REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO
Comune di Masi · Padova, Veneto
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RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO EEDDIILLIIZZIIOO EEDD UURRBBAANNIISSTTIICCOO
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO EEDDIILLIIZZIIOO EEDD UURRBBAANNIISSTTIICCOO Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 59 del 27.06.2005 Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 15 del 20.02.2007 AALLLLEEGGAATTOO Redatto dai Settori Tecnici dei Comuni di ARGENTA Arch. Natascia Frasson – Arch. Leonardo Monticelli – Dott.ssa Annunziella Battaglia – Geom. Agnese Cristofori MASI TORELLO Geom. Roberto Cerveglieri – Geom. Ignazio Pocaterra MIGLIARINO Geom.Silvia Trevisani – Geom. Giuliano Masina
tofori MASI TORELLO Geom. Roberto Cerveglieri – Geom. Ignazio Pocaterra MIGLIARINO Geom.Silvia Trevisani – Geom. Giuliano Masina OSTELLATO Geom. Claudia Benini – Geom. Alessandra Piacentini PORTOMAGGIORE Ing. Luisa Cesari – Geom. Stefano Trevisani – Geom. Gabriella Romagnoli – Brunella Lombardi VOGHIERA Arch. Marco Zanoni – Geom. Massimo Nanetti
REQUISITI COGENTI
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 1 REQUISITI COGENTI P.C. 1 - Verifica dei presupposti d’intervento proposizione esigenziale Le modifiche degli immobili e degli usi cui sono destinati, devono risultare compatibili con le previsioni degli strumenti normativi, regolamentari e programmatici e con la realtà fisica relativi al contesto territoriale nel quale si inseriscono. campo d’applicazione
amentari e programmatici e con la realtà fisica relativi al contesto territoriale nel quale si inseriscono. campo d’applicazione Tutte le modifiche degli immobili e del loro uso, capaci di produrre una variazione significativa della situazione preesistente. livelli di prestazione richiesti TUTTI GLI INTERVENTI COMPRESO IL CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D‘USO SENZA OPERE Il requisito è soddisfatto quando la progettazione, risulta congruente con le normative, con gli strumenti di
D‘USO SENZA OPERE Il requisito è soddisfatto quando la progettazione, risulta congruente con le normative, con gli strumenti di pianificazione e di programmazione e con gli indirizzi emanati dagli organi competenti, in relazione alla tipologia d’intervento. L’analisi del sito va estesa ad un intorno significativo rispetto l’area d’intervento, entro un raggio minimo di 500 m. Gli elaborati di progetto dovranno riportare tutti gli elementi significativi, e
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
d’intervento, entro un raggio minimo di 500 m. Gli elaborati di progetto dovranno riportare tutti gli elementi significativi, e comunque un intorno minimo di 25 m dai confini di proprietà1 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito è soddisfatto quando sono rispettati i livelli di prestazione richiesti, per quanto esigibili, limitatamente alle parti oggetto di intervento. In particolare si dovranno verificare la compatibilità degli interventi con: l’idoneità del terreno
rti oggetto di intervento. In particolare si dovranno verificare la compatibilità degli interventi con: l’idoneità del terreno morfologia del luogo ( quote e dislivelli, rischio idraulico ,ecc.) caratteristiche geotecniche2 inquinamenti e conseguenti limitazioni d’uso ai sensi DM 471/99 3 la possibilità di realizzare lo scarico delle acque reflue il quadro programmatico Ovvero l’ammissibilità dell’intervento rispetto le previsioni degli strumenti normativi regolamentari e di
quadro programmatico Ovvero l’ammissibilità dell’intervento rispetto le previsioni degli strumenti normativi regolamentari e di programmazione esistenti. In particolare si dovrà verificare: l’ammissibilità e la compatibilità delle destinazioni d’uso di progetto con le attività esistenti all’intorno. la possibilità di reperire gli standard ovvero le dotazioni territoriali stabiliti dalle NTA del PRG. la capacità edificatoria stabilita dalle NTA del PRG, in termini di superficie o volume edificabile.
biliti dalle NTA del PRG. la capacità edificatoria stabilita dalle NTA del PRG, in termini di superficie o volume edificabile. le altezza massime ammesse dalle NTA del PRG per gli edifici e gli impianti tecnologici. la compatibilità delle attività previste con la classificazione acustica definita dal PRG ed il clima acustico rilevato (vedi RC 5.1 e 5.2). 4 le distanze come di disciplinate all’art. 2 del presente regolamento
PRG ed il clima acustico rilevato (vedi RC 5.1 e 5.2). 4 le distanze come di disciplinate all’art. 2 del presente regolamento le distanze disciplinate dal PRG per le diverse zone omogenee o per particolari attività5 altre specifiche disposizioni del PRG per le aree interessate. la compatibilità con le seguenti fasce di rispetto per : strade fuori dai centri abitati: m 60 da strade di tipo A (autostrada); m 40 da strade di tipo B (extraurbana principale);
strade fuori dai centri abitati: m 60 da strade di tipo A (autostrada); m 40 da strade di tipo B (extraurbana principale); m 30 da strade di tipo C (extraurbana secondaria); m 20 da strade di tipo D (urbana di scorrimento), E (urbana di quartiere), F (locale); m 10 per strade di tipo F(vicinale); ferrovie : m 30 dal più vicino binario cimiteri: m. 200, salva diversa indicazione cartografica del PRG , con minimo di m 50; depuratori: m 100;
più vicino binario cimiteri: m. 200, salva diversa indicazione cartografica del PRG , con minimo di m 50; depuratori: m 100; impianti a rischio di incidente rilevante: 500 m , salva diversa indicazione cartografica del PRG; rete idrica consorziale: m 10 salvo deroga del Consorzio di bonifica competente, con minimo di m 4; antenne trasmittenti: m 300, misurati con riferimento al raggio avente origine nel punto di
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 2 trasmissione. 6 elettrodotti: 6 vedi tab 1 tab 1-dimensione in metri della fascia di rispetto per l’obiettivo di qualità di 0,2 uT al ricettore (DGR 20.02.2001 n. 197) Potenza kV Terna o cavo singola Doppia terna ottimizzata Doppia terna non ottimizzata 380 Linea aerea 100 70 150 220 Linea aerea 70 40 80 132 Linea aerea 50 40 70 15 Linea aerea conduttori nudi 20 12 28
ottimizzata 380 Linea aerea 100 70 150 220 Linea aerea 70 40 80 132 Linea aerea 50 40 70 15 Linea aerea conduttori nudi 20 12 28 15 Cavo aereo 3 - 4 15 Cavo interrato 3 - 4 Cabine Mt/Bt 3.15* *fatta salva la maggior distanza dovuta in considerazione della natura e posizione dei cavi di alimentazione la compatibilità con i seguenti vincoli o disposizioni di tutela: Decreti Ministeriali ex L. 1089/39 o L. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, per immobili
o disposizioni di tutela: Decreti Ministeriali ex L. 1089/39 o L. 1497/39 e successive modifiche ed integrazioni, per immobili puntualmente identificati negli stessi provvedimenti; tutela ope legis per edifici di proprietà pubblica con più di 50 anni e di autore non vivente; disposizioni relative a ZPS, SIC, zone umide di cui alla convenzione di Ramsar7 . disposizioni relative alle fasce di 150 m dalle sponde o i piedi degli argini dei fiumi torrenti e corsi
venzione di Ramsar7 . disposizioni relative alle fasce di 150 m dalle sponde o i piedi degli argini dei fiumi torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal R.D. 11.12.1933 n. 1775; le disposizioni relative ai parchi e riserve naturali. disposizioni di tutela delle zone di interesse archeologico; disposizioni relative alle zone di tutela individuate nel PTCP o nel PRG. vincolo idrogeologico: m 10 dal piede dell’argine o sui accessori, con riferimento alle acque
individuate nel PTCP o nel PRG. vincolo idrogeologico: m 10 dal piede dell’argine o sui accessori, con riferimento alle acque pubbliche loro alvei sponde e difese. 8 servitù militare, con le modalità e per gli immobili indicati nei singoli decreti di apposizione del vincolo , notificati ai proprietari, o come recepiti nella cartografia del PRG. disposizioni relative a singoli edifici tutelati da specifiche disposizioni del PRG;
come recepiti nella cartografia del PRG. disposizioni relative a singoli edifici tutelati da specifiche disposizioni del PRG; disposizioni per la salvaguardia degli elementi storico testimoniali individuati nel PTCP o nel PRG; le disposizioni vigenti relative alla qualità formale e compositiva delle opere edilizie con riferimento a quanto riportato nella parte quarta , titolo III (artt. Da 74 a 84), all’art. 105 del presente regolamento ed
con riferimento a quanto riportato nella parte quarta , titolo III (artt. Da 74 a 84), all’art. 105 del presente regolamento ed agli indirizzi espressi dalla commissione per la qualità architettonica ed il paesaggio. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico competente assevera il rispetto del requisito. a lavori ultimati Il tecnico competente assevera che la situazione presa in esame al momento della progettazione non è variata in modo significativo.
tecnico competente assevera che la situazione presa in esame al momento della progettazione non è variata in modo significativo. 1 Gli elaborati di progetto dovranno riportare gli elementi significativi rilevanti, e comunque un intorno minimo di 25 m dai confini di proprietà (vedi art. 35 c 3) 2 L’utilizzo di sostanze inerti provenienti da demolizioni edili, per la predisposizione dei sottofondi di fondazione , va considerata come
o di sostanze inerti provenienti da demolizioni edili, per la predisposizione dei sottofondi di fondazione , va considerata come attività di trattamento rifiuti, soggetta alle disposizioni del Dlgs 22/97, soggetta ad autorizzazione provinciale. 3 L’approvazione degli strumenti di attuazione relativi a suoli che siano stati interessati da attività potenzialmente inquinanti, quali
ovazione degli strumenti di attuazione relativi a suoli che siano stati interessati da attività potenzialmente inquinanti, quali concimaie, discariche, attività produttive, ecc. potrà essere subordinata ad una prima verifica tesa a ad accertare che non vi siano contaminazioni del sito ai sensi del DM 471/99, a tal fine, su richiesta dell’amministrazione comunale dovranno prodursi: • una relazione storica esaustiva, in cui vanno descritte le pregresse attività, le sostanze trattate e le opere di difesa o
si: • una relazione storica esaustiva, in cui vanno descritte le pregresse attività, le sostanze trattate e le opere di difesa o monitoraggio esistenti. • una o più planimetrie storiche con l’indicazione delle zone di lavorazione, stoccaggio e trattamento delle sostanze potenzialmente inquinanti. • i referti analitici commentati , relativi ai campionamenti delle acque e dei terreni, concordati con l’amministrazione comunale e previo parere Arpa, realizzati con oneri a carico dei richiedenti.
ue e dei terreni, concordati con l’amministrazione comunale e previo parere Arpa, realizzati con oneri a carico dei richiedenti. In luogo della suddetta verifica il richiedente potrà produrre una apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , con cui attesta la non sussistenza di situazioni indicative di contaminazione del sito, in tal caso la convenzione prevista all’art. 53 lettera n) del presente
nza di situazioni indicative di contaminazione del sito, in tal caso la convenzione prevista all’art. 53 lettera n) del presente regolamento , dovrà contenere l’impegno del soggetto attuatore a procedere alle operazioni di caratterizzazione e/o bonifica che si rendessero necessarie ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 22/97. Per suoli interessati da fenomeni di inquinamento, accertati o sospetti , ai sensi dell’art. 17 del Dlgs 22/97, ogni trasformazione è
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 3 subordinata alla preventiva caratterizzazione del sito , al fine di accertare la compatibilità delle opere, con i livelli di sostanze inquinanti di cui al DM 471/99 ovvero con le procedure di bonifica conseguenti. Nel caso sia necessario attivare il procedimento di
uinanti di cui al DM 471/99 ovvero con le procedure di bonifica conseguenti. Nel caso sia necessario attivare il procedimento di caratterizzazione e/o bonifica del sito ai sensi del DM 471/99, in corso d’opera, il Dirigente competente provvederà a sospendere i lavori fino alla approvazione del progetto di bonifica o messa in sicurezza , la cui esecuzione sia dichiarata compatibile con la prosecuzione delle opere.
ne del progetto di bonifica o messa in sicurezza , la cui esecuzione sia dichiarata compatibile con la prosecuzione delle opere. 4 In particolare si tenga presente che ai sensi della DGR 2053/2001recante “criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio..”, le nuove previsioni urbanistiche prospicienti le infrastrutture di trasporto, devono garantire il rispetto dei limiti della classe
nuove previsioni urbanistiche prospicienti le infrastrutture di trasporto, devono garantire il rispetto dei limiti della classe acustica di appartenenza. Qualora la classe acustica indotta dalla infrastruttura sia incompatibile con la classe del territorio attraversato le nuove previsioni possono essere realizzate solo in presenza di efficaci opere di mitigazione, che rendano compatibili i livelli di inquinamento indotto dal traffico con i livelli ammessi in corrispondenza dei ricettori.
e, che rendano compatibili i livelli di inquinamento indotto dal traffico con i livelli ammessi in corrispondenza dei ricettori. A scopo indicativo si riportano di seguito il limiti previsti per le diverse classi del territorio e la dimensione delle fasce di prospicienti le infrastrutture viarie che ne assumono la classificazione: Le classi acustiche per la classificazione del territorio comunale sono state individuate dal DPCM 14.11.97, come segue :
zione: Le classi acustiche per la classificazione del territorio comunale sono state individuate dal DPCM 14.11.97, come segue : CLASSE I - aree particolarmente protette (ospedali, scuole…..) limiti assoluti: 50-40 dB CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale limiti assoluti: 55-45 dB CLASSE III - aree di tipo misto (compreso il territorio agricolo) limiti assoluti: 60-50 dB CLASSE IV - aree di intensa attività umana limiti assoluti: 65-55 dB
(compreso il territorio agricolo) limiti assoluti: 60-50 dB CLASSE IV - aree di intensa attività umana limiti assoluti: 65-55 dB CLASSE V - aree prevalentemente industriali limiti assoluti: 70- 60dB CLASSE VI - aree esclusivamente industriali limiti assoluti: 70-70 dB La DGR 2053/2001 propone la seguente classificazione per le aree prospicienti le infrastrutture di trasporto: strade tipo A.,B,C,D, classe IV entro una fascia di m 50 strade tipo E, F classe III entro una fascia di m 50
ture di trasporto: strade tipo A.,B,C,D, classe IV entro una fascia di m 50 strade tipo E, F classe III entro una fascia di m 50 ferrovie classe IV entro una fascia di m 50 Le classi indicate proposte sono aumentate per equipararle a quella del territorio attraversato se superiore. Per le strade interne al centro abitato, la fascia indicativa di 50 m è ridotta fino al primo fronte edificato. Le aree in classe I mantengono la loro classificazione anche se inserite entro le fasce indicate.
ino al primo fronte edificato. Le aree in classe I mantengono la loro classificazione anche se inserite entro le fasce indicate. 5 il PRG del comune di Argenta prevede le seguenti distanze per gli allevamenti zootecnici e lagoni di accumulo dei liquami con capacità > 800 mc: • Distanze dai confini dl proprietà = ml. 20 • Distanze dal centri abitati = ml. 3000 • Distanze da insediamenti B4 (residenza in territorio agricolo) = ml. 3000
tà = ml. 20 • Distanze dal centri abitati = ml. 3000 • Distanze da insediamenti B4 (residenza in territorio agricolo) = ml. 3000 • Distanze da unità insediative rurali o edifici ad altri usi in territorio agricolo = ml. 500 • Distanze da attività di produzione, stoccaggio o trattamento di specie analoghe e loro prodotti = ml 2.000 Le distanze dai centri abitati, dagli insediamenti B4 e dalle unità insediative rurali o edifici ad altri usi in territorio agricolo, debbono
ai centri abitati, dagli insediamenti B4 e dalle unità insediative rurali o edifici ad altri usi in territorio agricolo, debbono essere raddoppiate per gli allevamenti aziendali di suini. 6 (entro tali fasce di rispetto l’ammissibilità dell’intervento è soggetta al parere Ausl-Arpa); 7 le zone Umide sono elencate in allegato al DPR 448 del 13.03.1976, tra esse figurano: Valle santa -Valli residue e comprensorio di Comacchio -Valle Campotto e Bassarone;
l DPR 448 del 13.03.1976, tra esse figurano: Valle santa -Valli residue e comprensorio di Comacchio -Valle Campotto e Bassarone; i SIC e le ZPS sono individuati rispettivamente nella DGR 15.07.2002 n. 1242 e DGR 22.09.2003 n. 1816 piani territoriali delle stazioni del Parco del delta del Po sono state adottate con DCC di Argenta n. 132/91 per la stazione di Campotto di Argenta (che interessa il Comune di Argenta) e DCP n. 130/91 per la stazione delle Valli di Comacchio (che interessa, tra glia altri i
a (che interessa il Comune di Argenta) e DCP n. 130/91 per la stazione delle Valli di Comacchio (che interessa, tra glia altri i comuni di Argenta ed Ostellato). 8 (art. 96 lett. f) R.D. 25.07.1904 n. 523); principali riferimenti normativi PRG di Argenta PRG di Masi Torello PRG di Migliarino PRG di Portomaggiore PRG di Ostellato PRG di Voghiera PTCP della Provincia di Ferrara Regolamento e piani territoriali di stazione del parco del delta del Po : Campotto di Argenta -Valli di Comacchio
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 4 FAMIGLIA 1 - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA’ R.C. 1.1 Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio, alle sollecitazioni accidentali e alle vibrazioni proposizione esigenziale L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo da resistere alle azioni e sollecitazioni
roposizione esigenziale L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo da resistere alle azioni e sollecitazioni previste1. Vanno considerati anche i danni ad elementi non strutturali ed agli impianti, nonché alle infrastrutture, spazi ed edifici contigui allo stesso organismo edilizio. campo d’applicazione Tutte le funzioni , tutti gli spazi e gli elementi costruttivi2 dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze. livelli di prestazione richiesti
i , tutti gli spazi e gli elementi costruttivi2 dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze. livelli di prestazione richiesti INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI ESCLUSI GLI INTERVENTI DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D‘USO Il requisito è soddisfatto quando la progettazione, l’esecuzione ed in generale le singole fasi del processo d’intervento rispettano quanto specificato dalle normative vigenti .Vanno inoltre rispettate le disposizioni
e fasi del processo d’intervento rispettano quanto specificato dalle normative vigenti .Vanno inoltre rispettate le disposizioni procedurali della vigente normativa nazionale e regionale ovvero le disposizioni impartite dagli enti competenti a produrre provvedimenti o ad esprimere atti di assenso comunque denominati, inerenti il processo d’intervento. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ED INTERVENTI DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D‘USO3
nerenti il processo d’intervento. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE ED INTERVENTI DI CAMBIO DELLA DESTINAZIONE D‘USO3 Il requisito è soddisfatto quando sono rispettati i livelli per le nuove costruzioni, per quanto applicabili, limitatamente alle parti strutturali oggetto di intervento, fermo restando che in zona sismica la modifica prestazionale anche di un solo elemento strutturale, comporta l’analisi degli effetti indotti sull’intero organismo edilizio.
ca prestazionale anche di un solo elemento strutturale, comporta l’analisi degli effetti indotti sull’intero organismo edilizio. Per interventi da eseguirsi all’interno di complessi di edifici contigui privi di giunti interposti, il progettista deve anche documentare la situazione statica degli edifici contigui e verificare che gli interventi non arrechino aggravi della situazione esistente. Per gli edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica ed artistica, essendo fatte salve le
zione esistente. Per gli edifici monumentali e di speciale importanza storica, archeologica ed artistica, essendo fatte salve le procedure previste dalle leggi che li tutelano4 la normativa sismica è applicabile per quanto compatibile5. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico competente verifica il rispetto del requisito mediante il progetto ed il calcolo, corredati dalle dichiarazioni e certificazioni dovute, prodotti nei modi indicati delle specifiche normative vigenti6, in tutti i casi,
ti dalle dichiarazioni e certificazioni dovute, prodotti nei modi indicati delle specifiche normative vigenti6, in tutti i casi, compresi gli interventi per cui non è previsto il deposito del progetto e del calcolo strutturale presso la pubblica amministrazione, il progettista assevera il rispetto del requisito. a lavori ultimati Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante verifiche e collaudi
a lavori ultimati Il tecnico competente dimostra la conformità delle opere realizzate al requisito mediante verifiche e collaudi con relative attestazioni, dichiarazioni, certificazioni e simili, comunque denominati , prodotti nei modi stabiliti dalle normative vigenti7. In caso di assenza di specifiche disposizioni normative , il direttore dei lavori, assevera la rispondenza delle opere eseguite al progetto.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 5 1 Si riportano a seguire le intensità da assumere per i sovraccarichi variabili verticali e orizzontali ripartiti e per le corrispondenti azioni locali concentrate, tutte comprensive degli effetti dinamici ordinari1. tab.1 - sovraccarichi variabili per edifici Cat. tipo di loc ale V ertic ali ripartiti k N/m q V ertic ali c onc entrati k N Oriz z ontali lineari k N/m 1
abili per edifici Cat. tipo di loc ale V ertic ali ripartiti k N/m q V ertic ali c onc entrati k N Oriz z ontali lineari k N/m 1 A mbienti non s us c ettibili di af f ollamento (loc ali abitaz ione e relativ i s erv iz i, alberghi, uf f ic i non aperti al pubblic o) e relativ i terraz z i a liv ello pratic abili 2.00 2.00 1.00 2 A mbienti s us c ettibili di af f ollamento (loc ali abitaz ione e relativ i s erv iz i, alberghi, uf f ic i aperti al pubblic o) e relativ i terraz z i a liv ello pratic abili
ali abitaz ione e relativ i s erv iz i, alberghi, uf f ic i aperti al pubblic o) e relativ i terraz z i a liv ello pratic abili 3.00 2.00 1.00 3 A mbienti s us c ettibili di af f ollamento ( s ale c onv egni, c inema, teatri, c hies e, negoz i, tribune c on pos ti f is s i) e relativ i terraz z i a liv ello pratic abili 4.00 3.00 1.50 4 Sale da ballo, pales tre, tribune libere, aree di v endita c on es pos iz ione dif f us a ( merc ati, grandi magaz z ini, librerie,
e da ballo, pales tre, tribune libere, aree di v endita c on es pos iz ione dif f us a ( merc ati, grandi magaz z ini, librerie, ec c .), e relativ i terraz z i a liv ello pratic abili, balc oni e s c ale 5.00 4.00 3.00 5 Balc oni, ballatoi e s c ale c omuni (es c lus i quelli pertinenti alla Cat.4 ) 4.00 2.00 1.50 6 Sottotetti ac c es s ibili ( per la s ola manutenz ione ) 1.00 2.00 1.00 7 Coperture:
- non ac c es s ibili
- ac c es s ibili (s ec ondo c ategoria di appartenenz a da 1 a 4)
tenz ione ) 1.00 2.00 1.00 7 Coperture:
- non ac c es s ibili
- ac c es s ibili (s ec ondo c ategoria di appartenenz a da 1 a 4)
- s pec iali (impianti, eliporti, altri) s ec ondo il c as o 0.50 − − 1.20 − − − − − 8- Rimes s e e parc heggi:
- per autov etture di pes o a pieno c aric o f ino a 30 KN
- per trans ito di automez z i di pes o s uperiore a 30 KN: da v alutars i c as o per c as o 2.50 2 × 10.00 1.00 9 A rc hiv i, bibliotec he, magaz z ini, depos iti, laboratori, of f ic ine
da v alutars i c as o per c as o 2.50 2 × 10.00 1.00 9 A rc hiv i, bibliotec he, magaz z ini, depos iti, laboratori, of f ic ine e s imili: da v alutars i s ec ondo il c as o ≥ 6.00 6.00 1.00 Inoltre nei casi dovuti vanno prese in considerazione anche le vibrazioni indotte alle strutture da macchine operatrici o mezzi in movimento (si veda ad esempio l’art. 46 del D.P.R. 27.4.1955 n° 547 Norme per la prevenzione degli inf ortuni sul lavoro).
zi in movimento (si veda ad esempio l’art. 46 del D.P.R. 27.4.1955 n° 547 Norme per la prevenzione degli inf ortuni sul lavoro). 2 Compresi pareti, parapetti, corrimano e coperture, come meglio specificato anche dal R.C. 4.1. 3 E’ fatto obbligo di procedere al consolidamento nei casi previsti al punto 1.1 del titolo II del D.M. 20.11.1987 e s.m., cioè quando si intenda: a) sopraelevare o ampliare l’edificio;
i previsti al punto 1.1 del titolo II del D.M. 20.11.1987 e s.m., cioè quando si intenda: a) sopraelevare o ampliare l’edificio; b) apportare variazioni di destinazioni che comportino incrementi dei carichi originari superiori al 20%; c) effettuare interventi strutturali rivolti a trasformare l’edificio in un organismo diverso dal precedente; d) effettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio,
ettuare interventi strutturali rivolti ad eseguire opere e modifiche per rinnovare e sostituire parti strutturali dell’edificio, allorché detti interventi implichino sostanziali alterazioni del comportamento globale dell’edificio stesso; e) effettuare interventi strutturali rivolti a integrare l’organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere.
rivolti a integrare l’organismo edilizio esistente nella sua funzionalità strutturale mediante un insieme sistematico di opere. Negli stessi casi è fatto obbligo di effettuare una valutazione di sicurezza sismica, procedendo poi all’adeguamento antisismico,per gli interventi sugli edifici esistenti qualora se ne ravvisi la necessità (OPCM3274 all 2 punto 11.1.): Nei restanti casi di intervento sugli edifici esistenti, anche laddove si intervenga su singoli elementi strutturali, si deve comunque
stanti casi di intervento sugli edifici esistenti, anche laddove si intervenga su singoli elementi strutturali, si deve comunque operare un miglioramento del grado di sicurezza nei confronti delle azioni sismiche. Per gli interventi sugli edifici esistenti , il progettista deve dichiarare se il progetto è di adeguamento ovvero di miglioramento ; 4 Dlgs 22.01.2004 n.42 Codice dei beni culturali e del paesaggio; 5si veda la circolare del Ministero dei beni culturali pubblicata sul BUR n. 60 del 10.05.1999;
beni culturali e del paesaggio; 5si veda la circolare del Ministero dei beni culturali pubblicata sul BUR n. 60 del 10.05.1999; 6 Prima dell’inizio lavori, vanno depositati presso il Comune: i progetti delle opere in c.a. soggette alla L. 5.11.1971 n° 1086 (specificate n ella circ. Min. LL.PP. 11951 del 14.2.1974) ). Le procedure per il deposito delle opere in cemento armato e per la nomina del relativo collaudatore sono indicate con la circolare regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999.
mento armato e per la nomina del relativo collaudatore sono indicate con la circolare regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999. i progetti delle opere da realizzare nelle zone sismiche (L.R. 3/1998, art. 149) con le modalità di cui alla L.R. 40/1995 (articoli 1,2,3) e del Regolamento regionale 33/1998, modificato con RR 19/1995 (artt. 4,6 Nei comuni classificati sismici tali procedure
1,2,3) e del Regolamento regionale 33/1998, modificato con RR 19/1995 (artt. 4,6 Nei comuni classificati sismici tali procedure sono unificate a quelle relative alla L. 64/1974. In tali Comuni le procedure per il deposito, per le comunicazioni tra Comune e Servizio Provinciale Difesa del suolo competente al controllo a campione, le modalità di controllo da parte del S.P.D.S. sono specificate con circolare regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999.
ampione, le modalità di controllo da parte del S.P.D.S. sono specificate con circolare regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999. E’ invece prevista l’autorizzazione comunale preventiva ai sensi dell’art. 2 della L.R. 35/1984 per i seguenti interventi in zona sismica :
- le opere di rilevante interesse pubblico realizzate in zona sismica o ottenute per cambio d’uso di edifici preesistenti,
ca :
- le opere di rilevante interesse pubblico realizzate in zona sismica o ottenute per cambio d’uso di edifici preesistenti, anche senza opere. Le opere di rilevante interesse pubblico sono specificate all’art. 21 del RR 33/1986, modificato con RR 19/1995.
- gli interventi edili in abitati dichiarati da consolidare;
- le varianti in corso d’opera alle autorizzazioni (sismiche) già rilasciate;
- i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme tecniche antisismiche.
i (sismiche) già rilasciate; 4. i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme tecniche antisismiche. 5. interventi di sopraelevazione (art.. 26 L.R. 7/2004) (nell’Aut. comunale è ricompressa la certificazione richiesta ai sensi art. 90 c 1 DPR 380/2001). Nella fase di prima applicazione della nuova classificazione sismica si dovrà tener conto della normativa tecnica previgente con
Nella fase di prima applicazione della nuova classificazione sismica si dovrà tener conto della normativa tecnica previgente con riferimento alle specifiche di sismicità media S=9 per le zone in classe 2 e S=6 per le zone in classe 3 e 4 (Circolare RER assessorato Difesa del Suolo e della costa. Protezione civile della RER prot. AMB/GEO/046305 DEL 09.02.04);
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 6 Con DGR 1435 DEL 21.07.2003 “prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza del PCM n. 3274/2003”, è chiarito che devono intendersi zone a bassa sismicità per le quali non sono applicabili le procedure di autorizzazione preventive e di deposito, tutti i comuni ricadenti nelle zone 3 e 4; 7 Il collaudo statico è richiesto dalla vigente normativa nazionale nei seguenti casi:
utti i comuni ricadenti nelle zone 3 e 4; 7 Il collaudo statico è richiesto dalla vigente normativa nazionale nei seguenti casi: • opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso (L. 1086/71, art. 7, modificato con D.P.R. 425/94, art. 2; D.M. 9.1.96, Sezione I, punto 3. Le procedure di collaudo possono inoltre essere svolte, per quanto riguarda gli impianti produttivi di cui
, Sezione I, punto 3. Le procedure di collaudo possono inoltre essere svolte, per quanto riguarda gli impianti produttivi di cui al D.P.R. 447/98, secondo il capo IV del medesimo decreto. Nel caso di opere soggette al D.M. 3.12.87 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture prefabbricate” vanno rispettate anche le modalità di cui al punto 5 del medesimo decreto; nel caso di opere soggette alla L. 1086/71 e destinate a funzione abitativa, il collaudatore è nominato all’inizio
simo decreto; nel caso di opere soggette alla L. 1086/71 e destinate a funzione abitativa, il collaudatore è nominato all’inizio dei lavori; la nomina è comunicata al Comune. • Per le opere soggette alle norme tecniche per le tubazioni di cui al D.M. 12.12.85, punti 1,3 e 4; • Per gli interventi di adeguamento antisismico, secondo le modalità del D.M. 16.1.96, punto C.9.4 e successive modifiche;
e 4; • Per gli interventi di adeguamento antisismico, secondo le modalità del D.M. 16.1.96, punto C.9.4 e successive modifiche; • Per le nuove costruzioni e gli interventi di consolidamento degli edifici in muratura (D.M. 20.11.87, titolo I, capitolo IV e titolo II, capitolo I).In questo caso il collaudo va conservato a disposizione degli organi di controllo ovvero depositato presso il Comune se richiesto
n questo caso il collaudo va conservato a disposizione degli organi di controllo ovvero depositato presso il Comune se richiesto • edifici isolati (cioè posti su isolatori dalle azioni sismiche trasmesse dal suolo) di cui alla OPCM 3274/04; il certificato di conformità alla normativa antisismica nei casi di cui all’art. 28 della L. 64/74 e gli articoli 5 e 7 della L. 35/84. Nel caso di sopraelevazioni il certificato è acquisito nell’ambito della autorizzazione comunale (vedi nota 6)
OGNI TIPOLOGIA STRUTTURALE
7 della L. 35/84. Nel caso di sopraelevazioni il certificato è acquisito nell’ambito della autorizzazione comunale (vedi nota 6) la dichiarazione di conformità al progetto per le opere realizzate in zona sismica, nei casi previsti all’art. 2 della L 1086/71 e art. 7 della LR 35/84. principali riferimenti normativi OGNI TIPOLOGIA STRUTTURALE − DM 14.09.05 Norme tecniche per le costruzioni (supplemento ordinario alla GU n. 222 del 23.09.05 n. 159)
TIPOLOGIA STRUTTURALE
TIPOLOGIA STRUTTURALE − DM 14.09.05 Norme tecniche per le costruzioni (supplemento ordinario alla GU n. 222 del 23.09.05 n. 159) − D.M.16.1.1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” PER STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO, NORMALE E PRECOMPRESSO E STRUTTURE METALLICHE OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE: − L.5.11.1971, n.1086 “Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato,
OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:
OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE: − L.5.11.1971, n.1086 “Disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”(vedi ora artt. 64 ess DPR 380/2001) − Circ.Min.LL.PP.14.2.1974, n.11951 “Applicazione della L.5.11.1971, n.1086 − Circ.Min.LL.PP.31.7.1979, n.19581 “L.5.11.1981, n.1086, art.7. Collaudo statico” − Circ.AA.GG/STC 04.07.1996, n.156 “istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche
11.1981, n.1086, art.7. Collaudo statico” − Circ.AA.GG/STC 04.07.1996, n.156 “istruzioni per l’applicazione delle Norme Tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e dei sovraccarichi, di cui al DM 16.01.96” − Circ.Min.LL.PP.23.10.1979, n.19777 “Competenza amministrativa: L.5.11.1971, n.1086 e L.2.2.1974, n.64” − D.P.R.22.4.1994, n.425 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di
nistrativa: L.5.11.1971, n.1086 e L.2.2.1974, n.64” − D.P.R.22.4.1994, n.425 “Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all’abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto” − D.M. 9.1.1996 “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”, modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999) − Circ.Min.LL.PP.15.10.1996, n.252AA.GG./STC Istruzioni per l’applicazione delle
PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:
”, modificato con D.M. 5.8.1999 (G.U.14.8.1999) − Circ.Min.LL.PP.15.10.1996, n.252AA.GG./STC Istruzioni per l’applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al D.M.9.1.1996” − Circ. Regionale AMB/GBO/99/19515 del 15.10.1999 (Procedure per il deposito presso il Comune delle opere in c.a.) PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:
PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:
l deposito presso il Comune delle opere in c.a.) PER LE COSTRUZIONI PREFABBRICATE OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE: − D.M. 3.12.1987 “ Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” − Circ. M.LL.PP. Pres. Consiglio sup., STC, 16.3.1989 n.31104 ”Istruzioni in merito alle norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate” PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE:
PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDE
laudo delle costruzioni prefabbricate” PER LE COSTRUZIONI A STRUTTURA IN MURATURA OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE: − D.M.20.11.1987 “Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle strutture in muratura”(contiene la classificazione dei blocchi in muratura) − Circ.M.LL.PP.4.1.1989, n.30787 “Istruzioni in merito alle norme per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento NEL CASO IN CUI L’OPERA EDILIZIA
RICADE IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANC
la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento NEL CASO IN CUI L’OPERA EDILIZIA RICADE IN ZONA CLASSIFICATA SISMICA, OLTRE ALLE NORME PRIMA ELENCATE, VEDERE ANCHE: − L.2.2.1974, n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” (vedi ora artt. 83 e ss del DPR 06.06.2001 n.380 “testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia”
(vedi ora artt. 83 e ss del DPR 06.06.2001 n.380 “testo unico delle disposizioni normative e regolamentari in materia edilizia” − D.M.16.1.1996 “Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche” − L.R.19.6.1984, n.35 “Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico. Attuazione dell’art.20 della L. 10.12.1981, n.741”, modificata con L.R. 14.4.1995, n.40 − Circ. M.LL.PP. Pres. Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 “Istruzioni per
12.1981, n.741”, modificata con L.R. 14.4.1995, n.40 − Circ. M.LL.PP. Pres. Consiglio Sup. STC 5.3.1985, n.25882 “Istruzioni per l’applicazione del D.M.19.6.1984, recante norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche (applicazione del coefficiente di protezione sismica) − Circ. M. Beni culturali e ambientali 18.7.1985, n.1032 “Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica
ntali 18.7.1985, n.1032 “Raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica in zona sismica predisposte dal Comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico” − R.R.13.10.1986, n.33 “Disposizioni regolamentari concernenti le modalità di controllo delle opere nelle zone sismiche “, modificato con R.R.5.4.1995, n.19 − Circ. Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619
one sismiche “, modificato con R.R.5.4.1995, n.19 − Circ. Assessore al Territorio, Programmazione e Ambiente prot.GBO/ 95/ 21619 del 12.10.1995 “Nuove norme in materia di controlli e indirizzi per l’attività edilizia e urbanistica in zona sismica (L.R.14.4.1995, n.40 e R.R.5.4.1995, n.19). Trasmissione della prima circolare illustrativa − Circolare della Direzione generale “Programmazione e pianificazione urbanistica” 16.4.1995, n.11084 “Adeguamento dei vigenti regolamenti edilizi dei comuni classificati
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 7 sismici alla normativa sismica (art.17, comma 3, della L.R.35/1984, modificato con L.R.40/1995) ” − Circ. Min. LL.PP. 10.04.1997, n.65 AA.GG. “Istruzioni per le costruzioni in zone sismiche di cui al D.M.19.6.1984, − L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l’accettazione del deposito ed il rilascio
ioni in zone sismiche di cui al D.M.19.6.1984, − L.R.3/1999 (art.149 delega ai comuni l’accettazione del deposito ed il rilascio dell’autorizzazione sismica di cui alla L.64/1974 ed all’art.2 della L.R 35/1984, modificato con L.R.40/1995) − Circ. Regionale AMB/GBO/99/20759 del 4.11.1999 (Procedure per il deposito presso il comune dei progetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l’autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico)
ogetti delle opere da realizzare in zona sismica e per l’autorizzazione preventiva per le opere di rilevante interesse pubblico) − Ordinanza PCM n. 3274 del 20.03.2003,” primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zone sismiche” − DGR n. 1435 del 21.07.2003 “prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza PCM 3274/2003” − Decreto Capo Dip. Prot. Civile 21.10.03 elenco di :
PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE
21.07.2003 “prime disposizioni di attuazione dell’ordinanza PCM 3274/2003” − Decreto Capo Dip. Prot. Civile 21.10.03 elenco di : − opere ed infrastrutture di interesse strategico − edifici ed opere che possono assumere rilevanza in relazione ad un eventuale collasso PER QUANTO CONCERNE LE RELAZIONI GEOLOGICA E GEOTECNICA SI VEDA, OLTRE ALLE NORME PRECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE: − D.M. 11.3.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la
RECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE:
RECEDENTI, PER QUANTO APPLICABILI, ANCHE: − D.M. 11.3.1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione” − Circ.M.LL.PP.24.9.1988, n.30483 “Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988” − Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 “D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la
PER QUANTO CONCERNE LE OPERE INFRASTRUTTURALI VEDERE ANCHE
483 “Istruzioni applicative del D.M.11.3.1988” − Circ.M.LL.PP.9.1.1996, n.218/24/3 “D.M.11.3.1988. Istruzioni applicative per la redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica” PER QUANTO CONCERNE LE OPERE INFRASTRUTTURALI VEDERE ANCHE − D.M. 12.12.1985 “Norme tecniche relative alle tubazioni” − Circolare del M. LL.PP., Presidenza del Consiglio Superiore, STC 20.3.1986, n.27291 “ D.M.12.12.1986 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni”
residenza del Consiglio Superiore, STC 20.3.1986, n.27291 “ D.M.12.12.1986 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni” − D.M. 24.03.1990 “Aggiornamento delle norme tecniche per la progettazione , la esecuzione ed il collaudo dei ponti stradali” − Circolare del 25.02.1991, n.34223 “ istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali” − D.M. 24.03.1982 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe da sbarramento”
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 8 FAMIGLIA 2 - SICUREZZA IN CASO D’INCENDIO R.C. 2.1 Resistenza al fuoco, reazione al fuoco, limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio, evacuazione in caso d’emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso proposizione esigenziale L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso d’incendio:
zzi di soccorso proposizione esigenziale L’organismo edilizio deve essere concepito e costruito in modo che, in caso d’incendio: • sia garantita per un determinato tempo la capacità portante dell’organismo edilizio e dei suoi componenti; • siano limitate la produzione e la propagazione del fuoco e del fumo; • gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi; esigenze da soddisfare resistenza al fuoco –
e del fuoco e del fumo; • gli occupanti possano lasciare l’opera o essere soccorsi; esigenze da soddisfare resistenza al fuoco – I componenti edilizi devono presentare la resistenza al fuoco (REI) 1 richiesta dalle normative vigenti in riferimento alla specifiche destinazioni d’uso dello spazio che delimitano. reazione al fuoco – I materiali non devono essere causa aggravante lo sviluppo del rischio d’incendio o l’emanazione di gas e
o. reazione al fuoco – I materiali non devono essere causa aggravante lo sviluppo del rischio d’incendio o l’emanazione di gas e fumi nocivi in fase di combustione. I materiali devono presentare le caratteristiche di reazione al fuoco ammesse dalle normative vigenti in riferimento alla specifiche destinazioni d’uso dello spazio in cui sono utilizzati. 2 limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio –
iche destinazioni d’uso dello spazio in cui sono utilizzati. 2 limitazione dei rischi di generazione e propagazione d’incendio – le attività , i materiali e le sostanze previste nei singoli spazi devono essere distribuiti in modo da ridurre al massimo il pericolo di innesco e sviluppo degli incendi. 3 evacuazione in caso d’emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso – l’organismo edilizio deve essere dotato di: • un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato;
rso – l’organismo edilizio deve essere dotato di: • un sistema organizzato di vie di fuga, per lo sfollamento rapido e ordinato; • un sistema che consenta una rapida accessibilità e agevoli manovre ai mezzi ed alle squadre di soccorso. campo di applicazione Tutte le funzioni dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di spazi chiusi e aperti soggetti alla normativa di sicurezza antincendio generale ed a quella di sicurezza antincendio specifica per l’attività. livelli di prestazione
ormativa di sicurezza antincendio generale ed a quella di sicurezza antincendio specifica per l’attività. livelli di prestazione Gli organismi edilizi e le attività in essi previsti , devono rispettare la normativa vigente, che specifica per tipologie di edifici o di attività le regole tecniche e le procedure che devono essere rispettate. Resta salva la possibilità degli enti competenti di rilasciare specifiche deroghe, qualora ammesse dalla normativa di riferimento. MODALITA’ DI VERIFICA
tà degli enti competenti di rilasciare specifiche deroghe, qualora ammesse dalla normativa di riferimento. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale • per le attività assoggettate4, mediante il parere di conformità dei VV.FF. ottenuto sul progetto. • per tutti gli altri interventi edilizi4 mediante asseverazione del tecnico abilitato, che dichiari che l’intervento è conforme alle prescrizioni dettate dalle specifiche normative di sicurezza antincendio.
ilitato, che dichiari che l’intervento è conforme alle prescrizioni dettate dalle specifiche normative di sicurezza antincendio. • Se l’intervento non è soggetto alla normativa antincendio il progettista si limiterà all’attestazione di tale evenienza. a lavori ultimati • per gli interventi soggetti4 mediante il conseguimento o aggiornamento del CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) rilasciato dai VV.FF con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti, in attesa di
CATO DI PREVENZIONE
CATO DI PREVENZIONE INCENDI (C.P.I.) rilasciato dai VV.FF con le modalità e procedure previste dalle norme vigenti, in attesa di quest’ultimo, il tecnico competente6 può in alternativa allegare copia della DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 5 presentata ai VV.FF. dall’interessato, con l’attestazione di ricevuta.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 9 • per tutti gli altri interventi edilizi mediante asseverazione del tecnico abilitato che dichiari la rispondenza alla normativa e al progetto delle soluzioni realizzate. • Nel caso l’opera realizzata non sia soggetta a normativa di sicurezza antincendio, il tecnico competente si limiterà ad attestare tale evenienza.
realizzata non sia soggetta a normativa di sicurezza antincendio, il tecnico competente si limiterà ad attestare tale evenienza. 1La resistenza al fuoco è definita in riferimento alle seguenti caratteristiche : • la stabilita (R) è l’attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l’azione del fuoco; • la tenuta (E) è l’attitudine a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all’azione del fuoco- fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto;
l’attitudine a non lasciar passare né produrre, se sottoposto all’azione del fuoco- fiamme, vapori o gas caldi sul lato esposto; • l’isolamento termico (I) è l’attitudine a ridurre, entro un certo limite, la trasmissione del calore. Per indicare dette resistenze sono utilizzate le seguenti classi di tempo: 15, 30, 45, 60, 120, 180. 2Il grado di partecipazione al fuoco di un materiale è indicato con 6 classi: dalla classe 0 (materiali non combustibili) fino alla classe 5
partecipazione al fuoco di un materiale è indicato con 6 classi: dalla classe 0 (materiali non combustibili) fino alla classe 5 (materiali altamente combustibili, il cui impiego è sconsigliabile). 3 il pericolo d’incendio in un organismo edilizio deve essere valutato attraverso l’identificazione delle seguenti tipologie di pericolo: • le sostanze che potrebbero generare fiamme, fumo, calore o esplosione; • la localizzazione delle fonti di combustione quali fonti d’aggravio della situazione di pericolo;
, fumo, calore o esplosione; • la localizzazione delle fonti di combustione quali fonti d’aggravio della situazione di pericolo; • le carenze dell’organizzazione dei flussi di materiali o persone relative ad ogni specifica attività svolta all’interno dell’organismo edilizio (carenze di layout); • le modalità organizzative della specifica attività (carenze organizzative).
terno dell’organismo edilizio (carenze di layout); • le modalità organizzative della specifica attività (carenze organizzative). Valutate le tipologie di pericolo, vanno applicati in modo complementare o alternativo i concetti di eliminazione, riduzione, sostituzione, separazione. 4 Si veda il D.M. 16.02.82 di cui si riporta in calce l’elenco. 5 Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 12.01.98 n° 37, la dichiarazione va presentata dall’interessato ai VV.FF., corredata delle certificazioni di
l’art. 3 del D.P.R. 12.01.98 n° 37, la dichiarazione va presentata dall’interessato ai VV.FF., corredata delle certificazioni di conformità dei lavori eseguiti al progetto approvato, e attesta che sono state rispettate le prescrizioni in materia di sicurezza e quelle connesse all’esercizio dell’attività .La ricevuta rilasciata dai VV.FF. all’interessato dell’avvenuta presentazione della dichiarazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività.
