regolamento edilizio comunale
Comune di San Mauro di Saline · Verona, Veneto
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COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE
Comune di San Mauro di Saline COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE Provincia di Verona Progettista Arch. Andrea MantovaniRag. Italo Bonomi gennaio 2021 STUDIO DI PROGETTAZIONE URBANA TERRITORIALE E AMBIENTALE ANDREA MANTOVANI ARCHITETTO COLLABORATORI arch. Daniel Mantovani pian. terr. Katia Brunelli arch. Valentina Mantovani arch. Filippo Ganassini Via Valpolicella, 58 - 37029 S.Pietro in Cariano - VR tel 045/7702369 - 3358331493 mail: a.mantovani@awn.it PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it PROGETTAZIONE studio
PROGETTAZIONE
Cariano - VR tel 045/7702369 - 3358331493 mail: a.mantovani@awn.it PEC: andrea.mantovani2@archiworldpec.it PROGETTAZIONE studio REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Responsabile Settore Tecnico Geom. Nicola Repele Approvato con D.C.C. n. del
Indice generale PARTE PRIMA ..................................................................................................................................................................................... 5 PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ...................................................................................5
Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO....................................................
DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA ...................................................................................5 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI................................................................................................................................................. 5 Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO........................................................................................................................................................... 5
.............................................................................................................................. 5 ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI............................................................................................................... 6 ALLEGATO B - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E
........................ 6 ALLEGATO B - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA .................................................................................................................................................................. 10 PARTE SECONDA.............................................................................................................................................................................. 21
Art. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI...................................................
............................................................................................................................. 21 DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA...........................................................................................21 Art. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI........................................................................................................................................................ 21
Art. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE E METODI DI MISURAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE....
............................................................................................................................. 21 Art. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE E METODI DI MISURAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE...................................................22 Art. 4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE................................................................................................ 33
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI.............................
I DI PARTICOLARE APPLICAZIONE................................................................................................ 33 TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI...................................................................................................... 34 CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI.......................................................................................................................... 34
Art. 5 – SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE).........................................
IVI.......................................................................................................................... 34 Art. 5 – SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)................................................................................................................................... 34 ART. 6 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).......................................................................................34
UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP).......................................................................................34 ART. 7 – COORDINAMENTO SUAP/SUE.......................................................................................................................................... 34 ART. 8 – PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI.......................................................................................................................... 35
ONI.......................................................................................................................... 35 ART. 9 – CONTROLLI A CAMPIONE................................................................................................................................................. 35 ART. 10 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (CP)..................................................................................................................... 36
CAPO II – ALTRE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI................................
GIO (CP)..................................................................................................................... 36 ART. 11 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)................................................................................................................. 36 CAPO II – ALTRE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI........................................................................................................... 37
Art. 12 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA..................................
DEMPIMENTI EDILIZI........................................................................................................... 37 Art. 12 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA................................................................................................................ 37 ART. 13 – RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI...........................................................37
RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI...........................................................37 ART. 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)...............................................................................................37 ART. 15 – PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI............................................................................................................ 37
ITOLI ABILITATIVI............................................................................................................ 37 ART. 16 – SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’...................................................................................38 ART. 17 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZA-
.....................38 ART. 17 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZA- ZIONI.................................................................................................................................................................................................. 38
............................................................................................................................. 38 ART. 18 – PARERI PREVENTIVI........................................................................................................................................................ 38 ART. 19 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA..............................................39
RT. 19 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA..............................................39 ART. 20 – MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO..............39 ART. 21 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE......39 ART. 22 – CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA.......................................................................................................... 39
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI..............................
TICA E ARCHITETTURA.......................................................................................................... 39 TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI........................................................................................................... 40 CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI.......................................................................................40
Art. 23 – COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E V
OCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI.......................................................................................40 Art. 23 – COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....................................................................................40
Art. 24 – ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI................................
BILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI.....................................................................................40 Art. 24 – ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI...................................................................................................................... 40 Art. 25 – COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI............................................................................................................................. 41
Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.........................................
............................................................................................................................. 41 Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO.............................................................................................................................. 41 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 1 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 27 – COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA................
Art. 27 – COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA...............................................................................41 CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.................................................................................................... 42 Art. 28 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.................................................................................................... 42
Art. 29 – PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO.....................................
ULL'ESECUZIONE DEI LAVORI.................................................................................................... 42 Art. 29 – PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO.................................................................................................................................. 42 Art. 30 – CONDUZIONE DEL CANTIERE........................................................................................................................................... 42
Art. 31 – CARTELLI DI CANTIERE..................................................
............................................................................................................................. 42 Art. 31 – CARTELLI DI CANTIERE..................................................................................................................................................... 43 Art. 32 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI...................................................................................................44
Art. 33 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI......................
ARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI...................................................................................................44 Art. 33 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI.........................................................................................44 Art. 34 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZA-
Art. 34 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCH
....................44 Art. 34 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZA- ZIONE DELL'OPERA.......................................................................................................................................................................... 45 Art. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI
Art. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGI
..................... 45 Art. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI................................................................................................................ 45 Art. 36 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI........................................................................45
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZ
TINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI........................................................................45 TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI...................................46 CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO............................................................................................................................. 46
Art. 37 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI...............
............................................................................................................................. 46 Art. 37 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI..............................................................................46 Art. 38 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL’EFFICIENZA ENER- GETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL’UTILIZZO
Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI
E, ALL’EFFICIENZA ENER- GETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA AL- TERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO........................................................................................51 Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUA-
Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI
...................51 Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUA- LE........................................................................................................................................................................................................ 56 Art. 40 – INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI
Art. 40 – INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABI
.................. 56 Art. 40 – INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI...........57 Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON...........57
Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL R
GENTI...........57 Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON...........57 Art. 42 – SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COM- MERCIALE.......................................................................................................................................................................................... 57
Art. 43– DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI SULLE COPERTURE (C.D. “LINEE VITA”)
............................................................................................................................. 57 Art. 43– DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI SULLE COPERTURE (C.D. “LINEE VITA”)...................................................58 Art. 44 – RESTRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO
Art. 44 – RESTRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL
......................58 Art. 44 – RESTRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA........................................................................................................................................... 58 CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.............................................................................58
Art. 45 – STRADE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO....................................
NA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO.............................................................................58 Art. 45 – STRADE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO.................................................................................................................... 58 Art. 46 – PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO........................................................................................................................ 59
Art. 47 – PISTE CICLABILI.......................................................
BLICO........................................................................................................................ 59 Art. 47 – PISTE CICLABILI................................................................................................................................................................. 60 Art. 48 – AREE PER PARCHEGGIO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO..........................................................................................60
Art. 49 – PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE PUBBLICHE.................................
ARCHEGGIO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO..........................................................................................60 Art. 49 – PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE PUBBLICHE............................................................................................................... 62 Art. 50 – PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI............................................................................................................................. 62
Art. 51 – PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE.................................
............................................................................................................................. 62 Art. 51 – PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE............................................................................................................... 64 Art. 52 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO..................................................................................................................... 64
Art. 53 – SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI...........
PUBBLICO..................................................................................................................... 64 Art. 53 – SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI..................................................................65 Art. 54 – RECINZIONI ........................................................................................................................................................................ 66
Art. 55 – NUMERI CIVICI.........................................................
............................................................................................................................. 66 Art. 55 – NUMERI CIVICI.................................................................................................................................................................... 67 CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE.......................................................................................................... 67
Art. 56 – AREE VERDI............................................................
RDI E DELL’AMBIENTE.......................................................................................................... 67 Art. 56 – AREE VERDI........................................................................................................................................................................ 67 Art. 57 – PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE..................................................................68
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 2 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE..................................................................68 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 2 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 58 – ORTI URBANI...........................................................
Art. 58 – ORTI URBANI....................................................................................................................................................................... 68 Art. 59 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE............................................................................................................. 68
Art. 60 – SENTIERI..............................................................
ERRITORIO RURALE............................................................................................................. 68 Art. 60 – SENTIERI............................................................................................................................................................................. 68 Art. 61 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO..................................................................................................................... 68
Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE.................................
TTOSUOLO..................................................................................................................... 68 CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE................................................................................................................ 69 Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE............................................................................................................. 69
Art. 64 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI................
ENTO DELLE ACQUE............................................................................................................. 69 Art. 64 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI...................................................................................70 Art. 65 - DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA................................................................................................................... 70
Art. 66 - DISTRIBUZIONE DEL GAS.................................................
ELETTRICA................................................................................................................... 70 Art. 66 - DISTRIBUZIONE DEL GAS.................................................................................................................................................. 70 Art. 67 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.................................................................................................................................... 70
Art. 68 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI
............................................................................................................................. 70 Art. 68 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO.......70 Art. 69 - TELECOMUNICAZIONI........................................................................................................................................................ 71
Art. 71 – FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO...........
............................................................................................................................. 71 CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO.........................................72 ART. 70 – PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI..................................72 Art. 71 – FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO.......................................................................72
Art. 72 – ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI.............
IATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO.......................................................................72 Art. 72 – ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI......................................................................73 Art. 73 – ALLINEAMENTI.................................................................................................................................................................... 74
Art. 74 – CRITERI GUIDA DI INTERVENTO SULLE PARTI ESTERNE DEGLI EDIFICI IN ZONA
............................................................................................................................. 74 Art. 74 – CRITERI GUIDA DI INTERVENTO SULLE PARTI ESTERNE DEGLI EDIFICI IN ZONA STORICA...................................74 Art. 75 – COPERTURE DEGLI EDIFICI ............................................................................................................................................. 77
Art. 76 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA ...............................................
............................................................................................................................. 77 Art. 76 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA ............................................................................................................................................... 78 Art. 77 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI............................................................................................................................................. 78
Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI
............................................................................................................................. 78 Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI...................79 Art. 79 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI............................................................................................................................ 80
Art. 80 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE...................
I............................................................................................................................ 80 Art. 80 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE..................................................................................80 Art. 81 – CARTELLONI PUBBLICITARI.............................................................................................................................................. 81
Art.82 – MURI DI CINTA..........................................................
............................................................................................................................. 81 Art.82 – MURI DI CINTA..................................................................................................................................................................... 81 Art. 83 – BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI................................................................................................................................ 81
Art. 84 – CIMITERI MONUMENTALI E STORICI........................................
............................................................................................................................. 81 Art. 84 – CIMITERI MONUMENTALI E STORICI................................................................................................................................ 81 Art. 85 – PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI......................................................81
Art. 86 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE............................
85 – PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI......................................................81 CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI................................................................................................................................................ 82 Art. 86 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE................................................................................................82
Art. 87 – SERRE BIOCLIMATICHE...................................................
DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE................................................................................................82 Art. 87 – SERRE BIOCLIMATICHE..................................................................................................................................................... 86 Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI..........................86
Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO
... 86 Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI..........................86 Art. 89 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI.............................................................................................................. 87 Art. 90 – STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI...................................................................................................................... 88
Art. 91 – CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE.......................................
CORTILI...................................................................................................................... 88 Art. 91 – CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE............................................................................................................................... 89 Art. 92 – INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE.................................................................................................................. 89
Art. 93 – RECINZIONI............................................................
AEREAZIONE.................................................................................................................. 89 Art. 93 – RECINZIONI........................................................................................................................................................................ 89 Art. 94 – MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI............................................................................................... 89
Art. 95 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA......
ICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI............................................................................................... 89 Art. 95 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA.........................................................89 Art. 96 – PISCINE............................................................................................................................................................................. 91
Art. 97 – ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI...................................
............................................................................................................................. 91 Art. 97 – ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI.................................................................................................................... 92 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 3 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 98. – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZION
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO...................................................................................................................... 93 Art. 98. – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO. 93 Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TI-
Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIA
USI DEL TERRITORIO. 93 Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TI- TOLO EDILIZIO.................................................................................................................................................................................. 93 Art. 100 – VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI...................................................................................................................... 93
Art. 101 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI............................
LAVORI...................................................................................................................... 93 Art. 101 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI..................................................................................................... 94 Art. 102 – SOSPENSIONE DEI LAVORI............................................................................................................................................. 94
Art. 103 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI................
............................................................................................................................. 94 Art. 103 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI..........................................................................94 TITOLO V - NORME TRANSITORIE.................................................................................................................................................. 95
Art. 104 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO...............................
............................................................................................................................. 95 Art. 104 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO...................................................................................................... 95 Art. 105 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO..................................................................................................95
Art. 106 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME......................................
ORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO..................................................................................................95 Art. 106 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME...................................................................................................................... 95 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 4 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO
PARTE PRIMA PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL’ATTIVITÀ EDILIZIA TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 – FINALITA' E OGGETTO
- Il presente regolamento disciplina l’attività edilizia ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, conformemente ai disposti dell’art. 4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla
giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017. Il Regolamento Edilizio Comunale si articola, in particolare, in due Parti: a) nella Prima Parte, denominata “Principi generali e disciplina generale dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su
dell’attività edilizia” è richiamata e non riprodotta la disciplina generale dell’attività edilizia operante in modo uniforme su tutto il territorio nazionale e regionale; b) nella Seconda Parte, denominata “Disposizioni regolamentari comunali in materia edilizia” è raccolta la disciplina regolamentare in materia edilizia di competenza comunale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata
munale, la quale, sempre al fine di assicurare la semplificazione e l’uniformità della disciplina edilizia, deve essere ordinata nel rispetto di una struttura generale uniforme valevole su tutto il territorio statale. Il presente Regolamento Edilizio, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del D.P.R. n.380/2001, disciplina l’attività edilizia, nell’ambito dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’art. 3 del D.Lgs
R. n.380/2001, disciplina l’attività edilizia, nell’ambito dell’autonomia normativa riconosciuta ai Comuni dall’art. 3 del D.Lgs n. 267/2000. Esso, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del D.P.R. n.380/2001, contiene la disciplina delle modalità costruttive e delle caratteristiche degli edifici, con particolare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle
lare riguardo al rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili, delle pertinenze degli stessi, degli spazi scoperti, del verde e dell’arredo urbano, sia negli ambiti privati che nelle attrezzature e nei servizi pubblici e privati. Le prescrizioni del Regolamento Edilizio Comunale conformi alla legislazione statale e regionale vigente ed al Piano Regolatore Comunale (PAT e PI), sono applicabili in tutto il territorio comunale
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lazione statale e regionale vigente ed al Piano Regolatore Comunale (PAT e PI), sono applicabili in tutto il territorio comunale e perseguono finalità di pubblico interesse, quali un ordinato sviluppo edilizio ed una migliore fruizione dell’ambiente urbano, promuovendone uno sviluppo sostenibile e durevole. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 5 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCE ACRONI MO DEFINIZIONE INCIDE
ALLEGATO A - QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI VOCE ACRONI MO DEFINIZIONE INCIDENZA SULLE PREVISIONI DIMENSION ALI 1 - Superficie territoriale ST Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 2 - Superficie fondiaria SF Superficie reale derivante dal rilievo di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla
iaria SF Superficie reale derivante dal rilievo di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti. SI 3 - Indice di edificabilità territoriale IT Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. SI 4 - Indice di edificabilità fondiaria IF
le su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell’edificato esistente. SI 4 - Indice di edificabilità fondiaria IF Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell’edificato esistente. SI 5 - Carico urbanistico CU Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico
di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d’uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l’aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all’attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d’uso. SI 6 - Dotazioni Territoriali DT Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e
lici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano. SI 7 - Sedime Impronta a terra dell’edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull’area di pertinenza. SI 8 - Superficie coperta SC Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con
Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 m. SI 9 - Superficie permeabile SP Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. NO 10 - Indice di permeabilità IPT/IPF
ra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. NO 10 - Indice di permeabilità IPT/IPF Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria). SI 11 - Indice di copertura IC Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. SI 12 - Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati
SI COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 6 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
coperta e la superficie fondiaria. SI 12 - Superficie totale ST Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio. SI 13 - Superficie lorda SL Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell’edificio escluse le superfici accessorie. SI COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 6 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
14 - Superficie utile SU Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. SI 15 - Superficie accessoria SA Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende:
ima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria ricomprende: i portici e le gallerie pedonali; i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; le tettorie con profondità superiore a m 1,50; le tettorie aventi profondità inferiore a m 1,50 sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio;
ficie utile; le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o superiore a m 1,80, ad esclusione dei sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare e che presentino i requisiti richiesti per i locali abitabili che costituiscono superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta;
no superficie utile; i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono
i collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono escluse dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile. SI 16 - Superficie complessiva SC Somma della superficie utile e del 60 % della superficie accessoria (SC=SU+60% SA). SI 17 - Superficie calpestabile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. SI 18 - Sagoma
bile Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento. SI 18 - Sagoma Conformazione plani volumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l’edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m. SI 19 - Volume totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della
sporti superiori a 1,50 m. SI 19 - Volume totale o volumetria complessiva Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda. SI 20 - Piano fuori terra Piano dell’edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. SI 21 -Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota
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del terreno posto in aderenza all’edificio. SI 21 -Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all’edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all’edificio. SI COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 7 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
22 - Piano interrato Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all’edificio. SI 23 - Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. SI 24 - Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. SI 25 - Numero dei piani
le, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. SI 25 - Numero dei piani È il numero di tutti i livelli dell’edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL). SI 26 - Altezza lorda Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. SI 27 - Altezza
ultimo piano dell’edificio si misura l’altezza del pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. SI 27 - Altezza del fronte L’altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: all’estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all’edificio prevista dal progetto; all’estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle
ione tra il muro perimetrale e la linea di intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le cop0erture piane. NO 28 - Altezza dell’edificio Altezza massima tra quella dei vari fronti. SI 29 -Altezza utile Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati
’intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l’altezza utile si determina calcolando l’altezza media ponderata. SI 30 - Distanze Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. SI 31 - Volume tecnico
o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta. SI 31 - Volume tecnico Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l’accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell’edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). NO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque
i sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.). NO 32 - Edificio Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. NO 33 - Edificio Unifamiliare
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endente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. NO 33 - Edificio Unifamiliare Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un’unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno e destinato all’abitazione di un singolo nucleo familiare. NO COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 8 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
34 - Pertinenza Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà. NO 35 - Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche
tamente accessibile da uno o più locali interni. NO 36 - Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto. NO 37 - Loggia/Logg iato Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO 38 - Pensilina
erto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. NO 38 - Pensilina Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno. NO 39 - Portico/Porti cato Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO 40 - Terrazza
egli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell’edificio. NO 40 - Terrazza Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. NO 41 - Tettoia Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. NO 42 - Veranda
to da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali. NO 42 - Veranda Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili. NO Le 28 “Definizioni Uniformi”, di cui all'allegato A dell'intesa Governo Regioni Comuni del
arzialmente o totalmente apribili. NO Le 28 “Definizioni Uniformi”, di cui all'allegato A dell'intesa Governo Regioni Comuni del 20.10.2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, che le utilizzerà in sede di redazione ed
ico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento Edilizio, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questo disciplinate. Le “Definizioni Uniformi”, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali, non potranno incidere sugli strumenti urbanistici, né generali, né attuativi che siano stati approvati anteriormente all'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al RET.
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ici, né generali, né attuativi che siano stati approvati anteriormente all'adeguamento del Regolamento Edilizio Comunale al RET. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 9 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ALLEGATO B - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE
ALLEGATO B - RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL’ATTIVITÀ EDILIZIA A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) A.1 Edilizia residenziale A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160
lizia ) A.1 Edilizia residenziale A.2 Edilizia non residenziale DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
n soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)
relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili) DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)
e dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99
ia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99 DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l’articolo 7 (circa l’obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7
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i fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell’attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – “Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 10 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL’ATTIVITÀ EDILIZIA B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al
mi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967). CODICE CIVILE, in particolare articoli 873, 905, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.
05, 906 e 907 D.M. 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1. LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto
opolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9 DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti
rogazione della direttiva 93/76/CEE) B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo) B.2.1 Fasce di rispetto stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in
ESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28 DECRETO INTERMINISTERIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità
di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967) DECRETO INTERMINISTERIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del
a formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare. B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove
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, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 11 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715 B.2.4 Rispetto cimiteriale REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall’articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166 DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57
TE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57 B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d’acqua (e altre acque pubbliche) REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE
f) B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163 B.2.7. Fascia di rispetto dei depuratori DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante
Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell’Allegato 4 B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003
posizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell’8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti) DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza
EL MINISTERO DELL’AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell’Ambiente) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva
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terminazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 12 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del
seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di
Sezione 5 (installazioni interne alle utenze
Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008). DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008
di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8) B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari
emanio marittimo REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55 B.3 Servitù militari DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI , articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa) DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali
aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.) B.4 Accessi stradali DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 13 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46 DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 13 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose). DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) B.6 Siti contaminati
azione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante) B.6 Siti contaminati DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V “Bonifica di siti contaminati” DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
C. VINCOLI E TUTELE
lità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni) C. VINCOLI E TUTELE C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico) DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare
Parte II, Titolo I, Capo I
4, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni paesaggistici DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
TE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008) C.3 Vincolo idrogeologico REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 14 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
legislazione in materia di boschi e di terreni montani) REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267 , concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 14 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
C.4 Vincolo idraulico DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115 REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98 REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U. della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la
glio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette
5 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali) C.5 Aree naturali protette LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) C.6 Siti della Rete Natura 2000 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
ettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000) C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda D. NORMATIVA TECNICA
D. NORMATIVA TECNICA
ECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda D. NORMATIVA TECNICA D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del
mente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione) REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 15 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
i sanitarie), in particolare articoli 218 e 344 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 15 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A
er l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")
ri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica") DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
ecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985
struzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985 D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)
Parte II, Capo III
islative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76) D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III
Parte II, Capo III
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo
del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 16 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
l superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici) CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 16 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
D.5 Sicurezza degli impianti DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e
E DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle
06, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili) D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
ENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122) DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
ERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151) DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)
le funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della
o e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici). DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della
Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi) DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)
one dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 17 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
cazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 17 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
D.7 Demolizione o rimozione dell’amianto DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256 DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici
atori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro) D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE
o 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia) DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
DENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74
tibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)
da per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192) D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno) LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997
ttobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull’inquinamento acustico) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 18 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA19 ottobre 2011, n. 227 (Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l’art. 4 COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 18 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
D.10 Produzione di materiali da scavo DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
icoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7. DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell’utilizzazione delle terre e rocce da scavo) D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici) DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANT
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento) D.12 Prevenzione inquinamento luminoso LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento luminoso e di risparmio energetico) E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali E.2 Strutture ricettive E.3 Strutture per l’agriturismo
SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI
SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI E.1 Strutture commerciali E.2 Strutture ricettive E.3 Strutture per l’agriturismo LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), in particolare articolo 5 E.4 Impianti di distribuzione del carburante E.5 Sale cinematografiche E.6 Scuole e servizi educativi DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 19 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all’edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica) CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici) E.7 Associazioni di promozione sociale COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 19 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni,
ELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30. REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull’igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
ei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004 ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del
o legislativo 28 agosto 1997, n . 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 85212004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari") E.9 Impianti sportivi DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n.
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003
modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva) DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 GENNAIO 2003 N. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie
er la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio) E.10 Strutture Termali E.11 Strutture Sanitarie DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l’articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)
ttuali) e l’Articolo8-ter(Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 20 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
zzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private) E.12 Strutture veterinarie COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 20 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI
PARTE SECONDA DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA EDILIZIA Art. 2 – DEFINIZIONI UNIFORMI
- Le seguenti Definizioni Uniformi, di cui all’Allegato A dell’Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore del primo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che le utilizzerà in sede di
imo strumento urbanistico approvato successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questo disciplinate. 1 - Superficie territoriale 2 - Superficie fondiaria 3 - Indice di edificabilità territoriale 4 - Indice di edificabilità fondiaria 5 - Carico urbanistico 6 - Dotazioni Territoriali 7 - Sedime 8 - Superficie coperta 10 - Indice di permeabilità
bilità fondiaria 5 - Carico urbanistico 6 - Dotazioni Territoriali 7 - Sedime 8 - Superficie coperta 10 - Indice di permeabilità 11 - Indice di copertura 12 - Superficie totale 13 - Superficie lorda 14 - Superficie utile 15 - Superficie accessoria 16 - Superficie complessiva 17 - Superficie calpestabile 18 - Sagoma 19 - Volume totale o volumetria complessiva 20 - Piano fuori terrazza 21 - Piano seminterrato 22 - Piano interrato 23 - Sottotetto 24 - Soppalco 25 - Numero dei piani 26 - Altezza lorda
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 21 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ori terrazza 21 - Piano seminterrato 22 - Piano interrato 23 - Sottotetto 24 - Soppalco 25 - Numero dei piani 26 - Altezza lorda 28 - Altezza dell’edificio 29 - Altezza utile 30 - Distanze COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 21 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE E METODI DI MISURAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE
Art. 3 – DEFINIZIONI TECNICHE E METODI DI MISURAZIONE DI COMPETENZA COMUNALE
- Ai fini dell’applicazione delle leggi e delle disposizioni in materia urbanistico edilizia sul territorio comunale, nonché della disciplina degli strumenti urbanistici e territoriali, che si riferiscono a quantità e parametri urbanistico-edilizi, oltre alle precedenti Definizioni Uniformi di cui all'art.2, valgono le seguenti definizioni tecniche e modalità di misurazione:
oltre alle precedenti Definizioni Uniformi di cui all'art.2, valgono le seguenti definizioni tecniche e modalità di misurazione:
- L'INDICE DI EDIFICABILITÀ TERRITORIALE (IT) va applicato solo in sede di Piano Urbanistico Attuativo, nel rispetto delle indicazioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
- L'INDICE DI EDIFICABILITA' FONDIARIO (IF) qualora un lotto edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità Fondiario (IF) pari alla media
edificabile risulti compreso in zone diverse, ad esso sarà attribuito un indice di edificabilità Fondiario (IF) pari alla media ponderata degli indici spettanti alle singole porzioni di area in proporzione alla loro superficie. Gli altri parametri saranno quelli della zona a maggior indice di edificabilità. 3) Dal calcolo della SUPERFICIE COPERTA sono da escludere: balconi, sporti, cornicioni e gronde con sporgenza complessiva inferiori a m. 1.50, le parti completamente interrate e le serre
balconi, sporti, cornicioni e gronde con sporgenza complessiva inferiori a m. 1.50, le parti completamente interrate e le serre stagionali, le piscine. Per gli edifici ricadenti in aree produttive sono esclusi dal computo: gli impianti tecnologici quali silos o simili non stabilmente ancorati al terreno, depositi sostanze pericolose, depuratori che necessitano di installazioni separate dall’edificio principale o che si
al terreno, depositi sostanze pericolose, depuratori che necessitano di installazioni separate dall’edificio principale o che si rendono necessari per adeguamenti a normative speciali, che non abbiano caratteristiche di abitabilità o agibilità. 4) VOLUME EDIFICABILE O URBANISTICO: Cubatura risultante dal prodotto della superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF) per l'indice territoriale (IT) o fondiario (IF) da realizzarsi fuori terra.
della superficie territoriale (ST) o fondiaria (SF) per l'indice territoriale (IT) o fondiario (IF) da realizzarsi fuori terra. 5) LOTTO MINIMO DI INTERVENTO: Per lotto minimo di intervento si intende l'area minima richiesta per poter attuare un intervento edilizio diretto. L'eventuale indicazione è contenuta nelle NTO di zona o nelle note del Repertorio Normativo del Piano degli Interventi. 6) PIANO DI CAMPAGNA: il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile
tivo del Piano degli Interventi. 6) PIANO DI CAMPAGNA: il piano la cui quota altimetrica (media) è quella del terreno rilevabile prima di effettuare l'intervento edilizio-urbanistico, o risultante a seguito di sistemazioni autorizzate allo scopo di rendere possibile l'intervento edilizio-urbanistico. 7) QUOTA ZERO DI RIFERIMENTO o CAPOSALDO: la quota del marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le
l marciapiede esistente ante intervento o di progetto della viabilità circostante pubblica o di uso pubblico, individuata con le seguenti modalità: 1) quando detta viabilità si trovi a una quota inferiore a quella del terreno interessato, la quota zero corrisponde alla quota del piano campagna di immediata pertinenza dell'intervento; 2) qualora la quota del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media. 8) ALLINEAMENTO
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 22 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
del terreno di pertinenza dell'intervento risulti a quote diverse, la quota zero corrisponderà alla quota media. 8) ALLINEAMENTO ● Indica il fronte di edificazione, su cui una costruzione, ricostruzione e/o ampliamento si deve attestare. ● L’allineamento è una norma di corretta prescrizione, e nel caso esso sia posto lungo una strada individua la distanza di rispetto della strada stessa (fig. 1). COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 22 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 1
- MISURAZIONE ALTEZZA DEI VANI (HV). • I vani vanno misurati da pavimento a soffitto; • nel caso di soffitto a travatura a vista, l’altezza va misurata all’intradosso del solaio se lo spazio netto tra le travi è maggiore o uguale di due volte la larghezza del trave stesso, all’intradosso delle travi nel caso la distanza sia inferiore (fig. 2); • Nel caso di vani con solai inclinati l’altezza del vano è pari alla media delle altezze (fig. 3); • Nel caso di vani ad altezze diverse l’altezza
parte del vano (fig. 4).
con solai inclinati l’altezza del vano è pari alla media delle altezze (fig. 3); • Nel caso di vani ad altezze diverse l’altezza di regolamento sarà verificata per ciascuna parte del vano (fig. 4). 10) MISURAZIONE ALTEZZA DELL’EDIFICIO (H). su terreno piano: si misura sul fronte più alto a partire dalla quota naturale del terreno, o da quella del terreno sistemato se quest’ultima risultasse più bassa, sino all’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura, o della
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 23 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
l terreno sistemato se quest’ultima risultasse più bassa, sino all’intersezione dell’intradosso del solaio di copertura, o della pietra di gronda, con il filo esterno della muratura perimetrale (Fig. 5); COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 23 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 4 Figura 3 Figura 2 Figura 5
- su terreno inclinato: l’altezza viene misurata nel valore medio delle altezze medie di ogni singolo fronte (fig. 6): la quota di riferimento 0.00 corrisponderà alla più bassa quota del terreno;
- La sistemazione del terreno naturale non può comprendere modifiche di quota superiore al metro.
