REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Terragnolo · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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196 sezioni del documento
REGOLAMENTO EDILIZIO
Comune di Terragnolo
Provincia di Trento
Comprensorio C10
della Vallagarina
VARIANTI Approvate per deliberazione consiliare n. 109 del 30/4/81
Rovereto, 10. 4. 1978; 21.12.1981 il progettista: Arch. F. Cocco
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
--
TITOLO I°
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
Art. 1.
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'assetto urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al programma di fabbricazione, della L.P. 2.3.1964 nr. 2, della L.P. 11.11.1975 nr. 53, dalla L.P. 3.8.1970, nr
nto in relazione al programma di fabbricazione, della L.P. 2.3.1964 nr. 2, della L.P. 11.11.1975 nr. 53, dalla L.P. 3.8.1970, nr. 11, nonchè dalla L. 17.8.1942, nr. 1150, modificata con L. 6.8.1967, nr. 765, dalla L. 28.1.1977, nr. 10, nonchè dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
Art. 2.
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI, REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI.
L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concessione, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
I progettisti ed i direttori dei lavori devono essere nello ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.
Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi
2.-
a o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.
Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi
2.-
professionali, affinchè vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.
CAPO II° - AUTORIZZAZIONE
Art. 3.
rmi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti od al progetto approvato.
CAPO II° - AUTORIZZAZIONE
Art. 3.
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
rmità alle norme vigenti od al progetto approvato.
CAPO II° - AUTORIZZAZIONE
Art. 3.
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
mità alle norme vigenti od al progetto approvato.
CAPO II° - AUTORIZZAZIONE
Art
mità alle norme vigenti od al progetto approvato.
CAPO II° - AUTORIZZAZIONE
Art. 3.
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia
i urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente e comunque eseguire opere di trasformazione urbanistica ed edilizia, deve chiedere apposita concessione al Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.
In particolare, sono soggette a concessione: a) costruzioni, ampliamenti, sopraelevazioni, demolizioni, riattamenti, restauri, modifiche interne ed esterne anche parziali di edifici, nei centri storici e modifiche di una certa entità nelle altre zone (in particolare quando viene variata la destinazione e il numero di singoli locali sempre rispettando le norme strutturali e igieniche sanitarie) costruzioni accessorie anche di natura rurale, muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo;
tturali e igieniche sanitarie) costruzioni accessorie anche di natura rurale, muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo; b) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni; c) costruzione ed apertura al transito di porticati, di strade private anche chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali;
he chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali; d) scavi e reinterri, modifiche al suolo pubblico e privato a carattere permanente ivi compreso nell'ambito urbano l'abbattimento di alberature ad alto fusto, movimenti di terra di una certa entità sistemazione di aree aperte al pubblico, costruzioni sotterranee; e) collocazione o trasformazione di monumenti, fontane, ed opere decorative in genere;
3.-
f) impianti di risalita, comprese le relative stazioni; g) serre a carattere permanente; h) collocazione di verande, chioschi di vendita o pubblici tari, cabine balneari, cabine telefoniche ed elettriche; i) aperture ed ampliamento di cave, miniere, torbiere; l) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio; m) varianti ad opere già autorizzate.
i cave, miniere, torbiere; l) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio; m) varianti ad opere già autorizzate.
Allo scopo di ottenere un giudizio preliminare è consentito sottoporre all'autorità comunale i progetti di massima. Le domande debbono essere firmate dai proprietari dei beni o da chi abbia titolo per richiedere la concessione.
Art. 4.
DOMANDE DI CONCESSIONE ED ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA.
a chi abbia titolo per richiedere la concessione.
Art. 4.
DOMANDE DI CONCESSIONE ED ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA.
La domanda di concessione, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco.
Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti ed il progetto (piegati secondo il formato cm. 21x29,7 - UNI 44), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.
ogetto (piegati secondo il formato cm. 21x29,7 - UNI 44), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.
Il proprietario è impegnato a dare notizia al Comune del nominativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto dispone il seguente art. 13.
izia al Comune del nominativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto dispone il seguente art. 13.
Tale documentazione dovrà comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo comporti:
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, copia stralcio del Programma di Fabbricazione o del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione con evidenziata l'area interessata;
io del Programma di Fabbricazione o del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione con evidenziata l'area interessata; 2) Planimetria dello stato di fatto a scala di mappa con l'indicazione delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche ed altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati
4.-
o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
ofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo; 3) planimetria quotata dello stato di progetto, in rapporto, non inferiore a 1:500, con l'ubicazione delle opere, con i dati relativi alla superficie fondiaria interessata, alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione
alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, il tutto comparato con i dati risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti
- Planimetria della sistemazione degli arredi dell'area circostante, con speciale riferimento ad ingressi carrai, recinzioni, alberature e muri di sostegno, pavimentazioni;
- tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, normalmente in scala 1:100, quotate ed orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione ne dei locali e l'orientamento;
malmente in scala 1:100, quotate ed orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione ne dei locali e l'orientamento; 6) sezioni longitudinali e trasversali normalmente in rapporto 1:100, ovviate in base al livello originale di campagna in messe in relazione alla larghezza delle strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
e strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto; 7) disegni, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti
o; 7) disegni, normalmente nel rapporto 1:100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti. Nei prospetti deve essere reappresentato anche il profilo altimetrico dell'andamento del terreno, con le quote planimetriche ed altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati e dei loro colore, delle zoccolature, dei parapetti, delle coperture (sia aerea che sotterranea);
- Eventuale sezione trasversale parziale in scala non inferiore a 1:20, limitatamente alla facciata più significativa, con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.