PROCEDURE – NORME DI SICUREZZA ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI
presentazione della dichiarazione costituisce, ai soli fini antincendio, autorizzazione provvisoria all’esercizio dell’attività. 6 Con riferimento alle attività assoggettate al rilascio di CPI, si intende per tecnico abilitato il professionista iscritto nell’elenco del Ministero dell’interno di cui alla L 7/1984 (si veda DM 23.03.1985 circa i requisiti e le modalità di iscrizione nei detti elenchi) ; principali riferimenti normativi PROCEDURE – NORME DI SICUREZZA ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI
PROCEDURE – NORME DI SICUREZZA ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI
one nei detti elenchi) ; principali riferimenti normativi PROCEDURE – NORME DI SICUREZZA ORGANIZZAZIONE E DISCIPLINA DEI SERVIZI PUBBLICI Circolare Ministero dell’Interno, n. 6 (Direzione Generale Servizi Antincendi, 16/01/1949) - “Organizzazione e disciplina dei servizi pubblici per la prevenzione incendi”. PARERE PREVENTIVO E COLLAUDO OPERE VV.FF. D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 –“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VV.FF.
ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VV.FF.
27 aprile 1955, n. 547 –“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”. ELENCO ATTIVITÀ SOGGETTE AI CONTROLLI DEI VV.FF. DPR del 26/5/59, n. 689 – “Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione incendi, al controllo del comando del corpo dei vigili del fuoco”. D.M. 27/9/1965 n. 1973 – “Determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. D.M. del 16/2/1982 - ”Modificazione del D.M. 27.9.65, concernente la determinazione delle
ESAME PROGETTO VV.FF.
e alle visite di prevenzione incendi”. D.M. del 16/2/1982 - ”Modificazione del D.M. 27.9.65, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”. Chiarimenti e criteri applicativi. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 25 del 02/6/82 - “D.M. 16.2.82 – Modificazioni del D.M. 27.9.65 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. ” Chiarimenti e criteri applicativi. ESAME PROGETTO VV.FF.
ESAME PROGETTO VV.FF.
minazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. ” Chiarimenti e criteri applicativi. ESAME PROGETTO VV.FF. DPR n. 577 del 29/7/1982 - “Approvazione del regolamento concernente l’espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendio”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 46 del 07/10/82 - “Approvazione del regolamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. Indicazioni applicative delle norme”.
OBLIGATORIETÀ CERTIFICATO PREV. INCENDI
0/82 - “Approvazione del regolamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi. Indicazioni applicative delle norme”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 52 del 20/11.82 -“D.M. 16/2/82 e D.P.R. 26/7/82, n.577 . Chiarimenti”. OBLIGATORIETÀ CERTIFICATO PREV. INCENDI Legge del 7/12/1984, n. 818 - “Nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4/3/82, n.66 e norme integrative
ITER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
ttività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4/3/82, n.66 e norme integrative dell’ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco”. D.M. 8/3/1985 - “Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7/12/84, n. 818”. ITER RILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI Circolare del Ministero dell’Interno, n. P2244/4101 sott. 72, del 7/12/95 - “Servizio di
ILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI
ILASCIO CERTIFICATO PREVENZIONE INCENDI Circolare del Ministero dell’Interno, n. P2244/4101 sott. 72, del 7/12/95 - “Servizio di prevenzione incendi” - Esame dei progetti. D.P.R. 12/1/98, n. 37- “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.20, ottavo comma della legge 15/3/97, n. 59 ”. D.M. 4/5/1998 - “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CASSIFICAZIONE DI RESISTENZA
comma della legge 15/3/97, n. 59 ”. D.M. 4/5/1998 - “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai comandi provinciali dei vigili del fuoco ”. NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CASSIFICAZIONE DI RESISTENZA Circolare Min Int. 91 del 14.09.1961 “Norme di sicurezza per la protezione dei fabbricati in
PER LA CASSIFICAZIONE DI RESISTENZA
PER LA CASSIFICAZIONE DI RESISTENZA Circolare Min Int. 91 del 14.09.1961 “Norme di sicurezza per la protezione dei fabbricati in acciaio destinati ad uso civile” – (contiene indicazioni per il dimensionamento delle pareti tagliafuoco e il calcolo del carico d’incendio) D.M. 14/12/1993 - “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 10 D.M. 27/1/1999 – “Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di classificazione”. DM 03.1.2004 “Disposizioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo”
CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER REAZIONE AL FUOCO
ioni relative all’installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l’apertura delle porte installate lungo le vie d’esodo” SEGNALETICA DI SICUREZZA D.M. 30/11/1983 - “Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi”. CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI PER REAZIONE AL FUOCO D.M. 26/6/84 - “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”. D.M. 01.04.05 reazione al fuoco dei materiali da costruzione
SICUREZZA SUL LAVORO
o ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi”. D.M. 01.04.05 reazione al fuoco dei materiali da costruzione D.M. 10.03.05 classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso di incendio SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 –“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti
CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO
ione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro”. CRITERI GENERALI DI SICUREZZA ANTINCENDIO D.M. 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. NORME DI SICUREZZA IMPIANTI L. 5/3/1990, n.46 - “Norme sulla sicurezza degli impianti”.
NORME DI SICUREZZA IMPIANTI
ne dell'emergenza nei luoghi di lavoro”. NORME DI SICUREZZA IMPIANTI L. 5/3/1990, n.46 - “Norme sulla sicurezza degli impianti”. D.P.R. n. 447 del 6/12/1991 – “Regolamento di attuazione della L.46/90 in materia di sicurezza degli impianti”. IMPIANTI TERMICI D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 – “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
ante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10”. D.M. 12/4/1996 –“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, modificato con DM 16/1/99”.
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
ogettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi, modificato con DM 16/1/99”. D.M. 28/4/2005–“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi, . NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI
NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO
quidi, . NORME TECNICHE E PROCEDURALI PER LA CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO ED OMOLOGAZIONE PRODOTTI VERNICIANTI IGNIFUGHI D.M. 6 marzo 1992 - “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei prodotti vernicianti ignifughi applicati su materiali legnosi”. NORME SUI SEDILI NON IMBOTTITI E NON RIVESTITI PER LOCALI PUBBL. SPETTACOLO D.M. 15 novembre 1989 - Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati nei teatri,
STITI PER LOCALI PUBBL. SPETTACOLO
STITI PER LOCALI PUBBL. SPETTACOLO D.M. 15 novembre 1989 - Norme sui sedili non imbottiti e non rivestiti installati nei teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo. NORME COMPORTAMENTO A FUOCO STRUTTURE E MATERIALI PER IMPIEGO IN LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO D.M. 6 luglio 1983 – “Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”.
ture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”. MANIFESTAZIONI VARIE Circolare del Ministero dell’Interno, n. 3871/4109 - “Certificato di prevenzione incendi per manifestazioni varie”. DEROGHE Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. P1563/4108 del 29/8/95 - D.M. 1/2/86 - “Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2” . ATTIVITA’ SPECIFICHE ALBERGHI
.M. 1/2/86 - “Criteri per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2” . ATTIVITA’ SPECIFICHE ALBERGHI Circolare del Ministero dell’Interno, n. 15 del 12/3/76 - “Prevenzione incendi negli esercizi alberghieri esistenti”. Chiarimenti. D.M. 9/4/1994 - “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico - alberghiere”. Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. P1226/4122/1 del 20/5/94 - D.M. 9/4/94 -
AUTORIMESSE
vità ricettive turistico - alberghiere”. Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. P1226/4122/1 del 20/5/94 - D.M. 9/4/94 - “Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistiche - alberghiere” - chiarimenti. AUTORIMESSE D.M. 01/02/86 – “Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l’esercizio di autorimessa e simili”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 1800/4108 - “Autorimesse a box affaciantesi su
MUSEI ED EDIFICI STORICO-ARTISTICI
e l’esercizio di autorimessa e simili”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 1800/4108 - “Autorimesse a box affaciantesi su spazi a cielo libero con numero di box superiore a nove”. ELIPORTI D.M. 02.04.90, n.121 - MUSEI ED EDIFICI STORICO-ARTISTICI Regio decreto 07/11/1942, n.1564 – “Norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,ESERCIZIO SERVIZIO VIGILA
e, il collaudo e l’esercizio degli impianti tecnici che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti d’interesse culturale”. Decreto 20.05.92, n.569 -“Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storico e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni, mostre”. LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,ESERCIZIO SERVIZIO VIGILANZA
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,ESERCIZIO SERVIZIO VIGILA
ati a musei, gallerie, esposizioni, mostre”. LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO: PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE,ESERCIZIO SERVIZIO VIGILANZA DM 6/7/1983 - “Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di pubblico spettacolo in genere”. D.M. 19/8/1996 -“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacoli”.
parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento”
a di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacoli”. D.M. 22/02/96, n. 261 - “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei vigili del fuoco sui luoghi di spettacolo e trattenimento” IMPIANTI SPORTIVI: COSTRUZIONE ED ESERCIZIO D.M. 18/3/1996 - “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. come modificato dal DM 06.06.05 EDILIZIA SCOLASTICA : PREVENZIONE INCENDI
EDILIZIA SCOLASTICA : PREVENZIONE INCENDI
la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi”. come modificato dal DM 06.06.05 EDILIZIA SCOLASTICA : PREVENZIONE INCENDI D.M. 26/8/1992 - “Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. P2244/4122 sott. 32, del 30/10/96 - “D.M. 26/8/92 - Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica. Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 “. EDIFICI CIVILE ABITAZIONE: SICUREZZA ANTINCENDIO
EDIFICI CIVILE ABITAZIONE: SICUREZZA ANTINCENDIO
astica. Chiarimenti applicativi e deroghe in via generale ai punti 5.0 e 5.2 “. EDIFICI CIVILE ABITAZIONE: SICUREZZA ANTINCENDIO Circolare del Ministero dell’Interno, n. 91 del 14/9/61 -“Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati in acciaio ad uso civile” DL 16/5/87, n. 246 - “Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione”.
STRUTTURE IN LEGNO
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 11 Circolare del Ministero dell’Interno, n. 24648/4122 del 2/12/1987- “Art.4 DM 16/5/87, n.246“ Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione” . Chiarimenti. STRUTTURE IN LEGNO DM 6/3/1986 - “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”.
STRUTTURE IN LEGNO
. Chiarimenti. STRUTTURE IN LEGNO DM 6/3/1986 - “Calcolo del carico di incendio per locali aventi strutture portanti in legno”. Circolare del Ministero dell’Interno, n. 23752/4122 del 7/12/1987 - “Strutture in legno - controsoffitti”. RISCHI RILEVANTI DPR 17/5/1988, n. 175 - “Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/4/87, n. 183”.(abrogato tranne art. 20<)
identi rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16/4/87, n. 183”.(abrogato tranne art. 20<) Dlgs 17.08.99 n. 334 –“Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. DM 09.08.2000 -“Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi , di processi industriali, della natura, dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire
ASCENSORI E MONTACARICHI
mpianti e di depositi , di processi industriali, della natura, dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio” DM 19.03.01 –“Procedure di prevenzione incendi relative ad attività a rischio di incidente rilevante” ASCENSORI E MONTACARICHI DPR del 29/5/1963, n 1497 - “Approvazione del regolamento per gli ascensori e i montacarichi in esercizio privato ( in particolare si veda l’art.9)”
MATERIALI ANTINCENDIO - IMPIANTI
1497 - “Approvazione del regolamento per gli ascensori e i montacarichi in esercizio privato ( in particolare si veda l’art.9)” Circolare del Ministero dell’Interno, prot. n. P1208/4135 del 13/7/95 -“Norme per ascensori e montacarichi in servizio privato - prevenzione incendi”. MATERIALI ANTINCENDIO - IMPIANTI ESTINTORI PORTATILI ( MAX KG.20) D.M. 20 dicembre 1982 - “Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili
TUBI FLESSIBILI ANTINCENDI (MANICHETTE) UNI 9487 SISTEMI EQUIPAGGIATI:
PIANTI ESTINTORI PORTATILI ( MAX KG.20) D.M. 20 dicembre 1982 - “Norme tecniche e procedurali, relative agli estintori portatili d'incendio, soggetti all'approvazione del tipo da parte del Ministero dell'interno”. ESTINTORI CARELLATI ( SUPERIORI A KG.20) D.M. 6 marzo 1992 - “Norme tecniche e procedurali per la classificazione della capacità estinguente e per l'omologazione degli estintori carrellati di incendio”. TUBI FLESSIBILI ANTINCENDI (MANICHETTE) UNI 9487 SISTEMI EQUIPAGGIATI:
TUBI FLESSIBILI ANTINCENDI (MANICHETTE) UNI 9487 SISTEMI EQUIPAGGIATI:
r l'omologazione degli estintori carrellati di incendio”. TUBI FLESSIBILI ANTINCENDI (MANICHETTE) UNI 9487 SISTEMI EQUIPAGGIATI: RUBINETTO IDRANTE MANICHETTA LANCIA UNI 671-1-2 IMPIANTI FISSI DI ESTINZIONE UNI 9489 ALIMENTAZIONI IDRICHE IMPIANTI UNI 9490 EROGATORI PER IMPIANTI FISSI ( SPINKLER) UNI 9491 RETI IDRANTI : PROGETTAZIONE ED INSTALLAZIONE UNI 10779 EVACUATORI DI FUMO UNI 9494 PROCEDIMENTO ANALITICO VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI COSTRUTTIVI: CEMENTO ARMATO - C.A.P. - ACCIAIO -LEGNO
O UNI 9494 PROCEDIMENTO ANALITICO VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI
O UNI 9494 PROCEDIMENTO ANALITICO VALUTAZIONE RESISTENZA AL FUOCO ELEMENTI COSTRUTTIVI: CEMENTO ARMATO - C.A.P. - ACCIAIO -LEGNO UNI 9502 UNI 9503 UNI 9504 SCHIUMOGENI UNI 9493 D.M. 13 novembre 1995 – “Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di liquidi schiumogeni a bassa espansione”. PORTE TAGLIAFUOCO UNI 9723 D.M. 14 dicembre 1993 - “Norme tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”.
me tecniche e procedurali per la classificazione di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di chiusura”. D.M. 27.01.99 – “Resistenza al fuoco di porte ed altri elementi di chiusura. Prova e criteri di classificazione”. Elenco dei depositi e industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) Attività Periodicità della visita (in anni)
e ed ai controlli di prevenzione incendi (art. 4 della legge 26 luglio 1965, n. 966) Attività Periodicità della visita (in anni)
- Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano gas combustibili, gas comburenti (compressi, disciolti, liquefatti) con quantità globali in ciclo o in deposito superiori a 50 Nmc/h 3
- Impianti di compressione o di decompressione dei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 6
- Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole:
ei gas combustibili e comburenti con potenzialità superiore a 50 Nmc/h 6 3. Depositi e rivendite di gas combustibili in bombole: a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti (in bombole o bidoni):
- per quantitativi complessivi da 75 a 500 kg.
- per quantitativi complessivi superiori a 500 kg. 6 3 6 3
- Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
ori a 500 kg. 6 3 6 3 4. Depositi di gas combustibili in serbatoi fissi: a) compressi:
- per capacità complessiva da 0,75 a 2 mc
- per capacità complessiva superiore a 2 mc b) disciolti o liquefatti:
- per capacità complessiva da 0,3 a 2 mc.
- per capacità complessiva superiore a 2 mc 6 3 6 3
- Depositi di gas comburenti in serbatoi fissi: a) compressi per capacità complessiva superiore a 3 mc b) liquefatti per capacità complessiva superiore a 2 mc 6 6
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 12 6. Reti di trasporto e distribuzione, di gas combustibili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione cittadina e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar u.t. 7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6
pianti con pressione di esercizio non superiore a 5 bar u.t. 7. Impianti di distribuzione di gas combustibili per autotrazione 6 8. Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas combustibili e/o comburenti, con oltre 5 addetti. 6 9. Impianti per il trattamento di prodotti ortofrutticoli e cereali utilizzanti gas combustibili 6 10. Impianti per l'idrogenazione di olii e grassi 6 11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas 6
per l'idrogenazione di olii e grassi 6 11. Aziende per la seconda lavorazione del vetro con l'impiego di oltre 15 becchi a gas 6 12. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi infiammabili (punto di infiammabilità a 650 C) con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiore a 0,5 mc 3 13. Stabilimenti ed impianti ove si producono e/o impiegano liquidi combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 3
i combustibili con punto di infiammabilità da 65°C a 125°C, per quantitativi globali in ciclo o in deposito superiori a 0,5 mc 3 14. Stabilimenti ed impianti per la preparazione di olii lubrificanti, olii diatermici e simili 6 15. Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili: a) per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 mc b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc (2) 6 3
a 25 mc b) per uso industriale o artigianale o agricolo o privato, per capacità geometrica complessiva superiore a 25 mc (2) 6 3 16. Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso commerciale:
- per capacità geometrica complessiva da 0,2 a 10 mc
- per capacità geometrica complessiva superiore a 10 mc 6 3
- Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6
eriore a 10 mc 6 3 17. Depositi e/o rivendite di olii lubrificanti, di olii diatermici e simili per capacità superiore ad 1 mc 6 18. Impianti fissi di distribuzione di benzina, gasolio e miscele per autotrazione ad uso pubblico e privato con o senza stazione di servizio 6 19. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg. 3
rnici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito superiori a 500 kg. 3 20. Depositi e/o rivendite di vernici, inchiostri e lacche infiammabili e/o combustibili:
- con quantitativi da 500 a 1.000 kg.
- con quantitativi superiori a 1.000 kg. 6 3
- Officine o laboratori per la verniciatura con vernici infiammabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 6
- Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
mmabili e/o combustibili con oltre 5 addetti 6 22. Depositi e/o rivendite di alcoli a concentrazione superiore al 60% in volume:
- con capacità da 0,2 a 10 mc
- con capacità superiore a 10 mc 6 3
- Stabilimenti di estrazione con solventi infiammabili e raffinazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3
nazione di olii e grassi vegetali ed animali, con quantitativi globali di solventi in ciclo e/o in deposito superiori a 0,5 mc 3 24. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengano sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici. 3
zza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché perossidi organici. 3 25. Esercizi di minuta vendita di sostanze esplodenti di cui ai decreti ministeriali 18 ottobre 1973 e 18 settembre 1975, e successive modificazioni ed integrazioni 6 26. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori. 3
ducono, impiegano o detengono sostanze che possono dar luogo da sole a reazioni pericolose in presenza o non di catalizzatori. 3 27. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono nitrati di ammonio, di metalli alcalini e alcalino-terrosi, nitrato di piombo e perossidi inorganici. 3 28. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. 3
no o detengono sostanze soggette all'accensione spontanea e/o sostanze che a contatto con l'acqua sviluppano gas infiammabili. 3 29. Stabilimenti ed impianti ove si produce acqua ossigenata con concentrazione superiore al 60% di perossido di idrogeno 3 30. Fabbriche e depositi di fiammiferi 6 31. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega e/o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 3 32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 3
o detiene fosforo e/o sesquisolfuro di fosforo 3 32. Stabilimenti ed impianti per la macinazione e la raffinazione dello zolfo 3 33. Depositi di zolfo con potenzialità superiore a 100 q.li 6 34. Stabilimenti ed impianti ove si produce, impiega o detiene magnesio, elektron e altre leghe ad alto tenore di magnesio 3 35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6
i magnesio 3 35. Mulini per cereali ed altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi 6 36. Impianti per l'essiccazione dei cereali e di vegetali in genere con depositi di capacità superiore a 500 q.li di prodotto essiccato. 6 37. Stabilimenti ove si producono surrogati del caffè 6 38. Zuccherifici e raffinerie dello zucchero 6 39. Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6 40. Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6
- Pastifici con produzione giornaliera superiore a 500 q.li 6
- Riserie con potenzialità giornaliera superiore a 100 q.li 6
- Stabilimenti ed impianti ove si lavora e/o detiene foglia di tabacco con processi di essicazione con oltre 100 addetti con quantitativi globali in ciclo e/o in deposito a 500 q.li. 6
- Stabilimenti ed impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti
d impianti per la produzione della carta e dei cartoni e di allestimento di prodotti cartotecnici in genere con oltre 25 addetti e/o con materiale in deposito o lavorazione superiore a 500 q.li 6 43. Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6
a della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 q.li 6 44. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e/o detengono carte fotografiche, calcografiche, eliografiche e cianografiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 6
grafiche, pellicole cinematografiche; radiografiche e fotografiche di sicurezza con materiale in deposito superiore a 100 q.li 6 45. Stabilimenti ed impianti ove si producono, impiegano e detengono pellicole cinematografiche e fotografiche con supporto infiammabile per quantitativi superiori a 5 kg. 3 46. Depositi di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e
di legnami da costruzione e da lavorazione, di legna da ardere, di paglia, di fieno, di canne, di fascine, di carbone vegetale e minerale, di carbonella, di sughero ed altri prodotti affini; esclusi i depositi all'aperto con distanze di sicurezza esterne non inferiori a 100 m misurate secondo le disposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da 500 a 1.000 q.li
- superiori a 1.000 q.li (3) 6 3
sposizioni di cui al punto 2.1 del decreto ministeriale 30 novembre 1983:
- da 500 a 1.000 q.li
- superiori a 1.000 q.li (3) 6 3
- Stabilimenti e laboratori per la lavorazione del legno con materiale in lavorazione e/o in deposito:
- da 50 a 1.000 q.li
- oltre 1.000 q.li 6 3
- Stabilimenti ed impianti ove si producono, lavorano e detengono fibre tessili e tessuti naturali e artificiali, tele cerate, linoleum e altri prodotti affini, con quantitativi: 6 3
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 13
- da 50 a 1.000 q.li
- oltre 1.000 q.li
- Industrie dell'arredamento, dell'abbigliamento e della lavorazione della pelle; calzaturifici:
- da 25 a 75 addetti
- oltre 75 addetti 6 3
- Stabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e
tabilimenti ed impianti per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili, lavorazione della paglia, dello sparto e simili, lavorazione del sughero, con quantitativi in lavorazione o in deposito pari o superiori a 50 q.li 6 51. Teatri di posa per le riprese cinematografiche e televisive 6 52. Stabilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6 53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6
abilimenti per lo sviluppo e la stampa delle pellicole cinematografiche 6 53. Laboratori di attrezzerie e scenografie teatrali 6 54. Stabilimenti ed impianti per la produzione, lavorazione e rigenerazione della gomma, con quantitativi superiori a 50 q.li 6 55. Depositi di prodotti della gomma, pneumatici e simili con oltre 100 q.li 6 56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 6
ili con oltre 100 q.li 6 56. Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma con più di 50 q.li in lavorazione o in deposito 6 57. Stabilimenti ed impianti per la produzione e lavorazione di materie plastiche con quantitativi superiori a 50 q.li 3 58. Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 q.li 6 59. Stabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e
tabilimenti ed impianti ove si producono e lavorano resine sintetiche e naturali, fitofarmaci, coloranti, organici e intermedi e prodotti farmaceutici con l'impiego di solventi ed altri prodotti infiammabili 3 60. Depositi di concimi chimici a base di nitrati e fosfati e di fitofarmaci, con potenzialità globale superiore a 500 q.li 6 61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6
ialità globale superiore a 500 q.li 6 61. Stabilimenti ed impianti per la fabbricazione di cavi e conduttori elettrici isolati 6 62. Depositi e rivendite di cavi elettrici isolati con quantitativi superiori a 100 q.li 6 63. Centrali termoelettriche 3 64. Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw 6
- Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici di potenza complessiva superiore a 25 kw 6
- Stabilimenti ed impianti ove si producono lampade elettriche, lampade a tubi luminescenti, pile ed accumulatori elettrici, valvole elettriche, ecc... 6
- Stabilimenti siderurgici e stabilimenti per la produzione di altri metalli 3
- Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3
. Stabilimenti e impianti per la zincatura, ramatura e lavorazioni similari comportanti la fusione di metalli o altre sostanze 3 68. Stabilimenti per la costruzione di aeromobili, automobili e motocicli 6 69. Cantieri navali con oltre cinque addetti 6 70. Stabilimenti per la costruzione e riparazione di materiale rotabile ferroviario e tramviario con oltre cinque addetti. 6 71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 6
oltre cinque addetti. 6 71. Stabilimenti per la costruzione di carrozzerie e rimorchi per autoveicoli con oltre cinque addetti 6 72. Officine per la riparazione di autoveicoli con capienza superiore a 9 autoveicoli; officine meccaniche per lavorazioni a freddo con oltre venticinque addetti 6 73. Stabilimenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti. 3 74. Cementifici 3
limenti ed impianti ove si producono laterizi, maioliche, porcellane e simili con oltre venticinque addetti. 3 74. Cementifici 3 75. Istituti, laboratori, stabilimenti e reparti in cui si effettuano, anche saltuariamente, ricerche scientifiche o attività industriali per le quali si impiegano isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre
no isotopi radioattivi, apparecchi contenenti dette sostanze ed apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti (art. 13 dicembre 1962, n. 1860 e art. 102 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185) 6 76. Esercizi commerciali con detenzione di sostanze radioattive (capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n.185) 6 77. Autorimesse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5
esse di ditte in possesso di autorizzazione permanente al trasporto di materie fissili speciali e di materie radioattive (art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sostituito dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704) 6 78. Impianti di deposito delle materie nucleari, escluso il deposito in corso di spedizione. 6 79. Impianti nei quali siano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radiottivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 6
iano detenuti combustibili nucleari o prodotti o residui radiottivi (art. 1, lettera b) della legge 31 dicembre 1962, n. 1860) 6 80. Impianti relativi all'impiego pacifico dell'energia nucleare ed attività che comportano pericoli di radiazioni ionizzanti derivanti dal predetto impiego:
- impianti nucleari;
- reattori nucleari, eccettuati quelli che facciano parte di un mezzo di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi
di trasporto;
- impianti per la preparazione o fabbricazione delle materie nucleari;
- impianti per la separazione degli isotopi
- impianti per il trattamento dei combustibili nucleari irradianti. 6
- Stabilimenti per la produzione di sapone, di candele e di altri oggetti di cera e di paraffina, di acidi grassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini. 3
rassi, di glicerina grezza quando non sia prodotta per idrolisi, di glicerina raffinata e distillata ed altri prodotti affini. 3 82. Centrali elettroniche per l'archiviazione e l'elaborazione di dati con oltre venticinque addetti. u.t. 83. Locali di spettacolo e di trattenimento in genere con capienza superiore a 100 posti. 6 84. Alberghi, pensioni, motels, dormitori e simili con oltre 25 posti-letto. 6 85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 6
on oltre 25 posti-letto. 6 85. Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e simili per oltre 100 persone presenti 6 86. Ospedali, case di cura e simili con oltre 25 posti-letto 6 87. Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq comprensiva dei servizi e depositi 6 88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 6
iva dei servizi e depositi 6 88. Locali adibiti a depositi di merci e materiali vari con superficie lorda superiore a 1.000 mq 6 89. Aziende ed uffici nei quali siano occupati oltre 500 addetti. u.t. 90. Edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni o comunque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. u.t.
nque oggetti di interesse culturale sottoposti alla vigilanza dello Stato di cui al regio decreto 7 novembre 1942, n. 1564. u.t. 91. Impianti per la produzione del calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 100.0000 Kcal/h 6 92. Autorimesse private con più di 9 autoveicoli, autorimesse pubbliche, ricovero natanti, ricovero aeromobili (4). 6 93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. 6
atanti, ricovero aeromobili (4). 6 93. Tipografie, litografie, stampa in offset ed attività similari con oltre cinque addetti. 6 94. Edifici destinati a civile abitazione con altezza in gronda superiore a 24 metri u.t. 95. Vani di ascensori e montacarichi in servizio privato, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 metri, installati in edifici civili aventi altezza in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici 29 industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della
in gronda maggiore di 24 metri e quelli installati in edifici 29 industriali di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica maggio 1963, n. 1497 u.t. 96. Piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili di perforazione e/o produzione di idrocarburi di cui al decreto del Presidente u.t.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 14 della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm u.t.
FAMIGLIA 3 - BENESSERE AMBIENTALE
ortomaggiore – Voghiera marzo 2007 14 della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 97. Oleodotti con diametro superiore a 100 mm u.t.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 15 FAMIGLIA 3 - BENESSERE AMBIENTALE proposizione esigenziale L’opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non
TALE proposizione esigenziale L’opera deve essere concepita e costruita in modo da favorire il benessere degli occupanti, da non compromettere l’igiene e la salute dei fruitori e degli interessati ed in particolare in modo da non provocare sviluppo di gas tossici, presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi, emissione di radiazioni pericolose, inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo, difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei
R.C. 3.1: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE R.C. 3.2: SMALTIMENTO DEGLI AERIFORM
ni pericolose, inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo, difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi, formazione di umidità su parti o pareti dell’opera1. Fanno parte della presente famiglia i seguenti requisiti: R.C. 3.1: CONTROLLO DELLE EMISSIONI DANNOSE R.C. 3.2: SMALTIMENTO DEGLI AERIFORMI R.C. 3.3: APPROVVIGIONAMENTO IDRICO R.C. 3.4: SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE R.C. 3.5: TENUTA ALL’ACQUA R.C. 3.6: ILLUMINAMENTO NATURALE R.C. 3.7: OSCURABILITÀ
RICO R.C. 3.4: SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE
RICO R.C. 3.4: SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE R.C. 3.5: TENUTA ALL’ACQUA R.C. 3.6: ILLUMINAMENTO NATURALE R.C. 3.7: OSCURABILITÀ R.C. 3.8: TEMPERATURA DELL’ARIA INTERNA R.C. 3.9: TEMPERATURA SUPERFICIALE R.C. 3.10: VENTILAZIONE R.C. 3.11: PROTEZIONE DALLE INTRUSIONI DI ANIMALI NOCIVI 1 Concorrono al benessere ambientale anche i requisiti volontari R.V. 3.1, 3.2 R.C. 3.1 Controllo delle emissioni dannose esigenze da soddisfare
benessere ambientale anche i requisiti volontari R.V. 3.1, 3.2 R.C. 3.1 Controllo delle emissioni dannose esigenze da soddisfare L’organismo edilizio ed i suoi componenti, compresi gli impianti le finiture e gli arredi fissi, devono essere realizzati con materiali che non emettano sostanze o particelle dannose o moleste, sia in condizioni normali sia in condizioni particolari (ad esempio sotto l’azione di elevate temperature, d’irraggiamento diretto, per
condizioni normali sia in condizioni particolari (ad esempio sotto l’azione di elevate temperature, d’irraggiamento diretto, per impregnazione d’acqua, per rottura); devono inoltre conservare nel tempo tale caratteristica. L’organismo edilizio e le sue pertinenze non devono essere sottoposti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori a quelli definiti dalle normative vigenti. campo di applicazione
ti a livelli di esposizione ai campi elettromagnetici superiori a quelli definiti dalle normative vigenti. campo di applicazione Tutte le funzioni nei materiali costituenti gli elementi tecnici che delimitano spazi chiusi di fruizione dell’utenza (es. pareti perimetrali, pareti interne, coperture, solai, pavimenti, anche galleggianti), gli impianti di fornitura servizi (es. l’impianto idrosanitario o quello di climatizzazione), gli elementi di finitura (es. infissi,
impianti di fornitura servizi (es. l’impianto idrosanitario o quello di climatizzazione), gli elementi di finitura (es. infissi, manti di copertura, controsoffitti) e gli arredi fissi (es. pareti attrezzate). Per quanto riguarda i campi elettromagnetici il requisito è applicato a tutti gli spazi dell’organismo edilizio compresi gli spazi di pertinenza chiusi e aperti. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto
perti. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi il requisito s’intende soddisfatto se:
olamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi il requisito s’intende soddisfatto se: • sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme sull’uso di specifici materiali da costruzione; • gli eventuali livelli di inquinamento dovuti alle sostanze poste in opera sono conformi ai limiti stabiliti dalle normative vigenti.(ad esempio per il rilascio di sostanze volatili delle vernici sintetiche)
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
conformi ai limiti stabiliti dalle normative vigenti.(ad esempio per il rilascio di sostanze volatili delle vernici sintetiche) • gli spazi adibiti alla presenza di persone non sono esposti a livelli di inquinamento superiori a quelli ammessi dalle normative vigenti. (ad esempio per effetto dei campi elettromagnetici di impianti limitrofi) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Non è consentito l'utilizzo di materiali contenenti fibre di amianto1. I materiali a base di altre fibre minerali (es.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 16 lana di vetro, ecc.) devono essere trattati e posti in opera in maniera tale da escludere la presenza di fibre in superficie e la cessione di queste all'ambiente; in ogni caso non è consentito l'utilizzo di materiali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.E’ vietato l’utilizzo di sostanze appartenenti
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
riali a base di fibre minerali nei condotti degli impianti di adduzione dell'aria.E’ vietato l’utilizzo di sostanze appartenenti alla 1° categoria della Classificazione IARC, per l e quali sussistano evidenze di cancerogenicità. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Vanno rispettati i livelli indicati per le nuove costruzioni. Nel caso di interventi di recupero che comportano demolizione, rimozione, trattamento di strutture e attrezzature contenenti amianto o fibre minerali, vanno
cupero che comportano demolizione, rimozione, trattamento di strutture e attrezzature contenenti amianto o fibre minerali, vanno rispettate le procedure e le norme tecniche stabilite dalla normativa vigente, per l’intero processo edilizio, compreso lo smaltimento1 di tali materiali. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista ASSEVERA che non è previsto per i componenti tecnici, per gli impianti, per gli elementi di finitura
progettuale Il progettista ASSEVERA che non è previsto per i componenti tecnici, per gli impianti, per gli elementi di finitura e per gli arredi fissi l’uso di materiali passibili dell’emissione di sostanze nocive, quali l’amianto, oppure, in presenza ad esempio di materiali contenenti fibre minerali, attesta che la messa in opera avverrà in modo tale da escludere la cessione di queste sostanze all’ambiente.
nti fibre minerali, attesta che la messa in opera avverrà in modo tale da escludere la cessione di queste sostanze all’ambiente. Nel caso di progettazione di cabine elettriche e di antenne il progettista ASSEVERA che non vengono superati i limiti di esposizione stabiliti dalla normativa vigente. Per tutte le nuove costruzioni il progettista ASSEVERA che vengono rispettate le distanze dalle linee elettriche, antenne di telefonia, radio ,TV e simili, previste dalla normativa vigente.
ngono rispettate le distanze dalle linee elettriche, antenne di telefonia, radio ,TV e simili, previste dalla normativa vigente. in corso d’opera e/o a lavori ultimati Il tecnico incaricato ASSEVERA il rispetto delle norme vigenti, eventualmente allegando la CERTIFICAZIONE dei materiali impiegati rilasciata dal produttore. Nel caso di interventi sull’esistente che necessitano della bonifica degli ambienti dall’amianto, va acquisita la
al produttore. Nel caso di interventi sull’esistente che necessitano della bonifica degli ambienti dall’amianto, va acquisita la CERTIFICAZIONE DI RESTITUIBILITÀ rilasciata dalle autorità sanitarie competenti2. Nel caso di interventi di bonifica di siti in cui sia stato rilevato un livello di inquinamento incompatibile con l’utilizzo degli immobili, dovrà essere acquisita la CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE da parte dell’amministrazione provinciale.
essere acquisita la CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA BONIFICA/MESSA IN SICUREZZA PERMANENTE da parte dell’amministrazione provinciale. 1 Vedere la legge 27/5/1992, n° 257 Norme relative al la cessazione dell’impiego dell’amianto, in particolare l’obbligo della redazione del piano di lavoro nel caso ad esempio si demoliscano edifici, strutture ed attrezzature contenenti amianto o si rimuovano dagli edifici esistenti amianto o materiali contenenti amianto, con dispersione di fibre o polveri di amianto
nto o si rimuovano dagli edifici esistenti amianto o materiali contenenti amianto, con dispersione di fibre o polveri di amianto 2 Si veda in proposito il D.M. 6.9.94. principali riferimenti normativi Circ. Min. Sanità 22/6/1983 Usi della formaldeide. Circ. Min. Sanità 10/7/1986, n. 45 Piano di interventi e misure tecniche per l’individuazione ed eliminazione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati.
azione del rischio connesso all’impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati. D.P.R. 24/5/1988, n. 215 Attuazione delle direttive CEE ……relative all’immissione sul mercato della crocidolite ……. D.lgs.15/08/91, n.277 Attuazione delle direttive CEE……..in materia di protezione lavoratori… Circ. del Min. Sanità 25/11/91, n. 23 Usi delle fibre di vetro isolanti, - problematiche igienico-sanitarie - istruzioni per il corretto impiego.
nità 25/11/91, n. 23 Usi delle fibre di vetro isolanti, - problematiche igienico-sanitarie - istruzioni per il corretto impiego. Legge 27/03/92, n. 257 Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto. Circ. Reg. Ass. Sanità 07/12/93, n.42 Rimozione di coperture in cemento-amianto. D. P. R. 08/08/94 Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni……….smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli dell’amianto. D. M. 6/9/1994
oordinamento alle regioni……….smaltimento e bonifica dell’ambiente ai fini della difesa dai pericoli dell’amianto. D. M. 6/9/1994 Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art.6, terzo comma, e dell’art.12, secondo comma, della L. 27/3/92, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto. D. lgs. 17/3/1995, n. 114 Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto.
ttuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’ambiente causato dall’amianto. Circ. Min. Sanità 12/4/1995 Circolare esplicativa del DM 6/9/94. D. M. Sanità 14/5/1996 Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l’amianto, previsti dal primo comma dell’art.5, lettera f) della L. 24/3/92, n. 257. D. M. 12/02/97 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto.
ell’art.5, lettera f) della L. 24/3/92, n. 257. D. M. 12/02/97 Criteri per l’omologazione dei prodotti sostitutivi dell’amianto. D. lgs. 05/02/97, n. 22 Attuazione delle direttive CEE…..sui rifiuti pericolosi…….. Direttiva 97/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20/10/97 16° modifica della direttiva CEE ….relative alle re strizioni in materia di immissione nel mercato di talune sostanze e preparati pericolosi.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 17 Delib. del Cons. Reg. n. 497 del 11/12/1997 Piano regionale di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto. Legge 24/04/98, n. 128 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CEE (Legge Com.1995-1997).
ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI
04/98, n. 128 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla CEE (Legge Com.1995-1997). DM 29.07.2004 n. 248 Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto ESPOSIZIONE AI CAMPI ELETTROMAGNETICI D. M. 21/3/1988, modificato dal DM 16/1/1991 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne.
/1/1991 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e l’esercizio delle linee elettriche aeree esterne. D.P.C.M. 23/4/1992 Limiti massimi di esposizione ai campi elettrico e magnetico generati dalla frequenza industriale nominale (50Hz) negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. Legge Regionale 22/2/93, n.10 modificata con l’art. 90 dalla L.R: 21/4/99 n. 3. Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative.
9 n. 3. Norme in materia di opere relative a linee e impianti elettrici fino a 150 mila volt. Delega di funzioni amministrative. D.M. 10/9/1998 n. 381 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. Linee Guida Applicative del DM 381/98 Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana. D.M. 18/5/1999 Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica.
i radiofrequenza compatibili con la salute umana. D.M. 18/5/1999 Norme armonizzate in materia di compatibilità elettromagnetica. Circolare regionale Ass. Sanità e Ass. Ambiente del 9/7/99 prot. 14296 Indicazioni per il rilascio di pareri all’installazione di cabine elettriche MT/BT. L.R. 31/10/2000 n.30 Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico Direttiva Regionale n.197 del 20/02/2001 Direttive alla L.R. 30/2000
lvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico Direttiva Regionale n.197 del 20/02/2001 Direttive alla L.R. 30/2000 L. 22/02/2001 n.36 Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L.R. 13/11/2001 n.34 Modifiche alla L.R. 30/2000 L.R. 25/11/2002 n.30 Norme concernenti la localizzazione di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile D.P.C.M. 08/07/2003 (G.U. n.199 del
e di impianti fissi per l'emittenza radio e televisiva e di impianti per la telefonia mobile D.P.C.M. 08/07/2003 (G.U. n.199 del 28/08/2003) Limiti per campi di frequenze da 100 kHz a 300 GHz D.P.C.M. 08/07/2003 (G.U. n.200 del 29/08/2003) Limiti per campi di frequenze a 50 Hz da elettrodotti
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 18 R.C. 3.2 Smaltimento degli aeriformi esigenze da soddisfare L’impianto di smaltimento dei prodotti della combustione deve garantire un’efficace espulsione in atmosfera degli aeriformi prodotti, nel rispetto della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento e della tutela della salute delle persone interessate. campo di applicazione
della salvaguardia dell’ambiente dall’inquinamento e della tutela della salute delle persone interessate. campo di applicazione Tutte le funzioni, in presenza di impianto di smaltimento di prodotti aeriformi. livelli di prestazione1 Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
e da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di
NUOVA COSTRUZIONE
NUOVA COSTRUZIONE Il requisito è soddisfatto quando le caratteristiche, il dimensionamento e i requisiti tecnici delle canne di esalazione, le condizioni di installazione ed il sistema di tiraggio dei gas combusti rispettano quanto prescritto dalla vigente normativa2, ed in particolare: • Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere sempre convogliato a tetto, fuori della zona di reflusso e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali
ri della zona di reflusso e localizzato in modo da non interferire con eventuali aperture di ventilazione naturali o artificiali poste nelle vicinanze. • le bocche dei camini devono avere posizione per cui l’uscita dei fumi disti non meno di 10 metri da qualsiasi finestra che si trovi alla stessa quota od a quota superiore.Le emissioni situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota superiore a quella del filo
ssioni situate a distanza compresa tra 10 e 50 m da aperture di locali abitati devono essere a quota superiore a quella del filo superiore dell’apertura più alta diminuita di 1 metro per ogni metro di distanza eccedente i 10 m (art. 6.17 DPR 1391/70) • Per apparecchi di potenza superiore a 35 KW e per apparecchi con potenza inferiore a 35 KW alimentati con combustibili solidi o liquidi, le bocche di camini e canne fumarie devono risultare più alte di almeno
re a 35 KW alimentati con combustibili solidi o liquidi, le bocche di camini e canne fumarie devono risultare più alte di almeno 100 cm rispetto il colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m. (art. 6.15 DPR 1391/70), • Per apparecchi con potenza inferiore a 35 KW alimentati con combustile gassoso, le bocche di camini e canne fumarie devono essere posizionate nel rispetto della norma UNI-CIG 7129/92. Nel caso di
ile gassoso, le bocche di camini e canne fumarie devono essere posizionate nel rispetto della norma UNI-CIG 7129/92. Nel caso di fabbricati posti a distanza inferiore a 5m dal condotto, la bocca deve superare tale fabbricato di almeno 50 cm ; • le strutture aderenti alle canne fumarie dovranno essere protette con materiali isolanti, in questi casi sono da evitare i contatti con vani ascensore. • i camini degli impianti di portata superiore a 35 kW, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco
con vani ascensore. • i camini degli impianti di portata superiore a 35 kW, per tutto il loro sviluppo (ad eccezione del tronco terminale emergente dalla copertura), vanno sempre distaccati dalla muratura e circondati da una controcanna formante intercapedine, tale da non permettere, nel caso di tiraggio naturale, cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1 °C pe r ogni metro di percorso;
ttere, nel caso di tiraggio naturale, cadute della temperatura dei fumi mediamente superiori a 1 °C pe r ogni metro di percorso; • É vietato utilizzare la stessa canna fumaria per apparecchi di tipo diverso così come vengono classificati dalle norme UNI-CIG 7129/92. E’ viceversa ammesso che più focolari scarichino nello stesso camino solo se situati nello stesso locale. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di sezione
ello stesso camino solo se situati nello stesso locale. In questo caso i focolari dovranno immettere in un collettore di sezione pari ad 1.5 quella del camino e essere dotati ciascuno di propria serranda di intercettazione, distinta dalla valvola di regolazione del tiraggio • La sezione utile e l'altezza dei camini a tiraggio naturale devono essere correlate tra loro dalla formula seguente: S= KP / √H S :area della sezione retta del camino (cm²) P: potenzialità dei focolari serviti (kcal/h)
ro dalla formula seguente: S= KP / √H S :area della sezione retta del camino (cm²) P: potenzialità dei focolari serviti (kcal/h) H:altezza del camino (metri) fra il piano orizzontale mediano della fiamma e lo sbocco del camino nell'atmosfera K coefficiente pari a 0,03 nel caso di combustibili solidi e 0,024 nel caso di combustibili liquidi. • É vietato utilizzare la stessa canna fumaria per apparecchi alimentati con combustibili diversi.
caso di combustibili liquidi. • É vietato utilizzare la stessa canna fumaria per apparecchi alimentati con combustibili diversi. • E’ vietato convogliare in un’unica emissione più impianti che producano inquinanti diversi (materiale particellare, sostanze organiche come fumi, gas o vapori, sostanze inorganiche, odori).
sezione del camino, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a p
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 19 • É vietato utilizzare per lo scarico delle esalazioni provenienti dalle cappe delle cucine canne fumarie o camini ai quali siano collegati apparecchi termici. • Le bocche possono terminare con mitrie o comignoli di sezione utile d'uscita non inferiore al doppio della sezione del camino, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini
sezione del camino, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a p
eriore al doppio della sezione del camino, non è ammesso lo scarico in atmosfera attraverso ventole a parete, torrini o cupolini di areazione, porte o finestre, fatto salvo puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della USL competente per territorio. • I fumi che gli impianti termici scaricano nell’atmosfera, devono avere caratteristiche e composizione comprese entro limiti specificati dalle normative vigenti3 ovvero dalle prescrizioni impartite dagli enti competenti.
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE4
mposizione comprese entro limiti specificati dalle normative vigenti3 ovvero dalle prescrizioni impartite dagli enti competenti. • le bocche di emissione di impianti soggetti a campionamento periodico , devono essere accessibili agli operatori muniti delle attrezzature di prelievo; INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE4 Vanno rispettati i livelli di prestazione previsti per le nuove costruzioni , fatto salvo quanto di seguito precisato:
SISTENTE4 Vanno rispettati i livelli di prestazione previsti per le nuove costruzioni , fatto salvo quanto di seguito precisato: Per gli impianti a gas per uso domestico, compresi gli impianti a radiatori individuali, alimentati da rete di distribuzione, aventi portata termica nominale non superiore a 35 kW5 è ammesso lo scarico a parete, qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni: a) lo scarico non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale (vedi
à delle seguenti condizioni: a) lo scarico non interferisca con eventuali aperture di ventilazione naturale od artificiale (vedi schema allegato); b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione dell’intero edificio; c) non si possa usufruire di camini o canne fumarie esistenti funzionali ed idonei o comunque adeguabili. 6 d) non sia consentita la costruzione di nuovi condotti per l’evacuazione dei prodotti della
i ed idonei o comunque adeguabili. 6 d) non sia consentita la costruzione di nuovi condotti per l’evacuazione dei prodotti della combustione con scarico a tetto per vincoli particolari di natura artistica, storica, testimoniale, patrimoniale, funzionale o economica; e) lo sbocco del terminale di tiraggio avvenga in un luogo a cielo libero, con l’eccezione per le zone sottostanti balconi, cornicioni, gronde e comunque sporgenze di limitate dimensioni e comunque
bero, con l’eccezione per le zone sottostanti balconi, cornicioni, gronde e comunque sporgenze di limitate dimensioni e comunque nel rispetto delle distanze stabilite dalla UNI 7129 7; f) il terminale di tiraggio, qualora ubicato in zone accessibili, non deve costituire un pericolo per le persone. E’ ammesso lo scarico a parete per tutte le emissioni soggette a preventivo parere Ausl-Arpa , qualora entrambi i detti enti si esprimano in senso favorevole. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
ivo parere Ausl-Arpa , qualora entrambi i detti enti si esprimano in senso favorevole. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato alla progettazione dell’impianto verifica il requisito con CALCOLI di dimensionamento ed evidenziando negli elaborati grafici di progetto8 le caratteristiche, i percorsi, le dimensioni delle canne d’esalazione e la posizione delle bocche terminali ed assevera il rispetto dei requisiti ovvero produce prima
nsioni delle canne d’esalazione e la posizione delle bocche terminali ed assevera il rispetto dei requisiti ovvero produce prima dell’inizio dei lavori la documentazione necessaria per acquisire l’autorizzazione preventiva prevista dal DPR 203/88 e s.m.i.9 a lavori ultimati Per ciascun impianto, la conformità al requisito è verificata da DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO10 ove previsto dalla normativa
MITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO10 ove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore11. 1 L’impianto di riscaldamento e l’impianto per il trasporto e l’utilizzazione di gas fanno parte degli impianti soggetti al comma 1, art. 1, lett. c) ed e), della L. 46/90, per cui anche le canne fumarie essendo parte degli stessi, dovranno soddisfatto anche il RC 4.2 –
ett. c) ed e), della L. 46/90, per cui anche le canne fumarie essendo parte degli stessi, dovranno soddisfatto anche il RC 4.2 – Sicurezza impianti, ed il RC 3.10 – Ventilazione. L’art. 84 del presente R.E: dispone inoltre che per le canne fumarie ramificate è necessario uno specifico progetto esecutivo coerente con quello architettonico. 2Vedere in particolare norma UNI-CIG 7129/92, punto 4.3.3 e art. 6 del D.P.R. n° 1391 del 22.12.70 le c ui disposizioni si applicano nei
in particolare norma UNI-CIG 7129/92, punto 4.3.3 e art. 6 del D.P.R. n° 1391 del 22.12.70 le c ui disposizioni si applicano nei Comuni con popolazione superiore ai 70.000 abitanti e nei comuni che presentano caratteristiche industriali, urbanistiche , geografiche e metereologiche, particolarmente sfavorevoli nei riguardi dell’inquinamento atmosferico. 3 Per la qualità delle emissioni in atmosfera, relativamente a specifici agenti inquinanti, va fatta salva la normativa sulla prevenzione
qualità delle emissioni in atmosfera, relativamente a specifici agenti inquinanti, va fatta salva la normativa sulla prevenzione dall’inquinamento atmosferico. Per gli impianti termici non inseriti in un ciclo produttivo industriale vedere l’art. 6 del D.P.R. n° 1391 del 22.12.70. Si ricordi inoltre che sono prescritte attività di controllo e manutenzione (manutenzione annuale, prova fumi biennale e
.12.70. Si ricordi inoltre che sono prescritte attività di controllo e manutenzione (manutenzione annuale, prova fumi biennale e certificazione “ bollino verde”) da registrarsi a cura del titolare sul libretto d’impianto per bruciatori di potenza < 35 kW ed a cura del conduttore abilitato sul libretto di centrale per bruciatori di potenza maggiore.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 20 4 Per l’adeguamento ai requisiti di sicurezza della L. 46/90 degli impianti a gas preesistenti alla data del 13.3.90, si veda D.P.R. n° 218 del 13.5.98 e il DM 26.11.98. 5 Sono quelli ricadenti all’interno dell’UNI-CIG 7129/92. Vedere anche D.P.R. n° 412/93, (art. 4, p.to 9 ).
98 e il DM 26.11.98. 5 Sono quelli ricadenti all’interno dell’UNI-CIG 7129/92. Vedere anche D.P.R. n° 412/93, (art. 4, p.to 9 ). 6 per apparecchi a tiraggio forzato la UNI 7129/92 al punto 4.1.1., non ammette l’utilizzo o la trasformazione di terminali a tiraggio naturale per l’evacuazione dei prodotti di combustione. Le canne fumarie esistenti potranno al più essere utilizzate come cavedi per l’alloggiamento del terminale proprio dell’impianto.
e canne fumarie esistenti potranno al più essere utilizzate come cavedi per l’alloggiamento del terminale proprio dell’impianto. 7 per lo scarico a parete di apparecchi a tiraggio forzato la UNI 7129/92 al punto 4.4.2.3, prevede le seguenti distanze minime: apparecchi da 4 a 7 Kw apparecchi da 7 a 16 Kw apparecchi da 16 a 35 Kw Sotto gronda, sotto balcone , da tubi e pluviali, da angolo di edificio o sua rientranza 300 300 300 Sotto finestra o apertura di areazione, 300 500 600
one , da tubi e pluviali, da angolo di edificio o sua rientranza 300 300 300 Sotto finestra o apertura di areazione, 300 500 600 Da finestra adiacente 400 400 400 Dal piano di calpestio esterno 400 1500 2500 Fra due terminali in verticale 500 1000 1500 Fra due terminali in orizzontale 500 800 1000 Da parete prospiciente priva di aperture 1500 1800 2000 Da parete prospiciente con aperture 2500 2800 3000
zzontale 500 800 1000 Da parete prospiciente priva di aperture 1500 1800 2000 Da parete prospiciente con aperture 2500 2800 3000 8 Può essere il progetto obbligatorio ai sensi della L. 46/90 oppure, qualora questo non sia necessario, il progetto presentato per ottenere il titolo abilitativi all’intervento. Il progetto architettonico deve comunque riportare gli elementi notevoli inerenti gli impianti, quali: canne fumarie, comignoli, terminali in genere, ecc.
deve comunque riportare gli elementi notevoli inerenti gli impianti, quali: canne fumarie, comignoli, terminali in genere, ecc. 9 casi in cui è richiesta l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e la documentazione a corredo della domanda di aut è descritta…. Con DPCM 25.07.91sono state inoltre individuate le attività ad inquinamento poco significativo (soggette a semplice comunicazione allo
CM 25.07.91sono state inoltre individuate le attività ad inquinamento poco significativo (soggette a semplice comunicazione allo SUAP) e quelle a ridotto inquinamento (soggette ad autorizzazione in via generale e comunicazione allo SUAP). Per tali attività vanno opportunamente documentate inoltre le fasi di messa a regime e controllo periodico, disposte dalle stesse normative ovvero impartite dalle autorità competenti al rilascio della autorizzazione.
ontrollo periodico, disposte dalle stesse normative ovvero impartite dalle autorità competenti al rilascio della autorizzazione. 10 Il rilascio del certificato di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data della richiesta, ai sensi dell’art. 14 della L.46/90. E’ generalmente previsto per gli impianti soggetti al controllo dell’ISPSEL, dei VV.FF., delle Unità sanitarie locali. Si vedano inoltre le procedure di collaudo previste dal D.P.R. 447/98.
lo dell’ISPSEL, dei VV.FF., delle Unità sanitarie locali. Si vedano inoltre le procedure di collaudo previste dal D.P.R. 447/98. 11 con riferimento ai soli casi di forza maggiore , quali la cessata attività per fallimento o decesso del costruttore dell’impianto. principali riferimenti normativi art. 674 codice penale; “getto pericoloso di cose “ Legge n. 615 del 22/12/70 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici “
cose “ Legge n. 615 del 22/12/70 recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici “ DPR n. 1391 del 22/12/1970; “Regolamento per l’esecuzione della L. n. 615 del 22/12/70, recante provvedimenti contro l’inquinamento atmosferico, limitatamente agli impianti termici “ Legge n. 1083 del 6/12/1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” Legge n. 46 del 5/3/1990 ”Norme per la sicurezza degli impianti”
1971 “Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile” Legge n. 46 del 5/3/1990 ”Norme per la sicurezza degli impianti” D.P.R.n.447 del 6/12/1991 "Regolamento di attuazione della legge n. 46 del 5/3/1990" UNI-CIG 7129/92. D.M. 21/4/1993 ”Approvazione tabelle UNI-CIG” di cui alla legge 6/12/1971 n. 1083”; (UNI-CIG n. 7129/92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw) DPR n. 412 del 26/8/93
92, relative agli impianti a gas per uso domestico aventi potenza termica nominale non superiore a 35 kw) DPR n. 412 del 26/8/93 “Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10“ D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999)
nergia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10“ D.M. 12/4/1996 (modificato con D.M. 16/11/1999) Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. UNI 9615 - 7/95 “Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Definizioni, procedimenti di calcolo fondamentali“. UNI 9615/2 - 7/95 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a
imenti di calcolo fondamentali“. UNI 9615/2 - 7/95 Calcolo delle dimensioni interne dei camini. Metodo approssimato per camini a collegamento singolo. UNI 106440 - 6/97 Canne fumarie collettive ramificate per apparecchi di tipo B a tiraggio naturale. Progettazione e verifica. UNI 106401 - 12/97 Canne fumarie collettive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.. Progettazione e verifica
ive e camini a tiraggio naturale per apparecchi di tipo C con ventilatore nel circuito di combustione.. Progettazione e verifica DPR n. 218 del 13/5/1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico“ DM 26/11/1998 “Approvazione di tabelle UNI CIG di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile“ (UNI CIG 10738) DPR 24.05.1988 n. 203
di cui alla L. 1083/71, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile“ (UNI CIG 10738) DPR 24.05.1988 n. 203 “attuazione della direttiva CEE nn. 80/779,82/884,83/360,85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/87” DPCM 24.07.1991 “procedure semplificate”
nquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della L. 183/87” DPCM 24.07.1991 “procedure semplificate” DM ambiente 21.12.1995 “disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti industriali” criteri CRIAER recepiti con atto del Dir. Gen. Amb. E.R. n. 4606 del 04.06.99 recepisce i pareri del CRIAR (Comitato Regionale Inquinamento Atmosferico Emilia Romagna), relativi ai criteri di valutazione ed autorizzazione delle emissioni dei diversi
onale Inquinamento Atmosferico Emilia Romagna), relativi ai criteri di valutazione ed autorizzazione delle emissioni dei diversi impianti e/o lavorazioni
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 21 R.C. 3.3 Approvvigionamento idrico esigenze da soddisfare Gli organismi edilizi e le urbanizzazioni devono essere dotati di impianti in grado di soddisfare le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, garantendo la costanza dell’erogazione e i livelli di igienicità
are le richieste di acqua calda e fredda da parte degli utenti, garantendo la costanza dell’erogazione e i livelli di igienicità richiesti dalle norme vigenti, favorendo nel contempo la riduzione dei consumi e l’eliminazione degli sprechi1. campo di applicazione Tutte le funzioni , in presenza di impianto idrosanitario o di usi per imprese alimentari. livelli di prestazione Il requisito si articola in: 1 - RC 3.3.1 : approvvigionamento idrico in presenza di acquedotto
imentari. livelli di prestazione Il requisito si articola in: 1 - RC 3.3.1 : approvvigionamento idrico in presenza di acquedotto 2 - RC 3.3.2 : approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. Per entrambi i tipi approvvigionamento idrico devono essere rispettate le seguenti prescrizioni. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE Nelle zone servite dalla rete pubblica di adduzione di acqua potabile, tutti gli organismi edilizi devono essere collegati alla stessa.
one servite dalla rete pubblica di adduzione di acqua potabile, tutti gli organismi edilizi devono essere collegati alla stessa. L’alimentazione delle reti di distribuzione dell’acqua deve garantire la costanza dell’approvvigionamento, considerando un consumo di 200 litri per giorno per abitante2; • la qualità dell’acqua erogata deve rispettare le prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia3; • la temperatura massima di erogazione di acqua calda per usi domestici deve < 45 °C;
previste dalle norme vigenti in materia3; • la temperatura massima di erogazione di acqua calda per usi domestici deve < 45 °C; • le condotte idriche devono essere poste alla profondità di circa 1,00 m rispetto il piano carrabile, qualora ciò non sia possibile si dovrà predisporre una soletta in cls armato nel pacchetto di fondazione stradale. Le condotte interrate di pubblica utilità ovvero ubicate sotto aree di proprietà pubblica o destinate all’uso
ndazione stradale. Le condotte interrate di pubblica utilità ovvero ubicate sotto aree di proprietà pubblica o destinate all’uso pubblico, dovranno essere segnalate da apposito nastro posto a quota di circa 30 cm dal piano carrabile. • il raccordo tra la fonte di approvvigionamento e l’impianto idro-sanitario deve essere realizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di
lizzato in modo da evitare potenziali contaminazioni dell’acqua da parte di agenti esterni e da consentire la ispezionabilità di giunti, apparecchi e dispositivi: tra questi deve essere compresa una apparecchiatura che eviti la possibilità del riflusso delle acque di approvvigionamento (valvola unidirezionale di non ritorno, ecc.); • deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le
di non ritorno, ecc.); • deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di acqua potabile devono essere poste a distanza di almeno m 1,50 da fognoli, pozzetti o tubature di fognatura ed a quota di almeno m 0,50 al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie dovranno essere
. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un cunicolo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; • Sono vietati allacciamenti di qualsiasi genere che possano miscelare l’acqua della rete pubblica con acque di qualunque altra provenienza. Le diramazioni agli utenti devono essere munite di apparecchiatura atta ad impedire il ritorno in rete di acqua già consegnata.
Le diramazioni agli utenti devono essere munite di apparecchiatura atta ad impedire il ritorno in rete di acqua già consegnata. • ogni unità abitativa deve essere dotata di proprio contatore; • per particolari impianti (condizionamento, attività produttive , ecc.) l’amministrazione comunale, in sede di rilascio dei titoli abilitativi , potrà imporre forme di riciclo dell’acqua utilizzata . • nel caso in cui è impiegata una doppia rete di distribuzione (una per acqua potabile e l’altra per uso non
’acqua utilizzata . • nel caso in cui è impiegata una doppia rete di distribuzione (una per acqua potabile e l’altra per uso non potabile ), dovrà essere impedita la loro connessione e le tubazioni delle due reti dovranno essere ben distinte tra loro e facilmente individuabili. • le apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili devono essere sotto ogni aspetto conformi a quanto disposto dalle normative vigenti 4.
l trattamento domestico di acque potabili devono essere sotto ogni aspetto conformi a quanto disposto dalle normative vigenti 4. • sono consentiti all’interno degli organismi edilizi solo gli accumuli di acqua potabile previsti da apparecchiature specifiche, (come autoclavi, scaldacqua, riserve antincendio, ecc.); nel caso si rendano necessari altri tipi di accumulo va asseverata l’idoneità delle vasche, sia al fine di prevenire
dio, ecc.); nel caso si rendano necessari altri tipi di accumulo va asseverata l’idoneità delle vasche, sia al fine di prevenire contaminazioni sia al fine di permettere la periodica pulizia. I serbatoi devono essere opportunamente manutenzionati e disinfettati periodicamente. Di norma i serbatoi privati non possono essere interrati. Nei
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 22 casi in cui non vi sia altra soluzione tecnica adottabile, dette cisterne potranno essere consentite, su parere del Servizio Igiene Pubblica. R. C. 3.3.1 - Approvvigionamento idrico in presenza di acquedotto In caso di allacciamento all’acquedotto, si dovranno rispettare le disposizioni dell’ente erogatore , oltre alle
a di acquedotto In caso di allacciamento all’acquedotto, si dovranno rispettare le disposizioni dell’ente erogatore , oltre alle prescrizioni indicate precedentemente, parimenti andranno concordate con gli enti competenti le modalità di ripristino delle aree pubbliche o private attraversate dalle condotte interrate. R. C. 3.3.2 - Approvvigionamento idrico in assenza di acquedotto Fermo restando che è proibito l’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento in insediamenti al servizio
senza di acquedotto Fermo restando che è proibito l’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento in insediamenti al servizio della collettività, nei restanti casi le opere di approvvigionamento dovranno essere realizzate in maniera tale da rispettare i requisiti igienico sanitari delle acque e la massima riduzione degli impatti sulle matrici ambientali, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti 5 e delle disposizioni del servizio tecnico di bacino competente, in particolare:
rispetto delle disposizioni normative vigenti 5 e delle disposizioni del servizio tecnico di bacino competente, in particolare: • Le opere devono essere compatibili con la conformazione geologica del sito, sia per la salvaguardia ambientale che per la compatibilità delle acque con gli usi previsti. A tal fine devono essere note, in termini anche solo qualitativi, la natura dei materiali presenti nel sottosuolo, le loro caratteristiche chimiche
ssere note, in termini anche solo qualitativi, la natura dei materiali presenti nel sottosuolo, le loro caratteristiche chimiche e geologiche, la tipologia (freatico, artesiana) e la direzione della falda che si andrà ad utilizzare, nonché la connessione eventuale con altre falde, ecc. • il pozzo dovrà essere del tipo tubolare; • le tubazioni di rivestimento permanente dovranno essere di materiale atossico ed idoneo ad evitare
à essere del tipo tubolare; • le tubazioni di rivestimento permanente dovranno essere di materiale atossico ed idoneo ad evitare corrosioni e perforazioni con conseguente rischio di infiltrazioni di fluidi estranei alla falda captata; • la perforazione e le operazioni successive dovranno esser realizzate in modo da evitare il rischio di infiltrazione di acque superficiali tra tubo di rivestimento e terreno, dovrà altresì essere evitata la
da evitare il rischio di infiltrazione di acque superficiali tra tubo di rivestimento e terreno, dovrà altresì essere evitata la intercomunicazione tra falde a diversa profondità con particolare riferimento tra quella freatica (superficiale) e quelle più profonde (artesiane); a tale scopo lo spazio anulare compreso tra il foro di perforazione ed il tubo del pozzo dovrà esser riempito con ghiaietto fino al tetto della falda captata, indi
reso tra il foro di perforazione ed il tubo del pozzo dovrà esser riempito con ghiaietto fino al tetto della falda captata, indi con boiacca cementizia sino a bocca pozzo, onde evitare infiltrazioni e/o percolamenti. • La profondità dei pozzi, realizzati in anelli di cemento o ferro di grande diametro, dovrà essere limitata alla captazione della falda libera o falda freatica6. • I pozzi freatici, perforati mediante trivellazioni dovranno raggiungere la profondità necessaria con tecniche
falda freatica6. • I pozzi freatici, perforati mediante trivellazioni dovranno raggiungere la profondità necessaria con tecniche che permettano di realizzare le finestrature nella zona prescelta di presenza d'acqua in un secondo momento; • di norma il pozzo dovrà attingere ad un’unica falda protetta, i pozzi artesiani che attingono da falde sovrapposte, dovranno presentare gli accorgimenti idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde (cementazione, sigillatura, ecc.).
ranno presentare gli accorgimenti idonei a ripristinare la separazione originaria delle falde (cementazione, sigillatura, ecc.). • tutti i pozzi artesiani devono essere dotati di apparecchiature di abbattimento gas (degasatore). • l’opera di presa dovrà collocarsi ad almeno 30 m da fosse settiche, condutture di fognatura, cumuli di letame, discariche di rifiuti, scoli industriali, pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie,
fognatura, cumuli di letame, discariche di rifiuti, scoli industriali, pozzi neri, pozzi assorbenti, sub-irrigazioni, concimaie, recipienti stoccaggio liquami, ed altre potenziali fonti di inquinamento. • É comunque vietata l’apertura di pozzi nella zona di rispetto delle fonti di approvvigionamento al servizio di acquedotti pubblici o privati . • il pozzo dovrà essere protetto contro la caduta accidentale di persone, materiali e cose e contro
uedotti pubblici o privati . • il pozzo dovrà essere protetto contro la caduta accidentale di persone, materiali e cose e contro l’infiltrazione delle acque superficiali eventualmente con apposito manufatto in superficie (avampozzo), protetto da una soletta impermeabile di opportune dimensioni e con copertura mobile, preferibilmente metallica idonea a sostenere i carichi attesi, dovrà inoltre realizzarsi una seconda protezione costituita da
e, preferibilmente metallica idonea a sostenere i carichi attesi, dovrà inoltre realizzarsi una seconda protezione costituita da una griglia metallica con maglia < 10 cm , posta a non più di un metro di profondità.(indicazioni del Servizio tecnico di Bacino del PO di Volano), la testata del pozzo dovrà essere opportunamente sigillata con regolari flangiature onde evitare l’intrusione di qualunque materiale inquinante;
ozzo dovrà essere opportunamente sigillata con regolari flangiature onde evitare l’intrusione di qualunque materiale inquinante; • adottare idonei interventi per la corretta raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, nonché per il contenimento di quelle di infiltrazione; • scegliere una tipologia impiantistica e di apparecchiature specifiche (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valida, adeguata e funzionale alle esigenze. Se
che (pompa, autoclave, sistemi unidirezionali di non ritorno, ecc.) tecnicamente valida, adeguata e funzionale alle esigenze. Se l’emungimento si attua tramite una pompa (sommersa, autoadescante, motopompa, ecc.) la potenza massima di norma, salvo deroghe per casi di comprovata necessità, non dovrà essere superiore a KW 1,5 oppure a CV 2; • le apparecchiature vanno posizionate in maniera da agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione.
; • le apparecchiature vanno posizionate in maniera da agevolare e rendere sicure le ispezioni e gli interventi di manutenzione. • devono essere installati idonei strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, • nella chiusura dei pozzi dovrà aversi cura di estrarre i manufatti di approvvigionamento ove possibile, riempiendo il foro con ;
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 23 – materiale inerte della zona satura e successivo apposizione in superficie di uno strato d’argilla con sigillo di chiusura in boiacca cementizia. – cementazione completa nella zona non satura con soletta superficiale di dimensioni adeguate. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
azione completa nella zona non satura con soletta superficiale di dimensioni adeguate. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato dichiara la fonte di approvvigionamento ed ASSEVERA il rispetto del requisito, allegando: • per il R.C.3.3.1 una DESCRIZIONE SINTETICA dell’impianto di approvvigionamento, corredata con eventuali elaborati grafici e dimensionamenti. • per il R.C.3.3.2, aggiungendo alla medesima descrizione richiesta per R.C.3.3.1 anche una relazione geologica.
imensionamenti. • per il R.C.3.3.2, aggiungendo alla medesima descrizione richiesta per R.C.3.3.1 anche una relazione geologica. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente il tecnico abilitato valuta la necessità di ridimensionare o modificare l’impianto idrico; nel caso invece l’impianto esistente sia adeguato, si limita all’ASSEVERAZIONE di tale evenienza. in corso d’opera e/o a lavori ultimati
invece l’impianto esistente sia adeguato, si limita all’ASSEVERAZIONE di tale evenienza. in corso d’opera e/o a lavori ultimati Per il R.C.3.3.1 l’installatore attesta la conformità dell’impianto, mediante DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ resa ai sensi della L. 46/90: Per il R.C.3.3.2 (in caso di approvvigionamento autonomo) mediante l’ASSEVERAZIONE del Direttore Lavori che attesti la rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato nonché la corretta esecuzione delle
el Direttore Lavori che attesti la rispondenza delle opere realizzate al progetto presentato nonché la corretta esecuzione delle stesse e dal GIUDIZIO FAVOREVOLE ALL’UTILIZZO , espresso dall’Ausl 7. 1 La temperatura dell’acqua calda per uso igienico-sanitario deve essere controllata al fine di contenere i consumi energetici, vedere anche RC 6.1, inoltre le apparecchiature per uso domestico per il trattamento delle acque potabili rientrano nell’ambito della L. 46/90,
6.1, inoltre le apparecchiature per uso domestico per il trattamento delle acque potabili rientrano nell’ambito della L. 46/90, per cui vedere RC 4.2 Sicurezza degli impianti. 2 vedi norma UNI 9182. Per gli approvvigionamenti da acquedotto vedere anche il DPCM 4.3.96, in particolare i punti 8.1.e 8.2 dell’allegato . 3 vedi Dlgs n.31del 02.02.2001, ed inoltre le norme tecniche di cui al DM 26.03.1991(recante norme tecniche di attuazione del DPR 236/88) fatte salve in quanto compatibili col nuovo decreto.
i cui al DM 26.03.1991(recante norme tecniche di attuazione del DPR 236/88) fatte salve in quanto compatibili col nuovo decreto. 4 Vedere il D.M. n° 443 del 21.12.90, nonché la L.46/ 90 e successivo regolamento di attuazione. Il proprietario dell’impianto per il trattamento domestico di acque potabili (o l’amministratore che ne è responsabile) deve notificare l’installazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL, come da Circolare Regionale n. 11 del 15/3/94, allegando alla
lazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL, come da Circolare Regionale n. 11 del 15/3/94, allegando alla notifica la seguente documentazione: – copia della documentazione tecnica relativa alle apparecchiature; – certificazione di corretto montaggio e di collaudo redatte dall’installatore. La conformità delle apparecchiature a quanto disposto e la rispondenza dell’acqua trattata ai requisiti previsti dalla normativa vigente
rmità delle apparecchiature a quanto disposto e la rispondenza dell’acqua trattata ai requisiti previsti dalla normativa vigente può essere controllata dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, che proporrà al Dirigente del Servizio interessato i provvedimenti necessari. Nel caso che le apparecchiature non risultino conformi e non ne sia possibile l’adeguamento, il proprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione.
ossibile l’adeguamento, il proprietario provvederà a rimuoverle, dandone comunicazione al Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. 5 Nel caso di approvvigionamento ad uso potabile vanno rispettate le condizioni previste dal punto 2 allegato 3 della Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento del 4 febbraio 1977. 6 E’ fissato il limite di profondità di 20 mt. dal piano campagna, prescritto per la zona di Ferrara dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo,
limite di profondità di 20 mt. dal piano campagna, prescritto per la zona di Ferrara dal Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali con la circolare n.2033/III B. 1 dell’11/4/97. Ogni deroga a tale limite potrà essere concessa solo se verrà presentata una dettagliata e puntuale indagine idrogeologica della zona, attestante che la profondità imposta non permette la captazione di alcuna falda utile.
ntuale indagine idrogeologica della zona, attestante che la profondità imposta non permette la captazione di alcuna falda utile. 7Fermo restando la procedura preventiva prevista dalla circolare n.2033/III B. 1 dell’11/4/97, ad escavazione avvenuta dovrà essere data comunicazione ai competenti Uffici Comunali (Servizio Ambiente e Servizio Sanità); dovrà altresì essere data comunicazione alla
comunicazione ai competenti Uffici Comunali (Servizio Ambiente e Servizio Sanità); dovrà altresì essere data comunicazione alla Servizio Igiene Pubblica dell’Azienda USL di Ferrara, allegando la documentazione che lo stesso Servizio riterrà necessaria ai fini del rilascio del parere all’utilizzo. L’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto a parere del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione
’utilizzo di fonti autonome di approvvigionamento a scopo potabile è soggetto a parere del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Azienda USL, espresso in base alle risultanze dell’esame ispettivo e al risultato favorevole delle analisi chimiche e batteriologiche. Tale esame dovrà essere richiesto, a cura e spese dell’interessato, prima dell’inizio dell’uso dell’acqua, allegando alla richiesta una
ame dovrà essere richiesto, a cura e spese dell’interessato, prima dell’inizio dell’uso dell’acqua, allegando alla richiesta una relazione tecnica contenente le caratteristiche litostratigrafiche della terebrazione; detti elaborati dovranno essere firmati da professionisti abilitati allo scopo. Il giudizio favorevole all’utilizzo è condizione essenziale per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità/conformità d’uso.
dizio favorevole all’utilizzo è condizione essenziale per il rilascio del certificato di abitabilità/agibilità/conformità d’uso. Successivamente, è fatto obbligo al proprietario dell’impianto e con oneri a proprio carico, di effettuare una volta ogni 12 mesi l’esame chimico e batteriologico dell’acqua sottoponendo l’esito al Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl.
12 mesi l’esame chimico e batteriologico dell’acqua sottoponendo l’esito al Servizio di Igiene Alimenti e Nutrizione dell’Ausl. I pozzi preesistenti all’entrata in vigore del presente regolamento, nei quali gli accertamenti analitici effettuati abbiano evidenziato la mancanza delle dovute caratteristiche qualitative dell’acqua non possono essere impiegati per uso potabile, possono viceversa essere
anza delle dovute caratteristiche qualitative dell’acqua non possono essere impiegati per uso potabile, possono viceversa essere tenuti in funzione esclusivamente per irrigazione o per usi non potabili, sempre che non costituiscano essi stessi possibile fonte di degrado delle risorse idriche sotterranee. Restano ferme le competenze del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara, per pozzi ad uso diverso
ferme le competenze del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara, per pozzi ad uso diverso da quello potabile (es. innaffiamento orti e giardini e/o abbeveraggio animali, industriale).
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 24 Dell’avvenuta perforazione dovrà esser data comunicazione anche al Comune (Servizio Ambiente) nei modi e nei tempi previsti dalle disposizioni del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali. principali riferimenti normativi R.D. 11/12/33 n.1775 Disp. MIN. LAVORI PUBBLICI 4/2/1977
el Suolo, Risorse Idriche e Forestali. principali riferimenti normativi R.D. 11/12/33 n.1775 Disp. MIN. LAVORI PUBBLICI 4/2/1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b, d e della L. 10/5/1976 n. 319 recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento. D.M. 12/12/1985 Norme tecniche relative alle tubazioni.. Circ. Min. LL. PP. 20/3/1986 n. 27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. DM 12/12/1985. Dlgs 24/5/ 1988, n.31
Circ. Min. LL. PP. 20/3/1986 n. 27291 Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni. DM 12/12/1985. Dlgs 24/5/ 1988, n.31 come modificato dal Dlgs n. 27 del 02.02.2002 Attuazione della direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano Circ. Min. 30/10/1989 n. 26 Istruzioni tecniche concernenti apparecchi per il trattamento domestico di acque potabili. D M 21/12/1990 n. 443 Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il
domestico di acque potabili. D M 21/12/1990 n. 443 Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili. DM 26/3/1991 Norme tecniche di prima attuazione del DPR 24/5/88 n. 236, relativo all’attuazione della direttiva CEE 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, per quanto compatibile col Dlgs 31/01. Circ. Reg. n. 11 del 15/3/1994 Approvvigionamenti autonomi privati delle acque destinate al consumo
compatibile col Dlgs 31/01. Circ. Reg. n. 11 del 15/3/1994 Approvvigionamenti autonomi privati delle acque destinate al consumo umano ed il DPR 236/88 - Le disposizioni di cui al DM 443/90 inerenti il trattamento domestico delle acque potabili. DL 12/7/1993 n. 275 Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche. L 5/1/1994 n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche. DPCM 4/3/1996 Disposizioni in materia di risorse idriche. circolare n.2033/III B.1 dell’11/4/97 del
materia di risorse idriche. DPCM 4/3/1996 Disposizioni in materia di risorse idriche. circolare n.2033/III B.1 dell’11/4/97 del Servizio Provinciale Difesa del Suolo, Risorse Idriche e Forestali di Ferrara “Nuove disposizioni inerenti la disciplina delle estrazioni di acque sotterranee per gli usi domestici” UNI 9182- 87 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione.