- Nel caso di gruppi di edifici l’altezza sarà misurata per ciascuno di essi (fig. 7); nel caso di applicazione nell’ambito di uno strumento attuativo sarà misurata a partire dalla quota del terreno sistemato.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 24 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
. 7); nel caso di applicazione nell’ambito di uno strumento attuativo sarà misurata a partire dalla quota del terreno sistemato. (Sono fatte salve le previsioni della legge regionale 30.7.96, n. 21.) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 24 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 6 H=(h1+h2+h3+h4):4 Figura 7
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 25 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 25 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 8/a
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 26 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 8/b
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 27 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 8/c Figura 8/c
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 27 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
6 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 8/b
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 27 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 8/c Figura 8/c
- CALCOLO VOLUME EDIFICABILE O URBANISTICO DELL’EDIFICIO (V).
- Vengono escluse dal calcolo del Volume dell'edificio: parti di locali non abitabili o vani tecnici al di sopra dell’altezza del fabbricato; parti di locali non abitabili o vani tecnici al di sotto della quota d’imposta del fabbricato; le logge rientranti con profondità non superiore a ml 1.20;
i o vani tecnici al di sotto della quota d’imposta del fabbricato; le logge rientranti con profondità non superiore a ml 1.20; i porticati sottostanti a loggiati si conteggiano come superfici e volume i porticati realizzati oltre il P.T. i porticati d’uso pubblico; i porticati di edifici uni o bifamiliari aventi una dimensione massima pari ad 1/4 della superficie coperta e 1/2 per gli edifici uni o bifamiliari non superiori a mq. 50,0.
- Vanno compresi:
massima pari ad 1/4 della superficie coperta e 1/2 per gli edifici uni o bifamiliari non superiori a mq. 50,0.
- Vanno compresi: locali interrati, per la parte al di sopra della quota d’imposta, o seminterrati aventi caratteristiche di abitabilità.
- Nel caso fossero superati i parametri sopra esposti, i volumi vanno conteggiati per intero.
- Possono essere applicati gli scomputi previsti dalla L.R. n.21 del 30.07.96.
a esposti, i volumi vanno conteggiati per intero.
- Possono essere applicati gli scomputi previsti dalla L.R. n.21 del 30.07.96.
- I vani tecnici o volumi tecnici ai fini dell'esclusione del calcolo del volume si intendono i volumi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici ( idrico, termico, ascensore, televisivo, di ventilazione o antincendio ) che non possono per
uelle parti degli impianti tecnici ( idrico, termico, ascensore, televisivo, di ventilazione o antincendio ) che non possono per normativa o funzionalità trovare luogo entro il corpo dell'edificio realizzabile nei limiti imposti dalle norme urbanistiche.(es. extra corsa ascensore, canne fumarie di ventilazione, serbatoi idrici ecc.).
- Per gli interventi di edilizia sostenibile (protocollo ITACA) viene ammessa la possibilità di
ilazione, serbatoi idrici ecc.).
- Per gli interventi di edilizia sostenibile (protocollo ITACA) viene ammessa la possibilità di scomputare i volumi tecnologici (dimostrando che contribuiscono alla produzione od al risparmio energetico) ed i volumi delle murature perimetrali, secondo i criteri, le modalità e le procedure previste dalla L.R. 09.03.2007, n.4, e dalle linee guida definite con provvedimenti della Giunta Regionale n.1579 del 17.06.2008, n.2063 del 07.07.2009 e n.2499 del 04.08.2009, su cui
a definite con provvedimenti della Giunta Regionale n.1579 del 17.06.2008, n.2063 del 07.07.2009 e n.2499 del 04.08.2009, su cui l'amministrazione regionale basa la valutazione della qualità ambientale ed energetica espressa dai singoli interventi, ai fini dell'ammissibilità degli stessi alla contribuzione regionale, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie. Gli interventi proposti per poter essere
ribuzione regionale, nonché ai fini dello scomputo della superficie e delle volumetrie. Gli interventi proposti per poter essere considerati meritevoli di essere promossi ai sensi della succitata L.R. 4/2007, ed in applicazione dell'allegato “B” alla D.G.R. n.1579/2008 e allegato “B” alla D.G.R. n. 2063/2009” Linee guida in materi di edilizia sostenibile”, nonché dell'allegato “A” alla D.G.R. 2499/2009, devono totalizzare un punteggio non inferiore a “+1”.
di edilizia sostenibile”, nonché dell'allegato “A” alla D.G.R. 2499/2009, devono totalizzare un punteggio non inferiore a “+1”. La dimostrazione del raggiungimento del punteggio attraverso la compilazione delle apposite schede deve essere accompagnato da asseveramento da parte di un professionista e firmata dal richiedente. Al fine di assicurare una idonea qualità della prestazione complessiva agli interventi di edilizia sostenibile non saranno prese in considerazione le valutazioni:
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 28 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ualità della prestazione complessiva agli interventi di edilizia sostenibile non saranno prese in considerazione le valutazioni: che presentino una trattazione parziale delle schede; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 28 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 9
che comprendano una o più schede per le quali il punteggio attribuito è di valore negativo; che abbiano totalizzato un punteggio complessivo inferiore a “+1”. Attestazione di conformità sarà allegata alla dichiarazione di fine lavori in caso di Permesso di Costruire o al certificato di collaudo in caso di D.I.A. / S.C.I.A. Gli scomputi di superficie e volumetrici ai sensi della legge 21/96 e quelli secondo il protocollo ITACA sopra elencati non possono essere sommati.
erficie e volumetrici ai sensi della legge 21/96 e quelli secondo il protocollo ITACA sopra elencati non possono essere sommati. 12) MANUFATTO INTERRATO ISOLATO (MII). Per volume interrato isolato si intende il volume di un corpo di fabbrica che non sopravanza in ogni suo punto la linea naturale del terreno ed è contro terra per tutti i lati ad esclusione dello spazio necessario per consentirne l’accesso (fig. 10). 13) DISTACCHI TRA EDIFICI E DISTANZE DAI CONFINI (De/Dc).
sclusione dello spazio necessario per consentirne l’accesso (fig. 10). 13) DISTACCHI TRA EDIFICI E DISTANZE DAI CONFINI (De/Dc).
- I distacchi tra gli edifici e le distanze dai confini vengono misurati in direzione radiale. (fig. 11a e 11b).
- Nel caso di edifici che non si fronteggiano la distanza, misurata radialmente, dovrà essere almeno uguale all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml.10. (fig. 12).
- Salvo diversa previsione del Repertorio
guale all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a ml.10. (fig. 12).
- Salvo diversa previsione del Repertorio Normativo delle Norme Tecniche Operative, fatto salvo quanto previsto dal Codice Civile, si intendono vincolanti le seguenti distanze: ● nel caso di edifici di cui si fronteggiano anche una sola parete la distanza minima (D) anche per pareti non finestrate è fissata in ml. 10; ● nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della
n finestrate è fissata in ml. 10; ● nel caso di interventi sul patrimonio edilizio esistente che non comportino variazioni della sagoma della pianta sono ammesse le distanze preesistenti. ● Nelle zone A e Nuclei Rurali è ammesso, nei casi di edifici che si fronteggiano in pianta o in altezza, il loro ampliamento senza diminuire le distanze esistenti. I corpi di fabbrica ampliati od innalzati non devono superare l'altezza di m.10,0 ed i tre piani abitabili compreso l'eventuale sottotetto se abitabile.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 29 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
iati od innalzati non devono superare l'altezza di m.10,0 ed i tre piani abitabili compreso l'eventuale sottotetto se abitabile. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 29 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 10 Figura 12 Figura 11
- DISTANZE TRA EDIFICI (De).
- Ai sensi dell'articolo 9 del D.M.1444 le distanze minime misurate in direzione radiale alle fonti in proiezione orizzontale tra i fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee sono stabilite come segue: ● nelle ZTO A e Corti di Antica Origine, per le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a
ni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, le distanze tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi edificati preesistenti, computati senza tener conto di costruzioni aggiunte in epoca recente prive di valore storico, artistico ed ambientale. Nelle zone A e Corti di Antica Origine è ammesso, nei casi di edifici che si fronteggiano in pianta o in altezza, il loro
ntale. Nelle zone A e Corti di Antica Origine è ammesso, nei casi di edifici che si fronteggiano in pianta o in altezza, il loro ampliamento senza diminuire le distanze esistenti. I corpi di fabbrica ampliati od innalzati non devono superare l'altezza di m.10,0 ed i tre piani abitabili compreso l'eventuale sottotetto se abitabili. ● In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta una distanza
l'eventuale sottotetto se abitabili. ● In tutte le altre zone, salvo particolari disposizioni di zona, è prescritta una distanza minima, tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, pari a ml.10; nelle zone di espansione residenziale è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, una distanza minima non inferiore all'altezza del fabbricato più alto; ● la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte
ll'altezza del fabbricato più alto; ● la distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore a m.10 e comunque per le zone di tipo “C”, non inferiore all'altezza del fabbricato più alto; a tal fine non vengono considerati edifici le pertinenze non abitabili con altezza massima di m.2.40, con superficie minore di mq.8 amovibili e privi di fondazioni, esistenti nel lotto contiguo o sul lotto oggetto di intervento.
, con superficie minore di mq.8 amovibili e privi di fondazioni, esistenti nel lotto contiguo o sul lotto oggetto di intervento. 15) DISTANZE TRA EDIFICI CON STRADE INTERPOSTE (Des).
- Le distanze minime tra edifici, tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli ( con esclusione della viabilità a fondo cieco e a servizio di singoli edifici od insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di:
cieco e a servizio di singoli edifici od insediamenti), debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: ● m.5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a m.7; ● m.7,5 per lato, per strade di larghezza compresa tra m.7 e m.15; ● m.10 per lato, per strade di larghezza superiore a m.15. Qualora le distanze tra edifici, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza dell'edificio più
hezza superiore a m.15. Qualora le distanze tra edifici, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza dell'edificio più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. In ogni caso è prescritta una distanza minima di m.5 tra pareti entrambe non finestrate di edifici contrapposti. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel
reti entrambe non finestrate di edifici contrapposti. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planovolumetriche. 16) DISTANZE TRA CORPI DI FABBRICA DELLO STESSO EDIFICIO (Dse).
- La distanza tra pareti finestrate e pareti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore:
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 30 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
areti di corpi di fabbrica antistanti dello stesso edificio, limitatamente alla parte sovrapponibile, non deve essere inferiore: ● alla semisomma delle altezze dei corpi di fabbrica con un minimo di m.10; ● a m.5 in ogni altro caso ● il distacco non viene computato nelle rientranze degli edifici qualora il rapporto tra profondità e larghezza delle rientranze sia inferiore a 1/3. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 30 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- DISTANZE DAGLI SCOLI DEMANIALI : I nuovi fabbricati e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti devono distaccarsi dal ciglio delle sponde e delle arginature, non meno di m.10; dette costruzioni devono ottenere anche la concessione idraulica da parte della autorità competente. Le nuove recinzioni devono distaccarsi dal ciglio dello scolo d'acqua a non meno di m.4,0 e devono ottenere anche l'autorizzazione idraulica da parte della autorità competente.
- DISTACCHI E DISTANZE PARTICOLARI
.4,0 e devono ottenere anche l'autorizzazione idraulica da parte della autorità competente. 18) DISTACCHI E DISTANZE PARTICOLARI
- Quando l’applicazione delle norme relative ai distacchi ed alle distanze alteri in maniera negativa l’assetto di allineamenti stradali preesistenti il Responsabile del procedimento può determinare l’applicazione di questi ultimi, salvo compromissioni alla sicurezza stradale.
- La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dal Repertorio Normativo non si applica:
lla sicurezza stradale.
- La disciplina relativa ai distacchi ed alle distanze prevista dal Repertorio Normativo non si applica: • ai manufatti ed impianti tecnologici di modesta entità, quali cabine elettriche e telefoniche, di decompressione della rete del gas ecc.; • ai manufatti relativi alla rete dei percorsi pedonali e ciclabili, quali sovrappassi rampe, scale mobili e percorsi sopraelevati; • alle strutture di arredo urbano di uso pubblico, quali chioschi, pensiline bus, cabine, opere artistiche;
rcorsi sopraelevati; • alle strutture di arredo urbano di uso pubblico, quali chioschi, pensiline bus, cabine, opere artistiche; • ai manufatti completamente interrati; • ai volumi tecnici; • ai muri di cinta sino ai ml. 3 di altezza; • le opere di coibentazione termica delle pareti esterne degli edifici sino ad un massimo di ispessimento delle murature di cm. 15. 19) LOCALI ACCESSORI: Sono gli spazi complementari di servizio e di transito di un manufatto
essimento delle murature di cm. 15. 19) LOCALI ACCESSORI: Sono gli spazi complementari di servizio e di transito di un manufatto edilizio quali: servizi igienici e bagni, vani scala, corridoi e disimpegni, magazzini, ripostigli, depositi in genere non vigilati, garages di solo posteggio, salette per macchinari non presidiati; 20) NUMERO DEI PIANI: E’ il numero totale dei piani abitabili fuori terra, compreso l’eventuale
e per macchinari non presidiati; 20) NUMERO DEI PIANI: E’ il numero totale dei piani abitabili fuori terra, compreso l’eventuale piano in ritiro (attico, mansarda). I soppalchi non costituiscono piano abitabile quando siano aperti per almeno un lato sul locale sottostante e formino con esso inscindibile unità abitativa. 21) PORTICATI.
- Per portici e porticati si intendono manufatti con coperture sostenute da murature o pilastri di cui almeno due lati siano liberi.
r portici e porticati si intendono manufatti con coperture sostenute da murature o pilastri di cui almeno due lati siano liberi.
- Non si considerano porticati elementi con queste caratteristiche realizzati oltre il piano terra.
- La larghezza dei porticati (L) viene misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno ed il filo esterno del muro di fondo (fig. 13).
- Nel caso di copertura a volta l’altezza sarà verificata nel punto massimo (fig. 14).
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 31 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
filo esterno del muro di fondo (fig. 13).
- Nel caso di copertura a volta l’altezza sarà verificata nel punto massimo (fig. 14). COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 31 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 13 Figura 14
- SCALE ESTERNE: Le scale esterne sono ammesse solo se a servizio esclusivo del piano rialzato sino al raggiungimento di una quota massima di ml 1,50 rispetto al terreno circostante l'edificio o qualora necessarie per motivi di sicurezza dell’edificio in rispondenza a norme di legge.
- SUPERFICIE ILLUMINANTE E DI AREAZIONE (Sia).
- La superficie illuminante viene computata in base al serramento apribile, escludendo la cassa ancorata alla muratura (fig. 15).
La superficie illuminante viene computata in base al serramento apribile, escludendo la cassa ancorata alla muratura (fig. 15).
- Nel caso di porte-finestre viene computata la superficie eccedente 0,70 m da pavimento.
- La superficie di areazione viene valutata misurando le parti realmente apribili, escludendo pertanto tutte le parti con vetri fissi. Nel caso di serramenti scorrevoli verranno computati per la metà della loro superficie complessiva (fig. 16).
i con vetri fissi. Nel caso di serramenti scorrevoli verranno computati per la metà della loro superficie complessiva (fig. 16). 24) AGGETTI E SPORTI: Elemento sporgente dalla sagoma del fabbricato senza sovrastanti corpi chiusi aperto sui tre lati e senza appoggi a testa. 25) AREA PERTINENZIALE: Area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente o di progetto. 26 COPERTURE: Complesso di strutture e degli elementi costruttivi della sommità dei fabbricati.
dificio esistente o di progetto. 26 COPERTURE: Complesso di strutture e degli elementi costruttivi della sommità dei fabbricati. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse compositivo architettonico figurativo, esse pertanto devono essere concepite in relazione alle caratteristiche dell'ambiente circostante e alle caratteristiche tipologiche previste nelle norme tecniche dello strumento urbanistico vigente
e dell'ambiente circostante e alle caratteristiche tipologiche previste nelle norme tecniche dello strumento urbanistico vigente 27) LASTRICO SOLARE: Tetto piano di un edificio, anche praticabile, che non si configura come una Terrazza. 28) LOCALI AGIBILI: Sono gli spazi dove si svolgono, con la presenza continuativa di persone, le attività qualificanti la destinazione d'uso attribuita all'immobile. 29) PARETE FINESTRATA: Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come
zione d'uso attribuita all'immobile. 29) PARETE FINESTRATA: Parete anche solo parzialmente munita di finestre qualificabili come «vedute», senza ricomprendere quelle sulle quali si aprono finestre definibili esclusivamente come «lucifere», ovvero aperture che hanno solo la funzione di dare luce ed aria ad un locale e non invece anche di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad
luce ed aria ad un locale e non invece anche di consentire di affacciarsi e di guardar fuori in una qualsiasi direzione. Sono ad esse assimilabili tutte le pareti munite di aperture verso l’esterno, quali porte, basculanti e similari. 30) PERGOLATO: Struttura, destinata all’ombreggiamento del fabbricato, realizzato a ridosso dello stesso per il sostegno di rampicanti o di tende non fisse. 30) CHIOSTRINA, CAVEDIO: Piccolo cortile interno degli edifici di abitazione, destinato ad
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 32 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
o di rampicanti o di tende non fisse. 30) CHIOSTRINA, CAVEDIO: Piccolo cortile interno degli edifici di abitazione, destinato ad arieggiare ed illuminare scale e ambienti di servizio. Si applicano le disposizioni dell'articolo 91. 32) CORTE: Spazio interno circondato da almeno il 70% del perimetro, da fronti della costruzione e per la restante parte solo da recinzioni, porticato o aperto. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 32 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE Figura 15 Figura 16
- CORTILE: Spazio delimitato da fabbricazione lungo l'intero perimetro, nell'ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili. I cortili devono avere una superficie non inferiore alla somma delle superfici delle pareti che lo circonda.
- SUPERFICI IN ESERCIZIO COMMERCIALE: Esclusivamente per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente
te per le finalità della L.R. 50/2012, Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione del Veneto, relativamente agli esercizi commerciali si applicano le seguenti definizioni: a) superficie di vendita: l’area destinata alla vendita, inclusa quella occupata da banchi, scaffalature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse,
alature e simili, nonché l’area destinata alle esposizioni, con esclusione dell’area destinata a magazzini, depositi, avancasse, locali di lavorazione, uffici e servizi; b) superficie lorda di pavimento: la superficie di pavimento complessiva dell’edificio, esclusi i muri perimetrali, riferita all’attività di commercio; 35) SUPERFETAZIONE: Parti aggiunte agli edifici, esterne o interne, chiaramente estranee all'impianto originario, generate da esigenze contingenti, non integrate in modo coerente con i
o interne, chiaramente estranee all'impianto originario, generate da esigenze contingenti, non integrate in modo coerente con i caratteri storici ed ambientali degli edifici. 36) SUPERFICIE SEMIPERMEABILE: Porzione di superficie territoriale o fondiaria presentante pavimentazioni o altri manufatti permanenti che siano in grado di assorbire parzialmente le acque meteoriche, ovvero, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell’acqua.
eteoriche, ovvero, sulla base di certificati prestazionali dei materiali impiegati, garantisca il parziale passaggio dell’acqua. 37) SUPERFICIE PERMEABILE: Porzione di superficie territoriale o fondiaria in grado di assorbire o di permettere alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera. 38) GAZEBO/DEHORS: Manufatto di pertinenza di edifici a carattere residenziale o a copertura di spazi esterni pubblici esercizi costituiti da struttura verticale astiforme in metallo o legno con
residenziale o a copertura di spazi esterni pubblici esercizi costituiti da struttura verticale astiforme in metallo o legno con copertura in tela, vetro, legno o ferro, completamente aperto su tutti i lati. 39) TENDA: Elemento ombreggiante retrattile manualmente o meccanicamente, installato sulla facciata degli edifici e destinato a copertura di terrazze o pergolati. 40) UNITÀ IMMOBILIARE: Minima entità edilizia, cosi come censita dal catasto, che risulti idonea
ertura di terrazze o pergolati. 40) UNITÀ IMMOBILIARE: Minima entità edilizia, cosi come censita dal catasto, che risulti idonea ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinata catastalmente. 41) UNITÀ ABITATIVA: Insieme di vani tra loro collegati, ad uso residenziale, situati in una costruzione permanente o in parti separate funzionalmente connesse a detta costruzione. L'unità abitativa deve avere un ingresso dalla strada o da uno spazio comune all'interno della costruzione.
a detta costruzione. L'unità abitativa deve avere un ingresso dalla strada o da uno spazio comune all'interno della costruzione. 40) SILOS: costruzione per lo più cilindrica per la conservazione ed il deposito di alimenti o materiali stabilmente ancorata al terreno . 43) GRADO DI PROTEZIONE (Gp) - Il grado di protezione viene assegnato agli edifici meritevoli di protezione al fine di limitare le opere edilizie a particolari categorie. Si applicano gli interventi ammessi dalle Norme Tecniche Operative.
Art. 4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE
fine di limitare le opere edilizie a particolari categorie. Si applicano gli interventi ammessi dalle Norme Tecniche Operative. 44) CHIOSCHI: manufatti rimovibili in metallo e vetri con copertura in lamiera di metallo in rame o colorata di verde scuro o marrone, di forma regolare, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale autonomo. Art. 4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE
Art. 4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE
zio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale autonomo. Art. 4 – AMBITI TERRITORIALI DI PARTICOLARE APPLICAZIONE Si rimanda agli articoli delle N.T.O. di P.I. per i Fabbricati non più funzionali al fondo agricolo e agli Accordi art.6 L.R. 11/2004 e per il Centro Storico e Corti di Antica Origine. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 33 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 5 – SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
TITOLO I - DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI CAPO I – SUE, SUAP E ORGANISMI CONSULTIVI Art. 5 – SPORTELLO UNICO EDILIZIA (SUE)
- Lo sportello unico per l’edilizia (SUE),tramite le proprie strutture organizzative, svolge le attività di informazione, di ricezione delle comunicazioni,dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell’art. 5 del DPR 6
nalazioni o istanze edilizie, nonché di ogni atto comunque denominato in materia edilizia, in applicazione dell’art. 5 del DPR 6 giugno 2001, n. 380. Il SUE si rapporta e si coordina anche con le attività degli altri Settori e Servizi comunali competenti inattività inerenti i titoli edilizi, le convenzioni urbanistiche, i piani di attuazione e gli accordi di programma. 2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri
gli accordi di programma. 2. Lo SUE cura inoltre i rapporti tra il soggetto interessato, l’Amministrazione comunale e gli altri Enti ed Amministrazioni chiamati a pronunciarsi in ordine all’attività edilizia. 3. Sono esclusi dall’ambito di competenza del SUE,in quanto non disciplinati dal DPR n.380/2001, i procedimenti relativi ad istanze,dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche.
oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche. 4. Le pratiche edilizie indirizzate al SUE devono essere presentate in modalità telematica tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it, in caso di indisponibilità è ammesso l'uso della PEC. 5. Le domande di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica devono essere preferibilmente
ART. 6 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
à è ammesso l'uso della PEC. 5. Le domande di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica devono essere preferibilmente presentate attraverso il portale, salvo i casi di effettiva indisponibilità di firma digitale e PEC. ART. 6 – SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (SUAP)
- Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività
sce l'unico punto di accesso in relazione a tutte le vicende amministrative concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi, ivi compreso il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in applicazione del DPR n. 160/2010. 2. Le pratiche indirizzate al SUAP devono essere presentate in modalità telematica tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it. ART. 7 – COORDINAMENTO SUAP/SUE
no essere presentate in modalità telematica tramite la piattaforma www.impresainungiorno.gov.it. ART. 7 – COORDINAMENTO SUAP/SUE
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istante edilizie concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR n. 160/2010.
- Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e
linati dal DPR n. 160/2010. 2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l’insediamento e l’esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR n. 380/2001. 3. Ferma restando l’unicità del canale di comunicazione telematico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva ed i
ico con le imprese da parte del SUAP, sono attribuite al SUAP le competenze dello sportello unico per l’edilizia produttiva ed i relativi sub-procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001. 4 Nei procedimenti per i quali è obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del Procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale in formato digitale.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 34 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
e istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale in formato digitale. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 34 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ART. 8 – PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI
ART. 8 – PROCEDIMENTI EDILIZI: DISPOSIZIONI
- La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l’attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l’utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata dall'ente.
- I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla
ferenti da quella adottata dall'ente. 2. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma utilizzata per l’inoltro delle pratiche. 3. Nei procedimenti per i quali è obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del Procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale.
fase istruttoria, la produzione di una copia in forma cartacea degli elaborati grafici, conforme all’originale formato digitale. 4. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata.
o, riportati nel “Quadro riepilogativo della documentazione” facente parte della vigente modulistica unificata e standardizzata. 5. E’ facoltà degli Uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alla Rilevazioni statistiche ISTAT, all’aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
Rilevazioni statistiche ISTAT, all’aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale. 6. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute
ioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l’Ufficio procederà alla notifica dell’ordine motivato di divieto di prosecuzione dell’attività ai sensi dell’art. 19 comma 3 della L. 241/1990 o dell’ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell’art. 23 comma 6 del DPR n.380/2001.
ella L. 241/1990 o dell’ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell’art. 23 comma 6 del DPR n.380/2001. 7. Nella ipotesi di cui all’art. 20 comma 4 DPR n.380/01, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l’interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi
0 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento. 8. Le tariffe dei diritti di segreteria sono approvate con Deliberazione di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate
ART. 9 – CONTROLLI A CAMPIONE
e di Giunta Comunale. Gli importi sono differenziati in base alla tipologia di procedimento edilizio. Le tariffe sono aggiornate in relazione all’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo rilevati. ART. 9 – CONTROLLI A CAMPIONE
- Sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Lavori Asseverati, con la modalità dell'estrazione a sorte, fatta salva la possibilità per il dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso.
sibilità per il dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso. 2. Le CILA sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine: • all’idoneità dell’istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell’intervento; • alla conformità dell’intervento allo strumento urbanistico vigente; • alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 35 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
tervento allo strumento urbanistico vigente; • alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 35 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ART. 10 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (CP)
• alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione. 3. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale. 4. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3. ART. 10 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (CP)
ART. 10 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (CP)
tiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3. ART. 10 – COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO (CP)
- La Commissione per il Paesaggio (CP) è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di
.Lgs. 42/2004. Essa supporta gli Uffici delegati all’esercizio delle funzioni autorizzatorie in materia paesaggistica al fine di garantire una adeguata tutela del paesaggio e degli immobili sottoposti a vincolo ai sensi della parte terza del D.Lgs. 42/2004. 2. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione del Paesaggio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015.
odalità di funzionamento della Commissione del Paesaggio sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015. 3. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'art. 146, comma 7 e dell'art. 147 del D.Lgs. 42/2004, nonché ai sensi del DPR 31/2017, pur trattandosi in quest'ultimo caso di parere non obbligatorio. Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle
ART. 11 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)
1/2017, pur trattandosi in quest'ultimo caso di parere non obbligatorio. Esprime altresì i pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art.167 e 181 del D.Lgs. 42/2004. Nei casi di procedimento autorizzatorio semplificato, il Responsabile del Procedimento può richiedere il parere della Commissione per il Paesaggio, in relazione alla particolarità del progetto. ART. 11 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)
ART. 11 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)
della Commissione per il Paesaggio, in relazione alla particolarità del progetto. ART. 11 – COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE (CEC)
- La Commissione Edilizia Comunale (CEC) è istituita con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell’art. 4 del DPR 380/2001. Supporta gli Uffici comunali esprimendo il proprio parere in ordine alla qualità degli interventi ubicati in tutto il territorio comunale.
