Norme del Piano Regolatore Generale
Comune di Lusia · Rovigo, Veneto
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196 sezioni del documento
I PROGETTISTI
COMUNE DI LUSIA - PROVINCIA DI ROVIGO
P.R.G. - NTA (Testo Modificato)
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Variante parziale al P.R.G. ex comma IV° lettera "l" art. 50 L.R. 61/1985 integrata con L.R. 21/1998
I PROGETTISTI Ing. Franco Boggiani Arch. Antonio Olivato
IL SINDACO
IL SEGRETARIO COMUNALE
INDICE
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Pag. 1
ART.1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE ART.2 - DISPOSIZIONI GENERALI ART.3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
I GENERALI
I GENERALI Pag. 1
ART.1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE ART.2 - DISPOSIZIONI GENERALI ART.3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
CAPO II - DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIO= NE DELLA NORMATIVA
Pag. 3
TO A TAVOLE DI P.R.G.
TO A TAVOLE DI P.R.G.
CAPO II - DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIO= NE DELLA NORMATIVA
Pag. 3
ART. 4- INDICI URBANISTICI ART. 5- INDICI EDILIZI - PARAMETRI GEOMETRICI ART. 6- VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZZAZIONI EDILIZIE ART. 7- INTERVENTI SU AREE EDILIZIE DI PROPRIETÀ DIVERSE ART. 8- DEFINIZIONI ART. 9- DESTINAZIONI DUSO DEI SUOLI E DEGLI EDIFICI
CAPO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Pag. 12
T. 8- DEFINIZIONI ART. 9- DESTINAZIONI DUSO DEI SUOLI E DEGLI EDIFICI
T. 8- DEFINIZIONI ART. 9- DESTINAZIONI DUSO DEI SUOLI E DEGLI EDIFICI
CAPO III - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEL P.R.G.
Pag. 12
ART. 10 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE ART. 11 - CONTENUTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI ART. 12- PERMESSO DI COSTRUIRE
CAPO IV — DISCIPLINA URBANISTICA DELLE EDIFICAZIONI
Pag. 14
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI ART. 12- PERMESSO DI COSTRUIRE
STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI ART. 12- PERMESSO DI COSTRUIRE
CAPO IV — DISCIPLINA URBANISTICA DELLE EDIFICAZIONI
Pag. 14
ART.13-SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ART. 14- DESTINAZIONE DUSO DELLE ZONE RESIDENZIALI ART. 15- PERIMETRAZIONE CENTRO STORICO (DA ATLANTE REGIONALE C.S.) ART. 16- CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE
ZONE A
Pag. 21
TRO STORICO (DA ATLANTE REGIONALE C.S.)
TRO STORICO (DA ATLANTE REGIONALE C.S.) ART. 16- CATEGORIE DI INTERVENTO SUL PATRIMONIO EDILIZIO AMBIENTALE
ZONE A
Pag. 21
ART. 17- ZONA A1 - EDIFICI VINCOLATI EX L. 1089/1 939 - SCHEDE B ART. 18- ZONA A2 - AREE DI INTERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B ART. 19- ZONA A3 - EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONE OMOGENEE - SCHEDE B
ZONE B
Pag. 23
ERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B
ERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B ART. 19- ZONA A3 - EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONE OMOGENEE - SCHEDE B
ZONE B
Pag. 23
ART. 20- ZONA B1/A - ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO ART. 21- ZONA B1/B - ZONA DI RIQUALIFICAZIONE (O RIORDINO) URBANISTICA SOGGETTA A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ART. 22 - ZONA B2 - ZONA RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI COMPLETAMENTO
ZONE C
Pag. 26
SOGGETTA A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO
SOGGETTA A PIANO URBANISTICO ATTUATIVO ART. 22 - ZONA B2 - ZONA RESIDENZIALE SEMIESTENSIVA DI COMPLETAMENTO
ZONE C
Pag. 26
ART. 23- ZONA C1 - ZONA RESIDENZIALE DI PARZIALE COMPLETAMENTO ART. 24- ZONA C2 - ZONA RESIDENZIALE DI PROGETTO ART. 25- ZONA C3 - ZONA RESIDENZIALE CON P.E.E.P. APPROVATO (Stralciato)
ZONE D
Pag. 29
ZONA RESIDENZIALE DI PROGETTO
ZONA RESIDENZIALE DI PROGETTO ART. 25- ZONA C3 - ZONA RESIDENZIALE CON P.E.E.P. APPROVATO (Stralciato)
ZONE D
Pag. 29
ART. 26- ZONA D1 - ZONA PRODUTTIVA DI COMPLETAMENTO ART. 27- ZONA D2 - ZONA PRODUTTIVA DI PROGETTO ART. 28- ZONA D3 - ATTIVITÀ PRODUTTIVE NON ORGANICAMENTE INSERITE ART. 29- ZONA D4 - ATTIVITÀ RICETTIVE ART. 30- ZONA D5 - ATTIVITÀ RICETTIVE, RICREATIVE E SPORTIVE
ZONE E
Pag. 34
INSERITE ART. 29- ZONA D4 - ATTIVITÀ RICETTIVE
INSERITE ART. 29- ZONA D4 - ATTIVITÀ RICETTIVE ART. 30- ZONA D5 - ATTIVITÀ RICETTIVE, RICREATIVE E SPORTIVE
ZONE E
Pag. 34
ART. 31- ZONA AGRICOLA - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 32 - ZONA E2 - SOTTOZONA AGRICOLA E2 ART. 33- ZONA E3 - SOTTOZONA AGRICOLA E3 ART. 34- ZONA E4 - SOTTOZONA AGRICOLA E4 (AREE CON PREESISTENZE INSEDIATIVE) ART. 35- ZONA E/A - NUCLEI E/O EDIFICI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 24/1985
ZONE F
Pag. 40
E CON PREESISTENZE INSEDIATIVE)
E CON PREESISTENZE INSEDIATIVE) ART. 35- ZONA E/A - NUCLEI E/O EDIFICI DI CUI ALL'ART. 10 DELLA L.R. 24/1985
ZONE F
Pag. 40
ART. 36- ZONA F1/A e F1/B - AREA PER L'ISTRUZIONE ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 37- ZONA F2/A e F2/B - AREA PER ATTREZZATURE COLLETTIVE ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 38- ZONA F2/C e F2/D - AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 39- ZONA F2/E - AREA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ESISTENTE
AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTE E DI PROGETTO
AREA PER ATTREZZATURE TECNOLOGICHE ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 39- ZONA F2/E - AREA PER SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE ESISTENTE ART. 40- ZONA F3/1A, F3/1B e F3/2A, F3/2B - AREA ATTREZZATA A PARCO, GIOCO E SPORT ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 41- ZONA F4/A e F4/B - AREA DI PARCHEGGIO ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 42 - ZONA F5/A e F5/B - VIABILITÀ ESISTENTE E DI PROGETTO ART. 43- ZONA F6 - FASCIA E ZONA DI RIPETTO ART. 44- ZONA F7 - LIMITE FASCIA DI RISPETTO VINCOLO AMBIENTALE EX L. 431/1985
ART. 46- MISURE DI SALVAGUARDIA ART. 47- DEROGHE ---
CAPO V — DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Pag. 45
ART. 45- EDIFICI CONDONATI AI SENSI DELLA L. 47/1985 ART. 46- MISURE DI SALVAGUARDIA ART. 47- DEROGHE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Le presenti norme, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Lusia ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
e, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Lusia ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
Legge 17.08.1942 n° 1150 Legge 03.11.1952 n° 1902 Legge 29.09.1964 n° 767 Legge 06.08.1967 n° 765 D.P.R. 06 Giugno 2001 n° 380 Circolare Ministeriale LL.PP. 28.10.1967 n° 3210 Decreto Ministeriale LL.PP. 01 .04.1968 n° 1404 Decreto Ministeriale LL.PP. 02.04.1968 n° 1444 Legge 22.10.1971 n° 865 Legge 28.01.1977 n° 10 Legge 08.08.1985 n° 431 Legge Regionale 29.12.1978 n° 73
L.PP. 02.04.1968 n° 1444 Legge 22.10.1971 n° 865 Legge 28.01.1977 n° 10 Legge 08.08.1985 n° 431 Legge Regionale 29.12.1978 n° 73 Legge Regionale 31 .05.1980 n°80 Legge Regionale 12.01.1982 n° 1 Legge Regionale 07.09.1982 n° 44 Legge Regionale 05.03.1985 n° 24 Legge Regionale 16.04.1985 n° 33 Legge Regionale 27.06.1985 n° 61 Legge Regionale 11.03.1986 n° 9 Legge Regionale 05.03.1987 n° 11 Legge Regionale 01 .09.1993 n°47 Legge Regionale 05.05.1998 n° 21 Legge Regionale 06.04.1999 n° 12
ge Regionale 05.03.1987 n° 11 Legge Regionale 01 .09.1993 n°47 Legge Regionale 05.05.1998 n° 21 Legge Regionale 06.04.1999 n° 12 Legge Regionale 23.04.2004 n.11, per quanto applicabile sino all'adozione-approvazione del P.A.T.I. – P.A.T.