87 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione d’acqua calda e fredda - Criteri di progettazione, collaudo e gestione. L. 30/4/1999, n.136 Norme per il sostegno e il rilancio dell’edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale. D.Lgs. 11 maggio 1999,n.152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e
la delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Circ. Reg n. 2/99 Dlgs 02.02.2001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano Dlgs 02.02.2002 n. 27
001 n. 31 Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano Dlgs 02.02.2002 n. 27 UNI CEI 70029 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi Direttiva PCM 03/03/1999 Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 25 R.C. 3.4 Smaltimento delle acque reflue esigenze da soddisfare Le acque reflue e le acque meteoriche devono essere smaltite secondo le normative vigenti ovvero secondo le prescrizioni impartite dagli enti competenti. campo di applicazione Tutte le funzioni di tutti gli organismi edilizi, comprese le pertinenze che necessitano di impianti per lo smaltimento di acque reflue.
funzioni di tutti gli organismi edilizi, comprese le pertinenze che necessitano di impianti per lo smaltimento di acque reflue. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati1, eccetto quelli relativi alle acque reflue domestiche che scaricano nella fognatura pubblica, per le quali occorre comunque il nulla osta
quelli relativi alle acque reflue domestiche che scaricano nella fognatura pubblica, per le quali occorre comunque il nulla osta all’allacciamento, dell’ente gestore di cui si dovranno rispettare le disposizioni, parimenti andranno concordate con gli enti competenti le modalità di ripristino delle aree pubbliche o private attraversate dalle condotte interrate. le condotte della rete di scarico devono essere poste alla profondità di almeno 1,00 m rispetto il piano
lle condotte interrate. le condotte della rete di scarico devono essere poste alla profondità di almeno 1,00 m rispetto il piano carrabile, con minimo di m 1,50 laddove sia previsto traffico pesante, qualora ciò non sia possibile si dovrà predisporre una soletta in cls armato nel pacchetto di fondazione stradale. Le condotte interrate di pubblica utilità ovvero ubicate sotto aree di proprietà pubblica o destinate all’uso pubblico, dovranno essere
otte interrate di pubblica utilità ovvero ubicate sotto aree di proprietà pubblica o destinate all’uso pubblico, dovranno essere segnalate da apposito nastro posto a quota di circa 30 cm dal piano carrabile. deve essere evitata la contaminazione delle acque potabili da parte delle acque reflue; a tal fine, le condotte di fognatura devono essere poste a distanza di almeno m 1,50 da condotte di acqua potabile ed a quota di
a tal fine, le condotte di fognatura devono essere poste a distanza di almeno m 1,50 da condotte di acqua potabile ed a quota di almeno m 0,50 al di sotto di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le condizioni di cui sopra e in caso di intersezioni, le tubature fognarie dovranno essere collocate (per il tratto interessato) in un cunicolo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione; Tutti gli agglomerati2 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane3.
e dotato di pozzetti di ispezione; Tutti gli agglomerati2 devono essere provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane3. Al fine di consentire il riciclo/riutilizzo ovvero l’accumulo temporaneo sul suolo , nei nuovi insediamenti la rete di raccolta delle acque meteoriche deve essere possibilmente separata dalla rete di raccolta delle acque nere (domestiche e/o industriali). L’utilizzo di scolmatori di piena per le reti miste, con conseguente
di raccolta delle acque nere (domestiche e/o industriali). L’utilizzo di scolmatori di piena per le reti miste, con conseguente versamento dei liquami in corpo idrico superficiale, è ammessa come ipotesi residuale solo per insediamenti esistenti e nei casi in cui non sia possibile realizzare reti separate. L’impianto di smaltimento va progettato in modo da rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, i valori
reti separate. L’impianto di smaltimento va progettato in modo da rispettare gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, i valori limite di emissione previsti dalle normative vigenti, i materiali, le soluzioni tecniche, le modalità per l’esecuzione degli impianti previste dalla normativa vigente, nonché le prescrizioni degli enti competenti, richiamati in tab 1 4. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali, eccetto i casi indicati dalla normativa vigente5.
amati in tab 1 4. E’ vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali, eccetto i casi indicati dalla normativa vigente5. E’ vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo, eccetto i casi per i quali è prevista la deroga6. Tutte le reti di scarico devono essere ventilate e dotate di pozzetto di campionamento collocato immediatamente a monte dello scarico e accessibile in qualunque momento agli organi di vigilanza. Per
di campionamento collocato immediatamente a monte dello scarico e accessibile in qualunque momento agli organi di vigilanza. Per essere idoneo, il pozzetto deve presentare un dislivello tale da garantire il prelievo dei reflui per caduta, il quale deve avere un solo ingresso ed una sola uscita7.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 26 Tab 1 tipologia (8) Recapito (9) ente competente Rif. per trattamento (a) (10)(11) limiti di emissione (b) domestiche ed assimilate fognatura comune (parere gestore) rinnovo tacito regolamento di fognatura reg. di fognatura industriali fognatura comune (parere gestore) rinnovo espresso (c) regolamento fognatura reg. di fognatura domestiche(d) (edifici /nuclei isolati)
ura comune (parere gestore) rinnovo espresso (c) regolamento fognatura reg. di fognatura domestiche(d) (edifici /nuclei isolati) suolo o corpo idrico superficiale comune (parere Arpa) <50 AE rinnovo espr (e)
50AE rinnovo espresso DGR 1053/03 Tab B e C <50AE nessuno 50AE-tab.D,DGR 1053/03 assimilabili a domestiche corpo idrico superficiale provincia (parere Arpa) rinnovo espresso DGR 1053/03 tab B <50AE nessuno DGR 1053/03 tab B 50<AE<2000 tab D, DGR 1053 DGR 1053 - Secondario (fanghi attivi o ossidazione
DGR 1053/03 tab B <50AE nessuno DGR 1053/03 tab B 50<AE<2000 tab D, DGR 1053 DGR 1053 - Secondario (fanghi attivi o ossidazione totale)
2000AE tab. 3 all. 5 Dlgs 152/99 industriali corpo idrico superficiale provincia (parere Arpa) rinnovo espresso secondo ciclo produttivo tab 3 all 5 Dlgs 152/99 urbane (f) corpo idrico superficiale provincia rinnovo espresso Tab 2 DGR 1053/03 <2000 AE tab 3 DGR 1053 DGR 1053 - Secondario (fanghi attivi o ossidazione totale)+disinfezione 2000
espresso Tab 2 DGR 1053/03 <2000 AE tab 3 DGR 1053 DGR 1053 - Secondario (fanghi attivi o ossidazione totale)+disinfezione
2000 tab 1,2,3 all 5 Dlgs 152/99 (g) (a) sono ammessi sistemi di trattamento diversi previo parere favorevole Arpa-Ausl (b) AE= abitanti equivalenti. Per gli edifici e nuclei isolati il numero di abitanti equivalenti è desumibile dal numero dei posti letto - (c) per gli scarichi di sostanze pericolose di cui
i il numero di abitanti equivalenti è desumibile dal numero dei posti letto - (c) per gli scarichi di sostanze pericolose di cui all’art. 34 DLgs 152/99 , è richiesto il parere Arpa (DGR 1053/07 pg 7) - (d) si considerano domestiche le reti in cui recapitano scarichi esclusivamente domestici , il recapito in rete anche di un solo scarico industriale comporta l’applicazione dei limiti previsti per le acque
te domestici , il recapito in rete anche di un solo scarico industriale comporta l’applicazione dei limiti previsti per le acque urbane - (e) rinnovo tacito per edifici mono o bifamiliari con recapito sul suolo ( vedi anche nota 1 ) - (f) per impianti esistenti, con AE <15000, fino al 31.12.05 sono ammessi i sistemi depurativi e i limiti delle norme previgenti - (g) per impianti > 15000 AE vanno viste le precisazioni del punto 4.5. della DGR 1053/03. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
per impianti > 15000 AE vanno viste le precisazioni del punto 4.5. della DGR 1053/03. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato ASSEVERA il rispetto del requisito descrivendo le soluzioni tecniche ed i materiali da adottare, in conformità alle prescrizioni tecniche degli enti competenti e alle normative vigenti al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico ovvero il nulla osta per l’allacciamento in fognatura.
alle normative vigenti al fine di ottenere l’autorizzazione allo scarico ovvero il nulla osta per l’allacciamento in fognatura. Qualora l’intervento non comporti nuovi scarichi o modifiche sostanziali di quelli esistenti, il tecnico assevera tale circostanza. in corso d’opera e/o a lavori ultimati la conformità dell’impianto è attestata, mediante DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’13 rilasciata ai sensi della L
o a lavori ultimati la conformità dell’impianto è attestata, mediante DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’13 rilasciata ai sensi della L 46/90, oppure con CERTIFICATO DI COLLAUDO nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore, attestanti la rispondenza alle normative vigenti, al progetto e alle prescrizioni impartite dagli enti competenti.
costruttore, attestanti la rispondenza alle normative vigenti, al progetto e alle prescrizioni impartite dagli enti competenti. 1 Sono soggetti ad autorizzazione gli scarichi nuovi e gli scarichi esistenti che subiscano modifiche qualitative o quantitative superiori al 10%. Gli Scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria; sono sempre ammessi purchè siano osservati i regolamenti adottati
10%. Gli Scarichi di acque reflue domestiche in rete fognaria; sono sempre ammessi purchè siano osservati i regolamenti adottati dal gestore del servizio idrico integrato. Salvo indicazioni diverse previste dai medesimi regolamenti, tali disposizioni trovano applicazione anche alle acque reflue assimilate alle domestiche. Gli Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie, sono
applicazione anche alle acque reflue assimilate alle domestiche. Gli Scarichi di acque reflue industriali in reti fognarie, sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite di emissione adottati dai gestori del servizio idrico integrato. Qualora il sistema di trattamento degli scarichi delle reti fognarie in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, non
alora il sistema di trattamento degli scarichi delle reti fognarie in cui confluiscono scarichi di acque reflue industriali, non consenta il rispetto dei limiti previsti in tab 3 all 5 Dlgs 152/99, sono tenuti al rispetto del detto limite i singoli scarichi industriali , i quali devono essere dotati di pozzetto di campionamento immediatamente a monte dell’allacciamento in pubblica fognatura.
ali , i quali devono essere dotati di pozzetto di campionamento immediatamente a monte dell’allacciamento in pubblica fognatura. Le modifiche / ampliamenti che comportano la richiesta di nuova autorizzazione allo scarico per le reti fognarie esistenti , in corpo idrico superficiale, sono il collettamento di nuove aree urbanizzate di consistenza significativa, tali da determinare la modifica della classe di appartenenza dell'agglomerato prevista all'art. 31 del Dlgs 152/99. (2000,10000,15000 AE, NDR).
nare la modifica della classe di appartenenza dell'agglomerato prevista all'art. 31 del Dlgs 152/99. (2000,10000,15000 AE, NDR). Per le attività in cui sono presenti i cicli produttivi e sostanze della tabella 3/A dell’all. 5 del Dlgs 152/99, non dovranno essere trascurati gli aspetti legati alla gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio dalle aree esterne con recapito diretto in rete fognaria
aspetti legati alla gestione delle acque di prima pioggia o di lavaggio dalle aree esterne con recapito diretto in rete fognaria o in corpo idrico superficiale. Queste, ai fini della disciplina e del regime autorizzativo, sono qualificate come acque reflue industriali. I titolari degli scarichi esistenti di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici / nuclei isolati, non sono
li scarichi esistenti di acque reflue domestiche provenienti da insediamenti, installazioni o edifici / nuclei isolati, non sono soggetti a nessun nuovo obbligo, salvo quello di richiedere l'autorizzazione allo scarico secondo le modalità e le procedure definite dall'autorità competente, la quale può richiedere adeguamenti delle modalità di scarico o del sistema di trattamento dei reflui fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari.
tà di scarico o del sistema di trattamento dei reflui fissando un tempo congruo per la realizzazione degli interventi necessari. III - Per gli scarichi di acque reflue domestiche con recapito diverso dalla rete fognaria, derivanti da edifici adibiti esclusivamente ad abitazione di consistenza mono o bifamiliare ed autorizzati ai sensi del decreto, è prevista la forma del rinnovo tacito dell'autorizzazione
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 27 allo scarico.Tali procedure trovano applicazione nei casi in cui non intervengano modifiche agli edifici / insediamenti tali da determinare variazione alle caratteristiche quali - quantitative dello scarico. 2 Le funzioni inerenti l'individuazione degli agglomerati sono in capo alla provincia, considerato che :
titative dello scarico. 2 Le funzioni inerenti l'individuazione degli agglomerati sono in capo alla provincia, considerato che : Tutti i centri / nuclei abitati dotati di rete fognaria in carico al gestore del servizio idrico integrato ovvero all'attuale gestore del pubblico servizio sono individuati come agglomerati Sono qualificati come agglomerati i centri/nuclei abitati, dotati di rete fognaria non in carico al gestore del servizio idrico integrato ovvero
come agglomerati i centri/nuclei abitati, dotati di rete fognaria non in carico al gestore del servizio idrico integrato ovvero all'attuale gestore del pubblico servizio, di consistenza uguale o superiore a 50 AE Per le situazioni di consistenza inferiore a 50 AE gli enti provvedono a caratterizzare il centro/nucleo come "agglomerato" o come "insediamento /nucleo isolato” (punto 4.6. DGR 1053/03)
i provvedono a caratterizzare il centro/nucleo come "agglomerato" o come "insediamento /nucleo isolato” (punto 4.6. DGR 1053/03) 3Nel caso gli agglomerati siano sprovvisti di reti fognarie, le amministrazioni competenti dovranno provvedere alla loro realizzazione con le modalità e i tempi previsti all’ art. 27 del D. Lgs. 152/99 (cioè entro il 31.12.2005, NDR). 4Si vedano in particolare il D.Lgs. 152/99, la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977,
n particolare il D.Lgs. 152/99, la deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4.2.1977, le norme UNI EN 12056-1,2,3,4,5, del 30.06.01 e relativi aggiornamenti, nonché la deliberazione di Giunta Regionale 9.6.2003 n° 1053. 5 Vedere l’art. 29 D. Lgs. 152/99. 6 Vedere art. 30 D. Lgs. 152/99. 7 Gli scarichi di acque di raffreddamento nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa di norma a valle del pozzetto di
richi di acque di raffreddamento nella rete fognaria di raccolta degli altri scarichi è ammessa di norma a valle del pozzetto di campionamento previsto per il controllo dei medesimi, purchè dotato di proprio pozzetto di campionamento. Il punto di misurazione dello scarico per gli scarichi di sostanze pericolose si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo.
se si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. 8 Sulla base delle definizioni dell’art. 2 del Dlgs 152/99 si definiscono: • «ACQUE REFLUE DOMESTICHE»: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (vedi anche punto 2.1 e2.2 della DGR 1053/03);
ervizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche (vedi anche punto 2.1 e2.2 della DGR 1053/03); In coerenza con la predetta definizione sono da considerare altresì acque reflue domestiche quelle derivanti da servizi igienici, cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni.
cucine e/o mense anche se scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgano attività commerciali o di produzione di beni. A titolo esemplificativo, danno origine ad acque reflue domestiche in quanto il refluo prodotto derivi prevalentemente da attività riconducibili per loro natura a quelle domestiche e/o al metabolismo umano: laboratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza; lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed
boratori di parrucchiere, barbiere e gli istituti di bellezza; lavanderie e stirerie la cui attività sia rivolta direttamente ed esclusivamente all’utenza residenziale. Da intendersi le cosiddette "lavanderia a secco a ciclo chiuso" che abbiano in dotazione una o due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche; vendita al dettaglio di generi alimentari e altro
due lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche; vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa; attività alberghiera e di ristorazione • «ACQUE REFLUE INDUSTRIALI»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali
EFLUE INDUSTRIALI»: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (3); Per definizione lo scarico di un refluo derivante dall’unione di scarichi produttivi e domestici è classificato come produttivo . • «ACQUE REFLUE URBANE»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero
. • «ACQUE REFLUE URBANE»: acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato (4); • “ACQUE METEORICHE” : reflui dalla raccolta acque dei coperti e dal dilavamento piazzali. Le acque meteoriche possono suddividersi in tre categorie : a) acque di prima pioggia per definizione : i primi 8 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla
rie : a) acque di prima pioggia per definizione : i primi 8 mm di acqua meteorica di dilavamento uniformemente distribuita sulla superficie scolante servita dal sistema di drenaggio. Per il calcolo delle relative portate si assume che tale valore si verifichi in periodo di tempo di 10 minuti ( congruente con precipitazioni di 48 mm/h); i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1
di tempo di 10 minuti ( congruente con precipitazioni di 48 mm/h); i coefficienti di afflusso alla rete si considerano pari ad 1 per le superfici lastricate od impermeabilizzate ed a 0,3 per quelle permeabili di qualsiasi tipo; restano escluse dal computo suddetto le superfici eventualmente coltivate. Il volume da contenere e/o da assoggettare all'eventuale trattamento (sedimentazione dei solidi grossolani, solidi sedimentabili, eliminazione degli oli) può valutarsi come segue:
tuale trattamento (sedimentazione dei solidi grossolani, solidi sedimentabili, eliminazione degli oli) può valutarsi come segue: • 25-50 mc per ettaro (superfici pavimentate soggetta a traffico veicolare) • 50 mc per ettaro (aree a destinazione artigianale produttiva) b) acque di seconda pioggia acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante e avviata allo scarico in tempi
) b) acque di seconda pioggia acqua meteorica di dilavamento derivante dalla superficie scolante e avviata allo scarico in tempi successivi a quelli definiti per la prima pioggia (svuotamento vasche prima pioggia entro 48-72 h dalla precipitazione) c) acque dei coperti ; acque raccolte e convogliate con brevi reti pluviali con recapito su suoli permeabili o in corpi recettori o recuperate per usi non pregiati
te e convogliate con brevi reti pluviali con recapito su suoli permeabili o in corpi recettori o recuperate per usi non pregiati l’art. 28 del Dlgs 152/99 definisce:ASSIMILATE alle acque reflue domestiche le acque reflue (vedi anche punto 2.3 della DGR 1053/03): a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente
) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo funzionalmente connesso con le attività di allevamento e di coltivazione del fondo, per ogni 340 chilogrammi di azoto presente negli effluenti di allevamento prodotti in un anno da computare secondo le modalità di calcolo stabilite alla tabella 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002;
la 6 dell'allegato 5. Per gli allevamenti esistenti il nuovo criterio di assimilabilità si applica a partire dal 13 giugno 2002; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia
duzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente per almeno due terzi esclusivamente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento
ienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio di acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. (NDR la DGR 1053/03 definisce
caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale. (NDR la DGR 1053/03 definisce equivalenti gli scarichi con portata inferiore ai 15 mc/giorno che rispettano i valori limite riportati in tab 1 della stessa DGR, Le caratteristiche devono essere possedute prima di ogni trattamento depurativo) 9 Si noti che la DGR 1053/03 ammette lo scarico in corpo idrico superficiale in cui sono presenti acque fluenti anche solo
tivo) 9 Si noti che la DGR 1053/03 ammette lo scarico in corpo idrico superficiale in cui sono presenti acque fluenti anche solo occasionalmente, mentre il Dlgs 152/99 richiede la presenza di acqua per almeno 120 gg/anno; 10 la DGR 1053/03 prescrive i sistemi di trattamento riportato alle seguenti tabelle B, C per I nuovi scarichi e scarichi esistenti soggetti a ristrutturazione o ad ampliamento che determinano variazioni significative delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico preesistente:
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 28 Tabella B – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria . Sistemi di trattamento Trattamenti primari Trattamenti secondari Tipologia insediamenti Degrassatore (1) Fossa Imhoff (2) Disco Biologico o Biodisco (3) Filtro Batterico Aerobico /
X X X X X X
ti secondari Tipologia insediamenti Degrassatore (1) Fossa Imhoff (2) Disco Biologico o Biodisco (3) Filtro Batterico Aerobico / Percolatore (4) Filtro Batterico Anaeerobico (5) Impianto Ossidazione Totale (6) Fito Depura zione (7) Pozzo nero (8) (f) Vasca Accumulo (9) (b) (f) Sub Irrigazion drenata (10) (a) (e) Soluzioni possibili Edificio residenziale mono - bifamiliari X X X X X X Se esistente X 1+2+4 1+2+5 1+2+7 1+2+10 civile abitazione ad uso periodico X X X X X X Se esistent e X Se esistente X 1+2+4
X X X X X X
X X Se esistente X 1+2+4 1+2+5 1+2+7 1+2+10 civile abitazione ad uso periodico X X X X X X Se esistent e X Se esistente X 1+2+4 1+2+5 1+2+7 1+2+10 Complesso edilizio o piccoli nuclei abitativi con scarichi derivanti esclusivamente dai Wc, cucine o mense (d) X X X X (c) X X 1+2+3 1+2+4 1+6 1+2+7 (a) Sistema di trattamento ammesso esclusivamente su trincee rese impermeabili (b) Sistema da utilizzare nel caso l’unico recettore
Sistema di trattamento ammesso esclusivamente su trincee rese impermeabili (b) Sistema da utilizzare nel caso l’unico recettore disponibile sia rappresentato da acque superficiali stagnanti (c) Per queste tipologie di insediamenti da intendersi nella versione "filtro percolatore" (d) Le soluzioni individuate per queste tipologie di insediamenti si applicano anche agli scarichi di acque reflue assimilate
e" (d) Le soluzioni individuate per queste tipologie di insediamenti si applicano anche agli scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche per legge (punto 4.1.3 - A) e per equivalenza qualitativa (punto 4.1.4 - A) (e) Per gli scarichi in zone di rispetto ex art. 21 del decreto si rimanda alle disposizioni da emanarsi da parte della Regione ai sensi del comma 6 del citato articolo (f) i fanghi prodotti vanno smaltiti come rifiuti .
da emanarsi da parte della Regione ai sensi del comma 6 del citato articolo (f) i fanghi prodotti vanno smaltiti come rifiuti . Tabella C – Criteri applicativi dei sistemi di trattamento delle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito sul suolo Sistemi di trattamento Tipologia insediamenti (*) Degrassatore (1) Fossa Imhoff (2) Sub irrigazione (3) (+) ($) Pozzo nero (4) Soluzioni possibili (+)L'applicazione di questa tecnica è legata
(1) Fossa Imhoff (2) Sub irrigazione (3) (+) ($) Pozzo nero (4) Soluzioni possibili (+)L'applicazione di questa tecnica è legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acquifere superficiali da verificarsi a livello locale. ($) Per gli scarichi in zone di rispetto ex art. 21 del decreto si rimanda alle disposizioni da emanarsi da parte della Regione ai sensi del comma 6 del citato articolo. (vedi descrizione al punto 10 della nota 11) Edificio residenziale mono
- bifamiliari X X X X Se
el comma 6 del citato articolo. (vedi descrizione al punto 10 della nota 11) Edificio residenziale mono
- bifamiliari X X X X Se esistente 1+2+3 Edificio destinato a civile abitazione ad uso discontinuo / periodico X X X X Se esistente 1+2+3 (*)Per insediamenti di potenzialità più elevata quali condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati lo scarico sul suolo e ammesso
i potenzialità più elevata quali condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati lo scarico sul suolo e ammesso secondo le modalità previste al punto 2 Allegato 5 della deliberazione 4 febbraio 1977 di cui all’ art. 62, comma 7, del decreto dopo trattamento mediante i sistemi di trattamento indicati nella tabella B per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi"
ento mediante i sistemi di trattamento indicati nella tabella B per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi" 11 si descrivono di seguito i sistemi di trattamento dei reflui domestici richiamati in tabb B e C della DGR 1053/03 : Al fine di garantire un corretto funzionamento , i sistemi di trattamento primario (degrassatori fosse biologiche o fosse Imhoff) devono
di garantire un corretto funzionamento , i sistemi di trattamento primario (degrassatori fosse biologiche o fosse Imhoff) devono essere sottoposti ad operazioni di pulizia quali estrazione dei fanghi e del materiale galleggiante con periodicità annuale. I fanghi asportati da ditta iscritta all’apposito Albo dovranno essere consegnati presso impianti autorizzati 1 – DEGRASSATORE
. I fanghi asportati da ditta iscritta all’apposito Albo dovranno essere consegnati presso impianti autorizzati 1 – DEGRASSATORE Vasca di calma dotata di due setti semisommersi (o manufatti a T) che realizza tre scomparti con funzioni di , smorzare la turbolenza del flusso (I camera), separare oli e grassi (II camera), far defluire l’acqua degrassata (III camera). I criteri di dimensionamento sono indicati dalle norme DIN 4040), che definiscono:
far defluire l’acqua degrassata (III camera). I criteri di dimensionamento sono indicati dalle norme DIN 4040), che definiscono: Tempo di residenza idraulico (tempo di detenzione) Tr = V/Q ,dove :-Q = portata istantanea di punta;- V = volume della vasca Valori consigliati nella maggior parte dei casi : 15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta;
onsigliati nella maggior parte dei casi : 15 minuti sulla portata media che non deve scendere a 3 minuti sulla portata di punta; superficie efficace (superficie orizzontale ) S = Q/v dove Q = portata istantanea di punta; v = velocità ascendente delle particelle di grasso (definita in 4 mm/sec).Dal calcolo si ottiene una superficie necessaria di 0,25 m 2/l x sec di portata di punta.
AE 5 7 10 15 25 40
celle di grasso (definita in 4 mm/sec).Dal calcolo si ottiene una superficie necessaria di 0,25 m 2/l x sec di portata di punta. Volume utile (capacità della camera dei grassi ) : valori di riferimento possono essere considerati 40 L per L/s di portata di punta, Orientativamente in relazione agli AE si ritengono efficaci i seguenti valori : AE 5 7 10 15 25 40 volume (litri) 250 350 550 1000 1700 2500
AE 5 7 10 15 25 40
ente in relazione agli AE si ritengono efficaci i seguenti valori : AE 5 7 10 15 25 40 volume (litri) 250 350 550 1000 1700 2500 La temperatura nella camera di separazione non deve superare i 30 °C; la separazione avviene per grav ità (circa 20 °C). 2 – FOSSA IMHOFF Vasche, la cui struttura deve essere monoblocco, costituita da due scomparti distinti uno per il liquame e l’altro per il fango. A monte
la cui struttura deve essere monoblocco, costituita da due scomparti distinti uno per il liquame e l’altro per il fango. A monte della vasca è opportuno installare un degrassatore per gli scarichi delle cucine per evitare il riempimento anticipato della fossa. Gli eventuali scarichi di acque meteoriche devono essere deviati a valle della fossa Imhoff; Devono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione. L'ubicazione deve essere
evono avere accesso dall'alto a mezzo di apposito vano ed essere munite di idoneo tubo di ventilazione. L'ubicazione deve essere esterna ai fabbricati e distante almeno 1 metro dai muri di fondazione, a non meno di 10 metri da qualunque pozzo, condotta o
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 29 serbatoio destinato ad acqua potabile. Come valori medi del comparto di sedimentazione si hanno circa 50 litri per utente; per il compartimento del fango si hanno 100 litri pro capite con minimo 200 litri. In ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non
nto del fango si hanno 100 litri pro capite con minimo 200 litri. In ogni caso, anche per le vasche più piccole, la capacità non deve essere inferiore a 250 litri complessivi. Per scuole, uffici e officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta con minimo di tre ore di detenzione; 3 – DISCO BIOLOGICO O BIODISCO Sistema di trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff con funzione di sedimentazione primaria, costituito da un bacino
trattamento da utilizzarsi di norma a valle della fossa Imhoff con funzione di sedimentazione primaria, costituito da un bacino a sezione trasversale semicircolare dove si immergono parzialmente i dischi biologici di diametro compreso fra 1 e 3 e distanziati fra loro di 2 - 3 cm, Il liquame confluisce nel bacino dove sono immersi i dischi sulla cui superficie si sviluppa un membrana biologica che continua a svilupparsi fino a spessori massimi di 3 - 5 mm per staccarsi successivamente.
si sviluppa un membrana biologica che continua a svilupparsi fino a spessori massimi di 3 - 5 mm per staccarsi successivamente. Il trattamento è normalmente adottato in più stadi successivi costituiti da singoli gruppi in parallelo disposti ciascuno in una porzione di vasca separata, l'efficienza depurativa aumenta con il numero di stadi che di norma sono almeno 3. Per dimensionamenti orientativi si possono avere a riferimento i seguenti parametri:
numero di stadi che di norma sono almeno 3. Per dimensionamenti orientativi si possono avere a riferimento i seguenti parametri: Superficie dei dischi (mq / abitante equivalente) 3 2 1 0.5 % BOD5 rimosso 95 90 80 <80 Oltre alla sedimentazione primaria è opportuno che sia eseguita una desoleatura efficace in quanto oli e grassi tendono a depositarsi sui dischi riducendone l'efficienza 4 – FILTRO BATTERICO AEROBICO O FILTRO PERCOLATORE
quanto oli e grassi tendono a depositarsi sui dischi riducendone l'efficienza 4 – FILTRO BATTERICO AEROBICO O FILTRO PERCOLATORE Il filtro è costituito da ghiaia di pezzatura variabile (10 / 50 mm. – 20 / 60 mm.) o altro materiale sintetico ad elevata superficie di contatto sostenuto da una piastra forata in materiale anticorrosivo posizionata a 30 cm dal fondo. Nella parte superiore un’altra piastra forata
to da una piastra forata in materiale anticorrosivo posizionata a 30 cm dal fondo. Nella parte superiore un’altra piastra forata consente una distribuzione uniforme del liquame che deve essere preventivamente trattato in fossa Imhoff; in questo caso il flusso del liquame avviene dall’alto in basso. Il film biologico che si forma consente la degradazione delle sostanze inquinanti; il liquame depurato
viene dall’alto in basso. Il film biologico che si forma consente la degradazione delle sostanze inquinanti; il liquame depurato defluisce dal fondo insieme a parte del fango. Per la sua separazione è necessario installare a valle un’altra fossa Imhoff di dimensioni minori o una vasca a 2 / 3 scomparti sifonati. Volume della massa filtrante di 1 mc per ogni AE. Nel rispetto della seguente relazione : S = N:h2 dove: S = superficie della massa filtrante N = numero abitanti equivalenti
AE. Nel rispetto della seguente relazione : S = N:h2 dove: S = superficie della massa filtrante N = numero abitanti equivalenti h = altezza della massa filtrante (compresa tra 0.90 e 1,50 m ) Consente di raggiungere una efficienza depurativa tale da conseguire il rispetto dei valori limite di legge per lo scarico in acque superficiali, senza l’ausilio di componenti elettromeccaniche, e con manutenzione limitata all’asportazione periodica dei fanghi e al
ficiali, senza l’ausilio di componenti elettromeccaniche, e con manutenzione limitata all’asportazione periodica dei fanghi e al lavaggio periodico dei filtri, tuttavia nelle aree di pianura è necessaria una pompa che comporta un certo consumo energetico. Possono presentarsi problemi di esalazioni se il filtro è interrato e dotato di botola che non permette passaggio di aria si instaurano condizioni di
roblemi di esalazioni se il filtro è interrato e dotato di botola che non permette passaggio di aria si instaurano condizioni di anaerobiosi. I prodotti gassosi della degradazione della sostanza organica vanno esplusi attraverso tubazione fino ad altezza adeguata. 5 – FILTRO BATTERICO ANAEROBICO Sistema di trattamento da utilizzarsi a valle della fossa Imhoff, costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa
stema di trattamento da utilizzarsi a valle della fossa Imhoff, costituito da una vasca impermeabile idonea a contenere la massa filtrante (sostenuta da una adeguata griglia forata di materiale resistente alla corrosione posta a 20 cm dal fondo), costituita da ghiaia di adeguata granulometria (0,40 – 0,60 – 0,70 cm) o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto;
tituita da ghiaia di adeguata granulometria (0,40 – 0,60 – 0,70 cm) o da elementi in plastica ad elevata superficie di contatto; Il liquame in uscita dalla fossa Imhoff attraversa il filtro mediante un tubo del diametro di 30 cm che lo convoglia nella parte inferiore della massa filtrante da dove risale lentamente fino allo sfioro: in condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica;
in condizioni di anossia si sviluppa una flora batterica di tipo anaerobico che porta alla degradazione della sostanza organica; Volume della massa filtrante di 1 mc per ogni AE. Nel rispetto della seguente relazione : S = N:h2 dove: S = superficie della massa filtrante N = numero abitanti equivalenti h = altezza della massa filtrante (compresa tra 0.90 e 1,50 m ) Con il tempo i fanghi prodotti si depositano nel fondo e negli interstizi del filtro inattivandolo; con periodicità almeno annuale occorre
po i fanghi prodotti si depositano nel fondo e negli interstizi del filtro inattivandolo; con periodicità almeno annuale occorre rimuovere la massa filtrante e provvedere al lavaggio del filtro. Per filtri di grandi dimensioni particolare cura deve essere posta nella realizzazione del sistema di distribuzione del liquame al fine di garantire la massima uniformità di distribuzione; (NB non fornisce sufficienti garanzie di rispetto dei limiti di legge, NDR)
di garantire la massima uniformità di distribuzione; (NB non fornisce sufficienti garanzie di rispetto dei limiti di legge, NDR) 6 - IMPIANTO AD OSSIDAZIONE TOTALE (Areazione prolungata) Trattasi di impianti che derivano dai classici impianti biologici a fanghi attivi. La depurazione avviene nella vasca di ossidazione con apporto prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l’elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango.
prolungato ed intensivo di aria (diffusori); dato l’elevato tempo di detenzione del liquame si ha una bassa produzione di fango. La miscela acqua – fango passa alla vasca di decantazione per la chiarificazione finale del refluo depurato. I fanghi vengono continuamente riciclati nell’ossidazione dove subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento;
e subiscono la stabilizzazione; si rende necessario comunque la loro periodica estrazione per la successiva fase di smaltimento; Tale tipologia impiantistica è preferibile che trovi applicazione per il trattamento di scarichi di una certa consistenza almeno superiori a 300 AE, in modo da superare le problematiche legate all'inerzia idraulica, caratteristica degli scarichi di ridotte dimensioni.
300 AE, in modo da superare le problematiche legate all'inerzia idraulica, caratteristica degli scarichi di ridotte dimensioni. I criteri ed i parametri di dimensionamento sono analoghi a quelli utilizzati per i fanghi attivi classici. Al riguardo si rimanda ai numerosi manuali disponibili in commercio; I livelli di efficienza a fronte di un corretto dimensionamento e di una buona gestione sono molto elevati e consentono il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali
i una buona gestione sono molto elevati e consentono il rispetto dei valori limite previsti per lo scarico in acque superficiali Tali sistemi si caratterizzano per elevati consumi energetici e la necessità di una manutenzione specializzata delle apparecchiature; In presenza di forti variazioni della portata in ingresso può essere necessario prevedere l’inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff) 7 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE
o prevedere l’inserimento di una vasca di equalizzazione del carico in arrivo (es. vasca Imhoff) 7 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE Si tratta di impianti per il trattamento di acque pre-trattate, con fosse settiche a più scomparti o fosse tipo Imhoff, rivolti principalmente ad acque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in
cque reflue domestiche o assimilate di insediamenti e nuclei di ridotta potenzialità (alcune decine di AE) ovvero più elevata in presenza di superfici disponibili; Si raggiungono buoni rendimenti depurativi per il BOD5 ed i solidi sospesi equiparabili ad un trattamento secondario Gli impianti si suddividono tre tipologie che possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in
i si suddividono tre tipologie che possono essere utilizzate singolarmente oppure in moduli collegati in serie o in parallelo in relazione alle necessità: - a flusso superficiale (SF) - a flusso sommerso orizzontale (HF) afflusso sommerso verticale (VF); Per terreni con permeabilità > 10-7 m/s si deve procedere con impermeabilizzazione artificiale del letto. Salvo diversa indicazione possono essere utilizzati i seguenti parametri :
edere con impermeabilizzazione artificiale del letto. Salvo diversa indicazione possono essere utilizzati i seguenti parametri : Carico idraulico : 200 litri/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero; Carico organico : 40 g BOD5 / d (dopo il pretrattamento). Nel caso di forti variazioni della portata in ingresso, soprattutto per il sistemi a flusso verticale, può essere necessario un bacino di equalizzazione.
oni della portata in ingresso, soprattutto per il sistemi a flusso verticale, può essere necessario un bacino di equalizzazione. 7.1 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SUPERFICIALE (SF) (Surface Flow)
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 30 Sono costituiti da bacini o canali poco profondi, con fondo impermeabile, un substrato, in cui radica la vegetazione, immerso in acqua regolata da strutture idrauliche per il controllo dei livelli e dei flussi idrici; Carico idraulico : 200 litri/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero; Superficie del letto : > 20 mq / AE.
: 200 litri/d per AE ed un carico idrico orario massimo pari a 1/5 del carico giornaliero; Superficie del letto : > 20 mq / AE. Rapporto tra gli specchi d’acqua e la superficie occupata dalla vegetazione : circa 30% (valori fra il 40/60% si richiedono per la rimozione dell’azoto); tipo di vegetazione: macrofite radicate emergenti (es. Phragmites australis, Thypha latifoglia, Carex elata,ecc) sommerse (es.Potamogeton, ecc) e natanti ( es.Nynphaea alba, Nuphar lutea)
gmites australis, Thypha latifoglia, Carex elata,ecc) sommerse (es.Potamogeton, ecc) e natanti ( es.Nynphaea alba, Nuphar lutea) 7.2 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO SOMMERSO ORIZZONTALE (HF) Sono costituiti da bacini impermeabili riempiti con substrato di materiale inerte di diversa granulometria (ad esempio : ghiaione lavato da 40/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici), sormontato
/70 mm per uno spessore di 15-20 cm; ghiaietto lavato da 10/20 mm per 15 cm di spessore come supporto per le radici), sormontato da un telo di "tessuto non tessuto" e 40-50 cm di una miscela di terreno e torba al 50% dove sono messe a dimora le piante; La superficie dei letti deve essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all’1%) per garantire
rficie dei letti deve essere perfettamente piana, mentre il fondo avrà una leggera pendenza (non superiore all’1%) per garantire il deflusso, che avviene mediante tubazioni da 100 - 150 mm di diametro con fori da 10 mm poste sul lato opposto alla distribuzione del liquame . La tubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire l’allagamento della superficie o il completo
ubazione di uscita è collegata ad un dispositivo regolatore di livello per favorire l’allagamento della superficie o il completo svuotamento e mantenere il livello saturo di esercizio; A monte ed a valle del letto sono realizzati dei pozzetti di ispezione per il controllo dei livelli ed il prelievo dei campioni; Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l’ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm).
