Regolamento edilizio comunale
Comune di Spormaggiore · Trento, Trentino-Alto Adige/Südtirol
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TITOLO I°
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE - COMUNE DI SPORMAGGIORE
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COMUNE DI SPORMAGGIORE
Provincia di TRENTO
REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
1977
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROV. DI TRENTO Dott. Arch. PAOLO DELANO INSCRIZIONE ALB.
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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
TITOLO I°
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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
TITOLO I°
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TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I° - NATURA E SCOPI DEL REGOLAMENTO
ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO
L'attività edilizia, le attività ad essa connesse, le opere e le urbanizzazioni che modificano l'ambiente urbano e territoriale e le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente Regolamento in relazione al Programma di Fabbricazione, dalla L.P. 2.3.1964, n. 2, dalla L.P. 3.8.1970, n. 11,non chè dalla L. 17.8.1942, n
in relazione al Programma di Fabbricazione, dalla L.P. 2.3.1964, n. 2, dalla L.P. 3.8.1970, n. 11,non chè dalla L. 17.8.1942, n. 1150, modificata con L. 6.8.1967, n. 765, nonchè dalle altre leggi e regolamenti vigenti.
ART. 2
RESPONSABILITA' DEI COMMITTENTI, DEI PROGETTISTI, DEI DIRETTORI E DEGLI ASSUNTORI DEI LAVORI. REQUISITI DEI PROGETTISTI E DEI DIRETTORI DEI LAVORI
L'osservanza del presente Regolamento non limita la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concess. --, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
la responsabilità stabilita dalla legge per i titolari della concess. --, i progettisti, i direttori e gli assuntori dei lavori.
I progettisti e i direttori dei lavori devono essere - nel l'ambito delle rispettive competenze, ingegneri, architetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.
rchitetti, geometri, periti edili, periti agrari o dottori in agraria o in forestale, iscritti ai rispettivi albi professionali.
Il Sindaco può deferire ai rispettivi ordini o collegi professionali, affinchè vengano presi provvedimenti disciplinari, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti ed al progetto approvato.
CAPO II - AUTORIZZAZIONI
d omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità alle norme vigenti ed al progetto approvato.
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CAPO II - AUTORIZZAZIONI
ART. 3
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
CAPO II - AUTORIZZAZIONI
lle norme vigenti ed al progetto approvato.
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CAPO II - AUTORIZZAZIONI
ART. 3
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE
Chiunque intenda, nell'ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliare, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all'esecuzione di opere di urbanizzazione del territorio, o di modifica dell'ambiente, deve chiedere apposita concess. Il Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.
, o di modifica dell'ambiente, deve chiedere apposita concess. Il Sindaco e deve sottostare alle norme del presente Regolamento.
In particolare, sono soggette a concessione: a) costruzioni, ampliamento, sopraelevazioni, demolizioni, riattamenti, restauri, modifiche interne ed esterne anche parziali di edifici, costruzioni accessorie anche di natura rurale, muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo; b) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni;
e di natura rurale, muri di cinta, cancelli e recinzioni di ogni tipo; b) variazioni della destinazione d'uso delle costruzioni; c) costruzione ed apertura al transito di porticati di strade private anche chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali;
he chiuse alle estremità da cancellate, di passaggi coperti e scoperti in comunicazione diretta con aree pubbliche, di piazzali; d) scavi e reinterri, modifiche al suolo pubblico e privato a carattere permanente ivi compreso nell'ambito urbano l'abbattimento di alberature ad alto fusto, movimenti di terra, sistemazione di aree aperte al pubblico, costruzioni sotterranee; e) collocazione o trasformazione di monumenti, fontane,ed opere decorative in genere;
erte al pubblico, costruzioni sotterranee; e) collocazione o trasformazione di monumenti, fontane,ed opere decorative in genere; f) impianti di risalita, comprese le relative stazioni; g) serre a carattere permanente; h) collocazione di verande, chioschi di vendita o pubblicità, cabine balneari, cabine telefoniche ed elet - triche; i) aperture ed ampliamento di cave, miniere, torbiere; l) costruzioni prefabbricate, ancorchè a carattere provvisorio; m) varianti ad opere già autorizzate.
ART. 4 DOMANDE DI CONCESS. ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA
--- p Allo scopo di ottenere un giudizio preliminare è consentito sottoporre all'autorità comunale i progetti di massima.
Le domande debbano essere firmate dal proprietario dei beni sui quali le opere andranno eseguite.
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Nel caso che il richiedente non sia anche il proprietario del terreno su cui l'opera deve essere eseguita, la domanda deve essere fatta in concorso con il proprietario del terreno.
ART. 4
DOMANDE DI CONCESS. ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA
ART. 4 DOMANDE DI CONCESS. ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA
nda deve essere fatta in concorso con il proprietario del terreno.
ART. 4
DOMANDE DI CONCESS. ALLEGATI A CORREDO DELLA DOMANDA
La domanda di concess, compilata su carta legale, deve essere diretta al Sindaco.
Alle domande dovranno essere allegati in duplice copia tutti i documenti di progetto (piegati secondo il formato cm. 21 x 29,7 - UNI A4), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.
etto (piegati secondo il formato cm. 21 x 29,7 - UNI A4), firmati da un professionista debitamente abilitato e dal proprietario.
Il proprietario è impegnato a dare notizia al Comune del nominativo del costruttore e dell'eventuale direttore dei lavori, secondo quanto dispone il seguente art. 13.
Tale documentazione dovrà comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo comporti:
ne il seguente art. 13.
Tale documentazione dovrà comprendere fra l'altro, tutte le volte che la natura dell'opera lo comporti:
- estratto autentico di mappa o tipo di frazionamento, copia stralcio del Programma di Fabbricazione o del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico Provinciale, con evidenziata l'area interessata;
gramma di Fabbricazione o del Piano Regolatore Generale e del Piano Urbanistico Provinciale, con evidenziata l'area interessata;
- planimetria dello stato di fatto a scala di mappa con l'indicazione delle proprietà confinanti, con le quote planimetriche e altimetriche del terreno e di tutti i fabbricati o manufatti limitrofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
ofi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
fi al lotto, e con l'indicazione degli alberi ad alto fusto esistenti sul lotto ed ogni altro eventuale particolare di rilievo;
- planimetria quotata dello stato di progetton in rapporto non inferiore a 1 : 500, con l'ubicazione delle opere, con i dati relativi alla superficie fondiaria interessata, alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione
alla superficie coperta, al volume, alla altezza del fabbricato, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione, il tutto comparato con i dati risultanti dagli strumenti urbanistici o dalle leggi vigenti;
- planimetria della sistemazione degli arredi dell'area circostante, con speciale riferimento a ingressi carrai, recinzioni, alberature e muri di sostegno, pavimentazioni;
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- tutte le piante dei vari piani, quando non siano identiche fra loro, normalmente in scala 1 : 100, quotate e orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali e l'orientamento;
ormalmente in scala 1 : 100, quotate e orientate, recanti la precisa indicazione della destinazione dei locali e l'orientamento;
- sezioni longitudinali e trasversali normalmente in rapporto 1 :100, quotate in base al livello originario di campagna, messa in relazione alla larghezza delle strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
e strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
strade e degli altri spazi, con evidenziato altresì il profilo altimetrico dell'andamento del terreno esistente e di progetto;
- disegni, normalmente nel rapporto 1 : 100, di tutti i prospetti dell'opera, completi di riferimenti agli edifici circostanti. Nei prospetti deve essere rappresentato anche il profilo altimetrico dell'andamento del terreno, esistente e di progetto. Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti
ora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono riportare in ogni caso la indicazione dei materiali impiegati e del loro colore, delle zoccolature, dei parapetti, delle coperture, dei pluviali in lista, dei volumi tecnici;
-
sezione trasversale parziale in scala non inferiore a 1 : 20, limitamente alla facciata più significativa, con indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore;
-
schema dei collegamenti alla rete principale, per gli impianti idrici, acque bianche e nere;
-
nel caso di lavori in edifici esistenti, dovranno essere segnate sugli elaborati di progetto in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni o le nuove strutture;
-
relazione tecnico-esplicativa;
orati di progetto in giallo le demolizioni e in rosso le ricostruzioni o le nuove strutture;
-
relazione tecnico-esplicativa;
-
fotografie formato 18 x 24 riprese da punti diversi del lotto e comprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
-
ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore.
