Regolamento Edilizio Comunale - Comune di Muggiò
Comune di Muggiò · Monza e della Brianza, Lombardia
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361 sezioni del documento
SVILUPPO DEL TERRITORIO
1 Settore SVILUPPO DEL TERRITORIO www.comune.muggio.mi.it Assessorato all’Edilizia Privata Regolamento Edilizio Comunale Il Sindaco Dott. Carlo Fossati L’Assessore all’Edilizia Privata Ing. Maria Rosa Corigliano Il Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio arch. Alberto Gnoni Adozione con deliberazione di C.C. n. 51 del 28.11.2008 Esame osservazioni ed approvazione definitiva con deliberazione di C.C. n. 2 del 26.02.2009
Titolo I - NORME PROCEDURALI
razione di C.C. n. 51 del 28.11.2008 Esame osservazioni ed approvazione definitiva con deliberazione di C.C. n. 2 del 26.02.2009
2 INDICE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO art. 1 - Ambito di applicazione e principi pag. 5 Titolo I - NORME PROCEDURALI CAPO I PROVVEDIMENTI ABILITATIVI: CONTENUTI E ALLEGATI ALLE ISTANZE art. 2 - Permesso di costruire e denuncia inizio attività pag. 5 art. 3 - Autorizzazione paesaggistica pag. 8 art. 4 - Piani attuativi pag. 9 art. 5 - Certificato di agibilità pag. 9
CAPO II
ità pag. 5 art. 3 - Autorizzazione paesaggistica pag. 8 art. 4 - Piani attuativi pag. 9 art. 5 - Certificato di agibilità pag. 9 art. 6 - Provvedimenti abilitativi per interventi diversi pag. 10 art. 7 - Parere preventivo pag. 10 art. 8 - Comunicazioni pag. 10 CAPO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO art. 9- Il procedimento amministrativo per le attività dello sportello unico per l’edilizia pag. 11 art. 10 - Autocertificazione ed asseverazione pag. 11 CAPO III VIGILANZA E SANZIONI
CAPO III
dello sportello unico per l’edilizia pag. 11 art. 10 - Autocertificazione ed asseverazione pag. 11 CAPO III VIGILANZA E SANZIONI art. 11 - Vigilanza e verifiche tecniche pag. 12 art. 12 - Sanzioni pag. 12 Titolo II - LA COMMISSIONE EDILIZIA CAPO I COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI art. 13– Composizione pag. 13 art. 14– Nomina e durata del mandato pag. 13 art. 15– Incompatibilità pag. 14 art. 16 - Conflitto d’interessi pag. 14 art. 17- Casi di decadenza dei commissari pag. 14
CAPO II
g. 13 art. 15– Incompatibilità pag. 14 art. 16 - Conflitto d’interessi pag. 14 art. 17- Casi di decadenza dei commissari pag. 14 art. 18- Attribuzioni della Commissione pag. 14 CAPO II FUNZIONAMENTO art. 19– Convocazione pag. 15 art. 20- Validità e verbalizzazione delle sedute pag. 15 art. 21- Riservatezza delle sedute pag. 16 art. 22- Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali pag. 16
Titolo III – DISCIPLINA DEL VERDE
3 Titolo III – DISCIPLINA DEL VERDE art. 23- Ambito di applicazione e norme generali pag. 17 art. 24 – Rimozione di specie arboree pag. 18 art. 25- Progettazione pag. 18 Titolo IV – AMBIENTE URBANO: SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I SPAZI PUBBLICI art. 26 – Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico pag. 20 art. 27 – Insegne e mezzi pubblicitari pag. 20 art. 28 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole pag. 21 art. 29 – Spazi porticati e gallerie aperti al pubblico pag. 21
CAPO II
pag. 20 art. 28 – Chioschi, cabine telefoniche, edicole pag. 21 art. 29 – Spazi porticati e gallerie aperti al pubblico pag. 21 art. 30 – Occupazione degli spazi pubblici pag. 21 art. 31 – Disciplina d’uso del sottosuolo pag. 21 art. 32 - Toponomastica e segnaletica pag. 22 art. 33 – Numeri civici pag. 22 CAPO II SPAZI PRIVATI art. 34 – Accessi e passi carrabili pag. 22 art. 35 – Allacciamento alle reti pag. 23 art. 36 – Recinzioni pag. 23 art. 37 – Spazi inedificati pag. 24
ssi carrabili pag. 22 art. 35 – Allacciamento alle reti pag. 23 art. 36 – Recinzioni pag. 23 art. 37 – Spazi inedificati pag. 24 art. 38 – Decoro delle costruzioni pag. 24 art. 39 – Sporgenze e aggetti pag. 24 art. 40 – Salubrità dei terreni edificabili pag. 25 art. 41 – Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura pag. 25 art. 42 – Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag. 25 art. 43 - Manufatti accessori alle costruzioni pag. 26
Titolo V - EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI
25 art. 42 – Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni pag. 25 art. 43 - Manufatti accessori alle costruzioni pag. 26 art. 44 – Opere con carattere di permanenza temporanea pag. 27 art. 44 bis Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto pag. 27 Titolo V - EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI CAPO I PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO art. 45 - Orientamento dell’edificio pag. 28 art. 46 - Protezione dal sole pag. 28
CAPO I
CAPO I PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO art. 45 - Orientamento dell’edificio pag. 28 art. 46 - Protezione dal sole pag. 28 art. 47 - Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi pag. 29 art. 48 - Isolamento termico dell’involucro di edifici esistenti pag. 30 art. 49 - Prestazioni dei serramenti pag. 31 art. 50 - Contenimento delle dispersioni pag. 31 art. 51 - Materiali ecosostenibili pag. 32 art. 52 - Inerzia termica dell’involucro pag. 32 art. 53 - Isolamento acustico pag. 32
CAPO II
4 art. 54 - Tetti verdi pag. 32 art. 55 - Illuminazione naturale pag. 33 art. 56 - Ventilazione naturale pag. 33 art. 57 - Ventilazione meccanica controllata pag. 33 art. 58 - Certificazione energetica pag. 34 CAPO II EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI art. 59 - Sistemi di produzione calore ad alto rendimento pag. 35 art. 60 - Impianti centralizzati di produzione calore pag. 36 art. 61 - Regolazione locale della temperatura dell’aria pag. 36 art. 62 - Sistemi a bassa temperatura pag. 37
CAPO II
ne calore pag. 36 art. 61 - Regolazione locale della temperatura dell’aria pag. 36 art. 62 - Sistemi a bassa temperatura pag. 37 art. 63 - Contabilizzazione energetica pag. 37 art. 64 - Efficienza degli impianti elettrici pag. 37 art. 65 - Inquinamento luminoso pag. 38 art. 66 - Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz) pag. 38 art. 67 - Impianti di climatizzazione estiva pag. 38 CAPO II FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI art. 68 - Impianti solari termici pag. 39
CAPO II
67 - Impianti di climatizzazione estiva pag. 38 CAPO II FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI art. 68 - Impianti solari termici pag. 39 art. 69 - Impianti solari fotovoltaici pag. 40 art. 70 - Sistemi solari passivi pag. 40 CAPO III SOSTENIILITÀ AMBIENTALE art. 71 - Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile pag. 41 art. 72 - Riduzione del consumo di acqua potabile pag. 41 art. 73 - Recupero acque piovane pag. 41 art. 74 - Riduzione effetto gas Radon pag. 42 Titolo VI - DISCIPLINA DEL CANTIERE
Titolo VI - DISCIPLINA DEL CANTIERE
g. 41 art. 73 - Recupero acque piovane pag. 41 art. 74 - Riduzione effetto gas Radon pag. 42 Titolo VI - DISCIPLINA DEL CANTIERE art. 75 – Richiesta e consegna dei punti fissi pag. 43 art. 76 – Disciplina e sicurezza del cantiere pag. 43 art. 77 – Misure per i cantieri e le opere comportanti occupazione del suolo pubblico pag. 44 art. 78 – Scavi, demolizioni, conferimento dei materiali di risulta pag. 44 art. 79 – Rinvenimenti pag. 44 Titolo VII - NORME FINALI
Titolo VII - NORME FINALI
78 – Scavi, demolizioni, conferimento dei materiali di risulta pag. 44 art. 79 – Rinvenimenti pag. 44 Titolo VII - NORME FINALI art. 80 - Modifiche al regolamento edilizio. pag. 45 art. 81 - Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. pag. 45 art. 82 - Deroghe pag. 45 Allegato A – CHECK LIST pag. 48 Allegato B – MODULO RACCOLTA DATI pag. 51
Articolo 1
5 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Articolo 1 Ambito di applicazione e principi
- Il presente Regolamento edilizio disciplina l’uso del suolo e l’attività edilizia sul territorio comunale secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
- L’attività edilizia sul territorio oltre che dalle disposizioni del presente Regolamento è disciplinata dagli strumenti urbanistici comunali e consortili, dagli altri regolamenti, dalle leggi della Regione Lombardia e dello Stato Italiano.
trumenti urbanistici comunali e consortili, dagli altri regolamenti, dalle leggi della Regione Lombardia e dello Stato Italiano. 3. Il presente Regolamento si ispira a criteri di semplificazione, chiarezza e certezza del diritto. Al fine di evitare la sovrapposizione di norme si rinvia alle disposizioni di legge regionali e nazionali nel tempo vigenti, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento.
Articolo 2
ge regionali e nazionali nel tempo vigenti, nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti e dei principi dell’ordinamento. 4. In caso di emanazione di nuove norme, le stesse prevalgono su quelle del Regolamento edilizio, ove contrastanti, e si intendono immediatamente applicate. TITOLO I NORME PROCEDURALI CAPO I PROVVEDIMENTI ABILITATIVI EDILIZI: CONTENUTI E ALLEGATI ALLE ISTANZE Articolo 2 Permesso di costruire, denuncia inizio attività
Articolo 2
PROVVEDIMENTI ABILITATIVI EDILIZI: CONTENUTI E ALLEGATI ALLE ISTANZE Articolo 2 Permesso di costruire, denuncia inizio attività
- La domanda di permesso di costruire, ovvero la denuncia di inizio attività (D.I.A.), devono essere formulate utilizzando preferibilmente i moduli appositamente predisposti dagli uffici comunali e sottoscritte dal soggetto legittimato alla presentazione e dal progettista, e devono contenere tutti i seguenti elementi:
nali e sottoscritte dal soggetto legittimato alla presentazione e dal progettista, e devono contenere tutti i seguenti elementi: a) generalità del richiedente e, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio), le generalità della persona fisica che lo rappresenta o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) copia fotostatica del documento di identità del richiedente;
atuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda; b) copia fotostatica del documento di identità del richiedente; c) generalità del progettista e del direttore dei lavori, con indicazione dell’Ordine o del Collegio professionale di appartenenza e del recapito a cui indirizzare ogni eventuale comunicazione; d) copia del codice fiscale del richiedente e del progettista; e) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione:
l richiedente e del progettista; e) ubicazione ed estremi catastali dell’immobile oggetto dell’intervento con la specificazione: • della zona urbanistica in cui l’immobile oggetto dell’intervento insiste; • di eventuali vincoli ambientali, monumentali, o di altra natura (idrogeologico, sismico, cimiteriale, di arretramento stradale, di rispetto del Canale Villoresi, dei pozzi di acqua
6 potabile, di elettrodotto, di metanodotto, derivanti da servitù, gravami o pratiche edilizie precedenti, e così via), che gravano sull’immobile oggetto dell’intervento; f) descrizione sommaria dell’intervento, con la definizione dello stesso ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia; g) data di presentazione della domanda nonché sottoscrizione del richiedente e del progettista; h) recapito al quale indirizzare, gli atti amministrativi inerenti il procedimento;
scrizione del richiedente e del progettista; h) recapito al quale indirizzare, gli atti amministrativi inerenti il procedimento; i) elenco dettagliato dei documenti e degli elaborati allegati; j) relazione di calcolo attestante la rispondenza alle prescrizioni in materia di contenimento del consumo energetico degli edifici, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato B Delibera regionale n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007 in forma cartacea e digitale;
to B Delibera regionale n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007 in forma cartacea e digitale; k) Documentazione eventualmente disposta con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale coerentemente con la normativa vigente. 2. Il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di costruire o di D.I.A attribuisce ad un Soggetto certificatore
o, contestualmente alla presentazione della domanda di permesso di costruire o di D.I.A attribuisce ad un Soggetto certificatore l’incarico di compilare l’attestato di certificazione energetica e comunica il nominativo all’ Ufficio Tecnico utilizzando la apposita modulistica. Nel caso di varianti al titolo abilitativo che alterino le prestazioni energetiche dell’edificio, il proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla
proprietario dell’edificio o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, in forma cartacea e in forma digitale, unitamente alla denuncia di inizio attività, la relazione di cui al punto j) aggiornata secondo le varianti introdotte. 3. L’istanza dovrà essere accompagnata dai seguenti elaborati : a) relazione tecnica illustrativa; b) planimetrie di progetto in scala adeguata riportante rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall’edificazione e delle opere in
nte rilievo planivolumetrico quotato, illustrativo dello stato di fatto dei lotti interessati dall’edificazione e delle opere in progetto comprensivo dell’ingombro degli edifici da realizzare, delle strade limitrofe, dei fabbricati circostanti con le relative altezze, delle distanze dai confini e dai fabbricati, delle consistenze arboree presenti, delle urbanizzazioni esistenti, corredate dai calcoli dimostrativi del volume, o della slp, e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG ;
tenti, corredate dai calcoli dimostrativi del volume, o della slp, e la verifica della rispondenza agli indici edilizi del PRG ; c) piante relative a tutti i piani compreso quello di copertura debitamente quotate e con l’indicazione delle destinazioni d'uso dei locali, dei rapporti aeroilluminanti, degli ingombri degli apparecchi sanitari, della dislocazione dei pluviali e degli scarichi, delle canne fumarie, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate
dei pluviali e degli scarichi, delle canne fumarie, delle aree coperte e scoperte e relativa destinazione, delle aree destinate a parcheggio e dei relativi accessi; d) almeno una sezione quotata preferibilmente con rappresentazione del vano scala, ove esistente; e) elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato di progetto (per interventi su edifici esistenti) in scala adeguata, sui quali devono essere riportati con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere;
stenti) in scala adeguata, sui quali devono essere riportati con colore giallo le demolizioni e con colore rosso le nuove opere; f) prospetti con indicazione dei materiali e delle finiture di cui almeno uno colorato; g) particolari costruttivi; h) schema delle reti impiantistiche esistenti e in progetto nell’area interessata dall’intervento; i) documentazione fotografica dello stato di fatto; j) autocertificazione concernente il titolo di legittimazione alla richiesta del permesso di
e fotografica dello stato di fatto; j) autocertificazione concernente il titolo di legittimazione alla richiesta del permesso di costruire, ovvero alla presentazione della D.I.A.; k) estratto di mappa catastale con evidenziato l'immobile;
7 l) estratto della tavola di azzonamento del PRG con individuazione dell’area interessata dall’intervento; m) autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale, ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali; n) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle
valutazioni tecnico-discrezionali; n) dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie (in caso di D.I.A.); o) indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori; p) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le
cui si intende affidare i lavori; p) dichiarazione impegnativa di assunzione di responsabilità in ordine al rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie del Regolamento d'Igiene; q) dichiarazione del professionista abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del capo III della parte II del D.P.R. 380/2001 in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche; r) relazione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle
ramento delle barriere architettoniche; r) relazione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche; s) attestazione del versamento dei diritti sanitari dovuti alla ASL territorialmente competente, in caso di necessità del relativo parere; t) attestazione del versamento dei diritti di segreteria da effettuare c/o la tesoreria comunale; u) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’epoca di realizzazione
da effettuare c/o la tesoreria comunale; u) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante l’epoca di realizzazione dell’intervento (in caso di domanda di permesso in sanatoria); v) modello debitamente compilato per la determinazione del costo di costruzione corredato dalla pianta quotata di tutti i piani dell’edificio ai fini della verifica delle superfici (per la destinazione d’uso residenziale); w) computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione (per
fici (per la destinazione d’uso residenziale); w) computo metrico estimativo per la determinazione del costo di costruzione (per interventi di ristrutturazione e per le destinazioni d’uso diverse dalla residenziale e dalla produttiva); x) modello ISTAT/AE compilato e sottoscritto; y) scheda allegata allo studio del Colore debitamente compilata (per gli edifici ricadenti nelle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore);
lle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore); z) progetto degli impianti per l’installazione, la trasformazione o l’ampliamento degli stessi; aa) assunzione di impegno per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione eventualmente carenti; bb) documentazione riguardante l’esame paesistico del progetto (se dovuta ai sensi delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale
tico del progetto (se dovuta ai sensi delle Norme di Attuazione del P.T.P.R. approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 43749/2001) come indicato nelle linee guida di cui alla deliberazione di G.R. 8/11/2002, n. 7/11045; cc) relazione geologica e/o geotecnica, ove prevista ai sensi del D.M. 11.03.1988; dd) documentazione riguardante la tutela dall’inquinamento acustico (se dovuta ai sensi della L.447/1995);
del D.M. 11.03.1988; dd) documentazione riguardante la tutela dall’inquinamento acustico (se dovuta ai sensi della L.447/1995); ee) copia dell'autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici, se dovuta, in caso di immobile assoggettato a vincolo storico, artistico, archeologico; ff) copia dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 151, del D. Lgs. 29/10/1999, n. 490 in caso di immobile assoggettato a vincolo storico-ambientale;
saggistica ai sensi dell'art. 151, del D. Lgs. 29/10/1999, n. 490 in caso di immobile assoggettato a vincolo storico-ambientale; gg) parere di conformità dell’intervento rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione di non assoggettamento dell’intervento a tale adempimento;
8 hh) dichiarazione attestante che il lotto edificabile utilizzato per il computo della capacità edificatoria dell’area non è stato computato per precedenti edificazioni; ii) Check List contenente le nuove disposizioni in tema di efficienza energetica e uso delle fonti energetiche rinnovabili redatta secondo l’Allegato A del presente Regolamento; jj) planimetria delle coperture con indicata la posizione dei collettori solari termici e di quelli fotovoltaici, ove previsti, e relativi vani tecnici;
perture con indicata la posizione dei collettori solari termici e di quelli fotovoltaici, ove previsti, e relativi vani tecnici; kk) elaborati grafici progettuali in cui vengono evidenziate le soluzioni adottate ai fini della prevenzione del rischio di caduta dall’alto, redatti in conformità all’articolo 3.2.11 del R.L.I.; Sono fatti salvi gli elaborati prescritti da norme speciali o da leggi di settore. E’ facoltà del richiedente e del progettista la valutazione in merito alla necessità di produrre ed
ciali o da leggi di settore. E’ facoltà del richiedente e del progettista la valutazione in merito alla necessità di produrre ed allegare la documentazione sopraindicata in relazione alla tipologia di intervento edilizio. 4. Tutti gli elaborati devono essere piegati in formato UNI A4 (cm 21 x 29,7) e devono contenere, in testata, l’indicazione del tipo di intervento, la scala di rappresentazione, l’oggetto della rappresentazione, le generalità e la firma dell’avente titolo e del progettista.
