NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Comune di Bergamo · Bergamo, Lombardia
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320 sezioni del documento
Art. 1 - Ambiti e contenuti dei piano territoriale
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NORME TECNICHE TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO Art. 1 - Ambiti e contenuti dei piano territoriale Art. 2 - Elaborati del piano territoriale Art.3 - Effetti del piano Art. 4 - Relazioni con gli strumenti urbanistici TITOLO II - NORME PER FINALITA’ NATURALISTICHE Art. 5 - Disposizioni comuni Art. 6 - Articolazione territoriale Art. 7 - Zona di interesse naturalistico del Giongo Art. 8 - Zona di interesse naturalistico d ell'Allegrezza
Art. 7 - Zona di interesse naturalistico del Giongo
zione territoriale Art. 7 - Zona di interesse naturalistico del Giongo Art. 8 - Zona di interesse naturalistico d ell'Allegrezza Art. 9 - Zona di interesse naturalistico di Ca’ della Matta Art.10 - Zona di interesse naturalistico del Gres Art.11 - Zona di interesse naturalistico Bosco di Valmarina Art.12 - Zona di interesse paesistico dei Colli di Bergamo Art.13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico forestale e faunistico
Art.13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico forestal
e paesistico dei Colli di Bergamo Art.13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico forestale e faunistico Art.14 - Zona B2: riserva naturale parziale di interesse forestale Art..15 - Zona B3: zona di riqualificazione ambientale Art.16 - Zona C2: zona ad alto valore paesistico Art.17 - Zona C1: zona a parco agricolo forestale Art.18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimessaggio scorte e attrezzi "
Art.18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimessa
arco agricolo forestale Art.18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimessaggio scorte e attrezzi " Art.19 - Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale e il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 Art.20 - Disposizioni sulla conservazione dei complessi boscati TITOLO III - NORME PER COMPONENTI Art.21 - Gli accessi Art.22 - Percorsi e itinerari Art.23 - Le aree attrezzate e le strutture di supporto Art.24 - Gli elementi di fruizione paesistica ed ambientale
Art.23 - Le aree attrezzate e le strutture di supporto
i e itinerari Art.23 - Le aree attrezzate e le strutture di supporto Art.24 - Gli elementi di fruizione paesistica ed ambientale TITOLO IV - NORME PER AMBITI PARTICOLARI Art. 25- Ambiti particolari 25.1 - Piana del Petos 25.2 - Monastero e Valle d'Astino 25.3 - Monastero e conca di Valmarina 25.4 - Triangolo della Maresana Art. 26 - Ambiti assoggettati a tutela paesaggistica (art. 136 D.Lgs.42/2004) Art. 27 – Siti rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale
Art.1 - Ambiti e contenuti dei piano territoriale di coordinamento del Parco Nat
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE TITOLO I - NORME DI INQUADRAMENTO Art.1 - Ambiti e contenuti dei piano territoriale di coordinamento del Parco Naturale
- II presente piano disciplina le aree comprese nel Parco Naturale, così come individuate dalla l.r. 27 marzo 2007, n.7, ora confluita nella l.r. 16 luglio 2007, n. 16, aventi le caratteristiche di cui all'art. 2 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed all'art. 1 della l.r. 30 novembre 1986, n. 83.
Art.2 - Elaborati del piano territoriale
all'art. 2 della L. 6 dicembre 1991 n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed all'art. 1 della l.r. 30 novembre 1986, n. 83. 2. Il piano del Parco Naturale ha valore di piano urbanistico, con efficacia prevalente sui piani urbanistici di qualsiasi livello e si conforma e si adegua al Piano Paesaggistico Regionale. Art.2 - Elaborati del piano territoriale
- Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale si compone dei seguenti elaborati:
- Norme Tecniche di Attuazione;
Art.3 - Effetti del piano
- Il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale si compone dei seguenti elaborati:
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav.1 “Zone territoriali di interesse naturalistico”;
- Tav. 2 “Piano urbanistico e paesistico”;
- Tav. 3 “Vincoli e tutele”;
- Allegato 1: Schede azioni naturalistiche. Art.3 - Effetti del piano
- Le previsioni del PTC del Parco Naturale sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti
Art.3 - Effetti del piano
tiche. Art.3 - Effetti del piano
- Le previsioni del PTC del Parco Naturale sono immediatamente vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati che svolgono o intendono svolgere all’interno del parco attività direttamente o indirettamente disciplinate dalle presenti norme, sono recepite di diritto negli strumenti urbanistici generali comunali dei comuni interessati e sostituiscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. Art.4 - Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali
Art.4 - Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali
iscono eventuali previsioni difformi che vi fossero contenute. Art.4 - Relazioni con gli strumenti urbanistici generali comunali
- La pianificazione comunale ed intercomunale costituisce strumento fondamentale per l'attuazione del Piano ed è chiamata a precisare, integrare ed approfondire le scelte di piano laddove consentito. Le determinazioni urbanistiche dei piani comunali dovranno essere pertanto coerenti e compatibili con le indicazioni e le norme del Piano del Parco.
banistiche dei piani comunali dovranno essere pertanto coerenti e compatibili con le indicazioni e le norme del Piano del Parco. 2. A seguito dell'entrata in vigore del Piano del Parco Naturale, i comuni, entro i termini previsti dalla vigente normativa, apportano al proprio strumento urbanistico generale le correzioni conseguenti, relativamente alle aree comprese nel Parco stesso. 3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Territoriale, possono essere
comprese nel Parco stesso. 3. In sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano Territoriale, possono essere definite le delimitazioni delle zone interne individuate nella tavola 2 del Piano Territoriale, per farle coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, ovvero con elaborati cartografici in scala maggiore. Tali definizioni, non costituendo difformità fra lo strumento urbanistico comunale ed il Piano Territoriale, non costituiscono variante allo stesso.
Art. 5 – Disposizioni comuni
n costituendo difformità fra lo strumento urbanistico comunale ed il Piano Territoriale, non costituiscono variante allo stesso. 4. Gli strumenti urbanistici comunali e le loro varianti sono sottoposti al parere obbligatorio dell'Ente gestore ai sensi dell'art. 21 della l.r. 86/83. TITOLO II - NORME PER FINALITA’ NATURALISTICHE Art. 5 – Disposizioni comuni
- Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni
Disposizioni comuni
- Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di conservazione, recupero e valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio del Parco Naturale sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambiti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette ed ai rispettivi habitat. In particolare è vietato: a. catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre gli squilibri ecologici accertati dall‘Ente gestore; b. raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-
dall‘Ente gestore; b. raccogliere e danneggiare le specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro- silvo-pastorali e fatta salva la raccolta di funghi e frutti del sottobosco come regolamentato dall’Ente gestore; c. aprire ed esercitare l’attività di cava e di miniera, aprire ed esercitare l’attività di discarica e
depositi permanenti di materiali dismessi; d. realizzare nuove derivazioni o captazione d’acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque fatti salvi i potenziamenti degli acquedotti comunali, i prelievi funzionali alle attività agricole o agli insediamenti esistenti e gli interventi finalizzati all’attività antincendio che comunque non incidano sull’alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzate dall’ente gestore;
antincendio che comunque non incidano sull’alimentazione di zone umide e che siano espressamente autorizzate dall’ente gestore; e. svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’Ente gestore; f. introdurre ed impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici; g. introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi
cicli biogeochimici; g. introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi eventuali abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici; h. accendere fuochi all’aperto, salvo che per i fuochi di ripulitura nell’ambito delle attività agro-forestali e per le attività di uso sociale consentite ed autorizzate dall’Ente gestore; i. sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
zzate dall’Ente gestore; i. sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo. 2. Al fine di mantenere la biodiversità, nella progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il Parco Naturale, ai sensi dell’art. 21, comma 2, della l.r. 16/07, devono essere previsti adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale, finalizzati a rendere compatibili tali infrastrutture con il Parco Naturale. Nello specifico inoltre:
compensazione ambientale, finalizzati a rendere compatibili tali infrastrutture con il Parco Naturale. Nello specifico inoltre: a. gli interventi di mitigazione e di compensazione ambientale delle opere previste dovranno essere unicamente volti alla tutela e al mantenimento delle caratteristiche naturali ed ambientali delle aree a Parco Naturale interessate dagli interventi e dovranno essere connotate da un elevato livello qualitativo;
bientali delle aree a Parco Naturale interessate dagli interventi e dovranno essere connotate da un elevato livello qualitativo; b. la “quantificazione” delle compensazioni previste dovrà essere adeguatamente proporzionata all’impatto ambientale e paesaggistico dell’opera; c. i progetti delle opere infrastrutturali dovranno essere corredati da uno specifico studio che valuti l’incidenza dell’opera sulle specie e sulle peculiarità naturalistiche delle aree, sulla scorta degli studi di
studio che valuti l’incidenza dell’opera sulle specie e sulle peculiarità naturalistiche delle aree, sulla scorta degli studi di incidenza previsti per interventi da realizzarsi nei Siti Natura 2000 ai sensi dell’allegato D alla d.g.r. 8 agosto 2003, n. 7/14106 (BURL 3° suppl. starord. del 12 settembre 2003 e succ mod. ed integr.). Tale studio dovrà essere caratterizzato da un elevato livello qualitativo da un punto di vista scientifico e
c mod. ed integr.). Tale studio dovrà essere caratterizzato da un elevato livello qualitativo da un punto di vista scientifico e dovrà essere riferito alle analisi naturalistiche di dettaglio contenute nel presente piano e negli strumenti ad esso connessi (regolamento, piano di gestione, piano di indirizzo forestale); 3. Nel Parco Naturale, l’Ente gestore incentiva: a. la conservazione e la riqualificazione del patrimonio vegetale, forestale e faunistico;
o Naturale, l’Ente gestore incentiva: a. la conservazione e la riqualificazione del patrimonio vegetale, forestale e faunistico; b. le opere di conservazione e restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali compatibili; c. il restauro degli edifici di particolare valore storico-culturale; d. il recupero del patrimonio edilizio esistente, costituito dai nuclei abitati e dai singoli edifici rurali e non;
o-culturale; d. il recupero del patrimonio edilizio esistente, costituito dai nuclei abitati e dai singoli edifici rurali e non; e. le attività culturali e ludiche nei campi di interesse del Parco, nonché la valorizzazione delle funzioni ricettive. 4. Le Azioni di Piano finalizzate ad individuare gli interventi prioritari per la conservazione degli aspetti naturalistici ed ambientali del Parco, sono contenute nell’Allegato 1, e si possono individuare nella: a. conservazione e gestione delle aree ecotonali;
ali del Parco, sono contenute nell’Allegato 1, e si possono individuare nella: a. conservazione e gestione delle aree ecotonali; b. interventi nelle aree boscate: evoluzione verso l’alto fusto, conservazione di piante di maggiori dimensioni e deperienti, creazione di radure; c. conservazione e gestione delle praterie e delle zone agricole; d. gestione del reticolo idrico e delle continuità ecosistemiche; e. interventi sulle infrastrutture e programmi di monitoraggio;
Art. 6 – Articolazione territoriale
. gestione del reticolo idrico e delle continuità ecosistemiche; e. interventi sulle infrastrutture e programmi di monitoraggio; f. programmi didattici e di educazione ambientale. 5. Le norme e i comportamenti finalizzati alla conservazione degli aspetti naturalistici come flora e fauna, e la valorizzazione degli ambienti a rischio di estinzione, sono descritti nelle schede di azione dell’Allegato 1. Art. 6 – Articolazione territoriale
Art. 6 – Articolazione territoriale
gli ambienti a rischio di estinzione, sono descritti nelle schede di azione dell’Allegato 1. Art. 6 – Articolazione territoriale
- Il territorio del Parco Naturale è articolato nelle seguenti zone territoriali di interesse naturalistico individuate con apposito simbolo grafico nell’allegata tav.1:
- zona di interesse naturalistico del Giongo e Sito di Importanza Comunitaria IT2060011 “Canto Alto e Valle del Giongo”;
tav.1:
- zona di interesse naturalistico del Giongo e Sito di Importanza Comunitaria IT2060011 “Canto Alto e Valle del Giongo”;
- zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza e Sito di Importanza Comunitaria IT2060012 “Boschi di
Astino e dell’Allegrezza”; 3) zona di interesse naturalistico di “Ca’ della Matta”; 4) zona di interesse naturalistico del “Gres”; 5) zona di interesse naturalistico “Bosco di Valmarina” 6) zona di interesse paesistico “Colli di Bergamo”. 2. Sono individuate con apposito simbolo grafico nella Tav. 2 le seguenti zone di carattere urbanistico e paesaggistico:
- B1 Zona a riserva naturale parziale di interesse geolitologico, forestale e faunistico;
- B2 Zona a riserva naturale parziale di interesse forestale;
urale parziale di interesse geolitologico, forestale e faunistico;
- B2 Zona a riserva naturale parziale di interesse forestale;
- B3 Zona di riqualificazione ambientale;
- C1 Zona a parco agricolo forestale;
- C2 Zona ad alto valore paesistico.
- Al fine della applicazione delle norme del piano, la Tav. 1 e la Tav. 2 devono essere lette congiuntamente.
- Nella Tavola 3 “Vincoli e Tutele”, sono individuati i Siti Natura 2000, gli elementi della Rete Ecologica
Art. 7 – Zona di interesse naturalistico del Giongo – Tav. 1
tte congiuntamente. 4. Nella Tavola 3 “Vincoli e Tutele”, sono individuati i Siti Natura 2000, gli elementi della Rete Ecologica Regionale, i tracciati giuda paesaggistici, gli ambiti di cui al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42. Art. 7 – Zona di interesse naturalistico del Giongo – Tav. 1
- Nella zona di interesse naturalistico del Giongo e Sito Natura 2000, ogni intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. È
i intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. È ammessa l’utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con esclusione di opere ed interventi che comportino trasformazioni delle caratteristiche geomorfologiche dell’area o alterazioni dell’ambiente agro-forestale. 2. Nella zona di interesse naturalistico del Giongo sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività:
agro-forestale. 2. Nella zona di interesse naturalistico del Giongo sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. l’estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata. 3. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare: a. il mantenimento o la creazione di radure, anche con la presenza di macchie arbustive a rovo e Rosa Canina;
a, in particolare: a. il mantenimento o la creazione di radure, anche con la presenza di macchie arbustive a rovo e Rosa Canina; b. il mantenimento di prati magri estremamente ricchi di specie vegetali termofile e che talvolta esprimono condizioni di aridità, con la presenza di diverse orchidee e il rilevante significato per l’entomofauna; c. la creazione e/o il mantenimento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi.
l rilevante significato per l’entomofauna; c. la creazione e/o il mantenimento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi. 4. Con riferimento alla Rete Ecologica Regionale (RER) la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di primo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.1, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del
Art. 8 - Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza – Tav. 1
Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.1, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 8 - Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza – Tav. 1
- Nella zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza e Sito Natura 2000, ogni intervento deve essere
ell’Allegrezza – Tav. 1
- Nella zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza e Sito Natura 2000, ogni intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. Il piano di gestione del Sito Natura 2000 dovrà prevedere la regolamentazione delle attività antropiche consentite.