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle modifiche e negli ampliamenti di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale e particolare previste dal presente testo di Norme Tecniche di Attuazione, congiuntamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di regolare le varie attività, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
, allo scopo di regolare le varie attività, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE
Le presenti norme, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Lusia ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
e, regolano la disciplina urbanistica del territorio comunale di Lusia ai sensi delle principali leggi urbanistiche sottocitate:
Legge 17.08.1942 n° 1150 Legge 03.11.1952 n° 1902 Legge 29.09.1964 n° 767 Legge 06.08.1967 n° 765 D.P.R. 06 Giugno 2001 n° 380 Circolare Ministeriale LL.PP. 28.10.1967 n° 3210 Decreto Ministeriale LL.PP. 01 .04.1968 n° 1404 Decreto Ministeriale LL.PP. 02.04.1968 n° 1444 Legge 22.10.1971 n° 865 Legge 28.01.1977 n° 10 Legge 08.08.1985 n° 431 Legge Regionale 29.12.1978 n° 73
L.PP. 02.04.1968 n° 1444 Legge 22.10.1971 n° 865 Legge 28.01.1977 n° 10 Legge 08.08.1985 n° 431 Legge Regionale 29.12.1978 n° 73 Legge Regionale 31 .05.1980 n°80 Legge Regionale 12.01.1982 n° 1 Legge Regionale 07.09.1982 n° 44 Legge Regionale 05.03.1985 n° 24 Legge Regionale 16.04.1985 n° 33 Legge Regionale 27.06.1985 n° 61 Legge Regionale 11.03.1986 n° 9 Legge Regionale 05.03.1987 n° 11 Legge Regionale 01 .09.1993 n°47 Legge Regionale 05.05.1998 n° 21 Legge Regionale 06.04.1999 n° 12
ge Regionale 05.03.1987 n° 11 Legge Regionale 01 .09.1993 n°47 Legge Regionale 05.05.1998 n° 21 Legge Regionale 06.04.1999 n° 12 Legge Regionale 23.04.2004 n.11, per quanto applicabile sino all'adozione-approvazione del P.A.T.I. – P.A.T.
Nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni, nelle modifiche e negli ampliamenti di qualsiasi natura ed entità, devono essere rispettate le prescrizioni di carattere generale e particolare previste dal presente testo di Norme Tecniche di Attuazione, congiuntamente alle disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale, allo scopo di regolare le varie attività, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
, allo scopo di regolare le varie attività, nell'ambito delle singole zone nelle quali il territorio comunale è stato suddiviso.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
diviso.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 1
Art. 2 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni generali riguardanti i Permessi di Costruire e le D.I.A., la Commissione Edilizia, l'esecuzione delle opere di statica, la sicurezza degli edifici e dei cantieri, l'igiene, le sanzioni, ecc. sono contenute nel regolamento edilizio.
pere di statica, la sicurezza degli edifici e dei cantieri, l'igiene, le sanzioni, ecc. sono contenute nel regolamento edilizio. In ogni caso, qualora dovessero verificarsi discordanze tra le norme del Regolamento Edilizio, il Regolamento di igiene e le presenti Norme Tecniche di Attuazione, prevalgono le norme presenti.
Art. 3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
Art. 3 - RIFERIMENTO A TAVOLE DI P.R.G.
Tutto il territorio del Comune di Lusia, si intende sottoposto alla disciplina del P.R.G. in conformità alle retinature ed alle legende specificate nei relativi elaborati di progetto. Qualora si dovessero verificare discordanze tra le tavole di zonizzazione in scala 1:5000 e 1:2000, quest'ultime prevalgono.
to. Qualora si dovessero verificare discordanze tra le tavole di zonizzazione in scala 1:5000 e 1:2000, quest'ultime prevalgono. Sono ammesse contenute modifiche ai limiti delle zone omogenee in funzione della trasposizione su planimetria catastale della zonizzazione redatta su carta tecnica; la nuova perimetrazione deve in ogni caso seguire i confini catastali esistenti e la differenza tra la nuova superficie del comparto e quella esistente definita nella Tavola 14 non può eccedere l'1% (uno per cento).
fferenza tra la nuova superficie del comparto e quella esistente definita nella Tavola 14 non può eccedere l'1% (uno per cento). Le modifiche precedentemente descritte non possono aver luogo relativamente ai limiti delle zone omogenee definiti da viabilità esistente o di progetto.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 2
CAPO II
DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Art. 4 - INDICI URBANISTICI
CAPO II
CAPO II
DEFINIZIONI URBANISTICO EDILIZIE E PRESCRIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA
Art. 4 - INDICI URBANISTICI
a) SUPERFICIE TERRITORIALE: è la superficie di quella porzione di territorio oggetto di intervento urbanistico attuativo, considerata al netto sia delle superfici destinate ad uso pubblico da P.R.G., sia delle aree sottratte per motivi ecologico-ambientali o per divieti all'uso edilizio disposti ex legge.
o pubblico da P.R.G., sia delle aree sottratte per motivi ecologico-ambientali o per divieti all'uso edilizio disposti ex legge.
b) SUPERFICIE FONDIARIA: è la superficie reale del lotto, derivante da rilievo topografico, al netto degli spazi di uso pubblico esistenti e previsti dal P.R.G. (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale.
pubblico esistenti e previsti dal P.R.G. (strade, piazze, fossi e scarpate relative, ecc.), misurata in proiezione orizzontale.
c) INDICE DI FABBRICABILITÀ TERRITORIALE: è il volume massimo ammesso, espresso in metri cubi, per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
ICABILITÀ TERRITORIALE: è il volume massimo ammesso, espresso in metri cubi, per ogni metro quadrato di superficie territoriale.
d) DENSITÀ EDILIZIA TERRITORIALE: è il rapporto tra il volume massimo costruibile e la totalità della superficie del territorio interessato dall'intervento; tale indice va applicato solo in sede di strumento urbanistico attuativo (per esempio: piano particolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi).
articolareggiato, piano di lottizzazione, piano di zona per l'edilizia economica e popolare, piano per insediamenti produttivi).
e) DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA: è il rapporto tra il volume massimo costruibile e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
f) INDICE DI FABBRICABILITÀ FONDIARIA: è il volume massimo costruibile, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
FONDIARIA: è il volume massimo costruibile, espresso in metri cubi, costruibile per ogni metro quadrato di superficie fondiaria.
g) INDICE DI COPERTURA: è il rapporto percentuale tra la superficie coperta dell'edificio e la superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente.
h) INDICE DI UTILIZZAZIONE FONDIARIA: è la massima superficie lorda utile, espressa in mq, costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.
UTILIZZAZIONE FONDIARIA: è la massima superficie lorda utile, espressa in mq, costruibile per ogni mq. di superficie fondiaria.
Gli indici di cui alle presenti norme rappresentano sempre gli indici massimi utilizzabili. Per le nuove costruzioni da realizzarsi nelle zone di espansione destinate a P.E.E.P., lo sfruttamento della densità fondiaria deve avvenire entro un minimo del 75% ed un massimo di 100%.
