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Comune di Imperia · Imperia, Liguria
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VARIANTE INTEGRALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE
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CITTA’ DI IMPERIA VARIANTE INTEGRALE AL PIANO REGOLATORE GENERALE VERSIONE CON AGGIORNAMENTI DI CUI AL VOTO N. 99 DEL 03.12.2002 Adottato con D.C.C. n. 74 del 2.8.1994. Approvato con D.P.G.R. n. 46 del 24.02.1999. Variante normativa di cui alla D.P.G.R. n. 11 del 24.1.2003. 2
Art. 1 Campo di applicazione del P.R.G
n. 74 del 2.8.1994. Approvato con D.P.G.R. n. 46 del 24.02.1999. Variante normativa di cui alla D.P.G.R. n. 11 del 24.1.2003. 2
CITTA’ DI IMPERIA PIANO REGOLATORE GENERALE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE INDICE T I T O L O I° NORME GENERALI Art. 1 Campo di applicazione del P.R.G Art. 2 Strumenti di attuazione del P.R.G Art. 3 Strumenti urbanistici attuativi Art. 4 Titolo abilitativo convenzionato Art. 5 Piano direttore Art. 6 Trasferibilità dell’indice territoriale Art. 7 Progetto norma
Art. 5 Piano direttore
. 4 Titolo abilitativo convenzionato Art. 5 Piano direttore Art. 6 Trasferibilità dell’indice territoriale Art. 7 Progetto norma Art. 8 Interventi edilizi diretti Art. 9 Deroghe al P.R.G Art. 10 Zonizzazione Art. 11 Parametri ed indici urbanistici Art. 12 Definizioni Art. 13 Destinazioni d’uso Art. 14 Catasto urbanistico T I T O L O II° Strutture ed infrastrutture pubbliche Art. 15 Spazi ed attrezzature per la viabilità Art. 16 Fasce di rispetto stradale Art.16 bis Pertinenze autostradali
Art. 15 Spazi ed attrezzature per la viabilità
e pubbliche Art. 15 Spazi ed attrezzature per la viabilità Art. 16 Fasce di rispetto stradale Art.16 bis Pertinenze autostradali Art. 17 Accessi stradali veicolari su strade pubbliche Art. 18 Tracciamento di strade carrabili di servizio alla residenza non indicate nel P.R.G. Art. 19 Nuova Aurelia. Art. 20 Linea ferroviaria dismessa Art. 21 Piste ciclabili. Art.21 bis Spazi e percorsi pedonali di interesse Storico 3
Art. 22 Zone “A” di interesse storico artistico e di particolare pregio ambienta
T I T O L O III° Zone residenziali urbanizzate Art. 22 Zone “A” di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale. Art. 23 Zone “BS” residenziali sature. Art. 24 Zone “BC” residenziali di completamento Art. 25 Zone “ZR” di ristrutturazione urbanistica Art. 26 Zone “ZRL” di ristrutturazione urbanistica su impianto lineare Art. 27 Cortili verdi. Art. 28 Parcheggi privati e autorimesse Art. 29 Regolamentazione di strutture mobili (dehors) T I T O L O IV° Zone residenziali di espansione
Art. 29 Regolamentazione di strutture mobili (dehors)
eggi privati e autorimesse Art. 29 Regolamentazione di strutture mobili (dehors) T I T O L O IV° Zone residenziali di espansione Art. 30 Zone residenziali di espansione Caratteristiche generali Art. 31 Disciplina delle zone di espansione “C” Art. 32 Disciplina delle zone di espansione “CR” Art. 33 Disciplina delle zone residenziali di espansione con ristrutturazione ambientale “CRA” Art. 34 Zone destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionate e/o convenzionata) “Ceep”.
Art. 34 Zone destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionate e/o
trutturazione ambientale “CRA” Art. 34 Zone destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionate e/o convenzionata) “Ceep”. Art. 35 Zone soggette a strumenti urbanistici attuativi in fase di elaborazione, in itinere o in corso di attuazione “PP T I T O L O V° Zone produttive e commerciali Art. 36 Disposizioni generali. Art. 37 Zone “D” industriali gia’ esistenti Art.37 bis Zone “DO” per insediamenti dell’industria olearia. Art. 38 Zone “DAM” destinate alla produzione industriale ed artigianale
Art. 38 Zone “DAM” destinate alla produzione industriale ed artigianale
7 bis Zone “DO” per insediamenti dell’industria olearia. Art. 38 Zone “DAM” destinate alla produzione industriale ed artigianale Art. 39 Zone “DM” destinate ad attivita’ miste produttive, terziarie e commerciali T I T O L O VI° Zone per insediamenti turistici e ricettivi Art. 40 Strutture ricettive esistenti. Art.40 bis Realizzazione di strutture ricettive mediante interventi edilizi su organismi esistenti . Art. 41 Zone “TN”per insediamenti ricettivi di nuovo impianto 4
Art. 42 Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo.
Art. 42 Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo. T I T O L O VII° Zone agricole Art. 43 Definizioni. Art. 44 Destinazioni d’uso Art. 45 Interventi edilizi in zone agricole norme generali. Art. 46 Zone agricole “EI” per agricoltura intensiva.. Art. 47 Zone agricole “ES” per agricoltura tradizionale. Art. 48 Zone agricole“EE” per attivita’ agro-silvo-pastorali. Art. 49 Zone “S” agricole di salvaguardia. Art. 50 Il Piano Aziendale di sviluppo agricolo
Art. 49 Zone “S” agricole di salvaguardia.
” per attivita’ agro-silvo-pastorali. Art. 49 Zone “S” agricole di salvaguardia. Art. 50 Il Piano Aziendale di sviluppo agricolo Art. 51 Trasformazioni fondiarie. Art. 52 Costruzione di frantoi per olive Art. 53 Serbatoi idrici. Art. 54 Serre Art. 55 Volumi tecnici Art. 56 Serbatoi deposito carburante Art. 57 Stalle e attrezzature per la zootecnìa Art. 58 Zona “PA” parco agricolo. T I T O L O VIII° Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale
Art. 58 Zona “PA” parco agricolo.
ure per la zootecnìa Art. 58 Zona “PA” parco agricolo. T I T O L O VIII° Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale Art. 59 Zone “Fis” e “Fic” di interesse comune e per l’istruzione. Art. 60 Zone “FV” a verde attrezzato Art. 61 Zone “Fvs” destinate ad attrezzature sportive Art. 62 Autorimesse da realizzarsi in zone servizi Art. 63 Zone “P” parcheggi pubblici Art. 64 Zone “FM” per impianti militari e protezione civile Art. 65 Zona “FC” litorale Art. 66 Zona portuale “FP” T I T O L O IX° Vincoli
Art. 65 Zona “FC” litorale
one “FM” per impianti militari e protezione civile Art. 65 Zona “FC” litorale Art. 66 Zona portuale “FP” T I T O L O IX° Vincoli 5
Art. 67 Zone “IT” per attrezzature tecnologiche
Art. 67 Zone “IT” per attrezzature tecnologiche Art. 68 Zone “RA” sottoposte a risanamento ambientale . Art. 69 Zone “FCI” aree cimiteriali. Art. 70 Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua Art. 71 Fasce di rispetto degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione Art. 72 Aree demaniali Art. 73 Barriere architettoniche Art. 74 Salvaguardia delle risorse idriche. TITOLO I° Norme Generali Art. 1 - Campo di applicazione del P.R.G.
Art. 74 Salvaguardia delle risorse idriche.
e architettoniche Art. 74 Salvaguardia delle risorse idriche. TITOLO I° Norme Generali Art. 1 - Campo di applicazione del P.R.G. La presente Variante Integrale al Piano Regolatore Generale (P.R.G.) definisce l'assetto territoriale della Città di Imperia, disciplinando i relativi insediamenti (zonizzazione) e fissando la destinazione di tutti gli immobili facenti parte del territorio comunale con determinazione dell'uso e della trasformazione; il tutto
nazione di tutti gli immobili facenti parte del territorio comunale con determinazione dell'uso e della trasformazione; il tutto mediante le prescrizioni rappresentate nelle tavole di piano e nelle presenti norme. La Variante è sostitutiva a tutti gli effetti del vigente P.R.G. e nel prosieguo delle presenti norme verrà semplicemente indicata come P.R.G. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio
ente indicata come P.R.G. Ogni intervento comportante trasformazione urbanistica o edilizia ricadente nell'ambito del territorio comunale deve rispettare, oltre alle leggi generali e specifiche (nazionali e regionali), le prescrizioni ed i vincoli del P.R.G. ricavabili dalle tavole grafiche e dalle presenti norme con l'avvertenza che, in caso di eventuale contrasto, si deve considerare prevalente il dettato normativo.
dalle presenti norme con l'avvertenza che, in caso di eventuale contrasto, si deve considerare prevalente il dettato normativo. In caso di eventuali non corrispondenze fra tavole a scala diversa, fa sempre testo la tavola a scala più dettagliata. Sono inoltre parte integrante del P.R.G. gli indennizzi e le prescrizioni costituenti elaborazioni del “livello puntuale” del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP).
zzi e le prescrizioni costituenti elaborazioni del “livello puntuale” del piano territoriale di coordinamento paesistico (PTCP). Le campiture grafiche sulle aree indicano le destinazioni d'uso specifiche e le servitù imposte. Nelle attività comportanti trasformazioni urbanistiche ed edilizie nonché nella manutenzione ordinaria e straordinaria e nei cambiamenti delle destinazioni d'uso, è obbligatorio rispettare le prescrizioni e le
anutenzione ordinaria e straordinaria e nei cambiamenti delle destinazioni d'uso, è obbligatorio rispettare le prescrizioni e le indicazioni ricavabili dalle tavole dell'azzonamento e dalle Norme di Attuazione. Le zone disciplinate A SUA già approvati del previdente strumento urbanistico generale restano disciplinate da tali strumenti ferma restando l’inefficacia di pubblica utilità decorso il termine massimo di esecuzione.
estano disciplinate da tali strumenti ferma restando l’inefficacia di pubblica utilità decorso il termine massimo di esecuzione. Il presente Strumento Urbanistico Generale è redatto con la finalità di perseguire un organico controllo degli esiti finali delle trasformazioni urbanistiche in una visione unitaria sotto il profilo degli interessi urbanistici, paesistici, ambientali ed idrogeologici, secondo i dettami della Legge Regionale 2/5/91 n.6 e della sua circolare applicativa del 24/7/91.
, ambientali ed idrogeologici, secondo i dettami della Legge Regionale 2/5/91 n.6 e della sua circolare applicativa del 24/7/91. Tutte le zone del territorio comunale sono inoltre sottoposte alla disciplina di adeguamento alle norme tecniche sul rischio sismico del D.M. 19/06/1984 e s.m.i. 6
Art. 2 - Strumenti di attuazione del P.R.G.
Art. 2 - Strumenti di attuazione del P.R.G. Il P.R.G. si attua attraverso Strumenti Urbanistici Attuativi, come disciplinati dalla Legge Regionale 08/07/1987 n. 24 e successive modifiche ed integrazioni, progetti di opere pubbliche, interventi edilizi diretti (convenzionati o non) e per mezzo di tutti gli strumenti previsti da leggi e regolamenti nazionali e della Regione Liguria che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. Art. 3 - Strumenti urbanistici attuativi
Art. 3 - Strumenti urbanistici attuativi
i e della Regione Liguria che concorrono a determinare l'uso dei suoli e degli edifici. Art. 3 - Strumenti urbanistici attuativi Gli strumenti urbanistici attuativi (S.U.A.), sulla base delle analisi dello stato di fatto, da condursi con particolare riferimento al patrimonio edilizio esistente, alle destinazioni d’uso in atto ed ai rapporti tra l’area interessata e l’ambito circostante - nel rispetto delle previsioni e delle finalità dello strumento urbanistico
porti tra l’area interessata e l’ambito circostante - nel rispetto delle previsioni e delle finalità dello strumento urbanistico generale - vengono elaborati conformemente alla disciplina posta dalla L.R. 8 luglio 1987 n.24 e s.m.i. Le singole norme di zona contenute nella presente normativa, nonché le tabelle normative in allegato, indicano espressamente in quali aree sono da porre in esecuzione obbligatoriamente gli strumenti urbanistici attuativi. Convenzione
icano espressamente in quali aree sono da porre in esecuzione obbligatoriamente gli strumenti urbanistici attuativi. Convenzione Nel rispetto dell’art. 16 della L.R. 24/1987 e s.m.i. le convenzioni attuative che si stipulano tra privati e Comune per la esecuzione degli Strumenti Urbanistici Attuativi (S.U.A.), hanno per oggetto gli accordi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le modalità prescritte successivamente.
li accordi per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria secondo le modalità prescritte successivamente. Gli interventi dovranno essere effettuati in conformità allo S.U.A., di cui fanno parte integrante gli elaborati come da art. 3 L.R. 24/1987 e s.m.i.. Le opere di urbanizzazione primaria possono riguardare: a) Viabilità (nei tratti in cui l’accordo preveda la cessione al Comune); b) Parcheggi pubblici (nella quota prevista in cessione al Comune);
(nei tratti in cui l’accordo preveda la cessione al Comune); b) Parcheggi pubblici (nella quota prevista in cessione al Comune); c) Impianto di illuminazione pubblica delle aree ed opere di cui ai precedenti punti a) e b); d) Fognatura pubblica dei tratti connessi alle aree da cedere al Comune di cui ai precedenti punti a) e b); e) Rete idrica (acquedotto); f) Rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere, comprensiva di collettori, pozzetti di
) Rete idrica (acquedotto); f) Rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche e nere, comprensiva di collettori, pozzetti di raccordo, di caditoia ed ispezione e qualsiasi altra opera accessoria indispensabile ad una perfetta esecuzione e funzionamento dell’impianto); g) Rete di distribuzione dell’energia elettrica (comprensiva di cabina di trasformazione, se necessaria): tali opere non sono soggette a concessione; h) Rete di distribuzione del gas.
nsiva di cabina di trasformazione, se necessaria): tali opere non sono soggette a concessione; h) Rete di distribuzione del gas. i) Opere di riqualificazione urbana ed ambientale come definite nell’art. 4 della L.R. 01/06/1993 n.25. L'esecuzione delle dette opere di urbanizzazione primaria, che dovrà essere oggetto di apposita concessione edilizia da parte del Sindaco, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n.10, è subordinata alla predisposizione
pposita concessione edilizia da parte del Sindaco, ai sensi della Legge 28 gennaio 1977 n.10, è subordinata alla predisposizione di una progettazione esecutiva, da redigersi a cura e spese dei soggetti attuatori, ritenuta idonea dal Comune e dagli Enti o Aziende erogatori di servizi e conforme alle disposizioni particolari contenute nell’atto convenzionale. Le opere di urbanizzazione secondaria possono riguardare: a) Viabilità (esterna al perimetro dello S.U.A., se in previsione o motivo della convenzione);
ne secondaria possono riguardare: a) Viabilità (esterna al perimetro dello S.U.A., se in previsione o motivo della convenzione); 7
b) Aree di verde attrezzato (occorre precisare cosa viene realizzato: percorsi pedonali, panchine di sosta e riposo, posa a dimora di nuove essenze, ecc.). Tali opere possono anche realizzarsi, nella totalità o in parte, all'esterno del perimetro dello S.U.A. Possono inoltre formare oggetto di urbanizzazione secondaria, a seconda delle dimensioni dell'intervento, opere del tipo: c) Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; d) Impianti sportivi di quartiere; e) Mercati di quartiere;
e del tipo: c) Centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie; d) Impianti sportivi di quartiere; e) Mercati di quartiere; f) Scuole dell’obbligo; g) Asili nido e scuole materne; h) Altre attrezzature di interesse comune. In particolare, per quanto riguarda le opere di interesse comune, queste possono essere monetizzate sulla base delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione deliberate dal Consiglio Comunale, nei casi in
e monetizzate sulla base delle tabelle parametriche degli oneri di urbanizzazione deliberate dal Consiglio Comunale, nei casi in cui esse riguardino solo in minima parte la realizzazione di interventi di grandi dimensioni (tali interventi sono precisati all'interno del P.R.G.). I soggetti attuatori si impegnano a cedere al Comune di Imperia tutte le opere, impianti e manufatti realizzati a norma di legge. La stipula della convenzione si intende conclusa definitivamente solo con l'approvazione da parte del
Art. 4 - Titolo abilitativo convenzionato
alizzati a norma di legge. La stipula della convenzione si intende conclusa definitivamente solo con l'approvazione da parte del Sindaco delle opere di cui sopra mediante rilascio di apposito titolo abilitativo (concessione). E' facoltà del Comune predisporre controlli sull'esecuzione dei manufatti durante la fase realizzativa, fermo restando la necessità di procedere al collaudo delle opere, una volta che queste siano state ultimate. Art. 4 - Titolo abilitativo convenzionato
Art. 4 - Titolo abilitativo convenzionato
ssità di procedere al collaudo delle opere, una volta che queste siano state ultimate. Art. 4 - Titolo abilitativo convenzionato Si tratta di concessioni edilizie rilasciate dal Comune dietro assunzione unilaterale da parte di privati di determinati obblighi in termini urbanizzazione dell’area da edificare. La convenzione riguarda le modalità di assolvimento degli obblighi di urbanizzazione, ovvero altri oneri o impegni stabiliti dalla convenzione medesima.
le modalità di assolvimento degli obblighi di urbanizzazione, ovvero altri oneri o impegni stabiliti dalla convenzione medesima. Il Consiglio Comunale delibererà, per ciascuna zona di Piano, criteri e limiti quali-quantitativi ai fini dell’applicazione dell’istituto della concessione edilizia convenzionata. Le domande di C.E. corredate da atto unilaterale d’obbligo, il cui contenuto é conforme a quanto stabilito
ilizia convenzionata. Le domande di C.E. corredate da atto unilaterale d’obbligo, il cui contenuto é conforme a quanto stabilito dalla delibera di cui sopra, e che pertanto sarà valutato dal solo responsabile del procedimento, sono ricomprese tra quelle disciplinate dal comma 3; art. 8 D.L. 486 del 26/07/1994 (cioé fra quelle per le quali può maturare il “silenzio-assenso”). Convenzione e atto unilaterale d’obbligo
. 486 del 26/07/1994 (cioé fra quelle per le quali può maturare il “silenzio-assenso”). Convenzione e atto unilaterale d’obbligo *0 Le opere di urbanizzazione contenute all’interno della convenzione, quando questa debba garantire la realizzazione delle stesse, riguardano: a) obbligatoriamente, in tutti i casi:
- la viabilità di sostegno e di allaccio alla rete viaria principale esistente;
- le infrastrutture tecnologiche a rete (raccolta acque e bianche, rete idrica (acquedotto), fognatura, rete di
ipale esistente;
- le infrastrutture tecnologiche a rete (raccolta acque e bianche, rete idrica (acquedotto), fognatura, rete di distribuzione dell’energia elettrica, rete di distribuzione del gas, impianto di illuminazione pubblica;
- i parcheggi pubblici da reperirsi nell’ambito di ciascun intervento, nella quantità minima di 2,5 mq ogni 80 mc residenziali e 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimenti di edifici direzionali e
quantità minima di 2,5 mq ogni 80 mc residenziali e 80 mq ogni 100 mq di superficie lorda di pavimenti di edifici direzionali e commerciali. Una quota di tali 80 mq richiesti, non superiore a 40 mq, può essere sistemata a verde attrezzato, ad integrazione delle aree di sosta. 8
Va inoltre assicurato 1 posto auto ogni unità immobiliare residenziale aggiunta in seguito ad ampliamenti volumetrici; b) eventualmente, a seconda delle norme particolari di zona:
- aree di verde attrezzato e aree gioco;
- aree e percorsi pedonali, comprensivi delle opere d arredo urbano (comprese le alberature);
- localizzazione raccolta rifiuti;
- piccoli impianti sportivi all’aperto;
- opere di riqualificazione ambientale;
alberature);
- localizzazione raccolta rifiuti;
- piccoli impianti sportivi all’aperto;
- opere di riqualificazione ambientale; L’impegno di convenzione costituisce oggetto di preliminare atto unilaterale d’obbligo da registrarsi e trascriversi, a favore del Comune, a cura del/dei richiedente/i il rilascio del titolo abilitativo, previa accettazione dell’atto stesso da parte dell’amministrazione comunale.
Art. 5 - Piano direttore
i richiedente/i il rilascio del titolo abilitativo, previa accettazione dell’atto stesso da parte dell’amministrazione comunale. L’atto unilaterale d’obbligo deve essere accompagnato da idonea documentazione che comprovi le garanzie finanziarie per l’adempimento degli impegni. Art. 5 - Piano direttore ( STRALCIATO ) Art. 6 – Trasferibilità dell’indice territoriale Le zone agricole EI, ES, S e Sa, sono dotate di un indice territoriale trasferibile a favore delle zone
dell’indice territoriale Le zone agricole EI, ES, S e Sa, sono dotate di un indice territoriale trasferibile a favore delle zone residenziali di espansione C, CR e TN in misura pari a 0,03 mc./mq. La zona agricola “EE” per attività agro-silvo-pastorali è dotata di un indice territoriale trasferibile a favore delle zone residenziali di espansione C, CR e TN in misura pari al 0,01 mc./mq. Detto indice territoriale trasferibile non è aggiuntivo rispetto all’indice indicato nelle norme di ciascuna
Art. 7 - Progetto - norma
ari al 0,01 mc./mq. Detto indice territoriale trasferibile non è aggiuntivo rispetto all’indice indicato nelle norme di ciascuna zona omogenea. Nelle aree agricole interessate dal trasferimento di indice territoriale deve essere almeno garantito il presidio del territorio mediante sottoscrizione da parte del proprietario di apposita convenzione che lo obblighi a garantire tale funzione. Art. 7 - Progetto - norma ( STRALCIATO ) Art. 8 - Interventi edilizi diretti
Art. 7 - Progetto - norma
venzione che lo obblighi a garantire tale funzione. Art. 7 - Progetto - norma ( STRALCIATO ) Art. 8 - Interventi edilizi diretti Sono soggetti ad interventi edilizi diretti tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art.31 della L. 457/1978, lettere a), b), c), gli interventi di ristrutturazione edilizia come meglio specificati nel prosieguo del presente articolo nelle zone e alle condizioni in cui il P.R.G. lo consenta, gli
lizia come meglio specificati nel prosieguo del presente articolo nelle zone e alle condizioni in cui il P.R.G. lo consenta, gli interventi di nuova costruzione nelle zone in cui il P.R.G. prescrive l’intervento diretto. A titolo esemplificativo, si elencano i casi più ricorrenti caratterizzanti le diverse categorie di intervento, cui si uniscono talune prescrizioni particolari che il P.R.G. preordina all’esecuzione dei vari interventi: MO Manutenzione ordinaria: 9
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano le opere di riparazione, rinnovamento delle finiture interne ed esterne degli edifici, nonché quelle necessarie a mantenere in efficienza ed eventualmente ad integrare gli impianti tecnologici esistenti. In particolare vengono considerati tali:
- la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di infissi esterni, pluviali, recinzioni, nonché rifacimenti
nsiderati tali:
- la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di infissi esterni, pluviali, recinzioni, nonché rifacimenti anche non parziali laddove avvengano senza modifica dei tipi, dei materiali e delle tinte esistenti di manti di copertura e pavimentazioni esterne, adoperando materiali analoghi a quelli tradizionali ed eventualmente già esistenti;
- la riparazione e la sostituzione di infissi, pavimentazioni e intonaci interni senza alterazione dei caratteri tradizionali degli spazi interni;
la sostituzione di infissi, pavimentazioni e intonaci interni senza alterazione dei caratteri tradizionali degli spazi interni;
- la riparazione, il rinnovamento e la sostituzione di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici ed impianti tecnologici; MS Manutenzione straordinaria Consiste in opere di rinnovamento e di sostituzione totale o parziale delle finiture e delle parti strutturali
one straordinaria Consiste in opere di rinnovamento e di sostituzione totale o parziale delle finiture e delle parti strutturali degli edifici, nonché di realizzazione ed integrazione dei servizi igienico-sanitari e degli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche dei prospetti degli edifici e variazioni nelle destinazioni d’uso.
ci delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche dei prospetti degli edifici e variazioni nelle destinazioni d’uso. In particolare vengono considerati tali, oltre a tutti gli interventi già consentiti per la manutenzione ordinaria, i seguenti interventi:
- rifacimento di intonaci, rivestimenti esterni, tinteggiature dei prospetti;
- interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne;
esterni, tinteggiature dei prospetti;
- interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne;
- interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali (architravi, solai e coperture), senza che ciò comporti variazione nelle quote (d’imposta e di colmo) delle strutture medesime;
- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
medesime;
- adeguamento delle murature perimetrali, delle coperture, dei solai ai fini della coibentazione termica ed acustica;
- realizzazione ed integrazione di servizi igienico - sanitari purché ciò non comporti la creazione di nuovi volumi e superfici. E’ comunque esclusa negli interventi di “manutenzione straordinaria” qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne: della posizione delle scale o delle rampe; del tipo e delle pendenze delle coperture, delle destinazioni d’uso.
perture esterne: della posizione delle scale o delle rampe; del tipo e delle pendenze delle coperture, delle destinazioni d’uso. RS Restauro scientifico (o filologico) E’ l’insieme sistematico di opere volto al recupero dell’organismo architettonico, secondo i propri caratteri tipologici, strutturali e linguistici, con una destinazione d’uso compatibile. Sono perciò consentite opere di consolidamento statico nel rispetto delle strutture che caratterizzano
azione d’uso compatibile. Sono perciò consentite opere di consolidamento statico nel rispetto delle strutture che caratterizzano l’organismo edilizio, interventi sulle strutture portanti e sulle bucature, senza alterazione delle parti esterne, eliminazione delle superfetazioni che alterano l’organismo e ne compromettono la stabilità e la fedeltà tipologica; ricostruzioni di parti demolite o rovinate corredate da idonea documentazione storica che ne
stabilità e la fedeltà tipologica; ricostruzioni di parti demolite o rovinate corredate da idonea documentazione storica che ne comprovi l’esistenza. Sono altresì ammesse opere di adeguamento tecnologico ed impiantistico che non alterino la lettura dell’organismo e non comportino il degrado degli elementi tecnomorfologici caratterizzanti. E’ obbligatoria l’effettuazione del rilievo geometrico e tecnologico dell’organismo esistente come risulta
gici caratterizzanti. E’ obbligatoria l’effettuazione del rilievo geometrico e tecnologico dell’organismo esistente come risulta allo stato di fatto, corredato da relazione storica e tecnico-illustrativa, relazione urbanistica in cui vengano descritte le relazioni dell’organismo architettonico con il tessuto edilizio circostante e gli edifici contigui, relazione diagnostica sul grado di conservazione e resistenza delle strutture portanti, sulla qualità dei
gli edifici contigui, relazione diagnostica sul grado di conservazione e resistenza delle strutture portanti, sulla qualità dei materiali e degli intonaci esterni (se esistenti), il rilievo di eventuali decorazioni esistenti, congrua documentazione fotografica. 10
RR Restauro e risanamento conservativo Sono quegli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso compatibili senza modifiche della posizione delle aperture esterne. Tali interventi comprendono il consolidamento e il ripristino delle caratteristiche originarie, nonché il
elle aperture esterne. Tali interventi comprendono il consolidamento e il ripristino delle caratteristiche originarie, nonché il rinnovo degli elementi accessori costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Sono consentiti i seguenti lavori:
- tutti gli interventi già previsti per la “manutenzione straordinaria”;
'organismo edilizio. Sono consentiti i seguenti lavori:
- tutti gli interventi già previsti per la “manutenzione straordinaria”;
- il consolidamento ed il risanamento (anche a mezzo di parziali demolizioni e coerenti ricostruzioni) delle strutture portanti, verticali e orizzontali, senza alcuna alterazione delle quote;
- rifacimenti di tetti e coperture con quote e materiali visibili all’esterno che riprendano i motivi della tradizione locale;
;
- rifacimenti di tetti e coperture con quote e materiali visibili all’esterno che riprendano i motivi della tradizione locale;
- la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche tipologiche e dimensionali del fabbricato;
- l’allestimento o l’adeguamento di servizi igienici e/o simili, e di impianti tecnici richiesti dalle esigenze d’uso;
bbricato;
- l’allestimento o l’adeguamento di servizi igienici e/o simili, e di impianti tecnici richiesti dalle esigenze d’uso;
- il ripristino e l’eventuale rinnovo di elementi decorativi architettonici o scultorei esterni e interni. RL Ristrutturazione edilizia “leggera” Si definisce ristrutturazione edilizia “leggera” l’insieme degli interventi volti a riqualificare gli organismi edilizi anche di recente realizzazione o ristrutturazione, mediante un insieme sistematico di opere che
ualificare gli organismi edilizi anche di recente realizzazione o ristrutturazione, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente. Tali interventi escludono la totale demolizione dell’organismo edilizio preesistente con successiva fedele ricostruzione e sono soggetti alle limitazioni contenute nel 2^ comma dell’art.2 della L.R. 25/1993, cui si fa rinvio. DR Demolizione / ricostruzione
soggetti alle limitazioni contenute nel 2^ comma dell’art.2 della L.R. 25/1993, cui si fa rinvio. DR Demolizione / ricostruzione Sono compresi in questa categoria gli interventi di demolizione totale e successiva ricostruzione, con mantenimento del volume preesistente. RI Ristrutturazione edilizia con incremento di volume (“V”) Si tratta dell’insieme di quegli interventi volti a riqualificare gli organismi edilizi anche di recente
remento di volume (“V”) Si tratta dell’insieme di quegli interventi volti a riqualificare gli organismi edilizi anche di recente realizzazione o ristrutturazione, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Sono compresi in questa categoria gli interventi di ristrutturazione comportanti un incremento di volume in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale dell’edificio. Detto incremento va applicato
anti un incremento di volume in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale dell’edificio. Detto incremento va applicato all’edificio nel suo insieme, nel rispetto della tipologia originaria. NC Nuovo impianto 11
Art. 9 - Deroghe al P.R.G.
Si tratta di fabbricati costruiti ex novo su lotti liberi, nel rispetto delle prescrizioni, dei parametri e degli indici di zona. RU Ristrutturazione urbanistica Sono gli interventi rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico - edilizio con un altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Art. 9 - Deroghe al P.R.G.
Art. 9 - Deroghe al P.R.G.
i interventi edilizi con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Art. 9 - Deroghe al P.R.G. Il Sindaco, nel rispetto della legislazione vigente, previa deliberazione del Consiglio Comunale ad espletamento delle necessarie procedure a norma di Legge, potrà autorizzare deroghe alle presenti norme e alle previsioni di P.R.G. per edifici od impianti pubblici o di pubblico interesse, in essi compresi quelli a
e presenti norme e alle previsioni di P.R.G. per edifici od impianti pubblici o di pubblico interesse, in essi compresi quelli a carattere alberghiero. Tali deroghe sono limitate all'altezza massima delle costruzioni, alla distanza minima delle costruzioni dagli altri fabbricati, dai confini, dagli assi e dai fili stradali, e previsti dalla legge 11/82 e s.m.i. fatta eccezione per gli impianti tecnologici di modeste dimensioni per la cui realizzazione può essere superata la disciplina di zona.
eccezione per gli impianti tecnologici di modeste dimensioni per la cui realizzazione può essere superata la disciplina di zona. Al fine di cui sopra, il Sindaco dovrà richiedere preventivo nulla-osta al competente organo regionale secondo le procedure di cui all’art.3 della legge L.21/12/1955, n.1357 ed all’rt.16 della L. 06/08/1967, n.765 e s.m.i.. Le costruzioni alberghiere approvate in deroga alle presenti norme saranno vincolate ad uso alberghiero per
Art. 10 - Zonizzazione
967, n.765 e s.m.i.. Le costruzioni alberghiere approvate in deroga alle presenti norme saranno vincolate ad uso alberghiero per un periodo non inferiore a 10 anni e tale vincolo dovrà essere trascritto alla Conservatoria dei Registri Immobiliari prima del rilascio del titolo abilitativo Art. 10 - Zonizzazione Per quanto attiene alle destinazioni del territorio le presenti norme prevedono: Zone residenziali urbanizzate • Zone “A” di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale
enti norme prevedono: Zone residenziali urbanizzate • Zone “A” di interesse storico artistico e di particolare pregio ambientale • Zone “BS” residenziali sature *1 Zone “BC” residenziali di completamento *2 Zone “ZRL” di ristrutturazione urbanistica su impianto lineare *3 Zone “ZR” di ristrutturazione urbanistica Zone residenziali di espansione *4 Zone “C” residenziali di espansione *5 Zone “CR” residenziali di espansione rada *6 Zone “CRA” residenziali di espansione con ristrutturazione ambientale
espansione *5 Zone “CR” residenziali di espansione rada *6 Zone “CRA” residenziali di espansione con ristrutturazione ambientale *7 Zone “Ceep” destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionata e/o convenzionata) 12
*8 Zone “PP” soggette a strumenti urbanistici attuativi in fase di elaborazione, in itinere o in corso di attuazione Zone produttive e commerciali: *9 Zone “D” per insediamenti artigianali e industriali già esistenti *10 Zone “DAM” per attività industriali e artigianali *11 Zone “DM” per insediamenti misti produttivi e commerciali Zone per insediamenti turistici e ricettivi: *12 Zone “TN” per insediamenti ricettivi di nuovo impianto *13 Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo
12 Zone “TN” per insediamenti ricettivi di nuovo impianto *13 Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo Zone agricole: *14 Zone agricole “EI” per agricola intensiva • Zone agricole "ES": per agricoltura tradizionale • Zone agricole "EE": per attività agro-silvo-pastorali e difesa idrogeologica *15 Zone “S” agricole di salvaguardia *16 Zone “Sa” agricole di salvaguardia ambientale Aree ed attrezzature per le attività collettive e di interesse generale: • Zone "FIs": per l'istruzione
salvaguardia ambientale Aree ed attrezzature per le attività collettive e di interesse generale: • Zone "FIs": per l'istruzione • Zone "FIc": per l'interesse comune • Zone "FV": per verde attrezzato *17 Zone “Fvs” attrezzate per attività sportive • Zone "P": parcheggi pubblici esistenti e di progetto *18 Zone “FC”: zona litoranea *19 Zone “FA” zona litoranea degli arenili *20 Zona “FP”: area portuale *21 Zone “RA”: aree sottoposte a risanamento ambientale • Zone "IT": attrezzature tecnologiche e impianti
Art. 11 - Parametri ed indici urbanistici ∗ MODIFICATO CON D.C.C. n. 115 del 3.1
na “FP”: area portuale *21 Zone “RA”: aree sottoposte a risanamento ambientale • Zone "IT": attrezzature tecnologiche e impianti *22 Zone “FM”: zone per impianti militari e per la protezione civile *23 Zone “FCI”: aree cimiteriali • Vincoli speciali e aree di rispetto Art. 11 - Parametri ed indici urbanistici ∗ MODIFICATO CON D.C.C. n. 115 del 3.12.2009 “Gli alloggi risultanti da interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o
TO CON D.C.C. n. 115 del 3.12.2009 “Gli alloggi risultanti da interventi di nuova costruzione, ricostruzione, ristrutturazione o risanamento di edifici esistenti, dovranno possedere, per l'effettiva regolarità urbanistico-edilizia e per ottenere agibilità, una superficie utile non inferiore a mq 38 misurata al netto di murature interne o perimetrali o altri ingombri fissi di qualsivoglia natura, fatta eccezione per gli apparecchi igienici e gli impianti di cucina.
perimetrali o altri ingombri fissi di qualsivoglia natura, fatta eccezione per gli apparecchi igienici e gli impianti di cucina. Conseguentemente non potranno essere autorizzati progetti edilizi che prevedano la realizzazione di alloggi, con o senza opere, con superficie inferiore a quella descritta al punto precedente. 3) Di richiedere, per ogni unità immobiliare di nuova costruzione, la dotazione di almeno 1 posto
descritta al punto precedente. 3) Di richiedere, per ogni unità immobiliare di nuova costruzione, la dotazione di almeno 1 posto auto correttamente fruibile e di richiedere, per alloggi con superficie netta superiore a mq. 75, la disponibilità di almeno n. 2 posti auto fermo restando le prescrizioni di cui all'art. 41 sexies L. 1150/42 così come modificato dall'art. 2 della L. 122/89 e s.m.i..” 13
Par.1 - Volume di un fabbricato (V) Agli effetti dell’applicazione delle presenti norme, il volume di un fabbricato è la somma dei prodotti della superficie lorda di ogni piano per la rispettiva altezza lorda. Sono da escludere dal computo del volume le pertinenze del fabbricato e le autorimesse non pertinenziali, semprechè entrambe siano poste al di sotto del piano di spiccato, nel caso in cui esso esista ovvero al di sotto della quota di riferimento. Par.2 - Altezza lorda di piano (Hp)
iano di spiccato, nel caso in cui esso esista ovvero al di sotto della quota di riferimento. Par.2 - Altezza lorda di piano (Hp) Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato l'altezza lorda di piano è la distanza tra gli estradossi del solaio di calpestio e del solaio soprastante. Nel caso in cui il solaio soprastante o una sua porzione non sia orizzontale, per altezza lorda ad esso relativa, è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il
lorda ad esso relativa, è da intendersi la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il piano di calpestio stesso ed il punto più alto dell’estradosso del solaio soprastante. Par.3 - Superficie lorda di piano di un fabbricato (Sp) Ai fini del calcolo del volume di un fabbricato, la superficie lorda di piano è la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi.
la somma di tutte le superfici lorde dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati in esso compresi. Sono da escludere dal computo della superficie lorda i terrazzi scoperti, nonché i balconi o le logge o loro porzioni non sporgenti più di mt. 1,20 dai muri perimetrali; le parti eccedenti tale limite sono invece da computare totalmente. Sono inoltre da escludere dal computo della superficie lorda i porticati o loro porzioni non sporgenti dai
computare totalmente. Sono inoltre da escludere dal computo della superficie lorda i porticati o loro porzioni non sporgenti dai muri perimetrali più di mt. 2,50 , semprechè siano contenuti nel 15% della medesima superficie; le parti eccedenti tali limiti sono invece da computare. Le superfici dei solai orizzontali e delle proiezioni orizzontali di quelli inclinati, relative a scale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l'edificio ed il piano primo
ale esterne (se diverse da quelle necessarie a collegare la quota del terreno sistemato circostante l'edificio ed il piano primo dell'edificio stesso) e corridoi scoperti in aggetto per uso di disimpegno o di comunicazione, anche non circoscritti su tutti i lati da muri perimetrali, vanno computate, ai fini della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della presente definizione.
fini della determinazione dei volumi fabbricabili, con le stesse modalità di cui al primo capoverso della presente definizione. La disposizione di cui al comma precedente non si applica nei confronti delle scale esterne prescritte ai sensi della normativa antincendio. Nel caso di locali adibiti ad attività commerciali e pubblici servizi in fatto di superfici minime nette e rapporto aeroilluminante, le prime non possono essere inferiori a mt. 8.00 ed il rapporto aeroilluminante può essere dimezzato.
