CC01 Regolamento edilizio definitivo 2022
Comune di Ronzo-Chienis · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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386 sezioni del documento
COMUNE DI RONZO-CHIENIS
1 COMUNE DI RONZO-CHIENIS (Provincia di Trento) Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 di data 26.05.2021 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 14.03.2022 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE aggiornato alla legge urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio .......................................
urbanistica provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e al regolamento urbanistico edilizio provinciale (DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg)
2 Sommario TITOLO I - FINALITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ............................................................................................................. 5 Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio .................................................................................................. 5
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio ........................................
tà del Regolamento edilizio .................................................................................................. 5 Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio ................................................................................................. 5 Art. 3 Rinvio a norme vigenti.................................................................................................................. 5
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale ........................
orme vigenti.................................................................................................................. 5 TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI......................................................... 5 Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC)....................................................................................5 Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale ..................................................................... 5
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale ........................
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale ..................................................................... 5 Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento .................................................................................... 5 Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenza ..................................... 6
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenz
.... 5 Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenza ..................................... 6 Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni....................................................................................................7 Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni ......................................................................................................... 7
Art. 8 Documentazione tecnica ..................................................
lizi e comunicazioni ......................................................................................................... 7 Art. 8 Documentazione tecnica .............................................................................................................. 7 Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche ....................................................... 7
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche ............
7 Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche ....................................................... 7 Art. 10 Modalità di gestione telematica .................................................................................................. 7 Capo III - Procedure ................................................................................................................................7
Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione
...............................................................................................................................7 Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). ………………………………………………………………………………………………………………8 Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno 7
Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento famil
…………………………………………8 Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno 7 Art. 13 Parere preventivo....................................................................................................................... 8 Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi............................................................................................................ 8
Art. 15 Contributo di costruzione...............................................
degli atti edilizi............................................................................................................ 8 Capo IV- Contributo di costruzione ........................................................................................................8 Art. 15 Contributo di costruzione............................................................................................................ 8
Art. 16 Categorie tipologico funzionali ........................................
uto di costruzione............................................................................................................ 8 Art. 16 Categorie tipologico funzionali .................................................................................................... 8 Art. 17 Cambio di destinazione d’uso ..................................................................................................... 8
Art. 18 Dismissione ............................................................
io di destinazione d’uso ..................................................................................................... 8 Art. 18 Dismissione ............................................................................................................................... 9 Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione .......................... ..9
Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di c
.... 9 Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione .......................... ..9 [Art. 20 Rateizzazione del contributo]................................................................................................... ..9 Art. 21 Rimborso delle somme pagate ................................................................................................. ..9
Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI ..........................
imborso delle somme pagate ................................................................................................. ..9 Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi ......................................................................................9 Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI ............................................................................. ..9
Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura) ........................
Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI ............................................................................. ..9 Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura) .................................................................................. 10 [Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e
TITOLO III – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI.............................
.................. 10 [Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio] ................................................................................................................... 10 TITOLO III – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI..................................................................................................... 10
Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori .....................................
L’ ESECUZIONE DEI LAVORI..................................................................................................... 10 Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori ..................................................................10 Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori .............................................................................................. 10
Art. 26 Quota e linea fissa ....................................................
nicazioni di inizio dei lavori .............................................................................................. 10 Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori ............................................................................10 Art. 26 Quota e linea fissa ................................................................................................................... 10
Art. 27 Cantieri ...............................................................
nea fissa ................................................................................................................... 10 Art. 27 Cantieri .................................................................................................................................... 11 Art. 28 Conduzione cantiere ................................................................................................................ 11
Art. 29 Garanzie di cantiere ...................................................
one cantiere ................................................................................................................ 11 Art. 29 Garanzie di cantiere ................................................................................................................. 11 Art. 30 Tabella indicativa ..................................................................................................................... 11
Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni ...........................
icativa ..................................................................................................................... 11 Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni .............................................................................. 11 Art. 32 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici ............................................................................................. 12
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZI
ritrovamenti di ordigni bellici ............................................................................................. 12 TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ........................................................................................................................................................... 12 Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell’efficienza energetica...................12
Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.................
............. 12 Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell’efficienza energetica...................12 Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici.................................................................... 12 Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di materiali ecocompatibili ............................... 12
Art. 35 Orientamento edifici ...................................................
3 Art. 35 Orientamento edifici ................................................................................................................. 13 Art. 36 Schermature superfici trasparenti ............................................................................................. 13 Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia .................................................... 13
Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia .........
3 Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia .................................................... 13 Art. 38 Gamma dei colori da applicarsi nei centri storici e rimanenti aree ............................................. 14 Capo II – Impianti per telecomunicazioni. ............................................................................................14 Art. 39 Impianti per telecomunicazioni-installazione di antenne paraboliche ......................................... 14
Art. 39 Impianti per telecomunicazioni-installazione di antenne paraboliche ....
.....14 Art. 39 Impianti per telecomunicazioni-installazione di antenne paraboliche ......................................... 14 Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio .................................................................................15
Art. 40 Definizioni ............................................................
inati a funzioni ad esso affini, e commercio .................................................................................15 Art. 40 Definizioni ................................................................................................................................ 15 Art. 41 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali. ............................................................................. 15
Art. 42 Altezza minima dei locali ..............................................
1 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali. ............................................................................. 15 Art. 42 Altezza minima dei locali .......................................................................................................... 16 Art. 43 Illuminazione ed aerazione dei locali. ....................................................................................... 15
Art. 44 Interventi sugli edifici esistenti .....................................
lluminazione ed aerazione dei locali. ....................................................................................... 15 Art. 44 Interventi sugli edifici esistenti .................................................................................................. 16 Art. 45 Dotazioni minime degli alloggi .................................................................................................. 17
Art. 46 Servizi igienici .......................................................
zioni minime degli alloggi .................................................................................................. 17 Art. 46 Servizi igienici .......................................................................................................................... 17 Art. 47 Cucine e angoli cottura............................................................................................................. 17
Art. 48 Soppalchi ..............................................................
e angoli cottura............................................................................................................. 17 Art. 48 Soppalchi ................................................................................................................................. 17 Art. 49 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati ........................................................................... 18
Art. 50 Scale ..................................................................
Locali a piano terreno, seminterrati e interrati ........................................................................... 18 Art. 50 Scale ....................................................................................................................................... 18 Art. 51 Parapetti .................................................................................................................................. 19
Art. 52 Camini e condotti ......................................................
............................................................................................................................. 19 Art. 52 Camini e condotti ..................................................................................................................... 19 Art. 53 Ventilazione negli edifici ........................................................................................................... 19
Art. 54 Locali per caldaie e cabine elettriche .................................
one negli edifici ........................................................................................................... 19 Art. 54 Locali per caldaie e cabine elettriche ........................................................................................ 19 Art. 55 Climatizzazione e risparmio energetico..................................................................................... 20
Art. 56 Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico ............
5 Climatizzazione e risparmio energetico..................................................................................... 20 Art. 56 Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico ...................................................... 20 Art. 57 Camera d’aria, intercapedini, isolazioni e vespai....................................................................... 20
Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti ..................
. 57 Camera d’aria, intercapedini, isolazioni e vespai....................................................................... 20 Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti ....................................................................... 20 Art. 59 Acqua potabile ......................................................................................................................... 21
Art. 60 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue ..........................
ile ......................................................................................................................... 21 Art. 60 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue ......................................................................... 22 Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico .....................................................22
Art. 61 Passi carrai ...........................................................
. 22 Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico .....................................................22 Art. 61 Passi carrai .............................................................................................................................. 22 Art. 62 Chioschi e dehors su suolo pubblico......................................................................................... 22
Art. 63 Opere e manufatti precari ..............................................
Chioschi e dehors su suolo pubblico......................................................................................... 22 Art. 63 Opere e manufatti precari ......................................................................................................... 22 Art. 64 Segnaletica stradale e corpi illuminanti ..................................................................................... 23
Art. 65 Numeri civici ..........................................................
egnaletica stradale e corpi illuminanti ..................................................................................... 23 Art. 65 Numeri civici ............................................................................................................................ 23 Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico .................................23
Art. 66 Obblighi di manutenzione ...............................................
.............. 23 Capo V Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico .................................23 Art. 66 Obblighi di manutenzione ......................................................................................................... 23 Art. 67 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri ........................................................................ 24
Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.....................................
67 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri ........................................................................ 24 Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche........................................................................................ 24 Art. 69 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici .................................................................................. 24
Art. 70 Antenne e parabole .....................................................
Griglie ed intercapedini su spazi pubblici .................................................................................. 24 Art. 70 Antenne e parabole .................................................................................................................. 25 Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento....................................................................... 26
Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento..........................
Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento....................................................................... 26 Art. 72 Bacheche, insegne, targhe e tabelle ......................................................................................... 26 Art. 72 bis Materiali e finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili nei centri storici negli interventi di ristrutturazione edilizia…………………………………………………………………………………………………… ………….27
Art. 73 Acque meteoriche .......................................................
onali ammissibili nei centri storici negli interventi di ristrutturazione edilizia…………………………………………………………………………………………………… ………….27 Capo VI - Elementi costruttivi ...............................................................................................................28 Art. 73 Acque meteoriche .................................................................................................................... 28
Art. 74 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine........
teoriche .................................................................................................................... 28 Art. 74 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine................................................... 28 TITOLO VI – Stalle e altre strutture ................................................................................................... 28
Art. 75 Stalle e ricoveri per animali ..........................................
Stalle e altre strutture ................................................................................................... 28 Art. 75 Stalle e ricoveri per animali ...................................................................................................... 28 Art. 76 Concimaie................................................................................................................................ 28
TITOLO VII - NORME FINALI ......................................................
............................................................................................................................. 28 TITOLO VII - NORME FINALI ............................................................................................................. 29
Art. 77 Entrata in vigore del regolamento ......................................
4 Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie ......................................................................................29 Art. 77 Entrata in vigore del regolamento ............................................................................................. 29 APPENDICE ....................................................................................................................................... 30
............................................................................................................................. 30
- Certificato di destinazione urbanistica (CDU) (riferimento normativa) ....................................... 30
- Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.......................................... 30
- SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie ..........................................................33
......... 30 3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie ..........................................................33 4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche. ..................................45 5. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni ...................................................51 6. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile. ................................................52
Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio
5 TITOLO I - FINALITA’ DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 1 Finalità del Regolamento edilizio
- Le norme del presente Regolamento, elaborate in coerenza con l’art. 75 della l.p. 4 agosto 2015, n. 15 (d’ora innanzi “legge urbanistica”), sono finalizzate al perseguimento di un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore qualità di vita, nel rispetto delle esigenze tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio
tecnico-estetiche, igienico - sanitarie, di sicurezza e di vivibilità degli immobili e delle loro pertinenze, anche da parte di persone disabili, nonché a garantire la tutela di valori architettonici ed ambientali, il decoro e lo sviluppo sostenibile correlati all'attività edilizia perseguendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio
Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio
guendo obiettivi di semplificazione, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. Art. 2 Oggetto del Regolamento edilizio
- Il Regolamento edilizio comunale (REC) è uno strumento del comune che ha funzione integrativa, di specificazione, aggiornamento e attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale generale.
- I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle
Art. 3 Rinvio a norme vigenti
ficazione territoriale generale. 2. I seguenti TITOLI rappresentano i contenuti del Regolamento edilizio comunale ai sensi delle disposizioni della legge urbanistica e del regolamento urbanistico edilizio provinciale D.P.P n. 8- 61/Leg dd. 19.05.2017 (d’ora innanzi R.U.E.P.) Art. 3 Rinvio a norme vigenti
- Per tutti gli aspetti di interesse dei procedimenti urbanistici ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione
Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale1
i ed edilizi e, in particolare, per le seguenti materie, si intendono qui recepite tutte le disposizioni normative di emanazione provinciale e statale incidenti sull’attività edilizia. TITOLO II - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I – Commissione edilizia comunale (CEC) Art. 4 Composizione della commissione edilizia comunale1
- La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell’art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta
issione edilizia comunale1
- La Commissione Edilizia Comunale è istituita ai sensi dell’art. 9 della L.P. 15/2015 ed è composta dal Sindaco o dall’assessore competente in materia urbanistica ed edilizia che la presiede, da almeno due componenti tecnici esperti in materia edilizia e tutela del paesaggio iscritti ai relativi collegi o albi professionali, un geologo, comandate del VV.FF.;
- Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate
go, comandate del VV.FF.; 2. Le funzioni di segreteria e verbalizzazione delle riunioni della Commissione Edilizia sono affidate al Dirigente o Responsabile dell’Ufficio tecnico o da un dipendente comunale da lui designato. 3. La Commissione rimane in carica per il periodo di durata del Consiglio Comunale. 4. I componenti ordinari che, senza giustificato motivo, rimangano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o
ngano assenti per più di tre riunioni consecutive decadono e vengono sostituiti. Analogamente si procede in caso di dimissioni o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo. 5. In caso di assenza del Presidente, le relative funzioni vengono assunte dal vice presidente nominato in seno alla commissione medesima oppure la presidenza è assunta dal commissario più anziano. 6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento
mmissario più anziano. 6. Per interventi urbanistici o edilizi di particolare rilevanza è facoltà del Presidente affiancare alla commissione edilizia uno o più consulenti senza diritto di voto. 7. Il Presidente, in casi del tutto particolari, potrà consentire che il progettista venga sentito in commissione su richiesta della stessa, del responsabile dell’Ufficio Tecnico o del progettista medesimo. Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento
Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento
ta della stessa, del responsabile dell’Ufficio Tecnico o del progettista medesimo. Art. 5 Competenze e modalità di funzionamento
- La commissione edilizia è organo consultivo. Essa ha il compito di coadiuvare con pareri e
6 proposte l’autorità comunale nella attività attinente all’edilizia e all’urbanistica, nonché nella tutela del decoro urbano anche in relazione al loro inserimento nel contesto insediativo. Può fornire in particolare pareri interpretativi relativamente alla normativa vigente attinente l’edilizia e l’urbanistica nonché al Piano Regolatore generale e al presente Regolamento edilizio comunale. 2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia
mento edilizio comunale. 2. Il parere della commissione può essere richiesto su qualsiasi oggetto inerente alla materia edilizia e urbanistica da ciascun organo del comune che lo ritenga utile ed opportuno come nel caso delle opere pubbliche, fatta eccezione per i casi in cui si è già espressa la CPC ex art. 9 della LP. 15/2015 (in virtù del divieto di duplicazione dei pareri). 3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno
i duplicazione dei pareri). 3. Il parere della commissione edilizia può comunque essere richiesto qualora sia ritenuto opportuno dal responsabile del procedimento/istruttoria. 4. Nelle aree non assoggettate al vincolo di tutela paesaggistico-ambientale la commissione edilizia può indicare le prescrizioni o le modalità esecutive da apporre al titolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro
tolo abilitativo necessarie per garantire un corretto inserimento dell’intervento, o comunque necessarie per garantire il decoro e l’estetica delle costruzioni anche in relazione all’ambiente circostante nel rispetto delle indicazioni tipologiche eventualmente previste dal piano regolatore generale (PRG) e dell’art. 66 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri del presente Regolamento. 5. Interviene, inoltre, ad applicare i criteri minimi uniformi per la predisposizione del piano colore
del presente Regolamento. 5. Interviene, inoltre, ad applicare i criteri minimi uniformi per la predisposizione del piano colore nell’utilizzo libero della gamma dei colori come da deliberazione della Giunta provinciale nr.277 di data 22 febbraio 2018 secondo quanto disposto dall’art. 38 del presente regolamento. 6. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto.