5.-
- Schema dei collegamenti alla rete principale, per gli impianti idrici, acque bianche e nere;
- nel caso di lavori in edifici esistenti, dovranno essere segnate sugli elaborati di progetto in giallo le demolizioni ed in rosso le ricostruzioni o le nuove strutture;
- Relazione tecnico - esplicativa;
- Fotografie di idoneo formato riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
a; 12) Fotografie di idoneo formato riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi; 13) Ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore.
Dai documenti di progetto dovranno in ogni caso risultare l'ubicazione della centrale termica o di condizionamento, del deposito dei combustibili.
Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.
Art. 5.
CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI
Entro 60 gg. dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.
ito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.
Qualora il progetto contrasti con le norme del presente Regolamento o con altre norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda da indicandone i motivi.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo conformemente alle leggi in vigore.
6.-
ndicandone i motivi.
La concessione comporta la corresponsione di un contributo conformemente alle leggi in vigore.
6.-
Il rilascio della concessione può essere condizionata alla osservanza di determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori.
determinate modalità o all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori. Assieme alla concessione sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente vistato dall'autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.
Dell'avvenuto rilascio della concessione viene data notizia per periodo di 8 (otto) giorni al pubblico mediante affissione di avviso nell'albo pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione deve essere eseguita
L'afflissione non fa decorrere i termini per l'impegnativa.
La concessione deve indicare i termini di inizio e di ultimazione ne dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente ad 1 e a 3 anni.
ve indicare i termini di inizio e di ultimazione ne dei lavori che non possono essere superiori rispettivamente ad 1 e a 3 anni.
Le opere non iniziate e rispettivamente non terminate entro questi termini non potranno essere intraprese e proseguite se non previa nuova concessione da richiedersi con le modalità di cui al precedente art. 4.
Un periodo più lungo per l'ultimazione dei lavori; potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 4 della Legge 28.1.1977 N° 10.
ungo per l'ultimazione dei lavori; potrà essere concesso in conformità alle norme di cui all'art. 4 della Legge 28.1.1977 N° 10.
Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il titolare della concessione, ne dovrà essere data immediata notizia al comune ai fini della conseguente voltura della concessione medesima.
ella concessione, ne dovrà essere data immediata notizia al comune ai fini della conseguente voltura della concessione medesima.
Ad ogni rilascio di concessione il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
7.-
il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
7.-
l fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
7.-
La concessione costituisce una semplice presunzione della conformità dell'opera alle leggi ed al regolamento, che alle reali dimensioni e condizioni del terreno e dei fabbricati circostanti
formità dell'opera alle leggi ed al regolamento, che alle reali dimensioni e condizioni del terreno e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e restano sempre salvi ed impegnudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga espressa menzione al riguardo.
Art. 6.
DECADENZA DELLA CONCESSIONE.
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concessioni in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.
o il termine di tre anni dalla data di inizio.
La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.
Per inizio dei lavori, agli effetti del presente articolo, si intende la realizzazione di gran parte delle opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.
ti del presente articolo, si intende la realizzazione di gran parte delle opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.
Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate anche in attuazione di piani di lottizzazione, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
a rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
Le denuncie debbono essere indirizzate al Sindaco con allegata i donea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
ere indirizzate al Sindaco con allegata i donea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
re indirizzate al Sindaco con allegata i donea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
Tuttavia, per le zone soggette a tutela del paesaggio, le opere di cui alla lettere d) del comma I del precedente art
ggistica.
Tuttavia, per le zone soggette a tutela del paesaggio, le opere di cui alla lettere d) del comma I del precedente art. 7, non potranno essere iniziate dopo 30 giorni dalla data della denuncia, ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente, qualora entro tale termine il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre immediata esecutive diverse.
pag. 8
E' prescritta la denuncia per: a) collocamento, modificazioni e rimozioni di stemmi, insegne, targhe, cartelli e materiali pubblicitari e turistici, vetrine, tende, distributori automatici, tende esterne, lapidi ecc.; b) mostre campionarie provvisorie all'aperto, depositi permanenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legname, laterizi, automezzi, ecc.); c) costruzioni di pavimenti nei portici, marciapiedi ed ingressi carrabili su strade e piazze soggette a pubblico transito;
c.); c) costruzioni di pavimenti nei portici, marciapiedi ed ingressi carrabili su strade e piazze soggette a pubblico transito; d) coloritura esterna dei fabbricati e sostituzione dei materiali avariati, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del presente articolo.
Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data d'entrata in vigore della legge 28 gennaio 1977 n° 10, purchè i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili e agibili.
Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
rendere gli edifici abitabili e agibili.
Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione.
Le denuncie debbono essere indirizzate al Sindaco con allegata i donea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l'integrazione della medesima.
zzazione paesaggistica.
Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l'integrazione della medesima.
Le opere denunciate possono essere iniziate dopo 30 giorni dalla data della denuncia, ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente, qualora entro tale termine il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre immediata esecutive diverse.