, la scala di rappresentazione, l’oggetto della rappresentazione, le generalità e la firma dell’avente titolo e del progettista. Il progetto deve essere redatto possibilmente in formato UNI. Tutti gli interventi proposti devono illustrare o rappresentare, mediante rappresentazione grafica o fotografica, l’intervento nel contesto in cui si colloca, per un’adeguata estensione dell’area. Per gli interventi in progetto aventi forte impatto, per dimensioni proprie o particolari
per un’adeguata estensione dell’area. Per gli interventi in progetto aventi forte impatto, per dimensioni proprie o particolari caratteristiche del contesto in cui si collocano, si richiede simulazione degli stessi inseriti nel contesto esistente. Gli elaborati progettuali devono rappresentare in modo chiaro e inequivocabile tutti gli elementi indispensabili alla corretta definizione dell’intervento e alla verifica della sua
do chiaro e inequivocabile tutti gli elementi indispensabili alla corretta definizione dell’intervento e alla verifica della sua conformità alle norme di legge e regolamentari e agli strumenti urbanistici. Gli elaborati devono comprendere, pertanto, tutte le quote e i calcoli dimostrativi a tale scopo necessari. Nel caso vi sia discordanza tra la quota numerica e la misura grafica, si fa riferimento alla quota numerica. La mancanza di uno o più degli elementi necessari alla completezza della documentazione,
Articolo 3
si fa riferimento alla quota numerica. La mancanza di uno o più degli elementi necessari alla completezza della documentazione, indicati dal presente articolo, può costituire presupposto per l’emissione dell’ordine di non effettuare l’intervento. Articolo 3 Autorizzazione paesaggistica
- In zone vincolate ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, prima di intraprendere l’attività edilizia deve essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica. La richiesta di
e 1999, n. 490, prima di intraprendere l’attività edilizia deve essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica. La richiesta di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata allo sportello unico per l’edilizia prima o contestualmente alla domanda di permesso di costruire. Nel caso di interventi da subordinare a denuncia di inizio attività in ambito vincolato valgono i disposti dell’art. 23, comma 3 del D.P.R. 380/2001.
i da subordinare a denuncia di inizio attività in ambito vincolato valgono i disposti dell’art. 23, comma 3 del D.P.R. 380/2001. 2. L’istanza deve contenere, oltre gli elementi elencati all’art. 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e i), quanto di seguito indicato: specificazione della natura del vincolo (apposto in base alle procedure previste dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490); comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex
e previste dal D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490); comunicazione degli estremi di eventuali altri provvedimenti autorizzativi ex art.151 del D. Lgs. 490/99 oppure ex art. 32, L. 47/85, ovvero di compatibilità ambientale emessi sull’immobile in questione.
Articolo 4
9 3. Per la documentazione da allegare alle istanze di autorizzazione paesaggistica si rimanda a quanto indicato nell’abaco contenuto nell’allegato A della Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30194 del 25 luglio 1997, pubblicata sul 3° Supplemento Straordinario al n.42 del B.U.R.L. del 17 ottobre 1997. Articolo 4 Piani attuativi
- La proposta di piani attuativi di iniziativa privata, indirizzata all’Amministrazione comunale per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere gli
Articolo 5
va privata, indirizzata all’Amministrazione comunale per il tramite della competente struttura organizzativa, deve contenere gli elementi elencati all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), e i), oltre alla documentazione prevista nella Deliberazione di Giunta Regionale n.6/30267 del 25 luglio 1997, pubblicata sul B.U.R.L. n. 35 del 25 agosto 1997, supplemento ordinario. E’ facoltà dei competenti uffici comunali richiedere documenti aggiuntivi. Articolo 5 Certificato di agibilità
Articolo 5
emento ordinario. E’ facoltà dei competenti uffici comunali richiedere documenti aggiuntivi. Articolo 5 Certificato di agibilità
- La domanda per il rilascio del certificato di agibilità, formulata utilizzando preferibilmente il modulo appositamente predisposto dagli uffici comunali e sottoscritto dal richiedente, deve essere presentata nelle modalità indicate dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla ulteriore documentazione che gli uffici comunali, preposti al
indicate dagli artt. 24 e 25 del D.P.R. 380/2001, corredata dalla ulteriore documentazione che gli uffici comunali, preposti al rilascio, richiedano motivatamente. 2. Per i piani attuativi e in ogni caso di realizzazione diretta di opere di urbanizzazione, il certificato di agibilità è subordinato all’esito positivo del collaudo delle opere necessarie a garantire la funzionalità degli edifici. 3. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, unitamente alla
la funzionalità degli edifici. 3. Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deposita presso il Comune, unitamente alla dichiarazione di fine lavori, l’asseverazione del Direttore dei lavori circa la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti e, nei casi previsti dalla legge, l’attestato di certificazione energetica redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47 dpr
redatto dal Soggetto certificatore, corredato da un’autodichiarazione in cui lo stesso certificatore, ai sensi dell’art. 47 dpr 445/2000, dichiari di non trovarsi in nessuna delle condizioni di incompatibilità di cui al punto 13.7 della Delibera regionale n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007. In assenza della predetta documentazione la dichiarazione di ultimazione dei lavori è inefficace.
. straord. N. 3 del 20/7/2007. In assenza della predetta documentazione la dichiarazione di ultimazione dei lavori è inefficace. 4. L’Amministrazione comunale, effettuate le verifiche, provvederà a rilasciare l’Attestato di certificazione energetica, opportunamente vidimato, e, nei casi previsti dalla legge, la Targa Energetica che dovrà essere esposta sull’edificio in luogo ben visibile dal fronte stradale. 5. I tempi necessari per il rilascio della documentazione attestante la qualità energetica
ogo ben visibile dal fronte stradale. 5. I tempi necessari per il rilascio della documentazione attestante la qualità energetica dell’edificio (Attestato di certificazione energetica e targa energetica) non potranno, in alcun caso, influire sui tempi necessari per l’ottenimento del certificato di agibilità.
Articolo 6
10 Articolo 6 Provvedimenti abilitativi per interventi diversi e allegati alle istanze
- Sono assoggettati ad autorizzazione gli interventi diversi dalle opere edilizie ( ad es. installazione di bacheche, posa di dissuasori di sosta, abbattimento di specie arboree in zone vincolate, ecc.) e le opere temporanee di cui all’art. 44 del presente regolamento.
- La domanda di autorizzazione, deve essere formulata utilizzando preferibilmente i moduli
ll’art. 44 del presente regolamento. 2. La domanda di autorizzazione, deve essere formulata utilizzando preferibilmente i moduli appositamente predisposti dagli uffici comunali, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati alla presentazione e deve contenere, in relazione all’oggetto dell’intervento, oltre gli elementi elencati all’art.2, comma 1 lettere a), b), e) ed i), quanto di seguito elencato: • rappresentazione grafica quotata in scala adeguata delle opere;
Articolo 7
comma 1 lettere a), b), e) ed i), quanto di seguito elencato: • rappresentazione grafica quotata in scala adeguata delle opere; • relazione illustrativa ovvero descrizione dell’intervento; • dichiarazione impegnativa attestante il rispetto delle opere alla normativa di sicurezza statica e di prevenzione degli incendi ed inoltre, di assunzione di responsabilità per eventuali danni a terzi. Articolo 7 Parere preventivo
Articolo 7
prevenzione degli incendi ed inoltre, di assunzione di responsabilità per eventuali danni a terzi. Articolo 7 Parere preventivo
- Per interventi di ristrutturazione edilizia, nonché di nuova costruzione o ampliamento, i soggetti interessati possono presentare allo Sportello Unico per l’Edilizia un progetto preliminare, corredato dalla documentazione elencata all’art. 2, comma 1 lettere a), e), a.1), b.1),c.1), d.1) e.1), f.1), g.1). E’ facoltà dei competenti uffici comunali richiedere
all’art. 2, comma 1 lettere a), e), a.1), b.1),c.1), d.1) e.1), f.1), g.1). E’ facoltà dei competenti uffici comunali richiedere documenti aggiuntivi, qualora necessari per l’istruttoria dell’istanza. 2. La struttura competente esamina la domanda con le stesse modalità previste dalla legge per le istanze di permesso di costruire. In caso di parere preventivo favorevole della Commissione edilizia ed di altri Enti, gli stessi non si esprimono nuovamente in ordine all’approvazione del medesimo progetto
Articolo 8
a Commissione edilizia ed di altri Enti, gli stessi non si esprimono nuovamente in ordine all’approvazione del medesimo progetto divenuto definitivo se questo, all’esame della struttura competente, risultati conforme al progetto già esaminato. Tale fattispecie non è applicabile se sono intervenute modifiche di legge, regolamenti e strumenti urbanistici. Articolo 8 Comunicazioni
- Sono assoggettate a semplice comunicazione gli interventi disciplinati agli artt.24-43-44 del presente regolamento.
nicazioni
- Sono assoggettate a semplice comunicazione gli interventi disciplinati agli artt.24-43-44 del presente regolamento.
- L’esecuzione delle opere comunicate può aver luogo decorso il termine di quindici giorni dall’inoltro della comunicazione. I competenti uffici comunali hanno facoltà, entro il termine di cui sopra, di comunicare agli interessati l’ordine motivato di non procedere alla realizzazione degli interventi comunicati, ovvero le modifiche da apportare agli stessi.
Articolo 9
11 CAPO II IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO Articolo 9 Il procedimento amministrativo per le attività dello sportello unico per l’edilizia
- Le istanze di permesso di costruire, autorizzazione, D.I.A. o autorizzazione paesaggistica e agibilità comprese le richieste e segnalazioni varie afferenti all’attività dello sportello unico per l’edilizia, predisposte in conformità con la vigente normativa sull’imposta di bollo (bollo non dovuto per le D.I.A. e per le comunicazioni), possono essere presentate
on la vigente normativa sull’imposta di bollo (bollo non dovuto per le D.I.A. e per le comunicazioni), possono essere presentate personalmente al Protocollo generale del Comune di Muggiò corredate dei documenti indicati ai precedenti articoli 2,3,4,5,6,7,8. 2. Lo sportello unico per l’edilizia attiva l’avvio del procedimento. La data di protocollo delle istanze è la data di riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento stabilito
cedimento. La data di protocollo delle istanze è la data di riferimento per la decorrenza dei termini del procedimento stabilito dalle leggi regionali e nazionali e dai regolamenti, per ogni specifico provvedimento. 3. In tutti i casi in cui non sia diversamente disposto dalle specifiche norme, al fine di definire la conclusione del procedimento di ogni istanza, la documentazione integrativa, richiesta dagli uffici competenti, deve pervenire entro novanta giorni dal ricevimento della relativa
Articolo 10
ocumentazione integrativa, richiesta dagli uffici competenti, deve pervenire entro novanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta degli uffici comunali; in caso di mancato riscontro – o di presentazione solo parziale della documentazione richiesta – l’istanza viene automaticamente e definitivamente archiviata senza ulteriore comunicazione agli interessati. Articolo 10 Autocertificazione ed asseverazione
- Al fine di favorire lo snellimento delle procedure, tutte le situazioni relative alla materia
certificazione ed asseverazione
- Al fine di favorire lo snellimento delle procedure, tutte le situazioni relative alla materia oggetto del presente regolamento risultanti da atti pubblici, possono essere autocertificate mediante l'attestazione delle stesse in una dichiarazione redatta e sottoscritta dall'interessato che contenga il richiamo esplicito alle norme sopra elencate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico a cui si riferisce.
ga il richiamo esplicito alle norme sopra elencate e l'indicazione espressa degli estremi dell'atto pubblico a cui si riferisce. 2. Nelle ipotesi in cui l'Amministrazione comunale deve verificare la sussistenza di dati di fatto, di requisiti di legittimità e di conformità di atti riguardanti le procedure previste, da norme di legge e regolamentari o dagli strumenti urbanistici, il progettista e l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25
anistici, il progettista e l'interessato possono produrre una asseverazione consistente, secondo quanto disposto dalla D.G.R. 25 settembre 1998 n. 6/38573, in una attestazione chiara ed esplicita sulla sussistenza dei dati di fatto o dei requisiti di legittimità dell'atto richiesti nelle distinte procedure. L’asseverazione in argomento può essere sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente comunale addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia
re sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente comunale addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.
Articolo 11
12 CAPO III VIGILANZA E SANZIONI Articolo 11 Vigilanza
- Il controllo dell’attività edilizia sul territorio da parte dei competenti uffici comunali attiene esclusivamente la verifica della conformità delle opere realizzate al provvedimento abilitativo ovvero alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti.
