Regolamento edilizio parte 2
Comune di Ghilarza · Oristano, Sardegna
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI ORISTANO COMUNE DI GHILARZA PIANO U
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PROVINCIA DI ORISTANO COMUNE DI GHILARZA PIANO URBANISTICO COMUNALE Elaborato 4 . 2 REGOLAMENTO EDILIZIO (PARTE SECONDA) Elaborato aggiornato in base alle modificazioni ed integrazioni di cui alle:
- deliberazioni C.C. n° 15 del 31.07/2001 e n° 24 del 15.11/2001 (in carattere grassetto-corsivo)
- variante n. 1 - Del. C.C. n° 36 del 29/09/2005 (in colore azzurro)
- variante n. 4bis - Del. C.C. n° 17 del 22/02/2019 e n. 30 del 10.07.2019 (in colore rosso) L'AMM/NE COMUNALE
RESPONSABILE UFF. TECNICO IL SINDACO ILPROFESSIONISTA INCARICATO
colore azzurro) 3) variante n. 4bis - Del. C.C. n° 17 del 22/02/2019 e n. 30 del 10.07.2019 (in colore rosso) L'AMM/NE COMUNALE RESPONSABILE UFF. TECNICO IL SINDACO ILPROFESSIONISTA INCARICATO Dott. Ing. M. Palmerio PIRAS GHILARZA, Lì Gennaio 2001 – Agg. 10/2002, 09/2005, 07/2019
Art. 66 - CRITERI PROGETTUALI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 2 TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPO XII° - NORME PER LA PROGETTAZIONE Art. 66 - CRITERI PROGETTUALI I progetti degli edifici devono essere redatti in conformità alle prescrizioni tutte del regola- mento edilizio e delle leggi, ed in particolare alla disciplina di cui al presente titolo terzo, e devono produrre soluzioni compiute ed esaurienti in relazione ai criteri indicati appresso.
a di cui al presente titolo terzo, e devono produrre soluzioni compiute ed esaurienti in relazione ai criteri indicati appresso.
- Inserimento armonioso e coerente nell'ambiente circostante, naturale e edificato.
- Inserimento razionale nel sistema complessivo di infrastrutture pubbliche, come, ad esempio, strade, piazze, parcheggi, fognature, rete idrica, ecc., così da realizzare la più corretta sistemazione funzionale, sia dell'edificio che dello stesso sistema infra- strutturale.
ecc., così da realizzare la più corretta sistemazione funzionale, sia dell'edificio che dello stesso sistema infra- strutturale. 3. La definizione formale e costruttiva dei caratteri tipologici dell'insediamento e dei mutui rapporti di posizione e di forma architettonica di più edifici, nonché di tutte le parti della costruzione, comprese quelle impiantistiche. 4. La corretta distribuzione delle unità ambientali e dei locali costituenti l'edificio, in relazione all'uso finale.
ntistiche. 4. La corretta distribuzione delle unità ambientali e dei locali costituenti l'edificio, in relazione all'uso finale. 5. L'utilizzo appropriato delle tecniche costruttive, così da evitare, anche, l'applicazio- ne sugli edifici di decorazioni posticce e sovrabbondanti. 6. La corretta definizione dei procedimenti costruttivi, anche ai fini del risparmio di energia e dell'uso delle fonti di energia rinnovabili.
definizione dei procedimenti costruttivi, anche ai fini del risparmio di energia e dell'uso delle fonti di energia rinnovabili. 7. La definizione di tutti gli impianti, idrico, fognario, elettrico, di ventilazione, di ri- scaldamento, in relazione al corretto funzionamento, alla sicurezza d'uso, al conte- nimento dei consumi energetici, all'impiego delle fonti di energia rinnovabili. Il rispetto di tutti i criteri sopra elencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati
fonti di energia rinnovabili. Il rispetto di tutti i criteri sopra elencati deve apparire nel modo più esplicito dagli elaborati di progetto e dalla relazione che ne fa parte integrante, ed è oggetto di particolare ed attento esame da parte della commissione edilizia comunale. Gli elaborati di progetto comprendo- no, a tale scopo, anche la rappresentazione grafica delle strutture portanti, indicante le loro dimensioni di massima, la specifica dettagliata degli apparecchi e dei provvedimenti co-
e strutture portanti, indicante le loro dimensioni di massima, la specifica dettagliata degli apparecchi e dei provvedimenti co- struttivi per garantire la sicurezza d'uso degli impianti elettrici e di quegli idrici connessi, l'indicazione degli impianti di ventilazione necessari, l'indicazione della destinazione d'uso di ogni locale. Quando richiesto, i progetti devono essere accompagnati anche dal calcolo sommario delle
ella destinazione d'uso di ogni locale. Quando richiesto, i progetti devono essere accompagnati anche dal calcolo sommario delle caratteristiche di isolamento termico, calcolo che deve essere poi integrato, come prescritto, dalle leggi sul contenimento dei consumi energetici, richiamate anche nel presente regola- mento. Inoltre, i progetti devono essere redatti in stretta conformità con le disposizioni della L 118/71 e del DPR 384/78 per facilitare la vita di relazione negli edifici pubblici, nonché
onformità con le disposizioni della L 118/71 e del DPR 384/78 per facilitare la vita di relazione negli edifici pubblici, nonché della L. 13/89, del DMLP 236/89, della LR 32/91, e infine della L. 104/92 sul superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 3 Gli edifici destinati a civile abitazione, con altezza antincendio uguale o superiore a 12 me- tri, devono esser progettati nel rispetto dei criteri di sicurezza contenuti nel DMI 246/87. I progetti degli impianti devono essere redatti secondo le prescrizioni della L. 46/90 e del regolamento d'attuazione DPR 447/91, della LR 19/89 e relativo regolamento, e della L. 10/91 con il regolamento DPR 412/93.
del regolamento d'attuazione DPR 447/91, della LR 19/89 e relativo regolamento, e della L. 10/91 con il regolamento DPR 412/93. Infine, nei progetti di qualunque genere si deve prevedere l'applicazione del regolamento sulla idoneità dei materiali da costruzione di cui al DPR 246/93, quando per le opere di co- struzione, inclusi gli edifici e le opere di ingegneria civile, si deve garantire il rispetto di uno o più requisiti, come elencati e definiti dall'allegato A dello stesso decreto, relativi alla
Art. 67 - NORMATIVA PER LE STRUTTURE IN C.A. ED ACCIAIO
deve garantire il rispetto di uno o più requisiti, come elencati e definiti dall'allegato A dello stesso decreto, relativi alla resistenza meccanica e stabilità, alla sicurezza in caso d'incendio, all'igiene, salute ed am- biente, alla sicurezza di utilizzazione, alla protezione contro il rumore, al risparmio energe- tico ed isolamento termico. Art. 67 - NORMATIVA PER LE STRUTTURE IN C.A. ED ACCIAIO Per l'esecuzione delle opere oggetto di concessione o autorizzazione, comprendenti strutture
PER LE STRUTTURE IN C.A. ED ACCIAIO
PER LE STRUTTURE IN C.A. ED ACCIAIO Per l'esecuzione delle opere oggetto di concessione o autorizzazione, comprendenti strutture in c.a. o in acciaio, il concessionario, in ossequio alla legge 05/11/1971, n° 1086, dovrà dare dimostrazione, prima di dar corso all'esecuzione di dette opere strutturali, dell'avvenuto de- posito dei relativi calcoli all'Ufficio del Genio Civile, competente per territorio; dovrà inol- tre indicare i nominativi del Direttore dei Lavori e del Collaudatore incaricati.
Art. 68 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCH."
Civile, competente per territorio; dovrà inol- tre indicare i nominativi del Direttore dei Lavori e del Collaudatore incaricati. È fatto obbligo al concessionario di presentare al Sindaco, al termine dei lavori, il certificato di collaudo delle opere strutturali vistato dall'Uff. del Genio Civile, senza il quale non sarà rilasciato il certificato d'abitalità o d'usabilità. Art. 68 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCH."
Art. 68 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCH."
il quale non sarà rilasciato il certificato d'abitalità o d'usabilità. Art. 68 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCH."
- I progetti attinenti alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche ministeriali, di cui al comma 2°, art. 1 della Legge n° 13 del 09/01/1989, recante "Disposizioni per favorire il superamen-
iche ministeriali, di cui al comma 2°, art. 1 della Legge n° 13 del 09/01/1989, recante "Disposizioni per favorire il superamen- to e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati" e del relativo Re- golamento di attuazione di cui al D.M. 14/06/89 n° 236: "Prescrizioni tecniche necessa- rie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edili- zia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'e-
ilità degli edifici privati e di edili- zia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'e- liminazione delle barriere architettoniche ". La progettazione deve comunque prevedere: a) accorgimenti tecnici idonei all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani supe- riori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari;
ani supe- riori, ivi compresi i servoscala; b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari; c) almeno un accesso in piano, con rampe prive di gradini o con idonei mezzi di solle- vamento; d) installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 4 2) Per quanto riguarda gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico dovranno applicarsi le normative tecniche contenute nel DPR n° 384 del 27/04/1978, concernente il regolamen- to di attuazione della Legge n° 118 del 30/03/1971, a favore dei mutilati ed invalidi civi- li, in materia di barriere architettoniche, e alle disposizioni della L. 05/02/92 n° 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale delle persone handicappate".
Art. 69 - NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI
alle disposizioni della L. 05/02/92 n° 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale delle persone handicappate". Art. 69 - NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in opera, ai sensi dell'art. 27 del- la L. 10/91, (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso ra-
i in opera, ai sensi dell'art. 27 del- la L. 10/91, (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso ra- zionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energi- a), in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edi- fici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della stessa legge,
elettrica ammessi per gli edi- fici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della stessa legge, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli impianti di cui so- no dotati e alla zona climatica di appartenenza. Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti al pubblico è fatto obbligo di soddisfare il fabbi- sogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate
o obbligo di soddisfare il fabbi- sogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od economica. La progettazione di nuovi edifici pub- blici deve prevedere la realizzazione di ogni impianto, opera e installazione utili alla con- servazione, al risparmio e all'uso razionale di energia. Per le concessioni e le autorizzazioni riguardanti gli edifici pubblici e privati rientranti nella
all'uso razionale di energia. Per le concessioni e le autorizzazioni riguardanti gli edifici pubblici e privati rientranti nella classificazione di cui all'art. 3 del D.P.R. n° 412 del 26/08/1993, "Regolamento di esecu- zione della Legge 10/91", relativa al consumo energetico per usi termici negli edifici, e pre- cisamente: E.1 - Edifici per la residenza ed assimilabili; E.2 - Edifici per uffici ed assimilabili; E.3 - Edifici per ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili;
a ed assimilabili; E.2 - Edifici per uffici ed assimilabili; E.3 - Edifici per ospedali, cliniche, case di cura ed assimilabili; E.4 - Edifici per attività ricreative, associative, di culto ed assimilabili; E.5 - Edifici per attività commerciali ed assimilabili; E.6 - Edifici per attività sportive; E.7 - Edifici per attività scolastiche ed assimilabili; E.8 - Edifici per attività industriale, artigianali ed assimilabili;
ve; E.7 - Edifici per attività scolastiche ed assimilabili; E.8 - Edifici per attività industriale, artigianali ed assimilabili; qualora si preveda l'installazione di un nuovo impianto termico o la modifica di impianto esistente, il committente delle opere dovrà depositare, a termine dell'art. 28 della L. 10/91, in duplice copia, presso il competente U.T. comunale, che rilascerà attestazione di avvenuto deposito, la seguente documentazione:
duplice copia, presso il competente U.T. comunale, che rilascerà attestazione di avvenuto deposito, la seguente documentazione: a) elaborati tecnici e di calcolo dell'isolamento termico dell'edificio, prima della dichiara- zione di inizio dei lavori edilizi; b) il progetto esecutivo, la relazione tecnica e la dichiarazione di rispondenza alle prescri- zioni della L. 10/91, prima dell'inizio dei lavori di installazione e realizzazione dell'im- pianto medesimo.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 5 Per la sostituzione dei generatori termici di potenza nominale pari o inferiore a 35 kW, non è richiesto il deposito della sopracitata documentazione (CMICA 2/12/93 n° 231/F, punto 2). Le metodologie di progettazione devono concepire il sistema edificio-impianto termico co- me un'unica "macchina" alla quale sono richieste particolari prestazioni: pertanto costituisce
ema edificio-impianto termico co- me un'unica "macchina" alla quale sono richieste particolari prestazioni: pertanto costituisce esigenza fondamentale che la progettazione architettonica-strutturale e la progettazione termotecnica-impiantistica procedano di pari passo ed in maniera integrata, dall'elaborazio- ne preliminare del progetto sino alla definizione degli elaborati esecutivi. Durante il periodo in cui è in funzionamento l'impianto di climatizzazione invernale la me-
finizione degli elaborati esecutivi. Durante il periodo in cui è in funzionamento l'impianto di climatizzazione invernale la me- dia aritmetica delle temperature d'aria dei singoli ambienti degli edifici non deve superare i seguenti valori, con le tolleranze indicate: 18 °C + 2 °C per gli edifici della categoria E.8; 20 °C + 2 °C per gli edifici delle altre categorie. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN)
C per gli edifici delle altre categorie. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale (FEN) deve risultare inferiore al valore di cui all'art. 8 punto 7 del D.P.R. n° 412/93. A norma del regolamento della L. 10/91 e del D.P.G.R. della R.A.S. del 14/05/87 per il Comune di Ghilarza valgono i seguenti parametri: zona climatica di appartenenza: "C"; periodo di esercizio dell'impianto termico: dal 15 novembre al 31 marzo; durata di attivazione giornaliera: 10 ore;
za: "C"; periodo di esercizio dell'impianto termico: dal 15 novembre al 31 marzo; durata di attivazione giornaliera: 10 ore; valori dei gradi-giorno: 1.348; temperatura esterna: + 2° C; coefficiente volumico globale (Cd) di dispersione termica in funzione del rapporto S/V: S/V 0,3 Cd = 0,424 W/mc °C (0,366 kcal/h mc °C) S/V 0,9 Cd = 0,964 W/mc °C (0, 831 kcal/h mc °C) per S/V compreso tra 0,30 e 0,90 il valore Cd è determinato per interpolazione lineare.
Art. 70 - NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E
Cd = 0,964 W/mc °C (0, 831 kcal/h mc °C) per S/V compreso tra 0,30 e 0,90 il valore Cd è determinato per interpolazione lineare. Art. 70 - NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI IN GENERE (Agg. var. 4bis) La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici e tecnologici in genere degli edifici da adibire ad uso civile sono disciplinati dalla L. n° 46 del 05/03/1990 e dal D.P.R. n° 447 del 06/12/1991.
enere degli edifici da adibire ad uso civile sono disciplinati dalla L. n° 46 del 05/03/1990 e dal D.P.R. n° 447 del 06/12/1991. Fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la re- dazione del progetto è obbligatorio per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento, in particolare, dei seguenti impianti: a) impianto elettrico; per utenze domestiche di singole unità abitative con superficie maggiore di 400 mq;
seguenti impianti: a) impianto elettrico; per utenze domestiche di singole unità abitative con superficie maggiore di 400 mq; di utenze condominiali con potenza superiore a 6 KW; di immobili destinati ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con superficie maggiore di 200 mq o che siano alimentati con tensioni superiori a 1000 V; di immobili con ambienti soggetti a normativa specifica del C.E.I. o con locali ad uso
entati con tensioni superiori a 1000 V; di immobili con ambienti soggetti a normativa specifica del C.E.I. o con locali ad uso medico o per i quali sussiste pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio; b) impianto di riscaldamento di qualsiasi potenzialità, impianto di climatizzazione con po- tenzialità pari o superiore a 40.000 frigorie/h;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 6 c) impianto di trasporto o utilizzazione del gas combustibile con portata termica superiore a 34,8 kW (30.000 kCal); d) impianto di sollevamento in genere; e) impianto di protezione antincendio per le attività soggette alla certificazione dei VV.F., o comunque con 4 o più idranti o con 10 o più rivelatori d'incendio. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici, nonchè una
con 10 o più rivelatori d'incendio. I progetti debbono contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici, nonchè una relazione tecnica; essi debbono essere redatti da professionisti, iscritti negli albi professio- nali, nell'ambito delle rispettive competenze. Il progetto ed eventuali sue varianti, dovranno essere depositati presso: a) gli organi competenti al rilascio di licenze d'impianto o di autorizzazioni alla costruzio-
ovranno essere depositati presso: a) gli organi competenti al rilascio di licenze d'impianto o di autorizzazioni alla costruzio- ne, quando previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti; b) l'Ufficio Tecnico comunale, negli altri casi. Il deposito presso l'U.T. comunale dovrà avvenire con le seguenti modalità: in stesura preliminare contestualmente al progetto edilizio; in stesura definitiva contestualmente alla denuncia di inizio lavori;
tesura preliminare contestualmente al progetto edilizio; in stesura definitiva contestualmente alla denuncia di inizio lavori; in stesura esecutiva (qualora intervenute varianti in corso d'opera) all'atto della de- nuncia di ultimazione dei lavori. A fine lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la "dichiarazione di conformità" nelle forme previste dalla L. 46/90 succitata; ove previsto gli impianti dovran-
al Committente la "dichiarazione di conformità" nelle forme previste dalla L. 46/90 succitata; ove previsto gli impianti dovran- no essere sottoposti a collaudo; la dichiarazione di conformità e gli eventuali atti di collau- do saranno trasmessi in copia allo Ufficio Tecnico Comunale, al fine del rilascio del certifi- cato di abitabilità o di agibilità. (Agg. var. 1) Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione e di deposito dei progetti degli
tabilità o di agibilità. (Agg. var. 1) Il committente è esonerato dall’obbligo di presentazione e di deposito dei progetti degli impianti sopraelencati qualora, prima dell’inizio dei lavori, dichiari di voler effettuare il collaudo degli impianti medesimi con le modalità previste dall’art.111 del T.U. delle disposizioni legislative in materia edilizia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001. La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici e tecnologici in genere
zia, D.P.R. n° 380 del 6/06/2001. La progettazione, l'esecuzione ed il collaudo degli impianti elettrici e tecnologici in genere degli edifici da adibire ad uso civile sono disciplinati dal Regolamento di cui al D.M.S.E. del 22/01/08 n. 37 e s.m.i. Fatta salva l'applicazione di norme particolari di settore, la redazione del progetto a firma di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, è ob-
dazione del progetto a firma di professionisti iscritti negli albi professionali, nell'ambito delle rispettive competenze, è ob- bligatoria per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento, in particolare, dei seguenti impianti: f) impianto elettrico; per utenze domestiche di singole unità abitative con superficie maggiore di 400 mq; per utenze condominiali e domestiche con potenza superiore a 6 KW; di immobili destinati ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con
che con potenza superiore a 6 KW; di immobili destinati ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, con potenza superiore a 6 KW o con superficie maggiore di 200 mq o che siano alimentati con tensioni superiori a 1000 V; di immobili con ambienti soggetti a normativa specifica del C.E.I. o con locali ad uso medico o per i quali sussiste pericolo di esplosione o maggior rischio d'incendio; g) impianto di riscaldamento dotato di canne fumarie collettive ramificate, impianto di cli-
sione o maggior rischio d'incendio; g) impianto di riscaldamento dotato di canne fumarie collettive ramificate, impianto di cli- matizzazione con potenzialità pari o superiore a 40.000 frigorie/h; h) impianto di trasporto o utilizzazione del gas combustibile con portata termica superiore a 50 kW; i) impianto di protezione antincendio per le attività soggette alla certificazione dei VV.F., o comunque con 4 o più idranti o con 10 o più rivelatori d'incendio.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 7 Il progetto deve contenere gli schemi dell'impianto ed i disegni planimetrici, nonché una re- lazione tecnica; lo stesso ed eventuali sue varianti dovranno essere depositati presso lo spor- tello unico per l’edilizia del comune, nei termini previsti dall’art.11 del regolamento del D.M.S.E. n. 37/2008. A fine lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la "Dichiarazione di
Art. 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO
lamento del D.M.S.E. n. 37/2008. A fine lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al Committente la "Dichiarazione di conformità" nelle forme di cui ai modelli I e II del succitato regolamento; ove previsto gli impianti dovranno essere sottoposti a collaudo; la dichiarazione di conformità e gli eventuali atti di collaudo saranno trasmessi in copia allo Ufficio Tecnico comunale, al fine del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. Art. 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO
Art. 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO
co comunale, al fine del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità. Art. 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO OGGETTO, SCOPO, CAMPO DI APPLICAZIONE Le presenti norme di carattere geologico stabiliscono i principi ed i criteri da seguire allo scopo di garantire la sicurezza e la funzionalità del complesso opere-terreni e di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale inducono sollecitazioni e deformazioni; esse si
opere-terreni e di assicurare in generale la stabilità del territorio sul quale inducono sollecitazioni e deformazioni; esse si applicano a tutte le opere pubbliche e private da realizzarsi nel territorio comunale, come di seguito elencate. Le scelte di progetto, i calcoli e le verifiche devono essere sempre basati sulla caratterizza- zione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. (Agg. var. 4bis)
pre basati sulla caratterizza- zione geotecnica del sottosuolo ottenuta per mezzo di rilievi, indagini e prove. (Agg. var. 4bis) Gli interventi sul suolo e nel sottosuolo saranno realizzati nel pieno rispetto delle disposi- zioni normative di legge con particolare riferimento alle “Norme tecniche riguardanti le in- dagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri ge- nerali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di so-
li e delle scarpate, i criteri ge- nerali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di so- stegno delle terre e delle opere di fondazione.” di cui al D.M. 11/03/88 e alla circolare e- splicativa 24/09/88 n° 30483. Gli interventi sul suolo e nel sottosuolo saranno realizzati nel pieno rispetto delle disposizio- ni normative di legge con particolare riferimento, operando in zona sismica 4, a quanto indi- cato al § 2.7 del D.M. 1/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni):
are riferimento, operando in zona sismica 4, a quanto indi- cato al § 2.7 del D.M. 1/01/2008 (Norme Tecniche sulle Costruzioni): per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe d’uso I e II, così come riportato ai §§ 2.4.1 e 2.4.2 del D.M. 1/01/2008, alle “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sul- le rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescri- zioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre
te, i criteri generali e le prescri- zioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione.” di cui al D.M. 11/03/88 e alla circolare esplicativa 24/09/88 n. 30483; per le altre costruzioni riportate ai §§ 2.4.1 e 2.4.2 del D.M. 14/01/2008 (costruzioni di tipo 3 e Classe d'uso III e IV), alle norme dello stesso D.M. 14/01/08 riportate al Cap. 6
- Progettazione geotecnica e al Cap. 7.11 - Opere e sistemi geotecnici.