Art. 8.
tita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre immediata esecutive diverse.
Art. 8.
OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O A DENUNCIA
o a vietare le opere o ad imporre immediata esecutive diverse.
Art. 8.
OPERE NON SOGGETTE A CONCESSIONE O A DENUNCIA
Non sono soggette a concessione o a denuncia: a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Sindaco prima dello inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli art. 29 e 31, II° comma della L. 17.8.1942, n. 1150;
ima dello inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli art. 29 e 31, II° comma della L. 17.8.1942, n. 1150; b) le opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune; c) le opere, e le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del Codice della strada; d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco; e) la formazione di cantieri, l'occupazione di suolo pubblico; f) le protezioni stagionali;
ità immediata, ordinate dal Sindaco; e) la formazione di cantieri, l'occupazione di suolo pubblico; f) le protezioni stagionali; g) lavori di limitata consistenze come modeste serre, vasche per la raccolta di acqua piovana, muri a secco ecc.
Per le opere di cui al punto b), deve essere sentita preventivamente la commissione Edilizia Comunale, (immediatamente agli immobili).
Art. 9.
ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE
preventivamente la commissione Edilizia Comunale, (immediatamente agli immobili).
Art. 9.
ONEROSITA' DELLA CONCESSIONE
Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate di cui ai successivi art. 16-17-18-19, la concessione è comunque edilizia in ogni caso subordinata all'esistenza delle necessarie ed idonee opere di urbanizzazione primaria e/o alla assunzione da parte del concessionario degli oneri e delle prestazioni stabilite dalle leggi in vigore.
10.-
ia e/o alla assunzione da parte del concessionario degli oneri e delle prestazioni stabilite dalle leggi in vigore.
10.-
Il rilascio del certificato di abitabilità rimane comunque subordinato, all'esecuzione delle opere ivi previste.
Art. 10:
EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO.
uzione delle opere ivi previste.
Art. 10:
EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO.
Nel caso di opere o lavori nei territori o sugli immobili vincolati dalla L.P. 6.9.1971 n. 12 o interessanti cose immobili vincolate dalla L. 1.6.1939, n. 1089, o da Leggi Provinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere preceduta dal nulla osta delle competenti autorità.
11.-
CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 11.
dovrà essere preceduta dal nulla osta delle competenti autorità.
11.-
CAPO III° - COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 11.
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE.
E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sulla osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche edilizie vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
servanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche edilizie vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenga se opportuno.
che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenga se opportuno.
Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:
- Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- L'Ufficiale Sanitario Comunale;
- Il Comandante locale dei Vigili del Fuoco;
- Il Tecnico comunale in quanto esiste (senza diritto di voto)
- Un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco.
ale in quanto esiste (senza diritto di voto) 5) Un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco.
Sono membri elettivi della commissione Edilizia:
- 5 membri nominati dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno sia ingegnere od architetto, ed un altro sia tecnico diplomato.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale.
itetto, ed un altro sia tecnico diplomato.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario Comunale.
La Commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
12.-
ni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessati.
12.-
I membri di nomina elettiva durano in carica sino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
io comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
o comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione gli ascendenti ed i discendenti, gli affini al 1° grado, l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il membro decaduto o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive
iliato. Il membro decaduto o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina, il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.
Art. 12
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
La Commissione può sentire, qualora questi ne facciano domanda scritta al Presidente, o convocare, qualora ne ravvisi la necessità, i firmatari delle domande di concessione.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
13.-
reri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
13.-
Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
scussione ed al giudizio relativo all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della medesima.
Quando il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve farne comunicazione scritta alla Commissione stessa.
o assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve farne comunicazione scritta alla Commissione stessa.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente, la commissione è presieduta dal Vicepresidente che viene nominato dai componenti della commissione stessa.
14.-
CAPO IV° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 13.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
ella commissione stessa.
14.-
CAPO IV° - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 13.
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Il titolare della concessione prima di dare inizio ai lavori, può chiedere al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento e quote verticali cui riferire le in costruzione i dati di progetto che devono essere osservati scrupolosamente.
Il Costruttore è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
no essere osservati scrupolosamente.
Il Costruttore è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
Il titolare della concessione di cui ai punti a), c), d), e), f), g), h), i), e l), del precedente art. 3, deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazione.
al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazione.
Nel caso di nuove costruzioni di cui ai punti a) e l) del precedente Art. 3, la data di inizio si configura all'escavo di tutte le fondazioni; negli altri casi, per inizio dei lavori si intende quando l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo sugli ampliamenti o alla modifiche autorizzate.
o l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo sugli ampliamenti o alla modifiche autorizzate.
Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura nel primo movimento di terra.
In mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei lavori la data della licenza di costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.
ome data di inizio dei lavori la data della licenza di costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.
La denuncia d'inizio deve essere sottoscritta anche dallo assuntore e dall'eventuale direttore dei lavori e deve contenere la indicazione del domicilio (vedi precedente articolo 4).
15.-
Art. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA' ED AGIBILITA'.
ne del domicilio (vedi precedente articolo 4).
15.-
Art. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA' ED AGIBILITA'.
e del domicilio (vedi precedente articolo 4).
15.-
Art. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA' ED AGIBILITA'.