amento. 6. Per la validità delle adunanze è richiesto l’intervento di almeno la metà più uno dei componenti con diritto di voto. 7. I pareri della commissione edilizia sono resi a maggioranza dei voti espressi dai componenti presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. 8. Il verbale delle riunioni della commissione viene redatto dal segretario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve
tario della commissione che lo firma unitamente al presidente della commissione e a tutti i membri della stessa. Il verbale deve riportare, oltre agli elementi usuali, (data, presenti, oggetto), i pareri espressi dalla commissione, gli esiti delle eventuali votazioni e gli eventuali pareri di minoranza. 9. Ferme restando le disposizioni di cui all’art. 9, comma 3 della legge urbanistica relative all’assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare
a 3 della legge urbanistica relative all’assunzione di incarichi, i singoli componenti della commissione non possono presenziare all’esame e alla discussione dei progetti elaborati da essi o da componenti dello studio professionale, anche associato, di cui fanno parte (siano essi soci o dipendenti) o che riguardino comunque l’interesse proprio o del coniuge o di parenti ed affini fino al secondo grado. 10. E’ fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi
Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenz
fini fino al secondo grado. 10. E’ fatto divieto ai componenti della commissione di comunicare atti, documenti o decisioni a chi non faccia parte della commissione stessa. 11. Ai componenti della CEC viene corrisposto il gettone di presenza come determinato dal Consiglio Comunale ai sensi del codice degli Enti Locali (C.E.L). Art. 6 Tipologia di pratiche e termini per l’espressione dei pareri di competenza
- L’espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie:
per l’espressione dei pareri di competenza
- L’espressione del parere deve essere richiesto per le seguenti pratiche edilizie: a) Accertamento di conformità urbanistica delle opere pubbliche del comune, comunità e loro forme associative, dei loro enti strumentali e dei loro affidatari o concessionari di lavori o servizi; b) Permesso di costruire e relative varianti; c) Parere ai fini dell’accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione
ostruire e relative varianti; c) Parere ai fini dell’accertamento di conformità per le opere pubbliche della PAT, Stato, Regione o di altri Regioni e dei relativi enti territoriali; d) Rilevanza del contrasto con rilevanti interessi urbanistici e valutazione sulla demolizione parziale ovvero sul pregiudizio della parte eseguita in difformità nel caso di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi; e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria;
di applicazione della sanzione pecuniaria per abusi edilizi; e) Permesso di costruire in sanatoria o provvedimento in sanatoria; f) Pareri preventivi in merito alla realizzazioni di opere sia pubbliche che private; g) in tutti i casi previsti dalla legge. 2. Il parere della Commissione edilizia può inoltre essere richiesto in caso di pareri preventivi o di fattibilità di competenza dell’ufficio tecnico comunale ai sensi dell’art. 13.
Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni
7 Capo II - Titoli edilizi e comunicazioni Art. 7 Titoli edilizi e comunicazioni
- Sono titoli edilizi e comunicazioni: a) la comunicazione per opere libere; b) la comunicazione di inizio lavori asseverata; c) la segnalazione certificata di inizio attività; d) il permesso di costruire e permesso di costruire convenzionato e relative varianti.
- Le modalità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P Art. 8 Documentazione tecnica
Art. 8 Documentazione tecnica
ità di presentazione, i termini e la validità sono stabiliti dalla legge urbanistica e dal R.U.E.P Art. 8 Documentazione tecnica
- La documentazione da allegare ai titoli edilizi è prevista dalla modulistica approvata dalla Giunta provinciale.
- Gli elaborati progettuali devono essere presentati in duplice copia e sottoscritti dal richiedente ovvero dai rispettivi proprietari e dal tecnico progettista. Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche
Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche
ovvero dai rispettivi proprietari e dal tecnico progettista. Art. 9 Modalità di redazione delle relazioni geologiche-geotecniche
- La relazione geologica-geotecnica è redatta nel rispetto di quanto prescritto dal DM. 17 gennaio 2018 (Nuove Norme Tecniche per le costruzioni), deve contenere la situazione di penalizzazione indicata nella Carta di Sintesi Geologica, il rischio idrogeologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità.
Art. 10 Modalità di gestione telematica
eologico del P.G.U.A.P. e la carta delle risorse idriche ovvero secondo le previsioni della Carta di Sintesi della pericolosità. 2. Il progettista deve dichiarare che il progetto è stato redatto in conformità alle prescrizioni contenute nella relazione geologico-geotecnica. Art. 10 Modalità di gestione telematica
- Nell’ambito delle normative di Legge, l’Amministrazione si riserva di individuare una piattaforma/software per la gestione delle pratiche edilizie in relazione alle necessità operative
Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione
si riserva di individuare una piattaforma/software per la gestione delle pratiche edilizie in relazione alle necessità operative derivanti dalle risorse umane a disposizione nell’ottica di garantire tempi rapidi all’assolvimento delle procedure amministrative. 2. Con provvedimento separato, la Giunta comunale determinerà le modalità di attuazione cui al punto precedente regolamentandone l’uso. Capo III - Procedure Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio
Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione
entandone l’uso. Capo III - Procedure Art. 11 Controlli sulle comunicazioni per le opere libere e per la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA)
- Per gli interventi soggetti a CILA, qualora la comunicazione sia carente di documentazione il procedimento è sospeso ed è fissato un termine di 30 giorni per l’integrazione della documentazione.
- Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la
Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento famil
ella documentazione. 2. Trascorso inutilmente il termine, previa diffida con fissazione di un ulteriore termine di 15 giorni, la comunicazione è archiviata salvo che i lavori non siano stati già iniziati e in tal caso trattati come abusi edilizi nei termini di Legge. Art. 12 Attestazione d’idoneità dell’alloggio ai fini del ricongiungimento familiare e permesso di soggiorno
- L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare
re e permesso di soggiorno
- L'attestazione di idoneità dell'alloggio è il documento che attesta quante persone possono abitare nell'alloggio, tenendo conto del numero e della superficie dei vani e della dotazione di servizi, secondo i parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale (D.P.P.
8 12/12/2011, n. 17-75/Leg). 2. L'attestazione di idoneità dell'alloggio può essere richiesta: dal proprietario dell'alloggio, dal conduttore del relativo contratto di locazione o da altro soggetto avente titolo di disponibilità dell’immobile. 3. Alla richiesta dell’attestazione di idoneità dell'alloggio dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) dichiarazione del numero di abitanti nell’alloggio; b) pianta dell’appartamento rilasciata dall’Ufficio del Catasto in scala;
Art. 13 Parere preventivo
a) dichiarazione del numero di abitanti nell’alloggio; b) pianta dell’appartamento rilasciata dall’Ufficio del Catasto in scala; c) atto di proprietà o contratto di locazione; d) documento di identità del richiedente; e) ove disponibile, allegare la pianta in scala 1:100 o 1:50. 4. Il servizio tecnico provvede al rilascio del certificato/attestazione di idoneità dell’alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni. Art. 13 Parere preventivo
Art. 13 Parere preventivo
di idoneità dell’alloggio sulla base della documentazione presentata, nel tempo massimo di 30 giorni. Art. 13 Parere preventivo
- L’avente titolo o il progettista possono richiedere un parere preventivo circa la fattibilità di interventi edilizi con istanza corredata da: a) idonea documentazione grafica, fotografica, architettonica; b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta.
Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi
, fotografica, architettonica; b) relazione esplicativa tale da documentare in maniera chiara i quesiti oggetto della richiesta. 2. Il parere è reso entro il termine massimo di 45 giorni dalla presentazione dell’istanza, sentita eventualmente la commissione edilizia comunale. Art. 14 Pubblicità degli atti edilizi
- Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche
Art. 15 Contributo di costruzione
à degli atti edilizi
- Il comune pubblica i dati relativi al rilascio dei permessi di costruire e autorizzazioni paesaggistiche di competenza del Sindaco e al deposito delle SCIA tempestivamente sull’albo telematico del comune e sul sito internet dell’amministrazione per almeno 30 giorni, fermo restando la successiva consultazione negli archivi. Capo IV- Contributo di costruzione Art. 15 Contributo di costruzione
Art. 15 Contributo di costruzione
, fermo restando la successiva consultazione negli archivi. Capo IV- Contributo di costruzione Art. 15 Contributo di costruzione
- Il contributo di costruzione è dovuto per gli interventi che comportano un aumento del carico urbanistico come disciplinato dal vigente ordinamento urbanistico ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. Art. 16 Categorie tipologico funzionali
Art. 16 Categorie tipologico funzionali
ed è commisurato al costo di costruzione e all'incidenza delle spese di urbanizzazione. Art. 16 Categorie tipologico funzionali
- Le categorie di costruzione in rapporto alle loro caratteristiche e alle destinazioni d’uso sono definite dalla legge urbanistica e dal regolamento urbanistico edilizio provinciale.
- Il contributo di costruzione è fissato per ciascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale.
iascuna categoria e per le sotto-categorie individuate nella tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale. 3. Per ciascuna categoria e sotto-categoria, il contributo di costruzione è fissato nelle percentuali indicate nella tabella allegata a tergo del presente regolamento. 4. La modifica degli importi di riferimento dei costi medi di costruzione da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria.
Art. 17 Cambio di destinazione d’uso
ne da parte della Provincia autonoma di Trento determina automaticamente l'adeguamento degli importi unitari per ogni categoria. Art. 17 Cambio di destinazione d’uso
- La destinazione d’uso attuale, delle singole unità immobiliari, è quella risultante dal permesso di costruire, dal provvedimento di concessione, o dalla licenza edilizia, ovvero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici
vero in assenza di tali provvedimenti per gli immobili realizzati in epoca in cui non era richiesta la licenza edilizia (edifici costruiti fuori dai centri abitati o delle zone coperte da piano regolatore per il periodo 17.08.1942
Art. 18 Dismissione
9 – 06.08.1967, tutti gli edifici costruiti prima del 17.08.1942) lo stato di fatto o la destinazione agli atti catastali e/o tavolari. Art. 18 Dismissione
- Nel caso in cui un edificio ha perso la destinazione d’uso originaria per dismissione, un eventuale intervento comporta una nuova corresponsione del contributo di costruzione.
- Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo
Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di c
contributo di costruzione. 2. Per edificio dismesso si intende un edificio che presenti uno stato tale da non essere più idoneo all’uso a cui è destinato. Un edificio può essere definito inidoneo all’uso qualora presenti un elevato stato di degrado, oppure risulti inutilizzato da almeno 10 anni e/o privo di allacci ai sottoservizi da almeno 10 anni. Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione.
Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di c
i ai sottoservizi da almeno 10 anni. Art. 19 Criteri per l’applicazione di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione.
- L’ipotesi di un’ulteriore riduzione del contributo di costruzione di cui all’art, 89, comma 2 della legge urbanistica e all’art. 44 del RUEP può trovare applicazione in presenza di piani attuativi o di permessi di costruire convenzionati nei seguenti casi: a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un’area insediativa più vasta
enzionati nei seguenti casi: a) il PRG individua le opere di urbanizzazione primaria a servizio di un’area insediativa più vasta di quella interessata al Piano attuativo o al permesso di costruire; b) le opere di urbanizzazione primaria risultano particolarmente onerose a causa della morfologia del territorio, della composizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo; c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa.
Art. 20 Rateizzazione del contributo
sizione dei siti, o per dimensioni e sviluppo; c) il Comune intende incentivare lo sviluppo di una determinata area insediativa. 2. L’importo della riduzione di cui al comma 1 può essere graduato proporzionalmente all’utilizzo da parte dei terzi, alle dimensioni delle aree servite, al grado di difficoltà di realizzazione etc. Art. 20 Rateizzazione del contributo
- Su richiesta del titolare del titolo edilizio, il comune rateizza l’importo del contributo di costruzione
ione del contributo
- Su richiesta del titolare del titolo edilizio, il comune rateizza l’importo del contributo di costruzione qualora l’importo complessivo non sia inferiore a euro 5.000. In tal caso il 50 per cento della somma dovuta deve essere corrisposta prima del rilascio del titolo o all’atto della presentazione della SCIA.
- La restante parte del contributo sarà versata, anche a rate concordate tra le parti, comunque
Art. 21 Rimborso delle somme pagate
della presentazione della SCIA. 2. La restante parte del contributo sarà versata, anche a rate concordate tra le parti, comunque prima della presentazione della segnalazione certificata di agibilità e sarà assistita da idonea garanzia finanziaria. Art. 21 Rimborso delle somme pagate
- Quando dovuto, il rimborso del contributo di costruzione ai sensi dell’art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l’amministrazione comunale entro 60 giorni dalla richiesta o comunque
i sensi dell’art. 50 del Regolamento edilizio provinciale, l’amministrazione comunale entro 60 giorni dalla richiesta o comunque compatibilmente con le disponibilità a bilancio, provvede al versamento della somma in restituzione. 2. Il titolare del titolo abilitativo deve essere autorizzato all’incasso dall’eventuale precedente titolare che ha effettuato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme.
Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI
uato il versamento del contributo; in caso contrario il rimborso viene effettuato a favore del soggetto che ha versato le somme. 3. Non si dà luogo al rimborso per somme inferiori a Euro 100,00. Capo V- Altre procedure e adempimenti edilizi Art. 22 Segnalazione certificata di agibilità - SCAGI
- Con atto del responsabile della struttura il comune può disporre che il controllo a campione, ai sensi dell’art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il
rre che il controllo a campione, ai sensi dell’art. 93, comma 10 bis L.P. 15/2015 delle SCAGI, costituisca campione anche per il controllo delle relative dichiarazioni di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 93, comma 8 della L.P. 15/2015.
Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)
10 Art. 23 Trasferibilità del titolo abilitativo (voltura)
- I titoli edilizi in corso di validità sono trasferibili ai successori o aventi causa del titolare su specifica richiesta al comune.
- Eventuali modifiche nella titolarità del bene, prima del rilascio del titolo edilizio, devono essere comunicati tempestivamente per il controllo di titolarità con riferimento ai nuovi intestatari.
- La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante
nuovi intestatari. 3. La voltura non modifica i termini di validità e di decadenza del titolo edilizio e vincola il subentrante ai contenuti dell’atto medesimo 4. Alla domanda di voltura, in regola con l’imposta di bollo, deve obbligatoriamente essere allegata la seguente documentazione: estremi del titolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa.
Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubb
itolo abilitativo edilizio, documentazione comprovante il titolo idoneo e, se necessario, il piano di casa materialmente divisa. Art. 24 Obblighi ed interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio
- Il sindaco adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia al fine di prevenire ed eliminare gravi
ell’ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili e urgenti in materia di edilizia al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l’incolumità dei cittadini; 2. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.
Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori
ncuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. TITOLO III – DISCIPLINA DELL’ ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I - Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori, obblighi particolari e interventi urgenti ai fini della tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano e della tutela del paesaggio Art. 25 Comunicazioni di inizio dei lavori
- Il comune può controllare anche a solo campione l’avvenuto deposito e la completezza della
Comunicazioni di inizio dei lavori
- Il comune può controllare anche a solo campione l’avvenuto deposito e la completezza della dichiarazione di inizio lavori.