- Nella Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività:
consentite. 2. Nella Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. realizzare insediamenti produttivi, anche a carattere zootecnico; b. effettuare interventi che comportino un mutamento di destinazione colturale che sia in contrasto con le finalità di cui al precedente comma 1, ovvero una trasformazione d’uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione del Sito Natura 2000 e direttamente eseguito dall’Ente Gestore
uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione del Sito Natura 2000 e direttamente eseguito dall’Ente Gestore o dallo stesso autorizzato; c. costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata; d. la formazione di discariche di rifiuti o deposito di materiali, anche a carattere temporaneo ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione. 3. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare:
ture destinate alla demolizione. 3. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare: a. il mantenimento, la riqualificazione delle aree terrazzate, con gestione degli arbusti a macchia di leopardo; b. il mantenimento dei prati magri esistenti estremamente ricchi di specie vegetali termofile; c. la creazione e/o il mantenimento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi.
mente ricchi di specie vegetali termofile; c. la creazione e/o il mantenimento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi. 4. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di primo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.1, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del
Art. 9 – Zona di interesse naturalistico di Ca’ della Matta – Tav. 1
31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 9 – Zona di interesse naturalistico di Ca’ della Matta – Tav. 1
- La zona di interesse naturalistico “Ca’ della Matta” ha caratteristiche di rilevante pregio botanico e forestale, nonché faunistico. È ammessa l’utilizzazione dei terreni per le attività forestali, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche.
er le attività forestali, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche. 2. Sono ammesse le attività didattiche nelle strette pertinenze del centro parco “Ca’ della Matta”. 3. Nella zona sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata.
carattere provvisorio; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata. 4. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare: a. il mantenimento, la riqualificazione delle aree terrazzate, con gestione degli arbusti a macchia di leopardo; b. la creazione e/o il mantenimento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi. 5. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area
ento di pozze d’abbeverata e di stagni per gli anfibi. 5. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di primo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.1, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010).
Art. 10 – Zona di interesse naturalistico del Gres – Tav. 1
l 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 10 – Zona di interesse naturalistico del Gres – Tav. 1
- La zona di interesse naturalistico del “Gres” è una zona umida di rilevante pregio ambientale, idrologico e faunistico. È ammessa l’utilizzazione dei terreni per le attività agricole tradizionali, in particolare il mantenimento di prati a sfalcio, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle
ionali, in particolare il mantenimento di prati a sfalcio, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche. 2. Nella zona sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. l’estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo; b. la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio; c. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata.
carattere provvisorio; c. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata. 3. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare: a. la gestione naturalistica dei laghetti di cava, finalizzata alla gestione degli anfibi; b. il mantenimento delle pratiche agricole tradizionali, in particolare dei prati a sfalcio; c. il mantenimento e la gestione naturalistica delle canalette nella piana del Gres;
ionali, in particolare dei prati a sfalcio; c. il mantenimento e la gestione naturalistica delle canalette nella piana del Gres; d. la gestione naturalistica della vegetazione di sponda del torrente Quisa. 4. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di secondo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art.
Art. 11 – Zona di interesse naturalistico Bosco di Valmarina – Tav. 1
ea interessata da “elementi di secondo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.2, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 11 – Zona di interesse naturalistico Bosco di Valmarina – Tav. 1
Art. 11 – Zona di interesse naturalistico Bosco di Valmarina – Tav. 1
BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 11 – Zona di interesse naturalistico Bosco di Valmarina – Tav. 1
- La zona di interesse naturalistico del “Bosco di Valmarina” ha caratteristiche di rilevante pregio botanico e forestale, nonché faunistico. Gli interventi devono essere rigorosamente finalizzati alla conservazione degli ambienti boscati.
- Nella zona sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività:
finalizzati alla conservazione degli ambienti boscati. 2. Nella zona sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata; c. l’estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo. 3. Nella zona sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare l’evoluzione
urazione del suolo. 3. Nella zona sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare l’evoluzione verso la maturità della cenosi forestale. 4. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di secondo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art. 3.4.2, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r.
Art. 12 – Zona di interesse paesistico dei Colli di Bergamo – Tav. 1
Regionale”, art. 3.4.2, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n°3 del 22 gennaio 2010). Art. 12 – Zona di interesse paesistico dei Colli di Bergamo – Tav. 1
- La zona di interesse paesitico dei “Colli di Bergamo” ha caratteristiche di rilevante pregio botanico,
forestale e paesaggistico, nonché faunistico. È ammessa l’utilizzazione dei terreni per le attività forestali, con l’esclusione di interventi che comportino la trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche. 2. Nella zona sono vietate le attività dell’art.5 e le seguenti attività: a. la formazione di discariche di rifiuti o il deposito di materiali, anche a carattere provvisorio; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata;
carattere provvisorio; b. la costruzione di depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche in forma controllata; c. l’estrazione di materiale inerte e la scolturazione del suolo, ad esclusione delle attività inerenti le pratiche agricolo-forestali. 3. Nell’area sono incentivati gli interventi di riqualificazione naturalistica, in particolare: a. il mantenimento e la riqualificazione delle aree terrazzate, con gestione degli arbusti a macchia di leopardo;
n particolare: a. il mantenimento e la riqualificazione delle aree terrazzate, con gestione degli arbusti a macchia di leopardo; b. gli interventi di miglioramento forestale coerenti con indicazioni del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) ed in particolare la conversione verso l’alto fusto. 4. Con riferimento alla RER, la zona è interamente classificata come area interessata da “elementi di secondo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”,
Art. 13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico, forest
me area interessata da “elementi di secondo livello”, secondo le descrizioni contenute nel documento “Rete Ecologica Regionale”, art.3.4.2, a cui attenersi nel definire il progetto attuativo di formazione della rete ecologica del Parco (d.g.r. del 31 dicembre 2009 n.VIII/10962 e successive modifiche ed integrazioni BURL 7° suppl. straordinario al n° 3 del 22 gennaio 2010). Art. 13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico, forestale e faunistico – Tav.2
Art. 13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico, forest
3 del 22 gennaio 2010). Art. 13 - Zona B1: riserva naturale parziale di interesse geo-litologico, forestale e faunistico – Tav.2
- Sono individuate con apposito segno grafico come zone di riserva naturale parziale di interesse geo- litologico, forestale e faunistico le aree con particolari caratteristiche geolitologiche o con vegetazione naturale da conservare. La zona B1 riguarda le aree di maggior interesse scientifico per la
che geolitologiche o con vegetazione naturale da conservare. La zona B1 riguarda le aree di maggior interesse scientifico per la presenza di particolari caratteristiche geolitologiche e comprende complessi vegetazionali di rilevante pregio. 2. In tale zona ogni intervento deve essere rigorosamente finalizzato alla conservazione ed alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. È ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività
nservazione ed alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. È ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con esclusione di opere ed interventi che comportino trasformazioni delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agro-forestale. 3. Le sole opere edilizie consentite sono quelle relative a: a. il consolidamento del suolo; b. la sistemazione delle vie d'accesso esistenti;
re edilizie consentite sono quelle relative a: a. il consolidamento del suolo; b. la sistemazione delle vie d'accesso esistenti; c. la realizzazione di nuovi accessi e/o sentieri necessari per la difesa e lo sviluppo dei boschi e a servizio di terreni coltivati e di edifici rurali e per le esigenze delle attività didattico-culturali, previo convenzionamento con l’Ente Parco; d. per gli edifici esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento
con l’Ente Parco; d. per gli edifici esistenti è consentita la sola manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione senza mutamento delle destinazioni d'uso e con la conservazione integrale dei caratteri edilizi tradizionali; e. è consentita la recinzione temporanea delle sole aree adibite a pascolo del bestiame o oggetto di interventi di miglioramento forestale. 4. La zona B1 comprende anche le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso
di miglioramento forestale. 4. La zona B1 comprende anche le aree boschive o con vegetazione degradata da recuperare attraverso appositi interventi. Con il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 ed il Regolamento del Parco Naturale verranno specificati i criteri di gestione e di intervento in relazione ai caratteri naturali in atto ed alla loro evoluzione, delle attività agro-silvo-pastorali. 5. Nella zona B1 sono vietate le seguenti attività:
turali in atto ed alla loro evoluzione, delle attività agro-silvo-pastorali. 5. Nella zona B1 sono vietate le seguenti attività: a. la costruzione di nuovi edifici, nonché ogni intervento sugli edifici fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 3; b. l'apertura di nuove strade e la costruzione di opere di urbanizzazione fatto salvo quanto concerne l'apertura di nuovi accessi e quanto indicato al precedente comma 3 lett. c); c. l'installazione di ogni tipo di serra;
Art. 14 - Zona B2: riserva naturale parziale di interesse forestale – Tav.2
concerne l'apertura di nuovi accessi e quanto indicato al precedente comma 3 lett. c); c. l'installazione di ogni tipo di serra; d. la realizzazione di recinzioni permanenti. Art. 14 - Zona B2: riserva naturale parziale di interesse forestale – Tav.2
- Sono individuate con apposito segno grafico le zone di riserva naturale parziale di interesse forestale (zona B2).
- Nella zona B2 è vietato: a. realizzare nuovi edifici;
le zone di riserva naturale parziale di interesse forestale (zona B2). 2. Nella zona B2 è vietato: a. realizzare nuovi edifici; b. aprire nuove strade, asfaltare, ampliare e operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, costruire e modificare infrastrutture in genere, fatti salvi gli interventi realizzati dal Parco o dallo stesso autorizzati;
Art. 15 - Zona B3: zona di riqualificazione ambientale – Tav.2
c. installare ogni tipo di serra; d. costruire recinzioni, fatte salve le recinzioni temporanee delle sole aree oggetto di interventi di miglioramento forestale. Art. 15 - Zona B3: zona di riqualificazione ambientale – Tav.2 15.1 Norme generali di zona
- Sono individuate con apposito segno grafico le zone di riqualificazione ambientale (B3) di particolare interesse naturalistico.
- Il piano territoriale individua le superfici forestali tramite il PIF e ne definisce nello stesso le modalità di gestione.
o. 2. Il piano territoriale individua le superfici forestali tramite il PIF e ne definisce nello stesso le modalità di gestione. 3. Nelle zone di riqualificazione ambientale (B3) ogni intervento deve essere finalizzato alla conservazione e alla riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali. È ammessa l'utilizzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con l'esclusione di opere e di interventi che comportino
izzazione dei terreni per le attività forestali, pastorali ed agricole, con l'esclusione di opere e di interventi che comportino trasformazione delle caratteristiche geomorfologiche dell'area o alterazioni dell'ambiente agrario. 4. Le sole opere edilizie consentite sono quelle relative a: a. il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti; b. la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi e la razionalizzazione della
e terrazzamenti; b. la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi e la razionalizzazione della viabilità di servizio definita dal piano di settore forestale; c. la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza; d. le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola e forestale e del tempo libero che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;
sse all'esercizio dell'attività agricola e forestale e del tempo libero che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo; e. la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui all'art. 27 lettere a, b, c, d della l.r. 12/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell’immobile oggetto di
2/05, che non prevedano aumenti volumetrici, né modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell’immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo); f. gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici soggetti a vincolo monumentale e ambientale e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti.
azione d'uso compatibile degli edifici soggetti a vincolo monumentale e ambientale e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti. 5. Nelle zone B3 sono vietate le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi con la sola eccezione di quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni e lungo i bordi delle strade carrabili pubbliche, nonché per la protezione di colture specializzate. È comunque ammessa la realizzazione di
ordi delle strade carrabili pubbliche, nonché per la protezione di colture specializzate. È comunque ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee per il pascolo di bovini, equini, ovicaprini legato alla stagionalità e all’utilizzo razionale del terreno a pascolo. Sono sempre consentiti il risanamento dei muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra. 6. Il PIF classifica i boschi in termini ecologici e funzionali e ne definisce i modelli colturali e le azioni di
uri di pietra. 6. Il PIF classifica i boschi in termini ecologici e funzionali e ne definisce i modelli colturali e le azioni di tutela e riqualificazione. 7. Nelle zone B3 sono vietate le seguenti attività: a. la costruzione di nuovi edifici o l'ampliamento sotto qualsiasi forma degli edifici esistenti, fatto salvo quanto indicato al precedente comma 4; b. l'apertura di nuove strade e parcheggi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettere b) e c);
cato al precedente comma 4; b. l'apertura di nuove strade e parcheggi, fatto salvo quanto previsto dal comma 4, lettere b) e c); c. lo sbancamento o la modifica dei terrazzamenti, fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 4; d. la realizzazione di recinzioni cieche e di tutte le tipologie che impediscano la vista, la trasparenza ed il passaggio della piccola fauna, laddove ammesse dal precedente comma 5.
tipologie che impediscano la vista, la trasparenza ed il passaggio della piccola fauna, laddove ammesse dal precedente comma 5. 8. Potranno essere autorizzati dal Parco, per le finalità di cui al comma 3, modesti sbancamenti, deviazioni di corsi d'acqua, abbattimenti di alberature, a condizione che non vengano compromessi i valori ambientali tutelati. Il Parco può prescrivere, mediante autorizzazione, specifiche condizioni e modalità. 15.2 Norme per le attività agricole
telati. Il Parco può prescrivere, mediante autorizzazione, specifiche condizioni e modalità. 15.2 Norme per le attività agricole La zona B3 è suddivisa, solo per le attività agricole in B3a e B3b, dove si applicano le norme descritte di seguito. Si precisa che con il termine di “superficie aziendale” si intende il computo di terreni condotti da una azienda agricola, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si localizza l'intervento, e
terreni condotti da una azienda agricola, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si localizza l'intervento, e ricadenti unicamente nelle aree ricomprese nei confini del Parco dei Colli. Zona B3a: "Zona di riqualificazione ambientale, su ambiti marginali e interclusi con modeste attitudini produttive".
