Norme Tecniche di Attuazione
Comune di Capriata d'Orba · Alessandria, Piemonte
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1 N.B. Le modifiche introdotte a seguito della variante parziale n. 4 ai sensi dell’art. 17, comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. sono evidenziate in grassetto (pagg. 7-10-13-37-38-39-42-47)
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
e n. 4 ai sensi dell’art. 17, comma 5° della L.R. n. 56/77 e s.m.i. sono evidenziate in grassetto (pagg. 7-10-13-37-38-39-42-47)
2 I N D I C E TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - APPLICAZIONI DEL P.R.G.C.. pag. 6 ART. 2 - SISTEMAZIONE URBANISTICA. pag. 6 ART. 3 - ATTIVITA' IN CORSO E PERMESSO DI COSTRUIRE A TEMPO DETERMINATO. pag. 7 ART. 4 - ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C., LA 1ª e 2ª VARIANTE GENERALE, LE SUCCESSIVE VARIANTI PARZIALI, LA
GENERALE, LE SUCCESSIVE VARIANTI PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. A
ETERMINATO. pag. 7 ART. 4 - ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C., LA 1ª e 2ª VARIANTE GENERALE, LE SUCCESSIVE VARIANTI PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. ANNO 2005, LA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., LA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. ART. 17 COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., LA VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. ART. 17 COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E LA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 5° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. pag. 7
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
7 COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E LA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 5° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. pag. 7 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. CAPO I - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI ART. 5 - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.. pag. 11 ART. 6 - PERMESSO DI COSTRUIRE (P.d.C.) e DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.). pag. 11 ART. 6 BIS - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE. pag. 13 ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE. pag. 14
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.
pag. 11 ART. 6 BIS - CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE. pag. 13 ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE. pag. 14 ART. 8 - DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.). pag. 14 ART. 9 - CONVENZIONI. pag. 15 CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI. ART. 9 BIS - PARAMETRI URBANISTICI. pag. 17 ART. 9 TER - PARAMETRI EDILIZI. pag. 17 ART. 10 - OSSERVANZA DEI VALORI PARAMETRICI ED APPLICAZIONE DEGLI INDICI. pag. 17 ART. 11 - CAPACITA’ INSEDIATIVA. pag. 18
TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO
g. 17 ART. 10 - OSSERVANZA DEI VALORI PARAMETRICI ED APPLICAZIONE DEGLI INDICI. pag. 17 ART. 11 - CAPACITA’ INSEDIATIVA. pag. 18 ART. 12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. pag. 18 TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO CAPO I - DEFINIZIONI. ART. 13 - CLASSI E SOTTOCLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO – NORME GENERALI. pag. 19 ART. 14 - ZONE DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO. pag. 22
CAPO II - AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE – F –
3 CAPO II - AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE – F – ART. 15 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA', ED ACCESSIBILITA’ (F1) E FASCE DI RISPETTO. pag. 25 ART. 16 - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE – F2. pag. 26 ART. 17 - AREE SPECIALI DI INTERESSE PUBBLICO – F3. pag. 29 CAPO III - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI. ART. 18 - AREE RESIDENZIALI, DESTINAZIONI D’USO GENERALI. pag. 30 ART. 19 - AREE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE (A). pag. 31
ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA
- AREE RESIDENZIALI, DESTINAZIONI D’USO GENERALI. pag. 30 ART. 19 - AREE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE (A). pag. 31 ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (B1). pag. 34 ART. 21 - AREE RESIDENZIALI E AGRICOLE SPECIALI (B2). pag. 37 ART. 22 - AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B3) – DI NUOVO IMPIANTO (Ca) – DI NUOVO IMPIANTO CONVENZIONATE (Ca1). pag. 37 ART. 23 - AREE RESIDENZIALI A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO (Cb) - (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8). pag. 38
CAPO IV - AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE.
Ca1). pag. 37 ART. 23 - AREE RESIDENZIALI A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO (Cb) - (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8). pag. 38 ART. 24 - AREE ED EDIFICI RESIDENZIALI DA POTENZIARE IN FUNZIONE DELLA RESIDENZA (Cc). pag. 41 ART. 25 - AREE RESIDENZIALI CON RECUPERO DELLA VOLUMETRIA ESISTENTE (Cd). pag. 41 CAPO IV - AREE DESTINATE AD ATTIVITA’ PRODUTTIVE. ART. 26 - AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO O ESISTENTI (D). pag. 42
CAPO V - AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SVAGO.
ATTIVITA’ PRODUTTIVE. ART. 26 - AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO O ESISTENTI (D). pag. 42 CAPO V - AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SVAGO. ART. 27 - AREE TURISTICO RICETTIVE (G1). pag. 50 ART. 28 - AREE TURISTICO-SPORTIVE (G2-G3-G4). pag. 50 ART. 29 - AREE TURISTICHE FINALIZZATE ALL’ESERCIZIO DELLO SVAGO E DELLO SPORT (G5) pag. 54 ART. 29BIS - AREE TURISTICO-RICETTIVE FINALIZZATE AL RELAX E AL RIPOSO (G6). pag. 55 CAPO VI - AREE DI SALVAGURDIA AMBIENTALE
CAPO VI - AREE DI SALVAGURDIA AMBIENTALE
54 ART. 29BIS - AREE TURISTICO-RICETTIVE FINALIZZATE AL RELAX E AL RIPOSO (G6). pag. 55 CAPO VI - AREE DI SALVAGURDIA AMBIENTALE ART. 30 - AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO (E). pag. 57 ART. 30 BIS - AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE - CAVE. pag. 62 ART. 31 - AREE DI RISPETTO. pag. 62 TITOLO IV – TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO. CAPO I - TIPI DI INTERVENTO. ART. 32 - NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. pag. 66 ART. 33 - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E GLI EDIFICI
RME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL
RME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. pag. 66 ART. 33 - NORME PARTICOLARI PER LE AREE E GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE. pag. 66 ART. 34 - TIPI DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO
ART. 37 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO
4 ESISTENTE. pag. 67 ART. 35 - MANUTENZIONE ORDINARIA. pag. 67 ART. 36 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA. pag. 69 ART. 37 - INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO. pag. 69 ART. 38 - INTERVENTI DI RESTAURO CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C.. pag. 70 ART. 39 - INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. pag. 71 ART. 40 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. pag. 72 ART. 41 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AREE DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE. pag. 73
ART. 41 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AREE
UTTURAZIONE EDILIZIA. pag. 72 ART. 41 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA IN AREE DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE. pag. 73 ART. 42 - INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C.. pag. 74 ART. 43 - INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. pag. 74 ART. 44 - INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. pag. 74 ART. 45 - INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO. pag. 74 ART. 46 - INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE. pag. 75 ART. 47 - EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. pag. 76
CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO.
INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE. pag. 75 ART. 47 - EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. pag. 76 ART. 48 - AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI. pag. 76 ART. 49 - EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONE D'USO IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI DI ZONA. pag. 76 ART. 50 - AUTORIMESSE. pag. 76 ART. 51 - AREE A PARCHEGGIO PRIVATO. pag. 77 ART. 52 - PERTINENZE. pag. 77 CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO. ART. 53 - VINCOLO DI ALLINEAMENTO TIPOLOGICO. pag. 79 ART. 54 - INGRESSI URBANI. pag. 79
CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO.
ag. 77 CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO. ART. 53 - VINCOLO DI ALLINEAMENTO TIPOLOGICO. pag. 79 ART. 54 - INGRESSI URBANI. pag. 79 ART. 55 - MARGINE DELLA CONFIGURAZIONE URBANA. pag. 79 ART. 56 - EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE. pag. 79 ART. 57 - VINCOLO IDROGEOLOGICO. pag. 79 ART. 58 - AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE. pag. 80 ART. 59 - AREE DI DISSESTO. pag. 80 ART. 60 - OPERE IN AREE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI E STATALI. pag. 80 ART. 60 BIS - ACCESSI CONTROLLATI. pag. 80
ART. 60 - OPERE IN AREE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI
ESTO. pag. 80 ART. 60 - OPERE IN AREE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI E STATALI. pag. 80 ART. 60 BIS - ACCESSI CONTROLLATI. pag. 80 ART. 61 - VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 E DELL’ART. 49, ULTIMO COMMA, DELLA L.R. 56/77 E SUCC. MOD. ED INT.. pag. 80 ART. 62 - AREE SOGGETTE A BONIFICA. pag. 81 ART. 62 BIS - PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO PER GLI INTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. – ART. 17, COMMA 7°, L.R. 56/77 E S.M.I.. pag. 81
GLI INTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE
GLI INTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. – ART. 17, COMMA 7°, L.R. 56/77 E S.M.I.. pag. 81 ART. 63 - PERCORSO STRADALE PANORAMICO E RELATIVA FASCIA DI PROTEZIONE. pag. 81 ART. 64 - AREE DELLA RETE NATURA 2000 (COD. IT1 180002): S.I.C. “GARZAIA DEL TORRENTE ORBA” E Z.P.S. “TORRENTE ORBA”. pag. 82 ART. 65 - AREE DELLA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA. pag. 83 ART. 65 BIS - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 83
CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.
- AREE DELLA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA. pag. 83 ART. 65 BIS - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE pag. 83 CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO. ART. 66 - CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARE. pag. 84 ART. 66.1 - PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E IDONEITA’
ART. 66.2 - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI
5 ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA. pag. 84 ART. 66.2 - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO IN RAPPORTO ALLE CLASSI D’IDONEITA’ D’USO E ALLE PCONDIZIONI DI DISSESTO. pag. 85 ART. 66.3 - NORME PER GLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLE VARIE CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA. pag. 85 ART. 66.4 - LIMITAZIONI D’USO DERIVANTI DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. pag. 88 ART. 66.5 - NORME PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA. pag. 90
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE.
I DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. pag. 88 ART. 66.5 - NORME PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA. pag. 90 ART. 66.6 - NORME PER LE FASCE FLUVIALI. pag. 91 ART. 66.7 - TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE. pag. 101 ART. 66.8 - DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA A CORREDO DI NUOVI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO. pag. 102 TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE. CAPO I - NORME FINALI. ART. 67 - DEROGHE. pag. 103 ART. 68 - VARIANTI AL P.R.G.C.. pag. 103
CAPO I - NORME FINALI.
TOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE. CAPO I - NORME FINALI. ART. 67 - DEROGHE. pag. 103 ART. 68 - VARIANTI AL P.R.G.C.. pag. 103 ART. 69 - NORME IN CONTRASTO. pag. 103 CAPO II - NORME TRANSITORIE. ART. 69 BIS - DOMANDA DI CONCESSIONE. pag. 104 ART. 70 - TIPOLOGIE EDILIZIE. pag. 104 ART. 70 BIS - REQUISITI DI ABITABILITA'. pag. 104 ART. 70 TER- NORME TRANSITORIE. pag. 104 ALLEGATI: TABELLE COMMERCIO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
6 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI PREMESSA. In relazione all’entrata in vigore di parte del “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, in caso di difformità tra le definizioni di cui al presente apparato normativo e del menzionato T.U., si ricorda che le disposizioni di quest’ultimo sono comunque da considerare prevalenti a norma dell’art. 3 del
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
menzionato T.U., si ricorda che le disposizioni di quest’ultimo sono comunque da considerare prevalenti a norma dell’art. 3 del medesimo, che testualmente recita: “Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi”. CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - APPLICAZIONI DEL P.R.G.C.. Le previsioni insediative della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 del Comune di CAPRIATA
1 - APPLICAZIONI DEL P.R.G.C.. Le previsioni insediative della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 del Comune di CAPRIATA D’ORBA sono riferite ad un periodo di tempo di 10 anni. Ai sensi della Legge 17 Agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni e integrazioni, del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 così come modificato dal D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301), nonché della Legge Regionale n. 56/77 e
edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 così come modificato dal D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301), nonché della Legge Regionale n. 56/77 e successive mod. ed int., la disciplina urbanistica dell'intero territorio del Comune di CAPRIATA D’ORBA e' regolata dalle norme e dalle prescrizioni contenute negli elaborati costituenti il Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.); ogni attività comportante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento del permesso di
portante trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale, o comunque subordinata al conseguimento del permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività (D.I.A.), a norma del titolo VI della predetta L.R., deve essere compatibile con le presenti norme e prescrizioni. A tal fine, per attività di trasformazione urbanistica ed edilizia sono da intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, la utilizzazione delle risorse
intendersi l'esecuzione di opere edilizie, il mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, la utilizzazione delle risorse naturali e la alterazione delle caratteristiche del luogo, salvo le modificazioni delle colture agricole in atto e, per la manutenzione degli immobili, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria (art. 48 L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., comma 1). Si intendono richiamati i contenuti della L.R. 28.05.2007, n. 13 “Disposizioni in materia di
ART. 2 - SISTEMAZIONE URBANISTICA.
/77 e succ. mod. ed int., comma 1). Si intendono richiamati i contenuti della L.R. 28.05.2007, n. 13 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia”, con particolare riferimento ai tipi di intervento ed alle categorie di opere specificati all’art. 2 della medesima legge regionale. ART. 2 - SISTEMAZIONE URBANISTICA. L'istanza per il rilascio di permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attività per
STEMAZIONE URBANISTICA.
STEMAZIONE URBANISTICA. L'istanza per il rilascio di permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attività per opere di trasformazione urbanistica ed edilizia deve in ogni caso avere per oggetto la sistemazione urbanistica dell'intera area asservita all'edificio ed al manufatto interessato dalle opere edilizie o comunque all'intervento oggetto del permesso di costruire, in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.C..
re edilizie o comunque all'intervento oggetto del permesso di costruire, in ottemperanza alle norme e prescrizioni del P.R.G.C.. Il rilascio del permesso di costruire e' subordinato all'impegno da parte degli aventi titolo alla cessazione di ogni attività in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore sul fondo interessato. Ai fini dell'applicazione del disposto del precedente comma, non sono considerate attività in
Regolatore sul fondo interessato. Ai fini dell'applicazione del disposto del precedente comma, non sono considerate attività in contrasto con prescrizioni del P.R.G.C. quelle connesse alla coltivazione ed all'allevamento familiare di piccoli animali da cortile, fatti salvi eventuali provvedimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato.
edimenti amministrativi assunti ai sensi di leggi di tutela della incolumità e della salute pubblica e dell'igiene dell'abitato. Il permesso di costruire per l'utilizzazione delle risorse naturali, ove richieda l’alterazione delle caratteristiche dei luoghi, e' subordinata all'impegno da parte del richiedente alla sistemazione dei luoghi allo scadere del permesso stesso.
ART. 3 - ATTIVITA' IN CORSO E PERMESSO DI COSTRUIRE A TEMPO DETERMINATO.
7 ART. 3 - ATTIVITA' IN CORSO E PERMESSO DI COSTRUIRE A TEMPO DETERMINATO. E' fatto obbligo di non procedere a nessuna attività di trasformazione urbanistica ed edilizia subordinata al rilascio del permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attività ai sensi del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e dei disposti del successivo titolo fino al conseguimento del permesso medesimo nei modi e forme di legge o alla avvenuta operatività della D.I.A..
uccessivo titolo fino al conseguimento del permesso medesimo nei modi e forme di legge o alla avvenuta operatività della D.I.A.. Il disposto del precedente comma si applica agli interventi che non abbiano conseguito regolare permesso di costruire o che non siano stati oggetto di presentazione di D.I.A., o per i quali il permesso di costruire o D.I.A. sia scaduto o annullato. I permessi di costruire rilasciati con efficacia a tempo determinato (temporanei) non possono
SUCCESSIVE VARIANTE PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
o D.I.A. sia scaduto o annullato. I permessi di costruire rilasciati con efficacia a tempo determinato (temporanei) non possono essere prorogati alla loro scadenza, se non previo conseguimento del permesso di costruire a norma delle presenti N.T.A. e Leggi Nazionali e Regionali in vigore. ART. 4 - ELABORATI COSTITUENTI IL P.R.G.C., LA 1ª e 2ª VARIANTE GENERALE, LE SUCCESSIVE VARIANTE PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. ANNO 2005, LA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 7° DELLA
VARIANTE PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C.
VARIANTE PARZIALI, LA VARIANTE STRUTTURALE AL P.R.G.C. ANNO 2005, LA VARIANTE PARZIALE N. 1 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., LA VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I., LA VARIANTE PARZIALE N. 3 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 7° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I. E LA VARIANTE PARZIALE N. 4 AL P.R.G.C. ART. 17, COMMA 5° DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. Il progetto della prima variante al P.R.G.C. di CAPRIATA D'ORBA e' costituito dai seguenti elaborati:
DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.. Il progetto della prima variante al P.R.G.C. di CAPRIATA D'ORBA e' costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Norme di attuazione tav. 1 - corografia scala 1:25.000 tav. 2 - progetto generale delle aree scala 1: 5.000 tav. 3 - progetto delle aree concentrico scala 1: 2.000 tav. 4 - progetto delle aree Fraz. Pratalborato scala 1: 2.000 tav. 5A - classificazione edifici ed aree del centro storico: concentrico scala 1: 1.000
aree Fraz. Pratalborato scala 1: 2.000 tav. 5A - classificazione edifici ed aree del centro storico: concentrico scala 1: 1.000 tav. 6A - progetto delle aree industriali scala 1: 2.000 tav. 6B - aree turistico-sportive villa Coltella scala 1: 2.000 tav. 6C - aree produttive scala 1: 2.000
- Quaderno delle osservazioni
- Scheda quantitativa dei dati urbani
- Indagine geomorfologica-relazione geologicotecnica
- Relazione geologico-tecnica integrativa
heda quantitativa dei dati urbani
- Indagine geomorfologica-relazione geologicotecnica
- Relazione geologico-tecnica integrativa Gli elaborati di cui sopra sono sostitutivi dei corrispondenti allegati al P.R.G.C. approvato con D.G.R. 23.02.1989 n. 105-26914. Il progetto della seconda variante al P.R.G.C. di Capriata d'Orba è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnica
- Norme tecniche di attuazione tav. 1 - corografia scala 1:25.000 tav. 2 - progetto generale delle aree scala 1: 5.000
e tecnica
- Norme tecniche di attuazione tav. 1 - corografia scala 1:25.000 tav. 2 - progetto generale delle aree scala 1: 5.000 tav. 3 - progetto delle aree concentrico scala 1: 2.000 tav. 4 - progetto delle aree Fraz. Pratalborato scala 1: 2.000 tav. 6A - progetto delle aree industriali scala 1: 2.000 tav. 6B - aree turistico-sportive villa Coltella scala 1: 2.000 tav. 6C - aree produttive scala 1: 2.000 tav.12A - Urbanizzazione primaria: acquedotto e fognatura Concentrico scala 1: 2.000
00 tav. 6C - aree produttive scala 1: 2.000 tav.12A - Urbanizzazione primaria: acquedotto e fognatura Concentrico scala 1: 2.000 tav.12B - Urbanizzazione primaria: acquedotto e fognatura Pratalborato scala 1: 2.000 tav.12C - Urbanizzazione primaria: acquedotto Aree industriali scala 1: 2.000 tav.12D - Urbanizzazione primaria: acquedotto e fognatura Aree produttive scala 1: 2.000 tav.13A - Urbanizzazione primaria: illuminazione pubblica
8 Concentrico scala 1: 2.000 tav.13B - Urbanizzazione primaria: illuminazione pubblica Pratalborato scala 1: 2.000
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni e n. 3 tavole allegate
- Scheda quantitativa dei dati urbani
- Indagine geomorfologica-relazione geologicotecnica Il progetto delle varianti parziali al P.R.G.C. art. 17, comma 7 di Capriata d'Orba nn. 1, 2, 3, 4 5, 6, è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (varianti parziali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
. 1, 2, 3, 4 5, 6, è costituito dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (varianti parziali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- Norme tecniche di attuazione (varianti parziali nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6)
- tav. 2 - progetto generale delle aree (varianti parziali nn. 3 e 5) scala 1: 5.000
- tav. 3 - progetto delle aree concentrico (varianti parziali nn.1, 3, 4, 5) scala 1: 2.000
- tav. 4 - progetto delle aree Fraz. Pratalborato (variante parziale n. 5) scala 1: 2.000
parziali nn.1, 3, 4, 5) scala 1: 2.000
- tav. 4 - progetto delle aree Fraz. Pratalborato (variante parziale n. 5) scala 1: 2.000
- tav. 6A - progetto delle aree industriali (variante parziale n. 3) scala 1: 2.000
- tav. 6B - progetto delle aree turistico-sportive villa Coltella (varianti parziali nn. 5 e 6) scala 1: 2.000
- tav. 6C - progetto delle aree produttive (variante parziale n. 2) scala 1: 2.000
- Relazione geologico-tecnica (varianti parziali nn. 5 e 6)
ogetto delle aree produttive (variante parziale n. 2) scala 1: 2.000
- Relazione geologico-tecnica (varianti parziali nn. 5 e 6) La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 del Comune di Capriata d’Orba è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva:
- Considerazioni socio-economiche
- Caratteristiche della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005
- Inquadramento sismico
- Verifica della destinazione d’uso della variante di P.R.G.C. con la classificazione acustica
anno 2005
- Inquadramento sismico
- Verifica della destinazione d’uso della variante di P.R.G.C. con la classificazione acustica
- Analisi di compatibilità ambientale
- Dimensionamento variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005
- Opere di urbanizzazione pubblica e vincoli
- Dichiarazione sull’esistenza di vincoli reiterati
- Adeguamento ai disposti della L.R. 28/99 e delle D.C.R. n. 563-13414, 347-42514 e 59-10831
- Allegati 1, 2, 3, 4 alla Scheda C (Circolare del P.G.R. del 18 luglio 1989, n. 16/URE)
C.R. n. 563-13414, 347-42514 e 59-10831
- Allegati 1, 2, 3, 4 alla Scheda C (Circolare del P.G.R. del 18 luglio 1989, n. 16/URE)
- Tav. 1 Corografia scala 1:25.000
- Tav. 2 Progetto generale delle aree scala 1: 5.000
- Tav. 2.A Planimetria generale delle aree omogenee urbanistiche e carta di sintesi geologica scala 1: 5.000
- Tav. 3 Progetto aree urbanizzate: concentrico scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella scala 1: 2.000
urbanizzate: concentrico scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella scala 1: 2.000
- Tav. 3.B Progetto aree urbanizzate: Loc. Oltreorba e C.na Pedaggera scala 1: 2.000
- Tav. 3.C Progetto aree urbanizzate: Loc. Iride e Villa Orsini scala 1: 2.000
- Tav. 4 Classificazione aree ed edifici del centro storico: Concentrico e Fraz. Pratalborato scala 1: 1.000
- Tav. 5 Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000
- Tav. 6 Carta illustrativa delle variazioni apportate e
lborato scala 1: 1.000
- Tav. 5 Carta dell’uso del suolo scala 1:10.000
- Tav. 6 Carta illustrativa delle variazioni apportate e loro numerazione – Concentrico – scala 1: 2.000
- Tav. 6.A Carta illustrativa delle variazioni apportate e loro numerazione – Fraz. Pratalborato – scala 1: 2.000
- Tav. 6.B Carta illustrativa delle variazioni apportate e loro numerazione – Loc. Oltreorba e C.na Pedaggera – scala 1: 5.000
- Tav. 6.C Carta illustrativa delle variazioni apportate e
e loro numerazione – Loc. Oltreorba e C.na Pedaggera – scala 1: 5.000
- Tav. 6.C Carta illustrativa delle variazioni apportate e loro numerazione – C.na Nuova – scala 1: 5.000
- Tav. 6.D Carta illustrativa delle variazioni apportate e loro numerazione – Loc. Iride e Villa Orsini – scala 1: 5.000
- Tav. 7.A Planimetria delle urbanizzazioni: acquedotto scala 1:10.000
- Tav. 7.B Planimetria delle urbanizzazioni: rete fognaria scala 1:10.000
metria delle urbanizzazioni: acquedotto scala 1:10.000
- Tav. 7.B Planimetria delle urbanizzazioni: rete fognaria scala 1:10.000
- Tav. 7.C Planimetria delle urbanizzazioni: illuminazione pubblica scala 1: 5.000
- Tav. 8 Individuazione degli edifici strategici e delle infrastrutture con funzionalità di rilievo durante gli eventi sismici scala 1:10.000
- Norme Tecniche di Attuazione
9
- Scheda quantitativa dei dati urbani
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni e relativa tavola
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni formulate alla rielaborazione della variante strutturale e relativa tavola
- Relazione di controdeduzioni alle osservazioni della Direzione Regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia trasmessa in data 14 Febbraio 2008.
- Indagine geologica per Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento P.S.F.F. e Verifiche di
asmessa in data 14 Febbraio 2008.
- Indagine geologica per Variante generale al P.R.G.C. con adeguamento P.S.F.F. e Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica P.A.I. costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione geologico-tecnica Tav. 1) Carta geologica scala 1:10000 Tav. 2) Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore scala 1:10000 Tav. 3) Carta geoidrologica scala 1:10000 Tav. 4) Carta dell’acclività scala 1:10000
l reticolo idrografico minore scala 1:10000 Tav. 3) Carta geoidrologica scala 1:10000 Tav. 4) Carta dell’acclività scala 1:10000 Tav. 5) Carta delle opere di difesa idraulica censite scala 1:10000 Tav. 6) Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni scala 1:10000 Tav. 7) Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica scala 1:10000
- Relazione geologico tecnica aree di nuovo impianto
- Approvvigionamento idrico nuovo campo golf di “Villa Orsini”
cala 1:10000
- Relazione geologico tecnica aree di nuovo impianto
- Approvvigionamento idrico nuovo campo golf di “Villa Orsini” Relazione di fattibilità idrogeologica La variante parziale n. 1 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Capriata d’Orba è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (1)
- Tav. 2 Progetto generale delle aree(2) scala 1: 5.000
- Tav. 2.A Planimetria generale delle aree omogenee
nico-descrittiva (1)
- Tav. 2 Progetto generale delle aree(2) scala 1: 5.000
- Tav. 2.A Planimetria generale delle aree omogenee urbanistiche e carta di sintesi geologica(2) scala 1: 5.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione (2)
- Relazione geologico-tecnica (1)
- Relazione di fattibilità idrogeologica (1) La variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i. del
attibilità idrogeologica (1) La variante parziale n. 2 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Capriata d’Orba è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (1)
- Tav. 2 Progetto generale delle aree(2) scala 1: 5.000
- Tav. 3 Progetto aree urbanizzate: concentrico(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
zzate: concentrico(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.B Progetto aree urbanizzate: Loc. Oltreorba e C.na Pedaggera(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.C Progetto aree urbanizzate: Loc. Iride e Villa Orsini(2) scala 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione (2)
- Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto(1) La variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i. del
ca aree di nuovo impianto(1) La variante parziale n. 3 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 7° della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Capriata d’Orba è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (1)
- Tav. 2 Progetto generale delle aree(2) scala 1: 5.000
- Tav. 3 Progetto aree urbanizzate: concentrico(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
zzate: concentrico(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.C Progetto aree urbanizzate: Loc. Iride e Villa Orsini(2) scala 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione (2)
- Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto(1) (1) elaborato integrativo del rispettivo allegato alla variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 (2) elaborato sostituivo del rispettivo allegato alla variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005
10 La variante parziale n. 4 al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 17, comma 5° della L.R. 56/77 e s.m.i. del Comune di Capriata d’Orba è costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-descrittiva (1)
- Tav. 2 Progetto generale delle aree(2) scala 1: 5.000
- Tav. 3 Progetto aree urbanizzate: concentrico(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.A Progetto aree urbanizzate: Fraz. Pratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.C Progetto aree urbanizzate: Loc. Iride e Villa Orsini(2) scala 1: 2.000
ratalborato e Villa Coltella(2) scala 1: 2.000
- Tav. 3.C Progetto aree urbanizzate: Loc. Iride e Villa Orsini(2) scala 1: 2.000
- Tav. 4 Classificazione aree ed edifici del centro storico: Concentrico e Fraz. Pratalborato(2) scala 1: 1.000
- Tav. A Opere di urbanizzazione primaria: Area di nuovo inserimento loc. Pratalborato scala 1: 2.000
- Tav. B Opere di urbanizzazione primaria: Area di nuovo inserimento loc. Iride scala 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione (2)
Tav. B Opere di urbanizzazione primaria: Area di nuovo inserimento loc. Iride scala 1: 2.000
- Norme Tecniche di Attuazione (2)
- Relazione geologico-tecnica aree di nuovo impianto(1) Tutti gli elaborati sopraelencati costituenti la variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 sono sostitutivi degli elaborati di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché degli allegati del P.R.G.C. approvato con D.G.R. 23.02.1989 n. 105-26914.
cui ai commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo nonché degli allegati del P.R.G.C. approvato con D.G.R. 23.02.1989 n. 105-26914. In particolare la relazione tecnico-descrittiva è da intendersi in parte integrativa ed in parte sostitutiva (Considerazioni socio-economiche, Dimensionamento e Opere di urbanizzazione) della Relazione illustrativa, della Relazione tecnico-descrittiva e di tutte le relazioni tecnico-descrittive
di urbanizzazione) della Relazione illustrativa, della Relazione tecnico-descrittiva e di tutte le relazioni tecnico-descrittive delle varie varianti del Comune di Capriata d’Orba; le tavole 1 – 2 – 2.A – 3 – 3.A – 3.B – 3.C – 4, le Norme Tecniche di Attuazione, la scheda quantitativa dei dati urbani e l’indagine geologica completa dei relativi elaborati sono da intendersi sostitutivi delle tavole relative o elaborati relativi a
l’indagine geologica completa dei relativi elaborati sono da intendersi sostitutivi delle tavole relative o elaborati relativi a Capriata d’Orba citati ai precedenti commi. In particolare si precisa che la tavola n. 3.A sostituisce le tavole 4 e 6B, la tavola n. 3.B sostituisce la tavola n. 6A, la tavola n. 3.C sostituisce la tavola n. 6C mentre la tavola n. 4 sostituisce le tavole nn. 5A e 5B, le tavole nn. 12A, 12B, 12C, 12D, 13A e 13B sono sostituite da tavole nn. 7.A, 7.B e 7.C.
. 4 sostituisce le tavole nn. 5A e 5B, le tavole nn. 12A, 12B, 12C, 12D, 13A e 13B sono sostituite da tavole nn. 7.A, 7.B e 7.C. La relazione tecnico-descrittiva e le tavole nn. 1, 5, 6, 6.A, 6.B, 6.C, 6.D, 7.A, 7.B, 7.C della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 hanno contenuto illustrativo, salvo i riferimenti prescrittivi contenuti nelle presenti norme. In caso di controversa interpretazione tra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala inferiore.
i nelle presenti norme. In caso di controversa interpretazione tra tavole a scala diversa, fa testo la tavola a scala inferiore. Inoltre, l'applicazione delle presenti Norme di Attuazione ha come riferimento puntuale per la determinazione dei tipi di intervento ammessi sui singoli edifici e delle diverse destinazioni delle aree, le rappresentazioni topograficamente individuate nelle tavole del P.R.G.C.. In mancanza di
elle diverse destinazioni delle aree, le rappresentazioni topograficamente individuate nelle tavole del P.R.G.C.. In mancanza di precise indicazioni grafiche farà testo quanto contenuto nelle presenti norme di attuazione e nel Regolamento Edilizio. (1) elaborato integrativo del rispettivo allegato alla variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 (2) elaborato sostituivo del rispettivo allegato alla variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005
TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.
11 TITOLO II - ATTUAZIONE DEL P.R.G.C. CAPO I - STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI ART. 5 – STRUMENTI URBANISTICI ED AMMINISTRATIVI PER L’ATTUAZIONE DEL P.R.G.C.. Il Piano Regolatore Generale viene attuato nei seguenti modi: a) piani particolareggiati di cui agli art. 13 e seguenti della Legge 27 Agosto 1942 n. 1150 "Legge urbanistica" e succ. mod., di cui agli art. 26 e 27 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e di cui all'art. 38 e seguenti della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.;
i agli art. 26 e 27 della Legge 22 Ottobre 1971 n. 865 e di cui all'art. 38 e seguenti della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; b) piani per l'edilizia economica e popolare di cui alla Legge 18 Aprile 1962 n. 167 e succ. mod. e di cui all'art. 41 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; c) piani esecutivi convenzionati di iniziativa privata di cui agli articoli 43-45 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; d) piano di recupero del patrimonio edilizio esistente a norma degli art.li 27 e seguenti della
. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; d) piano di recupero del patrimonio edilizio esistente a norma degli art.li 27 e seguenti della Legge 05.08.1978 n. 457 e degli art.li 41/bis e 43 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; e) piani tecnici esecutivi di opere, attrezzature e infrastrutture pubbliche, di cui all’art. 47 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; f) progetti di singole opere pubbliche in tutti i casi in cui non sia richiesto il piano tecnico;
n. 56/77 e succ. mod. ed int.; f) progetti di singole opere pubbliche in tutti i casi in cui non sia richiesto il piano tecnico; g) interventi edilizi diretti, autorizzati con permesso di costruire o con presentazione di D.I.A. in tutte le aree dove non e' obbligatoriamente previsto il piano esecutivo preventivo; h) piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) a norma dell'art. 42 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; i) programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 Legge 493/1993;
i (P.I.P.) a norma dell'art. 42 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; i) programmi di recupero urbano di cui all’art. 11 Legge 493/1993; l) programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale di cui alla L.R. n. 18 del 09.04.1996; m) Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori (PIR) di cui all’art. 19 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999; o) comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all’art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i..
9.10.1999; o) comparti di intervento e di ristrutturazione urbanistica ed edilizia di cui all’art. 46 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Per i procedimenti di formazione degli strumenti attuativi sopra elencati dovranno applicarsi i disposti, oltre alle prescrizioni contenute nelle tavole di piano e nelle presenti norme, del regolamento edilizio comunale, di altre eventuali regolamentazioni di carattere locale e di tutte le
e nelle presenti norme, del regolamento edilizio comunale, di altre eventuali regolamentazioni di carattere locale e di tutte le norme e procedure fissate in materia urbanistica dalle vigenti Leggi dello Stato e dalla L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Le porzioni di territorio da assoggettare alla preventiva formazione di strumenti urbanistici esecutivi sono delimitate dal P.R.G.C.. Con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da
delimitate dal P.R.G.C.. Con specifiche deliberazioni consiliari, possono essere delimitate ulteriori porzioni di territorio da assoggettare a strumenti urbanistici esecutivi, senza che ciò costituisca variante di P.R.G.C.. In sede di attuazione del Piano Regolatore e dei relativi strumenti urbanistici esecutivi, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di
nti urbanistici esecutivi, il Comune può procedere con propria deliberazione alla delimitazione di comparti costituenti unità di intervento e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, comprendenti immobili da trasformare ed eventuali aree libere da utilizzare secondo le prescrizioni dei piani vigenti anche al fine di un equo riparto di oneri e di benefici tra i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'art. 46 della
a i proprietari interessati. Le procedure di formazione dei comparti di cui al presente articolo sono definite all'art. 46 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. ART. 6 – PERMESSO DI COSTRUIRE (P.d.C.) e DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.). A norma dell’art. 10 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301 e s.m.i.) costituiscono interventi di
egolamentari in materia di edilizia (D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Leg.vo 27.12.2002 n. 301 e s.m.i.) costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: a) gli interventi di nuova costruzione; b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte
utturazione urbanistica; c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso.
12 In particolare sono da considerarsi: a) interventi di nuova costruzione: a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a6); a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune; a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
a soggetti diversi dal Comune; a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato; a4) l’installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione; a5) l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni,
, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; a6) gli interventi pertinenziali di seguito elencati:
- interventi che ricadano nelle aree del centro storico e che comportino un incremento di superficie coperta e/o di volume;
ati:
- interventi che ricadano nelle aree del centro storico e che comportino un incremento di superficie coperta e/o di volume;
- interventi che ricadano nelle aree vincolate ai sensi degli art.li 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i. e che comportino un incremento di superficie coperta e di volume;
- interventi che ricadano all’interno delle aree residenziali, comunque queste siano classificate, e che determinino un incremento di superficie utile lorda (interrata oppure
ee residenziali, comunque queste siano classificate, e che determinino un incremento di superficie utile lorda (interrata oppure no) o di superficie coperta, superiore al 10% della superficie coperta del fabbricato principale oppure che determinino la realizzazione di un volume;
- interventi che ricadano all’interno delle aree industriali e artigianali di tipo D e che determinino un incremento di superficie coperta superiore al 10% o comunque superiore a 100 mq.;
i e artigianali di tipo D e che determinino un incremento di superficie coperta superiore al 10% o comunque superiore a 100 mq.;
- interventi che ricadano all’interno delle aree agricole e che determinino un incremento, di superficie utile lorda (interrata oppure no) o di superficie coperta, superiore al 20% della superficie coperta del fabbricato principale; a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività
a del fabbricato principale; a7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all’aperto ove comportino l’esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato. b) interventi di ristrutturazione urbanistica: quelli rivolti a sostituire l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
l’esistente tessuto urbanistico- edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale. Sono subordinati a Denuncia di inizio attività (D.I.A.) (art. 22 D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Leg.vo 27.12.2001 n. 301 e s.m.i.) gli interventi di seguito riportati: a) gli interventi non riconducibili all’elenco di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo che siano
ti di seguito riportati: a) gli interventi non riconducibili all’elenco di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo che siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico, del regolamento edilizio e della disciplina urbanistico-edilizia vigente; b) le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma
tri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d’uso e la categoria edilizia, che non alterano la sagoma dell’edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire; c) interventi di ristrutturazione di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo; d) gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano
ica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 21.12.2001 n.
e di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all’entrata in vigore della Legge 21.12.2001 n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate;
apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate; e) gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche.
13 Non sono soggetti a permesso di costruire né subordinati a Denuncia di inizio attività, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e s.m.i., i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione ordinaria; b) interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio; c) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato; d) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni,
l’azione integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché l’accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l’assenso del comune interessato, sia pubblicato ai sensi dell’art. 34, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; e) opere pubbliche da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente
munque insistenti su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale da realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti ovvero da concessionari di servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 18.04.1994 n. 383 e successive modificazioni; f) opere pubbliche del comune deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale,
. 383 e successive modificazioni; f) opere pubbliche del comune deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi dell’art. 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 21.12.1999 n. 554; g) mutamenti di destinazione d’uso senza opere ad essi connessi degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili, con particolare riferimento alle attività ammesse,
gli immobili relativi ad unità non superiori a 700 mc. che siano compatibili, con particolare riferimento alle attività ammesse, con le norme di attuazione del P.R.G.C. e/o degli strumenti esecutivi, non in contrasto con le prescrizioni del Regolamento Edilizio e non implichino variazioni degli standard di cui all’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.; h) esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano;
56/77 e s.m.i.; h) esercizio delle attività estrattive, fatte salve le prescrizioni delle leggi di settore che le disciplinano; i) impianto, scelta e modificazioni delle colture agricole. Si richiamano i disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), della L.R. 29.04.2003 n. 9 (Norme per il recupero funzionale dei rustici), dell’art. 55 (concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.,
ustici), dell’art. 55 (concessioni per discariche, reinterri, per attività estrattive) della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., che si intendono integralmente riportati, nonché i disposti degli art.li 26 (autorizzazione all’insediamento industriale e commerciale), 27, 24 (vincolo ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42), 30, 31 (vincolo idrogeologico ai sensi dei R.D. 3267/1923 e R.D. 215/1933, delle L.R. n. 45/89 e
i del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42), 30, 31 (vincolo idrogeologico ai sensi dei R.D. 3267/1923 e R.D. 215/1933, delle L.R. n. 45/89 e L.R. n. 57/79) della L.R. n. 56/77 citata, della L.R. n. 28 del 12.11.1999, dell’art. 28 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999, della Legge 04.12.1993 n. 493 e del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Lgs. 27.12.2002 n. 301 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati, per quanto riguarda gli aspetti edilizi, statici ed igienici, il
27.12.2002 n. 301 e s.m.i.. Dovranno inoltre essere rispettati, per quanto riguarda gli aspetti edilizi, statici ed igienici, il Regolamento Edilizio e d’igiene vigenti nel Comune nonché tutte le leggi Statali e Regionali in materia di tutela della pubblica incolumità (L. 1086/71 e s.m.i.), di risparmi energetici (L. 10/91 e D.P.R. n. 1052 del 28.06.1977), di sicurezza degli impianti (L. 46/90 e s.m.i.), di disciplina degli
armi energetici (L. 10/91 e D.P.R. n. 1052 del 28.06.1977), di sicurezza degli impianti (L. 46/90 e s.m.i.), di disciplina degli scarichi (L.R. 13/90 e s.m.i.), di eliminazione barriere architettoniche (L. 13/89 e s.m.i.), di rispetto stradale (D.L. 30.04.1992 n. 285 e s.m.i. e D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.). Si richiamano le disposizioni della D.G.R. 04.08.2009 n. 53-11975 “Adozione del Piano Paesaggistico Regionale” pubblicato sul B.U.R. al n. 31 del 06.08.2009 – Supplemento n. 3.
.2009 n. 53-11975 “Adozione del Piano Paesaggistico Regionale” pubblicato sul B.U.R. al n. 31 del 06.08.2009 – Supplemento n. 3. La D.G.R. stabilisce che, a far data dall’adozione del P.P.R., non sono consentiti sugli immobili e sulle aree tutelate ai sensi dell’art. 134 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli art.li 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute.
ART. 6 BIS – CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE.
eni Culturali e del Paesaggio interventi in contrasto con le prescrizioni degli art.li 13, 14, 16, 18, 26, 33 in esso contenute. Ove l'opera interessi immobili delimitati quali comparti di intervento unitario compresi in perimetri di S.U.E. già approvati, nella domanda di permesso di costruire dovrà essere richiamata la convenzione stipulata a norma dell'articolo 45 L.R. 56/77 e/o ai sensi dell'articolo 49, secondo comma, della citata legge. ART. 6 BIS – CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE. (stralciato)
ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE.
14 ART. 7 - CONDIZIONI PER IL RILASCIO DI PERMESSI DI COSTRUIRE. Fatti salvi i casi di gratuità previsti dall'art. 17, comma 3, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e D.Lgs. 27.12.2002 n. 301 e s.m.i., il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché, nel caso di interventi di edilizia abitativa, al costo di costruzione.
le spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché, nel caso di interventi di edilizia abitativa, al costo di costruzione. L'entità dei contributi di cui al precedente comma e le modalità della loro applicazione sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Comunale a norma di atti amministrativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed e' dovuto in misura diversa per
strativi del Consiglio Regionale assunti in attuazione ai disposti del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed e' dovuto in misura diversa per l'edilizia residenziale pubblica a cui sono equiparati i soggetti che costruiscono per realizzare la propria prima abitazione, che, ai sensi dell'art. 9 della Legge n. 94 del 25.03.1982, devono avere i requisiti di cui all'art. 16, ultimo comma, della Legge n. 457 del 05.08.1978. In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione
lla Legge n. 457 del 05.08.1978. In ogni caso il contributo da versare in corrispettivo monetario per le opere di urbanizzazione primaria non può comunque essere inferiore al costo reale delle opere necessarie per allacciare il nuovo intervento ai pubblici servizi e può essere ridotto in proporzione alle opere che il titolare del permesso di costruire si impegna ad eseguire direttamente. Le opere di urbanizzazione eseguite dai titolari di permesso di costruire sono gratuitamente cedute
na ad eseguire direttamente. Le opere di urbanizzazione eseguite dai titolari di permesso di costruire sono gratuitamente cedute al Comune a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale e non danno titolo ad indennizzi, riconoscimenti o prelazioni di alcun tipo; gli oneri per la loro esecuzione sono conteggiati a norma dei commi precedenti e la riduzione del contributo commisurato alle sole opere di urbanizzazione
uzione sono conteggiati a norma dei commi precedenti e la riduzione del contributo commisurato alle sole opere di urbanizzazione primaria dovrà essere nella misura massima del 90% del contributo stesso quando il titolare di permesso di costruire si impegni a costruire direttamente le opere di urbanizzazione primaria. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.
banizzazione primaria. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell’immobile o a chi abbia titolo per richiederlo. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all’immobile, ai successori o aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico dell’Edilizia.
obili realizzati per effetto del suo rilascio. E’ irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell’art. 16 del Testo Unico dell’Edilizia. Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei terzi. Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Nelle aree destinate ad usi extraagricoli, o ad essi assimilabili, il permesso di costruire per interventi
ico-edilizia vigente. Nelle aree destinate ad usi extraagricoli, o ad essi assimilabili, il permesso di costruire per interventi di nuova costruzione per cui e' richiesta l'autorizzazione alla usabilità, può essere rilasciata solo su aree urbanizzate o subordinamente all'impegno del titolare del permesso di costruire di provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto del permesso di costruire, attraverso la
messo di costruire di provvedere alle urbanizzazioni contestualmente alle opere oggetto del permesso di costruire, attraverso la stipula della convenzione di cui all'art. 45 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. In caso di contrasto dell’intervento oggetto della domanda di permesso di costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura
i costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico, ovvero cinque anni nell’ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione.
ia stato sottoposto all’amministrazione competente all’approvazione entro un anno dalla conclusione della fase di pubblicazione. La corresponsione del contributo di cui al comma 1 non ha titolo sostitutivo dell’esistenza delle opere di urbanizzazione. Ai fini dell'applicazione del precedente comma si definiscono aree urbanizzate quelle dotate almeno delle seguenti opere: a) sistema viario pedonale e/o veicolare per il collegamento e l'accesso agli edifici, spazi di sosta e di parcheggio;
ti opere: a) sistema viario pedonale e/o veicolare per il collegamento e l'accesso agli edifici, spazi di sosta e di parcheggio; b) impianto municipale di distribuzione idrica a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti all'insediamento; c) impianto di rete fognaria a caratteristiche idonee a smaltire i carichi indotti all’insediamento; d) impianto di distribuzione di energia elettrica e di illuminazione pubblica per il sistema viario.
i indotti all’insediamento; d) impianto di distribuzione di energia elettrica e di illuminazione pubblica per il sistema viario. Nelle aree urbanizzate o di cui il Comune prevede l’urbanizzazione nel triennio successivo al rilascio del permesso di costruire, gli immobili di nuova costruzione, oggetto di permesso di costruire, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta
one, oggetto di permesso di costruire, dovranno in ogni caso avere accesso diretto al sistema viario, disporre di spazi di sosta e parcheggio nella misura stabilita al seguente art. 51, essere allacciabili agli impianti esistenti o in progetto di cui al presente articolo, lettere b), c) e d), e non distare dalle reti, esistenti o in progetto, più di m. 100. Qualora non sia possibile effettuare un semplice allacciamento, ma siano
are dalle reti, esistenti o in progetto, più di m. 100. Qualora non sia possibile effettuare un semplice allacciamento, ma siano necessarie opere che coinvolgono fondi di proprietà diversa dovranno essere stipulate apposite convenzioni come previsto al successivo articolo 9 delle presenti norme.
15 ART. 8 – DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ (D.I.A.). Il proprietario dell’immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di inizio attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici
ilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. La Denuncia di inizio attività è corredata dall’indicazione dell’impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non
i si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata a nuova denuncia. L’interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1
cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia
ncolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della Legge 07.08.1990 n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti.
ta giorni di cui al comma 1 decorre dall’esito della conferenza. In caso di esito non favorevole la denuncia è priva di effetti. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
sentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 1 sia riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del
bilite, notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’autorità giudiziaria ed il consiglio dell’ordine di appartenenza. E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia. Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Denuncia di inizio attività. Gli interventi di cui all’art. 6, comma 3, lettere c), d) ed e) delle presenti N.T.A. sono soggetti al
uncia di inizio attività. Gli interventi di cui all’art. 6, comma 3, lettere c), d) ed e) delle presenti N.T.A. sono soggetti al contributo di costruzione ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. La realizzazione degli interventi di cui all’art. 6, comma 3, delle presenti N.T.A. che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo
nti N.T.A. che riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata al preventivo rilascio del parere o dell’autorizzazione richiesti dalle relative previsioni normative. Nell’ambito delle norme di tutela rientrano, in particolare, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 22.01.2004 n. 42. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la
islativo 22.01.2004 n. 42. E’ comunque salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui all’art. 6, comma 3, lettere a) e b) delle presenti N.T.A. senza obbligo del pagamento del contributo di costruzione di cui all’art. 16 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle
ART. 9 – CONVENZIONI.
del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 44 del D.P.R. 380/01 e s.m.i. ed è soggetta all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. ART. 9 – CONVENZIONI. Convenzioni dei piani esecutivi. Il contenuto della convenzione da stipulare nella formazione dei Piani Esecutivi di cui all’art. 5,
enzioni dei piani esecutivi. Il contenuto della convenzione da stipulare nella formazione dei Piani Esecutivi di cui all’art. 5, comma 1, lettera c) delle presenti Norme di Attuazione è stabilito dall’art. 45 della L.R. 56/77. In esso si prevede specificamente:
- La cessione gratuita, entro i termini stabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
- Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura
one primaria e secondaria. 2) Il corrispettivo delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e indotta da realizzare a cura del Comune secondo quanto disposto dagli art.li 16, 17, 18 e 19 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.
16 ed i criteri per il suo aggiornamento in caso di pagamento differito; qualora dette opere vengano eseguite a cura e spese del proprietario o di altro soggetto privato, la convenzione deve prevedere le relative garanzie finanziarie, le modalità di controllo sulla esecuzione delle opere, nonché i criteri per lo scomputo parziale o totale della quota a norma dell’art. 16 del citato D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune.
ella quota a norma dell’art. 16 del citato D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e le modalità per il trasferimento delle opere al Comune. 3) L’indicazione del grado di sviluppo tecnico dei progetti degli edifici e delle opere da realizzare richiesto per il rilascio del permesso di costruire o per la presentazione della dichiarazione di inizio attività di cui agli art.li 10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 4) I termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione.
10 e 22 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.. 4) I termini di inizio e di ultimazione degli edifici e delle opere di urbanizzazione. 5) Le sanzioni convenzionali, a carico dei privati stipulanti, per l’inosservanza delle destinazioni di uso fissate nel piano di intervento. Qualora il piano esecutivo preveda interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la
namento conservativo e di ristrutturazione di edifici destinati ad usi abitativi, con particolare riguardo ai centri storici, la convenzione può stabilire i criteri per la determinazione e la revisione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione degli edifici oggetto di intervento. In tal caso si applicano le disposizioni di cui agli art.li 17 e 18 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i..
CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI.
17 CAPO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI. ART. 9 BIS – PARAMETRI URBANISTICI. STRALCIATO Sostituito dagli articoli del Regolamento edilizio. ART. 9 TER – PARAMETRI EDILIZI. STRALCIATO Sostituito dagli articoli del Regolamento edilizio. ART. 10 – OSSERVANZA DEI VALORI PARAMETRICI ED APPLICAZIONE DEGLI INDICI. Le definizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi sono quelle riportate agli art.li 13÷27 del Regolamento Edilizio.
efinizioni dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi sono quelle riportate agli art.li 13÷27 del Regolamento Edilizio. Negli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia devono essere osservati tutti i valori stabiliti, per i parametri di cui al precedente comma, negli articoli che seguono. Ai fini della determinazione delle quantità edificabili, gli indici sono applicabili nel seguente modo: A) Interventi di nuova costruzione e di ampliamento in aree di completamento e di nuovo
dici sono applicabili nel seguente modo: A) Interventi di nuova costruzione e di ampliamento in aree di completamento e di nuovo impianto a destinazione residenziale e terziaria disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee precisando che, nel caso di intervento diretto, la capacità edificatoria e' data dal prodotto dell'indice fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento, mentre, nel caso di intervento attuato attraverso
tto dell'indice fondiario per la superficie fondiaria oggetto dell'intervento, mentre, nel caso di intervento attuato attraverso strumento urbanistico esecutivo, la capacità edificatoria e' data dal valore del volume riportato negli articoli delle presenti norme oppure dal prodotto degli indici territoriali, ove previsti, per la superficie territoriale; in tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime
dici territoriali, ove previsti, per la superficie territoriale; in tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria di ogni singolo lotto prevista dallo strumento esecutivo. B) Interventi di nuova costruzione in aree a capacità insediativa esaurita ed in aree di interesse storico/ambientale: unicamente disciplinati dalle norme relative agli interventi stessi. C) Interventi di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso in aree diverse da quelle di cui
ative agli interventi stessi. C) Interventi di ampliamento, di variazione di destinazione d'uso in aree diverse da quelle di cui alla precedente lettera A) ed alla seguente lettera D): unicamente disciplinati dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi. D) Interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia: disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi.
tturazione edilizia: disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi. E) Interventi di nuova costruzione in aree a destinazione produttiva di nuovo impianto: disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee precisando che, nel caso di interventi diretti, la quantità di superficie utile lorda edificabile è data dai prodotti degli indici fondiari per la superficie fondiaria, mentre, nel caso di interventi attuati attraverso
icabile è data dai prodotti degli indici fondiari per la superficie fondiaria, mentre, nel caso di interventi attuati attraverso strumenti urbanistici esecutivi la quantità di superficie utile lorda edificabile è data dal prodotto degli indici territoriali per la superficie territoriale; in tal caso gli indici fondiari determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria di ogni singolo lotto prevista dallo strumento esecutivo.
determinano le quantità massime edificabili sulla superficie fondiaria di ogni singolo lotto prevista dallo strumento esecutivo. F) Interventi in aree destinate ad impianti produttivi esistenti confermati: gli interventi sono disciplinati unicamente dalle norme previste nelle singole aree omogenee e relative agli interventi stessi. G) Interventi in aree destinate ad attività agricole: le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d'uso, per residenza al servizio
stinate ad attività agricole: le quantità edificabili, ivi compresa la modifica di destinazione d'uso, per residenza al servizio delle attività agricole, sono date dal prodotto degli indici di densità edilizia fondiari per la superficie fondiaria di riferimento. Nei casi in cui vengano prescritti sia gli indici di utilizzazione fondiaria che di utilizzazione territoriale, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo.
ci di utilizzazione fondiaria che di utilizzazione territoriale, va sempre applicato quello dei due che risulti più restrittivo. L'utilizzazione degli indici corrispondenti ad una determinata superficie (Sf o St) esclude ogni richiesta successiva di altri permessi di costruire di nuova costruzione, salvo il caso di demolizione
18 e ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà; tale vincolo va trascritto nei registri immobiliari nei modi e forme di legge. ART. 11 – CAPACITA’ INSEDIATIVA. Si definisce capacità insediativa residenziale propria di interventi edificatori la quantità di popolazione al cui insediamento e' presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso.