Art. 5 - INDICI EDILIZI - PARAMETRI GEOMETRICI
nsità fondiaria deve avvenire entro un minimo del 75% ed un massimo di 100%.
Art. 5 - INDICI EDILIZI - PARAMETRI GEOMETRICI
a) SUPERFICIE COPERTA: è la proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra compresi i balconi chiusi; i portici di uso privato, i loggiati e le pensiline anche se aperte.
e le parti edificate fuori terra compresi i balconi chiusi; i portici di uso privato, i loggiati e le pensiline anche se aperte. Non concorrono alla formazione della superficie coperta gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi con sbalzo fino a ml 1,50, le scale aperte interessanti non più di un piano o più piani solo nei casi previsti da norme di sicurezza, da leggi, o regolamenti speciali.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 3
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 3
Non concorrono inoltre alla formazione della superficie coperta i locali interrati, senza sovrastante costruzione, il cui estradosso sia ad una quota non superiore a ml 1,20, rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua sistemazione definitiva.
ad una quota non superiore a ml 1,20, rispetto alla quota media del piano di campagna, prima della sua sistemazione definitiva.
b) SUPERFICIE UTILE: è la somma delle superfici di pavimento e pavimento al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, pilastri di eventuali scale interne e vani ascensori, di logge, balconi e porticati.
ramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, pilastri di eventuali scale interne e vani ascensori, di logge, balconi e porticati.
Nel computo della superficie utile abitabile delle unità residenziali vanno inclusi:
- gli attici, i sottotetti abitabili o le parti di sottotetto con altezza maggiore di ml 2,00 e altezza media misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, maggiore di ml 2,20;
- corpi di sbalzo chiusi;
- le logge e i balconi per le loro parti rientranti oltre i ml 1,50.
copertura, maggiore di ml 2,20; 2) corpi di sbalzo chiusi; 3) le logge e i balconi per le loro parti rientranti oltre i ml 1,50.
Dallo stesso computo sono esclusi: 4) le superfici per servizi ed accessori comprendenti:
- cantine, soffitte, volumi tecnici, centrali termiche e altri locali a stretto servizio della residenza;
- autorimesse singole e collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi;
- logge e balconi;
retto servizio della residenza;
- autorimesse singole e collettive;
- androni di ingresso e porticati liberi;
- logge e balconi;
purché la somma di tali superfici (la superficie complessiva non residenziale) sia contenuta entro il 50% della superficie utile abitabile;
- i locali seminterrati, aventi qualsiasi destinazione, che emergono rispetto il piano campagna originario fino a ml 1,00, misurati all'intradosso del solaio;
i qualsiasi destinazione, che emergono rispetto il piano campagna originario fino a ml 1,00, misurati all'intradosso del solaio;
-
i sottotetti non abitabili o le parti di sottotetto con altezza inferiore a ml 2,00 e/o in cui l'altezza, misurata dal pavimento all'intradosso della struttura di copertura, sia inferiore a ml 2,20;
-
le logge rientranti, fino alla profondità massima di ml 1,50.
c) RAPPORTO DI COPERTURA: è il rapporto percentuale fra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
tà massima di ml 1,50.
c) RAPPORTO DI COPERTURA: è il rapporto percentuale fra la superficie coperta e la superficie fondiaria.
d) ALTEZZA DEL FABBRICATO:, è fa differenza tra la, quota media del terreno e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo piano praticabile, quando terreno e strada siano orizzontali e alla medesima quota. Qualora terreno e strada siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita alla media delle due quote sulle quali è prevista la costruzione.
strada siano orizzontali a quote diverse, l'altezza è riferita alla media delle due quote sulle quali è prevista la costruzione. Qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto medio dell'intradosso della parte abitabile.
e) ALTEZZA DELLE FRONTI: è l'altezza determinata come al punto precedente, aumentata dalla eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.
ntata dalla eventuale maggior altezza del bordo superiore della linea di gronda o del parapetto pieno o della media dei timpani.
f) VOLUME DEL FABBRICATO: è il volume del solido emergente dal terreno, ad eccezione dei porticati soggetti ad uso pubblico e dei volumi tecnici secondo quanto di seguito stabilito. Il volume del fabbricato si computa, vuoto per pieno, come somma dei prodotti della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun piano, misurate da pavimento a pavimento.
e somma dei prodotti della superficie coperta per le relative altezze lorde di ciascun piano, misurate da pavimento a pavimento. Per l'ultimo piano di ciascuna parte dell'edificio l'altezza lorda si misura all'intradosso del solaio di copertura.
Qualora la copertura sia costituita da porzioni aventi diversa altezza si considererà ciascuna porzione separatamente.
Qualora la copertura non sia orizzontale, si considererà la media delle altezze.
Come intradosso della copertura si considererà quello della struttura portante il manto di copertura, libera da eventuali intercapedini.
radosso della copertura si considererà quello della struttura portante il manto di copertura, libera da eventuali intercapedini.
Nel caso in cui il fabbricato sia costituito da piani interrati e piani fuori terra ricadenti all'interno della stessa superficie coperta, il volume del fabbricato viene computato come prodotto della superficie coperta per l'altezza del fabbricato misurata dalla quota media di campagna all'intradosso del solaio soffitto dell'ultimo piano abitabile.
l'altezza del fabbricato misurata dalla quota media di campagna all'intradosso del solaio soffitto dell'ultimo piano abitabile.
Sono comprese nel computo dei volumi le mansarde e i sottotetti abitabili o finestrati, di cui alla lettera b) punto 1), misurati nella loro superficie lorda, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi, i balconi chiusi.
b) punto 1), misurati nella loro superficie lorda, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi, i balconi chiusi.
b) punto 1), misurati nella loro superficie lorda, le eventuali zone porticate ad uso privato, gli avancorpi, i balconi chiusi.
Si definiscono volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria, solo i volumi strettamente necessari a contenere l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici (idrico, termico, elevatore, televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi
televisivo, di parafulmine, di ventilazione, ecc.) che non possono, per esigenze tecniche di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo entro il corpo dell'edificio nei limiti imposti dalle norme urbanistiche
Sono da considerare volumi tecnici il volume del tetto, se non abitabile, i servizi igienici, l'extracorsa degli ascensori, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne fumarie e di ventilazione, il vano scale al di sopra delle linee di gronda.
Allo scopo di consentire soluzioni tecnologiche alternative (isolamento termo-acustico o applicazioni, impiantistiche particolari, soluzioni sperimentali, ecc.), gli elementi perimetrali dell'edificio (murature esterne) e lo spessore dei solai verranno conteggiati, ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie, convenzionalmente in cm. 25.
dei solai verranno conteggiati, ai fini dell'applicazione degli indici volumetrici o di superficie, convenzionalmente in cm. 25.
Dovranno, in ogni caso, essere rispettati in misura reale, i parametri relativi a distanze, superfici coperte, altezze. Non contribuiranno alla formazione delle volumetrie e delle superfici, i volumi tecnici ed i locali non abitabili, collocati al di sopra delle linee di gronda, nonché l'isolamento all'umidità al piano terra per un'altezza di cm. 50.
abitabili, collocati al di sopra delle linee di gronda, nonché l'isolamento all'umidità al piano terra per un'altezza di cm. 50.
Nelle Zone E.— Verde Agricolo non sono considerati volumi tecnici ma non concorrono comunque al computo del volume del fabbricato i portici di qualunque altezza e profondità e i camini, quando le quantità degli stessi elementi misurate vuoto per pieno non superano il 25% della volumetria conteggiabile.
i camini, quando le quantità degli stessi elementi misurate vuoto per pieno non superano il 25% della volumetria conteggiabile.
Non sono invece da considerare volumi tecnici le lavanderie, gli stenditoi coperti, i locali di sgombero e simili. In ogni caso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'inserimento architettonico.
aso la sistemazione dei volumi tecnici non deve costituire pregiudizio per la validità estetica dell'inserimento architettonico.
g) NUMERO DEI PIANI: è il numero totale dei piani abitabili o agibili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda, sottotetto abitabile).
