COMUNE DI ALLISTE
Comune di Alliste · Lecce, Puglia
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COMUNE DI ALLISTE
COMUNE DI ALLISTE Provincia di Lecce PIANO REGOLATORE GENERALE Regolamento Edilizio gruppo di progetto Prof. Arch. Giuseppe Gambirasio (coordinatore) Arch. Silvio Causo Arch. Raffaele Grasso Ing. Vincenzo Palese Arch. Filippo Simonetti Ufficio di Piano Arch. Daniele Manni Novembre 2000
Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA 5
lvio Causo Arch. Raffaele Grasso Ing. Vincenzo Palese Arch. Filippo Simonetti Ufficio di Piano Arch. Daniele Manni Novembre 2000
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 2 SOMMARIO Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA 5 1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 6 1.1 Oggetto del Regolamento Edilizio (R.E.) ............................................................................................. 6
del Regolamento Edilizio (R.E.) ............................................................................................. 6 1.2 Formazione della Commissione Edilizia .............................................................................................. 6 1.3 Attribuzioni della Commissione Edilizia ............................................................................................... 7
oni della Commissione Edilizia ............................................................................................... 7 1.4 Funzionamento della Commissione Edilizia......................................................................................... 8 2 TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 9 2.1 Certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.).................................................................................... 9
icato di destinazione urbanistica (C.D.U.).................................................................................... 9 2.2 Richiesta di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia e progetto municipale .............................. 9 2.3 Rilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia ................................................................ 11
ilascio di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia ................................................................ 11 2.4 Diniego di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia ................................................................ 12 2.5 Comunicazione dell'inizio dei lavori ................................................................................................... 12
ne dell'inizio dei lavori ................................................................................................... 12 2.6 Voltura di concessione edilizia e di autorizzazione edilizia ................................................................. 13 2.7 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità ................................... 13
13 2.7 Comunicazione di ultimazione dei lavori e richiesta del certificato di abitabilità ................................... 13 2.8 Procedimento per le opere interne. ................................................................................................... 13 2.9 Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune....................................................................... 16
Conferenza dei servizi tra strutture interne al Comune....................................................................... 16 2.10 Conferenza dei servizi tra amministrazioni diverse. ........................................................................... 16 2.11 Ambito di applicazione...................................................................................................................... 17
cazione...................................................................................................................... 17 2.12 Definizione di impianti a struttura semplice. ....................................................................................... 17 2.13 Struttura organizzativa...................................................................................................................... 17
zzativa...................................................................................................................... 17 2.14 Procedimento mediante Conferenza dei servizi. ................................................................................ 17 2.15 Procedimento mediante autocertificazione. ....................................................................................... 18
edimento mediante autocertificazione. ....................................................................................... 18 2.16 Verifica. ........................................................................................................................................... 19 3 TITOLO III – PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 21 3.1 SUPERFICIE FONDIARIA (SF) ........................................................................................................ 21
FICIE FONDIARIA (SF) ........................................................................................................ 21 3.2 Superficie coperta (Sc) ..................................................................................................................... 21 3.3 Superficie permeabile (Sp) ............................................................................................................... 21
rmeabile (Sp) ............................................................................................................... 21 3.4 Superficie lorda di pavimento (S.l.p.)................................................................................................. 21 3.5 Volume esistente ............................................................................................................................. 21
............................................................................................................................. 21 3.6 Opere di urbanizzazione primaria ..................................................................................................... 22 3.7 Opere di urbanizzazione secondaria ................................................................................................. 22
i urbanizzazione secondaria ................................................................................................. 22 3.8 Densità fondiaria (Df) ....................................................................................................................... 22 3.9 Rapporto di copertura (R) ................................................................................................................. 22
pertura (R) ................................................................................................................. 22 3.10 Rapporto di permeabilità (Ip) ............................................................................................................ 22 3.11 Distacco dai confini (Dc) ................................................................................................................... 22
fini (Dc) ................................................................................................................... 22 3.12 Distacco fra gli edifici (De) ................................................................................................................ 22 3.13 Distacco dalle strade (Ds)................................................................................................................. 23
strade (Ds)................................................................................................................. 23 3.14 Altezza degli edifici (H) ..................................................................................................................... 23 3.15 Aree libere ....................................................................................................................................... 23
............................................................................................................................. 23 3.16 Indice di conversione in mc .............................................................................................................. 23 4 TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI 24 4.1 Salubrità del terreno e della costruzione ........................................................................................... 24
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 3 4.2 Allineamenti ..................................................................................................................................... 24 4.3 Salvaguardia e formazione del verde ................................................................................................ 25
ardia e formazione del verde ................................................................................................ 25 4.4 Requisiti delle costruzioni ................................................................................................................. 25 4.5 Inserimento ambientale delle costruzioni ........................................................................................... 26
ento ambientale delle costruzioni ........................................................................................... 26 4.6 Decoro e manutenzione delle costruzioni e delle aree private ............................................................ 26 4.7 Qualità dell'aria in spazi confinati. ..................................................................................................... 27
ria in spazi confinati. ..................................................................................................... 27 4.8 Ventilazione naturale. ....................................................................................................................... 27 4.9 Ventilazione attiva. ........................................................................................................................... 28
. ........................................................................................................................... 28 4.10 Ventilazione attiva. ...................................................................... Errore. Il segnalibro non è definito. 4.11 Illuminazione artificiale. .................................................................................................................... 28
ficiale. .................................................................................................................... 28 4.12 Controllo del soleggiamento. ............................................................................................................ 28 4.13 Comfort igrotermico. ......................................................................................................................... 29
co. ......................................................................................................................... 29 4.14 Comfort acustico. ............................................................................................................................. 29 4.15 Interventi urgenti .............................................................................................................................. 30
............................................................................................................................. 30 4.16 Decoro degli spazi pubblici e di uso pubblico e loro occupazione ....................................................... 30 5 TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 32 5.1 Altezza interna dei locali abitativi ...................................................................................................... 32
a dei locali abitativi ...................................................................................................... 32 5.2 Caratteristiche dimensionali delle unità immobiliari. ........................................................................... 32 5.3 Spazi di cantinato e sotterraneo........................................................................................................ 34
ntinato e sotterraneo........................................................................................................ 34 5.4 Boxes ed autorimesse. ..................................................................................................................... 34 5.5 Dotazione di servizi. ......................................................................................................................... 34
zi. ......................................................................................................................... 34 5.6 Pozzi, vasche e cisterne per acqua potabile. ..................................................................................... 34 5.7 Spazi di cottura. ............................................................................................................................... 35
............................................................................................................................. 35 5.8 Impianti di gas per uso domestico. .................................................................................................... 35 5.9 Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie. ................................................................ 35
Focolai, forni e camini, condotti di calore e canne fumarie. ................................................................ 35 5.10 Antenne ........................................................................................................................................... 36 5.11 Macchine per il condizionamento ...................................................................................................... 36
per il condizionamento ...................................................................................................... 36 5.12 Chioschi e mezzi pubblicitari............................................................................................................. 37 5.13 Coperture, canali di gronda e pluviali ................................................................................................ 37
canali di gronda e pluviali ................................................................................................ 37 5.14 Cortili e chiostrine............................................................................................................................. 38 5.15 Impianto di smaltimento delle acque piovane. ................................................................................... 38
ianto di smaltimento delle acque piovane. ................................................................................... 38 5.16 Abbattimento delle barriere architettoniche........................................................................................ 39 5.17 Intercapedini e griglie di aerazione.................................................................................................... 39
ni e griglie di aerazione.................................................................................................... 39 5.18 Misure contro la penetrazione di animali nelle costruzioni .................................................................. 40 5.19 Muri di sostegno............................................................................................................................... 40
............................................................................................................................. 40 5.20 Numeri civici .................................................................................................................................... 41 5.21 Parapetti e ringhiere ......................................................................................................................... 41
ere ......................................................................................................................... 41 5.22 Passaggi pedonali e marciapiedi ...................................................................................................... 42 5.23 Passi carrabili .................................................................................................................................. 42
............................................................................................................................. 42 5.24 Piste ciclabili .................................................................................................................................... 43 5.25 Portici e "pilotis" ............................................................................................................................... 43
............................................................................................................................. 43 5.26 Prefabbricati .................................................................................................................................... 43 5.27 Rampe............................................................................................................................................. 43
............................................................................................................................. 43 5.28 Recinzioni e cancelli in ambito urbano .............................................................................................. 44 5.29 Serramenti ....................................................................................................................................... 45
............................................................................................................................. 45 5.30 Servitù pubbliche ............................................................................................................................. 45 5.31 Soppalchi......................................................................................................................................... 46
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 4 5.32 Sporgenze fisse e mobili .................................................................................................................. 46 5.33 Strade private .................................................................................................................................. 47
............................................................................................................................. 47 5.34 Terrazzi ........................................................................................................................................... 47 6 TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE 49 6.1 Prescrizioni generali ......................................................................................................................... 49
ali ......................................................................................................................... 49 6.2 Richiesta e consegna di punti fissi .................................................................................................... 49 6.3 Disciplina del cantiere ...................................................................................................................... 49
ntiere ...................................................................................................................... 49 6.4 Occupazione del suolo pubblico e recinzioni provvisorie .................................................................... 50 6.5 Sicurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali ............................................................. 51
icurezza del cantiere e requisiti delle strutture provvisionali ............................................................. 51 6.6 Scavi e demolizioni. ......................................................................................................................... 52 6.7 Rinvenimenti .................................................................................................................................... 52
............................................................................................................................. 52 6.8 Ripristino del suolo e degli impianti pubblici....................................................................................... 52 7 TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI 54 7.1 Vigilanza e coercizione ..................................................................................................................... 54
cizione ..................................................................................................................... 54 7.2 Violazione del regolamento e sanzioni .............................................................................................. 54 8 TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 55 8.1 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali ................................. 55
8.1 Ricostruzione di edifici crollati in tutto o in parte in seguito ad eventi accidentali ................................. 55 8.2 Deroghe........................................................................................................................................... 55 8.3 Rapporti tra regolamento edilizio e le N.T.A. del P.R.G.- Modifiche al regolamento edilizio e alle N.T.A. del P.R.G. .................................................................. 55
Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 5 Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA
Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 5 Parte I^ REGOLAMENTO IN MATERIA DI EDLIZIA
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 6 1 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1.1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO (R.E.) Il Regolamento Edilizio, in conformità con quanto disposto all'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disciplina:
nformità con quanto disposto all'art. 15 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disciplina: a) la formazione, le attribuzioni ed il funzionamento della Commissione urbanistica e/o Edilizia comunale; b) gli adempimenti inerenti alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio e le relative procedure; c) i parametri e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio;
e gli indici edilizi ed urbanistici; d) l'inserimento ambientale, i requisiti prestazionali ed il decoro del prodotto edilizio; e) le prescrizioni costruttive e funzionali per i manufatti; f) l'esercizio dell'attività costruttiva e dei cantieri; g) la vigilanza e le sanzioni. 1.2 FORMAZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 1.La Commissione Edilizia è l'organo tecnico consultivo comunale nel settore urbanistico ed edilizio. 2.La Commissione è composta da: a) Il Sindaco o l’Assessore delegato che la presiede,
unale nel settore urbanistico ed edilizio. 2.La Commissione è composta da: a) Il Sindaco o l’Assessore delegato che la presiede, b) Un consigliere di maggioranza; c) Un consigliere di minoranza; d) Il capo dell’Ufficio tecnico, in caso di assenza o impedimento, un tecnico comunale delegato dallo stesso; e) Un ingegnere scelto tra una terna proposta dal competente ordine professionale, f) Un architetto scelto tra una terna proposta dal competente ordine professionale;
roposta dal competente ordine professionale, f) Un architetto scelto tra una terna proposta dal competente ordine professionale; g) Un procuratore legale o avvocato, con specifica competenza in diritto amministrativo, scelto tra una terna proposta dal competente ordine professionale; h) Un ingegnere civile, sezione edile, o un ingegnere edile o un architetto con documentata formazione paesaggistica, nominato dai competenti ordine professionali;
le, o un ingegnere edile o un architetto con documentata formazione paesaggistica, nominato dai competenti ordine professionali; i) Un geologo libero professionista, avente formazione e/o esperienza in geomorfologia ed in geologia applicata, nominato sulla base di una terna proposta dal competente ordine professionale; l) Un geometra scelto fra una terna proposta dall’Ordine dei geometri; m) n. 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale;
ionale; l) Un geometra scelto fra una terna proposta dall’Ordine dei geometri; m) n. 3 componenti eletti dal Consiglio Comunale; 3. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio fra i cittadini di maggiore età, ammessi all'esercizio dei diritti politici, che abbiano competenza provata, dal possesso di adeguato titolo di studio, e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, di cui
e dimostrabile esperienza nelle materie attinenti all'architettura, all'urbanistica, all'attività edilizia, all'ambiente, di cui almeno uno con competenze in materie idrogeologiche ed ambientali.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 7 4. Non possono far parte della Commissione contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione. 5. La Commissione resta in carica fino al rinnovo del Consiglio comunale che l'ha eletta: pertanto, al momento dell'insediamento del nuovo Consiglio comunale, la Commissione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di sessanta giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita.
sione conserva le sue competenze e le sue facoltà per non più di sessanta giorni ed entro tale periodo deve essere ricostituita. 6. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente: in tal caso, restano in carica fino a che il Consiglio comunale non li abbia sostituiti. 7. I componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4;
componenti della Commissione decadono: a) per incompatibilità, ove siano accertate situazioni contemplate al precedente comma 4; b) per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive. 8. La decadenza è dichiarata dal Consiglio comunale. 9. I componenti della Commissione decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro quarantacinque giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.
dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni. 10. Il funzionario incaricato dell'emanazione del provvedimento amministrativo è individuato nel responsabile del procedimento. 1.3 ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA 1.La Commissione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per:
missione esprime parere preventivo, obbligatorio (tranne nei casi in cui le leggi dispongono diversamente), non vincolante, per: a) il rilascio di concessioni edilizie, con l'esclusione dei casi di cui all'art. 9 della legge 28.01.1977, n. 10 lettere b), c), d), e), f) e g) e loro varianti, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, esclusi i monumenti funebri in campo comune;
scio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari, esclusi i monumenti funebri in campo comune; b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati. 2. L'Autorità competente all'emanazione del provvedimento, qualora ritenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso.
itenga di doversi pronunciare in difformità dal parere di cui al precedente comma, ha l'obbligo di motivare il proprio dissenso. 3. Il Sindaco o l'Assessore delegato, la Giunta ed il Consiglio comunale - ciascuno nell'ambito delle proprie competenze - hanno facoltà di richiedere pareri alla Commissione in materia di: a) strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche;
ed esecutivi, e loro varianti; b) convenzioni; c) programmi pluriennali di attuazione; d) regolamenti edilizi e loro modifiche; e) modalità di applicazione del contributo di concessione; f) ogni argomento inerente la qualità delle trasformazioni territoriali e la tutela ambientale.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 8 1.4 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
- Il responsabile del procedimento dispone la convocazione della Commissione Edilizia. La Commissione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti.
a necessario; le riunioni della Commissione non sono pubbliche, e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti. 2. Il Sindaco designa il funzionario chiamato a svolgere le funzioni di segretario della Commissione, senza diritto di voto. 3. Assistono ai lavori della Commissione, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi
della Commissione stessa. 4. I componenti della Commissione interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo comma 9. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione,
cui al successivo comma 9. 5. Vi è interesse all'argomento quando il componente della Commissione partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo alla richiesta di concessione o di autorizzazione; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario o comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico
que titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista o quando abbia in corso rapporti professionali con il richiedente o il progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base
dente o il progettista. 6. La Commissione esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dall'ufficio comunale competente; in caso di parità prevale il voto del Presidente. 7. La Commissione, con decisione assunta a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le
voto, ha facoltà di richiedere al Sindaco di poter sentire uno o più esperti in specifiche materie; ha altresì facoltà - con le stesse modalità decisionali - di convocare e sentire i richiedenti le concessioni e le autorizzazioni, o i loro delegati, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali. 8. La Commissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria.
mmissione deve sempre motivare l'espressione del proprio parere, anche in relazione alle risultanze della relazione istruttoria. 9. Il Segretario della Commissione redige il verbale della seduta su registro o su schede preventivamente numerate e vidimate mediante il bollo del Comune e la firma del Segretario Comunale. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il
l Segretario Comunale. 10. Il verbale deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri
eventuali dichiarazioni di voto. 11. Il verbale è firmato dal Segretario estensore, dal Presidente della Commissione, dai membri componenti ed è allegato in copia agli atti relativi alla concessione o all'autorizzazione.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 9 2 TITOLO II - ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E TECNICI 2.1 CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (C.D.U.)