ART. 5 CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI
mprendenti eventuali manufatti confinanti o prossimi;
- ogni altra documentazione richiesta da leggi o regolamenti in vigore.
Dai documenti di progetto dovranno in ogni caso risultare l'ubicazione della centrale termica o di condizionamento, del deposito dei combustibili, del deposito dei rifiuti solidi urbani.
Le indicazioni di cui ai precedenti numeri 2), 3), e 4) potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.
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ART. 5
CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI
ART. 5 CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI
- potranno anche essere presentate su di una stessa planimetria.
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ART. 5
CONCESSIONE - DURATA ED EFFETTI
1 Entro 60 giorni dalla domanda, il Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia di cui ai successivi articoli, farà conoscere al richiedente le proprie determinazioni.
2 Qualora il progetto contrasti con le norme del presente Regolamento o con altro norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.
contrasti con le norme del presente Regolamento o con altro norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.
ontrasti con le norme del presente Regolamento o con altro norme vigenti, il Sindaco rigetterà la domanda indicandone i motivi.
3 Il rilascio della concess.può essere condizionato all' osservanza di determinate modalità e all'introduzione di modifiche al progetto presentato o ad un ordine particolare di esecuzione dei lavori. Assieme alla licenza sarà consegnata al richiedente una copia del progetto debitamente stato dall'autorità comunale, copia che dovrà essere tenuta a disposizione nel luogo dei lavori.
4 La concess.viene pubblicata all'albo preorio nei 15 giorni successivi a decorrere dal giorno festivo successivo alla data del rilascio della licenza stessa ed è disponibile con i relativi atti di progetto presso la sede comunale, dove chiunque può prendere visione, previa domanda scritta al Sindaco.
5 La concess.è valida per un anno dalla data del rilascio.
ve chiunque può prendere visione, previa domanda scritta al Sindaco.
5 La concess.è valida per un anno dalla data del rilascio.
6 Le opere non iniziate entro questo termine e quelle iniziate ma rimaste sospese per oltre 6 mesi, non potranno essere intraprese o proseguite se non previa nuova licenza, per la cui richiesta è sufficiente la presentazione della sola domanda, qualora non vi siano mutamenti di progetto rispetto alla concess. riginaria.
è sufficiente la presentazione della sola domanda, qualora non vi siano mutamenti di progetto rispetto alla concess. riginaria.
7 Ove nel corso dell'esecuzione delle opere muti il proprietario dell'immobile ovvero il soggetto che ne promuove, ne dovrà essere data immediata notizia al Comune, chiedendo la relativa voltura della concessione.
il soggetto che ne promuove, ne dovrà essere data immediata notizia al Comune, chiedendo la relativa voltura della concessione.
8 Ad ogni rilascio di concess. il Comune provvede a riportare su apposita planimetria in scala catastale tenuta a libera visione del pubblico, il fabbricato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
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cato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
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ato e la superficie fondiaria ad esso corrispondente, anche ai fini delle disposizioni di cui all'art. 22.
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9 La concess. costituisce una semplice presunzione della conformità delle opere alle leggi ed ai regolamenti, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utizzare e dei fabbricati circostanti
ere alle leggi ed ai regolamenti, nonchè alle reali dimensioni e condizioni del terreno da utizzare e dei fabbricati circostanti. Essa non esonera pertanto dall'obbligo di attenersi a dette leggi e regolamenti e rastano sempre salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, anche se il provvedimento del Sindaco non contenga sspressa menzione al riguardo.
ART. 6 DECADENZA DELLA CONCESSIONE
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ART. 6
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
L'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza delle concess.in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 anni dalla data dell'inizio.
La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.
ART. 7 OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA
o il termine di 3 anni dalla data dell'inizio.
La relativa decadenza è dichiarata dal Sindaco, sentita la Commissione Edilizia.
Per inizio dei lavori, agli effetti del presente articolo, si intende la realizzazione di tutte le opere di fondazione risultanti dal progetto approvato.
ART. 7
OPERE SOGGETTE A SOLA DENUNCIA
Per eseguire le opere sotto elencate, deve essere fatta preventiva denuncia al Sindaco. E' prescritta la denuncia per:
DENUNCIA
Per eseguire le opere sotto elencate, deve essere fatta preventiva denuncia al Sindaco. E' prescritta la denuncia per:
a) collocamento, modificazione e rimozione di stemmi, insegne, cartelli e materiali pubblicitari e turistici, vetrinette, distributori automatici, tende esterne, lapidi, acc.;
b) mostre campionarie provvisorie all'aperto, depositi per manenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnama, laterizi, automezzi, ecc.);
isorie all'aperto, depositi per manenti all'aperto di materiali alla rinfusa o accatastati (legnama, laterizi, automezzi, ecc.);
c) costruzione di pavimenti nei portici, marciapiedi ed ingressi carrabili su strade e piazze soggetto a pubblico transito;
d) coloritura dei fabbricati e sostituzione dei materiali di copertura.
Le denuncie debbano essere indirizzate al Sindaco con allegata idonea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
sere indirizzate al Sindaco con allegata idonea documentazione in essa compresa, qualora dovuta, l'autorizzazione paesaggistica.
Qualora la documentazione risultasse incompleta, il Sindaco può chiedere l'integrazione della medesima.
Le opere denunciate possono essere iniziate dopo 30 giorni
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aco può chiedere l'integrazione della medesima.
Le opere denunciate possono essere iniziate dopo 30 giorni
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dalla data della denuncia, ovvero da quella dell'avvenuta integrazione della documentazione di cui al comma precedente, qualora entro tale termine il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre modalità esecutive diverse.
ART. 8 OPERE NON SOGGETTE A CONCESS.O A DENUNCIA
il Sindaco - sentita la Commissione Edilizia - non abbia provveduto a vietare le opere o ad imporre modalità esecutive diverse.
Tuttavia, per le zone soggette a tutela del paesaggio, le opere di cui alla lettera d) comma I, non potranno essere iniziate se non dopo l'avvenuto rilascio, da parte del Sindaco, dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art. 16/bis della L.P. 6.9.1971, n. 12.
ART. 8
OPERE NON SOGGETTE A CONCESS.O A DENUNCIA
ART. 8 OPERE NON SOGGETTE A CONCESS.O A DENUNCIA
izzazione paesaggistica prevista dall'art. 16/bis della L.P. 6.9.1971, n. 12.