è il numero totale dei piani abitabili o agibili, compreso l'eventuale piano in ritiro (attico, mansarda, sottotetto abitabile).
I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
inscindibile unità abitativa; eventuali piani sfalsati non vanno sommati tra loro, ma conteggiati esclusivamente su di un lato.
h) DISTANZA DALLE STRADE: è la distanza minima, misurata radialmente in proiezione orizzontale, della superficie coperta del fabbricato dal ciglio stradale, come definito dall'art. 2 del D.M
lmente in proiezione orizzontale, della superficie coperta del fabbricato dal ciglio stradale, come definito dall'art. 2 del D.M. 1404/1968, ossia inteso come limite degli spazi pubblici esistenti e previsti (strade, marciapiedi, piazze), nonché delle strutture di delimitazione non transitabili (parapetti, arginelli, fossati, ecc.); in caso di porticato, la distanza deve essere calcolata dal limite degli appoggi.
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i) DISTANZA DAI CONFINI DI PROPRIETÀ: è la distanza minima misurata radialmente in proiezione orizzontale della superficie coperta del fabbricato, dai Confini di proprietà; in caso di porticato, la distanza deve essere calcolata dagli appoggi.
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Non sono considerati, ai fini delle distanze dai confini, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml 1,20.
rati, ai fini delle distanze dai confini, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml 1,20.
Per le finalità di questo comma le delimitazioni delle aree a standard sono assimilate ai confini di proprietà.
Nel caso di confini tra zone residenziali o produttive e zone agricole o di rispetto stradale, ricadenti nella stessa proprietà, è ammessa la costruzione sul confine di zona.
oduttive e zone agricole o di rispetto stradale, ricadenti nella stessa proprietà, è ammessa la costruzione sul confine di zona.
E' ammessa la costruzione a distanze dai confini inferiori al minimo previsto, relativamente ad ogni zona omogenea, a condizione che sia dimostrato l'assenso della proprietà asservita mediante atto scritto e registrato da prodursi all'Amministrazione. L'atto può essere redatto su modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e varrà per ogni singolo intervento edilizio.
L'atto può essere redatto su modulistica predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale e varrà per ogni singolo intervento edilizio.
i) DISTACCO TRA FABBRICATI: è la distanza minima, misurata radialmente in proiezione orizzontale, che un corpo di fabbrica deve osservare da altri corpi di fabbrica.
anza minima, misurata radialmente in proiezione orizzontale, che un corpo di fabbrica deve osservare da altri corpi di fabbrica.
Qualora il distacco deve essere inferiore o uguale all'altezza dei fabbricati fronteggiantesi, per distanza minima si intende la minore tra quelle misurate radialmente dalla proiezione sul piano orizzontale dei fabbricati.
per distanza minima si intende la minore tra quelle misurate radialmente dalla proiezione sul piano orizzontale dei fabbricati.
Non vengono considerati, nella misurazione dei distacchi tra fabbricati, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml 1,20.
misurazione dei distacchi tra fabbricati, i corpi di fabbrica emergenti dal piano di campagna originario per non più di ml 1,20.
E' ammesso comunque l'arretramento dei singoli piani di un edificio per rispettare le distanze prescritte; in tale caso queste vanno misurate assumendo come riferimento l'altezza delle diverse fronti (anche sfalsate) dell'edificio stesso.
Art 6 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZZAZIONI EDILIZIE
anche sfalsate) dell'edificio stesso.
Art 6 - VINCOLO DELLA SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ALLE UTILIZZAZIONI EDILIZIE
Nelle zone in cui l'edificazione è disciplinata dagli indici di fabbricabilità, ogni volume edilizio esistente e da costruire determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente nei rapporto stabilito dal relativo indice.
da costruire determina nel territorio la superficie fondiaria ad esso corrispondente nei rapporto stabilito dal relativo indice.
In queste zone, il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al vincolo della superficie fondiaria pertinente al volume edilizio da costruire.
A tal fine, ogni richiesta di Permesso di Costruire deve essere accompagnata da una planimetria catastale aggiornata, con indicati l'area da ritenersi vincolata agli edificati. Allegazioni Adizioni
pagnata da una planimetria catastale aggiornata, con indicati l'area da ritenersi vincolata agli edificati. Allegazioni Adizioni
agnata da una planimetria catastale aggiornata, con indicati l'area da ritenersi vincolata agli edificati
agnata da una planimetria catastale aggiornata, con indicati l'area da ritenersi vincolata agli edificati. Allegazioni Adizioni
Per i volumi edilizi esistenti, alla data di adozione del Piano, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sui mappali (o sui mappali contigui) di proprietà della Ditta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona; per detti volumi edilizi esistenti
itta intestataria del fabbricato, fino a raggiungere i valori degli indici propri della zona; per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dal computo degli indici.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla rispettivamente il vincolo non aedificandi sulla superficie fondiaria ad esso corrispondente, oppure, nel caso di cui al comma precedente, può determinare una riduzione della superficie medesima, quanto lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
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una riduzione della superficie medesima, quanto lo consenta un preciso computo degli indici di zona rispetto al volume restante.
L'Amministrazione Comunale può anche richiedere a ogni Ditta proprietaria di fornire l'esatta cubatura dei fabbricati esistenti, allo scopo di determinare la superficie fondiaria ad essi corrispondente.
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uperficie fondiaria ad essi corrispondente.
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Le Ditte proprietarie possono conferminare tale superficie fondiaria a loro gradimento, nonché variare tale conferminazione con altra proposta di vincolo, purché detta superficie, includendo quella coperta del fabbricato, forni una sola figura geometrica regolare e chiusa.
vincolo, purché detta superficie, includendo quella coperta del fabbricato, forni una sola figura geometrica regolare e chiusa.
Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del P.R.G. deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini edificatori.
Art 7 - INTERVENTI SU AREE EDILIZIE DI PROPRIETÀ DIVERSE
Le aree interessate da interventi edilizi, la cui superficie fondiaria è vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.
izi, la cui superficie fondiaria è vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.
zi, la cui superficie fondiaria è vincolata per effetto degli interventi medesimi, possono appartenere anche a più proprietari.
Nel caso in cui il Permesso di Costruire sia richiesto da uno o da una parte soltanto dei proprietari, il rilascio del Permesso di Costruire stesso è subordinato al formale consenso all'utilizzazione prevista da parte dei restanti proprietari; tale consenso deve costituirsi mediante apposita convenzione
senso all'utilizzazione prevista da parte dei restanti proprietari; tale consenso deve costituirsi mediante apposita convenzione, che dovrà essere trascritta da parte dei proprietari alla Conservatoria Immobiliare, nonché accettata dal Comune.
Art 8 - DEFINIZIONI
DEFINIZIONI GENERALI
Per una corretta ed univoca interpretazione delle norme che seguono, si definiscono:
a) PARTI ESTERNE: le facciate, gli androni, i cortili e le corti, le logge, le scale esterne, le coperture.
b) COPERTURA: il complesso delle strutture al di sopra della linea di gronda, comprese le sovrastrutture quali camini, ecc..
e.
b) COPERTURA: il complesso delle strutture al di sopra della linea di gronda, comprese le sovrastrutture quali camini, ecc..
c) ELEMENTI STRUTTURALI PORTANTI: le strutture verticali, sia interne sia esterne, con funzione portante, sia su fondazione puntiforme, e le strutture portanti orizzontali compresi i solai.
interne sia esterne, con funzione portante, sia su fondazione puntiforme, e le strutture portanti orizzontali compresi i solai.
d) TIPO EDILIZIO: il manufatto contraddistinto da uno specifico rapporto con il lotto di pertinenza e da caratteristiche distributive, aggregative, strutturali e formali riproducibili e tali da essere ricondotte ad uno schema teorico d'identificazione.
tributive, aggregative, strutturali e formali riproducibili e tali da essere ricondotte ad uno schema teorico d'identificazione.
ributive, aggregative, strutturali e formali riproducibili e tali da essere ricondotte ad uno schema teorico d'identificazione.
e) SUPERFETAZIONI: le parti aggiuntive di fabbricati prive di valore storico o architettonico
schema teorico d'identificazione.
e) SUPERFETAZIONI: le parti aggiuntive di fabbricati prive di valore storico o architettonico. In particolare s'intende ogni manufatto, di carattere precario o non precario, che in ogni modo non sia assimilabile alle strutture dell'organismo originario o che ne pregiudichi il decoro come i corpi aggregati ai vari piani, i corpi che occupano parzialmente o totalmente superfici originariamente scoperte (terrazze, ballatoi
i aggregati ai vari piani, i corpi che occupano parzialmente o totalmente superfici originariamente scoperte (terrazze, ballatoi, pianerottoli) e/o scoperti riguardanti gli edifici (giardini, corti, cortili, chiostre, ecc.) originariamente liberi.