- Ambiti che, per caratteristiche pedologiche, topografiche e per gli usi del suolo in atto, manifestano
ttitudini produttive".
- Ambiti che, per caratteristiche pedologiche, topografiche e per gli usi del suolo in atto, manifestano scarse attitudini produttive agricole e una buona vocazione forestale. Per tale zona viene riconfermato l'obiettivo generale teso a migliorare e valorizzare la dotazione forestale dell'area, anche attraverso interventi di nuovo impianto e di riconversione verso l'alto fusto, e viene rimarcato come l'attività
agricola, ancora presente, vada governata al fine di orientare la dismissione della superficie agraria verso usi forestali. 2. Ai soggetti di cui all'art. 60 della l.r. 12/05 e ai soggetti diversi è consentito il cambio di destinazione d'uso degli edifici produttivi agricoli, purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza, e comunque fino ad una superficie massima
ivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza, e comunque fino ad una superficie massima di mq. 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq. di SNR (superficie non residenziale). 3. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 è consentito, così come specificato dalla stessa legge, l’ampliamento e la nuova costruzione di strutture ed attrezzature produttive agricole purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo:
a costruzione di strutture ed attrezzature produttive agricole purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo: a. nel caso di imprenditore agricolo professionale e/o impresa agricola sono ammesse solo strutture connesse alla coltivazione specializzata del fondo per erbe officinali ed orticole; comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari di superficie in conduzione;
d orticole; comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari di superficie in conduzione; b. per gli edifici realizzati ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto all’art. 60, comma 2, lett. a), della l.r. 12/05. 4. Tale necessità dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed
di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 5. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all’art. 59 della l.r. 12/05 non possono superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).
o superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi). 6. Per gli ampliamenti e la nuova edificazione si applica il disposto dell’art. 59 comma 6 della l.r. 12/05 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori. 7. Non è consentita la realizzazione di colture diverse rispetto al prato e al pascolo, legnose agrarie, orticole
i edificatori. 7. Non è consentita la realizzazione di colture diverse rispetto al prato e al pascolo, legnose agrarie, orticole ed erbe officinali, né la realizzazione di strutture, anche mobili, a protezione delle colture, salvo quanto previsto al precedente comma 3, lett. a). 8. Per i caselli e i piccoli edifici rurali isolati di tipologia similare, di modeste dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 18 aprile 1991, n. 8) e non utilizzati da almeno 5 anni, è
te dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 18 aprile 1991, n. 8) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, culturale- ricreativa e connessa al ristoro, escludendo trasformazioni territoriali delle aree di pertinenza per la realizzazione di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. Zona B3b: "Zona di riqualificazione ambientale, su ambiti aperti con sufficienti attitudini
rabili ed altre opere complementari. Zona B3b: "Zona di riqualificazione ambientale, su ambiti aperti con sufficienti attitudini produttive"
- Ambiti che, per caratteristiche pedologiche, topografiche e dimensionali e per gli usi del suolo in atto, manifestano sufficienti attitudini produttive agricole e buone condizioni di accessibilità e di potenziale produttività alle imprese.
- Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi
ività alle imprese. 2. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda.
siva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 3. Anche per gli ampliamenti si applica il disposto dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/05 relativo all’istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori. 4. Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il cambio di destinazione degli
ate a fini edificatori. 4. Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito il cambio di destinazione degli edifici agricoli, da produttivo a residenziale, fino ad una superficie massima di mq 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale), purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine
le contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 5. Ai soggetti di cui all'art. 60 della l.r. 12/05 è consentita la nuova costruzione di strutture e di
a servizio dell’azienda. 5. Ai soggetti di cui all'art. 60 della l.r. 12/05 è consentita la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo: a. le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, dovranno rispettare le norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 3 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata;
b. nel caso di imprenditore agricolo professionale e/o impresa agricola, sono ammesse solo strutture connesse alla coltivazione specializzata del fondo (frutticoltura, orticoltura, olivicoltura e affini); comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari di superficie in conduzione; c. per gli edifici realizzati ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto all’art. 60, comma 2, lett. a), della l.r. 12/05.
gli edifici realizzati ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto all’art. 60, comma 2, lett. a), della l.r. 12/05. 6. La necessità di governo del fondo di cui al comma 5 dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda.
siva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 7. Ai soggetti di cui all'art 60 della l.r. 12/05 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciato quando si verificano le seguenti condizioni: a. la superficie minima aziendale sia di almeno ettari 2,5 di cui almeno 2 ettari di proprietà coltivata
le seguenti condizioni: a. la superficie minima aziendale sia di almeno ettari 2,5 di cui almeno 2 ettari di proprietà coltivata e 0,5 ettari in affitto (per il presente calcolo verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate). b. che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l’azienda dovrà effettuare una corretta gestione colturale.
ndali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l’azienda dovrà effettuare una corretta gestione colturale. 8. Gli edifici di cui al precedente comma 7, potranno avere una dimensione massima di mq. 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superfici non residenziali). 9. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di “non edificazione", di cui all’art. 59, comma 6 della l.r. 12/05.
a edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di “non edificazione", di cui all’art. 59, comma 6 della l.r. 12/05. 10. L'ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnel) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate nel rispetto della l.r. 12/05 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13, lett. a), previa valutazione dell'inserimento delle
petto della l.r. 12/05 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 13, lett. a), previa valutazione dell'inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate. 11. Per i caselli e i piccoli edifici rurali isolati di tipologia similare, di modeste dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo
dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, culturale- ricreativa e connessa al ristoro, escludendo trasformazioni territoriali delle aree di pertinenza per la realizzazione di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 12. Nella zona B3b sono vietati i seguenti interventi:
di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 12. Nella zona B3b sono vietati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore agli 0,5 ettari per un massimo del 50% della superficie coperta esistente. Per le aziende florovivaistiche superiori agli
eriore agli 0,5 ettari per un massimo del 50% della superficie coperta esistente. Per le aziende florovivaistiche superiori agli 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35% della superficie coperta esistente. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; b. l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di
l’art. 59 della l.r.12/05; b. l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore agli 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le aziende orticole superiori agli 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35% della superficie coperta esistente. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05;
della superficie coperta esistente. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; c. la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminative e boscate; d. l’introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente.
tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente. 14. E’ sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali. 15. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all’art. 59 della l.r. 12/05 non possono superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi).
Art. 16 – Zona C2: zona ad alto valore paesistico – Tav.2
o superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi). Art. 16 – Zona C2: zona ad alto valore paesistico – Tav.2 16.1 Norme generali di zona
- Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione ed al ripristino del paesaggio dei colli di Bergamo, nei suoi valori complessivi tradizionali, sono caratterizzate da terreni coltivati o
comunque già adibiti ad uso agricolo sui versanti collinari, con particolari caratteristiche paesaggistiche dovute ai terrazzamenti naturali (ciglioni) o artificiali (muri di pietra a secco) da conservare. Tali aree sono inoltre caratterizzate dalla presenza di edifici rurali (cascine) o di particolari edifici ed opere monumentali (mura, castelli, conventi, chiese, fontane, parchi, giardini, torri, cappelle, portali, roccoli,
ri edifici ed opere monumentali (mura, castelli, conventi, chiese, fontane, parchi, giardini, torri, cappelle, portali, roccoli, percorsi a scaletta, acciottolati, ecc.) e di centri o nuclei di antica formazione. 2. Gli interventi devono tendere alla tutela, al ripristino, alla valorizzazione delle potenzialità paesistiche complessive presenti, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale e ricreativa.
sive presenti, nonché alla prevenzione degli effetti nocivi di origine antropica, in funzione educativa, culturale e ricreativa. 3. Nelle aree in cui è svolta attività agricola, la stessa costituisce destinazione funzionale principale. 4. Gli interventi colturali sui boschi, i tagli e gli abbattimenti di piante in filari e le utilizzazioni forestali sono regolati dalla normativa e dal Piano di Indirizzo Forestale vigenti. 5. Gli interventi consentiti sono quelli relativi a:
i sono regolati dalla normativa e dal Piano di Indirizzo Forestale vigenti. 5. Gli interventi consentiti sono quelli relativi a: a. il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti; b. la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi; c. la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza; d. le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo;
la residenza; d. le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo; e. l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente. f. negli edifici esistenti sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, adeguamento igienico statico e tecnologico, ristrutturazione edilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della l.r. 12/05, che non prevedano modificazioni della giacitura (collocazione sul
dilizia di cui all'art 27 lettere a, b, c, d della l.r. 12/05, che non prevedano modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell’immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo). 6. Gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno la destinazione d'uso compatibile degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti. 7. Ogni intervento edilizio, quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri
ineranno gli eventuali mutamenti. 7. Ogni intervento edilizio, quando ammesso, deve essere effettuato nel rispetto dei caratteri architettonici degli edifici oggetto dell'intervento, della preesistente edilizia rurale e dell'ambiente del Parco, sia nella scelta delle soluzioni tipologiche e morfologiche, che nella scelta dei materiali da costruzione. 8. Nelle zone C2 sono vietati i seguenti interventi: a. realizzare opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al comma 5;
vietati i seguenti interventi: a. realizzare opere edilizie e manufatti di qualsiasi genere con le eccezioni di cui al comma 5; b. costruire strade, ad eccezione di quanto previsto al comma 5. lett. b), e realizzare linee di trasporto pubblico non convenzionale; c. impiantare colture industriali di specie arboree a rapido accrescimento; d. sbancare o modificare terrazzamenti, fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 5;
arboree a rapido accrescimento; d. sbancare o modificare terrazzamenti, fatti salvi gli interventi di cui al precedente comma 5; e. realizzare discariche di rifiuti, nonché costituire depositi di materiali, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio, ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione; f. captare, deviare o occultare acque e risorgive, salvo opere necessarie alla conduzione dell’azienda agricola.
la demolizione; f. captare, deviare o occultare acque e risorgive, salvo opere necessarie alla conduzione dell’azienda agricola. 9. È fatto obbligo altresì di salvaguardare i principali elementi orografici o paesistici di cui al comma 1 e di provvedere alla loro ricostruzione secondo progetti di interventi esecutivi. 10. Le recinzioni sono ammesse solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di
i tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni. E’ comunque vietata la realizzazione di recinzioni cieche e di tutte le tipologie che impediscano la vista, la trasparenza ed il passaggio della piccola fauna. 11. Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la
ggio della piccola fauna. 11. Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra purché siano realizzati secondo le indicazioni fornite dal Parco. 16.2 Norme per le attività agricole Si precisa che con il termine di “superficie aziendale” si intende il computo di terreni anche non contigui condotti da una azienda agricola, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si localizza
rreni anche non contigui condotti da una azienda agricola, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si localizza l'intervento, e ricadenti unicamente nelle aree ricomprese nei confini del Parco dei Colli.
- Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/2005 sono consentiti, l’ampliamento e l‘adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione al
ento degli spazi produttivi e residenziali, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda, a condizione che l’ampliamento degli edifici residenziali sia contenuto entro il limite massimo del 20 % del volume di
cui all’art. 16.1.5 lettera e). 2. Per gli ampliamenti si applica il disposto dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/2005 relativo all'istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori. 3. Ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 è consentito l’ampliamento del volume esistente del 20% di cui all’art. 16.1.5, lettera e), sempreché consentito dai PGT comunali, nonché il cambio di destinazione
me esistente del 20% di cui all’art. 16.1.5, lettera e), sempreché consentito dai PGT comunali, nonché il cambio di destinazione degli edifici agricoli, da produttivo a residenziale, fino ad una superficie massima di mq 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale), purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine
le contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 4. La realizzazione e l’ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che
ervizio dell’azienda. 4. La realizzazione e l’ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnel) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto della l.r. 12/05 e fatto salvo quanto previsto al successivo comma 9, lett. a e b, subordinatamente alla valutazione dell’inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti
ordinatamente alla valutazione dell’inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento e alla regimazione delle acque meteoriche intercettate. 5. Non è ammesso l’ampliamento e la nuova realizzazione di dette strutture sulle aree di Valmarina e della Valle di Astino poiché aree agricole di interesse paesistico (art. 24.5). 6. L’ampliamento degli edifici connessi agli allevamenti zootecnici, fatti salvi il rispetto delle norme del
istico (art. 24.5). 6. L’ampliamento degli edifici connessi agli allevamenti zootecnici, fatti salvi il rispetto delle norme del Regolamento di igiene e quanto previsto dalla vigente normativa di settore, dovrà essere dimensionato su una consistenza massima di 2 unità bovina per ha di superficie agraria, fatto salvo il limite massimo all’ampliamento stabilito dall’art. 16.1.5 lettera e) nel 20% del volume esistente.
ficie agraria, fatto salvo il limite massimo all’ampliamento stabilito dall’art. 16.1.5 lettera e) nel 20% del volume esistente. 7. Per i caselli e i piccoli edifici rurali isolati di tipologia similare, di modeste dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, residenziale, e turistico-ricreativa
mmesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, residenziale, e turistico-ricreativa escludendo trasformazioni territoriali delle aree di pertinenza per la realizzazione di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 8. Nella zona C2 sono vietati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di
etati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 30%. Per le strutture di aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 25%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05;
ito un ampliamento massimo del 25%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; b. l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari, per un massimo del 30%. Per le strutture di aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un
ta inferiore ai 0,5 ettari, per un massimo del 30%. Per le strutture di aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 25%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; c. la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminative e boscate; d. l’introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il
rative, seminative e boscate; d. l’introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente; e. l’introduzione di nuovi impianti florovivaistici o orticoli protetti ad esclusione a quelli a finalità sociale oggetto di specifica convenzione con l’Ente Parco. 9. E’ sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
Art. 17 - Zona C1: zona a parco agricolo-forestale – Tav.2
arco. 9. E’ sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali. Art. 17 - Zona C1: zona a parco agricolo-forestale – Tav.2 17.1 Norme generali di zona
- Sono individuate con apposito segno grafico come zone di parco agricolo-forestale (zone C1), quelle parti del territorio nelle quali l'uso dello stesso è destinato prioritariamente a tale funzione, ma
forestale (zone C1), quelle parti del territorio nelle quali l'uso dello stesso è destinato prioritariamente a tale funzione, ma dove è peraltro consentito l'intervento in funzione ricreativa, turistica, di ristoro e sportiva, secondo quanto disposto dalle successive norme; in particolare si avrà cura di assicurare la protezione del suolo agricolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale.
gricolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale. 2. Gli interventi sono subordinati alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali, agricoli e boschivi delle aree nel Parco, con particolare riguardo agli elementi orografici basso-collinari, alla zona di antica
formazione lacustre, ai terrazzamenti, agli alvei ed alle sponde dei corsi d'acqua. 3. Si avrà cura di mantenere e recuperare il sistema idrografico ed irriguo e quello delle alberature lungo le rive dei fiumi, delle rogge e dei canali, secondo le loro linee fondamentali, compatibilmente con lo stato dei luoghi e con le esigenze della manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua. 4. Nella zona C1, sono vietate: a. le nuove costruzioni, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo;
i d'acqua. 4. Nella zona C1, sono vietate: a. le nuove costruzioni, salvo quanto previsto dai commi 6 e 7 del presente articolo; b. l'insediamento di nuovi impianti produttivi ad eccezione di quelli a carattere agricolo, fatto salvo il divieto di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza”; c. la formazione di discariche di rifiuti, nonché la costituzione di depositi di materiale di ogni
turalistico dell’Allegrezza”; c. la formazione di discariche di rifiuti, nonché la costituzione di depositi di materiale di ogni genere, salvo quelli preordinati all'esercizio dell'attività agricola, anche a carattere provvisorio, ivi compresi i depositi di autovetture destinate alla demolizione; d. la modifica dei terrazzamenti, salvo quanto autorizzato dal Parco per ragioni di instabilità dei terreni e per gli interventi di cui al successivo comma 7, lett. a);
quanto autorizzato dal Parco per ragioni di instabilità dei terreni e per gli interventi di cui al successivo comma 7, lett. a); e. l'eliminazione delle siepi e/o filari alberati ripariali e confinari di campi o fondi agricoli. 5. Verrà data priorità al recupero del patrimonio di edilizia rurale esistente e verranno definite, mediante apposito regolamento, le tipologie degli edifici conformandosi all'uso dei materiali tradizionali e caratteristici dei luoghi e alle preesistenze dell'ambiente circostante.
fici conformandosi all'uso dei materiali tradizionali e caratteristici dei luoghi e alle preesistenze dell'ambiente circostante. 6. La richiesta di nuove costruzioni o di ampliamento di edifici esistenti per attività agricole -ferma restando l'applicazione degli artt. 59 e 60 della l.r. 12/05 e delle norme urbanistiche locali ove più restrittive e fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di interesse
he locali ove più restrittive e fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza”, è comunque subordinata al rispetto di requisiti tipologici o modalità costruttive atte a garantire il miglior rispetto dei valori ambientali e paesaggistici. 7. Gli interventi consentiti sono quelli relativi a: a. il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti;
Gli interventi consentiti sono quelli relativi a: a. il consolidamento del suolo e la sistemazione dei ciglioni e terrazzamenti; b. la realizzazione degli accessi carrai agli edifici esistenti che ne siano privi; c. la realizzazione di autorimesse interrate funzionali alla residenza; d. le opere connesse all'esercizio dell'attività agricola che non alterino la morfologia e la stabilità del suolo, fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di
o la morfologia e la stabilità del suolo, fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza”; e. l'ampliamento degli edifici fino al 20% del volume esistente; f. interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia degli edifici esistenti, residenziali e non. 8. Gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno le destinazioni d'uso compatibili degli edifici e
esidenziali e non. 8. Gli strumenti urbanistici generali comunali indicheranno le destinazioni d'uso compatibili degli edifici e ne disciplineranno gli eventuali mutamenti. 9. Nelle zone a parco agricolo-forestale le recinzioni dei fondi agricoli e boschivi sono vietate, salvo quelle per il pascolo del bestiame, da rimuoversi alla fine di ogni ciclo d'uso. Le recinzioni sono ammesse solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e
'uso. Le recinzioni sono ammesse solo per esigenze di sicurezza e di tutela delle attività economiche dei complessi produttivi e tecnologici esistenti, per la protezione di colture specializzate, nonché quelle inerenti lo stretto ambito di pertinenza delle costruzioni. E’ comunque vietata la realizzazione di recinzioni cieche e di tutte le tipologie che impediscano la vista, la trasparenza ed il passaggio della piccola fauna. È comunque
cinzioni cieche e di tutte le tipologie che impediscano la vista, la trasparenza ed il passaggio della piccola fauna. È comunque ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee per il pascolo bovini, equini, ovicaprini legato alla stagionalità e all’utilizzo razionale del terreno a pascolo. 10. Per garantire la stabilità dei versanti è consentito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra secondo le indicazioni fornite dal Parco.
tito il risanamento di muri di pietra a secco o la costruzione di nuovi muri di pietra secondo le indicazioni fornite dal Parco. 11. Sono sempre consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli interventi di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui, all'art. 27 lettere a, b, c, d della l.r. 12/05, che non prevedano modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell’immobile oggetto di
a, b, c, d della l.r. 12/05, che non prevedano modificazioni della giacitura (collocazione sul terreno dell’immobile oggetto di ristrutturazione la cui linea perimetrale sul piano orizzontale è definita inviluppo). 17.2 Norme per le attività agricole La zona C1 è suddivisa solo per le attività agricole in C1a e C1b, dove si applicano le norme descritte di seguito. Si precisa che con il termine di “superficie aziendale” si intende il computo di terreni condotti da
norme descritte di seguito. Si precisa che con il termine di “superficie aziendale” si intende il computo di terreni condotti da una azienda agricola anche non contigui, ancorché ricompresi in comuni contermini a quello in cui si
localizza l'intervento, e ricadenti unicamente nelle aree ricomprese nei confini del Parco dei Colli. Zona C1a: "Zona a parco agricolo-forestale, a morfologia sub pianeggiante senza specifiche limitazioni o particolari valenze paesaggistiche”
- Sono ambiti che non manifestano specifiche limitazioni pedologiche e topografiche e, non presentando particolari valenze paesaggistiche, non richiedono specifiche attenzioni in ordine al loro uso agricolo.
iche e, non presentando particolari valenze paesaggistiche, non richiedono specifiche attenzioni in ordine al loro uso agricolo. 2. Per tale zona l'obiettivo generale è di assicurare la protezione del suolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale in ciò anche subordinando gli interventi alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di
la e forestale in ciò anche subordinando gli interventi alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali e agricoli. 3. La zona C1a viene riconosciuta come ambito di "rilevante interesse ed idoneità per l'attività agricola". 4. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi
attività agricola". 4. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio
vento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda , fatto salvo l'ampliamento fino al 20% del volume esistente di cui all’art. 17.1.7 lettera e), che non potrà comunque superare quanto previsto dall’art. 59 della l.r.12/05. 5. Per gli ampliamenti si applica il disposto dell’art. 59 comma 6 della l.r. 12/05 relativo all’istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
59 comma 6 della l.r. 12/05 relativo all’istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori. 6. Ai soggetti diversi da quelli di cui al precedente punto è consentito l’ampliamento del volume esistente del 20% di cui all’art. 17.1.7, lettera e), sempreché consentito dai PGT comunali, nonché il cambio di destinazione degli edifici agricoli, da produttivo a residenziale fino ad una superficie massima di mq 95
i, nonché il cambio di destinazione degli edifici agricoli, da produttivo a residenziale fino ad una superficie massima di mq 95 di SU (superficie utile) ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale), purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica comprensiva
uperficie aziendale di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 7. Ai soggetti di cui all'art. 60 della l.r. 12/05 è consentita la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole, purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo:
ostruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole, purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo: a. le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, ad esclusione delle aree ricadenti nella “Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza”, fatti salvi il rispetto delle norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 3 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata;
i, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 3 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata; b. nel caso di imprenditore agricolo professionale e/o impresa agricola, sono ammesse solo strutture connesse alla coltivazione specializzata dei fondi (frutticoltura, orticoltura, olivicoltura e affini) ; comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari in conduzione;
olivicoltura e affini) ; comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari in conduzione; c. per gli edifici realizzati ai sensi del presente comma, si applica quanto previsto all’art. 60, comma 2, lett. a), della l.r. 12/05. 8. La necessità di governo del fondo di cui al comma 7 dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della
à essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 9. Ai soggetti di cui all'art 60 della l.r. 12/05 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciato quando si verificano le seguenti condizioni:
struire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciato quando si verificano le seguenti condizioni: a. la superficie minima aziendale sia di almeno ettari 3, di cui almeno 2 ettari di proprietà e 1 ha di affitto (per il presente calcolo verranno considerate solo le superfici coltivate con esclusione delle superfici boscate); b. che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate
elle superfici boscate); b. che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l’azienda dovrà effettuare una corretta gestione colturale. 10. Gli edifici residenziali di cui al comma 7 potranno avere una dimensione massima di mq 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale).
- La realizzazione o l'ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnel) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto della l.r. 12/05, subordinatamente alla valutazione dell'inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate.
, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate. 12. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di “non edificazione", ai sensi dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/05. 13. Per i caselli e i piccoli edifici rurali isolati di tipologia similare, di modeste dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo
dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, residenziale, e turistico- ricreativa escludendo trasformazioni territoriali delle aree di pertinenza per la realizzazione di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 14. Nella zona C1a sono vietati i seguenti interventi:
di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 14. Nella zona C1a sono vietati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un
riore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 25%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; b. l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un
pliamenti delle strutture di aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; c. la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminative e boscate;
’art. 59 della l.r.12/05; c. la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminative e boscate; d. l’introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente; e. è sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
iente; e. è sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali. 16. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all’art. 59 della l.r. 12/05 non possono superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi). Zona C1b: "Zona a parco agricolo-forestale, a morfologia articolata distribuita su ambiti di ridotta
ertura stagionali esclusi). Zona C1b: "Zona a parco agricolo-forestale, a morfologia articolata distribuita su ambiti di ridotta estensione e interclusi o in contatto fisionomico e funzionale con spazi boscati"
- Sono ambiti agricoli distribuiti su morfologie collinari, spesso anche intensamente terrazzati e ciglionati, di modesta estensione e interclusi o in continuità fisionomica e ambientale con spazi boscati,
nsamente terrazzati e ciglionati, di modesta estensione e interclusi o in continuità fisionomica e ambientale con spazi boscati, che richiedono particolari attenzioni dal punto di vista agricolo, soprattutto relativamente alla costruzione degli edifici ad uso agricolo e alle attività colturali che si sviluppano sui terreni collinari terrazzati e ciglionati. In particolare la tipologia degli edifici non dovrà determinare un impatto
uppano sui terreni collinari terrazzati e ciglionati. In particolare la tipologia degli edifici non dovrà determinare un impatto insostenibile da un punto di vista paesaggistico. Le attività colturali non dovranno modificare la situazione orografica del luogo. 2. Per tale zona l'obiettivo generale è di assicurare la protezione del suolo dalla domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale, in ciò anche
domanda degli altri settori di attività economica e di garantire la continuità dell'attività agricola e forestale, in ciò anche subordinando gli interventi alla valutazione della loro compatibilità con l'obiettivo prioritario di recuperare, conservare e restaurare i caratteri ambientali naturali e agricoli. 3. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi
aturali e agricoli. 3. Ai soggetti di cui all’art. 60 della l.r. 12/05 sono consentiti l'ampliamento e l'adeguamento degli spazi produttivi e residenziali, purché la necessità di tali interventi sia dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda, fatto salvo
ichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda, fatto salvo l'ampliamento fino al 20% del volume esistente di cui all’art. 17.1.7 lettera e), che non potrà comunque superare quanto previsto dall’art. 59 della l.r.12/05. 4. Per gli ampliamenti si applica il disposto dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/05 relativo all’istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori.