- La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di presidente
tutto il territorio comunale. 3. La Commissione Edilizia è composta dal Responsabile dell'Area Tecnica in qualità di presidente (membro di diritto) e da 4 componenti effettivi, uno dei quali designato dalle minoranze, nominati dal Consiglio Comunale tra le auto candidature pervenute all’Amministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando. I componenti sono scelti tra esperti di storia locale, di tematiche
mministrazione a seguito di pubblicazione di apposito bando. I componenti sono scelti tra esperti di storia locale, di tematiche relative alla pianificazione territoriale, all'urbanistica e all'architettura. La qualifica di esperto deve essere comprovata da apposito curriculum attestante la competenza, nelle materie di cui sopra, da allegare al provvedimento sindacale di nomina. 4. La Commissione Edilizia rimane in carica per un periodo non superiore al mandato del
re al provvedimento sindacale di nomina. 4. La Commissione Edilizia rimane in carica per un periodo non superiore al mandato del Consiglio Comunale che l’ha nominata. Trascorso tale termine, la Commissione Edilizia esercita le proprie funzioni sino alla nomina dei nuovi componenti. Il componente nominato in sostituzione di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell’intera Commissione.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 36 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
one di altro deceduto, dimissionario o dichiarato decaduto, rimane in carica fino alla scadenza normale dell’intera Commissione. 5. La Commissione Edilizia Comunale, su richiesta del Responsabile del Procedimento, può esprimere un parere per interventi su edifici di particolare importanza architettonica e/o paesaggistica, soggetti a Permesso di Costruire. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 36 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 12 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA
CAPO II – ALTRE PROCEDURE ED ADEMPIMENTI EDILIZI Art. 12 – ANNULLAMENTO D’UFFICIO IN AUTOTUTELA
- L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’art. 21 nonies della Legge n.241/1990. ART. 13 – RICHIESTA DI RIESAME DEI TITOLI ABILITATIVI RILASCIATI O PRESENTATI
- E' possibile per l’istante proporre all’Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l’atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell’atto stesso.
ART. 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
ha ricevuto, emesso o respinto l’atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell’atto stesso. 2. Il Responsabile del Procedimento, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all’interessato le proprie determinazioni in merito, con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti. ART. 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
ART. 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
za delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti. ART. 14 – CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA (CDU)
- Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.),nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un’area, identificata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
ata al catasto con un numero di Foglio e di Mappale, come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata. 2. Il C.D.U.,inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale, sarà integrato con i fattori di rischio locale, sismico, idrogeologico e altro. 3. La richiesta C.D.U. è presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Comunale.
o e altro. 3. La richiesta C.D.U. è presentata utilizzando la modulistica pubblicata sul sito web dell’Amministrazione Comunale. 4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (C.D.U.) viene rilasciato dal Responsabile d'Area competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici.
ART. 15 – PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI
anda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici. 5. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. ART. 15 – PROROGA E RINNOVO DEI TITOLI ABILITATIVI
- I termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei Permessi di Costruire possono essere prorogati solo nei casi previsti dall’art. 15 del DPR n.380/2001.
ltimazione dei lavori dei Permessi di Costruire possono essere prorogati solo nei casi previsti dall’art. 15 del DPR n.380/2001. 2. La richiesta di proroga deve obbligatoriamente essere presentata prima della scadenza dei termini stessi e deve essere accompagnata da specifica e documentata relazione sui motivi che hanno impedito il tempestivo inizio o la tempestiva fine dei lavori. 3. Eventuali varianti non essenziali e cambi di intestazione del Permesso di Costruire (volture) non
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 37 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
tempestiva fine dei lavori. 3. Eventuali varianti non essenziali e cambi di intestazione del Permesso di Costruire (volture) non modificano i termini indicati nel titolo originario. 4. Non sono prorogabili i termini di fine lavori delle S.C.I.A. 5. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d’inizio e/o fine lavori del Titolo Abilitativo assentito e ne intervenga la decadenza è possibile presentare domanda di rinnovo del COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 37 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Permesso di Costruire, tramite presentazione di un nuovo Permesso di Costruire di una c.d. "SCIA di completamento opere", riproponendo il progetto per il medesimo intervento, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute nuove normative urbanistico-edilizie. Si procede altresì, ove necessario, al versamento del contributo di costruzione proporzionalmente alla parte non ancora realizzata.
procede altresì, ove necessario, al versamento del contributo di costruzione proporzionalmente alla parte non ancora realizzata. 6. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l’intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria. ART. 16 – SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’
ntervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria. ART. 16 – SOSPENSIONE DELL’USO E DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA’
- Fermo restando il disposto degli artt. 24 e 26 del DPR n.380/2001, un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non siano rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.
- L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di
ART. 17 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE:
azione di inagibilità. 2. L’inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell’art. 48 del DPR 380/2001. ART. 17 – CONTRIBUTO PER ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE: CRITERI APPLICATIVI E RATEIZZAZIONI
- Il contributo di cui gli articoli 16, 17 e 19 del DPR n.380/2001 è regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii. ed è determinato con Delibera del Consiglio Comunale.
ART. 18 – PARERI PREVENTIVI
coli 16, 17 e 19 del DPR n.380/2001 è regolato dalla LRV 61/85 e ss.mm.ii. ed è determinato con Delibera del Consiglio Comunale. 2. Il Consiglio Comunale può approvare delle modalità per la disciplina della realizzazione e/o monetizzazione delle opere di urbanizzazione da parte di soggetti privati. ART. 18 – PARERI PREVENTIVI
- È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito
ART. 18 – PARERI PREVENTIVI
. ART. 18 – PARERI PREVENTIVI
- È facoltà dei soggetti interessati chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi edilizi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.
- Nella richiesta devono essere indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico,
nto (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità. 3. Deve inoltre essere allegata alla richiesta adeguata documentazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di nuova proposta in pianta, prospetti e sezioni,
tazione comprensiva di elaborati grafici che rappresentino lo stato di fatto e di nuova proposta in pianta, prospetti e sezioni, documentazione fotografica dei luoghi con coni visuali e relazione tecnica illustrativa. 4. La richiesta di parere preventivo è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale. 5. Entro 60 giorni dalla richiesta il Responsabile del Procedimento si esprime con un parere di
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 38 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
eliberazione di Giunta Comunale. 5. Entro 60 giorni dalla richiesta il Responsabile del Procedimento si esprime con un parere di massima, in alcun modo vincolante per i pareri o atti successivi. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 38 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ART. 19 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZI
ART. 19 – ORDINANZE, INTERVENTI URGENTI E POTERI ECCEZIONALI, IN MATERIA EDILIZIA
- Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.
- Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l’incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario
à delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell’immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo,
, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell’Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisionali di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo. 3. L’esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l’avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica
lità del proprietario, o l’avente disponibilità, e del professionista incaricato anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento / rimedio. 4. Il proprietario o l’avente disponibilità deve dare immediata comunicazione dei lavori allo Sportello Unico ed entro trenta giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo.
PROCEDIMENTO EDILIZIO
Unico ed entro trenta giorni dall’inizio degli stessi deve presentare domanda per il rilascio il necessario titolo abilitativo. 5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Dirigente/Responsabile del servizio competente di provvedere ai sensi di quanto previsto dall'art. 69 ART. 20 – MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO
PROCEDIMENTO EDILIZIO
nsi di quanto previsto dall'art. 69 ART. 20 – MODALITÀ E STRUMENTI PER L’INFORMAZIONE E LA TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO EDILIZIO
- Nella gestione degli atti/procedimenti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.
- E’ fatto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii..
ART. 21 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI
atto obbligo di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. ART. 21 – COINVOLGIMENTO E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DEGLI ABITANTI E DEI PORTATORI DI INTERESSE
- Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuove l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte
ART. 22 – CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
ne di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città. ART. 22 – CONCORSI DI URBANISTICA E ARCHITETTURA
- Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
- Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto,
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 39 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
promuovere la qualità architettonica. 2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 39 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 23 – COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E
TITOLO II – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI CAPO I – NORME PROCEDIMENTALI SULL’ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 23 – COMUNICAZIONE DI INIZIO E DI DIFFERIMENTO DEI LAVORI, SOSTITUZIONE E VARIAZIONI, ANCHE RELATIVE AI SOGGETTI RESPONSABILI PER LA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
- Il titolare del permesso di costruire, SCIA e CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori,
avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare all’Amministrazione Comunale la data di inizio dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. 2. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del permesso di costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie,
a prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il D.U.R.C., ecc.). 3. In caso di mancata indicazione dell’inizio dei lavori per interventi asseverati con SCIA o CILA è da considerarsi quale data di inizio dei lavori quella di protocollazione. 4. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da
ri quella di protocollazione. 4. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE e SUAP in forma scritta, utilizzando la modulistica disponibile nel portale del Comune. 5. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE e SUAP per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della
ri subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE e SUAP per il cambio d’intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili. 6. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE e SUAP il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico.
ttoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l’Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico. 7. In caso di opere di urbanizzazione, la comunicazione di inizio lavori di cui ai commi precedenti deve essere preceduta dal deposito del progetto esecutivo, presso il competente Servizio/Settore ed essere trasmessa al medesimo per gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione.
Art. 24 – ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI
r gli adempimenti previsti nel vigente regolamento comunale per la disciplina della realizzazione delle opere di urbanizzazione. 8. L’omissione dell’adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art.101 del presente Regolamento. Art. 24 – ATTI PRELIMINARI ALL’INIZIO DEI LAVORI
- Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune:
- la data di inizio lavori;
ei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA, deve comunicare/trasmettere al Comune:
- la data di inizio lavori;
- la documentazione prevista dall’art. 65 e 93 del D.P.R. 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima norma;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 40 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima norma;
- la documentazione prevista dall’art. 125 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 40 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 25 – COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
- la documentazione prevista dal D.P.R. n. 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
- la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell’art. 90 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. e ii.;
- copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. Art. 25 – COMUNICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o
ICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
ICAZIONE DI FINE DEI LAVORI
- Il titolare o l’avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, del permesso di costruire o della SCIA deve comunicare al SUE e SUAP la data di fine dei lavori, utilizzando l’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. Il titolare della CILA o suo avente causa dovrà effettuare analoga comunicazione al termine dei lavori.
- Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come
icazione al termine dei lavori. 2. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell’apposita modulistica disponibile nel portale del Comune. 3. Nei casi indicati all'articolo 3 del D.Lgs. 192/2005 e ss.mm.ii, l'Attestato di Qualificazione Energetica è sottoscritto dal direttore dei lavori che assevera come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla
Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
come sono state realizzate le componenti che interessano gli aspetti energetici dell'edificio e presentato contestualmente alla comunicazione di fine lavori. 4. La comunicazione di fine lavori e SCIA di agibilità sono normate dall'art.24 del DPR n.380/2001. 5. L’omissione degli adempimenti relativi alla comunicazione di fine lavori comporta l’applicazione delle sanzioni previste all’art. 101 del presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
te all’art. 101 del presente Regolamento, salve altre previsioni sanzionatorie di legge. Art. 26 – OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
- Le eventuali occupazioni o manomissioni di suolo pubblico che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori devono essere preventivamente autorizzate dall'Ente proprietario e l'esecuzione dovrà avvenire, previo pagamento del canone dovuto, nel rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione.
rispetto dei tempi e delle prescrizioni tecniche contenute nel provvedimento abilitativo alla occupazione e/o alla manomissione. 2. Il provvedimento abilitativo definisce anche le modalità di esecuzione delle opere necessarie per il ripristino delle ordinarie condizioni di utilizzo e funzionalità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l’intervento sarà eseguibile con le stesse modalità.
lità del suolo pubblico interessato dall'intervento. In caso di SCIA o CILA l’intervento sarà eseguibile con le stesse modalità. 3. L’abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati. Gli interventi di ripristino del suolo pubblico, l’eventuale bonifica e lo smaltimento dei rifiuti di qualsiasi genere derivanti dall’attività edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa.
Art. 27 – COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA
ità edilizia dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili e dovranno essere condotti nel rispetto della vigente normativa. Art. 27 – COMUNICAZIONI DI AVVIO DELLE OPERE RELATIVE A BONIFICA
- La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 41 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 28 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO II – NORME TECNICHE SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI Art. 28 – PRINCIPI GENERALI SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI
- Le opere edilizie devono essere eseguite, nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.
- I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei
o ad esso collegati. 2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 25 sono responsabili della buona e regolare esecuzione
Art. 29 – PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO
ficati nella comunicazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 25 sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa. Art. 29 – PUNTI FISSI DI LINEA E DI LIVELLO
- L’intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare
DI LINEA E DI LIVELLO
DI LINEA E DI LIVELLO
- L’intestatario del titolo, in allegato alla comunicazione di inizio lavori o alla SCIA, deve inoltrare una relazione asseverata corredata da planimetria conforme allo stato dei luoghi prima dell’edificazione, su cui sono individuati il punto fisso e non meno di quattro capisaldi plano/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso.
/altimetrici di coordinate certe, collocati nell’intorno dell’immobile oggetto di intervento e resistenti all’intervento stesso. 2. L'intestatario del titolo abilitativo, della SCIA o della CILA, per le ipotesi di interventi relativi a nuove costruzioni, ampliamenti, demolizioni, ricostruzioni e ristrutturazioni pesanti, contestualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi.
tualmente alla comunicazione di inizio dei lavori può chiedere ai competenti uffici comunali, la determinazione dei punti fissi. 3. Ove ricorra la necessità di effettuare la ricognizione della linea di confine tra gli spazi pubblici e l'area di pertinenza della costruzione, l’intestatario chiede ai competenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che
ompetenti uffici comunali di effettuare apposito sopralluogo e redigere, in contraddittorio con le parti private, un verbale che richiama i grafici approvati. L'assuntore dei lavori è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni. Il sopralluogo dei tecnici comunali non esonera i soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio.
Art. 30 – CONDUZIONE DEL CANTIERE
ne dei lavori da ogni responsabilità circa l'osservanza delle disposizioni di legge e le modalità esecutive del titolo edilizio. 4. L’inottemperanza alle disposizioni del presente articolo, comporta la sospensione dei lavori oltre all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 101 del presente Regolamento. Art. 30 – CONDUZIONE DEL CANTIERE
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n.
DUZIONE DEL CANTIERE
DUZIONE DEL CANTIERE
- In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli articoli 6 bis, 22, 23 e 10 del D.P.R. n. 380/2001, l’assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.
- Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato
o ad attenuare rumori e molestie. 2. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all’opera, va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di m 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 42 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
gli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall’Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 42 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Le aperture che si praticano nelle recinzioni provvisorie, devono aprirsi verso l’interno o essere scorrevoli ai lati. Gli angoli sporgenti delle recinzioni provvisorie devono essere evidenziati mediante zebratura e segnaletica stradale e muniti di luci rosse che devono rimanere accese dal tramonto al levar del sole.
- Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
amonto al levar del sole. 4. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 5. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il
al pubblico, deve distare dal suolo non meno di m 4,50 per la viabilità veicolare e m 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Dirigente competente ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l’esecuzione e riservandosi l’intervento sostitutivo a spese degli interessati. 6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
spese degli interessati. 6. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
- il titolo abilitativo che legittima i lavori (permesso di costruire o SCIA) con tutti gli elaborati grafici allegati;
- Denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
progetto strutturale;
- Giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
- Il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, termo sanitario, ascensori, ecc.) con tutta la documentazione relativa all’applicazione della legislazione vigente;
- La documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
- Ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
zazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo. 7. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l’esecuzione delle opere, ha l’obbligo, di far eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile del Responsabile del Procedimento risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate.
Art. 31 – CARTELLI DI CANTIERE
di pericolo per l’incolumità, l’igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l’intrusione di persone non autorizzate. Art. 31 – CARTELLI DI CANTIERE
- I cantieri edili devono essere muniti di un cartello di dimensioni idonee (indicare eventualmente le misure), affisso in modo tale da consentirne chiaramente la lettura.
- Il cartello deve essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
- Tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 43 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
essere posto in posizione visibile e contenere le indicazioni relative a:
- Tipo e titolo dell’opera in corso di realizzazione;
- Estremi del titolo abilitativo
- Nominativo del committente;
- Nominativo del progettista;
- Nominativo del Direttore dei Lavori; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 43 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 32 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
- Nominativo dell’esecutore dei lavori;
- Nominativo del responsabile di cantiere;
- Nominativo del responsabile della sicurezza;
- Recapito telefonico per emergenze;
- Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
- Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione; e quant’altro previsto dalle norme vigenti.
- Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali. Art. 32 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
Art. 32 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali. Art. 32 – CRITERI DA OSSERVARE PER SCAVI E DEMOLIZIONI
- Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.
- La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e
le nel rispetto della vigente normativa. 2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo abilitativo. 3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione
li spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 26. 4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
telli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore. 5. Le demolizioni sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi di cui fanno parte, quelle a carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo. 6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve
titolo di conservare la relativa documentazione.
specifico titolo abilitativo. 6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione. 7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere
Art. 33 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI
ni di scavo in generale, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti. Art. 33 – TOLLERANZE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE EDILI
- Fatti salvi i diritti dei terzi, nella fase di esecuzione dell’intervento, non costituiscono difformità rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche ed
on costituiscono difformità rilevanti gli scostamenti delle misure entro il limite del 2% rispetto alle misure stereometriche ed alle distanze dai confini e dagli spazi pubblici indicate negli elaborati. Nella realizzazione degli interventi, sotto il profilo edilizio non sono soggetti a provvedimenti sanzionatori e costituiscono c.d. di tolleranza delle misure di cantiere le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 44 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
zionatori e costituiscono c.d. di tolleranza delle misure di cantiere le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2% delle misure progettuali, come stabilito dall'art.34 bis del D.P.R. n.380/2001, fatto salvo edifici soggetti a puntuali normative di livello superiore. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 44 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 34 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI
Art. 34 – SICUREZZA E CONTROLLO NEI CANTIERI MISURE PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI NELLE FASI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA
- I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli
ne dei lavori e di quanto ne deriva. In particolare, debbono prendere tutti i provvedimenti necessari affinché siano ridotti gli effetti molesti di scarichi, polveri, rumori, ecc., e la loro propagazione nell'ambiente, evitando i pericoli o danni a persone o a cose. Si richiama la specifica normativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere
ormativa tecnica che presiede alla corretta conduzione dei cantieri e, per quanto attiene il presente Regolamento, devono essere visibili dall’esterno tutte le tabelle prescritte relativamente alla prevenzione degli infortuni sul lavoro. Si intendono integralmente richiamate le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili)
Art. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI
Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. 2. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 35 – ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI
OSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI
OSIZIONI PER LA SALVAGUARDIA DEI RITROVAMENTI ARCHEOLOGICI E PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E DI RITROVAMENTI DI ORDIGNI BELLICI
- Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
- L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono
D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 2. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico nonché di ordigni bellici devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa. 3. L'intestatario del titolo abilitativo e/o il Responsabile del cantiere deve darne immediata comunicazione al Direttore dei lavori e all'Amministrazione Comunale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate.
unale; i lavori, per la parte interessata dai ritrovamenti, devono essere sospesi in modo da lasciare intatte le cose ritrovate. 4. Per le opere pubbliche e di interesse pubblico, oltre ai luoghi in cui è prescritto per norma, comprese le opere di urbanizzazione, la verifica dell’interesse archeologico deve essere anticipata alla fase del progetto di fattibilità tecnica ed economica. 5. Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone
Art. 36 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
ibilità tecnica ed economica. 5. Gli interventi di bonifica devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa, dandone immediata comunicazione agli uffici competenti, come previsto nel precedente articolo 27 del presente regolamento. 6. Restano impregiudicati tutti gli obblighi derivanti dalle vigenti disposizioni per la tutela delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Art. 36 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
Art. 36 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
delle cose di interesse storico-artistico o archeologico. Art. 36 – RIPRISTINO DEL SUOLO E DEGLI IMPIANTI PUBBLICI A FINE LAVORI
- L’impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l’impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.
a durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale l’impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia. 2. Ultimati i lavori, l’impresa esecutrice e l’intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino, a regola d'arte, e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 45 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ti norme sul superamento delle barriere architettoniche, delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale. 3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell’impresa esecutrice e, in solido con questi, dell’intestatario del titolo abilitativo. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 45 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 37 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI
TITOLO III - DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI CAPO I - DISCIPLINA DELL’OGGETTO EDILIZIO Art. 37 – CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E FUNZIONALI, DEGLI EDIFICI 37.1 Caratteristiche dei locali
- Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente.
ffettuano devono essere raggiungibili internamente all’alloggio o perlomeno attraverso passaggi coperti e protetti lateralmente. 2. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico – sanitari e anche le aree destinate al dormire se l’alloggio prevede più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti
de più di un letto, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle destinate a cucina, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono. 3. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono: a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio;
tinguono: a) Spazi di abitazione (locali di abitazione): camere da letto, sale soggiorno, cucine, sale da pranzo, locali studio; b) Spazi accessori o di servizio: sottotetti, verande, bagni, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, angoli cottura, depositi, ripostigli, centrali termiche, magazzini, garage, ecc. 4. I requisiti di cui al presente capo, salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997 (Circ. n. 38/1987) e dal Dlgs 81/2011, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori
la DGRV 1887/1997 (Circ. n. 38/1987) e dal Dlgs 81/2011, si applicano anche per uffici, negozi, studi professionali e laboratori intendendosi gli spazi ove si svolge l’attività, assimilabili agli spazi di abitazione. 5. Nessun nuovo locale di abitazione, così come definito al precedente comma 3 lettera a), può essere posto, in tutto o in parte, al di sotto del piano medio di campagna. 37.2 Altezze minime
- Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii.
campagna. 37.2 Altezze minime
- Nei locali di abitazione devono essere garantite le misure dal D.M. del 05.07.1975 e ss.mm.ii. con le seguenti precisazioni: a) L’altezza media interna degli spazi ad uso abitativo di cui al precedente comma 37.1 , lett. a), è fissata in un minimo di m 2,70; per gli spazi accessori di cui al precedente comma 37.1. lett. b), l’altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per i soli spazi di servizio come centrali termiche;
ett. b), l’altezza è riducibile a m 2,40, ulteriormente riducibile a m 2,20 per i soli spazi di servizio come centrali termiche; b) In caso di soffitto non orizzontale l’altezza media è data dalla media aritmetica tra le altezze misurate dal pavimento all’intradosso del solaio, il punto più basso non deve essere inferiore a m 1,80 per gli spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l’intradosso è misurato secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3.
li spazi di abitazione; in caso di solaio con travetti l’intradosso è misurato secondo le indicazioni contenute nell'articolo 3. c) Per i locali con soffitti a volte, l’altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso. 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno
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to al loro intradosso. 2. Fatto salvo il rispetto di normative speciali i locali destinati ad attività ed usi collettivi avranno un’altezza utile minima di m 3,00 (negozi, uffici pubblici e aperti al pubblico, ristoranti, banche, ecc.), salvo i locali accessori (WC, disimpegni, magazzini, ripostigli, ecc.) la cui altezza utile può essere ridotta fino a m 2,40. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 46 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- In caso di interventi su edifici esistenti ovvero di riutilizzo finalizzati all’utilizzo di locali per attività ed usi collettivi, l’altezza utile interna può essere ridotta fino a m 2,70, mentre resta inalterata l’altezza utile interna richiesta per i locali accessori. In caso di altezza esistente inferiore dovranno essere garantiti i rapporti aero-illuminanti come previsti dalle norme di legge.
- Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, relativamente
i dalle norme di legge. 4. Per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, relativamente alle altezze utili, si rinvia ai parametri contenuti nella L.R. 51/2019; 5. Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico o architettonico in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell’azienda ULSS ovvero apposita Relazione asseverata del
, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti, previo parere dell’azienda ULSS ovvero apposita Relazione asseverata del professionista che ne dimostri l'idoneità. 37.3 Superfici minime
- I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal D.M. del 5.7.1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure: a) Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,50 e
vono essere garantite le seguenti misure: a) Superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00, il lato minimo di almeno m 2,50 e cubatura non inferiore a mc 24,00; per i locali alti almeno m 4,60 sono ammessi i soppalchi purché la loro superficie non superi il 40% della superficie totale del locale, siano disimpegnati unicamente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza minima di m 2,20 con altezza calcolata come il punto 37.2 punto 1, lettera b);
camente dal locale medesimo ed abbiano un’altezza minima di m 2,20 con altezza calcolata come il punto 37.2 punto 1, lettera b); b) Nel caso di interventi di su edifici di particolare pregio storico o architettonico, sono consentiti parametri inferiori, acquisiti i necessari pareri o asseveramenti. 37.4 Dotazione degli alloggi 1.Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali: a) Stanza di soggiorno di mq 14,00. Il “posto di cottura” o cucina, eventualmente annesso al
essere dotati dei seguenti locali: a) Stanza di soggiorno di mq 14,00. Il “posto di cottura” o cucina, eventualmente annesso al locale di soggiorno, deve comunicare ampiamente con quest’ultimo (larghezza minima m 1,80) e deve essere adeguatamente munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli. b) Camere da letto di almeno mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00;
una persona e mq 14,00 se per due persone; negli alloggi con una sola camera da letto la stessa deve essere di minimo mq 14,00; c) Un locale servizio igienico areato e illuminato direttamente di almeno mq 4,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno. d) i garages ed i parcheggi nella misura stabilita dall'Art.48. 2. L’eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00;
misura stabilita dall'Art.48. 2. L’eventuale cucina in vano separato dal soggiorno deve avere una superficie minima di mq 9,00; 3. È consentito l’alloggio monolocale con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38,00 se per due persone; in essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall’esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato.
e previsti un servizio igienico aerato ed illuminato dall’esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato. 4. Nelle cucine e nei posti di cottura va assicurata l’aspirazione dei fumi e dei vapori, da allontanare mediante canna di esalazione (dotata di scarico a condensa con espulsione all’esterno, garantendo il necessario afflusso d’aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4).
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lusso d’aria compensativa, che deve tenere conto della concomitante presenza di impianti a combustione (UNI-CIG 7129 punto 3.4). 5. La superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore allo 0,02, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un’altezza di m 0,90 dal pavimento. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 47 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata verticale utile non sia inferiore al 12,5% (1/8) della superficie del pavimento dello spazio abitativo utile.
- Nel caso di interventi di restauro su edifici di particolare pregio storico – architettonico, sono consentite misure inferiori acquisiti i necessari pareri.
- Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come
cquisiti i necessari pareri. 8. Nel caso di recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019, come previsto dalla L.R. 51/2019 il rapporto illuminante, se in falda, deve essere pari o superiore a 1/16. 9. Le superfici finestrate devono essere accessibili alle pulizie anche per la parte esterna. 10. Gli accessi, le rampe esterne, gli spazi comuni di circolazione, devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato.
erne, gli spazi comuni di circolazione, devono essere serviti di adeguato impianto di illuminazione notturna anche temporizzato. 37.5 ventilazione ed areazione
- Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 6.12.1971, n. 1083 e D.M.7.6.1973 e ogni successiva modifica ed integrazione) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
- La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile.
il rispetto delle norme che seguono. 2. La superficie illuminante e di aerazione viene computata in base al serramento apribile. 3. I volumi dei ricambi d'aria devono essere verificati in base alla quantità di sostanze inquinanti e di vapore acqueo prodotte dalle persone, alle concentrazioni ammissibili alla portata di aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili.
aria necessaria per l’alimentazione di eventuali modesti processi di combustione ai ricambi d’aria effettivamente realizzabili. 4. I ricambi d’aria negli ambienti non dotati di impianti di condizionamento o ventilazione meccanica permanente devono essere ottenuti mediante aperture dei serramenti, di parti di questi o da altri dispositivi. 5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell’aria interna senza
esti o da altri dispositivi. 5. In ogni caso deve poter essere garantito un costante e continuo ricambio dell’aria interna senza causare molestia agli occupanti. Sono pertanto vietati tutti i sistemi di chiusura mediante infissi assolutamente e totalmente ermetici che non consentano una aerazione del locale, ancorché minima. 6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici,
ale, ancorché minima. 6. I locali che la normativa assimila alla residenza quali, a titolo esemplificativo, destinati ad uffici, attività commerciali, culturali e ricreative nei quali non sia possibile effettuare una adeguata ventilazione naturale devono essere condizionati o ventilati a seconda delle caratteristiche morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997.
morfologiche delle attività previste, rispettando quanto disposto dall’art. 9 della Circolare Regionale n. 13 del 1 luglio 1997. 7. La stanza da bagno deve essere fornita di finestra apribile all’esterno della misura non inferiore a mq 0,60 per il ricambio dell’aria. 8. Nel caso di bagni ciechi, l’aspirazione forzata deve essere tale da assicurare un coefficiente di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente.
te di ricambio minimo di 6 volumi/ora se in espulsione continua ovvero di 12 volumi/ora se in aspirazione forzata intermittente. 9. Nei corridoi e nei disimpegni, che abbiano lunghezza superiore a m 10,00 o superficie superiore a mq 20,00, indipendentemente di interruzione di porte o altro, deve essere assicurata un'areazione naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o, in alternativa, mediante ventilazione forzata.
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ne naturale mediante una superficie finestrata apribile di adeguate dimensioni o, in alternativa, mediante ventilazione forzata. 10. Gli spazi di servizio che non abbiano idonea finestratura dovranno essere serviti di idonea canna di ventilazione atta ad assicurare il ricambio d’aria necessario in relazione all’uso cui lo spazio è destinato. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 48 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Si definiscono canne di ventilazione quelle impiegate per l’immissione e l’estrazione di aria negli ambienti. Dette canne possono funzionare in aspirazione forzata ovvero in aspirazione naturale.