rapporto aeroilluminante, le prime non possono essere inferiori a mt. 8.00 ed il rapporto aeroilluminante può essere dimezzato. Nei locali accessori possono essere concesse ulteriori riduzioni dei parametri sopracitati in particolare detti locali possono essere sprovvisti di aerazione naturale con l’obbligo di dotazione di dispositivi di aerazione forzata tali da garantire almeno n.5 ricambi d’aria/ora.
razione naturale con l’obbligo di dotazione di dispositivi di aerazione forzata tali da garantire almeno n.5 ricambi d’aria/ora. L’effettiva applicabilità delle superfici minime e del rapporto aeroilluminante di cui sopra dovrà essere di volta in volta valutata dall’organo competente in materia igienico sanitaria. Par. 4 - Altezza di un fabbricato (H) 14
L'altezza di un fabbricato si calcola a partire dal punto più basso del perimetro dell’edificio sul terreno sistemato, intendendosi per tale il profilo preesistente con un discostamento massimo di mt. 1,00 fino alla quota di gronda, ovvero, per gli edifici a copertura piana, fino all’estradosso dell’ultimo solaio posto a copertura di vani abitabili o agibili. Si definisce linea di gronda l’intersezione tra l’estradosso del piano di
solaio posto a copertura di vani abitabili o agibili. Si definisce linea di gronda l’intersezione tra l’estradosso del piano di copertura, orizzontale o inclinato, posta al livello più alto ed il piano verticale di facciata. Nel caso di un fabbricato a gradoni, è ammessa la misurazione per corpi di fabbrica. Par. 5 - Numero di piani (N) Per numero dei piani deve intendersi il numero massimo di piani realizzabili fuori terra e in qualunque
5 - Numero di piani (N) Per numero dei piani deve intendersi il numero massimo di piani realizzabili fuori terra e in qualunque modo destinati, sempre nel rispetto congiunto di tutte le altre norme; escludendo dal computo i piani completamente interrati destinati esclusivamente a magazzini, depositi, autorimesse e servizi tecnici complementari del soprastante edificio. Vengono esclusi dal computo anche i piani seminterrati purché la loro porzione uscente fuori dal terreno
l soprastante edificio. Vengono esclusi dal computo anche i piani seminterrati purché la loro porzione uscente fuori dal terreno non ecceda l'altezza di ml 1,00; intendendosi che non deve eccedere tale misura la differenza di quota tra l’estradosso del solaio di copertura del piano seminterrato e la minor quota dalla quale l'edificio spicca dal terreno sistemato e alle ulteriori seguenti condizioni: a) per la restante altezza il piano risulti
quale l'edificio spicca dal terreno sistemato e alle ulteriori seguenti condizioni: a) per la restante altezza il piano risulti completamente interrato con la sola eccezione del fronte ove è ubicata l’apertura di accesso; b) il piano seminterrato sia destinato esclusivamente a magazzini, depositi, autorimesse, servizi tecnici relativi al soprastante edificio e ad esso complementari. Par. 6 - Distanze e loro misurazione (Dc, Df, Ds)
sse, servizi tecnici relativi al soprastante edificio e ad esso complementari. Par. 6 - Distanze e loro misurazione (Dc, Df, Ds) La distanza di un edificio da un qualunque elemento esterno, sia esso un confine di proprietà (Dc), un altro fabbricato (Df) o una strada (Ds), é quella minore misurata dal perimetro della proiezione orizzontale dell'edificio stesso, tenuto conto anche degli oggetti superiori ad 1.20 metri (cornicioni, poggioli, scale ecc.).
e orizzontale dell'edificio stesso, tenuto conto anche degli oggetti superiori ad 1.20 metri (cornicioni, poggioli, scale ecc.). Nelle zone Cr, Cra ed E, per le costruzioni interrate è imposta una distanza minima dai confini di metri 1.50 oppure è possibile arrivare a confine se esiste accordo formalizzato tra i proprietari, nelle rimanenti zone è consentito con le costruzioni interrate arrivare a confine.
siste accordo formalizzato tra i proprietari, nelle rimanenti zone è consentito con le costruzioni interrate arrivare a confine. Le fronti dei corpi di fabbrica realizzati al di sotto del profilo naturale del terreno, o comunque preesistenti, ma affacciate su aree poste a quota inferiore o alla stessa quota, devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle distanze dai confini. Vista la particolare orografia del nostro territorio, i terrapieni artificiali e gli eventuali relativi muri di
nze dai confini. Vista la particolare orografia del nostro territorio, i terrapieni artificiali e gli eventuali relativi muri di contenimento del terreno (anche se destinati a favorire l’agricoltura e la conduzione agraria dei fondi, o a sostenere o consentire la realizzazione di strade, o a riqualificare sotto il livello produttivo ed ambientale il territorio, o a difesa dell’assetto idrogeologico) non sono rilevanti ai fini delle norme sulle distanze dai
vo ed ambientale il territorio, o a difesa dell’assetto idrogeologico) non sono rilevanti ai fini delle norme sulle distanze dai confini purchè di altezza non superiore ai ml. 3.00 misurata dalla quota originaria del terreno. La realizzazione di ulteriori terrapieni e relativi muri di contenimento in sopraelevazione a riempimenti realizzati secondo le disposizioni di cui al punto precedente potrà essere autorizzata solo a condizione che
zione a riempimenti realizzati secondo le disposizioni di cui al punto precedente potrà essere autorizzata solo a condizione che sia prevista ad una distanza di almeno ml. 3.00 dai confini di proprietà. Par. 7 - Superficie lorda d’uso (S.l.u.) E’ la somma delle aree dei singoli piani abitabili o fruibili, compresi entro il profilo esterno delle pareti. Sono da escludere nel calcolo della “S.l.u.”: gli oggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge e le altane a
o delle pareti. Sono da escludere nel calcolo della “S.l.u.”: gli oggetti aperti, le terrazze, i balconi, le logge e le altane a loggia e i portici privati o pubblici fino ad una profondità di ml 2,40 e comunque non superiore al 25% della “S.l.u.” totale, i sottotetti e le parti di essi non abitabili, i volumi tecnici, le tettoie a sbalzo e i portici di uso pubblico fino ad una profondità superiore a ml 3,60, nonché i volumi dei fabbricati o locali interrati non abitabili. 15
Par. 8 - Superficie territoriale (St) La superficie territoriale comprende tutto il territorio di riferimento ad eccezione delle aree interessate dalla rete principale della viabilità esistente o di progetto. Par. 9 - Superficie fondiaria (Sf) La superficie fondiaria comprende il territorio di riferimento con esclusione delle aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento
le aree destinate alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in misura non inferiore a quella stabilita dallo strumento urbanistico generale e nei termini dallo stesso previsti, nonché con esclusione della rete principale della viabilità. Nella superficie fondiaria sono comprese le aree destinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato. Par. 10 - Indice di fabbricabilità territoriale (It)
estinate alla viabilità, al verde ed ai parcheggi di esclusivo uso privato. Par. 10 - Indice di fabbricabilità territoriale (It) L'indice di fabbricabilità territoriale è il rapporto tra il volume complessivo (non destinato a servizi pubblici) delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie territoriale. Par. 11 - Indice di fabbricabilità fondiario (If) L'indice di fabbricabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di
ità fondiario (If) L'indice di fabbricabilità fondiario è il rapporto tra il volume complessivo delle costruzioni esistenti e di nuova realizzazione e la relativa superficie fondiaria. Par. 12 - Superficie coperta (Sc) La superficie coperta da una costruzione è l'area delimitata dalla proiezione orizzontale del filo esterno dei muri perimetrali dell'edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi poggioli e cornici. Par. 13 - Rapporto di copertura (Rc)
dell'edificio comprese le logge, i porticati, le chiostrine ed esclusi poggioli e cornici. Par. 13 - Rapporto di copertura (Rc) Il rapporto di copertura è il rapporto fra la superficie coperta da una costruzione e la superficie fondiaria (Sc/Sf). Par. 14 - Rapporto di occupazione del sottosuolo (Ro) E’ il rapporto percentuale dell’area dei distacchi di ciascun lotto utilizzabile in sottosuolo per destinazioni di
ttosuolo (Ro) E’ il rapporto percentuale dell’area dei distacchi di ciascun lotto utilizzabile in sottosuolo per destinazioni di servizio (cantine, autorimesse, centrali termiche, serbatoi, cabine elettriche, impianti, ecc.). Il rapporto di occupazione del sottosuolo massimo è stabilito nel 100%, escluse le zone residenziali di espansione CRA e CRA’, le zone residenziali di completamento BC e le zone agricole, per le quali il
luse le zone residenziali di espansione CRA e CRA’, le zone residenziali di completamento BC e le zone agricole, per le quali il rapporto di occupazione è determinato nell’ambito dei rispettivi articoli delle presenti norme. Par. 15 - Superficie asservita (Sa) 16
La superficie asservita alle nuove costruzioni è quella necessaria a soddisfare i parametri di fabbricabilità stabiliti dallo Strumento Urbanistico Generale. Le aree asservite ad un edificio possono restare di proprietà diversa da quella dell'edificio stesso. Per le costruzioni esistenti, non ricadenti in zone nelle quali gli interventi edilizi sono sottoposti all’obbligo di SUA la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel
ttoposti all’obbligo di SUA la superficie asservita è quella stabilita dalla normativa vigente al momento dell'edificazione; nel caso di costruzioni autorizzate prima del 31//08/1967 o legittimate in sanatoria ai sensi della legge n° 47 del 28/02/85 e s.m.i. come volumetrie realizzate in assenza di concessione edilizia, ove non esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m. 5.00 attorno al perimetro dell'edificio e
on esista agli atti regolare asservimento, s'intende asservita una fascia minima di m. 5.00 attorno al perimetro dell'edificio e comunque non oltre il confine di proprietà, da determinarsi con riferimento alla situazione catastale esistente all'atto dell'adozione dello Strumento Urbanistico Generale. E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali
banistico Generale. E' fatta salva la facoltà di determinare la superficie asservita agli edifici esistenti applicando eventuali maggiori indici di fabbricabilità previsti dallo Strumento Urbanistico Generale vigente al momento in cui si effettuano gli interventi edilizi. Negli Strumenti Urbanistici Attuativi obbligatori, salvo diversa precisazione, la superficie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri
ie territoriale deve essere asservita sia alle nuove volumetrie sia a quelle esistenti confermate con l'osservanza dei parametri vigenti. Tutte le superfici asservite, con eventuali modificazioni, devono risultare in apposito repertorio, composto di planimetrie e registro, tenuti dal Comune. Si specifica che l’indice territoriale si deve applicare all’ambito di S.U.A. e non all’intera zona omogenea. E’ fatto divieto di ricorrere ad artificiose delimitazioni del contorno di S.U.A. volte ad escludere i volumi
era zona omogenea. E’ fatto divieto di ricorrere ad artificiose delimitazioni del contorno di S.U.A. volte ad escludere i volumi esistenti garantendo al contempo che le relative perimetrazioni abbiano forme regolari corrispondenti ad ambiti organici di intervento ed alle proprietà esistenti al momento della presentazione dello S.U.A. Par. 16 - Superficie di verde privato (Svp) Si intende la superficie netta da mantenere o sistemare a verde con esclusione di qualsiasi edificazione o pavimentazione.
(Svp) Si intende la superficie netta da mantenere o sistemare a verde con esclusione di qualsiasi edificazione o pavimentazione. Par. 17 – Altezze interne utili Nel caso di locali adibiti ad attività commerciali e pubblici servizi sono stabilite le seguenti deroghe in fatto di altezze medie interne: altezza media interna mt. 2.70; nel caso di locali voltati l’altezza media è riferita al centro della volta; tale
Art. 12 - Definizioni
medie interne: altezza media interna mt. 2.70; nel caso di locali voltati l’altezza media è riferita al centro della volta; tale deroga è consentita solo in caso di attività preesistenti o di oggettiva e documentata difficoltà tecnica di adeguamento; altezza media di mt. 2.40 nel caso di locali accessori (bagni, corridoi, ripostigli ecc.). L’effettiva applicabilità delle deroghe dovrà essere di volta in volta valutata dall’organo competente in materia igienico sanitaria. Art. 12 - Definizioni
Art. 12 - Definizioni
elle deroghe dovrà essere di volta in volta valutata dall’organo competente in materia igienico sanitaria. Art. 12 - Definizioni Def. 1 - Corpo di fabbrica Ai fini della misurazione dell'altezza massima di un fabbricato, il corpo di fabbrica di una costruzione è una porzione della stessa, compresa tra la quota di riferimento del fabbricato e la rispettiva copertura; il corpo di fabbrica così individuato dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale.
po di fabbrica così individuato dovrà presentare, rispetto alla restante parte, una propria autonomia distributiva o funzionale. Def. 2 - Piano di spiccato di un fabbricato Il piano di spiccato di un fabbricato è il piano orizzontale di separazione tra le fondazioni, considerando in tal senso anche i locali totalmente o parzialmente interrati (destinati a vani pertinenziali alla residenza), e la restante parte della costruzione. Ciò implica che il piano di spiccato non esiste nel caso di fabbricati
i alla residenza), e la restante parte della costruzione. Ciò implica che il piano di spiccato non esiste nel caso di fabbricati costituiti solo da uno o più piani interrati. 17
In ogni caso la quota del piano di spiccato non dovrà risultare superiore a ml 1,00 rispetto alla quota di riferimento e l’interramento non dovrà escludere più di un lato della parte di fabbricato posta al di sotto del piano di spiccato. Le eventuali aperture devono avere tipologia congruente con la destinazione d’uso di progetto (necessariamente accessoria) dei vani ricavati in tale parte del fabbricato. Def. 3 - Quota di riferimento di un corpo di fabbrica
ecessariamente accessoria) dei vani ricavati in tale parte del fabbricato. Def. 3 - Quota di riferimento di un corpo di fabbrica La quota di riferimento di un corpo di fabbrica è il punto più basso della giacitura del terreno sul perimetro della costruzione come risultava prima dell'intervento, ovvero il piano di spiccato della costruzione stessa qualora questo sia posto a quota inferiore a detta giacitura. Def. 4 - Pertinenze
il piano di spiccato della costruzione stessa qualora questo sia posto a quota inferiore a detta giacitura. Def. 4 - Pertinenze Le pertinenze di un fabbricato sono i manufatti non abitabili e destinati al servizio esclusivo dei medesimi. Tale destinazione deve risultare nella autorizzazione o nella concessione. Le pertinenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina, a ripostiglio, gli impianti
nenze, sia di tipo condominiale che singolo, comprendono i locali adibiti ad autorimessa, a cantina, a ripostiglio, gli impianti tecnologici, le cabine elettriche e le opere di sistemazione, arredo e recinzione del terreno. Def. 5 - Numero convenzionale di abitanti (o abitanti insediabili o abitanti teorici) E’ il rapporto che si costituisce tra il volume “V” dell’unità edilizia ed il numero convenzionale attribuito ad ogni abitante: 80 mc (corrispondenti a circa 25 mq di “Sp”).
me “V” dell’unità edilizia ed il numero convenzionale attribuito ad ogni abitante: 80 mc (corrispondenti a circa 25 mq di “Sp”). Def. 6 - Applicazione dell’indice Agli effetti dell'applicazione dell'indice fondiario o territoriale, la superficie asservita di pertinenza ad edifici esistenti nell'ambito di un'area o di un comparto soggetto a S.U.A. va stralciata dalle aree suscettibili di edificazione e perciò in grado di accogliere indice di fabbricabilità.
oggetto a S.U.A. va stralciata dalle aree suscettibili di edificazione e perciò in grado di accogliere indice di fabbricabilità. In caso di rilascio di concessioni edilizie per costruzioni singole su lotti, in cui al momento dell'approvazione del Piano insistono uno o più edifici esistenti, agli effetti della determinazione dell'area libera suscettibile di edificazione e in assenza di asservimento, viene considerata come area pertinente agli
Art. 13 - Destinazioni d’uso
inazione dell'area libera suscettibile di edificazione e in assenza di asservimento, viene considerata come area pertinente agli edifici esistenti e pertanto non suscettibile di accogliere indice di fabbricabilità, una fascia di terreno di ml 5,00. Art. 13 - Destinazioni d’uso Nel presente articolo vengono definiti i diversi usi urbani del territorio (funzioni urbane) che, opportunamente combinati insieme, costituiscono le destinazioni d’uso previste per le varie zone ad
torio (funzioni urbane) che, opportunamente combinati insieme, costituiscono le destinazioni d’uso previste per le varie zone ad esclusione delle zone agricole, dove la disciplina d’uso del territorio viene stabilita dalle relative norme di zona (titolo VII^). Ove si presenti la necessità di costruire edifici ed organizzare insediamenti con presenza di usi no specificatamente previsti dal presente articolo, si procederà ad una classificazione per analogia con usi che
presenza di usi no specificatamente previsti dal presente articolo, si procederà ad una classificazione per analogia con usi che presentano analoghi effetti sul territorio in termini di domanda dei servizi, delle infrastrutture e della circolazione e di domanda di parcheggi. F1. Abitazioni 18
Comprendono gli alloggi in senso stretto, gli spazi privati di servizio, gli spazi condominiali di servizio e le autorimesse private. E’ ammessa la presenza di laboratori per il lavoro domestico per attività non nocive e non moleste, e sempre nel rispetto del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene. F2. Abitazioni collettive Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi, case di riposo, case per studenti, case di
itazioni collettive Le abitazioni collettive comprendono collegi, convitti, conventi, case di riposo, case per studenti, case di cura e cliniche private, con riferimento sia alle zone giorno che alle zone notte, sia agli altri servizi comuni. F3. Piccoli uffici e studi professionali Per piccoli uffici e studi professionali si intendono le attività direzionali, finanziarie, amministrative e terziarie in genere di tipo minore o di carattere prevalentemente privato, che non prevedono un alto
nanziarie, amministrative e terziarie in genere di tipo minore o di carattere prevalentemente privato, che non prevedono un alto concorso di pubblico. Sono compresi spazi di servizio e di supporto, come archivi e locali per campionari e spazi tecnici. F4. Attrezzature per la ricettività alberghiera Alberghi e residenze turistico alberghiere così come definite nell’art. 3 della L.R. 11 del 04/03/1982 e s.m.i.. F5. Attrezzature per la ricettività all’aria aperta
ghiere così come definite nell’art. 3 della L.R. 11 del 04/03/1982 e s.m.i.. F5. Attrezzature per la ricettività all’aria aperta Aziende ricettive all’aria aperta come definite dagli artt. 1 e 2 della L.R. 28/01/1993 n.7 (villaggi turistici, campeggi e parchi per vacanze). F6. Strutture ricettive extra-alberghiere Si tratta delle strutture ricettive definite dalla L.R. 25/05/1992 n.13: case per ferie, ostelli per la gioventù e similari. F7. Pubblici esercizi
rutture ricettive definite dalla L.R. 25/05/1992 n.13: case per ferie, ostelli per la gioventù e similari. F7. Pubblici esercizi I pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar, sale di ritrovo, con esclusione dei locali per lo spettacolo e lo svago, con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino ed agli spazi tecnici. F8. Attività commerciali al dettaglio
al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino ed agli spazi tecnici. F8. Attività commerciali al dettaglio Le attività commerciali al dettaglio sono costituite da un insieme di diversi esercizi commerciali, di tipo alimentare ed extra alimentare al minuto (“Sp” inferiore a 200 mq), agenzie e sportelli bancari, uffici postali, agenzie di viaggi, uffici cambi, ecc. (“Sp” inferiore a 400 mq) e comprendono le superfici di
sportelli bancari, uffici postali, agenzie di viaggi, uffici cambi, ecc. (“Sp” inferiore a 400 mq) e comprendono le superfici di vendita, le superfici di servizio, di supporto e di magazzino, gli spazi tecnici. F8 bis. Attività commerciali organizzate Le attività commerciali organizzate sono costituite da unico o da un insieme di esercizi coordinati con area di vendita superiore a 600 mq. Fanno eccezioni le attività commerciali
da unico o da un insieme di esercizi coordinati con area di vendita superiore a 600 mq. Fanno eccezioni le attività commerciali di beni strumentali o atipici, in cui la superficie di vendita, ancorché generata dall’ingombro del prodotto da vendere (come nel caso di macchine agricole, attrezzature da campeggio e magari vivai floristici) non necessiti di parcheggi di ampie dimensioni. F9. Attività commerciali complementari
e da campeggio e magari vivai floristici) non necessiti di parcheggi di ampie dimensioni. F9. Attività commerciali complementari Le attività commerciali complementari comprendono attività come quelle per la vendita, la rappresentanza e i servizi per l’auto, la vendita di prodotti per la casa, di elettrodomestici, di utensili e similari. F10. Esposizioni, mostre, fiere Tali usi comprendono esposizioni, mostre, fiere ed usi analoghi, con riferimento sia agli spazi per il pubblico
i, mostre, fiere Tali usi comprendono esposizioni, mostre, fiere ed usi analoghi, con riferimento sia agli spazi per il pubblico che agli spazi di servizio e di supporto che anche gli spazi per uffici, agenzie ed altri usi complementari dell’attività fieristica. F11. Attività commerciali all’ingrosso Le attività commerciali all’ingrosso comprendono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed
tività commerciali all’ingrosso Le attività commerciali all’ingrosso comprendono magazzini e depositi, nei settori alimentari ed extraalimentari, con i relativi spazi di servizio e di supporto ed i relativi uffici, mense ed altri analoghi spazi 19
di servizio. Sono ammessi spazi destinati a modesti processi produttivi strettamente complementari, nonchè di attività commerciali al dettaglio nella misura percentuale stabilita dalla Amministrazione Comunale. F12. Cinema, teatri, locali per lo spettacolo Tali usi comprendono cinema, teatri, centri congressuali, locali per lo spettacolo, sale di ritrovo e per lo spettacolo in genere, con riferimento agli spazi destinati al pubblico e agli spazi di servizio e di supporto e
ritrovo e per lo spettacolo in genere, con riferimento agli spazi destinati al pubblico e agli spazi di servizio e di supporto e destinati a strutture ed impianti tecnici. F13. Grandi uffici e direzionalità Sono grandi uffici e strutture direzionali a medio-grande concorso di pubblico, di carattere pubblico: attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quando
ico, di carattere pubblico: attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza di interesse generale, quando presentano un elevato concorso di pubblico. Tale ultimo requisito si intende presente quando almeno un terzo delle attività insediate (in termini di “Sp”) sono caratterizzate da un rapporto organico e continuativo per il pubblico. Fanno parte del presente uso gli spazi di servizio e di supporto. F14. Servizi per l’industria e terziario
tivo per il pubblico. Fanno parte del presente uso gli spazi di servizio e di supporto. F14. Servizi per l’industria e terziario I servizi per l’industria comprendono sedi per ricerca, uffici per l’import-export, per la gestione industriale, il marketing, il leasing, il factoring, uffici per l’elettronica applicata, per l’innovazione ed in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell’area della produzione dei servizi alle imprese, compresi gli
ne ed in genere il terziario avanzato e specializzato operante nell’area della produzione dei servizi alle imprese, compresi gli spazi di supporto e di servizio, locali accessori, archivi e spazi tecnici. F15. Magazzini, stoccaggi, movimentazione merci Tali usi comprendono magazzini, depositi, stoccaggi, centri merce, e funzioni doganali. Tali usi, a cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all’ingrosso e processi produttivi complementari,
doganali. Tali usi, a cui possono accompagnarsi presenze parziali di commercio all’ingrosso e processi produttivi complementari, sono prioritariamente finalizzati alla raccolta, conservazione, smistamento, manipolazione e movimentazione delle merci, con i relativi spazi di supporto e di servizio. F16. Artigianato di servizio L’artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive
ato di servizio L’artigianato di servizio comprende tutte le attività di tipo artigianale che non sviluppano attività produttive vere e proprie. Sono compresi gli spazi destinati alle attività artigianali vere e proprie, gli spazi di servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici. F17. Artigianato con orientamento alla produzione e piccola industria L’artigianato produttivo comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in senso produttivo e tali
cola industria L’artigianato produttivo comprende tutti i tipi di attività artigianale caratterizzati in senso produttivo e tali da risultare, rispetto alla legislazione vigente, compatibili con l’ambiente urbano. La compatibilità viene verificata sotto il profilo della molestia e della nocività, con riferimento al rumore, agli scarichi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi. Sono compresi in questi usi gli spazi produttivi veri e
chi liquidi e gassosi, ai materiali di risulta e di scarto dei processi. Sono compresi in questi usi gli spazi produttivi veri e propri, uffici, magazzini, mostre e altri servizi. F18. Industria manifatturiera Comprende tutti i seguenti tipi di attività industriale: industrie per la trasformazione dei minerali non energetici e prodotti derivati, industrie chimiche, industrie per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, industrie tessili, industrie
strie chimiche, industrie per la lavorazione e trasformazione dei metalli, meccanica di precisione, industrie tessili, industrie dell’abbigliamento, del legno, mobili e le altre industrie a queste assimilabili. Sono compresi spazi produttivi veri e propri, uffici, sale di riunione e rappresentanza, magazzini, mostre, mense, spazi di servizio e di supporto e spazi tecnici. F19. Industria alimentare Comprende le attività industriali connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari.
- Industria alimentare Comprende le attività industriali connesse con la lavorazione e trasformazione dei prodotti alimentari. Sono compresi spazi produttivi veri e propri, uffici, sale di riunione e rappresentanza, magazzini, mostre, mense, spazi di servizio e di supporto e spazi tecnici. F20. Industria ad alta tecnologia Comprende le attività inerenti al ciclo produttivo delle imprese che operano nei settori ad elevato contenuto
ad alta tecnologia Comprende le attività inerenti al ciclo produttivo delle imprese che operano nei settori ad elevato contenuto di innovazione tecnologica e con basso consumo di materie prime e di energia. 20
Sono compresi spazi produttivi veri e propri, uffici, sale di riunione e rappresentanza, magazzini, mostre, mense, spazi di servizio e di supporto e spazi tecnici. F21. Parcheggi attrezzati di uso pubblico I parcheggi attrezzati di uso pubblico comprendono garage ed autorimesse entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori con rampe, corsie, spazi tecnici e di servizio. E’ ammessa la presenza di
entro e fuori terra, ed usi complementari ed accessori con rampe, corsie, spazi tecnici e di servizio. E’ ammessa la presenza di officine, lavaggi auto, piccole attività commerciali, bar, piccoli uffici fino ad una quota massima del 20% della “S.l.u.” destinata ad autorimesse. F22. Servizi sociali di quartiere Comprendono tutti gli usi di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968 e cioè servizi per l’istruzione (scuola
vizi sociali di quartiere Comprendono tutti gli usi di cui all’art. 3 del D.M. 1444/1968 e cioè servizi per l’istruzione (scuola elementare, scuola media, scuola materna e asilo nido, comprensivi di ogni attrezzatura commerciale), di interesse comune (attrezzature socio-sanitarie e assistenziali, servizi per anziani e giovani, centri civici e sociali, servizi complementari, attrezzature religiose, attrezzature politico amministrative e sedi istituzionali). F23. Attrezzature per il verde
omplementari, attrezzature religiose, attrezzature politico amministrative e sedi istituzionali). F23. Attrezzature per il verde Le attrezzature per il verde comprendono gli impianti ed i servizi necessari ad attrezzature per il gioco e lo sport, verde pubblico e verde sportivo privato. Sono comprese in questi usi le attrezzature coperte come le palestre, palazzetti dello sport, piscine coperte e le attrezzature scoperte come campi, pedane, piste e similari. F24. Attrezzature per l’istruzione superiore
t, piscine coperte e le attrezzature scoperte come campi, pedane, piste e similari. F24. Attrezzature per l’istruzione superiore Comprendono le scuole oltre l’obbligo, in tutte le loro articolazioni, fino alle sedi universitarie e centri di ricerca. Sono compresi anche tutti gli spazi per attrezzature di servizio (es.: laboratori) e gli spazi tecnici. F25. Impianti tecnici e produttivi speciali Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei
e produttivi speciali Comprendono insediamenti ed impianti connessi allo sviluppo ed alla gestione delle reti tecnologiche e dei servizi tecnologici urbani e produttivi, quali le centrali e sottocentrali tecnologiche, gli impianti di adduzione, distribuzione e smaltimento, gli impianti per la regolazione delle acque, gli impianti per il trattamento dei rifiuti e simili. Ne fanno parte altresì gli spazi di servizio, di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici.
tamento dei rifiuti e simili. Ne fanno parte altresì gli spazi di servizio, di supporto, i locali accessori e gli spazi tecnici. F26. Attrezzature funzionali, servizi tecnici urbani e funzioni portuali Comprendono stazioni ferroviarie e per l’autotrasporto, sedi delle aziende di trasporto pubblico, centri funzionali urbani, attrezzature legate allo svolgimento delle attività portuali. F27. Attrezzature socio - sanitarie
ico, centri funzionali urbani, attrezzature legate allo svolgimento delle attività portuali. F27. Attrezzature socio - sanitarie Comprendono ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani, per gli handicappati, day hospital, laboratori per analisi, centri di riabilitazione, ecc., compresi tutti gli spazi funzionali complementari. F28. Attrezzature culturali Comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali, musei,
F28. Attrezzature culturali Comprendono sedi per mostre ed esposizioni, centri culturali, sedi di associazioni culturali, musei, biblioteche, teatri, sale per incontri e dibattiti, servizi sociali, con tutti gli spazi di servizio necessari. F29. Distributori di carburante Sono comprese tutte le attrezzature ed i servizi relativi alle attività di distribuzione del carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, limitate
Art. 14 - Catasto urbanistico
one del carburante, di assistenza automobilistica, di servizio, di lavaggio, ivi comprese piccole attività commerciali, limitate all’utenza automobilistica. Art. 14 - Catasto urbanistico Il catasto urbanistico relativo al P.R.G. è costituito presso l'Ufficio Tecnico Comunale. 21
Le mappe del catasto urbanistico sono redatte dall'Ufficio stesso sulla "base" di uno o più copie del catasto ordinario, con l'annotazione delle aree già asservite, firmate dal Sindaco, registrandovi gli interventi concessi e le aree asservite per il calcolo della superficie fondiaria, come definita nel P.R.G., quando trattasi di costruzioni rurali, quelle di pertinenza delle relative unità aziendali ed infine tutti gli incrementi di
G., quando trattasi di costruzioni rurali, quelle di pertinenza delle relative unità aziendali ed infine tutti gli incrementi di volume ammessi dalle presenti norme, nonché gli allacciamenti non inquadrati in strumenti esecutivi ed ogni altra convenzione espressamente contemplata dalle presenti norme. All'atto della presentazione dell'istanza di concessione il richiedente della medesima è tenuto ad indicare, su
presenti norme. All'atto della presentazione dell'istanza di concessione il richiedente della medesima è tenuto ad indicare, su copia del catasto ordinario, esattamente, con il solo contorno tracciato di opportuno spessore, l'opera progettata o le parti dell'edificio sulle quali il progetto intende intervenire; nonché, con campitura in colore trasparente, ma indelebile, l'area di asservimento o di pertinenza.
rogetto intende intervenire; nonché, con campitura in colore trasparente, ma indelebile, l'area di asservimento o di pertinenza. All'atto del rilascio della concessione, l'Ufficio provvederà altresì a campire, con matita di colore prestabilito, l'opera progettata o le parti dell'edificio sulle quali il progetto intende intervenire. Al momento del rilascio della licenza d'uso, il titolare della concessione deve fornire all'Ufficio tutti gli
tende intervenire. Al momento del rilascio della licenza d'uso, il titolare della concessione deve fornire all'Ufficio tutti gli elementi per la definitiva individuazione dell'intervento; l'Ufficio stesso ricampisce con matita di altro colore prestabilito e fissa indelebilmente sulla "base" le opere effettivamente eseguite. Il catasto urbanistico è assunto a tutti gli effetti per il controllo preliminare della legittimità e regolarità di
te eseguite. Il catasto urbanistico è assunto a tutti gli effetti per il controllo preliminare della legittimità e regolarità di ogni istanza di concessione, formulata a partire dall'entrata in vigore delle presenti norme, sia per quanto concerne la disponibilità delle aree da asservire, sia per ogni altra verifica richiesta dalle presenti norme. In alternativa il Catasto urbanistico potrà essere gestito con un sistema interamente o parzialmente
Art. 15 - Spazi ed attrezzature per la viabilità
iesta dalle presenti norme. In alternativa il Catasto urbanistico potrà essere gestito con un sistema interamente o parzialmente informatizzato, utilizzando un'apposita piattaforma hardware e software dedicato per la gestione di dati territoriali. TITOLO II° Strutture ed infrastrutture pubbliche Art. 15 - Spazi ed attrezzature per la viabilità La rete stradale esistente e di progetto é riportata nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. alla scala 1: 2.000.
a viabilità La rete stradale esistente e di progetto é riportata nelle tavole della zonizzazione del P.R.G. alla scala 1: 2.000. Il presente P.R.G. classifica le strade come segue: Strade primarie con funzione intercomunale come da circolare M.LL.PP.5980 del 30.12.1970. Nelle strade primarie non sono consentite nuove immissioni se non attraverso i nodi indicati nelle tavole di piano o eventuali nuove immissioni di strade secondarie, o attraverso apposito progetto che tenga conto delle
ti nelle tavole di piano o eventuali nuove immissioni di strade secondarie, o attraverso apposito progetto che tenga conto delle disposizioni di legge in materia. Strade secondarie con funzione prevalentemente comunale. Strade locali con funzione prevalentemente urbana. Le indicazioni di P.R.G. relative alla definizione dei tracciati e delle tipologie delle sedi stradali di progetto, ovvero delle sedi stradali esistenti da ampliare o modificare, hanno carattere sostanzialmente indicativo
stradali di progetto, ovvero delle sedi stradali esistenti da ampliare o modificare, hanno carattere sostanzialmente indicativo per cui, in sede di progettazione esecutiva, potranno subire modificazioni tecniche, planimetriche ed altimetriche nell'ambito delle pertinenti fasce di rispetto. Le larghezze delle sedi stradali dovranno essere comprese nei seguenti limiti:
- strade comunali : da ml. 4,50 a ml. 7,00;
- strade interpoderali e forestali : ml. 3,00;
essere comprese nei seguenti limiti:
- strade comunali : da ml. 4,50 a ml. 7,00;
- strade interpoderali e forestali : ml. 3,00;
- strade forestali : nei limiti dimensionali di legge. Le zone adibite alla viabilità sono destinate alla costruzione di nuove sedi stradali ed alla rettifica o all’ampliamento di sedi stradali esistenti per il traffico veicolare e pedonale. In queste zone oltre alle opere stradali ed ai servizi ad esse funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc.
olare e pedonale. In queste zone oltre alle opere stradali ed ai servizi ad esse funzionali, quali illuminazione, semafori, ecc. potranno realizzarsi sistemazioni a verde di arredo stradale, infrastrutture tecnologiche (rete idrica, fognaria, elettrica,), , spazi di sosta pubblici e attrezzature di servizio alla viabilità. 22
Art. 16 - Fasce di rispetto stradale
Art. 16 - Fasce di rispetto stradale Sono classificate fasce di protezione stradale le aree da riservare alla razionalizzazione della rete stradale secondo quanto disposto dal decreto legislativo 1 aprile 1992 n.285, “nuovo codice della strada” e dal Regolamento relativo, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i. Le distanze da osservarsi nella edificazione vanno calcolate a partire dal ciglio della strada, esistente o di progetto, da misurarsi in proiezione orizzontale.
edificazione vanno calcolate a partire dal ciglio della strada, esistente o di progetto, da misurarsi in proiezione orizzontale. Per quanto riguarda l’edificazione nelle fasce di rispetto stradale, si rimanda al su citato D.L. 285/1992 e al relativo regolamento di attuazione. Le aree ricadenti nelle zone di rispetto stradale sono inedificabili pur se appartengono a specifiche zone di piano. Tuttavia le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e autostradale possono essere ricomprese
o a specifiche zone di piano. Tuttavia le aree comprese nelle zone di rispetto stradale e autostradale possono essere ricomprese nella superficie asservita ad un intervento e sono dotate dell'indice di edificabilità fondiaria nella zona contigua. Le fasce di rispetto verranno considerate spazi pubblici a tutti gli effetti, limitatamente alla porzione che il Comune intende utilizzare, in sede di progetto esecutivo della strada, ai fini della creazione di marciapiedi o
porzione che il Comune intende utilizzare, in sede di progetto esecutivo della strada, ai fini della creazione di marciapiedi o passaggi pedonali o aree di pubblico parcheggio. Tale porzione non potrà superare la larghezza di mt 1,70, qualora gli edifici ai margini delle strade siano destinati al piano terreno o rialzato ad uso abitazione. Qualora un edificio ai margini di una strada abbia al piano terreno una destinazione ad uso commerciale, la
o ad uso abitazione. Qualora un edificio ai margini di una strada abbia al piano terreno una destinazione ad uso commerciale, la corrispondente fascia di rispetto dovrà essere destinata a pubblico parcheggio, in aggiunta agli spazi destinati a parcheggio privato previsti. Il tracciato delle strade come indicato in cartografia é indicativo ma non prescrittivo. Sono ammesse traslazioni dell’asse stradale, giustificate da motivazioni tecniche in ordine all’esecuzione delle opere,
Art. 16 bis – Pertinenze autostradali
rittivo. Sono ammesse traslazioni dell’asse stradale, giustificate da motivazioni tecniche in ordine all’esecuzione delle opere, purchè contenute all’interno della fascia di rispetto stradale. Nelle fasce di rispetto stradale é altresì assentibile la costruzione di infrastrutture tecnologiche a servizio della strada, di opere di urbanizzazione, di strade di servizio alla residenza nonché di cabine elettriche MT/BT. Art. 16 bis – Pertinenze autostradali
Art. 16 bis – Pertinenze autostradali
di urbanizzazione, di strade di servizio alla residenza nonché di cabine elettriche MT/BT. Art. 16 bis – Pertinenze autostradali Nelle aree di pertinenza autostradale è consentita la realizzazione delle opere di cui al progetto approvato con Decreti del Ministero LL.PP. nn.401 del 15/2/1966, 2342 del 4/8/1969, 4425 del 30/7/1981, confermato, quest’ultimo, dal D.A. n.1020 del13/8/1993. Art. 17 - Accessi stradali veicolari su strade pubbliche
Art. 17 - Accessi stradali veicolari su strade pubbliche
del 30/7/1981, confermato, quest’ultimo, dal D.A. n.1020 del13/8/1993. Art. 17 - Accessi stradali veicolari su strade pubbliche Sulle strade statali, provinciali e comunali non possono essere realizzati nuovi accessi stradali diretti o mediati da strade pubbliche o private inserite nella rete viabilistica, se non previo nulla osta delle amministrazioni competenti e alle condizioni che seguono:
- siano in posizione di corretta visibilità, eventualmente potenziata dalla attrezzatura di specchi;
lle condizioni che seguono:
- siano in posizione di corretta visibilità, eventualmente potenziata dalla attrezzatura di specchi;
- gli accessi siano realizzati predisponendo adeguati spazi di attesa, se necessari, per le svolte che implicano conflitto con i filetti di traffico principali;
- i nuovi accessi diretti sulle strade statali debbono essere distanziati tra loro di almeno ml 50,00, quelli diretti sulle strade provinciali debbono essere distanziati tra loro di almeno ml 30,00 e quelli sulle altre
no ml 50,00, quelli diretti sulle strade provinciali debbono essere distanziati tra loro di almeno ml 30,00 e quelli sulle altre strade pubbliche e di uso pubblico di almeno ml 10,00. 23
Art. 18 - Tracciamento di strade carrabili di servizio alla residenza non indica
Art. 18 - Tracciamento di strade carrabili di servizio alla residenza non indicate nel P.R.G. La realizzazione di nuove strade pubbliche è consentita solo in quanto prevista dalla cartografia di P.R.G. E’ ammessa la costruzione di nuove strade non previste in cartografia solo se di servizio alla residenza o costituenti percorsi di allaccio agli edifici privati nel rispetto delle norme seguenti: a. Tracciamento di strade urbane di servizio alla residenza Caratteristiche generali
privati nel rispetto delle norme seguenti: a. Tracciamento di strade urbane di servizio alla residenza Caratteristiche generali L’apertura e l’ampliamento di strade carrabili di servizio alla residenza, pubbliche o private, sono ammissibili solo a condizione che la luce netta massima sia di mt 4,50, con la separazione della viabilità pedonale. Si dovranno rispettare i seguenti parametri: sbancamenti e riporti inferiori a ml 3,00 di altezza (muri di sostegno di altezza maggiore sono consentiti
i seguenti parametri: sbancamenti e riporti inferiori a ml 3,00 di altezza (muri di sostegno di altezza maggiore sono consentiti solo per tratti inferiori a 20,00 ml di sviluppo lineare) e tali comunque da non alterare massicciamente il profilo terrazzato del terreno eventualmente esistente; pendenza minore o uguale al 18% (in curva fino al 12%), raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 8,00 in corrispondenza di pendenze fino all’8%; raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 12,00 in
n asse non inferiori a ml 8,00 in corrispondenza di pendenze fino all’8%; raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 12,00 in corrispondenza di pendenze superiori all’8%. Per brevi tratti (di uno sviluppo massimo in lunghezza lineare di mt 50,00) è consentito raggiungere pendenze fino al 25%. Nel caso di adattamento di tracciati esistenti pedonali o carrabili, non classificabili come strade urbane di
denze fino al 25%. Nel caso di adattamento di tracciati esistenti pedonali o carrabili, non classificabili come strade urbane di servizio, è ammesso il miglior adeguamento per il transito veicolare, a condizione che la sezione risultante non sia inferiore a ml 2,50 e la pendenza massima non risulti maggiore del 25%. E’ ammessa, a mezzo di concessione edilizia semplice, l’apertura di percorsi di allaccio alle abitazioni: essi
maggiore del 25%. E’ ammessa, a mezzo di concessione edilizia semplice, l’apertura di percorsi di allaccio alle abitazioni: essi possono raggiungere una pendenza massima del 18% e non devono superare gli 80,00 metri di sviluppo lineare.Per questi manufatti la sezione stradale deve essere contenuta entro un massimo di ml 2,50, al netto cunette e banchine della larghezza massima di cm. 30 ciascuna se a raso, massima di cm. 50 per cunette tipo a canale.