PRESCRIZIONI
lle norme dello stesso D.M. 14/01/08 riportate al Cap. 6
- Progettazione geotecnica e al Cap. 7.11 - Opere e sistemi geotecnici. Per gli interventi che ricadono nelle aree di pericolosità da frana così come individuate dal P.A.I, si applicano le Norme di Attuazione del P.A.I., in particolare gli articoli 31, 32, 33 e
PRESCRIZIONI La relazione geologica, atta ad illustrare tra l'altro la situazione litostratigrafica locale ed a
PRESCRIZIONI
31, 32, 33 e 34. PRESCRIZIONI La relazione geologica, atta ad illustrare tra l'altro la situazione litostratigrafica locale ed a precisare i caratteri geostrutturali generali, è obbligatoria per qualsiasi manufatto ed inter- vento che ricade nelle aree riconosciute a rischio di fenomeni franosi, così come indicato nella Carta della pericolosità - Allegato n° 1.5 al PUC; nel caso si manifestino nuovi disse- sti, detta carta andrà aggiornata e corredata da apposita relazione geologica.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 8 In particolare lo studio e la relazione geologica è obbligatoria per le seguenti opere, da rea- lizzarsi nel territorio comunale, come classificate nelle sezioni del D.M. 11/03/88: E) Manufatti di materiali sciolti e rinterri; F) Gallerie e manufatti sotterranei; G) Progetti di opere di stabilizzazione di pendii e frane, nonché di scavi non armati; H) Opere su grandi aree, quali: nuovi insediamenti urbani, civili o industriali;
i pendii e frane, nonché di scavi non armati; H) Opere su grandi aree, quali: nuovi insediamenti urbani, civili o industriali; ristrutturazione di insediamenti già esistenti; reti idriche e fognarie urbane e reti di sottoservizi di qualsiasi tipo; strade e ferrovie; bacini idrici artificiali e sistemi di derivazione da corsi d’acqua; bonifiche e sistemazione del territorio; attività estrattive di materiali da costruzione. I) Discariche e colmate di materiali sciolti di qualsiasi natura;
territorio; attività estrattive di materiali da costruzione. I) Discariche e colmate di materiali sciolti di qualsiasi natura; L) Estrazione di acqua dal sottosuolo; M) Consolidamento dei terreni e delle rocce; O) Ancoraggi attivi e passivi, inseriti in terreni od in rocce. I progetti attinenti ai cimiteri e loro ampliamenti debbono essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l'estensio-
o essere preceduti da uno studio tecnico delle località, specialmente per quanto riguarda l’ubicazione, l’orografia, l'estensio- ne dell'area e la natura fisico-chimica del terreno, la profondità e la direzione della falda i- drica; come da legislazione specifica in materia di cui ai DPR n° 803 del 21/10/75 e DPR n° 285 del 10/09/90 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria". La relazione geotecnica, riportante i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotec-
lamento di polizia mortuaria". La relazione geotecnica, riportante i risultati delle indagini, degli studi e dei calcoli geotec- nici, è prescritta oltre che per tutte le opere pubbliche e private precedentemente elencate, anche per quelle classificate nelle seguenti sezioni del D.M. 11/03/88: C) Fondazioni di manufatti di qualsiasi tipo; D) Opere di sostegno; N) Drenaggi e filtri. Nel caso di costruzioni ed opere di modesto rilievo da realizzarsi sull'altopiano basaltico,
di sostegno; N) Drenaggi e filtri. Nel caso di costruzioni ed opere di modesto rilievo da realizzarsi sull'altopiano basaltico, con roccia sana a non oltre 2,0 m di profondità, al di fuori delle aree classificate a rischio di fenomeni franosi e delle zone di pendio o prossime ad esse, le indagini in sito e di laborato- rio e la stessa relazione geotecnica possono essere omesse. In tal caso la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della
geotecnica possono essere omesse. In tal caso la caratterizzazione geotecnica del sottosuolo può essere ottenuta per mezzo della raccolta di notizie e dati, sui quali possa responsabilmente essere basata la progettazione; in detta circostanza la idoneità delle soluzioni progettuali adottate deve essere espressamente motivata dal progettista o, per varianti in corso d’opera, dal Direttore dei lavori. Nel territorio comunale tra le opere da considerarsi di modesto rilievo, in rapporto alla sta-
Art. 72 - NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE
’opera, dal Direttore dei lavori. Nel territorio comunale tra le opere da considerarsi di modesto rilievo, in rapporto alla sta- bilità globale dell'insieme opera-terreno, sono ricompresi: edifici residenziali sino a 2 piani fuori terra con cubatura Vur 800 mc; edifici monopiano per attività produttiva, commerciale ed agricola di cubatura Vur 1200 mc; muri di sostegno con altezza 3,0 m e sviluppo inferiore a 20 m. Art. 72 - NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE a) Piani e locali interrati.
Art. 72 - NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE
stegno con altezza 3,0 m e sviluppo inferiore a 20 m. Art. 72 - NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE a) Piani e locali interrati. I piani risultanti, a sistemazione realizzata, del tutto al disotto del livello delle aree circo- stanti al fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 9 comporti la permanenza anche solo diurna di persone, fatta eccezione per gli addetti a ma- gazzini, autorimesse o cantine. Per i locali da adibire ad autorimessa, impianti di riscaldamento, impianti di aria condizio- nata e simili di carattere tecnologico, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti. L'altezza utile interna dei locali interrati o seminterrati a servizio della residenza, quali de-
e le norme specifiche vigenti. L'altezza utile interna dei locali interrati o seminterrati a servizio della residenza, quali de- positi, autorimessa, cantinole, locali di sgombero e simili, non dovrà essere inferiore a 2,20 m; le cantine tipiche tradizionali, di limitate dimensioni ed a servizio di una singola unità abitativa, non sono soggette al suddetto valore minimo dell’altezza utile. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella dei
alore minimo dell’altezza utile. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quella dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio dell’Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igie- nico. L'areazione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria, a- deguata alla loro destinazione d’uso.
azione dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio d'aria, a- deguata alla loro destinazione d’uso. Le norme del presente comma si applicano anche ai piani e locali seminterrati che non sod- disfino le prescrizioni del successivo punto b). b) Piani e locali seminterrati I piani o i locali risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, come classificati alla lettera h) dell’art. 15, possono essere a-
al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato, come classificati alla lettera h) dell’art. 15, possono essere a- dibiti ad abitazione, uffici, o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza, anche solo diurna, di persone, alle seguenti condizioni: almeno il 30% del loro perimetro sia totalmente fuori terra e prospetti un’area esterna sistemata e pavimentata ad una quota di -15 cm rispetto a quella interna;
sia totalmente fuori terra e prospetti un’area esterna sistemata e pavimentata ad una quota di -15 cm rispetto a quella interna; siano impermeabilizzati tutti gli spiccati delle murature esterne ed interne e siano rea- lizzati il drenaggio e l’areazione del vespaio, o in alternativa l’impermeabilizzazione della sottopavimentazione, a meno della esistenza di un solaio sottostante; per la parte contro terra sia realizzata una intercapedine continua, aerata e munita di ca-
sistenza di un solaio sottostante; per la parte contro terra sia realizzata una intercapedine continua, aerata e munita di ca- naletta per la raccolta e lo smaltimento delle acque, corrente ad un livello inferiore alla pavimentazione dei locali; in alternativa sono consentiti altri sistemi tecnologicamente avanzati per la difesa dall’umidità. Se resi così idonei, i seminterrati devono soddisfare tutte le ulteriori norme ambientali e tecnologiche richieste per le diverse destinazioni d'uso.
i seminterrati devono soddisfare tutte le ulteriori norme ambientali e tecnologiche richieste per le diverse destinazioni d'uso. Per i locali seminterrati con destinazione a “cucina rustica”, di tipica dotazione ed uso tra- dizionale per le unità abitative locali, è consentito un’altezza utile interna di 2,40 m. Per i piani seminterrati che non soddisfino le suddette prescrizioni, si applicano le disposi- zioni del punto a) precedente.
m. Per i piani seminterrati che non soddisfino le suddette prescrizioni, si applicano le disposi- zioni del punto a) precedente. I1 Sindaco ordinerà, previa diffida e senza pregiudizio per le eventuali azioni, lo sgombero dei locali seminterrati non idonei che venissero utilizzati come ambienti di abitazione, an- che temporanea, uffici, ed altre simili destinazioni. Per i locali di servizio, il deflusso delle acque di scarico, l'areazione dei locali, valgono le norme di cui alla lettera a) precedente.
ali di servizio, il deflusso delle acque di scarico, l'areazione dei locali, valgono le norme di cui alla lettera a) precedente. c) Piani terreni ed intermedi I locali abitabili dei piani terreni privi di sottostante piano scantinato o di solaio di calpestio, debbono essere rialzati almeno di 30 cm dal livello stradale o delle aree circostanti il fabbri- cato, a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento ed il relativo massetto di sottopavi-
o delle aree circostanti il fabbri- cato, a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento ed il relativo massetto di sottopavi- mentazione in cls. impostati su vespaio in pietrame di spessore non inferiore a 30 cm; si po-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 10 trà derogare a detto valore minimo di quota, qualora siano impermeabilizzati tutti gli spicca- ti delle murature esterne ed interne e siano realizzati il drenaggio e l’areazione del vespaio. L'altezza utile interna dei locali abitabili non deve essere inferiore a 2,70 m; per quelli a servizio della residenza, quali: bagni, disimpegni, depositi, cantinole, lavanderia e simili, ad
nferiore a 2,70 m; per quelli a servizio della residenza, quali: bagni, disimpegni, depositi, cantinole, lavanderia e simili, ad eccezione delle aree sottostanti a soppalchi di cui alla successiva lettera d), è consentita l'al- tezza utile di 2,40 m. I piani terreni adibiti ad attività commerciali, produttive o, comunque, con locali aperti al pubblico, devono avere altezza utile netta interna non inferiore a 3,00 m; qualora la loro su-
o, comunque, con locali aperti al pubblico, devono avere altezza utile netta interna non inferiore a 3,00 m; qualora la loro su- perficie netta interna sia inferiore a 100 mq, è consentita un'altezza netta di 2,70 m, fatte salve le prescrizioni di specifiche normative di legge. d) Piani soppalcati Per i mezzanini ed i soppalchi asserviti, direttamente comunicanti ed aperti verso il locale principale è consentito derogare alle altezze minime utili interne di cui alle lettere preceden-
canti ed aperti verso il locale principale è consentito derogare alle altezze minime utili interne di cui alle lettere preceden- ti a condizione che la loro superficie non superi il 30% della superficie totale del locale o dell'ambiente interessato; nel caso di locali ad uso pubblico, non dovranno avere un'altezza utile netta costante o media inferiore a 2,40 m, con il minimo di 2,0 m nel caso di piani in- clinati. e) Piani sottotetto
tezza utile netta costante o media inferiore a 2,40 m, con il minimo di 2,0 m nel caso di piani in- clinati. e) Piani sottotetto I piani sottotetto possono essere adibiti ad abitazioni od uffici, se l'altezza media utile è di 2,70 m e l'altezza minima non inferiore a 1,80 m e se l'isolamento delle coperture è realizza- to con l'impiego di materiali coibenti tali da assicurare un adeguato comfort ambientale; do- vrà comunque prevedersi una idonea impermeabilizzazione dell'estradosso delle coperture
rare un adeguato comfort ambientale; do- vrà comunque prevedersi una idonea impermeabilizzazione dell'estradosso delle coperture ed una adeguata barriera al vapore. Per gli isolati ricadenti nel centro storico e dei “novenari”, è consentito che l'altezza media netta interna sia di 2,40 m e quella minima di 1,60 m per i locali abitabili ad uso residenzia- le, rispettivamente 2,00 e 1,50 m per quelli di servizio. Nei casi di altezza minima e media inferiori a quelle succitate, i locali sottotetto o loro parti
1,50 m per quelli di servizio. Nei casi di altezza minima e media inferiori a quelle succitate, i locali sottotetto o loro parti non saranno dichiarati abitabili. Nei piani sottotetto, così detti mansardati, potranno essere considerate abitabili anche le parti di locali che rispettino oltre i suddetti valori minimi di altezza, gli ulteriori standards richiesti per volumi abitabili in relazione alla loro utilizzazione: superficie utile, superficie
Art. 73 - EDIFICI ABITATIVI
tezza, gli ulteriori standards richiesti per volumi abitabili in relazione alla loro utilizzazione: superficie utile, superficie finestrata, ecc.; detta circostanza dovrà essere graficamente rappresentata nelle piante pro- gettuali. Art. 73 - EDIFICI ABITATIVI Le abitazioni e le loro parti, di nuova progettazione o per le quali sia richiesta la modifica di destinazione d'uso, dovranno soddisfare ai requisiti ambientali contenuti nel DMS 5/7/75 e nella L. 457/78.
iesta la modifica di destinazione d'uso, dovranno soddisfare ai requisiti ambientali contenuti nel DMS 5/7/75 e nella L. 457/78. Le norme del presente articolo su altezza minima interna, illuminazione e ventilazione, temperatura interna e isolamento termoacustico, si applicano a tutte le unità immobiliari, o a parti di esse, destinate alla presenza ed al soggiorno continui di persone.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 11 a) Superficie abitabile interna - stanze - dotazioni igieniche. Ai sensi dell'articolo 2 del DMS 5/7/75, per ogni abitante deve essere assicurata una superficie minima di: 14 mq, per i primi quattro abitanti; l0 mq, per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una superficie minima di: 9 mq per una persona; 14 mq per due persone. Ogni residenza deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq.
: 9 mq per una persona; 14 mq per due persone. Ogni residenza deve essere dotata di una stanza di soggiorno di almeno 14 mq. Le superfici minime delle residenze, tipo monolocali, comprensive dei servizi, sono: 28 mq per una persona; 38 mq per due persone. Ai sensi dell'articolo 7 del DMS 5/7/75, per ciascun alloggio, deve essere prevista la seguente dotazione minima di apparecchiature igieniche: lavabo, vaso, bidè, vasca da bagno o doccia. b) Altezza minima interna.
seguente dotazione minima di apparecchiature igieniche: lavabo, vaso, bidè, vasca da bagno o doccia. b) Altezza minima interna. A1 sensi de l'articolo 1 del DMS 5/7/75, l’altezza minima interna utile, misurata fra pavimento e soffitto, è fissata in: 2,70 m, per i locali abitabili; 2,40 m, per i corridoi, disimpegni in genere, bagni, gabinetti, ripostigli. Ai sensi dell'articolo 43 della L 457/78, fino all'emanazione delle norme tecniche na-
in genere, bagni, gabinetti, ripostigli. Ai sensi dell'articolo 43 della L 457/78, fino all'emanazione delle norme tecniche na- zionali di cui all'articolo 42 della L 457/78, gli edifici residenziali che comprendono abitazioni fruenti del contributo dello stato ai sensi della stessa legge devono risponde- re alle seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi
ponde- re alle seguenti caratteristiche: a) altezza virtuale non superiore a metri 4,50 calcolata come rapporto tra i metri cubi totali vuoto per pieno dell'edificio e la somma delle superfici utili abitabili delle abi- tazioni; b) altezza netta delle abitazioni e dei loro vani accessori, misurata tra pavimento e sof- fitto, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40.
vimento e sof- fitto, non superiore a metri 2,70 per gli ambienti abitativi e, per i vani accessori, non inferiore a metri 2,40. Ai sensi dello stesso articolo, le presenti disposizioni sull'altezza minima interna non si applicano per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Per le aree soppalcate e mansardate valgono le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo precedente. c) Illuminazione e ventilazione.
ate e mansardate valgono le disposizioni di cui alle lettere d) ed e) dell’articolo precedente. c) Illuminazione e ventilazione. Ai sensi dell'articolo 5 del DMS 5.7.75, tutti i locali degli alloggi, eccettuati quelli de- stinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani scala e ripostigli debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in
etta, adeguata alla destinazione d'uso. Per ciascun locale di abitazione, l'ampiezza delle finestre deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore di fattore di luce diurna medio non inferiore al 2% e co- munque la superficie finestrata apribile non dovrà essere inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; detto valore potrà essere derogato unicamente per interventi di restauro conservativo, con divieto di apportare modifiche alle facciate.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 12 Ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, dello stesso DMS, le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestra apribile. Secondo l'articolo 6 di detto DMS, quando le caratteristiche tipologiche degli alloggi diano luogo a condizioni che non consentono di fruire di ventilazione naturale, si dovrà ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti.