- Nel caso di mancato deposito della dichiarazione di inizio lavori il Comune accerta l’effettivo inizio dei lavori attraverso documentazione fiscale e/o dichiarazioni d’impresa ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 400,00
iarazioni d’impresa ai fini della eventuale dichiarazione di decadenza del titolo edilizio e irroga una sanzione pari a € 400,00 3. I proprietari, i possessori o i detentori a qualsiasi titolo di beni immobili provvedono al regolare completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili e osservano il divieto di adibirli a usi contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio
contrastanti con la tutela della sicurezza pubblica, del decoro urbano, dell'ambiente, del patrimonio culturale e del paesaggio 4. In caso d'inosservanza degli obblighi e dei divieti previsti dal comma 3 il comune può ordinare che si provveda entro un congruo termine al completamento dei lavori iniziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in
iziati, alla manutenzione degli immobili o alla cessazione degli usi contrastanti e adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. 5. Inoltre il comune può prescrivere che si adottino le misure necessarie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei
Art. 26 Quota e linea fissa
arie per salvaguardare i beni, compresa, se necessario, la demolizione di opere in stato di degrado e la rimessa in pristino dei luoghi. Se gli interessati non provvedono nei termini stabiliti il comune, previa diffida, può procedere d'ufficio a spese degli inadempienti. Capo II - Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art. 26 Quota e linea fissa
- Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una “quota fissa” e/o eventuali altri riferimenti
Art. 26 Quota e linea fissa
avori Art. 26 Quota e linea fissa
- Il progetto di ogni opera dovrà prevedere una “quota fissa” e/o eventuali altri riferimenti (allineamenti) cui riferire la realizzazione dell’opera. Tale quota e/o riferimenti dovranno essere individuati in posizione accessibile anche dopo la realizzazione dell’opera
Art. 27 Cantieri
11 Art. 27 Cantieri
- Il cantiere deve essere convenientemente recintato e chiuso in modo da impedirne l’accesso a chiunque non sia addetto ai lavori. La recinzione e i ripari delle impalcature devono garantire la sicurezza e l’incolumità per persone e cose, avere aspetto decoroso, ed essere realizzati in conformità alle norme vigenti per la sicurezza sul lavoro.
- Quando il cantiere comporti l’occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio
a sicurezza sul lavoro. 2. Quando il cantiere comporti l’occupazione temporanea di area pubblica il titolare del titolo edilizio o il presentatore della comunicazione, l’eventuale committente o il costruttore, devono ottenere preventivamente l’autorizzazione per l’occupazione del suolo. 3. Nella conduzione del cantiere devono essere rispettate le norme di sicurezza vigenti. 4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le
Art. 28 Conduzione cantiere
norme di sicurezza vigenti. 4. Tutte le lavorazioni sugli edifici fronte strada devono essere eseguite nel rispetto di tutte le normative di sicurezza sia per coloro che sono addetti ai lavori che per i cittadini che transitano sulla strada sia essa pubblica o privata. Art. 28 Conduzione cantiere
- Per gli aspetti concernenti l'inquinamento acustico ed il relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana
Art. 29 Garanzie di cantiere
l relativo sistema autorizzatorio e sanzionatorio che discendono dalla legge 447/1995 si rinvia al regolamento di polizia urbana ovvero da apposito regolamento in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 della legge 447/1995, se adottato. Art. 29 Garanzie di cantiere
- Prima dell’inizio dei lavori, nel caso che nell’esecuzione delle opere si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare,
si possano arrecare danni alla proprietà pubblica (strade, marciapiedi, illuminazione, tubature, ecc) il titolare deve versare, su richiesta del comune, una cauzione da determinarsi tra un minimo di €. 1.000 e comunque determinata dal Sindaco; 2. Al termine dei lavori, dopo verifica dell’assenza di danni o il ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata
l ripristino degli stessi, il comune provvede alla restituzione della somma versata a titolo di cauzione eventualmente decurtata dell’ammontare delle spese sostenute dall’amministrazione comunale per i lavori necessari, qualora il titolare non ottemperi direttamente al ripristino. 3. Al termine dei lavori è fatto obbligo, a cura del direttore dei lavori, produrre all’amministrazione comunale l’idonea documentazione prevista per norma comprovante il regolare smaltimento dei
Art. 30 Tabella indicativa
lavori, produrre all’amministrazione comunale l’idonea documentazione prevista per norma comprovante il regolare smaltimento dei detriti ovvero di qualsiasi materiale derivante da demolizione, escavazione o altri riferiti direttamente al titolo edilizio o comunicazione cui tratta l’art.7 del presente regolamento. Art. 30 Tabella indicativa
- Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben
Art. 30 Tabella indicativa
ento. Art. 30 Tabella indicativa
- Per i lavori soggetti a permesso di costruire o a SCIA, deve essere esposta in posizione ben visibile sul luogo dei lavori e per tutta la durata degli stessi una tabella avente dimensioni minime di cm 40x60, recante le seguenti indicazioni: a) data e numero del permesso di costruire o della SCIA; b) il nome del titolare, dell’impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore
Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
struire o della SCIA; b) il nome del titolare, dell’impresa costruttrice, del direttore lavori, del progettista, del calcolatore delle opere strutturali soggette a denuncia, del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (D.L. 81/08); c) il nome dell’imprese coinvolte nell’esecuzione dei lavori, il nome dei progettisti degli impianti; 2. In caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 500. Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
caso di mancata esposizione della tabella è prevista una sanzione di € 500. Art. 31 Criteri da osservare per scavi e demolizioni
- Fatte salve le disposizioni di settore vigenti, in particolare quelle relative alla gestione dei materiali derivanti dalle operazioni di scavo, le attività di scavo e demolizione non devono produrre situazioni moleste rispetto al contesto circostante evitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a
vitando quindi la dispersione di polveri, fenomeni di ruscellamento o smottamento o emissioni rumorose moleste o causare danni a persone, animali o cose.
Art. 32 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici
12 2. In caso di scavi o demolizione deve essere assicurata la stabilità dell’ambito di intervento, degli edifici e degli impianti e più in generale del contesto circostante. Art. 32 Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamenti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a
menti di ordigni bellici
- I ritrovamenti di interesse paleontologico, archeologico, storico od artistico devono essere posti a disposizione delle autorità competenti, dandone altresì immediata comunicazione al comune; i lavori devono restare nel frattempo sospesi per lasciare intatti i ritrovamenti, fermo restando l’obbligo di rispettare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia.
- Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell’intervento venissero rilevati ordigni
TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E
ciali vigenti in materia. 2. Qualora durante le fasi di progettazione o di esecuzione dell’intervento venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti, dovranno essere immediatamente sospesi i lavori e dovrà esserne data comunicazione al Servizio per la Protezione Civile TITOLO IV – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell’efficienza energetica
Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I - Edilizia sostenibile e disciplina per il miglioramento dell’efficienza energetica Art. 33 Caratteristiche costruttive e funzionali, degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche.
Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica
lizia con demolizione e ricostruzione, deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. 2. La conformazione dell’edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno. Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica e al comfort
Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica
secamente scambiata con l’esterno. Art. 34 Requisiti prestazionali degli edifici riferiti all’efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di materiali ecocompatibili
- Ferme restando le disposizioni specifiche ed incentivi in materia di edilizia sostenibile, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l’obbligo di integrazione
ostenibile, nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti rimane l’obbligo di integrazione di sistemi energetici da fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento. 2. Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile
i di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a mq 100, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti
operture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate. 3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1
olta per essere riutilizzate. 3. Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a mc 1 per ogni mq 60 di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. In caso di dimostrata
nale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. In caso di dimostrata difficoltà/impossibilità di realizzazione della cisterna, sentita la commissione edilizia, è consentito ridurre la sua capienza fino ad un massime del 50%. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
Art. 35 Orientamento edifici
13 Art. 35 Orientamento edifici
- In tutti i casi di nuova costruzione, ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, fatto salvo il rispetto di eventuali allineamenti prescritti dal PRG, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale.
o condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale. 2. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve
parmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero,
Art. 36 Schermature superfici trasparenti
ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati. Art. 36 Schermature superfici trasparenti
- Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici
superfici trasparenti
- Fatto salvo il rispetto di eventuali specifiche prescrizioni del PRG, nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.).
sentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, tende alla veneziana, persiane orientabili, ecc.). 2. Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate. 3. I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature
Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia
re un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali. Art. 37 Dotazione impiantistica basata su fonti rinnovabili di energia
- I pannelli solari o fotovoltaici e i relativi impianti destinati a soddisfare prevalentemente l'autoconsumo dell'energia prodotta sono installati preferibilmente sulla copertura degli edifici.
a soddisfare prevalentemente l'autoconsumo dell'energia prodotta sono installati preferibilmente sulla copertura degli edifici. Essi possono essere installati sul suolo se è necessario per esigenze di tutela paesaggistica e architettonica o per impossibilità tecnica di all'installazione dei pannelli sulla copertura dell'edificio. 2. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti sulla copertura degli edifici è
tura dell'edificio. 2. L'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e dei relativi impianti sulla copertura degli edifici è effettuata nel rispetto dei seguenti criteri: a) non è ammessa l'installazione di serbatoi di accumulo sulle falde di copertura dell'edificio; b) nel caso di installazione su tetto a falde, i pannelli sono appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica
allazione su tetto a falde, i pannelli sono appoggiati in aderenza o incassati nel manto di copertura, con inclinazione identica a quella del manto stesso, disposti in modo ordinato e compatto; c) nel caso di installazione su coperture a falde irregolari o curvilinee, i pannelli sono installati nel rispetto della tipologia della copertura; d) nel caso di installazione su coperture piane o con pendenze fino a cinque gradi, la
rispetto della tipologia della copertura; d) nel caso di installazione su coperture piane o con pendenze fino a cinque gradi, la quota massima dei pannelli non deve superare l'altezza del parapetto perimetrale. Se non c'è il parapetto o lo stesso ha un'altezza inferiore a trenta centimetri, la quota massima dei pannelli non deve superare i trenta centimetri. 3. Ai sensi del comma 1 gli impianti di pannelli solari o fotovoltaici, fissi o semoventi, possono essere
e i trenta centimetri. 3. Ai sensi del comma 1 gli impianti di pannelli solari o fotovoltaici, fissi o semoventi, possono essere installati sul suolo, in adiacenza ad un edificio. La distanza dai confini dei pannelli non può essere inferiore a 1,50 metri, salvo consenso intavolato del proprietario finitimo, mantenendo una distanza dagli edifici non inferiore a tre metri. 4. Negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, è vietata l’installazione di impianti di pannelli
nferiore a tre metri. 4. Negli insediamenti storici, anche a carattere sparso, è vietata l’installazione di impianti di pannelli solari o fotovoltaici destinati prevalentemente all'autoconsumo dell'energia prodotta.
Art. 38 Gamma dei colori da applicarsi nei centri storici e rimanenti aree
14 Art. 38 Gamma dei colori da applicarsi nei centri storici e rimanenti aree
- La commissione edilizia si esprime: . sulle tipologie di tinte da utilizzare nel centro storico che sono qualificate e identificate dai seguenti codici: NCS S 2010-Y30R; NCS S 2010-Y40R; NCS S 2005-Y60R; NCS S 1005-Y60R; NCS S 2020-Y40R; NCS S 2020-Y50R; NCS S 2010-Y60R; NCS S 2020-Y40R; NCS S 2010-Y50R; NCS S 1505-Y70R; NCS S 2005-Y70R; NCS S 2010-Y80R; NCS S 2010-Y90R; NCS S 2010-R; NCS S 2010-R10B; NCS
NCS S 2005-Y70R; NCS S 2010-Y80R; NCS S 2010-Y90R; NCS S 2010-R; NCS S 2010-R10B
20-Y40R; NCS S 2010-Y50R; NCS S 1505-Y70R; NCS S 2005-Y70R; NCS S 2010-Y80R; NCS S 2010-Y90R; NCS S 2010-R; NCS S 2010-R10B; NCS S 2010-R20B; NCS S 2010-R80B; NCS S 2010-R90B; NCS S 2010- B10G; NCS S 2010-B30G; NCS S 2010-B; NCS S 2010-B50G; NCS S 2010-B70G; NCS S 2010- B90G; NCS S 2010-G; NCS S 2010- G20Y; NCS S 1000-N. . sulle tipologie di tinte da utilizzare fuori dai centri storici ovvero nel resto dei centri abitati o case sparse riportate nella sottonotata tabella
Art. 39 Impianti per telecomunicazioni – installazione di antenne paraboliche
nte da utilizzare fuori dai centri storici ovvero nel resto dei centri abitati o case sparse riportate nella sottonotata tabella Capo II – Impianti per telecomunicazioni. Art. 39 Impianti per telecomunicazioni – installazione di antenne paraboliche
- Nell’ambito del territorio comunale sono ammessi impianti di telecomunicazioni nel rispetto delle
Art. 40 Definizioni
15 normative di Legge in vigore. Capo III - Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo o destinati a funzioni ad esso affini, e commercio Art. 40 Definizioni
- Le presenti norme sostituiscono, nell’ambito della Provincia di Trento, quelle di cui al Decreto Ministeriale 5 luglio 1975 contenente “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”.
teriali 20 giugno 1896, relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione”. 2. Al fine dell’applicazione delle presenti disposizioni valgono le seguenti definizioni: a) Alloggio: si intende l’unità abitativa (appartamento/monostanza/monolocale) costituita da almeno una stanza con angolo cottura e un servizio igienico (bagno). I locali che costituiscono l’alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un‘unica unità immobiliare.
no). I locali che costituiscono l’alloggio devono essere direttamente collegati tra loro costituendo un‘unica unità immobiliare. b) Locali destinati ad abitazione permanente: sono destinati ad abitazione permanente tutti i locali dove potenzialmente può essere svolta una attività con presenza continuativa di persone, quali il soggiorno, la cucina e le camere da letto. c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di
a cucina e le camere da letto. c) Locali accessori: sono considerati accessori i locali dove non vi è permanenza continuativa di persone, come i servizi igienici, lavanderie, guardaroba, corridoi, depositi, ripostigli, cantine, stube e simili. d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all’interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale
la realizzazione di un piano di calpestio all’interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano. e) Altezza abitabile: si intende l’altezza utile ai sensi del RUEP (differenza tra la quota
termina la costituzione di un piano. e) Altezza abitabile: si intende l’altezza utile ai sensi del RUEP (differenza tra la quota dell’intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali emergenti) con la precisazione che per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento
i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all’intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale (travi). f) Altezza abitabile media ponderale: si intende il rapporto tra il volume abitabile, misurato con riferimento all’altezza abitabile e la superficie abitabile. g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di
la superficie abitabile. g) Superficie abitabile dei locali: si intende la superficie dei locali, aventi un corretto rapporto di aerazione e illuminazione, ove richiesta, che in ogni punto presenta i requisiti di altezza minima prescritti dalle presenti norme. h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile. i) Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale.
Rapporto di aerazione e illuminazione: è il rapporto tra la superficie finestrata apribile e la superficie abitabile del locale. j) Superficie abitabile: è la somma delle superfici abitabili dei locali dell’alloggio. k) Funzioni affini all’uso abitativo: sono riconducibili alle categorie tipologico-funzionali di tipo A della tabella B allegata al RUEP. l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico-
Art. 41 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali.
bella B allegata al RUEP. l) Commercio: ai fini delle presenti norme rientrano i locali riconducibili alle categorie tipologico- funzionali di tipo D1 e D2 della tabella B allegata al RUEP, escluse le medie e grandi strutture di vendita. Art. 41 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali.
- Ogni alloggio, anche se monostanza/monolocale, deve avere una superficie abitabile minima non inferiore a 35,00 mq. I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime:
abitabile minima non inferiore a 35,00 mq. I locali adibiti ad abitazione permanente devono avere le seguenti dimensioni minime: a) superficie abitabile dei locali esclusa la cucina: 8.00 mq;
Art. 42 Altezza minima dei locali
16 b) superficie abitabile di almeno un locale esclusa la cucina: 14.00 mq; c) superficie abitabile della cucina: 6.00 mq; 2. I locali accessori devono avere le seguenti dimensioni minime: a) superficie abitabile di almeno un servizio igienico: 4,00 mq; b) larghezza dei corridoi: m 1,00; 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, i locali affini all’uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a). Art. 42 Altezza minima dei locali
Art. 42 Altezza minima dei locali
l’uso abitativo e commercio devono rispettare la superficie minima di cui al comma 1 lett. a). Art. 42 Altezza minima dei locali
- I locali destinati ad abitazione permanente devono avere un’altezza abitabile minima: a) per le zone fino a 500 metri s.l.m., di metri 2,60; b) per le zone oltre i 500 metri e fino ai 900 metri s.l.m., di metri 2,50; c) per le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40.