Necessita la realizzazione di bordi sopraelevati per evitare l’ingresso delle acque di pioggia (arginelli di guardia di 20 cm). Carico idraulico orizzontale : è opportuno che non sia superiore a 50 mm/d (corrispondente a 50 litri / mq x d); Superficie del letto : 5 mq / AE (per applicazioni normali); Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto : i dati di letteratura indicano valori da 0,5 : 1 fino a 3 : 1
licazioni normali); Rapporto fra lunghezza e larghezza del letto : i dati di letteratura indicano valori da 0,5 : 1 fino a 3 : 1 Per mantenere le funzioni evaporative delle piante è necessario provvedere alla periodica manutenzione della vegetazione ; Condizioni prolungate di gelo e strati significativi di neve possono compromettere il buon funzionamento del letto; tipo di vegetazione: Phragmites australis 7.3 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF)
uon funzionamento del letto; tipo di vegetazione: Phragmites australis 7.3 – IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE A FLUSSO VERTICALE (VF) La superficie del letto deve essere orizzontale e perfettamente piana; Il flusso liquido è verticale, il caricamento avviene dall’alto e deve essere eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1 metro); L’alimentazione
e eseguito in modo uniforme utilizzando tubazioni forate di PVC o polietilene (con fori distanti circa 1 metro); L’alimentazione avviene in modo discontinuo ed è realizzata attraverso pompe o sistemi a sifone quando la pendenza lo consente. Il refluo percola lentamente attraverso il letto drenato, si ossigena e viene convogliato verso il dispositivo di drenaggio, posto sul fondo del letto. Esso
attraverso il letto drenato, si ossigena e viene convogliato verso il dispositivo di drenaggio, posto sul fondo del letto. Esso copre tutta la superficie utilizzando tubi drenanti posti a distanza di circa 2 m, questi ultimi sono collegati ad un condotto di raccolta connesso a sua volta con il sistema di scarico. Sopra il drenaggio si pone il materiale di riempimento costituito da ghiaia lavata; Substrato: ghiaia lavata a diversa granulometria decrescente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 metro ;
ghiaia lavata; Substrato: ghiaia lavata a diversa granulometria decrescente o sabbia lavata per uno spessore di circa 1 metro ; Anche in questo caso sono necessari sistemi di contenimento delle acque meteoriche (argini perimetrali) attorno ai letti Profondità del substrato inerte : > di 80 cm; Carico idraulico superficiale : non superiore a 30 - 60 mm/d ; max 10 litri / mq x d per ogni caricamento ; Superficie del letto : 4 mq / AE (per applicazioni normali); 2,0 mq / AE (per applicazioni stagionali).
d per ogni caricamento ; Superficie del letto : 4 mq / AE (per applicazioni normali); 2,0 mq / AE (per applicazioni stagionali). 8 – POZZI NERI I pozzi neri possono essere utilizzati solo per abitazioni o locali in cui non vi sia distribuzione idrica interna, (NDR non sono quindi ammissibili , i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti, vanno comunque esclusi gli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia).
r una valutazione delle installazioni esistenti, vanno comunque esclusi gli scarichi di lavabi e bagni, di cucina e lavanderia). Le pareti ed il fondo devono essere a perfetta tenuta. La realizzazione deve rendere agevole l’immissione dei reflui e lo svuotamento periodico. Devono essere ubicati all’esterno dei locali a distanza di 50 cm dai muri di fondazione ed distanza di 10 m. da pozzi o
riodico. Devono essere ubicati all’esterno dei locali a distanza di 50 cm dai muri di fondazione ed distanza di 10 m. da pozzi o condotte di acqua potabile. La capacità è definita per un numero di utenti non superiore a 20 tenendo presente una capacita di 300-400 litri per persona; Lo svuotamento periodico deve avvenire da parte di ditte autorizzate. 9 – VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (a svuotamento periodico)
; Lo svuotamento periodico deve avvenire da parte di ditte autorizzate. 9 – VASCA DI ACCUMULO A TENUTA (a svuotamento periodico) (NDR non sono ammissibili , i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti) Tale sistema di raccolta e smaltimento è consentito solo per edifici destinati ad abitazione ad uso saltuario ovvero in situazioni dove non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo.
destinati ad abitazione ad uso saltuario ovvero in situazioni dove non sia disponibile altro corpo recettore idoneo allo scopo. La capacità della vasca dovrà essere prevista per garantire almeno una autonomia di 45 giorni prevedendo una dotazione idrica per abitante di 200 litri/d, con minimo di 10 mc; La vasca dovrà essere collocata all’esterno ad almeno 2 metri di distanza dai muri perimetrali dell’edificio. Lo svuotamento periodico deve avvenire da parte di ditte autorizzate. 10 – SUB IRRIGAZIONE
a dai muri perimetrali dell’edificio. Lo svuotamento periodico deve avvenire da parte di ditte autorizzate. 10 – SUB IRRIGAZIONE L'applicazione di questa tecnica è legata alle possibili condizioni di inquinamento delle falde acquifere superficiali da verificarsi a livello locale, mediante apposita relazione geologica.Tale sistema di trattamento, delle acque reflue domestiche va posto dopo il trattamento
e, mediante apposita relazione geologica.Tale sistema di trattamento, delle acque reflue domestiche va posto dopo il trattamento mediante fossa Imhoff e degrassatore, per edifici mono o bifamiliari o abitazioni ad uso saltuario, Per insediamenti di potenzialità più elevata quali condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati lo scarico sul suolo e ammesso secondo le modalità previste
ali condomini, scuole, alberghi, ristoranti o piccoli nuclei abitati lo scarico sul suolo e ammesso secondo le modalità previste al punto 2 Allegato 5 della deliberazione 4 febbraio 1977 di cui all’art. 62, comma 7, del decreto dopo trattamento mediante i sistemi di trattamento indicati nella tabella B per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi. Comunque l’utilizzo è condizionato al
indicati nella tabella B per le tipologie "complesso edilizio e piccoli nuclei abitativi. Comunque l’utilizzo è condizionato al carico organico influente che di norma deve essere inferiore a 50 AE e ad eventuali divieti previsti per aree specifiche dalle vigenti disposizioni di carattere urbanistico, ambientale o igienico sanitario (vedi note di tab C DGR 1053/03); La condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolari di 10-12 cm di diametro e lunghezza di 30-50 cm, con estremità
condotta disperdente è in genere costituita da elementi tubolari di 10-12 cm di diametro e lunghezza di 30-50 cm, con estremità tagliate dritte e distanziate di 12 cm, con pendenza fra lo 0,2 e 0,5 per cento, posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pietrisco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente
risco collocato nella metà inferiore della trincea stessa; l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno proveniente dallo scavo, un idoneo sovrassetto eviterà qualsiasi avvallamento sopra la trincea. La trincea può avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta
i una fila con ramificazioni o su più file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in idonea pendenza. Le trincee con condotte disperdenti sono poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda
ioni che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore al metro; la falda non potrà essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per irrigazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una
giati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da parte dell'autorità sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta principale (escluse le diramazioni alle singole abitazioni), serbatoio od altra opera destinata al servizio di acqua potabile ci deve essere una distanza minima di 30 metri. La distanza della condotta disperdente dalle abitazioni deve essere almeno
abile ci deve essere una distanza minima di 30 metri. La distanza della condotta disperdente dalle abitazioni deve essere almeno 20m, riducibili a 10m in caso di condizioni geologiche favorevoli da attestarsi nella relazione geologica . La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 metri e 3 metri dal confine di proprietà. Sono fatte salve distanze minori precedentemente autorizzate.
deve essere di circa 30 metri e 3 metri dal confine di proprietà. Sono fatte salve distanze minori precedentemente autorizzate. Lo sviluppo della condotta disperdente, deve essere in funzione della natura del terreno: sabbia sottile, materiale leggero di riporto: 2 m AE; sabbia grossa e pietrisco: 3 m AE;
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 31 sabbia sottile con argilla: 5 m AE; argilla con un po' di sabbia: 10 m AE; argilla compatta: non adatta (vedi sub irrigazione con drenaggio, NDR) SUB IRRIGAZIONE CON DRENAGGIO specifiche nel caso di terreni impermeabili Il sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1,1- 1,5 metri avente al fondo uno strato impermeabile, sul quale si posa la
sistema consiste in una trincea, profonda in genere 1,1- 1,5 metri avente al fondo uno strato impermeabile, sul quale si posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente. Le due condotte, avranno le caratteristiche sopra descritte, tubi di aerazione di conveniente diametro vanno collocati
perdente. Le due condotte, avranno le caratteristiche sopra descritte, tubi di aerazione di conveniente diametro vanno collocati verticalmente, dal piano di campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra e a sinistra delle condotte e distanziati due quattro metri l'uno dall'altro. La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore, mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante.
AE. - – LAGUNAGGIO
sbocca in un idoneo ricettore, mentre la condotta disperdente termina chiusa 5 metri prima dello sbocco della condotta drenante. Per quanto riguarda le distanze vale quanto detto per la sub-irrigazione normale. Lo sviluppo delle condotte si calcola in genere in 2-4 m AE.
- – LAGUNAGGIO profondità max 1 m, superficie 2-5 mq /AE In merito ai sistemi di scarico si riporta di seguito un estratto dell’ allegato 5 della Delibera CITAI del 04.02.77, recante
AE In merito ai sistemi di scarico si riporta di seguito un estratto dell’ allegato 5 della Delibera CITAI del 04.02.77, recante “Norme tecniche generali sulla natura e consistenza degli impianti di smaltimento sul suolo o in sottosuolo di insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o (a) 5.000 mc.” In cui sono descritti ulteriori sistemi di trattamento : I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici,
I liquami trattati devono essere esclusivamente quelli provenienti dall'interno delle abitazioni, quindi solo liquami domestici, con esclusione di immissione di acque meteoriche. Lo smaltimento dei liquami provenienti dagli insediamenti civili sul suolo o in sottosuolo, può avvenire in particolare mediante: a) accumulo e fermentazione (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento;
ne (pozzi neri) con estrazione periodica del materiale, suo interrimento o immissione in concimaia, od altro idoneo smaltimento; b) chiarificazione ed ossidazione: con chiarificazione in vasca settica tradizionale o vasca settica di tipo Imhoff, seguita da ossidazione per dispersione nel terreno mediante sub-irrigazione o per dispersione nel terreno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili).
reno mediante pozzi assorbenti o per percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con drenaggio (per terreni impermeabili). 3. VASCHE SETTICHE DI TIPO TRADIZIONALE. (Non accettabili per nuove installazioni; i parametri che seguono si riportano per una valutazione delle installazioni esistenti). Distanza di 10 m da condotte e serbatoi di acqua potabile. capacità minima di 150 litri per abitante equivalente 6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI.
i di acqua potabile. capacità minima di 150 litri per abitante equivalente 6. DISPERSIONE NEL TERRENO MEDIANTE POZZI ASSORBENTI. L'uso della modalità di scarico denominata "pozzo assorbente" prevista dalle citate norme tecniche è vietata per i nuovi scarichi. Qualora per esigenze tecnico - economiche non sia possibile adottare soluzioni alternative al pozzo assorbente, l'autorità competente,
a per esigenze tecnico - economiche non sia possibile adottare soluzioni alternative al pozzo assorbente, l'autorità competente, previa verifica, può autorizzare detta modalità anche per i nuovo scarichi, …. Tale possibilità non è comunque ammessa nelle aree comprese all'interno delle zone di rispetto di cui al comma 5 dell'art. 21 del decreto sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. (punto 4.1.2. DGR 1053/03)
t. 21 del decreto sulla disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. (punto 4.1.2. DGR 1053/03) Diametro interno di almeno un metro, in muratura di pietrame, mattoni o calcestruzzo, privo di platea…omissis….in sostituzione della platea, si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello
si pone uno strato di pietrame e pietrisco per uno spessore di circa mezzo metro; uno strato di pietrisco è sistemato ad anello esternamente intorno alla parte di parete con feritoie per uno spessore orizzontale di circa mezzo metro; in prossimità delle feritoie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante.
oie ed alla base dello strato di pietrisco in pietrame è in genere di dimensioni più grandi del rimanente pietrisco sovrastante. La copertura del pozzo viene effettuata a profondità non inferiore a 2/3 di metro e sulla copertura si applica un pozzetto di accesso con chiusini, al di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per
l di sopra della copertura del pozzo e del pietrisco che lo circonda si pone uno strato di terreno ordinario con soprassetto per evitare ogni avvallamento e si adottano accorgimenti per non avere penetrazioni di terreno (prima dell'assestamento) nei vuoti del pietrisco sottostante. Si pongono dei tubi di aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco.
aerazione in cemento amianto di opportuno diametro, penetranti dal piano di campagna almeno un metro nello strato di pietrisco. I pozzi assorbenti debbono essere lontani dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemazioni che ostacolino il passaggio dell'aria nel terreno. La differenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle
ferenza di quota tra il fondo del pozzo ed il massimo livello della falda non dovrà essere inferiore a 2 metri; la falda a valle non potrà essere utilizzata per usi potabili e domestici, o per irrigazione di prodotti da mangiare crudi a meno di accertamenti microbiologici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o
gici e chimici caso per caso da parte dell'Autorità sanitaria; occorre evitare pozzi perdente in presenza di roccia fratturata o fessurata; la distanza da qualunque condotta, serbatoio, od altra opera destinata al servizio potabile deve essere almeno di 50 metri. Lo sviluppo della parete perimetrale del pozzo, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento:
, deve essere dimensionato in funzione della natura del terreno; di seguito si riportano comunque altri elementi di riferimento: sabbia grossa o pietrisco: 1 mq per abitante; sabbia fina: 1,5 mq per abitante; argilla sabbiosa o riporto: 2,5 mq per abitante; argilla con molta sabbia o pietrisco: 4 mq per abitante; argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante; argilla compatta impermeabile: non adatta.
pietrisco: 4 mq per abitante; argilla con poca sabbia o pietrisco: 8 mq per abitante; argilla compatta impermeabile: non adatta. La capacità del pozzo non deve essere inferiore a quella della vasca di chiarificazione che precede il pozzo stesso; è consigliabile disporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il
isporre di almeno due pozzi con funzionamento alterno; in tal caso occorre un pozzetto di deviazione con paratoie per inviare il liquame all'uno o all'altro pozzo. La distanza fra gli assi dei pozzi non deve essere inferiore a quattro volte il diametro . 12 si riporta di seguito un estratto del allegato 5 del Dlgs 152/99: Le distanze dal più vicino corpo idrico superficiale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema:
iciale oltre le quali è permesso lo scarico sul suolo sono rapportate al volume delle scarico stesso secondo il seguente schema: a) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue urbane:
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 500 mc
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 5.000 mc
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 mc b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
er scarichi con portate giornaliere medie tra 5.001 e 10.000 mc b) per quanto riguarda gli scarichi di acque reflue industriali.
- 1.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie inferiori a 100 mc
- 2.500 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 101 e 500 mc
- 5.000 metri - per scarichi con portate giornaliere medie tra 501 e 2.000 mc Gli scarichi aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura
aventi portata maggiore di quelle su indicate devono in ogni caso essere convogliati in corpo idrico superficiale, in fognatura o destinate al riutilizzo. 13 L’impianto di smaltimento acque reflue va considerato parte dell’impianto di cui al comma 1, art. 1 lett. d) della L. 46/90 .
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 32 principali riferimenti normativi Deliberazione del Comitato dei ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento 4 febbraio 1977 Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all’art.2, lettere b), d) ed e), della L.10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.(caratteristiche della subirrigazione)
della L.10 maggio 1976, n.319, recante norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.(caratteristiche della subirrigazione) L. 5 gennaio 1994, n.36 Disposizioni in materia di risorse idriche. L. 24 aprile 1998, n.128 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ( Legge comunitaria 1995-1997) D.Lgs. 11 maggio 1999,n.152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva
ria 1995-1997) D.Lgs. 11 maggio 1999,n.152 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. L.R. 19 aprile 1995, n.44 Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna
zazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la Prevenzione e l’Ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna L.R. 29 gennaio 1983, n.7 Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature. Disciplina del trasporto di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.(parzialmente superata dalla DGR 1053/03) L.R. 23 marzo 1984, n.13
di liquami e acque reflue di insediamenti civili e produttivi.(parzialmente superata dalla DGR 1053/03) L.R. 23 marzo 1984, n.13 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 gennaio 193, n.7, recante norme sulla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli carichi civili che non recapitano nelle pubbliche fognature. Concessione di finanziamenti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento .(parzialmente superata dalla DGR 1053/03)
menti alle imprese agricole per particolari interventi finalizzati al disinquinamento .(parzialmente superata dalla DGR 1053/03) DGR 01.03 - n. 651 (parzialmente superata dalla DGR 1053/03) L.R. 3/99 sez. III(art. 110-120) inquinamento delle acque DGR 09.06.2003 n. 1053 Direttiva concernente indirizzi per l’applicazione del Dlgs 152/99 come modificato dal Dlgs 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dell’inquinamento
icazione del Dlgs 152/99 come modificato dal Dlgs 258/00 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dell’inquinamento DGR 14.02.2005 n. 286 Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne (art.39 D.Lgs. 152/99) UNI EN 12056-1 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. Criteri generali e prestazioni . UNI EN 12056-2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. impianti per acque reflue
nerali e prestazioni . UNI EN 12056-2 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. impianti per acque reflue progettazione e calcolo UNI EN 12056-3 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. Sistemi per l’evacuazione delle acque meteoriche, progettazione e calcolo. UNI EN 12056-4 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. stazioni di pompaggio di acque reflue-progettazione e calcolo
4 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. stazioni di pompaggio di acque reflue-progettazione e calcolo UNI EN 12056-5 Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno di edifici. Installazione e prove, istruzioni per l’esercizio, la manutenzione e l’uso. DPR 13.02.64 n. 185 Liquami contenenti sostanze radioattive Codice Civile artt. da 889 a 891 art. 899 distanze per pozzi cisterne fosse e tubi. art. 891 distanze per canali e fossi.
attive Codice Civile artt. da 889 a 891 art. 899 distanze per pozzi cisterne fosse e tubi. art. 891 distanze per canali e fossi. UNI CEI 70029 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi Direttiva PCM 03/03/1999 Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 33 R.C. 3.5 Tenuta all’acqua esigenze da soddisfare Le partizioni non devono consentire infiltrazioni d’acqua all’interno degli spazi di fruizione dell’organismo edilizio. Deve essere impedita la risalita dell’acqua per capillarità negli spazi per attività principale e secondaria. campo di applicazione Tutte le funzioni livelli di prestazione
per capillarità negli spazi per attività principale e secondaria. campo di applicazione Tutte le funzioni livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi
iesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi il requisito si intende soddisfatto quando non si formano infiltrazioni o risalite per capillarità, di qualsiasi provenienza, negli spazi dell’organismo edilizio o formazione di umidità nelle partizioni stesse e sulle superfici che delimitano gli spazi in cui si prevede la presenza continuata di persone. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
uperfici che delimitano gli spazi in cui si prevede la presenza continuata di persone. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale DESCRIZIONE delle soluzioni tecniche da adottarsi per evitare le infiltrazioni d’acqua. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA la conformità al requisito, previo un’ispezione visiva dettagliata. In particolare andranno controllate: • le modalità d’esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizza-
dranno controllate: • le modalità d’esecuzione e posa in opera, in particolare per quanto riguarda i giunti, le impermeabilizza- zioni, le sigillature, le connessioni tra elementi tecnici, soprattutto gli infissi; • il sistema d’evacuazione delle acque meteoriche sulle partizioni superiori esterne (tetto, terrazza, pendenza, converse, grondaie, calate, ecc.). • la prosciugatura dei muri, l’assenza di fenomeni di condensa o infiltrazioni o di risalite per capillarità. principali riferimenti normativi
tura dei muri, l’assenza di fenomeni di condensa o infiltrazioni o di risalite per capillarità. principali riferimenti normativi D.M.16/1/1996 Norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. CIRCOLARE 4/7/1996, N. 156 AA.GG./STC Istruzioni per l’applicazione delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi.
delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. UNI 7979 - 79 Edilizia. Serramenti esterni (verticali). Classificazione dei serramenti esterni in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 34 R.C. 3.6 Illuminamento naturale esigenze da soddisfare mantenimento dell’equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare il soddisfacimento dell’esigenza di benessere visivo e psicologico e del metabolismo umano. campo di applicazione Tutte le funzioni, In relazione al campo di applicazione il requisito si articola in:
l metabolismo umano. campo di applicazione Tutte le funzioni, In relazione al campo di applicazione il requisito si articola in: 1 - RC 3.6.1 : illuminamento naturale per la funzione abitativa o assimilabile 2 - RC 3.6.2 : illuminamento naturale per tutte le altre funzioni livelli di prestazione il requisito si intende soddisfatto se viene garantita un sufficiente quantità di luce naturale, in relazione alla destinazione d’uso degli spazi dell’organismo edilizio1.
e garantita un sufficiente quantità di luce naturale, in relazione alla destinazione d’uso degli spazi dell’organismo edilizio1. Il livello di prestazione è espresso come rapporto tra la superficie delle partizioni esterne trasparenti2, prospicienti spazi ed aree liberi3 e la superficie di pavimento dei locali “si” 4. E’ inoltre richiesto che sia garantito il 2% del fattore medio luce diurna (f.m.l.d.) per i locali destinati ad attività principale per la funzione abitativa, nei seguenti casi:
fattore medio luce diurna (f.m.l.d.) per i locali destinati ad attività principale per la funzione abitativa, nei seguenti casi: rapporto profondità dello spazio misurata perpendicolarmente al piano della parete finestrata, e altezza dal pavimento al punto più alto della superficie trasparente dell'infisso, ≥ 3 vani con forma irregolare non omogeneamente illuminati (quali ad esempio vani ad L in cui una delle ali non sia direttamente illuminata da partizione esterna trasparente)
e illuminati (quali ad esempio vani ad L in cui una delle ali non sia direttamente illuminata da partizione esterna trasparente) superficie del vano ≥ 100 mq locali prospicienti portici, logge e simili, con profondità > 1,5 m.; Per tutte le altre funzioni è inoltre richiesto che sia garantito il 2% del fattore medio di luce diurna (f.m.l.d.) per i vani destinati ad attività principale con forma irregolare non omogeneamente illuminati.
e medio di luce diurna (f.m.l.d.) per i vani destinati ad attività principale con forma irregolare non omogeneamente illuminati. Per vani di attività secondaria è ammesso l’uso di lucernari a luce riflessa 5; R.C. 3.6.1- Illuminamento naturale per la funzione abitativa o assimilabile (Rif. Art.122 del R.E.U.) Nel caso di realizzazione di elementi oscuranti quali portici, logge, balconi, pensiline, cornicioni e simili, di
22 del R.E.U.) Nel caso di realizzazione di elementi oscuranti quali portici, logge, balconi, pensiline, cornicioni e simili, di profondità > a m. 1,50, posti al di sopra di superfici che illuminano locali per attività principale, la si va calcolata con riferimento alla superficie di pavimento dello spazio interessato aumentata della superficie della proiezione dell’elemento oscurante prospiciente l’ambiente stesso (senza l’eventuale gronda
ato aumentata della superficie della proiezione dell’elemento oscurante prospiciente l’ambiente stesso (senza l’eventuale gronda aggettante). Gli elementi oscuranti di dimensioni ≤ a m. 1,50 non vengono tenuti in considerazione per la verifica del presente requisito cogente 3.6.1. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, E ASSIMILABILI, ESCLUSO IL CAMBIO D’USO SENZA OPERE Locali per attività principale, secondaria , circolazione e collegamento con s.u. ≥ mq 8.00 compresi
IL CAMBIO D’USO SENZA OPERE Locali per attività principale, secondaria , circolazione e collegamento con s.u. ≥ mq 8.00 compresi locali ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali): • si ≥ 1/8 di cui almeno il 50% sulle partizioni verticali con elementi che permettano la visione, verso il basso, dell’esterno. • si ≥ 1/8 per locali sottotetto. Parte degli elementi illuminanti devono comunque permettere la visione, verso il basso, dell’esterno. • f.m.l.d. ≥ 2% nei casi sopra richiamati
menti illuminanti devono comunque permettere la visione, verso il basso, dell’esterno. • f.m.l.d. ≥ 2% nei casi sopra richiamati Sono ammessi vani scala privi di illuminamento se sono a servizio di una sola unità immobiliare. Per le scale comuni a più unità immobiliari è ammessa una si ≥ 1/12 con riferimento alla proiezione orizzontale del vano scala, computata una sola volta. Locali per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq 8.00
el vano scala, computata una sola volta. Locali per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq 8.00 • si > 1/16 con minimo mq 0,60, sono ammessi locali privi di illuminamento naturale in cui non sia prevista permanenza di persone (corridoi, vani scala se a servizio di una sola unità immobiliare, archivi, ripostigli, magazzini, cantine, disimpegni, e simili); • le cucine in nicchia ampiamente aperte su altri locali aventi s.u. > 14 mq, possono essere prive di
ne, disimpegni, e simili); • le cucine in nicchia ampiamente aperte su altri locali aventi s.u. > 14 mq, possono essere prive di illuminazione naturale, purchè l’illuminazione del locale principale su cui prospettano abbia una adeguata si con riferimento al totale delle s.u.; • i bagni e le cucine devono avere si >1.00 mq, sono ammessi bagni non dotati di “si” nei seguenti casi:
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 35 • nei monolocali; • negli alloggi dotati di almeno un bagno principale avente la si richiesta; • negli alloggi con s.u. < 45 mq con unica camera da letto e in caso di assenza di pareti su cui possano ricavarsi le superfici finestrate richieste (per conformazione dell’edificio o condizioni all’intorno);
di pareti su cui possano ricavarsi le superfici finestrate richieste (per conformazione dell’edificio o condizioni all’intorno); INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NONCHÉ MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE. Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture2, il progettista dovrà dimostrare che i livelli di
r vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture2, il progettista dovrà dimostrare che i livelli di prestazione di progetto non siano mai peggiorativi dell’esistente6. Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L.1089/39, ex L.1497/39, vincoli di PRG al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i.
o e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i. Nel caso l’immobile non sia assoggettato ai suddetti vincoli oggettivi: a) il livello di prestazione precedente è ammesso solo nei mutamenti d’uso senza opere ed in assenza di trasformazione di locali per attività secondaria in locali per attività principale. b) dovranno osservarsi i seguenti livelli minimi nei locali per attività principale, secondaria, circolazione e
vità principale. b) dovranno osservarsi i seguenti livelli minimi nei locali per attività principale, secondaria, circolazione e collegamento con s.u. ≥ mq 8.00 (quando non si ricada nel caso a): • si > 1/12 di cui almeno il 50% sulle partizioni verticali con elementi che permettano la visione, verso il basso, dell’esterno. • si > 1/16 per locali sottotetto. Parte degli elementi illuminanti devono comunque permettere la visione, verso il basso, dell’esterno.
/16 per locali sottotetto. Parte degli elementi illuminanti devono comunque permettere la visione, verso il basso, dell’esterno. c) dovranno osservarsi i livelli minimi previsti per le nuove costruzioni nei locali per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq. 8,00 (quando non si ricada nel caso a). Per le autorimesse non è richiesto il rispetto del requisito. R.C. 3.6.2 - Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni
). Per le autorimesse non è richiesto il rispetto del requisito. R.C. 3.6.2 - Illuminamento naturale per tutte le altre funzioni Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI Locali per attività principale, (insediamenti produttivi industriali e artigianali, attività commerciali, attività assimilabili, ecc., applicando il principio di analogia per situazioni non indicate nel presente articolo):
ommerciali, attività assimilabili, ecc., applicando il principio di analogia per situazioni non indicate nel presente articolo): • si > 1/8 per locali con s.u. < 1.000 mq.; almeno il 50% deve essere ricavata sulle partizioni verticali e fermo restando che va garantita , ove possibile, la visione di elementi del paesaggio dalle postazioni fisse di lavoro. • si > 1/16 per locali con s.u. > 1.000 mq.; almeno il 50% deve essere ricavata sulle partizioni verticali e
ni fisse di lavoro. • si > 1/16 per locali con s.u. > 1.000 mq.; almeno il 50% deve essere ricavata sulle partizioni verticali e fermo restando che va garantita, ove possibile, la visione di elementi del paesaggio dalle postazioni fisse di lavoro. • f.m.l.d. ≥ 2% nei casi soprarichiamati.. Negli ambienti di lavoro deve comunque garantirsi il livello di prestazione prescritto dalle normative vigenti o dalle autorità competenti, se maggiore.
deve comunque garantirsi il livello di prestazione prescritto dalle normative vigenti o dalle autorità competenti, se maggiore. Per attività particolari che richiedano l’assenza di luce naturale (cinematografi, studi fotografici, cantine industriali, sale operatorie, caveau, ecc.) il livello di prestazione dovrà essere concordato con gli enti preposti alla tutela della salute e igiene dei lavoratori e dei fruitori in genere, i quali dovranno esprimere
dato con gli enti preposti alla tutela della salute e igiene dei lavoratori e dei fruitori in genere, i quali dovranno esprimere parere espresso al fine del rilascio di deroga sindacale. Locali per attività principale e/o destinati ad uso comune per attività collettive (uffici, strutture sanitarie pubbliche e private, strutture di ristorazione, alberghiere e similari, barbieri-parrucchieri- estetisti, sale riunioni, palestre, refettori, ecc., applicando il principio di analogia per situazioni non
rbieri-parrucchieri- estetisti, sale riunioni, palestre, refettori, ecc., applicando il principio di analogia per situazioni non indicate nel presente elenco): • si > 1/8 di cui almeno il 50% sulle partizioni verticali e fermo restando che va garantita , ove possibile, la visione di elementi del paesaggio dalle postazioni fisse di lavoro. • f.m.l.d. ≥ 2% nei casi soprarichiamati.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 36 Locali per attività secondaria, circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq 8.00 • si > 1/16 con minimo mq 0,60; oltre a bagni e spogliatoi, sono ammessi locali privi di illuminamento naturale in cui non sia prevista permanenza di persone, quali corridoi, disimpegni e simili;
messi locali privi di illuminamento naturale in cui non sia prevista permanenza di persone, quali corridoi, disimpegni e simili; • in particolari casi dovuti alla conformazione dell’edificio, a condizioni esterne o situazioni tecniche ostative da enunciare con apposita relazione tecnica, sono ammessi altri locali privi di illuminamento naturale in cui non sia prevista permanenza di persone, quali archivi < 10 mq, dispense < 20 mq e simili.
privi di illuminamento naturale in cui non sia prevista permanenza di persone, quali archivi < 10 mq, dispense < 20 mq e simili. Negli ambienti di lavoro deve comunque garantirsi il livello di prestazione prescritto dalle normative vigenti o dalle autorità competenti, se maggiore. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE. • Devono essere garantiti i livelli di prestazione richiesti per interventi di nuova costruzione, fatto salvo per i
SENZA OPERE.
SENZA OPERE. • Devono essere garantiti i livelli di prestazione richiesti per interventi di nuova costruzione, fatto salvo per i locali in cui viene mantenuta la destinazione d’uso in essere, qualora non sia raggiungibile il livello di prestazione previsto per le nuove costruzioni, il progettista dovrà concordare con gli enti preposti alla tutela della salute e igiene dei lavoratori il livello di prestazione ammesso, fermo restando che i livelli di
nti preposti alla tutela della salute e igiene dei lavoratori il livello di prestazione ammesso, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell’esistente. Gli enti preposti dovranno esprimere parere favorevole al fine del rilascio di deroga sindacale . • Nel caso l’immobile sia assoggettato a vincoli oggettivi, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le
oga sindacale . • Nel caso l’immobile sia assoggettato a vincoli oggettivi, qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile intervenire sul numero e le dimensioni delle aperture, il progettista dovrà dimostrare che i livelli di prestazione di progetto non siano mai peggiorativi dell’esistente. Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L.1089/39, ex L.1497/39, vincoli di PRG al restauro scientifico e
R.C. 3.6.1
i dell’esistente. Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L.1089/39, ex L.1497/39, vincoli di PRG al restauro scientifico e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale R.C. 3.6.1 Il progettista ASSEVERA il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare le quote della
R.C. 3.6.1
R.C. 3.6.1 Il progettista ASSEVERA il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare le quote della superficie netta dei locali e la quota delle superfici trasparenti , le stesse quote devono essere riportate in una tabella in cui siano anche indicati la destinazione d’uso dei singoli spazi e/o locali, il rapporto “si” richiesto e quello di progetto. Gli elaborati grafici devono inoltre descrivere gli spazi ed aree liberi prospicienti
porto “si” richiesto e quello di progetto. Gli elaborati grafici devono inoltre descrivere gli spazi ed aree liberi prospicienti le partizioni trasparenti, compresa l’indicazione delle finestrature esistenti sugli edifici limitrofi, nonché l’indicazione delle altezze degli edifici limitrofi. Nel caso in cui sia richiesto il requisito del 2% f.m.l.d. il progettista allega i calcoli relativi per i soli vani interessati, eseguiti in conformità con il metodo B o C descritti
R.C. 3.6.2
.l.d. il progettista allega i calcoli relativi per i soli vani interessati, eseguiti in conformità con il metodo B o C descritti nella DGR 268/007. Per la verifica dei sistemi a luce riflessa il progettista dovrà produrre una CERTIFICAZIONE del produttore che attesti l’efficienza (rapporto tra luce emessa all’interno e flusso incidente esterno in condizioni di cielo coperto) del sistema nelle reali condizioni di progetto. R.C. 3.6.2 Valgono le stesse indicazioni riportate per il RC 3.6.1.
R.C. 3.6.2
elo coperto) del sistema nelle reali condizioni di progetto. R.C. 3.6.2 Valgono le stesse indicazioni riportate per il RC 3.6.1. Per gli interventi comunque soggetti al preventivo parere Ausl-Arpa, il progettista , produce la documentazione necessaria ad acquisire il parere favorevole delle competenti Ausl-Arpa , ovvero produce direttamente il parere favorevole, corredato dagli elaborati opportunamente vistati. Nei casi di impossibilità di
ovvero produce direttamente il parere favorevole, corredato dagli elaborati opportunamente vistati. Nei casi di impossibilità di garantire i livelli di prestazione richiesti, produce anche la richiesta di deroga sindacale8. a lavori ultimati Il Direttore Lavori ASSEVERA la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti. Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza delle misure e superfici indicate nel progetto, e
enti competenti. Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza delle misure e superfici indicate nel progetto, e la trasparenza effettiva degli infissi. Per la verifica del f.m.l.d., la verifica verterà sulla correttezza dei calcoli prodotti dal progettista. 1 Negli Spazi dove si svolgono contemporaneamente attività principali e secondarie è richiesto il livello di prestazione previsto per l’attività principale.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 37 2 La superficie delle partizioni trasparenti verticali è computata nella misura del 100% del foro effettivo della muratura, la superficie delle partizioni trasparenti con pendenza inferiore a 30° è computata nella misura del 150% del foro effettivo della muratura. Qualora la
tizioni trasparenti con pendenza inferiore a 30° è computata nella misura del 150% del foro effettivo della muratura. Qualora la trasparenza complessiva, considerando sia il coefficiente di trasmissione del materiale trasparente, che la percentuale di superficie occupate da telai e simili, sia inferiore al 70% di quella di una medesima superficie priva di partizioni, la superficie illuminante sarà
da telai e simili, sia inferiore al 70% di quella di una medesima superficie priva di partizioni, la superficie illuminante sarà computata in misura ridotta, secondo la seguente formula Sic= sie x te/0.7 dove sic = superficie illuminante computata; sie = superficie illuminante reale; te= coefficiente di trasparenza dell’infisso espresso in decimali di unità; 3 Ai fini della valutazione del presente requisito si intendono per spazi ed aree liberi anche le corti , i chiostri, i cavedi ed assimilabili
a valutazione del presente requisito si intendono per spazi ed aree liberi anche le corti , i chiostri, i cavedi ed assimilabili privi di ostacoli alla trasmissione della luce che rispettano tutte le seguenti dimensioni minime: superficie in pianta, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare > mq 9.00. Per spazi delimitati su tre soli lati si considera la superficie inclusa nel poligono i cui vertici coincidono con la proiezione a terra dei vertici delle pareti che lo
considera la superficie inclusa nel poligono i cui vertici coincidono con la proiezione a terra dei vertici delle pareti che lo delimitano ; larghezza minima m 3.00 su ogni lato; la distanza normale minima di ciascuna finestra dalla parete antistante deve essere: > 10,0 m per locali di attività principale; > 3,0 m per locali adibiti ad attività secondaria; l'altezza massima dei fronti (Hf) antistanti pareti finestrate deve risultare:
,0 m per locali adibiti ad attività secondaria; l'altezza massima dei fronti (Hf) antistanti pareti finestrate deve risultare: < alla distanza dalla parete opposta, che presenti almeno una veduta asservita a locali di attività principale; < a 3 volte la distanza dalla parete opposta che presenti solo vedute asservite a locali di attività secondaria; Sono fatte salve le deroghe previste all’art. 2 del presente R.E.;
esenti solo vedute asservite a locali di attività secondaria; Sono fatte salve le deroghe previste all’art. 2 del presente R.E.; 4 Nei locali soppalcati deve computarsi la superficie di pavimento complessiva, compresa quella del soppalco . 5 I coefficienti di efficienza ( rapporto tra flusso luminoso esterno incidente e flusso luminoso interno immesso nell’ambiente) non potranno comunque essere computati in misura superiore a quanto indicato nella seguente tabella : lunghezza (m) < 6.00 < 9.00 < 12.00
nno comunque essere computati in misura superiore a quanto indicato nella seguente tabella : lunghezza (m) < 6.00 < 9.00 < 12.00 coefficiente 0.90 0.85 0.80 ai fini del calcolo della superficie illuminante, sarà quindi computata la sezione netta del condotto riflettente, in percentuale pari al detto coefficiente. 6 Nel caso di accorpamenti di spazi la si di progetto non dovrà essere inferiore alla media pesata delle si degli spazi nella situazione precedente l’accorpamento.
la si di progetto non dovrà essere inferiore alla media pesata delle si degli spazi nella situazione precedente l’accorpamento. 7 Per brevità si omettono i sistemi di calcolo richiamati. 8 La verifica progettuale documentata per uno spazio (compreso il parere Ausl-Arpa favorevole) può valere anche per tutti gli spazi che presentano i medesimi elementi di progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentano elementi di progetto più favorevoli. principali riferimenti normativi
progetto da considerare nel calcolo ovvero che presentano elementi di progetto più favorevoli. principali riferimenti normativi Circ. Min. LL.PP 22/11/1974 n. 13011 Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere…………. D.M.18.12.1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica……………… DM 5/7/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione, (art. 5).
riali 20/6/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione, (art. 5). D.lgs. 19/9/1994 n. 626 come modificato ed integrato dal D.lgs. 19/3/96 n. 242 Attuazione delle direttive CEE ………..riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro. DM 1444/68 Codice Civile artt. da 900 a 907 art. 900 Specie di finestre. art. 901 luci. art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci. art. 904 Diritto di chiudere le luci.
di finestre. art. 901 luci. art. 902 Apertura priva dei requisiti prescritti per le luci. art. 904 Diritto di chiudere le luci. art. 905 distanza per l’apertutra di vedute dirette e balconi. art. 905 distanza per l’apertutra di vedute laterali o oblique art. 907 distanza delle costruzioni dalle vedute. DGR 21.12.95 n. 477 Elenco attività caratterizzate da significativo impatto con l’ambiente
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 38 R.C. 3.7 Oscurabilità esigenze da soddisfare L’oscuramento deve essere regolabile secondo l’esigenza dell’utente1. campo di applicazione
- funzioni abitative e assimilabili;
- altre funzioni livelli di prestazione interventi di nuova costruzione e interventi sul patrimonio edilizio esistente
ilabili; 2) altre funzioni livelli di prestazione interventi di nuova costruzione e interventi sul patrimonio edilizio esistente Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. Per le funzioni di abitative e assimilabili, e per le funzioni di carattere sanitario o socio assistenziale , in cui è previsto il ricovero, il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti dispositivi per l’attenuazione della
e , in cui è previsto il ricovero, il requisito si ritiene soddisfatto quando sono presenti dispositivi per l’attenuazione della luce diurna negli spazi per il riposo, che consentono di ridurre del 80% l’illuminamento naturale proveniente dalle superfici illuminanti di cui al RC 3.61. Per gli ambienti di lavoro in generale devono essere garantiti i livelli di prestazione definiti dalla L.626/94 e s.m.i, ovvero richiesti dagli enti competenti 2.
rale devono essere garantiti i livelli di prestazione definiti dalla L.626/94 e s.m.i, ovvero richiesti dagli enti competenti 2. Deve altresì essere prevista la possibilità di ridurre del 100% l’irraggiamento solare diretto, per tutti gli spazi serviti da impianti di climatizzazione estiva. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista produce una DESCRIZIONE dei dispositivi o delle soluzioni previste per l’attenuazione della luce
sede progettuale Il progettista produce una DESCRIZIONE dei dispositivi o delle soluzioni previste per l’attenuazione della luce diurna eventualmente necessari, ed ASSEVERA la loro rispondenza al requisito. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA, la rispondenza delle opere realizzate al progetto 1 la percentuale di oscuramento è computata come rapporto tra le superfici trasparenti e le superfici opache alla trasmissione della luce.
ntuale di oscuramento è computata come rapporto tra le superfici trasparenti e le superfici opache alla trasmissione della luce. In caso di superfici parzialmente opache (quali tendaggi ricamati, vetri serigrafati, ecc.) queste andranno computate in misura proporzionale alla trasparenza effettiva , secondo la seguente formula sir = soe x te dove sic = superficie illuminante residua; soe=
rzionale alla trasparenza effettiva , secondo la seguente formula sir = soe x te dove sic = superficie illuminante residua; soe= superficie oscurata; te= coefficiente di trasparenza dell’elemento oscurante espresso in decimali di unità. Per il rispetto del requisito la sommatoria delle sir dovrà essere < 0.2 della sommatoria delle superfici illuminanti, computate come detto per il RC 3.6 .
to la sommatoria delle sir dovrà essere < 0.2 della sommatoria delle superfici illuminanti, computate come detto per il RC 3.6 . 2 con riferimento al presente requisito , vanno considerati tra gli enti competenti, oltre agli organi della Ausl, anche le figure previste dalla citata normativa , quali il medico competente e il responsabile del servizio prevenzione e protezione. 3 si propone di seguito una classificazione dei più comuni dispositivi , che possono essere considerati come soluzioni conformi:
3 si propone di seguito una classificazione dei più comuni dispositivi , che possono essere considerati come soluzioni conformi: descrizione percentuale di oscuramento note scuretti in legno 100 % avvolgibili in PVC, legno o alluminio 100 % tende alla veneziana con lamelle orientabili 80 % tende alla ferrarese (da esterni) 80% tessuto > 300 g/mq scuretti in legno alla veneziana (persiane) 50% 100% se a lamelle orientabili tende da interno 70%, 30%, rispettivamente per tessuti da 300g/mq, 100 g/mq
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 39 R.C. 3.8 Temperatura dell’aria interna esigenze da soddisfare soddisfacimento dell’esigenza di benessere termoigrometrico, nel rispetto dell’obiettivo di contenere i consumi energetici1. campo di applicazione Tutte le funzioni in presenza di impianto di riscaldamento, nella stagione fredda2 e di condizionamento nella stagione calda. livelli di prestazione
presenza di impianto di riscaldamento, nella stagione fredda2 e di condizionamento nella stagione calda. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell’aria interna ti per i seguenti spazi
O EDILIZIO ESISTENTE
O EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si ritiene soddisfatto se è garantita la temperatura dell’aria interna ti per i seguenti spazi dell’organismo edilizio3 e inoltre la temperatura ti non deve presentare, nei punti lungo la verticale dell’ambiente (ad un’altezza compresa entro 1.8 m dal pavimento ed a una distanza dalle pareti superiore a 60 cm) una disuniformità superiore a 2°C. nella stagione fredda • spazi chiusi per attività principale e secondaria: 18°C ≤ ti ≤ 22°C
) una disuniformità superiore a 2°C. nella stagione fredda • spazi chiusi per attività principale e secondaria: 18°C ≤ ti ≤ 22°C • spazi di pertinenza destinati al deposito (cantine e simili): ti ≥ 4°c • spazi chiusi di circolazione e di collegamento ad uso comune: ti ≥ 7°C • edifici adibiti ad attività industriali , artigianali ed assimilabili ti ≥ 18°C + 2°C; nella stagione calda (con impianto di climatizzazione acceso):
tività industriali , artigianali ed assimilabili ti ≥ 18°C + 2°C; nella stagione calda (con impianto di climatizzazione acceso): • spazi per attività principale e luoghi di lavoro: 18°C ≤ ti ≤ 28°C e tasso di umidità relativa compreso tra il 40-60% Sono previste deroghe4 alle temperature sopraindicate secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, o in caso di spazi adibiti ad attività particolari, previo parere favorevole Ausl.
ndo quanto stabilito dalla normativa vigente, o in caso di spazi adibiti ad attività particolari, previo parere favorevole Ausl. Le pareti dell’involucro esterno fuori terra devono avere una massa efficace5 >200 kg/mq senza isolamento oppure >125 kg/mq con isolamento esterno. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato, stimato il fabbisogno termico, ASSEVERA la rispondenza degli impianti e dell’involucro
in sede progettuale Il tecnico abilitato, stimato il fabbisogno termico, ASSEVERA la rispondenza degli impianti e dell’involucro edilizio di progetto, in particolare delle partizioni esterne, alle condizioni imposte dalla normativa vigente. 6 Nei casi prescritti dalle normative vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori; a lavori ultimati
l tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori; a lavori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA7 la conformità delle partizioni e degli impianti realizzati rispetto il progetto presentato, corredata dalle DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO, ove previsto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui
i lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO, ove previsto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1 Contestualmente al presente requisito, va infatti soddisfatto anche il RC 6.1 Contenimento dei consumi energetici, ed inoltre anche il RC 4.2 Sicurezza impianti , il R.C. 3.10 Ventilazione e la normativa di riferimento della famiglia 6 Risparmio energetico.
he il RC 4.2 Sicurezza impianti , il R.C. 3.10 Ventilazione e la normativa di riferimento della famiglia 6 Risparmio energetico. 2 Sono appartenenti alla “stagione fredda”, in funzione della zona climatica d’appartenenza del Comune, i periodi indicati dal D.P.R. 26.8.93 n° 412 (per la zona climatica E dal 15 Otto bre al 15 Aprile). 3Si veda inoltre il D.M. 23.11.82 relativo al contenimento del consumo energetico e alla ventilazione negli edifici industriali e artigianali e
e il D.M. 23.11.82 relativo al contenimento del consumo energetico e alla ventilazione negli edifici industriali e artigianali e il D.P.R. 303/1956 art. 6, modificato con D. Lgs. 626/94 sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 4 L’art. 4 del D.P.R. 412/93, ai commi 3 e 4 , prevede la possibilità di derogare al limite massimo del valore della temperatura dell’aria
del D.P.R. 412/93, ai commi 3 e 4 , prevede la possibilità di derogare al limite massimo del valore della temperatura dell’aria negli ambienti durante il periodo in cui è in funzione l’impianto di riscaldamento. Tale deroga è limitata agli edifici classificati ai sensi
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 40 dell’art. 3 dello stesso decreto come E.3, E.6 (1), E.8, se rientrano nei casi previsti dagli stessi articoli. La deroga è concessa dal Comune con le procedure indicate al successivo comma 5, art. 4 del D.P.R. 412/93. 5 Si intende la massa frontale (Kg/mq) della porzione di parete interna rispetto allo strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia
ende la massa frontale (Kg/mq) della porzione di parete interna rispetto allo strato isolante. Nel caso di pareti in cui non sia presente uno strato isolante specifico, la massa efficace è pari al 50% della massa della parete. 6 il fabbisogno energetico va verificato secondo quanto previsto dalla L 10/91. Per quanto concerne impianti di condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE, ecc.
i condizionamento o climatizzazione si rimanda alle specifiche normative vigenti che fanno riferimento a norme UNI, ASHRAE, ecc. 7In base a tale attestazione è possibile il rilascio del certificato di conformità edilizia, fermo restando che il Comune può procedere ai controlli, entro 12 mesi dall’ultimazione dei lavori, secondo le disposizioni del presente regolamento. principali riferimenti normativi DPR 19 marzo 1956, n.303 Norme generali per l’igiene del lavoro.
ioni del presente regolamento. principali riferimenti normativi DPR 19 marzo 1956, n.303 Norme generali per l’igiene del lavoro. (In particolare vedere l’art.6 modificato ed integrato con il D.Lgs 626/1994 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro). DPR del 28/6/1977 n. 1052 Regolamento d’esecuzione alla L. n. 373 del 30/4/1996 (per le parti non in contrasto con la L. 10/91, con il DPR 412/93 e il DM 2 aprile 1998). D.M. del 23/11/82
n. 373 del 30/4/1996 (per le parti non in contrasto con la L. 10/91, con il DPR 412/93 e il DM 2 aprile 1998). D.M. del 23/11/82 Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali (per le parti non in contrasto con la L. 10/91). Legge 5/3/1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti Legge 9/1/91, n.10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale
la sicurezza degli impianti Legge 9/1/91, n.10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR n. 412 del 26/8/93 integrato con DPR 551/99 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi
azione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10 Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L. 10/91 Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n. 231 F
Art. 28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in mater
ione tecnica di cui all’art.28 della L. 10/91 Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n. 231 F Art. 28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento. Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 12/4/1994 n. 233/F Art. 11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione,
Art. 11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione,
tria, Commercio e Artigianato del 12/4/1994 n. 233/F Art. 11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici Indicazioni interpretative e di chiarimento. D.M. 6/8/1994 Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93……….e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato. D.M. 2/4/1998 Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche e degli impianti ad essi connessi.