ANGOLO COTTURA
ricorrere alla ventilazione meccanica centralizzata immettendo aria opportunamente captata e con requisiti igienici confacenti. E' comunque da assicurare, in ogni caso, l'aspirazione di fumi, vapori ed esalazioni nei punti di produzione (cucine, gabinetti, ecc.) prima che si diffondano. ANGOLO COTTURA Il "posto di cottura", eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianti d'aspira- zione forzata sui fornelli.
SERVIZI IGIENICI
deve comunicare ampiamente con quest'ultimo e deve essere adeguatamente munito di impianti d'aspira- zione forzata sui fornelli. SERVIZI IGIENICI Le stanze da bagno devono essere fornite di apertura all'esterno per il ricambio dell'a- ria, secondo quanto prescritto nell'articolo 7 dello stesso DMS. E' consentita l'installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed il- luminati dall'esterno, alle seguenti condizioni 1 :
installazione di servizi igienici in ambienti non direttamente aerati ed il- luminati dall'esterno, alle seguenti condizioni 1 : a) ciascuno dei detti ambienti sia dotato di un idoneo sistema di ventilazione forzata, che assicuri un ricambio medio orario non inferiore a cinque volte il volume degli ambienti stessi; b) gli impianti siano collegati ad acquedotti che diano garanzie di funzionamento con- tinuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e se- condaria;
garanzie di funzionamento con- tinuo e gli scarichi siano dotati di efficiente e distinta ventilazione primaria e se- condaria; c) non siano installati apparecchi a fiamma libera. Almeno uno dei servizi igienico-sanitari dell’unità abitativa deve essere dotato di infis- so con superficie netta apribile non inferiore a 0,50 mq; i servizi con tazza wc devono avere accesso da corridoio o da disimpegno; è consentito l’accesso diretto nei servizi igienici di esclusiva pertinenza di camere da letto.
SCALE E DISIMPEGNI
so da corridoio o da disimpegno; è consentito l’accesso diretto nei servizi igienici di esclusiva pertinenza di camere da letto. SCALE E DISIMPEGNI E' consentita la realizzazione di scale e relativi disimpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizione che risultino adeguatamente. garantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene e che le scale e i disimpegni siano dotati di idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni, secondo le specificazioni dell'ar-
siano dotati di idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni, secondo le specificazioni dell'ar- ticolo 19 della L 166/75. d) Temperatura interna. Ai sensi dell'articolo 4 del DMS 5.7.75, gli alloggi devono essere dotati di impianti di riscaldamento ove le condizioni climatiche lo richiedano. La temperatura di progetto dell'aria interna deve essere compresa tra i 18 ed i 20 gradi centigradi; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale il tutti
ere compresa tra i 18 ed i 20 gradi centigradi; deve essere, in effetti, rispondente a tali valori e deve essere uguale il tutti gli ambienti abitati e nei servizi, esclusi i ripostigli. Nelle condizioni di occupazione e di uso degli alloggi, le superfici interne delle parti opache delle pareti non debbono presentare tracce di condensazione permanente. 1 Condizioni prescritte dall'articolo 18 della L 166/75
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 13 Ai sensi dell'articolo 8 del DPR 1052/77 e dell'articolo 4. del DPR 412/93, durante il funzionamento degli impianti di riscaldamento la temperatura massiva interna degli e- difici non deve essere superiore ai 20 gradi centigradi. e) Isolamento acustico. Ai sensi dell'articolo 8 del DMS 5.7.75, i materiali utilizzati per la costruzione di al- loggi e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica agli
Art. 74 - EDIFICI PER USI DIVERSI
eriali utilizzati per la costruzione di al- loggi e la loro messa in opera devono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori da im- pianti e apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni. Art. 74 - EDIFICI PER USI DIVERSI Nella progettazione, nella esecuzione e nel recupero di edifici, attrezzature e locali destinati
t. 74 - EDIFICI PER USI DIVERSI Nella progettazione, nella esecuzione e nel recupero di edifici, attrezzature e locali destinati ad attività di uso non residenziale si dovranno osservare le norme e i regolamenti speciali in materia, in relazione alle utilizzazioni previste. Di norma, ai nuovi edifici si applicano le prescrizioni precedenti sulle altezze minime inter- ne, illuminazione e ventilazione, temperatura interna e isolamento termoacustico, se non di-
cedenti sulle altezze minime inter- ne, illuminazione e ventilazione, temperatura interna e isolamento termoacustico, se non di- versamente disposto dalle particolari e specifiche normative e dalle indicazioni di seguito riportate per le diverse destinazioni. I locali con utilizzazione abitativa inseriti in fabbricati e complessi a speciale destinazione dovranno rispettare le norme dettate per gli edifici residenziali ed essere separati da adegua-
omplessi a speciale destinazione dovranno rispettare le norme dettate per gli edifici residenziali ed essere separati da adegua- te strutture ed infissi, in relazione al carico d'incendio presente negli ambienti contigui. Gli edifici, pubblici e privati, sede di attività lavorativa in qualsiasi settore, dovranno essere realizzati o ristrutturati in conformità e mantenuti rispondenti alle norme attinenti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.2 a) Edifici per alberghi e comunità 3
ispondenti alle norme attinenti alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.2 a) Edifici per alberghi e comunità 3 Negli alberghi e negli immobili destinati in genere alla convivenza la superficie mini- ma delle camere dovrà essere non inferiore a: 9,0 mq per 1 letto; 14 mq per 2 letti; per più letti la superficie dovrà essere incrementata di 6,0 mq per p.l. I bagni d'uso comune a più camere dovranno essere illuminati e ventilati con finestra-
rà essere incrementata di 6,0 mq per p.l. I bagni d'uso comune a più camere dovranno essere illuminati e ventilati con finestra- ture apribili e differenziati per sesso; per quelli a servizio esclusivo ed annessi a singo- le camere è consentita l'illuminazione artificiale e l'areazione forzata. Le strutture alberghiere e quelle ricettive in genere devono rispondere alle norme tec- nico-costruttive del DM 09/04/1994: "Approvazione della regola tecnica di prevenzio-
in genere devono rispondere alle norme tec- nico-costruttive del DM 09/04/1994: "Approvazione della regola tecnica di prevenzio- ne incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere". 2 DPR 27/04/55 n° 547: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; DPR 19/03/56 n° 306: Norme generali per l'igiene sul lavoro; DLeg. 19/09/94 n° 626: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. 3 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: la L. n° 217 del 17/05/1983;
26: Miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. 3 STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE: la L. n° 217 del 17/05/1983; la L.R. n° 22 del 4/05/1984 STRUTTURE SOCIO-ASSISTENZIALI: la L.R. n° 4 del 25/01/1988
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 14 b) Edifici per uso collettivo Per i locali di uso collettivo destinati alla riunione, allo spettacolo, al divertimento, all'esposizione, al culto, al ristoro, al commercio e altre attività similari, è consentito che la superficie finestrata apribile sia limitata al valore di: 1/12 della superficie di pa- vimento, a condizione che: l'illuminazione naturale sia integrata da adeguata illuminazione artificiale;
lla superficie di pa- vimento, a condizione che: l'illuminazione naturale sia integrata da adeguata illuminazione artificiale; sia assicurato il ricambio d'aria adeguato all'uso del locale, con installazione di impianto di aerazione forzata. I locali destinati a contenere più di 40 persone debbono essere provvisti di almeno due uscite regolamentari per lo sfollamento, in posizione contrapposta. Gli edifici e le strutture destinate, anche occasionalmente, ad intrattenimento e pubbli-
follamento, in posizione contrapposta. Gli edifici e le strutture destinate, anche occasionalmente, ad intrattenimento e pubbli- co spettacolo devono essere realizzate in conformità alle norme tecnico-costruttive del DM 19/08/96: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la pro- gettazione, costruzione e l'esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettaco- lo". c) Edifici per attività commerciale e produttiva
struzione e l'esercizio dei locali di intrattenimento e pubblico spettaco- lo". c) Edifici per attività commerciale e produttiva Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia su immobili costruiti prima del 17.8.1942, oppure per i quali sia stata rilasciata licenza ad edificare prima del 28.1.1977, le desti- nazioni d'uso commerciale o ad ufficio sono confermabili, senza obbligo di fornire i
ad edificare prima del 28.1.1977, le desti- nazioni d'uso commerciale o ad ufficio sono confermabili, senza obbligo di fornire i parcheggi prescritti dall'articolo 17 della L. 765/67 e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive a verde pubblico ed a parcheggi di cui alla L.R. 45/89, soltanto se le attività da assentire non siano state dismesse ed inoltre risultino in svolgimento senza interruzione nello stesso immobile interessato dal ricupero nei dieci anni precedenti la domanda di recupero.
svolgimento senza interruzione nello stesso immobile interessato dal ricupero nei dieci anni precedenti la domanda di recupero. Nelle modifiche di destinazione d'uso di edifici o di loro parti, devono essere riservate aree per i parcheggi nella misura prevista dalle leggi, dal regolamento edilizio e dalle norme di attuazione degli strumenti urbanistici. In particolare, non possono essere au- torizzate modifiche di destinazione d'uso se non sia soddisfatta la dotazione di par-
ci. In particolare, non possono essere au- torizzate modifiche di destinazione d'uso se non sia soddisfatta la dotazione di par- cheggi privati prescritti dall'articolo 18 della L.765/67 nonché rispettati i rapporti mas- simi, di cui alla stessa legge ed alla L.R. 45/89, tra spazi destinati agli insediamenti produttivi e spazi riservati a servizi e a parcheggi. In ogni caso, tali parcheggi e spazi devono essere assicurati per l'ampliamento, anche senza opere, della superficie di ven-
gi. In ogni caso, tali parcheggi e spazi devono essere assicurati per l'ampliamento, anche senza opere, della superficie di ven- dita degli esercizi commerciali, come definita dall'articolo 34 della L. 426/71. Nei progetti di edifici, o di locali, per uso commerciale, da recuperare o da realizzare, dovranno essere distintamente indicate le superfici di vendita, di deposito, di magazzi- no, di lavorazione, d'ufficio, di servizio, ecc.
essere distintamente indicate le superfici di vendita, di deposito, di magazzi- no, di lavorazione, d'ufficio, di servizio, ecc. Le aziende industriali e commerciali dovranno essere progettate nel rispetto delle di- sposizioni del DPR 303/56. d) Depositi, attività ed industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di preven- zione incendi Trattasi di tutte quelle attività rientranti nell'elenco predisposto dal Ministero degli In-
controlli di preven- zione incendi Trattasi di tutte quelle attività rientranti nell'elenco predisposto dal Ministero degli In- terni 4 in ottemperanza al disposto dell'art. 4 della Legge 26 luglio 1965 n° 966; i pro- getti sono soggetti all'esame e parere preventivo del Comando Provinciale dei Vigili 4 DM Interni 16/02/1982 e successive modificazioni ed integrazioni
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 15 del fuoco ed il loro esercizio è soggetto a visita e controllo ai fini del rilascio del Certi- ficato di prevenzione incendi (CPI), nonchè a periodiche visite ispettive da parte dei Vigili del fuoco. I procedimenti relativi alla prevenzione incendi sono disciplinati dalla normativa vi- gente ed in particolare dai seguenti dispositivi di legge e dalle loro successive modifi- cazioni ed integrazioni: L. 15/03/97 n° 59; DPR 12/01/98 n° 37;
eguenti dispositivi di legge e dalle loro successive modifi- cazioni ed integrazioni: L. 15/03/97 n° 59; DPR 12/01/98 n° 37; DMI 04/05/98. Il rilascio dell'abilità e dell'agibilità e l'inizio dell'attività, nelle more del rilascio del CPI, sono subordinati alla realizzazione di tutte le opere, impianti ed infrastrutture at- tinenti alla prevenzione degli incendi, alla certificazione della loro esecuzione in con- formità al progetto, alla regola d'arte ed alle disposizioni della L. 46/90.
, alla certificazione della loro esecuzione in con- formità al progetto, alla regola d'arte ed alle disposizioni della L. 46/90. e) Autorimesse ed attività assimilate (officine) Le autorimesse ed i luoghi destinati alla esposizione e riparazione di autoveicoli, devo- no rispondere alle norme di sicurezza contenute nel DM 01/02/86: "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"; per i saloni di e-
e nel DM 01/02/86: "Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"; per i saloni di e- sposizione l'applicazione delle suddette norme è obbligatoria quando il numero di au- toveicoli è superiore a 30. Per i garages e le autorimesse sino a 9 posti auto devono osservarsi: altezza del locale: non inferiore a 2,20 m; resistenza al fuoco dell'involucro: strutture RE 60, murature REI 60 (mu- ratura in laterizi forati intonacati: 20 cm di spessore);
istenza al fuoco dell'involucro: strutture RE 60, murature REI 60 (mu- ratura in laterizi forati intonacati: 20 cm di spessore); comunicazione con locali a diverso uso e con le scale: porte metalliche cieche a chiusura automatica; superficie di aerazione naturale: > 1/30 della superficie del locale. Per autorimesse private, con capacità di parcamento da 10 a 40 autovetture ed ubicate non oltre il 1° piano interrato, è consentito che l'altezza sia inferiore a 2.40 m, con un
Art. 75 - FABBRICATI IN ZONA RURALE
nto da 10 a 40 autovetture ed ubicate non oltre il 1° piano interrato, è consentito che l'altezza sia inferiore a 2.40 m, con un minimo di 2,00 m, alle condizioni indicate nella Lett.Circ. MI 29/08/95 n° 1563. Art. 75 - FABBRICATI IN ZONA RURALE I fabbricati in zona rurale, qualora destinati per la residenza, devono rispettare le norme i- gieniche di cui ai precedenti articoli; debbono inoltre osservare le norme contenute nelle
idenza, devono rispettare le norme i- gieniche di cui ai precedenti articoli; debbono inoltre osservare le norme contenute nelle leggi speciali vigenti per quanto si riferisce agli accessori per il ricovero di animali, fienili, ecc., pozzi, concimaie, impianti di depurazione e smaltimento dei reflui. In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali; se la posizione della falda freatica non
azioni, e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai ricoveri per animali; se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque prescritto che l'impianto di smaltimento dei liquami, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamen- ti; le concimaie devono essere provviste di fondo a pareti intonacate ed impermeabili.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 16 Nel corpo del fabbricato destinato ad abitazione o con volumetrie a carattere residenziale non sono ammessi locali ad uso stalla e ricovero animali, fienili o deposito di materiali sog- getti a fermentazione. Distanze dei fabbricati La distanza minima delle pareti finestrate delle volumetrie residenziali dagli altri fabbricati aziendali deve essere almeno di 8,00 m; per le stalle ed altri locali simili, detta distanza mi-
denziali dagli altri fabbricati aziendali deve essere almeno di 8,00 m; per le stalle ed altri locali simili, detta distanza mi- nima è fissata in 12,00 m; tra i diversi altri fabbricati aziendali dovranno intercorrere distan- ze minime compatibili con le esigenze dell’attività svolta. Le distanze dei fabbricati dai confini stradali e dai fondi finittimi sono fissate dalle Norme di attuazione del P.U.C. per la z.o. “E” e le fasce “H1 ”. Tipologia costruttiva e finiture dei fabbricati in zona rurale
Norme di attuazione del P.U.C. per la z.o. “E” e le fasce “H1 ”. Tipologia costruttiva e finiture dei fabbricati in zona rurale L’edificazione dei fabbricati aziendali per le attività produttive e la conduzione dei fondi nel territorio agricolo dovrà rispettare, in via generale, le seguenti prescrizioni per i diversi componenti edilizi: murature: se non in materiali lapidei lavorati faccia a vista, dovranno essere intonacate;
i per i diversi componenti edilizi: murature: se non in materiali lapidei lavorati faccia a vista, dovranno essere intonacate; coperture: di norma dovranno essere a falde inclinate, singola o doppia nella tipologia a capanno, con pendenza non superiore al 30%; manti di copertura: d’obbligo in tegole laterizie per gli edifici a carattere residenziale e per i vani appoggio; tinteggiature e coloriture: per le pareti intonacate, le pareti e le coperture in lastre o
residenziale e per i vani appoggio; tinteggiature e coloriture: per le pareti intonacate, le pareti e le coperture in lastre o pannelli prefabbricati di qualsiasi materiale, gli infissi non in legno, è d’obbligo la tin- teggiatura con colori nella gamma cromatica delle terre. Vano appoggio S’intende un fabbricato ad un piano fuori terra di limitate dimensioni, fissate dalle norme di attuazione per le diverse sottozone agricole, adibito essenzialmente a deposito, ricovero de-
dimensioni, fissate dalle norme di attuazione per le diverse sottozone agricole, adibito essenzialmente a deposito, ricovero de- gli attrezzi e dei macchinari necessari alla conduzione del fondo ed allo svolgimento dell’attività produttiva, anche a livello amatoriale ed hobbistico. Il vano appoggio potrà essere dotato di servizio igienico e di spazi attrezzati per la perma- nenza ed il soggiorno temporanei delle persone. Caratteristiche costruttive particolari richieste:
pazi attrezzati per la perma- nenza ed il soggiorno temporanei delle persone. Caratteristiche costruttive particolari richieste: copertura a doppia falda con pendenza 30%, con manto in tegole laterizie tipo "coppo", con soli aggetti sulle linee di gronda, da realizzarsi a tegole rovesce senza canali e pluviali; muratura intonacata e tinteggiata con coloriture nella gamma cromatica delle terre o in pietrame locale, basaltico o trachitico, stilato faccia a vista se imposto dalla nor-
ure nella gamma cromatica delle terre o in pietrame locale, basaltico o trachitico, stilato faccia a vista se imposto dalla nor- mativa particolare della sottozona; assenza di verande perimetrali, pensiline, ballatoi coperti ed altri corpi aggettanti e sporgenti. Il vano appoggio potrà essere costruito sul confine con altro fondo; nel caso di volumetrie preesistenti su detto confine, di identica destinazione, è d'obbligo la realizzazione in aderen- za, fatte salve le distanze di rispetto stradale.
Art. 76 - PARCHEGGI
tto confine, di identica destinazione, è d'obbligo la realizzazione in aderen- za, fatte salve le distanze di rispetto stradale. Art. 76 - PARCHEGGI Gli spazi di sosta e di parcheggio devono essere progettati e realizzati nel rispetto delle di- sposizioni del nuovo codice della strada, DLeg. 285/92, del suo regolamento d'attuazione,
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 17 DPR 495/92, del DPR 16/09/1996 n° 610, e successive modificazioni ed integrazioni; inol- tre, devono essere conformi alla CMLP 2275/86, alle prescrizioni dello strumento urbanisti- co generale ed alla normativa specifica CNR "Norme sulle caratteristiche geometriche e di traffico delle strade urbane", pubblicate sul Bollettino Ufficiale (Norme tecniche) n. 60 del 26/04/78, per quanto non in contrasto con in predetto codice della strada.
e sul Bollettino Ufficiale (Norme tecniche) n. 60 del 26/04/78, per quanto non in contrasto con in predetto codice della strada. Per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il regolamento di cui al DPR 246/93. Nelle nuove costruzioni e per i volumi di ampliamento di edifici esistenti, devono essere ri- servati esclusivi spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. di
ifici esistenti, devono essere ri- servati esclusivi spazi per il parcheggio in misura non inferiore ad 1 mq. per ogni 10 mc. di volume, al netto dei volumi destinati a parcheggio, da ubicarsi anche nelle aree di pertinen- za degli edifici. Nei nuovi insediamenti di carattere commerciale e direzionale ricadenti nelle zone omoge- nee classificate "C", "D" e "G" a 100 mq di superficie lorda di pavimentazione interna deve corrispondere la quantità minima di 40 mq di parcheggio ad uso pubblico.5
mq di superficie lorda di pavimentazione interna deve corrispondere la quantità minima di 40 mq di parcheggio ad uso pubblico.5 Allorché si dimostri l'impossibilità di realizzare sul lotto, in tutto o in parte, la dotazione prescritta per uso parcheggio è consentito che le superfici mancanti siano reperite in aree, debitamente asservite a tale scopo, esterne al lotto o all'edificio in cui è ubicata l'attività; in detta circostanza le aree asservite debbono distare non più di 100 m dal lotto interessato nel
o in cui è ubicata l'attività; in detta circostanza le aree asservite debbono distare non più di 100 m dal lotto interessato nel caso di attività commerciale ed ad uso collettivo, di 200 m per le residenze. Dette dotazioni minime di parcheggi, qualora non reperibili con le modalità suindicate, pos- sono essere soddisfatte con il pagamento all'Amm/ne Comunale di una somma ragguagliata alle superfici mancanti, con l'applicazione di un prezzo unitario determinato dal Consiglio Comunale.