Ove il titolare della concessione non porti a compimento le opere e ove le condizioni di cui l'immobile rimasto siano pregiudiziavoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, il Sindaco - udito il parere della Commissione Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II° comma, della L 17.8.42 n
- potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II° comma, della L 17.8.42 n. 1150.
Prima di usare i fabbricati ed i manufatti il titolare della concessione deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti locali di cui al successivo art. 51 o di agibilità per gli altri manufatti, allegato alla domanda il certificato di collaudo, rilasciato dal competente te ufficio dei Vigili del Fuoco.
16.-
Art. 15
PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'.
e ufficio dei Vigili del Fuoco.
16.-
Art. 15
PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'.
ufficio dei Vigili del Fuoco.
16.-
Art. 15
PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'.
Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione urbanistica circa l'esecuzione difforme o non autorizzata delle opere elencate al precedente art. 3, il Sindaco, anche per le opere cui al precedente art
zione difforme o non autorizzata delle opere elencate al precedente art. 3, il Sindaco, anche per le opere cui al precedente art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qua lora la denuncia non sia stata effettuata nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco. Nei casi predetti, si applicano le norme previste dalle leggi vigenti.
17.-
CAPO V - LOTTIZZAZIONI
Art. 16
LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al Comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.
ne il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.
L'autorizzazione è data - fatta salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è anche approvata la convenzione relativa va agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.
Art. 17
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.
Art. 17
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.
Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.
Alla domanda deve essere allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:
re allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:
- stralcio delle previsioni del Piano Urbanistico Provinciale e del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione relativo alla zona oggetto del piano di lottizzazione ed esteso anche nelle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
one ed esteso anche nelle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale; 2) il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc.) necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto; 3) stato di fatto della zona: planimetria generale orientata comprendente le proprietà soggette al piano di lottizzazione ne in scala 1: 500, sulla quale dovranno essere indicati:
18.-
pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- descrizione della natura geologica del terreno;
- tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con indicazione del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o per servizi pubblici);
animetria, con indicazione del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o per servizi pubblici); 4) planimetria generale con curve di livello quotate, del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1: 500 o 1: 200, a seconda delle dimensioni del piano, con l'indicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati, della rete viabile, degli spazi verdi ed essenziali percorsi stradali e dei profili lo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
, degli spazi verdi ed essenziali percorsi stradali e dei profili lo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative; 5) per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria: planimetria quotata in scala 1:500 o 1:200 del progetto della opere di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato; c) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento, materiali impiegati, sistema di smaltimento finale; d) rete idrica: con precisazione dei materiali e delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti;
di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti; e) indicazione della rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista) (sia aerea che sotterranea);
rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista) (sia aerea che sotterranea); f) rete di illuminazione pubblica: il progetto che deve specificare sia il tipo di sostegno del corpo illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente; 6) relazione che illustri i criteri informatori del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;
ciamento alla rete esistente; 6) relazione che illustri i criteri informatori del piano di lottizzazione e la sua realizzazione; 7) schema di convenzione il quale deve precisare:
- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile, aree complessive delle superfici ad uso privato ed uso pubblico;
19.-
- superficie totale delle aree ad uso pubblico, distinte per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.)
- opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi della loro realizzazione;
- periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
ART. 18
eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
ART. 18
ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA.
nzione.
ART. 18
ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA.
Il Comune può convenire, in sede di predisposizione della convenzione di cui ai precedenti articoli, che l'accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè alla cessione delle aree necessarie per tale operazione, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.
sarie per tale operazione, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.
Dal pari, può convenirsi nella medesima forma che in luogo della parziale cessione delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.
ART. 19
CAUZIONE
ralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.
ART. 19
CAUZIONE
Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilità le modalità di versamento della cauzione, la quale non potrà essere inferiore al 25% del complesso degli oneri posti a carico del lottizzante, salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
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TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
a carico del lottizzante, salvo quanto stabilito dai regolamenti comunali.
20.-
TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
ART. 20
INDICI DI FABBRICAZIONE
Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.
le singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato emergente dal terreno e superficie fondiaria edificabile del lotto ad esso corrispondente.
il rapporto fra volume del fabbricato emergente dal terreno e superficie fondiaria edificabile del lotto ad esso corrispondente.
Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
Per indice di copertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.
pertura si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.
ART. 21
DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento si assumo le seguenti definizioni e metodi di misurazione: a) superficie del lotto: è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale.
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ione: a) superficie del lotto: è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale.
21.-
Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dalle norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-volume edificabile, anche le strade in comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto).
bile, anche le strade in comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota percentuale di competenza del proprietario del lotto). Del pari, possono comutarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona.
i medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona. L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone.
onsentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati. b) superficie coperta: è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti di volume fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline, ecc.
rizzontale di tutte le parti di volume fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline, ecc. Il sottotetto verrà conteggiato a volume qualora rientri nelle norme di altezze previste dal presente Regolamento per gli ambienti abitabili. c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che:
o per gli ambienti abitabili. c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che: la linea mediana del timpano o delle falde di copertura, misurata all'estradosso del tetto a meno del manto di copertura o l'estradosso dell'ultimo solaio di copertura nel caso di tetti piani, devono essere in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad essa parallelo
e in ogni punto contenuti fra la superficie del terreno, considerato allo stato naturale, ed il piano virtuale ad essa parallelo, portato sulla verticale all'altezza consentita dalle norme riferentisi alle singole zone
Tuttavia qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento normale del terreno, sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento. L'applicazione della presente norma sarà effettuata sulla base dei disegni allegati. Le torri di scale o di ascensori debbono rientrare nell'altezza massima così definita.