.M. 2/4/1998 Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche e degli impianti ad essi connessi. UNI 5364- 9/76 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo. UNI 9317 - 2/89 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo. UNI 8364 - 9/84 Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione. UNI 7357 - 5/89 Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento di edifici.
pianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione. UNI 7357 - 5/89 Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento di edifici. UNI 9182 - 9/93 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione acqua. UNI 10344 - 11/93 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. UNI 104347 - 11/93 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante, metodo di calcolo
ldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante, metodo di calcolo UNI 10348 - 11/93 Riscaldamento degli edifici. Rendimento dei sistemi di riscaldamento. metodo di calcolo. UNI 10355- 5/94 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo. UNI 10376 - 5/94 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici.
termica e metodi di calcolo. UNI 10376 - 5/94 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. UNI 10379 - 5/94 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. UNI 10389 - 6/94 Generatori di calore. Misura in opera del rendimento di combustione.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 41 R.C. 3.9 Temperatura superficiale esigenze da soddisfare Le temperature delle superfici interne degli spazi chiusi vanno contenute entro opportuni valori, al fine di limitare i disagi dovuti sia ad irraggiamento sia ad eccessivi moti convettivi dell'aria. Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente
convettivi dell'aria. Inoltre le temperature superficiali di qualunque parte accessibile con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, devono essere opportunamente contenute, al fine di garantire l’incolumità degli utenti. Devono inoltre evitarsi ponti termici che in relazione all’umidità degli ambienti confinati, favoriscano il formarsi di muffe e condense. campo di applicazione Funzioni indicate, in presenza di impianto di riscaldamento o climatizzazione:
rmarsi di muffe e condense. campo di applicazione Funzioni indicate, in presenza di impianto di riscaldamento o climatizzazione:
- funzioni abitativa, ricettiva, terziarie o direzionali, finanziarie, assicurative commerciali, artigianali di servizio, produttive di tipo manifatturiero a carattere laboratoriale, di servizio, culturali, ricreative sanitarie; livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
tarie; livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Superfici interne opache - La temperatura superficiale ϑi deve essere contenuta, nel periodo di funzionamento dell’impianto, entro i limiti seguenti: • ϑi superiore alla temperatura di rugiada1 e in ogni modo non inferiore a14 °C, , degli spazi per attività principale1; • 14 °C ≤ ϑi ≤ 27 °C (+ 2 °C di tolleranza) per tutte le partizi oni e chiusure, (compresi i ponti termici) e le
tà principale1; • 14 °C ≤ ϑi ≤ 27 °C (+ 2 °C di tolleranza) per tutte le partizi oni e chiusure, (compresi i ponti termici) e le superfici a pannelli radianti interni all’unità immobiliare. Corpi scaldanti - Per tutte le parti calde con cui l'utenza possa accidentalmente venire a contatto, è ammessa una temperatura superficiale inferiore od uguale 60 °C; Superfici vetrate e infissi esterni– negli interventi che prevedano nuovi infissi ovvero la sostituzione di
ore od uguale 60 °C; Superfici vetrate e infissi esterni– negli interventi che prevedano nuovi infissi ovvero la sostituzione di quelli esistenti, questi devono essere dotati di vetri “a camera” con spessore minimo di mm 4-12-4. I telai metallici devono essere del tipo “a taglio termico”. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato, valutata l’idoneità delle partizioni e delle superfici di progetto , ASSEVERA la rispondenza
e progettuale Il tecnico abilitato, valutata l’idoneità delle partizioni e delle superfici di progetto , ASSEVERA la rispondenza dell’involucro edilizio al presente requisito e alla normativa vigente. 2 Nei casi prescritti dalle normative vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori; a lavori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA la conformità delle partizioni e degli impianti realizzati rispetto il progetto
lavori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA la conformità delle partizioni e degli impianti realizzati rispetto il progetto presentato, corredata dalle DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO, ove previsto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore.
visto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1 E’ consigliato che la temperatura delle pareti sia compresa in un intervallo di ± 3°C rispetto alla temperatura dell’aria. 2 Si ricorda che la temperatura esterna di progetto , nel periodo invernale va assunta pari a – 5°C principali riferimenti normativi Vedere i riferimenti normativi del RC 6.1
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 42 R.C. 3.10 Ventilazione esigenze da soddisfare Equilibrio omeostatico dell’uomo ed in particolare il soddisfacimento dell’esigenza del benessere termoigrometrico e del benessere respiratorio-olfattivo. La ventilazione negli spazi chiusi è finalizzata a: • controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico, contenere gli
inalizzata a: • controllare il grado di umidità relativa, per garantire adeguati livelli di benessere igrotermico, contenere gli effetti della condensa del vapore ed evitare la formazione di colonie microbiche; • assicurare le condizioni di benessere respiratorio olfattivo; • assicurare un adeguato ricambio d’aria, per evitare la presenza di impurità dell’aria e di gas nocivi; • assicurare l’afflusso dell’aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione.
ocivi; • assicurare l’afflusso dell’aria richiesta dalla combustione nei locali in cui sono installati apparecchi a combustione. campo di applicazione Tutte le funzioni Il requisito, in relazione al campo di applicazione, è suddiviso in: • RC 3.10.1: ventilazione per le funzioni abitativa e assimilabili; • RC 3.10.2: ventilazione per tutte le altre funzioni, esclusi gli allevamenti zootecnici livelli di prestazione
e assimilabili; • RC 3.10.2: ventilazione per tutte le altre funzioni, esclusi gli allevamenti zootecnici livelli di prestazione Nei locali in cui sono installati apparecchi per i quali l’aria comburente è prelevata direttamente nell’ambiente dove gli apparecchi sono installati, deve affluire tanta aria quanta ne viene richiesta dalla combustione calcolata secondo la norma UNI 71291. Devono inoltre garantirsi i livelli di prestazione di seguito specificati espressi in:
parte dell’utente, in questo caso il livello di prestazione è espresso in numero
one calcolata secondo la norma UNI 71291. Devono inoltre garantirsi i livelli di prestazione di seguito specificati espressi in: • ricambi d’aria continui: se ottenuti attraverso sistemi attivi o passivi che non richiedono il controllo da parte dell’utente, in questo caso il livello di prestazione è espresso in numero di ricambi d’aria orario «n», espresso come rapporto tra il volume d’aria rinnovato in un’ora all’interno dello spazio (Q) ed il volume del
d’aria orario «n», espresso come rapporto tra il volume d’aria rinnovato in un’ora all’interno dello spazio (Q) ed il volume del medesimo spazio (V) («n»= Q/V mc/hmc) ovvero come numero di metri cubi orari per persona («n»= Qxp mc/h x persona). Nel livello di prestazione è specificato se il requisito va soddisfatto mediante sistemi passivi quali la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna o se è ammesso anche il ricorso ad
sfatto mediante sistemi passivi quali la permeabilità degli infissi e le prese d'aria esterna o se è ammesso anche il ricorso ad impianti di ventilazione forzata di tipo meccanico. Qualora, per vincoli oggettivi, non si riesca a garantire il raggiungimento dei ricambi d’aria prescritti, mediante sistemi passivi è sempre ammesso il ricorso alla ventilazione meccanica. Nel caso di ricorso alla ventilazione meccanica il funzionamento dell’impianto va
mmesso il ricorso alla ventilazione meccanica. Nel caso di ricorso alla ventilazione meccanica il funzionamento dell’impianto va garantito per un periodo rapportato all’effettivo utilizzo del locale. • ricambi d’aria discontinui: tramite l’apertura di porte e finestre, in questo caso il livello di prestazione è espresso come rapporto tra la superficie delle partizioni esterne apribili2 su spazi ed aree liberi3 e la superficie di pavimento dei locali «sv».4
rto tra la superficie delle partizioni esterne apribili2 su spazi ed aree liberi3 e la superficie di pavimento dei locali «sv».4 Nell’elenco seguente i ricambi si intendono continui salvo quando viene indicato diversamente. Per il calcolo di «n» si rimanda a quanto stabilito dalla delibera G.R. 268/2000 facendo presente che il metodo di calcolo C è utilizzabile solo per ricambi discontinui. Per il calcolo dei ricambi ottenuti attraverso
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI
presente che il metodo di calcolo C è utilizzabile solo per ricambi discontinui. Per il calcolo dei ricambi ottenuti attraverso sistemi meccanici, il livello di prestazione è verificato sulla base delle certificazioni del produttore. R.C. 3.10.1 - Ventilazione per le funzioni abitative e assimilabili Per i locali adibiti ad abitazione, dotati di sufficiente «sv», il requisito di «n» si intende convenzionalmente soddisfatto. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI
di sufficiente «sv», il requisito di «n» si intende convenzionalmente soddisfatto. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILATI Locali per attività principale, secondaria , circolazione e collegamento con s.u. ≥ mq 8.00: • «n» > 0,5 (mc/hmc), garantito da permeabilità degli infissi o presa d’aria esterna. • «sv» > 1/8, con minimo di mq 1,00 per i bagni principali. Sono ammessi vani scala privi di ventilazione se
esa d’aria esterna. • «sv» > 1/8, con minimo di mq 1,00 per i bagni principali. Sono ammessi vani scala privi di ventilazione se sono a servizio di una sola unità immobiliare. Per le scale comuni a più unità immobiliari è ammesso «sv»
1/12, con riferimento alla proiezione orizzontale del vano scala, computata una sola volta. Locali ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali): • «n» > 0,5 (mc/hmc);
ano scala, computata una sola volta. Locali ad uso comune per attività collettive (es. sale condominiali): • «n» > 0,5 (mc/hmc); • ricambi discontinui «n» > 20 (mc/hmc) (oppure determinabili in relazione alla capienza dello spazio in ragione di 30 mc/h per persona), anche parzialmente assicurata da di impianto di estrazione forzata; • «sv» > 1/8
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 43 Locali per attività secondaria circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq 8.00: • «n» > 0,5 (mc/hmc) anche mediante prelievo da locali attigui ovvero mediante impianto di estrazione forzata. • «sv» > 1/16 con minimo di mq 1,00 per i bagni principali e mq 0,60 per gli altri spazi. Sono ammessi bagni
estrazione forzata. • «sv» > 1/16 con minimo di mq 1,00 per i bagni principali e mq 0,60 per gli altri spazi. Sono ammessi bagni non dotati di «sv» solo nei monolocali, negli alloggi dotati di almeno un bagno principale avente la «sv» richiesta o negli alloggi con Su ≤ 45 mq con unica camera da letto e in caso di assenza di pareti su cui possano ricavarsi le superfici ventilanti richieste (per la conformazione dell’edificio o condizioni
di assenza di pareti su cui possano ricavarsi le superfici ventilanti richieste (per la conformazione dell’edificio o condizioni all’intorno); in questi casi deve essere garantita una ventilazione forzata pari a «n» > 20 (mc/hmc) attivata da impianto automatico di accensione sincronizzato con l’accensione della luce e spegnimento ritardato di almeno 3 minuti. Sono ammessi locali privi di ventilazione naturale in cui non sia prevista permanenza di persone
o ritardato di almeno 3 minuti. Sono ammessi locali privi di ventilazione naturale in cui non sia prevista permanenza di persone (disimpegni, corridoi, vani scala, ripostigli e simili). Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli: deve essere garantito un ricambio continuo con apertura pari ad almeno 1/100 della superficie del pavimento ed un ricambio discontinuo , anche attraverso il portone di accesso, pari ad almeno il 30% della stessa
superficie del pavimento ed un ricambio discontinuo , anche attraverso il portone di accesso, pari ad almeno il 30% della stessa superficie. Nelle autorimesse con più posti auto separati, le partizioni devono garantire l’areazione prevista per i singoli stalli, direttamente dall’esterno ovvero indirettamente dagli spazi comuni, od eventualmente essere realizzate nel serramento di chiusura del box. Per le autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli, si rimanda alla
l serramento di chiusura del box. Per le autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli, si rimanda alla normativa specifica. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE NONCHÉ MUTAMENTI DI DESTINAZIONE D’USO SENZA OPERE Qualora non si raggiungano i livelli previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà dimostrare che i livelli di
er vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il progettista dovrà dimostrare che i livelli di prestazione di progetto non siano mai peggiorativi dell’esistente4. Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L.1089/39, ex L.1497/39, vincoli di PRG al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i.
o e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i. Nel caso l’immobile non sia assoggettato ai suddetti vincoli oggettivi: a) Il livello di prestazione precedente è ammesso solo nei mutamenti d’uso senza opere ed in assenza di trasformazione di locali per attività secondaria in locali per attività principale. b) Dovranno osservarsi i seguenti livelli minimi nei locali per attività principale, secondaria, circolazione e
vità principale. b) Dovranno osservarsi i seguenti livelli minimi nei locali per attività principale, secondaria, circolazione e collegamento con s.u. ≥ mq 8.00 (quando non si ricada nel caso a): • «n» > 0,5 (mc/hmc), garantito da permeabilità degli infissi o presa d’aria esterna. • «sv» > 1/12 . Sono ammessi bagni non dotati di «sv» se non realizzabile per vincoli oggettivi, in questi casi deve essere garantita una ventilazione forzata pari a «n» > 20 (V/h) attivata da impianto
per vincoli oggettivi, in questi casi deve essere garantita una ventilazione forzata pari a «n» > 20 (V/h) attivata da impianto automatico di accensione sincronizzato con l’accensione della luce e spegnimento ritardato di almeno 3 minuti.; c) Dovranno osservarsi i livelli minimi previsti per le nuove costruzioni nei locali per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq. 8,00 (quando non si ricada nel caso a).
nei locali per attività secondaria, spazi di circolazione e collegamento con s.u. ≤ mq. 8,00 (quando non si ricada nel caso a). Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore a nove autoveicoli: Il livello di prestazione richiesto è pari a quello indicato per la nuova costruzione. Per le autorimesse aventi capacità di parcamento superiore a nove autoveicoli, si rimanda alla normativa specifica. Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto
nda alla normativa specifica. Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione.
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI
ro quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. R.C. 3.10.2- Ventilazione per tutte le altre funzioni, esclusi gli allevamenti zootecnici INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI Locali per attività principale • «n» > 15 (mcp/h) (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione) anche assicurata da impianto di estrazione forzata;
) (salvo maggiori livelli richiesti in rapporto alla specifica destinazione) anche assicurata da impianto di estrazione forzata; • «sv» > 1/16 assicurata da superfici apribili di cui almeno il 50% da superfici apribili poste a parete. Le eventuali finestre situate in copertura devono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 44 Negli ambienti di lavoro deve comunque garantirsi il livello di prestazione prescritto dalle normative vigenti o dalle autorità competenti, se maggiore5. Per attività particolari che richiedano l’assenza di partizioni apribili (cinematografi, studi fotografici, cantine
e maggiore5. Per attività particolari che richiedano l’assenza di partizioni apribili (cinematografi, studi fotografici, cantine industriali, sale operatorie, caveau, ecc.) il livello di prestazione dovrà essere concordato con gli enti preposti alla tutela della salute e igiene dei lavoratori e degli utenti, i quali devono esprimere parere ai fini del rilascio della deroga sindacale . Locali ad uso comune per attività collettive (refettori, sale riunioni, ecc.),.
re ai fini del rilascio della deroga sindacale . Locali ad uso comune per attività collettive (refettori, sale riunioni, ecc.),. • «n» > 20 (mcp/h), anche assicurata da di impianto di estrazione forzata; • «sv» > 1/8 Locali per attività secondaria , circolazione e collegamento • «n» > 0,5 (mc/hmc) anche assicurata da di impianto di estrazione forzata, • «sv» > 1/16. Sono ammessi bagni non dotati di «sv», in questi casi deve essere garantita una ventilazione
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
estrazione forzata, • «sv» > 1/16. Sono ammessi bagni non dotati di «sv», in questi casi deve essere garantita una ventilazione forzata pari a «n» > 20 mc/hmc attivata da impianto automatico di accensione sincronizzato con l’accensione della luce e spegnimento ritardato di almeno 3 minuti. Sono ammessi locali privi di ventilazione naturale in cui non sia prevista permanenza di persone (disimpegni, corridoi, vani scala e simili). INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
non sia prevista permanenza di persone (disimpegni, corridoi, vani scala e simili). INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il livello di prestazione richiesto è pari a quello indicato per la nuova costruzione, tuttavia negli locali in cui viene mantenuta la destinazione d’uso in essere, qualora non si raggiungano i livelli richiesti previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle
ti previsti per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire sul numero e sulla dimensione delle aperture, il livello di prestazione ammesso dovrà essere concordato con gli enti preposti alla tutela e salute dei lavoratori e/o utenti, ai fini dell’acquisizione della deroga sindacale, fermo restando che i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell’esistente. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell’esistente. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista ASSEVERA il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare le quote della s.u. dei locali e la quota delle superfici apribili, le stesse quote devono essere riportate in una tabella in cui siano anche indicati la destinazione d’uso dei singoli spazi e/o locali, il livello di prestazione richiesto e quello
lla in cui siano anche indicati la destinazione d’uso dei singoli spazi e/o locali, il livello di prestazione richiesto e quello di progetto. Gli elaborati grafici devono inoltre descrivere gli spazi ed aree liberi prospicienti le partizioni apribili, nonché l’indicazione delle altezze degli edifici limitrofi e delle bocche di emissione, presenti nel raggio di m 25 dal baricentro della finestra. Per gli interventi comunque soggetti al preventivo parere Ausl-Arpa, il progettista produce la
25 dal baricentro della finestra. Per gli interventi comunque soggetti al preventivo parere Ausl-Arpa, il progettista produce la documentazione necessaria ad acquisire il parere favorevole delle competenti Ausl-Arpa, ovvero produce direttamente il parere favorevole, corredato dagli elaborati opportunamente vistati. Nei casi di impossibilità di garantire i livelli di prestazione richiesti, produce anche la richiesta di deroga sindacale . a lavori ultimati
mpossibilità di garantire i livelli di prestazione richiesti, produce anche la richiesta di deroga sindacale . a lavori ultimati Il Direttore Lavori ASSEVERA la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti. Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza dei calcoli, delle misure e delle superfici indicate nel progetto.
Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza dei calcoli, delle misure e delle superfici indicate nel progetto. 1 Salvo diverse disposizioni, l’afflusso dell’aria di combustione deve preferibilmente avvenire tramite aperture permanenti praticate sulle pareti esterne dei locali da ventilare o tramite condotti di ventilazione singoli oppure ramificati. E’ consentita la ventilazione indiretta
ne dei locali da ventilare o tramite condotti di ventilazione singoli oppure ramificati. E’ consentita la ventilazione indiretta mediante prelievo da locali attigui con le limitazioni di cui al punto 3.3 della UNI 7129. Le aperture di ventilazione devono avere sezione libera netta di almeno 6 cmq per ogni kw con un minimo di 100 cmq ed essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento;
ibera netta di almeno 6 cmq per ogni kw con un minimo di 100 cmq ed essere situate ad una quota prossima a quella del pavimento; ove non sia possibile la sezione dovrà essere aumentata di almeno il 50%”. Per gli apparecchi a gas privi del dispositivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 cmq .
ivo di sicurezza per assenza di fiamma, le aperture di ventilazione devono essere maggiorate del 100% con un minimo di 200 cmq . Per gli ambienti in cui siano installati apparecchi a gas abbinati ad elettroventilatore (cappa di cucina) per l’evacuazione di aria viziata, l’apertura di areazione deve essere aumentata, come segue: portata di estrazione in mc/h Velocità in m /s Sezione aggiuntiva in cmq Minore di 50 (cucine < 5 mq) 1 140 Da 500 a 100 (cucine < 11 mq) 1 280 Da 100 a 150 (cucine < 16 mq) 1 420
one aggiuntiva in cmq Minore di 50 (cucine < 5 mq) 1 140 Da 500 a 100 (cucine < 11 mq) 1 280 Da 100 a 150 (cucine < 16 mq) 1 420 2 La superficie delle partizioni esterne apribili è computata nella misura del 100% del foro effettivo della muratura, al lordo dei telai, che costituiscono parte integrante dell’infisso, e applicando un coefficiente di riduzione proporzionato alla superficie effettiva, qualora siano
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 45 installate zanzariere fisse, griglie e simili, che riducano di oltre il 30% il flusso d’aria in ingresso. 3 Ai fini della valutazione del presente requisito si intendono per spazi ed aree liberi anche le corti , i chiostri, i cavedi ed assimilabili privi di ostacoli alla trasmissione della luce che rispettano tutte le seguenti dimensioni minime:
tri, i cavedi ed assimilabili privi di ostacoli alla trasmissione della luce che rispettano tutte le seguenti dimensioni minime: superficie in pianta, detratta la proiezione orizzontale di ballatoi o altri aggetti, deve risultare > mq 9.00. Per spazi delimitati su tre soli lati si considera la superficie inclusa nel poligono i cui vertici coincidono con la proiezione a terra dei vertici delle pareti che lo delimitano ; larghezza minima m 3.00 su ogni lato;
ertici coincidono con la proiezione a terra dei vertici delle pareti che lo delimitano ; larghezza minima m 3.00 su ogni lato; la distanza normale minima di ciascuna finestra dalla parete antistante deve essere: > 10,0 m per locali di attività principale; > 3,0 m per locali adibiti ad attività secondaria; l'altezza massima dei fronti (Hf) antistanti pareti finestrate deve risultare: < alla distanza dalla parete opposta, che presenti almeno una veduta asservita a locali di attività principale;
eve risultare: < alla distanza dalla parete opposta, che presenti almeno una veduta asservita a locali di attività principale; < a 3 volte la distanza dalla parete opposta che presenti solo vedute asservite a locali di attività secondaria; Sono fatte salve le deroghe previste all’art. 2 del presente R.E. , fermo restando che la distanza minima delle prese d’aria da emissioni di impianti deve essere compatibile con le distanze riportate al RC 3.2 smaltimento degli aeriformi.
e prese d’aria da emissioni di impianti deve essere compatibile con le distanze riportate al RC 3.2 smaltimento degli aeriformi. 4 Nei locali soppalcati deve computarsi la superficie di pavimento complessiva, compresa quella del soppalco. Nel caso di accorpamenti di spazi, la «sv» di progetto non dovrà essere inferiore alla media pesata delle «sv» degli spazi nella situazione precedente l’accorpamento. 5 Si veda in particolare la norma UNI 10339 principali riferimenti normativi
i spazi nella situazione precedente l’accorpamento. 5 Si veda in particolare la norma UNI 10339 principali riferimenti normativi Circ.min.n.3151 del 22/5/1967 Criteri di valutazione delle grandezze atte a rappresentare le proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione nelle costruzioni edilizie. Circ.min.n.13011 del 22/11/1974 Requisiti fisico- tecnici per le costruzioni edilizie. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione.
974 Requisiti fisico- tecnici per le costruzioni edilizie. Proprietà termiche, igrometriche, di ventilazione e di illuminazione. DM 5/7/1975 Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d’abitazione; (modificato con DM 9/6/1999). DM 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate all’edilizia scolastica ecc. (aggiornato con DM 13/9/77).
(modificato con DM 9/6/1999). DM 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate all’edilizia scolastica ecc. (aggiornato con DM 13/9/77). L. 27/5/1975 n. 166 Norme per interventi straordinari di emergenza per l’attività edilizia Circ.n.23271/4122 del 15/10/1975 Legge 27/5/75, n.166 “Norme per interventi straordinari per attività edilizia” - D.M. 5/7/75 “Modificazione istruzioni ministeriali 20/6/1896 relativamente altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”.
ioni ministeriali 20/6/1896 relativamente altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione”. L. 5/8/1978 n. 457 Norme per l’edilizia residenziale, art.43. DM 1/2/1986 Norme di sicurezza antincendio per le costruzioni e l’esercizio di autorimesse e simili. DM 21/4/1993 Approvazione delle norme UNI - CIG, recante norme per la sicurezza nell’impiego del gas combustibile. Delib.Cons.Reg.15/12/1998 n. 1061
zione delle norme UNI - CIG, recante norme per la sicurezza nell’impiego del gas combustibile. Delib.Cons.Reg.15/12/1998 n. 1061 Requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni per minori. UNI - EN 42 - 76 Prove di permeabilità all’aria. UNI - 10344 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. UNI - 7979/79 Classificazione degli infissi esterni (verticali) in base alla permeabilità all’aria, tenuta all’acqua e resistenza al vento. UNI 10339
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 46 R.C. 3.11 Protezione dalle intrusioni di animali nocivi esigenze da soddisfare Prevenire l'intrusione d’insetti e d’animali nocivi. campo di applicazione Tutte le funzioni livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
nzioni livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito s’intende soddisfatto quando: • tutte le aperture di aerazione dei locali, i fori di aerazione di solai e vespai a intercapedine ventilata, le aperture delle canne di aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi, sono rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni;
i aspirazione, di aerazione forzata e di esalazione dei fumi, sono rese impenetrabili con griglie o reti di adeguate dimensioni; • è assicurata la perfetta tenuta delle reti impiantistiche nell'attraversamento delle murature ; • i cavi elettrici, telefonici, televisivi e simili sono posti in canalizzazioni rese inaccessibili agli insetti e animali nocivi; • tutti gli elementi tecnici e gli elementi di finitura e decoro esterni presentano accorgimenti utili ad evitare l’annidiarsi dei volatili.
elementi tecnici e gli elementi di finitura e decoro esterni presentano accorgimenti utili ad evitare l’annidiarsi dei volatili. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista fa una DESCRIZIONE delle soluzioni previste ed ASSEVERA la conformità delle soluzioni proposte al requisito. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA la conformità delle soluzioni realizzate al requisito, eventualmente
requisito. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA la conformità delle soluzioni realizzate al requisito, eventualmente descrivendo anche i particolari costruttivi i componenti e le finiture esterne finiture esterne realizzati .
R.C. 4.1: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE R.C. 4.2: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 47 FAMIGLIA 4 - SICUREZZA NELL’IMPIEGO proposizione esigenziale L’opera deve essere concepita e costruita in modo che la s.u. utilizzazione riduca per quanto possibile i rischi d’incidenti Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti: R.C. 4.1: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE R.C. 4.2: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI R.C. 4.1 Sicurezza contro le cadute esigenze da soddisfare
C. 4.1: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE R.C. 4.2: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI
C. 4.1: SICUREZZA CONTRO LE CADUTE R.C. 4.2: SICUREZZA DEGLI IMPIANTI R.C. 4.1 Sicurezza contro le cadute esigenze da soddisfare Le dimensioni e le caratteristiche tecniche degli elementi e dei materiali dell’organismo edilizio devono essere tali da ridurre per quanto possibile, cadute dei fruitori o di materiali. campo di applicazione Tutte le funzioni, e tutti gli spazi dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di componenti tecnologici come:
Tutte le funzioni, e tutti gli spazi dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze, in presenza di componenti tecnologici come: • scale interne ed esterne, parapetti, pareti barriere di protezione in genere, finestre, ecc.; • pavimentazioni (limitatamente agli spazi di uso comune o aperti al pubblico); • qualunque altro elemento che possa costituire pericolo di cadute, abrasioni, contusioni o lesioni in genere; livelli di prestazione
lunque altro elemento che possa costituire pericolo di cadute, abrasioni, contusioni o lesioni in genere; livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI SULL’ESISTENTE Il requisito s’intende soddisfatto se : • l’organismo edilizio presenta protezioni adeguate, sotto il profilo dimensionale, formale e tecnologico1,
nde soddisfatto se : • l’organismo edilizio presenta protezioni adeguate, sotto il profilo dimensionale, formale e tecnologico1, rispetto al rischio di cadute dall’alto, in tutti gli spazi fruibili prospicienti dislivelli > m 1,50; • le superfici calpestabili presentano caratteristiche formali, dimensionali e tecnologiche adeguate a ridurre il rischio di cadute dei fruitori; • le superfici e gli elementi che occupano gli spazi resistono alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti,
e dei fruitori; • le superfici e gli elementi che occupano gli spazi resistono alle sollecitazioni previste dalle norme vigenti, senza presentare distacco di parti o caduta di frammenti e di elementi. Si indicano di seguito alcuni livelli di prestazione minima riferita a specifici elementi: scale : • le scale devono essere dotate, sui lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m;
i lati aperti, di parapetto o difesa equivalente dalle cadute, oltre a essere munite di corrimano posto ad un'altezza di 1,00 m; • le rampe devono essere preferibilmente rettilinee e avere non meno di tre e non più di quindici alzate e pianerottoli di riposo ogni 15 alzate; • i gradini devono avere pedate (p) ed alzate (a) di dimensioni costanti, rispettivamente non inferiori a 25 cm (p) per scale interne a singole unità immobiliari e 30 cm per scale di uso comune o che costituiscano
ente non inferiori a 25 cm (p) per scale interne a singole unità immobiliari e 30 cm per scale di uso comune o che costituiscano via d’esodo ai fini di prevenzione incendi, e non superiore a 18 cm (a) 4 e mantenere il rapporto 2a+p= cm 62-64 dove A = alzata (in cm) e P = pedata (in cm)., nelle rampe non rettilinee, la pedata deve essere misurata a 40 cm dal montante centrale o dal parapetto interno • le rampe ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m, le scale di larghezza superiore a
o dal parapetto interno • le rampe ad uso comune devono avere larghezza non inferiore a 1,2 m, le scale di larghezza superiore a 3 m devono essere dotate anche di corrimano centrale, i pianerottoli devono avere almeno la stessa larghezza delle rampe, le rampe di scale interne a singole unità immobiliari devono avere larghezza non inferiore a 0.80 m; sono ammesse scale a chiocciola o retrattili di dimensioni inferiori, solo per l’accesso a vani accessori, quali sottotetti, soppalchi, proservizi.
a chiocciola o retrattili di dimensioni inferiori, solo per l’accesso a vani accessori, quali sottotetti, soppalchi, proservizi. • le porte devono aprirsi in corrispondenza dei pianerottoli e l’apertura delle stesse non deve interferire con la percorribilità degli spazi su cui si aprono;
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 48 • nelle pareti delle scale, per un'altezza di 2 m dal piano di calpestio, non devono esserci sporgenze, ad eccezione del corrimano lungo la parete, il quale non deve sporgere più di 8 cm e le estremità devono essere arrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. parapetti, corrimano e pareti (in tutti gli spazi):
rrotondate verso il basso o rientrare, con raccordo, verso le pareti stesse. parapetti, corrimano e pareti (in tutti gli spazi): • i parapetti e i corrimano, e le pareti degli spazi, non devono presentare deformazioni sotto l’azioni dei sovraccarichi orizzontali previsti dalle norme vigenti 3; • i parapetti devono avere un’altezza, rispetto al livello più alto di calpestio, non inferiore a 1,00 m; • i parapetti e le pareti non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una
n inferiore a 1,00 m; • i parapetti e le pareti non devono presentare vuoti di dimensioni tali da consentire il passaggio di una sfera di 0,10 m di diametro e non devono essere scalabili. finestre (in tutti gli spazi): • i bancali delle finestre devono avere altezza non inferiore a 1,00 m e rispondere a tutte le caratteristiche già indicate per i parapetti; Negli interventi sugli edifici esistenti è ammesso un’altezza inferiore purchè la
caratteristiche già indicate per i parapetti; Negli interventi sugli edifici esistenti è ammesso un’altezza inferiore purchè la dimensione data dalla somma tra l’altezza del bancale e la profondità dello stesso sia > m 1.1. Nel caso di impossibilità di rispettare le altezze minime sopra descritte si dovrà ricorrere all’apposizione di una ringhiera o parapetto. • le superfici finestrate installate in zona superiori a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono
ra o parapetto. • le superfici finestrate installate in zona superiori a m 1,50 di altezza rispetto al piano di calpestio devono essere tali da rendere possibile la pulizia e la sostituzione dei vetri dall'interno, salvo specifici sistemi di pulizia appositamente previsti e rispondenti alle norme di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso.
di sicurezza e antinfortunio; l'apertura di dette superfici finestrate deve essere assicurata con sistemi manovrabili dal basso. pavimentazioni (limitatamente agli spazi di circolazione ad uso comune gli spazi aperti al pubblico e di percorsi che costituiscono vie di fuga in caso di pericolo ): • non devono avere superfici sdrucciolevoli4, per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d’acqua.
avere superfici sdrucciolevoli4, per i pavimenti esterni si deve tenere conto anche della possibile presenza di lamine d’acqua. • non devono presentare dislivelli non protetti, ovvero devono avere caratteristiche cromatiche o di finitura superficiale tali da rendere evidenti i dislivelli esistenti. • la superficie deve essere piana con eventuali risalti inferiori a 2 mm; • i grigliati inseriti nelle pavimentazioni, non devono essere attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; MODALITA’ DI VERIFICA
rigliati inseriti nelle pavimentazioni, non devono essere attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale • Il progettista, ASSEVERA il rispetto del requisito, descrivendo le soluzioni tecniche adottate, con riferimento a quanto stabilito nei livelli di prestazione e nella normativa specifica di riferimento. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA la conformità delle soluzioni realizzate al requisito, eventualmente
ferimento. a lavori ultimati Il tecnico competente ASSEVERA la conformità delle soluzioni realizzate al requisito, eventualmente descrivendo anche i particolari costruttivi i componenti e le finiture esterne finiture esterne realizzati. Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza delle finiture e dimensioni indicate nel progetto. 1le caratteristiche tecnologiche da prendere in considerazione sono ad esempio : • resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento;
ratteristiche tecnologiche da prendere in considerazione sono ad esempio : • resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento; • finitura superficiale, in termini di rugosità, colore, le caratteristiche formali da prendere in considerazione sono ad esempio : • assenza di spigoli pericolosi; • assenza di profili che possano produrre fenomeni di taglio, 2 nel caso di scale in cui l’alzata sia “a giorno” o arretrata rispetto la proiezione orizzontale della pedata, si farà riferimento alla misura di
e in cui l’alzata sia “a giorno” o arretrata rispetto la proiezione orizzontale della pedata, si farà riferimento alla misura di quest’ultima, in considerazione del fatto che il rapporto 2a+p=62-64 è finalizzato a garantire la corretta ampiezza del passo nel percorrere successivamente i gradini, mentre la misura minima della pedata è finalizzata a garantire la minima superficie di appoggio.
rere successivamente i gradini, mentre la misura minima della pedata è finalizzata a garantire la minima superficie di appoggio. per il piede. Tali caratteristiche vanno garantite anche in fase di discesa , cioè nelle situazione in cui è possibile sfruttare solo la porzione di pedata utile al netto dalla proiezione della pedata superiore. 3 vedi RC 1.1 4 secondo il metodo British Ceramic Resarch Association ltd rep CEC. 6/81 è antisdrucciolevole una pavimentazione il cui coefficiente
ondo il metodo British Ceramic Resarch Association ltd rep CEC. 6/81 è antisdrucciolevole una pavimentazione il cui coefficiente di attrito dinamico μ, tra il piede calzato e la pavimentazione, tenendo conto di una manutenzione normale e prevedibile, risulta> 0,4; principali riferimenti normativi D.P.R.1° dicembre 1956, n. 1688 Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne
e 1956, n. 1688 Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne D.M. 5 agosto 1977 Determinazione dei requisiti tecnici sulle case di cura private
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 49 D.P.R.27 aprile 1978, n. 384 Regolamento di attuazione dell'art.27 della L. 30 marzo 1971, n. 118 , a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici D.M. 14 giugno 1989, n.236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la
trasporti pubblici D.M. 14 giugno 1989, n.236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche D.M. 25 agosto 1989 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica
per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica D.M. 9 aprile 1994 Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere D.L. 19/3/1996 n. 242 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19/9/94 n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
uazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.L.19/9/1994 n. 626 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.M. 16 gennaio 1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”
1996 Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi” D.M. 18 marzo 1996 Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi. D.M. 10 marzo 1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 50 R.C. 4.2 Sicurezza degli impianti esigenze da soddisfare Gli impianti a servizio di tutti gli spazi dell’organismo edilizio devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per gli utenti e per gli operatori, oltre a dover rispondere ad esigenze di fruibilità. campo di applicazione
grado di sicurezza per gli utenti e per gli operatori, oltre a dover rispondere ad esigenze di fruibilità. campo di applicazione Tutte le destinazioni d’uso, e tutti gli spazi dell’organismo edilizio, comprese le sue pertinenze, nel caso di installazione, trasformazione, ampliamento di impianti. In particolare sono soggetti al presente requisito gli: • impianti di cui all’elenco indicato nella normativa vigente1 per quanto riguarda gli edifici adibiti ad uso
nte requisito gli: • impianti di cui all’elenco indicato nella normativa vigente1 per quanto riguarda gli edifici adibiti ad uso civile, dove per “ edifici adibiti ad uso civile” 2 s’intendono le unità immobiliari o le loro parti destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili; • impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (nei modi
conventi e simili; • impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica (nei modi stabiliti dalla normativa vigente2) di immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi (compresi gli edifici adibiti a sede di società, attività industriale, commerciale o agricola o in ogni caso di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati
gricola o in ogni caso di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici) 3. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto
NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
ci) 3. livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. NUOVE COSTRUZIONI E PER INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE il requisito s’intende soddisfatto quando gli impianti sono progettati e realizzati a regola d’arte4, utilizzando materiali certificati. L’impianto progettato e realizzato secondo le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto
i sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considera a regola d’arte. I nuovi apparecchi a fiamma libera, alimentati a gas ,dovranno essere dotati di dispositivo di blocco automatico dell’erogazione di combustibile in caso di spegnimento accidentale. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
blocco automatico dell’erogazione di combustibile in caso di spegnimento accidentale. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Nei casi prescritti dalle normative5 vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori, negli altri casi il progettista attesta che l’intervento non è soggetto al deposito obbligatorio del progetto, descrive le soluzioni impiantistiche e ne ASSEVERA la rispondenza alle condizioni imposte dalla normativa vigente.
del progetto, descrive le soluzioni impiantistiche e ne ASSEVERA la rispondenza alle condizioni imposte dalla normativa vigente. a lavori ultimati La conformità al requisito è verificata da DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa installatrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO6, ove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1 Di cui all’art. 1 della L. 46/90.
nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1 Di cui all’art. 1 della L. 46/90. 2 Così come definito al comma 1 dell’art. 1 del D.P.R. 447/91. 3 Così come definito anche al comma 2 dell’art. 1 del D.P.R. 447/91. 4 Ai sensi del 3° comma, dell’art. 7 della L: 46/90, e s.m.i. a far data dal 1 gennaio 1999 tutti gli impianti installati prima della L. 46/90
3° comma, dell’art. 7 della L: 46/90, e s.m.i. a far data dal 1 gennaio 1999 tutti gli impianti installati prima della L. 46/90 devono essere adeguati alle direttive comunitarie, mentre quelli eseguiti dopo devono essere realizzati ai sensi di legge e a regola d’arte (ovvero secondo norme UNI e CEI). In particolare per gli impianti a gas per uso domestico, preesistenti alla data del 13.3.90,
e (ovvero secondo norme UNI e CEI). In particolare per gli impianti a gas per uso domestico, preesistenti alla data del 13.3.90, alimentati a gas combustibile, ovvero per gli impianti asserviti ad apparecchi con singola portata termica non maggiore di 35 kw è stata
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 51 approvata con D.M. 26.11.98 la norma UNI-CIG 10738 (edizione maggio 1998) che fornisce le linee guida per effettuare la verifica delle caratteristiche funzionali degli impianti sopraccitati. Per una definizione di “impianti” soggetti alle prescrizioni della L. 46/90 vedere anche i commi 3, 4,5 e 6 dell’art. 1 del D.P.R. 447/91.
finizione di “impianti” soggetti alle prescrizioni della L. 46/90 vedere anche i commi 3, 4,5 e 6 dell’art. 1 del D.P.R. 447/91. 5 La redazione del progetto è obbligatoria nei casi previsti dalla L. 46/90, dal D.P.R. 447/91 ed eventuali successive modifiche. 6 Il rilascio del certificato di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data della richiesta, ai sensi dell’art. 14 della L. 46/90. E’
io del certificato di collaudo deve avvenire entro tre mesi dalla data della richiesta, ai sensi dell’art. 14 della L. 46/90. E’ generalmente previsto per gli impianti soggetti al controllo dell’ISPSEL, dei VV.FF., delle Unità sanitarie locali. Si vedano inoltre le procedure di collaudo previste dal D.P.R. 447/98. principali riferimenti normativi Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
47/98. principali riferimenti normativi Legge 6 dicembre 1971, n. 1083 Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile. D.M. 23 novembre 1972 Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile. D.M. 18 dicembre 1972 Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
ne delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile. D.M. 07 giugno 1973 Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile. D.M. 10 maggio 1974 Approvazione delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile.
ne delle tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, sulle norme di sicurezza dell’impiego del gas combustibile. D.M. 30 ottobre 1981 Prescrizioni di sicurezza per l’uso di apparecchi a gas, funzionanti senza scarico esterno dei prodotti della combustine. Legge 5 marzo 1990, n. 46 Norme per la sicurezza impianti. Circolare Ministero dell’industria 21 maggio 1990, n.3209/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti . Circolare Ministero dell’industria 22
tria 21 maggio 1990, n.3209/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti . Circolare Ministero dell’industria 22 marzo 1991, n.3239/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti. Circolare Ministero dell’industria 10 settembre 1991, n.3253/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti . D.P.R.6 dicembre 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia di sicurezza impianti. D.M. 20 febbraio 1992
e 1991, n. 447 Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n.46, in materia di sicurezza impianti. D.M. 20 febbraio 1992 Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola d’are i cui all’art.7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, .46, recante norme per la sicurezza degli impianti. Circolare Ministero dell’industria 30 aprile 1992, n.3282/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti . D.M. 11 giugno 1992
nistero dell’industria 30 aprile 1992, n.3282/C Legge 5 marzo 1990, n.46 - Norme per la sicurezza impianti . D.M. 11 giugno 1992 Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico- professionali delle imprese e del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti. D.P.R.18 aprile 1994, n.392 Regolamento recante disciplina del procedimento delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
nto delle imprese ai fini dell’installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza. Lettera circolare Ministero dell’Interno n. P1089/4101 SOTT.106/21, 22/5/1997 Impianti elettrici. Legge n. 46/1990. Dichiarazioni di conformità e collaudi. D.M. 3 agosto 1995 Riformulazione del D.M. 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
prile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. Legge 5 gennaio 1996, n.25 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attività produttive ed altre disposizioni urgenti in materia. Lettera circolare Ministero dell’Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini
ero dell’Interno 6/11/96 n. P2323/4101 SOTT.72/c.2. Legge 5 marzo 1990, n.46 - Chiarimenti interpretativi ed applicativi ai fini dell’attività di prevenzione incendi relativa agli impianti termici alimentati da combustibili gassosi. L. 7 agosto 1997, n. 266 - art.31 Disposizioni in materia di sicurezza impianti. D.P.R.13 maggio 1998, n.218 Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico.
