001 RE Regolamento edilizio Manerbio
Comune di Manerbio · Brescia, Lombardia
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REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI MANERBIO REGOLAMENTO EDILIZIO
REGIONE LOMBARDIA PROVINCIA DI BRESCIA COMUNE DI MANERBIO REGOLAMENTO EDILIZIO L.R. 11 marzo 2005 n. 12 e s.m.i. RE Tavola numero RE-00 Regolamento Edilizio Scala Data Dicembre 2023 Delibera Adozione Delibera Approvazione D.C.C. n. 42 del 06.10.2023 D.C.C. n. 75 del 29.12.2023 SINDACO PAOLO VITTORIELLI RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA ARCH. FRANCESCA GALOFORO FUNZIONARIO SETTORE URBANISTICA GEOM. ROBERTO CARRERA Ing. Cesare Bertocchi Arch. Cristian Piovanelli Pian. Alessandro Martinelli Ing. Ilaria Garletti
BANISTICA GEOM. ROBERTO CARRERA
BANISTICA GEOM. ROBERTO CARRERA Ing. Cesare Bertocchi Arch. Cristian Piovanelli Pian. Alessandro Martinelli Ing. Ilaria Garletti P IVA: 04259650986 Tel. 030 674924 indirizzo: via Palazzo, 5; Bedizzole (BS); 25081 Mail: info@pianozeroprogetti.it PEC: pianozeroprogettisrlstp@legalmail.it GRUPPO DI LAVORO COORDINATORE Ing. Cesare Bertocchi COLLABORATORI Pian. Alessio Rossi Dott. Pian. Marco Piantoni Ing. Francesco Botticini
LAVORO COORDINATORE
LAVORO COORDINATORE Ing. Cesare Bertocchi COLLABORATORI Pian. Alessio Rossi Dott. Pian. Marco Piantoni Ing. Francesco Botticini Ci riserviamo la proprietà a termini di legge di questo allegato con il divieto di riprodurlo anche in parte e di renderlo noto a terzi senza nostra autorizzazione scritta
REGOLAMENTO EDILIZIO
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 2 di 88
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 3 di 88 REGOLAMENTO EDILIZIO Ai sensi dell’ art. 4 del d.p.r. 380/2001, art. 29 l.r. 2005 In attuazione alla D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695
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Art.1. PREMESSE E FINALITÀ .....................................................
a D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/695
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Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 5 di 88 INDICE PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ...................................... 9 Art.1. PREMESSE E FINALITÀ ................................................................................................................... 9
Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE ..............................
E FINALITÀ ................................................................................................................... 9 Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE .......................................................................... 9 Art.3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA ...................................................................................................... 17 PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA .................................. 18
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ............................
............... 17 PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA .................................. 18 TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI ............................................................................ 18 C APO I - SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI ......................................................................................................... 18
Art.4. COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ...............................
RGANISMI CONSULTIVI ......................................................................................................... 18 Art.4. COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO ................................................................. 18 Art.5. PROCEDIMENTI EDILIZI ............................................................................................................... 18 Art.6. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ............................................................ 18
Art.6. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI .........................
...... 18 Art.6. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI ............................................................ 18 Art.7. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI . 23 Art.8. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE ............................................................... 24 Art.9. FASCICOLO DEL FABBRICATO ...................................................................................................... 24
Art.10. PEC E SOTTOSCRIZIONE DELLE PRATICHE ....................................
SCICOLO DEL FABBRICATO ...................................................................................................... 24 Art.10. PEC E SOTTOSCRIZIONE DELLE PRATICHE ................................................................................... 25 Art.11. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – FINALITÀ E NOMINA ......................................................... 25
Art.11. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – FINALITÀ E NOMINA .......................
....... 25 Art.11. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – FINALITÀ E NOMINA ......................................................... 25 C APO II - ALTRE PROCEDURE E ADEMPIMENTI EDILIZI ................................................................................................... 26 Art.12. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI........ 26 Art.13. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ........................................................................... 26
Art.13. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ................................
6 Art.13. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA ........................................................................... 26 Art.14. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI ............................................................................ 26 Art.15. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ ....................................................... 27 Art.16. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI
Art.16. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI A
.................................. 27 Art.16. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI ................................................................................................................................................ 27 Art.17. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA ................... 28 Art.18. MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO 28
Art.18. MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENT
IA EDILIZIA ................... 28 Art.18. MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO 28 Art.19. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI............................................................ 28 Art.20. CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA ............................................................................ 28 TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ................................................................................. 29
Art.21. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI..........................................
II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI ................................................................................. 29 C APO I – N ORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI .................................................................................. 29 Art.21. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI............................................................................................ 29
Art.22. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI ....................
- COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI............................................................................................ 29 Art.22. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI ...................................................... 29 Art.23. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI .............................................................................................. 30 Art.24. OCCUPAZIONE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO ............................................................ 30
Art.24. OCCUPAZIONE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO ...........................
........ 30 Art.24. OCCUPAZIONE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO ............................................................ 30 Art.25. OPERE DI BONIFICA, E ADEMPIMENTI CONNESSI A RINVENIMENTI DI MATERIALI PERICOLOSI, RINVENIMENTI BELLICI E ARCHEOLOGICI ........................................................................................................... 30 Art.26. TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO .............................................................. 31
Art.26. TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO ...........................
...... 30 Art.26. TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO .............................................................. 31 C APO II – N ORME TECNICHE SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI ........................................................................................... 33 Art.27. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI .................................................................... 33
Art.27. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI ...........................
33 Art.27. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI .................................................................... 33 Art.28. PUNTI FISSI .................................................................................................................................. 33 Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE ......................................................... 33
Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE .......................
....... 33 Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE ......................................................... 33 Art.30. CARTELLI DI CANTIERE ................................................................................................................ 35 Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI ................................................................... 35
Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI ...........................
. 35 Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI ................................................................... 35 Art.32. MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE .................................................................... 36 Art.33. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA .............................................................................................................................. 36
Art.34. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI ...........
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 6 di 88 Art.34. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI .......................................... 37 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI ............... 38 C APO I – DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO ............................................................................................................ 38
Art.35. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCA
OGGETTO EDILIZIO ............................................................................................................ 38 Art.35. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI ................... 38 Art.36. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI.................................................................................... 52 Art.37. REQUISITI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI .............................................................. 56
Art.37. REQUISITI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI ......................
. 52 Art.37. REQUISITI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI .............................................................. 56 Art.38. INCENTIVI .................................................................................................................................... 57 Art.39. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON 57 Art.40. DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. LINEE VITA) .................... 58
Art.40. DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. LINEE VI
RISCHIO GAS RADON 57 Art.40. DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. LINEE VITA) .................... 58 Art.41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA .................................................................................. 59 C APO II – DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO .......................................................................... 60
Art.42. STRADE .................................................................
INA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO .......................................................................... 60 Art.42. STRADE ........................................................................................................................................ 60 Art.43. PORTICI ....................................................................................................................................... 60
Art.44. PISTE CICLABILI ........................................................
............................................................................................................................. 60 Art.44. PISTE CICLABILI ............................................................................................................................ 61 Art.45. AREE A PARCHEGGIO .................................................................................................................. 61
Art.46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE ............................................
PARCHEGGIO .................................................................................................................. 61 Art.46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE .................................................................................................. 63 Art.47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI ......................................................................................... 63
Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE..................................
- PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI ......................................................................................... 63 Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE.............................................................................. 64 Art.49. CHIOSCHI / DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COLLETTIVE O DI PUBBLICO ESERCIZIO .......................................................................................................................................... 65
Art.50. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI ............
............................................................................................................................. 65 Art.50. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI ....................................... 65 Art.51. NUMERI CIVICI ............................................................................................................................ 65 Art.52. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE .................................................. 66
Art.52. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE ................
....... 65 Art.52. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE .................................................. 66 C APO III – TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE ............................................................................................... 67 Art.53. AREE VERDI ................................................................................................................................. 67
Art.54. NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA CREAZIONE DEI PERCORSI PEDONA
............................................................................................................................. 67 Art.54. NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA CREAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E LA CONSERVAZIONE DEI MURI STORICI .................................................................................................................. 68 Art.55. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE ..................................... 68
Art.55. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE ............
................ 68 Art.55. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE ..................................... 68 Art.56. ORTI URBANI ............................................................................................................................... 68 Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE ............................................................................ 69
Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE ...............................
Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE ............................................................................ 69 Art.58. CONNESSIONI ECOLOGICHE IN AMBITO URBANO E PERIURBANO ............................................. 69 Art.59. CONNESSIONI ALLA RETE VERDE COMUNALE ............................................................................ 69
Art.59. CONNESSIONI ALLA RETE VERDE COMUNALE ...................................
69 Art.59. CONNESSIONI ALLA RETE VERDE COMUNALE ............................................................................ 69 C APO IV – INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE..................................................................................................... 71 Art.60. URBANIZZAZIONE PRIMARIA ...................................................................................................... 71
Art.61. VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ..................
RBANIZZAZIONE PRIMARIA ...................................................................................................... 71 Art.61. VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE ................................................... 72 Art.62. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO ................................................................................................ 72 Art.63. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE .......................................................................... 73
Art.63. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE ..................................
. 72 Art.63. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE .......................................................................... 73 Art.64. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI ......................................................................... 74 Art.65. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ...................................................................................... 74
Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS ..................................................
- DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ...................................................................................... 74 Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS ............................................................................................................. 74 Art.67. RICARICA VEICOLI ELETTRICI ....................................................................................................... 74
Art.68. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI .............................
ICA VEICOLI ELETTRICI ....................................................................................................... 74 Art.68. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI .................................................................... 75 Art.69. TELECOMUNICAZIONI ................................................................................................................. 75
Art.70. ILLUMINAZIONE PUBBLICA .................................................
MUNICAZIONI ................................................................................................................. 75 Art.70. ILLUMINAZIONE PUBBLICA ......................................................................................................... 75 Art.71. ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI......................................................................... 75
Art.71. ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI...............................
75 Art.71. ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI......................................................................... 75 C APO V – R ECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO ................................................. 76
Art.72. PUBBLICO DECORO MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 7 di 88 Art.72. PUBBLICO DECORO MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI............ 76 Art.73. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO .......................................... 77 Art.74. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE PARAPETTI E DAVANZALI .......................................... 77
Art.74. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE PARAPETTI E DAVANZALI ...............
.............. 77 Art.74. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE PARAPETTI E DAVANZALI .......................................... 77 Art.75. DISCIPLINA DEL COLORE ............................................................................................................. 78 Art.76. COPERTURE ................................................................................................................................. 81
Art.77. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI IMPIANTI TECNICI AL SERVIZIO DEGLI E
............................................................................................................................. 81 Art.77. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI IMPIANTI TECNICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI ......... 81 Art.78. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE ................................................................. 82 C APO VI – E LEMENTI COSTRUTTIVI .......................................................................................................................... 84
Art.79. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE MISURE PER L’ABBATTI
VI .......................................................................................................................... 84 Art.79. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE MISURE PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE 84 Art.80. SERRE BIOCLIMATICHE ................................................................................................................ 84 Art.81. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 84
Art.81. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DE
.............................. 84 Art.81. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 84 Art.82. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AREAZIONE ................................................................................... 85 Art.83. RECINZIONI ................................................................................................................................. 85
Art.84. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA ..........................
............................................................................................................................. 85 Art.84. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA ................................................................... 85 Art.85. PISCINE ........................................................................................................................................ 85
Art.86. VASCHE .................................................................
............................................................................................................................. 85 Art.86. VASCHE ....................................................................................................................................... 86 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.......................................................................................... 87 Art.87. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL
Art.87. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E
.................................... 87 Art.87. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO 87 Art.88. VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI ....................................................................... 87 Art.89. SANZIONI..................................................................................................................................... 87
Art.90. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO .................................
............................................................................................................................. 87 TITOLO V – NORME TRANSITORIE .................................................................................................................. 88 Art.90. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ...................................................................... 88 Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ...................................................... 88
Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE .........................
............ 88 Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE ...................................................... 88 Art.92. ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO ....................................................................................... 88
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 8 di 88
Art.1. PREMESSE E FINALITÀ
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 8 di 88
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 9 di 88 PARTE PRIMA - PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA Art.1. PREMESSE E FINALITÀ
- I comuni, nell’ambito della propria autonomia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia.
ia statutaria e normativa di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, disciplinano l’attività edilizia. 2. Il presente regolamento contiene la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi. 3. Il regolamento edilizio è adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista
Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE
elle pertinenze degli stessi. 3. Il regolamento edilizio è adottato e approvato dal Consiglio comunale con la procedura prevista dai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 14 della l.r. 12/2005 e previa acquisizione del parere sulle norme di carattere igienico-sanitario da parte dell'ATS. 4. Nel caso in cui le disposizioni del Regolamento Edilizio e di altre norme comunali risultassero in contrasto tra loro, si applica la disposizione più restrittiva. Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE
Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE
isultassero in contrasto tra loro, si applica la disposizione più restrittiva. Art.2. DISCIPLINA GENERALE E DEFINIZIONI TECNICHE Al fine di evitare inutili duplicazioni di disposizioni statali e regionali, sono integralmente richiamate nel presente Regolamento Edilizio, la disciplina relativa alle materie di seguito elencate, la quale opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento all’interno del presente documento:
i seguito elencate, la quale opera direttamente senza la necessità di un atto di recepimento all’interno del presente documento: a) le definizioni uniformi (DTU) dei parametri urbanistici ed edilizi per le quali si rimanda alle definizioni di cui all’Allegato B alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695. b) la ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale di cui
e trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, aventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale di cui all’Allegato C alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695; c) le definizioni degli interventi edilizi e delle destinazioni d’uso; d) il procedimento per il rilascio e la presentazione dei titoli abilitativi edilizi e le modalità di controllo degli stessi; e) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa;
lità di controllo degli stessi; e) la modulistica unificata edilizia, gli elaborati e la documentazione da allegare alla stessa; f) i requisiti generali delle opere edilizie, attinenti: f.1. ai limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini di cui al D.M. 2 aprile 1968 n. 1444 nonché altre disposizioni presenti nelle NTA del PGT; f.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli
sizioni presenti nelle NTA del PGT; f.2. ai rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, dei corsi d’acqua, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo); f.3. alle servitù militari; f.4. agli accessi stradali; f.5. alle zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante; f.6. ai siti contaminati; g) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico,
ilevante; f.6. ai siti contaminati; g) la disciplina relativa agli immobili soggetti a vincoli e tutele di ordine paesaggistico, ambientale, storico culturale e territoriale; h) le discipline settoriali aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la normativa
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 10 di 88 sui requisiti tecnici delle opere edilizie e le prescrizioni specifiche stabilite dalla normativa statale e regionale per alcuni insediamenti o impianti. 1 Disposizioni integrative afferenti alle definizioni tecniche uniformi. Le seguenti disposizioni integrano le definizioni tecniche uniformi di cui all’Allegato B alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 secondo quanto di seguito disposto: 2.1 Lotto
oni tecniche uniformi di cui all’Allegato B alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 secondo quanto di seguito disposto: 2.1 Lotto Porzione continua di terreno, anche appartenente a più possessori (siano persone fisiche o giuridiche), compresa in ambito a caratterizzazione omogenea; coincide con la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale. Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno
n la superficie reale del terreno misurata in proiezione orizzontale. Per lotto edificabile si intende la superficie del terreno asservita all’intervento di trasformazione urbanistico-edilizia e che costituisce il riferimento spaziale per il computo dei parametri di edificabilità. Costituisce l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce e zone di rispetto e con esclusione delle sedi stradali e
ce l'area di pertinenza della costruzione, comprese le eventuali fasce e zone di rispetto e con esclusione delle sedi stradali e delle altre aree pubbliche o asservite ad usi diversi dall'edificazione espressamente previste dal PGT. Nelle aree totalmente o parzialmente già edificate, le superfici computate per la determinazione dell’edificabilità consentita dal PGT costituiscono l'area di pertinenza delle costruzioni sulle stesse realizzate. Il Comune può richiedere la trascrizione nei pubblici registri, a
'area di pertinenza delle costruzioni sulle stesse realizzate. Il Comune può richiedere la trascrizione nei pubblici registri, a cura e spese del proprietario, del rapporto pertinenziale permanente; detta trascrizione è obbligatoria per l’edificazione nelle aree agricole. Nel caso le aree edificabili interessino lotti di superficie esigua o porzioni residuali di lotti edificati per cui l’edificabilità risulti teoricamente
bili interessino lotti di superficie esigua o porzioni residuali di lotti edificati per cui l’edificabilità risulti teoricamente determinabile, ma di fatto irrealizzabile, il proprietario potrà presentare formale comunicazione di rinuncia a tale diritto. Di dette rinunce l’Ente comunale terrà un’adeguata e costante registrazione, allo scopo di evitare il successivo riutilizzo della capacità edificatoria rinunciata; alla
n’adeguata e costante registrazione, allo scopo di evitare il successivo riutilizzo della capacità edificatoria rinunciata; alla prima variante utile si valuterà la possibilità di aggiornare gli elaborati cartografici del PGT. Ai fini della determinazione dell’edificabilità massima consentita, possono essere computate le aree da cedere all’ente pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, alla condizione
o essere computate le aree da cedere all’ente pubblico per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, alla condizione che le stesse non risultino previste nel PdS. Nel caso le aree di pertinenza comprendano proprietà diverse, dovrà essere ottenuto l’assenso, registrato e trascritto, all’asservimento delle superfici di proprietà diversa da quella del richiedente. 3. IT – Edificabilità territoriale Ai sensi delle DTU di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018, l’indice di edificabilità territoriale
– Edificabilità territoriale Ai sensi delle DTU di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018, l’indice di edificabilità territoriale definisce la quantità massima di superficie lorda o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. In tal senso, l’indice di edificabilità territoriale (IT) eventualmente definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto fra la
senso, l’indice di edificabilità territoriale (IT) eventualmente definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto fra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) ammissibile e la superficie territoriale dell'area interessata da un ambito (o comparto) di intervento. In tale superficie sono computabili anche le aree di proprietà che vengano destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al comune, escluse le sedi stradali esistenti. 4. IF – Edificabilità fondiaria
destinate a strade e servizi pubblici da cedersi al comune, escluse le sedi stradali esistenti. 4. IF – Edificabilità fondiaria Ai sensi della DGR n. XI/695 del 24/10/2018, l’indice di edificabilità fondiaria (IF) definisce la quantità massima di superficie lorda o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. In tal senso, l’indice di edificabilità fondiaria (IF)
a determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. In tal senso, l’indice di edificabilità fondiaria (IF) definito per gli ambiti e le zone di Piano è il rapporto tra la superficie lorda (mq/mq) o il volume (mc/mq) e la superficie del lotto edificabile alla quale essa o esso sono attribuiti. E’ ammesso il trasferimento di superficie lorda o volumetria tra lotti limitrofi con medesima destinazione urbanistica, purché rimanga traccia di tale trasferimento attraverso atto idoneo. Nella
otti limitrofi con medesima destinazione urbanistica, purché rimanga traccia di tale trasferimento attraverso atto idoneo. Nella determinazione della superficie lorda o del volume realizzabile sul lotto edificabile, deve essere detratto quello attribuito a edifici già esistenti o ad altri edifici che, in precedenza, siano stati realizzati computando la superficie del lotto edificabile; tali superfici lorde o volumi già utilizzati
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 11 di 88 devono essere computati nel rispetto delle modalità indicate dalle NTA. 5.1 UP – Utilizzazione predeterminata Si intende il valore assoluto di SL eventualmente prescritto per ogni singolo lotto o comparto. Tale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito. 8.1 SCOP e irrigazione
ale valore è indipendente dall’estensione della superficie fondiaria o territoriale a cui viene riferito. 8.1 SCOP e irrigazione È escluso dal conteggio della superficie coperta quanto strettamente necessario, anche in termini dimensionali, alla predisposizione dell’irrigazione di precisione come ad esempio, basamenti per impianti tipo PIVOT, pompe per irrigazione a goccia, ecc. 8.2 SCOP e Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno
er impianti tipo PIVOT, pompe per irrigazione a goccia, ecc. 8.2 SCOP e Pareti perimetrali esterne o profilo perimetrale esterno Si intendono le pareti esterne opache di qualsiasi materiale, le pareti esterne trasparenti e i serramenti che racchiudono il volume dell’edificio. 9. Sp – Superficie permeabile Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere
iva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. Tale superficie non può essere interessata in alcun modo da costruzioni, manufatti e superfici impermeabili nel soprassuolo e nel sottosuolo, anche qualora il terreno naturale venga ricostituito al di sopra con riporti di terra e nuova vegetazione. La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a dimora di essenze
rti di terra e nuova vegetazione. La superficie permeabile deve essere adeguatamente interessata dalla messa a dimora di essenze arboree di alto fusto e/o arbustive per conseguire effetti di mitigazione ambientale dell'insediamento. In caso di Piano Attuativo, le percentuali di superficie permeabile indicate dalle NTA devono essere rispettate a livello di superficie territoriale. Le superfici permeabili minime, derogabili ai sensi dell’art. 66, comma 1bis, della LR 12/2005 e ss.
di superficie territoriale. Le superfici permeabili minime, derogabili ai sensi dell’art. 66, comma 1bis, della LR 12/2005 e ss. mm. e ii., sono definite dall’art. 5 delle NTA. Le pavimentazioni con materiali di cui si certifica un grado di permeabilità superiore al 50% sono considerate permeabili nella misura afferente alla certificazione. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove costruzioni, dovrà
fferente alla certificazione. In tutte le aree a destinazione prevalentemente residenziale, nel caso di nuove costruzioni, dovrà essere riservata a verde una percentuale del lotto non inferiore al 30%. In tutte le aree a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale, in caso di nuova costruzione, la percentuale del lotto di cui al punto precedente non potrà essere inferiore al 15%. Solo per gli ambiti produttivi, qualora venga dimostrata la necessità di utilizzo degli spazi destinati
essere inferiore al 15%. Solo per gli ambiti produttivi, qualora venga dimostrata la necessità di utilizzo degli spazi destinati a superficie drenante/verde profondo (esistente o di progetto), gli stessi possono essere impermeabilizzati alle seguenti condizioni, tutte da soddisfarsi contemporaneamente: • venga assicurato il principio dell’invarianza idraulica secondo le disposizioni regionali; • per la superficie prevista nelle quantità stabilite venga riconosciuto un equivalente economico
ndo le disposizioni regionali; • per la superficie prevista nelle quantità stabilite venga riconosciuto un equivalente economico al comune commisurato all’utilità economica conseguita per effetto del mancato reperimento e comunque non inferiore al costo dell’acquisizione di altre aree aventi la medesima funzione; Le somme di cui al punto precedente saranno impiegate per finanziare i capitoli di spesa afferenti il mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica Comunale, analogamente alle finalità di
ziare i capitoli di spesa afferenti il mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica Comunale, analogamente alle finalità di cui all’ art.43 comma 2bis della L.R. 12/2005, ovvero da destinare obbligatoriamente ad interventi forestali a rilevanza ecologica ed incremento della naturalità. La presente norma di deroga è da subito applicabile; qualora necessitasse di apportare maggiori specificazioni verrà predisposto su facoltà del Comune apposito regolamento da approvarsi da
parte del Consiglio Comunale.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 12 di 88 parte del Consiglio Comunale. Le aree sulle quali sono proposti i progetti di mantenimento e potenziamento della Rete Ecologica Comunale e comunque afferenti ad interventi forestali a rilevanza ecologica ed incremento della naturalità, non potranno essere alienate se non con il vincolo di mantenimento della funzione a cui sono deputate.
remento della naturalità, non potranno essere alienate se non con il vincolo di mantenimento della funzione a cui sono deputate. Soprattutto ove non si disponga di adeguate superfici a verde e per gli edifici che lo consentono, preferire soluzioni a verde pensile a bassa manutenzione con funzioni di miglioramento della coibentazione energetica, della qualità ecologica dei medesimi e dell’invarianza; l’uso del verde pensile avvenga secondo le performance previste dalle Norme UNI 11235:2015.
gica dei medesimi e dell’invarianza; l’uso del verde pensile avvenga secondo le performance previste dalle Norme UNI 11235:2015. All’interno degli ambiti di trasformazione a destinazione prevalentemente produttiva o commerciale ancora da attuare, la presente non trova applicazione. 15. SA – Superficie accessoria Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi,
tere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al lordo di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
- gli androni d’ingresso pedonali fino ad una superficie utile massima di 12,00 mq e i vani scala, compresi i pianerottoli di arrivo, a servizio di edifici residenziali costituiti da almeno due unità abitative;
e i vani scala, compresi i pianerottoli di arrivo, a servizio di edifici residenziali costituiti da almeno due unità abitative; 2. le porzioni di fabbricato interrate e seminterrate compreso i terrapieni, quest’ultime fino alla sporgenza massima di 1,00 m tra la quota naturale o di progetto del terreno ed il pavimento del piano rialzato, aventi altezza utile inferiore o uguale, in ogni punto, a 2,40 m; 3. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50,
, in ogni punto, a 2,40 m; 3. i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,50, ad esclusione dei sottotetti che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i sottotetti accessibili e praticabili con altezza inferiore a 1,50 m sono da intendersi esclusi dal computo delle superfici accessorie, utile e lorda; 4. (con l’esclusione delle sole attività residenziali) i manufatti di copertura degli ingressi, le
ci accessorie, utile e lorda; 4. (con l’esclusione delle sole attività residenziali) i manufatti di copertura degli ingressi, le pensiline aperte di servizio per ricovero di cicli e motocicli (queste ultime con sbalzo massimo non superiore a 2,00 m), a condizione che non superino una superficie di 10,00 mq cadauno; 5. le scale aperte esterne di sicurezza prescritte da normativa vigente; 6. i porticati ovvero i loggiati assoggettati ad uso pubblico;
cale aperte esterne di sicurezza prescritte da normativa vigente; 6. i porticati ovvero i loggiati assoggettati ad uso pubblico; 7. i porticati ovvero i loggiati contenuti nella misura del 30% della sl del fabbricato con destinazione residenziale servito (la percentuale dovrà essere verificata sull’intero edificio, consentendo asservimenti volumetrici fra le unità immobiliari), non costituenti autonomo fabbricato, se aperti almeno sul 40% del loro perimetro;
vimenti volumetrici fra le unità immobiliari), non costituenti autonomo fabbricato, se aperti almeno sul 40% del loro perimetro; 8. balconi e terrazzi, cornicioni, gronde, pensiline aperte a protezione degli ingressi ed elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m; gli sbalzi di qualsiasi genere con dimensioni superiori a 1,50 m andranno computati per intero; 9. i locali completamente interrati aventi altezza non superiore a 3,50 m, a condizione che si
m andranno computati per intero; 9. i locali completamente interrati aventi altezza non superiore a 3,50 m, a condizione che si tratti di depositi o magazzini a servizio delle attività commerciali, direzionali, turistiche, artigianali e industriali (vedi al riguardo le definizioni delle NTA del PGT) poste ai piani superiori degli stessi e con essi collegati funzionalmente, anche mediante percorsi interni; 10. i volumi tecnici (vani destinati a dar sede esclusivamente a impianti di servizio, di
ente, anche mediante percorsi interni; 10. i volumi tecnici (vani destinati a dar sede esclusivamente a impianti di servizio, di condizionamento, di riscaldamento, di sollevamento, di autoclave, di distribuzione
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 13 di 88 energetica, etc.); non sono considerati volumi tecnici tutti quei locali atti ad ospitare apparecchiature di servizio all’attività produttiva, che devono sottostare alle previsioni planivolumetriche di zona; 11. con riferimento esclusivo agli ambiti a prevalente destinazione produttiva, le guardiole con i relativi servizi e locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive
oduttiva, le guardiole con i relativi servizi e locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto, per una SL massima di 10,00 mq cadauno. In caso tali manufatti superino tale quota verrà computata l’intera superficie; 12. i fabbricati delle cabine elettriche e di gasdotto secondarie o dei servizi primari in generale; 13. per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1
rvizi primari in generale; 13. per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) non sono computati i locali tecnici, i vani ascensori, i vani scala, i corridoi ai piani delle camere, i portici e le logge; 14. sempre per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge
e camere, i portici e le logge; 14. sempre per le strutture ricettive alberghiere di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27, ai fini del calcolo della superficie lorda (SL) inoltre non sono altresì computate le superfici destinate a hall d’ingresso, reception e ai loro servizi igienici, nonché le parti interrate aventi destinazioni complementari e accessorie all’attività alberghiera, quali sale per riunione e convegni, piscine, cura del corpo, fitness, guardaroba,
mentari e accessorie all’attività alberghiera, quali sale per riunione e convegni, piscine, cura del corpo, fitness, guardaroba, dispense, eccetera, purché queste non costituiscano autonoma attività distinta da quella alberghiera ma siano asservite alla stessa attraverso impegno unilaterale da registrare e trascrivere nei registri immobiliari e comunque con il limite che la SL fuori terra non computabile non dovrà eccedere il 20% della SL dell’intero edificio.
obiliari e comunque con il limite che la SL fuori terra non computabile non dovrà eccedere il 20% della SL dell’intero edificio. Le murature divisorie tra le superfici accessorie e le superfici lorde saranno considerate tali sino alla mezzeria del muro comune. È consentita la costruzione di pergolati (sia in legno che in ferro) esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che: • non abbiano altezza massima superiore a 2,50 m;
che in ferro) esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che: • non abbiano altezza massima superiore a 2,50 m; • interessino una superficie non superiore al 20% della superficie coperta dell’edificio di cui il pergolato costituisce pertinenza; • la superficie opaca della struttura di copertura non sia superiore al 30% della superficie complessiva del pergolato; • i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà, salvo convenzione
erficie complessiva del pergolato; • i pilastri del pergolato siano ad almeno 1,50 m dai confini di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante o, in subordine, con scrittura privata con firme autentiche non opponibile a terzi dalle parti confinanti; • non prevedano occlusioni in vetro o materiali traslucidi delle pareti, ad eccezione di pergolati di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura stagionale
delle pareti, ad eccezione di pergolati di pertinenza di strutture ristorative, per i quali è consentita la chiusura stagionale con materiali traslucidi o opachi amovibili. Per tutti gli edifici esistenti alla data d’adozione delle presenti norme aventi destinazione di pubblico esercizio e turistico-ricettiva in genere, è consentita la realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una
realizzazione di strutture in metallo o legno con soprastante copertura in telo, sia a sbalzo che con supporti a terra, per una superficie massima pari al 50% della SL avente la destinazione sopra indicata e, comunque, fino ad un massimo di 150 mq. Tali strutture non rientrano nel computo della superficie coperta, ma devono rispettare una distanza dai confini di proprietà non inferiore a metri 1,50. È consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebo in ferro esclusi dal conteggio della
on inferiore a metri 1,50. È consentita, per ogni singolo lotto, la realizzazione di gazebo in ferro esclusi dal conteggio della superficie coperta a condizione che: • la struttura sia isolata rispetto all’edificio principale e con altezza massima di 2,40 m; • sia aperta su tutti i lati e coperta unicamente da teli;
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 14 di 88 • la superficie di proiezione della struttura del gazebo non sia superiore a 16,00 mq; • la struttura sia posta ad almeno 1,50 m dal confine di proprietà, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante o, in subordine, con scrittura privata con firme autentiche non opponibile a terzi dalle parti confinanti;
proprietà confinante o, in subordine, con scrittura privata con firme autentiche non opponibile a terzi dalle parti confinanti; Nei giardini di pertinenza degli edifici destinati anche parzialmente a residenza, è sempre ammessa la realizzazione di depositi per attrezzi da giardino, purché in legno, nella misura massima di 6,00 mq di superficie coperta e con altezza massima esterna pari a 2,10 m. Tali depositi sono esclusi dal conteggio della superficie coperta. 17.1 SV - Superficie di vendita
assima esterna pari a 2,10 m. Tali depositi sono esclusi dal conteggio della superficie coperta. 17.1 SV - Superficie di vendita Si intende la quota di SL destinata alla funzione commerciale e definita secondo i disposti di cui alla DGR n. X/1193 del 20/12/2013 (e relativi allegati) ed alle normative di settore vigenti in materia. La SV di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella
alle normative di settore vigenti in materia. La SV di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata dai banchi, scaffalature e simili, con esclusione della superficie destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi e le aree antistanti alle casse, aree a disposizione dei consumatori (quali gallerie, scale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra).