, al netto cunette e banchine della larghezza massima di cm. 30 ciascuna se a raso, massima di cm. 50 per cunette tipo a canale. Tracciati di limitata estensione (sviluppo lineare massimo pari a mt 20,00) possono costituire rampe di accesso ad autorimesse interrate o posti auto all’aperto purché la pendenza sia contenuta entro un massimo del 25%. Il tracciato viario dovrà essere il più aderente possibile alle curve di livello, appoggiandosi, ove possibile, ai terrazzamenti esistenti.
o viario dovrà essere il più aderente possibile alle curve di livello, appoggiandosi, ove possibile, ai terrazzamenti esistenti. Tutti i tramiti dovranno essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e convogliamento delle acque piovane sino al più vicino rivo naturale o fognatura per acque bianche. b. Tracciamento di strade carrabili in zone agricole Nelle zone agricole e nelle zone “CRA” gli interventi sulla viabilità di armatura dell’appoderamento
carrabili in zone agricole Nelle zone agricole e nelle zone “CRA” gli interventi sulla viabilità di armatura dell’appoderamento agricolo, sia essa comunale, vicinale o interpoderale, sono consentiti a condizione che non venga intaccata la compiutezza delle linee di impianto e l’equilibrio ambientale raggiunti. L’integrazione all’armatura dei percorsi esistente è comunque preordinata alla creazione di assi di impianto
bientale raggiunti. L’integrazione all’armatura dei percorsi esistente è comunque preordinata alla creazione di assi di impianto che ricalchino per quanto possibile i limiti dei frazionamenti agricoli esistenti e che siano rispettosi della scansione dei punti di polarizzazione territoriale (nuclei esistenti, percorsi matrice, fasce terrazzate). Gli interventi di realizzazione di nuova viabilità in zona agricola (per usi agricoli e a traffico limitato) si
sce terrazzate). Gli interventi di realizzazione di nuova viabilità in zona agricola (per usi agricoli e a traffico limitato) si suddividono in due tipologie: tracciamento di nuovi tratti viari di servizio alle residenze rurali e allo svolgimento delle attività agricole e adattamento di tracciati esistenti. 24
Costruzione di nuovi tracciati e ampliamento di strade carrabili L'apertura e l'ampliamento di strade carrabili che non siano espressamente indicate negli elaborati grafici del P.R.G., sono ammissibili all’interno del territorio agricolo e delle zone “CRA” solo nel rispetto delle seguenti condizioni: a) il progetto venga presentato da più soggetti attuatori, eventualmente coordinati tra loro in forma associativa;
i condizioni: a) il progetto venga presentato da più soggetti attuatori, eventualmente coordinati tra loro in forma associativa; b) il progetto sia corredato di idonea documentazione (es.: piano aziendale di sviluppo agricolo) attestante la effettiva necessità della costruzione della strada, in rapporto alle residenze esistenti e alla conduzione dei fondi agricoli; c) la luce netta del tramite sia contenuta entro i ml 3,00;
porto alle residenze esistenti e alla conduzione dei fondi agricoli; c) la luce netta del tramite sia contenuta entro i ml 3,00; d) scavi e riporti siano contenuti entro mt 3,00 di altezza (muri di sostegno di altezza maggiore a ml 3,00 sono consentiti solo per tratti inferiori a 10,00 ml di sviluppo planimetrico). e) pendenza minore o uguale al 18% (in curva fino al 12%), raggi di curvatura in asse non inferiori a ml
sviluppo planimetrico). e) pendenza minore o uguale al 18% (in curva fino al 12%), raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 8,00 in corrispondenza di pendenze fino all’8%, raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 12,00 in corrispondenza di pendenze superiori all’8%. f) raggi di curvatura in asse non inferiori a ml 8,00 in corrispondenza di pendenze fino all’8%, raggi di curvatura in asse non inferiori a m 12,00 in corrispondenza di pendenze superiori all’8%.
enza di pendenze fino all’8%, raggi di curvatura in asse non inferiori a m 12,00 in corrispondenza di pendenze superiori all’8%. E’ ammessa, a mezzo di concessione, la realizzazione, in diramazione di strade esistenti o in progetto, di allacci veicolari di accesso alle abitazioni: essi possono raggiungere una pendenza massima del 18% e non devono superare i 50,00 metri di sviluppo lineare. E’ consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di
di sviluppo lineare. E’ consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di sviluppo stradale: la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento ambientale, dovrà prevedere una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola) contenuta entro i 5,00 metri; Adattamento di tracciati esistenti
va della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola) contenuta entro i 5,00 metri; Adattamento di tracciati esistenti Nel caso si intenda invece procedere al riadattamento di strade pedonali o carrabili, ci si dovra' attenere alle seguenti cautele:
- è consentito il recupero dei tracciati pedonali esistenti fino a raggiungere la sezione massima di ml 3,00;
- è consentito traslare l'asse del tracciato per non più di 1 metro rispetto all’asse esistente; maggiori
ne massima di ml 3,00;
- è consentito traslare l'asse del tracciato per non più di 1 metro rispetto all’asse esistente; maggiori spostamenti sono consentiti per l’adeguamento dei tratti in curva;
- è consentita la costruzione ex novo di tratti viari di collegamento tra percorsi esistenti, purché lo sviluppo lineare di tali tratti non superi la lunghezza di ml 150,00;
- sui tratti eseguiti ex novo è consentita una pendenza massima del 25% su tratti di 80 ml al massimo di
lunghezza di ml 150,00;
- sui tratti eseguiti ex novo è consentita una pendenza massima del 25% su tratti di 80 ml al massimo di lunghezza, gli sbancamenti non devono superare i 3,00 metri in altezza, i muri di contenimento devono essere realizzati in pietra a faccia a vista usando materiali tipici del luogo;
- è consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di
i tipici del luogo;
- è consentita la realizzazione di piazzole di manovra per gli incroci in ragione di una ogni 50-70 metri di sviluppo stradale: la realizzazione di tali opere, oltre a darsi carico di un corretto inserimento ambientale, dovrà prevedere una larghezza complessiva della sezione trasversale (comprensiva di strada e piazzola) contenuta entro i 5,00 metri;
- è ammessa, a mezzo di concessione, la realizzazione di allacci veicolari di accesso alle abitazioni: essi
entro i 5,00 metri;
- è ammessa, a mezzo di concessione, la realizzazione di allacci veicolari di accesso alle abitazioni: essi possono raggiungere una pendenza del 25%, non devono superare i 50,00 metri di sviluppo lineare. Il tracciato viario dovrà essere il più aderente possibile alle curve di livello, appoggiandosi, ove possibile, ai terrazzamenti esistenti. Tutti i tramiti dovranno essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e convogliamento delle acque
errazzamenti esistenti. Tutti i tramiti dovranno essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta e convogliamento delle acque piovane sino al più vicino rivo naturale o fognatura per acque bianche. In ogni caso non sono ammissibili interventi parziali e che, comunque, per il loro stato, provochino danni ecologici e paesistici all’ambiente circostante. 25
Art. 19 - Nuova Aurelia
Art. 19 - Nuova Aurelia (STRALCIATO) Art. 20 - Linea ferroviaria dismessa Norma transitoria La presente norma transitoria si applica alla zona indicata nelle tavole di zonizzazione del P.R.G. con la sigla “FS” - linea ferroviaria esistente - fintanto che tali aree non siano dismesse in ragione della realizzazione del nuovo tratto ferroviario previsto più a monte. Fino ad allora, sono consentite tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza e ad ogni
rio previsto più a monte. Fino ad allora, sono consentite tutte le operazioni necessarie al mantenimento in efficienza e ad ogni eventuale miglioramento ritenuto indispensabile dagli enti gestori del servizio ferroviario che non comportino la realizzazione di nuove volumetrie. Nelle more della definizione del progetto direttore Regione Liguria-Metropolis S.p.A. di cui al protocollo d’intesa siglato in Regione in data 30/1/1998, i manufatti edilizi esistenti (quali depositi, magazzini, edicole
i al protocollo d’intesa siglato in Regione in data 30/1/1998, i manufatti edilizi esistenti (quali depositi, magazzini, edicole e similari) devono essere utilizzati in funzione sia dell’attuale linea ferroviaria sia di altri servizi pubblici. Norma definitiva L’assetto di tali aree sarà definito con gli strumenti e i piani previsti dal protocollo d’intesa siglato tra Regione e Ferrovie; in attesa di tali definizioni potranno essere utilizzate esclusivamente per destinazioni e
Art. 21 - Piste ciclabili
ntesa siglato tra Regione e Ferrovie; in attesa di tali definizioni potranno essere utilizzate esclusivamente per destinazioni e servizi secondo l’attuale regime. Art. 21 - Piste ciclabili In tutto il territorio comunale sarà possibile realizzare una rete capillare di piste ciclabili protette e fisicamente separate dalle carreggiate stradali. Riguardo le caratteristiche tecniche, le piste destinate alla circolazione ciclistica, che si affiancano alla
reggiate stradali. Riguardo le caratteristiche tecniche, le piste destinate alla circolazione ciclistica, che si affiancano alla strada, dovranno di preferenza essere sistemate ai due lati della strada stessa, così da stabilire due direzioni di traffico. In questo caso la pista ciclabile deve avere una larghezza minima di 1,80 ml. Nel caso in cui non fosse possibile la realizzazione di due piste separate, l'unica pista su uno dei fianchi della strada dovrà avere una larghezza minima di 2,50 ml.
Art. 21 bis – Spazi e percorsi pedonali di interesse storico
realizzazione di due piste separate, l'unica pista su uno dei fianchi della strada dovrà avere una larghezza minima di 2,50 ml. In ogni caso tale pista dovrà essere chiaramente distinta dalla carreggiata con opportuna segnaletica e, possibilmente, con una leggera sopraelevazione od a mezzo di una zona intermedia a verde. La protezione del ciclista sulle piste deve essere assicurata da speciali barriere. Art. 21 bis – Spazi e percorsi pedonali di interesse storico
Art. 21 bis – Spazi e percorsi pedonali di interesse storico
l ciclista sulle piste deve essere assicurata da speciali barriere. Art. 21 bis – Spazi e percorsi pedonali di interesse storico I percorsi storici presenti sul territorio comunale (sentieri, mulattiere, strade sterrate, ecc.) assumono il significato urbanistico di maglia di percorsi pedonali da recuperare, ripristinare ed attrezzare con carattere unitario secondo il disegno di insieme originario e utilizzando i materiali tipici del luogo, in analogia con le
e con carattere unitario secondo il disegno di insieme originario e utilizzando i materiali tipici del luogo, in analogia con le tradizioni storiche locali, in funzioni del presidio territoriali, di difesa del suolo e di fruizione turistico- culturale. 26
TITOLO III°
A questo scopo il PRG indica come patrimonio comune intangibile tutte le strade mulattiere esistenti, come spazi e percorsi di interesse storico, artistico ed ambientale per i quali sono concessi interventi di restauro e manutenzione e ripristino o di ampliamento per le strade di servizio alle zone agricole. Il risanamento della pavimentazione dovrà essere considerato una occasione per l’interramento delle infrastrutture a rete ( idrauliche, elettriche). TITOLO III° Zone Residenziali Urbanizzate
Art. 22 - Zone “A” di interesse storico - artistico e di particolare pregio ambi
na occasione per l’interramento delle infrastrutture a rete ( idrauliche, elettriche). TITOLO III° Zone Residenziali Urbanizzate Art. 22 - Zone “A” di interesse storico - artistico e di particolare pregio ambientale – Modificato con D.C.C. n. 109 del 28.11.2002 – D.C.C. n. 66 del 3.10.2005 – Provvedimento Amministrazione Provinciale di Imperia n. H 56 del 18.01.2006 “ Negli edifici situati al piano quota strada del centro cittadino, possono essere realizzati insediamenti
. H 56 del 18.01.2006 “ Negli edifici situati al piano quota strada del centro cittadino, possono essere realizzati insediamenti direzionali o commerciali, questi ultimi limitatamente a sportelli, agenzie o succursali bancarie, occupando solo un’apertura esistente sulla pubblica via e comunque non più di mq. 100 di superficie lorda commerciale come definita dal Decreto Ministeriale sui criteri commerciali, fermo restando che
iù di mq. 100 di superficie lorda commerciale come definita dal Decreto Ministeriale sui criteri commerciali, fermo restando che deve essere garantito l’accesso a persone portatrici di handicap, nonché il rispetto della normativa A.S.L. Oltre all’apertura esistente è consentito il posizionamento del Bancomat e della cassa continua ”. Caratteristiche Le zone "A" sono le aree sia urbane che frazionali aventi le caratteristiche proprie delle zone territoriali
”. Caratteristiche Le zone "A" sono le aree sia urbane che frazionali aventi le caratteristiche proprie delle zone territoriali omogenee di tipo "A" come definite dal D.M. 1444 del 2 aprile 1968 e cioè le parti del territorio che rivestono carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale. La delimitazione delle zone "A" è precisata negli elaborati grafici del P.R.G. Norma urbanistica e modalità di attuazione
ntale. La delimitazione delle zone "A" è precisata negli elaborati grafici del P.R.G. Norma urbanistica e modalità di attuazione Nelle zone “A” si interviene per mezzo di titolo abilitativo diretto nei modi e con gli interventi ammissibili sul patrimonio esistente secondo quanto stabilito dall’art. 31 della L. 457/78, lettere a), b), c). Sono altresì ammesse le opere interne come definite nell’art. 26 della L. 47/85, in quanto applicabile.
/78, lettere a), b), c). Sono altresì ammesse le opere interne come definite nell’art. 26 della L. 47/85, in quanto applicabile. I casi più tipici ricorrenti caratterizzanti le singole categorie di intervento sono elencati nell’art.8 delle presenti norme. Nelle zone “A” sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia a mezzo di diretta concessione come definiti nella lettera d) dell’art.31 della L.457/78, purché non comportino incrementi di volume del
di diretta concessione come definiti nella lettera d) dell’art.31 della L.457/78, purché non comportino incrementi di volume del fabbricato preesistente, incrementi di superficie di piano superiori al 10% dell’esistente entro l’involucro del fabbricato, mutamenti delle destinazioni d’uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’edificio, modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici,
iche tipologiche, architettoniche e dimensionali dell’edificio, modifica dei connotati tipologici, funzionali ed architettonici, ad esclusione di quegli interventi sull’assetto esterno volti a ripristinare elementi tipologici preesistenti e ricomporre l’organismo edilizio. Per tutti gli elementi su elencati va comunque tenuta ferma la possibilità, ai fini di attuazione e gestione dell’intervento, di utilizzo di strumenti di iniziativa pubblica o privata quali lo S.U.A. ed il P.O.I., di cui alla
e gestione dell’intervento, di utilizzo di strumenti di iniziativa pubblica o privata quali lo S.U.A. ed il P.O.I., di cui alla L.R. 25/1987. Tali strumenti diventano obbligatori nei casi in cui si intenda intervenire mediante ristrutturazione edilizia non rispondente ai parametri su elencati. *24 Parametri 27
C.E. RI S.U.A. RI
Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL C.E. RI S.U.A. RI Estensione minima S.U.A. mq - Lotto minimo (C.E. - C.E.C.) mq - Indice territoriale mc/mq - Indice fondiario mc/mq - % incremento sull’esistente - 10% Altezza massima (H max) ml Art. 8 D.M. 1444/1968 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml Norme Codice Civile Distanza minima dai fabbricati ml Norme Codice Civile Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml Norme Codice Civile
le Distanza minima dai fabbricati ml Norme Codice Civile Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml Norme Codice Civile Modalità di intervento nelle zone “A” Nel rispetto delle operazioni consentite all’interno di ogni singola categoria di intervento, vanno comunque osservate le seguenti prescrizioni di validità generale:
- Prospetti Gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione degli aspetti architettonici e del ripristino dei valori originari.
Gli interventi devono essere finalizzati alla valorizzazione degli aspetti architettonici e del ripristino dei valori originari. Sui singoli prospetti sono consentite solo parziali modifiche, ivi comprese le eventuali modifiche alla bucature esistenti, tese al recupero di elementi architettonici originari. E’ prescritta altresì la salvaguardia degli elementi di particolare valore stilistico come ad esempio cornici, cornicioni, fasce marcapiano.
a altresì la salvaguardia degli elementi di particolare valore stilistico come ad esempio cornici, cornicioni, fasce marcapiano. Il rivestimento dovrà essere eseguito in intonaco alle genovese. Non sono ammessi rivestimenti esterni in legno, in cemento, lamiera, grès, ceramica o altro materiale: ove fossero esistenti ne è prescritta la rimozione. Ove presente o documentabile (anche attraverso fonti fotografiche attendibili), è prescritta la conservazione,
tta la rimozione. Ove presente o documentabile (anche attraverso fonti fotografiche attendibili), è prescritta la conservazione, il restauro ed il ripristino delle decorazioni di facciata, secondo i disegni originari e colori che riprendano la tradizione del repertorio cromatico locale. Il disegno delle facciate da ripristinare va preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la selezione dei colori (che dovranno essere
are va preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico Comunale per quanto attiene la selezione dei colori (che dovranno essere scelti in base ad una gamma di coloriture ammissibili, reperibili in un apposito repertorio) e l’eventuale disegno decorativo (finte architetture, “trompe l’oeil” o altro). Per quanto riguarda gli infissi, si prescrive che essi siano coerenti con la tradizione locale (persiane alla
l’oeil” o altro). Per quanto riguarda gli infissi, si prescrive che essi siano coerenti con la tradizione locale (persiane alla genovese), in legno o in alluminio. Non è ammessa la posa in opera di serrande avvolgibili e saracinesche ad esclusione di quelle a maglia. Gli infissi già esistenti difformi con quelli prescritti vanno sostituiti. Sulle facciate non devono essere visibili da spazi pubblici gli scarichi, le tubazioni da fumo, da ventilazione
anno sostituiti. Sulle facciate non devono essere visibili da spazi pubblici gli scarichi, le tubazioni da fumo, da ventilazione e simili; fanno eccezione le canne fumarie che abbiano un carattere architettonico componendosi con l’insieme e le parti di tubazioni che spicchino dalle coperture senza alterare l’ambiente originario. Compatibilmente con le esigenze delle Società preposte alla installazione ed alla manutenzione, le linee
l’ambiente originario. Compatibilmente con le esigenze delle Società preposte alla installazione ed alla manutenzione, le linee esterne degli impianti telefonici e del gas dovranno essere collocate sotto traccia o interrate. 2) Coperture La formazione di nuovi manti di copertura deve essere realizzata con materiali di tipo tradizionale, specificatamente con tegole alla marsigliese in laterizio rosso. I parziali o totali rifacimenti del manto di
tipo tradizionale, specificatamente con tegole alla marsigliese in laterizio rosso. I parziali o totali rifacimenti del manto di copertura potranno essere realizzati utilizzando materiali uguali a quelli preesistenti qualora siano laterizio rosso; nel caso di materiali diversi (eternit, plastica, lamiera, ecc.) questi dovranno essere sostituiti con tegole in laterizio alla marsigliese. Nel caso di copertura piana, questa dovrà essere pavimentata con elementi in laterizio, in cotto, in ardesia o in marmo. 28
Non è consentito modificare la pendenza dei tetti esistenti, salvo il caso in cui la modifica serva a ricomporre l’organismo edilizio originario, o costituisca adeguamento funzionale dei sottotetti. Sono altresì prescritti la conservazione, il restauro ed il ripristino delle mensole e dei cornicioni di gronda databili anteriormente al 1942. E’ ammessa, oltre ai tradizionali abbaini (che comunque non devono superare la larghezza di ml 1,20), la
anteriormente al 1942. E’ ammessa, oltre ai tradizionali abbaini (che comunque non devono superare la larghezza di ml 1,20), la realizzazione di lucernai purché non sporgano più di 10 cm dall’estradosso del manto di copertura. Sono altresì consentite le prese d’aria e gli sfiati per gli impianti igienico sanitari e di riscaldamento; la parte eccedente l’estradosso del manto di copertura dovrà essere realizzata in armonia con il materiale del
di riscaldamento; la parte eccedente l’estradosso del manto di copertura dovrà essere realizzata in armonia con il materiale del manto medesimo e comunque realizzata nelle forme e con i metodi costruttivi caratteristici degli analoghi elementi di tipo tradizionale. Canali di gronda e pluviali, se sostituiti, devono essere in rame. Nel caso di edifici in cui siano o possano essere installati più apparecchi radio e/o televisivi, è obbligatoria
essere in rame. Nel caso di edifici in cui siano o possano essere installati più apparecchi radio e/o televisivi, è obbligatoria la posa in opera di un’unica antenna centralizzata; sono comunque vietate le discese di antenne mediante cavi volanti. 3) Adeguamento statico e funzionale E’ ammesso in questo senso il consolidamento, con sostituzione delle parti non ricuperabili, senza modifica della posizione e delle quote di murature portanti, solai a volta e scale a volta in muratura. Sono altresì
bili, senza modifica della posizione e delle quote di murature portanti, solai a volta e scale a volta in muratura. Sono altresì consentiti interventi di arresto del degrado (quali eliminazione di umidità e iniezioni di malte speciali), alleggerimento di elementi strutturali pesanti nel rispetto comunque delle caratteristiche costruttive originarie, realizzazione di elementi strutturali in c.a. o acciaio con funzione di adeguamento statico di
eristiche costruttive originarie, realizzazione di elementi strutturali in c.a. o acciaio con funzione di adeguamento statico di strutture preesistenti e senza alterazione del sistema costruttivo originario. 4) Tipologia Nei casi in cui si stia operando su un manufatto particolarmente degradato o incongruo rispetto all’ambiente circostante sono consentiti interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali e orizzontali quali androni,
to all’ambiente circostante sono consentiti interventi atti a ripristinare i collegamenti verticali e orizzontali quali androni, blocchi scale, portici e a ripristinare tutti gli elementi organici al tipo edilizio preventivamente definito quali partitura delle finestre, tipo di copertura, muri portanti interni, particolari elementi di finitura. E’ consentita altresì l’eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue all’impianto originario) ed i corpi di fabbrica
tura. E’ consentita altresì l’eliminazione delle superfetazioni (parti incongrue all’impianto originario) ed i corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell’insediamento storico la cui demolizione concorre all’opera di risanamento funzionale. Non sono ammesse destinazioni d’uso incompatibili con le caratteristiche tipologiche dei manufatti presenti nella zona, quali attività artigianali a carattere non tradizionale e officine meccaniche. E’ precluso
he dei manufatti presenti nella zona, quali attività artigianali a carattere non tradizionale e officine meccaniche. E’ precluso l’insediamento di ogni attività direzionale che comporti, attraverso interventi di demolizione e ricomposizione consistenti, la sostanziale modifica dell’impianto tipologico e distributivo originario. 5) Ambienti interni E’ prescritto il restauro degli elementi interni di valore artistico nel caso in cui ne sia documentata
rio. 5) Ambienti interni E’ prescritto il restauro degli elementi interni di valore artistico nel caso in cui ne sia documentata l’esistenza. Negli altri ambienti sono consentiti interventi di demolizione con ricostruzione di tramezzi, ripristino degli intonaci, di tinteggiatura delle pareti, di rifacimento parziale o totale delle pavimentazioni di riparazione o sostituzione di impianti tecnologici, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e
e delle pavimentazioni di riparazione o sostituzione di impianti tecnologici, senza che ciò comporti creazione di nuovi volumi e sempre che non si tratti di opere di rilevanza tale da modificare l’impianto distributivo originario. 6) Soffitte ed elementi esterni E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nel rispetto dei disposti di cui alla Legge Regionale n. 24/2001. Nel caso in cui non si applichino i disposti di cui alla
ssori nel rispetto dei disposti di cui alla Legge Regionale n. 24/2001. Nel caso in cui non si applichino i disposti di cui alla L.R. 24/01, è consentita l’utilizzazione delle soffitte a condizione che la parte abitabile abbia, a lavori ultimati altezza media non inferiore a mt. 2,40 ed altezza minima non inferiori a mt. 1,80. In questi casi l’incremento di superficie va conteggiato ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione,
nferiori a mt. 1,80. In questi casi l’incremento di superficie va conteggiato ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione, ma non rientra comunque negli incrementi di superficie di piano ammessi dal presente articolo. Poichè l’obiettivo della norma é quello di non alterare i valori di immagine che caratterizzano il paesaggio urbano 29
imperiese, gli interventi che introducono elementi innovativi allineamenti di gronde, realizzazione di balconi, di logge, di lucernai, ecc.) rispetto a tale immagine, devono essere di forza e qualità tali da poter divenire essi stessi fattori di rafforzamento dei valori di immagine. La dimostrazione di cui sopra é data da un apposito studio di insieme. 7) Zona Villa Carpeneto Per la nuova zona “A” relativa al compendio di Villa Carpeneto (ex zona FIC9B) è fatto divieto di
Art. 23 - Zone “BS” residenziali sature
sieme. 7) Zona Villa Carpeneto Per la nuova zona “A” relativa al compendio di Villa Carpeneto (ex zona FIC9B) è fatto divieto di eliminare le piante di alto fusto di pregio esistenti, per realizzare volumi interrati. Il giardino storico intorno ai fabbricati deve essere mantenuto. Nel sottosuolo, con le condizioni inderogabili di cui sopra, potranno essere realizzati unicamente posti auto di pertinenza di fabbricati situati all’interno della proprietà. Art. 23 - Zone “BS” residenziali sature Caratteristiche
Art. 23 - Zone “BS” residenziali sature
ti auto di pertinenza di fabbricati situati all’interno della proprietà. Art. 23 - Zone “BS” residenziali sature Caratteristiche Le zone “BS” comprendono le parti del territorio completamente edificate o dove il tipo di tessuto urbano ha raggiunto una densità edilizia equilibrata e non suscettibile di sostanziali modificazioni. Obiettivi Nelle zone “BS” il P.R.G. pone come obiettivo prioritario il contenimento dell’edificato esistente allo stato
cazioni. Obiettivi Nelle zone “BS” il P.R.G. pone come obiettivo prioritario il contenimento dell’edificato esistente allo stato attuale, con miglioramento delle infrastrutture di servizio di uso pubblico, individuate in zone strategiche. Interventi edilizi ammessi e modalità di attuazione Nelle zone “BS”, sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili, mediante titolo abilitativo semplice, gli interventi MS, RR, RL, DR, RI.
”, sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili, mediante titolo abilitativo semplice, gli interventi MS, RR, RL, DR, RI. Ai fini di una ricomposizione ambientale ed urbanistica dell’ambiente costruito, sono inoltre consentiti:
- interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento parziale o totale della cubatura all’interno del lotto di costruzioni incongrue o fatiscenti, purchè trattasi di edifici costruiti dopo il 1942 e/o previa
batura all’interno del lotto di costruzioni incongrue o fatiscenti, purchè trattasi di edifici costruiti dopo il 1942 e/o previa dimostrazione documentata dell’assoluta mancanza di valori architettonici e/o storico-artistici di rilievo. Detti interventi sono assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato se superiori ad una cubatura di 150 mc, titolo abilitativo semplice negli altri casi.
lascio di titolo abilitativo convenzionato se superiori ad una cubatura di 150 mc, titolo abilitativo semplice negli altri casi. 2) Interventi di ristrutturazione urbanistica, come definita nell’art. 3 della Legge 457/1978, con possibilità di incremento della volumetria esistente. In questo caso è d’obbligo lo SUA. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti incrementi volumetrici così ripartiti:
- Edifici con volumetria fino a 270 mc: è consentito raggiungere la volumetria di 350 mc;
incrementi volumetrici così ripartiti:
- Edifici con volumetria fino a 270 mc: è consentito raggiungere la volumetria di 350 mc; -Edifici con volumetria compresa tra i 271 mc ed i 350 mc, è consentito un incremento volumetrico del 30%; -Edifici con volumetria compresa tra 351 e 700 mc, é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% delle preesistenze (max 120 mc); -Edifici con volumetria superiore a 700 mc : é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo
reesistenze (max 120 mc); -Edifici con volumetria superiore a 700 mc : é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 5% delle preesistenze (max 75 mc). Gli interventi di demolizione / ricostruzione e ristrutturazione edilizia con incremento di “V” sono assentibili con diretta concessione. L’altezza massima degli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia o di demolizione/ricostruzione non potrà
retta concessione. L’altezza massima degli edifici oggetto di ristrutturazione edilizia o di demolizione/ricostruzione non potrà superare quella dei fabbricati circostanti, interpolando in presenza di fabbricati di diversa altezza secondo criteri di armonico inserimento progettuale. Nell’ambito degli interventi di cui sopra dovranno essere inoltre osservati i seguenti parametri: 30
- Distanza minima dai confini: come da Codice Civile
- Distanza minima dai fabbricati: come da Codice Civile
- Distanza minima dalle strade pubbliche: ml 5.00 Nelle zone BS adiacenti o in stretta relazione con i fabbricati dei centri storici (zone A) non sono consentite né sopraelevazioni dei fabbricati a seguito di incrementi volumetrici né ricomposizioni delle coperture a falde; in ogni caso i pertinenti progetti devono contenere opportuni fotomontaggi da almeno due o tre visuali diverse.
perture a falde; in ogni caso i pertinenti progetti devono contenere opportuni fotomontaggi da almeno due o tre visuali diverse. *25 Interventi sulla tipologia edilizia (coperture a falde) All’interno delle zone “BS”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti , in luogo delle coperture piane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei seguenti parametri:
- le falde non devono avere pendenza superiore ai 25 gradi;
ane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei seguenti parametri:
- le falde non devono avere pendenza superiore ai 25 gradi;
- il manto di copertura deve essere realizzato in tegole alla marsigliese e similari;
- il perimetro di gronda non dovrà sporgere dal perimetro dell’edificio oltre 0,60 ml;
- sono da escludere travetti lignei, perlinati o simili;
- per gli edifici o singoli corpi di fabbrica col fronte principale di lunghezza superiore a 16,00 ml é prescritta l’esecuzione del tetto a 4 falde.
singoli corpi di fabbrica col fronte principale di lunghezza superiore a 16,00 ml é prescritta l’esecuzione del tetto a 4 falde. Nelle falde delle coperture potranno essere inserite aperture ad abbaino di larghezza non superiore a ml 1,20; eventualmente precedute da piccole terrazze, purché davanzali e parapetti non abbiano a sporgere dal piano delle falde stesse e limitatamente ai casi in cui, a giudizio della Commissione Edilizia, le
ti non abbiano a sporgere dal piano delle falde stesse e limitatamente ai casi in cui, a giudizio della Commissione Edilizia, le caratteristiche architettoniche del fabbricato interessato lo consentano, nel rispetto anche dell’ambiente urbano circostante. In ogni caso, la percentuale delle luci non dovrà essere superiore al 15% di quella ottenuta come proiezione verticale di ogni singola falda. Se al di sotto del manto di copertura si ottiene un’altezza media di ml 2,40, é possibile la realizzazione di
gni singola falda. Se al di sotto del manto di copertura si ottiene un’altezza media di ml 2,40, é possibile la realizzazione di locali abitabili; se al di sotto del manto di copertura si ottiene un’altezza media inferiore a ml 2,40, é possibile la realizzazione di locali accessori; in entrambi i casi si configura un aumento di volume che va conteggiato ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione ed ai fini della determinazione della superficie
di volume che va conteggiato ai fini del computo degli oneri di urbanizzazione ed ai fini della determinazione della superficie da garantire a parcheggio, ma che comunque non rientra negli incrementi volumetrici ammessi nelle zone “BS” per adeguamenti igienico e funzionale. Gli interventi di ricomposizione delle coperture di cui sopra si configurano come casi di ristrutturazione edilizia (con o senza aumento di volume), assentibili mediante concessione edilizia, per il cui ottenimento é
i ristrutturazione edilizia (con o senza aumento di volume), assentibili mediante concessione edilizia, per il cui ottenimento é altresì prescritta l’effettuazione del rilievo geometrico dell’edificio, con idonei schemi grafici di sezioni e prospetti dell’intero organismo abitativo adeguatamente quotati, cui vanno aggiunte le planimetrie quotate dei piani interessati al nuovo intervento. Nelle zone “BS”, in tutti gli interventi comportanti aumento della capacità insediativa, mediante incremento
l nuovo intervento. Nelle zone “BS”, in tutti gli interventi comportanti aumento della capacità insediativa, mediante incremento di volume o semplice frazionamento di unità immobiliari esistenti, i soggetti attuatori dovranno reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare aggiunta. Nel caso in cui l’aumento della capacità insediativa avvenga per incremento di volume, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei di assolvere a tale obbligo, dovrà essere
ume, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei di assolvere a tale obbligo, dovrà essere monetizzata una superficie minima tale da soddisfare il rapporto di 1/10 mq/mc tra la superficie a parcheggio ed l’incremento volumetrico. 31
Nel caso di interventi comportanti aumento del numero delle unità immobiliari senza incremento volumetrico dovrà essere reperito un posto auto ogni nuova unità immobiliare aggiunta. Qualora, in quest’ultimo caso, sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, di assolvere a tale obbligo, dovrà essere monetizzata una superficie corrispondente a alla superficie di un posto auto.
idonei, di assolvere a tale obbligo, dovrà essere monetizzata una superficie corrispondente a alla superficie di un posto auto. Nel caso in cui l’intervento comporti sia un incremento di volume che un aumento delle unità immobiliari, qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei di assolvere a tale obbligo, dovrà essere monetizzata la superficie maggiore tra le superfici determinate con i criteri di cui sopra.
solvere a tale obbligo, dovrà essere monetizzata la superficie maggiore tra le superfici determinate con i criteri di cui sopra. E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale a condizione che la parte abitabile della soffitta abbia, a lavori ultimati altezza media non inferiore a ml 2,40 e altezza minima non inferiore a ml 1,80. E’ ammessa la realizzazione di lucernai o di abbaini. Aree libere da edificazione
2,40 e altezza minima non inferiore a ml 1,80. E’ ammessa la realizzazione di lucernai o di abbaini. Aree libere da edificazione Nelle zone “BS” le aree non edificate, salvo quelle sulle quali sono consentiti gli ampliamenti di cui sopra e quelli risultanti dalla demolizione di vecchi edifici, sono destinate a verde e a spazio attrezzato per il gioco dei bambini, a servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici.