POSTI AUTO COPERTI
di una somma ragguagliata alle superfici mancanti, con l'applicazione di un prezzo unitario determinato dal Consiglio Comunale. I proprietari di immobili possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità immo- biliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed al presente regolamento edilizio, a con- dizione che siano di uso esclusivo dei residenti. 6 POSTI AUTO COPERTI
POSTI AUTO COPERTI
i urbanistici ed al presente regolamento edilizio, a con- dizione che siano di uso esclusivo dei residenti. 6 POSTI AUTO COPERTI In un lotto edificabile è consentita, oltre lo standard ammissibile per le superfici coperte e per ogni unità immobiliare residenziale, la dotazione di un posto auto coperto avente le se- guenti caratteristiche: superficie non superiore a 18 mq; due lati integralmente aperti; altezza massima della copertura tre metri;
ratteristiche: superficie non superiore a 18 mq; due lati integralmente aperti; altezza massima della copertura tre metri; copertura a falda/e con manto in tegole laterizie qualora realiz- zato con struttura muraria; ubicazione ad almeno tre metri dal filo strada; il posto auto, rispondente alle suindicate caratteristiche, può essere costruito anche in ade- renza ai restanti confini del lotto. 5 Condizioni prescritte dal Decreto RAS 2266/U del 20/12/83.
essere costruito anche in ade- renza ai restanti confini del lotto. 5 Condizioni prescritte dal Decreto RAS 2266/U del 20/12/83. 6 Condizioni prescritte dall'art. 9 L. 122/89 (legge Tognoli).
Art. 77 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 18 CAPO XIII° - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO Art. 77 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI Gli edifici sia pubblici che privati, e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, compresa la copertura, in modo da assi- curare l'estetica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne con
etica e il decoro dell'ambiente. Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti esterne con prospetto su spazi pubblici e privati, anche se interni all'edificio, e tutte le opere ad esse at- tinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la conservazione delle stesse nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare a vista tubazioni e canalizza-
servazione delle stesse nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite, è vietato sistemare a vista tubazioni e canalizza- zioni in genere, con esclusione dei soli pluviali, a meno che il progetto non preveda una lo- ro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico; le linee telefoniche, elettriche o di altri diversi impianti, interessanti le facciate, devono essere inserite in cavidotti sottotraccia.
telefoniche, elettriche o di altri diversi impianti, interessanti le facciate, devono essere inserite in cavidotti sottotraccia. Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere ogni parte del proprio edificio in stato di buona conservazione, in relazione al decoro e all'estetica dell'ambiente; inoltre ha l'obbligo di ese- guire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle re- cinzioni.
ha l'obbligo di ese- guire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e ricoloritura delle facciate e delle re- cinzioni. Quando i prospetti di un fabbricato sono indecorosi, o sono causa di rischio per l'incolumità delle persone, il Sindaco ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al prece- dente comma entro un termine non superiore ai 3 mesi, decorso il quale i lavori sono ese- guiti d'ufficio; per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vi- genti.
quale i lavori sono ese- guiti d'ufficio; per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vi- genti. Non potrà essere rilasciata l'abitabilità e non è consentito l'uso di edifici che abbiano i pa- ramenti murari esterni al grezzo delle murature. Al fine di migliorare l’estetica ed il decoro dell’ambiente urbano nel suo complesso l’Amm/ne Comunale redigerà, entro tre anni dall’approvazione del presente regolamento
oro dell’ambiente urbano nel suo complesso l’Amm/ne Comunale redigerà, entro tre anni dall’approvazione del presente regolamento edilizio, il programma di risanamento urbano finalizzato alla definitiva armonica sistema- zione delle facciate lasciate al grezzo delle murature o prive di finitura; detto programma definirà i diversi comparti d’intervento, le priorità ed i tempi d’intervento cui saranno as- soggettate le proprietà interessate per l’esecuzione delle opere; esso sarà esteso a tutto il tes-
Art. 78 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO
d’intervento cui saranno as- soggettate le proprietà interessate per l’esecuzione delle opere; esso sarà esteso a tutto il tes- suto urbano e dovrà essere attuato entro otto anni dalla sua approvazione. Art. 78 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO a) MANTENIMENTO DELLE FINITURE Negli edifici classificati tipologicamente o comunque di età superiore a 50 anni, il rifaci- mento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con
tà superiore a 50 anni, il rifaci- mento dei paramenti (intonaci, rivestimenti, faccia a vista, infissi esterni) va eseguito con l'impiego di materiali tradizionali o con essi coerenti. Nel caso di tinteggiature, dopo l'ap- provazione del colore, si raccomanda l'impiego di pitture a calce o silicati di potassio con pigmenti inorganici naturali.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 19 Un edificio con prospetto architettonicamente unitario deve essere tinteggiato in modo o- mogeneo; detta omogeneità va mantenuta anche se gli interventi di tinteggiatura avvengono in tempi diversi; la scelta del colore della tinteggiatura di edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti. b) SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO
i edifici non vincolati è sottoposta all'approvazione degli uffici comunali competenti. b) SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO E' prescritta la conservazione degli elementi architettonici aventi caratteristiche storico- artistiche di pregio, nonché interesse di testimonianza storica, quali stemmi, fontane, esedre, graffiti, muri di confine, lapidi, edicole sacre, maestà, antichi numeri civici, fittoni, ecc. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli
antichi numeri civici, fittoni, ecc. Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti summenzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica. c) SALVAGUARDIA DELLE MURATURE TIPICHE TRADIZIONALI
ilievi o calchi che ritenga opportuno nell'interesse della cultura pubblica. c) SALVAGUARDIA DELLE MURATURE TIPICHE TRADIZIONALI Nell'ambito del centro storico e della zona omogenea B di più antica edificazione, nei nuclei originali dei novenari, sono salvaguardate le facciate in muratura tradizionale, tipica del ter- ritorio, in pietrame basaltico sgrossato, faccia a vista, con giunti stilati in malta bastarda, rincalzata o meno con minute scaglie lapidee.
ietrame basaltico sgrossato, faccia a vista, con giunti stilati in malta bastarda, rincalzata o meno con minute scaglie lapidee. Nelle suddette zone, nel caso di interventi di restauro di edifici con murature tradizionali in pietrame faccia a vista, di notevole pregio estetico, prospettanti la viabilità e gli spazi pub- blici, qualora si accerti la non affidabilità statica delle stesse o l'incompatibilità delle fine-
la viabilità e gli spazi pub- blici, qualora si accerti la non affidabilità statica delle stesse o l'incompatibilità delle fine- strature e degli altri vani di facciata, per ubicazione, distribuzione e dimensioni, in relazione al rispetto delle altezze interne dei piani, delle superfici di illuminazione degli ambienti ed in correlazione alla razionale e più moderna distribuzione degli spazi interni, è consentita la demolizione integrale delle stesse e la loro ricostruzione, a condizione che siano mantenute
Art. 79 - INTONACI E COLORITURE
egli spazi interni, è consentita la demolizione integrale delle stesse e la loro ricostruzione, a condizione che siano mantenute le modalità costruttive tradizionali, siano impiegati, per quanto idonei, gli stessi materiali lapidei e gli elementi di pregio, nonchè nel complesso siano rispettate le caratteristiche tipo- logiche ed architettoniche. Art. 79 - INTONACI E COLORITURE Tutti i muri dei fabbricati, ad eccezione di quelli in pietra a faccia vista, devono essere into-
rt. 79 - INTONACI E COLORITURE Tutti i muri dei fabbricati, ad eccezione di quelli in pietra a faccia vista, devono essere into- nacati o convenientemente rivestiti. I muri nuovi o riattati devono venire intonacati entro il termine di un anno dalla loro costruzione. L'Amm/ne Comunale può consentire proroghe a detto termine, solo in casi di giustificato impedimento. I fronti esterni formanti in complesso un unico corpo architettonico, anche se di più edifici
casi di giustificato impedimento. I fronti esterni formanti in complesso un unico corpo architettonico, anche se di più edifici appartenenti a diversi proprietari, devono far corrispondere a tale unità di soluzione archi- tettonica anche l'unitarietà delle tinte e degli altri materiali di finitura e di rivestimento. Qualora le tinte dei prospetti di costruzioni o di muri di cinta non presentino un aspetto de- coroso, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico può ordinare una nuova tinteggiatura, fissando un
cinta non presentino un aspetto de- coroso, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico può ordinare una nuova tinteggiatura, fissando un termine per l'esecuzione. Negli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento con- servativo e di ristrutturazione edilizia, devono essere conservati e valorizzati gli elementi di pregio ambientale e tradizionale, quali , ad esempio, portali e finestre con archivolto, inse-
ati e valorizzati gli elementi di pregio ambientale e tradizionale, quali , ad esempio, portali e finestre con archivolto, inse- gne, trabeazioni, fregi, elementi decorativi, manti di copertura. Negli interventi di demoli- zione parziale o totale, il Dirigente dell'Ufficio Tecnico può chiedere fotografie del com-
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 20 plesso e delle parti da demolire e può prescrivere, sentita la Commissione Edilizia, le moda- lità di salvaguardia e di eventuale recupero degli elementi di pregio sopra indicati. Fatte salve le prescrizioni più puntuali delle norme di attuazione degli strumenti urbanistici, per gli edifici della zona A e per quelli di pregio ambientale o tradizionale, ubicati in altre
one degli strumenti urbanistici, per gli edifici della zona A e per quelli di pregio ambientale o tradizionale, ubicati in altre zone omogenee, è prescritto, per i paramenti intonacati, l'uso di colori tenui o con la gam- ma cromatica delle terre. È facoltà dell'Amministrazione richiedere i campioni delle tinte e dei rivestimenti, in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o pae-
Art. 80 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE
te e dei rivestimenti, in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza, oppure di interesse ambientale o pae- sistico; in ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire la verifica della rispondenza di tali elementi alle indica- zioni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia o autorizzazione. Art. 80 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE
Art. 80 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE
oni contenute nel progetto approvato e nella concessione edilizia o autorizzazione. Art. 80 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE Negli edifici e sui muri prospettanti ed attigui al suolo pubblico, sono vietati: a) aggetti e sporgenze superiori a cm 10, fino alla altezza di m 2,50 dal piano del marcia- piede; b) elementi di infissi che si aprano all'esterno ad un'altezza inferiore a m 3,50 dal piano stradale se la strada è priva di marciapiede o di fascia pedonale;
aprano all'esterno ad un'altezza inferiore a m 3,50 dal piano stradale se la strada è priva di marciapiede o di fascia pedonale; per gli edifici esistenti è consentito il mantenimento dei componenti edilizi strettamente ne- cessari per l'accesso ai medesimi o a locali di piano terra, nonchè il mantenimento di ele- menti con carattere di tipicità costruttiva, non diversamente realizzabili o modificabili, che comunque non compromettano il traffico pedonale e veicolare su parere dell'Ufficio Tecni-
mente realizzabili o modificabili, che comunque non compromettano il traffico pedonale e veicolare su parere dell'Ufficio Tecni- co Comunale. Per le nuove costruzioni e le ricostruzioni, i balconi e le pensiline in aggetto su strade pub- bliche sono ammessi solamente quando dette strade abbiano una larghezza non inferiore a 6 m; l'aggetto in ogni suo punto non può essere ad altezza inferiore a 3,00 m dal piano del marciapiede per i balconi e a 2,5 m per le pensiline; se non esiste marciapiede o quest'ulti-
a inferiore a 3,00 m dal piano del marciapiede per i balconi e a 2,5 m per le pensiline; se non esiste marciapiede o quest'ulti- mo è di larghezza inferiore a quella dell'aggetto, le altezze rispetto al piano stradale non do- vranno essere inferiori a 4,00 m.; detti elementi aggettanti non debbono sporgere dal filo del fabbricato più di 1/8 della larghezza stradale o del distacco tra i fabbricati e comunque non più di. 1,20 m.
Art. 81 - INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE
rgere dal filo del fabbricato più di 1/8 della larghezza stradale o del distacco tra i fabbricati e comunque non più di. 1,20 m. Per gli interventi nel centro storico urbano e nei nuclei originari dei "Novenari", sono con- sentite deroghe alle disposizioni del presente articolo esclusivamente nel caso di diversa re- golamentazione prevista dai relativi piani particolareggiati approvati. Art. 81 - INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE
Art. 81 - INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE
golamentazione prevista dai relativi piani particolareggiati approvati. Art. 81 - INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE Le insegne, i cartelli pubblicitari, le vetrine, le mostre, le tende e tutti gli altri oggetti che a scopo pubblicitario o per qualsiasi altro scopo si intenda apporre, dovranno essere in armo- nia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte; l'apposizione è soggetta
orre, dovranno essere in armo- nia con il fabbricato, il suo intorno, e posti in opera a regola d'arte; l'apposizione è soggetta ad autorizzazione ed al pagamento della tassa sulle pubbliche affissioni; gli interessati do- vranno farne domanda completa di relazione descrittiva o elaborato grafico da cui risulti de- finita l'opera che si vuole realizzare, con la precisazione delle dimensioni, dei materiali e colori da impegnare, nonchè di ogni particolare costruttivo.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 21 Il Comune, per ragioni di pubblico interesse, può applicare alle fronti dei fabbricati prospet- tanti gli spazi pubblici o privati, previo avviso agli interessati, le indicazioni e gli apparec- chi relativi ai servizi pubblici. È tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuocia al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici,
ecoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di veduta dei vicini; l'installazione dovrà essere fatta, in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia e manutenzione. In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pub-
el piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di mostre, vetrine od altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pub- blico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità; ove non ottemperino il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'ufficio a loro spese. La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone dema-
la rimozione d'ufficio a loro spese. La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone dema- niali o soggette a particolari vincoli sarà rilasciata previa intesa con le autorità competenti, ai sensi delle norme vigenti. Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa o con l'osservanza delle con-
o la visuale in danno dei vicini il Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa o con l'osservanza delle con- dizioni che riterrà opportune caso per caso, l'apposizione su porte e finestre di tende agget- tanti sullo spazio pubblico. Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza infe- riore a 2,2 m. dal marciapiede; sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di 2,20 m. dal suolo.
Art. 82 - APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE IN FACCIATA
m. dal marciapiede; sono vietate le appendici verticali anche in tele o in frangia che scendano al disotto di 2,20 m. dal suolo. Per gli interventi nel centro storico urbano e nei nuclei originari dei "Novenari", sono con- sentite deroghe alle disposizioni del presente articolo esclusivamente nel caso di diversa re- golamentazione prevista dai relativi piani particolareggiati approvati. Art. 82 - APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE IN FACCIATA
Art. 82 - APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE IN FACCIATA
re- golamentazione prevista dai relativi piani particolareggiati approvati. Art. 82 - APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE IN FACCIATA Le apparecchiature impiantistiche quali: antenne, serbatoi ed accumuli idrici, caldaie, UTA, pompe di calore, gruppi frigo e similari di carattere tecnologico, dovranno di norma essere installate nelle facciate interne o laterali degli edifici; se a filo strada ed a schiera, privi di fronti laterali, è consentita la loro installazione anche sul prospetto principale a condizione
lo strada ed a schiera, privi di fronti laterali, è consentita la loro installazione anche sul prospetto principale a condizione che non siano percepibili visivamente dal piano stradale o dagli spazi pubblici antistanti. Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o te- levisive, le stesse dovranno essere vincolate su unico supporto. Nella zona omogenea “A” del centro storico, nelle vie attigue che lo racchiudono, nei nuclei
Art. 83 - NUMERAZIONE CIVICA E TARGHE
essere vincolate su unico supporto. Nella zona omogenea “A” del centro storico, nelle vie attigue che lo racchiudono, nei nuclei edificati dei “novenari”, è fatto assoluto divieto di installare dette apparecchiature sulle fac- ciate o siti prospettanti e visibili dalle strade e dagli spazi pubblici; nei “novenari” i serba- toi e gli accumuli idrici potranno istallarsi esclusivamente nei cortili interni. Art. 83 - NUMERAZIONE CIVICA E TARGHE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 22 Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e, nel centro storico, delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze; l'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ri-
a di legge, a carico del Comune. I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ri- pristino quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili; gli stessi sono tenu- ti a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.
Art. 84 - CORTILI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 23 CAPO XIV° - REQUISITI DI IGIENE E COMFORT Art. 84 - CORTILI Negli spazi liberi dall'edificazione definiti come "cortile" dall'art. 15, lettera "n" possono af- facciarsi ambienti di qualunque destinazione, nel rispetto delle distanze fra le pareti finestra- te, dai confini o da altri fabbricati, come previste dalle norme per le diverse zone omogenee; nel rispetto degli standard di fabbricabilità e di copertura dei lotti, nei cortili possono essere
per le diverse zone omogenee; nel rispetto degli standard di fabbricabilità e di copertura dei lotti, nei cortili possono essere ubicate costruzioni ad un piano per attrezzature ed impianti, nonchè aree a parcheggio di pertinenza degli edifici. I cortili devono essere sistemati a giardino o a verde in misura non inferiore al 30% della lo- ro superficie, con esclusione di quelli ricadenti nel centro storico, assicurando in ogni caso
ra non inferiore al 30% della lo- ro superficie, con esclusione di quelli ricadenti nel centro storico, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque meteoriche mediante opportune pendenze e prevedendo una ef- ficiente protezione degli edifici dall'umidità del terreno. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare edifici di civile abitazione è vietato aprire fine- stre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere
Art. 85 - CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI
bitazione è vietato aprire fine- stre di luce o bocche d'aria di locali nei quali vengono esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbare gli inquilini stessi. Art. 85 - CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI I cavedi, i pozzi luce e le chiostrine potranno aerare ed illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone; tutti gli spazi summenzionati, qualora si configurassero co-
illuminare solo locali non destinati alla permanenza delle persone; tutti gli spazi summenzionati, qualora si configurassero co- me condominiali, devono essere accessibili da locali di uso comune, e le loro superfici do- vranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle ac- que mediante opportune pendenze e fognoli sifonati; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazione.
ante opportune pendenze e fognoli sifonati; è vietato in detto scarico, immettere acque di rifiuto provenienti dalle abitazione. Tale limitazione non sussiste per gli immobili esistenti realizzati secondo tipologie edilizie, storicamente documentate, che prevedevano areazione e l’illuminazione di ambienti desti- nati alla residenza tramite chiostrine e pozzi di luce. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti.
Art. 86 - USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI
ti desti- nati alla residenza tramite chiostrine e pozzi di luce. Nei cavedi, pozzi luce e chiostrine non sono permessi aggetti. Le intercapedini in adiacenza ai locali interrati o seminterrati devono essere praticabili o quanto meno ispezionabili e dotate sul fondo di cunetta per le acque deflusso. Il Comune può concedere strisce di terreno di uso pubblico per l’areazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie. Art. 86 - USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI
Art. 86 - USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI
l’areazione di intercapedini, riservandosi particolari facoltà per esigenze proprie. Art. 86 - USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati di norma per giardino, parcheggi o rampe di accesso; se in conformità alle norme attuative di zona, è ammessa l'utilizzazione di dette aree per l'ubicazione di volumi, a servizio di impianti tecnologici, aventi altezza non superiore a 2,5 m. e superficie inferiore a 10 mq.