ART. 8
OPERE NON SOGGETTE A CONCESS.O A DENUNCIA
Non sono soggette a concess.o a denuncia: a) le opere pubbliche da eseguirsi direttamente da amministrazioni statali sul terreno demaniale. Tali amministrazioni debbono comunque depositare presso il Sindaco prima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli artt. 20 e 21, II comma della L. 17.8.1942, n. 1150;
rima dell'inizio di qualsiasi opera, la prova dell'accertamento di cui agli artt. 20 e 21, II comma della L. 17.8.1942, n. 1150; b) opere pubbliche da eseguirsi da parte del Comune; c) le opere e le installazioni per la segnaletica stradale verticale, in applicazione del Codice della strada, d) le opere di assoluta urgenza e di necessità immediata, ordinate dal Sindaco; e) la formazione di cantieri, l'occupazione di suolo pubblico; f) le protezioni stagionali.
ART. 9 OBBLIGO DELLA URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Per le opere di cui al punto b), deve essere sentita preventivamente la Commissione Edilizia Comunale.
ART. 9
OBBLIGO DELLA URBANIZZAZIONE PRIMARIA
Fatto salvo il regime delle lottizzazioni convenzionate di cui ai successivi artt? 16-17-18-19, la concessione della concess.è comunque ed in ogni caso subordinata all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o d'la provisione da parte del Comune dell'attuazione della stessa nel
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le opere di urbanizzazione primaria o d'la provisione da parte del Comune dell'attuazione della stessa nel
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successivo triennio o all'impegno dei privati di procedere all'attuazione della medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto delle concessione.
Il rilascio del certificato di abitabilità rimane comunque subordinato, salvo l'ipotesi di cui al comma precedente, all'esecuzione delle opere ivi previste.
ART. 10
ART. 10 EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL PAES
ilità rimane comunque subordinato, salvo l'ipotesi di cui al comma precedente, all'esecuzione delle opere ivi previste.
ART. 10
EDIFICI DI PREGIO ARTISTICO O STORICO O SOTTOPOSTI ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO
Nel caso di opere o lavori nei territori o sugli immobili vincolati dalla L.P. 6.9.1971, n. 12, o interessanti cose immobili vincolate dalla L. 1.6.1939, n. 1089, o da Leggi Provinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere proceduta da nulla osta delle competenti autorità.
CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA
ovinciali nella medesima materia, l'autorizzazione comunale dovrà essere proceduta da nulla osta delle competenti autorità.
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CAPO III - COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 11
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
anza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:
- il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- l'Ufficiale Sanitario Comunale;
- il Comando locale dei Vigili del fuoco;
- un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, a della Pro Loco.
- UN rappresentante della minoranza consiliare(*)
rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, a della Pro Loco. 5) UN rappresentante della minoranza consiliare(*)
Sono membri elettivi della Commissione Edilizia:
- n° 3 membri nominati dal Consiglio Comunale, dei quali almeno uno sia ingegnere od architetto, e due altri siano tecnici diplomati.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale, o da un funzionario comunale,o ciò designato dal Sindaco.
segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale, o da un funzionario comunale,o ciò designato dal Sindaco.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessanti.
oprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessanti.
I membri di nomina elettiva durano in carica fino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione
ORIGINALE COMUNE DI SPORMAGGIORE
inueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione
(*) così approvato con deliberazione consiliare n° 47 dd. 28 settembre 1980, esecutiva e approvata con DELIA GIUNTA PROV.LE TRENTO ne 4608 del 22.FEBBRAIO 1991. IL SEGRETARIO COMUNALE
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ORIGINALE
COMUNE DI SPORMAGGIORE Provincia di Trento
DELIBERAZIONE N. 24
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA ART. 11.
DELIBERAZIONE N. 24 DEL CONSIGLIO COMUNALE
GIORE Provincia di Trento
DELIBERAZIONE N. 24
DEL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO:REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE. MODIFICA ART. 11.
L'anno duemila uno addi 28 del mese di GIUGNO alle ore 20.30 nella sala delle riunioni , a seguito di regolari avvisi recapitati ai termini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.
PRESENTI I SIGNORI:
[Tabella con nomi dei consiglieri e presenza/assenza]
PRESENTI I SIGNORI:
mini di legge, si è convocato il Consiglio Comunale.
PRESENTI I SIGNORI:
[Tabella con nomi dei consiglieri e presenza/assenza]
LOCHNER CAV. RENATO - Sindaco BERTO' GIUSEPPE - Consigliere DECARLI WERNER - Consigliere LORANDINI MARCO - Consigliere MASCIOCCHI LUIGI - Consigliere OSTI SANDRO - Consigliere TOZZA MONICA - Consigliere TANEI ALBERTO - Consigliere TENAGLIA DINO - Consigliere TENAGLIA ELISABETTA - Consigliere TENAGLIA GIORGIO - Consigliere ZENI ALESSANDRO - Consigliere ZENI ARDUINO - Consigliere
gliere TENAGLIA ELISABETTA - Consigliere TENAGLIA GIORGIO - Consigliere ZENI ALESSANDRO - Consigliere ZENI ARDUINO - Consigliere ZENI NICOLA DAVIDE - Consigliere ZENI PAOLO - Consigliere
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
Assiste il Segretario Comunale Sommaville dott. Remo
Riconosciuto legale il numero degli intervenuti , il signor Lochner Cav. Renato nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 5 dell'ordine del giorno .
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DELIBERA
- Di approvare la modifica all'art. 11 del regolamento edilizio comunale come segue:
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
DELIBERA
- Di approvare la modifica all'art. 11 del regolamento edilizio comunale come segue:
COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE
E' istituita, con funzioni consultive, una Commissione Edilizia Comunale, la quale esprime il proprio parere sull'osservanza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
anza delle norme urbanistiche, edilizie, tecniche ed igieniche vigenti, e sull'adeguamento del progetto alle esigenze estetiche.
La Commissione sarà chiamata ad esprimere il proprio parere, oltre che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
che nei casi previsti dal presente Regolamento, su tutti quegli argomenti in ordine ai quali il Sindaco lo ritenesse opportuno.
Sono membri di diritto della Commissione Edilizia Comunale:
- il Sindaco o un Assessore da lui delegato, che la presiede;
- il Comandante del corpo volontario dei Vigili del Fuoco o suo delegato;
- un rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco;
- un rappresentante della minoranza consiliare;
n rappresentante dell'Azienda di Soggiorno, in quanto esista, o della Pro Loco; 4) un rappresentante della minoranza consiliare;
Sono membri elettivi della Commissione Edilizia:
- n. 3 membri nominati dalla Giunta comunale dei quali almeno uno sia ingegnere od architetto, e due altri siano tecnici diplomati. Fra questi, è componente è ricompreso nell'albo degli esperti di cui all'art. 12 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m.
i diplomati. Fra questi, è componente è ricompreso nell'albo degli esperti di cui all'art. 12 della L.P. 05.09.1991 n. 22 e s.m.
Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate dal Segretario comunale o da un funzionario comunale, o ciò designato dal Sindaco.
La commissione, ove lo ritenga opportuno, potrà di volta in volta invitare a partecipare alle proprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessanti.
oprie riunioni, senza diritto di voto, tecnici od esperti, o rappresentanti di enti o associazioni particolarmente interessanti.
I membri di nomina elettiva durano in carica fino alla scadenza del rispettivo Consiglio comunale e possono essere riconfermati. In ogni caso continueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione
inueranno a svolgere i loro compiti fino alla nomina dei successori.