ALLEGATO ALL'ART. 21c
[Diagrams showing building height measurements in relation to natural ground level and construction level]
ALLEGATO ALL'ART. 21c
[Additional diagrams showing building height measurements in various configurations]
22.-
ALLEGATO ALL'ART. 21c
[Additional diagrams showing building height measurements in various configurations]
22.-
d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ritrovato a livello inferiore, ivi comprese logge rientranti e balconi chiusi su cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie.
u cinque lati. Sono esclusi dal volume i porticati liberi al piano terreno, eccettuati i vani per scale, ascensori o portinerie. Il sottotetto verrà conteggiato a volume qualora rientri nelle norme di altezza previste dal presente Regolamento per gli ambienti abitabili.
verrà conteggiato a volume qualora rientri nelle norme di altezza previste dal presente Regolamento per gli ambienti abitabili. e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio stradale
e delle sporgenze delle falde di copertura, dei poggioli aperti e delle pensiline) e il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finitimi.
Ad accesso delle costruzioni nel centro storico e nelle zone di ristrutturazione, qualsiasi sporgenza dall'edificio (scala esterna, pensilina, gronda, poggioli, ecc.) dovrà rispettare la distanza minima dal confine di m. 3 (tre).
ART. 22
ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI
Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sopprimere un vincolo 10 di inedificabilità sull'area stessa per l'estensione necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
tessa per l'estensione necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
essa per l'estensione necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
Pertanto, ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia previsto in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito successivamente
mmesso, sia previsto in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito successivamente, anche se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, l'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
23.-
so in considerazione in sede di rilascio di una licenza un determinato lotto, non è consentito successivamente, anche se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, l'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
nte eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche agli edifici praesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulla confine aree scoperte, al proprietario del la difesa interstatiaria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
24.-
ifesa interstatiaria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
24.-
CAPO II - NORME DI ZONA
ART. 23
PRESCRIZIONI GENERALI
L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Programma di Fabbricazione, con conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.
a di Fabbricazione, con conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.
Solo eccezionalmente il Sindaco, previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi, ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.
ART. 24
DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
ci e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.
ART. 24
DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.
ndenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.
Detta tabella contiene: a) la denominazione delle zone; b) il riferimento alle tavole del Programma di Fabbricazione; c) il riferimento agli articoli del presente Regolamento; d) il tipo (o i tipi o la tipologia) edilizio prescritto;
25.-
c) il riferimento agli articoli del presente Regolamento; d) il tipo (o i tipi o la tipologia) edilizio prescritto;
25.-
e) l'indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto, espresso in mc/mq; f) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espresso in mq; g) l'indice massimo di copertura espresso in percentuale; h) la superficie coperta minima; i) l'altezza massima in m.; l) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in m.;
entuale; h) la superficie coperta minima; i) l'altezza massima in m.; l) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in m.; m) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in m.; n) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in m.; o) eventuali altre norme.
Nell'ambito delle varie zone, gli edifici dovranno disporsi secondo gli assi di orientamento, qualora questi siano fissati nella cartografia del Programma di Fabbricazione.
In caso di difformità fra i diversi elaborati grafici facenti parte del Programma di Fabbricazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra il Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
amento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
26.-
Art. 25
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
nistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
26.-
Art. 25
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo la grafia del Programma di Fabbricazione, è suddiviso in:
- zone di conservazione: A - centro storico A1 - nuclei di edilizia tradizionale (ristrutturazione)
- zone residenziali: C - di espansione intensiva C1 - di espansione estensiva
- zone per attività produttive e terziarie: D1 - artigianali D2 - di servizio
- zone agricole: E - rurali
spansione estensiva
- zone per attività produttive e terziarie: D1 - artigianali D2 - di servizio
- zone agricole: E - rurali E1 - silvo-pastorali e improduttive
- zone per attrezzature ed impianti di interesse generale: F - attrezzature e servizi pubblici F1 - verde pubblico F2 - attrezzature e servizi pubblici tipo A
- zone di rispetto G - zone di salvaguardia paesaggistica G1 - di rispetto stradale.
27.-
Art. 26
ZONE DI CONSERVAZIONE:
A - CENTRO STORICO
Esso comprende le zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi.
Al loro interno sono consentite esclusivamente opere di consolidamento, di restauro e di risanamento, senza aumento dei volumi; le aree libere sono inedificabili.
clusivamente opere di consolidamento, di restauro e di risanamento, senza aumento dei volumi; le aree libere sono inedificabili.
Per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.
sicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.
Per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti, non solo alla conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale - strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti.
uoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti.
Il restauro deve rispettare tanto l'aspetto esterno, quanto l'impianto strutturale e tipologico-architettonico dell'interno e le parti decorative.
Per opere di risanamento si intendono quelle opere che, oltre al restauro, comportino modifiche parziali o totali dell'impianto strutturale o distributivo dell'interno.
elle opere che, oltre al restauro, comportino modifiche parziali o totali dell'impianto strutturale o distributivo dell'interno.