, n.218 Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico. Decreto 26 novembre 1998 Approvazione di tabelle UNI -CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.1083, recante norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile (18° gruppo). Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59.
e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59. In particolare vedere l’art.22, comma 3.
FAMIGLIA 5 – PROTEZIONE DAL RUMORE
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 52 FAMIGLIA 5 – PROTEZIONE DAL RUMORE proposizione esigenziale L’opera deve essere concepita e costruita in modo che il rumore, cui sono sottoposti gli occupanti e le persone situate in prossimità, si mantenga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro.
RC 5.2: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI
enga a livelli che non nuocciano alla loro salute e tali da consentire soddisfacenti condizioni di sonno, di riposo e di lavoro. La famiglia è costituita dai seguenti requisiti: RC 5.1: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI AEREI1, ulteriormente articolato in: RC 5.1.1: requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure RC 5.1.2: rumore prodotto dagli impianti tecnologici RC 5.2: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI R.C. 5.1 Isolamento acustico ai rumori aerei esigenze da soddisfare
RC 5.2: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI
tecnologici RC 5.2: ISOLAMENTO ACUSTICO AI RUMORI IMPATTIVI R.C. 5.1 Isolamento acustico ai rumori aerei esigenze da soddisfare L’isolamento acustico dell’elemento tecnico considerato deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell’organismo edilizio di fruizione dell’utenza, livelli sonori compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività. A tal fine necessita: un’adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei delle partizioni interne ed esterne.
delle attività. A tal fine necessita: un’adeguata resistenza al passaggio di rumori aerei delle partizioni interne ed esterne. controllare il rumore prodotto dagli impianti tecnologici negli spazi diversi da quelli in cui il rumore si origina. campo di applicazione funzioni abitativa, alberghiere e per il soggiorno temporaneo, funzioni terziarie o direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali, pubblici esercizi, artigianali di servizio, funzioni di servizio, culturali, ricreative, sanitarie;
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE
, assicurative, commerciali, pubblici esercizi, artigianali di servizio, funzioni di servizio, culturali, ricreative, sanitarie; R.C. 5.1.1 - Requisiti acustici passivi delle partizioni e delle chiusure livelli di prestazione INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA Le chiusure e le partizioni devono rispettare i livelli di isolamento D2m,nT,w ed R’W sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l’organismo edilizio.
elli di isolamento D2m,nT,w ed R’W sottoelencati, indipendentemente dalla zona acustica in cui è collocato l’organismo edilizio. categorie CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI2 R’W (db) D2m,nT,w (db) A edifici adibiti a residenza o assimilabili 50 40 B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 50 42 C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 50 40 D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 55 45
ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 50 40 D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 55 45 E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 50 48 F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 50 42 G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 50 42 dove: R’W = indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti , riferito alle reali condizioni di utilizzo
indice di valutazione del potere fonoisolante apparente di partizioni fra ambienti , riferito alle reali condizioni di utilizzo • D2m,nT,w = indice di valutazione dell’isolamento acustico di facciata, normalizzato secondo il tempo di riverbero misurato a 2m dalla facciata. I valori di R’W si riferiscono a separazioni fra distinte unità immobiliari. Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore della tabella più rigoroso3.
Nel caso di strutture di confine tra unità immobiliari a destinazione diversa si applica il valore della tabella più rigoroso3. Per gli edifici scolastici deve essere assicurato anche il potere fonoisolante delle strutture divisorie interne tra i singoli spazi.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 53 A titolo esemplificativo si forniscono le seguenti SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI che, se realizzate a regola d’arte4, garantiscono il valore di R’w indicato: composizione della parete spessore totale cm (arrotondato) massa Kg/mq indice Rw’ dB doppia lastra di gesso cm 1.25+1.25 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 doppia lastra di gesso cm 1.25+1.25 10 > 30 < 50
w’ dB doppia lastra di gesso cm 1.25+1.25 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 doppia lastra di gesso cm 1.25+1.25 10 > 30 < 50 non conforme tripla lastra di gesso cm 1.25+1.25+1.25 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 tripla lastra di gesso cm 1.25+1.25+1.25 12.5 > 30 55 intonaco malta M3 cm 1,5 forati 8x25x25 cm 8 lana di vetro (densità > 100 kg/mc) cm 4 forati 12x25x25 cm 12 intonaco malta M3 cm 1,5 27 250 > 50 intonaco malta M3 cm 1,5 forati 8x25x25 cm 8 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5
25 cm 12 intonaco malta M3 cm 1,5 27 250 > 50 intonaco malta M3 cm 1,5 forati 8x25x25 cm 8 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 lastra di gesso rivestito cm 1,25 16 > 116 54 intonaco malta M3 cm 1,5 forati 10x25x25 cm 10+10 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 lastra di gesso rivestito cm 1,25 28 > 116 58 intonaco malta M3 cm 1,5 blocco alveolare (foratura 45%) cm 25 intonaco malta M3 cm 1,5 28 285 > 50 mattoni pieni o semipieni UNI cm 25 25 400 < 50 non conforme intonaco malta M3 cm 1,5
cm 25 intonaco malta M3 cm 1,5 28 285 > 50 mattoni pieni o semipieni UNI cm 25 25 400 < 50 non conforme intonaco malta M3 cm 1,5 mattoni pieni o semipieni UNI cm 28 intonaco malata M3 cm 1,5 31 440 > 50 intonaco malta M3 cm 1,5 mattoni pieni o semipieni UNI cm 25 intonaco malata M3 cm 1,5 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 4 lastra di gesso rivestito cm 1,25 33.5 >400 58 intonaco malta M3 cm 1,5 calcestruzzo cm 16 intonaco malta M3 cm 1,5 19 > 250 50 calcestruzzo cm 16 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5
malta M3 cm 1,5 calcestruzzo cm 16 intonaco malta M3 cm 1,5 19 > 250 50 calcestruzzo cm 16 lana di vetro (densità 50 kg/mc) cm 5 lastra di gesso rivestito cm 1,25 22.5 > 250 58 calcestruzzo cm 20 20 500 > 50 Gli infissi nel complesso telaio e specchiature, dovranno avere potere fonoisolante > 30 dB. Si riportano di seguito alcune soluzioni conformi per le specchiature vetrate5: tipo di vetro indice RW dB vetro monolitico sp mm 8 32 vetro monolitico sp mm 10 33 vetro monolitico sp mm 12 34.5
ure vetrate5: tipo di vetro indice RW dB vetro monolitico sp mm 8 32 vetro monolitico sp mm 10 33 vetro monolitico sp mm 12 34.5 vetro stratificato sp mm 4+4 32 vetro monolitico sp mm 6+6 36 vetrocamera sp mm 4+6+4 31 vetrocamera sp mm 4+12+8 34 Per tutti gli altri interventi è richiesto il rispetto dei livelli di prestazione previsti per le nuove costruzioni limitatamente per gli elementi di separazione oggetto di sostituzione o di nuova costruzione.
previsti per le nuove costruzioni limitatamente per gli elementi di separazione oggetto di sostituzione o di nuova costruzione. Viceversa per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 54 MODALITA’ DI VERIFICA Isolamento acustico ai rumori aerei RC 5.1.1. Partizioni interne (indice R’W) e chiusure esterne (indice D2m,nT,w) in sede progettuale Per partizioni delle categorie abitative A;B;C;E;F;G, e qualora sia adottata una o più SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni progettuali ed ASSEVERA la rispondenza al requisito delle
SOLUZIONE TECNICA
SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni progettuali ed ASSEVERA la rispondenza al requisito delle opere di progetto. Si ammette che le soluzioni tecniche conformi indicate per l’indice R’W, soddisfano convenzionalmente anche l’indice D2m,nT,w, nelle partizioni esterne che presentino disomogeneità per porte e finestre la cui dimensione non ecceda del 10% quella necessaria al soddisfacimento dei RC 3.6 e 3.10, e che presentino indice Rw > 30 dB ;
a cui dimensione non ecceda del 10% quella necessaria al soddisfacimento dei RC 3.6 e 3.10, e che presentino indice Rw > 30 dB ; Nei restanti casi si dovrà ricorrere alla SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA, da un tecnico competente, iscritto negli appositi elenchi provinciali predisposti ai sensi dell’art. 12 della LR 15/01, il quale descrive le soluzioni da realizzare e produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ASSEVERA il rispetto del requisito.
soluzioni da realizzare e produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ASSEVERA il rispetto del requisito. Nei casi previsti dalle norme vigenti6, il tecnico competente produce inoltre la seguente documentazione: • DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO di cui art. 8 c 2 L 447/95 • VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO di cui art. 8 c 3 L 447/95 • DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO di cui art. 8 c 4 L 447/95
ONALE DI CLIMA ACUSTICO di cui art. 8 c 3 L 447/95 • DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO di cui art. 8 c 4 L 447/95 Per le opere soggette al deposito della DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO di cui art. 8 c 4 L 447/95, che si prevede possano produrre valori di emissione superiori a quelli stabiliti dalla vigente normativa, si dovrà produrre la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere Arpa, al fine di
stabiliti dalla vigente normativa, si dovrà produrre la documentazione necessaria per l’acquisizione del parere Arpa, al fine di conseguire il Nulla Osta comunale , di cui al c 6 art. 8 L 447/95, prima dell’inizio dei lavori. a lavori ultimati Nel caso di soluzione tecnica conforme il Direttore dei lavori ASSEVERA la conformità dell’opera realizzata al progetto, negli altri casi il tecnico competente produce una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ dell’opera realizzata ai valori prescritti dalla normativa vigente.
l tecnico competente produce una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ dell’opera realizzata ai valori prescritti dalla normativa vigente. 1Sono rumori aerei quelli che si propagano attraverso l’aria. 2 D.P.C.M. 5.12.1997. 3Ad esempio le partizioni fra un ospedale e una residenza devono avere R’w = 44 db. 4 La prestazione può essere notevolmente ridotta da una cattiva esecuzione delle murature (giunti mal riempiti, intenaci
44 db. 4 La prestazione può essere notevolmente ridotta da una cattiva esecuzione delle murature (giunti mal riempiti, intenaci fessurati, ecc.) inoltre è necessario isolare con un giunto elastico la partizione isolante dalla eventuale struttura rigida portante, inserendo uno strato di materiale resiliente al fine di escludere la trasmissione laterale. Per il corretto impiego della lana di vetro vedere la Circolare del Min. della Sanità 25.11.91 n° 23.
la trasmissione laterale. Per il corretto impiego della lana di vetro vedere la Circolare del Min. della Sanità 25.11.91 n° 23. 5 si tenga presente che il RC 3.9-temperatura superficiale, prescrive un vetro camera con spessore almeno mm 4+12+4 per i nuovi infissi che costituiscono partizioni esterne, pertanto le soluzioni conformi riportate aventi resistenza termica inferiore sono da considerarsi applicabili solo nelle situazioni in cui non serva il rispetto del detto requisito.
tenza termica inferiore sono da considerarsi applicabili solo nelle situazioni in cui non serva il rispetto del detto requisito. 6 La Legge 447/95 all’art. 8 prevede: al comma 2 che i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (Legge 8.7.86 n.349) relativi alla realizzazione la modifica o il potenziamento di opere quali aeroporti, avio-superfici eliporti, strade, discoteche, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie deve essere accompagnato da DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO
oteche, circoli privati, impianti sportivi e ricreativi, ferrovie deve essere accompagnato da DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO al comma 3 La realizzazione di scuole, ospedali, asili, case di cura e di riposo, parchi pubblici, e nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2, comporta l’obbligo di produrre una VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO delle aree interessate alla realizzazione delle suddette opere. al comma 4
odurre una VALUTAZIONE PREVISIONALE DI CLIMA ACUSTICO delle aree interessate alla realizzazione delle suddette opere. al comma 4 Nel caso di realizzazione di nuovi insediamenti produttivi, sportivi e ricreativi, postazioni di servizi commerciali polifunzionali , la documentazione presentata per il rilascio di concessione edilizia, usabilità domanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio, deve contenere documentazione relativa alla PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO.
omanda di licenza o di autorizzazione all’esercizio, deve contenere documentazione relativa alla PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO. Inoltre l’art. 10 c 6 della LR 15/01 dispone che qualora le opere siano soggette a Denuncia Inizio Attività, la DOCUMENTAZIONE DI PREVISIONE DI IMPATTO ACUSTICO, non deve essere prodotta al comune , ma va tenuta a disposizione degli enti competenti a cura del titolare dell’attività
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 55 R.C. 5.1.2 - Rumore prodotto dagli impianti tecnologici livelli di prestazione Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
TUTTI GLI INTERVENTI
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi è richiesto il rispetto dei seguenti livelli di prestazione. TUTTI GLI INTERVENTI La rumorosità prodotta dagli impianti tecnologici (negli ambienti diversi da quelli in cui il rumore si origina, ma in ogni modo più sfavoriti) non deve superare i limiti posti dalla normativa vigente1 e precisamente:
i il rumore si origina, ma in ogni modo più sfavoriti) non deve superare i limiti posti dalla normativa vigente1 e precisamente: LAsmax ≤ 35 dB(A) per i servizi a funzionamento discontinuo2 LAeq ≤ 25 dB(A) per i servizi a funzionamento continuo3 Grandezze di riferimento4: Lasmax = livello massimo di pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow Laeq = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A.
IMPIANTO DI VENTILAZIONE -CONDIZIONAMENTO
pressione sonora, ponderata A, con costante di tempo slow Laeq = livello continuo equivalente di pressione sonora, ponderata A. E’ necessario non predisporre alcun impianto all’interno delle strutture di separazione fra unità distinte. IMPIANTO DI VENTILAZIONE -CONDIZIONAMENTO Le macchine devono avere avvio graduale ed essere collocate su sistemi antivibranti o comunque su sospensioni elastiche. I ventilatori devono essere isolati dalle condotte con manicotti in gomma o tubi
tivibranti o comunque su sospensioni elastiche. I ventilatori devono essere isolati dalle condotte con manicotti in gomma o tubi flessibili. Per le condotte di ventilazione vanno previsti silenziatori formati da setti della sezione della condotta in lamiera forata contenente lana di vetro , posti nei tratti rettilinei, in alternativa i canali possono essere isolati da pannelli di gesso rivestito con strato di lana minerale e strato a base vinilica appesantita con bario.
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
ossono essere isolati da pannelli di gesso rivestito con strato di lana minerale e strato a base vinilica appesantita con bario. Un rivestimento fonoassorbente interno alle condotte riduce la trasmissione del rumore del ventilatore. Il terminale in prossimità delle bocchette deve essere rettilineo e giungere perpendicolarmente al fine di evitare turbolenze in prossimità dell’ambiente ricevente. IMPIANTO IDRICO SANITARIO
IMPIANTO IDRICO SANITARIO
neo e giungere perpendicolarmente al fine di evitare turbolenze in prossimità dell’ambiente ricevente. IMPIANTO IDRICO SANITARIO La continuità della rete impiantistica tra i diversi terminali dovrà essere interrotta con giunti elastici per impedire la trasmissione delle vibrazioni, inoltre le tubature ed i terminali devono essere isolati con manicotti in gomma o tubi flessibili. La velocità dei fluidi nei condotti dovrà essere contenuta sotto 1.5 m/sec.
re isolati con manicotti in gomma o tubi flessibili. La velocità dei fluidi nei condotti dovrà essere contenuta sotto 1.5 m/sec. L’ancoraggio delle componenti impiantistiche alle strutture rigide deve essere realizzata mediante sospensioni elastiche in neoprene. L’attraversamento delle murature andrà realizzata interponendo materiali resilienti quali sughero o neoprene (comprimibili con la pressione delle dita) meglio se armati.
alizzata interponendo materiali resilienti quali sughero o neoprene (comprimibili con la pressione delle dita) meglio se armati. Dovrà essere predisposta una valvola di controllo del colpo d’ariete o un tubo verticale di 30 cm vicino ai rubinetti. A titolo esemplificativo si forniscono le seguenti SOLUZIONI TECNICHE CONFORMI 5 che, se realizzate a regola d’arte, garantiscono un valore di Lasmax ≤ 35 dB(A); • CONDOTTE IDRICHE in polipropilene, con manicotto isolante come da RC 6.1 anche per le parti
no un valore di Lasmax ≤ 35 dB(A); • CONDOTTE IDRICHE in polipropilene, con manicotto isolante come da RC 6.1 anche per le parti sottotraccia. • IMPIANTO DI VENTILAZIONE in controsoffitto isolato composto da doppia lana di vetro cm 3+3 e pannello in gesso da 12.5 mm. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Qualora sia adottata una o più SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni
RIFICA in sede progettuale Qualora sia adottata una o più SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni progettuali ed ASSEVERA la rispondenza al requisito delle opere di progetto. Nei restanti casi si dovrà ricorrere alla SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA, da un tecnico competente, iscritto negli appositi elenchi provinciali predisposti ai sensi dell’art. 12 della LR 15/01, il quale descrive le soluzioni da realizzare e
li appositi elenchi provinciali predisposti ai sensi dell’art. 12 della LR 15/01, il quale descrive le soluzioni da realizzare e produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ASSEVERA il rispetto del requisito.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 56 a lavori ultimati l’installatore degli impianti DICHIARA LA CONFORMITÀ dell’impianto alle soluzioni tecniche previste in sede progettuale. 6 1 D.P.C.M. 5.12.97. 2Ad esempio ascensori, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetti. 3 Ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento.
ri, scarichi idraulici, bagni, servizi igienici, rubinetti. 3 Ad esempio impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento. 4 D.M. 13.3.98 – Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’isolamento acustico. 5 In considerazione del fatto che allo stato attuale non esistono metodi progettuali in grado di prevedere la rumorosità degli impianti. Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione, si può fare riferimento alla UNI 8199:1998.
re la rumorosità degli impianti. Per gli impianti di climatizzazione e ventilazione, si può fare riferimento alla UNI 8199:1998. 6 Nel caso che in corso d’opera il progettista operi delle varianti, a lavori ultimati sarà necessario riverificare l’opera realizzata in variante con uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale. principali riferimenti normativi Vedere i riferimenti normativi del successivo RC 5.2 R.C. 5.2 Isolamento acustico ai rumori impattivi esigenze da soddisfare
ivi Vedere i riferimenti normativi del successivo RC 5.2 R.C. 5.2 Isolamento acustico ai rumori impattivi esigenze da soddisfare L’isolamento acustico dei solai interpiano e delle coperture praticabili deve essere tale da mantenere, negli spazi chiusi dell’organismo edilizio, valori di rumore compatibili con il tranquillo svolgimento delle attività. campo di applicazione funzioni abitativa, alberghiere e per il soggiorno temporaneo, funzioni terziarie o direzionali, finanziarie,
TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRU
po di applicazione funzioni abitativa, alberghiere e per il soggiorno temporaneo, funzioni terziarie o direzionali, finanziarie, assicurative, commerciali, pubblici esercizi, artigianali di servizio, funzioni di servizio, culturali, ricreative, sanitarie; livelli di prestazione TUTTI GLI INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA E RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA La specifica si applica agli elementi di separazione fra unità immobiliari distinte . I livelli da rispettare sono i seguenti:
A La specifica si applica agli elementi di separazione fra unità immobiliari distinte . I livelli da rispettare sono i seguenti: CATEGORIE CLASSIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ABITATIVI L’nT,w (dB)1 Categoria A edifici adibiti a residenza o assimilabili 63 Categoria B edifici adibiti ad uffici e assimilabili 55 Categoria C edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili 63 Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 58
alberghi, pensioni ed attività assimilabili 63 Categoria D edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili 58 Categoria E edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili 68 Categoria F edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili 55 Categoria G edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili 55 L’nT,w [dB] = indice di rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell’ambiente ricevente dei componenti edilizi in
PAVIMENTO GALLEGGIANTE
] = indice di rumore di calpestio, normalizzato rispetto al tempo di riverbero dell’ambiente ricevente dei componenti edilizi in opera2. A titolo esemplificativo si fornisce la seguente SOLUZIONE TECNICA CONFORME che, se realizzata a regola d’arte, garantisce un valore di L’nT,w (dB) minore a quanto indicato: composizione del solaio spessore totale cm (arrotondato) massa Kg/mq indice L’nT,w (dB) PAVIMENTO GALLEGGIANTE pavimentazione cm 1.2 soletta cls. cm 5 polistirolo espanso elasticizzato cm 3.5
PAVIMENTO GALLEGGIANTE
Kg/mq indice L’nT,w (dB) PAVIMENTO GALLEGGIANTE pavimentazione cm 1.2 soletta cls. cm 5 polistirolo espanso elasticizzato cm 3.5 soletta c.a. cm 6 laterocemento cm 16 intonaco malta M3 cm 1,0 30 - < 55
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 57 PAVIMENTO GALLEGGIANTE (Isover) massetto di sottofondo cm 5 fibra di vetro con film polietilene cm 0.3 cls armato cm 14 intonaco malta M3 cm 1,0 21 - < 63 PAVIMENTO GALLEGGIANTE (Eraclit) pavimentazione cm 1.2 massetto di sottofondo cm 5 lana di legno mineralizzata (600kg/mc) cm 8 cls armato cm 14 intonaco malta M3 cm 1,0 30 - < 65 CONTROSOFFITTO (isover)
ndo cm 5 lana di legno mineralizzata (600kg/mc) cm 8 cls armato cm 14 intonaco malta M3 cm 1,0 30 - < 65 CONTROSOFFITTO (isover) massetto di sottofondo cm 5 lana di vetro cm 3 laterocemento (travetti e pignatte) cm 35 lastra in gesso cm 1,0 21 - < 56 Lo strato elastico, che deve avere rigidità dinamica superficiale inferiore a 10 MN/mc, deve essere rivoltato ai bordi in modo da isolare gli strati superiori anche dalle pareti direttamente appoggiate al solaio.4
c, deve essere rivoltato ai bordi in modo da isolare gli strati superiori anche dalle pareti direttamente appoggiate al solaio.4 Per tutti gli altri interventi è richiesto il rispetto dei livelli di prestazione previsti per le nuove costruzioni limitatamente per gli elementi di separazione oggetto di sostituzione o di nuova costruzione. Viceversa per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e
di nuova costruzione. Viceversa per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Qualora sia adottata una o più SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni
RIFICA in sede progettuale Qualora sia adottata una o più SOLUZIONE TECNICA CONFORME, il tecnico abilitato descrive le soluzioni progettuali ed ASSEVERA la rispondenza al requisito delle opere di progetto. Nei restanti casi si dovrà ricorrere alla SOLUZIONE TECNICA CERTIFICATA, da un tecnico competente, iscritto negli appositi elenchi provinciali predisposti ai sensi dell’art. 12 della LR 15/01, il quale descrive le soluzioni da realizzare e
li appositi elenchi provinciali predisposti ai sensi dell’art. 12 della LR 15/01, il quale descrive le soluzioni da realizzare e produce una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui ASSEVERA il rispetto del requisito. a lavori ultimati Nel caso di soluzione tecnica conforme il Direttore dei lavori ASSEVERA la conformità dell’opera realizzata al progetto, negli altri casi il tecnico competente produce una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ dell’opera
ità dell’opera realizzata al progetto, negli altri casi il tecnico competente produce una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ dell’opera realizzata ai valori prescritti dalla normativa vigente.5 1 Il livello da rispettare è quello dell’ambiente disturbante; (ad es. nel caso di un ufficio (cat B) collocato sopra una residenza (cat. A) si applica il valore di L’nT,w = 55 dell’ufficio, mentre in caso contrario si applica il valore di L’nT,w = 63 della residenza.)
si applica il valore di L’nT,w = 55 dell’ufficio, mentre in caso contrario si applica il valore di L’nT,w = 63 della residenza.) Per gli edifici scolastici va assicurato l’isolamento acustico dai rumori da calpestio anche per i solai interni, in questo caso il livello di prestazione è L’ nT,w ≤ 68 dB; vedere il D.M. 18.12.75 nonché la Circolare del Ministero dei LL. PP. N° 3150 del 22.5.67.
llo di prestazione è L’ nT,w ≤ 68 dB; vedere il D.M. 18.12.75 nonché la Circolare del Ministero dei LL. PP. N° 3150 del 22.5.67. 2 Nelle prove di laboratorio le misure del livello di rumore di calpestio sono eseguite conformemente alla ISO 140-3, mentre il calcolo dell’indice di valutazione del livello di rumore di calpestio va eseguito secondo la UNI EN ISO 712-2:97. 3 La omogeneità si considera rispetto alla trasmissione delle vibrazioni. Si considerano omogenei anche i solai in latero-cemento con
omogeneità si considera rispetto alla trasmissione delle vibrazioni. Si considerano omogenei anche i solai in latero-cemento con calcestruzzo normale o alleggerito. 4Ottenuto da certificazione del produttore a norma UNI EN 29052-1. L’unità di misura è in meganewton su metro cubo. (NDR, nella pratica lo strato elastico deve presentare leggera cedevolezza alla pressione di una mano)
meganewton su metro cubo. (NDR, nella pratica lo strato elastico deve presentare leggera cedevolezza alla pressione di una mano) 5Nel caso che in corso d’opera il progettista operi delle varianti, a lavori ultimati sarà necessario riverificare l’opera realizzata in variante con uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale. principali riferimenti normativi DPR 545/55 per i produttivi
e con uno dei metodi di verifica descritti per la fase progettuale. principali riferimenti normativi DPR 545/55 per i produttivi Circ. Min. Lav. Pubbl. n. 3150 del 22/5/1967 Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici. D.M. 18/12/1975 Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m.
minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica e s.m. DM 13/9/1977 Modificazioni alle norme tecniche relative alla costruzione degli edifici scolastici. Codice Civile art. 844 immissioni (riferito anche al rumore)
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 58 DPCM 01.03.1991 limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno (in assenza di classificazione acustica comunale) L. 26/10/1995, n.447 Legge quadro sull’inquinamento acustico. DPCM 18.11.97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante
l’inquinamento acustico. DPCM 18.11.97 Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante D.M. 11/12/1996 Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo D.P.C.M. 5/12/1997 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici (rimanda alla UNI 8270-1987parte 7° par5.1) D.P.C.M. 14/11/1997 Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore D.M. 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico
zione dei valori limite delle sorgenti sonore D.M. 16/3/1998 Tecniche di rilevamento e di misurazione dell’inquinamento acustico DPCM 31.03.98 Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l’esercizio dell’attività di tecnico competente in acustica DPR 18.11.98 n. 459 regolamento recante norme per l’esecuzione dell’art. 11 della L 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario
recante norme per l’esecuzione dell’art. 11 della L 447/95 in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario Circolare Min Amb del 06.09.04 interpretazione in materia di inquinamento acustico : criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali DM 29.11.00 e DM 23.11.01 Direttive per la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore per i gestori delle infrastrutture di trasporto
tive per la predisposizione dei piani di contenimento ed abbattimento del rumore per i gestori delle infrastrutture di trasporto DPR 30.03.04 n. 142 Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’art. 11 L 447/95 LR 09.05.01 n. 15 Disposizioni in materia di inquinamento acustico DGR 1203/02 trasferimento competenze alla provincia e nuovi indirizzi per la classificazione acustica DGR 45/02
namento acustico DGR 1203/02 trasferimento competenze alla provincia e nuovi indirizzi per la classificazione acustica DGR 45/02 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell’art. 11 c 1 LR 15/01(cantieri, attività agricole, spettacoli e manifestazioni, discoteche e simili) UNI EN ISO 717/1 - 12/97 Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea.
- 12/97 Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento acustico per via aerea. UNI EN ISO 717/2 - 12/97 Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio. UNI EN ISO 717/3 - 12/97 Acustica. Valutazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio. UNI EN ISO 140/4 - 12/00
ione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Isolamento del rumore di calpestio. UNI EN ISO 140/4 - 12/00 Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea tra ambienti. UNI EN ISO 140/5 - 10/00 Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate.
i elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento acustico per via aerea degli elementi di facciata e delle facciate. UNI EN ISO 140/7 - 12/00 Acustica. Misurazione dell’isolamento acustico in edifici e di elementi di edificio. Misurazioni in opera dell’isolamento dal rumore di calpestio di solai. UNI EN ISO 12354/1 - 11/02 Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti.
lle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento dal rumore per via aerea tra ambienti. UNI EN ISO 12354/2 - 11/02 Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento acustico al calpestio tra ambienti. UNI EN ISO 12354/3 - 11/02 Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente
elle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Isolamento acustico contro il rumore proveniente dall’esterno per via aerea. UNI EN ISO 12354/4 - 09/03 Acustica in edilizia. Valutazioni delle prestazioni acustiche di edifici a partire dalle prestazioni di prodotti – Trasmissione del rumore interno all’esterno. UNI EN ISO 3382 - 11/01 Acustica. Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici. ISO 143
3382 - 11/01 Acustica. Misurazione del tempo di riverberazione di ambienti con riferimento ad altri parametri acustici. ISO 143 ISO 354 misura del tempo di riverberazione UNI 8207/3 determinazione del potere fonoisolante
FAMIGLIA 6 - RISPARMIO ENERGETICO
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 59 FAMIGLIA 6 - RISPARMIO ENERGETICO proposizione esigenziale L’organismo edilizio ed i relativi impianti di riscaldamento, raffreddamento ed aerazione devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l’utilizzazione dell’opera sia moderato, tenuto
ne devono essere concepiti e costruiti in modo che il consumo di energia durante l’utilizzazione dell’opera sia moderato, tenuto conto delle condizioni climatiche del luogo, senza che ciò pregiudichi il benessere termico degli occupanti. R.C. 6.1 Contenimento dei consumi energetici esigenze da soddisfare limitare mediante la corretta progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti e le
esigenze da soddisfare limitare mediante la corretta progettazione, installazione, esercizio e manutenzione degli impianti e le caratteristiche dell’isolamento termico degli edifici, la dispersione di calore per trasmissione attraverso le superfici che delimitano gli spazi chiusi e le immissioni d’aria dall’esterno, tenendo tuttavia presenti le esigenze di ventilazione e di benessere termico; campo di applicazione
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI
issioni d’aria dall’esterno, tenendo tuttavia presenti le esigenze di ventilazione e di benessere termico; campo di applicazione Tutte le funzioni dell’organismo edilizio così come individuate nella classificazione generale1 definita dalla normativa vigente. livelli di prestazione INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI Il requisito s’intende soddisfatto se sono rispettate le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti. 2, 3 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle norme nazionali vigenti. 2, 3 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il progetto dovrà portare un miglioramento della situazione precedente nel caso dell’isolamento dell’edificio, se s’interviene sugli elementi che hanno rilievo ai fini del contenimento dei consumi energetici. La ristrutturazione di un impianto termico deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compreso anche il caso inerente alla sostituzione di generatori di calore. 4
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente, compreso anche il caso inerente alla sostituzione di generatori di calore. 4 MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato, stimato il fabbisogno termico, ASSEVERA la rispondenza degli impianti e dell’involucro edilizio di progetto, in particolare delle partizioni esterne, alle condizioni imposte dalla normativa vigente. Nei casi prescritti dalle normative vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere
tiva vigente. Nei casi prescritti dalle normative vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori; 5 in corso d’opera e/o a lavori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA6 la conformità delle partizioni e degli impianti realizzati rispetto il progetto presentato, corredata dalle DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa
zati rispetto il progetto presentato, corredata dalle DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO, ove previsto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1 Il D.P.R. 412/93, all’art. 2, stabilisce che la normativa si applica secondo la classificazione generale degli edifici per categorie prevista
/93, all’art. 2, stabilisce che la normativa si applica secondo la classificazione generale degli edifici per categorie prevista dal successivo art. 3. Qualora un edificio sia costituito da parti appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate separatamente e cioè ciascuna nella categoria che le compete. 2 Per quanto riguarda le norme procedurali si rimanda all’art. 28 della L. 10/91 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni:
r quanto riguarda le norme procedurali si rimanda all’art. 28 della L. 10/91 “Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni: • Il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in Comune in doppia copia, insieme alla denuncia dell’ inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta da progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.
ne tecnica, sottoscritta da progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge. • Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell’inizio dei lavori, il Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 6 L. 127/97 integrata e modificata dall’art. 2 comma 12 della L. 12.06.98 n°
l Responsabile del procedimento (ai sensi dell’art. 6 L. 127/97 integrata e modificata dall’art. 2 comma 12 della L. 12.06.98 n° 191), fatta salva la sanzione amministrativa di cui all’art. 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 60 • La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (vedere D.M. 13.12.93 e Circ. 13.12.93 n° 231/F). • Una copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal Comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’art.33.
copia della documentazione di cui al comma 1 è conservata dal Comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all’art.33. • La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal Comune con l’attestazione dell’avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell’edificio o di chi ne ha titolo al D.L. ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia
re consegnata a cura del proprietario dell’edificio o di chi ne ha titolo al D.L. ovvero, nel caso l’esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all’esecutore dei lavori. Il D.L. ovvero l’esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere.” • La Circolare Min. Ind. Comm. e Artig. 13.12.93 n° 231/F, contiene indicazioni interpretative e di chiarimento importanti ai fini di una
olare Min. Ind. Comm. e Artig. 13.12.93 n° 231/F, contiene indicazioni interpretative e di chiarimento importanti ai fini di una corretta applicazione dell’art. 28 della L. 10/91, per agevolare da un lato il progettista nella compilazione della relazione, dall’altro il tecnico comunale nelle verifiche e controlli da effettuare. Si riportano di seguito alcuni estratti: • “La normativa deve essere applicata con la necessaria gradualità, esclusivamente alle opere che hanno rilievo ai fini del
tti: • “La normativa deve essere applicata con la necessaria gradualità, esclusivamente alle opere che hanno rilievo ai fini del contenimento del consumo di energia degli edifici, per cui il Ministero ha individuato schemi di relazione tecnica per le opere relative a strutture edilizie esterne, alle strutture interne di separazione tra alloggi o unità immobiliari confinanti ed agli impianti
a strutture edilizie esterne, alle strutture interne di separazione tra alloggi o unità immobiliari confinanti ed agli impianti termici, nel caso di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti, nonché per l’installazione o ristrutturazione degli impianti termici in edifici esistenti”. • “La comunicazione di inizio lavori, nel caso in cui questa non debba essere effettuata, la disposizione può essere interpretata come
comunicazione di inizio lavori, nel caso in cui questa non debba essere effettuata, la disposizione può essere interpretata come finalizzata solo all’individuazione di un termine ultimo per la presentazione della predetta relazione tecnica in data comunque anteriore all’inizio lavori”. • “Il rilascio dell’attestazione di deposito non presuppone alcuna verifica o “approvazione” da parte degli uffici comunali circa la
l rilascio dell’attestazione di deposito non presuppone alcuna verifica o “approvazione” da parte degli uffici comunali circa la rispondenza del progetto alle prescrizioni di legge. Ne consegue che la restituzione agli interessati di copia della relazione presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l’esercizio successivo da parte del comune
e presentata avverrà di norma immediatamente, senza che ciò pregiudichi in alcun modo l’esercizio successivo da parte del comune di ogni opportuna verifica ai sensi dell’art. 33 della L. 10/91, sia in merito alla rispondenza del progetto e della relazione alle prescrizioni di legge, sia riguardo la conformità delle opere rispetto alla documentazione depositata”. • “Non è necessario il deposito di ulteriori copie del progetto, presso gli uffici comunali, quando lo stesso sia stato già presentato in
necessario il deposito di ulteriori copie del progetto, presso gli uffici comunali, quando lo stesso sia stato già presentato in fasi anteriori della procedura concessoria od autorizzatoria”. • “Al fine di agevolare da un lato la compilazione da parte del progettista, dall’altro l’esame da parte dell’amministrazione comunale, ……………….. sono stati approvati tre distinti modelli inerenti le opere relative: agli edifici di nuova costruzione o ristrutturazione di
.. sono stati approvati tre distinti modelli inerenti le opere relative: agli edifici di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici, agli impianti termici di nuova installazione di edifici esistenti e alla ristrutturazione di impianti termici, alla sostituzione di generatori di calore di potenza nominale superiore a 35 kw”.ù 3 nelle ipotesi di progetto per le verifiche del coefficiente di dispersione Cd si tenga presente che il RC 3.9-temperatura superficiale,
potesi di progetto per le verifiche del coefficiente di dispersione Cd si tenga presente che il RC 3.9-temperatura superficiale, prescrive un vetro camera con spessore almeno mm 4+12+4 per i nuovi infissi che costituiscono partizioni esterne. 4 Per ristrutturazione di impianto termico si intendono gli interventi rivolti a trasformare l’impianto mediante un insieme di opere che
strutturazione di impianto termico si intendono gli interventi rivolti a trasformare l’impianto mediante un insieme di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità
rmazione di un impianto termico centralizzato in impianti individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dell’impianto termico centralizzato. (art. 1, punto I del D.P.R. 412/93. Ai sensi della citata Circ. Min 213/F del 13.12.93, nel caso di generatori di calore di potenza nominale superiore a 35 kw deve essere
si della citata Circ. Min 213/F del 13.12.93, nel caso di generatori di calore di potenza nominale superiore a 35 kw deve essere presentata la relazione tecnica prevista dall’art. 28 della L. 10/91; in caso di generatori di potenza nominale inferiore o uguale a 35 kw è rimessa alle autorità locali la competenza circa la redazione e deposito della relazione tecnica.
e inferiore o uguale a 35 kw è rimessa alle autorità locali la competenza circa la redazione e deposito della relazione tecnica. 5 I casi in cui il progettista delle opere è tenuto a presentare la relazione tecnica di cui all’art. 28 della L. 10/91 sono quelli indicati agli artt. 25 e 26 della L. 10/91. Vedere “principali riferimenti normativi”. La relazione tecnica è depositata presso il Comune in doppia copia insieme con la denuncia di
principali riferimenti normativi”. La relazione tecnica è depositata presso il Comune in doppia copia insieme con la denuncia di inizio lavori. Nella progettazione dovranno essere rispettati i criteri fissati nelle normative UNI che, alla data di deposito della relazione risultano emanate in base al regolamento d’attuazione della legge vigente in materia, anche se non esplicitamente indicate nei modelli di relazione sopraccitata. Vedere in particolare la Circ. Min. Ind. Comm. E Artig. 13.12.93 n° 231/F.
mente indicate nei modelli di relazione sopraccitata. Vedere in particolare la Circ. Min. Ind. Comm. E Artig. 13.12.93 n° 231/F. 6 Per la certificazione e il collaudo delle opere previste di cui alla L. 10/91, si applica la L. 46/90 (vedere nella parte 1 e nella parte 2 il R.C. 4.2 Sicurezza impianti). Si fa presente inoltre che: l’art. 30 della L. 10/91 prevede la certificazione energetica degli edifici, la quale
zza impianti). Si fa presente inoltre che: l’art. 30 della L. 10/91 prevede la certificazione energetica degli edifici, la quale è subordinata all’emanazione di norme non ancora entrate in vigore che devono individuare tra l’altro anche i soggetti abilitati; l’art. 32 della L. 10/91 prevede, ai fini della commercializzazione, la certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti secondo le modalità stabilite con il D.M. 2.4.98.
e delle prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti secondo le modalità stabilite con il D.M. 2.4.98. principali riferimenti normativi DPR del 28/6/1977 n. 1052 Regolamento d’esecuzione alla L. n. 373 del 30/4/1996 (per le parti non in contrasto con la L. 10/91, con il DPR 412/93 e il DM 2 aprile 1998). D.M. del 23/11/82 Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione
3 e il DM 2 aprile 1998). D.M. del 23/11/82 Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali (per le parti non in contrasto con la L. 10/91). Legge 5/3/1990, n.46 Norme per la sicurezza degli impianti Legge 9/1/91, n.10 Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR n. 412 del 26/8/93
a di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia DPR n. 412 del 26/8/93 integrato con DPR 551/99 Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10 Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993
Art.28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materi
ne dell’art.4, quarto comma della legge 9 gennaio 1991, n.10 Decreto Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 Approvazione dei modelli tipo per la compilazione della relazione tecnica di cui all’art.28 della L. 10/91 Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 13/12/1993 n. 231 F Art.28 della L.10/91.Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento.
