti; 3) ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di
na funzione abitativa; 2) interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie. 4. In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di
lità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente. 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,70 m.
Art. 37 - Antenne
ostruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,70 m. (1) D.M. 05/07/1975, Legge 05.08.1978 n° 457, D.M. 09.06.1999 per le aree del territorio comunale site in comunità montana, L.R. 21/98 per il recupero dei sottotetti. Art. 37 - Antenne
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso
Art. 37 - Antenne
tetti. Art. 37 - Antenne
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna
apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. Le antenne dovranno essere collocate sui tetti, salvo dimostrata impossibilità.
l contesto dell'ambiente in cui sono installate. Le antenne dovranno essere collocate sui tetti, salvo dimostrata impossibilità. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. Comune di Casapinta 23
Regolamento edilizio comunale 3. L’Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore.
Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari
etitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. Art. 38 - Chioschi e mezzi pubblicitari
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne,
zione e di attuazione. 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti, valutati secondo le norme del Codice della Strada e di ogni altro Regolamento comunale.
urbo ai locali adiacenti e prospicienti, valutati secondo le norme del Codice della Strada e di ogni altro Regolamento comunale. 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per chioschi e mezzi pubblicitari interessanti aree o edifici
n inferiore a 1:20. 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per chioschi e mezzi pubblicitari interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.). 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei per un tempo massimo di 5 anni e rinnovabili a richiesta dell’interessato; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di
Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
o di 5 anni e rinnovabili a richiesta dell’interessato; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico escludendo qualsiasi indennizzo. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7. 8. Si richiamano, per quanto di competenza, eventuali “ Regolamenti Comunali specifici”. Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
hiamano, per quanto di competenza, eventuali “ Regolamenti Comunali specifici”. Art. 39 - Coperture, canali di gronda e pluviali
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.
- Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati
elle acque meteoriche. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, abbaini, volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati (per le zone tipo A vedi allegato con disciplina particolareggiata).
'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati (per le zone tipo A vedi allegato con disciplina particolareggiata). 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul
meteoriche nelle fognature; non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi liberi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. Comune di Casapinta 24
Regolamento edilizio comunale 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all’uso pubblico, i pluviali. per interventi di nuova costruzione o ricostruzione, devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede o stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile e conforme al contesto ambientale circostante, per almeno 2,00 m.
Art. 40 - Cortili e cavedi
realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile e conforme al contesto ambientale circostante, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. Art. 40 - Cortili e cavedi
Art. 40 - Cortili e cavedi
i ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. Art. 40 - Cortili e cavedi
- I cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre soli fronti di una costruzione, qualora ciascuno di essi sia di larghezza superiore a 4,00 m, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. (1)
he la luce libera, misurata sulla perpendicolare ad ogni prospetto finestrato, rispetti le prescrizioni delle vigenti leggi. (1) 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera è al netto delle proiezioni orizzontali di ballatoi, balconi, pensiline e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile, nei limiti di cui all'art. 17, 2° comma. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza
l'art. 17, 2° comma. 3. La realizzazione di cavedi, intendendosi per tali gli spazi interni delimitati da prospetti di larghezza inferiore o uguale a 4,00 m ed aperti in alto per l'intera superficie, è ammessa esclusivamente per la diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, disimpegni, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
rvizio, ripostigli. 4. Nelle nuove costruzioni, in rapporto all'altezza dei prospetti, i cavedi devono essere così dimensionati:
- altezza fino a 8 m, lato minimo 2,50, superficie minima 6 m2;
- altezza fino a 12 m, lato minimo 3,00, superficie minima 9 m2;
- altezza fino a 18 m, lato minimo 3,50, superficie minima 12 m2 ;
- altezza oltre 18 m, lato minimo 4,00, superficie minima 16 m2 .
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
e minima 12 m2 ;
- altezza oltre 18 m, lato minimo 4,00, superficie minima 16 m2 .
- Nei cavedi non è ammessa alcuna sporgenza.
- I cavedi debbono essere dotati di facile accesso nella parte inferiore per agevolare le operazioni di pulizia.
- Cortili e cavedi debbono essere pavimentati o sistemati a giardino privato e comunque provvisti di scarico delle acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto.
Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione
acque meteoriche realizzato in modo da evitare ristagni: è vietato, in detto scarico, versare acque nere o materiale di rifiuto. 8. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. (1) Art. 9 della Legge 02.04.1968 n° 1444. Art. 41 - Intercapedini e griglie di aerazione
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e
griglie di aerazione
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
i locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute. Comune di Casapinta 25 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e
di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle acque meteoriche sia di quelle utilizzate per la
Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Regolamento edilizio comunale pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
ttuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. Art. 42 - Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni
- Di norma e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di igiene, è consigliabile: • Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. • Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata
latili ed animali in genere. • Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. • Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura.
rmabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. • Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 2. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile
Art. 43 - Muri di sostegno e terre armate
isalita dei ratti. 2. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti: l’Autorità comunale, sentito il Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio, può imporre la sigillatura di quelle esistenti ove siano accertate condizioni nocive per la salute degli utenti. Art. 43 - Muri di sostegno e terre armate
- I muri in pietrame (a secco o di altra tipologia) esistenti nel territorio comunale sono assoggettabili
stegno e terre armate
- I muri in pietrame (a secco o di altra tipologia) esistenti nel territorio comunale sono assoggettabili unicamente ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione; è vietata la sostituzione dei medesimi o di parte di essi con muri in calcestruzzo, è ammesso invece il loro rifacimento in cls armato per la parte controterra, purché la parte esterna comunque visibile conservi l'aspetto originario.
oro rifacimento in cls armato per la parte controterra, purché la parte esterna comunque visibile conservi l'aspetto originario. 2. Nuovi muri negli ambiti di tutela o riqualificazione ambientale e di rispetto paesaggistico previsti dal P.R.G e nelle aree dove sono presenti muri in pietrame, dovranno essere costruiti in modo tale da presentare, per la parte esterna comunque visibile, la tipologia in pietrame prevalente nel contesto,
costruiti in modo tale da presentare, per la parte esterna comunque visibile, la tipologia in pietrame prevalente nel contesto, le stesse prescrizioni di cui al punto precedente si applicano anche ai casi di rifacimento di esistenti muri in cls 3. Negli altri casi è ammesso l'impiego del calcestruzzo semplice od armato, anche in pannelli prefabbricati, con altezza massima di m 3,00, qualora sia necessario superare tale quota, il
mplice od armato, anche in pannelli prefabbricati, con altezza massima di m 3,00, qualora sia necessario superare tale quota, il manufatto dovrà essere realizzato a gradoni di altezza massima pari a m 3,00, con un arretramento di ciascuna ripresa del muro pari all’altezza del muro o imposto dalla pendenza naturale del terreno quando superiore al 100%; gli arretramenti a terrazza dovranno essere obbligatoriamente sistemati a
endenza naturale del terreno quando superiore al 100%; gli arretramenti a terrazza dovranno essere obbligatoriamente sistemati a verde. Nei casi in cui, con supporto di apposita relazione geologico-tecnica, venga proposta un’altezza maggiore di m 3,00, è compito della C.I.E. esprimere un giudizio di compatibilità ambientale e prescrivere accorgimenti tecnici atti a limitarne l'impatto ambientale; negli interventi di
udizio di compatibilità ambientale e prescrivere accorgimenti tecnici atti a limitarne l'impatto ambientale; negli interventi di iniziativa pubblica e nell'esecuzione di opere di urbanizzazione o infrastrutturali (anche da parte di operatori privati) va incentivato l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica. 4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei
neria naturalistica. 4. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. Comune di Casapinta 26
Regolamento edilizio comunale 5. Per i muri di sostegno, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale (per gli interventi realizzati con scogliere o massi in pietrame può essere imposta la pezzatura massima dei conci da utilizzare).