- La richiesta del certificato di destinazione urbanistica (C.D.U.) può essere formulata dal proprietario o dal possessore dell'area interessata o da altro soggetto interessato; essa deve indicare le generalità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce.
alità del richiedente e riportare i dati catastali e di ubicazione per individuare l'immobile a cui il certificato si riferisce. 2. Il C.D.U. è rilasciato dall'Autorità comunale entro quindici giorni dalla richiesta e specifica le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata, in particolare: a) le disposizioni vigenti e quelle eventualmente in salvaguardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse;
uardia alle quali è assoggettato l'immobile; b) l'area urbanistica in cui è compreso l'immobile e le destinazioni d'uso ammesse; c) le modalità d'intervento consentite; d) la capacità edificatoria consentita; e) i vincoli incidenti sull'immobile. 3. Il C.D.U. conserva validità per un anno dalla data del rilascio, salvo che intervengano modificazioni degli strumenti urbanistici . 2.2 RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E PROGETTO MUNICIPALE
ficazioni degli strumenti urbanistici . 2.2 RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA E PROGETTO MUNICIPALE
- Il proprietario, il titolare di diritto reale (art. 4 legge 28/01/1977 n.10) che consenta di eseguire trasformazioni e chiunque, per qualsiasi altro valido titolo, abbia l'uso o il godimento di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire
nto di entità immobiliari con l'anzidetta facoltà, richiede all'Autorità comunale la concessione o l'autorizzazione per eseguire qualsiasi attività comportante trasformazione urbanistica od edilizia del territorio e degli immobili. 2. La richiesta di concessione o di autorizzazione edilizia è composta dei seguenti atti: a) domanda indirizzata all'Autorità comunale contenente:
- generalità del richiedente;
- numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del
neralità del richiedente;
- numero del codice fiscale - o della partita IVA nel caso si tratti di Società del proprietario e del richiedente; b) estremi catastali e ubicazione dell'immobile sul quale si intende intervenire; c) documento comprovante la proprietà o l'altro titolo che abilita a richiedere l'atto di assenso edilizio a norma di legge ovvero autocertificazione. d) "elaborati grafici di progetto e relazioni tecniche "
l'atto di assenso edilizio a norma di legge ovvero autocertificazione. d) "elaborati grafici di progetto e relazioni tecniche " 3. Qualora il richiedente intenda obbligarsi all'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione, la domanda di cui al precedente comma 2, lett. a), deve essere integrata con una dichiarazione concernente la
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 10 disponibilità ad eseguire le opere sulla base di uno specifico progetto e di un apposito capitolato concordati con gli uffici tecnici comunali ed approvati dagli organi comunali competenti. 4. Il progetto, costituito dagli elaborati grafici e dalle relazioni tecniche, per le pratiche da sottoporre al parere della Commissione Edilizia, è formato dai seguenti atti:
- estratto della mappa catastale;
r le pratiche da sottoporre al parere della Commissione Edilizia, è formato dai seguenti atti:
- estratto della mappa catastale;
- estratti degli elaborati del P.R.G. (tavola 1:1.000) e degli eventuali strumenti urbanistici esecutivi con tutte le informazioni e le prescrizioni significative per l'area d'intervento;
- rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non
r l'area d'intervento;
- rappresentazione dello stato di fatto, costituita da una planimetria del sito d'intervento, a scala non minore di quella catastale, estesa alle aree limitrofe con specificati orientamento, toponomastica, quote altimetriche e planimetriche, manufatti ed alberature esistenti; per gli interventi su edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la
edifici esistenti, inoltre, da piante, prospetti e sezioni di rilievo dell'esistente (in scala 1:20 - 1:50 se necessarie per la corretta descrizione dello stato di fatto, 1:100; 1:200), con specificazione delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, dei materiali, delle finiture, dei colori in atto con descrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata;
escrizione degli eventuali valori storici, artistici, architettonici, tipologici attraverso documentazione in scala appropriata;
- documentazione fotografica a colori, in duplice copia, rappresentante il contesto, tutte le facciate dell’immobile, le arre libere in dettaglio, gli elementi di particolare interesse specificando i punti di ripresa delle fotografie. Per gli immobili di valore storico in presenza di locali voltati e/o elementi interni
cando i punti di ripresa delle fotografie. Per gli immobili di valore storico in presenza di locali voltati e/o elementi interni di particolare interesse, la documentazione fotografica dovrà essere estesa agli spazi interni; per interventi di manutenzione straordinaria riguardanti esclusivamente gli apparati esterni degli edifici, la rappresentazione dello stato di fatto può essere sostituita da idonea documentazione fotografica
arati esterni degli edifici, la rappresentazione dello stato di fatto può essere sostituita da idonea documentazione fotografica
- documentazione fotografica del sito nello stato di fatto, con riferimento al contesto insediativo adiacente;
- specificazione delle opere di urbanizzazione primaria esistenti;
- eventuale simulazione fotografica dell'inserimento del progetto f) planimetria di progetto, alla stessa
ne primaria esistenti;
- eventuale simulazione fotografica dell'inserimento del progetto f) planimetria di progetto, alla stessa scala della rappresentazione dello stato di fatto, con l'indicazione dei limiti di proprietà, delle quote planimetriche (distanza dai confini, dagli edifici, ecc.) ed altimetriche del suolo sistemato, delle destinazioni d'uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
uso di ogni singolo vano, degli accessi, dei tracciati delle reti infrastrutturali (acquedotto, fognatura, illuminazione, ecc.);
- piante, sezioni, prospetti (in scala 1:50; 1:100; 1:200) e particolari (in scala 1:10; 1:20) idonei a rappresentare il manufatto in ogni sua parte; gli elaborati devono rispondere ai seguenti requisiti: a) le piante sono redatte per ogni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura;
gni piano, dall'interrato al sottotetto, con indicate le destinazioni d'uso e le dimensioni dei locali, nonché per la copertura; b) le sezioni, almeno due, indicano le altezze nette dei piani, dei parapetti, delle aperture ed i profili del terreno naturale e sistemato; c) i prospetti riportano il disegno di ogni lato dell'edificio ed i riferimenti alle sagome degli edifici contigui; d) sul progetto dovrà essere riportata la descrizione dettagliata dei materiali e dei colori ed illustrati
gli edifici contigui; d) sul progetto dovrà essere riportata la descrizione dettagliata dei materiali e dei colori ed illustrati in scala maggiore i dettagli relativi alle finiture; e) nel caso di interventi di ampliamento o ristrutturazione, gli elaborati riportano l'indicazione delle demolizioni, campite in colore giallo, e delle nuove opere, campite in colore rosso; f) schema degli impianti fognanti, sistema di raccolta delle acque meteoriche, vasche di accumulo,
ere, campite in colore rosso; f) schema degli impianti fognanti, sistema di raccolta delle acque meteoriche, vasche di accumulo, immissioni, con indicazione di quote e pendenze, alle reti pubbliche;
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 11 g) sistemazione delle aree scoperte con indicazione dei materiali, distinti per grado di permeabilità, e dimostrazione analitica del rispetto dei rapporti di permeabilizzazione previsti dalle norme del P. R. G.;
- relazione illustrativa, contenente gli elementi descrittivi idonei a consentire la piena comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e
comprensione del progetto e la verifica del rispetto delle disposizioni normative, nonché ad illustrare il calcolo dei volumi e delle superfici;
- solo per gli edifici di interesse storico, individuati dalle tavole di P. R. G., relazione descrittiva dello stato di fatto (con analisi storica, delle condizioni strutturali, delle trasformazioni, dei materiali e delle tecniche) e dei criteri seguiti per la progettazione (con la descrizione dei lavori che si intendono eseguire, dei materiali e delle tecniche);
criteri seguiti per la progettazione (con la descrizione dei lavori che si intendono eseguire, dei materiali e delle tecniche);
- nel caso di richiesta di limitati interventi potrà essere sufficiente la presentazione degli elaborati relativamente alle sole parti interessate.
- Il progetto municipale (ELIMINATO) deve essere integrato da eventuali ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate
ulteriori atti ed elaborati, prescritti da norme speciali o da leggi di settore, in dipendenza di specifiche situazioni tutelate dall'ordinamento vigente e con particolare attenzione alle disposizioni in materia di igiene e sanità ed in particolare dalla Scheda Sanitaria. 6. Tutti gli elaborati del progetto municipale (ELIMINATO) devono riportare la denominazione ed il tipo dell'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti.
l'intervento, la firma dell'avente titolo alla richiesta, la firma ed il timbro professionale del progettista o dei progettisti. 7. La richiesta di variante alla concessione o alla autorizzazione edilizia segue la stessa procedura ed è corredata dalla stessa documentazione indicate ai commi precedenti: il progetto municipale (ELIMINATO) deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura.
nti: il progetto municipale (ELIMINATO) deve indicare compiutamente le sole modifiche apportate rispetto all'originaria stesura. 8. Gli elaborati grafici richiesti per i progetti non soggetti ala parere della Commissione Edilizia sono quelli elencati per le pratiche soggette al parere di cui al punto 2.2 comma 2. 2.3 RILASCIO DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate in forma scritta dal responsabile del
IZZAZIONE EDILIZIA
IZZAZIONE EDILIZIA
- Le concessioni edilizie e le autorizzazioni edilizie sono rilasciate in forma scritta dal responsabile del procedimento individuato dallo Statuto Comunale.
- Le concessioni e le autorizzazioni rilasciate sono pubblicate all'albo pretorio del Comune e sono annotate nell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica.
- Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
ell'apposito registro tenuto ai sensi della legge regionale urbanistica. 3. Le concessioni e le autorizzazioni devono contenere:
- il riferimento alla domanda (generalità e codice fiscale del richiedente, data di presentazione, numeri di protocollo e del registro pubblico delle domande di concessione ed autorizzazione);
- il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata
autorizzazione);
- il riferimento agli elaborati tecnici e descrittivi ed agli atti che costituiscono la documentazione allegata alla domanda; un originale di detti elaborati ed atti, vistato dal Tecnico Comunale, è allegato alla concessione e all'autorizzazione, della quale costituisce parte integrante;
- l'indicazione del tipo di intervento e delle destinazioni d'uso;
- l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero
estinazioni d'uso;
- l'identificazione catastale dell'immobile oggetto dell'intervento, la sua ubicazione (località, via, numero civico), il riferimento all'area urbanistica nella quale l'immobile è situato;
- il riferimento al titolo in forza del quale è richiesto l'atto di assenso edilizio;
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- il riferimento agli eventuali pareri e autorizzazioni vincolanti costituenti presupposto per il rilascio dell'atto; in quest'ultimo devono essere riportate le eventuali condizioni imposte nei provvedimenti preventivi predetti;
- il riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
l riferimento ai pareri obbligatori non vincolanti preventivamente espressi, e quello agli eventuali pareri facoltativi assunti;
- negli atti di assenso edilizio onerosi, gli estremi delle deliberazioni del Consiglio comunale con le quali sono stabilite le modalità di applicazione del contributo di concessione;
- negli atti di assenso edilizio onerosi, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
si, l'entità e le modalità di riscossione del contributo di concessione e la determinazione delle relative garanzie finanziarie;
- negli atti di assenso edilizio non onerosi, la precisa citazione della norma a cui è riferita la motivazione di gratuità;
- il riferimento all'eventuale atto con il quale il richiedente assume l'impegno di realizzare direttamente le opere di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
di urbanizzazione (a scomputo totale o parziale della quota di contributo ad esse relativa) e l'assenso ad eseguire dette opere;
- le modalità dell'eventuale cessione al Comune, o dell'assoggettamento ad uso pubblico, delle aree necessarie per la realizzazione di opere di urbanizzazione;
- i termini entro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
ro i quali i lavori devono essere iniziati ed ultimati;
- le prescrizioni per gli adempimenti preliminari all'inizio dei lavori;
- le eventuali prescrizioni particolari da osservare per la realizzazione delle opere;
- le condizioni e le modalità esecutive imposte alla concessione o all'autorizzazione;
- il riferimento alla convenzione o all'atto di obbligo, qualora il rilascio dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale
dell'atto di assenso sia subordinato alla stipula di una convenzione ovvero alla presentazione di un atto d'obbligo unilaterale che tenga luogo della stessa. 2.4 DINIEGO DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- Il diniego della concessione edilizia è assunto dal Tecnico Comunale, previo parere, obbligatorio non vincolante, della Commissione Edilizia.
- Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, o le
Commissione Edilizia. 2. Il provvedimento deve essere motivato e deve indicare le disposizioni, di legge o di regolamento, o le motivazioni di opportunità che impediscono il rilascio della concessione. 3. Il provvedimento di diniego è notificato al richiedente. 4. Le disposizioni dei commi precedenti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia. 2.5 COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI
nti valgono, per quanto applicabili, anche per il diniego dell'autorizzazione edilizia. 2.5 COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEI LAVORI
- Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia deve comunicare con atto scritto dal Tecnico Comunale la data di inizio dei lavori, entro e non oltre cinque giorni dall'inizio stesso.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 13 2. La comunicazione deve menzionare: a) la data ed il protocollo del deposito, presso il competente ufficio, della pratica inerente alle opere in cemento armato, ove presenti; b) i nominativi e le qualifiche degli operatori responsabili della direzione, esecuzione e sorveglianza dei lavori. 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della
veglianza dei lavori. 3. Qualsiasi variazione relativa agli operatori deve essere resa nota al Comune, a cura del titolare della concessione o dell'autorizzazione, entro il termine di giorni otto dalla avvenuta variazione. 4. Per le nuove costruzioni, gli ampliamenti e le recinzioni, il Comune può effettuare, anche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o
nche su richiesta degli interessati, apposita visita intesa a verificare tracciati o quote altimetriche e planimetriche, prima o al momento dell'inizio dei lavori, fissando, se del caso, appositi capisaldi. 5. Qualora sia accertata la violazione dei disposti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 2.6 VOLTURA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 2.6 VOLTURA DI CONCESSIONE EDILIZIA E DI AUTORIZZAZIONE EDILIZIA
- Il trasferimento della concessione o dell'autorizzazione ad altro titolare (voltura) deve essere richiesto all'Autorità comunale contestualmente alla presentazione dei documenti attestanti il titolo per ottenerlo.
- L'istanza di voltura è corredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione.
rredata dagli atti che comprovano l'avvenuto trasferimento della qualità di avente titolo alla concessione o all'autorizzazione. 3. La voltura della concessione o dell'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal deposito della relativa istanza. 4. Qualora sia accertata la violazione del disposto di cui al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa.
i al comma 1 del presente articolo, l'Autorità comunale inibisce o sospende i lavori, fino alla regolarizzazione amministrativa. 2.7 COMUNICAZIONE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI E RICHIESTA DEL CERTIFICATO DI ABITABILITÀ
- Entro il termine per la conclusione dei lavori, e fatta salva la richiesta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve
sta di un'ulteriore concessione o autorizzazione per le opere mancanti, il titolare della concessione o dell'autorizzazione deve comunicare dal Tecnico Comunale con atto scritto, firmato anche dal direttore dei lavori, l'ultimazione dei lavori di esecuzione dell'opera assentita. 2. Contestualmente o successivamente, entro il limite di mesi 12, il proprietario richiede dal Tecnico Comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità , con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti.
dal Tecnico Comunale, se dovuto, il certificato di abitabilità , con le procedure e gli obblighi stabiliti dalle norme vigenti. 2.8 PROCEDIMENTO PER LE OPERE INTERNE.
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- Il soggetto legittimato deve presentare, almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, alla struttura competente una propria comunicazione con cui dà notizia che darà inizio ai lavori relative ed opere interne alle costruzioni, allegando una relazione a firma di un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie vigenti.
ettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie vigenti. 2. La comunicazione deve contenere i seguenti dati: a) generalità del richiedente, nel caso di soggetto collettivo (società, ente, condominio) è necessario anche indicare le generalità della persona fisica che rappresenta il soggetto collettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare
llettivo o che, comunque, è legittimata a presentare la domanda in base allo statuto o a specifico atto deliberativo da indicare nella domanda stessa [1]; b) numero di codice fiscale di colui che dà la comunicazione; c) estremi ed ubicazione dell'immobile, con l'indicazione della zona urbanistica in cui insiste l'immobile oggetto dell'intervento; d) dichiarazione che l'immobile non è soggetto a vincoli, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089,
oggetto dell'intervento; d) dichiarazione che l'immobile non è soggetto a vincoli, ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e della legge 8 agosto 1985, n. 431; e) dichiarazione di proprietà dell'immobile oggetto dell'intervento o indicazione dell'altro titolo che legittima il dichiarante all'esecuzione delle opere interne; f) generalità del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale;
tà del professionista, con relativo codice fiscale, nonché degli estremi dell'iscrizione all'Ordine o al Collegio professionale; g) generalità dell'imprenditore che è stato incaricato della esecuzione delle opere interne; h) sottoscrizione del dichiarante, data e luogo di presentazione della comunicazione. 3. Il professionista, nella relazione, deve: a) autocertificare di essere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell'iscrizione al Collegio o all'Ordine professionale di appartenenza;
sere abilitato alla progettazione, indicando gli estremi dell'iscrizione al Collegio o all'Ordine professionale di appartenenza; b) descrivere analiticamente le opere da compiersi; c) asseverare che le opere da compiersi:
- non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici adottati o approvati, e con il presente regolamento edilizio;
- non comportino modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
no modifiche alla sagoma della costruzione, ai prospetti, né aumento delle superfici utili e del numero delle unità immobiliari;
- non modifichino la destinazione d'uso delle costruzioni e delle singole unità immobiliari;
- non rechino pregiudizio alla statica dell'immobile;
- per quanto riguarda gli immobili compresi nelle zone A, che gli stessi rispettino le originarie caratteristiche costruttive.
- La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico-
aratteristiche costruttive. 4. La relazione deve inoltre asseverare il rispetto delle norme di sicurezza e delle norme igienico- sanitarie vigenti. [1] L'amministrazione comunale può prevedere che, nel caso in cui il richiedente non abbia residenza o sede nel territorio del Comune, la domanda debba contenere elezione di domicilio nel territorio del Comune. In caso di mancata elezione dello stesso, l'Amministrazione comunale potrà disporne l'elezione presso la segreteria del Comune.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 15 L'elezione di domicilio deve riguardare la comunicazione e la notificazione di tutti gli atti del Comune conseguenti o comunque connessi alla presentazione della comunicazione di inizio lavori relativi ad opere interne. In particolare l'elezione del domicilio deve riguardare: a) le richieste istruttorie; b) l'ordine di sospensione dei lavori;
ne. In particolare l'elezione del domicilio deve riguardare: a) le richieste istruttorie; b) l'ordine di sospensione dei lavori; c) la diffida, l'ingiunzione al pagamento delle sanzioni pecuniarie, ed in generale tutti i provvedimenti sanzionatori.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 16 2.9 CONFERENZA DEI SERVIZI TRA STRUTTURE INTERNE AL COMUNE
- Qualora sia opportuno acquisire il parere o particolari prescrizioni da parte di distinte unità organizzative interne, il responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) può indire una Conferenza dei servizi tra le strutture interne all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
re interne all'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 14, legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni. 2. La convocazione da parte del responsabile del procedimento (o dell'istruttoria) deve essere inviata, per iscritto, ai responsabili delle strutture interessate almeno 15 giorni prima della data stabilita. 3. Nella convocazione viene indicato l'oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta
prima della data stabilita. 3. Nella convocazione viene indicato l'oggetto del procedimento ed ogni altro elemento che consenta alle unità organizzative interne convocate di conoscere preventivamente le ragioni della convocazione. 4. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei servizi vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell'Amministrazione
vengono verbalizzate a cura del segretario, individuato dal responsabile del procedimento tra i funzionari dell'Amministrazione comunale, e assumono il carattere di provvedimento definitivo, conclusivo dell'istruttoria, ovvero del procedimento a seconda che la Conferenza dei servizi abbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990.
bbia natura istruttoria o decisoria rispettivamente ai sensi del comma 1 o del comma 2 dell'art. 14 della legge n. 241 del 1990. 5. Il verbale deve essere sottoscritto dal segretario e da tutti gli altri partecipanti ed assume valore provvedimentale nel caso di conferenza decisoria. 2.10 CONFERENZA DEI SERVIZI TRA AMMINISTRAZIONI DIVERSE.
- Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei
RA AMMINISTRAZIONI DIVERSE.
RA AMMINISTRAZIONI DIVERSE.
- Qualora siano coinvolti interessi pubblici riguardanti Amministrazioni diverse, la Conferenza dei servizi viene indetta dal responsabile della struttura organizzativa competente, ai sensi degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni e integrazioni.
- La Conferenza può essere indetta anche quando l'Amministrazione procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal
procedente debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso, le determinazioni concordate nella Conferenza sostituiscono a tutti gli effetti i concerti, le intese, i nulla osta e tutti gli atti di assenso richiesti, comunque denominati. In tal caso il verbale della Conferenza ha valore di provvedimento definitivo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l'attività del privato sia
di provvedimento definitivo. 3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di Amministrazioni pubbliche diverse. In questo caso, la Conferenza è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dal responsabile della struttura organizzativa competente.