- Non rientra nelle competenze degli uffici comunali l’accertamento di violazioni di norme che regolamentano i diritti inerenti la proprietà privata ed in generale attività diverse da
accertamento di violazioni di norme che regolamentano i diritti inerenti la proprietà privata ed in generale attività diverse da quella urbanistico-edilizia. 3. Come previsto dalla legislazione vigente in materia energetica, il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni della normativa vigente, accertamenti e ispezioni in corso d’opera da effettuarsi entro cinque anni dalla data di
Articolo 12
e prescrizioni della normativa vigente, accertamenti e ispezioni in corso d’opera da effettuarsi entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale prevista per legge e dal presente Regolamento. Articolo 12 Sanzioni
- Fatto salvo quanto previsto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale in materia di violazione della normativa urbanistica ed edilizia, di beni ambientali, e delle
n. 380 e dalla normativa regionale in materia di violazione della normativa urbanistica ed edilizia, di beni ambientali, e delle diverse norme regolanti l’attività di trasformazione del territorio, qualora venga accertata la violazione di norme di legge e di regolamenti, i competenti uffici comunali avviano il procedimento sanzionatorio. Le sanzioni stabilite da leggi specifiche vengono irrogate nella misura e con le modalità definite dalle stesse.
sanzionatorio. Le sanzioni stabilite da leggi specifiche vengono irrogate nella misura e con le modalità definite dalle stesse. 2. Le sanzioni per le violazioni alle norme del presente regolamento sono stabilite nella seguente misura, con riferimento alle singole norme violate: art. 6 min. 100,00 art. 8 min. 50,00 art. 23 min. 50,00 art. 24 min. 50,00 art. 26 min. 50,00 art. 31 min. 50,00 art. 34 min. 50,00 art. 36 min. 100,00 art. 37 min. 50,00 art. 38 min. 100,00 art. 39 min. 100,00
art. 31 min. 50,00 art. 34 min. 50,00 art. 36 min. 100,00 art. 37 min. 50,00 art. 38 min. 100,00 art. 39 min. 100,00 art. 41 min. 100,00 art. 42 min. 100,00 art. 43 min. 50,00 3. La stessa sanzione può essere irrogata più volte qualora venga accertata la ripetuta inottemperanza alla norma già violata.
Articolo 13
13 TITOLO II LA COMMISSIONE EDILIZIA CAPO I COMPOSIZIONE ED ATTRIBUZIONI Articolo 13 Composizione
- La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo che si esprime su questioni in materia urbanistica, edilizia ed ambientale e si compone: a) del Presidente (Responsabile del Settore Sviluppo del Territorio o suo delegato); b) del vice Presidente, individuato tra i membri indicati al punto f) del presente articolo;
ppo del Territorio o suo delegato); b) del vice Presidente, individuato tra i membri indicati al punto f) del presente articolo; c) di due esperti in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi dell’art.81 della L.R. n. 12/05, in possesso di comprovata esperienza professionale, risultante dal curriculum individuale ovvero acquisita mediante la partecipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione. Essi sono componenti ordinari e partecipano a tutte
ipazione ad appositi corsi formativi, promossi o riconosciuti dalla Regione. Essi sono componenti ordinari e partecipano a tutte le sedute; La Commissione Edilizia nell’esercizio delle funzioni subdelegate in materia paesistico-ambientale di cui alla L.R.12/05 non può deliberare validamente in assenza di detti membri ovvero in assenza del loro parere obbligatorio; d) del Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato ai sensi dell’art. 12, lett. g), legge 13 maggio 1961, n. 469;
bligatorio; d) del Comandante dei Vigili del Fuoco o suo delegato ai sensi dell’art. 12, lett. g), legge 13 maggio 1961, n. 469; e) dal responsabile del Servizio di Igiene Ambientale dell’Asl o suo delegato. f) di tre membri dotati di comprovata esperienza risultante da curriculum nelle materie tecniche- scientifiche, o titolo di studio, attinenti l’edilizia e la pianificazione territoriale; g) di un esperto in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ai
Articolo 14
a e la pianificazione territoriale; g) di un esperto in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. 20 febbraio 1989, n. 6 scelto nell’ambito di una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili. 2. La Commissione Edilizia esprime il suo parere mediante deliberazioni ed è rappresentata dal suo presidente. Articolo 14 Nomina e durata del mandato
- La Giunta comunale nomina la Commissione edilizia e i membri sostituti, i quali
Articolo 14
ente. Articolo 14 Nomina e durata del mandato
- La Giunta comunale nomina la Commissione edilizia e i membri sostituti, i quali subentrano ai membri effettivi qualora si verifichi una causa di decadenza di cui agli artt. 15 e 17 del presente regolamento ovvero in caso di morte o dimissioni del membro effettivo. La durata in carica della Commissione edilizia corrisponde a quella della Giunta comunale.
- Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione edilizia si intende
onde a quella della Giunta comunale. 2. Alla scadenza del termine di cui al comma precedente, la Commissione edilizia si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
Articolo 15
14 Articolo 15 Incompatibilità
- La carica di componente della Commissione edilizia è incompatibile: • con la carica di Consigliere comunale, ovvero di componente della Giunta comunale c/o il Comune di Muggiò. • Ad esclusione della carica di presidente, con rapporto di dipendenza, continuativa o temporanea, con il Comune di Muggiò o enti, aziende o società partecipate o controllate o da esse dipendenti. Articolo 16 Conflitto d’interessi
Articolo 16
il Comune di Muggiò o enti, aziende o società partecipate o controllate o da esse dipendenti. Articolo 16 Conflitto d’interessi
- I componenti della Commissione direttamente interessati alla trattazione di progetti od argomenti specifici devono astenersi dall’esame, dalla discussione e dal giudizio allontanandosi dall’aula.
- L’obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nell’ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti, congiunti,
Articolo 17
e sussiste anche nell’ipotesi in cui i progetti o gli argomenti in esame riguardino interessi facenti capo a parenti, congiunti, affini di un membro della Commissione edilizia ovvero di società di capitale alle quali il componente della Commissione sia socio. Articolo 17 Casi di decadenza dei commissari
- I membri della Commissione edilizia decadono automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all’art.15 sopravvenuta successivamente alla loro nomina.
Articolo 18
o automaticamente nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui all’art.15 sopravvenuta successivamente alla loro nomina. 2. I Commissari decadono automaticamente se risultano assenti ingiustificati per più di tre riunioni consecutive della Commissione edilizia. 3. La decadenza di un commissario deve comunque essere attestata con apposito provvedimento della Giunta comunale. Articolo 18 Attribuzioni della Commissione
Articolo 18
ario deve comunque essere attestata con apposito provvedimento della Giunta comunale. Articolo 18 Attribuzioni della Commissione
- La Commissione edilizia è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione Comunale ed esamina i progetti sottoposti dallo sportello unico per l’edilizia, corredati dalla relazione con la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento, esprimendosi sui seguenti aspetti: • valutazione estetica degli interventi e del positivo inserimento nel contesto ambientale;
, esprimendosi sui seguenti aspetti: • valutazione estetica degli interventi e del positivo inserimento nel contesto ambientale; • compatibilità degli interventi con gli strumenti paesistico-ambientali vigenti. 2. Il parere della Commissione edilizia, limitatamente per i casi indicati al precedente comma 1, è obbligatoriamente richiesto per tutti i casi indicati dalla legislazione regionale e nazionale e per: a) gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n.
ne regionale e nazionale e per: a) gli interventi edilizi definiti nell’allegato A della deliberazione della Giunta Regionale n. 6/38573 del 25/09/1998, ricadenti nelle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore; b) gli interventi di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione, sia assoggettata a permesso di costruire che a denuncia di inizio attività;
15 c)gli interventi espressamente citati agli artt. 27 e 29 del presente regolamento; d) gli strumenti di programmazione e pianificazione urbanistica. e) gli interventi soggetti al rilascio di autorizzazione paesaggistica di cui all’Art. 80 della L.R. 12/05. 3. I pareri della Commissione edilizia, ancorchè obbligatori, sono consultivi e non sono vincolanti ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo. E’ discrezione degli uffici
Articolo 19
bligatori, sono consultivi e non sono vincolanti ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo. E’ discrezione degli uffici competenti acquisire il parere della Commissione edilizia, nell’ambito delle sue competenze, in tutti quei casi ove lo ritenga opportuno. CAPO II FUNZIONAMENTO Articolo 19 Convocazione
- La Commissione edilizia si riunisce in via ordinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente, lo ritenga necessario .La seduta è convocata dal
rdinaria una volta al mese e in via straordinaria ogni volta che il Presidente, lo ritenga necessario .La seduta è convocata dal Presidente o, in caso di impedimento, dal vice presidente o suo delegato. La convocazione avviene sempre con raccomandata con avviso di ricevimento o con nota da inviarsi tramite fax, o con convocazione a mezzo e-mail. La convocazione non è necessaria ove la Commissione concordi con gli uffici nel corso di ogni seduta una data per la successiva seduta .
Articolo 20
cazione non è necessaria ove la Commissione concordi con gli uffici nel corso di ogni seduta una data per la successiva seduta . 2. Il Presidente fissa l’ordine del giorno almeno 3 giorni prima della data della seduta. 3. I progetti sono iscritti all’ordine del giorno sulla base della data di presentazione degli stessi o di loro integrazioni al protocollo comunale. Articolo 20 Validità e verbalizzazione delle sedute
- Affinché le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la
Validità e verbalizzazione delle sedute
- Affinché le sedute della Commissione edilizia siano dichiarate valide è necessaria la presenza del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente, nonchè di altri tre componenti della commissione.
- Nel caso di pareri in materia paesistico-ambientale ai fini della validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno uno degli esperti in materia paesistico-ambientale, oltre ai componenti previsti al comma 1.
è necessaria la presenza di almeno uno degli esperti in materia paesistico-ambientale, oltre ai componenti previsti al comma 1. Le valutazioni degli esperti di cui all’art. 81 della L.R. 12/05 devono essere riportate per esteso nei verbali di seduta, allegando relazione scritta. 3. Il Comandante dei Vigili del Fuoco ed il responsabile dell’ASL, o loro delegati, non concorrono alla formazione del numero legale per la validità delle sedute. 4. La Commissione edilizia si esprime mediante votazione.
orrono alla formazione del numero legale per la validità delle sedute. 4. La Commissione edilizia si esprime mediante votazione. 5. Per la validità delle decisioni è richiesta la maggioranza dei presenti aventi diritto al voto; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente comunale o da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate
pendente comunale o da un componente della Commissione scelto dal Presidente. Laddove le funzioni di segretario siano esercitate da un dipendente comunale questi non ha diritto di voto. Il segretario della Commissione provvede alla redazione dei verbali delle adunanze della Commissione stessa e alla loro consegna allo sportello unico per l’edilizia che provvede
Articolo 21
16 all’archiviazione; i verbali devono essere sottoscritti dal Presidente o in sua assenza dal Vicepresidente, dal segretario e da tutti i membri presenti. Articolo 21 Riservatezza delle sedute
- Le riunioni della Commissione edilizia non sono pubbliche. Se opportuno, il presidente potrà ammettere, limitatamente all’illustrazione del progetto, il progettista o tecnici con specifica competenza, non alla successiva attività di esame ed espressione del parere. Articolo 22
Articolo 22
il progettista o tecnici con specifica competenza, non alla successiva attività di esame ed espressione del parere. Articolo 22 Rapporto tra Commissione edilizia e strutture organizzative comunali
- Rientra nei diritti di ciascun commissario richiedere la visione di tutti i documenti in possesso delle strutture organizzative comunali utili all’espressione del parere.
- E’ facoltà alla Commissione edilizia eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per
nali utili all’espressione del parere. 2. E’ facoltà alla Commissione edilizia eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l’espressione del parere, o delegare gli uffici competenti. all’esperimento dei sopralluoghi.
Articolo 23
17 TITOLO III DISCIPLINA DEL VERDE Articolo 23 Ambito di applicazione e norme generali
- Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la manutenzione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, in quanto fattori di qualificazione ambientale.
- La vegetazione deve essere protetta e conservata con i trattamenti più adeguati alle singole specie.
- Gli interventi di manutenzione di parchi, giardini ed in genere le aree sistemate a verde
i più adeguati alle singole specie. 3. Gli interventi di manutenzione di parchi, giardini ed in genere le aree sistemate a verde che abbiano connotazione storica, architettonica ed ambientale, devono favorire la conservazione delle specie già presenti e della rispettiva collocazione. 4. Ogni nuovo intervento o modifica dello stato di fatto deve essere eseguita secondo il criterio della migliore integrazione con l’ambiente circostante anche quando si introducono elementi innovativi.
uita secondo il criterio della migliore integrazione con l’ambiente circostante anche quando si introducono elementi innovativi. 5. L’installazione di impianti luminosi deve essere eseguita in modo da non pregiudicare la salute delle piante. 6. Con provvedimento motivato, per motivi igienici o di decoro, può essere imposta la manutenzione, la conservazione, la ricomposizione o la nuova costituzione del verde dei fossati, delle siepi e di altri spazi sistemati o da sistemare a verde.
la ricomposizione o la nuova costituzione del verde dei fossati, delle siepi e di altri spazi sistemati o da sistemare a verde. 7. E’ obbligo dei proprietari di aree prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico, impedire che la vegetazione presente sulle aree stesse comprometta la sicurezza di persone e cose, la visibilità della segnaletica stradale, l’efficacia dell’illuminazione pubblica, la sicurezza di linee aeree elettriche e telefoniche, la pulizia del suolo pubblico ed in generale di
ll’illuminazione pubblica, la sicurezza di linee aeree elettriche e telefoniche, la pulizia del suolo pubblico ed in generale di prevenire ogni inconveniente agli elementi di pubblica utilità. Qualora, per qualsiasi causa, le aree pubbliche o di uso pubblico vengano invase da parti di vegetazione provenienti da aree di proprietà privata, è obbligo dei proprietari rimuoverle immediatamente. 8. I lavori di realizzazione e manutenzione di pavimentazioni esterne e di impianti
o dei proprietari rimuoverle immediatamente. 8. I lavori di realizzazione e manutenzione di pavimentazioni esterne e di impianti tecnologici, devono essere eseguiti in modo da non danneggiare in alcun caso l’apparato radicale degli alberi. Ove sia comprovata l’impossibilità di eseguire le opere senza recidere parti di apparato radicale, la manomissione dello stesso deve sempre essere preceduta da esplicita autorizzazione comunale da richiedersi, ai competenti uffici
manomissione dello stesso deve sempre essere preceduta da esplicita autorizzazione comunale da richiedersi, ai competenti uffici comunali, per gli alberi su suolo pubblico o di uso pubblico. 9. In concomitanza di lavori edili, stradali od impiantistici, tutti gli alberi di medio ed alto fusto, devono essere adeguatamente protetti tramite rivestimento del tronco . 10. Tutti gli alberi di medio ed alto fusto, danneggiati o gravemente compromessi, nonostante
tramite rivestimento del tronco . 10. Tutti gli alberi di medio ed alto fusto, danneggiati o gravemente compromessi, nonostante le precauzioni di cui sopra, dovranno essere sostituiti. 11. Alla base degli alberi e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata l’impermeabilizzazione del terreno. In particolare, il suolo circostante il colletto degli alberi di alto e medio fusto deve essere permeabile per favorire l’assorbimento delle acque
suolo circostante il colletto degli alberi di alto e medio fusto deve essere permeabile per favorire l’assorbimento delle acque piovane. Al fine di non ostacolare la circolazione pedonale o veicolare, può essere installato un copri tornello con funzione filtrante.
Articolo 24
18 Articolo 24 Rimozione di specie arboree
- La rimozione di alberi di medio ed alto fusto e di arbusti di pregio è sempre consentita a condizione che si provveda a sostituirle con uguale o maggiore numero, salvo controindicazioni od impossibilità adeguatamente motivate (nel caso di nuova edificazione, ampliamento di edifici esistenti, per prevalente interesse pubblico, ecc…).