'ubicazione di volumi, a servizio di impianti tecnologici, aventi altezza non superiore a 2,5 m. e superficie inferiore a 10 mq. In ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio dall' umidità del ter- reno ed un adeguato smaltimento delle acque.
Art. 87 - SCALE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 24 Art. 87 - SCALE Le scale devono essere sempre completamente racchiuse da involucri; sono consentite le scale aperte nei seguenti casi: con destinazione antincendio; a servizio di unità immobiliari sino al secondo livello fuori terra; all'interno di singole unità immobiliari. Le rampe delle scale comuni a più unità immobiliari o di uso pubblico devono avere lar-
ll'interno di singole unità immobiliari. Le rampe delle scale comuni a più unità immobiliari o di uso pubblico devono avere lar- ghezza netta non inferiore 1.20 m, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni mag- giori. Nel caso di scale a servizio di unica unità immobiliare e che non sono di uso pubblico è ri- chiesta la larghezza minima di 80 cm; nelle medesime condizioni, per gli accessi ai piani soppalcati ed i sottotetti è consentita la larghezza minima di 60 cm. e l'uso delle scale a scomparsa.
per gli accessi ai piani soppalcati ed i sottotetti è consentita la larghezza minima di 60 cm. e l'uso delle scale a scomparsa. Le scale ed i relativi disimpegni devono essere, di norma, illuminati e ventilati in modo di- retto; è consentita l'illuminazione e la ventilazione diretta anche dall'alto, sia nella parte che consente di collegare non più di due livelli abitabili e sia anche per scale, purché con di- stanza laterale non inferiore ad un metro fra le rampe, che collegano non più di tre livelli a-
anche per scale, purché con di- stanza laterale non inferiore ad un metro fra le rampe, che collegano non più di tre livelli a- bitabili. Ai sensi dell'articolo 19 della L. 166/75, è consentita la realizzazione di scale e relativi di- simpegni anche senza finestrature sull'esterno a condizione che risultino adeguatamente ga- rantite tutte le condizioni di sicurezza e di igiene e che le scale e i disimpegni s ano dotati di idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni.
Art. 88 - ASCENSORI
iene e che le scale e i disimpegni s ano dotati di idonea ventilazione, diretta per le scale e anche indiretta per i disimpegni. Art. 88 - ASCENSORI In tutte le strutture pubbliche con più di un piano fuori terra ed in tutti i fabbricati privati con più di tre livelli fuori terra, residenziali e non, di nuova costruzione o oggetto di ristrut- turazione, deve essere previsto l'impianto ascensore per ogni scala principale, raggiungibile
costruzione o oggetto di ristrut- turazione, deve essere previsto l'impianto ascensore per ogni scala principale, raggiungibile con percorsi senza alcuna barriera architettonica; in merito non costituisce ulteriore livello il piano superiore dell'abitazione tipo duplex con accesso al terzo livello; non costituisce altre- sì ulteriore livello il pavimento del piano interrato adibito ad autorimessa, cantina, volume tecnico e similari.
ituisce altre- sì ulteriore livello il pavimento del piano interrato adibito ad autorimessa, cantina, volume tecnico e similari. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a camere da letto, deve essere assicurato un a- deguato isolamento acustico. L'impianto ascensore deve rispondere in tutte le sue parti e componenti, alla normativa vi- gente in materia; in particolare dovrà essere rispondente alla normativa sull'eliminazione
Art. 89 - CAPPE, CAMINI, CANNE FUMARIE
arti e componenti, alla normativa vi- gente in materia; in particolare dovrà essere rispondente alla normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche nelle strutture pubbliche di cui al DPR 27/04/78 n° 384, sull'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati di cui al DM 14/06/89 n° 236. Art. 89 - CAPPE, CAMINI, CANNE FUMARIE I prodotti gassosi della combustione ed i vapori di processi produttivi debbono essere elimi-
89 - CAPPE, CAMINI, CANNE FUMARIE I prodotti gassosi della combustione ed i vapori di processi produttivi debbono essere elimi- nati dai locali mediante cappe e camini convoglianti in canne fumarie dotate di comignolo sfociante per almeno 1 metro al di sopra delle parti più elevate della copertura interessata; la
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 25 fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di 10 m. da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore; le emissioni dei fumi devono essere rispondenti agli standards imposti dalla normativa sull'inquinamento atmosferico; i camini degli impianti artigianali od industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore a norma delle leggi vigenti. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti
Art. 90 - MURATURE ED INVOLUCRO DEGLI EDIFICI
fumivore a norma delle leggi vigenti. Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione architettonica; se contenute in pareti interne confinanti con ambienti abitabili debbono essere a munite di intercapedine a tenuta. Art. 90 - MURATURE ED INVOLUCRO DEGLI EDIFICI Le murature esterne degli edifici o corpi di fabbrica, qualunque sia la natura dei materiali
MURATURE ED INVOLUCRO DEGLI EDIFICI
MURATURE ED INVOLUCRO DEGLI EDIFICI Le murature esterne degli edifici o corpi di fabbrica, qualunque sia la natura dei materiali impiegati e la modalità esecutiva, dovranno avere uno spessore e caratteristiche tali da pro- teggere idoneamente gli spazi e gli ambienti interni dagli agenti atmosferici, dalle escursioni termiche e dall'umidità; qualora eseguite in muratura, esse dovranno essere intonacate e tin- teggiate sia internamente che esternamente, a meno che nel progetto non sia prevista la rifi-
dovranno essere intonacate e tin- teggiate sia internamente che esternamente, a meno che nel progetto non sia prevista la rifi- nitura "a faccia vista" degli elementi costitutivi la muratura medesima. Per i fabbricati destinati alla residenza ed assimilabili, ad uffici ed attività commerciale o ad altre assimilabili, le murature e l'involucro esterno degli edifici dovranno inoltre garantire un sufficiente comfort abitativo ed assicurare un isolamento ed una inerzia termica rispon- dente alla normativa.
ltre garantire un sufficiente comfort abitativo ed assicurare un isolamento ed una inerzia termica rispon- dente alla normativa. In particolare per le nuove costruzioni, le ricostruzioni, gli ampliamenti, le ristrutturazioni ed i restauri degli edifici classificati nelle categorie dalla E1 alla E7 dall'art. 3 del regola- mento di applicazione della L. 10/91, è richiesto che le murature e l'involucro esterno nel suo complesso siano isolati termicamente in modo da rispettare il valore del coefficiente vo-
murature e l'involucro esterno nel suo complesso siano isolati termicamente in modo da rispettare il valore del coefficiente vo- lumico globale di dispersione termica (Cd), consentito per l'edificio dalla suddetta normati- va. Tutte le murature in diretta connessione con le strutture di fondazione, nonchè i divisori in- terni in diretto contatto con le sottopavimentazioni su vespaio, dovranno essere difesi dalla risalita dell'umidità per capillarità, per il tramite di guaine impermeabili o prodotti equiva-
Art. 91 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
io, dovranno essere difesi dalla risalita dell'umidità per capillarità, per il tramite di guaine impermeabili o prodotti equiva- lenti. Art. 91 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI Le pavimentazioni dei locali abitabili e relativi accessori devono essere realizzate con l'im- piego di materiali idonei aventi superficie uniforme, regolare, non permeabile, senza fessure ed a giunti ben connessi e stuccati; al contorno dovrà essere prevista idonea fascia di prote-
re, non permeabile, senza fessure ed a giunti ben connessi e stuccati; al contorno dovrà essere prevista idonea fascia di prote- zione delle murature (battiscopa) d'altezza non inferiore a 6 cm. I rivestimenti murari dei locali adibiti a servizi igienici, lavanderia, zone ed angoli cottura, devono essere in materiali facilmente lavabili e non assorbenti, perfettamente stuccati, ed avere una altezza non inferiore a 2,0 m dal piano del pavimento; per i servizi igienico-
assorbenti, perfettamente stuccati, ed avere una altezza non inferiore a 2,0 m dal piano del pavimento; per i servizi igienico- sanitari di edifici non residenziali è consentita l'altezza di 1,60 m, fatte salve speciali norma- tive di settore.
Art. 92 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA'
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 26 Per gli ambienti, i locali e gli edifici particolari, quali macellerie, laboratori, strutture sanita- rie e scolastiche, varranno le vigenti disposizioni di legge in materia. Art. 92 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA' Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo; al tal fine le sovrastrutture murarie devono essere isolate dalle fondazioni per il tramite di barriera im-
lo e del sottosuolo; al tal fine le sovrastrutture murarie devono essere isolate dalle fondazioni per il tramite di barriera im- permeabile che impedisca la risalita dell'acqua per capillarità. I locali di nuova costruzione destinati ad abitazione od attività che comportino la perma- nenza di persone, devono essere sopraelevati di almeno 30 cm rispetto alla quota del terreno circostante la costruzione; le sovrastrutture di pavimentazione devono essere inoltre impo-
0 cm rispetto alla quota del terreno circostante la costruzione; le sovrastrutture di pavimentazione devono essere inoltre impo- state su vespaio aerato di almeno 30 cm di spessore, qualora non presente sottostante piano scantinato o "palco morto". Per i medesimi locali realizzati in seminterrato, le murature contro terra debbono essere in- tegrate da un paramento interno che consenta la formazione di una camera d'aria aerata e coibentata, nonchè idonea allo smaltimento delle infiltrazioni.
Art. 93 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
interno che consenta la formazione di una camera d'aria aerata e coibentata, nonchè idonea allo smaltimento delle infiltrazioni. Art. 93 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO Prima di intraprendere nuove costruzioni o di modificare quelle esistenti devono essere ga- rantite la salubrità del suolo e del sottosuolo, secondo le buone regole dell'arte del costruire e le norme di igiene vigenti. È vietato in particolare impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in
Art. 94 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI
truire e le norme di igiene vigenti. È vietato in particolare impostare fondazioni di nuove costruzioni su terreni utilizzati in precedenza come discariche, depositi di immondizie e di residui putrescibili, se non dopo idonea bonifica dei siti e a condizione che la stabilità e la salubrità del terreno sia stata ac- certata e riconosciuta valida da personale tecnico qualificato e, rispettivamente, dal Servizio Sanitario. Art. 94 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI
Art. 94 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI
personale tecnico qualificato e, rispettivamente, dal Servizio Sanitario. Art. 94 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili a giudizio dell'Amm/ne Comu- nale, la quale può dichiarare inagibile, ai sensi delle leggi vigenti in materia, le unità abita- tive che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.
i sensi delle leggi vigenti in materia, le unità abita- tive che non raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile. Nel caso di singole abitazioni, dichiarate antigieniche dal Servizio Igiene Pubblica, il Sin- daco ha la facoltà di ingiungere al proprietario di effettuare le necessarie opere di risana- mento assegnandogli un termine massimo di sei mesi per l'inizio dei lavori. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in
i sei mesi per l'inizio dei lavori. Nel caso di inadempienza del proprietario, oppure nel caso di più abitazioni antigieniche in uno stesso comparto o, infine, quando lo richiedano motivi di pubblico interesse, l'Amm/ne comunale può includere il comparto in un Piano di Recupero e darvi attuazione nelle forme e con le procedure previste dall'art. 28 della legge n° 457/1978.
Art. 95 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 27 CAPO XV° - REQUISITI SULLA SICUREZZA Art. 95 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI Le costruzioni, sia pubbliche che private, debbono essere realizzate in osservanza di norme tecniche e delle procedure fissate dal Ministro per i lavori pubblici, anche di concerto col Ministro per l'Interno. In particolare devono essere rispettate le norme: per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompres-
lare devono essere rispettate le norme: per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompres- so e con struttura metallica, di cui alla L. 1086/71 e al DMLP 14/02/1992 e successive modificazioni e integrazioni; riguardanti i vari elementi costruttivi utilizzati nella realizzazione delle costruzioni sia pubbliche che private, di cui alla L. 64/74; sui criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovrac-
private, di cui alla L. 64/74; sui criteri generali per la verifica della sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovrac- carichi, di cui al DMLP 03/10/78; per la progettazione, esecuzione e collaudo degli edifici in muratura e per il loro conso- lidamento, di cui al DMLP 08/01/87,e successive modifiche ed integrazioni; per l'idoneità dei materiali da costruzione di cui al DPR 246/93. Si debbono inoltre rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute sui luoghi di la-
Art. 96 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI
ostruzione di cui al DPR 246/93. Si debbono inoltre rispettare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute sui luoghi di la- voro previste dai D.Leg. n° 493 e n° 494 del 14/08/96 e successive modificazioni ed inte- grazioni. Art. 96 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI Gli edifici e le loro parti devono essere mantenuti in condizioni di pubblico decoro e di si- curezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Quando tali condizioni vengono a
dizioni di pubblico decoro e di si- curezza in conformità alle disposizioni vigenti in materia. Quando tali condizioni vengono a mancare, i proprietari devono provvedere alle opportune riparazioni, previo ottenimento, se necessario, di concessione o autorizzazione edilizia. Qualora non provvedano, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro.
no, il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione delle opere necessarie al fine del mantenimento della sicurezza, incolumità e decoro. Nei casi in cui ricorrano condizioni di pericolo per la stabilità degli immobili e l'incolumità delle persone, il proprietario procede mediante un "intervento urgente" alla rimozione delle condizioni di pericolo temuto, senza preventiva autorizzazione o concessione edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del peri-
zione o concessione edilizia, ma sotto la sua personale responsabilità anche per quanto riguarda l'effettiva esistenza del peri- colo. E' comunque fatto obbligo al proprietario di dare immediata comunicazione dei lavori al Sindaco e di presentare, entro 30 giorni dall'inizio degli stessi, la richiesta di autorizza- zione o concessione. In ogni caso, ove il proprietario non provveda, si darà corso all'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 106 del T. U. 1934 della Legge Comunale e Provinciale.
Art. 97 - DIFESA E PROTEZIONE DAGLI INCENDI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 28 Art. 97 - DIFESA E PROTEZIONE DAGLI INCENDI E' affidato al Comando provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco il controllo sul- le condizioni di sicurezza relative al rischio di inizio, sviluppo e propagazione di incendi ed alla evacuazione dagli edifici, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la preservazio- ne dei beni, specie se pubblici, rari o pregiati.
agli edifici, al fine di tutelare l'incolumità delle persone e la preservazio- ne dei beni, specie se pubblici, rari o pregiati. In relazione a tali condizioni di sicurezza, alla particolare destinazione d'uso degli edifici e al comportamento al fuoco dei materiali, devono essere adeguatamente progettati e realizza- ti: gli elementi costruttivi; i locali di connettivo orizzontale e di comunicazione verticale, nei loro aspetti di- mensionali e funzionali;
ti costruttivi; i locali di connettivo orizzontale e di comunicazione verticale, nei loro aspetti di- mensionali e funzionali; i locali destinati allo svolgimento di attività pericolose o attrezzate con arredi, appa- recchiature, impianti e simili che possano interessare la sicurezza; gli impianti tecnici, nelle caratteristiche funzionali; gli impianti di prevenzione, di protezione e di estinzione degli incendi.
impianti tecnici, nelle caratteristiche funzionali; gli impianti di prevenzione, di protezione e di estinzione degli incendi. Ai sensi dell'art. 4 del DPR 447/91, fatta salva l'applicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui all'articolo 6 della L 46/90 è obbligatoria per l'installazione la trasformazione e l'ampliamento degli impianti antincendio qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi
nto degli impianti antincendio qualora siano inseriti in un'attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rile- vamento sono in numero pari o superiore a l0. Ai sensi dell'art. 7 della L 46/90 le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti eseguiti a regola d'arte.
atrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti eseguiti a regola d'arte. Per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il regolamento di cui al DPR 246/93. I procedimenti relativi alla prevenzione incendi sono disciplinati dalla seguente normativa: L. 15/03/97 n° 59; DPR 12/01/98 n° 37; DMI 04/05/98; e successive modificazioni ed integrazioni.
dalla seguente normativa: L. 15/03/97 n° 59; DPR 12/01/98 n° 37; DMI 04/05/98; e successive modificazioni ed integrazioni. Per le attività, i depositi, gli impianti e le industrie pericolose rientranti nell'elenco predi- sposto dal Ministero degli Interni in ottemperanza al disposto dell'art. 4 della Legge 26 lu- glio 1965 n° 966, il rilascio dell'abilità e dell'agibilità è subordinato all'ottenimento del "cer- tificato di prevenzione incendi" nei termini di legge.
cio dell'abilità e dell'agibilità è subordinato all'ottenimento del "cer- tificato di prevenzione incendi" nei termini di legge. Il rilascio dell'abilità e dell'agibilità e l'inizio dell'attività, nelle more del rilascio del CPI, sono subordinati alla realizzazione di tutte le opere, impianti ed infrastrutture attinenti alla prevenzione degli incendi, alla certificazione della loro esecuzione in conformità al proget- to, alla regola d'arte ed alle disposizioni della L. 46/90.
Art. 98 - IMPIANTI TERMICI
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 29 Art. 98 - IMPIANTI TERMICI Gli impianti termici sono soggetti ai controlli, alle verifiche, ai provvedimenti di prevenzio- ne, alle norme contro l'inquinamento atmosferico disposti dai ministri della sanità, del lavo- ro, degli interni, nonché alle disposizioni vigenti sul contenimento dei consumi energetici. Gli impianti termici devono essere progettati e realizzati secondo le disposizioni della L.
contenimento dei consumi energetici. Gli impianti termici devono essere progettati e realizzati secondo le disposizioni della L. 46/90 e del regolamento d'attuazione di cui al DPR 447/91, nonché della L. 10/91 e del re- golamento DPR 412/93. Ai sensi dell'articolo 7 della L. 46/90 le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli im- pianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti eseguiti a regola d’arte.
rici sono tenute ad eseguire gli im- pianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti eseguiti a regola d’arte. Inoltre, per il controllo di idoneità dei materiali impiegati nella costruzione si applica il re- golamento di cui al DPR 246/93. I titolari di concessione od autorizzazione per edifici che prevedono la costruzione di im- pianti termici sono obbligati a depositare presso l'U.T. comunale, contestualmente alla de-
Art. 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI
che prevedono la costruzione di im- pianti termici sono obbligati a depositare presso l'U.T. comunale, contestualmente alla de- nuncia di inizio dei lavori impiantistici, il progetto degli stessi corredato da relazione tecni- ca sul rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento di consumo di energia negli edi- fici, di cui all'art. 28 della L. 10/91, da redigersi in conformità agli schemi predisposti dalla CMICA del 13/12/93 n° 231/F. Art. 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI
Art. 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI
10/91, da redigersi in conformità agli schemi predisposti dalla CMICA del 13/12/93 n° 231/F. Art. 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI I depositi di oli combustibili o di gasolio con capacità superiore a 500 l, a servizio di centra- li termiche, forni, inceneritori o simili, dovranno essere rispondenti alle norme di sicurezza di cui alla Circolare Ministeriale n° 73 del 29/07/1971 e successive integrazioni e modifica- zioni; la tenuta stagna degli stessi sotto la pressione di 1 Kg/cmq, dovrà essere documentata
uccessive integrazioni e modifica- zioni; la tenuta stagna degli stessi sotto la pressione di 1 Kg/cmq, dovrà essere documentata dalla dichiarazione del costruttore. Gli impianti centralizzati fissi di accumulo del G.P.L. di capacità superiore a 150 l, a servi- zio di fabbricati con qualsiasi destinazione, dovranno essere rispondenti per installazione, ubicazione e caratteristiche, alle norme di sicurezza antincendi di cui al D.M. 31/03/1984 e successive modificazioni ed integrazioni.
ione e caratteristiche, alle norme di sicurezza antincendi di cui al D.M. 31/03/1984 e successive modificazioni ed integrazioni. I progetti degli impianti di accumulo di combustibili summenzionati devono essere sottopo- sti, per il parere preventivo, al competente Comando dei Vigili del Fuoco, prima del rilascio dell'autorizzazione comunale alla loro realizzazione. Non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i depositi di gas combu-
Art. 100 - CABINE ELETTRICHE E SIMILARI
comunale alla loro realizzazione. Non sono soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi i depositi di gas combu- stibili, in bombole o bidoni, di capacità complessiva inferiore a 75 kg. Art. 100 - CABINE ELETTRICHE E SIMILARI Le cabine di trasformazione dell'energia elettrica e le infrastrutture similari, cabine telefoni- che, ripetitori, ecc. sono oggetto di concessione edilizia, secondo le procedure stabilite
astrutture similari, cabine telefoni- che, ripetitori, ecc. sono oggetto di concessione edilizia, secondo le procedure stabilite dall'art. 6 della L.R. 20/06/89 n°43; nei nuovi insediamenti esse non incidono sullo sfrutta- mento edilizio delle aree e perciò non si computano né ai fini del calcolo del volume né ai fini del rapporto di copertura.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 30 Le cabine da realizzarsi all'interno della perimetrazione urbana devono rispettare la distanza minima di 3 m dal ciglio stradale, ad eccezione delle zone edificate a filo strada; fuori dalla detta perimetrazione devono rispettare le seguenti distanze minime dal confine stradale: a) strade sistemate: distanze normate dal nuovo codice della strada; b) mulattiere e viottoli: 6 m;
minime dal confine stradale: a) strade sistemate: distanze normate dal nuovo codice della strada; b) mulattiere e viottoli: 6 m; esse, comunque, debbono essere ubicate in aderenza ad un confine laterale della proprietà interessata. L’indice fondiario per la realizzazione di cabine elettriche, telefoniche, ponti radio e simi- lari, in zona agricola, deve essere contenuto entro il limite massimo di 1,00 mc/mq.