ale mobili, ascensori, nastri trasportatori aree di sosta degli automezzi, anche se coperte, ed i relativi corselli di manovra). 19.1 Suolo naturale o di progetto Si intende un piano non alterato da alcun intervento di scavo e riporto, ovvero modificato con sbancamenti non superiori a 1,50 m, e riporto di terreno fino ad un massimo di 1,50 m, formando raccordi inclinati con rapporto base-altezza di 3 a 1. Il piano naturale di campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi dovrà essere
porto base-altezza di 3 a 1. Il piano naturale di campagna modificato a seguito di progettazione di piani attuativi dovrà essere determinato, in sede d’approvazione del piano stesso, mediante l’individuazione di uno o più punti fissi cui attribuire la quota 0,00 m; tale piano di riferimento sarà utilizzato nella determinazione delle altezze consentite nei singoli lotti. Anche in assenza di interventi edilizi, sono espressamente vietate le modificazioni del piano
ezze consentite nei singoli lotti. Anche in assenza di interventi edilizi, sono espressamente vietate le modificazioni del piano naturale di campagna in sbancamento che superino l’altezza stabilita al comma precedente; i movimenti terra, nel rispetto di quanto al presente punto, potranno essere autorizzati solo previo ottenimento d’idoneo titolo abilitativo. 22.1 Piano interrato - aperture Le eventuali aperture per consentire l’areazione dei locali e vani interrati dovranno essere
vo. 22.1 Piano interrato - aperture Le eventuali aperture per consentire l’areazione dei locali e vani interrati dovranno essere realizzate esclusivamente mediante “bocche di lupo”.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 15 di 88 27. Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: • all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto, senza considerare le rampe, fino a 6,00 m di larghezza, e le corsie di accesso ai box, ai vani tecnici e/o agli accessori interrati aventi larghezza non superiore a 6,00 m, salvo
ezza, e le corsie di accesso ai box, ai vani tecnici e/o agli accessori interrati aventi larghezza non superiore a 6,00 m, salvo specifiche prescrizioni da parte dei VV.FF. • all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane; l’altezza del fronte prescritta nelle norme del PGT
i, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane; l’altezza del fronte prescritta nelle norme del PGT relativamente ai singoli ambiti è la media geometrica tra le altezze misurate su ciascuno spigolo dell’edificio. 30.1 Dc - Distanza dai confini di proprietà Si intende la distanza minima misurata a raggio della superficie coperta edificata fuori terra rispetto al suolo naturale, comprensiva di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà
rta edificata fuori terra rispetto al suolo naturale, comprensiva di portici e logge private, dai confini del lotto di proprietà e dai limiti di ambiti dedicati alle aree pubbliche, sia esistenti che previsti dal Piano dei Servizi. Nella verifica della distanza dai confini di proprietà dovranno essere considerate anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi
te anche le pensiline aperte di servizio funzionali al ricovero di cicli e motocicli, le guardiole per il custode con i relativi servizi ed i locali di sosta per gli autotrasportatori pertinenziali alle attività produttive esistenti o di progetto. Fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni del Codice civile e del DM 1444/68, non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche
oni del Codice civile e del DM 1444/68, non sono considerate nella determinazione dei distacchi dai confini le cabine elettriche esistenti o di nuova costruzione così come tutti i locali totalmente interrati, i balconi, i cornicioni, le gronde, le pensiline e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m, le piscine (se realizzate a livello del suolo naturale). Gli elementi a sbalzo dovranno comunque rispettare una
eriori a 1,50 m, le piscine (se realizzate a livello del suolo naturale). Gli elementi a sbalzo dovranno comunque rispettare una distanza dai confini di almeno 1,50 m. Le piscine dovranno rispettare una distanza minima dai confini di 2,00 m, misurati dai bordi della vasca. Nel caso di costruzioni a distanza inferiore a quella prevista dalle presenti Norme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: • mantenimento del distacco dagli edifici di seguito definito;
rme, dovranno essere soddisfatte entrambe le seguenti condizioni: • mantenimento del distacco dagli edifici di seguito definito; • stipula d’apposita convenzione registrata e trascritta, opponibile a terzi o scrittura privata con firme autentiche non opponibile a terzi dalle parti confinanti. Nella determinazione delle distanze viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche.
anto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche. La distanza dai confini di proprietà può essere derogata negli strumenti urbanistici attuativi.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 16 di 88 30.2 De - Distacco dagli edifici Si intende la distanza minima tra le pareti finestrate delle costruzioni. La distanza è misurata sui prolungamenti dei lati, in proiezione orizzontale ad ogni singolo piano. Si ricorda che ai fini dell’applicazione dell’art. 9 del D.M. 1444/68, la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. Il
la distanza tra fabbricati è misurata su tutte le linee ortogonali al piano della parete esterna di ciascuno dei fabbricati. Il massimo ingombro dell’edificio è quello sovrastante il suolo naturale definito dal presente articolo. Il rispetto delle presenti norme è previsto anche in caso di singola parete finestrata. Nel caso di due pareti cieche o munite esclusivamente di luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 6,00 m, salvo convenzione tra le parti confinanti per
i luci e prospicienti si dovrà mantenere, comunque, una distanza minima di 6,00 m, salvo convenzione tra le parti confinanti per edificazione in aderenza. Non sono considerati distacchi: • i rientri nello stesso corpo di fabbrica, se la loro profondità non è superiore a 4,00 m e se la stessa non supera i 2/3 della larghezza del distacco delle pareti fronteggianti; • i cornicioni, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m;
i, le gronde, le pensiline, i manufatti di copertura degli ingressi e gli elementi decorativi con sbalzi non superiori a 1,50 m; • le pensiline di servizio aperte per ricovero di cicli e motocicli con sbalzo massimo di 1,50 m, a condizione che non superino una superficie coperta di 10,00 mq cadauna; • le scale aperte di sicurezza; • gli interrati e i seminterrati, non più alti in ogni punto di metri 1,00 all’estradosso della quota del piano naturale di campagna.
interrati e i seminterrati, non più alti in ogni punto di metri 1,00 all’estradosso della quota del piano naturale di campagna. La presente norma non si applica in caso d’interventi assoggettabili a Piano Attuativo, con previsione planivolumetrica, ai sensi dell'art. 9 del DM 2/04/1968, n. 1444. Al fine della misurazione del distacco tra gli edifici, non sono considerate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d’altezza massima inferiore o uguale a 3,00 m in colmo ed
erate le autorimesse ed i locali accessori esistenti a confine, purché d’altezza massima inferiore o uguale a 3,00 m in colmo ed aventi altezza media non superiore a 2,40 m. Non sono considerate, al fine della determinazione del distacco fra gli edifici, le cabine elettriche esistenti e di nuova costruzione, purché fronteggianti pareti cieche di edifici. Nella determinazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico.
eterminazione del distacco viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico. 30.3 Ds - Distanza dalle strade Si intende la distanza minima misurata a raggio dal ciglio stradale definito all’art. 3 del DPR n. 285 del 30/04/1992 (e successive modifiche e integrazioni) in proiezione orizzontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a 1,50 m. Per le superfici edificate
zontale della superficie edificata (entro e fuori terra), con esclusione degli aggetti fino a 1,50 m. Per le superfici edificate entro terra, non vengono considerate le autorimesse pertinenziali di cui alla LR 12/2005 e ss. mm. e ii., art. 66 e seguenti; tali autorimesse dovranno garantire un arretramento di 1,00 m dal ciglio stradale. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle
dal ciglio stradale. Il ciglio stradale è inteso come limite degli spazi pubblici o di uso pubblico, esistenti o previsti nelle tavole di Piano e comprendente, quindi, oltre alla sede veicolare, anche le banchine, i marciapiedi ed i fossi di proprietà dell’Ente gestore, anche qualora utilizzati da privati. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia
privati. Sono computati, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, gli spazi pedonali di proprietà privata di cui si sia convenzionata la cessione gratuita all'Amministrazione Comunale o l’assoggettamento all’uso pubblico. Le distanze minime previste per ciascun ambito di Piano in conformità al DPR 26/04/1993, n. 147, lasciano salvi gli eventuali maggiori arretramenti indicati graficamente nelle tavole operative del PGT, ovvero quelli stabiliti in sede di Piano urbanistico attuativo o di progetto
dicati graficamente nelle tavole operative del PGT, ovvero quelli stabiliti in sede di Piano urbanistico attuativo o di progetto esecutivo delle nuove strade.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 17 di 88 Sono comunque sempre prevalenti le indicazioni del Regolamento Viario Provinciale per quanto attiene alle fasce di rispetto ivi individuate. Non sono computate, ai fini del raggiungimento delle distanze minime, le cabine elettriche. Nella determinazione degli arretramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico. 31. Volume tecnico
ramenti viene fatto salvo quanto consentito dalla legislazione vigente in materia di contenimento energetico. 31. Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Si
ficio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). Si intendono altresì volumi tecnici le stazioni di trasformazione e distribuzione delle reti dei servizi tecnologici primari pubblici e privati. 32.1 Edificio esistente Si intendono gli edifici con regolare assenso di edificabilità documentabile ed accertabile attraverso il titolo abilitativo originario, ovvero la cui realizzazione è documentalmente databile prima del 1/09/1967.
rtabile attraverso il titolo abilitativo originario, ovvero la cui realizzazione è documentalmente databile prima del 1/09/1967. Ai fini del recupero del patrimonio edilizio esistente, il volume di tali edifici viene calcolato sulla base dell’ingombro effettivo considerando convenzionalmente uno spessore delle murature perimetrali pari a 50 cm, indipendentemente dalla loro reale profondità, moltiplicato per l’altezza urbanistica. 44. Altezza urbanistica
ali pari a 50 cm, indipendentemente dalla loro reale profondità, moltiplicato per l’altezza urbanistica. 44. Altezza urbanistica Altezza convenzionale definita dal PGT da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico. Le DTU di cui alla DGR n. XI/695 del 24/10/2018 definiscono i parametri convenzionali di altezza da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico; l’altezza urbanistica è pertanto definita come segue:
onvenzionali di altezza da utilizzarsi nel calcolo del volume urbanistico; l’altezza urbanistica è pertanto definita come segue: • per le destinazioni produttive (e quelle a queste assimilabili) in via convenzionale in 3,00 m, indipendentemente dalla maggiore o minore altezza di piano o di interpiano reale o prevista; • per le altre destinazioni è pari all’altezza lorda. 45. Volume urbanistico Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da
Art.3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
ezza lorda. 45. Volume urbanistico Volume convenzionale ottenuto moltiplicando la superficie lorda per l’altezza urbanistica, da utilizzarsi ai fini urbanistici (comprendendo pertanto la computazione dello standard indotto e la determinazione degli oneri di urbanizzazione e i parcheggi pertinenziali) fatti salvi gli scomputi concessi dalle normative di rango prevalente. Art.3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
- L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione,
Art.3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
Art.3. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA
- L'Amministrazione Comunale si attiene ai principi di pubblicità, trasparenza, partecipazione, efficacia ed efficienza, di amministrazione digitale, di definizione e individuazione delle responsabilità, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.
- L’Amministrazione Comunale pubblica, provvedendo all’aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet:
Comunale pubblica, provvedendo all’aggiornamento nel rispetto delle novità normative e regolamentari, sul proprio sito internet: a) la modulistica per ogni procedimento edilizio, unitamente all’elenco degli atti e documenti da allegare;
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 18 di 88 b) l’elenco degli uffici, ove è possibile presentare i progetti di opere edilizie o chiedere informazioni sugli interventi in corso di esecuzione; c) le circolari, le disposizioni, le determine e gli atti attinenti all’attività edilizia e la sua disciplina nonché l’elenco completo della documentazione richiesta e le modalità operative delle procedure; d) l’organigramma delle strutture competenti per i procedimenti;
Art.4. COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
cumentazione richiesta e le modalità operative delle procedure; d) l’organigramma delle strutture competenti per i procedimenti; PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI Capo I - SUE, SUAP e organismi consultivi Art.4. COMPOSIZIONE E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
- L’Amministrazione si compone in strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti
E MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
- L’Amministrazione si compone in strutture organizzate per la gestione unitaria dei procedimenti disciplinati dal presente Regolamento che, anche ai fini della semplificazione degli stessi, è garantita dallo Sportello Unico (SUE – SUAP). Lo Sportello Unico tramite le proprie strutture organizzative svolge le attività di informazione, di ricezione delle dichiarazioni, segnalazioni, denunce o istanze edilizie / produttive, di adozione di ogni atto comunque denominato in materia
Art.5. PROCEDIMENTI EDILIZI
le dichiarazioni, segnalazioni, denunce o istanze edilizie / produttive, di adozione di ogni atto comunque denominato in materia edilizia. Lo Sportello Unico si rapporta e si coordina anche con le attività delle altre Direzioni, Servizi e Unità Organizzative competenti in attività inerenti i titoli, i convenzionamenti, i piani di attuazione e gli accordi di programma. Art.5. PROCEDIMENTI EDILIZI
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia
rt.5. PROCEDIMENTI EDILIZI
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica, attraverso il portale dedicato. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.
- I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma
renti da quella adottata. 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche. 3. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il SUE può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale.
Art.6. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale. 4. Relativamente alla presentazione della pratica su procura, la stessa segue le indicazioni afferenti all’applicativo gestionale utilizzato dalla piattaforma messa a disposizione dal Comune. Art.6. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI
- I documenti da presentare in allegato alle pratiche edilizie devono essere in formato digitale (PDF/A) e firmati digitalmente.
. I documenti da presentare in allegato alle pratiche edilizie devono essere in formato digitale (PDF/A) e firmati digitalmente. 2. Gli strumenti urbanistici attuativi di iniziativa pubblica o privata sono formati da tutti gli elaborati richiesti dalle norme regionali e nazionali, ed entrano in vigore ai sensi delle norme vigenti in materia. 3. Il S.U.E., in rapporto alle diverse qualificazioni tecniche dell’intervento ed in particolare per
e norme vigenti in materia. 3. Il S.U.E., in rapporto alle diverse qualificazioni tecniche dell’intervento ed in particolare per l’istruttoria delle domande di trasformazione che riguardano ambiti di particolare rilevanza, può
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 19 di 88 effettuare sopralluoghi di verifica e richiedere - motivatamente - ulteriori documentazioni finalizzate ad accertare la conformità dell’intervento richiesto rispetto al vigente quadro normativo e comunque per verificare il rispetto delle prescrizioni tecniche ed edilizie, anche quelle di natura prestazionale, contenute nelle N.T.A. e nel presente regolamento.
elle prescrizioni tecniche ed edilizie, anche quelle di natura prestazionale, contenute nelle N.T.A. e nel presente regolamento. 4. I documenti devono in ogni caso comprendere una planimetria della località, aggiornata sul posto alla data di presentazione del progetto, in scala 1 : 2000 / 1 : 1000, che comprenda punti di riferimento atti ad individuare con precisione la località ove si intende eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato ed i manufatti limitrofi.
viduare con precisione la località ove si intende eseguire l'opera o collocare il manufatto progettato ed i manufatti limitrofi. 5. Devono contenere, inoltre, gli estratti del P.G.T. e dell'eventuale strumento urbanistico attuativo riguardante l'area in questione, nonché le servitù e i vincoli di qualsiasi genere e una relazione descrittiva dell'intervento. 6. Con riferimento alle singole opere previste, i progetti devono essere corredati dagli elaborati di
scrittiva dell'intervento. 6. Con riferimento alle singole opere previste, i progetti devono essere corredati dagli elaborati di seguito indicati, con la precisazione che il Dirigente potrà ritenere sufficiente, in relazione alla consistenza dell'intervento, elaborati in scale di rappresentazione diverse da quelle di seguito elencate, oppure una sola parte degli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa. 7. I progetti devono inoltre contenere: a) Per le nuove costruzioni:
gli elaborati, o chiedere altra documentazione integrativa. 7. I progetti devono inoltre contenere: a) Per le nuove costruzioni:
- relazione tecnica descrittiva del progetto;
- planimetria, in scala 1 : 500, rilevata topograficamente, con l'indicazione del lotto sul quale deve sorgere l'edificio, completa di tutte le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle
le quote orizzontali e verticali atte ad individuarne l'andamento planimetrico ed altimetrico prima e dopo la sistemazione delle aree, compresi i fabbricati esistenti nei lotti limitrofi con le relative altezze e distacchi (dove possibile e richiesto dal SUE), gli allineamenti stradali quotati, sia dei fabbricati che delle recinzioni, e la larghezza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate del planivolumetrico di progetto;
zza delle strade prospettanti il lotto; devono essere altresì riportate le indicazioni quotate del planivolumetrico di progetto;
- planimetria, in scala 1:200, della sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi pedonali e carrabili, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione;
eicoli, alle aree a verde con le relative alberature, alle pavimentazioni, agli eventuali punti luce esterni ed alla recinzione;
- tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche tra loro, in scala a 1:100, quotate e recanti la precisa indicazione della destinazione, la superficie, la dimensione delle aperture, il rapporto d'aeroilluminazione di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, lo spessore delle pareti, i riferimenti alle sezioni rappresentate e il volume
le, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, lo spessore delle pareti, i riferimenti alle sezioni rappresentate e il volume dei locali; per capannoni industriali, laboratori artigianali, magazzini, depositi, ecc., deve essere indicata la superficie e la specifica attività dei locali;
- pianta, in scala 1:100, delle coperture, con l'indicazione dei volumi tecnici (camini, torrette, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
- tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;
tte, vani scala, sovrastrutture varie, ecc.);
- tutti i prospetti esterni, in scala 1:100, con l'indicazione dei volumi tecnici;
- almeno due sezioni verticali quotate, in scala 1:100 ortogonali tra loro, con riferimento agli spazi pubblici esterni e del terreno circostante;
- almeno un particolare costruttivo del prospetto principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali e dei colori;
to principale dell'edificio, esteso a tutta l'altezza dello stesso, in scala 1:50, con l'indicazione dei materiali e dei colori;
- planimetria del fabbricato, in scala 1:200, con l'indicazione degli impianti esistenti e di progetto relativi all'approvvigionamento idrico ed allo smaltimento delle acque usate e meteoriche, quotati ed estesi fino alle reti collettrici;
- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al
tesi fino alle reti collettrici;
- i dati metrici relativi alla superficie fondiaria corrispondente, alla superficie coperta, al volume, all'altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici edilizi;
- copia della dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi dell’art.47 del D.P.R.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 20 di 88 n.445/2000 con la quale si attesti il titolo ad intervenire con allegato estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento aggiornato a firma del Progettista;
- documentazione fotografica riguardante la zona interessata all'intervento con planimetria indicante i punti di scatto e numerazione degli stessi;
- indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazione e, se del caso, dei risultati di
atto e numerazione degli stessi;
- indicazione della natura del terreno, del tipo di fondazione e, se del caso, dei risultati di accertamenti geologici;
- Nel caso di complessi edilizi di notevole estensione gli elaborati possono essere rappresentati in scala 1:200 anziché 1:100. b) Per gli ampliamenti, le sopraelevazioni, le ristrutturazioni e i restauri:
- Le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione;
razioni e i restauri:
- Le stesse indicazioni del comma precedente, sia per lo stato attuale che per la definitiva sistemazione;
- consentita la rappresentazione comparativa dello stato di fatto e del progetto in un'unica tavola, nel qual caso devono essere adottati colori diversi indelebili per le indicazioni dei manufatti da demolire (giallo) e da costruire (rosso).
- Per interventi su edifici ubicati nei nuclei di antica formazione e per quelli tutelati ai sensi
allo) e da costruire (rosso).
- Per interventi su edifici ubicati nei nuclei di antica formazione e per quelli tutelati ai sensi di legge dovrà inoltre essere presentata una approfondita relazione contenente tutti gli elementi storici, iconografici, comparativi necessari ad identificare lo stato di fatto e gli elementi di riferimento culturale utili per comprendere la prassi di modificazione e i risultati del progetto. c) Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di
ificazione e i risultati del progetto. c) Per le nuove costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni e modificazioni di recinzioni:
- planimetria, in scala 1:500, con l'andamento planimetrico della recinzione e tutte le quote orizzontali, riferite a capisaldi, necessarie per il tracciamento;
- sezione e prospetto - tipo della recinzione, in scala 1:50;
- sezione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- l'indicazione dei materiali impiegati.
zione quotata, in scala 1:100, dello spazio pubblico sul quale la recinzione prospetta;
- l'indicazione dei materiali impiegati. d) Per le demolizioni di edifici:
- piante ed almeno una sezione, quotate in scala non inferiore a 1:200 dello stato attuale del fabbricato, con l'indicazione in colore (giallo) delle parti da demolire;
- adeguata documentazione fotografica di tutti i prospetti. e) Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di chioschi, edicole, distributori di
fotografica di tutti i prospetti. e) Per il collocamento, la modificazione o la rimozione di chioschi, edicole, distributori di carburante, edicole funerarie:
- planimetria quotata, in scala 1:100, qualora necessaria; prospetti e sezioni quotati, in scala 1:20;
- indicazione di materiali e di colori. f) Per gli strumenti urbanistici attuativi e per le opere di urbanizzazione (oltre e a specificazione degli elaborati già previsti dalla normativa statale e regionale per ciascuna tipologia di
anizzazione (oltre e a specificazione degli elaborati già previsti dalla normativa statale e regionale per ciascuna tipologia di strumento urbanistico attuativo):
- relazione tecnica descrittiva comprendente, nel caso di Piano di Recupero, una dettagliata indagine conoscitiva preliminare storico-iconografica;
- estratto del P.G.T., con evidenziata l'area da lottizzare;
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento. rilasciato dall'Ufficio Tecnico
T., con evidenziata l'area da lottizzare;
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento. rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale in data non anteriore a sei mesi dalla data di presentazione del progetto;
- rilievo, in scala 1:1000, della zona nella quale si inserisce la lottizzazione, esteso alle aree limitrofe per una fascia di circa ml. 50, con la indicazione del terreno, delle strade, dei fabbricati e degli impianti esistenti, con le relative quote plani-altimetriche;
n la indicazione del terreno, delle strade, dei fabbricati e degli impianti esistenti, con le relative quote plani-altimetriche;
- profili e sezioni 1: 500 e/o 1:200 dello stato di fatto;
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 21 di 88
- progetto di lottizzazione, quotato altimetricamente, in scala 1:500, con l'indicazione delle strade, delle piazze, dei marciapiedi, dei parcheggi e della relativa segnaletica, delle alberature, del verde pubblico e degli altri spazi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria
zi pubblici, delle aree edificabili con le relative indicazioni planivolumetriche e delle altre opere di urbanizzazione primaria (fognature e scarichi industriali, approvvigionamento idrico, gas, pubblica illuminazione, corrente elettrica per uso domestico ed industriale con le relative cabine di trasformazione, ecc);
- profili e sezioni di progetto in scala 1:200;
- sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con
sezioni di progetto in scala 1:200;
- sezioni trasversali e profili longitudinali delle strade, quotati, in scala adeguata, con l'indicazione dei materiali di pavimentazione, delle cordonate, dei pozzetti, delle cunette, nonché delle pendenze e delle quote, ecc.;
- progetto, in scala 1:100, delle zone destinate a verde pubblico, con l'indicazione delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);
- indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree;
azione delle alberature e degli impianti (panchine, giochi, ecc.);
- indicazione delle destinazioni dei fabbricati e delle aree;
- assonometrie, prospettive, foto plastici, ecc., eventualmente necessari alla comprensione del progetto;
- documentazione fotografica estesa alle aree limitrofe con planimetria indicante i punti di scatto e numerazione degli stessi;
- norme tecniche di attuazione, se necessario;
- bozza di convenzione.
a indicante i punti di scatto e numerazione degli stessi;
- norme tecniche di attuazione, se necessario;
- bozza di convenzione. g) Ad eccezione di quanto previsto dal DM 02.03.2018 e s.m.i., per gli scavi ed i movimenti di terra, la messa a dimora e l'abbattimento di alberi, la modifica di aree a bosco, la sistemazione di parchi e di aree aperte al pubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali:
ubblico, la costruzione di ponti e di accessi pedonali e carrabili, l'apertura di strade e la costruzione di manufatti stradali:
- relazione tecnica descrittiva;
- planimetria, in scala 1:500, quotata, dello stato attuale e della definitiva sistemazione di progetto, con l'individuazione delle sezioni stradali, delle sezioni di scavo, dei rilevati, delle alberature da mettere a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata.
re a dimora o da abbattere e dei manufatti da costruire;
- piante, prospetti, sezioni dei manufatti, quotati, in scala adeguata. h) Per le opere di manutenzione straordinaria:
- elaborati necessari tra quelli previsti al precedente punto 3;
- relazione descrittiva dei lavori;
- documentazione fotografica con planimetria indicante i punti di scatto e numerazione degli stessi. i) Per la costruzione di locali nel sottosuolo:
ografica con planimetria indicante i punti di scatto e numerazione degli stessi. i) Per la costruzione di locali nel sottosuolo:
- piante quotate di tutti i piani, in scala 1:100, con la indicazione della destinazione dei locali;
- almeno una sezione verticale, quotata, in scala 1:100. j) Per i depositi permanenti all'aperto:
- planimetria dell'area, in scala 1:200, con l'indicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità.
ndicazione degli spazi destinati al deposito, della recinzione, delle zone alberate, delle attrezzature fisse e della viabilità. k) Per gli impianti tecnici per miglioramenti fondiari che alterino in modo consistente lo stato del suolo e/o del paesaggio, oltre quanto previsto per i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola, ai miglioramenti fondiari di tipo agronomico, di ambito paesaggistico significativo o sottoposte a specifica tutela dal Piano Ambientale e alla
i fondiari di tipo agronomico, di ambito paesaggistico significativo o sottoposte a specifica tutela dal Piano Ambientale e alla coltivazione di cave o autorizzate:
- planimetria e profilo, in scala adeguata;
- piante, prospetti e sezioni, quotati, in scala adeguata, dei manufatti.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 22 di 88 l) Per le varianti da apportare a progetti approvati:
- il progetto approvato con le modifiche richieste indicate in colore (blu e verde).
- Il progetto definitivo come precisato ai punti precedenti. m) Per gli insediamenti produttivi:
- Per gli insediamenti produttivi, gli elaborati vanno integrati con le specifiche schede informative ATS quando previste dalle disposizioni Regionali in materia di Regolamento
vanno integrati con le specifiche schede informative ATS quando previste dalle disposizioni Regionali in materia di Regolamento di Igiene. 8. Il Comune fornirà, a richiesta degli interessati, notizie sui vincoli di inedificabilità ricadenti nella propria area e ne manterrà aggiornato il relativo elenco. 9. Presso i portali web dedicati SUE e SUAP saranno disponibili inoltre gli elenchi ed i fac-simile delle
to il relativo elenco. 9. Presso i portali web dedicati SUE e SUAP saranno disponibili inoltre gli elenchi ed i fac-simile delle certificazioni e/o dichiarazioni relative all’applicazione della normativa edilizia vigente da allegare all’istanza. 10. È facoltà del SUE chiedere ulteriori delucidazioni, relazioni illustrative, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolumetrie, modine, ecc., e comunque ogni
tive, grafici, fotografie, plastici, fotomontaggi, campionature in corso d'opera, planivolumetrie, modine, ecc., e comunque ogni altra documentazione necessaria per l'esatta valutazione dell'opera per la quale è richiesto il permesso fatta la segnalazione. In tal caso i termini, restano nel frattempo sospesi e decorrono dalla data di presentazione degli elaborati richiesti. 11. In tutti i casi di richieste di integrazioni documentali da parte del SUE, queste dovranno essere
degli elaborati richiesti. 11. In tutti i casi di richieste di integrazioni documentali da parte del SUE, queste dovranno essere presentate entro un termine massimo di 90 giorni per i permessi di costruire e 30 giorni per le SCIA, pena l’archiviazione della pratica senza ulteriori comunicazioni da parte del SUE. Per l’eventuale riproposizione del progetto, dovrà essere presentata una pratica edilizia ex novo e dovranno essere versati nuovamente i diritti di segreteria.
del progetto, dovrà essere presentata una pratica edilizia ex novo e dovranno essere versati nuovamente i diritti di segreteria. 12. Per quanto riguarda le scale di rappresentazione degli elaborati progettuali di cui al precedente comma 7 è possibile discostarsi dalle scale indicate in funzione delle particolarità connesse agli elementi da rappresentare. 13. Condizioni per la verifica di procedibilità dei Piani Attuativi:
elle particolarità connesse agli elementi da rappresentare. 13. Condizioni per la verifica di procedibilità dei Piani Attuativi: a) L’approvazione dei Piani Attuativi è disciplinata secondo quanto disposto dall’art. 14 commi 1 ed 1 bis della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. b) Si dovrà altresì produrre adeguata documentazione atta a dimostrare il non utilizzo delle superfici interessate al PA a spandimenti di reflui PUA/PUAS.
re adeguata documentazione atta a dimostrare il non utilizzo delle superfici interessate al PA a spandimenti di reflui PUA/PUAS. c) Per gli ambiti di trasformazione che prevedono la riconversione di aree precedentemente occupate da attività produttive o agricole che possano, a causa delle specifiche attività pregresse, aver contaminato i terreni, al fine di una maggiore tutela ambientale l’attuazione è subordinata alla verifica, secondo le normative vigenti, art. 242 del D. Lgs 152/06, delle
iore tutela ambientale l’attuazione è subordinata alla verifica, secondo le normative vigenti, art. 242 del D. Lgs 152/06, delle eventuali/potenziali contaminazioni.
Art.7. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L’ESAME
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 23 di 88 Art.7. SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI NECESSARI PER L’ESAME PAESISTICO DEI PROGETTI
- In riferimento alla individuazione della documentazione necessaria alla verifica della incidenza paesaggistica degli interventi ed ai contenuti minimi della relazione paesaggistica, si rimanda alla normativa vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695.
ne paesaggistica, si rimanda alla normativa vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695. 2. Nel caso di immobili non sottoposti a vincolo paesaggistico si precisa quanto segue: a) Regione Lombardia ha approvato i criteri per la redazione dell’esame paesistico dei progetti di trasformazione del territorio lombardo e attengono alla definizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza paesistica
inizione delle modalità per la determinazione della classe di sensibilità paesistica del sito e il grado di incidenza paesistica del progetto (d.g.r. n. 11045 del 8 novembre 2002, pubblicata sul BURL n. 47, 2° Supplemento straordinario, del 21 novembre 2002 - Linee guida per l’esame paesistico dei progetti); b) tale metodo, da utilizzare negli ambiti del territorio regionale non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del
e non assoggettati a specifica tutela paesaggistica, consente di giungere alla definizione del livello di impatto paesistico del progetto che, in prima istanza, viene stimato dal proponente l’intervento e viene valutato dall’ente competente al rilascio dei titoli abilitativi edilizi; c) nel documento si fa riferimento al Piano Territoriale Paesistico Regionale del 2001, fatto oggetto di aggiornamento, modifiche e integrazioni con il Piano Territoriale Regionale (PTR);
esistico Regionale del 2001, fatto oggetto di aggiornamento, modifiche e integrazioni con il Piano Territoriale Regionale (PTR); la nuova normativa paesaggistica, nel testo approvato dal Consiglio regionale (cfr. articoli 35- 39 della normativa del Piano Paesaggistico Regionale), conferma esplicitamente i criteri approvati con le Linee guida per l’esame paesistico dei progetti: pertanto, per tutto il territorio regionale è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto
rtanto, per tutto il territorio regionale è obbligatorio che i progetti che modificano lo stato dei luoghi e l’esteriore aspetto degli edifici siano soggetti ad una valutazione paesaggistica applicando i criteri e gli indirizzi dettati dalla soprarichiamata deliberazione regionale; d) fanno eccezione gli ambiti assoggettati a specifica tutela paesaggistica, per i quali valgono le procedure dettate dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla l.r. n.12 del 2005;
tutela paesaggistica, per i quali valgono le procedure dettate dal d.lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 e dalla l.r. n.12 del 2005; 3. Nei casi previsti dallo strumento urbanistico comunale, la documentazione di cui al comma 1 e comma 2 è supportata dalla redazione di un Piano Paesistico di Contesto, con i seguenti contenuti minimi: a) si deve rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa
i seguenti contenuti minimi: a) si deve rappresentare, in scala adeguata, la situazione morfologica, naturalistica, insediativa di valore storico-ambientale o di recente impianto, del contesto territoriale, costituito dalle aree limitrofe a quelle oggetto d’intervento contenute entro coni visuali significativi; b) si deve consentire, mediante sistemi rappresentativi anche non convenzionali (fotomontaggi e simili) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni
vi anche non convenzionali (fotomontaggi e simili) redatti in scala adeguata, la preventiva verifica d’impatto che le previsioni d’intervento avrebbero nell’ambiente circostante; ciò al fine di dimostrare che l’intervento si pone in situazione di compatibilità con il sistema delle preesistenze; c) si devono presentare elaborati necessari all’individuazione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche
ione delle modalità tecniche degli interventi, soprattutto in funzione della verifica della compatibilità fra le caratteristiche costruttive e planivolumetriche dei nuovi edifici e quelle del contesto edificato o naturale; d) si deve prevedere un approfondito progetto del verde. 4. Le valutazioni di cui ai commi precedenti dovranno essere condotte avendo riguardo di approfondire i temi afferenti alle componenti paesistiche del PGT.