- La rimozione di alberi di medio od alto fusto è subordinata ad apposita comunicazione ai
revalente interesse pubblico, ecc…). 2. La rimozione di alberi di medio od alto fusto è subordinata ad apposita comunicazione ai sensi dell’art. 8 del presente Regolamento, la quale deve contenere il numero e la specie degli alberi da rimuovere, la relativa ubicazione, la motivazione della rimozione. La comunicazione deve inoltre contenere l’esplicito impegno a procedere alla sostituzione degli alberi rimossi, indicando il numero e la specie degli alberi da piantumare. In caso di
Articolo 25
pegno a procedere alla sostituzione degli alberi rimossi, indicando il numero e la specie degli alberi da piantumare. In caso di mancato attecchimento, l’operazione deve essere ripetuta. 3. L’abbattimento di alberature in zone vincolate ai sensi del D.Lgs. 29.10.1999 n. 490 è soggetta ad autorizzazione. Articolo 25 Progettazione
- Contestualmente alla progettazione di nuovi edifici, ampliamenti o ristrutturazioni di immobili esistenti, è obbligatorio prevedere la piantumazione delle aree scoperte o
i edifici, ampliamenti o ristrutturazioni di immobili esistenti, è obbligatorio prevedere la piantumazione delle aree scoperte o drenanti di pertinenza della costruzione documentate da apposito progetto comprendente: a) planimetria quotata dell’area oggetto dell’intervento con delimitazione delle parti escluse dalla sistemazione (in quanto interessate ad edificazione od aventi diversa utilizzazione) ed individuazione di tutti gli elementi che interferiscano con la vegetazione;
ad edificazione od aventi diversa utilizzazione) ed individuazione di tutti gli elementi che interferiscano con la vegetazione; rappresentazione dello stato di fatto, se necessario, in caso di sistemazione a verde già esistente; b) indicazione del tipo di sistemazione delle diverse zone dell’area interessata e della ubicazione, specie e numero di arbusti e di alberi, con gli elementi attestanti il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile;
ecie e numero di arbusti e di alberi, con gli elementi attestanti il rispetto delle distanze minime stabilite dal Codice Civile; c) relazione che illustri le scelte operate, la previsione di accrescimento della vegetazione in rapporto alla distanza prevista tra le specie arboree da mettere a dimora e ogni altro elemento ritenuto utile alla definizione del progetto. 2. Le opere di sistemazione a verde degli spazi pubblici o di uso pubblico, da eseguirsi a cura
e alla definizione del progetto. 2. Le opere di sistemazione a verde degli spazi pubblici o di uso pubblico, da eseguirsi a cura dei privati (nell’ambito dei piani esecutivi e della realizzazione diretta di opere di urbanizzazione) devono essere documentate da apposito progetto da predisporre secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali. Il progetto oltre a contenere quanto indicato al comma 2, dovrà contemplare:
ondo le indicazioni dei competenti uffici comunali. Il progetto oltre a contenere quanto indicato al comma 2, dovrà contemplare: a) la scelta di specie che possiedano adeguata resistenza agli agenti atmosferici ed inquinanti e che non comportino, con l’accrescimento, danneggiamento alla pavimentazione stradale e agli edifici adiacenti, e non costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità, specialmente dei bambini (ad esempio, le specie velenose);
adiacenti, e non costituiscano pericolo per la salute e l’incolumità, specialmente dei bambini (ad esempio, le specie velenose); b) le operazioni necessarie alla corretta messa a dimora e all’attecchimento della vegetazione; c) la progettazione e le modalità di funzionamento e di manutenzione dell’impianto di irrigazione; d) la programmazione degli interventi di conservazione e di manutenzione dell’area a verde. 3. A titolo indicativo per la scelta delle specie possono essere utilizzate le tabelle 1 e 2
di manutenzione dell’area a verde. 3. A titolo indicativo per la scelta delle specie possono essere utilizzate le tabelle 1 e 2 allegate al presente Regolamento. 4. Al fine di aiutare il processo evaporativo nei periodi di maggior insolazione estiva:
19 • si deve utilizzare preferibilmente una pavimentazione verde permeabile nelle aree carraie (zone di transito di autoveicoli, cortili) di pertinenza agli edifici; • bisogna preferibilmente prevedere alla piantumazione di alberi adatti all’ombreggiamento del suolo nei parcheggi. 5. Al fine di produrre effetti positivi sul microclima attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello
ma attorno ai fabbricati (mitigazione dei picchi di temperatura estivi con un minor assorbimento dell’irraggiamento solare nello spettro dell’infrarosso aumentandone la riflettività) si dovrà provvedere: • all’utilizzo, per le pavimentazioni esterne, di materiali superficiali di tipo “freddo”, tra i quali: tappeto erboso, prato armato, laterizio in mattoni autobloccanti, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre;
quali: tappeto erboso, prato armato, laterizio in mattoni autobloccanti, pietra chiara, acciottolato, ghiaia, legno, calcestre; • all’utilizzo di pavimentazioni di tipo “freddo” attorno al sedime del fabbricato per una profondità di cm 100.
Articolo 26
20 TITOLO IV AMBIENTE URBANO: SPAZI PUBBLICI E PRIVATI CAPO I SPAZI PUBBLICI Articolo 26 Decoro degli spazi pubblici o ad uso pubblico.
- Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono garantire l’accessibilità e la sicurezza dei pedoni e devono essere realizzate utilizzando materiali e modalità costruttive che consentano facili operazioni di ispezionabilità, di ripristinabilità e nel rispetto del contesto urbano.
odalità costruttive che consentano facili operazioni di ispezionabilità, di ripristinabilità e nel rispetto del contesto urbano. 2. Le superfici di calpestio devono essere eseguite in modo da favorire il deflusso e il convogliamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni. 3. E’ vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà
Articolo 27
echi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà può essere imposta la sistemazione in modo conveniente e la rimozione di oggetti, depositi, materiali, insegne e quant’altro possa deturpare l’ambiente o costituire pregiudizio per la pubblica incolumità. Articolo 27 Insegne e mezzi pubblicitari
- Gli impianti pubblicitari sono parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture
27 Insegne e mezzi pubblicitari
- Gli impianti pubblicitari sono parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi e sono disciplinati da apposito regolamento contenente i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti in ottemperanza all’art. 3 del D. Lgs 15 novembre 1993, n.507. Sono fatti salvi, per tutti gli impianti pubblicitari da installare anche temporaneamente, il
el D. Lgs 15 novembre 1993, n.507. Sono fatti salvi, per tutti gli impianti pubblicitari da installare anche temporaneamente, il rispetto del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza. 2. L’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari sugli edifici e sugli spazi ricadenti nelle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del
nti pubblicitari sugli edifici e sugli spazi ricadenti nelle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione edilizia. Per gli impianti pubblicitari di dimensioni diverse da quelle disciplinate dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari di cui all’art. 3 del D. Lgs 15 novembre 1993, n.507,
erse da quelle disciplinate dal Piano generale degli Impianti Pubblicitari di cui all’art. 3 del D. Lgs 15 novembre 1993, n.507, l’autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere della Commissione edilizia. 3. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per la installazione di insegne, mezzi pubblicitari, affissioni in genere interessanti aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all’acquisizione del parere favorevole dell’organo di tutela del vincolo.
Articolo 28
21 Articolo 28 Chioschi, cabine telefoniche, edicole
- Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e provvisorio devono rispettare le norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione e le norme in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche.
- Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono inserirsi adeguatamente nel contesto
Articolo 29
inazione delle barriere architettoniche. 2. Chioschi, cabine telefoniche ed edicole debbono inserirsi adeguatamente nel contesto urbano e possono essere poste in loco a seguito di esplicito provvedimento di assenso da parte del Comune. Articolo 29 Spazi porticati e gallerie aperti al pubblico
- Per le aree porticate e le gallerie aperte al pubblico passaggio la Commissione Edilizia indica materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i
Articolo 30
al pubblico passaggio la Commissione Edilizia indica materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature, l’illuminazione nonché le dimensioni minime di larghezza e altezza idonee ad assicurare l’effettiva fruibilità di tali spazi. 2. La manutenzione e l’illuminazione sono in carico ai proprietari, salvo diverse pattuizioni previste nei titoli abilitativi. Articolo 30 Occupazione degli spazi pubblici
Articolo 30
n carico ai proprietari, salvo diverse pattuizioni previste nei titoli abilitativi. Articolo 30 Occupazione degli spazi pubblici
- Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico anche per attività temporanee o depositi, deve chiedere specifica concessione, indicando l’uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l’occupazione delle sedi stradali è regolata dalle leggi vigenti.
- Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può
ali è regolata dalle leggi vigenti. 2. Ferme restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l’uso, ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 3. Quando sia necessario prolungare l’occupazione oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo.
Articolo 31
oltre il termine stabilito, il titolare della concessione ha l’obbligo di presentare, prima della scadenza, domanda di rinnovo. 4. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l’occupazione e indica il termine finale della medesima. 5. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l’obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti. Articolo 31 Disciplina d’uso del sottosuolo
Articolo 31
l’obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni preesistenti. Articolo 31 Disciplina d’uso del sottosuolo
- Gli spazi del sottosuolo, sia di uso pubblico che privato, dovranno essere : a) ventilati anche a mezzo di prese d’aria e/o intercapedini adeguatamente protette; b) illuminati artificialmente e/o naturalmente; c) conformi alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio.
a normativa per il superamento delle barriere architettoniche e a quella relativa a misure di sicurezza dei sistemi antincendio. 2. Ogni nuovo intervento deve essere compatibile con i futuri sviluppi di utilizzazione del suolo e non deve costituire elemento di possibile limitazione.
Articolo 32
22 3. Il Comune ha la facoltà di prescrivere i criteri tecnici da osservare per la esecuzione di manufatti e di definire le linee programmatiche per l’utilizzo degli spazi di sottosuolo a cui devono uniformarsi i privati ed i soggetti pubblici interessati. Articolo 32 Toponomastica e segnaletica
- L’Amministrazione comunale, nonché gli enti concessionari o erogatori di servizi pubblici, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, può fare
Articolo 33
i enti concessionari o erogatori di servizi pubblici, per ragioni di pubblico interesse e previo avviso alla proprietà, può fare collocare, sulle pareti di manufatti privati, prospicienti strade o altri spazi pubblici, targhe di toponomastica urbana, targhe direzionali, altri mezzi di segnaletica stradale, orologi, lapidi commemorative, condutture e impianti di pubblica illuminazione. Articolo 33 Numeri civici
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune previa richiesta
Articolo 33
uminazione. Articolo 33 Numeri civici
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni sono assegnati dal Comune previa richiesta degli interessati e devono essere apposti, a cura e spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche.
- Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
- E’ obbligo del proprietario ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato
Articolo 34
no attuate a spese dello stesso. 3. E’ obbligo del proprietario ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. CAPO II SPAZI PRIVATI Articolo 34 Accessi e passi carrabili
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni
autorizzata, previo assenso dell’Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di attuazione, nonché da quanto disposto dal presente articolo. 2. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m.
enze di viabilità interna ed esterna. 3. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a m. 3,00 e non superiore a m.6,50. In caso di comprovata necessità possono essere previste misure diverse da quelle del presente articolo. 4. Nelle nuove costruzioni, la distanza minima tra i cancelli di accesso agli spazi di pertinenza e la carreggiata, deve essere non inferiore a m. 4,50. 5. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata
iata, deve essere non inferiore a m. 4,50. 5. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità. A tal fine lo spazio di stazionamento del veicolo da realizzare sull’area di proprietà privata antistante la sede stradale deve essere in piano orizzontale. 6. Gli accessi carrai esistenti, nel caso di ristrutturazioni, ampliamenti demolizioni, e debbono essere adeguati al presente articolo.
Articolo 35
23 7. Su spazi destinati dal P.R.G. a standard urbanistico, l’Amministrazione Comunale può autorizzare l’apertura di accessi e passi carrabili e dettare, nel provvedimento di autorizzazione, specifiche prescrizioni. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono aprirsi all’interno della proprietà. 9. I cancelli a movimento motorizzato devono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. Articolo 35 Allacciamento alle reti
Articolo 35
ono essere dotati di dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. Articolo 35 Allacciamento alle reti
- Nella costruzione degli immobili devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas – metano, energia termica) secondo la normativa tecnica vigente, ovvero secondo le prescrizioni degli enti erogatori dei servizi.
Articolo 36
metano, energia termica) secondo la normativa tecnica vigente, ovvero secondo le prescrizioni degli enti erogatori dei servizi. 2. Deve essere inoltre garantita la possibilità di ulteriori allacciamenti dei servizi a rete connessi allo sviluppo del sistema delle telecomunicazioni. Articolo 36 Recinzioni
- Le recinzioni poste in adiacenza agli spazi pubblici non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Amministrazione Comunale può imporre
blici non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l’Amministrazione Comunale può imporre caso per caso, obblighi particolari per conseguire tali finalità. Col provvedimento abilitativo di cui al Titolo I, Capo I del presente Regolamento, possono essere dettate prescrizioni al fine di garantire sicurezza e visibilità alla circolazione stradale. 2. L’altezza massima delle recinzioni è di m. 2,50. Qualora prospettanti su spazi pubblici
isibilità alla circolazione stradale. 2. L’altezza massima delle recinzioni è di m. 2,50. Qualora prospettanti su spazi pubblici devono essere costituite da strutture tali da permettere la più ampia visibilità a partire da un’altezza di cm. 60 rispetto alla quota 0,00 (sede stradale). 3. L’Amministrazione Comunale, ha la facoltà, sentito il parere della Commissione edilizia, di accogliere o richiedere, per esigenze estetiche o di sicurezza, allineamenti all’altezza
l parere della Commissione edilizia, di accogliere o richiedere, per esigenze estetiche o di sicurezza, allineamenti all’altezza delle recinzioni esistenti e può prescrivere di uniformare la nuova recinzione alle caratteristiche costruttive delle recinzioni esistenti, ovvero indicare soluzioni alternative di recinzioni anche in deroga alle dimensioni di cui ai commi precedenti. 4. Eventuali impianti e contatori, dovranno essere alloggiati in appositi vani, da realizzare in
oni di cui ai commi precedenti. 4. Eventuali impianti e contatori, dovranno essere alloggiati in appositi vani, da realizzare in allineamento alla recinzione senza sporgere su spazi pubblici o destinati al pubblico transito. 5. Nelle aree con destinazione pubblica (ancorché di proprietà privata) è possibile realizzare recinzioni costituite da rete di protezione ancorata a sostegni verticali, infissi su cordolo di altezza non superiore a cm 20. Recinzioni con diverse caratteristiche devono essere
a sostegni verticali, infissi su cordolo di altezza non superiore a cm 20. Recinzioni con diverse caratteristiche devono essere preventivamente autorizzate dall’Amministrazione comunale. La realizzazione di recinzioni su aree con destinazione pubblica è subordinata alla presentazione di impegnativa unilaterale di rimozione delle opere a cura e spese del Proprietario da effettuarsi su semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale.
Articolo 37
24 Articolo 37 Spazi inedificati
- Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono e devono pertanto essere sottoposte a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte dei detentori delle aree.
- Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture in disuso, che determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del
situazione igienico - sanitaria, devono essere adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. I proprietari di edifici in stato di abbandono devono predisporre le misure necessarie ad evitare l’occupazione degli spazi interni e a non arrecare in alcun modo pregiudizio alla incolumità e alla sicurezza di persone e cose. 3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, per la tutela della
Articolo 38
ità e alla sicurezza di persone e cose. 3. In caso di inottemperanza alle disposizioni dei precedenti commi, per la tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica può essere ordinata, previa diffida, l’esecuzione degli opportuni interventi in danno del contravventore. Articolo 38 Decoro delle costruzioni
- Le nuove costruzioni costituiscono una parte importante nella trasformazione del territorio e nella definizione del contesto urbano. Le nuove costruzioni devono essere
parte importante nella trasformazione del
parte importante nella trasformazione del territorio e nella definizione del contesto urbano. Le nuove costruzioni devono essere adeguate alle condizioni climatiche. 2. Le pareti perimetrali degli edifici nuovi od oggetto di recupero devono essere eseguite con materiali e finiture di ottima qualità, atti a resistere agli agenti atmosferici. 3. Al fine di garantire il decoro degli edifici, con provvedimento motivato, può essere
tti a resistere agli agenti atmosferici. 3. Al fine di garantire il decoro degli edifici, con provvedimento motivato, può essere imposta ai proprietari l’esecuzione di rivestimenti e finiture su facciate e coperture, nonchè la rimozione di scritte, insegne, decorazioni, coloriture e sovra-strutture in genere. 4. Per quanto riguarda le fonti rinnovabili, è fatto obbligo, nei casi previsti dalla legge, semi-integrare o integrare gli impianti solari termici e fotovoltaici previsti dagli
tto obbligo, nei casi previsti dalla legge, semi-integrare o integrare gli impianti solari termici e fotovoltaici previsti dagli Articoli 68 e 69 agli elementi costruttivi degli edifici. 5. Ove ciò risultasse non tecnicamente possibile oppure non rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione dovrà essere subordinata al parere della Commissione Edilizia. 6. In caso di demolizione o di interruzione di lavori, può essere imposta ai proprietari la
Articolo 39
l parere della Commissione Edilizia. 6. In caso di demolizione o di interruzione di lavori, può essere imposta ai proprietari la sistemazione delle parti di edificio che risultino indecorose. 7. In caso di inadempienza ai provvedimenti di cui sopra, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere direttamente addebitando la spesa al proprietario. Articolo 39 Sporgenze e aggetti
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, sui fronti degli edifici
Articolo 39
etario. Articolo 39 Sporgenze e aggetti
- Al fine di non intralciare la mobilità pedonale e veicolare, sui fronti degli edifici prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono consentiti unicamente aggetti costituiti da contorni, soglie, zoccoli, davanzali, insegne, bacheche e simili, aventi sporgenza non superiore a 10 cm. E’ consentita la realizzazione di balconi e pensiline aventi sporgenza non superiore a m. 1.80 a partire da un’altezza :
10 cm. E’ consentita la realizzazione di balconi e pensiline aventi sporgenza non superiore a m. 1.80 a partire da un’altezza : • di 3,50 m dalla quota della pavimentazione stradale, nel caso in cui l’edificio prospetti
Articolo 40
25 su marciapiedi o percorsi ciclopedonali; • di 4,50 m dalla quota della pavimentazione stradale, nel caso in cui l’edificio prospetti su carreggiate, parcheggi o aree comunque adibite alla circolazione veicolare. 2. La sporgenza dei balconi non deve comunque superare la larghezza del marciapiede ove presente. Nelle vie di larghezza inferiore a m.7 sono vietate le sporgenze superiori a cm. 10. Articolo 40 Salubrità dei terreni edificabili
Articolo 40
lle vie di larghezza inferiore a m.7 sono vietate le sporgenze superiori a cm. 10. Articolo 40 Salubrità dei terreni edificabili
- E’ vietato realizzare nuove costruzioni su terreni utilizzati come deposito di immondizie o di altro materiale inquinante, senza preventiva bonifica.