Non possono contemporaneamente far parte della Commissione
così approvato con deliberazione consiliare n° 47 dd. 28 settembre 1980 ,esecutiva e approvata con DELIA GIUNTA PROV.LE TRENTO ne 4608 del 22.FEBBRAIO 1991. IL SEGRETARIO COMUNALE
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esecutiva e approvata con DELIA GIUNTA PROV.LE TRENTO ne 4608 del 22.FEBBRAIO 1991. IL SEGRETARIO COMUNALE
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secutiva e approvata con DELIA GIUNTA PROV.LE TRENTO ne 4608 del 22.FEBBRAIO 1991. IL SEGRETARIO COMUNALE
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gli ascendenti ed i discendenti, gli affini di I° grado, lo adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato. Il membro decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive
ffiliato. Il membro decade o per dimissione volontaria o per assenza ingiustificata alle riunioni per più di 3 volte consecutive. Il membro decaduto viene sostituito con la stessa procedura di nomina; il nuovo nominato dura in carica per il restante periodo di validità del membro sostituito.
ART. 12 FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 12
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione si riunisce ordinariamente, su convocazione del Presidente, ogni mese, o straordinariamente ogni volta che il Presidente lo creda opportuno.
L'avviso di convocazione è comunicato ai membri almeno tre giorni prima di ogni seduta.
Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
ta.
Per la validità delle riunioni, che avvengono in seduta segreta, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
I pareri della Commissione sono assunti a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
ente.
Dei pareri espressi dalla Commissione, il Segretario redige un verbale che viene sottoscritto da questi e dal Presidente.
Qualora la Commissione sia chiamata a trattare argomenti nei quali si trovi direttamente od indirettamente interessato uno dei suoi membri, questi, se presente, deve denunciare tale sua posizione, astenendosi dall'assistere all'esame , alla discussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
scussione ed al giudizio relativi all'argomento stesso. Dell'osservanza di tale prescrizione deve essere presa nota nel verbale.
I membri della Commissione sono tenuti ad osservare il segreto sui lavori della Commissione.
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Quando il Sindaco assuma una decisione difforme dal parere della Commissione Edilizia, deve darne comunicazione scritta alla Commissione stessa.
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CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART. 13
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ta alla Commissione stessa.
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CAPO IV - ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART. 13
SVOLGIMENTO DEI LAVORI
Il titolare della concess, prima di dare inizio al lavori, deve chiedere il permesso al Sindaco l'approvazione dei punti fissi di linea e di livello (allineamento e quote verticali) cui riferire in concreto i dati di progetto che devono essere osservati scrupolosamente.
Il proprietario è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
o essere osservati scrupolosamente.
Il proprietario è tenuto a fornire personale e mezzi d'opera necessari per tali operazioni.
Il titolare della concess.di cui ai punti a), c), d), e), f), g), h), i), e l) del precedente art. 3, deve denunciare al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazione.
al Sindaco le date di inizio e di ultimazione dei lavori, entro 6 giorni dalla data di inizio e rispettivamente di ultimazione.
Nel caso di nuove costruzioni di cui ai punti a) e l) del precedente art. 3, la data di inizio si configura all'escavo delle fondazioni; negli altri casi, per inizio dei lavori si intende quando l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate.
do l'immobile esistente viene in qualunque modo manomesso, al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate.
Nel caso di demolizione parziale o totale di edifici, la dichiarazione di inizio dei lavori può essere omessa.
Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura alla di sposizioni contenute nella convenzione di lottizzazione.
ve alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si configura alla di sposizioni contenute nella convenzione di lottizzazione.
In mancanza delle dichiarazioni di cui al presente articolo, sono assunte come data di inizio dei lavori, la data della concess.la costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.
me data di inizio dei lavori, la data della concess.la costruzione e come data di ultimazione quella dell'accertamento comunale.
La denuncia d'inizio deve essere sottoscritta anche dallo assuntore e dall'eventuale direttore dei lavori e deve contenerne l'indicazione del domicilio (vedi precedente articolo 4).
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ART. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA'/AGIBILITA'
ione del domicilio (vedi precedente articolo 4).
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ART. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA'/AGIBILITA'
one del domicilio (vedi precedente articolo 4).
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ART. 14
ULTIMAZIONE DEI LAVORI, ABITABILITA'/AGIBILITA'
1 Ove il titolare della concess.non porti a compimento le opere previste e ove le condizioni in cui l'immobile rimasto siano pregiudizievoli alla buona sistemazione urbanistica del territorio comunale, [il Sindaco] - udito il parere della Commissione Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II comma, della L
e Edilizia - potrà adottare nei confronti del titolare, previa diffida, i provvedimenti previsti dall'art. 32, II comma, della L. 17.8.1942, n. 1150.
2 Prima di usare i fabbricati ed i manufatti il titolare della concess.deve chiedere al Sindaco il certificato di abitabilità per gli edifici comprendenti locali di cui al successivo art. 50 o di agibilità per gli altri manufatti, allegando alla domanda il certificato di collaudo, rilasciato da un tecnico iscritto all'Albo Professionale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque in persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori.
ale, nell'ambito delle competenze previste dalla legge e comunque in persona diversa dal progettista e dal direttore dei lavori.
2a Il Sindaco, previa ispezione dell'Ufficiale Sanitario, rilascia il certificato di abitabilità o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario.
à o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario.
o di agibilità, qualora riscontri che le opere sono state realizzate conformemente alle esigenze di ordine igienico-sanitario.
3b Per gli edifici destinati totalmente o parzialmente a deposito, autorimessa, negozi, industria, pubblici esercizi, convivenze, e per gli edifici civili nei quali siano installate centrali termiche, deposito di combustibili liquidi, di gas compressi o liquefatti, dovrà essere allegato alla domanda di abitabilità il certificato di prevenzione incendi
liquidi, di gas compressi o liquefatti, dovrà essere allegato alla domanda di abitabilità il certificato di prevenzione incendi, rilasciato dal competente ufficio dei vigili del Fuoco.
ART. 15 PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'
ART. 15
PROVVEDIMENTI PER OPERE NON AUTORIZZATE O ESEGUITE IN DIFFORMITA'
Oltre ai casi previsti dalla vigente legislazione urbanistica circa l'esecuzione difforme o non autorizzata delle opere, il Sindaco, anche per le opere di cui al precedente art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qualora la denuncia non sia stata effettuata nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.
a nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.
Nei casi predetti, si applicano le norme relative alla demolizione o alla rimessa in pristino previsto dalle leggi vigenti.
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, si applicano le norme relative alla demolizione o alla rimessa in pristino previsto dalle leggi vigenti.
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opere elencato al precedente art. 3, il Sindaco, anche per le opere di cui al precedente art. 7, ne ordina l'immediata sospensione qualora la denuncia non sia stata effettuata nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.
CAPO V - LOTTIZZAZIONI
a nei termini prescritti o l'esecuzione delle opere risulti difforme dal progetto presentato o dalle determinazioni del Sindaco.
Nei casi predetti, si applicano le norme relative alla demolizione o alla rimessa in pristino previsto dalle leggi vigenti.
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CAPO V - LOTTIZZAZIONI
ART. 16
LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
CAPO V - LOTTIZZAZIONI
previsto dalle leggi vigenti.
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CAPO V - LOTTIZZAZIONI
ART. 16
LOTTIZZAZIONI DI AREE A SCOPO EDIFICATORIO
Chiunque voglia procedere alla lottizzazione di terreni a scopo edilizio, deve sottoporre al Comune il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.
ART. 17 DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
ne il relativo progetto ed astenersi dal darvi anche solo in parte esecuzione, fino a quando il Comune non lo abbia autorizzato.
L'autorizzazione è data - fatte salve le disposizioni previste dalle vigenti norme di legge - con deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale è anche approvata la convenzione relativa agli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.