9, comma 6, della l.r. 12/05 relativo all’istituzione del vincolo di "non edificazione" delle aree computate a fini edificatori. 5. Ai soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, è consentito l’ampliamento del volume esistente del 20% di cui all’art. 17.1.7 lettera e), sempreché consentito dai PGT comunali, nonché il cambio di
destinazione degli edifici agricoli, da produttivo a residenziale fino ad una superficie massima di mq 95 di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale), purché tale contrazione di spazi produttivi non comprometta la possibilità di governare la superficie aziendale di pertinenza. A tal fine l'intervento è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e
one di una relazione tecnica comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 6. Ai soggetti di cui all'art 60 della l.r. 12/05 è consentita la nuova costruzione di strutture e di attrezzature produttive agricole e residenziali purché strettamente connesse alla necessità di governo del fondo: a. le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2,
tà di governo del fondo: a. le strutture connesse agli allevamenti zootecnici, fatti salvi i divieti di cui all’art. 8, comma 2, per le aree ricadenti nella “Zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza”, dovranno rispettare le norme del Regolamento di Igiene e il dettato delle normative legislative vigenti, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 3 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata;
i, dovranno essere dimensionate su una consistenza massima di 3 unità bovine adulte per ettaro di superficie agraria utilizzata; b. nel caso di imprenditore agricolo professionale e/o impresa agricola sono ammesse solo strutture connesse alla coltivazione specializzata del fondo (frutticoltura, orticoltura, olivicoltura e affini); comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari in conduzione;
, olivicoltura e affini); comunque la superficie minima aziendale coltivata non dovrà essere inferiore a 2 ettari in conduzione; c. per gli edifici realizzati ai sensi del presente comma si applica quanto previsto all’art. 60, comma 2, lett. a), della l.r. 12/05. 7. La necessità di governo del fondo di cui al comma 6 dovrà essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della
à essere dimostrata attraverso la presentazione al Parco di una relazione tecnica descrittiva dell’intervento, comprensiva della dichiarazione sul ciclo produttivo, sulla consistenza ed utilizzo degli edifici e macchinari a servizio dell’azienda. 8. Ai soggetti di cui all'art 60 della l.r. 12/05 il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata quando si verificano le seguenti condizioni:
struire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata quando si verificano le seguenti condizioni: a) la superficie minima aziendale sia di almeno ettari 3 di cui almeno 2 ettari di proprietà destinati a coltivo; b) che le superfici agricole e aziendali siano regolarmente coltivate. In presenza di proprietà boscate l’azienda dovrà effettuare una corretta gestione colturale. 9. Gli edifici residenziali di cui al comma 8, potranno avere una dimensione massima di 95 mq di SLP ed
etta gestione colturale. 9. Gli edifici residenziali di cui al comma 8, potranno avere una dimensione massima di 95 mq di SLP ed una superficie massima di 50 mq di SNR (superficie non residenziale). 10. La realizzazione o l'ampliamento di strutture di protezione delle colture, siano esse fisse (serre) che temporanee (tunnel) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto
e fisse (serre) che temporanee (tunnel) di qualsivoglia struttura portante e copertura, potranno essere realizzate, nel rispetto della l.r. 12/05, previa valutazione dell'inserimento delle strutture nel contesto territoriale, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici, al collettamento ed alla regimazione delle acque meteoriche intercettate. 11. Gli interventi di nuova edificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di “non edificazione", ai sensi dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/05.
ificazione sono subordinati all'istituzione del vincolo di “non edificazione", ai sensi dell’art. 59, comma 6, della l.r. 12/05. 12. Per i caselli e i piccoli edifici rurali isolati di tipologia similare, di modeste dimensioni, esistenti alla data di entrata in vigore del PTC (l.r. 8/1991) e non utilizzati da almeno 5 anni, è ammesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, residenziale, e turistico-
anni, è ammesso il solo cambio di destinazione d’uso principalmente per funzioni agricola-forestale, residenziale, e turistico- ricreativa escludendo trasformazioni territoriali delle aree di pertinenza per la realizzazione di recinzioni, strade di accesso carrabili ed altre opere complementari. 13. Nella zona C1b sono vietati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di
etati i seguenti interventi: a. l’insediamento di nuovi impianti florovivaistici. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende florovivaistiche esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende florovivaistiche superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05;
ito un ampliamento massimo del 35%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti dall’art. 59 della l.r.12/05; b. l’insediamento di nuovi impianti orticoli protetti. Saranno ammessi ampliamenti delle strutture di aziende orticole esistenti per una superficie regolarmente coltivata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un
ata inferiore ai 0,5 ettari per un massimo del 50%. Per le strutture di aziende orticole superiori ai 0,5 ettari è consentito un ampliamento massimo del 35%. I citati indici non potranno comunque superare quelli previsti
dall’art. 59 della l.r.12/05; c. la realizzazione di recinzioni di qualsiasi tipologia per le colture prative, seminative e boscate; d. l’introduzione di nuove forme di allevamento non tradizionale non strettamente collegate con il governo del fondo e che influiscono negativamente sul paesaggio e sull’ambiente. 15. È sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali.
Art. 18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimess
ente. 15. È sempre consentita la realizzazione di nuovi impianti viticoli e orto-frutticoli non soggetti a coperture stagionali. 16. Le attrezzature e infrastrutture produttive di cui all’art. 59 della l.r. 12/05 non possono superare il rapporto di copertura del 2% dell’intera superficie aziendale (serre ed impianti di copertura stagionali esclusi). Art. 18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimessaggio scorte e prodotti"
Art. 18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimess
ra stagionali esclusi). Art. 18 - Strutture di servizio ai fondi "caselli per deposito attrezzi e rimessaggio scorte e prodotti"
- Ai soggetti diversi rispetto a quelli previsti dall'art. 60 della l.r. 12/05 che siano proprietari di fondi, investiti a colture agricole, siti all'interno del Parco Naturale è consentita l'edificazione di un manufatto (casello) strettamente funzionale alla conservazione e alla manutenzione del fondo di proprietà, nei
dificazione di un manufatto (casello) strettamente funzionale alla conservazione e alla manutenzione del fondo di proprietà, nei termini previsti dall’art. 62, comma 1-bis della l.r. 12/05. Al fine di evitare la proliferazione di tali strutture il consenso alla loro realizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni: a. la realizzazione del casello è concessa "una tantum"; b. l'area funzionale alla realizzazione del casello, non sia già dotata di strutture atte a svolgere la
è concessa "una tantum"; b. l'area funzionale alla realizzazione del casello, non sia già dotata di strutture atte a svolgere la funzione di deposito attrezzi e di proprietà del richiedente; c. l'area oggetto di intervento funzionale alla realizzazione del casello, ancorché disgiunta su appezzamenti prossimi e funzionalmente integrati, non sia di superficie inferiore a 10 ha per le superfici boscate, 2 ha per le colture seminative e a pascolo, a 1 ha per il prato stabile e a 0,2 ha
e inferiore a 10 ha per le superfici boscate, 2 ha per le colture seminative e a pascolo, a 1 ha per il prato stabile e a 0,2 ha per le arboree da frutto e le colture orticole; d. la superficie massima coperta del casello sia contenuta entro 20 mq con altezza media interna non superiore a m. 2,50; e. la destinazione del casello sia a "deposito attrezzi”. 2. Tale manufatto non potrà essere realizzato all'interno delle zone C2 che, per altro, possono concorrere
"deposito attrezzi”. 2. Tale manufatto non potrà essere realizzato all'interno delle zone C2 che, per altro, possono concorrere alla definizione della superficie minima di cui alla precedente lettera c. 3. Alle stesse condizioni suesposte è ammessa la costruzione di un casello "una tantum" avente superficie massima di:
- mq 6 e con l'altezza media interna non superiore a m 2,50 anche per colture orticole di tipo familiare condotte su superfici inferiori a 0,2 ha.
ezza media interna non superiore a m 2,50 anche per colture orticole di tipo familiare condotte su superfici inferiori a 0,2 ha. 4. Le due tipologie di strutture di servizio ai fondi (20 mq x 2,50 m, 6 mq x 2,50 m) di cui ai precedenti commi sono alternative l’una all’altra. 5. Relativamente alle zone destinate alle colture tradizionali (orti – coltivazione scarola), escluse le aree interessate dal Sito Natura 2000 di Astino e dell’Allegrezza, potrà essere realizzato un casello in legno,
ola), escluse le aree interessate dal Sito Natura 2000 di Astino e dell’Allegrezza, potrà essere realizzato un casello in legno, a carattere provvisorio della tipologia tradizionale; detto casello dovrà essere della seguente superficie massima: a. superficie coltivata da 500 mq a 1000 mq: 10 mq di casello; b. superficie coltivata oltre i 1000 mq: 20 mq di casello. Il carattere di provvisorietà del casello è strettamente legato all’effettiva coltivazione degli orti e dovrà
Art. 19 - Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale e il Piano di gestione de
20 mq di casello. Il carattere di provvisorietà del casello è strettamente legato all’effettiva coltivazione degli orti e dovrà esserne prevista la rimozione, su semplice richiesta del Parco, in caso di cessazione dell’attività agricola. Art. 19 - Rapporti con il Piano di Indirizzo Forestale e il Piano di gestione dei Siti Natura 2000
- Il Piano di Indirizzo Forestale (PIF) individua nello specifico le aree e superfici boscate presenti nel territorio del Parco Naturale e ne disciplina:
orestale (PIF) individua nello specifico le aree e superfici boscate presenti nel territorio del Parco Naturale e ne disciplina: a. le modalità di gestione; b. la trasformabilità; c. la viabilità agro-silvo-pastorale anche in un’ottica di fruibilità del territorio. 2. Il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 nelle aree identificate quali Siti di Interesse Comunitario, potrà articolare gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e
Art. 20 – Disposizioni sulla conservazione dei complessi boscati
nteresse Comunitario, potrà articolare gli elencati divieti, sempre con riferimento all'obiettivo prioritario di conservazione e riqualificazione dei caratteri naturali ed ambientali dell'area e di valorizzazione della stessa area ai fini didattico-culturali. Art. 20 – Disposizioni sulla conservazione dei complessi boscati
- L’esecuzione del taglio dei boschi (utilizzazione, dirado, cure colturali, difesa fitosanitaria) in
Art. 21 - Gli accessi
conformità alle norme forestali regionali, è subordinata all’autorizzazione del Parco. Entro 60 giorni dal ricevimento dell’istanza l’Ente Parco provvederà alla contrassegnatura degli alberi, finalizzata ad una migliore conservazione dei complessi boscati, e provvederà alla emissione della relativa autorizzazione. TITOLO III - NORME PER COMPONENTI Art. 21 - Gli accessi
- Le stazioni e le fermate della metropolitana.
Art. 21 - Gli accessi
elativa autorizzazione. TITOLO III - NORME PER COMPONENTI Art. 21 - Gli accessi
- Le stazioni e le fermate della metropolitana. In sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, nonché di progettazione esecutiva delle opere e delle infrastrutture, occorre far sì che le stazioni e le fermate esplicitamente considerate dal PTC siano connesse mediante percorsi pedonali adeguatamente attrezzati e
le stazioni e le fermate esplicitamente considerate dal PTC siano connesse mediante percorsi pedonali adeguatamente attrezzati e protetti, con i parcheggi d'attestamento e d'interscambio previsti, coi punti di partenza dei percorsi e degli itinerari espressamente indicati, e coi luoghi d'aggregazione dei servizi urbani presenti o previsti in prossimità. 2. I parcheggi e le aree di sosta. I parcheggi d'attestamento e d'interscambio indicati dal presente Piano in corrispondenza dei principali
ggi e le aree di sosta. I parcheggi d'attestamento e d'interscambio indicati dal presente Piano in corrispondenza dei principali nodi d'accesso devono, in sede di formazione ed adeguamento degli strumenti urbanistici nonché di progettazione esecutiva delle opere e delle infrastrutture, essere dimensionati per una capienza non superiore a 30-50 posti auto, armonicamente inseriti nel paesaggio con particolare attenzione nelle aree di
per una capienza non superiore a 30-50 posti auto, armonicamente inseriti nel paesaggio con particolare attenzione nelle aree di cui all'art. 24.4, convenientemente alberati sia al perimetro che, ove possibile, all'interno, con pavimentazioni e sistemi di drenaggio che riducano al minimo i deflussi meteorici connessi alle fermate dei trasporti pubblici ed ai punti di partenza dei percorsi indicati dal presente Piano, nonché ai luoghi
connessi alle fermate dei trasporti pubblici ed ai punti di partenza dei percorsi indicati dal presente Piano, nonché ai luoghi d'aggregazione dei servizi urbani mediante percorsi pedonali adeguatamente attrezzati e protetti, adeguatamente segnalati lungo le principali vie d'accesso. I parcheggi minori e le aree di sosta indicati dal presente Piano, devono avere capienza non superiore a 10-20 posti auto, essere armonicamente
ori e le aree di sosta indicati dal presente Piano, devono avere capienza non superiore a 10-20 posti auto, essere armonicamente inseriti nel paesaggio e convenientemente alberati con essenze autoctone, pavimentati (con manti preferibilmente non impermeabili) e drenati in modo da ridurre al minimo i deflussi meteorici. Oltre ai parcheggi ed alle aree di sosta espressamente indicate dal presente Piano, sono ammesse piccole aree di
ussi meteorici. Oltre ai parcheggi ed alle aree di sosta espressamente indicate dal presente Piano, sono ammesse piccole aree di sosta per una capienza non superiore a 5-10 posti auto, purché armonicamente inseriti nel paesaggio, senza apprezzabili modificazioni del suolo e della copertura vegetale e con pavimentazione non impermeabile. I parcheggi d’attestamento e di interscambio potranno essere realizzati previa
a vegetale e con pavimentazione non impermeabile. I parcheggi d’attestamento e di interscambio potranno essere realizzati previa convenzione tra il Parco, gli enti territorialmente competenti ed, eventualmente, i privati che definisca:
- le esigenze di posti auto ed i volumi di traffico;
- le caratteristiche tipologiche, i materiali, la collocazione nel contesto e l’inserimento ambientale e paesaggistico;
- le opere di mitigazione necessarie;
che, i materiali, la collocazione nel contesto e l’inserimento ambientale e paesaggistico;
- le opere di mitigazione necessarie;
- le misure di contenimento del traffico veicolare di accesso al Parco.