Art. 24 - Zone “BC” residenziali di completamento
i, sono destinate a verde e a spazio attrezzato per il gioco dei bambini, a servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici. Gli alberi di alto fusto ed i giardini esistenti nelle zone omogenee “BS” alla data di adozione del P.R.G., di norma, non potranno essere rimossi: nel caso la rimozione si rendesse necessaria si dovrà provvedere al trapianto delle stesse essenze recuperate, oppure alla sostituzione con esemplari tipici del luogo. Art. 24 - Zone “BC” residenziali di completamento Caratteristiche
Art. 24 - Zone “BC” residenziali di completamento
rate, oppure alla sostituzione con esemplari tipici del luogo. Art. 24 - Zone “BC” residenziali di completamento Caratteristiche Le zone “BC” si caratterizzano soprattutto per la tipologia prevalente degli edifici: case bi o tri familiari, con al massimo 3 piani fuori terra. Si tratta di aree dove l’edificazione é avvenuta seguendo per lo più meccanismi spontanei, senza alcun disegno ordinatore ne per quanto riguarda la viabilità ne per quanto
enuta seguendo per lo più meccanismi spontanei, senza alcun disegno ordinatore ne per quanto riguarda la viabilità ne per quanto riguarda il tessuto edilizio dell’insediamento che risulta eterogeneo e frammentato. Obiettivi Obiettivo del piano é conseguire un consolidamento di queste aree con interventi di ricomposizione e ricucitura del tessuto edilizio. Norma urbanistica e modalità di attuazione Nelle zone “BC”, sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili interventi MS, RR, RL, RI, DR
tica e modalità di attuazione Nelle zone “BC”, sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili interventi MS, RR, RL, RI, DR mediante titolo abilitativi semplice, nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti all’interno delle tabelle prescrittive di zona. Ai fini della ricomposizione ambientale e urbanistica dell’ambiente costruito sono inoltre consentiti: -1) interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento parziale o totale della cubatura all’interno del
tre consentiti: -1) interventi di demolizione e ricostruzione con trasferimento parziale o totale della cubatura all’interno del lotto di costruzioni incongrue o fatiscenti, purchè trattasi di edifici costruiti dopo il 1942 e/o previa dimostrazione documentata dell’assoluta mancanza di valori architettonici e/o storico-artistici di rilievo. Detti interventi sono assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato se superiori ad una
rtistici di rilievo. Detti interventi sono assentibili mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato se superiori ad una cubatura di 150 mc, titolo abilitativo semplice negli altri casi; -2) interventi di ristrutturazione urbanistica, come definita nell’art. 31 della Legge 4157/1978, con possibilità di incremento della volumetria esistente. In questi casi è previsto il rilascio di S.U.A. 32
Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, oltre agli incrementi volumetrici derivanti dall’indice di cubatura disponibile, incrementi volumetrici in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale così ripartiti:
- Edifici con volumetria fino a 270 mc: è consentito raggiungere la volumetria di 350 mc;
- Edifici con volumetria compresa tra i 271 mc ed i 350 mc, è consentito un incremento volumetrico del 30%;
olumetria di 350 mc;
- Edifici con volumetria compresa tra i 271 mc ed i 350 mc, è consentito un incremento volumetrico del 30%;
- Edifici con volumetria compresa tra 351 e 700 mc, é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% delle preesistenze (max 120 mc);
- Edifici con volumetria superiore a 700 mc: é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 5% delle preesistenze (max 75 mc).
volumetria superiore a 700 mc: é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 5% delle preesistenze (max 75 mc).
- Gli interventi di demolizione integrale con ricostruzione e ristrutturazione edilizia con incremento di “V” sono assentibili con diretta concessione.
- Negli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione / ricostruzione, per quanto riguarda l’altezza massima, essa non potrà superare quella dei fabbricati circostanti, interpolando in presenza di fabbricati di
riguarda l’altezza massima, essa non potrà superare quella dei fabbricati circostanti, interpolando in presenza di fabbricati di diversa altezza – con criteri di armonico inserimento progettuale.
- Nelle zone BC la superficie dell’interrato sottostante un edificio non può eccedere del 40% l’ingombro dell’edificio stesso fuori terra (superficie coperta), al netto dell’intercapedine, di un massimo di 80 cm. Interventi sulla tipologia edilizia (coperture a falde)
uperficie coperta), al netto dell’intercapedine, di un massimo di 80 cm. Interventi sulla tipologia edilizia (coperture a falde) All’interno delle zone “BC”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti, in luogo delle coperture piane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’articolo precedente di queste norme. E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e
i queste norme. E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle codizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”). In tutti gli interventi comportanti aumento della capacità insediativa nelle zone “BC” é fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare aggiunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.23. Nuova edificazione ammessa
n posto auto ogni nuova unità immobiliare aggiunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.23. Nuova edificazione ammessa Nelle zone “BC” sono ammessi interventi di nuova costruzione mediante rilascio di concessione edilizia convenzionata o strumento urbanistico attuativo nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti all’interno delle tabelle prescrittive di zona, previa redazione per ciascuna zona della Studio Organico
dei parametri contenuti all’interno delle tabelle prescrittive di zona, previa redazione per ciascuna zona della Studio Organico d’Insieme di cui all’art. 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Una percentuale del 20% della volumetria realizzabile su ciascun lotto dovrà essere acquisita mediante asservimento di aree destinate a servizi pubblici già individuate sulle tavole del P.R.G. ovvero localizzate
acquisita mediante asservimento di aree destinate a servizi pubblici già individuate sulle tavole del P.R.G. ovvero localizzate nell’intorno o all’interno di dette zone BC dal soggetto attuatore, sulla base di un indice teorico non utilizzabile per edificazione di 0,50 mc/mq., secondo un meccanismo di indice fondiario trasferibile attraverso il quale i soggetti attuatori assicureranno l’acquisizione al Comune di aree attrezzate per servizi.
rio trasferibile attraverso il quale i soggetti attuatori assicureranno l’acquisizione al Comune di aree attrezzate per servizi. Le aree a servizi asservite dai soggetti attuatori possono essere acquisite e poi cedute al Comune o monetizzate. Esse, nel caso riguardino solo parte di un più vasto appezzamento di terreno, dovranno essere di forma regolare ed effettivamente utilizzabili. Negli interventi di integrazione edilizia (ossia ristrutturazioni edilizie con demolizione integrale e
ettivamente utilizzabili. Negli interventi di integrazione edilizia (ossia ristrutturazioni edilizie con demolizione integrale e ricostruzione o interventi di nuova edificazione), per quanto riguarda l’altezza massima, essa non potrà superare quella dei fabbricati circostanti, interpolando in presenza di fabbricati di diversa altezza con criteri di armonico inserimento progettuale. Nelle zone BC6A, BC13A, BC15A, BC16A, BC18A, BC19A, BC2B, BC6B, BC8B, BC9B, BC10B,
criteri di armonico inserimento progettuale. Nelle zone BC6A, BC13A, BC15A, BC16A, BC18A, BC19A, BC2B, BC6B, BC8B, BC9B, BC10B, BC12B, BC13B, BC14B, BC15B, BC3D, BC5D, BC7D, si interviene mediante strumento urbanistico attuativo nel rispetto dei seguenti parametri: 33
S.U.A. NC, RU
Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RI,DR S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 2000 (1.500 BC18A, BC19A,BC5D) (3.000 BC6A) Indice territoriale mc/mq 0,30 BC18A, BC19A, BC5D 0,40 BC15A, BC16A, BC6B, BC8B, BC9B, BC12B, BC13B, BC14B, BC15B BC3D 0,50 BC13A, BC2B, BC10B, BC7D 1,00 BC6A Altezza massima (H max) ml Interpolazione H edifici circostanti Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 12,5% Distanza minima dai confini ml 4,00 Distanza minima dai fabbricati ml 8,00
tanti Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 12,5% Distanza minima dai confini ml 4,00 Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 E’ consentita l’edificazione ad una distanza dal confine come prevista dal codice civile se sussiste assenso del confinante e sia comunque rispettata una distanza tra i fabbricati di mt. 8.00. Nelle zone BC2A,BC8A, BC9A, BC10A, BC11A, BC14A, BC20A, BC1B, BC4B, BC11B, BC16B,
C.E.C. NC S.U.A. RU
ata una distanza tra i fabbricati di mt. 8.00. Nelle zone BC2A,BC8A, BC9A, BC10A, BC11A, BC14A, BC20A, BC1B, BC4B, BC11B, BC16B, BC2C, BC1D, BC2D, BC9D, si interviene mediante concessione edilizia convenionata nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RI, DR C.E.C. NC S.U.A. RU Lotto minimo mq 1.500 (2.000 BC2A, BC10A, BC20A, BC1D, BC2D, BC9D) (3.000 BC11B) Indice fondiario mc/mq 0,30 BC8A, BC9A, BC11A BC14A, BC1B, BC4B, BC16B, BC2C 0,40 BC10A, BC1D, BC9D
D, BC2D, BC9D) (3.000 BC11B)
D, BC2D, BC9D) (3.000 BC11B) Indice fondiario mc/mq 0,30 BC8A, BC9A, BC11A BC14A, BC1B, BC4B, BC16B, BC2C 0,40 BC10A, BC1D, BC9D 0,50 BC2A, BC20A, BC2D 0,80 BC11B Altezza massima (H max) ml Interpolazione H edifici circostanti Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 12,5% Distanza minima dai confini ml 4,00* Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00
anza minima dai confini ml 4,00* Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00
- E’ consentita l’edificazione ad una distanza dal confine come prevista dal codice civile se sussiste assenso del confinante e sia comunque rispettata una distanza tra i fabbricati di mt. 8.00. Aree libere da edificazione 34
Nelle zone “BC” le aree non edificate, salvo quelle sulle quali sono consentiti gli ampliamenti di cui sopra e quelli risultanti dalla demolizione di vecchi edifici, sono destinate a verde e a spazio attrezzato per il gioco dei bambini, a servizio dei singoli edifici o di gruppi di edifici. Gli alberi di alto fusto ed i giardini esistenti nelle zone omogenee “BC” alla data di adozione del P.R.G., di norma, non potranno essere rimossi: nel caso la rimozione si rendesse necessaria si dovrà provvedere al
Art. 25 - Zone “ZR” di ristrutturazione urbanistica
adozione del P.R.G., di norma, non potranno essere rimossi: nel caso la rimozione si rendesse necessaria si dovrà provvedere al trapianto delle stesse essenze recuperate, oppure alla sostituzione con esemplari tipici del luogo. Art. 25 - Zone “ZR” di ristrutturazione urbanistica Caratteristiche Le operazioni di ristrutturazione, individuate nelle tavole di piano da apposito segno grafico e sigla “ZR”, sono concepite come strumenti di ricomposizione e riorganizzazione del contesto urbano, di
apposito segno grafico e sigla “ZR”, sono concepite come strumenti di ricomposizione e riorganizzazione del contesto urbano, di riqualificazione ambientale dell’ambito di intervento e di miglioramento -qualitativo e quantitativo- dell’attrezzatura pubblica della città. Norma urbanistica e modalità di attuazione Nelle zone ZR sono assentibili sul patrimonio edilizio esistente interventi di MS,RR, RS, RL, RI con
ca e modalità di attuazione Nelle zone ZR sono assentibili sul patrimonio edilizio esistente interventi di MS,RR, RS, RL, RI con incremento di volume contenuto nel 20% dell’edificio esistente (max 120 mc) mediante titolo abilitativo semplice e interventi di RI con incremento di volume superiore al 20% dell’edificio esistente, di DR, RU, NC mediante concessioni edilizie convenzionate o S.U.A. secondo quanto espressamente indicato nelle
ificio esistente, di DR, RU, NC mediante concessioni edilizie convenzionate o S.U.A. secondo quanto espressamente indicato nelle tabelle di zona, previa redazione per ciascuna zona – limitatamente agli interventi di ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione – dello Studio Organico d’Insieme di cui art. 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Nelle zone ZR è assentibile il cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie definite ammissibili
Parte del suolo oggetto delle operazioni di recupero e ristrutturazione urbanist
namento Paesistico. Nelle zone ZR è assentibile il cambio di destinazione d’uso nell’ambito delle categorie definite ammissibili nelle zone residenziali F1, F2, F3, F4, F6, F7, F8,F8bis, F9, F12, F16, F21, F22, F23, F24, F27, F28. Parte del suolo oggetto delle operazioni di recupero e ristrutturazione urbanistica dovrà essere ceduta al Comune in conto oneri di urbanizzazione, fatta salva la possibilità di monetizzare tali oneri o di consentire
à essere ceduta al Comune in conto oneri di urbanizzazione, fatta salva la possibilità di monetizzare tali oneri o di consentire la cessione di suoli facilmente accessibili dall’ambito dell’intervento. In ogni caso, l’area del parcheggio pertinenziale al servizio di Sp non può scendere, per ogni quota di 10 mc di volume, al di sotto di 1,50 mq se destinata a F3, F4, F6, F12 e al di sotto di 2,40 mq se destinata a F7, F8, F8bis e F9, mentre la superficie
sotto di 1,50 mq se destinata a F3, F4, F6, F12 e al di sotto di 2,40 mq se destinata a F7, F8, F8bis e F9, mentre la superficie destinata a nuova vegetazione, isola pedonale, verde attrezzato o, in subordine, a marciapiede alberato, deve raggiungere almeno il 50% dello standard dovuto. Norme di progettazione ambientale Al fine di una idonea composizione architettonica è consentito, anche in deroga alle distanze
Norme di progettazione ambientale Al fine di una idonea composizione architettonica è consentito, anche in deroga alle distanze contenute nelle tabelle di zona,l’allineamento sia dei fabbricati sui fronti strada e fra di loro sia delle gronde tra edifici allineati sullo stesso fronte. I progetti di ristrutturazione urbanistica devono verificare la validità delle soluzioni proposte producendo apporti specifici alla riqualificazione della città intrinseca all’ampiezza del loro ambito: alleggerendo la
proposte producendo apporti specifici alla riqualificazione della città intrinseca all’ampiezza del loro ambito: alleggerendo la sosta delle autovetture sulla rete viaria esistente e migliorandone l’illuminazione pubblica, garantendo la permeabilità di tutte quelle aree verdi o libere da edificazione all’interno dell’abitato con la prescrizione del ripristino del verde di superficie in caso di costruzione di manufatti interrati; conservando e infoltendo la
a prescrizione del ripristino del verde di superficie in caso di costruzione di manufatti interrati; conservando e infoltendo la vegetazione di alto fusto, eventualmente già a dimora in loco, o creandola attraverso il ricorso a essenze prevalentemente autoctone o naturalizzate; tutelando e valorizzando i manufatti storici ( ante 1942) e tradizionali, accrescendo la loro visibilità dallo spazio pubblico e attraverso il restauro/recupero dei
storici ( ante 1942) e tradizionali, accrescendo la loro visibilità dallo spazio pubblico e attraverso il restauro/recupero dei manufatti stessi; ampliando e attrezzando organicamente lo spazio riservato ai pedoni ed eventualmente ai mezzi leggeri in modo da dotarlo di soste accessibili a tutti e preferibilmente ombreggiate o soleggiate a seconda del ciclo stagionale; prevedendo impianti e dispositivi, ivi compresi quelli destinati alla raccolta dei
parte dei bambini, anziani e persone portatrici di impedimenti motori e percetti
o soleggiate a seconda del ciclo stagionale; prevedendo impianti e dispositivi, ivi compresi quelli destinati alla raccolta dei rifiuti – distribuiti con criteri che ne migliorino la qualità visiva e vi favoriscano la fruizione globale da parte dei bambini, anziani e persone portatrici di impedimenti motori e percettivi. In particolare non è 35
consentita la demolizione di edifici costruiti ante 1942 se non previa dimostrazione documentata dell’assoluta mancanza di valori architettonici e/o storico-artistici di rilievo. Nelle zone ZR l’indice territoriale risulta: a) dalla divisione del volume, dove indicato nella tabella in allegato, per l’area dell’ambito di intervento; b) dalla divisione del volume da recuperare, identificabile catastalmente ed eventualmente incrementato della percentuale riportata nella stessa tabella, per l’area come sopra.
ntificabile catastalmente ed eventualmente incrementato della percentuale riportata nella stessa tabella, per l’area come sopra. Norme speciali La zona “ZR1A” comprende le parti del territorio utilizzata come villaggio turistico, in cui sono previsti interventi di ristrutturazione urbanistica limitati ad unità minime funzionalmente omogenee mediante predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, aventi superficie minima di 2.000 mq e indice di
onalmente omogenee mediante predisposizione di strumenti urbanistici attuativi, aventi superficie minima di 2.000 mq e indice di fabbricabilità territoriale di 1.00 mc/mq, finalizzati alla riqualificazione della zona. Al di fuori di questi interventi sono ammessi unicamente interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia con aumento massimo di “V” pari al 20% dell’esistente. Nella zona “ZR1A” si applicano i seguenti parametri: Altezza massima edifici m. 6,50
ZONA DENOMINZIONE SUP. TOT (MQ)
massimo di “V” pari al 20% dell’esistente. Nella zona “ZR1A” si applicano i seguenti parametri: Altezza massima edifici m. 6,50 Numero max di piani fuori terra n. 2 Distanza dai confini m 4,00 Distanza dai fabbricati m 8,00 Distanza dal ciglio della strada m. 5,00 ZONA DENOMINZIONE SUP. TOT (MQ) Modalità di intervento Indice di fabb. (mc/mq ) Increm. Volume (%) Altezza Max (m) Dist. Confini (m) Dist. Edifici (m) ZR1B Via dei Giardini CEC 20 9.50 5.00 10.00 ZR2B Centro commerciale
CEC 20 9.50 5.00 10.00
ume (%) Altezza Max (m) Dist. Confini (m) Dist. Edifici (m) ZR1B Via dei Giardini CEC 20 9.50 5.00 10.00 ZR2B Centro commerciale 17.810 SUA 2.00 21.00 5.00 10.00 ZR3B Postali CEC 15 20.00 5.00 10.00 ZR4B Col. Biellese 14.000 CEC 15 14.00 5.00 10.00 ZR5B Distrib. Via Nizza SUA 1.50 10.00 5.00 10.00 ZR6B Via Cava 1.700 SUA 2.50 16.00 5.00 10.00 ZR7B Ex Solerzia 4.910 SUA 30 8.00 5.00 10.00 ZR8B Area Zanazzo 4.960 CEC 10 10.00 3.00 6.00 ZR9B V. Airenti Area Bono 9.640 CEC 10 21.00 3.00 6.00
910 SUA 30 8.00 5.00 10.00 ZR8B Area Zanazzo 4.960 CEC 10 10.00 3.00 6.00 ZR9B V. Airenti Area Bono 9.640 CEC 10 21.00 3.00 6.00 ZR10B Via Paoletti 3.960 SUA 30 15.00 3.00 6.00 ZR11B Via Paoletti 760 CEC 50 13.00 3.00 6.00 ZR12B Piazza Mameli 2.410 CEC 1.50 21.00 5.00 10.00 ZR13B Angolo P.za Mameli 1.320 SUA 15 13.00 3.00 6.00 ZR14B Area Giuseppini 7.860 SUA 30 15.00 5.00 10.00 ZR15B Piazza Ricci 4.160 SUA 10 12/18 5.00 10.00 36
ZR16B Cinema Centrale 4.620 SUA 30 15.00 3.00 6.00 ZR17B Ex Cinema Ambra 1.680 CEC 30 13.00 3.00 6.00 ZR18B Foce-Granatini 2.560 CEC 10 10.00 3.00 6.00 ZR19B Borgo Marina 728 CEC 50 10.00 3.00 6.00 ZR20B Borgo Marina CEC 30 9.50 3.00 6.00 ZR21B Regione Marte 3.520 SUA 60 10.00 5.00 10.00 ZR22B Via Acquarone 1.600 CEC 30 10.00 3.00 6.00 ZR23B Via S. Lazzaro SUA 20 9.50 3.00 6.00 ZR24B Parrocchia Cristo Re 4.100 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR25B Zona Ferriere 2.960 CEC 20 18.00 5.00 10.00
SUA 20 9.50 3.00 6.00
SUA 20 9.50 3.00 6.00 ZR24B Parrocchia Cristo Re 4.100 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR25B Zona Ferriere 2.960 CEC 20 18.00 5.00 10.00 ZR26B Via Vespucci 240 CEC 50 10.00 5.00 10.00 ZR27B Ex Ferriere SUA 10 = esist. 5.00 10.00 ZR28B Ex Renzetti COME DA SUA APPROVATO ZR29B Area Sasso 5.680 SUA 40 21.00 5.00 10.00 ZR30B P.zza S. Francesco 5.400 SUA 10.00 16.00 5.00 10.00 ZR31B Barcheto 11.640 SUA 30 16.00 3.00 6.00 ZR32B Distributore IP 580 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR33B Distrib. Esso 1.120 CEC 30 16.00 5.00 10.00
1.640 SUA 30 16.00 3.00 6.00 ZR32B Distributore IP 580 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR33B Distrib. Esso 1.120 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR34B Distrib. AGIP 1.640 CEC 30 5.00 10.00 5.00 ZR35B Distrib. Ponte Impero 680 CEC 30 16.00 5.00 10.00 ZR36B Ex Italcementi 24.140 SUA 15 Da definire In sede di SUA ZR37B Via Nobel 1.240 SUA 40 16.00 3.00 6.00 ZR38B Via Pindemonte 5.520 SUA 30 16.00 3.00 6.00 ZR39B Stadio Ciccione CEC 20 6.50 3.00 6.00 ZR40B Stadio Ciccione 4.410 SUA 30 21.00 5.00 10.00
nte 5.520 SUA 30 16.00 3.00 6.00 ZR39B Stadio Ciccione CEC 20 6.50 3.00 6.00 ZR40B Stadio Ciccione 4.410 SUA 30 21.00 5.00 10.00 ZR41B Via Garessio 2.880 SUA 10 16.00 3.00 6.00 ZR42B Via Garessio 740 CEC 2.00 16.00 3.00 6.00 ZR43B Area Beraldi 3.250 SUA 5.00 16.00 3.00 6.00 Ex Isnardi SUA 5.00 16.00 3.00 6.00 ZR44B Distr. Via XXV Aprile 2.800 SUA 5.00 16.00 5.00 10.00 ZR45B Costamagna CEC 1.00 9.50 Cod.Civ. Cod.Civ. ZR46B Via Garessio 3.640 SUA 10 16.00 3.00 6.00
SUA 2.50 21.00 5.00 10.00
2.800 SUA 5.00 16.00 5.00 10.00 ZR45B Costamagna CEC 1.00 9.50 Cod.Civ. Cod.Civ. ZR46B Via Garessio 3.640 SUA 10 16.00 3.00 6.00 ZR47B Via Garessio 2.768 SUA 30 16.00 3.00 6.00 ZR48B Odeon-Via Magenta 2.260 SUA 20 17.00 3.00 6.00 ZR49B Stazione di Oneglia SUA 2.50 Da definire in sede di SUA ZR50B Via della Repubblica SUA 2.50 21.00 5.00 10.00 ZR51B Via Parini 1.110 CEC 20 16.00 3.00 6.00 ZR52B Piazza Rossini 2.710 SUA 20 23.50 3.00 6.00 ZR53B Via Bonfante 4.800 SUA 20 21.00 3.00 6.00
i 1.110 CEC 20 16.00 3.00 6.00 ZR52B Piazza Rossini 2.710 SUA 20 23.50 3.00 6.00 ZR53B Via Bonfante 4.800 SUA 20 21.00 3.00 6.00 ZR54B Via Magenta CEC 50 9.50 3.00 6.00 ZR55B Via Agnesi 2.320 CEC 40 10.00 3.00 6.00 ZR56B Via Don Minzioni 4.320 SUA 30 10.00 3.00 10.00 ZR57B Via S. Lucia SUA 50 24.00 Cod.Civ. Cod.Civ. 37
Art. 26 - Zone “ZRL” di ristrutturazione urbanistica su
ZR58B Via S.Lucia 9.890 SUA 30 10.00 3.00 10.00 ZR59B S.Lucia-Don Minzioni 18.180 SUA 30 10.00 3.00 10.00 ZR1D Via C.Battisti CEC 20 12.00 ZR2D Via F.Musso CEC 20 9.00 3.00 10.00 Art. 26 - Zone “ZRL” di ristrutturazione urbanistica su impianto lineare Caratteristiche Sono zone con tipologie disomogenee, edificate in epoche diverse, senza caratteri architettonici di particolare valore. Obiettivi Nelle zone “ZRL” va rafforzata l’immagine dell’impianto urbanistico lineare lungo la strada principale,
colare valore. Obiettivi Nelle zone “ZRL” va rafforzata l’immagine dell’impianto urbanistico lineare lungo la strada principale, attraverso interventi sull’esistente che comportino un adeguamento tipologico e volumetrico degli edifici, nonché interventi di riqualificazione delle aree scoperte, sia di uso pubblico che privato. Interventi edilizi ammessi e modalità di attuazione Nelle zone ZRL sono assentibili sul patrimonio edilizio esistente interventi di MS, RS, RR, RL, DR, RI,
e modalità di attuazione Nelle zone ZRL sono assentibili sul patrimonio edilizio esistente interventi di MS, RS, RR, RL, DR, RI, mediante titolo abilitativo semplice e interventi di RU, NC mediante concessioni edilizie convenzionate previa redazione per ciascuna zona – limitatamente agli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione – dello Studio Organico d’Insieme di cui all’art. 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano
urbanistica e di nuova costruzione – dello Studio Organico d’Insieme di cui all’art. 32 bis delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico. Gli interventi di demolizione possono prevedere una ricostruzione (con eventuale riaccorpamento delle cubature) pari al 100% del volume preesistente se si tratta di residenza, ed al 75% se trattasi di cambio di destinazione da usi diversi a uso residenza.
l volume preesistente se si tratta di residenza, ed al 75% se trattasi di cambio di destinazione da usi diversi a uso residenza. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione devono rispettare le norme di progettazione ambientale di cui al precedente art. 25. Gli interventi di nuova costruzione sono assentibili nel rispetto delle seguenti prescrizioni (oltre ai parametri di zona indicati nella tabella normativa):
- Volume minimo eseguibile: mc 300;
o delle seguenti prescrizioni (oltre ai parametri di zona indicati nella tabella normativa):
- Volume minimo eseguibile: mc 300;
- Indice di fabbricabilità fondiaria: mc/mq 0,30;
- Rapporto di copertura massimo: mq/mq 0,10; Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti interventi di ampliamento del 20% (fino ad un limite massimo di 90 mc) in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale. E’ ammessa, limitatamente alla val Caramagna, previo rilascio di titolo abilitativo convenzionato, la
nto igienico e funzionale. E’ ammessa, limitatamente alla val Caramagna, previo rilascio di titolo abilitativo convenzionato, la sopraelevazione di un piano degli edifici residenziali (esistenti alla data di adozione del presente P.R.G.) aventi un solo piano, se l’edilizia circostante é prevalentemente a due o più piani, anche superando l’indice fondiario previsto e in deroga agli altri parametri urbanistici, ma comunque nel rispetto delle norme di codice civile.
l’indice fondiario previsto e in deroga agli altri parametri urbanistici, ma comunque nel rispetto delle norme di codice civile. Le destinazioni ammesse oltre alla residenza sono le attività commerciali, gli uffici e gli studi professionali, le autorimesse, le botteghe artigiane, (non rumorose e non inquinanti), locali ricreativi e di servizio. I volumi occupati da destinazioni commerciali possono essere esclusi dal conteggio dell’indice. 38
I soggetti attuatori degli interventi di sopraelevazione, di ristrutturazione edilizia con aumento del carico insediativo e di nuova costruzione, dovranno darsi carico, mediante stipula di apposito atto unilaterale d’obbligo, di realizzare gli allacci con i servizi tecnologici a rete esistenti e gli accessi stradali; dovranno inoltre contribuire alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana ed ambientale ai sensi della L.R. 25/19.
li; dovranno inoltre contribuire alla realizzazione di opere di riqualificazione urbana ed ambientale ai sensi della L.R. 25/19. In tutti gli interventi comportanti aumento della capacità insediativa é fatto obbligo ai soggetti attuatori di reperire un posto auto ogni nuova unità immobiliare aggiunta nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art.23. Gli interventi di ristrutturazione dovranno proporre soluzioni atte a creare ambienti qualificati di vita con spazi a verde sia pubblico che privato.
trutturazione dovranno proporre soluzioni atte a creare ambienti qualificati di vita con spazi a verde sia pubblico che privato. Sulla morfologia delle aree scoperte, nell’ambito della generale prescrizione di una corretta ricomposizione ambientale e del rispetto dell’alberatura di alto fusto esistente, nelle sistemazione delle aree esterne sono ammessi movimenti di terra contenuti entro il limite massimo di ml 3,00 (ad eccezione degli allacci
C.E.C. NC S.U.A. RU
ione delle aree esterne sono ammessi movimenti di terra contenuti entro il limite massimo di ml 3,00 (ad eccezione degli allacci veicolari), sia in scavo che in riporto. Possono essere realizzate costruzioni in sottosuolo per autorimessa, al fine di dotare di parcheggi privati gli edifici della zona, quando ne siano carenti. Parametri Nella zona “ZRL” si applicano i seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI C.E.C. NC S.U.A. RU Volume minimo eseguibile (NC) mc 300
C.E.C. NC S.U.A. RU
nti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI C.E.C. NC S.U.A. RU Volume minimo eseguibile (NC) mc 300 Indice fondiario mc/mq 0,30 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 10 % Altezza massima (NC) ml Interpolazione H edifici circostanti Distanza minima dai confini ml 4,00** Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00
- Atto unilaterale d’obbligo di cui al punto 6° comma 3° del presente articolo.
minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00
- Atto unilaterale d’obbligo di cui al punto 6° comma 3° del presente articolo. ** E’ consentita l’edificazione ad una distanza dal confine come prevista dal codice civile se sussiste assenso del confinante e sia comunque rispettata una distanza tra i fabbricati di mt. 8.00. Interventi sulla tipologia edilizia (coperture a falde) All’interno delle zone “ZRL”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei
Art. 27 - Cortili verdi
zia (coperture a falde) All’interno delle zone “ZRL”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti, in luogo delle coperture piane , coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’articolo 23 delle presenti norme. E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle codizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”). Art. 27 - Cortili verdi Caratteristiche 39
Si tratta degli spazi lasciati incolti o male organizzati a causa del frazionamento della proprietà che si trovano compresi tra gli edifici delle zone maggiormente edificate. Obiettivi L’obiettivo è quello di accorpare cortili condominiali e formare dei giardini con la possibilità di realizzare nel sottosuolo dei posti auto. Interventi ammessi e modalità di attuazione Il meccanismo è quello che i residenti di condomini vicini deliberino l’accorpamento dei cortili e
essi e modalità di attuazione Il meccanismo è quello che i residenti di condomini vicini deliberino l’accorpamento dei cortili e propongano un progetto di sistemazione dell’area. L’Amministrazione, al fine di incoraggiare detti interventi intende studiare dei meccanismi agevolativi sia per le procedure necessarie all’ottenimento dei permessi sia permettendo piccole cubature che possano servire per la gestione dei giardini e sia quali spazi comuni per attività sociali e collettive (e hobbistica).
ture che possano servire per la gestione dei giardini e sia quali spazi comuni per attività sociali e collettive (e hobbistica). Gli interventi in dette zone si attuano mediante semplice autorizzazione. Le superfici a verde privato dovranno rappresentare non meno del 50% dell’area. L’altezza massima consentita è di metri 3,00. La superficie coperta massima è di 25 mq. Tali interventi sono assentiti solo nel caso in cui i locali risultanti siano vincolati con atto trascritto alle
ima è di 25 mq. Tali interventi sono assentiti solo nel caso in cui i locali risultanti siano vincolati con atto trascritto alle destinazioni d’uso sopra citate, prima del rilascio del titolo abilitativo. Per le distanze si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile. Destinazioni In dette zone sono consentiti sia spazi a verde per il gioco dei bambini, spazi per auto, pergolati e modeste cubature per il ricovero degli attrezzi agricoli e sia per attività collettive (hobbistica e similari).
Art. 28 - Parcheggi privati e autorimesse
uto, pergolati e modeste cubature per il ricovero degli attrezzi agricoli e sia per attività collettive (hobbistica e similari). Art. 28 - Parcheggi privati e autorimesse E’ ammessa la costruzione di autorimesse in tutte le zone del territorio comunale solo se queste sono contenute entro il profilo del terreno esistente. E’ altresì ammessa la realizzazione di autorimesse contenute nel profilo del terreno modificato
l profilo del terreno esistente. E’ altresì ammessa la realizzazione di autorimesse contenute nel profilo del terreno modificato artificialmente a condizione che detta modifica, se comporta un innalzamento delle quote, non si discosti dal profilo originario in misura superiore a mt. 1,00. In quest’ultimo caso dovrà essere previsto una sistemazione tale da garantire un adeguato raccordo con il terreno circostante.
. In quest’ultimo caso dovrà essere previsto una sistemazione tale da garantire un adeguato raccordo con il terreno circostante. I locali risultanti devono essere vincolati con atto trascritto alla destinazione d’uso di parcheggio privato (vincolo permanente di destinazione d’uso). Negli interventi di nuova costruzione o di demolizione/ricostruzione dell’edificio con aumento delle unità abitative deve essere comunque sempre assicurata una dotazione di parcheggi privati nella misura di un 1
con aumento delle unità abitative deve essere comunque sempre assicurata una dotazione di parcheggi privati nella misura di un 1 mq ogni 10 mc di costruzione, fermo restando, anche nei casi di ristrutturazione, l’obbligo di realizzare un posto macchina per ogni unità immobiliare in aggiunta. E’ altresì ammessa la realizzazione di parcheggi privati su aree scoperte nel rispetto delle condizioni poste dalle norme paesistiche. 40
Autorimesse interrate La realizzazione di autorimesse private in sottosuolo è subordinata all'osservanza delle seguenti norme:
- Preferibilmente non siano abbattuti alberi di alto fusto, nel caso si proceda alla loro rimozione, essi dovranno essere spostati e trapiantati o sostituiti con nuovi esemplari tipici del luogo.
- L'intervento sia contenuto entro l'involucro morfologico preesistente, con la copertura di uno strato di
ari tipici del luogo.
- L'intervento sia contenuto entro l'involucro morfologico preesistente, con la copertura di uno strato di humus dello spessore di 30 cm, per consentire la ricostituzione del manto erboso ed arbustivo. La sopra esposta prescrizione non si applica alle superfici adibite a passaggio pedonale.
- I locali risultanti siano vincolati con atto trascritto alla destinazione d'uso di parcheggio privato.
e a passaggio pedonale.
- I locali risultanti siano vincolati con atto trascritto alla destinazione d'uso di parcheggio privato. Nel caso si proceda alla costruzione di autorimesse interrate nelle fasce di protezione lungo strade carrabili pubbliche vanno seguite anche le seguenti prescrizioni:
- ogni nuovo accesso ai box deve essere distante almeno mt 12,00 dalla più vicina intersezione stradale;
- è preferibile l’accorpamento di più autorimesse con accesso diretto dalla strada, affiancandone comunque
tersezione stradale; 2) è preferibile l’accorpamento di più autorimesse con accesso diretto dalla strada, affiancandone comunque gli accessi contigui non più di tre alla volta; per un numero maggiore di unità le autorimesse dovranno essere raggruppate in modo da realizzare i relativi accessi da un’area comune di manovra, anche coperta, che ne costituisca il tramite con la strada; 3) gli accessi su strada devono essere distanziati fra loro di almeno m 10,00, salvo il caso di contiguità
ramite con la strada; 3) gli accessi su strada devono essere distanziati fra loro di almeno m 10,00, salvo il caso di contiguità previsto al primo capoverso del punto 2); 4) deve essere realizzata un’area laterale idonea per lo stazionamento dei veicoli ottenuta mediante l’arretramento degli ingressi alle autorimesse di almeno mt 2,50 dal ciglio della strada esistente salvo diverse disposizione contenute nella normativa di settore;
autorimesse di almeno mt 2,50 dal ciglio della strada esistente salvo diverse disposizione contenute nella normativa di settore; 5) deve essere garantita una sufficiente visibilità mediante la realizzazione di idonei triangoli di visibilità; 6) gli accessi veicolari devono essere segnalati lungo la strada principale mediante apposito segnale di cui all’art. 120 del Nuovo Codice delle Strada. Norme di progettazione ambientale
strada principale mediante apposito segnale di cui all’art. 120 del Nuovo Codice delle Strada. Norme di progettazione ambientale Per i posti auto all'aperto dovrà essere realizzata una pavimentazione preferibilmente in pietra locale. Nel caso i parcheggi siano realizzati a confine con strade pubbliche e si trovino all'incirca alla stessa quota, è prescritta la messa a dimora di una siepe sempreverde di altezza 1,50 -2,00 metri, a divisione tra la parte
alla stessa quota, è prescritta la messa a dimora di una siepe sempreverde di altezza 1,50 -2,00 metri, a divisione tra la parte pubblica e quella privata interessata all'intervento, nel rispetto dei limiti previsti dal Nuovo Codice della Strada nonchè dal Codice Civile. E' inoltre prescritta la messa a dimora di un numero di essenze locali di alto fusto sufficiente ad ombreggiare l'intero manufatto, nel rispetto delle distanze dai confini prescritte dal Codice Civile. Nel caso
to sufficiente ad ombreggiare l'intero manufatto, nel rispetto delle distanze dai confini prescritte dal Codice Civile. Nel caso si proceda alla realizzazione di spazi di sosta di una certa dimensione (più di 2-3 posti auto) le aree di sosta devono essere intervallate adeguatamente da interventi di piantumazione, al fine di garantire una ombreggiatura diffusa dell'area. I parcheggi realizzati in aree terrazzate o in aree scoscese devono rispettare
di garantire una ombreggiatura diffusa dell'area. I parcheggi realizzati in aree terrazzate o in aree scoscese devono rispettare la struttura delle fasce. Eventuali murature di sostegno devono essere realizzate con muri in pietra naturale o rivestiti in pietra a faccia a vista, disposta a corsi orizzontali senza stuccatura dei giunti, e non possono avere un'altezza superiore a m.3,00, altezza che deve essere attenuata, per quanto possibile, con sistemazioni a scarpata con pendenza naturale stabile.
Art. 29 - Regolamentazione di strutture mobili (dehors)
re a m.3,00, altezza che deve essere attenuata, per quanto possibile, con sistemazioni a scarpata con pendenza naturale stabile. Per la costruzione degli accessi veicolari previsti a servizio di posti auto scoperti che sorgono totalmente o in parte all’interno delle fasce di protezione stradale, valgono le prescrizioni contenute nei punti precedenti). Art. 29 - Regolamentazione di strutture mobili (dehors) *26 (-----------------------------------------------) 41
Art. 30 - Zone residenziali di espansione: caratteristiche generali
TITOLO IV° Zone Residenziali di Espansione Art. 30 - Zone residenziali di espansione: caratteristiche generali Caratteristiche Si tratta delle zone edificabili (con destinazione residenziale) sulle quali viene progettato il futuro disegno urbano di Imperia, con le relative aree di asservimento e spazi pubblici a parziale servizio anche degli aggregati edilizi esistenti. Disciplina urbanistica Le zone di espansione “C”, “CR” e “TN” (per quanto riguarda la sola parte residenziale) sono assoggettate
Disciplina urbanistica Le zone di espansione “C”, “CR” e “TN” (per quanto riguarda la sola parte residenziale) sono assoggettate al meccanismo di trasferibilità dell’ indice di cui all’art. 6 delle presenti Norme. Tutti i terreni facenti parte di queste zone che non siano di proprietà pubblica o che non siano inedificabili per altre cause (asservimenti ad edifici esistenti o in costruzione o per i quali sia stata rilasciata concessione
inedificabili per altre cause (asservimenti ad edifici esistenti o in costruzione o per i quali sia stata rilasciata concessione edilizia, dichiarazione di pubblica utilità o servitù diverse), sono dotati di un indice di fabbricabilità. Le zone di espansione “C”, “CR”, “TN” sono dotate di indice territoriale di fabbricabilità: i soggetti attuatori potranno realizzare le volumetrie consentite in ciascuna zona attraverso l’asservimento (a coprire il
lità: i soggetti attuatori potranno realizzare le volumetrie consentite in ciascuna zona attraverso l’asservimento (a coprire il 30% della volumetria realizzabile) di aree nelle zone “EI”, “ES” e “S”, “Sa”. Le trasformazioni urbanistico-edilizie che comportano interventi di nuova costruzione sono soggette ad obbligo di S.U.A.. Si stabilisce che nelle zone C, CR, TN i soggetti attuatori possano intervenire secondo due modalità o
tte ad obbligo di S.U.A.. Si stabilisce che nelle zone C, CR, TN i soggetti attuatori possano intervenire secondo due modalità o utilizzando il 70% dell’indice di zona, o utilizzando il 100% : in questo secondo caso il 30% della volumetria eseguibile potrà essere realizzato esclusivamente asservendo nelle zone EI, ES, S e Sa una congrua superficie di terreno ( quella cioè data dall’applicazione dell’indice trasferibile ).