- I locali accessori devono avere un’altezza abitabile minima di metri 2,20.
r le zone oltre i 900 metri s.l.m., di metri 2,40. 2. I locali accessori devono avere un’altezza abitabile minima di metri 2,20. 3. Per i locali nei sottotetti con pendenza del tetto fino al 30%, per essere considerati abitabili, vale l’altezza di cui al comma 1; i locali nei sottotetti con pendenza del tetto superiore al 30%, per essere considerati abitabili, devono avere un’altezza abitabile media ponderale non inferiore a
del tetto superiore al 30%, per essere considerati abitabili, devono avere un’altezza abitabile media ponderale non inferiore a metri 2,20 per i locali destinati ad abitazione permanente e non inferiore a m 1.90 per i locali accessori. 4. Non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in
Art. 43 Illuminazione ed aerazione dei locali.
ie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a quella indicata al comma 3 e altezza minima inferiore a m 1,50; in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili fino all’altezza minima di m 1,20. 5. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all’uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo. Art. 43 Illuminazione ed aerazione dei locali.
Art. 43 Illuminazione ed aerazione dei locali.
affini all’uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo. Art. 43 Illuminazione ed aerazione dei locali.
- La superficie di illuminazione e aerazione di ciascun locale destinato ad abitazione permanente, misurata come rapporto fra la superficie finestrata apribile e quella abitabile del locale deve avvenire da spazi liberi esterni e non deve essere inferiore a: a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m.. b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m.
esterni e non deve essere inferiore a: a) 1/10 per le zone fino a 900 metri s.l.m.. b) 1/12 per le zone oltre i 900 metri s.l.m. c) 1/12 per i locali posti nei sottotetti. 2. L’aerazione degli appartamenti può essere assicurata anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata ai sensi dell’art. 52 Ventilazione negli edifici; fermo restando il rispetto delle superfici di illuminazione. 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all’uso abitativo e
Art. 44 Interventi sugli edifici esistenti
superfici di illuminazione. 3. Fatte salve eventuali disposizioni specifiche in materia, per i locali affini all’uso abitativo e commercio valgono le disposizioni di questo articolo. Art. 44 Interventi sugli edifici esistenti
- Nel caso di interventi sugli alloggi legittimamente esistenti, esclusi quelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 40, 41,
uelli oggetto di demolizione con ricostruzione, è consentito mantenere dimensioni inferiori a quelle fissate dagli artt. 40, 41, 42 relativi alle Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali, altezza minima dei locali e Illuminazione ed aerazione dei locali, qualora l’intervento non comporti modifica di destinazione d’uso e purchè non siano peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento. 2. In caso di modifica delle destinazioni d’uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad
tri esistenti ante intervento. 2. In caso di modifica delle destinazioni d’uso è ammesso mantenere dimensioni inferiori, fino ad una riduzione massima del 3% delle dimensioni minime stabilite dal REC, purchè non peggiorative rispetto ai parametri esistenti ante intervento1 3. In tutti i casi in cui non si demoliscono i solai esistenti, ma si realizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell’art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione
lizzano opere finalizzate al risparmio energetico ai sensi dell’art. 86 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1, è consentita la riduzione dell’altezza minima dei locali fino ad in massimo del 3% rispetto alla dimensione stabilita dal REC. 4. Per alloggi legittimamente esistenti interrati o seminterrati è altresì possibile derogare alle disposizioni di cui al comma 3, dell’art. 48 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati, purché,
Art. 45 Dotazioni minime degli alloggi
17 in caso di intervento, siano predisposte idonee misure di impermeabilizzazione/isolazione atte a proteggere i locali dall’umidità. Art. 45 Dotazioni minime degli alloggi
- Ogni alloggio deve essere dotato di idoneo sistema di smaltimento delle acque reflue, di allacciamento alle reti idriche ed elettriche, di idoneo sistema di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l’acqua non sia approvvigionata
Art. 46 Servizi igienici
a di climatizzazione invernale nel rispetto delle disposizioni vigenti dei vari settori. Qualora l’acqua non sia approvvigionata dall’acquedotto pubblico, la potabilità dovrà essere certificata conformemente alle disposizioni vigenti in materia. 2. Qualora nell'alloggio e/o nelle sue pertinenze venga previsto l’impiego di apparecchi a combustione deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI. Art. 46 Servizi igienici
Art. 46 Servizi igienici
e deve essere assicurato un idoneo afflusso di aria comburente realizzato secondo le vigenti norme UNI. Art. 46 Servizi igienici
- Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale che ad uso lavorativo, devono essere provviste di adeguati servizi igienici al loro interno.
- Almeno uno dei servizi igienici, corrispondente a quello di cui all’art. 40 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi:
i all’art. 40 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali, comma 2, lett. a), deve essere dotato dei seguenti requisiti minimi: a) aerazione diretta dall’esterno mediante finestra di superficie non inferiore a mq 0,60, oppure ventilazione meccanica con un minimo di 15 ricambi all’ora, da assicurarsi mediante impianto di aspirazione regolato da temporizzatore. b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso
regolato da temporizzatore. b) ventilazione meccanica sempre obbligatoria, con le caratteristiche di cui alla lett. a), nel caso in cui siano presenti solo finestre in falda indipendentemente dalla loro dimensione; c) finiture del pavimento e delle pareti lavabili tali da garantire condizioni igieniche adeguate; d) vaso, lavabo, vasca da bagno o doccia. 3. Altri eventuali servizi igienici dell’alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non
, vasca da bagno o doccia. 3. Altri eventuali servizi igienici dell’alloggio e i servizi igienici in ambienti a destinazione non residenziale, qualora non disciplinati da specifica normativa di settore, fermo restando l’obbligo dei requisiti minimi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), possono non essere dotati di tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5.
Art. 47 Cucine e angoli cottura
tutti gli elementi di cui alla lettera d) del medesimo comma ed avere superficie inferiore a mq 4,00, ma non inferiore a mq 1,5. 4. Non è consentita la comunicazione diretta dei servizi igienici con tutti i locali destinati ad abitazione permanente, fatta eccezione per i servizi igienici a servizio di singole stanze da letto. Art. 47 Cucine e angoli cottura
- Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all’intero edificio le cucine e gli
Art. 48 Soppalchi
7 Cucine e angoli cottura
- Negli interventi di nuova costruzione e ristrutturazione estesa all’intero edificio le cucine e gli angoli cottura devono essere dotati di condotti di aerazione. Qualora venga previsto l’impiego di apparecchi di cottura a gas il locale deve essere sempre aerato e ventilato secondo le vigenti norme UNI.
- In ogni caso l’eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo. Art. 48 Soppalchi
Art. 48 Soppalchi
ogni caso l’eventuale angolo cottura annesso al locale soggiorno deve comunicare ampiamente con quest’ultimo. Art. 48 Soppalchi
- La costruzione di soppalchi è ammessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato;
scluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; b) l’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all’intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista.
18 2. Nel caso in cui il soppalco sia destinato ad abitazione permanente debbono essere altresì rispettarti i seguenti requisiti: a) nel caso di soppalchi con soffitto orizzontale, o di pendenza inferiore al 30%, l’altezza abitabile minima dello spazio soprastante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 riferita all’intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista; b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio
ella copertura qualora sia a vista; b) nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all’intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa;
econdaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa; c) non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile gli spazi di altezza media ponderale inferiore a m 2,20 e altezza minima inferiore a m 1,50; d) in ogni caso tali spazi possono essere lasciati in diretta comunicazione con le parti abitabili; 3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l’altezza di cui alla lettera a) del comma
n le parti abitabili; 3. Nel caso in cui il soppalco sia destinato a locali accessori l’altezza di cui alla lettera a) del comma 2 è fissata in m 1,90 e le altezze di cui alla lettera b) rispettivamente in m 1,50 (altezza minima) e m 1,90 (altezza media ponderale). 4. La superficie di illuminazione ed aerazione deve essere verificata sulla superficie complessiva del locale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l’illuminazione e l’areazione omogenea del locale e del soppalco.
ocale principale più il soppalco. Le aperture devono garantire l’illuminazione e l’areazione omogenea del locale e del soppalco. 5. La superficie a soppalco avente i requisiti di cui al presente articolo concorre a determinare la superficie minima dell’alloggio ai sensi del comma 1, dell’art. 40 Dimensioni minime dell’alloggio e dei locali. 6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta
Art. 49 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati
oggio e dei locali. 6. Per i soppalchi destinati a ripostiglio, guardaroba o simili, non definibili come locali, non è richiesta alcuna altezza/pendenza minima e conseguentemente non possono essere computati ai fini del calcolo della superficie abitabile. Art. 49 Locali a piano terreno, seminterrati e interrati
- Non è ammesso l’uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni.
messo l’uso ad abitazione permanente di locali interrati o parzialmente interrati salvo il rispetto delle seguenti disposizioni. 2. I locali siti a piano terreno adibiti ad abitazione permanente devono essere pavimentati a quota non inferiore al livello del piano di spiccato dell’edificio. 3. È consentita la realizzazione di alloggi il cui pavimento risulti parzialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell’edificio a condizione di realizzare un’intercapedine areata ed
ialmente a quota inferiore del livello del piano di spiccato dell’edificio a condizione di realizzare un’intercapedine areata ed accessibile della larghezza minima di cm 80 adiacente all’edificio stesso. Nella parete verso tali intercapedini possono essere aperte finestre o aperture di qualsiasi tipologia solamente qualora non sia compromessa la salubrità del locale. Tali eventuali aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione
li aperture sull’intercapedine non possono essere computate ai fini del raggiungimento del rapporto minimo di aero-illuminazione dei locali. 4. Nei locali interrati e seminterrati ad uso cantina, ripostiglio, stube, servizio igienico, lavanderia, corridoio, garage, ecc., in luogo dell’intercapedine areata sono consentite soluzioni alternative purché idonee a proteggere i locali dall’umidità. 5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine,
Art. 50 Scale
e i locali dall’umidità. 5. In tutti i casi i pavimenti e le pareti dei locali contro terra, anche con interposta intercapedine, devono essere realizzati adottando soluzioni capaci di proteggere gli stessi dall’umidità. Parimenti gli edifici destinati all’abitazione devono essere muniti di adeguate forme di protezione dagli agenti ambientali nocivi. 6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d’uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti. Art. 50 Scale
Art. 50 Scale
nocivi. 6. Negli edifici esistenti le trasformazioni d’uso devono rispettare le disposizioni dei commi precedenti. Art. 50 Scale
- Le scale devono rispettare le seguenti prescrizioni tecnico costruttive: a) devono presentare andamento regolare e omogeneo per tutto il loro sviluppo; b) per ogni rampa i gradini devono avere la stessa alzata e la stessa pedata; c) qualora le scale costituiscono parte comune a più unità immobiliari e quelle di edifici privati
19 aperti al pubblico, devono avere rampe di larghezza non inferiore a m 1,20 ed essere opportunamente distanziate per consentire la realizzazione di un pozzo luce di conveniente dimensione. I gradini devono avere pedata di dimensione non inferiore a cm 30 e la somma del doppio dell’alzata più la pedata deve risultare compresa tra cm 62 e 64; d) le scale interne alle singole unità immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80;
Art. 51 Parapetti
tà immobiliari che danno comunicazione fra locali adibiti a abitazione permanente devono avere larghezza non inferiore a m 0,80; e) devono essere munite di corrimano su entrambi i lati ad un’altezza compresa tra m 0,90 e m 1,00. 2. Sono fatte salve le norme di sicurezza antincendio, quelle relative al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive. Art. 51 Parapetti
Art. 51 Parapetti
uelle relative al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche eventualmente più restrittive. Art. 51 Parapetti
- Tutti i parapetti devono avere altezza minima di metri 1,00, struttura e forma idonee a costituire efficace riparo; gli stessi non devono essere attraversabili da una sfera di 10 cm di diametro e non devono essere arrampicabili. Art. 52 Camini e condotti
- Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica
Art. 52 Camini e condotti
icabili. Art. 52 Camini e condotti
- Qualsiasi prodotto di combustione nonché qualsiasi forma di aerazione naturale o meccanica degli ambienti deve essere scaricato nell’atmosfera secondo le modalità previste dalle leggi, norme vigenti e norme UNI.
- Fatte salve le diverse disposizioni previste delle vigenti norme di settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 0,80. Art. 53 Ventilazione negli edifici
Art. 53 Ventilazione negli edifici
settore, i camini devono essere prolungati sopra la falda del tetto per un minimo di m 0,80. Art. 53 Ventilazione negli edifici
- In tutti gli edifici di nuova costruzione e nelle ristrutturazioni con demolizione con ricostruzione dovrà essere garantita una adeguata ventilazione del fabbricato anche ai fini della protezione da gas nocivi (radon ecc.).
- I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare
zione da gas nocivi (radon ecc.). 2. I sistemi di ventilazione negli edifici devono essere concepiti e realizzati per soddisfare contemporaneamente le esigenze di controllo della qualità dell’aria e del comfort abitativo, nel rispetto dei requisiti di risparmio energetico. 3. Allo scopo di mantenere una qualità dell’aria accettabile all’interno degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata
degli ambienti, con il minor utilizzo di risorse energetiche, si potranno adottare impianti a ventilazione meccanica controllata (VMC), in alternativa o ad integrazione della ventilazione naturale, che garantiscano un ricambio d’aria medio giornaliero pari alle indicazioni normative vigenti. 4. Qualora per il rinnovo dell'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso.
ll'aria nei locali siano adottati sistemi di VMC è prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso. 5. All’interno degli alloggi dotati di sistemi di VMC, fatto salvo quanto previsto dalle norme UNI vigenti, non possono essere installati apparecchi a combustione a focolare aperto alimentati a qualsivoglia tipo di combustibile. 6. Per le unità immobiliari a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d’aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente.
Art. 54 Locali per caldaie e cabine elettriche
i a destinazione non abitativa i valori dei ricambi d’aria devono essere ricavati dalla specifica normativa tecnica UNI vigente. Art. 54 Locali per caldaie e cabine elettriche
- Le centrali termiche di potenzialità al focolare superiore a 35 kW devono essere di norma ventilate direttamente dall’esterno, essere aperte verso l’esterno e progettate nel rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato.
el rispetto delle normative vigenti in materia, in funzione della potenzialità complessiva e del tipo di combustibile impiegato. 2. E’ consentito che l’apertura di detti locali avvenga su apposita precamera direttamente ventilata, fatta salva diversa prescrizione derivante da normativa specifica. 3. Per l’installazione di caldaie di potenzialità inferiore a 35 kW all’interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia.
nzialità inferiore a 35 kW all’interno delle singole unità immobiliari devono essere rispettate le vigenti normative in materia. 4. I nuovi locali adibiti a cabina elettrica devono essere conformi a D.P.G.P. 29 giugno 2000 n. 13/31
Art. 55 Climatizzazione e risparmio energetico
20 “Disposizioni regolamentari concernenti la protezione dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici” ai sensi dell’art. 61 della L.P. 11 settembre 1998 n. 10 e s.m. e integrazioni. Art. 55 Climatizzazione e risparmio energetico
- Tutti gli edifici destinati ad abitazione, uffici, negozi e comunque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d’uso, devono essere dotati di
nque ogni locale destinato alla presenza di persone, fatta eccezione per particolari destinazioni d’uso, devono essere dotati di idoneo sistema di climatizzazione invernale che garantisca la salubrità degli ambienti. 2. La progettazione, l’esecuzione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione dell’impianto di riscaldamento dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente. 3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati
Art. 56 Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico
lla normativa vigente. 3. Gli edifici nonché gli impianti in essi installati devono essere progettati, realizzati e accessoriati conformemente alla normativa in materia di risparmio energetico. Art. 56 Disposizioni per il contenimento dell’inquinamento acustico
- Il progetto dei nuovi edifici, degli ampliamenti e delle ristrutturazioni di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni.
di edifici esistenti deve essere corredato da una relazione sulle caratteristiche acustiche ai sensi delle vigenti disposizioni. 2. Alle domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a strutture di servizi commerciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti.
merciali polifunzionali, deve essere allegata una documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi delle norme vigenti. 3. Ai sensi delle disposizioni della legge sull’inquinamento acustico, unitamente alla richiesta del rilascio del titolo abilitativo o dell’approvazione di piani attuativi è fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali;
custico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti: a) scuole e asili nido; b) ospedali; c) case di cura e di riposo; d) parchi pubblici urbani ed extraurbani; e) nuovi insediamenti residenziali prossimi a strade di qualsiasi classe, ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia, eliporti, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi.
coteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi e ricreativi. 4. In dipendenza dalle risultanze di tale valutazione previsionale, alla richiesta di permesso di costruire sia per aree soggette ad intervento edilizio diretto sia per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le
Art. 57 Camera d’aria, intercapedini, isolazioni e vespai
per lotti o comparti di un piano di area o di un piano attuativo, deve essere allegata idonea documentazione atta a definire le soluzioni tecniche adottate per garantire una adeguata protezione dal rumore delle aree e degli ambienti previsti per la tipologia di costruzioni sopra richiamate. Art. 57 Camera d’aria, intercapedini, isolazioni e vespai
- Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono
Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti
i, isolazioni e vespai
- Tutti i locali ad uso abitazione, uffici, negozi, bar, ristoranti, edifici pubblici, laboratori devono essere provvisti di camera d’aria fra il terreno ed il solaio sul quale appoggia il pavimento del locale. La camera d’aria può essere sostituita da vespaio aerato dello spessore minimo di cm 50.