- L’avvenuto risanamento deve essere certificato dall’autorità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari.
Articolo 41
rità competente in materia igienico-sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari. 3. Se il terreno sul quale si intendono realizzare opere edilizie è umido o soggetto all’invasione di acque superficiali o sotterranee, si deve procedere preventivamente alla realizzazione di adeguati drenaggi. Articolo 41 Disciplina del colore e dell’uso dei materiali di finitura.
- Le tinteggiature, gli intonaci e i materiali di rivestimento devono presentare un insieme
dell’uso dei materiali di finitura.
- Le tinteggiature, gli intonaci e i materiali di rivestimento devono presentare un insieme estetico ed armonico su tutta la facciata dell’edificio.
- Le parti in pietra (portali, balconi, scale, ecc.) presenti negli edifici che rappresentano elementi documentali di significato storico o/e architettonico vanno conservate allo stato originario.
- Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di
conservate allo stato originario. 3. Le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbrica, devono essere rivestite con materiali aventi caratteristiche omogenee. 4. Le operazioni di tinteggiatura o manutenzione degli edifici non devono arrecare pregiudizio alle decorazioni, ai rilievi, ai fregi e a qualsiasi elemento decorativo esistente sulle facciate. 5. In relazione a tutti gli interventi definiti nell’Allegato “A” alla D.G.R. n.25.09.1998,
decorativo esistente sulle facciate. 5. In relazione a tutti gli interventi definiti nell’Allegato “A” alla D.G.R. n.25.09.1998, n.6/38573, “Attuazione della L.R. 23 giugno 1997, n.23 (“accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio”. Approvazione di criteri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali”) da eseguirsi sugli edifici ricadenti nelle zone del
Articolo 42
ri ed indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali”) da eseguirsi sugli edifici ricadenti nelle zone del Vecchio Centro, la Commissione edilizia valuta il colore, i materiali di rivestimento e gli elementi di finitura degli edifici in progetto sulla base dello studio del colore approvato dalla Giunta Comunale. Articolo 42 Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni
- I proprietari hanno l’obbligo a mantenere i fabbricati e le aree pertinenziali, in condizioni
one periodica delle costruzioni
- I proprietari hanno l’obbligo a mantenere i fabbricati e le aree pertinenziali, in condizioni di salubrità, di sicurezza ed igiene.
- L’Amministrazione può far eseguire in ogni momento ispezioni dal personale tecnico, sanitario o da altro parimenti qualificato per accertare le condizioni delle costruzioni.
- Nel caso di interventi urgenti rivolti alla eliminazione di parti pericolanti, il proprietario
Articolo 43
26 provvederà direttamente alla loro esecuzione dandone contestuale comunicazione al Comune. 4. Con provvedimento motivato l’Amministrazione Comunale, può imporre ai proprietari tutti gli interventi di manutenzione necessari a garantire condizioni di sicurezza ed efficienza delle costruzioni. 5. In caso di inadempienza ai provvedimenti di cui sopra, l’Amministrazione comunale si riserva di procedere direttamente addebitando la spesa al proprietario. Articolo 43 Manufatti accessori alle costruzioni
Articolo 43
nale si riserva di procedere direttamente addebitando la spesa al proprietario. Articolo 43 Manufatti accessori alle costruzioni
- Rientrano nella casistica dei manufatti accessori alle costruzioni, agli effetti del presente regolamento, le fattispecie che a titolo esemplificativo vengono di seguito elencate: • tende da sole su spazi pubblici o di uso pubblico (non contenenti messaggi pubblicitari, per i quali deve essere acquisita autorizzazione specifica);
i pubblici o di uso pubblico (non contenenti messaggi pubblicitari, per i quali deve essere acquisita autorizzazione specifica); • gazebi, pergolati, serre per orti e per piante ornamentali; • antenne paraboliche; • coperture su collegamenti pedonali tra corpi di fabbrica, pensiline a protezione di scale esterne; • coperture retrattili pertinenziali a edifici produttivi e commerciali esclusivamente finalizzate all’utilizzo per le operazioni di carico e scarico merci o per preservare dagli
duttivi e commerciali esclusivamente finalizzate all’utilizzo per le operazioni di carico e scarico merci o per preservare dagli agenti atmosferici materiali o macchinari insistenti su spazi esterni; 2. L’esecuzione delle opere elencate al comma precedente è subordinata alle seguenti prescrizioni: • tende da sole su spazi pubblici o di uso pubblico: a ) l’altezza del manufatto non deve essere inferiore a 2,50 m dalla quota della
de da sole su spazi pubblici o di uso pubblico: a ) l’altezza del manufatto non deve essere inferiore a 2,50 m dalla quota della pavimentazione stradale, nel caso in cui l’edificio prospetti su marciapiedi o percorsi ciclopedonali; non deve essere inferiore all’altezza di 4,50 m dalla quota della pavimentazione stradale, nel caso in cui l’edificio prospetti su carreggiate, parcheggi o aree comunque adibite alla circolazione veicolare;
ne stradale, nel caso in cui l’edificio prospetti su carreggiate, parcheggi o aree comunque adibite alla circolazione veicolare; b ) estensione massima tenda, in proiezione orizzontale, non superiore a 1,80 m e comunque non eccedente la larghezza del marciapiede ove presente; • gazebi, pergolati: altezza massima m 2,50 collocati nel rispetto delle distanze minime dalle strade previste dal Piano Regolatore Generale;
golati: altezza massima m 2,50 collocati nel rispetto delle distanze minime dalle strade previste dal Piano Regolatore Generale; • serre per orti e per piante ornamentali: altezza massima m 2,50 collocati nel rispetto delle distanze minime dalle strade previste dallo strumento urbanistico; • antenne paraboliche, nelle zone del Vecchio Centro individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore : devono essere posizionate
o individuate dagli strumenti urbanistici del Comune di Muggiò e contemplate dallo Studio del colore : devono essere posizionate preferibilmente sulla copertura degli edifici e/o su parti dell’edificio non sporgenti su spazi pubblici; • coperture su collegamenti pedonali tra corpi di fabbrica, pensiline a protezione di scale esterne aventi altezza massima di m 2,50; • coperture retrattili pertinenziali a edifici produttivi e commerciali: esclusivamente
sterne aventi altezza massima di m 2,50; • coperture retrattili pertinenziali a edifici produttivi e commerciali: esclusivamente finalizzate all’utilizzo per le operazioni di carico e scarico merci o per preservare dalla pioggia, materiali, merci o macchinari insistenti su spazi esterni; l’estensione della copertura è consentita per il tempo necessario all’espletamento delle operazioni di carico e scarico merci, ovvero per la durata delle condizioni atmosferiche avverse . Al termine
espletamento delle operazioni di carico e scarico merci, ovvero per la durata delle condizioni atmosferiche avverse . Al termine dell’utilizzo la struttura deve essere addossata alla parete dell’edificio. L’utilizzo prolungato e diverso da quello sopra indicato equivale a equiparazione della struttura a copertura fissa e quindi assoggettabile alle verifiche planivolumetriche prescritte dallo strumento urbanistico per l’area.
Articolo 44
27 Articolo 44 Opere con carattere di permanenza temporanea
- Sono considerate opere con carattere di permanenza temporanea tutte le opere il cui utilizzo non superi la durata di sei mesi: decorso tale periodo le opere devono essere rimosse e contestualmente devono essere ripristinate le precedenti condizioni dell’area.
- Fatte salve le opere edilizie assoggettabili a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, le opere con carattere di permanenza temporanea sono assoggettate:
tabili a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, le opere con carattere di permanenza temporanea sono assoggettate: • a preventiva comunicazione ai sensi dell’art. 8 del presente regolamento, se insistenti su aree private; • a preventiva autorizzazione da parte degli uffici comunali, se insistenti su suolo pubblico o di uso pubblico; oltre alla documentazione elencata all’art.6, l’istanza di autorizzazione deve essere corredata da documentazione illustrativa e attestazione delle condizioni di
Articolo 44 bis
a all’art.6, l’istanza di autorizzazione deve essere corredata da documentazione illustrativa e attestazione delle condizioni di sicurezza, staticità e resistenza agli agenti atmosferici. Articolo 44 bis Disposizioni concernenti la prevenzione dei rischi di caduta dall’alto Ai fini della prevenzione del rischio di caduta dall’alto, l’edificio ed i dispositivi anticaduta che verranno installati, dovranno possedere tutte le caratteristiche costruttive previste
l’edificio ed i dispositivi anticaduta che verranno installati, dovranno possedere tutte le caratteristiche costruttive previste dall’articolo 3.2.11. del Regolamento Locale di Igiene.
Articolo 45
28 TITOLO V EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI E DEGLI IMPIANTI CAPO I PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL’INVOLUCRO Articolo 45 Orientamento dell’edificio
- Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica, l’orientamento delle nuove costruzioni deve essere tale da favorire il risparmio energetico e, pertanto, gli spazi principali di esse (soggiorni, sale da pranzo e assimilabili) devono avere almeno una finestra, non su fronte secondario, orientata entro un settore ± 45° dal sud geografico.
e assimilabili) devono avere almeno una finestra, non su fronte secondario, orientata entro un settore ± 45° dal sud geografico. 2. Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica lo sviluppo edilizio dei piani attuativi deve disporre le tipologie a più alta densità (case a schiera) lungo le strade orientate nella direzione est-ovest e quelle a densità minore (case isolate) lungo quelle orientate nord-sud. 3. Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica le superfici trasparenti dei locali
te) lungo quelle orientate nord-sud. 3. Salvo impedimenti di natura morfologia e urbanistica le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo e assimilabili) delle nuove costruzioni all’interno di piani di lottizzazione devono essere orientate entro un settore ± 45°dal sud geografico. 4. I locali di servizio (bagni, cucine e assimilabili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi, ripostigli, scale, ecc.) devono essere preferibilmente posizionati
ili) e gli ambienti secondari o ad uso discontinuo (corridoi, ripostigli, scale, ecc.) devono essere preferibilmente posizionati verso nord a protezione degli ambienti principali. 5. Nel caso in cui non sia possibile osservare le disposizioni sopra riportate il fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale, per le unità immobiliari che non rispettano i parametri di cui ai commi precedenti, dovrà risultare inferiore almeno del 10%
le, per le unità immobiliari che non rispettano i parametri di cui ai commi precedenti, dovrà risultare inferiore almeno del 10% rispetto ai requisiti minimi imposti dalla normativa regionale vigente (art. 50). 6. Nel caso di applicazione dei parametri di cui al successivo art. 47 comma 5, la riduzione del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale di cui al precedente comma 5 del presente articolo sarà da considerarsi aggiuntiva alla riduzione del 10% dei
Articolo 46
zzazione invernale di cui al precedente comma 5 del presente articolo sarà da considerarsi aggiuntiva alla riduzione del 10% dei valori limite indicati dalle disposizioni di cui alla D.G.R. 8/5773 e s.m.i. previsti per gli scomputi volumetrici. Articolo 46 Protezione dal sole
- Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi di illuminazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, le parti trasparenti delle
minazione naturale diretta previsti dagli specifici articoli del Regolamento Locale d’Igiene vigente, le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne degli edifici nuovi e di quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, devono essere dotate di dispositivi che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi devono essere applicati all’esterno del
esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). Tali dispositivi devono essere applicati all’esterno del serramento e dovranno garantire un efficace controllo riducendo l’ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. 2. La protezione dal sole delle parti trasparenti dell’edificio può essere ottenuta anche con
29 l’impiego di soluzioni tecnologiche fisse o mobili quali aggetti, mensole, ecc..1 3. La presenza di logge, qualora si dimostri che in funzione del loro orientamento e della loro dimensione generino una protezione dal sole, può soddisfare il requisito contenuto nel presente articolo. 4. L’articolo non si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, per le quali dovrà essere invece garantito l’ombreggiamento dall’interno.
Articolo 47
si applica in caso di superfici trasparenti inclinate, per le quali dovrà essere invece garantito l’ombreggiamento dall’interno. 5. L’articolo non si applica in presenza di vetri a controllo solare che soddisfino i requisiti previsti dal successivo articolo per componenti trasparenti senza protezioni solari. Articolo 47 Isolamento termico dell’involucro degli edifici nuovi
- Per gli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
l’involucro degli edifici nuovi
- Per gli edifici nuovi, per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale e per gli ampliamenti volumetrici che interessano un volume maggiore o uguale al 20% del volume dell'edificio preesistente (per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previste dalla legge 10/91, dal d.lgs. 192/05 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 8/5773 del 31/10/07 e s.m.i.), è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare
s.m.i. e dalla D.G.R. n. 8/5773 del 31/10/07 e s.m.i.), è obbligatorio intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contemporaneamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura): • strutture opache verticali: 0,34 W/m2K • coperture (piane e a falde): 0,30 W/m2K • pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,33 W/m2K • pavimenti verso l’esterno: 0,30 W/m2K
a falde): 0,30 W/m2K • pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,33 W/m2K • pavimenti verso l’esterno: 0,30 W/m2K Il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del DPCM del 5/12/97 “Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,7 W/m2K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che
riore a 0,7 W/m2K. Il medesimo limite deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. I valori delle trasmittanze sopra riportati si riferiscono a strutture opache, verticali, orizzontali o inclinate a ponte termico corretto, ossia quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera
uando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per oltre il 15% la trasmittanza termica della parete corrente. Qualora il ponte termico delle strutture opache non risultasse corretto o nel caso in cui la progettazione dell’involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica
i ponti termici, i valori limite delle trasmittanze termiche sopra riportati devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la superficie totale di calcolo.
e e altri componenti), devono essere comunque rispettati i valori limite delle trasmittanze con la superficie totale di calcolo. 2. Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la copertura, oltre a garantire gli stessi valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 3. Gli interventi previsti dal comma 1 del presente Articolo, sono da escludersi,
, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 3. Gli interventi previsti dal comma 1 del presente Articolo, sono da escludersi, limitatamente al piano terra, per edifici prospicienti il suolo stradale, laddove si riduca il 1 È opportuno che le schermature fisse (aggetti, frangisole, logge, ecc.) siano congruenti con l’orientamento della facciata di riferimento (ad esempio aggetti orizzontali per le facciate esposte a Sud e aggetti verticali per le facciate esposte ad Est e a Ovest).