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 17 SPORTEL
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 17 SPORTELLO UNICO 2.11 AMBITO DI APPLICAZIONE. La disciplina in cui al presente articolo ha per oggetto la realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione di impianti produttivi di beni e servizi, la riattivazione e riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
pere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2.12 DEFINIZIONE DI IMPIANTI A STRUTTURA SEMPLICE.
- Sono impianti a struttura semplice gli impianti che: a) non risultano in contrasto con le previsioni urbanistiche comunali; b) non sono sottoposti alle procedure di valutazione d'impatto ambientale nazionale o regionale; c) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a
azionale o regionale; c) non rientrano tra gli impianti soggetti alla disciplina in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotti dagli impianti industriali (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203; D.P.C.M. 21 luglio 1989;) d) non sono soggetti alla disciplina sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali (D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175; legge 19 maggio 1997, n. 137; artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128);
ità industriali (D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175; legge 19 maggio 1997, n. 137; artt. 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128); e) non rientrano negli elenchi delle industrie insalubri di prima e seconda classe (artt. 216 e 217 del testo unico delle leggi sanitarie del 1934). 2. Per gli impianti a struttura semplice si applica il procedimento mediante autocertificazione di cui alla legge di riferimento. 2.13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
semplice si applica il procedimento mediante autocertificazione di cui alla legge di riferimento. 2.13 STRUTTURA ORGANIZZATIVA.
- Per l'esercizio delle funzioni amministrative relative allo Sportello Unico (10) è istituita una apposita struttura competente responsabile, tra l'altro, del rilascio delle concessioni e/o autorizzazioni comunali.
- Alla struttura di cui al comma precedente gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti di cui ai
zzazioni comunali. 2. Alla struttura di cui al comma precedente gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti di cui ai successivi articoli. Lo sportello deve garantire a chiunque l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari, all'elenco delle domande presentate, allo stato del proprio iter procedimentale e a ogni altra informazione connessa alle attività produttive e alle aree a tal fine individuate dallo strumento urbanistico generale.
ni altra informazione connessa alle attività produttive e alle aree a tal fine individuate dallo strumento urbanistico generale. Cfr. art. 24, comma 1, D.Lgs. n. 112 del 1998, e art. 3, comma 4, D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447. 2.14 PROCEDIMENTO MEDIANTE CONFERENZA DEI SERVIZI.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 18
- Per gli impianti e i depositi di cui all'art. 27 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, nonché nelle ipotesi previste dall'art. 1 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, ovvero quanto il richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante autocertificazione di cui al successivo articolo, il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura di cui al precedente art. 2.13, la quale invita ogni
il procedimento ha inizio con la presentazione della domanda alla struttura di cui al precedente art. 2.13, la quale invita ogni Amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta giorni decorrenti dal ricevimento della documentazione. 2. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta
ella documentazione. 2. Per i progetti di opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il termine è di centocinquanta giorni prorogabile di novanta giorni in base alla normativa vigente. Qualora l'Amministrazione competente per la valutazione di impatto ambientale rilevi l'incompletezza della documentazione trasmessa può richiederne, entro trenta giorni, l'integrazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della documentazione completa.
trenta giorni, l'integrazione. In tal caso il termine ricomincia a decorrere dalla presentazione della documentazione completa. 3. Se una delle amministrazioni di cui al comma 1 deputate al rilascio di atti autorizzatori o di consenso, comunque denominati, si pronuncia negativamente, la struttura trasmette detta pronuncia al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Il richiedente, entro venti giorni dalla
detta pronuncia al richiedente entro tre giorni e il procedimento si intende concluso. Il richiedente, entro venti giorni dalla comunicazione, può richiedere alla struttura di convocare una Conferenza di servizi al fine di eventualmente concordare quali siano le condizioni per ottenere il superamento della pronuncia negativa. 4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al precedente comma 1, entro i successivi
o della pronuncia negativa. 4. Decorso inutilmente il termine di novanta giorni di cui al precedente comma 1, entro i successivi cinque giorni, su richiesta del responsabile del procedimento presso la struttura, il Sindaco convoca una Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come successivamente modificata e integrata. 5. La convocazione della Conferenza è resa pubblica mediante affissione dell'avviso di convocazione
ente modificata e integrata. 5. La convocazione della Conferenza è resa pubblica mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo pretorio nonché, se possibile, attraverso modalità informatiche. Alla stessa possono partecipare i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del
portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, presentando osservazioni che la Conferenza è tenuta a valutare. 6. Il verbale recante le determinazioni assunti dalla Conferenza dei servizi tiene luogo del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura della struttura, al richiedente.
vvedimento amministrativo conclusivo del procedimento e viene immediatamente comunicato, a cura della struttura, al richiedente. 7. Il procedimento si conclude nel termine di sei mesi. Per le opere da sottoporre a valutazione di impatto ambientale il procedimento si conclude nel termine di undici mesi. 2.15 PROCEDIMENTO MEDIANTE AUTOCERTIFICAZIONE.
- Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive ha
TE AUTOCERTIFICAZIONE.
TE AUTOCERTIFICAZIONE.
- Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all'insediamento di attività produttive ha inizio presso la struttura competente con la presentazione, da parte dell'impresa, di un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della concessione edilizia, corredata da autocertificazione, attestante la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme
edilizia, corredata da autocertificazione, attestante la conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. Resta ferma la necessità dell'acquisizione della
e sottoscritte dai medesimi, unitamente al legale rappresentante dell'impresa. Resta ferma la necessità dell'acquisizione della autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione quali, in particolare, le autorizzazioni in materia paesistico-ambientale, idrogeologica, storico-artistico e monumentale. Copia
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 19
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 19 della domanda, e della documentazione prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla Regione, agli altri Comuni interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti interessati per le verifiche. 2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico, dandone notizia tramite
nteressati per le verifiche. 2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio informatico, dandone notizia tramite pubblicazione all'albo pretorio e, se possibile, per via telematica; contestualmente la struttura dà inizio al procedimento per il rilascio della concessione edilizia. 3. Il responsabile della struttura può richiedere per una sola volta l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Fino alla
ntegrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. Fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti il termine di cui al successivo comma 7 resta sospeso. 4. Qualora il responsabile della struttura intenda chiedere dei chiarimenti o fare delle osservazioni in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il
fare delle osservazioni in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali, ovvero si rendano necessarie modifiche al progetto o il Comune intenda proporre una diversa localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447, può essere convocato il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale.
n. 447, può essere convocato il soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene redatto apposito verbale. 5. Qualora, al termine dell'audizione, sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti. Il termine di cui al successivo comma 7, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo.
l termine di cui al successivo comma 7, resta sospeso fino alla presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo. 6. Ferma restando la necessità della acquisizione dell'autorizzazione nelle materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di impianti a struttura semplice di cui al precedente articolo 43, la realizzazione dell'intervento si intende autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della
ente articolo 43, la realizzazione dell'intervento si intende autorizzata se la struttura, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca l'impresa per l'audizione di cui al comma 4. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria, ai sensi della normativa vigente. 7. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della
della normativa vigente. 7. Il procedimento, ivi compreso il rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente e salvo quanto disposto dai precedenti commi 3, 4, 5, e 6, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura. 8. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la realizzazione del progetto si intende
richiesta della struttura. 8. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma precedente, la realizzazione del progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al
are alla struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della concessione edilizia, ove necessaria ai sensi della normativa vigente. 2.16 VERIFICA.
- La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi del precedente art. 2.12 c. 2°. Successivamente verifica la conformità delle medesime autocertificazioni agli
prodotte, ai sensi del precedente art. 2.12 c. 2°. Successivamente verifica la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché l'insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto. 2. La verifica riguarda inoltre: a) la prevenzione degli incendi;
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 20 b) la sicurezza degli impianti elettrici, e degli apparecchi di sollevamento di impianti e cose; c) l'installazione di apparecchi e impianti a pressione; d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti G.P.L.; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) le emissioni inquinanti in atmosfera;
i G.P.L.; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro; f) le emissioni inquinanti in atmosfera; g) le emissioni nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute e per l'ambiente; h) l'inquinamento acustico ed elettromagnetico all'interno ed all'esterno dell'impianto produttivo; i) le industrie qualificate come insalubri; j) le misure di contenimento energetico.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 21 3 TITOLO III – PARAMETRI ED INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 3.1 SUPERFICIE FONDIARIA (SF) E' la superficie disponibile del lotto edificabile al netto delle aree per urbanizzazioni primarie e secondarie. 3.2 SUPERFICIE COPERTA (SC) E' la superficie ottenuta dalla proiezione orizzontale del perimetro esterno fuori terra degli edifici con esclusione di sporti di gronda, aggetti e balconi. 3.3 SUPERFICIE PERMEABILE (SP)
erimetro esterno fuori terra degli edifici con esclusione di sporti di gronda, aggetti e balconi. 3.3 SUPERFICIE PERMEABILE (SP) E' l'area non occupata da edifici, coperture, aggetti, balconi, pavimentazioni non drenanti e costruzioni sotterranee; si considera drenante la pavimentazione che permette l'assorbimento di almeno il 70% delle acque meteoriche. 3.4 SUPERFICIE LORDA DI PAVIMENTO (S.L.P.) E' la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il perimetro esterno delle pareti.
ICIE LORDA DI PAVIMENTO (S.L.P.)
ICIE LORDA DI PAVIMENTO (S.L.P.) E' la somma delle superfici dei singoli piani compresi entro il perimetro esterno delle pareti. Sono esclusi dal computo: i terrazzi ed i patii; i balconi per la parte non sporgente m 1.20 ed entro il limite del 10% della SLP totale; le logge ed i porticati entro il limite del 20% della SLP totale; le scale e gli ascensori comuni, i locali completamente interrati e/o sporgenti dal piano naturale del terreno
lla SLP totale; le scale e gli ascensori comuni, i locali completamente interrati e/o sporgenti dal piano naturale del terreno non più di m 1,00 misurato all'intradosso del solaio, se entro la sagoma dell’edificio e purché destinati a locali accessori senza permanenza di persone e con altezza non superiore a m 2,50; i soppalchi entro il limite del 25% della SLP totale; le autorimesse anche fuori terra purché nei limiti della dotazione minima della Legge 122/89 e comunque
25% della SLP totale; le autorimesse anche fuori terra purché nei limiti della dotazione minima della Legge 122/89 e comunque entro il 25% della S.l.p. totale. Le pergole laddove non coperte con strutture impermeabili I sottotetti non abitabili o che non possano essere resi tali sono computati al 50%. 3.5 VOLUME ESISTENTE Per volume esistente si intende il volume geometrico del fabbricato valutato dallo spiccato del terreno ove si tratti di fabbricati esistenti alla data di adozione del PRG.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 22 3.6 OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA Sono opere di urbanizzazione primaria: a) le strade, gli slarghi, i percorsi veicolari, pedonali e ciclabili d'uso pubblico al servizio degli insediamenti comprese le aiuole e gli spazi verdi di stretta pertinenza; b) i parcheggi; c) le reti, le aree e gli impianti tecnici per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per
pertinenza; b) i parcheggi; c) le reti, le aree e gli impianti tecnici per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per l’approvvigionamento idrico, per la distribuzione dell’energia elettrica, per la distribuzione del gas metano, per le telecomunicazioni, per l’illuminazione stradale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. 3.7 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Sono opere di urbanizzazione secondaria: a) i servizi per l’istruzione di base;
rifiuti. 3.7 OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA Sono opere di urbanizzazione secondaria: a) i servizi per l’istruzione di base; b) le attrezzature di interesse comune (amministrative, sociali, sanitarie, culturali, religiose, ricreative, ecc.); c) le piazze e gli spazi scoperti di uso pubblico verdi e/o pavimentati e/o attrezzati; d) gli impianti sportivi. 3.8 DENSITÀ FONDIARIA (DF) E' il rapporto tra la S.l.p. complessivamente edificabile e la superficie fondiaria. 3.9 RAPPORTO DI COPERTURA (R)
ONDIARIA (DF)
ONDIARIA (DF) E' il rapporto tra la S.l.p. complessivamente edificabile e la superficie fondiaria. 3.9 RAPPORTO DI COPERTURA (R) E' il rapporto, espresso in percentuale, tra la superficie coperta (Sc) di tutti i fabbricati fuori terra, compresi quelli accessori e le autorimesse, e la superficie fondiaria. 3.10 RAPPORTO DI PERMEABILITÀ (IP) E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie scoperta. 3.11 DISTACCO DAI CONFINI (DC)
PPORTO DI PERMEABILITÀ (IP)
PPORTO DI PERMEABILITÀ (IP) E' il rapporto tra la superficie permeabile e la superficie scoperta. 3.11 DISTACCO DAI CONFINI (DC) E' la distanza minima degli edifici, misurata senza considerare balconi, pensiline, gronde o scale aperte con sporgenza fino a m 1.20, dai confini circostanti riferita alla perpendicolare ai confini stessi. 3.12 DISTACCO FRA GLI EDIFICI (DE) E' la distanza minima, misurata a squadra e non a raggio senza considerare balconi, pensiline, gronde,
ACCO FRA GLI EDIFICI (DE)
ACCO FRA GLI EDIFICI (DE) E' la distanza minima, misurata a squadra e non a raggio senza considerare balconi, pensiline, gronde, fra gli edifici o fra i corpi di fabbrica di un medesimo edificio.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 23 3.13 DISTACCO DALLE STRADE (DS) E' la distanza minima degli edifici, misurata senza considerare balconi, pensiline, gronde o scale aperte con sporgenza fino a m 1.20, dal confine stradale riferita alla perpendicolare al confine stesso. Si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle
onfine stesso. Si definisce confine stradale il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 3.14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H)
rpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. 3.14 ALTEZZA DEGLI EDIFICI (H) E' l'altezza massima raggiungibile dagli edifici riferita alla quota media del marciapiede (o dove non esista marciapiedi dal colmo del piano stradale maggiorato di cm 15) e l'estradosso dell’imposta della copertura. In caso di terreno in pendenza l’altezza massima è riferita alla media delle altezze, misurate dal terreno
osta della copertura. In caso di terreno in pendenza l’altezza massima è riferita alla media delle altezze, misurate dal terreno esistente, (area delle facciate/perimetro) di tutte le facciate fermo restando che l’altezza massima non potrà in nessun punto essere maggiore del 20% dell’altezza massima consentita. Nelle zone produttive l’altezza massima è riferita al punto più alto dell’estradosso della copertura. 3.15 AREE LIBERE
nsentita. Nelle zone produttive l’altezza massima è riferita al punto più alto dell’estradosso della copertura. 3.15 AREE LIBERE Si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino stralciate, dopo la data di adozione del PRG, né dalla sua stessa proprietà se già edificata, né da aree contigue edificate, né, da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già
ià edificata, né da aree contigue edificate, né, da altre aree tra loro contigue appartenenti a partite catastali unitarie e già edificate ancorché su un solo mappale. Sono considerate inedificate anche le aree in cui esistono autorimesse, ripostigli, ricoveri, di cose, capanne, baracche, portichetti, edicole e simili, purché con una Slp complessiva non superiore a 1/40 della superficie del lotto. 3.16 INDICE DI CONVERSIONE IN MC
icole e simili, purché con una Slp complessiva non superiore a 1/40 della superficie del lotto. 3.16 INDICE DI CONVERSIONE IN MC Per le sole zone A, B, C e per le abitazioni rurali (zona E) la conversione dall'indice di fabbricazione volumetrica (mc/mq) all'indice superficiario (mq/mq) si effettua assumendo che a 30 mq di S.l.p. corrispondano 100 mc.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 24 4 TITOLO IV - INSERIMENTO AMBIENTALE E REQUISITI DELLE COSTRUZIONI 4.1 SALUBRITÀ DEL TERRENO E DELLA COSTRUZIONE
- E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che siano stati utilizzati come deposito di materiali insalubri (immondizie, letame, residui organici, ecc.) se non dopo aver risanato il sottosuolo corrispondente.
- Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico-
sottosuolo corrispondente. 2. Il giudizio concernente l'opera di risanamento è dato dall'Organo competente in materia igienico- sanitaria, previa acquisizione della documentazione e dei pareri tecnici ritenuti necessari, i cui oneri sono a carico del richiedente. 3. Se il terreno da edificare è umido e/o soggetto alle infiltrazioni di acque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad
cque sotterranee o superficiali, deve essere operato un sufficiente drenaggio e debbono essere adottati gli accorgimenti atti ad impedire che l'umidità si trasmetta dalle fondazioni alle murature e/o alle strutture sovrastanti. 4. In ogni caso devono essere adottate soluzioni costruttive tali da impedire la risalita dell'acqua per capillarità e le parti murarie dei locali sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini.
li sotterranei o seminterrati devono essere protette mediante la posa di manti impermeabili o la realizzazione di intercapedini. 5. I pavimenti non devono appoggiare direttamente sul terreno e l'edificio deve essere isolato dal suolo mediante vespaio di altezza non inferiore a 0,30 m, ventilato tramite condotti sfocianti in bocchette di aereazione. 6. Il pavimento del piano terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso.
no terreno non deve essere, di norma, situato ad una quota inferiore rispetto al piano dell'area esterna alla soglia di accesso. 7. Possono essere ammesse, su conforme parere del Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente in materia ovvero su asseverazione del progettista, soluzioni tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la
i tecniche diverse da quelle disciplinate nei commi 5 e 6 del presente articolo, atte a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall'umidità e dalle infiltrazioni di acqua, soprattutto nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente. 8. Il solaio dei locali, abitabili e non, deve sempre essere posto ad un livello superiore a quello della falda freatica. 9. Quando il solaio di calpestio dei locali di abitazione fosse ad un livello inferiore a quello di massima
ella falda freatica. 9. Quando il solaio di calpestio dei locali di abitazione fosse ad un livello inferiore a quello di massima piena del sistema fognario di scarico, dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici atti ad impedire il riflusso dei reflui. 10. E' vietato realizzare nuove costruzioni su terreni che emettono sorgenti radioattive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. 4.2 ALLINEAMENTI
ive nocive alla salute. E' vietato utilizzare materiali che emettono radiazioni in quantità nocive alla salute. 4.2 ALLINEAMENTI L'allineamento con edifici o manufatti preesistenti è quello riferito alla costruzione più arretrata rispetto al sedime stradale, salvo che, per garantire il rispetto dell'unitarietà compositiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più
tiva o il mantenimento di caratteri formali, non risulti più conveniente allineare la costruzione in progetto ad una cortina più avanzata, fatto salvo quanto meglio specificato nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG e sui suoi elaborati grafici.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 25 4.3 SALVAGUARDIA E FORMAZIONE DEL VERDE
- La conservazione, la valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono riconosciute quali fattori di qualificazione ambientale.