Art. 101 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 31 CAPO XVI° - TUTELA DELL'AMBIENTE Art. 101 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE Per il deflusso delle acque nere degli edifici deve essere prevista la realizzazione di una rete di tubazioni autonoma opportunamente dimensionata capace di resistere alle alte temperatu- re e dotata di sistema di aerazione con condotta di aspirazione fino alla copertura degli edi- fici.
istere alle alte temperatu- re e dotata di sistema di aerazione con condotta di aspirazione fino alla copertura degli edi- fici. Gli allacciamenti alla rete fognaria pubblica dovranno effettuarsi previa intercettazione con pozzetto ispezionabile, posto in prossimità del confine con la strada, con modalità e caratte- ristiche indicate dall'Ufficio Tecnico, ed a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato.
iche indicate dall'Ufficio Tecnico, ed a seguito di regolare autorizzazione rilasciata dal Comune su richiesta dell'interessato. Le canalizzazioni fognarie e le opere d'arte connesse, nelle previste condizioni di esercizio, debbono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno ed alla fuoriuscita di li- quami dal loro interno. All'interno dei tessuti urbani, non è consentita la costruzione di pozzi neri o di impianti di fogne perdenti.
dal loro interno. All'interno dei tessuti urbani, non è consentita la costruzione di pozzi neri o di impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di concessione edilizia, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti i sistemi e gli schemi di convogliamento ed allaccio alla fognatura pubblica. Lo smaltimento delle acque di scarico delle attività civili, produttive ed agricole dovrà esse-
llaccio alla fognatura pubblica. Lo smaltimento delle acque di scarico delle attività civili, produttive ed agricole dovrà esse- re rispondente ai limiti di accettabilità previsti dalla Legge 10/05/76 n° 319 ed alle modalità esecutive imposte dalle norme tecniche generali di cui alla Delibera Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977. In mancanza di rete fognante pubblica lo smaltimento dei liquami proveniente dagli edifici
Art. 102 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
all'inquinamento del 4 febbraio 1977. In mancanza di rete fognante pubblica lo smaltimento dei liquami proveniente dagli edifici deve avvenire mediante la costruzione, a cura e spese dei concessionari, di appositi impianti di depurazione con osservanza dei criteri, metodi e norme tecniche vigenti. Art. 102 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE È fatto assoluto divieto di convogliare le acque meteoriche nei collettori fognari per acque
NVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE
NVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE È fatto assoluto divieto di convogliare le acque meteoriche nei collettori fognari per acque nere; le stesse dovranno essere immesse nel collettore pubblico specifico per le acque bian- che, qualora esistente, previa intercettazione con pozzetto ispezionabile, posto in prossimità del confine con la strada. In assenza di detta fognatura pubblica, dovranno prevedersi tutti gli accorgimenti perché le
ossimità del confine con la strada. In assenza di detta fognatura pubblica, dovranno prevedersi tutti gli accorgimenti perché le acque vengano smaltite naturalmente, senza trasporto di fanghiglia e rifiuti sulla viabilità pubblica. Le coperture degli edifici dovranno di norma essere munite di canali di gronda e pluviali at- ti a convogliare le acque meteoriche nella rete fognante o al livello del suolo; per gli edifici
canali di gronda e pluviali at- ti a convogliare le acque meteoriche nella rete fognante o al livello del suolo; per gli edifici del centro storico è fatta salva la tipologia tradizionale della gronda a tegole aggettanti su piani successivi.
Art. 103 - CANALIZZAZIONI E BACINI A CIELO APERTO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 32 Art. 103 - CANALIZZAZIONI E BACINI A CIELO APERTO Nei condotti a cielo aperto (fossati, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, paludi, ecc.) è fatto divieto di immettere acque usate e reflui di usi domestici, produttivi, agro-zootecnici, ecc., diverse da quelle meteoriche, ai sensi del T.U. delle leggi sanitarie nonchè della L. 10/05/76 n° 319 e delle relative norme complementari e delle vigenti regionali. Art. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
Art. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI
della L. 10/05/76 n° 319 e delle relative norme complementari e delle vigenti regionali. Art. 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI Il Sindaco, sentiti gli enti competenti preposti al controllo, ha facoltà di imporre l'adozione di adeguati provvedimenti al fine di evitare inquinamenti atmosferici ed altri danni e disagi alla collettività per presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura, ai sensi dell'art. 20 della L. 13/07/66 n° 615.
Art. 105 - SALVAGUARDIA ECOLOGICA
a collettività per presenza di fumi, polveri, esalazioni, ecc., di varia natura, ai sensi dell'art. 20 della L. 13/07/66 n° 615. Il Sindaco fissa altresì i termini dell'inizio e dell'ultimazione delle opere di cui sopra, adot- tando gli opportuni interventi repressivi e sostitutivi, ai sensi dell'art. 217 del T.U. delle leggi sanitarie. Art. 105 - SALVAGUARDIA ECOLOGICA Il P.U.C. persegue l'obiettivo della salvaguardia ecologica, tutelando i valori e le risorse na-
t. 105 - SALVAGUARDIA ECOLOGICA Il P.U.C. persegue l'obiettivo della salvaguardia ecologica, tutelando i valori e le risorse na- turali e riducendo al minimo l'alterazione degli ambienti e dei siti del territorio comunale meritevoli di conservazione. Qualsiasi alterazione delle condizioni naturali del terreno, anche provvisoria (escavazioni, sterri, rinterri, spietramenti, accatastamento e deposito all'aperto di materiali, ecc.) deve per- tanto essere autorizzata dall'Amm/ne Comunale.
spietramenti, accatastamento e deposito all'aperto di materiali, ecc.) deve per- tanto essere autorizzata dall'Amm/ne Comunale. È vietato depositare o accumulare, anche temporaneamente, rifiuti, detriti o residui indu- striali e di lavorazione in genere, sia sul suolo pubblico che su aree e terreni privati, senza la preventiva autorizzazione; il Sindaco, sentiti ove occorra i competenti Uffici comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale, ingiunge entro termini e modalità prefissati, la rimozione dei
rra i competenti Uffici comunali e dell'Azienda Sanitaria Locale, ingiunge entro termini e modalità prefissati, la rimozione dei rifiuti dalla discarica abusiva; in caso di inadempienza provvede d'Ufficio a spese del pro- prietario ovvero del responsabile dell'abuso. È vietato alterare il deflusso naturale delle acque meteoriche e dei corsi d'acqua superficiali, il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale e/o provocarne l'inquinamento.
che e dei corsi d'acqua superficiali, il coefficiente di assorbimento idrico del terreno naturale e/o provocarne l'inquinamento. Nella perimetrazione urbana le aree private inedificate, quando non siano destinate alla via- bilità o a parcheggio, non possono essere pavimentate, fatte salve documentate ragioni da esporre nella domanda di autorizzazione; esse devono essere sistemate a verde alberato o, in alternativa, lasciate all'uso agricolo compatibile con le zone circostanti.
Art. 106 - TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 33 Art. 106 - TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE Il P.U.C. persegue la tutela, il miglioramento e lo sviluppo delle aree verdi, private e pub- bliche; al tal fine nel caso di interventi su aree dotate di essenze arboree queste debbono es- sere accuratamente rilevate, documentate con apposite fotografie e riportate sulla planime- tria generale dell'intervento; nello studio progettuale si debbono di norma rispettare e salva-
rafie e riportate sulla planime- tria generale dell'intervento; nello studio progettuale si debbono di norma rispettare e salva- guardare gli alberi esistenti, anche con eventuale loro spostamento. Le aree in cessione per verde e spazi pubblici attrezzati, nell'ambito della realizzazione di un piano di lottizzazione od attuativo in genere, debbono essere piantumate ed arredate a verde con essenze arboree da concordarsi in fase di progettazione con l'U.T. comunale, nel
Art. 107 - RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI
bbono essere piantumate ed arredate a verde con essenze arboree da concordarsi in fase di progettazione con l'U.T. comunale, nel rispetto delle specifiche norme di attuazione. Esse devono essere mantenute e curate, a carico della proprietà, sino all'atto della definitiva cessione all'Amm/ne comunale. Art. 107 - RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI Nella perimetrazione urbana e dei “novenari”, nelle loro aree di espansione residenziale e
IONE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI
IONE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI Nella perimetrazione urbana e dei “novenari”, nelle loro aree di espansione residenziale e produttiva, è fatto divieto di realizzare le reti di distribuzione F.M., illuminazione pubblica, di telefonia e quelle similari che prevedono impiego di condutture, nel tipo aereo su pali, a vista sulle facciate o sottese fra gli isolati e gli edifici; le stesse dovranno svilupparsi in ca-
Art. 108 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE PRIVATE
e, nel tipo aereo su pali, a vista sulle facciate o sottese fra gli isolati e gli edifici; le stesse dovranno svilupparsi in ca- nalizzazioni correnti nel sottosuolo o sistemate sotto traccia nelle facciate, nel rispetto delle particolari normative tecniche. Dette disposizioni sono d’obbligo anche per i rifacimenti, gli adeguamenti e gli ampliamen- ti delle reti esistenti. Art. 108 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE PRIVATE
Art. 108 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE PRIVATE
i rifacimenti, gli adeguamenti e gli ampliamen- ti delle reti esistenti. Art. 108 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE PRIVATE La manutenzione e la conservazione delle aree di proprietà privata e delle relative infrastrut- ture, anche se destinate a strade, piazze o spazi di uso pubblico, sono a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione da parte dell'Amm/ne comunale. Art. 109 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE CAVE
Art. 109 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE CAVE
tiche di espropriazione, cessione od acquisizione da parte dell'Amm/ne comunale. Art. 109 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE CAVE Le attività di ricerca e di coltivazione delle cave e delle torbiere devono essere effettuate nel pieno rispetto degli interessi culturali, ambientali e scientifici, e sono disciplinate dalla L.R. n° 30 del 07/06/1989 e successive modificazioni ed integrazioni. I materiali di detta attività sono classificati nei seguenti gruppi:
del 07/06/1989 e successive modificazioni ed integrazioni. I materiali di detta attività sono classificati nei seguenti gruppi: a) rocce ornamentali destinate alla produzione di blocchi, lastre ed affini, quali calcari, trachiti e basalti; b) materiali per usi industriali quali calcari, sabbie silicee, argille; c) materiali per costruzioni ed opere civili quali sabbie, ghiaie, granulati, conci e blocchetti.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 34 L'attività di ricerca dei materiali di cava e torbiera è soggetta al rilascio del permesso dell'Ass.to Regionale dell'Industria; mentre l'attività di coltivazione dei giacimenti è subor- dinata al rilascio di autorizzazione o concessione da parte del medesimo Ass.to Regionale. È richiesta l'autorizzazione nel caso di coltivazione di giacimenti in disponibilità di privati o
del medesimo Ass.to Regionale. È richiesta l'autorizzazione nel caso di coltivazione di giacimenti in disponibilità di privati o di enti pubblici; mentre è richiesta la concessione per le coltivazioni di quelli appartenenti al patrimonio indisponibile della Regione. La domanda per ottenere il permesso di ricerca, l'autorizzazione o la concessione per la col- tivazione dei giacimenti, dovrà essere presentata all'Ass.to Regionale dell'Industria e con-
azione o la concessione per la col- tivazione dei giacimenti, dovrà essere presentata all'Ass.to Regionale dell'Industria e con- temporaneamente inoltrata per conoscenza al Comune; essa dovrà essere formulata e corre- data di tutta la documentazione necessaria, nei modi previsti dagli art.19 e 24 della succitata LR n° 30 del 07/06/1989. A carico dei titolari dell’attività di cava riconosciuta ai sensi dell’art. 42 ,comma 1, della
uccitata LR n° 30 del 07/06/1989. A carico dei titolari dell’attività di cava riconosciuta ai sensi dell’art. 42 ,comma 1, della LR 30/89 è posto l’obbligo inderogabile di minimizzare i negativi impatti sul territorio in ogni stadio di avanzamento dei lavori di cavazione, nonché di provvedere idoneamente a fi- ne attività alla dovuta sistemazione dello stato dei luoghi. Nel territorio comunale extraurbano è vietata l’apertura di cave nei seguenti ambiti: zone agricole classificate “E 5”;
uoghi. Nel territorio comunale extraurbano è vietata l’apertura di cave nei seguenti ambiti: zone agricole classificate “E 5”; zone e fasce “H” di tutela e salvaguardia; aree contermini alle suddette zone e fasce, distanti meno di 100 m dalla loro perimetrazione.
Art. 110 - RECINZIONI PROSPETTANTI STRADE ED AREE PUBBLICHE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 35 CAPO XVII° - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE Art. 110 - RECINZIONI PROSPETTANTI STRADE ED AREE PUBBLICHE Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente ed all'intorno e ri- spettare tutte le caratteristiche e le distanze dal ciglio stradale e dalle curve, richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. RECINZIONI A GIORNO
RECINZIONI A GIORNO
iglio stradale e dalle curve, richieste dall'Ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano. RECINZIONI A GIORNO Sono costituite da uno zoccolo inferiore in muratura piena e continua con altezza massima di 1,0 m ed eventuale sovrastante recinzione metallica, per un'altezza complessiva dell'in- sieme non superiore ai 2,50 m.; sono considerate recinzioni del tipo a giorno quelle realiz- zate con piantumazione di siepi continue e curate, di altezza non superiore ad 1,50 m.
cinzioni del tipo a giorno quelle realiz- zate con piantumazione di siepi continue e curate, di altezza non superiore ad 1,50 m. Recinzione a giorno di tipo tradizionale: lo zoccolo in muratura deve essere o in pietra basaltica o trachitica lavorata a faccia vista, a giunti stilati, o del tutto intonacata e tinteggiata; deve essere rifinita con co- pertina in lastre lapidee locali o materiali laterizi; sono vietati i paramenti in calce-
RECINZIONI IN MURATURA
teggiata; deve essere rifinita con co- pertina in lastre lapidee locali o materiali laterizi; sono vietati i paramenti in calce- struzzo o similari a vista ed i placcaggi con materiali non tipici della zona; la sovrastante protezione ed i cancelli debbono essere in ferro zincato e verniciato con lavorazione, configurazione e coloritura tipica tradizionale. RECINZIONI IN MURATURA Devono essere di altezza non superiore a 2,50 m e rifinite in intonaco e tinteggiatura con
RECINZIONI IN MURATURA
tradizionale. RECINZIONI IN MURATURA Devono essere di altezza non superiore a 2,50 m e rifinite in intonaco e tinteggiatura con colori della gamma cromatica delle terre; recinzione in muratura tradizionale: è realizzata in pietrame basaltico sgrossato f. a v., con stilatura dei giunti in malta bastarda rincalzata in scaglie, dotate di copertina in la- stre di basalto o in tegole laterizie "coppi" aggettanti. RECINZIONI A SECCO
RECINZIONI A SECCO
a rincalzata in scaglie, dotate di copertina in la- stre di basalto o in tegole laterizie "coppi" aggettanti. RECINZIONI A SECCO Sono le tipiche recinzioni tradizionali presenti su tutto il territorio, realizzate con l'impiego di materiali lapidei locali: "trovanti basaltici", senza impiego di malte di allettamento e di altezza variabile, compresa fra 1,00 e 1,50 m. Nelle ricostruzioni e nuove realizzazioni è richiesto il rispetto delle modalità esecutive e
iabile, compresa fra 1,00 e 1,50 m. Nelle ricostruzioni e nuove realizzazioni è richiesto il rispetto delle modalità esecutive e della configurazione tradizionali, con altezze massime di 1,50 m; la larghezza sarà tale da garantire la solidità del muro e la stabilità delle pietre e, comunque, non inferiore a 40 cm in sommità; i cancelli saranno, nel rispetto della tradizione, in elementi di legno massello o in ferro lavorato.
eriore a 40 cm in sommità; i cancelli saranno, nel rispetto della tradizione, in elementi di legno massello o in ferro lavorato. Fatte salve le speciali e particolari prescrizioni di dettaglio imposte dalle norme di attuazio- ne generali e dei piani attuattivi, le recinzioni prospettanti la viabilità e le aree o spazi pub- blici dovranno rispettare le seguenti tipologie nelle diverse zone omogenee del territorio comunale: Zone omogenee A, B edificate: del tipo a giorno tradizionale o in muratura;
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 36 " " B, parzialmente edificate o inedificate, C, D, G: del tipo a giorno; " " E, H di tutela ambientale: del tipo tradizionale a secco; " " F: - nei nuclei originali: in muratura tradizionale o tipologia del preesistente;
- per i nuovi insediamenti: del tipo a giorno tradizionale. Per motivi di carattere estetico e panoramico, in particolari ambiti pregevoli del tessuto ur- bano e del territorio, l'Amm/ne Comunale, può dettare ulteriori norme.
noramico, in particolari ambiti pregevoli del tessuto ur- bano e del territorio, l'Amm/ne Comunale, può dettare ulteriori norme. In tutto il territorio comunale le recinzioni debbono rispettare le distanze dal confine delle strade previste dal Codice della strada di cui al DLeg. 285/92 e dal suo regolamento di at- tuazione: DPR 495/92. In prossimità degli incroci o delle curve le recinzioni debbono essere realizzate in modo da
amento di at- tuazione: DPR 495/92. In prossimità degli incroci o delle curve le recinzioni debbono essere realizzate in modo da non ostacolare la visibilità e pregiudicare la sicurezza del traffico, nel rispetto delle distanze di sicurezza imposte dal Codice della strada; in particolare quelle in muro pieno non debbo- no superare l'altezza di un metro, fatte salve le situazioni preesistenti nel tessuto urbano consolidato.