ART. 12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA.
mento e' presupposto l'intervento stesso in ragione delle sue caratteristiche quantitative, tipologiche e di destinazione d'uso. Ai fini del calcolo della capacità insediativa residenziale si assume che ad ogni unità di popolazione corrisponda mediamente la seguente dotazione di volume: 90 mc./ab.. ART. 12 - OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA. Sono definite dall’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i. e vengono di seguito elencate:
- Opere di urbanizzazione primaria:
NDARIA. Sono definite dall’art. 51 della L.R. 56/77 e s.m.i. e vengono di seguito elencate:
- Opere di urbanizzazione primaria: a) opere di risanamento e di sistemazione del suolo eventualmente necessario per rendere il terreno idoneo all'insediamento; b) sistema viario pedonale e veicolare, per il collegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione
ollegamento e per l'accesso agli edifici residenziali e non; spazi di sosta e di parcheggio a livello di quartiere; sistemazione delle intersezioni stradali pertinenti agli insediamenti residenziali e non; attrezzature per il traffico; c) opera di presa adduzione e reti di distribuzione idrica; d) rete ed impianti per lo smaltimento e per la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono;
per la depurazione dei rifiuti liquidi; e) sistema di distribuzione dell'energia elettrica e canalizzazioni per gas e telefono; f) spazi attrezzati a verde pubblico di nucleo residenziale o di quartiere; g) reti ed impianti di pubblica illuminazione per gli spazi di cui alla lettera b). 2) Opere di urbanizzazione secondaria: h) asili nido e scuole materne; i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative; l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; m) edifici per il culto;
i) scuole dell'obbligo e attrezzature relative; l) scuole secondarie superiori e attrezzature relative; m) edifici per il culto; n) centri sociali, civili, attrezzature pubbliche culturali, sanitarie, annonarie, sportive; o) giardini, parchi pubblici e spazi attrezzati per la sosta e lo svago. 3) Opere di urbanizzazione indotta: p) parcheggi in superficie, in soprasuolo e sottosuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale;
osuolo, soprapassi e sottopassi pedonali e veicolari; q) impianti di trasporto collettivo di interesse comunale e intercomunale; r) mense pluriaziendali a servizio di insediamenti industriali o artigianali; s) impianti tecnici di interesse comunale o sovracomunale; t) impianti di smaltimento dei rifiuti solidi; u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi;
i; u) sistemazione a verde delle fasce di protezione stradale, cimiteriale, di impianti produttivi e di sponde di fiumi e laghi; v) manufatti occorrenti per arginature e terrazzamenti e per opere di consolidamento del terreno; v bis) reti di comunicazione telematiche. Non sono considerate opere di urbanizzazione quelle riguardanti gli allacciamenti dei nuovi insediamenti ai pubblici servizi esistenti: rete comunale delle fognature, idrica, gas, linee elettriche e
lacciamenti dei nuovi insediamenti ai pubblici servizi esistenti: rete comunale delle fognature, idrica, gas, linee elettriche e telefoniche, collegamenti viari con le zone già urbanizzate e con le aree di pubblico interesse indispensabili all'integrazione di ogni nuovo nucleo insediativo con il contesto urbano preesistente (dette opere sono comunque a totale carico dei titolari di permesso di costruire).
TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO
19 TITOLO III - CLASSI DI DESTINAZIONE E DI INTERVENTO Per tutte le aree classificate al presente titolo valgono le prescrizioni contenute al TITOLO IV - CAPO III - Prescrizioni di carattere geologico – facente parte dell’Indagine geologico-tecnica redatta dal dott. geol. Luigi FOGLINO di Acqui Terme. Inoltre si richiamano come parte integrante delle presenti norme, il fascicolo “Relazione geologico- tecnica aree di nuovo impianto” redatto dal dott. geol. Luigi FOGLINO contenente le schede
CAPO I - DEFINIZIONI.
e, il fascicolo “Relazione geologico- tecnica aree di nuovo impianto” redatto dal dott. geol. Luigi FOGLINO contenente le schede monografiche delle singole aree di nuovo impianto. CAPO I - DEFINIZIONI. ART. 13 – CLASSI E SOTTOCLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL SUOLO – NORME GENERALI. In ogni caso va precisato che ogni intervento edilizio soggetto a permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in
o a permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività, secondo quanto stabilito dalla legislazione statale e regionale in materia, può essere considerato conforme allo strumento urbanistico del Comune solamente qualora esso osservi tutte le prescrizioni vigenti di carattere urbanistico e geologico definite dalle Norme di Attuazione dalle tavole di Piano alle varie scale, dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996
dagli elaborati geologici redatti in conformità ai contenuti della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996 n.7/LAP e ancora, qualora si tratti di aree di nuovo insediamento, della Relazione Geologico – Tecnica. Nei casi di interventi subordinati a strumento urbanistico esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. approvato secondo le procedure stabilite
esecutivo dovranno essere osservate anche le disposizioni previste dallo stesso s.u.e. approvato secondo le procedure stabilite dalla legge. A seguito della verifica di compatibilità con il P.R.G. vigente, all’acquisizione dei pareri vincolanti nei casi dovuti od alla stipula di convenzione o atto d’obbligo unilaterale ove previsto , l’intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche
nilaterale ove previsto , l’intervento potrà essere assentito in osservanza della legislazione statale e regionale vigente anche qualora non citata nel presente fascicolo: si rammentano in particolare le disposizioni in materia di barriere architettoniche, il rispetto dei contenuti del D.M. 3 marzo 1988, nonché la l.r. 26 marzo 1990, n.13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili”. Il permesso di
1988, nonché la l.r. 26 marzo 1990, n.13 “Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e scarichi civili”. Il permesso di costruire – o modalità diverse ammesse dalla legge – per le nuove costruzioni (es: Dichiarazione d’Inizio Attività) in casi di particolare complessità e che richiedano opere infrastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la
rastrutturali eccedenti il semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione, è obbligatoriamente subordinata alla stipula di convenzione o d’atto d’impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione delle opere infrastrutturali ritenute necessarie. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 suddivide il territorio comunale nelle seguenti aree urbanistiche:
ute necessarie. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 suddivide il territorio comunale nelle seguenti aree urbanistiche: A - Aree ed edifici di interesse storico/ambientale. B - Aree residenziali di completamento: B1 - aree residenziali a capacità insediativa esaurita; B2 - aree residenziali e agricole speciali; B3 - aree residenziali di completamento. C - Aree residenziali di nuovo impianto: Ca - aree residenziali di nuovo impianto;
ali; B3 - aree residenziali di completamento. C - Aree residenziali di nuovo impianto: Ca - aree residenziali di nuovo impianto; Cb - aree residenziali di nuovo impianto a piano esecutivo convenzionato obbligatorio (P.E.C.O.) (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8-C9); Cc - aree ed edifici residenziali da potenziare in funzione della residenza;
20 Cd - aree residenziali con recupero della volumetria esistente. D - Aree destinate ad impianti industriali e artigianali di nuovo impianto o esistenti: D1 - aree destinate ad impianti industriali di nuovo impianto; D2 - aree industriali esistenti confermate; D3 - aree ed impianti artigianali esistenti confermate; D4 - aree destinate ad impianti artigianali di nuovo impianto; D5 - aree destinate ad impianti artigianali e commerciali; D6 - aree ed impianti artigianali/commerciali esistenti obsoleti;
to; D5 - aree destinate ad impianti artigianali e commerciali; D6 - aree ed impianti artigianali/commerciali esistenti obsoleti; D7 - edificio a destinazione commerciale finalizzata alla vendita di prodotti ed attrezzature agricole. E - Aree di salvaguardia ambientale: E1 - aree agricole coltive; E2 - aree agricole a colture legnose; E3 - aree agricole di salvaguardia paesistica e ambientale; E4 - aree agricole a vigneto D.O.C. o D.O.C.G.; E5 - aree agricole di annucleamento rurale;
alvaguardia paesistica e ambientale; E4 - aree agricole a vigneto D.O.C. o D.O.C.G.; E5 - aree agricole di annucleamento rurale; E6 - aree a verde privato; E7 - aree agricole vincolate; E8 - aree agricole di interesse archeologico. F - Aree pubbliche o di interesse generale: F1 - aree destinate alla viabilità, ad attrezzature viarie e fasce di rispetto; F2 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; F3 - aree speciali di interesse pubblico.
di rispetto; F2 - aree destinate a servizi sociali ed attrezzature a livello comunale; F3 - aree speciali di interesse pubblico. G - Aree attrezzate per il turismo, lo sport e lo svago: G1 - aree turistico-ricettive; G2 - aree turistico-sportive per il gioco del golf; G3 - aree turistico-sportive per centro ippico; G4 - aree sportive per l’equitazione; G5 - aree turistiche finalizzate all’esercizio dello svago e dello sport; G6 - aree turistico-ricettive finalizzate al relax e al riposo.
21 H - Aree per attività estrattive per discariche e reinterri. I - Aree di rispetto. La destinazione d’uso dei suoli e degli edifici, nonché di parte dei medesimi, deve essere indicata negli strumenti urbanistici esecutivi e negli atti di ogni singolo permesso di costruire o in ogni singola D.I.A. e deve rispettare tutte le prescrizioni delle presenti Norme e le indicazioni della cartografia di piano. L’impegno a rispettare le destinazioni d’uso è incluso in tutte le convenzioni e negli atti d’obbligo a
la cartografia di piano. L’impegno a rispettare le destinazioni d’uso è incluso in tutte le convenzioni e negli atti d’obbligo a cui è subordinato il permesso di costruire. Qualunque variazione di destinazione d’uso deve essere preventivamente autorizzata e deve comunque risultare conforme a quelle previste dalle norme relative alle singole aree omogenee e sarà sottoposta al pagamento dei contributi per il rilascio del permesso di costruire secondo quanto
lle singole aree omogenee e sarà sottoposta al pagamento dei contributi per il rilascio del permesso di costruire secondo quanto previsto dagli art.li 16, 17 e 18 del D.P.R. 380/01 e s.m.i.. Non può essere rilasciata licenza di esercizio o certificato di agibilità per quelle attività da insediare in locali che avessero ottenuto permesso di costruire per una diversa destinazione d’uso. In caso di mutamento non autorizzato della destinazione d’uso, viene revocato il certificato di agibilità, salvo le
zione d’uso. In caso di mutamento non autorizzato della destinazione d’uso, viene revocato il certificato di agibilità, salvo le ulteriori sanzioni amministrative e penali previste dalle leggi. Ai fini dell’applicazione dei successivi articoli delle presenti Norme si precisano, di seguito, le definizioni di destinazioni d’uso con l’avvertenza che l’intervento richiesto, ove non risulti ascrivibile ad una delle sottoindicate categorie, potrà essere ammesso soltanto a condizione che risulti
hiesto, ove non risulti ascrivibile ad una delle sottoindicate categorie, potrà essere ammesso soltanto a condizione che risulti compatibile con la destinazione d’uso prevista per l’area interessata, con i caratteri e le funzioni proprie del contesto ambientale, e purché non comporti attività nocive o moleste, inquinanti, generatrici di flussi di traffico in misura non adeguata alla viabilità locale, né pregiudichi il decoro dell’ambiente e la sua fruibilità.
di flussi di traffico in misura non adeguata alla viabilità locale, né pregiudichi il decoro dell’ambiente e la sua fruibilità. Le destinazioni d’uso sono definite nel modo seguente: a) residenziale: abitazioni sia di carattere familiare che comunitarie o speciali (convivenze, convitti, collegi), comprese le attività accessorie alla residenza; b) terziaria: uffici pubblici e privati, anche commerciali e professionali, sedi di attività direzionali
essorie alla residenza; b) terziaria: uffici pubblici e privati, anche commerciali e professionali, sedi di attività direzionali quali banche, finanziarie, assicurazioni, istituzioni pubbliche statali o rappresentative; c) commerciale (pubblici esercizi): centri commerciali (ipermercati e attività assimilabili), negozi al minuto (esercizi di vicinato), supermercati, bar, locali di divertimento (sale gioco), autorimesse pubbliche;
labili), negozi al minuto (esercizi di vicinato), supermercati, bar, locali di divertimento (sale gioco), autorimesse pubbliche; d) attrezzature ricettive e ricreative: ristoranti, alberghi e pensioni, mense, complessi alberghieri, teatri, cinematografi, ritrovi, spettacolo; e) servizi sociali: servizi sociali ed attività collettive pubbliche o private, istituti scolastici privati, associazioni culturali, religiose, sindacali, politiche, attrezzature a carattere religioso, sanitario;
tuti scolastici privati, associazioni culturali, religiose, sindacali, politiche, attrezzature a carattere religioso, sanitario; f) artigianato di servizio: attività, produttive e non, di servizio alla residenza (forni, pasticcerie, calzolerie, lavanderie, sartorie, laboratori di estetica, elettricisti, idraulici, tappezzieri e di attività assimilabili) con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e moleste;
elettricisti, idraulici, tappezzieri e di attività assimilabili) con esclusione delle lavorazioni nocive, inquinanti e moleste; g) destinazione produttiva: impianti industriali e complementari (collegati ai trasporti, alla produzione, alla distribuzione di energia e di servizi tecnologici, alla lavorazione di prodotti agricoli non strettamente connessi ai fondi rurali, ecc.); impianti artigianali quali carrozzerie, gommisti, falegnamerie e segherie, macelli e lavorazioni carni, caseifici, carpenterie
; impianti artigianali quali carrozzerie, gommisti, falegnamerie e segherie, macelli e lavorazioni carni, caseifici, carpenterie metalliche, lavorazioni meccaniche e di materie plastiche, verniciatori ed altre attività assimilabili; attività commerciali richiedenti magazzini e depositi quali per: prodotti agricoli e l’agricoltura, materiali da costruzione, carburanti e combustibili, materie prime liquide, solide e aeriformi, autotrasporti, containers, esposizioni (di mobili, di apparecchiature igienico-
bili, materie prime liquide, solide e aeriformi, autotrasporti, containers, esposizioni (di mobili, di apparecchiature igienico- tecnologiche e altri prodotti industriali e artigianali) che superino la dimensione dell’esercizio di vicinato; h) attività agricola: opere destinate alla residenza rurale e alla conduzione dei fondi, quali stalle, silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti in funzione della conduzione del fondo, sia a gestione privata che cooperativistica.
ini, locali per la lavorazione dei prodotti in funzione della conduzione del fondo, sia a gestione privata che cooperativistica. In generale nuovi insediamenti o interventi di trasformazione fisica o funzionale di aree ed edifici esistenti potranno essere ammessi soltanto a condizione che la destinazione d’uso prevista risulti compatibile con i caratteri e le funzioni proprie dell’immediato contesto ambientale, in quanto non
zione d’uso prevista risulti compatibile con i caratteri e le funzioni proprie dell’immediato contesto ambientale, in quanto non comporta attività insalubri (di cui al D.M. 23.12.1976 e s.m.i.) o nocive, o inquinanti, o moleste, non
22 genera o richiama flussi di traffico, di persone e/o merci, eccessivi in rapporto alla viabilità locale, e non pregiudica il decoro dell’ambiente e la fruibilità. Disposizioni più restrittive di quelle appresso specificate potranno essere definite dagli strumenti urbanistici esecutivi, ferme restando le funzioni proprie assegnate a ciascuna parte del territorio. ART. 14 – ZONE DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO.
unzioni proprie assegnate a ciascuna parte del territorio. ART. 14 – ZONE DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI AL DETTAGLIO. Il Comune di Capriata D’Orba, ai sensi della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006, è classificato tra i comuni minori della Provincia di Alessandria. Ai soli fini delle discipline delle attività commerciali si riconosce, all’interno del territorio comunale,
ncia di Alessandria. Ai soli fini delle discipline delle attività commerciali si riconosce, all’interno del territorio comunale, una zona definita “A1 – Addensamento storico rilevante” ed una definita “L2 – Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata”, così classificata nel rispetto dei parametri e criteri stabiliti dall’art. 13 e 14 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., entrambe identificate nelle tavole grafiche del P.R.G.C.
.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., entrambe identificate nelle tavole grafiche del P.R.G.C. L’area “A1 – Addensamento storico rilevante”, così classificata nel rispetto dei parametri e criteri stabiliti dall’art. 13 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 come modificata con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, corrisponde alle aree ed edifici di interesse storico/ambientale (A), ad alcune aree
cata con D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, corrisponde alle aree ed edifici di interesse storico/ambientale (A), ad alcune aree residenziali a capacità insediativa esaurita (B1) e ad alcune aree destinate a servizi sociali ed attrezzature di interesse comune, ed è delimitata nelle tavole di P.R.G.C.. Sono considerati inclusi nell’addensamento A1 i sedimi compresi nella fascia perimetrale all’addensamento così come
di P.R.G.C.. Sono considerati inclusi nell’addensamento A1 i sedimi compresi nella fascia perimetrale all’addensamento così come individuato nelle tavole 3 e 4 e gli esercizi commerciali che hanno accesso dall’interno di detta fascia. Si riconosce inoltre una localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata L2. Essa è ubicata lungo la Strada Provinciale n. 155 Novi Ligure-Ovada, esternamente al centro urbano e non confinante con esso; attualmente nelle sue vicinanze ha sede una media attività
igure-Ovada, esternamente al centro urbano e non confinante con esso; attualmente nelle sue vicinanze ha sede una media attività commerciale ben visibile ed accessibile dalla strada provinciale; di quest’ultima è previsto il trasferimento all’interno della localizzazione L2 di nuova individuazione. Eventuali altre localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane potranno essere individuate riservando il loro eventuale
zione. Eventuali altre localizzazioni commerciali urbane ed extraurbane potranno essere individuate riservando il loro eventuale riconoscimento in sede di esame di istanze ai sensi dell’art. 14 delle D.C.R. citate. Entrambe le zone sono state individuate con apposita simbologia nelle tavole di Piano del P.R.G. in scala 1:2.000 e 1:5.000. All’interno delle aree sia nell’”Addensamento storico rilevante – A1”, sia nella “Localizzazione
.G. in scala 1:2.000 e 1:5.000. All’interno delle aree sia nell’”Addensamento storico rilevante – A1”, sia nella “Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata – L2”, è permesso l’insediamento delle tipologie di strutture distributive M-SAM, M-SE e M-CC con superficie di vendita contenuta nei limiti dimensionali previsti nella tabella allegata ai criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.
i criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali approvati dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione. Nel restante territorio comunale, con le specificazioni di seguito indicate, si possono inserire esercizi commerciali nel rispetto delle presenti norme e di quanto stabilito dai “Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali” approvati dal Consiglio Comunale. In materia di aree per standard urbanistici si applicano le norme dell’art. 21 (comma 1, punto 3 e
ovati dal Consiglio Comunale. In materia di aree per standard urbanistici si applicano le norme dell’art. 21 (comma 1, punto 3 e comma 2) della L.R. 56/77 e s.m.i.. Al fine della quantificazione e del reperimento dei parcheggi pubblici di cui al precitato comma 2 dell’art. 21 si fa riferimento alla tabella 2 (parametri per il calcolo del fabbisogno totale dei posti a parcheggio negli esercizi commerciali) allegata al termine delle presenti norme precisando che:
el fabbisogno totale dei posti a parcheggio negli esercizi commerciali) allegata al termine delle presenti norme precisando che:
- per gli esercizi di vicinato, anche se organizzati nelle forme di medie strutture, ubicati nell’Addensamento storico rilevante A1, non è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio previsto dalla tabella riportata all’art. 25, comma 3 della D.C.R. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006: è comunque fatto salvo quanto
art. 25, comma 3 della D.C.R. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006: è comunque fatto salvo quanto previsto dall’art. 21, comma 1, punto 3) della L.R. 56/77 e s.m.i. (50% della superficie lorda di pavimento);
- per le medie strutture di vendita, ubicate nell’Addensamento storico rilevante A1, aventi superficie di vendita comprese tra i 151 e 400 mq. (M-SAM1,M-SAM2 fino a 400 mq. e M-SE1)
ensamento storico rilevante A1, aventi superficie di vendita comprese tra i 151 e 400 mq. (M-SAM1,M-SAM2 fino a 400 mq. e M-SE1) la variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 prevede la superficie a parcheggio nella misura stabilita dall’art. 21 comma 1 punto 3) della L.R. 56/77 e s.m.i. (50% della superficie lorda di pavimento);
- sia per gli esercizi di vicinato sia per le medie strutture di vendita è ammessa, all’interno delle
ficie lorda di pavimento);
- sia per gli esercizi di vicinato sia per le medie strutture di vendita è ammessa, all’interno delle “aree ed edifici di interesse storico/ambientale”, la monetizzazione totale; nelle altre aree si dovranno reperire le aree di cui all’art. 21, comma 1, punto 3 della L.R. 56/77 e s.m.i., all’interno dell’area stessa o in aree adiacenti a questa.
23 Progetti integrati di rivitalizzazione delle realtà minori. Il Comune può, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, al fine di preservare, sviluppare e potenziare la funzione del commercio, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all’assetto urbano, adottare “Progetti integrati di rivitalizzazione” (P.I.R.) ai sensi dell’art. 19 della D.C.R. 563-
ociale ed all’assetto urbano, adottare “Progetti integrati di rivitalizzazione” (P.I.R.) ai sensi dell’art. 19 della D.C.R. 563- 13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., che, anche attraverso incentivi e con la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizio, promuovono la permanenza di un adeguato servizio di vicinato. I “Progetti integrati di rivitalizzazione” sono adottati dal comune con apposita delibera consiliare, anche su proposta di
nato. I “Progetti integrati di rivitalizzazione” sono adottati dal comune con apposita delibera consiliare, anche su proposta di soggetti privati e sono corredati da un programma di attuazione degli interventi, con tempi e modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario degli investimenti, nel rispetto dell’art. 19 della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.. Parcheggi privati ai sensi L. 122/89.
563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i.. Parcheggi privati ai sensi L. 122/89. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell’art. 21, commi 1 e 2, della L.R. 56/77 e s.m.i., e dell’art. 25, commi 1 e 2, della D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., è reperita in aree private per il
.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006 e s.m.i., è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell’art. 41 sexies della Legge 17.08.1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall’art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R.
popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con D.P.R. 15.06.1959, n. 393 e s.m.i.). Ai fini della presente normativa, si definiscono le tipologie fondamentali degli esercizi commerciali:
- esercizi di vicinato: quelli aventi superfici di vendita non superiore a 150 mq.;
- medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superfici di vendita superiore a 151 mq. e fino a 1.500 mq.;
mq.; 2) medie strutture di vendita: gli esercizi commerciali aventi superfici di vendita superiore a 151 mq. e fino a 1.500 mq.; 3) grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superfici di vendita superiore a 1.500 mq.. Nelle medie e grandi strutture di vendita, la normativa specifica i settori merceologici ammessi, ovvero le seguenti categorie: a) vendita di prodotti alimentari (M-SAM); b) vendita di prodotti non alimentari (M-SE).
ammessi, ovvero le seguenti categorie: a) vendita di prodotti alimentari (M-SAM); b) vendita di prodotti non alimentari (M-SE). La superficie di vendita di un esercizio commerciale e la superficie espositiva sono definite dalla D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006. Gli insediamenti commerciali saranno ammissibili quando compatibili sia con le disposizioni in materia di commercio sia con le presenti N.T.A..
i commerciali saranno ammissibili quando compatibili sia con le disposizioni in materia di commercio sia con le presenti N.T.A.. Le autorizzazioni per le medie strutture di vendite saranno rilasciate in conformità a quanto previsto dai “Criteri Comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali per le medie strutture di vendita”, approvati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti N.T.A..
ndita”, approvati con apposito atto deliberativo dal Consiglio Comunale e nel rispetto di quanto previsto dalle presenti N.T.A.. Il rilascio dei permessi di costruire relativi all’insediamento delle attività commerciali al dettaglio definite medie strutture di vendita è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/98, (Art. 28 D.C.R. 563-13414 del 29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59- 10831 del 24.03.2006 e s.m.i.). Nel permesso di costruire deve essere precisato:
29.10.1999 così come modificata con D.C.R. 59- 10831 del 24.03.2006 e s.m.i.). Nel permesso di costruire deve essere precisato: a) la superficie utile lorda e la superficie lorda di pavimento dell’insediamento commerciale; b) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie strutture di vendita; c) le superfici a magazzino e deposito; d) le superfici destinate alle attività accessorie;
nte alle medie strutture di vendita; c) le superfici a magazzino e deposito; d) le superfici destinate alle attività accessorie; e) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio; f) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri; g) i parcheggi privati ai sensi della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
24 alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.
CAPO II - AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE – F –
, le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri.
25 CAPO II - AREE PUBBLICHE O DI INTERESSE GENERALE – F – ART. 15 - AREE DESTINATE ALLA VIABILITA', ED ACCESSIBILITA’ (F1) E FASCE DI RISPETTO. Il P.R.G.C. indica nelle tavole alle diverse scale le aree destinate alla viabilità e accessibilità veicolare e pedonale, esistente e in progetto. Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste
e pedonale, esistente e in progetto. Il tracciato viario pedonale e veicolare in progetto può subire variazioni senza che queste comportino variante di P.R.G.C. in sede di progettazione esecutiva o in sede di strumenti urbanistici esecutivi; se topograficamente individuate all’interno delle aree da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo, il tracciato viario può essere modificato , purché le predette siano comunque contenute all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate.
sere modificato , purché le predette siano comunque contenute all'interno dell'area delimitata dalle fasce di rispetto indicate. Il P.R.G.C. prevede la realizzazione di strade comunali di carattere locale (strada di collegamento con le aree industriali e strada di accesso alla Fraz. Pratalborato), strade di servizio alle attrezzature ed alla residenza interne al perimetro dell'abitato e strade al servizio delle aree
orato), strade di servizio alle attrezzature ed alla residenza interne al perimetro dell'abitato e strade al servizio delle aree artigianali, industriali e commerciali nonché la sistemazione ed allargamento di strade provinciali e di strade secondarie di carattere locale o di strade di servizio alle attrezzature ed alla residenza; per esse sono previste le seguenti dimensioni minime:
- strade provinciali : carreggiata m. 10,50
- strade a carattere locale : carreggiata m. 8,00
ste le seguenti dimensioni minime:
- strade provinciali : carreggiata m. 10,50
- strade a carattere locale : carreggiata m. 8,00
- strade al servizio alle attrezzature ed alla residenza interne al perimetro dell'abitato: : carreggiata m. 6,50 marciapiede m. 1,50
- strade a fondo cieco : carreggiata m. 4,50 marciapiede m. 1,50
- strade al servizio delle aree artigianali, industriali e commerciali:
- strade di collegamento : carreggiata m. 7,50
- strade interne a fondo cieco : carreggiata m. 6,00
, industriali e commerciali:
- strade di collegamento : carreggiata m. 7,50
- strade interne a fondo cieco : carreggiata m. 6,00 Le strade a fondo cieco devono essere dotate di una piazzola terminale con raggio inscritto di almeno m. 6,00, se al servizio di aree residenziali, e m. 7,50, se al servizio di aree industriali, artigianali, ecc.. Nella realizzazione degli interventi previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti, ivi comprese banchine pedonali e aree di arredo.
previsti dal P.R.G.C. i manufatti viari dovranno essere completamente eseguiti, ivi comprese banchine pedonali e aree di arredo. Le strade esistenti, per quanto possibile, dovranno adeguarsi nel tempo alle dimensioni indicate ai commi precedenti. La variante di P.R.G.C. individua con apposito simbolo C -------- A il limite del Centro Abitato ai sensi del Nuovo Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione Le fasce di rispetto delle strade dovranno avere le seguenti profondità:
Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione Le fasce di rispetto delle strade dovranno avere le seguenti profondità:
- all’interno del centro abitato (C ---- A):
- per le costruzioni, uguali alle distanze stabilite dalle prescrizioni delle singole aree o dalle schede di ambito di P.R.G.;
- per le recinzioni le distanze dal confine:
- di strade di tipo D: m. 2,00;
- per le altre strade: vedasi il comma 12 del presente articolo;
nzioni le distanze dal confine:
- di strade di tipo D: m. 2,00;
- per le altre strade: vedasi il comma 12 del presente articolo;
- all’esterno del centro abitato ma all’interno delle aree previste come edificate o edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi: in conformità al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di
ne siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi: in conformità al Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione (D.L. 30.04.1992 n. 285 e D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e s.m.i.) e precisamente:
- Strade di tipo A : fascia di rispetto m. 30,00
- Strade di tipo B : fascia di rispetto m. 20,00
- Strade di tipo C : fascia di rispetto m. 10,00
- Strade di tipo F e vicinali : fascia di rispetto come indicato per quelle interne al centro abitato
ascia di rispetto m. 10,00
- Strade di tipo F e vicinali : fascia di rispetto come indicato per quelle interne al centro abitato Nelle aree riservate ad attività agricola e/o a tutela ambientale, non sono ammessi interventi di nuova edificazione all’interno delle fasce di rispetto individuate dal P.R.G.C. a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari; ove tali fasce di rispetto non fossero topograficamente individuate
a protezione dei nastri e degli incroci stradali veicolari; ove tali fasce di rispetto non fossero topograficamente individuate dal P.R.G.C., per gli eventuali interventi di nuova edificazione ammissibili in aree di salvaguardia ambientale di cui al Capo V, devono essere rispettati i seguenti arretramenti minimi dai cigli
26 stradali:
- per le strade pedonali e private, arretramenti di m. 6,00;
- per le strade di qualunque tipo diverse dalle precedenti:
- Strada di tipo B: fascia di rispetto m. 40,00
- Strada di tipo C: fascia di rispetto m. 30,00 dal confine stradale
- Strada di tipo F: fascia di rispetto m. 20,00 dal confine stradale
- Strada vicinale di tipo F: fascia di rispetto m. 10,00 dal confine stradale
- per le distanze delle recinzioni dal confine stradale: vedasi l’art. 26 del Regolamento di
petto m. 10,00 dal confine stradale
- per le distanze delle recinzioni dal confine stradale: vedasi l’art. 26 del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada. Sono comunque fatte salve distanze diverse in conformità ai disposti del Codice della strada e del relativo regolamento di attuazione. Fatte salve diverse sistemazioni, previste dal P.R.G.C., le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni realizzate nel rispetto del Nuovo
sce di rispetto di cui ai precedenti commi dovranno essere sistemate a verde con piantumazioni realizzate nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di attuazione, conservate allo stato di natura o coltivate e comunque con destinazioni conformi a quelle previste dall’art. 27 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l’applicazione dei disposti dell’art. 27, commi 10-12-13,
56/77 e succ. mod. ed int.. Nelle fasce di rispetto stradale è ammessa l’applicazione dei disposti dell’art. 27, commi 10-12-13, della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. e l'esecuzione di recinzioni nel rispetto del Regolamento di attuazione del Nuovo Codice della Strada e comunque con arretramento dal ciglio delle strade veicolari non inferiore a m. 1,50, e dai percorsi pedonali di m. 0,50, con l'impegno, da parte del
mento dal ciglio delle strade veicolari non inferiore a m. 1,50, e dai percorsi pedonali di m. 0,50, con l'impegno, da parte del titolare del permesso di costruire, alla demolizione senza indennizzo del manufatto e alla cessione dell'area a semplice richiesta del Comune, qualora, per motivi di pubblica utilità, si rendesse necessario l'allargamento della sede stradale; dette recinzioni dovranno avere l'altezza della
parte cieca (in calcestruzzo, pietra, mattoni od altro materiale) e l'altezza to
di pubblica utilità, si rendesse necessario l'allargamento della sede stradale; dette recinzioni dovranno avere l'altezza della parte cieca (in calcestruzzo, pietra, mattoni od altro materiale) e l'altezza totale conformi a quanto previsto dal Regolamento Edilizio. Sono inoltre ammessi percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, opere ed impianti infrastrutturali per la trasformazione
e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, parcheggi pubblici, opere ed impianti infrastrutturali per la trasformazione ed il trasporto dell’energia e per le reti di pubblici servizi nonché gli interventi di cui alla Cir. M. LL.PP. n. 5980 del 30.12.1970. In particolare gli edifici annessi agli impianti di distribuzione di carburante, ammessi all’interno delle fasce di rispetto, non potranno avere superficie utile lorda (Sul) superiore a mq. 60,00.
carburante, ammessi all’interno delle fasce di rispetto, non potranno avere superficie utile lorda (Sul) superiore a mq. 60,00. Il P.R.G.C. individua anche alcune aree destinate ad “aree per la realizzazione di nuove strutture viarie e loro attrezzature”. Esse sono finalizzate all’allargamento della sede stradale oppure alla realizzazione di svincoli stradali mediante la costruzione di infrastrutture. Il P.R.G.C. prevede la
a sede stradale oppure alla realizzazione di svincoli stradali mediante la costruzione di infrastrutture. Il P.R.G.C. prevede la salvaguardia di dette aree e ne prevede la non edificabilità. La fascia di rispetto è determinata dal tracciato della nuova strada. Le previsioni del P.R.G.C. si attuano attraverso la predisposizione di progetti esecutivi predisposti da privati o da Amministrazioni Pubbliche e/o Piano Tecnico Esecutivo ai sensi dell’art. 47 della L.R. 56/77 e s.m.i..
ART. 16 - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE –
edisposti da privati o da Amministrazioni Pubbliche e/o Piano Tecnico Esecutivo ai sensi dell’art. 47 della L.R. 56/77 e s.m.i.. ART. 16 - AREE DESTINATE A SERVIZI SOCIALI ED ATTREZZATURE A LIVELLO COMUNALE – F2. La dotazione di aree per servizi afferenti la residenza per abitante e', ai fini dell'osservanza dello standard minimo stabilito dalla Legge n. 56/77 art. 21, primo comma, punto 1, lettere a), b), c) e d), pari a mq. 25. Queste aree comprendono:
o stabilito dalla Legge n. 56/77 art. 21, primo comma, punto 1, lettere a), b), c) e d), pari a mq. 25. Queste aree comprendono: a) Aree per l'istruzione (asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media) (Fi), b) Aree per attrezzature di interesse comune (religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative) (Fc), c) Aree a verde per il gioco ed il riposo (Fv), d) Aree a verde per il gioco sportivo (Fs), e) Aree a parcheggio (P).
ive) (Fc), c) Aree a verde per il gioco ed il riposo (Fv), d) Aree a verde per il gioco sportivo (Fs), e) Aree a parcheggio (P). Inoltre, al di fuori dello standard minimo, sono aree per servizi le: f) Aree cimiteriali (Fa). La destinazione di tali aree e degli edifici in esse ricadenti, e' finalizzata alla erogazione di pubblici servizi a livello comunale. Sono ammesse le residenze limitatamente alle esigenze abitative del
zata alla erogazione di pubblici servizi a livello comunale. Sono ammesse le residenze limitatamente alle esigenze abitative del personale di gestione e/o custodia, nel limite massimo di superficie utile netta di mq. 120, oltre alla conservazione dello stato attuale del suolo o delle attività esistenti, fintantoché non vengano attuate le destinazioni proprie di tali aree.
27 La proprietà degli immobili, aree ed edifici di cui sopra potrà essere pubblica o privata, ma dovrà essere assoggettata ad uso pubblico. La loro acquisizione da parte del Comune o di Enti Pubblici istituzionalmente operanti nel settore dei servizi avviene direttamente, nei modi e forme di Legge, o, indirettamente, contestualmente ad interventi di iniziativa privata di trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionati e/o come condizione apposta al rilascio
i trasformazione urbanistica ed edilizia del suolo, in esecuzione di oneri convenzionati e/o come condizione apposta al rilascio del permesso di costruire e a scomputo degli oneri di urbanizzazione secondaria; la possibilità di scomputare dagli oneri di urbanizzazione secondaria, secondo la stima sintetica, il costo di costruzione degli spazi pubblici e' accettabile: a) con permesso di costruire solo nel caso la stima sintetica risulti aggiornata rispetto ai valori di esproprio delle aree;
le: a) con permesso di costruire solo nel caso la stima sintetica risulti aggiornata rispetto ai valori di esproprio delle aree; b) in caso di P.E.C. solo per la quota di aree in supero rispetto a quella da dismettere gratuitamente secondo quanto prescritto all'art. 45 L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Nel caso in cui il Comune proceda alla formazione del P.P.A., la realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G.C. avviene nell'ambito dei Programmi pluriennali in attuazione, al
.P.A., la realizzazione delle destinazioni previste dal P.R.G.C. avviene nell'ambito dei Programmi pluriennali in attuazione, al di fuori di essi limitatamente ad interventi di completamento dei servizi esistenti. Nel caso di interventi su edifici esistenti, quando non e' previsto altrimenti da norme specifiche, per la realizzazione sia di attrezzature per l'istruzione che di interesse comune gli interventi consentiti
da norme specifiche, per la realizzazione sia di attrezzature per l'istruzione che di interesse comune gli interventi consentiti sono quelli di cui all'art. 13 comma 3 lettere a-b-c-d della Legge Regionale n. 56/77 e succ. mod. ed int., nel rispetto degli art. 35, 36, 37, 38, 39, 40 delle presenti norme; sono inoltre consentiti modesti ampliamenti per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici anche se alterano i volumi e le superfici dei fabbricati.
lizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici anche se alterano i volumi e le superfici dei fabbricati. I parametri e gli indici da applicare sono i seguenti: a) AREE PER L'ISTRUZIONE (Fi). In queste aree sono ammesse le attività didattiche e gli edifici per l'istruzione, le costruzioni per attività connesse alle attività scolastiche (mense, palestre, biblioteche, laboratori, magazzini, depositi, ecc.), gli alloggi per attività di custodia e gli spazi di sosta attrezzati e parcheggi
oteche, laboratori, magazzini, depositi, ecc.), gli alloggi per attività di custodia e gli spazi di sosta attrezzati e parcheggi funzionali all'area; gli interventi, nel caso di nuove costruzioni o ampliamenti, sono consentiti nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = in relazione alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica (si vedano norme apposite);
- rapporto massimo di copertura: Rc = in relazione alle norme vigenti in materia di edilizia
lastica (si vedano norme apposite);
- rapporto massimo di copertura: Rc = in relazione alle norme vigenti in materia di edilizia scolastica;
- altezza massima della costruzione: H = in relazione alle norme vigenti di edilizia scolastica e comunque non superiore a m. 10,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 10,00;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 10,00;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. Le aree di pertinenza vanno sistemate a verde e/o lastricate. Nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente sono consentiti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia scolastica, gli interventi di cui al precedente 4° comma. b) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Fc).
materia di edilizia scolastica, gli interventi di cui al precedente 4° comma. b) AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE (Fc). Sono quelle destinate alla realizzazione delle attrezzature religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, ricreative. In queste aree sono consentite le costruzioni per attività connesse alle attività ammesse (mense, palestre, ecc.), gli alloggi per attività di custodia, gli spazi di sosta attrezzati e parcheggi funzionali all'area.
se (mense, palestre, ecc.), gli alloggi per attività di custodia, gli spazi di sosta attrezzati e parcheggi funzionali all'area. Tali aree risultano in gran parte già edificate. Sugli edifici esistenti in tali aree sono ammessi gli interventi di cui al precedente 4° comma del presente articolo. Nel caso di nuove costruzioni, i parametri ed indici da rispettare sono i seguenti:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 50%; per l’area in cui ricade la SAOMS il rapporto massimo di copertura è elevato a Rc = 70%;
apporto massimo di copertura: Rc = 50%; per l’area in cui ricade la SAOMS il rapporto massimo di copertura è elevato a Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione (esclusi quelli per il culto): H = m. 8,50;
- altezza massima delle costruzioni per il culto: H = da valutare in sede di rilascio del permesso di costruire;
- Volume: da non conteggiare;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all’art. 46;
sso di costruire;
- Volume: da non conteggiare;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all’art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 10,00;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all’art. 46.
28 Le aree di pertinenza vanno sistemate a giardino e/o lastricate. c) AREE A VERDE PER IL GIOCO ED IL RIPOSO (Fv). La destinazione di tali aree e' finalizzata alla creazione di aree di svago e gioco attrezzato e la loro sistemazione può essere differenziata come segue:
- attrezzature per adulti: alberature d'alto fusto, panchine, attrezzature di copertura per la sosta e la lettura, piscine, spogliatoi e servizi igienici;
- attrezzature per bambini:
nchine, attrezzature di copertura per la sosta e la lettura, piscine, spogliatoi e servizi igienici;
- attrezzature per bambini: zone pavimentate, zone coperte, terreno erboso calpestabile, acqua, sabbia, attrezzature per il gioco quali: altalene, scivoli, ostacoli, labirinto, ecc.; zone pavimentate per pattinaggio, per piste ciclabili, area giochi. Sono altresì ammesse piccole costruzioni che hanno la funzione di integrare la destinazione di
per piste ciclabili, area giochi. Sono altresì ammesse piccole costruzioni che hanno la funzione di integrare la destinazione di zona quali chioschi ed altro. Per tali costruzioni, premesso che un minimo di 25 mq. e' sempre consentito, si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,20 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 20%;
- altezza massima della costruzione: H = m. 4,00;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = m. 4,00;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 6,00; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. d) AREE A VERDE PER IL GIOCO SPORTIVO (Fs).
. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. d) AREE A VERDE PER IL GIOCO SPORTIVO (Fs). La destinazione di tali aree e' finalizzata alla realizzazione di attrezzature e di impianti per il gioco e lo sport; il piano si attua con i seguenti indici:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 50%;
- altezza massima della costruzione H = m. 10,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione H = m. 10,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 6,00; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. e) AREE A PARCHEGGIO (P). La previsione di tali aree e' finalizzata al raggiungimento degli standards previsti dall'art. 21
e) AREE A PARCHEGGIO (P). La previsione di tali aree e' finalizzata al raggiungimento degli standards previsti dall'art. 21 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. La loro sistemazione consiste nella predisposizione di pavimentazione arredata con segnaletica orizzontale e verticale, con alberature, con percorsi pedonali e con eventuali attrezzature per la sosta seduta. L'attuazione di tale destinazione d'uso avviene o per intervento diretto del Comune o
ventuali attrezzature per la sosta seduta. L'attuazione di tale destinazione d'uso avviene o per intervento diretto del Comune o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia ammessi. Onde agevolare l'attuazione delle attrezzature proprie di tale destinazione d'uso e favorire l'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari delle aree dell'isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di comparti di intervento.
nefici tra i proprietari delle aree dell'isolato interessato, il Comune può procedere alla formazione di comparti di intervento. Oltre agli spazi di parcheggio pubblico, sono da prevedere gli spazi privati necessari per la sosta, la manovra, l'accesso degli autoveicoli, secondo quanto prescritto dall'art. 18 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967, così come modificato dalla Legge 24.03.1989 n. 122. f) AREE CIMITERIALI (Fa).
dall'art. 18 della Legge n. 765 del 6 agosto 1967, così come modificato dalla Legge 24.03.1989 n. 122. f) AREE CIMITERIALI (Fa). Le aree così individuate sono finalizzate alla realizzazione di strutture cimiteriali. Esse comprendono le aree cimiteriali esistenti. In esse sono consentite tutte le costruzioni proprie dei cimiteri quali muri di recinzione, aree per inumazioni, edicole funerarie, loculi, camera mortuaria, cappelle; è ammessa anche la
imiteri quali muri di recinzione, aree per inumazioni, edicole funerarie, loculi, camera mortuaria, cappelle; è ammessa anche la realizzazione di parcheggi e di aree verdi sistemate con piantumazione di alberi, panchine, cestini, zone pavimentate, percorsi pedonali nonché l’ubicazione di impianti ed infrastrutture per la trasformazione ed il trasporto dell’energia e le attrezzature per l’erogazione di pubblici servizi. Tutte le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
ature per l’erogazione di pubblici servizi. Tutte le costruzioni dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = secondo le esigenze dell’Amministrazione;
- altezza massima della costruzione: H = secondo le norme del Regolamento cimiteriale;
ART. 17 – AREE SPECIALI DI INTERESSE PUBBLICO – F3.
29
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = m. 0,00;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 10,00. ART. 17 – AREE SPECIALI DI INTERESSE PUBBLICO – F3. Tale previsione, che non rientra nel calcolo degli standards urbanistici, e' finalizzata alla erogazione di pubblici servizi di carattere funzionale, tecnologico e di protezione civile riferiti all'intero aggregato urbano od a parte di esso, od a bacini di servizio sovracomunale.
cnologico e di protezione civile riferiti all'intero aggregato urbano od a parte di esso, od a bacini di servizio sovracomunale. Le aree sono edificabili in attuazione delle specifiche destinazioni previste, secondo le norme stabilite in leggi di settore o, in assenza, in base al fabbisogno proprio del servizio da erogare. Per impianti che costituiscano volume, l'indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a If = 3,00 mc/mq. ed il rapporto di copertura a Rc = 70%.
cano volume, l'indice di densità fondiaria non potrà essere superiore a If = 3,00 mc/mq. ed il rapporto di copertura a Rc = 70%. Le opere di urbanizzazione primaria e indotta di cui all'art. 51 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int. alle lettere c), d), e), g), v) possono essere realizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal
lizzate anche su aree ad esse non specificamente destinate, prescindendo dalle destinazioni del suolo e dai valori assegnati dal P.R.G.C. ai parametri urbanistici ed edilizi, salvo le distanze dai confini e dalle strade, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni particolari: a) sottostazioni elettriche ed impianti tecnici di interesse comunale e sovracomunale di cui all'art. 51, lettere s) e t), della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.: rapporto massimo di copertura: Rc
e sovracomunale di cui all'art. 51, lettere s) e t), della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.: rapporto massimo di copertura: Rc = 50%; ammissibili solo nelle aree destinate ad impianti produttivi industriali ed artigianali; b) per le cabine elettriche: ammesse ovunque; la distanza dal ciglio o confine stradale, anche se stabilita dalla fascia di rispetto, può essere ridotta fino a m. 3,00 (Circolare Min. LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970), semprechè, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla
no a m. 3,00 (Circolare Min. LL.PP. n. 5980 del 30 dicembre 1970), semprechè, nel caso di viabilità veicolare, la distanza dalla mezzaria stradale non sia inferiore a m. 5,00; c) centrali telefoniche urbane: compatibili con ogni classe di destinazione ed ammesse ovunque; d) centraline e cabine per metanodotti, oleodotti e gasdotti in genere: compatibili con ogni classe di destinazione, purché munite del visto dei V.V. del Fuoco.
odotti, oleodotti e gasdotti in genere: compatibili con ogni classe di destinazione, purché munite del visto dei V.V. del Fuoco. La distanza dai confini privati delle cabine elettriche e delle cabine per metanodotti, oleodotti e gasdotti in genere potrà essere di m. 0,00 nel caso di pareti non finestrate e m. 1,50 negli altri casi.
CAPO III - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI.
30 CAPO III - AREE DESTINATE AD USI RESIDENZIALI. Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, dalla Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 18 - AREE RESIDENZIALI, DESTINAZIONI D'USO GENERALI.
ART. 18 - AREE RESIDENZIALI, DESTINAZIONI D'USO GENERALI.
uova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 18 - AREE RESIDENZIALI, DESTINAZIONI D'USO GENERALI. Le aree residenziali sono destinate prevalentemente alla residenza ed alle funzioni ad essa più strettamente connesse, oltre ad alcune funzioni specifiche ammesse a particolari condizioni. Oltre alla residenza sono pertanto ammesse le seguenti destinazioni: a) case albergo, pensioni, alberghi, ristoranti;
ondizioni. Oltre alla residenza sono pertanto ammesse le seguenti destinazioni: a) case albergo, pensioni, alberghi, ristoranti; b) negozi, locali ed edifici ad uso commerciale, ammissibili secondo le prescrizioni di cui alla tabella allegata al termine delle presenti norme; c) uffici pubblici e privati, studi professionali, banche, strutture socio-assistenziali e sanitarie; d) locali per lo svago, il divertimento, la cultura;
ti, studi professionali, banche, strutture socio-assistenziali e sanitarie; d) locali per lo svago, il divertimento, la cultura; e) scuole private, purché realizzate con gli stessi parametri ed indici applicati per le scuole pubbliche; f) autorimesse; g) artigianato di servizio; h) autofficine di riparazione, solo se annesse ad autorimesse con superficie pari a 3 volte la superficie di lavorazione e solo se in locali con esito sonoro inferiore od uguale a quanto
sse con superficie pari a 3 volte la superficie di lavorazione e solo se in locali con esito sonoro inferiore od uguale a quanto previsto dalla “zonizzazione acustica del territorio comunale” per la zona in cui ricadono; i) magazzini e depositi per soli materiali non esplosivi, non infiammabili, non putrescibili e fino alla concorrenza massima di mq. 300 di superficie utile lorda; l) laboratori di artigianato di servizio nel Centro Storico e laboratori di artigianato in genere per le
superficie utile lorda; l) laboratori di artigianato di servizio nel Centro Storico e laboratori di artigianato in genere per le restanti zone ove e' prevista la ristrutturazione edilizia che non presentino caratteri di nocività e molestia (esito sonoro inferiore o uguale a quanto previsto dalla “zonizzazione acustica del territorio comunale” per la zona in cui ricadono), limitatamente al piano terreno ed al piano seminterrato, fino alla concorrenza massima di mq. 150 di superficie utile lorda per la
mitatamente al piano terreno ed al piano seminterrato, fino alla concorrenza massima di mq. 150 di superficie utile lorda per la lavorazione e di mq. 250 di superficie utile lorda per il deposito. Sono esclusi dalle aree residenziali:
- tutte le attrezzature industriali, i magazzini, laboratori e depositi svolgenti attività di produzione in contrasto con quanto detto al comma precedente;
- le attrezzature svolgenti attività molesta a giudizio dell’Amministrazione Comunale;
sto con quanto detto al comma precedente;
- le attrezzature svolgenti attività molesta a giudizio dell’Amministrazione Comunale;
- le sedi di ditte di autotrasporti e spedizioni comportanti presenza di veicoli pesanti;
- i macelli, le scuderie, le stalle;
- i grossi depositi di materiali all’aperto e sotto tettoie aperte;
- l’installazione di stazioni di servizio con distribuzione di carburanti o affini;
- in genere tutte quelle attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, possono essere
ibuzione di carburanti o affini;
- in genere tutte quelle attività che, a giudizio dell’Amministrazione Comunale, possono essere in contrasto con la residenza. La realizzazione di edifici con destinazioni di cui alle lettere h), i) ed l) e' subordinata alla stipula di una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati, il tipo di lavorazione, le superfici utilizzate, i limiti di inquinamento (acustico, gassoso, idrico) da non superare.
lavorati, il tipo di lavorazione, le superfici utilizzate, i limiti di inquinamento (acustico, gassoso, idrico) da non superare. Per le destinazioni di cui ai punti h), i), l) già insediate in edifici esistenti sono consentiti, oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, anche interventi di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia previa stipula dell'apposita convenzione di cui
ordinaria e di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia previa stipula dell'apposita convenzione di cui al comma precedente. In caso di demolizione e ricostruzione degli edifici che le ospitano, tali destinazioni potranno essere insediate soltanto nel rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo. Le aree di pertinenza degli edifici vanno sistemate a giardino, ad orto, o lastricate; in esse non e' comunque consentito l'accumulo di rottami a cielo aperto.