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f) COLLEGAMENTI VERTICALI: i vani ascensori, le scale singole o i blocchi scale comuni a più alloggi, sia interni alle unità edilizie.
g) IMPIANTO DISTRIBUTIVO: l'insieme degli elementi verticali ed orizonti portanti e non di ciascun edificio e degli spazi da questi definiti.
h) INVOLUCRO ESTERNO: la linea su cui deve obbligatoriamente sorgere un edificio nel rispetto del limite stradale o delle edificazioni esistenti.
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te stradale o delle edificazioni esistenti.
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i) ALLINEAMENTO VERTICALE: la linea cui devono attenersi le altezze delle fronti di un edificio o di una nuova parte di esso.
j) ALLINEAMENTO ORIZZONTALE: la linea su cui deve obbligatoriamente sorgere un edificio nel rispetto del limite stradale o delle edificazioni esistenti.
k) FOROMETRIA: la scansione metrica delle diverse aperture sul prospetto di un manufatto edilizio.
elle edificazioni esistenti.
k) FOROMETRIA: la scansione metrica delle diverse aperture sul prospetto di un manufatto edilizio.
l) DESTINAZIONE DUSO: il complesso d'uso o di destinazioni funzionali di un'area o di un edificio.
m) PORTICO SOGGETTO AD USO PUBBLICO: quello spazio percorribile dal pubblico con accesso diretto da una strada, da una piazza o da altro analogo spazio, con altezza > a ml 3,00, per il quale ci sia un vincolo perpetuo ad uso pubblico, sancito con un atto notarile.
analogo spazio, con altezza > a ml 3,00, per il quale ci sia un vincolo perpetuo ad uso pubblico, sancito con un atto notarile.
n) PIANO CAMPAGNA: l'area interessata dal sedime del fabbricato, così come si presenta prima dell'intervento, aumentata di cm 15; per i fabbricati esistenti si considera la quota media degli angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm 15.
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI: ESTENSIVE ED INTENSIVE
i angoli esterni emergenti dal terreno, aumentata di cm 15.
DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE PREVALENTI: ESTENSIVE ED INTENSIVE
Per tipologia dei fabbricati si intende la costanza di determinare caratteristiche organizzative, riferibili esclusivamente ai sistemi di aggregazione dei volumi abitabili, ai rapporti planovolumetrici con il lotto sul quale insistono, nonché alla configurazione dei profili prospettici.
mi abitabili, ai rapporti planovolumetrici con il lotto sul quale insistono, nonché alla configurazione dei profili prospettici.
Sulla base di questo, per convenzione, sono stati individuati i tipi edilizi elementari e le aggregazioni di tipi di seguito descritti:
TIPOLOGIE A CARATTERE ESTENSIVO
tati individuati i tipi edilizi elementari e le aggregazioni di tipi di seguito descritti:
TIPOLOGIE A CARATTERE ESTENSIVO
ati individuati i tipi edilizi elementari e le aggregazioni di tipi di seguito descritti:
TIPOLOGIE A CARATTERE ESTENSIVO
a) ISOLATA: si intende quella costruzione in cui l'altezza dei prospetti principali è minore o uguale ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico; inoltre, dista da tutti i confini ma può anche avere un lato in aderenza al confine del lotto di pertinenza di un'altra costruzione
ltre, dista da tutti i confini ma può anche avere un lato in aderenza al confine del lotto di pertinenza di un'altra costruzione, purché quest'ultima abbia le medesime caratteristiche; si configura con una volumetria media variabile dai mc 600 ai mc 1.500 ed è tipico delle case unifamiliari, ma può anche contenere due alloggi.
b) BINATA: si intende quella costruzione che nella configurazione volumetrica e prospettica si presenta come un insieme di due edifici simmetrici e contigui; inoltre, dista da tutti i confini ma può avere e l'altezza delle fronti, presenta i medesimi rapporti riferiti per la tipologia isolata; si configura con una volumetria che mediamente non supera i mc 2.000 ed è tipico delle case bifamiliari, ma può anche contenere fino ad un massimo di 4 alloggi.
che mediamente non supera i mc 2.000 ed è tipico delle case bifamiliari, ma può anche contenere fino ad un massimo di 4 alloggi.
c) A SCHIERA: si intende quella costruzione che deriva dall'aggregazione di più unità abitative -case-aventi assetti planimetrici e distributivi uguali, o somiglianti, e tali da produrre un organismo edilizio che abbia le caratteristiche formali e planovolumetriche palesemente unitarie.
glianti, e tali da produrre un organismo edilizio che abbia le caratteristiche formali e planovolumetriche palesemente unitarie.
lianti, e tali da produrre un organismo edilizio che abbia le caratteristiche formali e planovolumetriche palesemente unitarie.
La schiera può essere di tipo lineare, qualora le unità abitative siano associate sempre in un senso, generalmente parallelo alla strada; oppure di tipo composto e/o a maglia, qualora le diverse unità abitative siano associate in modo articolato, e non direttamente rapportato alla strada più prossima, determinando spazi interstiziali ed eventuali cortili. (Lunghezza max. 40 mt
n direttamente rapportato alla strada più prossima, determinando spazi interstiziali ed eventuali cortili. (Lunghezza max. 40 mt. di fronte).
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TIPOLOGIE A CARATTERE INTENSIVO
d) A BLOCCO: si intende quella costruzione in cui l'altezza delle fronti è simile, o rapportabile, ai lati della figura geometrica che ne definisce l'ingombro planimetrico; in tal tipo di costruzione l'accesso ai diversi piani, o degli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani scala centralizzati.
ccesso ai diversi piani, o degli appartamenti, è generalmente costituito da colonne per ascensori e da vani scala centralizzati.
e) IN LINEA: si intende quella costruzione condominiale in cui la lunghezza delle fronti risulta prevalente rispetto ad altri parametri; in tal tipo di costruzione, che di solito presenta altezza unitaria delle fronti, sono generalmente presenti più vani scala posti a distanza più o meno regolari.
i solito presenta altezza unitaria delle fronti, sono generalmente presenti più vani scala posti a distanza più o meno regolari.
f) COMPOSTA: si intende quella costruzione condominiale costituita da più corpi di fabbrica a blocco ed in linea, diversamente accostati gli uni con gli altri; inoltre, può pure essere articolato nell'altezza delle fronti, purché presenti un'unitarietà compositiva volumetrica, che si evince dalla configurazione prospettica.
TIPOLOGIE A CARATTERE AMBIENTALE
ti un'unitarietà compositiva volumetrica, che si evince dalla configurazione prospettica.
TIPOLOGIE A CARATTERE AMBIENTALE
i un'unitarietà compositiva volumetrica, che si evince dalla configurazione prospettica.
TIPOLOGIE A CARATTERE AMBIENTALE
g) A CORTINA: si intende quella costruzione preesistente, che si configura come una cortina continua di fabbricati, con sviluppo lineare lungo le strade o le vie; in essa è chiaramente leggibile la continuità delle murature su strada, realizzatasi con costruzioni successive in aderenza; la linea di gronda può essere differenziata per i vari fabbricati
u strada, realizzatasi con costruzioni successive in aderenza; la linea di gronda può essere differenziata per i vari fabbricati, ma in genere il profilo prospettico risulta poco differenziato in altezza.
DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI SUL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE
Al fine di una corretta ed univoca interpretazione delle norme che seguono, valgono le seguenti definizioni:
a) SOSTITUZIONE: si intende ogni opera che sostituisce con tecniche, strutture e materiali attuali, gli elementi edilizi (o le parti alterate o trasformate) non più riconducibili ai caratteri dei modelli originari.
iali attuali, gli elementi edilizi (o le parti alterate o trasformate) non più riconducibili ai caratteri dei modelli originari.
b) RIPRISTINO: si intende ogni opera che sostituisce integralmente con le stesse tecniche e gli stessi materiali, elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili.
he sostituisce integralmente con le stesse tecniche e gli stessi materiali, elementi collassati irrecuperabili ma riproducibili.
c) RINNOVO: si intende ogni intervento e/o trattamento sugli elementi edilizi originari atto ad assicurarne la continuità d'uso; detti interventi e/o trattamenti possono giungere fino al ripristino (questo escluso).
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono così definiti:
ristino (questo escluso).
Per quanto riguarda gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono così definiti:
a) RESTAURO: l'insieme degli interventi rivolti a conservare integralmente e a ripristinare i caratteri originari degli organismi edilizi, siano essi vincolati, o meno, ai sensi del D.Lgs. 29 Ottobre 1999 n° 490, come sostituito dal D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004.
lizi, siano essi vincolati, o meno, ai sensi del D.Lgs. 29 Ottobre 1999 n° 490, come sostituito dal D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004.
b) RISANAMENTO CONSERVATIVO: l'insieme degli interventi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali
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li elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali
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interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
ri e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
egli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
gli elementi estranei all'organismo edilizio originario.
In particolare l'intervento deve rispettare le seguenti prescrizioni:
a) conservazione (restauro e ripristino) delle facciate esterne od interne (solo su queste ultime sono consentite parziali e limitate modifiche, purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto e ne siano salvaguardati gli elementi di valore stilistico), conservazione dei volumi esistenti, conservazione degli andamenti dei tetti, nonché degli apparati decorativi (cornici
listico), conservazione dei volumi esistenti, conservazione degli andamenti dei tetti, nonché degli apparati decorativi (cornici, marcapiani, lesene, ecc.);
b) conservazione dell'impianto strutturale originario verticale ed orizzontale (quest'ultimo nel caso di volte);
c) conservazione dei collegamenti originari, verticali ed orizzontali in quanto legati alle caratteristiche tipologiche dell'edificio;
d) conservazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;
ervazione e ripristino delle aperture originarie, nella posizione e nella forma, in quanto legate alla morfologia dell'edificio;
e) in caso di intervento soggetto a concessione edilizia, le aperture a livello stradale in unità adibite ad attività commerciali devono essere dimensionate nel rispetto della posizione e delle forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;
e delle forma delle aperture originarie. Le vetrine esistenti vanno ridimensionate in rapporto alle altre aperture di facciata;
f) conservazione di tutti gli elementi architettonici isolati, quali murature, edicole, lapidi, nonché degli spazi scoperti, pavimentati o sistemati ad orto o giardino;
g) restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
orto o giardino;
g) restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
orto o giardino;
g) restauro e ripristino degli ambienti interni, nel caso in cui vi siano elementi di documentata importanza;
h) possibilità di modificare, per un adeguato riutilizzo, l'impianto distributivo interno, aggregando unità modulari adiacenti troppo piccole, o suddividendole se troppo grandi, a condizione che gli ambienti aventi particolari caratteristiche spaziali e architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, ecc.) non vengano alterati
particolari caratteristiche spaziali e architettoniche (quali volte, decorazioni, pavimenti pregiati, ecc.) non vengano alterati. Conseguente possibilità di spostamento e di costruzione di tramezzature (con elementi portanti verticali o di altri elementi strutturali) e possibilità di modificazione del sistema dei collegamenti interni (sempre che non si tratti di collegamenti originari) al fine di consentire
una corretta realizzazione dell'impianto distributivo delle nuove unità d'uso (con la tassativa esclusione dei volumi eccedenti l'impianto originario);
i) conservazione con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, volte, ecc.);
tituzione delle parti non recuperabili, senza modificarne i più rilevanti elementi strutturali (muratura portante, volte, ecc.);
j) possibilità di utilizzare ad uso residenziale e terziario soffitte e sottotetti aventi un'altezza media non inferiore a ml 2,70, purché ciò non comporti l'alterazione, anche parziale, del profilo volumetrico originario; anche per i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie dei locali;
r i sottotetti le superfici finestrate devono essere dimensionate nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie dei locali;
k) possibilità di inserire servizi igienici illuminati ed aerati artificialmente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturale;
almente e servizi cucina con ventilazione forzata, sistemati a nicchia, in locali dotati di illuminazione ed aerazione naturale;
l) possibilità di traslazione, nella misura non eccedente i cm 35, dei solai privi di particolare carattere architettonico, mediante rinnovo purché non venga modificato il numero dei piani e la superficie utile complessiva dell'edificio, calcolata senza tenere conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;
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icie utile complessiva dell'edificio, calcolata senza tenere conto delle superfetazioni e delle sovrastrutture di epoca recente;
m) possibilità di utilizzare un'altezza minima dei vani abitabili con solaio, piano, pari a ml 2,50. Nel caso che tale altezza minima non sia raggiungibile procedendo alla traslazione dei solai, secondo quanto previsto dalla precedente norma, l'uso a fini abitativi dei vani deve essere escluso;
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ni abitativi dei vani deve essere escluso;
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COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G
i abitativi dei vani deve essere escluso;
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i abitativi dei vani deve essere escluso;
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n) obbligo di eliminare le superfetazioni e le sovrastrutture precarie e stabili che non rivestono interesse o perché non facenti parte integrante dell'organismo originario o perché impediscono la comprensione dei caratteri originari dell'edificio (ad esempio copertura di cortili, costruzioni eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande
mpio copertura di cortili, costruzioni eseguite con materiali e tecnologie leggere, chiusura di logge, balconi, tettoie, verande, ecc.).
3 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (GRADO DI PROTEZIONE 3)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia parziale sono quelli rivolti a trasformare parti dell'organismo edilizio mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
tuzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
E' comunque sempre consentito intervenire con i metodi del restauro e/o del risanamento conservativo.
ovi elementi ed impianti.
E' comunque sempre consentito intervenire con i metodi del restauro e/o del risanamento conservativo.
Sono comprese quelle opere che comportino la riorganizzazione funzionale dell'edificio con trasformazione dell'impianto distributivo interno, l'adeguamento igienico-sanitario, la modifica degli elementi strutturali verticali, orizzontali e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell'edificio. In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
i e dei vani scala, conservando le caratteristiche formali dell'edificio. In particolare sono ammissibili i seguenti interventi:
a) il rialzamento della cornice di gronda, senza aumento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml 2,70;
mento della superficie e del numero dei piani, al fine di raggiungere, per tutti i piani intermedi, un'altezza utile di ml 2,70;
b) l'utilizzazione a scopo residenziale, o per le diverse destinazioni d'uso previste dal P.R.G. e dai diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml 2,70;
al P.R.G. e dai diversi strumenti attuativi, di soffitte e sottotetti esistenti aventi un'altezza media non inferiore a ml 2,70;
c) la traslazione, mediante sostituzione, dei solai privi di carattere architettonico, purché non vengano modificati il numero dei piani, non venga aumentata la superficie utile e venga rispettata la forometria delle facciate, fatti salvi quei parziali spostamenti delle aperture resi necessari dalla traslazione dei solai;
d) sono inoltre ammessi:
iate, fatti salvi quei parziali spostamenti delle aperture resi necessari dalla traslazione dei solai;
d) sono inoltre ammessi:
-
la ristrutturazione e la destinazione residenziale dei volumi destinati ad altri usi;
-
il parziale ridisegno degli elementi architettonici e decorativi dell'edificio, con particolare riguardo ai riproporzionamento delle aperture, al fine di conseguire un più corretto inserimento tra gli edifici contermini;
are riguardo ai riproporzionamento delle aperture, al fine di conseguire un più corretto inserimento tra gli edifici contermini;
- la demolizione di parti dell'edificio e la successiva ricostruzione utilizzando tecniche costruttive e materiali simili alle originali.