Art. 31 - Disciplina delle zone di espansione “C”
ndo nelle zone EI, ES, S e Sa una congrua superficie di terreno ( quella cioè data dall’applicazione dell’indice trasferibile ). Nelle zone C, CR, TN gli S.U.A non potranno interessare terreni non contigui l’uno all’altro. Le aree da cedere gratuitamente al Comune da parte dei soggetti attuatori delle zone C, CR, TN, nel caso riguardino solo parte di un più vasto appezzamento di terreno, dovranno essere di forma regolare ed effettivamente utilizzabili. Art. 31 - Disciplina delle zone di espansione “C”
Art. 31 - Disciplina delle zone di espansione “C”
di terreno, dovranno essere di forma regolare ed effettivamente utilizzabili. Art. 31 - Disciplina delle zone di espansione “C” Caratteristiche Le zone "C" di piano comprendono le aree, prevalentemente libere da edificazione, destinate all'espansione edilizia. Norma urbanistica e modalità di attuazione Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, mediante titolo abilitativo semplice, oltre agli interventi di
di attuazione Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, mediante titolo abilitativo semplice, oltre agli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 457/1978, interventi di ristrutturazione edilizia con incremento fino al 20% del "V" delle preesistenze (esistenti al momento dell’adozione del presente P.R.G.) tali interventi possono essere realizzati una tantum, in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale,
l presente P.R.G.) tali interventi possono essere realizzati una tantum, in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale, anche in aggiunta agli ampliamenti che utilizzano l’indice di cubatura disponibile. I volumi edilizi relativi agli incrementi devono essere inquadrati nelle tipologie esistenti in organica visione d'insieme. 42
All’interno delle zone “C”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti, in luogo delle coperture piane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’art. 23 (zone “BS”). E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle codizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”).
fitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle codizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”). Nelle zone "C" sono consentiti interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica mediante strumento urbanistico attuativo nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti nelle tabelle normative allegate. All’interno delle zone “C” è ammessa la realizzazione di strutture di servizio, possibilmente riunendo in un
normative allegate. All’interno delle zone “C” è ammessa la realizzazione di strutture di servizio, possibilmente riunendo in un unico blocco il servizio commerciale e sempre nel rispetto del Piano Comunale del Commercio. All’interno delle zone “C” sono altresì realizzabili parcheggi pubblici e privati nel rispetto delle specifiche normative sul punto contenute all’interno delle presenti norme (artt. 28 e 63).
pubblici e privati nel rispetto delle specifiche normative sul punto contenute all’interno delle presenti norme (artt. 28 e 63). Le volumetrie eventualmente esistenti all’interno delle zone “C” possono essere scomputate ai fini del calcolo dell’indice territoriale, purché venga esclusa dai perimetri degli S.U.A. la superficie asservita dalle costruzioni esistenti (le costruzioni esistenti con le pertinenti aree asservite saranno da intendere sottoposte alla normativa delle zone “BS”). Parametri
S.U.A. NC, RU
ostruzioni esistenti con le pertinenti aree asservite saranno da intendere sottoposte alla normativa delle zone “BS”). Parametri Le zone C1A, C2A, C3A, C2B, C3B, si attuano nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T .A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 5.000 Lotto minimo (C.E. - C.E.C.) mq - Indice territoriale mc/mq 1,00 Indice fondiario mc/mq - Altezza massima (H max) ml 8,60 (C2A: Hmax=16,00 ml) Distanza minima dai confini ml 5,00(*)
mc/mq 1,00 Indice fondiario mc/mq - Altezza massima (H max) ml 8,60 (C2A: Hmax=16,00 ml) Distanza minima dai confini ml 5,00() Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabile ml 5,00 () E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 10 tra fabbricati. Nella zona C1D si applicano gli stessi parametri della tabella di cui sopra, salvo che non é previsto obbligo
10 tra fabbricati. Nella zona C1D si applicano gli stessi parametri della tabella di cui sopra, salvo che non é previsto obbligo di S.U.A. per nuove costruzioni e ampliamenti di fabbricati esistenti che non superino i 2.000 mc. Nella zona C2D si applicano gli stessi parametri della tabella di cui sopra, salvo che l’estensione minima dello SUA deve interessare l’intera zona. Nelle zone C1D non si applicano le norme sull’indice trasferibile.
S.U.A. NC, RU
l’estensione minima dello SUA deve interessare l’intera zona. Nelle zone C1D non si applicano le norme sull’indice trasferibile. Le zone C5B, C8B, C9B e C10B si attuano nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR,RI S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 4.000 Lotto minimo (C.E. - C.E.C.) mq - Indice territoriale mc/mq 0,50 Indice fondiario mc/mq - Altezza massima (H max) ml 10,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq -
ce territoriale mc/mq 0,50 Indice fondiario mc/mq - Altezza massima (H max) ml 10,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml 5,00 (*) Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 43
Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 (*) E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste l’assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 10 tra fabbricati La zona C1B, si attua secondo le seguenti modalità: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS,RL,RI,DR S.U.A. NC Estensione minima S.U.A. mq 5.000 Indice territoriale mc/mq 1,20 % incremento sull’esistente - 20% Altezza massima (H max) ml 16,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq -
oriale mc/mq 1,20 % incremento sull’esistente - 20% Altezza massima (H max) ml 16,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml 5,00 () Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 () E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste l’assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 10 tra fabbricati Le zone C4B, C6B, C7B si attuano secondo le seguenti modalità:
uando sia rispettata comunque la distanza di ml 10 tra fabbricati Le zone C4B, C6B, C7B si attuano secondo le seguenti modalità: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR,RS,RL,RI,DR S.U.A. NC Estensione minima S.U.A. mq 5.000 (o intera zona) Indice territoriale mc/mq 2,50 (zona C4B: It=2,00) % incremento sull’esistente - 20% Altezza massima (H max) ml 12,50 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00
ml 12,50 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 (*) E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste l’assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 10 tra fabbricati Norme di progettazione ambientale L'obiettivo principale dell'urbanizzazione delle zone "C" è il riassetto urbanistico e una maggiore
di progettazione ambientale L'obiettivo principale dell'urbanizzazione delle zone "C" è il riassetto urbanistico e una maggiore caratterizzazione ambientale delle aree. Nelle zone "C", il progetto di sistemazione delle aree scoperte deve essere allegato al progetto edilizio ed è oggetto di concessione edilizia: esso deve prevedere dettagliatamente gli accessi, i percorsi interni, i modi di realizzazione dell'intervento, i movimenti terra, le opere di sostegno, le forme e le caratteristiche delle
i interni, i modi di realizzazione dell'intervento, i movimenti terra, le opere di sostegno, le forme e le caratteristiche delle pavimentazioni, delle aree piantumate, delle aree a prato, delle recinzioni, dei sistemi di illuminazione esterna. Nelle zone residenziali, l'intervento, sia di trasformazione dell'esistente, sia di nuova costruzione, deve prevedere una sistemazione delle aree scoperte, con la creazione di aree piantumate per almeno il 50% della superficie scoperta. 44
Devono essere previste sistemazioni a verde lungo gli affacci stradali, salvo ciò non risulti in contrasto con gli allineamenti a filo stradale o con la presenza di attività commerciali al piano terra. Nelle zone residenziali ove si renda necessaria la soppressione di alberi di alto fusto, dovrà comunque essere previsto un ripopolamento arboreo di entità pari a quella del patrimonio vegetazionale soppresso. La progettazione degli interventi edilizi dovrà darsi carico di un corretto inserimento dei manufatti
Art. 32 - Disciplina delle zone di espansione “CR”
o vegetazionale soppresso. La progettazione degli interventi edilizi dovrà darsi carico di un corretto inserimento dei manufatti nell'ambiente. I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire l'andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed interpretare i profili naturali. Art. 32 - Disciplina delle zone di espansione “CR” Caratteristiche
Art. 32 - Disciplina delle zone di espansione “CR”
mposti in modo da seguire ed interpretare i profili naturali. Art. 32 - Disciplina delle zone di espansione “CR” Caratteristiche Le zone "CR" di piano comprendono le aree, prevalentemente libere da edificazione, destinate all'espansione edilizia rada. Norma urbanistica e modalità di attuazione Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, mediante titolo abilitativo semplice, oltre agli interventi di
di attuazione Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, mediante titolo abilitativo semplice, oltre agli interventi di cui alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 457/1978, interventi di ristrutturazione edilizia con incremento fino al 20% del "V" delle preesistenze (esistenti al momento dell’adozione del presente P.R.G.) tali interventi possono essere realizzati una tantum, in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale,
l presente P.R.G.) tali interventi possono essere realizzati una tantum, in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale, anche in aggiunta agli ampliamenti che utilizzano l’indice di cubatura disponibile. All’interno delle zone “CR”, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti, in luogo delle coperture piane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’articolo 23 (zone “BS”).
i, in luogo delle coperture piane, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’articolo 23 (zone “BS”). E’ consentita l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle condizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”). Le zone “CR” sono consentiti interventi di nuova costruzione mediante S.U.A., nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti nelle tabelle normative allegate.
enti di nuova costruzione mediante S.U.A., nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti nelle tabelle normative allegate. All’interno delle zone “CR” sono ammissibili, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle presenti norme, interventi di riorganizzazione della viabilità affidati alla costruzione di strade e di parcheggi, pubblici e privati, coinvolgenti, in termini di sistemazione ambientale, anche gli spazi di influenza delle opere da eseguire.
, pubblici e privati, coinvolgenti, in termini di sistemazione ambientale, anche gli spazi di influenza delle opere da eseguire. All’interno delle zone CR sono altresì realizzabili parcheggi pubblici e privati nel rispetto delle specifiche normative sul punto contenute all’interno delle presenti norme ( artt. 28 e 63). Le volumetrie eventualmente esistenti all’interno delle zone “CR” possono essere scomputate ai fini del
norme ( artt. 28 e 63). Le volumetrie eventualmente esistenti all’interno delle zone “CR” possono essere scomputate ai fini del calcolo dell’indice territoriale, purché venga esclusa dai perimetri degli S.U.A. la superficie asservita dalle costruzioni esistenti (le costruzioni esistenti con le pertinenti aree asservite saranno da intendere sottoposte alla normativa delle zone “BS”). Parametri Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL,RI,DR S.U.A. NC Estensione minima S.U.A. mq 7.000
a delle zone “BS”). Parametri Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL,RI,DR S.U.A. NC Estensione minima S.U.A. mq 7.000 Indice territoriale mc/mq 0,25 % incremento sull’esistente - 20% Altezza massima (H max) ml 5,60 Distanza minima dai confini ml 6,00 (*) Distanza minima dai fabbricati ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 6,00 45
carrabili (*)E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste l’assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12 tra fabbricati Norme di progettazione ambientale Le costruzioni dovranno essere realizzate ad una distanza dai corpi stradali di m 6,00; dovrà essere lasciata libera da edificazione una fascia di rispetto ad uso pubblico per la realizzazione di parcheggi a cielo aperto,
essere lasciata libera da edificazione una fascia di rispetto ad uso pubblico per la realizzazione di parcheggi a cielo aperto, alloggiamento contenitori per la raccolta R.S.U., accesso alle singole proprietà, luoghi di sosta, eventuali alberature ed accessi ad autorimesse private (interrate nella parte a monte della strada). Le eventuali opere riguardanti la protezione del suolo e della vegetazione dovranno essere contenute nei
a monte della strada). Le eventuali opere riguardanti la protezione del suolo e della vegetazione dovranno essere contenute nei limiti di una rigorosa conservazione degli elementi che compongono l'ambiente naturale, con obbligo di sostituire la vegetazione di alto fusto eventualmente abbattuta nel corso dei lavori. I muri di sostegno del terreno, da costruire in ogni caso a "faccia a vista" in pietrame dello stesso tipo di
corso dei lavori. I muri di sostegno del terreno, da costruire in ogni caso a "faccia a vista" in pietrame dello stesso tipo di quello utilizzato per i terrazzamenti agricoli tradizionali, non potranno avere altezza superiore a m 3,00 L'altezza massima di sterro o riporto non potrà superare i m 3,00. Le recinzioni dovranno essere allestite con strutture leggere, occultabili mediante siepi. Le opere dell'arredo urbano ed in particolare le pavimentazioni di passaggi pedonali all’interno dei comparti
li mediante siepi. Le opere dell'arredo urbano ed in particolare le pavimentazioni di passaggi pedonali all’interno dei comparti edificatori, dovranno essere eseguite con cura facendo uso dei materiali tradizionali della campagna ligure (pietra locale, ardesia, mattone pieno, arenaria, etc.). I volumi degli edifici dovranno essere articolati in parti tali da seguire l'andamento del terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente
el terreno, senza sensibili modifiche delle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno essere variamente scomposti in modo da seguire ed interpretare i profili naturali. I terrazzi aggettanti saranno limitati in modo da non alterare con il loro ingombro il volume degli edifici. Gli sporti di gronda non dovranno superare 0,60 ml. Per la rifinitura delle pareti esterne è prescritto l'uso dell'intonaco frattazzato alla genovese, naturale o tinteggiato a calce.
r la rifinitura delle pareti esterne è prescritto l'uso dell'intonaco frattazzato alla genovese, naturale o tinteggiato a calce. Per le tinteggiature si dovranno evitare inoltre i colori violenti, preferendo toni pastello ottenuti con l'uso di terre naturali. I tetti a falde dovranno essere in coppi o tegole marsigliesi in laterizio; le terrazze o coperture piane dovranno essere pavimentate con cura facendo uso di ardesia, cotto o piastrelle. Sono da escludersi materiali vetrificati.
piane dovranno essere pavimentate con cura facendo uso di ardesia, cotto o piastrelle. Sono da escludersi materiali vetrificati. Sono prescritti sistemi di oscuramento delle finestre del tipo "persiane alla genovese". Le norme che precedono potranno essere considerate non tassativamente vincolanti per quanto riguarda l'uso dei materiali e dei metodi costruttivi, solo nel caso in cui il progetto, a giudizio del Dirigente, sentita la
to riguarda l'uso dei materiali e dei metodi costruttivi, solo nel caso in cui il progetto, a giudizio del Dirigente, sentita la Commissione Edilizia, presenti caratteristiche tali, per il livello architettonico e l'inserimento nell'ambiente da giustificare una maggiore libertà di scelta. Per la formazione dei giardini privati, ed in genere per la sistemazione dei comparti edificatori, è fatto obbligo di presentare un progetto dettagliato riguardante le opere dell'arredo esterno, la posizione e
Art. 33 - Disciplina delle zone residenziali di espansione con ristrutturazione
arti edificatori, è fatto obbligo di presentare un progetto dettagliato riguardante le opere dell'arredo esterno, la posizione e l'essenza delle piante che si intendono collocare a dimora. Il progetto deve essere corredato da un piano di sistemazione idrogeologica del sedime del fabbricato. Art. 33 - Disciplina delle zone residenziali di espansione con ristrutturazione ambientale CRA e CRA’ a ridotta operatività Caratteristiche
isciplina delle zone residenziali di espansione con ristrutturazione ambientale CRA e CRA’ a ridotta operatività Caratteristiche Le zone CRA e CRA’ sono aree dove, soprattutto nel corso degli ultimi due decenni, é venuta consolidandosi una forma di diffusione urbana su aree agricole in crisi di attività e abbandonate. 46
Si tratta di insediamenti che sono cresciuti progressivamente all’interno della maglia larga del tessuto fondiario agricolo, senza alcun disegno lottizzativo preordinato e con un livello di infrastrutturazione insufficiente. In queste aree il costruito, convive con il rurale e il dismesso agricolo. Obiettivi Per le zone CRA e CRA’ il P.R.G. persegue i seguenti obiettivi: riconnessione di questi insediamenti con il sistema urbano più consolidato attraverso la razionalizzazione
i seguenti obiettivi: riconnessione di questi insediamenti con il sistema urbano più consolidato attraverso la razionalizzazione della maglia viaria locale e il miglioramento della viabilità di accesso e di arroccamento; la ricomposizione fisica e funzionale degli insediamenti esistenti e tessuti spontanei casualmente localizzati, attraverso azioni di ridisegno fondiario, di inserimento e di accorpamento di volumi anche con traslazioni
ualmente localizzati, attraverso azioni di ridisegno fondiario, di inserimento e di accorpamento di volumi anche con traslazioni rispetto ai sedimi attuali, recupero edilizio dei manufatti più fatiscenti o incongrui, di inserimento di spazi e attrezzature pubbliche o di uso pubblico; miglioramento dell’assetto fisico - ambientale dei singoli insediamenti attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica e arredo urbano. Norma urbanistica e modalità di attuazione
i insediamenti attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica e arredo urbano. Norma urbanistica e modalità di attuazione Nelle zone CRA e CRA’, sul patrimonio edilizio esistente, sono assentibili interventi di MS, RR, RL, RI e DR mediante titolo abilitativo semplice, nel rispetto degli indici e dei parametri contenuti all’interno delle tabelle prescrittive di zona. Nelle zone CRA e CRA’ sono consentiti, mediante SUA interventi di Ristrutturazione Urbanistica e
e tabelle prescrittive di zona. Nelle zone CRA e CRA’ sono consentiti, mediante SUA interventi di Ristrutturazione Urbanistica e mediante concessione edilizia convenzionata interventi di Nuova Costruzione, previa redazione per ciascuna zona dello Studio Organico d’Insieme di cui all’art. 32 bis delle norme di attuazione del Piano di Coordinamento Paesistico. Nelle zone CRA il sopraccitato Studio Organico d’Insieme dovrà dimostrare la
i attuazione del Piano di Coordinamento Paesistico. Nelle zone CRA il sopraccitato Studio Organico d’Insieme dovrà dimostrare la compatibilità sotto il profilo paesistico ambientale e la congruenza architettonica con l’insediamento esistente, anche con riferimento alla giacitura, alle volumetrie (con particolare attenzione al volume paesisticamente percettibile che dovrà risultare in rapporto equilibrato con quello urbanistico derivante
e attenzione al volume paesisticamente percettibile che dovrà risultare in rapporto equilibrato con quello urbanistico derivante dall’applicazione dell’indice di zona), ed ai materiali. Dovrà inoltre essere contenuta la previsione di movimenti di terra laddove modifichino pesantemente l’orografia dei siti preferendo ubicazioni che sfruttino l’attuale conformazione naturale del terreno; la progettazione dovrà inoltre garantire il
ti preferendo ubicazioni che sfruttino l’attuale conformazione naturale del terreno; la progettazione dovrà inoltre garantire il mantenimento delle aree alberate, con l’obbligo della rimessa dimora delle essenze ad alto fusto eventualmente rimosse. Nella realizzazione dei parcheggi interrati la progettazione dovrà preferire soluzioni comuni con un unico ingresso, al fine di limitare la viabilità d’accesso ai singoli box.
progettazione dovrà preferire soluzioni comuni con un unico ingresso, al fine di limitare la viabilità d’accesso ai singoli box. (la nuova disciplina relativa alla zona CRA non si applica agli interventi oggetto di SUA già adottati dalla civica amministrazione, posto che in tal caso la finalità sottesa alla modifica prescritta è assolta dallo SUA medesimo. Nelle zone CRA e CRA’, nelle aree sulle quali insistono fabbricati esistenti al momento dell’adozione del
ta dallo SUA medesimo. Nelle zone CRA e CRA’, nelle aree sulle quali insistono fabbricati esistenti al momento dell’adozione del presente P.R.G. sono ammessi, interventi di ristrutturazione edilizia con incremento di “V”, contenuto entro il limite massimo del 20% dell’esistente (10% nelle zone CRA’ per i fabbricati superiori a 500 mc.), in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale, anche in aggiunta agli ampliamenti che utilizzano
superiori a 500 mc.), in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale, anche in aggiunta agli ampliamenti che utilizzano l’indice di cubatura disponibile, tali interventi possono essere realizzati una tantum. Ai fini di una ricomposizione del tessuto edilizio ed urbanistico oltre ad interventi ristrutturazione urbanistica ex art. 31 lettera e) della L.457/1978 sono altresì consentiti interventi di:
- demolizione con ricostruzione di volumi esistenti con traslazione del volume all’interno del lotto;
consentiti interventi di:
- demolizione con ricostruzione di volumi esistenti con traslazione del volume all’interno del lotto;
- recupero delle tipologie caratteristiche della zona. Nelle zone CRA e CRA’ è anche ammesso, dietro corresponsione dei dovuti oneri di urbanizzazione, il cambio di destinazione d’uso di annessi agricoli di cui sia stata rilasciata regolare concessione o già condonati alla data di adozione del presente P.R.G. La trasformazione di destinazione d’uso di annessi
egolare concessione o già condonati alla data di adozione del presente P.R.G. La trasformazione di destinazione d’uso di annessi agricoli in residenza deve essere regolamentata in funzione dei caratteri che gli stessi devono possedere. 47
Tale possibilità potrà essere consentita limitatamente a quegli edifici che abbiano caratteristiche tipiche del rustico agricolo e quindi tipologie riconducibili a quella residenziale. Nelle zone CRA’ e CRA la superficie dell’interrato sottostante un edificio non può eccedere del 20% l’ingombro dell’edificio stesso fuori terra, al netto dell’intercapedine, di un massimo di 80 cm, considerato nella sua estensione massima ammissibile in rapporto all’indice di cubatura comprensiva di portici e logge.
i 80 cm, considerato nella sua estensione massima ammissibile in rapporto all’indice di cubatura comprensiva di portici e logge. Nelle zone CRA’ e CRA gli edifici esistenti in quanto regolari rispetto alla disciplina vigente al momento della loro costruzione o legittimati tramite il rilascio di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di cambiamento d’uso anche dove
atoria ai sensi della legge 47/85 e successive modifiche ed integrazioni, possono essere oggetto di cambiamento d’uso anche dove contrastino con l’indice di fabbricabilità fondiario, come definito nella tabella “Parametri” del presente articolo, purchè gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia “leggera”, come definiti nel precedente art. 8. Qualora tali edifici ricadano entro gli spazi di rispetto di aree sottoposte a servitù di legge
definiti nel precedente art. 8. Qualora tali edifici ricadano entro gli spazi di rispetto di aree sottoposte a servitù di legge e costituiscano pertinenza o accessori di altro edificio ubicato all’esterno degli spazi stessi, possono essere demoliti e ricostruiti, accorpandoli a quest’ultimo. L’altezza della nuova costruzione non può superare quella dell’edificio cui viene accorpata. All’interno delle zone CRA e CRA’, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei
i viene accorpata. All’interno delle zone CRA e CRA’, al fine di riqualificare la tipologia edilizia, é possibile realizzare nei fabbricati esistenti, in luogo delle coperture piane e di quelle a falde, coperture a tetto (falde), nel rispetto dei parametri contenuti nell’articolo 23 (zone “BS”). Nelle zone CRA e CRA’ è consentita, sul patrimonio edilizio esistente, l’utilizzazione delle soffitte per
C.E.C. NC S.U.A. RU
ticolo 23 (zone “BS”). Nelle zone CRA e CRA’ è consentita, sul patrimonio edilizio esistente, l’utilizzazione delle soffitte per destinazione d’uso residenziale o locali accessori nei limiti e alle condizioni stabilite nell’articolo 23 (zone “BS”). Nelle zone CRA e CRA’, il cui carattere è prevalentemente residenziale, le attività agricole esistenti, sono da ritenersi compatibili. Parametri Zona CRA Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RS, RI, TR C.E.C. NC S.U.A. RU Estensione minima S.U.A. mq 2000
C.E.C. NC S.U.A. RU
Parametri Zona CRA Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RS, RI, TR C.E.C. NC S.U.A. RU Estensione minima S.U.A. mq 2000 Indice territoriale Mc/mq 0,20 % incremento sull’esistente - 20% Altezza massima (H max) ml 6,20 N^ max di piani n. 2 Distanza minima dai confini ml 10,00 per NC; 6,00 per RI. (*) Distanza minima dai fabbricati ml 20,00 per NC; 12,00 per RI Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00
C.E.C. NC S.U.A. RU
er RI. () Distanza minima dai fabbricati ml 20,00 per NC; 12,00 per RI Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 () E’ consentita un distanza dai confini di ml 1,50 se sussiste assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza tra fabbricati di:
- ml 20,00 nel caso di interventi di nuova costruzione;
- ml 12,00 nel caso di interventi di ampliamento di un edificio esistente. Zone CRA’ Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RS, RI, DR C.E.C. NC S.U.A. RU
C.E.C. NC S.U.A. RU
di ampliamento di un edificio esistente. Zone CRA’ Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RL, RS, RI, DR C.E.C. NC S.U.A. RU Estensione minima S.U.A. mq 2.000 Indice territoriale mc/mq 0,12 Incremento sull’esistente % 10 (20 per fabbr. < 500 mc) Altezza massima (H max) ml 6,20 () N° max. di piani n. 2 () 48
Distanza dai confini ml 6,00 () Distanza minima dai fabbricati ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 (*) l’altezza del riaccorpamento non può essere superiore all’altezza massima prevista nella zona () è consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza tra fabbricati di 12 ml.. Norme di progettazione ambientale
assenso del confinante e quando sia rispettata comunque la distanza tra fabbricati di 12 ml.. Norme di progettazione ambientale Nelle zone CRA e CRA’ deve essere assicurata una riqualificazione ambientale delle aree, in riferimento all’art.4 della L.R. 01/06/1993 n.25 e s.m.i., oltre alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dalla legislazione vigente. Il P.R.G. prescrive infatti, per le aree degradate in seguito alla dismissione di attività agricole o
alla legislazione vigente. Il P.R.G. prescrive infatti, per le aree degradate in seguito alla dismissione di attività agricole o abbandonate, il recupero ambientale e paesistico anche ai fini di dotare le aree insediate presenti di ambienti di vita più qualificati e realmente fruibili. Tali opere di riqualificazione ambientale comprendono: la sistemazione delle aree scoperte; la rinaturalizzazione delle aree abbandonate; le opere di sistemazione naturalistica di rii e torrenti.
one delle aree scoperte; la rinaturalizzazione delle aree abbandonate; le opere di sistemazione naturalistica di rii e torrenti. In particolare, si prescrive che ogni progetto di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale o ancora di ristrutturazione edilizia con incremento volumetrico sia accompagnato da un progetto di sistemazione delle aree esterne. Tale progetto deve contenere un rilievo planimetrico dello stato di fatto a
o da un progetto di sistemazione delle aree esterne. Tale progetto deve contenere un rilievo planimetrico dello stato di fatto a scala non inferiore a 1: 500, nel quale dovrà essere riportato il rilievo delle aree scoperte con la precisa indicazione delle essenze arboree esistenti e dell’ubicazione e consistenza di eventuali manufatti esistenti (es.: fasce in pietra a faccia a vista, annessi agricoli dismessi, recinzioni, siepi, ecc.). Detta documentazione
atti esistenti (es.: fasce in pietra a faccia a vista, annessi agricoli dismessi, recinzioni, siepi, ecc.). Detta documentazione deve essere estesa ad una fascia di 10 ml oltre il confine, mentre una più ampia apertura é affidata alla documentazione fotografica a colori. Nell’elaborato planimetrico di progetto saranno indicati invece gli interventi proposti per la ricomposizione complessiva della morfologia ambientale, con la specifica dei tipi
indicati invece gli interventi proposti per la ricomposizione complessiva della morfologia ambientale, con la specifica dei tipi di materiali che si intendono utilizzare e delle essenze e delle tecniche da impiegarsi per la ricostituzione del manto vegetale. Nelle zone CRA la nuova edificazione dovrà avvenire privilegiando localizzazioni che riducano la necessità di tracciati viari di collegamento e di una urbanizzazione diffusa di base (infrastrutture viarie, rete tecnologica).
Art. 34 - Zone “Ceep” destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionata
necessità di tracciati viari di collegamento e di una urbanizzazione diffusa di base (infrastrutture viarie, rete tecnologica). Art. 34 - Zone “Ceep” destinate ad edilizia economica e popolare (sovvenzionata e/o convenzionata) Caratteristiche Le zone indicate in cartografia come zone “Ceep”, sono aree di espansione residenziale che l’Amministrazione ha individuato per insediarvi interventi di edilizia economica e popolare, sovvenzionata e/o convenzionata. Norma urbanistica e modalità di attuazione
ediarvi interventi di edilizia economica e popolare, sovvenzionata e/o convenzionata. Norma urbanistica e modalità di attuazione Le zone “Ceep” hanno identica disciplina urbanistica delle zone di espansione residenziale C, dalle quali si differenziano per quanto indicato nella tabella seguente: Parametri Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, 49
Art. 35 - Zone “PP”
C.E.C. RI, DR S.U.A. NC Estensione minima S.U.A. mq 7.000 (5.000,Ceep1BeCeep1D) Indice territoriale mc/mq 1,40 Ceep 3B 0,70 Ceep 1A, Ceep 2A, Ceep 2B 0,50 Ceep1B 0,30 Ceep1D % incremento sull’esistente % 20 Altezza massima (H max) ml 9,00 (6,00 nella Ceep1B) Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 Art. 35 - Zone “PP” Caratteristiche
Art. 35 - Zone “PP”
anza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 Art. 35 - Zone “PP” Caratteristiche Le zone individuate in cartografia con la sigla “PP” seguita da un numero (numerazione di riconoscimento progressiva) riguardano aree residuali del Piano Regolatore approvato in data 30/12/1977 con D.P.G.R. n.2681. Norma urbanistica In dette zone sono fatti salvi gli S.U.A. approvati alla data di entrata in vigore del presente piano.
Art. 36 - Disposizioni generali
n.2681. Norma urbanistica In dette zone sono fatti salvi gli S.U.A. approvati alla data di entrata in vigore del presente piano. Per le zone PP nelle quali non sono stati ancora approvati i relativi S.U.A. si applicano i parametri urbanistico-edilizi del previdente Piano Regolatore Generale ivi compreso, quindi, il mantenimento dell’obbligo di S.U.A.. Resta fatto salvo quanto previsto con delibera del C.C. n. 28 del 15/3/94. TITOLO V° Zone produttive e commerciali Art. 36 - Disposizioni generali
Art. 36 - Disposizioni generali
quanto previsto con delibera del C.C. n. 28 del 15/3/94. TITOLO V° Zone produttive e commerciali Art. 36 - Disposizioni generali Le zone produttive urbane del P.R.G. sono concepite come zone sedi di attività di produzione di vario tipo, al cui interno possono operare efficacemente, anche in termini di integrazione e/o compatibilità reciproca, sia attività industriali e artigianali, sia attività terziarie e commerciali. Il P.R.G. individua i seguenti tipi di insediamento produttivo:
industriali e artigianali, sia attività terziarie e commerciali. Il P.R.G. individua i seguenti tipi di insediamento produttivo:
- Zone per insediamenti industriali già esistenti D
- Zone per insediamenti dell’industria olearia D0
- Zone per attività industriali e artigianali DAM
- Zone per insediamenti misti produttivi, terziari e commerciali DM. Per ciascuno di questi tipi di insediamento, il P.R.G. indica quali attività e funzioni assumono il valore di
e commerciali DM. Per ciascuno di questi tipi di insediamento, il P.R.G. indica quali attività e funzioni assumono il valore di funzioni caratterizzanti, ossia quelle attività quantitativamente preminenti nella zona. 50
Una descrizione puntuale di ciascuna funzione caratterizzante é contenuta nell’art. 13 della presente normativa. Le funzioni caratterizzanti ciascuna zona produttiva sono le seguenti: Zone D: si confermano le attività esistenti e storicamente insediatesi. Zone DO: si confermano le attività esistenti e storicamente insediatesi Zone DAM: attività produttive in genere, sia industriali che artigianali, servizi per l’industria e terziario.
mente insediatesi Zone DAM: attività produttive in genere, sia industriali che artigianali, servizi per l’industria e terziario. Zone DM: industria alimentare, industria ad alta tecnologia, artigianato e piccola industria, artigianato di servizio, stoccaggio e movimentazione merci, servizi per l’industria e il terziario, ricerca e terziario avanzato. A tali attività si affiancano anche quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio, esposizioni, mostre e fiere.
rio avanzato. A tali attività si affiancano anche quelle del commercio all’ingrosso e al dettaglio, esposizioni, mostre e fiere. Per ogni tipo di insediamento produttivo, il P.R.G. individua, in riferimento alle definizioni dell’art. 13 della presente normativa, le funzioni urbane ritenute associabili (o integrabili), le funzioni compatibili e le funzioni incompatibili. Sono definite funzioni associabili (o integrabili) a determinate attività produttive quelle che concorrono ad
oni incompatibili. Sono definite funzioni associabili (o integrabili) a determinate attività produttive quelle che concorrono ad un arricchimento e potenziamento della produzione, sia in termini di organizzazione del lavoro che di miglioramento della produttività. Tali funzioni, pur non rientrando tra quelle caratterizzanti di un’area, possono comunque rilevarsi indispensabili in seguito a precise esigenze degli operatori economici e pertanto il P.R.G. ne consente l’insediamento.
ilevarsi indispensabili in seguito a precise esigenze degli operatori economici e pertanto il P.R.G. ne consente l’insediamento. Le funzioni compatibili sono quelle, invece, che pur non avendo un legame diretto con le attività produttive insediate o insediabili, non ne sono da queste danneggiate in misura tale da renderle assolutamente incompatibili. Esse possono permanere in zona solo in quanto preesistenti, mentre non ne é prevista una possibilità di nuovo insediamento.
ili. Esse possono permanere in zona solo in quanto preesistenti, mentre non ne é prevista una possibilità di nuovo insediamento. Le funzioni giudicate incompatibili, invece, oltre a non avere alcun legame con la produzione, ne sono o sarebbero da questa gravemente danneggiate. Esse pertanto, oltre ad essere considerate funzioni vietate, possono anche essere oggetto di spostamento o rimozione dalle zone produttive. In quest’ultimo caso
onsiderate funzioni vietate, possono anche essere oggetto di spostamento o rimozione dalle zone produttive. In quest’ultimo caso specifiche norme di zona (contenute nelle tabelle normative allegate alle presenti norme) possono stabilire le modalità di spostamento di tali funzioni. La tabella della pagina seguente fornisce il quadro generale delle compatibilità tra le funzioni produttive e terziarie legate alla produzione e le altre funzioni urbane
il quadro generale delle compatibilità tra le funzioni produttive e terziarie legate alla produzione e le altre funzioni urbane I depositi di idrocarburi, loro miscele, derivati o affini o di altri prodotti comunque nocivi e/o pericolosi da realizzare nelle aree produttive sottoposte a vincolo paesaggistico devono essere realizzati in posizione completamente interrata sotto la quota di sistemazione completa dell’area in modo che l’aspetto esteriore dei luoghi sia quello naturale (terreno vegetato).
PRODUTTIVE
o la quota di sistemazione completa dell’area in modo che l’aspetto esteriore dei luoghi sia quello naturale (terreno vegetato). COMPATIBILITA’ TRA FUNZIONI PRODUTTIVE E ALTRE FUNZIONI URBANE FUNZIONI URBANE / ZONE PRODUTTIVE Zona FP Zona D Zona DAM Zona DM Abitazioni e abitazioni collettive ° ° ° ° Piccoli uffici e studi professionali
Attrezzature ricettive (F 4) * § § * Pubblici esercizi (F 7) ° § ° ° Commercio al dettaglio ° § § * Esposizioni, mostre, fiere, * ° * * Commercio all’ingrosso * ° * *
ubblici esercizi (F 7) ° § ° ° Commercio al dettaglio ° § § * Esposizioni, mostre, fiere, * ° * * Commercio all’ingrosso * ° * * Parcheggi di uso pubblico * * * * Servizi sociali (F 22, F23, F26, F28) § § § ° Distributori di carburante (F 29) * * * * 51
Art. 37 - Zone “D” insediamenti industriali esistenti
*funzione associabile (o integrabile) °funzione compatibile §funzione incompatibile Art. 37 - Zone “D” insediamenti industriali esistenti Le aree contraddistinte con la sigla “D”, corrispondenti ad ambiti territoriali caratterizzati dalla presenza di edifici ed impianti a carattere industriale già esistenti, si confermano. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti gli interventi di cui all'art. 31 lettere a), b), c), d) della L. 457/1978, mediante rilascio di
lizio esistente sono consentiti gli interventi di cui all'art. 31 lettere a), b), c), d) della L. 457/1978, mediante rilascio di titolo abilitativi semplice nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e funzionale descritti più avanti. Per tali aree, e per gli immobili in essi compresi, sono altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui allo art. 31 lettera e) della stessa L. 457/1978, assentibili previa approvazione di specifico S.U.A..
azione urbanistica di cui allo art. 31 lettera e) della stessa L. 457/1978, assentibili previa approvazione di specifico S.U.A.. Interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici sono assentibili fino al 10% del volume esistente con concessione edilizia diretta e fino ad un massimo del 30% mediante formazione di apposito S.U.A. Per il reperimento di aree a standard urbanistico si rinvia all’art. 5 del D.M. 1444 del 1968. In tutte le zone “D” valgono le seguenti prescrizioni generali:
tandard urbanistico si rinvia all’art. 5 del D.M. 1444 del 1968. In tutte le zone “D” valgono le seguenti prescrizioni generali:
- Gli insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento, nel rispetto della legislazione vigente.
- Non sono consentiti scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni della legge del 10/5/1976 n. 319 (artt.28 e 29).
chi di fognatura o canali senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni della legge del 10/5/1976 n. 319 (artt.28 e 29).
- A tutela delle acque i Comuni possono chiedere in qualunque momento la realizzazione delle opere e l’adozione degli impianti o dispositivi necessari per la depurazione delle acque stesse, con riferimento alle disposizioni ed alle convenzioni in vigore.
- I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento acustico,
enzioni in vigore.
- I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento acustico, nel rispetto della legislazione vigente in materia. All’approvazione dei S.U.A. o delle concessioni convenzionate, si prescrive che ogni insediamento produttivo dichiari la natura della sua attività, precisi quella degli scarichi prodotti e, in connessione, i progetti della relativa depurazione, nonché dell’allontanamento dei detriti solidi.