Art.8. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 24 di 88 Art.8. AGGIORNAMENTO DELLA CARTOGRAFIA COMUNALE
- Ai fini dell’aggiornamento della cartografia comunale, per gli interventi edilizi (comportanti la nuova costruzione o la modifica dello stato dei luoghi avente incidenza sulla cartografia di base) va consegnata la planimetria definitiva di progetto, in formato elettronico shapefile o dwg,
Art.9. FASCICOLO DEL FABBRICATO
ncidenza sulla cartografia di base) va consegnata la planimetria definitiva di progetto, in formato elettronico shapefile o dwg, realizzata sul Database Topografico utilizzando il sistema di coordinate ufficiale nazionale ETRF2000 in coordinate piane UTM32N, oppure il sistema assimilabile WGS84/UTM32N. Le modalità saranno stabilite da apposito documento. Art.9. FASCICOLO DEL FABBRICATO
- Per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di demolizione e ricostruzione, il
Art.9. FASCICOLO DEL FABBRICATO
Art.9. FASCICOLO DEL FABBRICATO
- Per tutti gli edifici di nuova costruzione oppure oggetto di demolizione e ricostruzione, il proprietario o l’amministratore è tenuto a costituire e mantenere il Fascicolo del Fabbricato.
- Il Fascicolo del Fabbricato è costituito dai seguenti elementi fondamentali, ove previsti dalla specifica normativa vigente in materia, allegabili anche in solo formato digitale: a) individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile;
a vigente in materia, allegabili anche in solo formato digitale: a) individuazione catastale e georeferenziazione dell’immobile; b) titoli abilitativi relativi alla costruzione del fabbricato e delle successive modifiche strutturali (compresi eventuali sopralzi), corredati dei relativi elaborati grafici; c) documentazione relativa ad eventuali acquisizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio;
sizioni e scambi di diritti edificatori, nonché atti di asservimento delle eventuali porzioni pertinenziali all'intero edificio; d) copia della richiesta della segnalazione certificata di agibilità con allegata la documentazione richiesta dalla normativa vigente; e) copia del deposito sismico delle strutture, collaudo statico e successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici; f) copia della certificazione dell’idoneità statica;
do statico e successive varianti, corredati dei relativi elaborati grafici; f) copia della certificazione dell’idoneità statica; g) elaborati tecnici relativi agli impianti comuni realizzati nel fabbricato ed agli interventi di manutenzione e modifica degli stessi, corredati delle relative certificazioni di conformità e dei relativi elaborati grafici; h) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza
ei relativi elaborati grafici; h) indicazioni circa la presenza e le modalità di uso e manutenzione dei dispositivi di sicurezza predisposti per gli interventi di manutenzione, corredati dei relativi elaborati grafici; i) indicazioni circa la presenza, le modalità di funzionamento e manutenzione dei dispositivi atti a garantire il rispetto dei principi di invarianza idraulica ed idrologica, corredati dei relativi elaborati grafici;
itivi atti a garantire il rispetto dei principi di invarianza idraulica ed idrologica, corredati dei relativi elaborati grafici; j) relazione energetica redatta ai sensi della normativa vigente in materia e relativa certificazione energetica; k) certificati di prevenzione incendi, o altro previsto dalla medesima normativa, corredati dei relativi elaborati grafici; l) fascicolo per le future manutenzioni previsto dall’art. 91 comma 1 lettera a) e allegato XVI del D.lgs. 81/2008.
ati grafici; l) fascicolo per le future manutenzioni previsto dall’art. 91 comma 1 lettera a) e allegato XVI del D.lgs. 81/2008. 3. Fermo restando quanto previsto al comma 1, tutte le pratiche edilizie, presentate dopo la data di entrata in vigore del presente Regolamento, nonché le relative certificazioni acquisite, devono essere conservate dal proprietario o dall’amministratore, il quale deve consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo amministratore in caso di modifica
, il quale deve consegnarne copia ai successivi acquirenti in caso di vendita e al successivo amministratore in caso di modifica dell’incarico.
Art.10. PEC E SOTTOSCRIZIONE DELLE PRATICHE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 25 di 88 Art.10. PEC E SOTTOSCRIZIONE DELLE PRATICHE
- La PEC (Posta Elettronica Certificata) costituisce sistema di comunicazione attraverso il quale è sempre possibile inviare e ricevere documentazione elettronica, messaggi e file allegati, ma con valore legale equiparato alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R).
ne elettronica, messaggi e file allegati, ma con valore legale equiparato alla Posta Raccomandata con ricevuta di ritorno (A/R). 2. Resta inteso che il caricamento delle pratiche edilizie e delle successive integrazioni o istanze correlate avviene solo a mezzo della piattaforma dedicata. 3. La presentazione della pratica o comunicazione edilizia deve essere fatta da un professionista designato dal Richiedente, attraverso la sottoscrizione della delega speciale e senza di essa la
sere fatta da un professionista designato dal Richiedente, attraverso la sottoscrizione della delega speciale e senza di essa la pratica non può essere considerata valida. Questo documento, firmato dal soggetto richiedente dà il potere di rappresentanza ad un delegato (ed è comunque valido solamente per la pratica in oggetto). In dettaglio deve riportare l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti nella presentazione
olamente per la pratica in oggetto). In dettaglio deve riportare l'indicazione di tutti i soggetti coinvolti nella presentazione della pratica, raccogliendo le rispettive firme per l’affidamento della presentazione della pratica ad un professionista. Il delegato successivamente scansionerà il documento cartaceo, assieme al documento di identità a colori e ben leggibile del/i delegante/i, e lo allegherà alla pratica dopo aver posto la propria firma digitale.
Art.11. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – FINALITÀ E NOMINA
o di identità a colori e ben leggibile del/i delegante/i, e lo allegherà alla pratica dopo aver posto la propria firma digitale. Art.11. COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO – FINALITÀ E NOMINA
- Il Comune di Manerbio è titolare, ai sensi dell'articolo 80 della l.r. 12/2005, di funzioni amministrative riguardanti l'autorizzazione paesaggistica e l'irrogazione delle relative sanzioni, pertanto, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di
l'irrogazione delle relative sanzioni, pertanto, istituisce e disciplina una commissione per il paesaggio avente i requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica dettati dalla Giunta Regionale. 2. La commissione si esprime obbligatoriamente: a) in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e all’accertamento di compatibilità ai sensi del D.lgs. 42/2004 e del DPR 31/2017 b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di
s. 42/2004 e del DPR 31/2017 b) in merito al giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti di cui all'articolo 64, comma 8 delle l.r. 12/2005; c) piani attuativi, programmi integrati di intervento, procedure attuative straordinarie (PA, PII, SUAP ecc…); d) pratiche edilizie comunque denominate e localizzate, il cui giudizio d’impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale
udizio d’impatto paesaggistico sia superiore alla soglia di rilevanza, come definita nel Piano Territoriale Paesistico Regionale e relative disposizioni attuative (DGR VII/11045 dell’8.11.2002); e) ogni qual volta il Responsabile dell’Area ritenga che l’intervento proposto, incida negativamente sull’aspetto esteriore dei luoghi, ancorché il giudizio d’impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto;
iudizio d’impatto paesaggistico sia stato dichiarato dal progettista inferiore al grado di rilevanza di cui al precedente punto; f) in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente. 3. È applicabile e qui integralmente richiamato quale norma locale il vigente Regolamento per il funzionamento della Commissione per il Paesaggio come approvato dal Consiglio Comunale di Manerbio.
Art.12. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 26 di 88 Capo II - Altre procedure e adempimenti edilizi Art.12. AUTOTUTELA E RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI
- L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n. 241 del 1990.
- È possibile per l’istante proporre all’Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l’atto una motivata
Legge n. 241 del 1990. 2. È possibile per l’istante proporre all’Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l’atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell’atto stesso. 3. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 45 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all’interessato le proprie determinazioni in merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti.
Art.13. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
in merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti. Art.13. CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un’area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente.
, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente. 2. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) è presentata dal proprietario o avente titolo relativo all'area interessata dall'intervento edilizio, esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la modulistica pubblicata in apposita sezione dedicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale.
lematica, utilizzando la modulistica pubblicata in apposita sezione dedicata sul sito istituzione dell'Amministrazione Comunale. 3. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
Art.14. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI
anda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 4. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. Art.14. PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati nei casi previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/01.
VI
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori possono essere prorogati nei casi previsti dall’art. 15 del D.P.R. 380/01.
- Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d’inizio e/o fine lavori dell’istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del Permesso di Costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.
Art.15. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 27 di 88 Art.15. SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITÀ
- In tema di agibilità trovano applicazione i disposti degli art. 24 e 26 del D.P.R. 380/2001.
- Un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- Le condizioni di non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Responsabile dell’Area Tecnica
hiarazione di inagibilità. 3. Le condizioni di non agibilità di un fabbricato sono dichiarate dal Responsabile dell’Area Tecnica del Comune che, a seguito di verifica tecnica da parte della struttura comunale competente, riscontra gravi carenze igienico-sanitarie (mancanza di acqua potabile, mancanza di servizi igienici interni all’abitazione, mancanza di un sistema di riscaldamento ecc. per gli edifici produttivi la
mancanza di servizi igienici interni all’abitazione, mancanza di un sistema di riscaldamento ecc. per gli edifici produttivi la mancanza del rispetto delle norme igieniche e di sicurezza) o statiche o situazioni di particolare pericolo. 4. La dichiarazione di non agibilità, comporta per il Responsabile dell’Area tecnica del Comune l’obbligo di ordinare lo sgombero dell’immobile delle persone e/o animali, impedire l’accesso e imporre a chi ha ingenerato il pericolo di porre rimedio.
Art.16. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI
sgombero dell’immobile delle persone e/o animali, impedire l’accesso e imporre a chi ha ingenerato il pericolo di porre rimedio. Art.16. CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI
- Il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità
one di un contributo commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le modalità indicate all’ art. 16 del D.P.R. 380/2001 nonché secondo gli articoli 43 e 44 della l.r. 12/2005. 2. L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni.
bilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. 3. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto della normativa di settore -con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.
e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune. 4. Il Responsabile del S.U.E., all'atto del rilascio del titolo abilitativo a edificare, determina, in base alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio e secondo quanto determinato dalla normativa regionale vigente, l'ammontare della quota di contributo pertinente al titolo richiesto.
ondo quanto determinato dalla normativa regionale vigente, l'ammontare della quota di contributo pertinente al titolo richiesto. 5. Il contributo di costruzione è rateizzabile. Le modalità di rateizzazione sono stabilite mediante apposita deliberazione.
Art.17. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 28 di 88 Art.17. ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA
- Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi
o o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo e/o messa in sicurezza, di sua spontanea decisione o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle
orità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo. 2. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o del soggetto avente la disponibilità degli immobili, e del professionista incaricato anche per quanto
bilità del proprietario, o del soggetto avente la disponibilità degli immobili, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e delle azioni messe in atto ai fini del rimedio. 3. Il proprietario o l’avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio del titolo abilitativo, qualora necessario.
Art.18. MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA
entro trenta giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio del titolo abilitativo, qualora necessario. Art.18. MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO
- Nella gestione degli atti e procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle disposizioni normative in materia.
Art.19. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI
gente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi ai sensi delle disposizioni normative in materia. 2. Per l’accesso ai documenti si rinvia a quanto stabilito dalla normativa di settore e dal Regolamento comunale. Art.19. COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEGLI ABITANTI
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento
Art.20. CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana. Art.20. CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
- Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando.
Art.21. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 29 di 88 TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI Capo I – Norme procedimentali sull’esecuzione dei lavori Art.21. COMUNICAZIONE DI INIZIO LAVORI
- Gli interventi assoggettati a Permesso per costruire, SCIA e CILA o titoli equipollenti, sono realizzabili previa comunicazione per via telematica; in caso di Permesso per costruire dovrà essere
o titoli equipollenti, sono realizzabili previa comunicazione per via telematica; in caso di Permesso per costruire dovrà essere comunicata anche la data di inizio dei lavori da parte dell'interessato al S.U.E. 2. La comunicazione di inizio lavori deve essere presentata secondo le modalità specificate nel portale telematico comunale. 3. È facoltà dell’interessato richiedere la proroga la quale potrà essere accordata con provvedimento
rtale telematico comunale. 3. È facoltà dell’interessato richiedere la proroga la quale potrà essere accordata con provvedimento motivato per fatti avvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso oppure in considerazione della mole dell'opera da realizzare, delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive, o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori. 4. La mancata comunicazione asseverata (CILA) dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria
ente all'inizio dei lavori. 4. La mancata comunicazione asseverata (CILA) dell'inizio dei lavori comporta la sanzione pecuniaria così come stabilita dal DPR 380/2001 art. 6bis comma 5 e s.m.i. 5. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del Permesso di Costruire, o in caso di CILA o SCIA la data di presentazione dell’istanza, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge.
SCIA la data di presentazione dell’istanza, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge. 6. Decorsi inutilmente i termini per l'inizio dei lavori ed in assenza di provvedimento di proroga, il titolo edilizio decade, con diritto del richiedente alla restituzione dei contributi versati, fatte salve diverse disposizioni legislative. 7. Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
Art.22. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI
disposizioni legislative. 7. Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. Art.22. SOSTITUZIONE E VARIAZIONE DEI SOGGETTI RESPONSABILI
- Eventuali variazioni dei dati afferenti all’intestazione della pratica o dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi (impresa esecutrice, direttore dei lavori, progettisti ecc..) devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, attraverso il portale telematico.
i lavori, progettisti ecc..) devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, attraverso il portale telematico. 2. Qualora il Direttore dei Lavori venga meno per rinuncia o altra causa, il committente dovrà provvedere all’immediata sospensione dei lavori e darne tempestiva comunicazione al Comune. I lavori potranno essere ripresi solo dopo il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori.
nno essere ripresi solo dopo il deposito presso lo Sportello Unico per l’Edilizia della nomina di un nuovo Direttore dei Lavori. 3. Nel caso in cui il proprietario di un edificio in costruzione sia costretto ad interromperne l’esecuzione, dovrà far eseguire le opere necessarie a garantire la solidità delle parti costruite, al fine di prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare tutte le cautele atte a
la solidità delle parti costruite, al fine di prevenire qualsiasi danno a persone ed a cose ed osservare tutte le cautele atte a salvaguardare la pubblica incolumità. In caso di inosservanza, l’Amministrazione emetterà diffida per l’adozione, entro un idoneo termine, delle misure necessarie e, in caso di inadempienza, provvederà d’ufficio, a spese degli interessati.
Art.23. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 30 di 88 Art.23. COMUNICAZIONE DI FINE LAVORI
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA entro il termine di validità del titolo, deve comunicare al SUE la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori.
nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori. 2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di fine lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o della CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
a data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori. 3. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. 4. La mancata o ritardata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del DPR n. 380 del 2001.
Art.24. OCCUPAZIONE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
bilità (SCA) comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell’articolo 24, comma 3, del DPR n. 380 del 2001. Art.24. OCCUPAZIONE O MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO
- In tema di occupazione o manomissione di suolo pubblico si rimanda agli appositi regolamenti comunali (Regolamento Occupazione – Regolamento manomissione) Art.25. OPERE DI BONIFICA, E ADEMPIMENTI CONNESSI A RINVENIMENTI DI MATERIALI PERICOLOSI, RINVENIMENTI BELLICI E ARCHEOLOGICI
Art.25. OPERE DI BONIFICA, E ADEMPIMENTI CONNESSI A RINVENIMENTI DI
e) Art.25. OPERE DI BONIFICA, E ADEMPIMENTI CONNESSI A RINVENIMENTI DI MATERIALI PERICOLOSI, RINVENIMENTI BELLICI E ARCHEOLOGICI
- Qualora la pratica presentata preveda opere di bonifica, le modalità e le tempistiche di comunicazioni di avvio delle opere dovranno essere indicate nella pratica stessa.
- Nei cantieri interessati sia da lavori edili sia da lavori di bonifica, devono essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. Nelle aree del
no essere adottate tutte le precauzioni opportune al fine di evitare interferenze tra le due tipologie di lavori. Nelle aree del cantiere in particolare saranno da valutarsi opportunamente i rischi associabili alle tipiche attività che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili ed i rischi specifici delle attività di bonifica del sito. Le aree interessate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere sottoposte a
ici delle attività di bonifica del sito. Le aree interessate dai lavori di bonifica dei terreni non dovranno essere sottoposte a rimaneggiamenti o escavazioni se non previo parere dell’ufficio competente ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006. 3. Qualora nelle more delle demolizioni si rinvengano materiali contenenti amianto, è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla L. n. 257/92 e dal D.Lgs n. 257/2006 e s.m.i..
ianto, è fatto obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari previsti dalla L. n. 257/92 e dal D.Lgs n. 257/2006 e s.m.i.. 4. Il rinvenimento di eventuali materiali tossici nell’area di cantiere determina l’obbligo assoluto di immediata comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale, all’ Agenzia di Tutela della Salute (ATS) e all’A.R.P.A.; conseguentemente gli enti competenti procederanno ad impartire le necessarie prescrizioni.
la della Salute (ATS) e all’A.R.P.A.; conseguentemente gli enti competenti procederanno ad impartire le necessarie prescrizioni. 5. La valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri è eseguita dal coordinatore per la progettazione. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di
zione. Qualora a seguito di una prima verifica di natura storica e bibliografica emergano forti probabilità circa la presenza di ordigni bellici, preliminarmente ai lavori di scavo dovrà essere richiesta ed eseguita una indagine specifica impartita dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai sensi dell’art. 91, comma 2 bis, del D. Lgs. n. 81/2008. 6. Qualora durante le operazioni di cantiere venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti
D. Lgs. n. 81/2008. 6. Qualora durante le operazioni di cantiere venissero rilevati ordigni bellici o residuati di tali oggetti dovrà esserne data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento, all’Autorità Militare ed al comando di Polizia Locale competente per zona. Nel caso in cui l’area debba essere
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 31 di 88 sottoposta a procedimento di bonifica, la comunicazione deve essere inviata anche all’ufficio comunale competente per le bonifiche. 7. In riferimento alle ‘Aree di rilevanza storico-archeologica’ individuate nel PGT, si rimanda alla specifica disciplina del PGT stesso. 8. In tutti gli ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa l’attivazione degli interventi è subordinata agli
ina del PGT stesso. 8. In tutti gli ambiti soggetti a Pianificazione Attuativa l’attivazione degli interventi è subordinata agli accertamenti preventivi finalizzati a ricerche archeologiche, condotte da tecnici specializzati ed in caso di ritrovamenti la Soprintendenza valuterà la necessità di eventuali ulteriori indagini suppletive. 9. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio
Art.26. TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
agini suppletive. 9. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. Art.26. TUTELA AMBIENTALE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- Al fine di garantire la tutela ambientale del territorio devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo:
devono essere sottoposte ad Indagine Ambientale Preliminare (IAP) per la verifica dello stato di qualità del suolo e sottosuolo: a) le aree e gli immobili dove storicamente siano state svolte attività industriali in genere o inerenti al deposito, il commercio e l’utilizzo di sostanze pericolose da convertire a destinazioni d'uso diverse o da riqualificare, mantenendo la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire ad usi
do la funzione produttiva; b) le aree e gli immobili con destinazioni produttive, industriali o artigianali da convertire ad usi di tipo residenziale o a servizi pubblici; c) le aree oggetto di piani urbanistici attuativi e strumenti di programmazione negoziata, le aree assoggettate a permesso di costruire convenzionato ove siano previste cessioni di aree al Comune, nonché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b);
nché tutte le aree oggetto di cessione a pertinenza indiretta, anche se non ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b); d) le aree già sottoposte a procedimenti di caratterizzazione o bonifica, ove la nuova destinazione prevista preveda requisiti di qualità più stringenti di quelli accertati. 2. Sono escluse da tale verifica le aree già sottoposte a valutazione sito-specifica dell’impianto che documenti che “l’esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato” di cui all’art. 216 del RD
o-specifica dell’impianto che documenti che “l’esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato” di cui all’art. 216 del RD 1265 del 27 luglio 1934 o già assoggettate a tale valutazione nella procedura di Valutazione di Impatto Ambientale o nella Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al D.Lgs. 152/06 o nelle valutazioni effettuate ai sensi del Decreto Legislativo n. 105 del 26 giugno 2015. 3. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della
ivo n. 105 del 26 giugno 2015. 3. L'Indagine Ambientale Preliminare deve essere realizzata a cura e spese del responsabile della contaminazione o del soggetto interessato su assenso del proprietario o dal proprietario, restando impregiudicata per quest’ultimo ogni azione di rivalsa nei confronti del soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto
soggetto responsabile della contaminazione. L'esito dell'indagine deve essere reso in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la relazione illustrativa deve essere sottoscritta da un tecnico che ne certifica la validità. L'indagine non è necessaria qualora il proponente possa esibire per l'area in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il
rea in oggetto, per obiettivi coerenti con l’intervento da realizzare, il certificato di avvenuta bonifica o, in alternativa, il provvedimento di conclusione positiva del procedimento di bonifica o l’esito di una precedente indagine, allegando inoltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati.
alla non compromissione dello stato di qualità delle matrici ambientali nel tempo intercorso dall’emissione degli atti elencati. 4. Il soggetto che procede alle indagini deve inviarne i risultati allo Sportello Unico per l’Edilizia che ne invierà copia agli uffici competenti, nonché alla Provincia di Brescia e, per conoscenza, all'ARPA. Qualora i risultati dell’indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle
scia e, per conoscenza, all'ARPA. Qualora i risultati dell’indagine suddetta evidenzino potenziali contaminazioni a carico delle matrici ambientali, così come definite dalla normativa vigente, deve essere dato avvio al
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 32 di 88 procedimento di bonifica nel rispetto delle modalità previste dalla legge. L'avvio del procedimento di bonifica implica la sospensione dei termini del procedimento per il rilascio del titolo edilizio o per l'approvazione del piano e dell'intervento, sino al provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori
provvedimento di autorizzazione dell'intervento di bonifica, ma non interrompe l’esame edilizio del progetto. L'avvio dei lavori edilizi è comunque condizionato alla conclusione del procedimento di bonifica e al rilascio delle eventuali relative certificazioni, salvo che per le demolizioni e per le altre opere strettamente propedeutiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta.
tiche agli interventi di bonifica per le quali il responsabile del procedimento di bonifica abbia espresso specifico nulla osta. 5. Sulla base di quanto previsto dal punto 11 della DGR 23 maggio 2012 n. IX/3509, qualora il progetto di bonifica preveda la suddivisione in specifici lotti - eventualmente tramite frazionamento catastale - o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che
mente tramite frazionamento catastale - o fasi temporali, le opere edilizie possono essere avviate sulle porzioni di terreno che non devono essere assoggettate a bonifica, anche in contemporanea alle opere di bonifica che devono essere realizzate su altre specifiche porzioni. 6. Qualora gli enti competenti, ai quali è trasmesso l'esito dell'indagine, ravvisino la necessità di integrazioni e approfondimenti lo comunicano al SUE, che interrompe il procedimento di rilascio
agine, ravvisino la necessità di integrazioni e approfondimenti lo comunicano al SUE, che interrompe il procedimento di rilascio del titolo o di approvazione del piano o sospende l'efficacia del titolo già rilasciato, sino alla positiva valutazione delle integrazioni. Se da queste integrazioni emerge la presenza di potenziale contaminazione si opera così come previsto nel precedente comma 3. 7. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte
l precedente comma 3. 7. I risultati dell’indagine suddetta o il certificato di avvenuta bonifica devono essere allegati a tutte le richieste di titoli edilizi o comunicazioni di effetto analogo, anche in caso di modifica della destinazione d’uso senza opere. 8. In caso di presenza di serbatoi interrati dismessi o da dismettere di qualsiasi tipologia, gli stessi devono essere asportati in via preliminare alla suddetta indagine, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica di rimozione.
Art.27. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 33 di 88 Capo II – Norme tecniche sull’esecuzione dei lavori Art.27. PRINCIPI GENERALI DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
sentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati. 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori sono responsabili della
Art.28. PUNTI FISSI
un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa. Art.28. PUNTI FISSI
- L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove
- PUNTI FISSI
- L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi. Qualora tale determinazione avvenga con l’ausilio di professionisti e di strumentazione dedicata messi a disposizione dal Comune, l’onere per tale prestazione è a carico
’ausilio di professionisti e di strumentazione dedicata messi a disposizione dal Comune, l’onere per tale prestazione è a carico del proponente l’intervento. 2. Nei casi di interventi di demolizione e ricostruzione o di interventi soggetti a pianificazione attuativa l’intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima
inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso. 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e
all’intervento stesso. 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l’intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera
Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE
parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio. Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE
Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE
elle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio. Art.29. CONDUZIONE DEL CANTIERE E RECINZIONI PROVVISORIE
- Fatta salva la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano le seguenti disposizioni: a) Il costruttore è responsabile della buona esecuzione delle opere e della condotta del cantiere. b) Il cantiere in zona abitata deve essere recintato e mantenuto libero da materiali o ristagni
e e della condotta del cantiere. b) Il cantiere in zona abitata deve essere recintato e mantenuto libero da materiali o ristagni inutili o dannosi per tutta la durata dei lavori. In ogni caso devono essere adottati provvedimenti atti a salvaguardare l’incolumità e la salute pubblica. c) I cantieri devono essere dotati di appositi spazi per docce, spogliatoi, pronto intervento, a disposizione del personale addetto. Dette costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili,
pogliatoi, pronto intervento, a disposizione del personale addetto. Dette costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, comprese i servizi igienici. d) In cantiere deve essere inoltre conservata copia conforme all’originale al titolo abilitativo e
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 34 di 88 del relativo progetto esecutivo, del progetto delle strutture in c.a., nonché quanto prescritto dalla legge. In caso di opere oggetto di silenzio-assenso deve essere conservata copia della domanda con il relativo numero di protocollo oltre ai piani di sicurezza richiesti dalle leggi vigenti. e) Per i lavori soggetti a semplice segnalazione o a SCIA deve essere conservata in cantiere copia
ichiesti dalle leggi vigenti. e) Per i lavori soggetti a semplice segnalazione o a SCIA deve essere conservata in cantiere copia della segnalazione o della denuncia medesima e dei documenti relativi. f) Con provvedimento motivato in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, può essere ordinata la sospensione dei lavori. g) Le attività di cantiere devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
ri. g) Le attività di cantiere devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni del Piano di Zonizzazione Acustica comunale. h) Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all’opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio
m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. i) Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
iati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole. j) Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. k) Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e
nzione degli infortuni sul lavoro. k) Le fronti dei ponti verso strada vanno chiuse con stuoie o graticci o altro mezzo idoneo e provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. l) Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni
o non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di collaudo rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli Enti cui è affidata la vigilanza in materia. m) Nel corso dei lavori di sopraelevazione devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio.
one devono essere messe in atto tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell’edificio. 2. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garanzia della sicurezza, a tutela dell’ambiente, dell’igiene e del decoro. In difetto il Dirigente preposto ingiunge gli opportuni provvedimenti, salva la facoltà di intervento sostitutivo a spese dell’inadempiente.
Art.30. CARTELLI DI CANTIERE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 35 di 88 Art.30. CARTELLI DI CANTIERE
- Nei cantieri edili, dove siano in esecuzione gli interventi disciplinati dal presente regolamento, deve essere affissa, in posizione visibile dallo spazio pubblico, una tabella chiaramente leggibile con l’indicazione degli estremi del titolo edilizio, del titolare di essa, del nome del progettista, del
a chiaramente leggibile con l’indicazione degli estremi del titolo edilizio, del titolare di essa, del nome del progettista, del nome dell’impresa assuntrice dei lavori, del direttore dei lavori, del calcolatore delle strutture in c.a., del responsabile della sicurezza in fase di progettazione e di realizzazione nonché quant’altro previsto dalle norme vigenti. 2. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali, anche se sulla tabella
Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
dalle norme vigenti. 2. La tabella e le scritte sono esenti dal pagamento di tasse e di diritti comunali, anche se sulla tabella stessa sono presenti fregi e/o didascalie dell’impresa, del tecnico o del fornitore dei materiali edili o affini. 3. La mancata affissione del cartello di cantiere sarà soggetta a sanzione secondo i disposti di legge o altro regolamento adottato dall’amministrazione. Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
ondo i disposti di legge o altro regolamento adottato dall’amministrazione. Art.31. CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
- Le operazioni di scavo e di demolizione devono avvenire nel rispetto delle condizioni di sicurezza non solo per gli operatori ma anche per le strutture edilizie e gli spazi pubblici adiacenti.