- Per tutte le unità immobiliari deve essere garantito il riscontro d’aria effettivo, attraverso aperture su pareti contrapposte o perpendicolari tra loro, anche affaccianti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia
nti su cortili, chiostrine, patii, o anche con aperture in copertura. Il riscontro d’aria si intende garantito anche qualora sia presente un sistema di ventilazione meccanica controllata (V.M.C.). 13. Le unità immobiliari di superficie utile di pavimento inferiore a 60 mq potranno essere mono affaccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. 37.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
faccio anche senza la presenza di un sistema di ventilazione meccanica controllata. 37.6 Scale, ascensori, ringhiere e parapetti
- Le scale che collegano più di due piani compreso il P.T. devono essere aerate ed illuminate direttamente dall’esterno a mezzo di finestre di adeguata superficie e comunque non inferiore a mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi.
mq 1,00 per ogni piano, salvo i casi in cui la prescrizione è in contrasto con le norme di sicurezza per la prevenzione incendi. 2. Nel caso di edifici ricadenti nelle zone “A” e per tutti gli edifici i cui interventi sono regolati da puntuale Schedatura sono prevalenti le indicazioni dei singoli gradi di protezione, in assenza si applica la normativa di strumento urbanistico vigente. 3. Potrà essere consentita l’illuminazione e l’aerazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui
i strumento urbanistico vigente. 3. Potrà essere consentita l’illuminazione e l’aerazione dall’alto a mezzo di lucernario la cui apertura deve essere di mq 0,40 per piano servito. 4. Non sono ammesse scale esterne che superino il dislivello di m.1,50. 5. Nei vani scala è vietato di realizzare aperture di finestre per l’aerazione dei locali contigui. Sono escluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche.
scluse dalla regolamentazione del presente articolo le scale di sicurezza per le quali si applicano le vigenti norme specifiche. 6. Le scale devono essere agevoli e sicure sia alla salita sia alla discesa, essere sempre dotate di corrimano ad un’altezza non inferiore a m 0,90. 7. E’ vietata l’apertura delle porte in adiacenza del gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40.
comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a m 0,40. 8. La larghezza della rampa e dei pianerottoli deve essere commisurata al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti con un minimo di m 1,20 e riducibili a m 1,00 nel caso di restauri o ristrutturazioni ove vi sia servizio di ascensore. 9. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con
i sia servizio di ascensore. 9. Nei casi di scale interne che collegano locali di abitazione, o che collegano vani abitativi con cantine, sottotetti, ecc., può essere consentita una larghezza inferiore a m 1,20 ma con un minimo di m 0,80. 10. In tutti gli immobili con più di tre livelli (fuori terra e non) deve essere previsto un ascensore per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 11. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011.
mediante rampe prive di gradini. 11. Le altre prescrizioni di dettaglio sono contenute nella DGRV n. 1428 del 06 settembre 2011. Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. 37.7 Piani seminterrati e sotterranei
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i dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16" approvate con DGR n. 509 del 2/03/2011. 37.7 Piani seminterrati e sotterranei
- I piani seminterrati e i sotterranei non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o di servizio, come definiti dal precedente Art. 37.1 comma 3., lett. b) ; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 49 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- I vani seminterrati ed interrati devono essere ventilati ed illuminati a mezzo di fori aperti su spazi liberi, di conseguenza essi dovranno essere muniti di drenaggi sufficienti e dovranno essere realizzati mediante l’impiego di materiale idrofugo, ricorrendo alla formazione di opportune intercapedini. 37.8 Recupero dei sottotetti ai fini abitativi
- Per i sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui alla L. R.
tetti ai fini abitativi
- Per i sottotetti esistenti alla data del 6 aprile 2019 si applicano le disposizioni di cui alla L. R. n.51/2019, come recepiti dal presente Regolamento Edilizio. Si definisce come sottotetto ai fini della L.R. n.51/2019, il volume sovrastante l'ultimo piano degli edifici destinati in tutto o in parte a residenza. In ogni caso l’esistenza dovrà essere opportunamente documentata.
- Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti si attuano in tutte le zone dello strumento
ere opportunamente documentata. 2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti si attuano in tutte le zone dello strumento urbanistico vigente. 3. È fatto salvo il rispetto del D.Lgs. 42/2004, in materia di beni culturali e ambientali. 4. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.457/78. art.3 DPR n.380/2001.
come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’articolo 31 lettera d) della legge 5 agosto 1978, n.457/78. art.3 DPR n.380/2001. 5. Gli interventi di cui sopra sono soggetti a Permesso di Costruire o SCIA alternativa secondo quanto previsto dal D.P.R. n.380/2001, e comportano la corresponsione di un contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria ed al costo di costruzione di cui all’art.16 del DPR n.380/2001, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali
costo di costruzione di cui all’art.16 del DPR n.380/2001, calcolati sulla volumetria resa abitativa secondo le tariffe comunali per le opere di nuova costruzione. 6. Nei lotti edificati all’interno di Piani Urbanistici di iniziativa privata già convenzionati, e dotati di capacità edificatoria residua, l’intervento di recupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell’onerosità eventualmente prevista all’interno della convenzione.
ecupero dei sottotetti contribuisce ad esaurire lo scomputo dell’onerosità eventualmente prevista all’interno della convenzione. 7. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti restano subordinati al reperimento degli spazi per i parcheggi pertinenziali in misura non inferiore ad un mq per ogni 10 mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l’intervento è consentito
mc di costruzione soggetta alla ristrutturazione. In assenza del reperimento degli spazi pertinenziali l’intervento è consentito previa pagamento di una somma equivalente alla monetizzazione delle aree per parcheggi stabilita dal Consiglio Comunale con apposito provvedimento. 9. La richiesta di Permesso di Costruire o la SCIA alternativa per gli interventi di cui sopra dovrà contenere oltre alla normale documentazione: • Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o
ontenere oltre alla normale documentazione: • Dettagliata documentazione atta a dimostrare la data di esistenza del sottotetto o mansarda; • Calcolo planivolumetrico corredato di elaborati grafici, atto a dimostrare il requisito di rispetto dell’altezza utile media; • Dettagliata dimostrazione di reperimento dei parcheggi pertinenziali anche in rapporto al volume già esistente; 10. Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con
orto al volume già esistente; 10. Resta comunque fatto salvo il rispetto di tutte le altre normative urbanistico – edilizie, con particolare riferimento alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche. 11. Gli interventi di recupero dovranno avvenire senza alcuna alterazione o modificazione delle altezza di imposta delle falde di copertura né del colmo e della pendenza; è ammesso per il solo raggiungimento dei requisiti di aero-illuminazione l’inserimento di lucernari.
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del colmo e della pendenza; è ammesso per il solo raggiungimento dei requisiti di aero-illuminazione l’inserimento di lucernari. 12. Non sono ammessi recuperi di volumetria eseguita su coperture piane per la realizzazione di locali ad uso impianti tecnologici o meccanici quali centrali termiche, frigorifere, cabine e sale macchine ascensori ecc. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 50 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Per la realizzazione degli interventi di recupero dei sottotetti sono ammesse variazioni alle quote dei solai intermedi purché siano comunque garantite le altezze minime di cui all’art. 37.2. Per le superfici delle unità così ottenute si fa riferimento ai parametri dell’art. 37.3.
- Nel recupero dei sottotetti per fini abitativi, deve essere garantito il rispetto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di isolamento termico-acustico. È consigliabile che la copertura sia
petto dei requisiti previsti dalle norme vigenti in materia di isolamento termico-acustico. È consigliabile che la copertura sia dotata di barriera al vapore e possibilmente di opportuni aeratori o di altri sistemi tecnologici per consentire la ventilazione dell’intercapedine. Questi interventi hanno lo scopo di eliminare i frequenti fenomeni di condensa durante la stagione fredda e di ridurre attraverso moti correttivi la quantità di calore nella stagione calda.
Art. 38 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ
omeni di condensa durante la stagione fredda e di ridurre attraverso moti correttivi la quantità di calore nella stagione calda. Art. 38 – REQUISITI PRESTAZIONALI DEGLI EDIFICI, RIFERITI ALLA COMPATIBILITÀ AMBIENTALE, ALL’EFFICIENZA ENERGETICA E AL COMFORT ABITATIVO, FINALIZZATI AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI E IDRICI, ALL’UTILIZZO DI FONTI RINNOVABILI E DI MATERIALI ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO
I ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI
I ECOCOMPATIBILI, ALLA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI INQUINANTI O CLIMA ALTERANTI, ALLA RIDUZIONE DEI RIFIUTI E DEL CONSUMO DI SUOLO 38.1 Linee generali
- La materia relativa agli aspetti energetici dell’edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni
regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all’ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione
al contenimento dei consumi energetici e idrici, all’utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione). Gli Strumenti Urbanistici e il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale
emolizione e ricostruzione). Gli Strumenti Urbanistici e il Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale possono integrare le presenti disposizioni 38.2 Efficienza energetica della struttura edilizia
- Le prestazioni termiche dell’involucro edilizio del sistema edificio - impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell’esigenza di: a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
igenti norme in materia di energia nell’esigenza di: a) ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva; b) mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni; 2) Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.
energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili. 3) Per quanto riguarda i componenti dell’involucro è necessario: a) definire una strategia complessiva di isolamento termico; b) scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita;
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egli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita; c) procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell’assenza del rischio della formazione di muffe, e all’assenza di condensazioni interstiziali; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 51 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
d) utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale. 4) Tutte le caratteristiche fisico – tecniche - prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE.
ituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE. 5) Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del D.M. 5.07.1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione edilizia, qualora si proceda all’isolamento dell’involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture
tturazione edilizia, qualora si proceda all’isolamento dell’involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate dall’art 37.1 previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, da presentare all’Ufficio comunale competente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime.
mpetente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime. 6) Al termine dei lavori, deve essere depositata all’Ufficio competente, la dichiarazione di fine lavori contenente l’asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma precedente, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori.
to al progetto e alla relazione tecnica di cui al comma precedente, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori. 38.3 Indicazioni progettuali per l’ottimizzazione delle prestazioni energetiche degli edifici
- La progettazione degli edifici di nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di sostituzione edilizia e di demolizione e ricostruzione deve essere orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell’edificio deve perseguire la
orientata al perseguimento di un miglioramento delle prestazioni energetiche. La conformazione dell’edificio deve perseguire la riduzione del fattore di forma inteso quale rapporto tra la superficie disperdente ed il volume riscaldato racchiuso, per ridurre all’origine la quantità di energia intrinsecamente scambiata con l’esterno. 2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le
amente scambiata con l’esterno. 2) In tutti i casi di nuova costruzione, sostituzione edilizia o demolizione e ricostruzione, le soluzioni planimetriche degli organismi edilizi devono essere progettate tenendo conto anche del percorso apparente del sole e dei venti dominanti, perseguendo condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale.
o condizioni di esposizione e orientamento degli edifici tali da migliorarne l’efficienza energetica e la ventilazione naturale. L’orientamento delle nuove costruzioni deve privilegiare il rapporto tra l’edificio e l’ambiente allo scopo di migliorare il microclima interno e perseguire il massimo risparmio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve,
armio energetico possibile. Per tutte le categorie di edifici di nuova costruzione il posizionamento degli stessi nel sito deve, ottimizzare gli apporti solari gratuiti nelle stagioni invernali ed effettuare il controllo solare nella stagione estiva. Si raccomanda l’orientamento sud, sud-est e sud-ovest dei locali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie,
cali dove si svolge la maggior parte della vita abitativa. I locali accessori, quali ripostigli, locali di sgombero, lavanderie, devono preferibilmente essere orientati lungo il lato nord e/o servire da filtro termico tra il fronte più freddo e i locali più utilizzati. 3) Nella progettazione degli edifici vanno adottate strategie per ridurre gli effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere
i effetti indesiderati della radiazione solare; a tale scopo le parti trasparenti delle pareti perimetrali esterne devono essere dotate di dispositivi fissi e/o mobili che ne consentano la schermatura e l’oscuramento (frangisole, tende esterne, grigliati, ecc.). Le schermature fisse (aggetti, logge, brise soleil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate; I dispositivi
leil, porticati, balconi etc.) devono risultare congrue all’orientamento delle facciate su cui vengono installate; I dispositivi di schermatura fissi o mobili dovranno garantire un efficace controllo riducendo l'ingresso della radiazione solare in estate, ma non nella stagione invernale. Le schermature potranno eventualmente essere costituite da vegetazione, integrata da sistemi artificiali. 4) Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 52 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ata da sistemi artificiali. 4) Nella progettazione degli edifici è consigliato ed incentivato perseguire elevati coefficienti di sfasamento dell’onda termica nel rispetto delle norme relative all'isolamento termico e alle prestazioni energetiche minime. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 52 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- L’illuminazione naturale degli spazi chiusi deve essere tale da assicurare condizioni ambientali di benessere visivo, riducendo, per quanto possibile, il ricorso a fonti di illuminazione artificiale. A tale fine la progettazione dovrà essere volta a: a) utilizzare, soprattutto in edifici pubblici, del terziario e produttivi, tecnologie e/o sistemi di captazione della luce naturale; b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da
aptazione della luce naturale; b) prevedere l’orientamento delle superfici trasparenti dei locali principali (soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili), nelle nuove costruzioni, entro un settore ± 45° dal sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazione solare; c) limitare l’utilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori;
ilizzo della sola illuminazione artificiale per bagni, spogliatoi, ripostigli, guardaroba, lavanderie, o altri locali accessori; d) consentire soluzioni tecniche diverse, in relazione all’utilizzo di sistemi di riflessione e trasporto della luce, purché tali soluzioni permettano comunque il raggiungimento degli stessi risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei
o degli stessi risultati (per esempio l’adozione di sistemi che possano guidare verso il basso e l’interno la luce che entra nei pozzi centrali degli edifici o la creazione di condotti di luce nelle zone interne); e) adottare colori chiari nelle finiture superficiali degli spazi interni al fine di minimizzare l’assorbimento della radiazione luminosa. 6) Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata la
orbimento della radiazione luminosa. 6) Per gli edifici di nuova costruzione con copertura piana è raccomandata e incentivata la realizzazione di tetti e pareti verdi compatibilmente al contesto urbano; a tale fine si intendono: a) per tetti verdi o coperture a verde, le coperture continue dotate di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche
sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali puntuali e caratteristiche della copertura di un edificio. Tali coperture sono realizzate tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno in relazione con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione;
one con il contesto territoriale. Per lo sfruttamento di questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione; b) per parete verde, un fronte edilizio ricoperto da specie vegetali rampicanti e/o ricadenti, aggrappate indirettamente alla muratura tramite adeguati supporti di sostegno. L'utilizzo delle pareti verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante.
verdi verticali è finalizzato oltreché alla riduzione dei consumi energetici anche al miglioramento del microclima circostante. 7) Per la realizzazione degli edifici è raccomandato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella
o ambientale nel loro intero ciclo di vita. Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella costruzione dovranno essere certificate da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi presentare la marcatura CE. 8) È raccomandato il ricorso a sistemi domotici. 38.4 Impianti di riscaldamento
- Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni:
tici. 38.4 Impianti di riscaldamento
- Per quanto concerne gli impianti di riscaldamento si forniscono le seguenti indicazioni: a) nel caso di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione è raccomandata e incentivata la realizzazione di impianti di riscaldamento a bassa temperatura; b) negli edifici di nuova costruzione, in quelli soggetti a demolizione e ricostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, nell’ambito di aree in presenza di
ostruzione totale e per quelli oggetto di riqualificazione dell’intero sistema impiantistico, nell’ambito di aree in presenza di reti di teleriscaldamento, se la distanza tra l’edificio in progetto e la rete di teleriscaldamento esistente è inferiore a 100 m, è fatto obbligo di allacciamento, fatti salvi impedimenti tecnici debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 53 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ci debitamente motivati nella relazione tecnica contenente anche eventuale analisi costi/benefici redatta per il caso di specie. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 53 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
38.5 Fonti energetiche rinnovabili
- Si intende energia da fonti energetiche rinnovabili quella di origine non fossile, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.
- L’obbligo di integrazione con tecnologia da fonti rinnovabili nei nuovi edifici e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011. 38.6 Pannelli fotovoltaici /solari
i edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti è disciplinato dal D.lgs 28/2011. 38.6 Pannelli fotovoltaici /solari
- I pannelli solari, sia fotovoltaici che collettori solari termici, possono essere di tipo integrato (inseriti strutturalmente nell’edificio), semi-integrato (complanari alla struttura edilizia) o non integrato (pensiline, pergolati).
- I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi, devono essere installati con soluzioni
integrato (pensiline, pergolati). 2) I pannelli solari, fotovoltaici e gli altri sistemi, devono essere installati con soluzioni architettonicamente inserite nel progetto edilizio secondo le indicazioni della strumentazione urbanistica e del Prontuario per la qualità Architettonica e la mitigazione ambientale. 3) Nei Centri Storici e Corti di Antica Origine come individuati nello strumento urbanistico, sono ammessi esclusivamente nei limiti dimensionali previsti dalla legislazione vigente.
ndividuati nello strumento urbanistico, sono ammessi esclusivamente nei limiti dimensionali previsti dalla legislazione vigente. 38.7 Serre solari bioclimatiche Si richiamano i contenuti dell’art. 5 della L.R.V. 4/09 e la DGRV n. 1781/2011 e l'art.87 del REC . 38.8 Contenimento dei consumi idrici
- Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria
ento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con le specifiche indicate dal gestore del servizio idrico è obbligatoria l’installazione di contatori individuali di acqua potabile (uno per unità immobiliare), così da poter garantire che i costi per l’approvvigionamento sostenuti dall’immobile, vengano ripartiti in base ai consumi reali effettuati da ogni singolo proprietario o locatario. 2) La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di
singolo proprietario o locatario. 2) La contabilizzazione dei consumi di acqua potabile si ottiene attraverso l’applicazione di contatori volumetrici regolarmente omologati CE. secondo le indicazioni del gestore del servizio idrico. 3) Negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria
tervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua. Per gli edifici adibiti ad attività collettive quali ad esempio, ma non esaustivamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre alle
vamente, impianti sportivi o attività industriali ed assimilabili dotate di spogliatoi e servizi docce è raccomandata oltre alle prescrizioni di cui sopra l’installazione di rubinetti temporizzati o dispositivi a controllo elettronico. 4) Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni di cui al precedente comma nel caso di rifacimento dell’impianto idrico-sanitario. 5) Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico negli edifici di nuova costruzione, ivi
ianto idrico-sanitario. 5) Con le specifiche indicazioni del gestore del servizio idrico negli edifici di nuova costruzione, ivi compresi quelli derivanti da intervento di sostituzione o da demolizione e ricostruzione, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a cortile superiore a 100 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo
00 mq, è obbligatorio, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività produttive con prescrizioni particolari, l’utilizzo delle acque meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la pulizia dei cortili e dei passaggi. Le coperture dei tetti devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda
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devono essere munite, tanto verso il suolo pubblico quanto verso il cortile interno e altri spazi scoperti, di canali di gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta per essere riutilizzate. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 54 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Le cisterne per la raccolta delle acque meteoriche devono avere dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di superficie delle coperture degli stessi. Devono essere dotate di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore sifonato collegato alla rete di scarico interno alla proprietà (o eventualmente alla rete di scarico comunale) di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non
deguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente e del gestore del servizio idrico. 38.9 Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli
.9 Sistemi di illuminazione
- Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano l’intero rifacimento del sistema di illuminazione, nelle parti comuni e nelle autorimesse di edifici a destinazione residenziale e assimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
ssimilabili è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) parzializzare gli impianti con interruttori locali ove funzionale. c) utilizzare sorgenti luminose di classe A (secondo quanto stabilito dal regolamento UE 874/2012) 2) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli
al regolamento UE 874/2012) 2) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per tutti gli edifici non residenziali con esclusione degli edifici adibiti ad attività industriale ed artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. b) installare sensori di illuminazione naturale opportunamente interfacciati con corpi illuminanti ad intensità variabile per gli ambienti utilizzati in modo continuativo; c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti.
per gli ambienti utilizzati in modo continuativo; c) utilizzare alimentatori di classe A, lampade di classe A o più efficienti. 3) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione, per gli edifici ad uso industriale o artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non
artigianale è obbligatorio: a) Installare interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza negli ambienti utilizzati non continuativamente ad esclusione degli apparecchi illuminanti per illuminazione di sicurezza. 4) Negli interventi di nuova costruzione, demolizione e ricostruzione, sostituzione edilizia e negli interventi su edifici che prevedano il rifacimento del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari;
o del sistema di illuminazione esterno in tutte le categorie di edifici è obbligatorio: a) utilizzare interruttori crepuscolari; b) utilizzare apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico dotati di lampade ad alta efficienza (ad es. LED) secondo la normativa vigente, e dispositivi azionati da sensori di presenza ove funzionale. 5) Devono essere rispettati i contenuti dell’art. 9 della L.R. n.17/2009. 38.10 Requisiti acustici passivi
senza ove funzionale. 5) Devono essere rispettati i contenuti dell’art. 9 della L.R. n.17/2009. 38.10 Requisiti acustici passivi
- Nel caso di interventi edilizi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, in relazione ai requisiti acustici definiti nel DPCM del 05/12/1997 e s.m.i. e nel rispetto dell’ulteriore normativa statale e regionale in materia, è prescritta l’adozione di soluzioni
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 55 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
05/12/1997 e s.m.i. e nel rispetto dell’ulteriore normativa statale e regionale in materia, è prescritta l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori di isolamento previsti dal sopra citato decreto a difesa dai COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 55 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
rumori esterni, dai rumori provenienti dalle unità abitative e a mitigazione di quelli prodotti dal calpestio, dalle attività di vita e lavorative nonché dal funzionamento di impianti. 2. Nel caso di emissioni acustiche, la loro riduzione entro i limiti fissati dalle normative statali, regionali e dal regolamento comunale di acustica può avvenire anche mediante: a) barriere vegetali; b) barriere artificiali; c) pavimentazioni fonoassorbenti; d) altri interventi specifici opportunamente individuati.
e vegetali; b) barriere artificiali; c) pavimentazioni fonoassorbenti; d) altri interventi specifici opportunamente individuati. 3. Devono comunque essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni all'edificio. 4. Le attività insediate o limitrofe alle zone residenziali devono prevedere adeguata piantumazione arborea ad alto fusto, opportunamente posizionata, e prevedere gli accorgimenti necessari agli
prevedere adeguata piantumazione arborea ad alto fusto, opportunamente posizionata, e prevedere gli accorgimenti necessari agli impianti tecnologici, per ridurre l’impatto acustico. 5. In ogni caso dovranno essere rispettate sia le norme vigenti in materia, sia le indicazioni fornite dal “Piano di classificazione acustica del territorio comunale” e le relative Norme di Attuazione. In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i. 38.11 Relazione tecnica
elative Norme di Attuazione. In materia si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs n. 42/2017 e s.m.i. 38.11 Relazione tecnica
- Relativamente agli interventi di nuova costruzione, sostituzione edilizia e demolizione e ricostruzione, le analisi e le valutazioni di cui agli articoli del presente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale”
Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI
resente titolo dovranno essere esplicitate e descritte in un’apposita “Relazione tecnica di valutazione energetico - ambientale” redatta da professionista abilitato che dimostri e attesti l’avvenuta applicazione delle indicazioni regolamentari o le motivazioni tecnico economiche per cui tali indicazioni regolamentari non sono applicabili. Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE
Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI
on sono applicabili. Art. 39 – REQUISITI E PARAMETRI PRESTAZIONALI INTEGRATIVI DEGLI EDIFICI SOGGETTI A FLESSIBILITÀ PROGETTUALE
- Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
- manutenzione straordinaria,
- restauro e risanamento conservativo,
- mutamento di destinazione d’uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
- costruito prima del DM 5.07.1975;
amento di destinazione d’uso su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
- costruito prima del DM 5.07.1975;
- con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l’adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
- con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.lgs 42/2004., i parametri di cui agli 37.2 e 37.3 non sono obbligatori qualora l’intervento comporti un sostanziale
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sensi del D.lgs 42/2004., i parametri di cui agli 37.2 e 37.3 non sono obbligatori qualora l’intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi da attestarsi con asseverazione da professionista abilitato. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 56 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 40 – INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI
- Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, ecc.). Art. 40 – INCENTIVI (RIDUZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE, PREMI DI EDIFICABILITÀ, DEROGHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE
Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE
GHE AI PARAMETRI URBANISTICO-EDILIZI, FISCALITÀ COMUNALE) FINALIZZATI ALL’INNALZAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ ENERGETICO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI, DELLA QUALITÀ E DELLA SICUREZZA EDILIZIA, RISPETTO AI PARAMETRI COGENTI
- Si rimanda ad apposito Regolamento Energetico per gli incentivi per la promozione dell'edilizia ecosostenibile, che sarà predisposto dall'amministrazione comunale. Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE
dall'amministrazione comunale. Art. 41 – PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE PER L’ADOZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO GAS RADON
- L'intervento deve far riferimento alla D.G.R n.101 del 01.07.2014 e alla DGR n.3014 del 30.12.2013 “LR 23 luglio 2013 n.20- Prevenzione e salvaguardia dal rischio Radon-Linee attuative.” in attuazione della LR 23 luglio 2013 n.20. Art. 42 – SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE
Art. 42 – SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI
o 2013 n.20. Art. 42 – SPECIFICAZIONI SULLE DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE DEI SERVIZI E DEI LOCALI AD USO ABITATIVO E COMMERCIALE
- Tutti i locali destinati a servizi igienici alla persona devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari: a) Pavimenti e pareti perimetrali sino ad un’altezza di m 2,00 di regola piastrellate o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
i materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente; b) Essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale; c) Avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone; d) I locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è
ocali di abitazione o di lavoro o da spazi d’uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l’accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto. L'eventuale antibagno deve avere una superficie minima di mq.1,00 con una profondità minima di m.1. 2. L’illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi:
a di m.1. 2. L’illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nei seguenti casi: a) Negli edifici residenziali che abbiano già un locale con servizi igienici con illuminazione e areazione diretta; in questo caso può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 2,00; b) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti
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essere inferiore a mq 2,00; b) Negli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che interessino edifici ricadenti all’interno del Centro Storico o soggetti a specifiche forme di tutela; c) Per gli edifici non residenziali si richiamano i contenuti della DGRV 27.05.1997 n.1887 “Criteri di valutazione dei nuovi insediamenti produttivi e del terziario e del D.Lgs. 81/2011. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 57 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 43– DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI SULLE COPERTURE (C.D. “LINEE VITA”)
Art. 43– DISPOSITIVI DI AGGANCIO ORIZZONTALI SULLE COPERTURE (C.D. “LINEE VITA”)
- Si applica quanto previsto dall’art. 79 bis della L.R. 61/85 e ss.mm.ii “Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza” cosi come modificato dalla L.R. 29/2019. Art. 44 – RESTRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA
Art. 45 – STRADE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
44 – RESTRIZIONI PER LE SALE DA GIOCO L’ISTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE DEL GIOCO D’AZZARDO LECITO E LA RACCOLTA DELLA SCOMMESSA
- Si fa riferimento alle disposizioni di cui alla L:R. n. 38/2019 “Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico”. CAPO II - DISCIPLINA DEGLI SPAZI APERTI, PUBBLICI O DI USO PUBBLICO Art. 45 – STRADE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle
DE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
DE PUBBLICHE O AD USO PUBBLICO
- Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi: • la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento; • non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno
oni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi ecc..), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi; • la viabilità d’accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell’insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate,
nte opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche); • le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della
no progettate secondo criteri di “traffic calming” (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell’incolumità di pedoni e ciclisti. • gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano. L’uso della segnaletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la
naletica orizzontale e verticale, degli elementi di arredo e del tipo di pavimentazione devono indurre l’utenza a riconoscere la funzione urbana della strada, e di conseguenza la presenza di un contesto ambientale diverso da quello precedentemente attraversato. 2. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse
pporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal D.M. 05/11/2001 – norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 3. Negli interventi attuati entro i centri abitati su strade ed accessi privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a
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privati che, pur non essendo individuati e classificati, siano a servizio di un numero di unità immobiliari superiore a cinque a prescindere dalla relativa destinazione d’uso, le caratteristiche e le dimensioni delle strade di COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 58 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
distribuzione residenziali dovranno fare riferimento a quelle stabilite per le strade di categoria F in ambito urbano. 4. Nelle aree produttive la larghezza della corsia nelle strade di distribuzione non deve essere inferiore a m 3,50. 5. Nel caso di interventi urbanistici ed edilizi attuati a mezzo di intervento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni,
vento edilizio diretto o Piano Urbanistico Attuativo comunque denominato che interessino il sistema della viabilità (recinzioni, passi carrai, percorsi ciclabili e pedonali, strade, ecc..), devono essere messi in atto gli interventi di ristrutturazione viaria finalizzati a ricalibrare le caratteristiche geometriche della strada esistente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada. 6. Sono interventi di ristrutturazione viaria:
stente secondo specifici parametri in relazione alle diverse categorie di strada. 6. Sono interventi di ristrutturazione viaria: • l’allargamento del sedime stradale esistente per l’arretramento delle recinzioni e dei passi carrai e per l’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc.; • il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le
nde polivalenti, banchine, ecc.; • il restringimento del sedime stradale esistente per il recupero degli spazi risultanti tra le recinzioni ed il ciglio asfaltato al fine dell’inserimento di marciapiede o piste ciclabili, alberature o siepi, bande polivalenti, banchine, ecc… 7. Nei casi di costruzione di strade a fondo cieco, al termine di dette strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui
tte strade deve essere previsto uno spazio finalizzato ad agevolare la manovra di inversione di marcia degli automezzi ed il cui diametro non deve essere inferiore a m 12 per i tessuti residenziali e m 25 per i tessuti ove insistono attività produttive. 8. Le soluzioni costruttive devono essere coerenti con le specifiche caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono
caratteristiche morfologiche ed ambientali del sito. Il collegamento con la sede stradale, o comunque con il percorso a cui sono funzionali, deve essere realizzato rispettando le norme della L. 13/89 e dei D.M. n. 236/89 e n. 503/96, in modo da non comportare ostacoli alla percorribilità per la generalità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia
la generalità delle persone. 9. Le pavimentazioni delle strade vanno realizzate in asfalto; qualora parte della carreggiata sia utilizzata come pista ciclabile, quest’ultima dovrà essere preferibilmente differenziata con l’impiego di asfalto pigmentato o con altro materiale concordato con l’Amministrazione Comunale. 10. Per ambiti e progettazioni specifiche possono essere utilizzati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo. Si rimanda , comunque agli indirizzi contenuti nel Prontuario per la qualità
Art. 46 – PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
zati: materiale lapideo o masselli in calcestruzzo. Si rimanda , comunque agli indirizzi contenuti nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. Art. 46 – PORTICI PUBBLICI O AD USO PUBBLICO
- I portici ed i passaggi coperti, gravati da servitù di passaggio pubblico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato
blico, devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario. I rapporti tra pubblico e privato devono essere regolamentati da specifico atto con riguardo particolare alla gestione degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria di detti spazi portici o passaggi coperti. 2. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche.
inuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate, avendo cura di non alterare la continuità delle cortine storiche. 3. Il pavimento dei portici destinati ad uso pubblico deve essere realizzato con materiale idoneo e comunque rispondente alle disposizioni tecniche di norma adottate dal comune. 4. Nelle zone sottoposte a vincolo di tutela delle bellezze naturali, i materiali e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 59 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
materiali e le forme della pavimentazione deve essere individuati nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito. Sono a carico del proprietario l’installazione dell’impianto di illuminazione e la fornitura dei corpi COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 59 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
illuminanti, secondo modalità e tipi stabiliti dal Comune, al quale spettano gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica. 5. L’ampiezza dei portici di uso pubblico, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può - di norma - essere minore di m 2,50, mentre l’altezza non deve essere inferiore a m 3,00. 6. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti ad uso pubblico possono rimanere di proprietà
Art. 47 – PISTE CICLABILI
essere inferiore a m 3,00. 6. Le aree costituenti i portici ed i passaggi coperti ad uso pubblico possono rimanere di proprietà privata, ma con il gravame della servitù perpetua di pubblico transito. Art. 47 – PISTE CICLABILI
- La realizzazione di piste ciclabili deve essere coerente con le direttive contenute negli appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente.
appositi piani di settore e rispettate le prescrizioni ed i vincoli contenuti nella legislazione nazionale e regionale vigente. 2. I tracciati ciclabili, per quanto tecnicamente possibile, devono essere orientati a favorire sul suolo urbano l’uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto individuale alternativo a quello motorizzato. 3. Le dimensioni nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli
rnativo a quello motorizzato. 3. Le dimensioni nel rispetto delle suddette prescrizioni, deve tenere conto della gerarchia degli assi viari e del traffico previsto, in modo da favorirne l’efficienza in relazione alle condizioni d’uso. 4. I percorsi della viabilità ciclabile, qualora indicati nelle planimetrie dello strumento di pianificazione, costituiscono una maglia coerente con i principali flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per stralci.
ianificazione, costituiscono una maglia coerente con i principali flussi della mobilità urbana e realizzabile anche per stralci. 5. Dette infrastrutture dovranno avere larghezza minima pari a m 1,50 se per un solo senso di marcia e m 2,50 se bidirezionale in ogni caso adeguarsi alle norme tecniche di rango superiore. 6. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate
che di rango superiore. 6. Nei casi in cui i percorsi siano destinati anche alla viabilità pedonale, le larghezze sopra indicate dovranno essere incrementate in base alla sicurezza della circolazione ed ai livelli di traffico nel rispetto di quanto previsto dal Codice della Strada e ss.mm.ii. 7. I percorsi ciclabili e/o ciclopedonali possono essere autonomi, se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada
se separati dalla viabilità motorizzata a mezzo di aiuole, fossati, zone verdi, separatori ecc.. ovvero percorsi a bordo strada quando individuati da apposita segnaletica sulla carreggiata stradale. 8. Nelle aree urbane è comunque suggerita o preferibile la soluzione del percorso ciclopedonale separato dalla sede veicolare a mezzo di una fascia sistemata a verde o con alberature. 9. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le
ia sistemata a verde o con alberature. 9. Nella progettazione e realizzazione delle ciclopiste pedonali vanno sempre valutate le possibilità di collegamento con la rete dei percorsi già esistenti o di possibile realizzazione, con il sistema delle aree verdi, degli spazi pubblici e dei servizi pubblici e dei servizi presenti nell’area. 10. Nella progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli.
Art. 48 – AREE PER PARCHEGGIO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO
progettazione degli spazi pubblici e delle aree per parcheggio devono essere previste aree idonee allo stazionamento dei cicli. Art. 48 – AREE PER PARCHEGGIO PUBBLICO O AD USO PUBBLICO
- I parcheggi devono di norma essere approntati utilizzando materiali permeabili per le zone di sosta, qualora compatibile con le esigenze di tutela ambientale del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 60 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
del suolo e del sottosuolo, e manto di asfalto per le corsie di manovra. I parcheggi scoperti devono essere sempre alberati, nel rispetto delle direttive e prescrizioni fornite dal prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale, ponendo a dimora essenze appartenenti a specie autoctone o tradizionali, poste in maniera da garantire l’ombreggiamento delle aree di sosta durante la stagione estiva; si COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 60 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
dovrà avere cura che gli alberi messi a dimora non interferiscano con gli spazi necessari per la manovra, la sosta e l’uso delle automobili. Il parcheggio può essere realizzato in area scoperta o coperta e il comune potrà indicare le soluzioni ritenute maggiormente adeguate agli obiettivi della sicurezza del traffico, del decoro urbano, del rispetto dei diversi contesti ambientali e delle esigenze ecologiche. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o
entali e delle esigenze ecologiche. Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a m 3,20 e riservati ai veicoli condotti da persone che possiedono il contrassegno-disabili. Gli spazi di manovra e le strade di accesso ai parcheggi devono avere larghezza non inferiore a m.5,00. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza
larghezza non inferiore a m.5,00. Le vetture in sosta non devono pregiudicare la buona visibilità specialmente in corrispondenza degli incroci stradali per cui gli spazi a parcheggio in linea non possono essere posizionati a distanza inferiore a 5,00 dall’intersezione misurata dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale.
asversale. I posti di stazionamento devono essere evidenziati ed identificati con opportuna segnaletica orizzontale e verticale. Le aree di sosta ed i cortili destinati a parcheggio devono essere dotati di idonei sistemi di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche nel rispetto delle vigenti norme adottando tutte le precauzioni per evitare l’erosione dei terreni e versanti. 2. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella
one dei terreni e versanti. 2. Ogni singola unità edilizia deve disporre di una superficie destinata a parcheggio ricavata nella stessa costruzione o all’interno del lotto oppure anche in aree non appartenenti al lotto di intervento, ma comunque posto ad una distanza tale da servire al lotto stesso e comunque con la creazione di apposito vincolo pertinenziale. Detta superficie non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e
non dovrà essere inferiore a quanto previsto dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122. Gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, lett. d, del D.P.R. 380/2001 e ss.mm. e ii., compreso il recupero dei sottotetti ai fini abitativi, nonché negli interventi dove è previsto il cambio di destinazione d’uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano
i interventi dove è previsto il cambio di destinazione d’uso che comportino la realizzazione di nuove unità immobiliari, restano subordinati al reperimento degli spazi a parcheggio in misura non inferiore a mq 1,00 per ogni 10,00 mc di costruzione soggetta a ristrutturazione, esclusivamente per le unità realizzate in aggiunta a quelli esistenti, anche in aree che non fanno parte del lotto ma comunque insistenti in un ambito territoriale il cui diametro non deve superare m 300 individuando come centro il
e del lotto ma comunque insistenti in un ambito territoriale il cui diametro non deve superare m 300 individuando come centro il fabbricato generatore del fabbisogno di posti auto. Nelle aree di Centro Storico come definite dallo strumento urbanistico vigente, qualora non sia possibile il reperimento degli spazi per parcheggi pertinenziali, l’intervento è consentito solo subordinandolo al previo pagamento all’Amministrazione comunale di una somma pari al valore di
i, l’intervento è consentito solo subordinandolo al previo pagamento all’Amministrazione comunale di una somma pari al valore di una equivalente area adibita a parcheggio interrato da determinare con modalità specifiche stabilite con deliberazione della Giunta Comunale. Potranno essere previsti aree a parcheggio di uso pubblico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell’Amministrazione Comunale che ne vincola la
blico il cui uso è subordinato da apposita convenzione da sottoscrivere a favore dell’Amministrazione Comunale che ne vincola la destinazione d’uso nonché la durata. La convenzione dovrà inoltre contenere adeguati elaborati grafici che individuano le aree soggette a vincolo. 3. Per le attività diverse da quelle residenziali viene fatto riferimento alle specifiche normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall’art. 41-sexies della L.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 61 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
specifiche normative vigenti; pertanto a tali attività non si applicano i dimensionamenti previsti dall’art. 41-sexies della L. 1150/1942 introdotto dall’art. 18 della L. 765/1967 e successivamente modificato dall’art. 2 della L. 24/03/1989, n. 122. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 61 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Per le aree a parcheggio esistenti alla data di approvazione del presente regolamento, pubbliche o vincolate all’uso pubblico e a servizio delle zone commerciali e produttive, è ammesso, previa richiesta di titolo abilitativo, installare sistemi di copertura degli stalli a parcheggio a protezione delle autovetture, a condizione che tali sistemi abbiano una superficie coperta massima non superiore al 50% della superficie dell’area a parcheggio. In particolare tali
sistemi abbiano una superficie coperta massima non superiore al 50% della superficie dell’area a parcheggio. In particolare tali sistemi dovranno essere opportunamente progettati con caratteristiche architettonico formali adeguate al contesto ambientale circostante, con l’uso di materiali coerenti e con l’inserimento di idonee alberature, se mancanti. Tale deroga, in alternativa alle prescrizioni di cui al precedente comma 1, potrà essere ammessa solo previo assenso del Comune. I sistemi di copertura degli
Art. 49 – PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE PUBBLICHE
lle prescrizioni di cui al precedente comma 1, potrà essere ammessa solo previo assenso del Comune. I sistemi di copertura degli stalli a parcheggio non concorrono al calcolo della superficie coperta dell’area. Art. 49 – PIAZZE E AREE PEDONALIZZATE PUBBLICHE
- La progettazione delle aree aperte pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della vita urbana, curando la omogeneità
pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati
ttivi di coesione sociale. 2. Gli spazi devono essere delimitati sui lati da elementi (edifici, muri) correttamente dimensionati in base all’ampiezza dello spazio aperto ed organizzati in maniera da permettere diversi usi grazie alla collocazione adeguata delle sedute, dell’illuminazione, del verde e dell’arredo: si dovranno configurare spazi di aggregazione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi.
azione, di passaggio, zone di sosta ecc.. 3. I flussi del traffico veicolare generalmente non devono interferire con tali spazi. 4. Slarghi, piazze ed altri spazi aperti pavimentati devono essere realizzati nel rispetto delle norme sul superamento delle barriere architettoniche; in particolare si raccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in
ccomanda l’assenza, o la riduzione al minimo (max 2,50 cm) dei dislivelli, l’utilizzo dei materiali antisdrucciolo e la messa in opera di un efficiente sistema di deflusso dell’acqua. In generale la pavimentazione non deve presentare discontinuità e non è ammessa la presenza di avvallamenti e deformazioni tali da determinare gravi danni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di
are gravi danni funzionali ed estetici. 5. La superficie pavimentata deve presentare un sistema di adeguate pendenze in grado di convogliare l’acqua in determinati punti di raccolta: caditoie, griglie, fessure o aiuole per il recapito delle acque meteoriche. 6. Gli elementi di arredo urbano (cestini portarifiuti, panchine, fioriere, portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli
portabiciclette, giochi bimbi, elementi della pubblica illuminazione ecc..) partecipano alla valorizzazione e all’immagine degli spazi scoperti pubblici e di uso pubblico, la scelta degli elementi di arredo va concordata con l’amministrazione comunale. 7. La pavimentazione dei percorsi viene realizzata in modo da favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni
a favorire l’accesso, la sosta, gli incontri e gli scambi tra le persone, secondo un disegno caratterizzante le diverse funzioni dell’ambiente pedonale, adottando soluzioni prive di barriere architettoniche. 8. Le panche e i sedili sono disposti in posizioni significative rispetto ai percorsi, organizzando gruppi di elementi per favorire occasioni di aggregazione, incontri e la conversazione. 9. Si rimanda, comunque, anche agli indirizzi contenuti nel Prontuario per la qualità architettonica
Art. 50 – PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
ncontri e la conversazione. 9. Si rimanda, comunque, anche agli indirizzi contenuti nel Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale. Art. 50 – PASSAGGI PEDONALI E MARCIAPIEDI
- Tutte le vie di nuova formazione, con esclusione della viabilità autostradale, sovracomunale e primaria, dovranno essere munite di marciapiede e di passaggi pedonali pubblici, realizzati in COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 62 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
conformità al presente regolamento ed alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. 2. Negli ambiti extraurbani va favorita, in alternativa al marciapiede, la realizzazione di percorsi protetti, finalizzati a garantire la sicurezza della mobilità debole e pedonale. 3. Per gli interventi realizzati su lotti a confine con la viabilità pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora
pubblica l’Amministrazione, attraverso i competenti uffici comunali, può imporre la costruzione di marciapiedi stradali, qualora mancanti, a carico dei proprietari dell’area, indicando allo stesso tempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive. 4. I marciapiedi, realizzati nel rispetto delle disposizioni delle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice
e sul superamento delle barriere architettoniche, devono avere una larghezza minima di m 1,50 e comunque nel rispetto del Codice della Strada e del relativo regolamento di esecuzione (e ss.mm.ii.) oltre che della normativa sull’abbattimento delle barriere architettoniche. 5. In area urbana, laddove sia prevalente la presenza di fronti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del
ti commerciali e/o direzionali e la dimensione degli spazi stradali esistenti o di progetto lo consenta, la larghezza minima del marciapiede dovrà essere di m 2,50. I marciapiedi potranno comunque essere sostituiti, qualora tecnicamente ammissibile, da percorsi porticati pubblici o di uso pubblico. 6. I marciapiedi non devono avere repentine alterazioni di pendenza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all’intensità del flusso
denza, né presentare, gradini od ostacoli fisici; devono mantenere una larghezza costante proporzionata all’intensità del flusso pedonale, collegarsi tra loro in modo da costituire un sistema continuo e visibilmente percepibile che consenta ai pedoni di spostarsi agevolmente e in sicurezza anche tra i vari marciapiedi realizzando, ove possibile, le strisce pedonali su dossi posti alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di
alla stessa quota del marciapiede, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e ss.mm.ii.. 7. Lungo i marciapiedi dimensionati al minimo, in funzione del reale flusso pedonale, potranno essere installati i soli arredi di illuminazione stradale, gli idranti antincendio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio
ndio, la segnaletica stradale e i dissuasori di sosta e di attraversamento, opportunamente collocati per minimizzare l’intralcio fisico e le occasioni di restringimento del flusso pedonale, comunque in conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione. 8. Lungo i marciapiedi grandi dimensioni possono essere collocati arredi pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette
di pubblici quali per esempio panchine, cestini portarifiuti, cartellonistica istituzionale (bus, taxi, alberghi, ecc.) cassette del servizio postale pensiline di attesa autobus, bagni pubblici, armadietti tecnologici, ecc. nonché alberi e fioriere come elementi caratterizzanti lo spazio pubblico urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell’arredo
co urbano. Sono fatte salve le eventuali prescrizioni derivanti da specifici regolamenti afferenti alla composizione dell’arredo urbano, oltre a prescrizioni derivanti dall’applicazione del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 9. Gli elementi di arredo urbano non devono in ogni caso costituire impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi.
impedimento od ostacolo alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi. L’installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. 10. Le scale e le rampe di uso pubblico non devono presentare spigoli vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 63 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
i vivi e devono essere dotate di corrimano continuo, opportunamente risvoltato agli estremi; di norma le rampe rettilinee devono essere prive di restringimenti e presentare alzate e pedate di dimensioni costanti in conformità alle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 63 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 51 – PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE
Art. 51 – PASSI CARRAI E USCITE PER AUTORIMESSE
- Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme di rango locale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.
- Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di
devono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. Tutte le rampe devono terminare almeno m 4,50 prima del punto di immissione sulla viabilità pubblica o uso pubblico. Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole. 3. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di
rettilinee e a m 3,50 negli altri casi. Tale larghezza deve essere aumentata rispettivamente fino a m 4,50 per le autorimesse di grandi dimensioni, se previste per doppio senso di marcia, salve diverse disposizioni emanate di concerto con gli enti preposti. E’ facoltà vietare la realizzazione di rampe che comportino particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare negli ambiti rurali. 4. In tutte le zone omogenee gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 4,50 dalla
icolare negli ambiti rurali. 4. In tutte le zone omogenee gli accessi carrai debbono avere il cancello arretrato di m 4,50 dalla carreggiata. Da tali arretramenti sono escluse le aperture collocate nelle tratte di strada a fondo cieco ed altri casi particolari riconducibili alle normative e deroghe previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR n. 610 del 16/09/1996 e DPR n. 495 del
Art. 52 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
e previste dal Codice della Strada e relative circolari e regolamenti di attuazione. (DPR n. 610 del 16/09/1996 e DPR n. 495 del 16/12/1992). In ogni caso, nei casi di deroga, il cancello carraio dovrà essere dotato di meccanismo automatico di apertura a distanza. In caso di impossibilità tecnica, opportunamente dimostrata, di reperire lo spazio di 4,50 m può concorrere alla determinazione di tale spazio anche il marciapiede. Art. 52 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
Art. 52 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
io di 4,50 m può concorrere alla determinazione di tale spazio anche il marciapiede. Art. 52 – CHIOSCHI/DEHORS SU SUOLO PUBBLICO
- I chioschi, come definiti dall'articolo 3, devono corrispondere a criteri di decoro urbano ed inserirsi armonicamente con l’ambiente circostante. La loro collocazione può avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere l’attività di vendita
può avvenire solo in ampi spazi pedonali residuali del reale flusso pedonale. I chioschi possono svolgere l’attività di vendita direttamente all’esterno o all’interno nel qual caso devono essere corredati di uno scivolo adeguatamente posizionato da non interferire con il pubblico passaggio. In ogni caso l’area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 2,00.
ogni caso l’area antistante il chiosco dovrà avere larghezza nel senso della circolazione ciclo pedonale pari ad almeno m 2,00. 3. La forma dei chioschi, i modi costruttivi e gli arredi devono essere, per materiale e colore, coerenti con il contesto in cui si inseriscono. Essi devono essere semplicemente appoggiati al terreno o su una base che non emerga dal pavimento. Gli elementi tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico.
nti tecnici, come per esempio i condizionatori, devono essere inseriti in modo tale da non arrecare disturbo o impatto estetico. 4. Nei chioschi esistenti, qualora non sia tecnicamente possibile l’inserimento degli elementi tecnici al loro interno, questi ultimi possono essere installati all’esterno a condizione di ridurre al minimo l’impatto visivo, anche mediante schermature. 5. Per l’installazione di tali strutture è possibile procedere direttamente con la richiesta di
ivo, anche mediante schermature. 5. Per l’installazione di tali strutture è possibile procedere direttamente con la richiesta di occupazione suolo pubblico. All’atto della rimozione di tali manufatti, il titolare della concessione, dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla pulizia ed eventuale rifacimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento.
acimento parziale o totale della pavimentazione sottostante, nel caso in cui la stessa presentasse un pur minimo danneggiamento. 6. La superficie dei chioschi non dovrà avere una superficie superiore a 15 mq, comprensiva di eventuali portici, aggetti ed apparecchiature tecniche. 7. La collocazione dovrà avvenire nel rispetto delle distanze da incroci, innesti stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada, e comunque non inferiore a 15,00 m.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 64 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
i stradali, curve, dossi, biforcazioni, fermate di autobus previste dal Codice della Strada, e comunque non inferiore a 15,00 m. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 64 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- I chioschi devono essere realizzati con strutture facilmente smontabili e di palese amovibilità nel rispetto delle norme di sicurezza, impatto acustico e luminoso ecc..
- Il dehors può essere aperto, semichiuso o chiuso:il dehors è costituito da un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all’uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
uisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto annesso ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
- è aperto quando lo spazio occupato non ha altre delimitazioni se non le fioriere;
- è semichiuso o chiuso quando lo spazio occupato ha delimitazioni laterali e/o frontali che determinino un ambiente circoscritto.
- Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per
un ambiente circoscritto. 10. Il dehors è stagionale se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell’arco dell’anno solare; è permanente se la struttura è posta su suolo pubblico o asservito all’uso pubblico per l’intero anno solare. 11. Qualora tali manufatti vengono installati in ambiti sottoposti a vincolo di bene culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii..
Art. 53 – SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
allati in ambiti sottoposti a vincolo di bene culturale/paesaggistico, si rinvia a quanto prescritto D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.. 12. Qualora installati in area pubblica, tali strutture dovranno essere preliminarmente autorizzate con l’amministrazione comunale. Art. 53 – SERVITÙ PUBBLICHE DI PASSAGGIO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo
IO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
IO SUI FRONTI DELLE COSTRUZIONI
- Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.
- Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la
gli uffici comunali competenti. 2. Gli interventi derivanti dall’attività edilizia che comportino l’esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell’illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordonate etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione.
ccordo con l’ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fideiussione. 3. Al comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente: a) tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze; b) segnaletica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche,
letica stradale e turistica; c) piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture; d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili; e) quadri per affissioni e simili. 4. L’installazione degli indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 65 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
li indicatori e degli apparecchi non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per il pedone. 5. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopra citati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti a loro imputabili. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 65 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Gli indicatori e gli apparecchi predetti possono essere applicati sul fronte di costruzioni soggette a tutela soltanto qualora non esistano ragionevoli alternative e con le attenzioni rese necessarie dalle caratteristiche delle costruzioni stesse e dell’ambiente.
- Le costruzioni di natura particolare ed aventi pubblica utilità, quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre
Art. 54 – RECINZIONI
quali cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e sollevamento, serbatoi debbono in ogni caso disporre di area propria recintata e devono rispettare una distanza minima dai confini di m 1,50, potendo anche essere poste in fascia di rispetto stradale previo parere dell’ente proprietario della strada. Art. 54 – RECINZIONI
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma
Art. 54 – RECINZIONI
a. Art. 54 – RECINZIONI
- Le recinzioni degli spazi privati sono vietate nei casi in cui la loro realizzazione, per uso e forma dei materiali, possa deturpare le caratteristiche di pregio del sistema ambientale e la continuità degli spazi aperti, dei coni di visuale, delle aree boscate, delle fasce di rispetto e, in particolare, di protezione dei corsi d’acqua.
- L’altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, con un massimo di m 1,70, con
re, di protezione dei corsi d’acqua. 2. L’altezza massima dovrà conformarsi a quella del contesto, con un massimo di m 1,70, con zoccolo in muratura intonacata per un'altezza massima di m.0,70 e sovrastante cancellata in ferro di disegno sobrio. Per i contesti di urbanizzazione consolidata è fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. E’ ammessa inoltre, in corrispondenza dei
ata è fatta salva la facoltà di allineamento, in altezza, con le adiacenti recinzioni. E’ ammessa inoltre, in corrispondenza dei cancelli, una altezza massima pari a m 2,00. La eventuale siepe realizzata in adiacenza non potrà superare l’altezza di m 2,00. 3. In ambito rurale le recinzioni in rete metallica o in muratura con sovrastante ringhiera saranno ammesse solamente come conterminazione degli edifici. In tal caso l’altezza non potrà superare
con sovrastante ringhiera saranno ammesse solamente come conterminazione degli edifici. In tal caso l’altezza non potrà superare m 1,70 o comunque quella delle recinzioni adiacenti. Qualora sussistano dislivelli, l’altezza massima della recinzione va calcolata tra la linea di terra, posta a quota superiore rispetto al terreno sottostante, ed il filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell’altezza massima.
filo esterno della recinzione. Il muro di contenimento del terreno non va conteggiato nella determinazione dell’altezza massima. 4. Nel contesto delle aree agricole ove l’edificazione si presenta rada e ove prevale una forte caratterizzazione della ruralità, presentando connotazioni particolarmente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece possibile realizzare le recinzioni esclusivamente con rete
ente sensibili sotto il profilo paesaggistico-ambientale, sarà invece possibile realizzare le recinzioni esclusivamente con rete metallica su pali di legno, o con staccionata in legno che non ostruisca la visuale, o con siepi. E' vietato l'utilizzo di elementi pericolosi come fio spinato. 5. Sono fatte salve le prescrizioni contenute a riguardo nel Codice della Strada. 6. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e
ute a riguardo nel Codice della Strada. 6. Eventuali apparecchiature video-citofoniche e di apertura elettrica o telecomandata e motorizzata dei cancelli devono essere opportunamente protette ed inserite armonicamente nel contesto della struttura; per i cancelli a movimento motorizzato, protetto da fotocellule, devono essere adottati i dispositivi di segnalazione atti a garantire la sicurezza degli utenti. 7. Le recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da
la sicurezza degli utenti. 7. Le recinzioni, le ringhiere esterne ed i cancelli devono essere realizzati e mantenuti in modo da garantire adeguate condizioni di sicurezza per le persone (adulti e bambini) tenuto conto anche della loro collocazione e dell'utilizzo dell'area (es. aree di gioco, presenza di animali, etc). Non sono ammesse recinzioni con punte aguzze, e con l'utilizzo di filo spinato, salvo deroga per ragioni oggettive e purché l'altezza della recinzione non sia inferiore a m 2.40.
n l'utilizzo di filo spinato, salvo deroga per ragioni oggettive e purché l'altezza della recinzione non sia inferiore a m 2.40. 8. In caso di detenzione di animali domestici (es. cani), la recinzione verso il marciapiede e proprietà di terzi, deve essere integrata da rete a maglia fitta di adeguata altezza o da accorgimenti protettivi , tali da garantire sia che gli animali non siano di pericolo o di disturbo a terzi, sia che i medesimi non siano disturbati da persone o veicoli in transito.
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 66 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
i animali non siano di pericolo o di disturbo a terzi, sia che i medesimi non siano disturbati da persone o veicoli in transito. 9. Le essenze arboree, le siepi, e simili, devono essere collocate e mantenute in modo da non ridurre la sezione necessaria al transito delle persone nei marciapiedi e non costituire intralcio/pericolo per chi transita, ovvero ostacolo alla veduta negli accessi carrai e nelle curve. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 66 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 55 – NUMERI CIVICI
Art. 55 – NUMERI CIVICI
- Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l'indicatore del numero assegnato. L'applicazione e il costo è a carico del privato interessato.
- È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, a totale carico dell’Ente.
Art. 56 – AREE VERDI
munque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa, a totale carico dell’Ente. 3. In caso di demolizione dei fabbricati che non verranno più costruiti o di chiusura di porte esterne, il proprietario deve notificare al Comune, entro otto giorni, il numero od i numeri civici che vengono così ad essere aboliti. CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 56 – AREE VERDI
Art. 56 – AREE VERDI
od i numeri civici che vengono così ad essere aboliti. CAPO III - TUTELA DEGLI SPAZI VERDI E DELL’AMBIENTE Art. 56 – AREE VERDI
- L’Amministrazione Comunale riconosce il verde come elemento qualificante del contesto urbano. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.
oree apportano al microclima, alla qualità dell’aria, al ciclo delle acque, e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità. 2. Oggetto di tutela sono sia il patrimonio verde di proprietà pubblica sia quello di proprietà privata. 3. La tutela si realizza definendo le modalità di intervento sulle aree verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente,
ee verdi e le trasformazioni del territorio più consone al mantenimento e allo sviluppo complessivo della vegetazione esistente, incrementando le presenze arboree, la fitomassa nel contesto urbano e le connessioni tra le aree verdi, allo scopo di realizzare un sistema di reti ecologiche urbane. 4. Fatti salvi le prescrizioni e i vincoli della programmazione urbanistica, per la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi si rinvia all'eventuale Regolamento Comunale del verde urbano.
r la regolamentazione specifica degli interventi sulle aree verdi si rinvia all'eventuale Regolamento Comunale del verde urbano. 5. Rimangono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento Comunale del verde urbano le aree e gli interventi di seguito elencati:
- gli interventi sulle alberature che rappresentano ostacolo o impedimento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo
mento al mantenimento in sicurezza delle infrastrutture di pubblica utilità, inclusi quelli riconducibili al quadro prescrittivo del Codice della Strada (D.Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.);
- le zone tutelate da norme di rango sovraordinato (regionali e nazionali), relative alle aree protette e alle aree militari;
- gli interventi sulle alberature che possano considerarsi coltivazioni in atto o a fine ciclo nell’ambito dell’esercizio dell’attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva,
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 67 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
n atto o a fine ciclo nell’ambito dell’esercizio dell’attività agricola e forestale (alberi da frutto in coltivazione intensiva, coltivazioni intensive di specie da legno, boschi cedui, pioppeti, vivai, ecc.);
- gli interventi volti al mantenimento dell’efficienza idraulica delle reti di scolo, di regimazione delle acque e di irrigazione, fossi, canali, comprese le fasce fluviali (ripe e sponde direttamente interessate dal deflusso delle acque) COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 67 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 57 – PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
Art. 57 – PARCHI URBANI E GIARDINI DI INTERESSE STORICO E DOCUMENTALE
- L’Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti e costituisce un importante valore estetico, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani e dei giardini di pregio ambientale, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.