31 ART. 19 - AREE ED EDIFICI DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE (A). Sono le parti del territorio comunale comprendenti la porzione dell'insediamento urbano di interesse ambientale o semplicemente documentario, ai sensi dell'art. 24 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. In tali aree sono obiettivi prioritari la conservazione, il risanamento, la ricostruzione ed una migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente anche quando essi non sono individuati in cartografia.
a migliore utilizzazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente anche quando essi non sono individuati in cartografia. Il P.R.G.C., nelle tavole di piano, segnala con apposita simbologia gli affreschi e inserti decorativi esistenti all’interno del centro storico e ne impone la conservazione. Le destinazioni d'uso in atto degli edifici di norma confermate sono quelle previste dall'art. 18 delle presenti norme, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
ermate sono quelle previste dall'art. 18 delle presenti norme, fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente articolo. In tali aree e' consentita la realizzazione di autorimesse e parcheggi di pertinenza delle singole unità immobiliari nel rispetto dell'art. 9 della Legge 24.03.1989 n. 122, commi 1 e 2 e del successivo art. 50, purché compatibili con il contesto ambientale e con l'edificazione esistente e quando le unità
i 1 e 2 e del successivo art. 50, purché compatibili con il contesto ambientale e con l'edificazione esistente e quando le unità immobiliari ne siano sprovviste e solo quando nelle aree di loro pertinenza non siano esistenti altri fabbricati accessori che sia possibile trasformare in autorimessa. I lotti liberi da edificazione esistenti in queste zone sono inedificabili, salvo quanto previsto al comma precedente e fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente articolo.
ono inedificabili, salvo quanto previsto al comma precedente e fatte salve diverse disposizioni contenute nel presente articolo. Il P.R.G.C. permette che tutti gli immobili possano essere soggetti ad intervento diretto. In ogni caso il Comune può con semplice deliberazione di Consiglio, indicare gli immobili e le aree da assoggettare a "piano di recupero" (art. 41 bis della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.). I “piani di
gli immobili e le aree da assoggettare a "piano di recupero" (art. 41 bis della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.). I “piani di recupero”, ai sensi del comma 6 dell’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovranno essere obbligatoriamente sottoposti al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ed ambientali trattandosi di strumento urbanistico esecutivo relativo ad un’area individuata ai sensi dell’art. 24 della citata L.R. 56/77.
li trattandosi di strumento urbanistico esecutivo relativo ad un’area individuata ai sensi dell’art. 24 della citata L.R. 56/77. Per tutti gli immobili il P.R.G.C. fissa, con vincolo topograficamente definito, i tipi di intervento necessari e/o consentiti. Di norma non e' consentita la demolizione e ricostruzione di edifici, se non limitatamente alle porzioni degradate e/o agli edifici topograficamente individuati; e' invece ammessa la demolizione
ci, se non limitatamente alle porzioni degradate e/o agli edifici topograficamente individuati; e' invece ammessa la demolizione di edifici per la diminuzione delle densità di edificazione esistenti, a condizione che non venga impoverito l'impianto edilizio preesistente. In ogni caso gli interventi dovranno essere compatibili con le prescrizioni generali e particolari sia topografiche, di cui alle tavole in scala 1:1.000 e 1:2.000 del P.R.G.C., sia normative, di cui al presente articolo ed al titolo IV.
rafiche, di cui alle tavole in scala 1:1.000 e 1:2.000 del P.R.G.C., sia normative, di cui al presente articolo ed al titolo IV. Contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà provvedere nell'area di pertinenza dell'intervento, al ripristino delle pavimentazioni originarie od alla sistemazione a verde, con nuove piantumazioni, per giardini, orti o prati. Le nuove pavimentazioni e quelle da ripristinare saranno
temazione a verde, con nuove piantumazioni, per giardini, orti o prati. Le nuove pavimentazioni e quelle da ripristinare saranno realizzate preferibilmente con ciottoli, lastre di pietra od altri materiali litoidi. Sempre contestualmente agli interventi ammessi dal P.R.G.C. si dovrà altresì provvedere alla eliminazione di tettoie, baracche ed ogni altra costruzione a destinazione accessoria ritenute, in sede di rilascio del permesso di costruire, incompatibili con l'ambiente.
tra costruzione a destinazione accessoria ritenute, in sede di rilascio del permesso di costruire, incompatibili con l'ambiente. Il P.R.G.C. classifica nelle tavole di progetto in scala 1:1.000 (tav. n. 4) gli edifici in base al tipo di intervento permesso nelle aree di interesse ambientale definite nelle tavole n. 3 e n. 3.A in scala 1:2.000. Gli interventi permessi sono: a) Manutenzione ordinaria; b) Manutenzione straordinaria; c) Cambiamento di destinazione d'uso;
Gli interventi permessi sono: a) Manutenzione ordinaria; b) Manutenzione straordinaria; c) Cambiamento di destinazione d'uso; d) Cambiamento di destinazione d'uso e sopraelevazione per allineamento tipologico; e) Sopraelevazione per allineamento tipologico; f) Ampliamento e completamento di edifici esistenti, rivolti a migliorare le caratteristiche distributive e la dotazione di servizi igienici; g) Restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.; h) Risanamento conservativo; i) Demolizione e ricostruzione;
di servizi igienici; g) Restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.; h) Risanamento conservativo; i) Demolizione e ricostruzione; l) Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse storico/ambientale; m) Ristrutturazione edilizia con vincolo specifico di P.R.G.C.; n) Sistemazione di edifici di recente costruzione; o) (stralciato)
32 p) Sistemazione di aree ed edifici interni al centro storico. a) Manutenzione ordinaria Tale vincolo e' prescritto sui fabbricati topograficamente individuati che, nel tempo, dovrebbero essere demoliti. Gli interventi ammessi sono la demolizione e la manutenzione ordinaria che dovrà essere condotta in conformità agli art. 33 e 35. b) Manutenzione straordinaria. Tale intervento è consentito, oltre che sugli edifici topograficamente individuati, anche su tutti gli
nutenzione straordinaria. Tale intervento è consentito, oltre che sugli edifici topograficamente individuati, anche su tutti gli altri fabbricati, ad esclusione di quelli individuati con l’intervento di manutenzione ordinaria. Gli interventi dovranno essere condotti in conformità agli art.li 33 e 36. c) Cambiamento di destinazione d'uso Il cambiamento di destinazione d'uso, compatibile con le destinazione previste al presente articolo,
mento di destinazione d'uso Il cambiamento di destinazione d'uso, compatibile con le destinazione previste al presente articolo, comma 3, e' ammesso solo per i fabbricati individuati nelle tavole di piano e deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 33 con le seguenti limitazioni:
- l'edificio venga dotato d'acqua corrente e di un servizio igienico nel suo interno;
- indice di utilizzazione fondiaria, rapporto massimo di copertura, altezza massima della
un servizio igienico nel suo interno;
- indice di utilizzazione fondiaria, rapporto massimo di copertura, altezza massima della costruzione, distanza minima della costruzione dal confine (Dc) e dal ciglio o confine stradale (Ds): quelli esistenti;
- distanza minima tra pareti finestrate (di nuova formazione) e pareti antistanti (tra le quali non è inserita una strada o via pubblica): D = secondo i disposti del Codice Civile.
rmazione) e pareti antistanti (tra le quali non è inserita una strada o via pubblica): D = secondo i disposti del Codice Civile. Qualora l'intervento avvenga previa demolizione e ricostruzione la parte ricostruita sarà pari alla superficie utile lorda esistente per edifici con superficie minore o uguale a mq. 150, per superfici superiori la ricostruzione sarà pari 150 mq. più il 50% della differenza tra la superficie utile lorda
a mq. 150, per superfici superiori la ricostruzione sarà pari 150 mq. più il 50% della differenza tra la superficie utile lorda esistente ed i 150 mq.; la ricostruzione potrà avvenire con accorpamento ad edifici esistenti a condizione che l'edificio oggetto di accorpamento non sia classificato come edificio soggetto agli interventi di cui alle lettere g) e h) del presente articolo individuati in cartografia con apposita simbologia. Nel caso di demolizione e ricostruzione accorpata e non:
l presente articolo individuati in cartografia con apposita simbologia. Nel caso di demolizione e ricostruzione accorpata e non:
- rapporto di copertura: Rc = minore o uguale a quello esistente;
- altezza massima degli edifici: minore od uguale all'altezza degli edifici circostanti;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = maggiore o uguale a quella esistente;
ioni: D = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = maggiore o uguale a quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo allineamenti esistenti o previsti nelle tavole di piano. La manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo sono comunque consentite nel rispetto degli art.li 33, 35, 36 e 37. d) Cambiamento di destinazione d'uso e sopraelevazione per allineamento tipologico
te nel rispetto degli art.li 33, 35, 36 e 37. d) Cambiamento di destinazione d'uso e sopraelevazione per allineamento tipologico L'intervento ammesso sui fabbricati topograficamente individuati nelle tavole di P.R.G.C. e' finalizzato al migliore utilizzo del patrimonio edilizio esistente. L'intervento e' analogo a quello previsto al punto c) del presente comma, con la sola variazione che l'altezza può essere elevata per rendere il fabbricato tipologicamente conforme al corpo di
te comma, con la sola variazione che l'altezza può essere elevata per rendere il fabbricato tipologicamente conforme al corpo di fabbrica e/o al contesto in cui esso e' inserito. Sono comunque consentite la manutenzione ordinaria e straordinaria ed il restauro e risanamento conservativo nel rispetto degli art.li 33, 35, 36 e 37. e) Sopraelevazione per allineamento tipologico L'intervento e' finalizzato al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio ed è
per allineamento tipologico L'intervento e' finalizzato al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie dell'edificio ed è ammesso solo per i fabbricati individuati topograficamente sulla tavola n. 4 in scala 1:1.000. E' ammessa la variazione dell'altezza massima per adeguare l'altezza dell'edificio esistente a quella degli edifici circostanti tipologicamente corretti, anche se questo comporta aumento di
altezza dell'edificio esistente a quella degli edifici circostanti tipologicamente corretti, anche se questo comporta aumento di superficie utile lorda abitabile e l'inserimento di nuove aperture che siano congruenti con quelle già esistenti. Questo tipo di intervento deve avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 33. Sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35), manutenzione straordinaria (art. 36), restauro (art. 38), risanamento conservativo (art. 39) e ristrutturazione
naria (art. 35), manutenzione straordinaria (art. 36), restauro (art. 38), risanamento conservativo (art. 39) e ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale (art. 41).
33 f) Ampliamento e completamento di edifici esistenti rivolti a migliorare le caratteristiche distributive e la dotazione di servizi igienici. Gli ampliamenti dovranno essere organicamente inseriti nei corpi fabbrica esistenti e la progettazione dovrà essere condotta tenendo conto dei caratteri dell'insieme edilizio secondo le prescrizioni particolari di cui all'art. 33. Le parti di edificio individuate topograficamente sulle tavole di piano possono essere sopraelevate
ticolari di cui all'art. 33. Le parti di edificio individuate topograficamente sulle tavole di piano possono essere sopraelevate od ampliate, senza aumento di superficie coperta, ottenendo come risultato finale l'allineamento al cornicione del corpo di fabbrica principale. Gli edifici individuati con “AC” possono essere ampliati anche con aumento della superficie coperta quando l’ampliamento è finalizzato all’inserimento di servizi igienici e/o collegamenti verticali tra piani diversi (corpi scala).
ando l’ampliamento è finalizzato all’inserimento di servizi igienici e/o collegamenti verticali tra piani diversi (corpi scala). Nella sistemazione devono essere demoliti eventuali volumi chiusi aggettanti in contrasto con il contesto edilizio in cui e' inserito. La manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36), il restauro (art. 38) ed il risanamento conservativo (art. 39) sono comunque consentiti nel rispetto dell'art. 33.
ia (art. 36), il restauro (art. 38) ed il risanamento conservativo (art. 39) sono comunque consentiti nel rispetto dell'art. 33. Sono comunque esclusi da tale intervento gli edifici di interesse storico-artistico di cui alle seguenti lettere g) ed h) e quelli vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004. g) Restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.. L'intervento e' prescritto, dal P.R.G.C., sugli edifici e manufatti topograficamente individuati nelle
lo specifico di P.R.G.C.. L'intervento e' prescritto, dal P.R.G.C., sugli edifici e manufatti topograficamente individuati nelle tavole grafiche e deve essere condotto con le prescrizioni particolari previste agli art. 33 e 38. h) Risanamento conservativo. Il P.R.G.C. individua topograficamente gli edifici su cui e' permesso l'intervento di risanamento conservativo che deve essere condotto con le prescrizioni particolari previste agli art. 33 e 39. i) Demolizione e ricostruzione.
onservativo che deve essere condotto con le prescrizioni particolari previste agli art. 33 e 39. i) Demolizione e ricostruzione. Il P.R.G.C. individua topograficamente nelle tavole di piano gli edifici in cui e' ammesso il presente intervento. Esso dovrà avvenire secondo le prescrizioni particolari di cui all'art. 33 e secondo i seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: If = il valore minore tra quello esistente ed il valore 3,0 mc/mq.;
nti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: If = il valore minore tra quello esistente ed il valore 3,0 mc/mq.;
- rapporto di superficie coperta: Rc = il valore minore tra quello esistente ed il valore 70%;
- altezza massima della costruzione: H = il valore minore tra l'altezza massima dell'edificio preesistente e l'altezza degli edifici circostanti conformi al contesto edilizio esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = secondo distanze preesistenti;
ti conformi al contesto edilizio esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = secondo distanze preesistenti;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo gli allineamenti previsti nelle tavole di piano oppure, in difetto, secondo quelli esistenti;
- distanza tra le costruzioni: D = quella esistente e, comunque, non inferiore a quanto previsto dal Codice Civile.
i esistenti;
- distanza tra le costruzioni: D = quella esistente e, comunque, non inferiore a quanto previsto dal Codice Civile. Sono comunque consentiti, nel rispetto dell'art. 33, gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35), manutenzione straordinaria (art. 36), restauro (art. 38), risanamento conservativo (art. 39) e ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale (art. 41). l) Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale.
a di edifici in aree di interesse ambientale (art. 41). l) Ristrutturazione edilizia di edifici in aree di interesse ambientale. Tale intervento, ammesso sugli edifici individuati nelle tavole di piano, deve essere condotto con le prescrizioni particolari di cui agli art. 33 e 41. Gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36), restauro (art. 38) e risanamento conservativo (art. 39) sono comunque consentiti nel rispetto dell'art. 33.
ordinaria (art. 36), restauro (art. 38) e risanamento conservativo (art. 39) sono comunque consentiti nel rispetto dell'art. 33. Non è permesso l’intervento di demolizione e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente. m) Ristrutturazione edilizia con vincolo specifico di P.R.G.C.. Tale intervento, ammesso sugli edifici individuati nelle tavole di piano, deve essere condotto con le prescrizioni particolari di cui agli art. 33 e 42.
sugli edifici individuati nelle tavole di piano, deve essere condotto con le prescrizioni particolari di cui agli art. 33 e 42. Sono ammessi, nel rispetto dell'art. 33, gli interventi di: manutenzione ordinaria (art. 35), manutenzione straordinaria (art. 36), restauro (art. 37 e 38) e risanamento conservativo (art. 39). Sugli edifici esistenti, ove la destinazione d'uso sia, o divenga, per impianti pubblici o di uso
amento conservativo (art. 39). Sugli edifici esistenti, ove la destinazione d'uso sia, o divenga, per impianti pubblici o di uso pubblico, sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 41, nel rispetto dell'art. 33.
34 Non è permesso l’intervento di demolizione e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente. n) Sistemazione di edifici di recente costruzione. Il P.R.G.C. individua topograficamente alcuni edifici di recente costruzione in cui sono permessi interventi di cui all'art. 40 ed ai punti a), b), g), h), i), l), m) del presente articolo. Gli interventi dovranno avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 33.
i punti a), b), g), h), i), l), m) del presente articolo. Gli interventi dovranno avvenire secondo le prescrizioni dell'art. 33. o) Sistemazione di aree ed edifici soggetti a piano di recupero. (stralciato) p) Sistemazione di aree ed edifici interni al centro storico. Il P.R.G.C. individua topograficamente con tale denominazione una sola area comprendente un edificio costituito da due corpi di fabbrica di cui uno a destinazione residenziale e l'altro a
ne una sola area comprendente un edificio costituito da due corpi di fabbrica di cui uno a destinazione residenziale e l'altro a precedente destinazione agricola. Gli interventi ammessi sono la demolizione dei volumi esistenti e la loro ricostruzione accorpata in un unico corpo di fabbrica di volume pari al 75% del volume preesistente complessivo considerato come prodotto della superficie coperta per l'altezza.
rica di volume pari al 75% del volume preesistente complessivo considerato come prodotto della superficie coperta per l'altezza. Nella ricostruzione si dovranno rispettare i disposti dell'art. 33 delle presenti norme e l'altezza massima dovrà essere uguale a quella dell'edificio residenziale preesistente. Il permesso di costruire per detto intervento e' subordinato al parere vincolante della Commissione Beni Ambientali di cui all'art. 91 bis, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..
o e' subordinato al parere vincolante della Commissione Beni Ambientali di cui all'art. 91 bis, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.. In tutte le aree residenziali del centro storico è permesso, con esclusione degli edifici contrassegnati con gli interventi a) e b) di cui al presente articolo, il cambiamento di destinazione d’uso a fini residenziali degli edifici rurali nel rispetto della L.R. 29 aprile 2003 n. 9 “Norme per il
iamento di destinazione d’uso a fini residenziali degli edifici rurali nel rispetto della L.R. 29 aprile 2003 n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”; il cambiamento di destinazione è ammesso anche per tutti quei fabbricati realizzati tra il 1° settembre 1967 ed il 4 dicembre 1977 e per tutti quelli sottoposti all’intervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché esistenti prima del 04.12.1977 e nel rispetto di tutte le altre norme della citata L.R. 9/2003.
ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (B1).
molizione e ricostruzione purché esistenti prima del 04.12.1977 e nel rispetto di tutte le altre norme della citata L.R. 9/2003. Inoltre in tali aree e sugli edifici residenziali esistenti è permesso il recupero a fini abitativi dei sottotetti condotto in conformità ai disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21 Gli interventi di cui ai due commi precedenti dovranno avvenire nel rispetto dell’art. 33. ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (B1).
ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (B1).
commi precedenti dovranno avvenire nel rispetto dell’art. 33. ART. 20 - AREE RESIDENZIALI A CAPACITA' INSEDIATIVA ESAURITA (B1). Sono le aree in cui il tessuto edilizio e' generalmente di epoca recente e non richiede interventi di sostituzione o di ristrutturazione in profondità. In tali aree il P.R.G.C. propone il recupero dell'impianto urbanistico ad una più elevata qualità dell'ambiente, attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, la eliminazione di
tico ad una più elevata qualità dell'ambiente, attraverso il miglioramento della mobilità veicolare pubblica, la eliminazione di barriere che limitano l’accessibilità e la percorribilità del tessuto urbano, ed attraverso l'individuazione di aree verdi, di arredo urbano o di parcheggio pubblico. L'attuazione delle proposte del P.R.G.C. e, in generale, l'esecuzione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da
parte del Comune, o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed
ione di interventi tesi al miglioramento del livello delle urbanizzazioni tecniche e sociali avvengono per intervento diretto da parte del Comune, o previa formazione di comparti di sistemazione urbanistica ed edilizia. Nell'ambito degli strumenti esecutivi, sia pubblici che privati, potranno essere definite nuove articolazioni viarie (viabilità interna di servizio) o nuove dislocazioni delle aree di servizio interne a
essere definite nuove articolazioni viarie (viabilità interna di servizio) o nuove dislocazioni delle aree di servizio interne a tali comparti, purché esse non siano state diversamente previste e quindi risultino difformi dalle previsioni specifiche operate dalle tavole di P.R.G.C.; in quest'ultimo caso, ove trattasi di opera pubblica, si intende applicabile il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10. Le variazioni o le nuove previsioni a norma del precedente comma non costituiscono variante del
P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10. Le variazioni o le nuove previsioni a norma del precedente comma non costituiscono variante del P.R.G.C. e divengono esecutive contestualmente allo strumento attuativo di cui fanno parte. Nelle aree libere e' vietata la formazione di depositi od accumuli anche temporanei di materiali ed esse vanno convenientemente sistemate a prato, a giardino od a verde di isolato, o urbano attrezzato, o pavimentate ove non soggette a coltivazioni.
temente sistemate a prato, a giardino od a verde di isolato, o urbano attrezzato, o pavimentate ove non soggette a coltivazioni. Le destinazioni d'uso ammesse sono tutte quelle previste dall'art. 18 delle presenti norme. Sugli edifici esistenti e nelle aree ad essi asservite, sono ammessi i seguenti interventi: a) Allacciamento ai pubblici servizi. b) Sistemazione del suolo, ivi comprese recinzioni. c) Ordinaria e straordinaria manutenzione (art.li 35 e 36).
35 d) Restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione interna, che non comportino aumento delle superfici di calpestio, nonché modifiche interne necessarie per migliorare le condizioni igieniche o statiche delle abitazioni, nel rispetto degli art.li 37, 38, 39 e 40. e) Realizzazioni, solo sugli edifici residenziali esistenti, di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni.
che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni. f) Ampliamenti e sopraelevazioni, una-tantum, di edifici residenziali esistenti uni-bifamiliari che non comportino formazioni di unità immobiliari in numero superiore a quello esistente ed aumento del volume esistente a destinazione residenziale superiore al 20% per un massimo di 210 mc., e, comunque, sono sempre consentiti ampliamenti di 35 mq. di superficie utile
nziale superiore al 20% per un massimo di 210 mc., e, comunque, sono sempre consentiti ampliamenti di 35 mq. di superficie utile netta; tale intervento dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione: H = quella dell'edificio preesistente in caso di ampliamento e m. 10,50 in caso di sopraelevazione;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
liamento e m. 10,50 in caso di sopraelevazione;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come previsto all'art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come previsto all'art. 46. L'eventuale interrato e/o seminterrato, che dovrà avere destinazione diversa dalla residenza e che non potrà essere superiore ad un piano, interverrà nel calcolo del volume come previsto dalle norme vigenti, ma non dovrà essere computato nel calcolo della superficie utile netta. g) Variazioni di destinazione d'uso:
alle norme vigenti, ma non dovrà essere computato nel calcolo della superficie utile netta. g) Variazioni di destinazione d'uso:
- quando gli edifici esistenti hanno una Superficie utile lorda (Sul) complessiva superiore o uguale a mq. 150, le modifiche non devono comportare variazioni della sagoma esterna degli edifici; quando gli edifici esistenti hanno una superficie utile lorda (Sul) maggiore di mq. 50 ma inferiore a mq. 150 è ammesso, unitamente al cambio di destinazione con
o una superficie utile lorda (Sul) maggiore di mq. 50 ma inferiore a mq. 150 è ammesso, unitamente al cambio di destinazione con nuova destinazione residenziale, l’ampliamento e la sopraelevazione, una-tantum, in ragione del 100% della Superficie utile lorda (Sul) dell’intero edificio esistente, fino al raggiungimento di una superficie complessiva (esistente + ampliamento) di mq. 150 di Sul; l’intervento di ampliamento e sopraelevazione dovrà essere condotto anche nel rispetto dei
nte + ampliamento) di mq. 150 di Sul; l’intervento di ampliamento e sopraelevazione dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,00 m. nel caso di sopraelevazione e uguale a quella dell’edificio principale nel caso di ampliamento;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46;
ll’edificio principale nel caso di ampliamento;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 6,00; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come previsto all’art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come previsto all’art. 46. Tale intervento e' ammesso su qualsiasi edificio esistente purché l'edificio venga dotato, nel suo interno, di acqua corrente e di un servizio igienico.
- Il cambio di destinazione e' ammesso anche previa demolizione e ricostruzione. In questo caso la superficie utile lorda ricostruibile dovrà essere:
azione e' ammesso anche previa demolizione e ricostruzione. In questo caso la superficie utile lorda ricostruibile dovrà essere:
- per gli edifici esistenti con superficie utile lorda minore o uguale a 100 mq.: uguale a quella del fabbricato demolito;
- per gli edifici esistenti con superficie utile lorda maggiore di 100 mq.: 100 mq. più il 50% della differenza tra la superficie utile lorda esistente ed i 100 mq., fino ad un massimo di 150 mq. di superficie utile lorda;
della differenza tra la superficie utile lorda esistente ed i 100 mq., fino ad un massimo di 150 mq. di superficie utile lorda; la ricostruzione potrà avvenire anche con accorpamento ad edifici esistenti, a condizione che l'edificio oggetto di accorpamento non sia classificato come soggetto all'intervento di cui all'art. 38 individuato con apposita simbologia. Nel caso di demolizione e ricostruzione accorpata o non dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:
ta simbologia. Nel caso di demolizione e ricostruzione accorpata o non dovranno essere rispettati i seguenti indici e parametri:
- rapporto di copertura: Rc = minore o uguale a quello esistente;
- altezza massima della costruzione: H = minore o uguale all'altezza degli edifici circostanti;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = maggiore o uguale a quella esistente;
36
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 7,50. Nel caso di corpi di fabbrica inseriti, in una tipologia a "cortina continua", tra fabbricati adiacenti di manica più larga rispetto a quello individuato, e' permessa la variazione della sagoma in ampliamento della manica preesistente fino al raggiungimento di una larghezza pari a quella dell'edificio adiacente più stretto; l'intervento potrà avvenire nel rispetto della
aggiungimento di una larghezza pari a quella dell'edificio adiacente più stretto; l'intervento potrà avvenire nel rispetto della superficie utile convenzionale massima di 150 mq. e delle prescrizioni, in merito alle distanze, di cui all'art. 46. h) Modesti ampliamenti, inferiore ai 15 mq., delle abitazioni limitatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari, quando sia dimostrato che dette abitazioni sono
tatamente ai volumi necessari al miglioramento degli impianti igienico-sanitari, quando sia dimostrato che dette abitazioni sono sprovviste di servizi igienico-sanitari; tali interventi possono avvenire purché siano conformi alle norme sulle distanze conformi ai disposti del Codice Civile e con altezza massima della costruzione non superiore a quella dell’edificio principale. i) Ampliamento con sopraelevazione, una-tantum, di un piano di edifici uni-bifamiliari individuati
lla dell’edificio principale. i) Ampliamento con sopraelevazione, una-tantum, di un piano di edifici uni-bifamiliari individuati nelle tavole di P.R.G.C. n. 3 e n. 3.A, nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- rapporto massimo di copertura: RC = quello esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo allineamenti esistenti;
indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo allineamenti esistenti;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. l) Ampliamenti, una-tantum, di edifici residenziali esistenti; detto ampliamento, non cumulabile con l’intervento di cui alla lettera f) del presente articolo, è finalizzato alla modifica tipologica del corpo di fabbrica principale ed è limitato alle sole strutture aperte su almeno due lati (ad
izzato alla modifica tipologica del corpo di fabbrica principale ed è limitato alle sole strutture aperte su almeno due lati (ad esempio porticati, ecc.) che, dovendo essere computati come superficie coperta (Sc), non devono essere computati come superficie utile lorda (Sul); l’ampliamento dovrà essere integrato ed organico al corpo di fabbrica preesistente; tale intervento consente ampliamenti della superficie coperta esistente non superiore al 70% della superficie coperta, nel rispetto
e intervento consente ampliamenti della superficie coperta esistente non superiore al 70% della superficie coperta, nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 60%;
- altezza massima della costruzione: H = quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro
Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti, in assenza m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all’art. 46. m) Demolizioni e ricostruzioni: tale intervento e' consentito su tutti gli edifici esistenti che identificano un volume nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
intervento e' consentito su tutti gli edifici esistenti che identificano un volume nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria: If = il valore inferiore tra l'indice preesistente e If = 1,50 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = il valore inferiore tra quello preesistente e Rc = 45%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. n) Ampliamento e cambio di destinazione di edifici esistenti residenziali uni-bifamiliari, limitato a quei corpi di fabbrica che siano già volumetricamente definiti alla data di adozione delle presenti norme (anche porticati delimitati da pilastri), purché aperti su non più di due lati e
niti alla data di adozione delle presenti norme (anche porticati delimitati da pilastri), purché aperti su non più di due lati e sovrastati da corpo di fabbrica già ad uso residenziale, tale intervento e' limitato ai primi due piani dell'edificio e non può essere applicato congiuntamente all'intervento di cui alla lettera f) del presente articolo. o) Locali interrati e/o seminterrati (ad esempio: cantinole, centrali termiche, ecc.) di nuova
lettera f) del presente articolo. o) Locali interrati e/o seminterrati (ad esempio: cantinole, centrali termiche, ecc.) di nuova formazione, purché ricavati nell'ambito della superficie coperta esistente e di un perimetro già precedentemente definito; la superficie dei nuovi locali non dovrà eccedere il 90% della superficie coperta esistente e la loro destinazione, diversa da quella residenziale, dovra' essere accessoria alla funzione principale che si svolge nel fabbricato.
ro destinazione, diversa da quella residenziale, dovra' essere accessoria alla funzione principale che si svolge nel fabbricato. p) Ampliamento, una-tantum, di edifici destinati ad attività a carattere commerciale ed artigianale esistenti, ed espressamente individuati nelle tavole di P.R.G.C. nn. 3 e 3.A, che non comporti aumento della superficie coperta superiore al 50% di quella preesistente e di una superficie
.G.C. nn. 3 e 3.A, che non comporti aumento della superficie coperta superiore al 50% di quella preesistente e di una superficie utile netta non superiore al 100% di quella preesistente; tale intervento dovra' essere condotto
37 anche nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione: H = quella preesistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 6,00; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
itato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 6,00; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. q) Recupero a fini abitativi dei sottotetti condotto in conformità ai disposti della L.R. 06.08.1998 n.
r) Recupero dei rustici, diverso da quello previsto alla lettera g), condotto in conformità ai disposti della L.R. 29.04.2003 n. 9; il cambiamento di destinazione è ammesso anche per tutti quei
g), condotto in conformità ai disposti della L.R. 29.04.2003 n. 9; il cambiamento di destinazione è ammesso anche per tutti quei fabbricati realizzati tra il 1° settembre 1967 ed il 4 dicembre 1977 e per tutti quelli che siano stati sottoposti all’intervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché esistenti prima del 04.12.1977 e nel rispetto di tutte le altre norme della citata L.R. 9/2003. s) Costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di 1,00 mq. ogni
norme della citata L.R. 9/2003. s) Costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di 1,00 mq. ogni 10 mc. di volume residenziale, qualora sia dimostrato che il fabbricato ne e' sprovvisto oppure fino al raggiungimento di tale limite quando sia dimostrata una dotazione ad esso inferiore; l'intervento dovrà essere condotto nel rispetto dei successivi art.li 46 e 50. t) Costruzione di pertinenze così come definite all'art. 52 delle presenti norme, purché inserite nel
ART. 21 – AREE RESIDENZIALI E AGRICOLE SPECIALI (B2).
successivi art.li 46 e 50. t) Costruzione di pertinenze così come definite all'art. 52 delle presenti norme, purché inserite nel contesto ambientale circostante e conformi ai disposti del citato art. 52. ART. 21 – AREE RESIDENZIALI E AGRICOLE SPECIALI (B2). Tale classificazione comprende aree ed edifici a destinazione agricola ed interne al centro abitato. Il P.R.G.C. prevede la conferma delle destinazioni d'uso in atto. Oltre agli interventi di manutenzione
terne al centro abitato. Il P.R.G.C. prevede la conferma delle destinazioni d'uso in atto. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36), restauro (art.li 37 e 38), risanamento (art. 39) e ristrutturazione edilizia (art. 40), il P.R.G.C. ammette interventi di ampliamento degli edifici residenziali esistenti nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 comma 6, lettera f), e l'ampliamento
mpliamento degli edifici residenziali esistenti nel rispetto di quanto previsto all'art. 20 comma 6, lettera f), e l'ampliamento delle strutture connesse con l'attività agricola, con esclusione delle stalle e di altre attività maleodoranti, nel limite massimo del 100% della superficie utile lorda già destinata a tale uso e nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. ART. 22 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B3) – DI NUOVO IMPIANTO (Ca) – DI
a le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. ART. 22 – AREE RESIDENZIALI DI COMPLETAMENTO (B3) – DI NUOVO IMPIANTO (Ca) – DI NUOVO IMPIANTO CONVENZIONATE (Ca1) Tale classificazione comprende: a) le aree già urbanizzate ove la consistenza e la densità del tessuto edilizio esistente ammettono interventi singoli di completamento edilizio nei tasselli di suolo inedificato; le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano, di norma, con semplice permesso di costruire, singolo o in
uolo inedificato; le previsioni del P.R.G.C. in tali aree si attuano, di norma, con semplice permesso di costruire, singolo o in comparto, fatto salvo il ricorso a strumenti urbanistici esecutivi, ove imposti con delibera di Consiglio Comunale; b) le aree pressoché inedificate e/o non urbanizzate, ove l'utilizzo edificatorio e' subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni
e l'utilizzo edificatorio e' subordinato alla realizzazione di un nuovo impianto infrastrutturale in attuazione delle previsioni topograficamente definite dal P.R.G.C. e/o di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata. c) le aree pressoché inedificate ove l’utilizzo edificatorio è subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini
atorio è subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità di cessione delle aree nonché requisiti e tempi di realizzazione delle aree di cui è prevista la cessione. Le destinazioni d'uso ammesse in tali aree sono tutte quelle previste dall'art. 18 delle presenti
38 norme. In relazione ai caratteri del tessuto edilizio e delle densità esistenti sono stati individuati due tipi di aree caratterizzate da diversi indici e parametri urbanistici ed edilizi. Aree residenziali di completamento (B3). Si applicano i seguenti indici o parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. Le aree di questo tipo ubicate in prossimità della rotatoria esistente sulla S.P. n. 155 ubicate sul lato destro in direzione Novi Ligure dovranno avere accesso dalla strada comunale mentre l’area prevista sul lato sinistro, sempre in direzione Novi Ligure, dovrà utilizzare l’accesso già esistente sul
comunale mentre l’area prevista sul lato sinistro, sempre in direzione Novi Ligure, dovrà utilizzare l’accesso già esistente sul lotto adiacente classificati in area B2 e tutti i richiedenti, in sede di permesso di costruire dovranno sottoscrivere un atto di impegno unilaterale da registrare a loro spese in cui si impegnano, per sé e per i loro aventi causa a non realizzare accessi sulla S.P. n. 155. Il lotto B3 prospiciente il tratto della S.P. 155 interno all’abitato del capoluogo, situato in adiacenza
ssi sulla S.P. n. 155. Il lotto B3 prospiciente il tratto della S.P. 155 interno all’abitato del capoluogo, situato in adiacenza al Rio Acquarolo, risulta in parte gravato dalla corrispondente fascia di rispetto del corso d’acqua. Pertanto i sedimi interni alla suddetta fascia sono da considerare inedificabili a tutti gli effetti. Il lotto attestato sulla S.P. n. 155 sottostante l’incrocio con via Mazzini dovrà cedere, in sede di
cabili a tutti gli effetti. Il lotto attestato sulla S.P. n. 155 sottostante l’incrocio con via Mazzini dovrà cedere, in sede di rilascio di permesso di costruire, la quantità di terreno indicato nelle tavole di piano finalizzate alla realizzazione dell’allargamento della strada provinciale. Aree residenziali di nuovo impianto (Ca). Si applicano i seguenti indici o parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 30%;
eguenti indici o parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 30%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. In sede di rilascio di permesso di costruire per le aree di questo tipo prospicienti la S.P. n. 155 Novi- Ovada dovrà essere prevista la cessione gratuita al comune di una striscia profonda m. 4,00, come indicate nelle tavole di piano, da destinare a verde pubblico e dovrà essere sottoscritto un atto di
scia profonda m. 4,00, come indicate nelle tavole di piano, da destinare a verde pubblico e dovrà essere sottoscritto un atto di impegno da registrare a cura del richiedente in cui egli si impegna per sé e per i suoi aventi causa a non realizzare accessi sulla S.P. n. 155 in oggetto. Qualora le opere infrastrutturali necessarie al collegamento alla rete comunale della nuova edificazione prevista eccedano il semplice allacciamento ai pubblici servizi, il permesso di costruire
rete comunale della nuova edificazione prevista eccedano il semplice allacciamento ai pubblici servizi, il permesso di costruire sarà subordinato alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi ai sensi del 5° comma, dell'art. 49, della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.. Nella richiesta di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi consentiti dovrà essere
/77 e succ. mod. ed int.. Nella richiesta di permesso di costruire per la realizzazione degli interventi consentiti dovrà essere presentata documentazione fotografica dell’area e una tavola con indicati le essenze arboree esistenti che dovranno essere salvaguardate impedendone l’abbattimento se ritenute di pregio; in particolare dovranno essere mantenute le roveri presenti nell’area a forma rettangolare in località San Nicolao ricompresa tra due aree B2 e vicina al P.E.C.O. C3.
te le roveri presenti nell’area a forma rettangolare in località San Nicolao ricompresa tra due aree B2 e vicina al P.E.C.O. C3. Per l’area Ca ubicata nel capoluogo a est del centro storico, nei pressi di Via San Rocco e del P.E.C.O. C2, in parte interessata da porzioni individuate in cartografia come vigneti specializzati, si applicano le disposizioni contenute all’art. 30, paragrafo E4, delle presenti N.T.A.. Nell'ambito di strumento esecutivi, sia pubblici che privati, potranno essere definite nuove
aragrafo E4, delle presenti N.T.A.. Nell'ambito di strumento esecutivi, sia pubblici che privati, potranno essere definite nuove articolazioni viarie (viabilità interna di servizio) o nuove dislocazioni delle aree di servizio interne a tali comparti, purché esse non siano state diversamente previste e quindi risultino difformi dalle previsioni specifiche operate dalle tavole di P.R.G.C., nel qual caso, ove trattasi di opera
e e quindi risultino difformi dalle previsioni specifiche operate dalle tavole di P.R.G.C., nel qual caso, ove trattasi di opera pubblica, si intende applicabile il D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10, e l’art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Aree residenziali di nuovo impianto convenzionate (Ca1). Si applicano i seguenti indici o parametri:
39
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,66 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 30%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
no del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. La realizzazione dell’area ed il rilascio del permesso di costruire è subordinato alla stipula di una convenzione che preveda per l’area attestata su Via Brizzolesi la cessione gratuita al Comune delle aree necessarie alla realizzazione della viabilità pubblica e del parcheggio individuate al suo interno e per l’area sita nella Frazione Pratalborato aree a standards
la viabilità pubblica e del parcheggio individuate al suo interno e per l’area sita nella Frazione Pratalborato aree a standards urbanistici in ragione di 25 mq/abitanti. La convenzione di cui sopra dovrà altresì contenere modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi relativi alla realizzazione delle aree e delle opere infrastrutturali necessarie al collegamento alla rete comunale della nuova edificazione prevista quando
ART. 23 – AREE RESIDENZIALI A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO
delle aree e delle opere infrastrutturali necessarie al collegamento alla rete comunale della nuova edificazione prevista quando queste eccedano il semplice allacciamento ai pubblici servizi, ai sensi del 5° comma, dell'art. 49, della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. ART. 23 – AREE RESIDENZIALI A PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO OBBLIGATORIO (Cb) - (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8). Il P.R.G.C. individua otto unità residenziali, contrassegnate in cartografia dal rispettivo numero
- (C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8). Il P.R.G.C. individua otto unità residenziali, contrassegnate in cartografia dal rispettivo numero d'ordine, in cui e' obbligatoria la formazione di un piano esecutivo convenzionato di iniziativa privata esteso all'intera unità urbanistica; dette unità residenziali potranno essere attuabili anche attraverso la predisposizione di P.E.C. estesi a loro porzioni quando esiste una deliberazione
i potranno essere attuabili anche attraverso la predisposizione di P.E.C. estesi a loro porzioni quando esiste una deliberazione dell’Amministrazione Comunale che delimiti i comparti di intervento ed individui, attraverso la redazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra, per tutto l'ambito in esame, la viabilità interna e le aree per gli standards urbanistici relativi a tutta l’unità. Per le aree C1-C2-C3-C4-C5-
ito in esame, la viabilità interna e le aree per gli standards urbanistici relativi a tutta l’unità. Per le aree C1-C2-C3-C4-C5- C6-C7-C8 gli interventi edificatori sono subordinati ad una verifica e ad uno studio di dettaglio di natura geotecnica da effettuarsi in sede di progettazione esecutiva. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle previste all'art. 18 con esclusione dei punti h), i), l) del comma 2; gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: C1
con esclusione dei punti h), i), l) del comma 2; gli interventi devono avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri: C1
- volume massimo realizzabile: mc. 6.500;
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,70 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura (Rc), altezza massima della costruzione (H), distanza minima tra le costruzioni (D), distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 26 del 30.09.2003;
costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 26 del 30.09.2003;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 2.500 di cui almeno mq. 300 devono essere individuati, con destinazione a parcheggio, all'interno dell'area; la superficie restante deve essere individuata nell'area per il gioco ed il riposo attestata su Via
ggio, all'interno dell'area; la superficie restante deve essere individuata nell'area per il gioco ed il riposo attestata su Via Brizzolesi e/o nelle aree a destinazione pubblica site nelle immediate vicinanze. C2 (stralciato) C3
- volume massimo realizzabile: mc. 4.000;
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 25 %;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
lizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 25 %;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade comunali o di strade di cui è prevista la cessione al comune: (Ds) = 10,00 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade private: (Ds) = 6,00 m.;
- distanza minima della costruzione: da definire in sede di piano esecutivo;
40
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da individuare all’interno dell’area e da assoggettare, mediante convenzione, a servitù di uso pubblico con manutenzione a carico dei proponenti il progetto di P.E.C.O.: mq. 1.125. Si prescrive a carico del proponente l’adeguamento della viabilità dalla Via San Nicolao all’area in oggetto. C4
- volume massimo realizzabile: mc. 2.700;
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
olao all’area in oggetto. C4
- volume massimo realizzabile: mc. 2.700;
- indice di densità edilizia fondiaria: If = 0,80 mc/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 25 %;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade comunali o di strade di cui è prevista la cessione al comune: (Ds) = 10,00 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade private: (Ds) = 6,00 m.;
al comune: (Ds) = 10,00 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade private: (Ds) = 6,00 m.;
- distanza minima della costruzione: da definire in sede di piano esecutivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da individuare all’interno dell’area e da assoggettare, mediante convenzione, a servitù di uso pubblico con manutenzione a carico dei proponenti il progetto di
’area e da assoggettare, mediante convenzione, a servitù di uso pubblico con manutenzione a carico dei proponenti il progetto di P.E.C.O.: mq. 800; l’intervento dovrà prevedere a carico del proponente la realizzazione di un percorso verde all’interno dell’area boscata adiacente all’area in oggetto e il suo assoggettamento a servitù di uso pubblico. C5
- volume massimo realizzabile: mc. 6.600;
- indice di densità edilizia fondiaria (If), rapporto massimo di copertura (Rc), altezza massima
assimo realizzabile: mc. 6.600;
- indice di densità edilizia fondiaria (If), rapporto massimo di copertura (Rc), altezza massima della costruzione, distanza minima tra le costruzioni (D): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 32 del 21.11.2005;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc): circostanti: come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro
nti: come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7° e come indicato nelle tavole di piano;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 1.850. C6
- volume massimo realizzabile: mc. 9.000;
ano;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 1.850. C6
- volume massimo realizzabile: mc. 9.000;
- indice di densità edilizia fondiaria (If), rapporto massimo di copertura (Rc), altezza massima della costruzione (H), distanza minima tra le costruzioni (D): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 29 del 22.09.2005 integrata con D.C.C. n. 33 del 21.11.2005;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc): come indicato all'art. 46;
2005 integrata con D.C.C. n. 33 del 21.11.2005;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc): come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: secondo allineamenti esistenti; in assenza: m. 7,50; all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7° e come indicato nelle tavole di piano;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 3.000. C7
omma 7° e come indicato nelle tavole di piano;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 3.000. C7
- volume massimo realizzabile: mc. 3.300;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 25 %;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade comunali o di strade di cui è prevista la cessione al comune: (Ds) = 10,00 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade private:
sta la cessione al comune: (Ds) = 10,00 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade private: (Ds) = 6,00 m.;
- distanza minima della costruzione: da definire in sede di piano esecutivo;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc): come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 1.400. C8
- volume massimo realizzabile: mc. 3.200;
46;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 1.400. C8
- volume massimo realizzabile: mc. 3.200;
- indice di densità edilizia fondiaria (If), rapporto massimo di copertura (Rc), altezza massima
41 della costruzione (H), distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 02.06.1997 modificata con D.C.C. n. 06 del 11.01.1999;
- distanza minima della costruzione dal confine (Dc): come indicato all'art. 46;
- distanza minima tra le costruzioni (D): come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 900. C9 (stralciato)
ART. 24 – AREE ED EDIFICI RESIDENZIALI DA POTENZIARE IN FUNZIONE DELLA
oni (D): come indicato all'art. 46;
- aree per standards urbanistici da cedere gratuitamente al Comune: mq. 900. C9 (stralciato) ART. 24 – AREE ED EDIFICI RESIDENZIALI DA POTENZIARE IN FUNZIONE DELLA RESIDENZA (Cc). (stralciato) ART. 25 – AREE RESIDENZIALI A PIANO DI RECUPERO (Cd). La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua la Cascina Nuova e l’area circostante come un’area da recuperare permettendo il recupero della volumetria esistente mediante il cambio di
a Nuova e l’area circostante come un’area da recuperare permettendo il recupero della volumetria esistente mediante il cambio di destinazione del fabbricato ad elle e la demolizione e ricostruzione delle due appendici a sud e ad est (rispettivamente lunghi 8 e 15 m.) del suddetto fabbricato e del fabbricato in linea ubicato sul lato sud di gran parte del precedente edificio. La sua attuazione dovrà avvenire previa predisposizione di un Piano di recupero redatto nel rispetto di quanto segue:
edificio. La sua attuazione dovrà avvenire previa predisposizione di un Piano di recupero redatto nel rispetto di quanto segue:
- Recupero integrale, con l’esclusione della parte indicata al comma 1, dell’edificio ad elle esistente permettendone la destinazione residenziale; il piano di recupero potrà prevedere anche parziali demolizioni di strutture ormai staticamente compromesse e la loro ricostruzione nel rispetto delle tipologie, forme, altezze e volumi preesistenti.
tture ormai staticamente compromesse e la loro ricostruzione nel rispetto delle tipologie, forme, altezze e volumi preesistenti.
- Demolizione e ricostruzione in posizione diversa (a nord-ovest del fabbricato precedente nell’ambito dell’area individuata nella cartografia di piano) delle porzioni di fabbricato indicate al comma 1 e del fabbricato in linea esistente. Il nuovo corpo di fabbrica dovrà avere superficie coperta, volume, altezza e caratteristiche tipologiche e formali uguali a quello esistente;
o di fabbrica dovrà avere superficie coperta, volume, altezza e caratteristiche tipologiche e formali uguali a quello esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = non inferiore a quella esistente e comunque superiore a 20 m.;
- aree per parcheggi privati e autorimesse ad uso esclusivo dei residenti in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di volume residenziale;
aree per parcheggi privati e autorimesse ad uso esclusivo dei residenti in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di volume residenziale;
- aree per standards urbanistici da individuare all’interno dell’area, o in adiacenza ad essa, e da assoggettare, mediante convenzione, a servitù di uso pubblico con manutenzione a carico dei proponenti il progetto di piano di recupero: in ragione di 25 mq. per abitante insediabile di cui 2/3 monetizzabili;
carico dei proponenti il progetto di piano di recupero: in ragione di 25 mq. per abitante insediabile di cui 2/3 monetizzabili;
- tipologie edilizie: impianto della cascina piemontese preferibilmente con ali laterali e corte interna, improntata a semplicità architettonica con richiami alle caratteristiche costruttive delle aree agricole circostanti comunque da definire esattamente in sede di progetto di piano di recupero.
eristiche costruttive delle aree agricole circostanti comunque da definire esattamente in sede di progetto di piano di recupero. E’ permessa la realizzazione di porticati pertinenziali anche qualora configurino un aumento della superficie coperta che non ecceda il 10% della superficie coperta preesistente, a condizione che siano conformi per tipologia a quelli tipici delle cascine e case rurali della campagna circostante.
esistente, a condizione che siano conformi per tipologia a quelli tipici delle cascine e case rurali della campagna circostante. In sede di convenzione deve essere altresì previsto l’obbligo, a carico dei proponenti privati, di allacciamento alle infrastrutture primarie (tra cui prioritariamente la rete fognaria esistente).
CAPO IV - AREE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE.
42 CAPO IV - AREE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE. Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, dalla Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 26 AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO O ESISTENTI (D).
ART. 26 AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO O
le Norme Tecniche di Attuazione. ART. 26 AREE DESTINATE AD IMPIANTI INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVO IMPIANTO O ESISTENTI (D). D1) Aree destinate ad impianti industriali di nuovo impianto. Nelle aree destinate ad impianti industriali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:
- impianti industriali od artigianali di produzione ed immagazzinaggio con vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria e relativi locali accessori;
on vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria e relativi locali accessori;
- impianti commerciali adibiti alla vendita all’ingrosso; non è ammesso, a causa dell’elevato rischio di incendio, l’insediamento di attività connesse alla commercializzazione e vendita di vernici e combustibili, è altresì ammessa la vendita nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio nella forma di esercizi di vicinato fino a 150 mq., dei generi di cui all’art. 5, comma 6,
o locale, all’ingrosso e al dettaglio nella forma di esercizi di vicinato fino a 150 mq., dei generi di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. 28/99;
- uffici, in misura non superiore al 20% della Sun per ogni unità produttiva;
- abitazioni del proprietario e/o del custode, in misura non superiore a mq. 150 di Sun per ogni unità produttiva;
- servizi sociali, attrezzature varie per gli addetti alla produzione ed edifici e locali ricettivi di ristoro;
nità produttiva;
- servizi sociali, attrezzature varie per gli addetti alla produzione ed edifici e locali ricettivi di ristoro;
- attività direzionale organizzata mediante realizzazione di edifici con destinazione ad ufficio e similari completamente autonome da altri tipi di attività. Tale tipo di destinazione è ammesso unicamente sull’area collocata in Loc. Oltre Orba all’incrocio tra la S.P. n. 185 e la Strada comunale Oltre Orba così come individuata nella Tav. n. 5
llocata in Loc. Oltre Orba all’incrocio tra la S.P. n. 185 e la Strada comunale Oltre Orba così come individuata nella Tav. n. 5 allegata alla Relazione tecnico-descrittiva della variante parziale n. 4. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti produttivi.
trezzature varie, e' stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti produttivi. Per le attività commerciali all’ingrosso la dotazione di aree per le attrezzature funzionali agli impianti di cui sopra è incrementata, rispetto a quanto previsto al precedente comma, del valore maggiore tra quelli determinati applicando il 10% alla superficie del lotto su cui è previsto l’insediamento in
omma, del valore maggiore tra quelli determinati applicando il 10% alla superficie del lotto su cui è previsto l’insediamento in oggetto e il 25% alla superficie utile lorda del fabbricato destinato alle attività commerciali all’ingrosso. Per le attività di commercio al dettaglio la dotazione di aree per attrezzature a loro funzionali è stabilita nella misura prevista dall’art. 21, comma 1, punti 3 e 4 della L.R. 56/77 e s.m.i..
r attrezzature a loro funzionali è stabilita nella misura prevista dall’art. 21, comma 1, punti 3 e 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. In sede di presentazione di domanda di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A., il progetto dovrà prevedere l’individuazione e la realizzazione delle aree di cui al presente comma. Le nuove destinazioni ammesse all’interno dei singoli edifici sono quelle per impianti industriali e
e di cui al presente comma. Le nuove destinazioni ammesse all’interno dei singoli edifici sono quelle per impianti industriali e artigianali con lavorazioni non inquinanti e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso previsto dal 5° comma del sopra richiamato art. 216 le attività suddette
Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso previsto dal 5° comma del sopra richiamato art. 216 le attività suddette potranno insediarsi previa sottoscrizione di apposito atto di impegno del titolare dell’attività relativo ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della norma UNI EN ISO 14001. Il Comune si riserva di effettuare proprie
nativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della norma UNI EN ISO 14001. Il Comune si riserva di effettuare proprie valutazioni di impatto ambientale e verifiche del rispetto dell’atto di impegno durante l’esercizio dell’attività; le tipologie edilizie e le dimensioni massime dei singoli edifici dovranno essere specificate in sede di predisposizione dello strumento urbanistico esecutivo. In particolare il P.R.G.C. prevede ambiti a destinazione industriale attuabili attraverso la formazione
o urbanistico esecutivo. In particolare il P.R.G.C. prevede ambiti a destinazione industriale attuabili attraverso la formazione di strumenti urbanistici esecutivi estesi a tutta l'area individuata. Detti ambiti potranno essere attuabili anche attraverso la predisposizione di P.E.C. estesi a loro porzioni quando esiste una deliberazione del Comune che delimiti i comparti di intervento ed individui, attraverso la redazione
porzioni quando esiste una deliberazione del Comune che delimiti i comparti di intervento ed individui, attraverso la redazione degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra, per tutto l'ambito in esame, la viabilità interna e le aree per gli standards urbanistici di cui al comma precedente. Gli interventi avvengono, per l’area compresa tra l’area D2 ed il Rio Secco, con i seguenti indici e parametri:
43
- rapporto massimo di copertura: Rc = 60%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,60 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 15,00 m.; ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- indice di utilizzazione fondiaria (Uf), distanza minima della costruzione dal confine (Dc), distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) delle strade interne al
della costruzione dal confine (Dc), distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds) delle strade interne al P.E.C.:come definito nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 15 del 27.04.2007;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds): come indicato all’art. 15, comma 8;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46; per le altre aree D1 si applicano i seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
ndicato all'art. 46; per le altre aree D1 si applicano i seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,35 mq/mq.;
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,50 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 10,00 m. ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell’impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 8°;
ianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 8°;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale di strade interne al P.E.C. m. 20,00 o secondo le distanze già previste nei P.E.C. approvati. Per gli edifici a destinazione ricettiva o di ristoro fermo restando gli altri parametri del comma precedente invece degli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria di cui sopra si dovranno rispettare:
arametri del comma precedente invece degli indici di utilizzazione territoriale e fondiaria di cui sopra si dovranno rispettare:
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,20 mq/mq.;
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,30 mq/mq.. La dotazione di aree per attrezzature di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo va reperita integralmente all'interno dell'area individuata. Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non
all'interno dell'area individuata. Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la
portune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. In fregio alle aree per insediamenti produttivi, ove non individuate topograficamente, dovrà essere
o paesaggistico interessato. In fregio alle aree per insediamenti produttivi, ove non individuate topograficamente, dovrà essere prevista una fascia di rispetto di m. 20,00 da considerarsi inedificabile e da sistemare mediante la piantumazione di alberi di alto fusto. In tale fascia e' permessa la destinazione a parcheggio. A norma dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., gli eventuali interventi di
ermessa la destinazione a parcheggio. A norma dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., gli eventuali interventi di rilocalizzazione di attività produttive sono assoggettati a convenzione quadro secondo le modalità fissate nella convenzione quadro regionale di cui all'art. 53 della predetta Legge. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo
ella predetta Legge. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi liquidi e gassosi, in riferimento all'impianto; l'esistenza o la nuova costruzione di tali opere e' condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti. Gli eventuali edifici esistenti ricadenti nelle aree industriali con destinazione d'uso residenziale
a usabilità degli impianti. Gli eventuali edifici esistenti ricadenti nelle aree industriali con destinazione d'uso residenziale potranno conservare la loro destinazione senza intervenire nel conteggio degli indici o parametri edilizi e su di essi sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35), straordinaria (art. 36), restauro (art.li 37 e 38) e risanamento conservativo (art. 39) e ristrutturazione edilizia (art.