- La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno
e gli spazi pubblici adiacenti. 2. La stabilità degli scavi deve essere assicurata in modo da resistere alla spinta del terreno circostante e da non compromettere la sicurezza di edifici e impianti posti nelle vicinanze. 3. La sicurezza degli edifici e degli impianti circostanti va comunque verificata mediante idonee operazioni di misura di monitoraggio, effettuate a cura del titolare dell’atto abilitativo o dell’assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono
lare dell’atto abilitativo o dell’assuntore dei lavori. Le misurazioni devono interessare la zona circostante gli scavi e devono comprendere tutti gli immobili che possano essere interessati in relazione alle caratteristiche degli scavi. 4. Ogni anomalia riscontrata, sia nei valori delle misure di monitoraggio che riguardante infiltrazioni d’acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all’Autorità
itoraggio che riguardante infiltrazioni d’acqua o eventuali lesioni negli edifici, andrà tempestivamente comunicata all’Autorità Comunale, fermo restando l’obbligo del Concessionario o dell’assuntore dei lavori di sospendere ogni operazione di scavo e di effettuare tutti gli interventi necessari a garantire la sicurezza dei luoghi. 5. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici ed in specie di quelli
sicurezza dei luoghi. 5. Gli scavi non devono impedire o disturbare l’ordinario uso degli spazi pubblici ed in specie di quelli stradali; ove risulti necessaria l’occupazione di tali spazi, deve essere richiesta formale concessione all’autorità comunale. 6. Devono essere posti in atto provvedimenti per limitare la propagazione di polveri, rumori e vibrazioni. 7. Nel caso di opere di sottomurazione o nella esecuzione di tirantature di paratie o consolidamenti
lveri, rumori e vibrazioni. 7. Nel caso di opere di sottomurazione o nella esecuzione di tirantature di paratie o consolidamenti del terreno devono essere disciplinate le modalità di assenso da parte delle proprietà interessate. Analogamente dicasi per la esecuzione di opere pubbliche interrate interessanti le zone di sottosuolo al di sotto di proprietà private. 8. Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi
otto di proprietà private. 8. Nelle opere di demolizione ed in caso di distacco di materiali voluminosi e pesanti, devono usarsi tutte le cautele atte ad evitare qualsiasi danno a persone ed a cose e, in particolare, scuotimenti di terreno con conseguente molestia e danno dei fabbricati stessi. Sulla via pubblica non possono calarsi materiali di demolizione e, ove ciò sia indispensabile, i materiali stessi devono essere portati
ia pubblica non possono calarsi materiali di demolizione e, ove ciò sia indispensabile, i materiali stessi devono essere portati o fatti giungere a terra entro panieri o mediante appositi condotti, con corde o con altri mezzi precauzionali idonei. 9. Le materie provenienti da scavi, demolizioni, ecc. destinate a rifiuto, devono essere conferite ai sensi di legge in siti regolarmente autorizzati.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 36 di 88 10. La documentazione comprovante l’avvenuto conferimento dei materiali in discarica dovrà essere conservata ed essere esibita a richiesta dell’Amministrazione Comunale. In alternativa potrà essere prodotto l’impegno a reimpiegare i materiali di risulta in modo che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo secondo quanto consentito dalla
che non vengano a costituire rifiuto, con descrizione dettagliata delle modalità del riutilizzo secondo quanto consentito dalla normativa vigente in materia. In caso di impegno a reimpiegare i materiali di risulta, all’atto della comunicazione di fine lavori dovrà essere data ampia dimostrazione delle modalità di reimpiego dei materiali adottati. 11. Il rilascio del titolo edilizio di demolizione è subordinato: a) alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale
o di demolizione è subordinato: a) alla libertà di persone e/o cose del fabbricato da demolire. Nel caso di demolizione parziale deve essere salvaguardata la stabilità e l’uso della residua parte della costruzione; b) all’impegno di procedere alla disinfestazione e derattizzazione del fabbricato stesso, qualora necessaria, immediatamente prima di dare corso alla demolizione; c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati;
Art.32. MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE
ma di dare corso alla demolizione; c) all’impegno di procedere alla chiusura di tronchi di fognatura che rimangono inutilizzati; d) all’impegno di sistemare e recingere adeguatamente il terreno; e) all’impegno di proteggere e conservare l’eventuale patrimonio arboreo. Art.32. MISURE DI CANTIERE ED EVENTUALI TOLLERANZE
- Si richiamano nel presente regolamento i contenuti di cui al D.P.R. 380/2001 Art. 34-bis tolleranze costruttive e s.m.i. Art.33. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE DI PREVENZIONE DEI
Art.33. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE DI PREVENZIONE DEI
D.P.R. 380/2001 Art. 34-bis tolleranze costruttive e s.m.i. Art.33. SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE DI PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL’OPERA
- I cantieri devono essere installati secondo le regole di sicurezza e di custodia, nonché essere dotati di tutti gli impianti antiinfortunistici idonei, previsti dalle normative nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, per la salvaguardia degli operatori
e nazionali ed europee vigenti in materia di prevenzione, segnalazione, protezione, allarme, per la salvaguardia degli operatori addetti e della sicurezza pubblica. Devono inoltre essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare inquinamento acustico, atmosferico, di falda, o di qualsiasi altro genere, ricorrendo, se del caso, alle deroghe previste dalle leggi. 2. Nello svolgimento dell’attività edilizia, indipendentemente dal titolo abilitante prescritto, devono
he previste dalle leggi. 2. Nello svolgimento dell’attività edilizia, indipendentemente dal titolo abilitante prescritto, devono essere adottate tutte le precauzioni atte ad assicurare l’incolumità dei cittadini che utilizzano gli spazi adiacenti il cantiere. 3. In particolare tutte le figure responsabili del cantiere dovranno porre particolare cura ove vengano poste in essere le seguenti attività: a) realizzazione di scavi; b) posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici;
in essere le seguenti attività: a) realizzazione di scavi; b) posa di ponteggi, specie se collocati o rivolti su spazi pubblici; c) installazione di gru, insegne e cartelloni pubblicitari; d) utilizzo degli accessi carrabili verso la pubblica via da parte di mezzi di trasporto. 4. Il Dirigente dell’Unità operativa competente tanto dell’Amministrazione Comunale quanto dell’ATS, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, ordina la sospensione dei
inistrazione Comunale quanto dell’ATS, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, ordina la sospensione dei lavori, e procede alle opportune segnalazioni alle autorità competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 37 di 88 5. Oltre ai documenti progettuali debbono essere tenuti nel cantiere tutti quei documenti indispensabili per permettere il controllo del rispetto della vigente normativa edilizia, antinfortunistica, igienico-sanitaria, antinquinamento, etc. 6. L’orario di lavoro è definito dal regolamento di polizia urbana. È da evitare a riguardo la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose.
definito dal regolamento di polizia urbana. È da evitare a riguardo la sovrapposizione di lavorazioni particolarmente rumorose. 7. I compressori devono essere silenziati, i martelli pneumatici dovranno essere provvisti di silenziatori per gli scarichi d’aria. 8. Le macchine da cantiere dovranno essere tenute in perfetta efficienza e rispettare le caratteristiche tecniche previste dal costruttore per la riduzione del rumore, le pale meccaniche e
Art.34. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
a efficienza e rispettare le caratteristiche tecniche previste dal costruttore per la riduzione del rumore, le pale meccaniche e gli escavatori devono rispettare le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia. 9. L’organo di vigilanza è individuato nel comando di polizia locale. Art.34. RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
- In tema di ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori si richiamano nel presente i
I PUBBLICI A FINE LAVORI
I PUBBLICI A FINE LAVORI
- In tema di ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori si richiamano nel presente i contenuti del regolamento di manomissione del suolo pubblico.
Art.35. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 38 di 88 TITOLO III – DISPOSIZIONI PER LA QUALITA’ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI Capo I – Disciplina dell’oggetto edilizio Art.35. SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI 1.1. Campo di applicazione Le presenti norme non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque
ALI 1.1. Campo di applicazione Le presenti norme non si applicano alle situazioni fisiche esistenti e già autorizzate o comunque conformi alla previgente normativa, salvo che non sia diversamente ed espressamente previsto. Le norme si applicano, per gli aspetti inerenti all’igiene e la sanità pubblica, a tutti i nuovi interventi soggetti a presentazione di pratica edilizia. Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all’uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione,
e di pratica edilizia. Agli edifici esistenti o comunque autorizzati all’uso, per interventi anche parziali di ristrutturazione, ampliamenti si applicheranno le norme del presente articolo, fermo restando che saranno ammesse deroghe agli specifici contenuti in materia di igiene della presente normativa purché le soluzioni comportino oggettivi miglioramenti igienico-sanitari; le deroghe saranno concesse dal responsabile del SUE all'interno dell'atto autorizzativo relativo all'esecuzione dei lavori.
ri; le deroghe saranno concesse dal responsabile del SUE all'interno dell'atto autorizzativo relativo all'esecuzione dei lavori. A motivata e documentata richiesta possono adottarsi soluzioni tecniche diverse da quelle previste dalle norme del presente articolo, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento delle medesime prestazioni garantite dalla norma derogata. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d’interventi di
ite dalla norma derogata. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia d’interventi di edilizia per attività specifiche o per particolari destinazioni d’uso. In merito ai requisiti specifici degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle) e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione si rimanda all’Allegato E al presente regolamento. 1.2. Servizi indispensabili degli edifici
nimali, compresi quelli d'affezione si rimanda all’Allegato E al presente regolamento. 1.2. Servizi indispensabili degli edifici
- Gli edifici, per potersi considerare agibili, devono poter fruire, in misura adeguata alla loro destinazione, almeno dei seguenti servizi fondamentali: a) Riscaldamento di tutti i locali esclusi vani tecnici e disimpegni; b) distribuzione dell'acqua potabile; c) distribuzione dell’energia elettrica; d) raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere;
ll'acqua potabile; c) distribuzione dell’energia elettrica; d) raccolta e smaltimento delle acque meteoriche e delle acque nere; e) locali o spazi per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, ove necessario; f) almeno un servizio igienico, salvo quanto previsto ai punti successivi. 1.3. Richieste di interventi edilizi concernenti ambienti di lavoro
- Ambienti produttivi con permanenza di lavoratori. In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque
oduttivi con permanenza di lavoratori. In caso di richiesta concernente insediamenti produttivi o laboratori o ambienti comunque destinati a lavorazione e/o a permanenza di lavoratori trovano applicazione anche le disposizioni di cui al D.Lgs 81/2008. 2. Requisiti dei servizi igienici per pubblici esercizi e somministrazione non assistita in attività artigianali.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 39 di 88 L’artigiano alimentare ai sensi della L.R. n. 8/2009 ha riconosciuta la possibilità di effettuare la vendita con consumo sul posto degli alimenti frutto della propria produzione, distinguendo cinque casistiche: a) Consumo sul posto: si configura come consumo immediato da parte dell’utenza in assenza di effettivo servizio al tavolo; non è necessario il servizio igienico per la clientela ma devono
a parte dell’utenza in assenza di effettivo servizio al tavolo; non è necessario il servizio igienico per la clientela ma devono essere osservati i requisiti igienico-sanitari di cui al punto 1.20 del presente articolo per quanto concerne il servizio igienico ad uso esclusivo del personale; è inoltre fatto salvo il rispetto delle norme relative alle barriere architettoniche; b) Somministrazione di alimenti e bevande non assistita: si intende una somministrazione dove
ive alle barriere architettoniche; b) Somministrazione di alimenti e bevande non assistita: si intende una somministrazione dove non viene effettuato il servizio ai tavoli; in questo senso, la somministrazione non assistita può essere effettuata utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda, ma senza la predisposizione di tavoli imbanditi e preparati per la somministrazione e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie; per poter offrire la somministrazione non assistita è necessario avere i
e comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie; per poter offrire la somministrazione non assistita è necessario avere i servizi igienici a norma per il personale e per la clientela di cui al punto 1.20 del presente articolo, e tutto il locale deve essere conforme alla norma che regolamenta l’accoglienza delle persone diversamente abili; c) arredi su plateatico con servizio al tavolo: rientra nella casistica di somministrazione assistita, pertanto soggiace agli obblighi dei pubblici esercizi;
ervizio al tavolo: rientra nella casistica di somministrazione assistita, pertanto soggiace agli obblighi dei pubblici esercizi; d) arredi su plateatico stagionale senza servizio al tavolo: rientra nella casistica relativa al “consumo sul posto”, pertanto non è richiesto il servizio igienico per la clientela; e) arredi su plateatico fisso utilizzabile tutto l’anno senza servizio al tavolo: rientra nella casistica relativa a “somministrazione di alimenti e bevande non assistita”, pertanto è richiesto il
io al tavolo: rientra nella casistica relativa a “somministrazione di alimenti e bevande non assistita”, pertanto è richiesto il servizio igienico per la clientela. Nei pubblici esercizi, il numero dei servizi igienici riservati al pubblico, di cui almeno uno dovrà essere usufruibile dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria, varia in funzione della superficie di somministrazione, calcolata sommando le aree dì somministrazione interne e le pertinenze esterne:
n funzione della superficie di somministrazione, calcolata sommando le aree dì somministrazione interne e le pertinenze esterne: • per pertinenze esterne utilizzabili tutto l’anno sono da intendersi gazebi, verande, tensostrutture, porticati, ecc., che siano o meno dotati di tamponamenti completi e che comportino ampliamento della superficie dei locali di somministrazione e pertanto rientrante nel computo del numero dei servizi igienici usufruibili dalla clientela;
ie dei locali di somministrazione e pertanto rientrante nel computo del numero dei servizi igienici usufruibili dalla clientela; • per pertinenze esterne utilizzabili per un periodo inferiore all’ anno sono da intendersi giardini, cortili, piazze, ecc., ancorché coperte con ombrelloni, tettoie, teli, gazebi o altre protezioni da fonti di inquinamento e/o insudiciamento, non conteggiabili ai fini del numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico.
fonti di inquinamento e/o insudiciamento, non conteggiabili ai fini del numero dei servizi igienici a disposizione del pubblico. In tali attività dovrà essere presente almeno un servizio igienico riservato al pubblico, nel caso di superficie di somministrazione fino a 60 mq (equivalente a 50 posti); devono, inoltre, essere previsti ulteriori servizi igienici ad uso del pubblico, in ragione di un servizio per ogni aumento della superficie pari al doppio dell'ultimo aumento di superficie considerato.
blico, in ragione di un servizio per ogni aumento della superficie pari al doppio dell'ultimo aumento di superficie considerato. • fino a Mq. 60 di superficie di somministrazione: n. 1 WC; • da 60 a 120 Mq. di superficie di somministrazione: n. 2 WC; • da 120 a 240 Mq. di superficie di somministrazione: n. 3 WC; • da 240 a 480 Mq. di superficie di somministrazione: n. 4 WC; • da 480 a 960 Mq. di superficie di somministrazione: n. 5 WC; • da 960 a 1920 Mq. di superficie di somministrazione: n. 6 WC.
; • da 480 a 960 Mq. di superficie di somministrazione: n. 5 WC; • da 960 a 1920 Mq. di superficie di somministrazione: n. 6 WC. Per le nuove attività e per quelle ove vengano apportate modifiche strutturali rispetto allo stato attuale si applicano i requisiti sopra descritti.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 40 di 88 3. Ambienti per attività di estetista e dei trattamenti di tatuaggio e di piercing. Trovano applicazione le disposizioni regionali (Attività di tatuaggio e piercing) 4. Ambienti per attività di acconciatore. Trovano applicazione le disposizioni regionali (Disciplina dell'attività di acconciatore) 5. Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico.
cconciatore) 5. Requisiti igienici e di sicurezza dei locali da adibire a servizio di telecomunicazione accessibili al pubblico. Fatte salve le disposizioni del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259, l’esercizio dell’erogazione del servizio di telecomunicazione elettronica deve essere effettuato in locali che abbiano i seguenti requisiti: a) allacciamento idrico e fognario; b) aeroilluminazione naturale o sistema di aeroilluminazione artificiale in tutti i locali con le
lacciamento idrico e fognario; b) aeroilluminazione naturale o sistema di aeroilluminazione artificiale in tutti i locali con le caratteristiche previste dal presente articolo e conformi alle norme UNI per la destinazione d’uso degli ambienti commerciali; c) due servizi igienici provvisti di antibagno dei quali uno conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; d) un ulteriore servizio igienico per il pubblico per gli esercizi con locali di dimensioni superiori
barriere architettoniche; d) un ulteriore servizio igienico per il pubblico per gli esercizi con locali di dimensioni superiori a 60 metri quadrati; e) nel caso di esercizi esistenti all’entrata in vigore della L.R. 6/2006, il servizio igienico riservato al pubblico può anche essere prossimo al locale, ma a uso esclusivo del Centro di telefonia e conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; un ulteriore
o esclusivo del Centro di telefonia e conforme alle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche; un ulteriore servizio igienico per gli esercizi con locali di dimensioni superiori a mq 60; f) rispetto della norma in materia di barriere architettoniche e presenza di almeno una postazione per la comunicazione elettronica effettivamente fruibile dai disabili; g) certificazione di conformità alla normativa impiantistica e di prevenzione incendi;
ica effettivamente fruibile dai disabili; g) certificazione di conformità alla normativa impiantistica e di prevenzione incendi; h) dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/08 e s.m.i. per gli impianti elettrici o certificazioni equivalenti a norma di Legge.; i) anche qualora l’attività si svolga senza altra presenza di personale (locali selfservice) il locale deve essere provvisto di due servizi igienici dei quali uno conforme alla norma in materia di superamento delle barriere architettoniche;
re provvisto di due servizi igienici dei quali uno conforme alla norma in materia di superamento delle barriere architettoniche; j) le postazioni devono avere una superficie minima di mq 1 e devono essere dislocate in modo da garantire un percorso di esodo libero da qualsiasi ingombro ed avente una larghezza minima di m 1,20; lo spazio di attesa all’interno del locale deve essere di almeno 9 metri quadrati fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non
le deve essere di almeno 9 metri quadrati fino a 4 postazioni telefoniche, provvisto di idonei sedili posizionati in modo da non ostruire le vie di esodo; la sala di attesa dovrà essere aumentata di 2 metri quadrati per ogni postazione aggiuntiva; k) nei locali dedicati ai centri di telefonia non sono ammesse attività commerciali diverse da quelle previste dall’art 2 della L.R. 6/2006 e in particolare non è ammesso il deposito, la
esse attività commerciali diverse da quelle previste dall’art 2 della L.R. 6/2006 e in particolare non è ammesso il deposito, la vendita e/o somministrazione di prodotti alimentari, fatto salvo l’installazione di distributori automatici di alimenti e bevande, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e purché vi siano disponibili spazi adeguati ed idonei sotto l’aspetto igienico sanitario; l) dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso.
adeguati ed idonei sotto l’aspetto igienico sanitario; l) dovrà essere prevista la dotazione di una cassetta di pronto soccorso. 1.4. Manutenzione e revisione periodica delle costruzioni È fatto obbligo ai proprietari di mantenere le costruzioni nelle condizioni igienico-sanitarie, di sicurezza e di decoro prescritte dalle Leggi e dal presente Regolamento. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti.
Regolamento. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni e adeguamenti. È altresì fatto obbligo, nel caso di manufatti contenenti amianto, darne comunicazione attraverso la compilazione e l’invio del modulo NA/1 del Piano Regione Amianto Lombardia (PRAL) - approvato con
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 41 di 88 DGR 1526 del 22 dicembre 2005 (BURL 2° suppl. straord. del 17/01/2006) - all’Agenzia di Tutela della Salute territorialmente competente ai fini del censimento regionale e, qualora ne sussistano i presupposti, attuare tutti gli interventi prescritti dalla normativa nazionale e regionale. L’Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni
ormativa nazionale e regionale. L’Amministrazione comunale può far eseguire in ogni momento, previo congruo preavviso, ispezioni dal personale tecnico ovvero da altro personale incaricato dal Comune, per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti necessari da prescrivere ai proprietari degli immobili. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e sicurezza urbana sia di portata tale
rietari degli immobili. Qualora la mancanza delle condizioni di agibilità, decoro, igiene e sicurezza urbana sia di portata tale da comportare pericolo per la pubblica incolumità, l'igiene pubblica o la sicurezza socio-ambientale, trovano applicazione tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia, sanitaria e di sicurezza urbana al fine di adottare le opportune ordinanze dirigenziali o sindacali. I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al
genziali o sindacali. I proprietari o i titolari di diritti su tali beni devono provvedere alla custodia, alla manutenzione e al decoro degli stessi, anche al fine di evitare fenomeni di degrado urbano, occupazioni abusive, nonché situazioni di pericolo per l’ordine pubblico, l’integrità fisica della popolazione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura
zione e la sicurezza urbana. Le aree devono essere adeguatamente recintate e sottoposte ad interventi periodici di pulizia, cura del verde e, se necessario, di disinfestazione o di derattizzazione. In particolari situazioni di rischio dovute alla presenza di amianto, serbatoi, linee di raccolta e smaltimento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica.
ento delle acque, si deve provvedere al mantenimento in efficienza e sicurezza delle strutture interessate o alla loro bonifica. Negli interventi di manutenzione degli edifici o di rifacimento dei tetti o delle facciate, così come negli stabili di nuova costruzione, devono essere adottati accorgimenti tecnici tali da impedire la posa e la nidificazione dei piccioni. Tali accorgimenti possono consistere nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione
zione dei piccioni. Tali accorgimenti possono consistere nella apposizione di griglie o reti a maglie fitte ai fori di aerazione dei sottotetti non abitabili, dei solai, dei vespai con intercapedine ventilata, agli imbocchi di canne di aspirazione e aerazione forzata e nell’apposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. 1.5. Condizioni igieniche degli alloggi
pposizione di appositi respingitori su cornicioni, tettoie, grondaie, finestre e simili. 1.5. Condizioni igieniche degli alloggi Il Sindaco, o il dirigente da lui delegato, sentito il parere o su richiesta della ATS, può dichiarare inagibile un edificio o parte di esso, con permanenza di persone, per motivi di igiene. Tra i motivi che determinano la situazione di inagibilità si segnalano: a) condizioni di degrado - tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti - costitute dalla
ione di inagibilità si segnalano: a) condizioni di degrado - tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti - costitute dalla presenza di tracce di umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, ineliminabili con normali interventi di manutenzione ordinaria; qualora eliminabili con manutenzione ordinaria, nelle more dell’intervento trattasi di condizioni antigieniche; b) assenza di idonei dispositivi attivi e passivi (l’idoneità implica che i dispositivi garantiscano
di condizioni antigieniche; b) assenza di idonei dispositivi attivi e passivi (l’idoneità implica che i dispositivi garantiscano un sufficiente livello di sicurezza nel loro utilizzo) atti ad assicurare il benessere termico ovvero assenza di adeguati dispositivi per il riscaldamento; c) requisiti di superficie, altezza e volume inferiori al 90% delle dimensioni legittimate; d) requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori al 70% delle dimensioni legittimate; e) assenza di idonei servizi igienici;
d) requisiti di aeroilluminazione naturale inferiori al 70% delle dimensioni legittimate; e) assenza di idonei servizi igienici; f) assenza di idoneo impianto di acqua potabile; g) assenza di idoneo impianto elettrico; h) situazione di alloggio improprio, quali soffitte, seminterrati, box, ecc., che non siano assistiti da idonea documentazione attestante l’agibilità. Un edificio o parte di esso dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco, o
one attestante l’agibilità. Un edificio o parte di esso dichiarato inagibile deve essere sgomberato con ordinanza del Sindaco, o del dirigente da lui delegato, e non potrà essere rioccupato se non dopo risoluzione ed eliminazione
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 42 di 88 delle cause di inagibilità attestate mediante relazione tecnica asseverata di avvenuta risoluzione ed eliminazione dei motivi ostativi. 1.6. Protezione dall’umidità Laddove si faccia luogo alle costruzioni in assenza di locali cantinati o sotterranei, i muri e i pavimenti devono essere protetti dall'umidità. Detto requisito si ritiene soddisfatto quando i locali sono dotati di vespaio aerato avente altezza non
e protetti dall'umidità. Detto requisito si ritiene soddisfatto quando i locali sono dotati di vespaio aerato avente altezza non minore di 0,30 m e con aerazione realizzata mediante almeno quattro aperture aventi ciascuna superficie libera di almeno 0,03 mq, per ogni 100 mq di superficie di pavimento del vespaio e posizionate in modo da realizzare l’uniforme circolazione dell’aria. Il pavimento deve essere unito ed impermeabile; i muri devono essere protetti efficacemente contro
forme circolazione dell’aria. Il pavimento deve essere unito ed impermeabile; i muri devono essere protetti efficacemente contro l’umidità del terreno ovvero mediante l'adozione di idonei accorgimenti tecnici che impediscano la risalita dell'umidità per capillarità. 1.7. Parapetti Tutti i parapetti o le strutture di protezione di spazi accessibili aventi differenze di quote, interne o esterne, di altezza superiore a 100 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.)
i quote, interne o esterne, di altezza superiore a 100 cm (finestre, balconi, terrazze, scale, soppalchi, sbalzi di quota, ecc.) devono avere un’altezza non inferiore a cm 100. I parapetti delle finestre devono avere altezza del davanzale non inferiore a cm 100. I parapetti e le strutture di protezione di porte finestre, balconi e terrazze situati oltre il primo piano devono avere altezza non inferiore a cm 110, mentre i parapetti delle finestre devono avere altezza del davanzale non inferiore a cm 100.
ere altezza non inferiore a cm 110, mentre i parapetti delle finestre devono avere altezza del davanzale non inferiore a cm 100. Tutti parapetti o le strutture di protezione devono dare sufficiente garanzia di sicurezza e di resistenza agli urti nel rispetto delle specifiche norme tecniche; se non completamente chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non attraversabile da una sfera di cm 10, attuando
te chiusi, devono essere realizzati con aperture che abbiano larghezza libera non attraversabile da una sfera di cm 10, attuando comunque tutti gli accorgimenti tecnici atti ad impedire l'arrampicamento. Eventuali spazi liberi tra le strutture maggiori di 10 cm, dovranno essere protetti in modo da non consentire l’intrusione e l’arrampicamento. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di ambienti lavorativi o caratteristiche costruttive
one e l’arrampicamento. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di ambienti lavorativi o caratteristiche costruttive specifiche se previste dalle disposizioni di legge per specifiche destinazioni d'uso degli ambienti ove collocati (es. locali di pubblico spettacolo, impianti sportivi, ecc.). 1.8. Requisiti degli alloggi Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare
equisiti degli alloggi Ogni alloggio deve essere idoneo ed assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o per lo meno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico- sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l’alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre
ai servizi igienico- sanitari e anche le aree destinate al dormire, se l’alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che vi si svolgono. 1.9. Estensione campo di applicazione dei requisiti degli alloggi I requisiti di cui al presente articolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche
dei requisiti degli alloggi I requisiti di cui al presente articolo relativi agli spazi di abitazione, salvo diverse specifiche regolamentazioni, si applicano anche per negozi, studi professionali, uffici in genere, laboratori a conduzione dei soli titolari.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 43 di 88 1.10. Tipologia dei locali In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili
ggiorno, cucine e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura e assimilabili (sottotetti accessibili, verande, tavernette, etc.); c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posto di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, etc. 1.11. Superfici minime L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera senza separazione fissa degli spazi.
rdaroba, etc. 1.11. Superfici minime L’alloggio può essere a pianta fissa o a pianta libera senza separazione fissa degli spazi. Ogni alloggio a pianta libera deve avere una superficie minima netta di abitazione di mq. 28 per la prima persona e mq. 10 per ogni successiva persona. La superficie minima di cui al precedente capoverso deve possedere le caratteristiche degli spazi di abitazione di cui al presente articolo ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia
aratteristiche degli spazi di abitazione di cui al presente articolo ad eccezione del locale bagno la cui superficie va tuttavia conteggiata per il raggiungimento del minimo previsto. Ove si faccia ricorso a delimitazioni fisse degli spazi tipologici, le camere da letto devono avere una superficie minima di mq 9 per una persona e di mq 14 per 2 persone. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le cucine e gli spazi accessori devono avere una superficie minima di mq 8.
e dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14. Le cucine e gli spazi accessori devono avere una superficie minima di mq 8. Qualora l'alloggio sia dotato di soggiorno con angolo cottura la superficie del locale dovrà essere di almeno 17 mq. 1.12. Altezze minime Fermo restando gli indici minimi e massimi di cui ai successivi commi, ai fini del presente comma l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio.
uccessivi commi, ai fini del presente comma l’altezza è definita quale rapporto tra i volumi e la superficie del singolo spazio. L’altezza netta media interna degli spazi di abitazione non deve essere inferiore a mt. 2,70. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,50 e l’altezza media interna non inferiore a m 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40,
non inferiore a m 2,40. Per gli spazi accessori o di servizio l’altezza netta media interna non deve essere inferiore a m. 2,40, ulteriormente riducibile a m. 2,10 per i corridoi e i luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. In caso di soffitto non orizzontale il punto più basso non deve essere inferiore a mt. 1,50 e l’altezza media interna non inferiore a m 2,10. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi
on inferiore a m 2,10. Gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi devono, in relazione all’uso del locale, essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne potrà essere considerato l’uso esclusivamente come sottotetto non agibile. I luoghi di lavoro con presenza continuativa di più di 5 addetti, dovranno avere un’altezza interna non inferiore a m.3,00; eventuali deroghe potranno essere concesse dall’ autorità di vigilanza sui luoghi di lavoro. 1.13. Soleggiamento
riore a m.3,00; eventuali deroghe potranno essere concesse dall’ autorità di vigilanza sui luoghi di lavoro. 1.13. Soleggiamento Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento, gli alloggi con affaccio finestrato su un solo lato non devono essere orientati verso nord. È pertanto vietata la realizzazione di alloggi con tale affaccio in cui l’angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore 30°.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 44 di 88 1.14. Aeroilluminazione Tutti gli spazi degli alloggi devono avere una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l’illuminazione e l’aerazione naturale. Possono usufruire di aeroilluminazione anche artificiale: a) i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata aeroilluminazione naturale dei piani di utilizzazione;
i locali destinati ad uffici, la cui estensione non consente una adeguata aeroilluminazione naturale dei piani di utilizzazione; b) i locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative nonché i pubblici esercizi; c) i locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di aeroilluminazione; d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi; e) i locali non destinati alla permanenza di persone;
roilluminazione; d) i locali destinati a servizi igienici, gli spogliatoi; e) i locali non destinati alla permanenza di persone; f) gli spazi destinati al disimpegno e alla circolazione orizzontale e verticale. In tal caso gli spazi tali spazi devono rispettare i requisiti di condizionamento ambientale o di ventilazioni artificiali di cui al presente articolo. Per tutti gli spazi per attività produttiva: 1 Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del
azi per attività produttiva: 1 Dovrà essere assicurata una superficie di illuminazione naturale pari a 1/10 della superficie del pavimento. 2 Dovrà inoltre essere assicurata una superficie di aerazione naturale apribile con comandi ad altezza d’uomo, comprensiva degli ingressi, non inferiore ad 1/12 della superficie del pavimento. 3 Qualora non sia motivatamente raggiunto tale rapporto, si dovrà provvedere all’integrazione della ventilazione naturale con idonea ventilazione meccanica.
nte raggiunto tale rapporto, si dovrà provvedere all’integrazione della ventilazione naturale con idonea ventilazione meccanica. 4 La disposizione delle aperture dovrà essere adeguata all’ottenimento del miglior risultato; allo scopo è opportuno prevedere superfici apribili contrapposte, aperture a vasistas, posizionamento in corrispondenza dei prevedibili punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore. 1.15. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta
punti di produzione e di attività lavorativa con svolgimento di calore. 1.15. Requisiti minimi di illuminazione naturale diretta Superficie illuminante utile Per superficie illuminante utile deve essere riportata in tabella sul progetto, si intende la superficie totale dell'apertura finestrata. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90 dal pavimento.
non inferiore allo 0,018, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m. 0,90 dal pavimento. Tale requisito è garantito da una superficie finestrata verticale utile non inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile. È consentito l'utilizzo di illuminazione zenitale, mediante inserimento di lucernari a raso, solo quale sistema integrativo, in misura comunque non superiore al 30% della superficie finestrata complessiva richiesta.
raso, solo quale sistema integrativo, in misura comunque non superiore al 30% della superficie finestrata complessiva richiesta. La presente norma vale solo per i locali la cui profondità non superi di 2,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata, salvo quanto precisato nel successivo comma.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 45 di 88 1.16. Calcolo della superficie illuminante per i locali di profondità maggiore di 2,5 volte l’altezza della finestra Potrà essere ammessa una profondità maggiore a condizione che sia incrementata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 15% di quella del pavimento eccedente, nel limite
mentata proporzionalmente la superficie utile finestrata fino a raggiungere il 15% di quella del pavimento eccedente, nel limite massimo di profondità di 3,5 volte l'altezza da terra del punto più elevato della superficie finestrata. 1.17. Illuminazione artificiale Ogni spazio di abitazione, di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono.