- Le porte del Parco. Nella località indicata nella tavola 2, l’Ente Parco, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la realizzazione di attrezzature e spazi pubblici tali da caratterizzarle come "porte" principali d'accesso al Parco, dotandole di:
realizzazione di attrezzature e spazi pubblici tali da caratterizzarle come "porte" principali d'accesso al Parco, dotandole di: • presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo del Parco, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso, le risorse, i percorsi ed i servizi, a consentire l'eventuale distribuzione di materiale informativo e
istiche del Parco stesso, le risorse, i percorsi ed i servizi, a consentire l'eventuale distribuzione di materiale informativo e l'eventuale attività d'accoglienza ed assistenza del personale del Parco, nonché a realizzare il monitoraggio dei flussi in entrata; • parcheggi ed aree di attestamento per i flussi veicolari pubblici e privati, con organiche connessioni alle fermate della metropolitana previste; • elementi architettonici e d'arredo vegetale di spiccato valore simbolico e rappresentativo, tali da
la metropolitana previste; • elementi architettonici e d'arredo vegetale di spiccato valore simbolico e rappresentativo, tali da connotarne il ruolo in rapporto all'immagine del Parco; Tale struttura, indicativamente localizzata nella tavola del PTC, dovrà essere specificatamente individuata in PGT, tenendo conto della rispondenza agli obiettivi di cui al comma precedente, della
Art. 22 - Percorsi e itinerari
particolarità dei luoghi e delle norme di zona. Gli interventi previsti non dovranno prevedere la realizzazione di nuovi volumi edilizi oltre i 60 mq e parcheggi oltre i 50 posti auto. Art. 22 - Percorsi e itinerari
- Rete dei tracciati principale e secondario. Il sistema delle percorrenze del territorio del Parco, che ne garantiscono l’effettiva fruibilità, sono stati classificati secondo l’importanza della loro funzione territoriale; questa reinterpretazione, ha permesso
fruibilità, sono stati classificati secondo l’importanza della loro funzione territoriale; questa reinterpretazione, ha permesso di individuare due reti di tracciati, una principale e l’altra secondaria, che si intersecano tra loro svolgendo un ruolo di complementarietà. Il Parco dovrà promuovere la realizzazione della rete principale attraverso il coordinamento dei progetti attuativi e il finanziamento per la costruzione, mentre la rete secondaria è lasciata all’iniziativa dei singoli comuni.
rogetti attuativi e il finanziamento per la costruzione, mentre la rete secondaria è lasciata all’iniziativa dei singoli comuni. 1.1 I tre percorsi ciclopedonali principali sono identificati nella tavola di PTC e si estendono su tutto il territorio del Parco Regionale dei Colli attraversando per tratti le aree interessate dal Parco Naturale. Il loro tracciato è indicativo e utilizza tracciati esistenti, che dovranno essere
ratti le aree interessate dal Parco Naturale. Il loro tracciato è indicativo e utilizza tracciati esistenti, che dovranno essere ristrutturati, e tracciati da realizzare ex novo, per cui in fase di progettazione esecutiva saranno studiate le soluzioni più idonee. Il tracciato della pista ciclopedonale di costa, da Villa d’Almè a Ranica, potrà avere anche la funzione di strada di servizio dei mezzi del Parco per lo svolgimento
e di costa, da Villa d’Almè a Ranica, potrà avere anche la funzione di strada di servizio dei mezzi del Parco per lo svolgimento di tutte le attività di manutenzione, controllo e prevenzione antincendio delle aree boscate del Canto Alto. I tracciati principali che compongono la rete sono: a. percorso ciclopedonale di costa da Bruntino di Villa D’Almè alla Bergamina di Ranica che si sviluppa nella parte alta del sistema collinare del Canto Alto
costa da Bruntino di Villa D’Almè alla Bergamina di Ranica che si sviluppa nella parte alta del sistema collinare del Canto Alto b. percorso ciclopedonale ai piedi del colle di Bergamo che si sviluppa lungo il Morla, Valmarina, il Quisa, Sombrero, Fontana, Astino c. percorso ciclopedonale di collegamento tra il percorso di costa del sistema del Canto Alto e quello ai piedi del colle di Bergamo, passando per la Ramera di Ponteranica.
a il percorso di costa del sistema del Canto Alto e quello ai piedi del colle di Bergamo, passando per la Ramera di Ponteranica. d. percorso pedonale di crinale del sistema collinare del Canto Alto, che percorre tutta la dorsale che delimita a nord il Parco, ha origine dal monte Bastia di Villa D’Almè, intercetta tutte le emergenze presenti sino alla vetta del Canto Alto, per discendere verso il colle della Maresana e il colle di Ranica.
a tutte le emergenze presenti sino alla vetta del Canto Alto, per discendere verso il colle della Maresana e il colle di Ranica. e. percorso pedonale di crinale del colle di Bergamo, percorre la seconda dorsale che caratterizza il Parco dei Colli di Bergamo, ha origine al santuario della Madonna di Sombrero, segue i tracciati di origine pre-romana, sino al sistema dei piccoli colli che definisce il luogo urbano di Città Alta. Lungo il crinale si staccano altri percorsi che seguono i crinali laterali che
olli che definisce il luogo urbano di Città Alta. Lungo il crinale si staccano altri percorsi che seguono i crinali laterali che scendono verso Mozzo, la Ramera e S. Matteo della Benaglia. 1.2 La rete dei tracciati secondari è costituita dai percorsi a scala comunale che si diramano dalla rete principale. I tracciati che compongono la rete dei tracciati secondari sono: a. i sentieri pedonali da valorizzare b. percorsi di avvicinamento a Città Alta c. percorsi attrezzati d. percorsi didattici
no: a. i sentieri pedonali da valorizzare b. percorsi di avvicinamento a Città Alta c. percorsi attrezzati d. percorsi didattici I percorsi indicati dal Piano per la fruibilità interna del Parco potranno, in sede di formazione ed adeguamento di strumenti urbanistici o in sede di progetto esecutivo, essere modificati limitatamente a piccoli tratti, in relazione allo stato delle proprietà o alla morfologia dei luoghi, nonché integrati con altri
limitatamente a piccoli tratti, in relazione allo stato delle proprietà o alla morfologia dei luoghi, nonché integrati con altri percorsi utili alla fruizione del Parco. Il Parco procederà periodicamente ad aggiornare il sistema dei percorsi in base alle variazioni proposte dai Comuni o da esso stesso autonomamente decisi, pubblicandoli sul sito del Parco. 2. I percorsi di crinale del Canto Alto e del Colle di Bergamo
so stesso autonomamente decisi, pubblicandoli sul sito del Parco. 2. I percorsi di crinale del Canto Alto e del Colle di Bergamo Sono identificati nella tavola 2, hanno un utilizzo pedonale e riprendono sentieri esistenti, per cui deve essere predisposto un progetto complessivo di valorizzazione del tracciato, che preveda la sistemazione della pavimentazione del sedime, la predisposizione di aree di sosta opportunamente previste nei
to, che preveda la sistemazione della pavimentazione del sedime, la predisposizione di aree di sosta opportunamente previste nei punti di maggiore pregio naturalistico, attrezzate con servizi, in modo da favorire l’utilizzo di questi percorsi anche in alternativa a quelli maggiormente utilizzati di Città Alta. 3. La rete dei percorsi da valorizzare. È destinata a consentire la massima possibile fruizione pedonale del Parco, compatibilmente con le
esigenze di limitazione degli accessi per la conservazione di habitat di particolare sensibilità, senza interferenze col traffico motorizzato, ciclistico od equestre, salvo che nei casi espressamente consentiti dal Parco. 4. I percorsi pedonali di avvicinamento a Città Alta. Tali percorsi, identificati nella tavola di Piano, svolgono un ruolo particolare ai fini di una corretta comprensione della strutturazione storica della Città e dei suoi rapporti col paesaggio; speciale rilevanza
fini di una corretta comprensione della strutturazione storica della Città e dei suoi rapporti col paesaggio; speciale rilevanza assumono pertanto gli interventi di restauro dei manufatti storici su cui insistono (in particolare delle pavimentazioni e degli arredi stradali in pietra, anche con eventuali completamenti per le parti mancanti) e la predisposizione di supporti informativi nei punti strategici di osservazione. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le indicazioni di cui ai punti precedenti.
rmativi nei punti strategici di osservazione. Valgono inoltre, in quanto applicabili, le indicazioni di cui ai punti precedenti. 5. I percorsi didattici. Nei percorsi all'uopo indicati dalla tavola 2, sono da prevedere interventi volti alla conservazione, alla valorizzazione e segnalazione specifica di particolari habitat, monumenti naturali o singole risorse di particolare interesse didattico od educativo. 6. I percorsi attrezzati.
icolari habitat, monumenti naturali o singole risorse di particolare interesse didattico od educativo. 6. I percorsi attrezzati. La tavola 2 individua alcuni percorsi da attrezzare con particolari cautele ed interventi, oltre a quelli già previsti ai punti precedenti, seguendo le indicazioni progettuali date nei rispettivi Progetti d'ambito di cui all’art. 25. Nella piana del Petos, oltre che con gli interventi di potenziamento della vegetazione
Art. 23 - Le aree attrezzate e le strutture di supporto
ivi Progetti d'ambito di cui all’art. 25. Nella piana del Petos, oltre che con gli interventi di potenziamento della vegetazione lungo il Quisa, essi debbono coordinarsi con quelli per la realizzazione della metropolitana e dei previsti viali alberati. Art. 23 - Le aree attrezzate e le strutture di supporto Le aree di cui al presente articolo dovranno, in sede di formazione ed adeguamento di strumenti urbanistici,
rutture di supporto Le aree di cui al presente articolo dovranno, in sede di formazione ed adeguamento di strumenti urbanistici, essere precisamente delimitate tenendo conto del sistema dei percorsi, delle aree di pertinenza dei beni di valore storico-culturale, dei beni ambientali e della morfologia dei luoghi, ferme restando le prescrizioni degli articoli seguenti.
- Aree verdi da valorizzare ad uso pubblico.
lla morfologia dei luoghi, ferme restando le prescrizioni degli articoli seguenti.
- Aree verdi da valorizzare ad uso pubblico. Le aree verdi da valorizzare ad uso pubblico identificate nella tavola 2 sono destinate, dove l’orografia del terreno lo consente, in sede di PGT e nei termini da essi previsti, all'uso pubblico per il gioco, la ricreazione, la sosta ed il soggiorno all'aperto, con superficie prevalentemente prativa, senza
ll'uso pubblico per il gioco, la ricreazione, la sosta ed il soggiorno all'aperto, con superficie prevalentemente prativa, senza attrezzature particolari salvo i percorsi e le piccole aree di sosta pedonale ad essi connesse (con panchine e, in quelle di maggiori dimensioni e strategicamente collocate rispetto ai percorsi, i servizi igienici). Ove previsto dai Comuni, può essere consentito il mantenimento delle attività agricole con le relative
rsi, i servizi igienici). Ove previsto dai Comuni, può essere consentito il mantenimento delle attività agricole con le relative attrezzature, nell'ambito di convenzioni che garantiscano comunque la fruibilità pubblica dei percorsi e del paesaggio, nonché la continuità dei corridoi ecologici e degli elementi di pregio naturalistico. Gli interventi, attuabili direttamente dal Parco o dai comuni o dagli eventuali operatori privati
menti di pregio naturalistico. Gli interventi, attuabili direttamente dal Parco o dai comuni o dagli eventuali operatori privati convenzionati, devono assicurare la migliore integrazione paesistica nel contesto ambientale, prevedendo in particolare il mantenimento delle antiche trame parcellari, del reticolo idrografico, della modellazione del suolo con particolare riguardo per i terrazzamenti e le ciglionature, delle masse arboree esistenti e
co, della modellazione del suolo con particolare riguardo per i terrazzamenti e le ciglionature, delle masse arboree esistenti e delle alberature di pregio, delle siepi e della vegetazione ripariale lungo i corsi d'acqua, assicurando i potenziamenti e le riqualificazioni della copertura vegetale. 2. I belvedere, i punti panoramici e le piccole aree di sosta pedonali. Nei punti indicati dal PTC lungo i percorsi possono essere realizzati belvedere o piccole aree di sosta e
ree di sosta pedonali. Nei punti indicati dal PTC lungo i percorsi possono essere realizzati belvedere o piccole aree di sosta e di osservazione del panorama, con interventi che non determinino alterazioni apprezzabili dei luoghi ed in particolare senza modificazioni del suolo e della copertura vegetale, senza muri di sostegno ed attrezzature emergenti da terra, con panchine ed edicole informative che agevolino il
ertura vegetale, senza muri di sostegno ed attrezzature emergenti da terra, con panchine ed edicole informative che agevolino il riconoscimento dei punti singolari, dei caratteri e delle risorse del paesaggio circostante. Interventi particolari, a carattere essenzialmente restaurativo, meritano gli osservatori naturalistici realizzabili col riuso delle antiche torri e dei roccoli. Gli interventi ammessi dal PTC e dagli strumenti urbanistici nelle
ici realizzabili col riuso delle antiche torri e dei roccoli. Gli interventi ammessi dal PTC e dagli strumenti urbanistici nelle aree circostanti i punti panoramici e d'osservazione non devono comunque pregiudicarne la panoramicità e fruibilità visiva, ed in particolare le visuali che da essi si godono nei confronti di Città Alta e delle altre principali mete di riferimento visivo del Parco. In corrispondenza dei punti panoramici indicati dal Piano
tà Alta e delle altre principali mete di riferimento visivo del Parco. In corrispondenza dei punti panoramici indicati dal Piano lungo percorsi viabilistici vanno previste piccole aree di sosta (max 5 posti auto ). 3. Le aree attrezzate per il gioco, la ricreazione e lo sport. Le aree all'uopo indicate nella tavola di Piano sono destinate ad ospitare attività sportive e ricreative dei
residenti e dei visitatori del Parco, e sono caratterizzate da una superficie prevalentemente verde, con piccole parti destinate alle specifiche attività previste (quali aree di gioco per i bimbi, parchi Robinson, giochi bocce, campetti di calcio, aree di pattinaggio, ecc.) che non richiedano manufatti stabili fuori terra o rilevanti superfici impermeabilizzate, e con recinzioni di tipo vegetale. 4. Le strutture socioculturali
i stabili fuori terra o rilevanti superfici impermeabilizzate, e con recinzioni di tipo vegetale. 4. Le strutture socioculturali Gli edifici ed i complessi espressamente indicati nelle tavole di PTC, nonché quelli ulteriormente individuabili dai Comuni nei propri strumenti urbanistici, sono destinati ad ospitare attività e servizi socioculturali, compatibili e coerenti con il loro impianto storico ed i caratteri architettonici ed
ospitare attività e servizi socioculturali, compatibili e coerenti con il loro impianto storico ed i caratteri architettonici ed ambientali, ed interessanti ai fini della valorizzazione del Parco, con le specificazioni distintamente date dal PTC. Il recupero degli edifici e dei complessi comporta forme organiche di progettazione, fondate su accurate analisi storiche, archivistiche, archeologiche e paesistiche, estese agli ambiti territoriali
progettazione, fondate su accurate analisi storiche, archivistiche, archeologiche e paesistiche, estese agli ambiti territoriali cointeressati ed integrate dalle analisi specialistiche necessarie (idrogeologiche, naturalistiche, tecnologiche, ecc.) nel rispetto delle specifiche indicazioni progettuali del PTC, soprattutto per quel che concerne i percorsi ed i sistemi di relazione col contesto. 5. Le strutture didattiche ed educative.