- Deve essere previsto adeguato isolamento contro l’umidità. Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti
Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti
- Deve essere previsto adeguato isolamento contro l’umidità. Art. 58 Spazi, locali e manufatti per la raccolta dei rifiuti
- Negli interventi di nuova edificazione, di demolizione e ricostruzione e di ristrutturazione edilizia estesa all’intero edificio, devono essere previsti idonei spazi privati, locali o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente,
o manufatti, dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani tali da garantire il decoro dell'edificio e dell'ambiente, secondo quanto disposto dal presente articolo. Nel caso di dimostrata impossibilità sono esonerati dal presente obbligo gli interventi di ristrutturazione edilizia ricadenti nei centri storici. 2. Il dimensionamento degli spazi, dei locali e dei manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti
enti nei centri storici. 2. Il dimensionamento degli spazi, dei locali e dei manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani deve rispettare le quantità minime indicate nelle apposite tabelle, dove la superficie dell'edificio e le categorie di funzioni sono determinate secondo la disciplina provinciale in materia
21 di spazi di parcheggio. 3. Negli interventi edilizi costituiti da più edifici la dotazione minima di spazio, locale o manufatto per la raccolta dei rifiuti deve essere garantita per ciascun edificio. Nel caso di edifici al cui interno siano presenti destinazioni riferite ad entrambe le tabelle di cui al precedente comma 2 gli spazi, locali o manufatti dovranno risultare distinti. 47 Tabella 1 – categorie A1, A2, A3, D2, D3 (esemplificativa)
comma 2 gli spazi, locali o manufatti dovranno risultare distinti. 47 Tabella 1 – categorie A1, A2, A3, D2, D3 (esemplificativa) Superficie edificio - m2 Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m2 fino a 150 Si prescinde dall'individuazione di spazi, locali manufatti per la raccolta differenziata da 151 fino a 550 Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali da 551 a 950 5 da 951 a 1350 8 da 1351 a 2000 11
ata da 151 fino a 550 Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali da 551 a 950 5 da 951 a 1350 8 da 1351 a 2000 11 oltre 2000 Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali Tabella 2 – categorie A4, B, C, D1, D4 (esemplificativa) Superficie edificio - m2 Superficie spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m2 qualsiasi Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali
spazi, locali e manufatti per la raccolta differenziata - m2 qualsiasi Dimensioni da concordare con i competenti uffici comunali 4. Gli spazi, i locali ed i manufatti per la raccolta differenziata dei rifiuti devono essere facilmente accessibili da tutti i soggetti anche con mobilità ridotta e garantire una facile accessibilità da parte del personale addetto alla raccolta. Gli stessi devono essere posizionati all’interno del lotto d’intervento o nelle immediate vicinanze dell’edificio da servire.
a. Gli stessi devono essere posizionati all’interno del lotto d’intervento o nelle immediate vicinanze dell’edificio da servire. 5. Gli interventi di cui al comma 1 devono disporre di un locale o di un manufatto per il posizionamento dei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti se la superficie, determinata secondo quanto disposto al precedente comma 2, risulti superiore a mq 951. 6. I locali e i manufatti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere essere rappresentati
superiore a mq 951. 6. I locali e i manufatti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere essere rappresentati negli elaborati di progetto con adeguato dettaglio per quanto concerne sia gli aspetti dimensionali che le caratteristiche costruttive. I suddetti locali e manufatti devono avere i seguenti requisiti: a) altezza minima di m. 2,20 qualora sia prevista la presenza di una copertura; b) superficie minima pari a quanto indicato nella tabella di cui al precedente comma 2 e
prevista la presenza di una copertura; b) superficie minima pari a quanto indicato nella tabella di cui al precedente comma 2 e comunque non inferiore a 2 mq; c) accesso con larghezza adeguata a garantire la movimentazione di bidoni e cassonetti in relazione alla loro tipologia e dimensione; d) pavimentazione priva di discontinuità per consentire il trascinamento di bidoni e cassonetti; e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto;
o di bidoni e cassonetti; e) forma e dimensione tali da garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto; f) mascheratura idonea a occultare la vista dei contenitori presenti all'interno. 7. Ai fini delle distanze i manufatti previsti dal presente articolo costituiscono manufatti accessori, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale. Tali manufatti
iscono manufatti accessori, ai sensi delle specifiche disposizioni attuative della legge urbanistica provinciale. Tali manufatti inoltre non rilevano ai fini del calcolo dell'indice di fabbricabilità o di utilizzazione previsti dal PRG48. 8. Gli spazi aperti dedicati alla raccolta differenziata dei rifiuti devono avere forma regolare al fine di garantire la movimentazione indipendente di ciascun bidone o cassonetto e pavimentazione priva di discontinuità per consentire il loro trascinamento.
azione indipendente di ciascun bidone o cassonetto e pavimentazione priva di discontinuità per consentire il loro trascinamento. 9. La realizzazione di manufatti dedicati alla raccolta differenziata aventi dimensioni e caratteristiche di cui ai commi 2 e 6 è sempre consentita per gli edifici esistenti, anche in assenza di interventi edilizi come elencati al comma 1. 10. In deroga ai commi precedenti è sempre possibile concordare con l’ente gestore della raccolta dei rifiuti soluzioni differenti.
Art. 59 Acqua potabile
In deroga ai commi precedenti è sempre possibile concordare con l’ente gestore della raccolta dei rifiuti soluzioni differenti. Art. 59 Acqua potabile
- Ogni casa di abitazione, anche se isolata, deve essere fornita di acqua potabile distribuita in
22 misura tale da garantire il regolare rifornimento all’interno di ogni alloggio. 2. L’utilizzo di fonti di approvvigionamento alternative all’acquedotto comunale necessita del certificato di potabilità dell’acqua rilasciato dall’Azienda sanitaria. 3. Per gli edifici non allacciabili alla rete dell’acquedotto comunale, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto
, alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA dovrà essere allegato un elaborato planimetrico con individuazione del punto di prelievo dell’acqua potabile, della collocazione di eventuali vasche di accumulo e il tracciato della tubazione. Un’eventuale diversa modalità di approvvigionamento dell’acqua potabile dovrà essere dettagliatamente descritta nella relazione tecnica. 4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale.
Art. 60 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue
a nella relazione tecnica. 4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento di acquedotto comunale. Art. 60 Scarico delle acque meteoriche e acque reflue
- E’ vietato scaricare direttamente sul suolo pubblico le acque provenienti dai tetti, dai cortili e dalle aree private in genere, salvo comprovata impossibilità di allacciarsi alla rete fognaria o di disperderle sul suolo privato.
- Per l’esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve
disperderle sul suolo privato. 2. Per l’esecuzione delle opere necessarie allo smaltimento delle acque meteoriche e reflue deve essere chiesta autorizzazione al Sindaco o ad altri enti competenti. 3. Gli edifici impossibilitati a scaricare le acque meteoriche nella rete comunale acque bianche devono predisporre idoneo sistema di dispersione delle acque sul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque
Art. 61 Passi carrai
ul suolo di proprietà previa presentazione di specifica perizia geologica. In alternativa alla dispersione nel suolo delle acque meteoriche è possibile realizzare un sistema di recupero delle acque stesse. 4. Per quanto non contemplato dal presente articolo si rimanda al regolamento del servizio di fognatura comunale. Capo IV - Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art. 61 Passi carrai
- E’ vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l’apposita autorizzazione
Art. 61 Passi carrai
uso pubblico Art. 61 Passi carrai
- E’ vietato aprire passi o accessi carrai sulla pubblica via senza l’apposita autorizzazione amministrativa. Il provvedimento disciplina le modalità di accesso, i relativi oneri e prescrizioni da osservare.
- La localizzazione e la tipologia di passi e accessi carrai deve essere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni
ere conforme a quanto disposto dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione. Nel rispetto delle prescrizioni anzidette il comune ha facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate dal regolamento di esecuzione al codice della strada, per i passi carrai già esistenti alla data di entrata in vigore del detto Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada.
Art. 62 Chioschi e dehors su suolo pubblico
o Regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento alle disposizioni del Codice della Strada. 3. Nella realizzazione di passi carrai deve essere mantenuta la continuità di marciapiede e deve essere garantita la sicurezza al traffico pedonale e veicolare. 4. E’ facoltà dell’Amministrazione fare arretrare cancelli o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica. Art. 62 Chioschi e dehors su suolo pubblico
Art. 62 Chioschi e dehors su suolo pubblico
o recinzioni nei casi di necessità per ragioni di viabilità e di sicurezza pubblica. Art. 62 Chioschi e dehors su suolo pubblico
- I dehors sono costituiti da un’area arredata che consente la ristorazione all’esterno dell’esercizio pubblico.
- I chioschi sono manufatti rimovibili con la possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali con superficie massima determinata dal Sindaco.
ra totale, atti ad ospitare attività di esercizio pubblico o servizi commerciali con superficie massima determinata dal Sindaco. 3. I chioschi devono costituire elemento di valorizzazione ambientale dell’ambito in cui si collocano senza compromettere la visione degli elementi architettonici, storici e paesaggistici che lo caratterizzano, secondo indicazioni tipologiche stabilite dal comune. 4. All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere, a propria
Art. 63 Opere e manufatti precari
stabilite dal comune. 4. All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare dell’autorizzazione dovrà provvedere, a propria cura e spese alla pulizia e al ripristino della situazione originaria. Art. 63 Opere e manufatti precari
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- Ai sensi delle disposizioni regolamentari vigenti in materia e compatibilmente con lo stato dei luoghi è ammessa l’installazione di strutture temporanee; tali manufatti non sono computabili ai fini di volumi e superfici utili.
- I manufatti di cui sopra dovranno avere le seguenti caratteristiche tipologiche e formali:
- avere una superficie coperta concordata con l’amministrazione comunale in relazione alla destinazione;
tipologiche e formali:
- avere una superficie coperta concordata con l’amministrazione comunale in relazione alla destinazione;
- non avere fondazioni continue, ma essere infisse al suolo mediante sistemi facilmente removibili;
- non avere solai interni
- L’Amministrazione Comunale si riserva comunque il diritto di richiedere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale,
Art. 64 Segnaletica stradale e corpi illuminanti
ere la rimozione dei manufatti del presente articolo in qualsiasi momento su semplice avviso, per ragioni di interesse generale, senza che il soggetto autorizzato possa pretendere risarcimenti di qualsiasi genere e tipo. La rimozione potrà essere richiesta qualora un’eventuale progettazione di arredo urbano lo dovesse esigere. Art. 64 Segnaletica stradale e corpi illuminanti
- Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo
e corpi illuminanti
- Al comune è riservata, per ragioni di pubblica utilità, la facoltà di applicare o fare applicare, previo avviso agli interessati e senza obblighi di indennizzo, alle fronti esterne dei fabbricati, edifici o costruzioni di qualsiasi natura prospettanti su spazi pubblici: a) i numeri civici che vengono assegnati ad ogni accesso; b) le indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali;
e indicazioni dei nomi delle strade, delle piazze e in genere di tutti gli spazi pubblici, i cartelli per segnalazioni stradali; c) pali, bracci, apparecchi illuminanti e luminarie, ganci, cavi, cassette di derivazione, eventualmente alloggiate in apposite nicchie, per la pubblica illuminazione; d) le piastrine e i capisaldi per indicazioni altimetriche, di tracciamenti, di idranti, ecc.; e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie;
racciamenti, di idranti, ecc.; e) i cartelli indicatori dei pubblici servizi di trasporto e di pronto soccorso e delle farmacie; f) i cartelli segnalatori dei servizi statali di PP.TT., telefoni, monopolio e simili; g) gli orologi elettrici; h) gli avvisatori elettrici stradali con i loro accessori e ogni altro elemento indispensabile all'organizzazione degli spazi pubblici; i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi.
Art. 65 Numeri civici
ione degli spazi pubblici; i) le targhe, le targhette degli idranti, saracinesche e gli apparecchi relativi ai pubblici servizi. j) apparecchi di videosorveglianza; k) quanto altro possa essere ritenuto di pubblica utilità. Art. 65 Numeri civici
- La numerazione civica è stabilita dal comune, che ne cura anche la modifica e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente.
e la revisione, in conformità con le disposizioni vigenti in materia di ordinamento delle anagrafi della popolazione residente. 2. In tutti gli interventi edilizi che comportano una nuova numerazione civica ovvero la modifica di quella esistente, è fatto obbligo ai proprietari di adempiere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale.
piere alle procedure per l'assegnazione della suddetta numerazione, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione comunale. 3. I contrassegni di numerazione civica sono acquisiti ed installati a cura e spese del proprietario od avente titolo, che provvede anche alla conservazione e sostituzione per usura o danneggiamento. 4. In caso di demolizione di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione.
Art. 66 Obblighi di manutenzione
di costruzioni non più ricostruite, il proprietario deve notificare al comune il numero civico ai fini della sua cancellazione. Capo V - Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art. 66 Obblighi di manutenzione
- Ogni proprietario deve mantenere il proprio edificio e tutte le parti di esso in condizioni di sicurezza, decoro e di igiene. In particolare le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenute pulite e conservate libere da materiali di scarto.