Art. 58 – ORTI URBANI
one dei parchi urbani e dei giardini di pregio ambientale, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale. 3. L’individuazione dei siti e le modalità della loro tutela (ambientale, paesaggistica, culturale, storica, ecc.) sono demandate agli atti della programmazione urbanistico – territoriale comunale e sovracomunale ( PTRC, PTCP e Strumento urbanistico vigente). Art. 58 – ORTI URBANI
- L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità,
Art. 58 – ORTI URBANI
stico vigente). Art. 58 – ORTI URBANI
- L’Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi. A tal fine promuove la sistemazione di appezzamenti di terreni ad orti urbani, per la cui regolamentazione è rinviata al provvedimento di competenza. Art. 59 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE
Art. 59 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE
urbani, per la cui regolamentazione è rinviata al provvedimento di competenza. Art. 59 – PARCHI E PERCORSI IN TERRITORIO RURALE
- Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l’Amministrazione intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
Art. 60 – SENTIERI
he di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell’ambiente e del paesaggio. 2. L’individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica. Art. 60 – SENTIERI
Art. 60 – SENTIERI
rcorsi e vie d’acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti della programmazione urbanistica. Art. 60 – SENTIERI
- Gli interventi di sistemazione o riqualificazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell’ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. Art. 61 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
Art. 61 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
dinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere. Art. 61 – TUTELA DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO
- Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni: a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuato attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento dell'ente gestore del servizio.
rso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche, secondo quanto previsto dal regolamento dell'ente gestore del servizio. b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite pubblica fognatura, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine negli interventi
dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili in luogo di quelli impermeabili: a tal fine negli interventi edificatori ammessi dovrà essere garantita una percentuale di superficie permeabile secondo quanto indicato per le singole zone nel Repertorio Normativo di PI. In presenza di piani interrati estesi all’esterno del sedime dei fabbricati emergenti, l’estradosso del solaio di copertura di tali piani deve essere posto ad almeno cm 35 sotto il piano di campagna e
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 68 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ati emergenti, l’estradosso del solaio di copertura di tali piani deve essere posto ad almeno cm 35 sotto il piano di campagna e ricoperto, fino alla quota del piano campagna stesso, di terreno vegetale seminato a tappeto COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 68 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 62 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
erboso od attrezzato a giardino, ad esclusione degli spazi strettamente necessari ai percorsi pedonali e carrai o alle zone di sosta delle autovetture.) 2. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 1, lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici di tipo non alimentare. CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Art. 62 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
Art. 62 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
bili, per usi domestici di tipo non alimentare. CAPO IV - INFRASTRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE Art. 62 - APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
- Ogni intervento deve rispettare le prescrizioni e gli obblighi contenuti nel Regolamento dell'ente gestore ed ottenere i nulla osta previsti.
- È fatto obbligo, comunque, per ogni edificio sia a destinazione residenziale o ad essa assimilabile, sia produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e
azione residenziale o ad essa assimilabile, sia produttivo, di dotarsi di regolare approvvigionamento idrico per fini potabili e igienico sanitari, in modo da garantire il regolare approvvigionamento di ogni unità dalla conduttura comunale, laddove esistente. 3. L’acqua potabile prodotta da pozzi privati è ammessa solo se risulta tale dall’analisi dei laboratori d’igiene competenti; l’uso deve essere consentito dal Sanitario Responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale.
Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
alisi dei laboratori d’igiene competenti; l’uso deve essere consentito dal Sanitario Responsabile dell’Azienda Sanitaria Locale. 4. Al fine della sussistenza delle condizioni di agibilità, l’insufficienza di dotazione di acqua potabile è causa di inagibilità. 5. Negli edifici di nuova costruzione con più alloggi, i contatori della rete idrica devono possibilmente essere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio. Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
ere riuniti in locale facilmente accessibile da parte degli addetti al servizio. Art. 63 - DEPURAZIONE E SMALTIMENTO DELLE ACQUE
- Tutti gli scarichi di acque bianche e luride devono essere convogliati nella fognatura comunale, laddove esistente, in modo separato, in conformità alla vigente normativa in materia, nazionale e regionale ed ai regolamenti comunali di settore.
- I condotti degli scarichi devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d’arte e
amenti comunali di settore. 2. I condotti degli scarichi devono avere un diametro adeguato ed essere costruiti a regola d’arte e con materiale idoneo; lo smaltimento terminale deve avvenire con sistema e destinazione autorizzati dal competente Settore o Società, in conformità alle vigenti norme in materia. 3. I condotti degli scarichi devono essere muniti di pozzetto o sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali.
ere muniti di pozzetto o sifone ispezionabile prima di raccordarsi alla fognatura comunale, o comunque ai collettori principali. 4. Gli scarichi delle acque nere, non recapitanti nella pubblica fognatura, in quanto ricadenti nelle previsioni di legge, dovranno essere autorizzati dal competente Settore del Comune o ente gestore, in conformità alle vigenti norme in materia. 5. Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 69 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
nti norme in materia. 5. Nei condotti a cielo aperto (fossi, canali, scoline, ecc.) e nei bacini (laghi, stagni, lagune, ecc.) è fatto divieto di immettere direttamente acque usate per usi domestici, industriali, ecc. diverse da quelle meteoriche. 6. In assenza di una rete di fognatura idonea, o dove non sia possibile realizzare, per motivi tecnico-economici, l'allacciamento alla fognatura dinamica, tutte le acque usate, sia domestiche COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 69 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
che industriali, devono essere depurate e smaltite secondo le prescrizioni dell'Autorità competente in materia di Igiene. 7. Il Responsabile dell’Area Tecnica del Comune ha comunque la facoltà di richiedere particolari trattamenti, atti ad assicurare integrità e la stabilità dei manufatti, la salubrità del territorio, il decorso delle acque e la sopravvivenza della flora e della fauna. 8. Il Responsabili dell’Area Tecnica del Comune può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui
Art. 64 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
enza della flora e della fauna. 8. Il Responsabili dell’Area Tecnica del Comune può, ingiungendo l'esecuzione delle opere di cui ai commi precedenti, indicare le modalità di esecuzione e fissare i termini dell'inizio e dell'ultimazione dei lavori, riservandosi l'intervento sostitutivo, ai sensi della legislazione vigente. Art. 64 - RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
- I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili, raccolti all'interno degli edifici e delle
Art. 65 - DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
IUTI URBANI E ASSIMILATI
- I rifiuti solidi urbani di produzione domestica e simili, raccolti all'interno degli edifici e delle relative aree di pertinenza, devono essere conferiti in modo differenziato, a cura degli abitanti e/o addetti, secondo le disposizioni dello specifico Regolamento Comunale. Art. 65 - DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA
- La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica da parte degli Enti
Art. 66 - DISTRIBUZIONE DEL GAS
E DELL’ENERGIA ELETTRICA
- La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione dell’energia elettrica da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio e deve essere conforme al Regolamento. Art. 66 - DISTRIBUZIONE DEL GAS
- La realizzazione delle linee di fornitura e distribuzione del gas da parte degli Enti gestori è subordinata a titolo edilizio e deve essere conforme allo specifico Regolamento. Art. 67 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
Art. 67 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
tori è subordinata a titolo edilizio e deve essere conforme allo specifico Regolamento. Art. 67 - RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI
- Ai sensi dell’art. 4, comma 1-ter del DPR n. 380/2001, ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista, per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di
ruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di
di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio
rutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no, in conformità alle disposizioni edilizie di dettaglio fissate nel regolamento stesso e, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali.
Art. 68 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI
ne con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20 per cento di quelli totali. Art. 68 - PRODUZIONE DI ENERGIE DA FONTI RINNOVABILI, DA COGENERAZIONE E RETI DI TELERISCALDAMENTO
- La realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili è disciplinata dalla vigente normativa in materia. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 70 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 69 - TELECOMUNICAZIONI
Art. 69 - TELECOMUNICAZIONI
- Le disposizioni del presente articolo si applicano all’intero territorio comunale e disciplinano l'esecuzione di interventi di trasformazione urbanistico - edilizia, relativi all'installazione, la modifica, l'adeguamento e la rimozione degli impianti di sistemi fissi e temporanei di telecomunicazioni e radiotelevisivi, operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 gHz, fatti salvi i disposti di legge emanati da enti superiori in materia.
ll'intervallo di frequenza compresa tra 100 kHz e 300 gHz, fatti salvi i disposti di legge emanati da enti superiori in materia. 2) La progettazione, l'installazione e il funzionamento di tali sorgenti di radiazioni deve avvenire in modo da assicurare, prioritariamente, la tutela igienico sanitaria della popolazione dagli effetti a breve e a lungo termine della esposizione a radiazioni non ionizzanti. 3) Gli impianti possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio
adiazioni non ionizzanti. 3) Gli impianti possono essere installati e, ove già installati, possono essere mantenuti in esercizio solo a condizione che il valore del campo elettromagnetico da essi prodotto, valutato secondo la normativa vigente, non superi i valori di cautela di cui all'art-4 del DM 381/98 e/o eventuali modifiche di norma che dovessero intervenire successivamente; 4) Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni
o intervenire successivamente; 4) Sono soggette a misure di ulteriore cautela, tendenti a limitare l'esposizione alle radiazioni elettromagnetiche a livello tanto più basso quanto ragionevolmente possibile, le cosiddette strutture sensibili, così come indicate dalla Giunta della Regione Veneto (29/12/1998 n° 5268) e cioè gli asili, le scuole, le strutture socio – sanitarie, ecc.. 5) L’Amministrazione Comunale indica sullo strumento urbanistico le aree in cui è ammessa la
strutture socio – sanitarie, ecc.. 5) L’Amministrazione Comunale indica sullo strumento urbanistico le aree in cui è ammessa la localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile. 6) Gli impianti di cui al punto b) devono rispettare i limiti di inquinamento acustico per le emissioni di rumore. 7) Nelle tavole progettuali allegate alla richiesta di installazione dovranno essere contenute le seguenti indicazioni:
rumore. 7) Nelle tavole progettuali allegate alla richiesta di installazione dovranno essere contenute le seguenti indicazioni: • Planimetria, in scala opportuna, quotata dello stato di fatto e di progetto con indicazione della zona di ubicazione, del sedime degli edifici e dei manufatti esistenti e/o di progetto e delle relative aree di pertinenza; • Il tipo di sistema di antenna e la sua funzionalità e l'orientamento; • L'altezza s.l.m. del centro elettrico del sistema d'antenna;
ipo di sistema di antenna e la sua funzionalità e l'orientamento; • L'altezza s.l.m. del centro elettrico del sistema d'antenna; • La potenza massima al connettore d'antenna; • Le dimensioni delle singole antenne (h x l x p); • Il campo di frequenza utilizzato; • Le dimensioni dei volumi intorno all'antenna in cui si hanno valori campo elettrico superiori a 20 V/m e a 6 V/m; • La valutazione preventiva dell'ARPAV;
intorno all'antenna in cui si hanno valori campo elettrico superiori a 20 V/m e a 6 V/m; • La valutazione preventiva dell'ARPAV; • Il valore del campo elettromagnetico già esistente in punti di interesse (quali prossimità di strutture sensibili, punti di prevedibili intersezioni con direzioni di massimo irraggiamento di antenne di impianti già esistenti) e la valutazione del campo totale dovuto al nuovo impianto e agli impianti già esistenti, così come integrato con quanto previsto dalla
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 71 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
lutazione del campo totale dovuto al nuovo impianto e agli impianti già esistenti, così come integrato con quanto previsto dalla circolare regionale n. 14 del 9.8.2000; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 71 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO
• Dichiarazione del rispetto dei limiti di inquinamento acustico, ai sensi della normativa vigente, sulla base di un progetto di simulazione. CAPO V - RECUPERO URBANO, QUALITÀ ARCHITETTONICA E INSERIMENTO PAESAGGISTICO ART. 70 – PUBBLICO DECORO, MANUTENZIONE E SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI E DEI LUOGHI
- Tutte le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti
to esterno, il decoro edilizio ed essere inserite armonicamente nel contesto ambientale, con riferimento ai caratteri prevalenti dell’ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale. 2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Capo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento
po, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti. 3. I proprietari hanno l’obbligo di mantenere gli edifici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari.
difici in condizioni di decoro, di idoneità igienica, di sicurezza socio-ambientale, assicurando tutti gli interventi necessari. 4. In particolare, i fronti degli edifici devono essere mantenuti in buono stato, con riguardo agli intonaci, alle tinteggiature, agli infissi, alle ringhiere, ai canali di gronda, alle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici,
lle tende, alle insegne e alle scritte pubblicitarie legittimamente autorizzate. Devono essere rimossi dai fronti degli edifici, dai porticati o da ogni altro luogo visibile da aree pubbliche, gli impianti, le insegne, le tende e ogni altra sovrastruttura in disuso o di cui comunque sia accertato lo stato di abbandono, con esclusione degli elementi di valore storico - culturale o oggetto di tutela. 5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle
orico - culturale o oggetto di tutela. 5. Il Comune può far eseguire in ogni momento ispezioni per accertare le condizioni delle costruzioni e determinare gli adeguamenti ritenuti necessari. Può altresì ordinare ai proprietari di effettuare le verifiche necessarie ad accertare le condizioni di stabilità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle
ità degli edifici quando, per segni esteriori o per qualsiasi altra ragione, sia ipotizzabile un pericolo per l’incolumità delle persone. Qualora fossero accertate carenze manutentive, tali da compromettere il decoro e/o la sicurezza socio-ambientale e/o l’igiene, ai proprietari potrà essere ingiunto di eseguire i lavori necessari a eliminare gli inconvenienti , prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere.
ori necessari a eliminare gli inconvenienti , prescrivendo l’adozione di soluzioni idonee e assegnando un termine per adempiere. 6. In caso di inottemperanza il Comune, fatte salve le sanzioni previste per l’inosservanza delle norme dei Regolamenti Comunali, può disporre l’esecuzione d’ufficio a carico degli inadempienti, con recupero delle spese sostenute nelle forme stabilite dalla legge. 7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del
Art. 71 – FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
forme stabilite dalla legge. 7. Sono fatti salvi in ogni caso gli interventi di competenza del Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n.267/2000, a tutela dell’igiene, della sicurezza e dell’incolumità pubbliche. Art. 71 – FACCIATE DEGLI EDIFICI ED ELEMENTI ARCHITETTONICI DI PREGIO
- Le facciate degli edifici dovranno essere integrate con l’ambiente circostante, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 72 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
te, in particolare con gli edifici che hanno rapporti di vicinanza diretta o indiretta. La scelta dei materiali di finitura deve essere compiuta sulla base di un adeguato inserimento del manufatto nel contesto urbano, preservando il carattere unitario delle facciate, l’armonia dell’architettura ed i caratteri stilistici dell’edificio. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 72 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Negli interventi sui prospetti degli edifici esistenti non è consentito, senza preventiva autorizzazione del Comune, modificare, semplificare o eliminare le modanature architettoniche, le cornici in rilievo, gli elementi decorativi, i dipinti murali, le lapidi, gli stemmi e ogni altro elemento che orna le facciate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50.
ate. Sono fatte salve le disposizioni previste dal Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004, con particolare riferimento all’art. 50. 3. Gli interventi che comportano modifiche ai prospetti dei fabbricati esistenti dovranno, di norma, rispettare le dimensioni, gli allineamenti e le proporzioni delle forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente
forometrie. In particolare, le nuove aperture dovranno essere omogenee per allineamento e/o proporzioni a quelle tipologicamente significative del fabbricato. Si rimanda, altresì, al P.Q.A.M.A. di PI per gli indirizzi qualitativi in fase di progettazione architettonica per gli interventi di recupero dell’edificato esistente, per i nuovi interventi e per gli spazi aperti nell’ambito del Centro Storico e delle zone agricole.
ro dell’edificato esistente, per i nuovi interventi e per gli spazi aperti nell’ambito del Centro Storico e delle zone agricole. 4. Gli interventi sui prospetti degli edifici dovranno adottare materiali di finitura e accorgimenti tecnici resistenti agli agenti atmosferici e possibilmente agli atti vandalici o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici
ici o d’imbrattamento. 5. Gli impianti tecnici e di distribuzione in rete, da posizionare sui fronti degli edifici, sia pubblici che privati, devono essere collocati nel rispetto delle linee architettoniche delle facciate, per quanto possibile sotto traccia, o, preferibilmente, sui fronti interni, non visibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o
isibili dalle pubbliche visuali. In occasione del rinnovo degli impianti tecnici o di reti di distribuzione, gli enti pubblici o privati erogatori dei servizi connessi, in accordo con la proprietà privata, devono eliminare gli impianti obsoleti o abbandonati di loro proprietà, avendo cura di ripristinare lo stato originario. 6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono
inare lo stato originario. 6. In occasione di interventi di riqualificazione delle facciate, gli impianti tecnici esterni devono essere obbligatoriamente riordinati seguendo le disposizioni di cui al comma precedente. 7. Per gli edifici privi di valore culturale esterni al Centro Storico, non costituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità
stituiscono alterazione significativa delle facciate i seguenti interventi, non soggetti a titolo edilizio, se di modesta entità ed eseguiti in conformità alle normative vigenti, volti all’adeguamento o all’inserimento di nuovi impianti tecnologici: a) fori di ventilazione da realizzare in facciata a filo muro o dotati di griglie di protezione di minima sporgenza e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte;
e del medesimo colore della facciata, a condizione che non interferiscano con modanature architettoniche o decorazioni dipinte; b) nicchie per alloggiamento contatori e simili, da realizzare in facciata, o all’interno di balconi e logge, o in muretti e recinzioni, a condizione che abbiano sportello a filo muro, uniformato alle finiture della facciata. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria. In generale
lle finiture della facciata. I suddetti interventi dovranno comunque perseguire criteri di allineamento e simmetria. In generale l’installazione di apparati tecnologici posti all’esterno degli edifici deve essere progettata con opportuna mimetizzazione, atta a ridurre l’impatto visivo nella facciata dell’edificio, anche con la realizzazione di diaframmi visivi o quinte. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su
Art. 72 – ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI
di diaframmi visivi o quinte. 8. La realizzazione di cappotti termici, o di rivestimenti finalizzati al risparmio energetico, su facciate di edifici prospicienti il suolo pubblico, qualora consentiti, deve essere estesa all’intera facciata. Art. 72 – ELEMENTI AGGETTANTI DELLE FACCIATE, PARAPETTI E DAVANZALI
- Le strutture in aggetto quali pensiline, poggioli, cornici facenti parte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 73 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
rte della struttura edilizia e ricadenti su suolo pubblico o ad uso pubblico, devono essere collocate ad un'altezza, riferita ad ogni punto della struttura, non inferiore a m 3,50 in presenza di marciapiede e a m 5,00 dal suolo soggetto a transito veicolare ad uso pubblico. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 73 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Nelle zone di Centro Storico e Corti di Antica Origine come indicate sullo strumento urbanistico vigente e in quelle di valore paesaggistico le tipologie dovranno rispettare le forme e i modelli della tradizione costruttiva locale.
- Nelle vie di larghezza inferiore a m.6,00 è vietato ogni aggetto sull'area stradale.
- La sporgenza degli aggetti di cui al comma 1, qualora ubicati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando
cati su strade pubbliche o di uso pubblico, non può superare la misura massima di 150 cm dal filo dei muri perimetrali, restando comunque all’interno del filo del marciapiede di almeno 50 cm. 5. La realizzazione di poggioli, balconi e degli altri aggetti, ovvero la modifica di quelli esistenti, è consentita qualora non rechi pregiudizio alle eventuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi.
tuali decorazioni architettoniche e/o pittoriche presenti sui prospetti, non pregiudichi l’immagine unitaria dei fronti edilizi. 6. In presenza di marciapiede, gli apparecchi illuminanti esterni, le telecamere e gli analoghi impianti di modeste dimensioni devono rispettare i seguenti limiti di sporgenza:
- cm 10 fino a 3,00 m di altezza;
- cm 50 fino a 4,50 m di altezza; oltre i 4,50 m si devono rispettare i parametri di cui alla lettera b) al primo comma del presente articolo.
4,50 m di altezza; oltre i 4,50 m si devono rispettare i parametri di cui alla lettera b) al primo comma del presente articolo. 7. I serramenti, posti sulle facciate dei fabbricati siti a distanza inferiori a 1,00 m dal confine, prospettanti spazi aperti al pubblico, ad una altezza inferiore o uguale a 3,00 m devono potersi aprire senza sporgere dal paramento esterno. 8. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono
Art. 73 – ALLINEAMENTI
orgere dal paramento esterno. 8. Sotto i portici e sui marciapiedi relativi a nuove costruzioni poste sulla linea stradale, sono ammesse le finestre in piano orizzontale a livello del suolo, per dare luce ai sotterranei, purché siano ricoperte da elementi trasparenti aventi superficie scabra, staticamente idonei, collocati a perfetto livello del suolo; possono venire praticate negli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. Art. 73 – ALLINEAMENTI
Art. 73 – ALLINEAMENTI
egli zoccoli dei fabbricati o nelle alzate dei gradini e devono sempre essere munite di opportune difese. Art. 73 – ALLINEAMENTI
- La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti, in quanto eventualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.
tualmente sussistenti, o comunque riconoscibili, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano. 2. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell’immagine urbana, l’eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche. 3. Si rimanda, altresì, al P.Q.A.M.A. per gli indirizzi qualitativi in fase di progettazione architettonica
Art. 74 – CRITERI GUIDA DI INTERVENTO SULLE PARTI ESTERNE DEGLI EDIFICI IN ZONA
oni architettoniche. 3. Si rimanda, altresì, al P.Q.A.M.A. per gli indirizzi qualitativi in fase di progettazione architettonica per gli interventi di recupero dell’edificato esistente, per i nuovi interventi e per gli spazi aperti nell’ambito del Centro Storico e Corti di Antica Origine e delle zone agricole. Art. 74 – CRITERI GUIDA DI INTERVENTO SULLE PARTI ESTERNE DEGLI EDIFICI IN ZONA STORICA
- Le successive indicazioni stabiliscono i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e
EDIFICI IN ZONA STORICA
EDIFICI IN ZONA STORICA
- Le successive indicazioni stabiliscono i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici in zona “A”, Centro Storico e Corti Rurali di Antica origine, cosi come identificati dallo strumento urbanistico vigente e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata, al fine di COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 74 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
preservare l’immagine della città storica. La normativa specifica di Centro Storico e Corti Rurali di Antica Origine, qualora in contrasto, prevale sulle successive indicazioni. 2. Dovranno essere evitate tutte le operazioni di falsificazione storica, nonché le soluzioni formali e cromatiche prive di rapporto architettonico con il luogo in cui si interviene. 3. intonaci 3.1 L’intonaco costituisce il più comune rivestimento degli edifici del Centro Storico. Negli
in cui si interviene. 3. intonaci 3.1 L’intonaco costituisce il più comune rivestimento degli edifici del Centro Storico. Negli interventi di rifacimento o risanamento degli intonaci delle facciate dovranno essere utilizzate malte di calce aerea, più o meno spenta artificialmente, o malte idrauliche eventualmente addittivate con prodotti di sintesi, escludendo i cementi, al fine di ottenere una resa simile agli intonaci tradizionali.
mente addittivate con prodotti di sintesi, escludendo i cementi, al fine di ottenere una resa simile agli intonaci tradizionali. 3.2 L’intonaco a marmorino va impiegato solo se viene dimostrata la sua preesistenza storica ed esclusivamente in quegli edifici che comunque già presentano questo tipo di finitura, scegliendo i colori dei materiali lapidei tradizionali locali. 3.3 Non è consentito ridurre a faccia a vista edifici tradizionalmente intonacati, salvo il caso in cui
dei tradizionali locali. 3.3 Non è consentito ridurre a faccia a vista edifici tradizionalmente intonacati, salvo il caso in cui questi presentino caratteri linguistici spiccatamente medioevali; in questo caso si può predisporre un trattamento della superficie muraria con mattoni a vista prevedendo una semplice scialbatura della facciata. 3.4 Qualunque tipo di intervento dovrà interessare l’intera facciata prospettante la pubblica via,
e scialbatura della facciata. 3.4 Qualunque tipo di intervento dovrà interessare l’intera facciata prospettante la pubblica via, evitando interventi parziali, in particolare quando intendano evidenziare la frammentazione delle proprietà immobiliari. 4. elementi di finitura 4.1 Gli elementi architettonici della facciata, come cornici, lesene, marcapiani, capitelli, pensili, realizzati nei materiali tradizionali quali pietra, trachite o graniglia di cemento non dovranno essere
ani, capitelli, pensili, realizzati nei materiali tradizionali quali pietra, trachite o graniglia di cemento non dovranno essere tinteggiati, ma adeguatamente puliti e trattati con protettivi neutri non filmogeni. 4.2 Tali elementi dovranno emergere rispetto al piano dell’intonaco, evitando, di norma, l’ispessimento degli intonaci. L’eventuale realizzazione di cappotti esterni con funzione isolante è consentita esclusivamente negli edifici privi di grado di protezione e nell’integrale rispetto delle
rni con funzione isolante è consentita esclusivamente negli edifici privi di grado di protezione e nell’integrale rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 2, comma 3, della L.R. 30 luglio 1996 n.21, venendo di norma esclusa nell’ambito delle cortine di edifici. 4.3 Gli elementi strutturali, (archi di scarico, cantonali, architravi, portali, ecc.) vanno intonacati, salvo il caso in cui sia dimostrato il loro valore documentario sulla base di un progetto complessivo di analisi e riassetto della facciata.
o in cui sia dimostrato il loro valore documentario sulla base di un progetto complessivo di analisi e riassetto della facciata. 5. attacco a terra 5.1 Le zoccolature andranno realizzate con intonaci resistenti e traspiranti, a base di sabbia e calce, escludendo gli impasti con componenti sintetici o plastici poco compatibili con la muratura. Zoccolature in pietra o in trachite sono consigliate solo per gli edifici di particolare valore
oco compatibili con la muratura. Zoccolature in pietra o in trachite sono consigliate solo per gli edifici di particolare valore architettonico; per i pilastri in mattoni la zoccolatura può estendersi fino all’imposta dell’arco. 6. porte e finestre 6.1 Il disegno degli infissi deve essere uniforme e rispecchiare l’unitarietà della facciata. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno naturale o verniciato con tonalità di colore comprese
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 75 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
rietà della facciata. Gli infissi dovranno essere preferibilmente in legno naturale o verniciato con tonalità di colore comprese nella gamma del marrone o verde. Gli infissi devono essere collocati nel profilo interno del muro. 6.2 Non dovranno essere installate controfinestre bensì la vetrocamera sull’infisso, in modo da lasciare inalterato l’aspetto del serramento. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 75 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
6.3 I sistemi oscuranti dovranno essere realizzati con imposte a pannello ripiegabili in parte o totalmente all’interno del foro finestra (oscuri). Nei casi di facciate che presentano elementi decorativi di particolare rilievo gli oscuri dovranno ripiegarsi totalmente all’interno del foro. 6.4 I sistemi oscuranti ad avvolgibile possono essere utilizzati solo per le facciate di edifici moderni. 6.5 Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino
facciate di edifici moderni. 6.5 Le porte delle autorimesse vanno previste con disegno, uso di materiali, colore, che rispettino l’unitarietà della facciata. 6.6 Non è consentito utilizzare negli infissi di porte e finestre vetri a specchio. 7. impianti tecnologici 7.1 Gli impianti dei vari servizi (luce, acqua, gas, telefono, ecc.) devono di norma essere collocati all’interno del profilo della facciata, senza sporgere da essa e rifiniti con materiali coerenti con il
i norma essere collocati all’interno del profilo della facciata, senza sporgere da essa e rifiniti con materiali coerenti con il trattamento della superficie del prospetto; in alternativa le centraline possono essere interrate con la tecnica della “torre a scomparsa”. 7.2 I fori di ventilazione da realizzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo con l’intonaco, preferibilmente con formelle in pietra.