- L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a
lificazione ambientale. 2. L'Autorità comunale, con ordinanza o con esplicita condizione apposta agli atti di assenso relativi a procedimenti edilizi, può imporre la piantumazione di alberi, arbusti, siepi o la creazione di superfici arboree su aree di proprietà privata fronteggianti spazi pubblici. 3. La vegetazione può oltrepassare il limite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo.
imite fra la proprietà ed il sedime stradale solo quando l'aggetto dei rami sia a quota superiore a 4,00 m rispetto al medesimo. 4. E' fatto obbligo ai proprietari di alberi, o di altra vegetazione adiacente alla via pubblica, di effettuare i tagli necessari affinché non sia intralciata la viabilità veicolare e pedonale, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata.
, o compromessa la leggibilità della segnaletica, la visione di eventuali specchi riflettenti e la visibilità della carreggiata. 5. Qualora, per qualsiasi causa, cadano sul piano stradale alberi, arbusti o ramaglie afferenti a terreni privati il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile a sue spese, ferma restando la responsabilità degli eventuali danni arrecati. 6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano
i eventuali danni arrecati. 6. L'Autorità comunale, può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscano potenziali situazioni di pericolo per l'integrità delle reti impiantistiche o che rappresentino insuperabile ostacolo per la loro realizzazione. 4.4 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi
4 REQUISITI DELLE COSTRUZIONI
- Chiunque diriga ed esegua lavori di realizzazione di manufatti edilizi, di costruzione di nuovi fabbricati, di ristrutturazione, restauro e manutenzione di fabbricati esistenti, di installazione o modifica di impianti tecnologici a servizio dei fabbricati, di installazione o modifica di impianti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale
anti destinati ad attività produttive all'interno dei fabbricati od in aree ad essi pertinenti, deve provvedere, sotto personale responsabilità, che le opere siano compiute a regola d'arte e rispondano alle norme di sicurezza e di igiene prescritte dalle leggi, dai regolamenti e dalle direttive in vigore. 2. Le norme di settore alle quali debbono conformarsi i requisiti tecnici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza meccanica e stabilità;
ici e prestazionali degli interventi edilizi sono riferite alle sotto riportate esigenze di:
- resistenza meccanica e stabilità;
- sicurezza in caso di incendio;
- tutela dell'igiene, della salute e dell'ambiente;
- sicurezza nell'impiego;
- protezione contro il rumore;
- risparmio energetico e ritenzione del calore;
- facilità di accesso, fruibilità e disponibilità di spazi ed attrezzature.
- Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti,
i spazi ed attrezzature. 3. Se per il soddisfacimento dei requisiti, le vigenti norme impongono di procedere a deposito di atti, approvazione di progetti, collaudi, controlli finali o altro, presso istituzioni pubbliche diverse dal Comune, il professionista incaricato ai fini della conformità ai suddetti requisiti deve comunicare all'Autorità
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 26 comunale gli estremi dei relativi atti e la denominazione dell'ufficio pubblico competente, prima del rilascio della concessione edilizia. 4. Nel caso di approvazione condizionata, soggetta a prescrizione, il professionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio
rofessionista incaricato ai fini della conformità al requisito deve produrre copia del documento rilasciato dal pubblico ufficio competente, riportante per esteso le condizioni imposte; il Comune, in sede di controllo, ha facoltà di richiedere copia completa della pratica presentata presso l'ufficio suddetto. 4.5 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
5 INSERIMENTO AMBIENTALE DELLE COSTRUZIONI
- Tutte le costruzioni devono essere inserite armonicamente nel contesto ambientale.
- I fabbricati di nuova costruzione, o soggetti a ricostruzione o a recupero, devono armonizzare nelle linee, nei materiali di rivestimento, nelle tinteggiature e nelle coperture con gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a
n gli edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente nell'ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 3. L'Autorità comunale, sentito il parere della Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di
lascio degli atti di assenso all'edificazione, ha facoltà di prescrivere, con motivazione, soluzioni progettuali specifiche e di imporre direttive intese ad ottenere specifici risultati di inserimento ambientale. 4. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può altresì disporre la sostituzione o la rimozione di elementi accessori esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali.
esistenti - quali scritte, insegne, decorazioni, sovrastrutture, ecc. - che non si accordano con le caratteristiche ambientali. 5. I lavori e le opere necessarie per l'arredo complementare, secondo le prescrizioni imposte negli atti di assenso all'edificazione, devono essere totalmente compiuti allo scadere del periodo fissato. 4.6 DECORO E MANUTENZIONE DELLE COSTRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute
STRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE
STRUZIONI E DELLE AREE PRIVATE
- Le costruzioni, le singole parti delle stesse e le aree di pertinenza debbono essere mantenute efficienti, per quanto attiene alla sicurezza, all'estetica, al decoro, all'igiene.
- E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico-artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili.
nonché interesse di testimonianza storica, quali fontane, esedre, lapidi, bassorilievi, edicole sacre, antiche targhe e simili. 3. Il proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di manutenzione, di riparazione e di ripristino necessari, nonché quelli di intonacatura e ritinteggiatura delle costruzioni deterioratesi. 4. I prospetti architettonicamente unitari debbono essere tinteggiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e
integgiati in modo omogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi e riguardano proprietà diverse. 5. Il colore della tinteggiatura dovrà uniformarsi ai colori tradizionali, per le costruzioni del centro storico. La scelta del colore della tinteggiatura di edifici non soggetti a specifico vincolo di tutela è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura.
oposta all'approvazione degli uffici comunali competenti presso i quali deve essere esibita e depositata specifica campionatura. 6. Nelle zone A e B, i balconi che prospettano su spazi pubblici non potranno avere dimensione lineare superiore al doppio della larghezza del serramento che su di esso si affaccia, fino ad un massimo di m. 2.80. La larghezza è stabilita dalle norme di piano.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 27 I parapetti dovranno essere realizzati in ferro. 6. Non sono consentiti rivestimenti esterni ceramici, granitici, plastici e base sintetica in rilievo. I pluviali su strada in P.V.C. dovranno essere verniciati con colori adeguati. Non sono ammessi contorni finestre e porte in granito. 7. Non sono ammessi nelle zone A, B, E e su tutto il territorio della Marina copertine (livellini) in
nestre e porte in granito. 7. Non sono ammessi nelle zone A, B, E e su tutto il territorio della Marina copertine (livellini) in calcestruzzo non tinteggiati. Gli stessi dovranno essere verniciati con colori adeguati. 6. Le aree libere inedificate, a destinazione non agricola o di pertinenza delle costruzioni, devono essere convenientemente mantenute e recintate: è vietato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e la combustione di materiali o di rifiuti.
etato procurarne o consentirne lo stato di abbandono ed è altresì vietato l'accumulo e la combustione di materiali o di rifiuti. 7. Ove le condizioni delle costruzioni e delle singole parti delle stesse o lo stato delle aree siano degradati tanto da arrecare pregiudizio all'ambiente o alla sicurezza ed alla salute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore
lute delle persone, l'Autorità comunale ha facoltà di ingiungere, entro un termine prestabilito, al proprietario o al possessore dell'immobile l'esecuzione dei lavori necessari per rimuovere ogni inconveniente; in caso di inottemperanza, totale o parziale, l'Autorità comunale può disporre l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto,
ione d'ufficio a spese dell'inadempiente; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 4.7 QUALITÀ DELL'ARIA IN SPAZI CONFINATI.
- La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al
parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni
L'ARIA IN SPAZI CONFINATI.
- La definizione del volume d'aria in ciascuno spazio confinato deve essere valutata in relazione al complesso degli aspetti geometrici, della morfologia di tale ambiente ed in relazione alle effettive condizioni di permeabilità all'aria dei materiali impiegati nella relazione degli elementi di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati
parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni
menti di confine. Fanno parte degli elementi che influenzano la qualità dell'aria le eventuali emissioni dei materiali impiegati nella costruzione e le condizioni di effettivo utilizzo di tali spazi. 2. La misurazione della qualità dell'aria deve essere altresì commisurata alle condizioni dell'inquinamento atmosferico al contorno, nella consapevolezza di significative differenze fra le diverse zone dei contesti urbani.
'inquinamento atmosferico al contorno, nella consapevolezza di significative differenze fra le diverse zone dei contesti urbani. 3. Le abitazioni devono essere progettate e realizzate in modo che le concentrazioni di sostanze inquinanti e di vapore acqueo non possano costituire rischio per il benessere e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e
e la salute delle persone ovvero per la buona conservazione delle cose e degli elementi costitutivi delle abitazioni medesime e che le condizioni di purezza e di salubrità dell'aria siano tecnicamente le migliori possibili. 4. Negli ambienti riservati all'abitazione devono essere impediti l'immissione e il riflusso dell'aria e degli inquinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. 4.8 VENTILAZIONE NATURALE.
e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti dalle stesse prodotte. 4.8 VENTILAZIONE NATURALE.
- L'utilizzo della ventilazione naturale può essere considerato elemento sufficiente in relazione all'ottenimento di idonee condizioni di qualità dell'aria.
- Le modalità con cui perseguire tale obiettivo devono relazionarsi al tipo ed al numero di ricambi attuabili in relazione alle differenti tipologie di apertura degli infissi.
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 28
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 28 3. Il riscontro d'aria su fronti opposti della nuova edificazione è l'elemento indispensabile per l'ottenimento dei risultati efficaci. 4. La valutazione degli elementi di ventilazione deve tenere inoltre conto dell'eventuale uso ai fini del raffrescamento delle superfici in regime estivo che può essere attuata oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti.
mento delle superfici in regime estivo che può essere attuata oltre che in intercapedini anche all'interno dei singoli ambienti. 5. Le condizioni di ventilazione naturale si ritengono soddisfatte quando siano assicurate l'aerazione primaria per unità abitativa nonché l'aerazione sussidiaria per i singoli spazi dell'unità abitativa medesima. 6. L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno,
spazi dell'unità abitativa medesima. 6. L'aerazione primaria deve essere garantita mediante aperture permanenti verso l'esterno, adeguatamente ubicate e dimensionate, in relazione anche alla eventuale presenza di apparecchi a fiamma libera. 7. L'aerazione sussidiaria deve essere garantita mediante la presenza del doppio riscontro d'aria per ogni unità abitativa e di superfici finestrate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori.
strate apribili nella misura non inferiore ad 1/8 della superficie utile del pavimento per gli spazi di abitazione ed accessori. 4.9 VENTILAZIONE ATTIVA.
- In sostituzione della ventilazione naturale è ammessa quella di tipo attivato con sistemi permanenti di estrazione meccanica dell'aria, nel rispetto della normativa tecnica ed igienico-sanitaria, nei seguenti casi: a) locali destinati ad uffici; b) locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative;
nti casi: a) locali destinati ad uffici; b) locali aperti al pubblico destinati ad attività commerciali, culturali e ricreative; c) locali destinati ad attività che richiedono particolari condizioni di illuminazione e locali per spettacoli. 2. Nei bagni ciechi dovranno essere predisposti apparecchi di aerazione meccanica aventi valori minimi di progetto di 6 volumi per ora, in caso di aerazione continua e di 12 volumi per ora in caso di aerazione discontinua. 4.10 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE.
per ora, in caso di aerazione continua e di 12 volumi per ora in caso di aerazione discontinua. 4.10 ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE.
- In alternativa all'uso della luce naturale può essere consentito l'uso della illuminazione artificiale.
- Ogni spazio di abitazione di servizio o accessorio deve essere munito di impianto elettrico stabile atto ad assicurare l'illuminazione artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. 4.11 CONTROLLO DEL SOLEGGIAMENTO.
artificiale tale da garantire un normale comfort visivo per le operazioni che vi si svolgono. 4.11 CONTROLLO DEL SOLEGGIAMENTO.
- In tutte le attività previste dalle nuove edificazioni dovranno essere previsti sistemi di schermatura atti a garantire un efficace controllo del soleggiamento riducendo al contempo gli effetti della radiazione solare incidente.
- Il controllo del soleggiamento in alternativa può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al
ne solare incidente. 2. Il controllo del soleggiamento in alternativa può essere ottenuto attraverso la formazione di aggetti al di sopra delle superfici finestrate e/o un loro arretramento rispetto al profilo di facciata.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 29 3. Al fine di assicurare un adeguato soleggiamento nelle nuove abitazioni è vietata la realizzazione di unità abitative nelle quali tutti gli spazi di abitazione abbiano affacci solo verso Nord. 4. Si intende per affaccio verso Nord quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°. 4.12 COMFORT IGROTERMICO.
quello in cui l'angolo formato tra la linea di affaccio e la direttrice est-ovest sia inferiore a 30°. 4.12 COMFORT IGROTERMICO.
- Gli edifici devono essere realizzati e progettati in modo che si abbiano, in ogni locale, temperature d'aria e temperature superficiali interne delle parti opache delle pareti adeguate alle specifiche funzioni svolte all'interno di ciascun ambiente.
- La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20 °C, né essere inferiore ai 18 °C.
e. 2. La temperatura di progetto degli spazi interni abitabili di norma non deve superare i 20 °C, né essere inferiore ai 18 °C. 3. Le parti opache delle pareti degli alloggi non devono essere sedi di condensazioni superfici nelle condizioni di occupazione ed uso previste dal progetto. 4. La ristrutturazione muraria deve essere tale che eventuali condensazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che abbiano ad alterarsi le
sazioni interne possano essere smaltite nel bilancio di accumuli della condensa estate/inverno senza che abbiano ad alterarsi le caratteristiche prestazionali delle stratificazioni inserite. 5. La velocità dell'aria nei locali dotati di impianto di condizionamento o di aerazione non deve eccedere 0,25 metri al secondo. 6. Valori maggiori sono consentiti se richiesti dal ciclo tecnologico in locali destinati ad attività produttive o assimilabili.
- Valori maggiori sono consentiti se richiesti dal ciclo tecnologico in locali destinati ad attività produttive o assimilabili.
- Deve in ogni caso essere perseguita la ricerca di maggiore isolamento dell'involucro esterno a vantaggio di una riduzione dei costi di gestione degli impianti termici per la climatizzazione. 4.13 COMFORT ACUSTICO.
- Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente
4.13 COMFORT ACUSTICO.
- Gli edifici devono essere costruiti in modo da garantire che i potenziali occupanti siano idoneamente difesi da rumore proveniente dall'ambiente esterno, nonché da quello emesso da sorgenti interne o contigue.
- I requisiti atti ad assicurare idonei livelli di protezione degli edifici da rumore devono essere verificati per quanto concerne: a) rumorosità proveniente da ambiente esterno; b) rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti;
ncerne: a) rumorosità proveniente da ambiente esterno; b) rumorosità trasmessa per via aerea tra ambienti adiacenti sovrapposti; c) rumori da calpestio; d) rumorosità provocata da impianti ed apparecchi tecnologici dell'edificio; e) rumorosità provocata da attività contigue. 3. Le pareti perimetrali esterne degli alloggi devono avere in opera, a porte e finestre chiuse, un isolamento acustico normalizzato il cui indice di valutazione non sia inferiore a 30 db.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 30 4. Le pareti perimetrali interne degli alloggi debbono avere, a porte chiuse, isolamenti acustici normalizzati i cui indici di valutazione non siano inferiori a 36 db se trattasi di pareti contigue e spazi comuni di circolazione e disimpegno; 42 db nel caso di pareti contigue ad altri alloggi; 50 db nel caso di pareti contigue a pubblici esercizi, attività produttive o commerciali.
o di pareti contigue ad altri alloggi; 50 db nel caso di pareti contigue a pubblici esercizi, attività produttive o commerciali. 5. Con provvedimento motivato potranno essere prescritti indici di valutazione superiori in zone particolarmente rumorose. 4.14 INTERVENTI URGENTI
- Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità delle costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per
le costruzioni o si manifestino situazioni di emergenza con possibile compromissione per l'integrità dell'ambiente e rischio per l'incolumità delle persone, il proprietario degli immobili interessati procede mediante un "intervento urgente" alle operazioni necessarie per rimuovere la situazione di pericolo, sotto personale responsabilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime.
abilità sia per quanto attiene la valutazione dello stato di pericolo sia per l'effettiva consistenza delle operazioni medesime. 2. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori all'Autorità comunale nonché agli eventuali Organi di Tutela, nel caso di edifici gravati da specifici vincoli, e di presentare nel minor tempo possibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento.
sibile, comunque non oltre 30 giorni, istanza per ottenere gli atti di assenso necessari nelle normali condizioni di intervento. 3. Ogni abuso in materia è sanzionato ai sensi dell'art. 68, fatto salvo l'eventuale accertamento di fatti e comportamenti penalmente rilevanti e perseguibili. 4.15 DECORO DEGLI SPAZI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO E LORO OCCUPAZIONE
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato,
ICO E LORO OCCUPAZIONE
ICO E LORO OCCUPAZIONE
- Le strade, le piazze, i suoli pubblici o assoggettati ad uso pubblico, all'interno del centro abitato, devono essere provvisti di pavimentazione idonea allo scolo delle acque meteoriche e di mezzi per lo smaltimento delle stesse, sistemati nel sottosuolo.
- Salvo diversa prescrizione di PRG, è vietata la formazione di nuovi frontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso
rontespizi ciechi (se non preordinati alla successiva costruzione in aderenza) visibili da spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico; in caso di preesistenza degli stessi sul confine di proprietà, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre l'edificazione in aderenza, ove questa sia tra le soluzioni previste dalle N.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente.
.T.A. dello strumento urbanistico vigente, ovvero ingiungere al proprietario del frontespizio di sistemarlo in modo conveniente. 3. Chiunque intenda occupare porzioni di suolo pubblico per attività temporanee, per eseguire lavori o per depositarvi materiali deve chiedere al Comune la specifica concessione, indicando l'uso, la superficie che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti.
che intende occupare e le opere che intende eseguire; l'occupazione delle sedi stradali è comunque regolata dalle leggi vigenti. 4. Salve restando le disposizioni di carattere tributario, il rilascio della concessione può essere subordinato alla corresponsione di un canone per l'uso, da disciplinare con apposito regolamento ed al versamento di un deposito cauzionale per la rimessa in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della
in pristino del suolo. 5. La concessione contiene le prescrizioni da seguire per l'occupazione e indica il termine finale della medesima.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 31 6. Scaduto il termine di cui al precedente comma, senza che ne sia stato disposto il rinnovo, il titolare della concessione ha l'obbligo di sgomberare il suolo occupato ripristinando le condizioni ambientali preesistenti. 7. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dall'Amministrazione a spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando
spese del concessionario; tali spese devono essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 8. I passi carrabili sono consentiti, in conformità alle norme di legge e con l'osservanza degli obblighi fissati nell'art. 47, sempreché non costituiscano pericolo per la circolazione.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 32 5 TITOLO V - PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI 5.1 ALTEZZA INTERNA DEI LOCALI ABITATIVI
- Ai fini del presente regolamento è definita altezza interna di un locale la distanza tra pavimento finito e soffitto finito, misurata in metri [m] sulla perpendicolare ad entrambe le superfici; 2. Nel caso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la
aso in cui il soffitto non presenti andamento orizzontale o il locale sia articolato in parti a differenti sezioni verticali, la misura dell'altezza interna si ottiene, convenzionalmente, dividendo il volume del locale per l'area netta del pavimento ricavata escludendo le soglie di passaggio da un vano all'altro e gli sguinci di porte e finestre, fino ad una profondità massima di 0,50 m. 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata
dità massima di 0,50 m. 2. La misura minima dell'altezza interna dei locali adibiti ad abitazione e dei vani accessori è fissata dalle vigenti leggi statali, regionali e, per quanto in esse specificamente disposto, dai regolamenti edilizi comunali. 3. Sono quindi consentite misure minime dell'altezza interna inferiori a quelle prescritte dalle leggi statali: a) per le nuove costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente
e costruzioni, nei casi di:
- ricostruzione di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, che deve necessariamente mantenere le caratteristiche originarie;
- inserimento di nuovo edificio a completamento di costruzioni di valore storico e/o artistico e/o ambientale, disposte a cortina, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti contigui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento
gui e preesistenti;
- ampliamento di edificio di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui è richiesto l'allineamento con gli orizzontamenti preesistenti; b) per le costruzioni esistenti, nei casi di:
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui è in atto una funzione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore
zione abitativa;
- interventi edilizi volti al recupero di costruzioni in cui non è in atto una funzione abitativa, ma di valore storico e/o artistico e/o ambientale, per cui sia necessario il mantenimento delle caratteristiche originarie.