" Gli edifici restaurati non possono ricevere una destinazione d'uso diverso rispetto a quella d'origine, a meno che non vengano destinati ad uso pubblico, quali quello sanitario, culturale, ricreativo o scolastico e sociale in genere".
A1 - NUCLEI-EDIFICI DI EDILIZIA TRADIZIONALE (DI RISTRUTTURAZIONE)
culturale, ricreativo o scolastico e sociale in genere".
A1 - NUCLEI-EDIFICI DI EDILIZIA TRADIZIONALE (DI RISTRUTTURAZIONE)
Costituiti da aree totalmente o parzialmente edificate, interessate da agglomerati, nuclei o case isolate, di architettura minore o di edifici rurali aventi pregio paesaggistico-ambientale o costituenti memorie della tradizione insediativa locale.
Sono consentite opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici; le aree libere sono inedificabili.
ativa locale.
Sono consentite opere di consolidamento, restauro e risanamento degli edifici; le aree libere sono inedificabili.
E' ammessa la ristrutturazione mediante la sostituzione di parti strutturali e/o ampliamento dei fabbricati esistenti nel rispetto di:
28.-
utturazione mediante la sostituzione di parti strutturali e/o ampliamento dei fabbricati esistenti nel rispetto di:
28.-
a) gli allineamenti sia verso strada, sia nei confronti delle linee di gronda degli edifici latistanti; b) le forme architettoniche e tipologiche caratteristiche dell'ambiente, anche attraverso l'impiego di materiali e coloriture legate alla tradizione locale; c) il tipo e l'orientamento della copertura prevalenti nella zona.
iego di materiali e coloriture legate alla tradizione locale; c) il tipo e l'orientamento della copertura prevalenti nella zona.
Nel caso di ampliamento, esso non potrà superare in termini volumetrici il 20% del volume esistente alla data di adozione del presente regolamento e, qualora non si edifichi in aderenza o in sopraelevazione, devono essere rispettate una distanza dal confine del lotto pari a metà dell'altezza della fronte e una distanza degli edifici pari all'altezza della fronte medesima.
onfine del lotto pari a metà dell'altezza della fronte e una distanza degli edifici pari all'altezza della fronte medesima.
29.-
Art. 27
ZONE RESIDENZIALI
Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
te non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad essi pertinenti, in relazione agli standards urbanistici; in particolare sono consentiti: gli alberghi, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
In dette zone l'edificazione è subordinata, entro i perimetri eventualmente individuati dalla grafia del Programma di Fabbricazione, all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.
etri eventualmente individuati dalla grafia del Programma di Fabbricazione, all'approvazione di una lottizzazione convenzionata.
Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di densità edilizia, è consentito adottare altezze, distanze e schemi planivolumetrico-tipologici difformi da quelli indicati nelle presenti norme, purchè contenuti relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 15%.
ti nelle presenti norme, purchè contenuti relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 15%.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/20 mc di costruzione.
Tali zone si suddividono in:
C- DI ESPANSIONE INTENSIVA
per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/20 mc di costruzione.
Tali zone si suddividono in:
C- DI ESPANSIONE INTENSIVA
Per l'edificazione valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non deve superare i 2,0 mc/mq;
- superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500 mq;
- indice massimo di copertura: non deve essere superiore al 30%;
- superficie coperta minima: non deve essere inferiore a 110 mq;
- altezza del fabbricato:
non deve essere superiore al 30%; 4) superficie coperta minima: non deve essere inferiore a 110 mq; 5) altezza del fabbricato: non potrà superare i 11,50 m nè essere inferiore a m 7,50;
30.-
- distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio.
) distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni; 8) distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m 10;
C1 - DI ESPANSIONE ESTENSIVA
C1 - DI ESPANSIONE ESTENSIVA
Per l'edificazione valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può superare 1,2 mc/mq;
- superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500 mq;
- indice massimo di copertura: non deve essere superiore al 30%;
- superficie coperta minima: non deve essere inferiore a 100 mq;
- altezza del fabbricato: non potrà superare i m 8, nè essere inferiore a m 5,50;
- distanza minima dal ciglio della strada:
- altezza del fabbricato: non potrà superare i m 8, nè essere inferiore a m 5,50;
- distanza minima dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- distanza minima dal confine:
lla strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento; 7) distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m 5; per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni; 8) distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m 10;
31.-
Art. 28
ZONE PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
Esse comprendono le zone destinate agli insediamenti produttivi e terziari e si suddividono in:
D1 - ARTIGIANALI
In queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigianali, i depositi e le attività commerciali connesse con la produzione, con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici, assistenza e ristoro degli addetti.
ualsiasi tipo, eccetto quelli adibiti ad alloggio del proprietario o del custode, ad uffici, assistenza e ristoro degli addetti.
Valgono le seguenti norme:
- superficie fondiaria: non deve essere inferiore a 1000 mq;
- indice di copertura: non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto;
- altezza massima: non deve superare 6 m, per la parte uso abitazione non deve essere superiore a 8 m.
- il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc;
te uso abitazione non deve essere superiore a 8 m. 4) il volume massimo da destinarsi ad abitazione non potrà superare i 400 mc; 5) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 8; 6) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 5; 7) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 10% della superficie fondiaria.