er gli interventi realizzati con scogliere o massi in pietrame può essere imposta la pezzatura massima dei conci da utilizzare). 6. L’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il
Art. 44 - Numeri civici
dozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. Art. 44 - Numeri civici
- Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi
devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso – di norma a destra e ad una altezza variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
a variabile da 2,00 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
Art. 45 - Parapetti e ringhiere
zione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinchè siano soppressi. Art. 45 - Parapetti e ringhiere
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio
45 - Parapetti e ringhiere
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
- I manufatti di cui sopra devono: • avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a 1,20 m, salvo comprovate diverse esigenze; • presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; • non devono: • essere scalabili;
Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
tare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; • non devono: • essere scalabili; • presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. I parapetti e le ringhiere dovranno essere eseguiti con materiali attinenti al contesto circostante. Art. 46 - Passaggi pedonali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie pubbliche di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti
donali e marciapiedi
- Nel centro abitato, tutte le vie pubbliche di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche. (1)
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed
tuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio Comune di Casapinta 27
Regolamento edilizio comunale 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m e pendenza massima non superiore all’otto%, dimensioni e pendenze diverse sono ammesse in rapporto a diverse situazioni morfologiche, ambientali e del contesto edificato. (1) 5. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti
Art. 47 - Passi carrabili
ano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 6. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione ed ai regolamenti comunali. (1) Vedi D.P.R. 24.07.1996 n° 503 e D.M. 14.06.1989 n° 236. Art. 47 - Passi carrabili
Art. 47 - Passi carrabili
di attuazione ed ai regolamenti comunali. (1) Vedi D.P.R. 24.07.1996 n° 503 e D.M. 14.06.1989 n° 236. Art. 47 - Passi carrabili
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
i accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 3. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o
pazi di pertinenza e la carreggiata o tra quest'ultima e le livellette inclinate delle rampe di collegamento a spazi interrati o comunque situati a livello inferiore a quello di accesso, deve essere non inferiore a 4,50 ml; salvo deroghe, nel rispetto della sicurezza stradale, per situazioni particolari in ambiti edificati, in tali casi sarà obbligatorio dotare il cancello di automatismo a distanza per l'apertura verso l’interno o scorrevole;
ficati, in tali casi sarà obbligatorio dotare il cancello di automatismo a distanza per l'apertura verso l’interno o scorrevole; 4. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi e dotati di raccolta delle acque piovane per impedire che le stesse defluiscano sulla pubblica via, opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni.
ane per impedire che le stesse defluiscano sulla pubblica via, opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 5. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 3 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti
Art. 48 – Piste ciclabili
che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità. 6. Sono fatte salve le possibilità di deroga previste dalla vigenti normative in materia. Art. 48 – Piste ciclabili
- Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
Art. 48 – Piste ciclabili
te dalla vigenti normative in materia. Art. 48 – Piste ciclabili
- Il Comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione urbanistica ed in tutti i luoghi previsti dalla vigente legislazione regionale (art. 7 l.r. 33/90 ed eventuali modifiche ed integrazioni) sono previsti parcheggi per le biciclette e motociclette. Art. 49 - Portici e "pilotis"
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di
t. 49 - Portici e "pilotis"
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 2,50 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di prescrivere misure diverse, comunque l’altezza minima all’imposta dovrà essere pari al 2,40 m.
- Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolari il Comune può Comune di Casapinta 28
Regolamento edilizio comunale imporre altezze e larghezze maggiori. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti edilizi può prescrivere l'impiego di specifici
Art. 50 - Prefabbricati
utorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti edilizi può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. Art. 50 - Prefabbricati
- Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente
Art. 51 - Rampe
previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati, visto il parere e le eventuali indicazioni della C.I.E.. E’ vietato l’utilizzo di fabbricati accessori prefabbricati in lamiera. Art. 51 - Rampe
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
Art. 51 - Rampe
n lamiera. Art. 51 - Rampe
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- La larghezza minima della carreggiata delle rampe: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
ata delle rampe: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c) 3,50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo d) 6,50 m nei casi di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria
so di marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite
a doppio senso di marcia permanente 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di 0,90 m e la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,90 m. 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma
Art. 52 - Recinzioni e cancelli
on inferiore a 0,90 m. 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. (1) 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. (1) Vedi D.P.R. 24.07.1996 n° 503 e D.M. 14.06.1989 n° 236. Art. 52 - Recinzioni e cancelli
Art. 52 - Recinzioni e cancelli
mantenute nella situazione di fatto. (1) Vedi D.P.R. 24.07.1996 n° 503 e D.M. 14.06.1989 n° 236. Art. 52 - Recinzioni e cancelli
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari
della circolazione; l’Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. Comune di Casapinta 29
Regolamento edilizio comunale 3. Le recinzioni sono realizzabili su tutto il territorio comunale, con eccezione delle aree in cui sono indicate prescrizioni particolari; nel caso di completo rifacimento di recinzioni esistenti non conformi alle presenti norme, le stesse dovranno essere adeguate, tenendo comunque conto di quanto previsto dall'art. 33. 4. Nel territorio urbano o in quello extraurbano per le parti connesse o pertinenziali alla residenza, le
previsto dall'art. 33. 4. Nel territorio urbano o in quello extraurbano per le parti connesse o pertinenziali alla residenza, le recinzioni non dovranno superare l'altezza di m 1,80 (fatte salve altezze maggiori per gli accessi), potranno essere costituite da cordolo continuo, per una emergenza massima dal terreno di m 0,60, con barriera superiore in cancellata di ferro, legno o simili di semplice fattura, oppure in rete
massima dal terreno di m 0,60, con barriera superiore in cancellata di ferro, legno o simili di semplice fattura, oppure in rete metallica. Sono ammesse tipologie con parti in muratura intonacata o paramano ed interposta cancellata in ferro, per l’alloggiamento di gruppi di misura (ENEL-GAS-TELEFONO-ecc...) e per esigenze legate ad attività produttive è ammesso l’utilizzo di muratura piena (di norma H. max m
ENEL-GAS-TELEFONO-ecc...) e per esigenze legate ad attività produttive è ammesso l’utilizzo di muratura piena (di norma H. max m 3,00); in questi casi può essere richiesto uno specifico giudizio di compatibilità ambientale da parte della C.I.E. 5. Nel territorio agricolo le recinzioni dovranno essere in paletti di ferro o legno e filo teso o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per un'altezza massima di m 1,80; è
ro o legno e filo teso o rete metallica, oppure a recinto con elementi in legno o metallici, per un'altezza massima di m 1,80; è ammesso il cordolo in cls solo se indispensabile all'esercizio dell'attività e non potrà superare una emergenza massima dal terreno di m 0,30. 6. Sui muri di contenimento di altezza media superiore a m 1,00, è possibile collocare parapetti, balaustre e protezioni in metallo di semplice fattura e altezza massima pari a m 1,00.
m 1,00, è possibile collocare parapetti, balaustre e protezioni in metallo di semplice fattura e altezza massima pari a m 1,00. 7. Il comune, per esigenze ambientali o nel caso di allineamenti prospicienti aree pubbliche, può imporre schemi standard per aree di particolare pregio, o il rivestimento con siepi vive nel rispetto della normativa del C.C.. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza di norma non
to della normativa del C.C.. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza di norma non superiore a 3,00 m ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno purché la distanza del cancello dalla strada sia incrementata di una misura pari alla dimensione del battente più lungo); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 3.
del battente più lungo); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 3. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti.
Art. 53 - Serramenti
rizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato è soggetta alle disposizioni di legge che regolano l'ampiezza delle fasce di rispetto dei nastri stradali. Art. 53 - Serramenti
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono
Art. 53 - Serramenti
adali. Art. 53 - Serramenti
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
escritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 3,00 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il
'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli, potranno essere scorrevoli parallelamente alla sede stradale se contenute in una sporgenza massima di cm 10 dal filo della facciata. 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture.
atti di assenso edilizio, l’Autorità comunale, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. Comune di Casapinta 30
Art. 54 - Servitù pubbliche
Regolamento edilizio comunale Art. 54 - Servitù pubbliche
- Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
dicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità.
affico, ecc.; g) lapidi commemorative; h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi
evio parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata. 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui
ui è effettuata. 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti
Art. 55 - Soppalchi
cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. 7. Si richiamano, per quanto di competenza eventuali “ Regolamenti Comunali specifici “. Art. 55 - Soppalchi
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione
Art. 55 - Soppalchi
. Art. 55 - Soppalchi
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- La realizzazione del soppalco è:
su più livelli, non può superare 1/2 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione del soppalco è: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento del locale sottostante e il punto più basso dell'intradosso della struttura
on inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento del locale sottostante e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.; e di quanto previsto dal regolamento di igiene. 4. Il soppalco non è conteggiato nel numero dei piani (Np) ai sensi dell'art. 15: come tale non ha effetto ai fini dell’incremento del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo
: come tale non ha effetto ai fini dell’incremento del computo del volume (V) di cui all'art. 20, anche se la superficie del suo piano di calpestio costituisce incremento della superficie utile lorda (Sul) ai sensi dell'art. 18. Comune di Casapinta 31
Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili
Regolamento edilizio comunale Art. 56 - Sporgenze fisse e mobili
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2.
ow", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 2. 2. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) 1,00 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale, salvo casi particolari la cui definizione è demandata alla Commissione Edilizia;
ezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale, salvo casi particolari la cui definizione è demandata alla Commissione Edilizia; b) 200 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,05 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. (1) 3. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano.