. 35), straordinaria (art. 36), restauro (art.li 37 e 38) e risanamento conservativo (art. 39) e ristrutturazione edilizia (art. 40); quelli a destinazione d'uso diversa dalla residenza potranno essere adibiti al servizio della residenza oppure avere destinazione industriale, ma in questo secondo caso gli interventi dovranno avvenire nel rispetto delle norme del presente punto. Sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36).
delle norme del presente punto. Sono comunque ammessi interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36). D2) Aree industriali esistenti confermate. Sugli immobili a destinazione industriale esistenti e confermati dal P.R.G.C., sono comunque ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui al punto D1), comma 1 del presente articolo con
mento tecnologico e funzionale. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui al punto D1), comma 1 del presente articolo con esclusione della vendita al dettaglio, nella forma di esercizi di vicinato, di generi alimentari. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura minima del 10% della superficie fondiaria destinata agli insediamenti produttivi.
44 In tutte le aree D2 con esclusione delle due in sponda sinistra del Torrente Orba e ubicata a est dall’autostrada per Genova-Voltri, sono ammessi interventi di ampliamento, demolizione e ricostruzione, anche non adiacente ai fabbricati preesistenti; per le aree in oggetto gli interventi edificatori sono subordinati ad una verifica e ad uno studio di dettaglio di natura geotecnica da effettuarsi in sede di progettazione esecutiva.
subordinati ad una verifica e ad uno studio di dettaglio di natura geotecnica da effettuarsi in sede di progettazione esecutiva. Per queste aree gli interventi edificatori devono avvenire secondo i seguenti indici e parametri (estesi a tutta l'area individuata ed a tutti gli edifici esistenti ed in progetto ricadenti su tale area):
- rapporto massimo di copertura: Rc = 40%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,60 mq/mq.;
to ricadenti su tale area):
- rapporto massimo di copertura: Rc = 40%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,60 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: (H) = 15,00 m.; ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come previsto all’art. 15, comma 8°.
isto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come previsto all’art. 15, comma 8°. All’interno delle due aree esistenti individuate tra la sponda sinistra del Torrente Orba e l’autostrada per Genova-Voltri, non sono ammessi interventi di nuova edificazione e ampliamento ma soltanto interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione interna per l’adeguamento tecnologico e funzionale.
straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione interna per l’adeguamento tecnologico e funzionale. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, in riferimento all'intero impianto
le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi, in riferimento all'intero impianto e la loro nuova esecuzione dovrà essere prevista mediante stipula di convenzione; l'esistenza di tali opere e' condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli impianti. Inoltre la realizzazione degli interventi e' subordinata alla stipula di una apposita convenzione nella quale
tà degli impianti. Inoltre la realizzazione degli interventi e' subordinata alla stipula di una apposita convenzione nella quale dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati ed i limiti di inquinamento (idrico, acustico, gassoso) da non superare. D3) Aree ed impianti artigianali esistenti confermati. Sugli immobili a destinazione artigianale esistenti e confermati dal P.R.G.C., sono ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale.
stenti e confermati dal P.R.G.C., sono ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale. Le destinazioni ammesse, oltre a quelle preesistenti, sono quelle previste al punto D1, comma 1, del presente articolo; non sono ammesse superfici di vendita, nella forma di esercizi di vicinato, di generi alimentari. Inoltre sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti in tali zone in misura non
icinato, di generi alimentari. Inoltre sono ammessi interventi di ampliamento degli edifici esistenti in tali zone in misura non superiore al 50% della superficie utile lorda esistente, fino ad un massimo di mq. 1.000; 150 mq. di superficie utile lorda di ampliamento sono comunque consentiti. L'ampliamento dovra' avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 40%;
- altezza massima della costruzione: H = quella esistente;
guenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 40%;
- altezza massima della costruzione: H = quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 10,00, all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°, fermo restando che la distanza dal ciglio o confine stradale di strade provinciali è di m. 20,00;
ndicato all’art. 15, comma 7°, fermo restando che la distanza dal ciglio o confine stradale di strade provinciali è di m. 20,00;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. L'attuazione degli interventi di ristrutturazione interna e di ampliamento di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti, ma il rilascio del permesso di costruire e' vincolato alla individuazione degli standards urbanistici di cui all'art. 21, comma 1, punti 2 e 3, ultimo capoverso o
truire e' vincolato alla individuazione degli standards urbanistici di cui all'art. 21, comma 1, punti 2 e 3, ultimo capoverso o alla loro monetizzazione e alla stipula di convenzione che preveda tempi e modalità di realizzazione delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi; tali opere dovranno essere chiaramente indicate anche negli elaborati di progetto. L'esistenza di tali opere e' condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli
li elaborati di progetto. L'esistenza di tali opere e' condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli impianti. D4) Aree destinate ad impianti artigianali di nuovo impianto. Nelle aree destinate ad impianti artigianali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:
- impianti artigianali e industriali di produzione ed immagazzinaggio con vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria e relativi locali accessori;
on vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria e relativi locali accessori;
- impianti per il deposito ad uso commerciale senza superficie di vendita diretta al dettaglio e all'ingrosso;
45
- uffici, in misura non superiore al 20% della Sun di ogni unità produttiva destinata alla produzione, e comunque non superiore a 100 mq. di Sun, purché inclusi in unica struttura edilizia con l'impianto produttivo stesso;
- locali per il commercio e la vendita al dettaglio, nella forma di esercizi di vicinato fino a 150 mq., dei generi di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. 28/99;
- abitazioni del proprietario e/o del custode, in misura non superiore a mq. 150 di Sun per ogni
. 5, comma 6, della L.R. 28/99;
- abitazioni del proprietario e/o del custode, in misura non superiore a mq. 150 di Sun per ogni unità produttiva di Sun destinata alla produzione non inferiore a 300 mq., purché inclusi in unica struttura con l'impianto produttivo stesso; e' ammesso inoltre il riutilizzo degli edifici esistenti, nel rispetto degli indici e parametri di cui al presente capoverso;
- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione.
ametri di cui al presente capoverso;
- servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti produttivi. Per le attività commerciali all’ingrosso la dotazione di aree per le attrezzature funzionali agli impianti
ediamenti produttivi. Per le attività commerciali all’ingrosso la dotazione di aree per le attrezzature funzionali agli impianti di cui sopra è incrementata, rispetto a quanto previsto al precedente comma, del valore maggiore tra quelli determinati applicando il 10% alla superficie del lotto su cui è previsto l’insediamento in oggetto e il 25% alla superficie utile lorda del fabbricato destinato alle attività commerciali
cui è previsto l’insediamento in oggetto e il 25% alla superficie utile lorda del fabbricato destinato alle attività commerciali all’ingrosso. Per le attività di commercio al dettaglio la dotazione di aree per attrezzature a loro funzionali è stabilita nella misura prevista dall’art. 21, comma 1, punti 3 e 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. In sede di presentazione di domanda di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A., il
i 3 e 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. In sede di presentazione di domanda di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A., il progetto dovrà prevedere l’individuazione e la realizzazione delle aree di cui al presente comma. Le nuove destinazioni ammesse all’interno dei singoli edifici sono quelle per impianti artigianali con lavorazioni non inquinanti e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima
impianti artigianali con lavorazioni non inquinanti e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso previsto dal 5° comma del sopra richiamato art. 216 le attività suddette potranno insediarsi previa sottoscrizione di apposito atto di impegno del titolare dell’attività relativo ai metodi e alle cautele atte
o insediarsi previa sottoscrizione di apposito atto di impegno del titolare dell’attività relativo ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della norma UNI EN ISO 14001. Il Comune si riserva di effettuare proprie valutazioni di impatto ambientale e verifiche del rispetto dell’atto di impegno durante l’esercizio dell’attività.
tuare proprie valutazioni di impatto ambientale e verifiche del rispetto dell’atto di impegno durante l’esercizio dell’attività. Tali aree sono state inserite per consentire il trasferimento di unità locali artigianali oggi ubicate in edifici del tessuto urbano a destinazione residenziale, anche di Comuni limitrofi, nonché l'eventuale nuovo impianto di unità artigianali. La realizzazione di impianti artigianali e' attuabile attraverso intervento diretto, ma il rilascio del
to di unità artigianali. La realizzazione di impianti artigianali e' attuabile attraverso intervento diretto, ma il rilascio del permesso di costruire e' vincolato alla stipula di una convenzione che preveda tempi e modalità di realizzazione dell'area da destinare a servizi, ai sensi dell'art. 21, comma 1, punto 2, della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Qualora l'attuazione avvenisse mediante predisposizione di strumento esecutivo, realizzato anche
n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Qualora l'attuazione avvenisse mediante predisposizione di strumento esecutivo, realizzato anche per comparti, potranno essere definite articolazioni viarie e aree per standards interne ai comparti diverse dalle previsioni operate nelle tavole di P.R.G.C. senza che questo costituisca variante ad esso. Diverse articolazioni viarie sono permesse soltanto nel caso in cui queste fossero private. Gli interventi avvengono con i seguenti indici:
icolazioni viarie sono permesse soltanto nel caso in cui queste fossero private. Gli interventi avvengono con i seguenti indici:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,45 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.; ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
sse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale all’interno del centro abitato per le strade comunali e per quelle interne all'area artigianale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale per la Strada Provinciale Novi- Ovada: (Ds) = m. 20,00;
ma 7°;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale per la Strada Provinciale Novi- Ovada: (Ds) = m. 20,00;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. Sugli edifici esistenti in tali zone sono ammessi interventi di ampliamento non superiore al 50% della superficie esistente, e comunque fino ad un massimo di mq. 1.000. L'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,45 mq/mq.;
'ampliamento dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,45 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale all’interno del centro abitato per le
46 strade comunali e per quelle interne all'area artigianale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 7°;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale per la Strada Provinciale Novi- Ovada: (Ds) = m. 20,00;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto
valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito
dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. In fregio alla Strada Provinciale Novi Ligure-Ovada e' vietato aprire nuovi accessi sia veicolari che pedonali; a tale scopo e' stata prevista una fascia profonda m. 20,00, la cui unica destinazione potrà essere a verde.
olari che pedonali; a tale scopo e' stata prevista una fascia profonda m. 20,00, la cui unica destinazione potrà essere a verde. A norma dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., gli eventuali interventi di localizzazione di attività produttive sono assoggettati a convenzione secondo le modalità fissate nella convenzione quadro regionale di cui all'art. 53 della predetta Legge. Negli elaborati di progetto
ondo le modalità fissate nella convenzione quadro regionale di cui all'art. 53 della predetta Legge. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'impianto; l'esistenza e la nuova costruzione di tali opere e' condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti. D5) Aree destinate ad impianti artigianali e commerciali.
e e' condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti. D5) Aree destinate ad impianti artigianali e commerciali. Nelle aree destinate ad impianti artigianali e commerciali gli edifici sono adibiti ai seguenti usi:
- impianti artigianali di produzione e immagazzinaggio con vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti, dei beni di produzione propria;
- impianti commerciali adibiti alla vendita all’ingrosso; non è ammesso, a causa dell’elevato
i, dei beni di produzione propria;
- impianti commerciali adibiti alla vendita all’ingrosso; non è ammesso, a causa dell’elevato rischio di incendio, l’insediamento di attività connesse alla commercializzazione e vendita di vernici e combustibili; è altresì ammessa la vendita nello stesso locale, all’ingrosso e al dettaglio nella forma di esercizi di vicinato fino a 150 mq., dei generi di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. 28/99;
osso e al dettaglio nella forma di esercizi di vicinato fino a 150 mq., dei generi di cui all’art. 5, comma 6, della L.R. 28/99;
- impianto commerciali, solo all’interno della “Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata – L2” nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 14, comma 4;
- uffici, in misura non superiore al 10% della Sun per ogni unità insediata, comunque sono sempre consentiti 50 mq., purché inclusi in unica struttura edilizia con l'unita' stessa;
er ogni unità insediata, comunque sono sempre consentiti 50 mq., purché inclusi in unica struttura edilizia con l'unita' stessa;
- locali per l'immagazzinaggio;
- abitazioni del proprietario e/o del custode, in misura non superiore a mq. 150 di Sun per ogni unità;
- locali accessori, servizi sociali, locali di ristoro ed attrezzature varie per gli addetti alla produzione. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature
er gli addetti alla produzione. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, parcheggi, verde ed attrezzature sportive, centri e servizi sociali, mense ed attrezzature varie, e' stabilita nella misura minima del 20% della superficie territoriale destinata agli insediamenti produttivi. Per le attività commerciali all’ingrosso la dotazione di aree per le attrezzature funzionali agli impianti di cui sopra è incrementata, rispetto a quanto previsto al precedente comma, del valore maggiore
zature funzionali agli impianti di cui sopra è incrementata, rispetto a quanto previsto al precedente comma, del valore maggiore tra quelli determinati applicando il 10% alla superficie del lotto su cui è previsto l’insediamento in oggetto e il 25% alla superficie utile lorda del fabbricato destinato alle attività commerciali all’ingrosso. Per le attività di commercio al dettaglio la dotazione di aree per attrezzature a loro
o alle attività commerciali all’ingrosso. Per le attività di commercio al dettaglio la dotazione di aree per attrezzature a loro funzionali è stabilita nella misura prevista dall’art. 21, comma 1, punti 3 e 4 della L.R. 56/77 e s.m.i.. In sede di presentazione di domanda di permesso di costruire o di presentazione di D.I.A., il progetto dovrà prevedere l’individuazione e la realizzazione delle aree di cui al presente comma.
di presentazione di D.I.A., il progetto dovrà prevedere l’individuazione e la realizzazione delle aree di cui al presente comma. Le nuove destinazioni ammesse all’interno dei singoli edifici sono quelle per impianti artigianali con lavorazioni non inquinanti e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso
strie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso previsto dal 5° comma del sopra richiamato art. 216 le attività suddette potranno insediarsi previa sottoscrizione di apposito atto di impegno del titolare dell’attività relativo ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della
ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della norma UNI EN ISO 14001. Il Comune si riserva di effettuare proprie valutazioni di impatto ambientale e verifiche del rispetto dell’atto di impegno durante l’esercizio dell’attività.
47 Il P.R.G.C. prevede, in Loc.Iride, un’area ed il suo ampliamento contrassegnata con la lettera A attuabile attraverso la formazione di uno strumento urbanistico esecutivo. Gli interventi avvengono con i seguenti parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,25 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 7,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = 7,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale:
- per le strade interne: (Ds) = da definirsi in sede di progetto di P.E.C.;
- per le strade comunali e provinciali: (Ds) = m. 20,00
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. L’attuazione della “Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata – L2”, individuata
D = come indicato all'art. 46. L’attuazione della “Localizzazione commerciale urbano-periferica non addensata – L2”, individuata nelle tavole di P.R.G.C., è subordinata alla stipula di una convenzione che preveda la realizzazione, all’incrocio tra la strada comunale di Vallemme e le Strade provinciali n. 155 e n. 179, di un’unica intersezione a rotatoria compatta con anello giratorio avente diametro esterno non inferiore a m. 40,
155 e n. 179, di un’unica intersezione a rotatoria compatta con anello giratorio avente diametro esterno non inferiore a m. 40, in conformità a quanto previsto dai “Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali” approvati dal Consiglio Comunale. Dovrà altresì essere salvaguardato e valorizzato, come previsto all’art. 30 terz’ultimo capoverso (Aree agricole vincolate E7), il filare di alberi individuato nelle tavole di piano con apposita simbologia.
rz’ultimo capoverso (Aree agricole vincolate E7), il filare di alberi individuato nelle tavole di piano con apposita simbologia. Come misure di compensazione ambientale è prescritto l’inserimento di una siepe perimetrale con la funzione di mitigazione dell’impatto visivo; una particolare cura dovrà essere messa in atto in relazione alla scelta delle tinteggiature delle costruzioni e nella scelta dei pannelli di tamponamento delle strutture prefabbricate. Inoltre, al fine di
e tinteggiature delle costruzioni e nella scelta dei pannelli di tamponamento delle strutture prefabbricate. Inoltre, al fine di salvaguardare la componente suolo e sottosuolo da potenziali sversamenti di sostanze inquinanti, dovrà essere prevista un’idonea impermeabilizzazione delle superfici, con particolare riguardo alle aree che verranno interessate dalle attività artigianali e dal passaggio dei mezzi ad essa connessi.
n particolare riguardo alle aree che verranno interessate dalle attività artigianali e dal passaggio dei mezzi ad essa connessi. La porzione della zona D5 in Località Iride, ricollocata all’interno della classe di rischio geologico IIIa, secondo quanto imposto dalla Regione in sede di approvazione finale della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005, deve essere ritenuta inedificabile a tutti gli effetti. La corrispondente
nale della variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005, deve essere ritenuta inedificabile a tutti gli effetti. La corrispondente superficie coperta potrà essere tuttavia utilizzata su altri sedimi interni all’area medesima, ad esclusione di quelli già sottoposti ad ulteriori limitazioni vincolistiche (quali: la fascia di rispetto del punto di captazione del limitrofo acquedotto comunale con profondità pari a 200 m.; la fascia di
uali: la fascia di rispetto del punto di captazione del limitrofo acquedotto comunale con profondità pari a 200 m.; la fascia di rispetto stradale..). Si intende comunque richiamata l’osservanza di tutti i parametri edilizio- urbanistici inerenti la stessa zona D5. Le aree individuate nel concentrico di Capriata (Tav. 3) sono attuabili con permesso di costruire subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto di impegno unilaterale da parte del
attuabili con permesso di costruire subordinato alla stipula di una convenzione o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente che disciplini modalità, requisiti e tempi di realizzazione degli interventi relativi alle opere infrastrutturali (5° comma, art. 4, L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.) quando queste eccedano il semplice allacciamento ai pubblici servizi; in detta convenzione o atto di impegno unilaterale
d int.) quando queste eccedano il semplice allacciamento ai pubblici servizi; in detta convenzione o atto di impegno unilaterale devono essere previsti tempi e modalità di esezione delle aree di cui al 2° comma del presente capoverso; gli interventi avvengono nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 35%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,45 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 7,50 m.;
copertura: Rc = 35%;
- indice di utilizzazione territoriale: Ut = 0,45 mq/mq.;
- altezza massima della costruzione: H = 7,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 10,00, all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°, fermo
ale: (Ds) = all’interno del centro abitato: m. 10,00, all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°, fermo restando che la distanza dal ciglio o confine stradale di strade provinciali è di m. 20,00.
- cessione all’amministrazione comunale di una striscia di terreno individuata nelle tavole di piano con una riga parallela al ciglio stradale finalizzata a realizzare un allargamento stradale atto a
viduata nelle tavole di piano con una riga parallela al ciglio stradale finalizzata a realizzare un allargamento stradale atto a creare una terza corsia che faciliti l’ingresso ai singoli lotti senza appesantire il traffico esistente sulla S.P. n.155. Inoltre il P.R.G.C. individua con tale destinazione un'area in Loc. Iride, contrassegnata con la lettera B, gia' edificata. All’interno di questa area esiste una attività avente le caratteristiche delle
contrassegnata con la lettera B, gia' edificata. All’interno di questa area esiste una attività avente le caratteristiche delle “medie strutture di vendita”; essa viene confermata nella sua ubicazione. Sull'edificio esistente sono ammessi, con semplice permesso di costruire, interventi di manutenzione straordinaria, restauro e
48 risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. All'interno di tale area, sia in ampliamento dell'edificio esistente sia come nuova costruzione, è permessa la realizzazione di una superficie coperta ulteriore in misura non superiore a mq. 3.000 di superficie utile netta; tuttavia all’interno della fascia di rispetto di 200 m. del pozzo dell’acquedotto comunale esistente non potrà essere edificata nessun tipo di costruzione fino alla emanazione, da parte delle autorità competente, del
le esistente non potrà essere edificata nessun tipo di costruzione fino alla emanazione, da parte delle autorità competente, del provvedimento autorizzativo della ridelimitazione della fascia di rispetto. Le nuove costruzioni dovranno avvenire nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione: H = quella preesistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
ima della costruzione: H = quella preesistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = all’esterno del centro abitato: come indicato all’art. 15, comma 7°, fermo restando che la distanza dal ciglio o confine stradale di strade comunali e provinciali è di m. 20,00;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
o confine stradale di strade comunali e provinciali è di m. 20,00;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. La dotazione di aree per attrezzature di cui al secondo comma del presente capoverso va reperita integralmente all'interno dell'area individuata; tuttavia è ammessa la monetizzazione delle suddette aree nella misura massima del 50% della quantità che dovrebbe essere individuata ai sensi del 2°,
monetizzazione delle suddette aree nella misura massima del 50% della quantità che dovrebbe essere individuata ai sensi del 2°, 3° e 4° comma del presente articolo a condizione che all’interno delle aree di pertinenza dei vari edifici siano individuate le rimanenti aree che abbiano le caratteristiche previste all’art. 21, primo comma, punti 2) e 3) della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. pur rimanendo di proprietà privata ed al servizio di uno o più edifici.
mma, punti 2) e 3) della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int. pur rimanendo di proprietà privata ed al servizio di uno o più edifici. Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed
territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel
nte le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. In fregio a tali aree dovrà essere individuata una fascia di rispetto di m. 10,00 da considerarsi inedificabile e da sistemare mediante la piantumazione di alberi di alto fusto; in tale fascia è permessa la destinazione a parcheggio.. Si richiama l'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int..
fusto; in tale fascia è permessa la destinazione a parcheggio.. Si richiama l'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in riferimento all'impianto; l'esistenza o la nuova costruzione di tali opere e' condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti.
'impianto; l'esistenza o la nuova costruzione di tali opere e' condizione necessaria al rilascio della usabilità degli impianti. All'interno della fascia di rispetto delle opere di presa degli acquedotti, le fognature e gli allacciamenti di edifici alla rete fognaria comunale dovranno essere eseguiti con particolari accorgimenti atti ad evitare il pericolo di dispersione delle acque reflue nel terreno; detti accorgimenti dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati di progetto allegati alla domanda
ue reflue nel terreno; detti accorgimenti dovranno essere chiaramente indicati negli elaborati di progetto allegati alla domanda di permesso di costruire. Una particolare attenzione dovrà essere posta, all'interno di tali aree, nell'approvazione delle tipologie edilizie; in particolare saranno vietati i tamponamenti in calcestruzzo a vista; gli edifici, se finiti in intonaco, dovranno essere tinteggiati con colori scelti nella gamma cromatica delle terre, gli
vista; gli edifici, se finiti in intonaco, dovranno essere tinteggiati con colori scelti nella gamma cromatica delle terre, gli eventuali pannelli di tamponamento dovranno essere ritenuti idonei dalla Commissione Edilizia; i manti di copertura dovranno essere di colore rosso; tutte le opere in ferro dovranno essere tinteggiate; sono vietati i canali e i pluviali in acciaio inox ed in materiale plastico. D6) Aree ed impianti artigianali/commerciali esistenti obsoleti.
i canali e i pluviali in acciaio inox ed in materiale plastico. D6) Aree ed impianti artigianali/commerciali esistenti obsoleti. Il P.R.G.C. individua alcune aree su cui insistono fabbricati a destinazione artigianale o commerciale obsoleti o inutilizzati e in pessime condizioni di conservazione. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle di cui al 1º capoverso del punto D5 del presente articolo. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, ai sensi dell'art. 21 comma 1, punto
o D5 del presente articolo. La dotazione di aree per attrezzature funzionali agli impianti, ai sensi dell'art. 21 comma 1, punto 2 oppure 3 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., e' stabilita nella misura minima e deve essere reperita all'interno o in adiacenza all'area individuata nelle tavole di P.R.G.C.. Sugli immobili sono ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale.
avole di P.R.G.C.. Sugli immobili sono ammessi interventi di ristrutturazione interna e di adeguamento tecnologico e funzionale. Sono ammessi interventi di ampliamento unicamente per la realizzazione di volumi tecnici senza che questi comportino aumenti della superficie utile di calpestio, nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
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- altezza massima della costruzione: H = quella esistente, ad eccezione delle strutture speciali strettamente connesse alla funzionalità dell'impianto produttivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo allineamenti esistenti; Sugli edifici esistenti in tali zone sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
fici esistenti in tali zone sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- superficie utile di calpestio non superiore a quella esistente;
- altezza massima della costruzione: H = quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 7,50;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46.
a della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = m. 7,50;
- distanza tra le costruzioni: D = come indicato all'art. 46. Le nuove destinazioni ammesse all’interno dei singoli edifici sono quelle per impianti artigianali con lavorazioni non inquinanti e che non rientrano nella classificazione delle industrie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso
strie insalubri di prima categoria, nel rispetto dell’art. 216 del Regio Decreto 26 Luglio 1934 n. 1265. Qualora ricorra il caso previsto dal 5° comma del sopra richiamato art. 216 le attività suddette potranno insediarsi previa sottoscrizione di apposito atto di impegno del titolare dell’attività relativo ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della
ai metodi e alle cautele atte ad evitare danni ambientali. In alternativa dovrà essere prodotta certificazione di rispetto della norma UNI EN ISO 14001. Il Comune si riserva di effettuare proprie valutazioni di impatto ambientale e verifiche del rispetto dell’atto di impegno durante l’esercizio dell’attività. Qualsiasi intervento dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo
al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel
nte le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. In fregio a tali aree dovrà essere individuata una fascia di rispetto di m. 10,00 da considerarsi inedificabile e da sistemare mediante la piantumazione di alberi di alto fusto; in tale fascia è permessa la destinazione a parcheggio. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti,
tinazione a parcheggio. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti, ma il rilascio del permesso di costruire e' vincolato alla realizzazione delle opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e alla cessione delle aree di cui al comma 3 del presente capoverso; tali opere dovranno essere chiaramente indicate anche negli elaborati di progetto.
ree di cui al comma 3 del presente capoverso; tali opere dovranno essere chiaramente indicate anche negli elaborati di progetto. L'esistenza di tali opere e' condizione vincolante al rilascio dell'autorizzazione all'usabilità degli impianti. La realizzazione degli interventi e' subordinata alla presentazione di un atto unilaterale nel quale dovranno essere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati, ed i limiti di inquinamento (idrico, acustico, gassoso) da non superare.
ssere precisati i materiali immagazzinati e/o lavorati, ed i limiti di inquinamento (idrico, acustico, gassoso) da non superare. D7) Edificio a destinazione commerciale finalizzata alla vendita di prodotti ed attrezzature agricole. La variante parziale n. 2 al P.R.G.C. individua con apposita simbologia un edificio non più necessario all’attività agricola su cui è ammesso l’intervento di cambio d’uso con nuova destinazione ad uso commerciale finalizzata esclusivamente alla vendita di prodotti ed attrezzature
to di cambio d’uso con nuova destinazione ad uso commerciale finalizzata esclusivamente alla vendita di prodotti ed attrezzature agricole. La destinazione commerciale è limitata ad una superficie utile netta (Sul) complessiva di 200 mq. ed è consentita nella forma di “esercizi di vicinato” (superficie di vendita non superiore a 150 mq.) nel rispetto dei “Criteri comunali per il rilascio delle autorizzazioni commerciali” approvati dal Consiglio Comunale. Sull’edificio individuato sono ammessi i seguenti usi:
ascio delle autorizzazioni commerciali” approvati dal Consiglio Comunale. Sull’edificio individuato sono ammessi i seguenti usi:
- impianti commerciali nella forma di esercizio di vicinato;
- uffici in misura non superiore al 15% della superficie complessiva all’attività commerciale;
- locali per il magazzinaggio ed il deposito;
- locali di servizio. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti.
;
- locali di servizio. L’attuazione degli interventi di cui al presente articolo avviene attraverso interventi edilizi diretti. Negli elaborati di progetto dovranno essere chiaramente indicati i tempi e le modalità di realizzazione delle aree per parcheggi al servizio degli utenti dell’attività commerciale; la misura minima di dette aree dovrà essere pari al 50% della superficie utile lorda dell’insediamento produttivo. Inoltre negli elaborati di progetto dovranno essere indicate le opere necessarie al
ie utile lorda dell’insediamento produttivo. Inoltre negli elaborati di progetto dovranno essere indicate le opere necessarie al trattamento ed allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi in riferimento all’intero impianto; la loro esistenza è condizione vincolante al rilascio dell’autorizzazione alla usabilità degli impianti.
CAPO V – AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SVAGO.
50 CAPO V – AREE ATTREZZATE PER IL TURISMO, LO SPORT E LO SVAGO. Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, dalla Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 27 – AREE TURISTICO RICETTIVE (G1).
ART. 27 – AREE TURISTICO RICETTIVE (G1).
a sulle aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 27 – AREE TURISTICO RICETTIVE (G1). Il P.R.G.C. prevede un'area a destinazione turistico ricettiva definita Area Pedaggera. Ricomprende l'omonimo edificio, individuato di pregio ambientale, e le aree circostanti. Le destinazioni d'uso ammesse sono le seguenti:
- albergo, ristorante, strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- locali per lo svago, il divertimento e lo sport;
parte 3 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int..
e seguenti:
- albergo, ristorante, strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- locali per lo svago, il divertimento e lo sport;
- uffici e locali accessori alle destinazioni di cui sopra. Le aree per standards urbanistici dovranno essere nella misura stabilita dall'art. 21, comma 1, parte 3 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Gli interventi ammessi sugli edifici sono il "restauro con vincolo specifico di P.R.G.C." (art. 38), il
77 e succ. mod. ed int.. Gli interventi ammessi sugli edifici sono il "restauro con vincolo specifico di P.R.G.C." (art. 38), il recupero mediante demolizione e ricostruzione, all'interno del perimetro individuato dal P.R.G.C. come pertinenza del fabbricato, di superfici e volumi estranei all'organismo principale purché la ricostruzione avvenga con tipologie, tecniche costruttive e uso di materiali, conformi alle caratteristiche dei fabbricati di pregio ambientale.
venga con tipologie, tecniche costruttive e uso di materiali, conformi alle caratteristiche dei fabbricati di pregio ambientale. Nell'area circostante individuata e' ammessa la realizzazione di campi gioco all'aperto, attività sportive, piste ciclabili, aree a parcheggio, aree a verde nonché realizzazioni di piccole zone attrezzate mediante chioschi, spogliatoi, servizi igienici ad un piano fuori terra, altezza massima di
ART. 28 – AREE TURISTICO-SPORTIVE (G2-G3-G4).
izzazioni di piccole zone attrezzate mediante chioschi, spogliatoi, servizi igienici ad un piano fuori terra, altezza massima di m. 3,50, superficie coperta complessiva non superiore a 500 mq.; distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale: m. 20,00. La realizzazione degli interventi e' subordinata alla presentazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso all'intera area individuata nelle tavole di P.R.G.C. (edificio ed area circostante). ART. 28 – AREE TURISTICO-SPORTIVE (G2-G3-G4).
ART. 28 – AREE TURISTICO-SPORTIVE (G2-G3-G4).
l'intera area individuata nelle tavole di P.R.G.C. (edificio ed area circostante). ART. 28 – AREE TURISTICO-SPORTIVE (G2-G3-G4). G2 – Aree turistico-sportive per il gioco del golf. Il P.R.G.C. individua un'area all'interno della quale e' previsto l'insediamento di un campo da golf di 18 buche. L'area comprende la villa Coltella, con le relative pertinenze, la cascina Moglia e una porzione di territorio di circa centodieci ettari che si sviluppa principalmente in sponda destra del torrente
cina Moglia e una porzione di territorio di circa centodieci ettari che si sviluppa principalmente in sponda destra del torrente Albedosa alla confluenza con il torrente Orba. All'interno di tale area, come risulta dalle tavole grafiche della variante di P.R.G.C., sono individuate alcune sottozone di seguito elencate insieme alle destinazioni d'uso ammesse, agli interventi ammessi e alle modalità della loro esecuzione:
zone di seguito elencate insieme alle destinazioni d'uso ammesse, agli interventi ammessi e alle modalità della loro esecuzione:
- aree agricole vincolate (E7): sono le aree a bosco o ad alberature di alto fusto (giardini, parchi, viali e filari di alberi) di cui si prevede la conservazione e la valorizzazione; esse sono inedificabili; la loro conservazione "viva" dovrà essere sancita attraverso la stesura di un disciplinare, che in sede di definizione della convenzione allegata allo strumento esecutivo,
ancita attraverso la stesura di un disciplinare, che in sede di definizione della convenzione allegata allo strumento esecutivo, garantisca l'impegno da parte della proprietà delle aree, di periodici interventi di manutenzione forestale da eseguirsi sotto le direttive ed il controllo dei competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato di Alessandria;
- aree di localizzazione del campo da gioco: sono le aree su cui potranno essere individuati le
tale dello Stato di Alessandria;
- aree di localizzazione del campo da gioco: sono le aree su cui potranno essere individuati le buche, i percorsi e quanto necessario alla formazione del campo da gioco; la realizzazione potra' avvenire mediante l'esecuzione di movimenti di terra che, nel rispetto delle alberature di alto fusto preesistenti e della morfologia complessiva dell'area, ne potranno modificare parzialmente l'andamento altimetrico; all'interno di tali aree saranno realizzati invasi di
va dell'area, ne potranno modificare parzialmente l'andamento altimetrico; all'interno di tali aree saranno realizzati invasi di accumulo dell'acqua necessaria per l'irrigazione del campo da gioco e delle superfici coltivate ad erba, il fondo di detti invasi dovrà essere impermeabilizzato con materiali idonei; tali aree sono inedificabili, e' ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti accessori quali pozzetti,
materiali idonei; tali aree sono inedificabili, e' ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti accessori quali pozzetti, cabine ENEL, ponticelli, pozzi e simili; è altresì ammessa la costruzione di piscine, campi da
51 tennis e analoghe strutture sportive che non costituiscano volume;
- ambiti di localizzazione degli edifici: sono le aree su cui si ammette la realizzazione di nuove costruzioni a carattere residenziale e la costruzione di parcheggi al servizio delle residenze e dell'attività sportiva; le nuove costruzioni dovranno rispettare i seguenti indici e parametri:
- cubatura ammessa complessivamente negli ambiti individuati: mc. 21.000;
- altezza massima della costruzione: H = m. 8,00;
tri:
- cubatura ammessa complessivamente negli ambiti individuati: mc. 21.000;
- altezza massima della costruzione: H = m. 8,00;
- rapporto massimo di copertura (Rc), distanza minima della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds), tra le costruzioni (D): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.1995, integrata e prorogata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2006;
ndicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.1995, integrata e prorogata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2006;
- ambiti di recupero degli edifici esistenti: sono gli edifici e relative aree di pertinenza non piu' destinate alla primitiva funzione agricola che potranno, mediante un insieme sistematico di opere e interventi, essere recuperati all'uso residenziale, ricettivo e accessorio sia alla residenza che al gioco del golf; gli interventi potranno essere, nel rispetto delle tipologie
e, ricettivo e accessorio sia alla residenza che al gioco del golf; gli interventi potranno essere, nel rispetto delle tipologie esistenti, di ristrutturazione edilizia anche mediante demolizione e ricostruzione con modifiche planimetriche e di sagoma; le volumetrie esistenti potranno essere recuperate alla destinazione residenziale o ricettiva nella misura massima di 6.500 mc. (compreso un alloggio per il custode), le volumetrie in eccedenza ai 6.500 mc. potranno essere recuperate
a massima di 6.500 mc. (compreso un alloggio per il custode), le volumetrie in eccedenza ai 6.500 mc. potranno essere recuperate con destinazione a locali accessori (quali autorimesse, depositi, magazzini, servizi igienici, spogliatoi, punti di ristoro e simili) senza alcuna limitazione oppure alla destinazione residenziale o ricettiva, ma in questo caso la parte eccedente i suddetti 6.500 mc. dovrà essere sottratta ai 21.000 mc. di nuova costruzione di cui al precedente capoverso "ambiti di
cedente i suddetti 6.500 mc. dovrà essere sottratta ai 21.000 mc. di nuova costruzione di cui al precedente capoverso "ambiti di localizzazione degli edifici"; potranno essere eseguiti, nel rispetto dell'altezza massima di 8,50 m., anche interventi di ampliamento e nuova costruzione il cui volume, qualsiasi sia la destinazione dovrà essere dedotto dai 21.000 mc. di nuova costruzione di cui al precedente capoverso; tutti gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto dell'art. 33 delle presenti norme;
ne di cui al precedente capoverso; tutti gli interventi dovranno essere condotti nel rispetto dell'art. 33 delle presenti norme;
- edifici di pregio ambientale: si individua in tal modo la Villa Coltella; le destinazioni d'uso ammesse sono quelle proprie dell'attività ricettiva e sportiva, quali ristoro, camere d'albergo, club house, uffici e relativi servizi; l'intervento ammesso e' il restauro con vincolo specifico di
i ristoro, camere d'albergo, club house, uffici e relativi servizi; l'intervento ammesso e' il restauro con vincolo specifico di P.R.G.C. di cui agli art.li 38 e 33, delle presenti norme, ove non in contrasto con il presente articolo, con la possibilità di inserire nuovi percorsi verticali e orizzontali di collegamento ed eventuali servizi; l'intervento potrà essere integrato con l'ampliamento della struttura esistente fino ad un volume massimo di 1600 mc. fuori terra di cui max. mc. 50 per realizzare
con l'ampliamento della struttura esistente fino ad un volume massimo di 1600 mc. fuori terra di cui max. mc. 50 per realizzare un collegamento tra le due ali del fabbricato e la restante volumetria da realizzarsi sul lato Est dell'edificio e da adibirsi a ristorante, bar, soggiorno, spogliatoi e servizi; è ammessa altresì la realizzazione, sotto l'attuale cortile e giardino, di una superficie di mq. 1.300 (convenzionalmente senza volume), completamente interrata, subordinata al rifacimento della
dino, di una superficie di mq. 1.300 (convenzionalmente senza volume), completamente interrata, subordinata al rifacimento della scala di accesso al cortile, dei muri di sostegno del terrapieno del cortile e del giardino esistente; l'attuazione degli interventi permessi è subordinata alla presentazione di un progetto generale, eseguito anche per singole parti, da sottoporre al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali o l'eventuale organo che lo sostituirà;
toporre al parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali ambientali o l'eventuale organo che lo sostituirà;
- ambiti di localizzazione delle strutture accessorie del gioco del golf: e' l'area su cui si ammette la realizzazione di nuove costruzioni destinate al ricovero delle scorte, attrezzature e mezzi necessari alla funzionalità degli impianti; i parametri da rispettare nell'edificazione sono:
- superficie utile lorda ammessa: Sul = mq. 1000;
funzionalità degli impianti; i parametri da rispettare nell'edificazione sono:
- superficie utile lorda ammessa: Sul = mq. 1000;
- altezza massima della costruzione: H = m. 8,00;
- rapporto massimo di copertura (Rc), distanza minima della costruzione dal confine (Dc), della costruzione dal ciglio o confine stradale (Ds), tra le costruzioni (D): come indicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.1995, integrata e prorogata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2006;
ndicato nel progetto di P.E.C. approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.1995, integrata e prorogata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2006;
- dovranno essere messe a dimora piante di alto fusto sui lati prospicienti il campo di prova e la stradina di salita alla Villa Bricco in modo da attenuare l'impatto visivo delle costruzioni;
- ambiti di localizzazione delle strutture per lo svago e lo sport: e' l'area su cui e' permesso
patto visivo delle costruzioni;
- ambiti di localizzazione delle strutture per lo svago e lo sport: e' l'area su cui e' permesso realizzare strutture sportive all'aperto diverse dal gioco del golf quali piscina, campi tennis ecc. e la costruzione di un edificio accessorio alle strutture di cui sopra per spogliatoio, servizi e punto di ristoro avente superficie utile lorda massima di mq. 120 e altezza massima di m. 3,50; ogni altro parametro dovrà essere definito in sede di strumento urbanistico esecutivo;
di mq. 120 e altezza massima di m. 3,50; ogni altro parametro dovrà essere definito in sede di strumento urbanistico esecutivo;
- aree per parcheggi: sono le aree su cui e' ammessa la costruzione di parcheggi anche mediante l'esecuzione di movimenti di terra, di costruzione di muri di sostegno e di tettoie di
52 copertura le cui caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno essere definite in sede di P.E.C.;
- aree agricole di salvaguardia paesistica ed ambientale (E3): sono le aree agricole interamente circoscritte dalle aree boscate ed interne all'area turistico-sportiva su cui si prevede il vincolo di inedificabilità;
- delimitazione aree soggette al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142: delimita le aree che
il vincolo di inedificabilità;
- delimitazione aree soggette al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 142: delimita le aree che distano dalle sponde di corsi d'acqua 150 m.; gli interventi, compresi gli attraversamenti dei corsi d'acqua da realizzarsi, che ricadono all'interno di tale delimitazione dovranno essere autorizzati ai sensi della L.R. n. 20/89 e succ. mod. ed int..
- aree per percorsi e viabilità: e' ammessa, previa conservazione delle alberature di alto fusto e
. 20/89 e succ. mod. ed int..
- aree per percorsi e viabilità: e' ammessa, previa conservazione delle alberature di alto fusto e nel rispetto delle caratteristiche morfologiche ed ambientali, la realizzazione, in tutte le sottozone, di percorsi veicolari le cui caratteristiche tipologiche e costruttive dovranno essere definite in sede di strumento urbanistico esecutivo. L'attuazione dell'intervento di cui al presente articolo è regolamentata dal progetto di P.E.C. esteso
to urbanistico esecutivo. L'attuazione dell'intervento di cui al presente articolo è regolamentata dal progetto di P.E.C. esteso a tutta l'area individuata come "area turistico-sportiva approvato con D.C.C. n. 14 del 29.05.1995, integrata e prorogata con D.C.C. n. 30 del 25.09.2006. Il progetto di P.E.C. dovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione degli interventi ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- individuazione cartografica delle aree boscate e delle alberature di pregio contenente
rispetto delle seguenti prescrizioni:
- individuazione cartografica delle aree boscate e delle alberature di pregio contenente l'indicazione delle essenze presenti, dello stato di conservazione e degli interventi proposti per la loro valorizzazione; in particolare si dovranno prevedere il recupero del giardino e parco della villa Coltella mediante l'indicazione dei percorsi pedonali e delle alberature di alto fusto
recupero del giardino e parco della villa Coltella mediante l'indicazione dei percorsi pedonali e delle alberature di alto fusto preesistenti; si dovrà stendere un disciplinare che sancisca la conservazione "viva" delle aree agricole vincolate (E7) e garantisca l'impegno, da parte della proprietà delle aree, di periodici interventi di manutenzione forestale da eseguirsi sotto le direttive ed il controllo dei competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato di Alessandria;
forestale da eseguirsi sotto le direttive ed il controllo dei competenti uffici del Corpo Forestale dello Stato di Alessandria; 2) individuazione dei corsi d'acqua, rii e canalizzazione delle acque meteoriche e studio idrologico della loro sistemazione; il progetto di P.E.C. dovrà attenersi, in generale, ai disposti di cui alla "Relazione geologico-tecnica integrativa" e, in particolare, alle prescrizioni di cui alle conclusioni
, ai disposti di cui alla "Relazione geologico-tecnica integrativa" e, in particolare, alle prescrizioni di cui alle conclusioni della relazione idrogeologica; la relazione geologico-tecnica integrativa ha valore prescrittivo e viene richiamata come facente parte integrante delle presenti norme; 3) il rilascio del permesso di costruire degli edifici a destinazione residenziale sarà vincolata alla realizzazione del campo da golf; non sarà possibile procedere al rilascio e all'inizio dei lavori
sidenziale sarà vincolata alla realizzazione del campo da golf; non sarà possibile procedere al rilascio e all'inizio dei lavori relativamente ai permessi di costruire relativi ai 21.000 mc. a carattere residenziale prima della ultimazione e attivazione accertata di tutto il campo per il gioco del golf (18 buche). 4) condizione necessaria per l'approvazione del P.E.C. e' che esso preveda la realizzazione di un campo da gioco, rispondente alle prescrizioni della federazione preposta, di almeno 18 buche;
sso preveda la realizzazione di un campo da gioco, rispondente alle prescrizioni della federazione preposta, di almeno 18 buche; 5) l'edificazione residenziale aggiuntiva dovrà essere adibita ad uso esclusivo dei soci della Società che gestirà il campo da golf; comunque, in qualsiasi circostanza dovesse verificarsi la cessione della Società, tutti gli obblighi e condizioni posti nella convenzione a carico del proponente si intendono assunti dai subentranti.
a Società, tutti gli obblighi e condizioni posti nella convenzione a carico del proponente si intendono assunti dai subentranti. Sulla base del parere del Settore Geologico Regionale n. 2633 del 16.06.1994 relativo alla fattibilità dal punto di vista idrologico ed idrogeologico dell'intervento golfistico previsto in loc. Cascina Coltella del Comune di CAPRIATA D'ORBA, sono inserite le seguenti prescrizioni vincolanti e condizionanti l'intervento integrate dalle considerazioni espresse dalla C.T.U. n. 3/5
ite le seguenti prescrizioni vincolanti e condizionanti l'intervento integrate dalle considerazioni espresse dalla C.T.U. n. 3/5 del 05.04.1993 di approvazione della relazione del Settore Approvazione Strumenti Urbanistici in data 29.03.1993.
- L'approvvigionamento idrico dal torrente Albedosa, ad uso irriguo dell'area, dovrà essere effettuato nei periodi consentiti dalle concessioni di derivazione fatta eccezione per i periodi
irriguo dell'area, dovrà essere effettuato nei periodi consentiti dalle concessioni di derivazione fatta eccezione per i periodi aridi estivi; in ogni caso dovrà essere comunque sempre garantito il deflusso minimo vitale del torrente Albedosa. 2) Le concessioni di derivazione dovranno essere opportunamente volturate e rinnovate. 3) I bacini previsti per lo stoccaggio delle acque irrigue saranno opportunamente impermeabilizzate con tecniche compatibili con l'ambiente circostante e con la locale
delle acque irrigue saranno opportunamente impermeabilizzate con tecniche compatibili con l'ambiente circostante e con la locale situazione stratigrafica. 4) Saranno allestite a carico dei soggetti privati stazioni di misura delle portate defluenti lungo il torrente Albedosa a valle delle opere di presa onde consentire e garantire il costante controllo da parte degli Enti istituzionalmente preposti del deflusso minimo vitale in relazione ai prelievi effettuati.
ostante controllo da parte degli Enti istituzionalmente preposti del deflusso minimo vitale in relazione ai prelievi effettuati. 5) Saranno realizzati, a carico dei soggetti privati proponenti l'iniziativa golfistica e secondo le indicazioni del Comune di Castelletto d'Orba gli impianti di adduzione delle acque potabili
53 dell'acquedotto del Consorzio Madonna della Rocchetta. G3 – Aree turistico-sportive per la pratica del gioco del golf. Il P.R.G.C. individua un'area all'interno della quale è previsto l'insediamento di nuove buche per il gioco del golf. Tale area si configura come il completamento del campo adiacente già realizzato. L'attuazione di tale area dovrà avvenire previa predisposizione di un progetto unitario che preveda i seguenti interventi:
zato. L'attuazione di tale area dovrà avvenire previa predisposizione di un progetto unitario che preveda i seguenti interventi:
- conservazione e valorizzazione delle alberature esistenti; buche, percorsi e quanto necessario alla formazione del campo da gioco del golf. La realizzazione potrà avvenire mediante l'esecuzione di movimenti di terra che, nel rispetto delle alberature di alto fusto preesistenti e della morfologia complessiva dell'area, ne potranno
nti di terra che, nel rispetto delle alberature di alto fusto preesistenti e della morfologia complessiva dell'area, ne potranno modificare parzialmente l'andamento altimetrico; all'interno di tali aree potranno anche essere realizzati invasi di accumulo dell'acqua necessaria per l'irrigazione del campo da gioco e delle superfici coltivate ad erba, il fondo di detti invasi dovrà essere impermeabilizzato con materiali
ne del campo da gioco e delle superfici coltivate ad erba, il fondo di detti invasi dovrà essere impermeabilizzato con materiali idonei; tali aree sono inedificabili, e' ammessa esclusivamente la costruzione di manufatti accessori quali pozzetti, cabine ENEL, ponticelli, pozzi e simili. Il progetto dovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione degli interventi ammessi nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- individuazione cartografica delle alberature di pregio contenente l'indicazione delle essenze
to delle seguenti prescrizioni:
- individuazione cartografica delle alberature di pregio contenente l'indicazione delle essenze presenti, dello stato di conservazione e degli interventi proposti per la loro valorizzazione;
- individuazione dei corsi d'acqua, rii e canalizzazione delle acque meteoriche e studio idrologico della loro sistemazione;
- presentazione delle idonee prove di portata del nuovo pozzo, autorizzato con Determina
io idrologico della loro sistemazione; 3) presentazione delle idonee prove di portata del nuovo pozzo, autorizzato con Determina Dirigenziale prot. 20080081575 del 26.05.2008 della Provincia di Alessandria, che dimostri la disponibilità idrica necessaria prevista dalla “Relazione idrogeologica” allegata alla variante parziale n. 1 al P.R.G.C. del 2009. G4 – Aree turistico-sportive per l’equitazione. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 prende atto dell’esistenza, sul territorio comunale, di
portive per l’equitazione. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 prende atto dell’esistenza, sul territorio comunale, di un’azienda specializzata nell’allevamento dei cavalli e la individua, almeno in parte, come area turistico-sportiva finalizzata allo sviluppo del settore ippico e dell’equitazione. La completa attuazione dell’area individuata dovrà avvenire previa predisposizione di un progetto di P.E.C. che dovrà essere redatto nel rispetto di quanto segue:
ndividuata dovrà avvenire previa predisposizione di un progetto di P.E.C. che dovrà essere redatto nel rispetto di quanto segue: a) individuazione delle aree ed edifici che rimangono al servizio dell’attività agricola e di quelli che avranno destinazione turistico-sportiva; b) obbligo di mantenere alla destinazione agricola l’abitazione esistente e la scuderia; c) cambio di destinazione del rustico esistente adiacente la casa di abitazione finalizzato alla
azione esistente e la scuderia; c) cambio di destinazione del rustico esistente adiacente la casa di abitazione finalizzato alla realizzazione di camere e servizi, suite, locali comuni (locali di soggiorno, spogliatoi o simili per l’ospitalità, per brevi periodi, di sportivi e turisti) fino alla concorrenza massima di 700 mq. di Superficie utile lorda; d) realizzazione (facoltativa) di un lago artificiale finalizzato alla qualificazione paesaggistica del
Superficie utile lorda; d) realizzazione (facoltativa) di un lago artificiale finalizzato alla qualificazione paesaggistica del territorio ed alla pratica della pesca sportiva e non; e) maneggio scoperto e coperto completo di relativi servizi ed accessori; f) ampliamento di edifici per il ricovero degli animali e relativi locali accessori. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
accessori. Gli interventi di cui alle lettere e) ed f) dovranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- superficie utile lorda massima realizzabile: 4.000 mq.;
- altezza massima della costruzione: H = m. 7,50;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: Ds = come indicato all’art. 15 e comunque nel rispetto del Nuovo Codice della Strada e delle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di piano;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come all’art. 46.
Strada e delle indicazioni grafiche contenute nelle tavole di piano;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come all’art. 46. L'attuazione di tale area dovrà avvenire previa predisposizione di un progetto di P.E.C. che dovrà prevedere la realizzazione di una superficie a parcheggio pari a 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione a cui si dovrà sommare una superficie uguale a quella dei box per il ricovero degli animali. Non è prevista la cessione di aree per standards all'Amministrazione Comunale.
e a quella dei box per il ricovero degli animali. Non è prevista la cessione di aree per standards all'Amministrazione Comunale. Qualsiasi intervento di nuova costruzione dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed
territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora. Il progetto dovrà altresì assicurare la
SPORT (G5).
54 puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato. ART. 29 – AREE TURISTICHE FINALIZZATE ALL’ESERCIZIO DELLO SVAGO E DELLO SPORT (G5). Premessa – Nella predisposizione dello Strumento esecutivo dovrà essere valutata la necessità di
DELLO SVAGO E DELLO SPORT (G5).