Art. 37 bis – Zone DO per insediamenti dell’industria olearia
degli scarichi prodotti e, in connessione, i progetti della relativa depurazione, nonché dell’allontanamento dei detriti solidi. Art. 37 bis – Zone DO per insediamenti dell’industria olearia Corrispondono alle aree nelle quali si è tradizionalmente insediata la grande industria olearia. Sul patrimonio edilizio sono consentiti gli interventi di cui all’art. 31 lettere a),b),c),d) della L 457/1978 mediante rilascio di titolo abilitativo semplice nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e funzionale
,d) della L 457/1978 mediante rilascio di titolo abilitativo semplice nel rispetto dei criteri di tutela ambientale e funzionale descritti più avanti. Per tali aree, e per gli immobili in essi compresi, sono altresì ammessi gli interventi di ristrutturazione urbanistica di cui allo art. 31 lettera e) della stessa L. 457/1978, assentibili previa approvazione di specifico S.U.A. Interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici sono assentibili fino al 10% del volume
e di specifico S.U.A. Interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici sono assentibili fino al 10% del volume esistente con concessione edilizia diretta, mediante concessione edilizia convenzionata sino al raggiungimento di un rapporto di copertura massimo di 2/3. Per il reperimento di aree a standard urbanistico si rinvia all’art. 5 del D.M 1444 del 1968. In tutte le zone DO valgono le seguenti prescrizioni generali:
standard urbanistico si rinvia all’art. 5 del D.M 1444 del 1968. In tutte le zone DO valgono le seguenti prescrizioni generali: Gli insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento, nel rispetto della legislazione vigente. Non sono consentiti scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione,secondo le disposizioni della legge del 10/5/1976 n. 319 /artt. 28 e 29).
chi di fognatura o canali senza preventiva depurazione,secondo le disposizioni della legge del 10/5/1976 n. 319 /artt. 28 e 29). A tutela delle acque i Comuni posso chiedere in qualunque momento la realizzazione delle opere e l’adozione degli impianti o dispositivi necessari per la depurazione delle acque stesse, con riferimento alle disposizioni ed alle convenzioni in vigore. I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento acustico,
nvenzioni in vigore. I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento acustico, nel rispetto della legislazione vigente in materia. 52
C.E.C RI S.U.A RU
Nelle zone DO è ammessa l’insediamento della funzione F 13 (grandi uffici e direzionalità) di cui all’art. 13 delle presenti Norme. Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, RI C.E.C RI S.U.A RU Rapporto di copertura massimo 2 / 3 % Incremento sull’esistente % 10% con C.E., sino a 2/3 rapporto di copertura con C.E.C. Altezza massima (H max) ml 12,00 Distanza minima dai confini ml 3,00 Distanza minima tra fabbricati (esterni) ml 10,00 Distanza min. da strade pubbliche
Art. 38 - Zone “DAM” destinate alla produzione industriale e artigianale
ml 12,00 Distanza minima dai confini ml 3,00 Distanza minima tra fabbricati (esterni) ml 10,00 Distanza min. da strade pubbliche carrabili (misurate rispetto all’asse stradale) ml 10,00 Vie Garessio e Argine Sinistro 4,00 Via Spontone Art. 38 - Zone “DAM” destinate alla produzione industriale e artigianale Le zone “DAM” sono destinate all’insediamento di impianti e attrezzature per la produzione sia artigianale che industriale come meglio specificato nell’articolo 13.
ediamento di impianti e attrezzature per la produzione sia artigianale che industriale come meglio specificato nell’articolo 13. Le tabelle normative allegate alle presenti norme riportano: Le modalità di attuazione di ciascuna zona (o mediante S.U.A. o mediante rilascio di titolo abilitativo convenzionato). I parametri di edificabilità per strutture di nuovo impianto (espressi attraverso un indice di fabbricabilità territoriale e un rapporto di copertura “Rc” massimo).
utture di nuovo impianto (espressi attraverso un indice di fabbricabilità territoriale e un rapporto di copertura “Rc” massimo). La disciplina degli interventi ammessi sull’esistente, nel caso si tratti di aree con impianti già esistenti. Nelle zone “DAM” su edifici residenziale esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G., se compatibili con l’insediamento produttivo nei termini indicati nell’articolo precedente, sono consentiti gli
presente P.R.G., se compatibili con l’insediamento produttivo nei termini indicati nell’articolo precedente, sono consentiti gli interventi MO, MS, RS, RR, RL ed interventi di RI con un incremento di volume contenuto nel 20 % in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale dell’esistente. In tutte le zone “DAM” valgono le seguenti prescrizioni generali:
- Gli insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento, nel rispetto della legislazione vigente.
ediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento, nel rispetto della legislazione vigente.
- Non sono consentiti scarichi di fognatura o canali senza preventiva depurazione, secondo le disposizioni della legge del 10/5/1976 n. 319 (artt.28 e 29).
- A tutela delle acque i Comuni possono chiedere in qualunque momento la realizzazione delle opere e l’adozione degli impianti o dispositivi necessari per la depurazione delle acque stesse, con riferimento alle
ione delle opere e l’adozione degli impianti o dispositivi necessari per la depurazione delle acque stesse, con riferimento alle disposizioni ed alle convenzioni in vigore.
- I nuovi insediamenti produttivi dovranno essere attrezzati per evitare ogni forma di inquinamento acustico, nel rispetto della legislazione vigente in materia. All’approvazione dei S.U.A. o delle concessioni convenzionate, si prescrive che ogni insediamento
gislazione vigente in materia. All’approvazione dei S.U.A. o delle concessioni convenzionate, si prescrive che ogni insediamento produttivo dichiari la natura della sua attività, precisi quella degli scarichi prodotti e, in connessione, i progetti della relativa depurazione, nonché dell’allontanamento dei detriti solidi. Per ogni insediamento produttivo, sia esso di nuovo impianto o il risultato di opere di riqualificazione e/o
dei detriti solidi. Per ogni insediamento produttivo, sia esso di nuovo impianto o il risultato di opere di riqualificazione e/o potenziamento di strutture esistenti, sono richieste le seguenti prestazioni in termini di dotazione di servizi: Parcheggi Direzionalità, terziario, uffici 2 posti auto / 100 mq Slu 53
Industria ad alta tecnologia.. 0,5 posti auto / addetto Industria manif. e alimentare 0,3 posti auto / addetto Artigianato / piccola industria 2 posti auto / 100 mq Slu Commercio tradizionale e paracommercio 3 posti auto / 100 mq Slu Commercio al dettaglio organizzato 8 posti auto / 100 mq Slu Commercio all’ingrosso, limitatamente alla Slu per la vendita al minuto 5 posti auto / 100 mq Slu Commercio specializzato generi strumentali, atipici (*) 1 posto auto / 100 mq Slu
la vendita al minuto 5 posti auto / 100 mq Slu Commercio specializzato generi strumentali, atipici (*) 1 posto auto / 100 mq Slu Esposizioni e servizi 3 posti auto / 100 mq Slu Tutte le altre funzioni 1 posto auto / 100 mq Slu Spazi pedonali e/o verdi pubblici e di uso collettivo Direzionalità, terziario, uffici mq 0,2 / mq Slu Industria ad alta tecnologia mq 0,2 / mq Slu Industria manif. e alimentare mq 0,1 / mq Slu Artigianato / piccola industria mq 0,1 / mq Slu Distribuzione e commercio mq 0,1 / mq Slu
ia manif. e alimentare mq 0,1 / mq Slu Artigianato / piccola industria mq 0,1 / mq Slu Distribuzione e commercio mq 0,1 / mq Slu Esposizioni e servizi mq 0,2 / mq Slu Tutte le altre funzioni mq 0,05 / mq Slu (*) si intendono quelle particolari categorie commerciali dove la superficie di vendita, ancorchè generata dall’ingombro del prodotto da vendere (macchine agricole, attrezzature da campeggio, vivai, ecc.), non comporta l’esigenza di un parcheggio di ampie dimensioni.
ndere (macchine agricole, attrezzature da campeggio, vivai, ecc.), non comporta l’esigenza di un parcheggio di ampie dimensioni. Per quanto concerne la residenza nell’ambito degli insediamenti previsti, si applicano i seguenti parametri: aziende con “Slu” maggiore o uguale a 1.000 mq: sono consentiti due alloggi, per il titolare e per il personale di sorveglianza, con ciascuno una superficie utile massima di 120 mq.
consentiti due alloggi, per il titolare e per il personale di sorveglianza, con ciascuno una superficie utile massima di 120 mq. aziende con “Slu” compresa tra 380 e 1000 mq.: è consentito un alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza, con una superficie utile massima di 120 mq. aziende con “Slu” minore di 380 mq: nessun alloggio. Gli alloggi di servizio realizzati non potranno essere alienati o concessi in locazione separatamente
i 380 mq: nessun alloggio. Gli alloggi di servizio realizzati non potranno essere alienati o concessi in locazione separatamente dall’unità produttiva di riferimento e a tal titolo l’istanza di concessione dovrà essere corredata da specifico atto di impegno da trascriversi ai competenti registri immobiliari. Tipologie Nelle zone DAM sottoposte a vincolo paesaggistico i criteri che vanno seguiti nella redazione dei progetti devono rifarsi a quanto segue:
e DAM sottoposte a vincolo paesaggistico i criteri che vanno seguiti nella redazione dei progetti devono rifarsi a quanto segue: Nella disposizione dei fabbricati sul terreno devono essere mantenuti per quanto possibile i segni dei tracciati viari di impianto agricolo. Gli affacci principali devono essere rivolti verso la viabilità principale. Piazzali di scarico e movimentazioni merci devono invece porsi in posizioni per quanto possibili defilate
viabilità principale. Piazzali di scarico e movimentazioni merci devono invece porsi in posizioni per quanto possibili defilate e possibilmente non comunicanti visivamente in modo diretto con le strade principali. Le aree risultanti tra i fabbricati e gli assi viari devono essere sistemate con aree a verde e spazi per la sosta. Gli edifici devono essere pensati rifacendosi a schemi e tipologie desunte dell’archeologia industriale e rifacendosi agli edifici rurali presenti nella zona.
ati rifacendosi a schemi e tipologie desunte dell’archeologia industriale e rifacendosi agli edifici rurali presenti nella zona. L’obiettivo deve essere quello di armonizzare nel contesto ambientale le volumetrie, anche se di un certo peso, affinché riescano a caratterizzare il sito senza banalizzarlo e senza renderlo anonimo come avviene nel caso di interventi realizzati con strutture in prefabbricato. I progetti dovranno darsi carico di una adeguata attenzione progettuale per le aree verdi, per le quali
utture in prefabbricato. I progetti dovranno darsi carico di una adeguata attenzione progettuale per le aree verdi, per le quali dovranno essere previste piantumazioni di medio fusto con essenze tipiche della zona. I materiali saranno del tipo tradizionale: es. intonaco alla genovese, coperture a capanna con tegole del tipo alla marsigliese, colore delle facciate con tinte tenui tradizionali. La pavimentazione degli esterni 54
Art. 39 - Zone “DM” destinate ad attività miste produttive, terziarie e commerci
verrà realizzata con cubetti di cemento vibrato o materiali simili con colori che riprendano quelli dei lastricati presenti nella zona. Art. 39 - Zone “DM” destinate ad attività miste produttive, terziarie e commerciali Le zone “DM” sono destinate ad edifici, attrezzature ed impianti per le attività orientate alla produzione e al terziario come meglio specificato nell’art. 13. E’ consentita inoltre l’installazione di impianti commerciali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso,
cificato nell’art. 13. E’ consentita inoltre l’installazione di impianti commerciali per la vendita al dettaglio o all’ingrosso, compresi i relativi spazi per mostre, magazzini per il deposito delle merci trattate, uffici amministrativi annessi agli impianti commerciali, spazi e locali di servizio per il personale addetto. Per i generi di largo e generale consumo despecializzati la previsione urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni del Piano di Commercio.
argo e generale consumo despecializzati la previsione urbanistica deve essere conforme alle prescrizioni del Piano di Commercio. Nelle zone “DM” su edifici residenziali esistenti alla data di approvazione del presente P.R.G., se compatibili con l’insediamento produttivo nei termini indicati nell’articolo precedente, sono consentiti gli interventi MO, MS, RS, RR, RL ed interventi di RI con un incremento di volume contenuto nel 20 % in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale dell’esistente.
enti di RI con un incremento di volume contenuto nel 20 % in connessione con l’adeguamento igienico e funzionale dell’esistente. Nella zona DM su edifici in località “Pian dei Gobbi”, in fregio all’argine sinistro del torrente Impero l’indice fondiario relativo all’intera zona (2,5 mc/mq) deve essere concentrato nell’area tratteggiata in cartografia (Altezza massima:12,00 mt). Sulla intera rimanente parte della zona deve essere
oncentrato nell’area tratteggiata in cartografia (Altezza massima:12,00 mt). Sulla intera rimanente parte della zona deve essere contestualmente realizzato verde pubblico attrezzato sulla quota pari al 30% della stessa area tratteggiata.. Per quanto concerne la residenza nell’ambito degli insediamenti previsti, si applicano i seguenti parametri:
- aziende con “Slu” maggiore o uguale a 1.000 mq: sono consentiti due alloggi, per il titolare e per il
no i seguenti parametri:
- aziende con “Slu” maggiore o uguale a 1.000 mq: sono consentiti due alloggi, per il titolare e per il personale di sorveglianza, con ciascuno una superficie utile massima di 120 mq.
- aziende con superficie coperta compresa tra 400 e 1000 mq.: è consentito un alloggio per il titolare o per il personale di sorveglianza, con una superficie utile massima di 120 mq.
- aziende con superficie coperta minore di 400 mq: nessun alloggio.
di sorveglianza, con una superficie utile massima di 120 mq.
- aziende con superficie coperta minore di 400 mq: nessun alloggio. Sono escluse le attività nocive o pericolose (individuate come da legislazione vigente) e l’edilizia residenziale oltre quella sopra indicata. Gli alloggi di servizio realizzati non potranno essere alienati o concessi in locazione separatamente dall’unità produttiva di riferimento e a tal titolo l’istanza di concessione dovrà essere corredata da specifico
e separatamente dall’unità produttiva di riferimento e a tal titolo l’istanza di concessione dovrà essere corredata da specifico atto di impegno da trascriversi ai competenti registri immobiliari. Per ogni insediamento produttivo, direzionale o commerciale, sia esso di nuovo impianto o il risultato di opere di riqualificazione e/o potenziamento di strutture esistenti, sono richieste le seguenti prestazioni in termini di dotazione di servizi: Parcheggi
e e/o potenziamento di strutture esistenti, sono richieste le seguenti prestazioni in termini di dotazione di servizi: Parcheggi Direzionalità, terziario, uffici 2 posti auto / 100 mq Slu Industria ad alta tecnologia.. 0,5 posti auto / addetto Industria manif. e alimentare 0,3 posti auto / addetto Artigianato / piccola industria 2 posti auto / 100 mq Slu Commercio tradizionale e paracommercio 3 posti auto / 100 mq Slu Commercio al dettaglio organizzato 8 posti auto / 100 mq Slu
lu Commercio tradizionale e paracommercio 3 posti auto / 100 mq Slu Commercio al dettaglio organizzato 8 posti auto / 100 mq Slu Commercio all’ingrosso, limitatamente alla Slu per la vendita al minuto 5 posti auto / 100 mq Slu Commercio specializzato generi strumentali, atipici (*) 1 posto auto / 100 mq Slu Esposizioni e servizi 3 posti auto / 100 mq Slu Tutte le altre funzioni 1 posto auto / 100 mq Slu 55
Spazi pedonali e/o verdi pubblici e di uso collettivo Direzionalità, terziario, uffici mq 0,2 / mq Slu Industria ad alta tecnologia mq 0,2 / mq Slu Industria manif. e alimentare mq 0,1 / mq Slu Artigianato / piccola industria mq 0,1 / mq Slu Distribuzione e commercio mq 0,1 / mq Slu Esposizioni e servizi mq 0,2 / mq Slu Tutte le altre funzioni mq 0,05 / mq Slu (*) si intendono quelle particolari categorie commerciali dove la superficie di vendita, ancorché generata
ioni mq 0,05 / mq Slu (*) si intendono quelle particolari categorie commerciali dove la superficie di vendita, ancorché generata dall’ingombro del prodotto da vendere (macchine agricole, attrezzature da campeggio, vivai, ecc.), non comporta l’esigenza di un parcheggio di ampie dimensioni ZONE PRODUTTIVE/COMMERCIALI Zona Tav Modalità d’interv. Sup. minima (mq) Rapp. di copert. (%) Increm. Volume (%) Altezza massima (m) Dist. Conf (m) Dist. Fabb. (m) Dist. Strade (m) DM1A 9 S.U.A. 5.000 25 0 7,00 5,00 10,00 *
DM2A 9 S.U.A. 4.000 33 0 7,00 5,00 10,00 5,00
ncrem. Volume (%) Altezza massima (m) Dist. Conf (m) Dist. Fabb. (m) Dist. Strade (m) DM1A 9 S.U.A. 5.000 25 0 7,00 5,00 10,00 * DM2A 9 S.U.A. 4.000 33 0 7,00 5,00 10,00 5,00 DM3A 9 S.U.A 4.000 25 0 7,00 5,00 10,00 * DM4A 14 S.U.A. 5.000 33 0 7,00 5,00 10,00 * DM5A 16 S.U.A. 4.000 25 0 7,00 5,00 10,00 5,00 DM1B 5 S.U.A. 4.000 50 0 8,00 5,00 10,00 5,00 DM2B 11 S.U.A. Int. zona
- 30 Esist. 5,00 10,00 5,00 DM3B 18 C.E.C. - 67 0 8,00 5,00 10,00 * DM1D 26 C.E.C. - 67 0 8,00 5,00 10,00 *
DM4D 27 S.U.A. 4.000 50 0 12,00 5,00 10.00 5,00
11 S.U.A. Int. zona
- 30 Esist. 5,00 10,00 5,00 DM3B 18 C.E.C. - 67 0 8,00 5,00 10,00 * DM1D 26 C.E.C. - 67 0 8,00 5,00 10,00 * DM2D 26 S.U.A. 10.000 50 0 10,00 5,00 10,00 § DM3D 26 C.E.C. Int. zona 50 10 6,00 5,00 10.00 § DM4D 27 S.U.A. 4.000 50 0 12,00 5,00 10.00 5,00 DM5D 33 C.E.C. 4.000 67 10 Esist. 5,00 10.00 * DM1C 23 S.U.A. 4.000 45 0 9,00 5,00 10.00 5,00 DM2C 23 C.E.C. - 45 15 9,00 5,00 10.00 5,00 DM3C 23 C.E.C. - 45 15 9,00 5,00 10.00 5,00 DM4C 24 S.U.A. 4.000 45 0 9,00 5,00 10.00 5,00
Art. 40 - Strutture ricettive esistenti
3 C.E.C. - 45 15 9,00 5,00 10.00 5,00 DM3C 23 C.E.C. - 45 15 9,00 5,00 10.00 5,00 DM4C 24 S.U.A. 4.000 45 0 9,00 5,00 10.00 5,00 DAM1D 33 C.E.C. 4.000 45 0 10,00 5,00 10.00 § DAM2D 33 C.E.C. 4.000 50 0 10,00 5,00 10.00 § DAM3D 39 C.E.C. 4.000 50 0 12,00 5,00 10.00 * DAM4D 39 C.E.C. - 50 10 Esist. 5,00 10.00 * TITOLO VI° Zone per insediamenti Turistici e Ricettivi Art. 40 - Strutture ricettive esistenti 56
Gli interventi in insediamenti ricettivi ammessi in zone urbanistiche diverse dalle zone "Ricettive" sono soggetti alla disciplina del presente articolo. Gli interventi consentiti sul patrimonio edilizio alberghiero esistente sono, oltre a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, i seguenti: a) Ristrutturazione semplice Sono di ristrutturazione semplice, assentibili con concessione edilizia, gli interventi che implicano il
strutturazione semplice Sono di ristrutturazione semplice, assentibili con concessione edilizia, gli interventi che implicano il rinnovo delle strutture interne e della articolazione funzionale dell'involucro preesistente, come definito dai piani esterni delle murature di perimetro e delle coperture. Vi è ammesso un potenziamento della superficie lorda sviluppata all'interno dell'involucro esistente. Eventuali episodi tipologici di interesse storico od artistico verranno conservati e restaurati.
terno dell'involucro esistente. Eventuali episodi tipologici di interesse storico od artistico verranno conservati e restaurati. E' ammesso il potenziamento della superficie lorda sviluppata in sottosuolo al fine di dotare il complesso di aree per parcheggio, o di potenziamento ricettivo (sala per congressi o simile). Quando dette superfici si estendono fuori dal perimetro del corpo di fabbrica principale la esecuzione delle relative opere è ammessa alle condizioni seguenti:
dono fuori dal perimetro del corpo di fabbrica principale la esecuzione delle relative opere è ammessa alle condizioni seguenti: nel caso si renda necessario abbattere esemplari di alberi di alto fusto, si provveda alla loro traslazione o sostituzione con essenze tipiche dei luoghi; al di sopra della copertura sia realizzato uno strato di terra vegetale dello spessore di almeno 60 cm da sistemare con manto erboso ed essenze cespugliose (roseti, oleandri, etc.). Tale sistemazione è omessa in
ore di almeno 60 cm da sistemare con manto erboso ed essenze cespugliose (roseti, oleandri, etc.). Tale sistemazione è omessa in corrispondenza delle sedi viarie. b) Ristrutturazione con potenziamento di ricettività e attrezzatura Sono interventi di questo tipo quelli che, conservando la destinazione di strutture ricettive alberghiere in base alla L.R. 11/82, prevedono un ampliamento volumetrico al fine di potenziare la ricettività, nonché la
ettive alberghiere in base alla L.R. 11/82, prevedono un ampliamento volumetrico al fine di potenziare la ricettività, nonché la disponibilità di locali di rappresentanza, di riunione, di servizi speciali ed eventualmente di un appartamento per il custode o gestore, qualora questo non sia già esistente (per tale aggiunte si prescrive che la superficie lorda dell’appartamento non sia superiore a 95 mq).
esto non sia già esistente (per tale aggiunte si prescrive che la superficie lorda dell’appartamento non sia superiore a 95 mq). E' consentito di realizzare una maggiorazione della superficie lorda in sottosuolo alle condizioni e nei limiti di cui al precedente punto a), elevabili a 40% nel caso di alberghi esistenti al fine di adeguarne la riqualificazione. Sono ammessi incrementi volumetrici nell’ambito di una quota massima pari al 30%
tenti al fine di adeguarne la riqualificazione. Sono ammessi incrementi volumetrici nell’ambito di una quota massima pari al 30% dell’esistente, con massimo di mc. 800. Gli ampliamenti sono destinabili esclusivamente alla tipologia ricettiva originaria. Nel caso in cui tali interventi comportino un incremento dei posti letto od aumenti volumetrici superiori al 20% dovranno essere assoggettati a concessione edilizia convenzionata.
mento dei posti letto od aumenti volumetrici superiori al 20% dovranno essere assoggettati a concessione edilizia convenzionata. In questi interventi di potenziamento si ammettono peraltro cambiamenti di destinazione d’uso da albergo a residenza turistico-alberghiera e viceversa nella misura massima del 15% della capacità ricettiva totale (intendendosi per capacità ricettiva il numero di posti letto) ottenuta come somma della capacità esistente e di quella risultante in seguito all’ampliamento.
ettiva il numero di posti letto) ottenuta come somma della capacità esistente e di quella risultante in seguito all’ampliamento. Gli interventi di ampliamento di cui sopra possono essere eseguiti in un’unica soluzione oppure attraverso il susseguirsi di più interventi parziali, eseguibili anche in tempi diversi. Gli ampliamenti delle strutture alberghiere dovranno essere coordinati e ispirati alla tipologia degli edifici
in tempi diversi. Gli ampliamenti delle strutture alberghiere dovranno essere coordinati e ispirati alla tipologia degli edifici preesistenti, interpretando nel modo più consono lo spirito architettonico e ambientale dell'organismo nel suo insieme. Per le zone A valgono i limiti di incrementi volumetrici di cui all’art. 22. c) Interventi con creazione di promiscuità 57
*27 Con riferimento all’art. 3 della L.R. 11/1982 che definisce le caratteristiche dell’albergo e della residenza turistico - alberghiera, costituisce promiscuità la presenza di unità abitative dotate di cucina o posto cottura all’interno di un albergo tradizionale. *28 E’ consentita la trasformazione di camere in unità abitative e viceversa nei limiti quantitativi previsti dalla legge regionale 11/1982. *29 Gli interventi con creazione di promiscuità attuati in esercizi alberghieri articolati in corpo
lla legge regionale 11/1982. *29 Gli interventi con creazione di promiscuità attuati in esercizi alberghieri articolati in corpo principale e dipendenze, debbono ubicare le unità ricettive di tipo residenziale nelle dipendenze: possono estenderle eccezionalmente anche al corpo principale solo nel caso e nei limiti in cui la dimensione ammessa non sia utilizzabile per intero nelle dipendenze. *30 Gli interventi che prevedono la creazione di promiscuità si attuano a mezzo di C.E.C.
Art. 40 bis – Realizzazione di strutture ricettive mediante interventi edilizi s
lizzabile per intero nelle dipendenze. *30 Gli interventi che prevedono la creazione di promiscuità si attuano a mezzo di C.E.C. Art. 40 bis – Realizzazione di strutture ricettive mediante interventi edilizi su organismi edilizi esistenti In tutte le zone di piano regolatore in cui il S.U.G. ammette la destinazione ricettiva, ad esclusione delle aree destinate ad attrezzature per le attività collettive e di interesse generale e delle zone “A” di interesse
esclusione delle aree destinate ad attrezzature per le attività collettive e di interesse generale e delle zone “A” di interesse storico ed artistico e di particolare pregio ambientale, sono consentiti interventi edilizi così ripartiti:
- Edifici con volumetria fino a mc. 350 è consentito un incremento del 40%;
- Edifici con volumetria fino a mc. 700 è consentito un incremento del 30% (max 150 mc.);
- Edifici con volumetria superiore a mc. 700 è consentito un incremento del 20% (max. 150 mc.);
ncremento del 30% (max 150 mc.);
- Edifici con volumetria superiore a mc. 700 è consentito un incremento del 20% (max. 150 mc.); finalizzati alla trasformazione dell’organismo edilizio esistente in struttura ricettiva alberghiera (alberghi e R.T.A.). Tali interventi dovranno essere assoggettati a concessione edilizia convenzionata. Sono fatte salve eventuali maggiori percentuali di incremento a tal fine ammesse da altre disposizioni di P.R.G..
convenzionata. Sono fatte salve eventuali maggiori percentuali di incremento a tal fine ammesse da altre disposizioni di P.R.G.. Detta trasformazione potrà essere autorizzata a condizione che la nuova destinazione sia garantita, per un periodo non inferiore a 10 anni, mediante l’imposizione di un vincolo di destinazione d’uso da realizzarsi attraverso un atto pubblico da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Art. 41 - Zone “TN” per insediamenti ricettivi di nuovo impianto
lo di destinazione d’uso da realizzarsi attraverso un atto pubblico da trascriversi alla Conservatoria dei Registri Immobiliari. Relativamente alla destinazione agrituristica si richiamano i disposti della normativa vigente in materia, per tale destinazione l’incremento volumetrico ammesso non potrà superare il 30%. Art. 41 - Zone “TN” per insediamenti ricettivi di nuovo impianto Le zone individuate per accogliere attrezzature ricettive sono riconoscibili in cartografia mediante le sigle “TN”.
ovo impianto Le zone individuate per accogliere attrezzature ricettive sono riconoscibili in cartografia mediante le sigle “TN”. Sono ammesse le funzioni riportate sulle tabelle normative. Sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, a mezzo di titolo abilitativi semplice, gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/1978: gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno
enti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31 della Legge 457/1978: gli interventi di ristrutturazione edilizia potranno comportare incremento fino al 20% del "V" delle preesistenze, se in connessione con l'adeguamento igienico e funzionale delle abitazioni. Nei nuovi insediamenti ricettivi le quote destinate ad attività turistica sono individuate nel Piano Turistico Comunale: Le zone “TN" devono essere attuate mediante S.U.A.: le tabelle allegate forniscono l’indice di
ate nel Piano Turistico Comunale: Le zone “TN" devono essere attuate mediante S.U.A.: le tabelle allegate forniscono l’indice di fabbricabilità territoriale di ciascuna zona “TN” e l’estensione minima degli S.U.A.. Oltre a ciò, i soggetti attuatori dovranno darsi carico di reperire all’interno delle stesse zone “TN” idonei spazi da adibire a strutture e attrezzature di servizio di uso pubblico nella misura di 18 mq per 80 mc di volume realizzabile, nelle proporzioni stabilite dal D.M. 1444 / 1968.
rvizio di uso pubblico nella misura di 18 mq per 80 mc di volume realizzabile, nelle proporzioni stabilite dal D.M. 1444 / 1968. Dovrà essere garantita, in aggiunta ai parcheggi pubblici nelle quantità stabilite dal D.M. 1444/1968, una quota di parcheggi pari a 1 mq ogni 10 mq di “Slu”. All’interno delle zone “TN” è ammessa la realizzazione di strutture di servizio, possibilmente riunendo in un unico blocco il servizio commerciale e sempre nel rispetto del Piano Comunale del Commercio.
vizio, possibilmente riunendo in un unico blocco il servizio commerciale e sempre nel rispetto del Piano Comunale del Commercio. Possono essere destinati a negozio per la vendita al dettaglio mq 0,40 di superficie commerciale di vendita per ogni 100 mc di volume edificabile, concentrati in unico nucleo di servizio. 58
L'obiettivo principale dell'urbanizzazione delle zone "TN" è il riassetto urbanistico e una maggiore caratterizzazione ambientale delle aree. Devono essere previste sistemazioni a verde lungo gli affacci stradali, salvo ciò non risulti in contrasto con gli allineamenti a filo stradale o con la presenza di attività commerciali al piano terra. Nelle zone “TN”, ove si rendesse necessaria la soppressione di alberi di alto fusto, é fatto obbligo di ricomporre il manto vegetale con essenze tipiche dei luoghi.
essaria la soppressione di alberi di alto fusto, é fatto obbligo di ricomporre il manto vegetale con essenze tipiche dei luoghi. La progettazione degli interventi edilizi dovrà darsi carico di un corretto inserimento dei manufatti nell'ambiente. Gli interventi dovranno essere rivolti a definire compiutamente, anche in termini formali, la risoluzione dei problemi di inserimento ambientale delle previsioni edificatorie, definendo i rapporti tra valori edificati e ambiente circostante.
blemi di inserimento ambientale delle previsioni edificatorie, definendo i rapporti tra valori edificati e ambiente circostante. Nelle zone “TN” é compresa anche l’area Sairo, nel momento in cui sarà cessata o trasferita l’attività produttiva ivi esistente. In tale zona l’incremento volumetrico ammesso massimo é del 50% delle preesistenze; l’altezza massima quella esistente . Quando il lotto di intervento é almeno il doppio di quello minimo indicato dalle tabelle, l’indice di
S.U.A. NC, RU
massima quella esistente . Quando il lotto di intervento é almeno il doppio di quello minimo indicato dalle tabelle, l’indice di edificabilità territoriale e l’altezza massima possono essere incrementati del 20%. Parametri Le zone TN1A, TN4A, TN5A, si attuano nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR,RS,RL,DR,RI S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 10.000 Indice territoriale mc/mq 1,20 Altezza massima (H max) ml 16,00 (TN5A: Hmax=22 ml)
S.U.A. NC, RU
.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 10.000 Indice territoriale mc/mq 1,20 Altezza massima (H max) ml 16,00 (TN5A: Hmax=22 ml) Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 La zona TN2A, si attua nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR,RS,RL,DR,RI S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 8.000 Indice territoriale mc/mq 2,00 Altezza massima (H max) ml 16,00
S.U.A. NC, RU
, RR,RS,RL,DR,RI S.U.A. NC, RU Estensione minima S.U.A. mq 8.000 Indice territoriale mc/mq 2,00 Altezza massima (H max) ml 16,00 Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 Le zone TN3A, TN7A, TN1B e Tn2B si attuano nel rispetto dei seguenti parametri: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR,RS,RL,DR,RI S.U.A. NC, RU 59
Estensione minima S.U.A. mq 5.000 Indice territoriale mc/mq 0,60 Altezza massima (H max) ml 6,50 Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 5,00 La zona TN1B può essere attuata anche mediante C.E.C. Per la zona TN6A, sulla quale insistono fabbricati già esistenti, si prescrive un aumento di “V” massimo del 20% delle preesistenze e un’altezza massima di ml 22,00. Essa si attua mediante C.E.C. e nel rispetto
Art. 42 - Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo
aumento di “V” massimo del 20% delle preesistenze e un’altezza massima di ml 22,00. Essa si attua mediante C.E.C. e nel rispetto dei seguenti parametri:
- Distanza dai confini: ml 3,00
- Distanza dai fabbricati: ml 10,00
- Distanza da strade pubbliche: ml 5,00 Art. 42 - Zone “TC” per aziende ricettive all’aria aperta e villaggi albergo Le zone turistiche “TC” si configurano come zone turistiche a carattere speciale, destinate alla rilocalizzazione di campeggi e aziende ricettive all’aria aperta in genere.
zone turistiche a carattere speciale, destinate alla rilocalizzazione di campeggi e aziende ricettive all’aria aperta in genere. Le zone “TC” sono dotate di un indice fondiario pari a 0,15 mc/mq da destinarsi ad attrezzature ricettive all’aria aperta e villaggi albergo, secondo quando normato dalla L.R. 7/1993 e s.m.i. Le strutture ricettive risultanti dovranno avere l’altezza massima di ml 3,50 con un piano fuori terra.
lla L.R. 7/1993 e s.m.i. Le strutture ricettive risultanti dovranno avere l’altezza massima di ml 3,50 con un piano fuori terra. Particolari strutture di servizio di uso pubblico potranno eccezionalmente raggiungere un’altezza massima di ml 4,50. Andrà curato l’inserimento ambientale dei corpi di fabbrica in modo da ottenere un equilibrato rapporto tra costruito e ambiente naturale. E’ consentita inoltre l’installazione di campeggi unitamente alla realizzazione dei manufatti di servizio ad
ambiente naturale. E’ consentita inoltre l’installazione di campeggi unitamente alla realizzazione dei manufatti di servizio ad essi connessi: servizi igienici, mensa, bar, un alloggio per il custode, portineria, impianti sportivi ed ogni altra attrezzatura utile alla loro migliore classificazione ai sensi della L.R. n.11 /1982. Le aree non destinate direttamente ad attrezzature ricettive dovranno essere sistemate a parcheggi, a verde attrezzato e a servizi sportivi.
destinate direttamente ad attrezzature ricettive dovranno essere sistemate a parcheggi, a verde attrezzato e a servizi sportivi. Dovrà essere altresì tenuta nella massima considerazione la salvaguardia dei valori ambientali, paesistici e naturali e posta la massima cura nella conservazione delle alberature esistenti e alla messa a dimora di nuove essenze. Le strutture esistenti nelle aree “TC” alla data di adozione del presente P.R.G., purché non in contrasto con
Art. 43 - Definizioni
di nuove essenze. Le strutture esistenti nelle aree “TC” alla data di adozione del presente P.R.G., purché non in contrasto con le norme vigenti in materia e regolarmente accatastate al N.C.E.U., potranno essere mantenute secondo le attuali destinazioni d’uso. Le cubature relative potranno essere demolite e riaccorpate in base ad una nuova progettazione d’insieme. Il Piano si attua tramite rilascio di titolo abilitativo convenzionato. TITOLO VII° Zone Agricole Art. 43 - Definizioni
Art. 43 - Definizioni
insieme. Il Piano si attua tramite rilascio di titolo abilitativo convenzionato. TITOLO VII° Zone Agricole Art. 43 - Definizioni Le zone agricole individuate all'interno del territorio comunale si suddividono in tre categorie: Zone agricole "EI", per agricoltura intensiva; 60
Zone agricole “ES”, per agricoltura tradizionale; Zone agricole "EE", per attività agro-silvo-pastorali e difesa idrogeologica; Zone agricole di salvaguardia “S” ed “Sa”. Per gli interventi assentibili in ciascuna di queste zone si danno le seguenti definizioni: Fondo rustico: E' l'insieme dei terreni, contigui, condotti dalla stessa persona e ricadenti in zona agricola. 2) Azienda agricola: E' un insieme di fondi rustici, anche non contigui, debitamente coltivati, avente una superficie agraria
a. 2) Azienda agricola: E' un insieme di fondi rustici, anche non contigui, debitamente coltivati, avente una superficie agraria (“Sa”) pari almeno a quella minima stabilita in ogni singola articolazione delle zone agricole. 3) Abitazione connessa alla conduzione agraria del fondo: E' il complesso delle strutture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione del fondo, aventi tipologia rurale e precisamente:
ture murarie destinate alla residenza, finalizzate ad una corretta conduzione del fondo, aventi tipologia rurale e precisamente: a) deve essere collocata in un unico edificio di norma unifamiliare o, al massimo, con non più di tre alloggi; b) deve avere una superficie lorda (comprensiva delle murature) non inferiore a 50 mq e non superiore a mq 200; deve avere una superficie massima destinata a porticati, logge e balconi non superiore a 1/4 della superficie lorda; non può essere costruita su pilotis
e massima destinata a porticati, logge e balconi non superiore a 1/4 della superficie lorda; non può essere costruita su pilotis può essere inserita nella balza naturale del terreno e interrata anche da tre lati purchè i locali abitabili abbiano i requisiti richiesti dalle leggi e regolamenti in materia igienico-sanitaria. La relativa volumetria comporta assorbimento di indice. (Si rimanda per una migliore definizione delle possibilità di intervento alle prescrizioni costituenti
a assorbimento di indice. (Si rimanda per una migliore definizione delle possibilità di intervento alle prescrizioni costituenti elaborazioni del “livello puntuale” del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, come art. 1 delle presenti norme). 4) Annessi rustici E' il complesso di strutture murarie, non destinate alla residenza, pertinenti il fondo rustico ed organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi, stalle, fienili, caposerra,
l fondo rustico ed organicamente ordinate alla sua produttività, quali magazzini agricoli, depositi, stalle, fienili, caposerra, rimesse per mezzi agricoli ed attrezzature simili. Devono essere collocati esclusivamente al piano terreno, seminterrato ed interrato e comunque non essere comunicanti direttamente (attraverso scale, aperture, ecc.) con la residenza, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti.