Art. 57 - Strade private
ole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall’Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. (1) Vedi “ Regolamento per la disciplina del collocamento di insegne, targhe e simili”. Art. 57 - Strade private
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere:
izzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente. 2. Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all’efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali;
ione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di 5,00 m, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli.
m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze fino a due unità abitative devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti
on inferiore a 6 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 6,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra
tura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano ai nuovi insediamenti; nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità.
riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di idoneo impianto di illuminazione in grado di fornire un adeguato illuminamento.- 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. Comune di Casapinta 32
Art. 58 - Terrazzi
Regolamento edilizio comunale Art. 58 - Terrazzi
- Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di corso d'acqua, di suolo.
- Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m.
TITOLO VI
e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. TITOLO VI
Art. 59 - Prescrizioni generali
ppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%. TITOLO VI ESECUZIONE DELLE OPERE Art. 59 - Prescrizioni generali
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed
i che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore. 3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si
Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. Art. 60 - Richiesta e consegna di punti fissi
- Prima di iniziare i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di
titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del direttore dei lavori. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale
- ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la
dell'ufficio tecnico comunale
- ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi nella fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
Art. 61 - Disciplina del cantiere
atura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale, che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune. Art. 61 - Disciplina del cantiere
Art. 61 - Disciplina del cantiere
n tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune. Art. 61 - Disciplina del cantiere
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione; Comune di Casapinta 33
Regolamento edilizio comunale b) degli estremi del permesso di costruire edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del coordinatore per la sicurezza (se richiesto) e del responsabile del cantiere; e) tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni.
(se richiesto) e del responsabile del cantiere; e) tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione il permesso di costruire corredato degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua
dell'inizio dei lavori. 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone,
ca competente per territorio. 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 6. L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori.
Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- L’Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. Art. 62 - Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando
caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all’Autorità comunale il relativo permesso di costruire ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico
Autorità comunale il relativo permesso di costruire ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. 3. Il titolare del permesso di costruire, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente
e poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve, previa denuncia all’Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.
la denuncia deve essere corredata del nulla-osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per
almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate
e; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere
etto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. Comune di Casapinta 34
Regolamento edilizio comunale 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune.
Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
zione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. Art. 63 - Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
ture provvisionali
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi
evono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio
scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la
fidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l’Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare del permesso di costruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti.
ostruire, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi
Art. 64 - Scavi e demolizioni
elle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni. 7. Ove del caso, l’Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità. Art. 64 - Scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa
t. 64 - Scavi e demolizioni
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze. (1)
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli
nelle vicinanze. (1) 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesto al riguardo permesso di costruire all’Autorità comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di
ltre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. Comune di Casapinta 35 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è
Comune di Casapinta 35 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all’Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico.
Regolamento edilizio comunale 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare del permesso di costruire di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. (2)
Art. 65 - Rinvenimenti
ne. 6. La rimozione di parti in cemento amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. (2) 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61. (1) Vedi D.M. 11.03.1988, punti D8 e G3. (2) Vedi D.L. 15.08.1991 n° 277 e la Legge 27.03.1992 n° 257. Art. 65 - Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a
Art. 65 - Rinvenimenti
° 257. Art. 65 - Rinvenimenti
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all’Autorità comunale del reperimento; l’Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose
senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. (1) 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità
Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
ve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l’Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. (2) 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. (1) Vedi Legge 01.06.1939 n° 1089. (2) Vedi art. 5 D.P.R. 21.10.1975 n° 803. Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
edi Legge 01.06.1939 n° 1089. (2) Vedi art. 5 D.P.R. 21.10.1975 n° 803. Art. 66 - Ripristino del suolo e degli impianti pubblici
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare del permesso di costruire sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
ubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare del permesso di costruire ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali
dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. Comune di Casapinta 36
Art. 67 - Vigilanza e coercizione
Regolamento edilizio comunale TITOLO VII VIGILANZA E SANZIONI Art. 67 - Vigilanza e coercizione
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
azioni ed integrazioni. 2. L’Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla
cuzione di opere od attività, l’Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore. 5. L’Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine
Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
pese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui alla Vigente Legislazione. Art. 68 - Violazione del regolamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la
golamento e sanzioni
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale .8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
- Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si
Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad ev
dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689. TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI Art. 69 - Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali
- E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche
ad eventi accidentali
- E’ facoltà dell’Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all’avente titolo.
- La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d’uso, volumetrie, altezze,
bene o all’avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d’uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte, confrontanze e distanze dai confini; è comunque facoltà dell’Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico;
r quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L’assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono
e sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. Comune di Casapinta 37
Art. 70 - Deroghe
Regolamento edilizio comunale 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall’avente titolo o comunque verificatisi, in corso d’opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell’assuntore dei lavori. Art. 70 - Deroghe
- L’Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione
omunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti. Comune di Casapinta 38
Art. 1a - Nuclei di antica formazione ed efficacia della disciplina particolareg
Regolamento edilizio comunale ALLEGATO A DISCIPLINA PARTICOLAREGGIATA PER I NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE Art. 1a - Nuclei di antica formazione ed efficacia della disciplina particolareggiata Il P.R.G. individua con apposita simbologia le zone da assoggettare alla presente disciplina particolareggiata. Per quanto non precisato dalla disciplina particolareggiata valgono le Norme di attuazione del P.R.G. per quanto compatibile. Art. 2a - Aree e spazi liberi
Art. 2a - Aree e spazi liberi
lla disciplina particolareggiata valgono le Norme di attuazione del P.R.G. per quanto compatibile. Art. 2a - Aree e spazi liberi Le aree e gli spazi liberi sia pubblici che privati sono soggetti a vincolo di inedificabilità, con l'eccezione degli interventi ammessi in cartografia e dalle norme di zona. Gli interventi di sistemazione delle aree e spazi liberi dovranno avvenire di norma, contestualmente all'intervento sull'edificio interessato e dovranno essere unitariamente progettati. Nella
Art. 3a - Prescrizione per tutti gli interventi