C, soprattutto per quel che concerne i percorsi ed i sistemi di relazione col contesto. 5. Le strutture didattiche ed educative. Le aree e gli edifici appositamente indicati dal PTC sono destinati ad ospitare attività didattiche ed educative promosse, operate o controllate direttamente dal Parco stesso, anche, eventualmente, mediante apposite convenzioni coi privati operatori, con le specificazioni suggerite dal PTC nei relativi Progetti d'ambito. 6. Le strutture ricettive.
nzioni coi privati operatori, con le specificazioni suggerite dal PTC nei relativi Progetti d'ambito. 6. Le strutture ricettive. Il piano prevede lo sviluppo di strutture ricettive per la ristorazione, il benessere e l’ospitalità, per rendere maggiormente fruibile il Parco per le attività turistiche, ludiche e sportive, culturali e ambientali, favorendo esclusivamente il potenziamento delle strutture esistenti, il recupero e il riuso di
sportive, culturali e ambientali, favorendo esclusivamente il potenziamento delle strutture esistenti, il recupero e il riuso di edifici esistenti, preferibilmente nei nuclei storici o lungo i percorsi da valorizzare. Gli interventi di potenziamento delle strutture esistenti e quelli volti a creare nuove strutture ricettive, potranno prevedere ampliamenti e nuovi corpi di fabbrica, laddove consentito dalle norme di zona, come prescritto nei punti
ive, potranno prevedere ampliamenti e nuovi corpi di fabbrica, laddove consentito dalle norme di zona, come prescritto nei punti successivi, per adeguamento tecnologico, dei servizi e della capacità ricettiva, sempre che non comportino alterazioni o mutilazione dei valori storici, culturali e ambientali. Per le attività già in essere all’entrata in vigore della norma, laddove consentito dalle norme di zona, è possibile realizzare ampliamenti non oltre il 20% delle SLP esistenti, e comunque è sempre ammessa
entito dalle norme di zona, è possibile realizzare ampliamenti non oltre il 20% delle SLP esistenti, e comunque è sempre ammessa una quantità minima di 200 mq, o spazi corrispondenti, per creare 10 posti letto, qualora non vi siano altre superfici esistenti che possano essere convertite per queste funzioni. Si esclude la realizzazione di locali interrati. Per tutte le nuove attività che saranno avviate riutilizzando edifici esistenti, si prevede la possibilità di
locali interrati. Per tutte le nuove attività che saranno avviate riutilizzando edifici esistenti, si prevede la possibilità di ampliamento sino al 20% delle SLP esistenti recuperate, laddove consentito dalle norme di zona. Si esclude la realizzazione di locali interrati. In tutte le casistiche descritte, si dovrà prevedere una convenzione con l’Ente Parco, per indicare la forma di gestione della struttura ricettiva e delle superfici pertinenziali se presenti, che indicherà le
Parco, per indicare la forma di gestione della struttura ricettiva e delle superfici pertinenziali se presenti, che indicherà le modalità e le finalità pubbliche di fruizione. Qualora gli interventi comportino la realizzazione di oltre 15 posti letto, sarà necessario prevedere uno studio sulla mobilità indotta, per valutare l’impatto ambientale derivante dal traffico e prevedere adeguate aree a parcheggio, se possibili, o in alternativa sistemi di collegamento di trasporto collettivo.
traffico e prevedere adeguate aree a parcheggio, se possibili, o in alternativa sistemi di collegamento di trasporto collettivo. 7. Le strutture per l'agriturismo Il PTC individua le strutture destinate ad attività agrituristiche. Le aziende agricole interessate possono recuperare e ristrutturare edifici preesistenti per realizzare servizi agrituristici, nei limiti e con le modalità stabilite dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31 e dai suoi regolamenti. L’ospitalità può essere
ristici, nei limiti e con le modalità stabilite dalla l.r. 5 dicembre 2008, n.31 e dai suoi regolamenti. L’ospitalità può essere svolta anche attraverso la predisposizione di spazi aperti attrezzati per la sosta dei campeggiatori, purché non ne derivino significativi impatti paesistici od ambientali e purché ciò non comporti modificazioni sostanziali nella struttura e nella pavimentazione delle vie d'accesso. Ulteriori insediamenti di attività
Art. 24 - Gli elementi di fruizione paesistica ed ambientale
omporti modificazioni sostanziali nella struttura e nella pavimentazione delle vie d'accesso. Ulteriori insediamenti di attività agrituristiche possono essere localizzate, previa dimostrata esistenza di vie d'accesso ed aree di sosta che non richiedano ampliamenti o modificazioni sostanziali. Art. 24 - Gli elementi di fruizione paesistica ed ambientale
- Le aree e le fasce boscate. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale indicano gli interventi finalizzati al compattamento, alla
e le fasce boscate. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Forestale indicano gli interventi finalizzati al compattamento, alla riqualificazione, al potenziamento ed all'ampliamento delle fasce e delle aree boscate, con particolare riguardo per le esigenze di riconnessione ecologica e paesistica e di stabilizzazione idrogeologica.
- I corsi d'acqua e le fasce spondali. L’Ente Parco, d'intesa con il Consorzio di Bonifica e con le altre amministrazioni interessate, promuove, anche con accordi di programma, il recupero e la rinaturalizzazione del sistema idrografico, con particolare riguardo per i corsi d'acqua e le fasce ripariali che hanno funzioni di corridoi ecologici, di fasce di connessione paesistica e fruitiva tra le diverse parti del Parco e tra il Parco ed i principali spazi naturali
gici, di fasce di connessione paesistica e fruitiva tra le diverse parti del Parco e tra il Parco ed i principali spazi naturali esterni, in considerazione altresì delle finalità di preservazione delle funzioni idrauliche e di difesa del suolo del reticolo idrico superficiale. In tutte le fasce latistanti i corsi d'acqua pubblici, sia del reticolo principale che di quello minore, valgono le disposizioni previste dal RD 523/1904, dalla d.g.r. 2591 del
blici, sia del reticolo principale che di quello minore, valgono le disposizioni previste dal RD 523/1904, dalla d.g.r. 2591 del 31.10.2014 (BURL S.O. n. 45 del 8 novembre 2014) o dai rispettivi regolamenti comunali in materia. Regione Lombardia è autorità idraulica sul reticolo principale (Torrente Quisa e Torrente Morla); i comuni e il Consorzio di Bonifica sono autorità idraulica sui corsi d’acqua del reticolo minore e sui canali consortili, secondo le rispettive competenze.
onifica sono autorità idraulica sui corsi d’acqua del reticolo minore e sui canali consortili, secondo le rispettive competenze. Ogni intervento che interferisce con i corsi d’acqua pubblici o con le fasce di rispetto spondali (per tutto il reticolo principale comunale 10 metri salva specifica previsione del PGT) deve essere preventivamente autorizzato dall’autorità idraulica competente, in quanto strettamente finalizzato alla funzione idraulica.
sere preventivamente autorizzato dall’autorità idraulica competente, in quanto strettamente finalizzato alla funzione idraulica. In ogni caso, sui corsi d’acqua pubblici non sono ammesse opere di copertura, intubazione, interramento degli alvei ed è vietata in assoluto la realizzazione di fabbricati entro le fasce di rispetto dei medesimi. Gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione, devono
di rispetto dei medesimi. Gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione, devono applicare, ovunque possibile, tecniche e metodi dell'ingegneria naturalistica o che, comunque, garantiscano la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale. 3. Varchi RER da mantenere e deframmentare I varchi rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della
e deframmentare I varchi rappresentano situazioni particolari in cui la permeabilità ecologica di aree interne ad elementi della Rete Ecologica Regionale viene minacciata o compromessa da presenze o interventi antropici, come l’urbanizzazione, le infrastrutture e ostacoli vari allo spostamento delle specie biologiche. Nel Parco Naturale dei Colli di Bergamo la RER ha individuato un varco in prossimità del restringimento areale della zona
giche. Nel Parco Naturale dei Colli di Bergamo la RER ha individuato un varco in prossimità del restringimento areale della zona C1, nel punto di passaggio tra la piana di Petosino e la parte collinare verso Sorisole e Villa d’Almè. Questo varco dovrà essere mantenuto anche in previsione delle infrastrutture che saranno realizzate in quella zona. 4. Le alberate e le siepi Gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi in zona agricola, nonché le trasformazioni agroforestali,
alberate e le siepi Gli interventi edilizi ed infrastrutturali ammessi in zona agricola, nonché le trasformazioni agroforestali, devono salvaguardare la trama delle siepi e delle alberate, nel suo duplice ruolo di reticolo ecologico e di disegno paesistico, A fronte di imprescindibili esigenze di modernizzazione colturale o d'intervento pubblico infrastrutturale, i singoli elementi di tale trama potranno essere modificati o rimossi, purché non si riduca la
rvento pubblico infrastrutturale, i singoli elementi di tale trama potranno essere modificati o rimossi, purché non si riduca la ricchezza e la diversità biologica, la varietà, la coerenza e la fruibilità paesistica del contesto interessato. Sostituzioni e completamenti vegetali dovranno comunque effettuarsi con specie autoctone ed in termini omogenei con le preesistenze. 5. Le aree agricole d'interesse paesistico.
omunque effettuarsi con specie autoctone ed in termini omogenei con le preesistenze. 5. Le aree agricole d'interesse paesistico. Fermo restando il ruolo strutturale delle aree agricole nella configurazione del paesaggio del Parco, il PTC individua alcune aree di particolare valore relazionale, ai fini della salvaguardia di coni visuali e fasce di fruizione paesistica di speciale pregio o sensibilità. In tali aree gli interventi ammessi in base al PTC ed agli
ali e fasce di fruizione paesistica di speciale pregio o sensibilità. In tali aree gli interventi ammessi in base al PTC ed agli strumenti urbanistici, devono evitare di pregiudicare le visuali che dai percorsi indicati nella tavola di PTC si godono nei confronti delle principali mete visive del Parco. In particolare nelle zone B3 ricadenti in tali aree sono da escludere nuove edificazioni anche per stalle o serre fisse di qualsiasi natura. Il rispetto delle
icadenti in tali aree sono da escludere nuove edificazioni anche per stalle o serre fisse di qualsiasi natura. Il rispetto delle visuali sopra citate deve essere verificato definendo le interferenze attese e le misure di mitigazione atte a ridurre gli eventuali impatti. E’ esclusa in particolare ogni edificazione ed ogni trasformazione apprezzabile del suolo nelle zone di Astino, Valmarina e nella parte della Valle del Petos compresa tra le pendici collinari,
Art. 25 - Ambiti particolari
ne apprezzabile del suolo nelle zone di Astino, Valmarina e nella parte della Valle del Petos compresa tra le pendici collinari, il tracciato della Ferrovia delle Valli e il Monte Bianco, così come delimitate nella tavola di Piano. Gli interventi volti a realizzare gli impianti ludico-sportivi di natura privata, sempre se consentiti dai PGT comunali, sono comunque esclusi nelle zone B1 - B2 - B3 - C2. TITOLO IV - NORME PER AMBITI PARTICOLARI Art. 25 - Ambiti particolari
Art. 25 - Ambiti particolari
unali, sono comunque esclusi nelle zone B1 - B2 - B3 - C2. TITOLO IV - NORME PER AMBITI PARTICOLARI Art. 25 - Ambiti particolari Per quattro ambiti, le indicazioni del Piano sono sviluppate in apposite Schede Progettuali, corredate da
schemi organizzativi che definiscono in particolare: • la localizzazione dell'ambito anche in rapporto alle zone definite dal presente PTC, il comune o i comuni e gli altri enti interessati, • gli indirizzi da seguire in ciascun ambito, • gli interventi proposti, con le relative indicazioni operative, • le aree in cui gli interventi proposti sono subordinati a "progetti unitari" o ad altre condizioni specificate.
oni operative, • le aree in cui gli interventi proposti sono subordinati a "progetti unitari" o ad altre condizioni specificate. Le indicazioni dei Progetti d'ambito valgono quali indirizzi progettuali da applicare e specificare in sede di formazione od adeguamento degli strumenti urbanistici comunali. In tale sede, i Comuni d’intesa con l’Ente Parco, potranno prevedere variazioni a tali indicazioni, senza che ciò costituisca variante del PTC, sulla
i d’intesa con l’Ente Parco, potranno prevedere variazioni a tali indicazioni, senza che ciò costituisca variante del PTC, sulla base di adeguate motivazioni di pubblico interesse e di valutazioni degli effetti conseguenti ai fini della fruizione del Parco, purché le variazioni non incidano sull'assetto organizzativo, sulla conservazione e la fruibilità delle risorse naturali e culturali presenti e sulla dotazione complessiva di spazi e strutture d'uso
nservazione e la fruibilità delle risorse naturali e culturali presenti e sulla dotazione complessiva di spazi e strutture d'uso pubblico e non pregiudichino il perseguimento delle strategie indicate dal Piano. In carenza e nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici alle indicazioni del presente PTC, tali indicazioni si applicano anche in sede di rilascio delle autorizzazioni del Parco. Gli ambiti interessati sono:
- Piana del Petos,
- Monastero e Valle d'Astino,
Art.26- Ambiti assoggettati a tutela paesaggistica (art. 136 D.lgs.42/2004)
sede di rilascio delle autorizzazioni del Parco. Gli ambiti interessati sono:
- Piana del Petos,
- Monastero e Valle d'Astino,
- Monastero e conca di Valmarina,
- Triangolo della Maresana. Art.26- Ambiti assoggettati a tutela paesaggistica (art. 136 D.lgs.42/2004)
- Tutto il territorio del Parco Naturale dei Colli di Bergamo è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, lett. f) del D.lgs 42/04.
del Parco Naturale dei Colli di Bergamo è assoggettato a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 142, lett. f) del D.lgs 42/04. Pertanto sia per gli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica mediante provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.lgs 42/04), sia per quelli ope legis (art. 142 del D. lgs. 42/04), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione
del D. lgs. 42/04), qualunque intervento di modifica dello stato esteriore dei luoghi è soggetto alla preventiva autorizzazione paesaggistica, secondo quanto previsto dall’art. 146 del D.lgs 42/04. Tale autorizzazione è provvedimento autonomo e preordinato ai titoli autorizzativi di natura urbanistico-edilizia. 2. All’interno del perimetro del Parco Naturale assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici,
tura urbanistico-edilizia. 2. All’interno del perimetro del Parco Naturale assumono specifico rilievo gli aspetti naturalistici, paesaggistici e identitari del territorio, anche in forza dei Decreti Ministeriali che riconoscono la peculiarità dei luoghi, caratterizzati dalla presenza di zone di notevole interesse pubblico e paesistico dai quali si possono godere ampie visuali. I territori interessati dalla tutela paesaggistica (bellezze d’insieme) riguardano i Comuni di:
si possono godere ampie visuali. I territori interessati dalla tutela paesaggistica (bellezze d’insieme) riguardano i Comuni di: Bergamo - D.M. 05 novembre 1956 - loc. Bastia e S. Vigilio; Bergamo - D.M. 22 febbraio 1967 - zona Pascolo dei Tedeschi e Castagneta; Bergamo - D.M. 04 luglio 1966 - zona della Valle d’Astino; Sorisole - D.M. 12 gennaio 1967; Paladina – D.M. 29 marzo 1967 – zona pedecollinare di Paladina; Almè - D.M. 28 settembre 1966-Zona panoramica di Almè.