, ovvero possono essere ubicati allo stesso piano della residenza stessa in edifici contigui ma da essa totalmente indipendenti. Gli annessi rustici devono possedere i seguenti requisiti:
- devono avere un limite massimo di altezza media di m 2,50 netti, fatti salvi gli annessi rustici speciali, normati dal comma 4 bis del presente articolo;
- possono essere dotati di locali per i servizi igienici della superficie non maggiore di 1/20 della superficie lorda;
articolo;
- possono essere dotati di locali per i servizi igienici della superficie non maggiore di 1/20 della superficie lorda;
- devono avere le sole tramezzature occorrenti e strettamente funzionali al loro uso;
- devono avere aperture sufficienti a garantire l'illuminazione e l'areazione ed una porta-apertura tale da garantire l'accesso a mezzi motorizzati. Per gli annessi rustici fuori terra è ammessa -nel rispetto dell’indice di zona e del rapporto di copertura e
mezzi motorizzati. Per gli annessi rustici fuori terra è ammessa -nel rispetto dell’indice di zona e del rapporto di copertura e fatti salvi gli annessi rustici speciali come normati dal comma 4 bis del presente articolo- una superficie massima di copertura pari a: a) mq 120 per aziende aventi una "Sa" fino a mq 5.000; b) mq 180 per aziende aventi una "Sa" fino a mq 10.000; c) mq 220 per aziende aventi una "Sa" oltre mq 18.000. 4 bis) Annessi rustici speciali 61
Sono considerati annessi agricoli speciali quelli organicamente connessi alla conduzione di aziende con esigenze specifiche, dimostrate inequivocabilmente dal piano aziendale, quali: cantine, stalle, frantoi, laboratori di trasformazione, conservazione e confezione dei prodotti agricoli. Per la costruzione degli annessi agricoli speciali è consentito l’utilizzo di un rapporto di copertura aggiuntivo, nel rispetto degli indici e dei parametri di cui alle successive tabelle , di 1/30 della superficie
rto di copertura aggiuntivo, nel rispetto degli indici e dei parametri di cui alle successive tabelle , di 1/30 della superficie dell’intera azienda da realizzare anche sui lotti diversi dal principale, fermo restando che il rapporto di copertura sul lotto principale non può superare 1/20 e che la superficie coperta non può comunque essere maggiore di:
- mq. 200 per aziende aventi una “Sa” fino a mq. 5.000;
- mq. 300 per aziende aventi una “Sa” fino a mq. 10.000;
re maggiore di:
- mq. 200 per aziende aventi una “Sa” fino a mq. 5.000;
- mq. 300 per aziende aventi una “Sa” fino a mq. 10.000;
- mq. 400 per aziende aventi una “Sa” oltre mq. 18.000. L’altezza netta interna ammissibile può essere superiore a ml. 2,50 per rispondere ad esigenze particolari dell’azienda (installazione di macchine o attrezzature, celle frigorifere, mezzi agricoli di altezza elevata) che dovranno essere documentate nel piano aziendale che andrà collegato da disegni illustrativi dei manufatti.
altezza elevata) che dovranno essere documentate nel piano aziendale che andrà collegato da disegni illustrativi dei manufatti. Le finestre non possono avere il davanzale a un’altezza inferiore a 1,65 ml. Dal relativo pavimento. Gli annessi agricoli speciali devono essere separati dagli edifici residenziali cui non possono essere collegati tramite passaggi coperti. La distanza fra i corpi di fabbrica non deve essere al di sotto del doppio dell’altezza del corpo più alto.
te passaggi coperti. La distanza fra i corpi di fabbrica non deve essere al di sotto del doppio dell’altezza del corpo più alto. Le tipologie, le caratteristiche ed i materiali da usare per gli annessi rustici speciali vengono descritte dalla normativa puntuale. 5) Tipologie colturali: Sono gruppi di destinazione validi per accertare l'esistenza e la consistenza di un'azienda agricola, definiti come segue:
rali: Sono gruppi di destinazione validi per accertare l'esistenza e la consistenza di un'azienda agricola, definiti come segue: Gruppo 1^ (colture sia a pien'aria che in serra): colture orto-floricole in genere e da fiore reciso, colture a vivaio e/o piante ornamentali e in vaso, colture ad ortaggi, colture di fronde e verde ornamentale, ogni altro tipo di coltura assimilabile; Gruppo 2^: colture olivicole, colture viticole, frutteto, ogni altro tipo di coltura assimilabile; Gruppo 3^:
Art. 44 - Destinazioni d'uso
tura assimilabile; Gruppo 2^: colture olivicole, colture viticole, frutteto, ogni altro tipo di coltura assimilabile; Gruppo 3^: tutte le varietà forestali per la produzione del legname o di difesa idrogeologica, sia cedue che fustaie. Art. 44 - Destinazioni d'uso La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici nonché parte dei medesimi sono esclusivamente connesse alla conduzione agraria dei fondi. La realizzazione di nuove abitazioni in zone agricole, anche se derivanti da operazioni di recupero del
zione agraria dei fondi. La realizzazione di nuove abitazioni in zone agricole, anche se derivanti da operazioni di recupero del patrimonio edilizio esistente, deve essere accompagnata da un atto unilaterale d’obbligo con cui il richiedente si impegna a garantire il collegamento funzionale tra abitazione e fondo ad essa collegato. Non può essere rilasciata licenza di agibilità o abitabilità per costruzioni o parti di esse che presentino destinazioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia.
Art. 45 - Interventi edilizi in zone agricole: norme generali
o abitabilità per costruzioni o parti di esse che presentino destinazioni diverse da quelle previste dalla concessione edilizia. Costituiscono specifiche destinazioni d'uso quelle in appresso indicate:
- abitazioni connesse alla conduzione agraria del fondo;
- annessi rustici;
- serre;
- volumi tecnici (caldaie, capo serra e simili);
- serbatoi idrici; Art. 45 - Interventi edilizi in zone agricole: norme generali 62
Nuove costruzioni *31 Salvo le specifiche prescrizioni di cui agli articoli successivi, l'edificazione nelle zone agricole deve rispondere alle seguenti norme generali:
- Le nuove edificazioni residenziali devono essere integrate con la struttura territoriale insediativa così come storicamente conformata e conformarsi all’andamento orografico, ai caratteri tipologici e morfologici riconoscibili nel contesto architettonico e ambientale locale.
i all’andamento orografico, ai caratteri tipologici e morfologici riconoscibili nel contesto architettonico e ambientale locale. 2) I nuovi volumi, siano essi nuovi edifici o volumi risultanti da ampliamenti dell’esistente, dovranno essere articolati in parti tali da seguire possibilmente l’andamento del terreno, senza sensibili modifiche alle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno seguire ed interpretare i profili naturali.
li modifiche alle quote preesistenti; le altezze dei vari corpi di fabbrica dovranno seguire ed interpretare i profili naturali. 3) Il rapporto di copertura massimo consentito per gli edifici è di 1/20 della superficie del fondo interessato dall’edificazione; eventuali attrezzature del terreno scoperto che ne alterino la permeabilità dovranno prevedere una adeguata regimazione delle acque bianche. 4) La superficie dell’interrato sottostante un edificio non può eccedere del 40% l’ingombro dell’edificio
e delle acque bianche. 4) La superficie dell’interrato sottostante un edificio non può eccedere del 40% l’ingombro dell’edificio stesso fuori terra, considerato nella sua estensione massima ammissibile in rapporto all’indice di cubatura, comprensiva della superficie di portici e logge. 5) La larghezza interna netta delle intercapedini dei vani interrati o parzialmente interrati non deve essere superiore a cm. 80. In caso di superamento di tale limite, le stesse saranno computate per l’eccedenza nel
rrati non deve essere superiore a cm. 80. In caso di superamento di tale limite, le stesse saranno computate per l’eccedenza nel calcolo del rapporto di copertura o dell’indice di cubatura. 6) Gli spazi esterni di pertinenza degli edifici e dell’azienda non dovranno essere resi impermeabili con pavimentazione di tipo continuo e si dovrà aver cura di garantire la massima permeabilità dei suoli. 7) Nel caso di edifici con copertura a falde, l’inclinazione delle stesse non deve essere superiore ai 25 gradi.
lità dei suoli. 7) Nel caso di edifici con copertura a falde, l’inclinazione delle stesse non deve essere superiore ai 25 gradi. 8) I tracciati viari riportati nelle tavole di P.R.G. sono vincolanti a tutti gli effetti (nei limiti di spostamento entro le fasce di rispetto stradale) e, pertanto, restano ferme tutte le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come prescritto dalle presenti norme.
le) e, pertanto, restano ferme tutte le distanze delle costruzioni dai cigli stradali così come prescritto dalle presenti norme. 9) Ogni entità realizzata sia singola che multipla deve essere raggiungibile con strada, deve essere servita da acquedotto, deve essere collegata con la rete di distribuzione dell’energia elettrica e garantire lo smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti dalla Legge
a e garantire lo smaltimento delle acque nere tramite sistema di depurazione atto a soddisfare i requisiti stabiliti dalla Legge n. 319 del 10/5/1976 e successive modificazioni e/o integrazioni. Interventi sull’esistente In tutte le zone agricole sono consentiti su tutti gli edifici esistenti al momento dell'adozione della presente Variante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con diretto titolo abilitativo.
nzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia con diretto titolo abilitativo. Sono ammessi anche interventi di ristrutturazione edilizia con incrementi volumetrici (assentibili una sola volta), contenuti al massimo entro il 20% del volume esistente con un massimo di 60 mc, per miglioramenti igienici e tecnologici e funzionali, per ogni unità edilizia con attribuzione proporzionale alle singole unità
per miglioramenti igienici e tecnologici e funzionali, per ogni unità edilizia con attribuzione proporzionale alle singole unità immobiliari, oltre agli ampliamenti che utilizzano l’indice di cubatura. E’ altresì ammessa, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la ristrutturazione, la traslazione all’interno del fondo rustico della cubatura esistente e l’eventuale accorpamento dei volumi esistenti, al fine di
a traslazione all’interno del fondo rustico della cubatura esistente e l’eventuale accorpamento dei volumi esistenti, al fine di ricomporre l’edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante, nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze: altezza massima ml. 5,50 (in caso di accorpamento è consentito raggiungere l’altezza massima del fabbricato esistente); distanza dai confini ml. 6,00; distanza dai fabbricati ml. 12,00; distanza dalle strade pubbliche ml 5,00.
abbricato esistente); distanza dai confini ml. 6,00; distanza dai fabbricati ml. 12,00; distanza dalle strade pubbliche ml 5,00. Per le costruzioni esistenti nelle fasce di rispetto delle strade pubbliche, l'ampliamento può essere concesso solo se la costruzione concessa non sopravanzi l'esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto . Nel caso di interventi di ristrutturazione che comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio
ha origine il rispetto . Nel caso di interventi di ristrutturazione che comportino la demolizione e ricostruzione dell’edificio preesistente, se lo stesso sopravanza il limite minimo di ml 3,00 dal ciglio della strada sono consentiti interventi di ristrutturazione e/o ampliamento solo a condizione che vengano eliminati gli elementi costitutivi dell'edificio medesimo posti a distanza inferiore a ml 3,00. La volumetria relativa a questa 63
demolizione può essere recuperata in contiguità ed allineamento con la porzione di fabbricato di cui si prevede il mantenimento. Le caratteristiche dei materiali utilizzati per i rivestimenti degli edifici devono riferirsi a quelle del repertorio della tradizione locale, e per esempio: intonaci a base di calce finiti in arenino, tinteggiature con pittura a base naturale, coperture in tegole alla marsigliese in laterizio rosso, persiane di tipo tradizionale in
eggiature con pittura a base naturale, coperture in tegole alla marsigliese in laterizio rosso, persiane di tipo tradizionale in legno o alluminio verniciato, infissi a telaio e controtelaio in legno, PVC o alluminio verniciato, portoni in legno verniciato, lastricature degli spazi scoperti in pietra a lastre o ciottoli, terra naturale o mattonata; recinzioni con paletti in legno e metallo verniciato ovvero con base in pietra e muratura intonacata.
erra naturale o mattonata; recinzioni con paletti in legno e metallo verniciato ovvero con base in pietra e muratura intonacata. In ogni caso occorre privilegiare i materiali di copertura tradizionali, rivestimento o intonaco, zoccolatura e simili che, nella costruzione sulla quale si interviene, contribuiscono a caratterizzarla; prestare particolare cura al disegno dei principali elementi architettonici; non lasciare a vista sostegni verticali con dimensioni
Art. 46 - Zone agricole “EI” per agricoltura intensiva
stare particolare cura al disegno dei principali elementi architettonici; non lasciare a vista sostegni verticali con dimensioni tali da turbare le caratteristiche architettoniche dell'edilizia tradizionale; attribuire alle recinzioni carattere simbolico oppure allestirle con strutture leggere, occultabili mediante siepi. Art. 46 - Zone agricole “EI” per agricoltura intensiva Attuazione: piano aziendale La zona agricola "EI" si attua a mezzo di Piano Aziendale esteso alla integrale pertinenza di almeno una
azione: piano aziendale La zona agricola "EI" si attua a mezzo di Piano Aziendale esteso alla integrale pertinenza di almeno una Azienda Agricola, così come definita nell'art.43 delle presenti norme. Sono ammessi tutti gli interventi edilizi definiti nell'art.45, nonché tutte le destinazioni d'uso contenute nell’art. 44. Gli indici di fabbricabilità per la residenza sono così definiti:
- mc 0,03/ 1 mq Per aziende agricole del gruppo 1 dell'art.43 con superficie coltivata minima di mq
esidenza sono così definiti:
- mc 0,03/ 1 mq Per aziende agricole del gruppo 1 dell'art.43 con superficie coltivata minima di mq 3.000 di cui mq. 1.500 contigui e aziende agricole del gruppo 2 o miste dell’art. 43 con superficie coltivata minima di mq. 5.000, dei quali almeno mq. 2.000 contigui. Le abitazioni residenziali non potranno avere un ingombro planimetrico superiore a 130 mq., più di due piani fuori terra, con una altezza massima di ml. 6.00. Non sono ammessi sottotetti praticabili, né mansardati.
mq., più di due piani fuori terra, con una altezza massima di ml. 6.00. Non sono ammessi sottotetti praticabili, né mansardati. A tali indici si aggiunge una densità aggiuntiva, pari a 0,03 mc/mq per la costruzione di annessi rustici. Essi possono eseguirsi in presenza di una superficie aziendale minima di mq. 3.000. Interventi assentibili con titolo abilitativo semplice In assenza di Piano Aziendale e per terreni coltivati di ampiezza minore dei minimi sopraindicati sono
tolo abilitativo semplice In assenza di Piano Aziendale e per terreni coltivati di ampiezza minore dei minimi sopraindicati sono ammessi solo annessi rustici interrati con superficie massima, di:
- mq. 25 per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 500 e mq. 2.500;
- rapporto di copertura di 1/100 per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 5.000;
- le superfici suddette si intendono al netto dell’intercapedine di cm. 80 (massimo);
rficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 5.000;
- le superfici suddette si intendono al netto dell’intercapedine di cm. 80 (massimo);
- i suddetti annessi rustici devono avere altezza massima di ml. 2.50 e unica apertura. Possono essere asserviti fondi anche non contigui ma che risultino compresi nella zona agricola "EI" e “ES” all’interno di un raggio massimo di 1.000 ml. dal fondo su cui si intende costruire. E' consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice
su cui si intende costruire. E' consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice qualora vengano realizzate, per più fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o più unità. In tal caso è consentita la realizzazione della costruzione sul confine dei lotti interessati, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita.
lla costruzione sul confine dei lotti interessati, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita. In caso contrario la costruzione deve realizzarsi ad una distanza non inferiore a ml. 6,00 dai confini e ml. 12,00 dalle altre costruzioni. 64
Indice trasferibile Nel caso di trasferimento dell’indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme. Resta inteso che l’indice eventualmente trasferito non è aggiuntivo rispetto all’indice indicato nelle norme di ciascuna zona omogenea. Parametri *32 Nelle zone “EI” i parametri da rispettare sono i seguenti: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI, NC Piano aziendale NC
“EI” i parametri da rispettare sono i seguenti: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI, NC Piano aziendale NC Azienda agricola minima Mq 3.000/5.000 Indice territoriale mc/mq 0,03 + 0,03 Altezza massima (H max) Ml 6,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 1/20 Distanza minima dai confini Ml 6,00* Distanza minima dai fabbricati Ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche Ml 5,00
Art. 47 - Zone agricole “ES” per agricoltura tradizionale
1/20 Distanza minima dai confini Ml 6,00* Distanza minima dai fabbricati Ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche Ml 5,00
- E’ consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati. Art. 47 - Zone agricole “ES” per agricoltura tradizionale Attuazione: piano aziendale La zona agricola "ES" si attua a mezzo di Piano Aziendale ai sensi dell’art. 50 delle presenti norme, esteso
ne: piano aziendale La zona agricola "ES" si attua a mezzo di Piano Aziendale ai sensi dell’art. 50 delle presenti norme, esteso alla integrale pertinenza di almeno una Azienda Agricola, così come definita nell'art.43. Sono ammessi tutti gli interventi edilizi definiti nell'art.45, nonché tutte le destinazioni d'uso contenute nell’art.44. Gli indici di fabbricabilità per la residenza sono così definiti: mc 0,03 / 1 mq
te le destinazioni d'uso contenute nell’art.44. Gli indici di fabbricabilità per la residenza sono così definiti: mc 0,03 / 1 mq Per aziende agricole del gruppo 1, del gruppo 2 o miste dell'art.43 con superficie coltivata minima di mq 5.000 dei quali almeno mq 2.000 contigui. Le abitazioni residenziali non potranno avere un ingombro planimetrico superiore a mq. 130, ne potranno avere più di due piani fuori terra, con un altezza massima di ml 6,00.Non Sono ammessi sottotetti praticabili né mansardati. 65
Interventi assentibili con titolo abilitativo semplice In assenza di Piano Aziendale e per terreni coltivati di ampiezza minore dei minimi sopraindicati sono ammessi rustici interrati con superficie lorda massima, di:
- mq. 25 per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 500 e mq. 2.500;
- rapporto di copertura di 1/100 per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 5.000;
- le superfici suddette si intendono al netto dell’intercapedine di cm. 80 (massimo);
rficie compresa tra mq. 2.501 e mq. 5.000;
- le superfici suddette si intendono al netto dell’intercapedine di cm. 80 (massimo);
- i suddetti annessi rustici devono avere altezza massima di ml. 2.50 e un’unica apertura.
- Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nella zona agricola EI e ES all’interno di un raggio massimo di 1.000 ml. dal lotto su cui si intende costruire. E' consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice
su cui si intende costruire. E' consentito un incremento planimetrico (accorpamento) del 15% del volume ottenibile con l'indice qualora vengano realizzate, per più fondi ed in forma organica e contigua e quindi in aderenza, due o più unità. In tal caso è consentita la realizzazione della costruzione sul confine del lotto interessato, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita.
lla costruzione sul confine del lotto interessato, quando è formalizzato l'accordo fra le parti e sia definita l'area asservita. In caso contrario la costruzione deve realizzarsi ad una distanza non inferiore a ml. 6,00 dai confini e ml. 12,00 dalle altre costruzioni. Indice trasferibile Nel caso di trasferimento dell’indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme.
fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme. Resta inteso che l’indice eventualmente trasferito non è aggiuntivo rispetto all’indice indicato nelle norme di ciascuna zona omogenea. Parametri Nelle zone ES i parametri da rispettare sono i seguenti: Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI, NC Piano aziendale NC Azienda agricola minima mq 5.000 Indice territoriale mc/mq 0,03 Altezza massima (H max) ml 6,00
L, DR, RI, NC
L, DR, RI, NC Piano aziendale NC Azienda agricola minima mq 5.000 Indice territoriale mc/mq 0,03 Altezza massima (H max) ml 6,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 1/20 Distanza minima dai confini ml 6,00* Distanza minima dai fabbricati ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 5,00
- E’ consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati.
Art. 48 - Zone agricole "EE" per attività agro-silvo-pastorali
i confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati. Art. 48 - Zone agricole "EE" per attività agro-silvo-pastorali 66
Sono le zone agricole destinate a bosco, al prato-pascolo, o gerbide in cui è consentita solo la costruzione di annessi rustici a mezzo di concessione edilizia con indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,01 mc/mq e con rapporto di copertura di 1/50. Possono essere asserviti lotti anche non contigui ma che risultino compresi nella stessa zona agricola omogenea, sino al raggiungimento di una volumetria massima complessiva di mc. 600.
risultino compresi nella stessa zona agricola omogenea, sino al raggiungimento di una volumetria massima complessiva di mc. 600. In dette zone nel caso in cui siano interessate da attività olivicole è consentita la realizzazione di annessi rustici interrati con superficie lorda massima, di:
- mq. 25 ed unica apertura, per terreni coltivati di superficie compresa tra mq. 500 e mq. 2.500
- rapporto di copertura di 1/100 per terreni coltivati di superficie superiore ai mq. 2.501;
ie compresa tra mq. 500 e mq. 2.500
- rapporto di copertura di 1/100 per terreni coltivati di superficie superiore ai mq. 2.501;
- Le superfici suddette si intendono al netto dell’intercapedine di cm. 80 (massimo); I suddetti annessi rustici devono avere altezza massima di ml. 2.50. Indice trasferibile Nel caso di trasferimento dell’indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme.
fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme. Resta inteso che l’indice eventualmente trasferito non è aggiuntivo rispetto all’indice indicato nelle norme di ciascuna zona omogenea. Parametri Tipi di intervento ammessi T.A.S. MS, RR, RS, RL, DR, RI, NC Indice fondiario (annessi rustici) mc/mq 0,01 Volume massimo mc 600 Altezza massima (H max) ml 6,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 1/50
Art. 49 - Zone “S” e “Sa”: agricole di salvaguardia
annessi rustici) mc/mq 0,01 Volume massimo mc 600 Altezza massima (H max) ml 6,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 1/50 Distanza minima dai confini ml 6,00* Distanza minima dai fabbricati ml 12,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 5,00
- E’ consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati. Art. 49 - Zone “S” e “Sa”: agricole di salvaguardia
Art. 49 - Zone “S” e “Sa”: agricole di salvaguardia
nte e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati. Art. 49 - Zone “S” e “Sa”: agricole di salvaguardia Negli elaborati grafici di piano sono classificate zona “S” di rispetto ambientale le zone che pur conservando un carattere agricolo e produttivo piuttosto evidente sono dotate pure di notevoli valenze paesistiche ed ambientali. Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la salvaguardia.
dotate pure di notevoli valenze paesistiche ed ambientali. Per tali zone il P.R.G. prescrive la conservazione e la salvaguardia. Per quanto riguarda le aree scoperte, il manto vegetale d’essenze di alto fusto sarà’ conservato ed eventualmente arricchito con specie caratteristiche dell’area. Particolare cura e’ prescritta per la conservazione della coltura dell’olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo.
are cura e’ prescritta per la conservazione della coltura dell’olivo quale elemento rilevante del paesaggio ligure mediterraneo. Saranno conservati, ed eventualmente restaurati, le recinzioni ed i muri di sostegno con l’utilizzo dei materiali già’ in sito o usati prevalentemente nell’area. In dette zone sono ammessi interventi di manutenzione straordinaria, restauro scientifico, consolidamento statico e ristrutturazione finalizzata al riordino o accorpamento di cubature disorganiche e in contrasto con
co, consolidamento statico e ristrutturazione finalizzata al riordino o accorpamento di cubature disorganiche e in contrasto con la tipologia locale, al fine di addivenire ad un manufatto che, anche se parzialmente o totalmente diverso dall’originale, sia rispettoso dell’ambiente e delle caratteristiche architettoniche della zona. Sono inoltre consentiti, per motivi igienico-sanitari, funzionali e per la riqualificazione del fabbricato, incrementi di volume così ripartiti:
sentiti, per motivi igienico-sanitari, funzionali e per la riqualificazione del fabbricato, incrementi di volume così ripartiti:
- Edifici con volumetria fino a 270 mc: è consentito raggiungere la volumetria di 350 mc;
- Edifici con volumetria compresa tra i 271 mc ed i 350 mc, è consentito un incremento volumetrico del 30%; 67
- Edifici con volumetria compresa tra 351 e 700 mc, é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 20% delle preesistenze (max 120 mc);
- Edifici con volumetria superiore a 700 mc : é consentito un incremento volumetrico fino ad un massimo del 5% delle preesistenze (max 75 mc).
- E’ ammesso il recupero di ruderi di fabbricati esistenti sulla base dei seguenti elementi: a) che i resti dei vecchi manufatti siano chiaramente documentati attraverso un rilievo topografico
base dei seguenti elementi: a) che i resti dei vecchi manufatti siano chiaramente documentati attraverso un rilievo topografico asseverato che evidenzi in particolare gli elementi ancora consistenti in elevazione; b) che in base al suddetto rilievo sia determinata la conformazione tipologica e la consistenza volumetrica dell’edificio preesistente. Ciò può avvenire anche con l’ausilio di eventuali altre documentazioni ad integrazione (cartografia storica, fotografie, rilievi catastali ecc.);
anche con l’ausilio di eventuali altre documentazioni ad integrazione (cartografia storica, fotografie, rilievi catastali ecc.);
- che gli immobili presentino connotati tali da evidenziare la sussistenza nell’edificio di caratteri architettonici assimilabili alla nozione di rustico rurale e quindi la presenza di strutture perimetrali in muratura largamente prevalenti, onde consentire la piena definizione della composizione originaria con
strutture perimetrali in muratura largamente prevalenti, onde consentire la piena definizione della composizione originaria con l’esistenza di aperture dimensionate in termini tali da non escludere l’antico, anche se episodico, uso abitativo;
- sia evitata l’apertura di nuovi accessi carrabili, talchè l’imposizione dell’obbligo di reperire i parcheggi corrispondenti alle nuove unità abitative venga a tal fine assicurata, laddove non vi sia un accesso
igo di reperire i parcheggi corrispondenti alle nuove unità abitative venga a tal fine assicurata, laddove non vi sia un accesso carrabile, nel raggio di intorno delle nuove unità e quindi non necessariamente nelle adiacenze delle nuove unità immobiliari;
- la trasformazione a fini residenziali sia degli edifici diruti sia di quelli oggi destinati ad alta funzione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo con cui il soggetto
gi destinati ad alta funzione deve essere accompagnata dalla sottoscrizione di un atto unilaterale d’obbligo con cui il soggetto attuatore si impegna ad assicurare il presidio del fondo di pertinenza, sia mediante coltivazione sia mediante realizzazione di interventi utili a tal fine. E’ consentito l’uso a fini residenziali dell’edificio recuperato solo nel caso in cui venga dimostrato l’adeguamento ai parametri igienico sanitari stabiliti a norma di legge e nel rispetto della presente normativa.
enga dimostrato l’adeguamento ai parametri igienico sanitari stabiliti a norma di legge e nel rispetto della presente normativa. Nella ristrutturazione e ricomposizione edilizia così attuata dovrà essere valutata la possibilità di un recupero tipologico del manufatto. Per le operazioni di recupero dovranno essere impiegati gli stessi materiali e le stesse tecniche costruttive originarie dell’edificio. Si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui sia dimostrato che è esistente alla data di
iginarie dell’edificio. Si ritiene ammissibile la ricostruzione solo nel caso in cui sia dimostrato che è esistente alla data di presentazione del progetto almeno un terzo della struttura muraria ipotizzata preesistente. Sono altresì consentiti interventi di sostituzione di edifici incongrui rispetto all’ambiente e alla tipologia dell’edificato agricolo. In tali casi si può procedere alla demolizione totale dell’edificio preesistente ed al recupero integrale della volumetria.
olo. In tali casi si può procedere alla demolizione totale dell’edificio preesistente ed al recupero integrale della volumetria. E’ ammessa anche, a mezzo di titolo abilitativo convenzionato, la traslazione all’interno del lotto, della cubatura esistente e l’eventuale accorpamento dei volumi esistenti, al fine di ricomporre l’edificato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:
cato in modo coerente con il contesto ambientale circostante e nel rispetto delle seguenti norme sulle distanze e sulle altezze:
- altezza massima: ml 5,50 (in caso di accorpamento è consentito il raggiungimento dell’altezza massima esistente)
- distanza dai confini: ml 6,00 (E’ consentita una distanza dai confini di ml. 1,50 se sussiste assenso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati);
- distanza dai fabbricati: ml 12,00
enso del cofinante e quando sia rispettata comunque la distanza di ml 12,00 tra fabbricati);
- distanza dai fabbricati: ml 12,00 Tali interventi di sostituzione sono assentibili solo previa presentazione di rilievo topografico asseverato dello stato di fatto e previa perizia asseverata da tecnico abilitato che attesti l’esatta consistenza dello stato di fatto. Nelle zone “S” non é ammessa alcuna nuova costruzione, salvo parcheggi privati ex legge 122/1989.
sistenza dello stato di fatto. Nelle zone “S” non é ammessa alcuna nuova costruzione, salvo parcheggi privati ex legge 122/1989. Si definiscono zone “SA” le zone aventi le stesse caratteristiche delle zone “S” (e dove pertanto vige identica normativa), ma individuate dalla Soprintendenza ai BB.AA.AA. come aree di elevato valore paesistico, da tutelare. Indice trasferibile 68
Art. 50 - Il Piano Aziendale di sviluppo agricolo
Nel caso di trasferimento dell’indice di fabbricabilità a favore di altre zone di piano, deve essere sottoscritta la convenzione di cui all’art. 6 delle presenti norme. Art. 50 - Il Piano Aziendale di sviluppo agricolo All’interno del Piano Aziendale dovranno essere elencati gli estremi catastali dei terreni facenti parte del Fondo Rustico, indicando per ciascuno di essi: foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto.
enti parte del Fondo Rustico, indicando per ciascuno di essi: foglio catastale, mappale, superficie, destinazione d’uso in atto. A tale elencazione dovrà seguire una breve relazione tecnico economica nella quale devono essere dettagliatamente descritti i seguenti elementi:
- L’orientamento tecnico - economico che si vuole dare all’azienda, specificando le diverse attività produttive che si intendono avviare e/o confermare (es.: vari tipi di coltura, attività legate alla conservazione
verse attività produttive che si intendono avviare e/o confermare (es.: vari tipi di coltura, attività legate alla conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli, allevamenti ed attività zootecniche in genere), definendo per ciascuna di esse il reddito lordo ipotizzabile (es.: rapporto tra raccolta/produzione e andamento dei prezzi dei prodotti agricoli). 2. La dimensione economica dell’Azienda, che corrisponde all’ammontare del reddito lordo complessivo
zzi dei prodotti agricoli). 2. La dimensione economica dell’Azienda, che corrisponde all’ammontare del reddito lordo complessivo aziendale (ossia alla somma dei valori dei singoli redditi ottenuti moltiplicando il reddito unitario di ciascuna coltivazione o categoria di bestiame, rispettivamente per la relativa superficie ed il relativo numero di capi presenti nell’azienda). In base alla dimensione economica aziendale vanno calcolati i giorni lavoro necessari
ivo numero di capi presenti nell’azienda). In base alla dimensione economica aziendale vanno calcolati i giorni lavoro necessari ad espletare tutte le operazioni indispensabili al conseguimento degli obiettivi economici espressi. Dalla necessità di manodopera, infine, deriva il fabbisogno in termini di spazi abitativi di superficie residenziale. 3. Il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (famigliare o con apporto di manodopera).
di superficie residenziale. 3. Il tipo di conduzione agricola che si intende praticare (famigliare o con apporto di manodopera). 4. La descrizione dei miglioramenti fondiari che si intendono introdurre, in relazione ai sistemi di irrigazione e approvvigionamento di acqua, ai sistemi di coltivazione, al miglioramento delle infrastrutture connesse alla produzione agricola (strade interpoderali, reti elettriche o di altro tipo, fabbricati di servizio,
infrastrutture connesse alla produzione agricola (strade interpoderali, reti elettriche o di altro tipo, fabbricati di servizio, fasce terrazzate), alle sistemazioni delle aree esterne in generale. 5. Una relazione tecnica relativa i fabbricati di servizio alla produzione agricola che si intendono eventualmente costruire, contenente i calcoli tecnici dimostranti che i nuovi volumi previsti rispondono ai parametri quantitativi indicati dal P.R.G., descrizione dei nuovi fabbricati con riferimento alla tecnica
previsti rispondono ai parametri quantitativi indicati dal P.R.G., descrizione dei nuovi fabbricati con riferimento alla tecnica costruttiva ed ai materiali impiegati, elaborati grafici di progetto (piante e sezioni), in scala non inferiore al 100. 6. Planimetria in scala non inferiore al 2000 con indicazione dei lotti facenti parte dell’Azienda, la destinazione agricola di ciascuno di essi, l’ubicazione dei nuovi fabbricati sia residenziali che di servizio, la
ll’Azienda, la destinazione agricola di ciascuno di essi, l’ubicazione dei nuovi fabbricati sia residenziali che di servizio, la rete delle strade interpoderali esistenti e di progetto. Per attività zootecniche dovrà prevedere:
- la rete viaria di accesso ai poderi;
- le infrastrutture e servizi tecnologici previsti
- esauriente relazione tecnica circa le modalità di smaltimento dei rifiuti organici;
- relazione tecnica circa la dotazione di impianti di depurazione;
Art. 51 - Trasformazioni fondiarie
ecnica circa le modalità di smaltimento dei rifiuti organici;
- relazione tecnica circa la dotazione di impianti di depurazione;
- relazione economica sulle caratteristiche strutturali dell’azienda/e;
- relazione sul tipo di occupazione prevista (in relazione al carico di bestiame e alle ore lavorative necessarie). E’ consentita la realizzazione di un alloggio per il custode o proprietario con Superficie lorda massima di mq 120. Art. 51 - Trasformazioni fondiarie 69
Le trasformazioni fondiarie, se finalizzate alla ricostruzione della cultura e alla riqualificazione produttiva e ambientale, sono ammesse in tutti i terreni incolti ricadenti nelle zone agricole (“EI”, "ES", "EE" ed "S") secondo i seguenti criteri:
- sistemazione a terrazze secondo pendenze compatibili con la natura del suolo e risistemazione idrogeologica, inserita nel contesto idrogeologico;
- i muri di sostegno del terreno da costruire in pietra a "faccia vista" secondo la tradizione storica dei
ntesto idrogeologico;
- i muri di sostegno del terreno da costruire in pietra a "faccia vista" secondo la tradizione storica dei luoghi, non potranno avere altezze superiori a m. 3,00. Quest’ultima prescrizione si applica solo per i muri che insistono su strade pubbliche, mentre all’interno delle aziende è possibile realizzare murature anche in calcestruzzo a vista, ottenute con getto magro in casseforme costruite in tavole di abete. L’impasto poco fluido (circa 180 l/mc di acqua) costituito da una
Art. 52 - Costruzione di frantoi per olive
te con getto magro in casseforme costruite in tavole di abete. L’impasto poco fluido (circa 180 l/mc di acqua) costituito da una miscela di inerti in cui sia maggiore la presenza di inerti in granulometria media grossa su quella fine, e sia gettato a strati di altezza variabile tra 16 e 45 cm. All’impasto dovrà essere aggiunto un additivo che riprenda la tonalità della pietra locale. Art. 52 - Costruzione di frantoi per olive
Art. 52 - Costruzione di frantoi per olive
pasto dovrà essere aggiunto un additivo che riprenda la tonalità della pietra locale. Art. 52 - Costruzione di frantoi per olive Nelle zone agricole “EI” ed “ES” é ammessa, in alternativa all’utilizzo del volume edificabile come specificato nelle relative norme di zona, la costruzione di frantoi per olive a concessione singola convenzionata a condizione che:
- l’area di pertinenza abbia una superficie minima di 2.000 mq;
- la superficie utile netta non sia superiore a 500 mq;
one che:
- l’area di pertinenza abbia una superficie minima di 2.000 mq;
- la superficie utile netta non sia superiore a 500 mq;
- l’altezza del fabbricato non superi i 5,50 ml
- le caratteristiche ed i parametri siano conformi a quelli già stabiliti per le zone “EI” ed “ES”;
- i sistemi di lavorazione e di smaltimento dei rifiuti siano compatibili con le norme in materia di inquinamento ed il contesto ambientale;
- la localizzazione sia in zona dotata di opere di urbanizzazione primaria e che non
Art. 53 - Serbatoi idrici
di inquinamento ed il contesto ambientale;
- la localizzazione sia in zona dotata di opere di urbanizzazione primaria e che non costituisca contrasto con il paesaggio agrario. Art. 53 - Serbatoi idrici E' ammessa, previo rilascio di autorizzazione, la realizzazione di serbatoi d'acqua per l'irrigazione del fondo. Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato
igazione del fondo. Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo tra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario, la distanza di detti serbatoi dal confine di proprietà, non può essere inferiore all'altezza della parte di serbatoio emergente dal terreno e comunque mai inferiore a ml 1,00. Resta comunque stabilito che le distanze di detti serbatoi dal perimetro delle omogenee "A", "BS", “BC”,
ai inferiore a ml 1,00. Resta comunque stabilito che le distanze di detti serbatoi dal perimetro delle omogenee "A", "BS", “BC”, “ZR”, “ZRL”, "C", “CR”, “TN”, “TC”, "FV", “Fvs”, “Fic”, FIs” di P.R.G. non devono essere inferiori a m 5,00. L'altezza massima dei serbatoi emergente dal terreno, non deve essere superiore a m 2,50. Di massima i serbatoi devono essere protetti; è obbligatoria la loro copertura sia quando detti manufatti si
Art. 54 - Serre
superiore a m 2,50. Di massima i serbatoi devono essere protetti; è obbligatoria la loro copertura sia quando detti manufatti si trovano a valle di strade carrabili a quota inferiore del sedime stradale, sia in prossimità di aree edificate a carattere residenziale. E' consentita la realizzazione di serbatoi totalmente interrati; anche in questo caso l'opera è soggetta a semplice autorizzazione. Art. 54 - Serre 70
Nelle zone agricole, "ES”,“EI”, purché compatibili con la zonizzazione del Piano Paesistico Regionale, è consentito l'impianto di serre, inteso nei termini di cui all'art. 1 della Legge Regionale 1/6/1976 n^ 17. In tale zona è consentita la realizzazione di serre che formino un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole con strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente con copertura e chiusure laterali abitualmente infisse, con le seguenti norme:
ncorate al suolo o ad altra costruzione esistente con copertura e chiusure laterali abitualmente infisse, con le seguenti norme:
- la superficie coperta non deve superare il 50% dell'area disponibile nelle zone per l’agricoltura intensiva EI ed il 20% nelle zone per agricoltura tradizionale ES. Il caposerra fa parte integrante di detto rapporto di copertura e non deve interessare più del 10% della superficie coperta della serra. L’altezza massima di detto caposerra è di mt 7,00.
tura e non deve interessare più del 10% della superficie coperta della serra. L’altezza massima di detto caposerra è di mt 7,00. 2) l'altezza misurata al colmo della copertura non può essere maggiore di mt.6,00; 3) le distanze minime non possono essere inferiori a mt.6,00 da fabbricati adibiti a civile abitazione, mt3,00 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza compresa fra i mt 7,00 ed i mt 15,00; mt 10,00 dal ciglio di strade pubbliche di larghezza superiore a mt 15,0
iche di larghezza compresa fra i mt 7,00 ed i mt 15,00; mt 10,00 dal ciglio di strade pubbliche di larghezza superiore a mt 15,0 4) i muri di sostegno e di contenimento non possono superare l'altezza di m 3,00 e la differenza tra le quote del terreno sistemate e di quello naturale, antecedente all’intervento, deve essere inferiore a mt. 2,00 ; 5) il progetto deve prevedere la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle
eriore a mt. 2,00 ; 5) il progetto deve prevedere la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto. Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria asservibile per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non è soggetta all'autorizzazione del Sindaco.