no avvenire di norma, contestualmente all'intervento sull'edificio interessato e dovranno essere unitariamente progettati. Nella loro progettazione ed attuazione si dovrà fare riferimento ai combinati disposti derivanti dall'applicazione delle prescrizioni e modalità relative alla categoria dell'edificio cui l'area appartiene e delle presenti norme. Art. 3a - Prescrizione per tutti gli interventi Le seguenti prescrizioni integrano le norme che regolano i vari tipi di intervento come definite
A) INTERVENTI SUGLI EDIFICI
izione per tutti gli interventi Le seguenti prescrizioni integrano le norme che regolano i vari tipi di intervento come definite nelle N.A., in tutti gli interventi dovranno pertanto essere osservate le indicazioni, le prescrizioni e le modalità di seguito descritte: A) INTERVENTI SUGLI EDIFICI A1. Strutture portanti verticali Dovranno essere conservate e consolidate nella loro posizione e dimensione, ricorrendo alla
ICI A1. Strutture portanti verticali Dovranno essere conservate e consolidate nella loro posizione e dimensione, ricorrendo alla sostituzione solo in caso di difficoltà tecnico-economica per il loro integrale recupero (certificata dal progettista) e con le eccezioni insite nelle modalità di intervento previste per la categoria della ristrutturazione edilizia e della demolizione con ricostruzione. Nel caso di particolari tecniche costruttive o elementi caratteristici (mattoni alternati a ciotoli, mattoni o
on ricostruzione. Nel caso di particolari tecniche costruttive o elementi caratteristici (mattoni alternati a ciotoli, mattoni o pietrame a vista, angoli in mattoni o pietra a vista, marcapiani, archivolti, piattabande, ecc..), si dovrà procedere alla loro conservazione e valorizzazione. Nel caso di forzata sostituzione ai sensi del precedente punto, si dovranno utilizzare nella ricostruzione le medesime tecniche e materiali,
forzata sostituzione ai sensi del precedente punto, si dovranno utilizzare nella ricostruzione le medesime tecniche e materiali, rimettendo in sito gli elementi decorativi originali recuperabili. Quelli non recuperabili dovranno essere surrogati con elementi analoghi per forma e materiali consentendosi "la sottolineatura" della loro attuale realizzazione. A2. Strutture portanti orizzontali Coperture e solai in legno originariamente in vista dovranno essere mantenute e consolidate ricorrendo
ture portanti orizzontali Coperture e solai in legno originariamente in vista dovranno essere mantenute e consolidate ricorrendo alla sostituzione degli elementi strutturali principali (travi maestre, capriate, cantonali e simili) solo se tecnicamente ed economicamente non restaurabili e rinforzabili e sempre con analoghi tipi. Travi e solai lignei non a vista o fatiscenti potranno essere sostituiti con strutture di diversa tipologia. A3. Archi e volte
. Travi e solai lignei non a vista o fatiscenti potranno essere sostituiti con strutture di diversa tipologia. A3. Archi e volte Tutti gli elementi ad archi e volte dovranno essere mantenuti, ripristinati e consolidati. Con esclusione degli interventi di restauro conservativi RC1 e di risanamento conservativo RC2, le volte in condizioni tali da non poter essere facilmente recuperate e consolidate, potranno essere sostituite mediante altre tecnologie e materiali. A4. Scale
on poter essere facilmente recuperate e consolidate, potranno essere sostituite mediante altre tecnologie e materiali. A4. Scale Dovranno essere conservate nella posizione e forma originaria quando presentano intrinseche caratteristiche tipologiche e quando concorrono a caratterizzare il tipo edilizio, anche in relazione a quanto detto per le murature portanti. Comune di Casapinta 39 Elementi caratteristici quali gradini in pietra, ringhiere in ferro, ghisa o legno, rampe a volta o costruite
ne di Casapinta 39 Elementi caratteristici quali gradini in pietra, ringhiere in ferro, ghisa o legno, rampe a volta o costruite con particolari tecniche, dovranno essere conservati, consolidati e ripristinati ovvero riutilizzati nel caso
Regolamento edilizio comunale di rifacimento della struttura. A5. Coperture Vale quanto detto per le strutture portanti orizzontali. In tutti i casi dovranno essere conservati e ripristinati gli elementi di coronamento originari quali sporti in legno, cornicioni sagomati e similari, anche nei casi consentiti di sostituzione delle strutture. Si dovrà ripristinare il manto di copertura originario (coppo a canale secondo la documentazione
i sostituzione delle strutture. Si dovrà ripristinare il manto di copertura originario (coppo a canale secondo la documentazione reperibile) e gli elementi accessori quali camini, altane, abbaini. Con esclusione degli interventi di restauro conservativi RC1 e di risanamento conservativo RC2 sono ammessi, quando ormai prevalenti nel contesto, manti di copertura alternativi (portoghesi o simil coppo) e nuovi elementi, se necessari per
ando ormai prevalenti nel contesto, manti di copertura alternativi (portoghesi o simil coppo) e nuovi elementi, se necessari per la funzionalità dell'uso, purchè di forma e tipologia simile a quella di elementi già esistenti o comunque ricorrenti nell'ambito dei N.A.F. (non sono ammessi teste di camino prefabbricate in cemento). Canali e pluviali dovranno essere in rame o di lamiera preverniciata (marrone scuro o nero) e preferibilmente a sezione circolare, sono ammessi i terminali in ghisa.
rame o di lamiera preverniciata (marrone scuro o nero) e preferibilmente a sezione circolare, sono ammessi i terminali in ghisa. Al fine di migliorare le condizioni di abitabilità dei sottotetti recuperabili ad usi che prevedono la permanenza continuativa delle persone, può essere ammesso l'inserimento in falda di lucernai di dimensioni non superiori a cm. 100x120 o la realizzazione di terrazze a "tasca", ricavate cioè tagliando
in falda di lucernai di dimensioni non superiori a cm. 100x120 o la realizzazione di terrazze a "tasca", ricavate cioè tagliando un settore della copertura. Il taglio della falda non potrà avvenire a meno di ml 2,00 dal filo esterno della copertura e le dimensioni della tasca non potrà eccedere i ml 2,50 (profondità) x 1/3 della larghezza della falda interessata . Tale possibilità (taglio a tasca) è esclusa per edifici inclusi nelle categorie RC1.
3 della larghezza della falda interessata . Tale possibilità (taglio a tasca) è esclusa per edifici inclusi nelle categorie RC1. Tutti gli elementi descritti sopra dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati di progetto con l'indicazione delle varie dimensioni, al fine di poterne valutare la compatibilità e la rispondenza alle presenti norme. A6. Paramenti e tinteggiature esterne. I paramenti esterni dovranno essere ripristinati secondo la loro situazione originaria documentata. Non
e tinteggiature esterne. I paramenti esterni dovranno essere ripristinati secondo la loro situazione originaria documentata. Non potranno essere intonacate le pareti o parti di esse originariamente a vista (sempre che le condizioni statiche lo consentano e la fattura del paramento lo giustifichi) o scrostate quelle originariamente intonacate. Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire con l'impiego di malte a base di calce.
scrostate quelle originariamente intonacate. Il rifacimento dell'intonaco dovrà avvenire con l'impiego di malte a base di calce. I colori esterni degli edifici, compresi gli elementi accessori (scuri, persiane, portoni, decori, ecc...) dovranno essere ripristinati in base alla documentazione reperibile sulla colorazione originaria, in mancanza della quale si dovranno adottare colori a calce o ai silicati con riferimento alle gamme delle terre naturali e bruciate e dei bianchi tradizionalmente usate in zona.
i a calce o ai silicati con riferimento alle gamme delle terre naturali e bruciate e dei bianchi tradizionalmente usate in zona. Non sono ammesse tinteggiature di tratti parziali di facciata (se della stessa proprietà), ma la lavorazione andrà estesa su tutte le parti a vista contigue e per tutta l'altezza del fabbricato. Particolare cura si dovrà usare in presenza di decorazioni, affreschi, stemmi e meridiane, fregi in cotto ed altri
l fabbricato. Particolare cura si dovrà usare in presenza di decorazioni, affreschi, stemmi e meridiane, fregi in cotto ed altri elementi di pregio, che dovranno essere conservati e correttamente restaurati. E' fatto divieto di usare pitture sintetiche e plastiche non traspiranti. A7. Aperture e serramenti esterni I serramenti esterni di norma dovranno essere in legno di fattura, dimensioni e caratteri complessivi analoghi a quelli preesistenti. Con esclusione degli interventi di restauro conservativo RC1 e
imensioni e caratteri complessivi analoghi a quelli preesistenti. Con esclusione degli interventi di restauro conservativo RC1 e risanamento conservativo RC2, sono ammesse nuove aperture per forme e dimensioni simili a quelle esistenti, ai piani terreni sarà ammessa l'esecuzione di aperture carrabili con serramenti in legno di semplice disegno, trattati con vernici opache impregnanti e non coprenti, riconducibili a quello dei
con serramenti in legno di semplice disegno, trattati con vernici opache impregnanti e non coprenti, riconducibili a quello dei vecchi portoni. Per locali commerciali siti ai piani terreni sono consentiti serramenti metallici colorati, con esclusione di quelli in alluminio anodizzato color bronzo e argento. A chiusura di loggiati ad arco o architravi, sono ammessi esclusivamente serramenti a vetri del tipo a scomparsa totale o parziale. A
usura di loggiati ad arco o architravi, sono ammessi esclusivamente serramenti a vetri del tipo a scomparsa totale o parziale. A chiusura delle aperture verso l'esterno non sono consentite tapparelle avvolgibili, ma soltanto gelosie a stecche o ad anta piena in legno, trattate a vernici opache. A8. Balconi e ringhiere I balconi con lastra e modiglioni in pietra, o con tavolato e mensole in legno, andranno conservati nelle
- Balconi e ringhiere I balconi con lastra e modiglioni in pietra, o con tavolato e mensole in legno, andranno conservati nelle forme originarie. La creazione eventuale di nuovi balconi, dovrà per forma, disegno e materiali usati rispettare, di norma, la tipologia citata o quella prevalente nell’edificio, quando non nettamente in contrasto con il contesto. Le ringhiere dovranno essere a giorno in profilati di ferro pieno con ripresa dei motivi decorativi originali,
con il contesto. Le ringhiere dovranno essere a giorno in profilati di ferro pieno con ripresa dei motivi decorativi originali, ove presenti e ricostruibili, oppure a disegno semplice con bacchette verticali, in legno se preesistenti. Comune di Casapinta 40
Regolamento edilizio comunale A9. Zoccolatura di facciata Non sono ammessi nuovi rivestimenti con elementi in cotto e con lastre di pietra ad opera incerta o di taglio irregolare, è ammesso l’uso di elementi verticali a taglio unico, per una altezza massima di norma non superiore a ml. 0,80; sono ammissibili, su giudizio della C.I.E., interventi di completamento in materiali analoghi ad altri riscontrabili all'intorno, anche se difformi per tipologia ed altezza dalla norma generale.
B) AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI
mento in materiali analoghi ad altri riscontrabili all'intorno, anche se difformi per tipologia ed altezza dalla norma generale. B) AREE ESTERNE DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI Nella sistemazione delle aree esterne di pertinenza dovranno di norma essere impiegati materiali e tecniche tradizionalmente usati in zona: selciato o lastre di pietra regolari, ciottoli di fiume, cubetti di porfido o sienite e simili. Potranno anche essere ammessi materiali diversi (es. autobloccanti con
Art. 4a - Prescrizioni finali
ciottoli di fiume, cubetti di porfido o sienite e simili. Potranno anche essere ammessi materiali diversi (es. autobloccanti con tipologia a cubetto), che dovranno comunque essere indicati chiaramente nei disegni di progetto e sempre che non riguardino pertinenze di edifici classificati nelle categorie RC1 e RC2. Art. 4a - Prescrizioni finali In tutti gli interventi illustrati agli articoli precedenti, sia pubblici che privati, dovranno essere
4a - Prescrizioni finali In tutti gli interventi illustrati agli articoli precedenti, sia pubblici che privati, dovranno essere adottate soluzioni e accorgimenti che facilitino il più possibile l'accesso e la permanenza nelle zone storiche ai portatori di handicap fisici anche se ciò potrà comportare modesti scostamenti dai criteri e prescrizioni relative alle modalità d'intervento tipologico relative all'edificio o area interessati o alle
amenti dai criteri e prescrizioni relative alle modalità d'intervento tipologico relative all'edificio o area interessati o alle prescrizioni particolari di cui agli articoli delle presenti norme. Le soluzioni adottate dovranno essere evidenziate nei progetti al fine di consentirne una chiara individuazione e valutazione da parte della Commissione edilizia, che potrà anche suggerire eventuali varianti o condizioni al fine del miglior inserimento nel conteso generale. Comune di Casapinta 41
ALLEGATO A - MODULISTICA
Regolamento edilizio comunale ALLEGATO A - MODULISTICA Comune di Casapinta 42
ALLEGATO A - MODULISTICA
Regolamento edilizio comunale ALLEGATO A - MODULISTICA Comune di Casapinta 42
Regolamento edilizio comunale modello 1 Comune di ................................ (Provincia di .....) CERTIFICATO URBANISTICO (C.U.) Richiesto da ............................................in qualità di (1)........................... ........................................................................... per l'immobile sito in ............................................
............................................................ per l'immobile sito in ............................................ ..................... n. ......... , descritto al catasto al foglio ............. particelle ............................... L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
- Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2) Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile
od operanti in salvaguardia (2) Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile ..................................................................... Piani Territoriali ............................................................ Piano Regolatore Generale o Variante .......................... Strumenti urbanistici esecutivi ...................................... Regolamento Edilizio ....................................................
stici esecutivi ...................................... Regolamento Edilizio .................................................... Altri regolamenti comunali ............................................ Altri piani ...................................................................... Programma Pluriennale di Attuazione (3) ..................... 2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia. Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente
e ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia. Area urbanistica in cui è compreso l'immobile, e sua destinazione prevalente ....................................................................................... Destinazioni d'uso ammesse ......................................... Tipi di intervento ammessi ........................................... Indice di densità edilizia territoriale (It)........................ Indice di densità edilizia fondiaria (If).........................
di densità edilizia territoriale (It)........................ Indice di densità edilizia fondiaria (If)......................... Distanza dai confini (Dc)............................................. Comune di Casapinta 43
Regolamento edilizio comunale Distanza dalle costruzioni (D)...................................... Distanza dal ciglio stradale (Ds).................................. Altezza massima (H) .................................................. Numero dei piani (Np)................................................ Rapporto di copertura (Rc)......................................... Altre prescrizioni .......................................................
pertura (Rc)......................................... Altre prescrizioni ....................................................... Urbanizzazioni esistenti (4)........................................ Urbanizzazioni da realizzare ...................................... 3. Vincoli incidenti sull'immobile Espropriativi............................................................... Comportanti l'inedificabilità ...................................... Comportanti speciali autorizzazioni ..........................
portanti l'inedificabilità ...................................... Comportanti speciali autorizzazioni .......................... Allegati
- Estratto planimetria P.R.G. .................................
- Altri eventuali ...................................................... Data L’Autorità comunale NOTE (1) Proprietario o titolare di altro diritto che conferisce la facoltà di svolgere attività edilizie. (2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente.
ere attività edilizie. (2) Indicare gli estremi del testo normativo, dell'atto o del provvedimento e descriverlo sinteticamente. (3) Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA. (4) Fruibili con semplice allacciamento. Comune di Casapinta 44
CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
Regolamento edilizio comunale modello 2 Comune di ................................(Provincia di ......) CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.) Richiesto da (1) ......................................................................................... per l'immobile sito in .......................................................... n. ................. descritto al catasto al foglio .................particelle ................. L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
ritto al catasto al foglio .................particelle ................. L'immobile sopra descritto è assoggettato alle seguenti
- Disposizioni generali, urbanistiche ed edilizie, vigenti od operanti in salvaguardia (2) Disposizioni di legge, statali o regionali, o regolamentari eventualmente riguardanti l'immobile .................................................................... Piani Territoriali ...........................................................
................................................. Piani Territoriali ........................................................... Piano Regolatore Generale o Variante ......................... Strumenti urbanistici esecutivi ..................................... Regolamento Edilizio ................................................... Programma Pluriennale di Attuazione (3) ................... 2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia
a Pluriennale di Attuazione (3) ................... 2. Prescrizioni urbanistiche ed edilizie vigenti od operanti in salvaguardia Tipo di area urbanistica in cui è compreso il terreno, e destinazioni d'uso ammesse ....................................................................................... Modalità di intervento consentite ................................. Volume delle costruzioni consentito (V).(4).................
Modalità di intervento consentite ................................. Volume delle costruzioni consentito (V).(4)................. Superficie utile lorda delle costruzioni consentita (Sul).(4)................................. Comune di Casapinta 45
Regolamento edilizio comunale 3. Vincoli incidenti sull'immobile Espropriativi............................................................................. Comportanti l'inedificabilità .................................................... Comportanti speciali autorizzazioni ........................................ Allegati
- Estratto planimetria P.R.G. ................................................
- Altri eventuali......................................................................
........................................
- Altri eventuali...................................................................... Data L’Autorità comunale NOTE (1)Indicare le generalità del richiedente e la condizione dello stesso rispetto all'immobile: proprietario o altro titolo. (2)Indicare gli estremi del testo normativo dell'atto, o del provvedimento e descriverlo sinteticamente. (3)Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della
e descriverlo sinteticamente. (3)Specificare se il Comune è obbligato a dotarsi di PPA; se esiste un PPA vigente e la data della sua scadenza; se l'area o l'immobile sono inseriti o meno nel PPA; per quali interventi è obbligatorio l'inserimento in PPA. (4)Il volume o la superficie utile lorda complessivi consentiti per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie
per le costruzioni sono ricavati applicando gli indici di densità edilizia (If) o di utilizzazione (Uf) fondiari alla superficie fondiaria (Sf) del terreno: nel caso di terreni sui quali insistano costruzioni esistenti, possono essere distinti il volume o la superficie utile lorda già realizzati e quelli ancora realizzabili. Comune di Casapinta 46
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE
Regolamento edilizio comunale modello 3 RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO MUNICIPALE Descrizione del sito d'insediamento e sua individuazione nell'ambito dello strumento urbanistico generale e/o esecutivo (1) ............................................................... ........................................................................................................................... Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2)
............................................................. Tipo di intervento, destinazione d'uso, modalità di attuazione (2) .............................................................................................................. .............................................................................................................. Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) .....................................
.......................................... Requisiti urbanistici, vincoli e condizioni (3) ..................................... .............................................................................................................. Caratteri dell'intervento edilizio:
- collocazione nel sito naturale o nel contesto edificato ..............................................................................................................
ontesto edificato .............................................................................................................. ..............................................................................................................
- caratteri compositivi ed ambientali (4) ........................................... ..............................................................................................................
................. ..............................................................................................................
- organizzazione e funzionalità degli spazi interni e loro relazione (nel caso di interventi di rilevanti dimensioni soggetti a piano esecutivo) ......................... ..............................................................................................................
- caratteri tecnologici (5) ...................................................................
................................
- caratteri tecnologici (5) ...................................................................
- opere di urbanizzazione esistenti e previste (6) .............................. Comune di Casapinta 47
Regolamento edilizio comunale Calcolo dei volumi e delle superfici per l'area d'intervento Superficie territoriale (St) .......................................... Superficie fondiaria (Sf) ............................................ Indice di densità edilizia territoriale (It) .................... Indice di densità edilizia fondiaria (If) ...................... Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ...................... Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................