zzare in facciata dovranno essere muniti di griglie di protezione a filo con l’intonaco, preferibilmente con formelle in pietra. 7.3 I pluviali dovranno essere installati agli estremi della facciata in modo da delimitare l’unità formale e tipologica dell’edificio e non la proprietà. Grondaie e pluviali dovranno essere realizzati in rame o lamiera zincata, salvo il tratto di innesto al suolo che può essere realizzato in ghisa. 7.4 Campanelli e citofoni dovranno essere ordinati ed accorpati, evitando di norma
al suolo che può essere realizzato in ghisa. 7.4 Campanelli e citofoni dovranno essere ordinati ed accorpati, evitando di norma apparecchiature in alluminio, plastica o altri materiali. 8. pavimentazione dei portici 8.1 La pavimentazione deve essere conservata e risanata mediante pulitura e fissaggio delle lastre esistenti. Le eventuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe alla pavimentazione esistente. 9. tecniche pittoriche
entuali integrazioni andranno realizzate con materiali e tecniche analoghe alla pavimentazione esistente. 9. tecniche pittoriche 9.1 La tinteggiatura delle facciate andrà eseguita con tecniche compatibili con l’intonaco sottostante; dovranno essere utilizzate pitture a base di calce, addizionate con resina acrilica o pitture ai silicati, al fine di garantire la semitrasparenza del colore e resistere alle attuali condizioni ambientali di inquinamento.
ai silicati, al fine di garantire la semitrasparenza del colore e resistere alle attuali condizioni ambientali di inquinamento. 9.2 Le pitture a base di prodotti sintetici potranno essere usate solamente nel caso di edifici con caratteristiche architettoniche moderne e/o rifiniti con intonaco di cemento. 9.3 La tinteggiatura della facciata dovrà interessare l’intera facciata, dovrà essere uniforme, evitando interventi parziali in corrispondenza delle singole proprietà.
rà interessare l’intera facciata, dovrà essere uniforme, evitando interventi parziali in corrispondenza delle singole proprietà. 9.4 I prospetti di edifici adiacenti dovranno avere colori diversificati. 9.5 Nelle facciate prive di elementi architettonici e decorativi dovrà essere prevista una colorazione monocroma. 9.6 Nelle facciate con elementi architettonici la tinteggiatura dovrà essere limitata alle sole
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 76 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
vista una colorazione monocroma. 9.6 Nelle facciate con elementi architettonici la tinteggiatura dovrà essere limitata alle sole superfici intonacate: mattoni, terrecotte e pietre non vanno tinteggiate; gli elementi architettonici di cemento in rilievo potranno essere trattati con colorazioni policrome al fine di differenziarli dal colore dall’intonaco. 10. cartella colori COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 76 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
10.1 Il comune si doterà di una cartella colori in cui saranno contenute le tinte base che rappresentano le tonalità della città storica e tra le quali il richiedente potrà scegliere la tonalità. 10.2 Per i sistemi di chiusura di porte e finestre (scuri, tapparelle, basculanti ecc.) la scelta del colore va fatta preferibilmente entro la gradazione del verde o del marrone. 11. vetrine e insegne 11.1 Le vetrine di particolare pregio documentale dovranno essere conservate o restaurate.
o del marrone. 11. vetrine e insegne 11.1 Le vetrine di particolare pregio documentale dovranno essere conservate o restaurate. Le vetrine prive di interesse documentale o decorativo possono essere sostituite o rifatte. In ogni singolo edificio le vetrine anche di più esercizi dovranno essere uniformi nei materiali costitutivi e nelle dimensioni. I nuovi fori vetrina non dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto, anche nel caso siano situati all'interno dei sottoportici.
on dovranno compromettere il linguaggio architettonico del prospetto, anche nel caso siano situati all'interno dei sottoportici. 11.2 L’insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa. Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, ostelli ecc.). Le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite soltanto all’interno del foro vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. 12. tende
minose (a cassonetto) sono consentite soltanto all’interno del foro vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. 12. tende 12.1 Le tende, in quanto elementi aggettanti dalle facciate, dovranno rispettare quanto previsto dal precedente art. 72. 12.2 Le tende esterne delle abitazioni non devono mai uscire dalla proiezione del foro finestra. 12.3 Le tende esterne delle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla
Art. 75 – COPERTURE DEGLI EDIFICI
a proiezione del foro finestra. 12.3 Le tende esterne delle attività commerciali al piano terra non devono di norma uscire dalla proiezione del foro vetrina. In ogni singolo edificio le tende anche di più esercizi dovranno essere uniformate nella foggia e nei materiali anche se appartengono ad esercizi commerciali diversi. 12.4 Le tende sul portico sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico. Art. 75 – COPERTURE DEGLI EDIFICI
Art. 75 – COPERTURE DEGLI EDIFICI
2.4 Le tende sul portico sono consentite esclusivamente a caduta sul filo interno del portico. Art. 75 – COPERTURE DEGLI EDIFICI
- I tetti a falde devono essere realizzati preferibilmente in coppi, rispettando comunque le caratteristiche costruttive tradizionali del contesto ambientale, ad eccezione dei fabbricati con caratteristiche stilistiche contemporanee. Nelle zone A Centro Storico e Corti Rurali di Antica
ad eccezione dei fabbricati con caratteristiche stilistiche contemporanee. Nelle zone A Centro Storico e Corti Rurali di Antica Origine, così come individuati dallo strumento urbanistico vigente valgono le norme di NTO di PI. 2. Le coperture piane devono essere realizzate con caratteristiche, materiali e finiture tali da non contrastare con i caratteri dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine nere.
dell’edificio e in modo da ridurre l'impatto sul paesaggio. Non è consentita la finitura a vista mediante l’uso di guaine nere. 3. L’inserimento di sistemi per fonti di energie rinnovabili (pannelli solari, fotovoltaici) sono consentiti a condizione che sia garantito il corretto inserimento rispetto ai caratteri architettonici dell’edificio. 4. Sulle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di: a) camini, canne di ventilazione e simili;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 77 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
lle coperture piane non praticabili non è ammessa alcuna costruzione ad eccezione di: a) camini, canne di ventilazione e simili; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 77 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
b) parafulmini, antenne; c) lucernari per l'illuminazione delle scale, accessi coperti al terrazzo, locale macchine dell'ascensore; d) eventuali altre sovrastrutture destinate a impianti tecnici, trattamento aria, serbatoi idrici, sempreché di minimo ingombro, ubicate possibilmente nella parte centrale del terrazzo e opportunamente schermate. 5. Tutte le sovrastrutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto.
strutture devono essere progettate ed eseguite con accurata soluzione estetica, con particolare riguardo alle visuali dall'alto. 6. Sulle coperture piane praticabili sono altresì ammesse esclusivamente strutture di arredo, quali tende da sole, pergolati, piccoli elementi accessori prefabbricati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al
icati quali barbecue, fioriere, contenitori chiusi per attrezzi e ricovero arredi, non in muratura e semplicemente appoggiati al pavimento del terrazzo, di non più di 4 mq di superficie complessiva ed altezza non superiore a 2,00 m. Gli stessi dovranno essere collocati possibilmente in posizione tale da limitarne l’impatto visivo dall’esterno. I manufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001.
nufatti non rispondenti alle caratteristiche sopra elencate saranno soggetti alle sanzioni di cui al Titolo IV del DPR 380/2001. 7. Le coperture dovranno essere il più possibile regolari e la pendenza non potrà superare il 40%. 8. Nel caso di edifici in linea, costituenti unità formale, le coperture dovranno avere andamento, pendenze ed aggetti congruenti. 9. L’altezza minima dalla linea di gronda della falda del tetto da terra non deve essere inferiore a m 2,20.
Art. 76 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
aggetti congruenti. 9. L’altezza minima dalla linea di gronda della falda del tetto da terra non deve essere inferiore a m 2,20. 11. Nei casi di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione delle coperture di edifici esistenti è fatto obbligo installare i dispositivi di aggancio “linee vita” di cui all’art. 43. Art. 76 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a
t. 76 – ILLUMINAZIONE PUBBLICA
- Gli impianti di illuminazione esterna, privati o pubblici devono essere eseguiti con sistemi a ridotto consumo energetico secondo criteri antinquinamento luminoso, in conformità alle disposizioni della L.R. n. 17/2009. I nuovi impianti devono essere progettati in modo tale da produrre sensibili miglioramenti nella riduzione dell’inquinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio.
Art. 77 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
uinamento luminoso, della gestione economica e della migliore fruibilità degli spazi urbani, secondo le funzioni del territorio. 2. Gli impianti di illuminazione devono inserirsi armonicamente in funzione degli elementi architettonici dei fabbricati e del contesto urbano, con opportune scelte del colore e della direzione della luce. 3. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. Art. 77 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
Art. 77 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
della luce. 3. È fatto divieto di usare fasci di luce rotanti o fissi a scopo pubblicitario. Art. 77 – GRIGLIE ED INTERCAPEDINI
- Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si
servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo. 2. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 78 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
à avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 78 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
- I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o
tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio
essionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative. 5. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombere da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.
re da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari. 6. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini. 7. Il proprietario dell’intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia
zione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell’edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario. 8. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli
cale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall’umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l’isolamento della costruzione per prevenire l’umidità da assorbimento capillare. 9. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo ‘igloo’ o equivalente efficacemente aerato e ventilato dello spessore
Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI
il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo ‘igloo’ o equivalente efficacemente aerato e ventilato dello spessore di almeno 50 cm, oppure su solaio con sottostante camera d’aria. Tali vespai devono essere riempiti di ghiaia o materiali simili e muniti di aperture di ventilazione protette in modo da evitare la penetrazione di animali. Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI
Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI
re la penetrazione di animali. Art. 78 – ANTENNE E IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO A SERVIZIO DEGLI EDIFICI E ALTRI IMPIANTI TECNICI
- In caso di interventi di nuova costruzione o di demolizione e ricostruzione di edifici è consentita l'installazione di una sola antenna radio-televisiva/parabolica centralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile.
entralizzata. Ove ciò non sia tecnicamente possibile, le antenne devono comunque essere ridotte al numero minimo indispensabile. 2. L’installazione di antenne e parabole dovrà essere prevista preferibilmente sulla falda di copertura dell’edificio opposta alla pubblica via, senza sporgere dal perimetro del tetto; non sono consentite installazioni in facciata. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi
entite installazioni in facciata. 3. Non sono ammessi cavi volanti per i collegamenti tra antenne e apparecchi riceventi; i cavi devono essere collocati entro canalizzazioni di dimensioni tali da consentire eventuali futuri potenziamenti dell’impianto. 4. Nel caso di interventi su edifici esistenti, soggetti a ristrutturazioni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 79 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ni o comportanti il completo rifacimento di almeno un prospetto, è fatto obbligo di adeguare gli impianti a quanto prescritto ai precedenti commi 1) e 2), nonché a quanto prescritto al comma 3), limitatamente alle parti interessate. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 79 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Le apparecchiature funzionali al condizionamento e/o climatizzazione non possono essere installate a sporgere al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata prospettante la pubblica via. È consentita l’installazione di dette apparecchiature al di fuori del filo del perimetro del muro di facciata nei cavedi, nei cortili chiusi e sui poggioli/terrazzi, purché l’apparato risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori
risulti collocato entro l’ingombro del parapetto/ringhiera degli stessi. È consentita altresì l’installazione dei condizionatori sulle coperture degli edifici, a condizione che non siano visibili da strade e spazi pubblici o aperte all’uso pubblico. 6. In caso di oggettiva e dimostrata impossibilità a seguire le indicazioni di cui al precedente comma, i condizionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico.
Art. 79 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
ionatori dovranno essere adeguatamente mascherati, adottando soluzioni tali da consentirne un idoneo inserimento architettonico. 7. L’installazione di antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici su immobili sottoposti al vincolo monumentale è subordinata al preventivo rilascio dell’autorizzazione della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004. Art. 79 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
Art. 79 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
Beni Architettonici e Monumentali ai sensi della Parte Seconda del Dlgs. n. 42/2004. Art. 79 – SERRAMENTI ESTERNI DEGLI EDIFICI
- I serramenti esterni, i portoni d’ingresso e le serrande di chiusura dei fori e infissi delle finestre nelle facciate degli edifici devono avere finiture cromatiche uniformi.
- Le porte dei locali che, per norme di legge o di regolamento, devono aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in
Art. 80 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE
o aprirsi verso l'esterno devono essere collocate in posizione arretrata rispetto al filo dei muri perimetrali degli edifici, in modo che nel movimento di apertura non ingombrino il suolo pubblico o di accesso pubblico. Art. 80 – INSEGNE COMMERCIALI, MOSTRE, VETRINE, TENDE, TARGHE
- Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate
re progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato e inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l’accessibilità ai locali e i percorsi pedonali. 2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.
stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata. 3. L’apposizione di tende all’esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non
nterdetti al transito veicolare Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede. 4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al
uanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l’ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi. 5. L'insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 80 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ena accessibilità ai marciapiedi. 5. L'insegna deve essere progettata con la vetrina, e deve di norma far parte integrante della vetrina stessa. Non sono consentite insegne a bandiera, se non quelle riconosciute di pubblico interesse (farmacie, ostelli ecc.). 6. Le insegne luminose (a cassonetto) sono consentite soltanto all’interno del foro vetrina, ed in coerenza formale con il serramento. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 80 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 81 – CARTELLONI PUBBLICITARI
- È vietato esporre insegne con scritte bianche su fondo azzurro e quelle che per forma, disegno, colorazione e ubicazione possono generare confusione con la segnaletica stradale.
- Le targhe professionali e similari ammesse esclusivamente a lato degli ingressi, debbono, se multiple essere raggruppate su appositi e decorosi porta targhe 10. Le targhe debbono essere applicate ad almeno 1,60 m da terra ed avere sporgenza massima di 4 cm. Art. 81 – CARTELLONI PUBBLICITARI
Art. 81 – CARTELLONI PUBBLICITARI
targhe debbono essere applicate ad almeno 1,60 m da terra ed avere sporgenza massima di 4 cm. Art. 81 – CARTELLONI PUBBLICITARI
- La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell’impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal
Art.82 – MURI DI CINTA
deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica. Art.82 – MURI DI CINTA
Art.82 – MURI DI CINTA
Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica. Art.82 – MURI DI CINTA
- E' consentito il mantenimento degli esistenti muri di cinta a parete piena, che possono essere oggetto di parziali rifacimenti con materiali e tecniche congruenti quando le condizioni statiche del manufatto lo rendano indispensabile.
- Per le murature di brolo se ne prescrive la conservazione e/o il ripristino, quali tratti di
fatto lo rendano indispensabile. 2. Per le murature di brolo se ne prescrive la conservazione e/o il ripristino, quali tratti di testimonianza dell’identità del paesaggio nella storia del territorio. Il ripristino, a mezzo di indagine critica, deve realizzarsi secondo la tradizione. 3. È permessa la demolizione solo per brevi tratti per consentire nuovi accessi a condizione che siano realizzati in modo coerente alla cinta muraria e che non snaturino la lettura della stessa.
Art. 83 – BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
nuovi accessi a condizione che siano realizzati in modo coerente alla cinta muraria e che non snaturino la lettura della stessa. 4. Il ripristino, a mezzo di indagine critica, deve realizzarsi secondo la tradizione, con tessitura muraria a vista in laterizio, pietra locale o ciottoli di fiume e con l’impiego di malta a calce con altezze analoghe all'esistente che non siano ostacolo alla visibilità. Art. 83 – BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
Art. 83 – BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
ta a calce con altezze analoghe all'esistente che non siano ostacolo alla visibilità. Art. 83 – BENI CULTURALI E EDIFICI STORICI
- I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del Testo Unico di cui al D.Lgs.42/2004 e le disposizioni di autorizzazione della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente regolamento comunale. Art. 84 – CIMITERI MONUMENTALI E STORICI Gli interventi edilizi all'interno dei cimiteri devono rispettare le norme previste per legge in
Art. 85 – PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI
CIMITERI MONUMENTALI E STORICI Gli interventi edilizi all'interno dei cimiteri devono rispettare le norme previste per legge in relazione al vincolo di tutela della struttura cimiteriale. Art. 85 – PROGETTAZIONE E REQUISITI DI SICUREZZA PER I LUOGHI PUBBLICI URBANI Si rinvia ai precedenti articoli del presente Regolamento di cui al capo II e alle norme sovraordinate in materia. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 81 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 86 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
CAPO VI - ELEMENTI COSTRUTTIVI Art. 86 – SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
- Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell’ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l’esecuzione degli interventi urbanistico - edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed
interventi urbanistico - edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente regolamento. 2. In particolare negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia
ondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d’uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all’esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”,
ere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di “accessibilità”, “visitabilità” ed “adattabilità” prescritti dalla specifica normativa. Gli elementi di arredo urbano, edicole, chioschi, plateatici e altre tipologie di occupazione di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione
ne di suolo pubblico, devono essere indicati con le opportune segnalazioni e accessibili alle persone disabili con deambulazione assistita o con problemi sensoriali, in particolar modo visivi, e non devono costituire impedimento od ostacolo alle stesse persone. L'installazione della segnaletica verticale di qualsiasi genere deve essere percepibile ai non vedenti ed arrecare il minimo ingombro al passaggio. 3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono
rrecare il minimo ingombro al passaggio. 3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che “introduca nuove barriere architettoniche”. 4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle
barriere architettoniche”. 4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014).
e eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). 5. In tutti gli edifici di nuova costruzione, pubblici e privati, la soglia interposta tra balcone o terrazza e ambiente interno non deve presentare un dislivello tale da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa
da costituire ostacolo al transito di una persona su sedia a ruote (max cm 2,5). E' vietato l'uso di porte-finestre con traversa orizzontale a pavimento di altezza tale da costituire ostacolo al moto della sedia a ruote. Almeno una porzione di balcone o terrazza, prossima alla porta-finestra, deve avere una profondità tale da consentire la manovra di rotazione della sedia a ruote. I parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di
I parapetti devono consentire la visuale verso l'esterno anche alla persona seduta, garantendo contemporaneamente i requisiti di sicurezza e protezione dalle cadute verso l'esterno. 6. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in
rriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell’art. 82 del D.P.R. 380/2001, rispettando le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla D.G.R.V. n. 1428/2011 come integrate con D.G.R.V. n. 1898/2014). In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal
14). In particolare: almeno un sevizio igienico deve essere reso accessibile; gli accessi al locale devono essere assicurati dal piano strada con l’inserimento di porte scorrevoli e formazione di rampe di raccordo interne o, in alternativa, con arretramento della porta di ingresso rispetto al filo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di
ilo della vetrina e la creazione di un piano inclinato trattato con materiale antisdrucciolo e segnalato con colore visibile, di lunghezza adeguata all’arretramento della soglia di ingresso, anche in deroga alle pendenze massime di legge (con al massimo una pendenza del 12% per uno sviluppo massimo di 2 metri); qualora per dimostrata impossibilità tecnica non sia possibile intervenire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica
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nire all'interno della proprietà privata, potrà essere proposto un adeguamento della soglia attraverso un intervento di modifica del suolo pubblico, esente dal pagamento del canone OSAP e scomputabile dal pagamento degli COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 82 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
oneri di urbanizzazione se comportante una modifica permanente delle urbanizzazioni (es. marciapiede, strada, piazza). 7. Le comunicazioni /segnalazioni di esecuzione dei lavori, modifica di destinazione d'uso e/o il subentro di una nuova ditta nell’esercizio di attività riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata da dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata
pubblici e aperti al pubblico, deve obbligatoriamente essere accompagnata da dichiarazione, resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato attestante la verifica tecnica della conformità dell'immobile alle disposizioni del presente articolo. 8. Le istanze edilizie riguardanti gli interventi di cui ai precedenti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle
ti commi devono essere corredate da un elaborato grafico accompagnato da una specifica relazione contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, oltre alla dichiarazione di conformità del progetto alla normativa vigente in materia, a firma del progettista. 9. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia può accordare, anche in via preventiva, la deroga a
ria, a firma del progettista. 9. Il Dirigente dello Sportello Unico Edilizia può accordare, anche in via preventiva, la deroga a quanto disposto precedentemente, qualora venga dimostrata l’impossibilità tecnica di rispettare tali prescrizioni o per gli interventi di miglioramento sismico o statico degli elementi strutturali. Allo scopo il professionista in una specifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette.
pecifica relazione tecnica dovrà esporre in modo dettagliato le ragioni che impediscono il rispetto delle prescrizioni predette. 10. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e soggetti ai vincoli di cui al D.Lgs.42/04, nonché ai vincoli previsti dalla pianificazione urbanistica o da altre normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato
e normative aventi le medesime finalità di tutela, qualora l'intervento edilizio non possa essere realizzato a causa del mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere ottenuta con opere provvisionali, come definite dall'art.7 del D.P.R. 164/56, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità.
ovvisionali, come definite dall'art.7 del D.P.R. 164/56, sulle quali sia stata acquisita l’approvazione delle predette autorità. 11. Ai sensi dell'art. 11 bis della legge regionale 14/2009 e ss.mm.ii. gli ascensori esterni ed altri sistemi di sollevamento realizzati al fine di migliorare l'accessibilità agli edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche, sono da considerarsi volumi tecnici. Qualora l'inserimento dei
i edifici non adeguati alle norme sulle barriere architettoniche, sono da considerarsi volumi tecnici. Qualora l'inserimento dei predetti sistemi di sollevamento all'interno di un vano scala condominiale esistente comporti la riduzione della larghezza della stessa, dovrà comunque essere garantita una larghezza minima utile netta (libera da corrimano) di cm 80, fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e prevenzione incendi da parte delle autorità competenti.
80, fatte salve diverse specifiche valutazioni ai fini della sicurezza e prevenzione incendi da parte delle autorità competenti. 12. Gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che non alterino la sagoma dell’edificio sono ricompresi nell’ambito delle attività libere e pertanto non soggetti alla presentazione di alcuna pratica edilizia.
dificio sono ricompresi nell’ambito delle attività libere e pertanto non soggetti alla presentazione di alcuna pratica edilizia. 13. Per quanto non esplicitamente previsto da questo articolo si richiamano e si fanno proprie le norme di cui al DM 236/89 attuazione della Legge 13/89 relativa circolare 22.06.1989 n°1669/U.L. e alla DGR 1428/2011 relativa alla LR 16/2007, indispensabili a garantire: a) l'accessibilità di:
- spazi esterni;
- parti comuni;
- ambienti destinati ad attività sociali;
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7, indispensabili a garantire: a) l'accessibilità di:
- spazi esterni;
- parti comuni;
- ambienti destinati ad attività sociali;
- edifici sede di aziende e imprese soggette alle normative sul collocamento obbligatorio; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 83 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- 15% degli alloggi di edilizia sovvenzionata, con un minimo di 1 unità immobiliare per ogni intervento. b) la visitabilità di:
- edifici residenziali plurifamiliari e dotati di parti comuni;
- unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto ed al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, ed in quelle di ristorazione;
- unità immobiliari sede di attività ricettiva;
- unità immobiliari sede di culto;
- unità immobiliari sede di attività aperte al pubblico. c) l'adattabilità di:
ità ricettiva;
- unità immobiliari sede di culto;
- unità immobiliari sede di attività aperte al pubblico. c) l'adattabilità di:
- tutte le parti e componenti di ogni unità immobiliare, per le quali non sia già prescritta l’accessibilità o la visitabilità.
- Spazi esterni (accessibili) - Dovranno essere rispettate le prescrizioni relative ai sotto elencati punti del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B e relative specifiche: d) percorsi; e) pavimentazione; f) parcheggi;
encati punti del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B e relative specifiche: d) percorsi; e) pavimentazione; f) parcheggi; 15. Parti comuni (accessibili) - Dovranno essere rispettate le prescrizioni relative ai sotto elencati punti del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B e relative specifiche: g) scale; h) rampe; i) ascensore; j) servoscala e piattaforma elevatrice. 16. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli è consentita la deroga all'installazione di
e piattaforma elevatrice. 16. Negli edifici residenziali con non più di tre livelli è consentita la deroga all'installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi i servoscala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L'ascensore va, comunque, installato in tutti i casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare è posta oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati.
'accesso alla più alta unità immobiliare è posta oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. 17. Ambiti destinati ad attività sociali (accessibili) - Sono comprese in questa categoria le scuole, le strutture sanitarie, assistenziali, culturali e sportive. Devono essere rispettate le prescrizioni relative ai sotto elencati punti del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B e relative specifiche: k) porte; l) pavimenti; m) infissi esterni; n) arredi fissi;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 84 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
l DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B e relative specifiche: k) porte; l) pavimenti; m) infissi esterni; n) arredi fissi; COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 84 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
o) terminali degli impianti; p) servizi igienici; q) cucine; r) balconi e terrazze; s) scale; t) rampe; u) ascensore; v) servoscala e piattaforma elevatrice; w) spazi esterni; x) segnaletica. Per quanto riguarda in particolare i servizi igienici, il requisito dell'accessibilità si intende soddisfatto se almeno un servizio igienico per ogni livello utile dell'edificio è conforme alle specifiche del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B. Qualora nell'edificio, per le
llo utile dell'edificio è conforme alle specifiche del DM 236/89 e della DGR 1428/2011 Allegato B. Qualora nell'edificio, per le dimensioni e per il tipo di afflusso e utilizzo, debbano essere previsti più nuclei di servizi igienici, anche quelli accessibili alle persone su sedia a ruote devono essere incrementati in proporzione. 18. Edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio In
sere incrementati in proporzione. 18. Edifici sedi di aziende o imprese soggette alla normativa sul collocamento obbligatorio In questo tipo di edifici il requisito dell'accessibilità si considera soddisfatta se sono accessibili, secondo le specifiche di cui al comma precedente, tutti i settori produttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre
ttivi, gli uffici amministrativi ed almeno un servizio igienico per ogni nucleo di servizi igienici previsto. Deve essere sempre garantita la fruibilità di mense, spogliatoi, l u o g h i r i c r e a t i v i e servizi di pertinenza. 19. Alloggi di edilizia convenzionata (parzialmente accessibili) - La percentuale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), prevista al punto a) del comma 13, dovrà presentare le
) - La percentuale degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), prevista al punto a) del comma 13, dovrà presentare le caratteristiche di accessibilità, relative a spazi esterni (specifiche del comma 14), unità ambientali e loro componenti (specifiche del 5° comma). 20. Edifici residenziali plurifamiliari e dotati di parti comuni - Nelle unità immobiliari in questione, deve essere consentito l'accesso, da parte di persone su sedie a ruote, alla zona di soggiorno e di
tà immobiliari in questione, deve essere consentito l'accesso, da parte di persone su sedie a ruote, alla zona di soggiorno e di pranzo, ad un servizio igienico e ai relativi percorsi di collegamento. Devono pertanto essere rispettate le prescrizioni di cui alle lett. a) e h) del comma 17, nonché le caratteristiche di cui al comma 15. Per quanto riguarda i servizi igienici, almeno uno deve presentare la possibilità di
nché le caratteristiche di cui al comma 15. Per quanto riguarda i servizi igienici, almeno uno deve presentare la possibilità di raggiungimento della tazza wc e di un lavabo, da parte di persona su sedie a ruote arrivando in diretta prossimità del sanitario anche senza l'accostamento laterale per la tazza wc e frontale per il lavabo. 21. Unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto ed al chiuso, temporanei o permanenti,
e frontale per il lavabo. 21. Unità immobiliari sedi di riunioni o spettacoli all'aperto ed al chiuso, temporanei o permanenti, compresi i circoli privati, e quelle di ristorazione – Devono essere accessibili almeno una zona riservata al pubblico, oltre a un servizio igienico. 22. Unità immobiliari sedi di attività ricettiva - Devono essere accessibili due stanze ogni quaranta con un minimo di due (tale numero è derogabile ad un’unità qualora l’immobile abbia meno di dieci
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 85 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ibili due stanze ogni quaranta con un minimo di due (tale numero è derogabile ad un’unità qualora l’immobile abbia meno di dieci stanze), ciascuna dotata di proprio servizio igienico accessibile. 23. Unità immobiliari sedi di culto - Devono essere accessibili almeno una zona riservata ai fedeli per assistere alle funzioni religiose e i percorsi interni che collegano detta zona con quelle ove si svolge il rito. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 85 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Unità immobiliari sedi di attività aperte al pubblico - Devono essere accessibili gli spazi di relazione nei quali gli utenti entrano in rapporto con la funzione ivi svolta, incluso almeno un servizio igienico se la superficie netta dell'unità immobiliare è pari o superiore a 150 mq.
- Edifici unifamiliari ed edifici plurifamiliari privi di parti comuni - Per tale categoria di locali, e per quelli non compresi nelle precedenti categorie, non si richiede il rispetto di specifiche attinenti
Art. 87 – SERRE BIOCLIMATICHE
e categoria di locali, e per quelli non compresi nelle precedenti categorie, non si richiede il rispetto di specifiche attinenti all'accessibilità o visitabilità, ma esclusivamente quella dell'adattabilità secondo la definizione di cui all'art. 6, punti 6.1. e 6.2 del DM 236/89 e dell’art.4 Allegato B della DGR 1428/2011. Art. 87 – SERRE BIOCLIMATICHE
- Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.
sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici. 2. L’installazione delle serre solari non deve creare nuovi ambienti di abitazione e non deve compromettere l’illuminazione e l’areazione dei locali retrostanti. 3. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare
Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO
rate nell’edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell’energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiari a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’art. 3 dell'allegato A D.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011. Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO
.G.R. n. 1781 del 8 novembre 2011. Art. 88 – IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI A SERVIZIO DEGLI EDIFICI
- La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico.