- In tutti i casi menzionati al comma precedente, il rilascio del certificato di abitabilità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di
lità è comunque subordinato al rispetto degli altri requisiti igienico sanitari prescritti dalle leggi vigenti o all'adozione di misure compensative indicate nel progetto, anche offerte dalle attuali tecnologie, giudicate idonee dal responsabile del servizio sanitario competente ovvero asseverata dal Direttore dei Lavori. 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso
Direttore dei Lavori. 5. Ferme restando le prescrizioni di cui ai commi 2 e 3, nei locali di nuova costruzione destinati ad uso abitativo non è consentita, in alcun punto, una altezza tra pavimento e soffitto inferiore a 1,80 m. 5.2 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DELLE UNITÀ IMMOBILIARI.
- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie del nucleo familiare e i locali in cui si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o almeno
vità proprie del nucleo familiare e i locali in cui si effettuano devono essere raggiungibili internamente all'alloggio o almeno attraverso passaggi coperti e protetti anche lateralmente.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 33 2. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo e dedicata a ben definite operazioni, in ogni alloggio di distinguono: a) spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale, soggiorno, cucina e sale da pranzo; b) spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura, sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc;
spazi accessori (locali integrativi): studio, sala da gioco, sala di lettura, sottotetti accessibili, verande, tavernette, ecc; c) spazi di servizio (locali di servizio): bagni, posti di cottura, lavanderia, corridoi, ripostigli, spogliatoi, guardaroba, ecc. 3. Deve essere prevista la possibilità di isolare convenientemente le aree destinate ai servizi igienico- sanitari. Per gli edifici posti nel nucleo antico, negli interventi di ristrutturazione e restauro, è consentito
rvizi igienico- sanitari. Per gli edifici posti nel nucleo antico, negli interventi di ristrutturazione e restauro, è consentito derogare alla necessità di locale antibagno per i servizi igienici solo nei casi di strutture voltate. 4. L'altezza netta dei locali abitabili non deve essere inferiore a m 2,70. 5. L'altezza può essere ridotta a m 2,40 negli spazi accessori e di servizio così come definiti al punto b) del precedente comma 2.
L'altezza può essere ridotta a m 2,40 negli spazi accessori e di servizio così come definiti al punto b) del precedente comma 2. 6. L'altezza netta può essere ulteriormente riducibile a m 2,10 per i corridoi e luoghi di passaggio in genere, compresi i ripostigli. 7. Nel caso di soffitto non orizzontale, l'altezza minima non potrà essere inferiore a m 1,80. 8. Deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per il primo abitante ed a mq 10,00 per ogni abitante successivo.
assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per il primo abitante ed a mq 10,00 per ogni abitante successivo. 9. Le stanze da letto, quando confinate, devono avere una superficie minima di mq 9,00 se per una persona e di mq 14,00 se per due persone. 10. Ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00 quando confinata. 11. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile.
almeno mq 14,00 quando confinata. 11. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina devono essere provvisti di finestra apribile. 12. L'alloggio monostanza deve avere una superficie minima netta di abitazione, comprensiva dei servizi, di mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38 se per due persone. 13. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e
ue persone. 13. Tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli devono fruire di illuminazione diretta, con rapporto aeroilluminante non inferiore a 1/8. Per gli edifici di vecchia costruzione, con copertura a volta, è consentito un rapporto aeroilluminante limite di 1/12. 14. La dotazione minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno.
ne minima dei servizi igienico-sanitari per alloggio, è costituita da un vaso, un lavabo, un bidet, una doccia o vasca da bagno. 15. La superficie minima da attribuire ai servizi igienici è di mq 3,50 se disposti in un unico vano. Lato minimo pari a ml. 1,50. 16. I pavimenti e le pareti perimetrali delle stanze da bagno, queste ultime sino ad una altezza minima di m 2.00, devono essere piastrellati o comunque costituiti da materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente.
ezza minima di m 2.00, devono essere piastrellati o comunque costituiti da materiale impermeabile liscio, lavabile e resistente. 17. Ogni alloggio deve essere servito da un locale di cucina il quale, oltre ai requisiti generali, deve avere la superficie delle pareti perimetrali piastrellata per un'altezza di almeno m 2,00.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 34 5.3 SPAZI DI CANTINATO E SOTTERRANEO.
- I piani dei fabbricati che si trovano sotto il piano del marciapiede sono considerati seminterrati o sotterranei secondo le seguenti definizioni: a) seminterrato è quel locale che per parte della sua altezza si trova sotto il piano del marciapiede del fabbricato; b) sotterraneo è quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato.
rciapiede del fabbricato; b) sotterraneo è quel locale che si trova completamente sotto il piano del marciapiede del fabbricato. 2. I locali seminterrati e sotterranei possono essere destinati ad usi che comportino permanenza di persone, quali servizi igienici, magazzini di vendita, uffici, mense, esercizi pubblici, ambulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. L’altezza minima netta
bulatori, laboratori artigianali, quando abbiano i requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. L’altezza minima netta richiesta è pari a ml. 3,50. Il rapporto aeroilluminante non può essere inferiore a 1/8. 3. I locali seminterrati e sotterranei non possono essere destinati ad abitazione. 5.4 BOXES ED AUTORIMESSE.
- Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di compatibilità con gli
S ED AUTORIMESSE.
S ED AUTORIMESSE.
- Gli ambienti destinati al ricovero degli autoveicoli devono rispettare i requisiti di compatibilità con gli spazi abitativi delle unità immobiliari in relazione alle disposizioni delle aperture di ventilazione.
- È fatto salvo quanto disposto in materia di prevenzione incendi. 5.5 DOTAZIONE DI SERVIZI.
- Gli edifici devono poter fruire in misura adeguata alla loro destinazione, dei seguenti servizi fondamentali: a) riscaldamento;
Gli edifici devono poter fruire in misura adeguata alla loro destinazione, dei seguenti servizi fondamentali: a) riscaldamento; b) distribuzione dell'acqua potabile e dell'energia elettrica; c) raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, delle acque usate, dei liquami, dei rifiuti solidi ed eventualmente liquidi. 5.6 POZZI, VASCHE E CISTERNE PER ACQUA POTABILE.
- I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono
RNE PER ACQUA POTABILE.
RNE PER ACQUA POTABILE.
- I pozzi, le vasche e le cisterne e gli altri recipienti destinati ad accogliere acqua potabile devono essere costruiti a monte di fogne, pozzi neri, concimaie, bottini, fossi di scolo ecc. e mai comunque, a distanza minore di ml. 50 da questi.
- I pozzi debbono essere costruiti con una buona muratura, rivestiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire
stiti interamente con uno strato di cemento dello spessore di almeno cm. 2 o un altro materiale impermeabile in modo da impedire comunque le infiltrazioni di acqua inquinata, superficiale o profonda, dal suolo circostante. 3. Essi debbono essere sempre chiusi alla bocca mediante apposita torretta in muratura munita di apposito sportello. 4. L'attingimento può farsi solamente a mezzo di pompe.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 35 5. Il terreno circostante, almeno per un raggio di ml. 2 dal perimetro della torretta, deve essere impermeabilizzato per il sollecito allontanamento delle acque meteoriche e di stramazzo. 6. I pozzi, volti alla captazione di acque di falde profonde o per uso non domestico, devono essere autorizzati. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni.
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Per i pozzi tubolari saranno di volta in volta date disposizioni dagli uffici tecnici comunali e dai servizi dell'unità sanitaria locale. 8. Riguardo alla perforazione di nuovi pozzi che ricadono all'interno delle zone di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, valgono i divieti in esso previsti. 5.7 SPAZI DI COTTURA.
e di rispetto di cui all'articolo 6 del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, valgono i divieti in esso previsti. 5.7 SPAZI DI COTTURA. Le cucine e gli spazi di cottura, oltre ai requisiti indicati all'art. 129, comma 18, del presente regolamento devono essere dotati di una cappa collegata direttamente sopra ogni punto di cottura, idonea ad assicurare la captazione e l'allontanamento di vapori, gas, odori. Devono essere munite di presa d’aria (munita di griglia) con superficie minima di 100 cmq.
allontanamento di vapori, gas, odori. Devono essere munite di presa d’aria (munita di griglia) con superficie minima di 100 cmq. 5.8 IMPIANTI DI GAS PER USO DOMESTICO.
- L'impianto di bombole di g.p.l. deve sempre effettuarsi all'esterno del locale nel quale trovasi l'apparecchio di utilizzazione, previo nulla-osta dei vigili del fuoco.
- La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con
osta dei vigili del fuoco. 2. La tubazione fissa metallica per gas, nell'attraversamento delle murature deve essere protetta con guaina metallica aperta verso l'esterno e chiusa ermeticamente verso l'interno. 3. Tale tubazione deve essere munita di rubinetti di intercettazione del flusso. La tubazione flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas.
uella fissa e l'apparecchio utilizzatore deve essere realizzata con materiale resistente all'usura e all'azione chimica del gas. 4. Le giunzioni del tubo flessibile, sia alla tubazione fissa che all'apparecchio utilizzatore, debbono essere eseguite con sicurezza in modo da evitare particolare usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 5.9 FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE.
usura, fuga di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso. 5.9 FOCOLAI, FORNI E CAMINI, CONDOTTI DI CALORE E CANNE FUMARIE.
- Oltre alle norme dettate dalla legge 31 luglio 1966, n. 1615 e dal relativo regolamento d'esecuzione, e condizione necessaria per l'ottenimento dell'autorizzazione di abitabilità o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia
o agibilità che ogni focolare, stufa, forno e simili, qualunque sia il tipo, a meno che non sia a funzionamento elettrico, abbia l'eliminazione dei prodotti della combustione, una canna propria ed indipendente, prolungata almeno un metro al di sopra del tetto o terrazza, costruita in materiali impermeabili capaci di evitare macchie, distacchi o screpolature di intonaco all'esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse
naco all'esterno dei muri. 2. Gli scaldabagni e fornelli isolati devono essere muniti di canne indipendenti soggette alle stesse norme di cui sopra. 3. È vietato fare uscire il fumo al di sotto dei tetti o a livello del parapetto delle terrazze.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 36 4. Le teste delle canne o fumaioli debbono essere costruite in maniera decorosa con murature intonacate o con altro materiale adatto. E’ vietato l’uso di canne prefabbricate in calcestruzzo non intonacate. Nei centri storici è fatto divieto di uso di comignoli prefabbricati in calcestruzzo. 5. Se il fumaiolo dista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste.
ista meno di mt. 10 dalle finestre di prospetto delle case antistanti, deve essere prolungato fino oltre le coperture di queste. 6. Per gli impianti elettrici di cucina o di riscaldamento è sufficiente che sia provveduto in modo idoneo all'aspirazione dei vapori. 7. I camini industriali e i locali nel quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente.
nel quali siano collocati forni per il pane, pasticceria e simili, sono soggetti alle norme dettate dalla legislazione vigente. 8. Possono essere equiparati ai suddetti, a giudizio dell'autorità comunale, i camini di forni o di apparecchi di riscaldamento che, per intensità di funzionamento e modo di esercizio, siano suscettibili di produrre analoghi effetti di disturbo. 5.10 ANTENNE
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso
i disturbo. 5.10 ANTENNE
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero, - i cui atti di assenso edilizio sono rilasciati dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento - con più di un'unità immobiliare o nelle quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa
visivi riceventi con necessità di collegamento ad antenna, è obbligatoria la posa in opera di una antenna centralizzata sia essa terrestre o satellitare, per ogni tipo di ricezione tale da richiederla; per esigenze di tutela dell'arredo urbano, le antenne paraboliche debbono avere colorazione armonica con il contesto dell'ambiente in cui sono installate. Le stesse non possono essere ubicate in corrispondenza dei fronti stradali.
on il contesto dell'ambiente in cui sono installate. Le stesse non possono essere ubicate in corrispondenza dei fronti stradali. 2. Sono vietati i collegamenti tra gli apparecchi riceventi e le antenne mediante cavi volanti; i cavi devono essere canalizzati nelle pareti interne o esterne delle costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto.
le costruzioni e la dimensione delle canalizzazioni deve essere tale da consentire eventuali futuri potenziamenti dell'impianto. 3. L'Autorità comunale ha facoltà di richiedere, in ogni momento, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela dell'arredo urbano, l'installazione di impianti centralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione.
ralizzati di antenne radio-televisive e l'eliminazione delle antenne individuali, senza contrastare il diritto all'informazione. 4. L'installazione di antenne o ripetitori per impianti rice-trasmittenti di qualunque tipo è soggetta alle specifiche disposizioni delle vigenti leggi di settore. 5.11 MACCHINE PER IL CONDIZIONAMENTO Le macchine per il trattamento ed il condizionamento dell’area devono essere preferibilmente ubicate in
E PER IL CONDIZIONAMENTO
E PER IL CONDIZIONAMENTO Le macchine per il trattamento ed il condizionamento dell’area devono essere preferibilmente ubicate in posizione non visibile dagli spazi pubblici. Nel caso di dimostrata impossibilità ad ottemperare a quanto prescritto al comma precedente, puà essere ammesso inserimento di tali attrezzature anche in luoghi visibili da pubblici spazi, purchè realizzate con accorgimenti di mascheratura coerenti con le caratteristiche delle facciate.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 37 5.12 CHIOSCHI E MEZZI PUBBLICITARI
- L'installazione di chioschi, edicole od altre strutture similari, anche a carattere provvisorio, è autorizzata dal Comune, in conformità alle norme dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione.
- Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne,
zione e di attuazione. 2. Le definizioni, le caratteristiche e le modalità di installazione di mezzi pubblicitari quali insegne, sorgenti luminose, cartelli (esclusi quelli di cantiere), manifesti, striscioni, locandine, stendardi, segni reclamistici, impianti di pubblicità o propaganda, sono normate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo.
suo regolamento di esecuzione e di attuazione; per quanto di competenza comunale valgono le disposizioni del presente articolo. 3. L'installazione di chioschi e mezzi pubblicitari non deve essere fonte di molestia o di nocumento per l'ambiente circostante: in particolare le insegne luminose e la cartellonistica motorizzata non devono provocare alcun disturbo ai locali adiacenti e prospicienti. 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione
enti e prospicienti. 4. Il rilascio dei provvedimenti comunali autorizzativi alla installazione è subordinato alla presentazione di domanda corredata di estratti planimetrici dello strumento urbanistico e di disegni di progetto in scala non inferiore a 1:20. 5. Il rilascio dei provvedimenti autorizzativi per aree o edifici soggetti a specifici vincoli, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta.
i, è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'organo di tutela del vincolo medesimo per la fattispecie richiesta. 6. I provvedimenti di cui al comma 4 sono temporanei e rinnovabili; possono essere revocati in qualsiasi momento se lo richiedono ragioni di interesse pubblico. 7. Nel caso in cui sia concessa l'occupazione di suolo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7.
olo pubblico per l'installazione di chioschi o mezzi pubblicitari, valgono le disposizioni di cui all'art. 35, commi 4, 5, 6, 7. 8. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, ha facoltà di definire spazi idonei per la posa, l'installazione e l'affissione di mezzi pubblicitari all'interno del centro abitato fissandone, di volta in volta, la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 5.13 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
la distanza dal limite delle carreggiate stradali, nel rispetto della legge vigente. 5.13 COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
- Tutti gli edifici devono essere provvisti di idonee coperture piane o inclinate, munite di canali di gronda e pluviali per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. Nelle zone agricole, le coperture possono eseguirsi o piane o a due falde simmetriche. In tutti gli edifici con copertura a falde, queste devono avere inclinazione compresa tra 20 e 30 gradi.
due falde simmetriche. In tutti gli edifici con copertura a falde, queste devono avere inclinazione compresa tra 20 e 30 gradi. Gli aggetti a protezione dei balconi e delle aperture non possono essere realizzati con copertura in coppi o tegole. Sono vietate le tettoie e pensiline con struttura in ferro o legno prospettanti sugli spazi pubblici. Nelle zone A e B sono vietate le strutture di copertura in plexglass prospettanti sugli pubblici.
pettanti sugli spazi pubblici. Nelle zone A e B sono vietate le strutture di copertura in plexglass prospettanti sugli pubblici. 2. Le coperture ed i volumi da esse sporgenti (comignoli, , volumi tecnici, ecc.) sono considerati elementi architettonici della costruzione e la loro realizzazione deve rispondere a precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati.
precise previsioni di progetto, in particolare per quanto riguarda l'aspetto formale e la compatibilità dei materiali impiegati. 3. I canali di gronda ed i pluviali devono essere previsti tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili interni e gli altri spazi scoperti e devono convogliare le acque meteoriche nelle fognature (ove esistenti);
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 38 non sono ammessi scarichi liberi a livello del piano marciapiede o del piano stradale o comunque sul suolo pubblico mentre sono ammessi scarichi in cortili, giardini, cisterne o appositi pozzi perdenti. 4. Nei canali di gronda e nei pluviali è vietato immettere acque diverse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono
rse da quelle meteoriche. 5. Verso gli spazi pubblici o assoggettati all'uso pubblico, i pluviali delle nuove costruzioni devono essere incassati ad una altezza minima di 2,50 m dal piano marciapiede e dal piano stradale; negli altri casi, è consentito installare i pluviali totalmente all'esterno delle pareti degli edifici realizzando il terminale inferiore in materiale indeformabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle
mabile, per almeno 2,00 m. 6. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento di direzione o la confluenza con altre condutture; un pozzetto finale di ispezione, posto ai limiti della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 5.14 CORTILI E CHIOSTRINE
- Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi
ORTILI E CHIOSTRINE
ORTILI E CHIOSTRINE
- Nelle costruzioni, ampliamenti o varianti di fabbricati, i cortili, intendendosi per tali anche gli spazi limitati da tre sole pareti, qualora ciascuna delle pareti antistanti sia di lunghezza superiore a ml. 3, devono essere dimensionati in modo che la luce libera, davanti ad ogni finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di ml. 8.
i finestra, misurata sulla normale di essa, non sia inferiore alla massima altezza delle pareti d'ambito con un minimo di ml. 8. 2. Agli effetti di quanto sopra, la misura della luce libera deve essere al netto delle proiezioni orizzontali dei ballatoi, balconi e di qualsiasi altra sporgenza posta all'interno del cortile stesso. 3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può
cortile stesso. 3. La costruzione di chiostrine, intendendosi per tali spazi interni aperti in alto per l'intera superficie, può essere ammessa esclusivamente se necessaria alla diretta illuminazione e ventilazione di servizi igienici, scale, corridoi di disimpegno, ambienti di servizio, ripostigli. 4. Le chiostrine non possono avere lati inferiori a mt. 3. Debbono essere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione
ere di facile e permanente comunicazione con l'esterno nella parte bassa, accessibili per la pulizia e con adeguata ventilazione naturale dall'esterno. 5. Nelle chiostrine non è ammessa alcuna sporgenza. 6. Chiostrine e cortili non sistemati a giardino privato, debbono essere pavimentati e provvisti di apposite fognature per lo scarico delle acque meteoriche. 7. E' vietata qualsiasi opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti.
si opera edilizia alla quale risulti conseguente un peggioramento delle condizioni igieniche dei cortili e dei cavedi esistenti. 8. E’ consentita l’ubicazione dei cortili a confine, con lato minimo di m. 4. 9. Non sono ammesse chiostrine a confine. 5.15 IMPIANTO DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE PIOVANE.