Indice di utilizzazione territoriale (Ut) ...................... Indice di utilizzazione fondiaria (Uf) ........................ Rapporto di copertura (Rc) ........................................ () ammesso/a esistente realizzabile in progetto (V) m3 (Sul) m2 (Sc) m2 (H) m / / (Np) / / (Dc) m / / (D) m / / (Ds) m / / ()I simboli riportati nella colonna corrispondono alle definizioni inserite nell'articolato del Regolamento Edilizio. Data Il Richiedente Il Progettista Comune di Casapinta 48
Regolamento edilizio comunale NOTE (1) Caratteri ambientali, morfologia, idrogeologia, esposizione, indicazione dell'area del piano urbanistico nella quale è compreso. (2) Eventuale articolazione in lotti e presenza di piano esecutivo; per le destinazioni produttive indicare anche il tipo di lavorazione con i materiali utilizzati ed i prodotti smaltiti. (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro.
otti smaltiti. (3) Dimostrazione del rispetto della normativa in relazione a vincoli, prescrizioni, condizioni, servitù e altro. (4) Descrizione degli obiettivi formali con riferimenti all'intorno ed eventualmente all'armonizzazione con preesistenze di carattere storico e di valore stilistico, ove ne ricorrano le ragioni. (5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti,
ove ne ricorrano le ragioni. (5) Descrizione dei sistemi e/o elementi impiegati nella costruzione: fondazioni (continue, plinti, pali, ecc.), strutture verticali ed orizzontali, copertura, murature esterne ed interne, intonaci, pavimenti e rivestimenti esterni ed interni, impianti, opere complementari esterne (giardini, piantumazione, recinzione, ecc.). (6) Con riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc..
riferimento a: viabilità, acquedotto, fognatura, distribuzione energia, reti di telecomunicazione, illuminazione pubblica, ecc.. Comune di Casapinta 49
CONCESSIONE EDILIZIA
Regolamento edilizio comunale modello 4 Pratica n. ................ Concessione n. ....... Comune di .......................... Provincia di ..... CONCESSIONE EDILIZIA L’AUTORITÀ COMUNALE
- vista la domanda presentata da (1)..................................................................... codice fiscale ................................. partita I.V.A............................................... in data , e registrata al protocollo generale in data con il numero ........ nonché al registro
................................ in data , e registrata al protocollo generale in data con il numero ........ nonché al registro pubblico delle domande di concessione in data con il numero ............... intesa ad ottenere la concessione per ............................... (2) in questo comune, ai mappali ............ , Via ........................................ (3);
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
. (3);
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
- visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da ......................................... ................................................................................................................................;
- sentito il parere ................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;
..............................;
- sentito il parere ................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;
- sentito il parere .................................. (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;
- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;
- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5) .............................................................;
..................;
- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5) .............................................................;
- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);
- dato atto che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio
quota di contributo concessorio commisurata alle spese di urbanizzazione sono state determinate con deliberazione del Consiglio Comunale n. ............. in data ................, divenuta esecutiva in data ..............., e che l'incidenza e le modalità di applicazione della quota di contributo concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n.
buto concessorio commisurato al costo di costruzione sono state a loro volta fissate con deliberazione del Consiglio Comunale n. .............. in. data ...................., divenuta esecutiva in data .....................(7); Comune di Casapinta 50
Regolamento edilizio comunale
- rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel comune; concede a ............................................................................... (8) di eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:
ell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme:
- i lavori devono essere iniziati entro ....................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ......................... dalla data del loro inizio;
- la concessione decade nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione;
lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabilito per l'ultimazione; 3) prima dell'inizio dei lavori, il titolare della concessione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (9) .................................................................; 4) il titolare della concessione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune
ione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori; 5) il titolare della concessione deve, ultimati i lavori, richiedere il certificato di abitabilità (10); 6) il titolare dell'assenso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni:
senso oggetto del presente provvedimento ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (11).................................................................................................. ........................................................................................................; 7) il contributo concessorio è determinato come segue: a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione £. .....................................;
terminato come segue: a) quota commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione £. .....................................; b) quota commisurata all'incidenza del costo di costruzione £ ................... e dovrà essere versata ............................................................... (12); 8) dato atto che, in data .............., il concessionario ha prodotto le seguenti garanzie: .......................................................................................................
to le seguenti garanzie: ....................................................................................................... ..........................................................; e che le modalità di corresponsione del contributo predetto sono fissate come segue: (13) ............................................................................................... ......................................................................................................;
........................ ......................................................................................................; 9) la concessione è rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi; 10) la concessione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente
per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento previsti dalla normativa vigente in materia; sono fatti salvi ed Comune di Casapinta 51
Regolamento edilizio comunale impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari; 11) la presente concessione è rilasciata con l'imposizione delle seguenti condizioni e modalità esecutive, già accettate dal richiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14)
chiedente con atto allegato in forma autentica al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante ed essenziale:(14) ....................................................................................................... ......................................................................................................; 12) l'eventuale trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette;
trasferimento dell'immobile ad altri soggetti non pregiudica il permanere delle condizioni e delle modalità esecutive anzidette; 13) ................................................................................................ (15).
- Alla presente concessione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente:..........................................................................................
RELAZIONE DI NOTIFICA
nte del provvedimento, e precisamente:.......................................................................................... ................................................................................................................ .......................... lì .......................... ............................... (16)
RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno ..................... addì ....................... del mese di .................................
RELAZIONE DI NOTIFICA
== RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno ..................... addì ....................... del mese di ................................. io sottoscritto ....................................ho notificato il suesteso atto a ..............................................mediante consegna/spedizione. IL NOTIFICATORE
Comune di ..................................................... Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal
IL SEGRETARIO COMUNALE
........................................ Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi. .............................. lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE Comune di Casapinta 52
Regolamento edilizio comunale NOTE ( 1) Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio. ( 2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico. ( 3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo. ( 4) Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la
ichiesta e l'indirizzo. ( 4) Indicare se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri. ( 5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.). ( 6) Indicare se previsto. ( 7) Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali.
legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.). ( 6) Indicare se previsto. ( 7) Indicare gli estremi delle deliberazioni comunali. ( 8) Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione. ( 9) Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se
concessione. Di norma gli adempimenti preliminari sono i seguenti: la comunicazione dei nominativi del direttore dei lavori (se designato) e del costruttore; l'eventuale richiesta di concessione per l'occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico; l'esposizione del cartello recante l'indicazione dell'opera da realizzare; la comunicazione e/o le richieste inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di
inerenti all'organizzazione del cantiere; la richiesta di assegnazione dei capisaldi planimetrici ed altimetrici e dei punti di allacciamento degli impianti tecnici in progetto alle reti infrastrutturali comunali; la trasmissione di copia della concessione alle aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) alle quali si faccia richiesta di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo
di allacciamenti anche provvisori ovvero riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari (cfr.: articolo 15, ultimo comma, L. n. 10/1977); la denuncia all'ufficio competente delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso, ed a struttura metallica, a norma dell'art. 4 della L. 5.11.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione.
1.1971, n. 1086; la richiesta di altri pareri e nulla osta che non rientrano nel procedimento per il rilascio della concessione. (10) La richiesta del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, deve essere presentata congiuntamente o successivamente alla comunicazione di ultimazione dei lavori. (11) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo
di ultimazione dei lavori. (11) Devono essere riportate le prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, con riferimento allo specifico tipo di intervento oggetto della concessione. Di norma gli adempimenti previsti durante l'esecuzione dei lavori sono i seguenti: le comunicazioni inerenti allo stato dei lavori; il deposito all'ufficio competente della relazione del direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
l direttore dei lavori di cui all'art. 6 della legge 5.11.1971, n. 1086; la denuncia al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dell'avvenuta installazione, trasformazione o ampliamento di impianti tecnici, ove dovuta; le comunicazioni inerenti all'interruzione e alla ripresa dei lavori. Comune di Casapinta 53
Regolamento edilizio comunale (12) Determinare separatamente spese di urbanizzazione e quota del costo di costruzione, e stabilire le modalità di pagamento del contributo, in unica soluzione o rateizzato, chiarendo altresì quali importi restino dovuti se interviene lo scomputo di cui al successivo articolo. (13) Precisare, eventualmente, gli oneri dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente.