30 limite dimensionale dello spazio pubblico previsto per legge. 4. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) rilasciato da un
materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946).
i devono essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946). 5. Come previsto dall’art. 12 della legge regionale n.33 del 28/12/07, a integrazione dell’art. 1 della legge regionale 26/95, i muri perimetrali portanti e di tamponamento, nonché i solai che costituiscono involucro esterno di nuove costruzioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti
ioni e di ristrutturazioni soggette al rispetto dei limiti di fabbisogno di energia primaria o di trasmittanza termica, previsti dalle disposizioni regionali in materia di risparmio energetico, non sono considerati nei computi per la determinazione della superficie lorda di pavimento (s.l.p.), dei volumi e dei rapporti di copertura in presenza di riduzioni certificate attraverso una pre-certificazione firmata da un Tecnico abilitato, superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalle
ate attraverso una pre-certificazione firmata da un Tecnico abilitato, superiori al 10% rispetto ai valori limite previsti dalle disposizioni della D.G.R. 8/5773 e s.m.i. 6. Qualora vi fossero limitazioni tecnico-urbanistiche previste dalle norme vigenti e sia dimostrata l’impossibilità per l’edificio oggetto di richiesta di PdC o DIA, a ottenere le agevolazioni volumetriche previste dal comma 5, si precisa che queste non possono essere trasferite su altre lottizzazioni edificabili o ad altro proprietario.
Articolo 48
ste dal comma 5, si precisa che queste non possono essere trasferite su altre lottizzazioni edificabili o ad altro proprietario. Articolo 48 Isolamento termico dell’involucro di edifici esistenti
- In caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in edifici esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto, ai sensi della D.G.R. 8/5773 e successive modifiche e integrazioni, devono essere rispettati i valori
ituzione totale del manto, ai sensi della D.G.R. 8/5773 e successive modifiche e integrazioni, devono essere rispettati i valori massimi di trasmittanza imposti per le coperture degli edifici nuovi (0,30 W/m2K). Se la copertura è a falda e a diretto contatto con un ambiente accessibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente.
ansarda, ecc.), la stessa, oltre a garantire i valori di trasmittanza di cui sopra, deve essere di tipo ventilato o equivalente. 2. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano più del 25% della superficie disperdente dell’edificio a cui l’impianto è asservito, si procede, in sede progettuale, alla verifica che la trasmittanza termica non superi i valori limite di trasmittanza di cui all’Articolo 47, purché non esistano impedimenti dovuti a: vincoli di conservazione delle facciate;
ite di trasmittanza di cui all’Articolo 47, purché non esistano impedimenti dovuti a: vincoli di conservazione delle facciate; vincoli attinenti al rispetto delle distanze di confine. 3. Ad eccezione degli edifici di categoria E.8, si procede alla verifica dell’assenza di condensazioni superficiali e che le condensazioni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente.
ni interstiziali delle pareti opache siano limitate alla quantità rievaporabile, conformemente alla normativa tecnica esistente. Qualora non esista un sistema di controllo dell’umidità relativa interna, per i calcoli necessari questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C. 4. I valori delle trasmittanze degli interventi di cui al presente articolo dovranno essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura.
resente articolo dovranno essere rispettati considerando le correzioni per la presenza di ponti termici di forma o di struttura. 5. Ai fini dell’applicazione del presente articolo sono considerate le opere e le modifiche riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti anche strutturali. Sono invece esclusi dall’applicazione di questo articolo gli interventi edilizi che
Articolo 49
31 riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (a titolo d’esempio si cita il rifacimento dell’intonaco). Articolo 49 Prestazioni dei serramenti
- Nelle nuove costruzioni, ad eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 2,2 W/m2K.
ilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 2,2 W/m2K. 2. Per tutte le chiusure trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza (U) deve essere inferiore a 2,8 W/m2K. 3. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di manutenzione delle facciate
deve essere inferiore a 2,8 W/m2K. 3. Nel caso di edifici esistenti, quando è necessaria un’opera di manutenzione delle facciate comprensiva anche della manutenzione dei serramenti, devono essere impiegati serramenti aventi i requisiti di trasmittanza sopra indicati. 4. Per quanto riguarda i cassonetti, questi dovranno soddisfare i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti.
are i requisiti acustici ed essere a tenuta e la trasmittanza media non potrà essere superiore rispetto a quella dei serramenti. 5. 5. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei serramenti impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. o certificazione analoga che ne garantisca la qualità energetica. La marcatura CE degli elementi trasparenti (componenti finestrati) sarà
Articolo 50
cazione analoga che ne garantisca la qualità energetica. La marcatura CE degli elementi trasparenti (componenti finestrati) sarà obbligatoria a livello europeo a partire dal 1° marzo 2009, fino a tale data, si richiede obbligatoriamente, un’asseverazione da depositare allo sportello unico dell’edilizia unitamente ai documenti di progetto, ossia un documento che assevera le prestazioni energetiche del componente finestrato nel rispetto della norma UNI EN ISO 10077- 1:2007. Articolo 50
Articolo 50
che assevera le prestazioni energetiche del componente finestrato nel rispetto della norma UNI EN ISO 10077- 1:2007. Articolo 50 Contenimento delle dispersioni
- Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, per i quali si applicano i calcoli e le verifiche previsti dalla ex legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati
revisti dalla ex legge 9 gennaio 1991, n. 10, deve essere rispettato, contestualmente ai valori limite di trasmittanza riportati negli articoli 47 e 49 del presente Regolamento il valore di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale dell’edificio, EPH, riportati di seguito in funzione della classe di appartenenza dell’edificio stesso. Per gli edifici residenziali della classe E. 1, esclusi collegi, conventi, case di pena e
di appartenenza dell’edificio stesso. Per gli edifici residenziali della classe E. 1, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile, vigenti sul territorio comunale sono i seguenti: Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,2 38,41 Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,9 97,44
itorio comunale sono i seguenti: Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,2 38,41 Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,9 97,44 Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta una interpolazione lineare. Per tutti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per m3 di volume utile vigenti sul territorio comunale sono i seguenti:
Articolo 51
32 Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,2 10,64 Rapporto di forma dell’edificio S/V 0,9 25,36 Per valori di rapporti S/V compresi tra 0,2 e 0,9 deve essere fatta una interpolazione lineare. Articolo 51 Materiali ecosostenibili
- Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
urali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 2. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 3. Tutte le caratteristiche fisico–tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea
nali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dall’Unione europea o presentare la marcatura CE. Qualora la marcatura CE non assicuri la rispondenza a requisiti energetici, o addirittura un materiale fosse sprovvisto del marchio CE, deve essere indicato lo specifico ETA (European Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel
Articolo 52
uropean Technical Approval) rilasciato da un organismo appartenente all’EOTA (European Organisation for Technical Approval). Nel caso in cui il materiale fosse sprovvisto anche dello specifico ETA, i requisiti energetici riportati devono essere coerenti con quelli riportati nella normativa tecnica nazionale vigente (UNI 10351, UNI 10355, UNI EN ISO 6946). Articolo 52 Inerzia termica dell’involucro 4. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione
Inerzia termica dell’involucro 4. Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, le pareti perimetrali e le coperture devono garantire un’inerzia termica in grado di mantenere condizioni di benessere negli ambienti confinati durante il periodo estivo, evitando cioè il surriscaldamento interno dell’aria grazie alla capacità di attenuazione e ritardo degli effetti di variazione della temperatura esterna.
Articolo 53
ldamento interno dell’aria grazie alla capacità di attenuazione e ritardo degli effetti di variazione della temperatura esterna. 5. Per la definizione dei parametri fisici inerenti l’inerzia termica degli edifici si rimanda alla normativa nazionale (dlgs 192/05 e dlgs 311/06), alla Delibera regionale n. 5018 del 26/6/07 (pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007) e successive modifiche e/o integrazioni. Articolo 53 Isolamento acustico
Articolo 53
pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007) e successive modifiche e/o integrazioni. Articolo 53 Isolamento acustico
- Per gli edifici nuovi, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM del 5/12/97 e successive modifiche e integrazioni, per quanto riguarda i rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, i rumori di calpestio e da impianti, è prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto.
ti, è prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento prescritti dal sopraccitato decreto. 2. È obbligatorio consegnare, contestualmente alle richieste di Permesso di Costruire o alla D.I.A., la relazione completa riguardante la verifica dei requisiti acustici passivi.
Articolo 54
33 Articolo 54 Tetti verdi
- Per le coperture degli edifici è consigliata la realizzazione di tetti verdi, con lo scopo di ridurre gli effetti ambientali in estate dovuti all’insolazione sulle superficie orizzontali. Articolo 55 Illuminazione naturale
- Per le nuove costruzioni le superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere preferibilmente orientate entro un settore ± 45° dal
ocali principali (soggiorni, sale da pranzo, e assimilabili), devono essere preferibilmente orientate entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare. 2. L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte rispetto alla superficie utile interna, può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal
Articolo 56
re garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi di illuminazione zenitale, fermo restando il rispetto dei limiti imposti dal Regolamento Locale d’Igiene. 3. Per le nuove costruzioni realizzate all’interno della zona A il rispetto di questo Articolo, ove recepito come cogente, è subordinato al parere della Commissione Edilizia. Articolo 56 Ventilazione naturale
- Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione
Articolo 56
. Articolo 56 Ventilazione naturale
- Negli edifici di nuova costruzione tutti i locali di abitazione permanente (ad esclusione quindi di corridoi e disimpegni e bagni aggiuntivi al primo) devono usufruire di aerazione naturale diretta. Le finestre di detti locali devono prospettare direttamente su spazi liberi o su cortili nel rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente. Articolo 57 Ventilazione meccanica controllata
Articolo 57
to dei rapporti aeroilluminanti previsti dal Regolamento Locale d’Igiene vigente. Articolo 57 Ventilazione meccanica controllata
- Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è suggerita l’installazione un sistema di ventilazione ad azionamento meccanico, che garantisca un ricambio d'aria continuo medio giornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi
iornaliero pari a 0,50 vol/h per il residenziale. Per le destinazioni d’uso diverse da quella residenziale, i valori dei ricambi d’aria dovranno essere ricavati dalla normativa tecnica UNI 10339. 2. Per gli edifici del terziario (uffici, edifici commerciali, ecc.) la ventilazione meccanica controllata è resa obbligatoria. 3. I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un’efficienza almeno pari al 50%.
Articolo 58
olo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un’efficienza almeno pari al 50%. 4. Il vano tecnico che ospita canali e tubazioni inerenti l’impianto di ventilazione meccanica controllata non verrà computato negli indici planivolumetrici. Articolo 58
34 Certificazione energetica degli edifici
- Per gli edifici per i quali, a decorrere dal 1° settembre 2007, è stata presentata la denuncia di inizio attività o la domanda finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione, ristrutturazione edilizia che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere
coinvolgono più del 25% della superficie disperdente dell’edificio cui l’impianto di riscaldamento è asservito, dovranno essere dotati, al termine dei lavori, dell’attestato di certificazione energetica, redatto secondo lo schema definito dalla Delibera della Regione Lombardia n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007. Con la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici,
la stessa decorrenza, con onere a carico del proprietario o chi ne ha titolo, gli edifici sottoposti ad ampliamenti volumetrici, sempre che il volume a temperatura controllata della nuova porzione dell’edificio risulti superiore al 20% di quello esistente, devono essere dotati di attestato di certificazione energetica: a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati;
azione energetica: a) limitatamente alla nuova porzione di edificio, se questa è servita da uno o più impianti ad essa dedicati; b) all’intero edificio (esistente più ampliamento), se la nuova porzione è allacciata all’impianto termico dell’edificio esistente. 2. Gli edifici esistenti, che non rientrano nel campo di applicazione richiamato al precedente punto 1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporali:
mato al precedente punto 1, sono soggetti all’obbligo della certificazione energetica, secondo la seguente gradualità temporali: a) a decorrere dal 1° settembre 2007, per tutti gli edifici, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile. Qualora l’intero edificio oggetto di compravendita sia costituito da più unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità;
iù unità abitative servite da impianti termici autonomi, è previsto l’obbligo della certificazione energetica di ciascuna unità; b) a decorrere dal 1° settembre 2007 ed entro il 1° luglio 2009, nel caso di edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la cui superficie utile superi i 1000 m2; c) a decorrere dal 1° settembre 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle
di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessata è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, sia come sgravi fiscali o contributi a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’unità immobiliare, dell’edificio o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già
o o degli impianti. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’Amministrazione competente, per le quali non necessita il preventivo assenso o concessione da parte medesima; d) a decorrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati;
orrere dal 1° gennaio 2008, nel caso di contratti “servizio energia”, nuovi o rinnovati, relativi ad edifici pubblici o privati; e) a decorrere dal 1° luglio 2009, nel caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari; f) a decorrere dal 1° luglio 2010, nel caso di locazione dell’intero edificio o della singola unità immobiliare. 3. La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del
o della singola unità immobiliare. 3. La classe energetica a cui l’edificio appartiene è determinata confrontando il valore del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale EPH, calcolato secondo la procedura di cui all’allegato D della D.G.R. 8/5773 e s.m.i., con i seguenti parametri associati a ogni classe: Classe Edifici di classe E.1 esclusi collegi, Altri edifici
35 conventi, case di pena e caserme (kWh/m2 anno) (kWh/m3 anno) A+ EPH < 14 EPH < 3 A 14 EPH <29 3 EPH <6 B 29 EPH <58 6 EPH <11 C 58 EPH <87 11 EPH <27 D 87 EPH <116 27 EPH <43 E 116 EPH <145 43 EPH <54 F 145 EPH <175 54 EPH <65 G EPH175 EPH65 4. Per le procedure sulla certificazione energetica degli edifici si rimanda a quanto stabilito dalla Delibera della Regione Lombardia n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007 e successive modifiche e/o integrazioni.
ne Lombardia n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007 e successive modifiche e/o integrazioni. 5. Il nominativo del tecnico incaricato per la certificazione energetica, scelto tra uno di quelli inseriti nell’elenco regionale ufficiale dovrà essere indicato al momento della presentazione della richiesta (dichiarazione di inizio attività o richiesta di P.di C.) attraverso la consegna in forma cartacea della copia della lettera di assegnazione
ne di inizio attività o richiesta di P.di C.) attraverso la consegna in forma cartacea della copia della lettera di assegnazione dell’incarico della redazione della Certificazione energetica firmata dal proprietario o chi ne ha titolo. 6. Per la vidimazione da parte del Comune dell’Attestato di Certificazione Energetica in tutti i casi previsti dalla D.G.R. VIII/5773 e s.m.i., sarà necessario che il Tecnico Certificatore compili:
zione Energetica in tutti i casi previsti dalla D.G.R. VIII/5773 e s.m.i., sarà necessario che il Tecnico Certificatore compili: • on-line il “Modulo raccolta dati – Archivio Energetico Informativo” con i dati richiesti relativi alla certificazione; • stampi e firmi il Modulo raccolta dati oppure invii la conferma di compilazione on-line; • consegni al Comune, contestualmente all’Attestato di Certificazione Energetica, anche la stampa del Modulo raccolta dati.
ine; • consegni al Comune, contestualmente all’Attestato di Certificazione Energetica, anche la stampa del Modulo raccolta dati. 7. Il Comune, su richiesta dell’interessato, rilascerà la Targa Energetica in tutti i casi previsti dalla D.G:R: VIII/5773 e s.m.i. e anche: • nei casi edifici con differenti destinazioni d’uso, verrà rilasciata per la certificazione della sola parte residenziale (si considerano residenziali anche le parti di edificio adibite
Articolo 59
à rilasciata per la certificazione della sola parte residenziale (si considerano residenziali anche le parti di edificio adibite a studi professionali o uffici che non hanno differenziato le dotazioni impiantistiche rispetto a quelle residenziali); • nei casi di ristrutturazione di interi edifici che comportano un miglioramento delle prestazioni energetiche di base; • previo richiesta scritta da parte del proprietario o chi ne ha titolo. CAPO II EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Articolo 59
Articolo 59
previo richiesta scritta da parte del proprietario o chi ne ha titolo. CAPO II EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI IMPIANTI Articolo 59 Sistemi di produzione calore ad alto rendimento
- Fatte salve le disposizioni di cui alla Delibera della Regione Lombardia n. 5018 del 26/6/07 pubblicata sul BURL suppl. straord. N. 3 del 20/7/2007, articoli 4.5, 4.6, 4.7, per gli edifici di nuova costruzione e in quelli in cui è prevista la completa sostituzione
36 dell'impianto di riscaldamento o del solo generatore di calore, è obbligatorio l’impiego di sistemi di produzione di calore ad alto rendimento. 2. Nel caso in cui l’edificio sia collegato a una rete di gas metano, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti: Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento
aia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento 70°C ≥ 91 + 1 log Pn 30°C ≥ 97 + 1 log Pn Nel caso in cui l’alimentazione disponibile sia gasolio, i nuovi generatori di calore dovranno avere i seguenti rendimenti: Rendimento a potenza nominale Rendimento a carico parziale Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito
Articolo 60
cqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento Temperatura media dell’acqua nella caldaia Espressione del requisito del rendimento 70°C ≥ 93 + 2 log Pn ≥50°C ≥ 89 + 3 log Pn 3. L’articolo non si applica nei seguenti casi: • collegamento a una rete di teleriscaldamento urbano; • utilizzo di pompe di calore elettriche, geotermiche o alimentate a gas. Articolo 60 Impianti centralizzati di produzione calore
Articolo 60
utilizzo di pompe di calore elettriche, geotermiche o alimentate a gas. Articolo 60 Impianti centralizzati di produzione calore
- Negli edifici di nuova costruzione organizzati in condomini con più di dieci unità abitative, è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati. 2 L’intervento deve prevedere un sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. Articolo 61 Regolazione locale della temperatura degli ambienti
Articolo 61
sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. Articolo 61 Regolazione locale della temperatura degli ambienti È resa obbligatoria l’installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei
attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. La norma si applica in tutti gli edifici di nuova costruzione dotati di impianti di riscaldamento 2. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi: • interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda la
Articolo 62
vvedimento si applica nei seguenti casi: • interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda la sostituzione dei terminali scaldanti; • rifacimento della rete di distribuzione del calore. Articolo 62
37 Sistemi a bassa temperatura
- Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi radianti a bassa temperatura (pannelli radianti integrati nei pavimenti, nelle pareti o nelle solette dei locali da climatizzare).