muro pieno non debbo- no superare l'altezza di un metro, fatte salve le situazioni preesistenti nel tessuto urbano consolidato. I cancelli di ingresso su strade e spazi pubblici fuori dai centri abitati, ove consentiti, devo- no essere arretrati dal ciglio stradale in modo da permettere la sosta di un autoveicolo in en- trata o in uscita dinanzi al cancello stesso, fuori dalla sede stradale. Le aree edificabili fronteggianti strade, piazze o spazi aperti al pubblico, devono essere
lo stesso, fuori dalla sede stradale. Le aree edificabili fronteggianti strade, piazze o spazi aperti al pubblico, devono essere chiuse con recinzioni definitive, mantenute in modo rispondente alle norme vigenti in mate- ria di sicurezza, di igiene e di decoro pubblico; sono vietate le recinzioni di aspetto indeco- roso o a carattere provvisorio (steccati, palizzate, assiti, reti metalliche, ed all'interno della perimetrazione urbana i muri a secco); sulle opere di recinzione non possono essere applica-
Art. 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE
ti metalliche, ed all'interno della perimetrazione urbana i muri a secco); sulle opere di recinzione non possono essere applica- ti oggetti che pregiudichino la visibilità, turbino o creino pericolo (filo spinato, cocci di ve- tro, ecc.). Per la realizzazione delle recinzioni i proprietari devono preventivamente presentare do- manda di autorizzazione nei modi stabiliti dal presente Regolamento. Art. 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE
Art. 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE
resentare do- manda di autorizzazione nei modi stabiliti dal presente Regolamento. Art. 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE Fatte salve le tipologie costruttive tradizionali in muratura intonacata o in basalto sgrossato f. a v. presenti nel tessuto urbano consolidato e più antico delle zone omogenee A, B ed F, di norma per gli insediamenti nelle altre zone C, D, G ed in quelle B ed F parzialmente o to- talmente inedificate, le recinzioni fra le diverse proprietà private contigue dovranno essere
n quelle B ed F parzialmente o to- talmente inedificate, le recinzioni fra le diverse proprietà private contigue dovranno essere conformi ai seguenti tipi e rispondenti alle particolari caratteristiche dimensionali indicate: Recinzioni a giorno Sono costituite da uno zoccolo inferiore in muratura piena e continua con altezza massima di 1,20 m ed eventuale sovrastante recinzione metallica o in grigliato metallico zincato e
piena e continua con altezza massima di 1,20 m ed eventuale sovrastante recinzione metallica o in grigliato metallico zincato e plastificato, per un'altezza complessiva dell'insieme non superiore ai 2,50 m.; sono conside- rate recinzioni del tipo a giorno quelle realizzate con piantumazione di siepi continue e cu- rate, con o senza l'installazione di una protezione in grigliato. Recinzioni in muratura (Agg. var. 4bis)
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 37 Devono essere di altezza non superiore a 2,50 m 3,0 m e rifinite in intonaco ed eventuale tinteggiatura con colori della gamma cromatica delle terre; in alternativa altri paramenti a faccia vista da uniformarsi su entrambi i lati della recinzione; non sono ammessi paramenti lasciati al grezzo delle murature di aspetto incompiuto e non decoroso. Le recinzioni laterali attestantesi con quelle a giorno prospettanti la viabilità pubblica, de-
petto incompiuto e non decoroso. Le recinzioni laterali attestantesi con quelle a giorno prospettanti la viabilità pubblica, de- vono obbligatoriamente essere del tipo a giorno, per il tratto fronte strada di lunghezza al- meno identica al distacco degli edifici dal confine stradale. Per le zone H, di tutela ambientale e paesaggistica, è d'obbligo la conservazione e la costru- zione della muratura tradizionale in trovanti locali "a secco"; per le zone E è consentita una
igo la conservazione e la costru- zione della muratura tradizionale in trovanti locali "a secco"; per le zone E è consentita una diversa tipologia della recinzione "a secco" unicamente in caso di comprovata esigenza a- ziendale. Per motivi di carattere estetico e panoramico le norme di attuazione del P.U.C. e dei P.P. at- tuativi, e, in particolari ambiti pregevoli del tessuto urbano e del territorio, la stessa Amm/ne Comunale, possono: imporre una delle due tipologie, o diversa in alternativa;
essuto urbano e del territorio, la stessa Amm/ne Comunale, possono: imporre una delle due tipologie, o diversa in alternativa; limitare l'altezza complessiva; imporre l'impiego di particolari materiali; dettare ulteriori norme. I muri di sostegno in confine con altri lotti e la viabilità pubblica non possono superare l'al- tezza massima di 3,00 m e media di 2,00 m; per maggiori altezze deve essere adottato il si-
Art. 112 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE
pubblica non possono superare l'al- tezza massima di 3,00 m e media di 2,00 m; per maggiori altezze deve essere adottato il si- stema "a gradoni", con successivi arretramenti del muro di sostegno non inferiori alla metà dell'altezza; le fasce dei gradoni dovranno essere lasciate a verde. Art. 112 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione edili- zia, nella quale saranno indicate le opere che dovranno essere eseguite e le condizioni ne-
oltanto previa autorizzazione edili- zia, nella quale saranno indicate le opere che dovranno essere eseguite e le condizioni ne- cessarie per garantire l'igiene, il decoro e la sicurezza pubblica. In caso di depositi di materiali di risulta, eseguiti senza autorizzazione, il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o del costruttore inadempiente.
Art. 113 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO E SUOLO PUBBLICO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 38 CAPO XVIII° - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI Art. 113 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO E SUOLO PUBBLICO È vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione del Dirigente dell'U.T. comunale, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga l'occupazione stessa non in contrasto con il decoro citta- dino, e non dannosa per la igiene e l'incolumità pubbliche.
o ritenga l'occupazione stessa non in contrasto con il decoro citta- dino, e non dannosa per la igiene e l'incolumità pubbliche. Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le specifiche norme di cui al presente Regolamento. È vietato eseguire scavi o demolire il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico
norme di cui al presente Regolamento. È vietato eseguire scavi o demolire il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o risi- stemare fognature o per qualsiasi altro motivo, senza specifica richiesta ed autorizzazione, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli di ripristino.
a ed autorizzazione, in cui siano indicate le norme da osservarsi nell'esecuzione dei lavori, ivi compresi quelli di ripristino. Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul qua- le il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimbor- sate dagli interessati.
e sul qua- le il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimbor- sate dagli interessati. Il Responsabile dell'U.T. potrà, concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate dal presente Regolamento e del Codice della strada.
e che con chioschi, il cui progetto dovrà, però, rispettare le norme dettate dal presente Regolamento e del Codice della strada. Il concessionario in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità, tutte le necessarie cau- tele perché il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo in- tralciato o reso pericoloso il pubblico transito.
Art. 114 - USO DELLE DISCARICHE E DELLE ACQUE PUBBLICHE
il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perché non sia in alcun modo in- tralciato o reso pericoloso il pubblico transito. Art. 114 - USO DELLE DISCARICHE E DELLE ACQUE PUBBLICHE I luoghi per gli scarichi pubblici dei materiali di risulta provenienti dai cantieri, sono stabili- ti dall'Amministrazione, sentito l'Ufficiale Sanitario, e di essi è data indicazione nella con- cessione edilizia. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità
zione nella con- cessione edilizia. I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati in modo da non determinare cavità o ineguaglianze che permettano il ristagno dell'acqua. È vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori cantieristici, dell'acqua defluente da fontane pubbliche o correnti in fossi o canali pubblici, nonchè deviare, impedi- re o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
Art. 115 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZ. DEL CANTIERE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 39 CAPO XIX° - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' Art. 115 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZ. DEL CANTIERE In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano indicati:
- nome e cognome del proprietario committente ed, eventualmente, l'Amministrazione Pubblica interessata ai lavori;
- nome, cognome e titolo professionale dei Progettisti architettonici, strutturisti, ed im-
one Pubblica interessata ai lavori; 2) nome, cognome e titolo professionale dei Progettisti architettonici, strutturisti, ed im- piantisti; nonchè del Direttore dei lavori; 3) denominazione dell'Impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in economia diretta; denominazione delle Ditte installatrici degli impianti tecnologici. 4) nome, cognome e qualifica dell'Assistente ai lavori, qualora richiesto.
delle Ditte installatrici degli impianti tecnologici. 4) nome, cognome e qualifica dell'Assistente ai lavori, qualora richiesto. Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella concessione e dotato di razionale latrina provvisoria. Le recinzioni, qualora prospettanti od interessanti spazi e strade pubbliche, dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute ac-
e strade pubbliche, dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute ac- cese, a cura del responsabile del cantiere, durante l'intero orario della pubblica illuminazio- ne, ed avere porte apribili verso l'interno munite di serratura o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori. Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando: a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata; b) si tratti di lavori esclusivamente all'interno di proprietà già recintate; c) si tratti di tinteggiature di prospetti, brevi opere di restauro esterne, ripulitura di tetti; d) ostino ragioni di pubblico transito. Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o
tino ragioni di pubblico transito. Salvo nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertano i passanti del pericolo, e il primo ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a. 2,5 m dal suolo, misurato nel punto più basso dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.
Art. 116 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO
o dell'armatura del ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante. Art. 116 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere posti in opera con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai e le ma- estranze impiegate che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di di-
a- estranze impiegate che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di di- spositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei loro contenitori.
Art. 117 - SCARICO DEI MATERIALI-DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 40 È vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare auto- rizzazione Comunale; in ogni caso devono essere rigidamente osservate le norme di legge in materia infortunistica. Art. 117 - SCARICO DEI MATERIALI-DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE È assolutamente vietato gettare tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle
DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE
DEMOLIZIONI-NETTEZZA DELLE STRADE È assolutamente vietato gettare tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case materiale di qualsiasi genere, ma gli stessi dovranno essere scaricati a terra o su auto- mezzo per il tramite di canalizzazioni, nastri trasportatori od altre apparecchiature idonee. Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature.
rante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune bagnature. Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via, per tutta l'estensione della costruzione e nelle immediate vici- nanze. Il trasporto e la movimentazione dei materiali da impiegarsi o di quelli di risulta e di rifiuto, dovranno effettuarsi in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade in-
Art. 118 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE
o di quelli di risulta e di rifiuto, dovranno effettuarsi in modo da evitare ogni deposito od accatastamento lungo le strade in- terne all'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non si causi intralcio al pubblico transito. Art. 118 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE L'assuntore dei lavori (o il proprietario, se i lavori sono condotti in economia) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provve-
ndotti in economia) e l'assistente debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provve- dimenti od accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possano pro- venire dall'esecuzione delle opere. Il Responsabile dell’U.T. comunale potrà fare controllare da funzionari e da agenti, l'idone- ità dei provvedimenti di cui sopra, e ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele
Art. 119 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI
re da funzionari e da agenti, l'idone- ità dei provvedimenti di cui sopra, e ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele senza che ne derivi in alcun modo una attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente. Art. 119 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozio- ne dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circola-
deve provvedere alla rimozio- ne dei ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circola- zione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o impedimento. In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature; in caso di inadempienza il Sindaco po- trà ordinare l'esecuzione d'ufficio con relativi oneri a carico del proprietario e fatte salve le
di inadempienza il Sindaco po- trà ordinare l'esecuzione d'ufficio con relativi oneri a carico del proprietario e fatte salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Art. 120 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 41 TITOLO IV° - NORMATIVA PER LA VIABILITA' CAPO XX° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI Art. 120 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive tecniche e funziona- li, nei seguenti tipi in conformità al nuovo Codice della Strada, di cui ai D.Leg. 30/04/92 n° 285, DPR 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni: A) autostrada;
e della Strada, di cui ai D.Leg. 30/04/92 n° 285, DPR 16/12/92 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni: A) autostrada; strada extraurbana o urbana a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invali- cabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia, eventuale banchina pavimentata a sini- stra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero
ra, priva di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di recinzione e di sistemi di assistenza all'utente lungo l'intero tracciato, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e contraddi- stinta da appositi segnali di inizio e fine; per la sosta devono essere previste apposite a- ree con accessi dotati di corsie di decelerazione e accelerazione. B) strada extraurbana principale; strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con
one. B) strada extraurbana principale; strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna con almeno due corsie di marcia e banchine pavimentate, priva di intersezioni a raso, con ac- cessi alle proprietà laterali coordinati, contraddistinta da appositi segnali di inizio e fine, riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore; per eventuali altre ca- tegorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono essere previ-
li a motore; per eventuali altre ca- tegorie di utenti devono essere previsti opportuni spazi. Per la sosta devono essere previ- ste apposite aree con accessi dotati di corsie di decelerazione e accelerazione. C) strada extraurbana secondaria; strada a unica carreggiata con almeno una corsia per senso di marcia. D) strada urbana di scorrimento; strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due
marcia. D) strada urbana di scorrimento; strada a carreggiate indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna con almeno due corsie di marcia ed una eventuale corsia riservata a mezzi pubblici, banchine pavimenta- te e marciapiedi, con le eventuali intersezioni a raso semaforizzate; per la sosta devono essere previste apposite aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con im- missione ed uscite concentrate. E) strada urbana di quartiere;
aree o fasce laterali estranee alla carreggiata, entrambe con im- missione ed uscite concentrate. E) strada urbana di quartiere; strada a unica carreggiata con almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per la sosta sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla car- reggiata. F) strada locale; strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di
alla car- reggiata. F) strada locale; strada urbana o extraurbana opportunamente sistemata non facente parte degli altri tipi di strade; in questo gruppo rientrano le strade vicinali, poderali o di bonifica ad uso pub- blico.
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 42 CONFINE STRADALE 7 : limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisi- zione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpa- ta se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea.
stenti, o dal piede della scarpa- ta se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea. CENTRO ABITATO 8 : insieme di edifici, delimitato lungo le vie d'accesso dagli appositi segnali di inizio e fine; per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, an- corché intervallato da strade, piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali dalla strada.
imili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con accessi veicolari o pedonali dalla strada. Detta definizione di centro abitato deve ritenersi valida unicamente per l'applicazione delle norme del Codice della strada. TRATTURO, MULATTIERA, VIOTTOLO: percorso a fondo naturale formatasi per effet- to del passaggio di pedoni o animali, delimitato di norma nel territorio comunale da recin-
fondo naturale formatasi per effet- to del passaggio di pedoni o animali, delimitato di norma nel territorio comunale da recin- zioni in trovanti basaltici con tipologia costruttiva tradizionale del "muro a secco" di limita- ta altezza, 1.20 -1.60 m; detta viabilità non rientra nelle disposizioni di seguito indicate per l'individuazione delle fasce di rispetto stradale. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE nel territorio di Ghilarza: Categoria "B" - STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI
sce di rispetto stradale. CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE nel territorio di Ghilarza: Categoria "B" - STRADE EXTRAURBANE PRINCIPALI STATALI: 1) N° 131 Diramazione Centrale Nuorese Categoria "C" - STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE PROVINCIALI: 1) N° 11 - Paulilatino-Ulatirso-Busachi 2) N° 15 - "del Mandrolisai" 3) N° 23 - "Strada Romana" 4) N° 27 - Ghilarza-Soddì 5) N° 34 - "S.Serafino" 6) N° 74 - Circumlacuale "Lago Omodeo" 7) Circonvallazione "Vallata di Chenale" Categoria "E" - STRADE URBANE DI QUARTIERE
fino" 6) N° 74 - Circumlacuale "Lago Omodeo" 7) Circonvallazione "Vallata di Chenale" Categoria "E" - STRADE URBANE DI QUARTIERE
- Circonvallazione Nord: via Matteotti - via S.Lucia
- Circonvallazione Sud: via Ocier Reale - via B. Zucca - via Tirso
- Circonvallazione Ovest: via A.Volta - via PerdaLonga - C.so Umberto
- Circonvallazione Comparto P.I.P. Categoria "F" - STRADE LOCALI, le principali sono: PROVINCIALI: 1) N° 24 - Ghilarza-Sedilo COMUNALI: 1) "Caredda"
rto P.I.P. Categoria "F" - STRADE LOCALI, le principali sono: PROVINCIALI: 1) N° 24 - Ghilarza-Sedilo COMUNALI: 1) "Caredda" 7 Art. 3, punto 10, del D.Leg.vo 30/04/92 n° 285: Codice della strada. 8 Art. 3, punto 8, del D.Leg.vo 30/04/92 n° 285: Codice della strada.
Art. 121 - FASCE DI RISPETTO FUORI DAL CENTRO ABITATO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 43 2) "Domusnovas" 3) "Malosa" 4) "Oschini" 5) "S. Michele" 6) "Sa Serra-Trempu-Latzones" 7) "Mura Forru -Molinas" Art. 121 - FASCE DI RISPETTO FUORI DAL CENTRO ABITATO Le distanze dal confine stradale, fuori dal centro abitato, devono essere rispondenti ai se- guenti valori minimi: a) apertura di canali, fossi o esecuzione di escavazione: non inferiore alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 3 m;
a) apertura di canali, fossi o esecuzione di escavazione: non inferiore alla profondità di scavo e comunque non inferiore a 3 m; b) nuove costruzioni, ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti: 60 m per le strade di tipo A; 40 m per le strade di tipo B; 30 m per le strade di tipo C; 20 m per le strade di tipo F; 10 m per le strade vicinali; fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili
o F; 10 m per le strade vicinali; fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, le suddette distanze dal confine stradale dovranno essere rispondenti a quanto disposto dal P.U.C. e comunque non possono essere inferiori a: 30 m per le strade di tipo A; 20 m per le strade di tipo B; 10 m per le strade di tipo C; non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione,
o B; 10 m per le strade di tipo C; non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione, per le strade di quartiere e per quelle locali; c) nuove costruzioni, ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza: 5 m per le strade di tipo A, B; 3 m per le strade di tipo C; fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai
eviste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione, per le strade di quartiere e per quelle locali; d) piantumazione di alberi lateralmente alla strada: massima altezza raggiungibile da ogni essenza, con un minimo di 6 m; e) piantumazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m, lateralmente alla strada: 3 m per tutte le strade;
; e) piantumazione di siepi vive o piantagioni di altezza superiore ad 1 m, lateralmente alla strada: 3 m per tutte le strade; fuori del centro abitato ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, per le piantumazioni in genere, a scopo di arredo,
Art. 122 - FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE NEL CENTRO ABITATO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 44 non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione, per le strade di quartiere e per quelle locali. Art. 122 - FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE NEL CENTRO ABITATO Le distanze dal confine stradale, all'interno del centro abitato, devono essere rispondenti ai seguenti valori minimi: a) nuove costruzioni, ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti: 30 m per le strade di tipo A;
i minimi: a) nuove costruzioni, ricostruzione conseguenti a demolizioni integrali o ampliamenti: 30 m per le strade di tipo A; 20 m per le strade di tipo D; non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione, per le strade di tipo E (di quartiere) ed F (locali); b) nuove costruzioni, ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza: 3 m per le strade di tipo A; 2 m per le strade di tipo D;
ricostruzione di muri di cinta, di qualsiasi natura e consistenza: 3 m per le strade di tipo A; 2 m per le strade di tipo D; per le altre strade non sono stabilite distanze minime di rispetto, ai fini della sicurezza della circolazione. Le recinzioni e le piantagioni non dovranno comunque ostacolare o ridurre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione.
rre, a giudizio dell'ente proprietario della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza della circolazione. Le strade, le piazze e gli spazi in genere di accesso pubblico, per quanto riguarda la fabbri- cabilità, la manutenzione, lo smaltimento delle acque piovane, l'illuminazione, sono soggetti alle presenti norme ed a quelle relative alle opere pubbliche, nonchè alle indicazioni fissate negli elaborati del P.U.C., negli strumenti attuativi, e a quelle che l'Amministratore potrà
Art. 123 - DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE
he, nonchè alle indicazioni fissate negli elaborati del P.U.C., negli strumenti attuativi, e a quelle che l'Amministratore potrà fornire ai fini di una razionale organizzazione del territorio comunale. Art. 123 - DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di tiri a segno, di opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosi-
a segno, di opifici e depositi di materiale esplosivo, gas o liquidi infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosi- vo, nonchè di stabilimenti che interessano comunque la sicurezza o la salute pubblica o la regolarità della circolazione stradale, è stabilita dalle relative disposizioni di legge e in di- fetto di esse, dal prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e dei vigili del fuoco.