dovuti dopo lo scomputo totale/parziale della quota di contributo a compenso di opere di urbanizzazione realizzate direttamente. (14) Le condizioni e le modalità esecutive sostanziali imposte devono essere comunicate all'interessato in via preventiva, insieme alla notizia dell'avvenuto esame del progetto con esito (di massima) favorevole ed alla richiesta degli adempimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle
empimenti che devono precedere il rilascio dell'atto di assenso Il richiedente deve quindi depositare atto di accettazione delle predette condizioni e modalità; la concessione cita gli estremi di questa accettazione e, se possibile, elenca condizioni e modalità esecutive. Va precisata inoltre la natura dell'atto (unilaterale di impegno del titolare; convenzione; rogito ecc.). (15) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali (16) Firma del funzionario competente al rilascio. Comune di Casapinta 54
AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
Regolamento edilizio comunale modello 5 Pratica n. ........... Autorizzazione n. ......... Comune di .......................... Provincia di ......... AUTORIZZAZIONE EDILIZIA L’AUTORITÀ COMUNALE
- vista la domanda presentata da (1)......................................................... codice fiscale ....................................., partita I.V.A ................................. in data ......................., e registrata al
.............................., partita I.V.A ................................. in data ......................., e registrata al protocollo generale in data ................... con il numero ....................... intesa ad ottenere autorizzazione per ........................................... (2) in questo comune, ai mappali ................, Via ........................................................ (3);
........... (2) in questo comune, ai mappali ................, Via ........................................................ (3);
- visti gli elaborati tecnici e descrittivi nonché gli atti costituenti la documentazione allegata alla domanda predetta;
- visto il titolo che legittima la richiesta, costituito da .......................................... ............................................................................................................................;
.. ............................................................................................................................;
- sentito il parere .................................... (4) espresso dalla Commissione edilizia;
- sentito il parere ............................... (4) espresso dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica;
- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;
del Servizio di Igiene Pubblica;
- sentito il parere del Comando Provinciale dei VV. FF. .....................................;
- visti il nulla-osta e le autorizzazioni (5)................................................................ ..............................................................................................................................;
- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);
- visto il documento comprovante il pagamento del contributo obbligatorio alla cassa di previdenza del tecnico progettista (6);
- rilevata la conformità dell'intervento alla normativa urbanistica ed edilizia operante nel Comune; autorizza .............................................................. (7) ad eseguire l'intervento illustrato negli atti ed elaborati, muniti del visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e
visto dell'Ufficio Tecnico, e allegati al presente provvedimento di cui risultano parte integrante, con le seguenti condizioni e norme: Comune di Casapinta 55
Regolamento edilizio comunale
- i lavori devono essere iniziati entro .......................... dalla data di rilascio o notifica del presente atto, ed ultimati entro ...................... dalla data del loro inizio; l'autorizzazione cessa la sua efficacia nel caso in cui i lavori non siano iniziati entro il termine stabilito per l'inizio o non siano terminati nel termine stabili o per l'ultimazione;
- prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a compiere i seguenti
ine stabili o per l'ultimazione; 2) prima dell'inizio dei lavori, il titolare dell'autorizzazione è tenuto a compiere i seguenti adempimenti preliminari: (8) ....................................................... ......................................................................................................; 3) il titolare dell'autorizzazione deve dare comunicazione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune
ione al Comune dell'inizio dei lavori all'atto dell'inizio stesso, ed è altresì tenuto a dare tempestiva comunicazione al Comune dell'ultimazione dei lavori; 4) ......................................................................................................(9); 5) il titolare dell'autorizzazione ha l'obbligo, durante l'esecuzione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (10) ................................................................
zione dei lavori, di attenersi alle seguenti prescrizioni: (10) ................................................................ ................................................................................................................; 6) l'autorizzazione è trasferibile ai successori o aventi causa del titolare; non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio;
incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto dei suo rilascio; è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza e di annullamento; sono fatti salvi ed impregiudicati tutti i diritti, azioni e ragioni che competono o possono competere al Comune per effetto di leggi, regolamenti generali e locali e di convenzioni particolari; 7) ................................................................................................ (11).
nvenzioni particolari; 7) ................................................................................................ (11).
- Alla presente autorizzazione è allegato, debitamente vistato, un esemplare di ciascuno dei disegni e degli atti che costituiscono parte integrante del provvedimento, e precisamente: ...........................................................................................................
nto, e precisamente: ........................................................................................................... ........................................................................................................... ......................... lì ........................ ............................. (12) Comune di Casapinta 56
RELAZIONE DI NOTIFICA
Regolamento edilizio comunale
RELAZIONE DI NOTIFICA L'anno ...................... addì ................................ del mese di ........................... io sottoscritto ................................................................................................... ho notificato il suesteso atto a ......................................................................... mediante consegna/spedizione. IL NOTIFICATORE
IL NOTIFICATORE
........................................ mediante consegna/spedizione. IL NOTIFICATORE
Comune di ..................................................... Il provvedimento che precede è affisso all'albo pretorio, per estratto, a decorrere dal ............................., e vi rimarrà pubblicato per quindici giorni consecutivi. .............................. lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE
NOTE
IL SEGRETARIO COMUNALE
......................... lì ............................. IL SEGRETARIO COMUNALE
NOTE ( 1) Riportare tutte le generalità, o dati, del richiedente inclusa la residenza o il domicilio. ( 2) Indicare il tipo di intervento, nell'ambito delle categorie definite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico. ( 3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo.
nite dalle vigenti norme di legge e di strumento urbanistico. ( 3) Indicare i mappali su cui insiste la richiesta e l'indirizzo. ( 4) Indicare, quando richiesti, se i pareri sono favorevoli o contrari, ed indicare gli estremi (date e protocolli) per la loro identificazione; si rammenta l'obbligo di motivazione nel caso in cui il rilascio avvenga in contrasto con tali pareri. ( 5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge
n contrasto con tali pareri. ( 5) Indicare eventuali nulla-osta o autorizzazioni preventive obbligatorie (legge 1089/1939, legge 1497/1939 e normativa connessa, ecc.). ( 6) Indicare se previsto. ( 7) Ripetere il nominativo dell'intestatario della concessione. ( 8) Devono essere riportati gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori, con riferimento al particolare tipo di intervento oggetto dell'autorizzazione. Comune di Casapinta 57
Regolamento edilizio comunale ( 9) Se il tipo di intervento lo richiede, è prescritta, a lavori ultimati, l'acquisizione del certificato di abitabilità, ai sensi del D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425. (10) Devono essere riportate, se necessarie, prescrizioni inerenti all'esecuzione dei lavori, tenendo conto dell'entità dei lavori autorizzati. (11) Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali (12) Firma del funzionario competente al rilascio. Comune di Casapinta 58
COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI
- Eventuali ulteriori specifiche statuizioni comunali (12) Firma del funzionario competente al rilascio. Comune di Casapinta 58
Regolamento edilizio comunale modello 6 COMUNICAZIONE DI INIZIO DEI LAVORI Comune di .............................. (Provincia di ...... ) Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa all'intervento (2)
..... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia numero ...... del ........, relativa all'intervento (2) ................................... sito in .................................. n. ........, individuato a catasto (3) ................... F. n. .......... particelle n. ............. comunica ai sensi dell'articolo ..... del Regolamento Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data ..................... A tal fine dichiara:
Edilizio Comunale di aver iniziato i lavori relativi al descritto intervento in data ..................... A tal fine dichiara:
- di aver depositato gli atti relativi alle opere in cemento armato al ...................................(4) in data .................. protocollo n ...................
- che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia) per la quale è
................... 2) che i lavori sono affidati all'impresa .................... (oppure eseguiti in economia) per la quale è responsabile del cantiere il Sig. ....................................... che il direttore dei lavori è il Sig. .............................. 3) di aver preso atto di tutte le prescrizioni generali e particolari contenute nella concessione/autorizzazione edilizia. 4) ..................................................................................................... Allega: (5)
e edilizia. 4) ..................................................................................................... Allega: (5) .................................................................................................................. Data ........................... Il Titolare ................................. NOTE (1) Ragione sociale, se del caso. (2) Tipo di intervento assentito. (3) Terreni/fabbricati. (4) Indicare la denominazione dell'ufficio competente.
e, se del caso. (2) Tipo di intervento assentito. (3) Terreni/fabbricati. (4) Indicare la denominazione dell'ufficio competente. (5) Ad esempio: relazione tecnica di cui all'art. 28 della L. 9 gennaio 1991, n. 10, ove non presentata in precedenza. Comune di Casapinta 59
COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Regolamento edilizio comunale modello 7 COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI Comune di .............................. (Provincia di ...... ) Il sottoscritto ............................... legale rappresentante di (1) ......................... , in qualità di titolare della concessione/autorizzazione edilizia n. ....... in data ............., relativa all'intervento (2) ..............................................................................
n data ............., relativa all'intervento (2) .............................................................................. sito in ........................................... n. ...........individuato a catasto (3) ........... F. n. ...... particelle n. ....... comunica ai sensi dell'articolo ....... del Regolamento Edilizio Comunale di aver ultimato i lavori relativi al descritto intervento in data ..................... Data ..................... Il Titolare ........................................