atto ad assicurare l’illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. 1.18. Illuminazione notturna esterna Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione interna devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 1.19. Superficie apribile e ricambi minimi d’aria Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e
e ricambi minimi d’aria Gli alloggi devono essere progettati e realizzati in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo, prodotti dalle persone e da eventuali processi di combustione, non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi degli alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio
i alloggi medesimi. Si ritiene che tali condizioni siano in ogni caso assicurate quando sia previsto per ogni alloggio il doppio riscontro d’aria e siano assicurate le superfici finestrate apribili, interamente e non soltanto a vasistas, nella misura non inferiore a 1/10 del pavimento. 1.20. Stanze da bagno e W.C.: superficie apribile minima per il ricambio d’aria, ventilazione forzata La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno, della misura non inferiore a mq
a, ventilazione forzata La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno, della misura non inferiore a mq 0,50 per il ricambio dell’aria. Nel caso di bagni ciechi, che potranno essere consentiti negli edifici residenziali solo per il secondo bagno, ovvero negli edifici non residenziali, l’aspirazione forzata deve assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione
sicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua, ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente a comando automatico adeguatamente temporizzato per assicurare almeno 3 ricambi per ogni utilizzazione dell’ambiente. 1.21. Ventilazione nei locali di servizio Gli spazi di servizio sprovvisti di aerazione dovranno essere serviti da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato.
da idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato. 1.22. Definizione di canne di ventilazione Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. 1.23. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura
onare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale. 1.23. Allontanamento di odori, vapori o fumi prodotti dalla cottura Gli odori, vapori o fumi prodotti da apparecchi di cottura, devono essere captati ed allontanati per mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione, sfocianti oltre il tetto.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 46 di 88 Sono vietati altri accorgimenti tecnici (autofiltranti, etc.) che non prevedono l’allontanamento all’esterno di tali prodotti. 1.24. Installazione di apparecchi a combustione negli alloggi: ventilazione dei locali Nei locali degli alloggi ove siano installati apparecchi a fiamma libera per riscaldamento autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, etc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per
riscaldamento autonomo, riscaldamento dell’acqua, cottura dei cibi, etc., deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta per una regolare combustione. L’afflusso di aria dovrà avvenire mediante aperture sull’esterno con sezione libera totale di almeno 6 cm2 per ogni 1.000 Kcal/h con un minimo di 100 cm2. 1.25. Divieti di installazione apparecchi a gas In ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l’installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera.
ogni locale ove non vi sia aerazione naturale continua è proibita l’installazione di apparecchi di combustione a fiamma libera. 1.26. Definizione di canna fumaria Si definiscono canne fumarie quelle impiegate per l’allontanamento dei prodotti della combustione provenienti da focolari. Per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW, può essere consentito lo scarico a parete, nel rispetto delle
chi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW, può essere consentito lo scarico a parete, nel rispetto delle condizioni e delle distanze definite dalle regole dell’arte ( UNI 7129 parte 3) recante i requisiti dei sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW(scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto delle
chi aventi singola portata termica nominale non maggiore di 35 kW(scarico a parete o scarico diretto a tetto) nel rispetto delle prescrizioni contenute nella norma stessa ed a condizione che l’edificio prospiciente altrui disti almeno mt. 10, altrimenti si applica quanto previsto dal punto 1.23, primo capoverso. 1.27. Definizione di canna di esalazione Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane. Le
ne di canna di esalazione Si definiscono canne di esalazione quelle impiegate per l’allontanamento di odori, vapori e fumane. Le canne di esalazione sono per requisiti costruttivi, per il calcolo delle sezioni, nella tipologia costruttiva e nella messa in opera assimilabili alle canne fumarie. 1.28. Messa in opera delle canne fumarie Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con
a in opera delle canne fumarie Le canne devono essere collocate entro altri condotti di materiale analogo o anche di cemento con intercapedine in comunicazione con l’aria esterna solo nella parte superiore, per evitare il raffreddamento della canna stessa. Le canne fumarie, le canne di ventilazione e le canne di esalazione possono essere collocate anche nei cavedi esistenti degli edifici storici. 1.29. Canne fumarie singole: caratteristiche
alazione possono essere collocate anche nei cavedi esistenti degli edifici storici. 1.29. Canne fumarie singole: caratteristiche Le canne fumarie singole devono ricevere lo scarico da un solo apparecchio di utilizzazione. La tubazione di collegamento non deve sporgere all’interno della canna fumaria onde evitare l’ostruzione anche parziale della stessa, ma arrestarsi prima della faccia interna di questa. L’immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna.
restarsi prima della faccia interna di questa. L’immissione deve avvenire ad una altezza di almeno 50 cm dalla base della canna. 1.30. Canne fumarie collettive: caratteristiche Le canne fumarie collettive, a meno che non siano servite da impianto di aspirazione meccanica a funzionamento continuo alla sommità, possono ricevere solo scarichi simili: • solo prodotti combusti provenienti da impianti per riscaldamento alimentati con lo stesso combustibile;
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 47 di 88 • solo prodotti combusti provenienti da impianti per scalda acqua alimentati con lo stesso combustibile; • solo vapori o fumi prodotti durante le operazioni di cottura. Le canne fumarie collettive sono costituite da un condotto principale nel quale immettono condotti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145° misurato nel settore circolare superiore.
ti secondari di altezza uguale ad un piano con angolo di immissione non minore di 145° misurato nel settore circolare superiore. Nel caso di utenze all’ultimo piano queste vengono convogliate direttamente nell’orifizio del camino. Ogni condotto secondario deve ricevere lo scarico di un solo apparecchio di utilizzazione. Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la
chio di utilizzazione. Le canne fumarie collettive possono servire al massimo nove piani. Se lo stabile ha più di nove piani, la canna fumaria collettiva che serve i primi otto piani, deve proseguire fino al relativo comignolo senza ricevere altri scarichi di apparecchi situati ai piani superiori; questi devono essere serviti da una seconda canna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo. 1.31. Comignoli: altezze ed ubicazioni
anna collettiva che partirà dal nono piano e che dovrà immettere in un secondo comignolo. 1.31. Comignoli: altezze ed ubicazioni Le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di cm 100, misurate a valle, rispetto alla falda nel caso di tetti chiusi; negli altri casi e comunque quando vi siano altri ostacoli o altre strutture distanti meno di 10 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 100 cm rispetto al colmo del tetto.
strutture distanti meno di 10 m, le bocche delle canne fumarie devono risultare più alte di 100 cm rispetto al colmo del tetto. Per impianti di capacità termica superiore a 35 kW, non inseriti in un ciclo di produzione industriale, le bocche dei camini devono risultare più alte di 1 m dal colmo del tetto e dei parapetti e qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. Per impianti di capacità termica superiore a 100 kW le bocche dei camini devono risultare più alte di
ura distante meno di 10 m. Per impianti di capacità termica superiore a 100 kW le bocche dei camini devono risultare più alte di 1,50 mt dal colmo del tetto. 1.32. Impianto di riscaldamento L’impianto di riscaldamento comunque deve garantire, nelle aree a quota non superiore a 600 m. s.l.m., la possibilità di ottenere, anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell’area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C).
ottenere, anche nei mesi invernali e più freddi, una temperatura dell’area interna pari a 18°C (per un minimo esterno di -7°C). Nei locali di servizio si deve poter raggiungere la temperatura minima di 21°C; in tutti gli altri ambienti la temperatura non può superare comunque i 21°C. Si deve poter ottenere la temperatura di cui sopra in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di calore.
a in modo omogeneo, nella stessa unità di tempo nei vari locali, misurandola ad almeno m 1,20 di distanza dalla fonte di calore. La differenza di temperatura all’interno di ciascun locale a m 1,20 dalle aperture e dalla fonte di calore non deve essere superiore a + o - 1,5°C dalla temperatura media misurata alla stessa altezza. 1.33. Sistemi di termoregolazione del calore Gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda al servizio di edifici di nuova costruzione,
regolazione del calore Gli impianti di riscaldamento e di produzione di acqua calda al servizio di edifici di nuova costruzione, o soggetti ad interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia, devono essere progettati e realizzati in modo tale da consentire l’adozione di sistemi di termoregolazione del calore per ogni singola unità immobiliare. 1.34. Umidità - condensa L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo
.34. Umidità - condensa L’uso degli intonaci impermeabili, esteso a tutte le pareti interne degli spazi abitativi è ammesso solo se il locale è munito di mezzi di ventilazione sussidiaria. Requisito fondamentale delle pareti dei locali di abitazione è che sia realizzata una sufficiente permeabilità delle pareti stesse in modo che nelle
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 48 di 88 condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione e/o di umidità. Le superfici impermeabili delle pareti interne, nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, non debbono presentare tracce di condensazione dopo 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell’ambiente, etc.).
o 1/2 ora dalla chiusura di eventuali fonti di umidità (quali cottura di cibi, introduzione di acqua calda nell’ambiente, etc.). 1.35. Condizionamento e ventilazione: caratteristiche degli impianti Gli impianti di condizionamento dell’aria e di ventilazione devono essere in grado di assicurare e mantenere negli ambienti le condizioni termiche, idrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche:
idrometriche, di velocità e di purezza dell’aria idonee ad assicurare il benessere delle persone e le seguenti caratteristiche: a) il rinnovo di aria esterna filtrata non deve essere inferiore nel caso di condizionamento a n. 1 volume/ora, nel caso di ventilazione a n. 2 volumi/ora nei locali di uso privato. I valori di cui sopra possono essere ottenuti anche mediante parziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria;
rziale ricircolazione fino a 1/3 del totale, purché l’impianto sia dotato di adeguati accorgimenti per la depurazione dell’aria; b) la purezza dell’aria deve essere assicurata da idonei accorgimenti (filtrazione e se del caso disinfezione) atti ad assicurare che nell’aria dell’ambiente non siano presenti particelle di dimensione maggiore a 50 micron e non vi sia la possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento;
maggiore a 50 micron e non vi sia la possibilità di trasmissione di malattie infettive attraverso l’impianto di condizionamento; c) la velocità dell’aria nelle zone occupate da persone non deve essere maggiore di 0,20 m/s misurata dal pavimento fino ad una altezza di m. Gli impianti di condizionamento devono assicurare anche una temperatura di 20±1°C con U.R. di 40- 60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con
ura di 20±1°C con U.R. di 40- 60% nella stagione invernale: nella stagione estiva temperatura operativa compresa tra 25-27°C con U.R. di 40-60% e comunque con una differenza di temperatura fra l’aria interna ed esterna non inferiore a 7°C. 1.36. Condizionamento: prese di aria esterna Le prese d’aria esterna devono essere sistemate di norma alla copertura e comunque ad un’altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili e ad almeno m 6 se su spazi pubblici.
tura e comunque ad un’altezza di almeno m 3 dal suolo se si trovano all’interno di cortili e ad almeno m 6 se su spazi pubblici. La distanza da camini o altre fonti di emissioni deve garantire la non interferenza da parte di queste emissioni sulla purezza dell’aria usata per il condizionamento. 1.37. Difesa dal rumore I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire
.37. Difesa dal rumore I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni.
installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni. I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio dovranno essere verificati per quanto concerne: a) isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti; b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno; c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile; d) rumori da calpestio.
tra ambiente interno e ambiente esterno; c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile; d) rumori da calpestio. 1.38. Servizi igienici e stanze da bagno: dotazione minima La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie idonea, ovvero: un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 49 di 88 Qualora la distribuzione degli apparecchi avvenga in più spazi dovrà prevedersi un adeguato incremento della superficie al fine di garantire una facile fruibilità. Gli ambienti di cui al punto 1.9 devono essere dotati di adeguati servizi igienici di uso esclusivo con almeno un vaso ed un lavabo, quest’ultimo ubicato nell’eventuale antibagno. 1.39. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici
aso ed un lavabo, quest’ultimo ubicato nell’eventuale antibagno. 1.39. Caratteristiche degli spazi destinati ai servizi igienici Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona quali bagni, docce, latrine, antilatrine, etc. devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari: • pavimenti e pareti perimetrali sino ad una altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente;
no ad una altezza di cm. 180 di regola piastrellate, comunque costruiti di materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente; • essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; • avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; • i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; è consentito
a altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. Negli alloggi a pianta fissa l’accesso al servizio igienico, quando anche fosse dotato di antibagno, non potrà avvenire dal locale cucina. 1.40. Caratteristiche degli spazi destinati a cucina Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che, oltre ai
azi destinati a cucina Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina per la preparazione degli alimenti che, oltre ai requisiti generali, deve avere le seguenti caratteristiche:
- avere le superfici delle pareti perimetrali piastrellate o rivestite di materiale liscio lavabile ed impermeabile per una altezza di m 1,80
- una dotazione minima di impianti predisposti per l’installazione di: lavello, frigorifero,
rmeabile per una altezza di m 1,80 2. una dotazione minima di impianti predisposti per l’installazione di: lavello, frigorifero, attrezzatura idonea per la cottura ed il riscaldamento dei cibi, cappa sopra ogni punto cottura idonea ad assicurare la captazione e l’allontanamento dei vapori, gas ed odori che dovranno essere portati ad esalare oltre il tetto con apposita canalizzazione. Lo spazio cottura, ove previsto, deve essere annesso al locale soggiorno/pranzo ed avere le
l tetto con apposita canalizzazione. Lo spazio cottura, ove previsto, deve essere annesso al locale soggiorno/pranzo ed avere le caratteristiche di cui sopra e una superficie minima di mq 3,00; il locale destinato a cucina deve avere una superficie minima di mq 8,00. 1.41. Soppalchi: superficie ed altezza La superficie dei soppalchi, da computarsi escludendo la scala di accesso, è relazionata alla superficie dei locali ed all’ altezza delle parti sia inferiori che superiori;
scludendo la scala di accesso, è relazionata alla superficie dei locali ed all’ altezza delle parti sia inferiori che superiori; L’altezza media netta fra pavimento finito e soffitto finito misurata ad esclusione di eventuali travetti, sia per la parte sottostante che per la parte sovrastante, non può essere inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non deve superare un terzo della superficie del locale sottostante;
e inferiore a m 2,10; in tal caso la superficie del soppalco non deve superare un terzo della superficie del locale sottostante; Qualora l’altezza, come sopra definita, sia per il locale sottostante che per il locale soprastante sia almeno di m 2,30, la superficie del soppalco può raggiungere la metà della superficie del locale sottostante. Le superfici superiori aperte dei soppalchi nei monolocali non possono essere computate ai fini del raggiungimento della superficie minima prescritta.
aperte dei soppalchi nei monolocali non possono essere computate ai fini del raggiungimento della superficie minima prescritta. 1.42. Aeroilluminazione dei soppalchi Entrambe le parti, soprastante e sottostante, devono essere totalmente aperte e quella superiore munita di balaustra non inferiore a m 1,00 di altezza.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 50 di 88 Il vano principale e i vani secondari così ricavati devono risultare regolamentari per quanto riguarda la superficie aeroilluminante e, in ogni caso, le solette del soppalco non devono limitare o ridurre la funzionalità delle superfici finestrate. 1.43. Caratteristiche d’uso dei locali seminterrati e interrati Fermo restando quanto previsto da disposizioni legislative specifiche, i locali seminterrati e sotterranei
interrati e interrati Fermo restando quanto previsto da disposizioni legislative specifiche, i locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone quando abbiano i seguenti requisiti generali: a) altezza interna e superficie minima utile, secondo gli indici previsti per le specifiche destinazioni; b) soluzioni costruttive tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona
revisti per le specifiche destinazioni; b) soluzioni costruttive tali da assicurare sia lateralmente che interiormente una buona impermeabilizzazione e ventilazione delle superfici: detti requisiti sono da ritenersi soddisfatti quando i locali abbiamo vespaio di m 0,30 di altezza ed avente gli ulteriori requisiti previsti dal presente Regolamento per intercapedini e vespai, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno e con
ento per intercapedini e vespai, pavimento unito ed impermeabile, muri protetti efficacemente contro l'umidità del terreno e con adeguato isolamento termico ed acustico nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia; c) adeguate condizioni di aeroilluminazione naturale diretta o artificiale mediante idonei impianti di condizionamento e di illuminazione, come previsto per le specifiche tipologie di destinazione d'uso;
mediante idonei impianti di condizionamento e di illuminazione, come previsto per le specifiche tipologie di destinazione d'uso; d) regolare smaltimento di tutti gli scarichi fognari e collettori che non possano dare origine a rigurgiti; e) regolare allontanamento di tutte le emissioni; f) adeguato isolamento e protezione delle condutture eventualmente presenti; g) protezione dal gas radon come previsto dal presente Regolamento;
amento e protezione delle condutture eventualmente presenti; g) protezione dal gas radon come previsto dal presente Regolamento; h) in relazione alle specifiche destinazioni d'uso e all'attività che si svolge nei locali è fatto obbligo inoltre garantire i requisiti previsti dalle relative normative di settore, ove presenti, ed acquisire tutte le autorizzazioni del caso se dovute (prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.). 1.44. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti
o se dovute (prevenzione incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, etc.). 1.44. Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti È previsto il recupero e utilizzo dei vani seminterrati esistenti in applicazione della L.R. 7/2017 e sue successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità previste dalla legge. Per l’uso a scopo lavorativo degli ambienti di lavoro deve essere rilasciata, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 81/2008, autorizzazione in deroga parte di ATS di Brescia.
enti di lavoro deve essere rilasciata, ai sensi dell’art.65 del D.Lgs 81/2008, autorizzazione in deroga parte di ATS di Brescia. 1.45. Scale principali e scale di sicurezza Ai fini del presente Regolamento le scale si distinguono in: a) Scale primarie: scale di uso comune, scale che collegano più piani con diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare, nonché le scale di generale uso pubblico;
diverse unità immobiliari, e/o costituiscono l'accesso alla stessa unità immobiliare, nonché le scale di generale uso pubblico; b) Scale secondarie: scale che collegano tra loro spazi della medesima unità immobiliare Scale di uso comune o primarie. Le scale primarie sono disciplinate, quanto a larghezza, dimensioni e chiusure, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in
chiusure, dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia di barriere architettoniche e di prevenzione incendi. Deve in ogni caso essere garantita la corretta fruibilità e la possibilità del trasporto di soccorso delle persone.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 51 di 88 Le scale che collegano più livelli devono essere aerate e illuminate direttamente dall'esterno mediante finestre di superficie non inferiore a 1 mq, presenti in ogni piano servito o per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,4 mq per ogni piano servito, realizzando, in tal caso, idoneo spazio per la
per mezzo di lucernario con apertura pari almeno a 0,4 mq per ogni piano servito, realizzando, in tal caso, idoneo spazio per la diffusione della luce tra le rampe delle scale con dimensioni pari alla superficie del lucernario. Gli infissi devono essere agevolmente apribili con comandi fissi azionabili ad altezza d’uomo e pulibili o sistemi tecnologici equivalenti che garantiscano la medesima prestazione aeroilluminante.
onabili ad altezza d’uomo e pulibili o sistemi tecnologici equivalenti che garantiscano la medesima prestazione aeroilluminante. Nei vani scala delle scale primarie e secondarie è fatto assoluto divieto di realizzare l’apertura di finestre per l’aeroilluminazione dei locali contigui, nonché ogni apertura per l’aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali secondo le definizioni di cui al presente Regolamento.
ché ogni apertura per l’aerazione primaria e/o la ventilazione dei locali secondo le definizioni di cui al presente Regolamento. Le scale devono essere interrotte con apposito pianerottolo, avente profondità di almeno 1 m e di norma almeno ogni 10 alzate. Nel caso di interventi di recupero e ristrutturazione, con modifica della configurazione di scale esistenti, in assenza di vincoli strutturali dovrà essere perseguita la realizzazione del pianerottolo.
configurazione di scale esistenti, in assenza di vincoli strutturali dovrà essere perseguita la realizzazione del pianerottolo. La scala primaria deve essere coperta e negli edifici plurifamiliari devono essere previsti e realizzati idonei accorgimenti a difesa dalle intemperie, fermo restando l'obbligo della copertura e della chiusura per scale che costituiscono collegamento per unità abitative disposte su due piani.
o l'obbligo della copertura e della chiusura per scale che costituiscono collegamento per unità abitative disposte su due piani. Sono escluse dalla regolamentazione del presente comma le scale di sicurezza, per le quali si applicano norme specifiche. Nel caso di installazione di ascensori nei vani scala delle scale primarie degli edifici esistenti privi di impianti di sollevamento, aventi altezza antincendio inferiore a m 12, in presenza di vincoli strutturali
ici esistenti privi di impianti di sollevamento, aventi altezza antincendio inferiore a m 12, in presenza di vincoli strutturali che non consentono l’installazione senza ridurre la larghezza della scala, è consentita la riduzione della larghezza della rampa a un minimo di 85 cm garantendo l’agevole passaggio di due persone e della barella con un angolo di inclinazione massimo di 15° rispetto al piano orizzontale. Per larghezze
ssaggio di due persone e della barella con un angolo di inclinazione massimo di 15° rispetto al piano orizzontale. Per larghezze inferiori alle norme antincendio dovrà essere acquisita apposita deroga da parte dei Vigili del Fuoco. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi nei locali che danno sul pianerottolo di distribuzione dovrà esserci una distanza minima di m 0,50 calcolata sulla linea di sviluppo della rampa. Tra la rampa
rottolo di distribuzione dovrà esserci una distanza minima di m 0,50 calcolata sulla linea di sviluppo della rampa. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi delle unità immobiliari prospicienti dovrà esserci una distanza minima di m 1,50. Sono fatte salve le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche previste dal presente Regolamento. Sicurezza delle scale primarie: le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali
dal presente Regolamento. Sicurezza delle scale primarie: le pareti dei vani delle scale devono essere realizzate con materiali lavabili e che consentano una facile pulizia e essere costituite da materiali conformi alle norme di prevenzione incendi; stesse caratteristiche devono avere gradino-alzata-pedata, zoccolino e pianerottoli. I corrimano devono essere di agevole presa ed avere idonea distanza dalla parete.
adino-alzata-pedata, zoccolino e pianerottoli. I corrimano devono essere di agevole presa ed avere idonea distanza dalla parete. I parapetti che costituiscono la difesa verso il vuoto devono avere una altezza minima di 1,1 m ed essere inattraversabili da una sfera di diametro di cm 10 e attuando comunque tutti gli accorgimenti strutturali atti ad impedire l'arrampicamento. Le superfici a vetri, che eventualmente costituiscono le pareti del vano scala, devono essere protette
mpedire l'arrampicamento. Le superfici a vetri, che eventualmente costituiscono le pareti del vano scala, devono essere protette con adeguato parapetto o realizzate con materiali e resistenza tali da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone e garantire idonea sicurezza contro la caduta nel vuoto, nel rispetto delle norme tecniche vigenti.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 52 di 88 Scale secondarie. All'interno delle singole unità immobiliari è consentita la realizzazione di scale a chiocciola o di altra tipologia che garantiscano comunque idonee caratteristiche di sicurezza e fruibilità. Quando tali scale sono l’unico accesso agli altri piani dell’unità immobiliare con presenza di locali con permanenza di persone, dovranno avere una larghezza minima della rampa di cm 80.
Art.36. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI
ll’unità immobiliare con presenza di locali con permanenza di persone, dovranno avere una larghezza minima della rampa di cm 80. Tra la rampa della scala a scendere e gli ingressi nei locali che danno sul pianerottolo di distribuzione dovrà esserci una distanza minima di m 0,50 calcolata sulla linea di sviluppo della rampa. Art.36. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI 1.1. Norme per le costruzioni in zona sismica
Art.36. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI
sulla linea di sviluppo della rampa. Art.36. REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI 1.1. Norme per le costruzioni in zona sismica
- Il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche, qualora contrastante, costituisce implicitamente deroga alle disposizioni del presente regolamento edilizio. 1.2. Modalità di progettazione
- Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi
1.2. Modalità di progettazione
- Il progetto edilizio e impiantistico deve avvenire in modo integrato tenendo conto dei diversi fattori che influenzano il bilancio energetico della costruzione e in particolare: la localizzazione, la morfologia del lotto di intervento, la forma dell’edificio, l’uso, le abitudini degli utenti, le tecnologie e i materiali impiegati.
- Sulla base di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente:
ase di tali fattori il progetto definisce la migliore soluzione energetica (edilizia e impiantistica) scegliendo opportunamente: a) la fonte, il generatore, il sistema di trasmissione e diffusione per la climatizzazione estiva e invernale; b) i sistemi di gestione dell’illuminazione; c) i meccanismi di gestione e controllo delle acque (potabili e reflue). 3. In ogni caso il progetto deve fornire soluzioni affinché siano garantite adeguate prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell’anno.
caso il progetto deve fornire soluzioni affinché siano garantite adeguate prestazioni microclimatiche in ogni periodo dell’anno. 1.3. Scelta dei materiali
- Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita.
- L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative
tale nel loro intero ciclo di vita. 2. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici. 3. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione devono essere certificate da parte di istituti riconosciuti dall’Unione Europea o presentare marcatura CE; in ogni caso ed in assenza delle predette marcature, le caratteristiche dei materiali
’Unione Europea o presentare marcatura CE; in ogni caso ed in assenza delle predette marcature, le caratteristiche dei materiali devono essere coerenti con quelle indicate nella normativa tecnica nazionale vigente. 1.4. Isolamento termico dell’involucro e degli edifici
- Allo scopo di migliorare le prestazioni energetiche dell’involucro dell’edificio e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale, nonché le entrate di calore in quella estiva, si rimanda
e quindi di ridurre le dispersioni di calore nella stagione invernale, nonché le entrate di calore in quella estiva, si rimanda ai limiti massimi di trasmittanza per le singole strutture che definiscono l’involucro ai sensi dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695, alla quale si rimanda anche per i temi di deroga da indici e parametri edificatori.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 53 di 88 1.5. Qualità dell’aria
- Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell’aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione, e le condizioni di effettivo utilizzo e destinazione di uso degli spazi.
- Tutti gli apparecchi a combustione, i focolari, i caminetti e le stufe in genere, siano essi alimentati
e di uso degli spazi. 2. Tutti gli apparecchi a combustione, i focolari, i caminetti e le stufe in genere, siano essi alimentati a combustibile liquido, solido o gassoso devono essere collegati a canne fumarie sfocianti oltre il tetto con apposito fumaiolo. Le bocche dei camini devono risultare più alte rispetto a qualunque edificio compreso nel raggio di ml. 5,00, con riferimento alla normativa UNI 7129-3:2008 e ss.mm. ii.
alte rispetto a qualunque edificio compreso nel raggio di ml. 5,00, con riferimento alla normativa UNI 7129-3:2008 e ss.mm. ii. 3. Gli odori, vapori e fumi prodotti da apparecchi di cottura devono essere captati ed allontanati a mezzo di idonee cappe collegate a canne di esalazione. 1.6. Ventilazione
- L’utilizzo della ventilazione naturale va considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria.
entilazione naturale va considerato elemento sufficiente in relazione all’ottenimento di idonee condizioni di qualità dell’aria. 2. Tale obbiettivo deve essere garantito da un numero sufficiente di ricambi d’aria, in relazione alle tipologie di apertura che si intendono adottare. 3. Ad integrazione e/o sostituzione della ventilazione naturale possono essere adottati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati.
tati sistemi meccanici di attivazione della ventilazione con riferimento alle specifiche destinazioni funzionali dei fabbricati. 4. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del precedente Art.35. 1.7. Illuminazione
- La qualità della luce naturale è da ritenersi idonea allo svolgimento di tutte le funzioni normalmente presenti nel tessuto insediativo.
- La ottimizzazione nell’uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire
ti nel tessuto insediativo. 2. La ottimizzazione nell’uso della illuminazione naturale è da ritenersi un obiettivo da perseguire prioritariamente nella progettazione, soprattutto in relazione ai conseguenti risparmi energetici che esso induce. 3. In alternativa all’uso della luce naturale può essere consentito l’uso della illuminazione artificiale ovvero di sistemi di illuminazione misti. 4. In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura
i illuminazione misti. 4. In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente. 5. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti del precedente Art.35. 1.8. Comfort igrometrico e isolamento termico degli edifici
- Le costruzioni devono essere realizzate con l’obiettivo di minimizzare il consumo di energia,
solamento termico degli edifici
- Le costruzioni devono essere realizzate con l’obiettivo di minimizzare il consumo di energia, tramite la riduzione delle dispersioni termiche.
- Le dispersioni di calore attraverso le superfici che delimitano gli spazi chiusi riscaldati e le immissioni d’aria devono essere opportunamente limitate, ai fini di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento a esigenze di economia e risparmio.
mente limitate, ai fini di contenere i consumi energetici per riscaldamento, con riferimento a esigenze di economia e risparmio. 3. Vanno rispettate a riguardo le direttive e le prescrizioni contenute nelle norme di settore. 4. Nella progettazione delle nuove costruzioni dovranno essere rispettati i parametri di comfort in relazione alle specifiche funzioni svolte all’interno di ciascun ambiente. 5. Dovrà in ogni caso essere privilegiata la ricerca di maggior isolamento dall’involucro esterno a
interno di ciascun ambiente. 5. Dovrà in ogni caso essere privilegiata la ricerca di maggior isolamento dall’involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 54 di 88 6. In relazione alle condizioni di temperatura e umidità ambientali previste dalle singole attività le temperature superficiali devono impedire la formazione di fenomeni condensativi e la strutturazione muraria dovrà essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumulo della condensa estate/inverno. 7. La realizzazione di “cappotti o pacchetti di isolamento termico” su:
nel bilancio di accumulo della condensa estate/inverno. 7. La realizzazione di “cappotti o pacchetti di isolamento termico” su: • facciate prospicienti le vie pubbliche • facciate prospettanti aree pubbliche o private soggette a servitù di pubblico passaggio potrà essere autorizzata dal SUE, di norma, oltre i mt 3,50 di altezza da terra; nei Nuclei di Antica Formazione è comunque richiesto il parere della Commissione per il Paesaggio che potrà indicare soluzioni diverse.
lei di Antica Formazione è comunque richiesto il parere della Commissione per il Paesaggio che potrà indicare soluzioni diverse. In ogni caso, sulle vie pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito di larghezza superiore a 5,00 metri, è consentita la sporgenza dal vivo delle facciate nella misura massima di cm 4, già comprensiva di zoccoli, decorazioni e infissi. Tale sporgenza sarà ammessa a patto che risulti garantito il mantenimento delle dimensioni
va di zoccoli, decorazioni e infissi. Tale sporgenza sarà ammessa a patto che risulti garantito il mantenimento delle dimensioni minime previste dalle vigenti normative per il sedime di suolo pubblico interessato (strada, marciapiede o pista ciclabile). 1.9. Rumore ambientale
- I parametri relativi ai requisiti acustici passivi degli edifici definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente sono da considerare requisiti minimi di comfort acustico negli ambienti abitativi.
dalla normativa nazionale e regionale vigente sono da considerare requisiti minimi di comfort acustico negli ambienti abitativi. 2. In merito alle specifiche progettuali finalizzate alla tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, si rimanda a quanto disposto dal Piano di Zonizzazione Acustica del territorio comunale e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695.
ale e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695. 3. Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia devono essere richiesti i seguenti approfondimenti progettuali, predisposti e sottoscritti da tecnico competente nel campo dell’acustica ambientale ex. comma 6 art. 2 della L 447/95 con riconoscimento regionale. A- Impatto acustico e clima acustico
po dell’acustica ambientale ex. comma 6 art. 2 della L 447/95 con riconoscimento regionale. A- Impatto acustico e clima acustico Per attività/interventi elencati all’art. 8 della L 447/95 è richiesta la predisposizione di “documentazione di impatto acustico” o di “valutazione previsionale di clima acustico” da redigere ai sensi dei criteri previsti dalla DGR 8313/2002. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo “Le
di clima acustico” da redigere ai sensi dei criteri previsti dalla DGR 8313/2002. Ai sensi del comma 4 dello stesso articolo “Le domande per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture,
commerciali polifunzionali, dei provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi immobili ed infrastrutture, nonché le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di attività produttive devono contenere una documentazione di previsione di impatto acustico.” B- Requisiti acustici passivi degli edifici I progetti relativi ad interventi di nuova costruzione o che modificano le caratteristiche acustiche
stici passivi degli edifici I progetti relativi ad interventi di nuova costruzione o che modificano le caratteristiche acustiche del patrimonio edilizio esistente devono essere corredati da una dichiarazione del progettista che attesti il rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (ex DPCM 05.12.1997). Il tecnico competente deve attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro
ex DPCM 05.12.1997). Il tecnico competente deve attestare il rispetto dei requisiti oppure quali siano le condizioni per il loro raggiungimento da parte delle murature e dei pavimenti considerati nel progetto. Il Responsabile
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 55 di 88 del Servizio incaricato del rilascio dei titoli edilizi può richiedere il collaudo degli edifici mediante rilevazioni strumentali dei requisiti acustici passivi. C- Interventi all’interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria e stradale La documentazione progettuale da predisporre per il permesso di costruire di interventi edificatori
stica ferroviaria e stradale La documentazione progettuale da predisporre per il permesso di costruire di interventi edificatori all’interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria (ex. DPR 18.11.1998 n. 459) e stradale (ex. DPR 30.03.2004 n. 142) deve contenere la “valutazione previsionale di clima acustico” ai sensi di quanto già descritto nelle presenti norme. Tutti gli eventuali interventi da mettere in atto per
di clima acustico” ai sensi di quanto già descritto nelle presenti norme. Tutti gli eventuali interventi da mettere in atto per assicurare il rispetto dei limiti di legge al ricettore posto all’interno delle fasce di pertinenza acustica ferroviaria e stradale sono a carico del titolare dell’atto autorizzativo all’edificazione. 1.10. Difesa dal rumore
- I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono
ione. 1.10. Difesa dal rumore
- I materiali utilizzati per la costruzione, ristrutturazione o ampliamento degli alloggi, devono garantire una adeguata protezione acustica degli ambienti per quanto concerne i rumori di calpestio, rumori da traffico o da altra fonte esterna, rumori da impianti o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni.
installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali e spazi destinati a servizi comuni. 2. I requisiti atti ad assicurare la difesa contro i rumori nell’edificio, dovranno essere verificati per quanto concerne: a) Isolamento acustico normalizzato per via aerea fra ambienti adiacenti e sovrapposti; b) isolamento acustico normalizzato tra ambiente interno e ambiente esterno; c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile; d) rumori da calpestio.
FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
tra ambiente interno e ambiente esterno; c) rumorosità provocata dai servizi ed impianti dell’immobile; d) rumori da calpestio. 1.11. Fonti rinnovabili
- Si richiamano i contenuti di cui al successivo Art.81 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI 1.12. Invarianza idraulica e idrogeologica
- Ai sensi dell’art. 58 bis della LR 12/2005 si definiscono: a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle
LR 12/2005 si definiscono: a) invarianza idraulica: principio in base al quale le portate di deflusso meteorico scaricate dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelle preesistenti all'urbanizzazione; b) invarianza idrologica: principio in base al quale sia le portate sia i volumi di deflusso meteorico scaricati dalle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione.
alle aree urbanizzate nei ricettori naturali o artificiali di valle non sono maggiori di quelli preesistenti all'urbanizzazione. 2. Il conseguimento dell'invarianza idraulica e idrologica deve essere ottenuto secondo i criteri e i metodi stabiliti dal RR 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii. 3. Gli interventi edilizi devono considerare le disposizioni di cui all’art. 6 del RR 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii. 4. Trova applicazione il DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (Art. 14
del RR 23 novembre 2017 n. 7 e ss.mm.ii. 4. Trova applicazione il DOCUMENTO SEMPLIFICATO DEL RISCHIO IDRAULICO COMUNALE (Art. 14 comma 8 R.R. 23.11.2017 n. 7 e s.m.i.)
Art.37. REQUISITI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 56 di 88 Art.37. REQUISITI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI 1.1. Sistemi solari passivi – serre bioclimatiche
- In tutto il territorio comunale, compresi gli immobili appartenenti ai Nuclei antichi nel rispetto dei principi di tutela e conservazione degli stessi, ai soli fini di cui alla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente
lla Legge Regionale 39/2004, art.4 comma 4, le serre bioclimatiche e le logge addossate o integrate all'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre rientrano nella casistica dei “volumi tecnici”, non computabili ai fini volumetrici. 2. A titolo riepilogativo si riportano i criteri che debbono essere congiuntamente rispettati; le eventuali modifiche successivamente introdotte da Regione Lombardia risulteranno comunque prevalenti ed in aggiornamento alle presenti.
li modifiche successivamente introdotte da Regione Lombardia risulteranno comunque prevalenti ed in aggiornamento alle presenti. a) La superficie netta in pianta della serra bioclimatica o della porzione di serra sia inferiore o uguale al 15% della superficie utile di ciascun subalterno a cui è collegata; la possibilità di realizzare una serra bioclimatica o una loggia addossata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla
ata o integrata all’edificio, di superficie maggiore a quella sopra indicata, è ammessa solo qualora l’ampliamento relativo alla superficie che eccede il suddetto limite sia consentito dallo strumento urbanistico locale, fatto salvo il versamento, per la sola parte eccedente, degli oneri di urbanizzazione e dei contributi previsti dalle norme edilizie vigenti; b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica, pari ad almeno il 10%
sti dalle norme edilizie vigenti; b) La serra consenta una riduzione, documentata nella relazione tecnica, pari ad almeno il 10% del fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale o il riscaldamento di ciascun subalterno a cui è collegata; tale riduzione non è richiesta qualora la realizzazione della serra bioclimatica avvenga nell’ambito di un intervento di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o
nto di ristrutturazione edilizia che coinvolga più del 25% della superficie disperdente dell’intero edificio a cui è addossata o integrata e siano, di conseguenza, rispettati i requisiti di cui al punto 7 della dgr 8745/2008; c) La serra sia provvista di opportune schermature e/o dispositivi mobili e rimovibili e apposite aperture per evitarne il surriscaldamento estivo; d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento;
e per evitarne il surriscaldamento estivo; d) La serra non deve essere dotata di impianto di riscaldamento né di raffrescamento; e) La superficie disperdente della serra sia costituita per almeno il 50% da elementi trasparenti; f) Le destinazioni d’uso degli spazi adibiti a serra bioclimatica dovranno essere esclusivamente quelle di tipo accessorio alla destinazione d’uso principale; g) la realizzazione delle serre bioclimatiche non deve essere di ostacolo all’illuminazione ed
la destinazione d’uso principale; g) la realizzazione delle serre bioclimatiche non deve essere di ostacolo all’illuminazione ed aerazione naturale diretta dei locali retrostanti; h) le serre bioclimatiche devono comunque rispettare le distanze dai confini e dai fabbricati previste dal PGT in quanto non derogate espressamente dalla Legge. 1.2. Chiusura di logge e porticati
- Le presenti disposizioni non trovano applicazione per gli immobili appartenenti ai NAF per i quali
usura di logge e porticati
- Le presenti disposizioni non trovano applicazione per gli immobili appartenenti ai NAF per i quali si rimanda alla specifica disciplina del PGT.
- Ai fini dell’incremento dei requisiti prestazionali degli edifici esistenti, è consentita la chiusura mediante l’utilizzo di serramenti e, parzialmente, di tamponamenti (mantenendo gli equilibri originari di rapporti pieni vuoti), di logge e porticati esistenti al fine di favorirne il miglioramento
antenendo gli equilibri originari di rapporti pieni vuoti), di logge e porticati esistenti al fine di favorirne il miglioramento termico. Tale fattispecie ai sensi del presente regolamento costituisce deroga agli indici e parametri di zona disciplinata dalle Norme Tecniche di attuazione del PGT. 3. La chiusura delle logge e porticati non dovrà essere di ostacolo all’illuminazione ed aerazione naturale diretta dei locali retrostanti.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 57 di 88 1.3. Involucro vegetale
- Nella realizzazione dell’involucro degli edifici è consentito l’utilizzo di componenti vegetali che concorrano al miglioramento microclimatico degli ambienti e alla riduzione dell’irraggiamento solare diffuso.
- Tali componenti possono interessare sia la copertura (tetti verdi) che le pareti esterne (muri verdi).
amento solare diffuso. 2. Tali componenti possono interessare sia la copertura (tetti verdi) che le pareti esterne (muri verdi). 3. Per tetti verdi si intende una sovracopertura costituita da strato vegetale adeguatamente composto e stabilizzato. 4. Per muri verdi si intende la realizzazione di coltivazioni verticali sostenute da strutture di rivestimento oppure l’installazione diffusa di vegetazione in vaso all’interno della composizione della facciata.
a strutture di rivestimento oppure l’installazione diffusa di vegetazione in vaso all’interno della composizione della facciata. 5. Le componenti vegetali non dovranno in ogni caso determinare un impatto negativo sui rapporti aeroilluminanti dei locali interessati. 1.4. Infrastrutturazione digitale
- Tutti gli edifici di nuova costruzione nonché gli interventi soggetti a permesso per costruire devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita
sso per costruire devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete. 2. Per infrastruttura fisica multiservizio interna all'edificio si intende il complesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione
Art.38. INCENTIVI
lesso delle installazioni presenti all'interno degli edifici contenenti reti di accesso cablate in fibra ottica con terminazione fissa o senza fili che permettono di fornire l'accesso ai servizi a banda ultra larga e di connettere il punto di accesso dell'edificio con il punto terminale di rete. Art.38. INCENTIVI
- Sono recepiti nel presente regolamento gli incentivi disciplinati da norme, regolamenti, leggi sia
Art.38. INCENTIVI
di rete. Art.38. INCENTIVI
- Sono recepiti nel presente regolamento gli incentivi disciplinati da norme, regolamenti, leggi sia regionale che nazionali, siano essi vigenti alla data di approvazione del presente che emanati in tempi successivi. Art.39. PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
- Si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia di esposizione al gas radon,
EVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
EVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
- Si applica la normativa nazionale e regionale vigente in materia di esposizione al gas radon, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695 (Decreto Direttore generale Sanità della Giunta regionale di Regione Lombardia 21 dicembre 2011, n. 12678 - Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e del D.Lgs. n.101/2020.
mbre 2011, n. 12678 - Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor) e del D.Lgs. n.101/2020. 2. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi
tive e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l'attacco a terra sono progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon all'interno delle unità abitative, nel rispetto delle disposizioni statali e regionali relative alla prevenzione dell'esposizione al gas radon in ambienti chiusi. 3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di
s radon in ambienti chiusi. 3. Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo trova applicazione quanto prescritto all’art 3 della legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 (Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti).
Art.40. DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 58 di 88 Art.40. DISPOSIZIONI DI AGGANCIO ORIZZONTALI FLESSIBILI SUI TETTI (C.D. LINEE VITA)
- Ai fini della prevenzione dei rischi d’infortunio, i progetti relativi agli interventi edilizi che riguardano nuove costruzioni, per gli interventi che prevedono il rifacimento del tetto (per interventi classificabili come manutenzione straordinaria) su edifici esistenti e per le FVCM
dono il rifacimento del tetto (per interventi classificabili come manutenzione straordinaria) su edifici esistenti e per le FVCM (Facciate Vetrate Continue che richiedono Manutenzione) , qualora siano soggetti al rilascio del Permesso di Costruire o Segnalazione Certificata Inizio Attività, devono osservare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
Art.41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’INSTALLAZIONE DI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 59 di 88 Art.41. PRESCRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA
- La l.r. n. 8 del 2013 prevede, misure volte a contenere l'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e
delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo lecito sulla sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e il governo del territorio. Fra le varie misure è stato imposto un divieto di nuova installazione di giochi d’azzardo lecito entro il raggio di 500 metri dai luoghi cosiddetti sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o
iddetti sensibili quali istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o sociosanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile e oratori.
Art.42. STRADE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 60 di 88 Capo II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico Art.42. STRADE
- Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante dagli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M.
si del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 2. I nuovi progetti di infrastrutture stradali devono assicurare adeguate caratteristiche prestazionali secondo i seguenti principi: a) Le strade all’interno del centro abitato, laddove possibile, devono essere dotate di alberature.
secondo i seguenti principi: a) Le strade all’interno del centro abitato, laddove possibile, devono essere dotate di alberature. Gli elementi di arredo devono essere connotati da robustezza, durabilità e facilità di sostituzione in caso di degrado. b) Le strade di nuova formazione e, laddove possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico,
esistenti devono essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici o da assoggettare a servitù di passaggio pubblico, realizzati in conformità con le norme vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. c) Le strade fuori dal centro abitato devono minimizzare l’uso di guard-rail che riducano la percezione paesaggistica degli spazi aperti. Laddove possibile le strade devono essere dotate
’uso di guard-rail che riducano la percezione paesaggistica degli spazi aperti. Laddove possibile le strade devono essere dotate di alberature. Eventuali attraversamenti ciclabili o pedonali devono essere adeguatamente illuminati e preferibilmente dotati di un’isola salvagente al centro della carreggiata. d) Nelle rotatorie stradali l’installazione di cartelli pubblicitari è disciplinata dallo specifico regolamento comunale. È consentita l’installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali
tari è disciplinata dallo specifico regolamento comunale. È consentita l’installazione di elementi di arredo urbano, ornamentali o artistici al centro della rotatoria, purché non interferiscano con la sicurezza della circolazione stradale. e) La nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento. f) Non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero
alle direttrici di attraversamento. f) Non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi. g) Le strade di distribuzione interna ai comparti attuativi dovranno preferibilmente essere progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare
tivi dovranno preferibilmente essere progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti. 3. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro
Art.43. PORTICI
e deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive. Art.43. PORTICI
- La manutenzione dei portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di pubblico è a carico del privato così come l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti.
i pubblico è a carico del privato così come l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi illuminanti. Al Comune spettano la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di illuminazione e gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 2. Altre modalità di gestione di cui al comma precedente possono essere stabilite a mezzo di convenzione.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 61 di 88 3. Il portico non concorrerà alla formazione di volume per il fabbricato pertinente, proprio per effetto della servitù perpetua di passaggio a favore del Comune, mentre verrà conteggiato ai fini della superficie coperta, per effetto della proiezione sul piano orizzontale, anche in assenza di volumi utilizzabili sovrastanti.
lla superficie coperta, per effetto della proiezione sul piano orizzontale, anche in assenza di volumi utilizzabili sovrastanti. 4. Non deve essere alterata la continuità delle cortine storiche, incentivando la continuità dei percorsi coperti ed evitando eventuali interruzioni da parte di edificazioni prive di spazi porticati. 5. Le dimensioni minime di larghezza e altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi,
ive di spazi porticati. 5. Le dimensioni minime di larghezza e altezza devono assicurare una effettiva fruibilità di tali spazi, garantendo le condizioni di sicurezza e accessibilità, nonché l'idonea aerazione/ventilazione e illuminazione. 6. Le pavimentazioni devono essere eseguite con materiale resistente e antisdrucciolevole e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari.
con materiale resistente e antisdrucciolevole e, nel caso di proprietà privata, essere mantenute a cura e spese dei proprietari. 7. Per le aree porticate aperte al pubblico passaggio, in sede di rilascio degli atti amministrativi di assenso possono essere prescritti gli impieghi di specifici materiali e specifiche coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 8. Le aree porticate devono essere accessibili, nel rispetto delle norme di legge per il superamento e
Art.44. PISTE CICLABILI
imenti, le tinteggiature. 8. Le aree porticate devono essere accessibili, nel rispetto delle norme di legge per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche. Art.44. PISTE CICLABILI
- Le piste ciclabili devono essere realizzate conformemente alla normativa vigente in materia e alle indicazioni di specifici strumenti (manuali, piani, ecc.) predisposti a livello sovraordinato per la realizzazione della rete ciclabile regionale e dei percorsi ciclabili provinciali o sovracomunali.
livello sovraordinato per la realizzazione della rete ciclabile regionale e dei percorsi ciclabili provinciali o sovracomunali. 2. Le piste ciclabili devono possibilmente essere separate o sopraelevate rispetto alla carreggiata degli autoveicoli in modo da garantire la massima sicurezza per i ciclisti. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo.
per i ciclisti. 3. La pavimentazione deve essere realizzata con l’impiego di materiale antisdrucciolevole, compatto ed omogeneo. 4. Le piste ciclabili poste all’interno del centro abitato, salvo diversa indicazione da parte del Comune, devono essere illuminate artificialmente. 5. Le piste ciclabili devono avere, ove possibile, spazi di sosta adeguatamente attrezzati con portabiciclette, in particolar modo in prossimità dei centri di attività sociale, sportiva, commerciale e religiosa.
Art.45. AREE A PARCHEGGIO
rezzati con portabiciclette, in particolar modo in prossimità dei centri di attività sociale, sportiva, commerciale e religiosa. 6. Lungo i percorsi ciclabili e alle intersezioni con la viabilità veicolare dovrà essere prevista idonea segnaletica orizzontale e verticale, atta a garantire la visibilità, la fruizione e la circolazione in sicurezza. Art.45. AREE A PARCHEGGIO 1.1. Parcheggi pubblici o asserviti all’uso pubblico
Art.45. AREE A PARCHEGGIO
ità, la fruizione e la circolazione in sicurezza. Art.45. AREE A PARCHEGGIO 1.1. Parcheggi pubblici o asserviti all’uso pubblico
- I parcheggi pubblici o di uso pubblico devono di norma essere approntati di norma utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra.
- I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature, ponendo a dimora essenze appartenenti
alto per le corsie di manovra. 2. I parcheggi scoperti devono essere dotati di alberature, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 62 di 88 3. Il Comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche. 4. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da
a misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il “contrassegno disabili”. 5. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. 6. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme.
heggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme. 7. I parcheggi devono essere adeguatamente illuminati e dotati di percorsi pedonali opportunamente segnalati. 8. Per le strutture di parcheggio pluripiano, interrate o in elevazione, devono essere preliminarmente verificate le specifiche condizioni di eventuali interferenze ambientali e di generazione di traffico;
no essere preliminarmente verificate le specifiche condizioni di eventuali interferenze ambientali e di generazione di traffico; la realizzazione di parcheggi nel sottosuolo deve comunque, ove possibile, prevedere la sistemazione a verde di parte della copertura in superficie anche con piantumazioni in essenze autoctone. 9. Nelle aree di parcheggio devono essere previste, nella misura minima di 1 ogni 30 posti auto colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli. 1.2. Parcheggi pertinenziali
nella misura minima di 1 ogni 30 posti auto colonnine elettriche per la ricarica degli autoveicoli. 1.2. Parcheggi pertinenziali
- Relativamente agli immobili inseriti nei NAF Si rimanda a alle disposizioni del PGT.
- Nelle nuove edificazioni e nelle ricostruzioni ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione o all’interno del lotto oppure anche in aree non appartenenti al lotto di intervento, ma comunque posto ad una distanza tale da
o all’interno del lotto oppure anche in aree non appartenenti al lotto di intervento, ma comunque posto ad una distanza tale da servire al lotto stesso con la creazione di apposito vincolo pertinenziale. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 come modificato dalla L 122/1989 e s.m.i. Dovrà comunque essere garantito n.1 posto auto pertinenziale ogni alloggio.
1150/1942 come modificato dalla L 122/1989 e s.m.i. Dovrà comunque essere garantito n.1 posto auto pertinenziale ogni alloggio. 3. Gli interventi di recupero ai fini abitativi dei sottotetti, se volti alla realizzazione di nuove unità immobiliari, sono subordinati all’obbligo di reperimento di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato
er parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti di pianificazione comunale e con un minimo di un metro quadrato ogni dieci metri cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di venticinque metri quadrati per ciascuna nuova unità immobiliare. Il rapporto di pertinenza, garantito da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi
o da un atto da trascriversi nei registri immobiliari, è impegnativo per sé e per i propri successori o aventi causa a qualsiasi titolo. Qualora sia dimostrata l’impossibilità, per mancata disponibilità di spazi idonei, ad assolvere tale obbligo, gli interventi sono consentiti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve
al comune di una somma pari al costo base di costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del Comune. Sono comunque fatte salve e prevalenti eventuali modifiche alla legge regionale. 4. Per le destinazioni produttive e commerciali, ai fini della determinazione delle superfici da destinare a parcheggi pertinenziali, il volume è calcolato come dalle disposizioni di cui al presente regolamento.
Art.46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 63 di 88 Art.46. PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE
- Ai fini del presente Regolamento si intendono piazze e aree pedonalizzate gli spazi che si caratterizzano per usi collettivi differenti, nei quali è limitato l’accesso agli autoveicoli e sono favorite le interazioni sociali, culturali ed economiche spontanee tra persone.
- Gli spazi di cui al presente articolo e quindi gli interventi di realizzazione o riorganizzazione degli
pontanee tra persone. 2. Gli spazi di cui al presente articolo e quindi gli interventi di realizzazione o riorganizzazione degli esistenti, devono tendere ai seguenti obiettivi: a) flessibilità d’uso; b) accessibilità a tutti; c) attrattività e vivibilità degli spazi; d) integrazione con il contesto e con gli spazi privati limitrofi; e) integrazione con il sistema ambientale; f) ridotta manutenzione; g) sicurezza.
il contesto e con gli spazi privati limitrofi; e) integrazione con il sistema ambientale; f) ridotta manutenzione; g) sicurezza. 3. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in
ccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 4. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi,
nzionali ed estetici. 4. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. 5. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi
Art.47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
nistrazione comunale. 5. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. Art.47. PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Tutte le strade di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di almeno un marciapiede e di passaggi pedonali pubblici,
abilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di almeno un marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. I marciapiedi devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche: a) il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone ad esso adiacenti non deve superare i 15 (quindici) centimetri;
ecniche: a) il dislivello tra il piano del marciapiede e le zone ad esso adiacenti non deve superare i 15 (quindici) centimetri; b) salvo diversa indicazione del Comune, i cordoli devono essere con bordo laterale smussato; c) sul limite della sede stradale possono essere imposte dal Comune opportune opere di protezione quali recinzioni, parapetti o barriere stradali. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi
apetti o barriere stradali. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti,
’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell’area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive a scomputo oneri.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 64 di 88 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 5. Lungo i marciapiedi dimensionati, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati arredi di illuminazione stradale, idranti antincendio, segnaletica stradale e dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada.
Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE
pportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada. 6. Le scale e le rampe di uso pubblico devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti mentre le scale devono presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE
Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE
gimenti mentre le scale devono presentare alzate e pedate di dimensioni costanti. Art.48. PASSI CARRAI ED USCITE PER AUTORIMESSE
- L’accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata nel rispetto delle disposizioni dettate dal Codice della Strada e dal suo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
- L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia
nto di esecuzione e di attuazione; 2. L’accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna, e in ogni caso non deve aumentare il pericolo della viabilità urbana esistente o prevista. 3. Lungo la viabilità extra urbana si devono prevedere accessi limitati e raggruppati alla rete comunale ed eventualmente provinciale non sono ammessi accessi a singoli lotti su strade di
ssi limitati e raggruppati alla rete comunale ed eventualmente provinciale non sono ammessi accessi a singoli lotti su strade di importanza sovra locale come definito dalle direttive di cui all’art. 27 della Normativa del P.T.C.P (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale). 4. Nelle nuove costruzioni residenziali la larghezza del passo carrabile deve essere adeguata alla manovra di entrata ed uscita dalla proprietà privata. Al mancato rispetto di tale principio, laddove
e deve essere adeguata alla manovra di entrata ed uscita dalla proprietà privata. Al mancato rispetto di tale principio, laddove possibile, il SUE potrà imporre larghezze superiori degli accessi. 5. I cancelli degli accessi carrai da via pubblica ai singoli lotti devono essere arretrati dal filo stradale di almeno 3,00 m in piano, nel caso di viabilità dotata di marciapiede avente larghezza pari ad almeno 1,50 m, e di almeno di 4,50 m negli altri casi e devono essere raccordati alle recinzioni con
de avente larghezza pari ad almeno 1,50 m, e di almeno di 4,50 m negli altri casi e devono essere raccordati alle recinzioni con opportuni svasi. L’arretramento deve essere in superficie piana e non interessato dalle rampe di accesso ai box interrati. Può essere derogato in caso di dimostrata impossibilità (tecnica, di decoro in relazione al contesto, tipologica in relazione al contesto), con obbligo di automazione dell'apertura del cancello.
di decoro in relazione al contesto, tipologica in relazione al contesto), con obbligo di automazione dell'apertura del cancello. 6. Le rampe di accesso ai box interrati devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque; la pendenza massima deve essere pari al 25%; per le rampe con accesso diretto alla viabilità pubblica è fatto obbligo di una parte piana in corrispondenza della stessa di almeno 5,00 m.
con accesso diretto alla viabilità pubblica è fatto obbligo di una parte piana in corrispondenza della stessa di almeno 5,00 m. 7. L’uscita dei passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, fatta salva la distanza minima di 12,00 m dalle intersezioni stradali fatte salve le deroghe concesse dalla Polizia Locale a fronte della verifica delle condizioni di sicurezza.
ntersezioni stradali fatte salve le deroghe concesse dalla Polizia Locale a fronte della verifica delle condizioni di sicurezza. 8. In caso di comprovata necessità possono essere imposte dal Comune misure superiori a quelle del presente articolo.
Art.49. CHIOSCHI / DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AL SERVIZIO DI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 65 di 88 Art.49. CHIOSCHI / DEHORS SU SUOLO PUBBLICO O PRIVATO AL SERVIZIO DI ATTIVITÀ COLLETTIVE O DI PUBBLICO ESERCIZIO
- Il Comune provvederà a dotarsi di apposito Regolamento. Art.50. SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
- Nelle costruzioni nonché sui fronti e nelle aree prossime ai fronti delle stesse devono essere
O SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
O SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
- Nelle costruzioni nonché sui fronti e nelle aree prossime ai fronti delle stesse devono essere garantite modalità di esecuzione che consentano gli allacciamenti alle reti impiantistiche (idrica, telefonica, elettrica, gas - metano, energia termica) secondo la normativa tecnica dettata dai soggetti erogatori dei servizi.
- Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione
rogatori dei servizi. 2. Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione.
ccordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo accordo con gli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica;
servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. 4. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non
Art.51. NUMERI CIVICI
ri per affissioni e simili. 4. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. Art.51. NUMERI CIVICI
- I numeri civici ed eventuali loro subalterni assegnati dall'Amministrazione Comunale, che non fornisce fisicamente il numero, devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in
inistrazione Comunale, che non fornisce fisicamente il numero, devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell’accesso e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell’immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso.
riazioni della numerazione civica sono notificate al proprietario dell’immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. È fatto obbligo per il proprietario di ripristinare il numero civico qualora esso sia stato danneggiato o divenuto poco leggibile. 5. L’amministrazione comunale potrà stabilire modalità e diritti di segreteria connessi alla fornitura degli elementi di numerazione dei civici.
Art.52. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 66 di 88 Art.52. SPAZI COMUNI E ATTREZZATI PER IL DEPOSITO DI BICICLETTE
- In prossimità dei centri di attività sociale, sportiva, religiosa e scolastica, commerciale nonché in prossimità di itinerari ciclabili, al fine di incentivare la mobilità sostenibile è indispensabile la formazione di spazi di sosta adeguatamente attrezzati con portabiciclette, con punti di allaccio alla linea elettrica.
Art.53. AREE VERDI
sabile la formazione di spazi di sosta adeguatamente attrezzati con portabiciclette, con punti di allaccio alla linea elettrica.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 67 di 88 Capo III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente Art.53. AREE VERDI
- Tutti gli spazi scoperti non pavimentati, in prossimità ed al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente erborato.
- Si intendono qui richiamati:
al servizio degli edifici, debbono essere sistemati e mantenuti a verde possibilmente erborato. 2. Si intendono qui richiamati: • gli elaborati tecnici della Rete Ecologica Comunale, in particolare gli indirizzi normativi; • il regolamento del verde. 3. Qualora si procede alla messa a dimora di alberature d'alto fusto a carattere ornamentale, la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali.
la scelta delle essenze dovrà essere fatta nel rispetto delle caratteristiche morfologiche e delle condizioni ecologiche locali. 4. Le alberature dovranno essere disposte in modo tale da non creare pregiudizi per la visibilità e il traffico. 5. Il competente ufficio comunale ha la facoltà di autorizzare o imporre la manutenzione o l'abbattimento di alberature, siepi e piantagioni lungo le strade comunali qualora ne risultino da
e o imporre la manutenzione o l'abbattimento di alberature, siepi e piantagioni lungo le strade comunali qualora ne risultino da esse i pregiudizi anzidetti. Dovranno essere dimostrate al competente ufficio comunale le modalità di compensazione di alberature e filari rimossi. 6. Gli alberi di pregio non possono essere rimossi o sostituiti, ad eccezione dei casi di gravi patologie fitologiche adeguatamente documentate per i quali è comunque necessaria una preventiva
ad eccezione dei casi di gravi patologie fitologiche adeguatamente documentate per i quali è comunque necessaria una preventiva autorizzazione comunale. Sono alberi di pregio le alberature ad alto fusto in essenze autoctone o alloctone storicizzate aventi un diametro superiore a 0,50 m misurato a 1,00 m da terra. Dovranno essere dimostrate al competente ufficio comunale le modalità di compensazione di alberature e filari rimossi.
da terra. Dovranno essere dimostrate al competente ufficio comunale le modalità di compensazione di alberature e filari rimossi. 7. Ogni richiesta di titolo abilitativo che comporti trasformazione di aree inedificate deve essere corredata da dettagliato rilievo delle eventuali alberature esistenti, nonché da progetto dettagliato della nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo
, nonché da progetto dettagliato della nuova sistemazione esterna, con l'indicazione delle specie arboree sostitutive o di nuovo impianto, delle eventuali zone a giardino o a orto, delle opere accessorie di pavimentazione, recinzione, arredo fisso. 8. Tutti i tipi d’impianto vegetazionale dovranno essere realizzati con modalità atte a consentire una corretta regimazione delle acque superficiali. 9. Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale di interesse pubblico, alle proprietà
delle acque superficiali. 9. Ai fini della difesa e dello sviluppo del patrimonio vegetale di interesse pubblico, alle proprietà interessate potranno essere prescritte particolari cautele per la manutenzione della vegetazione di ripa esistenti, per la costituzione o ricostituzione dei filari di alberi lungo le rive dei corsi d'acqua, per la sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e delle sedi stradali.
per la sostituzione delle piante malate, per la realizzazione di fasce alberate ai lati dei corsi d'acqua e delle sedi stradali. 10. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione, come individuati dallo strumento urbanistico comunale, gli orti ed i giardini privati di origine storica vanno conservati liberi da costruzioni di qualunque tipo e mantenuti alle colture esistenti. All’interno di orti e giardini, in caso di realizzazione di piscine private devono comunque essere salvaguardate le essenze arboree di
terno di orti e giardini, in caso di realizzazione di piscine private devono comunque essere salvaguardate le essenze arboree di pregio.
Art.54. NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA CREAZIONE DEI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 68 di 88 Art.54. NORME PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA CREAZIONE DEI PERCORSI PEDONALI E LA CONSERVAZIONE DEI MURI STORICI
- In tutti gli ambiti del territorio Comunale, l’edificazione e le recinzioni devono rispettare i percorsi pedonali pubblici esistenti.
- Al fine di ripristino e valorizzazione dei sentieri, potrà essere richiesto l’arretramento delle nuove recinzioni o il recupero di quelle esistenti.
o e valorizzazione dei sentieri, potrà essere richiesto l’arretramento delle nuove recinzioni o il recupero di quelle esistenti. 3. I muri esistenti eretti con materiali e modalità costruttive storiche tipiche del luogo, che delimitano strade o proprietà sono considerati manufatti di rilevanza paesistica ed ambientale e al fine della tutela del paesaggio non potranno essere abbattuti ma dovranno essere conservati recuperati e dove necessario consolidati.
della tutela del paesaggio non potranno essere abbattuti ma dovranno essere conservati recuperati e dove necessario consolidati. 4. È ammessa la formazione di aperture per eventuali passi carrai e pedonali. 5. Dovranno essere conservate e/o ripristinate le pavimentazioni originarie (in pietra, ciottoli ecc…) presenti nei nuclei di antica formazione nonché nelle ulteriori parti del territorio ove presenti, anche se non espressamente appartenenti ai NAF.
i di antica formazione nonché nelle ulteriori parti del territorio ove presenti, anche se non espressamente appartenenti ai NAF. 6. Le previsioni di progetto per la formazione di nuovi percorsi e di interventi sugli esistenti, costituendo gli stessi elementi di rilevanza ambientale dovranno prevedere: a) la conservazione ed il ripristino delle pavimentazioni esistenti e la loro integrazione con materiali coerenti; b) la dotazione di adeguati spazi di sosta; c) l’integrazione con l’ambiente circostante.