DI SERVIZIO
D2 - di questo zone sono destinati i servizi in genere per depositi itinerari e stazzi.
- Altezza massima fuori terra 3,00
- Distanza dai confini m. 3,00
- Distanza dalla strada m. 3,00
32.-
Art. 29
ZONE AGRICOLE
Esse comprendono le zone destinate ad usi agricoli o silvo-pastorali ed incolte, produttive ed improduttive.
Si suddividono in:
E - RURALI
Queste zone sono destinate alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici o itticoli.
Si suddividono in:
E - RURALI
Queste zone sono destinate alle attività agricole e agli allevamenti zootecnici o itticoli.
E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, ecc.
E' consentita altresì la costruzione delle abitazioni in relazione all'esercizio delle suddette attività, nel rispetto delle norme che seguono.
ltresì la costruzione delle abitazioni in relazione all'esercizio delle suddette attività, nel rispetto delle norme che seguono.
Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:
- distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento;
- distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 5;
- distanza fra gli edifici: non deve essere inferiore a m 10;
- altezza del fabbricato: non potrà superare i m 8.
ore a m 5; 3) distanza fra gli edifici: non deve essere inferiore a m 10; 4) altezza del fabbricato: non potrà superare i m 8.
Con gli impianti connessi con la produzione agricolo-zootecnica valgono inoltre le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non deve superare 0,30 mc/mq.
Per gli edifici residenziali valgono inoltre le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non può superare 0,03 mc/mq;
- superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq 10.000;
ità edilizia fondiaria: non può superare 0,03 mc/mq; 2) superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq 10.000;
- Nel caso di volumi edilizi esistenti che non abbiano un carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale è ammesso l'aumento del volume esistente come da Art. 31 G.
33.-
B1 - SILVO-PASTORALI E IMPRODUTTIVE
Queste zone sono destinate alle colture e alle attività silvo-pastoriali, agli incolti produttivi ed improduttivi, agli allevamenti.
te zone sono destinate alle colture e alle attività silvo-pastoriali, agli incolti produttivi ed improduttivi, agli allevamenti.
E' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, depositi, segherie, ecc.
' ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, depositi, segherie, ecc.
Sono altresì consentite la costruzione delle abitazioni relative all'esercizio delle suddette attività e l'edificazione degli impianti necessari per l'esercizio delle attività turistiche di montagna (rifugi, ricoveri, ecc.) nel rispetto delle norme che seguono.
i necessari per l'esercizio delle attività turistiche di montagna (rifugi, ricoveri, ecc.) nel rispetto delle norme che seguono.
Sarà particolarmente curato l'inserimento dei corpi di fabbrica nell'ambiente attraverso l'adozione di forme e di materiali armonizzanti con il paesaggio circostante e con la tradizione costruttiva locale.
attraverso l'adozione di forme e di materiali armonizzanti con il paesaggio circostante e con la tradizione costruttiva locale.
Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non potrà superare lo 0,01 mc/mq;
- altezza del fabbricato: non potrà superare m 6,50;
- distanza dal ciglio delle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento;
- distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 10;
inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento; 4) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 10; 5) distacco tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m 10.
34.-
Art. 30
ZONE PER ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
Esse comprendono le zone pubbliche e quelle destinate all'uso pubblico, nonchè quelle riservate alla realizzazione delle infrastrutture e dei servizi pubblici di interesse generale.
Esse si suddividono in zone per:
F - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
trutture e dei servizi pubblici di interesse generale.
Esse si suddividono in zone per:
F - ATTREZZATURE E SERVIZI PUBBLICI
Tali zone sono destinate alla realizzazione delle attrezzature urbane cioè degli edifici sociali, per il culto, l'istruzione, la cultura, la sanità, lo sport, la pubblica amministrazione, nonchè per la costruzione degli impianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).
pianti tecnologici pubblici (mercati, macelli, impianti di depurazione, ecc.) e di interesse generale (ospedali, carceri, ecc.).
Valgono le seguenti norme:
- indice di copertura: non potrà superare il 40% della superficie del lotto;
- altezza massima: non potrà superare i m 8;
- distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m 8, salvo diversa prescrizione della cartografia;
- distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 5;
- parcheggi:
re a m 8, salvo diversa prescrizione della cartografia; 4) distanza dal confine: non deve essere inferiore a m 5; 5) parcheggi: dovranno essere previsti e riservati appositi spazi da adibire a parcheggio nella misura di 1 mq/10 mc di volume.
E' ammessa la deroga alle precedenti norme al fine di soddisfare particolari esigenze di ordine distributivo e tecnologico, peculiari di ogni specifica tipologia di servizio pubblico. Tale deroga dovrà in ogni caso seguire le procedure di legge.
F1 - VERDE PUBBLICO
Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.
- VERDE PUBBLICO
Tali zone sono destinate alla conservazione e alla creazione dei parchi urbani e delle attrezzature sportive.
Sono consentite unicamente costruzioni che integrano la destinazione di zona e cioè attrezzature per lo svago e lo sport, chioschi per bar e per la vendita di oggetti di interesse turistico.
35.-
Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.
e per la vendita di oggetti di interesse turistico.
35.-
Tali costruzioni dovranno rispettare le alberature esistenti.