Art. 55 - Volumi tecnici
omprese le abitazioni rurali. La sostituzione degli elementi costituenti le serre non è soggetta all'autorizzazione del Sindaco. Art. 55 - Volumi tecnici E' consentita la realizzazione di volumi tecnici (caldaia, bruciatori, attrezzature varie per riscaldamento delle serre) necessari per un incremento dell'attività aziendale, alla condizione che la distanza minima di tali manufatti dalla residenza sia almeno di m 10,00.
remento dell'attività aziendale, alla condizione che la distanza minima di tali manufatti dalla residenza sia almeno di m 10,00. Essi possono essere messi a confine solo quando esiste accordo fra i confinanti che deve essere formalizzato a termini di legge; in caso contrario la distanza minima dei volumi tecnici dai confini di proprietà' non deve essere inferiore a m 6,00. L'altezza massima emergente dal terreno sistemato non deve superare i m 3,00 (esclusi i caposerra, la cui
re inferiore a m 6,00. L'altezza massima emergente dal terreno sistemato non deve superare i m 3,00 (esclusi i caposerra, la cui altezza massima è fissata in mt 7,00) e la superficie coperta non deve essere superiore a mq 10,00 per ogni 1.000 mq di superficie contigua coperta con serre, intese nei termini di cui alla legge regionale n.17/76. La cubatura dei volumi tecnici è sottoposta a semplice autorizzazione edilizia.
nei termini di cui alla legge regionale n.17/76. La cubatura dei volumi tecnici è sottoposta a semplice autorizzazione edilizia. E' ammesso un aumento planimetrico, volumetrico ed altimetrico dei volumi tecnici sopra indicati esclusivamente per fondati motivi derivanti da accertate esigenze aziendali dovute soprattutto al particolare tipo di coltura in atto che richiede necessariamente l'installazione di sofisticati impianti tecnologici; in tal
Art. 56 - Serbatoi deposito carburante
al particolare tipo di coltura in atto che richiede necessariamente l'installazione di sofisticati impianti tecnologici; in tal caso l'opera, soggetta a concessione edilizia, deve essere sottoposta al preventivo parere del Consiglio Comunale. Art. 56 - Serbatoi deposito carburante Di massima i serbatoi necessari per il deposito del carburante per il riscaldamento delle serre devono essere totalmente interrati e sottoposti a semplice autorizzazione.
osito del carburante per il riscaldamento delle serre devono essere totalmente interrati e sottoposti a semplice autorizzazione. E' ammessa la posa di serbatoi emergenti dal terreno sistemato esclusivamente per fondati ed accertati motivi derivanti da una più razionale utilizzazione dell'impianto, da difficoltà per il loro interramento dovute alla particolare natura del terreno, da cause obiettive che rendono particolarmente onerosa l'attività
loro interramento dovute alla particolare natura del terreno, da cause obiettive che rendono particolarmente onerosa l'attività dell'azienda; in questi casi fermo restando l'osservanza delle distanze dai confini di almeno m 3,00, la posa di dette infrastrutture è soggetta a concessione edilizia, previo benestare del locale Comando VV.FF. 71
Art. 57 - Stalle e attrezzature per la zootecnia
Art. 57 - Stalle e attrezzature per la zootecnia La costruzione di stalle e di altri ricoveri per animali nelle zone a pascolo in alternativa a quanto stabilito dalle norme speciali di zona, può essere concessa ai sensi del presente articolo. La superficie della proprietà da asservire potrà essere computata per sommatoria di particelle catastali purché comprese nel raggio di 1.000 metri dal sedime di concentrazione della nuova opera edilizia o
oria di particelle catastali purché comprese nel raggio di 1.000 metri dal sedime di concentrazione della nuova opera edilizia o appartenenti alla stessa zona omogenea. Deve inoltre venire dimostrato che si tratta di aree accessibili ed idonee al pascolo, al taglio del foraggio o di altro mangime naturale. La costruzione potrà essere consentita nei limiti atti al ricovero di 6 capi bovini per ettaro; 4 capi per ettaro di equini; 20 capi per ettaro di ovini e suini.
ntita nei limiti atti al ricovero di 6 capi bovini per ettaro; 4 capi per ettaro di equini; 20 capi per ettaro di ovini e suini. Le costruzioni in oggetto dovranno rispettare la distanza minima di 100 metri dai confini più' prossimi delle zone "A", "BS", “BC”, “ZR”, “ZRL”, "C", “CR”, “TN”, “TC”, "FV", “Fvs”, “Fic”, “FIs”. Per gli allevamenti il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi o lo smaltimento dei liquami.
. Per gli allevamenti il progetto dovrà indicare adeguate misure per la depurazione degli scarichi o lo smaltimento dei liquami. L'approvazione dei progetti edilizi ai sensi del presente articolo è condizionata dalla presentazione di un "piano aziendale" corredato di una adeguata cartografia che contenga tutte le particelle interessate e il loro stato di fatto dell'utilizzazione del suolo. Infine il dimensionamento del carico di bestiame cui si riferiscono gli interventi richiesti.
Art. 58 - Zona “PA” - parco agricolo
atto dell'utilizzazione del suolo. Infine il dimensionamento del carico di bestiame cui si riferiscono gli interventi richiesti. Art. 58 - Zona “PA” - parco agricolo ( STRALCIATO) TITOLO VIII° Aree per attrezzature ed impianti di interesse generale Art. 59 - Zone “FIc” e “FIs” di interesse comune e per l’istruzione Attrezzature pubbliche Le attrezzature pubbliche esistenti al momento dell'adozione del piano e quelle che si confermano o si
ne Attrezzature pubbliche Le attrezzature pubbliche esistenti al momento dell'adozione del piano e quelle che si confermano o si ampliano, nonché quelle di nuovo impianto, sono individuate con apposito segno grafico e con particolare simbologia nelle tavole del presente P.R.G. :
- Le zone di interesse comune sono denominate “FIc”
- Le zone per l'istruzione sono denominate “FIs” Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere altra destinazione d'uso.
ono denominate “FIs” Le aree destinate dal presente piano ad attrezzature pubbliche non potranno avere altra destinazione d'uso. Le aree in oggetto saranno acquisite dal patrimonio comunale o per acquisto o per esproprio o per cessione gratuita da parte dei proprietari o con vincolo a destinazione d'uso pubblico o rimarranno di proprietà degli enti competenti. Le attrezzature per l'istruzione comprendono:
- Asili nido,
- Scuole materne,
- Scuole dell'obbligo. 72
In genere si tratta di impianti plurimi raggruppati in complessi scolastici; le quantità di superficie da destinare a ciascuna classe d'uso di ciascun complesso sono specificate nella tabella degli standard; si assumono per tali zone le prescrizioni e norme generali vigenti in materia. Le attrezzature di interesse comune comprendono:
- Centri culturali, sociali e assistenziali;
- Strutture sanitarie;
- Attrezzature per pubblici servizi.
- Servizi religiosi.
o:
- Centri culturali, sociali e assistenziali;
- Strutture sanitarie;
- Attrezzature per pubblici servizi.
- Servizi religiosi. In particolare, si definiscono attrezzature di interesse comune di tipo religioso:
- Gli immobili destinati al culto;
- Gli immobili destinati all'abitazione dei ministri del culto e del personale di servizio.
- Gli immobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di ospitalità e di ristoro, che non abbiano fini di lucro.
mobili adibiti ad attività educative, culturali, sociali, ricreative, di ospitalità e di ristoro, che non abbiano fini di lucro. Per il dimensionamento e la localizzazione dei servizi religiosi si fa riferimento alla Legge Regionale 24/01/1985 n.4. E' assicurata una dotazione minima di aree pari al 30% di quelle previste obbligatoriamente per le attrezzature di interesse comune. Parametri Nelle zone “FIc” e “Fis” si applicano i seguenti parametri: Indice territoriale mc/mq 2,50 Indice fondiario mc/mq 2,50
Parametri Nelle zone “FIc” e “Fis” si applicano i seguenti parametri: Indice territoriale mc/mq 2,50 Indice fondiario mc/mq 2,50 Incremento di volume mc 30% Altezza massima (H max) ml 12,00 N^ max di piani fuori terra n 4 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq - Distanza minima dai confini ml 4,00 Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 4,00 Per gli impianti e le attrezzature esistenti nonchè per i nuovi impianti é consentito derogare ai parametri di
Art. 60 - Zone “FV” a verde attrezzato
pubbliche ml 4,00 Per gli impianti e le attrezzature esistenti nonchè per i nuovi impianti é consentito derogare ai parametri di cui sopra in relazione alle specifiche esigenze dell’impianto. Prescrizioni particolari Nella zona “FIc5” è prevista la realizzazione di un sottopasso commerciale da realizzarsi attraverso la stipula di una convenzione tra soggetti attuatori e Comune. Art. 60 - Zone “FV” a verde attrezzato
Art. 60 - Zone “FV” a verde attrezzato
da realizzarsi attraverso la stipula di una convenzione tra soggetti attuatori e Comune. Art. 60 - Zone “FV” a verde attrezzato Le zone a verde pubblico sono destinate alla conservazione e alla creazione di parchi e giardini, di aree per attività sportive o gioco per bambini, e zone ludico-ricreative. 73
In tali zone verrà, in particolare, curata la manutenzione ed il ripristino della vegetazione esistente, la messa a dimora di piantagioni conformi alle essenze esistenti nelle aree contermini; i passaggi pedonali e le aree di sosta con attrezzature minime da parco (panchine, spazi, giochi per bimbi) verranno realizzati nel pieno rispetto della vegetazione e dell'ambiente. In tali zone sono consentite piccole costruzioni di servizio pubblico, per attività ludico-ricreative o in
ione e dell'ambiente. In tali zone sono consentite piccole costruzioni di servizio pubblico, per attività ludico-ricreative o in concessione temporanea quali chioschi per bibite, attrezzature di gioco per i bambini secondo volumi e superfici tali da assicurare il servizio previsto con il minimo di cubatura e superficie coperta sufficiente e tali in ogni caso da non superare i seguenti indici per ogni area unitaria:
- Indice territoriale = mc/mq 0,05
- Altezza massima = ml 3,00
Art. 61 - Zone “FVs” destinate ad attrezzature sportive
ni caso da non superare i seguenti indici per ogni area unitaria:
- Indice territoriale = mc/mq 0,05
- Altezza massima = ml 3,00 Art. 61 - Zone “FVs” destinate ad attrezzature sportive Tali zone sono destinate allo sport ed al tempo libero, cioè agli impianti sportivi e ricreativi. Il rapporto massimo di utilizzazione per attrezzature propriamente sportive (tennis, campo di calcio, ecc.) non può superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito a verde. Parametri
riamente sportive (tennis, campo di calcio, ecc.) non può superare l'80%, il restante 20% deve essere adibito a verde. Parametri Nelle zone “FV” si applicano i seguenti parametri: Indice territoriale mc/mq 2,50 Indice fondiario mc/mq 2,50 Altezza massima (H max) ml 10,50 N^ max di piani fuori terra n - Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 50% Distanza minima dai confini ml 4,00 Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 4,00
Art. 62 - Autorimesse da realizzarsi in zone a servizi
mq 50% Distanza minima dai confini ml 4,00 Distanza minima dai fabbricati ml 8,00 Distanza minima dalle strade pubbliche ml 4,00 Art. 62 - Autorimesse da realizzarsi in zone a servizi Nell’ipotesi in cui gli interventi previsti nelle zone a servizi vengano realizzati mediante concessione convenzionata ai sensi dell’art. 28 della Legge urbanistica o dell’art. 13 della Legge Regionale 28/76 è consentita la realizzazione nel sottosuolo di autorimesse interrate che potranno rimanere in regime di
a Legge Regionale 28/76 è consentita la realizzazione nel sottosuolo di autorimesse interrate che potranno rimanere in regime di proprietà privata a condizione che:
- Venga comunque garantita al Comune, nell’ambito della convenzione, l’acquisizione della proprietà dell’area destinata alla realizzazione del servizio (es: verde attrezzato o struttura di interesse comune), nonché la proprietà dei relativi manufatti;
- Dette autorimesse non ostacolino la funzionalità dell’opera pubblica sovrastante.
nonché la proprietà dei relativi manufatti; 2) Dette autorimesse non ostacolino la funzionalità dell’opera pubblica sovrastante. La disposizione di cui sopra non potrà trovare applicazione nelle zone destinate a servizi per l’istruzione, salvo un progetto coordinato. 74
Art. 63 - Zone “P” parcheggi pubblici
Art. 63 - Zone “P” parcheggi pubblici Nelle aree contraddistinte dalla sigla “P”, il P.R.G. prevede due tipi di parcheggio:
- parcheggi a cielo aperto;
- parcheggi in sotterraneo e in struttura. L'uso di tali parcheggi è normato come segue: a) parcheggi pubblici a rotazione per gli utenti pubblici (D.M. 2/4/68); b) parcheggi privati (D.M. 2/4/68 e Legge del 24/3/89 n. 122). Nei confronti dei cigli stradali i manufatti potranno a questi allinearsi fatta salva l’esigenza di non turbare
24/3/89 n. 122). Nei confronti dei cigli stradali i manufatti potranno a questi allinearsi fatta salva l’esigenza di non turbare gli allineamenti edilizi esistenti e di predisporre idonee soluzioni per gli accessi e le uscite, onde non creare turbative nel traffico di transito. I parcheggi in sottosuolo, i cui perimetri possono spingersi fino ai limiti dell’area, devono prevedere: a) copertura in parte realizzata con contenitori di terra di almeno m. 2,00 di spessore in modo tale da
’area, devono prevedere: a) copertura in parte realizzata con contenitori di terra di almeno m. 2,00 di spessore in modo tale da consentire la piantumazione di alberi ad alto fusto; b) copertura in terra di almeno m. 0,60 ove possa essere ricostruito il manto erboso e la vegetazione di basso e medio fusto preesistenti e vasche per il contenimento delle piante ad alto fusto in ragione di uno ogni 100 mq.
zione di basso e medio fusto preesistenti e vasche per il contenimento delle piante ad alto fusto in ragione di uno ogni 100 mq. I parcheggi pubblici in struttura ricavati in soprassuolo devono rispettare dalle costruzioni una distanza pari alla emergenza del manufatto dal suolo, con un minimo di ml 5,00. La copertura di tali strutture dovra’ essere realizzata con una copertura in terra di almeno cm 60 sul quale verrà ricostruito il manto erboso e verrà piantumata vegetazione di basso fusto.
na copertura in terra di almeno cm 60 sul quale verrà ricostruito il manto erboso e verrà piantumata vegetazione di basso fusto. Di norma il P.R.G. non insedia parcheggi sotterranei in zone a verde ad alto fusto; laddove la Civica Amministrazione lo ritenga necessario per il reperimento delle aree per attrezzature pubbliche, ai sensi del D.M. 2/4/68, le piante ad alto fusto esistenti devono essere o ricollocate o sostituite con essenze dello stesso tipo nelle stesse condizioni precedenti l'intervento.
Art. 64 - Zone “FM” per impianti militari e protezione civile
sistenti devono essere o ricollocate o sostituite con essenze dello stesso tipo nelle stesse condizioni precedenti l'intervento. Detti parcheggi possono essere realizzati oltre che nelle aree specifiche individuate dal P.R.G. anche nelle altre aree a standard urbanistici purché in sottosuolo. Art. 64 - Zone “FM” per impianti militari e protezione civile Nelle aree caratterizzate dalla presenza di attrezzature militari, per l'ordine pubblico e per la protezione civile sono consentiti i seguenti interventi:
Art. 65 - Zona “FC” - “FA”: litorale
dalla presenza di attrezzature militari, per l'ordine pubblico e per la protezione civile sono consentiti i seguenti interventi:
- interventi di cui all'art. 31 comma l^ lettere a), b), c), d) della L. 457/1978
- opere di urbanizzazione, infrastrutture, ampliamenti relativi ai suddetti impianti secondo le modalità procedurali stabilite dalle leggi di settore. Art. 65 - Zona “FC” - “FA”: litorale L’utilizzo della fascia costiera distinta negli elaborati del P.R.G. con le sigle “FC”e “FA” disciplinato da
C” - “FA”: litorale L’utilizzo della fascia costiera distinta negli elaborati del P.R.G. con le sigle “FC”e “FA” disciplinato da uno o più S.U.A. che dovranno darsi carico di quanto segue:
- sistemazione idrogeologica dei luoghi con particolare riferimento alle discariche;
- ricomposizione ambientale del rapporto tra territorio e mare, con particolare riferimento alla conservazione, integrazione e sviluppo delle essenze arboree tipiche della macchia mediterranea;
on particolare riferimento alla conservazione, integrazione e sviluppo delle essenze arboree tipiche della macchia mediterranea;
- definizione del perimetro della zona sul fronte mare;
- individuazione di un sistema di accessibilità e stazionamento veicolare in funzione urbana e turistica;
- recupero e riqualificazione del sistema dei percorsi pedonali o loro progettazione in relazione alla maggiore accessibilità, garantendo un sentiero del litorale che consenta una servitù di passaggio per i
azione in relazione alla maggiore accessibilità, garantendo un sentiero del litorale che consenta una servitù di passaggio per i pedoni e realizzi quindi un itinerario che costeggi il mare; 75
- recupero e valorizzazione delle testimonianze naturali dell’ambiente marino;
- progettazione delle opere di difesa, di recupero e di ampliamento degli arenili e delle attività nautiche;
- la localizzazione in integrazione con l’ambiente con attrezzature ricreative e per lo svago e lo sport e la ristorazione (per queste strutture é ammessa, nella sola zona “FC”, la costruzione di una struttura di 500 mc ogni 2000 ml di costa).
- studio dei fondali marini per la loro valorizzazione e tutela.
costruzione di una struttura di 500 mc ogni 2000 ml di costa).
- studio dei fondali marini per la loro valorizzazione e tutela. Norma transitoria a) Prima dell'attuazione dello S.U.A. sono consentiti gli interventi finalizzati alla posa in opera di cabine mobili (per cabine mobili vanno intese quelle che si trovano inserite in uno stabilimento balneare, non rappresentando altro che un elemento funzionale inscindibilmente legato, come parte integrante, ad un
stabilimento balneare, non rappresentando altro che un elemento funzionale inscindibilmente legato, come parte integrante, ad un impianto unitario) e la successiva rimozione di queste se avviene nell'ambito della struttura unitaria- stabilimento balneare e sia inscindibilmente connessa con lo svolgimento di tale attività, non sussiste l'obbligo di concessione edilizia per ogni periodico montaggio e smontaggio dei prefabbricati. Esso va
le attività, non sussiste l'obbligo di concessione edilizia per ogni periodico montaggio e smontaggio dei prefabbricati. Esso va configurato ed inquadrato come intervento di manutenzione straordinaria (assoggettata ad autorizzazione edilizia gratuita). b) E' invece necessaria la concessione edilizia per l'impianto di uno stabilimento balneare del quale è elemento essenziale, la collocazione, il numero ed il tipo delle cabine (anche smontabili) che debbono essere progettate ed approvate a fini edilizi.
la collocazione, il numero ed il tipo delle cabine (anche smontabili) che debbono essere progettate ed approvate a fini edilizi. Peraltro, una volta ottenuto il rilascio della concessione, le cabine prefabbricate, la loro stagionale rimozione-ricollocazione (fermi restando i parametri edilizi che connotano la preesistenza) non assurge ad autonomo rilievo edilizio, configurandosi come semplice manutenzione.
etri edilizi che connotano la preesistenza) non assurge ad autonomo rilievo edilizio, configurandosi come semplice manutenzione. La sostituzione degli elementi costituenti le cabine ed impianti connessi sarà soggetta ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole dell'ufficio tecnico comunale. La sostituzione degli elementi costituenti le cabine ed impianti connessi sarà soggetta ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale.
Art. 66 - Zona portuale “FP”
cabine ed impianti connessi sarà soggetta ad autorizzazione del Sindaco, previo parere favorevole dell’ufficio tecnico comunale. Prima dell’attuazione del S.U.A. sono consentite opere volte alla difesa ed al consolidamento degli arenili e dell’abitato, ed al ripascimento delle spiagge, compresa formazione di barriere, pennelli e frangiflutti. TITOLO IX° Vincoli Art. 66 - Zona portuale “FP” Per quanto riguarda le aree portuali dette zone sono regolate dalla normativa vigente in materia.
Art. 66 - Zona portuale “FP”
i Art. 66 - Zona portuale “FP” Per quanto riguarda le aree portuali dette zone sono regolate dalla normativa vigente in materia. Art. 67 - Zone “IT” per attrezzature tecnologiche Le aree di cui al presente articolo si identificano con gli ambiti territoriali già interessati dalla presenza di impianti a carattere tecnologico pubblici e privati, quali ad esempio zone per lo smaltimento dei rifiuti solidi
lla presenza di impianti a carattere tecnologico pubblici e privati, quali ad esempio zone per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, per la depurazione delle acque, per la sosta e la manutenzione dei mezzi di trasporto pubblico, per il deposito e commercializzazione di gas e liquidi energetici, per impianti di prelievo ed accumulo dell'acqua potabile ecc. . 76
In relazione al carattere particolare delle funzioni in tali aree insediate o insediabili, nonché alla necessità di consentire le operazioni di adeguamento richieste dalle specifiche finalità e tecniche di trattamento, il P.R.G. considera singolarmente ogni singola zona interessata dalla presenza di impianti e servizi definendo, nell'ambito delle tabelle delle prescrizioni di intervento, le modalità di autorizzazione delle trasformazioni
ervizi definendo, nell'ambito delle tabelle delle prescrizioni di intervento, le modalità di autorizzazione delle trasformazioni territoriali assentibili, l'ampiezza degli ambiti minimi di intervento, il rapporto di copertura massimo ammissibile, nonché i valori massimi di altezza dei corpi in elevazione e le quantità percentuali di incremento volumetrico ammesse e stabilite caso per caso, per l'adeguamento dei manufatti esistenti alle salienti esigenze tecnologiche e funzionali.
o ammesse e stabilite caso per caso, per l'adeguamento dei manufatti esistenti alle salienti esigenze tecnologiche e funzionali. Il carattere particolare delle aree e degli impianti considerati nel presente articolo indica, a latere del requisito di pubblica utilità ad essi sotteso, la necessità di postulare per la conservazione o la trasformazione di essi la massima attenzione ai requisiti di sicurezza oggettiva per gli operatori addetti e per gli eventuali utenti, il
zione di essi la massima attenzione ai requisiti di sicurezza oggettiva per gli operatori addetti e per gli eventuali utenti, il corretto collegamento con le strutture viarie di sostegno, commisurato alle caratteristiche dei mezzi d'opera, nonché particolare impegno tecnico ed economico nella configurazione di soluzioni estetiche ed ambientali di adeguato livello. I progetti degli interventi relativi alle zone “IT” saranno conseguentemente valutati, in sede istruttoria
di adeguato livello. I progetti degli interventi relativi alle zone “IT” saranno conseguentemente valutati, in sede istruttoria competente, sotto il triplice profilo della conformità alle limitazioni urbanistica-edliizie stabilite dal P.R.G.,della congruità delle soluzioni proposte (anche in termini di mantenimento di determinati manufatti ed impianti ) con le più generali esigenze di sicurezza e funzionalità degli ambiti urbanistici interessati, ed altresì
anufatti ed impianti ) con le più generali esigenze di sicurezza e funzionalità degli ambiti urbanistici interessati, ed altresì alla congruità delle soluzioni stesse sotto il profilo estetico ed ambientale. In particolare é rimessa alla discrezione della civica Amministrazione la facoltà di stabilire quali strutture ed attività accessorie possano concorrere al completamento o alla integrazione funzionale di ogni singola zona "
quali strutture ed attività accessorie possano concorrere al completamento o alla integrazione funzionale di ogni singola zona " IT ", e quali misure operative debbano essere imposte, ad integrazione del progetto considerato, per il conseguimento dei superiori interessi pubblici complessivamente intesi. ZONA Denominazione Modalità Intervento Indice Fondiario (mc/mq) Increm. Volume (%) Altezza Massima (mt) Distanza Confini (mt) Distanza Fabbricati (mt) IT Depuratore - - - - - - IT1A Discarica Ponticelli
C.E.C. - 50 7,50 5,00 10,00
lume (%) Altezza Massima (mt) Distanza Confini (mt) Distanza Fabbricati (mt) IT Depuratore - - - - - - IT1A Discarica Ponticelli
IT2A Torrente Prino C.E.C. - 50 7,50 5,00 10,00 IT3A Clavi - - - - - - IT1B Monte Calvario
IT2B P.zza della Vittoria C.E.C. - 20 9,50 5,00 10,00 IT2B Via Martiri della Libertà C.E.C. - 30 7,50 5,00 10,00 IT3B Strada Dulbecca
IT1D Mattatoio C.E.C. - 50 7,50 3,00 6,00 IT2D Via Argine Destro C.E.C. - 50 7,50 3,00 6,00
C.E.C. - 50 7,50 3,00 6,00
,00 IT3B Strada Dulbecca
IT1D Mattatoio C.E.C. - 50 7,50 3,00 6,00 IT2D Via Argine Destro C.E.C. - 50 7,50 3,00 6,00 IT3D Via Nazionale C.E.C. - 30 9,50 5,00 10,00 IT4D Via Nazionale C.E.C. 2,00 - 9,50 5,00 10,00 IT5D Regione C.E.C. - 30 6,50 3,00 6,00 77
Art. 68 - Zone “RA” sottoposte a risanamento ambientale
Gattaire IT6D Via Nazionale C.E.C. - 50 9.50 5,00 10,00 IT7D Via nazionale C.E.C. - 50 9,50 5,00 10,00 Per gli impianti e le attrezzature esistenti nonchè per i nuovi impianti é consentito derogare ai parametri di cui sopra in relazione alle specifiche esigenze dell’impianto. Art. 68 - Zone “RA” sottoposte a risanamento ambientale Gli ambiti territoriali contrassegnati come aree sottoposte a piani di risanamento ambientale "RA"
oste a risanamento ambientale Gli ambiti territoriali contrassegnati come aree sottoposte a piani di risanamento ambientale "RA" corrispondono alle parti del territorio comunale già interessate da attività di cava di materiali lapidei, suscettibili di ampliamenti delle attività stesse nel rispetto di oggettive limitazioni delle trasformazioni orografiche ambientalmente e funzionalmente ammissibili. Gli interventi di risanamento ambientale di tali aree, assentibili in conseguenza del completamento delle
onalmente ammissibili. Gli interventi di risanamento ambientale di tali aree, assentibili in conseguenza del completamento delle attività di cava autorizzate, saranno soggetti alla preventiva approvazione di specifici Piani di Risanamento Ambientale, estesi agli interi ambiti perimetrati, volti ad identificare le modalità di ricomposizione ambientale delle aree risultanti dalla cessazione delle attività stesse, in termini di assetto orografico e
tà di ricomposizione ambientale delle aree risultanti dalla cessazione delle attività stesse, in termini di assetto orografico e vegetazionale, nonché di individuazione e dimensionamento delle funzioni sostitutive, compatibili con le caratteristiche di infrastrutturazione conseguibili, e con le limitazioni e prescrizioni dettate dal P.T.C.P. per l'ambito di riferimento. Il Piano di risanamento ambientale previsto dovrà in particolare garantire la messa
te dal P.T.C.P. per l'ambito di riferimento. Il Piano di risanamento ambientale previsto dovrà in particolare garantire la messa in sicurezza del versante collinare, individuare le aree più idonee all’edificazione, in coerenza con le caratteristiche orografiche e vegetazionali dei siti e nel rispetto delle indicazioni del P.T.C.P.. Tali funzioni potranno comprendere, in linea di principio, l'insediamento di attività produttive nel settore
zioni del P.T.C.P.. Tali funzioni potranno comprendere, in linea di principio, l'insediamento di attività produttive nel settore dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura in serra, nei limiti desumibili dalle disposizioni relative alla competente disciplina paesistica, ovvero di attività residenziali e/o turistico/ricettive ed accessorie per gli ambiti contrassegnati da collocazioni topografiche ed ambientali favorevoli e subordinate alla costituzione delle infrastrutture tecniche necessarie.
da collocazioni topografiche ed ambientali favorevoli e subordinate alla costituzione delle infrastrutture tecniche necessarie. In particolare, sul sedime delle cave di cui viene predisposta la chiusura, si prevede il recupero ambientale del sito attraverso le seguenti opere:
- creazione di un sistema di regimazione delle acque superficiali;
- riprofilatura di tutti i settori della cava dove è possibile l’innescarsi di fenomeni di instabilità (frane e/o
superficiali;
- riprofilatura di tutti i settori della cava dove è possibile l’innescarsi di fenomeni di instabilità (frane e/o altri fenomeni erosivi) con angolo di scarpata non superiore a 30 gradi;
- inerbimento delle scarpate e cespugliamento con opere di ingegneria naturalistica, quali coperture di materiale organico fertilizzante, idrosemina, viminate morte;
- inerbimento, rimboschimento e cespugliamento delle zone ai bordi della cava con opere di ingegneria
drosemina, viminate morte;
- inerbimento, rimboschimento e cespugliamento delle zone ai bordi della cava con opere di ingegneria naturalistica, finalizzate alla ricucitura ambientale del sito. Le essenze arboree utilizzate per queste operazioni saranno scelte sulla base di un rigoroso criterio di salvaguardia dell’ambiente naturale e di restauro ecologico. Si intendono sottoposte alla disciplina di tale zona, con riferimento alle funzioni sostitutive (escluse quelle
tauro ecologico. Si intendono sottoposte alla disciplina di tale zona, con riferimento alle funzioni sostitutive (escluse quelle residenziali e turistico-ricettive) tutte le aree comprese tra la S.S. 28 ed il limite a monte della pertinente zona di P.T.C.P. nel tratto compreso tra il bivio di Borgo d’Oneglia e la zona “DAM-3D”, con rapporto di copertura non superiore al 33% ad altezza massima di ml 12,00. Ciascuna zona “Ra”, previa redazione del Piano di Risanamento Ambientale, sarà suddivisa in ambiti
altezza massima di ml 12,00. Ciascuna zona “Ra”, previa redazione del Piano di Risanamento Ambientale, sarà suddivisa in ambiti omogenei la cui attuazione, per le funzioni sottoindicate e parametrate, sarà demandata alla redazione di un apposito S.U.A. Nell’ambito dell’individuazione delle funzioni sostitutive di cui al punto 3 del presente articolo dovranno essere osservati i seguenti parametri: *33 per la realizzazione di edifici destinati all’insediamento di attività produttive, nel settore
servati i seguenti parametri: *33 per la realizzazione di edifici destinati all’insediamento di attività produttive, nel settore dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura in serra: Rapporto copertura Altezza max (m) Distanza confini Distanza edifici (m) Distanza strade (m) 78
(%) (m) 33 12,00 5,00 10,00 10,00* *34 per la realizzazione di edifici con destinazione residenziale: Indice territoriale Mc/mq 0,20 Altezza massima (H max) Ml 9,00 Rapp. di copertura massimo (Rc max) mq/mq 12,5% Distanza minima dai confini Ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati Ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili Ml 5,00 *35 per la realizzazione di edifici con destinazione turistico/ricettive ed accessorie Indice Territoriale mc/mq 0,20 Altezza massima (H max) ml 9,50
Art. 69 - Zone “FCI” - aree cimiteriali
one di edifici con destinazione turistico/ricettive ed accessorie Indice Territoriale mc/mq 0,20 Altezza massima (H max) ml 9,50 Distanza minima dai confini ml 5,00 Distanza minima dai fabbricati ml 10,00 Distanza minima dalle strade pubbliche carrabili ml 10,00 Art. 69 - Zone “FCI” - aree cimiteriali Nelle zone cimiteriali valgono le norme vigenti in materia. Si precisa che la zona di rispetto attorno al cimitero è di 50 metri, salvo altro provvedimento formale della
Art. 70 - Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua
igenti in materia. Si precisa che la zona di rispetto attorno al cimitero è di 50 metri, salvo altro provvedimento formale della competente autorità, in particolare TU Leggi sanitarie n.1265/1934 nonché D.P.R. n.285/1990. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono consentiti ampliamenti dei cimiteri esistenti e delle relative attrezzature ed impianti. Art. 70 - Fasce di rispetto lungo i corsi d’acqua A norma della L.R. 09/1993, nelle more di approvazione dei Piani di Bacino di cui all'art. 26 della stessa, la
o i corsi d’acqua A norma della L.R. 09/1993, nelle more di approvazione dei Piani di Bacino di cui all'art. 26 della stessa, la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici od altri manufatti assimilabili sarà soggetta alla osservanza delle sottoindicate distanze dai corsi d'acqua pubblici, misurate dai confini catastali degli stessi:
- Nell'ambito dei centri edificati, identificati e perimetrati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/1975: a) in presenza di opere di arginatura permanenti... ml.20
i, identificati e perimetrati ai sensi dell'art. 2 della L.R. 04/1975: a) in presenza di opere di arginatura permanenti... ml.20 b) in assenza di opera di arginatura permanenti.... ml.30 2) All'esterno dei centri edificati di cui al precedente punto 1): a) in presenza di opere di arginatura permanenti.. ml.40 b) in assenza di opere di arginatura permanenti.. ml.80 Tali limiti di distanza potranno essere oggetto di deroga, a cura della competente Autorità Provinciale, fino
permanenti.. ml.80 Tali limiti di distanza potranno essere oggetto di deroga, a cura della competente Autorità Provinciale, fino ai limiti di ml. 3,00 e ml. 10,00 rispettivamente all'interno e all’esterno dei centri edificati. 79
Tutti gli interventi volti alla bonifica idraulica del territorio, alla regimentazione dei corsi d'acqua e al rimodellamento degli alvei in funzione di opere connesse alla risoluzione di primarie esigenze a carattere viario, ferroviario, portualistico ed economico-produttivo, dovranno essere sottoposti al giudizio della competente Autorità Regionale per gli opportuni raffronti di coerenza con le pertinenti previsioni formulate nell'ambito dei Piani di Bacino stessi.
Art. 71 - Fasce di rispetto degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione
Regionale per gli opportuni raffronti di coerenza con le pertinenti previsioni formulate nell'ambito dei Piani di Bacino stessi. Art. 71 - Fasce di rispetto degli elettrodotti e delle cabine di trasformazione In sede di costruzione, ricostruzione e/o ampliamento di edifici e manufatti assimilabili, a qualunque uso destinati, dovranno essere osservate le distanze stabilite a norma di legge (vincoli imposti dalle servitù di elettrodotto)
uso destinati, dovranno essere osservate le distanze stabilite a norma di legge (vincoli imposti dalle servitù di elettrodotto) Maggiori distanze, o riduzioni delle distanze come sopra indicate, potranno essere imposte ovvero concesse dalla Amministrazione E.N.E.L. con specifici provvedimenti impositivi od autorizzativi. Gli strumenti urbanistici di attuazione del presente P.R.G., e segnatamente quelli relativi ad aree urbane
ivi od autorizzativi. Gli strumenti urbanistici di attuazione del presente P.R.G., e segnatamente quelli relativi ad aree urbane storiche o di nuovo impianto, nonché ad aree di rilevante interesse ambientale, dovranno darsi carico di prescrivere la sistemazione o risistemazione delle linee elettriche in sottosuolo, nell'ambito di appositi cunicoli predisposti eventualmente anche per altre reti tecnologiche, onde limitare al massimo grado la
nell'ambito di appositi cunicoli predisposti eventualmente anche per altre reti tecnologiche, onde limitare al massimo grado la presenza di cavi e di elementi di sostegno passibili di deturpare le connotazioni estetiche dei luoghi. Gli interventi edilizi finalizzati alla costruzione di cabine di trasformazione elettrica, siano esse inserite in fabbricati destinati precipuamente ad altri usi, ovvero in corpi di fabbrica a se stanti, potranno essere
siano esse inserite in fabbricati destinati precipuamente ad altri usi, ovvero in corpi di fabbrica a se stanti, potranno essere autorizzati anche in deroga alle limitazioni di P.R.G. relative all'obbligo di attuazione mediante S.U.A., nonché delle altre limitazioni di zone relative ai parametri urbanistico-edilizi complessivamente intesi, fatti comunque salvi i prevalenti interessi pubblici connessi alla sicurezza del traffico pedonale e veicolare e alla
te intesi, fatti comunque salvi i prevalenti interessi pubblici connessi alla sicurezza del traffico pedonale e veicolare e alla tutela del patrimonio storico-artistico-ambientale, mediante apposita valutazione dei competenti servizi comunali e della Commissione Edilizia Integrata. La costruzione delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica potrà essere altresì ammessa nel sottosuolo e nell’ambito dei distacchi prescritti da confini fabbricati ed infrastrutture tecniche diverse, a
ltresì ammessa nel sottosuolo e nell’ambito dei distacchi prescritti da confini fabbricati ed infrastrutture tecniche diverse, a condizione che ne sia verificata la compatibilità con gli interessi pubblici e/o privati connessi ai distacchi stessi. Nel caso di costruzione di cabine di trasformazione dell’energia elettrica in corpi di fabbrica a se stanti le porzioni di fabbricato emergenti dal terreno naturale o sistemato dovranno distare non meno di ml 5,00 dai
Art. 72 - Aree demaniali
bbrica a se stanti le porzioni di fabbricato emergenti dal terreno naturale o sistemato dovranno distare non meno di ml 5,00 dai cigli stradali e non meno di ml 10,00 dai fabbricati viciniori. Art. 72 - Aree demaniali Le aree appartenenti sia al Demanio che al patrimonio indisponibile dello Stato sono assoggettate alle destinazioni del P.R.G. solo a seguito della loro sdemanializzazione e del loro passaggio al patrimonio disponibile.
Art. 73 - Barriere architettoniche
ettate alle destinazioni del P.R.G. solo a seguito della loro sdemanializzazione e del loro passaggio al patrimonio disponibile. Fino ad allora esse possono essere utilizzate soltanto per i fini istituzionali dell'Amministrazione secondo le leggi che li riguardano, tenuto conto dell'opportunità di non pregiudicare il definitivo assetto del territorio. Art. 73 - Barriere architettoniche Nelle sistemazioni e nelle costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico devono
rriere architettoniche Nelle sistemazioni e nelle costruzioni degli spazi ed edifici pubblici o destinati ad uso pubblico devono essere osservate le disposizioni del D.P.R. 27/4/1978 nonché, per le altre costruzioni, le disposizioni sia della legge 9/1/1989 n.13 e successive modifiche ed integrazioni e del relativo regolamento, sia della Legge regionale 12/6/1989 n.15. 80
Art. 74 - Salvaguardia delle risorse idriche
Art. 74 - Salvaguardia delle risorse idriche I punti di presa dell’acqua potabile, dovunque localizzati sul territorio comunale, devono essere fatti oggetto di salvaguardia, unitamente alla loro area di rispetto, così come stabilito dal D.P.R. 236/1988 e s.m.i. Nel caso si rilevi l’esistenza di pozzi di prelievo di acqua potabile in zone già classificate dal P.R.G. come aree produttive, la progettazione degli interventi dovrà tenere conto di tali preesistenze, salvaguardandone la corretta funzionalità.
roduttive, la progettazione degli interventi dovrà tenere conto di tali preesistenze, salvaguardandone la corretta funzionalità. …..§…. 81
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