Art. 67 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri
24 2. A tal fine il Sindaco può disporre gli opportuni sopralluoghi da parte di personale incaricato e può adottare i provvedimenti di legge. 3. Le zone verdi, i parchi e i giardini devono essere mantenuti in condizioni di decoro. Art. 67 Decoro delle facciate delle recinzioni e dei muri
- A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento per i nuovi titoli edilizi gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le
i titoli edilizi gli elementi di finitura delle facciate quali intonaco, coloritura, serramenti, decorazioni e simili, nonché le recinzioni, i muri di contenimento o di sostegno devono essere realizzati e mantenuti in modo conforme al pubblico decoro. 2. Ove le condizioni delle facciate, dei muri di sostegno, dei muri di cinta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari
inta e delle recinzioni non rispondano più ai requisiti di decoro di cui sopra, il Sindaco può ordinare gli interventi necessari al ripristino fissando un congruo termine per la loro esecuzione e nel caso di inadempienza applicare la sanzione di Euro 2.000. 3. Sono in ogni caso vietate recinzioni con materiali laceranti o realizzate in maniera da costituire pericolo per la pubblica incolumità. 4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il
Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche
a pubblica incolumità. 4. I muri di sostegno dovranno essere realizzati con materiali, tipologie e altezze tali da costituire il minore impatto paesaggistico. Art. 68 Sporgenze su vie e piazze pubbliche
- Sono ammesse le seguenti sporgenze da edifici e da muri che aggettino su spazi pubblici sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose: a) lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50;
o degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50; b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm; c) le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile; d) le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano
metri 4,50 dal piano viabile; d) le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 (o altra superiore dimensione fissata dal comune) dal piano viabile. Quelle a quota inferiore a quanto sopraccitato dal piano dello spazio pubblico dovranno essere di tipo scorrevole, ad impacco o altra tipologia non sporgente; e) le tende, purché poste ad un’altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di
altra tipologia non sporgente; e) le tende, purché poste ad un’altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di metri 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito; f) le insegne a bandiera purché poste a un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile;
ne a bandiera purché poste a un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile; 2. Tutte le porte che si affacciano sulle strade e sugli spazi pubblici devono essere munite di serramenti che si aprono verso l’interno, a meno che non sia richiesta l’apertura verso l’esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose.
ta l’apertura verso l’esterno per ragioni di pubblica sicurezza, sempre che non costituiscano pericolo per le persone o le cose. 3. La ricostruzione degli elementi esistenti aggettanti sulle vie e piazze pubbliche difformi dai commi precedenti può essere autorizzata dall’ente proprietario con modalità atte ad attenuare eventuali pericoli per le persone o le cose. 4. Rimane facoltà del Sindaco, in casi di oggettive impossibilità al loro rispetto, valutare misure
Art. 69 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici
li per le persone o le cose. 4. Rimane facoltà del Sindaco, in casi di oggettive impossibilità al loro rispetto, valutare misure differenti riguardo a quelle dei commi precedenti. Art. 69 Griglie ed intercapedini su spazi pubblici
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a
e ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico è soggetto a preventiva concessione amministrativa da parte del comune, ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di revoca o modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione
nza necessità di indennizzo. Ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, il comune può revocare la concessione amministrativa; i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le
25 opere eseguite. 2. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione. 3. Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di quanto indicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o
ndicato al comma 1 potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione dei percorsi storici ovvero, nei casi diversi dovrà essere acquisito il parere favorevole del Sindaco; 4. I grigliati, dimensionati per sopportare i carichi del traffico soprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere
oprastante (pedonale, veicolare, etc), dovranno essere antiscivolo, complanari alle pavimentazioni delle pubbliche vie ed essere realizzati con maglie a norma che garantiscano il passaggio di carrozzine e persone che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione. 5. Le intercapedini devono essere manutentate e mantenute pulite e sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari.
Art. 70 Antenne e parabole
ere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami a cura e spese dei concessionari. 6. In caso di mancata o insufficiente manutenzione delle griglie di aereazione viene applicata la sanzione amministrativa di Eur0 100,00. Art. 70 Antenne e parabole
- L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto
trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro e dell'aspetto estetico delle città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. 2. Per tutti gli immobili, composti da più unità abitative, siano essi di nuova costruzione o oggetto di ristrutturazione generale, che installano antenne per la ricezione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per
zione dei programmi tv e/o informazioni telematiche, è richiesta obbligatoriamente la centralizzazione di tutti gli apparati per la ricezione satellitare se previsti, oppure la predisposizione edilizia alla centralizzazione dei suddetti impianti. Per predisposizione edilizia alla centralizzazione degli impianti di ricezione si intende la predisposizione di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentano di
e degli impianti di ricezione si intende la predisposizione di opere edili e di predisposizioni impiantistiche che consentano di inserire, anche in un secondo tempo, l'impianto centralizzato senza ulteriori rilevanti interventi murari ed edilizi. Tale centralizzazione deve essere progettata e realizzata in modo da contenere il più possibile le dimensioni delle parti visibili, compatibilmente con le esigenze di ricezione. Il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili,
mpatibilmente con le esigenze di ricezione. Il numero massimo di antenne installabili è pari alle posizioni orbitali ricevibili, preferendo la collocazione di antenne che servano contemporaneamente più posizioni orbitali. 3. Tutti gli interventi su edifici (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (facciate, scale, ascensori, etc.) devono
manutenzione straordinaria) interessanti i collegamenti verticali degli edifici stessi (facciate, scale, ascensori, etc.) devono essere realizzati in modo tale da prevedere la centralizzazione degli impianti di ricezione delle trasmissioni satellitari. 4. Gli impianti singoli sono ammissibili solo nel caso di edifici unifamiliari, con le stesse prescrizioni e caratteristiche previste per gli impianti centralizzati.
ili solo nel caso di edifici unifamiliari, con le stesse prescrizioni e caratteristiche previste per gli impianti centralizzati. 5. Gli apparati di ricezione delle trasmissioni satellitari devono essere collocati sulla copertura degli edifici e preferibilmente sulla falda interna rispetto agli spazi pubblici. Qualora l'installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile l'antenna parabolica andrà posizionata ad una
pubblici. Qualora l'installazione sulla copertura fosse tecnicamente impraticabile l'antenna parabolica andrà posizionata ad una distanza dal filo di gronda tale da non renderla visibile dal piano strada e comunque a quota inferiore rispetto al colmo del tetto; di tali circostanze occorre produrre altresì una dimostrazione grafica. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con l’Ufficio
rodurre altresì una dimostrazione grafica. Quando non sia possibile soddisfare questi requisiti dovranno valutarsi con l’Ufficio Tecnico Comunale le soluzioni più adeguate prima di procedere all’installazione degli apparati. Le antenne devono essere comunque collocate possibilmente sul versante opposto la pubblica via o in giardini e cortili non visibili dalla strada pubblica. 6. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche: - all'esterno di balconi, terrazzi non di
sibili dalla strada pubblica. 6. Sono vietate le installazioni di antenne paraboliche: - all'esterno di balconi, terrazzi non di copertura, giardini e cortili quando le antenne siano visibili dal piano della strada delle pubbliche
26 vie; 7. Le dimensioni, colore e strutture di sostegno delle antenne devono essere dimensionate in modo da avere le forme più ridotte, colorazione possibilmente capace di mimetizzarsi con il manto di copertura. Le strutture di sostegno delle parabole devono essere adeguatamente dimensionate, fissate in modo sicuro e realizzate con materiali e colori di tipo opaco in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale. Nelle aree vincolate e nelle zone
olori di tipo opaco in accordo con gli standard maggiormente diffusi sul territorio nazionale. Nelle aree vincolate e nelle zone del centro storico le antenne paraboliche non potranno in alcun caso essere posizionate sulle facciate che fronteggiano strade o piazze pubbliche. La colorazione dovrà armonizzarsi con quella del manto di copertura e tali elementi dovranno essere obbligatoriamente indicati negli elaborati di corredo alla pratica edilizia.
manto di copertura e tali elementi dovranno essere obbligatoriamente indicati negli elaborati di corredo alla pratica edilizia. 8. L'installazione degli apparati di ricezione singoli e collettivi delle trasmissioni radiotelevisive e/o telematiche satellitari, avviene previa comunicazione redatta all’ ufficio tecnico comunale, corredata da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria attestante la conformità della installazione stessa
a da elaborati grafici e descrittivi contenenti la documentazione necessaria attestante la conformità della installazione stessa 9. Le responsabilità dell'applicazione delle presenti prescrizioni sono a carico dei singoli proprietari degli apparati di ricezione, degli amministratori di immobili, se trattasi di antenne condominiali e degli installatori. L’installazione di antenne paraboliche non conformi alle
di immobili, se trattasi di antenne condominiali e degli installatori. L’installazione di antenne paraboliche non conformi alle prescritte direttive ed in mancanza o difformità dall’avvio della pratica edilizia, è soggetta ad una sanzione amministrativa da irrogare ai soggetti responsabili, pari a € 600; verrà altresì intimato l'adeguamento, procedendo in caso di inerzia, alla rimozione delle stesse a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile dell'abuso. La sanzione pecuniaria
alla rimozione delle stesse a cura dell'Amministrazione Comunale ed a spese del responsabile dell'abuso. La sanzione pecuniaria e la procedura di rimozione è reiterabile. 10. Tutti gli interventi tesi alla manutenzione straordinaria di elementi edilizi (coperture, facciate, balconi etc.) su cui insistono antenne paraboliche, installate in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, devono comportare obbligatoriamente l'adeguamento di tale impianto
Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento
te in data precedente all'efficacia del presente Regolamento, devono comportare obbligatoriamente l'adeguamento di tale impianto al presente Regolamento. Tutti gli Interventi tesi alla sostituzione delle antenne paraboliche potranno avvenire solo in conformità di quanto sopra prescritto. Art. 71 Apparecchiature esterne per il condizionamento
- Di norma è da evitare l’installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro
per il condizionamento
- Di norma è da evitare l’installazione a sporgere o pensile al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata, di apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione, salvo casi di progettazione architettonica inserita nel prospetto. E’ consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi
l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata dei cavedi e dei cortili chiusi ed, inoltre, quando l’installazione avvenga su poggioli/terrazzi purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi
a altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico. Sono fatte salve le autorizzazioni previste per edifici sottoposti a particolari tutele (Beni Culturali, Beni ambientali, Paesaggio, etc.). 2. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da
Art. 72 Bacheche, insegne, targhe e tabelle
e indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. 3. In caso di mancata osservanza delle sopra riportate indicazioni l’Amministrazione può applicare la sanzione amministrativa di Euro 100,00. Art. 72 Bacheche, insegne, targhe e tabelle
- Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme,
e, insegne, targhe e tabelle
- Le bacheche e similari, le insegne e le targhe professionali devono essere realizzate con forme, dimensioni, materiali e tipologie non in contrasto con le caratteristiche del contesto; per il contenimento delle targhe professionali, ove possibile, dovrà essere predisposto idoneo targhettario da collocare in prossimità dell’ingresso.
- L’installazione di bacheche, insegne, targhe, etc. devono ispirarsi ai principi della salvaguardia
Art. 72 bis Materiali e finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili nei
27 del decoro e dell'aspetto estetico del paese e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale. 3. Tali principi dovranno essere valutati con l’Ufficio Tecnico Comunale con lo scopo di concordare le soluzioni più adeguate prima di procedere all’installazione dei manufatti in questione. Art. 72 bis Materiali e finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili nei centri storici negli interventi di ristrutturazione edilizia
Materiali e finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili nei centri storici negli interventi di ristrutturazione edilizia
- E’ ammesso l’utilizzo di materiali e finiture diverse da quelle tradizionali indicate nel documento di piano denominato REPERTORIO DELLE SOLUZIONI PROGETTUALI PER GLI INTERVENTI EDILIZI, purché compatibili con il contesto.
- La compatibilità contestuale è dimostrata dal proponente attraverso una specifica valutazione resa
mpatibili con il contesto. 2. La compatibilità contestuale è dimostrata dal proponente attraverso una specifica valutazione resa esplicita nella Relazione che, anche con adeguata documentazione fotografica, indaghi approfonditamente le relazioni urbane, i valori storico testimoniali, i caratteri edilizi e i rapporti paesaggistici dell’ambito di intervento e del suo intorno. 3. I materiali e le finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili sono:
stici dell’ambito di intervento e del suo intorno. 3. I materiali e le finiture diverse da quelle tradizionali ammissibili sono: Manti di copertura tegole marsigliesi in laterizio cotto nel rispetto delle preesistenze; tegola in cemento color laterizio con onde ravvicinate che riproducano l’effetto estetico del coppo; nel caso di manufatti pertinenziali aventi una copertura con pendenza limitata, potrà essere prevista la sostituzione con manto di copertura in lamiera aggraffata color “testa di moro”.
con pendenza limitata, potrà essere prevista la sostituzione con manto di copertura in lamiera aggraffata color “testa di moro”. Comignoli Nel caso di sfiati e camini di dimensioni contenute può essere tollerato l’uso del rame; Sono inoltre ammesse anche altre tipologie se imposte dalle vigenti normative in materia, con esclusione di quelle con finitura esterna in acciaio inox. Serramenti esterni (escluse ante ad oscuro) PVC color bianco o grigio medio con finitura opaca;
itura esterna in acciaio inox. Serramenti esterni (escluse ante ad oscuro) PVC color bianco o grigio medio con finitura opaca; Legno/lamina di alluminio color bianco o grigio medio con finitura opaca. Sistemi di oscuro – tapparelle le tapparelle esistenti possono essere sostituite con uguali materiali e tipologie, in alternativa, previo parere favorevole della CEC, con ante ad oscuro in PVC colorato con finitura opaca (no finto legno) Parapetti balconi e terrazze
parere favorevole della CEC, con ante ad oscuro in PVC colorato con finitura opaca (no finto legno) Parapetti balconi e terrazze Parapetti in ferro preferibilmente battuto o, in alternativa, dipinto con vernici ferromicacee color grigio scuro con ritti verticali e disegno semplice. Recinzioni In legno ad elementi verticali semplici con eventuale finitura protettiva trasparente opaca.
Art. 73 Acque meteoriche
28 4. Eventuali materiali e finiture diverse da quelle indicate dovranno essere sottoposte al preventivo esame della Commissione Edilizia Comunale. Capo VI - Elementi costruttivi Art. 73 Acque meteoriche
- Le acque meteoriche dei tetti e degli spazi privati non devono scaricarsi su suolo pubblico e vanno pertanto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore. Art. 74 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine
Art. 74 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine
anto gestite secondo le indicazioni comunali in vigore. Art. 74 Recinzioni delle aree, impianto degli alberi e reti antigrandine
- Le recinzioni, i muri di sostegno e di cinta, le siepi e le piantumazioni in genere posizionati in corrispondenza di curve e incroci stradali, devono essere realizzati in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il comune
Art. 75 Stalle e ricoveri per animali
in modo tale da non impedire la visibilità o comunque da non costituire impedimento alla sicurezza della circolazione. Il comune può imporre la rimozione degli elementi esistenti che impediscono la visibilità o che costituiscono impedimento alla sicurezza della circolazione. TITOLO VI - Stalle e altre strutture Art. 75 Stalle e ricoveri per animali
- I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie
e ricoveri per animali
- I ricoveri per gli animali devono essere aerati ed illuminati dall'esterno con finestre di superficie complessiva non inferiore ad 1/20 della superficie del pavimento, devono inoltre essere ventilati con canne che partendo dal soffitto si elevino oltre il tetto.
- Il pavimento deve essere costruito con materiale ben connesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia
nnesso, impermeabile, raccordato ad angoli arrotondati con le pareti ed inclinato verso canalette di scolo e a superficie liscia impermeabile, le quali adducano il liquame all'esterno, in appositi pozzi stagni. 3. Le mangiatoie, le rastrelliere e gli abbeveratoi devono essere costruiti con materiale di facile lavatura e disinfezione. 4. Le porte devono aprirsi verso l'esterno. 5.Le nuove stalle, i capannoni avicoli e gli altri ricoveri per animali in genere, ad esclusione dei
no aprirsi verso l'esterno. 5.Le nuove stalle, i capannoni avicoli e gli altri ricoveri per animali in genere, ad esclusione dei ricoveri per animali d’affezione, devono essere localizzate solo negli spazi aperti individuati dal P.R.G. e distare almeno metri 100 dalle seguenti aree: a) insediamenti storici; b) aree per insediamenti prevalentemente residenziali e da abitazioni isolate, ad esclusione dell’abitazione del custode/conduttore dell’azienda agricola; c) aree commerciali e turistiche;
bitazioni isolate, ad esclusione dell’abitazione del custode/conduttore dell’azienda agricola; c) aree commerciali e turistiche; d) aree per campeggi; e) aree per servizi ed attrezzature; f) verde pubblico e parchi urbani; g) aree private di interesse sociale; h) aree per attrezzature sportive. 6. La distanza è aumentata a metri 400 per gli allevamenti di suini. 7. Per le nuove costruzioni non è consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali.