Valgono le seguenti norme:
- densità edilizia fondiaria: non deve superare lo 0,1 (zero uno) mc./mq.;
- altezza massima: non deve superare m. 3.50 (tre e cinquanta). Essa può essere derogata solo per particolari esigenze relative agli impianti sportivi;
- superficie coperta: i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30 (trenta);
- parcheggi:
portivi; 3) superficie coperta: i chioschi non potranno avere una superficie coperta superiore a mq. 30 (trenta); 4) parcheggi: almeno il 5% (cinque) dell'area sarà riservata a parcheggio, piantumato con essenze ad alto fusto; 5) distanza dal ciglio delle strade: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'Art. 33 del presente Regolamento.
35/1.-
Art. 30/1
ZONE A CARATTERE ALBERGHIERO
Esse comprendono le zone destinate all'attività alberghiera o esercizi pubblici di ristoro.
- ALBERGHIERA DI RISTRUTTURAZIONE
Esse comprendono le zone destinate all'attività alberghiera o esercizi pubblici di ristoro.
- ALBERGHIERA DI RISTRUTTURAZIONE
Tali zone individuano le strutture alberghiere o di ristoro esistenti.
pubblici di ristoro.
- ALBERGHIERA DI RISTRUTTURAZIONE
Tali zone individuano le strutture alberghiere o di ristoro esistenti. E' permesso un ampliamento di volume nel rispetto delle norme stabilite dall'Art. 26 A1 per nuclei - edifici di edilizia tradizionale (ristrutturazione) con la sola variazione della percentuale di ampliamento stabilita in termini volumetrici del 35 (trentacinque) % del volume esistente alla data di addozione del presente Regolamento.
36.-
Art. 31
ZONE DI RISPETTO
Esse si suddividono in:
G - ZONE DI VERDE PRIVATO VINCOLATO
36.-
Art. 31
ZONE DI RISPETTO
Esse si suddividono in:
G - ZONE DI VERDE PRIVATO VINCOLATO
Esse sono destinate alla tutela dei parchi, dei giardini ed in generale delle aree verde private. Tali zone sono vincolate all'obbligo del rispetto del mantenimento del verde esistente. L'edificazione è vietata.
verde private. Tali zone sono vincolate all'obbligo del rispetto del mantenimento del verde esistente. L'edificazione è vietata. Per gli edifici esistenti che non abbiano caratteristiche storico-artistico o particolare pregio ambientale è ammesso l'aumento del volume esistente nei valori sottolencati da utilizzarsi per una sola volta ed in aderenza al fabbricato. Valgono tutte le norme dell'articolo 26 A1 con le seguenti variazioni; sono ammessi aumenti di volume del:
erenza al fabbricato. Valgono tutte le norme dell'articolo 26 A1 con le seguenti variazioni; sono ammessi aumenti di volume del: A) 20% per edifici il cui volume preesistente non superi i 1000 mc. B) 15% per edifici il cui volume preesistente non superi i 1500 mc. C) 10% per edifici il cui volume preesistente sia superiore al 1500 mc. Il volume di tale aumento non potrà comunque mai essere superiore a 500 mc.
Qualora la zona sia compresa entro il perimetro di vincolo cimiteriale è consentita la costruzione a titolo precario di modeste attrezzature per la vendita di fiori od oggetti per il culto e l'onoranza dei defunti.
Qualora la zona sia compresa entro le fascie di rispetto della viabilità e dei corsi d'acqua è altresì vietata ogni manomissione del sottosuolo-e dell'attuale assetto delle alberature.
della viabilità e dei corsi d'acqua è altresì vietata ogni manomissione del sottosuolo-e dell'attuale assetto delle alberature.
Sono consentite soltanto stazioni di carburante e servizio delle strade, in rispetto alle norme vigenti e strutture pubbliche per ricovero dei mezzi impiegati alla manutenzione della strada.
37.-
Art. 32
DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE ALLE ZONE RESIDENZIALI
strada.
37.-
Art. 32
DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE ALLE ZONE RESIDENZIALI
Nell'ambito delle zone "residenziali" di cui all'art. 27, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti o di progetto (con esclusione delle viabilità a fondo cieco al servizio dei singoli edifici od insediamenti) sono le seguenti:
- m 5 per strade di larghezza inferiore ai m 7;
- m 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m;
i) sono le seguenti:
- m 5 per strade di larghezza inferiore ai m 7;
- m 7,50 per strade di larghezza compresa fra i 7 e i 15 m;
- m 10 per strade di larghezza superiore a m 15.
Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate in precedenza nel caso di grandi di edifici che formino oggetto di lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche, secondo quanto specificato all'art. 27 IV comma.
Per gli altri insediamenti, le distanze sono fissate nelle norme relative alle singole zone.
38.-
Art. 33
DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI ED AGLI INSEDIAMENTI
38.-
Art. 33
DISTANZE DA OSSERVARE NEI CONFRONTI DEL CIGLIO DELLE STRADE INTERNE AI CENTRI ABITATI ED AGLI INSEDIAMENTI
Nell'ambito delle zone "agricole" di cui al precedente art. 29 ed a "verde pubblico F1" di cui al precedente art. 30, le distanze minime nei confronti del ciglio delle strade esistenti sono quelle stabilite dagli artt.
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