- I canali di gronda, le condutture verticali di scarico (o «calate») e le condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile,
condutture interrate per la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane devono essere di materiale resistente ed impermeabile, avere giunture a perfetta tenuta ad essere di numero ed ampiezza sufficiente per ricevere e condurre le acque piovane fino alla pubblica fognatura bianca, o in mancanza di questa, fino alla destinazione approvata dall'ufficio tecnico comunale.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 39 2. Le coperture devono essere munite di canali di gronda lungo tutti i cornicioni, tanto verso le aree di uso pubblico quanto verso i cortili ed altri spazi scoperti. 3. Le condutture verticali di scarico devono applicarsi di preferenza esternamente all'edificio fino a 4,00 mt. dal suolo, nel quale tratto devono essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici.
atto devono essere poste in opera entro cassette d'isolamento nella muratura, nel caso di facciate fronteggianti spazi pubblici. 4. Idonei pozzetti d'ispezione forniti di chiusura idraulica devono essere installati all'estremità inferiore di ogni "calata"; pozzetti d'ispezione devono essere installati nei punti delle condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento in direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale
le condutture interrate in cui si verifichi un cambiamento in direzione o la confluenza con altre condutture. Un pozzetto finale d'ispezione, posto ai limiti interni della proprietà, deve precedere l'allacciamento alla pubblica fognatura. 5. È vietato immettere nelle tubazioni o nei pozzetti delle acque piovane acque di rifiuto di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del
di qualsiasi altra provenienza; la confluenza delle acque piovane, con le altre di rifiuto, sarà consentita solo al livello del citato pozzetto finale d'ispezione, purché la pubblica fognatura non sia del tipo a doppia canalizzazione separata per acque bianche ed acque luride. 5.16 ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.
- I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di
RRIERE ARCHITETTONICHE.
RRIERE ARCHITETTONICHE.
- I progetti riguardanti la costruzione di nuovi edifici pubblici o di interesse pubblico e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria devono essere redatti in conformità alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche.
- I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d) ed
itettoniche. 2. I progetti riguardanti la ristrutturazione edilizia o la ristrutturazione urbanistica, di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono considerati come progetti di nuove costruzioni ai fini di quanto previsto al comma 1. 3. Gli interventi di manutenzione straordinaria o di restauro e risanamento conservativo, di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 31 della legge n. 457 del 1978, sono soggetti alle norme della vigente
ervativo, di cui alle lettere b) e c) del citato articolo 31 della legge n. 457 del 1978, sono soggetti alle norme della vigente legislazione relativa al superamento e alla eliminazione delle barriere architettoniche, quando riguardano edifici pubblici o di interesse pubblico. Sono fatti salvi i casi in cui esiste l'impossibilità che i lavori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche.
vori previsti possano essere eseguiti ottenendo contemporaneamente l'abbattimento anche parziale delle barriere architettoniche. 4. Gli interventi, eseguiti su edifici esistenti ed aventi incidenza sulle barriere architettoniche, dovranno essere finalizzati al massimo abbattimento possibile delle stesse, in vista del raggiungimento degli standards previsti dalla vigente legislazione in merito. 5. I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi
e legislazione in merito. 5. I progetti di cui ai precedenti commi 2, 3 e 4 devono contenere la dimostrazione che gli interventi edilizi da essi previsti non costituiscano ostacolo al futuro abbattimento delle barriere architettoniche. 5-bis. Le volumetrie necessarie all'abbattimento delle barriere architettoniche limitatamente alla realizzazione degli ascensori sono computate in deroga alle previsioni di piano, per i soli edifici esistenti. 5.17 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
nsori sono computate in deroga alle previsioni di piano, per i soli edifici esistenti. 5.17 INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AERAZIONE
- Ai fini del presente regolamento è definito "intercapedine" il vano situato sotto il livello del suolo e compreso tra il muro perimetrale di una costruzione ed i muri di sostegno del terreno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e
eno circostante, appositamente realizzati; l'intercapedine ha la finalità di consentire l'illuminazione indiretta, l'aerazione e la protezione dall'umidità dei locali interrati, nonché la possibilità di accedere a condutture e canalizzazioni di impianti eventualmente in essa contenute.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 40 2. Fuori dagli allineamenti individuati dal filo di fabbricazione delle costruzioni, ed anche inferiormente al suolo pubblico, può essere consentita ai proprietari frontisti la realizzazione di intercapedini di servizio o di isolamento, protette da griglie di copertura antisdrucciolevoli, ispezionabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia.
onabili, praticabili e dotate di cunetta e scarico per il deflusso sia delle meteoriche sia di quelle utilizzate per la pulizia. 3. Il fondo dell'intercapedine deve risultare almeno 0,20 m al di sotto del livello di calpestio dei locali interrati attigui; la distanza tra il muro perimetrale del fabbricato ed il muro di sostegno non deve essere inferiore a m. 0,60. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla
inferiore a m. 0,60. 4. La costruzione delle intercapedini è a totale carico dei proprietari che debbono altresì provvedere alla loro manutenzione ed è, in ogni caso, effettuata previo provvedimento di assenso da parte del Comune. 5.18 MISURE CONTRO LA PENETRAZIONE DI ANIMALI NELLE COSTRUZIONI
- Nelle nuove costruzioni ed in quelle soggette a ristrutturazione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere.
ione o recupero devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la penetrazione di ratti, volatili ed animali in genere. 2. Tutte le aperture presenti nelle cantine, nei sottotetti e nei vespai con intercapedine ventilata debbono essere protette da idonee reti indeformabili a maglia fitta e le connessure fra superfici verticali ed orizzontali debbono essere debitamente stuccate. 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e
debitamente stuccate. 3. Gli imbocchi delle canne di aspirazione debbono essere protetti con reti indeformabili a maglia fitta e le suddette canne non debbono presentare forature o interstizi comunicanti con il corpo della muratura. 4. Le canalizzazioni contenenti cablaggi di ogni tipo debbono risultare stagne e prive di qualsiasi comunicazione con il corpo della muratura: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti.
a: ove possibile debbono essere inseriti appositi elementi tronco-conici o tronco piramidali per impedire la risalita dei ratti. 5. I cornicioni e gli aggetti esposti al posarsi dei volatili debbono presentare superfici in pendenza con inclinazione tale da costituire idoneo mezzo di dissuasione. 6. E' vietata la realizzazione di canne di caduta per i rifiuti. 5.19 MURI DI SOSTEGNO
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,50 m, salvo
ti. 5.19 MURI DI SOSTEGNO
- I muri di sostegno e di contenimento del terreno devono avere altezza non superiore a 2,50 m, salvo che una diversa altezza sia resa indispensabile dalle specifiche ed accertate differenze di quota esistenti in sito; eventuali terrazzamenti intermedi dovranno avere larghezza non inferiore all'altezza del muro che li sovrasta.
- Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti
del muro che li sovrasta. 2. Quando i muri di sostegno sono di altezza superiore a 2,50 m, è richiesto il rispetto delle vigenti norme di legge in materia di distanze dalle pareti finestrate. 3. Per i muri di sostegno disposti lungo le sedi stradali valgono le prescrizioni delle leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi
e leggi vigenti e dei loro regolamenti di esecuzione e di attuazione; in ogni caso, al piede dei muri che si affacciano su spazi pubblici deve essere prevista una canalina di raccolta delle acque di scorrimento superficiali e di quelle provenienti dalle aperture di drenaggio ricavate nei muri stessi, che devono essere convogliate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere
iate alla rete di smaltimento. 4. I muri di sostegno di sottoscarpa e di controripa, esposti alla pubblica vista, debbono essere realizzati, in aree ove siano presenti muri in pietrame a vista, con lo stesso tipo di finitura. 5. Per i muri di sostegno isolati, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può richiedere l'uso dello stesso materiale di rifinitura dell'edificio realizzato sulla proprietà o l'uso del materiale
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 41 tradizionale prevalente in altri muri della zona o il materiale ritenuto più opportuno per l'armonico inserimento nell'ambiente naturale. 6. L'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può condizionare il rilascio del provvedimento di assenso necessario per la realizzazione dei muri di sostegno all'adozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il
dozione di specifiche soluzioni progettuali motivate da ragioni di sicurezza e/o di tutela dell'ambiente: può altresì imporre il mascheramento di detti muri con arbusti, alberate o, comunque, con l'impiego di vegetazione. 5.20 NUMERI CIVICI
- Il Comune assegna i numeri civici ed eventuali subalterni degli stessi che devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi
devono essere apposti, a spese dei proprietari dei fabbricati, in corrispondenza degli accessi da aree pubbliche o degli accessi con le stesse funzionalmente collegati e dalle stesse direttamente raggiungibili. 2. Il numero civico deve essere collocato a fianco dell'accesso - a destra e ad una altezza variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile.
a variabile da 1,50 m a 3,00 m - e deve essere mantenuto perfettamente visibile e leggibile a cura del possessore dell'immobile. 3. Le eventuali variazioni della numerazione civica, sono notificate al proprietario dell'immobile interessato e sono attuate a spese dello stesso. 4. E' ammessa, a cura e spese della proprietà, l'apposizione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna.
zione di indicatori realizzati in altro materiale, con numeri in rilievo e/o provvisti di dispositivo di illuminazione notturna. 5. In caso di demolizione di un fabbricato senza ricostruzione o di eliminazione di porte esterne di accesso, il proprietario deve riconsegnare al Comune i numeri civici, affinché siano soppressi. 5.21 PARAPETTI E RINGHIERE
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio
5.21 PARAPETTI E RINGHIERE
- Parapetti e ringhiere devono essere posizionati laddove sussista pericolo di caduta da uno spazio praticabile, indipendentemente dalla funzione di quest'ultimo.
- I manufatti di cui sopra devono: a) avere altezza non inferiore a 1,00 m e non superiore a m. 2,5; b) presentare notevole resistenza agli urti ed alla spinta in conformità alle vigenti leggi in materia; non devono essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m.
genti leggi in materia; non devono essere scalabili; d) presentare aperture o interspazi di larghezza libera superiore a 0,10 m. 3. Per la realizzazione di parapetti e ringhiere sono ammessi i seguenti materiali idonei:
- acciaio e muratura;
- il vetro è ammesso solo in presenza di requisiti di resistenza e di non frammentazione agli urti, debitamente certificati.
- I parapetti in muratura dovranno avere andamento lineare ed altezza costante. Dovranno essere solo
, debitamente certificati. 4. I parapetti in muratura dovranno avere andamento lineare ed altezza costante. Dovranno essere solo in muratura piena e privi di elementi aggettanti e rientranti. 5. Sono fatte salve le prescrizioni tipologiche previste nelle Norme di Attuazione del PRG.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 42 5.22 PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Nel centro abitato, tutte le vie di nuova formazione e, per quanto possibile, quelle esistenti devono essere munite di marciapiede o comunque di passaggio pedonale pubblico, realizzati in conformità alle norme di legge sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
- L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità
le barriere architettoniche. 2. L'esecuzione dei marciapiedi, sia a raso che rialzati, se effettuata dai proprietari delle unità immobiliari che li fronteggiano, deve essere realizzata con modalità, materiali, livellette ed allineamenti indicati di volta in volta dal Comune. 3. I marciapiedi ed i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio.
d i passaggi pedonali di cui al primo comma, ancorché realizzati su area privata, sono gravati di servitù di pubblico passaggio. 4. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con larghezza minima di 1,50 m, dislivello non superiore a 0,15 m e pendenza massima non superiore all'8%. 5. Eventuali dislivelli per interruzioni localizzate, dovuti a raccordi con il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%.
on il livello stradale o ad intersezioni con passi carrabili, devono essere superati con rampe di pendenza non superiore al 12%. 6. Qualora, per situazioni ambientali o dipendenti dal traffico veicolare, possano risultare situazioni di pericolo, l'Amministrazione Comunale dispone che i marciapiedi ed i passaggi pedonali siano protetti con barriere metalliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma
talliche idonee allo scopo. 7. E' consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari sulle transenne parapedonali di cui al comma precedente, in conformità alle disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 5.23 PASSI CARRABILI
- L'accesso dei veicoli alle aree di pertinenza delle costruzioni è consentito tramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si
ramite passi carrabili, la cui realizzazione deve essere autorizzata dall'Ente proprietario delle strade o degli spazi da cui si accede, nel rispetto delle disposizioni dettate dal "Codice della Strada" e dal suo regolamento di esecuzione e di attuazione. 2. Ove la costruzione fronteggi più spazi pubblici, l'accesso è consentito da quello a minor traffico. 3. L'accesso ad uno spazio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna.
zio privato tramite più passi carrabili può essere concesso quando sia giustificato da esigenze di viabilità interna ed esterna. 4. Nelle nuove costruzioni la larghezza del passo carrabile non deve essere inferiore a 2,20 m e superiore a 6,00 m, la distanza da un altro passo carrabile non deve essere inferiore a 1,00 m e la distanza dal confine con proprietà private non deve essere inferiore a 0,50 m. 5. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli
re inferiore a 0,50 m. 5. L'uscita dai passi carrabili verso il suolo pubblico deve essere sempre realizzata adottando tutti gli accorgimenti funzionali ad una buona visibilità, eventualmente anche con l'ausilio di specchi o telecamere opportunamente disposti a cura dei proprietari delle costruzioni. 6. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 4 sono mantenuti nella
ari delle costruzioni. 6. Gli accessi carrabili esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 4 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati, che implichino il rifacimento dei prospetti e/o delle recinzioni nei quali si aprono i passi carrabili, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il
sere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibilmente con la reale fattibilità e commisurando il sacrificio che ne deriva al vantaggio ricavato in termini di sicurezza per la circolazione. 7. Sono fatte salve le possibilità di deroga di cui al comma 4 dell'art. 46 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dall'art. 36, punto c, del D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610.
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 43 5.24 PI
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 43 5.24 PISTE CICLABILI
- Il comune favorisce la realizzazione di itinerari ciclabili.
- In caso di nuova edificazione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, (ove possibile)saranno previsti parcheggi per le biciclette. 5.25 PORTICI E "PILOTIS"
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,20 m di
e. 5.25 PORTICI E "PILOTIS"
- I nuovi portici, destinati a pubblico passaggio devono avere dimensioni non inferiori a 1,20 m di larghezza e 2,70 m di altezza misurata all'intradosso del solaio di copertura; in caso di coperture a volta, il Comune si riserva di fissare misure diverse.
- Se lo spazio porticato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m.
ato si estende su strade pubbliche aperte al traffico veicolare, l'altezza della luce libera non deve essere inferiore a 4,50 m. 3. Nel caso in cui le aree porticate o a "pilotis" non siano soggette a servitù di uso pubblico, ne è ammessa la delimitazione con cancellate, grigliati od altri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la
ri tamponamenti semiaperti. 4. Per le aree porticate o a "pilotis" aperte al pubblico passaggio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio può prescrivere l'impiego di specifici materiali e coloriture per le pavimentazioni, le zoccolature, i rivestimenti, le tinteggiature. 5.26 PREFABBRICATI Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione
e. 5.26 PREFABBRICATI Le costruzioni prefabbricate devono rispettare tutte le disposizioni previste per la normale fabbricazione e, nei limiti delle loro caratteristiche tecnologiche, risultare inseribili armonicamente nell'ambiente circostante, sia per i requisiti formali sia per i materiali impiegati. 5.27 RAMPE
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
iali impiegati. 5.27 RAMPE
- Si definisce rampa la superficie inclinata carrabile o pedonale atta al superamento di dislivelli.
- Le rampe carrabili per il transito dei veicoli all'interno o all'esterno degli edifici non devono avere pendenza superiore al 20% se rettilinee; negli altri casi la pendenza non può essere superiore al 15%.
- La larghezza minima della carreggiata delle rampe è: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
a delle rampe è: a) 3,00 m nei casi di rampa rettilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; b) 5,00 m nel caso di rampa rettilinea a doppio senso di marcia permanente; c) 3.50 m nei casi di rampa curvilinea a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo; d) 6,50 m nel caso di rampa curvilinea a doppio senso di marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della
marcia permanente. 4. Nel caso di rampe carrabili con tracciato curvilineo, il raggio di curvatura, misurato alla mezzeria della carreggiata, deve essere non inferiore a: a) 6,75 m nei casi di rampa a senso unico o a doppio senso di marcia alternato regolato da semaforo;
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 44
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 44 b) 8,25 m nel caso di rampa a doppio senso di marcia permanente. 5. Le rampe carrabili devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con apposite scanalature per il deflusso delle acque; almeno da un lato, deve essere prevista l'installazione di un corrimano all'altezza di m. 0,90 la realizzazione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,50 m.
zione di un percorso pedonale di servizio, a fianco della carreggiata, sistemato a gradoni, di larghezza non inferiore a 0,50 m. 6. Tutte le rampe pedonali esterne o interne alle costruzioni, escluse quelle di servizio di cui al comma precedente, debbono rispettare le prescrizioni delle leggi e delle direttive di settore per il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche. 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. 5.28 RECINZIONI E CANCELLI IN AMBITO URBANO
ere architettoniche. 7. Le rampe esistenti sono mantenute nella situazione di fatto. 5.28 RECINZIONI E CANCELLI IN AMBITO URBANO
- I muri di recinzione, le recinzioni ad inferriate o a rete e i cancelli esposti in tutto o in parte alla pubblica vista, debbono rispettare le norme generali di decoro dettate per le costruzioni di cui all'art. 33.
- Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione;
ruzioni di cui all'art. 33. 2. Le recinzioni non devono ostacolare la visibilità o pregiudicare la sicurezza della circolazione; l'Autorità comunale, in sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, può dettare condizioni particolari per conseguire tali finalità e per il migliore inserimento ambientale. 3.1 Le recinzioni di nuova costruzione tra le proprietà possono essere realizzate: a) con muretto o cordolo di altezza massima di 60 cm sovrastato da reti, cancellate o siepi per
rietà possono essere realizzate: a) con muretto o cordolo di altezza massima di 60 cm sovrastato da reti, cancellate o siepi per un'altezza massima complessiva di 3,00 m; b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m; c) in muratura ad una altezza massima di 3,00 m; d) con pali infissi al suolo e rete di protezione di altezza non superiore a 3,00 m; 3.2 Le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici possono essere realizzate:
ezione di altezza non superiore a 3,00 m; 3.2 Le recinzioni di nuova costruzione verso spazi pubblici possono essere realizzate: a) con muretto o cordolo intonacato di altezza costante di 100 cm sovrastato da siepe con interposta rete metallica, cancellate o siepe, per un'altezza complessiva di 2,25 m; b) con siepi mantenute ad una altezza massima di 3,00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire
e ad una altezza massima di 3,00 m; 4. Recinzioni e zoccolature di altezza diversa possono altresì essere ammesse per conseguire l'allineamento con quelle contigue, al fine di mantenere l'unità compositiva. 5. I materiali consentiti per la realizzazione dei muri, dei muretti e dei cordoli sono: muratura, cls (intonacato) e pietrame. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: profilati di acciaio, rete metallica.
onacato) e pietrame. 6. I materiali consentiti per la realizzazione delle cancellate sono: profilati di acciaio, rete metallica. 7. Sopra i muri di sostegno è ammessa la realizzazione di recinzioni dei tipi a), b) e c) di cui al comma 3, con altezza calcolata dalla linea di spiccato dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quella
dei muri medesimi. 8. I cancelli pedonali e carrabili inseriti nelle recinzioni devono presentare altezza non superiore a quella della recinzione ed aprirsi all'interno della proprietà (verso l'interno delle costruzioni od anche verso l'esterno se convenientemente arretrati in modo da non interferire con le sedi dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite
dei marciapiedi o delle strade); i cancelli posti a chiusura dei passi carrabili si conformano alle larghezze per essi stabilite all'art. 47, comma 4, e rispettano la disposizione di cui all'art. 47, comma 5. 9. Eventuali apparecchiature videocitofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura;
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 45 per i cancelli a movimento motorizzato protetto da fotocellule devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 10. La realizzazione di recinzioni al di fuori del centro abitato dovrà avvenire con le modalità individuate dalle N.T.A. del P.R.G. 5.29 SERRAMENTI
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono
del P.R.G. 5.29 SERRAMENTI
- Le porte di accesso alle costruzioni dalle strade e dagli spazi pubblici o di uso pubblico devono essere dotate di serramenti che si aprono verso l'interno o a scorrimento, senza invadere gli spazi medesimi, fatta eccezione per i serramenti la cui apertura è prescritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile.
escritta verso l'esterno da norme di sicurezza, in tal caso saranno posti arretrati rispetto allo spazio pubblico ove possibile. 2. I serramenti delle finestre prospicienti spazi pubblici o di uso pubblico possono aprire verso l'esterno solo se siti ad un'altezza di 2,50 m dal piano del marciapiede o ad un'altezza di 4,50 m dal piano stradale, per le strade prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli.
prive di marciapiedi; in nessun caso l'apertura delle ante deve invadere il sedime stradale impegnato dal transito dei veicoli. 3. In sede di rilascio degli atti di assenso edilizio, l'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, può imporre la realizzazione dei serramenti con specifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella
ecifici materiali e coloriture. 4. I serramenti esistenti che non rispondono ai requisiti di cui al comma 2 sono mantenuti nella situazione di fatto; nel caso di interventi di trasformazione dei fabbricati che implichino il rifacimento dei prospetti, è richiesto l'adeguamento alle norme regolamentari. 5.30 SERVITÙ PUBBLICHE
- Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo
i. 5.30 SERVITÙ PUBBLICHE
- Il Comune ha facoltà di applicare o fare applicare e mantenere sui fronti delle costruzioni, previo avviso alla proprietà, apparecchi indicatori, tabelle e altri oggetti di pubblica utilità quali: a) targhe della toponomastica urbana e numeri civici; b) piastrine e tabelle per indicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale;
dicazioni planimetriche ed altimetriche, di tracciamento, di idranti e simili; c) apparecchi e tabelle di segnalazione stradale; d) cartelli indicatori relativi al transito, alla viabilità, ai pubblici servizi; e) sostegni per gli impianti dei pubblici servizi con targhe ed apparecchi relativi; f) orologi ed avvisatori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative (non sono ammesse quelle in granito);
tori stradali di data, temperatura, condizioni del traffico, ecc.; g) lapidi commemorative (non sono ammesse quelle in granito); h) ogni altro apparecchio od impianto che si renda necessario a fini di pubblica utilità. 2. Gli indicatori e gli apparecchi di cui al comma precedente possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela.
soggette a specifici vincoli, soltanto se non esistono ragionevoli alternative e, comunque, previo parere dell'organo di tutela. 3. La manutenzione degli oggetti, elencati al comma 1, nonché delle parti di facciata da essi direttamente interessate, è a carico degli enti o dei privati installatori. 4. L'installazione deve essere effettuata producendo il minor danno e disagio alla proprietà privata, compatibilmente con il soddisfacimento dell'esigenza pubblica per cui è effettuata.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 46 5. I proprietari, i possessori e i detentori degli immobili hanno l'obbligo di non rimuovere gli oggetti di cui al comma 1, di non sottrarli alla pubblica vista, di ripristinarli a loro cura e spese, quando siano stati distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere
tti a loro imputabili. 6. Gli interventi edilizi sugli edifici ove sono installati gli oggetti di cui al comma 1, debbono essere effettuati garantendo le opere necessarie per il mantenimento del servizio pubblico; tali oggetti dovranno essere rimessi debitamente in posizione qualora, per l'esecuzione dei lavori, sia stato indispensabile rimuoverli. 5.31 SOPPALCHI
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione
verli. 5.31 SOPPALCHI
- Ai fini del presente regolamento è definita "soppalco" la superficie ottenuta mediante l'interposizione parziale di una struttura orizzontale in uno spazio delimitato da pareti quando la superficie soprastante e quella sottostante alla struttura menzionata non vengono chiuse per ricavare nuovi vani; la superficie netta del soppalco, anche se distribuita su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato.
- La realizzazione del soppalco è:
su più livelli, non può superare 2/3 della superficie netta del vano in cui esso è ricavato. 2. La realizzazione del soppalco è: a) soggetta alle ordinarie procedure autorizzative; b) consentita nel rispetto dei requisiti di illuminazione e ventilazione prescritti dalle leggi vigenti e, in caso di destinazione ad uso lavorativo, anche di tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni:
tutte le specifiche norme che regolano l'attività esercitata. 3. E' comunque richiesto il rispetto delle seguenti prescrizioni: a) la parte superiore del soppalco deve essere munita di balaustra di altezza non inferiore a 1,00 m; b) l'altezza tra il pavimento finito del soppalco ed il punto più basso del soffitto finito deve risultare non inferiore a 2,00 m; c) l'altezza tra il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m.
il pavimento del locale e il punto più basso dell'intradosso della struttura del soppalco deve risultare non inferiore a 2,20 m. 5.32 SPORGENZE FISSE E MOBILI
- Dal filo di fabbricazione delle costruzioni prospettanti su spazi pubblici o di uso pubblico sono ammesse sporgenze per elementi decorativi, cornici, davanzali, soglie, copertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le
opertine, gocciolatoi, zoccolature, inferriate, vetrine, pensiline, balconi, tende ed altri corpi aggettanti; i "bow-window", le verande e gli elementi portanti verticali in risalto costituiscono filo di fabbricazione ai sensi dell'art. 16, comma 22. Ove non escluse o limitate dall'applicazione delle vigenti leggi e dei loro regolamenti di attuazione, sono ammesse le seguenti sporgenze massime: a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che
le seguenti sporgenze massime: a) 1/10 della larghezza della sede stradale, con un massimo di 1,20 m per balconi e pensiline che devono comunque essere posti ad una altezza non inferiore a 4,50 m dal piano stradale; b) 1,20 m per tende parasole che non possono comunque superare la larghezza del marciapiede o dello spazio pedonale e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo.
pedonale e devono avere il bordo inferiore ad una altezza minima di 2,50 m dal piano medio del marciapiede medesimo o del suolo. c) 0,05 m per altri corpi aggettanti compresi nel tratto verticale misurato a partire dal piano medio del marciapiede o del suolo fino all'altezza di 2,50 m.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 47 2. La collocazione di tende parasole aggettanti su aree pubbliche può essere vietata dall'Autorità comunale per motivi di inserimento ambientale e decoro urbano. 3. I balconi non prospettanti su spazi pubblici, potranno sporgere al massimo 1/10 della distanza tra gli edifici confinanti. 5.33 STRADE PRIVATE
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo
inanti. 5.33 STRADE PRIVATE
- La costruzione di strade private è soggetta alle ordinarie procedure autorizzative e di controllo previste dall'ordinamento vigente.
- Gli enti o i soggetti proprietari delle strade debbono provvedere: a) alla pavimentazione, se l'Amministrazione Comunale la ritiene necessaria; b) alla manutenzione e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficienza del sedime e del manto stradale;
ne e pulizia; c) all'apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta; d) all'efficienza del sedime e del manto stradale; e) alla realizzazione e manutenzione delle opere di raccolta e scarico delle acque meteoriche, fino alla loro immissione nei collettori comunali; f) all'illuminazione, nei casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m.
casi di cui al comma 7. 3. Le strade private a servizio di residenze con più unità abitative devono avere larghezza minima di m. 6,00 al netto di almeno un marciapiede, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 7,50 m. e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima
arcia degli autoveicoli. 4. Le strade private a servizio di residenze con una sola unità abitativa devono avere larghezza minima di 3,50 m e raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 6,75 m. 5. Le strade private a servizio di insediamenti produttivi, (anche destinati alla trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia,
trasformazione di prodotti agricoli) e commerciali devono avere larghezza minima di 4,00 m nel caso di un unico senso di marcia, e di 8,00 m nel caso di doppio senso di marcia, raggio di curvatura, misurato nella mezzeria della carreggiata, non inferiore a 10,00 m e, se cieche, devono terminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto.
rminare in uno spazio di manovra tale da consentire l'agevole inversione di marcia degli autoveicoli e dei veicoli da trasporto. 6. Le prescrizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano alle nuove costruzioni: nel caso di interventi di ristrutturazione o recupero o riordino, possono essere richiesti adeguamenti, anche parziali, alle norme regolamentari, compatibili con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono
i con la reale fattibilità. 7. Le strade private di lunghezza superiore a 25,00 m, poste all'interno del centro abitato, debbono essere dotate di impianto di illuminazione in grado di fornire un illuminamento medio di 4 lx (lux) sul piano stradale. Tale illuminamento deve evitare la dispersione verso l’alto. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 5.34 TERRAZZI
l’alto. 8. Ove occorra, le strade private sono aperte al transito dei veicoli di soccorso e di pubblica sicurezza. 5.34 TERRAZZI
- Sono definite "terrazzi" le parti di costruzione con piano di calpestio pubblico o privato, recintate o meno da parapetto e lasciate a cielo aperto, la cui soletta di pavimento costituisce copertura di costruzione sottostante, di portico, di suolo.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 48 2. Ove siano sistemate a terrazzo parti di tetto, e in tutti i casi ove sussista pericolo di caduta, è obbligatoria l'applicazione di parapetto di altezza non inferiore a 1,00 m. 3. Nel caso in cui il terrazzo sovrasti ambienti abitabili o comunque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in
nque utilizzabili è prescritta l'impermeabilizzazione a manti multipli e devono essere poste in opera adeguate coibentazioni: in alternativa, deve essere realizzato un doppio solaio con interposta camera d'aria. 4. Le pendenze del manto di copertura non devono essere inferiori allo 0,5%.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 49 6 TITOLO VI - ESECUZIONE DELLE OPERE 6.1 PRESCRIZIONI GENERALI
- Le opere edilizie devono essere eseguite in modo conforme agli atti progettuali comunque assentiti.
- Il direttore dei lavori, l'esecutore delle opere e gli altri eventuali soggetti che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed
i che rivestono responsabilità operative devono adoperarsi, sotto la loro personale e solidale responsabilità, affinchè opere ed interventi siano compiuti a regola d'arte e siano rispondenti alle prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle direttive in vigore3. Per l'installazione e l'esercizio dei cantieri, devono essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del
no essere rispettate le disposizioni del "Codice della Strada" e del suo regolamento di attuazione e di esecuzione; le norme del presente regolamento si intendono integrate e, ove occorra, sostituite dalle disposizioni sopra indicate. 6.2 RICHIESTA E CONSEGNA DI PUNTI FISSI
- Prima che abbiano inizio i lavori per interventi di nuova costruzione, l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della
l'avente titolo è tenuto a richiedere al Comune, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area privata interessata dall'intervento; l'istanza deve precisare il nominativo del Direttore dei lavori. 2. Entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, il personale dell'ufficio tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di
tecnico comunale - ovvero il personale messo a disposizione dall'avente titolo e dall'assuntore dei lavori sotto la direzione di un funzionario comunale - provvede: a) ad assegnare sul terreno i capisaldi altimetrici e planimetrici cui deve essere riferita la posizione dell'opera da realizzare; b) ad indicare i punti di immissione degli scarichi della fognatura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria.
atura comunale ed i punti di presa dell'acquedotto e di tutti gli altri impianti relativi alle opere di urbanizzazione primaria. 3. Delle operazioni di cui al comma precedente deve essere redatto verbale che viene sottoscritto dalle parti per presa d'atto: tutte le spese sono a carico del richiedente. 4. Decorso il termine di cui al comma 2 i lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune.
lavori possono essere iniziati; in tal caso il direttore dei lavori redige autonomamente il verbale e ne invia copia al Comune. 5. Prima che abbiano inizio i lavori per interventi di nuova costruzione, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di determinare i punti fissi e gli allineamenti quando le costruzioni fronteggino spazi pubblici o ad uso pubblico. 6.3 DISCIPLINA DEL CANTIERE
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di
3 DISCIPLINA DEL CANTIERE
- Nei cantieri edili deve essere affisso, in vista del pubblico, un cartello chiaramente leggibile di dimensioni non inferiori a 0,70 m x 1,00 m, con l'indicazione: a) del tipo dell'opera in corso di realizzazione;
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 50 b) degli estremi della concessione o dell'autorizzazione edilizia o della denuncia di inizio dell'attività e del nome del titolare della stessa; c) della denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori; d) dei nominativi del progettista, del direttore dei lavori, del responsabile del cantiere dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione del lavori responsabili della sicurezza ai sensi della L. 494/96;
l cantiere dei coordinatori per la progettazione ed esecuzione del lavori responsabili della sicurezza ai sensi della L. 494/96; tale cartello è esente dal pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni. 2. Nel cantiere debbono essere tenute a disposizione la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia corredate degli elaborati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori.
ati progettuali con il visto originale di approvazione (o loro copie autentiche) nonché la comunicazione dell'inizio dei lavori. 3. I cantieri edili a lunga permanenza (oltre trenta giorni), debbono essere dotati di impianti di acqua potabile e di fognatura allacciati alle reti comunali; in caso di impossibilità dovuta a ragioni tecniche, si provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio.
i provvede con mezzi sostitutivi riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio. 4. Le costruzioni provvisorie realizzate nei cantieri edili, destinate alla permanenza di persone, compresi i servizi igienici, debbono rispondere alle vigenti norme di legge. 5. E' fatto obbligo all'assuntore dei lavori di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere).
ri di essere presente in cantiere o di assicurarvi l'intervento di persona idonea che lo rappresenti (responsabile di cantiere). 6. L'Autorità comunale, in caso di violazione delle disposizioni del presente articolo, può ordinare la sospensione dei lavori. 6.4 OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E RECINZIONI PROVVISORIE
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il
BLICO E RECINZIONI PROVVISORIE
BLICO E RECINZIONI PROVVISORIE
- Ove i lavori comportino la manomissione del suolo pubblico o interessino impianti pubblici, il costruttore è tenuto a richiedere all'ente interessato le prescrizioni del caso, intese ad evitare danni al suolo ed agli impianti predetti, nonché a garantire l'esercizio di questi ultimi, specificando ubicazione, durata e scopo dell'intervento.
- Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di
e scopo dell'intervento. 2. Ove sia indispensabile occupare con il cantiere porzioni di suolo pubblico, il titolare dell'atto di assenso edilizio o il costruttore devono preventivamente richiedere all'Autorità comunale la relativa concessione ai sensi dell'art. 35; all'istanza deve essere allegato un elaborato grafico recante l'indicazione planimetrica dell'area da includere nel cantiere. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art.
ncludere nel cantiere. Per quanto concerne i cantieri che interessano le carreggiate stradali, valgono le norme dettate all'art. 21 del "Nuovo Codice della Strada", Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e all'art. 40 del suo regolamento di esecuzione e di attuazione, D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. 3. Il titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia, prima di dar corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia all'Autorità comunale,
r corso ad interventi su aree poste in fregio a spazi pubblici o aperti al pubblico, deve previa denuncia all'Autorità comunale, recingere provvisoriamente l'area impegnata dai lavori o, comunque, adottare i più idonei accorgimenti tecnici intesi a garantire la sicurezza, anche in conformità alle prescrizioni impartite dal Comune; la denuncia deve essere corredata del nulla osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati..
a denuncia deve essere corredata del nulla osta degli enti esercenti le condutture ed i cavi aerei e/o sotterranei interessati.. 4. In ogni caso, devono essere adottate le misure atte a salvaguardare l'incolumità pubblica, ad assicurare il pubblico transito e ad evitare la formazione di ristagni d'acqua. 5. Le recinzioni provvisorie devono avere aspetto decoroso, essere alte almeno 2,00 m ed essere realizzate con materiale resistente; gli angoli sporgenti di tali recinzioni debbono essere dipinti per tutta
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 51 la loro altezza a strisce bianche e rosse con vernice riflettente e muniti di segnalazione luminosa a luce rossa fissa, accesa dal tramonto al levar del sole; per recinzioni di lunghezza superiore a 10,00 m, che sporgano sui marciapiedi o sul sedime stradale, devono essere installate lungo il perimetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di
imetro luci rosse fisse distanti tra loro non più di 10,00 m, integrate da eventuali piastrine rifrangenti, di colore rosso e di superficie minima di 50,00 cm2, disposte "a bandiera" rispetto al flusso veicolare. 6. Le porte ricavate nelle recinzioni provvisorie non devono aprirsi verso l'esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi
esterno e devono rimanere chiuse quando i lavori non sono in corso; se la recinzione racchiude manufatti che interessano servizi pubblici, deve comunque essere consentito - salvo casi eccezionali - il libero accesso a tali manufatti, ed in ogni caso il pronto accesso degli addetti ai servizi interessati. 7. L'Amministrazione Comunale, previo consenso del concessionario, ha facoltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso
coltà di servirsi delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici per le pubbliche affissioni, senza che sia dovuto per tale uso alcun corrispettivo. 8. Per gli interventi edilizi che richiedono lavori di durata non superiore a 10 giorni, la delimitazione del cantiere può assumere una configurazione semplificata da definirsi, caso per caso, secondo le prescrizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il
rizioni del Comune. 9. In caso di violazione delle norme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 del presente articolo si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. 6.5 SICUREZZA DEL CANTIERE E REQUISITI DELLE STRUTTURE PROVVISIONALI
- Ogni cantiere deve essere mantenuto libero da materiali dannosi o inutili, per tutta la durata dei lavori.
- Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale,
a durata dei lavori. 2. Tutte le strutture provvisionali del cantiere edilizio (ponteggi di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza e di stabilità, devono essere dotate di protezioni per garantire l'incolumità delle persone e l'integrità delle cose e devono altresì conformarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi
formarsi alle vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni e la sicurezza del lavoro; le fronti dei ponteggi verso strada devono essere provviste di opportune difese di trattenuta nonché di idonei strumenti per lo scarico dei materiali. 3. Le scale aeree, i ponti mobili o gli apparecchi di sollevamento non possono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro
ono essere posti in esercizio se non sono muniti di certificato di omologazione rilasciato dalle autorità competenti; ogni altro macchinario impiegato nei cantieri edili deve rispondere alle norme di legge e alle prescrizioni degli enti cui è affidata la vigilanza in materia. 4. In caso di interruzione dei lavori, devono essere eseguite le opere necessarie a garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al
garantire la sicurezza, l'igiene, il decoro e la stabilità della parti già costruite; in difetto, l'Autorità comunale ordina al costruttore e/o al titolare della concessione o dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari e, in caso di inottemperanza, dispone gli interventi sostitutivi a spese degli inadempienti. 5. Nel corso dei lavori di soprelevazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio.
evazione devono essere adottate tutte le misure idonee a tutelare gli eventuali occupanti della parte sottostante dell'edificio. 6. I tecnici comunali, nell'effettuare sopralluoghi, verificano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento o delle altre norme vigenti in materia, informando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni.
mando, in caso di violazione, gli organi competenti a perseguire le infrazioni riscontrate ed a disporre i rimedi più opportuni. 7. Ove del caso, l'Autorità comunale adotta i provvedimenti a tutela della pubblica incolumità.
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 52 6.6 SCA
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 52 6.6 SCAVI E DEMOLIZIONI.
- La stabilità degli scavi, verificata in sede progettuale secondo quanto richiesto dalla normativa vigente, deve essere assicurata con mezzi idonei a contenere la spinta del terreno circostante e a garantire la sicurezza degli edifici e degli impianti posti nelle vicinanze.
- Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli
sti nelle vicinanze. 2. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici, ed in specie di quelli stradali; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo concessione all'Autorità comunale. 3. Nei cantieri ove si procede a demolizioni, restando salve le altre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di
ltre disposizioni del presente Regolamento, si deve provvedere affinché i materiali di risulta vengano fatti scendere a mezzo di apposite trombe o di idonei recipienti atti ad evitare imbrattamenti e pericoli alle persone e alle cose; se del caso, si deve effettuare la preventiva bagnatura dei materiali medesimi allo scopo di evitare l'eccessivo sollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è
ollevamento di polveri. 4. Per i cantieri ove si procede a demolizioni mediante magli od altri macchinari a braccio meccanico, è data facoltà all'Autorità comunale di disporre, oltre alla bagnatura, ulteriori accorgimenti allo scopo di evitare polverosità ed inquinamento acustico. 5. Il materiale di risulta dalle demolizioni e dagli scavi, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni
te utilizzato, deve essere trasportato e smaltito in una discarica autorizzata a norma di legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti; è fatto obbligo al titolare della concessione, dell'autorizzazione o della denuncia di Inizio Attività di conservare la relativa documentazione. 6. La rimozione di parti in cemento amianto contenenti amianto è soggetta alle procedure individuate dalla legge che disciplina la materia. 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61. 6.7 RINVENIMENTI
uate dalla legge che disciplina la materia. 7. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente art. 61. 6.7 RINVENIMENTI
- I ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, storico o artistico devono essere posti a disposizione degli enti competenti, mediante immediata comunicazione all'Autorità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la
parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare in
orità comunale del reperimento; l'Autorità comunale richiede l'intervento degli enti predetti, senza dilazione; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate, fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni delle leggi speciali vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi,
li vigenti in materia. 2. Nel caso di rinvenimento di resti umani, chi ne faccia la scoperta deve, ai sensi delle vigenti leggi, informare immediatamente l'Autorità comunale, la quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria e a quella di Pubblica Sicurezza e dispone i necessari accertamenti per il rilascio del nulla osta per la sepoltura. 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. 6.8 RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
tura. 3. Si applica il disposto dell'ultimo comma del precedente articolo 61. 6.8 RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI
- Ultimati i lavori, il costruttore e il titolare della concessione o dell'autorizzazione sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 53 riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 2. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese del costruttore e, in solido con questi, del titolare della concessione o dell'autorizzazione edilizia ovvero della denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve
denuncia di inizio dell'attività; tali spese dovranno essere rimborsate entro quindici giorni dalla richiesta; in difetto, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, esse sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 54 7 TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI 7.1 VIGILANZA E COERCIZIONE
- L'Autorità comunale esercita la vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dell'articolo 59 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
- L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti.
azioni ed integrazioni. 2. L'Autorità comunale esercita la vigilanza organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti. 3. Il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio sono assicurati, ove occorra, mediante il potere di coercizione, esercitato attraverso apposite motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività,
e motivate ordinanze. 4. Ove il rispetto e l'applicazione del regolamento edilizio comportino l'esecuzione di opere od attività, l'Autorità comunale ordina la realizzazione delle stesse entro un termine congruo in rapporto alla natura delle opere o attività da eseguire; decorso inutilmente tale termine, le opere o le attività sono eseguite dall'Amministrazione a spese del contravventore. 5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al
a spese del contravventore. 5. L'Autorità comunale notifica al contravventore l'ammontare delle spese sostenute, ingiungendo al medesimo di rimborsare al Comune le stesse entro quindici giorni dalla notifica; ove tale termine decorra inutilmente, salve restando eventuali disposizioni speciali di legge, le spese sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 7.2 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI
se sono riscosse coattivamente con la procedura di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639. 7.2 VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO E SANZIONI
- Fatte salve le sanzioni amministrative e penali derivanti dalla legislazione urbanistica ed edilizia, la violazione delle disposizioni del regolamento edilizio comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione.
t. 11 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, previa eliminazione, ove occorra, del motivo che ha dato luogo all'infrazione. 2. Per quanto non disciplinato, in ordine alle sanzioni, dalla legge regionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 55 8 TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI 8.1 RICOSTRUZIONE DI EDIFICI CROLLATI IN TUTTO O IN PARTE IN SEGUITO AD EVENTI ACCIDENTALI
- E' facoltà dell'Autorità comunale, sentita la Commissione Edilizia, consentire la ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in
a ricostruzione, anche in contrasto con le prescrizioni del Piano Regolatore, di edifici accidentalmente crollati, in tutto o in parte, a causa di eventi naturali eccezionali o di fatti o atti accertati, dolosi o colposi, non imputabili al proprietario del bene o all'avente titolo. 2. La ricostruzione può essere consentita con le preesistenti destinazioni d'uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che:
uso, volumetrie, altezze, sagome, superfici coperte e distanze dai confini; è comunque facoltà dell'Amministrazione imporre che: a) siano applicati particolari accorgimenti, sia a riguardo dei materiali impiegati sia per quanto concerne eventuali allineamenti, atti a conseguire un miglior inserimento ambientale ed un miglior assetto urbanistico; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi.
o; b) siano applicate limitazioni, rispetto alla preesistente situazione, per quanto concerne tutti od alcuni parametri edilizi. 3. L'assenso alla ricostruzione, con o senza limitazioni, deve essere sempre ampiamente motivato per quanto attiene alle ragioni, specialmente connesse alle caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente.
le caratteristiche ambientali, che rendono opportuno agire, nel singolo caso, in contrasto con lo strumento urbanistico vigente. 4. La disposizione di cui al presente articolo non si applica ai crolli dolosamente causati dal proprietario o dall'avente titolo o comunque verificatisi, in corso d'opera, per imperizia o trascuratezza dello stesso o dell'assuntore dei lavori. 8.2 DEROGHE
- L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta
assuntore dei lavori. 8.2 DEROGHE
- L'Autorità comunale, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e nulla osta della Giunta Regionale, può derogare alle disposizioni del presente Regolamento e delle Norme di Attuazione dello strumento urbanistico generale vigente - limitatamente ai casi di edifici ed impianti pubblici o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti.
i o di pubblico interesse - applicando le disposizioni, le procedure ed i criteri fissati dalle leggi e dalle direttive vigenti. 2. La procedura per il rilascio di concessione in deroga è quella prevista dal complesso di disposizioni costituito dagli articoli 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, 41 quater della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalla L. R. n. 56/80.
ALLE N.T.A. DEL P.R.G.
n. 1150 e s.m.i., 7 secondo comma della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e del D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 e dalla L. R. n. 56/80. 8.3 RAPPORTI TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E LE N.T.A. DEL P.R.G.- MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO E ALLE N.T.A. DEL P.R.G.
- Il regolamento edilizio non può apportare varianti alle N.T.A. del P.R.G. e viceversa.
- In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi della
.R.G. e viceversa. 2. In sede di modificazione e/o revisione del regolamento edilizio sono possibili solo atti ricognitivi della normativa di P.R.G. al fine di collocare correttamente nel regolamento edilizio norme impropriamente ubicate nel P.R.G.; in tal caso con i medesimi atti di adozione e approvazione definitiva del regolamento edilizio può essere apportata variante urbanistica di cui alla L.R. n. 56 del 1980.
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 56 APPENDICE ALL'ART. 31
- SPECIFICAZIONI DELLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio
- Resistenza meccanica alle sollecitazioni accidentali
- Resistenza meccanica alle vibrazioni b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
ZA IN CASO DI INCENDIO
ZA IN CASO DI INCENDIO
- Resistenza al fuoco
- Reazione al fuoco e assenza di emissioni di sostanze nocive in caso di incendio
- Limitazione dei rischi di generazione e propagazione di incendio
- Evacuazione in caso di emergenza e accessibilità ai mezzi di soccorso c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Assenza di emissione di sostanze nocive
- Qualità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi
ità dell'aria: smaltimento dei gas di combustione, portata delle canne di esalazione e delle reti di smaltimento degli aeriformi 3. Temperatura di uscita dei fumi 4. Portata e alimentazione delle reti di distribuzione acqua per uso idrosanitario 5. Portata delle reti di scarico; smaltimento delle acque domestiche e fecali e delle acque reflue industriali 6. Smaltimento delle acque meteoriche 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità 8. Illuminazione naturale 9. Oscurabilità 10. Temperatura dell'aria interna
acque meteoriche 7. Tenuta all'acqua; impermeabilità 8. Illuminazione naturale 9. Oscurabilità 10. Temperatura dell'aria interna 11. Temperatura superficiale 12. Ventilazione 13. Umidità relativa 14. Protezione dalle intrusioni d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- Sicurezza contro le cadute
- Sicurezza di circolazione (attrito dinamico)
- Limitazione dei rischi di ustione
- Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento
- Sicurezza elettrica
- Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE
. Resistenza meccanica agli urti ed allo sfondamento 5. Sicurezza elettrica 6. Sicurezza degli impianti e) PROTEZIONE DAL RUMORE
- Controllo della pressione sonora: benessere uditivo f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Contenimento dei consumi energetici
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 57 2. Temperatura dell'aria interna 3. Temperatura dell'acqua g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Accessibilità, visitabilità, adattabilità
- Disponibilità di spazi minimi.
- ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
nimi. 2. ELENCO DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI RIFERIBILI ALLE ESIGENZE INDICATE ALL'ART. 31 a) RESISTENZA MECCANICA E STABILITA'
- Legge 5 novembre 1971, n. 1086: "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
etallica".
- Legge 2 febbraio 1974, n. 64: "Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche".
- D.M. 20 novembre 1987, "Norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento".
- D.M. 11 marzo 1988: "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione".
- D.M. 9 gennaio 1996: "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
996: Norme tecniche relative ai "Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi".
- D.M. 16 gennaio 1996: Norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche.
- Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 15 ottobre 1996, n. 252: "Istruzioni per l'applicazione delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996".
lle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche di cui al decreto ministeriale 9 gennaio 1996". b) SICUREZZA IN CASO DI INCENDIO
- D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689: "Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco
el Fuoco".
- Circolare del Ministero dell'Interno 14 settembre 1961, n. 91 "Norme di sicurezza per la protezione contro il fuoco dei fabbricati a struttura in acciaio ad uso civile".
- Circolare del Ministero dell'Interno 25 novembre 1969, n. 68: "Norme di sicurezza per impianti termici a gas di rete".
- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391: "Regolamento per l'esecuzione della legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, limitatamente al settore degli impianti termici".
- D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577 "Approvazione del Regolamento concernente l'espletamento dei servizi antincendi".
- D.M. 1° febbraio 1986: "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili".
- D.M. 16 maggio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione". c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
gio 1987, n. 246: "Norme di sicurezza per gli edifici di civile abitazione". c) TUTELA DELL'IGIENE, DELLA SALUTE E DELL'AMBIENTE
- Legge 6 dicembre 1971, n. 1083: "Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 23 novembre 1972: "Approvazione tabella UNI - CIG di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1083, sulle norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima
bile".
- D.M. 5 luglio 1975, art. 5: "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione".
- Legge 10 maggio 1976, n. 319: "Norme per la tutela della acque dall'inquinamento".
- Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 21 febbraio 1977. Allegati 4 e 5.
- Legge 5 agosto 1978, n. 457: "Norme per l'edilizia residenziale".
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- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- D.M. 21 dicembre 1990, n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
n. 443: "Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il trattamento domestico di acque potabili".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Legge 27 marzo 1992, n. 257: "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412: "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4°, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". d) SICUREZZA NELL'IMPIEGO
- D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro".
- Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti".
- D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
R. 6 dicembre 1991, n. 447: "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti".
- Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni
luogo di lavoro.
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della Direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro".
- Decreto Legislativo 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della Direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". e) PROTEZIONE DAL RUMORE
ncernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili". e) PROTEZIONE DAL RUMORE
- DPCM 1° marzo 1991 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno".
- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: "Legge quadro sull'inquinamento acustico". f) RISPARMIO ENERGETICO E RITENZIONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
ONE DEL CALORE
ONE DEL CALORE
- Legge 30 aprile 1976, n. 373: "Norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici".
- D.M. 23 novembre 1982: "Direttive per il contenimento del consumo di energia relativo alla termoventilazione ed alla climatizzazione di edifici industriali ed artigianali".
- Legge 9 gennaio 1991, n. 10 "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
o nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 "Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione all'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10". g) FACILITA' DI ACCESSO, FRUIBILITA' E DISPONIBILITA' DI SPAZI ED ATTREZZATURE
- Legge 30 marzo 1971, n. 118: "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili".
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
o 1989, n. 13: "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati".
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236: "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
a residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503: "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici".
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 59 3. ADEMPIMENTI IN OTTEMPERANZA ALLE NORMATIVE DI SICUREZZA, DI CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI, DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI a) Legge 5 marzo 1990, n. 46: "Norme per la sicurezza degli impianti" e suo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447 Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla
dicembre 1991, n. 447 Deposito presso gli uffici comunali del progetto degli impianti di seguito elencati, contestualmente alla presentazione del progetto edilizio, (art. 6, comma 3, lettera b):
- Impianti elettrici art. 1, comma 1, lett. a) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. a), lett. b), lett. c) del D.P.R. 447/91
- Impianti radiotelevisivi ed elettronici
- Impianti di protezione da scariche atmosferiche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91
anti di protezione da scariche atmosferiche art. 1, comma 1, lett. b) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. d) del D.P.R. 447/91
- Impianti di canne fumarie collettive
- Impianti di climatizzazione > 40.000 Frig/h art. 1, comma 1, lett. c) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. e) del D.P.R. 447/91
- Impianti di trasporto e utilizzazione di gas combustibili con P> 34,8 KW. art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91
- Impianti di protezione antincendio
,8 KW. art. 1, comma 1, lett. e) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. f) del D.P.R. 447/91
- Impianti di protezione antincendio art. 1, comma 1, lett. g) della L. 46/90 art. 4, comma 1, lett. g) del D.P.R. 447/91 b) Legge 9 gennaio 1991, n. 10: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia".
o nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia". Presentazione della relazione tecnica e del progetto di cui all'art. 28 al momento della comunicazione di inizio dei lavori (da intendersi come termine ultimo); la relazione è redatta sui modelli approvati con D.M. 13 dicembre 1993. c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione".
on D.M. 13 dicembre 1993. c) D.M. 1 dicembre 1975: "Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione". Denuncia dell'impianto termico con P > 30.000 Kcal/h all'ISPESL di settore (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), prima dell'inizio dei lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597.
lavori, ai sensi dell'art. 18 del D.M. citato, del D.P.R. 31 luglio 1980, n. 619 e dell'art. 2 della L. 12 agosto 1982, n. 597. d) D.M. 16 febbraio 1982: "Modificazioni del D.M. 27 settembre 1965 concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi". Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del
i prevenzione incendi". Presentazione del progetto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, contestualmente alla domanda del provvedimento autorizzativo edilizio, per l'insediamento di attività elencate nell'Allegato B del decreto stesso. Specificare attività: ....................................................................................................... .......................................................................................................
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COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 60
COMUNE DI ALLISTE PIANO REGOLATORE GENERALE REGOLAMENTO EDILIZIO PAG. 60 ESTREMI DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento è stato approvato con:
- deliberazione del C.C. n. .............. in data .................... - divenuta esecutiva in data ........................ - pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. .............. in data .......................... ................................ lì ...........................
ione Puglia n. .............. in data .......................... ................................ lì ........................... Visto: Il Sindaco Il Segretario Comunale
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