Art. 76 Concimaie
nti di suini. 7. Per le nuove costruzioni non è consentito destinare ad uso alloggi i locali soprastanti i ricoveri per animali. 8. La ventilazione dei locali deve essere assicurata con l’installazione di idonei aeratori, oppure con l’applicazione di speciali dispositivi per il graduale ricambio dell’aria viziata. Art. 76 Concimaie
- Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere
Art. 76 Concimaie
’aria viziata. Art. 76 Concimaie
- Oltre alle protezioni necessarie alla prevenzione degli infortuni le concimaie devono essere costruite in cemento o altro materiale che garantisca la tenuta stagna, devono risultare chiuse e dotate di copertura ed esser dotate di idonea vasca impermeabile per la raccolta di urine e
29 colaticci. 2. I pozzetti o vasche di raccolta del liquame devono essere dimensionati proporzionalmente alla capienza della concimaia. 3. La platea delle concimaie, con pendenza idonea a raccogliere il colaticcio, dovrà essere proporzionata nelle dimensioni e nella capienza, all’età ed al numero dei capi adulti di bestiame ed adeguata in ogni caso ad uno stoccaggio massimo di 4 mesi/anno. 4. E’ vietata la costruzione di concimaie in zone residenziali e comunque le concimaie stesse
stoccaggio massimo di 4 mesi/anno. 4. E’ vietata la costruzione di concimaie in zone residenziali e comunque le concimaie stesse andranno collocate il più lontano possibile dalle abitazioni e in aree che non sovrastino falde acquifere usate a scopo potabile, comunque nel rispetto delle seguenti distanze:
- 10 metri dai confini di proprietà;
- 30 metri dall’abitazione di proprietà o al servizio dell’azienda;
- 100 metri dalle altre abitazioni;
ai confini di proprietà;
- 30 metri dall’abitazione di proprietà o al servizio dell’azienda;
- 100 metri dalle altre abitazioni;
- 5 metri dalle strade o quella prevista dalle fasce di rispetto stradale se maggiore;
- 50 metri da cisterne e prese d’acqua potabile (fatta salva l’eventuale maggiore distanza individuata dalle fasce di rispetto).
- Il conferimento del letame, così come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato.
sì come lo svuotamento, andranno sempre eseguiti in modo da non arrecare alcun disturbo in fatto di rumore od odore al vicinato. 6. E' vietato conferire in concimaia altri rifiuti che non siano quelli prodotti dagli animali allevati. 7. E' vietato l'accumulo anche provvisorio di letame in spazi pubblici, l'accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestie al vicinato o lungo percorso carrabile; è pure vietato
ci, l'accumulo negli spazi privati è vietato quando possa creare molestie al vicinato o lungo percorso carrabile; è pure vietato l'accumulo e lo spargimento del letame e dei liquami in prossimità di falde acquifere, sorgenti, pozzi ecc.. 8. Sono fatte salve le specifiche norme contenute nel Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell’ambiente dagli inquinamenti. 9. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo
Art. 77 Entrata in vigore del regolamento
ll’ambiente dagli inquinamenti. 9. Per le distanze dei complessi zootecnici esistenti, su richiesta debitamente motivata, previo parere dell’Amministrazione comunale, sentito il competente organo dell’A.P.S.S., potranno essere concesse deroghe alle distanze di cui sopra in relazione alle caratteristiche tipologiche e funzionali dell’allevamento e al contesto ambientale in cui esso si colloca. TITOLO VII - NORME FINALI Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie Art. 77 Entrata in vigore del regolamento
Art. 77 Entrata in vigore del regolamento
o si colloca. TITOLO VII - NORME FINALI Capo I - Entrata in vigore e norme transitorie Art. 77 Entrata in vigore del regolamento
- Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento risulta abrogato il regolamento edilizio previgente.
- L’entrata in vigore del presente Regolamento non comporta la decadenza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato.
denza della Commissione Edilizia in carica che continuerà a svolgere le proprie funzioni fino alla scadenza del proprio mandato. 3. Alle domande di permesso di costruire pendenti, alle SCIA depositate ed ad ogni altra procedura edilizia pendente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, continuano ad applicarsi le norme del precedente Regolamento edilizio.
30 APPENDICE
- Certificato di destinazione urbanistica (CDU) (riferimento normativa) art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380 55. Il CDU, oltre alle prescrizioni urbanistiche discendenti dallo strumento urbanistico comunale vigente o adottato, deve contenere: a) D.Lgs 152/2006, articolo 251 - Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare, comma
- “Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle
dei siti da bonificare, comma 2. “Qualora, all'esito dell'analisi di rischio sito specifica venga accertato il superamento delle concentrazioni di rischio, tale situazione viene riportata dal certificato di destinazione urbanistica, nonché dalla cartografia e dalle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del comune e viene comunicata all'Ufficio tecnico erariale competente”. b) LP 15/2015, articolo 22 - Carta di sintesi della pericolosità, comma 3, ultimo capoverso.
ficio tecnico erariale competente”. b) LP 15/2015, articolo 22 - Carta di sintesi della pericolosità, comma 3, ultimo capoverso. “Il grado di penalità evidenziato dalla carta di sintesi della pericolosità è riportato nei certificati di destinazione urbanistica”. c) LP 15/2015 articolo 26 - Perequazione urbanistica, comma 6. “Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei
- “Ogni comune tiene il registro dei diritti edificatori e dei crediti edilizi previsti dall'articolo 27, comma 6. L'entità dei diritti edificatori e dei crediti edilizi è indicata nel certificato di destinazione urbanistica previsto dall'articolo 30 del decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 2001. d) LP 15/2015 articolo 48 - Durata ed effetti dei vincoli preordinati all’espropriazione, comma 7. “La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano
i dei vincoli preordinati all’espropriazione, comma 7. “La previsione di vincoli preordinati all'espropriazione o che comportano l'inedificabilità è riportata nel certificato di destinazione urbanistica relativo agli immobili interessati….” e) LP 15/2015 articolo 51 - Procedimento di formazione dei piani attuativi, comma 6. “Il comune, assieme all'approvazione dei piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la
piani, approva con il medesimo provvedimento lo schema di convenzione previsto dall'articolo 49 e successivamente ne promuove la sottoscrizione. Per gli immobili interessati dal piano il certificato di destinazione urbanistica riporta gli estremi dell'atto di approvazione del piano e della relativa convenzione”. f) Regolamento urbanistico-edilizio articolo 62 - Contenuti del registro dei volumi e delle superfici, comma 4 (riguarda il registro dei volumi previsto dall’art. 111 della LP 15/2015).
ti del registro dei volumi e delle superfici, comma 4 (riguarda il registro dei volumi previsto dall’art. 111 della LP 15/2015). “Dopo la demolizione dell'edificio, nel certificato di destinazione urbanistica dell'area è riportato il volume accertato e il riferimento al registro previsto da questo articolo”. g) Regolamento urbanistico-edilizio articolo 88 - Effetti urbanistici delle trasformazionidi aree a bosco in aree agricole, comma 4 (riguarda la disciplina delle aree boscate oggetto
tti urbanistici delle trasformazionidi aree a bosco in aree agricole, comma 4 (riguarda la disciplina delle aree boscate oggetto di trasformazione in aree agricole non ancora recepite dal PRG art. 112, comma 4 LP 15/2015). “L'avvenuta trasformazione di area a bosco in area agricola, a far data dalla dichiarazione di ultimazione dei lavori o dell'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica …”.
one di ultimazione dei lavori o dell'accertamento di cui al comma 1, è riportata nei certificati di destinazione urbanistica …”. h) LEGGE 21/11/2000, n. 353 Legge-quadro in materia di incendi boschivi 56 relativa ai terreni i cui soprassuoli siano stati interessati da incendi. 2. Tabella B allegata al regolamento urbanistico edilizio provinciale. Tab. B CATEGORIE TIPOLOGICO-FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Categorie e sottocategorie Attività a titolo esemplificativo
-FUNZIONALI, COSTO MEDIO DI COSTRUZIONE E CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE Categorie e sottocategorie Attività a titolo esemplificativo Aliquota costo medio di costruzione Primaria, secon daria, costo di costruzione Costo medio di costruzione Riduzione al costo medio di costruzione Importo contributo nuovo recupero nuovo recupero A Residenza e attività affini 55 art. 30, comma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380: “Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile
ma 3 del DPR 06.06.2001, n. 380: “Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”.
e, per dichiarazione dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici”. 56 Riguardo al vincolo di inedificabilità si richiama l'articolo 10 della legge 21 novembre 2000 n. 353 concernente l'obbligo di predisporre un catasto delle aree interessate da incendi.
31 A1 Residenza ordinaria Costruzioni destinate a scopo abitativo non rientranti nella categoria A2 (residenza per il tempo libero e vacanze e residenza di lusso) Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq Attività di servizio alla residenza con esclusione di quelle svolte al piano terra Acconciatori, estetisti, studi medici e dentistici, sedi di associazioni, artigianato di servizio Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002)
nato di servizio Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 B&B e albergo diffuso (art. 33 e 36 bis legge provinciale sul turismo 2002) Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 Piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN (purché la destinazione residenziale dell'edificio sia prevalente) Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 A1.1 Recupero sottotetti a fini abitativi Recupero dei sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq
i sottotetti di edifici esistenti a fini abitativi per residenza ordinaria Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq A1.2 Recupero patrimonio edilizio montano Edifici tradizionali esistenti di cui all'articolo 104 della legge provinciale per il governo del territorio 2015 Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq A2 Residenza per il tempo libero e vacanze Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine
nze Costruzioni destinate ad alloggi per il tempo libero e vacanze, cioè quelle occupate saltuariamente per vacanze, ferie, fine settimana o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico-ricreativi, nei comuni dove si applica l’articolo 57, della legge urbanistica provinciale del 2008 Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq Residenza di lusso Edifici classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% A3 Esercizi alberghieri (legge provinciale
classificati di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% A3 Esercizi alberghieri (legge provinciale sul turismo 2002) Alberghi, alberghi garnì, residenze turistico alberghiere, villaggi albergo Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq Extra-alberg hiero (art. 30 l.p. provinciale sul turismo 2002 Affitta camere, case appartamenti per vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù, edifici, anche a carattere religioso destinati ad ospitalità,
vacanze, case per ferie, esercizi rurali, ostelli per la gioventù, edifici, anche a carattere religioso destinati ad ospitalità, convitti Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq A4 Esercizi agrituristici Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq A5 Bivacchi, rifugi alpini ed escursionistici Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq B Campeggi B1 Area Min. 15% Min. 5% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq
32 Max 20% Max 8% B2 Strutture ricettive permanenti Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq C Attività produttive e commercio all’ingrosso C1 Industria e artigianato di produzione Tutte le lavorazioni, produzione artigianale e industriale di cose e di beni Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 1/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq Autotrasporto e magazzinaggio Autotrasporto conto terzi, spedizioniere, noleggio con conducente – taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi Min. 15% Max 20% Min. 5%
o terzi, spedizioniere, noleggio con conducente – taxi, rimessa di autoveicoli, facchinaggio /traslochi Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% Co mmercio all’ingrosso Attività co mme rciali all’ingrosso Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% Attività di trasformazione, conservazione e valorizzazione di prodotti agricoli Attività destinate alla trasformazione, alla conservazione e/o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti
o alla valorizzazione dei prodotti del suolo e dell'allevamento (quali caseifici, cantine, oleifici, segherie, ecc., allevamenti industriali) per conto terzi Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% C2 Impianti funiviari Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 1/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq C3 Altre attività Maneggi, ricoveri per animali d’affezione (art. 112, comma 7 della legge provinciale) e altre attività di coltivazione del fondo Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq
omma 7 della legge provinciale) e altre attività di coltivazione del fondo Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq D Commercio, attività amministrative e di grande affluenza D1 Medie strutture di vendita Grandi strutture di vendita Supermercati, centri commerciali Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq Commercio al dettaglio di vicinato e altre attività di servizio Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8%
icinato e altre attività di servizio Esercizi di vicinato, farmacie, tabacchi, edicole, palestre Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% Pubblici esercizi Bar, ristoranti, locali per somministrazione di alimenti, mense, enoteca con somministrazione di bevande, sale giochi Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% D2 Attività di servizio alla residenza svolte al piano terra Artigianato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq D3
nato di servizio, studi medici e dentistici, sedi di associazioni Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq D3 Attività direzionali e grandi uffici Sedi direzionali di attività o imprese, piccoli uffici con superficie non superiore a 180 mq di SUN purchè la destinazione residenziale dell’edificio non sia prevalente, uffici di superficie superiore a 180 mq SUN, scuole di sci Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq Funzioni a mministrative Servizi alle imprese, banche e
cuole di sci Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 2/3 …€/mq …€/mq …€/mq …€/mq Funzioni a mministrative Servizi alle imprese, banche e assicurazioni uffici postali Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8%
33 Attività diretta alla presentazione di servizi Strutture sanitarie, socio sanitarie e assistenziali non operanti in regime di conve nziona me nto o accreditamento con l’amministrazione pubblica; stabilimenti termali Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% D4 Attività di interesse pubblico Attrezzature private di interesse comune, attrezzature sportive, cimiteri privati, fiere Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq Parcheggi non pertinenziali fuori terra Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% D5
SCHEDA 1 ALTEZZA ABITABILE
Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq Parcheggi non pertinenziali fuori terra Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% D5 Altre attività di grande affluenza Scuole, teatri, musei, biblioteche, cinema discoteche, sale da ballo Min. 15% Max 20% Min. 5% Max 8% 3/3 …€/mq …€/mq …€/mq 3. SCHEMI INTERPRETATIVI delle norme igienico-edilizie SCHEDA 1 ALTEZZA ABITABILE L’altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa
HEDA 1 ALTEZZA ABITABILE
HEDA 1 ALTEZZA ABITABILE L’altezza abitabile H è la dimensione misurata dal pavimento al soffitto di un locale. La norma precisa che in questa misura non si considerano “eventuali elementi strutturali principali emergenti”. Tali elementi solitamente sono rappresentati da travature che sporgono dallo spessore del solaio e poco rilevano ai fini dell’abitabilità del locale (figura 1a). Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell’altezza abitabile è lo stesso di
Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC
el locale (figura 1a). Per un solaio in legno, o altro materiale, il metodo di misurazione dell’altezza abitabile è lo stesso di cui sopra: dal pavimento al soffitto esclusi “eventuali elementi strutturali principali emergenti”. (figura 1b). Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. e) del REC Altezza abitabile: è la differenza tra la quota dell’intradosso del solaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali principali emergenti.
olaio e la quota del piano di calpestio di un locale, senza tenere conto di eventuali elementi strutturali principali emergenti. Per i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista, si considera altezza abitabile quella misurata dal pavimento finito all’intradosso degli elementi strutturali secondari (travetti) esclusa la struttura principale (travi).
34 Il secondo capoverso della norma precisa l’altezza per quanto riguarda i sottotetti, i soppalchi e i solai con struttura portante a vista. Per queste strutture la misura dell’altezza abitabile ha origine dal pavimento fino all’intradosso della struttura secondaria a vista (travetto) (figura 2) con esclusione di eventuali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene
ali sporgenze strutturali principali analogamente a quanto sopra. In particolare, per quanto riguarda i sottotetti, non si tiene conto della cosiddetta trave di colmo, e delle mezzecase che sorreggono la struttura secondaria (travetti) (figura 2a).