ART. 17
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
ART. 17 DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
aria e secondaria a carico del lottizzante, secondo le norme in vigore.
ART. 17
DOMANDA DI LOTTIZZAZIONE E DOCUMENTI A CORREDO
Per ottenere l'autorizzazione di cui al precedente articolo, il lottizzante deve presentare al Sindaco domanda in carta legale.
Alla domanda dev'o essere allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:
re allegato in duplice copia il progetto di lottizzazione, composto, ogni qual volta ciò sia necessario, dai seguenti elaborati:
- stralcio delle previsioni del Piano Urbanistico provincia le e del Piano Regolatore Generale/Programma di Fabbricazione, relativo alla zona oggetto del piano di lottizzazione, ne ed esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
, ne ed esteso anche alle zone adiacenti in modo che risultino chiare le connessioni con le altre parti del territorio comunale;
- il titolo idoneo (rappresentanza sociale, procura, ecc.), necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
appresentanza sociale, procura, ecc.), necessario a dimostrare il tipo di diritto esercitato sulle aree interessate al progetto;
- stato di fatto della zona: planimetria generale orientata, comprendente le proprietà soggette al piano ci lottizzazione, in scala 1 : 500, sulla quale dovranno essere indicati:
- i dati catastali;
- le aree interessate al progetto con la distinzione
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a quale dovranno essere indicati:
- i dati catastali;
- le aree interessate al progetto con la distinzione
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tra le aree destinate ad uso privato e quelle destinate ad uso pubblico (strade, piazze, parcheggi, aree per attrezzature di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- descrizione della natura geologica del terreno;
ure di interesse collettivo e di interesse pubblico, giardini pubblici, ecc.);
- descrizione della natura geologica del terreno;
- tutti i fabbricati esistenti nella zona compresa nella planimetria, con indicazione, per ciascuno, del numero dei piani, della loro utilizzazione (se residenziale, industriale o per servizi pubblici);
- planimetria generale con curve di livello quotate,del progetto del piano di lottizzazione, in scala 1 : 500 o 1 : 200, a seconda delle dimensioni del piano, con l'indicazione dell'organizzazione planimetrica dei fabbricati, della rete viabile, degli spazi verdi ed eventuali percorsi stradali, e del profilo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
ile, degli spazi verdi ed eventuali percorsi stradali, e del profilo altimetrico degli stessi, con le sezioni più significative;
- per quanto riguarda le opere di urbanizzazione primaria: planimetria quotata in scala 1 : 500 - 1 : 200 del progetto delle opere di urbanizzazione primaria e cioè: a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione; b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato;
a) strade di lottizzazione, con specificato il tipo di pavimentazione; b) spazi riservati a parcheggio sia pubblico che privato; c) rete dell'impianto di fognatura per lo smaltimento delle acque nere e bianche, precisando dimensionamento, materiali impiegati, sistema di smaltimento finale; d) rete idrica: con precisazione dei materiali e delle modalità di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti;
di approvvigionamento e di allacciamento alla rete esistente per l'acquedotto, con l'indicazione della posizione degli idranti; e) indicazione della rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista)(sia aerea o sotterranea);
lla rete di distribuzione di eventuali cabine dell'energia elettrica, del gas (se esiste o è prevista)(sia aerea o sotterranea); f) rete di illuminazione pubblica: il progetto che deve specificare il tipo di sostegno dei corpi illuminanti e le relative ubicazioni, va esteso a tutto il tracciato viario e deve anche prevedere le modalità di allacciamento alla rete esistente;
-
relazione che illustri i criteri informatori del piano di lottizzazione e la sua realizzazione;
-
schema di convenzione il quale deve precisare:
- le caratteristiche del piano proposto (volume complessivo costruibile, aree complessive delle superfici ad uso privato ed uso pubblico;
- superficie totale delle aree ad uso pubblico, distin-
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ve delle superfici ad uso privato ed uso pubblico;
- superficie totale delle aree ad uso pubblico, distin-
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te per destinazione (strade, verde pubblico, ecc.);
- opere di urbanizzazione primaria con la descrizione di massima delle opere da eseguirsi e dei tempi della loro realizzazione;
- periodo di validità del piano non superiore a 10 anni ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
ART. 18
ed eventuali tempi di attuazione;
- garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione.
ART. 18
ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA
la convenzione.
ART. 18
ONERI SOSTITUTIVI DELLA CESSIONE DI AREE E DELL'ESECUZIONE DELLE OPERE PER L'URBANIZZAZIONE SECONDARIA
Il Comune può convenire, in sede di predisposizione della convenzione di cui ai precedenti articoli, che l'accollo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonchè alla cessione delle aree necessarie per tali opere, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.
ART. 19 CAUZIONE
necessarie per tali opere, avvenga mediante il versamento di una somma corrispondente al valore delle opere e delle aree stesse.
Dal pari, può convenirsi nella medesima forma che in luogo dessa parziale cessione delle aree per singole opere, vengano cedute integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.
ART. 19
CAUZIONE
TITOLO II SOSTITUITO DA L.P. N.A. DEL PUC
e integralmente, per la quota corrispondente, le aree occorrenti per una o per alcune soltanto di tali opere.
ART. 19
CAUZIONE
Con la convenzione di cui ai precedenti articoli, verranno stabilite le modalità di versamento della cauzione, la quale non potrà essere inferiore al 25% del complesso degli oneri posti a carico del lottizzante.
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TITOLO II SOSTITUITO DA L.P. N.A. DEL PUC
DISCIPLINA URBANISTICA CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
TO DA L.P. N.A. DEL PUC
DISCIPLINA URBANISTICA CAPO I - INDICI DI FABBRICAZIONE - ELEMENTI GEOMETRICI E DEFINIZIONI PARTICOLARI
ART. 20
INDICI DI FABBRICAZIONE
Per l'edificazione delle singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.
le singole zone del territorio comunale vengono definiti i seguenti indici:
- densità edilizia fondiaria;
- indice di copertura.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto fra volume del fabbricato e superficie fondiaria del lotto ad esso corrispondente. Agli effetti della determinazione del l'indice di fabbricabilità fa parte integrante della superficie del lotto anche l'area delle fasce di rispetto stradale, appartenenti al lotto stesso.
lità fa parte integrante della superficie del lotto anche l'area delle fasce di rispetto stradale, appartenenti al lotto stesso.
Qualora un lotto interessi due o più zone aventi diversa densità edilizia, possono sommarsi, ai fini della determinazione del volume costruibile, i relativi volumi, purchè le zone siano omogenee tra loro per destinazione funzionale.
Per indice di copertura, si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.
ART. 21 DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
ertura, si intende il rapporto percentuale tra la superficie coperta e la superficie fondiaria del lotto ad essa corrispondente.