Art. 27 Siti di rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale
1967; Paladina – D.M. 29 marzo 1967 – zona pedecollinare di Paladina; Almè - D.M. 28 settembre 1966-Zona panoramica di Almè. I territori interessati dalla tutela paesaggistica (bellezze individue) riguardano i Comuni di: Bergamo - D.M. 29 ottobre 1951 - Uccellanda (132 SIBA); Bergamo - D.M. 25 ottobre 1951 - Uccellanda (111 SIBA); Bergamo - D.M. 29 ottobre 1951 - Uccellanda (133 SIBA). Art. 27 Siti di rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale
Art. 27 Siti di rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale
111 SIBA); Bergamo - D.M. 29 ottobre 1951 - Uccellanda (133 SIBA). Art. 27 Siti di rete Natura 2000 e Rete Ecologica Regionale
- Ai sensi della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE del 21 maggio 1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE ,
del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE , pubblicato sulla G.U. 23/10/1997, n. 248 S.O.), nonché dell’art. 25bis della l.r. 86/83, sono individuati i seguenti Siti Natura 2000, la cui gestione è affidata al Parco dei Colli di Bergamo:
codice Sito Natura 2000 denominazione IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo IT2060012 Boschi di Astino e dell’Allegrezza la cui perimetrazione è riportata nella Tavola 3. 2. Nei siti Natura 2000 sopra elencati le attività e le azioni di tutti gli enti e degli operatori privati dovranno favorire: a. la tutela e la conservazione degli habitat e delle specie individuati dalla Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE; b. la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche ;
la Direttiva 92/43/CEE e dalla Direttiva 2009/147/CE; b. la tutela e la conservazione delle comunità floristiche e faunistiche ; c. la tutela e la conservazione della biodiversità in tutti i suoi livelli; d. la tutela e la conservazione delle risorse nel rispetto dei principi del regime di condizionalità obbligatoria per gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del Regolamento (CE) n.1307/201 del Consiglio del 17 dicembre 2013.
gli agricoltori beneficiari di aiuti diretti in applicazione del Regolamento (CE) n.1307/201 del Consiglio del 17 dicembre 2013. 3. Negli stessi siti di Natura 2000, fatte salve le disposizioni di cui al DPR 08/09/97, n. 357 e s.m. e i, valgono, oltre ai divieti e alle prescrizioni del presente piano, le disposizioni contenute nelle Misure di Conservazione approvate da Regione Lombardia e nei Piani di gestione dei siti approvati dall’ente gestore ai sensi della vigente normativa.
ne approvate da Regione Lombardia e nei Piani di gestione dei siti approvati dall’ente gestore ai sensi della vigente normativa. 4. L’ente gestore del Parco: a) effettua la valutazione di incidenza degli interventi, con esclusione degli interventi assoggettati a procedura di VIA; b) provvede al monitoraggio, previsto dall’art.7 del D.P.R. 357/97, dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari;
lo stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari; c) esercita le funzioni di vigilanza e di irrogazione delle sanzioni amministrative per l’inosservanza delle prescrizioni stabilite dalle misure di conservazione e dalle valutazioni di incidenza. 5. Ai sensi dell’art. 3ter, della l.r. 86/83, nella Tavola 3 sono individuati gli elementi della Rete Ecologica Regionale.
SCHEDE PROGETTUALI
SCHEDE PROGETTUALI 25.1 Scheda progettuale Comuni interessati: Sorisole, Villa d’Almè Altri enti interessati: Provincia, Anas, Fabbrica del Grès. INDIRIZZI Riqualificazione ambientale rivolta al recupero ecologico e paesistico delle aree degradate ed alla ricomposizione della frattura creatasi tra il colle di Bergamo e le colline del Canto Alto; formazione di una fascia di connessione tra la “porta” di Sombreno ed il polo di Valmarina opportunamente legata alla rete
PRINCIPALI INTERVENTI
Alto; formazione di una fascia di connessione tra la “porta” di Sombreno ed il polo di Valmarina opportunamente legata alla rete fruitiva del Parco, in particolare con la dorsale del Colle di Bergamo e con i circuiti di cornice del Canto Alto. PRINCIPALI INTERVENTI A, Sistema delle acque: ripristino della funzionalità ecologica del sistema delle acque dei torrenti Quisa, Porcarissa e Rigos attraverso interventi di disinquinamento, verifica dei prelievi idrici, mantenimento e
ue dei torrenti Quisa, Porcarissa e Rigos attraverso interventi di disinquinamento, verifica dei prelievi idrici, mantenimento e potenziamento della vegetazione ripariale; manutenzione del sistema idrico delle aree agricole finalizzato anche alla formazione di un reticolo ecologico minore sull’intera piana. B, Deposito Grès: formazione di attrezzature all’aperto e aree verdi con potenziamento della vegetazione ripariale verso e lungo la Quisa e il Porcarissa, collegamento con il circuito ciclo-pedonale e
potenziamento della vegetazione ripariale verso e lungo la Quisa e il Porcarissa, collegamento con il circuito ciclo-pedonale e formazione di un’area a parcheggio. C, Zona umida: obiettivo del Parco è il futuro utilizzo pubblico dei laghi di cava rinaturalizzati e dell’area agricola circostante, interventi di protezione e potenziamento della zona umida, realizzazione di sentieri e punti di osservazione della fauna.
tante, interventi di protezione e potenziamento della zona umida, realizzazione di sentieri e punti di osservazione della fauna. D, Circuito del Petos: recupero e completamento dei percorsi esistenti, con punti informativi e piccole aree di sosta in corrispondenza dei principali accessi e nelle connessioni con il sistema dei percorsi esterni, per la realizzazione di un circuito in parte snodato lungo la Quisa, in parte sistemato a viale lungo il
INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO
a dei percorsi esterni, per la realizzazione di un circuito in parte snodato lungo la Quisa, in parte sistemato a viale lungo il sedime della ferrovia delle Valli, fino all’area verde di attestamento vicino alla ex stazione, opportunamente connesso con le aree attrezzate previste nella piana; realizzazione di un percorso di attraversamento per i cavalli su sedime proprio, di connessioni tra i circuiti del Canto Alto ed il Colle di Bergamo. INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO
INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO
u sedime proprio, di connessioni tra i circuiti del Canto Alto ed il Colle di Bergamo. INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO Gli interventi di cui alla lettera B dovranno essere oggetto di una convenzione tra Comune, privati e Parco Colli di Bergamo al fine di coordinare il sistema dei percorsi sulla Piana, permettere la permeabilità pubblica dell’area, il riordino dell’area dei depositi del Gres e la destinazione ad uso pubblico dell’area di cui alla lettera C.
PRINCIPALI INTERVENTI
25.2 Scheda progettuale Comuni interessati: Bergamo Altri enti interessati: Consorzio di Bonifica, operatori privati INDIRIZZI Restauro del Monastero orientato alla formazione di un polo culturale opportunamente collegato con il polo di Valmarina, Città Alta e la prevista sede universitaria sita nell’attuale complesso ospedaliero; mantenimento delle aree agricole della valle e valorizzazione della zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza. PRINCIPALI INTERVENTI
PRINCIPALI INTERVENTI
to delle aree agricole della valle e valorizzazione della zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza. PRINCIPALI INTERVENTI A, Bosco e Castello dell’Allegrezza: obiettivo del Parco è il futuro utilizzo pubblico dell’area finalizzata alla conservazione naturalistica, alla realizzazione di percorsi didattici, al recupero del castello per finalità educative e legate alla gestione della della zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza, con la manutenzione dei sentieri di accesso.
e legate alla gestione della della zona di interesse naturalistico dell’Allegrezza, con la manutenzione dei sentieri di accesso. B, Complesso storico-culturale del Monastero: restauro del Monastero nel rigoroso rispetto delle destinazioni originarie dei corpi di fabbrica e delle aree agricole di pertinenza, per attività preferibilmente culturali, di formazione, socio-culturali, o altre funzioni purché di peso urbanistico contenuto e compatibile
à preferibilmente culturali, di formazione, socio-culturali, o altre funzioni purché di peso urbanistico contenuto e compatibile con le caratteristiche urbane, ambientali e viabilistiche del luogo; recupero del rudere esistente da destinare in parte ad un punto informativo del Parco; formazione di parcheggio per 10-20 posti auto, mitigato da vegetazione arborea, non visibile dal viale alberato; realizzazione di segnaletica ed impianti di illuminazione
uto, mitigato da vegetazione arborea, non visibile dal viale alberato; realizzazione di segnaletica ed impianti di illuminazione con strutture che non alterino la visuale sulla valle e sul Monastero dalle vie di accesso e dai “torni”. C, Aree agricole: conservazione delle aree agricole mantenendo i segni dei lotti e il reticolo idrografico con funzione anche di reticolo ecologico lungo l’intera valle (con inserimento di siepi e potenziamento della
INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO
ticolo idrografico con funzione anche di reticolo ecologico lungo l’intera valle (con inserimento di siepi e potenziamento della biomassa); percorribilità pubblica delle stradine di accesso, in particolare per la connessione tra il percorso della Roggia e il Bosco dell’Allegrezza. INTERVENTI SOTTOPOSTI A PROGETTO UNITARIO L’intervento di cui alla lettera B dovrà essere oggetto di un progetto di intervento unitario, da uno studio di
ROGETTO UNITARIO
ROGETTO UNITARIO L’intervento di cui alla lettera B dovrà essere oggetto di un progetto di intervento unitario, da uno studio di impatto degli interventi e delle opere di cantiere necessarie, e corredato di una convenzione tra operatori, Comune e Parco Colli di Bergamo, in cui dovranno essere definite le strutture gestionali della struttura e dell’area agricola e dovrà essere prevista la cessione pubblica di alcune aree e la fruibilità pubblica dei percorsi.
25.3 Scheda progettuale Comuni interessati: Bergamo, Ponteranica. INDIRIZZI Restauro del Monastero finalizzato alla formazione di un polo culturale comprendente la sede del Parco, il Museo ed attrezzature per attività culturali, opportunamente collegato con il polo di Astino, le fasce della Morla e del Petos e la metropolitana. Sull’area che individua la conca di Valmarina può essere studiato un progetto pilota relativo alla
PRINCIPALI INTERVENTI
del Petos e la metropolitana. Sull’area che individua la conca di Valmarina può essere studiato un progetto pilota relativo alla realizzazione di un'azienda agricola, di interesse didattico, nel rispetto delle norme per le aree agricole di interesse paesistico. Laddove il progetto preveda nuove edificazioni, lo stesso dovrà essere oggetto di apposita variante al presente piano per la definizione dei parametri urbanistici. PRINCIPALI INTERVENTI
PRINCIPALI INTERVENTI
dovrà essere oggetto di apposita variante al presente piano per la definizione dei parametri urbanistici. PRINCIPALI INTERVENTI A, Sede del Parco: il restauro del Monastero va organicamente collegato alla riqualificazione e manutenzione dell’area agricola, evitando rimodellazioni del terreno e limitando gli interventi alla trama dei sentieri e degli accessi previsti dallo schema grafico, con: − la manutenzione delle scoline e il recupero della loro funzionalità ecologica (inserimento di siepi e
llo schema grafico, con: − la manutenzione delle scoline e il recupero della loro funzionalità ecologica (inserimento di siepi e potenziamento della biomassa), prevedendo eventualmente la realizzazione di campi sperimentali per l’agricoltura biologica; − il recupero dei coni visuali dalla strada statale verso il Monastero, attraverso l’eliminazione delle installazioni degradanti e degli elementi di detrazione visiva (cartelloni ed insegne);
nastero, attraverso l’eliminazione delle installazioni degradanti e degli elementi di detrazione visiva (cartelloni ed insegne); − la qualificazione e la realizzazione dei collegamenti con la rete dei sentieri (Morla e Petos), con particolare riferimento alle connessioni con Ponteranica, con le aree verdi lungo la Morla e con la metropolitana; − la formazione di un parcheggio, mitigato con strutture arboree, in modo da non interferire con le visuali verso la conca;
ana; − la formazione di un parcheggio, mitigato con strutture arboree, in modo da non interferire con le visuali verso la conca; − la regolamentazione dell’incrocio tra la strada statale e la via Castagneta e degli attraversamenti pedonali sulla strada statale.
25.4 Scheda progettuale Comuni interessati Bergamo, Ponteranica, Ranica, Torre Boldone, Sorisole Altri enti interessati Università (Orto Botanico) INDIRIZZI Realizzazione di un sistema di attrezzature per la fruizione escursionistica sul circuito di crinale del Canto Alto, opportunamente collegato con i principali punti di accesso, e potenziamento delle strutture legate alla gestione delle risorse naturali ed alla didattica (da collegare con la zona umida del Petos ed i percorsi del Bosco dell’Allegrezza).
PRINCIPALI INTERVENTI
one delle risorse naturali ed alla didattica (da collegare con la zona umida del Petos ed i percorsi del Bosco dell’Allegrezza). PRINCIPALI INTERVENTI A, Cà matta: recupero delle strutture esistenti per la realizzazione del Centro visita del Parco, quale struttura di accoglienza dei visitatori, destinata all’informazione, all’educazione ed alla didattica, formazione di un giardino naturalistico rappresentativo della flora e della vegetazione del Parco, collegato all’Orto Botanico
, formazione di un giardino naturalistico rappresentativo della flora e della vegetazione del Parco, collegato all’Orto Botanico dell’Università ed inserito in un percorso didattico naturalistico snodato lungo i versanti; sistemazione di un piccolo parcheggio alberato riservato ai visitatori del Centro;
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