DELLO SVAGO E DELLO SPORT (G5). Premessa – Nella predisposizione dello Strumento esecutivo dovrà essere valutata la necessità di assoggettamento del progetto a fase di verifica di V.I.A. (o eventualmente V.I.A.) sulla base degli elenchi dei progetti – sottoposti a tali tipologie di procedure – allegati alla L.R. 40/1998 e s.m.i., che saranno a quel momento vigenti. La variante anno 2005 individua un’area che si propone lo sviluppo della pratica sportiva, intesa
aranno a quel momento vigenti. La variante anno 2005 individua un’area che si propone lo sviluppo della pratica sportiva, intesa come momento di svago e miglioramento della qualità della vita, attraverso la realizzazione di un campo da golf e di un centro benessere. L’attuazione dell’intervento di cui al presente articolo dovrà avvenire mediante la predisposizione e approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, P.E.C., esteso a tutta l’area individuata come
ediante la predisposizione e approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo, P.E.C., esteso a tutta l’area individuata come “aree turistiche finalizzate all’esercizio dello svago e dello sport”. Il progetto di P.E.C. redatto in conformità ai disposti degli art.li 43÷45 della L.R. 56/77 e s.m.i., dovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione degli interventi ammessi. L’approvazione del P.E.C. e la stipula della convenzione
ovrà prevedere tempi e modalità di esecuzione degli interventi ammessi. L’approvazione del P.E.C. e la stipula della convenzione sono subordinati all’ottenimento del parere favorevole preventivo da parte della Commissione Impianti Sportivi (C.I.S.) del C.O.N.I., sul progetto del percorso del golf ai sensi dell’art. 10 delle “norme per l’impiantistica di percorsi di golf” deliberate dal Consiglio Federale in data 26.10.1999 e
sensi dell’art. 10 delle “norme per l’impiantistica di percorsi di golf” deliberate dal Consiglio Federale in data 26.10.1999 e 29.03.2004 e all’ottenimento delle autorizzazioni provinciali per l’escavazione dei pozzi necessari per l’approvvigionamento idrico. In fase di predisposizione di P.E.C. si dovrà inoltre tenere conto del suggerimento formulato nel parere redatto dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse idriche della Provincia di Alessandria del
uggerimento formulato nel parere redatto dal Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse idriche della Provincia di Alessandria del 20.10.2008 (riguardo l’elaborato Approvvigionamento idrico nuovo campo golf di “Villa Orsini” – Relazione di fattibilità idrogeologica). In tale nota viene consigliato di “…valutare l’opportunità di realizzare bacini di accumulo di acqua meteorica, peraltro ben inseribili nel contesto di un campo da
…valutare l’opportunità di realizzare bacini di accumulo di acqua meteorica, peraltro ben inseribili nel contesto di un campo da golf, in considerazione anche delle spese necessarie per il sollevamento dell’acqua emunta dai pozzi posti alla base del terrazzo morfologico su cui sorgeranno le opere (dislivello di almeno 35 m.).”. Dovrà altresì essere presentata, per tempo, al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse idriche della
ivello di almeno 35 m.).”. Dovrà altresì essere presentata, per tempo, al Servizio Tutela e Valorizzazione Risorse idriche della Provincia di Alessandria, tutta la documentazione prevista dalla L.R. 30.04.1996 n. 22 e dal D.P.G.R. 29.07.2003 n. 10/R, necessaria per l’ottenimento dell’autorizzazione alla ricerca e concessione di derivazione di acque sotterranee. Richiamando infine, per quanto applicabili, i disposti dell’art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., circa i
one di acque sotterranee. Richiamando infine, per quanto applicabili, i disposti dell’art. 45 della L.R. 56/77 e s.m.i., circa i contenuti delle convenzioni relative ai piani esecutivi, si rammenta che, in sede di convenzione, per l’attivazione degli interventi a carattere residenziale, deve essere comunque previsto l’obbligo, carico dei proponenti privati, di allacciamento alle infrastrutture primarie (tra cui prioritariamente la rete fognaria esistente). Gli interventi ammessi sono:
i allacciamento alle infrastrutture primarie (tra cui prioritariamente la rete fognaria esistente). Gli interventi ammessi sono:
- nuova costruzione di edifici residenziali, di boxes coperti, aree condominiali attrezzate, strade di collegamento e accesso;
- costruzione di un complesso sportivo aperto al pubblico composto da almeno due campi da tennis, una piscina scoperta di dimensioni non inferiori a m. 30x20, un’area di maneggio, un
ico composto da almeno due campi da tennis, una piscina scoperta di dimensioni non inferiori a m. 30x20, un’area di maneggio, un parco giochi per bambini, parcheggi esterni, club house contenente bar, ristorante, ecc., parcheggi in misura adeguata al numero di frequentatori;
- costruzione di un percorso di golf, presumibilmente un campo promozionale, esteso su una superficie di almeno 6 ettari e di un annesso fabbricato a servizi con superficie utile lorda
campo promozionale, esteso su una superficie di almeno 6 ettari e di un annesso fabbricato a servizi con superficie utile lorda massima di 250 mq.; la realizzazione potrà avvenire mediante l'esecuzione di movimenti di terra che, nel rispetto delle alberature di alto fusto preesistenti e della morfologia complessiva dell'area, ne potranno modificare parzialmente l'andamento altimetrico; in tale area e' ammessa la costruzione di manufatti accessori quali pozzetti, cabine ENEL, ponticelli, pozzi e simili;
imetrico; in tale area e' ammessa la costruzione di manufatti accessori quali pozzetti, cabine ENEL, ponticelli, pozzi e simili;
- costruzione di un centro termale costituito da un impianto turistico-alberghiero e di un’area termale completa dei relativi servizi.
55 Gli interventi edificatori potranno essere autorizzati solo dopo che saranno stati recuperati e cambiati di destinazione, anche mediante demolizione e ricostruzione in posizione diversa purché interna alle “Aree turistiche finalizzate all’esercizio dello svago e dello sport (G5)”, i fabbricati agricoli esistenti individuati nella cartografia di piano e dopo aver ottenuto l’omologazione del campo da golf ai sensi dell’art. 10 e seguenti delle “norme per l’impiantistica di percorsi di golf” già
nuto l’omologazione del campo da golf ai sensi dell’art. 10 e seguenti delle “norme per l’impiantistica di percorsi di golf” già citati e potranno essere realizzati nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- edifici del centro termale compresi i servizi accessori:
- superficie utile lorda ammissibile per la realizzazione dell’hotel: mq. 6.000;
- superficie utile lorda ammissibile per la realizzazione dell’area termale e relativi servizi: mq. 3.000;
- altezza massima della costruzione: H = m. 10,00;
ssibile per la realizzazione dell’area termale e relativi servizi: mq. 3.000;
- altezza massima della costruzione: H = m. 10,00;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 7%
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46
- distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = 20 m. in caso di strade comunali di 6 m. nel caso di strade private interne all’area oggetto di strumento esecutivo;
ale: (Ds) = 20 m. in caso di strade comunali di 6 m. nel caso di strade private interne all’area oggetto di strumento esecutivo;
- distanza minima tra le costruzioni: da definirsi in sede di strumento urbanistico esecutivo;
- superficie utile netta minima per parcheggi scoperti e coperti (anche se interrati): mq. 1.500;
- edifici residenziali e relativi accessori:
- volumetria realizzabile: mc. 3200;
- altezza massima della costruzione: H = m. 8,00;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 7%
- volumetria realizzabile: mc. 3200;
- altezza massima della costruzione: H = m. 8,00;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 7%
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46
- distanza della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = 20 m. in caso di strade comunali di 6 m. nel caso di strade private interne all’area oggetto di strumento esecutivo;
- distanza minima tra le costruzioni: da definirsi in sede di strumento urbanistico esecutivo;
a oggetto di strumento esecutivo;
- distanza minima tra le costruzioni: da definirsi in sede di strumento urbanistico esecutivo;
- superficie utile netta minima per parcheggi scoperti e coperti (anche se interrati): mq. 900;
- edifici del complesso sportivo:
- superficie utile lorda a destinazione ricettiva: mq. 1.200;
- superficie utile lorda a servizi (spogliatoi, w.c., depositi, ecc.): mq. 400;
- superficie utile netta a parcheggio: mq. 2.000;
superficie utile lorda a servizi (spogliatoi, w.c., depositi, ecc.): mq. 400;
- superficie utile netta a parcheggio: mq. 2.000;
- superficie utile lorda ammissibile per la realizzazione di stalle e scuderie: mq. 200;
- superficie utile lorda ammissibile per la realizzazione di tettoie per il ricovero estivo degli animali: mq. 100;
- altezza massima delle costruzioni: H = m. 8,00 per la destinazione ricettiva, H = m. 4,00 negli altri casi;
animali: mq. 100;
- altezza massima delle costruzioni: H = m. 8,00 per la destinazione ricettiva, H = m. 4,00 negli altri casi;
- distanze delle stalle e scuderie dagli edifici residenziali o ad essi assimilabili (bar, ristoranti, centro termale, ecc.): m. 100. Il progetto di P.E.C. dovrà individuare le aree a bosco o ad alberature di alto fusto (giardini, parchi, viali e filari di alberi) di cui si dovrà prevedere la conservazione e la valorizzazione; esse saranno
fusto (giardini, parchi, viali e filari di alberi) di cui si dovrà prevedere la conservazione e la valorizzazione; esse saranno inedificabili; la loro conservazione "viva" dovrà essere sancita attraverso la stesura di un disciplinare, che in sede di definizione della convenzione allegata allo strumento esecutivo, garantisca l'impegno da parte della proprietà delle aree, di periodici interventi di manutenzione forestale.
trumento esecutivo, garantisca l'impegno da parte della proprietà delle aree, di periodici interventi di manutenzione forestale. Il rilascio del permesso di costruire degli edifici a destinazione residenziale sarà vincolata alla realizzazione del percorso di golf, della piscina e dei campi da tennis; non sarà possibile procedere al rilascio dei permessi di costruire relativi ai 3200 mc. a carattere residenziale ed al loro inizio lavori, prima della omologazione di tutto il percorso di golf.
e relativi ai 3200 mc. a carattere residenziale ed al loro inizio lavori, prima della omologazione di tutto il percorso di golf. Non è prevista la cessione di aree per standards all'Amministrazione Comunale. ART. 29 bis - AREE TURISTICO-RICETTIVE FINALIZZATE AL RELAX E AL RIPOSO (G6). Il P.R.G.C. individua un’area così definita su cui sono ammessi i seguenti interventi:
- realizzazione di albergo, motel, villaggio albergo, albergo meublé o garnì, albergo-dimora
sono ammessi i seguenti interventi:
- realizzazione di albergo, motel, villaggio albergo, albergo meublé o garnì, albergo-dimora storica, albergo-centro benessere, ristorante, strutture socio-assistenziali e sanitarie;
- realizzazione di locali per lo svago, il divertimento e la pratica dello sport purché questi siano al servizio dell’attività di cui al punto precedente;
- uffici e locali accessori alle destinazioni di cui sopra;
é questi siano al servizio dell’attività di cui al punto precedente;
- uffici e locali accessori alle destinazioni di cui sopra;
- costruzione dell’abitazione del proprietario e/o del custode in misura non superiore a mq. 150 di
56 superficie utile (Sun) per ciascuno. Nell'area individuata è ammessa la realizzazione di campi gioco all'aperto, attività sportive, piste ciclabili, aree a parcheggio, aree a verde nonché realizzazioni di piccole zone attrezzate mediante chioschi, spogliatoi, servizi igienici ad un piano fuori terra, altezza massima di m. 3,50. La realizzazione degli interventi e' subordinata alla presentazione di uno strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.) esteso all'intera area individuata nelle tavole di P.R.G.C..
alla presentazione di uno strumento urbanistico esecutivo (P.E.C.) esteso all'intera area individuata nelle tavole di P.R.G.C.. Le aree per standards urbanistici di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell’art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i. devono essere monetizzate e, comunque, devono essere, per tipologia e quantità, reperiti nell’interno dell’area di proprietà senza prevederne la cessione al Comune né l’assoggettabilità a
ipologia e quantità, reperiti nell’interno dell’area di proprietà senza prevederne la cessione al Comune né l’assoggettabilità a servitù di uso pubblico ma dovrà essere sottoscritta idonea convenzione che ne preveda il mantenimento, la manutenzione e la funzionalità nonché le sanzioni in caso di inadempienza degli impegni assunti. Per quanto riguarda lo standards relativo ai parcheggi deve essere reperito in ragione di 7,5 mq/90
ienza degli impegni assunti. Per quanto riguarda lo standards relativo ai parcheggi deve essere reperito in ragione di 7,5 mq/90 mc. di cui almeno un terzo dovrà essere esterno alla recinzione della struttura, assoggettato a servitù di uso pubblico con manutenzione a carico del titolare della struttura. Il progetto di P.E.C. dovrà prevedere la sistemazione e l’allargamento della strada dei Ghizzoni nonché il potenziamento della rete dell’illuminazione pubblica.
edere la sistemazione e l’allargamento della strada dei Ghizzoni nonché il potenziamento della rete dell’illuminazione pubblica. Gli interventi sono permessi nel rispetto dei seguenti indici e parametri:
- superficie utile netta massima realizzabile: mq. 6.000;
- indice di utilizzazione fondiaria: Uf = 0,5 mq/mq.;
- rapporto massimo di copertura: Rc = 30%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale attuale di strade comunali o di
ella costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale attuale di strade comunali o di strade di cui è prevista la cessione al comune: (Ds) = 20,00 m.;
- distanza minima della costruzione: da definire in sede di piano esecutivo;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- superficie area permeabile minima: 50% superficie territoriale individuata nelle tavole di P.R.G.C..
ome indicato all'art. 46;
- superficie area permeabile minima: 50% superficie territoriale individuata nelle tavole di P.R.G.C.. Al fine di conservare le caratteristiche peculiari dell’area si dovrà porre una particolare attenzione, dal punto di vista progettuale, alle tipologie edilizie da adottare e alle scelte cromatiche delle finiture esterne. Gli edifici dovranno essere adeguatamente inseriti nel contesto naturale conservandone,
celte cromatiche delle finiture esterne. Gli edifici dovranno essere adeguatamente inseriti nel contesto naturale conservandone, per quanto possibile, la ruralità mascherandoli mediante la piantumazione di essenze autoctone disposte nel rispetto dei contesti esistenti e conservandone la naturalità. Nella realizzazione dei parcheggi, ricordando che devono essere previsti (in conformità al successivo art. 51) anche i parcheggi privati, le superfici dovranno essere finite in modo da
essere previsti (in conformità al successivo art. 51) anche i parcheggi privati, le superfici dovranno essere finite in modo da mantenere un buon livello di permeabilità del suolo prevedendole in buona parte adeguatamente inerbite e piantumate con piante di alto e basso fusto.
CAPO VI - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.
57 CAPO VI - AREE DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE. Il permesso di costruire è subordinato alla scrupolosa osservanza delle prescrizioni di carattere geologico previste dalla Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica, dalla Relazione geologico-tecnica sulle aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 30 – AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO (E).
ART. 30 – AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO (E).
le aree di nuova individuazione e dall’art. 66 delle Norme Tecniche di Attuazione. ART. 30 – AREE DESTINATE AD USO AGRICOLO (E). In queste aree il P.R.G.C. controlla gli interventi ai fini del potenziamento e dell'ammodernamento degli edifici esistenti a servizio delle aziende agricole. In tali aree sono pertanto ammessi, salvo diverse prescrizioni previste nella normativa relativa alle singole aree territoriali omogenee agricole, i seguenti tipi di intervento, indipendentemente dalle
ella normativa relativa alle singole aree territoriali omogenee agricole, i seguenti tipi di intervento, indipendentemente dalle caratteristiche dei richiedenti: a) Manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36). b) Restauro (art. 37 e 38) e risanamento conservativo (art. 39). c) Ristrutturazione edilizia (art. 40). d) Sistemazione del suolo, ivi comprese le recinzioni. e) Realizzazioni, solo sugli edifici residenziali esistenti, di volumi tecnici che si rendano
suolo, ivi comprese le recinzioni. e) Realizzazioni, solo sugli edifici residenziali esistenti, di volumi tecnici che si rendano indispensabili a seguito della installazione di impianti tecnologici necessari per le esigenze delle abitazioni. f) Cambiamento di destinazione d’uso ai fini residenziali per gli edifici rurali nel rispetto della L.R. 29 aprile 2003 n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”; il cambiamento di
gli edifici rurali nel rispetto della L.R. 29 aprile 2003 n. 9 “Norme per il recupero funzionale dei rustici”; il cambiamento di destinazione è ammesso anche per tutti quei fabbricati realizzati tra il 1° settembre 1967 ed il 4 dicembre 1977 e per tutti quelli che siano stati sottoposti all’intervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché esistenti prima del 04.12.1977 e nel rispetto di tutte le altre
ervento di ristrutturazione o demolizione e ricostruzione purché esistenti prima del 04.12.1977 e nel rispetto di tutte le altre norme della citata L.R. 9/2003; resta inteso che gli edifici a destinazione rurale potranno essere cambiati di destinazione d’uso ai fini residenziali per la parte già adibita ad abitazione alla data di adozione delle presenti norme. g) Cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali agrituristici degli edifici rurali non più
zione delle presenti norme. g) Cambiamento di destinazione d'uso ai fini residenziali agrituristici degli edifici rurali non più necessari alla conduzione del fondo e nell'osservanza del comma 7 dell'art. 25 della Legge Urbanistica Regionale. Va comunque precisato che gli alloggi agroturistici devono rispettare i disposti di cui al Tit. IV della L.R. n. 31/85 e della L.R. 38/95, i quali stabiliscono i caratteri della destinazione d'uso
e i disposti di cui al Tit. IV della L.R. n. 31/85 e della L.R. 38/95, i quali stabiliscono i caratteri della destinazione d'uso agroturistica, i requisiti tecnici ed igienico-sanitari dei locali nonché gli obblighi amministrativi per lo svolgimento dell'attività. h) Cambiamento di destinazione d'uso, ai fini turistico-ricettivi, socio-sanitari e assistenziali, per gli edifici rurali non più necessari alle aziende agricole e per gli edifici ad uso residenziale.
-sanitari e assistenziali, per gli edifici rurali non più necessari alle aziende agricole e per gli edifici ad uso residenziale. Per tali interventi deve essere presentato un progetto generale che preveda la sistemazione di tutto il fabbricato o di tutti i fabbricati annessi alla originaria funzione agricola. Gli edifici oggetto di intervento devono essere assoggettati a convenzione nella quale siano chiaramente indicate le opere necessarie alla viabilità, allo smaltimento dei rifiuti solidi e
i a convenzione nella quale siano chiaramente indicate le opere necessarie alla viabilità, allo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi, all'approvvigionamento idrico ed elettrico; l'esistenza o la costruzione di tali opere e' condizione necessaria al rilascio dell'usabilità. i) Incremento della superficie utile esistente in misura non superiore al 20% per gli edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti, fermo restando che mq. 35 sono comunque consentiti; tale
uperiore al 20% per gli edifici residenziali uni-bifamiliari esistenti, fermo restando che mq. 35 sono comunque consentiti; tale intervento dovrà essere condotto anche nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 70%;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m. nel caso di sopraelevazione, e uguale a quella dell'edificio principale nel caso di ampliamento;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46;
ll'edificio principale nel caso di ampliamento;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come previsto all’art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come previsto all’art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come previsto all’art. 46. L'eventuale interrato e/o seminterrato, che dovrà avere destinazione diversa dalla residenza e che non potrà essere superiore ad un piano, interverrà nel calcolo del volume, ma non dovrà
stinazione diversa dalla residenza e che non potrà essere superiore ad un piano, interverrà nel calcolo del volume, ma non dovrà essere computato nel calcolo della superficie utile netta. l) (stralciato)
58 m) Ampliamenti, una-tantum, di edifici residenziali esistenti; detto ampliamento, non cumulabile con altri tipi di ampliamento consentiti dal presente comma diversi da quello della lettera i), è finalizzato alla modifica tipologica del corpo di fabbrica principale ed e' limitato alle sole strutture che, dovendo essere computate come superficie coperta (Sc), non devono essere computate come superficie utile lorda (Sul); tale intervento, integrato ed organico all’insieme
coperta (Sc), non devono essere computate come superficie utile lorda (Sul); tale intervento, integrato ed organico all’insieme edilizio preesistente, consente ampliamenti della superficie coperta esistente, nel rispetto dei seguenti indici o parametri:
- rapporto massimo di copertura: Rc = 60%;
- altezza massima della costruzione: H = quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: come indicato all'art. 46;
zza massima della costruzione: H = quella esistente;
- distanza minima della costruzione dal confine: come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all'art. 15, comma 7°. n) Ampliamento e cambi di destinazione di edifici residenziali esistenti uni-bifamiliari, anche quando gli edifici non sono espressamente contrassegnati con apposita simbologia, limitato
iali esistenti uni-bifamiliari, anche quando gli edifici non sono espressamente contrassegnati con apposita simbologia, limitato a quei corpi di fabbrica che siano già volumetricamente definiti alla data di adozione delle presenti norme (anche porticati delimitati da pilastri), purché aperti su non più di due lati e sovrastati da corpo di fabbrica già ad uso residenziale, tale intervento e' limitato ai primi due
perti su non più di due lati e sovrastati da corpo di fabbrica già ad uso residenziale, tale intervento e' limitato ai primi due piani dell'edificio e non può essere applicato congiuntamente all'intervento di cui alla lettera i) del presente articolo. o) Recupero a fini abitativi dei sottotetti condotto in conformità ai disposti della L.R. 06.08.1998 n. 21; p) Costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di 1,00 mq. ogni
sti della L.R. 06.08.1998 n. 21; p) Costruzione di autorimesse ad esclusivo servizio della residenza in ragione di 1,00 mq. ogni 10 mc. di abitazione, qualora sia dimostrato che il fabbricato ne e' sprovvisto oppure fino al raggiungimento di tale limite quando sia dimostrata una dotazione ad essa inferiore; l'intervento dovrà essere condotto nel rispetto dei successivi art.li 46 e 50; questo disposto si applica soltanto ai lotti già edificati.
to dovrà essere condotto nel rispetto dei successivi art.li 46 e 50; questo disposto si applica soltanto ai lotti già edificati. q) Costruzione di pertinenze così come definite all’art. 52 delle presenti norme, purché inserite nel contesto ambientale circostante e conformi ai disposti del citato art. 52. r) Locali interrati e/o seminterrati (ad esempio: cantinole, centrali termiche, ecc.) di nuova formazione, purché ricavati nell'ambito della superficie coperta esistente e di un perimetro già
ntrali termiche, ecc.) di nuova formazione, purché ricavati nell'ambito della superficie coperta esistente e di un perimetro già precedentemente definito; la superficie dei nuovi locali non dovrà eccedere il 90% della superficie coperta esistente e la loro destinazione, diversa da quella residenziale, dovrà essere accessoria alla funzione principale che si svolge nel fabbricato. Nelle aree a bosco di alto fusto e di rimboschimento, sono vietate nuove costruzioni nonché opere
che si svolge nel fabbricato. Nelle aree a bosco di alto fusto e di rimboschimento, sono vietate nuove costruzioni nonché opere di urbanizzazione ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Sono inoltre ammesse nuove costruzioni per le abitazioni e per le infrastrutture a servizio dell'agricoltura, quali stalle, silos, serre, ecc.; i permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate a:
coltura, quali stalle, silos, serre, ecc.; i permessi di costruire per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate a: a) imprenditori agricoli ai sensi delle Leggi 9 maggio 1975 n. 153 e 10 maggio 1976 n. 352 delle Leggi Regionali 12 maggio 1975 n. 27 e 23 agosto 1982 n. 18, anche quali soci di cooperative; b) proprietari dei fondi ed a chi abbia titolo per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
per l'esclusivo uso degli imprenditori agricoli di cui alla lettera a) e dei salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo; c) imprenditori agricoli a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma dell'art. 2 della L.R. 12 ottobre 1978 n. 63 e succ. mod. ed int. e della lettera m) del secondo comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.
l secondo comma dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata. Sono imprenditori agricoli singoli o associati secondo quanto definito all’art. 1 del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 che testualmente recita: “E’ imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”. In relazione
ta una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse”. In relazione all’allevamento di animali va precisato che l’attività cinotecnica (allevamento, selezione ed addestramento delle razze canine) ai sensi dell’art. 2 della Legge 23.08.1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti
1993 n. 349 è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto. Ai soggetti di cui ai punti precedenti possono essere aggiunti anche gli enti locali che, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a servizio dell’agricoltura a
he, pur non svolgendo attività imprenditoriale in agricoltura, intendano realizzare infrastrutture a servizio dell’agricoltura a disposizione di produttori (magazzini di stoccaggio e/o commercializzazione, cantine sociali, silos, ecc.). Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi
59 ed a chi abbia titolo; in particolare sono ammesse nuove costruzioni per le infrastrutture al servizio dell'agricoltura e dell'allevamento degli animali in genere, quali stalle, silos, serre, ecc., e per l'allevamento degli animali in genere, anche quando il permesso di costruire non e' richiesto dai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, purché il richiedente sia titolare di azienda agricola.
e non e' richiesto dai soggetti di cui al comma 3 del presente articolo, purché il richiedente sia titolare di azienda agricola. Per i soggetti di cui al quarto comma, lettere a), b), c), e' permesso, nel rispetto di tutti i parametri urbanistici ed edilizi del presente articolo, il cambio di destinazione e l'ampliamento, in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro
one e l'ampliamento, in eccedenza alle esigenze della famiglia qualora sia garantita, in conformità al comma successivo, la loro destinazione ad uso agrituristico come previsto dall'art. 35 della L.R. n. 63 del 12.10.1978 e succ. mod. ed int. e dal Tit. IV della L.R. n. 31/85 e s.m.i. e della L.R. 38/95; quantitativamente dovranno essere rispettate le leggi di settore. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui ai commi 2, lettera l), 4, 6 e 7 e'
pettate le leggi di settore. Il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui ai commi 2, lettera l), 4, 6 e 7 e' subordinato all'impegno unilaterale dell'avente diritto che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola e le sanzioni per inosservanza degli impegni assunti; l'atto e' trascritto a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare.
a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del titolare del permesso di costruire sui registri della proprietà immobiliare. In tutte le aree agricole e' ammessa l'esecuzione di opere di urbanizzazione e di allacciamento degli edifici esistenti ai pubblici servizi. Ai fini della definizione del volume edificabile, e' ammessa l'utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, sempre che la superficie senza soluzione di continuità
zione di tutti gli appezzamenti componenti l'azienda, anche non contigui, sempre che la superficie senza soluzione di continuità su cui ricade la costruzione sia almeno il 10% dell'intera superficie utilizzata; si escludono dal limite del 10% dell'intera superficie utilizzata i terreni ricadenti nelle aree per annucleamenti rurali. Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti.
rali. Il volume edificabile e/o la superficie coperta sono computati per ogni azienda agricola al lordo degli edifici esistenti. Si richiamano, in quanto applicabili, i disposti dei commi 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dell'art. 25 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. Gli interventi di edificazione di nuove costruzioni destinate ad abitazioni devono essere riferiti all'intera azienda agricola. Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
feriti all'intera azienda agricola. Nelle eventuali costruzioni di nuove stalle ci si dovrà attenere alle seguenti prescrizioni:
- le costruzioni adibite all’allevamento di polli, conigli, suini e avicoli e cunicoli in genere, dovranno essere insediati ad almeno 200 m., in linea d’aria, dalle aree residenziali previste dal P.R.G.C. e a m. 50 dai confini di proprietà e dall’asse delle strade provinciali e comunali o aperte al pubblico transito;
e dal P.R.G.C. e a m. 50 dai confini di proprietà e dall’asse delle strade provinciali e comunali o aperte al pubblico transito;
- le stalle devono essere indipendenti da edifici abitabili e distare da questi, se di proprietà, m. 10, se di altri m. 30; tali distanze devono essere raddoppiate nel caso di porcili; per le stalle e gli allevamenti di tipo intensivo-industriale sono richiamati i disposti di cui al R.D. 27 luglio
so di porcili; per le stalle e gli allevamenti di tipo intensivo-industriale sono richiamati i disposti di cui al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, artt. 216 e 217 e il D.M. 2 marzo 1987, pertanto la distanza degli abitati da tali insediamenti non potrà essere inferiore a m. 100;
- le concimaie, pozzi neri e depositi di rifiuto devono distare non meno di 20 m. dalle abitazioni di proprietà e non meno di 70 m. dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte
eno di 20 m. dalle abitazioni di proprietà e non meno di 70 m. dalle abitazioni di altri e dai serbatoi di acqua potabile, fatte comunque salve le disposizioni vigenti in materia di igiene e di pulizia urbana rurale. In ogni caso qualsiasi intervento di nuova costruzione di fabbricato a servizio dell’azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e
servizio dell’azienda agricola dovrà essere opportunamente valutato al fine di non compromettere le caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio. In particolare il progetto del nuovo intervento dovrà comprendere la messa a dimora di opportune essenze arboree ed arbustive locali con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove
con funzioni di mitigazione visiva e sonora e la puntuale sistemazione esterna, finalizzata ad integrare coerentemente le nuove strutture nell’ambito agricolo circostante, nonché a rendere maggiormente apprezzabile la visuale del nuovo insediamento nel contesto paesaggistico interessato; le caratteristiche tipologiche di questi edifici dovranno avvicinarsi il più possibile a quelle tradizionali con tetto a due falde con
atteristiche tipologiche di questi edifici dovranno avvicinarsi il più possibile a quelle tradizionali con tetto a due falde con pendenze non inferiori a 25° e manto di copertura con tegole di colore rosso e con muri di tamponamento in mattoni paramano o intonacati con finitura in arenino e tinteggiatura da scegliersi nella gamma cromatica delle terre. Il P.R.G.C. individua, in relazione ai caratteri del territorio, otto aree territoriali omogenee agricole: Aree agricole coltive (E1)
R.G.C. individua, in relazione ai caratteri del territorio, otto aree territoriali omogenee agricole: Aree agricole coltive (E1) In queste aree si applicano i seguenti indici o parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria:
- per le abitazioni (ammesse solo per i soggetti di cui al 4° comma del presente articolo e nel limite massimo di 1500 mc. per azienda):
- terreni a colture protette in serre fisse: If = 0,06 mc/mq;
60
- terreni a colture orticole o floricole: If = 0,05 mc/mq;
- terreni a colture legnose specializzate: If = 0,03 mc/mq;
- terreni a seminativo e prato permanente: If = 0,02 mc/mq;
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno (per abitazioni non superiori ai 500 mc. per ogni azienda): If = 0,01 mc/mq., in misura non superiore a 5 ettari per azienda; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.;
da; in ogni caso le cubature per la residenza al servizio dell’azienda non devono nel complesso superare un volume di 1.500 mc.;
- terreni a pascolo e prato pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: If = 0,001 mc/mq;
- indice di utilizzazione fondiaria per i fabbricati rurali e per le attrezzature al servizio dell’agricoltura ed il ricovero degli animali in genere (ammessi anche per i soggetti diversi da quelli previsti al 4° comma del presente articolo, purché il richiedente il permesso di costruire
nche per i soggetti diversi da quelli previsti al 4° comma del presente articolo, purché il richiedente il permesso di costruire sia titolare di azienda agricola): Uf = 0,15 mq/mq. - va calcolato con riferimento alla superficie del fondo su cui si trova ubicata l'azienda agricola;
- rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell’azienda agricola: Rc = 25%;
- altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei
ell’azienda agricola: Rc = 25%;
- altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli): H = m. 6,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all’art. 46, salvo diverse prescrizioni al presente articolo;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all’art. 46. Aree agricole a colture legnose (E2).
ll’art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all’art. 46. Aree agricole a colture legnose (E2). Il P.R.G.C. individua con tale denominazione le aree prevalentemente a colture legnose non specializzate (bosco ceduo). In queste aree si applicano i seguenti indici e parametri:
- indice di densità edilizia fondiaria:
- per le abitazioni (ammesse solo per i soggetti di cui al 4° comma del presente articolo e per abitazioni non superiori ai 500 mc. per ogni azienda):
mmesse solo per i soggetti di cui al 4° comma del presente articolo e per abitazioni non superiori ai 500 mc. per ogni azienda):
- terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno: If = 0,01 mc/mq;
- terreni a pascolo e prato-pascolo permanente di aziende silvo-pastorali: If = 0,001 mc/mq;
- indice di utilizzazione fondiaria per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell’agricoltura ed il ricovero degli animali in genere (ammessi anche per i soggetti diversi da quelli previsti al
al servizio dell’agricoltura ed il ricovero degli animali in genere (ammessi anche per i soggetti diversi da quelli previsti al 4° comma del presente articolo, purché il richiedente il permesso di costruire sia titolare di azienda agricola): Uf = 0,10 mq/mq. dell’area costituente l’intera azienda agricola;
- rapporto massimo di copertura per gli edifici rurali, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell’agricoltura: Rc = 8% dell’area costituente l’intera superficie dell’azienda;
i, le abitazioni e le attrezzature al servizio dell’agricoltura: Rc = 8% dell’area costituente l’intera superficie dell’azienda;
- altezza massima della costruzione (con esclusione dei manufatti speciali per lo stoccaggio dei prodotti agricoli): H = m. 6,50;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all’art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 8°;
cato all’art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all’art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: D = come indicato all’art. 46. Aree agricole di salvaguardia paesistica ed ambientale (E3). Queste aree sono destinate alla salvaguardia dei caratteri ambientali e paesaggistici; pertanto la progettazione delle nuove costruzioni dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali e del
ali e paesaggistici; pertanto la progettazione delle nuove costruzioni dovrà tenere conto delle caratteristiche ambientali e del paesaggio per quanto riguarda sia i volumi emergenti dal suolo che la scelta dei materiali e dei
61 colori. Per quanto non indicato espressamente, valgono le prescrizioni previste per l'area E1. Aree coltivate a vigneti D.O.C. e/o D.O.C.G. (E4). La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua con apposita simbologia, che si sovrappone alle diverse aree omogenee precedentemente normate, le aree coltivate a vigneto D.O.C. e/o D.O.C.G.. Queste sono le aree che, sulla scorta dei dati forniti dalla Camera di Commercio della
coltivate a vigneto D.O.C. e/o D.O.C.G.. Queste sono le aree che, sulla scorta dei dati forniti dalla Camera di Commercio della Provincia di Alessandria, sono coltivate a vigneto a “Denominazione di Origine Controllata” e/o a “Denominazione di Origine Controllata e Garantita” per i vitigni del Dolcetto d’Ovada, Barbera del Monferrato, Cortese dell’Alto Monferrato, Monferrato Rosso, Monferrato Dolcetto, Piemonte Chardonnay, Piemonte Barbera e Piemonte Cortese.
, Cortese dell’Alto Monferrato, Monferrato Rosso, Monferrato Dolcetto, Piemonte Chardonnay, Piemonte Barbera e Piemonte Cortese. Per tali aree, qualora fossero oggetto di domanda di permesso di costruire per la realizzazione di nuovi fabbricati, dovranno essere verificate le colture in atto, documentate da fotografie e perizie, ed esse, qualora risultassero coltivate a vigneto D.O.C. o D.O.C.G., saranno da considerarsi
ocumentate da fotografie e perizie, ed esse, qualora risultassero coltivate a vigneto D.O.C. o D.O.C.G., saranno da considerarsi inedificabili pur concorrendo alla capacità edificatoria dell’azienda agricola con gli indici previsti per le colture in atto. Aree di annucleamento rurale (E5). L'individuazione di tali aree e' stata fatta per consentire un accorpamento, di fatto già avvenuto, delle costruzioni agricole per contenere anche i costi di infrastrutture pubbliche.
parte dell'azienda agricola a seconda della loro individuazione topografica all'
tire un accorpamento, di fatto già avvenuto, delle costruzioni agricole per contenere anche i costi di infrastrutture pubbliche. In queste zone si applicano i seguenti indici e parametri:
- indici di utilizzazione fondiaria:
- per le abitazioni If pari al doppio degli indici previsti per l'area E1 e propri dei terreni facenti parte dell'azienda agricola a seconda della loro individuazione topografica all'interno delle aree territoriali omogenee, con un massimo di 0,05 mc/mq.;
ola a seconda della loro individuazione topografica all'interno delle aree territoriali omogenee, con un massimo di 0,05 mc/mq.;
- per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura Uf = 0,70 mq/mq. del lotto all'interno dell'area di annucleamento rurale; Uf = 0,40 mq/mq. dell'area dell'intera azienda agricola;
- rapporto massimo di copertura:
- per le abitazioni, per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura:
a;
- rapporto massimo di copertura:
- per le abitazioni, per i fabbricati rurali e le attrezzature al servizio dell'agricoltura: Rc = 50% del lotto all'interno dell'area di annucleamento rurale; Rc = 30% dell'area dell'intera azienda agricola;
- altezza massima della costruzione: H = 8,50 m.;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all'art. 15, comma 8°;
cato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = come indicato all'art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni: come indicato all'art. 46. Aree a verde privato (E6). Il P.R.G.C. prescrive su tali aree l'obbligo di conservare la quantità di verde esistente (viali, giardini, parchi); i proprietari dovranno provvedere alle opere di manutenzione necessarie e potranno mettere a dimora nuove piante (anche da frutto).
roprietari dovranno provvedere alle opere di manutenzione necessarie e potranno mettere a dimora nuove piante (anche da frutto). Qualora i proprietari non ottemperino alle prescrizioni del presente articolo, l'Amministrazione Comunale può dare disposizione affinché i necessari interventi di manutenzione vengano fatti a spese dei proprietari. Su tali aree, se di pertinenza di edifici esistenti, e' consentita, nel rispetto delle alberature
fatti a spese dei proprietari. Su tali aree, se di pertinenza di edifici esistenti, e' consentita, nel rispetto delle alberature esistenti, la costruzione di box-auto e pertinenze (quali piscine, campi gioco, forni e legnaie e pertinenze in genere così come definite dal Codice Civile, ecc.); gli interventi di cui sopra sono ammessi nel rispetto delle prescrizioni di cui agli art.li 50 e 52 delle presenti norme e con caratteristiche tipologiche conformi al contesto ambientale su cui si devono inserire.
art.li 50 e 52 delle presenti norme e con caratteristiche tipologiche conformi al contesto ambientale su cui si devono inserire. Aree agricole vincolate (E7). In tutte le zone del territorio comunale il P.R.G.C. prevede di conservare le alberature esistenti, anche se non individuate espressamente nelle tavole grafiche di piano. Le aree a bosco, individuate topograficamente nelle tavole grafiche, dovranno ugualmente essere
nelle tavole grafiche di piano. Le aree a bosco, individuate topograficamente nelle tavole grafiche, dovranno ugualmente essere conservate, così come dovranno essere conservati i filari di alberi individuati con apposita simbologia. Tali aree, pur intervenendo nel calcolo della capacità edificatoria, trasferibile in un’altra area agricola in cui è permessa l’edificazione, sono inedificabili.
62 Aree agricole di interesse archeologico (E8). Sono le aree soggette al vincolo di cui al D.Lgs. 42/2004 in conseguenza al ritrovamento dei resti di un insediamento artigianale per la produzione di laterizi e/o ceramica attribuibili all'età romana, databili tra il II e IV/V secolo d.C.; tali aree sono inedificabili. Edifici di interesse ambientale ricadenti in aree agricole. Il P.R.G.C. individua in cartografia alcuni edifici di particolare pregio storico/ambientale.
entale ricadenti in aree agricole. Il P.R.G.C. individua in cartografia alcuni edifici di particolare pregio storico/ambientale. Su questi edifici, con il simbolo P A, e' permesso l'intervento di restauro con vincolo specifico di P.R.G.C. (art. 38) oltre agli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36), che dovranno essere condotti con le tecniche e le limitazioni previste per gli edifici ricadenti nelle aree di interesse storico/ambientale (art. 33).
ndotti con le tecniche e le limitazioni previste per gli edifici ricadenti nelle aree di interesse storico/ambientale (art. 33). ART. 30 BIS – AREE PER ATTIVITA’ ESTRATTIVE – CAVE La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua un’area destinata alla coltivazione di una cava sita in prossimità della Cascina Gorra (o Cascina Bruno) a seguito del rilascio della autorizzazione avvenuta con D.C.C. n° 17 del 27.04.2007. Ricordato che ai sensi dell’art. 3 della
) a seguito del rilascio della autorizzazione avvenuta con D.C.C. n° 17 del 27.04.2007. Ricordato che ai sensi dell’art. 3 della L.R. 69/78 il rilascio della autorizzazione costituisce atto di avvio del procedimento di variante dello strumento urbanistico vigente, la variante prende atto, nelle tavole di piano, della sua individuazione topografica e fa proprie le prescrizioni e le modalità di coltivazione nonché il suo recupero
ART. 31 – AREE DI RISPETTO.
di piano, della sua individuazione topografica e fa proprie le prescrizioni e le modalità di coltivazione nonché il suo recupero ambientale previsti nella citata D.C.C. n° 17/2007 e nella convenzione ad essa allegata. ART. 31 – AREE DI RISPETTO. Il P.R.G.C. individua varie aree di rispetto: a) Aree di rispetto cimiteriale. Le aree di rispetto cimiteriale si estendono per una profondità variabile, sul lato anteriore la
) Aree di rispetto cimiteriale. Le aree di rispetto cimiteriale si estendono per una profondità variabile, sul lato anteriore la profondità è di 90 m. in quanto è la stessa strada comunale del rondaneto che limita di fatto la possibilità di futuri ampliamenti, sui lati est e sud è di 50 m. mentre sul lato ovest è di 150 m.; eventuali riduzioni della profondità delle fasce di rispetto saranno valide dalla data di ottenimento delle prescritte autorizzazioni.
ali riduzioni della profondità delle fasce di rispetto saranno valide dalla data di ottenimento delle prescritte autorizzazioni. Nelle aree di rispetto è vietata l’edificazione; sono ammessi gli ampliamenti del cimitero in esecuzione di progetti a norma del paragrafo 16 del Regio Decreto n. 1480 del 21.12.1942 e s.m.i. e le destinazioni (è escluso ogni tipo di costruzione) previste all’ art. 16 c) e d) delle presenti N.T.A. ricadenti nelle zone a destinazione specifica interne alle aree di rispetto
previste all’ art. 16 c) e d) delle presenti N.T.A. ricadenti nelle zone a destinazione specifica interne alle aree di rispetto cimiteriale. E’ ammesso un utilizzo delle aree di rispetto diverso da quello agricolo in atto solo in attuazione delle previsioni di viabilità e di aree per servizi e standars urbanistici. E’ consentita inoltre la costruzione di chioschi per la vendita di fiori, purché di tipo murario e con caratteristiche formali consone al decoro della zona cimiteriale e la realizzazione di aree
fiori, purché di tipo murario e con caratteristiche formali consone al decoro della zona cimiteriale e la realizzazione di aree piantumate destinate a verde o alle culture arboree anche industriali. Le aree interne alle fasce di rispetto potranno essere conteggiate ai fini della determinazione della densità edilizia delle costruzioni ricadenti in area agricola con l’indice per esse previsto. b) Fasce di rispetto degli impianti di depurazione, opere di presa degli acquedotti, pubbliche discariche.
ce per esse previsto. b) Fasce di rispetto degli impianti di depurazione, opere di presa degli acquedotti, pubbliche discariche. Nelle fasce di rispetto agli impianti di depurazione, alle pubbliche discariche, alle opere di presa degli acquedotti, vanno posti a dimora alberi di alto fusto, ammettendosi anche la coltivazione per l'industria del legno, e le aree sono inedificabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell'impianto. La profondità delle fasce di rispetto dagli impianti di
ficabili se non con manufatti necessari alla funzionalità dell'impianto. La profondità delle fasce di rispetto dagli impianti di depurazione, dalle pubbliche discariche e dalle opere di presa degli acquedotti e' quella stabilita dalle Leggi di settore. b1) Fasce di rispetto degli impianti di depurazione: gli impianti di depurazione, ivi comprese le fosse IMHOFF di pubblico utilizzo, devono essere dotate di una fascia di rispetto assoluta
ianti di depurazione, ivi comprese le fosse IMHOFF di pubblico utilizzo, devono essere dotate di una fascia di rispetto assoluta con vincolo di inedificabilità avente profondità di 100 m. ai sensi dell’allegato 4 alle disposizioni del Min. L.L.P.P. 04.02.1977 – criteri, metodologie e norme tecniche generali. Le tavole di piano individuano gli impianti di depurazione e le relative fasce di rispetto. Si
63 richiama il D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. e il Regolamento Regionale 20.02.2006 n° 1/R: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne. b2) Fasce di rispetto delle opere di presa degli acquedotti: le opere di presa degli acquedotti destinati al consumo umano devono essere tutelate attraverso aree di salvaguardia regolamentate dal Regolamento Regionale “Disciplina delle aree di salvaguardia delle
re tutelate attraverso aree di salvaguardia regolamentate dal Regolamento Regionale “Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge Regionale 29 dicembre 2000 n° 61)” e dal D.Lgs. 03.04.2006 n° 152 e s.m.i. che prevedono una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto. Ai sensi degli articoli 9 e seguenti del succitato Regolamento Regionale pubblicato sul “Supplemento ordinario n° 1 al B.U. n° 50” del 14.12.2006 le suddette aree
ti del succitato Regolamento Regionale pubblicato sul “Supplemento ordinario n° 1 al B.U. n° 50” del 14.12.2006 le suddette aree devono essere adeguate alle disposizioni degli art.li 3 e seguenti stabilendone la profondità. All’interno della zona di rispetto sono vietati gli insediamenti dei centri di pericolo di cui all’art. 6 del citato Regolamento. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o
all’art. 6 del citato Regolamento. La zona di tutela assoluta è costituita dall’area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa deve avere una estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
e, e deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente ad opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio. La zona di rispetto è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d’uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata ed è suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla
in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell’opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa. La variante, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 03.04.2006 n° 152, individua con apposita simbologia le zone di rispetto circostanti la zona di tutela assoluta distinguendole tra quelle del “pozzo idropotabile IRIDE”, per il quale è già stata ottenuta l’autorizzazione alla
utela assoluta distinguendole tra quelle del “pozzo idropotabile IRIDE”, per il quale è già stata ottenuta l’autorizzazione alla riduzione della fascia di rispetto da parte della Regione (Determinazione n. 452 del 28.07.2010) e quelle che si trovano nelle more dell’adeguamento previsto dalla legge (D.Lgs. 03.04.2006 n. 152, art. 94, e s.m.i.). Per il “pozzo idropotabile IRIDE” in cartografia sono indicati i limiti della fascia di tutela assoluta, della fascia di rispetto
er il “pozzo idropotabile IRIDE” in cartografia sono indicati i limiti della fascia di tutela assoluta, della fascia di rispetto ristretta e della fascia di rispetto allargata mentre per i pozzi che si trovano nelle more dell’adeguamento previsto dalla legge e fino all’ottenimento della richiesta di riduzione della fascia di rispetto ristretta, la variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto avente profondità di 200 m.. In particolare
e al P.R.G.C. anno 2005 individua una zona di tutela assoluta e una zona di rispetto avente profondità di 200 m.. In particolare nella zona di rispetto sono vietati l’insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attività: a) dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati; b) accumulo di concimi chimici , fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali
i chimici , fertilizzanti o pesticidi; c) spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l’impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; e) aree cimiteriali;
delle risorse idriche; d) dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade; e) aree cimiteriali; f) apertura di cave che possano essere in connessione con la falda; g) apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti;
zione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica; h) gestione di rifiuti; i) stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive; l) centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli; m) pozzi perdenti; n) pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione;
che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione; è comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta. b3) Le fasce di rispetto per le pubbliche discariche, per eventuali nuovi impianti, hanno la profondità definita in sede autorizzativa.
64 c) Fasce di rispetto dei corsi d’acqua e dei laghi. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua le aree demaniali dei corsi d’acqua (Torrente Orba, Lemme, Albedosa). Nelle fasce di rispetto dei Torrenti Orba, Lemme e Albedosa e del Rio Riolo (m. 100), del Rio Secco (m. 25 in sponda destra e m. 10 in sponda sinistra), individuate nelle tavole in scala 1:5.000, 1:2.000 ed in quelle di tutti gli altri rii e corsi d’acqua di proprietà pubblica e privata
duate nelle tavole in scala 1:5.000, 1:2.000 ed in quelle di tutti gli altri rii e corsi d’acqua di proprietà pubblica e privata nonché fossi ed impluvi (profondità m. 10), anche dove non individuate in cartografia, possono essere eseguite unicamente opere di sistemazione idraulica, di protezione, di arginatura e difesa del suolo, piantumazioni, parcheggi pubblici, parchi ed attrezzature sportive e collegate ai corsi d’acqua, previo parere dei competenti organi preposti.
parcheggi pubblici, parchi ed attrezzature sportive e collegate ai corsi d’acqua, previo parere dei competenti organi preposti. Prevalgono comunque sulle prescrizioni di cui sopra quelle riportate all’art. 66 ultimi due paragrafi delle presenti norme. Per quanto riguarda le fasce di rispetto dei laghi la variante anno 2005 prescrive che esse siano necessarie per tutti quegli invasi, oggi non presenti sul territorio comunale che hanno
iante anno 2005 prescrive che esse siano necessarie per tutti quegli invasi, oggi non presenti sul territorio comunale che hanno capacità superiore a 10.000 mc.. La profondità di dette fasce è di 200 m.. d) Fasce di rispetto degli elettrodotti. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua nelle tavole grafiche in scala 1:2.000 e 1:5.000 gli elettrodotti ad alta tensione. Nei confronti di elettrodotti, nel rispetto del D.P.R. n. 1062 del 21.06.1968, del D.P.R. n. 824
elettrodotti ad alta tensione. Nei confronti di elettrodotti, nel rispetto del D.P.R. n. 1062 del 21.06.1968, del D.P.R. n. 824 dello 08.04.1975 e della Legge n. 1341 del 13.12.1964 e D.P.C.M. del 23.04.1992, sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime:
- m. 10 da qualsiasi conduttore di linea per impianti da 132.000 V;
- m. 18 da qualsiasi conduttore di linea per impianti da 220.000 V;
- m. 28 da qualsiasi conduttore di linea per impianti da 380.000 V.
da qualsiasi conduttore di linea per impianti da 220.000 V;
- m. 28 da qualsiasi conduttore di linea per impianti da 380.000 V. Per linee a tensione inferiore a 132 KV le fasce di rispetto minime da qualsiasi conduttore di linea sono quelle previste al D.M. 16.01.1991 e s.m.i.. In tali fasce di norma non sono consentiti interventi di nuova edificazione, se non in relazione all'azzonamento delle linee, ne' la coltivazione arborea; la nuova edificazione o gli interventi su
cazione, se non in relazione all'azzonamento delle linee, ne' la coltivazione arborea; la nuova edificazione o gli interventi su edifici esistenti, se consentiti dai parametri di zona, sono possibili previo il rilascio di nullaosta da parte dell'Ente competente ed in conformità con quanto previsto dal P.R.G.C. per l'area. Le linee dovranno comunque essere verificate preliminarmente al rilascio dei permessi di
uanto previsto dal P.R.G.C. per l'area. Le linee dovranno comunque essere verificate preliminarmente al rilascio dei permessi di costruire (o alla presentazione di D.I.A.) necessari all'installazione, alla luce delle disposizioni contenute nel Decreto Ministeriale 10 settembre 1998, n. 381 pubbl. su G.U. n. 257 del 3 novembre 1998 - Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e della Legge 22.02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione
azione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e della Legge 22.02.2001 n. 36 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”. e) Fasce di rispetto di oleodotti, gasdotti, ossigenodotti. Sono stati individuati nelle tavole grafiche i tracciati delle condotte del metanodotto. Nei confronti di oleodotti, gasdotti, ossigenodotti, ecc. sono stabilite le seguenti fasce di
ti delle condotte del metanodotto. Nei confronti di oleodotti, gasdotti, ossigenodotti, ecc. sono stabilite le seguenti fasce di rispetto minime dall'asse della condotta misurata in orizzontale sul terreno:
- a seconda delle servitù previste dal permesso di costruire;
- in conformità a quanto previsto dalla Circolare del Ministero dell'Interno n. 74 del 20.09.1956. f) Impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni. Per quanto riguarda l'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni ed
ed antenne per teleradiocomunicazioni. Per quanto riguarda l'installazione di impianti ed antenne per teleradiocomunicazioni ed impianti tecnologici affini la variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua topograficamente con apposito simbolo la localizzazione di un impianto esistente. L’installazione degli impianti e antenne di cui sopra è ammessa nell’interno delle aree agricole coltive (E1); in queste aree le antenne potranno essere posizionate su supporti a palo (sono
sa nell’interno delle aree agricole coltive (E1); in queste aree le antenne potranno essere posizionate su supporti a palo (sono vietati i tralicci) che non abbiano altezza superiore a 16 m., siano verniciati con colori mimetici e predisposti per accogliere il posizionamento di più antenne. L’installazione dovrà avvenire previa stipula di una convenzione che permetta l’utilizzo del supporto per il posizionamento di antenne anche a gestori diversi dal primo richiedente e che preveda forme e modi dello
zzo del supporto per il posizionamento di antenne anche a gestori diversi dal primo richiedente e che preveda forme e modi dello smantellamento dei manufatti al momento in cui non verranno più utilizzati. Gli altri manufatti costituenti l’impianto non potranno avere altezza superiore a m. 3,00 e dovranno rispettare,
65 così come i supporti per le antenne, le distanze dai confini e dai cigli o confini stradali previsti per le nuove costruzioni, con caratteristiche e tinteggiature tali da inserirsi adeguatamente nel contesto in cui andranno a collocarsi. Ogni anno l’amministrazione, sulla base delle richieste avanzate dai diversi operatori, predisporrà un “piano per l’individuazione dei siti” in cui potrà avvenire l’installazione di tali impianti nel rispetto delle norme di cui al presente articolo.
iduazione dei siti” in cui potrà avvenire l’installazione di tali impianti nel rispetto delle norme di cui al presente articolo. Sugli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto di cui ai punti a), b), c), d) ed e) sono consentiti i seguenti livelli di intervento:
- manutenzione ordinaria (art. 35);
- manutenzione straordinaria (art. 36);
- restauro (art.li 37 e 38);
- risanamento conservativo (art. 39);
- ristrutturazione edilizia (art. 40). (stralciato e riportato all’art. 57)
t.li 37 e 38);
- risanamento conservativo (art. 39);
- ristrutturazione edilizia (art. 40). (stralciato e riportato all’art. 57) In tutte le zone del territorio comunale dovranno essere conservate le alberature di alto fusto esistenti; per il loro abbattimento e' necessaria la preventiva autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento e dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità ai disposti
a autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Procedimento e dal Presidente della Giunta Regionale, in conformità ai disposti degli art. 12, 13, 14, 15, 20 della L.R. n. 57/79 e dell'ultimo comma dell'art. 56 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.. (stralciato e riportato all’art. 61)
TITOLO IV – TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO.