Non sono ammessi interventi di completa demolizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti.
4- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4)
lizione e successiva ricostruzione degli edifici esistenti.
4- RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4)
Gli interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica sono quelli rivolti a trasformare l'intero organismo edilizio, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
io, mediante un insieme sistematico di opere che possono portare anche ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Le opere ammesse possono riguardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
uardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
ardare la ristrutturazione e/o il rifacimento dell'intero impianto distributivo interno e dell'involucro esterno dell'edificio.
Gli edifici oggetto della presente categoria di intervento potranno essere oggetto di demolizione e ricostruzione con il mantenimento del volume esistente; nella ricostruzione saranno tuttavia consentite limitate modifiche allocative
truzione con il mantenimento del volume esistente; nella ricostruzione saranno tuttavia consentite limitate modifiche allocative, purché la modifica richiesta contribuisca al miglior assetto del tessuto insediativo in riferimento alle cortine edilizie esistenti e alla sicurezza della circolazione.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia è ammessa la deroga alle distanze tra edifici e dai confini di cui al D.M. 1444/1968 con riferimento a quelle preesistenti salvo nel caso in cui sia proposta la ricomposizione volumetrica complessiva.
Nella ristrutturazione e/o ricostruzione per tutti gli interventi soggetti a Permesso di Costruire, i manufatti dovranno uniformarsi ai materiali costruttivi ed elementi di finitura di seguito descritti.
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a Permesso di Costruire, i manufatti dovranno uniformarsi ai materiali costruttivi ed elementi di finitura di seguito descritti.
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5- DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
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5- DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
Riguarda gli edifici e/o le superfetazioni di epoca recente dei quali si rende indispensabile la demolizione senza ricostruzione per il recupero a verde privato degli spazi liberi o perché la presenza di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ed ambientale e/o sotto il profilo igienico-sanitario.
erché la presenza di tali volumetrie è intollerabile nel contesto storico ed ambientale e/o sotto il profilo igienico-sanitario.
La demolizione di tali edifici è obbligatoria quando si attui un qualsiasi intervento edilizio che interessi qualsiasi fabbricato entro l'area di pertinenza.
MATERIALI COSTRUTTIVI ED ELEMENTI DI FINITURA
Gli interventi che interessano gli edifici con grado di protezione 1, 2, 3, e 4 e che superano l'ordinaria manutenzione devono rispettare le seguenti prescrizioni:
edifici con grado di protezione 1, 2, 3, e 4 e che superano l'ordinaria manutenzione devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) INTONACI E TINTEGGIATURE: gli intonaci dovranno essere di tipo tradizionale, del tipo a civile, a calce o similari, marmorino o coccio pesto; è vietato l'uso di rivestimenti marmorei se non preesistenti e di pannelli, nonché di intonaci plastici o graffiati; le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a tempera, nelle tonalità avorio, grigio, ocra;
plastici o graffiati; le tinteggiature dovranno essere eseguite preferibilmente a tempera, nelle tonalità avorio, grigio, ocra;
b) COPERTURE: le coperture dovranno essere in cotto (tegoli curvi o in coppi a canale, tegoli tipo marsigliesi, tegoli tipo portoghesi);
TURE: le coperture dovranno essere in cotto (tegoli curvi o in coppi a canale, tegoli tipo marsigliesi, tegoli tipo portoghesi);
c) COMIGNOLI: dovranno essere in pietra o cotto eventualmente intonacati, e dovranno uniformarsi ai rilevabili nella zona, con carattere ambientale; qualora vengano utilizzati comignoli prefabbricati, questi dovranno essere rivestiti in cotto o intonacati;
d) CORNICI DI GRONDA: i cornicioni dovranno essere ripristinati per le eventuali parti mancanti e chiaramente leggibili;
acati;
d) CORNICI DI GRONDA: i cornicioni dovranno essere ripristinati per le eventuali parti mancanti e chiaramente leggibili;
cati;
d) CORNICI DI GRONDA: i cornicioni dovranno essere ripristinati per le eventuali parti mancanti e chiaramente leggibili;
e) GRONDAIE E PLUVIALI: è prescritto esclusivamente l'uso di grondaie a sezione circolare e semicircolare che dovranno essere opportunamente tinteggiate in armonia con i colori della facciata, sono vietati gli elementi in PVC ed è consentito l'uso di elementi di rame a vista; i pluviali dovranno essere, dove possibile
, sono vietati gli elementi in PVC ed è consentito l'uso di elementi di rame a vista; i pluviali dovranno essere, dove possibile, concentrati alle estremità dei fabbricati e dovranno essere chiaramente leggibili dai disegni dei prospetti;
f) APERTURE: le dimensioni delle aperture dovranno rigorosamente attenersi alle proposizioni delle finestrature esistenti nell'edificio che conservino caratteri originari o, qualora non siano rilevabili, negli edifici contermini; per i fabbricati prospettanti direttamente sulla via
atteri originari o, qualora non siano rilevabili, negli edifici contermini; per i fabbricati prospettanti direttamente sulla via, le vetrine dovranno rigorosamente rispettare la forometria preesistente o allineandosi con la sola possibile variazione da foro finestra a foro porta-vetrina; le vetrine con aperture più grandi potranno essere eventualmente consentite in arretramento rispetto al paramento murario esterno
e vetrine con aperture più grandi potranno essere eventualmente consentite in arretramento rispetto al paramento murario esterno, con soluzione di piccolo porticato o prospettanti sull'androne interno; nella pratica di autorizzazione e/o concessione dovranno essere dettagliatamente precisate forme, dimensioni, materiali e colori dei profili di contenimento delle vetrine, in scala adeguata e con opportuna campionatura; in caso di necessità di eseguire aperture per garage
contenimento delle vetrine, in scala adeguata e con opportuna campionatura; in caso di necessità di eseguire aperture per garage, queste dovranno essere ridotte come numero ed in ogni caso non superiori ad una per unità edilizia e dovranno essere inserite armonicamente nel contesto forometrico, con larghezza massima di ml 2,40, la chiusura dovrà essere effettuata con serramenti in legno pieno verniciato
esto forometrico, con larghezza massima di ml 2,40, la chiusura dovrà essere effettuata con serramenti in legno pieno verniciato, del colore degli infissi delle finestre; sono consentiti garage interrati nelle ricomposizioni volumetriche;
g) OPERE IN FERRO: è ammesso l'uso del ferro per la realizzazione di inferriate alle finestre dei piani terra, ai sopraluci delle porte e dei portoncini d'ingresso; tali opere dovranno essere trattate con tecnologie tradizionali e dei tipi rilevabili nell'isolato che presentino caratteri ambientali;
h) SERRAMENTI: al piano terra per i vani a destinazione non residenziale sono ammessi serramenti con telai dei seguenti tipi acciaio spazzolato, alluminio elettrocolorato scuro, ferro
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non residenziale sono ammessi serramenti con telai dei seguenti tipi acciaio spazzolato, alluminio elettrocolorato scuro, ferro
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to, alluminio elettrocolorato scuro, ferro
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o, alluminio elettrocolorato scuro, ferro
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o, alluminio elettrocolorato scuro, ferro
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verniciato scuro, o cristalli privi di telaio; per le parti residenziali e per i vani superiori saranno consentiti serramenti in legno verniciato, o a vista, purché trattato con mordenti scuri, o in ferro verniciato o legno laccato; è vietato l'uso di persiane scorrevoli indipendentemente dai materiali usati (metallo, plastica, legno); gli oscuri devono essere a due o quattro ante
siane scorrevoli indipendentemente dai materiali usati (metallo, plastica, legno); gli oscuri devono essere a due o quattro ante, con cerniere non lavorate, aperti verso l'esterno, o ripieghevoli nel vano finestra, in legno pieno e tinteggiati nei colori delle finestre;
i) DAVANZALI E STIPITI: dovranno essere realizzati di tipo analogo a quelli preesistenti di valore ambientale della zona di intervento; negli altri casi le cornici di finestre o gli stipiti non dovranno presentare particolare evidenza;
le della zona di intervento; negli altri casi le cornici di finestre o gli stipiti non dovranno presentare particolare evidenza;
j) ELEMENTI VARI DI ARREDO URBANO: dovranno essere in sintonia con i materiali tipici locali, pertanto sarà assolutamente vietato l'uso di fioriere in sassi lavati, di pavimentazioni in piastre di cemento ed altri similari; sarà invece da privilegiare l'uso di trachite e di porfido, di basamenti in pietra e di rastrelliere in ferro per l'appoggio delle biciclette;
privilegiare l'uso di trachite e di porfido, di basamenti in pietra e di rastrelliere in ferro per l'appoggio delle biciclette;
privilegiare l'uso di trachite e di porfido, di basamenti in pietra e di rastrelliere in ferro per l'appoggio delle biciclette;
k) INSEGNE E TARGHE: le insegne luminose e le targhe devono essere inserite armoniosamente nel prospetto dell'edificio; non sono ammesse le insegne sporgenti a bandiera, se non puntiformi (max cm 50 x 50); per le altre insegne addossate alle murature
n sono ammesse le insegne sporgenti a bandiera, se non puntiformi (max cm 50 x 50); per le altre insegne addossate alle murature, si prescrive che siano disposte in senso orizzontale e ne ricoprino le dimensioni di cm 40 x 200; i cancelletti di chiusura di sicurezza delle vetrine non dovranno essere dei tipi estensibili in commercio, ma eseguiti in ferro con sistemi artigianali, a scomparsa entro gli stipiti o in senso verticale.