- Sugli edifici ricadenti in Centro Storico e Corti Rurali di Antica Origine così come individuato nello strumento urbanistico vigente possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici
Origine così come individuato nello strumento urbanistico vigente possono essere montati pannelli fotovoltaici e solari termici esclusivamente impianti di tipo integrato ed in andamento con la falda di copertura, i serbatoi di accumulo d’acqua dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico e nei limiti della dotazione minima prevista dalla legislazione vigente.
edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico e nei limiti della dotazione minima prevista dalla legislazione vigente. 3. Sugli altri edifici i pannelli solari termici o fotovoltaici, disposti sui tetti a falda, devono essere aderenti ai tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Per quanto riguarda i collettori solari gli eventuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico.
tuali serbatoi di accumulo dovranno essere posizionati all’interno dell’edificio o comunque alloggiati in apposito vano tecnico. 4. I pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti piani degli edifici dovranno essere installati con orientamento e inclinazione ottimale, preferibilmente in modo non visibile dalla strada. 5. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza
non visibile dalla strada. 5. La realizzazione di tettoie o pensiline sulle quali alloggiare un impianto ad energia solare senza che dette costruzioni siano conteggiate ai fini volumetrici debbono rispettare le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell’allegato A alla Dgr n. 2508 del 4 agosto 2009 incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,comma 1
4 agosto 2009 incentivi urbanistici ed edilizi per l’istallazione di impianti solari e fotovoltaici ai sensi dell’art. 5,comma 1 della L.R. 8 luglio 2009, n. 14 è consentita la realizzazione di impianti solari termici con un limite di 6 kW, o di impianti fotovoltaici con un limite di 6 kWp ovvero di una combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le
combinazione dei precedenti con un massimo di 6 kW. Sono considerabili pensiline o tettoie agli effetti di cui alla LR 14/09, le strutture sporgenti da edifici destinati ad abitazione, con esclusione delle loro pertinenze, destinate ad ospitare o sorreggere un impianto solare e/o fotovoltaico, siano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media,
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 86 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ano esse a sbalzo o in appoggio, comunque mantenute aperte verso l’esterno. Pensiline e tettoie non possono avere altezza media, calcolata all’intradosso della copertura, maggiore di 3,5 m dal piano campagna ovvero 2,5 m dal piano pavimento sul quale vengono realizzate. *** COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 86 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- L’impianto solare termico o fotovoltaico deve essere integrato o parzialmente integrato ai sensi degli allegati 2 e 3 del DM 19.02.07..
- Eventuali serbatoi di impianti solari termici, se non integrati sulla copertura della pensilina o tettoia, non possono trovare posto sulla struttura e devono essere diversamente ricoverati.
- La superficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall’impianto.
uperficie di pensilina o tettoia non computabile ai fini del conteggio volumetrico corrisponde a quella impegnata dall’impianto. 9. La superficie massima non computabile volumetricamente ai sensi della normativa in argomento non può essere maggiore di 10 mq per ogni kW e/o kWp di potenza dell’impianto, con un massimo di 60 mq. 10. La potenza massima installabile è riferita ad ogni singola unità abitativa. 11. Devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri
rita ad ogni singola unità abitativa. 11. Devono essere preventivamente acquisite le eventuali ulteriori autorizzazioni o pareri (paesaggistico, screening di VIA per le aree ricadenti all’interno di aree protette ai sensi della L 06.12.91 n°394, valutazione d’incidenza per le aree interne o limitrofe. 12. Devono essere rispettate le Norme Tecniche di Attuazione dello strumento urbanistico e del presente Regolamento con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito.
Art. 89 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
one dello strumento urbanistico e del presente Regolamento con riferimento alle distanze e alla qualità esteriore del costruito. Art. 89 – COPERTURE, CANALI DI GRONDA E PLUVIALI
- Sugli edifici ricadenti nella ZTO A Centro Storico e Corti Rurali di Antica Origine come definita dal vigente strumento urbanistico dovranno essere rispettate le specifiche prescrizioni costruttive contenute nelle relative NTO. Nella restante parte del territorio, il manto di copertura dei tetti ove
prescrizioni costruttive contenute nelle relative NTO. Nella restante parte del territorio, il manto di copertura dei tetti ove compatibile con gli aspetti paesaggistici, al fine di un miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio, può essere realizzato con elementi fotovoltaici. 2. I tetti a falde dovranno essere dotati di tecnologie di climatizzazione passiva salvo nei casi in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico, così come individuato al comma 1), nonché rivesta
iva salvo nei casi in cui il tetto risulti nel costruito di interesse storico, così come individuato al comma 1), nonché rivesta particolare interesse storico documentale. 3. Negli edifici non ricadenti nei centri storici e comunque non di interesse storico possono praticarsi aperture raso falda, tagli ed abbaini per l'illuminazione dei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio, e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni:
ei locali sottostanti, nel rispetto delle caratteristiche formali dell’edificio, e sono assoggettati alle seguenti prescrizioni: a) la pendenza delle falde del tetto in Zona E dovrà essere: per le residenze, compresa tra il 30% e 40%, e non potrà superare il 40%, salvo il caso di maggiori pendenze preesistenti; b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione
ggiori pendenze preesistenti; b) la costruzione di nuovi abbaini e lucernari, lo spostamento di quelli esistenti o la variazione delle loro dimensioni è ammessa nei limiti dei rapporti di aero- illuminazione minimi prescritti dalle norme vigenti e sempre a condizione che non contrastino con altre norme e che siano realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante;
realizzati con forme, tecniche costruttive e materiali tradizionali e/o compatibili con il contesto architettonico circostante; c) si considerano giustificati da reali esigenze igienico- sanitarie gli abbaini e i lucernari necessari per l’aerazione ed illuminazione di locali sottotetto legittimamente adibiti ad abitazione nonché quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla copertura. Per i locali abitabili la
nte adibiti ad abitazione nonché quelli da realizzare per consentire l’agevole accesso alla copertura. Per i locali abitabili la dimensione deve essere proporzionata alla superficie di pavimento del locale sottotetto con riferimento ai rapporti minimi prescritti; per singola apertura è prescritto l’utilizzo di un modulo rettangolare complanare alla falda, della superficie di mq 1,00 (tolleranza + o – 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda;
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 87 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
golare complanare alla falda, della superficie di mq 1,00 (tolleranza + o – 5%), con lato minore parallelo alla linea di gronda; d) nel caso di aperture necessarie al mero accesso alla copertura da sottotetti o soffitte non abitabili né costituenti accessori all’abitazione rilevanti ai fini del calcolo del volume dell’edificio, la COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 87 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
superficie della finestra a tetto non deve essere inferiore a mq 1,00 e deve consentire un sicuro accesso alla copertura nel rispetto del disposto di cui al comma 4 dell’art. 79 bis della L.R.V. n. 61/1985, alle “Istruzioni tecniche” contenute nella D.G.R.V. n. 97 del 31.01.2012, Allegato B e ss.mm.ii.). 4. Gronde, modanature, aggetti decorativi, pensiline, condutture di qualsiasi tipo e pluviali per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al
siasi tipo e pluviali per i quali è vietato lo scarico sulla superficie della carreggiata e spazi pubblici e/o privati aperti al pubblico possono sporgere su tali spazi solamente oltre la quota di m 4,20 con sporgenza massima m 0,50 nelle strade fino a m 8,00 di larghezza, mentre nelle strade con larghezza superiore la sporgenza massima consentita è di m 1,50, è comunque fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1945;
ue fatto salvo il diritto di conservare gli sporti di maggiori dimensioni già autorizzati o esistenti in data anteriore al 1945; 5. Nessun altro tipo di emergenza è consentito, ad eccezione di camini, muri d'attico e altane di tipo tradizionale, canne di ventilazione, antenne, lucernari, parafulmini, pannelli solari termici e fotovoltaici, purché giustificati da validi criteri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni.
Art. 90 – STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
eri funzionali, abbiano soluzione architettonica congruente alle caratteristiche della copertura e siano di limitate dimensioni. 6. I sistemi di raccolta delle acque devono essere realizzati in modo da garantirne il corretto deflusso nella rete pubblica al fine di evitare il ristagno nel sottosuolo degli edifici. Art. 90 – STRADE E PASSAGGI PRIVATI E CORTILI
- I passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio
VATI E CORTILI
VATI E CORTILI
- I passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
- Si definisce cortile lo spazio delimitato da fabbricazione lungo l’intero suo perimetro, nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili. I cortili devono
perimetro, nell’ambito della stessa unità edilizia, destinato ad illuminare e ventilare anche locali abitabili. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano. 3. La distanza minima tra le pareti che li delimitano non deve essere inferiore all’altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà
inferiore all’altezza della parete più elevata, con un minimo di m 5. Per i cortili da costruire sui confini di altra proprietà debbono essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima tra due muri opposti di cui ai precedenti commi, supponendo costruito sui lati di confine un muro dell’altezza massima consentita per la zona, in presenza di fabbricati di altezza maggiore si valuterà nel computo l’altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree
za maggiore si valuterà nel computo l’altezza effettiva, qualora il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la sporgenza degli stessi non superi la misura di m 1,50, nel caso di sporgenze superiori la superficie di proiezione va detratta interamente. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche.
interamente. I cortili devono essere muniti di opportune pavimentazioni e canalizzazioni atte a convogliare le acque meteoriche. 4. Negli interventi di sistemazione degli spazi liberi tra edifici, strade, passaggi privati e cortili, le opere devono essere realizzate con ricorso a tecniche e materiali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a
iali presenti nel contesto di appartenenza con attenzione al recupero di elementi di valore storico o tradizionali; il ricorso a tecnologie alternative è ammesso solo quando assicuri migliori risultati in termini di funzionalità, smaltimento delle acque, permeabilità dei suoli e stabilità degli edifici. 5. I progetti di sistemazione delle aree libere e delle coperture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 88 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
ture piane devono prevedere sistemazioni a verde naturale o, in caso di edificato, far ricorso a coperture con verde pensile. Le essenze ad alto fusto di pregio devono essere mantenute, se eventualmente rimosse devono essere reimpiantate nel giardino o nel parco sempre in modo da assicurare la presenza della vegetazione e il suo naturale sviluppo. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 88 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 91 – CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE
Art. 91 – CAVEDI, POZZI LUCE E CHIOSTRINE
- Il cavedio o pozzo di luce o chiostrina è l'area libera scoperta delimitata dai muri perimetrali e dalle fondamenta di un edificio condominiale, destinata ad illuminare e ventilare i vani accessori di abitazione.
- La presenza di cortili, cavedi o chiostrine all’interno delle costruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all’esterno. Deve
ruzioni va ritenuta elemento di miglioramento della qualità ambientale, specie in assenza o carenza di affacci all’esterno. Deve essere quindi mantenuta in adeguate condizioni igienico-sanitarie, deve essere accessibile e la pavimentazione deve essere idoneamente impermeabilizzata e provvista di chiusino per la raccolta delle acque. 3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq
Art. 92 – INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE
r la raccolta delle acque. 3. I cavedi non dovranno avere superficie inferiore a mq 12,00 per edifici alti fino a m 8,50 ed a mq 16,00 per edifici alti oltre m 8,50. Nella sezione orizzontale del cavedio si dovrà comunque poter iscrivere un cerchio del diametro di m 3,00. Art. 92 – INTERCAPEDINI E GRIGLIE DI AEREAZIONE
- Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare
GRIGLIE DI AEREAZIONE
GRIGLIE DI AEREAZIONE
- Il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti o in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione del
di larghezza minima di cm 150, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare, ad esclusione del Centro Storico e Corti Rurali di Antica Origine. Dimensioni, materiali e relative portate ed ogni altro accorgimento tecnico atto a costruire e mantenere in perfetto stato di solidità i muri portanti delle intercapedini saranno prescritte dagli Uffici competenti. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili
Art. 93 – RECINZIONI
scritte dagli Uffici competenti. 2. Le griglie da integrare nella pavimentazione devono essere realizzate con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; le stesse ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia. Art. 93 – RECINZIONI
- Le recinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II.
Art. 94 – MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI
cinzioni e divisioni tra terreni privati e tra lotti diversi devono rispettare le prescrizioni contenute nel precedente Capo II. Art. 94 – MATERIALI E TECNICHE COSTRUTTIVE DEGLI EDIFICI
- Per gli interventi sui fabbricati esistenti, l’utilizzo di materiali propri della tradizione locale ed il ricorso a particolari tecniche costruttive si rinvia al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA) dello strumento urbanistico vigente.
Art. 95 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
e si rinvia al Prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale (PQAMA) dello strumento urbanistico vigente. Art. 95 – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SISTEMAZIONE DELLE AREE DI PERTINENZA
- Gli spazi circostanti gli edifici dovranno essere sempre mantenuti decorosamente e, compatibilmente con il transito o il parcheggio, essere sistemati con piante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma
iante e verde in relazione al contesto; una fascia lungo le pareti degli edifici, larga non meno di 100 cm dovrà essere di norma pavimentata con materiali impermeabili, salvo casi particolari in ambito rurale tutelato paesisticamente. 2. In detti spazi non potranno elevarsi costruzioni in soprassuolo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 89 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
olo, né accumularsi o depositarsi materiali e merci di qualunque natura, né conservarsi vecchi manufatti, muri o ingombri visivi permanenti, ad eccezione degli elementi di arredo di cui al successivi commi, nonché di quanto eventualmente consentito nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico vigente. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 89 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- La copertura, anche parziale, di detti spazi con strutture pensili dovrà essere progettata in armonia con l'edificio e con lo spazio circostante, e dovrà essere realizzata e mantenuta priva di qualsivoglia chiusura laterale o frontale.
- Negli spazi di cui sopra fatto salvo quanto previsto dal Repertorio Normativo di PI e dalle “Linee Guida per l'istallazione di pertinenze, elementi di arredo e manufatti per esigenze temporanee”,
Normativo di PI e dalle “Linee Guida per l'istallazione di pertinenze, elementi di arredo e manufatti per esigenze temporanee”, approvate con provvedimento comunale, potranno essere posizionate strutture di arredo, esclusivamente limitate a tende da sole, pergolati, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale quali barbecue, piccoli forni da giardino e fioriere. Tali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici costituiscono ai sensi del DPR n.380/2001 art.6 comma 1
fioriere. Tali elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici costituiscono ai sensi del DPR n.380/2001 art.6 comma 1 lettera quinquese D.M.2.3.2018 attività libera per i quali devono essere rispettate le distanze minime del Codice Civile. 5. I pergolati, con struttura lignea o in metallo aventi l'esclusiva funzione di sostenere i rampicanti, devono avere un’altezza massima non superiore a m 3,50, misurata dalla quota più bassa del
a funzione di sostenere i rampicanti, devono avere un’altezza massima non superiore a m 3,50, misurata dalla quota più bassa del terreno circostante all'estradosso massimo della struttura; Tutti gli elementi strutturali che costituiscono i pergolati devono avere le seguenti sezioni di massimo-ingombro: a) per strutture lignee: elementi portanti montanti verticali con sezione di superficie non superiore a 100 cmq, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali
ali con sezione di superficie non superiore a 100 cmq, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sui montanti verticali con sezione di superficie non superiore a 80 cmq, eventuali elementi orizzontali secondari dovranno essere posti a interasse non inferiore a cm 100 e con sezione di superficie non superiore a 60 cmq; b) per struttura in metallo: elementi portanti verticali con sezione cava esclusivamente tonda o
erficie non superiore a 60 cmq; b) per struttura in metallo: elementi portanti verticali con sezione cava esclusivamente tonda o quadra di superficie di base non superiore a 80 cmq o tondini pieni con sezione di superficie non superiore a 10 cmq, posti a interasse non inferiore a cm 150, elementi orizzontali principali appoggiati esclusivamente sugli elementi verticali, con sezione cava rettangolare o ad L - U – T H con lato maggiore non superiore a cm 6, elementi orizzontali secondari posti a interasse non
cava rettangolare o ad L - U – T H con lato maggiore non superiore a cm 6, elementi orizzontali secondari posti a interasse non inferiore a cm 100, con sezione cava rettangolare o ad L – U - T H con lato maggiore non superiore a cm 4; per consentire un adeguato ombreggiamento è ammesso fissare sulla struttura esclusivamente rete antigrandine, è vietato l'uso di tende e teli di qualsiasi natura e dimensione anche se retrattili o avvolgibili.
sivamente rete antigrandine, è vietato l'uso di tende e teli di qualsiasi natura e dimensione anche se retrattili o avvolgibili. c) La struttura deve comunque rispettare le distanze minime previste dagli artt. 892 (distanze dal confine) e 907 (distanze dalle vedute) del codice civile ed è riconducibile all’attività edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n.380/2001. 6. Manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile adibiti a Magazzino/deposito attrezzi per il
del D.P.R. n.380/2001. 6. Manufatti in legno privi di qualsiasi fondazione stabile adibiti a Magazzino/deposito attrezzi per il giardinaggio o il gioco dei bambini fino ad una superficie coperta (SC) massima di mq 10 e di altezza in gronda non superiore a m 2,20 di pertinenza degli edifici residenziali o per la coltivazione dei terreni nel rispetto – ai fini delle distanze – delle norme del Codice Civile. Come manufatti accessori alle residenze sono ammessi nel numero massimo di uno per ogni unità
e – delle norme del Codice Civile. Come manufatti accessori alle residenze sono ammessi nel numero massimo di uno per ogni unità abitativa. Per la coltivazione di terreni sono ammessi nel limite massimo di uno per fondo (mappali in proprietà o affitto contigui). In caso di fondi superiori a mq 2.000 la superficie (SC) del manufatto può arrivare ad un massimo di mq 15,00 con le stesse altezze massime. 7. Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa la collocazione di box e recinzioni per il
0 con le stesse altezze massime. 7. Ai sensi art.44 della L.R.V. n. 11/2004 è ammessa la collocazione di box e recinzioni per il ricovero di cavalli ed equini in genere privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità e che non si configurino come allevamento, possono essere installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq 50,00 di superficie coperta (SC), e
re installati su terreni ricadenti nel territorio agricolo del P.I. nel limite massimo di mq 50,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 2,80. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 25,00 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà, con esclusione della razza asinina le distanze dalla più vicina unità abitativa non di proprietà debbono essere elevate a m 50,00; per le
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 90 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
sione della razza asinina le distanze dalla più vicina unità abitativa non di proprietà debbono essere elevate a m 50,00; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. **** COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 90 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Box e recinzioni per addestramento cani, pensioni per cani e/o custodia diurna di cani comprensivi delle superfici necessarie per spogliatoi e W.C. per il personale addetto, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese rimovibilità, possono essere installati su terreni ricadenti nelle zone agricole del P.I. nel limite massimo di mq 30,00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 3. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di
00 di superficie coperta (SC), e con altezza in gronda non superiore a m 3. Dovrà essere sempre rispettata la distanza minima di m 20,00 da confini e m150,00 dalla più vicina unità abitativa non di proprietà; per le deiezioni prodotte dagli animali è fatto obbligo la raccolta giornaliera ed il loro deposito in specifico contenitore impermeabilizzato ricavato all’interno della superficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella
ficie coperta ammessa e smaltite periodicamente in idoneo impianto. Qualora il numero dei cani ospitati nella pensione e/o nella custodia diurna sia maggiore di 5 capi, l’attività va classificata come “allevamento zootecnico intensivo” ed assoggettata al rispetto delle distanze minime da residenze civili sparse/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993. ****
e/concentrate come previsto dalla D.G.R.V. n. 856/2012, e comunque non inferiori a quanto previsto dalla L.R.V. n. 60/1993. **** 9. I distributori automatici per la vendita di prodotti, regolati da speciali normative di settore (ad es. vendita di latte o pane fresco) sono soggette a C.I.L.A.. 10. La collocazione temporanea stagionale di tensostrutture e/o coperture pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta ,
e pressostatiche di impianti sportivi o ricreativi non va quantificata nei parametri edilizi (superficie lorda, utile, coperta , ecc.) qualora il periodo di installazione nel corso dell'anno solare non sia superiore a 180 giorni, anche non continuativi. È in ogni caso prescritto il rispetto delle distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere
distanze minime di m 10,00 da pareti finestrate di edifici confinanti per tali opere. La realizzazione di tali opere deve essere comunque comunicata preventivamente all’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, deve essere munita di autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.. 11. Spazi destinati al parcheggio esclusivo delle biciclette E' consentito il parcheggio delle biciclette in tutti i cortili condominiali di immobili esistenti. Ogni
lusivo delle biciclette E' consentito il parcheggio delle biciclette in tutti i cortili condominiali di immobili esistenti. Ogni nuova edificazione, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione radicale di interi immobili, dovranno ricavarsi appositi spazi nei cortili o in aree ad uso comune, opportunamente accessibili, da destinarsi al parcheggio esclusivo delle biciclette, pari ad almeno il 2% della SUL (Superficie Utile Lorda) oggetto dell'intervento.
Art. 96 – PISCINE
narsi al parcheggio esclusivo delle biciclette, pari ad almeno il 2% della SUL (Superficie Utile Lorda) oggetto dell'intervento. I suddetti spazi di parcheggio per le due ruote, sono ad esclusivo servizio di chi abita o lavora presso l'edificio collegato al cortile/area di uso comune. Non è consentito in alcun modo vietarne il deposito negli spazi condominiali, pena sanzioni amministrative. Art. 96 – PISCINE
- Struttura accessoria interrata atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in
Art. 96 – PISCINE
inistrative. Art. 96 – PISCINE
- Struttura accessoria interrata atta a consentire attività di balneazione, anche se limitata in ragione delle dimensioni e della profondità la cui vasca non deve superare i mq 200.
- La realizzazione di piscine dovrà essere ricompresa nei terreni di pertinenza di edifici a destinazione residenziale o turistico-ricettiva, se non espressamente escluso dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta.
ente escluso dagli strumenti urbanistici generali e attuativi, in relazione alla compatibilità dei luoghi in cui viene proposta. 3. Le piscine ad uso privato non sono computabili ai fini volumetrici o di superficie coperta. 4. Devono rispettare le sole distanze di m 2,00 previste dal codice civile per le cisterne (art.889) se totalmente interrate. 5. Per le piscine ad uso privato è necessario il rispetto della distanza dalle strade come da Codice
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se totalmente interrate. 5. Per le piscine ad uso privato è necessario il rispetto della distanza dalle strade come da Codice della Strada e della distanza minima di 2,00 m dai confini. All’interno del centro abitato e nelle aree di urbanizzazione consolidata come individuate dal PAT e dal PI va rispettata la distanza di almeno 2,00 m dalle strade. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 91 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
- Le piscine ad uso privato dovranno essere tutte completamente interrate, evitando situazioni sopraelevate o fuori-terra. È ammesso l’inserimento di cascate scenografiche nel rispetto delle linee morfologiche del terreno.
- Le piscine ad uso privato sono soggette al rilascio del Permesso di Costruire.
- Le piscine esterne di facile montaggio e rimozione costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 120 giorni per anno solare.
Art. 97 – ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI
taggio e rimozione costituiscono opere provvisorie di edilizia libera se mantenute per un massimo di 120 giorni per anno solare. Art. 97 – ALTRE OPERE DI CORREDO AGLI EDIFICI
- I manufatti di arredo, per i quali non occorre acquisire specifico titolo né l’inoltro di alcuna comunicazione e/o segnalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E. .
nalazione ai sensi della normativa in materia edilizia, devono essere realizzati nel rispetto delle N. T. O, del presente R.E. . 2. Qualora venga accertata la posa in opera di manufatti in contrasto con il presente R.E. L'Ufficio competente invita il soggetto inadempiente a conformare il manufatto alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi
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to alle medesime, assegnando, a tale scopo, un congruo termine. Qualora, entro il termine assegnato, l’interessato non ottemperi all’invito a conformare, troveranno applicazione le sanzioni demolitorie ai sensi art. 27 e segg. del D.P.R. n.380/2001, e art. 99 del presente Regolamento. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 92 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 98. – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZION
TITOLO IV – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO Art. 98. – ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA E CONTROLLO DELLE TRASFORMAZIONI E USI DEL TERRITORIO
- Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull’attività urbanistico edilizia, come definita dal D.P.R. n. 380/2001, all’interno del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell’azione amministrativa. 3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte
ll’azione amministrativa. 3. L’attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest’ultimo caso, il Dirigente provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto, emergano dati o elementi tali da far
ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell’esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l’esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell’attività edilizia, il Dirigente/Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento. 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON
ento. 4. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi. 5. L’attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente. Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO
Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON
va vigente. Art. 99 – PROVVEDIMENTI PER OPERE ESEGUITE IN ASSENZA, IN DIFFORMITÀ O CON VARIAZIONI ESSENZIALI DAL TITOLO EDILIZIO
- Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR n. 380/2001 e ss.mm.ii. e degli artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR n.380/2001, ai fini
i artt. 91 e successivi della L.R. 61/85 e ss.mm.ii., per quanto non abrogati e non incompatibili con il DPR n.380/2001, ai fini dell’applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli artt. 27 e seguenti del DPR n.380/2001 e ss.mm.ii. 3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente. 4. Ai fini della legittimità edilizia, per gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della L.10/77 in possesso di certificato di agibilità e relativo accatastamento conforme allo stato attuale, è ammessa la procedura di ricognizione amministrativa dello stato di fatto attraverso la presentazione di SCIA, ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001.
Art. 100 – VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI
di ricognizione amministrativa dello stato di fatto attraverso la presentazione di SCIA, ai sensi dell’art. 22 del DPR 380/2001. Art. 100 – VARIANTI COMUNICATE A FINE LAVORI
- Ai sensi dell’art. 22 comma 2 bis del DPR n.380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 93 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
nfigurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 93 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 101 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 101 – VIGILANZA DURANTE L’ESECUZIONE DEI LAVORI
- Il Dirigente, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza
sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii e dell'art. 89 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente regolamento, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo. 2. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
Art. 102 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
ili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti. 3. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei Lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale. Art. 102 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
Art. 102 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
ture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale. Art. 102 – SOSPENSIONE DEI LAVORI
- Fermo quanto indicato dall’art. 27 del DPR 380/01, ove verifichi l’esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima
missibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell’inizio dei lavori, il Dirigente notifica senza indugio al proprietario dell’immobile, all’intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91
Art. 103 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI
ri e all’impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/2001 e s.m.i e dell'art. 91 della L.R. 61/85 e ss.mm.ii ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dalI'art. 92 e seguenti della L.R. stessa e dal DPR 380/2001 e ss.mm.ii. Art. 103 – SANZIONI PER VIOLAZIONI DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI
- Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla
DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI
DELLE NORME DEL REGOLAMENTARI
- Per la violazione delle norme del presente Regolamento si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.
- L'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, quando la fattispecie non sia sanzionata da altre fonti normative, comporta una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii
mministrativa compresa fra un minimo di € 25,00 ed un massimo di € 500,00 ai sensi dell’art.7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”; la determinazione dell'importo della sanzione avviene secondo i principi fissati dalla Legge 689/81 e ss.mm.ii. 3. Oltre all’applicazione delle sanzioni pecuniarie il Dirigente potrà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da
rà intimare, con atto motivato, che lo stato dei luoghi sia reso conforme alle prescrizioni medesime entro un congruo termine da determinarsi con lo stesso provvedimento. L’inottemperanza a tale ordine entro il termine stabilito (o quello eventualmente prorogato su richiesta dell’interessato qualora sussistano comprovati motivi), comporterà la reiterazione della violazione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di
azione a seguito di nuovo accertamento e conseguente applicazione di un’ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria. In caso di inadempienza da parte dell’interessato, il Comune potrà, comunque, provvedere d’autorità, ponendo gli oneri e le spese relative a carico del/dei soggetti responsabili. 4. Il Dirigente può altresì avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”.
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di ordinanza a sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. 5. Il Sindaco può avvalersi dei poteri di ordinanza a sensi dell’art.54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 94 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Art. 104 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO V - NORME TRANSITORIE Art. 104 – AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente Regolamento Edilizio seguiranno le disposizioni di cui al D.Lgs. 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali. Art. 105 – ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
- Le norme del presente Regolamento Edilizio Comunale si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento.
resente Regolamento Edilizio Comunale si applicano ai progetti presentati successivamente all’entrata in vigore del Regolamento. 2. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze. 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni di inizio lavori asseverate
Art. 106 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME
delle relative istanze. 3. Le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) e le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) presentate prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse. Art. 106 – ABROGAZIONE DI PRECEDENTI NORME
- E' abrogato il precedente Regolamento Edilizio comunale.
- In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento e quelle di altro Regolamento
dente Regolamento Edilizio comunale. 2. In caso di contrasto tra le norme del presente Regolamento e quelle di altro Regolamento comunale, devono essere osservate le norme del Regolamento approvato in data più recente. 3. Prevalgono sulle prescrizioni riportate nel presente Regolamento, anche nel caso in cui il Regolamento Edilizio risulti più restrittivo, le norme tecniche attuative di disposizioni normative europee, statali e/o regionali, e le Norme Unificate (UNI – CEI – ISO, etc.) recepite a livello
COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 95 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
uative di disposizioni normative europee, statali e/o regionali, e le Norme Unificate (UNI – CEI – ISO, etc.) recepite a livello nazionale, entrate in vigore successivamente al presente Regolamento. COMUNE DI SAN MAURO DI SALINE 95 REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
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