Art.11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione,
delle prescrizioni in materia di contenimento del consumo di energia negli edifici. Indicazioni interpretative e di chiarimento. Circolare del Ministero Industria, Commercio e Artigianato del 12/4/1994 n. 233/F Art.11 del DPR 412/93 recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici negli edifici Indicazioni interpretative e di chiarimento. D.M. 6/8/1994 Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93……….e rettifica del valore
ni interpretative e di chiarimento. D.M. 6/8/1994 Recepimento delle norme UNI attuative del DPR 412/93……….e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 61 D.M. 2/4/1998 Modalità di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche e degli impianti ad essi connessi. UNI 5364- 9/76 Impianti di riscaldamento ad acqua calda. Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo. UNI 9317 - 2/89 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo.
Regole per la presentazione dell’offerta e per il collaudo. UNI 9317 - 2/89 Impianti di riscaldamento - Conduzione e controllo. UNI 8364 - 9/84 Impianti di riscaldamento - Controllo e manutenzione. UNI 7357 - 5/89 Calcolo del fabbisogno termico per riscaldamento di edifici. UNI 9182 - 9/93 Edilizia - Impianti di alimentazione e distribuzione acqua. UNI 10344 - 11/93 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia.
pianti di alimentazione e distribuzione acqua. UNI 10344 - 11/93 Riscaldamento degli edifici. Calcolo del fabbisogno di energia. UNI 104347 - 11/93 Riscaldamento e raffrescamento degli edifici. Energia termica scambiata tra una tubazione e l’ambiente circostante, metodo di calcolo UNI 10348 - 11/93 Riscaldamento degli edifici. Rendimento dei sistemi di riscaldamento. metodo di calcolo. UNI 10355- 5/94 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo.
temi di riscaldamento. metodo di calcolo. UNI 10355- 5/94 Murature e solai. Valori della resistenza termica e metodi di calcolo. UNI 10376 - 5/94 Isolamento termico degli impianti di riscaldamento e raffrescamento degli edifici. UNI 10379 - 5/94 Riscaldamento degli edifici. Fabbisogno energetico convenzionale normalizzato. Metodo di calcolo e verifica. UNI 10389 - 6/94 Generatori di calore. Misura in opera del rendimento di combustione.
ormalizzato. Metodo di calcolo e verifica. UNI 10389 - 6/94 Generatori di calore. Misura in opera del rendimento di combustione. D.LGS. 19.08.2005 n.192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia.
FAMIGLIA 7 - FRUIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 62 FAMIGLIA 7 - FRUIBILITÀ DI SPAZI ED ATTREZZATURE proposizione esigenziale L’opera deve essere concepita e realizzata in modo da garantire sufficiente fruibilità degli spazi. Fanno parte della presente famiglia, i seguenti requisiti: RC 7.1 : ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE RC 7.2 : DISPONIBILITA’ DI SPAZI MINIMI RC 7.3 : DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME
RC 7.1 : ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE
i: RC 7.1 : ASSENZA DI BARRIERE ARCHITETTONICHE RC 7.2 : DISPONIBILITA’ DI SPAZI MINIMI RC 7.3 : DOTAZIONI IMPIANTISTICHE MINIME R.C. 7.1 Assenza di barriere architettoniche esigenze da soddisfare Gli organismi edilizi, le loro parti e le loro pertinenze, non devono presentare ostacoli fisici che costituiscano fonte di disagio per i fruitori campo di applicazione Tutte le funzioni, relativamente a spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio e/o delle sue pertinenze, sia
i applicazione Tutte le funzioni, relativamente a spazi interni ed esterni dell’organismo edilizio e/o delle sue pertinenze, sia della singola unità immobiliare sia comuni a più unità immobiliari; livelli di prestazione per tutti gli interventi Gli organismi edilizi, le loro parti e le loro pertinenze devono soddisfare i requisiti previsti dalle normative vigenti1. Inoltre deve verificarsi la possibilità del passaggio di una barella per ogni spazio in cui esista il rischio di caduta da oltre m 1,502.
eve verificarsi la possibilità del passaggio di una barella per ogni spazio in cui esista il rischio di caduta da oltre m 1,502. fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista allega la DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ degli elaborati alle disposizioni della vigente normativa in materia di barriere architettoniche e gli ELABORATI TECNICI e RELAZIONE che evidenziano (con riferimento ai livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità3) le soluzioni progettuali e le opere previste per l’eliminazione
mento ai livelli di accessibilità, visitabilità e adattabilità3) le soluzioni progettuali e le opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici previsti allo scopo e i materiali. a lavori ultimati Il direttore dei lavori ASSEVERA la rispondenza delle opere al progetto presentato. 1 Ai sensi della L. 13/89 e del D.M. 14.6.89 n° 236, si distinguono 3 livelli di prestazione:
elle opere al progetto presentato. 1 Ai sensi della L. 13/89 e del D.M. 14.6.89 n° 236, si distinguono 3 livelli di prestazione: • accessibilità, cioè possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’organismo edilizio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di
zio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi ed attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia: l’accessibilità consente nell’immediato la totale fruizione dell’organismo edilizio e delle sue unità immobiliari; • visitabilità cioè possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di
lità cioè possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi per attività principale e secondaria come il soggiorno o il pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in
come il soggiorno o il pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizi ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta. La visitabilità rappresenta quindi un livello di accessibilità limitato ad una parte dell’organismo edilizio o delle sue unità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale;
nità immobiliari, consentendo le relazioni fondamentali anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale; • adattabilità, cioè la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente ed agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L’adattabilità rappresenta quindi
mente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. L’adattabilità rappresenta quindi un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l’adattabilità è, pertanto, un’accessibilità differita.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 63 Si riporta di seguito il testo dell’art. 3 del DPR 236/89-Criteri generali di progettazione: 3.1. In relazione alle finalità delle presenti norme si considerano tre livelli di qualità dello spazio costruito. L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato.
tà dello spazio costruito. L'accessibilità esprime il più alto livello in quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio o delle unità immobiliari, che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.
e consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. La adattabilità rappresenta un livello ridotto di qualità, potenzialmente suscettibile, per originaria previsione progettuale, di trasformazione in livello di accessibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita. 3.2. L'ACCESSIBILITÀ deve essere garantita per quanto riguarda:
ibilità; l'adattabilità è, pertanto, un'accessibilità differita. 3.2. L'ACCESSIBILITÀ deve essere garantita per quanto riguarda: a) gli spazi esterni; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie o sensoriali; b) le parti comuni. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani
esidenziali con non più di tre livelli fuori terra è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. 3.3. Devono inoltre essere accessibili:
è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. 3.3. Devono inoltre essere accessibili: a) almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384;
te eccedenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384; b) gli ambienti destinati ad attività sociali, come quelle scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive; c) gli edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio. 3.4. Deve essere VISITABILE ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, fatte salve le seguenti precisazioni:
io. 3.4. Deve essere VISITABILE ogni unità immobiliare, qualsiasi sia la sua destinazione, fatte salve le seguenti precisazioni: a) negli edifici residenziali non compresi nelle precedenti categorie il requisito di visitabilità si intende soddisfatto se il soggiorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili;
giorno o il pranzo, un servizio igienico ed i relativi percorsi di collegamento interni alle unità immobiliari sono accessibili; b) nelle unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto o al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e in quelle di ristorazione, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico,
, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico, sono accessibili; deve essere garantita inoltre la fruibilità degli spazi di relazione e dei servizi previsti, quali la biglietteria e il guardaroba; c) nelle unità immobiliari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un
liari sedi di attività ricettive il requisito della visitabilità ai intende soddisfatto se tutte le parti e servizi comuni ed un numero di stanze e di zone all'aperto destinate al soggiorno temporaneo determinato in base alle disposizioni di cui all'art. 5, sono accessibili; d) nelle unità immobiliari sedi di culto, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile;
visitabilità si intende soddisfatto se almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose è accessibile; e) nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se, nei casi in cui sono previsti spazi di relazione nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico.
ione ivi svolta, questi sono accessibili; in tal caso deve essere prevista l'accessibilità anche ad almeno un servizio igienico. Nelle unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico, di superficie netta inferiore a 250 mq, il requisito della visitabilità si intende soddisfatto se sono accessibili gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta;
i gli spazi di relazione, caratterizzanti le sedi stesse, nelle quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta; f) nei luoghi di lavoro sedi di attività non aperte al pubblico e non soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità; g) negli edifici residenziali unifamiliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità.
iliari ed in quelli plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il solo requisito dell'adattabilità. 3.5. Deve essere ADATTABILE ogni unità immobiliare, qualunque sia la sua destinazione, per tutte le parti e componenti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto.
TIPOLOGIA EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE E
ti per le quali non è già richiesta l'accessibilità e/o la visitabilità, fatte salve le deroghe consentite dal presente decreto. 2 In particolare per i piani serviti da scale a chiocciola si dovrà verificare che l’apertura del solaio permetta il passaggio della barella (cm 55 x195) anche se in posizione verticale, considerando la presenza di un paziente imbracato. principali riferimenti normativi TIPOLOGIA EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1°COMMA DELL’ART.77
TIPOLOGIA EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE E
iente imbracato. principali riferimenti normativi TIPOLOGIA EDIFICI NUOVA COSTRUZIONE E INTERVENTI DI CUI AL 1°COMMA DELL’ART.77 INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE DI CUI AL 3°COMMA DELL’ART.77 EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO (compreso le istituzioni scolastiche, prescolastiche e d’interesse sociale) SPAZI SCOPERTI PUBBLICI O DI PERTINENZA DI EDIFICI PUBBLICI − L.30 marzo 1971, n.118, art.27 − L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma 1 − DPR 24 luglio 1996, n.503, art.1-Rego-
I PUBBLICI
I PUBBLICI − L.30 marzo 1971, n.118, art.27 − L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma 1 − DPR 24 luglio 1996, n.503, art.1-Rego- lamento recante norme per l’eliminazio- ne delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circ Min.LL.PP.22-6-89, n.1669, art.1 e 2 − L.30 marzo 1971, n.118, art.27 − L.5 febbraio 1992, n.104, art.24, comma2 e 3 − DPR 24 luglio 1996, n.503 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3
EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI E NON, COMPRESI QUELLI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CON
art.24, comma2 e 3 − DPR 24 luglio 1996, n.503 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3 EDIFICI PRIVATI RESIDENZIALI E NON, COMPRESI QUELLI DI EDILIZIA RESIDENZIALE CONVENZIONATA − L.9 gennaio 1989, n.13 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circ. Min.LL.PP.22-6-89, n.1669, art.1 e 2 − L.9 gennaio 1989, n.13, dall’art.2 all’art.7 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circ. Min.LL.PP.22-6-1989, n.1669, art.3 EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA
EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA
ugno 1989, n.236 − Circ. Min.LL.PP.22-6-1989, n.1669, art.3 EDIFICI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA − L.9 gennaio 1989, n.13 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e 2 − L.9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2 all’art.7 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.3 SPAZI ESTERNI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI QUELLI SOGGETTI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA
ZI ESTERNI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI QUELLI SOGGETTI
ZI ESTERNI DI PERTINENZA DEGLI EDIFICI PRIVATI E DI QUELLI SOGGETTI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA ED AGEVOLATA − L.9 gennaio 1989, n.13 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circolare Min.LL.PP.22 giungo 1989, n.1669, art.1 e art.2
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 64 SPAZI ESTERNI PUBBLICI − L.24.7.1996, n.503 EDIFICI RURALI sedi di: − riunioni o spettacoli all’aperto o al chiuso, temporanei o permanenti; − circoli privati − attività di ristorazione − attività ricettive − attività aperte al pubblico − villaggi turistici e campeggi − Circolare Regione Emilia Romagna, n.19 del 24 aprile 1995: Indirizzi in
ità aperte al pubblico − villaggi turistici e campeggi − Circolare Regione Emilia Romagna, n.19 del 24 aprile 1995: Indirizzi in materia igienico-edilizia in applicazione della legge regionale 28 giugno1994, n.26 sull’esercizio dell’agriturismo − L. 9 gennaio 1989, n.13 dall’art.2 all’art.7 − D.M. 14 giugno 1989, n.236 − Circ. Min.LL.PP 22-6-89, n.1669, art.3 L. 68/99 attività con collocamento obbligatorio CIRCOLARE MIN INT 04/02 ART. 30 D.LGS 626/94
RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 65 R.C. 7.2 Disponibilità di spazi minimi esigenze da soddisfare funzionalità dell’organismo edilizio rispetto le attività che deve ospitare campo di applicazione Tutte le funzioni e tutti gli spazi dell’organismo edilizio e delle sue pertinenze. Il requisito è articolato rispetto alla destinazione d’uso in: RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.
RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI.
. Il requisito è articolato rispetto alla destinazione d’uso in: RC 7.2.1: FUNZIONE ABITATIVA RC 7.2.2: TUTTE LE ALTRE FUNZIONI. livelli di prestazione R.C. 7.2.1- Funzione abitativa per la funzione residenziale devono essere prese in considerazione almeno le esigenze relative alle seguenti attività: riposo e sonno, preparazione e consumo dei cibi, soggiorno, studio, pulizia e igiene della persona. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI SUPERFICI
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI SUPERFICI
e consumo dei cibi, soggiorno, studio, pulizia e igiene della persona. INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI SUPERFICI ogni alloggio deve avere una superficie abitabile di almeno 14 mq per abitante, fino a quattro abitanti, per ogni ulteriore abitante deve essere prevista una superficie di mq 10. Ogni alloggio monolocale1 deve avere una superficie utile (su) > a mq 28.00 , se per una persona o > di mq 38.00 se per due persone. Nel caso di
nolocale1 deve avere una superficie utile (su) > a mq 28.00 , se per una persona o > di mq 38.00 se per due persone. Nel caso di spazi con soffitti non orizzontali o in cui siano presenti soppalchi, il volume interno ( volume utile Vu) deve comunque essere maggiore o uguale al prodotto delle dette superfici minime per l’altezza utile di m 2,70. Ogni alloggio deve essere dotato di : • soggiorno di almeno mq 14.00; • camera da letto di almeno mq 14.00 avente larghezza minima di m 3.00.
deve essere dotato di : • soggiorno di almeno mq 14.00; • camera da letto di almeno mq 14.00 avente larghezza minima di m 3.00. • cucina di almeno mq 9,00. In alloggi di superficie netta inferiore a 100 mq sono ammesse zone cottura in vano separato avente s.u. > mq 6.00, ovvero zone cottura in nicchia con s.u. > mq 4.50, realizzate come superficie aggiuntiva dello spazio soggiorno da cui devono essere direttamente accessibili, purché siano rispettati i requisiti di illuminazione e ventilazione.
io soggiorno da cui devono essere direttamente accessibili, purché siano rispettati i requisiti di illuminazione e ventilazione. • bagno principale di almeno mq 4,50. Le stanze da bagno non possono avere accesso da stanze di soggiorno, letto, cucine se non attraverso disimpegno, salvo monolocali o bagni secondari a servizio di camere da letto; • autorimessa o posto auto di dimensioni minime di m 5,00 x 3,00.
vo monolocali o bagni secondari a servizio di camere da letto; • autorimessa o posto auto di dimensioni minime di m 5,00 x 3,00. Nella determinazione delle dette superfici minime non sono computabili gli spazi aventi altezza minima inferiore a m 1.80. Per i singoli vani sono richieste le seguenti dimensioni minime: • vani principali2, s.u. mq 9.00 con larghezza minima m 2.70.; • disimpegni s.u. mq 1.2 con lato minimo m 1.00; • scale larghezza m 0.80 se rettilinee , diametro m 1.50 se a chiocciola;
ALTEZZA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI
.70.; • disimpegni s.u. mq 1.2 con lato minimo m 1.00; • scale larghezza m 0.80 se rettilinee , diametro m 1.50 se a chiocciola; • bagno larghezza minima m 1.40; Non è consentito l’uso abitativo di locai interrati o seminterrati., La dimensione massima dei soppalchi è di 1/3 della s.u. vano soppalcato; ALTEZZA DEGLI SPAZI E DEI LOCALI L’altezza degli spazi e dei locali è una caratteristica dimensionale correlata alla loro accessibilità ed alla
PAZI E DEI LOCALI
PAZI E DEI LOCALI L’altezza degli spazi e dei locali è una caratteristica dimensionale correlata alla loro accessibilità ed alla disponibilità di adeguate cubature d’aria espresse in termini di volume utile. l livelli di prestazione richiesti fanno riferimento a: Altezza utile dei locali (Hu) = altezza netta misurata da pavimento a soffitto. Negli spazi aventi soffitti inclinati ad una pendenza, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media, tra le altezze minima e
pazi aventi soffitti inclinati ad una pendenza, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media, tra le altezze minima e massima della parte interessata. Negli spazi con soffitti non orizzontali a più pendenze o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza virtuale data dal rapporto Vu/su, dove Vu è il volume utile dello spazio interessato e su la relativa superficie utile netta. Non vanno computate nella superficie del locale o nel
me utile dello spazio interessato e su la relativa superficie utile netta. Non vanno computate nella superficie del locale o nel volume utile al calcolo, le parti di spazio aventi altezza minima inferiore a m. 1,80. Tali zone, pur potendo non essere chiuse con opere murarie o arredi fissi (soprattutto se interessate da superfici ventilanti o
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 66 illuminanti) devono essere opportunamente evidenziate negli elaborati di progetto, al fine di verificare la compatibilità della superficie e della forma residua dello spazio (stanza) con lo svolgimento delle attività previste. L’altezza minima (Hm) è quella misurata nel punto più basso del locale; Valori minimi previsti:
gimento delle attività previste. L’altezza minima (Hm) è quella misurata nel punto più basso del locale; Valori minimi previsti: • altezza utile m 2.70 e altezza minima di m 2,00 per gli spazi chiusi per attività principale; • altezza utile m 2,40 e altezza minima di m 2,00 per spazi chiusi per attività secondaria, circolazione, proservizi e autorimesse. • altezza utile e minima di m 2,00 per ripostigli di superficie < mq 8.00, proservizi esterni all’alloggio e
vizi e autorimesse. • altezza utile e minima di m 2,00 per ripostigli di superficie < mq 8.00, proservizi esterni all’alloggio e autorimesse singole incluse nell’edificio contenente gli alloggi; • gli spazi sovrastanti o sottostanti i soppalchi dovranno avere i requisiti di altezza richiesti per l’attività principale o secondaria, cui sono destinati. Il volume utile deve comunque essere maggiore o uguale al
richiesti per l’attività principale o secondaria, cui sono destinati. Il volume utile deve comunque essere maggiore o uguale al prodotto della superficie utili netta complessiva, compresa quella del soppalco, per l’altezza utile di m 2,70, ovvero m 2.40, in funzione della destinazione degli spazio ad attività principale o secondaria3. • porte interne altezza netta > m 2.00. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO E D’USO SENZA OPERE Superfici
altezza netta > m 2.00. INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE, CAMBI DI DESTINAZIONE D’USO E D’USO SENZA OPERE Superfici Il livello di prestazione richiesto è pari a quello indicato per la nuova costruzione. Nei locali in cui viene mantenuta la destinazione d’uso e l’uso in essere, qualora non si raggiungano le dimensioni minime previste per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire in adeguamento delle
dimensioni minime previste per le nuove costruzioni e non sia possibile, per vincoli oggettivi, intervenire in adeguamento delle dimensioni esistenti dei vani, i livelli di prestazione di progetto non dovranno essere peggiorativi dell’esistente. Per vincoli oggettivi si intendono quelli ex L.1089/39, ex L.1497/39, vincoli di PRG al restauro scientifico, restauro e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i.
o e risanamento conservativo o vincoli di rispetto dell’unitarietà dei prospetti ai sensi dell’art. 16 della L.R. 47/78 e s.m.i. Altezza degli spazi e dei locali: Per gli interventi che mantengono la destinazione d’uso è consentito conservare le esistenti altezze, anche se inferiori a quelle stabilite al punto precedente, qualora non s’intervenga sulle strutture orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi4, fermo restando che non sono
ure orizzontali e/o non sia possibile adeguare le altezze esistenti dei vani per vincoli oggettivi4, fermo restando che non sono ammessi interventi di recupero di spazi per attività principale o secondaria con altezza utile inferiore a m 2.00. Nel caso di recupero abitativo di spazi diversamente destinati si applicano i livelli richiesti per le nuove costruzioni (in quanto cambio d’uso), salvo quanto di seguito specificato. La realizzazione di nuovi soppalchi è ammessa quando:
costruzioni (in quanto cambio d’uso), salvo quanto di seguito specificato. La realizzazione di nuovi soppalchi è ammessa quando: • la proiezione della superficie utile del soppalco sul locale sottostante non eccede la metà della superficie utile dello stesso; • lo spazio occupato dallo stesso è aperto sullo spazio sottostante; • l’altezza utile dello spazio soprastante e sottostante è ≥ m 2.20 e l’altezza minima è ≥ m 1.80;
rto sullo spazio sottostante; • l’altezza utile dello spazio soprastante e sottostante è ≥ m 2.20 e l’altezza minima è ≥ m 1.80; • l’altezza utile dello spazio complessivo soppalcato e ≥ a m 2.70 ovvero > m 2.40 in funzione della destinazione degli spazio ad attività principale o secondaria. Nel computo della altezza utile la superficie di riferimento è la superficie utile netta complessiva, compresa la superficie utile del soppalco;
a altezza utile la superficie di riferimento è la superficie utile netta complessiva, compresa la superficie utile del soppalco; • lo spazio in cui deve essere realizzato il soppalco è dotato del livello di prestazione richiesto nei requisiti relativi all’illuminazione naturale e alla ventilazione. Nel recupero a fini abitativi dei sottotetti l’altezza utile degli spazi per attività principale può essere di m 2.40
tilazione. Nel recupero a fini abitativi dei sottotetti l’altezza utile degli spazi per attività principale può essere di m 2.40 con altezza minima di m 1,80, fermo restando il livello di prestazione richiesto per gli altri requisiti , in funzione della destinazione d’uso prevista. Nel punto di arrivo della scala si dovrà garantire una altezza minima di m 2.00. La destinazione ad ’AUTORIMESSA, di capacità inferiore a 9 autovetture, è ammessa quando l’altezza utile e l’altezza minima sono entrambe ≥ m 2.00 ;
AUTORIMESSA, di capacità inferiore a 9 autovetture, è ammessa quando l’altezza utile e l’altezza minima sono entrambe ≥ m 2.00 ; R.C. 7.2.2 - Tutte le altre funzioni. Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute , assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le
usl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi sono prescritti i seguenti valori minimi :
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 67 INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI • altezza utile > m 2.70 per gli spazi principali destinati ad ufficio ambulatorio e studi privati, attività commerciali e assimilabili, spazi per attività secondaria quali mensa, archivio con permanenza di persone, guardiole; • altezza utile > m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti;
vio con permanenza di persone, guardiole; • altezza utile > m 3.00 per gli spazi per attività principale diversi dai precedenti; • altezza utile > m 2.40 per gli spazi di circolazione e collegamento, per i bagni, i ripostigli, gli archivi senza permanenza di persone e spogliatoi, ecc. • la superficie utile netta degli spazi adibiti ad ufficio deve essere > a 9 mq se per un solo addetto + mq 6 per ogni ulteriore addetto .
ficie utile netta degli spazi adibiti ad ufficio deve essere > a 9 mq se per un solo addetto + mq 6 per ogni ulteriore addetto . • I singoli servizi igienici, dovranno avere superficie utile ≥ 1.2 mq con larghezza minima di m 0,90; • le singole docce , dovranno avere superficie utile ≥ 1.6 mq compreso l’antidoccia, con larghezza minima di m 0,90; • eventuale refettorio di mq 6.00 + mq 1.2 per addetto; • eventuali spogliatoi di mq 6.00 + mq 1.2 per addetto;
INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
inima di m 0,90; • eventuale refettorio di mq 6.00 + mq 1.2 per addetto; • eventuali spogliatoi di mq 6.00 + mq 1.2 per addetto; • i laboratori di tipo artigianale (parrucchiere , medici , ecc.) dovranno avere superficie utile > mq 14.00; INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il livello di prestazione richiesto è pari a quello indicato per la nuova costruzione. Negli interventi senza cambio della destinazione d’uso possono essere mantenute altezze e superfici esistenti. Qualora non in
e. Negli interventi senza cambio della destinazione d’uso possono essere mantenute altezze e superfici esistenti. Qualora non in contrasto con la vigente normativa sulla salute nei luoghi di lavoro5, e’ ammesso l’utilizzo in deroga di interrati o seminterrati ai sensi art. 8 DPR 303/56 e il livello di prestazione ammesso dovrà essere concordato con gli enti preposti alla tutela e salute dei lavoratori e/o utenti. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale
ssere concordato con gli enti preposti alla tutela e salute dei lavoratori e/o utenti. MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il progettista ASSEVERA il rispetto del requisito. Gli elaborati grafici di progetto devono riportare le quote delle superfici e delle altezze degli spazi e dei locali Per gli interventi comunque soggetti al preventivo parere Ausl-Arpa, il progettista , produce la documentazione necessaria ad acquisire il parere favorevole delle competenti Ausl-Arpa , ovvero produce
progettista , produce la documentazione necessaria ad acquisire il parere favorevole delle competenti Ausl-Arpa , ovvero produce direttamente il parere favorevole, corredato dagli elaborati opportunamente vistati. Nei casi di impossibilità di garantire i livelli di prestazione richiesti, produce anche la richiesta di deroga sindacale (ai sensi dell’art. 3 R.I.) a lavori ultimati Il Direttore Lavori ASSEVERA la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali
.I.) a lavori ultimati Il Direttore Lavori ASSEVERA la rispondenza delle opere eseguite al progetto presentato ed alle eventuali prescrizioni impartite dagli enti competenti. Gli organi di controllo verificano a campione, la rispondenza delle quote indicate nel progetto. 1 si definisce monolocale un alloggio costituito da un solo vano privo di partizioni fisse, in cui non è possibile separare zone con
definisce monolocale un alloggio costituito da un solo vano privo di partizioni fisse, in cui non è possibile separare zone con microclima differenziato, e annesso vano destinato a servizi igienici. La su minima richiesta è riferita alla somma della s.u. del vano principale più quella del servizio igienico. 2 vedi articolazione del sistema ambientale di fig.1 art. 1 del presente Regolamento
rincipale più quella del servizio igienico. 2 vedi articolazione del sistema ambientale di fig.1 art. 1 del presente Regolamento 3 gli spazi adibiti promiscuamente o alternativamente ad attività principale o secondaria, devono avere i requisiti richiesti per gli spazi adibiti ad attività principale. 4 Sono considerati vincoli oggettivi anche quelli ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, vincoli di P.R.G. al restauro scientifico o al restauro e
nsiderati vincoli oggettivi anche quelli ex L. 1089/39, ex L. 1497/39, vincoli di P.R.G. al restauro scientifico o al restauro e risanamento conservativo ovvero vincoli di salvaguardia dell’unitarietà dei prospetti, ecc. Per l’agriturismo è consentito derogare ai limiti di altezza delle norme vigenti (L.R. 26/94). 5Vanno tenute presenti le possibilità di deroga offerte dal D. Lgs. 19.3.96 n° 242, art. 15. principali riferimenti normativi
). 5Vanno tenute presenti le possibilità di deroga offerte dal D. Lgs. 19.3.96 n° 242, art. 15. principali riferimenti normativi D.P.R. 27/4/1955, n. 547 Prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro. D.P.R. 19/3/1956, n. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro. D.M. Sanità 5/7/75 e s. m. Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione.
zioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali d’abitazione. L. 5/8/1978, n. 457, art. 43 Norme per l’edilizia residenziale. L.R. 9/11/1984, n. 48 Prima normativa tecnica regionale per la disciplina delle opere di edilizia pubblica. D.P.C.M. 22/12/1989 Atto di indirizzo e coordinamento dell’attività amministrativa delle regioni ……concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani
amento dell’attività amministrativa delle regioni ……concernente la realizzazione di strutture sanitarie residenziali per anziani non autosufficienti non assimilabili a domicilio o nei servizi semiresidenziali.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 68 L.R. 28/6/1994, n. 26 Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8. D.Lgs.19/9/1994, n. 626 e s. m. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
. Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.Lgs 19/3/1996, n. 242 Modifiche e integrazioni al D.Lgs.626/94. D.P.R. 14/1/1997 Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni………per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. L.R. 6/4/1998, n.11 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti.
attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private. L.R. 6/4/1998, n.11 Recupero ai fini abitativi dei sottotetti. D.M. 9/6/1999 Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione.
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 69 R.C. 7.3 Dotazioni impiantistiche minime esigenze da soddisfare Gli spazi devono essere dotati delle attrezzature impiantistiche minime necessarie per lo svolgimento delle attività previste. La posizione delle attrezzature impiantistiche deve garantire l’effettiva possibilità d’uso. campo di applicazione Tutte le funzioni; inoltre il requisito si articola in:
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTEN
iche deve garantire l’effettiva possibilità d’uso. campo di applicazione Tutte le funzioni; inoltre il requisito si articola in: RC 7.3.1: per quanto riguarda la funzioni abitative e assimilabili RC 7.3.2: per quanto riguarda tutte le altre funzioni. livelli di prestazione R.C. 7.3.1 - Funzioni abitative e assimilabili INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTEN
.C. 7.3.1 - Funzioni abitative e assimilabili INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si ritiene soddisfatto quando gli spazi dell’organismo edilizio, in funzione dell’attività svolta negli stessi, sono dotati almeno dei seguenti impianti, realizzati ovvero adeguati secondo le prescrizioni delle normative vigenti: tutti i locali • impianto elettrico, dotato di messa a terra, interruttore differenziale e “salvavita”;
delle normative vigenti: tutti i locali • impianto elettrico, dotato di messa a terra, interruttore differenziale e “salvavita”; • impianto di riscaldamento o climatizzazione, 1 • impianto di illuminazione artificiale con corpi illuminanti aventi potenza minima di 60 w per i vani principali e 25 W per i vani secondari; cucina (spazio per attività principale): • rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda; • lavello, dotato di scarico con recapito al pozzetto degrassatore;
• rete di distribuzione dell'acqua potabile calda e fredda; • lavello, dotato di scarico con recapito al pozzetto degrassatore; • rete per l’erogazione di gas; • canna per l'espulsione all'esterno, mediante aspirazione meccanica, di una quantità d’aria tale da ottenere il numero di ricambi d’aria idoneo2; • impianto elettrico. bagno principale (spazio per attività secondaria): • rete di approvvigionamento dell’acqua potabile calda e fredda
to elettrico. bagno principale (spazio per attività secondaria): • rete di approvvigionamento dell’acqua potabile calda e fredda • scarico di acque domestiche, collegati al bidet, al lavabo ed alla vasca da bagno o piatto doccia con recapito al pozzetto degrassatore; • scarico WC distinto da quello di cui al punto precedente con recapito alla fossa Imhoff; • i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia ; • impianto elettrico
pito alla fossa Imhoff; • i seguenti apparecchi idrosanitari: water; bidet, lavabo, vasca o piatto doccia ; • impianto elettrico Sono fatte salve le normative specifiche per l’edilizia alberghiera e per il soggiorno temporaneo. R.C. 7.3.2 - Tutte le altre funzioni Fermo restando che per gli interventi relativi ad attività caratterizzate da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione
INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTEN
te da significativo impatto sull’ambiente e sulla salute, assoggettate al preventivo parere Ausl-Arpa, il livello di prestazione richiesto è quello previsto nel vigente Regolamento d’Igiene ovvero quello concordato con le competenti Ausl-Arpa, nei restanti casi sono prescritti i seguenti valori minimi : INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE E ASSIMILABILI E SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si ritiene soddisfatto se i locali possiedono le dotazioni impiantistiche minime previste dalla
EDILIZIO ESISTENTE
EDILIZIO ESISTENTE Il requisito si ritiene soddisfatto se i locali possiedono le dotazioni impiantistiche minime previste dalla normativa vigente, o richieste dagli enti competenti3. Tuttavia anche in assenza di specifici riferimenti sono comunque richiesti i seguenti livelli di prestazione: i servizi igienici devono 4: • avere accessibilità attraverso un antibagno • avere un water e in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti;
REGOLAMENTO EDILIZIO ED URBANISTICO – Comuni di Argenta – Masi Torello – Migliarino – Ostellato – Portomaggiore – Voghiera marzo 2007 70 • essere distinti per sesso, in caso gli addetti siano > 10; • avere almeno 1 lavandino ogni 5 persone contemporaneamente presenti; • essere dotati di docce e spogliatoi, nel caso che l'attività svolta comporti l'esposizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti
osizione a prodotti e materiali insudicianti, pericolosi o nocivi. Le docce devono avere dimensioni adeguate, pavimenti e pareti lavabili, essere individuali, distinte per sesso ed in numero non inferiore a 1 ogni 10 (o frazione di 10) persone occupate e contemporaneamente presenti, collocate in comunicazione con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche,
ne con gli spogliatoi. Gli spogliatoi devono essere dimensionati per contenere gli arredi (armadietti personali, sedie o panche, ecc.) per tutto il personale occupato e per consentire la fruizione dei medesimi arredi; vanno inoltre distinti per sesso; MODALITA’ DI VERIFICA in sede progettuale Il tecnico abilitato, ASSEVERA la rispondenza degli impianti di progetto alle condizioni imposte dalla normativa vigente. Gli elaborati di progetto riportano le dotazioni impiantistiche previste dal presente requisito.
mposte dalla normativa vigente. Gli elaborati di progetto riportano le dotazioni impiantistiche previste dal presente requisito. Nei casi prescritti dalle normative vigenti il tecnico abilitato redige il progetto dell’impianto, che deve essere depositato prima dell’inizio dei lavori; a lavori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA la rispondenza degli impianti realizzati rispetto il progetto presentato, ovvero
avori ultimati Il Direttore dei lavori ASSEVERA la rispondenza degli impianti realizzati rispetto il progetto presentato, ovvero alle prescrizioni impartite dagli enti competenti, corredata dalle DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ, rilasciata al termine dei lavori dall’impresa esecutrice, oppure da CERTIFICATO DI COLLAUDO, ove previsto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore.
visto dalla normativa vigente ovvero nel caso in cui non sia possibile acquisire la dichiarazione di conformità del costruttore. 1si ricorda che gli impianti termici devono essere dotati di sistemi di termoregolazione pilotati da una o più sonde di misura della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione della temperatura per almeno 2 livelli nelle 24 ore e
a della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione della temperatura per almeno 2 livelli nelle 24 ore e contabilizzazione del calore per ogni singola unità immobiliare e valvole termostatiche per ogni singolo vano (art. 7 c 3 DPR 412/93); Per gli impianti termici ad acqua calda con potenza nominale superiore a 350 kw, la potenza deve essere distribuita su almeno due generatori di calore (art. 5 c5 DPR 412/93).
tenza nominale superiore a 350 kw, la potenza deve essere distribuita su almeno due generatori di calore (art. 5 c5 DPR 412/93). Per gli impianti di ventilazione forzata è altresì prescritto un sistema di recupero del calore (art. 7 c 3 DPR 412/93); 2Si veda il R.C. 3.10 Ventilazione, 3 Va tenuto conto anche della possibilità di deroga, con conseguente adozione di misure alternative, previste dall’art. 15 del D. Lgs. 242/96, previa autorizzazione dell’organo di vigilanza competente per territorio.
alternative, previste dall’art. 15 del D. Lgs. 242/96, previa autorizzazione dell’organo di vigilanza competente per territorio. 4 Salvo le deroghe ammesse dall’art. 16 del D. Lgs. 19.3.96 n° 242. principali riferimenti normativi D.M. Sanità 5/7/75 e s. m. Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20/06/1896, relative all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari principali dei locali di abitazione. L.R. 30/11/1982, n. 42 “Classificazione delle aziende alberghiere” ALLEGATO modificato con L.R.
cipali dei locali di abitazione. L.R. 30/11/1982, n. 42 “Classificazione delle aziende alberghiere” ALLEGATO modificato con L.R. 18/01/82, n. 5 e L.R.14/06/84, n.30. L.R. 7/1/85, n. 1, modificata con L.R. 21/12/87, n. 41 Nuova disciplina dei complessi turistici all’aria aperta. L.R. 25/8/88, n. 34, modificata con L.R. 02/08/97, n. 27 Disciplina della gestione della struttura ricettiva extra alberghiera. L.R. 28/6/94, n. 26 Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la
icettiva extra alberghiera. L.R. 28/6/94, n. 26 Norme per l’esercizio dell’agriturismo e del turismo rurale ed interventi per la loro formazione. Abrogazione della Circolare 11/03/1987, n.8. D.Lgs.19/9/1994, n. 626 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. D.Lgs. 19/3/1996, n. 242 Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 626/1994. R.R.3/5/96, n. 11 Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in
integrazioni al D.Lgs. 626/1994. R.R.3/5/96, n. 11 Regolamento regionale relativo agli edifici e ai servizi di turismo rurale in applicazione dell’art.20, comma 3, della L.R. 28/06/94, n. 26. Deliberazione del Consiglio regionale del 15/12/98, n. 1051 Approvazione dei requisiti funzionali e prestazionali minimi delle strutture adibite a soggiorni permanenti e dei criteri per l’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza sul loro esercizio (art.3 L.R. 25/10/97, n. 34).
nti e dei criteri per l’espletamento delle funzioni di controllo e di vigilanza sul loro esercizio (art.3 L.R. 25/10/97, n. 34). D.M. 9/6/1999 Modificazioni in materia dell’altezza minima e dei requisiti igienico – sanitari principali dei locali di abitazione. UNI CEI 70029 Strutture sotterranee polifunzionali per la coesistenza di servizi a rete diversi Direttiva PCM 03/03/1999 Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici
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