66 TITOLO IV – TIPI E VINCOLI DI INTERVENTO. CAPO I - TIPI DI INTERVENTO. ART. 32 – NORME GENERALI PER GLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. Fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio, è fatto divieto:
- di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (bassorilievi, cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- di sostituire elementi in vista strutturali e sovrastrutturali, in legno od in pietra, con elementi di altro materiale;
ecc.);
- di sostituire elementi in vista strutturali e sovrastrutturali, in legno od in pietra, con elementi di altro materiale;
- di sostituire, di norma, le coperture in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate; in alternativa alle coperture in cotto, potranno essere usati manti di copertura in tegole e coppi di cemento di colore rosso striato scuro.
va alle coperture in cotto, potranno essere usati manti di copertura in tegole e coppi di cemento di colore rosso striato scuro. Gli intonaci esterni, ove necessari, dovranno essere, di norma, del tipo rustico in cemento, o di tipo civile. Negli edifici non e' ammessa la trasformazione del ballatoio stesso in locali abitabili od accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio. L'eventuale tamponamento, ove
so in locali abitabili od accessori, o comunque la sua inclusione nel volume chiuso dell'edificio. L'eventuale tamponamento, ove ammissibile, in volume chiuso di travate e portici rurali dovrà avvenire nel rispetto degli elementi costruttivi e strutturali esistenti. Il P.R.G.C. prescrive la conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano.
ART. 33 – NORME PARTICOLARI PER LE AREE E GLI EDIFICI DI INTERESSE
menti architettonici isolati, quali fontane, ponti, edicole, ecc., anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano. ART. 33 – NORME PARTICOLARI PER LE AREE E GLI EDIFICI DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE. Gli interventi permessi sugli edifici ricadenti nelle aree di interesse storico/ambientale devono essere progettati tenendo conto dei caratteri tipologici dell'insieme edilizio in cui gli edifici sono
storico/ambientale devono essere progettati tenendo conto dei caratteri tipologici dell'insieme edilizio in cui gli edifici sono inseriti, con particolare riguardo al dimensionamento delle aperture ed alle tipologie dei cornicioni. In generale per la tutela dei prospetti degli edifici si fa riferimento alle norme del Regolamento Edilizio e del Piano del Colore se approvato. Il P.R.G.C. in armonia con le vigenti norme di legge favorisce l'utilizzo dei piani interrati e piani terra
Colore se approvato. Il P.R.G.C. in armonia con le vigenti norme di legge favorisce l'utilizzo dei piani interrati e piani terra degli edifici con autorimesse raccomandando di salvaguardare l'immagine del centro storico inserendo le aperture di nuova formazione il più possibile nel rispetto degli elementi tipologici dell’edificio; la realizzazione delle autorimesse è vietata qualora comprometta elementi decorativi.
o degli elementi tipologici dell’edificio; la realizzazione delle autorimesse è vietata qualora comprometta elementi decorativi. Si specifica che i portoni di accesso alle autorimesse dovranno essere realizzati in legno verniciato, ad apertura tradizionale a battente; ove oggettivamente non realizzabile, sarà concessa l'installazione di portoni basculanti che dovranno garantire la stessa immagine e le stesse finiture.
ealizzabile, sarà concessa l'installazione di portoni basculanti che dovranno garantire la stessa immagine e le stesse finiture. Negli interventi di manutenzione, come nei restauri e nei risanamenti, è fatto obbligo, nelle parti degli edifici in contatto con l'atmosfera esterna ed in quelle interne che presentano caratteristiche tipologiche di valore architettonico o filologico, di utilizzare materiali tradizionali per le murature, le
tano caratteristiche tipologiche di valore architettonico o filologico, di utilizzare materiali tradizionali per le murature, le tinteggiature, le coperture, gli infissi e le finiture in genere, da indicarsi esplicitamente negli elaborati di progetto nel rispetto delle Norme del Regolamento Edilizio e del Piano del Colore. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in genere la sostituzione di eventuali
Colore. Negli interventi di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in genere la sostituzione di eventuali elementi architettonici irrecuperabili, quali lesene, pilastri, colonne, capitelli, mensole, balconi, cornici, decorazioni a stucco, ecc:, avverrà con elementi eseguiti nella medesima forma e materiale. E' fatto comunque espresso divieto:
- di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
o:
- di impoverire l'apparato decorativo degli edifici e dei manufatti in genere (cornicioni, lesene, portali, affreschi, ecc.);
- di sostituire elementi in vista strutturali o sovrastrutturali, in legno o in pietra, con elementi di altro materiale;
67
- di sostituire le coperture in cotto con materiali di diverse caratteristiche; le coperture in cotto, ove parzialmente compromesse da incauti interventi di manutenzione, andranno nel tempo ripristinate;
- di demolire elementi architettonici isolati, quali fontane, edicole votive ecc. anche se non espressamente individuati nelle tavole di piano. Sono vietati: i rivestimenti di qualsiasi tipo, con esclusione delle zoccolature del tipo
nte individuati nelle tavole di piano. Sono vietati: i rivestimenti di qualsiasi tipo, con esclusione delle zoccolature del tipo tradizionalmente usato (ad esempio pietra di luserna bocciardata disposta in lastre uniche verticali), i marmi lucidi, l'uso di grondaie e tubi pluviali in acciaio inossidabile e p.v.c.. I tetti e le coperture dovranno avere le caratteristiche prescritte dal Regolamento Edilizio. Le bucature dei prospetti, fatta eccezione per quelle del piano terreno che potranno essere
prescritte dal Regolamento Edilizio. Le bucature dei prospetti, fatta eccezione per quelle del piano terreno che potranno essere riquadrate in pietra nel rispetto delle norme del Regolamento Edilizio, vanno rifinite con spalline ed architravi intonacati a frattazzo fine. E’ permesso il mantenimento ed il restauro dei balconi esistenti mentre l'inserimento di nuovi con tecniche, materiali, dimensioni e proporzioni tradizionali in coerenza con la situazione esistente è
l'inserimento di nuovi con tecniche, materiali, dimensioni e proporzioni tradizionali in coerenza con la situazione esistente è permesso soltanto su facciate che non prospettano sulla via pubblica. I davanzali dovranno essere in pietra grigia (tipo serena, luserna o arenaria locale con spessore minimo cm. 4) a taglio retto con spigoli arrotondati o sagomati a cordone o a sagoma rifinita sui tre lati a vista. Gli intonaci saranno del tipo in arenino fine alla genovese.
dati o sagomati a cordone o a sagoma rifinita sui tre lati a vista. Gli intonaci saranno del tipo in arenino fine alla genovese. I serramenti saranno in legno o alluminio verniciato con sistema di oscuramento a persiane del tipo genovese con verniciatura a smalto non lucido e/o trattati con mordente di colore scuro protetti con vernice trasparenti non lucide. Le tinteggiature dovranno essere, preferibilmente, a calce. I colori delle tinte dovranno essere scelti
trasparenti non lucide. Le tinteggiature dovranno essere, preferibilmente, a calce. I colori delle tinte dovranno essere scelti nella gamma cromatica delle terre oltre a grigio perla, terra di siena spento, giallo rosa spento, rosso genovese; comunque, prima di procedere alla tinteggiatura, dovranno essere sottoposte al tecnico comunale le campionature delle tinte da usarsi. In nessun caso potranno essere realizzati corpi a sbalzo verso spazi pubblici.
ART. 34 – TIPI DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE.
o comunale le campionature delle tinte da usarsi. In nessun caso potranno essere realizzati corpi a sbalzo verso spazi pubblici. Sono fatte salve le disposizioni del Regolamento Edilizio anche ove in contrasto con i disposti del presente articolo. ART. 34 – TIPI DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE. I principali tipi di intervento oltre quelli previsti all’interno del Centro Storico, di trasformazione edilizia e conservazione del patrimonio edilizio esistente ammessi dal P.R.G.C. sono i seguenti:
ntro Storico, di trasformazione edilizia e conservazione del patrimonio edilizio esistente ammessi dal P.R.G.C. sono i seguenti: 1 - manutenzione ordinaria; 2 - manutenzione straordinaria; 3 – restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.; 4 - risanamento conservativo; 5 - ristrutturazione edilizia. Nell'ordine individuato, le opere ed i lavori propri di ogni tipo di intervento comprendono, anche se non esplicitamente richiamati, quelli del tipo precedente.
ART. 35 – MANUTENZIONE ORDINARIA.
e ed i lavori propri di ogni tipo di intervento comprendono, anche se non esplicitamente richiamati, quelli del tipo precedente. Il P.R.G.C. classifica nelle tavole di progetto alle diverse scale gli edifici in base al tipo di intervento su di essi ammesso. ART. 35 – MANUTENZIONE ORDINARIA. Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano: "le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
razione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnici esistenti” (art. 3, comma 1°, lettera a) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301), purché non comportino la realizzazione di nuovi locali ne' modifiche alle strutture od all'organismo edilizio" (art. 13 comma 3, lettera a) della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.). Essi consistono di norma nelle operazioni di:
edilizio" (art. 13 comma 3, lettera a) della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.). Essi consistono di norma nelle operazioni di: A) Riparazione, rinnovamento e sostituzione parziale delle finiture esterne degli edifici, purché i caratteri originari siano conservati o, qualora questi caratteri siano già stati alterati, siano ripristinati mediante sostituzione delle parti alterate; un esempio sono: la pulitura delle facciate;
già stati alterati, siano ripristinati mediante sostituzione delle parti alterate; un esempio sono: la pulitura delle facciate; la riparazione e sostituzione parziale di infissi e ringhiere, le tinteggiature, gli intonaci ed i rivestimenti (fermo restando che tali tipi di intervento all'interno delle aree di interesse
68 storico/ambientale sono da configurarsi tra la manutenzione straordinaria); riparazione e sostituzione di grondaie, pluviali, comignoli; riparazione, coibentazione e sostituzione parziale del manto di copertura. B) Riparazione e sostituzione parziale dell'orditura secondaria del tetto, con mantenimento dei caratteri originari. C) Riparazione e sostituzione delle finiture interne degli edifici, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari siano mantenuti i caratteri originari.
e delle finiture interne degli edifici, purché nelle parti comuni a più unità immobiliari siano mantenuti i caratteri originari. D) Riparazione, sostituzione e parziale adeguamento di impianti e apparecchi igienico sanitari. E) Riparazione, sostituzione, adeguamento ed installazione di impianti tecnologici e relative reti che non comportino alterazione dei locali, delle aperture nelle facciate o alla realizzazione di volumi tecnici.
e relative reti che non comportino alterazione dei locali, delle aperture nelle facciate o alla realizzazione di volumi tecnici. F) Per gli impianti produttivi (artigianali, industriali, agricoli, commerciali) sono ammesse anche le realizzazioni delle opere edilizie necessarie alla riparazione e sostituzione di impianti tecnologici quando non comportino ne' modifiche dei locali ne' aumento di superficie utile netta e lorda. G) Opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi.
e' modifiche dei locali ne' aumento di superficie utile netta e lorda. G) Opere di allacciamento di immobili a pubblici servizi. Ove nelle opere sopradescritte si preveda l'impiego di materiali a caratteristiche diverse da quelle dei materiali originari, l'intervento e' assimilato alla manutenzione straordinaria e pertanto soggetto a permesso di costruire o a presentazione di D.I.A.. Possono considerarsi opere di ordinaria manutenzione, ai sensi della Circolare del Ministero dei
re o a presentazione di D.I.A.. Possono considerarsi opere di ordinaria manutenzione, ai sensi della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1918 del 16.11.1977, e, come tali, essere escluse dall'obbligo del titolo abilitativo (permesso di costruire o dichiarazione di inizio attività) gli interventi su immobili artigianali e industriali volti ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico,
venti su immobili artigianali e industriali volti ad assicurare la funzionalità dell'impianto ed il suo adeguamento tecnologico, sempre che tali interventi, in rapporto alle dimensioni dello stabilimento, non ne modifichino le caratteristiche complessive, siano interne al suo perimetro e non incidano sulle sue strutture e sul suo aspetto. Le opere in questione, inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
ue strutture e sul suo aspetto. Le opere in questione, inoltre, non debbono:
- compromettere aspetti ambientali e paesaggistici;
- comportare aumenti di densità (che, come è noto, in materia industriale va espressa in termini di addetti);
- determinare implicazioni sul territorio in termini di traffico;
- richiedere nuove opere di urbanizzazione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
azione e, più in generale, di infrastrutturazione;
- determinare alcun pregiudizio di natura igienica ovvero effetti inquinanti;
- essere, comunque, in contrasto con specifiche norme di regolamento edilizio o di attuazione dei piani regolatori in materia di altezze, distacchi, rapporti tra superficie scoperta e coperta, ecc. A titolo di semplificazione, si indicano, di seguito, alcune opere che possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:
di seguito, alcune opere che possono rientrare nella "categoria" di quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali:
- costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali:
- cabine per trasformatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
rmatori o per interruttori elettrici;
- cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna;
- cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto.
- sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso;
- serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere;
- opere a carattere precario o facilmente amovibili:
batoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; 4) opere a carattere precario o facilmente amovibili:
- baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato;
- ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzata;
- garitte;
- chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate;
- opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi;
cati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate; 5) opere relative a lavori eseguiti all'interno di locali chiusi; 6) installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti; 7) passerelle di sostegno in metallo o conglomerato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; 8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché
con tubazioni di processo e servizi; 8) trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione;
69 9) basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti; 10) separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura; 11) attrezzature semifisse per carico e scarico di autobotti e ferrocisterne (bracci di scarichi e pensiline) nonché da navi (bracci sostegno manichette); 12) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione,
(bracci sostegno manichette); 12) attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazza ecc.; 13) tettoie di protezione dei mezzi meccanici; 14) canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento. Quando l'intervento in oggetto e' relativo ad opere di finitura esterna dovrà essere data comunicazione al Responsabile del Procedimento dei lavori che si intendono eseguire precisando il
ART. 36 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.
tura esterna dovrà essere data comunicazione al Responsabile del Procedimento dei lavori che si intendono eseguire precisando il tipo di materiali, di opera e di tinta; se a questa comunicazione non seguirà risposta entro dieci giorni i lavori potranno essere iniziati. ART. 36 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA. Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano: "le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
ifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso" (art. 3, comma 1°, lettera b) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301). Questi interventi sono a carattere conservativo volti a mantenere in efficienza gli edifici e sono
al D.Lgs. 27.12.2001 n. 301). Questi interventi sono a carattere conservativo volti a mantenere in efficienza gli edifici e sono realizzati senza comportare mutamento delle destinazioni d'uso, modificazioni della tipologia, dell'assetto distributivo e dei caratteri costruttivi originali del fabbricato e delle unità immobiliari. Sono ammesse le seguenti opere: A) Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi
ammesse le seguenti opere: A) Rifacimento e nuova formazione di intonaci e rivestimenti; tinteggiatura; sostituzione di infissi e ringhiere; coibentazione e rifacimento totale del manto di copertura. B) Consolidamento, rinnovamento e sostituzione di parti limitate di elementi strutturali degradati. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari.
ate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. C) Rifacimento di parti limitate di tamponamento esterni, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento ed i caratteri originari. Non e' ammessa l'alterazione dei prospetti ne' l'eliminazione o la realizzazione di aperture. D) Realizzazione od eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura,
one o la realizzazione di aperture. D) Realizzazione od eliminazione di aperture interne e di parti limitate della tramezzatura, purché non venga modificato l'assetto distributivo dell'unita' immobiliare, ne' venga frazionata o aggregata ad altre unità immobiliari; sono ammesse limitate modificazioni distributive, purché strettamente connesse alla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti od insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. (stralciato)
lla realizzazione dei servizi igienico-sanitari, qualora mancanti od insufficienti, nonché dei relativi disimpegni. (stralciato) F) Riparazione e sostituzione delle finiture interne delle parti comuni. G) Installazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. H) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso.
realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola e commerciale), e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e
ci, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela dagli inquinamenti e sull'igienicita' e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, ne' mutamento delle destinazioni d'uso. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati, se necessario, all'esterno dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile netta destinata all'attività produttiva e commerciale.
ART. 37 – INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.
o dell'edificio, purché non configurino incremento della superficie utile netta destinata all'attività produttiva e commerciale. ART. 37 – INTERVENTI DI RESTAURO E DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. Gli interventi di restauro e di risanamento conservativo sono quelli “rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
70 d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, la eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio” (art. 3, comma 1°, lettera c) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 nonché art. 13 comma 3, lettera c), L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.).
06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301 nonché art. 13 comma 3, lettera c), L.R. 56/77 e succ. mod. ed int.). Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono rivolti principalmente alla conservazione e alla valorizzazione degli edifici dei quali si intende operare il recupero degli elementi tipologici, architettonici ed artistici, ovvero un adeguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. Si distinguono due tipi di intervento e precisamente:
ART. 38 – INTERVENTI DI RESTAURO CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C.
eguamento funzionale, compatibile con i caratteri degli organismi edilizi. Si distinguono due tipi di intervento e precisamente:
- Restauro con vincolo specifico di P.R.G.C..
- Risanamento conservativo. ART. 38 – INTERVENTI DI RESTAURO CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C. Gli interventi di restauro con vincolo specifico prescritti dal P.R.G.C. sono finalizzati alla conservazione, al recupero, alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico/artistico,
ono finalizzati alla conservazione, al recupero, alla valorizzazione dei caratteri degli edifici di interesse storico/artistico, architettonico o ambientale ed hanno per oggetto le sole operazioni di restauro statico e architettonico degli edifici, il ripristino e la conservazione dei caratteri tipologici, strutturali, formali ed ornamentali originari o coerenti con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di
ogici, strutturali, formali ed ornamentali originari o coerenti con l'insieme, senza alterazioni volumetriche, planimetriche, di sagoma e di prospetti esterni, salvo l'eliminazione di elementi spuri e deturpanti nonché delle aggiunte e superfetazioni che snaturano il significato artistico e di testimonianza storica. Tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di
i testimonianza storica. Tali interventi devono essere eseguiti con l'impiego di materiali originari e di tecniche specifiche di conservazione ed eventuale ricostruzione, secondo i principi della scienza e dell'arte del restauro. Per tutti gli edifici su cui e' previsto l'intervento del presente articolo sono ammesse le destinazioni previste all'art. 18, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f); inoltre e'
esente articolo sono ammesse le destinazioni previste all'art. 18, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f); inoltre e' ammesso, per i locali esistenti, diversi dalla residenza ma inglobati come parte integrante nella struttura principale dell'edificio, il riuso di detti locali a fini residenziali, nel rispetto del D.M. del 05.07.1975, con l'unica eccezione delle altezze dei locali che dovranno essere conformi a quelle degli altri locali dell'edificio già destinati a questo uso.
ione delle altezze dei locali che dovranno essere conformi a quelle degli altri locali dell'edificio già destinati a questo uso. Sono ammesse le seguenti opere: A) Restauro e ripristino di tutte le finiture. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il rifacimento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche originarie, o ad esse affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non e' comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo.
affini, volti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio. Non e' comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, e' ammessa la sostituzione degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio.
degli stessi limitatamente alle parti degradate, con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti, qualora siano degradate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Ricostruzione di parti di elementi strutturali crollate in osservanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni
servanza dei suddetti criteri. Ripristino e valorizzazione dei collegamenti originari verticali ed orizzontali e di parti comuni dell'edificio (scale, androni, logge, portici, ecc.). Non sono ammesse alterazioni volumetriche, di sagoma e dei prospetti, ne' alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C) Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti
di colmo delle coperture. C) Restauro, ripristino e valorizzazione degli elementi originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni qualora siano degradate o crollate, purché ne siano mantenuti il posizionamento e i caratteri originari. Non e' ammessa l'alterazione dei prospetti; tuttavia e' consentito il ripristino di aperture originarie o l'eliminazione di aperture aggiunte. D) Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati
ione di aperture aggiunte. D) Restauro e ripristino degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio quali: volte, soffitti, pavimenti, affreschi. Tuttavia, per mutate esigenze funzionali e d'uso, sono ammesse la realizzazione e la demolizione di tramezzi, nonché l'apertura e la chiusura di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri
a di porte nei muri portanti, anche per l'eventuale aggregazione e suddivisione di unità immobiliari, nel rispetto dei caratteri compositivi degli ambienti, senza alterare elementi architettonici di pregio, ne' modificare l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni. E) Restauro e ripristino di tutte le finiture interne. Qualora ciò non sia possibile, sono ammessi il
71 rinnovamento e la sostituzione delle stesso con l'impiego di tecniche e materiali originari a essi affini, tendenti alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non e' comunque consentito l'impoverimento dell'apparato decorativo. F) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D).
integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D). G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti, nel rispetto dei caratteri distributivi e compositivi e architettonici degli edifici. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati all'interno dell'edificio, nel rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni.
ART. 39 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.
el rispetto delle prescrizioni suddette e con particolare riguardo per i percorsi orizzontali e verticali e per le parti comuni. L'intervento di restauro dovrà essere esteso all'area libera di pertinenza dell'edificio. Per gli interventi di cui al presente articolo restano validi i contenuti dell'ultimo comma dell'art. 49 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int. circa il parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali. ART. 39 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.
ART. 39 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO.
. circa il parere vincolante della Commissione Regionale per i beni culturali. ART. 39 – INTERVENTI DI RISANAMENTO CONSERVATIVO. Gli interventi di risanamento conservativo prescritti dal P.R.G.C. sono finalizzati principalmente al recupero igienico e funzionale di edifici per i quali si rendano necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con
necessari il consolidamento e l'integrazione degli elementi strutturali e la modificazione dell'assetto planimetrico, anche con l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie, purché congruenti con i caratteri degli edifici. Gli interventi di risanamento conservativo possono essere finalizzati anche alla modificazione della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri
ati anche alla modificazione della destinazione d'uso degli edifici purché la nuova destinazione sia compatibile con i caratteri tipologici, formali e strutturali dell'organismo edilizio oltre che con quelle proprie dell’area territoriale omogenea in cui l’edificio è inserito. Per i locali esistenti diversi dalla residenza inglobati, come parte integrante, nella struttura principale dell'edificio su cui e' prescritto o permesso tale tipo di intervento e' ammesso il cambio di
grante, nella struttura principale dell'edificio su cui e' prescritto o permesso tale tipo di intervento e' ammesso il cambio di destinazione d’uso a fini residenziali, nel rispetto dei disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M. 09.06.1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003, con l'unica eccezione delle altezze dei locali che dovranno essere conformi a quelle degli altri locali
20-10187 del 01.08.2003, con l'unica eccezione delle altezze dei locali che dovranno essere conformi a quelle degli altri locali dell'edificio già destinati a questo uso. Qualora per tale scopo si rendesse necessario aprire nuove aperture, la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri, deve essere di m. 10,00. Sono ammesse le seguenti opere: A) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e
ammesse le seguenti opere: A) Ripristino, sostituzione e integrazione delle finiture, da eseguirsi con l'impiego di materiali e tecniche congruenti rivolte alla valorizzazione dei caratteri dell'edificio e alla salvaguardia di elementi di pregio. Non e' comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. B) Ripristino e consolidamento statico degli elementi strutturali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli
turali. Qualora ciò non sia possibile a causa delle condizioni di degrado, sono ammesse la sostituzione e la ricostruzione degli stessi, limitatamente alle parti degradate o crollate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento originale. Devono essere impiegati materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di
ateriali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio, senza alterazione della tipologia e salvaguardando gli elementi di pregio. Per documentate necessità statiche o per mutate esigenze d'uso, sono ammesse modeste integrazioni degli elementi strutturali, purché siano impiegati materiali e tecniche compatibili con i caratteri dell'edificio. E' esclusa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile netta. Non sono ammesse
usa, comunque, la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile netta. Non sono ammesse alterazioni volumetriche, planimetriche e di sagoma, ad eccezione di quelle relative all'installazione degli impianti tecnologici di cui al punto G), ne', di norma, alterazioni delle pendenze delle scale, delle quote degli orizzontamenti e delle quote di imposta e di colmo delle coperture. C) Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono
imposta e di colmo delle coperture. C) Ripristino e valorizzazione dei prospetti, nella loro unitarietà. Parziali modifiche sono consentite nel rispetto dei caratteri originari. E' ammesso il rifacimento di parti limitate di tamponamenti esterni, qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. D) Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli
ne sia mantenuto il posizionamento. D) Ripristino e valorizzazione degli ambienti interni, con particolare attenzione per quelli caratterizzati dalla presenza di elementi architettonici e decorativi di pregio, quali: volte, soffitti e pavimenti, affreschi. Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali e d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico che non interessino gli elementi strutturali, ad eccezione della
72 realizzazione ed eliminazione di aperture nei muri portanti. Sono ammesse le aggregazioni e le suddivisioni di unità immobiliari purché non alterino l'impianto distributivo dell'edificio con particolare riguardo per le parti comuni. E) Ripristino di tutte le finiture interne. Qualora ciò non sia possibile, e' ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri
bile, e' ammesso il rinnovamento e la sostituzione delle stesse con l'impiego di materiali e tecniche congruenti con i caratteri dell'edificio e tendenti alla valorizzazione degli elementi di pregio, con particolare riguardo alle parti comuni. Non e' comunque ammesso l'impoverimento dell'apparato decorativo. F) Realizzazione e integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D).
integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari, nel rispetto delle limitazioni di cui ai precedenti punti B) e D). G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici devono essere realizzati all'interno dell'edificio e non devono comportare alterazioni dell'impianto strutturale e distributivo dello stesso. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, e' ammessa l'installazione di impianti
gli edifici a destinazione produttiva (industriale, artigianale, agricola) e commerciale, e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici
sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio purché non configurino un incremento della superficie utile netta destinata all'attività produttiva o commerciale. H) Il ripristino e la definitiva sistemazione delle aree verdi o pavimentate. La sostituzione di volte e di solai in legno interni agli edifici, anche con elementi strutturali
ART. 40 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
elle aree verdi o pavimentate. La sostituzione di volte e di solai in legno interni agli edifici, anche con elementi strutturali differenti, e' ammessa solo nei casi di necessità per la tutela della incolumità, accertata nei modi previsti dal Regolamento Edilizio. ART. 40 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
RUTTURAZIONE EDILIZIA.
RUTTURAZIONE EDILIZIA. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
lcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica” (art. 3, comma 1°, lettera d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301).
alla normativa antisismica” (art. 3, comma 1°, lettera d) del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 modificato dal D.Lgs. 27.12.2001 n. 301). La ristrutturazione e' volta al riutilizzo di edifici esistenti attraverso interventi di trasformazione edilizia e d'uso. La ristrutturazione e' quindi il tipo di intervento che permette le maggiori e più sistematiche trasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio.
rasformazioni dei fabbricati, mantenendone tuttavia le dimensioni e salvaguardandone caratteri, tipologie ed elementi di pregio. Il cambio di destinazione d’uso è consentito purché la nuova destinazione sia compatibile con quelle proprie dell’area territoriale omogenea in cui l’edificio è inserito. Per i locali da destinare all'uso residenziale devono essere rispettati i disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M.
Per i locali da destinare all'uso residenziale devono essere rispettati i disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M. 09.06.1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003. Nel caso si rendesse necessario aprire nuove aperture, la distanza tra pareti finestrate ex novo e pareti finestrate e non di altri, deve essere di almeno m. 10,00. Le possibilità di trasformazione - all'interno della sagoma dell'edificio - sono molto ampie: dalla
e essere di almeno m. 10,00. Le possibilità di trasformazione - all'interno della sagoma dell'edificio - sono molto ampie: dalla modificazione dell'impianto distributivo interno di una singola unità immobiliare alla sistematica modificazione dell'impianto dell'edificio e dei suoi collegamenti orizzontali e verticali. Sono permessi anche mutamenti delle superfici utili lorde e di volume nel rispetto di quanto previsto agli altri articoli delle presenti norme. Le opere ammesse sono:
perfici utili lorde e di volume nel rispetto di quanto previsto agli altri articoli delle presenti norme. Le opere ammesse sono: A) Rifacimento e nuova formazione delle finiture esterne, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti purché ne sia
li elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti dei muri perimetrali portanti purché ne sia mantenuto il posizionamento. Sono ammesse modificazioni delle quote degli orizzontamenti e delle scale. E' consentita la realizzazione di nuovi elementi strutturali necessari per la trasformazione di organismi edilizi o di loro parti, anche qualora ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nette. Per mutate esigenze distributive o d'uso, al fine di conservare
ra ciò comporti la realizzazione di nuove superfici utili nette. Per mutate esigenze distributive o d'uso, al fine di conservare l'impianto strutturale originario, e' consentita la realizzazione di collegamenti verticali (scale, rampe) all'esterno dei fabbricati.
73 C) Valorizzazione dei caratteri compositivi dei prospetti. Sono consentite la realizzazione o l'eliminazione di aperture, nonché modificazioni ed integrazioni dei tamponamenti esterni. D) Sono ammesse, per mutate esigenze distributive o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione o la suddivisione di unità immobiliari. E) Rifacimento e nuova formazione delle finiture interne con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio.
mobiliari. E) Rifacimento e nuova formazione delle finiture interne con conservazione e valorizzazione degli elementi di pregio. F) Realizzazione ed integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari. G) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti; i volumi tecnici possono essere realizzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio.
zzati, se necessario, anche all'esterno degli edifici, purché non configurino un incremento della superficie utile di calpestio. H) Demolizione e ricostruzione con volumetria, altezza e sagoma uguali a quelle preesistenti fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica. Devono rimanere invariate le quote di imposta e di colmo del tetto nonché la sua tipologia; è ammesso l’inserimento di abbaini quando questi siano compatibili con il contesto e gli edifici circostanti.
ART. 41 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICI IN AREE DI INTERESSE
la sua tipologia; è ammesso l’inserimento di abbaini quando questi siano compatibili con il contesto e gli edifici circostanti. ART. 41 – RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI EDIFICI IN AREE DI INTERESSE STORICO/AMBIENTALE. Il P.R.G.C. prescrive questo tipo di intervento per quegli edifici dei quali si vuole conservare il mantenimento dell'impianto originario. Sono permesse variazioni di destinazione d'uso di porzioni di fabbricati e di locali esistenti purché
dell'impianto originario. Sono permesse variazioni di destinazione d'uso di porzioni di fabbricati e di locali esistenti purché conglobati, come parte integrante, nella struttura principale dell'edificio. Variazioni di destinazione d’uso di interi fabbricati sono permessi, nel rispetto delle tipologie originarie, quando la nuova destinazione è compatibile con quelle proprie delle aree del centro storico. Per i locali da destinare
iginarie, quando la nuova destinazione è compatibile con quelle proprie delle aree del centro storico. Per i locali da destinare all'uso residenziale devono essere rispettati i disposti del D.M. del 05.07.1975, modificato con D.M. 09.06.1999 e della Delibera della Giunta Regionale n. 20-10187 del 01.08.2003; nel caso si rendesse necessario aprire nuove aperture la distanza tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri, deve essere di m. 10,00. Sono ammesse le seguenti opere:
tra le pareti finestrate ex novo e le pareti finestrate e non di altri, deve essere di m. 10,00. Sono ammesse le seguenti opere: A) Rifacimento e nuova formazione delle finiture esterne, con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. B) Consolidamento, sostituzione ed integrazione degli elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora
elementi strutturali con tecniche appropriate. E' ammesso il rifacimento di parti limitate dei muri perimetrali portanti qualora siano degradate o crollate, purché ne sia mantenuto il posizionamento. Non sono ammesse la realizzazione di nuovi orizzontamenti, qualora comporti aumento della superficie utile netta, la modificazione delle quote degli orizzontamenti esistenti, nonché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni e la
onché delle quote di imposta e di colmo delle coperture. E' consentita la realizzazione di soppalchi di limitate dimensioni e la realizzazione di nuovi orizzontamenti purché compatibile con l’organismo edilizio preesistente. C) Deve essere assicurata la valorizzazione dell'impianto strutturale originario, se di pregio. D) Conservazione e valorizzazione dei prospetti. Sono ammessi il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti.
i il rifacimento di tamponamenti esterni e le modificazioni delle aperture nel rispetto dei caratteri compositivi dei prospetti. E) Sono ammesse, per mutate esigenze funzionali o d'uso, modificazioni dell'assetto planimetrico, nonché l'aggregazione e la suddivisione di unità immobiliari. F) Rifacimento e nuova formazione delle finiture interne con conservazione e valorizzazione di elementi di pregio. G) Realizzazione di integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari anche con aumento di
ione di elementi di pregio. G) Realizzazione di integrazione degli impianti e dei servizi igienico-sanitari anche con aumento di superficie coperta o di volume purché inseriti funzionalmente nel corpo di fabbrica dell'edificio; in tal caso la distanza tra pareti finestrate e pareti finestrate e non di altri deve essere quella prevista dal Codice Civile. H) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono
prevista dal Codice Civile. H) Installazione degli impianti tecnologici e delle relative reti. I volumi tecnici relativi devono essere realizzati preferibilmente all'interno dell'edificio; qualora sia necessario realizzarli all'esterno non devono comunque comportare aumento della superficie utile di calpestio. Per quanto concerne gli edifici a destinazione produttiva e commerciale e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere
roduttiva e commerciale e' ammessa l'installazione di impianti tecnologici, nonché la realizzazione degli impianti e delle opere necessari al rispetto della normativa sulla tutela degli inquinamenti e sull'igienicità e la sicurezza degli edifici e delle lavorazioni, purché non comportino aumento delle superfici utili di calpestio. I volumi tecnici relativi possono essere realizzati all'esterno dell'edificio, anche se configurano un modesto incremento della superficie utile lorda destinata all'attivita'
ART. 42 – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C..
74 produttiva o commerciale. In ogni caso non è permesso l’intervento di demolizione e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente. ART. 42 – INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE CON VINCOLO SPECIFICO DI P.R.G.C.. Il P.R.G.C. prescrive, su un insieme di immobili individuati topograficamente, interventi di ristrutturazione e risanamento. Gli interventi di ristrutturazione con vincolo specifico di P.R.G.C. hanno per oggetto la
nti di ristrutturazione e risanamento. Gli interventi di ristrutturazione con vincolo specifico di P.R.G.C. hanno per oggetto la conservazione degli elementi compositivi, tipologici e della tecnologia edilizia di un aggregato di edifici; il progetto esecutivo di sistemazione deve essere esteso a tutto l'aggregato topograficamente individuato e deve essere redatto nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) conservazione delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché
l rispetto delle seguenti prescrizioni: a) conservazione delle facciate, dei volumi esistenti, degli andamenti dei tetti, nonché dell'apparato decorativo di pregio ambientale; b) conservazione dell'impianto strutturale originario verticale e, nel caso di volte a botte o crocera e solai a cassettoni in legno, orizzontale, pure con l'adozione di previdenze atte al consolidamento ed all'isolamento termico ed acustico; c) conservazione dell'impianto distributivo caratterizzante la tipologia dell'edificio.
o ed all'isolamento termico ed acustico; c) conservazione dell'impianto distributivo caratterizzante la tipologia dell'edificio. Negli interventi di cui al precedente comma e' ammesso: A) integrare le aperture su facciate prive di definito carattere architettonico e non fronteggianti spazi pubblici, onde migliorare i requisiti di soleggiamento e di aerazione; B) introdurre impianti e locali igienici necessari all'uso attuale;
onde migliorare i requisiti di soleggiamento e di aerazione; B) introdurre impianti e locali igienici necessari all'uso attuale; C) introdurre ascensori e scale che non compromettano la struttura dell'edificio, semprechè non si dia luogo alla formazione di volumi tecnici che modifichino la sagoma delle coperture esistenti; D) recuperare alla destinazione d'uso abitativa volumi, travate e porticati di carattere permanente, nel rispetto della tipologia dell'edificio e nell'ambito della sagoma dell'edificio.
ravate e porticati di carattere permanente, nel rispetto della tipologia dell'edificio e nell'ambito della sagoma dell'edificio. E' comunque prescritta una confrontanza minima di m. 10,00 tra pareti finestrate di edifici antistanti. Contemporaneamente agli interventi di cui al presente articolo si dovra' provvedere alla definitiva sistemazione, a verde o con pavimentazione, dell'area di pertinenza, con l'eliminazione degli elementi aggiuntivi ed incoerenti con il contesto ambientale.
ART. 43 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA.
pavimentazione, dell'area di pertinenza, con l'eliminazione degli elementi aggiuntivi ed incoerenti con il contesto ambientale. In ogni caso non è permesso l’intervento di demolizione e ricostruzione anche se realizzato con la stessa sagoma e volumetria dell’edificio preesistente. ART. 43 – INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA. Sono “gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso
STRUTTURAZIONE URBANISTICA.
STRUTTURAZIONE URBANISTICA. Sono “gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale” (art. 13, comma 3°, lettera e) della L.R. 56/77 e s.m.i.). ART. 44 – INTERVENTI DI COMPLETAMENTO. Sono “gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente
TI DI COMPLETAMENTO.
TI DI COMPLETAMENTO. Sono “gli interventi rivolti alla realizzazione di nuove opere, su porzioni del territorio già parzialmente edificate, disciplinati con specifiche prescrizioni relative agli allineamenti, alle altezze massime nonché alla tipologia ed alle caratteristiche plano-volumetriche degli edifici” (art. 13, comma 3°, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.). ART. 45 – INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO.
ART. 45 – INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO.
o-volumetriche degli edifici” (art. 13, comma 3°, lettera f) della L.R. 56/77 e s.m.i.). ART. 45 – INTERVENTI DI NUOVO IMPIANTO. Sono “gli interventi rivolti all'utilizzazione di aree inedificate, da disciplinare con appositi indici, parametri e indicazioni specifiche tipologiche” (art. 13, comma 3°, lettera g) della L.R. 56/77 e s.m.i.).
ART. 46 – INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE.
75 ART. 46 – INTERVENTI EDILIZI DI NUOVA COSTRUZIONE. Gli interventi di nuova costruzione consistono in interventi su aree inedificate o di sostituzione di strutture esistenti, previa demolizione totale o parziale diversa da quella prevista all’art. 40, in modo così rilevante da configurare l'intervento di ricostruzione. Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a
'intervento di ricostruzione. Negli interventi di nuova costruzione dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni, oltre a quelle topograficamente definite dal P.R.G.C. stabilite dalle presenti norme e nelle tabelle allegate: a) la distanza minima tra le costruzioni dovrà essere pari all’altezza della costruzione più alta e comunque non inferiore al m. 10,00; tale prescrizione si applica anche quando una sola parete è finestrata.
struzione più alta e comunque non inferiore al m. 10,00; tale prescrizione si applica anche quando una sola parete è finestrata. Qualora esistano, nelle proprietà limitrofe, edifici costruiti con permesso di costruire rilasciato anteriormente al 1989, la cui altezza non consente il rispetto delle distanze previste dal presente paragrafo, e cioè posti ad una distanza dal confine inferiore alla metà della loro altezza o che comunque non rispettano la distanza minima dal confine fissata dal P.R.G.C., le
ine inferiore alla metà della loro altezza o che comunque non rispettano la distanza minima dal confine fissata dal P.R.G.C., le nuove costruzioni potranno soddisfare solo le distanze dai confini pari alla metà della propria altezza e comunque con il minimo fissato dal P.R.G.C. per ogni area omogenea, fermo restando, all’esterno dell’area A, il rispetto della distanza tra pareti finestrate. La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, all’esterno delle aree A1,
tanza tra pareti finestrate. La distanza minima tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, all’esterno delle aree A1, dovrà essere pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a m. 10,00. Nel caso di sopraelevazione, quando la stessa sia ammessa dalle presenti norme, potrà essere mantenuto il filo di fabbricazione esistente. Nel caso in cui la distanza dello stesso, o comunque del volume previsto, dagli altri fabbricati sia inferiore a quanto prescritto, il
so in cui la distanza dello stesso, o comunque del volume previsto, dagli altri fabbricati sia inferiore a quanto prescritto, il permesso di costruire per la sopraelevazione sarà subordinato ad atto di assenso scritto del proprietario confinante. Nelle aree diverse dall’area A, pertanto all'esterno del centro storico, la distanza minima le pareti finestrate e le pareti antistanti determinata in m. 10 dal punto 2), art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non è comunque derogabile attraverso l'atto di assenso
eterminata in m. 10 dal punto 2), art. 9 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, non è comunque derogabile attraverso l'atto di assenso di cui sopra. La distanza della costruzione dal confine del lotto dovrà essere pari alla metà dell'altezza del fabbricato prospiciente i confini stessi, con un minimo di ml. 5,00; tale minimo può essere ridotto fino a m. 0,00 quando sia prodotto atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, con
5,00; tale minimo può essere ridotto fino a m. 0,00 quando sia prodotto atto pubblico, trascritto nei registri immobiliari, con cui i proprietari ed ogni altro soggetto munito di titolo sul fondo vicino, dichiarino di consentire alla riduzione o all’omissione predetta e si obblighino a rispettare, nell’edificazione sul loro fondo, le distanze minime tra fabbricati o quando preesiste parete a confine e quando l’edificazione è prevista con tipologia in linea o a schiera.
minime tra fabbricati o quando preesiste parete a confine e quando l’edificazione è prevista con tipologia in linea o a schiera. Nel caso di edifici completamente interrati rispetto alla quota del terreno preesistente, la distanza minima dai confini del lotto potrà essere di m. 0,00; nel caso di fondi confinanti a quote diverse la distanza potrà essere di m. 0,00 purché detti edifici vengano ricoperti completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del terreno che il
purché detti edifici vengano ricoperti completamente dal terreno che dovrà essere sistemato alle stesse quote del terreno che il fondo a quota superiore ha sul confine. Per le autorimesse e per le pertinenze al servizio di fabbricati residenziali e non inserite nel corpo di fabbrica dell’edificio principale la distanza della costruzione dal confine può essere ridotta a m. 0,00 nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile quando la loro altezza massima non è superiore a m. 2,80.
re ridotta a m. 0,00 nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile quando la loro altezza massima non è superiore a m. 2,80. Sono ammesse distanze dai confini inferiori a quelle indicate nel presente paragrafo nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici esecutivi con previsioni planovolumetriche. Tali distanze dai confini interni o esterni, nell'ambito di S.U.E., devono essere tali comunque da consentire sempre il rispetto delle confrontanze minime tra pareti finestrate.
'ambito di S.U.E., devono essere tali comunque da consentire sempre il rispetto delle confrontanze minime tra pareti finestrate. Nel caso di sopraelevazione la distanza minima dai confini non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra il confine e la costruzione esistente. Ove la distanza dal confine sia inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato sopraelevato è necessario l'accordo scritto tra le parti nel
nza dal confine sia inferiore alla metà dell'altezza del fabbricato sopraelevato è necessario l'accordo scritto tra le parti nel rispetto delle norme del Codice Civile; l’atto è da trascrivere, a cura e spese del richiedente, nei registri immobiliari. Per chioschi, gazebi, o strutture similari valgono le norme di cui all’art. 873 del Codice Civile. b) Negli edifici in linea ed a schiera i fronti non dovranno avere lunghezza superiore a m. 30,00;
l’art. 873 del Codice Civile. b) Negli edifici in linea ed a schiera i fronti non dovranno avere lunghezza superiore a m. 30,00; negli isolati ove il P.R.G.C. non reperisce aree a parcheggio al servizio delle residenze, le strade di accesso ai singoli edifici, se poste in diretta comunicazione con la viabilità pubblica di transito veicolare, dovranno terminare con una piazzola di sosta in cui sia inscrivibile una circonferenza di almeno m. 15 di diametro.
ART. 47 – EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE.
76 c) Sono vietati i fabbricati residenziali prefabbricati in legno aventi tipologie non conformi a quelle normalmente esistenti sul territorio; inoltre sono vietati i tetti aventi falde inclinate con pendenza superiore al 45%. ART. 47 – EDIFICI ESISTENTI RICADENTI NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE. Sugli edifici, impianti ed attrezzature ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono consentiti interventi di restauro (art.li 37 e 38), risanamento (art. 39) e ristrutturazione edilizia (art. 40),
o stradale sono consentiti interventi di restauro (art.li 37 e 38), risanamento (art. 39) e ristrutturazione edilizia (art. 40), oltreché gli interventi di manutenzione ordinaria (art. 35) e straordinaria (art. 36) senza nessun aumento di volumetria; sono altresì ammessi gli interventi previsti all’art. 30, comma 2, lettere f), g) e r) delle presenti norme. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di
r) delle presenti norme. Nel caso di esproprio di edificio di abitazione per la realizzazione di strade o loro ampliamenti e di opere pubbliche in genere e nei casi di demolizione e ricostruzione per inderogabili motivi statici o di tutela della pubblica incolumità, può essere consentita la ricostruzione di un uguale volume su un’area agricola adiacente, quand’anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette
ART. 48 – AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI.
one di un uguale volume su un’area agricola adiacente, quand’anche questa risulti inferiore alle norme di edificabilità su dette aree e purché non in contrasto con il D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e non si tratti di aree di particolare pregio ambientale. ART. 48 – AMPLIAMENTO DI EDIFICI ESISTENTI. Negli interventi di ampliamento di edifici esistenti ammessi dalle presenti norme, dovranno essere rispettate, in sottordine ad altre disposizioni contenute in altri articoli, le seguenti prescrizioni:
ti norme, dovranno essere rispettate, in sottordine ad altre disposizioni contenute in altri articoli, le seguenti prescrizioni: a) la distanza minima dai confini dei nuovi fili di fabbricazione e dagli edifici antistanti dovrà essere pari a quella stabilita per le nuove costruzioni; b) nel caso di sopraelevazione la distanza minima tra le costruzioni non potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti quando queste ultime sono inferiori a quelle
ART. 49 – EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONI D'USO IN CONTRASTO CON LE DESTINAZI
n potrà essere inferiore a quella intercorrente tra le strutture edilizie esistenti quando queste ultime sono inferiori a quelle previste per le nuove costruzioni e comunque non potrà mai essere inferiore a m. 10,00. ART. 49 – EDIFICI ESISTENTI CON DESTINAZIONI D'USO IN CONTRASTO CON LE DESTINAZIONI D'USO DI ZONA. (stralciato) ART. 50 – AUTORIMESSE. Sono da intendersi autorimesse gli spazi, compresi nel corpo principale del fabbricato o quelli
ART. 50 – AUTORIMESSE.
ralciato) ART. 50 – AUTORIMESSE. Sono da intendersi autorimesse gli spazi, compresi nel corpo principale del fabbricato o quelli coperti ad esso esterni, adibiti al ricovero e alla manovra dei veicoli. La costruzione di autorimesse è ammessa, fatte salve altre prescrizioni delle presenti norme, nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni: a) nelle aree di interesse storico/ambientale, con l’esclusione di quelle di pertinenza dei fabbricati
ti limiti e prescrizioni: a) nelle aree di interesse storico/ambientale, con l’esclusione di quelle di pertinenza dei fabbricati sottoposti ad “interventi di restauro scientifico” e ad “interventi di restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.”, purché esse siano ricavabili sfruttando la pendenza naturale del terreno preesistente e risultino completamente interrate, intendendosi come tali i manufatti da costruirsi che non fuoriescano dalla linea del terreno preesistente per più di un quarto del loro
ndosi come tali i manufatti da costruirsi che non fuoriescano dalla linea del terreno preesistente per più di un quarto del loro volume lordo totale; l’accesso alle autorimesse sarà ricavabile solo a valle con modeste alterazioni delle quote del terreno preesistente; inoltre il solaio di copertura dovrà essere interamente sistemato a verde mediante formazione di letto di humus naturale non inferiore a cm. 30 di spessore oppure lastricato ad una quota non superiore al piano di campagna
di letto di humus naturale non inferiore a cm. 30 di spessore oppure lastricato ad una quota non superiore al piano di campagna preesistente a monte e dovrà essere direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali, dalle restanti aree libere di pertinenza dell’edificio principale; tali costruzioni sono ammesse in misura non superiore a mq. 20 di superficie utile netta (Sun) per ogni unità alloggio dell’edificio principale; le distanze dai confini dovranno essere quelle
di superficie utile netta (Sun) per ogni unità alloggio dell’edificio principale; le distanze dai confini dovranno essere quelle indicate all’art. 46, le distanze dai cigli stradali dovranno essere non inferiori a m. 1,00 e l’altezza massima m. 2,80; le autorimesse sono sempre ricavabili all’interno del fabbricato preesistente;
77 b) nelle aree a capacità insediativa esaurita e/o agricole di pertinenza di edifici a destinazione prevalentemente residenziale in ragione di un mq. ogni dieci mc. di costruzione a destinazione residenziale, quando sia dimostrato che il fabbricato ne è sprovvisto o abbia una dotazione inferiore a tale limite, e dovranno essere all’esclusivo servizio delle unità immobiliari esistenti; le autorimesse potranno essere: b1) fuori terra, per un’altezza delle costruzioni non superiore a quella prevista dalle
istenti; le autorimesse potranno essere: b1) fuori terra, per un’altezza delle costruzioni non superiore a quella prevista dalle prescrizioni delle leggi di settore, comunque non superiore a m. 2,80; b2) interrate totalmente o parzialmente; in questo caso l’estradosso del solaio di copertura non potrà essere a quota superiore a cm. 70 dal piano di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespugliato, con letto di humus naturale e non inferiore a cm.
70 dal piano di campagna e dovrà essere sistemato a verde, prato, cespugliato, con letto di humus naturale e non inferiore a cm. 30 di spessore, direttamente ed agevolmente accessibile, con continuità di percorsi pedonali dalle restanti aree libere di pertinenza dell’edificio principale. La superficie coperta delle autorimesse (fuori terra o interrate) non potrà essere superiore al 40% della superficie coperta del fabbricato principale, fermo restando che 20 mq. di superficie
e) non potrà essere superiore al 40% della superficie coperta del fabbricato principale, fermo restando che 20 mq. di superficie utile (30 mq. se si tratta di autorimessa interrata), per ogni unità abitativa esistente, sono comunque consentiti nel rispetto di un rapporto di copertura (Rc) complessivo non superiore al 70%; la distanza minima delle pareti delle autorimesse da quelle del fabbricato principale, quando le costruzioni non siano in aderenza, è di m. 5,00.
a delle pareti delle autorimesse da quelle del fabbricato principale, quando le costruzioni non siano in aderenza, è di m. 5,00. Per tutte le altre aree non richiamate espressamente al presente articolo le autorimesse rientrano nel conteggio del volume, se non sono ad uso esclusivo dei residenti o comunque pertinenziali (art. 18, comma 2, lettera e) del Regolamento Edilizio) e dovranno pertanto rispettare gli indici di densità
unque pertinenziali (art. 18, comma 2, lettera e) del Regolamento Edilizio) e dovranno pertanto rispettare gli indici di densità edilizia, di rapporto di copertura e di ogni altro indice e parametro previsto per ciascuna delle aree in cui ricadono; nel caso siano ad uso esclusivo dei residenti o pertinenziali dovranno rispettare il solo rapporto di copertura previsto per ciascuna area in cui ricadono. Si intendono autorimesse ad uso esclusivo dei residenti quegli spazi che sono ricompresi nel valore
ascuna area in cui ricadono. Si intendono autorimesse ad uso esclusivo dei residenti quegli spazi che sono ricompresi nel valore di 1 mq. ogni 10 mc. destinati alla residenza e pertinenziali quegli spazi al servizio di attività commerciali con superficie di vendita al dettaglio o direzionali o produttive fino alla concorrenza del 100% della superficie di vendita o della superficie netta direzionale o della superficie dell’unità produttiva.
concorrenza del 100% della superficie di vendita o della superficie netta direzionale o della superficie dell’unità produttiva. L’altezza massima delle autorimesse potrà essere aumentata fino a m. 3,80 quando a farne richiesta è il titolare di una attività che abbia nella sua disponibilità autoveicoli di tipo industriale. Gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio, se protetti da cancello ad apertura manuale,
li di tipo industriale. Gli accessi veicolari all'area di pertinenza dell'edificio, se protetti da cancello ad apertura manuale, dovranno essere arretrati di almeno m. 3,00 dai cigli stradali, ed essere preceduti da un tratto in piano o in lieve pendenza (< 2%) di pari lunghezza; diversamente, se protetti da cancelli ad apertura automatica, gli accessi potranno essere allineati ai muretti di recinzione; si fanno comunque salvi i disposti del Regolamento Edilizio.