Art.55. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
o integrazione con materiali coerenti; b) la dotazione di adeguati spazi di sosta; c) l’integrazione con l’ambiente circostante. Art.55. PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
- Le "pertinenze degli edifici”, quali, giardini, parchi, broli che rivestono un interesse storico testimoniale devono essere tutelati e conservati. La tutela deve essere rivolta alla conservazione della "leggibilità" paesistica, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi
volta alla conservazione della "leggibilità" paesistica, che include sia la conservazione fisica dell'elemento stesso e dei suoi caratteri costruttivi e architettonici, che la tutela del "contesto" paesistico, inteso come l'ambito di riferimento adiacente (ambito di rispetto). 2. In sede di presentazione dei titoli edilizi dovranno essere evidenziati e documentate le interferenze con le aree a parco o giardino di interesse storico testimoniale. Al riguardo gli elaborati costituenti
Art.56. ORTI URBANI
umentate le interferenze con le aree a parco o giardino di interesse storico testimoniale. Al riguardo gli elaborati costituenti la richiesta di titolo edilizio dovranno essere corredati da schemi e progetti esaustivi che ne dimostrino la qualificazione le modalità di recupero degli elementi quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, alberature, recinzioni, ecc. Art.56. ORTI URBANI
- Un orto urbano è uno spazio verde generalmente di proprietà pubblica di dimensione variabile la
Art.56. ORTI URBANI
oni, ecc. Art.56. ORTI URBANI
- Un orto urbano è uno spazio verde generalmente di proprietà pubblica di dimensione variabile la cui gestione è affidata per un periodo di tempo definito ai singoli cittadini, o riuniti in specifici gruppi o associazioni.
- L’Amministrazione Comunale ha la possibilità, tramite un bando, di concedere la gestione di piccoli appezzamenti di terreno da destinate ad orti urbani (anche dietro il pagamento di un affitto).
concedere la gestione di piccoli appezzamenti di terreno da destinate ad orti urbani (anche dietro il pagamento di un affitto). 3. Il Comune si affida agli orti urbani come strumento concreto per combattere il degrado in specifiche aree periferiche, che proprio grazie a questo tipo di attività possono essere riqualificate in breve tempo.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 69 di 88 4. I beneficiari – tipicamente coltivatori non professionisti – ricevono in concessione questi spazi per uno o più scopi predefiniti, primo fra tutti quello relativo alla produzione di fiori, frutta e ortaggi che serviranno a soddisfare i bisogni degli assegnatari. 5. All’interno delle aree destinate ad orti urbani potranno essere realizzate strutture in legno da
i bisogni degli assegnatari. 5. All’interno delle aree destinate ad orti urbani potranno essere realizzate strutture in legno da destinare a ricovero attrezzi le quali dovranno essere installate previa comunicazione di inizio lavori (ad eccezione per quelli che ricadono nella zona di vincolo ai sensi del D.lgs 42/2004 per i quali sarà necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica) con la quale verrà
Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE
ensi del D.lgs 42/2004 per i quali sarà necessario richiedere preventivamente l’autorizzazione paesaggistica) con la quale verrà dimostrata la congruità delle strutture con le caratteristiche dimensionali e tipologie definite in sede di bando dall’ amministrazione Comunale. 6. Le aree per gli orti urbani dovranno essere allacciate alla rete dell’acquedotto comunale o altro sistema di adduzione consono alle finalità di gestione e funzionamento. Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE
Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE
o altro sistema di adduzione consono alle finalità di gestione e funzionamento. Art.57. PERCORSI E SENTIERI IN TERRITORIO RURALE
- Costituiscono la trama relazionale minore ma paesisticamente significativa del territorio rurale. Sono di interesse paesistico i percorsi che abbiano conservato, anche parzialmente, i caratteri fisici originari e l’originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell’immagine paesistica dei luoghi.
originario rapporto con il contesto, nonché i percorsi di grande rilevanza nella formazione dell’immagine paesistica dei luoghi. 2. Per questi elementi spesso il degrado è caratterizzato da: a) Mancata manutenzione e abbandono di molti percorsi storici, con conseguente decadimento fisico e materico. b) Presenza di cartellonistica pubblicitaria visivamente intrusiva. c) Tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati,
pubblicitaria visivamente intrusiva. c) Tendenza alla sostituzione degli antichi materiali di pavimentazione stradale (sterrati, selciati, acciottolati, ecc.) con asfalto e/o calcestruzzo. d) Tendenza all'abbandono o all'alterazione dei manufatti. 1 I progetti presentati al SUE, con percorsi in territorio rurale dovranno dotarsi di adeguare elaborazioni atte a dimostrare le modalità di intervento, recupero e conservazione dei percorsi in territorio rurale.
Art.58. CONNESSIONI ECOLOGICHE IN AMBITO URBANO E PERIURBANO
i adeguare elaborazioni atte a dimostrare le modalità di intervento, recupero e conservazione dei percorsi in territorio rurale. 2 È vietata la chiusura con cancellate o reti metalliche dei percorsi e dei sentieri di fruizione paesaggistica. Art.58. CONNESSIONI ECOLOGICHE IN AMBITO URBANO E PERIURBANO
- Le procedure attuative delle trasformazioni territoriali promosse ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 sono sottoposte a valutazione di congruenza con gli aspetti afferenti la rete e le
osse ai sensi dell’art. 14 della l.r. 12/2005 sono sottoposte a valutazione di congruenza con gli aspetti afferenti la rete e le connessioni ecologiche stabilite alla scala comunale, provinciale e regionale. Al riguardo si intendono qui richiamati gli elaborati tecnici della Rete Ecologica Comunale, in particolare gli indirizzi normativi. 2. In sede di presentazione delle pratiche al SUE i progetti di cui al comma 1 dovranno dotarsi di
Art.59. CONNESSIONI ALLA RETE VERDE COMUNALE
lare gli indirizzi normativi. 2. In sede di presentazione delle pratiche al SUE i progetti di cui al comma 1 dovranno dotarsi di adeguati elaborati rappresentativi del rispetto dei principi e delle disposizioni dettate dallo strumento urbanistico generale in tema di Rete e connessioni ecologiche. Art.59. CONNESSIONI ALLA RETE VERDE COMUNALE
- La rete verde è l’insieme organizzato di tutti gli elementi esistenti e potenziali che costituiscono il
A RETE VERDE COMUNALE
A RETE VERDE COMUNALE
- La rete verde è l’insieme organizzato di tutti gli elementi esistenti e potenziali che costituiscono il patrimonio paesistico comunale e di quelli che ne permettono una fruizione sostenibile.
- La rete verde costituisce il luogo preferenziale per l’attivazione dell’insieme delle azioni di contenimento dei processi di degrado e/o di riqualificazione degli ambiti di paesaggio.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 70 di 88 3. In sede di presentazione delle pratiche al SUE i progetti che si caratterizzano come procedure attuative di cui all’ art. 14 della l.r. 12/2005, dovranno dotarsi di adeguati elaborati rappresentativi del rispetto dei principi di coerenza e rafforzamento della rete verde comunale. Le finalità ultime traguardano i seguenti obiettivi:
ispetto dei principi di coerenza e rafforzamento della rete verde comunale. Le finalità ultime traguardano i seguenti obiettivi: a) Incentivare la multifunzionalità degli spazi aperti, potenziando il sistema di connessioni tra i parchi urbani e le aree per la fruizione e prestando attenzione alla transizione tra spazio rurale e territorio edificato. b) Integrare il sistema delle aree verdi con quello delle acque superficiali e la rete ecologica,
rurale e territorio edificato. b) Integrare il sistema delle aree verdi con quello delle acque superficiali e la rete ecologica, sostenendo i processi di rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica ad essi connessi. c) Salvaguardare gli elementi naturali residui. d) Incentivare la fruizione e la mobilità sostenibili implementando il sistema dei percorsi ciclopedonali. e) Favorire, lungo i corsi d’acqua, interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale
a dei percorsi ciclopedonali. e) Favorire, lungo i corsi d’acqua, interventi di ampliamento delle fasce di vegetazione ripariale esistenti e/o rimboschimenti con specie arboree e arbustive per creare nuove fasce di vegetazione di ampiezza variabile in funzione della dimensione del corpo idrico e delle caratteristiche dell'ambiente circostante.
Art.60. URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 71 di 88 Capo IV – Infrastrutture e reti tecnologiche Art.60. URBANIZZAZIONE PRIMARIA
- L’urbanizzazione primaria è costituita da quell’ insieme di servizi, aree e opere, che costituiscono i requisiti atti e necessari per rendere edificabile un’area ai sensi dell’art. 31 della Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e sue successive modificazioni così come individuate dall’art. 4 della L.847/1964
. 31 della Legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e sue successive modificazioni così come individuate dall’art. 4 della L.847/1964 e s.m.i., nonché ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001 e dell’art. 44 comma 3della Legge Regionale 12/2005 e s.m.i. A. strade Si intendono con queste tutte le strade interne al comparto al servizio dei lotti edificabili nonché quelle necessarie per l’allacciamento alla viabilità principale.
de interne al comparto al servizio dei lotti edificabili nonché quelle necessarie per l’allacciamento alla viabilità principale. Tali strade debbono essere idonee al transito veicolare e pedonale, essere costruite a regola d’arte e dotate delle caratteristiche tecniche previste dalle norme, regionali e statali. B. Spazi di sosta o di parcheggio Si intendono con queste tutti gli spazi necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli
Spazi di sosta o di parcheggio Si intendono con queste tutti gli spazi necessari per la sosta ed il parcheggio degli autoveicoli in relazione alle caratteristiche e ai tipi di insediamento in oggetto. C. Fognature Sono fognature tutti i condotti idonei allo scorrimento delle acque luride (nere) e meteoriche, comprese le relative opere accessorie, formate da condotti che offrono opportune garanzie tecnologiche ai fini della sicurezza di funzionamento e resistenza all’aggressione e all’abrasione
he offrono opportune garanzie tecnologiche ai fini della sicurezza di funzionamento e resistenza all’aggressione e all’abrasione da parte dei liquami scaricati. Costituiscono opere di urbanizzazione primaria solo i condotti di fognatura secondari di allacciamento dell’edificio o degli edifici alla rete principale urbana. D. Rete idrica È formata dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere di captazione, il sollevamento e accessorie.
a È formata dalle condotte per l’erogazione dell’acqua potabile e le relative opere di captazione, il sollevamento e accessorie. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano solo i condotti secondari di allacciamento dell’edificio o degli edifici alla rete principale urbana ed una quota di competenza per le opere di cui sopra. E. Rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas. È formata dalle reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali
energia elettrica e del gas. È formata dalle reti per l’erogazione e la distribuzione dell’energia elettrica per usi industriali e domestici, dai manufatti delle cabine secondarie di trasformazione e dalle reti di erogazione e distribuzione del gas combustibile per uso domestico e relative stazioni di riduzione. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano solo i condotti secondari di allacciamento dell’edificio o degli edifici alla rete principale urbana. F. Pubblica Illuminazione
solo i condotti secondari di allacciamento dell’edificio o degli edifici alla rete principale urbana. F. Pubblica Illuminazione È formata dalle reti e impianti per l’illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e delle strade e aree private asservite ad uso pubblico. Nelle opere di urbanizzazione primaria rientrano sia le reti che gli impianti necessari per una sufficiente e razionale illuminazione delle strade ed aree pubbliche e private asservite ad uso pubblico.
anti necessari per una sufficiente e razionale illuminazione delle strade ed aree pubbliche e private asservite ad uso pubblico. Dovranno essere rispettati i requisiti tecnici previsti dalle norme, regionali e statali.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 72 di 88 G. Cavedi multiservizi e cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni È formata dalle reti e impianti per gli impianti di comunicazione via cavo di qualsiasi genere a servizio degli edifici presenti sul territorio. H. Spazi di verde attrezzato Si intendono quelle aree a verde pubblico e/o di uso pubblico di prossimità; al servizio diretto
Art.61. VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
o. H. Spazi di verde attrezzato Si intendono quelle aree a verde pubblico e/o di uso pubblico di prossimità; al servizio diretto delle abitazioni, mantenute a verde o ad alberature e con attrezzature per l’arredo urbano per l’uso del verde Art.61. VERIFICA DELL’ESISTENZA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE
- Ai sensi dell’articolo 12 comma 12 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., il rilascio del titolo autorizzativo è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla
s.m.i., il rilascio del titolo autorizzativo è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso. 2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all’attuazione
dell'intervento oggetto del permesso. 2. Tutte le aree di nuova edificazione dovranno prevedere, contestualmente all’attuazione d’interventi edilizi, la realizzazione d’idonee opere di fognatura ed i flussi dovranno confluire nel sistema di collettamento e depurazione secondo il Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA) ed il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. 3. Qualora lo Sportello Unico per l’Edilizia ne ravvisi la necessità, in relazione all’esistenza di grave
3 aprile 2006, n. 152. 3. Qualora lo Sportello Unico per l’Edilizia ne ravvisi la necessità, in relazione all’esistenza di grave insufficienza urbanizzativa accertata dai propri organi, in sede di rilascio del Permesso di Costruire deve essere prevista, la cessione gratuita delle aree per la realizzazione opere d’urbanizzazione e la realizzazione delle opere a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 4. Il richiedente dovrà presentare preventivamente un progetto unitario di adeguamento
a scomputo degli oneri di urbanizzazione. 4. Il richiedente dovrà presentare preventivamente un progetto unitario di adeguamento urbanizzativo sulla scorta del quale si impegni attraverso le modalità richieste dall’amministratore comunale, prima della richiesta di rilascio del certificato d’agibilità e comunque entro il termine di validità del permesso di costruire ad eseguire tutte le opere necessarie. 5. Costituiscono elementi di valutazione di grave insufficienza urbanizzativa anche in funzione del
e tutte le opere necessarie. 5. Costituiscono elementi di valutazione di grave insufficienza urbanizzativa anche in funzione del contesto nei quali gli insediamenti si collocano la mancanza o insufficienza di infrastrutture specifiche come :mancanza di strade o di adeguati calibri stradali o situazioni di pericolo viabilistico- grave insufficienza della rete stradale; mancanza di acquedotto o approvvigionamento di acqua potabile; mancanza di fognatura o adeguato scarico fognario ai sensi del d.lgs 152/2006;
Art.62. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
cquedotto o approvvigionamento di acqua potabile; mancanza di fognatura o adeguato scarico fognario ai sensi del d.lgs 152/2006; mancanza di rete elettrica o altri sistemi di produzione di energia. Art.62. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- Ogni fabbricato deve essere provvisto di acqua di qualità riconosciute idonee dalla Agenzia di Tutela della Salute competente, ai sensi della vigente legislazione.
- È fatto obbligo per ogni edificio di allacciarsi all’ acquedotto ove esso esista in accordo con l’Ente
vigente legislazione. 2. È fatto obbligo per ogni edificio di allacciarsi all’ acquedotto ove esso esista in accordo con l’Ente Gestore. In caso contrario non potrà essere rilasciato permesso di edificare senza l’impegno del richiedente ad approvvigionare il nuovo fabbricato di una quantità d’acqua potabile tale da coprire il consumo pro capite giornaliero e al mantenimento della qualità dell’acqua così come previsto dalle normative vigenti.
coprire il consumo pro capite giornaliero e al mantenimento della qualità dell’acqua così come previsto dalle normative vigenti. 3. La realizzazione del tratto di rete necessario al collegamento dell’edificio all’ acquedotto risulterà a totale carico del proprietario dell’immobile o del titolare del permesso di costruire. 4. Se si tratta di costruzione esistente, l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di
e del permesso di costruire. 4. Se si tratta di costruzione esistente, l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità, fatte salve destinazioni per le quali l’approvvigionamento idrico non costituisce bene necessario.
Art.63. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 73 di 88 5. I contatori del civico acquedotto, negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, devono essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio. Art.63. DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
- Le tipologie di acque di scarico derivanti dai fabbricati si distinguono in: a) acque meteoriche (bianche) provenienti dalle coperture (e di norma non contaminate) o da
ti dai fabbricati si distinguono in: a) acque meteoriche (bianche) provenienti dalle coperture (e di norma non contaminate) o da superficie esterne pavimentate; b) acque provenienti da operazioni di lavaggio domestico (grigie); c) acque luride civili (nere); d) acque provenienti da qualsiasi tipo di attività lavorativa; anche la progettazione e la realizzazione delle reti di scarico devono risultare conformi ai contenuti e nei limiti imposti
iva; anche la progettazione e la realizzazione delle reti di scarico devono risultare conformi ai contenuti e nei limiti imposti dal D. Lgs 152/2006, dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Lombardia, dal Regolamento Regionale n.4/2006 e dal Regolamento Regionale n. 6/2019 e smi. 2. Le acque reflue debbono essere convogliate alla fognatura comunale in conformità ai regolamenti degli enti gestori nonché trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.
ogliate alla fognatura comunale in conformità ai regolamenti degli enti gestori nonché trattate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. 3. Nella costruzione di nuovi edifici o nella ristrutturazione edilizia di interi edifici deve essere realizzata la divisione delle reti di smaltimento reflui convoglianti in acque bianche ed acque nere; devono essere adottati sistemi che prevedano il riuso delle acque bianche o, in generale, il
nti in acque bianche ed acque nere; devono essere adottati sistemi che prevedano il riuso delle acque bianche o, in generale, il risparmio della risorsa idrica, coerentemente con la disciplina dell’invarianza idraulica. 4. Per le nuove costruzioni, in caso di possibilità di utilizzo ai sensi di legge della fossa Imhoff si dovrà provvedere al trattamento separato delle acque provenienti da wc e quelle provenienti da lavabi,
gge della fossa Imhoff si dovrà provvedere al trattamento separato delle acque provenienti da wc e quelle provenienti da lavabi, docce, lavatrici, lavastoviglie e bidet al fine di favorire una ottimale funzionalità dell’impianto ed una più agevole manutenzione dello stesso, mediante un pozzetto “sgrassatore” da posizionare prima dell’immissione delle acque saponose nella fossa. 5. Qualora in conseguenza di un intervento sul patrimonio edilizio esistente si rendano necessarie
e acque saponose nella fossa. 5. Qualora in conseguenza di un intervento sul patrimonio edilizio esistente si rendano necessarie modifiche alle caratteristiche dello scarico (qualità, portata, ecc.) il proprietario, o soggetto avente titolo sull’immobile interessato, deve richiedere una nuova autorizzazione all’ente gestore allegando la planimetria delle reti di scarico aggiornata secondo le nuove attività o destinazioni.
orizzazione all’ente gestore allegando la planimetria delle reti di scarico aggiornata secondo le nuove attività o destinazioni. 6. Le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili e in genere dai solai di zone fabbricate, devono essere convogliate alla rete delle acque bianche comunale o, laddove non sia esistente, scaricate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nel rispetto delle disposizioni del regolamento Regionale
e non sia esistente, scaricate ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006, nonché nel rispetto delle disposizioni del regolamento Regionale di invarianza idraulica e del Regolamento Semplificato del Rischio Idraulico appositamente redatto. 7. Lo smaltimento delle acque di pioggia e di lavaggio delle aree esterne dovrà essere conforme a quando disciplinato dal Regolamento Regionale n.4/2006.
Art.64. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 74 di 88 Art.64. RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI
- Gli interventi relativi a nuove costruzioni destinati ad insediamenti residenziali o produttivi devono essere realizzati in conformità alle eventuali prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali o degli enti gestori per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata.
prescrizioni contenute nei Regolamenti comunali o degli enti gestori per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata. 2. In carenza di tali prescrizioni devono in ogni caso essere assicurate le seguenti condizioni: e) In caso di nuova costruzione o demolizione e ricostruzione deve essere individuata un’area di proprietà privata adibita al deposito temporaneo dei contenitori della raccolta differenziata.
eve essere individuata un’area di proprietà privata adibita al deposito temporaneo dei contenitori della raccolta differenziata. f) Le aree di deposito dei contenitori dei rifiuti devono essere localizzate in luoghi direttamente accessibili dalla strada o dal marciapiede, tali da non arrecare ingombro alla pubblica circolazione stradale e pedonale. g) Per insediamenti destinati ad attività commerciali, terziari e ricettivi deve essere assicurata
Art.65. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
olazione stradale e pedonale. g) Per insediamenti destinati ad attività commerciali, terziari e ricettivi deve essere assicurata l’installazione di un numero adeguato di contenitori destinati alla raccolta di imballaggi e, ove le condizioni di operatività del servizio lo consentano, della frazione organica dei rifiuti. h) In caso di dimostrata impossibilità al rispetto delle disposizioni di cui ai punti precedenti è consentita la deroga da parte del SUE. Art.65. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
Art.65. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
elle disposizioni di cui ai punti precedenti è consentita la deroga da parte del SUE. Art.65. DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
- L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, di collocare sui muri esterni degli edifici privati e pubblici, nel modo che giudica più conveniente, fanali, mensole per condutture elettriche.
- I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista, e di provvedere
condutture elettriche. 2. I proprietari hanno l'obbligo di non rimuoverli, di non sottrarli alla pubblica vista, e di provvedere al loro ripristino nel caso in cui venissero distrutti, danneggiati o rimossi per fatti loro imputabili. 3. La gestione delle reti di distribuzione dell'energia elettrica è demandata ad apposito ente gestore. 4. La materia relativa alla distribuzione dell'energia elettrica è regolata dalle pertinenti norme CEI e
Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS
apposito ente gestore. 4. La materia relativa alla distribuzione dell'energia elettrica è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI, nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche, dalla disciplina normativa afferente le attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS
- La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS
edifici. Art.66. DISTRIBUZIONE DEL GAS
- La gestione delle reti di distribuzione del gas è demandata ad apposito ente gestore.
- La materia relativa alla distribuzione del gas, è regolata dalle pertinenti norme CEI e UNI nonché, per quanto in particolare riguarda gli impianti e le relative certificazioni impiantistiche, dalla disciplina normativa afferente installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art.67. RICARICA VEICOLI ELETTRICI
Art.67. RICARICA VEICOLI ELETTRICI
dalla disciplina normativa afferente installazione degli impianti all'interno degli edifici. Art.67. RICARICA VEICOLI ELETTRICI
- Ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio in sede di presentazione dei progetti connessi alle opere di urbanizzazione è obbligatorio dotare gli spazi a parcheggio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, secondo le modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale
gio di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli, secondo le modalità indicate dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia, richiamata dall’Allegato C alla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695. 2. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione, come individuati dallo strumento urbanistico comunale, le infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli devono essere localizzate e progettate in modo da ridurre al minimo l’impatto paesaggistico.
Art.68. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 75 di 88 Art.68. PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI
- Si richiamano i contenuti di cui al successivo Art.84 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI. Art.69. TELECOMUNICAZIONI
- L'installazione di ripetitori ed antenne di trasmissione deve essere eseguita tenendo conto del contesto ambientale; dovranno, quando possibile, essere previste mascherature arboree con
deve essere eseguita tenendo conto del contesto ambientale; dovranno, quando possibile, essere previste mascherature arboree con piante autoctone e comunque adottati tutti gli accorgimenti tecnici utili a minimizzare l'impatto dei manufatti. La richiesta dovrà altresì essere accompagnata da uno studio attestante il livello di inquinamento prodotto, ed il grado di compatibilità con il contesto insediativo. A tale proposito
tudio attestante il livello di inquinamento prodotto, ed il grado di compatibilità con il contesto insediativo. A tale proposito devono essere rispettate le norme sulle emissioni elettromagnetiche e le relative norme regionali in materia. 2. Per ogni edificio condominiale è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva e di una antenna parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.
entralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile. 3. Gli impianti devono essere centralizzati e le antenne poste sulla copertura, possibilmente in posizione centrale, in modo da ridurne l'impatto visivo, senza sporgere dal perimetro del tetto; sono da escludere installazioni in facciata. 4. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono
Art.70. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
installazioni in facciata. 4. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. Art.70. ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Le strade e gli spazi privati asserviti all’uso pubblico dovranno essere dotati di adeguato impianto di illuminazione realizzato in conformità al codice della strada e non costituire pericolo per la stessa.
i di adeguato impianto di illuminazione realizzato in conformità al codice della strada e non costituire pericolo per la stessa. 2. L'Amministrazione Comunale ha diritto, per ragioni di pubblico servizio, a collocare corpi illuminanti sui muri esterni degli edifici privati e pubblici. 3. Si richiamano i contenuti di cui alla Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.
Art.71. ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI
ientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”. Art.71. ILLUMINAZIONE ESTERNA NEGLI SPAZI PRIVATI
- Si richiamano i contenuti di cui alla Legge regionale 5 ottobre 2015, n. 31 “Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso”.
Art.72. PUBBLICO DECORO MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 76 di 88 Capo V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico Art.72. PUBBLICO DECORO MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI
- L’Amministrazione Comunale favorisce le iniziative e gli interventi edilizi che nella progettazione, nella costruzione e nell’uso siano rivolti a migliorare il paesaggio e diminuire gli impatti
ti edilizi che nella progettazione, nella costruzione e nell’uso siano rivolti a migliorare il paesaggio e diminuire gli impatti sull’ambiente urbano, in termini di utilizzo e vivibilità. Sono perciò incentivati gli interventi innovativi in termini architettonici, ambientali e culturali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e spazi aperti.
urali, che dimostrino particolare attenzione alla qualità della forma costruita intesa come insieme di manufatti e spazi aperti. 2. Il Comune favorisce il recupero del patrimonio edilizio, in particolare delle aree e degli immobili in disuso. 1.1. Aree inedificate e edifici in disuso
- Le aree inedificate non possono essere lasciate nello stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano.
e lasciate nello stato di abbandono ma devono essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano. 2. Il Comune può per ragioni di sicurezza, di tutela ambientale, di igiene e di decoro prescrivere che le aree urbane inedificate siano chiuse con muri di cinta e/o cancellate o con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,00 m, di aspetto decoroso e tali
con recinzioni, che diano garanzia di stabilità e durata, che abbiano altezza non inferiore a 2,00 m, di aspetto decoroso e tali da garantire comunque una permeabilità visiva ai fini del controllo e della sicurezza. 3. Per ragioni di ordine preventivo ed al fine di impedire eventuali occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o
occupazioni temporanee, gli immobili dismessi devono essere posti in condizioni tali da evitare che pericoli di ordine statico o di carattere igienico-sanitario possano compromettere la pubblica incolumità. A tal fine gli edifici devono essere resi inaccessibili mediante la disattivazione dei servizi erogati e la creazione di opere provvisionali che, senza pregiudizio della stabilità delle strutture, consentano di rendere
vizi erogati e la creazione di opere provvisionali che, senza pregiudizio della stabilità delle strutture, consentano di rendere impraticabili gli spazi esistenti, quali tamponamenti di porte e finestre ed interventi su scale e solette. 4. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui sopra il Comune provvede all’esecuzione d’ufficio a spese del contravventore. 5. Tutte le aree non edificate, siano esse edificabili o non edificabili, non possono essere utilizzate
pese del contravventore. 5. Tutte le aree non edificate, siano esse edificabili o non edificabili, non possono essere utilizzate quale deposito di materiali, carcasse di veicoli, attrezzature e macchinari vari, terra di riporto, ecc. 1.2. Elementi progettuali per la qualità degli interventi
- Gli interventi di nuova edificazione e di recupero degli edifici esistenti, ivi compresi i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono
ti, ivi compresi i manufatti delle aziende erogatrici di pubblici servizi, in particolare se prospicienti spazi pubblici, devono garantire un corretto inserimento paesaggistico nel contesto urbano. 2. Gli interventi sulle facciate devono essere realizzati con materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici. 3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto
i agenti atmosferici. 3. Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio. Il progetto e la realizzazione delle superfici filtranti ed occupate concorrono al corretto inserimento dell’intervento nel contesto urbano e alla valorizzazione dello stesso. 4. L’Amministrazione Comunale promuove, nella trasformazione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni
e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 77 di 88 1.3. Pubblico decoro nei Nuclei di antica Formazione
- Si richiamano i contenuti di cui alle norme tecniche di attuazione del PGT.
- È vietata l’installazione di antenne televisive di qualsiasi genere in posti diversi dal tetto.
- È vietata l’installazione sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via delle unità esterne di condizionatori d’aria o similari.
Art.73. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
’installazione sulle facciate degli edifici visibili dalla pubblica via delle unità esterne di condizionatori d’aria o similari. Art.73. FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
- Con riferimento ai fronti dei fabbricati visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico, la scelta dei materiali, dei colori, della partitura e del linguaggio architettonico deve essere fatta considerando i caratteri degli edifici adiacenti, al fine di garantire un adeguato inserimento nel
hitettonico deve essere fatta considerando i caratteri degli edifici adiacenti, al fine di garantire un adeguato inserimento nel tessuto urbano. 2. Nel caso di edifici inseriti in cortine edilizie esistenti o in edifici con tipologia a schiera, i progetti devono confrontarsi con i fronti adiacenti e uniformarsi alle soluzioni complessive o riferite ai singoli elementi (a titolo esemplificativo colori, materiali, forme) che risultino coerenti con le disposizioni di cui al presente Regolamento.
i (a titolo esemplificativo colori, materiali, forme) che risultino coerenti con le disposizioni di cui al presente Regolamento. 3. È vietata la formazione di nuovi fronti ciechi visibili da spazi pubblici o assoggettabili all’uso pubblico. In caso di fronti ciechi esistenti può esserne imposta, in sede di istruttoria del progetto relativo, la sistemazione in modo coerente con le disposizioni compositive di cui al presente Capo.
Art.74. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE PARAPETTI E DAVANZALI
di istruttoria del progetto relativo, la sistemazione in modo coerente con le disposizioni compositive di cui al presente Capo. 4. I prospetti su spazi pubblici non devono presentare impianti tecnologici o volumi tecnici a vista. Art.74. ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE PARAPETTI E DAVANZALI 1.1. Sporgenze e aggetti
- Sulle vie pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito di larghezza inferiore a 5,00 m non è
1.1. Sporgenze e aggetti
- Sulle vie pubbliche o soggette a servitù di pubblico transito di larghezza inferiore a 5,00 m non è consentita l’occupazione di spazio pubblico mediante decorazioni od infissi di qualunque genere che sporgano dal vivo delle facciate fino all’altezza minima di 4,00 m dal suolo; sopra dette altezze sono concesse sporgenze non maggiori di 10 cm.
- Per le strade di larghezza maggiore è consentita la sporgenza sul suolo pubblico dal vivo delle
rgenze non maggiori di 10 cm. 2. Per le strade di larghezza maggiore è consentita la sporgenza sul suolo pubblico dal vivo delle facciate, di zoccoli, decorazioni ed infissi di qualsiasi genere fino a 4 cm. 3. Al fine di non intralciare la mobilità veicolare, gli aggetti su spazi aperti al pubblico devono essere posti ad un’altezza minima di 4,50 m dalla quota stradale. 4. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non devono mai sporgere oltre 1,50
,50 m dalla quota stradale. 4. Balconi e pensiline di copertura aggettanti su spazio pubblico non devono mai sporgere oltre 1,50 m e non devono comunque mai superare la larghezza dell’eventuale marciapiede. 5. Le parti mobili degli infissi prospettanti su spazi aperti al pubblico, a un’altezza inferiore a m 4,50 devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno, salvo eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza. 1.2. Parapetti
orgere dal paramento esterno, salvo eventuali prescrizioni riconducibili a particolari normative sulla sicurezza. 1.2. Parapetti
- I parapetti di poggioli, ballatoi, terrazze, scale, rampe, ecc. devono essere in materiale resistente a garanzia della sicurezza.