ART. 21
DEFINIZIONE E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:
CI
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:
I
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente Regolamento, si assumono le seguenti definizioni e metodi di misurazione:
a) superficie del lotto: è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale
di di misurazione:
a) superficie del lotto: è quella superficie reale di terreno, accorpato, misurata in proiezione orizzontale. Si considerano facenti parte del lotto, al solo effetto del raggiungimento della superficie minima prevista dal le norme urbanistiche e non per quanto attiene il rapporto superficie-volume edificabile, anche le strade in comproprietà (in quest'ultimo caso, per la quota percen
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tuale di competenza del proprietario del lotto). Del pari, possono computarsi ai medesimi fini di cui al comma precedente, anche quelle parti del lotto, eventualmente aventi una diversa destinazione di zona. L'uso edilizio dei lotti irregolari non modificabili, esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, potrà essere consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone
consentito purchè la superficie a disposizione non sia inferiore del 20% di quella del lotto minimo prevista per le singole zone. Il lotto si intende non modificabile quando esso sia circondato da strade pubbliche o private esistenti, ferrovie, corsi d'acqua, ovvero da lotti già edificati.
b) superficie coperta: l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti fuori terra del fabbricato, con esclusione degli sporti di gronda e delle pensiline. I poggioli aperti si computano, agli affetti della superficie coperta, in ragione di 1/3 della loro proiezione orizzontale.
ine. I poggioli aperti si computano, agli affetti della superficie coperta, in ragione di 1/3 della loro proiezione orizzontale.
c) altezza del fabbricato: ai fini di determinare l'altezza massima del fabbricato, si assume che: l'altezza del l'edificio viene misurata sulla verticale indipendentemente dal profilo naturale del terreno. L'altezza dei fabbricati si misura dal piano di campagna all'intredosso dell'ultimo solaio.
te dal profilo naturale del terreno. L'altezza dei fabbricati si misura dal piano di campagna all'intredosso dell'ultimo solaio.
L'intredosso dell'ultimo solaio deve essere in ogni punto compreso fra il terreno e una parallela ad esso portata dall'altezza limite di zona.
Oltre al limite di altezza così definita è ammessa: 1) La costruzione dell'imposta della copertura su una altezza massima di ml. 1.00
al limite di altezza così definita è ammessa: 1) La costruzione dell'imposta della copertura su una altezza massima di ml. 1.00
-
La costruzione dei volumi tecnici e di servizio pur chè arretrati da una distanza pari alla maggioraltezza usufruita.
-
La costruzione, nel caso di tetti piani praticabili, di un parametro di altezza massima pari a ml. 1.50
oraltezza usufruita.
- La costruzione, nel caso di tetti piani praticabili, di un parametro di altezza massima pari a ml. 1.50
Tuttavia,qualora il piano di spiccato del fabbricato risulti in tutto o in parte a quota inferiore rispetto all'andamento naturale del terreno sarà presa in considerazione la superficie del terreno risultante dallo sbancamento solo qualora esso interessi per più di un mezzo (1) lo sviluppo del prospetto a cui si riferisce.
o risultante dallo sbancamento solo qualora esso interessi per più di un mezzo (1) lo sviluppo del prospetto a cui si riferisce.
d) volume del fabbricato: è il volume dell'edificio emergente dal terreno, considerato allo stato naturale, o dal piano di spiccato qualora questo sia ricavato a livello
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inferiore, ivi escluse logge rientranti o balconi chiusi si purchè non adibiti ad abitazione permanente. Sono esclusi dal volume i porticati liberi.
se logge rientranti o balconi chiusi si purchè non adibiti ad abitazione permanente. Sono esclusi dal volume i porticati liberi.
e logge rientranti o balconi chiusi si purchè non adibiti ad abitazione permanente
e logge rientranti o balconi chiusi si purchè non adibiti ad abitazione permanente. Sono esclusi dal volume i porticati liberi.
e) distacco tra le costruzioni, dai confini e dalle strade: è il distacco minimo misurato in proiezione orizzontale, che deve intercorrere in ogni punto e in tutte le direzioni, tra la proiezione orizzontale dell'edificio (con esclusione delle sporgenze e della falda di copertura, dei poggioli aperti purchè non aggettanti più di m.1,20 e delle pensiline) ed il confine di proprietà
della falda di copertura, dei poggioli aperti purchè non aggettanti più di m.1,20 e delle pensiline) ed il confine di proprietà, il ciglio stradale, la proiezione degli edifici finitimi.
ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI
ART. 22 (Vedi comma 8 Art. 5)
ASSERVIMENTO DELLE AREE ALLE COSTRUZIONI
Nei casi in cui siano imposti dalle norme urbanistiche relative alle singole zone limiti di volumetria o di copertura, l'utilizzazione di una determinata area fa sorgere un vincolo di inedificabilità sull'area stessa, per l'estensio ne necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
ull'area stessa, per l'estensio ne necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
ll'area stessa, per l'estensio ne necessaria al rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta.
Pertanto,ogni qualvolta, al fine di determinare la volumetria consentita o il rapporto di copertura ammesso, sia preso in considerazione in sede di rilascio di una concess.un determinato lotto, non è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici
n è consentito enucleare successivamente parte dei terreni compresi in tale lotto, ai fini di un'utilizzazione per altri edifici, se non per la parte eventualmente eccedente a quella necessaria a mantenere il rispetto dei rapporti superficie-volume e superficie libera-superficie coperta, in vigore al momento in cui venga richiesta la successiva autorizzazione.
CAPO II - NORME DI ZONA
Le norme di cui ai comma precedenti si applicano anche agli edifici preesistenti all'entrata in vigore delle presenti norme, nel senso che ogni volume edilizio esistente determina un vincolo sulle contigue aree scoperte, di proprietà della ditta intestataria del fabbricato, sino a raggiungere il valore dei relativi indici di volumetria o di copertura.
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CAPO II - NORME DI ZONA
ART. 23
PRESCRIZIONI GENERALI
CAPO II - NORME DI ZONA
dei relativi indici di volumetria o di copertura.
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CAPO II - NORME DI ZONA
ART. 23
PRESCRIZIONI GENERALI
L'attività edilizia e l'urbanizzazione dei suoli sono ammesse soltanto nelle zone espressamente indicate dal Programma di Fabbricazione, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.
ART. 24 DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
ramma di Fabbricazione, conformemente alla destinazione e con le caratteristiche delle norme stabilite dal presente Regolamento.
Solo eccezionalmente il Sindaco,previa deliberazione del Consiglio comunale e nel rispetto delle vigenti leggi,ha facoltà di derogare alle disposizioni del presente Regolamento, limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.
ART. 24
DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
ART. 24 DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
i edifici e di impianti pubblici o di rilevante interesse pubblico.
ART. 24
DESTINAZIONE E CARATTERISTICHE EDILIZIE DELLE ZONE
Le caratteristiche edilizie e l'utilizzazione delle diverse zone, in rapporto alla loro destinazione urbanistica, sono definite dai seguenti articoli in corrispondenza con la grafia del Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.
Detta tabella contiene;
Programma di Fabbricazione e secondo le indicazioni della tabella riassuntiva delle norme urbanistiche.
Detta tabella contiene;
a) la denominazione delle zone; b) il riferimento alle tavole del Programma di Fabbricazione; c) il riferimento agli articoli del presente Regolamento; d) il tipo (o i tipi o la tipologia) edilizio prescritto; e) l'indice di utilizzazione edilizia o densità edilizia fondiaria del lotto, espresso in mc/mq; f) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espressa in mq.;
o densità edilizia fondiaria del lotto, espresso in mc/mq; f) la superficie minima del lotto (o lotto minimo), espressa in mq.; g) l'indice massimo di copertura espresso in percentuale; h) la superficie coperta minima; i) l'altezza massima in ml.; l) la distanza minima dal ciglio stradale, espressa in ml.; m) la distanza minima dai confini del lotto, espressa in ml.;
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n) il distacco minimo tra fabbricati, espresso in ml.; o) eventuali altre norme.
Nell'ambito delle varie zone, gli edifici dovranno disporsi secondo gli assi di orientamento, qualora questi siano fissati nella cartografia del Programma di Fabbricazione.
ART. 25 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
vranno disporsi secondo gli assi di orientamento, qualora questi siano fissati nella cartografia del Programma di Fabbricazione.