ART. 51 – AREE A PARCHEGGIO PRIVATO.
ca, gli accessi potranno essere allineati ai muretti di recinzione; si fanno comunque salvi i disposti del Regolamento Edilizio. Per costruzioni in contiguità a rilevati stradali, ove permesso, l'estradosso del solaio di copertura dovrà risultare complanare, a sistemazione avvenuta a verde o pavimentata, con la piattaforma stradale e/o le banchine pedonali. ART. 51 – AREE A PARCHEGGIO PRIVATO. L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria e' subordinata alla
AREE A PARCHEGGIO PRIVATO.
AREE A PARCHEGGIO PRIVATO. L'esecuzione di interventi edilizi a destinazione d'uso residenziale o terziaria e' subordinata alla disponibilità delle seguenti quantità di superfici destinate a parcheggi ad uso privato in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione: Nel caso di edifici a destinazione industriale o artigianale, i parcheggi privati devono essere reperiti in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ma in questo caso il volume si calcola moltiplicando
ART. 52 – PERTINENZE.
ivati devono essere reperiti in ragione di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione ma in questo caso il volume si calcola moltiplicando la superficie utile lorda (Sul) per un’altezza convenzionale di m. 3,30. ART. 52 – PERTINENZE. Si intendono pertinenze le opere che, a Catasto, costituiscono servizio complementare, e che sono funzionalmente connesse e di servizio esclusivo, nell’uso, all’edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di
so, all’edificio principale ed alle unità immobiliari di cui è costituito, e che comunque non comportino aggravio sulle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di cui all’art. 51 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int.; sono configurabili tra le pertinenze anche le recinzioni del terreno di pertinenza di un edificio nonché i muri di sostegno, la cui costruzione è resa necessaria da fenomeni di instabilità di pendii o per
inenza di un edificio nonché i muri di sostegno, la cui costruzione è resa necessaria da fenomeni di instabilità di pendii o per contenere scarpate di nuova formazione venutesi a creare a seguito di allargamenti di sedi stradali
78 provinciali, comunali e vicinali, nonché quelli necessari alla sistemazione del terreno di pertinenza degli edifici esistenti o di nuova costruzione. Tali opere sono permesse nel rispetto dei precedenti articoli che disciplinano gli interventi nelle singole aree, e di quanto segue:
- per le opere che non creano volumi chiusi quali piscine, campi da tennis, percorsi pedonali, muri di sostegno e recinzioni (nei limiti di cui al citato art. 7 delle presenti norme), aiuole, ecc.,
ennis, percorsi pedonali, muri di sostegno e recinzioni (nei limiti di cui al citato art. 7 delle presenti norme), aiuole, ecc., si applicano le prescrizioni previste dal Codice Civile;
- per la costruzione di opere che identificano un volume e una superficie coperta quali tettoie (temporanee e non), legnaie, ripostigli, depositi attrezzi, ecc. (con esclusione delle autorimesse) si applicano le seguenti disposizioni
ee e non), legnaie, ripostigli, depositi attrezzi, ecc. (con esclusione delle autorimesse) si applicano le seguenti disposizioni
- se ricadenti in aree a capacità insediativa esaurita e/o agricola al servizio di edifici residenziali esistenti:
- volume: da non conteggiarsi;
- superficie coperta: non dovrà eccedere il 40% della superficie coperta esistente del fabbricato principale fermo restando che 30 mq. sono comunque consentiti;
- l'altezza massima della costruzione: H = m. 2,80;
el fabbricato principale fermo restando che 30 mq. sono comunque consentiti;
- l'altezza massima della costruzione: H = m. 2,80;
- distanza minima della costruzione dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
- distanza minima della costruzione dal ciglio o confine stradale: (Ds) = nelle aree a capacità insediativa esaurita come prescritto all'art. 20, lettera l); nelle aree agricole come prescritto dall'art. 15, comma 8°;
pacità insediativa esaurita come prescritto all'art. 20, lettera l); nelle aree agricole come prescritto dall'art. 15, comma 8°;
- distanza minima tra le costruzioni definite come pertinenza e le costruzioni diverse da quelle del quale la costruzione e' pertinenza: come indicato all'art. 46;
- se ricadenti in Centro Storico: non ammesse;
- se ricadenti nelle altre aree territoriali omogenee e in area agricola al servizio di fabbricati agricoli destinati alla residenza:
ricadenti nelle altre aree territoriali omogenee e in area agricola al servizio di fabbricati agricoli destinati alla residenza:
- volume: nel rispetto degli indici di densità fondiaria stabiliti per ciascuna area;
- superficie coperta: nel rispetto del rapporto massimo di copertura stabilito per ciascuna area;
- altezza massima della costruzione: H = m. 2,80;
- distanza minima delle costruzioni dal confine: Dc = come indicato all'art. 46;
altezza massima della costruzione: H = m. 2,80;
- distanza minima delle costruzioni dal confine: Dc = come indicato all'art. 46; distanza minima delle costruzioni dal ciglio o confine stradale: (Ds) = secondo le prescrizioni previste nelle singole aree territoriali omogenee;
- distanza minima tra la costruzione definita come pertinenza e le costruzioni diverse da quelle del quale la costruzione e' pertinenza: come indicato all'art. 46.
CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO.
79 CAPO II - VINCOLI DI INTERVENTO. ART. 53 – VINCOLO DI ALLINEAMENTO TIPOLOGICO. Tale vincolo individua la linea di fabbricazione da osservare e stabilisce l'obbligo di edificazione a cortina continua con l'altezza massima secondo le aree di intervento. ART. 54 – INGRESSI URBANI. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005, nel rispetto di quanto previsto dal PTP approvato, individua due Ingressi urbani definito come “luoghi deputati a svolgere la funzione di porta della
o previsto dal PTP approvato, individua due Ingressi urbani definito come “luoghi deputati a svolgere la funzione di porta della città”. Essi sono posizionati sulla strada statale n. 155 Novi Ligure-Ovada e potranno essere realizzati mediante la formazione di una rotatoria altro idoneo svincolo attrezzato mediante la formazione, nelle aree limitrofe alla zona evidenziata, di aree verdi sistemate con piantumazione di siepi, roseti, cespugli e seminagione a prato.
ree limitrofe alla zona evidenziata, di aree verdi sistemate con piantumazione di siepi, roseti, cespugli e seminagione a prato. In corrispondenza degli ingressi urbani e all’interno dell’abitato individuato dal margine della configurazione urbana di cui al successivo articolo si dovrà, nel tempo e, compatibilmente con le risorse finanziarie, provvedere alla formazione di marciapiedi e/o piste ciclabili e alla posa in opera
, compatibilmente con le risorse finanziarie, provvedere alla formazione di marciapiedi e/o piste ciclabili e alla posa in opera di illuminazione pubblica che abbia anche funzione di arredo urbano; le recinzioni dovranno essere progettate in conformità a quanto previsto dal Regolamento Edilizio e le aree di pertinenza degli edifici che si affacciano sulle vie pubbliche dovranno essere curate e adeguatamente mantenute applicando i disposti regolamentari previsti dal Regolamento Edilizio vigente.
ART. 55 – MARGINE DELLA CONFIGURAZIONE URBANA.
dovranno essere curate e adeguatamente mantenute applicando i disposti regolamentari previsti dal Regolamento Edilizio vigente. ART. 55 – MARGINE DELLA CONFIGURAZIONE URBANA. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua, in conformità a quanto previsto dall’art. 20.1 del PTP, il margine della configurazione urbana, definito come “il limite tra il territorio urbanizzato ed urbanizzando e il territorio ad usi agricoli”.
configurazione urbana, definito come “il limite tra il territorio urbanizzato ed urbanizzando e il territorio ad usi agricoli”. La variante ha tracciato il margine della configurazione urbana in parte confermando il tratto individuato dal PTP (coincidente con un terrazzo morfologico), in parte tracciandolo in corrispondenza di elementi naturali rilevabili sul terreno ed in parte su considerazioni soggettive finalizzate a definire l’ambito urbano in senso lato.
ART. 56 – EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE.
i naturali rilevabili sul terreno ed in parte su considerazioni soggettive finalizzate a definire l’ambito urbano in senso lato. Il margine di configurazione urbana potrà in futuro essere variato sulla base di motivate esigenze soprattutto nelle parti tracciate senza riferimento ad elementi naturali rilevabili sul terreno. ART. 56 – EDIFICI ED OPERE STRATEGICHE. Dal momento che il Comune di Capriata d’Orba risulta classificato nell’allegato A – Classificazione
DIFICI ED OPERE STRATEGICHE.
DIFICI ED OPERE STRATEGICHE. Dal momento che il Comune di Capriata d’Orba risulta classificato nell’allegato A – Classificazione sismica dei Comuni italiani – dell’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 3274/03, in Zona 4, sono stati individuati (Tav. 2, 2.A, 3, 3.A, 3.B, 3.C, 8) con apposita simbologia gli “edifici strategici” la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini della protezione civile, ai
ART. 57 – VINCOLO IDROGEOLOGICO.
ifici strategici” la cui funzionalità assume rilievo fondamentale durante gli eventi sismici ai fini della protezione civile, ai sensi della D.G.R. n. 64-11402 del 23.12.2003. I progetti relativi a tali edifici dovranno seguire le definizioni tecniche e procedurali indicate al punto 5, zona 4, della Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 27.04.2004 n. 1/DOP pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 29.04.2004. ART. 57 – VINCOLO IDROGEOLOGICO.
ART. 57 – VINCOLO IDROGEOLOGICO.
ente della Giunta Regionale del 27.04.2004 n. 1/DOP pubblicata sul B.U.R. n. 17 del 29.04.2004. ART. 57 – VINCOLO IDROGEOLOGICO. Tale vincolo ha il fine di salvaguardare le zone boschive e quelle soggette a dissesto dall’edificazione e da ogni ingiustificato intervento sul territorio (disboscamenti – sbancamenti – alterazioni del regime idrico – ecc.). Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico, così come individuato nelle tavole di
del regime idrico – ecc.). Nelle porzioni di territorio soggette a vincolo idrogeologico, così come individuato nelle tavole di P.R.G.C., non sono ammessi interventi di trasformazione del suolo che possano alterarne l'equilibrio idrogeologico. Ogni intervento, ivi compresi quelli di cui all'art. 7 R.D. del 30.12.1923 n. 3267, e' condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio
7 R.D. del 30.12.1923 n. 3267, e' condizionato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, al rilascio della autorizzazione di cui alla L.R. n. 45/89 e degli art.li 30 e 31 della L.R. 56/77 e succ. mod. ed int..
ART. 58 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE.
80 ART. 58 – AUTORIZZAZIONE ALL'INSEDIAMENTO INDUSTRIALE E COMMERCIALE. A norma dei commi 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º dell'art. 26 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., il rilascio di permessi di costruire relativi alla realizzazione di nuovi impianti produttivi che prevedano più di 200 addetti, o l'occupazione di aree per una superficie eccedente i 40.000 mq. e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Regione in conformità alle direttive di sviluppo regionale e del Piano territoriale.
dinato alla preventiva autorizzazione della Regione in conformità alle direttive di sviluppo regionale e del Piano territoriale. Il rilascio dei permessi di costruire relativi all’insediamento delle attività commerciali al dettaglio con superficie di vendita fino a mq. 1.500 è contestuale al rilascio dell’autorizzazione commerciale ai sensi del D.Lgs. 114/98, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq. 4.000. Nel permesso di costruire deve essere precisato:
114/98, purché la superficie lorda di pavimento non sia superiore a mq. 4.000. Nel permesso di costruire deve essere precisato: h) la superficie utile lorda e la superficie utile netta di pavimento dell’insediamento commerciale; i) la superficie di vendita ripartita per tipologia di strutture distributive limitatamente alle medie e grandi strutture di vendita; j) le superfici a magazzino e deposito; k) le superfici destinate alle attività accessorie;
medie e grandi strutture di vendita; j) le superfici a magazzino e deposito; k) le superfici destinate alle attività accessorie; l) le superfici destinate ad altre attività, ad esempio artigianali, di servizio; m) le superfici destinate a soddisfare il fabbisogno di parcheggi previsti dai citati indirizzi e criteri; n) i parcheggi privati ai sensi della Legge 24.03.1989 n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di
ART. 59 – AREE DI DISSESTO.
122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale), le superfici destinate a carico e scarico merci, nonché ogni altro ulteriore elemento previsto dai citati indirizzi e criteri. ART. 59 – AREE DI DISSESTO. (stralciato) ART. 60 – OPERE IN AREE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI E STATALI.
ART. 59 – AREE DI DISSESTO.
ti indirizzi e criteri. ART. 59 – AREE DI DISSESTO. (stralciato) ART. 60 – OPERE IN AREE ATTIGUE A STRADE PROVINCIALI E STATALI. Le opere in aree attigue a quelle di proprietà ANAS e della Amministrazione Provinciale, ed in particolare alle relative strade statali, provinciali od in manutenzione alla Provincia, sono subordinate al preventivo nulla osta della Provincia per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi.
o subordinate al preventivo nulla osta della Provincia per la definizione della posizione e delle caratteristiche degli accessi. Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 56/77 e succ. mod. ed int., non possono essere autorizzate, di norma, opere relative ad accessi veicolari diretti sulle strade statali e provinciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio destinato ad uso agricolo o di tutela ambientale; tali
ART. 60 BIS – ACCESSI CONTROLLATI.
inciali, per tratti lungo i quali queste attraversano parti di territorio destinato ad uso agricolo o di tutela ambientale; tali accessi possono avvenire solo a mezzo di derivazioni, adeguatamente attrezzate e distanziate, dagli assi stradali statali e provinciali. Il tutto dovrà avvenire in conformità ai disposti del Nuovo Codice della Strada e del suo Regolamento di attuazione. ART. 60 BIS – ACCESSI CONTROLLATI. (stralciato) ART. 61 – VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 E DELL’ART. 49, ULTIMO COMMA,
ART. 60 BIS – ACCESSI CONTROLLATI.
. ART. 60 BIS – ACCESSI CONTROLLATI. (stralciato) ART. 61 – VINCOLI AI SENSI DEL D.LGS. N. 42/2004 E DELL’ART. 49, ULTIMO COMMA, DELLA L.R. 56/77 E SUCC. MOD. ED INT.. Tutti gli interventi relativi ad edifici vincolati ai sensi degli art.li 10 e 12 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, circa le cose di interesse artistico e di pregio storico, ovvero relative ad opere in terreni attigui a edifici e manufatti vincolati sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni
d opere in terreni attigui a edifici e manufatti vincolati sono sottoposti al preventivo nulla osta della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte.
81 L’unico intervento consentito sugli edifici di cui all’art. 9 e vincolati ai sensi degli art.li 10 e 12 del D.Lgs. 42/2004 è il “restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.” (art. 38). Inoltre il rilascio del permesso di costruire relativo agli immobili, manufatti e relative aree di pertinenza per i quali il P.R.G.C. prescrive l’intervento di “restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.” (art. 38), è subordinato ai sensi dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., al parere vincolante della
colo specifico di P.R.G.C.” (art. 38), è subordinato ai sensi dell’art. 49 della L.R. 56/77 e s.m.i., al parere vincolante della Commissione Regionale per i Beni Ambientali quando l’intervento prevede modifiche esterne o strutturali o di destinazione d’uso. Nelle aree soggette a tale vincolo non sono ammessi interventi che alterino l’integrità fisica dei luoghi, ivi comprese attrezzature fisse per il gioco e lo sport, recinzioni artificiali ecc., se non
rino l’integrità fisica dei luoghi, ivi comprese attrezzature fisse per il gioco e lo sport, recinzioni artificiali ecc., se non necessari alla conservazione dei luoghi ed a consentirne la pubblica utenza, fatta salva la prescritta autorizzazione a norma del D.Lgs. predetto. I fabbricati vincolati ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 o compresi in appositi elenchi predisposti dalla Soprintendenza ai Monumenti o dal Comune, si considerano convenzionalmente privi di
mpresi in appositi elenchi predisposti dalla Soprintendenza ai Monumenti o dal Comune, si considerano convenzionalmente privi di cubatura in tutte le parti soggette a tutela al fine di garantirne la conservazione. Tutti gli interventi ricadenti in aree soggette a vincolo di protezione delle bellezze naturali a norma degli articoli 134, 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 sono sottoposti al preventivo nulla osta del
bellezze naturali a norma degli articoli 134, 136 e 142 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 sono sottoposti al preventivo nulla osta del Presidente della Giunta Regionale, a norma del D.P.R. n. 616/1977 fatte salve le norme della L.R. 20/89 in materia di subdelega. Tale nulla osta è prescritto all’interno delle aree elencate all’art. 142 del citato D.Lgs. 42/2004 ed in particolare nelle fasce dei torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi
lencate all’art. 142 del citato D.Lgs. 42/2004 ed in particolare nelle fasce dei torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi sulle acque pubbliche, nelle aree boscate e nelle aree di interesse archeologico. Inoltre il P.R.G.C. individua con l’intervento di “restauro con vincolo specifico di P.R.G.C.” gli edifici che sono di proprietà di enti morali o pubblici e sono costruiti da più di 50 anni; questi sono
ART. 62 – AREE SOGGETTE A BONIFICA.
ecifico di P.R.G.C.” gli edifici che sono di proprietà di enti morali o pubblici e sono costruiti da più di 50 anni; questi sono vincolati ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 22.01.2004 n. 42, fino a che non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2 del succitato articolo. ART. 62 – AREE SOGGETTE A BONIFICA. Il P.R.G.C. individua alcune aree da bonificare ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 05.02.1992 n. 22 e s.m.i. e del Decreto Ministero Ambiente 25.10.1999 n. 471 su cui non è ammesso nessun tipo di
ART. 62 BIS – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO PER GLI INTERVENTI
. 17 del D.Lgs. 05.02.1992 n. 22 e s.m.i. e del Decreto Ministero Ambiente 25.10.1999 n. 471 su cui non è ammesso nessun tipo di intervento se non quelli finalizzati allo studio preliminare e alla bonifica da realizzare. Tali aree sono da considerare a tutti gli effetti inedificabili. ART. 62 BIS – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO PER GLI INTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - ART. 17, COMMA 7°, L.R. 56/77 E S.M.I.. (stralciato)
NTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. -
NTERVENTI PREVISTI IN ATTUAZIONE DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL P.R.G.C. - ART. 17, COMMA 7°, L.R. 56/77 E S.M.I.. (stralciato) ART. 63 – PERCORSO STRADALE PANORAMICO E RELATIVA FASCIA DI PROTEZIONE. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 classifica come percorso stradale panoramico la Strada Provinciale n. 177 Capriata d’Orba-San Cristoforo (già individuate dal Piano Territoriale Provinciale): Nelle cartografie di piano si è evidenziato il tracciato da tutelare e si sono delimitate le fasce di
Territoriale Provinciale): Nelle cartografie di piano si è evidenziato il tracciato da tutelare e si sono delimitate le fasce di protezione aventi profondità di 100 m. per parte dal ciglio stradale. All’interno della fascia di protezione, facendo salva la fascia di protezione stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada, gli interventi edificatori sono permessi nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:
ista dal Nuovo Codice della Strada, gli interventi edificatori sono permessi nel rispetto dei seguenti parametri e prescrizioni:
- tipologie edilizie conformi a quelle degli edifici caratterizzanti il territorio presenti nella zona attraversata dal percorso stradale;
- tetto a due o a quattro falde con gronde in legno trattato con mordente di colore scuro non naturale;
- manto di copertura in coppi tradizionali;
- comignoli del tipo tradizionale in muratura intonacata a fratazzo o mattoni a vista;
manto di copertura in coppi tradizionali;
- comignoli del tipo tradizionale in muratura intonacata a fratazzo o mattoni a vista;
- lucernai a filo di falda;
- abbaini di dimensioni e proporzioni tradizionali in muratura con tetto a due falde e copertura in coppi uguale a quella del tetto principale; la larghezza degli abbaini non potrà essere superiore
82 a m. 1,50, l’altezza massima del colmo del tetto dell’abbaino rispetto all’estradosso del tetto principale non potrà superare m. 1,30; il numero degli abbaini sulla stessa falde di tetto dovrà essere tale che l’interasse tra un abbaino e l’altro non sia inferiore a m. 8,00; gli abbaini dovranno essere arretrati rispetto al filo esterno della gronda di almeno m. 1,50 e dal filo del muro esterno del fabbricato di almeno m. 1,00;
arretrati rispetto al filo esterno della gronda di almeno m. 1,50 e dal filo del muro esterno del fabbricato di almeno m. 1,00;
- canali di gronda, pluviali: a sezione semicircolare e circolare in rame così come le scossaline;
- prospetti intonacati con finitura in arenino fine alla genovese;
- divieto di rivestimenti lucidi o in pietra disposti ad “opus incertum” o in file a correre;
- sistema di oscuramento a persiana alla genovese o ad ante piene;
- portoncini di ingresso in legno tinto, non naturale;
rrere;
- sistema di oscuramento a persiana alla genovese o ad ante piene;
- portoncini di ingresso in legno tinto, non naturale;
- davanzali, pedate delle scale in pietra non lucida preferibilmente con spigoli arrotondati o sagomati a toro dello spessore minimo di 4 cm.;
- stipiti delle finestre finite in intonaco;
- tinteggiatura da scegliersi nella gamma cromatica delle terre;
- i manufatti quali muri di sostegno o simili dovranno essere eseguiti o rivestiti in pietra avente spessore minimo di 20 cm.;
;
- i manufatti quali muri di sostegno o simili dovranno essere eseguiti o rivestiti in pietra avente spessore minimo di 20 cm.;
- si favoriscono tutti gli interventi previsti dall’ingegneria naturalistica;
- guard-rail in legno. ART. 64 – AREE DELLA RETE NATURA 2000 (COD. IT1 180002): S.I.C. “GARZAIA DEL TORRENTE ORBA” E Z.P.S “TORRENTE ORBA”. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 tutela il biotopo IT1 180002 evidenziato nelle tavole di
E Z.P.S “TORRENTE ORBA”. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 tutela il biotopo IT1 180002 evidenziato nelle tavole di piano così come definito dalla Regione Piemonte con D.G.R. 17-6942 del 24 settembre 2007. Si tratta di una porzione di territorio ubicato nella parte nord-ovest del territorio comunale, al confine con il Comune di Predosa e comprendente parte dell’asta del Torrente Orba. E’ un Sito di Interesse
rritorio comunale, al confine con il Comune di Predosa e comprendente parte dell’asta del Torrente Orba. E’ un Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.), nonché una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) che la Regione Piemonte ha individuato ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE per la costituzione della “Rete Natura 2000”; esso si estende sul territorio dei Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Fresonara e Predosa.
0”; esso si estende sul territorio dei Comuni di Basaluzzo, Bosco Marengo, Capriata d’Orba, Casal Cermelli, Fresonara e Predosa. La zona presenta, in linea generale, porzioni di bosco ripariale ancora integre dominate da salici e pioppi nelle zone golenali e querce e robinie nelle zone più asciutte. Nello specifico la zona presenta:
- colonie riproduttive di Ardeidi;
- specie vegetali rare;
- specie vegetali protette; e con riferimento alla direttiva 92/43/CEE:
- Habitat di:
uttive di Ardeidi;
- specie vegetali rare;
- specie vegetali protette; e con riferimento alla direttiva 92/43/CEE:
- Habitat di:
- fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodium rubri p.p. e Bidention p.p.;
- bordure planiziali, montane e alpine di megaphorbie igrofile;
- formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo;
- foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior;
seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo;
- foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior;
- foreste miste riparie dei grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor;
- fraxinus excelsior o Fraxinus augustifolia (Ulmenion minoris);
- rovere subatlantici e dell’Europa Centrale del Carpinion betuli;
- Habitat prioritario:
- rettili (tre specie);
- anfibi (due specie);
- pesci (quattro specie);
- uccelli (moltissime specie).
;
- Habitat prioritario:
- rettili (tre specie);
- anfibi (due specie);
- pesci (quattro specie);
- uccelli (moltissime specie). Per il sito di interesse comunitario e Zona di Protezione Speciale sopradescritti, la cui istituzione è finalizzata alla conservazione delle specie oggetto di tutela e dei relativi habitat, valgono le norme e le prescrizioni di legge nonché le disposizioni di cui alle D.G.R. n. 419-14905 del 29.11.1996 e
ivi habitat, valgono le norme e le prescrizioni di legge nonché le disposizioni di cui alle D.G.R. n. 419-14905 del 29.11.1996 e D.G.R. 37-28804 del 29.11.1999, al D.P.G.R. n. 16/R del 16.11.2001 e s.m.i. e alla D.G.R. n° 61- 4135 del 23.10.2006. Sulle aree in oggetto non sono ammessi interventi edificatori che non siano finalizzati alla
83 conservazione dell’habitat delle specie da salvaguardare o di salvaguardia idrogeologica. Inoltre la presente variante che non prevede interventi che possono avere incidenze significative sul S.I.C. e Z.P.S. in oggetto ricorda che è necessario fare ricorso ad una opportuna valutazione di incidenza ogni qualvolta si adotti un piano o progetto non connesso e necessario alla gestione del sito. In relazione alla valutazione di incidenza si richiamano la L.R. 40/98, il Regolamento Regionale
ART. 65 – AREE DELLA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA.
essario alla gestione del sito. In relazione alla valutazione di incidenza si richiamano la L.R. 40/98, il Regolamento Regionale n° 16/R approvato il 16.11.2001, il D.P.R. n° 357 del 08.09.1997 nonché il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. ART. 65 – AREE DELLA RISERVA NATURALE DEL TORRENTE ORBA. La variante strutturale al P.R.G.C. anno 2005 individua nelle tavole di piano le aree della Riserva Naturale del Torrente Orba istituito con L.R. 07.09.1987 n. 50 e modificato con L.R. 02.05.1989 n.
ART. 65 BIS – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
i piano le aree della Riserva Naturale del Torrente Orba istituito con L.R. 07.09.1987 n. 50 e modificato con L.R. 02.05.1989 n. 28 e con L.R. 13.04.1995 n. 65. Gli interventi ammessi sono quelli riportati nelle Leggi Regionali sopracitate e nei loro piani attuativi. All’interno di tali aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 art. 142, comma 1, lettera f) si applicano le disposizioni di cui al piano naturalistico. ART. 65 BIS – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
ART. 65 BIS – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE.
a f) si applicano le disposizioni di cui al piano naturalistico. ART. 65 BIS – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE. In tutte le aree del territorio comunale si dovranno rispettare le disposizioni di cui al piano di classificazione acustica approvato con D.C.C. n° 43 del 27.09.2003 e i livelli di rumore previsti per le varie classi in cui è stato suddiviso il territorio. La variante anno 2005 individua altresì, con
elli di rumore previsti per le varie classi in cui è stato suddiviso il territorio. La variante anno 2005 individua altresì, con elaborati grafici e tabelle inserite nella relazione tecnico-descrittiva, alcuni accostamenti critici e le relative possibili soluzioni che si potranno adottare con una variante al piano di classificazione acustica successiva all’approvazione della presente variante urbanistica. Fino all’approvazione della variante al piano di classificazione acustica nelle varie aree urbanistiche
te variante urbanistica. Fino all’approvazione della variante al piano di classificazione acustica nelle varie aree urbanistiche territoriali omogenee, di cui alla presente variante si dovranno applicare le disposizioni proprie del piano di classificazione acustica a prescindere dalla loro destinazione urbanistica.
CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO.
84 CAPO III – PRESCRIZIONI DI CARATTERE GEOLOGICO. Si richiamano, come parte integrante delle presenti norme, il fascicolo “Relazione geologico-tecnica aree di nuova individuazione” redatte dal dott. Luigi FOGLINO, contenente le schede monografiche delle singole aree di nuovo impianto. ART. 66 – CONSIDERAZIONI DI CARATTERE GENERALE E PARTICOLARE. Le presenti norme di carattere geologico integrano quelle urbanistiche di piano e sono finalizzate a
ERE GENERALE E PARTICOLARE.
ERE GENERALE E PARTICOLARE. Le presenti norme di carattere geologico integrano quelle urbanistiche di piano e sono finalizzate a definire i vari livelli di indagine esecutiva ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e D.M. 11.03.1988 e gli interventi di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di pericolosità e la successiva fruizione urbanistica del territorio. La realizzazione delle opere previste dovrà essere subordinata ad adeguate indagini geognostiche
one urbanistica del territorio. La realizzazione delle opere previste dovrà essere subordinata ad adeguate indagini geognostiche e a studi geologici-geotecnici di dettaglio ai sensi del D.M.11.03.88. La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini dovrà illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le
temazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni), o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto. Inoltre le aree ricadenti in Classe III a (Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica scala 1:10000) non sono edificabili.
URBANISTICA.
di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica scala 1:10000) non sono edificabili. ART. 66.1 - PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA E IDONEITA’ ALL’UTILIZZAZIONE URBANISTICA. L'elaborato di sintesi dello studio è costituito dalla TAV. 7 dove è stata sviluppata una zonazione in funzione di parametri di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio.
na zonazione in funzione di parametri di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica del territorio. Questo elaborato rappresenta la sintesi delle informazioni geologiche acquisite sul territorio mediante rilievi sul terreno, fotointerpretazione analisi dei dati storici relativi agli eventi alluvionali e alle modificazioni antropiche, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6 maggio 1996.
ni antropiche, conformemente a quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7 LAP del 6 maggio 1996. I limiti della pericolosità geomorfologica e l'idoneità urbanistica potranno essere ridefiniti a livello locale sulla base di specifici studi geologici particolareggiati, con il supporto di indagini geognostiche, verifiche e monitoraggi delle condizioni di stabilità e/o studi idrologici-idraulici.
con il supporto di indagini geognostiche, verifiche e monitoraggi delle condizioni di stabilità e/o studi idrologici-idraulici. Eventuali ridefinizioni di questi elementi devono avvenire unicamente tramite varianti urbanistiche generali, oppure tramite apposizione di vincoli di inedificabilità a mezzo di ordinanza sindacale in caso di sviluppo di nuovi dissesti. In funzione delle caratteristiche fisico-geologiche e dei parametri indicati dalla normativa vigente il
luppo di nuovi dissesti. In funzione delle caratteristiche fisico-geologiche e dei parametri indicati dalla normativa vigente il territorio è stato suddiviso in 4 classi di pericolosità geomorfologica e di idoneità all'utilizzazione urbanistica e precisamente: CLASSE I Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel
ono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988. CLASSE II Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di intervento, in fase di progetto
CLASSE III (INDIFFERENZIATA)
ici, derivanti da indagini geognostiche, studi geologici e geotecnici, da eseguire nelle aree di intervento, in fase di progetto esecutivo, in ottemperanza al D.M. 11/03/88. CLASSE III (INDIFFERENZIATA) Porzioni di territorio non edificate o con presenza di edifici isolati, per le quali gli elementi di pericolosità geologica possono consentire a seguito di studi geomorfologci, idrologico idraulici l’identificazione di situazioni locali meno pericolose da normare specificatamente in relazione a
rfologci, idrologico idraulici l’identificazione di situazioni locali meno pericolose da normare specificatamente in relazione a significative esigenze di sviluppo urbanistico o di opere pubbliche. Sino a ulteriori indagini di dettaglio, da sviluppare nell’Ambito di varianti future dello strumento urbanistico, in classe III indifferenziata valgono tutte le limitazioni previste per la classe IIIa
CLASSE III A
85 CLASSE III A Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, fortemente acclivi, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). CLASSE III B) Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente. In assenza di tali interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico quali, a titolo di esempio, interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 56/77.
ART. 66.2 - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C. NELL
tivo, ecc.; per le opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili varrà quanto previsto dall'Art. 31 della L.R. 56/77. Nuove opere o nuove costruzioni saranno ammesse solo a seguito dell'attuazione degli interventi di riassetto e dell'avvenuta eliminazione e/o minimizzazione della pericolosità. ART. 66.2 - PRESCRIZIONI OPERATIVE PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO IN RAPPORTO ALLE CLASSI D’IDONEITA’ D’USO E ALLE CONDIZIONI DI DISSESTO.
PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE
PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO IN RAPPORTO ALLE CLASSI D’IDONEITA’ D’USO E ALLE CONDIZIONI DI DISSESTO. Per l'applicazione delle prescrizioni in oggetto, viene fatto riferimento agli elaborati di indagine geomorfologica con particolare riferimento agli elaborati: Tav. 2 "Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico" e Tav. 7 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all’utilizzazione urbanistica".
ticolo idrografico" e Tav. 7 "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all’utilizzazione urbanistica". ART. 66.3 – NORME PER GLI INTERVENTI NELL’AMBITO DELLE VARIE CLASSI DI PERICOLOSITA’ GEOMORFOLOGICA. Gli interventi edilizi ricadenti nelle varie classi di pericolosità sono soggetti alle seguenti norme di carattere geologico che, integrando quelle urbanistiche di piano, sono finalizzate a definire i vari
etti alle seguenti norme di carattere geologico che, integrando quelle urbanistiche di piano, sono finalizzate a definire i vari livelli di indagine esecutiva ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP e D.M. 11.03.88 e gli interventi di riassetto idrogeologico occorrenti per la minimizzazione di pericolosità e la successiva fruizione urbanistica del territorio. A) Interventi edilizi ricadenti in Classe I La Classe I non pone prescrizioni di carattere geologico; sono ammessi tutti gli interventi edilizi
dilizi ricadenti in Classe I La Classe I non pone prescrizioni di carattere geologico; sono ammessi tutti gli interventi edilizi previsti dalle norme urbanistiche, nel rispetto del D.M. 11.03.88. B) Interventi edilizi ricadenti in Classe II La realizzazione degli interventi edilizi è subordinata all’effettuazione di accurate indagini in ottemperanza al D.M. 11.03.88. Tali indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l’area di intervento in rapporto alle opere in progetto.
a al D.M. 11.03.88. Tali indagini dovranno caratterizzare adeguatamente l’area di intervento in rapporto alle opere in progetto. La relazione geologico-geotecnica a corredo delle indagini e la relazione idrologico-idraulica, ove richiesta, dovranno illustrare le metodologie adottate, i risultati ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche
ottenuti e la loro affidabilità, indicare eventuali interventi di sistemazione idrogeologica locale, tipologie e caratteristiche fondazionali, verificare la compatibilità dei cedimenti, definire le condizioni di stabilità a breve ed a lungo termine, ed indicare eventuali prescrizioni (monitoraggi, manutenzioni),o limitazioni cui dovrà sottostare il progetto. La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in settori dove la pericolosità deriva
oni cui dovrà sottostare il progetto. La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in settori dove la pericolosità deriva dall’acclività e /o da scadenti caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione, le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 dovranno essere mirate alla caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione (natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici – geomeccanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di intervento (scavo,
rato e loro parametri geotecnici – geomeccanici) in rapporto alle condizioni di stabilità nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale). La verifica delle condizioni di stabilità deve essere estesa sia alle coperture che al substrato roccioso laddove le condizioni geostrutturali lo richiedano (versanti a franapoggio, intensa fratturazione, scadenti caratteristiche geomeccaniche, ecc.). Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già
atteristiche geomeccaniche, ecc.). Per gli interventi di scavo e nuova costruzione ricadenti in ambiti prossimali a porzioni già edificate o parzialmente edificate, dovranno essere verificate altresì i possibili effetti derivanti
86 dalla realizzazione delle nuove opere in rapporto al contesto edilizio esistente. Laddove le indagini evidenzino possibili interferenze negative con l’esistente, ovvero le nuove opere in progetto (scavi) possano generare condizioni di instabilità di versante occorrerà predisporre relative opere di sostegno e/o svolgere attività di consolidamento a difesa dell’esistente prima di realizzare le nuove opere. La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in aree dove la pericolosità deriva da scarso
di realizzare le nuove opere. La realizzazione degli interventi edilizi ricadenti in aree dove la pericolosità deriva da scarso drenaggio e/o scadenti caratteristiche geotecniche o falda acquifera sub-affiorante, dovrà essere subordinata a indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 mirate alla caratterizzazione di dettaglio del terreno di fondazione, natura delle coperture e del substrato e loro parametri geotecnici – geomeccanici, in rapporto alle condizioni di falda idrica (piezometria, soggiacenza)
del substrato e loro parametri geotecnici – geomeccanici, in rapporto alle condizioni di falda idrica (piezometria, soggiacenza) nelle varie fasi di intervento (scavo, costruzione, sistemazione finale). Nella valutazione della capacità portante del terreno di fondazione e relativi cedimenti occorrerà tenere presente il livello di falda idrica e le sue possibili escursioni. Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà predisporre adeguate
ca e le sue possibili escursioni. Qualora gli scavi dovessero interferire con il livello di falda occorrerà predisporre adeguate opere di drenaggio per assicurare una corretta esecuzione dei lavori. Non sono ammessi piani interrati sottofalda; la realizzazione di vani tecnici in parziale sottofalda (con piano inferiore nell’ambito della fascia di escursione della falda) può essere ammessa solo subordinatamente alla realizzazione di interventi strutturali di protezione attiva e
rsione della falda) può essere ammessa solo subordinatamente alla realizzazione di interventi strutturali di protezione attiva e passiva (impermeabilizzazioni, pozzetti di drenaggio con annesso impianto di smaltimento acque). C) Interventi edilizi ricadenti in Classe III La Classe III comprende settori prevalentemente inedificati o con presenza di isolati edifici (non differenziati cartograficamente) dove per le condizioni di elevata pericolosità
edificati o con presenza di isolati edifici (non differenziati cartograficamente) dove per le condizioni di elevata pericolosità geomorfologica, ai sensi della C.P.G.R. n. 7/LAP, sono necessari ulteriori studi di dettaglio mirati (con il supporto di indagini geognostiche, geotecniche, monitoraggi, ecc.) per individuare situazioni locali a minore pericolosità potenzialmente riconducibili alla Classe II. In assenza di ridefinizione a scala di maggiore dettaglio (1:5.000 – 1:2.000) che può essere
mente riconducibili alla Classe II. In assenza di ridefinizione a scala di maggiore dettaglio (1:5.000 – 1:2.000) che può essere rinviata a future revisioni del piano o varianti strutturali, a livello normativo per la Classe III valgono le considerazioni di cui alla Classe IIIa. D) Interventi edilizi ricadenti in Classe IIIa Non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad
edilizi ricadenti in Classe IIIa Non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o quiescente (art.9 N.d.A. P.A.I.), sono ammessi ampliamenti funzionali e ristrutturazione (a,b,c,d, Art. 13 L.R. 56/77 s.m.i.). Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di
i di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione, validati dall’Amministrazione Comunale. In assenza di interventi di minimimizzazione della pericolosità non sono, altresì, consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del carico antropico (nuove unità
ricolosità non sono, altresì, consentiti cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento del carico antropico (nuove unità abitative). Nel caso di modesti interventi è ammesso il cambio di destinazione d’uso solo a seguito di indagini puntuali che individuino adeguate opere di riassetto, accorgimenti tecnici o interventi manutentivi da attivare per la riduzione del rischio. In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti esondabili o in
er la riduzione del rischio. In riferimento alle attività agricole, ad esclusione delle aree ricadenti in ambiti esondabili o in fascia di rispetto di corsi d’acqua, e di quelle ricadenti in ambiti di dissesti attivi l.s. o di processi distruttivi torrentizi o di conoide, o interessati da dissesto incipiente, è ammessa la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale.
costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili con minore pericolosità nell’ambito dell’azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche, geognostiche dirette di dettaglio in ottemperanza al D.M. 11.03.88. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla
ottemperanza al D.M. 11.03.88. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. I permessi di costruire potranno essere rilasciati solo a seguito dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere di minimizzazione della pericolosità. Per le abitazioni isolate, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o
minimizzazione della pericolosità. Per le abitazioni isolate, ad esclusione degli edifici ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è consentita la manutenzione dell’esistente e, qualora fattibile dal punto di vista tecnico, la realizzazione di eventuali ampliamenti funzionali e di ristrutturazione. In questi casi le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati all’esecuzione di studi di compatibilità
utturazione. In questi casi le ristrutturazioni e gli ampliamenti verranno condizionati all’esecuzione di studi di compatibilità geomorfologica comprensivi di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente
87 le condizioni di pericolosità e di rischio ed a prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. La realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali, non altrimenti localizzabili , e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, non altrimenti localizzabili, saranno consentiti previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente.
consentiti previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall’Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77. E) Interventi edilizi ricadenti in Classe IIIb
n altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all’art. 31 della L.R. 56/77. E) Interventi edilizi ricadenti in Classe IIIb La Classe III b identifica porzioni di territorio edificate ed aree intercluse interessate da condizioni di elevata pericolosità, dove gli interventi di sistemazione dell’edificato esistente devono essere affrontati mediante opere di riassetto territoriale. In assenza di tali interventi sono ammesse solo trasformazioni che non aumentino il carico
ante opere di riassetto territoriale. In assenza di tali interventi sono ammesse solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico; non sono ammesse nuove edificazioni residenziali e/o produttive; per gli edifici esistenti, ad esclusione di quelli ricadenti in aree di dissesto attivo o incipiente, è ammessa la realizzazione di ampliamenti funzionali e ristrutturazione. Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche mirate a
ti funzionali e ristrutturazione. Tali interventi sono condizionati all’esecuzione di indagini geologiche e geotecniche mirate a definire localmente le condizioni di pericolosità e di rischio e prescrivere gli accorgimenti tecnici atti alla loro mitigazione. I cambi di destinazione d’uso che implichino un aumento di carico antropico (nuove unità abitative), sono ammessi solo a seguito della realizzazione di opere e/o accorgimenti tecnici e
di carico antropico (nuove unità abitative), sono ammessi solo a seguito della realizzazione di opere e/o accorgimenti tecnici e interventi manutentivi tali da consentire la minimizzazione della pericolosità, sulla scorta di adeguate indagini. Il cambio di destinazione d’uso viene accordato a seguito delle realizzazione e verifica di tali opere. La progettazione dovrà prevedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità.
revedere accorgimenti tecnici specifici finalizzati alla riduzione e alla mitigazione del rischio e dei fattori di pericolosità. Il permesso di costruire potrà essere rilasciato solo a seguito dell’avvenuta realizzazione e collaudo delle suddette opere. In assenza o parziale realizzazione delle opere infrastrutturali di mitigazione della pericolosità, ad esclusione delle aree ricadenti in perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa,
tigazione della pericolosità, ad esclusione delle aree ricadenti in perimetrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa, Ee), sono consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico, intendendo per aumento del carico antropico la realizzazione di nuove unità abitative (a, b, c, d, L.R. 56/77 s.m.i.). Sono pertanto ammessi gli adeguamenti che consentano un più razionale utilizzo degli edifici esistenti, gli adeguamenti igienico funzionali.
o ammessi gli adeguamenti che consentano un più razionale utilizzo degli edifici esistenti, gli adeguamenti igienico funzionali. L’attuazione delle previsioni urbanistiche riguardanti nuove opere o nuove costruzioni potrà essere avviata solo a seguito del completamento degli interventi necessari alla minimizzazione della pericolosità dell’area. Nel caso in cui gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88
della pericolosità dell’area. Nel caso in cui gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 individuino unicamente la necessità di interventi manutentivi, per quanto riguarda la realizzazione di opere esterne al lotto da edificare e, altresì, risultino determinanti ai fini della stabilità e minimizzazione della pericolosità interventi strettamente connessi alla nuova costruzione (fondazioni profonde, corpi di sostegno la cui realizzazione sia legata alla
rventi strettamente connessi alla nuova costruzione (fondazioni profonde, corpi di sostegno la cui realizzazione sia legata alla formazione degli scavi di imposta degli edifici, ecc.), il permesso di costruire potrà essere contestuale a quella delle opere infrastrutturali. In ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata alla totale realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di impegno al mantenimento della
realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di impegno al mantenimento della funzionalità delle opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.). Nel caso di dissesti a carattere locale interessanti porzioni di fabbricati e, laddove gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 individuino la necessità di
ricati e, laddove gli studi di compatibilità geomorfologica e le indagini ai sensi del D.M. 11.03.88 individuino la necessità di demolizione e ricostruzione con la realizzazione di fondazioni indirette e/o adeguate opere di sostegno (muro su pali e tiranti) ove non praticabile la rilocalizzazione è possibile la demolizione e la ricostruzione in loco. Nelle aree esondabili le verifiche idrauliche dovranno essere estese ad ambiti circostanti
molizione e la ricostruzione in loco. Nelle aree esondabili le verifiche idrauliche dovranno essere estese ad ambiti circostanti sufficientemente ampi per valutare anche gli effetti derivanti dalla realizzazione delle nuove opere sull’edificato esistente, in ogni caso l’agibilità / abitabilità sarà condizionata alla totale
88 realizzazione e collaudo delle opere di mitigazione della pericolosità ed alla stipula di atto di impegno al mantenimento dell’officiosità delle opere di sistemazione idrogeologica (fossi di scolo, drenaggi, sistemazioni di ingegneria naturalistica, ecc.). Le opere per la mitigazione del rischio (progettazione, realizzazione e collaudo) potranno essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati.
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.
izzazione e collaudo) potranno essere gestite direttamente dall’Amministrazione Comunale o da altri soggetti pubblici o privati. All’Amministrazione Comunale spetterà responsabilmente verificare che le stesse abbiano raggiunto gli obiettivi previsti di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate. ART. 66.4 – LIMITAZIONI D’USO DERIVANTI DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.
IDRAULICO E IDROGEOLOGICO.
delle aree interessate. ART. 66.4 – LIMITAZIONI D’USO DERIVANTI DALLE ATTUALI CONDIZIONI DI DISSESTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO. Le aree interessate da fenomeni di dissesto sono classificate come segue, conformemente all’art.9 N.d.A. P.A.I.: frane: Fa, aree interessate da frane attive - (pericolosità molto elevata), Fq, aree interessate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata),
A) FRANE – INTERVENTI AMMESSI
sate da frane quiescenti - (pericolosità elevata), Fs, aree interessate da frane stabilizzate - (pericolosità media o moderata), esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d’acqua: Ee, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità molto elevata, Eb, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità elevata, Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, A) FRANE – INTERVENTI AMMESSI
A) FRANE – INTERVENTI AMMESSI
i con pericolosità elevata, Em, aree coinvolgibili dai fenomeni con pericolosità media o moderata, A) FRANE – INTERVENTI AMMESSI Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Fa sono esclusivamente consentiti: − gli interventi di demolizione senza ricostruzione; − gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457;
erventi di manutenzione ordinaria degli edifici, così come definiti alla lettera a) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; − gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; − gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o
no aumento del carico insediativo; − gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; − le opere di bonifica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; − le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee;
fica, di sistemazione e di monitoraggio dei movimenti franosi; − le opere di regimazione delle acque superficiali e sotterranee; − la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto
à competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto dello stato di dissesto in essere. Nelle aree Fq, oltre agli interventi di cui al precedente comma 2, sono consentiti: − gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume;
tivo, così come definiti alle lettere b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; − gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; − gli interventi di ampliamento e ristrutturazione di edifici esistenti, nonché di nuova costruzione, purché consentiti dallo strumento urbanistico adeguato al presente piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive;
anistico adeguato al presente piano ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, fatto salvo quanto disposto dalle linee successive; − la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue e l’ampliamento di quelli esistenti, previo studio di compatibilità dell’opera con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente; sono comunque escluse la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio
ealizzazione di nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, l’ampliamento degli stessi impianti esistenti, l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, così come definiti dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. E’ consentito l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi dello stesso D.Lgs. 22/1997 (o per le quali sia stata
89 presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 del D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia
a derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione
suddetto decreto legislativo. Nelle aree Fs compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente.
B) ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO LUNGO LE
no in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. B) ESONDAZIONI E DISSESTI MORFOLOGICI DI CARATTERE TORRENTIZIO LUNGO LE ASTE DEI CORSI D’ACQUA – INTERVENTI AMMESSI Fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 ter del D.L. 12 ottobre 2000, n. 279, convertito in L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: − gli interventi di demolizione senza ricostruzione;
L. 11 dicembre 2000, n. 365, nelle aree Ee sono esclusivamente consentiti: − gli interventi di demolizione senza ricostruzione; − gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo degli edifici, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457; − gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a
della L. 5 agosto 1978, n. 457; − gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento del carico insediativo; − gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse
aria e straordinaria di opere pubbliche e di interesse pubblico e di restauro e di risanamento conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con la normativa di tutela; − i cambiamenti delle destinazioni colturali, purché non interessanti una fascia di ampiezza di 4 m dal ciglio della sponda ai sensi del R.D. 523/1904; − gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
egli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica; − le opere di difesa, di sistemazione idraulica e di monitoraggio dei fenomeni; − la ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari e a rete riferite a servizi pubblici essenziali non altrimenti localizzabili e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli
pianti, previo studio di compatibilità dell’intervento con lo stato di dissesto esistente validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono comunque garantire la sicurezza dell’esercizio delle funzioni per cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti; − l’ampliamento o la ristrutturazione degli impianti di trattamento delle acque reflue; − l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del
rattamento delle acque reflue; − l’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (o per le quali sia stata presentata comunicazione di inizio attività, nel rispetto delle norme tecniche e dei requisiti specificati all’art. 31 dello stesso D.Lgs. 22/1997) alla data di entrata in vigore del piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento
re del piano, limitatamente alla durata dell’autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del
a scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito, così come definite all’art. 6 del suddetto decreto legislativo. Nelle aree Eb, oltre agli interventi di cui al precedente comma 5, sono consentiti: − gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lettera d) dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumenti di superficie e volume; − gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale;
nza aumenti di superficie e volume; − gli interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamento igienico-funzionale; − la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue; − il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e
90 provinciale; i relativi interventi di completamento sono subordinati a uno studio di compatibilità con il presente Piano validato dall'Autorità di bacino, anche sulla base di quanto previsto all'art. 19 bis. Nelle aree Em compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio
limiti e i divieti, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi di previsione e prevenzione ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225. Gli interventi ammissibili devono in ogni caso essere soggetti ad uno studio di compatibilità con le condizioni del dissesto validato dall'Autorità competente. Tutti gli interventi consentiti, di cui ai precedenti commi, sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a
sono subordinati ad una verifica tecnica, condotta anche in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D.M. 11 marzo 1988, volta a dimostrare la compatibilità tra l’intervento, le condizioni di dissesto e il livello di rischio esistente, sia per quanto riguarda possibili aggravamenti delle condizioni di instabilità presenti, sia in relazione alla sicurezza dell’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato.
ll’intervento stesso. Tale verifica deve essere allegata al progetto dell'intervento, redatta e firmata da un tecnico abilitato. In ogni caso, all’interno dei settori perimetrati in dissesto (EeA – EbA – EmA) e nelle fasce di rispetto di corsi d’acqua con dissesti lineari (EeL –EbL – EmL), le quote esistenti devono essere mantenute. Non saranno quindi ammesse opere di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla
ART. 66.5– NORMA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA. A) FASCE DI RISPETTO DEI RII
di scavo e riporto tendenti a modificare le altimetrie locali in assenza di verifica di compatibilità idraulica (Allegato 1 alla Direttiva Infrastrutture P.A..I.) che escluda interferenze con i settori limitrofi e con l’assetto del corso d’acqua. ART. 66.5– NORMA PER LA TUTELA IDROGEOLOGICA. A) FASCE DI RISPETTO DEI RII Nelle aree poste lungo l’intero reticolo idrografico, già perimetrate in classe IIIa in Tav.7,
ICA. A) FASCE DI RISPETTO DEI RII
ICA. A) FASCE DI RISPETTO DEI RII Nelle aree poste lungo l’intero reticolo idrografico, già perimetrate in classe IIIa in Tav.7, ricadenti in condizioni di elevata pericolosità areale e/o lineare, e comunque per una fascia non inferiore a 10 m. (R.D. 523/04), è vietato ogni nuovo intervento edilizio. Per gli edifici esistenti sono consentiti esclusivamente: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità senza
B) LIMITI ALLE PORTATE SCARICATE DALLE RETI DI DRENAGGIO ARTIFICIALI
utenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità senza aumento di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d’uso che comportino aumento di carico antropico. B) LIMITI ALLE PORTATE SCARICATE DALLE RETI DI DRENAGGIO ARTIFICIALI Nella realizzazione dei nuovi interventi di urbanizzazione e di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e dovranno essere definite opportune aree atte a
C) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA
di infrastrutturazione deve essere limitato lo sviluppo delle aree impermeabili e dovranno essere definite opportune aree atte a favorire l’infiltrazione e l’invaso temporaneo diffuso delle precipitazioni meteoriche. C) INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA E IDROGEOLOGICA Gli interventi di manutenzione del territorio fluviale e delle opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle
le opere devono tutelare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardare e ricostituire la varietà e la molteplicità delle biocenosi riparie autoctone e la qualità ambientale e paesaggistica del territorio, tenendo conto anche delle risultanze della Carta della natura di cui all’art. 3, comma 3, della L. 16 dicembre 1991, n. 394: “Legge quadro sulle aree protette”. Gli interventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi
rventi devono essere effettuati in maniera tale da non compromettere le funzioni biologiche del corso d’acqua e degli ecosistemi ripariali, fatto salvo il rispetto delle esigenze di officiosità idraulica. Gli interventi di manutenzione idraulica che comportano l’asportazione di materiale litoide dagli alvei devono essere conformi alla “Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998.