- I sistemi radianti possono anche essere utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione purché siano previsti dei dispositivi per il controllo dell’umidità relativa.
- Nei soli casi in cui è dimostrata l’impossibilità al rispetto della norma al fine di realizzare
trollo dell’umidità relativa. 3. Nei soli casi in cui è dimostrata l’impossibilità al rispetto della norma al fine di realizzare l’ultimo piano agibile ai fini abitativi, l’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, è consentito l’aumento dell’altezza massima di gronda prevista dalle N.T.A., per i soli spessori dovuti all’impianto radiante, per non compromettere le altezze
Articolo 63
ezza massima di gronda prevista dalle N.T.A., per i soli spessori dovuti all’impianto radiante, per non compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m. 4. L’installazione di sistemi radianti a pavimento o a soffitto in edifici esistenti non deve compromettere le altezze minime dei locali fissate a 2,70 m. Articolo 63 Contabilizzazione energetica
- Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema
Articolo 63
m. Articolo 63 Contabilizzazione energetica
- Negli edifici nuovi e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, gli impianti di riscaldamento con produzione centralizzata del calore devono essere dotati di sistemi di contabilizzazione individuale,
- Tali sistemi consentono una regolazione autonoma indipendente e una contabilizzazione individuale dei consumi di energia termica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico. Articolo 64
Articolo 64
one individuale dei consumi di energia termica ai fini della sensibilizzazione degli utenti al risparmio energetico. Articolo 64 Efficienza degli impianti elettrici
- Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale le condizioni ambientali negli spazi per attività principale, per attività secondaria (spazi per attività comuni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste.
uni e simili) e nelle pertinenze devono assicurare un adeguato livello di benessere visivo, in funzione delle attività previste. 2. Per i valori di illuminamento da prevedere in funzione delle diverse attività è necessario fare riferimento alla normativa vigente. L’illuminazione artificiale negli spazi di accesso, di circolazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti.
olazione e di collegamento deve assicurare condizioni di benessere visivo e garantire la sicurezza di circolazione degli utenti. 3. È obbligatorio per gli edifici pubblici e del terziario, e per le sole parti comuni degli edifici residenziali, l’uso di dispositivi che permettano di controllare i consumi di energia dovuti all’illuminazione, quali interruttori locali, interruttori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare:
ori a tempo, controlli azionati da sensori di presenza, controlli azionati da sensori di illuminazione naturale. In particolare: • per gli edifici residenziali (vani scala interni e parti comuni): installazione obbligatoria di interruttori crepuscolari o a tempo ai fini della riduzione dei consumi elettrici; • per gli edifici del terziario e pubblici: obbligatoria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di
ria l’installazione di dispositivi per la riduzione dei consumi elettrici (interruttori a tempo, sensori di presenza, sensori di illuminazione naturale, ecc.).
Articolo 65
38 Articolo 65 Inquinamento luminoso
- Come disposto dalla legge regionale 17/01 e dalle indicazioni previste per le fasce di rispetto degli Osservatori Astronomici, è obbligatorio nelle aree esterne (private, condominiali o pubbliche) degli edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso
Articolo 66
luminanti siano previsti di diversa altezza per le zone carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. Articolo 66 Inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz)
- Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di
Articolo 67
gnetico interno (50 Hz), è consigliato l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiuntori e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa tensione. Articolo 67 Impianti di climatizzazione estiva
- I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso della climatizzazione estiva.
- L’installazione degli impianti di climatizzazione nei nuovi edifici è consentita purché:
l’uso della climatizzazione estiva. 2. L’installazione degli impianti di climatizzazione nei nuovi edifici è consentita purché: • la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento analitico eseguito da un tecnico abilitato; • nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate; • i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non
ti (torri evaporative condensatori, unità motocondensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico o non siano visibili dal fronte stradale o affacciati su suolo pubblico, ovvero siano integrati a livello progettuale; • realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di prevenire il rischio di legionellosi e nel rispetto delle disposizioni previste dalle Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di
e disposizioni previste dalle Linee Guida per la definizione dei protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione di cui all’accordo sancito dalla Conferenza Permanente tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 05/10/2006, Rep.n.2636; 3. È fatto d’obbligo integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto
dizionamento agli elementi costruttivi degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto centralizzato, o nicchie per l’alloggiamento dei componenti esterni. 4. Ove ciò descritto nel comma 3 del presente Articolo risultasse non tecnicamente possibile oppure non rispettasse le norme tecniche ed estetiche di tutela del paesaggio, la realizzazione è subordinata al parere della Commissione Edilizia.
Articolo 68
39 CAPO II FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI Articolo 68 Impianti solari termici e fonti rinnovabili per integrazione energetica produzione acqua calda sanitaria
- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatorio soddisfare almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria attraverso l’impiego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica.
ego di impianti solari termici, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. 2. Negli edifici residenziali i fabbisogni energetici per la produzione dell’acqua calda ad usi sanitari assunti per il dimensionamento degli impianti solari termici devono essere ricavati dalla seguente tabella in funzione della superficie utile dell’alloggio: Superficie utile (m2) Fabbisogno specifico (Wh/m2 giorno) A<50 m2 87 50 A<120 m2 72 120A<200 m2 58 A200 m2 43
dell’alloggio: Superficie utile (m2) Fabbisogno specifico (Wh/m2 giorno) A<50 m2 87 50 A<120 m2 72 120A<200 m2 58 A200 m2 43 Negli altri casi si assumono invece i seguenti valori in funzione del numero delle persone mediamente presenti: Superficie utile (m2) Fabbisogno specifico (Wh/persona giorno) Alberghi e pensioni con servizi per ogni camera con bagno 3500 Alberghi e pensioni con servizi per ogni camera con doccia 1745 Alberghi e pensioni con servizi comuni 1455
amera con bagno 3500 Alberghi e pensioni con servizi per ogni camera con doccia 1745 Alberghi e pensioni con servizi comuni 1455 Collegi, luoghi di ricovero, case di pena, caserme e conventi 1455 Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi comuni 1455 Ospedali, cliniche case di cura e assimilabili con servizi in ogni stanza 3500 Edifici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali 580 Edifici adibiti ad attività sportive con docce 1165
difici per uffici e assimilabili, per attività commerciali e industriali 580 Edifici adibiti ad attività sportive con docce 1165 3. I collettori solari previsti dal comma 1 del presente Articolo, devono essere installati su tetti piani, su falde e facciate esposte a Sud, Sud-est, Sud-ovest, Est e Ovest, fatti salvi impedimenti di natura morfologica, urbanistica, fondiaria e di tutela paesaggistica. 4. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici
ca, fondiaria e di tutela paesaggistica. 4. La relazione tecnica di dimensionamento dell’impianto solare e gli elaborati grafici (piante, prospetti, ecc.) che dimostrano le scelte progettuali riguardo l’installazione dei collettori stessi sono parte integrante della documentazione di progetto. 5. Le prescrizioni del presente articolo si intendono rispettate se la quota parte di energia termica che deve essere fornita dal solare termico viene fornita con risorse geotermiche o
spettate se la quota parte di energia termica che deve essere fornita dal solare termico viene fornita con risorse geotermiche o da pompe di calore a bassa entalpia (con esclusione di quelle aria-aria) in coerenza con l’Art. 10 della L.R. 24/06 o dalle biomasse. A tal fine le biomasse devono essere utilizzate nel rispetto delle disposizioni che Regione Lombardia emana ai sensi dell’Art. 11 della
40 L.R. 24/06 e dei Piani d’Azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico adottati ai sensi del D.Lgs. 351/1999. 6. In questo caso deve comunque essere dimostrata, attraverso un bilancio energetico che deve essere allegato, l’equivalenza in termini di energia da fonte rinnovabile prodotta ce deve coprire comunque il 60% del fabbisogno. 7. Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata,
Articolo 69
comunque il 60% del fabbisogno. 7. Il contributo di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, si intende rispettata, qualora l’acqua calda sanitaria derivi da una rete di teleriscaldamento che sfrutti il calore di un impianto di cogenerazione, trigenerazione oppure i reflui energetici di un processo produttivo non altrimenti utilizzabili. Articolo 69 Impianti solari fotovoltaici
- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione
69 Impianti solari fotovoltaici
- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è suggerito l’utilizzo di impianti solari fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
- Per gli edifici di cui al punto 1 è comunque resa obbligatoria la predisposizione per l’installazione anche in fasi successive di un impianto solare fotovoltaico dimensionato per coprire una potenza di picco pari a 1 kW per unità immobiliare comprendente:
di un impianto solare fotovoltaico dimensionato per coprire una potenza di picco pari a 1 kW per unità immobiliare comprendente: La definizione di una superficie della copertura dell’edificio, o di pertinenza dell’edificio dimensionata per consentire l’installazione dei moduli fotovoltaico; La predisposizione di un vano tecnico, accessibile per la manutenzione degli impianti, dove possano essere ospitati i dispositivi di condizionamento della
ano tecnico, accessibile per la manutenzione degli impianti, dove possano essere ospitati i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico e i dispositivi di interfaccia con la rete; la realizzazione dei collegamenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare due canaline (corrugati) per
amenti dei moduli fotovoltaici al vano tecnico un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra. 3. Se l’ubicazione dell’edificio rende tecnicamente impossibile l’installazione di impianti solari fotovoltaico, se esistono condizioni tali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni contenute al punto 2 del presente articolo possono
Articolo 70
ali da impedire lo sfruttamento ottimale dell’energia solare, le prescrizioni contenute al punto 2 del presente articolo possono essere omesse. L’eventuale omissione dovrà essere dettagliatamente documentata. Articolo 70 Sistemi solari passivi
- Sia nelle nuove costruzioni che nell’esistente le serre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre
rre e i sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare non sono computati ai fini volumetrici. Le serre possono essere applicate sui balconi o integrate nell’organismo edilizio, purché rispettino tutte le seguenti condizioni: • siano approvate preventivamente dalla Commissione Edilizia (legge regionale 12/05); • dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la
Edilizia (legge regionale 12/05); • dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al progetto, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento invernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la funzione di spazio intermedio; • siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra Sud/Est e Sud/Ovest; • i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante aeroilluminante previsto
golo compreso tra Sud/Est e Sud/Ovest; • i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante aeroilluminante previsto dal Regolamento Locale d’Igiene;
41 • sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare il surriscaldamento estivo; • il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento. Come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della serra e quella dispersa in presenza della serra; • la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro
Articolo 71
uella dispersa in presenza della serra; • la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo l’ingombro della struttura di supporto. CAPO III SOSTENIILITÀ AMBIENTALE Articolo 71 Contabilizzazione individuale dell’acqua potabile
- Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua
getti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento di acqua potabile, sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 2. Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile
Articolo 72
gni singolo proprietario o locatario. 2. Tali sistemi consentono una contabilizzazione individuale dei consumi di acqua potabile favorendo comportamenti corretti ed eventuali interventi di razionalizzazione dei consumi. Articolo 72 Riduzione del consumo di acqua potabile
- Fatto salvo quanto previsto dall’Art. 6 del Regolamento Regionale n. 2 del 24/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici
2 del 24/03/2006 e successive modifiche ed integrazioni, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è obbligatoria l’adozione di dispositivi per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei servizi igienici, in base alle esigenze specifiche. 2. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta
Articolo 73
ci, in base alle esigenze specifiche. 2. Le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri. 3. Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Articolo 73 Recupero acque piovane
Articolo 73
esistenti il provvedimento si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. Articolo 73 Recupero acque piovane
- Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale è suggerito, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle
à produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate.
ronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per poter essere riutilizzate. 2. Negli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile
42 superiore a 100 m2, è consigliato debba dotarsi di una cisterna per la raccolta delle acque meteoriche di accumulo pari a minimo 0,02 m3/m2 di area pavimentata. La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato al pozzo perdente per smaltire l’eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti.
Articolo 74
ventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente e la relativa rubinetteria dovrà essere dotata di sistemi di comando idonei ad escludere utilizzi impropri dell’acqua erogata da parte di terzi. Articolo 74 Riduzione effetto gas radon
Articolo 74
i di comando idonei ad escludere utilizzi impropri dell’acqua erogata da parte di terzi. Articolo 74 Riduzione effetto gas radon
- Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon in aree ad alto rischio individuate dalle misurazioni dell’ARPA, in tutti gli edifici di nuova costruzione in assenza di locali cantinati o sotteranei, l’edificio deve essere munito di idoneo vespaio con superficie di aerazione libera, al netto di eventuali griglie, non inferiore ad 1/1000 della
essere munito di idoneo vespaio con superficie di aerazione libera, al netto di eventuali griglie, non inferiore ad 1/1000 della superficie in pianta del vespaio stesso uniformemente distribuito, in modo che si realizzi la circolazione dell’aria, deve essere garantita una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato. 2. In particolare nei locali interrati e seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio
rrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale o dell’insieme dei locali di servizio, realizzando il riscontro d’aria, pellicole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti consigliati dalle Raccomandazioni europee, recepiti e individuati attraverso il monitoraggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA).
Articolo 75
43 TITOLO VI DISCIPLINA DEL CANTIERE Articolo 75 Richiesta e consegna dei punti fissi
- Prima dell’inizio dei lavori per interventi di nuova costruzione è obbligatorio richiedere, allo sportello unico per l’edilizia, la consegna dei punti fissi di allineamento e di quota.
- Se entro 15 giorni la struttura competente non determina i punti fissi di allineamento e di quota, il Richiedente può procedere alla individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente.
ota, il Richiedente può procedere alla individuazione degli stessi, redigendo verbale e comunicandolo alla struttura competente. 3. Prima della visita in cantiere, da parte dei tecnici comunali, il Richiedente è tenuto a contrassegnare mediante segnalazione e picchettature la dislocazione sul terreno delle costruzioni stesse come da progetto. 4. La determinazione dei punti fissi di allineamento e di quota può avere luogo anche per
e costruzioni stesse come da progetto. 4. La determinazione dei punti fissi di allineamento e di quota può avere luogo anche per interventi (recinzioni ecc.) per i quali sia necessario individuare la linea di delimitazione tra proprietà, o destinazione urbanistica, pubblica o di uso pubblico e proprietà privata. 5. Il titolare del Permesso di Costruire o della D.I.A., nel caso in cui siano previsti interventi di coibentazione dell’involucro è obbligato a comunicare, tramite lettera
Articolo 76
ella D.I.A., nel caso in cui siano previsti interventi di coibentazione dell’involucro è obbligato a comunicare, tramite lettera protocollata, al Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale o del Settore competente e, in copia conforme, al Certificatore nominato dall’Impresa, l’inizio dei lavori di posa del materiale isolante. Articolo 76 Disciplina e sicurezza del cantiere
- Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e
76 Disciplina e sicurezza del cantiere
- Fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 e successive modifiche e integrazioni, nei cantieri si applicano le seguenti disposizioni: a) nel cantiere deve obbligatoriamente essere affissa, in vista al pubblico, una tabella di dimensioni minime di cm 100 x 75 contenente gli estremi, del titolo abilitativo, del titolare dello stesso, del progettista, dell’impresa assuntrice dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza;
dello stesso, del progettista, dell’impresa assuntrice dei lavori, del direttore dei lavori e del responsabile della sicurezza; b) nel cantiere deve essere tenuta a disposizione del personale incaricato dal Comune una copia del titolo abilitativo; c) gli impianti di acqua potabile e di fognatura, devono essere allacciati alle reti comunali; in caso di impedimento è possibile fare ricorso ad impianti alternativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie;
comunali; in caso di impedimento è possibile fare ricorso ad impianti alternativi, nel rispetto delle norme igienico sanitarie; d) è vietato usare acqua dai canali pubblici e impedire o divergere il corso degli stessi senza preventiva e formale concessione; e) Il cantiere deve essere sempre custodito e dotato di idonea segnaletica a norma delle vigenti disposizioni in materia. 2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel
rma delle vigenti disposizioni in materia. 2. Con provvedimento motivato, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori fino al ripristino delle condizioni di sicurezza a tutela dell’incolumità del personale e dei terzi.