In caso di difformità fra i diversi elaborati grafici,fa centi parte del Programma di Fabbricazione, prevalgono le indicazioni contenute nelle tavole a scala catastale, mentre in caso di divergenza fra il Regolamento Edilizio e la tabella riassuntiva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
ART. 25
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
ART. 25 ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
iva delle norme urbanistiche, prevalgono le indicazioni contenute nel Regolamento Edilizio.
ART. 25
ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
Il territorio comunale, secondo la grafia del Programma di Fabbricazione , è suddiviso in:
-
zone di conservazione; -nuclei o edifici di carattere storico
-
zone residenziali: -totalmente o parzialmente edificabili[ a) e b)] -residenziali nuove semintensive (a) -residenziali nuove estensive (b)
-
zone per attività produttive e terziarie: -artigianali -alberghiere
ART. 26 ZONE DI CONSERVAZIONE
nuove semintensive (a) -residenziali nuove estensive (b)
-
zone per attività produttive e terziarie: -artigianali -alberghiere
-
zone agricole: -rurale -bosco -stalle
-
zone per attrezzature ed impianti di interesse generale:
-centro scolastico - culturale - civico -verde attrezzato -parco urbano -centro sportivo -zona sportiva -spazi pubblici urbani -infrastrutture
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- zone di rispetto: -parco naturale -di rispetto stradale
ART. 26
ZONE DI CONSERVAZIONE
ART. 26 ZONE DI CONSERVAZIONE NUCLEI O EDIFICI DI CARATTERE STORICO
-infrastrutture
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- zone di rispetto: -parco naturale -di rispetto stradale
ART. 26
ZONE DI CONSERVAZIONE
NUCLEI O EDIFICI DI CARATTERE STORICO
Esso comprende le zone interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale, o da porzioni di essi.
Al loro interno sono consentite esclusivamente opere di consolidamento, di restauro o di risanamento, senza aumento dei volumi; le aree libere sono inedificabili.
clusivamente opere di consolidamento, di restauro o di risanamento, senza aumento dei volumi; le aree libere sono inedificabili.
Per opere di consolidamento devono intendersi solo quelle necessarie ad assicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.
sicurare la stabilità e che non comportino modifiche od alterazioni sostanziali alle strutture murarie originarie dell'edificio.
Per opere di restauro devono considerarsi quelle tendenti, non solo alla conservazione dell'edificio nella sua inscindibile unità formale-strutturale, ma anche alla valorizzazione dei suoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti.
uoi caratteri architettonico-decorativi, al ripristino di parti alterate o distrutte ed all'eliminazione di aggiunte degradanti.
Il restauro deve rispettare tanto l'aspetto esterno, quanto l'impianto strutturale e tipologico-architettonico dell'interno e le parti decorative.
Per opere di risanamento si intendono quelle opere che,oltre al restauro, comportino modifiche parziali o totali dell'impianto strutturale o distributivo dell'interno.
ART. 27 ZONE RESIDENZIALI
uelle opere che,oltre al restauro, comportino modifiche parziali o totali dell'impianto strutturale o distributivo dell'interno.
Possono,inoltre, essere consentiti eventuali adattamenti a nuove destinazioni d'uso, qualora questi siano compatibili con la funzionalità del centro storico, e soprattutto, non contrastino con la concezione unitaria dei singoli organismi edilizi originari.
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ART. 27
ZONE RESIDENZIALI
ART. 27 ZONE RESIDENZIALI
ontrastino con la concezione unitaria dei singoli organismi edilizi originari.
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ART. 27
ZONE RESIDENZIALI
Esse comprendono le aree parzialmente o totalmente edificate non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
te non aventi le caratteristiche di cui alle zone di conservazione precedenti o quelle destinate ai nuovi complessi insediativi.
In queste zone sono ammessi gli insediamenti residenziali e tutti i servizi ad esse pertinenti, in relazione agli standards urbanistici, in particolare sono consentiti:gli alberghi, i negozi e le botteghe artigiane, gli uffici, i locali di spettacolo e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
e ritrovo e le attività comunque connesse con la residenza, purchè non moleste, non recanti pregiudizio all'igiene e al decoro.
In dette zone l'edificazione è subordinata, entro i perimetri eventualmente individuati dalla grafia del Programma
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di fabbricazione, all'estensione di una lottizzazione approvata.
e individuati dalla grafia del Programma
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di fabbricazione, all'estensione di una lottizzazione approvata.
Nel caso di lottizzazione con previsioni planivolumetriche e fatto salvo l'indice di densità edilizia, è consentito adottare altezze, distanze e schemi planimetrico-tipologici difformi da quelli indicati nelle presenti norme, purchè contenuti relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 15%.
ti nelle presenti norme, purchè contenuti relativamente alle altezze ed alle distanze, entro una differenza percentuale del 15%.
Nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi per parcheggi in misura non inferiore a 1 mq/20 → leggi mc. di costruzione.
Tali zone si suddividono in:
Residenziale totalmente o parzialmente edificabile
nferiore a 1 mq/20 → leggi mc. di costruzione.
Tali zone si suddividono in:
Residenziale totalmente o parzialmente edificabile
a)
-
Densità edilizia fondiaria: non superiore a 1.50 mc/mq se isolata non superiore a 2.00 mc/mq se a schiera
-
Altezza massima dei fabbricati: non potrà superare i 3/2 della larghezza degli spazi pubblici su cui prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento da calcolare alla base dell'edificio; Tale altezza non sarà comunque mai superiore a m. 9.00.-
ntata dell'eventuale arretramento da calcolare alla base dell'edificio; Tale altezza non sarà comunque mai superiore a m. 9.00.-
- Distanza minima dal ciglio della strada: ml. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali.
lito dall'art. 32 del presente Regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari opportunità visuali.
- Distanza minima del confine: non deve essere inferiore a m. 5.00; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni:
del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni:
- distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10.00
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- Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate ai punti 3) 4) 5) nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di lottizzazioni con previsioni.
b)
- Densità edilizia fondiaria: non superiore a 1.00 mc/mq se isolata non superiore a 1.20 mc/mq se a schiera
on previsioni.
b)
-
Densità edilizia fondiaria: non superiore a 1.00 mc/mq se isolata non superiore a 1.20 mc/mq se a schiera
-
altezza massima dei fabbricati: non potrà superare i 3/2 della larghezza degli spazi pubblici su cui prospetta, aumentata dell'eventuale arretramento da calcolare alla base dell'edificio;Ta le altezza non sarà comunque mai superiore a m. 6.50.-
ntata dell'eventuale arretramento da calcolare alla base dell'edificio;Ta le altezza non sarà comunque mai superiore a m. 6.50.-
- Distanza minima dal ciglio della strada: ml. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari op portunità visuali.
ito dall'art. 32 del presente Regolamento, salvo il rispetto di preesistenti allineamenti o di particolari op portunità visuali.
- Distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 5.00 è tuttavia consentita la costruzione in aderenza e in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.
del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni.
- distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10
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RESIDENZIALI NUOVE SEMINTENSIVE a)
Per l'edificazione valgono le seguenti norme:
-
densità edilizia fondiaria: non deve superare i 2.00 mc/mq se a schiera " " " i 1.50 mc/mq se isolata
-
superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500 mq.
are i 2.00 mc/mq se a schiera " " " i 1.50 mc/mq se isolata
-
superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500 mq.