scritto intervento in data ..................... Data ..................... Il Titolare ........................................ Il Direttore dei Lavori ............................................ NOTE (1) Ragione sociale, se del caso. (2) Tipo di intervento assentito. (3) Terreni/fabbricati. Comune di Casapinta 60
RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Regolamento edilizio comunale modello 8 RICHIESTA DELLA VERIFICA FINALE E DEL CERTIFICATO DI ABITABILITA' Il sottoscritto ............................................... in qualità di proprietario dell'immobile interessato dall'intervento di trasformazione urbanistica/edilizia di cui alla concessione/autorizzazione n. ...... in data ............ relativa all'intervento sito in ................................... n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. ..........
in ................................... n. ......... individuato a catasto (1) .......... F. n. ........ particelle n. .......... richiede ai sensi dell'art. ..... del Regolamento Edilizio Comunale: a) il compimento della verifica finale sull'opera realizzata; b) il rilascio del certificato di abitabilità. A tal fine dichiara:
- di essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2);
essere in possesso delle dichiarazioni, delle certificazioni e degli atti previsti dalle vigenti leggi, di cui allega copia (2); 2) .......................................................... Data ........................ Il Proprietario ................................ NOTE (1) Terreni/fabbricati. (2)Riferimento al D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425, art. 4, 1° comma. Comune di Casapinta 61
ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE
Regolamento edilizio comunale modello 9 ATTO D'IMPEGNO PER INTERVENTI EDIFICATORI NELLE ZONE AGRICOLE Repubblica Italiana Comune di ............................ (Provincia di......... ) L'anno ................, il giorno ....................... del mese di .................... davanti a me (1) .......................... è personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a ....................... il
(1) .......................... è personalmente comparso, il Sig. ............................. nato a ....................... il ..................., residente in ..................................., Via ...............,........ di professione .................. Codice Fiscale ........................ Detto comparente, (2) .................................., con il presente atto si obbliga come segue: premesso che il Sig. ........................................
....................., con il presente atto si obbliga come segue: premesso che il Sig. ........................................ a) è proprietario del terreno sito in ........................ distinto al catasto terreni al Foglio ........... mappali .................; fra le coerenze ..............., sul quale intende realizzare .................................................; b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di ........................ in data
................; b) ha presentato istanza per il rilascio di concessione edilizia al Comune di ........................ in data ..................... prot. n. .......... per la costruzione di quanto sopra; c) ha documentato, ai sensi di legge, le classi di colture in atto ed in progetto. dato atto che il Comune predetto, ai fini del rilascio della concessione edilizia, richiede (ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni
(ai sensi dell'articolo 25, commi settimo, ottavo e nono, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977, e successive modificazioni ed integrazioni) un atto di impegno dell'avente diritto, che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile al servizio dell'attività agricola, il vincolo di trasferimento di cubatura, e le sanzioni per l'inosservanza degli impegni assunti. Comune di Casapinta 62
Regolamento edilizio comunale Tutto ciò premesso il Sig. ................................ si obbliga, per sé, e per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo:
- a mantenere la destinazione degli immobili di cui in premessa al servizio dell'attività agricola;
- a vincolare a favore della erigenda costruzione, al fine di garantire alla stessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche
tessa il rispetto dell'indice fondiario, i seguenti terreni: (3) ........................... I terreni vincolati, indicati anche nella planimetria che si allega al presente atto, restano quindi inedificabili, salvo intervengano modifiche normative che ripristinino in tutto o in parte la loro edificabilità; 3) a versare al Comune di ......................, quale sanzione, in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in
in caso di inosservanza degli impegni assunti, una somma pari al doppio del valore venale degli immobili, valutata dal Comune in base alla nuova destinazione, oltre alle sanzioni eventualmente previste dalle leggi urbanistiche statali e regionali vigenti. Saranno in ogni caso dovuti gli oneri di urbanizzazione e il contributo sul costo di costruzione relativi alla nuova destinazione d'uso. Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri
i alla nuova destinazione d'uso. Il dichiarante autorizza la trascrizione del presente atto presso la Conservatoria dei Registri immobiliari competente a favore del Comune di .......................... esonerando il Conservatore dei Registri Immobiliari da ogni responsabilità a riguardo. Le spese del presente atto e quelle conseguenti sono a carico del dichiarante stesso. Data .......................... Firma .............................. NOTE (1) Notaio.
enti sono a carico del dichiarante stesso. Data .......................... Firma .............................. NOTE (1) Notaio. (2)Consuete clausole sulla presenza dei testimoni o sulla rinuncia agli stessi. (3) Identificare i terreni con gli estremi catastali. Comune di Casapinta 63
CERTIFICATO DI ABITABILITA'
Regolamento edilizio comunale modello 10 CERTIFICATO DI ABITABILITA' Comune di ............................... (Provincia di ......) L’AUTORITÀ COMUNALE Vista la domanda presentata da .......................cod. fisc. ....................... partita IVA ......................... residente in ............................., registrata al protocollo generale al numero ........, in data ...................... per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1)
umero ........, in data ...................... per conseguire il rilascio dell'autorizzazione all'uso del seguente immobile: (1) ............................................................... Visti i seguenti atti, allegati alla domanda, a norma di legge: (2) .............................................................................................................. ..............................................................................................................
................. .............................................................................................................. Vista la concessione/autorizzazione n. ..........., rilasciata il .................................. Vista la comunicazione di ultimazione dei lavori presentata il ................... e registrata al protocollo generale n. .......... Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e
collo generale n. .......... Vista la dichiarazione di conformità al progetto approvato, della avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti, redatta dal Direttore dei Lavori (3) .............................................................................................................. Visto il certificato di collaudo statico delle opere in cemento armato ..............................................................................................................
in cemento armato .............................................................................................................. Vista la dichiarazione presentata per l'iscrizione a catasto dell'immobile, restituita dagli uffici catastali con l'attestazione dell'avvenuta presentazione .................................. Visto il verbale di verifica degli impianti di cui alla L. 46/90, redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 392/94 (4), in data .............. eseguito da
46/90, redatto in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 392/94 (4), in data .............. eseguito da ............................................................... Visto il verbale di verifica finale in data ........................ eseguito da .............................................................................................................. Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data .......................................
............................ Visto il verbale di accertamento igienico-sanitario in data ....................................... Ritenuta l'esistenza dei presupposti per l'emanazione del presente provvedimento, certifica l'abitabilità dell'immobile descritto, con decorrenza dal .................. Data .......................... L’AUTORITÀ COMUNALE ....................................... NOTE Comune di Casapinta 64
Regolamento edilizio comunale (1)Descrivere l'immobile in modo completo, anche dal punto di vista localizzativo e per quanto attiene alle destinazioni d'uso. (2)Esempi di atti richiesti dalle vigenti norme:
- edilizia antisismica;
- atti relativi agli impianti termici;
- certificazione impianti;
- nulla osta V.V.F.F. per aziende produttive, locali di pubblico spettacolo, etc.;
- autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;
- ricevute di pagamento di tasse e diritti;
pettacolo, etc.;
- autorizzazione per gli scarichi soggetti alla L. 319/76 e 650/79;
- ricevute di pagamento di tasse e diritti;
- certificati ed autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni e istituti se dovuti;
- domanda per l'indicazione del numero civico, ove del caso. (3) Indicare le generalità. (4)La verifica è richiesta solo nei Comuni aventi più di 10.000 abitanti ed in misura non inferiore al 10% del numero dei certificati di abitabilità rilasciati annualmente. Comune di Casapinta 65
APPENDICE ALL'ART. 31 ----------------------------------------------------------
Regolamento edilizio comunale Comune di Casapinta 66 APPENDICE ALL'ART. 31
ISTRUZIONI
- Il contenuto della presente Appendice è aggiornato dal Comune quando ciò si renda necessario in conseguenza dei mutamenti del quadro legislativo di riferimento e/o delle direttive in materia: l'aggiornamento non pregiudica la conformità al testo tipo.
- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale
a conformità al testo tipo.
- Ove il Comune scelga di fissare livelli di prestazione per ogni specifica proposizione esigenziale e di stabilirne le modalità di verifica, l'art. 31 e la presente Appendice sono soppressi ed i loro contenuti sono sistematicamente sviluppati ed inseriti nel nuovo testo.
- L'elenco proposto al paragrafo 3 può essere utilizzato, sia dal tecnico progettista delle opere edilizie sia dal tecnico del Comune, quale pro memoria per l'ottemperanza agli adempimenti in esso indicati.
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