Articolo 77
44 Articolo 77 Misure per i cantieri e le opere comportanti occupazione del suolo pubblico
- Fatto salvo quanto disposto dal Regolamento comunale in materia di occupazione del suolo pubblico, prima di dar corso ad interventi edilizi riguardanti immobili in fregio a spazi pubblici o di uso pubblico, ovvero insistenti su detti spazi, l’esecutore dei lavori deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare, in ogni situazione, la
tti spazi, l’esecutore dei lavori deve adottare gli opportuni accorgimenti tecnici al fine di assicurare, in ogni situazione, la pubblica incolumità e la tutela del transito veicolare e pedonale. 2. Gli accessi ricavati nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l’esterno e devono rimanere chiusi quando i lavori non sono in corso. 3. Le recinzioni e le altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno
Articolo 78
ando i lavori non sono in corso. 3. Le recinzioni e le altre strutture di cantiere devono essere segnalate sia durante il giorno che durante la notte secondo le prescrizioni contenute nel Nuovo Codice della strada e relativo regolamento di esecuzione e di attuazione. Articolo 78 Scavi, demolizioni, conferimento dei materiali di risulta
- Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, ove si proceda a opere di
conferimento dei materiali di risulta
- Fatto salvo quanto previsto dal Regolamento Locale di Igiene, ove si proceda a opere di scavo e di demolizione si devono rispettare le prescrizioni di cui ai seguenti commi: a) tutela delle persone e delle cose interessate dalla demolizione; b) disinfestazione del fabbricato stesso immediatamente prima di dare corso alla demolizione; c) disattivazione dei tronchi di fognatura e delle restanti reti tecnologiche insistenti nel
ima di dare corso alla demolizione; c) disattivazione dei tronchi di fognatura e delle restanti reti tecnologiche insistenti nel fabbricato e nelle aree interessate dalla demolizione; d) funzionalità delle reti tecnologiche esistenti, mediante idonei accorgimenti, sull’area o sull’edificio (es. pali di illuminazione); e) sistemazione e recinzione dell’area; 2. La demolizione di immobili soggetti a tutela di cui al D. Lgs. 490/1999 è subordinata a nulla-osta delle competenti autorità.
Articolo 79
- La demolizione di immobili soggetti a tutela di cui al D. Lgs. 490/1999 è subordinata a nulla-osta delle competenti autorità.
- Nel caso di demolizione parziale, dovranno essere salvaguardate la stabilità, l’uso e l’aspetto estetico della residua parte della costruzione.
- In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui sopra, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a spese dello stesso. Articolo 79 Rinvenimenti
Articolo 79
sopra, può essere compiuto l’intervento sostitutivo in danno dell’inadempiente e a spese dello stesso. Articolo 79 Rinvenimenti
- I ritrovamenti di resti umani e di manufatti o altri elementi di presumibile interesse archeologico, storico ed artistico devono essere immediatamente posti a disposizione degli enti competenti, dandone immediata comunicazione agli stessi. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate,
ne agli stessi. I lavori per la parte interessata dai ritrovamenti devono essere sospesi per lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l’obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
Articolo 80
45 TITOLO VII NORME FINALI Articolo 80 Modifiche al regolamento edilizio.
- L’Amministrazione comunale può apportare modifiche al Regolamento edilizio ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.
- Ogni modifica del regolamento edilizio è soggetta alle procedure previste dall’art. 12 della L.R. 23/97. Articolo 81 Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G.
- Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. e viceversa.
ento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G.
- Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. e viceversa.
- In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi della normativa di PRG al fine di collocare correttamente nel regolamento edilizio norme impropriamente indicate nel PRG; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva del regolamento edilizio può essere apportata variante
Articolo 82
RG; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva del regolamento edilizio può essere apportata variante urbanistica di cui all’art. 2, comma 2, lett. i) della L.R. 23/97, a tal fine allegando ai predetti atti la scheda prevista all’art. 3, comma 1 della stessa L.R. 23/97. Articolo 82 Deroghe
- Sono ammesse deroghe alle norme del presente Regolamento Edilizio limitatamente agli interventi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero per i casi
esente Regolamento Edilizio limitatamente agli interventi riguardanti opere pubbliche o di interesse pubblico, ovvero per i casi espressamente previsti dalla normativa.
TABELLA 1 CARATTERISTICHE BOTANICHE
46 TABELLA 1 CARATTERISTICHE BOTANICHE Nome comune (Nome scientifico) Altezza massima raggiungibi le dalla specie Sesto di impianto consigliato Diametro chioma Pianta che emette polloni N = nulla S = scarsa B = buona Caduta foglie L = limitata C = consistente A = abbondante Caduta frutti L = limitata C = consistente A = abbondante Resistenza potatura N = nulla S = scarsa B = buona Acero campestre (Acer campestre L.) 12-15 m 5-6 12 m L L B Acero riccio (Acer platanoides L.) 20-25 m 10-12 15 m C L S
B = buona Acero campestre (Acer campestre L.) 12-15 m 5-6 12 m L L B Acero riccio (Acer platanoides L.) 20-25 m 10-12 15 m C L S Acero montano (Acer pseudoplatanus L.) 20-25 m 12-15 15 m C L S Ippocastano (Aesculus hippocastanum) 30 m 10-12 12 m C C N Ontano nero (Alnus glutinosa) 20 m 6-8 8 m B Crespino (Berberis vulgaris L.) 2,5 m Betulla (Betula pendula) 18 m 7-8 S Martello (Buxus sempervirens) 5-6 m 2-3 B Carpino (Carpinus betulus L.) 15-20 m 7-8 5 m C L B Castagno (Castanea sativa Mill.) 30 m 12-15
(Buxus sempervirens) 5-6 m 2-3 B Carpino (Carpinus betulus L.) 15-20 m 7-8 5 m C L B Castagno (Castanea sativa Mill.) 30 m 12-15 Cedro atlantico (Cedrus atlantica Carriere) 36 m 12-15 12 m N A C N Cedro dell’himalaya (Cedrus deodara G.Don) 75 m 15-20 15 m N A C N Cedro del libano (Cedrus libani Richard) 30 m 15-20 15 m N A C N Bagolaro (Celtis australis L.) 18-20 m 10-12 8-10 m C L S Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.) 12 m 5-6 6-8 m L C S Corniolo (Cornus mas L.) 14 m 4-5
s L.) 18-20 m 10-12 8-10 m C L S Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.) 12 m 5-6 6-8 m L C S Corniolo (Cornus mas L.) 14 m 4-5 Sanguinello (Cornus sanguinea L.) 3-4 B Nocciolo (Corylus avellana L.) 6 m 4-5 B Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) 10 m 6-8 6 m B Biancospino (Ctataegus oxycanthia L.) 4-5 m 5-6 8 m L L B Cipresso (Cupressus sempervirens L.) 45 m 4-5 8 m Fusaggine (Euonymus europaeus) 6 m Faggio (Fagus sylvatica) 30 m 15-18 15 m A L B Frassino (Fraxinus excelsior L.) 42 m 13-15 15 m A C B
e (Euonymus europaeus) 6 m Faggio (Fagus sylvatica) 30 m 15-18 15 m A L B Frassino (Fraxinus excelsior L.) 42 m 13-15 15 m A C B Ginestra (Genista germanica) Ginco (Ginkgo biloba L.) 30-40 m 10-12 10 m C A N Ibisco (Hibiscus syriacus) 2-4 m 1-2 m L L B Ortensia (Hydrangea hortensis) 1-2 m B Ligustro (Ligustrum vulgare) 2-4-10 m 1 m L L B Storace (Liquidambar styraciflua) 45 m 8-10 12 m C A S Liriodendro (Liriodendron tulipifera L.) 60 m 12-15 10 m C L S Caprifoglio (Lonicera sp.)
mbar styraciflua) 45 m 8-10 12 m C A S Liriodendro (Liriodendron tulipifera L.) 60 m 12-15 10 m C L S Caprifoglio (Lonicera sp.) Magnolia (Magnolia grandiflora L.) 30 m 7-8 8 m A A B Gelso bianco (Morus alba L.) 9 m 6-8 C A B Gelso nero (Morus nigra L.) 12 m 6-7 C A B Abete rosso (Picea excelsa Link.) 30-40 m 8-10 10 m Pino silvestro (Pinus sylvestris) 35 m 7-8 Platano (platanus hybrida Brot.) 35 m 15-18 A A B Pioppo bianco (Populus alba L.) 30 m 12-13 8 m S
o (Pinus sylvestris) 35 m 7-8 Platano (platanus hybrida Brot.) 35 m 15-18 A A B Pioppo bianco (Populus alba L.) 30 m 12-13 8 m S Pioppo nero (Populus nigra L.var.italica) 30 m 5-6 5 m C L S Ciliegio selvatico (Prunus avium L.) 18-20 m 10-12 Pado (Prunus padus L.) 6-7 Piracanta (Pyracantha coccinea) Rovere (Quercus petraea Liebl.) 30 m 6-7 15 m N C A S Roverella (Quercus pubescens Willd.) 20 m 10-12 12 m N Farnia (Quercus robur L.) 30 m 15-18 15 m N C A N Rosa selvatica (Rosa canina)
ella (Quercus pubescens Willd.) 20 m 10-12 12 m N Farnia (Quercus robur L.) 30 m 15-18 15 m N C A N Rosa selvatica (Rosa canina) Melo, Prugno, ect.(Rosacee da frutto) 10 m 5-7 B Salici (Salix sp.) 8-10 Sambuco (Sambucus nigra L.) 10 m 3-4 8 m B Cipresso del Canada (Taxodium distichum Rich.) 45 m 10-12 15 m (base) Tasso (Taxus baccata L.) 12-18 m 8-10 3 m B Tiglio (Tilia cordata Miller) 30 m 12-15 10 m S S Tiglio (Tilia platyphillos Scop.) 41 m 15-18 15 m S S Tiglio (Tilia x europea) 40 m 12-15 15 m B S
a Miller) 30 m 12-15 10 m S S Tiglio (Tilia platyphillos Scop.) 41 m 15-18 15 m S S Tiglio (Tilia x europea) 40 m 12-15 15 m B S Olmo procera (Ulmus campestris) 8-12 C L B Olmo minore (Ulmus minor Miller) 10-30 m 8-12 C L B Pallon di maggio (Viburnum lantana) Pallon di maggio (Viburnum opulus L.)
TABELLA 2 UTILIZZO E SPECIFICHE
47 TABELLA 2 UTILIZZO E SPECIFICHE Nome comune (Nome scientifico) Resistenza alla siccità N = nessuna S = scarsa Resistenza alla umidità N = nessuna S = scarsa B = buona Resistenza freddo S = scarsa B = buona Richiesta luce L = specie eliofila L-LO = specie non esigente O = specie sciafila Crescita Uso fitofarmaci Forma radici Acero campestre (Acer campestre L.) S S L-LO S a Acero riccio (Acer platanoides L.) S S S L-LO rapida S p Acero montano (Acer pseudoplatanus L.) S S S L-LO S
re L.) S S L-LO S a Acero riccio (Acer platanoides L.) S S S L-LO rapida S p Acero montano (Acer pseudoplatanus L.) S S S L-LO S Ippocastano (Aesculus hippocastanum) N S L p Ontano nero (Alnus glutinosa) S B L Crespino (Berberis vulgaris L.) N Betulla (Betula pendula) N S B L a Martello (Buxus sempervirens) L-LO Carpino (Carpinus betulus L.) S N B L-LO lenta p Castagno (Castanea sativa Mill.) S L Cedro atlantico (Cedrus atlantica Carriere) S L lenta Cedro dell’himalaya (Cedrus deodara G.Don) S L lenta
nea sativa Mill.) S L Cedro atlantico (Cedrus atlantica Carriere) S L lenta Cedro dell’himalaya (Cedrus deodara G.Don) S L lenta Cedro del libano (Cedrus libani Richard) S L lenta Bagolaro (Celtis australis L.) S L a Albero di Giuda (Cercis siliquastrum L.) S S L Corniolo (Cornus mas L.) S S L-LO Sanguinello (Cornus sanguinea L.) O Nocciolo (Corylus avellana L.) L-LO Biancospino (Crataegus monogyna Jacq.) S S B L Biancospino (Ctataegus oxycanthia L.) S S B L Cipresso (Cupressus sempervirens L.)
iancospino (Crataegus monogyna Jacq.) S S B L Biancospino (Ctataegus oxycanthia L.) S S B L Cipresso (Cupressus sempervirens L.) Fusaggine (Euonymus europaeus) B LO Faggio (Fagus sylvatica) N S L-LO a Frassino (Fraxinus excelsior L.) S S S L veloce f Ginestra (Genista germanica) N L Ginco (Ginkgo biloba L.) S S L N p Ibisco (Hibiscus syriacus) S B L veloce Ortensia (Hydrangea hortensis) N B LO veloce Ligustro (Ligustrum vulgare) N S S L-O Storace (Liquidambar styraciflua) S N L a
ce Ortensia (Hydrangea hortensis) N B LO veloce Ligustro (Ligustrum vulgare) N S S L-O Storace (Liquidambar styraciflua) S N L a Liriodendro (Liriodendron tulipifera L.) N S L veloce N f Caprifoglio (Lonicera sp.) Magnolia (Magnolia grandiflora L.) S S L molto lenta Gelso bianco (Morus alba L.) S L Gelso nero (Morus nigra L.) S L Abete rosso (Picea excelsa Link.) N S L a Pino silvestro (Pinus sylvestris) S N L f Platano (platanus hybrida Brot.) S S L S p Pioppo bianco (Populus alba L.) S B L a
L a Pino silvestro (Pinus sylvestris) S N L f Platano (platanus hybrida Brot.) S S L S p Pioppo bianco (Populus alba L.) S B L a Pioppo nero (Populus nigra L.var.italica) B L a Ciliegio selvatico (Prunus avium L.) p Pado (Prunus padus L.) L-LO Piracanta (Pyracantha coccinea) Rovere (Quercus petraea Liebl.) S S L lenta Roverella (Quercus pubescens Willd.) S L Farnia (Quercus robur L.) S S L lenta f Rosa selvatica (Rosa canina) Melo, Prugno, ect.(Rosacee da frutto) N S L S Salici (Salix sp.) B L a
rcus robur L.) S S L lenta f Rosa selvatica (Rosa canina) Melo, Prugno, ect.(Rosacee da frutto) N S L S Salici (Salix sp.) B L a Sambuco (Sambucus nigra L.) S L-LO Cipresso del Canada (Taxodium distichum Rich.) S B L Tasso (Taxus baccata L.) S L-LO p Tiglio (Tilia cordata Miller) S S L-LO Tiglio (Tilia platyphillos Scop.) S S L p Tiglio (Tilia x europea) S L Olmo procera (Ulmus campestris) Olmo minore (Ulmus minor Miller) B S Pallon di maggio (Viburnum lantana) Pallon di maggio (Viburnum opulus L.)
REGOLAMENTO EDILIZIO
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49 REGOLAMENTO EDILIZIO Check list interventi obbligatori in materia di risparmio energetico e fonti rinnovabili ! " # $ % & ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '
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