-
altezza del fabbricato: non potrà superare i 9.00 m
-
distanza dal ciglio della strada: m. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
za dal ciglio della strada: m. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 5; è tuttavia consentita la costruzione in aderenza o in appoggio. Per costruire a distanza dai confini inferiore a quella sopraddetta, ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10
RESIDENZIALI NUOVE ESTENSIVE b)
Per l'edificazione valgono le seguenti norme:
-
densità edilizia fondiaria: non può superare 1.20 mc/mq se a schiera " " " 1.00 mc/mq se isolata
-
superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500
-
altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 6.50.
olata
-
superficie minima del lotto: non deve essere inferiore a 500
-
altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 6.50.
-
distanza minima dal ciglio della strada: m. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
ma dal ciglio della strada: m. 5.00 non deve essere comunque inferiore a quanto stabilito dall'art. 32 del presente Regolamento;
- distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 5; per costruire a distanza dai confini inferiori a quella sopraddetta ovvero per costruire a confine, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque
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il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
ART. 28 ART. 28 E PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
mo, debitamente intavolato, che garantisca comunque
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il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
- distacco minimo tra i fabbricati; non deve essere inferiore a m. 10.
ART. 28
ART. 28
E PER ATTIVITA' PRODUTTIVE E TERZIARIE
se comprendono le zone destinate agli insediamenti produttivi terziari e si suddividono in: TIGIANALI
A' PRODUTTIVE E TERZIARIE
A' PRODUTTIVE E TERZIARIE
se comprendono le zone destinate agli insediamenti produttivi terziari e si suddividono in: TIGIANALI
queste zone sono ammessi soltanto gli insediamenti artigiane i depositi e le attività commerciali connesse con le produzione, con l'esclusione di edifici ad uso abitazione di qualsiasi tipo, eccetto quelli edibiti ed alloggio del proprietario o il custode, ed edifici, assistenza e ristori degli addetti. ilgono le seguenti norme: ) superficie fondiaria:
del proprietario o il custode, ed edifici, assistenza e ristori degli addetti. ilgono le seguenti norme: ) superficie fondiaria: non deve essere inferiore a 2000 mq.; ) Indice di copertura: non deve essere superiore al 50% della superficie del lotto; ) altezza massima: non deve superare 6.00 m., ad eccezione dei volumi tecnici; ) distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 6,00; ) distanza del confine: non deve essere inferiore a m. 6,00; ) parcheggi:
lio della strada: non deve essere inferiore a m. 6,00; ) distanza del confine: non deve essere inferiore a m. 6,00; ) parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un area non inferiore al 10% della superficie fondiaria; verde alberato: almeno il 20% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde, con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. :' altresì consentito, per gli edifici esistenti, adibiti alle
con essenze ad alto fusto nella quantità minima di 1 ogni 50 mq. :' altresì consentito, per gli edifici esistenti, adibiti alle ittività artigianali sopra esposte, di usufruire di un aumento li volume non superiore al 30% del volume esistente alla data li approvazione del presente articolo. L'aumento volumetrico otrà essere eseguito anche in tempi diversi. 'intervento di ampliamento dei volumi esistenti previsto al
. L'aumento volumetrico otrà essere eseguito anche in tempi diversi. 'intervento di ampliamento dei volumi esistenti previsto al omma precedente deve realizzarsi nel pieno rispetto dei parametri edilizi prescritti dal presente articolo, salvo quelli re ativi alla superficie fondiaria e all'indice di copertura, per ibili di variazioni in relazione agli aumenti di volume concessi.
ALBERGHIERE
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ALBERGHIERE
Queste zone sono destinate agli insediamenti di alberghi, ristoranti, ecc.
Ai fini dell'edificazione, valgono le seguenti norme:
-
densità edilizia fondiaria: non potrà superare i ..2.70.. mc/mq.;
-
indice massimo di copertura: non deve essere superiore al60%
-
l'altezza massima del fabbricato: non potrà superare i m. 9.00;
-
distanza minima dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 8.00;
del fabbricato: non potrà superare i m. 9.00;
-
distanza minima dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a m. 8.00;
-
distanza minima dal confine: non deve essere inferiore a m. 6.00; per costruire a distanza dai confini inferiore alla metà di quella sopraddetta, occorre il consenso del proprietario finitimo, debitamente intavolato, che garantisca comunque il rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
-
distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10.00;
ART. 29 ZONE AGRICOLE
l rispetto della distanza minima tra le costruzioni;
-
distacco minimo tra i fabbricati: non deve essere inferiore a m. 10.00;
-
parcheggi: all'interno del lotto deve essere riservata a parcheggio un'area non inferiore al 20% della superficie fondiaria.
ART. 29
ZONE AGRICOLE
Esse comprendono le zone destinate ad usi agricoli e silvo -pastorali o incolte, produttive ed improduttive.
Si suddividono in:
- RURALI
endono le zone destinate ad usi agricoli e silvo -pastorali o incolte, produttive ed improduttive.
Si suddividono in:
- RURALI
Queste zone sono destinate alle attività agricole, agli allevamenti a scopo industriale ed a quelle attività agro-in
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dustriali per le quali risulti essenziale, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, la vicinanza alle zone di produzione.
per le quali risulti essenziale, a giudizio del Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, la vicinanza alle zone di produzione.
E' ammesso la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azienda e cioè: stalle, fienili, granai, silos, depositi, impianti agro-industriali, ecc.
E' consentita altresì la costruzione delle abitazioni in relazione all'esercizio delle attività, nel rispetto delle norme che seguono.
Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:
lazione all'esercizio delle attività, nel rispetto delle norme che seguono.
Per tutte le costruzioni valgono le seguenti norme:
-
distanza dal ciglio della strada: non deve essere inferiore a quanto stabilito dall'art. 33 del presente Regolamento;
-
distanza dal confine: non deve essere inferiore a m. 600;
-
distanza fra gli edifici: non deve essere inferiore a m. 12.00;
-
altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 6.00;
-
densità edilizia fondiaria: non può superare 0.03 mc/mq;
m. 12.00;
-
altezza del fabbricato: non potrà superare i m. 6.00;
-
densità edilizia fondiaria: non può superare 0.03 mc/mq;
-
superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq. 10.000;
ità edilizia fondiaria: non può superare 0.03 mc/mq;
- superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq. 10.000;
tà edilizia fondiaria: non può superare 0.03 mc/mq;
- superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq
tà edilizia fondiaria: non può superare 0.03 mc/mq;
-
superficie fondiaria del lotto: non deve essere inferiore a mq. 10.000;
-
Nel caso di volumi edilizi esistenti che non abbiano un carattere storico-artistico o di particolare pregio ambientale e che richiedano una ristrutturazione igiecico statica e qualora l'applicazione dell'indice di densità edilizia fondiaria ovvero del lotto minimo non per metta l'ampliamento dello stabile, è consentita l'adozione di un percentuale volumetrica supplementare
del lotto minimo non per metta l'ampliamento dello stabile, è consentita l'adozione di un percentuale volumetrica supplementare, non SUPERIORE AL 20% DEL VOLUME ESISTENTE b A UTILIZZARSI PER UNA SOLA VOLTA, IN ADERENZA AL FABBRICATO PREESISTENTE E DEL RISPETTO DELLE ALTRE NORME di 20 UA
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(superiore al 20% del volume esistente, da utilizzarsi per una sola volta, in aderenza al fabbricato preesistente e nel rispetto delle altre norme di zona.)
- SILVO -PASTORALI ED IMPRODUTTIVE - BOSCO
Queste zone sono destinate alle colture e alle attività silvo-pastorali, agli incolti produttivi ed improduttivi,
E" ammessa la costruzione degli impianti necessari alla conduzione dell'azi
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