Art. 124 - OCCUPAZIONE E LAVORI NELLA SEDE STRADALE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 45 Art. 124 - OCCUPAZIONE E LAVORI NELLA SEDE STRADALE Sulle strade statali di tipo A, B, C, e D è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade di tipo E, ed F l'occupazione della sede stradale può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico.
pazione della sede stradale può essere autorizzata a condizione che venga predisposto un itinerario alternativo per il traffico. Per l'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni anche a carattere provvisorio, fuo- ri dai centri abitati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 26, commi 4 e 5, nonchè di quelle di cui agli art. 16, comma 2 e 20, comma 2 del Codice della strada. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli e commi prece-
mma 2 del Codice della strada. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di cui agli articoli e commi prece- denti, l'occupazione di marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni può essere consentita fino a un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di vi-
la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di vi- sibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2, del Codice della strada. Per l'esecuzione da parte di privati di tagli su strade pubbliche comunali urbane ed extraur- bane relativamente ad allacci idrici, fognari, elettrici, telefonici, carrabili, ecc. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico.
allacci idrici, fognari, elettrici, telefonici, carrabili, ecc. è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Ufficio Tecnico. Per il rilascio della stessa gli interessati dovranno produrre domanda in bollo con allegati grafici esecutivi dell'opera da realizzare. Il parere tecnico di fattibilità e l'autorizzazione sono rilasciati dall'Ufficio Tecnico comuna- le, su deposito cauzionale da costituirsi a garanzia prima del rilascio dell'autorizzazione; es-
Art. 125 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE - PASSI CARRABILI
ti dall'Ufficio Tecnico comuna- le, su deposito cauzionale da costituirsi a garanzia prima del rilascio dell'autorizzazione; es- so sarà restituito agli interessati ad avvenuto accertamento della esecuzione dei ripristini a perfetta regola d'arte. Art. 125 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE - PASSI CARRABILI La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada ed è as- soggettata ad apposita tassazione.
La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'Ente proprietario della strada ed è as- soggettata ad apposita tassazione. Nel tessuto urbano il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condi- zioni: a) l'ubicazione e la realizzazione dovrà essere tale da non intralciare il traffico ed essere compatibile con la tipologia e la larghezza della strada prospettante; b) non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici;
atibile con la tipologia e la larghezza della strada prospettante; b) non sono ammesse parti mobili che invadano spazi pubblici; c) deve essere segnalato mediante apposito segnale regolamentare; d) qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada de- ve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli. Nelle strade urbane di quartiere ed in quelle a servizio delle zone omogenee “D” degli inse-
e la rapida immissione dei veicoli. Nelle strade urbane di quartiere ed in quelle a servizio delle zone omogenee “D” degli inse- diamenti produttivi dovranno osservarsi le seguenti ulteriori condizioni:
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 46 e) il passo carrabile deve essere distante almeno 12 m dalle intersezioni stradali e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velo- cità massima consentita nella strada medesima; f) la protezione dell'accesso veicolare (cancello, portone, ecc.), dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso,
ecc.), dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla sede stradale, di un veicolo in attesa d'ingresso, con profondità minima di 5,0 m dal ciglio della carreggiata; a tal fine sono considerati utili le fasce per marciapiede e parcheggio laterale, eventualmente esistenti lungo l’arteria stradale. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili, con osservanza del Codice della strada.
Art. 126 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE STRADE URBANE
passi carrabili provvisori, per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili, con osservanza del Codice della strada. Art. 126 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE STRADE URBANE La nuova viabilità da realizzarsi nelle zone inedificate di completamento e di espansione dovrà rispettare le seguenti caratteristiche dimensionali e costruttive: a) zona “B” di completamento carreggiata a doppio senso di marcia: 6,50 m marciapiedi su entrambi i lati: 1,25 m larghezza complessiva: 9,00 m
etamento carreggiata a doppio senso di marcia: 6,50 m marciapiedi su entrambi i lati: 1,25 m larghezza complessiva: 9,00 m b) zona “C” di espansione residenziale carreggiata a doppio senso di marcia: 7,00 m marciapiedi su entrambi i lati: 1,50 m larghezza complessiva: 10,00 m c) zona “D” di insediamento artigianale produttivo carreggiata a doppio senso di marcia: 8,00 m marciapiedi su entrambi i lati: 1,50 m larghezza complessiva: 11,00 m d) in tutte le zone per la viabilità di “quartiere”
PARCHEGGI LATERALI
m marciapiedi su entrambi i lati: 1,50 m larghezza complessiva: 11,00 m d) in tutte le zone per la viabilità di “quartiere” carreggiata a doppio senso di marcia: 8,00 m marciapiedi su entrambi i lati: 2,00 m larghezza complessiva: 12,00 m PARCHEGGI LATERALI Le fasce parcheggio per autoveicoli contermini alle carreggiate non dovranno interferire con le stesse e dovranno avere, a seconda della configurazione rispetto all’asse stradale, una larghezza minima, al netto dei marciapiedi, di:
e dovranno avere, a seconda della configurazione rispetto all’asse stradale, una larghezza minima, al netto dei marciapiedi, di: longitudinali: 2,50 m traversali: 5,00 m a spina di pesce: 3,50 m
SISTEMAZIONE DEL VERDE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 47 SISTEMAZIONE DEL VERDE Ad esclusione della zona “B” di completamento, con edificazione a filo strada, la nuova vi- abilità dovrà essere alberata su entrambi i marciapiedi con piantumazione di alberi ad alto fusto in aiuole di 80x80 cm, ad interasse compreso fra gli 8,00 ed i 10,00 m, dotate di gri- gliato pedonale intelaiato a filo pavimento, in acciaio zincato o ghisa, e di impianto d’irrigazione a goccia.
CORPI ILLUMINANTI
m, dotate di gri- gliato pedonale intelaiato a filo pavimento, in acciaio zincato o ghisa, e di impianto d’irrigazione a goccia. La scelta delle essenze dovrà essere sottoposta ed accettata dall’Ufficio Tecnico, caso per caso per ogni intervento; gli alberi comunque dovranno avere un’altezza non inferiore ai 2,0 m. CORPI ILLUMINANTI I pali dei punti luce stradali dovranno essere installati obbligatoriamente sul filo esterno dei
CORPI ILLUMINANTI
ore ai 2,0 m. CORPI ILLUMINANTI I pali dei punti luce stradali dovranno essere installati obbligatoriamente sul filo esterno dei marciapiedi, debbono essere del tipo tronco conico e, qualora in acciaio, zincati a caldo e verniciati, con colore da concordarsi con l’Ufficio Tecnico.
Art. 127 - SANZIONI PER OPERE DIFFORMI O ILLEGITTIME
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 48 TITOLO V° - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE Art. 127 - SANZIONI PER OPERE DIFFORMI O ILLEGITTIME Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento Edilizio, salve le pene speciali che fossero stabilite da altre leggi e regolamenti, si provvederà in osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dagli Art. 6,7,8,9,10,12, 14, 15 della L.R. n° 23 del 11/10/1985.
Art. 128 - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI
i vigenti in materia edilizia ed urbanistica ed in particolare dagli Art. 6,7,8,9,10,12, 14, 15 della L.R. n° 23 del 11/10/1985. Art. 128 - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI Il Sindaco per motivi di pubblico interesse potrà, sentita l'autorità urbanistica territoriale competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti la sede stradale ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della
rimozione di strutture occupanti o restringenti la sede stradale ed eseguite a termine delle norme che vigevano all'epoca della loro costruzione, salvo il pagamento della indennità spettante ai proprietari. La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, para- carri, latrine, grondaie, tettoie, sovrapassaggi, imposte di porte o di finestre aprentesi all'e- sterno, ecc., qualora in contrasto con le norme del presente regolamento, deve essere ordina-
Art. 129 - NORME TRANSITORIE
rte o di finestre aprentesi all'e- sterno, ecc., qualora in contrasto con le norme del presente regolamento, deve essere ordina- ta, ove non sia assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione di interventi di restauro, ristrutturazione o trasformazione degli edifici o delle loro parti interessate. Art. 129 - NORME TRANSITORIE Sono fatte salve dall'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio le conces-
Art. 129 - NORME TRANSITORIE
essate. Art. 129 - NORME TRANSITORIE Sono fatte salve dall'applicazione delle norme del presente Regolamento Edilizio le conces- sioni e le autorizzazioni già rilasciate alla data di adozione del medesimo da parte del Con- siglio Comunale, purché le relative opere siano eseguite entro tre anni dalla data del rila- scio; mentre saranno soggette all'applicazione della nuova normativa le varianti in corso d'opera richieste successivamente a detto termine.
saranno soggette all'applicazione della nuova normativa le varianti in corso d'opera richieste successivamente a detto termine. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere riviste, modi- ficate ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente del suolo pubblico, assentite in base a precedenti disposizioni.
Art. 130 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 49 TITOLO VI° - ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Art. 130 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO Il presente Regolamento Edilizio è parte integrante del Piano Urbanistico Comunale ai sensi dell'art. 8 della LR 20/91; esso si applica in tutto il territorio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Uf-
itorio comunale ed entra in vigore il giorno della pubblicazione del provvedimento di approvazione definitiva nel Bollettino Uf- ficiale della R.A.S. ed ha efficacia per tutti gli interventi per i quali la concessione od auto- rizzazione viene rilasciata successivamente alla sua entrata in vigore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si farà riferimento alle norme legislative e regolamenti vigenti, generali e speciali, in materia di urbanistica, edilizia, igiene, istruzio-
Art. 131 - NORME DI SALVAGUARDIA
imento alle norme legislative e regolamenti vigenti, generali e speciali, in materia di urbanistica, edilizia, igiene, istruzio- ne, a tutela del patrimonio paesistico, ambientale, storico, monumentale ed archeologico. Art. 131 - NORME DI SALVAGUARDIA Dalla data di adozione del P.U.C. da parte del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 20 della LR 45/89, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L. 03/11/1952 n° 1902 e succes- sive modificazioni.
Art. 132 - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO
ll'art. 20 della LR 45/89, si applicano le norme di salvaguardia di cui alla L. 03/11/1952 n° 1902 e succes- sive modificazioni. Art. 132 - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO Al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio sono abrogati il prece- dente Regolamento e tutte le disposizioni comunali che, per la stessa materia, contrastino o risultino incompatibili con le norme e le disposizioni in esso contenute.
TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 I SOMMARIO PARTE IIa TITOLO III° - DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE CAPO XII° - NORME PER LA PROGETTAZIONE ART . 66 - CRITERI PROGETTUALI 2 ART . 67 - NORMATIVA PER LE STRUTTURE IN C.A. ED ACCIAIO 3 ART . 68 - NORME PER L'ELIMINAZIONE DELLE "BARRIERE ARCH." 3 ART . 69 - NORME PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI 4 ART . 70 - NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI IN GENERE 5 ART . 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO 7
NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI IN GENERE 5
NORME PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TECNOLOGICI IN GENERE 5 ART . 71 - NORME TECNICHE DI CARATTERE GEOLOGICO 7 ART . 72 - NORME GENERALI PER L'EDIFICAZIONE 8 a) Piani e locali interrati. 8 b) Piani e locali seminterrati 9 c) Piani terreni ed intermedi 9 d) Piani soppalcati 10 e) Piani sottotetto 10 ART . 73 - EDIFICI ABITATIVI 10 a) Superficie abitabile interna - stanze - dotazioni igieniche. 11 b) Altezza minima interna. 11 c) Illuminazione e ventilazione. 11 d) Temperatura interna. 12
ART . 74 - EDIFICI PER USI DIVERSI 13
- stanze - dotazioni igieniche. 11 b) Altezza minima interna. 11 c) Illuminazione e ventilazione. 11 d) Temperatura interna. 12 e) Isolamento acustico. 13 ART . 74 - EDIFICI PER USI DIVERSI 13 a) Edifici per alberghi e comunità 13 b) Edifici per uso collettivo 14 c) Edifici per attività commerciale e produttiva 14 d) Depositi, attività ed industrie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 14 e) Autorimesse ed attività assimilate (officine) 15
CAPO XIII° - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
ie pericolose soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi 14 e) Autorimesse ed attività assimilate (officine) 15 ART . 75 - FABBRICATI IN ZONA RURALE 15 ART . 76 - PARCHEGGI 16 CAPO XIII° - ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO ART . 77 - ASPETTO E MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI 18 ART . 78 - FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI DI PREGIO 18 a) MANTENIMENTO DELLE FINITURE 18 b) SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO 19 c) SALVAGUARDIA DELLE MURATURE TIPICHE TRADIZIONALI 19
ANTENIMENTO DELLE FINITURE 18
ANTENIMENTO DELLE FINITURE 18 b) SALVAGUARDIA DEGLI ELEMENTI DI PREGIO 19 c) SALVAGUARDIA DELLE MURATURE TIPICHE TRADIZIONALI 19 ART . 79 - INTONACI E COLORITURE 19 ART . 80 - ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE 20 ART . 81 - INSEGNE, CARTELLI PUBBLICITARI, VETRINE, TENDE 20 ART . 82 - APPARECCHIATURE IMPIANTISTICHE IN FACCIATA 21 ART . 83 - NUMERAZIONE CIVICA E TARGHE 21
CAPO XIV° - REQUISITI DI IGIENE E COMFORT
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 II CAPO XIV° - REQUISITI DI IGIENE E COMFORT ART . 84 - CORTILI 23 ART . 85 - CAVEDI, POZZI LUCE, CHIOSTRINE E INTERCAPEDINI 23 ART . 86 - USO DEI DISTACCHI TRA FABBRICATI 23 ART . 87 - SCALE 24 ART . 88 - ASCENSORI 24 ART . 89 - CAPPE, CAMINI, CANNE FUMARIE 24 ART . 90 - MURATURE ED INVOLUCRO DEGLI EDIFICI 25 ART . 91 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 25 ART . 92 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA' 26 ART . 93 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 26
CAPO XV° - REQUISITI SULLA SICUREZZA
25 ART . 91 - PAVIMENTI E RIVESTIMENTI 25 ART . 92 - PROTEZIONE DALL'UMIDITA' 26 ART . 93 - IGIENE DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO 26 ART . 94 - MIGLIORIE IGIENICHE AI FABBRICATI ESISTENTI 26 CAPO XV° - REQUISITI SULLA SICUREZZA ART . 95 - STABILITA' E SICUREZZA DELLE NUOVE COSTRUZIONI 27 ART . 96 - MANUTENZIONE E SICUREZZA DEGLI EDIFICI ESISTENTI 27 ART . 97 - DIFESA E PROTEZIONE DAGLI INCENDI 28 ART . 98 - IMPIANTI TERMICI 29 ART . 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI 29 ART . 100 - CABINE ELETTRICHE E SIMILARI 29
CAPO XVI° - TUTELA DELL'AMBIENTE
GLI INCENDI 28 ART . 98 - IMPIANTI TERMICI 29 ART . 99 - DEPOSITI DI COMBUSTIBILI 29 ART . 100 - CABINE ELETTRICHE E SIMILARI 29 CAPO XVI° - TUTELA DELL'AMBIENTE ART . 101 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE LURIDE 31 ART . 102 - CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 31 ART . 103 - CANALIZZAZIONI E BACINI A CIELO APERTO 32 ART . 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI 32 ART . 105 - SALVAGUARDIA ECOLOGICA 32 ART . 106 - TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE 33
CAPO XVII° - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
ART . 104 - FUMI, POLVERI ED ESALAZIONI 32 ART . 105 - SALVAGUARDIA ECOLOGICA 32 ART . 106 - TUTELA E POTENZIAMENTO DEL VERDE 33 ART . 107 - RETI DI DISTRIBUZIONE ELETTRICHE, TELEFONICHE E SIMILI 33 ART . 108 - MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DI AREE PRIVATE 33 ART . 109 - DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DELLE CAVE 33 CAPO XVII° - NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE ART . 110 - RECINZIONI PROSPETTANTI STRADE ED AREE PUBBLICHE 35 ART . 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE 36 ART . 112 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE 37
CAPO XVIII° - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
SPETTANTI STRADE ED AREE PUBBLICHE 35 ART . 111 - RECINZIONI FRA PROPRIETA' CONTIGUE 36 ART . 112 - DEPOSITI SU AREE SCOPERTE 37 CAPO XVIII° - USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI ART . 113 - OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZIO E SUOLO PUBBLICO 38 ART . 114 - USO DELLE DISCARICHE E DELLE ACQUE PUBBLICHE 38 CAPO XIX° - GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
TITOLO IV° - NORMATIVA PER LA VIABILITA'
Winword/Urbanistica/Ghilarza/PUC-RE2.doc agg. 07/2019 III ART . 115 - SEGNALAZIONE, RECINZIONE, ILLUMINAZ. DEL CANTIERE 39 ART . 116 - PONTI E SCALE DI SERVIZIO 39 ART . 117 - SCARICO DEI MATERIALI-DEMOLIZIONI-NETTEZZA STRADE 40 ART . 118 - RESPONSABILITA' DEGLI ESECUTORI DI OPERE 40 ART . 119 - RIMOZIONE DELLE RECINZIONI 40 TITOLO IV° - NORMATIVA PER LA VIABILITA' CAPO XX° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI ART . 120 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 41
CAPO XX° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI
V° - NORMATIVA PER LA VIABILITA' CAPO XX° - DEFINIZIONI E PRESCRIZIONI ART . 120 - DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE 41 ART . 121 - FASCE DI RISPETTO FUORI DAL CENTRO ABITATO 43 ART . 122 - FASCE DI RISPETTO PER L'EDIFICAZIONE NEL CENTRO ABITATO 44 ART . 123 - DISTANZE DI SICUREZZA DALLE STRADE 44 ART . 124 - OCCUPAZIONE E LAVORI NELLA SEDE STRADALE 45 ART . 125 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE - PASSI CARRABILI 45 ART . 126 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE STRADE URBANE 46
TITOLO V° - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
45 ART . 125 - ACCESSI NELLE STRADE URBANE - PASSI CARRABILI 45 ART . 126 - CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE STRADE URBANE 46 TITOLO V° - SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE ART . 127 - SANZIONI PER OPERE DIFFORMI O ILLEGITTIME 48 ART . 128 - ADEGUAMENTO DELLE COSTRUZIONI PREESISTENTI 48 ART . 129 - NORME TRANSITORIE 48 TITOLO VI° - ESECUTIVITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ART . 130 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 49 ART . 131 - NORME DI SALVAGUARDIA 49
UTIVITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ART . 130 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO
UTIVITA' DEL REGOLAMENTO EDILIZIO ART . 130 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO 49 ART . 131 - NORME DI SALVAGUARDIA 49 ART . 132 - ABOLIZIONE DEL PRECEDENTE REGOLAMENTO EDILIZIO 49
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