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ZONE A
Art. 17 - ZONA A1 - EDIFICI VINCOLATI EX L.1089/1939 - SCHEDE B
Trattasi di edifici di grande interesse storico architettonico ed artistico, con vincolo notificato di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte originaria.
torico architettonico ed artistico, con vincolo notificato di cui interessa la conservazione integrale di ogni parte originaria.
Gli interventi di restauro consentiti per i singoli edifici dovranno essere preventivamente autorizzati, con richiesta a cura della Ditta proprietaria, dalla competente Sovrintendenza per i beni ambientali ed architettonici.
Pertanto la definizione della categoria di intervento, assume valore puramente indicativo.
i beni ambientali ed architettonici.
Pertanto la definizione della categoria di intervento, assume valore puramente indicativo.
Le categorie di intervento, così come definite al precedente articolo, sono:
a) RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1) b) RISANAMENTO CONSERVATIVO (GRADO DI PROTEZIONE 2) c) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (GRADO DI PROTEZIONE 3) d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) e) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
) d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) e) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno di queste zone sono:
- insediamenti residenziali e pluriresidenziali;
- negozi e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
Interventi diversi da quelli ammessi dai gradi di protezione assegnati ai singoli edifici, possono essere proposti esclusivamente con un Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art.15 della L.R. 61/1 985.
Art. 18—ZONA A2 - AREE DI INTERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B
Tale zona comprende le aree è gli edifici che hanno particolare valore storico-ambientale.
E DI INTERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B
E DI INTERESSE AMBIENTALE - SCHEDE B
Tale zona comprende le aree è gli edifici che hanno particolare valore storico-ambientale.
Le categorie di intervento, così come definite al precedente articolo, sono:
a) RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1) (b) RISANAMENTO CONSERVATIVO (GRADO DI PROTEZIONE 2) c) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (GRADO DI PROTEZIONE 3) d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) e) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
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) d) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) e) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno di queste zone sono:
- insediamenti residenziali e pluriresidenziali;
- negozi e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
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COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 21
ristoranti e pubblici esercizi in genere.
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Interventi diversi da quelli ammessi dai gradi di protezione assegnati ai singoli edifici, possono essere proposti esclusivamente con un Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R. 61/1 985.
Art.19-ZONA A3 - EDIFICI DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONE OMOGENEE - SCHEDE B
Trattasi di edifici isolati che hanno particolare valore storico-ambientale
DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONE OMOGENEE - SCHEDE B
DI INTERESSE AMBIENTALE IN ZONE OMOGENEE - SCHEDE B
Trattasi di edifici isolati che hanno particolare valore storico-ambientale
Le categorie di intervento, così come definite al precedente articolo, sono:
f) RESTAURO (GRADO DI PROTEZIONE 1) g) RISANAMENTO CONSERVATIVO (GRADO DI PROTEZIONE 2) h) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE (GRADO DI PROTEZIONE 3) i) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) j) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
) i) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA (GRADO DI PROTEZIONE 4) j) DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (GRADO DI PROTEZIONE 5)
Le destinazioni d'uso ammesse all'interno di queste zone sono:
- insediamenti residenziali e pluriresidenziali;
- negozi e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
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e botteghe artigiane;
- uffici pubblici e privati;
- locali di spettacolo e ritrovo;
- ristoranti e pubblici esercizi in genere.
Interventi diversi da quelli ammessi dai gradi di protezione assegnati ai singoli edifici, possono essere proposti esclusivamente con un Piano di Recupero redatto ai sensi dell'art. 15 della L.R.61/1 985.
COMUNE DI LUSIA – VARIANTE GENERALE AL P.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 22
ZONE B
Art. 20- ZONA B1/A - ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO
.R.G. – NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 22
ZONE B
Art. 20- ZONA B1/A - ZONA RESIDENZIALE SEMINTENSIVA DI COMPLETAMENTO
In queste zone sono ammesse le destinazioni d'uso già precisate all'art. 14 (destinazioni d'uso delle aree residenziali).
MENTO
In queste zone sono ammesse le destinazioni d'uso già precisate all'art. 14 (destinazioni d'uso delle aree residenziali).
In queste zone, l'edificazione è subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria, secondo quanto disposto dalla legislazione vigente; in ogni caso deve essere realizzata in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
te; in ogni caso deve essere realizzata in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
e; in ogni caso deve essere realizzata in conformità a quanto disposto dalla legislazione vigente per le zone di completamento.
Non saranno consentite edificazioni con un numero di unità abitative superiori a due in aree interne, ossia non prospettanti sul fronte stradale, se non in presenza di strada privata di larghezza > a ml 6,00 con servitù di passaggio codificata al fondo e con un'area per il ritorno veicolare inscrivibile in un cerchio con un diametro di ml 10,00
ù di passaggio codificata al fondo e con un'area per il ritorno veicolare inscrivibile in un cerchio con un diametro di ml 10,00, da realizzare con le modalità dell'art
In caso di realizzazione di opere primarie sarà necessario procedere o con predisposizione di P.d.L., ex art. 16 L.R. 61/1 985, o con dichiarazione impegnativa d'obbligo, ex art. 11 L. 10/1977.
Si prescrivono i seguenti indici stereometrici e distanze:
5, o con dichiarazione impegnativa d'obbligo, ex art. 11 L. 10/1977.
Si prescrivono i seguenti indici stereometrici e distanze:
a) DENSITÀ EDILIZIA FONDIARIA: non deve superare i 2,0 mc/mq. Per gli edifici esistenti che raggiungono il limite di densità edilizia previsto, è ammesso l'adeguamento dei vani abitabili all'altezza minima interna di ml 2,70, anche se ciò comporta una variazione in aumento delle volumetrie.
ento dei vani abitabili all'altezza minima interna di ml 2,70, anche se ciò comporta una variazione in aumento delle volumetrie.
b) NUMERO DEI PIANI ABITABILI: non può essere superiore a n° 3, compreso l'eventuale piano terra adibito a servizi della residenza; qualora il piano terra sia ad uso negozio, non può essere superiore a n° 2. E' ammessa la realizzazione di piani interrati o seminterrati.
c) ALTEZZA DEI FABBRICATI
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