- I balconi e le terrazze devono essere dotati di parapetti di altezza non inferiore a 1,00 m per i primi due piani fuori terra e di 1,10 m per tutti gli altri piani.
e dotati di parapetti di altezza non inferiore a 1,00 m per i primi due piani fuori terra e di 1,10 m per tutti gli altri piani. 3. Le finestre devono avere parapetti di altezza non inferiore a 0,90 m per i primi due piani fuori terra e di 1,00 m per tutti gli altri piani.
Art.75. DISCIPLINA DEL COLORE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 78 di 88 4. L’interasse tra le sbarre delle ringhiere, come pure la larghezza delle feritoie, non deve essere superiore a 11 cm in modo da non favorire l’arrampicamento. Art.75. DISCIPLINA DEL COLORE
- In assenza di Piano comunale del colore, i cromatismi per la tinteggiatura degli edifici vengono indicati quale indirizzo orientativo e non prescrittivo dal presente articolo sulla base della gamma
atura degli edifici vengono indicati quale indirizzo orientativo e non prescrittivo dal presente articolo sulla base della gamma NCS (Natural Colour System) comunemente in uso. 2. Per la scelta del colore saranno da privilegiare le tinte riportate di seguito. 3. In generale per gli edifici esistenti e per quelli di nuova costruzione sono da escludere tinte forti. 4. È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo
no da escludere tinte forti. 4. È sempre fatto obbligo che gli interventi di coloritura e tinteggiatura siano realizzati in modo coerente fra loro e su tutti i fronti dell’edificio, compresi quelli laterali e anche se sormontanti i tetti degli edifici adiacenti. 5. Deve essere posta particolare cura nel mantenimento e nella valorizzazione degli elementi decorativi presenti sul fronte. 6. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è
ativi presenti sul fronte. 6. Nel caso si tratti di edifici di interesse storico (in qualsiasi ambito del territorio comunale) è comunque obbligatorio il mantenimento delle facciate originali in pietra o laterizio a vista. 7. Si riporta, di seguito, l’elenco dei colori ammissibili per la tinteggiatura degli esterni dei fabbricati. La gamma (riferita ai codici NCS) specifica la possibilità (A) o meno (NA) del loro utilizzo per la
S0907-Y30R A A NA NA S2010-Y30R A NA NA NA S0907-Y70R A A NA NA S2010-Y40R A NA
egli esterni dei fabbricati. La gamma (riferita ai codici NCS) specifica la possibilità (A) o meno (NA) del loro utilizzo per la tinteggiatura del fondo, degli infissi, delle imposte, delle inferriate e delle ringhiere. NCS fondo serramenti inferriate ringhiere NCS fondo serramenti inferriate ringhiere infissi imposte infissi imposte S0907-Y30R A A NA NA S2010-Y30R A NA NA NA S0907-Y70R A A NA NA S2010-Y40R A NA NA NA S0510-Y80R A A NA NA S1510-Y40R A A NA NA S1510-Y60R A NA NA NA S1015-Y30R A NA NA NA
S0907-Y70R A A NA NA S2010-Y40R A NA NA NA S0510-Y80R A A NA NA S1510-Y40R A A N
S0907-Y70R A A NA NA S2010-Y40R A NA NA NA S0510-Y80R A A NA NA S1510-Y40R A A NA NA S1510-Y60R A NA NA NA S1015-Y30R A NA NA NA S1505-Y30R NA A NA NA S2010-Y50R NA A NA NA S1505-Y40R A A NA NA S3010-Y50R A NA NA NA S0907-Y50R A A NA NA S2010-Y10R A NA NA NA S1515-Y50R A NA NA NA S2010-Y20R A A NA NA S2005-Y30R A NA NA NA S3010-Y10R A NA NA NA S2005-Y40R A A NA NA S3010-Y30R NA A NA NA S2005-Y50R A A NA NA S1010-G90Y A A NA NA S2010-Y60R A NA NA NA S2020-Y A NA NA NA
NA S2005-Y40R A A NA NA S3010-Y30R NA A NA NA S2005-Y50R A A NA NA S1010-G90Y A
NA S2005-Y40R A A NA NA S3010-Y30R NA A NA NA S2005-Y50R A A NA NA S1010-G90Y A A NA NA S2010-Y60R A NA NA NA S2020-Y A NA NA NA S1502-Y50R NA A A NA S1515-G90Y A NA NA NA
S2002-Y50R A A NA NA S2010-G80Y A A NA NA S3005-Y80R A A NA NA S0520-Y10R A A NA
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 79 di 88 NCS fondo serramenti inferriate ringhiere NCS fondo serramenti inferriate ringhiere infissi imposte infissi imposte S2002-Y50R A A NA NA S2010-G80Y A A NA NA S3005-Y80R A A NA NA S0520-Y10R A A NA NA S3020-Y50R A NA NA NA S1510-Y20R A A NA NA S3000-N A NA NA NA S1015-Y20R A NA NA NA S2502-Y A A NA NA S0515-Y20R A A NA NA S3005-Y50R A A A NA S0530-Y20R A NA NA NA S3020-Y60R A NA NA NA S2030-Y20R A NA NA NA
NA S2502-Y A A NA NA S0515-Y20R A A NA NA S3005-Y50R A A A NA S0530-Y20R A NA NA
NA S2502-Y A A NA NA S0515-Y20R A A NA NA S3005-Y50R A A A NA S0530-Y20R A NA NA NA S3020-Y60R A NA NA NA S2030-Y20R A NA NA NA S2005-Y60R A A NA NA S3030-Y40R A NA NA NA S2010-Y70R A NA NA NA S3010-Y A NA NA NA S3010-Y60R A NA NA NA S3010-G90Y NA A A NA S4010-Y70R A NA NA NA S3005-Y20R A NA NA NA S1010-Y30R A NA NA NA S4005-Y20R A NA A NA S1515-Y20R A NA NA NA S5005-Y80R NA NA NA A S2020-Y20R A NA NA NA S4010-Y10R A NA NA NA S2030-Y10R A NA NA NA S0510-Y10R N NA A NA
S2020-Y20R A NA NA NA S4010-Y10R A NA NA NA S2030-Y10R A NA NA NA S0510-Y10R N N
515-Y20R A NA NA NA S5005-Y80R NA NA NA A S2020-Y20R A NA NA NA S4010-Y10R A NA NA NA S2030-Y10R A NA NA NA S0510-Y10R N NA A NA S1510-Y30R A NA NA NA S5005-Y50R NA NA NA A S1515-Y30R A NA NA NA S6005-Y20R NA NA A A S2020-Y40R A NA NA NA S3005-G80Y NA A A NA S3020-Y30R A NA NA NA S5005-G80Y NA NA A A S0515-Y40R A A NA NA S4005-Y50R A NA A NA S1020-Y20R A NA NA NA S7010-Y10R NA NA NA A S2020-Y10R A NA NA NA S4005-G80Y NA A A NA S3020-Y10R A NA NA NA S6010-G70Y NA NA NA A
S2020-Y10R A NA NA NA S4005-G80Y NA A A NA S3020-Y10R A NA NA NA S6010-G70Y NA N
020-Y20R A NA NA NA S7010-Y10R NA NA NA A S2020-Y10R A NA NA NA S4005-G80Y NA A A NA S3020-Y10R A NA NA NA S6010-G70Y NA NA NA A S0505-Y40R A A NA NA S6010-G50Y NA NA A A S1005-Y20R A A NA NA S7005-G20Y NA NA A A S3020-Y70R A NA NA NA S1002-Y A A NA NA S4020-Y30R A NA NA NA S1505-G90Y A A NA NA
S4020-Y40R A NA NA NA S2005-Y A NA NA NA S3020-Y80R A NA NA NA S4502-Y NA NA A A
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 80 di 88 NCS fondo serramenti inferriate ringhiere NCS fondo serramenti inferriate ringhiere infissi imposte infissi imposte S4020-Y40R A NA NA NA S2005-Y A NA NA NA S3020-Y80R A NA NA NA S4502-Y NA NA A A S4020-Y70R A A A NA S1502-G50Y A A NA NA S4020-Y50R A A A NA S2005-G10Y A NA NA NA S5030-Y40R NA NA A NA S4005-B80G NA NA A A S6020-Y30R NA NA A NA S6502-Y NA NA NA A S6020-Y70R NA NA A NA S1505-G80Y A A NA NA
A S5030-Y40R NA NA A NA S4005-B80G NA NA A A S6020-Y30R NA NA A NA S6502-Y NA NA
A S5030-Y40R NA NA A NA S4005-B80G NA NA A A S6020-Y30R NA NA A NA S6502-Y NA NA NA A S6020-Y70R NA NA A NA S1505-G80Y A A NA NA S0507-Y40R A A NA NA S3502-Y NA NA A A S1505-Y20R A A NA NA S6500-N NA NA A A S1005-Y10R A NA NA NA S8000-N NA NA NA A S2005-Y20R NA A NA NA S1005-Y A A NA NA S2005-Y10R A A NA NA S2010-G60Y A A NA NA S2010-Y A NA NA NA S2010-G70Y A A NA NA S2010-G90Y A A NA NA S4010G30Y NA NA A A
Art.76. COPERTURE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 81 di 88 Art.76. COPERTURE
- Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse figurativo; esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante; là dove autorizzabile, l'installazione di pannelli solari o simili, deve rientrare nella linea di falda o comunque non oltrepassare la finitura dei fronti degli edifici.
pannelli solari o simili, deve rientrare nella linea di falda o comunque non oltrepassare la finitura dei fronti degli edifici. 2. Gli eventuali elementi sporgenti oltre le coperture devono essere risolti architettonicamente con soluzioni di qualità ed eseguiti con materiali di provata solidità, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. In particolare, i comignoli devono essere ridotti allo stretto indispensabile, in ragione della destinazione dell’immobile.
ici. In particolare, i comignoli devono essere ridotti allo stretto indispensabile, in ragione della destinazione dell’immobile. 3. Le aperture sulle falde dovranno essere coerenti con la soluzione di copertura adottata, e ridotte allo stretto indispensabile, in ragione della destinazione d’uso ammissibile per il sottotetto. 4. Sono ammessi abbaini di ridotte dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente
o ammissibile per il sottotetto. 4. Sono ammessi abbaini di ridotte dimensioni, nel rispetto delle caratteristiche dell’ambiente circostante, e - in genere - del rigore compositivo a cui deve essere improntato il disegno della copertura. 5. Tutte le coperture dei fabbricati devono essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per lo smaltimento delle acque meteoriche, secondo la normativa vigente.
essere munite di canali di gronda e di tubi di scarico per lo smaltimento delle acque meteoriche, secondo la normativa vigente. 6. Fatto salvo il rispetto dei caratteri storico-architettonici degli edifici, i tubi di scarico su facciate prospicienti il suolo pubblico devono essere incassati nel muro per l’ultimo tratto di 3,50 m dal livello stradale, fatte salve diverse prescrizioni per i Nuclei di Antica Formazione.
nel muro per l’ultimo tratto di 3,50 m dal livello stradale, fatte salve diverse prescrizioni per i Nuclei di Antica Formazione. 7. Le acque pluviali dei tetti non devono scaricarsi sul suolo pubblico, ma opportunamente smaltite secondo le norme vigenti in materia, in modo da non causare inconvenienti igienici o danni alle sedi stradali. 8. Deve essere evitato ogni stillicidio dalle sporgenze delle costruzioni.
Art.77. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI IMPIANTI TECNICI AL
re inconvenienti igienici o danni alle sedi stradali. 8. Deve essere evitato ogni stillicidio dalle sporgenze delle costruzioni. 9. Per gli immobili ricadenti all’interno dei Nuclei di antica formazione, valgono le norme tecniche di attuazione del PGT. Art.77. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E ALTRI IMPIANTI TECNICI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI
- L’installazione o la sostituzione di condizionatori e di qualsiasi apparecchiatura tecnologica devono rispettare i seguenti criteri:
stallazione o la sostituzione di condizionatori e di qualsiasi apparecchiatura tecnologica devono rispettare i seguenti criteri: a) l’installazione deve ispirarsi ai principi della salvaguardia del decoro, dell’estetica e degli impatti visivi ed ambientali; b) sono dissuase le installazioni sulle facciate, all’esterno di balconi, di terrazzi non di copertura, prospicienti spazi e vie pubblici, nonché vietati sull’estradosso delle falde di copertura, ovunque esse siano orientate;
rtura, prospicienti spazi e vie pubblici, nonché vietati sull’estradosso delle falde di copertura, ovunque esse siano orientate; c) l’acqua di condensa prodotta dagli impianti deve essere convogliata nell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche o bianche del fabbricato. L’installazione degli apparecchi di cui al comma precedente è possibile: a) al di sotto della quota dei parapetti, se ciechi, dei balconi o delle logge, anche se prospettanti su spazi o vie pubbliche;
a) al di sotto della quota dei parapetti, se ciechi, dei balconi o delle logge, anche se prospettanti su spazi o vie pubbliche; b) sulle coperture piane, non visibili da spazi pubblici e vie sottostanti, previa dimostrazione dell’impossibilità di reperire altri spazi idonei alla loro messa in opera e subordinatamente alla dimostrazione ed alla verifica dimensionale dei loro ingombri, con la predisposizione di schermature ed accorgimenti atti a mitigarne la visibilità dall’intorno;
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 82 di 88 c) nelle rientranze dei corpi di fabbrica prospicenti cortili o giardini privati; d) solo in mancanza di possibilità di installazione nelle posizioni di cui ai precedenti capoversi, sulle facciate prospettanti spazi privati. 2. Per i generatori di calore del tipo autonomo è consentito il posizionamento sulle facciate
cciate prospettanti spazi privati. 2. Per i generatori di calore del tipo autonomo è consentito il posizionamento sulle facciate all’interno di un apposito vano tecnico, incassato nella parete e dello stesso colore dell’edificio in modo da ridurre l’impatto visivo. 3. Nei nuovi edifici, onde evitare il disordine formale provocato dall’installazione di detti impianti, è fatto obbligo di prevedere la creazione di idonei spazi celati alla vista, atti ad ospitarli anche in
Art.78. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE
zione di detti impianti, è fatto obbligo di prevedere la creazione di idonei spazi celati alla vista, atti ad ospitarli anche in tempi successivi all’ultimazione dei lavori; andrà in tal caso predisposto durante i lavori il sistema di canalizzazioni necessario al futuro funzionamento di detti impianti. Art.78. INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE 1.1. Insegne commerciali e pubblicitarie
- Manifesti, cartelli pubblicitari, insegne commerciali ed altre affissioni murali sono da considerare
parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul ca
merciali e pubblicitarie
- Manifesti, cartelli pubblicitari, insegne commerciali ed altre affissioni murali sono da considerare parte integrante del disegno della città e non sovrastrutture ininfluenti sul carattere dei luoghi.
- Fatte salve le prescrizioni del Codice della strada l’installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose e cartellonistica pubblicitaria, deve tener conto delle esigenze di decoro degli spazi pubblici e delle caratteristiche panoramiche dei percorsi.
pubblicitaria, deve tener conto delle esigenze di decoro degli spazi pubblici e delle caratteristiche panoramiche dei percorsi. 3. La posizione di insegne e mezzi pubblicitari sugli edifici deve essere effettuata nel rispetto delle caratteristiche morfologiche dei manufatti architettonici, non contrastare con il codice della strada, non costituire intralcio alla mobilità pedonale e veicolare, e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi.
della strada, non costituire intralcio alla mobilità pedonale e veicolare, e assentita da specifici provvedimenti autorizzativi. 4. Sono proibite insegne o infissi o vetrine che coprano parti ornamentali delle facciate. 5. È vietata, in tutto il territorio comunale, l’apposizione di manufatti, insegne o cartelli pubblicitari sul tetto degli edifici residenziali o al di sopra della quota del filo superiore di tamponamento degli edifici produttivi e commerciali.
degli edifici residenziali o al di sopra della quota del filo superiore di tamponamento degli edifici produttivi e commerciali. 6. Nei nuclei di antica formazione, le scritte, le insegne pubblicitarie, luminose e non, potranno essere collocate soltanto nell’ambito delle aperture esistenti e non potranno essere del tipo a bandiera salvo i casi prescritti (farmacia, tabacchi, etc.). 7. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi pubblici, di
cia, tabacchi, etc.). 7. I proprietari hanno l’obbligo di non rimuovere gli indicatori e gli apparecchi per servizi pubblici, di non occultare gli indicatori, neppure con vegetazione, di ripristinarli nel caso gli stessi fossero distrutti per cause a loro imputabili. 8. Per gli insediamenti commerciali caratterizzati dal raggruppamento di più attività le insegne dovranno essere progettate con l’impiego di accorgimenti che ne garantiscano la loro uniformità, il tutto anche mediante l’utilizzo di “totem”.
progettate con l’impiego di accorgimenti che ne garantiscano la loro uniformità, il tutto anche mediante l’utilizzo di “totem”. 1.2. Mostre e vetrine
- Le vetrine devono essere progettate in funzione dei prospetti degli edifici e devono inserirsi in questi con materiali, colori e forme compatibili con i caratteri delle costruzioni e dell'ambiente circostante.
- Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le proporzioni delle
e dell'ambiente circostante. 2. Le dimensioni delle vetrine e dei relativi vani devono essere coerenti con le proporzioni delle aperture esistenti sul prospetto dell’edificio interessato nonché rispettare eventuali allineamenti verticali e orizzontali.
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 83 di 88 3. La vetrina può essere dotata di serrande in metallo a maglia aperta, tale da facilitare l’introspezione del negozio. 4. L’apposizione di vetrofanie è consentita solo se attinenti all'attività esercitata. 5. Le vetrofanie possono essere collocate all'interno delle vetrine, o degli eventuali sopraluci, ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se
degli eventuali sopraluci, ubicate ai piani terra o nelle aperture poste al piano superiore aperte su percorsi o piazze, solo se costituiscono pertinenza di attività prive di vetrina al piano terra. 1.3. Tende
- Le tende esterne devono risultare in armonia con l’edificio e il suo intorno, devono essere omogenee per ogni edificio, nella forma, nel tipo, nel colore e nel materiale utilizzato e, la loro applicazione deve rispettare gli elementi di carattere architettonico presenti, quali modanature,
ateriale utilizzato e, la loro applicazione deve rispettare gli elementi di carattere architettonico presenti, quali modanature, cornici di porte o altre partiture o elementi decorativi di facciata. 2. Le tende aggettanti sul suolo pubblico possono essere installate solo a servizio esclusivo di pubblici esercizi e devono essere dimensionate come la luce netta delle vetrine interessate; non sono ammesse tende singole a riparo di più vetrine o più tende a riparo di una sola vetrina.
etta delle vetrine interessate; non sono ammesse tende singole a riparo di più vetrine o più tende a riparo di una sola vetrina. 3. Le tende aggettanti sul suolo pubblico sono vietate se non consentono un adeguato passaggio sottostante. Le tende devono essere poste ad una altezza pari o superiore a 2,10 m misurata dal marciapiede e avere sporgenza massima pari a quella del marciapiede sottostante meno un franco di 20 cm. e comunque mai superiore a 1,50 m. 4. In assenza di marciapiede, le tende sono vietate.
Art.79. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 84 di 88 Capo VI – Elementi costruttivi Art.79. SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE, RAMPE E ALTRE MISURE PER L’ABBATTIMENTO DI BARRIERE
- In riferimento all’eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche si rimanda alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
- All’interno dei Nuclei di Antica Formazione, come individuati dallo strumento urbanistico
Art.80. SERRE BIOCLIMATICHE
ale e regionale vigente in materia. 2. All’interno dei Nuclei di Antica Formazione, come individuati dallo strumento urbanistico comunale, le opere finalizzate all’eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche devono, ove possibile, essere localizzate e progettate in modo da ridurre al minimo l’impatto paesaggistico. Art.80. SERRE BIOCLIMATICHE
- In tema di serra bioclimatica si rimanda ai contenuti di cui al precedente Art.37.
Art.80. SERRE BIOCLIMATICHE
paesaggistico. Art.80. SERRE BIOCLIMATICHE
- In tema di serra bioclimatica si rimanda ai contenuti di cui al precedente Art.37. Art.81. IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
- L’Amministrazione Comunale promuove, nella trasformazione e rinnovo del patrimonio edilizio esistente, il miglioramento delle condizioni di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
di comfort interno, la riduzione delle emissioni inquinanti, l’uso razionale dell’energia, lo sviluppo delle fonti rinnovabili. 2. I disposti normativi di riferimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono i seguenti:
- DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
- DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)
- DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
- DECRETO MINISTERIALE 19 maggio 2015 (Approvazione del Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici)
- L.R. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
resse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)
- D.g.r. 31 maggio 2021, n. XI/4803 – “approvazione delle nuove linee guida regionali per l’autorizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili (FER) a seguito degli aggiornamenti della normativa nazionale in materia”
- Negli interventi di edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni
azionale in materia” 3. Negli interventi di edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti si ha l’obbligo dell’integrazione delle fonti rinnovabili, così come stabilito dalla normativa nazionale e regionale in materia. 4. L’inosservanza dell’obbligo di cui al punto precedente comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Art.82. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AREAZIONE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 85 di 88 Art.82. INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AREAZIONE
- Si definiscono intercapedini gli spazi posti fra i muri perimetrali delle costruzioni e i muri di sostegno del terreno circostante necessari per l’illuminazione indiretta, l’aerazione e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché per favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite.
ne e protezione dall’umidità dei locali interrati, nonché per favorire l’accesso a condutture e canalizzazioni in esse inserite. 2. Le intercapedini devono essere protette da griglie di copertura praticabili e antisdrucciolevoli e correttamente inserite nelle finiture della pavimentazione degli spazi pubblici su cui si aprono. 3. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici
Art.83. RECINZIONI
lici su cui si aprono. 3. In corrispondenza dei profili esterni dei fabbricati prospicienti marciapiedi, strade e spazi pubblici e nel sottosuolo pubblico, i proprietari frontisti possono, previo atto autorizzativo e pagamento del canone di occupazione suolo pubblico, realizzare intercapedini di servizio o di isolamento ispezionabili. 4. La costruzione e i successivi interventi di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. Art.83. RECINZIONI
- Valgono le norme tecniche di attuazione del PGT.
Art.83. RECINZIONI
nti di manutenzione sono a totale carico dei proprietari. Art.83. RECINZIONI
- Valgono le norme tecniche di attuazione del PGT. Art.84. DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AREE DI PERTINENZA
- Le sistemazioni esterne ai fabbricati costituiscono parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle opere. Nelle corti e nei cortili privati o privati di uso pubblico sono ammessi interventi di sistemazione delle pavimentazioni esistenti.
le corti e nei cortili privati o privati di uso pubblico sono ammessi interventi di sistemazione delle pavimentazioni esistenti. 2. Le superfici permeabili devono essere adeguatamente sistemate, preferibilmente con vegetazione, e deve essere garantita la necessaria cura e manutenzione in modo da evitare l’insorgere di eventuali condizioni di degrado. 3. È consentito l’utilizzo campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali e di aree
ali condizioni di degrado. 3. È consentito l’utilizzo campi privati per lo svolgimento di attività sportive amatoriali e di aree ludiche senza fini di lucro pertinenziali ad edifici esistenti a destinazione anche parzialmente residenziale, anche localizzati in ambiti territoriali non residenziali, ad eccezione delle aree destinate all’agricoltura nonché degli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo.
ione delle aree destinate all’agricoltura nonché degli spazi destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico e collettivo. 4. Gli interventi sulle aree esterne devono rispettare i principi di invarianza idraulica e idrologica. 1.1. Aree di pertinenza nei Nuclei di Antica formazione
- Tutti gli spazi interni ed esterni attualmente inedificati devono rimanere tali, salvo specifiche indicazioni dello strumento urbanistico comunale.
Art.85. PISCINE
erni ed esterni attualmente inedificati devono rimanere tali, salvo specifiche indicazioni dello strumento urbanistico comunale. 2. Le corti e i cortili privati o privati di uso pubblico non possono essere frazionate con recinzioni fisse di qualsiasi tipo; è ammessa la suddivisione con fioriere mobili. 3. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti delle NTA del piano di governo del territorio (PGT). Art.85. PISCINE
Art.85. PISCINE
bili. 3. Per quanto non specificato si rimanda ai contenuti delle NTA del piano di governo del territorio (PGT). Art.85. PISCINE
- Nelle aree di pertinenza degli edifici, mediante titolo abilitativo, è consentita la realizzazione di piscine private nel rispetto delle seguenti condizioni: a) per le piscine interrate la vasca deve rispettare una distanza minima dai confini di 2,00 m, derogabile mediante accordo tra i confinanti certificato attraverso una scrittura privata con
anza minima dai confini di 2,00 m, derogabile mediante accordo tra i confinanti certificato attraverso una scrittura privata con firme autentiche; il punto di riferimento per determinare la distanza dai confini è da intendersi
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 86 di 88 il filo interno della vasca. b) i relativi vani tecnici, di dimensioni strettamente necessarie all’installazione degli impianti, devono essere completamente interrati; c) devono essere dotate di adeguati impianti tecnici di depurazione dell’acqua; d) i bordi devono preferibilmente avere pavimentazioni antisdrucciolevoli.
adeguati impianti tecnici di depurazione dell’acqua; d) i bordi devono preferibilmente avere pavimentazioni antisdrucciolevoli. 2. È consentita la realizzazione di piscine nelle aree pertinenziali degli edifici ricadenti nei Nuclei di Antica Formazione a condizione che non vengano compromesse le caratteristiche architettoniche e ambientali degli edifici interessati e delle relative aree pertinenziali. 3. Le piscine devono essere dotate di sistemi di riempimento e svuotamento dei volumi d’acqua, tali
relative aree pertinenziali. 3. Le piscine devono essere dotate di sistemi di riempimento e svuotamento dei volumi d’acqua, tali da non creare problematiche e criticità alla rete fognaria esistente o danni alla flora batterica dei depuratori a fanghi organici eventualmente attivi; devono essere dotate obbligatoriamente di sistemi di depurazione a circuito chiuso che non prevedano sversamenti periodici in fognatura. Per
e dotate obbligatoriamente di sistemi di depurazione a circuito chiuso che non prevedano sversamenti periodici in fognatura. Per qualsiasi tipo di scarico in fognatura deve essere richiesta l’ammissione allo scarico rilasciata dall’ente gestore. 4. Oltre a quanto disposto al presente articolo, per le piscine pubbliche, collettive ed ai parchi acquatici, si rimanda a quanto contenuto nella DGR 17 maggio 2006 n. 8/2552 "Requisiti per la
pubbliche, collettive ed ai parchi acquatici, si rimanda a quanto contenuto nella DGR 17 maggio 2006 n. 8/2552 "Requisiti per la costruzione, la manutenzione, la gestione, il controllo e la sicurezza delle piscine natatorie per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari”. 5. Nella realizzazione delle piscine è ammissibile, relativamente alla superficie interessata dal loro ingombro (considerando anche la parte pavimentata fina a 1 m dal filo interno della vasca) e vani
Art.86. VASCHE
uperficie interessata dal loro ingombro (considerando anche la parte pavimentata fina a 1 m dal filo interno della vasca) e vani tecnici annessi, la deroga al reperimento della quota di verde permeabile disposta dallo strumento urbanistico. Art.86. VASCHE
- Nelle aree scoperte è ammessa la realizzazione di vasche intese come strutture destinate a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione domestica, prive
se come strutture destinate a contenere acqua per scopi ornamentali, di sicurezza antincendio o per irrigazione domestica, prive di impianti sanitari di trattamento dell'acqua. Per le vasche ornamentali la profondità non potrà essere superiore a 0,80 cm. 2. Le vasche deve rispettare una distanza minima dai confini di 2,00 m derogabile mediante scrittura privata tra confinanti.
Art.87. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 87 di 88 TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art.87. ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO
- L’autorità comunale esercita la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge,
, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo edilizio. 2. L’autorità comunale può esercitare la vigilanza sul territorio organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa.
ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini. In quest’ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto,
t’ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l’esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell’attività edilizia, il Dirigente non è tenuto a disporre alcun accertamento.
evante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell’attività edilizia, il Dirigente non è tenuto a disporre alcun accertamento. 4. L’attività di controllo è esercitata in seguito alla ricezione di esposti e/o segnalazioni debitamente sottoscritte, e di cui sia certa la provenienza. 5. Per l’attività di vigilanza il Dirigente competente si avvale di agenti di Polizia Locale eventualmente coadiuvati da personale tecnico.
Art.88. VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
tività di vigilanza il Dirigente competente si avvale di agenti di Polizia Locale eventualmente coadiuvati da personale tecnico. 6. Eventuali notizie di reato sono trasmesse dalla Polizia Locale alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi. Art.88. VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
- L’attività di vigilanza è svolta dal comando di Polizia Locale.
- Per l'esercizio della vigilanza, ed in particolare per il riscontro della rispondenza delle opere
comando di Polizia Locale. 2. Per l'esercizio della vigilanza, ed in particolare per il riscontro della rispondenza delle opere eseguite o in corso di esecuzione al titolo abilitativo e per l'accertamento di opere non autorizzate, gli agenti di Polizia Locale ed il personale tecnico hanno facoltà, in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi, nonché alle costruzioni esistenti, come previsto dalla normativa vigente.
Art.89. SANZIONI
in qualsiasi momento, di accedere ai cantieri edilizi, nonché alle costruzioni esistenti, come previsto dalla normativa vigente. 3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di Polizia Locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. Art.89. SANZIONI
- Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello Stato o della
Art.89. SANZIONI
ori assentiti. Art.89. SANZIONI
- Per quanto non espressamente previsto da specifiche disposizioni di leggi dello Stato o della Regione, a ciascuna violazione alle disposizioni prescrittive del presente Regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall’autorità competente ai sensi della normativa vigente in materia, previa eliminazione, se necessario, della causa della violazione.
- Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate con apposito
ella causa della violazione. 2. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 del presente articolo sono determinate con apposito atto/regolamento. In assenza del citato atto/regolamento si applicano i disposti del DPR 380/2001 e s.m.i.
Art.90. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Regolamento Edilizio In attuazione della D.g.r. 28 ottobre 2018 – n. XI/695 Pagina 88 di 88 TITOLO V – NORME TRANSITORIE Art.90. AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- L’entrata in vigore di leggi o norme prevalenti sul Regolamento Edilizio successiva alla sua approvazione comporta la disapplicazione automatica delle relative disposizioni.
- Il Regolamento Edilizio aggiornato è approvato secondo la procedura di cui all’art. 29 della l.r. 12/2005. Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
o è approvato secondo la procedura di cui all’art. 29 della l.r. 12/2005. Art.91. RAPPORTI CON LO STRUMENTO URBANISTICO COMUNALE
- Le Definizioni Tecniche Uniformi aventi incidenza sulle previsioni dimensionali urbanistiche, di cui all’Allegato B dalla DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695, acquistano efficacia a partire dal primo aggiornamento del Piano di Governo del Territorio. Art.92. ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Costituiscono parte integrante del presente regolamento edilizio:
Art.92. ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
no del Territorio. Art.92. ALLEGATI AL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Costituiscono parte integrante del presente regolamento edilizio: • l’Allegato A “Requisiti specifici degli edifici rurali (case rurali, pertinenze e stalle) e dei luoghi adibiti a detenzione di animali, compresi quelli d'affezione.” • l’Allegato B alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 (Definizioni tecniche uniformi) • l’Allegato C alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 (Ricognizione delle disposizioni incidenti
(Definizioni tecniche uniformi) • l’Allegato C alla DGR del 24 ottobre 2018 n. XI/695 (Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia eventi uniforme e diretta applicazione sul territorio regionale) 2. Eventuali modifiche e aggiornamenti apportati agli allegati B e C di cui al comma 1 saranno recepite in maniera diretta nel presente regolamento senza necessità di ricorrere alla procedura di cui
i cui al comma 1 saranno recepite in maniera diretta nel presente regolamento senza necessità di ricorrere alla procedura di cui all’art. 29 della l.r. 12/2005, fatte comunque salve differenti disposizioni regionali sopraggiunte.
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