SCHEDA 2 VOLUME ABITABILE
35 SCHEDA 2 VOLUME ABITABILE Il calcolo del volume abitabile fa evidentemente riferimento alla superficie abitabile e alle altezze abitabili come definite dal regolamento ed illustrate più sopra (Scheda 1, figure 1 e 2). Per un locale di forma regolare, il volume abitabile è dato dalla superficie abitabile per l’altezza abitabile. Per un locale “irregolare”, con soffitto di altezze diverse, il riferimento è all’altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili.
tezze diverse, il riferimento è all’altezza abitabile media ponderale che è data dal rapporto tra volume e superficie abitabili. Il volume abitabile deve rispettare le altezze minime stabilite dalla norma (art. 41 Altezza minima dei locali, commi 1, 2 e 3 del Regolamento edilizio comunale). In particolare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale
Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. h)
lare si evidenzia che non può essere considerato abitabile uno spazio di altezza inferiore a m 1,50 (figura 3), pur potendo tale spazio fare parte del locale senza tuttavia costituirne volume o superficie abitabili. Il REC può comunque fissare un’altezza minima anche per questi spazi, orientativamente intorno a m 1,20. Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. h) Volume abitabile: è il volume sotteso dalla superficie abitabile.
36 A titolo esemplificativo, la figura 4 illustra il volume abitabile che praticamente non include la struttura secondaria, comprendendo invece l’eventuale struttura principale (in quanto non rileva ai fini della misura dell’altezza).
SCHEDA 3 DEFINIZIONE DI SOPPALCO
ttura secondaria, comprendendo invece l’eventuale struttura principale (in quanto non rileva ai fini della misura dell’altezza).
37 SCHEDA 3 DEFINIZIONE DI SOPPALCO Il soppalco è una struttura ricavata all’interno di un locale detto “principale” ad un’altezza minima di m 2,20 rispetto al piano di calpestio del locale stesso (vedi figure 5 e 9). La condizione principale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso.
Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d)
ncipale e necessaria del soppalco è di avere un affaccio sul locale principale costituito da almeno un lato libero sullo stesso. Il soppalco può avere forme e realizzazione assai diverse:
- essere totalmente a sbalzo sopra il locale principale ( a mo’ di balcone) (figura 6a);
- usufruire del soffitto di locali sottostanti (figura 6b);
- essere collocato in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c). Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d)
Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d)
in parte sopra locali sottostanti e in parte a sbalzo sul locale principale (figura 6c). Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d) Soppalco: si definisce soppalco lo spazio ricavato mediante la realizzazione di un piano di calpestio all’interno di un locale principale con almeno un lato libero che affaccia sul locale medesimo, tale spazio può estendersi parzialmente o totalmente anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente
nte anche sopra altri locali usufruendone il soffitto. In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
38 Giova precisare che il soppalco è una struttura “interna” ad un locale principale che ne aumenta la SUN, ma gode di altezze abitabili inferiori alla norma (min. m 2,20). Ciò comporta che la superficie dell’aggetto sopra il locale principale deve avere dimensioni contenute entro limiti prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.
SCHEDA 4 QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO
prestabiliti (massimo il 40% della SUN del locale principale) onde non creare nocumento e per garantire una vivibilità adeguata.
39 SCHEDA 4 QUANDO IL SOPPALCO COSTITUISCE PIANO Le norme cui fare riferimento sono la definizione di “piano fuori terra” dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale e l’art. 39, comma 2, lett. d) del Regolamento edilizio comunale.
- Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello
lamento edilizio comunale.
- Il soppalco costituisce piano di un edificio nel caso in cui la superficie utile netta (SUN) dello stesso superi la metà della SUN del piano sottostante (figura 7). Resta fermo comunque che la superficie del soppalco concorre a formare la SUN dell’intero edificio qualunque sia la sua dimensione. Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano
Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC
d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Piano fuori terra di un edificio: si considera piano fuori terra di un edificio il piano emergente dalla linea di spiccato; non si considera piano il sottotetto che non determina superficie utile lorda (SUL). Sono esclusi i soppalchi con superficie utile netta (SUN) inferiore alla metà del piano sottostante. Art. 39 Definizioni, comma 2, lett. d) del REC In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione
efinizioni, comma 2, lett. d) del REC In presenza di uno o più locali a livello del soppalco, indipendentemente dalla dimensione di questo, si determina la costituzione di un piano.
40 2. Il soppalco deve essere privo di locali chiusi perché in caso contrario lo stesso costituisce piano come illustrato in figura 8. La presenza di uno o più locali, anche accessori, a livello del soppalco, indipendentemente dalla sua dimensione, determina la costituzione di un piano ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. d) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale. Ciò non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti
non tanto in riferimento al soppalco, quanto alla semplice presenza dei locali, i quali costituiscono piano a tutti gli effetti indipendentemente dalla presenza o meno di un soppalco.
SCHEDA 5 DIMENSIONI DEL SOPPALCO
41 SCHEDA 5 DIMENSIONI DEL SOPPALCO
- Il soppalco di SUN superiore alla metà della SUN del piano sottostante costituisce piano.
- La parte di soppalco aggettante sopra il locale principale non può avere superficie superiore al 40% della SUN di quest’ultimo (figure 9, 10, 11).
- L’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non può essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le
ò essere inferiore a m 2,20 misurata come illustrato nelle figure 1 e 2 della scheda 1. Giova precisare, a tal proposito, che le altezze abitabili di eventuali locali sottostanti, il cui soffitto costituisce soppalco (figure 6b e 6c della scheda 3), dovranno rispettare le misure stabilite dalle norme per i locali abitabili o accessori ai sensi dell’art. 41 Altezza minima dei locali, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l’altezza
Art. 47 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC
i locali abitabili o accessori ai sensi dell’art. 41 Altezza minima dei locali, commi 1 e 2 del REC. In buona sostanza l’altezza ridotta di m 2,20 è consentita solo per la parte aggettante sul locale principale, nonché per locali accessori.
- In caso di soppalchi con soffitto inclinato più del 30%, l’altezza minima non può essere inferiore a m 1,50 misurata come illustrato nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20. Art. 47 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC
Art. 47 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC
nelle figure 2a e 9a e altezza media ponderale di m 2,20. Art. 47 Soppalchi, comma 1, lett. a) e b) e comma 2, lett. b) del REC Dimensioni del soppalco: la parte di soppalco aggettante, che insiste sopra un locale principale, (escluse eventuali parti insistenti sopra altri locali) non deve superare il 40% della superficie abitabile del locale soppalcato; l’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20
le del locale soppalcato; l’altezza abitabile minima dello spazio sottostante il soppalco non deve essere inferiore a metri 2,20 misurata dal pavimento del locale principale all’intradosso del soppalco o della struttura secondaria dello stesso qualora sia a vista. nel caso di soppalchi con soffitto inclinato, avente pendenza superiore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non
ore al 30%, lo spazio soprastante il soppalco deve avere altezza minima non inferiore a metri 1,50 e altezza media ponderale non inferiore a metri 2,20, riferita all’intradosso del soffitto o della struttura secondaria della copertura qualora sia a vista e calcolata come rapporto fra il volume e la superficie abitabile ad esso sottesa.
SCHEDA 6 MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO
42 SCHEDA 6 MODALITA DI UTILIZZO DEL SOPPALCO Il soppalco può essere compartimentato in più zone a servizio di più locali. In tal caso ogni parte costituisce soppalco del locale cui si riferisce a condizione che la stessa abbia almeno un lato aperto sul locale medesimo (figura 10). La superficie del soppalco è data dalla somma delle SUN dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell’intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano.
dei vari comparti, qualora tale superficie superi il 50% della SUN dell’intero piano sottostante, il soppalco costituisce piano. Il rapporto tra la superficie aggettante del soppalco e la superficie del relativo locale principale (40%) va rispettato con riferimento ad ognuno dei locali. Nella figura 10 il soppalco è suddiviso in tre porzioni ognuna delle quali costituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali
ituisce soppalco dei locali sottostanti su cui si affacciano. I soppalchi 1 e 2 aggettano per una porzione sui rispettivi locali principali con una superficie che non può superare il 40% della superficie dei rispettivi locali 1 e 2. Il soppalco 3 è di pertinenza del locale 3, ma la sua superficie non sporge su di esso e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%. Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg.
so e pertanto non ha il vincolo del rapporto del 40%. Definizione art. 3, comma 6. lett. d) del DPP 19 maggio 2017, n. 8-61/Leg. Il soppalco costituisce piano con SUN maggiore della metà della SUN del piano sottostante
43 Un caso particolare è rappresentato da un soppalco a servizio di un locale principale parzialmente o totalmente a sbalzo sopra altri locali, ma chiuso su questi (figura 11, locale 2). Si precisa che anche in questo caso la superficie della parte aggettante (chiusa sul locale 2) non può essere superiore al 40% della superficie del locale sottostante ancorché non sia di sua pertinenza. Nell’esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo
non sia di sua pertinenza. Nell’esempio della figura 11 il soppalco è interamente di pertinenza del locale principale 1, essendo aperto solo su questo. Oltre che sul locale 1, esso aggetta in parte anche sul locale 2, ma in modo completamente chiuso. Anche in questo caso la superficie aggettante sopra il locale 2 (pur non costituendone soppalco) deve essere inferiore al 40% della sua superficie. Ciò in base al principio di garantire un’adeguata vivibilità come più sopra illustrato (scheda 3).
SCHEDA 7 SOTTOTETTO
44 SCHEDA 7 SOTTOTETTO La condizione per definire “sottotetto” il volume compreso tra l’ultimo solaio e la copertura di un edificio è di avere un’altezza minima di m 1,50 tra il piano di calpestio (estradosso) dell’ultimo solaio e il sottotavolato misurata nel punto di colmo della copertura. La norma è molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell’altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato
molto chiara nello specificare i punti di riferimento per la misurazione dell’altezza, cioè il piano di calpestio e il tavolato posto sopra la struttura secondaria del tetto (travetti), senza pertanto tenere conto della struttura del tetto né primaria né secondaria (figura 12). Si precisa che tale disposizione (art. 3, comma 6, lett. e) del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell’altezza
Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017
o urbanistico-edilizio provinciale) riguarda solo la definizione di sottotetto e non anche il metodo di misurazione dell’altezza abitabile dei locali ai fini igienico-edilizi. Art. 3, comma 6, lett. e) del DPP n. 8-61/Leg del 19.5.2017 sottotetto: spazio compreso tra l'ultimo solaio di un edificio e la copertura, avente un'altezza minima di 1,50 metri, misurata dal piano di calpestio all'intradosso della copertura (sottotavolato) nel punto di colmo, senza tenere conto degli elementi strutturali.
Art. 67 Sporgenze su vie e piazze pubbliche.
45 4. SCHEMI INTERPRETATIVI delle Sporgenze su vie e piazze pubbliche. Art. 67 Sporgenze su vie e piazze pubbliche. Zoccolo degli edifici e modanature Art. 67, comma 1, lett. a) e b) del REC a) Lo zoccolo degli edifici per una sporgenza di non più di 5 cm purché la larghezza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50; b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm.
Art. 67, comma 1, lett. c) del REC
zza del marciapiede non venga ridotta a meno di metri 1,50; b) le modanature, i rilievi per una sporgenza non superiore a 15 cm.
46 Gronde e pensiline Le due figure che seguono rappresentano:
- la prima l’altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano pedonale;
- la seconda l’altezza delle gronde e delle pensiline rispetto al piano viabile. Art. 67, comma 1, lett. c) del REC Le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un’altezza
Art. 67, comma 1, lett. c) del REC
ile. Art. 67, comma 1, lett. c) del REC Le gronde e le pensiline aggettanti per non più di metri 1,50 purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano pedonale e a metri 4,50 dal piano viabile
Art. 67, comma 1, lett. d) del REC
47 Ante ad oscuro (imposte) Le due figure rappresentano:
- la prima l’altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano pedonale;
- la seconda l’altezza delle ante ad oscuro (imposte) rispetto al piano viabile. Art. 67, comma 1, lett. d) del REC Le ante ad oscuro (imposte), purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.
Art. 67, comma 1, lett. e) del REC
o (imposte), purché poste ad un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile.
48 Tende La normativa non prevede la realizzazione di tende sopra il piano viabile, ma solo sopra lo spazio pedonale ad un’altezza minima di m 2,20 compresi tutti gli elementi di finitura come ad esempio i festoni. La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20. Art. 67, comma 1, lett. e) del REC
Art. 67, comma 1, lett. e) del REC
La disposizione obbliga inoltre ad un arretramento rispetto al limite viario di almeno cm 20. Art. 67, comma 1, lett. e) del REC Le tende, purché poste ad un’altezza netta minima in ogni posizione (sia aperte che chiuse) di m 2,20 dal marciapiede compresi eventuali elementi di finitura (festone), arretrate di almeno 20 cm dalla sede viaria, non impediscano o confondano la segnaletica stradale e non creino pericolosità al pubblico transito;
Art. 67, comma 1, lett. f) del REC
49 Insegne a bandiera Le due figure rappresentano:
- la prima l’altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano pedonale;
- la seconda l’altezza delle insegne a bandiera rispetto al piano viabile. Art. 67, comma 1, lett. f) del REC Le insegne a bandiera purché poste a un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile
Art. 67, comma 1, lett. f) del REC
gne a bandiera purché poste a un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile
50 Casi particolari La figura rappresenta i casi in cui le sporgenze sovrastano in parte il marciapiede ed in parte il piano viabile. In tali casi l’altezza è riferita al piano viabile e cioè non può essere inferiore a m 4,50. Tale lettura vale anche per le altre sporgenze. Art. 67, comma 1, lett. f) del REC
Art. 67, comma 1, lett. f) del REC
ile e cioè non può essere inferiore a m 4,50. Tale lettura vale anche per le altre sporgenze. Art. 67, comma 1, lett. f) del REC Le insegne a bandiera purché poste a un’altezza netta superiore a metri 3,00 dal piano del marciapiede e a metri 4,50 dal piano viabile
Art. 73, comma 2 del REC
51 5. SCHEMI INTERPRETATIVI delle dimensioni delle recinzioni Recinzioni delle aree, ….. Art. 73, comma 2 del REC Entro le zone insediative, qualora la recinzione sia realizzata con struttura piena, questa non dovrà superare l’altezza di m 0,60, misurata dalla quota stradale o dal piano di campagna se autorizzato a quota superiore. L’altezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80. La medesima altezza massima vale anche per eventuali
tezza totale della recinzione, compreso il muro, non può superare i m 1,80. La medesima altezza massima vale anche per eventuali cancelli. In presenza di muri di recinzione tradizionali, sentita la C.E.C., è consentito derogare alle dimensioni di questo comma per consentire la loro ricostruzione o per garantire la continuità paesaggistico ambientale. La recinzione posta sopra l’eventuale parte piena dovrà garantire adeguate caratteristiche di trasparenza.
52 Per ogni ulteriore componente oltre i 10 si applica un aumento di 10 metri quadrati di superficie utile massima e di una stanza da letto ogni 3 persone. Allegato 2) Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile Allegato 2 del DPP 12 dicembre 2011, n. 17-75/Leg 6. Caratteristiche di idoneità degli alloggi a canone sostenibile. ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica
egli alloggi a canone sostenibile. ALLEGATO 2 del DPP 17-75/Leg. del 2011 “Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", articolo 11)” Numero componenti il nucleo Superficie utile massima Superficie utile minima Numero minimo stanze da letto Numero massimo
o 11)” Numero componenti il nucleo Superficie utile massima Superficie utile minima Numero minimo stanze da letto Numero massimo stanze da letto 1 45 35 1 1 2 55 45 1 2 3 70 55 2 3 4 75 60 2 3 5 80 65 2 4 6 90 75 3 4 7 105 90 3 4 8 110 95 3 5 9 120 105 4 5 10 130 115 5 6
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