D) AMBITI SOGGETTI A RISTAGNO DI ACQUE METEORICHE
“Direttiva in materia di attività estrattive nelle aree fluviali del bacino del fiume Po” approvata con D.P.C.M. 24 luglio 1998. D) AMBITI SOGGETTI A RISTAGNO DI ACQUE METEORICHE Negli ambiti soggetti a ristagno di acque meteoriche non sarà permesso, in assenza di interventi compensativi, modificare le altimetrie locali, ridurre le aree di invaso, incrementare i tempi di corrivazione, incrementare il coefficiente di deflusso. E) OPERE DI ATTRAVERSAMENTO
E) OPERE DI ATTRAVERSAMENTO
e le aree di invaso, incrementare i tempi di corrivazione, incrementare il coefficiente di deflusso. E) OPERE DI ATTRAVERSAMENTO Le nuove opere di attraversamento stradale o ferroviario, o comunque le infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico non oggetto di delimitazione delle fasce fluviali nel P.S.F.F. e nel P.A.I., devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall’Autorità di bacino.
91 La copertura dei corsi d’acqua principali e del reticolato minore, mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione non è ammessa in nessun caso. Le opere di attraversamento stradale dei corsi d’acqua dovranno essere realizzate mediante ponti, in maniera tale che la larghezza della sezione di deflusso non vada in modo alcuno a ridurre la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifiche delle portate.
dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera; questo indipendentemente dalle risultanze della verifiche delle portate. Non sono ammesse occlusioni, anche parziali, dei corsi d’acqua incluse le zone di testata tramite riporti vari. Nel caso di corsi d’acqua arginati e di opere idrauliche deve essere garantita la percorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi. F) COMPATIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
ercorribilità, possibilmente veicolare delle sponde a fini ispettivi e manutentivi. F) COMPATIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE Le attività estrattive al di fuori del demanio sono individuate nell’ambito dei piani di settore o di equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali i quali devono garantire la compatibilità delle stesse con le finalità del P.A.I. Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di
ART. 66.6 NORME PER LE FASCE FLUVIALI.
ibilità delle stesse con le finalità del P.A.I. Nelle more di approvazione dei Piani di settore o degli equivalenti documenti di programmazione redatti ai sensi delle leggi regionali, i progetti delle attività di cava devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-geologica-ambientale. ART. 66.6 NORME PER LE FASCE FLUVIALI. Le fasce del Torrente Orba derivanti dal Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del F.
RME PER LE FASCE FLUVIALI.
RME PER LE FASCE FLUVIALI. Le fasce del Torrente Orba derivanti dal Piano Stralcio Fasce Fluviali dell'Autorità di Bacino del F. Po sono riportate in Tav. 2 e Tav. 7 e classificate nel modo seguente:
- Fascia di deflusso della piena (Fascia A), costituita dalla porzione di alveo che é sede prevalente del deflusso della corrente per la piena di riferimento, come definita nell'Allegato 3 del Piano Stralcio fasce Fluviali, ovvero che é costituita dall'insieme delle forme fluviali
ento, come definita nell'Allegato 3 del Piano Stralcio fasce Fluviali, ovvero che é costituita dall'insieme delle forme fluviali riattivabili durante gli stati di piena.
- Fascia di esondazione (Fascia B), esterna alla precedente, costituita dalla porzione di territorio interessata da inondazione al verificarsi della piena di riferimento come definita nell'Allegato 3 del Piano Stralcio Fasce Fluviali, Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote
me definita nell'Allegato 3 del Piano Stralcio Fasce Fluviali, Il limite di tale fascia si estende fino al punto in cui le quote naturali del terreno sono superiori ai livelli idrici corrispondenti alla piena di riferimento ovvero sino alle opere idrauliche esistenti o programmate di controllo delle inondazioni (argini o altre opere di contenimento). Il Piano indica con apposito segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del
segno grafico, denominato "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C", le opere idrauliche programmate per la difesa del territorio. Allorché dette opere saranno realizzate, i confini della Fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del P.S.F.F. per il tracciato di cui si tratta.
FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)
fiume Po di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del P.S.F.F. per il tracciato di cui si tratta.
- Area di inondazione per piena catastrofica (Fascia C), costituita dalla porzione di territorio esterna alla precedente (Fascia B), che può essere interessata da inondazione al verificarsi di eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)
FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A)
i eventi di piena più gravosi di quella di riferimento, come definita nell'Allegato 3. FASCIA DI DEFLUSSO DELLA PIENA (FASCIA A) Nella Fascia A il Piano persegue l'obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto
condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, e quindi favorire, ovunque possibile, l'evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. Nella Fascia A sono vietate:
- le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, che modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
e modifichino l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni dei successivi articoli;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della
i o di rifiuti di qualsiasi genere;
- le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree per una ampiezza di 10 m dal ciglio della sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione alle sponde e riduzione di velocità della corrente. Sono per contro consentiti:
- i cambi colturali;
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- gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui;
in caso di piena;
- i prelievi manuali di ciottoli, senza taglio di vegetazione, per quantitativi non superiori a 150 m3 annui;
- la realizzazione di accessi per natanti alle cave di estrazione ubicate in golena, per il trasporto all'impianto di trasformazione, purché inserite in programmi individuati nell'ambito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di
bito dei Piani di settore;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattiva autorizzata ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco e da realizzare secondo le modalità prescritte dal dispositivo di autorizzazione;
- il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili con l'assetto della fascia. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio l'Autorità idraulica preposta può
FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B)
n l'assetto della fascia. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio l'Autorità idraulica preposta può in ogni momento effettuare o autorizzare tagli di controllo della vegetazione spontanea eventualmente presente nella Fascia A. FASCIA DI ESONDAZIONE (FASCIA B) Nella Fascia B il Piano persegue l'obiettivo di mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione
ndizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene, unitamente alla conservazione e al miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali. Nella Fascia B sono vietati:
- gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
tà di invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento delle capacità di invaso in area idraulicamente equivalente;
- l'installazione di impianti di smaltimento dei rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private, il deposito a cielo aperto, ancorché provvisorio, di materiali o di rifiuti di qualsiasi genere;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato,
iuti di qualsiasi genere;
- in presenza di argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato, e scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni dell'argine. Sono per contro consentiti:
- gli interventi svolti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di interferenza antropica;
- gli interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto di progetto dell'alveo derivante dalla delimitazione della fascia;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di
elimitazione della fascia;
- i depositi temporanei conseguenti e connessi ad attività estrattive autorizzate ed agli impianti di trattamento del materiale estratto in loco da realizzare secondo le modalità prescritte dai dispositivi autorizzativi. Gli interventi consentiti debbono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche
AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C)
nto delle condizioni di drenaggio superficiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti. AREA DI INONDAZIONE PER PIENA CATASTROFICA (FASCIA C) Nella Fascia C il Piano persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio
sicurezza alle popolazioni, mediante la predisposizione prioritaria da parte degli Enti competenti ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e quindi da parte delle Regioni e delle Province, di Programmi di previsione e prevenzione, tenuto conto delle ipotesi di rischio derivanti dalle indicazioni del presente Piano. I Programmi di previsione e prevenzione e i Piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B.
ergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio, investono anche i territori individuati come Fascia A e Fascia B. In relazione all'art. 13 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, é affidato alle Province sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli artt. 14 e 15 della L. 8 giugno 1990, n. 142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti
142, di assicurare lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta e alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, nonché alla realizzazione dei Programmi di previsione e prevenzione sopra menzionati. Gli Organi tecnici dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e delle Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le
e Regioni si pongono come struttura di servizio nell'ambito delle proprie competenze, a favore delle Province interessate per le finalità ora menzionate. Le Regioni e le Province, nell'ambito delle rispettive competenze, curano ogni opportuno raccordo con i Comuni interessati per territorio per la stesura dei piani comunali di protezione civile, con riferimento all'art. 15 della L. 24 febbraio 1992, n. 225.
93 Compete alle Regioni e agli Enti locali, attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti nella Fascia C. Nei territori della Fascia C, delimitati con segno grafico indicato come "limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C" nelle tavole grafiche, il Comune competente può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai
INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
nte può applicare, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, anche sulla base degli indirizzi emanati dalle Regioni ai sensi del precedente art. 4, comma 3, in tutto o in parte gli articoli di norma relativi alla Fascia B in via transitoria fino alla avvenuta realizzazione delle opere programmate. INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, anche su
NTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA
NTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi degli artt. 21 e segg., L. 18 maggio 1989, n. 183. Gli interventi di manutenzione idraulica possono prevedere l'asportazione di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se
one di materiale litoide dagli alvei, in accordo con quanto disposto all'art. 97, lettera m) del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, se finalizzata esclusivamente alla conservazione della sezione utile di deflusso, al mantenimento della officiosità delle opere e delle infrastrutture, nonché alla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e alla tutela e al recupero ambientale. L'Autorità di Bacino del Fiume Po aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le
recupero ambientale. L'Autorità di Bacino del Fiume Po aggiorna le direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni di progettazione degli interventi di manutenzione e di formulazione dei programmi triennali. Nell'ambito della direttiva sono definite in particolare le specifiche di progettazione degli interventi di manutenzione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali.
INTERVENTI DI REGIMAZIONE E DI DIFESA IDRAULICA
ione che comportino asportazione di materiali inerti dall'alveo e i criteri di inserimento degli stessi nei programmi triennali. INTERVENTI DI REGIMAZIONE E DI DIFESA IDRAULICA
- Il complesso delle opere di regimazione e di difesa idraulica per i corsi d'acqua é definito dal piano stralcio di settore denominato "Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po" (in seguito P.A.I.). Fatto salvo quanto previsto dal Piano Stralcio
sa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del Po" (in seguito P.A.I.). Fatto salvo quanto previsto dal Piano Stralcio approvato ai sensi dell'art. 4, comma 5 della L. 21 gennaio 1995, n. 22 "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il
draulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione" e fino all'approvazione del P.A.I. citato, la realizzazione di ulteriori nuove opere di regimazione e di difesa é consentita soltanto in casi di necessità, urgenza e indifferibilità. 2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla
ssità, urgenza e indifferibilità. 2. Nel caso in cui gli interventi di sistemazione dell'alveo prevedano, unitamente o meno alla realizzazione di opere, l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere anche la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. Qualora gli interventi non siano a carattere locale ma estesi a un tratto di dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve
INTERVENTI DI RINATURAZIONE
i dimensioni significative e comportino l'asportazione di quantità rilevanti di materiali inerti, il progetto di intervento deve valutare le condizioni di assetto morfologico, idraulico, naturalistico e paesaggistico dell'intero tronco interessato, con particolare riferimento al bilancio del trasporto solido interessante il tronco stesso. INTERVENTI DI RINATURAZIONE
- Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli
INTERVENTI DI RINATURAZIONE
INTERVENTI DI RINATURAZIONE
- Nelle Fasce A e B e in particolare nella porzione non attiva dell'alveo inciso sono favoriti gli interventi finalizzati al mantenimento ed ampliamento delle aree di esondazione, la riattivazione o la ricostruzione di ambienti umidi, il ripristino e l'ampliamento delle aree a vegetazione spontanea.
- Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la
a vegetazione spontanea. 2. Gli interventi devono assicurare la compatibilità con l'assetto delle opere idrauliche di difesa, la riqualificazione e la protezione degli ecosistemi relittuali, degli habitat esistenti e delle aree a naturalità elevata e la ridotta incidenza sul bilancio del trasporto solido del tronco fluviale interessato; qualora preveda l'asportazione di materiali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre.
ateriali inerti dall'alveo inciso o di piena, il progetto deve contenere la quantificazione dei volumi di materiale da estrarre. 3. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, anche su proposta delle Amministrazioni competenti, delibera Programmi triennali di intervento ai sensi dell'art. 21 e segg., della L. 18 maggio 1989, n. 183. 4. L'Autorità di Bacino del Fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi
18 maggio 1989, n. 183. 4. L'Autorità di Bacino del Fiume Po approva una direttiva tecnica concernente i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni per gli interventi di rinaturazione e del loro monitoraggio e di formulazione dei Programmi triennali.
94 5. Al fine di valutare gli effetti e l'efficacia degli interventi programmati, l'Autorità di Bacino del Fiume Po predispone il monitoraggio degli interventi di rinaturazione effettuati nell'ambito territoriale del P.S.F.F. di cui all'art. 2. 6. Il monitoraggio potrà avere ad oggetto anche il controllo di singole fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato,
le fasi operative agli effetti della valutazione delle interazioni delle azioni programmate con il sistema fluviale interessato, anche per un eventuale adeguamento e miglioramento del Programma sulla base dei risultati progressivamente acquisiti e valutati. INTERVENTI NELL’AGRICOLTURA E PER LA GESTIONE FORESTALE
- Le zone ad utilizzo agricolo e forestale all'interno delle Fasce A e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E., e possono
e B sono qualificate come zone sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi delle vigenti disposizioni dell'U.E., e possono essere soggette alle priorità di finanziamento previste a favore delle aziende agricole insediate in aree protette da programmi regionali attuativi di normative ed iniziative comunitarie, nazionali e regionali, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecnologie agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate.
li, finalizzati a ridurre l'impatto ambientale delle tecnologie agricole e a migliorare le caratteristiche delle aree coltivate. 2. Le aree comprese nelle Fasce A e B possono essere considerate prioritarie per le misure di intervento volte a ridurre la quantità di fertilizzanti, fitofarmaci e altri presidi chimici; a favorire l'utilizzazione forestale, con indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate.
indirizzo a bosco, dei seminativi ritirati dalla coltivazione ed a migliorare le caratteristiche naturali delle aree coltivate. 3. Nell'ambito delle finalità di cui ai commi precedenti, l'Autorità di Bacino del Fiume Po, anche in riferimento ai programmi triennali, e su eventuale proposta delle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o
elle Amministrazioni competenti, emana criteri ed indirizzi per programmare le azioni che possono avere l'obiettivo di ridurre o annullare la lavorazione del suolo in determinati territori interessati dal P.S.F.F., la riduzione o l'esclusione di determinati interventi irrigui, la riconversione dei seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e
P.S.F.F.). INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O DI INTE
seminativi in prati permanenti o pascoli, la conservazione degli elementi del paesaggio agrario, la cura dei terreni agricoli e forestali abbandonati. Per l'attuazione di singoli interventi programmati, l'Autorità di Bacino del Fiume Po può deliberare convenzioni di attuazione ai sensi di quanto previsto all'art. 10 (NTA P.S.F.F.). INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO
P.S.F.F.). INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O DI INTE
quanto previsto all'art. 10 (NTA P.S.F.F.). INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE PUBBLICHE O DI INTERESSE PUBBLICO All'interno della Fascia A e B é consentita la realizzazione di nuove opere pubbliche in competenza degli organi statali, regionali o degli altri enti territoriali e quelle di interesse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo
nteresse pubblico a condizione che non modifichino i fenomeni idraulici naturali che possono aver luogo nelle fasce, costituendo significativo ostacolo al deflusso, e non limitino in modo significativo la capacità di invaso. I progetti devono essere corredati da uno studio che documenti l'assenza dei suddetti fenomeni. Gli interventi e gli studi sono sottoposti all'Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci.
Autorità Idraulica competente ai fini dell'espressione di parere di compatibilità rispetto al Piano di Bacino o ai suoi stralci. L'Autorità di Bacino del Fiume Po emana ed aggiorna direttive tecniche concernenti i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni sulla base dei quali predisporre gli studi di compatibilità e individuare gli interventi a maggiore criticità in termini di impatto sull'assetto delle rete idrografica da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino stessa.
icità in termini di impatto sull'assetto delle rete idrografica da sottoporre a specifico parere dell'Autorità di Bacino stessa. Le nuove opere di attraversamento, stradale o ferroviario, e comunque delle infrastrutture a rete, devono essere progettate nel rispetto dei criteri e delle prescrizioni tecniche per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (deliberazione del Comitato
INTERVENTI URBANISTICI E INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
per la verifica idraulica di cui ad apposita direttiva emanata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 9 del 10.05.95: PS45, Norme di attuazione - 7.9.2.4. "Norme per gli attraversamenti interferenti con la rete idrografica"). INTERVENTI URBANISTICI E INDIRIZZI ALLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA
- I territori delle Fasce A e B individuati dal P.S.F.F., sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e
ANIFICAZIONE URBANISTICA
ANIFICAZIONE URBANISTICA
- I territori delle Fasce A e B individuati dal P.S.F.F., sono soggetti ai seguenti speciali vincoli e alle limitazioni che seguono per le ragioni di difesa del suolo e di tutela idrogeologica perseguite dal Piano stesso: a) le aree non edificate ed esterne al perimetro del centro edificato dei comuni, così come definito dalla successiva lett. c), sono destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150;
o destinate a vincolo speciale di tutela idrogeologica ai sensi dell'art. 5, comma 2, lett. a) della L. 17 agosto 1942, n. 1150; b) alle aree esterne ai centri edificati, di cui ai commi precedenti, si applicano le norme delle Fasce A e B, di cui ai successivi commi 3 e 4; c) per centro edificato, ai fini dell'applicazione delle presenti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione
ti norme, si intende quello di cui all'art. 18 della L. 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero le aree che al momento dell'approvazione del P.S.F.F. siano edificate con continuità, compresi i lotti interclusi ed escluse le aree
95 libere di frangia. Laddove sia necessario procedere alla delimitazione del centro edificato ovvero al suo aggiornamento, l'Amministrazione comunale procede all'approvazione del relativo perimetro. 2. All'interno dei centri edificati, così come definiti dal precedente comma 1 lettera c), si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti; qualora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare
lora all'interno dei centri edificati ricadano aree comprese nelle Fasce A e/o B, l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare le condizioni di rischio, provvedendo, qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio. 3. Nei territori della Fascia A sono esclusivamente consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro,
consentite le opere relative a interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo, come definiti all'art. 31, lettere a), b), c) della L. 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superficie o volume e con interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio. 4. Nei territori della Fascia B, sono inoltre esclusivamente consentite: a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche
ltre esclusivamente consentite: a) opere di nuova edificazione, di ampliamento e di ristrutturazione edilizia, comportanti anche aumento di superficie o volume, interessanti edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale, purché le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa;
nto, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; b) interventi di ristrutturazione edilizia interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione degli edifici con aumento di superficie o volume, non superiori a quelli potenzialmente allagabili, con contestuale dismissione d'uso di queste ultime, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di
ione d'uso di queste ultime, previa rinuncia da parte del soggetto interessato al risarcimento in caso di danno o in presenza di copertura assicurativa; c) interventi di adeguamento igienico-funzionale degli edifici esistenti, ove necessario, per il rispetto della legislazione in vigore anche in materia di sicurezza del lavoro connessi ad esigenze delle attività e degli usi in atto. 5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che possano limitare la capacità di
PROCEDURE A FAVORE DELLA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI IN AREE A RISCHIO
ttività e degli usi in atto. 5. La realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, che possano limitare la capacità di invaso delle fasce fluviali, é soggetta ai procedimenti di cui al comma 1 di cui al capitolo “Fascia di esondazione (Fascia B)”. PROCEDURE A FAVORE DELLA RILOCALIZZAZIONE DEGLI EDIFICI IN AREE A RISCHIO I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani
NE DEGLI EDIFICI IN AREE A RISCHIO
NE DEGLI EDIFICI IN AREE A RISCHIO I Comuni, anche riuniti in consorzio, in sede di formazione dei rispettivi P.R.G. o dei Piani particolareggiati e degli altri strumenti urbanistici attuativi, anche mediante l'adozione di apposite varianti agli stessi, possono individuare comprensori di aree destinate all'edilizia residenziale, alle attività produttive e all'edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei
esidenziale, alle attività produttive e all'edificazione rurale, nei quali favorire il trasferimento degli insediamenti siti nei territori delle Fasce A e B. Negli strumenti di pianificazione esecutiva comunale tali operazioni di trasferimento sono dichiarate di pubblica utilità. I trasferimenti possono essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni
essere operati con convenzioni che assicurino le aree e i diritti edificatori già spettanti ai proprietari. I valori dei terreni espropriati ai fini della rilocalizzazione sono calcolati sulla base delle vigenti leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità. Le aree relitte devono essere trasferite al demanio pubblico libere da immobili. COMPATIBILITA’ DELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
- Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali per la tutela del territorio, nei territori delle
ELLE ATTIVITA’ ESTRATTIVE
- Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali per la tutela del territorio, nei territori delle Fasce A e B le attività estrattive sono ammesse se individuate nell'ambito dei Piani di settore. Restano comunque escluse dalla possibilità di attività estrattive le aree del demanio fluviale.
- I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai
ree del demanio fluviale. 2. I Piani di settore devono garantire che gli interventi estrattivi rispondano alle prescrizioni e ai criteri di compatibilità fissati nel P.S.F.F. In particolare deve essere assicurata l'assenza di interazioni negative con l'assetto delle opere idrauliche di difesa e con il regime delle falde freatiche presenti. I Piani di settore devono inoltre verificare la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con
re la compatibilità delle programmate attività estrattive sotto il profilo della convenienza di interesse pubblico comparata con riferimento ad altre possibili aree di minore impatto ambientale. I medesimi Piani devono definire le modalità di ripristino delle aree estrattive e di manutenzione e gestione delle stesse a conclusione dell'attività. I Piani di settore delle attività estrattive, vigenti alla data di approvazione del P.S.F.F. devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo.
delle attività estrattive, vigenti alla data di approvazione del P.S.F.F. devono essere adeguati alle norme del Piano medesimo. 3. Gli interventi estrattivi non possono portare a modificazioni indotte direttamente o indirettamente sulla morfologia dell'alveo attivo, devono mantenere o migliorare le condizioni idrauliche e ambientali della fascia fluviale.
96 4. I piani di settore devono essere corredati da uno studio di compatibilità idraulico-ambientale, relativamente alle previsioni ricadenti nelle Fasce A e B, e comunicati all'atto dell'adozione all'Autorità di Bacino del Fiume Po e all'Autorità idraulica competente. 5. In mancanza degli strumenti di pianificazione di settore e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del P.S.F.F., é consentito procedere a eventuali
tore e in via transitoria, per un periodo massimo di due anni dall'approvazione del P.S.F.F., é consentito procedere a eventuali ampliamenti delle attività estrattive esistenti, per garantire la continuità del soddisfacimento dei fabbisogni a livello locale, previa verifica della coerenza dei progetti con le finalità del P.S.F.F. 6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei
con le finalità del P.S.F.F. 6. Nei territori delle Fasce A, B e C sono consentiti spostamenti degli impianti di trattamento dei materiali di coltivazione, nell'ambito dell'area autorizzata all'esercizio dell'attività di cava, limitatamente al periodo di coltivazione della cava stessa. 7. Ai fini delle esigenze di attuazione e aggiornamento del P.S.F.F., le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con
del P.S.F.F., le Regioni attuano e mantengono aggiornato un catasto delle attività estrattive ricadenti nelle fasce fluviali con funzioni di monitoraggio e controllo. Per le cave ubicate all'interno delle fasce fluviali il monitoraggio deve segnalare eventuali interazioni sulla dinamica dell'alveo, specifici fenomeni eventualmente connessi al manifestarsi di piene che abbiano interessato l'area di cava e le interazioni sulle componenti ambientali.
97 Tab. 1 TIPOLOGIE DI INTERVENTO NELLE VARIE CLASSI DI PERICOLOSITA’ Aree esterne alle perimetrazioni di dissesto Aree ricadenti all’interno di peri- metrazioni di dissesto a pericolosità medio-moderata (Fs – Em) Aree ricadenti all’interno di perimetrazioni di dissesto a pericolosità elevata (Fq – Eb) Aree ricadenti all’interno di peri- metrazioni di dissesto a pericolosità molto elevata (Fa – Ee) I a-b-c-d-e-f-g D.M. 11.03.88 (*)
II a-b-c-d-e-f-g prescrizioni geologiche a-b-c- aIIIa-III non
ità molto elevata (Fa – Ee) I a-b-c-d-e-f-g D.M. 11.03.88 (*)
II a-b-c-d-e-f-g prescrizioni geologiche a-b-c- aIIIa-III non Differenziata (edifici isolati) a-b-c-d Ammessi anche modesti ampliamenti e completamenti (suffragati da idonei studi geologici di fattibilità), nonché limitati incrementi del carico antropico, solo se strettamente legati alla attività agricola e se in assenza di alternative praticabili; non è in ogni caso ammessa la trasformazione della residenza in
la attività agricola e se in assenza di alternative praticabili; non è in ogni caso ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorchè rurali; non sono ammessi incrementi di carico antropico; non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico.
iali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. a-b-c-d a-b-c aIIIb Senza opere di riassetto territoriale Non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici o pertinenze, ancorchè rurali; non sono ammessi incrementi di carico antropico; non è ammessa la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. IIIb
in residenza; non è ammessa la trasformazione della residenza in attività che comportino la presenza di addetti o pubblico. IIIb Con opere di riassetto territoriale (e avvenuta minimizzazione del rischio) a-b-c-d-e-f (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.5) Con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto a-b-c (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.5) Da valutare caso per caso la possibilità di d-e-f- con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto a-b-c
.5) Da valutare caso per caso la possibilità di d-e-f- con prescrizioni geologiche e manutenzione delle opere di riassetto a-b-c (vedi tabelle specifiche paragrafo 12.5) Non ammessi incrementi di carico antropico e la trasformazione di volumi non residenziali in residenza; in ogni caso necessaria manutenzione delle opere di riassetto. IIIc Provvedimenti L.445 del 9/7/1908
residenziali in residenza; in ogni caso necessaria manutenzione delle opere di riassetto. IIIc Provvedimenti L.445 del 9/7/1908 (*) il richiamo al D.M.L.P. 11.3.88 è da intendersi comunque valido in tutte le casistiche, anche laddove non esplicitato nella precedente tabella. TIPI DI INTERVENTI EDILIZI (VEDI ANCHE CIRC. P.G.R. DEL PIEMONTE N.5/SG/URB DEL 27/4/1984 a) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-funzionale c) Restauro e risanamento conservativo
) Manutenzione ordinaria b) Manutenzione straordinaria ed adeguamento igienico-funzionale c) Restauro e risanamento conservativo d) Ristrutturazione edilizia e) Ristrutturazione urbanistica f) Ampliamenti e completamenti in aree parzialmente edificate g) Nuovo impianto in aree inedificate
IDENTIFICAZIONE
98 Individuazione tipologica degli interventi di minimizzazione della pericolosità delle classi IIIb individuate in Tav. 7 Al fine di fornire indirizzi utili per gli interventi di minimizzazione della pericolosità e riassetto idrogeologico nell’ambito delle aree omogeneamente classificate III b, vengono di seguito fornite nella tabella seguente le linee guida relative alle indagini di progetto e alle tipologie di intervento. N AREA IIIb IDENTIFICAZIONE AREA IIIb CARATTERI
IDENTIFICAZIONE
e linee guida relative alle indagini di progetto e alle tipologie di intervento. N AREA IIIb IDENTIFICAZIONE AREA IIIb CARATTERI MORFOLOGICI INDAGINI DI PROGETTO TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI DI RIASSETTO PREVEDIBILI INTERVENTI VIETATI E /O PRESCRIZIONI 1-2-3 Settore immediatamente a W del concentrico, fondovalle del T. Orba. Aree sub pianeggianti ricadenti in ambiti esondabili comprese tra la fascia B e la C, così come definite dal P.S.F.F.. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di
biti esondabili comprese tra la fascia B e la C, così come definite dal P.S.F.F.. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, rilievi topografici, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezione di deflusso e pulizia dell’alveo. A seguito degli interventi di riassetto sono realizzabili opere di nuova edificazione,
sezione di
sezione di deflusso e pulizia dell’alveo. A seguito degli interventi di riassetto sono realizzabili opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia per attività agricole e residenze rurali, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione con aumento di superficie e volume non superiori a quelli
, interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione con aumento di superficie e volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili con contestuale dismissioni d’uso di queste ultime; sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionali degli edifici esistenti. L’attività estrattiva è normata a parte (art. 24). 4 Settore immediatamente a SW del concentrico, fondovalle del T. Orba. Aree sub pianeggianti ricadenti in ambiti esondabili comprese tra la fascia B e la C, così
concentrico, fondovalle del T. Orba. Aree sub pianeggianti ricadenti in ambiti esondabili comprese tra la fascia B e la C, così come definite dal P.S.F.F.. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, rilievi topografici, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezione di deflusso e pulizia dell’alveo.
esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezione di deflusso e pulizia dell’alveo. A seguito degli interventi di riassetto sono realizzabili opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia per attività agricole e residenze rurali, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, interessanti edifici residenziali, comportanti
on la piena di riferimento. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione con aumento di superficie e volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili con contestuale dismissioni d’uso di queste ultime; sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionali degli edifici esistenti. L’attività estrattiva è normata a parte (art. 24).
99 5-6 Settore a SW del territorio comunale, fondovalle del T. Orba. Aree sub pianeggianti ricadenti in ambiti esondabili comprese tra la fascia B e la C, così come definite dal P.S.F.F.. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, rilievi topografici, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezione di
Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezione di deflusso e pulizia dell’alveo. A seguito degli interventi di riassetto sono realizzabili opere di nuova edificazione, ampliamento e ristrutturazione edilizia per attività agricole e residenze rurali, purchè le superfici abitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia,
bitabili siano realizzate a quote compatibili con la piena di riferimento. Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, interessanti edifici residenziali, comportanti anche sopraelevazione con aumento di superficie e volume non superiori a quelli potenzialmente allagabili con contestuale dismissioni d’uso di queste ultime; sono ammessi interventi di adeguamento igienico funzionali degli edifici esistenti. L’attività estrattiva è normata a parte (art. 24). 7 Settore occidentale del territorio
nico funzionali degli edifici esistenti. L’attività estrattiva è normata a parte (art. 24). 7 Settore occidentale del territorio comunale, a W di C. Rossa Area sub pianeggiante, ricadente parzialmente all’interno della fascia di inedificabilità lungo corsi d’acqua pubblici/demaniali. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche
ica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume. (ulteriori restrizioni esplicitate in R.D. 25/07/1904 n. 523). 8 Settore centro- settentrionale del territorio comunale, a Sud di C.na Cuccione. Area sub pianeggiante, ricadente parzialmente all’interno della fascia di inedificabilità lungo corsi d’acqua pubblici/demaniali. Studi geomorfologici e
icadente parzialmente all’interno della fascia di inedificabilità lungo corsi d’acqua pubblici/demaniali. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e migliorare la funzionalità idraulica. Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. A seguito della realizzazione degli interventi di
e idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume. (ulteriori restrizioni esplicitate in R.D. 25/07/1904 n. 523). 9-10- 11-12 Settore centrale del territorio comunale,
e e volume. (ulteriori restrizioni esplicitate in R.D. 25/07/1904 n. 523). 9-10- 11-12 Settore centrale del territorio comunale, margine nord orientale del concentrico. Area sub pianeggiante, ricadente parzialmente all’interno della fascia di inedificabilità lungo corsi d’acqua. Studi geomorfologici e idrologico idraulici di dettaglio, verifica delle sezioni di deflusso con l’obiettivo di mantenere e Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle
con l’obiettivo di mantenere e Manutenzione opere idrauliche esistenti, eventuali opere di difesa, sistemazione idraulica delle sponde, adeguamento sezioni di deflusso, pulizia dell’alveo. A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo degli edifici, nonché gli interventi
100 migliorare la funzionalità idraulica. volti a mitigare la vulnerabilità degli stessi, senza aumenti di superficie e volume. 13 Settore nord del concentrico in loc. ex Ospedale di San Gioacchino. Area interessante un modesto crinale a lama con versanti localmente già interessati da fenomeni di dissesto. Studi geomorfologici di dettaglio, indagini geognostiche e verifiche di stabilità del versante, monitoraggio geotecnico di stabilità. Realizzazione/completamento di interventi di stabilizzazione del
i stabilità del versante, monitoraggio geotecnico di stabilità. Realizzazione/completamento di interventi di stabilizzazione del pendio, consolidamento fondazionale e strutturale, disciplinamento delle acque di ruscellamento meteorico, drenaggio dei terreni di copertura azioni di tutela del suolo nei confronti dell’erosione superficiale. A seguito della realizzazione degli interventi di riassetto sono consentite manutenzioni ordinarie e straordinarie, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti
nti di riassetto sono consentite manutenzioni ordinarie e straordinarie, di restauro e ristrutturazione edilizia, nonché modesti ampliamenti e completamenti. Tab. 2: INTERVENTI DI MINIMIZZAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ DELLE CLASSI III B
ART. 66.7– TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE.
101 ART. 66.7– TUTELA DEL TERRITORIO COLLINARE. In rapporto all'assetto geomorfologico e alla situazione geologico tecnica del settore collinare è opportuno, per una tutela geostatica idrogeologica e paesaggistica del territorio, adottare cautele e limitazioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta agli interventi che comportino l'esecuzione di scavi: la realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità che definisca il
ortino l'esecuzione di scavi: la realizzazione degli stessi dovrà essere subordinata ad uno studio di stabilità che definisca il grado di sicurezza e indichi le eventuali modalità di contenimento e di sostegno. Sulla base delle caratteristiche geologiche e geologico - tecniche dei terreni, tenuto conto dell'aspetto naturalistico e del paesaggio, è opportuno contenere i punti di scavo o riporto a quanto documentatamente indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal
contenere i punti di scavo o riporto a quanto documentatamente indispensabile per la realizzazione degli interventi ammessi dal P.R.G.C., condizione che dovrà essere attentamente vagliata in sede di rilascio dei singoli permessi di costruire, in ogni caso, l'altezza dei punti in oggetto non dovrà superare i 4 - 5 m. In particolare, nelle aree interessate da frane recenti e/o antiche, gli interventi dovranno essere finalizzati alla stabilizzazione dei terreni.
elle aree interessate da frane recenti e/o antiche, gli interventi dovranno essere finalizzati alla stabilizzazione dei terreni. Sarà favorito il recupero boschivo di aree marginali con specie arboree ed arbustive indigene che, sia sotto il profilo geo - pedologico che climatico, ben si prestano al rapido sviluppo e contribuiscono alla ripresa degli aspetti naturali del paesaggio. Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater L.R. 56/77 modificata, in particolare per
ti naturali del paesaggio. Ai sensi e per i fini di quanto previsto all'art. 91 quater L.R. 56/77 modificata, in particolare per preservare o ricostituire le risorse del suolo coltivabile, l'Amministrazione potrà: a) individuare le aree incolte, a bassa o nulla fertilità, o suscettibili di bonifica o miglioramento; b) trasferire su dette aree eventuali strati di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie.
ti di terreni agricoli esportabili dalle aree soggette ad interventi edificatori, infrastrutturali o di urbanizzazioni primarie. In considerazione degli aspetti geomorfologici delle zone in dissesto, tenuto conto delle caratteristiche idrogeologiche e litotecniche dei terreni e del relativo substrato, la diminuzione della pericolosità geomorfologica potrà essere attuata attraverso una sistemazione dell’area in dissesto mediante:
- opere di sostegno e contenimento del terreno.
potrà essere attuata attraverso una sistemazione dell’area in dissesto mediante:
- opere di sostegno e contenimento del terreno.
- consolidamento e sottofondazione di eventuali fabbricati presenti.
- sistemazione idrogeologica di versante
- monitoraggio e controllo delle condizioni di stabilità. La scelta tipologica delle opere di sostegno dovrà essere effettuata in funzione della natura del terreno da contenere e delle caratteristiche del terreno di fondazione, sulla base dei risultati di
in funzione della natura del terreno da contenere e delle caratteristiche del terreno di fondazione, sulla base dei risultati di specifiche indagini geognostiche. Particolare attenzione dovrà essere posta nelle scelte fondazionali, nella realizzazione degli scavi e nella verifica della loro stabilità. Per quanto attiene il consolidamento di fabbricati presenti all'interno di aree franose (Classe IIIb) potrà essere valutata l'opportunità di rilocalizzare su aree a minore pericolosità (Classe II)
rno di aree franose (Classe IIIb) potrà essere valutata l'opportunità di rilocalizzare su aree a minore pericolosità (Classe II) oppure, se da analisi costi-benefici risulterà compatibile un completo recupero, potranno essere effettuate le necessarie opere di sottofondazione e consolidamento. La natura dei terreni e le caratteristiche dei substrati rendono opportuno generalmente l'impiego di sottofondazione con micropali e trave di collegamento, per il trasferimento dei carichi di fondazione al substrato.
l'impiego di sottofondazione con micropali e trave di collegamento, per il trasferimento dei carichi di fondazione al substrato. I micropali potranno essere perforati attraverso le vecchie fondazioni alternativamente dall'esterno e dall'interno con inclinazione di circa 10° e disposizione "a cavalletto"; oppure solo dal lato esterno con la realizzazione di una apposita trave di sottofondazione e tirante. La disposizione "a cavalletto" con inclinazione di circa 10 gradi dall'interno verso l'esterno e,
di sottofondazione e tirante. La disposizione "a cavalletto" con inclinazione di circa 10 gradi dall'interno verso l'esterno e, viceversa, dall'esterno verso l'interno rappresenta la tecnica più razionale di consolidamento sotto il profilo strutturale e, normalmente, comporta la messa in opera di un numero inferiore di micropali rispetto all'attacco dal solo lato esterno; essa richiede, però, l'accessibilità delle
opera di un numero inferiore di micropali rispetto all'attacco dal solo lato esterno; essa richiede, però, l'accessibilità delle perforatrici anche all'interno del fabbricato e impone l'uso di macchine di ridotte dimensioni. L'esecuzione dei micropali solo dall'esterno, pur essendo più agevole per quanto riguarda l'accessibilità, richiederà un maggiore impegno costruttivo; in particolare, sarà indispensabile la
agevole per quanto riguarda l'accessibilità, richiederà un maggiore impegno costruttivo; in particolare, sarà indispensabile la realizzazione a setti di una trave in c.a. di sottofondazione che oltre ad inglobare la base della fondazione esistente e i micropali di appoggio dovrà ancorare anche i micropali di trazione, necessari per il bilanciamento degli sforzi di taglio. I micropali dovranno essere dimensionati in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e dei carichi strutturali presenti.
opali dovranno essere dimensionati in funzione delle caratteristiche geotecniche dei terreni e dei carichi strutturali presenti. Per quanto attiene le fondazioni di nuovi edifici, tenuto conto delle caratteristiche litotecniche dei terreni, potrà risultare favorevole sotto il profilo tecnico-economico l'impiego di pali trivellati a medio-grande in alternativa ai micropali. Particolare attenzione dovrà essere posta in presenza
o l'impiego di pali trivellati a medio-grande in alternativa ai micropali. Particolare attenzione dovrà essere posta in presenza di falda idrica per assicurare la stabilità del preforo, e la corretta esecuzione del getto.
102 Per ovviare ai problemi di instabilità dei terreni di copertura lungo il versante dovrà essere attuata una attenta sistemazione idrogeologica comprendente:
- regolarizzazione e rimodellamento del versante con livellamento del terreno e sistemazione dei tratti in contropendenza, inerbimento.
- realizzazione di trincee drenati lungo il pendio per il controllo e l'allontanamento delle acque di imbibizione a seguito di intense e prolungate precipitazioni meteoriche.
ndio per il controllo e l'allontanamento delle acque di imbibizione a seguito di intense e prolungate precipitazioni meteoriche. 3) ripristino e completamento della rete di fossi di scolo per il controllo delle acque di ruscellamento meteorico lungo il versante. 4) canalizzazione e allontanamento delle acque di gronda, di scarico di eventuali fabbricati presenti. Le condizioni di stabilità dei versanti in frana dovranno essere verificate nel tempo attraverso un
entuali fabbricati presenti. Le condizioni di stabilità dei versanti in frana dovranno essere verificate nel tempo attraverso un sistema di monitoraggio costituito da caposaldi topografici e da inclinometri installati in fori di sondaggio. I controlli dovranno essere estesi per un congruo periodo di osservazione con inizialmente almeno 3 letture/anno, eventualmente riducibili successivamente in relazione ai parametri osservati.
servazione con inizialmente almeno 3 letture/anno, eventualmente riducibili successivamente in relazione ai parametri osservati. I caposaldi topografici dovranno essere posizionati in modo ben visibile, profondamente infissi e cementati nel terreno, protetti da urti accidentali. Il tubo inclinometrico, installato in foro di sondaggio, data la sua alta deformabilità, seguirà nel tempo eventuali movimenti del terreno senza opporre resistenza, consentendo, attraverso
ART. 66.8 – DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA A CORREDO DI NUOVI
a la sua alta deformabilità, seguirà nel tempo eventuali movimenti del terreno senza opporre resistenza, consentendo, attraverso l'introduzione di apposita sonda, di localizzare e rilevare gli spostamenti. ART. 66.8 – DOCUMENTAZIONE GEOLOGICO TECNICA A CORREDO DI NUOVI INTERVENTI PREVISTI DAL P.R.G.C. NELLE VARIE PARTI DEL TERRITORIO A) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da problemi di carattere geostatico e/o di versante
RTI DEL TERRITORIO
RTI DEL TERRITORIO A) Aree interessate da elementi di pericolosità derivanti da problemi di carattere geostatico e/o di versante Dovranno essere presenti i seguenti elaborati ai sensi del D.M. 11.03.88:
- Relazione geologica che dovrà riportare:
- Assetto litostratigrafico della zona di intervento, con definizione, origine e natura dei litotipi presenti e del loro stato di alterazione, fratturazione e degradabilità;
- Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali
to di alterazione, fratturazione e degradabilità;
- Descrizione dei lineamenti geomorfologici della zona, nonché degli eventuali processi morfologici, dei dissesti in atto o potenziali;
- Analisi delle condizioni idrogeologiche. Elaborati cartografici: Carte e sezioni geologiche, ed eventuali elaborati utili a rappresentare le caratteristiche geomorfologiche ed idrogeologiche (es. carta geomorfologica dei dissesti, ecc.)
- Relazione geotecnica contenente:
- Programma indagini geognostiche - geotecniche.
s. carta geomorfologica dei dissesti, ecc.) 2) Relazione geotecnica contenente:
- Programma indagini geognostiche - geotecniche. La tipologia delle indagini e le modalità di esecuzione dovranno essere conformi alle "Raccomandazioni sulla programmazione ed esecuzione delle indagini geotecniche pubblicate a cura dell'Associazione Geotecnica Italiana (A.G.I.)".
- Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto.
na (A.G.I.)".
- Risultati delle indagini con giudizio di affidabilità in relazione alle finalità da raggiungere con il progetto.
- Caratterizzazione geotecnica del sottosuolo.
- Calcoli geotecnici relativi alle varie problematiche di progetto quali stabilità del versante e dei fronti di scavo, opere di fondazione, eventuali opere di sostegno, consolidamenti, drenaggi, ecc.
- Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere. Documentazione da allegare:
lidamenti, drenaggi, ecc.
- Eventuali prescrizioni esecutive attinenti la realizzazione delle opere. Documentazione da allegare: Planimetria indagini geognostiche - geotecniche. Tabulati di indagine geotecniche, stratigrafie sondaggi, prove penetrometriche ecc. Verifiche geostatiche, tabulati calcolo e sezioni. Le relazioni geologica e geotecnica devono essere reciprocamente coerenti.
TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE.
103 TITOLO V - NORME FINALI E TRANSITORIE. CAPO I - NORME FINALI. ART. 67 – DEROGHE. Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del Consiglio Comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.
ntenute nel D.Lgs. 22.01.2004 n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia. Dell’avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell’art. 7 della L. 07.08.1990 n. 241. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza della costruzione e di distanza tra i fabbricati
ART. 68 – VARIANTI AL P.R.G.C..
curezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza della costruzione e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto delle disposizioni di cui agli art.li 7, 8 e 9 del Decreto Ministeriale 02.04.1968 n. 1444. ART. 68 – VARIANTI AL P.R.G.C.. Sono ammesse varianti al P.R.G.C. con le procedure e modalità previste dal D.P.R. 08.06.2001
ART. 68 – VARIANTI AL P.R.G.C..
ART. 68 – VARIANTI AL P.R.G.C.. Sono ammesse varianti al P.R.G.C. con le procedure e modalità previste dal D.P.R. 08.06.2001 n. 327, art. 10, e dalla L.R. 05.12.1977 n. 56 e s.m.i. – art. 17, nonché, per gli impianti produttivi, dall’art. 5 del D.P.R. 20.10.1998 n. 447. ART. 69 – NORME IN CONTRASTO. Ogni norma disposta dagli strumenti urbanistici vigenti che risulti in contrasto con gli elaborati di contenuto descrittivo del P.R.G.C. o che dia adito a controverse interpretazioni, e' sostituita
n contrasto con gli elaborati di contenuto descrittivo del P.R.G.C. o che dia adito a controverse interpretazioni, e' sostituita da quanto stabilito dal P.R.G.C., fatti salvi i disposti delle Leggi regionali e statali in materia di salvaguardia.
CAPO II - NORME TRANSITORIE.
104 CAPO II - NORME TRANSITORIE. ART. 69 BIS – DOMANDA DI CONCESSIONE. (stralciato) ART. 70 – TIPOLOGIE EDILIZIE. a) VILLINO: Casa unifamigliare di tipo medio, isolata nel proprio lotto di terreno, sistemato a verde. b) VILLA URBANA UNI-BIFAMIGLIARE: Edificio uni-bifamigliare di tipo signorile che sorge isolato nel proprio lotto di terreno, sistemato a verde pregiato (parco). c) VILLA CON TORRETTA: Si definisce tipologia a "torretta" l'edificazione in genere uni-bifamigliare con copertura
iato (parco). c) VILLA CON TORRETTA: Si definisce tipologia a "torretta" l'edificazione in genere uni-bifamigliare con copertura tradizionale a falde interrotta da un volume emergente di piccole dimensioni (circa mq. 20 di superficie utile lorda) con copertura piana o a falde. Ove il P.R.G.C. consenta l'utilizzo di questa tipologia per le nuove edificazioni o per le modifiche ammesse per il patrimonio edilizio esistente l'altezza massima virtuale per il
ogia per le nuove edificazioni o per le modifiche ammesse per il patrimonio edilizio esistente l'altezza massima virtuale per il volume a "torretta" potrà essere in deroga all’altezza massima: il progetto dovrà essere corredato da elaborati planovolumetrici (assonometria dell'edificio e dell'intorno) dimostranti il corretto inserimento del nuovo volume nel contesto. d) EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A SCHIERA: Edificio abitativo per più famiglie costituito da una fila o serie di alloggi, separati e
d) EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A SCHIERA: Edificio abitativo per più famiglie costituito da una fila o serie di alloggi, separati e indipendenti, ma affiancati l'un l'altro, aventi in comune - a due a due - un muro divisorio. e) PALAZZOTTO PLURIFAMIGLIARE IN LINEA: Edificio plurifamigliare con distribuzione in linea (un corpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente. Con il termine "palazzotto" si
(un corpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente. Con il termine "palazzotto" si vuole indicare l'edificazione di ridotte dimensioni volumetriche ed il carattere signorile per le finiture. f) EDIFICIO IN LINEA: Edificio plurifamigliare con distribuzione in linea (un corpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente. g) EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A BLOCCO:
rpo scala serve due alloggi per piano) ed in genere con dimensione orizzontale prevalente. g) EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A BLOCCO: Edificio plurifamigliare con distribuzione a blocco (un corpo scala serve più di due alloggi). h) EDIFICIO PLURIFAMIGLIARE A TORRE: Edificio plurifamigliare multipiano a schema distributivo centrale con due o più alloggi per piano, la cui dimensione verticale prevale sulle dimensioni orizzontali. i) EDIFICIO A TIPOLOGIA RURALE
on due o più alloggi per piano, la cui dimensione verticale prevale sulle dimensioni orizzontali. i) EDIFICIO A TIPOLOGIA RURALE Edificio mono o plurifamigliare con tipologia compositiva rurale intendendosi con tale termine la sintesi delle seguenti caratteristiche:
- composizione di semplici volumi, con manica in genere non oltre m. 5;
- impianti a C o a L costituiti da porzioni residenziali e porzioni destinate a locali di servizio (es. fienile );
- materiali di finitura tradizionali.
ART. 70 BIS – REQUISITI DI ABITABILITA'.
tituiti da porzioni residenziali e porzioni destinate a locali di servizio (es. fienile );
- materiali di finitura tradizionali. ART. 70 BIS – REQUISITI DI ABITABILITA'. (stralciato) ART. 70 TER – NORME TRANSITORIE (stralciato)
TABELLA 1 DESTINAZIONE COMMERCIALE – SUPERFICI DI VENDITA REALIZZABILI NELLE VAR
105 TABELLA 1 DESTINAZIONE COMMERCIALE – SUPERFICI DI VENDITA REALIZZABILI NELLE VARIE AREE TERRITORIALI OMOGENEE Zona Urbanistica Destinazione d’uso urbanistica Classificazione della zona di insediamento commerciale D.C.R. 563-13414 /59-10831 Destinazione d’uso commerciale Superficie massima di vendita A Aree ed edifici di interesse storico/ambientale Addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq.
M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC
rico rilevante A1 Esercizi di vicinato M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq. Tra 251 mq. e 900 mq. Tra 401 mq. e 900 mq. Tra 151 mq. e 1500 mq. B1 Aree residenziali a capacità insediativa esaurita
- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1
- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq.
M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC
rcizi di vicinato M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq. Tra 151 mq. e 400 mq. Tra 251 mq. e 900 mq. Tra 401 mq. e 900 mq. Tra 151 mq. e 1500 mq. Fino a 150 mq. B2 Aree residenziali e agricole speciali porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. B3 Aree residenziali di completamento porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Ca Aree residenziali di nuovo
nto porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Ca Aree residenziali di nuovo impianto porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Cb Aree residenziali a Piano Esecutivo Convenzionato Obbligatorio porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Cd Aree residenziali con recupero della volumetria esistente porzione non inserita in addensamento
zi di vicinato Fino a 150 mq. Cd Aree residenziali con recupero della volumetria esistente porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D1 Aree destinate ad impianti industriali di nuovo impianto porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D2 Aree industriali esistenti confermate porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D3 Aree ed impianti
ti confermate porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D3 Aree ed impianti artigianali esistenti confermati porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D4 Aree destinate ad impianti artigianali di nuovo impianto porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D5 Aree destinate ad impianti artigianali e commerciali
- porzione inserita in localizzazione L2
M-SAM 1 M-SAM 2 M-SE1 M-SE2 M-CC G-SE1
cizi di vicinato Fino a 150 mq. D5 Aree destinate ad impianti artigianali e commerciali
- porzione inserita in localizzazione L2
- porz. non inserita in localizzazione L2 Esercizi di vicinato M-SAM 1 M-SAM 2 M-SE1 M-SE2 M-CC G-SE1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Tra 151mq. e 250 mq. Tra 251mq. e 900 mq. Tra 151mq. e 400 mq. Tra 401mq. e 900 mq. Tra 151mq. e 1500 mq. Tra 1500mq e 3500 mq. Fino a 150 mq. D6 Aree ed impianti artigianali / commerciali esistenti obsoleti porzione non inserita in addensamento
e 3500 mq. Fino a 150 mq. D6 Aree ed impianti artigianali / commerciali esistenti obsoleti porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. D7 Edificio a destinazione commerciale finalizzata alla vendita di prodotti ed attrezzature agricole porzione non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Fc Aree per attrezzature di interesse comune
- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1
M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC
di vicinato Fino a 150 mq. Fc Aree per attrezzature di interesse comune
- porzione inserita in addensamento storico rilevante A1
- porz. non inserita in addensamento storico rilevante A1 Esercizi di vicinato M-SAM1 M-SE1 M-SAM2 M-SE2 M-CC Esercizi di vicinato Fino a 150 mq. Tra 151 mq. e 250 mq Tra 151 mq. e 400 mq. Tra 251 mq. e 900 mq. Tra 401 mq. e 900 mq. Tra 151 mq. e 1500 mq. Fino a 150 mq.
TABELLA 2 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A
106 TABELLA 2 PARAMETRI PER IL CALCOLO DEL FABBISOGNO TOTALE DI POSTI A PARCHEGGIO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI TIPOLOGIE DELLE STRUTTURE DISTRIBUTIVE SUPERFICIE DI VENDITA mq. (S) METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) Esercizi di vicinato 150 (1) M-SAM1 151-250 (1) M-SAM2 251 ÷ 400 401 - 900 (2) N = 35+0,05(S-400) M-SE1 151-400 (2) M-SE2 401-900 N = 0,045xS G-SE1 1500 – 3500 N = 40+0,08(S-900) M-CC 151-1500 NCC = N+N’(3) NOTE:
M-SE1 151-400 (2)
5+0,05(S-400) M-SE1 151-400 (2) M-SE2 401-900 N = 0,045xS G-SE1 1500 – 3500 N = 40+0,08(S-900) M-CC 151-1500 NCC = N+N’(3) NOTE: (1) Per gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 250 mq. è richiesto il soddisfacimento dei posti a parcheggio (Art. 25 comma 5 dell’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006) in conformità a quanto previsto dal piano regolatore generale.
-13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006) in conformità a quanto previsto dal piano regolatore generale. (2) Gli esercizi commerciali con superficie di vendita inferiore a 400 mq. devono soddisfare lo standard minimo per parcheggi pubblici stabilito dal piano regolatore generale in conformità a quanto prescritto dal comma 1 dell’art. 25 dell’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563- 13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006.
a 1 dell’art. 25 dell’allegato A alla D.C.R. 29.10.1999 n. 563- 13414 così come modificata dalla D.C.R. 59-10831 del 24.03.2006. (3) N è calcolato sommando il fabbisogno di ciascuna delle medie strutture di vendita presenti nel centro commerciale. N’ è uguale a 0,12 x S’, dove S’ è il totale della superficie di vendita degli altri negozi presenti nel centro commerciale.
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